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RUBATA APIONI VO PER Re cpr URI È n MR VALI INVIA RION SORIA CICMCICIOROR OUT) i VAI Do) COCO DSC VUCI N Ul na TR A \ Nea DA OGNI LELE TANA HA VIAIRAAATATA MARIA AIN TAGI URINA [OLI OSTIA Ai NOVA ONORE RECATA Vere VaR] È a K AAT AI K VNLONEGILICHOGA lo tato MORANTE ca ‘ ere a A CNN CN ATC RUI CIORO O) RACE ROSE) Mala arg oa A Mi CCA si to CITI DI MEI ERICA CINNTORI RAIN) VITRO CICLI RICR TICINO) SATA A I UR ICAO HET ICT TOSHIO (RO) Di Di; ARE IV Mo): N TOI DS 0 No to a) si MIR MAI URI ((RA8 MEGA Y Vit] NA EIN Dn III INT DI on 1 til SUGBORILITI NEI V WARIO (i DIN AASARTI Den i RUI Di Ni v RITIATE MII ua AULA NCULIRITNRA UANTALI NIN: NERE RINEATALO (AN Lg NY h î ui Moti "ARI RENI TAMARA meri MUNI NINAI Niva RUI ITA VIGUIIGHATI ORARI INI OUTA Muti ‘Ar RAGNO Rin: NI N VANE ORNAGO steane ivi (Ain VACATR A NONE via TÀ MANNI d Dini SISI DELLA RERLE ACCADEMIA SCieNzie L&PreRE SBECEEARA DI PALERMO e TERZA SERIE (Anni 1908-09-10-11) aderw OF A MFRICANI ET NOI NV MAY11 1912 bIBRARY PALERMO Stabil. Tip.-Litogr. dell'Impresa Generale d’Affissione e Pubblicità giù F. Barravecchiu e 1.09 1912 AQDARI REALE ACCADEMIA SCIENZESSVETNIERES ERBELEERA RI DI PALERMO SOT ATTI REALE ACCADEMIA —_—e_—__ TERZA SERIE (Anni 1908-09-10-11) PANNA Volume IX. “Bureau OF AMFRICAN ETHNOLOGY, MAY-11 1912 LIBRARY PALERMO Stabil. Tip.-Litogr. dell’Impresa Generale d’Affissione e Pubblicità giù F. Barraveechia e F.0 1912 L’AccapeMTA, a termini del suo Statuto, non si rende responsabile delle opinioni, dei sistemi e delle dottrine comprese nei discorsi qui pubblicati dei suoi componenti Tavola delle materie Magistrato Accademico. Sansone Pror. ALFoNso — Relazione Accademica per gli anni 1907-10. CLASSE DI SCIENZE NATURALI ED ESATTE Vevruri Pror. ApoLro — Teoria della bilancia di torsione di Eòtvés. CLASSE DI SCIENZE MORALI E POLITICHE Savagwnone Pror. F. GueLiELmo — Concilî e Sinodi di Sicilia. CLASSE DI LETTERE ED ARTI DE GreGorIo Marc. Giacomo — Relazione del X.V Congresso Internazionale degli Orien- talisti (Copenaghen 14-20 Agosto 1908). Zuretti Pror. CarLo O. — Pro Menandro. La Maxmtia Dott. Giuseppe — Intorno ai documenti inediti riguardanti le relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia negli anni 1285 a 1291. NaroLi Pror. Lur6r — Un poemetto Siciliano del Secolo XVI. Pirrè Giuseppe — Per la inaugurazione del Corso di Demopsicologia nella R. Università di Palermo. COMMEMORAZIONE MereNnDA Pror. Pierro — In memoria di Francesco Maggiore-Perni. COMUNICAZIONI Riassunto delle osservazioni Metereologiche eseguite nel R. Osservatorio di Palermo (Valverde) negli anni 1908-09-10. i (0 ET ne AVIR GL DIUN Y UNO TOTO Ra TRA TRCSIRIAA MAIO FRATI n ) ; i PATATA "ti NATA] ( d #TIADA ROBI DA DIVE a h MITO, In ui, IVONNE e ONT Meo Vi. Ù OMMAIDA UO Da ‘IANTTVO Miur INNO) 1a,\ MIRLOTESAOI MORONI TOI Val \ 0 N VA TATA NITTO TANIATAA RE X VOTIRA LA Jara LS SOT) n TO NONNA Ù VI 43 DA (o nTE SIAT 700 DINI, PASIIITO È Ret Un FANTI È UR ATI Sh (LATTA p'dco i, AUALNTAOO AI PIRRO MA RICAVO. RE CATerentto MEM Neo LR IUTRA PATER aTeToRI NT n Mal TOI SRO RICO TonA HIENRCIE LEPRE 0) IC ARTI NR ALICI NA (0) URAS Mur ti di ROPRATO: 05.3 RAIUNO IONE A DAI TA IMITATO MIRINO DAG INT VARIE Î STURA MUTATI Rie un Ni (i Meo ROTTI NUDI MOANI MAIA MISINTO AMD BILIS là, ATI AUT CRAL Va AA (do DON Ph Pi Al fi AAA VARCO CRE QI ANRINIITE Ur ITNTARI] uN SAITTA Tanino DA MOTAN Là LU MOLTO Una PGE Yao ANA pai MILE IONI jak MURI ai i DI (t nor NI DUANADI CRT TUA ea SUNT AIA pi ia ira Ù T Dia: a È, Ra SIIT NUDI PATRONO IL MUNIGIPI© Di PALERMO PROMOTORE Il Sindaco di Palermo: Sen. GIROLAMO DI MARTINO SOCIO ONORARIO S. A. R. LUIGI AMEDEO DI SAVOIA Duca degli Abruzzi en MAGISTRATO ACCADEMICO Presidente PrrrÈ Comm. Giuseppe. Venturi Comm. Adolfo, Professore di Geodesia Teoretica nella R. Uni- versità. Macaruso Comm. Damiano, Professore di Fisica nella R. Università. Segretario Generale Sansone Cav. Prof. Alfonso. Classe di Scienze Naturali Direttore CrerveLLo Comm. Vincenzo, Professore di Materia Medica e Farmaceu- tica sperimentale nella R. Università. Anziani Borzi Comm. Antonino, Professore di Botanica e Direttore del R. Orto Botanico. Segretario della Classe Guccia Cav. Prof, Giovan Battista. VIII Classe di Scienze Morali e Politiche Direttore Ricca SaLerno Comm. Giuseppe, Professore di Economia Politica nella R. Università Anziani Gueino Comm. Avv. Giuseppe, Professore di Diritto Civile e Diritto Ro- mano nella R. Università. Romano-CaranIa Cav. Dott. Giuseppe. Segretario della Classe Papa-D'Amrco Avv. Cav. Lucio, Professore di Diritto Commerciale nella R. Università. Classe di Lettere e Belle Arti Direttore Sarinas Comm. Antonio, Professore di Archeologia e Direttore del Museo Nazionale. Anziani PaoLucci Prof. Cav. Giuseppe. Amico Prof. Cav. Ugo Antonio. Segretario della Classe SaLomone-MarIno Cav. Salvatore, Libero docente di Patologia speciale medica e Propedeutica clinica medica nella R. Università. Segretario aggiunto Russo-GiLiserTI Cav. Prof. Antonino. Tesoriere AnceLitti Cav. Filippo, Professore di Astronomia e Direttore del R. Os- servatorio Astronomico. RELAZIONE ACCADEMICA PER GLI ANNI 1907-10 Letta dal Segretario Generale bRiRNOGAEGONSOSSANSONE nella tornata del dì 23 ottobre 1910 ESCO SANDI 4/2 eV] VAIO: HI ita (or IR da w I vi VIviNi hl AVORIO IIRI ) (A I DA IO RSU Zu NO Y ; EV } Ria URANO È Si ; DIPACA di ai PST Ea e NE AGIO rd ot SVTIIORO N VRVA ia IRSA SUTTON IRPINO ; DaVa O: \ torio, ; Cv MEI DITO DUO Sincero RTS SP RVIATA hi È SA ANA e A ai Min î SL È TESI SURI SIINO ni Mi Ò : i D R A CROCI NI Val vAl ti RE YArI) gi (FRATE IRAN Ki) îl È Ù COVA, % NIRIVAIUITT VIVO MITA Relazione per gli anni 1907-10 —- 0 Sommario: Introduzione — Disastro di Messina — Deliberazioni del Magistrato Accade- mico — Soci defunti — Nomine e promozioni di Soci — Letture: Zona, Contributo allo studio del Magnetismo terrestre in Sicilia; Merenda, Discorso commemorativo del Pro- fessore Francesco Maggiore Perni; A. De Gregorio, Intorno ad alcuni importanti feno- meni di capillarità, e Sulla genesi della dolomite nelle montagne; G. De Gregorio, Rela- zione del 15° Congresso Internazionale degli Orientalisti in Copenaghen; Natoli, Un poe- metto tragico del’500; Zuretti, Menandro dopo le ultime scoperte di papiri; G. La Mantia, La Sicilia ed il suo dominio megli stati barbareschi; e Intorno aiì documenti Inediti riguardanti le relazioni del Re Alfonso 111 d'Aragona con la Sicilia dal 1285 al 1291; Venturi, Sulle nuove vedute relative a misure gravimetriche.— Volume IX della III Serie degli Atti — Bollettino per gli anni 1907-1910 — Relazioni con le Accademie estere — Conferenze internazionali — Fondazione di Studi Sensales — Per il pareggiamento dell’Accademia — Voti e proposte. Una sciagura gravissima, che non ha riscontro nella storia, gettava, or sono due anni, quest'Isola in uno schianto indicibile. Di fronte a siffatto spettacolo, che scosse tutto un paese, suscitando fatti e gare che nobili- tano , la nostra Accademia, uscendo dalle sue normali abitudini, unì la tenne opera sua con quella multiforme e gigantesca del paese, che cen- tuplicò le sue energie nel bacio angelico della carità, virtù che santifica i cuori ed affratella le anime in un amore che india. Il 12 gennaio 1909, cioè a breve distanza dall’immenso disastro, il nuovo Magistrato Accademico, riunitosi la prima volta sotto la presidenza del- l'illustre Prof. Adolfo Venturi, deliberava ad unanimità : 1.° Di chiedere al Prof. Salinas, che trovavasi, per incarico del Governo, 4 £ in missione speciale sulle rovine di Messina, notizie intorno alle sorti della Accademia Peloritana; 2.° Di apprestare ai soci superstiti della medesima aiuti e conforti ade- guati alla grave sventura; 3.° Di ricevere, a titolo di deposito, nei locali propri, il materiale scien- tifico ed archivistico salvato da quella di Messina. Deliberava infine di recarsi in corpo dal ben amato presidente, Com- mendatore Giuseppe Pitrè, colpito crudelmente nell’affetto di padre, per esternargli la espressione viva. del proprio dolore, che. era dolore sincero dell’Accademia tutta e del paese, il quale ama ed ammira l’insigne uomo, che l’onora con l’esempio d'una vita intemerata, con le opere egregie del suo eletto, sagace e attivissimo ingegno. Il 1909 e i due anni antecedenti non furono propizi alle sorti dell’Ac- cademia. La morte ne assottigliò non poco le tile. Perdemmo tra i soci attivi e collaboratori i professori Michele Capitò, Santi Sirena, Temistocle Zona, Vito Cusumano , Francesco Maggiore Perni, Letterio Lizio Bruno, i dottori Giuseppe Lodi e Luigi Maggiore Perni e l’ ingegnere Salvatore Cavallari, insigni studiosi, che meriterebbero uno speciale ricordo. Non basta. Altri lutti gravissimi ci colpirono nelle persone di varii ed eminenti socî onorarî e corrispondenti; tra i quali ricordiamo con rim- pianto i senatori Giacomo Armò, Pietro Di Marco, Graziadio Ascoli, Sta- nislao Cannizzaro e Domenico Carutti di, Cantogno; i professori Alfredo Capelli, Emanuele Gianturco, Ernesto Naville, Astorre Pellegrini, Giuseppe D'Aguanno, Alessandro Weselovski, l'avvocato Girolamo Floreno e Pietro Platania, nomi illustri che onorarono con operosità illuminata le lettere, le arti e le scienze. A riparo di sì gravi perdite, a colmare ì numerosi vuoti delle varie classi, l’Accademia procedeva nella tornata dei 23 gennaro 1910 alle seguenti nomine: Eleggeva soci collaboratori i professori Giovanni Baviera, Ernesto Tri- comi, Giovanni Colozza, Giovanni Gentile, Ernesto Armò, Michele Gebbia, Giuseppe Bagnera e Michele Albeggiani della R. Università di Palermo: Girolamo Ragusa-Moleti, direttore della R. Scuola Tecnica Scinà, e Giu- seppe La Mantia, archivista di Stato. ) Promuoveva alla dignità di soci attivi i professori Giovanni Alfredo Cesareo, Francesco Guglielmo Savagnone, Giacomo Pagano, Liborio Giuffrè, Giovanni Di Stefano, Giuseppe Damiani Almeyda, Giovan Battista Sira- gusa e Carlo Oreste Zuretti della R. Università di Palermo; il marchese Giacomo De Gregorio e l'avvocato Francesco La Mantia, Consigliere di Corte d'Appello. Nominava soci corrispondenti Giulio De Petra, Giuseppe Ziino, Salva- tore Di Marzo. Ettore Ximenes, Michele De Franchis e Leone Caetani di Teano; e soci onorarî i senatori Isidoro Del Lungo, Giuseppe Dalla Vedova, Francesco D'Ovidio, Filippo Mariotti, Francesco Durante, Gaspare Finali, Angelo Mosso, Guido Mazzoni, Benedetto Croce, i professori Pio Rajna ed Ernesto Monaci e la contessa Ersilia Caetani Lovatelli. L'Accademia, come si vedrà, non è stata del tutto inoperosa. Il 26 gennaio 1908 .il compianto professore Temistocle Zona riferiva sul Magnetismo terrestre in Sicilia. Il 24 maggio dello stesso anno il pro- fessore Pietro Merenda commemorava sotto varî aspetti il Prof. Francesco Maggiore-Perni, che propugnò caldamente le dottrine della scuola liberale e difese sempre i legittimi interessi della Sicilia, che sono, del resto, in- teressi della gran patria italiana. Il 15 novembre il marchese Antonio De Gregorio comunicava due suoi studî, uno “ Intorno ad alcuni importanti fenomeni di capillarità ., ed un altro “ Sulla genesi della dolomite nelle montagne , ed il marchese Gia- como De Gregorio sì intratteneva sul Congresso internazionale degli Orien- talisti in Copenaghen. Il 29 novembre 1909 Luigi Natoli si occupava di “ Un poemetto tra- gico del ‘500 ,. L’oratore, raffrontando la leggenda coi dati storici, dimostrò come la morte della Baronessa di Carini si riferisca ad un uxoricidio, non ad un parricidio, il che, fin dal 1891, era stato intuito dal nostro illustre presi- dente Comm. Giuseppe Pitrè. Dimostrò inoltre come il testo attuale del suddetto poemetto non sia genuino, e come invece vi si riscontrino al- cuni frammenti di altri poemi o più antichi o più recenti dell’uxoricidio, ammettendo la possibilità che un poemetto sia stato composto sulla ucci- sione della baronessa di Carini, e che su di esso siasi sovrapposto e con- fuso un altro poemetto che ebbe per tema il parricidio; il quale prevalse su quello: storico: e come i cantastorie posteriori vi abbiano inserito fram- menti di altri poemetti e canti lirici autonomi. 6 11 20 febbraio 1910 il Prof. Carlo-Oreste Zuretti diceva di * Menandro dopo le ultime scoperte di papiri ,. Dopo aver rammentato la varia cono- scenza diretta che si aveva di Menandro, in base ai frammenti, parlò di quelli del Sinai trovati dal Tifchendorf su pergamena, e poi dei pa- piri.menandrei contenenti il Contadino, il Genio, V Arbitro, La Lamia, la Dorwna dai capelli tagliati, il Suonatore di cetra, le Donne che bevono la cicuta e la Donna di Perinto. Di questi lavori espose brevemente il sunto, mettendo in rilievo il ritorno dei medesimi motivi comici e dei medesimi caratteri e tipi, e facendo notare l'abilità drammatica di Menandro, la fi- nezza della forma e del verso. .Conchiuse con un giudizio su tutta l’arte del grande comico, che final- mente possiamo, cominciare ad apprezzare direttamente ; ma per un giu- dizio diretto che sia definitivo non abbiamo ancora abbastanza , ed altro speriamo venga in seguito dai papiri. Il 20 marzo dello stesso anno il dottor Giuseppe La Mantia svolgeva il seguente tema: “ La Sicilia ed il suo dominio negli Stati barbareschi ,,. Dopo avere accennato alle ragioni per le quali la Sicilia spiegò nei secoli scorsi la sua influenza nell'Africa, disse come i Normanni estesero le loro conquiste nelle Gerbe, in Tripoli, Tunisia ecc.; diede varie notizie sulla guerra portata da Carlo I a Tunisi, sulle quistioni insorte tra i re An- gioini di Napoli e gli Aragonesi di Sicilia pel dominio sui territori afri- cani, e specialmente dell’ occupazione delle Gerbe fatta dal Vicerè Mon- cada nel 1516, e chiuse la sua esposizione con i ricordi delle guerre e della vittoria riportata a Tunisi da Carlo V. Il dottor La Mantia leggerà altresì un suo studio “ Intorno ai docu- menti inediti riguardanti le relazioni del ve Alfonso III d’ Aragona con la Sicilia dal 12585 al 1291, ed il vice-presidente Prot. Adolfo Venturi dirà : Sulle nuove vedute relative a misure gravimetriche. Questi lavori faranno parte del volume IN dei nostri Atti, che vedrà la luce nel prossimo gennaio. Il detio volume, assai importante, conterrà, fra l'altro, ie letture già accennate ed uno scritto del prof. Francesco Guglielmo Savagnone: “ St Concili e Sinodi di Sicilia ,, del quale ha già parlato il mio predecessore. Contemporaneamente al volume degli A#% verrà pubblicato il Bollettino per gli anni 1907-1910, il quale comprende i nomi del Magistrato eletto nella tornata del 20 dicembre 1908, quelli dei socî attivi, collaboratori, cor- rispondenti ed onorari; i verbali delle adunanze del quadriennio e lo elenco 7 degli Atti della Società, degli Istituti scientifici, delle Direzioni di perio- dici, ecc. che sono in diretta relazione con la nostra Accademia. Essa corrisponde attivamente con oltre duecento istituti scientifici na- zionali ed esteri; accoglie nuove proposte di cambio per accrescere ognora più la sua Biblioteca delle più notevoli pubblicazioni che vedono la luce nei varî paesi; e riceve, volentieri, continui inviti per collaborare ed assi- stere alle feste ed ai convegni della scienza e dell’ arte che gli studiosi celebrano a varie riprese nei centri più civili del mondo. Fummo rappre- sentati, in effetti, degnamente, dal prof. G. B. Gucecia al Congresso in- ternazionale dei Matematici in Roma, dal marchese Giacomo De Gregorio all’ altro degli Orientalisti in Copenaghen, dal prof. Antonio Berzi alle onoranze a Linneo a Stocolma, dal socio corrispondente prof. Pio Carlo Falletti Fossati a quello di Ulisse Aldovrandi in Bologna, e ci si invita con lettera fraterna al Congresso del Millenario normanno, che avrà luogo nel 1911 a Rouen, il quale sarà diviso in cinque sezioni: 1. Letteratura normanna antica e moderna: 2. Archeologia normanna e belle Arti: 3. Storia e Geografia della Normandia; 4. Storia del Diritto normanno: 5. Scienze naturali e scienze medioevali. L'Accademia si associa con vivo interesse al lavoro diuturno degli isti- tuti scientifici, veri laboratorî della cultura internazionale e del pensiero che rievoca, crea e rinnova: alle manifestazioni varie della civiltà , che inneggia riverente ai suoi più insigni fattori; spiega, nei limiti modesti dei suoi mezzi, l’assidua opera sua, e vi darà maggiore impulso, ove non le saranno avverse le sorti della Fondazione di studî Sensales. x E doloroso che cotesta Fondazione, eretta ad ente morale con decreto del 26 giugno 1904, non sia ancora entrata, non ostante le sollecitudini, lo zelo e l’ interesse del nostro illustre presidente, nel suo periodo di atti- vità. Dopo un giudizio a noi favorevole in appello, la controversia, solle- vata da chi pretende aver diritto ad una quota del patrimonio che lo costituisce, aspetta ancora la decisione della Cassazione di Roma, la quale, di certo, sarà conforme ai voleri supremi del testatore e della giustizia. Alla grave quistione Sensales va congiunto un diritto che ci è stato lungamente disconosciuto , cioè il. pareggiamento della nostra Accademia alle maggiori del Regno.., sean A. tal proposito stimo. opportuno riprodurre qui l’ordine del giorno svolto dal prof. Carlo Oreste Zuretti nella tornata del 20 febbraio 1910, che tutta riassume la quistione: i “ L'Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti residente in Palermo; . “ Considerando che, fondata fin dal 1718 e posta sotto gli auspici del “ Senato. Palermitano, è la più antica della Sicilia; “ Considerando che il Regno delle due Sicilie si componeva di due. re- gioni, e che l'Accademia di Napoli comprendeya gli scienziati del Regno di terraferma e quella di Palermo serviva per quelli dell’Isola; “ Considerando che come;fu esteso il pareggiamento a quella di Napoli, giustizia vuole che si conceda, egual trattamento a quella di Palermo, che non è men degna delle altre per la sua importanza; “ Confidando nella giustizia della causa; “ Delibera far voti a S. E. il Ministro della P. I. perchè voglia pro- muovere da S. M. il Re un decreto che aggiunga la R. Accademia di “ Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo a quelle della categoria VIII, “n. 11 del Decreto Reale 19 aprile 1860, riformando l'ordine delle pro- “ cedure e delle varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni politiche ,,. « Con questo ordine del giorno, che rivendica un, nostro legittimo diritto e troverà un interprete ed un esecutore in chi regge e tutela gli alti in- teressi della cultura nazionale;.con la fiducia che il responso della Cassa- zione di Roma sia conforme. alle nostre ragioni, che sono quelle della giu- stizia e del diritto: con la fiducia che l'Accademia sia fra non guari do- tata di un locale proprio, adeguato alla sua dignità ed acconcio al raro materiale scientifico, letterario e storico che arricchisce ogni dì la sua pre- ziosa biblioteca, inadatta affatto, per l’ angustia del luogo, agli studiosi, io chiudo questa breve relazione con l'augurio vivissimo che l'Accademia risponda, innalzandosi sempre nella estimazione pubblica, vie più ai suoi alti fini. CESSEDISCENZENARURACMED ASS ATE an SNO n) NR MRETUSCATIRI LMR ARINCRNTTI A o A MN 1 Ù ALITO Voc VIGO IOLPIRO CONICA Sh NISIIAAOTON tn) À 7 ° Lai Y ì oa Veroli i I A Tn ) DICI REI SERVA DI di di x { LIT REUNION o “REA LCQRIVAT SALTI î TTI QUI AULA n Bupote RINCARI VIA MISTO Nn i RENO MESERO chi IA MOVIE DOTI TAI VIRA Uol Juni ") "i Me Ò PATO ET PE ONESTA DELLA BILANCIA DI TORSIONE pI EOTVOS PRESENTATA DAL SOCIO PROF. ADOLFO VENTURI nell'adunanza del 1° Agosto 1908 (IZ NT ICT Mi RENO Mo nni n, VAR Rie "I QUE Nori DR Ni AAA MES OI0 FURLAN LARE N n VIOLETTA MAGRINI VIRSIONI RICA i o n MURA n DORIA A i RZ VURRNESTOTIHA HAGARIOTAR DI MAE MAVNA Reuit) RAUANO Tor MINE TIARTTO MNT ) MOT MO Dadi SIRO MOT AT RONIIFAROI SL ITMICARTICATI MSC NIAILIRE Li ITTO quat RICA dt) can ONOR DATIDRIAITT Ran IRRIT POCOUI O MIRIADAN RAISI LO UO SUNIRAIODYIN VIZI (i VINO i JUN MANI VIIDDE vu IMFRNII IVIATIA IV. A) MIntio Mal: Na IL MITRA, Mit do ta nun Siria MEIN rio MENTI EI QUI; NOFTO PA IIATON UGENTO ATA INI VUCI ITACA MITI A Lo SRO Ù i î O CO po SIIARUOTIO Ù (pr NI (HS UCI Cet WATU ROIO INPETSNVO, N ME NUtCIÀ no RULATRETA DIETA IRNYI IPER A Ù AVI DANA DIE NR) sis ARTIOLI oa LETO Il Barone Rolando Eétvòs, noto fisico ungherese, ha portato un contri- buto agli studi geomorfici, coll’ideare uno strumento, costituito, in fondo, da una bilancia di torsione, di grandissima sensibilità. Io credo utile, onde volgarizzare tale argomento, di presentare tutti i fondamenti sui quali si appoggiano le ricerche di Eòtvòs, dare la teoria dell’istromento, e inve- stigare il grado di sicurezza dei risultati. La tenuità di questo lavoro spero sarà compensata dall’utile che potrà nascere dal diffondere e sottoporre alla critica altrui una nuova dottrina che si aggiunge a quelle che già resero e rendono servizî nello studio geometrico della Terra. 1. Significato geometrico delle derivate seconde di un potenziale. 1. Sia una superficie OR E PA (1) e continui usi a designare con p, g, 7, s, t le note derivate della 2 rispetto alla x, y. Si prenda per origine un punto della superficie: per asse 2 la normale diretta verso Il’ esterno , lasciando comunque diretti gli altri due assi: allora essendo all’origine p=g=0, avremo in detto punto : 72 2IT 2 cioe ua E a) ove r, s, t si riferiscono all’origine, come avviene delle derivate di U com- TT PIP s=0 3 dae de dedy dz dy? de parenti in (2). Ora è noto che le due curvature principali di una superficie in un punto, son le radici dell'equazione di 2° grado : C°— (r+1t) C+ (ts) =0 (3) 4 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS ed è noto pure che l’ angolo «, che una sezione principale fa coll’ asse delle x, è data dall’equazione (4) Introducendo in (8) (4) le (2), abbiamo : CURE GEE GRIP TZURAZO] GRPIUENE dz cinte e nh a) SO da dy an e 0 6) 207, Dr SA 9°“ ET RU ©) diana Da queste si deducono subito la curvatura media, e la curvatura totale della superficie dell'origine. Dicendo gi ge i raggi principali di curvatura, abbiamo 1 + i (E CUS RO ARA (a \2 > Pi i GI AG Td 8) gipo dULada dp mn) IC de de e si avrà anche ciò che si dice lo scostamento dalla figura sferica, definito come la differenza delle due curvature principali. Esso è: i penis cca2o (È USATI 8) gi ee dU de dy? ) dz 2. Ricordati questi principii, rappresentati U (x y 2) il potenziale di una certa massa: allora la (1) rappresenterà una famiglia di superficie di li- vello, relative a detta massa #. L'asse 2 essendo nella direzione della normale a dette superficie, l'attrazione si eserciterà tutta nella sua dire- zione negativa. Cosicchè avremo, nell’origine : CI URAA CROR GUISA dx 4 dy de ur) (9) g indicando la forza attrattiva esercitata dalla data massa in quel punto, ammettendo che questo abbia la massa = 1. Le derivate seconde del potenziale e propriamente le due doppie rispetto ad x e ad y e la mista in xy determinano, come si vede (6), (7), (8), tutto ciò che ha attinenza colla curvatura della superficie e quindi colla curva- tura e colla posizione delle linee principali di essa. La derivata doppia in * Qui considereremo solo superficie di livello esterne alla massa attraente. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS ) 2 è funzione delle precedenti: poichè considerando, noi, punti esterni alla massa attraente, si ha A° U=0, donde : GEO) d° U SRO È 1 ) (10) de da? dy? pi pe a causa delle (7) (9): quindi tal derivata in 2 nulla ci apprende di nuovo, ma viene espressa elegantemente per la doppia curvatura media. Tutte queste formule saranno necessarie per investigare la forma di una super- ficie di livello, quando si possano determinare le derivate seconde del po- tenziale col mezzo della esperienza. Sarà anche necessario avere il signi- ficato geometrico di tali derivate considerate separatamente e qualunque sia il sistema d’assi, fermo restando che l’asse 2 sia la normale alla su- perficie. Trattiamo, perciò, le questione in generale, cercando di spostarci in una direzione qualunque. 3. Essendo nell’origine, immaginiamo di spostarci di un infinitesimo ds su di una retta che vi passi e di equazioni NE SII ; ni pr j Ji DU Chiamiamo per brevità X = d di la Sd, z=" £ (14) da dry de e vediamo che valore abbiano esse nel punto @ ove ci siamo trasportati essendo 0Q = ds. Le (14) che son funzioni di xyz, divengono funzioni di s per le (13): quindi, differenziando rispetto ad s le (14), abbiamo : CIATOE GNU] 0 10] ds UA ds di = ds (15) fata — dyds ©. SRI A dads Ma ricordando che nell’origine stanno le (9) e dicendo X1 Y1 Zi le com- ponenti l’attrazione in @, si ha subito dalle (15): d° U RONRTO ZI EA a FOTI î Xi = da ds Ve ‘dyds ds VANE== 9 + Ten ds. (16) Dicasi inoltre gi= VA YiR+ Z1 (17) e si ricordi che, in generale, gli angoli che la projezione della risultante fatta rispettivamente sui piani x2 ed y2, forma coll’asse delle 2, sono, in- dicandoli con %,, ©, : >” _ ae igw,=- dai VARIA 6 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS nel caso nostro (16) si vede che tali angoli sono infinitesimi: per il che li indicheremo con dt, , dt, : e astraendo dagli infinitesimi di 2° ordine, abbiamo a2 IT 2 U die === i CINA ds du = — Bla RESTA ds (18) g dads VABCCATICIS Invece l’angolo che la risultante fa coll’asse 2 è, dicendolo dy : VIGzEvw? Zi ds 2 V(- CINE {di ci dyds ) \daeds (19) (= SE e come sopra: dx = + - Le (18) daranno il significato geometrico generale delle derivate seconde ? DE ì del potenziale, esclusa solo la EEA che, del resto, è funzione delle altre due derivate doppie. Si ha cioè : CSS dica d? U du, 3 deds 9? ds dyds 9 ds I) 1/42 I PTRARAU = dy 5 *V(È dj a ds I ds ci Se lungo la retta s sopra considerata, consideriamo in ciascun punto il vettore rappresentante l'attrazione, noi abbiamo una rigata £, e dy sarà. l'angolo di contingenza delle generatrici nell'origine. Projettando le gene- ratrici di £ sui piani 2% e 2y avremo su ciascuno di essi un’ insieme di rette che invilupperanno una curva P, sul piano 22 e un'altra P, sul piano yz. È chiaro che dt, dt, saranno gli angoli di contingenza nell’origine, rispettivamente delle curve P,, P, ed anche delle curve Tx, 7, evolute delle prime. Le generatrici di R e i punti di P., Py dipendono, quanto a O dal valore del seemento s (contato dall’ origine) introdotto dalle (13). Quindi i rapporti dei secondi membri delle (20) (21) son quan- tità È determinate e vere derivate rispetto alla variabile indipendente s. Tali funzioni sono analoghe alla curvatura, e talora, come vedremo, si confondono con essa. In generale, esse sono veri moduli angolari caratte- rizzanti la variazione di posizione delle generatrici, tanto della rigata, quanto delle due curve inviluppi Px Py. Così, si han dunque, per le (20), i significati delle derivate secondo del potenziale, nel caso generale. Fra le tre funzioni ora considerate, ha luogo, per le (20) (21) la relazione: di +V(& di i ZI (Le 2 (2) GEoei a TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS TL 4. Scendendo, ora, ai casi usuali, consideriamo che la retta s coincida coll’asse delle x. Allora sarà ds = de, e le (20) daranno: d° U dt d° U dty == 2 > 99 da? da daedy I da (e) La prima di queste esprime una vera curvatura all'origine di quella evoluta, sopra indicata con 7, che passa per l’origine medesima, essendo dx Velemento lineare di essa in tal punto. L'elemento successivo a questo (farsi la figura) giace, oltre che sul piano 22, anche sulla superficie di livello dell’ origine, poichè essendo esso normale al vettore g, (alla cui projezione su 27 esso elemento è normale) giace sul piano tangente alla detta superficie: quindi i detti due successivi elementi, appartengono al- l'intersezione del piano 2x colla superficie di livello suddetta. La curva 7, è, dunque, tangente nell'origine, alla sezione normale pro- dotta sulla superficie di livello dal piano 2x. La curvatura di 7, è dunque la stessa di tal sezione normale: e poichè tal curvatura è stata dimostrata di da’ normale prodotta sulla superficie di livello dal piano «2. Diciamo px il essere così questa è anche la curvatura nell’ origine della sezione relativo raggio di curvatura: la prima (23) dà lata lazio] CAR on? (24) la quale dà il significato della derivata doppia di U rispetto ad x. Se, poi, in (20), facciamo ds = dy, e diciamo py il raggio di curvatura della sezione normale prodotta dal piano 2y sulla solita superficie di livello, abbiamo : 1 Tazivi eg 9 dy° (25) che dà il significato della derivata doppia di U rispetto ad x. Quanto al significato della derivata mista rispetto ad x e ad y, data da (23), esso è quello di essere, a meno della costante g, il modulo secondo cui varia l’an- golo che, spostandoci inizialmente sull'asse delle x, la projezione del vet- tore forza sul piano 2y fa coll’asse 2 È. # Le (24) (25) si possono ottenere più semplicemente in altro modo, ma non po- ‘ a U tremmo con esso scoprire il significato di ‘d0dy come ci permette di fare il metodo presente. $ TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 5. Per cercare il significato delle altre derivate miste, spostiamoci sul- l’asse delle 2: supponiamo, cioè, che la retta s coincida coll’asse delle £. Sarà, allora, ds = dz. Le (20) (21) diverranno : CRUI Giag, GE OLI di, ded: 9? de’ dyde Ide dy 1 CREIOA = 2 de al )+ +(T2) (20) È chiaro che in questo caso i due vettori successivi 9,91 sono due tan- genti consecutive alla limea di forza passante per l'origine : de è l'elemento lineare tanto di essa, in quel punto, quanto delle sue projezioni Pi, Py RO IA RAI ” ; : sui piani 27 e 2y. Quindi TEN la curvatura nell’ origine di tal linea di dt dr SOI 6 forza, e TA : Ri son le curvature delle sue projezioni P., Py. Detti, 2 de dunque, r, 7x, 7y i rispettivi raggi di curvatura, avremo : il DA 1 EU il a Il EU. vw © 9 daedè ry 0 9 dyda 1 if ,(eu = 97 rv 9 Va) TE e) (27) le quali due prime, dànno il significato delle altre due derivate miste. Così tutte le derivate seconde del potenziale rispetto alle coordinate, esclusa 9 9 PA Ò , rappresentano, a meno di g, delle curvature. La Di rappre- È daedy senta, a meno di g, un certo modulo angolare. Si può domandarsi come sia collocato il piano osculatore all'origine della linea di forza suddetta. Esso è il piano determinato dall’asse 2 e dal vet- tore 91. Riferendoci alle (16) (17), tal piano fa col piano #2 un angolo w dato, evidentemente, dalla equazione : Vaio X, dydaz' dxde tg = (28) poichè qui è ds= dz. In tal modo, la terza (27) e la (28) dànno gli ele- menti della linea di forza nell'origine. 6. Introduciamo, ora, un altro modulo di grande importanza. Quando ci sì sposta in una direzione indicata dalla retta s qualunque, la 9g varia. Se lo spostamento è di ds, chiameremo dg l'incremento algebrico di g cagio- nato da tale spostamento. Il rapporto q=@ (9) TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 33 qui, le (18), che dovran sostituirsi nelle (21) (22). Siccome queste son po- linomi omogenei di 2° grado nelle x, f, Y, così, nel far la sostituzione, dovran trascurarsi tutti i termini di 2° ordine in À, 4 8 che si presente- ranno, poichè questi si videro inferiori al grado di approssimazione con- venuto. Per tal modo, potremo dire di conoscere le derivate seconde, ri- spetto a p, g, © dalle osservazioni fatte, e data l'ubicazione ellissoidica e geoidica della stazione. 5. La bilancia di Eòtuòs. 1. Cominciamo a considerare, fuori di una massa attraente ma in vici- nanza di essa, una regione molto piccola rispetto alle dimensioni della massa. Nel caso della Terra p. e., sia la regione di circa un metro cubo, fuori della sua superficie. Questa regione costituirà un campo newtoniano, in ogni punto del quale vi sarà un vettore, costituito dalla risultante dell’at- trazione e della forza centrifuga che vi si esercitano. Ora se si considera un punto centrale della detta regione e vi poniamo l’origine di un sistema geoidico di coordinate, si vede, per ciò che fu detto al $ 3°, che si può ammettere che le derivate prime del potenziale sieno funzioni lineari delle coordinate. Infatti analogamente alla (1), ma osservando che trattasi di derivate prime anzichè di seconde, detta % (xyz) una di quelle, avremo per la formula di Mac-Laurin: x 1 2 1 "ca v(042)= Art Bor +0 +DE+3| +] (1) B A B ove le ma etc. sono le derivate seconde del potenziale e x etc. sono le terze. Si vide che le B, C, D non raggiungono mai il valore 99 = 8820, e À è il raggio medio terrestre espresso 7 centimetri. Nella nostra ipotesi sul- l’estensione della regione considerata, sarà x = 50 cent.: cosicchè 11 DI ge SRO e anche gli altri 5 termini della parentesi di (1) saranno inferiori a que- sto valore: cosicchè essa parentesi sarà inferiore ad una quantità dell’or- dine di 10-!; e non bisogna dimenticare ciò che fu detto al n.° 2 del $ 2°, cioè che queste stime son molto superiori al vero. Siccome il nostro limite di approssimazione è dell’ordine di 107°, s° intende come si possano tra- scurare i termini in parentesi della (1) ancorchè essa debba venir sottoposta 34 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS ad integrazione; e scrivere, chiamando «a, db, c le coordinate di un punto della regione; par de 1. ci) Applicando questa alle tre derivate prime del potenziale indicate con zo; ig SE 0A Td? Wo aio avremo: _ ®U UT RU dec genio da de TU ad? U d° U n= 20, 2 o Ario (2) & &U &U LIU II de da JR AGO STA) ove le derivate seconde debbono intendersi nell’origine; e il sistema coor- dinato, ha come asse delle c la normale alla superficie di livello passante per l’origine. 2. Consideriamo, ora, un corpo solido S immerso nel campo newtoniano costituito dalla regione considerata, e sia origine delle coordinate il suo centro delle forze parallele. In ogni punto di S esisterà un vettor-forza le componenti della cui accelerazione sono le (2). Tutti questi vettori com- porremo, al solito, in unica risultante traslativa, ed in unica coppia, rife- rite al centro delle forze parallele che è l’origine. Dell’asse e abbiam già parlato: gli altri due assi sieno arbitrari ma fissi nel corpo. Anche e può considerarsi fisso nel corpo, per quanto sia fisso di direzione nello spazio, se immaginiamo che S sia sospeso per un filo tenuissimo, praticamente senza massa, attaccato al centro delle forze parallele di S. Consideriamo le componenti della forza e della coppia acceleratrici se- condo l’asse delle c. Esse sono Jpo= Sr Zdm (08= JR (Ya—Xb)dm Introducendo in queste le (2), si ha subito, detta M la massa di S: a ZIE È de UD( dU ( ? Tola = IMA Fade rag] mt] dm (3) SO CA UA UN CRUISE 3 ; (CRE (Tata) | am+ a) b°)dm 4 GENORI A CIO | > presi 4 2” dbde Jcedm dada] pedm (d) Gl’integrali son quantità costanti, aventi notissimi significati geometrici. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 35 Se si dicono A, B, C le coordinate del centro delle forze parallele, si ha; AM= JE QU IZ, dm CM = Syedm (5) Ma A=B=C=0 per la scelta fatta dell’origine delle coordinate: quindi Fir=-gM cioè, a meno delle quantità di secondo ordine, trascurate, la /% è il peso del- l’intera massa cencentrata nell’origine. Le altre due componenti della forza unica son nulle, nella stessa approssimazione, perchè si ottengono da (3) sopprimendo il 1° termine e sostituendo circolarmente abe, il che porta ancora agl’ integrali (5) che son nulli. Dunque la forza traslativa totale resta diretta secondo l’asse delle c, normale nell’origine alla superficie di livello che vi passa; distrutta, quindi, dalla resistenza del filo. Quanto, poi, alla (4), i coefficienti sono prodotti e momenti d'inerzia ri- spetto a piani coordinati. Se supponiamo che il corpo $S sia simmetrico rispetto al piano ac, allora è chiaro che Ssabdm=o0 JSscbdm=0 (6) e la (4) diverrà: a? U ( GRNOLIE È 0:= Trac) ) dm. (1) Le altre due componenti della coppia acceleratrice, tenendo conto delle (5), verrebbero di forma perfettamente analoga, e cioè: ZIONI È Ubi i (== TE dae dm 4 ter. (602—c°)dm: AZURE STI (i ya - af—c?) dm. 8 Cy [ da dl Jacdm + icda)L c°) dm (8) 3. Stabilite queste formule, sarà necessario riferire queste coppie ad un sistema di assi fissi, onde mettere in evidenza il parametro fissatore del moto che il detto corpo S prenderà attorno all’asse delle c. Si lasci fermo questo e l'origine; per asse nuovo delle x si prenda una retta che faccia coll’asse a fisso nel corpo, un angolo «, avente un valor dato in un tempo determinato. Il nuovo sistema xy, sarà quindi legato al sistema mobile a, b, c dalle relazioni : rx=acosax— bsena y=asen2z + beos x IS (9) Gl’integrali che entrano nelle formule precedenti non variano col tempo, essendo dipendenti solo dalla forma del corpo: basterà far la sostituzione nelle derivate. A. ciò servono le formule del n.° 5, $ precedente, ove alle 36 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS X,Y,Z sì sostituiscano le a, d, c, e si ricavino le «, «1, a1! dal confronto della precedente (9) colla (19) del 7. e. Le (21) dànno subito: dU IU MIO] Doe GU GL AAC] Ko I E o a GUIA, de dz (o) e da queste, per le (22) 1. c.: d°U SEL d° 2) sen2 d* U oa da db dz 2 daedy” Sho RU UU d2U (11) dbde dydz COSI re SE nè ci curiamo di trasformare anche le (8), perchè non ci serviranno. Esse, infatti, restano fuori di considerazione, perchè non hanno influenza sulla torsione del filo di sospensione del corpo S, mentre tal torsione è la sola cosa che interessi di considerare. La (7) diviene, quindi, a causa delle (11): GRU LGRUA sen dal 07 2 È (04 ( di de ) 9 Je 5°) dm n di pos2a/ ca — b?) dm (POI 9 Ni { d°T cos da — SHC] sen 2)ì acdm Co) \dy dz da e questa sola servirà allo scopo. 4. Discendendo ora al caso concreto che ci occupa, diremo che la bilan- cia di Eòrvòs, fu ideata per determinare esperimentalmente i valori delle derivate seconde del potenziale terrestre nel punto preso come origine di coordinate. Il corpo S assume ora la forma di un giogo A B di materia resistente, vuoto, cilindrico, di piccola sezione. La sua lunghezza è di circa 40 centimetri, il diametro della sua sezione di mezzo centimetro. Uniti a questo giogo vi sono due sferette o cilindretti di platino, di massa che di- remo m: per lo più essi pesano ciascuno 30 grammi. Uno di quei cilin- dretti è fissato all'estremo A, in continuazione dell'asse del giogo AB: l’altro pende dall’estremo B mediante un filo di platino di lunghezza %. Il sistema è tenuto sospeso per mezzo di un filo di platino dello spessore di 53 millimetro pel suo centro di gravità. Il tutto è rinchiuso in doppia ZO custodia, com'è naturale; e l’amplitudine delle oscillazioni si legge sopra un regolo graduato, per mezzo di specchietto e cannocchiale, come negli ordinari galvanometri. Si vede che questo apparecchio, che chiameremo semplicemente bilancia, TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS DI è appunto simmetrico rispetto al piano ae come si è detto pel corpo $: se fosse simmetrico anche rispetto ad «ab sparirebbe l'integrale dell’ultimo termine della (12), e con esso due delle derivate seconde che vogliansi de- terminare. Se realmente di queste due ultime non c'importa, non si ha che a modificare la disposizione dell’apparecchio, ponendo il secondo ci- lindretto non più pendente dall’estremo 8, ma in continuazione dell’asse del giogo in questo estremo. Si ha così la simmetria attorno a tutti tre gli assi, e la (12) si riduce ai due primi termini. Tale apparecchio modi- ficato è stato pure costruito, ma non ce ne occuperemo, perchè rientra nel caso più generale dissimmetrico. Vediamo ora di determinare gl’integrali di (12). Si può scrivere: S(a — b>) dm = (a + 0) dm—-2S 06 dm Il 1° termine del 2° membro è il momento d'inerzia della bilancia ri- spetto al filo di sospensione ch’è asse delle e: tal momento diremo I. Il 2° integrale è trascurabile rispetto al 1°, poichè mentre a varia da — / ad / (22= lunghezza del giogo = 40 em.), è non varia che da — 2,5 mill. a 2,5 millim.; quindi ci contenteremo di scrivere J(a® — b)dm= I (13) e questo / sarà considerato come incognito. Consideriamo, ora il prodotto d’inerzia che è nell'ultimo termine della (12). Se non vi fossero i due cilindretti di platino, esso sarebbe zero, per la simmetria che ne conseguirebbe : dunque esso ha il solo valore che gli viene dalla presenza dei due cilindretti. Supponiamoli ridotti ad un punto, ciascuno, colla massa comune dm. Si disse / la semilunghezza del giogo, h la lunghezza del filo che porta il cilindretto sospeso in B. Le coordi- nate del cilindretto in A (ridotto a un punto) sono a= +, c = 0; quelle dell’altro cilindretto sono, a = —/, e = — A, onde il prodotto d'inerzia in tal caso si riduce, pei due punti, ad lhadm. Se invece della massa elementare mettiamo la massa »m, avremo con analogo ragionamento il valore del prodotto d’inerzia : Ssacdam=1hm. (14) Sostituendo, infine, le (13) (14) nella (12) avremo: AR VANTI d* U pe sen2a4— —Tcos2a + (07 ( Tp n ) gSen2at 37 Fe x GR (I d° U ) 3 VALITTOE o 5) i % Todo. Lhm. (15 38 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS nella quale l’unica variabile è «; e mostra come ponendo il giogo in dire- zioni diverse, varierà la coppia acceleratrice di gravità, valutata attorno all’asse delle 2; cosicchè la bilancia, abbandonata a se stessa, si metterà ad oscillare attorno al filo di sospensione, colle leggi del moto di un corpo attorno ad un asse fisso. 6. Sia l’asse delle a (asse del giogo) la cosidetta retta parametrica, poi- chè, noto «, che ad essa sì riferisce, essa determina la posizione di tutta la bilancia ad ogni istante. È noto che l'accelerazione angolare di tal retta parametrica, è data dall’equazione: (Ra IA gasionT (19) ove K è la coppia acceleratrice relativa all’ asse di rotazione, ed / è il momento d’inerzia rispetto al detto asse. Nel caso nostro KX consta di tre parti: della coppia dovuta alla gravità, di quella dovuta alla torsione del filo, di quella dovuta alla resistenza dell’ aria. Tutte e tre son funzioni di «; poichè quanto alla prima parte, ciò risulta dalla (6): quanto alla coppia di torsione, sappiamo che essa è proporzionale all'angolo di cui ruota il corpo, ossia la retta parametrica : cosicchè, detto v l'angolo che l’asse del giogo fa coll’asse x, quando la tor- sione del filo è nulla, avremo, detta y la coppia di torsione : x=1(a— 0) 17) essendo t il coeffficiente di torsione da determinarsi. Finalmente, la coppia di resistenza dell’aria potremo prenderla propor- zionale alla velocità del corpo, ossia della retta parametrica, giacchè si tratta di velocità piccolissime : e detta @ tal coppia, si avrà, se H è una costante nota : da ; ZI ra (18) Si avrà, quindi : : da (05 K È t(a—v—T—H di (19) essendosi prese negative le (17) (18) perchè tendono a distruggere l’effetto di C.. 7. Vi sarà una posizione, 9 della retta parametrica per cui XK = o. Basta perciò prendere la soluzione dell’equazione : dp _ C:(g) — T (© v—H mo 0. (20) Attoyno a questa posizione fissa avverrà il moto, poichè l'accelerazione TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 39 essendo passata per zero, cambierà segno, aumentando sino ad annullare la velocità, che cambiando segno a sua volta, produrrà un movimento oscillatorio attorno alla posizione 9. Le oscillazioni saranno piccole, data la piccolezza della coppia acceleratrice di gravità. Contando gli angoli della retta parametrica da 9 anzichè dall’asse a, porremo : GESQAPO (21) essendo è la nuova variabile del movimento, contata da 4. L'equazione del moto (16) ove la X è la (19) diviene, per tal cambiamento di variabile : d° (0 -4+ W) __ LD 3a i d(g +) JI de =C.(f+0— tp+0—-%—H di sottraendo a questa l’ identità (20) e osservando che i = 0 poichè la (20) è dedotta a questa condizione, si ha : d° % i da do Li e I, Ma per la formula di TayLok, poichè si ammette che % sia piccolo sì da trascurarne il quadrato, avremo anche qÉ® ac ( d Cz LA dw = 22 dt? do si dt 2) Ci) 8. Si noti che nella derivata di C., dopo la derivazione si dovrebbe fare a=%: ma si può lasciare « (che è noto, essendo uno degli angoli po- chissimo differenti fra loro che l’asse del giogo fa coll’asse x) poichè l’er- rore che commettiamo ciò facendo, sarebbe di 2° ordine nel 1° termine del 2° membro (22). Tal derivata è costante, poichè in fondo è come fosse funzione della costante 9. Se si pone H 1 d Ci I =- = t—- = Da 4 ID 5) 7( da ) (8) l'equazione (22) del moto, diviene : d° è dv Mo, zara = 9 Rici 0 Ci la quale è lineare e a coefficienti costanti. Per integrarla, introduciamo la nuova funzione «, tale che SV De it 0 0 (25) si che sostituendo in (24), essa si muta nell’altra deu dt? -+mu=o0 (26) 40 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS ove si è posto: m= B — + A? (27) L'’integrale generale della (26) è, se @,d son costanti arbitrarie: u=asen(tV m)+ bd cos (tV m) e quindi, la (25) dà l’integrale di (24): Rn (28) w= ae sen (tV m)+be cos(tV m) Per determinare le costanti, pigliamo per origine del tempo quello in cui è © = 0 in una determinata oscillazione. Allora occorre che sia d = 0, e resta 1 sm 29) w=ae sen(t Vm) ‘ raggiungerà il suo massimo, da una parte e dall’altra di 9, quando DIAM CSI ONE METTO ai (29) dis Epperò, dicendo 7' la durata di una semioscillazione, avremo costantemente: LS va DE cosicchè avremo l’isocronismo anche colla resistenza dell’aria. La (29) si scrive, per la (30): 1 At ne È 81) wZae sen ( U° F) E, 9. Le ampiezze delle successive oscillazioni, si avranno da (31) portan- dovi successivamente le (29) bis, e sottraendo. Verranno : J 1 3 1 2n—-1 1 41 — 4 — AT -F4T — tor 41 (32) Oi = 0 (da) paese (Ia oa (Oa=@@.(00550) ed esprimendole per la 1: DISCUTI IZ Ar ag Wo = Wi e (3A CI Vio=ERO Di qui si vede come l'ampiezza delle successive oscillazioni attorno alla posizione 9 di cui sopra, vada continuamente diminuendo. A rigore, esse sì estinguerebbero all’infinito, ma in pratica si posson dire estinte quando raggiungono una piccolezza non più percettibile. Se w, è Ja prima delle impercettibili, sarà » 7" il tempo in cui si è raggiunto il sensibile equili- brio: esso si dice fempo di estinzione. L'angolo 9, si dice angolo di estinzione. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 17 Anche i termini di queste si posson ridurre calcolabili per logaritmi, usando delle posizioni (22). Si ha: ri (+ Vr24 kh) __ cotq ia + cotgia (gati a È o = DE (26) (A(0far VARA ina 159) cotg i + cotg è tg ia h de h TAGRRSI: a Vri+ 8 Vr +18° seci seci =2sen3 (i — i)sent (in +) 27) cosicchè, le precedenti divengono: 2 LP = ko)sen I senI + da? d tg + kosenicos2Q at sen =Ia lg ) = pi È tg 12 De = koXsenl,senI — ab? t sie io \ e > Iysen=-Is — lg a — ) uiffaiie ; (Orti d°U 3 DO “gerani 2ko sen I sen Io (28) essendosi posto per brevità: I=toT—-iu Lb=ibo+d (29) e perciò le (30) divengono: PU tg i d° 2 = sen à sen 2 n lo sani dadb kosenà sen2 Q (so 1, sen 12 + lg gi A ) 2 " igiatg (45°— 1a) ig 2h sent) sen Q | 2 sen 1 cos I2+lg i - D — — dbde 5 % tg tg (40° —— a) È tg ia tg (45° — tia) \ Sach 2ko sen) cos Q| 2sen I cost +lyg d = E — am (015) de da 5 ig tg (40° ——u) e così il quadro delle derivate seconde, è completo. Si vede che in esse, comprese anche le prime derivate, compariscono gli stessi elementi, come 3 Lr ME : EE I, I, 45° — ‘ul ete.; sicchè è facile ridurle in tavole per 5 = 1, e pigliando dl per argomenti %1 22, da cui tutto dipende. Il calcolo è facilitato dalla con- 3 1 siderazione che, per le (22), a dati valori di 41, #2, e quindi ai conseguenti (0 0) TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOÒTVOS valori delle (28) (31), corrispondono infiniti settori cilindrici attraenti, i cui elementi, presone uno arbitrario, son dati dalle (22). Ed aggiungerò, che se si vuole raggiungere l’approssimazione di una unità della 10% decimale, nel sistema unitario C, G, S, basterà calcolare le quantità dipendenti dalle i, I con quattro decimali. Infatti, in detto sistema unitario, abbiamo: 9 ECT basterà dunque avere i coefficienti di % sicuri sino alla 3% decimale, tra- —3 scurarne, cioè, le quantità «<< 10. Im tal modo si commetterà l’errore 9 3 10 e<66x10 x 10° =0,66x10° che è una frazione della decima decimale. Per avere quindi l’azione di una data massa, per mezzo delle tavole pro- poste, basterà scomporre, coll’aiuto della carta topografica, la regione in settori cilindrici, e si avrà subito l’ azione di ciascuno di essi. La somma di esse ci darà l’azione totale. 8. Sarà utile dare un valore approssimativo delle derivate terze e quarte del potenziale pertinente ad un settore cilindrico, rispetto al punto attratto, ove questo sì trovi nel centro della sua base inferiore. Si avranno le stesse formule (11), (12): la diversità sarà solo nei valori delle. 6, 0!, 2, !, sem- pre frazioni proprie, e in quelli dei due integrali che entrano nelle dette formule, che andiamo a ricercare. Se sono 7172 i raggi delle basi del settore cilindrico la cui amplitudine sint della circonferenza, se /% n'è l'altezza e o la densità, è evidente che 7) la sua massa, sarà M= — (rn?) Come valor medio del raggio corrente » che entra nell’integrale, potre- 4 i 1 i EA mo prendere prossimamente il valore Toe (Maat) Allora si scriverà A) fe ASTRI O le 18 16hox i GA gi (tra) pira n (rr + 12)? e così pure | dS 32honr ron IDEE T ia n ‘(rr bra)! TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS 19 Portando queste formule nelle (11) (12), facendo o — 2, 5, avremo: d° VU zi ipewA A) ene 15019 8: gas a (150190) (83) 3 =>T i i 0 a O le 90 A -+ 105 21) dat n'(r+ n e così potrebbero trovarsi le espressioni delle altre derivate 3° e 4°. Si è poi visto, che le limitazioni superiori, in valore assoluto, delle due parentesi precedenti, sono rispettivamente 9 e $S1. 9. Le altre derivate sono dello stesso ordine delle precedenti. Consideria- À < i Qi d3U mone, infatti, una che ci servirà: p. e. —-. da° de Cogli stessi metodi tenuti nel n.° 2, partendo dalle (3), si ha subito: GR GAS m) = (1) E da* de B0— 150) fe ove 0 > 61, e hanno lo stesso segno. Come sopra si è visto colla (33), si avrà analogamente: d8U Th ra—-? —_ QQ 4 al 5 D1 ‘ 8 “ da? de SOZSALI n (r2 + a ae 30) (34) E analogamente, p. e. 4 2207, Sao d U _ 66x10 h vani Sa lee‘ da*de® DD ae pae 151) Si vede, quindi, come anche le derivate in cui entra c sieno dello stesso ordine di quelle ove non entra, p. e. le (33). Ragionando come avanti, si vede che i valori più grandi che la parentesi di (34) può prendere, av- verranno quando 6, 6! differiscano non molto fra loro, sempre essendo 6! < 6 e dello stesso segno; un valore astratto della parentesi di (34), valore che in realtà non verrà raggiunto che in casi eccezionali, può stimarsi ancora intorno a 9 o 10. E, del resto, un calcolo sommario può darci un criterio più sicuro. Si immagini, infatti, un settore per cui sia 4 = 71, colla semi- T amplitudine n Supponendo, per semplicità, che l’asse delle x sia coincidente coll’ asse della base del settore cilindrico, avremo che Eesr 1 cos (r, x) varierà fra TE ‘eoli SRI il cos (r, 2) varierà fra 0 e — vV2 20 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS essendo » il raggio corrente. Ora 8 non è che un valore medio di cos (r 2), mentre 8! è pure un certo valor medio di cos? (rx) cos (r2), il quale pro- dotto varia, evidentemente, fra 0 e —. Il suo medio, che sarà all'incirca ci 2° il valore di 01, è è 53 come lo stesso numero è il medio di cos (r, 2), cioè il valore di 8. La parentesi, dunque, di (34), avrà, dunque, con molta ap- prossimazione il valore 4, che, come si vede, è minore del valore 9 o 10, che dichiarammo maggiore del vero. E ciò conferma le nostre previsioni. In analogo modo sì potrebbero, occorrendo, precisar meglio i valori delle parentesi di (33) nei casi abituali, e si vedrebbe che sono inferiori alle stime sommarie da noi fatte; sì che il ritener queste, è garanzia maggiore delle conclusioni che dovremo tirare, circa al campo di validità delle con- siderazioni che seguiranno. 3. Deduzione di valori numerici delle derivate seconde del potenziale. 1. Mostreremo qui come sia possibile, in una regione attorno all’origine, che non ecceda estensione determinata, e la cui configurazione esterna sia poco diversa da una superficie di livello sensibilmente sferica nell’origine, dedurre, sotto date condizioni, valori numerici delle derivate seconde del potenziale, conoscendo quattro, od anche tre valori delle medesime derivate in altrettanti punti della regione considerata. Tanto i punti ove si cono- scono le derivate , quanto quelli ove si vogliono conoscere , sieno esterni alle masse attiranti. Sia (xyz) una delle derivate seconde suddette, e o il suo valore nel- l'origine delle coordinate. Consideriamola in un punto xyz fuori dell’ ori- gine e fuori delle masse attraenti. Per questa condizione, e dato che la densità sia una funzione generalmente continua, si potrà scrivere, per la formula di Mac-Laurin: or Mo) de 7 (E 2a) loan (Ft d si yT (E Sf tall) c++ ” Immaginiamo, ora, la massa terrestre divisa in due parti. Una sia quella semi-totale, contenuta nella superficie di livello di cui sopra: e l’altra V’in- sieme delle piccole masse sovrastanti della superficie. Per ciò che riguarda 3, v 20 n (00) d la 1° parte, le 7 n: etc., sono le (9), e le Di etc., sono le (1) del $ precedente. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS DA Potremo, dunque scrivere, indicando con i B, C.... delle costanti: qi@yA=A+B+ 04 +D+3 EI ++ ® ove %; è la parte di 9 che si riferisce alla massa interna alla superficie di livello. Si vide che con larga approssimazione si può ritenere che le B,C,D sien molto minori di 9 g E, Fetc. , da Pi 819 (2) bis Si può, ora, stabilire in quale ampiezza (di regione la (1) possa consi- derarsi lineare nell’approssimazione di 10 . Dovrà esser inferiore a questo numero, il termine quadratico, che sommariamente preso, potremo consi- derare sestuplo del primo termine di esso , visto che prendiamo per cia- scun dei sei termini la limitazione (2) bis, superiore al vero. Quindi, ba- sterà determinare x dall’equazione 240 dr) da cui x < 10% (in centimetri) e analogamente per le altre coordinate. Quindi per l’azione dello sferoide propriamente detto, le derivate 2% del potenziale, fuori della sua superfi- cie, posson considerarsi lineari dentro una regione di almeno 10 kilom. di raggio attorno all'origine, coll’approssimazione di 10 del sist. C, G.S. 2. Consideriamo, ora, l’azione delle piccole masse sovrastanti alla detta superficie di livello. Queste possono essere divise in settori cilindrici, come si è fatto nel $ 2°, aventi l’origine come centro della base inferiore. Di- cendo «e la parte di 9 che dipende dall’ azione di queste masse, e indi- cando con A!, B!, C1... delle costanti, abbiamo pel n.° 8, $ precedente, per ciascun settore: e (€Y2 ai s|B'2+ 01y + Di -|+ POSA + i RAI inte Gp (2) ter La parte quadratica di questa formula è certamente più forte della cor- rispondente parte della (1); ciò che limiterà di più il raggio di 10 kil. tro- vato sopra. Per darne un'idea, supponiamo per semplicità che il punto xyz verso il quale tendiamo, sia sull'asse x, cosicchè il solo termine qua- dratico di (2) ter, sia: E'(e-n) . ero È = LAXSISTO) Ù Qpr 50112 Re x - o 1064-1056" |a Ora, per Y1.=.30000 ,r2.= 3500. n =16.7—= 100% 99 Ts=25 Xx 10 (9 — 900,4 1056) a? 22 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS Si vide che la parentesi dovrà essere sensibilmente inferiore ad 81: ma tenendoci a cotesto limite, (veramente troppo ampio) se vogliamo che -9 Mo t10) dovrà essere la x x < 1000" limite che è certamente minore del vero; ma è servito a mostrare quale restrizione portano, eventuali masse sovrapposte al geoide, nella ampiezza della regione ove si possa la g considerare lineare. Perciò occorre che la regione sia pianeggiante, e sarà prudenza che le stazioni successive non distino più di 2 kil. circa, affinchè, fra l'una e l’altra, si possano le 4 con- siderare quali funzioni lineari delle coordinate. Dunque in ogni porzione della regione considerata, ove non sieno sen- sibili masse esterne al geoide, o almeno alla superficie di livello che si vuole studiare, e dentro un raggio di circa 2 kilometri, si potrà ammet- tere che le derivate seconde sien funzioni lineari delle coordinate; co- sicchè per quel tratto di regione si potrà scrivere la (1): (xyz) = A+ Bix 4 Cy + Die (3) ove riunendo le (2), (2) ter: 18 (RO VAI eli 1. Lo ; D 1 AA +A ; Jo= A2 i (ra ri)? 7 ; CO iA Ci AVANZI Ùi n (ra + 71)3 D ra 11 ilo 206 x 1 Ci x? + E A (4) Qui Y si riferisce alla somma di tutti i settori cilindrici in cui sì son divise le masse sovrastanti alla superficie di livello generale che passa per la stazione. 3. Se ora vogliamo studiare la 9 in una data direzione, cioè lungo una retta di equazioni : A SARO [era MEA er DEI 5) PSTRI er eli la quale passi pel punto m, x, p, e coi coseni direttori «fi y, si eliminino x,y, fra le (3) e le (5), osservando che X è il segmento corrente della (5) a partire da w,»,p. La (3) diviene (eyz) =(A+Bim+C1n+ Dip,p+2(Bra+C1B+D1%) (6) cosicchè la 9 è funzione lineare della sola variabile ), e possiamo scrivere: (A) =pR4v 4, v essendo due costanti. Siccome il punto wm,n,p da cui si conta 4 è TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 23 arbitrario sulla retta (5), così si può prenderlo in modo che sia y= A + + Bim+ Cin+Dip=o0 e allora resta PA) = HA (7) Supponiamo non si conoscano i valori delle A, Bi, C1, Di, ma si conosca il valore numerico di (A) in due punti )1, Z= della retta (5). Essa potrà conoscersi in qualunque altro punto della stessa retta, p.e. in 3. Si ha, infatti da (7) (do) (21) | DE] (co) (42) == da [io (43) = | 3 (8) dalle quali : : X3 — da SI 9 03) = 9 A) + [9 02) — 9 0a) (9) ove, pur non conoscendosi le singole %, sì conoscono, però, le loro diffe- renze, determinate dalle assegnate posizioni dei tre punti. Ne segue che se si conoscano i valori di % (4) in tre punti R, S, 7, non in linea retta, se ne conosceranno i valori in qualunque altro punto @ del loro piano. Infatti, sia P il punto ove la congiungente di 7 con @ in- contra FS: allora in P sopra calcolarsi la funzione. Conosciutala, così, in Pe in 7, potrà calcolarsi in @ che si trova sulla P 7. 4. Cerchiamo, ora, la derivata di % (A) lungo una direzione, ove si co- noscano due valori di essa 9 in due punti determinati. La (7) derivata rispetto a À dà: deg(2) di e se i due valori di 9 son noti in %1 4», staranno le due prime (8) dalle = [L quali si ricava |; cosicchè avremo: (10) ove tutto è noto. Analogamente: dati due valori di (7) in due punti determinati si può aver l’integrale di % (4) lungo la data retta fra quei due punti. Infatti, integrando fra %M 22 la (7) si ha: i «da d°) (di = La (408 — A1°) = È do da) (da + da) == / Zo — A 2 pi = 3 P(A2) + (21)] (11) che dà l'integrale per quantità note. 24 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVOÒS Se la direzione À è quella di uno degli assi, p. e. dell’ asse delle x, e la 4 è una delle derivate seconde relative almeno una volta ad x, la (11 T ’ può eseguirsi nel 1° membro. Sia p. e. d*U p=—- e di=dx daedy e sì dicano z1, x i punti in cui 9 conosciuta sull’asse x. La (11) diverrà: dU US Re RAT] COL , ( dy ii | dy JE 2 [{ da dy Ji dedy Ju do) Se invece è = di 2. dia SCELONICI dU dU\ _x°.— x [{d°U d° U x RENO: ( da ) ( da | 9 |( da Li Di cosicchè avremo ottenuta la differenza di due derivate prime, in due dati punti, conoscendo i valori delle derivate seconde in quei punti. Un altro tipo di questi calcoli è quello di derivare una derivata seconda, 9, rispetto ad uno degli assi, e integrar poi il risultato nella direzione del- l’altro asse. Si osservi, anzitutto, che la derivata di 9 in una direzione qualunque af Y, è costante, ed è la stessa costante, qualunque sia la posizione della retta «8 Y, nella regione, il che risulta subito dalla (7), poichè p è fun- zione solo di «, 8, Y. Ammesso di conoscere i valori di 9 in tre punti del piano xy, si po- tranno, applicando le (9), avere i valori di 9 in due punti dell’asse delle de x : ; y: e colla (10) avremo la “? che è una costante. Se si vuole integrare que- dy sto lungo l’asse delle x, avremo: de i de Sa d° U Applichiamo al caso: dee 7) Allora, siccome e ( dall )ax=[A (P0) da Jdy Jay \dxdy Jda\dy? si avrà da (14): d*U d*U d ( d° | 33] =(ee—-a1)|-—_ a) di L (Gr L fi don dx dy Ge ove il 2% membro dee ritenersi noto. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 25 5. I procedimenti precedenti che permettono d’integrare lungo uno dei due assi orizzontali una derivata seconda del potenziale, conoscendo di que- sta tre valori in punti dati, suppone che questi tre punti giacciano nel piano xy, o che si sia preso per piano xy quello determinato dai tre punti. In tal caso, non dovendo uscire da tal piano, è come aver fatto in (3) 2=0; essa ha tre parametri 41, Bi, (1, chè implicitamente restan deter- minati dai tre valori dati della 9. Ma se questi non giacciono nel piano XY, 0 non ci conviene di prendere come xy il piano dei tre punti, allora, in via esatta, occorre conoscere un quarto valore di % nella regione. Così, colla (3) potremo scrivere quattro equazioni con le incognite A, B1, Ci, Di che risulteranno determinate. Allora si potrà aver la % in qualunque altro punto della regione, e procurarci quei valori sull’asse delle x, e sull’ asse delle y che servono a poter calcolare le (12) (13) (14). In pratica si può talora procedere come se i valori della 9 appartenes- sero al piano xy. Basta esser sicuri che ;l termine Diz è trascurabile in confronto agli altri; la qual cosa avviene quando nella determinazione spe- rimentale delle 9, che in seguito descriveremo, si scelga una regione pia- neggiante, cioè che corra con leggere depressioni e rialzi lungo un piano che assumeremo qual piano delle 2y. Ma sarà utile fissare dentro quali limiti ciò sia possibile. Se le derivate si tengono nell’approssimazione di 10-° e si vuole che in (3) si possa trascurare il termine in 2, si dovrà prender 2 in modo che ASIA E se, per fissare le idee, supponiamo una massa sopralevata che abbia giusto la forma di un settore cilindrico col centro della base inferiore nel- l’origine, ricordando l’espressione di D' che, come derivata in 2, è analoga alla (34) del $ precedente, usando la (4), ove X sparirà per l’ipotesi ora fatta, e ricordando che D non supera 9g si troverà subito che AI I avendo considerato come massa cilindrica quella stessa che calcolammo nel n.° 2, e che non è piccolissima. In generale potremo dire, che se la regione non ha salti maggiori di un centinaio di metri, i valori di 9 che abbiam determinati nella regione possono anche considerarsi appartenenti al piano xy, di cui sopra. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS DD (ep) 4. Relazioni fra speciali sistemi di coordinate. 1. Onde procedere con rapidità, riunirò, dapprima, alcune formule per passare da un sistema di coordinate ad un altro, attraverso ad altri, legati successivamente fra loro. Sien due sistemi, ammesse le solite notazioni: Xo = Qu X1 + d12 Ya + 013 21 x3 = bi 2 + bia Yy2 + big 22 ya = 02% + 422Y1 + az 21 (a) ya = ba1 02 + boa ya + bos 22 (b) 22 = 431%, + 432 Y2 + 433 21 23 = bs1 22 + bs2 ya + bs3 22 Se si vuole esprimere 3 3 23 per 12121, si ha subito, colla eliminazione di Lo 19 292! Xx3 = Qu Xi + 412 Y1 + 213 21 Y3 = &21%1 + 422 Y1 + 423 21 (2) 23 = 31 XL + X32 7/1 + %33 21 ove le « nascono dall’equazione identica: bi dia dis |X|@a,, @21 as1|=|2, 212 218| bai boa baz 12 A22 32 91 99 423 (1) bz1 bza bs3 13 123 433 31 432 %33 ove 4s significa il prodotto della linea » delle 5 per la linea s delle a. E sempre con questo processo intenderemo, anche in seguito, di operare la moltiplicazione di due determinanti, ancorchè nel prodotto si trovino delle lettere affette da indici non corrispondenti al posto da esse occupato. Supponiamo, ora, di avere un quarto sistema 4 y4 24, legato al terzo, x3 Y3 23, dalle relazioni: 4 = 011 La + Ca Yz + 013/43 Ya = Ca 3 + €39 Yg + Ca3 23 (c) 24 S Cg1 Ly 1 Cog Yz + C3a 2a e si vogliano le @1.... per le 1.... Applicando alle (2) (e) il paradigma (1), abbiamo: ea Bn x, + Bo Yi + Bia 21 Y,= Bat + Bay Pai (8) Q Z43 Pa a T PERA ove le 8 verranno da: Ci Cio C13 dj %, x |=| Pu Bio Ba Co l29 log Co %o9 %32 Ba Ban Ba (2) C31 Csa €33 X,j3 Xag 33 Bai Pra Pas TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS 27 prodotto eseguito nell’ordine sopra indicato. Ma siccome, se nel prodotto di due determinanti si invertono i fattori, nel determinante prodotto si trovano scambiate le linee in colonne, la (2) può scriversi: " Sila RA X,g Lo, 4a, | Ci Cio Cig || Pu Pa Psi Q Q Q 9 Log SI Cl l99 log Pio Pas P32 (3) ì a AA | X,3 %o3 %33 C31 l39 €33 | 513 Pas P33 applicando lo stesso teorema alla (1), e poi sostituendo in (3), avremo, per determinare direttamente le f: = Q Q Ai da 03, | db, dia dis Cui Cia Cia |=| Bu Pos Bos Aso As9 33 | ba, deo bas Coi Car C2a3 Bio Bre Pao (4) | \ | | PRI di3 A23 433 | Dai Dio das | C31 C30 C33 | Bis Pes Pss ove i prodotti successivi debbono sempre farsi col processo sopra indicato. Sarebbe immediato il prolungare il metodo per un numero qualunque di sistemi successivi. 2. Per la teoria della bilancia di EòTvOoS, occorre considerare tre specie di sistemi d’assi. Si consideri l’ Ellissoide di riferimento, in una regione studiata. In un punto A di essa diremo sistema normale un sistema coor- dinato avente per asse delle 2 la normale ellissoidica in quel punto A: l’asse delle x sia nella direzione del meridiano ellissoidico, positivo verso il sud; l’asse delle y nel 1° verticale, positivo verso l'Est. Questo sistema normale sarà indicato colle lettere E, 1, I. Volendone considerare un altro, in altro punto della regione, lo s’indicherà con È, n, È. Chiameremo sistema geoidico nel punto A, un sistema coordinato, che abbia per asse 2 la normale geoidica in quel punto; abbia per asse x l’in- tersezione meridionale del piano indeterminato condotto da A normalmente alla normale geoidica, col piano meridiano ellissoidico di A; per asse y, la perpendicolare all’asse # diretta verso Est. Lo indicheremo con @ y 2. Scelto un punto centrale della regione considerata, punto che diremo 0, e considerato in esso il relativo sistema normale € È, che diremo centrale; se nel punto A prendiamo un sistema parallelo a È $ e ruotiamo questo sistema attorno all’asse delle S di un angolo qualunque, avremo il sistema topografico locale di A. Esso s’indica con p, g, S. 3. Occorre, ora, stabilire le formule per passare da un sistema ad un altro: e prima considereremo il passaggio dal sistema normale centrale ad un altro sistema normale in un punto A, il quale abbia la colatitudine 6}, e la differenza % di longitudine da 0, il quale, a sua volta, ha la colati- tudine 6. Si trasportino i due sistemi d’assi parallelamente a se stessi, sin nel 28 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS centro dell’Ellissoide: indi si consideri la sfera unitaria concentrica. Si for- meranno due triangoli sferici É n £ (a sinistra) e En! 1 (a destra dell’os- servatore). Sia P il punto d’incontro dei due grandi archi &$, € S!. Allora sì vede subito che *: PP 0 P 0a ARIDI Siccome poi n! è polo dell'arco €! & P, ed n lo è di EC P, si avrà: ide Se MILIONI ES da 25 = 00 Con questi dati si hanno subito le formule di trasformazione, che scri- veremo : SEIN lo MI + dg E; n= da El L bos NM + das Gi E = dai È + Bag n + bsg Gi (5) I coseni d,; dg dg... si otterranno subito dalla figura, considerando i trian- goli sferici ottenuti combinando P con uno dei punti È, n, $ e con uno dei punti E! n! È, in tutti i modi possibili: la formula dei coseni, ci darà: b,, = send sen 9! + cos 8 cos 8! cos i | ba = cos 81 sen i dl bis = — cos0 seni bs» = cos À ba =— sen0dcos0!+ così sen 0!così | ba = sen 0! sen i b,,= — cos 8 sen 8! + sen 9 cos dI cos 7 bs, = — sen 9 sen b33 = cos 8 cos 8! 4- sen 6 sen 0! cos i. Se A è tale che il suo quadrato sia trascurabile, si ha: b,, = cos (01 — 6) d,, = A cos 0! bg, = — sen (0! — 6) bi = — così os=1 ba, — — seno bia = sen (01—0) das =Asen 0! bag = cos(01 — 6). Se poi 0 —0=4d40 e si può trascurare il quadrato di 408, quindi anche il prodotto 4 d 6, avremo: b,=1 b,, =) cos 6 b,= — 48 bs = —A così osi b,, = — ) sen 0 (6) =) db =Asen0 Dali 13 33 5. Passiamo ora a cercar le relazioni, fra il sistema normale locale e il sistema geoidico. Esse si scriveranno: LIS SIR Ita de i SAS AA A fa CANA a AO ZO al DIA n 7 = ayX + A39Y T 033 € (d) e son da cercarsi le a. Perciò, costruiamo la sfera unitaria col centro nella # Il lettore è pregato di farsi la figura. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOS 29 stazione: e immaginando costruita la figura, e in essa il triangolo sferico trirettangolo n! 1, sia 2 la traccia dell’asse 2, e P il punto ove il lato (=) è) E n! vien segato dall'arco xy, equatore del punto z. Per le convenzioni fatte, x si troverà nell’incontro di 6! S! con y P. Siccome 2 è polo di x y P, esso disterà di 90° da P: e questo dista di 90° anche da 31 perchè S! è polo di n! P. Sarà dunque P polo di $! 2: e se si pone, ea=% sarà è l'attrazione locale, ed è misurerà l’angolo 2 P $ Ora, i è uno degli angoli d’Eulero: gli altri due sono: = ESE, (be= 20823 Sia « l’angolo d’orientazione del piano dell'attrazione locale, cioè l'angolo a=s 018 siccome: 201 P= 900 Chesp_o sarà: p—= 900 — a. (8) Quanto alla d, essa si calcolerà dal triangolo « E P rettangolo in &!. Si ha in esso v= Po e quindi: tgg=tgV così e per le precedenti : cotg d = tg 2 così. Ora la < è tale che se ne può trascurare, praticamente, il quadrato: co- sicchè avremo, sensibilmente: i=#900 ia. (9) Ora per la disposizione di figura qui adattata, le formule d’Eulero, sono: a,, = cos (E x) = cos p cos pb + sen g sen db così a, = cos (61y) = — cos psen p) + sen p cos db cosi a, = cos (6 2) = sen v sen i a,, == cos (N x) = — sen 9 cos p + cos g sen V così a, = cos (My) = sen g sen p + cos 9 cos ) cos i a, = c08(M} 2) = cos 9 sen i az, = cos (ita) = — sen V seni Az, = cos (5 y) = — cos ) seni a, = cos (51 2) = cos è sostituendo in queste le (8), (9) e ponendo sen = è, così = 1, abbiamo: Y G) o) an=1 a, = 0 Az, = — 10054 ag,=0 ag, = 1 Ugg = —15en% ag =1005% da, =tsena @ag=1 30 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS se poniamo lli=ticosia v=tlsen& (11) le x, y son le componenti dell'attrazione locale nella direzione, rispettiva- mente, del meridiano e del 1° verticale. Le (10), espresse per le (11), divengono: na = an =0 ai=— | aa =0 ao9 = 1 azg = — Y (12) dig = | ag = asz = 1 e queste sono i coefficienti delle (7) per cui si passa dal sistema geoidico al sistema normale del luogo. 4. Resta a considerarsi il sistema topografico, che è immediatamente le- gabile al sistema normale centrale. Sia ©w 1 angolo che l’asse delle p fa coll’asse È, (ricordando che si tratta di una semplice rotazione degli assi E, n nel loro piano), e poniamo le relazioni: p=ent+ can + csì; gr ca È+ c29M) + co3 È C= c31EÉ+ c32n + c33 € (13) E immediato il vedere che Cl = COS % CI = — Sen W co=0 co = Sen èd co2 = C08 W cso = 0 (14) Cl3si== (0) Co9gi== 0 Cg3t=> Il; Premesse tutte queste formule, si può passare saltuariamente, come spesso occorre, da un sistema ad un altro :e specialmente passeremo dal sistema geoidico all’ellissoidico centrale, e al topografico. Nel primo caso si applichi la (1) alle (5) (12): e trascurando i prodotti di v, p per 49, A, evidente- mente insensibili, (poichè per 40 e A circa 151, e pi, v di circa 10” avremmo Sf prodotti dell'ordine di 10 *#) avremo E=1%X + %2Y+ 132: Q=AQ1X+ 220Y + 4032 Ù= 31% + 232 Y + 33 2 (15) cia = 1 cio = — À così cz = + d09 co1 = À cos 8 ao = 1 x =v+Asen98 (16) agi = —(1+d0) ago=—(v+Asen0) agzg=1. Così pure, è necessario passare dal sistema geoidico al sistema topogra- * Siccome le x, 8... debbono avere nelle (20) etc. i fattori de, etc. che non pos- sono determinarsi che fino a 10, così è chiaro che l’ approssimazione delle 2, f.... AM sino a 10 è più che sufficiente. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS Ddl fico : e allora basta applicare la (2) ove le « sono appunto le già trovate (16), . e le c sono le (14). Si avrà, allora, per le (2), (8), che: p=Bic+Bey+ Baz 4=B2+feoy + fase = Bs1c + B32y+ Base (17) ove, per le (16) (14) e (2): Bi = cos — sen vw così, Ba = — seno — X cos ® cos È, Bia = seno +1 cos © cos 8, sa = cos u Bs=—(L+ 49) fas = —(V+Asen 0) (18) Bai =(p +40) coso —(v +2 sen 0) sen w Bs = (L+ 40) seno +(v +2 sen 8) cos w B3=1 che permettono di passare rapidamente dal 1° al 4° sistema d’assi che si considerano nella regione. 5. Le formule precedenti, servono, qui, a questo precipuo scopo : date le derivate prime e seconde del potenziale rispetto ad un certo sistema d’assi, trovarne le espressioni quando si riferiscano ad un altro sistema. d Da d° U Si abbiano p. e. le nuca etc. rispetto al sistema xy 2,e si vo- COMMA OO Tu, Dn rispetto ad un sistema XY, Y, Z, legato al primo dalle equazioni TIRA Y+ a! Z, y=BX+B!Y+ NZ, z=YX+11Y+1}Z (19) gli si ha, subito, aU_dU, j4U,j4U, AU_dU,, 4U,j4U gen ga ig gi dyÈ GU_dU 1 |TUgn 1 4U, n 9 A ao ua (20) Derivando ancora queste, con 4, f}, Y... costanti, e tenendo presenti le (19), si arriva facilmente alle COR TOSOR ui LOT, SEG SIUAE 20 Di di DU -]® ZE T TI dal +3 rt PETE i amp di d° U RO gu daU yu (2) DIC -_ - — 21 dZ? a nali 17) de P Gi 32 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS ove l'esponente indica quadrato simbolico. E così, si vedrebbe, indicando con parentesi quadre i oa simbolici : ca eO, ui OA e a NI da dy de PU__AU 34 IU pr q U i (AU nq LU gn SU 09 pag CT de n | grane i PU__[AU 14 4U gu o [LL DOT IZIax Wigan agi ai lie Saw ui Sostituendo in queste i coseni opportuni, fra quelli già sopra determi- nati, avremo le derivate rispetto ad uno dei tre sistemi d’ assi, date che sieno rispetto al rimanente. In pratica le derivate vengono riferite, dal processo sperimentale me- desimo, al sistema geoidico, poichè, gli istromenti si dispongono secondo il filo a piombo reale, che è il geoidico. Quindi intenderemo di conoscere le derivate rispetto alle x, y, 2. Le (20) etc., ce le faranno conoscere ri- spetto agli altri sistemi. 6. Uno di questi sarà il normale centrale. Le XY, Y, Z generiche (19) son, dunque, le E, 7, £: e se si confrontano le (15) colle (19) sì vede che x=%11 al= ao all = 231 B= 212 BI = ao0 BI = asa asa L13 a — 23 Va 33 Cosicchè, le (20), divengono : GITOLTI L° pda U dU — — s -d0 = + GET GL ro (1+d40) E g(u+d0) dU dU daU dU sE di yy LA VERSO) 9: TE DES sla Vinta sen 6) DA =g(v+Asen0) (23) dU a U, Mi dU SA dU d E da a dy i de e ciò perchè l’attrazione essendo diretta secondo l’asse delle 2, la derivata rispetto a 2 rappresenta g, e le altre son nulle. Queste formule hanno grande importanza, poichè esprimono le compo- nenti dell’attrazione in direzioni determinate dal sistema normale centrale, in funzione delle componenti dell’attrazione locale (che dee supporsi nota) e delle coordinate geografiche del punto di stazione rispetto all’origine del sistema centrale. 7. Un altro caso di queste trasformazioni è il passaggio delle derivate seconde determinate sperimentalmente rispetto al sistema geoidico, alle derivate stesse riferite al sistema topografico. Le «, f, y (19) divengono, TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 33 qui, le (18), che dovran sostituirsi nelle (21) (22). Siccome queste son po- linomi omogenei di 2° grado nelle «, }, y; così, nel far la sostituzione, dovran trascurarsi tutti i termini di 2° ordine in À, 48 che si presente- ranno, poichè questi si videro inferiori al grado di approssimazione con- venuto. Per tal modo, potremo dire di conoscere le derivate seconde , ri- spetto a p, 9g, S dalle osservazioni fatte, e data l'ubicazione ellissoidica e geoidica della stazione. 5. La bilancia di Eòtvés. 1. Cominciamo a considerare, fuori di una massa attraente ma in vici- nanza di essa, una regione molto piccola rispetto alle dimensioni della massa. Nel caso della Terra p. e., sia la regione di circa un metro cubo, fuori della sua superficie. Questa regione costituirà un campo newtoniano, in ogni punto del quale vi sarà un vettore, costituito dalla risultante dell’at- trazione e della forza centrifuga che vi si esercitano. Ora se si considera un punto centrale della detta regione e vi poniamo l’origine di un sistema geoidico di coordinate, si vede, per ciò che fu detto al $ 3°, che si può ammettere che le derivate prime del potenziale sieno funzioni lineari delle coordinate. Infatti analogamente alla (1), ma osservando che trattasi di derivate prime anzichè di seconde, detta (xyz) una di quelle, avremo per la formula di Mac-Laurin: x n 2 1 x p(xy2)= A+ Bo A + Ci + Do X -; 9 | 8 TU + se | (1) B 3 3 B ove le = ete. sono le derivate seconde del potenziale e + etc. sono le terze. A A? Si vide che le B, C, D non raggiungono mai il valore 99 = 8820, e À è il raggio medio terrestre espresso 7 centimetri. Nella nostra ipotesi sul- l’estensione della regione considerata, sarà x = 50 cent.: cosicchè ll ee rg o B LE <4X 10 e anche gli altri 5 termini della parentesi di (1) saranno inferiori a que- sto valore: cosicchè essa parentesi sarà inferiore ad una quantità dell’or- dine di 10-!; e non bisogna dimenticare ciò che fu detto al n.° 2 del $ 2°, cioè che queste stime son molto superiori al vero. Siccome il nostro limite di approssimazione è dell'ordine di 107, s' intende come si possano tra- scurare i termini in parentesi della (1) ancorchè essa debba venir sottoposta 34 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOÒTVÒS ad integrazione; e scrivere, chiamando a, d, c le coordinate di un punto della regione; Dale Te) di (co) e=v0+( ME (7 dont de a Applicando questa alle tre derivate prime del potenziale indicate con Zio Lacitar dr US da’ dei Za de avremo: SAdIU] d° U d°U È Das Todo nl o EU &U ie ua (2) dad? U dad? U de U = CRANE Drone de ove le derivate seconde debbono intendersi nell’origine; e il sistema coor- dinato, ha come asse delle c la normale alla superficie di livello PASTA Pai l’origine. . Consideriamo, ora, un corpo solido $ immerso nel campo newtoniano costituito dalla regione considerata, e sia origine delle coordinate il suo centro delle forze parallele. In ogni punto di S esisterà un vettor-forza le componenti della cui accelerazione sono le (2). Tutti questi vettori com- porremo, al solito, in unica risultante traslativa. ed in unica coppia, rife- rite al centro delle forze parallele che è l'origine. Dell’asse e abbiam già parlato: gli altri due assi sieno arbitrari ma fissi nel corpo. Anche ce può considerarsi fisso nel corpo, per quanto sia fisso di direzione nello spazio, se immaginiamo che S sia sospeso per un filo tenuissimo, praticamente senza massa, attaccato al centro delle forze parallele di S. Consideriamo le componenti della forza e della coppia acceleratrici se- condo l’asse delle c. Esse sono i 1, Zam CI Die (Ya—Xb)dm Introducendo in queste le (2), si ha subito, detta M la massa di &: EC 00 | AU 3 FPi=— QUA DE I adm+ a n bdm + TI dm (3) VARO GRONT GOA CAI Cet a — da ) feta an la GEO GRITORTA AE 4 + Ibde Jxtedn Tage] pedn (4) Gl'integrali son quantità costanti, aventi notissimi significati geometrici. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOS 35 Se si dicono A, B, C le coordinate del centro delle forze parallele, si ha; AM= I, adm BM= gdm CM= Ia edm (5) Ma A=B=C=0 per la scelta fatta dell’origine delle coordinate: quindi Fi=-gM cioè, a meno delle quantità di secondo ordine, trascurate, la Z% è il peso del- l’intera massa cencentrata nell’origine. Le altre due componenti della forza unica son nulle, nella stessa approssimazione, perchè si ottengono da (3) sopprimendo il 1° termine e sostituendo circolarmente abe, il che porta ancora agl’ integrali (5) che son nulli. Dunque la forza traslativa totale resta diretta secondo l’asse delle c, normale nell'origine alla superficie di livello che vi passa; distrutta, quindi, dalla resistenza del filo. Quanto, poi, alla (4), i coefficienti sono prodotti e momenti d’inerzia ri- spetto a piani coordinati. Se supponiamo che il corpo S sia simmetrico rispetto al piano ac, allora è chiaro che Ssabdm=o0 JSscbdm= 0 (6) e la (4) diverrà: di U ( ROTA ol ) 00= Srac]cotm + aa — bi) dm. (7) Le altre due componenti della coppia acceleratrice, tenendo conto delle (5), verrebbero di forma perfettamente analoga, e cioè: Ca= — dadb DALE "in dbde. Al —c )dm: v7\qga de ) fecdm Wa @ — cè) dm. (8) 3. Stabilite queste formule, sarà necessario riferire queste coppie ad un sistema di assi fissi, onde mettere in evidenza il parametro fissatore del moto che il detto corpo S prenderà attorno all'asse delle e. Si lasci fermo questo e l’origine; per asse nuovo delle x si prenda una retta che faccia coll’asse @ fisso nel corpo, un angolo «, avente un valor dato in un tempo determinato. Il nuovo sistema xy2, sarà quindi legato al sistema mobile a, b, c dalle relazioni : x=acosa—bsena y=asen%4+ bceos a AZ (9) Gl’integrali che entrano nelle formule precedenti non variano col tempo, essendo dipendenti solo dalla forma del corpo: basterà far la sostituzione nelle derivate. A ciò servono le formule del n.° 5, $ precedente, ove alle 36 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVOS X,Y,Z sì sostituiscano le a, 5, c, e si ricavino le @,«!, a!! dal confronto della precedente (9) colla (19) del 2. e. Le (21) dànno subito: EE, ALI sen a A e rai 08% da dx Rai ene GIO —_ GI de dz CO) e da queste, per le (22) 7. c.: CRON I ( 24 UNA a .) sen2 a d° U z > cos2 4; da db dy° da 2 dx dy GRIOP —_aFSROr d°U (11) dbde dydz 0% cpr pili nè ci curiamo di trasformare anche le (8), perchè non ci serviranno. Esse, infatti, restano fuori di considerazione, perchè non hanno influenza sulla torsione del filo di sospensione del corpo ,S, mentre tal torsione è la sola cosa che interessi di considerare. La (7) diviene, quindi, a causa delle (11): CRU GE RAG GE OI | i SI 2 2) dm + s2 22 C, ( dg? de ) 9 Je b°) dm ETTI cosDa (a 6°) dm { d° U de U f (12) gr \ cosa — + sen 2) ac dm dy dz da de Is e questa sola servirà allo scopo. 4. Discendendo ora al caso concreto che ci occupa, diremo che la bilan- cia di Eòrvòs, fu ideata per determinare esperimentalmente i valori delle derivate seconde del potenziale terrestre nel punto preso come origine di coordinate. Il corpo S assume ora la forma di un giogo A B di materia resistente, vuoto, cilindrico, di piccola sezione. La sua lunghezza è di circa 40 centimetri, il diametro della sua sezione di mezzo centimetro. Uniti a questo giogo vi sono due sferette o cilindretti di platino, di massa che di- remo m: per lo più essi pesano ciascuno 30 grammi. Uno di quei cilin- dretti è fissato all'estremo A, in continuazione dell’asse del giogo A B: l’altro pende dall’estremo B mediante un filo di platino di lunghezza %. Il sistema è tenuto sospeso per mezzo di un filo di platino dello spessore di 53 millimetro pel suo centro di gravità. Il tutto è rinchiuso in doppia 25 custodia, com'è naturale; e l’amplitudine delle oscillazioni si legge sopra un regolo graduato, per mezzo di specchietto e cannocchiale, come negli ordinari galvanometri. Si vede che questo apparecchio, che chiameremo semplicemente bilancia, TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 37 è appunto simmetrico rispetto al piano ac come si è detto pel corpo $: se fosse simmetrico anche rispetto ad ab sparirebbe l'integrale dell’ultimo termine della (12), e con esso due delle derivate seconde che vogliansi de- terminare. Se realmente di queste due ultime non c’importa, non si ha che a modificare la disposizione dell'apparecchio, ponendo il secondo ci- lindretto non più pendente dall’estremo B, ma in continuazione dell’asse del giogo in questo estremo. Si ha così la simmetria attorno a tutti tre gli assi, e la (12) si riduce ai due primi termini. Tale apparecchio modi- ficato è stato pure costruito, ma non ce ne occuperemo, perchè rientra nel caso più generale dissimmetrico. Vediamo ora di determinare gl’integrali di (12). Si può scrivere: S(at — b>)dm=JS(a2 + b°)dm—-2 Sb dm Il 1° termine del 2° membro è il momento d’ inerzia della bilancia ri- spetto al filo di sospensione ch'è asse delle c: tal momento diremo I. Il 2° integrale è trascurabile rispetto al 1°, poichè mentre a varia da — / ad (22= lunghezza del giogo = 40 cm.), è non varia che da — 2,5 mill. a 2,5 millim.; quindi ci contenteremo di scrivere JS(a° — 6°) dm = I (13) e questo / sarà considerato come incognito. Consideriamo, ora il prodotto d’inerzia che è nell'ultimo termine della (12). Se non vi fossero i due cilindretti di platino, esso sarebbe zero, per la simmetria che ne conseguirebbe : dunque esso ha il solo valore che gli viene dalla presenza dei due cilindretti. Supponiamoli ridotti ad un punto, ciascuno, colla massa comune dm. Si disse ! la semilunghezza del giogo, h la lunghezza del filo che porta il cilindretto sospeso in B. Le coordi- nate del cilindretto in A (ridotto a un punto) sono a = +, ec = 0; quelle dell’altro cilindretto sono, a = —l, e = — A, onde il prodotto d'inerzia in tal caso sì riduce, pei due punti, ad Ihdm. Se invece della massa elementare mettiamo la massa w., avremo con analogo ragionamento il valore del prodotto d'inerzia : SJsacam=1hm. (14) Sostituendo, infine, le (13) (14) nella (12) avremo: GRIN VGRATNAIE da U = SEMZIOAIMIRCOSZIAII fe | op der ) IRSA ARE Sci | az U d° U ) a ] ar COS.% — naar sena |}lhm. (15) 38 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS nella quale l’unica variabile è «; e mostra come ponendo il giogo in dire- zioni diverse, varierà la coppia acceleratrice di gravità, valutata attorno all’asse delle 2; cosicchè la bilancia, abbandonata a se stessa, si metterà ad oscillare attorno al filo di sospensione, colle leggi del moto di un corpo attorno ad un asse fisso. 6. Sia l’asse delle a (asse del giogo) la cosidetta retta parametrica, poi- chè, noto «, che ad essa sì riferisce, essa determina la posizione di tutta la bilancia ad ogni istante. È noto che l’accelerazione angolare di tal retta parametrica, è data dall’equazione: d° a TE TIE (18) ove K è la coppia acceleratrice relativa all’ asse di rotazione, ed / è il momento d'inerzia rispetto al detto asse. Nel caso nostro A consta di tre parti: della coppia dovuta alla gravità, di quella dovuta alla torsione del filo, di quella dovuta alla resistenza dell’ aria. Tutte e tre son funzioni di «; poichè quanto alla prima parte, ciò risulta dalla (6): quanto alla coppia di torsione, sappiamo che essa è proporzionale all'angolo di cui ruota il corpo, ossia la retta parametrica : cosicchè, detto v l’angolo che l’asse del giogo fa coll’asse x, quando la tor- sione del filo è nulla, avremo, detta y la coppia di torsione : x=t(a— v) (17) essendo © il coeffficiente di torsione da determinarsi. Finalmente, la coppia di resistenza dell’aria potremo prenderla propor- zionale alla velocità del corpo, ossia della retta parametrica, giacchè si tratta di velocità piccolissime : e detta @ tal coppia, si avrà, se H è una costante nota : da Q=H mr (18) Sì avrà, quindi : 0 da Ki lee (19) essendosi prese negative le (17) (18) perchè tendono a distruggere l’effetto dI UCo 7. Vi sarà una posizione, 9 della retta parametrica per cui X =0. Basta perciò prendere la soluzione dell’equazione : 1) C, (9) t (0 v) HTÈ ="0ì (20) Attorno a questa posizione fissa avverrà il moto, poichè l'accelerazione TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 39 essendo passata per zero, cambierà segno, aumentando sino ad annullare la velocità, che cambiando segno a sua volta, produrrà un movimento oscillatorio attorno alla posizione 9. Le oscillazioni saranno piccole, data la piccolezza della coppia acceleratrice di gravità. Contando gli angoli della retta parametrica da 9 anzichè dall'asse x, porremo : GW (21) essendo w la nuova variabile del movimento, contata da %. L’ equazione del moto (16) ove la X è la (19) diviene, per tal cambiamento di variabile : d (+ Ww) dt ISO oto) (Cor 9 SI 33; d vag sottraendo a questa l’ identità (20) e osservando che si = 0 poiché la (20) è dedotta a questa condizione, si ha : d? © : a È dw Ie 7 (p + w)—C; (fg) — tw HTi Ma per la formula di TayLor, poichè si ammette che © sia piccolo sì da trascurarne il quadrato, avremo anche 1L® EAT ( d Ci Do do = 29 dt? Gi na le dt (22) FL 8. Si noti che nella derivata di C., dopo la derivazione sì dovrebbe fare a=%: ma si può lasciare « (che è noto, essendo uno degli angoli po- chissimo differenti fra loro che l’asse del giogo fa coll’asse x) poichè l’er- rore che commettiamo ciò facendo, sarebbe di 2° ordine nel 1° termine del 2° membro (22). Tal derivata è costante, poichè in fondo è come fosse funzione della costante 4. Se si pone MISE a dC. n da B=+(*- da ) (2) l'equazione (22) del moto, diviene : d° w do —— all => alle = 9 i2N0E < Ga ui Cai) la quale è lineare e a coefficienti costanti. Per integrarla, introduciamo la nuova funzione «, tale che 1 — dt DE (DE 000 C-S0N (25) si che sostituendo in (24), essa si muta nell’altra d°u : + muso (26) 40 ‘TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS DOSI 1 È ove si è posto: m=B—< A° (27) L'’integrale generale della (26) è, se a, è son costanti arbitrarie: u=a sen(tV m) + db cos (tV m) e quindi, la (25) dà l'integrale di (24): 1 1 A SE (8) w = ae sen (VV m)+be cos(tV m) Per determinare le costanti, pigliamo per origine del tempo quello in cui è © = 0 in una determinata oscillazione. Allora occorre che sia d = 0, e resta 1 e CO (29) w=aesen(t Vm) ‘ raggiungerà il suo massimo, da una parte e dall’altra di 9, quando e (29) bis Epperò, dicendo 7 la durata di una semioscillazione, avremo costantemente: T Vm cosicchè avremo l’isocronismo anche colla resistenza dell’aria. La (29) si scrive, per la (30): (30) 1 = a At wE ae sen ( T 7) (31) 9. Le ampiezze delle successive oscillazioni, si avranno da (31) portan- dovi successivamente le (29) bis, e sottraendo. Verranno : ] al 3 1 2n—-1 il — AI - 4 — AT - AT Sa gg) Mi == a dad) Wal (CAM) Mile) ed esprimendole per la 12: 6 DI SES, — AT Snia MEM WII TTCRZA rea Di qui si vede come l'ampiezza delle successive oscillazioni attorno alla posizione g di cui sopra, vada continuamente diminuendo. A. rigore, esse si estinguerebbero all’infinito, ma in pratica si posson dire estinte quando raggiungono una piccolezza non più percettibile. Se ©, è Ja prima delle impercettibili, sarà » 7 il tempo in cui si è raggiunto il sensibile equili- brio: esso si dice tempo di estinzione. L'angolo %, si dice angolo di estinzione. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS 4I L'ampiezza di una oscillazione può osservarsi per mezzo di un regolo graduato, orizzontale, sul quale uno specchietto verticale affisso al giogo, riflette un fascetto di raggi luminosi provenienti da una luce fissa. Cono- scendo la distanza fra il regolo e lo specchietto, si potrà, letto nel primo lo spostamento del fascetto riflesso, dedurre l'angolo di oscillazione fatto dal giogo. Conosciuta l'ampiezza di una qualunque oscillazione (di cui si terrà conto del numero d’ordine) si può, con una delle (32) determinare, sebbene non occorra, la costante a. Quanto a 4 cioè all'angolo di estinzione, ottenuta l’estinzione del moto, si potrà, mediante un piccolo cerchio graduato at- torno a cui ruota tutta la bilancia, dedurre la posizione dell’asse del giogo rispetto a quel raggio del detto circolo, che si considera come la projezione dell’asse fisso delle 7 su di esso. Avuta %, diremo di conoscere x che entra nella €; (15) essendosi visto come in essa C. la differenza fra « e © sia trascurabile. 10. Occorre, ora, determinare le due costanti t, /, che entrano nella equazione del moto, poichè fan parte delle quantità A e 5 (23). Anzitutto, eseguendo sulla (15) la derivazione indicata, quelle quantità divengono, esplicitamente: A sen2a + 0 EROI ( GRNONO PNOI de U = . => a 2 MO), E ti IE oe da? ) dai “ dady AU) ; i da U n. ar ine 2) him (33) Cominceremo a determinare la t. Come essa non dipende dalla natura della forza agente, ma da quella del filo, potremo determinarla facendo agire sul sistema costituente la nostra bilancia, una forza nota, p. e. l’at- trazione su uno dei cilindretti di platino, di una sfera omogenea di piombo, che si suol prendere del peso di 10 kilogrammi. Così la bilancia di E6rvòs, diviene per un momento una specie di bilancia di Cavendisch. Questo caso non differisce dal precedente se non perla forma di (5, la quale non è altro, adesso, che la coppia acceleratrice dovuta all’ attra- zione della sfera P di piombo, sul sistema; o meglio, in pratica, su quel cilindretto O a cui si mette molto vicina. Questa coppia può subito cal- colarsi. Si pone il centro di P nel piano orizzontale che taglia a metà il cilindretto verticale C', alla distanza À da questo. Detta M la massa di P, questo può considerarsi come un punto di massa M. Il cilindretto C basta considerarlo come una retta materiale di sezione s, di altezza À e di massa me. Si tratta quindi di cercare l'attrazione che quella retta esercita sul punto M, collocato alla distanza 4 dal suo punto di mezzo. 42 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS Tale attrazione, se % è la costante di Gauss, g la densità del platino, e Y l'angolo sotteso dal centro di P sulla retta A, è espressa da * ll Q=92% Mex sen5Y (34) Ora è facile vedere, da una figura, che pa Saro DI Il MASO i Sen a RI (35) Quindi la (34) diviene, se si osserva che m = sÀ: ga AEG 1 Questa essendo la forza normale al braccio / della bilancia, (poichè si ha cura di mettere la sfera P in modo che la projezione del suo centro sul piano verticale di simmetria della bilancia, cada sulla metà dell’ asse del cilindretto verticale ©) il momento della coppia prodotta attorno all’asse delle 2, è NE ve A (36) 11. Per aver la 7, invece di studiare l’effetto dinamico di questa coppia, per cui dovremmo ricorrere alla (24) cambiando opportunamente €, in ®, qualora, però, P fosse più generalmente espressa in funzione di « (il che non si è fatto, non volendo tenere quella via), basterà di considerare l’ef- fetto statico di quella coppia. Infatti, quando il giogo sarà in equilibrio 1 ) 1 On. sotto l’azione combinata della coppia (36) e della torsione, detto 4 l'an- PI ; golo che l’asse del giogo fa in tal posizione colla posizione di quiete da 5 5195 esso occupata prima dell’azione della sfera P, dovremo avere: dl = K DI Fr nae ATI (37) Se n, n! sono i gradi della scala segnati dal fascetto riflesso di cui so- pra, nelle due ridette posizioni del giogo, e D è la distanza dal regolo graduato allo specchio, sì ha trattandosi di immagini virtuali: dae (38) 2D # V. p. e. BartaGLINI: Meccanica razionale, vol. I. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOS 43 si ha, drago, dalle (37) (38): 2D Mm l ln A° | --_ 2° (39) Ti=% n la quale determina 7; intendendo che di tali prove se ne debbano far pa- recchie, e collocando P ora da una parte ora dall’altra del piano di sim- metria dell’apparecchio. 12. Determinata così la costante di torsione, veniamo a determinare il momento d’inerzia della bilancia, il quale entra nelle (33). Osserviamo an- zitutto, che tal momento non si altera, se si collochi il cilindretto pen- dente, all’estremo corrispondente del giogo, perchè si tratta di momento 7) relativo all’asse 2, indipendente quindi dalla coordinata 2, com'è la lun- ghezza A. Allora se in (33) facciamo k=0, resta jp= T (CEI DART O T pi 9 cen 2 3 ( Sane: ) cos 2 a+2 Z Da sen2 a (40) Esprimiamo la durata di oscillazione, per queste quantità. Combinando la (30) colla (27), colla 1 (23) e colla (40), si ha n? TE (ROS GEOI a U 1 d0E agg 2 i ii ni SEZSAMT: ( ETA IRR ) cos caino I ET, CD Collocato l’istromento in un azimut e a, lo si lasci libero e si de- termini la durata di oscillazione, 7. Questa dovrà soddisfare la (41). ruoti l’istromento di 90°; l’azimut diverrà « + ——; avremo nuove oscilla- — zioni la cui durata sia 7. La (41) diviene, mutando a in a + 3° Ria: TEO (se PI) cos2a DCI COSTRET 1097 = — 5 Stilo 2 ISENVA I IRITEI Pia dady Maze e sommando colla (41): BISI IH Pea TIR Riusciti, così, a sbarazzarci delle derivate, tuttora ignote, la (42) non ro)? contiene altra incognita che /. L'ultimo termine può ampiamente trascu- rarsi, poichè mentre H è una piccola costante, la I negli istromenti di Forvòs, nelle unità ©, G, S è circa: I = 20900 onde l’inversa del quadrato è estremamente piccola. Si può, quindi limi- tarci a scrivere: Di Ù la quale dà /, essendo già noto t. 1 ’ - dd TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS 13. Conosciute le costanti della bilancia, essa può applicarsi alla ricerca delle derivate seconde del potenziale. Si possono usare due metodi: lo statico e il dinamico. Il primo consiste nel determinare, in vari azimut, l’angolo di estinzione. In ciascuna posizione di questo vi sarà equilibrio. Perciò richiamato il significato dell’angolo che al n.° 7 chiamammo @, se osser- ‘ LARE tor ARC: À viamo che al tempo dell'estinzione è del o, la (20) dà dt t_—v = 0 (0) Ma siccome i coefficienti di (C. sono piccolissimi (vedi $ 3), e 9 differisce, come s'è visto, da « della piccolissima quantità +, secondo la (21), così potremo scrivere : to_—v —C. (a) (44) la quale si riferirà all’azimut e. Se per C. si mette la (15) viene : o ; 1 (le si sen2a + E gar ON VITTO] GR e a Edge TRIGRORe, CZIONIA ) Um Ù i (ne dg dada nera (GE) Si osservi che g — v è l'angolo fra la posizione dell’asse del giogo nella estinzione del moto, e la posizione che esso avrebbe quando il filo di so- spensione non avesse torsione (conforme al n.° 6). Sieno »', n rispettiva- mente le letture sul regolo relative alle dette due posizioni: si avrà, ana- logamente alla (38) n — n IE u 2 D (46) , dei quali, n’ è noto, perchè si legge sul regolo, ma » non può conoscersi. Si ha, dunque : RUI UE dI i CONA da DI .9 e) SID na=n+D ( de PRE ) sen2Qa +2 DIE me cos2a + TRO (ZIOS hlm 9 s Det 7 +2D (È di COSA pra Se a) = (47) In questa equazione le incognite sono RU 32 IT RU AU 2 ni d° T MORTE) d? lL GR DI (48) dy? de drdy ded edzd) Se, dunque, mettiamo l’istromento in cinque azimut noti e si osserva in ciascuno il valore di »' sul regolo graduato, avremo cinque equazioni del tipo (47), dalle quali dedurremo le incognite (48): e così si hanno al- cune derivate seconde del potenziale, come si prefigge il metodo di Eòrvòs. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVOS 45 14. Si può raggiungere lo stesso risultato anche col metodo dinamico; cioè determinare in vari azimut la durata della oscillazione. Combinando la (80) colla (27), e colle (33) si avrà Te UT PO CI da U = ros La +2 sen 2a +4 INS QTILIE ( dy? da )co Gala da dy ati d? IT d°U \ hlm hr na Loi TI GI essendosi trascurato il quadrato di A (35) che vedemmo insensibile. Qui t, [I essendo state preliminarmente determinate son note e così avviene, per misura diretta, delle /, 2, m. Perciò, mettendoci in quattro azimuts di- versi, si avranno quattro equazioni come (49): le 7? vengon determinate in ciascuna delle 4 posizioni: cosicchè le sole incognite son le derivate seconde, che risultano determinate. Teoricamente poi — e in pratica pure potremmo seguire ciò che ora indichiamo, quando i valori di 7 sieno ap- propriati, — sì può anche tenere incognite le due quantità T hlm SATA (50) I JE che entrano in (49): fare allora sei determinazioni di 7" in azimut diversi e avremo così le derivate seconde, senza speciali ed apposite determina- zioni delle (50). 6. Determinazione delle componenti dell’ attrazione e della figura di una superficie di livello. 1. Col metodo precedente si sien fatte delle determinazioni delle deri- vate seconde del potenziale in diverse stazioni di una regione non troppo estesa, sì da poter trascurare le potenze superiori alla prima, delle ditffe- renze di latitudine e di longitudine fra ciascuna delle varie stazioni ed una che occupi pressochè il centro della regione considerata. Questa, inoltre, sia pianeggiante sì da potere applicare le conclusioni del n. 5, $ 3. In ciascuna stazione le derivate che risultano dall'esperienza, vengono spontaneamente riferite al sistema geoidico, perchè a tal fine si prepara- rono le formule come la (15) etc. del $ precedente. Vedremo ora come col mezzo di esse, si possano trovare le componenti dell’attrazione sia nel senso verticale che nel senso orizzontale, ed anche (sebbene con minor sicu- rezza) gli elementi della forma delle varie superficie di livello, che passano per le varie stazioni ove si, è operato. Bisogna, però, intenderci sulla concezione di tal superficie. Sull’orizzonte di ogni stazione, e nelle immediate vicinanze di essa, le masse circostanti 46 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOS (e ve ne possono essere delle artificiali, come case, terrapieni, etc.) influen- zano sensibilmente il valore delle derivate seconde, sì che la forma della superficie di livello viene a risentire lì un’accidentalità locale, che non ha interesse circa la configurazione complessiva di tale superficie. Se noi ab- biamo in mira, com’è più conveniente, la determinazione complessiva della sua figura, occorrerà sbarazzare le derivate seconde dell’ influenza delle suddette masse *. A ciò servono le formule (28) (31) del $ 2, secomponendo le masse sovrastanti all'orizzonte della stazione, dentro un raggio non su- periore a 100", in settori cilindrici aventi le basi inferiori su detto piano orizzontale, e la stazione come centro comune di tali basi. E siccome in così piccolo spazio nessuna carta porta i necessari dettagli, si farà una li- vellazione radiale attorno alla stazione spingendoci a non più di 100" in ogni direzione. Così avremo gli elementi necessari al calcolo delle suddette formule del $ 2, e potremo ottenere i valori delle derivate dovuti all’ a- zione delle masse da escludersi. Applicando tali valori col segno conve- niente alle derivate ottenute colla bilancia, avremo in ogni stazione le de- rivate quali sarebbero state se quelle masse circostanti non fossero state presenti. Impiegando, allora, le formule (6) (7) (8) $ 1, e altre che dedur- remo, si potranno avere, in ogni stazione, le curvature, i raggi relativi e le direzioni delle sezioni principali, per la superficie di livello che vi passa, scevra delle accidentalità locali. 2. Per fare, poi, le ricerche riguardanti le componenti orizzontali o ver- ticali dell'attrazione, occorrerà collegare le varie stazioni fra di loro. Ciò si otterrà per mezzo di un sistema di coordinate, unico per tutta la regione. Esso sarà costituito dallo spostare in altezza e parallelamente a se stesso, il sistema normale En È relativo alla stazione centrale, finchè il piano € n arrivi ad essere più alto di tutte le stazioni. Data la planizie della regione, questo spostamento in altezza del detto sistema non sarà troppo sensibile: ad ogni modo, dev’esser tale che sieno applicabili le conclusioni del n. 5, $ 3; cioè che le derivate seconde determinate in ogni stazione, possano considerarsi appartenere anche alla projezione di essa stazione sul predetto piano É n soprelevato. E si capisce che la sopreleyazione è stata fatta ap- * Fra queste è da contarsi anche l’osservatore, il quale sta alla distanza di 80 cm. dal centro dell'istromento. La sua presenza è tutt’ altro che trascurabile; da un calcolo sommario instituito colle formule del $ 2 sopra un uomo di media corporatura, si ri- leva che tale azione sarebbe AZ A UNE SAI] i OA] 29 — 3 =20X ll ea if i; _—=—-13,1X10. ; da? db* AE dadb °° LINEE da de i È 5 ig TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS 47 posta per soddisfare la condizione che le derivate sieno considerate fuor: delle masse attraenti. La carta topografica della regione può intendersi delineata in vera gran- dezza sul detto piano î7 soprelevato, perchè parallelo al piano preesistente € n che è l’orizzonte ellissoidico della stazione centrale, sul qual piano s’in- tende sia stata dal cartografo projettata la regione. 3. Noi continueremo a chiamare & il piano soprelevato di cui sopra, poichè gli angoli che questo nuovo sistema fa cogli assi degli altri sistemi geoidici, topografici etc., sono rimasti inalterati; e questi angoli sono appunto le sole quantità che interessano, nelle trasformazioni delle derivate, come si vide nel $ 4, n. 5. Continueremo a chiamare staz:0n2, le projezioni di queste sul piano n, alle quali projezioni si è visto che si possono consi- derare riferite le derivate seconde, oramai note: GORI TIFO CREDA RO di de’ dedy deda' dedy (1) In ogni stazione si trova determinato il proprio sistema normale locale per le (5) $ 4, nota essendo, dalle operazioni geodetiche, la posizione ellis- soidica di ciascuna di esse rispetto alla centrale. Resta a fissarsi in ogni stazione, il sistema coordinato topografico (V. n. 4, $ 4) che non è altro se non un sistema locale parallelo al normale centrale, ruotati agli assi E n di un certo angolo w. Ora le successive stazioni si sogliono disporre in modo che le congiungenti consecutive di una stazione colla susseguente formino una spezzata a zig-zag. I lati di questa spezzata è bene non ol- trepassino 2 kilometri, perchè altrimenti, oltre alle ragioni del $ 3, un troppo grande fattore dell’integrazione, renderebbe sensibili le quantità inferiori alla potenzialità dell’istromento #. Indicheremo con a, 5, c... le successive stazioni. Allora ricordando che esse possono considerarsi sul piano £ n, sta- biliremo p. e. in a il relativo sistema topografico pigliando per asse delle p (n. 4, $ 4) la congiungente ad, di cui la carta ci darà l'inclinazione sull’asse É. Per asse delle g piglieremo da @ la perpendicolare ad 48 (nel piano €) diretta in modo che da p all'asse g si ruoti di 90° in senso opposto alle sfere dell'orologio. Analogamente per le altre stazioni: così ogni lato della spezzata, è asse delle p relativo al vertice di sinistra. Gli w ci son dati successivamente dalla carta; l' approssimazione colla quale essi posson ricavarsi, vedremo che è sufficiente allo scopo. 4. Fissati, così, i sistemi topografici per ogni stazione, usando il proce- dimento indicato al n.° 7, $ 4, saremo in possesso delle derivate seconde del potenziale rispetto al sistema topografico per ciascuna stazione. Ci Ciò sarà meglio illustrato in seguito. 4 renderemo ragione dell’aver sopra accennato alla sufficienza dell’approssi- (00) TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOÒTVÒS mazione cartografica nel determinare le ©, osservando, che per le (21) (22) $ 4, le derivate (1) debbono moltiplicarsi per le f (18) $ 4. Ma l espe- rienza ha mostrato che le (1) sono delle grandezze di ordine come 20 X 107° sino a SO Xx 10-9.* cosicchè, guardando alle $ suddette, per aver sicure le quantità dell’ordine 10-?, basta che esse f sieno note sino all'ordine 10-” inclusive. Si posson quindi trascurare in © le quantità = 107 ossia circa 30°. La carta fornisce sicuramente una tale approssimazione. In conseguenza della quale, potremo trascurare nelle f (18) $ 4 non solo le deviazioni locali |, v (le quali del resto, non sono conosciute in tutte le stazioni) ma il più delle volte anche le À, 40. Ciò semplifica molto i cal- coli per avere le derivate seconde nel sistema topografico. 5. Conosciute queste, in ciascuno di tali sistemi successivi, sì può pro- cedere all'integrazione relativa, la quale farà conoscere le differenze di attrazione orizzontale, prima fra due punti consecutivi della spezzata unente le stazioni, e poi fra due di essi anche saltuari. A. ciò si ricordi, che le derivate seconde possono, da una stazione al- l’altra, considerarsi come lineari rispetto alle coordinate (V.$ 3). Per fare l'integrazione, basterà usare la (12) del $ 3, mutando « in p, y in 9g, xi ed we, rispettivamente in 72, n, indicando così due stazioni consecutive qua- lunque. Allora, osservando che x2— 1 uguaglia qui il lato # », la (12) darà fe (E el Do) ©) i GIO dpdq)m Er n] fi nella quale il secondo membro è noto poichè vi sono le derivate seconde rela- tive al sistema topografico sopra determinate. La ww (da esprimersi in centimetri) vien data dalla carta. Per ogni lato si avrebbe una espressione analoga alla (2); e su ciascun di essi conosceremmo così la differenza delle componenti, nel senso della normale alla sua direzione, dell'attrazione che si riscontra agli estremi di esso. Ma non si potrebbe così di tratto in tratto venire a conoscere la differenza di tale azione da una stazione ad un’ altra lontana, poiché la direzione dell'asse g varia da una stazione all’altra. Bisognerà quindi ser- Sor dU dU 3 È ì dr ET virci delle de ian perchè queste, in qualunque stazione, son riferite ad una direzione costante. * Vedi nota al n.0 2,$2. TEORIA DELLA BIANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOS 49 6. Perciò deduciamo queste ultime derivate che son riferite al sistema normale centrale, da quelle or ora determinate pel sistema topografico. Le formule relative, da impiegarsi nelle (20) del $ 4, ove si faccia X—=ÉÈ etc. x = p, ete., sono le (14), ove ci, €12, €13 sostituiscono in (20) @, 1, al! e analogamente. Si ha così GITA] daU GDO GI dU = c08 % SENO —- = senW+ —— cosw d E dp dq dn dp dq GRO GREI : e; 2) bis d$ di (alc Dalle due prime, si ha: dU dU REATO dU a ® da ani FREE e limitando fra wa, n: dU CROSS uf a ( dU . ail #7), ]eos0- dU dU | ae) (Ge) |seno (4) Il primo membro è noto, per (2): scriveremo per brevità: dU\ (dU dU dl) (7)- (7) 200; (7) (e cai (mn) (FT) È e con ciò la (4) diviene: Nn (mn)cosw — E(mn) seno =q (mn). (6) Applicando la (4) al lato nr, se » è la stazione successiva ad », si ha N (17) cos w! — E (nr) sen vw! = q (nr) (7) Ma, pei simboli (5) si può scrivere: nn) =N(Mm)—-Nn(mn), E (nr) = E (mr) — E (mn) (7) bis cosicchè la (7) diviene n (mr)cosw — E (mr) seno! = q (nr) + (mmn)cosot — E (mn) seno! (8) Finalmente, applicando la (4) al lato (rn), avremo — n (mr) cos wi! + E (mr) senw!! = q (rm) (9) e ciò poichè n(mr) = —N(rm) ete. Colla (6) si può eliminare la 7 (mn) fra le (6) (8): quindi risolvendo la (8) così modificata e la (9) rispetto a È (1,7), n (m,r), si ha la forma: E (mr) = Al + B1E(mn) n(mr)= Ao + Be E (mn) (10) î 50 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS e sottraendo È (mn), 7 (mn) dai membri di ciascuna di esse, e badando alla (7)bis, e alla (6), sì ha: E(nr) = A1+ CE (mn) n (nr) = At + Co E (mn) (11) ove le A, B, C, sono funzioni delle derivate seconde del potenziale e dei dati cartografici. Cosicchè nel triangolo #77 le differenze di attrazione indicate con € ed n, vengono tutte espresse per la differenza É (mr) —e quindi, anche, per una qualunque di esse. 7. Se si fa la stessa operazione sul triangolo adiacente avente il lato 727 comune con 1.7.7 (e sia il triangolo #2), sì esprimeranno per € (mn) le differenze di attrazione € (2), n (lm), E (#0), n (n)): si avrà p. e.: E (Im) = A3 + Bs E(mnmn) ete. sommando questa colla 1% (10), abbiamo E (rl) = A1+ Bai E(mm) (12) e di qui si vede, che si può esprimere per £ (#m 7) anche una $ relativa a due vertici non consecutivi, come r, 2. Viceversa, eliminando & (mn) fra la (12) e le (10) (11), si ha che le E, @ di indici consecutivi si possono esprimere per una & (27) di indici non consecutivi. Il ragionamento può prolungarsi quanto si vuole: e si arriverà ad esprimere, per tutta la spezzata, tutte le €, di indici consecutivi o no, per una sola € di indici consecutivi o no. Tutto sta, dunque, a conoscere questa $. Si conoscano, in due stazioni qualunque, indicate con /,%, consecutive o no, le deviazioni locali in lati- tudine nel senso del meridiano, e si dicano {t,, ju. Si esprimano tutte le E (a db), E(bc) etc. per mezzo di E (XX), come or ora si è indicato. La (23) del $ 4, dà, applicandola ai due punti /,%: OOO RNA I È (hh) =( dE i (Fr) (14 d0)x — ga (L+ d0)x (13) ove gn, gr sono le gravità nei due punti, 40, 40, le differenze di colati- tudine di ciascuno di essi rispetto alla stazione centrale. Le g si avranno col pendolo, le colatitudini son note; misurate, poi, le |, si vede come la (13) risulti nota nei due membri, e quindi note tutte le £ (24), 7 (aò) etc. qualunque sieno 4, #. Così si sono eseguite delle vere integrazioni, avendo dedotti, da valori di derivate seconde, i valori di derivate prime, che sono, giova ripeterlo, le differenze di attrazione esistenti in due punti qualunque Eco rete) risolute in due direzioni orizzontali e normali fra loro. 219 importante qui, l’osservare come, trattandosi di componenti orizzon- tali di forze attrattive, la bilancia di Eòrvòs, non può dare risultati. più approssimati di quelli che dà il pendolo per la componente verticale. Si vede infatti da (13), che l'esattezza di € (#4) dipende da quella delle g. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS DI Inoltre, le altre differenze di attrazione orizzontale, £ (m n) ete., dipendono, oltre ‘che da E (#4), anche dalle 9 (m n) definite dalla (5). Confrontando (5) con (2), si vede che i ianiridiUNO (EOS q (ma n) == 9 Is dpdq, di si Le derivate seconde son date dalla bilancia, esatte sino a poche unità di 10 7°. La lunghezza #» non può esser data che dalla carta. Essa deve essere espressa in centimetri. Trattandosi di piccole distanze (2 km. in circa) le deformazioni inerenti al sistema di rappresentazione son trascu- rabili di fronte agli errori di rilevamento topografico. Ammettiamo in w n l'incertezza (inverosimile per una buona carta) di 10": l’errore corrispon- dente nel secondo membro di (14), sarebbe : =I Aq = 500 x 40 x 10 —:9 avendo preso per valore della parentesi il valore di 40 X 10 ,trovatoda Eorvos. Si avrà, nella unità C GC: — 5 Ag=2X 10 (15) Quanto a € (4 k), (13), si osservi che ove abbiamo le deviazioni locali, ivi le d9 debbono esser note con gran precisione: stimiamo, dunque, 107% (cioè 0,2) l’errore complessivo in p+ 46; l'errore in 9 è, in media: Agi (16) Cosiechè, genericamente abbiamo, per d0 = 15°, p= 10”: A [g (1 + d0)) =0,98 X 10 7* (16) E se anche si pensa che l’errore (15) può addizionarsi, lungo la spezzata con errori analoghi, si vede che questo errore può aumentare ancora. Dunque importa assodare, che dn quanto a determinazioni di componenti d’attrazione, la bilancia di Eorvòs non supera la precisione dalle determina- zioni pendolari. 9. Oltre alle differenze di componenti orizzontali dell'attrazione si possono determinare anche quelle di componenti verticali in due vertici qualunque della spezzata. In altri termini, si può avere la differenza Ag di gravità fra due punti della regione determinata : onde avendo la gravità di uno di essi (costante arbitraria dell’integrazione) si avrà la gravità nell'altro. Questa possibilità fornitaci dalla bilancia, è preziosa : perchè ci dà mezzo di valutare l'efficienza dello stromento di Eòrvoòs. Il confronto delle Ag avute da questo, con quelle ottenute dal pendolo, ci può mostrare quanto vi sia di accordo fra due stromenti che tendono allo stesso fine * # Un confronto di questo genere fu fatto e non è stato dei più felici. Vedasi la memoria di Eòrvòs in Comptes rendus de la 15 Conference generale de VAss. Géodetique, etc. 1908, Berlin. Non si può dire da che parte sia la ragione, sebbene VA. la riven- dichi al suo istromento. 52 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI RÒTVÒS Si ricordi che introducemmo nel $ 1, i moduli elementari di gravità; che, se ci spostiamo sopra una superficie di livello, sono ROMAziVI _ CRUI IT gode WT Gyda Se ci riferiamo al sistema topografico, questi moduli si trasformeranno (17) in altri relativi alle direzioni di p, g, assi topografici rispetto agli assi geoidici 4,y. Le formule relative sono le (22) del $ 4, accoppiate alle (17) (18). Per l’osservazione già fatta al n. 4 di questo $, si può, nelle (18) $ 4, fare v=p=d09=A=0; e siccome ora le a, 8, y... (19) $ 4, si ri ducono a x = C080 pf =senw =10 a = — sen” B'=c0s8%0 = CAO) eo esi le (22) $ (4) dànno: A220) G55 (Of PROEL GRIP, DIGEOI dpdî drdz' Sc dqdf dd 23 4} dyde 0" (18) 10. Queste ci danno i moduli di gravità nel senso degli assi topografici; lungo quello delle p, esistono due stazioni, per ciascun lato della spezzata. Avendosi, per le (23) $ 4, che DUO db di dz 9 la 1° (18), si scriverà dop I GR d* U Ù dp ——dade % dydz sen (19) Ora, il 2° membro è noto, non solo; ma è funzione lineare delle coor- dinate, perchè tali sono le derivate seconde che vi compariscono. Di tal 2° membro conosciamo i due valori nei vertici della spezzata, la cui con- giungente è quell’asse delle p che si vuol considerare. Si potrà dunque usare la (11) $ 3, moltiplicando la (19) per dp ed integrando; e se ma, » sono i due vertici frai quali si fa l'integrazione, abbiamo: _mmn d* U di U In In 5) (i) (a cos U) + + [araa)t (Graz) e] n) Continuando con questo metodo pel lato successivo n 7, e così di seguito, si avranno le differenze di gravità frai vertici consecutivi della spezzata; e se si conosce la g in una stazione, si conoscerà in tutte le altre. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVOS 53 Ciò conferma quanto sopra è detto: che cioè la bilancia di Eòrvòs non può, in quanto a componenti d'attrazione, dare risultati più esatti di quelli che dà il pendolo. E ciò, non solo perchè questo deve intervenire, per aver, da (20) i valori della gravità nei diversi vertici, ma perchè in sè stessa la (20), nel suo 2° membro riduce l’approssimazione da 107% a 1074, a causa del fattore esterno, quando m n sia 2 km. Se la spezzata è chiusa, si ha un buon controllo dell’operazione, poichè è chiaro che sommando tutte le (20), sì troverà zero, ove l'operazione sia ben condotta. 11. Veduto come la bilancia di Eòrvòs possa darci, colla stessa appros- simazione del pendolo, le differenze di gravità, e anche le differenze delle componenti orizzontali dell’attrazione in due punti collocati in una regione non accidentata soverchiamente, e di un’estensione di un mezzo grado in latitudine e longitudine, passiamo a vedere come possa ottenersi la forma della superficie di livello che passa per un punto centrale della regione, e della quale parlammo in principio di questo $. ° Anzitutto notiamo, come noi, possedendo in ogni stazione le derivate (1) potremo conoscere, ivi, le direzioni delle sezioni principali di curvatura della superficie di livello, la curvatura totale e media di essa, la sua de- viazione della figura sferica, nonchè la curvatura della linea di forza nella stazione e la posizione del piano osculatore di essa linea. Tutti questi elementi vengono forniti immediatamente dalle formule stabilite nel $ 1. 12. L’approssimazione di questi elementi è grandemente diversa. Per ciò che riguarda posizioni di sezioni principali, ete., la g non vi entra, e solo esse restan determinate dalle (1) come si vede dal $ 1, sempre per via di quozienti di quantità dallo stesso ordine 107°. Eòrvòs mostra, a pa- gina 349 dei Comptes rendus sopra citati, che l’errore medio delle (1), nelle sue determinazioni è stato di 1 unità della 107°, mentre i valori delle stesse (1), nell'esempio portato a pag. 349 dei sudetti Comp. rend. van da 10 a 66 di 107°. Dicendo »,d due di tali derivate, espresse addirittura in unità della 9* decimale, l'errore medio di esse sarà 1: e si avrà p. e. per la direzione del piano osculatore della linea di forza o per quella delle sezioni principali, un’equazione della forma tgo= 5 (20) dis L'errore in ©, in conseguenza dell’errore 1 in n, d, sarà: A=® 6 : d_- un dwo= —- così w ossia: do == d° d°4 n° e quindi, caso per caso, potrà investigarsi. Coi dati precedenti, p. e. si avrebbe duw—=33' D4 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVÒS La w è, dunque, praticamente sufficiente a darci un'indicazione sulla di- rezione, sia delle sezioni principali, sia del piano di forza nell’origine. Ben diverso è il caso delle diverse curvature; perchè in esse i due ter- mini del rapporto che le determina non hanno lo stesso ordine di gran- dezza. Ci riserveremo questa discussione a più avanti, quando avremo mo- strato il modo di avere le curvature principali, di cui sinora non abbiamo parlato, perchè esigono un procedimento speciale. In tal modo non saremo costretti a ripeterci. 13. Se vogliano isolatamente i raggi principali di curvatura della nostra sup. di livello, le (1) non bastano più, occorrendo di conoscere separata- mente le derivate doppie rispetto ad « e ad y. Cerchiamo di ottenere an- che queste quantità, accoppiando ai dati della bilancia, quelli di due de- viazioni locali in due stazioni della regione. Dovremo procedere, dapprima, in modo molto indiretto. Si ha, per qualunque sistema d’assi, e quindi anche pel topografico: DITTA 2517 È d le d U d DI oa 21) (ATO SA AO RT A Di qui. diU' - d2U d°U EIA (RI n UE dI È de 8) Poniamo, poi: 2IT 2 dU d Upea x (3) da dp Questa % sarà conosciuta, conoscendosi la corrispondente (1) per gli assi geoidici, e potendosi riferire, col metodo del n.° 4, agli assi topografici. Dalle (22) (23) si ricava: CA CS ( d° U ) or =x| 20 — kK ) (23) dis QUE TTE Applichiamo questa a due vertici consecutivi m, n della spezzata solita, che unisce le stazioni, e introduciamola in (13) $ 3, ove le x divengono ora le p. Avremo: dU aU LOLA O MO AIUTI d°U | i 7 = si în în PI ITA 24 (LE 1 (7 ) 4 ESS ; ; E ). E \ È m Dalla (22) poi, si ottiene, considerandolo in #2, e, sottraendo da U d&U dU d°U d°U d*U \aE ). \7e bada Foza! Aggiungiamo e togliamo &U\ (&U Cla (©1. (O) TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOÒTVOS (ee [LI Il secondo membro di questa è noto, poichè le X son le (23): l’ultimo ter- Verrà mine, poi, non è che il primo membro di (15) $ 3, ove alle y si sostituiscano le g: e si vide là, che esso è conosciuto, sicchè, si avrà, per tal formula: d° U (È UA ; VENIAMO: (È U Se ( de } dt )= Kn km 3 2, a (25) DA de (COR NOE (EC EU\ dp/n CID enianibni a de dp )4 CI AAT] (PU) | de DIE Sese da E) NIE )_ i "i Eliminando, infine, fra questa e la (24) la quantità ( ) , avremo n LU) dies 14. Cerchiamo, ora, il valore di quest’ultima quantità e perciò ricordia- ove tutto è noto, meno ( n mo le (2) bis del n.° 6. Da esse si ricava dU daU dU TROSIO) = c0$ WA sen 0. dp Tea dn i e quindi, limitando, e ponendo, analogamente alla (5): dU ( d li È =p (mn 27 ( dp ). CT AU) 0 si avrà: E (mn) cos + n (mn)senw=p(mn.. (28) Ora, qui, il primo membro è noto, poichè le E, sono state già calcolate ; ’ DEI 5 RAV Sa d° U nei n.! 6 etc. In p(mn) vi è, per (26), la sola incognita (7) la quale SC) mn 1 È 33 pa ; (UE risulterà determinata dalla (28). La (25) poi, darà anche | 77r ): e accop- ha /n \ AG piando la stazione » colla stazione », si avrà da una formula (25), ove si muti 72 in », anche in r il valore di tal derivata, e così in ogni altra sta- zione. Le (22) (23) forniranno, in conseguenza, i valori separati delle ARUR'd0 ATA 0 GR ME ORE e da queste, col solito processo, otterremo le vogaiigna: Si è visto nel $ 1° che Age dae i raggi di curvatura delle sezioni normali prodotte dai piani 2 # e 2 y, sono IU Te 0 fo DET oo E (29) 56 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EÒTVOÒS e siccome nel n.° 12 si son determinate le direzioni delle sezioni principali, sarà facile dalle (29) dedurre i valori dei raggi principali di curvatura della superficie di livello; con che tutti gli elementi della forma di questa vengono a mettersi in luce. d2U : È : Ta) da cui tutto dipende, vien data per le € (nn), o mn (mn), ossia per È (X4) del n.° 13, si vede come quella incognita dipenda Siccome, per (28), la ( dalle deviazioni locali in due stazioni. 15. Per avere un’idea dell’approssimazione che si ottiene nella determi- nazione dei raggi principali di curvatura, consideriamo il caso di due sta- zioni consecutive; la 72° e la n°. Combinando la (28) colla (6), se ne ricava: p(mmn) cos — q (mn) sen w == € (mn). (30) Osservando, poi, che la p (n: n) non è che la (26), si avrà subito, dalla (30), il valore di (3) Se, badando alla (23), si pone: Da m GRA GP) 2tg%0 C=- 20° —kn+ mn e 0) k mn Ta FE da na quin) (31) sì ricava: (2)= c 2E (mn) (82) dic*/na Mmncoswò Introducendo in (23) bis, e ricordando la (13) ove X = m, k =, si ha: 2 Ji + Ù i) masi m SE i) m (EL i e (88) dipen mn cos” ove q(mn) (34) /&U\ i = i: (Jen Ino) pri (È L ) ta 2 dq\dpdq mn Vediamo che errore sia da attendersi nella 1% parte della (33), per causa delle g e delle deviazioni p + 40. Se si conoscono queste a meno di 0”, 2, come si può sicuramente ammettere, ritenendo il solito errore medio di g, sì potrà porre, come si vide : diga d(p+ d0)= 10-9 (35) Quindi nella funzione ES g(u+ d0) mu l’errore conseguente agli errori (35), peruna deviazione p=10" e per d0 = 15’, sarebbe: Pie) aria CANI (36) mn ) se mn è 2 Kilom., come si è sempre assunto. Quanto alla D, si osservi che TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS DT le X possono essere errate di una o due unità di 107°; e dalla (14) si vede che l’ultimo termine di (34) è di uguale ordine a causa della sparizione di mn della (14). Lo stesso può dirsi del termine medio di essa (34), poi- chè si vide che la derivata di una derivata seconda nostra, porta una lun- ghezza al denominatore, che si potrà prendere in modo (V.$3, n.° 4) da contrabilanciare il fattore grosso mn. Si può dunque concludere, che la (i Hof —_ 9 o) (33), possiede un’incertezza di alcune unità della 10, e lo stesso av- UP /m 9 nai Te e se ne deduce con semplici moltiplicazioni per seni e co- dios seni. Ma ciò avviene, perchè avendo supposto di conoscere le deviazioni verrà di locali nei due punti 72,7, gli elementi wm7, ©, ete. non vengono dalla carta, ma da un'operazione geodetica di alta precisione; ed oltracciò, es- sendo consecutivi i punti #2, ove le deviazioni locali sono note, si è po- tuto immediatamente applicare la (13) senza passare per la trafila di altre E (rs) nella cui composizione entrano i rilievi topografici, i quali diminui- rebbero la precisione che or ora abbiamo constatata. Quindi bisognerà ap- plicare questo metodo solo a punti vicini a quelli ove si conoscano le de- viazioni locali, se non proprio soltanto a questi ultimi. Un'osservazione non priva d'interesse è quella per cui le deviazioni lo- cali che hanno un errore medio indicato dalla 24 (35) possano considerarsi comparabili colle derivate seconde del potenziale che ne hanno uno del l’ordine 10 -®. Ciò avviene per causa del divisore mx che, come si vede dalla (33), affetta le |, il cui errore medio viene quindi diminuito, al di- sotto di quello delle derivate suddette. ; 16. Ma occorre, ora, di vedere quale sicurezza comportino queste deter- minazioni, nel farci conoscere le diverse curvature. Esse possono scriversi, in generale, sotto la forma: D DA OZ (37) (0) ove D è una derivata seconda, o una funzione omogenea di primo grado di derivate seconde. Differenziando logaritmicamente la precedente, si ha: AUCAMNA Tg, AD C 9 D e il i° membro sarà l’errore relativo che si commette nella curvatura, in conseguenza degli errori relativi di 9, D. Ora nella pratica si è visto che D può non superare le 100 unità della 9* decimale # mentre si è visto — 9 * V. p. e. il raggio di curvatura della linea di forza, in cui sarebbe D= 69.10 pei dati di pag. 349 Compt. rendus, sopra citati. TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS BI (00) ancora, che si può avere: 8 ATTESO) Ag = 3.10 AD=5.10 (39) La (38) dà, allora, molto prossimamente, in valore assoluto : 4 AC 1 (per D= 100.10 -?) Ta = 0 (40) e questo stesso errore relativo, in valore assoluto, apparterrebbe anche al raggio corrispondente di curvatura. Si vede, dunque, in questo esempio, come tali elementi sarebbero dati a meno di un ventesimo del loro valore; il che è certamente insufficiente a darci un'idea chiara della loro grandezza. Ma qualche partito si può trarre dai dati della bilancia, se invece di cercare le curvature assolute, ci contentiamo di avere un'idea del rapporto fra le curvature della superficie di livello, in due stazioni. Allora, dicendo R tal rapporto, la (37) darà prossimamente, se le due g son poco diverse : D le quali D sono, ora, dello stesso ordine. Supponendo per semplicità che sieno affette dall’errore comune 42, l’errore assoluto nel valore del rap- porto / sarà: VEE (\7g) (42) Ora, se le stazioni non son troppo lontane, e vi è da attendersi valori poco differenti di D, D!, siccome AD sarà di 2 o 3 unità di 10-9, il AR sarà molto più piccolo di (40) e si potrà avere un'idea abbastanza sicura del rapporto delle due curvature e di quello dei raggi relativi. Ma in casi in cui le D siano abbastanza differenti 1’ errore sarà più forte, specie se le D sono piccole: quindi non si può assegnare a priori a A& un ordine determinato di grandezza. 17. Occupiamoci, infine, delle anomalie delle derivate seconde del po- tenziale, analoghe alle anomalie di gravità. Consideriamo, perciò, un El- lissoide 20rmale, alla superficie del quale si riscontrasse una gravità espressa dalla formula di Helmert del 1901, e che scriveremo per semplicità : g=h (14 lesentp + Lsen®2 g) (43) g essendo la latitudine. Nel punto di stazione, consideriamo il sistema normale, cioè costituito dal piano tangente e dai piani principali di cur- vatura, sistema che indicheremo con .X, Y, Z. Sia ancora U! il potenziale del detto ellissoide: ne sieno g11, ga! i raggi principali di curvatura. Si avrà, allora È GRU (GUI 9 dr I i e xy, uu TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS 59 Ora in ogni punto dell’Ellissoide normale conoscendosi g e i raggi prin- cipali di curvatura, le precedenti dànno il valore delle tre indicate derivate seconde, che chiameremo valore normale di esse. Siccome poi l’asse Y è tangente al parallelo, e si ha: CRAS 0] AVIIZAT dea sì vede che questa è zero perchè g non varia lungo un parallelo : onde ——__ = 0. (45) Quanto, infine, a GPORAN 046) PECORA siccome d /X è lo spostamento nel senso del meridiano, si ha dXA= 1 dy e quindi : RURALI alg ARCATE da U h a 2g lol; dio) 46 PEOPIO Gi ASCIVANO zLsen4q ) dXdZ° ai di ? ‘ a causa della (43). Il secondo membro è subito calcolabile per ogni punto dato, cosicchè i valor: normali delle derivate seconde riferite agli assi prin- cipali sono le (44), (45), (46). Se si vogliono i valori normali rispetto al sistema geoidico o topogra- fico, potremo ricavarli dalle precedenti, servendosi dei procedimenti del $ 4. 18. La differenza fra i valori effettivi delle seconde derivate quali ven- gono determinati colla bilancia di Eòrvòs, e i valori normali di esse, cal- “ ano- colati pel medesimo sistema d’assi a cui son riferiti i primi si dicono malie delle derivate seconde ,. Analogamente, la differenza fra le componenti dell’ attrazione in una direzione (p. e. nel senso delle direzioni &, n, del sistema centrale) quali risultano dalla bilancia, e il valore normale di dette componenti nelle stesse direzioni (che si sa facilmente calcolare) relativo all’Ellissoide di confronto, si dirà “ anomalia , della componente d'attrazione nella direzione stabilita. E così via. La determinazione di tali anomalie è utile per stabilire un confronto fra la superficie di livello studiata, e 1° Ellissoide normale. Per eseguire tale determinazione, è chiaro, che invece di fare i calcoli sopra indicati sulla superficie di livello, e togliere poi dai risultati i corrispondenti elementi 60 TEORIA DELLA BILANCIA DI TORSIONE DI EOTVÒS calcolati sull’Ellissoide normale, si può applicare sin dapprincipio l’azione normale alle derivate seconde quali vengono dall'esperienza, e operare sulle anomalie così ottenute, come si operò sulle derivate seconde integre. 19. Concludendo, si può, da quanto precede, trarre le seguenti deduzioni : a) la bilancia di Eòrvòs è un istromento che si presta, sopratutto, a determinazioni relative, sia tal relatività intesa per differenza o per quo- ziente. Abbiam visto, infatti, che le componenti dell’attrazione si deter- minano sotto forma di differenze; e dei valori di curvatura sì ha molta più attendibilità, quando ci si limiti a determinarne i rapporti; 6) che l’approssimazione la quale si può raggiungere con questo istro- mento, non è di ordine superiore a quella che si raggiunge col pendolo, come è stato largamente dimostrato. In genere di posizioni e di direzioni, sì può raggiungere un'approssimazione quale quella dei rilievi cartografici; cosicchè i dati relativi sono sufficienti per formare un buon grafico dei risul- tati. In genere di rapporti di curvature, infine, sì possono dare diversi gradi di esattezza, che, senza essere elevatissima, può servire a darci un concetto della variazione relativa della curvatura nella regione considerata; c) che, specialmente, l'utilità della bilancia di Eòrvòs sta nel darci modo di conoscere le componenti relative dell’attrazione nel senso orizzontale, e quindi, sotto particolari circostanze, le deviazioni locali nelle varie stazioni. Tenendo presente la (13), si vede, che determinato il 1° membro, che è appunto una componente relativa orizzontale dell’attrazione, e noto px, si può avere di lì p,, quando la determinazione del detto 1° membro sia av- venuta con speciale precisione; d) che, infine, la grandissima sensibilità della bilancia la rende un istromento prezioso sopratutto come graviscopio, cioè per constatare la presenza di variazioni nell’assetto delle masse vicine o sottoposte alla sta- zione: utilissimo, quindi, nelle regioni sottoposte a frequenti fenomeni sismici. Ma il credere che la maggior delicatezza graviscopica che questo istromento possiede di fronte ad altri, possa sirrecare approssimazioni mag- giori delle consuete nelle misure gravimetriche, sarebbe una illusione. CLASSE DI SCIENZE MORALI E POLITICHE ita #1) sa AS SI [ge i ni n CONCILI E SINODI DI SICILIA LETTURA FATTA DAL SOCIO PROF. F. GUGLIELMO SAVAGNONE nell'adunanza del 22 Aprile 1906. IDUD A FORI VGA AA'GTRAIA MR ZARA GR AAGE' GGR'AACG'AA GR 4A 43 4A ZA 4A A IE rr ur ru ur © tre re er CONCILII E SINODI DI SICILIA Diritto sinodale e diritto ecclesiastico Il diritto sinodale ha nella storia del diritto canonico la medesima im- portanza che il diritto statutario nella storia del diritto privato. Come gli statuti con le loro deviazioni dal diritto comune ci dànno le caratteristiche del diritto locale, la fisonomia vera di un determinato diritto territoriale; analogamente le constituzioni sinodali sulla trama dei principî canonici vanno intessendo un diritto locale del tutto informato alle peculiarità di organizzazione e di consuetudini delle singole diocesi. Ma ancora più cospicua appare l’importanza del diritto sinodale quando lo si consideri come fattore del diritto ecclesiastico. Da noi il diritto eccle- siastico siculo venne formandosi per opera di quattro organi :lo Stato, la Chiesa, il sinodo, la consuetudine. Lo Stato, informando in prevalenza la sua politica ecclesiastica a prin- cipî giurisdizionalistici, legiferò largamente in materie ecclesiastiche. Ma anche la Chiesa, considerata quale pubblico potere, ora impose senza altro le proprie norme accanto a quelle dello Stato, ed ora ne ottenne il riconoscimento. Quando poi Stato e Chiesa s’intesero nel campo della coordinazione, ema- narono in comune norme concordatarie. D'altra parte il Sinodo, quale organo locale, specificandosi dalla Chiesa riguardata come un tutto, ebbe un proprio campo di legislazione in ordine 4 CONCILII E SINODI DI SICILIA all’ assetto interno delle diocesi, alle materie disciplinari, ed alla regola- mentazione delle leggi canoniche. Infine anche la Consuetudine originò dei principî di diritto consuetudi- nario, i quali formarono parte del diritto ecclesiastico. Analogamente in fondo concepiva il diritto ecclesiastico siculo il Di Chiara (1), che fu uno dei più distinti canonisti del principio del secolo decimonono. Egli definiva il diritto “ canonico-siculo ,, quale un “ diritto proprio e quasi municipale ,, modificante la “ legge canonica , e fluente dalle seguenti scaturigini: “ 1° le leggi dei nostri sovrani intorno alle cose sacre, 2° i privilegi della loro corona e del regno, 3°.i aecreti delle regie visite, 4° i concordati dei medesimi sovrani colla sede apostolica, 5° le sinodali costituzioni dei nostri vescovi, e per ultimo le vigenti nostre consuetudini ,. Metodo uguale a quello del Di Chiara segue il Giampallari (2) nel clas- sificare le fonti del “ Dritto ecclesiastico sicolo ,. Parla egli del “ Codice di canoni per la Sicilia, delle “ sanzioni Regie sulle cose ecclesiastiche ,,, degli “ Atti di visita ,, dei concordati, dei “Sinodi celebrati nella Sicilia ,, e delle consuetudini. Implicitamente nelle distinzioni poste dal Di Chiara e dal Giampallari fonte della così detta “ legge canonica ,, o “ Codice di canoni per la Si- cilia , è la Chiesa; fonte delle leggi su cose sacre o “ sanzioni regie ,, e dei “ decreti delle regie visite ,, è lo Stato: fonte dei privilegi della corona e del regno è alle volte la Chiesa, alle volte lo Stato; fonte dei concordati sono Stato e Uhiesa insieme; fonte delle costituzioni sinodali è il sinodo; ed infine non trascurabile fonte è la Consuetudine. Nel considerare lo Stato, la Chiesa, il Sinodo e la Consuetudine quali organi del diritto ecclesiastico siculo si va incontro ad un’ obbiezione di ordine teorico. Non è strano raffigurare il Sinodo come un organo diverso dalla Chiesa e come una fonte di diritto distinta da quella del diritto canonico ? Una simile obbiezione sarebbe puramente formale. Qui si prescinde appunto dalla funzione che il Sinodo ed il diritto sinodale compiono rispettiva- mente nella Chiesa e nel diritto canonico ; ed al contrario si riguarda il Sinodo quale organo esclusivamente locale. In tale qualità il sinodo in una relativa indipendenza dalla Curia romana elabora un diritto, che, per quanto circoscritto sempre nei principî canonici, ha una sufficiente sfera (1) Dr CaraRrA: Opuscoli editi inediti e rari sul Diritto pubblico ecclesiastico. Palermo, 1855. — Discorso sulla Origine del diritto canonico-siculo, p. 283. (2) GramparLari: Dritto Ecclesiastico Sicolo. Palermo, 1828; Vol. I, p. 221. CONCILII E SINODI DI SICILIA 5 di autonomia, perchè indirizzato al regolamento di rapporti del tutto locali e nato come espressione di bisogni locali. Ma se il diritto sinodale può concepirsi come qualcosa di differente dal diritto canonico, al modo medesimo lo si può ravvisare come un tutto a sè di fronte alla legislazione ecclesiastica dello Stato. Quantunque il diritto sinodale siculo faccia parte del diritto ecclesiastico siculo, pure nel corpo di questo medesimo diritto il Sinodo costituisce un fattore nettamente di- stinto dallo Stato , ed il diritto sinodale un’ entità ben specificata dalla legislazione ecclesiastica dello Stato. Anzi il diritto sinodale e la legisla- zione ecclesiastica dello Stato s'influenzarono reciprocamente. Ed in vero lo Stato quando legiferava in materia ecclesiastica, se pre- supponeva, anche modificandoli od osteggiandoli, gli istituti del diritto cano- nico, teneva però sempre presente i precetti del diritto sinodale come quello che più rispecchiasse i bisogni della locale disciplina e vita ecclesiastica. D'altra parte è ben naturale che reciprocamente la legislazione ecclesiastica dello Stato abbia esercitato una certa azione sul diritto sinodale, in quanto le costituzioni sinodali, come raggiravansi sempre nell’orbita dei principî basilari del diritto canonico, del pari dovevano tenere conto dei principî del diritto pubblico ecclesiastico. Poichè, prescindendo anche dal diritto di placitazione spettante allo Stato (1) e che almeno teoricamente si estendeva ‘pure alla convocazione del sinodo ed all’ approvazione delle disposizioni sinodali, è intuitivo come sarebbero nate prive di vitalità le costituzioni sinodali se in opposizione ai principî del diritto pubblico ecclesiastico, data la forte politica giurisdizionalistica inaugurata dai Martini. E del resto non mancano nei sinodi siciliani esplicite dichiarazioni di rispetto delle regie prammatiche e di riconoscimento delle regalie ; segno questo non dubbio dell'influenza della legislazione ecclesiastica dello Stato sul diritto sinodale. Così il sinodo di Siracusa del 1553 si esprime sul riguardo con la più desiderabile precisione : “ In his constitutionibus illud dignum declaratione fore Censuimus ob reverentiam Regalis praeheminentiae et sacrae Regiae Monarchiae, quod disposita et statuta in eisdem Constitutionibus, et earum qualibet non fuit intentionis nostrae neque est in aliquo Regiae autoritati et praeheminentiae, nec Regiae Monarchiae , regiisque Pragmaticis dero- gare , detrahere nec Preiuditjum aliguod inferre : sed omnimodam earum (1) Nel concilio provinciale di Palermo del 1888 si fa espressa menzione dell’assenso regio, ma in tutti i sinodi siciliani non si parla mai di placet. Nel sinodo di Monreale del 1552 si menziona l’exequatur concesso dallo Stato alla decisione della S. Congre- gazione del Concilio approvante le costituzioni sinodali; non si rinviene però traccia del placet governativo. 6 CONCILII E SINODI DI SICILIA auctoritatem iurisdictionem et potestatem praeheminentiam et vigorem re- servare intactas et illesas, quas in vim praesentis constitutionis singula- riter et expresse reservamus intactas et illesas et reservatas intactas, ac- in aliquo non derogatas fore volumus et declaramus. Decernentes omne illud, quod forte in praeiuditium aliquod, seu aliquam derogationem iuri- sdictionis dictae sacrae Regiae Monarchiae auctoritatis et Regiae praehe- minentiae, regiarum Pragmaticaram in dictis constitutionibus tendere re- periretur, Nullum, irritum et inane: pro ut illud nullum, irritum et inane ex nunc fore, et esse declaramus, et non aliter nec alio molo ,, (1). Nel sinodo di Patti del 1567 troviamo un esempio notevolissimo del parallelismo fra regie prammatiche e diritto sinodale : “ Contra Quasdam mulierculas, quae reputatrices (2) nuncupantur, et ad exterpandum illum damnabilem abusum et corruptelam, non solum per Constitutionem Synodalem nostri Episcopatus, sed per Capitula istius Fide- lissimi Regni et Pragmaticam particularem, satis provisum fuit, et sub gra- vibus poenis prohibitum, sed cum in executione poenarum, non saevere et rigide, sed dissimulando potius quam castigando processum fuerit, abusus. iste in dies crevit, in grave scandalum proximorum; propterea velentes in totum (si possumus) a nostra Diocesi delere et extirpare, statuimus et ordi- namus, ut ultra poenas in Constitutionibus Synodalibus, Capitulis et Pra- gmaticis Regis contentas, mulierculae reputatrices, si inventae fuerint repu- tando absque remissione poena fustigationis plectantur; et patroni sive domini domorum, ubi talia fiunt poena quinque untiarum mulctentur si ii eas admiserint ,, (3). Nel sinodo di Siracusa del 1727 la tariffa dei diritti di cancelleria è fis- sata dal vescovo, dopo avere richiesto il parere del sovrano: “ Pandectae Tribunalis Magnae Episcopalis Curiae Syracusanae ab Illmo et Rev.mo. Domino Fr. D. Thoma Marino Episcopo Syracusano, et de Consilio Suae Cesareae Majestatis, dispositae ,, (4). Un indice del rispetto dell’episcopato siciliano verso lo Stato si può rav- visare nell’ostentazione con cui tutti i vescovi di Sicilia nel testo delle costi- tuzioni sinodali si fregiano del titolo “ regius consiliarius ,,. Più esplicita in questo senso è la seguente formula propiziatoria contenuta nel sinodo di Patti del 1567: “ Similmente pregarete (il curato fa la raccomanda- (1) Hyeronmi DE Boxoxnia: Constitutiones in synodo syracusano habitae. Panhormi apud M. de Mayda 1555. Tit. XXX, cap. VI. (2) Cfr. sulle reputatrici o prefiche “infra,, Cap. 3°, Patti 1536. (3) Synod. Const. Pactensis Ecclesiae... Messanae 1567, paragr. 151. (4) Synod. Marino Ep. Syracus, 1727, p. 155. © ( CONCILII E SINODI DI SICILIA ‘zione ai fedeli) nostro Signore Iddio per la Catholica Maiestà del Re Nostro, Reine et Prencipi che nostro Signore Iddio per sua infinita clementia con accrescimento di vita, et prospero stato li conceda gratia ,, (1) (2). Che il diritto sinodale fosse considerato già nel secolo decimoquinto quale un fattore del diritto ecclesiastico siculo, e che quindi il diritto si- nodale e la legislazione ecclesiastica dello Stato esercitassero scambievole influenza, risulta anche formalmente dal prezioso codice di leggi del regno di Sicilia compilato nel 1492 dallo Speciale (3). In questa ampia colle- zione, la quale mirava a riunire in un solo testo le costituzioni frideri- ciane, i capitoli del regno, le prammatiche e tutta una complessa serie di diplomi costituenti il “ius singulare ,, lo Speciale comprese anche le costi- tuzioni del concilio provinciale tenuto in Palermo nel 1388 dall’arcivescovo Lodovico Bonito (4). Appena occorre qui notare come la circostanza di trattarsi di costitu- zioni di un concilio provinciale e non già di vere e proprie costituzioni sinodali, non abbia importanza alcuna. Invero nulla vi è da mutare nelle nostre conclusioni data la stretta affinità giuridica, dal tridentino in poi, fra il concilio provinciale ed il sinodo, e considerato che quanto si dice per il diritto sinodale, si possa senz'altro riferire al diritto conciliare pro- vinciale. Una differenza fra i due diritti si trova piuttosto in ordine alla loro diversa formazione, essendo autonomi i decreti sinodali ed al contrario gli statuti dei concilî provinciali sottoposti da Sisto V in poi all’approva- zione della S. Congregazione del Concilio. Altra differenza fra i due di- ritti si riscontra in ordine alla loro diversa efficacia territoriale, valendo l’uno soltanto nell’ambito della diocesi, e l’altro nella provincia, cioè in una circoscrizione più vasta. Astraendo adesso dal posto eminente che spetta al diritto sinodale nella (1) Const. Synod. Pactensis Eccles. 1567, paragr. dl. (2) Può considerarsi come un'eccezione, del resto non concernente la Sicilia, il sinodo di Amalfi de 1774, celebrato dall'arcivescovo Puoti, il quale lo pubblicò senza richie- dere il regio placet. Nelle costituzioni sinodali vi erano “ree sconcezze a disvantaggio della sovranità delle regalie ,, cfr. Scapuro, Sf. e Ch. nelle Due Sicilie, Palermo 1887, p. 255. (3) Cfr. nella Bibl. Com. di Palermo il Ms. ai segni Qq. H. 124. — Dr Marzo: I Ms. della Bibl. Com. di Palermo. Palermo 1894, Vol. I, P. II, pg. 216. — OrLANDI: Un codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo. Palermo 1857. (4) Constitutiones facte et ordinate in Concilio provinciali celebrato per reverendis- simum... Lodovicum archiepiscopum panhormitanum. Furono edite dall’Amaro: De principe templo panormitano. Libri XIII. Panormi 1728, pagg. 429. GaLLo: Cod. Eccles. Sic., Palermo 1846, Lib. 1°, p. 155. Mansi: XXVI, pag. 746. s CONCILII E SINODI DI SICILIA storia del diritto canonico ed in quella del diritto ecclesiastico, lo studio. dei sinodi riesce interessantissimo per sè stesso, essendo le costituzioni sinodali una preziosa miniera per la conoscenza del costume, della disciplina ecclesiastica, della struttura ed organizzazione delle chiese locali. Ma queste considerazioni di ordine generale non valgono a segnalare tutta l'utilità di una rielaborazione del nostro vecchio diritto sinodale e rientrano in seconda linea quando si pensi come il diritto sinodale sia tuttora diritto vivo. La diocesi di Siracusa si regge con le disposizioni del sinodo del 1727, in Messina vige ancora il sinodo del 1725, Cefalù tira innanzi con le co- stituzioni sinodali del 1707, Palermo è regolato dal sinodo del Palafox del 1679, e finalmente Catania si gloria delle antiche tradizioni del sinodo del 1623. Sinodi recenti in Sicilia sì sono avuti solamente in diocesi di nuova formazione, a Piazza ed a Nicosia. Vero è che le moderne Con- ferenze episcopali in parte abbiano supplito alla mancata attività dei sinodi e dei concilî provinciali, dando anche unità d'indirizzo in argomenti di disci- plina; ma naturalmente non hanno potuto nè abrogare nè rinverdire una legislazione tanto annosa. Una rielaborazione del diritto sinodale siciliano mi sembra debba riu- scire anche opportuna, se si riflette come la nostra ricchissima produzione sia quasi ignorata. Il pontefice Benedetto XIV nel suo magistrale lavoro sul sinodo diocesano non cita mai sinodi siciliani le rare volte che gli occorra passare in rassegna testi sinodali (1). Il Plullips (2) che pur suole essere additato quale miniera di notizie e materiali, non conosce alcun sinodo siciliano. Lo Schmid (3) indirizza le sue ponderose e disorganiche ricerche allo studio della costituzione sinodale, se monarchica o democratica, se cioè accentrata nel vescovo o con efficace partecipazione dei presbiteri, del “ secundus ordo ,, alle deliberazioni; ed altresì allo studio delle cause di decadenza del sinodo. Egli traccia rapidissimamente la storia dei sinodi italiani dei secoli deci- mosettimo ed ottavo, ed indica qui soltanto i due sinodi di Monreale del 1638 e del 1652, quello di Cefalù del 1619, di Mazzara del 1642, ed infine quello di Siracusa del 1651, il cui nome egli storpia in Siragossa. Ma le conoscenze dell'autore sembra pur troppo si limitino al sapere che tali sinodi vennero celebrati nei rispettivi anni. (1) BexepIctus xIv: De Syrodo Dioecesana. Libri tredecim. 1767. Tom. I. pg. 5-149- 157-179. Tom. II. pg. 52. 2) ParLuips: Die Dibcesansynode, Freiburg 1849, p. VIII e p. 89. (3) Scamin : Die Bisthumssynode. Auf-und Ausbau ihrer Verfassung, ihr Einsturz in der neuern Staatsskirche, ihr Neubau in der freiern Kirche. Regensburg 1850 51. B. II Abth. II. pg. 99. CONCILII E SINODI DI SICILIA 9 La “ Collectio Lacensis ,, che mirò a riunire in unico testo le constitu- zioni dei concilì nazionali e provinciali e dei sinodi tenuti in tempi re- centi a partire dal 1596, si occupa dell’Italia nel tomo primo e nel sesto; ma non conosce e riporta che i soli “ Statuta , del congresso dei vescovi di Sicilia del 2 giugno 1850 , presieduto dal cardinale Ferdinando Maria Pignatelli arcivescovo di Palermo (1). Lo schulte (2), che nella sua storia delle fonti del diritto canonico de- dica un capitolo ai sinodi diocesani, conosce il solo sinodo di Siracusa del 1651. L'Hinschius (3) che sulle tracce del Phillips e dello Schmid tesse una storia pur minuziosa dei concili provinciali e dei sinodi, cita solamente un concilio provinciale di Palermo del 1880, data la quale evidentemente va emendata in 1388. Guardiamo un pò i caratteri generali della produzione sinodale sici- liana. — Del periodo antico e del normanno-svevo possediamo notizie più o meno attendibili, ma non testi. L' esame di queste notizie trova posto nella storia dei sinodi siciliani, alla quale è dedicato il terzo capitolo del presente lavoro. I nostri documenti giuridici prendono inizio verso la fine del secolo de- cimoquarto. Nel 1388 incontriamo le poche constituzioni del concilio pro- vinciale di Lodovico Bonito arcivescovo di Palermo, già edite dall’Amato, nel quale concilio furono ripetute e riconfermate le sei costituzioni del concilio provinciale del 1372, celebrato in Palermo dall’arcivescovo Matteo Ursino; vengono dopo nel 1392 le magre constituzioni del sinodo messi- nese dell’arcivescovo Crispo, le quali io pubblico qui in appendice. Ma soltanto dopo più di un secolo e mezzo, a contare dal 1553 con il sinodo di Siracusa, si esplica la vera attività dei sinodi siciliani e comincia una serie quasi continua di costituzioni simodali. Questa fioritura di testi simodali si deve all’influenza esercitata dal Con- cilio di Trento. Le prescrizioni del concilio di Costanza del 1414 (4) e di Basilea del 1483 (5), le quali imponevano sì tenessero ogni anno si- nodi diocesani, ebbero ben poca efficacia in Sicilia. Solamente quattro si- (1) Acta et decreta Sacrorum Concilioruam recentiorum. Collectio Lacensis. Friburgi- Brisgoviae 1870-82. Tom. VI. pg. 809. (2) ScHuLtE: Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gra- tian bis auf die Gegenwart. Stuttgart 1880, vol. 3°, p. 89. (3) Hinschius. III. 492. (4) MansI, XXVII, p. 521. HinscHius, III, 595, N. 7. (5) MansI, XXIX, p. 74, Cone. Bas. Sess. 15. 10 CONCILII E SINODI DI SICILIA nodi, quello di Girgenti del 1510, i due di Catania del 1524 e 1533 e quello di Patti del 1536, possono considerarsi quale frutto dei grandi con- cilî riformatori del cinquecento. Non riguardò la Sicilia, nè esercitò ivi in- fluenza anche indiretta, la “ Formula Reformationis ,, di Carlo V del 1548 (1), la quale voleva che il sinodo diocesano si celebrasse due volte per ogni anno. Al contrario azione decisiva ebbe, come già dissi , il concilio di Trento. Quantunque la disposizione tridentina sull’ obbligo dei vescovi di celebrare il concilio provinciale ogni triennio ed il sinodo diocesano ogni anno sia stata presa nella sessione ventiquattresima (2) e perciò nel 1563, pure si spiega facilmente come l’ attività dei sinodi siciliani dati dal de- cennio precedente e ciò non di meno debba considerarsi quale effetto del concilio di Trento e non già di quello di Basilea. È ben naturale che sin dalla prima sessione del concilio di Trento, sin dal 1545 , fossero su per giù note le linee generali delle riforme che si sarebbero intraprese , ap- punto perchè queste rispondevano a bisogni impellenti della Chiesa ed erano nella mente dei padri convenuti in Trento. Ora alle riunioni con- ciliari avevano partecipato parecchi prelati siciliani. Precisamente a costoro sì debbono i primi sinodi di questo periodo : al cardinale Bologna (3), che celebrò il sinodo di Siracusa del 1553; al vescovo Caracciolo (4), che tenne il simodo di Catania del 1560; all’ arcivescovo Ottaviano Precone (5), che celebrò il sinodo di Palermo del 1564; al vescovo Sebastiano (6), che con- vocò il sinodo di Patti del 1567. L'influenza del concilio tridentino non ebbe carattere formale, limitan- dosi cioè al ripristinamento delle riunioni sinodali , ma si esplicò sostan- zialmente inspirando le costituzioni sinodali. Le varie e molteplici riforme disciplinari introdotte dal Concilio di Trento per porre argine agli abusi innumerevoli che deturpavano la Chiesa cattolica , servirono di punto di partenza alla legislazione sinodale, la quale con un industre lavorio di re- golamentazione venne applicando, chiosando ed illustrando i principî del diritto tridentmo. Fu una vera e propria grande opera di popolarizzazione delle norme tridentine. Non già che a queste occorresse la sanzione sino- dale per ottenere efficacia giuridica, ma perchè da un canto esse traccia- (1) GoLpast, DD. NN. Imperatorum..... Constitutiones..... Francofurti 1713, Vol. 2° p. 338.— Formula Reformationis, Cap. XXI. De Synodis, ParLups, p. 74. (2) Conc. Tr., Sess. XXIV de reform. c. 2. (3) Hyeronimi de Bonomia. Const. cit. nell’Epistola al capitolo ed al clero. (4) Sacr. Conc. Trid., Patavii 1768. Catalogus Legatorum, Patrum etc... qui ad Sa- crosant, cecumen. Trid. Syn. convenerunt, p. 282. (5) Catalogus, cit. pag. 281. (6) Catalogus, cit. p. 285. CONCILII E SINODI DI SICILIA ilal! vano soltanto le grandi linee della riforma dei singoli istituti, incombeva al diritto sinodale l’ufticio di svolgere i particolari della riforma tenendo presente le peculiarità della diocesi. D'altra parte urtando generalmente le disposizioni del Tridentino contro inveterate consuetudini , trovavano una sorda resistenza nel clero e specialmente nei Capitoli, nei parroci e negli ordini religiosi. I vescovi, che vedevano grandemente aumentata la propria autorità dal diritto tridentino, intrapresero ad abbattere con ardore quelle vecchie consuetudini per mezzo dei sinodi diocesani. Il diritto sino- dale si rese così ausiliare del diritto tridentino. Un esempio dell’aspra lotta combattuta fra vescovo e capitolo troveremo nella storia del sinodo di Palermo del 1586 (1). Grande influenza esercitò pure sul diritto sinodale siciliano l’opera legi- slatrice di S. Carlo Borromeo, il quale nello spazio di venti anni (1564-1584) celebrò cinque concilî provinciali ed undici sinodi diocesani. Ma specialmente il primo concilio provinciale di Milano del 1566 (2), che riscosse la du- plice approvazione di Pio IV e Pio V (3), servì di modello al più impor- tante dei sinodi siciliani, a quello celebrato in Palermo dal vescovo Ma- rullo nel 1586. Il Marullo segue le tracce del concilio milanese nel deter- minare le regole per i seminarii la cui erezione fu prescritta dal triden- tino (4), nel fissare minuziosamente l’organizzazione del capitolo cattedrale, nello stabilire sulle norme del tridentino la disciplina dei monasteri. Nel sinodo di Girgenti del 1655 sono riferite integralmente le “ Moni- tiones Sancti Caroli Borromei ad Canonicos ,, (9), così pure nel posteriore sinodo agrigentino del 1703 (6). Nel sinodo di Catania del 1622 il vescovo Torres Ossorio dichiara di attingere principalmente dai concili provinciali e dai sinodi diocesani di S. Carlo Borromeo (7). Uguale confessione fa il vescovo Marino nel sinodo di Siracusa del 1727, chiamando il Borromeo “ Praesulum norma ,, (8). Per quanto immensa sia stata l'influenza del Concilio di Trento sul di- ritto simodale siciliano, pure in Sicilia, come del resto da pertutto, non fu (1) Cfr. infra Cap. 3°. Palermo 1586. (2) Constitutiones et Decreta condita in provinciali synodo Mediolanensi sub. D. Ca- roLo BorrHomro... Archiep. Mediolani. Brixiae 1582. (8) Conc. prov. I. Mediolan ; p. 215. Pius papa V. Dilecto filio Carolo... die. X1I aprilis 1566. (4) Conc. Tr. Sess. XXIII de reform. c. 18. (5) Const. Sancaez DE CueLLAR, Ep. Agrig. p. 100. (6) Const. Ramrrez, Ep. Agrig. 1704 p. 60. (7) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens. Militelli 1623, p. 3. (8) Synod. Marino, Ep. Syracus, 1727, p. XV. 12 CONCILII E SINODI DI SICILIA osservata la norma, che prescriveva la riunione annuale del sinodo dioce- sano. Ma più grave è il constatare come per ben tre secoli dal 1500 al 1800 non si tenne in Sicilia alcun concilio provinciale. Nel Parlamento del 1563 i vescovi siciliani chiesero al re che in occasione dell’adunanza del braccio ecclesiastico in seno al Parlamento, potessero essi soli riunirsi per delibe- rare di comune accordo sulle materie ecclesiastiche. Ma Filippo II con una formula ambigua non concesse il suo placet alla petizione dei prelati “ se la domanda del siciliani (1). Osserva sul proposito lo Scaduto (2) che Parlamento fosse stata esaudita, avremmo avuto in Sicilia sinodi nazionali simili a quelli inglesi anche pel modo e il tempo della convocazione ,,. Per quali ragioni non si celebrò in questo periodo nessun concilio provin- giale, non è possibile assodare. Probabilmente i metropoliti ritennero che i sinodi diocesani fossero sufficienti per il buon regolamento della disci- plina ecclesiastica. Ma assai più verosimilmente, mentre già si era fissata la consuetudine amministrativa da parte del Governo di non pretendere la richiesta del placet per la convocazione del sinodo e la pubblicazione delle costituzioni sinodali, si temeva dui metropoliti che lo Stato non sa- rebbe stato così arrendevole trattandosi di adunanze più importanti come quelle del concilio provinciale. E questa ipotesi viene confortata dal fatto che in Sicilia l'istituto del sinodo diocesano decadde appunto quando lo Stato regolando meglio il diritto di placitazione volle applicarlo ai sinodi vescovili. Per spiegare la decadenza dell'istituto sinodale sono state poste innanzi molte cause , le quali non sembrano abbiano dimostrata la loro efficacia anche in Sicilia. Così mentre in generale è per me assai discutibile che l’appello ab abusu, cioè in riguardo al sinodo , il ricorso al potere civile da parte dei laici o ecclesiastici, che sentivansi gravati da qualche sta- tuizione sinodale, abbia influito a distogliere i vescovi dal celebrare sinodi per non vedere diminuita la loro autorità da simili appelli (3); in Sicilia ciò non potevasi verificare. E la ragione ne è semplicissima. Im Sicilia non esisteva l’ appello ab abuse (4). Il che ci dimostra come anche nelle (1) Cap. X di Filippo II del 1564 in Testa. Cap. Regni Sic. II, p. 245. (2) Scapuro : St. e CH. nelle Due Sicilie, p. 258. (3) Hixscaius III, 598. Scam, B. II. Ara. II. p. 211-228-241-248-266. (4) Il Regno di Vittorio Amedeo di Savoia nell’isola di Sicilia dall’anno 1713 al 1719. Doce. raccolti e stampati per ordine della Maestà del re d’Italia Vittorio Emmanuele II. Torino 1863, parte 32 p. 341. — Savagnonr: Sulla Revocabilità dell Erequatur e del Placet. Palermo 1905, p. 46. — I docce. che il GaLLo (Cod. Ecel. Sic., Vol. 6° Tit. XI, p-. 79) raccoglie sotto la rubrica “ Del Ricorso al Principe e di quelli come d’abuso ,, CONCILII E SINODI DI SICILIA 13 altre regioni, dove vigeva l’appello ab abusu, questo non può considerarsi quale causa efficiente della cessazione dei sinodi. Un'altra causa di decadenza lo Schmid (1) ha creduto ravvisare negli appelli alla S. Congregatio Concilii contro le disposizioni sinodali. Secondo lo Schmid lo spirito litigioso specialmente del clero italiano avrebbe atter- rito i vescovi e tolto loro ogni velleità di convocare sinodi. Ma ciò non sembra esatto. Il passo di Benedetto XIV (2), che lo Schmid cita in so- stegno della sua opinione, non si occupa per nulla di questo argomento. In Sicilia poi assistiamo allo svolgersi del fenomeno precisamente opposto. Ivi l’unico caso di appello alla Congregazione del concilio ebbe per effetto di rafforzare l’ autorità del vescovo appellato ed incorare gli altri ve- scovi ad imitarlo nella celebrazione di sinodi riformatori. Così 1° appello alla Congregazione del Concilio mosso dal capitolo palermitano contro il sinodo diocesano dell'arcivescovo Marullo del 1586 (3) non produsse altro ‘che la sconfitta definitiva del capitolo nella sua lotta contro il prelato. E tanta autorità, anche per questo fatto, ebbe il sinodo marulliano, da co- stituire il monumento giuridico più cospicuo nella legislazione sinodale siciliana. Il sinodo del 1586 fu tosto preso a modello dagli altri vescovi siciliani. Ma del resto non mancarono vescovi siciliani, i quali senza averne punto l’obbligo, per semplice deferenza verso il pontefice e non temendo di vedere scalzata la propria autorità, sottomisero spontaneamente le loro costituzioni simodali all'approvazione della S. Sede. Le costituzioni del si- nodo di Girgenti del 1610 furono dal vescovo Bonincontro dedicate ed inviate al pontefice Paolo V “ inde pastoralia mea studia acciperent fir- mitatem , (4). Il cardinale Peretto, arcivescovo di Monreale, richiese dal pontefice l'approvazione del sinodo di Monreale del 1652. Il papa delegò l'esame delle costituzioni alla S. Congregazione del Concilio , la quale le approvò con decisione del 29 marzo 1653, esecutoriata in Palermo 1°S agosto 1653 (5). Per lo Schulte (6) è tutta colpa del papato l’attuale decadenza dell’isti- non hanno nulla da fare con l’ appello ab abusu. Lo Scaduto (St. e Ch. nelle Due Sic. p. 205) illustra il concetto come la terza istanza presso il Giudice della Regia Monar- chia potesse considerarsi quale succedaneo dell'appello ab abuse, contro la cui intro- duzione gl’isolani resistirono vittoriosamente. (1) Scam, B. II. Abth II p. 253. (2) BenepIoTI Papae XIV. De syn dioces. Lib. XIII, cap. 5, num. 13. (3) Cfr. infra Cap. 3°. Palermo 1586. (4) Const. Boxincoxrro Ep. Agrig. Panormi 1610, p. 1. (5) Const. PerETTo, Archiep. Montisregal. 1653, p. 179. (6) ScnuLtE: Die Geschichte der Quellen. Vol. 3° p. 91. 14 CONCILII E SINODI DI SICILIA tuto sinodale, perchè la Curia romana temendo lo spirito democratico del basso clero ha sconsigliato i vescovi dal celebrare sinodi (1), mentre si è mostrata favorevole alle radunanze dei concilii provinciali. In vero da questi ultimi non può venire male alla Curia romana, poichè dopo la Co- stituzione “ Immensa aeterni , di Sisto V dell’11 febbraio 1588 (2) i de- creti dei concilii provinciali sono sottoposti all'approvazione della Congre- gazione del Concilii. E da ciò ne è seguito che adesso i metropoliti chie- dono al papa sinanco il permesso di tenere concili provinciali, ((Geissel, arcivescovo di Colonia, il 6 giugno 1859) cioè, come conchiude lo Schulte (3), pregano di essere autorizzati a compiere quanto loro incombe di fare sotto le pene canoniche ! Ora tutto questo è perfettamente estraneo alla Sicilia, dove l’attività sinodale si estingue già con il sinodo di Mazzara del 1735, cioè assai prima del sorgere delle tendenze democratiche del “ secundus ordo .,, dei parroci, dovute al febronianismo ed al celebre sinodo diocesano del vescovo Scipione Ricci in Pistoia nel 1786 (4). D'altra parte in Sicilia l’attività sinodale ricomincia appunto dopo il Breve di Gaeta del 1849 , con il si- nodo di Girgenti del 1350, di Piazza del 1879 e di Nicosia del 1883. Il che dimostra come il papato non abbia poi tutte le nere colpe attribui- tegli dallo Schulte. Scartate le varie cause della decadenza dei simodi sinora esaminate, non ci resta a parlare che del regio placet. Gli scrittori (5) convengono nel ritenerlo quale concausa della morte del sinodo. I vescovi non volendo piegarsi a domandare allo Stato il permesso di convocare sinodi, nè sot- toporgli l'approvazione degli statuti sinodali, preferirono astenersi dal ce- lebrare sinodi. Il Bouix (6) parla qui di una “ desuetudo ex morali im- possibilitate ,. Questo concetto è esatto. Per quanto riguarda la Sicilia va corretto in un solo punto: non sì tratta di una concausa, ma dell’unica ragione per cui si spense la vita sinodale. Che in Sicilia esclusivamente il diritto di placitazione abbia ucciso il {l) Breve di Pio IX del 17 maggio 1849 in Gaeta ai vescovi di Germania. Cfr. Hix- scHius, ITI 601, N. 3. (2) Bovix: Tractatus de Concilio Provinciali. Parisiis 1862, p. 56. HixscHIus ITI, 504, N. 4. (8) ScnuLTE III, 85, (4) Scapuro: Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana. Firenze 1885, p. 46, p. 81-211-218 e specialmente 206 N. 443. (5) ParLIps, p. 90. Scamip II. Apirnei. II, p. 221. Bou: Tractatus de episcopo ubi et de synodo dioecesana. Parisiis 1873, p. 353. Hixsonius III, 598. (6) Bourx, 2. c. CONCILII E SINODI DI SICILIA: 15 sinodo, è provato da due fatti. Da un canto il cessare delle riunioni sino- dali coincide con l’inizio di una serie di rescritti, indirizzati ad applicare il diritto di placitazione anche al sinodo diocesano. E la tendenza della legislazione ecclesiastica dello Stato dipende dal trionfo del giurisdiziona- lismo, che appunto in questo periodo ottiene le più splendide vittorie con lo Choiseul in Francia, il Du Tillot. a Parma, ed il Tanucci a Napoli. D'altra parte non appena la Santa Alleanza prostra Napoleone, non ap- pena trono ed altare si stringono paurosi contro il soffio delle idee di libertà , la Chiesa conclude con gli Stati dei concordati, per mezzo dei quali riprende ancora una volta la sua posizione privilegiata dentro lo Stato. Ed appunto nel concordato del 1818, pattuito fra Pio VII e Fer- dinando I re delle Due Sicilie, all'art. 20 si stabilisce: “ Archiepiscopi et episcopi....... et in dioecesanis synodis convocandis liberi erunt ,, (1). Esamineremo adesso la legislazione ecclesiastica dello Stato in ordine al sinodo diocesano. Il diritto di placitazione sin dalle sue origini, com- prese, almeno teoricamente , anche la convocazione del sinodo , poichè il concilio provinciale di Palermo del 1388 fu tenuto “ cum consensu et as- sensu Sacrae Regiae Majestatis , (2). Ma quando per effetto del concilio di Trento fiorirono in Sicilia i sinodi diocesani, lo Stato non pretese che i vescovi richiedessero il regio assenso, nè per la convocazione, nè per la pubblicazione degli statuti. È difficile stabilire se il contegno remissivo dello Stato sia dipeso da debolezza di fronte all’ assolutismo della Curia romana o da persuasione che i sinodi compiessero un’ opera di riforma utile e necessaria. Certo lo Stato mutò tattica al predominare delle ten- denze giurisdizionalistiche. Vittorio Amedeo II il quale aveva già sostenuto aspre contese con la Curia romana, quando ottenne la Sicilia raccomandò nelle sue Istruzioni del 1714 al vicerè marchese Maffei di vegliare sull’ob- bligo dei vescovi di chiedere “la consueta permissione , per la celebra- zione del sinodo diocesano (8). Con regio dispaccio dell’8 febbraio 1738 in Napoli (4), sì proibisce al vescovo di Monopoli, che aveva tenuto un si- nodo senza richiedere il permesso di cenvocazione , di pubblicarne le co- (1) Nussi: Conventiones de rebus ecclesiasticis inter S. Sedem et Civilem Potestatem. Mo- guntiae 1870, p. 185. (2) Cfr. infra Cap. 3°. Palermo 1388. (3) STELLARDI: Istruzioni regie al vicerè, I, 179-1714, 28 agosto — citato dallo Scapuro : St. e Ch. nelle Due Sicilie, p. 256, N. 2. (4) Gata: Regali Dispacci. Napoli 1775. Parte Prima, Tomo ITI, p. 178. — Il Dias (Legislazione positiva del regno delle due Sicilie. Napoli 1845. Vol. 89, p. 3099) ed il Gr- LIBERTI (Polizia ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie. Napoli 1845, p: 221) non fanno «altro che riportare le sole rubriche poste dal Garra in testa ai dispacci. 16 CONCILII E SINODI DI SICILIA stituzioni. Il divieto fu motivato con il timore che le costituzioni sinodali (13 contenessero qualche cosa “ molto pregiudiziale alla Regale Giuridizione; e al Pubblico, non ostante di non aver ottenuto il regal permesso ,. Si teneva infine a rilevare come non fosse “ cosa nuova che li Vescovi e gli Arcivescovi, anche Cardinali, hanno mandato li di loro Sinodi, e anche li Concilj Metropolitani, alli Vicerè , per lo detto effetto ,. Ma quest’ultima osservazione prova appunto come la prassi amministrativa di sottoporre alla placitazione il sinodo fosse ancora incerta ed ai suoi primi passi. Con regio dispaccio dell'8 marzo 1738 in Napoli (1) s'ingiunge al me- desimo vescovo di Monopoli di presentare per la necessaria approvazione governativa l’intero testo dei decreti del sinodo e non soltanto la prima parte, come quegli aveva fatto. Con regio dispaccio del 12 luglio 1749 (2) si ordina al “Delegato della Regale Giuridizione ., di comunicare al vescovo di Marsi una consulta del medesimo Delegato e riguardante “ li Sinodi stampati in Roma da alcuni de’ suoi Predecessori , (del vescovo) sulli quali non si è ottenuto il regio- exsequatur,. Quale il tenore della consulta ignoriamo. Si prescrive ancora al Delegato di procedere ad una revisione dei vecchi sinodi del 1673 e del 1688 ed informare il Re se in quelli si contengano pene o s'impon- gano pesi ai laici. Non è quindi esatta la rubrica posta dal Gatta in testa a questo rescritto : “ Si proibisce lo uso de’ Sinodi antichi senza il regal permesso e approvazione ,. Si trattava di una semplice revisione, la quale probabilmente avrebbe occasionato l’ annullamento di specificate costitu- zioni, ma non mirava alla proibizione retroattiva degl’interi sinodi. Con il rescritto di Napoli del 3 agosto 1754 (8) si stabilisce come re-- gola generale “ che rispetto a’ Sinodi de’ Vescovi non s’intendano quelli approvarsi, ed eseguirsi, qualora prima della di loro esecuzione ottenuto non siesi il solito regal permesso ,,. I due rescritti dell’11 novembre 1756 e 28 agosto 1761 (4) si occupano - del “ regal permesso ,, accordato per la pubblicazione dei sinodi celebrati dagli arcivescovi di Benevento nei corrispondenti anni. L'art. 20 del Concordato del 1818, come già sì è visto, restituì ai ve- scovi la libera potestà di convocare sinodi. Ma questa disposizione, al pari di parecchie altre, fu intesa in senso restrittivo quando il governo napo-- litano si sentì rassodato. La portata dell’art. 20 fu limitata alla sola con-. (1) GantA: Regati dispacci. Tomo III, p. 180. (2) (GartA, LIT. 181. (3) Gatra, III, 182. (4) Gara, ITI, 182 e 184. CONCILII E SINODI DI SICILIA Ig vocazione del sinodo, non già alla pubblicazione delle costituzioni sinodali. Così il 12 aprile 1828 il marchese Tommasi, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici scriveva in nome del re ad un vescovo: “ non vi ha disposizione, la quale abbia annullato lo stabilimento generale, di non potersi i Sinodi Diocesani pubblicare, senza essere prima rassegnato a S. M. ed ottenuto il Sovrano permesso per la loro pubblicazione ,, (1). Ma con il volgere del tempo l'art. 20 del Concordato in quanto alla Si- cilia rimase lettera morta, mentre nel Napolitano continuò ad essere in- terpretato in senso restrittivo. Questa differenza dipese dal privilegio del- l’Apostolica legazia, che volevasi conservato nella sua integrità malgrado le disposizioni concordatarie. Illustreremo meglio questo concetto. Nel 1849 vi fu in Napoli un’ “ Adunanza Episcopale ., dei vescovi della parte con- tinentale del regno delle Due Sicilie (2). In questa occasione i vescovi for- mularono un memoriale dei loro “ desiderata , (Rimostranze) e lo presen- tarono al Governo. Il re vi rispose con il rescritto del 25 luglio 1851 (3). Analogamente in Palermo il 2 giugno 1850 vi fu una * Congregazione dei vescovi di Sicilia., (4). Anche i vescovi siciliani avanzarono presso il Governo alcune domande. Il re vi rispose con il rescritto dell'11 novembre 1851 (5). In entrambe le petizioni si chiedeva ampia libertà per i sinodi; intanto i due rescritti differirono profondamente nella risposta. Le “reali risoluzioni , per il Napolitano furono informate al criterio ristrettivo già seguito dal ministro Tommasi : “ Si adempiano le regole del Concordato per la riunione dei Sinodi Diocesani, e per la pubblicazione degli Atti sì ri- “ sovrane risoluzioni ,, per chiegga il Regio Exequatur o Beneplacito ,,. Le la Sicilia non tennero alcun conto del Concordato: “Sulla seconda do- manda per la libera facoltà di celebrare i sinodi. Vuole S. M. che si stia all'osservanza; beninteso che il real governo seconderà sempre le domande dei vescovi per la convocazione di essi sinodi, quando non vi siano ragioni per giudicarne il tempo non opportuno ,. Questa disparità di trattamento fu causata dal conflitto fra parecchie norme concordatarie ed il privilegio dell’Apostolica Legazia. Volendosi conservare intatto il privilegio della Legazia apostolica, sì (1) Garro: Cod. Eceles. Sic. Lib. 2° Dipl. 156, p. 124. — Collezione degli Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato. Napoli 1829. Parte quarta, p. 206. (2) Collezione degli Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato dell’anno 1818. Na- poli 1852. Parte duodecima, p. 238. (8) Collezione cit. XII, p. 257. (4) GarLo: Cod. Eccles. Sic., Libro 39, Diploma 113, p. 198. Collectio Lacensis VI, p. 809, cfr. infra Cap. 3°, Palermo 1850. (5) GaLLo: Cod. Eceles. Sic, Libro 39, Diploma 114, p. 199. 18 CONCILII E SINODI DI SICILIA affermò che il Concordato del 1818 si fosse stipulato con la implicita clau- sola della riserva di tutte le regalie regie, e se ne conchiuse che quindi non sempre fosse applicabile per la Sicilia. La teoria è enunciata dal Cri- safulli (1) in uno scritto del 1850. Dice il Crisafulli : “* E che dunque ? non potrà presso noi il Re come Legato impedire che i Vescovi lascino le proprie diocesi per andare ad limina Apostolorum, privilegio di cui si parla nel diploma di Urbano, sol perchè nell’articolo 20 del Concordato suddetto si dica: Non saranno impediti dal fare le sacre visite... e ad limina Apo- stoloram ? I privilegi del Re Legato non intendonsi attenuati dalle tran- sazioni fatte dal re come re; e quindi mentre che pel Concordato il re dovrebbe lasciar libera a’ Vescovi la facoltà di scrivere e pubblicar omelie e dirigere lettere a’ diocesani; il re come Legato non altrimenti che ogni supremo altro superiore gerarchico, ha ciò non ostante il diritto di rivedere e sopraintendere alle dottrine in esse contenute, poichè uno degli uffici lega- ziali è stato sempre la custodia della fede e degli statuti de’ Padri ,,. Non è qui opportuno indagare quale fondamento giuridico abbia questa elastica teoria. A noi importava constatare il fatto. Solamente nel 1857 i desiderî dell’episcopato napolitano furono esauditi e si concesse loro piena libertà in ordine ai sinodi (2). Per la Sicilia l’ora della libertà non suonò che assai più tardi con la legge delle Guaren- tigie (3). Tutta questa legislazione giurisdizionalistica da Vittorio Amedeo II a Ferdinando II produsse la decadenza dei sinodi diocesani, perchè i vescovi sia per insofferenza di giogo, sia per non subire l’affronto di vedere cen- surata, ritoccata o annullata qualche costituzione sinodale, sia per evitare eventuali dissidi con il Governo, preferirono astenersi dal convocare sinodi. (1) CrisaruLLI: Breve cenno sulla congregazione dei Vescovi di Sicilia, nel Gerofilo Sici- liano, Vol. 4, p. 354. (2) Scapuro : St. e Ch. nelle Due Sic., p. 256. (3) Legge 13 maggio 1871, art. 14 e 16. CONCILII E SINODI DI SICILIA 19 IL La struttura giuridica del sinodo e le costituzioni sinodali 1. Dopo il sinodo diocesano di Palermo del 1586, celebrato dal vescovo Marullo, i sinodi siciliani presentano una fisonomia comune, perchè quello servi di prototipo. Pure fra sinodo e sinodo sono innumerevoli le differenze nei particolari. Queste si rispecchiano anche nella terminologia. Così il sinodo di Palermo del 1564, come quello di Cefalù del 1584, è detto “ Congregatio diocesana ., (1). Il sinodo di Patti del 1567 è qualificato “ Sancta Synodus ,, (2), mal- grado che il pontefice Pio V nel 1565 avesse disapprovato l’uso di questa locuzione anche per indicare concili provinciali (83). Il termine “ diocesana plena synodus ,, troviamo per i sinodi di Maz- zara del 1575 (4), del 1584 (5), e del 1609 (6). Il sinodo di Siracusa del 1553 ora è qualificato “ plena Synodus ,, (7)., “ ora “ sollennis synodus ,, (8), ora “ sancta synodus ,, (9). “ Synodus diocesanus 1554 (10). “ Plena Diocesana Synodus , è chiamato dall’ arcivescovo il sinodo di Messina del 1588 (11). Più brevemente “ Plena Synodus , è qualificato il sinodo di Palermo del 1586 (12). “ Princeps diocesana synodus ,, è battezzato il sinodo di Catania del 1668 (13). , è ripetutamente detto il sinodo di Monreale del Ma l’espressione più comune ed usitata è “ Diocesana Synodus ,,. (1) Decr. Octav. Precone, Panormi, 1565, c. A.--Sanctiones Praeconio Ep. Cephalu- densi, 1584, c. A. (2) Synod. Const. Pactensis Eccles, Messanae, 1567, c. Aiii. (3) Bourx, p. 349. (4) Const. et Decr. sub. D. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575 c. 1. — ce. 98 verso — c. 101. (5) Const. La Cava, Ep. Mazar.; Panormi, 1610, pag. 38-241. (6) Const. Gasco, Mazar. Ep.; Panormi, 1585, p. 7. (7) Boxoxu, Ep. Syracus., Const. Synod, 1555, c. Aii verso. (8) Boxox, Ep. Syracus; Const. Synod, 1555, c. 141. (9) Boxonm, Ep. Syracus.; Const. Synod, 1555, c. 122. (10) PHassipes, Const. Syn.; Montis regalis, 1554, c. A. iii. (11) Const. Synod. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 4. (12) Const. MaruLLi, Archiep. Panorm. 1587 p. 184. Anche in qualche sinodo tedesco si trova la dizione “ Synodus plenaria ,, cfr. Pirpps : Die Dibcesansynode, Freiburg im Breisgau, 1849 p. 7, n. 21. (15) Decr. Boxapies, Ep. Catan. 1668, p. 1. 20 CONCILII E SINODI DI SICILIA 2. Seguendo la norma del tridentino (1) i sinodi siciliani tengono a di- chiarare che il sinodo debba celebrarsi annualmente. Così le costituzioni di Messina del 1392 prescrivono il sinodo debba festeggiarsi ogni anno “ pro ut Iura Canonica et Consuetudines dictant,, (2). “ ut singulis annis, octavo die Del pari il sinodo di Siracusa del 15583 : mensis septembris in celebritate Nativitatis gloriosissimae Virginis Mariae, debeant personaliter comparuisse et in Ecclesia Nostra Cathedrali, vel Épi- scopali Palatio, coram Nobis se praesentasse eo modo et forma, quibus decet pro sancta synodo celebranda comparere, sub poena fiorenorum de- cem : nisi iusta et legitima causa illos excusaverit ,, (8). Uguale norma riscontriamo nel sinodo di Mazzara del 1575 : Idcirco sin- gulis annis Synodum Diocesanam celebrandam indicimus ; il quale anzi “ ultima Dominica Mensis Aprilis indica il giorno preciso della riunione : cuiuslibet anni ,, (4). Il sinodo di Mazzara del 1584 poi vuole sinodi an- nuali convocati sempre il 6 di agosto (5). I simnodi messinesi del 1588 e del 1621 sancirono che il sinodo diocesano dovesse celebrarsi ogni anno nella seconda domenica del mese di ottobre (6). Ogni anno nella seconda domenica dopo Pasqua a tenore del sinodo di Palermo del 1586, dove però si riservò all’arcivescovo di scegliere il tempo più opportuno per la convocazione : “ modo intra annum semel celebret,, (7). Nel sinodo di Palermo del 1633 sì stabili che il sinodo si convocasse annualmente nel giorno dell'Epifania (8), così pure nel sinodo di Catania del 1622 (9), di Palermo del 1652 (10) e di Monreale del 1652 (11). Malgrado questa concorde legislazione il precetto non fu seguito in nes- sun luogo. Soltanto il Doria, arcivescovo di Palermo, tenne tre sinodi, ma nemmeno in anni consecutivi: gli altri vescovi o celebrarono un solo si- nodo o non ne convocarono punto. Del resto il fenomeno fu comune in tutto (1) Conc. Tr. Sess. XXIV. de reform. c. 2. (2) Sin. Messina 1392 N. 49, cfr. Append. pag. vi.” (3) Boxoxm, Ep. Syracus, Const. Synod. 1555 c. 121 verso. (4) Const. Lomsarpo, Ep. Mazariensi 1575, c. 101. (5) Const. Gasco, Ep. Mazar. Panormi, 1585, p. 55. (6) Const. MasrrILLO, Archiep. Messan 1621, p. 142. Const. Synod. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 164. i (7) Const. MaruLLI Archiep. Panorm., 1587, p. 154. (8) Const. Doria, Archiep. Panorm. 1633, p. 219. (9) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens. Militelli, 1623, p. 219. {10) Const Leox et CarpeNAS, Archiep. Panorm., 1653, p. 367. (11) Const. Pererto, Archiep. Montisregal, 1653, p. 167. CONCILII E SINODI DI SICILIA 21 il mondo cattolico (1); persino S. Carlo Borromeo nei venti anni che resse la diocesi di Milano non tenne che undici sinodi diocesani (2). In Sicilia non vi è nessuna traccia della consuetudine medievale di fe- steggiare ogni anno due sinodi, (synodus aestiva synodus hiemalis) la quale nelle diocesi francesi e tedesche si protrasse lungamente (3) e fu codificata nel 1548 da Carlo V nella sua * Formula Reformationis ,, (4). 3. Chi ha il diritto di celebrare sinodiì diocesani ? Di regola il sinodo è tenuto da colui che ha la giurisdizione nella dio- cesi, cioè dal vescovo (5). Questi però, quando sia assente dalla diocesi, può autorizzare il vicario generale a celebrare il sinodo. Ma 1 autorizzazione deve essere data con mandato speciale (6). Così il sinodo di Monreale del 1554 fu tenuto dal vescovo Antonio Fasside, vicario generale del cardinale Farnese, arcive- scovo di Monreale. Il cardinale spedì speciali lettere patenti al Fasside per la convocazione del sinodo (7). Nel periodo normanno anche l’abbate, quale prelato nullius, poteva ce- lebrare sinodo, come risulta dal privilegio concesso nel 1174 dal pontefice Alessandro II al re Guglielmo il Buono. Per questo privilegio l’abbate dei Benedettini di Monreale ebbe diritto di convocare sinodo: Abbati quoque ipsius Monasterii congregandi Syno- dum tam Monachorum, quam Clericoram alioraum, qui in tenimentis Mo- nasterii habitaverint, plenam facultatem et licentiam indulgemus (8). Nei secoli decimosesto e settimo gli abbati di S. Lucia (9) celebrarono tre sinodi; Riggio nel 1590, Franco nel 1618 ed Impillizzeri nel 1679. Le modalità di quest’ ultimo sinodo, l’unico fra i tre di cui ci sia pervenuto il testo (10). ci provano come la vigente teoria canonistica in ordine ai si- nodi dei prelati nullius si debba interamente a Benedetto XIV. (1) HinscHIus, III, 597, N. 6. (2) Scam II, Abth. II, p. 93. (3) Painuips, 49-64-65 N. 13. A Tolosa durò sino al 1620, cfr. Bovrx, p. 350. (4) Cfr. p. 10. (5) Bewxepicri XIV: De synodo diocesana, Ferrariae 1760; Lib., 2°, c. 5, num. 1, p. 43. — Puiurps, p. 195. (6) Gavanto : Praris eractissima diocesanae synodi, Romae, 1628, p. 46, num. 4.—Bovrx, p. 356, num. 4. — ParupPs, p. 141, n. 19. (7) PÒÙassimes : Const. Synod, Montis regal, 1554, c. A. ili. — Autorizzazione con lettere patenti prescrisse appunto il Gavaxto, p. 46, n. 5. (8) LeLLo : Privilegi e Bolle della fondazione della Metrop. Chiesa e Monast. di Mon- reale, Palermo, 1702, p. 36; cfr. Cap. 3°, Monreale, 1174. (9) Sugli abbati di S. Lucia, cfr. Grampannari, II, 121. (10) Cfr. infra Cap. 8°, S. Lucia, 1590-1618-1679. 99, CONCILII E SINODI DI SICILIA I canonisti pongono tre requisiti, perchè un prelato inferiore al vescovo possa legalmente congregare sinodo : una circoscrizione avulsa e separata da qualsiasi diocesi vescovile e con giurisdizione quasi vescovile; un espli- cito privilegio della S. Sede, autorizzante la celebrazione; un uso ‘reiterato del superiore privilegio (1). Intanto nel sinodo dell’Impillizzeri del 1679 non si trova traccia alcuna di concessione pontificia; il che importa come allora non si reputasse ne- cessaria. E che fosse proprio così risulta da una decisione della S. Con- gregazione del Concilio, dell’11 gennaio 1687: “ Ad hoc ut Episcopo Inte- rior possit Synodum congregare, duo copulative requiruntur; primum nempe, quod habeat proprium et separatum territorinm; secundum vere, quod eamdem Synodum congregare consueverit, ut alias respondit sacra Con- gregatio et signanter in Mileten. mense Decembri 1586 ,, (2). La teoria moderna è tutta opera di Benedetto XIV, il quale come legi- slatore, con una prima costituzione rielaborata nella constituzione “ Inter multa, del 24 aprile 1747 (3), sancì il principio della necessità del privilegio pontificio per la legittima convocazione del sinodo, e come scrittore illustrò il principio medesimo nella dottrina. Gli archimandriti del monastero del SS. Salvatore in Messina, per le secolari lotte giurisdizionali sostenute con gli arcivescovi di Messina non ebbero il diritto di convocare sinodi. Ma quando il cardinale Silvio de Va- lentibus, archimandrita, fece il concordato con il vescovo Migliaccio di Messina (4) e fu riconosciuto quale “ praelatus nullius , con separata cir- coscrizione, pretese celebrare sinodi. Essendosi opposto l'arcivescovo di Messina, la questione fu rimessa alla S. Congregazione del Concilio, la quale con decisione del 5 luglio 1738 opinò non competere questo diritto all’ archimandrita, perchè sfornito di privilegio apostolico. Allora il cardinale Silvio si rivolse al pontefice Benedetto XIV per otte- nere la concessione, e questi con Breve del 14 gennaio 1741 diede un’au- torizzazione limitata alla persona del richiedente (privilegiuni personale dumtaxat), e con la condizione che i sinodi fossero tenuti fuori della città di Messina (5). Ma se effettivamente l’archimandrita Silvio avesse cele- brato sinodi, non ho potuto assodare, (1) Bexepieti XIV, Lib. 2°, cap. 11, pag. 66. — PHILLIPS, p. 143. — Bourx, p. 357, num. 6. (2) Benepicri XIV, L. II, cap. 11, num. 5, p. 67. (3) Bexepieri XIV, L. II, cap. 11, num. 4, p. 66. (4) Cfr. su questa Concordia il Grampartari, II, 127. (5) Bewepicri XIV, Lib. 2°, cap. 11, Num. 7, p. 68. CONCILII E SINODI DI SICILIA D9) Benedetto XIV nel suo classico lavoro sul sinodo diocesano riconosce ai vescovi latini, nelle cui diocesi abitino Greci, il diritto di convocare speciali sinodi composti di soli sacerdoti e chierici greci (1). Ma i vescovi siciliani preferirono regolare la condizione dei Greci e specialmente la professione di fede nei loro sinodi del clero latino (2). 4. L'atto preliminare della celebrazione del sinodo è costituito dall’avviso di convocazione. Anche qui ci troviamo di fronte a differenze di terminologia e di pro- cedimento fra sinodo e sinodo, però è costante l’uso che l’avviso preceda di un mese il giorno della riunione. Il sinodo di Siracusa del 1553 nel prescrivere che il sinodo dovesse ce- lebrarsi annualmente, determinò che l'avviso di convocazione si desse un mese prima con l'affissione dell’ordine convocatorio alle porte della catte- drale : “ per affixionem cedulae ,, (3). Allo stesso modo il sinodo di Mazzara del 1584, sancendo che ogni anno per il 6 agosto si tenesse sinodo, stabili che la convocazione si facesse un mese prima del termine designato, con un editto di convocazione * Edictum citatorium ,, da affiggersi alle porte della cattedrale di Mazzara (4). Analogamente il sinodo di Messina del 1588 nello stabilire che il sinodo dovesse celebrarsi annualmente nella seconda domenica di ottobre, deter- minò che l’avviso di convocazione “ Edictum Indictionis Synodi ,, dovesse affiggersi un mese prima alle porte della chiesa metropolitana (5). Più lo- gicamente il sinodo di Palermo del 1586 prescrisse che annualmente i par- roci ed i vicari foranei curassero di affiggere, un mese prima della cele- brazione del sinodo, alle porte delle loro chiese la “ Schedula Indictionis Synodi ,, (6). Metodi più moderni di convocazione troviamo nei sinodi di Malta del 1688 e di Messina del 1681. In Malta la convocazione per pubblico editto : quindici giorni prima della celebrazione del sinodo, di Malta del 1688 fu pubblicato dal vescovo I° * edic- tum ,, di convocazione (7). In Messina la convocazione per lettere circolari: un mese prima del si- (1) BenepIori XIV, Lib. 2°, cap. 12, N. 10. p. 179. (2) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 25. — Const. Lomarpo, Archiep. Mes- san., 1591, p. 23. (3) Boxoxm, Ep. Syracus., Const. Synod, 1555, c. 122. (4) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 55. (5) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 164. (6) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 154. (7) Const. Boxus, Ep. Melit., in Appendice, p. vu. 24 CONCILII E SINODI DI SICILIA nodo il vescovo dirige al suo clero un’ “ (14 Epistola Indictionis Synodi ,, (1). Parimente “ per literas Encyclicas , fu fatta 1 “ Indictio Synodi ,, del sinodo di Siracusa del 1727 (2). Nel sinodo di Mazzara del 1735 in luogo dei consueti termini “ Edictum citatorium ,, “ Edictum indictionis ,, “ Schedula indictionis ,, £ Cedula indictionis ,,, “ Epistola indictionis .,, troviamo “ Convocatio Synodi ,, (3) (4). Da tutto ciò si scorge come nei sinodi siciliani la prescrizione del “ Cae- remoniale Episcoporum ,, (5) in riguardo alle tre pubblicazioni nelle tre domeniche antecedenti al giorno della celebrazione, non fosse punto ese- guita. Ma ciò dipende dal fatto che, adoperando il Caeremoniale termini potestativi, (poterit, conveniens erit) quella norma non si considerava come obbligatoria (6). 5. Per regola generale la cattedrale è il luogo dove deve celebrarsi il sinodo, ma sì concede che possa festeggiarsi anche in altra chiesa o nel- l’episcopio (7). Le costituzioni di Messina del 1392 dispongono che le riunioni annuali del sinodo debbano tenersi nella cattedrale, “ quolibet anno in Ecclesia nostra etiam et in vocabulo Ecclesiae nostrae ,, (8). Così il sinodo dioce- sano di Mazzara del 1575: “ ultima Dominica Mensis Aprilis cuiuslibet anni, personaliter ad cathedralem Mazariensem Ecclesiam nostram se con- ferant pro Synodo celebranda ,, (9). Nella cattedrale fu celebrato il sinodo di Mazzara del 1609 (10). Il sinodo di Siracusa del 1553 si tenne nella cattedrale (11): ma nel si- nodo fu stabilito che potesse celebrarsi o nella cattedrale o nel palazzo vescovile (12). Il sinodo di Messina del 1588 fu inaugurato nella chiesa metropolitana, ma la seconda e la terza sessione furono tenute nella chiesa di S. Nicolò nel palazzo arcivescovile (13). (1) Const. Ciara, Archiep. Messan., p. 4. (2) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. III-VII. (3) Const. Caputo, Ep. Mazariens., 1736, p. a. 4. (4) Per altra terminologia nei sinodi tedeschi e francesi cfr. PaILLIPS, p. 168. (5) CAEREMONIALE, Episcoporum Venetiis, 1772; Lib. 1°, Cap. 81, N. 4, p. 125. (6) Bovrx, p. 401, num. 3 e 4. (7) BewnepIcti XIV,. Lib. I, cap. 5, N. 6, p. 23. — PrHituIps, p. 169, N. 9. (8) Sin. Messin., 1392, N. 48, cfr. Append., pg. VI. (9) Const. Lomsarno, Ep. Mazariensi, 1575, c. 101. (10) Const. La Cava, Ep. Mazariensi; Panormi, 1610, p. 41. (11) Boxwoxm, Ep. Syracus, Const. Synod., 1555 c. 140 verso. (12) Boxoxrr, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 122. (13) Const. Syn. LoxBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 2. CONCILII E SINODI DI SICILIA 25 Nel sinodo di Palermo del 1586 fu determinato che il sinodo annuale si celebrasse nella chiesa metropolitana, salvo però il diritto dell’ arcive- scovo di scegliere un altro luogo (1). Nella cattedrale deve celebrarsi secondo il sinodo di Catania del 1622 (2) e di Palermo del 1679 (3). Il sinodo di Malta del 1668 si celebrò nella cattedrale (4), così quello di Girgenti del 1703 (5) e di Cefalù del 1706 (6). 6. Generalmente il sinodo diocesano durava tre giorni e ciascun giorno dicevasi “ Sessio ,, con un termine preso a prestito dal Concilio di Trento. Però non mancano esempi di sinodi, i quali contarono un numero mag- giore o minore di sessioni (7). Il sinodo di Patti del 1584 celebrato dal vescovo Giliberti contò tre sessioni, tenute in tre giorni consecutivi (8). Del pari tre giorni durò il sinodo di Siracusa del 1553: Quae omnia et singula principium habuerunt die octavo presentis mensis septembris et completa fuerunt hodie die Decima eiusdem mensis , (9). Tre sessioni in tre giorni consecutivi contò il sinodo di Messina del 1588 (10). Così il sinodo di Cefalù del 1627 (11), di Messina del 1663 (12), di Catania del 1668 (13), di Palermo del 1679 (14), di Malta del 1668 (15), di Patti del 1687 (16). Tre sessioni contò pure il sinodo di Girgenti del 1703, con un giorno di riposo fra l'una sessione e l’altra (17). (1) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 154. (2) Const. Torres OssorIo, Ep. Catanens., 1623, p. 219. (3) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 198. (4) Const. Boxus, Ep. Melit., 1688 in Appendice, p. va. (5) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 142. (6) Const. S. SrepHANO, Ep. Cephal, 1707, p. 118. (7) Il Pontificale Romanum (Venetiis 1772. Ordo ad Synodum, p. 384) descrive il rito da seguirsi durante i tre giorni, ma ammette che il sinodo possa durare due giorni od anche un sol dì (p. 353). Anche il Gavanto (Praris eractissima) nel suo manuale pratico per il sinodo dà norme distinte per il sinodo di tre sessioni (p. 50), di due (p. 72) o di una sola sessione (p. 74). (8) Const. Synod. D. Giuiserti, Ep. Pactensis, Panormi, 1584, carta A. (9) Boxonm, Ep. Syracus. Const. Synod., 1555, c. 141. (10) Const. Synod. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 2. (11) Const. Muxiera, Ep. Cephal. Messanae, 1627, p. 1. (12) Const. Carara, Archiep. Messan., 1663, p. 2590. (13) Decr. Boxapies, Ep. Catan., 1668, p. 1. (14) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 206. (15) Const. Boxus, Ep. Melit., 1668, in Appendice, p. vi. (16) Const. Farro, Ep. Pactens., 1688, p. 367. (17) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 143. 26 CONCILII E SINODI DI SICILIA Tre sessioni contò il sinodo di Cefalù del 1706 in giorni non consecu- tivi, cioè il 80 novembre, il 2 ed il 5 dicembre (1). Tre sessioni in tre giorni consecutivi ebbe il sinodo di Messina del 1725 (2). Alla regola generale dei sinodi con trina sessione si contrappongono le seguenti eccezioni : Una sola sessione contò il sinodo di Patti del 1567 (3). Cinque quello di Mazara del 1575 (4). Una quelli di Palermo del 1586 (5) e del 1633 (6). Quattro il sinodo di Mazzara del 1641 (7). Due quello di Girgenti del 1655 (8). Una quello di Cefalù del 1693 (9). Due il sinodo di Mazzara del 1698 (10). 7. Quale lo scopo che i vescovi sì prefiggono di raggiungere mediante il sinodo diocesano ? Nei sinodi , dei quali possediamo il testo. dal 1558 al 1735 domina come motivo fondamentale l'attuazione delle riforme tri- dentine. Ma accanto a questo obbiettivo primario si notano altre finalità, le quali ora sono semplicemente un eco di usi e tendenze del passato, ora rispondono a nuovi concetti della vita ecclesiastica. Possiamo considerare come un ricordo del vecchio carattere medievale del sinodo : a) le tracce di funzioni giudiziarie; b) il compimento di atti giuridici. Finalità moderne al contrario sono : c) la pubblicazione dei decreti dei concilî provinciali; d) la ripubblicazione di editti ed ordinazioni vescovili; e) la morum correctio. Ma, come già si è detto, lo scopo precipuo è: f) l’applicazione delle norme tridentine. a) Dell’antica funzione giudiziaria del sinodo (11) resta traccia nell’isti- tuto dei testi sinodali, i quali hanno principalmente la missione d’inquirere sulla gestione dei parroci, sulla moralità del clero , sulla retta ammini- strazione dei beneficiati; e presentare al vescovo le eventuali accuse. (1) Const. S. SrepHANo, Ep. Cephal., 1707, p. 118. (2) Const. MieLiaccio, Archiep. Messan., 1725, p. 1. (3) Die XXIV Iaxnvar, Pactis, cfr. Sinodales Constitutiones Pactens, Eccles, Messa- nae, 1567, carta A i. (4) Const. et Decr. sub. D. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 127 verso. (5) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 184-185. (6) Const. Doria, Archiep. Panorm., 1633, p. 231. (7) Const. Spinora, Ep. Mazariens., Panormi, 1641, p. 288. (8) Const. Sancnez DE CueLLar, Ep. Agrig., Panormi, 1655, p. 221. (9) Const. OrLaxpo, Ep. Cephal., 1694, p. 1. (10) Const. CasteLLI, Ep. Mazariens., 1699, p. 361. (11) Hixscnius, III, 587, N. 2; 660 N. 9. — Puinups, p. 56. 27 CONCILII E SINODI DI SICILIA 4 Nel sinodo di Palermo del 1586 si dà la formula del giuramento dei U testi sinodali, nella quale troviamo la seguente frase: “ si scivero, aut indicatum fuerit mihi Synodalem esse causam, et ad ministerium Reve- rendissimi Archiepiscopi pertinere..... nec celabo ,, (1). Nell’ultima sessione del sinodo diocesano di Patti nel 1584, terminata la lettura delle costituzioni diocesane, il vescovo Giliberti raccolse Je do- mande di coloro che sentendosi lesi in qualche diritto avanzavano ricorso presso il sinodo: “ fuerunt exinde a Reverendissima D. sua auditae quae- relae eorum qui de gravaminibus conqueri volebant ,, (2). Nel sinodo di Palermo del 1633 si prescrive la designazione di persone ecclesiastiche le quali “ praestituto ab Archiepiscopo tempore querelas, controversias, et accusattones omnes audiant, et Archiepiscopo referant ,, (3). La medesima disposizione con le parole medesime troviamo nel sinodo di Palermo del 1652 (4). Quantunque questi due testi si riferiscano evidente- mente all'istituto dei “ Iudices quaerelarum , per le controversie in seno al sinodo in ordine ai posti da occupare, pure la parola * accusatio ,, mi pare che dica qualche cosa di più e sia un ricordo dell’antico carattere giudiziario del sinodo. Altre simili vestigia ci presenta la terminologia. Nel verbale del sinodo di Mazzara del 1575 troviamo: * dictus Ilustris et Reverendissimus Dominus (il vescovo) in Pontificali Tribunaliter dictae Synodo praesidendo ,, (5). Analogamente nella “ Nota, cioè nel verbale del sinodo di Siracusa del 1553: “ Dominus Episcopus sedens pro tribunali publice, in emi- nenti loco synodi prelibatae ,, (6). Nel sinodo di Girgenti del 1610 si allude esplicitamente al vecchio carattere giudiziario del sinodo. Il vescovo indica quali obbietti del sinodo: “ mo- derari mores, corrigi excessus, controversias componi ,, (1). b) Ancora nei sinodi siciliani sì rinvengono tracce dell’antico carattere del sinodo, che aveva lo scopo di dare maggiore solennità al compimento di certi atti giuridici interessanti la chiesa (8). (1) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 159. (2) Const. Synod. D. GiLiserti, Ep. Pactensis. Panormi 1584, carta A. (3) Const. Doria, Archiep. Panorm., 1633, p. 220. (4) Const. Leon et CarpeNas, Archiep. Panorm., p. 367. (5) Const. et Decr. sub D. LomBarpo, Ep. Mazar. 1575, c. 126 verso. (6) Boxoxm, Ep. Syracus, Const. Synod, 1555, c. 140 verso. (7) Const. Boxinconrro, Ep. Agrig. Panormi, 1610, p. 2. (8) HinscHIus, III, 587, N. 1. 28 CONCILII E SINODI DI SICILIA Il sinodo di Patti del 1567 confermò l'unione di alcuni benefici già fatta dal vescovo: quam ordinationem et unionem , seu suppressionem presenti constitutione Synodali, consensu capituli nostrae Matris Ecclesiae, nec non totius Synodi, confirmamus ac noviter stabilimus (1). Il sinodo di Mazzara del 1575 impose l'unione della chiesa parrocchiale di S. Matteo in Marsala con la chiesa cattedrale della medesima città (2). c) Scopo del sinodo appare altresì quello di pubblicare in esso le costi- tuzioni stabilite nei concilî provinciali (3). Così il Concilio provinciale di Palermo del 1388 prescriveva: “ mandamus Reverendis Suffraganeis nostris, ut in suis synodis praedictas constitutiones debeant publicare, quas synodos ab isto die infra sex menses praecipimus celebrari ,, (+). Questo processo medesimo seguivasi in piccolo per la pubblicazione delle costituzioni sinodali, la quale dovevasi fare dai vicarii foranei e dagli arcipreti in certe adunanze del loro clero da tenersi due volte ogni anno. Così prescrive il sinodo di Monreale del 1554 (5). I sinodi di Messina del 1621 e del 1648 prescrivono tre riunioni annuali (6). Queste speciali adunanze erano pure in uso nelle diocesi tedesche (7). d) Scopo del sinodo appare ancora quello di ridare nuovo vigore e maggiore diffusione per mezzo della promulgazione sinodale ad editti ed ordinazioni vescovili pubblicati dal vescovo prima della celebrazione del sinodo. Questo metodo adottò il vescovo Sebastiano nel sinodo di Patti del 1567 in riguardo alle costituzioni proibenti i contratti usurarî (8). Così pure il vescovo Capobianco nel sinodo di Siracusa del 1651 in riguardo al decreti fatti nella sacra visita (9). e) Scopo del sinodo appare nelle costituzioni di Monreale del 1554 di porre un argine all’ignoranza del diritto ed all’arbitrio, determinando le regole per ogni atto spirituale della vita ecclesiastica , ed assegnando a ciascuno la sfera del suo dovere: “ praesertim cum perditorum ignorantia, quae legum moderamina nescit : cuneta sibi licere putet, et spiritualium (1) Synod. Const. Pactensis Ecclesiae. Messanae 1567, paragr. 30. (2) Const. et Decr. sub D. LoxBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 15 verso. (3) HinscHivs, III, 584 e 592, c. 25. X, V. 1.— PHILIPS, p. 96. N (4) MaxsI, XXVI, 746.— Amato. De principe templo panorm., p. 436.—Garro, Cod. Eccles. Sicolo, I, 160. (5) Prassinpes, Const. Synod. Montisregalensis 1554, c. 123 verso. (6) Const. MastRILLO , Archiep. Messan., 1621, p. 131. — Const. Carara, Archiep., Messan., 1648, p. 159. (©) PairuIps, p. 37. (8) Synod. Const. Pactensis Eccl. 1567, prg. 195. (9) Const. CapigLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 332. CONCILII E SINODI DI SICILIA 29 negociorum moderamen canonum et legum perito, qui ad semitam iustitiae errantes redducat, raro contingat. Ut igitur singula suo ordine gerantur et cuique quibus sibi vivendum sit legibus constet , (1). È questa una desolante pittura del caos giuridico in cui versava la diocesi. Ma gli altri simodi, anche riconoscendo la necessità d’infrenare gli abusi e riformare i costumi degli ecclesiastici, non dànno mai come ragione del sinodo una motivazione così pessimistica, ad eccezione però del sinodo di Messina del 1621 dove riappariscono le tinte fosche (2). La “ morum reformatio ,, si propone il sinodo di Messina del 1588 (3). Il Sebastiano vescovo di Patti nel proemio alle costituzioni sinodali del 1567, pone quali scopi del sinodo: Episcoporum munus Sy- nodum celebrare, ibique de vita, moribus, et alijs servitium Dei tangen- tibus, tractare, ordinare, et statuere (4). Il Lombardo, vescovo di Mazzara, nel proemio alle costituzioni sinodali del 1575 dichiara che il sinodo serve “ pro reformandis moribus et reduc- tione fidelium ad cultum verae Religionis, et Sanctae Catholicae Ro- manae Ecclesiae mandatorum observantiam ,, (5). f) Però nel medesimo sinodo il vescovo dichiara essere suo scopo ese- guire le disposizioni del Concilio di Trento: “ Omnia et singula quae pro erequutione sacri Concilij Tridentini, praesenti Synodo decrevimus ,, (6). E questo appunto è lo spirito che informa tutto il sinodo (7). Quanto si dice per il sinodo di Mazzara del 1575 può generalizzarsi. Lo scopo prin- cipale dei sinodi siciliani è costantemente ed in prevalenza l'esecuzione delle disposizioni tridentine (8). S. La celebrazione del sinodo era considerata come una festa ecclesia- stica, la più bella funzione religiosa della «diocesi. Traeva quindi con sè (1) PÒÙassipes, Const. Synod. Montisregalensis 1555, e. Aiiii verso. (2) Const. MastrILLo, Archiep. Messan., 1621, p. 2. (3) Const. LomBarpo, Archiep. Messan. 1591, p. 160-162. (4) Const. Sinodales. Pactens. Eccles Messanae, 1567. Carta Aii verso. (5) Const. et Decr. sub D. LomBarpo, Ep. Mazariens, 1575, e. Aiiii. (6) Const. LomBarpo, Ep. Mazar. 1575, e. 124. (7) Const. Lomarpo, Ep. Mazar. 1575, c. 123, c. 123 verso. (8) Const. Pactensis Eccles. 1567, prg. 31.—Const. MaruLLI, Archiep. Panorm, 1587, p. 184. Const. Lomparpo Archiep. Messan. 1591, p. 162. — Const. MastRILLO, Archiep., Messan. 1621, p. 139. — Const. Vexigro, Archiep. Montisregal., 1623 p. 1.—Const. Mu- NIERA, Ep. Cephal. Messanae 1627, p. 1.--Const. SpinoLa, Ep. Mazariens. Panormi 1641, pag. 4.—Const. CapiLanco, Ep. Syracus. Catanae 1651, p. 7.—Const. Carara, Archiep. Messanens, 1663, p. 1.—Decr. Bonapies, Ep. Catan., 1668, p. 426. 30 CONCILII E SINODI DI SICILIA una serie di solennità, di riti, di preghiere, di cerimonie, la quale per noi non offre interesse giuridico. Ci contenteremo, riassumendo i verbali, de- scrivere brevemente le operazioni compiute in sinodo. Diremo poi qualche cosa degli indulti, e della professione di fede. Nel sinodo si seguivano in generale le cerimonie prescritte dal Pontifi- cale romano (1). Così nel sinodo di Siracusa del 1553: “Ac sanceti Spiri- tus invocato suffragio servatis prius solemnitatibus omnibus, que in simi- libus in Pontificali continentur ,, (2). Più minuziosamente sono indicate le singole operazioni sinodali compiute durante le tre sessioni nel verbale del simodo di Patti del 1584 (3). Il verbale del sinodo di Messina del 1588 registra tutte le cerimonie ed operazioni compiute nelle tre sessioni. Nella prima sessione l’arcivescovo in abiti pontificali, sedendo di fronte al centro dell’altare maggiore della cat- tedrale, adempiute le solennità prescritte dal Pontificale, tenne un discorso al clero. Nelle ore pomeridiane poi l'adunanza fu tenuta nella chiesa di S. Nicolò dentro il palazzo arcivescovile. Il segretario cominciò la lettura delle costituzioni sinodali; poi tutti gli intervenuti fecero la professione di fede. Nella seconda sessione, pure nella chiesa di S. Nicolò, fu continuata la lettura delle costituzioni. Nella terza sessione il segretario terminò la lettura e pubblicazione delle costituzioni. Furono poi fatti gli atti di rin- graziamento a Dio e cantato un Te Deum. Infine 1° arcivescovo concesse un indulto per tutti i delitti occulti commessi dai chierici (4). Il sinodo di Palermo del 1586 determinò minuziosamente le cerimonie da seguirsi nella celebrazione del sinodo. Tre giorni prima del termine sta- bilito nell’ editto di convocazione i parroci ed i predicatori davano nella diocesi annunzio dell’ imminente celebrazione ai fedeli, incitandoli a più assidue preghiere ed a prendere la sacra comunione nella domenica ante- cedente al sinodo. La vigilia del sinodo 1’ arcivescovo e tutti coloro che erano tenuti ad intervenire al sinodo osservavano il più stretto digiuno. A vespro poi le campane della cattedrale suonavano a stormo; il che ripete- vasi in tutti i giorni del sinodo. Il mattino della prima sessione gli ecclesiastici componenti il sinodo cele- bravano messa, e gli altri chierici facevano la comunione. Al sinodo anda- vasi in solenne processione composta da tutto il clero secolare e regolare. (1) Pontificale Romanum. Venetiis 1772. Ordo ad Synodum p. 334. (2) Bonox, Ep. Syracus. Const. Synod. 1555, c. 140 verso. (3) Const. GiuieertI, Ep. Pactensis. Panormi 1584, c. A. Nell’ediziune che ho confron- tato io il verbale è mutilo per la mancanza di una carta. (4) Const. Synod. LomBarpo. Archiep. Messan., 1591, p. 1-3. CONCILII E SIMODI DI SICILIA 31 Nel sinodo l'arcivescovo o la prima dignità capitolare celebrava una messa solenne. Recitavasi poi il discorso inaugurale “ oratio de re Synodalibus actioni- bus... accomoda ,. Seguivansi per il resto le formalità del Pontificale. Alla fine del sinodo, fatte le acclamazioni sante, ciascuno riceveva dall’arcive- scovo il bacio della pace e baciava i suoi compagni (1). Nel sinodo di Palermo del 1633 (2), sì prescrive che oltre i riti e le ceri- monie del Pontificale sì osservino anche quelli del Caeremoniale Episco- porum (3) e si raccomanda “ peculiariter in omittendis acclamationibus et pacis osculis ,, (4). Così pure nel sinodo di Palermo del 1652 (5) ed in quello del 1679 (6). Nel sinodo di Catania del 1668 (7) sono descritte le cerimonie che accom- pagnarono lo scioglimento del sinodo. Fatta la professione di fede, letti e pubblicati i decreti sinodali, concesso dal vescovo un’indulto per i delitti occulti, si procede alla “ Gratiarum actio et Benedictio ,. [ringraziamento al Signore ed ai santi patroni della città), [benedizione del vescovo ai pre- senti). Dopo vi fu un discorso tenuto da uno dei membri del sinodo. Si passò quindi alla “ Dimissio ,, del sinodo con il saluto del “ Lector,, dal pulpito : “ Post gratias Deo actas Reverendi Patres, ite in pace ,. Vi furon in ultimo le acclamazioni al pontefice, al re ed al vescovo. Una singolarità dei sinodi siciliani è costituita dalla concessione di in- dulti per i delitti occulti. Di questa consuetudine gli scrittori non fanno punte cenno. Alla fine della terza sessione del sinodo di Messina del 1588 “ fuerunt ex parte Decani et Capellani maioris Metropolitanae Ecclesiae , nec non et omnium Archipresbyterorum, petitae gratiae indulti et remissionis de- lictoruam a clericis commissorum per Diocesim; Qui Illustrissimus Dominus (l’arcivescovo) coram omnibus dixit et pronunciavit, quod de omnibus de- lictis occultis, quae non pendent, nec sunt deducta in Iudicio et foro con- tentioso, ad petitionem Fisci sint per totam Dioecesim indultati omnes clerici, ac poenitus remissi, et absoluti usque ad hodiernum diem , (8). (1) Const. MarvLLI, Archiep. Panorm. 1587, p. 156. (2) Const. Doria, Archiep. Panorm. 1633, p. 221. (3) Caeremoniale Episcoporum, Venetiis, 1772. Lib. 1°, cap. 31, p. 125. (4) Appunto il Caeremoniale. (Lib 1°, cap. 31, num. 20, p. 127) raccomandava: “In Synodis autem Dioecesanis magis deceret, ut acclamationes. et oscula pacis omitterentur. (5) Const. Leon et CarpeNAas, Archiep. Panorm., p. 369. (6) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 198. (7) Decr. Boxapies: Ep. Catan., 1668, p. 428. (8) Const. Synod. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 3. 32 CONCILII E SINODI DI SICILIA Anche nel sinodo di Siracusa del 1651 il vescovo concede un “ Indultum m (19 Generale , al clero ed a tutti gli ecclesiastici “ de quibuscumque sceleribus ad id usque temporis patratis ,, (1) naturalmente occulti. Simile indulto concede il vescovo nel sinodo di Catania del 1668 per gli “ scelera et delicta ,, occulti degli ecclesiastici intervenuti al sinodo (2). Questo indulto ebbe un'estensione più limitata dei precedenti, poichè com- prese le sole persone presenti al sinodo. 8. Una delle più salienti influenze del Concilio di Trento sull'organismo sinodale è costituita dall'obbligo della professione di fede fatta nella so- lennità del sinodo (3). Già tutti i sinodi siciliani, posteriori al Tridentino, contengono la for- (19 mula della * professio fidei ,, proprio in principio delle costituzioni sinodali. Ma appunto, perchè la professione di fede è una solennità imprescindi- bile, son pochi i verbali delle adunanze sinodali nei quali si faccia men- zione di essa. Nel sinodo di Messina del 1588, che contò tre sessioni, la professione di fede dei presenti fu fatta nell’ adunanza pomeridiana della prima ses- sione (4). Nel sinodo di Girgenti del 1655 si fa rilevare che gl’intervenuti “ una- nimi suffragio alta voce responderunt Placet, seque subscripserunt, emissa prius fidei professione ,, (5). (13 Nel sinodo di Palermo del 1679 si prescrive: “ Caeteraque suo ordine fient, tam quae ad Fidei professionem emittendam attinent, quam , (6). Per i Greci i sinodi imponevano la professione di fede nel testo greco (7). 9. In generale nei sinodi siciliani, dopo le costituzioni marulliane del 1586, le quali a preferenza di tutte le altre, valsero alla diffusione ed osservanza delle norme tridentine, non s'incontrano quali ufficiali del sinodo che gli esaminatori, i giudici delegati, ed i testi sinodali, cioè quegli ufficiali che esercitano le loro funzioni dopo sciolto il sinodo. Dei veri e propri ufficiali del sinodo, quelli cioè che esercitano le loro funzioni durante il sinodo, nor- malmente si trova il solo segretario, variamente denominato, ed il “ lector,,. (1) Const. CapigLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 332. (2) Decr. Boxwapres, Ep. Catan., 1668, p. 427. (3) Conc. Tr., Sess. XXV, de reform., c. 20. (4) Const. Synod, LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 2. (5) Const. SancHez DE CurLLar, Ep. Agrig., 1655, p. 208. ) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 25. — Const. Lomarpo, Archiep. Mes- san., 1591, p. 29. (6) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 198. Ti CONCILII E SINODI DI SICILIA 33 L'incertezza della terminologia è in questo argomento massima. Le mede- sime funzioni ora sì trovano affidate al segretario, ora al notaio, ora al “u cancelliere. Spesso i termini “ promotores ,, “ deputati ,, si trovano ado- perati con significato assai lontano da quello che generalmente gli scrittori sogliono attribuire a queste parole. L’imprecisione della nomenclatura è tale che alle volte riesce un pò difficile orizzontarsi. Nel sinodo di Mazzara del 1641 si trova un elenco degli “ Officiales Synodi ,,. L'elenco menziona due Promotores ; tre Iudices quaerelarum, sive excu- sationum; un Secretarius; un Coadiutor in lectiona Decretorum; un Notarius che è il cancelliere della Gran Curia Vescovile; due Magistri Coeremo- niarum; un Praefectus Hospitiorum; due Ostiarij (1). Questi otfficiales sono ben distinti dagli ufficiali che disimpegnano le loro funzioni dopo sciolto il sinodo, cioè dai giudici sinodali, testi ed esami- natori. Di questa ultima classe di ufficiali il medesimo sinodo di Mazzara parla altrove, quasi a sottolineare la distinzione più su accennata. Nel sinodo di Mazzara del 1698, nel quale non si fecero altro che delle aggiunte a quello del 1641, si rinviene del pari un elenco degli “ Offi- ciales Sinodi ,, il quale non differisce dal precedente del 1641 che assai lievemente e soltanto circa il numero dei componenti ogni singolo uf- ficio (2). Riproduce con poche varianti l'elenco del 1698 quello che si trova nel sinodo di Mazzara del 1735 (3). Un elenco dei “ Ministrorum Synodi ,, si contiene nel sinodo di Sira- cusa del 1727. In questo catalogo rinveniamo un Promotor Fiscalis, un Secretarius, due Iudices quaerelarum et excusationum, due Magistri Coere- moniarum, un Magister Notarius, due Lectores Decretorum, ed otto Con- fessarii Cleri (4). Come ben sì vede, su per giù l'elenco siracusano corrisponde a quelli di Mazzara; annovera in più i confessori, ma omette i prefetti dell’ alloggio ed i portieri. Le grandi linee però sono le medesime. Intanto nei singoli sinodi non s'incontrano tutti questi ufficiali, ma gene- ralmente si parla solamente del segretario : qualche volta oltre del segre- tario si fa pure menzione del notaio. (1) Const. SpiyoLa, Ep. Mazar., 1641, p. 289. (2) Const. CasrteLLi, Ep. Mazar., 1699, p. 362. {8) Const. Capuro, Ep. Mazar., 1736, p. 357. (4) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. 54 CONCILII E SINODI DI SICILIA È singolare poi il constatare come nessun sinodo determini le funzioni dei ministri veri e proprî del sinodo, cioè , ripeto ancora una volta, di quelli che hanno mansioni durante il sinodo. Al contrario si trovano fis- sate le incombenze della seconda classe di ufficiali, di coloro cioè che, pur nominati in sinodo, compiono le funzioni loro dopo sciolto il sinodo. Esamineremo partitamente queste due classi di ufficiali del sinodo. N “ Promotor, (1) ha l’ ufficio di regolare la successione delle singole operazioni sinodali; provoca quindi, promuove, le professioni di fede, l’ap- pello dei presenti, la nota degli assenti, la nomina degli esaminatori e giudici sinodali, la lettura e pubblicazione dei decreti ete. L'elezione del promotore spetta al vescovo secondo il Bouix. Lo repu- tano un funzionario assai importante il Phillips ed il Bouix; viceversa per Benedetto XIV è un ufficiale “ minoris momenti ,. E veramente come tale sì dimostra nei sinodi siciliani, i quali non ne fanno che fugace menzione nei soli elenchi dei ministri del sinodo, e non ne parlano mai nei verbali. Di promotori si parla impropriamente nel sinodo di Mazzara del 1575; ma essi sono due “ exequutores ,, delle costituzioni simodali, vengono para- gonati ai “ Promotores Fiscales , (2) ed effettivamente corrispondono ai “ testes synodales ,,: non hanno quindi nulla da fare con i “Promotores,, in senso tecnico. Due Promotores si rinvengono nell’ elenco degli Offi- ciales del sinodo di Mazzara del 1641 (3). Uno nel catalogo del sinodo di Mazzara del 1698 (4). Un Promotor Fiscalis s'incontra nell’ Elenchus Ministroram Synodi,, del sinodo di Siracusa del 1727 (5). Due Promo- tores sono menzionati nel catalogo degli “Officiales Synodi,, del sinodo di Mazzara del 1735 (6). I “Iudices quaerelarum sive excusationum ,, (7), i quali sono ben distinti dai giudici sinodali, hanno per ufficio di dirimere bonariamente le contro- versie circa l’ ordine di precedenza e di occupazione di stalli; come pure di esaminare se siano attendibili le giustificazioni mandate dagli assenti al sinodo. (1) Gavanto, p. 24 — BexepiomI, Lib. 4°, cap. 1°, num. 2, p. 136 — Bovix, p. 369 —- PaIL- LIPS, p. 174. (2) Const. Lomsarpo, Ep. Mazariens, 1575, c. 122 verso. (8) Const. SpixoLa, Ep. Mazariens, Panormi 1641, p. 289. (4) Const. CasreLLi, Ep. Mazariens, Drepani 1699, p. 362. (5) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. (6) Const. Caputo, Ep. Mazar., 1736, p. 357. (7) Gavanto, 30—BexepIcri XIV, Lib. 4°, cap. 2°, num. 1, p. 138 — PHILIPS, p. 174— Bourx, p. 371. CONCILLI! E SINODI DI SICILIA 35 Tre “Iudices quaerelarum sine excusationum ,, novera l’elenco degli “ Offi- ciales Synodi ,, nel sinodo di Mazzara del 1641 (i). Nel sinodo di Pa- lermo del 1633 si trova per la prima volta indicata con una parafrasi la funzione dei iudices quaerelarum, senza però che essi siano designati con il termine tecnico: Statuentur etiam Ecclesiastici homines, qui eorum, qui interesse debent caussam, rationemque absentiae cognoscant, ac prae- stituto ab Archiepiscopo tempore querelas, controversias et accusationes omnes audiant et Archiepiscopo referant (2). Analogamente nel sinodo di Palermo del 1679 (3). Due “Iudices quaerelarum , sine excusationum ,, si rinvengono nel catalogo degli © Ofticiales synodi,, dei sinodi di Mazzara del 1698 (4), 1735 (5), ed in quello dei “ Synodi Ministri, del sinodo di Siracusa del 1727 (6). Il segretario (7) ha l’ ufficio di chiamare l'appello delle persone tenute ad intervenire nel sinodo e quello di leggere le costituzioni sinodali. Dal verbale del sinodo di Mazzara del 1575 risulta come la lettura delle costituzioni sia stata fatta da un segretario del vescovo , non già del si- nodo: Ego Gaspar Paganellus Secretarius dieti Illustrissimi et Reveren- dissimi Domini alta voce perlegi et publicavi (8). Nel sinodo di Siracusa del 1553 figura come segretario il, cancelliere della curia vescovile. Egli richiede da ciascuno degli intervenuti l'approvazione delle costituzioni lette in sinodo; nota i presenti, redige il verbale di chiusura (9). Ma la lettura delle costituzioni promulgande, funzione questa precipua del segretario, è fatta da un altro, da un canonico (10). Nel sinodo di Messina del 1588 le costituzioni furono lette da un “ pro- secretario , dottore in teologia. In fine delle costituzioni si trova la sua firma (11). Il “secretarius Synodi,, compare per la prima volta con questo titolo nel sinodo di Girgenti del 1589 (12). (1) Const. Spixora, Ep. Mazariens, 1641, p. 289. (2) Const. Doria, Archiep. Panorm., 1633, p. 220. (3) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 198. (4) Const. CasteLLi, Ep. Mazariens, Drepani, 1699, p. 362. (5) Const. Capuro, Ep. Mazar., 1736, p. 359. (6) Const. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. (7) Gavanto, p. 25 — BenepIctI XIV, Lib. 4°, cap, 1°, num. 2, p. 196 — PrRILLIPS, p. 173 — Bovurx, p. 370. (8) Const. et Decr. sub D. Lomsarpo , Ep. Mazariensi 1575, c. 127, cfr. pure c. 121 “ nostrum Secretarium ,,. (9) Boxoxa, Ep. Syracus., Const. Synod. 1555, c. 141. (10) Bowoxr, Ep. Syracus., c. 140 verso.— È da notarsi come il Gavanto raccomandi appunto che il segretario sia scelto fra i canonici. (11) Const. Syn. Lomparpo, Archiep. Messan., 1591, p. 2-165. (12) Const. Haepo, Ep. Agrig., Panorm., 1589, p. 155. 36 CONCILII E SINODI DI SICILIA Nel sinodo di Mazzara del 1641 il “ Secretarius ,, è compreso fra gli Officiales Synodi (1). Nel sinodo di Monreale del 1652 vi è il secretarius, ma non ha la funzione della lettura delle costituzioni in sinodo, la quale spetta al “decretorum lector, (2). Nel sinodo di Messina del 1681 il verbale è firmato dal “ secretarius , e dal “ magister notarius ,, (3). Così pure nel sinodo di Patti del 1687 (4). Nel sinodo di Mazzara del 1698 il verbale è sottoscritto dal “ Synodi Secretarius , ed autenticato dal “ Sy- nodi Notarius,, (5). Nel sinodo di Girgenti del 1703 il “ secretarius ,, legge le costituzioni ed il cancellarius firma il verbale (6). Nel sinodo di Mes- sina del 1725 il “ secretarius , firma il verbale (7). Nel sinodo di Malta del 1703 non si trovano specificate le funzioni del.“ synodi Secreta- rius , (8). Nel sinodo di Siracusa del 1727 il “ Secretarius Synodi ,, firma le costituzioni e gli atti del sinodo, dei quali fa fede con la formula “in quorum omnium fidem ,, (9). Nel sinodo di Mazzara del 1735 il segre- tario firma il verbale, ma è il Notarius a farne fede (10). Il “ Lector,, o “ Coadiutor in lectione , (11) è in sostanza un vicesegre- tario, che aiuta o sostituisce il segretario nella lettura delle costituzioni simodali. Un “ Coadiutor in lectione Decretorum , s'incontra nell’ elenco del sinodo di Mazzara del 1641 (12). Nel sinodo di Monreale del 1652 il “ Decretorum Lector,, è indicato quale ufficiale del sinodo con funzioni distinte da quelle del “ Secretarius , (13). Nel sinodo di Catania del 1668 (14) si menziona il * lector ,,, che ha anche la funzione di dichiarare sciolto il sinodo. Due “ Coadiutores in lectione Decretorum , si rinven- gono nei cataloghi degli “ Officiales synodi,, dei sinodi di Mazzara del 1698 (15) e del 1735 (16); parimente due Lectores Decretorum nel cata- logo degli ufficiali sinodali del sinodo di Siracusa del 1727 (17). (1) Const. SpixoLa, Ep. Mazar., Panormi, 1641, p. 289. (2) Const. PerETTO, Archiep. Montisregal, 1653, p. 168. (3) Const. Ciara, Archiep. Messan., 1681, p. 249. (4) Const. Faro, Ep. Pactens., 1688, p. 367. (5) Const. CasteLLI, Ep Mazariens, 1699, p. 361. (6) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 142. (7) Const. MreLiaccio, Archiep. Messan., p. 158. (8) Synod. Cocco PaLmerIo, Ep. Melitens, p. 239. (9) Synod. Marino, Ep. Syracus., p. 184. er (10) Const. Capuro, Ep. Mazariens., p. 357. (11) Gavanto, p. 28.--BexepIctI xIv, Libro 49, cap. 1°, num. 2, p.136.— PHILIPS, p. 173. (12) Const. SprxeLLI, Ep. Mazariensi, 1641, p. 289. (13) Const. PerETTO, Archiep. Montisregal, p. 168. (14) Decr. Boxapiks, Ep. Catan., 1668, p. 428. (15) Const. CasteLLI, Ep. Mazariens., Drepani, 1699, p. 362. (16) Const. Caputo, Ep. Mazariens, 1736, p. 360. (17) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. CONCILII E SINODI DI SICILIA 37 Il notaio, che comunemente è il cancelliere della curia vescovile (1), ha per ufficio di redigere un atto pubblico (instrumentum) delle operazioni sinodali e di verbalizzare le professioni di fede. Di quest’ultima mansione non vi è traccia nei sinodi siciliani; nei quali viceversa il notaio, oltre della redazione dell’instrumentum, compie molte altre funzioni non ricordate dagli scrittori. Del “ Notarius , parla l’elenco del sinodo di Mazzara del 1641 (2). Nel sinodo di Monreale del 1652 il “ Notarius synodalis, alla presenza di sette testimoni procede alla pubblicazione delle costituzioni sinodali con l'affissione alle porte della cattedrale e firma il verbale dell'atto di pro- mulgazione (3). Per il medesimo sinodo al “ Notarius ,, spetta di redigere il verbale della riunione dei parroci presso l'arcivescovo prima della cele- brazione del sinodo (4) (congregatio praesynodalis) (5). Nel sinodo di Mes- sina del 1663 il verbale delle operazioni sinodali è redatto dal Magister Notarius Magnae Curiae Archiepiscopalis, il quale evidentemente funge da Notarius synodalis (6). Nel sinodo di Malta del 1668 il notaio registra l’e- ditto di convocazione del sinodo (7). Nel sinodo di Messina del 1681 il verbale è sottoscritto dal secretarius e dal magister notarius (8). Così pure nel sinodo di Patti del 1687 (9). Nel sinodo di Mazzara del 1698 il “ Synodi Notarius ,, che è poi il cancelliere della Gran Corte Vescovile, dietro richiesta del “ Secretarius ,,, attesta di essere stato presente a tutte le operazioni descritte in verbale dal secretario e ne fa fede sottoscrivendo il verbale dopo il secretario (10). Nel sinodo di Messina del 1725 il magister notarius firma il verbale dopo il segretario (11). Il magister notarius è compreso fra i “ Ministri Synodi ,, nell'elenco degli ufficiali smodali del sinodo di Siracusa del 1727 (12). Nel sinodo di Mazzara del 1785 il notarius synodi autentica il verbale redatto dal segretario (15). (1) Gavanto, p. 27. — Bexepier XIV, Lib. IV. Cap. 1°, num. 3, p. 136. — PHILLIPS, p. 174.— Bovrx, p. 370, num. 3. (2) Const. SpixoLa, Ep. Mazar., 1641, p. 289. (3) Const. PereTTo, Archiep. Montisregal, 1653, p. 183. {4) Const. PereTTo, Archiep. Montisregal, 1653, p. 167. (5) PHILLIPS, p. 171. (6) Const. Carara, Archiep. Messan., 1663, p. 230. (7) Const. Boxus, Ep. Melit., in Appendice, p. vi. (8) Const. Ciara, Archiep. Messan., 1681, p. 249. (9) Const. Fario, Ep. Pactens., 1688, p. 367. (10) Const. CasreLLIi, Ep. Mazariens., 1699, p. 361. (12) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. ) (11) Const. MieLiaccio, Archiep. Messan., 1725, p. 158. 2) (13) Const. Caputo, Ep. Mazar., 1736, p. 357. 35 CONCILII E SINODI DI SICILIA Come si vede alle volte funzioni spettanti al notaio sono compiute dal segretario. Ma più strano ancora è il constatare come spesso le medesime funzioni non sono disimpegnate nè dal segretario, nè dal notaio, ma da un terzo. funzionario cioè dal “ cancellarius ,, che qualche volta non è punto il can- celliere della curia vescovile. Però in sostanza il cancellarius ora compie le funzioni del segretario, ora quelle del notaio (1). Nel sinodo di Girgenti del 1630 le costituzioni sinodali sono sottoscritte da un “ Synodi Dioecesane Cancellarius (2). Ma questo cancelliere compie tutte le funzioni del segretario, infatti le costituzioni sono lette in sinodo. da lui. D'altra parte sembra assodato che egli non sia punto il cancelliere della curia. In vero il cancelliere del sinodo è un semplice procuratore del U vicario foraneo di Caltanissetta, come risulta dalle “ subscriptiones ,, dei presenti al sinodo. Nel sinodo di Cefalù del 1641 il “Cancellarius Synodi,, lesse per ordine del vescovo le costituzioni in presenza del clero e del po- polo (3). Nel sinodo di Girgenti del 1655 le costituzioni furono lette dal “ Synodi Cancellarius ,, (4) che era un parroco di Girgenti e non il can- celliere della Curia vescovile. Il cancellarius appose la sua firma al testo delle costituzioni sinodali. Nel sinodo di Girgenti del 1703 il Synodi can- cellarius firmò il verbale, ma le costituzioni furono lette dal “ secretarius ,, (5). Nel sinodo di Malta del 1703 il * cancellarius Synodi, è uno dei notai della Gran Curia Vescovile. Egli stende un “ Cancellarii Synodalis Rogitus ,, nel quale si attesta la lettura e pubblicazione delle costituzioni sinodali (6). Minore importanza hanno i “ magistri coeremoniarum , (7), i quali hanno appunto l'obbligo di accudire alla scrupolosa attuazione del ceri- moniale. Nei sinodi di Girgenti del 1610 e del 1630 l'affissione delle costituzioni alle porte della cattedrale fu fatta alla presenza del magister caerimo- niarum e di quattro testimoni (8). Nel sinodo di Girgenti del 1630 il ceremoniere è detto “ magister coere- (1) È questa la ragione per cui gli scrittori non parlano del cancelliere. (2) Const. TrazinaE, Ep. Agr., Panormi, 1632, p. 161. (3) Const. Corserto, Ep. Cephal., Panormi, 1642, p. 88. (4) Const. Saxcaez De CueLLar, Ep. Agrig., Panormi, 1655, p. 221. (5) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 143. (6) Synod Cocco PaLmerio, Ep. Melitens, p. 240. (7) Gavanto, p. 33.—BexepIeri XIV, Lib. 4, cap. 1°, num. 7, p. 138.—PuÙinups, p. 175. — Bourx, p. 870, num. 4. (8) Const. Boxixcowrro, Ep. Agrig., Panormi, 1610, p. 127. — Const. TraÒzina£, Ep. Agrig., Panormi, 1652, p. 161. CONCILII E SINODI DI SICILIA 39 moniarum episcopi ,. Questa terminologia dipende dal fatto che di regola i maestri ceremonieri erano due, uno addetto al vescovo, l’altro al segre- tario ed ai promotori. Due magistri coeremoniarum sono ricordati nell’elenco degli ufficiali del sinodo in appendice alle costituzioni sinodali di Mazzara del 1641 (1). “ Magistri caeremoniarum , in numero indeterminato e senza funzioni specificate s’ incontrano nel sinodo di Monreale del 1652 (2). Due “ ma- gistri caeremoniarum , si trovano nel catalogo degli “ Officiales sy- nodi ,, del sinodo di Mazzara del 1698 (3) ed in quello del sinodo di Siracusa del 1727, dove si aggiunge che essi debbono essere Mansionarii «della Cattedrale (4). Tre “ Magistri Caeremoniarum ,, s'incontrano fra gli “Officiales Synodi,, del sinodo di Mazzara del 1735 (5). Come il “ cancellarius , è una peculiarità dei sinodi siciliani; allo stesso modo i “ Deputati ,, si riscontrano solamente nei nostri sinodi. Le funzioni dei deputati variano da sinodo a sinodo. Alle volte essi sono incaricati della stampa delle costituzioni sinodali. Di questo ufficio non parla nessun scrittore. Alle volte essi hanno le funzioni dei praefecti hospitiorum. Il sinodo di Palermo del 1564 fu stampato a cura dell’arcivescovo Pre- cone e dei “ Deputati diocesanae congregationis ,, (6). “ Diocesana congre- gatio , è qui sinonimo di synodus. Nel sinodo di Mazzara del 1575 la cura della stampa è affidata a tre “ Deputati, i quali attestano, che l’e- dizione a stampa concorda con l'originale. I tre “ Deputati per Synodum,, sono il vicario generale, un canonico ed un laico dottore in utroque (7). Nel sinodo di Monreale del 1652 si rinvengono pure i “ Deputati,, ma ‘con funzioni assai più umili. Essi hanno l’incarico di provvedere agli al- loggi dei congressisti per evitare che questi sacerdoti vadano * ad tabernas meritorias , (3). In questo caso i Deputati compiono le funzioni che normal- mente competono ai “ Praefecti hospitiorum , (9). Il Praefectus hospitiorum è uno degli ufficiali sinodali di cui parla il più volte citato elenco del sinodo di Mazzara del 1641 (10). Un “ praefectus (1) Const. Spixora, Ep. Mazar., Panormi, 1641, p. 289. (2) Const. Peretto, Archiep. Montisregal., 1653, p. 168. (3) Const. CasteLLi, Ep. Mazariens, 1699, p. 362. (4) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. (5) Const. Caputo, Ep. Mazar., 1736, p. 360. (6) Decr. Ocrav. Precone, Panormi, 1565, c. A. (7) Const. et Decr. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 127 verso. (8) Const. PeRETTO, Archiep. Montisregal., 1653, p. 168. (9) GavanTo, p. 11 — Bexepiori XIV, Lib. 4°, cap. 1°, num. 1, p. 136. (10) Const. SpinoLa, Ep. Mazar., 1641, p. 289. 40 CONCILII E SINODI DI SICILIA hospitiorum , menziona il catalogo degli “ Officiales synodi ,, del sinodo. di Mazzara del 1698 (1). Un “ Praefectus hospitiorum con due Coadiu- tores ,, incontriamo nel catalogo degli Officiales del sinodo di Mazzara del 1735 (2). I “ confessarii ,, generalmente in numero di sei ovvero otto (3), sono. deputati dal vescovo a ricevere le confessioni del clero diocesano. L'elenco degli ufficiali sinodali “ Ministri Synodi ,, del sinodo di Sira- cusa del 1727 annovera otto “ Confessarii Cleri ,, (4). Ma questa è l’unica. menzione che se ne rinviene. ; L'ultimo posto fra gli ufficiali del sinodo spetta agli “ Ostiarij ,, i quali hanno l’incarico di proibire l'ingresso in chiesa ai laici durante il sinodo (5). Due “ Ostiari] , considera come “ officiales synodi ,, l'elenco del sinodo di Mazzara del 1641 (6). Due “Ostiarij , menziona il catalogo degli uf- ficiali del sinodo di Mazzara del 1697 (7 Mazzara del 1735 (8). Mentre i “ Deputati, per la stampa formano una magistratura che si ), nonchè quello del sinodo di rinviene solamente nei sinodi siciliani, in questi non vi è traccia alcuna dei “ praefecti disciplinae et scerutinii ,, (9), ai quali è affidato il manteni- mento della disciplina nel sinodo e l’indagine, (serutinium) mediante domande, del modo come ogni ecclesiastico abbia compiuto il proprio dovere. Il “ procurator cleri ,, a mio parere, non è uno degli ufficiali del sinodo. Già nei sinodi siciliani non si rinviene un solo procuratore del clero, ma parecchi, molti procuratori del clero. I canonisti al contrario affermano che il procuratore debba essere uno per tutto il clero. Ma di questa qui- stione ci occuperemo più tardi, trattando la teoria della rappresentanza. Porteremo adesso le nostre indagini sulla seconda categoria degli uffi- ciali simodali. Rientrano in tale classe quei ministri, che, nominati nel sinodo, svol- gono la propria attività, del resto eventuale, dopo sciolto il sinodo. Sono essi i testi sinodali, gli esaminatori simodali, i giudici sinodali ed i du ì de capitulo. (1) Const. CasreLLi, Ep. Mazariens, 1699, p. 362. (2) Const. Capuro, Ep. Mazar., 1736, p. 360. (3) Gavanto, p. 32 — BexepIotI XIV, Lib. 4°, cap. 19, num. 5, p. 137. (4) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 185. (5) Gavanto, p. 36 — BenepIcti XIV, Lib. 4°, cap. 1°, num. 7, p. 138. 5) Const. SpixoLa, Ep. Mazariens, 1641, p. 289. (7) Const. CasteLLIi, Ep. Mazariens, 1699, p. 362. (8) Const. Caputo, Ep. Mazar., 1736, p. 360. (9) Gavanto, p. 23.— BexepIorI XIV, Lib. 4°, cap. 1°, num. 3, p. 137—PriILuPS, p. 184.. — Bou, p. 371. CONCILII E SINODI DI SICILIA 41 I testi sinodali (1), di nomina vescovile, hanno l’ufficio di esercitare la polizia dei costumi del clero in una data circoscrizione e riferirne al (14 vescovo. In origine in Sicilia furono chiamati “ exequutores ,. E pre- cisamente le funzioni di testi sinodali hanno gli ‘ ‘ exequutores sino- dalium Constitutionum , istituiti in numero di due dal sinodo di Mazzara del 1575. Le loro attribuzioni sono così fissate: “Qui tamquam Promo- tores Fiscales et veri exequutores, omnium et singulorum in Synodo Dioece- sana definitorum; iuxta eorum Decreta curabunt observari, et inviolabiliter adimpleri et transgressores ad nos summa diligentia deferendos. Nos autem singulis annis, in visitatione reddere rationem de adimpletis, observatis, et exequutioni de mandatis et e contra teneri volumus,. La loro nomina spetta al vescovo, a cui arbitrio sono amovibili (2). Nel sinodo poi di Mazzara del 1584 non si parla più degli exequutores, ma incontriamo veri e proprî “ testes Synodales ,,, in numero di due ovvero uno per ogni città o terra, con funzioni minutamente regolate (3). Cinque “ Testes Synodales et Synodalium Constitutionam executores ,, elesse il sinodo di Messina del 1588, specificando le loro funzioni (4). Nel sinodo di Palermo del 1586 si riconosce all’arcivescovo il diritto di eleggere per ogni parrocchia due o più testi sinodali. L'ufficio è obbligatorio. Si deter- minano le funzioni dei testi sinodali e si dà la formola del giuramento da prestarsi da essi (5). Nel sinodo di Siracusa del 1651 si procede alla desi- gnazione dei testi sinodali: “ quamvis vetustissima in deligendis testibus Synodalibus abolita videatur consuetudo ,, (6). Lo stesso ritornello si ha nel sinodo di Catania del 1668: “ Perantiquata videtur et propemodum abolita consuetudo testium Synodalium ,, (7). Ma in entrambi i sinodi questo accenno non si riferisce alle condizioni presenti; ma rappresenta un puro sfoggio di erudizione canonistica, in quanto si alluda all’ analogo istituto del concilio IV laterano del 1215 (8). Nel sinodo catanese è data la for- mula del giuramento che i testi sinodali debbono prestare al vescovo. Così pure nel sinodo di Palermo del 1679 (9) e di Messina del 1681 (10). 1) Gavanto, p. 42—Bexepicti XIV, Lib. 4°, cap. 3°, p. 140—-PHILLIPS, p. 172—Bovu1x, (1) p 1) p È © ©) ° 5 n Ga OD 2 A ie] fs e] =) ° Gi v a Len) a) N DD m ® =) ST L (è1i 2 Di CI n O IO e (33 s 2] D ( (3) Const. Gasco, Mazar., Ep. Panormi, 1585, p. 56 e 57. (4) Const. Lomsarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 145. (5) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 157. 6) Const. CapiLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 330. 7) Decr. Bowapies, Ep. Catan., 1668, p. 424. 8) C. 25, X. V. I 9) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 202. (10) Const. Ciara, Archiep. Messan., 1681, p. 248. 6 42 CONCILII E SINODI DI SICILIA Nel sinodo di Messina del 1725 non si parla più di giuramento dei “ te- stes synodales ,,, ai quali si raccomanda di provvedere senza alcuna forma di giudizio ai mali da essi constatati e riferirne all’ arcivescovo (1). Nel sinodo di Siracusa del 1727 il vescovo annunzia di avere proceduto alla nomina dei testi sinodali, ma non ne comunica i nomi, perchè la nomina è segreta: “ Testes Synodales abhibendos esse volumus, a Nobis secreto nominandos ,, Gli esaminatori sinodali (3), istituiti dal Concilio di Trento, hanno l’uf- (2). Si specificano poi le mansioni dei testi. ficio di esaminare i concorrenti alle chiese parrocchiali vacanti. Il tridentino stabili che gli esaminatori fossero per lu meno tre, da sce- gliere in una lista di sei nomi al meno: il vescovo propone, il sinodo approva: “ab Episcopo vel eius Vicario ad minus sex proponantur, qui Synodo satisfaciant et ab ea probentur., (4). Nei sinodi siciliani la prima menzione degli esaminatori sinodali si ri- trova nel sinodo di Mazzara del 1575, nel quale il vescovo sottopose una propria lista all'approvazione dei membri del sinodo. La lista vescovile (quorum nomina et cognomina ut sint omnibus manifesta et approbata) contò 19 nomi, fra i quali il vescovo prometteva di sceglierne tre (5). Nel sinodo di Mazzara del 1584 il vescovo con il consenso del sinodo, nominò sei esaminatori (6). Nel sinodo di Messina del 1588 si fece una lista di 17 esaminatori per Messina, per le altre città e paesi furono nominati altri esaminatori in numero di tre o due ed anche un solo (7). Soltanto sei esaminatori nominò il sinodo di Palermo del 1586 (8). Do- dici ne prescelse il sinodo di Catania del 1622 (9). Di tutti gli ufficiali sinodali nel sinodo di Mazzara del 1609, si trovano i soli examinatores : una lista di 21 nomi (10). Nel sinodo di Palermo del 1679 si dà la formula del giuramento che gli esaminatori debbono prestare all'arcivescovo (11). Così nel sinodo di Messina del 1681 (12) e di Siracusa del 1727 (13). (1) Const. MieLiaccro, Archiep. Messan., 1725, p. 157. (2) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 121. (3) Gavanto, p. 33.—BeneDIori XIV, Lib. 4°, cap. 7, p. 155.— Bourx, p. 872. (4) C. Trid. Sess. XXIV, c. 18 de reform. (5) Const. et Decr. sub. D. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 97 verso. (6) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 59. (7) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 140. (8) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 159. (9) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens., Militelli, 1623, p. 220. (10) Const. LA Cava, Ep. Mazar., Panormi, 1610, p. 38. (11) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 199. (12) Const. Ciara, Archiep. Messan., 1681, p. 244. (13) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 124. CONCILII E SINODI DI SICILIA 43 - L'istituzione di giudici locali, delegati dalla S. Sede per l’esame delle liti ad essa deferite, era stata regolata da Bonifacio VIII (1). Il Concilio di Trento (2) rielaborò l' istituto , stabilendo che in sinodo fossero eletti quattro o più giudici “quibus huiusmodi causae (causae eccle- siasticae, ac spirituales, et ad forum ecclesiasticum pertinentes) a quolibet Legato vel Nuncio atque etiam a Sede Apostolica committantur ,,. La prescrizione tridentina fu intesa nel senso che la nomina spettasse al vescovo, il quale ne dava soltanto partecipazione al sinodo, perchè, come osserva Benedetto XIV: “non dixit Tridentinum, eos designandos a Synodo, sed in Synodo ,, (3). Nel 1621 la costituzione “Sanctissimus in Christo ,, di Gregorio XV (4) aggiunse che i “ Iudices Conservatores , dovessero prescegliersi fra i Giu- dici sinodali. I giudici conservatori erano nominati dagli ordini regolari ed avevano l’ufficio di provvedere alla difesa, alla conservazione dei privilegî dell'Ordine. Essi funzionavano esclusivamente nel caso che l'Ordine stesse in giudizio in qualità di convenuto. Coerentemente a questi principî i vescovi siciliani nei loro sinodi proce- derono alla nomina di giudici sinodali, in origine detti giudici delegati, e di conservatori. Così nel sinodo di Mazzara del 1575 il vescovo, attenendosi serupolo- samente al tridentino designò e nominò quattro giudici delegati, cioè due dignitates (il cantor e l’arcidiacono) e due canonici (5). Quattro Iudices Delegati nominò il vescovo nel sinodo di Mazzara del 1584, non chiamandoli con il termine tecnico, ma designandoli con una circonlocuzione “ personas Ecclesiasticas quibus negotia Ecclesiastica committi possunt a sede Aposto- lica ,, (6). Nel sinodo di Messina del 1588 l’arcivescovo nominò cinque giudici delegati (7). Quattro ne designò l’arcivescovo di Palermo del 1586(8). Diciotto ne furono nominati nel sinodo di Catania del 1622 (9). Ventiquattro poi in quello di Palermo del 1679, dove si stabili, che in caso di morte di qualcuno di essi, l'arcivescovo “cum Consilio Capituli ,, provvedesse alla (1) C. XI. de rescript. in VI, (I, 3). (2) Conc. Trid. Sess. XXV, c. 10 de reform. (3) BeneDIctI XIV, Lib. 4°, cap. 59, num. 5, p. 148. (4) Gavanto, p. 41 — Bewepicri XIV, Lib. 4°, cap. 6°, num. 1, p. 151. (5) Const. Lomsarpo, Ep. Mazar., 1575, c. 98 verso. (6) Gasco, Mazar., Ep. Panorm., 1585, p. 147. (7) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 144. (8) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 160. (9) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens., Militelli, 1623, p. 221. 44 CONCILII E SINODI DI SICILIA surroga (1). Diciotto giudici sinodali elesse l'arcivescovo nel sinodo di Mes- sina del 1681, dove si ricorda anche la costituzione di Gregorio XV (2). Otto giudici simodali nominò il vescovo nel sinodo di Cefalù del 1693, con la condizione che dentro un mese il clero regolare ne dovesse prescie- gliere uno quale giudice conservatore a mente della costituzione di Gre- gorio XV. E qualora i regolari facessero scorrere infruttuosamente questo termine, doveva considerarsi eletto come conservatore il vescovo di Cefalù (3). Nel sinodo di Siracusa del 1727 il vescovo nominò 19 giudici sinodali, fra i quali potevano essere scelti i conservatori (4). Ora qui sorge un dubbio. La nomina dei giudici sinodali e dei conser- vatori nei sinodi siciliani non era contraria al privilegio dell’ Apostolica Legazia, spettante al monarca? Si dovrebbe rispondere affermativamente, qualora non si facesse una distinzione essenziale fra cause in prima istanza ed in ultima istanza. Il Tribunale della Regia Monarchia conosce queste ultime dietro querela della parte lesa (5). Ma in prima istanza è normal- mente competente il vescovo ed eccezionalmente il pontefice per le cause di coloro che, sottratti alla giurisdizione vescovile, sono sottoposti imme- diatamente alla S. Sede (6). Queste liti di prima istanza poteva il pontefice delegare ai giudici sino- dali senza lesione della regalia dell’Apostolica Legazia. In ugual modo i Conservatori decidono in prima istanza; ma 1 ultima istanza è di competenza del Tribunale della Regia Monarchia. E così scrive il Di Chiara: “In causis, de quibus regularium conservatores jus dixerint, qui se gravatum senserit , libera Regiae Monarchiae Iudicem appellandi facultate pollet ,, (7). Non ci resta adesso che dire qualche cosa sui “ Duo de capitulo ,,, isti- tuito dal Concilio di Trento (8) a garanzia del Capitolo cattedrale nei pro- cessi intentati dal vescovo “extra visitationem,, contro membri del Capitolo. A norma del tridentino essi debbono essere eletti dal Capitolo ed assi- stere il vescovo nei cennati processi. Si vede quindi come non siano veri e proprî ufficiali sinodali. (1) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 203. (2) Const. Cisara, Archiep. Messan., 1681, p. 240. (3) Const. OrLanpo, Ep. Cephal., 1694, p. 101. (4) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 122. (5) Forno: Storia dell’apostolica legazione, Palermo, 1869, p.45—CrisaroLLI: Studi sul- lApostolica Sicola Legazia, Palermo, 1850, p. 235. (6) BewepIori XIV, Lib. 4°, cap. 5°, num. 2, p. 146. (7) Dr Carara, Opuse. cit., Palermo, 1855, p. 87. (8) Conc. Trid. Sess. XXV, cap. VI, de reform. CONCILII E SINODI DI SICILIA 45 Pure nel sinodo di Mazzara del 1575 furono eletti per un anno due canonici al fine di coadiuvare il vescovo nei processi da lui intentati “ extra visitationem , contro membri del Capitolo: “ Praecipit s. Trid. Syn. in formandis processibus extra visitationem contra aliquem de Capitulo; esse procedendum cum assensu duorum et de Capitulo, quos in plena Synodo pro hoe anno eligit et nominat DD... quorum consilio et assensu ut praemis- simus iuxta formam dicti S. Conc. extra visitationem procedere, polli- cemur ,, (1). Veramente qui le disposizioni del Concilio di Trento non fu- rono osservate troppo fedelmente, perchè a tenore di esse 1° elezione dei due rappresentanti capitolari avrebbero dovuto farsi dal Capitolo e non già dal sinodo. Ad ogni modo è questa l’ unica menzione che se ne trova nei sinodi siciliani. 10. Da quali persone è composto un sinodo Diocesano? Questa domanda implica due ricerche. Per diritto obbiettivo: quali persone sono obbligate ad intervenire nel sinodo? Per diritto subbiettivo: si ha un diritto ad inter- venire, e nell’affermativa, quale il contenuto di tale diritto? Le due que- stioni sono fra le più controverse ed una soluzione netta non si è avuta, perchè gli scrittori generalmente hanno mirato o ad imperniare tutto il sinodo nel vescovo, o ad esagerare l’importanza del basso clero nel sinodo. In sostanza le due tendenze opposte, la gerarchica e la democratica, hanno impedito la serenità della valutazione dei dati storici. Noi faremo prima l’analisi del materiale offertoci dai sinodi siciliani; dall’ analisi risaliremo poi alla sintesi. Con questo metodo le conclusioni, alle quali 10 sono arrivato, sembrano più sicure, per quanto nuove. Esami- niamo un pò quel che dicono i nostri testi in riguardo all’obbligo d’inter- venire nel sinodo. Il sinodo di Messina del 1392 presenta sul proposito una singolarità, poichè mentre tace del capitolo e del clero, nomina espressamente vescovi, archimandriti, abbati, priori, arcipreti e protopapi, comminando fortissime multe per la loro assenza: 50 once per il vescovo e l’archimandrita, 20 per l’abbate ed il priore, 10 per l’ arciprete ed il protopapa (2). Io credo che questa disposizione sinodale non sia stata emanata con il convincimento che potesse praticamente effettuarsi, poichè l’Archimandrita era un prelato esente. In vero nel posteriore sinodo messinese del 1588 fra le persone tenute ad intervenire non si menziona l’archimandrita, che del resto nel 1741 (1) Const. Lo asarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 98 verso. (2) Sin. Messin., 1392, N. 49, cfr. Append., p. VI. 46 CONCILII E SINODI DI SICILIA ottenne da Benedetto XIV il privilegio di convocare proprî sinodi (1). Piut- tosto sperava l'arcivescovo Crispo nel 1392 costituirsi ancora un’arme per la lotta giurisdizionale, che infieriva fra arcivescovi ed archimandriti (2). Nel sinodo di Siracusa del 1553 si trovano indicate le persone interve- nute: “ Abbati, Priori, Archidiacono ed Capitulo, Vicevicarii, Rectori, Curati, Beneficiati, Cappellani (3) et caeteris omnibus qui prefatae synodo interesse consueverunt ,, (4); poichè ad esse sì rivolse il vescovo con un suo “Sermone Volgare Recitato in Synodo ,. Intanto in coda al verbale del sinodo (“Nota,,) il segretario annoverò solamente i nomi e cognomi del vicario generale, delle dignitates capitolari e dei canonici (5). Contro gli assenti il medesimo sinodo comminò un'ammenda di dieci fiorini (6). Il sinodo di Palermo del 1633 stabilì che al sinodo dovessero interve- nire, oltre delle solite persone, anche i canonici palatini della Cappella di S. Pietro e gli esenti al cessare dell’esenzione (7). Nel sinodo di Mazzara del 1575 sono specificate le persone “ qui de iure vel Consuetudine ad Synodum venire tenentur ,. Esse sono il vicario ge- nerale, le dignità capitolari (cantore, arcidiacono, decano), il Capitolo, gli abbati. i priori, gli arcipreti, i parroci ed i cappellani delle chiese catte- drali e parrocchiali (8). Analogamente il sinodo di Mazzara del 1584: “ ut quolibet anno cele- bretur in hac civitate Mazariensi; ubi ex nunc eam indicimus et omnes Abbates, Priores, Archipresbyteros, Parochos animorum curam habentes et reliquos coadiutores; qui iure vel consuetudine interesse habent, citamus ,, (9). In questo elenco sono implicitamente presupposti il vicario generale, le dignitates ed il capitolo di Mazzara. Per gli assenti “iusta et rationabili causa cessante , il medesimo sinodo di Mazzara del 1584, commina una multa di quattro onze, somma per i tempi abbastanza rilevante. Chi cre- desse di avere una causa di escusazione doveva sottoporla all’ esame del vescovo , il quale riconosciutala legittima gli avrebbe dato permesso di farsi rappresentare da un procuratore (10). (1) Cfr. a p. 22. (2) GrampaLaRI, Dir. Eccl. Sic., II, 124. (3) Boxowu, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. A. iii. (4) Bowxoxu, Ep. Syracus., Const., 1555, carta 140 verso. (5) Bowxox, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 141. (6) Bowonm, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 122. (©) Const. Doria, Archiep. Panorm., 1633, p. 221. (8) Const. LomBarno, Ep. Mazariensi, 1575, c. A. iii verso —c. 1—c. 125— c. 101. (9) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 55. (10) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 55. CONCILII E SINODI DI SICILIA 47 Nel sinodo di Messina del 1588 sono indicati come persone tenute ad intervenire: il vicario generale, le dignità capitolari (decano, cantore, arci- diacono, cappellano maggiore), i canonici, gli abbati, i priori, gli arcipreti, i parroci, i curati “et singulos coadiutores et cooperatores nostros (dell’ar- civescovo) qui de iure vel consuetudine Diocesana nobis lege subditi ad Synodum venire et personaliter interesse tenentur ,, (1). Sono lasciate all’ar- bitrio dell’ arcivescovo le pene contro gli assenti; così pure nel sinodo di Siracusa del 1727 (2). In riguardo alle pene contro gli assenti il sinodo di Palermo del 1586 vuole che siano inflitte con la massima pubblicità : “ Quicumque porro constituta die adesse neglexerit, aut praetermiserit contra eum agatur edieto publico Metropolitanae Ecclesiae valvis affigendo ,, (3). Nel sinodo di Girgenti del 1610 intervennero 15 canonici, due parroci, 28 arcipreti, 9 curati, 35 vicarii foranei e 21 procuratori del clero dioce- sano (4). Questa è la prima menzione che si trova della rappresentanza del clero senza cura di anime. Nel sinodo di Cefalù del 1618, al quale intervennero 37 persone, i procuratores del clero formarono un numero rilevante, mentre per il capitolo fu presente il solo Priore (5). Nel sì- nodo di Girgenti del 1630 intervennero il cantore, l’ arcidiacono , 12 ca- nonici, i due parroci di Girgenti, 26 arcipreti, 10 curati e parroci, 29 vicarii foranei, 13 procuratori del clero delle città e terre della diocesi, due procuratori di arcipreti assenti per legittimo motivo, e 3 procuratori di vicarii foranei pure assenti per legittima causa. In tutto 99 persone (6). Nel sinodo di Cefalù del 1641 fra le 42 persone intervenute è da notare il “ Deputatus Seminarii Clericorum ,, (7). Nel sinodo di Siracusa del 1651 intervennero 134 ecclesiastici, cioè il vicario generale, l’ arcidiacono , il coadiutore del decano, il “ cantor ,, i canonici, i ‘* ‘ priores ,,, i parroci detti pure arcipreti, i preposti delle collegiate, i beneficiati, i vicarî foranei ed i procuratori del clero delle città e paesi della diocesi (8). Il sinodo di Mes- sina del 1663 comminò una multa di 20 onze agli assenti (9); dieci quello di Malta del 1668 (10). Nel sinodo di Catania del 1668, notevole per il (1) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 2-164. 2) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. V. 8) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 154. ) Const. Bowincontro. Ep. Agrig., Panormi, 1610, p. 124. ) Const. Mira, Archiep. Cephal., Panormi, 1619, p. 119. 6) Const. Trarina, Ep. Agrig., Panormi, 1632, p. 153. ) Const. Corserto, Ep. Cephal., Panormi, 1642, p. 85. (8) Const. CapisLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 332. (9) Const. Carara, Archiep. Messan., 1663, p. 2. (10) Const. Bonus, Ep. Melit., in Appendice, p. vir. 48 CONCILII E SINODI DI SICILIA grande numero degl’intervenuti, oltre delle dignità, capitolo e clero della cattedrale e delle collegiate ; oltre dei rettori, parroci ed arcipreti; dei vicarii foranei; dei procuratori del clero; furono presenti i cappellani delle chiese sacramentali, dei monasteri di monache e delle opere pie della città e diocesi, come pure la maggior parte dei suffraganei e dei beneficiati (1). Nel sinodo di Cefalù del 1693 intervennero 43 persone, cioè il decano “ pro toto Capitulo ,,, il communerius (della cattedrale( “pro toto Clero Cephaludensi .,, due abbati e tre procuratori di abbati assenti, il procu- ratore di un priore, il parroco della cattedrale, il parroco ed il coadiutore di Polizzi, 2 procuratori di parroci, 12 vicari foranei, 5 procuratori di vicari, 11 “ procuratores cleri , delle città e paesi della diocesi, ed i “ communerii ,, (rettori di comunie) di Gratteri e Castellaccio (2). Nel si- nodo di Girgenti del 1703 intervennero 122 ecclesiastici, fra i quali è da notare il “ beneficialis hospitalis ,, (8). Nel sinodo di Siracusa del 1651 in ordine alle persone tenute ad inter- venire al sinodo si enuncia una regola generale: “ In eam (nel sinodo) tamen eos volumus convenire, qui legibus divcesanis nostrae subiacent potestati; vel qui longo praescripta tempore consuetudine id iuris habuerint ,, (4). Si distinguono dunque due categerie di persone: quelle che hanno il dovere d’intervenire, perchè soggette alla giurisdizione vescovile; quelle che hanno il diritto d’intervenire per immemoriale consuetudine, Tre categorie pone poi il sinodo di Messina del 1663: “qui iure, aut consuetudine, aut privilegio interesse debent ,, (5). Ma in fondo la regola posta qui dal sinodo messinese è la medesima del sinodo siracusano, perchè le persone che intervengono “ consuetudine aut privilegio , rientrano nella classe di coloro che godono il diritto di partecipare alle adunanze sinodali. Così la regola generale può formularsi distinguendo due categorie d’in- tervenuti, la prima composta da coloro ai quali incombe l’obbligo dell’inter- vento perchè sottoposti alla giurisdizione vescovile; la seconda poi formata da coloro che abbiano acquisito il diritto d’ intervenire per consuetudine o per speciale privilegio. Abbiamo così ottenuto una prima salda base. Evidentemente la prima classe comprende persone tenute ad intervenire in sinodo in forza di un diritto obbiettivo; al contrario la seconda abbraccia persone che interven- (1) Decr. Bowaprrs, Ep. Cataneas, 1668, p. 429. (2) Const. OrLanpo, Ep. Cephal., 1694, p. 108. (3) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1004, p. 156. (4) Const. CapisLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 7. (5) Const. Carara, Archiep. Messan., 1663, p. 1. CONCILII E SINODI DI SICILIA 49 gono per un loro diritto subbiettivo. Occupiamoci per il momento della prima classe, cioè di coloro “ qui interesse tenentur ,. Come si è formato il diritto obbiettivo che li obbliga all'intervento ? L’Holtgreven (1) osserva qui giustamente come la legislazione canonica, compreso il Concilio di Trento, non abbia creato i sinodi, ma trovando l’ istituto esistente si sia limitata a dettare singole norme. Quando la legislazione prese a regolare il sinodo diocesano , l’ istituto già di fatto esisteva e funzionava. Fu il diritto consuetudinario ad origi- nare il sinodo e fissarne le prime norme di diritto obbiettivo e subbiet- tivo. Il diritto tridentino presuppone appunto queste norme consuetudina- rie. Quali sono le norme di diritto obbiettivo in riguardo alle persone ob- bligate ad intervenire ? In Sicilia originariamente il capitolo cattedrale non faceva parte del si- nodo, come ci dimostra il sinodo di Messina del 1392; ma già prima del Concilio di Trento il capitolo non solo è tenuto ad intervenire in sinodo (2), ma gode in esso grande considerazione, come ci dimostra il sinodo di Si- ragusa del 1553 dove fra tutti gl’'intervenuti firmano soltanto i canonici. Il tridentino dettò speciali regole in ordine al dovere d’intervenire, ponendo un argine all'abuso dell’esenzione specialmente dei priori ed abbati, e sta- bilendo anche quale criterio dell’obbligo d’intervento la “cura animarum,, (3). Ma tale criterio è sussidiario di quelli già fissati dalla consuetudine. Ed anzi il diritto consuetudinario continuò il suo lavorio d’integrazione delle primitive norme ancora dopo il tridentino. Così in Sicilia furono successi- vamente chiamati ad intervenire i canonici delle collegiate, i coadiutori, i cappellani, i deputati del seminario, i beneficiati ed infine il basso clero. E così si venne svolgendo la teoria della rappresentanza , della quale ci occuperemo fra breve. Date queste premesse si scorge come il diritto consuetudinario ed il tri- dentino siano indissolubilmente connessi. Erra quindi 1 Holtgreven (4), quando assume che spente ai nostri giorni le tradizioni consuetudinarie, il sinodo diocesano debba essere esclusivamente governato dal tridentino. Una legislazione monca non può regolare un istituto. Per diritto vigente il vi- cario generale ed il. capitolo appartengono de iure al sinodo diocesano, (1) HoLreREvEN: Die Dibcesansynode als Richtsinstitut. Insbesondere Beantwortung der Frage: Welche Personen gehòren zu einer legalen Divcesansynode ? Miinster 1868. p. 11. (2) Per la presenza dei canonici in sinodo prima del Concilio di Trento cfr. Hix- scHius III, 593, N. 4. (Hildesheim 1230, Colonia 1266, Toul 1296, Firenze 1346). (3) HoLTGREVEN, p. 15 e 16. — PuiLups p. 154. (4) HoLTGREVEN, p. 19. 50 CONCILII E SINODI DI SICILIA quantunque il tridentino non faccia menzione di essi, perchè essi vi appar- tenevano per diritto consuetudinario. Ed infatti nei sinodi moderni di Piazza del 1879 e di Nicosia del 1883 il vicario generale ed il capitolo intervennero nel sinodo. Non solo, ma logicamente in questi sinodi si fece richiamo alle norme tridentine ed alle consuetudinarie per regolare l’inter- vento in sinodo (1). Possiamo dunque conchiudere che per diritto obbiettivo l’obbligo dell’in- tervento è venuto formandosi a traverso le varie stratificazioni del diritto consuetudinario , del tridentino e di nuovo del diritto consuetudinario. Il principio generale poi, che tenta sempre farsi strada in questo molteplice e secolare lavorio, è quello di obbligare all’intervento chiunque sia sotto- posto alla giurisdizione vescovile. Principio rispondente alle tendenze ge- rarchiche della Chiesa; principio consono agl’interessi dei vescovi natural- mente propensi ad ogni incremento della loro autorità ; principio svolto infine dalla dottrina. Esaminate le norme di diritto obbiettivo circa il dovere d’ intervenire, portiamo le nostre indagini sulle norme di diritto subbiettivo. C’imbattiamo qui nella questione pregiudiziale se esista un diritto subbiettivo d'’ inter- venire in sinodo. Malgrado le tendenze autoritarie dei vescovi, giurisprudenza (2) e dot- trina finirono con il riconoscere almeno teoricamente l’esistenza di un tale diritto. Ma i dispareri ricominciano tosto, in ordine alle persone cui com- peta il diritto ed in ordine al contenuto del medesimo. Gli scrittori curialisti, come il Phillips (3), ne attenuano il valore sino al punto da negare che il non intervento in sinodo possa considerarsi come non uso di un proprio diritto. Chi non interviene in sinodo ha semplice- mente trasgredito il suo dovere e si rende quindi “inobediens ,, “ con- tumax ,, ed anche “© rebellis ,,. Non sì tratta già di un diritto potestativo. Quelli che hanno il diritto d’intervenire, debbono intervenire e sono quindi sottoposti alle ammende che colpiscono gli assenti senza legittima causa. Il contenuto del diritto è costituito dal dovere. Esattamente l Holtgreven (4) osserva contro il Phillips, come il non (1) Synodus Gereixo, Ep. Platiensi; Catanae, 1879, p.316 : “ vocasset omnes cujuscum- que sint ordinis Clericos, qui sacrorum canonum vi, ecclesiasticis sanctionibus vel Tri- dentini Concilii decreto, vel consuetudine aliqua Synodo praedictae interesse debent. Sy- nodus CozzuoLi, Ep. Nicos:; Panormi, 1883, p. 3. (2) BenepIeti XIV, lib. 39, cap. 4°, num. 3, p. 98. (3) PHiuIps, p. 158. (4) HoLTGREVEN, p. 14. CONCILII E SINODI DI SICILIA DI intervento costituisca non solo una trasgressione di un proprio dovere, ma un non uso di un diritto proprio. Il diritto d’ intervenire ed il dovere di intervenire non debbono considerarsi in rapporto di reciprocità, ma si sono svolti indipendentemente l’uno dall’altro. In quanto alle persone cui spetta il diritto subbiettivo d’intervenire in sinodo è da notare la teoria dell’ Holtereven (1), il quale vuole che un tale diritto originariamente competesse a tutto il clero. Questa teoria ap- pare storicamente infondata sia in riguardo alla Sicilia, sia in generale. Per ciò che concerne la Sicilia le testimonianze dei sinodi di Siracusa del 1651 e di Messina del 1663 ci documentano come il diritto d’interve- nire non provenga da un principio unico; ma vi siano persone che hanno acquisito il diritto o per consuetudine o per privilegio. E quest’ultima cir- costanza appunto esclude un diritto subbiettivo normale di tutto il clero diocesano. Ma anche in generale la teoria dell’Holtgreven mi sembra insostenibile. Ammesso , e ciò è pure contrastato, che in origine i “ Presbiteri ,, costi- tuissero di fatto il sinodo diocesano, e che in seguito, dopo la specifica- zione del clero rurale dal clero urbano, il sinodo si distinguesse dal pre- sbiterato, in quanto comprese pure il clero rurale; non ne consegue neces- sariamente che tutto il clero facesse parte del sinodo. Appunto l'Holtgreven, come abbiamo visto, si è inutilmente ed erroneamente affannato a dimo- strare che il vicario generale ed il capitolo per diritto tridentino non siano tenuti ad intervenire in sinodo. È vero che il dovere d’intervenire non va confuso con il diritto d’inter- venire; ma non è meno vero come chiunque abbia il diritto d’intervenire, qualunque sia la latitudine di questo diritto, ha altresì il dovere d’ inter- venire. Se quindi i canonici non avevano il dovere d’intervenire, come a torto pretende l’Holtgreven, non potevano avere il diritto d’intervenire. E perciò non può parlarsi di un diritto generico d’intervenire, comune a tutto il clero. Ma prescindendo da tutto questo, l’ argomentazione dell’ Holtgreven è sempre debole per un vizio logico. L’ Holtgreven assume che coincidendo in origine presbiterato e sinodo, sin dai primordi il sinodo abbracciava tutto il clero. Quando poi per effetto della legislazione canonica il sinodo da una condizione di fatto assurse alla dignità d’istituto giuridico, conservò la primitiva figura e comprese sempre tutto il clero. A. questa costruzione così armonica manca però la base. Concediamo pure che nei primi secoli del cristianesimo presbiterato e si- (1) HoLTGREVEN, p. 12. 52 CONCILII E SINODI DI SICILIA nodo facessero tutt'uno; e dico concediamo, perchè per me anche questo è insostenibile. Ma da questa premessa, non filia punto la conseguenza della partecipazione di tutto il clero al sinodo. Nelle primitive comunità cristiane non incontriamo soltanto il vescovo ed il presbiterato, ma tro- viamo sempre il trinomio : vescovi, prebisteri, diaconi. Ora i diaconi, ‘non essendo presbiteri, non avrebbero potuto far parte dell’ antico sinodo, e questo quindi non avrebbe potuto comprendere tutto il clero. Un ultimo punto ci rimane da esaminare in ordine al diritto subbiettivo d’intervenire in sinodo. Quale la natura e l’ estensione di questo diritto ? Il diritto d’intervenire non è un diritto potestativo, poichè implica il do- vere d’ intervenire. Ma questo dovere non integra tutto il contenuto del diritto, come pretende il Phillips. Il diritto d’ intervento comprende una serie di facoltà, quali occupare un determinato stallo, prendere la parola, eventualmente coprire un ufficio sinodale. Data l’importanza religiosa del sinodo , che consideravasi come la più bella solennità della vita ecclesia- stica della diocesi, quelle facoltà dovevano necessariamente lusingare l’amor proprio del basso clero. E mentre per vanagloria i prelati, tendevano a farsi esentare dal sinodo, il clero si compiaceva d’intervenirvi. È pacifico che il diritto subbiettivo d’ intervenire non si estendesse sino a costringere il vescovo a convocare il sinodo. Una riprova di quanto abbiamo affermato circa il diritto obbiettivo del- l'obbligo d’intervenire ed il diritto subbiettivo d’intervenire, troveremo nella teoria della rappresentanza. Guardiamo prima le notizie offerteci dai si- nodi siciliani. Valuteremo poi questo materiale. Nel concilio provinciale di Palermo del 1388 il vescovo di Malta si fece rappresentare da un suo locumtenens (1); et Domini Ludovici de Iu- dicefacio, in dicto consilio locumtenentis Domini Antonii, Episcopi Melevi- tani, nec non Domino Ludovico de Judicefacio, vicesgerente Episc. Mele- vitani. Nel sinodo di Mazzara del 1575 gli arcipreti di Marsala e di Castelve- trano si fecero rappresentare da appositi “vicarii et locumtenentes ,, (2); quantunque nel medesimo sinodo si stabilisse la regola dell'intervento per- sonale: ad Synodum venire et personaliter interesse tenentur, (3). Il smodo di Mazzara del 1584 ammette e regola la rappresentanza alle sessioni sinodali, stabilendo che si faccia rappresentare da un “ legitimus procurator , chi abbia una giusta causa d’impedimento riconosciuta legit- tima dal vescovo: “ qui vero iustam causam non veniendi habere prae- (1) Mansi, XXVI, p. 746. (2) Const. Loxsarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 125. (3) Const. LomBarpo, Ep. Mazariens, 1575, c. 101. CONCILII! E SINODI DI SICILIA 53 tenderit, eam ostendat, ut per nos approbetur, et ei concedatur licentia, ut per legitimum procuratorem compareat, alias si negligens fuerit, dictam poenam (di 4 onze) non evitabit , (1). Non ammette rappresentanza il smodo di Siracusa del 1553 , il quale richiede l'intervento personale : de- beant personaliter comparuisse ,, (2). Intervento personale “ personaliter interesse tenentur ,, richiede il sinodo di Messina del 1588 (3). Il sinodo di Palermo del 1586 regolò compiutamente questa materia, (4) seguendo le norme del sinodo di Mazzara del 1584 ed ammettendo nei casi di le- gittimo impedimento riconosciuti dall'arcivescovo la rappresentanza : * et tune procuratorem certum Ecclesiasticum hominem mittant ,. Una sin- golarità presenta il sinodo di Cefalù del 1618, nel quale il Priore del Capitolo intervenne nella rappresentanza di tutto il Capitolo: “ D. An- tonius Ganguza Capituli Prior pro toto capitulo ,, (5). Così pure il sinodo di Cefalù del 1627 (6), e quello del 1641 (7). La rappresentanza per mezzo di un “procurator certus, nel caso di i] legittimo impedimento permette il sinodo di Catania del 1622 (8). Nel si- nodo di Girgenti del 1630 intervennero cinque procuratori di persone as- senti (9). Nel sinodo di Cefalù del 1693 il decano ha, come nei precedenti sinodi cefalutani, la rappresentanza di tutto il capitolo, ed il magister communerius quella del clero della città. Im questo sinodo poi l’ abuso della rappresentanza arrivò al punto che su 43 intervenuti, 22 furono procuratori. È vero però che di questi 11 erano procuratori del clero e non procuratori di una sola persona (10). L'abuso dell’ assenteismo con il conseguente sistema di farsi rappresentare da apposito procuratore, il che del resto è un indice della decadenza delle assemblee sinodali, si rende ancora più manifesto nel sinodo di Mazzara del 1698, dove non sola- mente si rinvengono procuratori unici per più canonici, sia del Capitolo, sia di collegiate, ma ancora un solo procuratore per parroci ed arcipreti di paesi diversi (11). Nel sinodo di Girgenti del 1703 intervennero 122 (1) Const. Gasco, Ep. Mazariensi, Panormi, 1585, p. 55. (2) Boxoxm, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 121 verso. (3) Const. Lomsarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 164. (4) MaruLLI Archiep. Panorm., 1587, p. 154. (5) Mira, Archiep. Cephal.,, Panormi, 1619, p. 119. (6) Const. Muxiera, Ep. Cephal., Messanae, 1627, p. 69. (7) Const. Corsertto, Ep. Cephal., Panormi, 1642, p. 85. (8) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens, Militelli, 1623, p. 219. (9) Const. Trazina, Ep. Agr., Panormi, 1632, p. 153. (10) Const. OrLANDO, Ep. Cephal., 1694, p. 108. (11) Const. CasreLLI, Ep. Mazariens, 1699, p. 355-356-358-359. 54 CONCILII E SINODI DI SICILIA ecclesiastici, mentre in complesso le persone presenti e le rappresentate furono 183, oltre del clero delle città e paesi della diocesi (1). Dunque un buon terzo delle persone tenute a comparire fu assente. Nell’ editto di convocazione (Indictio synodi) del sinodo di Siracusa del 1727 si avverte come i procuratori debbano essere persone di ottimi costumi, munite della laurea in teologia od in diritto canonico (2). Una singolarità presenta il sinodo di Mazzara del 1735, dove nell’elenco dei sottoscritti non trovasi alcuna menzione dei procuratori degli assenti. Eppure questi superavano di qualche decina il numero dei presenti, come si deduce dallo “ Status Ecclesiae Cathedralis Mazariensis ,, (3), facendo il calcolo delle persone obbligate ad intervenire. Questi documenti ci consentono alcune constatazioni che ribadiscono i nostri concetti. In ordine al diritto obbiettivo sull’obbligo d’intervenire si vede come il basso clero , il clero libero senza beneficii e senza cura di anime, in origine non fosse stato ammesso in sinodo e quindi non aveva obbligo di presentarsi; ma posteriormente avesse ottenuto di essere almeno rappresentato nelle adunanze sinodali da speciali procuratori. Questi pro- curatori sono tanti, quanti le singole circoscrizioni territoriali della dio- cesi. Non vi è un solo “ procurator ,, per tutto il clero diocesano. E quindi i “ procuratores , non sono ufficiali del sinodo (4). come a torto si è vo- luto, ma rappresentanti di porzione del clero. Allo stesso modo troviamo i procuratori del capitolo cattedrale, o del clero cattedrale, i quali mani- festamente non sono ufficiali sinodali. In ordine al diritto subbiettivo d’ intervenire le nostre fonti ci danno una prova superba della importanza ed estensione del diritto medesimo. Se il diritto d’intervenire non implicasse altro che il dovere d’intervenire, resterebbe inesplicabile l'istituto della rappresentanza. Qualora si trattasse esclusivamente di un obbligo, il procedimento dovrebbe essere sempli- cissimo. L'ecclesiastico, tenuto ad intervenire in sinodo, manda al vescovo la giustificazione di non potere recarvisi; ed il vescovo esamina la causa dell'assenza, e secondo i casi o la riconosce legittima o punisce l’assente. Il procedimento dovrebbe arrestarsi qui. Al contrario noi osserviamo come l’assente sia autorizzato a farsi rappresentare in sinodo da un apposito procuratore e soltanto sì pongano dei limiti in quanto il procuratore deve possedere determinati requisiti. Questo diritto di rappresentanza evidente- (1) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 131. (2) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. v. (3) Const. Caputo, Ep. Mazar., 1736, p. 361. (4) Cfr. a pag. 40. CONCILII E SINODI DI SICILIA (019) mente filia dal diritto d’intervenire e non dal dovere di recarsi in sinodo. Chi ha il diritto d’ intervenire, può, se legittimamente impedito, farsi rappresentare in sinodo, evidentemente al fine di esercitare anche media- tamente il proprio diritto. E se a questo diritto si teneva tanto, ciò deriva dal fatto che il contenuto del diritto non fosse esaurito da un corrispondente dovere d’intervenire, ma implicasse una serie di facoltà le quali lusingavano l'amor proprio degli ecclesiastici. Per chiudere la nostra trattazione sulle persone componenti un sinodo, dobbiamo fare qualche cenno sul laicato. Non possedendo testi dei vecchi sinodi siciliani nulla possiamo dire in ordine alla partecipazione del laicato in quelli. Nei sinodi più recenti non rinveniamo che un unico accenno sull'intervento del laicato. Costituisce invero una singolarità del sinodo di Cefalù del 1641 1’ assi- stenza del popolo alla lettura e pubblicazione delle costituzioni sinodali: “legi et publicari in Ecclesia nostra Cathedrali mandavimus; pro ut factum fuit per... Cancellarium ipsius Synodi praesentibus omni Clero Cathedralis, populoque Caephaludensi ,, (1). È questa l’unica menzione dell’ elemento laicale nei sinodi. Il popolo del resto non compie qui altra funzione che prendere notizia delle costituzioni sinodali per obbedirle in quanto lo riguarda. 11. Il termine tecnico per indicare la legislazione sinodale, cioè le norme giuridiche determinate in sinodo, è generalmente “ Constitutio Syno- dalis ,. Minore diffusione e minore favore ebbe la denominazione “ De- creta Synodalia ,. Ancora più raramente si trovano adoperate altre espres- sioni, quali “Statuta,, “Sanctiones,, “Reformationes ,. Ma, ripeto, di regola le statuizioni sinodali sono indicate con la parola “ Constitutiones syno- dales , e più brevemente ,, Constitutiones ,.. Alle “Constitutiones,, si contrappongono gli “Edicta,,, i quali indicano il complesso della legislazione vescovile “ extra synodum ,,. Oltre di questa differenza formale fra “ Constitutio , ed “ Edictum ,, altre assai più im- portanti se ne riscontrano in ordine alla loro efficacia immediata e nel tempo. Ma di ciò più tardi. Bisogna pria di ogni cosa guardarsi dal preconcetto di considerare le costituzioni come il frutto del dibattito delle idee in una discussione sino- dale. Già le funzioni di certi ufficiali del sinodo, quali il “ Secretarius ,, ed i “ Coadiutores in lectione decretorum,,, ci avvertono come le costitu- zioni fossero presentate in sinodo compiutamente redatte e sotto forma di un “corpus legum ,. Il sinodo non discute un progetto di legge, ma ap- prova una serie di statuti, alla cui compilazione è del tutto estraneo. Parlando (1) Const. Corserto, Ep. Cephal., Panormi, 1642, p. 88. 56 CONCILII E SINODI DI SICILIA del “ placet, dato dai membri del sinodo alle costituzioni , illustreremo meglio questo concetto. Per il momento basterà chiarire come la legisla- zione sinodale si considerasse quale opera personale del vescovo. I vescovi nel “ Sermo synodalis,, discorso d’ inaugurazione del sinodo, informano generalmente l’adunanza delle fatiche da loro sostenute nella compilazione; dei criterii seguiti nella medesima improntati per lo più al riparo dei mali della diocesi, resi evidenti per mezzo della compiuta sacra visita; delle fonti a cui essi hanno attinto. Di ciò troviamo larghe tracce nei lavori preparatorii del sinodo. Nel sinodo di Siracusa del 1553 il vescovo Bologna dichiara nel suo discorso inaugurale di avere elaborato le costituzioni negli ozii fra una sessione e l’altra del concilio di Trento: “ Has praesentes synodales consti- tutiones in ipso temporis residuo quod nobis in concilio Tridentino supe- rerat (fugato ocio) faciendas duximus, easdem pro viribus compilavimus (1). Nel sinodo di Monreale del 1554 il vicario generale Fasside si gloria di avere speso un lustro lavorando sulle costituzioni: “quinquennium est quod operi accinto... has Synodales Constitutiones... in unum reddegi ,, (2). Nel sinodo di Patti del 1584 il vescovo Giliberti scrive nel suo Proemium ad Lectorem: “ Cumque videremus eas Constitutiones esse multas, adeoque dispersas et nonnullas adeo difficiles, ut periculum esset eas oblivioni tra- dendas, et earum plures per abusum abrogandas: nisi nos aliquo modo remedium adhiberemus: Visum fuit nobis eas, quae nostrae Diocesi plu- rimum facere videbantur, in unum librum breviter colligere ,, (3). Nel sinodo di Girgenti del 1610 il vescovo chiamava le costituzioni “pastoralia mea studia ,, (4). Nel sinodo di Monreale 1652 si regolarono le modalità da seguire nei lavori preparatorii per la compilazione delle costituzioni: * Per mensem, antequam Synodus habeatur, statutis horis et diebus coram Nobis consultores designati Theologi vel Canonistae, tum saeculares, tum regulares proposita dubia pertractabunt. Et in proxime antecedenti congressu Parochi omnes tum diocesis, tum civitatis convenient, et quidquid ibi vel propositum vel decretum fuerit Notarius fideliter excipiet (5). Il vescovo vuole due riunioni; (congregationes praesynodales) una di teologi e canonisti, anche laici, per risolvere le difficoltà di ordine teorico ; l’ altra di parroci certa- mente per essere informato dei bisogni della diocesi. Nel sinodo di Ca- (1) Boxoxn, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. A. vi verso. (2) PHÒÙassines, Synod., Montisregal, 1554, c. A. ii verso — A. ili. (3) GiLisertI, Ep. Pacten., Const. Synod., 1534, c. A. (4) Const. Boxinconrro, Ep. Agrig., Panormi, 1610, p. 1. (5) Const. PeRETTO, Archiep. Montisregal., 1653, p. 167. CONCILII E SINODI DI SICILIA SY tania del 1668 il vescovo Bonadies dice: “ De Scriptore innuere hic non omittendum est; nos scilicet ad hoc perquam laboriosum opus conficien- dum, unice adhibuisse studium et industriam P. Francisci Intorcetta e Soc. Iesu nostri Theologi Consultoris ordinarij, cui id muneris a Praede- cessore nostro Eminentissimo Cardinali Astallio iamdudum destinatum esse pulchre calluimus ,, (1). Nel sinodo di Palermo del 1679 l° arcivescovo pone in evidenza come le costituzioni siano state elaborate e compilate “ post adhibita pluries doctissimorum ac probatissimorum Hominum consilia ,, (2). Nei manoscritti della Bibl. Com. di Palermo si trova un ricco mate- riale, che rappresenta appunto il complesso dei lavori preparatorii per un sinodo diocesano , che l’ arcivescovo Bazan aveva intenzione di celebrare nel 1700 e poi non fu più convocato (3). Fanno parte di questo materiale parecchie lettere di arcipreti e cappellani nelle quali si propongono delle riforme. Le costituzioni lette in sinodo dal segretario e conosciute per mezzo della lettura dai membri del simodo hanno bisogno dell’approvazione di costoro per ottenere efficacia legale ? Ammettendo che l'approvazione (con termine tecnico “placet ,,) del sinodo non sia imprescindibile, occorre per lo meno il “placet, del solo Capitolo? Qualora il “placet, non sia in nessun caso necessario, fa mestieri però richiedere il parere (consilium) del sinodo o subordinatamente del capitolo? E quale il valore di questo “ consilium ,, ? Per rispondere ai superiori quesiti, seguiremo il solito metodo. Compul- seremo prima le notizie dateci dai sinodi siciliani; terremo poi conto della dottrina; ed infine verremo alle nostre conclusioni. Nel verbale (Nota) del sinodo di Siracusa del 1553 sì fa esplicita men- zione del consenso richiesto a ciascuno degl’intervenuti per l'approvazione delle costituzioni sinodali: “Quibus lectis et publicatis fuit per eundem facta requisitio an constitutiones iam lectae et publicatae eis placerent. Qui omnes incontinenti sigillatim interrogati, per me infrasciptum Nicolaum de spetiis episcopalem Cancellarium ac Secretarium, responderunt per verbum placet, eis placere ., (4). E gl’intervenuti sono qualificati coadiutori e coope- (1) Decr. Boxapres, Ep Catan., 1668, p. 2. (2) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 2. (3) Bibl. Com. di Palermo. Ms. ai segni Qq. H. 19. Sulle varie persone, che lavoravano a preparare il materiale, cfr. BoeLino, in Sicilia Sacra, Vol. 1, p. 276, n. 2. (4) Bonoxna, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 141. 55 CONCILII E SINODI DI SICILIA ratori del vescovo: “intersint synodo tanquam coadiutores Nostri, et tractan- darum rerum cooperatores ,, (1). Di una vera e propria approvazione delle costituzioni da parte dei com- ponenti il sinodo, parla il vescovo di Patti, Sebastiano Bartolomeo, nella lettera al clero pattense, la quale serve di proemio alle costituzioni sino- dali del 1567: “ Synodo congregata, Constitutiones, quas in visitationibus, et alias fecimus, et quam plures alias, quas iuxta temporum varietatem, saluti et commodis subditorum expedire putavimus, in breve compendium redigere, et a Sancta Synodo approbatas publicare ac typis excudendas man- davimus,, (2). Ma più esplicito, più netto appare questo consenso nel verbale di chiusura (actns conclusionis) del sinodo di Mazzara del 1575 : “ Ego Gaspar Paganellus Secretarius dicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini (il vescovo Antonio Lombardo) alta voce perlegi et publicavi eisque lectis et sigil- latim promulgatis in dicta Ecclesia cathedrali dictus IHlustris et Reveren- dissimus Dominus omnes et singulos praefatos requisivit et interrogavit, sì esset quid addendum, minuendum, immutandum vel detrahendum , et si eis dictae Constitutiones placerent; qui alta voce nemine discrepante, eis placere protulerunt placent respondendo; unde per dictum Ilustrem et Reverendissimum Dominum fuit mandatum quod omnes et singuli qui praesenti Synodo interfuerunt, se subscriberent prout se subscripserunt, post quorum consensum, approbationem, confirmationem et subscriptionem... recesserunt..... , (3). È notevole come qui il consenso sia stato richiesto dal medesimo vescovo ad ogni singolo intervenuto. Il vescovo Lombardo pone poi nel massimo rilievo il consenso avuto, dandone espressa. e ‘mi- nuziosa notizia nell’introduzione ai decreti sinodali: “ Nos Antonius Lom- bardo... cum Consilio et assensu Reverendorum Vicari] Generalis, Digni- tatum, Capituli, Prioris, Archiprebyterorum et omnium concuratorum nostrorum ,, (4). Nel sinodo di Mazzara del 1584 si dichiara come le costi- tuzioni sinodali siano state sancite “ cum consilio et consensu (matura deli» beratione) Reverendorum... congregatorum ,, (d), e si fa notare come gli intervenuti abbiano dato unanimemente il loro placet “ac omnes prae- sentes interrogati si eis placerent, responderunt unanimiter per verbum, placent ,, (6). Nel sinodo di Siracusa del 1651 tutto quanto si riferisce alla (1) Boxoxn, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 121 verso. (2) Synod., Const. Pactensis, Ecles. Messanae, 1567, carta A iii. (3) Const. et Decr. sub D. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 127, cfr. pure c. 124 verso. (4) Const. LomBarpo, Ep. Maz., 1575, c. 1. (5) Const. Gasc (6) Const. Gasc o, Mazar., Ep. Panormi, 1585, p. 7. o, Mazar., Ep. Panormi, 1585, p. 181. CONCILII E SINODI DI SICILIA 59 richiesta e prestazione del consenso è riassunto con un laconismo tacitiano: “ Placet ne vobis? Responderunt: Placet ,, (1). Al contrario l’intera for- mula del consenso riferisce il sinodo di Girgenti del 1655: “ Placet ne vobis statuta et Sancita in nostris Synodalibus constitutionibus iam lectis; et distinte pronunciatis voto confirmare et in rei testimonium manu propria subscribere? Qui omnes unanimi suffragio alta voce responderunt, Placet, seque subscripserunt, emissa prius fidei professione ,, (2). In ordine al consenso il sinodo di Palermo del 1586 compie un vero colpo di stato. L’arcivescovo non si preoccupa punto di richiederlo. Egli si limita a do- mandare il parere del vicario generale e del Capitolo “ Requisito prius Consilio Reverendorum Vicari} nostri Generalis et Capituli nostrae Cathe- dralis Ecclesiae ,, (3). Che questo parere sia stato contrario risulta dal fatto che il Capitolo palermitano fece ricorso alla S. Congregazione del Con- cilio per l'annullamento del sinodo (4). Dunque il parere, il “ consilium ,, non lega il vescovo, che ne fa domanda. Analogamente di solo parere “requisito prius consilio ,, e non più di consenso, si fa menzione nel sinodo di Messina del 1588, dove è l’arcive- scovo che statuisce e sancisce le costituzioni (5). Del pari nel sinodo di Mazzara del 1609 non si parla più di consiglio e consenso, ma di solo parere; non è il sinodo che emana le costituzioni, ma il vescovo: “ Nos... haec pro morum reformatione cum consilio Reverendorum Vicari] nostri Generalis, dignitatum, Capituli... decernimus, statuimus et sancimus ,, (6). Non si fa cenno nè di consenso (placet), nè di parere (consilium) nel sinodo di Catania del 1622, dove il vescovo dice seccamente: “ haec omnia decernimus, statuimus et mandamus (7). Al contrario nel sinodo di Cefalù del 1627 il vescovo invitò gl’ intervenuti a fare le loro proposte : “ et si quae illis viderentur pro Dei gloria et proximorum salute proponenda Nobis insinuare festinassent ,, (8); e richiese inoltre il loro consenso (9). Nel sinodo di Girgenti del 1630 gl'intervenuti diedero il loro “consilium,, ed il loro “placet, e si sottoscrissero in attestazione del dato consenso (10). (1) Const. CapisLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 382. ) Const. SancHez De CurLLar, Ep. Agrig., Panormi, 1655, p. 208. (3) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 1. (4) Cfr. Cap. 3°, Palermo, 1586. (5) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 4. (6) Const. La Cava, Ep. Mazar., Panormi, 1610, p. 1. (7) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens, Militelli, 1623, p. 4. (8) Const. Muxiera, Ep. Cephal., Messanae, 1627, p. 1. (9) Const. MunIeRA, Ep. Cephal., Messanae, 1627, p. 69. (10) Const. TraHINA, Ep. Agrig., Panormi, 1632, p. 153. 60 CONCILII E SINODI DI SICILIA Nei sinodi di Mazzara del 1641 e del 1735 i presenti non solo danno il loro consenso, manifestandolo anche con la sottoscrizione, ma promettono ancora di osservare le costituzioni sinodali: “ atque ab universo Clero una- nimiter, sponte, libere ac nemine prorsus discrepante , per verbum. placet et illas servare promittimus, pluries prolatum, laudatae, acceptatae et subscriptae prout supra , (1). Promessa esplicita che accompagna il con- senso: “ Responderunt omnes, Placet, placet, et servare promittimus,, (2). Anche nei sinodi di Palermo del 1652 e del 1697 il consenso, che è dato per altro ripetute volte, è accompagnato dalla promessa di osservare le costituzioni sinodali: “ Vos omnes, qui huic Synodo interestis, in publico vestro consessu promulgatas, (le costituzioni) et est suggestu recitatas, per verbum Placet, saepius repetitum, recepistis, acceptastis et approbastis, et quae vestra est pietas ac religio, servare promisistis ,, (3). Nel sinodo di Catania del 1668 il vescovo si mostra lusingato del consenso avuto e della promessa di obbedienza ai decreti sinodali: “ communi applausu per illud identidem repetitum, nostrisque auribus pergratissimum verbum placet approbastis, acceptastis et qua decet obedientia, ac religione sedulo servare, » (4). Nel sinodo di Messina del 1681 si zi servandasque curare spopondistis arla del “placet, e della promessa (5) in due luoghi distinti. Del solo \ 5 “ placet, si parla nel sinodo di Cefalù del 1693, ma quale succedaneo ” v) della promessa vi è la “ subscriptio ,, (6). Consenso e promessa incontriamo di nuovo nel sinodo di Patti del 1687 (7) e di Mazzara del 1698 (8). Nel sinodo di Cetalù del 1706 il vescovo lasciò agl’intervenuti ampia libertà di discussione: “ Si autem alicui forte quod dicetur, vel agetur displiceat, palam coram omnibus conferat,, (9). I presenti concessero ripetutamente il loro “placet, alle costituzioni sinodali (10). Un concetto del tutto democratico ba) \ / sì trova espresso nel sinodo di Siracusa del 1727, dove il vescovo nella “ Rogatio ac Patrum adstipulatio , prega gli astanti di approvare le costi- 5 n otite] (1) Const. SpinoLa, Ep. Mazar., Panormi, 1641, p. 288. (2) Const. SPINOLA, Ep. Mazar., Panormi, 1641, p. 283. — Const. Caputo, Ep. Mazar., Drepani, 1736, p. 357. (3) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 205. — Const. Lkox et CarpENAS, Ar- chiep. Panorm., 1653, p. 379. (4) Decr. Boxapies, Ep. Catan., 1668, p. 426. (5) Const. CrGaLa, Archiep. Messan., 1681, p. 249-250. (6) Const. OrLanpo, Ep. Cephal., 1694, p. 104. (7) Const. Fario, Ep. Pacten., 1688, p. 364. (8) Const. CasreLLI, Ep. Mazariens., 1699, p. 361. (9) Const. S. SrepHANo, Ep. Cerhal., 1707, p. 8. (10) Const. S. SrepHANo, Ep. Cephal., 1707, p. 108. CONCILII E SINODI DI SICILIA 61 tuzioni e dare ad esse valore di legge: “ Ex parte vero vestra praeter assi- duam praesentiam, quam praebuistis, superest, ut easdem Leges, Constitu- tiones, sive Decreta vestro consensu probare, ipsique robur legis adjicere di- gnemini. Responderunt: placet ,, (1). Parallelamente poi all’approvazione dei componenti il sinodo sta il consenso del vescovo: £ Synodales Constitutiones, jam vestro omnium consensu approbatas, Nos quoque ultro approbatione nostra roboramus,, (2). La dottrina (3), sorretta da qualche decisione della S. Congregazione del Concilio, nega che il vescovo sia tenuto a richiedere il consenso od il parere del clero ; nega pure che il vescovo debba ricercare il consenso del capitolo, ad eccezione naturalmente dei casi in cui la richiesta del consenso è in modo tassativo prescritta dal diritto canonico (p. e. unione di benefici; erezione di nuova parrocchia o canonicato); ammette soltanto che al vescovo incomba domandare il parere (consilium) del capitolo. Un tale parere, meramente consultivo, non lega il vescovo. Questa teorica, prettamente curialistica , formulata da Benedetto XIV, ma già delineata in qualche precedente decisione della S. Congregazione del Concilio, è in aperta contradizione con il “ Pontificale Romanum ,, (4) il quale statuisce : “ secunda die.... leguntur Constitutiones per Synodum approbandae; quibus lectis, habito scrutinio, quae placent, per Patres con- firmantur.......... Die tertio...... Post haec leguntur Constitutiones, si quae sint per Synodum approbandae : quibus lectis , et per Patres, si placet, confirmatis ,. La necessità del consenso (placet) dei componenti il sinodo diocesano, legislativamente stabilita dal Pontificale romano di Clemente VII nel 1596 (5), venne legislativamente riconfermata dal “ Caeremoniale Episcoporum ,, del medesimo Clemente nel 1600. Il * Caeremoniale , sancisce : * In fine Con- cilii Provincialis, post ejus approbationem , (6). Che il Caeremoniale in- tenda qui riferirsi non soltanto al concilio provinciale, ma anche al sinodo diocesano, risulta dal contesto di tutto il capitolo e specialmente dal pa- ragrafo successivo a quello già citato. Ed in vero in questo si contengono (1) Sinod. Marixo, Ep. Syracus., 1727, p. 174. (2) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 175. (3) Benepiori XIV, Lib. XIII, Cap. I., Num. 9, p. 200; Cap. IV, Num. 4, p. 218; Bourx, p. 386; PHiLLips, p. 200. (4) Pontificale Romanum, ed. cit. Ordo ad Synodum., p. 345 e p. 349. (5) Hixscaius, IV, p. 9. — FriepBERG-RurFFINI, p. 537, N. 1. Il Pontificale pubblicato da Clemente VIII nel 1596, fu completato da Urbano VIII nel 1664 ed accresciuto da Benedetto XIV nel 1752. (6) Caeremoniale Episcoporum, ed. cit., Lib. I, Cap. XXXI, num. 19, p. 127. 62 CONCILII E SINODI DI SICILIA le disposizioni per lo scioglimento del concilio provinciale : approvazione delle costituzioni, invito a recedere dal concilio, acclamazioni, bacio della pace. Nel paragrafo seguente si presuppongono le medesime disposizioni per lo scioglimento del sinodo diocesano, ad eccezione però delle acclamazioni e del bacio della pace: “ In Synodis autem Dioecesanis magis deceret, ut, acclamationes, et oscula pacis omitterentur,, (1). Restano quindi l’appro- vazione delle costituzioni e l'invito a recedere dal sinodo. Malgrado questi testi espliciti giurisprudenza e dottrina si sono indiriz- zati per una via opposta. L'indirizzo diverso fu determinato da un vero spirito di reazione contro le tendenze democratiche del “ secundus ordo ,,, dei preti, rafforzate poi dalle teorie rivoluzionarie del Gibert (2). Avendo intanto il Pontificale originato una prassi conforme alle sue disposizioni, la dottrina per non trovarsi del tutto in urto con i fatti fu costretta a mitigare l’assolutismo dei proprii assiomi, deferendo molto al diritto consuetudinario e facendo in ogni caso salvo il contrario diritto nascente da consuetudine. Ed. anzi il Bouix, dopo avere escluso che il vescovo debba richiedere il consenso ed anche il solo parere del clero si- nodale, trova encomiabile che il vescovo ciò non ostante ne faccia domanda, perchè “ paterni regiminis mansuetudinem quandam magis redolet ,, (3). Il diritto sinodale siciliano si mostra fedele alle prescrizioni del Pontifi- cale. Prima del Pontificale la richiesta del consenso del clero e del capitolo non era obbligatoria per il vescovo. Ed in vero nel sinodo diocesano di Palermo del 1586 l'arcivescovo Marullo si limitò a domandare il parere (con- silium) dei presenti, ed il ricorso del Capitolo presso la S. Congregazione del Concilio, motivato per il non richiestogli placet, non fu accolto (4). La medesima prassi che nel sinodo di Palermo del 1586 incontriamo nel sinodo di Messina del 1588, di Mazzara del 1609 e di Catania del 1622. Dopo il Pontificale la domanda del placet dei membri del sinodo e del capitolo è considerata come rituale e si rinviene quasi costantemente in tutti i sinodi. Verso la fine della prima metà del secolo decimosettimo, i vescovi sici- liani nei loro sinodi, richiesto ed ottenuto il placet ed il consilium, esigono ancora dagl’ intervenuti la promessa di ubbidire fedelmente alle costitu- (1) Caeremoniale Ep., Lib. I, Cap. 31, num. 20, p. 127. (2) Gigerr, Corpus juris canonici. Dissertatio de secundi ordinis in synodo dioece- sana auctoritate. Lugduni 1737, citato da BeneperTo XIV. (Lib. I., Cap. I., n. 6, p. 7) e dal PriLuips, p. 8, n. 24. (3) Bovrx, p. 390. (4) Cfr. infra Cap. 3°, Palermo 1586. CONCILII E SINODI DI SICILIA 63 zioni approvate. Lo scopo di questa promessa non è che evidente. Si vo- leva mediante la santità del giuramento accrescere dell’ altro la solen- nità delle costituzioni sinodali ed assicurarne maggiormente 1’ osservanza. Ora poichè la promessa presuppone l’ approvazione, non serve che a raf- forzarla. Possiamo dunque conchiudere che in Sicilia , sia per le prescri- zioni del Pontificale romano e del Caeremoniale episcoporum) sia per di- ritto consuetudinario , il vescovo era tenuto a richiedere il consenso dei membri del sinodo. Questo nostro risultato ottiene una nuova conferma dalla prassi della “ subseriptio ,. Quale il significato della sottoscrizione delle costituzioni sinodali ? La dottrina insegna che le costituzioni vanno sottoscritte dal solo vescovo (1), appunto perchè questi non ha bisogno del consenso dei membri del sinodo. Anzi sul proposito Benedetto XIV si esprime con una impressionante recisione: “ quamquam haec res compertissima sit, nec jure possit in quaestionem adduci ,,. Eppure nei sinodi siciliani constatiamo precisamente il contrario. Non il vescovo, ma i membri del sinodo firmano le costituzioni. La firma degli intervenuti, nel verbale del smodo, è destinata a provare il loro consenso alle costituzioni sinodali. Nel sinodo di Mazzara del 1575 firmarono tutti i presenti in numero di quarantuno (2). Analogamente. si riportano le “ subscriptiones , degli intervenuti in appendice al sinodo di Mazzara del 1584 (3). Nel sinodo di Siracusa del 1553 non vi sono “ subscriptiones ,, vere e proprie, ma il “ secretarius , compilò un elenco dei canonici presenti, senza includervi gli altri intervenuti (4). Questo processo forse si deve al concetto che sola- mente il consenso del Capitolo reputavasi necessario per la validità di alcune e non di tutte quante le costituzioni sinodali. Ho detto alcune, perchè natu- ralmente per la maggior parte delle costituzioni, per quelle cioè non con- cernenti il Capitolo, il vescovo prima della pubblicazione del Pontificale romano non aveva bisogno di richiedere nè il consenso in genere dei membri del sinodo, nè il consenso capitolare. Nel sinodo di Girgenti del 1589 firmarono tutti gl’ intervenuti (5). Del pari nel sinodo di Gir- genti del 1630 le novantanove persone intervenute al sinodo diedero, il loro placet alle costituzioni sinodali e si sottoscrissero nel verbale in at- (1) BenepIcTI XIV, Libro XIII, Cap. 2°, v. 1, p. 202. (2) Const. et Decr. D. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 125. (3) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 181-182. (4) Boxonu, Ep. Syracus., Const. Synod., 1955, c. 141. (5) Cfr. Girgenti, 1589. 64 CONCILII E SINODI DI SICILIA testazione del dato consenso. Qualcuno anzi aggiunse: “me libenter et iuste subscribo , (1). Le medesime “subscriptiones,, con il medesimo signi- ficato troviamo nei sinodi di Mazzara del 1641 (2) e del 1735 (3). Nel sinodo di Siracusa del 1651 vi è un elenco di centotrentaquattro persone intervenute al sinodo e che diedero il loro placet, ma non si parla di “ subscriptiones ,, (4). Al contrario nel sinodo di Girgenti del 1655 è chia- rito con la più desiderabile precisione che gli ecclesiastici intervenuti si sottoscrissero “ manu propria in rei testimonium ,,; cioè a perenne memoria del placet loro richiesto ed unanimemente concesso. E l’elenco, che segue delle centoventicinque persone presenti, è quello delle “subscriptiones,, (5). Nel sinodo di Cefalù vi sono le “ subscriptiones ,, dei quarantatre eccle- siastici intervenuti, i quali avevano dato il loro placet (6). Nel sinodo di Mazzara del 1698 i settantotto ecclesiastici intervenuti sia “nomine proprio ,, sia quali procuratori di persone assenti, sì sottoscrissero in attestazione del placet dato e della promessa di osservare fedelmente le costituzioni (7). Nel sinodo di Girgenti del 1703 gl’intervenuti approvarono le costituzioni e le sottoscrissero; però nel catalogo delle firme la formula “me subscribo ,, si trova adoperata soltanto dalle “dignitates,, e dal capitolo ; degli altri, cioè dei parroci, arcipreti, curati, vicarii e procuratori, s'indica soltanto il nome e cognome (8). Nel sinodo di Cefalù del 1706 i quarantacinque eccle- siastici intervenuti si sottoscrissero (9). Nel sinodo di Siracusa del 1727 si trovano prima le firme dei presenti e poi quelle dei procuratori degli assenti (10). La prassi dei sinodi siciliani documenta dunque che le costituzioni erano sottoscritte dai membri del sinodo e non dal vescovo, perchè quelli appro- vavano dietro richiesta del vescovo le costituzioni medesime. La “ subscriptio ,, era la prova del consenso richiesto e dato. In ordine alla promulgazione e pubblicazione delle costituzioni troviamo nei sinodi siciliani da un canto confusione fra i due concetti di promulga- zione e pubblicazione, e d'altra parte difformità sui sistemi di pubblica- (1) Const. TraÒina, Ep. Agrig., Panormi, 1632, p. 153. (2) Const. SpinoLa, Ep. Mazariens., Panormi, 1641, p. 283. (3) Const. Caputo, Ep. Mazar., 1736, p. 353. (4) Const. CapiBLANco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 332. (5) Const. SancHEz et CueLLar, Ep. Agrig., 1655, p. 208. (6) Const. OrLanpo, Ep. Cephal., 1694, p. 108. (7) Const. CasreLLI, Ep. Mazariens., 1699, p. 354-561. (8) Const. Ramrrez, Ep. Agrig., 1704, p. 131. (9) Const. S. SrepHANO, Ep. Cephal., 1707, p. 119. (10) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 177. CONCILII E SINODI DI SICILIA 65 zione. È curioso notare come anche l’eletta mente di Benedetto XIV non faccia distinzione fra promulgazione e pubblicazione (1). La promulgazione è l’atto con cui si esplica il diritto di emanare la legge. La pubblicazione è il modo di rendere nota la legge. La promulga- zione delle costituzioni naturalmente spetta al vescovo, che è 1° * ordina- rius ,, della diocesi. Soltanto nel sinodo di Siracusa del 1553 si distingue la promulgazione dalla pubblicazione. La promulgazione è fatta dal vescovo nel sinodo : (Epi- scopus), “ has praesentes compilavit statuitque Constitutiones, quas plena Synodo solenniter promulgari curavit ,, (2). La pubblicazione consiste nella lettura in sinodo delle costituzioni : “ vobisque communicare et pubblicare caravimus ,, (3). “* Dominus Episcopus..... suprascriptas synodales Consti- tutiones publicavit seu publicari fecit per Magnificum Dominum ete. per tres continuatos dies. Quibus lectis et publicatis , (4). Negli altri sinodi siciliani promulgazione e pubblicazione vengono sempre equivocate l’una per l’altra. Il sinodo di Mazzara del 1609 considera la pro- mulgazione come risultante da due atti distinti, la pubblicazione e l’affisione : “ declaramus, ea post duos menses a die publicationis et affixionis ad valvas nostrae Cathedralis Eclesiae, ita vim legis habere ,, (5). Nei più antichi sinodi per pubblicazione intendevasi senz'altro la lettura delle costituzioni fatte in sinodo. Così nel simodo di Mazzara del 1575, dove però lettura, pubblicazione e promulgazione sono adoperati come sinonimi (6). Il sinodo di Mazzara del 1584 considera la promulgazione composta dai due atti della pubbli- cazione e dell’ affissione delle costituzioni alle porte della cattedrale. La “ coram omnibus alta pubblicazione consiste poi nella lettura in sinodo et intelligibili voce ., (7). Nel sinodo di Messina del 1681 la pubblica- zione si riduce semplicemente alla lettura delle costituzioni in sinodo : “ clara, distincta et intelligibili voce triduanis hisce comitijs (le tre ses- sioni del sinodo) a prima usque ad ultimam lineam publicatis ,, (8). Secondo il sinodo di Girgenti per promulgazione e pubblicazione delle costituzioni sinodali intendesi la lettura fattane dal segretario. Vien dopo 1’ affissione (1) Benepicri XIV, Lib. XIII, Cap. IV, N. 1, p. 212. (2) Bownonn, Ep. Syracus., c. A ii verso. (4) Bownonn, Ep. Syracus., c. 140 verso. (5) Const. La Cava, Ep. Mazar., Panormi, 1610, p. 41. (6) Const. Lomarpo, Ep. Mazariens., 1575, e. 127. (7) Const. Gasco, Ep. Mazariensi, Panormi, 1585, p. 181. (8) Const. Creara, Archiep. Messan., 1681, p. 249. 66 CONCILII E SINODI DI SICILIA per tre giorni alle porte della cattedrale ; con che le costituzioni entrano in vigore (1). Da tutto ciò si può ricavare che in sostanza le costituzioni sinodali, approvate dai componenti il sinodo, sono promulgate dal vescovo e pub- blicate a di lui cura. La pubblicazione consiste nella lettura delle costitu- zioni in sinodo e nell’affissione delle medesime alle porte della cattedrale per un tempo determinato. Le costituzioni promulgate dal vescovo nel sinodo, divengono obbliga- torie generalmente dopo due mesi dalla pubblicazione, ma non mancano termini più lunghi o più brevi. Il sinodo di Siracusa del 1553 stabili che le costituzioni, le quali trovavano la sanzione in pene canoniche, legassero immediatamente. Di ciò la ragione è piana, perchè già legavano per di- ritto comune. Per le costituzioni corroborate da nuove pene, il medesimo sinodo volle che divenissero obbligatorie dopo due mesi dalla pubblicazio- ne; salvo però che in qualche singola costituzione non venisse fissato uno speciale “ tempus ligationis , (2). Il sinodo di Mazzara del 1575 statuì un termine di due mesi a contare dalla promulgazione, perchè le costituzioni sinodali avessero “ vim legis , (3). Allo stesso modo il sinodo diocesano di Patti del 1584 (4). Dopo due mesi dalla pubblicazione ed affissione alle porte della cattedrale legarono i decreti dei sinodi di Mazzara del 1584 (5) e del 1609 (6). Le costituzioni del sinodo di Messina del 1588 divennero obbligatorie dopo tre mesi dal giorno della lettura e pubblicazione di esse nel sinodo (7). Dopo un mese quelle del sinodo di Girgenti del 1589 (8). Il termine di quindici giorni impose il sinodo di Monreale del 1622 (9). Un mese quelli di Girgenti del 1630 e di Malta del 1668 (10). Tre mesi quelli di Mazzara del 1641 (11) e del 17835 (12). Quattro mesi il sinodo di Mazzara del 1698 (13). Termine più breve troviamo nel sinodo di Palermo (1) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 142. (2) Boxoxu, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 139. (3) Const. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 121. (4) Const. Synod. GiLiserTI, Ep. Pactensis, 1584, c. 70. (5) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 180. (6) Const. La Cava, Ep. Mazar., Panormi, 1610, p. 41. (7) Const. LoxBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 163. (8) Const. Haepo, Ep. Agrig., Panormi, 1589, p. 150. (9) Const. Vexiero, Archiep. Montisregal., 1623, p. 148. (10) Const. TrazÒiva, Ep. Agrigent., Panorni, 1632, p. 153.— Const. Boxvs, Ep. Melit. in Appendice, p. xxxIx. (11) Const. Srrxora, Ep. Mazar., Panormi,:1641, p. 282. (12) Const. Capuro, Ep. Mazariens., 1736, p. 351. (13) Const. CasreLLi, Ep. Mazariens., 1699, p. 353. CONCILII E SINODI DI SICILIA 67 del 1633. Le costituzioni entrano in vigore dopo cinque giorni dall’ affis- sione di esse alle porte della cattedrale e del palazzo arcivescovile, ma l’affissione dura per tre giorni continui (1). Le costituzioni poi del sinodo di Palermo del 1652 ebbero efficacia dopo l’affissione per tre giorni con- tinui alle porte della cattedrale (2). Così pure nei sinodi di Girgenti ‘del 1655 (3) e del 1703 (4), ed in quello di Palermo del 1679 (5). Soltanto dopo due giorni entrano in vigore le costituzioni nei sinodi di Cefalù del.1618 (6), di Catania del 1622 (7), di Siracusa del 1651 (8), di Messina del 1648 (9), di Catania del 1668 (10), di Cefalù del 1706 (11). Infine efficacia immediata alla pubblicazione in sinodo e senza l’ affissione alle porte della cattedrale ebbero le costituzioni dei sinodi di Monreale del 1554 (12) e di Messina del 1681 (13). Però, malgrado le molteplici eccezioni, la regola generale rimane sempre quella dell’entrata in vigore dopo due mesi dalla pubblicazione. Si riannoda qui una questione elegante, se cioè il ricorso presso la Con- gregazione del Concilio contro le costituzioni sinodali abbia effetto sospen- sivo e ritardi l’efficacia di esse sino alla decisione. La dottrina, capitanata da Benedetto XIV (14), nega l’effetto sospensivo del ricorso per due ragioni. In primo luogo perchè le costituzioni sinodali non concernono solamente questa o quella persona, ma tutti i diocesani; e quindi il ricorso di singole persone non può impedire che la legge divenga obbligatoria in tutta la diocesi. In secondo luogo perchè le costituzioni sinodali si propongono la correzione e riforma dei costumi, nelle quali materie il diritto canonico ed il tridentino non ammettono appello sospen- sivo (15). (1) Const. Doria, Archiep. Panorm., 1633, p. 250. (2) Const. Leon et CarpeNAS, Archiep. Panorm., 1653, p. 380. (3) Const. SancHez pe CueLLAR, Ep. Agrig., Panormi, 1655, p. 207. (4) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 143. (5) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 205. (6) Const. Mira, Archiep. Cephal., 1619, p. 112. (7) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens, 1623, p. 224. (8) Const. CaprgLaNco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 335. (9) Const. CaraFAa, Archiep. Messan., 1648, p. 160. (10) Decr. Bowxapies, Ep. Catanens., 1668, p. 426. (11) Const. S. SrepHANo, Ep. Cephal., 1707, p. 109. (12) PÒÙassines, Const. Synod., Montisregalens, 1554, c. 124 verso. (13) Const. Ciara, Archiep. Messan., 1681, p. 250. (14) BenepIicti XIV, Lib. XIII, Cap. V, Num. 12, p. 223. — Bourx, p. 391. (15) e. 13, pr. X, I. 31 — c. 3, X, II,8.—C. Trid., Sess. 22, de reform., c. 1.—C. Trid., (00) 6 CONCILII E SINODI DI SICILIA Di questi argomenti I’ ultimo sembra poco fondato; in vero nei testi prodotti in sostegno si presuppone sempre un singolo provvedimento disci- plinare preso dal vescovo contro una singola persona; ma una costituzione sinodale, per sè medesima, non ha il carattere di un atto esecutivo del presule, bensì quello di una “ norma juris ,. E però anche la prima argomentazione non pare del tutto convincente. In linea d'ipotesi si può ammettere che il complesso delle costituzioni sinodali urtando vecchie consuetudini leda qualche diritto del clero dioce- sano, e questo quindi abbia un comune interesse a chiedere l'annullamento del sinodo , richiesta che praticamente si esplichi con l’ appello interposto da una o più persone. E del resto se l’ argomento addotto dalla dottrina fosse perentorio, se cioè un appello per avere efficacia sospensiva dovesse veramente interes- sare tutti i diocesani, o per lo meno tutto il clero diocesano, allora si cadrebbe nell’ assurdo di stabilire una pregiudiziale, che impedisce qual- siasi specie di appello, compreso pure quello che i canonisti chiamano devolutivo, cioè l'appello non sospensivo. Invero anche qui sarebbe appli- cabile la regola che per infirmare una costituzione sinodale di ordine gene- rale il ricorso del singolo non è sufficiente, ma sì richiede il gravame di tutti quanti i diocesani, sui quali impera la norma stabilita dal sinodo. Queste osservazioni trovano conforto negli esempii offertici dai sinodi siciliani. Contro le costituzioni del sinodo diocesano di Palermo del 1586, cele- brato dall'arcivescovo Marullo, pubblicate il 13 giugno 1586 e che dovevano entrare in vigore dopo due mesi, il 13 agosto 1586, fu presentato ricorso dai canonici palermitani alla S. Congregazione del Concilio. Il ricorso era motivato con ragioni d’indole generale, le quali attaccavano l’essenza me- desima del sinodo, cioè le costituzioni nel loro complesso (1). L'effetto del ricorso intanto, contrariamente ai principî della dottrina, fu sospensivo. Invero il pontefice Sisto V dette mandato al cardinale Antonio Carafa di procedere ad una revisione del sinodo impugnato. Implicitamente il pri- mitivo termine del 13 agosto 1586 rimase abrogato, e le costituzioni ri- vedute furono pubblicate il 3 gennaio 1587 ed ebbero vigore a contare dal 3 febbraio. Anche contro l'edizione riveduta il Capitolo palermitano avanzò ricorso presso la S. Congregazione del Concilio; ma il nuovo ricorso vertè su diciannove punti determinati e non ebbe effetto sospensivo. Del resto i canonici furono battuti su tutti quanti i capi infirmati. In ordine alla questione se le costituzioni sinodali e gli editti episcopali continuino nel loro vigore dopo la morte del vescovo che li promulgò, la (1) Cfr. infra, Cap. 3°, Palermo, 1586. CONCILII E SINODI DI SICILIA 69 dottrina procede per via di distinzioni. Per le prime, cioè per le costitu- zioni sinodali, ammette che, eccettuato il caso di espressa revoca, perduri l’efficacia sia per la morte, traslazione o dimissione del vescovo; poichè come osserva‘ Benedetto XIX “de essentia legis est perpetuitas ,, (1). Per i secondi, cioè per gli editti vescovili, concede il perdurare dell’ efficacia, quando siano stati promulgati udito il parere del Capitolo (2). Principii simili riscontriamo nei sinodi siciliani, quantunque di prima giunta possa anche sembrare come la regola dipendente da quella distinzione non sia applicata rigorosamente. Nel sinodo di Monreale del 1554 sono riconfemate le costituzioni degli arcivescovi precedenti e dei visitatori, salvo quelle incompatibili con le nuove (3). L' arcivescovo di Palermo, Ottaviano Precone nel sinodo del 1564 riconfermò le precedenti costituzioni sino- dali del cardinale Tagliavia e dell’ arcivescovo Orosco (4); il che impli- citamente prova come |’ Orosco avesse nel 1560 confermato i decreti del Tagliavia. Nel sinodo di Patti del 1567 il vescovo Sebastiano ricon- fermò le costituzioni del sinodo di Arnaldo Albertino del 1536 ad ecce- zione di quelle incompatibili con i nuovi decreti (5). Nel posteriore sinodo di Patti del 1584 il vescovo Giliberti con la medesima riserva riconfermò le costituzioni albertine e quelle di Sebastiano (6). Nel sinodo di Monreale del 1622 il vescovo Veniero riconfermò le precedenti costituzioni smodali monrealesi del 1575, 1593 e 1597 (7), ma non fece motto di quelle del 1554 e 1569. D'altra parte nel sinodo di Siracusa del 1553 il vescovo dichiara di avere rielaborato ritagliando e rimpolpando le vecchie semispente (fere abolitas) (8) costituzioni dei suoi predecessori, le quali implicitamente re- stano abrogate. Il vescovo di Mazzara Lombardo nel 1575 considerava come ancora vigenti le costituzioni e gli editti dei suoi predecessori e ne usufruiva come fonte per le nuove costituzioni sinodali, ma nello stesso tempo li abrogava: “ Ad tollendam itaque confusionem et capitulorum multiplicationem, abolitis tot Dioecesis capitulis et ordinationibus pro tem- porum varietate et subditorum commodo et necessitate; ex Sacris Cano- nibus, Concilio Tridentino, et praedecessorum nostrorum constitutionibus (1) Bexepicri XIV, Lib. XIII, cap. V, N. 1°, p. 217. (2) Bewxepicti XIV, ibidem, p. 218. (3) Prassines, Const. Synod., Montisregalensis, 1554, c. 123. (4) Deer. per Ocrav. PrEcoNE, Panormi, 1565, c. Aij — e. Bvij verso. (5) Synod., Const. Pactensis, Eccles. Messanae, 1567, prg. 32. (6) Synod., Const. Giuiserti, Ep. Pactensis, 1584, c. 47. (7) Synod. de VenIERO, 1622, in Monte Regali, 1623, p. 132. (8) Boxoxm, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. A., 6 verso. 70 CONCILII E SINODI DI SICILIA et Decretis, praesenti Synodo, matura deliberatione, necessaria excer- pendo :.... 4 (1). Ora qui l’uso del plurale “ praedecessores , e la esistenza di questo ingombrante materiale invecchiato, caduto quasi in desuetu- dine, ma pur legalmente vigente, fa supporre come il bagaglio della legislazione si trasmettesse quasi ereditariamente da vescovo a vescovo, o che, per lo meno, gli editti fossero espressamente o anche tacitamente riconfermati da ogni nuovo vescovo. Nel sinodo di Messina del 1621 furono riconfermate, con poche riserve, le costituzioni del precedente sinodo messinese del 1588 (2). Più ampia fu la riconferma fatta nel sinodo messinese del 1663: “ Postremo cum his praesentibus Nostris Constitutionibus, omnes alias tum a Nobis, tum a Praedecessoribus Nostris in Dioecesanis Synodis evulgatas, similiter omnia et singula alia statuta, decreta et consuetudines Nostrae Protometropolitanae Mes- sanensis Ecclesiae, quorum in Nostris his Synodalibus Constitutionibus etiam nullam mentionem fecimus, quatenus per Nostra Statùta Syno- dalia expresse non fuerunt revocata et cassata, approbamus, et inno- vamus, atque in suo robore permanere volumus et ab omnibus Nostrae iurisdictioni subiectis pro confirmatis, et authenticis agnosci, haberi et observari districte praecipiendo mandamus , (3). Il sinodo di Catania del 1668 considera gli editti vescovili e le costituzioni sinodali come una complessa invecchiata legislazione. Il vescovo deplora: “non sine ingenti dolore advertimus quamplures a nostris Praedecessoribus sanctas leges non modo oblivione obrutas, sed e ve tustate deletas, alias ministrorum negligentia, vel conniventia, aut effraena subditorum libertate in desue- tudinem abiisse, nonnullas obsoletis permixtas abusibus; cunetas denique summa confusione involutas 107), un vecchio caotico materiale legislativo. Nel sinodo di Malta del 1668 (4). Il che descrive appunto l’ esistenza di il vescovo riconfermò i decreti sinodali dei precedenti sinodi del 1625 e del 1646 (5). Nel sinodo di Cefalù del 1693 si riconfermano “ revocamus in usum et prorsus innovamus ,, i decreti dei predecessori, salvo quelli in contradizione con le nuove costituzioni (6). Nel sinodo di Patti del 1687 il vescovo Fazio riconfermò (7) una serie di editti del suo predecessore, il vescovo De Amico. Questi editti, del 14 settembre 1664, in volgare, (1) Const. et Decr. sub. Lomsarpo, Ep. Mazar., 1575, c. Ailii. (2) Const. MastRILLO, Archiep. Messan., 1621, p. 152. (3) Const. Carara, Archiep. Messan., 1663, p. 229. (4) Decr. Boxapies., Ep. Catan., 1668, p. 1. (5) Const. Bonus, Ep. Melit., 1668, in appendice, p. vin. (6) Const. OrLanno, Ep. Cephal., 1694, p. 103. (7) Const. Fato, Ep. Pactens., 1688, p. 240-251-262. CONCILII E SINODI DI SICILIA ol vertevano in gran parte sui costumi dei chierici, e non erano punto costituzioni sinodali, poichè da più di un secolo non si erano tenuti sinodi nella diocesi. La riconferma del 1687 fece acquistare agli editti del 1664 “ vim et robur Constitutionum Synodalium,, (1). Nel sinodo di Girgenti del 1703 venne riconfermata la precedente dimenticata legislazione, senza distinguere se essa fosse sinodale o edittale : “ Et si enim non destiterit praecedentium Antistitum solertia sacrarum legum institutis huius Dioecesis regimini provide consulere; at quia eaedem oblivione ac desuetudine passim neglectae jacent, ac veluti effectae, et inutiles effectae religiosae pietatis ac justitiae promovendae vim non amplius habere noscuntur, cogimur eas denuo publicare..... qua vel novae constituantur leges praesenti rerum statui accomodatae; vel quae alias propo- sitae, incuria viluere, postliminio revocentur ,, (2). Nel sinodo di Siracusa del 1727 venne riconfermato e riprodotto un editto del 1651 del vescovo Capobianco sui giorni festivi: “ edictum Antecessoris nostri D. Joannis Capiblanci (quod confirmamus, atque hic subjungendum volumus) declara- tur,, (3); un altro del 1644 del vescovo Francesco de Elia e Rubeis sui beni della mensa vescovile (4); ed un terzo del 1711 del vescovo Asdru- bale Termini sui beni delle chiese (5). Da questi esempî apprendiamo che le costituzioni sinodali continuavano nel loro vigore anche dopo la morte del vescovo; poichè in occasione di nuovi sinodi vengono espressamente abrogate quelle costituzioni dei vecchi sinodi, le quali urtassero eventualmente con le nuove, e mantenute tutte le altre. Così la diocesi di Monreale nel 1622 era retta dalle disposizioni di quattro sinodi, cioè quelle del 1575, del 1593, del 1597 e del 1622. A queste identiche conclusioni sì arriva constatando come spesso i ve- scovi al momento di dettare nuove costituzioni sinodali stigmatizzino l'inosservanza di antichi sinodi ed editti, la confusione prodotta da legi- slazione longeva e multipla. D'altra parte dai medesimi esempî deduciamo come in materia di effi- cacia della legge diocesana nel tempo, fosse un pò confuso il criterio di distinzione fra le costituzioni sinodali e gli editti. Anche questi ultimi a volte si trovano vigenti dopo la morte del ve- scovo, che li aveva promulgato e vengono abrogati in occasione di nuovi sinodi; ovvero al contrario editti non più vigenti sono ripristinati da nuovi (1) Const. FarIo, p. 262. (2) Const. Ramrez, Ep. Agrig., 1704, p. il. ) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 51. (4) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 140. ) Synod. Marino, Ep. Siracus., 1727, p. 146. 72 CONCILII E SINODI DI SICILIA sinodi. E ciò senza distinzione fra semplici statuti ed editti promulgati con il parere del Capitolo. Verosimilmente gli editti vigenti dopo la morte del loro autore, erano stati riconfermati dal loro successore ; ovvero la riconferma era avvenuta tacitamente , in quanto non fossero stati espressamente abrogati. D’ altra parte il richiamo in vigore di editti non più legalmente esistenti, dimostra come essi avessero già perduto la loro efficacia per la morte del vescovo che li aveva promulgato. Ad ogni modo bisogna guardarsi bene dall’errore di concepire le costi - tuzioni sinodali e gli editti come due atti legislativi forniti di uguale effi- cacia, in guisa che nessuna diversità essenziale interceda fra le une e gli altri. Il Phillips (1) e gli scrittori curialisti affermano che il vescovo sia l’unico legislatore della sua diocesi e che quindi egli possa a suo gradi- mento battere due vie, o quella diretta di emanare in cancelleria uno sta- tuto, o quella più lunga di promulgare il medesimo statuto in sinodo. Da ciò la conclusione che in fondo costituzione ed editto siano la mede- sima cosa. Questo concetto filia logicamente dal principio tanto vagheggiato dagli scrittori curialisti sul nessun obbligo del vescovo di richiedere in sinodo il consenso od il parere del clero (2). Ed è naturale; poichè tolta via la necessità di tale consenso, una costi- tuzione simodale avrebbe essenzialmente i caratteri medesimi di un editto, entrambi sarebbero la manifestazione, diversa nella forma, ma identica nella sostanza, di un solo ed uguale potere legislativo. Ma il superiore principio noi abbiamo dimostrato infondato (3), e quindi cade il corol- lario. Di che abbiamo la riprova nella distinzione medesima posta dalla dottrina (4), la quale ammette condizionatamente il perdurare dell’efficacia degli editti dopo la morte del vescovo, ed incondizionatamente quella delle costituzioni sinodali. Differenza questa evidentemente dipendente dal con- cetto che le costituzioni sinodali siano opera tanto del vescovo quanto del sinodo, e quindi non siano legate al fato del vescovo. Altro argomento di prova ci fornisce la maggiore solennità che accom- pagnava la formazione della legislazione sinodale in paragone dell’edittale. Mentre l’editto è una semplice provvista vescovile, emanata in cancelleria; le costituzioni sinodali, precedute e seguite da imponenti cerimonie reli- (1) ParLuIPS, p. 203 e p. 205. (2) Cfr. a p. 61. (3) Cfr. a p. 63. (4) Cfr. a p. 68. CONCILII E SINODI DI SICILIA 73 giose, sono lette in sinodo, approvate dai membri del sinodo e corroborate dal loro giuramento. Per un ecclesiastico è colpa trasgredire un editto; ma la trasgressione di una costituzione implica colpa e violazione del giuramento. In ordine all’ interpretazione delle costituzioni troviamo applicate nei sinodi siciliani le norme comuni del diritto canonico. Gli antichi canonisti distinguevano quattro specie d’ interpretazione : 1° usuale, la giuridica, la dottrinale e l’autentica. I canonisti più recenti, condensando insieme, l’in- terpretazione usuale (l’uso popolare) e la giuridica (giudiziaria), annoverano tre specie d’ interpretazione : usuale, dottrinale ed autentica. L’interpreta- zione usuale e dottrinale formano insieme l’ “interpretatio directiva ,,, che non ha forza obbligatoria e si contrappone all’autentica , la quale questa forza possiede (1). Autentica è poi l’ interpretazione fatta da chi ne ha legittimamente l’autorità (2). Ora essendo le costituzioni sinodali promulgate dal vescovo, egli possiede l’ autorità legittima per l’ interpretazione autentica di esse. È questo un diritto che i vescovi siciliani custodiscono gelosamente. Così l’ interpreta- zione delle costituzioni sinodali nei casi dubbî, fu riservata al vescovo nel sinodo di Siracusa del 1558 (3), di Monreale del 1554 (4), di Mazzara del 1575 (5), di Patti del 1584 (6), di Mazzara del 1584 (7). Quest'ultimo sinodo ammise subordinatamente che l’ interpretazione fosse rimessa alla Santa Sede: “Si autem aliquod dubium in his nostris Constitutionibus occurrerit, ad nos deferatur, ut mentem nostram explicare valeamus se- cundum sacrorum Canonum intelligentiam: vel si, necesse fuerit, sanctam sedem Apostolicam consulemus ,, (8). Ritorna esclusivamente al vescovo l’' interpretazione dei casi dubbî nei sinodi di Messina del 1588 (9), di Palermo del 1586 (10), di Catania del 1622 (11), di Mazzara del 1641 (12), di Siracusa del 1651 (13), di Gir- (1) WERNTZ, Ius Decretalium, Romae, 1905, tom. I, p. 146. (2) WERNTZ, Ius Decretalium, I, p. 147. (3) Boxoxu, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 138. (4) Prassines, Const. Syn. Montisregalensis, 1554, c. 122 verso. (5) Const. Lomsagno, Ep. Mazariensi, 1575, c. 123 verso. (6) Const. Syn., GiLiserTI, Ep. Pactensis, 1584, c. 70. (7) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 180. (8) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 180. (9) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 162. (10) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 184. (11) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens., Militelli, 1623, p. 224. (12) Const. SpinoLa, Ep. Mazarien., Panormi, 1641, p. 282. (13) Const. CapisLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 331. 10 74 CONCILII E SINODI DI SICILIA genti del 1655 (1), di Catania del 1668 (2), di Palermo del 1679 (8), di Girgenti del 1703 (4) e di Mazzara del 1735 (5). Anche in ordine all’estinzione delle costituzioni sinodali troviamo appli- cati nei sinodi siciliani i principî del diritto canonico. Come uno dei modi di estinzione della legge canonica è costituito dalla deroga parziale fattane dal medesimo legislatore (6), così nei sinodi siciliani i vescovi si riservano il diritto di modificare le costituzioni. Nel sinodo di Siracusa del 1553 il vescovo si riservò il più ampio diritto di decidere nei casi non contemplati dalla legislazione sinodale come pure di modificare le singole costituzioni: “in omnibus Nostris constitutionibus, tam praesentibus quam praeteritis et futuris, addendi, mutandi, corrigendi, alterandi, declarandi, interpretandi..... Nobis reservamus plenariam pote- statem ,, (7). Le parole medesime adopera il Fasside nel sinodo di Mon- reale del 1554 (8), estendendo però al vicario generale il diritto di modi- fica. In qualche sinodo posteriore questo diritto è soltanto riconosciuto al pontefice ; così in Mazzara nel 1575 e nel 1584 (9). Però nel sinodo di Siracusa del 1651 si ritorna al vecchio concetto del sinodo siracusano del 1553 e non si fa motto del pontefice (10). Nel sinodo di Catania del 1668 il vescovo si riserva arbitraria facoltà di commutare le pene stabilite (11). Nel sinodo di Malta del 1668 il vescovo si riserva il “ius addendi, mi- nuendi ac etiam immutandi ,, (12). Altro modo di estinzione della legge canonica è costituito dalla dispensa, la quale ha effetto soltanto di fronte alla persona privilegiata, e non già rispetto ai terzi (13). Il principio è largamente applicato nei sinodi siciliani. Nel sinodo di Siracusa del 1553 il vescovo si riservò il diritto di dispen- sare i proprî dipendenti caso per caso dall’ossequio alle costituzioni sino- dali: “cum subditis Nostris, pro ut aequum vel iustum fuerit, rerum, perso- (1) Const. SaxcHez DE CueLLAR, Ep. Agrig., 1655, p. 207. 2) Decr. Bonapres, Ep. Catan., 1668, p. 426. (3) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 205. (4) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 150. (5) Const. Caputo, Ep. Mazariens., 1736, p. 351. (6) Werntz, Ius Decretal., I, p. 197. (©) Bonoxu, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 138. (8) Prassipes, Const. Syn. Montisregal., 1554, c. 122 verso. (9) Const. LomBarpo, Ep. Mazar., 1575, c. 124.— Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 181. (10) Const. CapisLanco, Ep. Syracus., Catanae, 1651, p. 331. (11) Decr. Bonapies, Ep. Catan., 1668, p. 426. (12) Const. Boxus, Ep. Melit., 1668, in Appendice p. xxxIx. ) (13) WerxTz, Ius Decretal., I, p. 138 e 142. CONCILII E SINODI DI SICILIA 119) narum et temporum qualitatibus consideratis, dispensandi ordinariam Nobis Reservamus et Relinquimus plenariam potestatem ,, (1). Analogamente il sinodo di Monreale del 1554 (2), di Patti del 1567 (3), di Siracusa del 1651 (4) e di Catania del 1668 (5). La dottrina è concorde nel ritenere come per l’efficacia delle costituzioni sinodali non sia necessaria l'approvazione della S. Sede e tanto meno poi quella della S. Congregazione del Concilio (6). Ma il Van Espen, fondandosi sull’autorità del cardinale De Luca, affer- mava che per ovviare alle frequenti liti fra î vescovi e gli esenti, special- mente regolari, la S. Congregazione avesse ingiunto ai vescovi d’Italia di trasmetterle le costituzioni sinodali al fine di prenderne esame. E conchiu- deva il Van Espen con un'osservazione del De Luca: “istaque est praxis,, (7). Però appunto la prassi, anche per quanto riguarda 1’ Italia e la Sicilia, contradice apertamente alle asseverazioni del De Luca. Nei numerosi sinodi siciliani generalmente non vi è mai traccia di appro- vazione delle costituzioni sinodali da parte del pontefice. Si parla di appro- vazione soltanto nei due sinodi di Girgenti del 1610 e Monreale del 1652. Le costituzioni del sinodo di Girgenti del 1610 furono dal vescovo Bonin- contro dedicate ed inviate al pontefice Paolo V: “inde pastoralia mea studia acciperent firmitatem ,, (8). Ma l'atto del vescovo di Girgenti co- stituì una cortesia, non l'adempimento di un dovere. Lo stesso carattere facoltativo riveste la richiesta dell’approvazione ponti- ficia fatta dal cardinale Peretto per i decreti sinodali monrealesi del 1652. Il papa delegò l’esame delle costituzioni alla S. Congregazione del Concilio, la quale le approvò con decisione del 29 marzo 1653, esecutoriata in Pa- lermo 1°8 agosto 1653 (9). In fondo sono questi due esempii, che per il loro carattere eccezionale, (1) Boxoxir, Ep. Syracus., 1555, c. 138 verso. (2) PHassipes, Const. Synod. Montisregalensis, 1554, c. 122 verso. (3) Synod. Const. Pactensis Eccles. Messanae, 1567, prgr. 36. (4) Const. CapigLanco, Ep. Syracus. Catanae, 1651, p. 331. (5) Decr. Bonapirs, Ep. Catan., 1668, p. 426. (6) BenepiorIi XIV, Lib. XIII, Cap. 3°, N. 6, p. 210.—PWILLIPS, p. 213.—Bourx, p. 391.— SANTI, Praelectiones Iuris Canonici, Ratisbonae, 1886, Lib. 19, p. 339.—ScHERER, Handb. d. Kirchenrechtes, Graz., 1886, vol. II, 684.—Canisse, Dr. Eccle., Firenze, 1902, I, 611.— ScHIapPOLI, Man. Dr. Eccles., Torino, 1902, II, 68.— WeRNTZ, Ius Decretalium, Romae, 1906, T. II, P. II, p. T4l. (7) VAN Espen, Zus eccles. universum, Neapoli, 1766, Tom. I, Tit. XVIII, Cap. IV, N. 12, pag. 291. (8) Const. BoxincoxrRro, Ep. Agrig., Panormi, 1610, p. 1. (9) Const. PerETTO, Archiep. Montisregal., 1653, p. 179. 76 CONCILII E SINODI DI SICILIA riconfermano la regola del non obbligo dei vescovi di ricercare l’approva- zione pontificia. Ma questa regola o meglio questa prassi non derivava punto da velleità d'indipendenza dell’episcopato siciliano di fronte al papato. Anzi, al contrario, una delle note dominanti dei sinodi siciliani, è la reverente sottomissione alla S. Sede. Di che le prove abbondano. Nel concilio provinciale di Palermo del 1388 si dichiara “ constitutiones juribus Papalibus non dissones, sed effectu con- sonas edere non omisimus ,, (1). Nel sinodo di Siracusa del 1553 fu espressa- mente riconosciuto “ ut in omnibus semper intelligatur excepta, auctoritas sedis Apostolicae ,,, simanche nell’assoluzione dei casi riservati al vescovo (2). Con le medesime parole si esprime il sinodo di Monreale del 1554 (3). L'’interpretazione delle costituzioni sinodali nei casi dubbii fu riservata al vescovo nel sinodo di Patti del 1584, “ salva semper Sanctae Romanae Ecclesiae authoritate ,, (4). Più espressamente è riconosciuto al papa il diritto di aggiungere, di emendare e riformare le costituzioni nel sinodo di Mazzara del 1575: “ Omnia et singula..... qua decet humilitate, obedientia ac reverentia, Judicio et auctoritati sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae subijcimus, submittimus et corrigenda, emendanda et reformanda supponimus,, (5). Nel sinodo di Mazzara del 1584 si trova il medesimo riconoscimento del diritto di revisione della S. Sede: “ quidquid in hac praesenti Synodo statuimus et decrevimus, totum sacro sanctae Romanae Ecclesiae correctioni humiliter submittimus,, (6). Analogamente nel sinodo di Messina del 1588 e del 1621 (7) e nel sinodo di Palermo del 1586. E per quest’ ultimo sinodo il diritto del pontefice si esplicò compiutamente, poichè, dietro ri- corso del Capitolo palermitano , le costituzioni sinodali furono per ordine di Sisto V rivedute e corrette dal cardinale Carafa (8). Nel sinodo di Catania del 1622 troviamo pure l omaggio all’ autorità pontificia: ea tamen omnia et singula qua debemus humilitate et reverentia (1) Maxsi, XXVI, 746.— Amato, De princ. templo panorm., p. 436.—GaLLo, Cod. Eceles. Sic., L. p. 160. (2) Bowoxu, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 139 verso. (3) PHassimes, Const. Synod., Montis regal., 1554, c. 122 verso. (4) Const. Syn. D. GiuisertI, Ep. Pactensis, 1584, c. 70. (5) Const. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 124. (6) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 181. (7) Const. MasrRILLO, Archiep. Messan., 1621, p. 133. — Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 162. (8) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 184. — Cfr. Palermo, 1586. CONCILIX E SINODI DI SICILIA VATI Sanctae Romanae Ecclesiae auctoritati subijcimus (1). Quasi le. medesime parole adopera il sinodo di Palermo del 1679 (2). Più umile e sottomesso si mostra il sinodo di Messina del 1648: “ Sanctissimi Patris nostri Inno- centij X arbitrio subijcimus, mutanda, emendanda, reformanda, sub cuius obedientia vivimus et cuius nutibus in omnibus paremus (3). Uguali sen- timenti esprime il sinodo di Girgenti del 1655 sottoponendo le costitu- zioni alla “censura ,, della Santa Sede (4). Il medesimo concetto esprimono i sinodi di Malta del 1668 (5), di Messina del 1681 (6) e di Cefalù del 1693 (7). AI contrario nel sinodo di Messina del 1725 non si fa che un accenno fugace e misurato alla S. Sede: “ post ejusdem (del sinodo) devotam S. R. Ecclesiae auctoritati subjectionem ,, (8). Ma nel sinodo di Siracusa del 1727 “si ritorna ai consueti sensi di umile sommessione verso il Pontefice (9). Questo rapporto di filiale devozione dei vescovi siciliani verso il Ponte- fice, si riflette poi nella subordinazione delle norme sinodali ai canoni del concilio tridentino e del diritto canonico in genere. Già per diritto canonico le costituzioni sinodali non possono derogare dai principii sanciti nei canoni, sia perchè in generale l’ubbidienza ai ca- noni ed alle regole dei santi padri è obbligatoria per tutti (10), sia perchè in generale ai vescovi non è permesso per la sottomissione gerarchica mutare le leggi di organi superiori, (11) sia perchè specialmente le norme sinodali non potrebbero legare i sudditi se contrarie ad istituti canonici (12). E naturalmente la dottrina ribadisce questi principii (13). I quali poi tro- viamo rispecchiati nei sinodi siciliani. In quanto al Concilio di Trento, abbiamo altrove assodato come i nostri sinodi si propongano nettamente di attuarne e popolarizzarne le disposizioni (14). In quanto al diritto ca- (1) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens., Militelli, 1623, p. 224. (2) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 205. (3) Const. Carara, Archiep. Messan., 1648, p. 162. (4) Const. Sancaez et CueLLaR, Ep. Agrig., 1655, p. 207. (5) Const. Boxus, Ep. Melit.. 1668 in Appendice, p. xxxrx. (6) Const. CigaLa, Archiep. Messan., 1681, p. 250. (7) Const. OrLanpo, Ep. Cephal., 1694, p. 103. (8) Const. MreLiaccro, Archiep. Messan., 1725, p. 158. (9) Synod. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. 175. (10) c. 1. X. I. 2—+c. 3. C. IX. q. 3—c. 4. X. II 24—c. 25. X. v. 1 (11) c. 16. X. I. 38—c. 2. Clem. I. 3. (12) c. 9. X. I. 33. Non importa qui rilevare l’incongruità di questo passo. (13) Benepioti XIV, Lib. XII, Cap. I, N. 1°, p. 145.—SantI I, p. 13.—HinscHius III, pag. 661. — WeRnTz, II, P. II, p. (41. (14) Cfr. p. 29, nota 8. 78 CONCILII E SINODI DI SICILIA nonico la subordinazione delle norme sinodali si rivela specialmente nel campo del diritto penale. Nel sinodo di Mazzara del 1575 si dichiara espressamente che le dispo- sizioni tridentine non vengono per nulla intaccate dalle costituzioni sino- dali e quindi le pene prescritte dal Tridentino concorrono con quelle in- flitte dal sinodo: “ sed quia iuris et sacri Concilij Tridentini, animadver- siones non immutamus, nec in aliquo eis derogamus, poenas nostris con- stitutionibus adversus transgressores inflictas, cum illis cumulative con- currere declaramus ,, (1). Per i casì poi non previsti dal sinodo si stabi- lisce che il vescovo segua le norme del diritto canonico e del tridentino : “ Super casibus autem improvisis inxta dris vel sacri Concilij Tridentini dispositionem providemus ,, (2). Lo stesso metodo segue il sinodo di Messina del 1588 (3). Nel sinodo di Mazzara del 1583 si chiarisce come le pene inflitte dalle costituzioni s'intendano apposte in sussidio a completamento di quelle ca- noniche: “ nec tamen intentionis nostrae fuit alias (poenas), quas iura ca- nonica infligunt tollere; quinimo omnes volumus contra trangressores exe- qui, (4). Il sistema del sinodo di Mazzara del 1584 segue il sinodo di Messina del 1588 dichiarando cumulative le pene (5). Così pure quelli di Palermo del 1652 (6) e del 1679 (7) e di Patti del 1687 (8). Più logicamente il sinodo di Monreale del 1554 distingue secondo che nelle costituzioni le pene siano espressamente dichiarate o non si trovino specificate. Nel primo caso bisogna applicare soltanto la pena sancita dal sinodo; nel secondo caso quella stabilita dal diritto canonico (9). La subordinazione delle norme sinodali ai principî del diritto canonico si rivela altresì dalle fonti, alle quali attingono i vescovi siciliani. Appena occorre qui ricordare come parlando di diritto canonico, io intenda rife- rirmi al diritto canonico in senso lato e non già al solo “us canonicum clausumi ,,. Nel sinodo di Catania del 1622 il vescovo dichiara di attingere princi- (1) Const. LomBarpo, Ep. Mazariensi, 1575, c. 123. (2) Const. LomBarDo, Ep. Mazar., 1575, c. 123 verso. (3) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 162. ) Const. Gasco, Ep. Mazar., Panormi, 1585, p. 179. ) Const. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 160. ) Const. Lrox er CarpENAS, Archiep. Panorm., 1653, p. 380. ) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 205. ) Const. Fario, Ep. Pactens., 1688, p. 364. 9) Prassines, Const. Synod. Montisregalensis, 1554, c. 124. CONCILII E SINODI DI SICILIA 79 palmente dai concilii provinciali e dai sinodi diocesani di S. Carlo Bor- romeo (1). Nel sinodo di Girgenti del 1655 il vescovo riferisce integralmente le “ Monitiones Sancti Caroli Borromei ad Canonicos ,, (2); così pure in quello di Girgenti del 1703 (3). Entusiasta del Borromeo si mostra poi il vescovo Marino nel sinodo di «Siracusa del 1727. Egli dichiara di attingere molto dai concilii provin- ‘ciali e sinodi diocesani celebrati dall'arcivescovo di Milano e chiama que- st’ultimo: “ Praesulum norma, (4). Nel sinodo di Mazzara del 1641 si dichiara come le costituzioni sino- dali non si discostino dal diritto canonico e dal tridentino, “a Sacrorum ‘Canonum, et Oecumenici Tridentini Concilij sanctionibus minime aber- rantes ,, (5). Nel sinodo di Catania del 1668 s’indicano quali fonti delle costituzioni il diritto canonico, il tridentino, le decisioni delle S. Congregazioni e della Rota romana ed infine il Rituale romano (6). Il diritto canonico e specialmente il diritto tridentino e le decisioni delle S. Congregazioni, sono additati quali fonti nel sinodo di Palermo del 1679 (7). Le bolle pontificie, ma più specialmente il diritto tridentino sono le fonti del sinodo di Cefalù del 1693: “huiusmodi sanctiones summo studio ac labore elucubratas Sacrosancti potentissimum Concili] Tridentini ves- tigijs, alijsque Summorum Antistitum decretis inhaerentes ,, (8). Grande numero di decisioni delle SS. Congregazioni citò il sinodo di Messina del 1725 (9); ed il vescovo Marino usufruì quale fonte per il si- nodo siracusano del 1727 gli “ Oracula Sacrarum Congregationum ,, (10). Dei rapporti della legislazione ecclesiastica dello Stato ed in genere del diritto civile con il diritto sinodale ci siamo già occupati (11). Qui basterà accennare come il rapporto sia basato sur una reciproca influenza dei due diritti e non sopra la subordinazione delle costituzioni sinodali al diritto civile. (1) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens., Militelli, 1623, p. 3. (2) Const. Sancaez pe CueLtar, Ep. Agrig., Panormi, 1655, p. 100. (3) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1704, p. 60. (4) Syn. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. XV. (5) Const. Spinora, Ep. Mazariens., Panormi, 1641, p. 8. (6) Decr. Bowaprrs, Ep. Catan., 1668, p. 426. (7) Const. PaLarox, Archiep. Panorm., 1747, p. 205. (8) Const. OrLanpo, Ep. Cephal., 1694, p. 2. (9) Const. MieLIaccio, Archiep. Messan., 1725 passim. (10) Syn. Marino, Ep. Syracus., 1727, p. XIV. (11) Cfr. Cap. I, p. 5 e 6. D 0 CONCILII E SINODI DI SICILIA Subordinazione la quale si riscontra solamente di fronte al diritto ca- nonico ed al tridentino. Poche osservazioni adesso ci rimane da fare in ordine al verbale delle sessioni sinodali, ai mezzi di diffusione delle costituzioni, ed al permesso di stampa. Il verbale delle sessioni sinodali, il quale registra tutte le operazioni compiute nelle adunanze del sinodo, ha una grande importanza per lo studio della. struttura giuridica del sinodo, perchè costituisce una vera mi- niera di notizie. Il verbale delle sessioni sinodali redatto dal segretario alle volte segue alle volte precede il testo delle costituzioni sinodali. Un termine tecnico costante per indicare questo verbale non si rinviene adoperato. Il sinodo di Siracusa del 1553 lo chiama “Nota, (1): “ Unde ut in futurum appareat facta est praesens Nota, per me Nicolaum qui supra, suis loco et tempore valitura ,,. In nessun modo lo qualifica il sinodo di Mazzara del 1575 (2). Nei sinodi di Patti del 1584 (3) e di Messina del 1588 (4) i verbali precedono le costituzioni, ma nessun termine è impiegato per designarli. Lo stesso avviene nel sinodo di Palermo del 1679, dove però il verbale si trova dopo il testo delle costituzioni (5). Analogamente nei sinodi di Girgenti del 1703 (6) e di Messina del 1725 (7). Nei sinodi siciliani dei secoli decimosesto e decimosettimo i vescovi si preoccupano grandemente della diffusione del testo a stampa delle costi- tuzioni sinodali. La rapida lettura fatta in sinodo non era certamente suf- ficiente a rendere noti al clero diocesano i decreti sinodali. Per ovviare a questo inconveniente si pensò non solo in Sicilia, ma dapertutto, di co- stringere per mezzo di censure il clero all'acquisto delle costituzioni stampate. Però in qualche diocesi il rimedio degenerò in vera speculazione libra- ria; tanto che la S. Congregazione del Concilio ebbe a disapprovarlo espres- samente (8). Nel sinodo di Siracusa del 1553 si ordinò che ogni ecclesiastico nel (1) Boxoxnm, Ep. Syracus., Const. Synod., 1555, c. 141. (2) Const. et Decr. sub D. Lomsarpo, Ep. Mazar., 1575, c. 126 verso. (3) Const. GiLiserti, Ep. Pactensis, Panormi, 1584, c. A. (4) Const. Syn. LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 2. (5) Const. Pararox, Archiep. Panorm., 1747, p. 206. (6) Const. Ramirez, Ep. Agrig., 1701, p. 142. (7) Const. MreLIAccIO, Archiep. Messan., 1725, p. 158. (8) Benepicri XIV, Lib. 13, Cap. V, Num. 14, p. 224. — HixscHius, ITI. 664, Not. 5. CONCILII E SINODI DI SICILIA ‘S1 termine di due mesi a contare dalla pubblicazione dovesse comprare il testo a stampa delle costituzioni sinodali. Come sanzione di questo precetto fu comminata ai trasgressori un'ammenda di un ducato di oro (1). Il sinodo di Monreale del 1554 pone obbligo a tutti i sacerdoti di ac- quistare dentro un mese il testo delle costituzioni sotto pena della sospen- sione “a divinis,, e per i curati della sospensione “a sacramentorum ad- pinistratione ,, (2). In calce del testo delle costituzioni si raccomanda ancora l’acquisto del libro con il seguente grazioso distico : “ Lector eme, eriguo crescet tibi tempore fructus. “ Reddere te ditem, lectio parva potest (3). Nel sinodo di Patti del 1567 il vescovo promise distribuire ad ogni chiesa della diocesi un esemplare a stampa delle costituzioni sinodali, ma dispose che ogni chierico dovesse entro due mesi dalla stampa acquistare il libro sotto pena di un’oncia (4). Il sinodo di Patti del 1584 stabili che dentro il termine di due mesi a contare dalla promulgazione delle costituzioni, ogni arciprete, chierico o beneficiato acquistasse un esemplare di esse e lo studiasse (5). Analoga prescrizione s'incontra nel sinodo di Messina del 1663 (6). Nel sinodo di Mazzara del 1698 fu stabilito che le costituzioni sinodali formassero una delle materie di esame per coloro che desideravano conseguire l'ordine sa- cro (7). Prescrizione che si ripete nel posteriore sinodo del 1735 (8). Concluderemo con un rapidissimo cenno sul permesso di stampa delle costituzioni sinodali. Le costituzioni sinodali del sinodo di Monreale del 1554 furono sotto- poste per ottenere la licenza di stampa (9) al visto dell’Inquisitore di Si- cilia. L'inquisitore Bartolomeo Sebastiano, vescovo di Patti, delegò l'esame del libro a Salvatore Magnavacca, professore di teologia, e costui diede il suo permesso il 10 aprile 1554 in Palermo (10). (1) Boxoxu, Ep. Syracus., Const. 1555, c. 137 verso. (2) PHassines, Const. Syn. Montisregalensis, 1554, c. 123 verso. (3) PHassipes, c. 152. (4) Const. Synod. Pactensis. Eccles., 1567, paragr. 34. (5) Const. Syn. D. GiuisertIi, Ep. Pactensis, 1584, c. 70 verso. (6) Const. CaraFA, Archiep. Messan., 1663, p. 229. (©) Const. CasreLLIi, Ep. Mazariens., 1699, p. 353. (8) Const. Caputo, Ep. Mazariens., 1736, p. 352. (9) Cfr. Scapuro, St. e Ch. nelle due Sicilie, Palermo, 1887, p. 418 sulla funzione del- l'Inquisizione prima che Pio V nel 1571 istituisse la Congregazione dell’Indice. (10) PÒassines, Const. Synod. Matisregalensis, 1554, c. 139. 82 CONCILII E SINODI DI SICILIA Ma questo è l’unico esempio dell'attività dell’Inquisizione in materia di censura della stampa dei sinodi. Negli altri testi sinodali a stampa o non si fa cenno dell’imprimatur, (1) ovvero si rinviene il doppio visto del vi- cario generale e del Presidente della Magna Curia (2). Doppio visto che proveniva dalla parallela giurisdizione della Chiesa e dello Stato circa la censura della stampa (3). ILL Storia dei concilî e sinodi di Sicilia La storia dei concilî e sinodi di Sicilia può dividersi in quattro periodi. Il primo periodo va dalle origini al dominio musulmano ; il secondo dai Normanni ai grandi concilî riformatori di Costanza e Basilea; il terzo dagli albori del seicento alla prima metà del secolo decimottavo ; l’ ultimo dal principio del secolo decimonono ai nostri giorni. PRIMO PERIODO Intorno a questo periodo non possediamo testi di concilî o sinodi cele- brati, ma notizie spesso poco degne di fede. Però sotto il pontificato di S. Gregorio si stabilirono riunioni periodiche dei sinodi siciliani. Concilium Siculum anni 125 “ de Haeresibus,,, la quale corre sotto il nome di Predestinato. Che “ Prede- L'unico testimone di questo concilio è l'anonimo autore dell’opera stinatus ,, sia uno pseudonimo s’indovina subito leggendo la prefazione, dove l’autore quale scopo del suo lavoro addita il polemico divisamento di combattere la recente eresia della predestinazione. Egli si proponeva di svolgere il proprio compito in tre parti, dedicandone una alla storia della eresia da Simon Mago ai Predestinati, 1’ altra all’ esposizione dell’ eresia della “ Predestinatio ,, la terza infine alla confutazione della medesima. Di tutta l’opera a noi è pervenuta soltanto la prima parte edita dal Sirmond nel 1643. (1) Sin. Siracusa 1553, Panormi, 1555; Sin. Cefalù 1584, Panormi, 1584. (2) Const. Harpo, Ep. Agrig. Panormi 1589, p. 156. Const. DorIa, Archiep. Panorm. 1633 in fine. Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens. Militelli 1623, p. 224. (3) Scaputo, op. cit., p. 427. CONCILII E SINODI DI SICILIA 83 Alla formazione dello pseudonimo “ Praedestinatus ,, influì probabilmente la circostanza del ripetersi nella Prefazione (1) due volte l’ aggettivo “ praedestinatus , e due volte il sostantivo “ praedestinatio ,. Quale autore si nasconde sotto lo pseudonimo “Praedestinatus , è stato variamente e vanamente congetturato (2). L'ultimo scrittore, che siasi occupato dell’argomento, lo Schubert (3), crede che 1° autore del Praede- stinatus abbia composto la sua opera durante il pontificato di Sisto 3° (432 - 439) e possa identificarsi con Aniano da Celeda. Ma questa conclu- sione è contestata dal Baur (4). Riporto qui il testo di Predestinato (5): “ Sextadecima haeresis Heracleonitarum ab Heracleone adinventa est, quae baptizatum hominem, sive iustum sive peccatorem, loco saneti compu- tari docebat, nihilque obesse baptizatis peccata memorabat, dicens, sicut non in se recipit natura ignis gelu, ita baptizatus non in se recipit pec- catum. Sicut enim ignis resolvit aspectu suo nives quantaecumque iuxta sint, sie semel baptizatus non recipit peccatorum reatum, etiam quantavis fuerint operibus eius peccata permixta. Hic in partibus Siciliae inchoavit docere. Contra hunc susceperunt episcopi Siculorum, Eustachius Lilybaeorum et Panormeoram Theodorus, quique (* hique , propone l’Oehler) omnium qui per Siciliam erant episcoporum synodum exorantes gestis (“ testes ,, correggerebbe 1’ Oehler) eum audire decreverunt , et universas adsertiones eius dirigentes ad sanctum Alexandrum urbis episcopum rogaverunt ut ad eum confutandum aliquid ordinaret. Tune sanetus Alexander ad singula quaeque capita hydri singulos gladios dei verbi de vagina divinae legis eiciens, librum contra Heracleonem ordinans, ferventissimum iugenio Sabi- nianum presbyterum destinavit, qui et scriptis episcopi et adsertione sua ita eum confutaret, ut nocte media navis praesidio fugeret, et ultra ubinam devenisset penitus nullus sciret ,,. Il Baluze (6) per il primo fece buon viso a questo avventuroso racconto. Egli ammise implicitamente l'autenticità del concilio siciliano, poichè nella (1) OkrHLER, Corporis Haereseologici, tom. I, Berolini 1856, p. 230-251. (2) Per “ Hyamus,, e per “ Primastvs ,, cofr. Prarson. Opera posthuma Chronologica. De serie et successione primorum Romae episcoporum, Londini 1688, Cap. VII, p. 230. (8) Scnuserr, Der sogennante Praedestinatus. Ein Beitrag zur Geschichte des Pela- gianismus, in Texte und Untersuchungen zur Geschichte der althristlichen Literatur N. F. IX, (1903) p. 147. (4) Revue d’histoîre ecclesiastique, vol. VIII, (1907) p. 183. (5) OrHLER, tom. I, p. 237, cfr. pure MansI, Concil. I, 647. (6) BaLurius, Nova Collectio Conciliorum, Parisiis 1683, cit. dal MoxGirore, Bull. et Privil., Panorm. Eccles., Panormi 1724, Praefatio, p. xx. S4 CONCILII E SINODI DI SICILIA Collezione dei Concilî da lui pubblicata nel 1683. registrò il passo di Pre- destinato. Ma tosto il Pearson (1), sospettò apocrifa la notizia di Predestinato per la discordanza delle note cronologiche, essendo morto papa Alessandro parecchi anni prima del fiorire dell’ eresia di Eracleone in Occidente, la quale al più presto può mettersi durante il pontificato di Pio. Richiamava inoltre l’attenzione sul fatto che i due vescovi siciliani Eustachio di Li- libeo e Teodoro di Palermo, non fossero noti per altra fonte. Illustrava ancora altri errori cronologici del medesimo Predestinato al fine di docu- mentare l’abituale scorrettezza e la conseguente inattendibilità di tale autore. Alla conclusione medesima viene per altre vie il Du Pin (2), il quale, stabilendo norme generali di critica delle fonti conciliari, parla anche di Predestinato. Nota il Du Pin come i concilî fossero più rari nei primi tre secoli sia per le persecuzioni degl’ imperatori sia perchè ancora vicina la tradizione apostolica, la quale era guida sufficiente per conoscere la verità e confu- tare l’errore. Nè autori degni di fede, e fra questi non va compreso il Predestinato, riferiscono di concili tenuti allo scopo di condannare i primi eretici, quali i seguaci di Simon Mago, i Carpocraziani, i Basilidiani ed i Gnostici. Queste eresie incontrarono la spontanea riprovazione generale dei Cristiani e non occorrevano punto concilii per scomunicarne gli autori e separarli dal grembo della Chiesa. Fissata questa base il Du Pin stende un catalogo dei concilii, dal quale esclude quelli “ dont il n'est fait mention que dans de nouveaur Auteurs, tels que sont le Praedestinatus du Pere Sirmond ,, (3). Malgrado le critiche del Pearson e del Du Pin il concilio di Sicilia del 125 trovò sempre graziosa accoglienza nelle grandi collezioni di concilii, curate dal Labbe e dal Mansi. Degli scrittori Siciliani il primo ad occuparsene fu il Mongitore (4), il quale vi dedicò brevi righe nel suo “ Apparatus ad Bibliothecam Siculam ,. Ven- tisei anni dopo il Mongitore ritornò a parlarne più diffusamente in un’al- tra sua opera (5). Egli s'ingegnò di provare come l’ accusa di anacro- nismo mossa a Predestinato fosse infondata e venne tessendo una lunga filza di nomi di autori, i quali ponevano la morte di papa Alessandro nel 129 o 180. (1) Prarson, Opera posthuma Chronologica, De serie et successione primorum Romae episcoporum Londini 1688, Cap. VII, p. 230. (2) Du Pin, Nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, Paris 1693, vol. I, p. 213. (3) Du Pin, p. 214. (4) Moxertore, Bibliotheca Sicula, tom. I, Panormi 1708, Apparat., p. xxnI. (5) Moxcitore, Bull. et Priv., Panormi Eccl., p. xxI-xxIv. CONCILII E SINODI DI SICILIA 85 Ma il Mongitore non si accorgeva di citare studiosi, i quali avevano tranquillamente copiato l’un dall’altro una data inesatta; la quale va poi corretta in quella del 116 ovvero 119 (1). La replica del Mongitore mirava specialmente a ribattere le argomen- tazioni di un altro scrittore siciliano, il De Angelo (2). Questi fondandosi sui risultati del Du Pin, scartava inoltre l’autenticità del concilio del 125 per due ragioni. Innanzi tutto trovava ben strano che per quindici secoli nulla ne avessero saputo gli studiosi siciliani e fra questi ricercatori dili- gentissimi quali il Fazello ed il Pirri. D'altra parte sembrava poco vero- simile che proprio si adunasse un concilio durante l’ imperversare della persecuzione traiano-adrianea durata più di un ventennio. Il Di Giovanni (8) nella sua bellissima e postuma “Storia Ecclesiastica di Sicilia , prese naturalmente anch’egli in esame l'argomento, ma in un ben singolare stato di animo. Il Di Giovanni, spirito eminentemente cri- tico e di cultura larghissima, fu il primo in Sicilia a repudiare fiabe agio- grafiche dimostrando l'insussistenza di qualche vetusta tradizione delle chiese siciliane. Gli si oppose accanitamente in nome della fede e delle patrie glorie di Sicilia il Mongitore, tanto erudito ed instancabile raccoglitore di monu- menti ecclesiastici siciliani, quanto grossolano nella critica delle fonti me- desime. E forse ancora un po’ di gelosia di mestiere indusse il canonico Mongitore a caratterizzare quali vere e proprie tendenze eresiarche le cri- tiche demolitrici del canonico Di Giovanni. Ben conosceva quindi que- st’ultimo come a negare recisamente l’ autenticità di una pagina tanto brillante nei fasti della religione in Sicilia, riguardata poi dal Mongitore per sua peculiare scoperta e quasi la pietra più fulgida del suo tesoro di erudito, corresse pericolo di essere lapidato dal collega canonico. Si cavò d’impaccio con un ripiego ingegnoso. Egli ostenta di non prof- ferire giudizio e limitarsi all'esposizione delle argomentazioni in favore o contrarie. Ma l’arguto raggruppamento dei fatti e lo studio delle medaglie comprovanti la venuta dell’ imperatore Adriano in Sicilia proprio in quel torno di tempo, è più che sufficiente perchè “il leggitore potrà col suo giudizio determinarsi a quella opinione che gli sembrerà più vera e meno ripugnante ai sodi principii della storia della chiesa ,, (4). (1) Lanora pi BroLo, Storia della Chiesa in Sicilia, Palermo 1880, vol. I, p. 66. (2) De AnGELO, Annales Historico-critici ecclesiae Siculae, Opus posthumum quinque priora Christi Saecula continens, Messanae 1730, p. 55. (3) Giovanni Di GIovannI (1753), St. Eccles. di Sicilia, Palermo 1849, vol. 1°, p. 56. (4) Dr GrovannI, St. Eccles., I, p. 61. S6 CONCILII E SINODI DI SICILIA D'altra parte il constatare come il Di Giovanni nel suo “Codice diplo- matico della Sicilia , (1) non abbia accolto il documento del Predestinato, ci prova come egli lo ritenesse per apocrifo. Un altro scrittore siciliano pure decisamente convinto del carattere sur- rettizio delle notizie di Predestinato fu il Leone (2), che si limitò a ripe- tere le obbiezioni cronologiche del Pearson. Il Di Chiara (3) stimava punto pacifico il rigettare come favoloso il rac- conto di Predestinato. Finalmente l’Hefele (4) nella sua classica storia dei concilii pone il con- cilio siculo del 125 nella classe dei concili dubbii. L’Hefele si vale qui di un argomento assai acuto. Avendo Eracleone, per concorde testimonianza di Ireneo e Tertulliano, rielaborato ed allargato il sistema di Valentino, dovè necessariamente fiorire dopo il 125. Malgrado tutte queste molteplici critiche, Mons. Lancia di Brolo, 1’ ul- timo scrittore, che siasi occupato del concilio del 125, lo crede perfetta- mente autentico. Il Lancia di Brolo (5) nella sua bellissima “ Storia della Chiesa in Sicilia ,, spezza una lancia in difesa della veridicità di Predestinato. Ma l'argomentazione del Lancia è debole. Egli ammette l’inverosimilità in genere del racconto, data la discordanza delle note cronologiche ; ma vorrebbe salvare se non altro il fondo della narrazione, l’ autenticità del concilio siculo. Osservando come i dati dommatici e dottrinali secondo la esposizione fattane dal Predestinato, non discordino dalla teoria di Era- cleone, propone di aggiustare tutto sostituendo al pontefice Alessandro un suo successore ed a Eracleone un qualche discepolo, un Eracleonita ! Ciò è semplicemente ingenuo. Non si contestava punto l'autenticità delle idee attribuite ad Eracleone, ma l'attendibilità delle notizie, degli aneddoti. Ora questi non ricevono certamente nuova forza da una ipotesi non solo vaga e indeterminata, ma gratuita. Del resto nemmeno potrebbe, a mio credere, accettarsi un simile comodo emendamento. E ciò per una ragione non ancora posta innanzi da altri. Nè il pontefice Alessandro, nè qualunque suo successore, si sarebbe presa la briga di confutare personalmente proprio Eracleone , che fra gli (1) JonanNES DE JOoHANNE, Codex diplomaticus Siciliae, Panormi 1743. (2) LEONE, Isagoge ad ius canonicum siculum, Panormi 1819, p. 115. (3) Dr CHIarA, Opuscoli di diritto pubblico ecclesiastico in Sicilia, Palermo 1855, p. 254. (4) HereLE, Conciliengesehichte, Freiburg im Breisgau 1873, vol. 1°, p. 103. (5) Lancra Di BroLo, Storia della Chiesa in Sicilia nei primi dieci secoli del cristiane- simo, Palermo 1880, vol. 1°, p. 63. CONCILII E SINODI DI SICILIA 87 Gnostici rappresentava una figura del tutto secondaria (1). Tertulliano (2) nella sua succosa opera “contra Haereticos,, non cita mai Eracleone, ma co- stantemente Valentino e Marcione. Ireneo nello scritto polemico contro Va- lentino ed i suoi discepoli confuta specificatamente e lungamente Carpo- crate, Marcione, Basilide e Cerinto, ma non cita che una sola volta Era- cleone e nemmeno lo cita solo, ma insieme a Tolomeo (3). Epifanio poi quantunque confuti in apposito articolo Eracleone, pure lo ravvicina costan- temente a Marco e sempre riprende il parallelo, mostrando la filiazione di Eracleone da Marco (4). Per tutte queste ragioni, anche prescindendo dall’assurdo di supporre in sul principio del secondo secolo le comunità cristiane di occidente così saldamente costituite da permettersi il lusso di tenere concili, possiamo escludere che nel 125 siasi celebrato in Sicilia un concilio. Concilio del 3286 Alcuni scrittori siciliani, come il Cajetano (5), il Leone (6), ed il Lancia di Brolo (7), basandosi sur un passo di S. Atanasio, opinano che sùbito dopo il concilio di Nicea i vescovi di Sicilia si fossero riuniti in concilio per accettare i canoni niceni. Anzi il Lancia di Brolo qui si permette il lusso di dare particolari. Egli scrive: “Lo stesso santo (S. Atanasio) in altro luogo mette i ve- scovi di Sicilia fra quei che accettarono subito il concilio Niceno, e raccol- tisi in concilio soscrissero al suo simbolo, e condannarono Ario ed i suoi SEQUACI ,,. Per farsi un esatto concetto dell’attendibilità di questo racconto bisogna esaminare il testo di Atanasio. Atanasio vescovo di Alessandria insieme a novanta vescovi dell’ Egitto (1) Harwack, Geschichte der altchristliehen. Litteratur 1893, I. 1, p. 174 e p. 179. (2) Q. FLorenti Seprimi TertuLLIANI, Liber de P’raescriptionibus contra Haereticos, Cap. VII, X, XXIX, XXX, XXXII, XLII. (Ed. Bruxellis 1675, p. 194, 259, 470, 476, e 530, 708). (8) S. IrarNEI, Episcopî Lugdunensis, Contra omnes Haereses, Libri quinque, Edizione Grape, Londini 1702, II, 4, p. 120. (4) EprpHaNnI, Episcopi Costantiae Cypri, Contra octoaginta hereses opus Panarium appel- latum, Basileae 1578, p. 86. (5) Casrrano, Isagoge ad histor. sacr. siculam., Panormi 1707, p. 256. (6) Leone, Op. cit., p. 118. (7) Lancia, Op. cit., I, 194. SS CONCILII E SINODI DI SICILIA e della Libia indirizzò nel 369 una lettera ai vescovi di Africa. Nell’epi- stola, proprio in principio, si trova il seguente passo (1): Taùm yodv xat T‘iar TECA Î) oîxovpevn cuTEPMvYyae vai voy dì TOA Gy covéàwy yevopévwy, ld , ed I DI , , - r DI 0 VEVTEC T ES Ol L T \ c d ANAL > Otopynodeviee Tavtes ol te xatà tiv Aodapatiav, xat Aapdaviav, zal Ma te tiv Aîyurtoy xal tùs Aufbac, zal Tietotor TOv Ev ti “Apafia tastnv ETEYWoaY. Atanasio non dice che siano stati celebrati concilî in Sicilia ed altrove per approvare il simbolo niceno, ma che nel 369, nel momento in cui egli scriveva, la professione nicena, anche in seguito ad altri concilî era stata abbracciata da tutto il mondo. I concilî, dei quali parla Atanasio, dovevano avere una certa importanza per il trionfo dell'ortodossia, e quindi non può alludere a piccoli ed oscuri concilî locali, ma a concili famosi come quello ortodosso di Antiochia (2) del 341, quello di Sardica (3) e di Seleucia (4. Le regioni sono indicate nel testo anastasiano per illustrare il carattere ecumenico dell’ortodossia, non già per riferirsi a concilî tenuti nelle mede- sime al fine di approvare le decisioni di Nicea. E concilî con questo obbiettivo non avrebbero avuto ragione di adunarsi, poichè la professione ed i canoni niceni furono obbligatorìî per tutta la cristianità (5). Eusebio, Socrate, Gelasio riferiscono parecchie lettere di Costantino, con le quali l’imperatore comunicava alle chiese cristiane il tenore del simbolo niceno e ne imponeva la stretta osservanza (6). {1) S. Atanasio, Epistola in Africa Episcopos. Migne, P. G., 24, 1029. — Cfr. pure S. ArHaNaSsII, Opera omnia, Ed. Benedict e Congr. S. Mauri, Parisiis, 1698, T. I, P. II, p. 891. (2) HeFELE, I, 506. (3) HereLe, I, 533. — LanceN, Geschichte der rom. Kirche, p. 443. (4) HereLE, I, 697. (5) HereLe, Conciliengeschichte, 1, 456. — BerNouLLI, Das Konzil von Nicia, Freiburg, 1896, p. 25. — LanGeN, Geschichte der ròmischen Kirche bis zum Pontifitate Leo's, I, Bonn., 1881, p. 412. (6) EuseBIo , Vita Costantini (Ed. VaLesIUs, 1746), III, 17,20, od; tà ExzAgotas e È È SARE METEO, q và specialmente III, 20 did XL TOS ‘ayanetaìi fut CRIPTA *EUPAVIGAVTIG TÀ Terpayusva, s ; ; ; "n ; SE a Tbn xa tv rposigauevov Àgyov, xal thv Tapamonon Tic dytwiatnS Muscas Urods coda 3 >) Ti xal datdttav ’ogstdeta. Cfr. pure Mansi, II, 724. Socrates, Hist. Eccles., I, 9, Ed. VaLesIus, p. 29, di morte ai detentori degli scritti di Ario. Cfr. Socrates, Historia Ecclesiastica, I, 9, Ed. Vanvesius, 1747, pe. 27. MansI, II, 726. GerLasit CyziceNIi, Commentarius Actorum è) ti PS 3 k) Epistola Costantini episcopis et plebibus, la quale commina la pena CONCILII E SINODI DI SICILIA S9 Certamente Costantino dovè con apposita costituzione dare valore di legge al domma della consustanzialità, ma essa nel codice teodosiano non si trova registrata. Non è punto audace il supporre che i compilatori del codice teodosiano l'avessero scartata, perchè due altre costituzioni di Gra- ziano, Valentiniano e Teodosio del 380 e del 381, accolte nel codice, verte- vano sulla medesima materia (1), imponevano cioè l'obbligatorietà del sim- bolo niceno per le chiese cristiane. Una traccia di quella costituzione di Costantino si rinviene assai proba- bilmente nella costituzione del medesimo Costantino sui Novaziani (2). Costantino, mentre fu inflessibile contro gli Ariani, si mostrò più mite per le sette dei Meleziani e dei Novaziani (3). Intanto se storicamente è accer- tato il rigore contro gli Ariani e l’indulgenza per i Meleziani ed i Nova- ziani; legislativamente l’opera di Costantino ci appare limitata soltanto a regolare la condizione giuridica dei Novaziani. Ci difettano quindi sicura- mente le disposizioni concernenti i Meleziani e gli Ariani. Ora poichè la costituzione di Costantino del 326 sui Novaziani manca del principio (4) e poichè è noto come i compilatori avessero avuto facoltà di smembrare secondo criterî di opportunità le costituzioni (5), è molto verosimile che originariamente l’integra costituzione costantiniana comprendesse la sanzione del simbolo niceno e le disposizioni sugli Ariani, Meleziani e Novaziani. Del su riferito passo di S. Atanasio dà un’altra interpretazione il Di Giovanni (6), il quale crede che il vescovo alessandrino alluda al sinodo siculo del 366, di cui tosto ci occuperemo. Ma ciò non è ammissibile, perchè il concilio del 366, anche secondo le autorità citate dal Di Giovanni, non ebbe per obbietto di confermare il simbolo niceno, come pure afferma il Di Giovanni, ma di esaminare e testificare la sincera ortodossia dei legati di Lampsaco. Concilii Nicazni in MaxsI, II 919. Lettera agli Egiziani in EuseBIo, Vita Costan- tini, III, 23, xaì td tig Nuvodov doyuata zuobiv inscgpayitero. qui non interfuerunt, in EuseBIo, Vita Costantini, III, 22, GeLasIo in Mansi, II, 926. —— Epistola Alecandrinorum Ecclesiae, in Socrates, I, 9. Ed. Varesius, p. 26. MANSI, II, 724, GeLasro in Mans, II, 922. (2A CRISI NICRIRIT (350) ACRI PXVIRRL (031)! (N22 CAT EXSVI5(326)/ (3) HerELE, Conciliengeschichte, I, 854. — BerNxouLLI, Das Konzil von Niciia, p. 20. (4) 2 C. Th. XVI, 5 (326). Gesta in Senutu urbis Romae de recipiendo, Codice Theodosiano, in HagNEL, Cod. Epistola ad episcopos, (9 Theodosiano, p. 84. (6) De JoHaxNE, Codex diplomat., Siciliae, p. 17, Nota a. 90 CONCILII E SINODI DI SICILIA Concilio del 366. Nel 365 secondo alcuni scrittori o nel 366 secondo altri, i legati della setta dei Macedoniani nell’Asia Minore e specialmente di Lampsaco e Smirna si recarono in Sicilia, dove per tale occasione fu celebrato un concilio (1). T Macedoniani o Semiariani, avversi tanto agli ortodossi, quanto agli ariani, avendo condannato nel sinodo di Lampsaco del 364 l’Arianesimo, furono perseguitati dall’ imperatore Valente, che proteggeva gli Ariani. Allora pentiti del loro errore pensarono di ritornare all’ortodossia e si rivol- sero all’imperatore Valentiniano ed al pontefice Liberio chiedendo per mezzo di tre legati di essere ammessi nella comunione delle chiese di Occidente. Il papa in sulle prime nemmeno volle riceverli credendoli addirittura ariani, poi li sottopose ad esame e convintosi della veracità del loro pentimento consegnò ad essi una lettera, rella quale dichiarava di ammetterli nella comunione ortodossa. Non contenti dell’ attestato pontificio i tre legati passarono in Sicilia, ed i vescovi dell’isola riuniti in concilio consegnarono ad essi un’ altra lettera (2), dove contenevansi dichiarazioni analoghe a (1) Dr GrovannxI, Storia Eccles. di Sicilia. I, 196.—HeFELE, Conciliengeschichte, I, 736.— Laxcra pi BroLo, Storia della Chiesa in Sicila, I, 200.—LANGEN, Geschichte der ròmischen Kirche bis sum Pontifikate Leo's, I, Bonn. 1881, p. 488.—DE Fis, Storia di Liberio papa e dello scisma dei semiariani, in Studi e Docum. di St. e Diritto (1894), XV, 388. (2) Socrates, Hist. Eccles., IV, 12 in Migne, P. G. 67.489—Epistola Liberii in Migne, P. L. VIII, 1382.—-Cassroporus, Hist. Tripartita, VII, 25 in Migne, P. L., 69, 879. — De IoHaNNE, Cod. Dipl. Sic., pag. 14. — MavnsI, III, 381, con qualche nota del Pagi: “ Dilectissimis fratribus et consacerdotibus, Eustatio, Cyrillo, Hypericio, Heroni, Elpidio, Maximo, Eusebio, Eucarpio, Ortasio, Neani, Eumathio, Faustino, Proclo, Passi- nico, Arsenio, Severo, Didyomioni, Britanio, Callicrati, Damabio, Edessio, Eustochio, Ambrosio, Gelonio, Pardolio, Macedonio, Paulo, Marcello, Herachio, Alexandro, Adolio, Martiano, Sthenelo, Joanni, Maceri, Charisio, Sylvano, Photino, Antonio, Auto, Celso, Euphranori, Milesio, Patricio, Severiano, Eusebio, Eumolpio, Athanasio, Diophanto, Minodoro, Diocli, Crysampelo, Eugenio, Eustathio, Callicrati, Arsenio, Eugenio, Mar- tvrio, Hieratio, Leontio, Philagrio, Lucio et universis orientalibus ortodoxis, Liberius episcopus et occidentales Episcopi, in domino salutem. Optabile nobis pacis, atque con- cordiae gaudium vestrae litterae detulerunt, fidei lumine resplendentes, fratres carissimi, oblatae nobis per carissimos fratres, et coepiscopos Eustathium, Sylvanum, atque Theo- philum, et maxime quia vestram sententiam, vestrosque sensus concordare et consonare cum mea humilitate et Italis, atque Occidentalibus vniversis affirmaverunt, atque de- monstraverunt. Et hanc esse cognoscimus catholicam, et apostolicam fidem, quae usque ad Nicaenum concilium integra, immobilisque servata est, et hanc ipsi retinere professi sunt, gaudioque repleti, et omne vestigium, ac nebulas ineptae suspicionis abjicientes, CONCILII E SINODI DI SICILIA 91 quelle di papa Liberio. Ritornati i legati in patria lessero le lettere nel concilio di Tiana del 367 in Cappadocia con grande gioia dei convenuti. Ma circa un decennio dopo, morto Valente, i Macedoniani deposero la maschera e si separarono di nuovo dall’ortodossia. Questo racconto, dirò così, semplificato ed appianato, si ricava da una intricata narrazione di Socrate (1), la quale poi Sozomeno (2) infiora e deflora con nuovi particolari. Gioverà esaminare un po’ da vicino tali fonti. non solum sermone eam, sed etiam scriptura currente professi sunt. Cuius exemplar his litteris subdere, necessarium judicavimus: ne ullam occasionem haereticis ad exer- cendas insidias denuo relinquamus: quibus iterum flammas propriae malitiae commo- ventes, incendia discordiarum consuete resuscitent, haec insuper sunt professi carissimi fratres nostri Eustathius, Sylvanus, atque Theophilus vestram caritatem semper hane fidem habuisse, et hane usque ad terminum custodire, id est, in Nicaena urbe a tre- centis decem et octo episcopis orthodoxis approbatam, quae perfectam continet veri- tatem, et os totius haereticae multitudinis obstruit atque dissolvit. Non enim spontaneo motu, sed nutu divino tantorum episcoporum numerus aggregatus est contra Vesaniam Arii, quanto numero beatus Abraham tanta millia fide destruit. Quae fides, dum in substantia et nomine Consubstantialitatis, continetur, velut quoddam munitissimum, et inexpugnabile castrum, omnia jacula et molitiones Arianae incredulitatis decenter evitat. Cum igitur omnes occidentales Episcopi, Arimino congregati, quando eos arianorum collegit Vesania, quadam suasione, aut (ut Verius dicam) mundana potentia, hoc quod cautius erat in fide positum, auferre, aut oblique denegare conati sunt. Tamen Nihil eorum calliditas profuit. Nam pene omnes convenientes Arimino tune terrore permoti atque decepti, tune resipiscentes, atque anathematizantes eos qui ibi convenerunt, aut subscri- bentes catholicae fidei, quae in Nicaena urbe sancita est, nobisque communicantes, ferventius contra Arii dogma, eiusque discipulos inflammantur. Cuius rei indicium etiam ipsi legati vestrae civitatis agnoscentes, Vosipsos in sua subscriptione junxerunt, anathe- matizantes Arium, et quae abeius sequacibus Arimino gesta noscuntur, contra fidem in Nicaena urbe sancitam. In quibus etiam vos capti, perjurio subscripsistis. Unde con- sequens nobis visum est scribere caritati vestrae, et adjuvare iusta poscentes, maxime quia per professionem vestrorum legatorum resipiscentes Orientales cum ortodoxis ritis blasphemos Ariminenses, qui tune videbantur per surreptionem maculati, nunc anathe- matizatos, et universos ad Nicaenam respirasse fidem. Quod oportet, per vos omnibus judicari, quatenus possint, qui violenter laesi sunt aliquando ab haereticis tenebris ad divinum lumen catholicae libertatis accedere. Qui post hanc synodum, nisi voluerint respuere venenum perfidiae et blasphemias Arii universas abjicere, easque anathema- tizare, cognoscant se cum Ario, eiusque discipulis ceterisque serpentibus, sive Sabellianis, vel Patripassianis, aut cuiuslibet alterius haeresis socios esse, et communione privatos ab ecclesiastica synodo, quae ad se filios adulterii non admittit. Deus Vos incolumes custodiat, fratres carissimi ,,. (1) Socraris ScHoLastIci, Historia Ecclesiastica, IV, 12.—Ed. Varesius, Augustae Tau- rinorum, 1047, p. 199. (2) Hermiar Sozomeni, Historia Ecclesiastica, VI, 14.—Ed. Varestus, 1747, p. 214. 92 CONCILII E SINODI DI SICILIA Secondo Socrate, Macedonio fu nominato vescovo di Costantinopoli, quando l’imperatore Costanzo si dichiarò nemico degli ortodossi. Le cru- deltà di Macedonio nell’ applicare i principî antiortodossi dell’ imperatore superarono in orrore le antiche persecuzioni dei Cristiani. Confisca dei beni, esilio, torture atroci, morte furono le armi di Macedonio, il quale involse nel suo odio non solo i cattolici, ma anche i novaziani (1). Ciò non ostante l’imperatore s’indegnò contro Macedonio; ed Acacio ve- scovo di Cesarea ed Eudossio vescovo di Antiochia, i quali nel concilio di Seleucia avevano rinnegato il simbolo niceno, riuscirono a fare deporre i vescovi del partito avversario, e primo fra questi Macedonio (2). Eudossio ottenne la successione di Macedonio nella cattedra di Costantinopoli (3). Macedonio per reazione si unì ai vescovi che nel concilio di Seleucia ave- vano dissentito da Acacio ed Eudossio, cioè ai vescovi ortodossi, e divenne il capo della setta macedoniana (4). Durante l'impero di Giuliano i macedoniani, fra i quali primeggiavano Macedonio, Eleusio ed Eustazio, tennero parecchi concilì con i vescovi ostili ad Acacio ed Eudossio nel concilio di Seleucia, anatemizzarono Acacio e sì dichiararono avversi tanto agli ortodossi di occidente , quanto ai se- guaci di Ezio (5). Venuto al trono Gioviniano i macedoniani gli presentarono un libello, nel quale chiedevano che fossero scacciati dalle chiese i vescovi ariani ed in loro luogo surrogati essi. Ma l’imperatore non dette loro ascolto, limi- tandosi a raccomandare la concordia (6). Assunto finalmente al trono Valente, i vescovi della setta macedoniana gli chiesero il permesso di celebrare un concilio per correggere la fede; e l’imperatore annuì, perchè li credeva di accordo con Acacio ed Eudossio (7). I macedoniani tennero questo concilio in Lampsaco nel 365, sette anni dopo il concilio di Seleucia e ritornarono ad anatemizzare Acacio ed ‘Eu- dossio. Costui, allora vescovo di Costantinopoli, dovè mordere il freno per l’imminenza della guerra civile a causa dell’insurrezione del tiranno Pro- copio in Costantinopoli. Così Eleusio, vescovo di Cizico, ed i macedoniani ebbero per un mo- (1) Socrates, I, 27.—II. 88. (2) Socrates, II, 42. (3) Socrates, II, 43. (4) Socrates, II 45. (5) Socrates, III, 10. (6) Socrates, III, 25. (7) Socrates, IV, 2. CONCILII E SINODI DI SICILIA 93 mento il sopravvento, ed il domma dei macedoniani, sino allora poco noto, rifulse (1). Nell'anno successivo, abbattuto Procopio, l’imperatore Valente rivolse i suoi colpi contro i nemici degli ariani ed in primo luogo chiamò a giu- stificarsi Eleusio nel concilio di Nicomedia. Il vescovo di Cizico atterrito rinnegò quanto aveva detto in Lampsaco, poi però pentitosi si presentò ai fedeli della sua città, dichiarandosi indegno per la sua viltà di conser- vare ancora le insegne episcopali. Ma gli abitanti non vollero accettare la sua rinunzia e perdurarono nella loro eresia (2). L'imperatore intanto nominò vescovo Eunomio ed i macedoniani con Eleusio edificarono una chiesa fuori la città. Poco dopo però Eunomio fu espulso dal popolo (3). Negli anni 367 e 368 Valente ed il vescovo di Costantinopoli Eudossio continuarono la persecuzione avverso i non ariani (4). Prostrati gli orto- dossi, in ultimo i persecutori si rivolsero contro i macedoniani (5). Allora questi, preferirono aecettare la fede ortodossa anzi che piegare il capo ad Eudossio, e tenuti varî concilî in Smirna, nella Pisidia, nell’Isauria, nella Panfilia, nella Licia, mandarono tre legati all'imperatore Valentiniano ed al pontefice Liberio. I tre legati furono: Eustazio di Sebaste, Silvano e Teofilo (6). Socrate (7) qui dà il testo del libellum presentato a Liberio. Nell’ epi- stola i tre legati si dichiarano per ben due volte legati dei concilî di Lam- psaco, di Smirna e degli altri luoghi. Segue la risposta del pontefice Liberio, che attesta come i legati e gli altri vescovi macedoniani avessero sempre professato il simbolo niceno: fautoig Te xàL tiv dpettpav dy&rnv Taviote Tammy tiv Tio ’eoymuevat. Da Roma i tre legati passarono in Sicilia dove tennero un concilio ’eneî te mapaoxevdoavtes eveotar Zivodov t@v Xixei®@yv E° rioxòrwy. Avute dai vescovi siciliani lettere analoghe a quelle del pontefice i tre legati ritornarono presso i loro mandanti. Questi letta l’epistola di Li- berio spedirono ambasciatori in tutte le città dove erano difensori dell’or- todossia invitandoli per un concilio a Tarso in Cilicia. Ma il concilio non potè aver luogo per l'opposizione di Eudossio (8). (1) Socrates, IV, 2. (2) Socrates, IV, 6. (8) Socrates, IV, 7. ( ( (9) 4) Socrates, IV, 11. 5) Socrates, IV, 12. (6) Socrates, IV, 12. (7) Socrates, IV, 12. (8) Socrates, IV, 12. 94 CONCILII E SINODI DI SICILIA Parecchi anni dopo quando l’imperatore Graziano accordò libertà a tutte le sette cristiane, i macedoniani adunatisi in concilio ad Antiochia stabi- lirono di respingere il simbolo niceno e ritornare alla loro fede, ma per questa circostanza si screditarono e perderono la maggior parte dei se- guaci (1). Sozomeno rapporta i fatti su per giù allo stesso modo di Socrate, ma aggiunge nuovi particolari. I legati del concilio di Lampsaco si recarono dall’ imperatore Valente in Eraclea per informarlo delle decisioni conci- liari. Valente esortò i legati ad essere concordi con Eudossio, ed insistendo essi nelle loro idee, li cacciò in esilio (2). I legati del concilio di Lam- psaco al ritorno dalla Sicilia trovarono adunato a Tiana un concilio di vescovi fedeli alla consubstanzialità ed ivi furono lette le lettere di Li- berio e dei vescovi dell’Italia, dell’Africa, della Gallia e della Sicilia. Qui appositamente Sozomeno fa notare come i legati di Lampsaco avessero portato le lettere di tutti questi vescovi, perchè si potesse valutare l’im- portanza morale di un così grande numero (3). Cassiodoro nella sua Historia Tripartita (4) riassume i fatti narrati da Socrate e Sozomeno e dà il testo della lettera dei vescovi di Sicilia (5); la quale non è altro che la copia di quella di Liberio, ammannita da Socrate. Sottoponendo ad un esame critico le notizie ed i documenti dati da Socrate e Sozomeno sì rinvengono tante contradizioni, tali inverosimi- glianze, siffatti anacronismi da restare in forse se debbasi addirittura consi- derare come frutto di fertile fantasia tutto l’avventuroso racconto, ovvero possa per lo meno concedersi che un fondo storico serva di trama. alla troppo ricca ed esuberante narrazione. Non si comprende come Macedonio, accanito persecutore degli ortodossi, deposto da Costanzo, divenga capo di una setta nè ortodossa, nè ariana, nè eumoniana, i cui proseliti però sono formati dai vescovi ortodossi del concilio di Seleucia (6). Valente ignora l’esistenza di questa setta, che per altro aveva tenuto parecchi concilii ed aveva anatemizzato parecchie volte Eudossio, ed ac- corda ai vescovi macedoniani il permesso di radunarsi in Lampsaco cre- (1) Socrates, V, 4. 2) Sozomeno, VI, 7. Sozomexo, VI, 12. Cassionoro, VII, 12, 23, 24, 24, 25, 28-IX, 5, in Migne P. L. 69, 879 e sq. Cassionoro, VII, 25. (6) Socrares, IT, 45. Il De Fris reputa come sicuro che Macedonio negasse Ja divinità dello Spirito Santo. op. cit. in Studi e Doc. di St. e Dir. XV. 162. CONCILII E SINODI DI SICILIA 95 dendoli buoni amici di Eudossio, cioè di quel vescovo di Costantinopoli che costituiva il più saldo sostegno dell'indirizzo arianico voluto dall’im- peratore medesimo. I vescovi macedoniani riuniti a Lampsaco possedevano un tale spirito profetico da prevedere che ben tosto Valente avrebbe perseguitato la loro setta, e perciò mentre incautamente si attiravano l’ira imperiale anate- mizzando Eudossio, d’altra parte decidevano di fingersi ortodossi e richie- dere la protezione di Valentiniano e Liberio. I vescovi macedoniani avevano una intransigenza ben singolare; erano irremovibili di fronte agli ariani, ma si mostravano pronti a rinnegare la loro professione di fede di fronte agli ortodossi. Più singolari ancora erano le astuzie dei macedoniani. Per trovare pace si fingevano ortodossi e si stringevano al lontano vescovo di Roma, il quale non poteva dare loro che un’assai discutibile protezione, poichè Va- lente perseguitava equanimemente ortodossi e macedoniani. Sarebbe stato per loro più semplice e più utile fingersi per il momento addirittura ariani : tanto si trattava di una maschera da deporre al momento opportuno. D'altra parte era molto ingenua in essi la lusinga di trovare un qualsiasi appoggio proprio in quel pontefice Liberio, che stanco dell'esilio inflittogli da Costanzo, non solo nel concilio di Sirmio aveva accettato la modifica verbale del simbolo niceno, ma aveva definitivamente abbandonato alla propria sorte Atanasio, il grande vescovo di Alessandria, il gigante del- l’ortodossia (1). (1) Sulla caduta di Liberio cfr. LanGEN I. 474 e 478. La riabilitazione del papa Li- berio è stata tentata fra i nostri scrittori dal De Fris e dal Savio, due gesuiti. Il De Fris (op. cit. in Studi e Doc. di Storia e Dir. XII. 345 e sq.) erudito, ma pesante e senza critica, svisa talmente le cose da fare di Liberio un eroe del papato, riuscito con il senno politico a comporre lo scisma degli Orientali. Il De FreIs appiana tutte le difficoltà affermando che in sostanza i semiariani (i nostri macedoniani di Lampsaco sono appunto semiariani) non differivano dagli ortodossi che per questioni di parole, non di concetti (XIV.234, XIV.413), Liberio a Sirmio nel 358 abbandonò Atanasio per ragioni politiche (XIV. 413), ma riuscì ad abbattere il muro che divideva gli Orientali dagli Occidentali (XV. 391). Il concilio poi tenuto in Roma per ricevervi i legati di Lampsaco segna “la completa vittoria della politica di Liberio ,, (XV. 388). In sostanza il De FeIs vuole giustificare papa Liberio sostenendo che la prudenza del pontefice ricondusse la pace in Oriente (XIV.416). Ma egli incautamente confessa che fra gli effetti del concilio di Sirmio vi fu quello di suscitare in Occidente le sette dei Feliciani, “ degli Ursiciniani e dei Luciferiani “ contro l’infallibile potestà del Vescovo di Roma ,, (XIV.422). Strano corollario di una politica pacificatrice! Il De Fris poi si contradice ingenuamente quando ammette che il semiariano Eustazio di Sebaste fosse uno dei vescovi più influenti del concilio di Sirmio del 358 (XIV.412) e recatosi pochi anni dopo 96 CONCILII E SINODI DI SICILIA Poichè l'usurpatore Procopio fu ucciso nel maggio del 366 ed il pontefice Liberio morì nel settembre del 366, (1) era impossibile che nello spazio di pochi mesi si concatenassero in luoghi così lontani l’ uno dall’ altro tanti avvenimenti, quali il concilio di Nicomedia dove fu deposto Eleusio; il con- cilio di Smirna, quelli nella Pisidia, nell’Isauria, nella Licia, nella Pamfilia, il viaggio dei legati di Lampsaco e Smirna; la loro infruttuosa ricerca in Occidente dell’imperatore Valentiniano; l’arrivo in Roma e le trattative con Papa Liberio (2). Ma vi è di peggio : Socrate, afferma che durante il 367 e 368 Valente perseguitò. gli ortodossi, ed abbattuti costoro se la prese con i macedoniani. Secondo la cronologia di Socrate i legati sarebbero pervenuti in Roma due o tre anni dopo la morte di Liberio. Il pontefice romano dà prova di un grande candore certificando nella sua lettera che i macedoniani sono stati sempre ortodossi, poichè egli aveva pur troppo conosciuto “ de visu , il semiariano Eustazio di Sebaste nel concilio semiariano di Sirmio del 358 (3). Le commendatizie del vescovo di Roma non sembrano sufficienti ai tre legati, ed essi stimano opportuno farsi chiamare fratelli di fede anche in Roma quale legato di Lampsaco il pontefice non si ricordasse punto di lui e lo ritenesse ariano e nemico della fede nicena, tanto che Eustazio e gli altri due legati per rassicurare il papa dichiararono “ di essere pentiti del passato ,, (XIV.386). Eppure questo passato, secondo il De Fers, era quasi innocente! Più abile si mostra il Savio (La questione di papa Liberio. Roma 1907) nella difesa di Liberio, impugnando il racconto di Sozomeno sulla caduta del pontefice e sostenendo che mai Liberio a Sirmio avesse sottoscritto una formola semiariana (p 131). Ma anche concedendo che le accuse di S. Atanasio e S. Girolamo contro Liberio fossero inter- polate ed apocrife (p. 93), restano due fatti indiscutibili: Liberio esiliato per il suo diniego di condannare Atanasio ottiene a Sirmio il perdono di Costanzo; ma Atanasio permane profugo e condannato, nè Liberio dal 358 al 366 si occupa mai più di lui. Questo prudente silenzio per sè stesso costituisce “la caduta di Liberio ,,. (1) Liberio morì il 22 novembre del 365 secondo il LANGEN I, 480, nel settembre del 366 secondo i P. Maurini nella Vita S. Basilii (X. 6), Basilii opp. Parisiis 1730 vol. 3° p- 73: il 24 settembre 366 secondo il De Frrs, St. e Doc. di St. e Dir. 1894 XV. 391. (2) L’HereLE. (Conciliengeschichte I. 735) ed il LanGEN (I. 486) credono che il concilio di Lampsaco sia avvenuto nel 365. I P. Maurini lo riportano al 364 (Vita S. Basilii X. 6) con più logica, ma arbitrariamente. Del resto il nocciolo della narrazione di Socrate e Sozomeno risiede nell’imbaldanzire dei macedoniani durante la guerra civile e nella loro persecuzione dopo vinto Procopio. Perciò anche ammettendo la data del 364 per il concilio di Lampsaco, resta l’insormontabile ostacolo cronologico per tutti quegli altri avvenimenti che avrebbero dovuto verificarsi nell’intervallo fra la morte di Pro- copio e quella di Liberio. (3) Cfr. (Nota 1 della pagina precedente). CONCILII E SINODI DI SICILIA 97 dai vescovi di Sicilia seconde Socrate ; 0 dai vescovi dell’Italia, dell’Africa, della Gallia e della Sicilia, secondo Sozomeno. Questi tre legati di Lampsaco, i quali avevano inteso il bisogno di ri- farsi in Roma una verginità ortodossa, hanno però tale autorità da poter convocare in Sicilia un concilio. Mentre i macedoniani erano stati perseguitati da Valente dopo prostrati gli ortodossi, i legati di Lampsaco trovano al loro ritorno i vescovi orto- dossi tranquillamente riuniti in concilio a Tiana di Cappadocia. Per una strana fatalità nessuno dei nomi dei vescovi ortodossi ai quali Liberio aveva indirizzato la sua lettera , corrisponde ai nomi dei vescovi indicati da Sozomeno come intervenuti a Tiana. Quando dopo l’editto di tolleranza di Graziano i macedoniani si decisero a ritornare macedoniani, essi si screditano e perdono ogni importanza; il che fa supporre che avessero qualche credito ed importanza come mace- doniani mentre fingevano di essere ortodossi. È infine strano come S. Atanasio (1), S. Gregorio Nazianzeno (2) e S. Ba- silio coetanei di papa Liberio, nulla abbiano saputo della legazione di Lainpsaco, di un avvenimento tanto notevole peri rapporti di comunione fra l'Oriente e l'Occidente e per il primato pontificio; essi che pur seguivano ansiosamente tutti i progressi dell'ortodossia e nei loro innumerevoli scritti dànno notizie di tutti i concili del loro tempo. Decisivo è poi il silenzio di S. Basilio, il quale nelle sue varie polemiche contro Eustazio di Sebaste, uno dei tre pretesi legati di Lampsaco, ci dà la biografia dell’avversario e notizie interessantissime sui concilii di Lampsaco e di Tiana. S. Basilio c'informa di avere ricevuto in Eusinoe un invito per il con- cilio di Lampsaco (3). Ma non vi andò (4) perchè non divideva le idee dei (1) Erroneamente il Dr Giovanni (Storia eccles. di Sic. I. 198) crede che S. Atanasio (Epistola ad Episcopos Aegypti et Libgae in Miexe, P. G. 25-537, 594) alluda al concilio di Sicilia del 366, poichè la lettera ai vescovi dell’ Egitto e della Libia è del 356 (cfr. Mriexe, P. G. 25-585 del 361 secondo il BaroxIo). Cfr. quanto si è detto a p. 89. (2) Anastasio bibliotecario nella Historia Ecclesiastica ex Theophane fa del concilio di Lampsaco, che dice durato due mesi, una congrega ortodossa; e mette il padre di S. Gregorio Nazianzeno fra gl’intervenuti al concilio di Tiana, Miexe, P. G. 108-1218. Cfr. pure TaropHANES, Chronographia. Mrexe, P. G. 108-178.—Sozoweno (VI. 12) addita “ Gre- gorius Nazianzi . fra i presenti a Tiana. Ma nelle opere di S. Gregorio Nazianzeno (Mivxe, P. G. 35-38) non si fa mai allusione alla pretesa legazione di Lampsaco. (3) Basi, Epist. 223, 5. “ Eusinoè itidem, quando una cum pluribus episcopis Lam- psacum profecturi me accersivistis, (1:c0cexsAecuszeu:) nonne de fide erant sermones ?,, Ed. MavriINI, Vol. 3, p. 339. (4) Padri MaurINI, Vita S. Basilii, X, 5. 98 CONCILII E SINODI DI SICILIA vescovi con i quali conferì a Eusinoe, ed infatti egli biasima la professione di fede lampsacena (1). Del concilio di Tiana Basilio parla più volte (2), carat- terizzandolo come una adunanza di vescovi ortodossi. Egli fu uno dei membri principali del concilio di Tiana; ricorda un discorso ivi tenuto da Eu- stazio (3); afferma di conservare uno dei documenti conciliari (4). In questo concilio Eustazio, che prima era stato deposto dalla dignità epi- scopale, reduce da Roma con una lettera di papa Liberio, fu ammesso nella comunione ortodossa e restituito al grado vescovile (5). Qui S. Ba- silio spiega minutamente il perchè del viaggio di Eustazio a Roma. De- posto due volte dal vescovato, Eustazio mutevole ed opportunista (6), non vide altro mezzo per riconquistare la cattedra che sfruttare le sue rela- zioni con îi vescovi ortodossi occidentali (7), che aveva conosciuto nel con- cilio di Sirmio del 358 (8). Eustazio si rivolse al pontefice Liberio, che gli diè una lettera con la quale lo restituiva al grado di vescovo ortodosso. Basilio nota qui espressamente come da tutti s’ ignorava che trattative avesse avuto con il vescovo di Roma e come fosse riuscito ad ottenere quella lettera di reintegrazione. “ Atque ita ex episcopatu ejectus, proptereaquod antea Melitinae depo- situs esset; Rane sibi restitutionis viam invenit, ut ad vos (ad episcopos oc- cidentales) se conferret. Quaenam autem ei proposita fuerint a beatissimo episcopo Liberio; et quibusnam assensus sit, gr0ramus, nisi quod epistolam (1) Basii, Ep. 244, 9 “ Quot fidei formulas ediderunt? aliam Ancyrae, aliam Seleu- ciae, aliam Constantinopoli, Lampsaci aliam. Istae autem fidei formulae quas recensui etsi non omnes inter se pugnant, at certe pariter animi ostendunt incostantiam, propterea quod nunquam iisdem in verbis permanent. Ed. MavrRINI, Vol. 3°, pagina 381. (2) Basi, Ep. 226, 3. — Ep. 224, 5. — 244, 7 — Ep. 263, 6. (3) BasiLi, Ep. 244, 5 “ Quin et concionis tune a se habitae obliti sunt, cum in me- dium prodeuntes fraudem deplorarunt, qua decepti, tomo ab Eudoxii factione composito consenserant; unde et hanc invenerunt errati illius purgandi rationem, ut Romam pro- fecti, inde fidem patrum acciperent. Ed. MaurINI, Vol. 3°, p. 379. (4) BasiLi, Ep. 244, 5 “ illud autem non cogitent, suam fidei Nicenae confessionem Romae scriptam servari, seque propria manu obtulisse synodo Tyanensi allatum Roma libellum, qui apud ros servatur eamdem fidem continens,,. Vol. 39, p. 379. (5) Basi, Ep. 263, 3. (6) BasiLi, Ep. 224, 3 “ Quocirca qui tam facile in contraria vertuntur, ne scrutentur alienas festucas,,. Vol. 3°, p. 544. — Ep. 226 ,8 “ Sed habent sapientem quamdam regulam ad suas ejusmodi mutationes, ut fidei verbis, non secus ac medici, utantur pro tempore aliter alias sese ad propositos morbos accomodantes ,.. (7) Basi, Ep. 263, 3 “ hanc sibi restitutionis viam invenit ut ad vos (i vescovi ortodossi di Occidente) se conferret,,. (8) Cfr. a p. 95, Not. 12, sulle relazioni di papa Liberio e di Eustazio nel concilio di Sirmio. CONCILII E SINODI DI SICILIA 99 attulit, quae eum restituebdat, eaque ostensa concilio Tyanensi in suum locum restitutus est. Hic nunc depopulatur fidem illam, ob quam susceptus est ,, (1). Da tutta la narrazione basiliana si ricava come non interceda nesso alcuno fra il concilio semiariano di Lampsaco e quello ortodosso di Tiana; come mai sia esistita una legazione di Lampsaco; come Eustazio siasi recato in Roma di propria iniziativa e non quale legato; come la lettera di Liberio si riferisca al solo Eustazio e non ai macedoniani in genere. Paragonando e collegando le notizie date da Basilio con quelle di Socrate e Sozomeno possiamo adesso formarci un criterio sicuro sul grado di ve- ridicità dei due storici. Essi non inventano di sana pianta, ma fanno un romanzo storico. Che resta dunque del racconto di Socrate e Sozomeno ? Certamente fu vera la deposizione di Macedonio causata dall’ambizione degli altri vescovi orientali; e certamente fu vero il distacco di Macedonio dagli ariani, il quale non potendo appoggiarsi agli ortodossi che aveva furiosamente per- seguitato, formò una ibrida setta intermedia fra il credo ariano e l’orto- dosso. I seguaci di questa oscura setta, i macedoniani tennero un concilio a Lampsaco. Gli ortodossi nel 367 sì riunirono in concilio a Tiana, dove l’ex macedoniano Eustazio per raccomandazione di papa Liberio fu accolto nella comunione ortodossa con grado di vescovo. Tutte le altre notizie di Socrate e Sozomeno sono favolose ed apocrifi sono i due documenti concernenti la petizione a Liberio e la commenda- tizia del pontefice romano e dei vescovi siculi. Concilio di Siracusa del 419. Il Pelagianismo ebbe come centro d’irradiazione la Sicilia. Ivi per un tempo più o meno lungo dimorarono ed insegnarono i più celebri propu- gnatori di questa setta: Pelagio, Celestio e Giuliano di Eclana (2). L’eresia pelagiana consisteva in fondo nel negare il peccato originale e nell'affermare che l’uomo potesse non peccare anche se non assistito dalla grazia divina. Indirettamente si metteva in dubbio la necessità della divina Redenzione e l’utilità del sacrificio compiuto dal Redentore. Era un inno sciolto alla volontà umana, la quale da se doveva e poteva evitare il peccato. La dottrina fu dapprima professata in Sicilia da Pelagio fuggiasco da (1) Basiui, Ep. 253, 3, Vol. 39, p. 406. (2) AI Pelagianismo in Sicilia, dedica un bellissimo capitolo il Laxora, nella sua St. Eceles. di Sic., vol. I, cap. XI, p. 252— cfr. pure HEFELE, II, 104. 100 CONCILII E SINODI DI SICILIA Roma per l'invasione di Alarico. Più efficace fu la propaganda fatta da Celestio, compagno e discepolo di Pelagio, tanto che la setta prese indif- ferentemente il nome di pelagiana o celestiana. Ma nel 415 Celestio lasciò la Sicilia, come ci attesta S. Agostino: “quae praenotatio credo, quod non illius (Coelestii), sed eorum sit qui hoc attulerunt de Sicilia, ubi Coelestius. non esse perhibetur,, (1). Allora capo della setta in Sicilia divenne Giu- liano da Eclana. Intanto un concilio di vescovi africani condannava il pelagianismo e nel 418 papa Zosimo scomunicava Pelagio e Celestio, invitando tutti i vescovi a sottoscrivere questa sentenza (2). Ma Giuliano di Eclana dalla Sicilia con altri diciassette vescovi occidentali rifiutò di sottoscrivere ed inviò al pon- tefice un “libellum ,,, una protesta, dove si osservava come Pelagio e Ce- lestio fossero stati condannati in contumacia e si domandava che la que- stione si rimettesse ad un concilio generale (3). Ma già la causa del pelagianismo era perduta. Un simodo antipelagiano purgò l'isola dai seguaci di Pelagio. Più tardi il medesimo Giuliano fu altrove deposto dal grado vescovile (4). Del sinodo tenuto in Sicilia non abbiamo notizie esplicite. L' esistenza di esso riposa sopra una brillante ipotesi del Garnier, accettata dal Lancia (5). Il Garnier nelle sue dissertazioni su Mario Mercatore (6) e specialmente nella seconda sui sinodi tenutisi a causa dei Pelagiani, suppone che dopo il 417 siasi celebrato un sinodo antipelagiano in Siracusa. Egli si fonda su due versi di S. Prospero aquitano nel carme “ De Ingratis ,: Quaque fide tellus etiam Trinacria fervens Agmen vipereum propriis exegerit orîs (1). Da questi due versi si deduce, secondo il Garnier, l'espulsione di vescovi (1) S. Agostino, De perfectione justitiae hominis, c. 1°, in MrenE, P. L. 44, 293. Il De perfectione justitiae, è della seconda metà del 415.— Cfr. Miexe, P. L. 44, 291, Nota a). (2) Lancia, I, 249. (3) Il “ libellum Juliani,, è del 418, secondo il GARNIER, in Miexe, P. L. 48, 532. (4) S. Prospero, in Miane, P. L. 51, 598. “Hac tempestate Julianus Eclanensis jactantissimus Pelagiani erroris assertor, quem dudum amissi episcopatus intemperans cupido agitabat,,. (5) Lancra, I, 255. (6) GarneRIUS, Dissertatio II, De Synodis habitis in causa Pelagianorum, in MIGNE, Pilo: 489876. (7) S. ProspeRrIs AQuiTANI, Carmen De Ingratis, I, 70, in Miene, P. L. 51, 99. L’an- notatore del Carmen così commenta questo brano: “Jdipsum etiam referri potest ad annum 419, quo episcopi plures Siculi damnationi Pelagianorum subscribere recusantes, sedibus suis pulsi fuere ,,. CONCILIT E SINODI DI SICILIA 101 siciliani di parte pelagiana. Ora la deposizione non poteva essere delibe- rata che da un concilio, poichè in quel tempo al solo concilio locale spet- tava scacciare un vescovo dalla propria sede (1). L'ipotesi del Garnier è certamente attendibile, tanto più che S. Prospero nella sua cronaca afferma come nel 419 “ per totum mundum haeresis Pelagiana damnata est ,, (2). Se il passo di S. Prospero poeta ha correla- zione con quello di S. Prospero cronista, il concilio di Siracusa può fis- sarsi al 419. Concilio del 440. Di un concilio siciliano nel 440 dà notizia Idacio (3) nella sua cronaca : “ Gaisericus, Siciliam depraedatus Panormum diu obsedit: qui damnati a catholicis Episcopis Maximini , apud Siciliam arianorum ducis, adversum catholicis praecipitatur instinctu ut eos quoquo pacto in impietatem co- geret Arianam: nonnullis declinantibus, aliquanti durantes in catholica fide consummavere martyrium ,,. Secondo il racconto d'Idacio i cattolici furono perseguitati da Genserico, re dei Vandali , per istigazione dell’ ariano Massimino, che voleva vendi- carsi della condanna inflittagli dai vescovi ortodossi di Sicilia. Massimino, come ben suppone il Lancia (4), era vescovo dei goti ariani di Sicilia. Le parole del testo idaciano “ damnati a catholicis Episcopis Maximini , significano che Massimino fu dai vescovi ortodossi deposto dalla dignità vescovile. Ma la deposizione non poteva aver luogo che in un concilio. (1) GarxeRIUs, in Mione, P. L. 48, 376: “ Nam ut saepe dictum est, sine auctoritate synodi de sua sede nullus olim episcopus dejiciebatur: dejectos vero plures in Sicilia ostendemus in dissertatione quinta ad libellum fidei a Juliano editum ,,. La disserta- zione sul libello di Giuliano si trova in MINE, P. L. 48, 529: “ Nam et Coelestianam haeresim, quae sola fere in hoc libello defenditur plurimi sequebantur, et ex Sicilia nonnulli ejecti sunt post edictum imperatoris propter pertinaciam in errore, et Iulianus multos in hac insula habuit amicos, apud quos tandem obiit ,,. (2) S. ProsperI AQquitANI, Chronicon integrum, in Miene, P. L. 51, 592. Honorio XII et Theodosio VIII, Coss. = 419. (3) IpatIT episcopi aquaeflaviensis. Chronicon. Anno Romanorum XLI. 0lymp. CCCV. N. XVI, in Miexe, P. L. 51, 881.—MaAnsI, V. 1200 con buone note dello ScHIAvO, canonico palermitano vissuto nel secolo decimottavo. (4) Lancia, Storia della Chiesa in Sicilia, I, 274. Per altre notizie su Massimino cfr. lo ScHiavo ed il Laxnora. Cfr. pure Marrroye GeNseRIC, La conquéte vandale en Afrique et la destruction de l’empire d'Occident., Paris 1907, p. 8370. 102 CONCILII E SINODI DI SICILIA I concilii ai tempi di Leone I. Il canone quinto del concilio di Nicea, vigente in Sicilia come in tutto il mondo ortodosso quale legge (1), disponeva che i vescovi di ogni &ragxta sì adunassero in concilio due volte per anno (2). Le due riunioni dovevano aver luogo, l'una prima della quaresima e l’altra verso l'autunno (3). Scopo dell'assemblea 1’ esame degli appelli promossi da coloro che fossero stati esclusi dal vescovo dalla comunione dei fedeli. Più tardi questo scopo così limitato fu allargato dal canone secondo del concilio di Costantinopoli del 381, che sottopose alla giurisdizione del concilio dei vescovi tutta quanta la vita amministrativa della &rapzie (4). Ma che cosa deve intendersi per èrxp{a? Che èrapzta significhi “ pro- vincia ,, e ovvio. Ma fino a qual punto la provincia della circoscri- zione territoriale ecclesiastica corrisponde alla provincia della circoscri- zione territoriale civile? Sul principio del secolo IV la corrispondenza è piena (5), ed il vescovo del capoluogo della provincia o della città più eminente di essa, cioè della metropoli, è il vescovo metropolitano, il quale presiede il concilio dei vescovi suffraganei della provincia. Una sola eccezione è fatta a questo principio dal canone sesto del con- cilio di Nicea in favore dei tre vescovi di Alessandria, di Antiochia e di Roma, i quali godono più ampia giurisdizione e costituiscono i patriarchi di parecchie provincie (6). In seguito ottennero la dignità patriarcale anche 1). La Sicilia sino al primo quarto del secolo ottavo dipese dal patriarca i vescovi di Costantinopoli e di Gerusalemme ( di Occidente , cioè dal pontefice romano (8); e soltanto dall’ imperatore Leone in occasione della lotta per il culto delle immagini fu annessa al patriarcato di Costantinopoli (9). (1) Cfr. qui a pag. 88, N. 5. (2) Bruns, Canones concil., I, 15. HEFELE, I, 386. (3) 3 EDILI (4) Bruxs, I, 20.—HEerELE, I, 388, II, 16. (5) Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die alten Patriarchalkirchen. Bonn 1853, p. 3. — Savio, IZ papa Zosimo, il Concilio di Torino e le origini del primato pontificio. Roma 1906, p. 10 e p. 92. (6) Bruxs, I, 15.—HEFELE, I, 398. Ma4AssEN, p. 137. (€) MAAassEN, p. 118. (8) DI GrovannI, Storia eccles. di Stc., I, 52.— DE JoHANNE, Cod. Diplom. Sie. Disser- tatio 1I. De ecclesiastica politia Siciliae per decem priora secula, p. 413.—HEFELE, I, 398. Maassen, p. 119. (9) Lancia, II, 145. CONCILII E SINODI DI SICILIA 103 Sintanto che la Sicilia rimase sottoposta al patriarca di Occidente essa non ebbe vescovi metropoliti e per conseguenza i vescovi siciliani dovevano recarsi in Roma due volte ogni anno per la celebrazione dei concilii ve- scovili stabiliti dal niceno. Il pontefice Leone I, riconfermò le disposizioni del concilio di Nicea in ordine ai “ bini conventus per annos singulos , (1). Considerando però il disagio dei vescovi di Sicilia, i quali per recarsi in Roma dovevano com- piere un lungo tragitto per mare, emanò in loro favore norme eccezionali. In una lettera del 447 egli concesse ai vescovi siciliani un doppio ordine di esenzioni (2). Da un canto li dispensò interamente dall’ intervento al concilio della quaresima, limitando 1° obbligo di presenza al concilio autunnale. D'altra parte dispose che soltanto tre di essi ogni anno dovessero trovarsi in Roma il 29 settembre per l’apertura del concilio autunnale. Qui è da emendare una interpretazione inesatta del testo leonino, dovuta ai padri Maurini ed accettata dal Di Giovanni e dal Lancia (3). I Maurini supponendo che i vescovi di Sicilia al tempo del pontefice Leone fossero nove, ne deducevano che a ciascun vescovo corresse l'obbligo di condursi in Roma ogni triennio. La supposizione poi originava da un altro errore; dal volere cioè collegare il passo di Leone con un brano di Gregorio I. In una let- tera del 596 Gregorio dice: “ Novit dilectio tua hoc olim consuetudinem tenuisse , ut fratres et coepiscopi nostri Romam semel dn trennio de Si- cilia convenirent, sed nos eorum labori consulentes , constitisse ut suam hue semel in quinquennio praesentiam exhiberent ,, (4). Riaccostando in- vero il “ terni ex vobis occurrant , di Leone al “ semel in triennio , di Gregorio ne deriverebbe matematicamente che i vescovi ai tempi di Leone I fossero in numero di nove. (1) e. 2. D. XVIII. “ De conciliis autem episcopalibus non aliud indicimus, quam sancti Patres salubriter ordinaverunt : scilicet bini conventus per annos singulos ha- beantur in quibus de omnibus querelis, que inter diversos ecclesiae ordines nasci solent, iudicetur ,,. (2) S. Lronis Mani, Epistola XVI in Miexe P. L. 54, 702.—Cfr. pure in DE JOHANNE, Cod. Dipl. Sic., p. 58. — “ Terni semper ex vobis ad diem tertium kalend. Oetobr Ro- mam fraterno concilio sociandi, indissimulanter occurrant ,,. (8) P. MaurINI in Mione P. L. 77,875 Nota. “ Volebat autem sanctus Leo ternos singulis annis convenire. Itaque si semel quolibet triennio Romam pergebant singuli novem tune fuisse in Sicilia episcopos planum est.,, = Di GIovanxI, Storia eccles., I 249 e I, 344, —— Lancra, L, 383. (4) S. Greaorio Magni, Epist. VII, 22 in Miane P. L. 77,875. ——— De JOHANNE, Cod., p. 182. ) 104 CONCILII E SINODI DI SICILIA Ma la disposizione di Leone non ha nulla di comune con quella di Gre- gorio, nè questi con le sue parole “ semel in trennio ,, intendeva alludere al “ terni ex vobis, di Leone. Il pontefice Gregorio non parla del concilio dei vescovi in Roma, ma della visita “ad limina,, (1), poichè il già riferito testo gregoriano continua così: “ Et quia jam diu est quod huc minime convenerunt, eos hortari te vo- lumus ut nataie S. Petri hic, Deo perducente, nobiscum debeant celebrare ,,. Qui non si fa altro che imporre ai vescovi di Sicilia di recarsi in Roma per la ricorrenza di S. Pietro. Ora appunto papa Gregorio aveva rifor- mato la consuetudine in ordine alla visita “ ad apostolorum. limina ,, nel senso di non farla più coincidere con l’onomastico del pontefice regnante, ma piuttosto con la festa di S. Pietro: “ Praeterea sicut moris fuit ut ad natalem pontificis episcopi convenirent, ad ornationis meae diem venire eos prohibe; quia stulta et vana superfluitas non delectat; sed si eos con- venire necesse est, in beati Petri apostolorum principis natalem conveniant, ut ei, ex cujus largitate pastores sunt, gratiarum actiones solvant ,, (2). È evidente come la frase “ stulta et vana superfluitas ,, non possa rife- rirsi all'adempimento di un dovere, ma ad un atto facoltativo, non possa riferirsi al concilio in Roma imposto dal niceno e da Leone, ma all’ o- maggio reso al pontefice nel suo giorno natalizio. La visita ad limina non aveva ancora al tempo di Gregorio ua carat- tere strettamente obbligatorio (3). Nel brano testè riportato si adopera la frase potestativa “ sed si eos convenire necesse est ,. Altrove Gregorio comanda seccamente che la visita si faccia; e così scrive al vescovo di Aquila: “ ad beati Petri apostoli limina cum tuis sequacibus venire te volumus ,, (4). L’epistola gregoriana del 596 da cui prese le mosse la nostra discussione, (1) Una assai autorevole conferma del mio ordine d’idee trovo nel THomassino: Vetus et nova ecclesiae disciplina. Venetiis 1760, P. II, Lib. 3°, Cap. 40, N. 10, pag. 544. “ Si ad tempus enim usque Leonis Papae quotannis Roman ventitabant Episcopi Siciliae, si exinde semel quoque triennio venire jussi sunt, si denique Gregorius praecepit ut quinto tantum quoque anno eo venirent, non pertinebant haec omnia nisi ad aliam Ca- nonum regulam, ut Conciliis Provincialibus se sisterent Fpiscopi vel Nationalibus. Atqui nilil ad Concilia attinebat illa sive consuetudo , sive lex qua omnes orbis Epi- scopi Romanum iter adgredi certis temporum intervallis jussi sunt,,. (2) S. Gregori MaenI, Epist. I, 36, in Mione P. L. 77, 491.—De JoHaNNE, Cod. p. 108, cfr. pure. S. Gregori Magni, Epist. I, 72, in Miane, P. L. 77, 526.—DE JoHaNxE, Cod. p. 122. “ Quia fratres et coepiscos nostros in Sicilia insula commorantes , ad beati Petri apostoli natalitium diem convenisse voluimus, scriptis praecedentibus agnovisti ,,. (3) WERNTZ (1906), Ius decretalium, T. 2°, P. 22, p. 556.—Carisse, Dir. Eccles., I. 496. (4) S. Grecori MaGnI, Epist. I, 16, in Miexe, P. L. (7,461. CONCILII E SINODI DI SICILIA 105 rispecchia questo stato di cose: non vi era norma generale, un qualche “ canone che determinasse l’obbligo dei vescovi di Sicilia circa la “ visitatio liminum ,; per consuetudine si era introdotto il sistema che il vescovo si recasse in Roma ogni triennio; Gregorio riformava la consuetudine e mutava il triennio in quinquennio (1). Il concilio romano del 748, che sancì l'obbligo della visita, corroborò le disposizioni gregoriane, in quanto fece salvi i locali privilegî ai vescovi di regioni lontane da Roma (2). Assodato così il carattere della “ visita ad limina ,, nel secolo sesto, ritorniamo all’interpretazione dei Maurini, la quale si dimostra ancora infon- data per due ragioni. In primo luogo non può ammettersi che Gregorio abbia ordinato che tre vescovi siciliani si portassero ogni quinquennio al concilio di Roma, perchè una tale regola sarebbe in perfetta contradizione con la riforma introdotta da Gregorio in riguardo ai concili dei vescovi in Sicilia. In vero, come ben tosto vedremo, Gregorio dispensò totalmente i vescovi dell’isola dal recarsi in Roma e con un vero processo di decentramento istituì dei locali concilî. annuali. D'altra parte se il passo di Gregorio stesse in intimo legame con il passo di Leone, se ne dovrebbe dedurre che al tempo di Leone i vescovi siciliani fossero nove e quindici al tempo di Gregorio. Ma nel periodo gregoriano noi non troviamo che dodici vescovati (3) ed è ben probabile che altret- (1) GreGoRrIO, Ep. VII, 22, in Mrexe, P. L. 77, 875. (2) 4. D. 93: Iuxta sanctorum Patrum et canonum instituta episcopi omnes, qui huius apostolicae sedis ordinationi subiacent, qui propinqui sunt, annue circa idus magi sanctorum principum apostolorum Petri et Pauli liminibus presententur omni occasione seposita. Qui vero de longinquo iuxta cyrographum suum impleant. (8) Messina. cfr. S. GreGoRIO, Epist. I, 66, in MIGNE, P. L. 77. 522. DE JoHANNE, Cod. p. 118. Girgenti, Catania, Palermo, cfr. S. GreGoRIO, Epist. I, 72, in Miexe P. L., 77, 6, (1, 526. Taormina, S. GreGoRrIOo, Epist. I, 73, in Miexe, P. L. 17, 528. Siracusa, S. GreeorIO, Epist. II, 16, in Miexe, P.L. 77, 55. Lipari, in Pirri II, 951, in MiGxe, P. L. 77, 551. DE JOHANNE, DE JOHANNE, p. 123. De JoHANNE, p. 124. DE JoHANNE, p. 128. pi 128. Malta, S. GreGoRrIo, Epist. II, 44, in Miene, P. L. 77, 581. DE JOHANNE, Epist. 139. Lilibeo, S. GrEGoRIO, Epist. III, 50, in Miexe, P. L. 77, 645. DE JOHANNE, Cod. p. 145. Tindari, S. GreGorIO, Epist. IX, 84, in MiGNe, P. L. 77, 1015. De JOHANNE, p. 219. — Tricali, S. GreGoRIO, Epist. XI, 49, in Miene, P. L. 77, 1169. De JOHANNE, p. 261. Lentini, S. GreGorIO, Epist. XII, 48, in Miaxe, P. L. 77, 1252. Cfr. pure Gams, Series Episcoporum. Ratisbonae 1873, p. 948 Il LancIa, I, 383, concilia i due passi e ne conclude “che due vescovi soltanto e non tre come prima De JOHANNE, p. 277. e specialmente p. 955, sugli Episcopatus ante tempora Sarracenorum. fossero al Concilio ,,. Egli perciò suppone erroneamente che i vescovi al tempo di Gre- gorio fossero nove o dieci. 14 106 CONCILII E SINODI DI SICILIA tanti ve ne fossero nell’età leonina, essendo difficile che la circoscrizione diocesana avesse subìto rilevanti mutazioni nel decorso di un secolo e mezzo. Un esempio di concilio dei vescovi in Roma, dove discutansi interessi siciliani, sì rinviene in una lettera di Leone I, del 447: “ Tauromenitanis enim clericis ecclesiae deplorantibus nuditatem, eo quod omnia ejus praedia, vendendo, donando et diversis modis alienando, episcopus dissiparet: etiam Panormitani clerici quibus nuper est ordinatus antistes, similem querimo- niarum, in sanceta synodo cui praesidebamus, de usurpatione prioris episcopi, caussam detulerunt ,, (1). Per l’epistola leonina rimonta al concilio del 447 il divieto al vescovo di alienare 1 beni della Chiesa e 1’ obbligo posto al medesimo di ricercare il consenso del proprio clero nel caso che l’aliena- zione sia consigliata da evidente utilità (2). Però l'autenticità della lettera fu impugnata dal Quesnell (3) con validissimi argomenti, fra i quali tre specialmente sono decisivi. In primo luogo osserva il Quesnell quanto sia strano il trovare un’altra lettera di Leone indirizzata ai medesimi vescovi di Sicilia e con la data del giorno precedente a quella segnata nell’ epi- stola in esame (4). E ciò riesce tanto più incomprensibile in quanto nella prima lettera sì contengano disposizioni su svariatissime materie. Inoltre rileva il Quesnell come il principio fondamentale dell’alienabilità dei beni senza il consenso del clero (5) sarebbe stabilito così da Leone, senza che i successivi pontefici, quali Ilario, Simmaco, Agapito, Gregorio Magno, legiferanti nello stesso senso, ricordino mai Leone. Infine nota il Quesnell come Leone parli di alienazione eccezionalmente permessa “cum totius clerì tractatu atque consensu ,, ; il che indica una prassi relativamente recente. Ed al contrario Ilario (6), posteriore a Leone, parli di alienazione soltanto permessa “nisi prius apud concilium aliena- tionis ipsius causa doceatur ,,; il che indica una prassi più antica. Conclude il Quesnell respingendo l'ipotesi di una falsificazione, perchè la tela della lettera si trova in c. 52, pr. C. XII, q. II, e sostenendo che l’epistola debba attribuirsi al secondo ovvero al terzo o anche ad un po- steriore Leone. (1) S. Lronis MaGvI, Epist. XVII, in Miexe, P. L. 54, 703.— Cfr. pure in DE JOHANNE, Cod. Dipl. Sic., p. 373. 2)NG102; (pr CAT TE (3) QuesweLL, in MieNne, P. L. 54, 1347. (4) S. Lroxis MaGNI, Epist. XVI, in Miexe, P. L., (5) S. Lrowis, Epist. XVII. — c. 52, pr. C. XII, q. sa (6) ILarIo in Miexe, P_L. 58, 27. — Cfr. pure in Iarrk-WATTENBAcH, N. 462, p. 76. È (or) (vo) ot CONCILII E SINODI DI SICILIA 107 I fratelli Ballerini (1) non accettano le critiche del Quesnell, insistendo sulla vetustà dei codici contenenti la lettera. Ma la vetustà riposa sur una intricata ipotesi. Essi indicano quattro vecchi codici, su per giù del se- colo IX e fra i quali il Vaticanus 1353. Contiene questo una collezione il cui autore certamente attinse ad un’altra collezione anteriore e precisa- mente del secolo sesto, la quale annoverava le lettere dei più antichi pon- tefici sino a Gelasio. La nebulosa prova addotta dai Ballerini non vale a smuovere le taglienti osservazioni del Quesnell. Il Van Espen (2) pur mostrandosi impressionato della serietà degli argo- menti del Quesnell, nota come il testo leonino accolto nel Decretum Gra- tiani sia stato considerato dal secolo VIII in poi da pontefici e canonisti quale caposaldo in materia d’inalienabilità dei beni della Chiesa. Ma dal punto di vista diplomatico questa costante tradizione non ha importanza, perchè si riferisce solamente al brano contenuto nel Decreto, ma non a tutta quanta la lettera leonina. Degli scrittori siciliani ritiene sospetta 1’ epistola il Di Giovanni (3); genuina il Lancia (4). Recentemente il Iaffè ed il Wattenbach (5) la ospi- tarono nel loro Regestum pontificum romanorum, senza preoccuparsi di tutta questa polemica. A me sembra inattaccabile la serrata critica del Quesnell; non così la sua conclusione. Non si può concedere che la lettera appartenga ad un altro Leone, perchè posteriormente, dal tempo di Gregorio Magno (6) in poi, i vescovi di Sicilia non si recarono più in Roma per il concilio. Evidente- mente il Quesnell, non badando a questa circostanza speciale, non vedea la difficoltà di attribuire l’intera epistola ad un altro papa Leone. Scartato quest’ultimo ripiego non resta che considerare quale apocrifa la lettera. È certamente genuino il brano contenuto nel Decretum (7) che appartiene ad un papa Leone, ma non al primo di tale nome. Su questa base autentica si fabbricò l’intera lettera che venne attribuita a Leone Magno. (1) BALLERINI, in Miane, P. L. 54, 703. (2) Van EspeN, Zus eccles., Venetiis 1769, P. 22, Sectio IV, Tit. V, Cap. 3°, p. 274. (3) Di Giovanni, Sf. eccles. di Sic., I, 249, Cod. Dipl. Sîc., p. 373, nota a). (4) Lancia, St. della Chiesa in Sic., I, 315. (5) IaFFÈ-WarTENBACH, N. 415, p. 61. (6) Cfr. il paragrafo seguente. (CRM pra CEI È da notare che il resto del canone (c. 52, 1, h. t.) ugualmente attribuito a Leone, deriva da altra fonte, cioè dai canoni 81 e 52 degli St. Wecl. Antiqua. Cfr. Bruxs, I, 144. 108 CONCILII E SINODI DI SICILIA I concili ai tempi di Gregorio Magno. Le disposizioni leonine furono abrogate da Gregorio Magno, il quale compì una vera opera di decentramento in ordine ai concilî episcopali. Le riforme di Gregorio sono contenute in una lettera del 590 indiriz- zata a tutti i vescovi di Sicilia (1): “ Petro subdiacono Sedis nostrae, intra provinciam Siciliam vices nostras Deo auxiliante commisimus. Illud quoque fieri perspeximus, ut semel per annum ad Syracusanam sive Catanensium civitatem, universaliter honore, quo dignum est, sicut eidem jussimus, fraternitas vestra conveniat ,,. In sostanza il nocciolo dei nuovi ordinamenti gregoriani risiede nell’isti- tuzione di un vicario apostolico per la Sicilia: “ Valde necessarium esse perspeximus, ut sicut decessorum nostrorum fuit judicium, ita uni eidemque personae omnia committamus; et ubi nos praesentes esse non possumus, nostra per eum cui praecipimus, repraesentetur auctoritas ,. Nel 590 crea vicario apostolico il suddiacono Pietro; nel 591 delega a Massimiano ve- scovo di Siracusa la giurisdizione sulle cause minori (2). Logicamente da questo principio derivava che i vescovi di Sicilia pote- vano benissimo riunirsi in concilio sotto la presidenza del vicario apostolico. Appunto perciò implicitamente Gregorio abolisce I anteriore obbligo di recarsi a turno di tre per volta al concilio annuale di Roma, imponendo di celebrare ogni anno il concilio localmente. Ed egli di proposito nota come il decentramento nulla tolga al carattere giuridico del concilio, che al pari di quello di Roma si presenta come un concilium episcopale: “ Haec igitur omnia cum ea maturitate ac tranquillitate gerite, ut dignissime episcopale possit concilium nuncupari ,, (3). (1) S. Gregori MaGNI, Epist. I, 1, in Mione, P. L. 77, 443.— Cfr. pure De JOHANNE, Cod. Dipl. Sic., p. 97. (2) S. Gregori MaGnI, Epist. II, 7, in Miene, P. L. 77,543. — Cfr. pure De JOHANNE, Cod. Dipl. Sic., p. 127. (3) Il Laxcra, S7 della Chiesa in Sic., I, 334, lungi dal vedere in tutto ciò una riforma di Gregorio, parla di una consuetudine antica confermata da S. Gregorio. Dice il Lancia: “ Tutti i vescovi della Sicilia per antica consuetudine si riunivano tutti gli anni insieme al rettore del Patrimonio Romano in una città a loro scelta per trattarsi i negozîì più gravi deile chiese. S. Gregorio confermava questa consuetudine e ne ingiungeva la osservanza ,. Ma il Lancia non adduce prova alcuna; cita solamente due lettere di Gregorio I, 26 e VII, 22. Di esse la prima non si riferisce alla Sicilia, ma probabil- mente deve correggersi in I, 35. Ora tanto questa quanto l’altra si occupano della visita ad limina e non del concilio. L’equivoco nascente dal confondere i due istituti è stato già chiarito nel paragrafo precedente. CONCILII E SINODI DI SICILIA 109 In quanto alla sede del concilio annuale Gregorio indicò Siracusa o Ca- tania, secondo che ivi si trovasse il vicario. Quali scopi del concilio designò l'utile delle chiese siciliane, il soccorso ai bisognosi e la correctio morum: “ quatenus, quae ad utilitatem ipsius provinciae ecclesiarum pertinent, sive ad necessitatem pauperum oppresso- rumque sublevandum, sive ad admonitionem omnium atque correctionem eorum, quorum excessus contigerit demonstrari, congrua cum eodem Petro subdiacono Sedis nostrae debeatis moderatione disponere ,.. In ultimo Gregorio, raccomandò la pace e la concordia nell'assemblea: “A. quo concilio procul absint odia, facinoram nutrimenta, atque invidia interna tabescat et nimis execrabilis animorum discordia ,,. È intuitivo come queste riforme di Gregorio dovessero giovare al miglio- ramento della disciplina ecclesiastica per l'uniformità d'indirizzo e per la più diretta sorveglianza degli annuali concili locali (1). Diversamente concepisce le riforme gregoriane il Di Giovanni (2), secondo cui il concilio locale in Siracusa o Catania era un concilio provinciale e coesisteva con l’obbligo dei vescovi di Sicilia di recarsi al concilio annuale di Roma col mitigamento di comparirvi ogni quinquennio. Prescindo dall’inesattezza giuridica di qualificare per concilio provinciale il nuovo istituto gregoriano e di assimilare perciò l'assemblea del metro- polita o dell’arcivescovo con i suoi vescovi suffraganei a quella di un vi. cario apostolico con tutti i vescovi di una regione. Noto solamente come la persistenza dell'intervento dei vescovi di Sicilia al concilio di Roma sarebbe appunto provata dal temperamento di recar- visi ogni quinquennio. Ma già abbiamo dimostrato (3) come questo miti gamento si riferisca alla visita ad limina S. Petri e non al concilio romano. Il sistema del Di Giovanni potrebbe sino ad un certo punto ammettersi qualora si separasse assolutamente dai varii testi quello che parla della visita quinquennale. In tal caso si potrebbe supporre che Gregorio isti- tuisse il concilio annuale in Sicilia pur mantenendo 1’ antico obbligo im- (1) In una lettera del 604 diretta a Felice, vescovo di Messina, si trova ripetuta la statuizione sui concilii locali: “ volumus vos omnes in unum convenire episcopos ut de incidentibus caussis fiat disceptatio et salubris de ecclesiastica observatione collatio ,,. S. Gregorio MaeNI, Epist. XIV, 17, in Mione, P. L. 77, 1321.—De JOHANNE, Cod. p. 395. Ma la lettera è ritenuta interpolata dai Padri Benedettini di S. Mauro, in MiGNE, l. c. Il Dr Giovanni, la caratterizza una “studiata unione di frammenti gregoriani dovuta ad un impostore,, Sf. Eccles. di Sic., I, 384. Il brano su riferito è cavato da S. GREGORI MaGnI, Ep. IX, 106, in Miene, P. L. 77, 1032. (2) De JoHaNnNE, Cod. Dipl. Sic., p. 98, nota d)—St. Eccles. di Sic. I, 362. (3) Cfr. il paragrafo precedente. 110 CONCILII E SINODI DI SICILIA posto dal niceno con le modifiche leonine. Ed a prova di ciò starebbe il silenzio di Gregorio intorno al vecchio istituto. Ma anche così modificato il concetto del Di Giovanni va sempre re- spinto. Ed in vero basta riflettere come l’abolizione avvenga tacitamente, “ ipso iure ,, la precedente. perchè la legge posteriore abroga D'altra parte Gregorio espressamente chiama il concilio siciliano “ con- cilium episcopale ,, per equipararlo in dignità ed importanza al concilio di Roma, a cui i vescovi di Sicilia più non partecipavano. Ma l'argomento decisivo ce lo porge il diritto comparato. Se nelle altre regioni sottoposte al patriarca di Occidente, cioè al pontefice romano, Gre- gorio avesse istituito ugualmente dei concilii regionali, allora la questione sarebbe risoluta in favore della tesì del Di Giovanni sulla coesistenza del concilio romano e del concilio locale. Ma le lettere di Gregorio ci provano come l'annuale concilio regionale sia un istituto peculiare della Sicilia. Ora la diversità non può spiegarsi altrimenti che con l’esenzione dall’in- tervento al concilio romano a causa dei pericoli della navigazione. Il con- cilio annuale locale era dunque un succedaneo del concilio romano ed ap- punto per questo lo presiedeva il vicario apostolico. Prima di oltrepassare il periodo gregoriano dobbiamo fare menzione di un preteso sinodo di Lilibeo nel 593. Il Di Giovanni nel suo codice reca una lettera di Gregorio a Teodoro vescovo di Lilibeo (1). Alla lettera pre- “U mette un sommario dove dicesi: “ Tandem peracta synodo, se de ejus concordia certiorem faciat ,. Ma nel corpo dell’epistola non si tratta punto di sinodo. D'altra parte i padri Maurini nell’edizione del Migne non rife- riscono questo sommario , nè vi alludono il Jaffè e Wattenbach (2) nel loro regesto. Io non ho potuto assodare donde abbia attinto il Di Giovanni. Sinodi al tempo di Giovanni IV. Il funzionamento dei sinodi diocesani nel secolo settimo ci è compro- vato da una lettera del papa Giovanni IV diretta verso il 640 (3) ad Isacco vescovo di Siracusa (4). Agitandosi questione se nelle chiese possedute dagli ordini religiosi i sacerdoti da investirsi dovessero scegliersi fra i monaci o nel clero secolare, (1) De Jozanxe, Cod. Dipl. Sic., p. 145.—S. Gregori MaevNI, Epist. III, 50, in MIGNE, P.: L. 77,645. (2) JaFrÈ-WarTrTENBACH, N. 1254, p. 158. (3) Fra il 640 ed il 642 credono Iarré-WATTENBACH, N. 2043, p. 228. (4) Joanwnis Papae IV, Ep. IV,in Micxe, P. L. 80; 608. —DE JozANNE, Cod., p. 295. CONCILII E SINODI DI SICILIA Il Giovanni IV, consultato dal vescovo Isacco, decide in favore dei monaci. La motivazione del pontefice è semplicissima. Avendo l’ordine il più, cioè il possesso della chiesa, ha naturalmente anche il meno, cioè l’inve- stitura dell’ufficio sacerdotale. Contro l’eventuali trasgressioni di questi sacerdoti monaci sta il giudizio del sinodo: “ deinceps omnino licentiam monachis damus suarum ecclesiarum investitores fieri: ita tamen ut judicio synodi, si contra sacerdotium agere praesumpserint, muletentur, et felici mucrone episcopi sacerdotum piacula resecentur ,,. Considerando che la sinonimia fra concilium e synodus si trova di fre- quente negli antichi scrittori, e riflettendo come in Siracusa si riunisse il concilio annuale dei vescovi, si può forse dubitare che Giovanni IV allu- desse al concilio dei vescovi di Sicilia e non ad un sinodo diocesano vero e proprio. Ma il testo medesimo ci porge il modo di sciogliere il dubbio. Se Giovanni avesse voluto parlare del concilio dei vescovi, avrebbe usato il plurale “ mucrone episcoporum ,. Adoperando il singolare egli si rife- risce evidentemente al sinodo diocesano. Questa è la prima menzione sicura di sinodi diocesani in Sicilia. Concilio del 648. Nel secolo settimo nacque e si propagò l’ eresia monotelita. Consisteva essa nell’ identificare le due volontà o finalità, la divina e l’umana, di Gesù Cristo (1). Anastasio bibliotecario , il biografo di S. Massimo , c’informa come il pontefice Giovanni IV, proponendosi porre un argine al male, tenesse un concilio in Roma e si giovasse dell’opera di Massimo, perchè altri concili sì radunassero in Africa e nelle isole circonvicine (2). Fra queste isole bisogna comprendere anche la Sicilia, poichè Massimo vi si recò con lo scopo indicato dal pontefice, quantunque un po’ dopo la morte di Giovanni IV. (1) Per maggiori chiarimenti sul contenuto del monotelismo cfr. LANCIA, op. cit., II, 4. (2) Anasrasius, In vitam ac certamen Maximi, XIV, in Miexe, P. G. 90, 83. “ Quia vero tum fama pervaserat, Romanum antistitem episcoporum conventum coegisse, ut communi cum illis concilio absurdum dogma diris subjiceret, ipsi quoque ut idem prae- starent, hortatore duceque ac doctore divino Maximo inducti sunt: necii modo, ac si qui ad Africam spectant, verum etiam quotquot insulas illis in oris positas incolebant ; cuncti ad opus incitati, omnique diligentia praeclarum exequentes munus, quippe cum hi omnes eum magistrum et praeceptorem, atque agendis strenue socium ac adjutorem haberent ,,. — Anastasio era discepolo di Massimo, cfr. FaBRICcIUS, in MIGNE, P. G. 90,10. 112 CONCILII E SINODI DI SICILIA Ma mentre Anastasio afferma che Massimo venisse in Sicilia quale cam- pione della fede per combattere il monotelismo, viceversa da una lettera di Massimo risulta che egli avesse dovuto cominciare con il purgarsi dal- l'accusa di monotelismo. La lettera è quella indirizzata nel 648 da Massimo ai vescovi cattolici di Sicilia (1). Massimo era stato a torto accusato in Sicilia di monotelismo per essersi mostrato epistolarmente deferente con Pirro, patriarca di Costantinopoli, e capo della setta monotelita (2). Nella citata lettera ai vescovi cattolici di Sicilia, Massimo dice come a maggiore pegno della sua ortodossia , egli consegni allo scritto quanto aveva già oralmente loro detto: “ Quamobrem etiam mihi servo vestro in hoc enixe incubuit opera, ut quod prius lingua asserueram, id vero li- bens scripto consignarem ad sanctitatis vestrae de mea fide securitatem, certamque ejus faciendam fidem, quidquid vobis de mea parvitate ex aliorum fraude suspicionis injectum erat, instituta defensione amoliens ,, (3). Da queste espressioni di Massimo si deduce agevolmente come egli avesse ricevuto l’invito di giustificarsi in concilio. La versione divergente di Anastasio si deve al suo proposito di fare l’apologia di Massimo. Ad ogni modo essa ci comprova che in Sicilia vi fu un concilio contro il monotelismo. I concilii durante la dipendenza della Sicilia dal patriarcato di Costantinopoli. Uno degli effetti più notevoli della lotta per l’iconoclastia, intrapresa dall’imperatore Leone , fu l' assottigliamento della giurisdizione del pa- triarca di Roma. È Leone per ferire il pontefice Gregorio III, staccò dal patriarcato di Roma le chiese della Sicilia, della Calabria, dell’Acaia e della Macedonia e le sottopose al patriarcato di Costantinopoli (4). I nuovi patriarchi portarono poche innovazioni agli ordinamenti di Gre- gorio il grande sui concilii annuali insulari. Unica modifica fu quella di stabilire definitivamente come luogo di riunione Siracusa, mentre prima (1) S. Maxi, Ad Catholicos per Siciliam constitutos, in Miane, P. G. 91, 111-132, cfr. pure De JoHANNE, Cod. Diplom. Sic., p. 297. (2) Di GrovannI, Storia eccles. di Sic., I, 385. — Laxcra, IT, 10. (3) S. Maxn, in MIeNE, P. G. 91-113. (4) Lancra, II, 145. CONCILII E SINODI DI SICILIA 115 per le statuizioni di Gregorio il concilio episcopale potea adunarsi in Catania o Siracusa. Questo mutamento dipese dalla dignità metropolitica conferita dal pa- triarca Atanasio al vescovo di Siracusa, il quale fu anche intitolato Arci- vescovo di Sicilia (1). Per questo fatto la presidenza del concilio episco- pale, che anteriormente competeva al delegato apostolico, spettò di pieno diritto al metropolita siracusano. Il persistere degli annuali concilî vescovili, così modificati, risulta da una lettera di Tarasio, patriarca di Costantinopoli, indirizzata ai vescovi di Sicilia poco dopo il concilio ecumenico di Nicea del 787. Tarasio dice: (2) “#O viri itaque desideriorum spiritus, audivinus vos canonicae legi obsequentes congregari solere singulis annis ob dijudicandum de occurrentibus in universa vestra provincia ecclesiasticis negotiis; et quod apprime Dominum invocatis, ut Spiritus gratiam in vos immittens, det vestrum unicuique doctrinam intelligentiae, doctrinam divinae voluntatis, doctrinam custodiae mandatorum Dei, doctrinain observantiae canonum: et quod denique mundanis curis, quae divinis praceptis adversantur, vale decentes, spiritaliter spiritalia judicatis, humana spiritalibus non antepo- nentes ,,. È poco verosimile che fra itanti concilî contro Fozio ed il suo principale fautore Gregorio Asbesta, arcivescovo di Siracusa (3), ve ne sia stato qual- cuno anche in Sicilia. Ed in vero quando svolgevasi lo scisma foziano la gerarchia ecclesiastica siciliana era andata tutta a soqquadro, poichè i Musul- mani avevano conquistato Palermo nell’ 831 (4), Messina nell’848 (5), e Cefalù nell’858 (6), ed il centro della dominazione bizantina si era ristretto in Siracusa. Compiuta la conquista musulmana scomparvero gli ordinamenti eccle- slastici, quantunque il culto cristiano non solo rimanesse in vita, ma fosse stato dai Musulmani legalmente ammesso con regolamenti, che Amari (7) trova ammirabili per tolleranza. (1) Lancra, II, 147. (2) S. Tarasm, Patriarchae Epist. in Miexe, P. G. 98, 1478. (3) Lancia, II, 264 e seg. — HerELE, IV, 228 e seg., 333 e seg. (4) Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze 1854, I, 291. (5) AMARI, I, 314. (6) Amari, I, 327. (7) Amari, I, 476. 114 CONCILII E SINODI DI SICILIA SECONDO PERIODO Il secondo periodo della storia dei concilî e sinodi di Sicilia va dai Nor- manni al 1500. Per il periodo normanno non possediamo che scarse notizie, le quali però ci provano come anche in quel tempo si celebrassero sinodi. I due concilî generali di Melfi del 1100 e del 1130 sì possono considerare come concilî siciliani, tenuto conto del predominio esercitato da Ruggero nella Puglia. Per il periodo aragonese ci troviamo di fronte a due documenti preziosi; il testo del concilio provinciale di Palermo del 1388 ed il testo del sinodo di Messina del 1392. Ma in complesso le notizie difettano; il che ci assicura come le riunioni smodali fossero tutt'altro che frequenti. E del resto non lo permettevano le condizioni politiche dell’ isola, che dall’ imperatore Federico ai Martini fu sempre tormentata per la lotta di Federico con la Chiesa, la rivolu- zione del Vespro, le guerre contro gli Angioini, e le intestine discordie dei quattro Vicarî. PI Messina 1088 La più antica menzione di sinodi nel periodo normanno sì rinviene in un diploma del 1088 (1), con cui Roberto primo, vescovo di Messina e di Troina concede la chiesa di S. Maria alla badessa Richilda. Fra le altre condizioni Roberto imponeva che i cappellani della chiesa ceduta “ad Synodum meam venient ,,. Mazzara 1097 In un diploma di re Ruggiero (2), del 1142 secondo il Pirri, del 1138 secondo il Caspar, indirizzato ai baroni ed ai feudatari della diocesi di Girgenti a proposito di una loro controversia con il vescovo circa il paga- mento delle decime, si menziona una precedente decisione del conte Rug- giero: “ patris nostri piae memoriae Rogerii Comitis institutionem pro- sequentes ,,. (1) I Diplomi della Cattedrale di Messina, raccolti da Amico, e pubblicati da STARRABBA, in Docum. della Soc. Sic. per la Storia Patria, Serie Prima, Tabulari, Palermo 1876, vol. I, p. 4. (2) PrrrI, I, 698. CONCILII E SINODI DI SICILIA 115 La sentenza del conte Ruggiero, profferita in Mazzara, è contenuta in una “ notitia , in un’allegazione testimoniale. Questa carta, del 1097 a tenore dell’opinione prevalente, si riferisce non già alla sola diocesi di Girgenti, ma a tutti i vescovi e feudatari dell’ isola contendenti per la prestazione delle decime: “ Lis atque contentio Decimarum inter Episcopos Siculos habita fuit et Terrarios, quae Mazariae coram Comite Rogerio et omnibus Episcopis et Terrariis sedata sic et pacificata ,, (1). Molto si è discusso circa l'autenticità e la natura giuridica di questi due documenti. Il Punturo (2) li dichiara addirittura apocrifi, perchè sforniti di data, di contenuto contradicente e conosciuti solamente nella diocesi di Girgenti, mentre la carta del 1097 per la sua importanza dovrebbe rinvenirsi fra i titoli di tutti i vescovi di Sicilia. Egli li ritiene falsificati dalla curia agri- gentina nel 1635 in occasione di una lite per decime con il principe di Paternò. Il Salvioli (3) confuta gli argomenti del Punturo, osservando come il diploma di re Ruggiero abbia “tutti i caratteri di una epistola ,, od ordi- nanza diretta ai baroni, e quindi “ non aveva bisogno di firma o di suggello ,,. Lungi poi dal trovare antinomia fra la carta del 1097 e ordinanza del 1138 constata come entrambe collimino con un posteriore diploma del 1145 circa la concessione della terza parte delle decime di Castrogiovanni ed Aidone fatta dal vescovo di Catania alla R. Cappella Palatina di Palermo (4). Il giudizio del Salvioli viene corroborato dal parere di valenti diplomatisti come il Behring (5), il Kehr (6), il Garufi (7), ed il Caspar, i quali cre- dono genuini i due documenti. Il Caspar poi assegna al diploma di re Ruggero la data del 1138, giustamente osservando come il titolo “ Dei gratia Sicilie, Apulie et Calabrie ,, non possa riferirsi che ad un tempo ante- riore all'anno 1139 (8). Circa la natura giuridica della carta del 1097 un’opinione audace è stata (1) PiRRI, I, 696. (2) Punruro, Le decime agrigentine ed i documenti apocrifi, Caltanissetta 1901, pa- gina 24 e seg. i (3) SaLvioLI, Le decime di Sicilia e specialmente quelle di Girgenti, Palermo 1901, p. 32. (4) Garoraro, Tabularium Reg. ac Imp. Capellae divi Petri in Reg. Panorm. Palatio, Panormi 1835, f. 18, Doc. N. VII. (5) BeanrIxa, Sicilianische Studien, Die Griindung der Monarchie, Berlin 1882, p. 27. (6) KeHR, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Konige, Innsbruck 1902, p. 13. (7) GarurI, L'archivio capitolare di Girgenti, in Arch. St. Sie, XXVILI (1903), p. 126. (8) Caspar, Roger II, und die Griindung der normannisch-sicilischen Monarchie, Inns- bruck 1904, p. 534, N. 122. 116 CONCILII E SINODI DI SICILIA messa in campo da Paternò Castello e Gagliani (1), i quali vi ravvisano il verbale di un’adunanza parlamentare. La riunione di Mazzara del 1097 deve considerarsi secondo questi scrittori come un vero e proprio parla- mento. Si era creduto, dicono essi, che il primo parlamento di Sicilia fosse quello dal 1130, invece il più antico è proprio questo del 1097. Il sovrano, il clero e i feudatarî erano i soli elementi che in quel tempo componevano lo Stato, poichè l'elemento popolare non era ancora sorto. Il demanio era direttamente rappresentato dal sovrano. Dunque, concludono il Paternò ed il Gagliani, nell'assemblea di Mazzara si rinvengono rappresentati tutti gli elementi dello Stato e perciò essa costituisce un parlamento. Ma la tesi del Paternò e Gagliani sembra abbia ben poco fondamento. La configurazione tipica del parlamento siciliano risulta dalla rappresen- tanza dei tre bracci, il baronale, l’ecclesiastico ed il demaniale. Ora nella adunanza del 1097 manca uno dei tre bracci, cioè ii demaniale. È una goffa costruzione giuridica il supporre che il braccio demaniale sia rappresentato dal sovrano. Negando poi tale rappresentanza è ancora più assurdo l’am- mettere che il parlamento siciliano in meno di mezzo secolo si sia trasfor- mato in modo che il sovrano, il quale originariamente costituiva uno dei tre bracci, in seguito sia stato surrogato dal braccio demaniale (2). La natura giuridica dell’ adunanza di Mazzara del 1097 ci è rivelata dall’annotazione marginale al documento nella collezione intitolata “ Liber Regiae Monarchiae ,. Ivi dicesi: “ Lis et questio ventilata coram comite Rogerio inter episcopos siculos super jure decimarum , (3). Quest’ anno- tazione, certamente posteriore alla redazione del testo, ma rispecchiante l’ impressione sintetica che del medesimo ebbe chi la compilò, pone nel- l’ombra 1 elemento feudale ed al contrario mette in evidenza il sovrano ed i vescovi. Profilata così la riunione presenta l’aspetto di un concilio misto. Concilio (1) ParerNò, CasreLLo e GAGLIANI, Nell'ottavo centenario del primo parlamento siciliano, Catania 1897, p. 42 e 43. È (2) Anche lo SrarRABBA, (Recens. in Arch. Stor. Sic, X.XII, p. 283), respinge per altre ragioni la tesi dei PareRrNÒ e GaeLianI. Egli inoltre dubita della genuinità del testo del 1097, che nel migliore dei casi non potrebbe costituire che un “regestum ,,. Il Pu- aLisi Marino (Sul primo parlamento siciliano, Catania 1898), è pure avverso alle conclu- sioni di PATERNÒ e GaGLiaNnI, come c’informa nel bollettino bibliografico il SaLomoxe- Marino, cfr. Arch. St. Sic., XXIII, p. 608. (3) PATERNÒ, CASTELLO e GAGLIANI, p. 19, nota 12, i quali citano Cod. 55 a, Lib. Reg. Mon. foglio 50, in Archivio di Stato di Palermo. ; CONCILII E SINODI DI SICILIA IL7 perchè assemblea di vescovi; concilio misto perchè vi è l’ intervento del sovrano e dell’elemento laico. L'espressione poi “lis atque contentio , nel corpo del documento conferma tale ipotesi. Invero il concilio in questo tempo aveva ancora il vecchio carattere medievale con le sue funzioni giudiziarie (1). Il concilio misto di Mazzara del 1097, si occupò della prestazione delle decime che i terrarii (signori feudali) doveano ai vescovi; e della diversa posizione giuridica dei cappellani dei castelli feudali e dei cappellani dei casali, sia in riguardo alla nomina sia in riguardo alle decime loro dovute (2). Meifi IIOO Nel concilio di Melfi, celebrato in ottobre del 1100 dal pontefice Pa- squale II, intervennero parecchi vescovi siciliani, cioè Roberto, vescovo di Messina; e Ruggiero, vescovo di Siracusa (3). Nel concilio si fulminò la scomunica contro la città di Benevento. Messina lIl23 Nel 1123 Guglielmo, vescovo di Messina e di Troina, ad invito del conte Ruggiero concesse la chiesa di S. Maria alla badessa Ermelina. Fra i patti della concessione stava che il cappellano della chiesa dovesse intervenire al sinodo diocesano: “ Cappellanus tamen illarum (monialium) ad synodum meum veniet,, (4). Melfi 1130 Romualdo Guarna nella sua cronaca ci parla di un concilio tenuto a Melfi dall’antipapa Anacleto II, sotto la protezione di re Ruggero. Scrive Romualdo : “ Anacletus vero Urbis dominio potitus, nuncium ad Rogerium Regem Siciliae misit, a quo et receptus est; cujus auctoritate Apuliam intravit, et apud Melfiam Concilium celebravit ,, (5). (1) Cfr. p. 26. (2) Pirri, I, 696. (3) MansI, XX, p. 1132. (4) GaRUFI, I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, in Docce. per servire alla Storia di Sicilia, vol. XVIII, (1899) p. 15. (5) Chronicon Romualdi II, Archiepiscopi Salernitani in DeL Re, Cronisti napolitani; Napoli 1845, vol. I. p. 8. — MansI, XXI, 445. 118 CONCILII E SINODI DI SICILIA Falcone Beneventano (1) naturalmente non si occupa di questo concilio, perchè partigiano di papa Innocenzo II; alla medesima guisa come Ro- mualdo, seguace di Anacleto II, non parla del concilio di Rheims cele- brato nel 1130 da Innocenzo II. Ma una lettera del medesimo Anacleto II ci prova come i prelati sici- liani, spinti da Ruggiero, fossero accorsi in Melfi per onorare Anacleto. Scriveva questi nel 1131: “ gloriosus filius noster Rogerius Dux Apuliae ad pedes nostras humiliter veniens, nos Papam Catholicam et legitimum aominum suum, praedecessorum suorum more recognovit. Archiepiscopi, Abbates omnes Apuliae, Calabriae sicut omnis etiam Orientalis Ecelesia... nobiscum sunt, et nos visitant et frequentant ,, (2). Messina 1131 Ugone, arcivescovo di Messina, nel 1131 dietro invito del re Ruggero concesse all’archimandrita del S. Salvatore la giurisdizione su alcuni mo- nasteri. Come corrispettivo fra le altre condizioni l'arcivescovo stabili che l’archimandrita intervenisse al sinodo diocesano: “ et ad Synodum nostram invitatus venire, nisi canonica fuerit impeditus occasione, apud Messanam sive territorium ,, (3). Catania 1170 Nel febbraio del 1170 Roberto, vescovo di Catania, concesse al mona- stero di S. Filippo di Argirò alcune chiese e giurisdizioni , riservandosi però alquanti diritti. Tra le riserve vi fu quella che il clero di S. Fi- lippo , sia di rito latino sia di rito greco , dovesse intervenire al sinodo (19 diocesano : “ reservata etiam nobis et successoribus nostris archidiaconatu, canoricatu et fidelitate clericorum et Synodo tam latinoram quam gre- corum ,, (4) Abbiamo già avuto occasione di notare come le medesime costituzioni sinodali regolassero il clero greco ed il clero latino, e come per i greci si [1 formulasse la “ professio fidei , in testo ereco (5). ba) Di (1) Falconis Beneventani Chronicon in DeL Re, I, p. 201 e 202. (2) Baronio, Annales Ecclesiastici. Lucae 1746, Tom. XVIII, p. 470. Ad annum 1131. (3) Amrco-StARRABBA, Dipl. Cattedr., Mess., Vol. L., p. 7. 4) Garuri, Docce. ined. dell’epoca normanna, pag. 121. V{CirSap92: (©1j ( ( CONCILII E SINODI DI SICILIA 119 Girgenti 1170 Nel febbraio del 1170 Gentile , vescovo di Girgenti, concesse ad An- saldo, castellano del palazzo reale, il permesso di edificare la chiesa della santa Trinità nel bosco di Villanova e di riedificare nella contrada di Refes in onore di Maria vergine quella già distrutta di S. Giorgio. Una delle condizioni della concessione fu che “ quicumque Abbas, prior vel yconomus in prefata ecclesia ,, dovesse intervenire al sinodo diocesano : “ Vocatus ad Sinodum , nisi canonica fuerit prepedicione detentus, sine dilacione die! non differet ,, (1). Palermo 1174 Il 30 dicembre del 1174 il pontefice Alessandro III, con la bolla £ Cum monasterium ,, indirizzata a Marotta, badessa del monastero di S. Maria de Latinis in Palermo (S. Maria del Cancelliere), approvò la fondazione fattane da Matteo vice cancelliere del re Guglielmo. Nella ratifica pontificia fra le altre regole si stabili che i chierici ed i cappellani del monastero dovessero intervenire al sinodo dell’arcivescovo di « Palermo: “ ijldem vero clerici et cappellani....... coram Panormitano Ar- chiepiscopo stabunt..... vocati quoque ad Synodum venient ,, (2). Monrea!e 1174 Il pontefice Alessandro III con la bolla “ Ex debito suscepti regiminis , del 30 dicembre 1174 data in Ferentino, facendo plauso alla munificenza del re di Sicilia, Guglielmo il Buono , dimostrata con la costruzione del monastero di Monreale, “ut locus ille celebris habeatur ,, gli concede non solo che il monastero sia esente da qualsiasi giurisdizione e dipenda direttamente dal Papa, ma che l’abbate abbia diritto di celebrare sinodo e quindi i monaci e gli altri chierici residenti nelle terre del monastero vengano dispensati dall’ intervenire ai sinodi convocati da altre autorità ecclesiastiche : “Prohibemus etiam ne quis..... aut Clericos monasterii, vel eorumdem tenimentorum ad Synodum vocare praesumat; Abbati quoque ipsius Monasterii congregandi Synodum tam Monachorum, quam Cleri- (1) GaruFI, Docc. ined. dell’epoca normanna, p. 123. (2) Cfr., p. 160. 120 CONCILII E SINODI DI SICILIA corum alioram, qui in tenimentis Monasteri habitaverint, plenam facul- tatem et licentiam indulgemus , (1). Messisa 1179 Di un sinodo messinese nel 1179 dà notizia il Giampallari incidental- mente, trattando dell’arcivescovo di Messina. Egli scrive : “ Il primo me- tropolita di Messina fu Nicolò a tale dignità innalzato nel 1166 da papa Alessandro III di questo nome. Che quegli e non altri sia stato veramente il primo arcivescovo, ricavasi dall’essere questo Nicolò intervenuto nel 1179 in un sinodo celebrato in Messina, ed essersi sottoscritto col titolo di Ar- civescovo, come ci narra il Dacherio, e non vi ha documento di una data anteriore ,, (2). Io non sono riuscito ad identificare questo Dacherio, da cui il Giampal- lari attinse i particolari del suo racconto (8). Esaminando però la narrazione del Giampallari mi è nato il dubbio che il preteso sinodo di Messina del 1179 non sia altro che il terzo concilio lateranese del 1179. In vero il Giam- pallari non dice che l’arcivescovo Nicolò celebrò un sinodo, ma che inter- venne ad un sinodo. Questa maniera di esprimersi, riferendosi ad un sinodo diocesano, è del tutto strana. È esatto il dire che un vescovo intervenga ad un concilio ecumenico nazionale o provinciale; ma è goffo il dire che intervenga al sinodo diocesano : appunto perchè questo è da lui convocato. Premesso ciò, giova tenere presente il seguente passo del Piccolo (4): “ Sed et praeterea sub Alessandro III Messanensem Ecclesiam Metropoli- tanam fuisse patet ex Lateranensis Concilij Patrum subscriptionibus, in ijs enim post plures Italiae Provinciarum Metropolitanos affuisse etiam scribitur ex Provincia Sicula Messanensi Nicolaus Archiepiscopus ,,. E poichè il terzo concilio laterano cadde appunto nel 1179 (5), è assai verosimile che il Giampallari abbia equivocato il concilio laterano del 1179, al quale intervenne l’arcivescovo Nicolò, per un sinodo messinese del me- desimo anno. (1) LeLLo, Privilegi e Bolle della fondazione della Metrop. Chiesa e Monast. di Mon- reale, Palermo 1702, p. 36.--Forvo, Storia della Apostolica Legazione, Palermo 1859, p. 269. — Garuri, Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova in Monreale, in Docc. per servire alla Storia di Sicilia, Vol. IX (1902), p. 8, N. 10—Iarrè-WaTTENBACH, Vol. 20, N. 12403, p. 278. (2) GramparLari, Dritto Zecles: Sicolo, Palermo 1828, Vol. I, p. 97. (8) Negli undici volumi dello Spicilegium del Dachery (Parisiis 1665-1672) non si parla mai di Messina. (4) Avserti Piccorr, De antiquo iure Ecclesiae Siculae, Messanae 1623, p. 158. (5) HereLE, Conciliengeschichte, Vol. V, p. 710. — HinscHius, III, 352. CONCILII E SINODI DI SICILIA 121 Messina 1221 Nel luglio del 1221 il pontefice Onoris III, pose termine con la bolla “ Pe- tente olim te ., ad una lunga lite per conflitto di giurisdizione fra l’arci- vescovo di Messina e l’archimandrita del S. Salvatore. Il pontefice regolando i reciproci rapporti dei due prelati volle che l’ar- chimandrita si recasse al sinodo celebrato dall’ arcivescovo, ma non fosse obbligato ad osservare le costituzioni sinodali contrarie al rito greco, alla regola di S. Basilio ed ai privilegi del monastero del S. Salvatore: “ Ad Synodum quoque Archiepiscopi veniet , nisi canonice fuerit praepeditus, sed non teneatur Synodi statuta recipere contra rationabilem et appro- batum ritum Graecorum, vel contra regulam Beati Basilii, seu privilegium concessum Monasterio memorato ,, (1). Messina 1313 Il 15 agosto del 1313 nella cattedrale di Messina ed alla presenza del re Federico III, Ninfo, archimandrita del S. Salvatore, prestò giuramento di obbedienza a Guidotto arcivescovo di Messina. Nella formula del giuramento , rogata dal notaio della Curia, l’archi- mandrita così si esprime: “ Quod vocatus ad Synodum vestram, nisi prae- peditus fuero canonica impeditione, et quod statuta in ipsa Synodo facta recipiam et observabo, nisi fuerint contra Regulam Beati Basilii, et ratio- nabilem et approbatum ritum Graecorum ,, (2). Verosimilmente nel testo dopo “ impeditione ,, saltò la parola “ veniam ,,. L’archimandrita promette d’ intervenire al sinodo dell’ arcivescovo ed os- servare gli statuti sinodali, purchè questi non contengano disposizioni contrarie alla regola di S. Basilio ed al rito greco (3). Messina 1329 Nel giugno del 1329 il vescovo di Cefalù, Tommaso di Butera, prestò il giuramento di fedeltà al suo metropolitano , Guidotto , arcivescovo di (1) Amico-StarRABBA, Dipl. Cattedr.; Messina, p. (2. — Il PortHasTt, Reg. Pont. Rom.; Berolini 1874. Vol. I, non registra questa bolla. (2) Amico SrarraBBA, Dipl. Cattedr.; Mess. Vol. I, p. i4l. (3) In sostanza è la regola fissata da Onorio III, cfr. Messina 1221. 16 122 CONCILII E SINODI DI SICILIA Messina. Nella formula del giuramento trovasi: “ad Synodum veniam, nisi fuero impeditus canonica praepeditione ,, (1). Messina 1365 Il pontefice Urbano V, deplorando che per la desidia dei vescovi più non si riunissero concilii provinciali e per ovviare ai mali che travaglia- vano la diocesi di Messina, con la bolla “ Sacrorum Canonum testatur,, del 27 agosto 1365 ordinò all’ arcivescovo di Messina di celebrare con i suoi vescovi suffraganei un concilio provinciale, imponendogli d’informarlo tanto della convocazione del concilio quanto delle deliberazioni prese : “ Optantes igitur quod tantis malis in tua Provincia per salubrem tuam et tuorum fratrum providentiam occurratur, fraternitatem tuam Aposto- lico sollicitudinis studio excitamus ac requirimus et hortamur attente per Apostolica tibi scripta mandantes, quatenus Concilium tuae Provinciae, in quo de his, quae pro laude Dei ac utilitate Ecclesiarum et piorum loco- rum, nec non Cleri et populi fuerint utilia et oportuna, provida exami- natione tractetur et provideatur, quam cito commode poteris, studeas con- vocare, nobis de convocatione hujusmodi, cum eam feceris, et demum de gestis in eodem Concilio rescripturus, ac tu et suffraganei tui favorem Apostolicum, in hiis in quibus illum reputabitis utilem, fiducialiter po- stuletis ,, (2). Monreale 1373 Il 30 giugno 13783 il pontefice Gregorio XI ordinò a Guglielmo Monstrio arcivescovo di Monreale di celebrare un concilio provinciale (3) coni due (1) Awmrco-StarRAaBBA, Dipl. Cattedr.;i Messina, Vol. I, p. 154.—VuLLo-GuzzaRDELLA, Ap- punti biografici su fra Tommaso da Butera, in Arch. St. Sic., X, p. 26 (2) Amrco-StaRRABBA, Dipl. Cattedr. Mess., Vol. I, p. 184. (3) PrrrI, I. 465. — LeLLo, Vite degli Arcivescovi, Abbati et Signori di Monreale, Pa- lermo 1702, pag. 40. “ Il 30 Giugno (1373) li comandò per sue lettere (Gregorio XI a Guglielmo Monstrio) che celebrasse concilio provinciale et che a nome di sua Santità commandasse a’ suffraganei, che si dovessero trovar presenti, et che nelle Chiese loro facessero prima Sinodi delle diocesi ,,, LELLO, Tavola Cronologica dell’ Istoria di Sicilia e dell’ Arcivescovado di Monreale, Palermo 1702, pag. 46. “ Di più gli comanda il Pon- tefice (Gregorio XI al Monstrio) che scriva alli Vescovi suffraganei di Catania e Sira- cusa, acciò a beneficio delle loro Diocesi facessero Sinodi, e poi egli coi detti facesse Concilio Provinciale, a riparo delle cose Ecclesiastiche, ite in rovina in tanti torbidi del Regno ,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA 23) vescovi suffraganei di Catania e Siracusa (1). Prescrisse inoltre il pontefice che prima del concilio si tenessero sinodi nelle tre diocesi di Monreale, Catania e Siracusa. Scopo del concilio provinciale era quello di servire “ a riparo delle cose Ecclesiastiche, ite in rovina in tanti torbidi del Regno ,.. Non possediamo documenti per constatare se i tre sinodi ed il concilio provinciale siano stati effettivamente celebrati. Soltanto notiamo la sin- golarità della procedura. Abbiamo già visto come ufficio precipuo del sinodo sia quello di rendere noto al clero le deliberazioni prese nel concilio pro- vinciale. Logicamente quindi il concilio provinciale deve precedere i singoli sinodi diocesani della provincia. Intanto qui il Pontefice Gregorio Xi segue il metodo opposto: vuole convocati prima i sinodi diocesani, poi il concilio provinciale. Palermo 1373 Nei capitoli del concilio provinciale di Palermo del 1388 (2) si trovano inseriti sei capitoli di un precedente concilio provinciale, ma non se ne indica la data. Questa però può agevolmente stabilirsi. Nel concilio del 1388 furono riconfermati i capitoli editi dall’arcivescovo di Palermo, il vescovo di Mazzara e quello di Girgenti. Non vi si menziona il vescovo di Malta. Ciò significa che il precedente concilio fu tenuto mentre la sede vescovile di Malta era vacante. Ora la vacanza durò propriamente dal 21 aprile 1373 al 20 ottobre 1373. Morto il 2 agosto 1372 il vescovo Ilario Conrado , nel mese medesimo il capitolo maltese elesse Nicolò de Papalla, la cui elezione non venne però approvata dal pontefice Gregorio XI; ciò che fu noto nell'aprile del 1373 (3). Il nuovo vescovo poi, Antonio de Vulpogno, s’insediò il 20 ottobre del me- desimo anno. Al concilio provinciale del 1373 presero parte l'arcivescovo di Palermo, Matteo Ursino, ed i suoi suffraganei il vescovo di Girgenti, Matteo de Fugardo, ed il vescovo di Mazzara Ruggiero de Platia. (1) Sulla suffraganeità dei vescovi di Catania e Siracusa dall’arcivescovato di Mon- reale cfr. LeLLo, Privilegi e Bolle della fondazione della Metrop. Chiesa e Monastero di Monreale, Palermo 1702. Doc. XIII. pag. 39.—Doc. XVI pag. 50.—Doc. XVIII. p. 57. Doc. XIX. pag. 59.—Doc. XX. pag. 64.—Pirri, I, 624—Jarre-VarteNnBAcH, N. 16340, p. 552. Garuri, Tabulario S. Maria Nuova in Monreale, p. 32, N. 64.—Garuri, Docc. ined. dell’epoca normanna, p. 221 e p. 223. Tutti questi documenti rendono probabile la notizia data dal LeLLO, il quale non cita punto la fonte donde attinse. (2) Cfr. per il testo dei capitoli: Amato, De princ. templ. Pan., pag. 249. — Mans, XXVI, p. 746.— Cfr. Palermo 1388. (3) Pirri, II, 907. 124 CONCILII E SINODI DI SICILIA Il concilio sancì sei “ Capitula ,; coni quali si regolò il servizio corale del clero e dei canonici; si confiscò il reddito dei canonici e chierici assenti per nove mesi dell’anno ; si proibì ai chierici il concubinato ; frequentare osterie e giuocare; portare armi; si determinò la foggia dei capelli, barba e chierica. Questi capitoli vennero riconfermati dal posteriore concilio provinciale del 1388, il quale fece soltanto qualche aggiunzione in ordine ai canonici non residenti per duplicità di ufficio, ed in ordine al concubinato con donne maritate. Palermo 1388 Il 10 novembre del 1388 (1) l'arcivescovo di Palermo, Lodovico Bonito, celebrò in Palermo nel palazzo arcivescovile un concilio provinciale, nel quale intervennero i suoi suffraganei : il vescovo di Girgenti, Matteo de Fu- gardo, il vescovo di Mazzara, Francesco de Regno, ed il vescovo di Malta rappresentato da Ludovico de ludicefacio. L’ arcivescovo di Palermo propose in concilio parecchie costituzioni , le quali furono approvate dai vescovi suffraganei e riscossero il regio placet : “ Constitutiones factae et ordinatae in Concilio Provinciali per Reverendum in Christo Patrem D. Ludovicum Archiepiscopum Panormitanam de con- silio et assensu Reverendorum D. Matthaei, Episcopi Agrigentini, Francisci, quondam (il vescovo Francesco de Regno morì appena sciolto il concilio) Episcopi Mazariensis, et D. Ludovici de Iudicefacio, in dicto concilio lo- cumtenentis D. Antonii, Episcopi Melevitani, celebrato in urbe Panormi, cum consensu et assensu Sacrae Regiae Majestatis, die X Novembris XII indictionis Anno Domini 1888 ,,. I sei capitoli del concilio provinciale di Palermo (2) del 1373 vennero riconfermati integralmente: però si fecero delle aggiunte al capitolo secondo circa i canonici non residenti per duplicità di ufficio, ed al capitolo terzo circa il concubinato con donne sposate. Furono poi sanciti 22 nuovi capitoli, sui servizi corali; cappellanie; sa- cramento dell’ ordine; benefici; sui costumi dei chierici, ai quali inibivasi portare abiti rossi e verdi, vendere il vino a minuto, cospirare contro il vescovo; sull’esenzione dei chierici che volevasi confermata dal vescovo 0 dal metropolita; sul divieto di postulare i benefici vacaturi; sulla proibi- (1) Cfr. per il testo: Mansi, XXVI, p. 746. — Amaro, De prince. templo Pan., p. 429. — Gato, Codice Eccles. Sicolo, Palermo 1846, Lib. 1°, p. 155. (2) Cfr. Palermo 1373. CONCILII E SINODI DI SICILIA 125 zione di seppellire defunti nei cimiteri degli Ordini mendicanti senza il permesso della parrocchia; sulla quarta parte di tutti i legati pii che do- veva spettare al vescovo ; sul divieto di concedere i beni delle chiese in enfiteusi e in lunga locazione; sul dovere dei canonici costituiti negli ordini minori di conseguire dentro l’ anno l’ ordine sacro; sul segreto delle adu- nanze capitolari. Alla fine del concilio fu indetto il futuro concilio provinciale ad altri due anni, per la seconda domenica del mese di novembre del 1390. Siracusa 1388 Di questo sinodo celebrato dal vescovo Tommaso de Herbes, monaco catanese dell’ ordine di S. Benedetto, fanno menzione lo Scavo (1), il Frangipani (2) ed il Narbone (3) nei loro elenchi dei sinodi siciliani. Essi certamente attinsero dal Pirri (4), il quale alla sua volta cita come fonte un atto del notaio Bartolomeo de Satalia da Siracusa (4). Ecco il racconto del Pirri: “ Eodem anno (1388) coacta Synodo Dioecesana de capituli ca- nonicorum atque caeterorum clericorum consensu, ob tenuitatem men- sae canonicorum inter alia Thomas decrevit, quod ecclesiae S. Luciae Virginis et Martyris, S. Petri Apostoli, S. Martini Episcopi in Civitate Syracusarum, S. Thomae Apostoli et S. Theodori Episcopi in oppido Leontinis, Santorum Georgii Martyris et Petri Apostoli in oppido Mohac, nec non et beneficium in Palatiolo essent prebendae Canonicorum. Item quod praebenda terrae Minaei demceps esset annexa Decanatui Syra- cusano, et praebenda terrae Nothi Cantoriae Syracusanae; nec non Eccle- sia S. Luciae Civitatis Syracusanae de novo assumpta in praebendam uniretur Thesaurariae Syracusanae. Item statim Canonici majores, et digniores in stallis (ut vocant) chori possent et valerent adoptare prae- (1) Scavo, Ms. della Bibl. Com. di Palermo ai segni Qq. C. 88 senza numerazione di frazione. È un breve ed assai lacunoso indice dei sinodi siciliani sino al secolo deci- mosesto. Più completo è un altro indice del medesimo Scavo nel Ms. della Bibl. Com. di Palermo ai segni Qq. F. 39 (Repertorio di Storia di Sicilia lettera S); dove una seconda mano fece delle aggiunte interessanti. (2) FRANGIPANI, Catalogus Dioecesanarum Synodum quas Sicilienses Antistes celebraverunt. Ms. della Bibl. Nazionale di Palermo ai segni X. B. 14. È un catalogo trovato fra i libri dell’abbate Giuseppe Frangipani, contemporaneo ed amico del Palmeri. L'indice è quasi completo e certamente superiore a quello dello Scavo. (3) NaRBONE, Bibliografia Sicola Sistematica, Palermo, 1851; Vol. 2°, p. 316. (4) Pirri, Sicilia Sacra, Panormi, 1735; Vol. I, fog. 630. (5) PirrI:]l. c. Nota a). 126 CONCILII E SINODI DI SICILIA bendas majores vacantes vel vacaturas. Quae statuta singuli canonici sponte rata habuerunt ac jurarunt se in posterum omni contradictione juris vel facti remota, observaturos, exceptis canonicis quatuor videlicet ; qui primo tantum decreto assenserunt. Canonici qui interfuere synodo hi sunt.... cujus constitutionis factum est instrumentum per Arnaldam Nota- rjum et Secretarium pontificali sigillo munitum. Acta sunt haec in Epi- scopali Palatio, loco capitulari anno 1388, ind. 15. Ian. 15 pontificatus Papae Urbani VI. anno II. Deinde Benedictus Pontifex petente Thoma Episcopo et capitulo creationem , incorporationem et statuta, Apostolice auctoritate confirmavit, et defectus (si qui interfuissent) supplevit. Datum in Civitate Valentiae Provinciae Terraeconensis pontificatus anno 3 salu- taris anni, 1390 ex privilegio dato Syracusis die 2 Ianuarij 13 indi- ctionis, in quo Thomas subscribitur Episcopus, Iacobus Mauro canonicus et Archidiaconus, Bernardus de Marturano Cantor, Matthaeus de Perno canonicus et Thesaurarius, ac duodecim alii canonici ,, (1). Dell’autenticità di queste notizie non vi è ragione alcuna di dubitare, specialmente quando si consideri l’ esattezza delle note cronologiche. Ma ciò non toglie che la narrazione del Pirri presenti parecchi punti oscuri; poichè ci sorprende l’espressa menzione del dissenso di quattro canonici, e l’ approvazione pontificia. Ed in vero mai nel verbale delle sessioni (instrumentum) redatto dal notaio o secretario del sinodo, si è fatta rile- vare la discrepanza del consenso degl’intervenuti; mai si è ritenuta neces- saria 1 approvazione (confirmatio) pontificia (2). Io credo che il Pirri nella fretta compilatrice abbia qui confuso parecchi documenti distinti. E questi, a mio credere , sono niente meno quattro : un atto notarile, un sinodo, una bolla pontificia, un privilegium vescovile, Il vescovo Tommaso di Herbes non appena entrato in diocesi convocò il sinodo, che fra le altre materie (inter alia) si occupò anche dei tre obbietti seguenti: la creazione di alcune prebende canonicali ; V’unione di alcuni beneficii per impinguare le prebende delle dignità capitolari (decano, cantor); il riconoscimento del diritto di opzione in favore dei canonici, cioè V’affer- mazione del principio che al momento della vacanza le prebende più laute dovessero essere conseguite per ordine di anzianità dai canonici forniti di prebende meno vistose (3). (1) Il Pirri 1. c. avverte alla nota d, come il privilegium del 1590 si conservi nel tabulario della cattedrale di Siracusa. (2) BexepIctI xIv, De syrodo diocesana, Tom. II, Lib. XIII, cap. 3°, num. 6, pag. 88.— Bourx, Tractatus de Episcopo ubi et de synodo diocesana, Tom. II, Pars VI, pag. 391.—- ScamIp, Die Bisthumsynode, Vol. I, p. 372.—HinscHus, III, 664. (3) Di CHIARA, Opuscoli, Exercitationes ad rem canonicam et siculo jure depromptae. Ad titulum de Canonicis, pag. 74.— GramparLari, Dr. Ecel. Sic., II pag. 153. CONCILII E SINODI DI SICILIA 197 Ma tutti e tre gli argomenti rientrano nella categoria di quei casi tipici, nei quali per diritto canonico il vescovo è tenuto a richiedere espressa- mente il consenso del capitolo (1). Naturalmente 1’ Herbes prima di con- vocare il sinodo, richiese il consenso del capitolo; ed appunto il contratto, rogato presso notar Bartolomeo di Satalia, servì a documentare che il consenso vi fu, malgrado il diniego dei quattro canonici dissidenti. Dopo celebrato il sinodo , vescovo e capitolo insieme implorarono dal pontefice Benedetto XIII la ratifica dei decreti concernenti la creazione di prebende e 1’ unione dei benefici. Alla validità delle provviste vescovili non occorreva punto la riconferma pontificia (2), ma tanto la si volle per cir- condare di maggiori garenzie le nuove prebende canonicali. Il contenuto della bolla di Benedetto XIII e la narrazione di tutti i precedenti fatti fu- rono poi trasfusi in un “ 4 privilegium ,, sottoscritto dal vescovo e dal ca- pitolo “ad futuram rei memoriam ,. Fissata così la concatenazione delle circostanze, dileguano le anomalie più sù notate: il dissenso dei quattro canonici, si spiega benissimo in dipendenza del contratto rogato presso notaio Bartolomeo di Satalia ; la ratifica pontificia corrobora decreti vescovili e solo indirettamente si rife- risce alle disposizioni sinodali. Messina 1392 Il messinese Filippo Crispo, monaco dell'ordine di S. Agostino (3), cap- “in toto Regno Trinacrie (5), pellano maggiore del re (4), nunzio apostolico arcivescovo di Messina , celebrò un sinodo in Messina il 15 agosto 1392 per l’Assunzione di Maria (6). Nella Bibl. Com. di Palermo, ai segni Qq. D. 47 (num. 18), si conserva una copia, parecchio scorretta, di carattere del secolo decimosettimo, del testo di questo sinodo, che jo dò qui in appendice. (1) Bourx, Z. c., pag. 388... de jure requiratur capituli consensus... pro uniendis, disjun- gendis aut supprimendis beneficiis, pro decernendis iis quae capituli interesse specia- liter et notabiliter tangunt. (2) Hixscamus, II. p. 40. — Cauisse, Dir. Eccles, Firenze 1902., pag. 533. — SCHIAPPOLI, Dir. Eccles., Torino 1902, Vol. II, pag. 47. (3) Gams, Series Episcoporum Ratisbonae, 1875, pag. 950. (4) Pirri, I. 418. (5) cfr. Appendice Doc. I. pag. 1. Lo SrarRABBA, attingendo dal ms. Qq. H. 4, lo aveva pubblicato nella collezione dei diplomi della cattedrale di Messina. —Awmrco-StaR- rRABBA, Dipl. Cattedr., Mess., p. 219. (6) Erroneamente lo Scavo, Qq. C. 88, porta la data del 1394. 128 CONCILII E SINODI DI SICILIA Le costituzioni sinodali, le quali nel proemio sono chiamati con varii nomi (ista sunt statuta ordinationes precepta ., et reformationes) stanno ordinate progressivamente in numero di 53. Non pare siano disposte sistematicamente, poichè costituzioni sul mede- simo argomento, le quali dovrebbero trovarsi raggruppate, sì trovano al contrario disseminate. Vi si tratta in primo luogo dei sette sacramenti, indi del clero greco, poi della vita ed onestà dei chierici, dei beni della chiesa, dell’ ufficio ecclesiastico e servizio divino, ancora una volta della retta vita clericale, di nuovo dei beni, ed infine di liturgia. Qualche costituzione è perfettamente oziosa, come quella imponente il segreto confessionale (N. 16); qualche altra del tutto ingenua, come quella proibente ai chierici costituiti negli ordini maggiori di frequentare i po- striboli (N. 31); qualche altra singolarissima, come quella prescrivente il recitare per due volte durante la messa una speciale invocazione propi- ziatoria : Et famula tuos Summum Pontificem nostrum Bonifacium, Anti- stem nostrum Philippum , Regem nostrum Martinum, Reginam nostram Mariam et Ducem Martinum patrem eorum , (N. 10). Ora questa formula caratterizza appunto la condizione eccezionale della città di Messina e dell’ arcivescovo Crispo nel 1392. Messina accarezzata dai Martini, era rimasta sempre fedele al partito regio ed aveva goduto pace e tranquillità ; mentre quasi tutta la Sicilia andava in rovina per l’infuriare della guerra civile. Analogamente l'arcivescovo Filippo Crispo, uno dei beniamini del nuovo re, aveva l’agio di convocare un sinodo ed ordinare preghiere per il mo- narca; quando al contrario le altre diocesi erano a soqquadro, il vescovo di Palermo esiliato, prigione quello di Catania (1). Palermo 1433 Quando il re Alfonso, dopo la guerra di Spagna e l’infelice spedizione delle Gerbe , fece ritorno in Sicilia, il pontefice Eugenio IV gli mandò ambasciatori per partecipargli la convocazione del Concilio di Basilea e di avere imposto sul clero di Sicilia un “charitativum subsidium ,, di cento mila fiorini di oro in favore del re da servire per la guerra di Africa. Ed allora nel 1433 Simon Salvatore, quale Vicelegato apostolico , con- gregò in Palermo un concilio, al quale intervennero tutti i prelati di Si- (1) La Lumia, Storie Siciliane. I quattro Vicari, Palermo 1882, Vol. II, pag. 396 e pag. 429. CONCILII E SINODI DI SICILIA 129 cilia. Obbietto del concilio fu la ripartizione della somma concessa dal papa e da pagarsi al re (1). Il concilio di Palermo del 1483 ebbe il carattere di un concilio nazio- nale, come risulta da un atto presso il notaio Giacomo de Maniscalco in data del 6 settembre 1485, riferito dal Mongitore: “ Ex parte Regii di- lecti et nostri Praeceptoris Ecclesiae Sacrae Mansionis huius felicis Urbis Panormi fuit nobis expositum cum quaerela, quod licet Serenissimus Do- minus Rex per binas literas vos hortatus fuerit et requisiverit quod eidem Praeceptori servaretis ordinationem in Synodo generali celebrato in dicta Irbe, ad convocationem Simonis Salvatoris Apostolici Vicelegati factam, qua cavetur....... cujus ordinationis praetextu praedictus Praeceptor sol- verit ratam ei contingentem jure Charitativi Subsidii nupor ab Apostolica Sede impositi Clero praedicto ,, (2). Palermo 1450 Il pontefice Nicolò V, imitando il suo predecessore Eugenio IV, impose sul clero di Sicilia un “subsidium charitativum,, in favore di re Alfonso (3) “ pro magnis servitiis et expensis factis pro universitate universalis Eccle- siae, (4). Il pontefice mandò in Sicilia, quale “ Collector jurium Eccle- siasticorum , Alfonso de Cuevasruvias, che fu poi nel 1449 arcivescovo di Monreale (5). Per fissare la ripartizione della somma fu dal re Alfonso indetto in Palermo un concilio nazionale dei prelati di Sicilia o loro vi- carii per il 15 maggio 1442. Ma i prelati, trattandosi di sborsare denaro, non intervennero al concilio; come risulta da una lettera del vicerè Lupo Ximenes d’ Urrea al vescovo di Mazzara in data del 18 maggio 1412: “Non essendu ancora congregati tutti li Vicari di li Prelati di lu Regnu, a li quali haviamu scrittu, chi fossiro za, die quintodecimo praesentis, per celebrari Cunsigliu, e cunferiri cum ipsi di alcuni boni così, concernenti lu divinu servizio ed onuri di lu statu Ecclesiasticu..... li avemu datu certi memoriali di li così preditti, li quali..... vi saranno gratissimi; pritantu vi prigamo..... chi li fazzati servari in tutta vostra Diocesi ., (6). (1) Pirri, Sie. Sacr. I, Chronol. Regum Sic. p. LVIII.—MonerroRE, Monumenta Sacrae Domus Mansionis, Panormi 1721, p. 116. — Amaro, De prince. templ. Panorm., p. 487. (2) MoxeITORE, p. 115. (3) Pirri, I, 467. — Moxcirore, Monum. Mansionis, p. 122. (4) Editto del Vicelegato apostolico Simon Salvatore, riterito dal MoxGITORE, p. 122. (5) Pirri, I, 467. (6) Amaro, De prince. templ. Panorm. , p. 438.— GaLLo, Cod. Eceles. Sicolo, Libro I, p. 155. 17 130 CONCILII E SINODI DI SICILIA Erano pertanto il Pirri, l’ Amato, il Di Chiara ed il Gallo (1) quando, sulla base del superiore documento, affermano che nel 1442 fu celebrato in Palermo un concilio. Il concilio fu tenuto, ma posteriormente, nel 1450, come si desume da una lettera del vicelegato apostolico Simon Salvatore, in data del 27 aprile 1451, riportata dal Mongitore (2): “Simon Salva- toris...... Domini Papae Subdiaconus, Vicelegatus et Vicarius Generalis in Regnis et Insulis Siciliae...... Dudum nobis cum universis Regni Sici- liae Praelatis Panormi Concilium auctoritate apostolica celebrantibus, cer- tum fuit subsidium Praelatis Secularibus et Religiosis, ac Clericis quibu- scunque tam exemptis, quam non exemptis, eadem auctoritate impositum in favorem Serenissimi ac Illustrissimi Domini nostri Regis Aragonum et Siciliane convertendum, pro magnis servitiis et expensis factis pro univer- sitate universalis Ecclesiae...... nostras concessimus singulis Archiepisco- pis, Episcopis literas tenoris sequentis..... Cum Concilio et Congregatione omniun Praelatorum huius Regni coram nobis, tanquam Vicelegato in hac Urbe Panormi nuper facta pro charitativo subsidio Sacrosanetae Ro- manae Ecclesiae (3) ....... Paternitas vestra cum tota diocesi ad centum viginti uncias fuerit taxata, solvendas in terminis infrascriptis: uncias septuaginta hinc et per totum mensem Augusti anni praesentis, alias vi- ginti quinque per totum mensem Martiù anni IX Indictionis prorimefuture. “ Datum in Agrigento XXVII die mensis Aprilis Anno a Nativitate Do- mini 1451 Indictionis nonae x. È evidente come Simon Salvatore scrivendo nel 1451 (98 Indizione) in- serisca una lettera del medesimo anno in cui fu celebrato il concilio * anni presentis ,, anno poi che precedeva immediatamente il 1451 “ anni IX Indictionis proxime future ,,. Il concilio dunque si tenne nel 1450. Fu un concilio nazionale (4) al pari di quello del 1433, fu presieduto dal medesimo vicelegato apostolico Simon Salvatore ed ebbe precisamente lo stesso scopo, quello cioè di ripartire fra i prelati la somma da pagare a re Alfonso. Quando il vicerè Lupo Ximenes d’Urrea, indicava come scopo del fallito concilio del 1442 “ cunferiri di alcuni boni così, concernenti lu divinu serviziu ed onuri di lu statu Ecclesiasticu ,,, tentava invano di il- ludere i prelati siciliani, i quali sapevano benissimo che trattavasi di spillare loro denaro. (1) Prgrr, I., Chrono. LVIII — Amato, De prince. templ. Pan., p. 437—D1 Chiara, Opu- scoli ete , Palermo 1855, Erercitationes ad rem canonicam et siculo jure depromptae, p. 117.— GaLLo, Cod. Eccl. Sic., Libro I, pag. 220. (2) MoxeIroRrE, Monumenta Mansionis, p. 122. (8) È curioso notare come il Gallo (p. 154 Diploma 232) riporti un solo brano di questo documento e lo riferisca tranquillamente al precedente concilio del 1433 ! (4) Per la qualifica, cfr. HiyscHius, III, p. 328. CONCILII E SINODI DI SICILIA 1531 TERZO PERIODO Il terzo periodo della storia dei concilii e sinodi di Sicilia corre dal 1500 alla prima metà del secolo decimottavo. Esso è il più importante di tutti, poichè per effetto del Concilio di Trento nel seicento e nel settecento si ha la massima attività dei nostri sinodi diocesani. Mentre il sinodo di Si- racusa del 1553 e quello di Monreale del 1554 ci rappresentano il diritto sinodale pretridentino; in tutti gli altri è palese 1’ azione del tridentino. Fra essi ha speciale importanza il sinodo di Palermo del 1586, che servì di modello a tutti i posteriori sinodi siciliani. Nella prima metà del secolo decimottavo le riunioni sinodali vanno diradando. L'ultimo sinodo diocesano di questo periodo è quello di Mazzara del 1736. La Sicilia rimase del tutto estranea al movimento di riforma del sinodo nel secolo XVIII. Questa tendenza inspirata dal Giuseppinismo e dal Sinodo di Pistoia (1) mirava a democratizzare la costituzione del sinodo diocesano, riunendo tutti i poteri nel “ secondo ordine ., cioè nei parroci. Questi avrebbero dovuto partecipare con largo diritto di voto ai lavori del sinodo, nel quale dovevansi invitare prima dei canonici e degli altri beneficiati. Il sinodo sì sarebbe riunito due volte ogni anno; ad esso volevasi poi con- ferire l’elezione del vescovo (2). Ma il movimento aborti per la fiera opposizione dei vescovi. Girgenti 1510 Il vescovo di Girgenti, Giuliano Cibo, celebrò un sinodo nel 1510. Il Narbone (3), il quale è l’unico scrittore che parla di questo sinodo, avverte come gli “ Acta ., del medesimo non esistano. Catania 1524 Scipione Caracciolo, vescovo di Catania, tenne un sinodo diocesano il 19 febbraio del 1524. Le costituzioni ivi promulgate furono modificate dal posteriore sinodo catanese del 20 settembre 1533, celebrato dal vescovo Aloisio Caracciolo (4). (1) cfr. Scapuro, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana, p. 46 e p. 206. Cfr. pure il presente lavoro a p. 14. (2) HinscHius, III, 599. (3) NarBone, Bibliografia sicola sistematica, Palermo 1851, Vol. II, p. 910. (4) Prgri, Sic. Sacra, I, 553.—DE Grossis, Catana Sacra, p. 245. 132 CONCILII E SINODI DI SICILIA Catania 1533 Il 20 settembre 1533 il vescovo di Catania, Aloisio Caracciolo, convocò un sinodo nel quale vennero modificati gli editti del precedente sinodo del 1524 (1). Patti 1536 Nelle costituzioni sinodali del 1567 del vescovo di Patti Sebastiano si parla parecchie volte delle precedenti costituzioni del vescovo Arnaldo Albertino. E queste anzi furono espressamente riconfermate, salvo che non venissero in urto con le nuove ordinazioni: “ Praedecessoris nostri Reverendissimi Domini Albertini Constitutiones Synodales, Sancta Synodo approbante, confirmamus, et eas servare mandamus, quatenus ordinatio- nibus nostris non sunt contrariae ,, (2). Così in ordine all’organizzazione delle parrocchie il sinodo del 1567 abrogò una costituzione albertina, che affidava l’amministrazione parroc- chiale a cappellani alternantisi in servizio per una settimana (Cappellani Hebdomadari), ed istituì per ogni parrocchia un rettore che reggesse i cappellani e imprimesse un uniforme indirizzo amministrativo (3). Posterior- mente nel sinodo del 1584 il vescovo (Giliberti stabili un ordinamento, che teneva la via di mezzo fra l’albertimo e quello del Sebastiano, limi- tando ad un biennio la durata in carica dei rectores (arcipreti e curati) ed accordando però la facoltà della rielezione (4). Circa il sacramento dell’eucaristia il sinodo del 1567 riconfermò espres- samente le costituzioni albertine: “ Constitutiones Reverendissimi Domini Awnaldi albertini circa Custodiam et renovationem huius Sanctissimi Sa- cramenti et qualiter ad infirmos deportandum sit, praesenti Constitutione servari praecipimus et eas confirmamus et innovamus ,, (5). Del pari il sinodo del 1567 ridonò efficacia novella alla costituzione albertina sull'obbligo degli eredi e degli esecutori testamentari di eseguire i legati pii dentro l’anno a contare dalla morte del disponente : “ per Con- (1) Pirri, Sic. Sacra,, I. 553. — De Grossis, Catania Sacra, 245. (2) Synod Const. Pactensis Eccles. — Messanae 1567, paragr. 32. (3) Synod Const. Pactensis Eccles. — Messanae 1567, paragr. 23. (4) Synod Const. D. Giliberti Ep. Pactensis — 1554, c. 45. (5) Synod Const. Paciensis Eccles. 1567, paragr. 107. CONCILII E SINODI DI SICILIA 133 stitutionem Synodalem Reverendissimi D. Albertini, praedecessoris nostri, Satis provisum est contra Haeredes et executores testamentorum, intra Annum non adimplentes legata pia, quam Constitutionem confirmamus et de novo servari' praecipimus ,, (1). Appartiene presumibilmente al numero delle albertine una costituzione sulle reputatrici (2), la quale fu ritoccata dal sinodo del 1567, ed è in- dicata come constitutio synodalis senza specificare se trattisi del sinodo albertino : “ut ultra poenas in Constitutionibus Synodalibus nostri Episco- patus, Capitulis et Pragmaticis Regiis contentae, mulierculae reputatrices, si inventae fuerint reputando absque remissione poena fustigationis ple- ctantur,, (3). In ordine alla forma per la celebrazione del matrimonio fu espressa- mente conservata dal sinodo del 1567 quella stabilita nelle costituzioni del vescovo Arnaldo Albertino; “In contrahendo matrimonio Parochus il- lius Parochiae, cuius est mulier, interveniat, formam sequentem servando, quae posita est Constitutionibus Reverendissimi Domini Albertini praede- cessoris nostri ,, (4). In quanto all’assoluzione dei peccati nei casi riservati al vescovo, il sinodo del 1567 riprodusse esplicitamente ed integralmente una costitu- zione albertina, la quale nel sinodo del 1536 portava il numero di ordi- ne 44: “In absolutione a casibus nobis reservatis Sacerdotes eligendi ad audiendas confessiones, Constitutionem R.mi D. Arnaldi C. 44 servent, tenorem cuius inseri mandavimus. Tenor praedictae Constitutionis est qui sequitur ,, (5). Analogamente furono conservate in vigore le pene stabilite dalle costi- tuzioni albertine contro coloro che non si confessassero e comunicassero per lo meno una volta ogni anno nella domenica in albis (6). Una esplicita ed integrale riproduzione della costituzione albertina sui danneggiamenti della proprietà privata operò ancora il sinodo del 1567 : “ Circa damnificantes aliena bona per Constitutionem R.mi D. Albertini praedecessoris nostri, satis abunde, iuste, et iuridice provisum fuit, sicque (1) Synod Const. Pactensis Eccles. 1567, paragr. 147. (2) Sulle reputatrici o prefiche, cioè le donne che mediante pagamento accompagna- vano piangendo le salme dei defunti cfr. Testa, Capitula R. Sic. Panormi, 1041, Tom. I, p. 94—FeDERICUS, cap. 101. — De Vio, Felic et fid urb. Panormi Privilegia,, Panormi 1706, p. 106 e 107. (3) Synod Const. Pactensis Eccles., 1567, paragr. 151. (4) Synod Const. Pactensis Eccles., Messanae 1567, paragr. 181. (5) Synod Const. Pactensis Eccles. 1567, paragr. 191. (6) Synod Const. Pactensis Eceles. 1567, paragr. 193. 134 CONCILII E SINODI DI SICILIA ipsam Constitutionem servandam, et adimplendam esse praecipimus, cuius tenor est, qui sequitur ,, (1). Un'altra costituzione albertina riferisce l’Amato (2), la quale aboliva la scandalosa cerimonia del vescovetto, consistente nel condurre nel giorno degl’Imnocenti per la chiesa e per le vie un fanciullo, che, travestito con le insegne vescovili, benediceva il popolo : “ Item licet in hac nostra Pa- ctensi Ecclesia, sicut in multis aliis ecclesiis sit introducta quaedam con- suetudo, quod, in festis natalibus, deputatur, seu eligitur unus puer, vel adoloscens in Episcopellum, quem sic vocant, qui in die Sanctorum Inno- centium ambulat vestitus per ecclesiam, civitatem, vel alia loca, vestibus Episcopalibus cum mitra, et baculo Episcopali, more Episcoporum, populo solenniter benedicens, dicendo : sit nomen Domini benedictum, contra quem dici potest illud Malachiae 2. 2. mialedicam benedictionibus vestris, qui etiam puipitum ascendens, ubi sacram Evangelium legi, et. verbum Do- mini praedicari solet, enunciat verba vana, turpia damnabilia, et vitiosa, ut moveat mulieres et viros ad spectacula, et cachinnationes, in derisionem religionis christianae, et dignitatis Episcopalis, et vilipendium Sanctorum, ad quorum honorem ecclesia est dedicata: quia tamen dicta consuetudo est damnabilis, et corruptela dicenda est, et turpis abusus, ac in Concilio Generali reperitur damnata, ea propter volentes dictum abusum a dicta nostra ecclesia, et parrochiis tollere et abrogare, ut debemus, statuimus, ut praedicta nullatenus fiant, cum sic conveniat decori Sanctae Ecclesiae, et Dei honori, et si quis ex nostris subditis contrarium attentaverit, ipso ]Jure, sententiam excommunicationis incurrat, quam, canonica monitione praemissa, proferimus in his scriptis: si vero clericus sit ecclesiae serviens, sit suspensus a divinis, et emolumentis ecclesiae, spatio trium mensium, prout ipsum suspendimus ., (3). Le costituzioni del sinodo di Arnaldo Albertino furono probabilmente stampate nel 1538, poichè l’Amato così cita la superiore costituzione : “ Arnaldi Albertini, Episc. synodus 1538 paragr. 29 fol. 9, (4). Ma per (1) Symod. Pactensis 1567, paragr. 211. (2) Amaro, De principe templo Panorm., Libri XIII, Panormi 1728, p. 355. (3) Cfr. Amaro l c. per tracce di questa cerimonia dell’ “ Episcopus puerorum,, in Palermo ed in Monreale. Cfr. altresì la Sess. XXI. Tit “ De Spectaculis in ecclesiis non faciendis , del concilio di Basilea: “ Turpem etiam illum abusum in quibusdam fre- quentatum ecclesiis quo certis annis celebritatibus monnulli cum mitra baculo ac vestibus pontificalibus more episcoporum benedicunt: alii ut reges ac duces induti quod festum fa- tuorum vel innocentum seu puerorum in quibusdam regionibus nuncupantur ,, (Ed. Par- rhisiys 1512). MaxsI, 29, p. 107, Sess. XXI, c. 11. (4) AMATO, p. 355 e p. SI. CONCILII E SINODI DI SICILIA 135 quante ricerche abbia fatto non mi è stato possibile rintracciare il libro, che, dato il tempo di edizione e considerata la grande cultura canonistica di Arnaldo Albertino, deve essere prezioso per la storia dei sinodi sici- liani. E dell'importanza delle costituzioni albertine ci convince il fatto che esse vennero riconfermate non solo nel sinodo del vescovo Sebastiano del 1567, ma anche nel sinodo del vescovo Giliberti nel 1584 (1). Siracusa 1553 AI ritorno dal Concilio di Trento il vescovo di Siracusa, Girolamo Bo- logna, il giorno 8 settembre del 1553 convocò an sinodo diocesano. V'in- tervennero gli abbati, i priori, l’arcidiacono ed il capitolo, i vice-vicarî, i “ qui rettori, i curati, i beneficiati, i cappellani ed infine tutti gli altri interesse consueverunt.... ut moris est fieri simili die , (2). Circostanza questa ultima che ci documenta una certa abitudine delle riunioni sinodali. E del resto il Bologna altrove parla di un’antica consuetudine di celebrare il smodo 1 8 settembre, per la ricorrenza della nascita di Maria, dal cui nome s'intitola la cattedrale di Siracusa (3). In altro luogo poi parla di costituzioni sinodali dei suoi predecessori quasi cadute in desuetudine. Anzi espressamente dichiara 11 Bologna di compiere una vera rielaborazione del vecchio materiale, richiamando in vigore le costituzioni ancora opportune e tagliando via le inutili : * Consti- tutione; praedecessorum nostrorum fere abolitas, et in hane novam formam compilatas (additis tamen in hac praesenti synodo nonnullis, ac quibusdam resecatis, prout saluti et commodis subiectorum iuxta temporum ac morum varietatem, expedire putavimus) in hoc breve compendium redigere , vo- bisque communicare et publicare curavimus ,, (4). Il sinodo celebrato nella cattedrale con le cerimonie prescritte dal Pon- tificale romano contò tre sessioni in tre dì consecutivi, durante i quali furono lette le costituzioni. Finita la pubblicazione, il cancelliere della curia vescovile, il quale fungeva da segretario, richiese da ciascuno degli inter- venuti l’assenso alle costituzioni proposte. Tutti concordemente diedero il loro placet; con che le costituzioni furono promulgate. Dopo ciò il segre- tario, elencati i canonici presenti, fece un verbale (Nota) di tutte le ope- razioni compiute in sinodo (5). (1) Synod Const., GiuiBertI, Ep. Pactensis, 1584, c. 4°. (2) Boxox, Ep. Syracus. Const. Synod 1555, carta A iii, c. 140 verso. (3) Bowox, Ep. Syracus. Const. Synod 1555, c. 121 verso. (4) Bownox, Ep. Syracus. Const. Synod 1555, carta A. 6 verso. (5) Bowxoxnm, Ep. Syracus. Const. Synod 1555, c. 140 verso. 1356 CONCILII E SINODI DI SICILIA Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1555 presso Giovan Matteo de Mayda. Le costituzioni, redatte in latino, sono distribuite in trenta titoli e trat- tano in primo luogo dei costumi dei chierici, ai quali si proibisce di por- tare vesti verdi e camici di seta, come pure di far di notte musica per le strade. Si occupano poi del culto; dei sacramenti; e dei curati, per istru- zione dei quali s'inserisce un breve trattatello in volgare della dottrina cristiana. Segue un titolo dove si parla della custodia delle ostie eucaristiche; dei vasi sacri; sacre reliquie; e con evidente inopportunità sistematica del reato della bestemmia. Continuano poi le costituzioni trattando della predica- zione. Parlano quindi dell’immunità reale e personale e dei beni delle chiese, delle decime, dei legati pii. Trattano in seguito dell'obbligo della residenza, dei vicarî foranei e canonici sopranumerarii, dei chierici esenti. Si occupano poi dell’ usura. Quindi delle feste e delle confraternite. Ritornano poi a parlare della dottrina cristiana. Trattano poi delle persone miserabili, dei fanciulli esposti e dei mendicanti. Quindi della scomunica. Dopo del sinodo diocesano. Segue un titolo * de extravagantibus , nel quale si proibiscono le sacre rappresentazioni in chiesa, perchè scandalose (1); si vieta la pre- senza delle reputatrici (2) nei funerali; si puniscono le congiure dei chie- rici contro i loro superiori. Vengono in ultimo due titoli; uno sulle pene, interessante per la storia del diritto penale canonico; ed un'altro sull’in- terpretazione delle costituzioni sinodali. Nella disposizione di tutto questo materiale è impossibile rintracciare un ordine sistematico. Ma questo difetto di sistematica nulla toglie di pregio alle costituzioni, perchè esse rappresentano il primo copioso testo di diritto sinodale siciliano. Le costituzioni di Messina del 1392 sono cer- tamente più antiche, ma perla loro brevità formano una fonte di diritto d'importanza secondaria al paragone del sinodo siracusano. Nel sinodo di Siracusa è già evidente l'influenza del Concilio di Trento, del quale si riportano integralmente quattro canoni (8). Sta in fine delle costituzioni il verbale del sinodo, redatto dal segretario. Come introduzione si trova un discorso in volgare, recitato dal vescovo in sinodo ; ed il seguente curioso saggio di metrica sinodale dovuto ad un Antonino Daniele, canonico: (1) Boxox, Ep. Syracus. Const. 1555, c. 122. (2) Boxoxm, Ep. Syracus. Const. Synod, c. 122 verso, cfr. ancora Parti, 1536. (3) Boxox, Ep. Syracus., c. 54 verso—78 verso—c. 114-c. 131 verso. CONCILII E SINODI DI SICILIA 137 Argutos sensus, praeclaraque multa videre Sì lbet, et ritus noscere forte sacros. Huec lege, quae varvis decoravit floribus ordo Lucidus, et rerum copia summa nitet. Non Inc invenies nugas, et inania verba, Nec, quae non humeri pondera ferre queant Sunt hoc quae nimium cultores numinis almi Decrevere patres, codice pressa brevi : Clerica tractantur praecepta, et dogmata passim, Fecundo decies pectore prompta legas. Idcirco nostro multum debere fatemur Pontifici, cui det praemia digna Deus. Monreale 1554. Questo sinodo attribuito da tutti gli scrittori siciliani al cardinale Far- nese, fu tenuto dal suo vicario generale Antonio Fasside, vescovo cristo- politano. Alessandro Farnese, cardinale di S. Lorenzo (1), nipote del papa Paolo III, resse la cattedra Vescovile di Monreale dal 1536 al 1573, ma fu quasi sempre assente dalla diocesi. Sin dal principio prescelse come suo vicario il Fasside e nel 1544 gli ottenne la promozione a vescovo cristopolitano, suffraganeo di Monreale. Il Fasside fu un rigido riformatore e perciò dovè sostenere vive lotte. Durante il suo vicariato la diocesi fu lacerata dalla discordia fra clero secolare e regolare. Egli, ostile ai benedettini, separò completamente nel servizic divino della Cattedrale il clero secolare dai monaci di S. Benedetto, ed assegnò ai secolari la chiesa del SS. Salvatore elevandola a colleggiata (2). Il Pontefice Paolo III con una Bolla del 1549 intervenne nella contesa fra il vicario ed i benedettini, decidendo in favore del vicario (3). Sembra che le “ aemulorum calumniae , (4) avessero co- stretto il Fasside a deporre il vicariato per qualche tempo, ma tosto la fiducia del cardinale Farnese lo richiamasse in carica. Il Fasside, convinto della profonda corruzione del clero e del popolo “ his perditissimis temporibus , (5); cercò porre un argine al male con la promulgazione di costituzioni sinodali. Attese per circa un lustro all’ela- (1) Erroneamente il Pirri I, 470, chiama il Farnese cardinale del titolo di S. Angelo. (2) Pirri, I, 470. (3) Pirri, I, 471. (4) PHassipes, Const. Synod. Montis regalensis, c. A. ii verso. (5) PHiass, Const. Synod. Montis regalensis 1554, c. A. iiii verso. 18 138 CONCILII E SINODI DI SICILIA borazione di esse (1) e poi avute lettere patenti dal cardinale Farnese (2) convocò nel marzo del 1554 il sinodo ed ivi promulgò le costituzioni. Il clero quindi non prese parte alcuna alla compilazione, nè risulta poi se avesse prestato il proprio consenso. Precedono il corpo delle costituzioni un epigramma latino di Antonio a Bonis, la dedica del Fasside al cardi- nale Farnese, ed una Pastorale del Fasside ai fedeli della città e diocesi di Monreale. Alle costituzioni è posta la seguente epigrafe : SI VIS AD VITAM INGREDI SERVA MANDATA Chiude la raccolta un distico di natura, dirò così, industriale : LECTOR EME, EXIGUO CRESCET TIBI TEMPORE FRUCTUS REDDERE TE DITEM LECTIO PARVA POTEST. Le costituzioni sono distribuite in 27 titoli e questi suddivisi in capitoli. Segue in ultimo una serie di “ Admonitiones , che il Fasside chiama “ Kxtra Titulos ,. 1 primi sette titoli trattano rispettivamente dei sette sacramenti. I cinque titoli seguenti si occupano del culto. Dal titolo tredicesimo al quindicesimo inclusivamente si parla della disciplina ecclesiastica. I titoli 16° e 17° sono dedicati a ben regolare il patrimonio della Chiesa. I titoli 18° e 19° trat- tano della giurisdizione. Il 20° dei testamenti, della quarta canonica e dei pii legati. Il 21° del clero regolare. Il 22° degli ospedali. Il 28° dell’istru- zione primaria. Il 24° e 25° della scomunica e delle pene. Il 26° delle im- munità ecclesiastiche. Il 27° delle costituzioni sinodali. (1) Secuono infine sotto la rubrica “ Extratitulos ,, alcune “ admonitiones , (©) và] ba] in volgare siciliano, di carattere pratico. Le costituzioni sinodali furono sottoposte al visto dell’Inquisitore di Si- cilia per ottenere la licenza di stampa, la quale fu concessa in Palermo il 10 aprile 1554 (3). (1) Prassines, Const. Synod. Montis regalensis 1554, c. A ii verso. — Il GIAMPALLARI, (Dritto Ecclesiastico Sicolo, Palermo 1828, Vol. I, pag. 188) afferma che il sinodo sia stato celebrato dal cardinale Farnese “il tutto dirigendo coi lumi del chiarissimo letterato Onofrio Panvinio ,,. Il Giampallaro non indica la fonte da cui attinse la notizia; la quale se fosse attendibile, ci porgerebbe una piena spiegazione della superiorità della forma letteraria delle costituzioni sinodali monrealesi del 1554 di fronte a tutte le altre sici- liane del secolo decimosesto. (2) PÒÙassimes, Const. Synod. Montis regalensis 1554, c. A iii. (3) PHassipes, Const. Synod. Montis regalensis 1554, c. 139. CONCILII E SINODI DI SICILIA 139 . Il testo fu stampato in Monreale, presso Antonio Anay (1), il quale terminò il suo lavoro l’ultimo giorno del novembre 1554. Le costituzioni monrealesi per abbondanza di materiale ed eleganza di dettato ci rappresentano uno dei più cospicui documenti del diritto sino- dale siciliano nel secolo decimosesto. Esse superano di gran lunga per im- portanza le costituzioni siracusane del 1553 e restano solamente inferiori alle costituzioni sinodali palermitane del 1586, le quali, essendo non meno ricche di materiale delle monrealesi, contengono inoltre preziose notizie sull’organizzazione del Capitolo e sono disposte con una sistematica più rigorosa di quella adottata dal Fasside. Mentre nelle costituzioni siracusane del 1553 comincia a sentirsi l’azione del Concilio di Trento; questo è citato una sola volta nelle costituzioni monrealesi (2). Ciò dipende dal fatto che il vescovo di Siracusa era stato al Concilio di Trento, mentre il Fasside non vi era intervenuto. Influenza maggiore esercitarono sulle costituzioni monrealesi i canoni del Concilio di Basilea (3). Ma appunto perchè l’azione dei canoni tridentini è minima sui sinodi di Monreale del 1554 ed appena più sensibile sul sinodo di Siracusa del 1553, cresce l’importanza giuridica di questi due testi, i quali in massima parte contengono diritto pretridentino. Palermo 1555 Il cardinale Pietro Tagliavia, arcivescovo di Palermo, reduce dal concilio di Trento, celebrò in Palermo un sinodo diocesano nel 1555. Circa le costituzioni in esso promulgate sappiamo quel tanto, che ci racconta l’ arcivescovo di Palermo, Ottaviano Precone, nel proemio ai “ Decreta ,, del sinodo diocesano di Palermo del 1564. Il Precone dice : “ Postquam (favente altissimo) suscepimus praefati nobis commissi Archie- piscopatus possessionem et curam; Requirentes pro pastorali nostro officio IMustrissimorum et Reverendissimorum praedecessorum nostrorum Sanctiones et Decreta, circa Cleri et populi reformationem, ac vitam honestam, Inve- nimus Synodales Constitutiones, tam IIustrissimi (Foelicis recordationis) Domini Cardinalis quam Reverendissimi Francisci Orosci (Sanctae memo- riae) tam luculenter, et diligentissime ordinatas, quod non possumus easdem non Approbare, et quatenus opus est Innovare; et eas quasi nostras et de (1) Constitutiones Synodales metropolitanae ecclesiae civitatis, Montis regalis, etc. 1554. (2) Prassipes (II. 29), c. 25. (3) Prassipes (X 18), c. 61. (XIII 88), c. 77. 140 CONCILII E SINODI DI SICILIA intimo mentis nostrae praepositas modis omnibus amplecti, pro ut prae- senti statuto Amplectimur, Confirmamus et quatenus opus est Innovamus. Mandantes sub poenis in eisdem contentis (prout iacent) ad literam obser- vari, tam in Cathedrali nostra Ecclesia quam in quibuscumque nostrae Diocesis Ecclesiis et locis, (1). Nella terza parte del sinodo palermitano del 1564 il Precone parla nuo- vamente delle costituzioni del cardinale Tagliavia del 1555, dicendo : * De concubinarjis, de armis non portandis, de non Accedendo ad tabernas, de Choreis, de larvis, de ludis, et alijs rebus impertinentibus Remittimus nos ad supradictorom JIlustrissimorum et Reverendissimorum foelicium recor- dationum, praedecessorum nostrorum sanctiones et statuta, quae inviolabi- liter (ut dictum est) et irrefragabiliter servari Mandamus , (2). Di queste ultime costituzioni, quali si debbano al cardinale Tagliavia, e quali all’ar- civescovo Orosco, è impossibile precisare. Il Precone nel suo proemio non cita esplicitamente il Tagliavia; ma che con la menzione abbreviativa “ Cardinalis,, alluda a costui, è ammesso pa- cificamente da tutti gli scrittori. La data 1555 è stata fissata un pò a capriccio; però non vi è modo di determinarla altrimenti. Palermo 1560 L’arcivescovo di Palermo, Francesco Orosco, celebrò nel 1560 un sinodo, nel quale furono promulgate parecchie costituzioni specialmente in ordine ai costumi dei chierici (de vita et honestate clericorum). Circa questo si- nodo si può ripetere quanto già si è osservato per il sinodo di Palermo del 1555, tenuto dal cardinale Tagliavia (3). L'’arcivescovo di Palermo, Ottaviano Precone, nel suo sinodo del 1564 riconfermò le costituzioni dell’Orosco. Catania 1564 Il vescovo di Catania, Nicolò Maria Caracciolo, al riterno dal Concilio di Trento (4) celebrò un sinodo nel 1564. Di questo sinodo dà notizia l’ Amico nella sua “ Catana IMlustrata ,,. Egli (1) Decreta habita..... per..... Octavianum de Precone..... Panormi 1565, c. A ij. (2) Decr. per Octav. Precone. Panormi 1565; c. Bvii verso. (3) Cfr. Palermo 1555. (4) De Grossis, Catana Sacra, Catanae 1654, pag. 261. CONCILII E SINODI DI SICILIA 141 scrive: “ Jam vero, ut Cleri et populi sui mores iuxta Tridentini Concilii statuta reformaret, quammaxime Nicolaus Pontifex adlaboravit, omnemque adhibuit operam, ut jura Ecclesiae pristino decori restituta, optimis exinde legibus firmarentur. Dioecesana proinde Synodo convocata, quae ad di- vinum cultum atque Sanctuarii nitorem videbantur conducere , decentis- sime sanxit ,, (1). Nel sinodo di Catania del 1590, tenuto dal vescovo Giovanni Corrionerio, furono riconfermati quasi tutti i decreti simodali del 1564 (2). Palermo 1564 L’arcivescovo di Palermo, Ottaviano Precone, al.ritorno dal Concilio di Trento, convocò nella cattedrale di Palermo, un sinodo nel 1564. La data di celebrazione non è punto indicata, e perciò si è generalmente creduto che il sinodo avesse avuto luogo nel 1565, anno in cui le costituzioni ven- nero stampate. Ma l’Amato (3), le cui notizie io ho trovato sempre esattissi- me, afferma che il sinodo fu tenuto nel 1564; ed io accetto questa data. Le costituzioni preconiane furono sottoposte all'approvazione degl’inter- venuti al sinodo : “ acceptata in congregatione diocesana in cathedrali ec- clesia ,, (4). La redazione e la stampa dei “ Decreta , vennero affidate alla cura dell’arcivescovo medesimo e dei “ Deputati Diocesanae congregationis ,, (5). I decreti sinodali furono stampati nel 1565 (6). Nel sinodo preconiano si riconfermarono ora genericamente (7) ora tas- sativamente (8) le precedenti statuizioni sinodali del cardinale T'agliavia e dell'arcivescovo Orosco. I decreti del sinodo del 1564 si dividono in tre parti: Divini cultus De- creta; De debita sacramentorum administratione; De vita et honestate cle- ricorum. Le statuizioni di ciascuna parte, non sono distinte nè per titoli, nè per capitoli. (1) Viri Amico, Catana 1Mustrata, etc. Catanae 1741. P. II2, p. 411. (2) Cfr. Catania 1590. (3) Amaro, De princ. templo panorm., Panormi 1728, p. 323. (4) Decr. per Octav. Precone, Panormi 1565, c. A. (5) Decr. per Octav. Precone, Panormi 1565, c. A. (6) Decreta habita in cathedrali ecclesia huius Foelicis Urbis Panormi per....... Octavianum de Precone Archiepiscopum....... Panormi Apud Joannem Mattheum Magdam 1565. (©) Decr. per Octav. Precone, Panormi 1565, carta Aij. (8) Decr. per Octav. Precone, Panormi 1565, c. Bvii verso. 149 CONCILII E SINODI DI SICILIA Ma le costituzioni del Precone sembra non siano state gran fatto osser- vate. Probabilmente ciò avvenne per l'ostilità del Capitolo, che vedeasi ferito dalle severe disposizioni in ordine alle distribuzioni corali. È molto verosimile che l'inefficacia del sinodo del 1564 rappresenti uno dei tanti episodî della vivissima lotta fra gli arcivescovi ed il Capitolo, la quale, iniziatasi sin dalle prime riforme del concilio di Trento, raggiunse il culmine dell’inten- sità al tempo dell'arcivescovo Cesare Marullo. Seppe in vero questi con rara energia domare la resistenza dei canonici ed infrangere la maggior parte dei loro privilegî, consacrati nei Capitula reverendorum canonicorum del 14 marzo 1412 (1). Il Marullo tentò richiamare in vigore le costituzioni preconiane del 1564. Il primo ottobre del 1585 innanzi al Capitolo ed al Clero, radunato nella sala del Tesoro nella cattedrale, le costituzioni furono lette e pubblicate dal promaestro notaio della curia arcivescovile, e l'osservanza di esse fu intimata dall’Orlandino, vicario generale del vescovo Marullo (2). I canonici protestarono affermando di non avere mai inteso parlare di questo sinodo del vescovo Precone; chiesero invano udienza al vescovo Marullo, che non volle riceverli; ed infine il 10 ottobre del 15S5 si rivol- sero con un memoriale alla Sacra Congregazione dei vescovi e regolari (3). (1) Su questi Capitoli del 1412 è in corso di pubblicazione un mio lavoro. (2) Cfr. Libro Terzo Rosso, c. 163. (È un manoscritto inedito del Capitolo della Uat- tedrale di Palermo). Die p.° octobris xiiij Indictionis 1585. Congregato Capitulo et Clero Maioris panormitanae ecclesiae intus Thesaurum dictae ecclesiae in loco solito et consueto intervenientibus Admodum spectabilibus et Reve- rendis D. Thoma de afflieto Cantori, D. francisco bisso Archidiacono, D. francisco si- natra, D. Simoni micialla, D. Gulielmo cantavena, D. Hortentio de pactis, D. Ga- spare licco, D. Ferdinando d’ afflitto, D. Pietro Iori, D. Ioseph incirillo, D. Iohannj Battista la Rosa, D. Baldassare de giglio, D. Alvisio de ruis Canonicis, et Reverendis don silvestro preximone Terminatore, D. Petro casazzono magistro scolarum a perso- natibus et nonnullis venerabilibus presbiteris vivavenderijs eiusdem Maioris panormi- tanae ecclesiae fuerunt per me Ioannem florenum promagistram notarium curiae Ar- chiepiscopalis felicis urbis panormi coram supradictis in loco predicto lecta et publicata supradicta Decreta (le costituzioni del 1564) et de Inde per spectabilem et Reverendum Don leonardum orlandinum Vicarium Generalem intimata supradictis Reverendis Ca- nonicis et Clero ut habeant velint et debeant inviolabiliter observasse et observare omnia contenta in supradicta decreta sub poenis et censuris in ea contentis et expres- satis, unde etc. (3) Libro Terzo Rosso, c. 165. Die X Octobris 1585. — Illustrissimi et Reverendissimi Monsignori Padroni osservantissimi. Si spera sempre da quei che sonno nelle tenebre vedere homai la desiderata luce, ma à noi quanto più desideramo la pace et la quiete tanto maggiormente sono i di- sturbi che ogni hora ci tengono inviluppati, è quello che tra gli altri affanni ci crucia CONCILII E SINODI DI SICILIA 143 Nel memoriale i canoni assumevano “questo sinodo non esser stato mai ne publicato ne accettato, ne osservato ,. Cercavano poi essi con tutti 1 modi di mettere in cattiva luce il Marullo presso la S. Congregazione et affligge particolarmente , si è di continuo offendere le orecchie di cotesto Sacro Concistoro (si allude a precedenti reclami dei Canonici avanzati presso la S. Congre- gazione dei Vescovi e Regolari contro il Marullo) con nove querele; Ma poi che dalla mano di Dio che il tutto sa et puo non si concede alle nostre miserie et calamità altro refugio et Consolo; sapranno le signorie vostre Illustrissime che poi di mille et mille avisi, ricordi et essortationi fatte al nostro Reverendissimo Prelato per diverse lettere di Cotesta Sacra Congregatione che si contentasse d’ osservare quello che per i Capi maturamente decisi s'era determinato, non solo non si conforma al Romano Pontificale, ne alle nostre antiche buone Consuetudini, di cotesta Santa Sede appro- vate, et da lei istesso Pontificalmente giurate , (cioè dal vescovo Marullo) mà anco come Dio sa da qualche sospetto di non tenere in quel preggio che si deve l’autorità di cotesta Sacra Congregatione come intenderanno le signorie vostre illustrissime con scritture autentiche da presentarsi per il nostro D. Paulo Concancnico et procuratori. In sorge di più una nuova et intollerabile inventione di vessarci. Il primo giorno di ottobre chiamati tutti noi del Capitolo et anco quei del clero è hore diecinove per ordine del Reverendissimo Arcivescovo che dovessimo trovarci presenti al suo Palazzo, come si fece l’istesso dì à hore venti, dal qual luogo mandati così Canonici come cle- rici nel Thesauro della Chiesa loco consueto di congregar Capitulo, venne il Reverendo vicario di Monsignor Reverendissimo col suo Giudice, Mastro notaro et fiscale della Sua Corte e portorno una tavola grande tutta scritta, la quale segnando il vicario col dito, disse esser un Sinodo fatto dal Reverendissimo Monsignor Ottaviano , (Precone) sia in gloria, et che comandava l’ osservanza di quello, onde non ostante che dal Ca- pitolo gli fosse fatta repulsa che non voleano pregiudicarsi nel sentir Sinodo, al quale non erano stati chiamati, ne del quale haveano mai havuto mentione , finalmente ta- cendo per modestia ancor che protestandoci si lasciò leggere, e nell’istesso tempo che dal Capitolo d'una parte e dal Clero dell’ altra si facea consulta come si potesse ri- spondere maturatamente in negotio così grave all’ Arcivescovo Reverendissimo. Intro il vicario con gli istessi ministri et fece intima per ordine del detto Reverendissimo Prelato che da quel giorno inanzi ogni uno fosse tenuto all’osservanza di quelli sotto le pene in esse contente; In queste et troppo gravi maniere di procedere tutti confusi risolsimo il nostro aiuto non posser dipendere d'altro che da cotesta Sacra Congrega- tione come vedranno per la determinatione fatta dal Capitolo alla quale ricorriamo con la humiltà et riverenza che. si deve adoperando per intercessore il nostro estremo bisognio et i giorni infelici che passiamo, supplicano le signorie vostre Illustrissime si degnino dar orecchio al nostro procuratore, dal quale intenderanno questo sinodo non esser stato mai ne pubblicato ne accettato , ne osservato , et come à noi è cosa nova nel modo che potranno compitamente chiarirsi le signorie vostre Illustrissime , ogni volta che si degnaranno con il potere et maturità loro volerlo indagare. Intenderanno ancora come habbiamo ricorso è Monsignor Reverendissimo per udenza in tempo che ne dava à gli altri, et a nostri deputati l’hà negato per non intender le nostre ragioni, e molte altri cose che il nostro procuratore insieme et del povero opresso clero farà parte alle signorie vostre illustrissime. Resta solo che elleno si degnino haver l'occhio 144 CONCILII E SINODI DI SICILIA dei vescovi. A sostenere infine le loro ragioni inviarono in Roma un ca- nonico quale procuratore del Capitolo. Per documentare l’inesistenza del sinodo del 1564 i canonici produssero in seguito , il 16 novembre 1585, un certificato di due Commissarî della Curia arcivescovile. Il certificato attestava non risultare nei libri di curia degli anni 1564, 1565 e 1566 la registrazione del sinodo di Ottaviano Precone (1). Ma questo certificato non dice nulla, perchè anche prescin- dendo dalla circostanza di non essere stato spedito regolarmente dal maestro notaio della curia arcivescovile, il che ne scema singolarmente il valore giuridico, bisognava assodare e provare che per la validità del sinodo occorresse la registrazione nei libri della curia. Del quale obbligo deri- vante dal diritto o dalla consuetudine io non trovo traccia, nemmeno nella “ Praxis ,, del minuzioso Gavanto (2). à mali irreparabili che potriano un dì nascere con puoco servitio di Dio et della Sua Chiesa. Poi che alla fine essendo in noi quelle passioni che sono negli altri petti hu- mari se le signorie vostre illustrissime non fanno previsione di giustizia e rimedio che con perdono non si terrà a’ nostri tempi siamo in stato degno di compassione et pietà; Intanto asperiamo dal cielo continuamente alle signorie vostre illustrissime ogni vera felicità. Da Palermo li X d’octobre 1555. Illustrissimi et Reverendissimi Monsignori Padroni osservantissimi Servitori Affezionatissimi. . francesco bisso Archidiacono. . simoni miciulla canonico. . guglielmo cantavena canonico. . ferdinando d’Afflitto canonico. Hortentio di patti canonico. Andrea russo canonico. . Giuseppe la rosa canonico. . Giovan Battista la rosa. ollerioHerets/iokKos) . Baldassare di giglio canonico. Alla sacra congregatione sopra vescovi. (1) Libro Terzo Rosso, c. 168 verso. — Est sciendum qualiter perquisitis per nos Ma- rianum de Insolera et alfonsum iovinum Commissarios Curiae Archiepiscopalis felicis urbis panormi libris annorum 1564, 1565 et 1566, et in illis non invenitur Registrata Sinodus ut asseritur facta per quondam Illustrissimum et Reyerendissimum Dominum fratrem ottavianum preconium olim Archiepiscopum Panormitanum. Unde Ad Instantiam Admodum Reverendi Capituli Panormitani facta est presens fides hodie die XVj Mensis novembris Xiiij Indictionis 1585 suis die loco et tempore valitura. Unde etc. Andreas Grappidi pro magistro nothario. fides Mariani de Insolera et de Iovino Commissariorum. Marianus Insolera Commissarius. Alfonsus ITovinus Commissarius. (2) Gavanto, De synodo, Romae 1628. CONCILII E SINODI DI SICILIA 145 L'esame della vertenza fra 1 arcivescovo Marullo ed il Capitolo, certa- mente per ragioni di competenza, fu dalla S. Congregazione dei vescovi e regolari deferito alla S. Congregazione del Concilio; la quale diede parere contrario al Marallo, come risulta da una lettera un po’ aspra indirizzata il 22 gennaio 1586 dal cardinale Carafa all’arcivescovo palermitano (1). Però la Congregazione del Concilio guardò la questione da un punto di vista più radicale. Essa non esaminò se il Sinodo del 1564 fosse valido; ma considerò se l’esumazione di un sinodo precedente potesse dispensare un vescovo dall’obbligo di celebrare sinodi impostogli dal Concilio di Trento (2). Conchiuse per la negativa , statuendo che il Marullo dovesse sospendere l'esecuzione del sinodo del 1564, restituire ai canonici le ammende loro inflitte per contravvenzione alle costituzioni preconiane, e celebrare un nuovo sinodo. In ossequio alle decisioni della S. Congregazione del Concilio, parte- cipate dal cardinale Carafa, 1’ arcivescovo Marullo il 21 febbraio del 1586, con un suo editto sospese l’ esecuzione delle costituzioni sinodali del Pre- cone (3). (1) Libro Terzo Rosso, c. 169; 1586, 22 Ianuarij. Ilustris et Reverendissime Domine uti frater. Superioribus mensibus ad Amplitudinem tuam scripsimus, opus esse, ut ipsa Dioece- sanam synodum cogeret, nec se crederet Concilij Tridentini decreto satisfecisse, prede- cessoris sui synodum imprimendo, atque observandam proponendo, cum ecce alter libellus Sacrae Congregationis Cardinalium Concilij Tridentini interpretum redditus est, qui ad eam mittitur, ut videat de quo Capitulum et Clerus conquerantur, simulque consideret, se non modo ijs, quae ad illam scripta erant, non paruisse: sed alia etiam iterum, ac serio scribendum duxit, debere executionem Synodi a praedecessore suo celebratae suspen- dere, sequestrum tollere, novam synodum agere, et ad ea, ad quae de Iure vel consue tudine tenetur Capituli sui Consilium seu Consensum adhibere, Haec omnia Amplitudo tua sponte facere debuisset, nec monita Congregationis aut cuiusque alterius expectare, aut saltim illis obtemperare. Quod tamen eam facturam esse confidimus, operamque daturam, ne eadem in Congregatione amplius sint agitanda, cui bonam a Deo valetu- dinem praecamur. Romae die XXij Ianuarij 1586 Amplitudinis tuae Uti frater A. Cardinal Carafa ete. (2) Conc. Trid., Sess. XXIV, de reform. cap. 2,° (3) Libro Terzo Rosso, c. 163 verso. Die XXj februarij XIII}, Indictionis 1586 : fuit provisum et mandatum per Illustrissimum et Reverendissimum Dominum D. Cesarem Marullum Archiepiscopum Panormitanum stante provisione facta in dorso Memorialis spectabilis et Reverendi Capituli Panormitani hodie die quo supra quad presens proxima sinodus seu Decreta suspendatur pro ut iam actenus de ordine et mandato sue Illu- strissime et Reverendissime Dominationis per actum facti dicta Synodus fuit suspensa. Unde etc. 19 146 CONCILII E SINODI DI SICILIA Patti 1567 Il 26 gennaio del 1567 il vescovo di Patti, Bartolomeo Sebastiano, ce- lebrò un sinodo, dove furono approvate parecchie costituzioni. Di queste alcune erano state già emanate dal medesimo vescovo “ in visitationibus ,, o in altre occasioni: “et alias fecimus ,; ma la maggior parte venivano promulgate per la prima volta: quam plures alias, quas inxta temporum et morum varietatem, saluti ed commodis subditorum expedire putavimus , (1). Le vecchie costituzioni sinodali di Arnaldo Albertino furono riconfermate, salvo che non venissero in urto con le nuove ordinazioni (2). Le costituzioni sinodali del vescovo Sebastiano furono pubblicate il me- desimo anno 1567 in Messina (3). Esse sono divise in titoli, questi distri- buiti in capitoli, che alla loro volta si suddividono in paragrafi. I para- grafi tutti stanno ordinati progressivamente in numero di 215. Lo svolgimento delle materie non sembra fatto con criteri sistematici. Si parla prima della dottrina della Trinità; poi delle chiese e specialmente dei monaci regolari di S. Benedetto officianti nella cattedrale in qualità di canonici, e dei rectores istituiti adesso nella diocesi al fine di porre un fine alla cattiva amministrazione dei cappellani ebdomadarii (4). In seguito si tratta delle costituzioni sinodali; poi di nuovo dei rectores, ma non più, come precedentemente, sotto il profilo costituzionale dell’ organizzazione della diocesi, bensì considerando la loro missione. Qui l’ argomento verte naturalmente sul catechismo (Dottrina cristiana da insegnarsi dai curati). Per affinità si passa a discorrere dei maestri di scuola e dell’insegnamento religioso. Si tratta quindi della predicazione; dei costumi dei chierici; dei sacra- menti; delle feste e reliquie; censi; decime; testamenti e legati pii; delle reputatrici (5); dell’immunità delle chiese. A questo punto si fa una larga trattazione del matrimonio, e si parla quindi della penitenza : argomenti questi due ultimi i quali avrebbero trovato sede logica più su nel titolo intorno ai sacramenti. Le costituzioni si occupano in ultimo dell'usura; della scomunica; e dei danneggiamenti alla proprietà privata. (1) Synod Const., Pactensis Eceles., Messanae 1567, carta A iij — cfr. pure paragr. 35. (2) Synod Const., Pactensis Eccles., Messanae 1567, paragr. 82. (3) Symodales Constitutiones, Pactensis Ecclesiae., Messanae Apud Haeredes Petri Spire 1567, (le pagine non sono numerate, ma distinte in quaterniones dall’A alla K.) 4) Cfr. Sinodo di Patti del 1536. (5\ Cfr. Sinodo di Patti del 1536. CONCILII E SINODI DI SICILIA 147 Girgenti 1567 Lo Scavo (1) attribuisce al vescovo di Girgenti, Aloisio (2) Suppa, la celebrazione di un sinodo. Egli è l’unico scrittore che ne faccia menzione. Assai verosimilmente la notizia è infondata e si deve ad una erronea in- terpretazione del seguente passo del Pirri: “ Mox constitutionem Octa- viani praecessoris Episcopi confirmavit de Canonicis Agrigentinis, illisque tune 14, per diploma 13 Sept. 1567, sex alios addidit: ex tab. Eccles. et Synodo Agrig. de praebendis ,, (3). Lo Scavo forse opinò che la citazione “ Synodus Agrigentina Tit. de praebendis , si riferisse ad un sinodo te- ” nuto dal Suppa. Ma il Pirri alludeva al sinodo girgentano del 1589 cele- brato dal vescovo Didaco Haedo. Ivi, alla Pars Tertio Tit. I De Cathe- drali Capitulo, si legge : “ Capitulum nostrae Cathedralis Ecclesiae Agrigen- tinae....... viginti Canonicos continet, qui Capitulum representant, quorum Canonicatus per quondam Reverendissimi Octaviani (il vescovo Ottaviano de Labro) piae memoriae nostri praedecessoris Constitutionem , aliquos Praesbyterales , aliquos vero Diaconales et nonnullos Subdiaconales esse, sub anno 1554 declaratum fwit, et per Reverendissimum Episcopum Aloy- sium (Aloisio Suppa), etiam nostrum praedecessorem, idem contirmantem, approbatum per aliam eius Constitutionem, aeditam 13 Septembris 11 In- dictionis 1567 ,, (4). L’equivoco dunque dello Scavo è evidente. Siracusa 1567 Il vescovo di Siracusa, Giovanni Oroczo de Arzès, celebrò un sinodo diocesano il 25 aprile 1567 (5). Da una lettera di Pio V, riferita dal Pirri, si deduce che nel sinodo il vescovo Oroczo avocò a sè la giurisdizione sulle monache, togliendola alle Provinciali: “Quod autem Moniales illas, quae (ut scribis) quibusdam Provincialissis, subjectas esse affirment: hac rejecta exceptione ; eam jurisdictionem exerceas, quae tibi ab eodem Tridentino Concilio tributa est ,,. (1) Scavo, Repertorio di Storia di Sicilia. Ms. della Bibl. Com. di Palermo ai segni 39, F. 39, cfr. lettera S. (2) Inesattamente il GAxs, Series Episcoporum, etc. Ratisbonae 1873, lo chiama Ludovicus. (3) VPIRRI Sic, Sacro, 019: (4) Const. et Decr. per Dydacum Haedo, Ep. Agrigentinum. Panormi 1589, p. 58. (5) Gams, Series Episcop., p. 954 — Pirri, I, 64). 148 CONCILII E SINODI DI SICILIA Monreale 1569 Il cardinale Alessandro Farnese, arcivescovo di Monreale, celebrò nel 1569 un sinodo. Già nel 1554 sotto il medesimo Farnese si era tenuto in Mon- reale un primo sinodo, ma era stato convocato dal vescovo Fasside (1), vicario generale del Farnese. Del sinodo del 1569 dà notizia il Lello: “ Nel 1569 parti il cardinale Far- nese di Roma per andare in Sicilia a visitar la chiesa di Monreale, dove celebrò sinodo e poi se ne ritornò a Roma in quattro Galere di Malta, (2). Maggiori particolari fornisce il Di Giovanni: “Ipso eodem anno 1569 Alexander Cardinalis Farnesius, Archiepiscopus Monteregalensis in Sici- liam navigans, alteram Synodum Diocesanam in Ecclesia sua coegit: in qua de unitate ritus magnopere sollecitus, Breviarium Romanum A posto- lica jam auctoritate recognitum, interdicto Gallicano, ab omnibus servari sanxit ,, (3). Mazzara 1575 Il vescovo di Mazzara, Antonio Lombardo, completata la visita della diocesi e resosi edotto dei bisogni di essa (4), celebrò il 10 marzo 1575 un sinodo nella cattedrale (5). Intervennero “ qui de iure vel consuetudine ad Synodum venire tenentur ,,; cioè il vicario generale; delle “ dignitates,, il solo arcidiacono ; quindici canonici formanti il Capitolo ; il priore; gli arcipreti di Marsala, Trapani, Monte S. Giuliano, Alcamo, Calatafimi, Sa- lemi, Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Salaparuta, Carini, S. Lorenzo Nitta, Partinico; un parroco, e dieci cappellani di chiese cattedrali e par- rocchiali. In tutto quarantuno persone (6). Gli arcipreti di Marsala e di Castelvetrano si fecero rappresentare da appositi “vicarii et locumtenentes ,. Soltanto quattro persone non si presentarono al sinodo, malgrado le lettere convocatorie diramate dal vescovo. Mancarono invero il cantore ed il de- cano del capitolo di Mazzara, l’abbate di S. Maria Ligiomari, e l’arciprete di Castellammare del Golfo. Ma non pare che siansi inflitte multe agli (1) Cfr. Monreale 1554. (2) LeLo, Vite degli Arcivescovi, Abbati et Signori di Monreale, Palermo 1702, p. 73. (3) JoHaxxEs De JoHanNE, De divinis Siculorum officiis, Panormi 1736, p. 407. (4) Const. et Decr. sub D. LomBarDO, Ep. Mazariensi 1575, c. Aiii verso. (5) Const. et Decr. sub D. LomBarDOo, Ep. Mazar., 1575, c. 126 verso. (6) Const. LomBarpo, Ep. Mazar., 1575, c. 125. CONCILII E SINODI DI SICILIA 149 assenti, poichè ciò non risulta dal verbale di chiusura del sinodo (actus conclusionis). Il sinodo contò cinque sessioni, ciascuna di un giorno, perchè si pro- trasse dal 10 al 14 marzo (1). Compiute nella prima sessione le cerimonie prescritte dal Pontificale, nei quattro giorni susseguenti il Secretarius del vescovo lesse ad alta voce e pubblicò le costituzioni sinodali. Dopo la promulgazione il vescovo chiese personalmente a ciascuno degli intervenuti “si esset quid addendum, minuendum, immutandum vel de- trahendum et sì eis dictae Constitutiones placerent (2). Ottenuto il consenso unanime, il vescovo impose che ognuno sottoscrivesse l'originale delle co- stituzioni. Dopo un Ze Deum di ringraziamento l'adunanza fu disciolta. La cura della stampa delle costituzioni fu affidata a tre “ Deputati per Synodum,, i quali dovevano attestare che l’edizione a stampa corrispon- desse con l’ originale. I tre “ Deputati per Synodum , furono il vicario generale, un canonico ed un laico utriusque iuris doctor (3). Il testo fu pubblicato il medesimo anno 1575 in Palermo presso Giovan Matteo Mayda (4). Le costituzioni si dividono in quattro parti, ciascuna parte distinta in capitoli. La prima parte tratta della fede, dei costumi dei chierici, delle Dignità e Capitolo, del servizio divino, delle parrocchie, dei curati, dei predicatori, dei libri di archivio. La seconda parte si occupa dei sette sacramenti. A. proposito del sacra- mento della penitenza riporta nel cap. 20iCanones paenitentiales di S. An- tonino in numero di 46 (5). Nel cap. 32 si proibiscono alcune pratiche superstiziose solite farsi dalle donne nella notte del Natale: “ Ne incenti- vum vanarum superstionum, quod festo Nativitatis praecursoris domini nostri, in Dioecesim nostram Mazariensem irrepsit, nimium inolescat. Omnes mulieres, Pupas et puellares imagines succinete ornare, baptizare, et nocte dicte festivitatis decantare, similiter virgines ortu solis, vel alias clausum repagulum primo transeunti recludendum offerre, credentes sortem nubendi eis tradere recludendo, et non nubendas renuendo significare, alias etiam huiuscemodi vanas superstiones innumeras prohibemus ,, (6). (1) Const. et Decr. sub D. Lomparpo, Ep. Mazarensi 1575, c. 127 verso. (2) Const. Lomsarno, Ep. Mazar., 1575, c. 127. (3) Const. Lomsarpo, Ep. Mazar., 1575, c. 127 verso. (4) Constitutiones et Decreta condita in plena synodo diocesana sub D. Antonio Lom- sarDo, Episcopo Mazariensi, Panhorm, Apud Joannemi Matheum Maydam, 1575. (5) Const. LoxBarpo, p. 42. (6) Const. LomBarDo, p. 53. 150 CONCILII E SINODI DI SICILIA Nel cap. 33 si inibiscono certe usanze superstiziose delle levatrici: * Su- perstitiones, quas Obstetrices observant, dum baptizandum Infantem ad Ecclesiam ducunt, feminam super sinistro : masculum vero dextero bracchio gerendo: velin via vertere caput etiam vocatae recusando ,, (1). Continuando la guerra alla superstizione, nel cap. 34 si vietano le radunanze degli schiavi etiopi per celebrare certi loro riti roteando bastoni (2): “ Grave genus superstitionis, quo nigri saepius utuntur Bulium peragendo cum celebritatibus et invocationibus quibusdam et connessationibus ,..... sta- tuimus..... quatenus similes congregationes nigrorum ad Bulium celebran- dum non fiant ,, (3). Nel cap. 45 si vietano i piagnistei delle reputatrici (4) nei funerali (5). Nel cap. 63 si proibisce ai parroci di offrire agli sposi nella cerimonia nuziale pane benedetto in forma di ostia (6). La terza parte delle costituzioni sinodali si occupa delle chiese, delle loro immunità e redditi, delle opere pie, dei privilegi dei chierici ; tratta infine della scomunica, argomento questo che avrebbe trovato sede più conveniente nella seconda parte a proposito del sacramento della penitenza. Nel cap. 5 si fa divieto alle donne di abitare nelle chiese per ragione di servizi: “ Mulieres in Ecclesijs habitare sub colore eas mundandi, lampades accendendi, tobalias lavandi, vel alio quocumque pretextu, quia grave scan- dalum generat et periculum ducit districtius inhibemus ,, (7). Nel cap. 31 si proibisce “ ad Ecclesiarum expensas, et in earum detri- mentum Bravia (8) decurri ., (9). (1) Const. LowBARDO, p. 53 verso. (2) Così credo interpretare la parola “ bulium ,,. Cfr. Du Cane ad verbum “ bulum ,, “bullum ,,. Sarebbe una contrazione di “ baculum ,,.--Il SaLamone MarIvo, (Arch. St. Ste. 32 (1908) p. 5838), per illustrare la “Tubbiana,, che era una danza di schiavi, una vera moresca siciliana, riferisce alcune terzine del De MoxraGxa, poeta dialettale della prima metà del settecento, nel poemetto “La Cuccagna conquistata ,,, con le quali si descrive un ballo di schiavi che imbrandivano il bulio: “ Nu xu cucussa, la bernagualà “ Buliu pigliata, sunata tambura “ Tubba, catubba, la nania nà! (3) Const. LomBARDO, p. Di. (4) Sulle reputatrici, cfr. Patti, 1536. (5) Const. LomBARDO, p. 59 verso. (6) Const. LowBarDo, p. 71 verso. (7) Const. LoxBarpo, p. 84 verso. (S) Bravia, Premi per le corse: cfr. Du CanGk ad verbum Bravium. (9) Const. LoxBarDo, p. 96. CONCILII E SINODI DI SICILIA aop0 La parte quarta delle costituzioni tratta delle monache e della interpre- tazione ed efficacia delle costituzioni sinodali. In coda alle costituzioni si trova l’elenco degl’intervenuti. Segue in ul- timo 1’ “ Actus Conclusionis,,, cioè il verbale di chiusura del sinodo, firmato dai “ Deputati per Synodum ,.. Monreale 1575 L’arcivescovo di Monreale, Lodovico De Torres, il 24 febbraio 1575 ce- lebrò un sinodo, che fu stampato il medesimo anno in Palermo presso Matteo Mayda (1). Il libro non mi è stato possibile rintracciarlo. Patti 1584 Il vescovo di Patti, Giliberti, convocò un sinodo diocesano nel 1584, le ‘cui costituzioni furono stampate nel medesimo anno (2). Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi. Dal verbale delle riunioni premesso alle costituzioni sinodali nell'edizione del 1584 ricaviamo che nelle sessioni si seguì il rito prescritto dal Pontificale (3). Nella prima sessione un sacerdote, il quale però non viene qualificato come secretarius, ‘cominciò la lettura delle costituzioni. Nella seconda sessione, dopo le ce- rimonie indicate dal Pontificale, il vescovo Giliberti fece un’ esortazione “ad bonos mores ,, e fu quindi continuata la lettura delle costituzioni Nell'ultima sessione terminata la lettura, “ fuerunt exinde a Reverendis- sima D. sua Auditae quaerelae eorum qui de gravaminibus conqueri vo- lebant ,. La presentazione di questi ricorsi al sinodo potrebbe anche con- :siderarsi come una sopravvivenza dell’antico carattere giudiziario del sinodo; ma è più probabile che debbasi alla influenza del Pontificale, prescrivente nell’ordo della prima sessione: “et post sermonem, querelae, sì quae sint audiuntur ,, (4). (1) Lerro, Vita degli Arcivescovi ete. di Monreale, op. cit., p. 79. — FranGIPANE, Ms. cit. della Bibl. Naz. di Palermo ai segni X. B. 14. Il Frangipane dichiarava di possedere il libro. (2) Const. Synodales ad Ecclesiasticam et Christianam disciplinam pertinentes Ill. et Rev. Dom. Don Giliberti Episcopi Pactensis. Panormi Apud Joannem Franciscum Car- raram, 1584. (3) Pontificale Romanum Clementis VIII ac Urbani VIII iussu editum a Benedicto XIV, Venetiis 1772. Ordo ad Synodum, p. 394 (4) Pontific. Roman., p. 339. 152 CONCILII E SINODI DI SICILIA Le costituzioni furono promulgate dal sinodo : “ hae sunt Constitutiones QUIS... in diaecesana hac Synodo vobis promulgandas censuimus ,, (1). Le precedenti constituzioni simodali del vescovo Albertino del 1536 e del vescovo Sebastiano del 1567 furono espressamente mantenute in vigore, purchè non contenenti disposizioni contrarie alle nuove (2). Le costituzioni si distinguono in quattro parti, ciascuna suddivisa in capitoli. La prima, sotto la rubrica De cultu deo exhibendo, tratta in otto capitoli della fede, delle reliquie, feste, immunità e patrimonio delle chiese. La seconda si occupa in sei capitoli della messa, dei servizî corali e delle processioni. La terza che abbraccia 16 capitoli, tratta dei sette sacramenti. L'ultima in undici capitoli, contiene norme pei costumi dei chierici, sugli arcipreti e curati e sull'osservanza delle costituzioni sinodali. Cefalù 1584 Il vescovo di Cefalù, Ottaviano Precone, convecò nella cattedrale un sinodo, le cui “sanctiones,, furono edite nel 1584 (3). Per la data di stampa sì presume che il sinodo sia stato celebrato nel medesimo anno. Le costituzioni sono distribuite in dieci titoli, che si suddividono in capitoli. Vi sì tratta prima dei costumi dei chierici, poi dei sacramenti, quindi dei ministri della chiesa e del servizio divino, in ultimo brevissimamente delle monache e del tribunale episcopale. Il capitolo quinto del titolo sui ministri della chiesa, contiene un piccolo trattatello in volgare della dottrina catechistica (Vita Christiana) ad uso dei curati (4). Ivi è notevole per ingenuità la seguente distinzione fra scienza e sapienza: “ Li sette doni de lo Spirito Sancto contra li peccati 3 Scientia contra ira. 7 Sapientia contra luxuria ,. Chiude le costituzioni sinodali un saluto metrico al lettore. (1) Const. Synod., D. GiuiserTI, Ep. Pactensis, 1584, c. 70. (2) Const. Synod., GiuBErRTI, Ep. Pactensis, 1584, c. 47. (3) Santiones Synodales aedite ab ill. et rev. D. Octaviano Praeconio Episcopo Ce- phaludensi. Panhormi. Apud Johannem Franciscum Carraram, 1584. (4) Sanct. Sinod. aed. ab Octaviano Praeconio Episc. Cephalud., carta 35. CONCILII E SINODI DI SICILIA 1565 Sedula Pastoris Synodo quod cura tenendum Hac tibi perscribit, nocte dieque legas. Lubrica nam stygijs servatum limina regni Obstruit, et Coeli nobile pandit iter. Dogmata Concili) fovet haec, nec parva sacrarum Et Canonum quicquid iussa verenda docent. Assidua hanc pelvolve manu mentisque frequenter Gloria namque deo est, mox salus Alma gregi (1). Mazzara 1584 Il vescovo di Mazzara, Bernardo Gasco l°8 settembre 1584 celebrò un sinodo diocesano, le cui statwizioni furono l’anno successivo stampate in Palermo (2). Al sinodo intervennero il vicario generale, il cantore, l’arcidiacono e do- dici canonici, 13 arcipreti, due cappellani della cattedrale di Mazzara, un parroco, ed undici cappellani di chiese parrocchiali, i quali tutti si sotto- scrissero (3) in attestazione del consenso unanime (4) da loro dato alle co- stituzioni lette” (5) in sinodo. Le costituzioni si dividono in sei parti; ogni parte si suddivide in titoli e questi in capitoli ordinati numericamente. La prima tratta un pò ampiamente della fede e dottrina cristiana; e dei sacramenti. La seconda parte si occupa del sinodo diocesano, della sa- cra visita, dei costumi dei chierici, delle decime, dei testamenti, sepolture e quarta canonica, mendicanti ed eremiti. Verte la terza parte sulle chiese parrocchiali e luoghi pii, beni eccle- siastici, seminarii, confraternite, monache. La quarta tratta della messa ed uffici divini, del servizio corale in cat- tedrale, riunioni capitolari, reliquie. La quinta statuisce intorno ai delegati, (Judices delegati della S. Sede istituiti dal Concilio di Trento) (6), al vicario generale, arcipreti, vicarii foranei, ai ministri della Curia episcopale (Fiscales, Notarji, Aerarij), ai pre- (1) Sancet. Synod. aed. ab Octaviano Praeconio Episc. Cephalud., carta 43 verso. (2) Constitutiones et Decreta Synodi Dioc. Maz. quam..... D. Bernardus Gasco...... cele- bravit..... Panormi Apud Ioannem Carraram 1585. (3) Const. Gasco, Mazar. Ep. Panormi 1585, p. 182. (4) Const. Gasco, Mazar. Ep. Panormi 1585, p. 181. (5) Const. Gasco, Mazar. Ep. Panormi 1585, p. 181. (6) Conc. Trid. Sess. XXV, c. 10 de reform. 20 154 CONCILII E SINODI DI SICILIA dicatori, al sagrista (custode dei mobili), ed ai diritti della Curia episcopale. L'ultima parte tratta degli eretici, bestemmia, simonia, usura, concubi- nato, scomunica, pene, osservanza ed interpetrazione delle costituzioni si- nodali. Palermo 1586 L’arcivescovo di Palermo , Cesare Marullo, nel 1585 aveva tentato ri- dare efficacia alle costituzioni sinodali del 1564 del suo predecessore, l’ar- civescovo Ottaviano Precone (1). Ma il Capitolo reclamò presso la Sacra Congregazione dei vescovi e re- golari assumendo d’ignorare l’esistenza del sinodo preconiano. La S. Congregazione per ragione di competenza trasmise il reclamo alla S. Congregazione del Concilio, la quale opinò che I° arcivescovo di Palermo in luogo di esumare sinodi, dovesse tenerne di proprii. Allora il Marullo il 13 giugno del 1586 celebrò un sinodo diocesano , nel quale, udito il parere del vicario generale e del Capitolo, (requisito prius Consilio teverendoram Vicarij nostri Generalis, et Capituli nostrae Cathedralis Ecclesiae) (2), promulgò nuove constituzioni. d Data la lotta che ferveva fra l'arcivescovo ed il Capitolo e della quale già parlammo a proposito del sinodo del Precone, le costituzioni del 1586 non potevano essere per il Marullo che un’ eccellente arma di combatti- mento. In esse egli si propose di attuare rigorosamente tutte le riforme volute dal Concilio di Trento. Da questo punto di vista il sinodo del 1586 sta in rapporto al Concilio di Trento nella relazione medesima che intercede fra il regolamento ed una legge. Da qui tutta l’ importanza del sinodo marulliano nella storia dei sinodi siciliani nel secolo decimosesto. E ciò pur prescindendo dalle pre: ziose notizie sull’organizzazione del Capitolo palermitano. Le costituzioni sinodali del 1586 si dividono in cinque parti, cinque splendide lapidi, come le qualifica pomposamente il Marullo (8). Ogni parte è suddivisa in capitoli. La prima parte tratta della fede, della predicazione , dei rapporti con gli infedeli, degli eretici, dei negromanti , dei giorni festivi, degli errori dei Greci e della loro professione di fede , ed infine del digiuno eccle- siastico. (1) Cfr. Palermo, 1564. CONCILII E SINODI DI SICILIA 159 La seconda parte si occupa dei sacramenti. La terza dei doveri degli ecclesiastici e quindi della residenza, dei di- vini ufficii, del prelevamento della terza parte dei frutti o terzo conciliare per le distribuzioni , della celebrazione della messa. Proibisce in seguito alcune scandalose usanze praticate in chiesa o nel vestibolo. Tratta poi della sagrestia, della biblioteca, degli altari, della edificazione delle chiese, dei funerali e dei cimiteri. La parte quarta regola 1’ organizzazione del Capitolo e clero della cattedrale. L'ultima parte parla dei vicarii foranei , della visita, del foro arcive- . scovile, del sinodo diocesano, del seminario, del clero regolare, delle mo- nache e delle educande nei monasteri. Le costituzioni dovevano entrare in vigore due mesi dopo la loro pub- blicazione in sinodo ed affissione alle porte della cattedrale (1). L'affissione fu fatta il medesimo giorno (13 giugno) della celebrazione del sinodo dal pro-maestro notaio della Curia Arcivescovile (2), alla pre- senza di dieci testimoni. Ma il sinodo non entrò in vigore nel termine stabilito per l’opposizione fierissima dei canonici. Il 23 giugno essi inviarono un ricorso alla S. Con- gregazione del Concilio caratterizzando le costituzioni marulliane come “ manifesta occasione di perpetua infelicità, et inquietitudine come le SS. VV. Illme scorgeranno dalla gravezza , et novità dei pesi che s'im- pongono con tanto poco riguardo alla humana conditione ,,. “u Due canonici poi si recarono a Roma “in nome di tutti a domandar giustizia ,, (3). (1) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p 184. (2) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 185. ‘ (3) Libro Terzo Rosso, c. 196, 25 Junij 1586. — Illustrissimi et Reverendissimi signori Padroni osservantissimi. Avanzano di gran lunga al timore di non importunare (come ormai saria tempo) l’orecchio di cotesto sacro Tribunale, le miserie infinite ch’ogn’hora è ci turbano il vi- vere presente, e ci minacciano poca quiete di conscienza, e disservitio della nostra chiesa nell’avvenire mentre dal Reverendissimo nostro Arcivescovo c’oggi presiede sarà non con occhio di sposo amorevole rimirata, ma’ con i soliti pur troppo rigorosi modi di procedere stratiata, testimonio irreprobabile delle passate miserie, et turbulentie sarà appo le SS. VV. Illme un Sinodo che li mesi adietro haranno veduto fatto et co- mandato perchè s’osservi con quella poca charità, è manifesto zelo di vendetta che meglio li prudentissimi Principi di santa chiesa haranno saputo osservare, che noi dalle soverchie offese offuscate sappiamo esporre; nè questo solo con humil riverenza et con ogni vivo affetto rapresentano alle SS. VV. Ill.me ma l’ occhio della pietà non potrà 156 CONCILII E SINODI DI SICILIA Il pontefice Sisto V, accogliendo la domanda del Capitolo palermitano, dette mandato al cardinale Antonio Carafa di esaminare e correggere le costituzioni del Marullo. Durante il ricorso e la revisione rimase naturalmente sospesa l’esecu- zione del sinodo. L'esame e le decisioni del Carafa sembra abbiano deluso le speranze del Capitolo, poichè il 3 gennaio del 1587 le costituzioni furono affisse lasciar che non rimiri ancora con quante industrie vada il detto Reverendissimo Ar- civescovo diffoggendo l'osservanza de Santissimi Decreti da cotesta Sacra Congrega- tione à nostra instanza impetrati, et particolarmente nella ritascia del Seminario, dalla quale non se ne vede movimento nisciuno; Ma quello che per sigillo et fine di demo- stratione della mala voluntà che detto Reverendissimo ha, per il discurso delle cose passate compresa, pur troppo viva et ardente con il suo Capitolo imparticulari, lo ve- dranno le SS. VV. Illme dalla struttura d’un sinodo fatto, et promulgato con quella guida di raggione che per le scritture, intimi, Ingiuntioni, appellationi, et infiniti ag- gravij manifestamente appare, il che tutto come negotio importantissimo et degno d'ogni grave pensiero essendo manifesta occasione di perpetua infelicità, et inquieti- tudine come le SS. VV. Illme scorgeranno dalla gravezza, et novità di pesi che s'im- pongono con tanto poco riguardo alla humana conditione; haveramo pensato tutti in- sieme venire basciando i piedi di Sua Beatitudine Santissima, et con la dovuta rive- renza rapresentarlo alle SS. VV. Illme pero trattenuti non solo dalle poche forze, et povertà che questo Capitolo have, ma anco per non parturire à i populi scandalo cossi grande nell’abbandono della Chiesa, il che indubitatamente non harà luogo se le tur- bulenze che per novi anni ce hannc importunamente irritato gl’animi, dall'autorità di cotesto Sacro Tribunale non vengono raserenate; Alla fine vengono due nostri conca- nonici Don Guglielmo cantavena, et Don Paulo pellicano in nome di tutti è domandar giustitia dove solo si spera, et s’ottene, all’espositione de quali in tutto et per tutto ci rimettiamo per non fastidire col nostro scrivere le SS. VV. Illme, sicuri che come è costume loro si degnaranno havere pietoso riguardo nel suvenimento di tanta oppres- sione; cossì il signore conceda alle SS. VV. Ill.me et ieverendissime ogni vera, et compita felicità. Di Palermo li 28 di giugno. Ill.mi et Rev.mi SS. Padroni Osservantissimi Delle SS. V. Ill.me ed Reverendissime humilissimi servitori . Thomasio d’afflitto Ciantro . Francisco Bisso Archidiacono . Pietro jori . Giuseppe la Rosa . Dionisio lanfranchi Decano . Giuseppi incirillo . francesco sinatra . Giovan Battista la Rosa . Simuni michiulla . Ferdinando d’afflitto . Hortentio di patti . Andrea russo . Baldassare di giglio . luis Ruis ole pieHokeHoKs . Carlo galluezo. ofporerchicliooe CONCILII E SINODI DI SICILIA 157 per due volte alla porta della cattedrale dal pro-maestro notaio della Curia Arcivescovile alla presenza di otto testimoni. Nell’ “ actus ,, di affis- sione si fece menzione espressa della revisione compiuta dal Carafa : “ visa (Synodus) et correcta, iussu Sanctissimi Domini nostri Papae Sixti quinti per Illustrissimum Dominum Cardinalem Carafam ,, (i). Nell’atto di affissione si stabili poi che le costituzioni dovessero entrare in vigore un mese dopo (quindi il 3 febbraio 1587), rimanendo abrogato il primitivo termine stabilito. Che il cardinale Carafa avesse ben poco mutato nelle costituzioni del Marullo, risulta dal fatto che i canonici, malgrado l’esecutorietà del sinodo ritornarono alla carica presentando alla Congregazione del Concilio un lungo ricorso, nel quale chiedevasi la modifica di diciannove punti del sinodo. Ma furono battuti su quasi tutti i diciannove punti, che rimasero su per giù inalterati (2). (1) Const. MaruLLI, Archiep. Panorm., 1587, p. 185. (2) Libro Terzo Rosso, c. 238, 1588, 4 februarij. Quello che con ogni humilta di novo si mette in consideratione alle SS. VV. Ill.me intorno alle materie synodali, per che il Capitolo et Canonici non venghino dall’estremo rigore di lor Prelato continuamente aggravati è quello che segue: 1.° Et prima che non siano gravati quelli che saranno provisti di Beneficij con Cura, et Dignità et Canonicati, ne astretti à far’altra professione, ne giuramento se non quello, «che vien comandato dalle Bulle della felice memoria di Pio V, calendato nel c. iij fol. 3, «de fidei professione, cap. ij (l’indicazione del passo si riferisce al testo del sinodo di Marullo) 2° Che stante che li Rettori delle Parrocchie particolarmente delle unite alla mensa ‘Capitolare non hanno alcuna sorte di rendita, ne forma di poter campare, se non delle Elemosine che ricevono per sustentatione nella administratione de sacramenti come altre volte si è detto, che non si prohibiscono nella administratione della Eucharistia, et estrema untione poi di prestito liberamente il Sacramento, di adimandare la solita ‘elemosina per la sustentatione loro, con advertire Monsignor Arcivescovo, che quando li Parrocchiani per tal causa havran ricorso ad esso perla esigenza di lor sostentatione et cossi di pegni che si tengono ne funerali, che tenga protetione di poveri Rettori, per che altrimente come è successo molte volte per la poca corrispondenza di charità che tiene con il Capitolo et Canonici dove alcun di ragione doverà dare di sustenta- tione dieci farà pagare un mezo giulio, et al spesso niente, et in questo li poveri Capi- tolo, et Rettori si raccomandano di tutto effetto alle SS. VV. Illme per che segua l’ordine con quella efficacia, che si spera da loro supprema pietà. 3.0 Et per che come è detto il rigore del Prelato è sopramodo, et così convien che siano li deputati da lui ad alcun officio, i quali dicono et interpretano ogni cosa à lor gusto, non sara se non cosa molto ragionevole considerarsi il c. si quis cum possit in tit.° de 3 part. fruct. in dis. conver., fol. 77, per che forsi non è fuor di suspetto d'esser captiosa, et dovrà bastare in questo caso, che la persona vadi senza altro al tempo che 158 CONCILII E SINODI DI SICILIA Siracusa 1587. Il vescovo di Siracusa, Giovanni Oroczo e Castellano, celebrò un sinodo diocesano il 12 settembre del 1587 (1). puo guadagnare la falta senza rimenarsi intorno è questa materia che pare, che habbi del captioso contra la natura di buone leggi. 4° Nel Cap. Si quis non venerit ad Matutinum in eod. tit.° et fol. s' hà da consi- derare per maggior servitio del Culto Divino, che l’hore sono distribuite della maniera, che siegue cioè: Insieme Matutino et prima, Terza et la Messa Cantata, Sesta et Nona, et per ultimo vespro et Compieta, la maggior parte de Preti et Canonici habitano lon- tano della chiesa, et se sta la dispositione di questo Capo la chiesa resta molto mal servita, per che si cominciara una delle dette quattro hore con pochi sacerdoti et Cano- nici che si trovano vicini, et quelli che sopra giongano vedendo finito In Matutino il psalmo Venite Exultemus, et nell’altre hore il primo psalmo non entraranno in choro, et resta defraudata la chiesa di molti ministri, dove meglio saria che nel Matutino al manco vi fosse tempo per tutto il primo notturno quando si fa duplo, ò semiduplo, nel feriale poi et semplici sino al terzo psalmo, et oltre ancora à censura del Maggiore che si trova in choro, per l’occasioni che possono occorrere, et nell’altre hore, che si gua-- dagni la falta sino al 3° psalmo. 5.0 Et perche nel Cap. p.° de Divinis officijs fol. 74, si dispone che si habbi da orare al quanto nanzi il santissimo sacramento et così al altare maggiore, se dice, che l’altare dove sta il santissimo sacramento nella Matre chiesa sta a mano manca nel capo della chiesa, et è canto la sacristia, di modo che orandosi prima è esso altare, et poi andan- dosi al maggiore, è bisogno un’altra volta ritornar à passare dinanci al sanctissimo sacramento, et questo modo da occasione è populi di murmurare, et dire le preti fanno. le stationi, oltre che succedendo che alcunj per oblivione fatta l’adoratione al sanctis- simo sacramento senza andare all’altar maggiore sen’entrano in sacristia, et per questo poco mancamento ci leva la falta. Però parendo alle SS. VV. Ill.me potranno ordinare che l'adoratione si facesse tanto all’ altare del Santissimo Sacramento, tanto piu che nell’entrare poi in choro si fa la debita riverenza all’altar Maggiore. 6.° Nel cap. che incomincia Archiepiscopum in eod. tit.° fol. 75, si supplica le SS. VV. Illme che non permettano, che si alteri cosa alcuna intorno all’ accompagnar il Prelato, di quello che resta ordinato dalla Sacra Congregatione de vescovi. 7.° Circa quello, che si dispone nel p.° Cap. di detto tit.° fol. 74, che ciascuno si vesta la cotta in sacristia si rappresenta un’inconveniente che ne nasse chi è, che per esser la sacristia piccola, pochi sonno che habbiano commodo di tenervi le cotte, onde per questo mancamento , et per le incommodo della maggior parte de Canonici et Preti, che non hanno servitore è bisogno che si mettano le cotte sotto il braccio, et con molta indecentia passino per la chiesa et per mezzo de populi, massime nelle festività mag- giori, in modo che saria molto piu honesto, che li Canonici et Preti si mettessero, come sempre s'hà costumato, le cotte dove hanno le loro casse che quasi tutte sonno circum- circa, è poco discosto del choro, et in esso s’ entrassero , tanto piu che essendo la sa- (1) Pirri, I, 645. jet DI i No) CONCILII E SINODI DI SICILIA Messina 1588. L'’arcivescovo di Messina, Antonio Lombardo, il 17 agosto 1588 celebrò un sinodo, che contò tre sessioni in tre giorni consecutivi. L'inaugura- zione fu fatta nella cattedrale, dove compiute le solennità prescritte dal cristia loro piccola stanno li Canonici, Preti, et Clerici tutti mescolati, et stretti, che rende alli Canonici indecentia grande, et àè tutti confusione, rumore, et disturbo. 8.0 Si desidera sommamente che si habbi ogni buona consideratione al Capitolo che incomencia “ Galero ,, in tit.° de clericorum vita fol. 185, poi che per tal rispetto ogn’hora sono maltrattati, et carcerati, et gravati di spese, et Clerici paesani, et forastieri et si permetta che si possa portare cappello et di feltro et d’armesino, purche siano conde- ‘centi all’ordine Clericale etiam che siano d’armesino come si costuma à Roma. 9.0 In tit.° de Canonicis cap. “ Eumque ut moris est,, fol. 118, si osservi come si è detto questo che resta stabilito, et ordinato dalla Sacra Congregatione sopra vescovi. 10.0 In eod. tit.° in cap. “Intra quem,, fol. 116, essendo massime che li Canonici sonno poveri, et la mensa è commune, non saria fuor di honesta che li frutti della Prebenda, come le Distributioni se applicassero alli Canonici residenti, che guadagnano la Pre- benda, tanto piu che si sta in osservanza di consuetudine immemorabile, et Constitu- tione, che qaando alcun Canonico non fa li frutti suoi, si dividino tra quelli che resi- dino, et acquistano la Prebenda. 11.0 In eodem tit.° de Capitulis, Canonicorum Capitulis, à quibus nulli, suo quisque loco, a verbis, scurrilibus, alioquin, quicquid in Capitulis, quod secus, quod si quis fol. 1i7 et 118, Poi che il Capitolo di Palermo non ha occasione alcuna, che sia neces- sario tener ogni settimana Capitulo, non è bene che se li metta questa gravezza, tanto piu che non vi sarà che trattare cosa alcuna, però tutto si lascia secondo l'antica, et immemorabile Consuetudine che il Ciantro et in suo mancamento il maggiore possi tener ‘Capitulo secondo che ad esso parera necessario, et parimente come sempre s'ha fatto, il medesimo maggiore, ò pure il proprio corpo del Capitulo quando succede alcuna cosa in Capitolo che mai ò rarissime volte per gratia di Dio succede, ò vero tra ministri della Chiesa il Proprio Capitulo rimedij et componga con ogni carità ogni controversia come sempre da che è Capitolo si è osservato, ne il Prelato doveria molto cercare di mettere le mani in questi particolari che si tocca di Capitolo, se non quando succedesse che le parti ne facessero querela, et circa le determinationi che si fanno in Capitolo si osservi quello, che di tempo immemorabile si è osservato trattar prima la materia, et discuterla, et poi ciascun scrivere la sua sentenza. 12.0 È immemorabile Consuetudine nella Chiesa di Palermo, che quando ad alcun Canonico tocca à cantar Messa, et Evangelio, è tener Cappa in Choro se per sorte haura qualche impedimento, ò non sarà cossi habile, la fa per mezzo d’un altro Cana- nico; Si supplica pero le SS. VV. Illme che comandino non alterarsi questa immemo- rabile observanza et ordine, tanto piu che non tocca alla chiesa sorte alcuno di dis- servitio, anzi servitio, perche quello che si sente non troppo habile fa cantare ad uno che piu honora il servitio della Chiesa, essendo però Canouico non ostante cio che se dispone nel cap. “ Dominicis festisque diebus ,, in tit.° de divinis ofticijs fol. 74. 160 CONCILII E SINODI DI SICILIA Pontificale , l'arcivescovo fece un discorso al clero. Nel pemeriggio il si- nodo si raccolse nella chiesa di S. Nicolò nel palazzo arcivescovile. Il segretario cominciò la lettura delle costituzioni e poi i presenti fecero 13. È parimente ancora osservanza et Consuetudine immemorabile che quando al- cun Canonico non si trova à cantare Evangelio, ò far’ altro officio in choro secondo: gli tocca, che il Maggior che si trova presente comanda quel officio ad un altro è suo arbitrio ad interesse di quello che si trova absente: Però le SS. VV. Ill.me siano sup- plicate ad haver consideratione, che non si levi è maggiori del choro questa authorità data loro con buona raggione, et per maggior servitio della Chiesa da immemorabile Consuetudine non ostante quello che si espone nel cap. “ cuius officij ,, fol. 75 eodem tit.° che forsi succorrersi dalla poca charità sudetta del Prelato che non procura, se non levare ogni giorisditione al Capitolo et Canonici. 140 Sappiano le SS. VV. Ill.me che questo Synodo è stato celebrato senza consenso del Capitolo et quando il Capitolo come prontamente si puo mostrare qua con seritture autentiche volse darle quello che già si è presentato alle SS. VV. Ill.,me intorno a suo- consenso et Consiglio et raccordi non lo volse accettare, dove ha proceduto, che in notare quello che tocca alle Dignità et Canonici secondo le antiche, et immemorabili Consuetudini, cosi di carichi come honoranze ne vien gravato il Capitolo et tocchi nello interesse come si vede chiaro nel cap. “ huius erit ,, in tit.° de Cantore fol. 104, poi che simplicemente non tocca al Cantore quanto in esso si nota, ma cosi ad esso come ad ogni altro che prima et primo si trova in Choro all’hora debita, co.1e è chiarissima osservanza; et di piu si scnopre manifestamente in principio tituli “ De Decano ,,, dove. si asserisce, che si conducano quattro Clerici è spesa della Mensa Capitolare, cosa Ìa più falsa del mondo, perciò potranno le SS. VV. Illme haver in consideratione d' or- dinare à Monsignor, che non essendo solito dal Capitolo condurse detti quattro Clerici che in ciò per modo alcuno non sia gravato et che trattandosi d’ interesse, di premi. nentie, et altro in notare gli ofticij, carichi, et honoranze di Dignità et Canonici, si riveghino come è giusto con intervento di esso Capitolo, per che non si porti pregiu- ditio è nessuno, et si conservino come è ragionevole le landabili Consuetudini et os- servanze. 159 Le SS. VV. Ill.me siano anco supplicate d’ haver particolar consideratione, ac- cioche si dispone nel cap. “ Cuiusvis ordinis ,, in tit.0 de divinis officiis tol. 74. che siegua ad arbitrio del Maggior di Choro, essendo in simili questa sua antica giurisdi- tione et osservanza stata conservata, et confirmata dalla Sacra Congregatione di ve- scovi l’anno 84 prossimo passato con resolutione fatta del Mese d’augusto di detto anno del tenor seguente, che se ne puo mostrare prontamente l’originale del Cap. che siegue. “Item per haver levato la giurisditione al Capitolo et Canonici circa il reintegrare quello che stando in Choro incorresse in qualche disobedienza del suo Maggiore, non facendo quello che gli fosse commandato, la quale giorisditione è stata loro sempre mantenuta, et osservata da tutti Prelati, che non vi è memoria d’huomo in contrario- et da lui vien rotta, et violata con tutto che hnabbi giorata di non contravenire è loro constitutioni, consuetudini, et Privilegi]. Si osservi in questo per lo advenire secondo che si è fatto per l’adietro ,,. 16.° Nel cap. “ Qui Capellas obtinent ,, de miss. celebrat. fol. 84, essendo che dette CONCILII E SINODI DI SICILIA 161 la loro professione di fede. Nella seconda sessione si continuò la lettura dei decreti. Nella terza sessione si ultimò la lettura e pubblicazione delle costituzioni e l’ arcivescovo “ requisito consilio , degl intervenuti le pro- cappelle sono Beneficij simplici et senza residenza, et li Beneficiati per nessuna rag- gione di Canone siano astretti piu che, ò è sodisfare o far sodisfare; si supplica che non permettano che sia loro tolta quella liberta che gli si ha concessa, et s’ ordini a monsignor che si contenti quando loro sodisfaranno, o faranno sodisfare poi che non sono tenuti a piu. 17.0 Cap. “ Si mortui ,, in tit.° de funeribus et exequiis fol. 97, essendo che li Ret- tori campano di elemosina et per questo rispetto, et per che li Parrochie sono grandi che non è possibile à essi ne à dar denari per obito, ne meno a procurarli si può haver consideratione che faranno assai in questo caso li Rettori, si come per il passato li se- pelliranno gratis. 18.° Palermo per sua rata non è men copiosa di nobiltà et populo che si sia qual- sivoglia Città, et nelle festi de santi et nelle Prediche vi è gran frequentia et concorso di populo di maniera che a dar regola alli cocchieri servitori, et ad altro che si di- spone nel Cap. “ famulorum et aurigarum ,, in tit.° de non nullis ete. il Rettore sicome è solo non bastaria se fosse migliara d’huomini, et il negotio in se nell’ apparente da impossibiltà et tant piu che tutti li nobili et altre donne ancora non si movino mai di lor lochi se prima non vengono li servitori ad accompagnarle et a portarle per la mano, i quali per esser al spesso tardi di comandamento loro entrano subito in finiv l’officio a pigliarle et accompagnarle; dimodo che saria piu facile è far ritornare in dietro il corso dell’ acque che adempir questo ordine, il quale rendendosi impossibile potra cadere in consideratione, se debba stare tra leggi, ò non. — 19.0 Già si è detto, che il Vicario dove è Capitolo non ha loco, et supplicato à VV. SS. Illme che vogliano ordinare à Monsignor che non aggravi piu il Capitolo è far- celo dare come cosi volse in questo Synodo, et per tal ragione ancora se insta humil- mente che vogliano considerare quel che se dispone nel Cap. “ In prima Sessione ,, de Synodo Diocesana fol. 156., poi che la messa mancando il Prelato, tocca ordinariamente al Maggiore, che cosi è l’antica et immemorabile Consuetudine. Illustris et Reverendissime Domine uti frater. Oblatus fuit Sacrae Congregationi Cardinalium Concilij Tridentini interpretum libellus, pro istius Ecclesiae Capitulo et Canonicis quo multae dubitationes Synodales continentur, ad quas mature consideratas Congregatio ipsa censuit sic respondendum, videlicet. 1.° Ad Primam de professione fidei sufficere ut de Parochijs, Dignitatibus, et Cano- nicatibus provisi fidei professionem ex praecepto Constitutionis felicis recordationis Pij quarti faciant. 2.° Ad Secundam Capitula in libello adducta non prohibere, quo minus post prae- stitum libere Ecclesiae Sacramentum possit peti consueta elemosina : erit autem cha- ritatis tuae munus parochis in ijs, quae iusta videbuntur, favere, eosque omni re iuvare. 3.° Quod ad Tertiam attinet, Congregatio duxit Decretum non esse immutandum. 4° Ad quartam, Decretum aptandum, ut satis sit adesse ante absolutum primum nocturnum, in ceteris decretum ipsum non esse immutandum. 5.0 Ad quintam existimavit Decretum item non esse mutandum, voluit autem ad am- 21 162 CONCILII E SINODI DI SICILIA mulgò. Si fecero quindi atti di ringraziamento al Signore e si cantò un Te Deum. In ultimo a richiesta dal decano e del cappellano maggiore plitudinem tuam scribi, ut ipsa illi satisfactum putet, si Canonici Cathedralis Ecclesiae orent ad altare Sanctissimi Sacramenti, altari vero Maiori tam in ingressu quam in egressu debitam exibeant reverentiam. 6.0 Ad Sextam dixit Decretum non esse immutandum , sed Illustrissimam Cogrega- tionem super Episcopos adeundam, ut quae ipsa decrevit, ea observare faciat. 7.0 Ad Septimam, ut superpelliceum in Sacristia induant, duxit Decretum esse re- tinendum. 8.0 Ad Octavam de galero, censuit, Decretum item retinendum. 9.0 Ad nonam respondit Decretum de quo agitur, nihil novi statuere, sed iubere, ut Consuetudo observetur, quam etiam eadem Congregatio super Episcopos in deducendo aut reducendo Archiepiscopo censuit observandam, dictumque Decretum non esse mu- tandum. 10.0 Ad Decimam de fructibus Praebendarum Canonicis residentibus applicandis, nihil immutandum censuit. 11.9 Ad undecimam, moderandum Decretum, ut bis in Mense Capitulum convocetur, in caeteris Decretum non immutandum. 12.° Ad Duodecimam ut alicui impedito sibi substituere in servitio liceat , respondit Decretum esse retinendum. 13.° Ad Tertiamdecimam censuit Decretum non prohibere, quo minus antiquior iuxta Consuetudinem possit illud officium alteri supplendum mandare, cui etiam portio defi- cientis integra, vel pro parte possit assignari, dummodo non fiant fraudes, et collusiones, ad quas Amplitudo tua manente Decreto animadvertere debebit, et ne intercedant providere. 14° Ad quartam decimam cum non consueverint (ut asseritur) quatuor Clerici a Ca- pitolo conduci, Congregatio voluit ad eam seribi, ne ipsi Capitulo hoc onus imponat, sed laudabiles Consuetudines observentur. 15.0 Ad decimam quintam Decretum Synodi conceptum est impersonaliter, ibi mul- tabitur etc. quod intelligi, declarique potest ab eo cuius est haec correctio, et iurisditio, ideo Decretum non mutandum iuxta ordinem praedictae Congregationis super episcopos allatum. 16.0 Ad decimam sextam Decretum sic relinquendum, tamquam iuri consentaneum, cum alias non teneantur per se ipsi celebrare. 17.0 Ad Decimam septimam Decretum optandum ut Parochi teneantur gratis sepel- lire, et delendum quoad de comparatione necessariorum collata pecunia. 18.0 Ad Decimam octavam Decretum delendum, quia non pertinet ad Synodum Dio- cesanum. Posset tamen Amplitudo tua publico edicto cavere, ne famulorum, aut auri- garum clamoribus templum Dei compleretur, et divina perturbarentur. 19.0 Ad Decimam nonam respondit Decretum non esse immutandum. Quae ad illam scribere voluimus, ut intellecta de hijs omnibus Congregationis sententia; se ad eam conformet, et bene valeat in Domino, quem ei propitium precamur. Romae Die iiij februarij MDLxxxviij. Amplitudinis tuae Reverendissimae Uti frater A. Cardinali Carafa. CONCILII E SINODI DI SICILIA 163 l'arcivescovo concesse un indulto per tutti i delitti occulti dei chierici com- messi sino a quel giorno (1). Le costituzioni sinodali ebbero efficacia di legge dopo tre mesi dalla loro pubblicazione (2). Il testo fu stampato tre anni dopo nel 1591 (3). Le costituzioni si dividono in quattro parti, ciascuna delle quali è sud- divisa in capitoli. Nella prima parte si tratta della fede , delle scuole di catechismo, del culto, delle feste, dei Greci e della loro professione di fede, delle reliquie, dei predicatori, delle processioni, della riprovazione di parecchie usanze profane praticate in chiesa , della condanna di molte superstizioni , della messa ed osservanza del rito del Pontificale. La seconda parte sì occupa dei sette sacramenti e dei funerali e cimiteri. La terza parte dei costumi dei chierici. La quarta dell'obbligo della residenza, della simonia, dei libri di archivio, dei zingari, degli eretici, degli usurai, dell’esposizione d’infante, delle re- putatrici, del seminario, dell’immunità reale e personale, dei beni della chiesa, dei mendicanti, degli esaminatori e giudici simodali, dei rettori delle chiese, degli ospedali, dei legati pii, degli arcipreti e vicarii, della scomunica e delle costituzioni sinodali. Come ben si vede le costituzioni non sono disposte con soverchio rigore sistematico, ma raccozzate alla meglio. È da notare che qui sì segue una sistematica diversa da quella adottata dal medesimo vescovo Lombardo nelle sue costituzioni sinodali di Mazzare del 1575 (4). Ma in entrambi i sinodi del Lombardo la ripartizione siste- matica del materiale è assai infelice. È poi naturale che il sinodo di Mes- sina del 1588 risenta l'influenza diretta di quello di Mazzara del 1575 e spesso ne riproduca brani interi. Il Lombardo copiava sè stesso. Girgenti 1589 Il vescovo di Girgenti, Didaco Haedo, celebrò un sinodo diocesano il 28 maggio 1589 nella cattedrale di Girgenti. Il sinodo contò due sessioni in due giorni consecutivi. (1) Const. Synod., LomBarpo, Archiep. Messan., 1591, p. 1-8. — Per la distinzione fra “cerimina occulta et manifesta ,,. cfr. Van EspPen, Jus eceles. univers., vol. 3°, p. 129. (2) Const. Lomgarpo, Archiep, Messan., 1591, p. 163. (3) Const. Synod. Lomparpo, Archiep. Messan. etc. Messanae, Ex Typographia Fausti Bufalini, 1591. (4) Cfr. Mazzara, 1575. 164 CONCILII E SINODI DI SICILIA V’intervennero delle dignità capitolari il ciantro, l’arcidiacono, il teso- riere; 12 canonici; il maestro cappellano, due rectores; 22 arcipreti; 2 cu- rati e 24 vicarii foranei; i quali tutti approvarono esplicitamente le co- stituzioni e si sottoscrissero (1). Cefalù 1590 Secondo lo Scavo (2) il vescovo di Cefalù, Francesco Gonsaga celebrò nel 1590 un sinodo. Ma lo Scavo non indica nessun documento a conforto di questa notizia. S. Lucia 1590 L’abbate di S. Lucia, Girolamo Riggio, celebrò un sinodo nel 1590. Di questo sinodo parla solamente il Giampallari (3), ma la notizia sembra esatta, poichè concorda con quanto dice il Pirri: “ Edidit saluberrimas, nichilominus constitutiones pro bono suae Ecclesiae regimine, quae in Tabulario S. Luciae asservantur , (4). Catania 1590 In una pergamena conservata nell'Archivio del Capitolo di Catania e che porta la data del 20 gennaio 1591, si parla di un sinodo diocesano celebrato nel settembre dell’ anno precedente dal vescovo Giovanni Cor- rionerio. i Dal riassunto delle costituzioni sinodali del 1590, contenuto nella citata pergamena, si ricava che nel sinodo del Corrionerio, salvo poche modifi- cazioni, furono riconfermate tutti i decreti del sinodo catanese del 1564 del vescovo Nicolò Maria Caraccioli (5). Monreale 1593 Lodovico de Torres, arcivescovo di Monreale, nipote del precedente ar- civescovo monrealese del medesimo nome, celebrò un sinodo il 28 aprile 1593. (1) Const. Haedo, Ep. Agrig., Panormi, 1589, p. 155. (2) Scavo, Ms. della Bibl. Com. di Palermo, Qq. F. 39, lettera S. (3) GrampaLnari, Diritto eccel. sic., vol. II, p. 121. (4) Pirri, II, 1340. (5) Debbo queste notizie ad una gentile comunicazione fattami dal cav. Crispo-Mon- cada, vice-bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Palermo. CONCILII E SINODI DI SICILIA 165 L'unico scrittore, che precisa la data di questo sinodo, è il Frangipane. Egli dice: “ Legi notam antiqui characteris Synodo Ludovici de Torres appositam, unde eruitur Ludovicum II saltem quinque celebrasse synodos, quarum una die 28 aprilis anno 1593 et altera die 27 aprilis 1597 redactae in actis Notaris D. Petri Vienna ,,. (1) L’arcivescovo di Monreale, Girolamo Veniero e Seyva nel sinodo dioce- sano del 12 settembre 1622 riconfermò le costituzioni sinodali dei due Torres, cioè quelle del 1575, queste del 1593 e le costituzioni del 1597 delle quali ci occuperemo tosto. Ecco le precise parole del Veniero: € Ultra Consti- tutiones in Diocesana Synodo per Ludovicaum Primum de Torres et Se- cundum, Antecessores nostros foelicis recordationis editas, et in presenti Dioecesana nostra Synodo confirmatas has presentes edicimus ,, (2). Ma delle costituzioni del 1593 nulla ci resta. Siracusa 1594 Il vescovo di Siracusa, Giovanni Oroczo e Castellano , il quale aveva già celebrato un primo sinodo diocesano nel 1587, ne tenne un secondo il 25 marzo del 1594 (3). Monreale 1597 L'’arcivescovo di Monreale, Lodovico De Torres, celebrò un sinodo dio- cesano il 27 aprile 1597. Per questo sinodo si può ripetere quanto si è detto per il precedente del 1593 (4). Catania 1609 Il vescovo di Catania, Bonaventura Secusio celebrò nel luglio del 1609 un sinodo diocesano. Le costituzioni di esso si trovano, per come affermava il De Giossis, nel tabulario della cattedrale di Catania. Ecco quanto dice il De Grossis: “ Catanam ut venit (Secusius), illico operam dedit, ut illicita quaeque corrigeret, ac depravatos plebis suae mores componeret, laxioremque clericorum vivendi incedendique licentiam (1) Francipane, Ms. cit. della Biblioteca Nazionale di Palermo, ai segni X, B. 14. (2) Sym. de Veniero 1622. In Monte Regali 1623, p. 132. (3) Pirri, I, 643. (4) Cfr. Monreale, 1593. 166 CONCILII E SINODI DI SICILIA saluberrimis Edictis ac Synodicis Constitutionibus reformare visus est: habes eas in Episcopij tabulis ad diem 8 et 10 Julij 1609 et alibi passim, (1). Mazzara 1609 Il vescovo di Mazzara, Marco La Cava, il 4 ottobre del 1609 celebrò un sinodo nella cattedrale di Mazzara. (2) Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1610 (3). Esse sono distinte in titoli; ogni titolo si suddivide in capitoli ordinati numericamente. Le costituzioni trattano brevemente della dottrina cristiana, dei sacra- menti, culto , costumi dei chierici, dell'immunità personale, monache , pii legati, esaminatori sinodali. Girgenti 1610 Il vescovo di Girgenti, Vincenzo Bonincontro, il 23 aprile del 1610 tenne un sinodo diocesano nella cattedrale. V° intervennero 15 canonici, i due parroci di Girgenti, 28 arcipreti, 9 curati, 35 vicarìî e 21 procuratori del clero diocesano: i quali tutti dettero il loro consenso e si sottoscris- sero (4). Il sinodo fu stampato in Palermo nel 1610 pei tipi di Giovanni An- tonio De Francisci, sotto il titolo: “Constitutiones Diocesanae Synodi...... Vincentii Bonincontro Episcopi Agrigentini ,. Precede la dedica del vescovo Bonincontro al papa Paolo V, nella quale il vescovo prega il pontefice di approvare le disposizioni sinodali, “ inde pastoralia mea studia acciperent firmitatem ,,. Le Costituzioni sono divise in quattro parti e non in cinque come quelle del precedente sinodo agrigentino del 1589; ma la sistematica è la me- desima. (1) De Grossis, Catana Sacra, p. 278. Erroneamente il NarBone, Bibl. Sic. Sistem. Vol. 2, p. 310, assegna la data del 1610. Il Pirri (Sic. Sacr. I, 557) ed il MoneIToRE (Bibl. Sic. Panormi 1708, Tom. I, p. 116) non indicano anno. (2) Const. Marci La Cava, Ep. Mazariensins, Panormi 1610, p. 4l. (3) Costitutiones Diocesane Synodi Marcr La Cava, Ep. Mazariensis, Panormi. Apud Antonium de Franciscis, 1610. (4) Const. BoxincontRo, Ep. Agrig., Panormi 1610, p. 124. CONCILII E SINODI DI SICILIA 167 Palermo 1615 Il cardinale Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo, il 4 ottobre 1615 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale di Palermo. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi, onde il Doria potè chiamarlo: “Tri- duana Synodus Diocesana ,, (1). In esso si pose cura speciale al riordinamento della Curia arcivescovile (2). Le costituzioni si dividono in cinque parti e per la distribuzione del materiale seguono la sistematica del sinodo marulliano del 1586. Furono stampate in Palermo nel 1615 presso Angelo Orlando e Decio Cirillo. Siracusa 1615 Il vescovo di Siracusa, Giovanni Torres de Osorio, celebrò un sinodo diocesano nel 1615. La data è fissata arbitrariamente dallo Scavo (3). S. Lucia 1618 L’abbate di S. Lucia, Antonio Franco, celebrò un sinodo diocesano assai probabilmente nel 1618. Nel posteriore sinodo di S. Lucia del 1679 l’ab- bate Impellizzeri confermò una costituzione del sinodo del Franco sulla celebrazione delle messe: “ Impercioche dall’ Ill.mo e Rev.mo D. Antonio Franco di felice memoria olim Abbate, Prelato ed Ordinario di S. Lucia nel suo Sinodo, sub titulo de Celebratione Missarum, e nella dichiaratione doppo fatta a di 11 gennaro 1619 regolò le messe delle comuni..... Per tanto quanto alla regolatione, delle messe vogliamo si osservi quanto stà disposto nel suddetto sinodo, e dichiaratione suddetta , (4). Altre notizie circa questo sinodo non possediamo. Cefalù 1618 Il vescovo di Cefalù, Martino Mira, il 5 agosto del 1618 celebrò un sinodo diocesano, che contò una sola sessione. (1) Const. Doria, Archiep., Panormi, 1615, p. 187. (2) Const. Doria, Archiep., Panormi 1615, p. 168-174. (3) Pirri, I, 645; Scavo, Ms. Bibl. Com. di Palermo, Qq. F. 39, lettera S. (4) Sin. Dioc. ImpeLLIZZERI Abbate S. Lucia, Messina 1681, p. 74. 168 CONCILII E SINODI DI SICILIA V'intervennero 37 persone, la maggior parte procuratori del clero delle terre diocesane: il priore del Capitolo ebbe la rappresentanza di tutto il Capitolo (1); un procuratore quella del clero di Cefalù. Le costituzioni sono divise in cinque parti, suddivise in titoli. La siste- matica è quella marulliana del 1586, la quale fu adottata con poco no- tevoli variazioni in quasi tutti i posteriori sinodi diocesani, eccettuati i messinesi. Il testo fu stampato a Palermo nel 1619 da Orlando e Cirillo. Messina 1621 L'arcivescovo di Messina, Andrea Mastrillo, nel 1621 celebrò un sinodo che contò una sola sessione. Le costituzioni si dividono in due parti, delle quali la prima comprende 25 titoli e 23 la seconda. Ogni titolo è distribuito in capitoli. La siste- matica è oscillante fra la marulliana e quella del precedente sinodo mes- sinese del 1588. Nella prima parte si segue fedelmente l'ordine marulliano; ma verso la metà della seconda parte riappare il caotico disordine delle costituzioni messinesi del Lombardo. Le costituzioni furono stampate a Messina nel 1621 da Brea. Palermo 1622 Il cardinale Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo, il quale già nel 1615 aveva tenuto un sinodo, ne celebrò un secondo il 21 febbraio del 1622 nella cattedrale di Palermo. Questo secondo sinodo contò una sola sessione, a differenza del primo che ne aveva avuto tre. Il sinodo si limitò a riconfermare le costituzioni del 1615; aggiungen- done poche altre raccolte in una “ Appendix ad praecedentem synodum dioecesanam ,, la quale fu stampata nel 1622 in Palermo presso l’Orlando. Le aggiunte si riferiscono al rito ed al calendario festivo. È da notare soltanto una costituzione sulle confraternite (2). Monreale 1622 L’arcivescovo di Monreale, Girolamo de Veniero e Seyva, il 12 settem- bre del 1622 celebrò un sinodo diocesano. (1) Const. Mira, Ep. Cephal., Panormi 1619, p. 119. (2) Const. Doria, Archiep., Panormi 1622, p. 26. CONCILII E SINODI DI SICILIA 169 Le costituzioni si dividono in cinque parti e risentono l'influenza del sinodo di Palermo del 1615 tenuto dal cardinale Doria. Furono stampate in Monreale nel 1623 da Angelo Orlando. Catania 1622 Il vescovo di Catania, Giovanni de Torres Ossorio, il 26 aprile 1622 celebrò un sinodo nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi. Il vescovo vi promulgò le costituzioni senza richiedere il pa- rere od il consenso degli intervenuti (1). Le costituzioni si dividono in quattro parti; ogni parte è suddivisa in titoli; ogni titolo in paragrafi ordinati numericamente. La prima parte tratta della fede, reliquie e vasi sacri. La seconda dei sacramenti. La terza dei costumi dei chierici, dell’ufficio ecclesiastico, della predi- cazione, dei giorni festivi, dell’insegnamento primario e dell’immunità ec- clesiastica. La quarta della giurisdizione, dei luoghi pii, confraternite, seminario, clero regolare e sinodo. Le costituzioni furono stampate in Militello nel 1623 dal Rossi e Petroni. Mazzara 1623 Il vescovo di Mazzara, Marco Lacava, il quale aveva celebrato un si- nodo diocesano nel 1609 (2), ne tenne un secondo il 4 maggio del 1623. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1624 da Angelo Orlando (3). Il libro non mi è stato accessibile. Siracusa 1625 Il vescovo di Siracusa, Paolo Faraone, convocò nel 1625 un sinodo dio- cesano (4). (1) Const. Torres Ossorio, Ep. Catanens, Militelli 1623, p. 4. (2) Cfr. Mazzara 1609. (3) Pirri, IT. 858. Il FranGIPANE, Ms. cit. della Bibl. Naz., (X. B. 14) affermava di possedere il libro. Inesattamente il Pirri, II, 858, ed il Bollettino Ecclesiastico Messag- gero della Diocesi di Mazara 1909, p. 172, attribuiscono al La Cava la celebrazione di un primo sinodo nel 1620. Il primo sinodo del La Cava fu tenuto nel 1609 e non già nel 1620. (4) PirRI, I, 645. (89) DO ‘170 CONCILII E SINODI DI SICILIA Malta 1625 Il vescovo di Malta, Baldassare Cagliares, tenne un sinodo diocesano nel 1625, i cui decreti furono riconfermati nel sinodo del 1668, celebrato dall'arcivescovo Luca Bono: “In primis omnia et singula Decreta Syno- dorum Diocesanorum unius de anno 1625 alterius vero de anno 1646 sub Ill.mis et Rev.mis Praedecessoribus nostris bonae memoriae fratribus D. Bal- thassare Cagliaresio... innovamus et innovata declaramus ac observari vo- lumus,, (1). Il Frangipane (2) c'informa che le costituzioni maltesi del 1625 furono stampate nel medesimo anno in Messina da Francesco Bianco. Egli affer- mava di possedere il libro. Ame non è stato accessibile. Cefalù 1627 Il vescovo di Cefalù, Stefano Muniera, nella seconda domenica dopo Pasqua dell’anno 1627 celebrò un sinodo diocesano, il quale contò tre ses- sioni. V'intervennero 45 persone. Come nel precedente sinodo cefalutano del 1618, il priore del Capitolo rappresentò l’intero capitolo (3). Il vescovo invitò gl’ intervenuti a fare le loro proposte in sinodo e li richiese del consenso. Le costituzioni sì dividono in quattro parti e seguono l’ordine delle co- stituzioni di Cefalù del 1618, quantunque queste fossero distribuite in ‘cinque parti; poichè la prima e la seconda parte di quest’ ultimo sinodo sono condensate nella prima parte del sinodo del 1627. E del resto il si- nodo del 1627 nella sua brevità o riassume costituzioni del 1618 o le salta. Le costituzioni furono stampate in Messina nel 1627 dal Brea. Girgenti 1630 Il vescovo di Girgenti, Francesco Trahina, il 3 ottobre 1630 celebrò un sinodo nella cattedrale. V’intervennero il cantore, l’arcidiacono, 12 cano- nici, i due parroci di Girgenti, 26 arcipreti, 10 curati e parroci, 29 vicarii foranei, 13 procuratori del clero, 2 procuratori di arcipreti assenti, e 3 pro- curatori di vicari foranei assenti. In tutto 99 persone, le quali diedero il | (1) Cfr. Appendice Doc. 2°, Const. Bono Archiep., Meliten., p. VIII. (2) Fraxcipane, Ms. cit. della Bibl. Naz. di Palermo ai segni X.B. 14. (3) Const. Muniera, Ep. Cephal, Messanae 1629, p. 69. CONCILII E SINODI DI SICILIA IlzAL loro placet alle costituzioni sinodali e si sottoserissero nel verbale in atte- stazione del dato consenso (1). Le costituzioni si dividono in quattro “ Sessiones , ; ogni “ Sessio ,, in “Capita ,; ed i capitoli in paragrafi ordinati numericamente. La prima sessione tratta della fede, predicazione, insegnamento religioso, sacre reliquie, miracoli, giorni festivi, della mondezza delle chiese, fune- rali, monti di pietà, confraternite e pii legati. La seconda sessione si occupa del culto, dei costumi dei chierici, della organizzazione del Capitolo, del seminario e delle monache. La terza sessione parla dei sacramenti e della visita. L'ultima sessione tratta della giurisdizione, del diritto penale e del sinodo. In appendice alle costituzioni si stabilisce una tariffa dei diritti fiscali della Gran Corte Vescovile. Questo sinodo da molta luce sull’ ordinamento della Curia vescovile, argomento questo assai degno di studio. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1632 da Decio Cyrillo. Siracusa 1632 Il vescovo di Siracusa, Fabrizio Antinori, il 6 dicembre del 1632 celebrò un sinodo diocesano (2). Le costituzioni sinodali furono stampate in Mes- sina nel 1633; ma io non ho potuto rintracciare questo libro. Palermo 1633 Il cardinale Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo, il quale aveva tenuto due sinodi, nel 1615 e nel 1622, ne celebrò un terzo il 20 dicem- bre 1633, che contò una sola sessione. In esso si prescrisse che anche i canonici della Cappella palatina dovessero intervenire al sinodo (3). Le costituzioni sono quasi completamente ricalcate sulle precedenti del sinodo del 1615. Spesso non vi si trova mutata nemmeno una parola. Furono stampate in Palermo nel 1639 (4). (1) Const. Trahina, Ep. Agrigent., Panormi 1632, p. 153. (2) Gams. Series Episcop., p. 954.—Pirri, I, 645. (3) Const. Doria, Archiep., Panormi 16833, p. 221. (4) Per questa data cfr. Scapuro, St. e Ch. nelle Due Sicilie, p. 253. Nel testo che ho esaminato io manca la copertina. 172 CONCILII E SINODI DI SICILIA Cefalù 1635 Il vescovo di Cefalù, Ottavio Branciforti, tenne un sinodo nella catte- drale di Cefalù l°8 settembre del 1635. Egli comunicò agl intervenuti il testo delle costituzioni sinodali: non risulta se avesse loro richiesto il placet. Le disposizioni dei sinodi precedenti furono mantenute in vigore, salvo che non venissero in contradizione con le presenti. Per i casi dubbî il vescovo si riservò di decidere previo parere del Pon- tefice. Il sinodo fu stampato a Palermo nel 1636 presso Decio Cyrillo. Le costituzioni sinodali si dividono in sei parti. La prima tratta della fede; la seconda dei sette sacramenti; la terza degli uffici divini e dei costumi del clero; la quarta delle persone ecclesiastiche; la quinta dei beni della Chiesa; l’ultima dei giudizî e delle pene. Monreale 1638 Il cardinale Cosimo De Torres, arcivescovo di Monreale, tenne un sinodo il 19 maggio del 1638. Egli partecipò agl’ intervenuti i decreti sinodali, inculeandone loro l'osservanza : “ Vestra sunt decora praeceptis obtempe- rare nostris, et secundum illa vivere ,. Le costituzioni sinodali furono stampate in Monreale il 1638 presso Giambattista Maringo. L’opera è divisa in tre parti. La prima, in latino, comprende i Decreta synodalia distinti in trentuno titoli e tratta succintamente della fede, dei sacramenti e del clero. La seconda parte e la terza sono redatte in italiano; l’una contiene un sommario di bolle pontificie specialmente di Pio V e di decreti del Tridentino; l’altra ricordi ed avvertimenti al clero, istruzioni pratiche e formularî d’atti. Mazara 1641 Il cardinale Giovan Domenico Spinola, vescovo di Mazara, celebrò nel gennaio del 1641 nella cattedrale un sinodo diocesano, che contò quattro sessioni in quattro giorni consecutivi dal 13 al 16. V’ intervennero il vi- cario generale, il cantore, il tesoriere, 14 canonici, un procuratore nella rappresentanza di un priore, 14 arcipreti, 28 “ Cappellani curati ,, e par- roci. In tutto 59 persone, le quali all'unanimità diedero il loro placet alle CONCILII E SINODI DI SICILIA 173 costituzioni sinodali, promisero di osservarle ed in segno del dato consenso si sottoscrissero (1). Le costituzioni si dividono in cinque libri, ogni libro in titoli, ogni titolo in paragrafi ordinati numericamente. La sistematica pure ricordando molto la marulliana, non risponde com- piutamente ad essa. Nel primo libro si tratta della fede ed argomenti attinenti. Nel secondo libro dei sacramenti. Nel terzo dell’ organizzazione del Capitolo, dell’immunità ecclesiastica, e dei beni delle chiese. Nel quarto libro si parla dei costumi dei chierici, dei parroci, del seminario, delle monache, delle educande nei monasteri, opere pie, confraternite, funerali, dei tesorieri delle chiese, e dei regolari. Il quinto libro si occupa di giu- risdizione, diritto penale, visita e sinodo. Si trova dopo il testo delle costituzioni un elenco degli Officiales synodi, ed un prospetto statistico della diocesi assai interessante. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1641 dal Coppola. Cefalù 1641 Il vescovo di Cefalù, Pietro Corsetto , il 21 novembre 1641 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. V’intervennero tre priori, fra cui quello del Capitolo in rappresentanza del modesimo, più 40 persone fra parroci, vicarii, arcipreti, “ procuratores cleri ,, e procuratori di abbati, e priori legittimamente assenti (2). I presenti “eorum assensum pariter praestiterunt ,,; ma il popolo assistè alla lettura e pubblicazione delle costituzioni fatta dal cancelliere del sinodo (3). Le costituzioni, sparute di numero, si dividono in titoli e trattano della fede, dei sacramenti, del culto, dell’organizzazione del Capitolo, dei costumi dei chierici, seminario, monache, funerali, bestemmia e sinodo. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1642 dal Coppola. Malta 1646 Il vescovo di Malta, Michele Giovanni Balaguerio Camarasa, celebrò un sinodo diocesano nel 1646. I decreti di esso furono stampati, come risulta dal sinodo maltese del 1668, nel quale vennero riconfermati dall’ arcive- (1) Const. Spinola, Ep. Mazariens, Panormi 1641, p. 288. (2) Const. Corsetto, Ep. Cephal., Panormi 1642, p. 85. (3) Const. Corsetto, Ep. Cephal., Panormi 1642, p. 88. 174 CONCILII E SINODI DI SICILIA scovo Luca Bono: “In primis omnia et singula Decreta Synodorum Dio- cesanorum unius de anno 1625 alterius vero de anno 1646 sub Ilustris- simis et Reverendissimis Praedecessoribus nostris bonae memoriae fratribus D. Balthassare Cagliaresio et D, Michaele Joanne Balaguerlo Camarasa Episcopis Melevitanis respective habitarum quarum Exempla habentur typis mandata innovamus, et innovata declaramus, ac observari volumus et man- damus quatenus nobis permissum sit, Juribus edictorum hactenus a nobis emanatorum, ac Decretorum, quae in praesenti Synodo adijcimus salvis ac omnino observandis, et in occursu diversitatis praeponendis ,, (1). Il libro non è reperibile. Messina 1648 L’arcivescovo di Messina, Simone Carafa, il 16 agosto del 1648 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Le costituzioni sancite nel sinodo si dividono in quattro parti. La prima tratta della fede, eretici, bestemmiatori, libri proibiti, processioni, elemo- sine, predicazione, dottrina cristiana, reliquie, immunità delle chiese e sacra- menti. La seconda del culto, parroci ed arcipreti, obbligo di residenza, funerali, istruzione elementare e Greci. La terza parte tratta della giurisdi- zione, sacristi, esorcisti, sinodo e opere pie. L'ultima concerne i costumi dei chierici, decime, usura, scomunica, monache, beni delle chiese, seminario. Le costituzioni furono stampate in Messina nel 1648. Siracusa I65Ì Il vescovo di Siracusa, Giovanni Antonio Capobianco , il 4 ottobre del 1651 celebrò un sinodo diocesano. V’intervennero 134 persone, cioè il vicario generale, l’arcidiacono, il coadiutore del decano, il cantore; i cano- nici, i priori, i parroci, i preposti delle collegiate , i beneficiati, i vicarii foranei ed i procuratori del clero delle città e paesi della diocesi (2). I presenti diedero il loro “ placet ,, alle costituzioni sinodali, che il vescovo aveva compilato “ adhibito sapientissimorum hominum consilio ,, (3). Le costituzioni sì dividono in tre parti, ogni parte in titoli, ciascun titolo in capitoli. La prima parte tratta della fede, superstizione, predicazione, dottrina cristiana, reliquie, giorni festivi e digiuno. La seconda parte sì (1) Const. Bono, Ep. Melitensis, cfr. Appendice, Doc. II, p. VIII. (2) Const. Capiblanco, Ep. Syracus., Catanae 1651, p. 392. (3) Const. Capiblanco, Ep. Syracus., p. 5. CONCILII E SINODI DI SICILIA 175 occupa dei sacramenti, del culto divino, dell’organizzazione del Capitolo e delle processioni. La terza tratta dei costumi dei chierici, del diritto penale canonico, dei beni della chiesa, dei legati, delle confraternite, monache e novizie, dei cappellani, immunità ecclesiastica, arcipreti, decime, vicarii foranei, seomunica, funerali, clero regolare, seminario, procedura, e sinodo. Dal punto di vista sistematico solamente l’ultima parte è disorganizzata. Le costituzioni furono stampate in Catania nel 1651 dal Petronio. Palermo 1652 L’arcivescovo di Palermo, Martino de Leon e Cardenas nel 1652 celebrò un sinodo diocesano. Gl'intervenuti ripetutamente diedero il loro “ placet ,, alle costituzioni sinodali e promisero di osservarle (1). Le costituzioni si dividono in cinque parti. Ogni parte è composta di “paragrafi numerati progressivamente e si suddivide in titoli. La sistematica delle costituzioni è la marulliana , però si trova svolta più ampiamente la procedura. Il materiale è spesso preso di peso dal prece- dente sinodo palermitano del 1633 celebrato dal cardinale Doria. Ed è curioso notare come alle volte siano anche riprodotti errori di stampa. Così nel sinodo del Doria si trova: “ peculiariter in emittendis acclamationibus ,, (2) dove “ emittendis,, deve emendarsi in “omittendis ,. Emittendis ripete tranquillamente il nostro sinodo del 1652 (3). Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1653 dall’Isola. Monreale 1652 Il cardinale Francesco Peretto , arcivescovo di Monreale, il 28 aprile .del 1652 celebrò nella cattedrale un sinodo diocesano. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi. Gl’intervenuti die- dero il loro “placet, alle costituzioni sinodali. Le costituzioni si dividono in cinque, “sessiones,, o parti; ogni “sessio, in “capita, o titoli. Noto incidentalmente come anche le costituzioni del sinodo di Girgenti del 1630 “sessiones,, in numero di quattro. La prima sessione del si dividono in sinodo monrealese tratta della fede ed argomenti in relazione a questa; la seconda dei sacramenti; la terza delle chiese e del culto; la quarta del (1) Const. Leon et Cardenas, Archiep., Panorm. 1653, p. 379. (2) Const. Doria, Archiep., Panorm. 1633, p. 221. (3) Const. Leon et Cardenas, Archiep., Panorm. 1653, p. 369. ) D.; » È 176 CONCILII E SINODI DI SICILIA clero regolare; l’ultima della cattedrale, del seminario, dei costumi dei chierici, delle confraternite, sacra visita, vicarii foranei e sinodo. Il cardinale Peretto sottopose le costituzioni sinodali all’ approvazione del sommo pontefice, il quale naturalmente delegò l’esame alla S. Congre- gazione del Concilio. Il 29 marzo 1653 il cardinale Carafa, in nome della S. Congregazione firmò la decisione conciliare, con cui si approvava il sinodo monrealese (1). Le costituzioni furono stampate in Monreale nel 1653 dall'Isola. Girgenti 1655 Il vescovo di Girgenti, Ferdinando Sanchez de Cuellar, il 6 giugno del 1655 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò due sessioni in due giorni consecutivi (2). V'intervennero i canonici e le dignità capitolari in numero di 15, i parroci di Girgenti e gli arcipreti della diocesi in numero di 30, 4 procuratori di arcipreti legittimamente assenti, i cu- rati in numero di 5, 10 procuratori di curati, i vicarii foranei in numero di 24, 11 procuratori di vicarii, e 26 procuratori del clero. In tutto 125 persone, le quali fecero la loro professione di fede, diedero il “ placet ,, alle costituzioni sinodali e si sottoscrissero per documentare il consenso dato (3). Le costituzioni si dividono in cinque parti; ogni parte si suddivide in “capita, o titoli. La sistematica è la consueta. Tratta la prima parte della fede ed argomenti attinenti; la seconda dei sacramenti; la terza del culto divino; dell’organizzazione del Capitolo e delle processioni; la quarta dei parroci, dei costumi dei chierici, del seminario, monache, confraternite, opere pie, clero regolare, immunità ecclesiastica, legati pii, funerali, usanze abusive nelle chiese; l ultima parte si occupa della sacra visita, diritto penale canonico , ordine giudiziario e procedura, giurisdizione e sinodo. Nella terza parte trattando del Capitolo sono riportate le “ Monitiones Sancti Caroli Borromei ad Canonicos ,, (4). Fatto questo che ci documenta ancora una volta l’influenza esercitata dai concilii provinciali e dai sinodi diocesani del Borromeo sui sinodi siciliani. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1655 dal Bua. (1) Const. Peretto, Archiep., Montiregal. 1653, p. 179. (2) Const. Sanchez de Cuellar, Ep. Agrig., Panormi 1655, p. 221. (3) Const. Sunchez de Cuellar, Ep. Agrig., 1655, p. 208. (4) Const. Sanchez de Cuellar, Ep. Agrig., p. 100. CONCILII E SINODI DI SICILIA 177 Messina 1663 L’arcivescovo di Messina, Simone Carafa, il quale avea celebrato un sinodo diocesano nel 1648, ne inaugurò un secondo, l’11 agosto 1663. Contò questo tre sessioni, in tre giorni consecutivi, come risulta dal verbale in data del 14 agosto (1). Gl’intervenuti diedero il loro consenso alle costituzioni sinodali. Si divi- dono queste in due parti, ciascuna parte suddivisa in “ capita ,, o titoli. La prima parte tratta della fede e dei sacramenti. La seconda del culto divino, funerali, dei vicari foranei ed arcipreti, della residenza, costumi dei chierici, scomunica, decime, usure, Greci orientali, giurisdizione, sinodo, concubinato, beni delle opere pie, confraternite, monache e seminario. Come si vede, mentre la prima parte segue la sistematica comune, la seconda è molto disordinata. Le costituzioni furono stampate in Messina nel 1663 dagli eredi Brea. Mazara 1664 TN vescovo di Mazara, Giovanni Lozano, celebrò nel 1664 un sinodo diocesano (2). Non sembra siano state emanate costituzioni sinodali, poichè nel sinodo di Mazara del 1698 furono confermate le disposizioni del sinodo di Mazara del 1641 (3). Lipari 1666 Il vescovo di Lipari, Francesco Arata, inaugurò un sinodo diocesano il 21 novembre del 1666. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi. L'unico scrittore che parla di questo sinodo è il Frangipane (4). Egli dice: “ Apud me extat Synodus Diocesana Ms. deficientibus foliis — con- fecta diebus 21, 22 et 23 mensis novembris 1666; consequenter a Francisco Arata fuit coacta ,,. Il manoscritto sembra perduto. (1) Const. Carafa, Archiep. Messan, Messanae 1663, p. 230. (2) Bollettino Ecclesiastico Messaggero della Diocesi di Mazara, anno VI (1909), p. 194. (8) Cfr. Mazara, 1698. (4) FranGIPANE, Ms. della Bibl. Naz. di Palermo ai segni X, B. 14. 178 CONCILII E SINODI DI SICILIA Catania 1668 Il vescovo di Catania, Michelangelo Bonadies, inaugurò un sinodo dio- cesano l’11 maggio 1668. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni conse- cutivi. V'intervennero le dignità, il Capitolo ed il clero della cattedrale e delle collegiate; i rettori, parroci ed arcipreti ed i vicarî foranei; un pro- curatore del clero di Catania. Di tutti questi ecclesiastici, in numero di 130 si fa il nome. Ma inoltre vi convennero tutti i cappellani delle chiese sacra- mentali, dei monasteri di Monreale, e delle opere pie della città e diocesi; la maggior parte dei suffraganei e beneficiati; ed i procuratori del clero delle città e dei paesi della diocesi. Questi altri ecclesiastici sono indicati genericamente. Da ciò risulta che per il grande numero dei presenti il sinodo catanese del 1668 fu uno dei più importanti sinodi siciliani. Gli astanti diedero il loro “placet, ai decreti sinodali. Le costituzioni sono divise in quattro sessioni; ogni sessione in decreti; ogni decreto in capitoli. I capitoli di uno stesso decreto sono formati da paragrafi ordinati numericamente. I decreti poi sono indicati in numero progressivo; in tutto 35. La prima sessione o parte tratta della fede e dei sacramenti. La seconda del culto divino, decime, immunità delle chiese e sacra visita. La terza del clero secolare e regolare e dell’immunità eccle- siastica. L'ultima delle feste e riposo festivo, diritto penale canonico, giuris- dizione e sinodo. I decreti sinodali furono stampati in Catania nel 1668 dal Bisagni. Malta 1668 Il vescovo di Malta, Luca Bono, il 13 di maggio del 1668 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni. Le costituzioni sinodali si dividono in quattro parti. La prima tratta della fede; la seconda dei sacramenti; la terza della erezione di nuove chiese, e del culto divino; la quarta dei parroci, costumi dei chierici, clero rego- lare, clero forestiero, confraternite, legati pii, elemosine, quarta funerale, contratti illeciti e sinodo. Le costituzioni sono qui stampate in appendice (1). (1) Cfr. Doc. II in Appendice, p. VII. CONCILII E SINODI DI SICILIA 179 Mazara 1674 Il vescovo di Mazara, Giuseppe Cigala, celebrò nel 1674, un sinodo dio- cesano (1). Non sembra siano state emanate costituzioni sinodali, poichè nel sinodo di Mazara del 1698 furono confermate semplicemente le dispo- sizioni del sinodo dello Spinola del 1641 senza un accenno ai sinodi del 1664, del 1674 e del 1694 (2). Siracusa 1678 Il vescovo di Siracusa, Francesco Fortezza, celebrò un sinodo diocesano nel 1678. Le costituzioni sinodali non furono date alle stampe. L’ unico scrittore che parli di questo sinodo è lo Scavo (3), il quale però non in- dica la data. Ho creduto fissarla nel 1678, perchè generalmente i vescovi solevano tenere sinodi poco dopo la loro elezione ed il Fortezza fu im- messo nel possesso del vescovato di Siracusa nel 1677. S, Lucia 1679 L’abbate di S. Lucia, Simone Impellizzeri, Cappellano maggiore del regno di Sicilia, il 1° settembre del 1679 celebrò un sinodo diocesano nella catte- drale. V'intervenne tutto il clero di S. Lucia, compresi anche i chierici costituiti negli ordini minori. Le costituzioni furono redatte in italiano e rappresentano perciò una singolarità, essendo tutte le altre costituzioni sinodali scritte in latino. Le costituzioni si dividono in quattro parti; ogni parte è suddivisa in titoli; ogni titolo in paragrafi ordinati numericamente. La prima parte tratta della fede; la seconda dei sacramenti, del culto divino, del Capitolo, processione e funerali; la terza dei legati pi e beni della chiesa; l’ultima dei costumi dei chierici, delle monache, confraternite, ospedale, diritto pe- nale canonico e sinodo. Le costituzioni furono stampate in Messina nel 1681 dal D'Amico. (1) Bollettino Ecclesiastico Messaggero della Diocesi di Mazara, anno VI (1909), p. 194. (2) Cfr. Mazara 1698. (3) Scavo, Ms. cit. Qq. F. 39 Lettera S. 180 CONCILII E SINODI DI SICILIA Palermo 1679 L’arcivescovo di Palermo, Jacopo Palafox e Cardona, nel 1679 celebrò nella cattedrale un sinodo diocesano, che contò tre sessioni, 1’ una tenuta il 29 giugno, la seconda il 30 e 1’ ultima il 1° luglio. Il verbale brevissimo (1) non c’informa sul numero e qualità degl’inter- venuti. Sappiamo però che avevano l’ obbligo d’ intervenire le Dignitates capitolari, i canonici della cattedrale ed i palatini, i priori, rettori, arci- preti e vicarii (2). I presenti diedero il loro “placet, alle costituzioni si- nodali (3). Le costituzioni si dividono in cinque parti; ogni parte in tre ‘ ‘capita ,, o titoli. Ciascuna parte poi è distribuita in paragrafi numerati progressi- vamente. La sistematica in fondo è la marulliana, migliorata però per il più rigoroso raggruppamento logico del materiale. La prima parte tratta della fede, e quindi professione di fede, predicazione, insegnamento dei parroci, revisione della stampa, commercio con gl’ infedeli, pene contro i bestemmiatori, rito per i Greci, insegnamento elementare. La seconda parte tratta dei sacramenti; la terza del culto divino, e quindi del sacrificio della messa, della edificazione e riparazione delle chiese, dell’organizzazione del capitolo cattedrale, reliquie, miracoli, giorni festivi, digiuni e processioni. La quarta parte tratta dei beneficii, del diritto di patronato, della resi- denza dei parroci, costumi dei chierici, seminario, educande, clero regolare, confraternite, legati pii, funerali. L'ultima parte si occupa della giurisdi- zione, diritto penale canonico, sacra visita e sinodo. Le costituzioni furono date alle stampe. Una seconda edizione se ne fece in Palermo nel 1747 dal Valenza. Io cito questa seconda edizione, Girgenti 1680 Il vescovo di Girgenti, Francesco Maria Rhini, verso il 1680 convocò un sinodo diocesano (4). Le costituzioni non furono edite. (1) Const. Palafox, Archiep., Panorm. 1747, p. 206. (2) Const. Palafox, p. 198. (3) Const. Palafox, p. 205. (4) Pirri, I, 725. MoxGitore, Bibl. Sic., Panormi 1714, Tom. II, Appendix, p. 17. Nar- Bone, Bibl. Sic., Sistem, Vol. 2, p. 316. CONCILII E SINODI DI SICILIA 1S1 Messina I681 L’arcivescovo di Messina, Giuseppe Cigala, il 20 aprile del 1681 inau- gurò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi (1). Gl’intervenuti diedero il loro “placet,, alle costi- tuzioni sinodali. Queste si dividono in tre “Sessiones,, o parti: “de fide profitenda, de fide colenda e de fide tuenda,. Ogni parte comprende due titoli; ogni titolo più decreti. I decreti sono in tutto 50. Ciascun decreto poi comprende paragrafi ordinati numericamente. La prima parte si occupa della fede e dei sacramenti. La seconda delle chiese, del culto divino, immunità, costumi dei chierici, canonici, parroci, clero regolare, ospedali, confraternite, seminario, Greci. La terza tratta della giurisdizione, del diritto penale canonico e del sinodo. Le costituzioni furono stampate in Messina nel 1681 dall’Amico. Patti 1687 Il vescovo di Patti, Matteo Fazio, dopo 103 anni che in diocesi non si erano tenuti sinodi, nel 1687 ne celebrò uno nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni, in tre giorni continui: 30 novembre, 1 e 2 dicembre. Gl’intervenuti acclamarono e diedero il “placet, alle costituzioni sinodali. Le costituzioni si dividono in cinque “Sessiones,, o parti. Non occorre “sessiones,, non abbiano nulla da fare con le tre sessioni dire come queste o sedute del sinodo. Tale nomenclatura, pure adoperata nel sinodo di Mes- sina del 1681, Catania del 1668 e Monreale del 1652, rappresenta una grottesca scimiottatura del concilio di Trento. Ivi ogni ‘ ‘sessio ,, indica non solo una specifica seduta, ma un complesso di materie effettivamente trattate in quella determinata seduta; al contrario nei sinodi di Sicilia la parola “sessio, è usata come sinonimo di parte o libro. Ad ogni modo nel nostro sinodo del 1687 ogni ‘ ‘sessio,, si suddivide in decreti ed è composta da paragrafi numerati progressivamente. La prima sessione tratta della fede; la seconda dei sacramenti; la terza dei divini ufficii e delle chiese, pro- cessioni, funerali, testamenti, beni delle chiese, feste e digiuni; la quarta del capitolo cattedrale, degli arcipreti e parroci; la quinta dei costumi dei chierici, seminario , clero regolare, conservatorii di donne, confraternite, diritto canonico penale, giurisdizione e sinodo. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1688 dall’Epiro. (1) Const. Cigala, Archiep., Messan. 1681, p. 249, 182 CONCILII E SINODI DI SICILIA Lipari 1692 Il vescovo di Lipari, Gaetano de Castillo , celebrò un sinodo diocesano nel 1692. Le costituzioni sono rimaste inedite (1). La data è stata posta da me, come la più probabile ; tenuto conto dell’abitudine dei vescovi di celebrare un sinodo appena terminata la prima sacra visita. Cefalù 1693 Il vescovo di Cefalù, Matteo Orlando, il 1° novembre del 1693, celebrò un sinodo diocesano. V’intervennero il decano nella rappresentanza del capitolo, il maestro communerio nella rappresentanza del clero della città di Cefalù, due abbati e tre procuratori di abbati assenti, il procuratore di un priore, il parroco della cattedrale, il parroco ed il coadiutore di Polizzi, 2 procuratori di parroci, 12 vicarii foranei, 5 procuratori di vicarii, 11 pro- curatori del clero delle città e paesi della diocesi, ed i communerii (rettori di comunie) di Gratteri e di Castelluccio. In tutto 43 ecclesiastici, i quali diedero il loro “placet ,, alle costituzioni sinodali e si sottoscrissero. Le costituzioni si dividono in tre parti, ogni parte in titoli. La prima tratta della fede; la seconda dei sacramenti; la terza dei costumi dei chie- rici, del seminario, del clero regolare e secolare, dei legati pii, delle chiese, dell’organizzazione del capitolo cattedrale, della giurisdizione e del sinodo. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1694 dall’Epiro. Mazara 1694 Il vescovo di Mazara, Francesco Maria Graffeo, celebrò nel 1694 un sinodo diocesano (2). Probabilmente in esso non si pubblicarono nuove costi- tuzioni sinmodali, ma vennero riconfermate puramente e semplicemente quelle del sinodo del 1641 tenuto dal cardinale Spinola. Invero nel sinodo del 1698 (1) NarBone, Bebliograf. Sie., Sistem., Palermo 1851, vol. II, p. 317. (2) Pirri, II, p. 865. Il Bollettino Ecclesiastico Messaggero della Diocesi di Mazara 1909, p. 172, afferma genericamente che il sinodo del Graffeo del 1694 sia stato stampato. Ap. 194, poi afferma che il vescovo Graffeo nel 1689 celebrò un ‘primo sinodo dioce- sano. Entrambe le notizie mi sembrano discutibili. Il PrrrIi, II, 865, non conosce il si- nodo del 1689. Il vescovo Castelli, mentre riannoda le proprie costituzioni a quelle dello Spinola, non ricorda mai costituzioni del Graffeo. È probabile che il Graffeo abbia tenuto un solo sinodo diocesano nel 1694 in occasione dell’inaugurazione della catte- drale di Mazara il 6 agosto 1694. Cfr. Pirri, II, 865. CONCILII E SINODI DI SICILIA 183 il vescovo Castelli prese come base e fondamento le costituzioni sinodali del 1641, facendovi lievi aggiunte, ma non accenna punto al sinodo del Graffeo (1). Mazara 1698 Il vescovo di Mazara, Bartolomeo Castelli, il 15 giugno del 1698 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò due sessioni, in due giorni consecutivi. V'intervennero 78 ecclesiastici, alcuni dei quali però nella rappresentanza di due o più persone assenti. Gl’intervenuti ripetutamente diedero il loro consenso alle costituzioni sinodali con la formula “Placet et illas servare promittimus ,. A documentare poi il dato consenso e la fatta promessa firmarono il testo delle costituzioni. In quanto alle costi- tuzioni, esse non furono compilate “ex novo ,, ma si riconfermarono quelle del precedente sinodo del 1641 celebrato dal cardinale Spinola e per le quali il vescovo Castelli adopera le parole più lusinghiere: “Adeo abunde a felic. recordat... Spinola... provisum est bono Dioecesis... ut ultra nihil addi, variarique videatur, (2). Però alle costituzioni del 1641 furono fatte delle “ Additiones et varia- tiones , le quali si posero in calce ad ogni titolo. In sostanza le costitu- zioni del 1698 sono una seconda edizione, riveduta e corretta, di quelle del 1641; tanto che il testo comincia con il nome dello Spinola e non con quello del Castelli. Le costituzioni furono stampate nel 1699 in Trapani dal De Franco. Girgenti I703 . Il vescovo di Girgenti, Francesco Ramirez, nel novembre del 1703 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni, la prima il 4 novembre, la seconda il 6, e l’ultima 18 del medesimo mese. Ebbero diritto di voto in sinodo il cantore, l’arcidiacono, e 13 canonici della cat- tedrale; ì due parroci di Girgenti e 28 arcipreti; 11 procuratori di arci- preti; 7 curati; 18 procuratori di curati; 31 vicarii; 29 procuratori di vicarii; 42 procuratori del clero delle città e paesi della diocesi. Rappresentando intanto ogni procuratore parecchie persone, gl’intervenuti effettivamente furono 122 e non 183. I presenti sì sottoscrissero in attestazione del consenso dato. Le costituzioni si dividono in cinque parti; ogni parte in titoli. La prima (1) Cfr. Mazzara 1698. (2) Const. Castelli, Ep. Mazariens., Drepani 1699, p. 1. 184 CONCILII E SINODI DI SICILIA parte tratta della fede ; la seconda dei sacramenti; la terza degli ufficii divini e dell’organizzazione del capitolo; la quarta dei parroci, costumi dei chierici, seminario, clero regolare, confraternite, opere pie, immunità eccle- siastica, funerali; la quinta della sacra visita, diritto canonico penale, giuri- sdizione e sinodo. Le costituzioni furono stampate in Girgenti nel 1704 dal Marino. ° Malta 1703 Il vescovo di Malta, Davide Cocco Palmerio, in aprile del 1703 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi (22-24 aprile). Le costituzioni sì dividono in tre sessioni; ogni sessione in capitoli; ciascun capitolo in paragrafi ordinati numericamente. La prima sessione tratta della fede e dei sacramenti; la seconda del culto, immunità delle chiese, seminario, opere pie e beni delle chiese; la terza dei costumi dei chierici, clero secolare e regolare, sinodo, e giurisdizione. Segue un'Appendice in due parti; la prima contenente la formula della professione di fede, la tariffa dei diritti della M. Curia vescovile e quella dei diritti di stola dei parroci; la seconda contenente costituzioni ponti- ficie e decreti di Sacre Congregazioni. Le costituzioni furono stampate in Roma nel 1809 (1), ma io non ho potuto rintracciare il libro; in compenso ne ho consultato una copia mano- scritta nella Bibl. Naz. di Palermo (2). Mazara 1704 Il vescovo di Mazara, Bartolomeo Castelli, che aveva tenuto un sinodo diocesano nel 1698 (3), ne celebrò un secondo nel 1704. Di esso dà un breve cenno il Pirri (4): “Ter diocesanam Synodum celebravit; in harum prima 15 et 16 Junii 1698..... Anno vero 1704 et 1720 alias convocavit, ut Examinatores, Judicesque Synodales deligeret ,,. Da questa notizia si ricava come il sinodo non ebbe per scopo la pro- mulgazione di costituzioni sinodali, ma si limitò all'elezione di nuovi esa- minatori e giudici sinodali. (1) NarBonE, Bibliogr. Sic., Sistem, vol. II, p. 318. (2) Ms. Bibl. Naz. di Palermo, II, E. 2. (3) Cfr. Mazara 1698. (4) Pirri, II, 866. Cfr. pure Bollettino Ecclesiastico Messaggero della Diocesi dì Mazara, anno VI (1909), p. 172. CONCILII E SINODI DI SICILIA 185 Cafalù 1706 Il vescovo di Cefalù, Matteo Muscella (1), nel 1706 celebrò un si- nodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni, la prima il 30 novembre, la seconda il 2 dicembre e l'ultima il 5 dicembre. V'in- tervennero 45 persone, le quali approvarono le costituzioni e le sottoserissero. Le costituzioni si dividono in tre parti; ogni parte in “capita, o titoli. La prima parte tratta della fede; la seconda dei sacramenti; l’ultima dei costumi dei chierici, degli uffici divini, processioni, clero secolare e rego- lare, seminario, giurisdizione e sinodo. Le costituzioni, brevissime, furono stampate in Palermo nel 1707 da Didaco Bua. Mazara 1720 Il vescovo di Mazara, Bartolomeo Castelli, che aveva celebrato due sinodi nel 1698 e nel 1704, ne convocò un terzo nel 1720. Per questo sinodo si può ripetere quanto già si è osservato per il sinodo del 1704. Esso si limitò alla nomina di nuovi esaminatori e giudici sinodali (2). Messina 1725 L’arcivescovo di Messina, Giuseppe Migliaccio , nell'aprile del 1725 ce- lebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi, cioè dal 15 al 17 aprile. Gl’intervenuti acclamarono e fornirono del “placitum,, le costituzioni. Le costituzioni si dividono in tre “sessiones ,, o parti; ogni sessio in titoli ; ciascun titolo in decreti; ogni decreto in paragrafi ordinati nume- ricamente. La prima sessione tratta della fede. Il primo titolo della seconda sessione si occupa dei sacramenti; il secondo delle chiese , uffici divini, processioni, funerali, feste e della scomunica. Nella terza sessione il titolo primo tratta del clero secolare, costumi dei chierici, eremiti ed immunità ecclesiastica; il titolo secondo del clero regolare, opere pie, confraternite, (1) Volgarmente inteso sotto il nome di Matteo da Santostefano, perchè credevasi fosse nativo da Santostefano. Trasse invece i natali a Messina, cfr. GALLINA, Chiesa di Cefalù. Serie cronologica dei suoi vescovi dalla tine del secolo XVII al 1900. in Sic. Sacra di BoeLino, III, p. 245. (2) Cfr. Mazara 1704. — Pirri, II, 866. — Bollettino Ecclesiastico Messaggero della Dio- cesìi di Mazara 1909, p. 192. 24 186 CONCILII E SINODI DI SICILIA seminario e Greci orientali; il titolo terzo della giurisdizione e visita; l’ul- timo titolo del diritto canonico penale, esorcismi, decime e sinodo. Le costituzioni, di molta mole, furono stampate nel 1725 in Messina dal Giorlandino. Lipari 1726 Il vescovo di Lipari, Pietro Vincenzo Platamone, nel 1726 celebrò un sinodo, le cui costituzioni rimasero inedite (1). Monreale 1726 Il cardinale Alvaro Cienfuegos, arcivescovo di Monreale, celebrò un sinodo diocesano nel 1726. La data è incerta. Le costituzioni rimasero inedite. Il Narbone (2) affermava esisterne una copia nella nostra Biblioteca Comunale, ma io non l’ho potuto rinvenire. Il Rossi ed il Di Marzo però non l’indicano nei loro cataloghi dei mano- scritti della Biblioteca Comunale di Palermo. Siracusa 1727 Il vescovo di Siracusa, Tommaso Marino, nel giugno del 1727 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo contò tre sessioni in tre giorni consecutivi (1-3 giugno). Il vescovo Marino dice essersi indotto alla riunione del sinodo per l’e- sempio del pontefice Benedetto XIII, il quale da vescovo di Benevento convocò 88 sinodi diocesani (3). AI sinodo siracusano del 1727 intervennero 110 persone, le quali diedero il loro “placet,, alle costituzioni e le firmarono. Le costituzioni si dividono in quattro parti; ogni parte in capitoli; ciascun capitolo in paragrafi disposti numericamente. Il capitolo sull’ eucaristia e quello sulle monache sono poi suddivisi in capitoletti con speciali rubriche. La sistematica marulliana è qui completamente abbandonata e sosti- tuita da un’altra più razionale, improntata a quella di Gaio. La prima parte tratta della fede, dei sacramenti e degli officii divini; (1) NaRrBONE, Bibl. Sic., Sistem., vol. II, p. 817. - (2) NarBonE, Bibl. Sic., Sistem., vol. II, p. 316. (3) Synod. Marino, Ep., Syracus. 1737, p. XV. CONCILII E SINODI DI SICILIA 187 la seconda delle persone ecclesiastiche ; la terza delle cose ; la quarta dei giudizii, delitti e pene. Segue un’* Appendix ad Syracusanam Synodum , in 13 titoli. L’appen- dice, redatta in italiano, contiene istruzioni, editti, i Syllabi (proposizioni condannate) di Alessandro VII, Innocenzo XI ed Alessandro VIII, ed una esposizione degl’'impedimenti matrimoniali. Le costituzioni furono stampate in Palermo nel 1727 dall’Accardo. Mazara 1735 Il vescovo di Mazara, Alessandro Caputo, nell'ottobre del 1735 celebrò un sinodo diocesano nella cattedrale. Il sinodo ebbe tre sessioni, in tre giorni consecutivi (23-29-30). V'intervennero il provicario generale; le quattro dignità capitolari (cantore, arcidiacono , decano , tesoriere) ed il capitolo cattedrale; un abbate; due priori; i canonici delle due collegiate di Castel- vetrano e Marsala; gli arcipreti; ed infine i parroci e cappellani curati della città e diocesi. In tutto 97 persone, le quali approvarono e firmarono le costituzioni sinodali, promettendo di osservarle. Una particolarità di questo sinodo consiste nel non trovarsi menzione alcuna dei procuratori degli assenti nell’elenco dei firmatarii. Gli assenti intanto superarono di qualche decina il numero dei presenti, come si deduce dallo “Status Ecclesiae Cathedralis Mazariensis,, (1), facendo il calcolo delle persone tenute ad intervenire in sinodo. Le costituzioni in cinque libri riproducono non solo nella sistematica, ma anche nella sostanza e quasi nella forma le costituzioni del sinodo dello Spinola del 1641, ripetute con poche varianti dal Castelli nel sinodo mazarese del 1698. Ma mentre il Castelli confessa di attenersi pedisse- quamente al sinodo dello Spinola; il vescovo Caputo ha la baldanza di paragonarsi ad un’“Apis argumentosa,, nello scegliere i fiori dei concilii ecumenici e provinciali! Le costituzioni furono stampate in Trapani nel 1736 dal De Franco. QUARTO PERIODO Questo ultimo periodo, che va dal principio del secolo decimonono ai nostri giorni, ci presenta ben poco materiale. Per effetto della legislazione giurisdizionalistica sulla celebrazione dei sinodi da Vittorio Amedeo II a Ferdinando II (2), i vescovi siciliani rifug- (1) Const. Caputo, Ep. Mazar. 1736, p. 361. (2)XCfr. mp: (Lo: 188 CONCILII E SINODI DI SICILIA girono dalla convocazione di adunanze sinodali. Questa condizione si pro- trasse per circa un secolo e mezzo dal sinodo di Mazara del 1735 al si- nodo di Piazza del 1879. Soltanto dopo la legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871 e segna- tamente in diocesi di recente formazione si sono avuti nuovi sinodi: in Piazza nel 1879, in Nicosia nel 1883 e 1893, in Mazara nel 1909. Maggiore importanza presentano in questo periodo le così dette confe- renze episcopali, le quali non hanno nulla da fare con i concilî (1), nè con le conferenze pastorali (2). Le conferenze episcopali sono riunioni degli ordinarî di una determinata regione al fine di prendere accordi sia per fissare punti di disciplina sia per dare speciali indirizzi alla vita spirituale nelle singole diocesi. Tratto caratteristico è come il criterio d’intervento nelle conferenze non sia determinato da circoscrizioni territoriali canoniche, ma da condizioni geografiche. Così in Italia si sono avute conferenze dell’ episcopato to- scano (3), dell’episcopato lombardo e umbro (4), e dell’episcopato siciliano. Le conferenze sono presiedute dall’ordinario più anziano in dignità, gene- ralmente dal cardinale arcivescovo più vecchio. Ho già detto che le confe- renze episcopali vanno distinte dai concilî e dalle conferenze pastorali. Queste ultime sono delle riunioni puramente ascetiche nel seno di una diocesi. Le conferenze pastorali non avendo l’obbietto di determinare punti di disciplina non possono paragonarsi e ritenersi succedanee (5) dei sinodi diocesani. Tanto meno, dato il loro carattere diocesano, possono le confe- renze pastorali avvicinarsi alle conferenze regionali episcopali, poichè queste non solo non hanno scopo ascetico, ma si propongono di regolare in più diocesi un medesimo punto di disciplina 0 un medesimo indirizzo. Le conferenze episcopali poi agevolmente si differenziano dai concilî. E- scono dai confini della diocesi e si diversificano quindi dal sinodo dioce- sano; escono dai confini della provincia ecclesiastica e si diversificano quindi dal concilio provinciale; ed al contrario per la limitata estensione geogra- fica, per il loro carattere appunto regionale, si distinguono dai concilî nazionali. In generale poi la loro indole giuridica si stacca nettamente dai concili e sinodi per la mancanza di una “ perfecta iurisdictio ,, (6). (1) Cfr. Wernz, Jus decret., T. II, P. II, N. 843, p. 697. Canisse, Dir Eccles., p. 540. (2) Sulie conferenze pastorali, cfr. WeRrNz, T. II, P. II, N. 867, p. 742. — ScHERER, Handb. des Kirch. II, 686.—HinscHIus, III, 599. (3) Cfr. Catisse, loco citato. (4) Cfr. infra, Congregazione dei vescovi di Sicilia in Palermo nel 1850. (5) A. torto l’HixscHtus, l. c. le ritiene succedanee dei sinodi diocesani. (6) Cfr. WeRrNnz,;.l. c., p. 697. CONCILII E SINODI DI SICILIA 189 Da ciò deriva lo speciale carattere giuridico delle deliberazioni delle conferenze episcopali. Queste deliberazioni non hanno in sè “vim legis ,, non obbligano nessuno : nè il clero ad eseguirle, nè gli ordinarî a farle eseguire. I vescovi però sono moralmente tenuti a curarne 1’ osservanza nei limiti del possibile. E l'obbligo morale deriva dall’ accordo preso con gli altri presuli nella conferenza. Le superiori conclusioni per quanto possano sembrare strane sono tut- tavia corroborate dalla logica giuridica e dai fatti. Le deliberazioni delle conferenze non possono avere per sè stesse efficacia giuridica, perchè per le statuizioni del concilio provinciale si richiede l’approvazione della Con- gregazione del Concilio (1). Ora costituendo la regione un nucleo geogra- fico più importante della provincia ecclesiastica, sarebbe assurdo che i vescovi della regione godano di quella libertà che il diritto canonico nega ai vescovi della provincia e che le deliberazioni delle conferenze non ab- biano bisogno della superiore ratifica. Il fatto poi prova come le deliberazioni delle conferenze non siano effi- caci per sè stesse. Così nella conferenza episcopale del 1891 le delibera- zioni si limitarono a fare delle raccomandazioni, invero le formule ado- perate sono: “ metteranno i Prelati ogni cura ,; “si farà di tutto ,,; “ si avrà eziandio gran cura ,, (2). D'altra parte le statuizioni delle conferenze si presentano sfornite di sanzione. Infine nel sinodo di Nicosia del 1393 troviamo codificata qualcuna delle raccomandazioni delle conferenze epi- scopali del 1891 (3). Ora ciò indica come le deliberazioni delle conferenze non leghino per sè stesse, ma divengano efficaci nell’ambito delle singole diocesi tosto che i rispettivi vescovi ne impongano l’osservanza o sotto forma di editti o sotto forma di disposizioni sinodali (4). In fondo le conferenze episcopali, pur essendo un imperfetto organo giuridico, hanno maggior carattere d'istituto politico, poichè servono ad assicurare l'uniformità di tattica nelle varie questioni ecclesiastiche secondo l'ispirazione della S. Sede. La diffusione delle conferenze episcopali in Italia, in Austria, in Ger- mania e nell'America fa sorgere il quesito se un tale istituto possa rite- nersi buon succedaneo dei concilî provinciali e dei sinodi diocesani. Il pro- (1) Cost. “Immensa aeterni ,, di Sisto V, dell’Il febbraio 1588, cfr. Bourx, Tractatus de Concilio Provinciali, Parisiis 1862, p. 56.—Hinso®ius, III, 504, N. 4.—Werwrz, T. IL, P. II, tit. 40, N. 855, p. 726. (2) Le conferenze episcopali della Regione sicula tenute in Palermo nell'aprile del 1891, Lettera Pastorale, Palermo 1891, p. 13 e 14. (3) Cozzuoni, Secunda Synodus Diocesana, Panormi 1893, p. 34. (4) Per la differenza fra editti e costituzioni sinodali, cfr. qui p. 55. 190 CONCILII E SINODI DI SICILIA blema si risolve negativamente per il fatto che a contare dalla seconda metà del secolo decimonono concilî provinciali e sinodi diocesani siansi di nuovo celebrati da pertutto nel mondo cattolico, anche dove le conferenze hanno attecchito. E la ragione del fenomeno è facile a cogliersi. Le conferenze episcopali per il loro carattere regionale non possono provvedere ai bisogni peculiari della provincia e specialmente della diocesi. La natura speciale del diritto sinodale, cotanto riguardoso delle consuetudini locali, non può adattarsi all’ uniformità delle deliberazioni delle conferenze episcopali, le quali si propongono unità d’indirizzo anche in materia disciplinare. Qui in Sicilia senza nuovi sinodi diocesani e malgrado le conferenze epi- scopali tutta una serie interessantissima di rapporti giuridici rimane rego- lata o da vaghe consuetudini o da sinodi antiquati ed estranei ai bisogni della vita e della cultura moderna. Assai lodevolmente il cardinale Lualdi, arcivescovo di Palermo, ha indetto per il giugno del 1910 un sinodo diocesano in Palermo. Adunanza dei vescovi siciliani nel IBO07 Nel 1807 vi fu un’adunanza di tutto l’ episcopato siciliano per concor- dare alcune suppliche da presentare al monarca. Tanto risulta da un Real Dispaccio, dato in Palermo il 10 aprile 1810 (1), dove si legge: “ Accolse S. M. il Re nostro Signore colla sua connatural pietà e religione le sup- pliche rassegnate dai Vescovi di questo Regno, affinchè il libero esercizio del di loro sagro ministero non venisse ritardato o impedito da alcune ordinazioni, chiamate “ Circolari, per effetto delle quali credendo essi rimanere inceppati nell'adempimento de’ propri doveri, ne implorarono le sue superiori provvidenze. Sopra di tali suppliche la M. S. con dispaccio del dì 20 ottobre 1807 vi provide formando una Giunta dei più rispet- tabili Prelati di questa Capitale, coll’intervento dell'Avvocato Fiscale del R. Patrimonio. Codesta Giunta per più tempo e con indefessa cura si applicò all'esame degli articoli dai suddetti vescovi dedotti, e dopo di una matura discussione venne a rassegnare a S. M. un preciso dettaglio di tutto ciò, che credea opportuno doversi fare ,. Dal proemio del regio dispaccio si ricava come l'adunanza dei vescovi, avvenuta verosimilmente nel primo semestre del 1807 (2), abbia avuto per (1) Collezione di Reali Dispacci dal 1651 al 1818. Anno 1810, p. 208, nella Biblioteca Comunale di Palermo ai segni LX, H. 16. (2) Lo Scapuro, (Stato e Chiesa nelle Due Sic., p. 257, N. 7) assegna la data del 1809. Egli scrive: “ Che la detta adunanza fu tenuta nel 1809 si dice nella prefazione della CONCILII E SINODI DI SICILIA 191 scopo d’invitare il Governo a recedere in parte dal suo indirizzo di polizia ecclesiastica. Specialmente i vescovi protestavano contro alcune “ Circo- lari, che essendo informate ai principî giurisdizionalistici del tempo, incep- pavano la libertà del ministero pastorale. Il Re nominò il 20 ottobre 1807 una Giunta per esaminare le singole domande dell’episcopato siciliano, la quale in breve tempo esaurì il proprio mandato. i Il regio dispaccio del 10 aprile 1810 contiene le decisioni sovrane sulle petizioni dei vescovi e le proposte della Giunta. Dal tenore delle risoluzioni sovrane si può argomentare quale fossero state le suppliche concordate dai vescovi nella loro adunanza. Gli “ articoli ,,, così li chiama il regio dispaccio, della supplica vescovile vertevano su quindici punti della legislazione ecclesiastica. In primo luogo in ordine al diritto di placitazione e segnatamente circa il “liceat scribere , cioè sul ‘consenso preventivo, che doveasi richiedere al Sovrano prima di rivolgersi alla Curia romana per ottenere qualche prov- vista pontificia. In secondo luogo in riguardo alla disciplina degli Ordini rego- lari. E successivamente circa l'età fissata per le professioni monastiche; circa l’enfiteusi e censuazione dei beni delle chiese; sul numero dei sacerdoti che potevansi ordinare in ciascuna diocesi, il quale rimase stabilito nella pro- porzione di dieci per ogni mille anime; sulla stampa e revisione dei libri e specialmente sulla pubblicazione delle Pastorali dei vescovi; circa il do- vere dei vescovi di vigilare per la conservazione della fede ortodossa. An- cora sulle censure e scomuniche contro privati; come pure sulle censure e scomuniche contro i ministri regî a tutela dei quali si volle mantenere la Prammatica catalana (1). Poi sulla giurisdizione subentrata a quella degl’Inquisitori del S. Officio dopo l'abolizione dell’Inquisizione nel 1782; sui Monitorj vescovili “ ad finem revelationis, aut pro deperditis seu sub- tractis rebus ,,, cioè circa le scormuniche minacciate dai vescovi per l’ ap- propriazione di cose smarrite o la ricettazione di oggetti rubati; sulle cause di nullità o invalidità del matrimonio e degli sponsali; circa i Depu- tati ecclesiastici dei Conservatorî femminili e Collegi di Maria soliti no- minarsi dal vescovo; sull’amministrazione laicale degli Orfanotrofî ed Ospe- seguente operetta: Sullo stato degli Ordini regolari di Sicilia, Discussioni ecclesiastiche, Palermo 1886 ,,. Io non ho potuto rinvenire l'opuscolo, quantunque altrove lo ScapuTo, (p. 73) indichi sinanco la serie di conservazione nella Bibl. Com. di Palermo, 68, D. 10. Evidentemente vi deve essere qualche equivoco. (4) Sulla Prammatica catalana cfr. SAvAGNONE, Revocabdilità: dell'erequatur e del placet, Palermo 1905, p. 24 e p. 39. 192 CONCILII E SINODI DI SICILIA dali, sul cui riguardo il R. Dispaccio prescrisse applicarsi anche per la Sicilia gli articoli relativi del concordato napoletano del 1741 (1); infine sulla giurisdizione del Giudice di Regia Monarchia in forza del privilegio della legazia apostolica, giurisdizione che il sovrano volle mantenuta nei limiti della Concordia benedettina del 1728 (2). Questi per sommi capi furono gli argomenti trattati nell'adunanza del 1807. Circa la natura giuridica dell’ adunanza è difficile venire a conclusioni assolute per il difetto di documenti e notizie. Si può però considerare come una conferenza episcopale, quantunque non abbia avuto il fine di prendere deliberazioni disciplinari, ma quello di chiedere al Governo maggiore libertà. Invero anche la Congregazione dei vescovi di Sicilia del 1850 (3) la quale costituì una vera e propria conferenza episcopale, mirò a questo medesimo obbietto , pure avendo lo scopo disciplinare. Girgenti 1850 Secondo il Narbone (4), il vescovo di Girgenti, Domenico Maria Giu- seppe Lojacono nel 1850 celebrò un sinodo diocesano , le cui costituzioni rimasero inedite. Io registro la notizia, ma con il beneficio dell’inventario, parendomi assai dubbiosa. Congregazione dei vescovi di Sicilia in Palermo nel 1850. Verso la metà del secolo decimono furono frequenti in Italia le adu- nanze di vescovi di determinate regioni. Avevano esse il doppio obbietto di chiedere all’autorità civile una maggiore libertà della Chiesa, e di con- eordare fra i vescovi delle comuni norme disciplinari per le rispettive diocesi. Nel maggio del 1849 si tenne in Groppello il “ conventus episcoporum provinciae Mediolanensis ,, che pose espressa cura a qualificarsi non già concilio provinciale, ma “ conferenza privata ,, (5); nell’anno successivo poi si ebbe in Milano un’ altra conferenza dei vescovi lombardi (6). Nel no- vembre del 1849 si riunì a Spoleto il “ consessus episcoporum Umbriae ,, (7). (1) Cfr. Nussi, Conventiones, p. 90. (2) Cfr. GaLno, Cod. Eccl. Sic. Libro I, p. 110. (8) Cfr. infra, Congregazione dei vescovi di Sicilia in Palermo nel 1850. (4) NarBoNE, Bibliogr. Sic. Sistem., Vol. II, p. 316. (5) Collectio Lacensis. Tom. VI., p. 699. (6) Collectio Lacensis. Tom. VI, p. 127. (7) Collectio Lacensis. Tom. VI, p. (39. CONCILII E SINODI DI SICILIA 193 Nel febbraio del 1850 ebbe luogo a Loreto la riunione dei vescovi delle Marche e della provincia di Urbino (1). Nel 1849 vi fu in Napoli un’ * Adu- nanza Episcopale ,, dei vescovi della parte continentale del regno delle Due Sicilie (2). I vescovi formularono un memoriale dei loro “desiderata ,, (Rimostranze) e lo presentarono al Governo. Il re provvide con un rescritto del 25 luglio 1851 (3). Imitando l'esempio , che veniva da quasi tutte le regioni dell’Italia, anche i vescovi di Sicilia tennero una “ Congregazione , nel giugno del 1850. Certamente l'iniziativa della riunione si dovéè a loro, quantunque nel rescritto del 18 maggio 1850 il re delle due Sicilie, poggiandosi sul pri- vilegio della legazia apostolica, ostenti di essere proprio egli l’autore della convocazione: “ Il Re facendo uso degli eminenti suoi poteri e delle spe- ciali sue facoltà di Legato a latere nato della Santa Sede apostelica, vuole che gli Arcivescovi e Vescovi della Sicilia si riuniscano in Palermo pel primo giorno del prossimo mese di giugno e che uniti in Congre- gazione ,, etc. (4). L’adunanza ebbe luogo nella cattedrale di Palermo il 2 giugno 1850 sotto la presidenza del cardinale Pignatelli, arcivescovo di Palermo. Inter- vennero il Manzo arcivescovo di Siracusa ed il Brunaccini arcivescovo di Monreale, i vescovi di Cefalù, Lipari, Mazara, Caltanissetta, Piazza, il ve- scovo “in partibus,, di Flaviopoli e l’ordinario della chiesa palatina di Cala- scibetta. GHi altri, perchè legittimamente impediti, si scusarono. Degli assenti il cardinale Villadicani arcivescovo di Messina, il vescovo di Patti, il vi- cario dell’ abbate di Santa Lucia (5), il vicario generale: del vescovo di Trapani, ed il vicario del vescovo di Nicosia si fecero rappresentare da qualcuno degl’intervenuti. Si rimisero alla volontà della Congregazione il vescovo di Catania, quello di Caltagirone, il vicario del vescovo di Noto ed il vicario generale dell’archimandrita di Messina (6). La Congregazione scelse come proprî segretarî. Domenico Guadalupi prelato domestico del pontefice ed il gesuita Alessio Narbone professore di diritto canonico e di storia ecclesiastica. (1) Collectio Lacensis. Tom. VI, p. 103. (2) Collezione degli Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato dell’anno 1818. Napoli 1852. Parte duodecima XII, p. 288 (3) Collezione, cit. XII, p. 2057. (4) Gatto, Cod. Eccl. Sic., Continuazione del Libro 2° e Libro 3.9 Aggiunte al Libro 2.° Doc. 113, p. 198. (5) L’abbate di Santa Lucia aveva giurisdizione quasi vescovile, cfr. qui a p. 21. (6) Sull’archimandrita di Messina, cfr. qui a p. 22. 194 CONCILII E SINODI DI SICILIA Le sedute durarono ben tre settimane (1) e la congregazione si sciolse il 24 giugno (2). La “ Congregazione ,,, giuridicamente considerata, non è altro che una conferenza episcopale. Circa la natura giuridica delle conferenze episcopali non ripeterò quanto dissi altrove (3). Però è opportuno notare come nella Congregazione del 1850 ricorresse qualche formalità già in uso nella celebra- zione dei concilî provinciali e dei sinodi diocesani: il carattere religioso e solenne dell’inaugurazione con l’invito e l’intervento del popolo nella catte- drale, la recita della professione di fede, il discorso di apertura delle sessioni (4). Il citato rescritto del 18 maggio 1850 pone quale scopo della riunione il ricondurre il clero secolare e regolare alla severa osservanza della di- sciplina ecclesiastica ed ‘* ‘il raddrizzamento della pubblica morale , (5). Ma in realtà i vescovi oltre di questo obbiettivo ebbero anche quello di chiedere al governo una più ampia libertà della Chiesa. Ed in vero gli atti della “ Congregazione , si bipartirono in due serie distinte , secondo che mirassero all’un punto od all’altro. Si riconnettono al primo gli “ Statuta sacrae congregationis episco- porum Siciliae ,, (6) distinti in quattro titoli: “ de minoribus clericis ni de majoribus clericis ,, “de regularibus ,, “de laicis ,. Ogni titolo, tranne il terzo, è diviso in due capitoli; ciascun capitolo si distribuisce in “U paragrafi ordinati numericamente. Il primo titolo tratta brevemente “ de vita clericorum,, e più a lungo “ de studiis clericorum, In ordine agli studî si prescrive l’uso della lingua latina, alla quale si assegna impor- tanza maggiore dell’italiana (7). Il titolo secondo si occupa “ de ecclesiae ministeriis , e “ de animarum ministeriis ,. È da notare qui il divieto di recarsi a teatro, danzare, giocare, vestire in maschera, trattare cause nel foro civile, esercitare la medicina e specialmente la chirurgia (8). Si pre- scrive ai capitoli cattedrali e collegiati, che non abbiano proprii statuti, di redigerli e sottoporli all’ approvazione del vescovo (9). Si concede la giubilazione dal servizio corale dopo 40 anni, ma previa licenza (10). Si ) Collectio Lacensis. Tom. VI, p. 811. ) Coltectio Lacensis. Tom. VI, p. 825. ) Cfr. qui a p. 1889-190. (4) Collectio Lacensis. Tom. VI. p. 810. )KGATEORIZEG: ) Collectio Lacensis. Tom. VI, p. 811. ) Collectio Lacensis. Tom. VI, p. 814. Tit. I. Cap. 2° N. 3 e 9. (8) Tit. II. Cap. I, Numeri 7, 10 e 11. (9) Tit. II. Cap. I, N. 19. (10) Tit. II. Cap. I, N. 20. CONCILII E SINODI DI SICILIA 195 ordina che nelle principali città si fondino accademie ecclesiastiche, le quali debbono modellarsi sulle norme di un’ “Academia centralis Panormi,, (1). Il titolo terzo si occupa esclusivamente dei monasteri delle vergini. È caratteristica qui la proibizione di vendere le spoglie delle defunte, ricevere in deposito denaro o suppellettili, vendere dolci ai privati (2). Il titolo quarto si prefigge il miglioramento della pubblica moralità con una serie di rimedii, parte repressivi (de malis avertendis), parte preven- tivi (de bonis procurandis). Fra i primi si annoverano la proibizione della stampa di libri nocivi, di affiliarsi a società segrete, di aprire scuole senza licenza del vescovo (3); le raccomandazioni contro il concubinato e l’u- sura (+; la punizione della bestemmia e la fondazione di società contro la bestemmia (5). Fra i secondi sì annoverano la vita cristiana, la frequenza dei sacra- menti, le scuole operaie e dei contadini, l'istruzione elementare, l'erezione di monti di pietà ed il culto del santissimo cuore di Gesù (6). Per assicurare poi l'esecuzione degli statuti deliberati si ripristinano gli antichi testi sinodali (7). Si riconferma infine l’efficacia dei vecchi sinodi “ quatenus opus est .. (8). Mentre gli statuti delle conferenze episcopali tenute nell’ Italia conti- nentale nel 1849 e nel 1850 furono sottoposti all'approvazione o del pon- tefice direttamente o della sacra congregazione del concilio (9), i nostri statuti all’incontro non sembra siano stati riconfermati dalla S. Sede (10), e certamente per la pubblicazione di essi si dovè richiedere il “ regio placet ,, a tenore del rescritto del 18 maggio 1850 (11). Questa difformità deriva dal privilegio della Legazia apostolica, di cui godeva il re delle due Sicilie. Il secondo scopo, che si prefisse la Congregazione del 1850 , fu quello di domandare al governo maggiore libertà. Lo stesso metodo avevano (1) Tit. IT. Cap. II, N. 19-20. (2) Tit. IIL N. 17, 20, 22. (3) Tit. IV. Cap. I, N. 3, 5 e 8. (4) Tit. IV. Cap. I, N. 12 e 14. (5) Tit. IV. Cap. I, N. 9 e 10. (6) Tit. IV. Cap. II, Numeri 1, 5, 6, 7, 23 e 25. (7) Tit. IV. Cap. II, N. 30. Cfr. sui testi sinodali qui a p. 4l. (8) Tit. IV. Cap. II, N. 31. (9) Collectio Lacensis, Tom. VI, p. 725, 739, 808. (10) Collectio Lacensis, Tom. VI, p. 809, N. 1. (11) Garno, 1. c. “ Comanda inoltre la M. S. che non si pubblichi alcun atto di tale Congregazione, se non sarà prima ottenuto il Sovrano consentimento ,,. 196 CONCILII E SINODI DI SICILIA seguito i vescovi lombardi rivolgendosi all’imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, ed i vescovi napoletani indirizzandosi al re di Sicilia. La “ Con- gregazione ,, compilò un memoriale , che conteneva “dodici domande ,,. Noi non possediamo il testo formulato dai vescovi; ma lo si può ricosti- tuire dalle “ sovrane risoluzioni , emesse dal re per ciascuna domanda con rescritto dell’11 novembre 1851 (1). Chiedevano in primo luogo i vescovi che si desse loro la tutela delle opere pie togliendola ai “consigli degli ospizii,. Anche nell’ adunanza del 1807 l’episcopato siciliano aveva inutilmente battuto su questo tasto (2). Il rescritto del 1851 si mostra più remissivo, disponendo che una Com- missione distingua “i luoghi puramente di origine ecclesiastica, da quelli pii laicali, e proponga con celerità il progetto di una legge di conse- guenza, onde i luoghi più puramente ecclesiastici dipendano soltanto dal- l'autorità dei vescovi ,,. Minore fortuna ebbero le richieste della Congregazione per “ la libera facoltà di celebrare i sinodi ,,; “ provvedersi al difetto di congrua suffi- ciente per alcuni vescovadi, capitoli e cure ,; “ lo stabilimento dei semi- narî nelle diocesi che ne mancano ,; “ ripristinarsi la cessata immunità locale ,; “ potersi amministrare il battesimo , in caso di urgenza , prima dello adempimento degli atti dello stato civile ,; e “ supplirsi in quanto ai matrimonî gli atti di notorietà con attestati vescovili ,. Furono accolti in parte i “ desiderata ,, espressi nelle domande ottava, nona e decima “per porsi argine al vizio della bestemmia ,,, “per la chiusura delle botteghe nei giorni festivi,, e “ per la repressione del pubblico concubi- nato e confinare nei quartieri lontani dall'abitato le meretrici sparse per la città ,. Circa questi tre punti venne stabilito che “ salva l'applicazione delle leggi in vigore , gl’Intendenti formino , intesi i vescovi, opportune ordi- nanze da approvarsi dal real governo ,. Si avvertì però espressamente che le multe da infliggersi ai trasgressori del riposo festivo fossero miti. Le ultime due domande intorno alla giurisdizione del Giudice della Regia Monarchia in materia di appelli ed i poteri del Cappellano mag- giore di Sicilia in materia di nomine , furono vivacemente respinte con un certo lusso di citazioni di precedenti atti legislativi in sostegno della presa decisione di nulla innovare. Il rescritto contiene ancora alcune norme di polizia ecclesiastica, delle quali non interessa qui intrattenerci , perchè di esse non si era occupata la “ Congregazione ,, del 1850. (1) Ganto, Cod. Eccl. Sic. Continuazione del Lib. 2° e Lib. 3*—Aggiunte al’ Lib. 20. Doc. 114, p. 198. (2) Cfr. qui a p. 191. CONCILII E SINODI DI SICILIA 197 Piazza Armerina 1878 Il vescovato di Piazza Armerina fondato nel 1817 dal pontefice Pio VII ebbe una circoscrizione formata con ritagli delle due diocesi di Catania e Caltagirone (1). Il vescovato di Caltagirone poi, soltanto di un anno anteriore a quello di Piazza, era costituito da territori dismembrati dalla diocesi di Siracusa (2). Così la nuova diocesi di Piazza risultò composta da due parti originariamente distinte e soggette a diversa legge dioce- sana. Derivava da ciò l’ inconveniente che in una medesima diocesi por- zione dei fedeli fosse retta dal sinodo catanese del Bonadies del 1668 (3), altri dal sinodo siracusano del Marino del 1727 (4). La vestutà poi dei sinodi aggravava la situazione. Il vescovo Gerbino pose fine a quest'anomalia con la celebrazione di un sinodo , i cui lavori preparatori si prolungarono per due anni (5). Il 30 maggio 1878 fu indetto il nuovo sinodo (6) per il 15 settembre del medesimo anno. All’epoca prefissa fu celebrato il sinodo nella cattedrale in tre giorni consecutivi, 15, 16 e 17 settembre 1878. V'intervennero 124 persone (7). Gli assenti, tenuti ad intervenire, ma scusati legittimamente furono 37 (8). Avendo già dato il capitolo cattedrale il 2 settembre il suo “ consilium e consensus , (9) alle costituzioni sinodali (10), gl’inter- venuti al sinodo si limitarono ad ascoltare la lettura dei decreti. Non può però precisarsi se al clero diocesano sia stato richiesto o meno anche una parvenza di consenso, perchè nel verbale si trova adoperata un’espressione ambigua : “ Decreta..... lecta et evulgata , a praedicto universo Civitatis et Dioecesis Clero attentissime et obsequentissime ac nemine discrepante audita et accepta fuerunt ,, (11). Quale il significato della parola “ accepta ,, ? Importa accoglienza benevola 0 approvazione in senso giuridico ? Ma per denotare quest’ultima è rituale la parola “ placet ,, (12). (1) Prima Synodus a... GerBINo... Episcopo Platiensi Celebrata. Catane 1879, p. 4. (2) Ganro, Cod. Ecel. Sic. Lib. II. Tit. VI. Dipl. 93, p. 70. (3) Cfr. qui p. 178. (4) Cfr. qui p. 156. (5) GERBINO, p. 6. (6) GERBINO, p. 12. (7) GERBINO, p. 365. (8) GERBINO, p. 365. (9) Sul * consilium ,, del capitolo per le costituzioni sinodali, cfr. qui p. 57." (10) GeRBINO, p. 315. (11) GerBINO, p. 317. (12) Cfr. qui p. 57. 198 CONCILII E SINODI DI SICILIA Gli ufficiali sinodali erano stati nominati in un’ adunanza preparatoria del 1° luglio 1878. Ma il numero soverchio dei ministri del sinodo mostra una certa ostentazione, quasi si trattasse di rappresentazione storica. In vero circa un terzo degl’intervenuti al sinodo coprivano così cariche sino- dali (i). Nè tutta questa fioritura di magistrature si basava sulle pure tradi- zioni dei sinodi siciliani; basta qui ricordare i “promotores,, che possono ritenersi estranei alle nostre consuetudini (2). Le costituzioni sinodali sono distribuite in 37 titoli, ciascun titolo in paragrafi ordinati numericamente. Le costituzioni si occupano della fede , dei sacramenti, delle persone ecclesiastiche, delle cose sacre, giurisdizione e sinodo. La sistematica ricorda per buon tratto quella del sinodo di Siracusa del 1727, ma verso la fine propende verso il sinodo di Catania del 1668. E del resto vi è pure una certa affinità numerica fra i 37 titoli di Piazza ed i 35 decreti di Catania del 1668. Ma l'influenza dei due sinodi di Sira- cusa del 1727 e di Catania del 1668, per altro naturalissima data la genesi della diocesi di Piazza, non è punto nascosta dal Gerbino, il quale cita sovente tanto il Bonadies quanto il Marino. Però il contenuto del sinodo piazzese è svecchiato per il gran conto che si fa delle più recenti costi- tuzioni e bolle pontificie e della più moderna giurisprudenza delle sacre congregazioni. Le frequenti ed accurate citazioni documentano appunto questo studio. Nicosia 1883 Il vescovato di Nicosia fu eretto da Pio VII nel 1816 con la bolla “ Superaddita Diei , (3) esecutoriata nel 1817 (4). Il territorio della nuova diocesi venne dismembrato da quella di Messina. Per più di 60 anni i fedeli della diocesi nicosiana rimasero governati dalle vecchie costituzioni sinodali messinesi del Migliaccio del 1725 (5). Il vescovo Cozzueli nel 1883 rimediò a questo inconveniente dotando la sua diocesi di una propria legge diocesana. Egli il 26 dicembre 1882 in- al capitolo, ai parroci ed ai vicarii foranei per formulare quelle proposte, (1) GERBINO, p. 308. (2) Cfr. qui p. 34. (3) CozzuoLi, Prima Synodus Dioecesana. Panormi 1883, p. 5. (4) Gatto, Cod. Eccl. Sic. Libro II. Tit. XI. Dipl. 94, p. TL (5) Cfr. qui p. 185. CONCILII E SINODI DI SICILIA 199 che credessero più utili per il bene delle anime ed il decoro della dio- cesì (1). Nel giugno del 1883 fu poi tenuta un’ adunanza presieduta dal vescovo, allo scopo di esaminare e discutere le medesime proposte (2). Il sinodo finalmente si celebrò nel settembre del 1883 ; ed in esso furono sottoposte al “ placet , degl’intervenuti quelle fra le proposte, che il ve- scovo aveva creduto opportuno far sue. Dalle espressioni adoperate dal vescovo Cozzucli nel suo discorso inaugurale sembra trattarsi di un’appro- vazione vera e propria: “Quae interim Nobis opportuna visa fnere ex vestro consilio Nostra fecimus, atque in Sancta Synodo vestris placitis exhibenda audietis. Quid igitur restat nisi quod. D. N. I. C. exemplo in- nixi, qui discipulos suos ad illa exequenda mandata misit, quae coeterum ipse praestiterat, Nos pariter vos adhortemur, ut placito vestro prius, opera dein quae proponentur in Sancta Synodo auctoritate Nostra, qua fungimur, vos et firmetis, et exequamini ?,, (3). Il sinodo fu celebrato in quattro giorni consecutivi dal 6 al 9 set- tembre 1883, i quali furono pomposamente battezzati col titolo di “ ses- siones ,, ad imitazione del sinodo messinese del 1725, che contò tre ses- sioni (4). La prima sessione comprende otto decreti intorno alla disciplina del sinodo e tre costituzioni rispettivamente intitolate “de catholica fide ,, “de sacramentis ,, “de cultu divino ,. Le altre tre sessioni sono tutte dedicate ad una lunghissima costituzione “de disciplina ecclesiastica ,. Ogni costituzione è divisa in capitoli ordinati numericamente. Soltanto il capitolo primo della costituzione quarta è suddiviso in paragrafi. Le costituzioni trattano della fede, dei sacramenti, chiese e culto, per- sone, beni delle chiese, costumi ed educazione dei chierici, ordini religiosi, confraternite, giurisdizione. 1a La sistematica si avvicina di più a quella del sinodo di Piazza del 1878 che non a quella del sinodo di Messina del 1725, con la differenza che della disciplina sinodale le costituzioni piazzesi si CESAAO in fine e queste di Nicosia in principio. Mentre nelle costituzioni piazzesi la A delle citazioni conferisce loro un certo carattere di lavoro scientifico, qui al contrario la parsimonia della documentazione è più consona alla natura di. un testo legislativo. Ma non sembra da escludersi che la sobrietà delle citazioni derivi anche (1) Cozzuoi, p. 6. (2) Cozzuoti, p. 10. (3) Cozzucti, p. 10. (4) Cfr. qui p. 185. 200 CONCILII E SINODI DI SICILIA da superficialità. E di questa porge un esempio il doppio errore conte- nuto nel decreto ottavo sugli esaminatori e giudici sinodali (1). Ivi si dice che il diritto tridentino in ordine agli esaminatori sinodali si attiene alla decretale “ Statutum , di Bonifacio VIII ; mentre questa si occupa esclusivamente dei giudici locali delegati dalla S. Sede (2). Si dice ancora che il diritto tridentino in ordine agli esaminatori e giudici sinodali si attiene alla costituzione “ Statutum , di Bonifacio VIII ed a quelle degli altri pontefici; mentre queste altre costituzioni si riducono semplicemente alla “ Sanctissimus in Christo , di Gregorio XV (8) posteriore al Tri- dentino ! Sul proposito desta qualche meraviglia l'elezione di ben 21 esaminatori sinodali e 9 giudici sinodali, in contrapposto alla nessuna menzione dei testi sinodali. E ciò quando la Congregazione dei vescovi di Sicilia del 1850 richiamando in vigore la decretale “Sicut olim, d’Innocenzo III (4), avea stabilito che “ per singulas regiones statuantur testes synodales , (5). Conferenza episcopale del 1891 Nell'aprile del 1891 si tennero in Palermo alcune “conferenze episco- pali della regione sicula ,, (6). Intervennero il cardinale Celesia arcivescovo di Palermo, il cardinale Dusmet arcivescovo di Catania, gli arcivescovi di Messina, Siracusa e Monreale, i vescovi di Caltanissetta, Caltagirone, Aci- reale, Noto, Trapani, Girgenti, Piazza Armerina, Nicosia, Mazzara, Cefalù, Patti e Lipari. Le conferenze furono presiedute dal cardinale Celesia; funzionò da segre- tario l'arcivescovo di Messina (7). L'iniziativa delle conferenze si dovè al Pontefice, come risulta dalla lettera pastorale indirizzata dai vescovi al clero ed al popolo: “la solleci- tudine, di cui per tutte le Chiese sono informati il gran cuore e la gran mente del Padre comune dei fedeli, coll’ averci riunito in congresso per trattare della vostra eterna salute, e additarvi i mezzi a conseguirla ,, (8). (1) Cozzucti, p. 26. (2) C. XI, de rescript in VI, (I. 3. (3) Cfr. qui a p. 43. (DECIDA ve (5) Statuta sacrae congreg. Sic. episc., anno 1850, Tit. IV, N. 30, in Collectio La- censis, Tom. VI, p. 824. (6) Le conferenze episcopali della Regione sicula tenute in Pulermo nell'aprile del 1891, Lettera Pastorale, Palermo, Tipografia ,, Boccone del Povero ,,, 1891. (7) Le conf. ep. etc., p. 22. (8) Le conf. ep. ete., p. 3. CONCILII E SINODI DI SICILIA 201 E pare che intendimento del Pontefice fosse che le conferenze dovessero tenersi annualmente, poichè in ordine alla proposta di Mons. Boglino di fondare il periodico “la Sicilia Sacra ,, i vescovi ne deferirono l’ esame al dotto arcivescovo di Monreale, Lancia di Brolo, con preghiera di dare 4 il suo parere “nelle susseguenti Conferenze annuali , (1). Ma in realtà posteriori conferenze si ebbero soltanto nel 1898, nel 1903, nel 1906 e nel 1908. Quali siano state le materie trattate nelle conferenze si deduce dalla citata lettera pastorale, che contiene le deliberazioni dei vescovi. Ma è da notare come le deliberazioni non ebbero un carattere imperativo, ma si limitarono a fare delle raccomandazioni. Invero troviamo adoperate le for- mule: “ metteranno i Prelati ogni cura ,; “si farà di tutto ,; “si avrà eziandio gran cura, (2). Le raccomandazioni poi verterono sullo zelo sacerdotale, 1’ utilità della predicazione, la convenienza di tenere conferenze apologetiche in sale fuori di chiesa, l'istituzione di cattedre di eloquenza sacra nei seminarî che non ne avessero. Ai parroci si rammentò d’insistere nell’ insegnamento del catechismo e spiegare ai loro parrocchiani l’ importanza sagramentale del matrimonio cristiano. L'attenzione dei vescovi poi si rivolse all’utilità d’introdurre la pia asso- ciazione di S. Francesco di Sales “ pro conservanda fide ,; raccomandare le opere “ della Propagazione della fede ,,, “ della Santa Infanzia, e “dell’anti- schiavismo ,,j istituire oratorii serali. In quanto all’insegnamento della dottrina cristiana si stabili da un canto di adottare il testo proposto nel congresso catechistico di Piacenza non appena fosse pubblicato, continuando per il momento a servirsi del cate- chismo del cardinale Bellarmino: e d’altra parte istituire le pie congrega- zioni dei Luigini e delle Figlie di Maria. Circa i seminarî si volle che vi si ammettessero soltanto chierici, vi si insegnasse il canto gregoriano e possibilmente non si concedesse la promo- zione al sacerdozio se non compiuto il corso teologico di quattro anni. Si fissarono ancora varii punti di disciplina, proibendo che nei funerali religiosi si leggessero orazioni funebri per persone prive di merito reli- gioso; che nei cimiteri e nelle chiese si collocassero epitaffii senza previa autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica; stabilendo che fossero osservate le istruzioni della Sacra Congregazione dei riti del 24 settembre 1884 intorno (1) Le Conf. Ep., p. 21. (2) Le Conf. Ep., p: 13, -p. 14. 26 202 CONCILII E SINODI DI SICILIA alla Musica sacra; che le Curie tenessero nota delle discessorie dei sacerdoti di altre diocesi per evitare che costoro esercitassero funzioni sacerdotali spirato il termine della licenza; che per i matrimonii dei vaghi (persone senza dimora stabile) si partecipasse la celebrazione ai vescovi del luogo di origine dei coniugi, in modo che i parroci locali potessero segnare il seguito matrimonio al margine della nota battesimale. Speciale importanza dettero i vescovi alla costituzione di associazioni cattoliche e pie associazioni di operai, come pure di cucine economiche e biblioteche circolanti. Raccomandarono caldamente l'osservanza delle feste. Notarono altresì l’opportunità che i comitati parrocchiali e diocesani avessero un centro regionale. Fu assai lodata l'istituzione palermitana del Boccone del Povero e raccomandato che sorgessero nelle varie diocesi istituti simili, i quali però dovrebbero riguardarsi come filiali del palermitano. Si regolò la questua, proibendo che si faccia da religiose di diocesi estranea; e determinando che i religiosi di altra diocesi possano questuare nel solo caso che richiesta per mezzo di lettera dall'ordinario la licenza di elemosinare l’ottenessero. Si riconobbe infine l'utilità in genere della stampa cattolica e si riguardò come organo ufficiale il giornale quotidiano “ La Sicilia Cattolica ,. A proposito di stampa si affidò all'arcivescovo di Monreale l’esame del pro- getto di Mons. Boglino di fondare il giornale la “ Sicilia Sacra ,, come continuazione dell’insigne monumento del Pirri. Nicosia 1893 Il vescovo di Nicosia, Bernardo Cozzucli, che aveva tenuto un sinodo diocesano nel 1883, ne celebrò un secondo, 10 anni dopo, nel 18598. Il 15 agosto 1893 emanò egli l’“Edictum convocationis, per i giorni 14, 15 e 16 novembre 1893; nei quali poi effettivamente fu celebrato in catte- drale il simodo. Intervennero le dignità ed i canonici del capitolo di Nicosia, il capitolo concattedrale della basilica di S. Maria Maggiore, il clero citta- dino, le collegiate di Troina, Assoro, Agira, Centuripe, ed i parroci, arci- preti e vicarii foranei degli altri comuni della diocesi (1). È da notare qui la presenza del clero regolare: Cappuccini, Minimi di S. Francesco di Paola, Carmelitani; poichè secondo il diritto antico il clero regolare adunavasi nei proprii Capitoli provinciali e non partecipava mai alle riunioni sinodali. L'intervento al sinodo di Nicosia dipende forse dallo scarso numero dei (1) Cozzuori, Secunda Synodus Dioecesana. Panormi 1893, p. 193. CONCILII E SINODI DI SICILIA 203 regolari dopo la legge del 7 luglio 1866 abolitrice delle corporazioni reli- giose. Non potendo avere propri Capitoli i frati di Nicosia per spirito di disciplina (1) presenziarono il sinodo del vescovo. In quanto alle costituzioni approvate il sinodo del 1893 può considerarsi come una seconda edizione del sinodo del 1883, salvo pochissime aggiunte e modificazioni. Così la costituzione prima, capitolo secondo, “de inte- gritate fidei caute custodienda , contiene un’ aggiunta, con cui si racco- manda ai padri di famiglia di chiedere ai Municipî l’ insegnamento del catechismo nelle scuole elementari; e si raccomanda altresì ai parroci, confor- memente alle disposizioni della Conferenza Episcopale del 1891 (2), di leg- gere al popolo il piccolo catechismo nelle messe festive (3). Del pari la costituzione terza, capitolo secondo, “ de SS. Missae sacri- ficio , contiene un’aggiunta per cui a tenore del decreto della S. Sede del 25 maggio 1893 si vieta ai sacerdoti di adoperare nella messa libri o merci senza averne già pagato il prezzo (4). Una modificazione importante si riferisce al mantenimento della disci- plina nel capitolo concattedrale della Basilica di S. Maria Maggiore. Nel sinodo del 1883, l’ arciprete, come prima dignità del capitolo cattedrale di S. Nicolò di Bari, aveva anche la cura della Basilica, nella quale do- veva recarsi sovente personalmente (5). Nel sinodo del 1893 pure rima- nendo all’arciprete la suprema direzione dei due capitoli uniti, la vigilanza locale sui canonici della Basilica di S. Maria Maggiore è affidata, più razionalmente, al canonico seniore (6). Altre modifiche di minore rilievo si hanno in ordine al servizio dei cano- nici nei giorni festivi (7), al numero delle parrocchie (diciannove e non più diciotto) (8), ai locali del seminario (9). Per tutto il resto nulla è mutato. Le osservazioni quindi fatte per il sinodo del 1883, valgono anche per questo del 1893. (1) Un Capitolo dei Padri Cappuccini di Catania fu tenuto nel 4 giugno 1901, cfr. Sie. Sacra di BoGLixo, III, 380. (2) Cfr. qui Conferenza episcopale del 1891, p. 200. (3) Cozzuoni, Secunda Synodus, p. 34. (4) Cozzueni, Secunda Synodus, p. 86. (5) Cozzucni, Prima Synodus, p. 124. (6) Cozzueri, Secunda Synodus, p. 122. (7) Cozzuori, Secunda Synodus, p. 115, 114, 116, 117. (8) CozzucLi, Secunda Synodus, p. 125. (9) Cozzuoi, Secunda Synodus, p. 138. 204 CONCILII E SINODI DI SICILIA Conferenza episcopale del 1898 Nei quattro giorni dall’11 al 14 settembre 1898 si tennero in Palermo “Le conferenze episcopali della regione sicula ,, (1). Intervennero il cardi- nale Celesia arcivescovo di Palermo, gli arcivescovi di Monreale, Siracusa e Messina, i vescovi di Acireale, Noto, Nicosia, Cefalù, Patti, Trapani, Caltanissetta e l'amministratore apostolico di Mazara. Aderirono l’arcive- scovo di Catania, il vescovo di Piazza Armerina, ed i vicarî capitolari di S. Lucia, Lipari, Caltagirone e Girgenti. Le conferenze furono presiedute dal cardinale Celesia. Con scelta assai infelice le funzioni di segretario furono affidate al Cozzucli, vescovo di Nicosia (2). Come al 1891 anche questa volta l’ iniziativa della riunione si dovè al Pontefice. Tanto risulta dalla lettera pastorale indirizzata dai vescovi al clero ed al popolo: “ Vi rivolgiamo la Nostra collettiva parola a ciò spinti dalla volontà del S. Padre, (3). Quali siano state le materie svolte nella conferenza si deduce dalla citata lettera pastorale. In quanto alla sostanza le deliberazioni del 1898 corrispondono in gran parte a quelle del 1891, ma regolano altresì nuovi punti di disciplina. Si comincia con l’ additare l’ utilità per il clero degli esercizî spirituali annui e dell’ orazione quotidiana mentale. Per ottenere buoni predicatori, che si basino sulla Scrittura e sulla Patri- stica, si vuole che i giovani seminaristi vengano addestrati nella palestra della Sacra Eloquenza, e si consiglia loro la “Guida del Predicatore ,, del Gallerani. Anche ai parroci si raccomanda di predicare con frequenza. Quanto all’ insegnamento della Dottrina cristiana ai fanciulli, mentre nel 1891 si era deciso di adottare prossimamente il testo fissato nel con- gresso catechistico di Piacenza, adesso si lascia piena libertà ai vescovi di scegliere qualsiasi testo, ripudiando però il Compendio stampato in Pa- lermo con una surrettizia approvazione della Curia arcivescovile. Si stabilisce negarsi ai sacerdoti discessorie a tempo indeterminato, fis- sando il massimo della licenza ad un anno. (1) Cfr. La Sicilia Sacra,, (Dir. Boglino), I, p. 46, dove si trova una eccellente recen- sione della “ Lettera pastorale ,, formulata dai vescovi. (2) Il Cozzuceli è, se non l’autore, per lo meno il gerente responsabile degli errori contenuti nel Sinodo diocesano di Nicosia del 1883, cfr. qui p. 198. (3) Le Conferenze Episcopali della Regione Sicula tenute în Palermo nel settembre del 1898, “ Lettera pastorale ,, Palermo, Scuola tipografica del “ Boccone del Povero ,,, 1898. CONCILII E SINODI DI SICILIA 205 S’introduce nei seminarî l'esame finale di catechismo, e nell'ultimo anno l’esercitazione pratica del diritto canonico specialmente con quesiti sugli impedimenti matrimoniali e le domande di dispense, In ossequio alle istruzioni della S. Congregazione dei Riti del 14 set- tembre 1894 si raccomanda ai seminaristi lo studio del canto gregoriano, e si proibisce che nelle parrocchie si eseguisca musica profana. Per il sacrificio della Messa si raccomanda adoperare cera pura ed ostie genuine. In ordine al matrimonio s’ insiste come nel 1891 sulla necessità che i parroci spieghino ai fedeli l’importanza sacramentale del matrimonio, e sulla opportunità di fare annotare dal parroco di origine i matrimonii contratti dai cosidetti vaghi (persone senza dimora abituale). Si deplora poi l’abuso dei matrimonii clandestini, derivante o dalla fuga dei fidanzati o dalla difficoltà di procacciarsi le fedi di stato libero. Si pone in evidenza l’utilità della stampa cattolica e si riconferma per il momento quale giornale ufficiale “la Sicilia Cattolica ,. Si lodano e raccomandano le Opere dell’ associazione di S. Francesco di Sales, della Propagazione della Fede e della S. Infanzia, 1’ Opera dei Tabernacoli, destinate ad apprestare alle chiese povere gli arredi sacri e l'Opera dell’assistenza dei poveri infermi a domicilio, le congregazioni dei Luigini e delle Figlie di Maria, gli Oratori serali per gli artigiani. In conformità al voto del congresso Mariano s’invitano i fedeli all’asti- nenza dalle carni nel sabato, malgrado le ottenute dispense dal digiuno. Circa la questua si rinnovano le disposizioni del 1891. Per l’efficacia della così detta “ Azione Cattolica ,, si ritorna a fomentare come nel 1891 la costituzione dei Comitati parrocchiali. Si proclama infine la necessità del riposo festivo e di condurre pura vita cristiana. Queste in complesso le determinazioni prese nella conferenza. La Lettera Pastorale, sicuramente redatta dal Cozzucli, considerata come un documento legislativo è uno dei più curiosi esempî di negligenza della forma. La visione torbida dei concetti si rivela non pure nello stile contorto e faticoso, nelle serammaticature (1), nelle goffaggini (2), ma sinanco in pe- (1) Cfr. a p. 16. “ Ciascun vescovo dopo il primo impianto, curerebbe di suggerire i nomi di quei sacerdoti che pur restando ciascuno nella propria Diocesi, piglierebbe parte all'associazione ,,. (2) Cfr. a p. 19. “ Perciò i coniugi, considerati come figli, debbono mostrarsi sempre ubbidienti alla volontà dei genitori che, gereralmente, possono meglio conoscere se uno 206 CONCILII E SINODI DI SICILIA riodi dove il compilatore riesce a dire proprio il contrario di quel che voleva esprimere (1). Conferenza episcopale del 1903 Con due lettere del 18 settembre ed 11 novembre 1902, il cardinale Rampolla, Segretario di Stato, informò il cardinale Celesia , arcivescovo di Palermo, sugl’ intendimenti del pontefice “ per lo sviluppo dell’ azione popolare o democratica cristiana in Sicilia , (2). A questa iniziativa ponti- ficia si dovè la conferenza episcopale del 1903 in Palermo, la quale durò cinque giorni, dal 20 al 24 gennaio. Presiedè il cardinale Celesia, arcive- scovo di Palermo. Intervennero tutti gli arcivescovi e vescovi di Sicilia, ad eccezione del vescovo di Mazara, dell’ Amministratore apostolico di S. Lucia del Mela e del vicario capitolare di Nicosia, i quali però ade- rirono (3). Funzionò da segretario il Blandina, vescovo di Noto, il quale formulò lo schema delle proposte pratiche sottoposte alla discussione e redasse la Lettera Pastorale Collettiva. od un altro matrimonio ben si addica ai proprii figli,. Ma se già sono coniugi, la vo- lontà dei genitori interviene tardivamente! Cfr. a p. 17. “ L'attività dei Comitati parrocchiali che in taluni paesi o non sono an- cora costituiti o lo sono solo di nome ,,. È curiosa l’attività di comitati non costituiti. Cfr. a p. 19. “Le Pie Opere dei tabernacoli e dell’assistenza degl’infermi a domicilio fioriscono mercè lo zelo, la carità ed anche l’opera manuale di pie e nobili dame che meritamente fanno ricordare î primi secoli deiia Chiesa ,,. (1) Cfr. a p. 12. “ Curino altresì caritatevolmente d’istruire nelle verità religiose quei coniugi che le ignorassero, senza chiudere loro bruscamente la porta per evitare che così si mettano in vie concubinarie, o se ne ritraggono, se già vi si trovano ,,. Ma il “se ne ritraggono ,, dipendendo dal “ per evitare che, significa restare nelle vie con- cubinarie! Vie, alle quali i coniugi, che sono poi concubinarii, accedono per una porta che non è chiusa loro bruscamente ! Cfr. a p. 13. “ Quanto ai matrimonii, volgarmente detti clandestini, i Parroci facciano a tutti conoscere che se sono validi quanto allo stringimento del vincolo sacramentale, sono però altamente dalla Chiesa vietati, e per ciò stesso, peccaminosi, laonde rimuo- vano tutti gli sconsigliati dal contrarre in questo modo, esibendosi, caritatevolmente a facilitare le pratiche, che vincano le difficoltà del contrarre in tale indebito modo ,,. “ Per non contrarre ,, intendea dire il nostro segretario ! (2) Schema delle proposte pratiche che si sottopongono alla discussione dei Reveren- dissimi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi della regione Sicula, riuniti in Conferenza Episcopale, riguardanti l’azione popolare cristiana o democratica cristiana. Noto Zammit., 15 dicembre 1902, p. 1. (3) La Democruzia Cristiana, Lettera Pastorale Collettiva dell’Episcopato Siculo. Noto Zammit., 1903, p. 43. CONCILII E SINODI DI SICILIA 207 Lo schema compilato dal Blandina si divide in due parti, l’ una che tratta del Seminario e Clero, l’altra che regola le Associazioni Cattoliche democratiche cristiane. In quanto al seminario si fissano i punti seguenti. Perfetta cognizione nel rettore e nei professori del seminario del concetto dell’ azione demo- cratica cristiana, quale è intesa dal Pontefice e praticamente sviluppata dal 2° Gruppo dell'Opera dei Congressi. Aggiungere alle materie del corso filosofico nel 3° anno gli elementi di economia politica. Oltre dello studio della sacra predicazione avviare i chierici all’esercizio di conferenze religioso- sociali. Sorvegliare in genere le letture e le idee dei seminaristi. In quanto all'attività del clero e dei propagandisti anche laici dell’azione democratica cristiana si vuole che tutti o assistenti ecclesiastici delle asso- ciazioni cattoliche o propagandisti o giornalisti dipendano strettamente dall'ordinario. S'istituiscono i “ Cappellani del lavoro , fra i sacerdoti più zelanti in quest'ordine d'idee. Si promuovono Circoli di Studii religiosi e sociali. Il clero non frequenti circoli disapprovati dal vescovo, nè appoggi partiti municipali ostili alla Chiesa, nè accetti cariche amministrative senza speciale licenza del vescovo. Circa le Associazioni Cattoliche democratiche cristiane si stabilisce una serie di aggregazioni concentriche, distinte in Comitati parrocchiali, Comitati dio- cesani, e Comitato regionale, il quale ultimo si riannoda alla suprema Opera dei congressi e segue l’indirizzo del Presidente del Comitato generale perma- nente e del Presidente del 2° Gruppo generale. Al comitato regionale si raccomanda di promuovere le “ Unioni professionali , quali sono vagheg- giate nell’enciclica “ Rerum Novarum ,, di Leone XIII; di fomentare coope- rative economico-sociali con carattere confessionale; di riattivare 1’ azione del 3° Gruppo dell’ Opera * Educazione e Istruzione ,, per distogliere la gioventù studiosa dalle tendenze immorali. Le Unioni professionali poi si vogliono istituite in tutti i Comuni dell’ isola. In generale si raccomanda alle associazioni cattoliche fede pura, morale elevata, pietà, obbedienza cieca ai superiori, e devozione assoluta alla S. Sede. Queste furono le materie da svolgere nella conferenza. Nel “Programma per le Conferenze Episcopali della Regione Sicula da tenersi nel mese di gennaio 1903 ,, (1) troviamo alcune norme per regolare la discussione. Dopo la lettura della relazione fatta dal Segretario le proposte sono di- scusse dai vescovi “ per ordine di dignità e di anzianità seguendo gli argo- menti stabiliti. Facoltà a ciascuno di prendere la parola e diritto di non (1) Debbo la conoscenza di questo ed altri interessanti documenti al dotto Monsignor Giuseppe Lagumina, a cui rinnovo i più vivi ringraziamenti. NO) 208 CONCILII E SINODI DI SICILIA L essere interrotto nel discorso. Nell'ultimo giorno si pigliano le determina- zioni sulle materie trattate. Quali determinazioni effettivamente si siano prese non risulta, perchè gli atti non sono stati pubblicati; ma la Lettera Pastorale Collettiva versa qualche luce su questo punto. In sostanza la Lettera Pastorale Collettiva ha per scopo d’ illustrare il concetto di “ Democrazia Cristiana e conseguentemente ,, l'ufficio assegnato a ciascun Sacerdote o fedele laico nell'opera della democrazia cristiana (1). La “Democrazia Cristiana, riannodando le passate tradizioni storiche al progresso ed alle contingenze del presente ha per iscopo di moralizzare, sotto gli auspicii e l'influsso della vera Religione, i popoli e associarli coi soavi vincoli della carità, tanto nella produzione di loro arte e mestiere, quanto nel consumo dei generi alimentari che convengono al loro ceto e alle loro famiglie ,, (2). “La quistione sociale è impernata nella giustizia e nella carità , (3). Il cristiano democratico “ sì gioverà di tuiti i leciti espedienti, che i sociologi di sani principii hanno additato per apportare tutti i rimedii possibili alla sperequazione esorbitante tra ricchi e poveri, per infrenare gli abusi del capitale a danno del lavoro, per correggere l’uso della pro- prietà ,, (4). In quanto ai doveri politici il cristiano democratico * sarà modello di dolcezza e mansuetudine nell’ ottemperare alle leggi, pur che non siano opposte ai diritti di Dio e della Chiesa, obbedirà alle potestà superiori più per obbligo di coscienza che per timore di pena, (5). Per il conseguimento delle loro finalità è necessario che i democratici cristiani “ imitino la gerarchia della Chiesa di cui fu simbolo e figura il vecchio Israele, e quindi compaginati e uniti, mediante l’ ubbidienza e la spontanea dipendenza dalla S. Sede, dai Pastori delle anime, dall’ Opera dei Congressi, dai Comitati Regionali e Diocesani, formino un tutto or- ganico ,, (6). Si avrà così un “esercito di cattolici credenti e praticanti, i quali altro intento non hanno che di fare rifiorire la carità pacificatrice in mezzo alla civile comunanza, e risolvere soavemente l’aspra e intralciata quistione sociale ,, (7). (1) Lett. Past., Coll. p. 3. (2) Lett. Past., Coll. p. 28. ) Lett. Past. , p. 38. VIELettANP astn34s (5) Lett. Past., p. 35. ) Lett. Past., p. 136. ) Lett. Past., p. 39. CONCILII E SINODI DI SICILIA 209 Questa la tela della Lettera Pastorale, la quale in sostanza costituisce la giustificazione teorica delle determinazioni episcopali riguardanti le Asso- ciazioni Cattoliche democratiche cristiane. La Lettera Pastorale del 1903 per l’elevatezza dei concetti per quanto curialistici e per 1’ entusiasmante sentimento di amore e carità da cui è pervasa, rappresenta il più bel documento di tutta l’attività delle conferenze episcopali siciliane. Noterò solamente un curioso equivoco. Le falangi del Fourier, i falansterî si trasformano per il Blandina in un socialista chiamato “ Fanlhester!,, (1). Conferenza episcopale del 1906 Nel gennaio del 1906 (25-81) (2) ebbe luogo in Palermo una quarta conferenza dell’episcopato siciliano. Presiedè il cardinale Francica Nava arcivescovo di Catania. Intervennero tutti gli arcivescovi e vescovi di Sicilia, ad eccezione dell’arcivescovo di Messina e dei vescovi di Acireale e Tra- pani, i quali però aderirono. Ebbe le funzioni di segretario il Palermo, vescovo di Piazza. La conferenza si propose in primo luogo la soluzione del problema religioso (3). Mentre nelle conferenze del 1903 si era avuto di mira lo sviluppo della azione cattolica, adesso si vuole indirettamente influire sulla medesima prendendo le mosse da un punto più elevato, cioè dal miglioramento dello spirito religioso. Soltanto il sentimento religioso può dare efficacia all’a- zione cattolica. Ma per ravvivare la fede, per rigenerare le coscienze e la società non vi è che un mezzo: il sacerdozio. I sacerdoti debbono eccellere per dottrina, con le opere e per la santità della propria vita (4). Questo ci spiega perchè la Lettera dell’ Episcopato sia indirizzata al Clero, non anche ai fedeli; e perchè le Deliberazioni del 1906 siano tutte intese a mantenere alta nel sacerdote la coscenza della propria missione. D'altra parte la conferenza si propose di riannodare il presente con il passato, richiamando in vigore le più importanti fra le deliberazioni prese nel 1591, nel 1898 e nel 1903 (5). A_ tal uopo si aggiunse alia Lettera al Clero un’ Appendice contenente appunto le deliberazioni riconfermate (6). (1) Lett. Past... p. 0. (2) Letture Domenicali, Anno XXVI, (1906), p. 199. (3) Conferenze dell’ Episcopato Siciliano, tenute in Palermo nel gennaio 1906. Lettera al Clero, Deliberazioni, Piazza Armerina 1906, p. ©. (4) Lett. p. 7, p. 29. (5) Lett. p. 6. (6) Lett. p. 61. 210 CONCILII E SINODI DI SICILIA Le deliberazioni del 1906 sono divise in tre grandi gruppi, secondo che si riferiscano al seminario, al clero secolare od al popolo. Per quanto riguarda i seminarî si stabilisce d’inviare i migliori semina- risti nelle più rinomate università ecclesiastiche per seguire i corsi supe- riori di scienze, lettere o pedagogia (1). Dare indirizzo unico ai Seminarî dell'Isola, affidando il mandato al Presidente della Conferenza, di esaminare i regolamenti disciplinari dei singoli seminarî e redigere la proposta di un testo unico; e affidando altresì il mandato ad una Commissione interdiocesana di far lo stesso peri programmi scolastici ed i libri da adottarsi (2). Nel- l’ordine degli studî dare principale importanza alla lingua italiana e latina nel ginnasio; alla Filosofia nel liceo ; alla Teologia Dommatica e Morale; alla S. Serittura; e la debita importanza al Diritto Ecclesiastico (3). Am- mettere in seminario soltanto giovani forniti dei requisiti morali ed intel- lettuali, che diano affidamento della loro perseveranza nella via che mena al sacerdozio; ed espellere quelli che dimostrino difetto d’intelligenza o di vocazione (4). Coltivare poi la vocazione al sacerdozio incoraggiando le congregazioni di Luigini, ed istituendo le Compagnie degli aspiranti al chericato, queste ultime sul modello di quella già fondata a Catania (5). Per quanto riguarda il clero secolare si stabilisce di avviare i novelli sacerdoti alla pratica del ministero sacerdotale con un tirocinio di sei mesi o in seminario o in parrocchia. Rialzare per mezzo di quattro sessioni, non più una sola, l’importanza dell’esame di Teologia Dommatica e Mo- rale, che i novelli sacerdoti debbono sostenere per ottenere dal vescovo la facoltà per le confessioni (6). Mantenere alto lo spirito sacerdotale, special- mente dei parroci e confessori, per mezzo del Santo Ritiro Spirituale; del- l’orazione mentale quotidiana; delle pie associazioni di spirito (7). Mante- nere illeso il decoro sacerdotale non promovendo ai sacri ordini gl’indigenti mediante la dispensa del titolo dell’ordinazione ; proibendo ai sacerdoti il frequentare circoli e dedicarsi a cure profane; istituendo possibilmente in Palermo una Casa interdiocesana di ricovero per i sacerdoti vecchi, inva- lidi o ammalati, e trasformando in istituto interdiocesano la Cassa di mutuo soccorso tra i sacerdoti di Palermo (8). Vigilare i sacerdoti fuori diocesi, (1) Lett. p. 47. (2) Lett. p. 48 e p. 49. (3) Lett. p. 48. (4) Lett. p. 50. (5) Lett. p. 5 (6) Lett. p. 52. (7) Lett. p. 53. (8) Lett. p. 54. CONCILII E SINODI DI SICILIA 211 sia aggiungendo alla discessoria un attestato vescovile sui motivi della partenza e sul luogo di nuova dimora, sia mettendoli sotto la sorveglianza del parroco della nuova dimora (1). Disciplinare la predicazione, conce- dendo l’abilitazione a predicare soltanto dopo esame speciale, ed assumendo minuziose informazioni sui Quaresimalisti invitati (2). Insistere circa V’in- segnamento del catechismo ai fanciulli ed agli adulti fondando o riani- mando le congregazioni per la Dottrina Cristiana, ed adottando il nuovo testo pubblicato per l'ispirazione del pontefice Pio X (3). Per quanto riguarda il popolo si stabilisce curarne l'educazione per mezzo della predicazione e della stampa; con Oratorî festivi modellati su quelli Salesiani, e con Circoli giovanili (4). Togliere alcuni abusi, come la dire- zione delle feste nell’interno delle chiese affidata a laici; l’amministrazione del Battesimo fuori chiesa; l’ amministrazione della confermazione a fan- ciulli non ancora di mente sviluppata (5). Prendere a cuore le sorti degli emigranti aderendo all'associazione S. Michele di Palermo (6). Possibilmente istituire i cappellani delle ferrovie per dare agio al personale ferroviario di ricevere i conforti della religione (7). Conferenza episcopale del 1908 Dopo le quattro conferenze episcopali della regione sicula del 1891, del 1898, del 1903 e del 1906 i vescovi di Sicilia sì riunirono ancora una volta in Palermo nel 1908. “ Rpiscopalis coetus , qualificò Pio X quest'adunanza, in un Breve gra- tulatorio indirizzato all’episcopato siciliano (8). Le conferenze furono tenute nel palazzo arcivescovile nei quattro giorni dal 28 al 31 gennaio. Presiedè il cardinale Nava arcivescovo di Catania. Intervennero tutti i vescovi, tranne quello di Noto, infermo. Partecipò ai lavori il Perosi, Delegato Apostolico per la visita dei Seminarî di Sicilia (9). Le delibera- zioni della conferenza non furono pubblicate; tuttavia non è difficile in- dovinare quali siano state le principali materie svolte. Già la presenza (1) Lett. p. 55. (2) Lett. p. 55. (3) Lett. p. 56 e p. 58. (4) Lett. p. 57 e p. 58. (5) Lett. p. 57 e p. 58. (6) Lett. p. 59. (7) Lett. p. 60. (8) Cfr. Foglio Ecclesiastico Palermitano, Anno 3° (1908), p. 17. (9) Cfr. Foglio Ecclesiastico Palermitano, Anno 3° (1908), p. 23. 2192 CONCILII E SINODI DI SICILIA del Perosi indica come la sistemazione dei Seminari tanto dal punto di vista amministrativo che didattico abbia formato l’obbietto principale delle discussioni. D'altra parte una frase del citato Breve di Pio X ci fornisce altra luce: “ Praesertim vero adversus recentiores errores, quibus dilaceratur Ecclesia, pugnantes, enixe curastis ut integer inviolatusque thesaurus fidei servetur ,,. Dunque l’adunanza sì occupò anche intorno alla scelta dei mezzi più opportuni per lottare contro il modernismo (1). Mazara 1909 Nel novembre del 1909 l’Audino, vescovo di Mazara, celebrò un sinodo diocesano, che durò tre giorni dal 16 al 18. Così dopo più di un secolo e mezzo le vecchie costituzioni sinodali del Castelli cedettero il posto ad una legislazione presumibilmente più rispondente al bisogni della vita moderna. Ma ignoriamo quali siano le linee del nuovo diritto diocesano, perchè le costituzioni sinodali non sono state ancora stampate. Soltanto il Bollettino Ecclesiastico di Mazara contiene una mi- nutissima relazione di tutti gli Atti del sinodo (2). Palermo 1910 Il 23 gennaio del 1910 il cardinale Alessandro Lualdi, arcivescovo di Palermo, emise un decreto, con cui indisse il sinodo diocesano peri gior- ni 14, 15 e 16 giugno del 1910 (3). Ma già prima, il 6 gennaio, il sotto ciantro, pontificante il cardinale, aveva pubblicato dall’ ambone come fra le solennità dell’anno 1910 vi fosse la celebrazione di un sinodo nei detti giorni del mese di giugno (4). Il decreto cardinalizio disponeva che l’editto di convocazione si affiggesse alle porte della Cattedrale e delle parrocchie. L'importanza dell’editto del 23 gennaio 1910 è per così dire intuitiva. Il cardinale Lualdi con quel largo senso critico che lo distingue, primo fra i vescovi di diocesi importanti dell’isola, ha nettamente percepito il bisogno di svecchiare la legislazione sinodale. Appunto “ hoc erat in votis ,.. n” (1) Debbo i più vivi ringraziamenti al Rev.dc prof. Baranzini, segretario particolare del cardinale Lualdi, per le indicazioni fornitemi. (2) Bollettino Ecclesiastico, Messaggero della Diocesi di Mazara, Anno VI (Novembre 1909), p. 169-181. (3) Letture Domenicali, Anno XXX, p. 85. (4) Foglio Ecclesiastico Palermitano, Anno V, p. ©. APPENDICE Qq. D. 47 (num. n Ms. della Bibl. Com. del sec. XVII + 1392 Hec Captula seu statuta Synodalia extant in Tabulario..... Messanensis Ecclesiae in carta papiracea In nomine Domini nostri Jesu Christi, et gloriose Virginis Mariae (1) Matris eius. Ista sunt statuta ordinationes, precepta, et reformationes ordinata per Ar- chiepiscopum in Christo patrem, et Dominum Dominum Philippum Crispum de Messana dignissimum Messanensem Archiepiscopum ac in toto Regno Trinacriae Apostolicae Sedis Nuntium observanda tam in Ecclesia Majori Messanensi; et omnium Ecelesiarum totius Civitatis Messanensis, quam per totam eius Diocesim sub penis in Capitulis inferioribus denotatis. 1. In primis, ut in quibuscumque Ecclesiis Curatis Civitatis Messanae, et eius Diocesis conservetur honorifice Sacramentum Eucharistiae cum lu- mine et omni reverentia, et infine XV dierum ad minus renovetur. 2. Item similiter Sanctissimum Crisma, Sanctum oleum, et oleum infir- morum cum omni reverentia in Sacrari]js custodiantur. 3. Item quod nullus Sacerdos Curatus, cuiuscumque gradus, et conditio- nis existat, presumat uti prelis, (2) nisi tantum per annum. 4. Item ‘quod unusquisque Cappellanus Curatus seu Archipresbiter tam in Civitate Messana, quam in erus Diocesi in Die Cenae Domini debeat interesse personalis, et si casus necessitatis imminet per interpositam sa- cratam personam Ecclesiae nostrae Metropolitanae confectioni supradicto- (1) Naturalmente la responsabilità della grafia e dell’ortografia, incombe all’amanuense. (2) Nel testo “ predis ,,. II CONCILII E SINODI DI SICILIA rum sacrorum liquorum sub pena tam in supradictis observanda, quam in presenti capitolo, carceris trium mensium, et unciae unius medietatem Ca- merae nostrae, et reliquam medietatem operi Ecclesiae nostrae. Item elapso dieto anno debeant comburi facere dictos sacros liquores in loco sacro, prout Iura Canonica mandant sub pena superius expressa. 5. Item quod nullus cuiuscumque gradus, aut condictionis existat sub pena privationis benefici], et suspensionis officij] presumat dictum sacrum Crisma, seu aliquid dictorum Sacrorum liquorum alicui seculari personae tradere, nisi ex speciali nostro mandato, vel Vicariorum nostrorum. 6. Item volumus et mandamus, quod nullus sacerdos presumat aliquem in domo baptizare sub pena superius expressa nisi maxima necessitate cogente per nos, aut Vicarios nostros sollemniter cognita et discussa. 7. Item volumus et mandamus quod nullus cuiuscumque gradus et con- ditionis audeat se in domo desponsare sub pena excomunicationis et pena superius expressa. 8. Item volumus et mandamus quod nullus accedat ad sacros ordines nisi prius antea sciat Gramaticam. Et quicumque hoc attemptare presumpserit de furti iudicio condemnetur. 9. Item quod ordinati in subdiaconatus et Diaconatus Ordinibus non promoveantur ad Sacerdotium, nisi sciant optime officium dicere, bene le- gere, et. competenter cantare. 10. Item quod unusquisque presbiter tam in civitate, et Diocesi nostra Messanensi cuiuscumque gradus et conditionis tam in altaribus majoribus, quam minoribus dicat in fine ultimae orationis, introitus Missae et ultimae orationis post Communionem haec verba: Et famula tuos Summum Pon- tificeem nostrum Bonifacium, Antistitem nostrum Philippum, (1) Regem nostrum Martinum, Reginam nostram Mariam, et Ducem Martinum patrem eorum ab omni adversitate et periculo defende, sub pena trium tarenorum medietatem Camerae nostrae et reliquam medietatem operi ecclesiae nostrae. 11. Item volumus et mandamus quod nullus Sacerdos Curatus, nec etiam de nobis vel Vicarijs nostris auctoritatem habens confitendi, presumat ab- solvere aliquem excomunicatum maiori vel minori excomunicatione , nisi tantum in articulo mortis, vel habita a nobis licentia speciali, vel vicario- rum nostrorum (2) in absentia nostra dumtaxat. 12. Item volumus, et ordinamus quod omnis infirmus (3) utriusque sexus tam in civitate quam in eius territorio et districtu Messanense, et Diocesi in fine ungatur oleo sancto, et ne aliquis velamen sibi excusationis assu- mat; volumus, et mandamus quod omnis Sacerdos Curatus in partibus su- pradictis publice predicet hoc salutare mandatum in Ecclesijs eorum dicens: Hoc Sanctissimum Sacramentum esse unum de septem Sacramentis Eccle- siae Romanae institutum, et necesse esse pro salute animarum quicumque potens accipere, et contemnens (4) contemtui dannatus est, sub pena su- perius expressa. 13. Item volumus, et mandamus, quod omnes Sacerdotes Graeci tam in Civitate Messanensi, quam in eius Diocesi, et Territorio, et districtu tran- slatare faciant in lingua Greca officium dictae Sanctissimae extremae un- (1) Nel testo si trova aggiunto: “ Regem nostrum Philippum ,,. (2) Nel testo “ nostrum,,. (3) Nel testo “infimus,,. (4) Nel testo “ contemto ,, CONCILII E SINODI DI SICILIA II tionis iuxta formam, et ritum Ecclesiae nostrae Metropolitanae sub pena unciarum trium Camerae nostrae, et operi Ecclesiae nostrae applicandarum, ac unius mensis carceris. 14. Item volumus, et mandamus quod Kalendarium, et festivitates San- ctorum puta Latinorum, et Grecorum sint unum et in una forma consti- tuta (1) sub pena suspensionis offici] et unciae unius penae Camerae, et operi Ecclesiae nostrae applicandae, et ne aliquis Sacerdos Graecus excusationem assumat, mandamus quod ad Ecclesiam nostram accedat, et accipiat con- cordantiam Kalendari] et Santorum, qua accepta (2) dicat populo festivi- tates celebrandas iuxta modum Ecclesiae nostrae, quod si secus attemptare presumpserit una Canonica monitione pro trina vinculo excomunicationis innodamus. 15. Item quod nullus Sacerdos cuiuscumque gradus et conditionis pre- sumat celebrare nisi bene dispositus, dicens officium diurnum pariterque Nocturnum ac Gloriosae Virginis Mariae, ac bene contritus, et confessus sub pena carceris et privationis beneficiorum et altarium. 16. Item quod nullus presumat revelare confessionem sibi dictam re, verbo, opere signo, vel scripto sub pena superius expressa. 17. Item quod unusquisque Sacerdos, Diaconus, Subdiaconus, et Bene- ficiatus in Ecclesia nostra, et eius Diocesi teneatur dicere officium Diur- num pariterque Nocturnum nec non, et officium Beatae Virginis, et offi- cium etiam Beatae Virginis Accolitus etiam teneatur dicere, sub pena su- spensionis officij, et privationis omnium beneficiorum. 18. Item quod unusquisque sciens aliquem istorum officium non dicen- tem, et per hoc Deum non timentem teneatur sub pena excomunicationis. (re- velare). 19. Item quod nullus Sacerdotum, et Clericoram ac etiam Laicorum no- strorum subditorum presumat conversari cum excomunicato publico , vel scienter privato sub pena excomunicationis, et privationis etc. 20. Item quod nullus Sacerdos, nec clericus cuiusecumque gradus et con- ditionis presumat exercere usuras, et mercantias nec pecuniam suam dare ad usuram sub pena excomunicationis et unciaruam XX Camere nostre et operi Ecclesie nostre applicandarum. 21. Item quod nullus cuiuscunque gradus ete. audeat intrare monasteria Dominarum Monialium sub pena excomunicationis, et privationis offici], nisi rationabili, et legitima Causa, per nos seu vicarios nostros legitime cognita, et Discussa. 22. Item volumus et mandamus quod nullus cuiuscumque gradus et con- ditionis proferat testimonium Curie Seculari, tam civiliter quam Crimina- liter sine licentia nostra seu vicariorum nostrorum. 23. Item quod nullus Sacerdos portet arma de Die neque de nocte , pro- hibita sub pena amissionis armorum et uncie unius Camere nostre et operi Ecclesie nostre applicande ac unius mensis pena carceris. 24. Item volumus et mandamus quod nullus cuiscumque gradus ete. por- tet Sapio: longos, nec nutriat barbam seu comas, aut deferat barbam ad pizzum sub pena privationis beneficij sui, et unciarum trium Camerze et operi Ecclesie nostre applicandarum. 25. Item quod ad minus infra xv dies unusquisque debeat portare co- (1) Nel testo “ constitutus ,,. ) Nel testo “ quam acceptam ,,. IV CONCILII E SINODI DI SICILIA ronam bene ornatam, et barbam, et chiricam rasam vel saltem cum for- ficibus bene aptatam (1) sub pena privationis benefici] sui, et uncie unius operi Ecclesie nostre et Camere Solvenda. 26. Item quod nullus Sacerdos ebdomadarius, Diaconus, vel Subdiaconus tam in Ecclesia nostra quam in tota Diocesi praesumat ascendere ad al- tare pro Ebdomada eorum fienda nisi bene dispositi et confessi, ieiuno stomacho , officio completo, ac etiam cum clerica et barba rasis, et cum co- rona bene ordinata sub pena carceris unius mensis, et privationis benefici] et offici). 27. Item quod nullus praesumat recipere possessionem alicuius benefici], seu altaris a manibus Laicorum ius patronatus habentium, nisi instituatur et confirmetur a nobis vel forte ab aliquibus auctoritatem habentibus, alias sì sit ausus in dicta Ecclesia vel altare celebrare Divina eum vinculo ex- comunicationis innodamus, et ad privationem aliorum beneficiorum proce- So pro ut Iura Canonica mandant. Item quod nullus cuiuscumque gradus et conditionis audeat fraudare Bocesinn nostram Messanensem nec iura ad nostram mensam Archiepi- scopalem pertinentia, nec tractare per se, nec per alium quod fraudetur in aliquo publice vel private immo si aliquid sentiant super hoc debeant sub pena excomunicationis infra terminum dierum trium, una Canonica moni- tione praemissa pro trina, nobis, vicari]s nostris seu procuratoribus revelare, alioquin excomunicationis sententiam ex nunc pro ut ex tune, et ex tune pro ut ex nunc innodamus. 29. Item quod sub pena excomunicationis nullus audeat occupare iura ad dilectos in Christo fratres Canonicos nostros de iure pertinentia nec non ad dilectos nobis in Christo Sacerdotes et clericos dictae Ecclesiae nostre. 30 Item quod nullus clericus cuiuscumque etc. presumat esse procurator Laicorum in Causis litigiosis. 31. Item quod nullus Clericus cuiuscumque etc. a minoribus quatuor or- dinibus seorsum audeat intrare tabernam, lupanaria, nec ad ludos taxillo- rum ludere sub pena carceris unius mensis, et uncie unius solvenda operi ecclesiz@ nostre et Camere nostre pro qualibet vice qua deprehensus fuerit. 32. Item volumus et mandamus quod unusquisque cuiuscumque ete. tam in Ecclesia nostra quam in Diocesi exerceat bene, legaliter et fideliter of- ficium suum, non se interponendo in alieno sub pena excomunicationis , et privationis praefati offici). 33. Item mandamus Decano Ecclesie nostrae modo, et pena quibus su- pra ut exerceat officium suum. Item Cantori (2) simili forma officium suum. Item Archidiacono officium suum. Item Canonicis (3) simili modo que ad eos spectant. Item Archidiacono Trahinensi. Item Succantori Ecclesi® nostre. Item Cappellano Ecclesiae nostre. Item Thesaurario. Item Cappellano Ecclesie Sancti Nicolai episcopatus. Item Vivanderis Ecclesiae (4) nostre et Sancti Nicolai. (1) Nel testo “ optatam ,,. (2) Nel testo “ Cantari ,. (3) Nel testo “ Canonici ,;. (4) Nel testo “ Malinderis ,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA VI Item Clericis Cappelle nostre Messanensis Ecclesia. Item. Determinatori. Item Magistro scolarum. Item Prothopape Graecorum Messanensis. Item omnibus alijs Archipresbiteris et Prothopapis nostre Diocesis Mes- -sanensis. 34. Item mandamus omnibus presbiteris, et clericis (Canonicis Ecclesie nostre excptuatis) [quod] debeant sub poena excomunicationis et uncie unius operi Ecclesie et Camere nostre solvende tam in Civitate Messa- nensi, quam in tota Diecesi esse obedientes et reverentiam exhibentes prae- nominatis officialibus in ijs, que de iure sunt, et quae sunt absignata per consuetudinem et statuta tam Ecclesie® nostre Cathedralis quam aliarum Ecclesiarum nostre Dioecesis. 35. Item quod nullus Canonicorum sub pena excomunicationis et pri- vationis officij et benefici] intromittat se in ijs quae ad COlerum Ecclesia spectant, nec e converso Presbiteri et clerici in ijs quae de iure spectant ‘ad dictos Canonicos fratres et consocios nostros. 36. Item quod tam in civitate Messane quam in tota Diocesi nostra nullus audeat sub pena privationis benefici] possidere beneficia Ecclesiastica abs- que concessione privilegiorum, et ad hoc quod excusationes non habeant de gratia speciali concedimus Canonicis, presbiteris, et Clericis Ecclesia nostre nec non in Messana, et in alijs locis et ecclesijs ipsius Civitatis moram trahentibus spacij xv dierum et alijs Achipresbiteris, Prothopapis, presbiteris, et clericis beneficiatis in nostra Diocesi et in eius Ecclesi]s mo- ram trahentibus termini spacium mensis unius, et ne aliquis velamen sibi excusationis assumat, volumus et mandamus omnibus Archipresbiteris in nostra Synodo existentibus, ut accipiant omnium supra et infrascriptorum Capitulorum copiam ad hoc quod audientes audiant et intelligentes intel- ligant. 37. Item volumus et mandamus quod unusquisque Beneficiatus Ecclesiae nostre moram trahens extra Ecclesiam nostram sub pena privationis be- neficij sui residentiam faciat in Ecclesia nostra ad minus per xv dies etiam sub pena privata visitet Ecclesiam nostram in die vocabuli. 38. Item omnis cuiuscumque gradus etc. conditionis altaria intus Eccle- siam nostram possidens saltem in ijs servire debeat bis in Ebdomada per se vel alium causa rationabili mandante, sub pena privationis dictorum al- tarium. 39. Item simili modo ordinamus de ijs, qui altaria possident in tota Diocesi. 40. Item volumus et mandamus quod unusquisque beneficiatus tam in beneficijs quam in altaribus interesse debeat Ecclesiae nostre officijs Divi- nis, videlicet Diebus Dominicis et festivis et precipue diebus majoribus duplicibus et minoribus Duplicibus et in primis Vesperis diei Dominice Missa, et Secundis Vesperis. 41. Item volumus et maudamus quod omnis Sacerdos tam in Civitate Messane, quam eius Diocesi curam habens animarum residentiam faciat in ea sub pena privationis dicti benefici] pro ut Iura Canonica mandant nisi eum detinuerit tamquam dispensatum. 42. Item volumus et mandamus quod sub pena Canonicatus et preben- dae omnibus Canonicis nostris praebendatis secundum iura Canonica, con- suetudines, et statuta (necesse sit servire?) in Ecclesia, et si (quis) propter indigentiam et paupertatem substituere nequit, eum eo dispensamus dum- modo quod personaliter serviat. VI CONCILII E SINODI DI SICILIA 43. Item volumus et mandamus quod de Legatis Ecclesi® nostre tantum nulla alia mensione facta in testamentis vel donationibus reservetur nobis portio, pro ut Iura Canonica volunt, et hoc intelligatur tam in Missis quam in Caeteris Legatis. 44. Item volumus et mandamus, quod nullus officialis Bidandarius vel Vidandarius sine officio in Ecclesia nostra, nec presbiteri, et Clerici in Dio- cesì nostra in Ecclesijs eorum si (1) per consuetudinem obligantur, deficiant Divinis officijs Diurnis pariterque Nocturis, et quod non egrediantur de choro usque ad illud dictum; officiales super hoc serio positi; fidelium ani- mae etc. sub pena privationis offici] beneficij, seu Biband. 45. Item quod diebus in quibus in Ecclesia nostra seu alijs Ecclesi]s nostre Diocesis fit sermo, nullus sub pena privationis offici], et beneficij audeat egredi de sermone nisi finitis sermone et officio. 46. Item quod nullus cuiuscumque etc. ambulet de nocte post Castella- nam cum armis vel sine armis, et si casu necessitatis imminet, ambulet. cum lumine; quia scriptum est, qui ambulat in luce neminem offendit, sub pena de nocte Carceris Sancti Iuliani, et Carceris nostri de die. Similiter intelligatur de presbiteris, et clericis FOR Diocesis Messanensis. 47. Item volumus et mandamus quod si quis novit et scit aliquam ec- clesiasticam personam nostre iurisditionis diabolico spiritu instigatam aliqua sacra pignorare vel pignorasse quod sub pena excomunicationis, et priva- tionis officij, et benefici} nobis seu vicari]s nostris debeat (2) revelare post trium dierum spacium una Canonica monitione pro trina. 48. Item quod pignorans dicta sacra, vel ea (3) recipientes maxime clertei, in prima notitia simt damnati in pena unciarum duarum Camere nostre, et operi Ecclesie solvendarum, in secunda sì convicti fuerint pena carceris mensium duorum, et in Tertia sint privati officijs et benefici]s, et a com- munione clericorum. 49. Item volumus et mandamus, quod nullus Episcopus, Archimandrita, Abbas, Prior, Archipresbiter et Prothopapa nostre Dioecesis, et intra Dio- cesim deficiat sub pena Episcopus, et Archimandrita unciarum quinqua- ginta, Abbas et Prior unciarum viginti, Archipresbiter et Prothopapa un- ciarum decem veniendi in Synodo nostra fiendi quolibet anno in Ecclesia nostra etiam, et in vocabulo Ecclesize nostre pro ut Tura Canonica, et con- suetudines dictant. 50. Item mandamus omnibus et singulis Prothopapis, et Presbiteris Grecis in Civitate, et Diocesi nostra constitutis, quod in Azzimis celebrent, et non in pane sub pena excomunicationis, et privationis officij, et bene- fici] et unciarum duarum applicandarum ut supra. 51. Item volumus et mandamus quod nullus presbiter, clericus, vel lai- cus nostre iurisdictionis sub pena carceris, et privationis officij et bene- fici] presumat accedere ad iudicium seculare ad iustitiam petendam. 52. Item mandamus omnibus et singulis presbiteris et clericis uniuscum- que gradus aut condictionis existant, quod debeant flectere genua cum pronunciatur hoc verbum: Et homo factus est, sub pena tarenorum quin- que solvendorum ut supra. 53. Item volumus et mandamus quod nullus presbiter cuiuscumque status, gradus et conditionis existat, audiens confessiones quascumque utriusque ) Nel testo “sic,,. (2) Nel testo “debeant,,. ) Nel testo “a,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA VII ;sexus personarum presumat absolvere quemcunque seu quameunque de ca- sibus nobis revervatis sine speciali licentia nostra vel vicarioram nostro- rum sub pena excomunicationis et privationis officijs et benefici]. Haec statuta, et ordinationes edietae et promulgate sunt in Sinodo Messane celebrata anno Domini MCOCCLXXXXII in festo Assumptionis Beate Marie XV die Mensis Augustj XV Indictionis Pontificatus San- ctissimi in Christo Patris, e Domini nostri Domini Bonifacij Divina pro- videntia Papae VIII. Anno Tertio. IDE, Bibl. Com. Ms. Qq. F. 42 Synodus Milevitana per Illustrissimum ac Reverendissimum Domi- num Fratrem Lucam Bonum Archiepiescopum Tessalonensem nec non Episcopum Milevitanum in Melitensi Cathedrali celebrata die XIII et sequentibus Mensis Maij. Infra Octavam Ascensionis Anno Reparate Salutis 1668. Frater Lucas Bonus Dei et S. Apostolica Sedis gratia Arcliepiscopus Thessalonicensis Episcopus Melivetanus Regiusque Consiliarius Venerabilibus Fratribus nostris Dignitatibus et Canonicis nostrae Cathe- dralis ac etiam Parochis, et Dioecesis Nostrae melivetane, et quibuscunque alijs subditis nostris salutem in Domino sempiternam. Cum ad majorem Divine Majestatis gloriam, animarumque salutem pro- curandam Christus Dominus, et Redemptor noster Pastorale munus in Ecclesia sua instituerit ab Episcopis quanta fieri potest diligentia, et in- tegritate obiri debet. Cumque nos quamquam immeritos Divina bonitas ad huiusmodi Digni- tatis Apicem extulerit, nihil ab initio antiquius, quam fidei et Religionis Christiane exaltationem, Ceremoniarum Ecclesiasticaram observantiam, de- pravatorumque morum correctionem, animarumque nobis commissarum sa- lutem habuimus. Lustrata igitur semel licet cursim ob temporis angustiam, ac nostra Dioecesana Melivetana rebusque omnibus prout licuit animad- versis iuxta Sancti Concilij Tridentini Decretum Sess. XXIV de reform. Cap. 2 pro moderandis moribus corrigendis excessis controversijs compo- nendis , alijsque ex sacris Canonibus et Constitutionibus Apostolicis pre- missis Synodum in Domino cogere intendimus, eamque in Domini Epi- phania proxime elapsa Dominica infra Octavam Ascensionis que die XIII Mai] celebrabitur habendam esse annunciari fecimus.. Quamobrem Digni- tates, Canonicos, et Parochos totius nostre Dioecesis, atque universos Cu- ram Animarum in ea exercentes, et quoscumque alios clericos, et subditos nostros hoc publico nostro Edicto ad Diocesanam Synodum predieta XIII Mai] inchoandam, et in predicta nostra Cathedrali Ecclesia celebrandam convocamus, illamque ad predictam diem indicimus precipientes omnibus et singulis qui presentes esse tenebuntur sub pena Unciarum decem, et in subsidium Excommunicationis, ut convenire omnino debeant, illos prete- rea et omnes Christi fideles exortantes et monentes, ut Christiane pietatis studio et assiduis, ac religiosis praecibus a Deo Patre Omnipotente nobis VIII CONCILII E SINODI DI SICILIA negotium tam salutare tractantibus spiritus sancti Lumen implorent quo adiuti in viam salutis eternae nostros gregisque nostri gressus dirigere va- leamus. In quorum fidem hoc nostrum edictum publice Legi ac proponi mandamus Datum in Civitate Notabili ac Nostro Episcopali Palatio die XXVII Martij 1668. Frater Lucas Archiepiscopus Episcopus Melitensis. Locus Sigilli Registravit Notarius Andreas Vella Magister Notarius. In Nomine Sanctae ac Individuae Trinitatis Patris, et Fili], et Spiritus Sanctus. Amen. Nos Frater Lucas Bonus Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Thessalonicensis Episcopus Melivetanus. Ad Dei Omnipotentis gloriam ac Beatissimae Virginis Deiparae Patro- nae, Apostolorum Petri et Pauli, omniumque Sanctorum laudem nostram Diocesanam Synodum incipimus et ad Christianae fidei veritatem conser- vandam, Ecclesiasticae disciplinae integritatem restituendam, vitiorum extir- pationem, morunque reformationem, ut huius Civitatis universaeque nostrae Dioecesis nobis ab omnium Pastore commissum gregem in viam Domini ac de virtute in virtutem ad aeternitatis pascua deducere possimus hanc primam Dioecesanam Synodum coegimus in qua haec, quae post peractam Visitationem statuenda et decernenda duximus, statuimus et inviolabiliter. observanda sancimus. Hoc autem primum iuxta Decretum S. Concilij Tridentini, rectamque ‘ationem statuimus et decernimus, quod si cui vel quibus forte contigerit in hac Synodo suo loco non incedere, vel non sedere, vel etiam suo loco non vocari, vel nominari, vel nominatis acquiescere, aut alios quoscunque actus facere, non propterea cuiquam jus acquiri, aut acquisitum esse, neque de cuiusquam jure, aut possessione, ve 1 quasi quidquam detrahi, sed omnia in eo ipso statu permanere, in quo ante hane Synodum reperiebantur. Synodalium Decretorum Melitensis Diocesis PARS Ia CAP. I. In primis omnia et singula Decreta Synodorum Dioecesanorum unius de anno 1625 alterius vero de anno 1646 sub Iustrissimis et Reverendis- simis Praedecessoribus nostris bonae memoriae fratribas D. Balthassare Cagliaresio, et D. Michaele Ioanne Balaguerio Camarasa Episcopis Mele- vitanis respective habitarum quarum Exempla habentur typis mandata innovamus , et innovata declaramus, ac observari volumus, et mandamus quatenus nobis permissum sit Iuribus edictoram hactenus a nobis emanato- rum, ac Decretorum, quae in praesenti Synodo adijcimus salvis ac omnino observandis, et in occursu diversitatis praeponendis. De Fide Catholica CAP. IL Sine fide quoniam, ut Apostolus ait, impossibile est placere Deo, et si corde creditur ad Iustitiam, ore tamen Confessio fit ad salutem, Nos ideo CONCILII E SINODI DI SICILIA IX Sancetissimi Domini nostri Clementis Papae ix eiusque successorum obse- quio mancipati, Sacrorum Concilioram praeceptis edocti Sanctoramque Pa- trum vestigiis inhaerentes praemissa Fidei professione iuxta formam a S. M. Pio 1v. traditam inferius registrandam, omnia, et singula quae Sancta Romana Ecclesia credit, docet, et tenet, credere, docere et tenere profite- mur, adversaque omnia et singula, quae illa reijcit, damnat reijcemus nos pariter et damnamus, Patrumque Dotrinas, et consilia eodem quo Sancta Romana Ecclesia sensu complectimur. CAPITI Ea itaque omnia, et singula, quae de Fide, Spe, et Caritate Sacramentis et alijs ad vitam aeternam assequendam necessarijs, ac conducibilibus mo- rum reformationem, vitiorum extirpationem, virtutum insertionem, Anima- rum in viam Salutis Aeternae directionem, Disciplinae Ecclesiasticae teno- rem et alia quaecumque a Sacrosaneta Tridentina Synodo definita, decla- rata ac proposita fuerunt suscipientes, omnesque et singulos Christi Fide- les tam regulares quam seculares ut tum seipsos, tum alios quotquot po- tuerint ad Normam eorum omnium, et singulorum in viam Iustitiae diri- gant in Domino hortantes omnibus et singulis, quibus animarum cura in- cumbit in virtute S. Obedientie praecipimus, ut eadem studiose suscipiant, observent, et prout quique tenentur adimpleant, mandantes Curiae nostrae (1) ministris, ut tam contra praedictos, quam alios quoscunque negligentes, vel quoquo modo contravenientes iuxta tenores ipsorum decretorum , ac alias prout de Iure omnino et irremisibiliter procedant. Nunc ergo meminerint, qui ad huius Synodi celebrationem de Iure aut consuetudine convenire tenentur fidem profiteri ac sì hactenus in praece- dentibus illius professionem non emiserint iuxta formam a Felicis recor- dationis Pio Iv praescriptam emittere teneri. Fidei Professionis Formula Ego N. firma fide credo, et profiteor omnia et singula que continentur in Symbolo Fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet, Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem Coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Tesum Christum Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante omnia Saecula, Deum de Deo, Lu- men de Lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum consub- stantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de coelis et Incarnatus est de Spi- ritu Sancto ex Maria Virgine, et Homo factus est, Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die se- cundum scripturas, et ascendit in Coelum: sedit ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius Regni non erit Finis; Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Pa- tre, Filioque procedit, qui cum Patre Filioque simul adoratur et conglori- ficatur, qui locutus est per Prophetas, et in unam Sancetam Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, confiteor unum Baptisma in remissionem peccato- (1) Nel testo “ Curia nostra ,,. II Xx CONCILII E SINODI DI SICILIA rum; Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi Amen, Apostolicas et Ecclesiasticas traditiones, reliquasque eiusdem Ecclesiae ob- servationes, et Constitutiones firmissime admitto et amplector. Item Sa- cram Scripturam iuxta eum sensum quem tenuit et tenet Sancta Mater Ecclesia cuius est judicare de vero sensu, et interpretatione sacrarum scri- pturarum, admitto, Nec eam umquam, nisi iuxta unanimem consensum Pa- trum accipiam et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vere et pro- prie sacramenta nove Legis a Iesu Christo Domino nostro instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Un- ctionem, Ordinem et Matrimonium, et ordinem sine sa crilegio reiterari non posse, receptos quoque et approbatos Ecclesie Catholicae ritus in supradie- torum omnium Sacramentorum solenni administratione recipio et admitto, omnia et singula quae de peccato originali, et de Iustificatione in Sacro- santa Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt amplector et recipio, Profiteor pariter in Missa offerri Deo proprium et propitiatorium sacrifi- cium pro vivis et defumetis. Atque in Sanctissimo Eucharistie Sacramento esse vere et realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum Anima et Divinitate Domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius sub- stantie panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum, verumque sacra- mentum sumi; Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragijs iuvari similiter, et sanctos una cum Christo regnantes venerandos, atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias venerandas firmissime assero, Imagines Christi ac Deiparae semper Virginis, nec non alioram Sanctoram habendas et reti- nendas esse, atque eis debitum honorem et venerationem impertiendam, (1) Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse, affirmo Sanct tam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiaram Matrem et Magistram agnosco, Romanoque Pontifici Beati Petri Apostolorum Principis successori ac Iesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo ac iuro, caetera item omnia a Sacris Canonibus et Oecumenicis Conciliis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo definita et declarata indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas, reiectas et anathemizatas, Ego pariter damno reij- cio et anathemizo. Hanc veram Catholicam fidem extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eamdem in- tegram et inviolatam usque ad extremum vita spiritum constantissime (Deo adiuvante) retinere et confiteri atque a meis subditis vel illis quorum cura ad me in munere meo spectabit teneri, doceri et predicari quantum in me erit curatuuum. Ego idem N. spondeo,” voveo ac juro, sic me Deus adiu- vet ad haec Sancta Dei Evangelia. Ad formam praemissam verbi Dei Concionatores omnes ludi Litterarij Magistri, ac quicumque legentes et docentes quameumque artem liberalem facultatem, vel scientiam tam seculares quam Regulares habita a nobis Li- centia in praedictis respective se exercendi coram nobis vel Vicario Gene- rali fidei professionem statim emittere debeant, et de ca in actis. Curia nostre Episcopalis notam fieri facere, alias licentiz illis concesse ipso facto revocate intelligantur. ) Nel testo “impertinendam ,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA XI L ‘ idem intelligi debere declaramus de Licentijs ad praemissa, vel ali- quod eorum hactenus a nobis concessis nisi illi, qui eas obtinuerunt, et ter- mino mensis unius a praesenti die decursuro eadem praestiterint vel jam quandocumque praestita per Acta Curie nostrae docuerint. Medicos vero ac chirurgos quocumque, ut ad praescriptum constitutio- num apostolicarum, et Decretorum praememoratarum Synodorum, ut supra innovatorum eadem praestent, qui nunc scilicet exercent in termino mensis unius a praesenti die enumerandi, qui vero posthac exercituri erunt., ante- quam mederi ceperint scituri se non aliter a statutis censuris, ac poenis tutos. De Hereticis, Magis, Sagis eorum exorcismis, ac blasphematibus Necessariam intelligant universi ac singuli observantiam omnium et sin- gulorum, quae de his et unoquoque eorum observari volunt Sacri Canones. Apostolicae Constitutiones, Generalium Concilioram Decreta et Rubricae Ritualis Romani jussu S. M. Pauli v editi. Qui contravenerint poenis ab eisdem Sacris Canonibus Apostolicis Constitutionibus et Generalibus Con- cilijs statutis ac alias prout de Iure se subjectos noverint ac plectendos. De S. Scriptura et eius Predicatione Qui ad sacrae scripturae lectionem ac verbi Dei praedicationem et expo- sitionem tenentur nihil negligant eorum, ad quae tenentur modum ac ra- tionem. et moderamina iuxta tenores sacrorum canonum, Apostolicarum Constitutionum, et Decreta Sacrorum Conciliorum debita servantes aliter a poenis in eisdem et prout de Iure statutis non futuri immunes. Con- ciones nulle fiant nocturno tempore, nocte Nativitatis Domini excepta nisi media hora ante ortum solis, nec post eiccasus oum protrahantur. Nemini cuiuscumque status sit liceat in hac nostra Diocesi sine nostra Licentia in scriptis obtenta, nec etiam sì regularis sit in propria Ecclesia sine nostra benedictione praedicare verbum Dei, concionari, vel sermocinari sub poena suspensionis ipso facto incurrenda. Ut predicationis officium eo quo pari est decore atque profictu peraga- tur omnia et singula, quae in sacris Canonibus Summorum Pontificam Con- stitutionibus et Tridentino Concilio sancita sunt, hic pro insertis habentes Concionatores omnes monitos esse volumus, ut sanam Doctrinam ex S. Scripturae locis iuxta Sanctorum Patrum interpretationem, et Catholicum S. R. E. sensum populos edoceant, et ut boni dispensatores multiformis, gratie Dei in integritate, in gravitate verbum sanum et inreprehensibile loquantur, fabulis inanibusque ac inutilibus verbis abstineant nec a veritate auditum avertant, nec demum aliquid dicant vel faciant quod a Christiana disciplina alienum sit. De Sanctorum Invocatione Reliquijs et Imaginibus ac Festorum observatione In primis ultra ea que in Decretis Praedecessorum nostrorum , ut supra innovatis continentur sciant universi ac singuli sibi necessarium esse obser- vantiam, tam Decreti Sacrosanete Tridentinae Synodus statuentis nemini licere ullo in loco vel Ecclesia etiam quomodolibet exempta ullam insoli- XII CONCILII E SINODI DI SICILIA tam Imaginem ponere vel ponendam curare, nisi ab Episcopo approbata fuerit, quam Constitutionis S. M. Urbani vim circa formam et habitum sacrarum Imaginum incipientis “ sacrosanta ,, die decimaquinta Marti] 1642 inter alia prohibentis, ne quisquam Imagines Domini nostri Jesu Christi et Deiparae Virginis Mariae ac Angelorum, Apostolorum, Evangelistarum, aliorumque Sanctorum et Sanctarum quorumeumque sculpere aut pingere vel sculpi aut pingi facere, aut antea sculptas aut pictas, et alias quomo- dolibet effictas tenere, seu pubblico aspectui exponere, aut vestire cum alio habitu et forma quam in Catholica et Apostolica Ecclesia ab antiquo tem- pore consuevit, nec etiam cum habitu E alicuius Ordinis Regularis ac ut Imagines aliter pictae, vel sculptae ab Ecclesijs et alijs Locis qui- buslibet amoveantur et deleantur, vel reducantur et reformentur habitum et formam in Ecclesia Catholica et Apostolica ab antiquo tempore consue- tam etc. ac mandantis, ut praedicta ab Episcopis et alijs Locorum Ordi- nari]s etc. inviolabiliter et exacte observentur, et quatenus regulares et moniales Constitutioni praedictae ac omnibus in ea contentis parere negle- xerint possint et debeant Episcopi et Locorum Ordinari] ete. tamquam in hoc a Sede Apostolica specialiter delegati contra omnes et singulos prae- dictos, et quoscumque alios quomodolibet inobedientes et. transgressores procedere, et ut plenius in Litteris Constitutionis praedictae, quas hic pro insertis habere volumus. Prohibemus propterea, ne posthac ulla Imago vel statua ubicumque lo- corum immobiliter collocata quovis habitu vel modo vestiatur vel ornetur nisi ostensis prius, ac approbatis a nobis habitu et ornamentis quibus illa vestienda, vel ornanda fuerit. Prohibemus quoque, ne posthac ulla Imago vel Statua mobilis etiam hac- tenus adhibita im Ecclesi]s, Oratori]s, vel alijs Locis publicis exponatur, nec quovis modo publico conspectui proponatur nisi ea prius nobis vel ijs quos ad hoc deputaverimus ostensa fuerit, et a nobis approbata, nec alio habi- tu vestiatur, nec ornatur alijs ornamentis, quam quae a nobis fuerint prius approbata. Universis praeterea et singulis Ecclesiarum, Cappellarum et Altarium quorumeumque Rectoribus et Patronis ac : Confraternitatum gubernatoribus et Laicis quocumque nomine censitis praecipimus ac mandamus quatenus in termine mensium trium ab hodie in antea decurrendorum omnes et quas- cumque Imagines et statuas in Ecelesijs oratorijs, Cappellis et Altaribus ad eorum qualemeumque curam respective spectantibus immobiliter existen- tes, et ab annis xxx et infra collocatas subijciant oculari inspectioni Ma- gistri Ceremoniarum huius nostrae Ecclesiae Cathedralis Qui subinde in termino mensis unius teneatur nobis in scriptis referre statum, habitum, et qualitates omnium et singularum Imaginum, et Statuarum suae oculari inspectioni inxta praemissa subiectaram cum nota contractionis, (1) cuius unaqueque earum indigere visa fuerit. Quicumque in praemissis, nel praemissorum aliquo contravenerit, vel ne- gligens fuerit i (2) poenas et censuras in Constitutione praedict sù COn- tentas quo ad hoc ultimum Caput (8) pro negligentia poenae unciarum qua- tuor ponderis generalis pro contraventione vero primi et secundi capitis, vel alterius eorum poenae unciarum sex ponderis generalis se subiectum (1) Nel senso di riduzione, riforma. (2) Nel testo “ Culta,, (3) Nel testo “ Capite.,, CONCILII E SINODI DI SICILIA XIII sciat, prout subiectum declaramus, et alijs poenis ac censuris arbitrio no- stro infligendis. Tabelliones diebus Dominicis et alijs Festis de praecepto sine nostra spe- ciali Licentia instrumenta, nisi de ultimis voluntatibus, et contractibus do- talibus non conficiant, qui vero aliorum instrumentorum istis diebus pu- blicandorum Licentiam generalem vel specialem a nobis vel a nostro Vi- cario Generali fortasse obtimuerint ad haec non exponant in locis ita fre- quentibus, ut fieri solet in diebus ferialibus, sed in Locis publico conspectui minus expositis, et sic in Apotecis vulgo Banche nonnisi mediam Osti] par- tem apertam habentibus sub poena unciarum quatuor ponderis generalis pro qualibet contraventione. Occasione Festivitatum celebrandarum Ludi ignei cum pulveris bellici consumtione tormentorumque bellicorum emissiones, seu explosiones, vulgo Sparate expensis Ecclesiarum, Confraternitatum, et Locorum piorum nul- latenus fiant sub poena solvendi de proprio, alijsque arbitrio, consuetudine huius nostrae Cathedralis Ecclesiae salva. FESTA DE PRECEPTO HAEC SUNT Ianuarij : Circameisio Domini — Epiphania Domini — Conversio S. Pauli Apostoli principalis Patroni. Februarij: Purificatio Beatae Mariae Verginis — S. Matthias Apostolus. Marti): S. Toseph Confessor — Annunciatio B. Mariae Verginis. Aprilis-Maij : S. S. Philippus et Iacobus Apostoli — Inventio S. Crucis. Iunij: Nativitas S. Ioannis Baptistae — S. Anna Mater Beatae Mariae Verginis. Augusti: S. Laurentius Martyr — Assumptio Beatae Mariae Verginis — iS. Bartholomeus Apostolus. Septembris : Nativitas Beatae Mariae Verginis — S. Mattheus Apostolus et Evangelista — Dedicatio S. Michaelis Archangeli. Octobris: S. S. Simon et Iudas Apostoli. Novembris : Omnes Sancti — S. Andreas Apostolus. Decembris : Conceptio Immaculatae Verginis Mariae — S. Thomas Apo- stolus — Nativitas Domini nostri Iesa Christi — S. Stephanus Prothomartyr — S. Ioannes Apostolus et Evangelista — S. S. Innocentes — S. Sylvester Papa et Confessor. Dominicae omnes. x MOBILIA è Resurrectio Domini cum duobus sequentibus — Ascensio Domini — Pen- tecostes cum duobus sequentibus — Festum S. S. Trinitatis — Festum Cor- poris Christi — Dies Patroni cuiuslibet Parochiae in ipsa tantum. DE DOCTRINA CHRISTIANA CAP. VI. Pastores animarum quoscumque monemus, ut animo revolvant, quam necessaria sint ovibus eorum curae creditis Doctrina, Actuum Fidei, Spei, Caritatis recti usus poenitentiae et aliorum Sacramentorum, vitiorum extir- patio virtutumque insertio, et verbi Dei insitio. RLVI CONCILII E SINODI DI SICILIA Fisdem propterea proponimus necessariam observantiam Doctrinae ac De- cretorum Sacri Concili] Tridentini et Constitutionum Synodalium ut supra innovatarum (1), in quibus de praedictis agitur, et exactionem poenarum in eisdem ac in huius praeentis Synodi decretis contentarum, aliarumque graviorum, quibus pro ut de Iure eorum negligentia venerit punienda. Ad haec in hac nostra Ecclesia Cathedrali et singulis Ecclesijs Parochia- libus, et quibus cura animaum imminet sub regimine, cura et sollicitudine Archypresbyteri, et respective eorum, quibus animarum cura incumbit adhae- rentes Constitutioni FelicisRecordationis Pij v incipienti “ ex debito pa- storalis offici] , die vj] octobris 1572 et pro executione, et iuxta tenorem illius praesenti decreto citr tamen ullam prorsus exonerationem eorumdem, quibus pondusincumbit erigmus, ac erectam declaramus Confraternitatem seu sodalitatem Doctrinae Christianae. Ex qua pro Ministris, et. Operarijs eas personas probatae vitae ac zelo Christianae caritatis plenas per Reve- rendum Archipresbiterum et respective alios quibus animarum cura incum- bit assumi volumus et mandamus, quae (2) ab eisdem promotioni et adju- torio idoneae (3) iudicatae uerint, eisdem officia ad haec necessaria, et op- portuna distribui Indulgentias a Summis Pontificibus Pio v. et Gregorio x sodalitatibus huiusmodi conessas Lucraturis (4). Et ista per singulos, quibu animarum cura incumbit, quamprimum exequi volumus et mandamus, indulgentiasque praedictas publicari iuxta tenorem Constitutionum praememoratarum summopere, quas in fine Decretorum pre- sentis Synodi registrare volumus. Nos quoque singulis eorum qui doctrinae huiusmodi interfuerint audituri, vel docturi nec non et ijs, qui in causa fuerint, ut pueri, Famuli, aut quaevis aliae personae ad discendam doctri- nam Christianam eant quadraginta dierum Indulgentiam in forma Eccle- siae solita et consueta concedimus. Clericos omnes eidem Doctrinae ut intersint saltem alterius vicibus, Pa- rochosque et adijuvent monemus scituros se etiam ea de re inquirendos , cum ad superiores ordines fuerint promovendi. Nullum in posterum ad alquem de Sacro Fonte suscipiendum , vel te- nendum in confirmatione admitti praecipimus, qui Christianam doctrinam in ijs saltem quae sunt de necessitate salutis nesciat super quo curam ani- marum exercentes diligentius animadvertant. Ne autem populi ab accidentia verbi Dei doctrinae Christianae detestationis vitiorum, comendationis virtu- tum (5), aliarumque salutarium monitionum, quae in singulis Ecclesijs Pa- rochialibus vigilatura speramus, prout in quibusdam jam vigilare depre- hendimus evocati, vitia inextirpata maneant, et tamdem ita crescant ut divinae irae extremam provocent ultionem sicuti plurimis orbis populis (quod maximo animi dolore referimus) contigisse constat fide, quod inho- norata sit morum turpitudine ab illis abscedente, praecipimus, ac prohibe- mus, ne aliquis sacerdos quavis ex causa Dominicis diebus sub poena un- carum quatuor ponderis generalis ipso facto incurrenda missam celebret in aliqua Ecclesiaram curam animarum abhabente, quae per quatuor mi- liaria -(6) non distent a viciniori Ecclesia Parrocchiali, vel curam anima- rum habente. Nel testo “ innovaturum ,,. Nel testo “ qui,,. Nel testo “idonei,,. Nel testo “ Lucratorij ,,. Nel testo “ doctrinae Christianae detestationis, vitioruam comendationis, virtutum ,,- Nel testo “ militaria ,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA XV Pro commoditate tamen agricularum et colonorum a prima die mensis Maij atque ad ultimam diem mensis Septembris in Ecclesijs ruralibus a viciniori Ecclesia Parrochiali vel curata per unum miliaribus distantibus celebrari permittimus. In Ecclesijs quoque minus quam spatio unius miliarij a viciniori Ecclesia Parrochialj vel curata distantibus ipsis etiam diebus festis de praecepto missam celebrari prohibemus sub simili poena unciarum quatuor ponderis generalis per quemvis contravenientem ipso facto incurrenda. Excipimus tamen a prohibitionibus praedictis Ecclesias huius Civitatis Notabilis et eius suburbij, nec non et Ecclesias Civitatum Vallae et Victo- riosae, Insulae Sengleae, et loci dieti “ La Burmola , prout quoque dies propri] tituli singularum Ecclesiarum excipimus respectu propriorum Re- ctorum earumdem et aliorum trimm sacerdotum, quos illi elegerint, qui ipsa die celebrare poterunt post KRectoris missam, non ante tamen unam diei horam perfectam inchoandam. Exceptis ijs Ecclesijs, quae in diebus tituloram earum magnum Populorum concursum habere consueverunt. Alia autem onera missarum, sì quae in diebus ut supra probhibitis sint adim- plenda ad diem proximam iuxta praemissa non prohibitam transferimus, ac translata declaramus. DE SACRAMENTIS De Sacramento Baptismi Baptismi sacramentum ministrantes quicumque nullam prorsus personam Ecclesiasticam secularem, militarem, vel Regularem in patrinum admittant in Baptismo, sub poena unciarum quinque ponderis generalis ipso facto in- currenda, alijsque arbitrio nostro imponendis, nullamque praeterea Femi- nam, quae integro illo biennio vitam honestam non duxerit in. matrimo- nium admittant (1) sub simili poena unciarum quinque ponderis generalis alijsque poenis arbitrio nostro imponendis. Curam gerentes animarum infantes ad eorum curam pertinentes è loco nativitatis ad alium extra propriam Parochiam pro Baptismo recipiendo transferri non permittant sub poena unciarum quinque ponderis generalis. Parentibus infantium quorumeuraque recenter natorum sub poena excom- municationis ipso facto incurrenda, praecipimus, ne per annum integrum infantes eodem lectulo una cum ipsis sive illorum nutricibus dormire per- mittant, absolutionem vero nobis reservamus. De Sacramento confirmationis Quoties animarum Curatores praecognoverint , nos ad eorum Ecelesias visitandas, vel in eis sacramentum confirmationis ministrandum esse ac- cessuros opportuno tempore anticipato intra missarum solemnia sedulo uni- versos olei capaces (2) qui ad sacramentum confirmationis accessuri erunt, et pro eis eos quorum cura subsunt moneant, ut eo tempore, quo confir- mationis sacramentum sit recipiendum, sint ad susceptionem Sacramenti, (1) Nel testo “ admittat ,,. (2) Nel testo “ dolicapaces ,,. XVI CONCILII E SINODI DI SICILIA eiusque gratiae, quantum fieri potest praeparati actibus Fidei, Spei, et Ca- ritatis poenitentiae, et Confessionis ipsosque interea immo (1) et antea, et ad haec ac meliorem frugem eosdem in hanc dignitatera doctrina virtutum praedictarum, earumque actuum, et salutaris confessionis exercitio dirigere non desinant. Singuli interea Ecclesiastici seculares militares, et Regulares noverint se a nobis sacramentum hoc confirmationis ministrantibus in Patrinos non fore admittendos. Idem sciant Laici quicumque tam mares quam foeminae si secus diver- sitas (2) inter tenentem et personam tentam interventa sit (8). De Sanctissimo Sacramento Eucharistiae Communio valentium alibi non fiat, quam ad Cancellos Altaris in quo Santissimae Eucharistiae Sacramentum asservatur mappis mundis paratos; et hoc per solos Parochos, vel Viceparochos, et ubi opus fuerit eisdem an- nuentibus per aliquem ex senioribus sacerdotibus tantum communicarique volentium concursu durante. Dominicis diebus, et festis de praecepto per singulas horas matutini temporis fiat communio. lisque diebus in Ecclesijs Parrochialibus praesertim numerositatem po- puli habentibus post Missam Parrochialem pro maiori commoditate Populi et praesertim Feminarum curetur, ut duae saltem missae celebrentur. Omnes Christi fideles hortamur, clericjs vero cuiuscumque ordinis praeci- pimus quatenus auditis ictibus Campanae pro signo Sanctissimi Sacramenti ad infirmos deferendi dari consuetis illico ad Ecclesiam tantum sacramen- tum comitaturi accedant, quorum aliquibus Ecclesiam ad id ingressis, Pa- rochis mandamus, ut statim omni alio Officio postposito, sine ulla mora ad communicandum infirmum procedant adhibito quo ad fieri poterit balda- chino, vel saltem umbrella cum alijs honorificentiae tanti sacramenti con- gruis. Praeterea cum tantum sacramentum, numquam satis, ac ut par est lau- dari, honorarique possit, eius vero confraternitates fere ubique in hac no- stra diocesi confratrum numero caeteris minus celebres esse cognoverimus tam Parochos, quam alios quoscumque ac universos Dioecesanos nostros maiori quo possumus affectu monemus, et per exercentes curam animarum, ac verbi Dei concionatores, publice moneri volumus ac mandamus ut ani- marum ex quo par est zelo honoris tanti sacramenti intendant tam ad in- crementum huiusmodj confraternitatis Sanctissimi Sacramenti, quam ne singulae confraternitates huiusmodi, illius processiones, ac ad infirmos de- lationes minus quam earum fert possibilitas honoratas relinquant, sed quan- tum possunt confratrum devota frequentia honorificent, et honorificari pro- curent, ac universi et simguli quoad fieri poterit sine alterius derogatione in hoc studeant ut semper singulae sanctissimi sacramenti confraternitates ubique locorum confratrum habitum gestantium coeteris singulis locis mi- nores non sint. Populique ipsi hoc sibi expedire intelligant ut misericordiam et benedic- tionem consequantur a Domino, qui dixit: Si quis mihi ministraverit hono- rificabit eum Pater meus, ut ibidem scilicet sit adoptivus ubi est unicus. (1) Nel testo “ imo ,.. (2) Inimicizia o conflitto d’interessi. (3) Nel testo “ interventum,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA XVII De Sacramento Poemientiae In excipiendis Fidelium confessionibus sedulo curent confessarij quicunque ut confitentium quorumcumque confessiones in omnibus conformes sint doctrinae sacri Concilii Tridentini menti felicis recordationis Alexandri Pa- pae VII, quae colligitur ex eius Decretis Laxas epiniones damnantibus emanatis de annis 1665 et 1666 ac sanae Doctrinae probatorum Auctorum tam circa animi dolorem peccati detestationem propositum abstinendi in futurum satisfaciendi pro peccatis commissis ac necessariam famae et re- rum ablatarum restitutionem quam circa claram apertiorem specierum nu- meri, ac circumstantiarum peccatorum proximi tegendi rationem, evitatio- nemque tam temerariae detectionis complicis, vel alterius peccati, ac igno- miniae, quam et maxime actionis perfunctoriae prout e contra impertinen- tium confabulationum,, ac aliorum, quibus saepe vis compunctionis re- tunditur. Quem poenitentem rudimentorum fidei advertant ignarum audiant qui- dem, sed instructo prius summatim in necessarijs circa fidem spem et ca- ritatem, ac poenitentiam in partem satis factionis imponant, ut ea quam- primum abdiscat. Eos autem adultos, quos fidei rudimenta nescientes vel discere negligentes adverterint nobis inconsultis minime absolvant, si posthac semel quolibet anno per triennium a proprijs Parochis singillatim admonitos in ignorantia, vel negligentia porseverasse deprehenserint. In admittendis ad confessionem concurrentibus nulla prorsus sit perso- narum acceptio, nisi ex evidenti caritatis causa, ut contingit in claudis, caecis , surdis pregnantibus et similibus. Sint in singulis Ecclesijs sedes confessionales pro viris, aliae pro feminis in locis diversis, ac respective cuique sexui commodioribus ferreis laminis cum rimulis parvulis ad auditum poenitentium paratae Laicorum valentium nullius confessio extra huiusmodi sedem confessionalem excipiatur. Dum wnius confessio excipitur, aliorum nemo sit intra ambitum (1) palmorum quatuor a sede confessionali. Signa proinde distantia huiusmodi circumcirca sedes confessionales in pavimento clara et patentia ubique lo- corum fieri praecipimus. Confessarius quicumque qui spretum praeceptorum huiusmodi, vel alicuius eorum animadvertens expedito eo in cuius confes- sione hoc animadverterit, non abscesserit (2) poena unciae unius mule- tetur , et in subsidium poena privationis licentiae audiendi confessionem pumatur. Quorum (3) erit ad communionem admittere nullam confessionis fidem admittant non habentem confessarij, ac poenitentis nomina et cognomina literis expressa. Saculares praeterea sacerdotes quicumque qui praememoratae Synodi anni 1646 praecepto de superpelliceo , stola, et bireto clericali induendis dum audiunt confessiones contravenerint mulctae unciaram duarum pon- deris generalis pro qualibet vice subiecti sint. Prout simili poena subijcimus quoscumque, qui in Doctrina vel quovis publico sermone simili habitu parati non fuerint. Sic quoque quibus, quoquo modo cura animarum incumbit, nedum ita (1) Nel testo “ abitum ,,. (2) Nel testo “ obscesserit ,,. (3) Nel testo “ Si quorum ,,. III XVIII CONCILII E SINODI DI SICILIA assidui sint in audiendis eorum qui ad ipsorum curam pertinent confessio- nibus, ut bonae directioni animarum sibi commissarum defuisse censeri non possint, sed et saltem semel quolibet mense populo praemonito, ut mini- mum spatio mediae horae Doctrinam Sacri Concilij Tridentini de Sacra- mento Poenitentiae, illiusque partibus probatorumque Authorum illi inhae- rentem publice, ac in maiori quam habere potuerint populi frequentia exponant. Haec vero negligentes poena unciarum duarum ponderis generalis pro qualibet negligentia puniantur, alijsque poenis ac censuris arbitrio nostro infligendis. In singulis Fcclesijs Curati curam animarum exercentes praemonitis omni- bus Sacerdotibus, et alijs in Sacro ordine constitutis sub ipsa Parochia de- gentibus conferentiam casuum Conscientiae saltem semel in quolibet mense fieri curent, in qua discussis tribus casibus in priori conferentia propositis proponantur ali) tres Casus in proxima futura conferentia discutiendi. Locus sit sacristia, vel alius ad electionem exercentis curam animarum, tempus vero post vesperas diei eidem benevisae. Casus proponendi sint de materijs frequenter, vel facile contingentibus. Propositio casuum semper fiat per exercentem curam animarum. Propositos autem casus omnes semper suscipiant, omnesque et singuli ad proximam congregationem veniant parati ad eorum solutionem, exercens autem curam animarum teneatur nullo ordine servato ita ei abnuere, ut ante alios re - spondeat, quem voluerit, ut omnes et singulos casuum pro omnibus et sin- gulis conferentijs propositorum studio obligatos indiscriminatim constituisse censeri possit, et ipse in singulis congregationibus auditis alioram senten- tijs solutionem Casuum iuxta sanam Doctrinam quoque aperiat. Clericos quoque, qui ad sacros ordines aspirare voluerint interesse volumus, ut cum ad examen admitfendi fuerint, adhibitae hac in parte diligentiae litteras testimoniales ostendere possint; Habeant Confessari] omnes perspectos casus Bullae Cenae Domini prout quoque casus nobis reservatos; ut autem dicti casus distinctius summatim advertantur subijcimus sic. CASUS RESERVATI In Bulla Cenae Domini 1. Si qui Heretici fuerint, aut eos receptaverint defenderint, ijsdem fa- verint. Si qui legerint, retinuerint, et impresserint libros Haereticorum. Item sì qui se subtraxerint ab obedientia Romani Pontificis pertinaciter, et schismatici extiterint. 2. Si quis appellaverit a Romano Pontifice ad futurum Concilium et ap- pellanti faverit. 3. Sì quis Pirata per mare Romanae Ecclesiae discurrerit, vel qui eum defenderit, receptaverit, aut eidem faverit. 4. Sì quis surripuerit quaevis bona Christianorum naufragorum. 5. Si quis nova pedagia, seu gabellas imposuerit, auxerit, aut exegerit. 6. Si quis Apostolicas literas talsificaverit. 7. Si quis detulerit arma, et alia prohibita ad Turchas, vel Christiani nominis hostes, Item si quis certificaverit eos de Rebus Christianorum, et ad praemissa auxilinm dederit, consilium et favorem. CONCILII E SINODI DI SICILIA XIX 8. Si quis impedierit, vel prohibuerit eos, qui victualia, et alia neces- saria ad urbem deferunt, vel dederit ad id auxilium, consilium et fa- vorem. 9. Si quis otfenderit Romipetas, vel Peregrinos devotionis gratia ad ur- bem accedentes, vel in ea commorantes, inde etiam recedentes, et si ad id consilium dederit, auxilium et favorem. 10. Si quis offenderit eos, qui veniunt ad sedem Apostolicam vel in Curia morantes. 11. Si quis offenderit, vel prosequutus fuerit, aut expulerit Cardinales, Patriarchas, Episcopos. 12. Si quis offenderit eos, qui recurrunt ad sedem Apostolicam pro suis negotjis; vel eorum Advocatos, Procuratores, Iudices, et si ad id dederit consilium, auxilim et favorem. 13. Si quis appellaverit a gravamine vel executione Literarum Aposto- licarum recurrendo ad Curiam Secularem. 14. Si quis impedierit executionem Literarum Apostolicarum , vel suo- rum ministrorum vel prohibuerit accedentes ad eam obtinendam. 15. Si quis traxerit Personas Ecclesiasticas quomodocunque ad Tribu- nalia Secularia, si sustulerit, restrinxerit Libertatem Ecclesiasticam vel praejudicaverit Iuribus Sedis Apostolicae, et aliarum Ecclesiarum. 16. Si quis impedierit Episcopos, vel alios Prelatos quominus sua Iuris- dictione utantur, et recurrerit ad Curias Seculares a Sententi]s eorum. 17. Si quis usurpaverit bona et Tura Sedis Apostolicae; et aliarum Ec- claesiarum. 18. Si quis imposuerit onera collectas, talias et gabellas personis Eccle- siasticis, vel eas exegerit etiam a sponte dantibus. 19. Si quis iudex vel alius Secularis sese interposuerit in causis crimi- nalibus personarum Ecclesiasticarum. 20. Si quis occupaverit et terras Ecclesiae Romanae aut in illis Supre- mam ITurisdictionem usurpaverit, et ad hoc auxilium consilium et favorem dederit. CASUS EPISCOPO RESERVATI 1. Peccatum Sodomiae et Bestialitatis. 2. Fornicatio cum Infideli. 3. Qui virginem etiam volentem deflorat , et ipsa etiam quae se sinit deflorari volens. 4. Qui parentes percusserit. 5. Qui in Iudicio Inramentum cum mendacio fecerit, etiam si fuerit pro utilitate et salute alterius. 6. Qui vel Lenocinium exercet puellas quaeritando in alterius usum, sive domum alteri, aut locum pro eodem accomodando. 7. Separatio thori ex quacumque causa absque Episcopi scientia. 8. Ante contractum matrimonium coeuntes. 9. Incestus inter consaguinitate, vel affinitate conjunctos usque ad se- cundum gradum inclusive etiam in cognatione spirituali contracta per su- sceptionem in Baptismo vel Confirmatione. Ab his igitur casibus nullus sive secularis,- sive regularis, confessor quempiam audeat absolvere, sine expressa Episcopi licentia, nisi in mortis articulo. XX CONCILII E SINODI DI SICILIA De sacramento extremae unctionis Cum observantia Ritualis Romani editi iussu Pauli V, eiusque rubrica- rum observentur Decreta praesentis Synodi sub titulo De Sacramento Ba- ptismi, et sub titulo De munere Parochorum, ac alijs locis posita in is, quae hoc Sacramentum concernunt. De Sacramento Ordinis Quicumque ordinem aliquem majorem, vel minorem, aut Santam cleri- calem Tonsuram habere voluerit, curet prius, ut habeat ea quae ad pri- mam clericalem Tonsuram, ordimemqueiuxta Decreta Sancti Concilij Triden- tini requiruntur; Titulus vero Patrimoni] sit in bonis vere immobilibus discretis, ac divisis, et ab omni alioram communione separatis annui redditus unciaruam duodecim ponderis generalis monetae Siciliae sive siculae, et ut vulgo dicitur, di bona moneta ab omni onere liberi, et non ab alio proce- dentibus, quam ab eo, qui tantum in reliquis bonis retinens quantum ad sui, suaeque familiae congruam sustentationem, Liberorumque dotationem, Legitimaeque portionis iure naturae ac consuetudinario huius Melivetanae Diocesis debitae ex solutione sufficit unde talem titulum tutum, ac securum constituere, ac assignare possit. Ad Diaconatum promovendi docere teneantur Curiae nostrae de effectua- tione tituli, sub quo ad Subdiaconatum ordinati fuerant cum possessione, et perceptione fructuum post assumtum subdiaconatum vere et integraliter perceptorum. Idem docere teneantur, qui ad Praesbyteratum ordinandi fuerint de possessione et perceptione fructuum a tempore suscepti Diaconatus. De Sacramento Matrimoni Juram animarum gerentes requisiti prodenuntiationibus Matrimoni] fa- ciendis receptisque, ut solet Curiae nostrae Literis investigent, an sponsi calleant ea quae circa fidem, spem, et caritatem, earumque actus, ac tria Sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae, et matrimonij, et ad rectam eorum susceptionem quo ad substantiam scire teneantur, eique, quem alicuius eorum ignarum adverterint, imponant, ut quam primum addiscat, Paro- chorum in hoc conscientiae relinquentes, ut de singulis animadvertant quid directioni eorum inviam salutis expediat, et quatenus opus sit nos consu- sulant. Caveant ne sponsi quavis ex causa per verbo de praesenti consensum praestent, et matrimonio iungantur, nisi in Ecclesia, etiam si sponsa vidua fuerit nec benedictio sit danda. In benedictione Nuptiarum habentes jus, seu officium benedictionis huiu- smodi faciendi Pallium, seu umbellam vulgo il Palo super sponsis adhiberi non permittant sub poena unciarum quinque ponderis generalis ipso facto iucurrenda. Matrimonio eorum, quorum nuptiae venirent benedicendae non aliter assistant quam sponsis ad benedictionem immediate recipiendam paratis. Sponsi vero cum quibus per nos, vel nostrum Vicarium Generalem, vel Provicarinm Insulae Gaudisij ex urgenti causa dispensatum fuerit, ut be- nedictione dilata, consensum matrimonio per verba de praesenti prestent CONCILII E SINODI DI SICILIA XXI benedictionem omnino recipere procurent iu termino dierum quindecim tem- poris sub generali prohibitione Ecclesiae non comprehensi sub poena uncia- rum viginti ponderis generalis. Ante matrimonium in facie Ecclesiae celebratum sub ratione vel prae- textu sponsaliorum contractorum, vel mox aut in futurum contrahendorum mari et foeminae, inter quos sponsalia, vel contracta fuerint, vel mox aut in futurum contrahi praetenderentur nocturno tempore nusquam simul esse, etiam parentibus consanguineis, vel alijs praesentibus sub poena un- ciarum quadraginta p. g. et in subsidium excommunicationis, diurno, vero tempore non aliter simul esse liceat, quam sub praesentia duorum ex paren- tibus consanguineis vel vicinis integrae vitae et famae sub poena uncia- rum viginti, ponderis generalis et in subsidium Excommunicationis per quemlibet contravenientium incurrendis. PARSTERTIA DE ECCLESIJS ERIGENDIS EORUMQUE CAEMETERIJS Nulla posthac in Ecclesijs quisbusvis fient Altaria, nec quaevis alia nova aedificia sine nostra licentia auditis Parochis, seu Rectoribus, ac Ecclesiae Procuratoribus, alijsque quorum interesse poterit danda sub poena uncia- rum sex ponderis generalis per quemlibet contravenientem solvenda, ac fabbricae ipsius Ecclesiae applicanda. Ecclesiae omnes sine ulla exceptione a media hora post occasum usque ad mediam horam ante ortumsolis ita omni tempore clausae sint, ut nulli egressum vel ingressum (causa subitae necessitatis administrationis sacramentorum sola, et dumtaxat excepta) permittant. Et propterea mandamus omnibus et quibuscumque ad quos pertinet Rec- toribus, Superioribus, Custodibus, ac Sacristis quorumcumque Ecclesiarum etiam Regularium et tam filialium, quam ruralium Ecclesiarum patronis, et procuratoribus et Custodibus, ac simgulis eorum sub paena unciarum quatuor ponderis generalis necnon interdicti Ecclesiastici alijsque arbitrio nostro infligendis, censuris et poenis, ne post, vel ante tempus, ut supra praescriptum Ecclesiarum januas apertas, sed clausas omnino detineant. Conciones provide functionesque Ecclesiasticae quaecumque ad occasum solis absolutae sint, nec sub quavis ratione ante ortum solis maiori tem- poris spatio, quam intervallo medietatis unius horae inchoentur, nocte Na- tivitatis Domini et diebus, in quibus contigerit processio generalis, vel alia obbligatio accedendi ad hanc Ecclesiam Cathedralem exceptis, quibus in casibustotius aurorae, noctis vero Natalis Domini tempus permissum sit ab hora una ante mediam noctem. Ante fores Ecclesiae seu in atrijs, vel circum circa cannarum octo spatio, ubi locus capax supersit, nec cibaria, nec alia cuiusvis generis venalia ex- ponantur sub poena unci@ unius, cuius medietatem extune ipsis Ecclesijs applicatam declaramus, Cruces super parietibus, et muris minus quam altitudine palmorum octo a superficie terra eeditis collocari earum vero signa in locis sordidibus, et immundis pingi aut fieri prohibemus sub pena excommunicationis per quemeumque in his et quolibet eorum contravenientem ipso facto incur- renda. Oratoria seu Ecclesiae tum a nobis; tum a praedecessoribus nostris pro- fanatae firmius deservantur lapidibus, quae vero lapsum minantur prorsus XXII CONCILII E SINODI DI SICILIA demoliantur, et tam earum, quam aliarum, quae iam lapsa sunt ligna, lapides et cementa in alterius sacriloci usum applicentur. DE ECCLESIAE ORNATU, BONIS, ET IMMUNITATE in Instrumentis, ac muniendis Altaribus nihil deinceps adhibeatur, con- tra, vel preter Rubricas Missalis, ac tenorem Caeremonialis Episcoporum nullas coronides ligneas circa Altaris angulos duci volentes sub poena re- probationis talium Instrumentorum, munimentorum, et Coronidum, et amissionis impensarum et Carcerationis pubblicae per dies quindecim. Dignitatum, Canonicatum, ac Beneficiorum aliorum quorumeumque cum cura vel sine titulum habentes, administratoresque omnes bonorum huius Ecclesiae nostrae Cathedralis, aliarumque Ecclesiarum quarumeumque mo- nasteriorum, Confraternitatum aliorumque piorum locorum, vel operum quorumcumque tam clerici quam laici infra sex menses Inventaria, seu Capibrevia bonorum ac reddituum quorumeumque, ac decimarum ad Ec- clesias, Dignitates, Canonicatus, et loca, et opera praemissa spectantium fideliter confecta, et ab eisdem, vel pro eis manu pubblici Notari] eorum mandato coram testibus subscripta Curiae nostrae exhibeant, et ibi conser- vando relinquant, (1) nisi ab eisdem ita confecta ab annis quinque, et in- fra jam exhibita ac conservata docuerint, ac fidelem ea de re notam per Notarium nostrae Curiae in regestis infra terminum praescriptum apponi fecerint sub poena unciarum decem ponderis generalis et aljs arbitrio no- stro infligendis. Bonorum Ecclesiasticorum quorumeumque vocabulo latissime sumpto, piorumque tam locorum, quam operum Administratores, quicumque librum habeant rite et recte compactum, ac quaternatum, et abeo qui post nos rei Ecclesiasticae in loco curam habet, vel a nostro Vicario Generali prae- signatum , et in eo quaecumque ad rationes administrationis huiusmodi quomodolibet pertinentia, et praesertim bona inventa, et eredita superioris temporis residua, sine ulla prorsus omissione ab ipso suscepta administra- tionis tempore, et succesive dietim prout exactionum, erogationum et si- milium occursus contigerit statim fideliter adnotent, vel adnotari faciant sub poena unciarum duarum ponderis generalis, et privationis officij hu- lusmodi causis civilibus, Iuribus ijs, quibus competunt preterea semper salvis. Qui nune administrant eadem in omnibus, et per omnia faciant in ter- mino dierum quadraginta, sub similibus poenis, Iuribus fisci nostri ob ne- glectam edietorum nostrorum observantiam fortasse quaesitis semper salvis, quod hic pro hoc capite, prout, et alijs quibuscumque praesentium Decre- torum exprimimus. Capsae in quibusvis Ecclesijs receptui eleemosynarum, et oblationum expositae amotis illjs, quas Confraternitatibus, et Congregationibus secula- rium prohibet constitutio felicis Recordationis Clementis Papae VIII, quae incipit quaecumque, habeant duas seras diversas cum clavibus, quarum altera semper sit poenes Economum seu Procuratorem, altera vero poenes Rectorem ad quem officiatura Ecclesiae vel loci spectat, nec aperiantur, nisi sub utriusque praesentia, et aliorum duorum exhonestioribus loci, seu Regionis illius, quicquid inde extractum fuerit , statim in libro rationum cum expressione Diei, quantitatis, ac qualitatis pecuniae vel rerum alia- rum, ac nominibus testium iuxta praemissa adhibitorum referatur. (1) Nel testo “ relinquat.,,. CONCILII E SINODI DI SICILIA XXIII Ea quoque, quae Fcclesijs quibuscumque oblata fuerint in manibus Rec- torum Oeconomorum vel aliorum quorumeumque statim ipsa die si oblatio facta fuerit in Ecclesia vel ad eius conspectum si munus quam primum fieri poterit cum nota qualitatis, et quantitatis, ac nominis et cognominis offerentis, et tradentis referatur in libro rationum ut supra praescripto. Quicumque ìn praemissis, aut aliquoeorum contravenerit poenae uncia- rum decem ponderis generalis ac privationis officij si illud temporale sit, sì vero perpetuum suspensionis per annum unum a die, quo declaratus fuerit subiaceat alijs causis Ecclesiae competentibus, semper salvis. Nulli Procuratoram, Economorum, et Administratorum quorumeumque, Ecclesiaram quarumeumque, Monasteriorum, Confraternitatum, Locorum- que vel operum piorum quorumeumque deinceps liceat praeter consensum personae, cui in loco post nos incumbit prima rerum cura maiorisque partis ‘eorum, quos uti universos opus rerum tangit expressum ac inpraeparato ad haec, et similia, Libro ab eo ad quem ad Iuris dispositionem, vel ex consuetudine pertinet scriptum, talibusque nullis existentibus nostri Vicari] Generalis in actis Curiae notatum , (nostrae etiam licentiae ubi de Iure requiritur necessitate semper salva) aliam impensam quameunque in quavis re vel causa exceptis. impensis solîtis et consuetis, facere scuta quinque monetae currentis excedentem, sub poena amissionis talis impensae quae- cumque illa fuerit. DE MISSARUM CELEBRATIONE ET DIVINIS OFFICIJS Inter Missarum solemnia nihil temporale interesse concernens publicetur, licentiae autem Curiae nostrae ad ea restringantur, quae ut homines vel exeant a peccato, vel ad Charitatis extentum pertinere visa fuerint, si quid vero aliud publicandum fuerit, publicetur per Sacristam statim post finem Messae Parrochialis. Tempore, quo in Altare majori missa publica, vel in Choro divina of- ficia celebrantur Laicorum nullus Chorum ingrediatur, ne quisquan antea ingressus ibi persistat, nec alicui per illum transire liceat sub poena ta- renorum sex pro quacumque contraventione. Matutino quoque tempore, et dum missarum celebrandarum hora supersit Laicorum nullus Sacristiam ingrediatur, nisi pro Adiutorio Missae a Rectore vel a Sacerdote celebraturo sit advocatus sub poena tarenorum sex pro qualibet contraventione. Cae- terum in Sacristiam silentium omnino servetur, sub poena tarenorum sex et alijs censuris ac poenis arbitrio nostro pro qualitate excessus infligendis, divina officia cum pausa, ac eo, quo par est moderamine ubique celebrentur, Ecclesiastici vero, quiillis in Ecclesijs Parochialibus inter fuerint sive Sa- cerdotes , sive clerici sint, superpelliceo, ac bireto clericali ornati sint sub poena tarenorum sex pro qualibet contraventione. Vinum in celebratione Missae consecrandum adhibeatur album. Ad missam vero celebrandam quisque nonnisi cum debita devotione, animique in Deum collectione et elevatione procedat, abstineatque a nimia ‘celeritate, habeatque in ea Ecclesia quam celebrandi causa frequentat saltem sex purificatoria palmi unius cum dimidio in quadro. In singulis Ecclesijs Parrochialibus processio fiat tam festo S. Marci, quam in unoquoque trium dierum Rogationum ad aliquam ex Parrochiae Ecclesijs Parocho benevisam. Forum, quae extranea sunt a Missali Breviario ac. Rituale Romanis nihil in Ecclesijs decantetur, nec pro veneratione Deiparae semper Virginis XXIV CONCILII E SINODI DI SICILIA aliae adhibeantur Litaniae, quam illae quae in sacra eius Aede lauretana cani consueverunt nec alio quam eodemmet modo, quo illae compositae existunt. Noverint Universi, ac singuli Decretorum Sacrae Congregationis Con- cilij incipientium Cum saepe contingat die vigesima prima Iunij 1625 aeditorum, et a S. M. Urbano VII, approbatorum necessariam esse obser- vantiam. Nullus proinde Sacerdos missarum celebrandarum onera majora, quam ipse per se ipsum intra terminum a Iure vel ab homine praescriptum exequi possit recipiat, neque retineat. Qui ob stipendium jam acceptum ita adhue missarum celebrandarum oneri subjaceat, ut illius aestimati scuta quinque monetae currentis exce- deret, curiae nostrae intra mensem unum revelare teneatur quisque sit, sub poena suspensionis ipso facto incurrenda. Stipendium pro Missalecta celebranda ubique locorum huius nostrae Diocesis esse declaramus tarenam unum monetae Siculae vel eius valorem necessaria observantia decretorum ac Declarationuam Sac. Congregationis praescriptae retenta, missarum, aliorumque onerum, ac festorum de prae- cepto tabellae in unaquaque sacristia affixae habeantur nec non Bulla Cenae Domini, et Catalogus casuum nobis reservatorum. Adimplenda onera missarum, tam perpetuarum quam temporalium ex dispositione Defunctorum quavis ratione debitarum, in libris ad haec de- putatis, ac rite et recte compactis propria celebrantis manu describantur. Pro executione vero missarum lectarum in singulis Ecclesijs Parrochia- libus celebrandarum Capsam missarum huiusmodi erigimus ac erectam de- claramus, sine tamen alicuius praeiudicio. Et ideo per singularum Ecclesiarum Parochos, nomina trrum Sacerdotum vel clericoram ex diligentioribus ; fidelioribus, et magis ad haec idoneis nobis intra mensem unum praesentari mandamus electuris unum in Procu- ratorem ipsius Capsae, qui curam huiusmodi suscipiens debitam executionem curare; missasque inter Parochum caeteris semper praeferendum aliosque Parrochiae Sacerdotes exequi valentes, et a consuetis Ecclesiae positis ser- vitijs se non retrahentes, ipsiusque capsae suscepta missarum huiusmodi onera remittens ac conferens dietim distribuere equaliter, praelatione tamen praedicta semper salva, ac viceparocho terve qualibet hebdomada caeteris praeferendo teneatur. Pars Quarta De Personis Ecclesiasticis Omnes Ecclesiastici ut decet talarem habitum deferant tonsurae formam suo cuilibet ordini congruentera habeant non calamistrati, non comati, sed capillos detonsos gerant iuxta Sacros Canones, ne clerici comam nutriant tibialia praeter nigri violacei, vel alterius modesti coloris, prout et calcia- menta praeter nigra prohibemus Poenae contravenientium sint haec videlicet incedentium sine habitu et tonsura unciarum ponderis generalis sex. Incedentium sine tonsura, vel cum tonsura et sine habitu, et contra cum habitu et sine tonsura poena sit unciarum quatuor. Mulcta nutrientium comam cuiuscumque sint sacri ordinis sit unciarum duarum ponderis generalis. CONCILII E SINODI DI SICILIA XXV Clerici vero tam primae tonsurae quam minorum ordinum, respectu comae. poenamluant unciae unius ponderis generalis. Hae mulctae in- telligantur impositae citra praeiudicium tam paenarum canonicarum in Casibus in quibus illis Locus erit, quam poenarum privationis de quibus infra. Comae nutritae poenas in his impositas devetis commissas censeri de- claramus quotiescumque clerici cuiusvis ordinis ac Status cuiuscumque Capilli non sint ita attonsi, ut pateant aures. Poenas vero his Decretis respectu habitus clericalis impositas commissas declaramus quoties clericus quicumque in publicum prodierit, non ita in- dutus veste talari ut si in habitu ordinato, nempe ut quo ad clericos in sacris non costitutos habitus, et genua, et quae sunt paulo inferiora coo- periat, quo vero ad alios quoscumque defluat usque ad talos. Clericos omnes et singulos, ac quoscumquetam primae tonsurae, quam cuiusvis ordinis minoris vel majoris etiam Presbyteros beneficium perso- nalem residentiam nonrequirens vel Domicilium firmum extra Parochiam, cui subsunt tempore susceptae primae tonsurae jam contractum non ha- bentes (ijs exceptis, qui alterius Ecclesiae actuali servitio nunc legitime cum approbatione nostra adscripti existunt) ei Ecclesiae Parrochiali ad serip- tos declaramus, et describimus, cuius curae suberant tempore susceptae prime tonsur®. Eos vero qui firmum Domicilium alibi iam contractum habent , ei Ec- clesiae Parrochiali adscriptos declaramus et adscribimus iu cuius Parrochia Jam tale Domicilium contractum habent. Nulli proinde sine nostra licentia deinceps liceat discedere a Parochia, cui secundum praemissa adscriptus est sub poena unciarum decem pon- deris generalis. Praedictorum preterea, alioruamque quorumcumque Ecelesiasticorum nulli prorsus liceat sine nostra licentia ab hac Dioecesi discedere sub poena un- ciarum decem ponderis generalis. Clericos conjugatos , qui cum ex proecepto S. Tridentini Concilij habi- tum, et tonsuram gestare debeant, et Ecclesiae de mandato Episcopi, in- servire contravenerint citra prejudicium poenae ac poenarum privationis Privilegi] Clericalis subijcimus his poenis, ac multis scilicet unciarum qua- tuor ponderis generalis respectu incessus sine habitu et tonsura, unciarum duarum respectu incessus cum tonsura, et sine habitu, vel e contra cum habitu, et sine tonsura, ac unciarum unius respectu omissi serviti] Ec- clesie debiti, sed tot sint poenae, quot vices cuiuslibet erunt contraven- tionis. His tamen dum in actuali sint exercitio functionum militarium quibus nunc addicti reperiuntur sine habitu clericali esse permittimus. Nullus Ecclesiae Parrochialis, vel alterius cuiuscumque, vel etiam ruralis sacrista, Custos vel Aedituus, vulgo Monaco sit nec protali habeatur donec a nobis (salvo nominandi jure ei, cui competit) in scriptis approbatus, et confirmatus fuerit. Qui vero nobis in scriptis approbati fuerint, ut tales ab omnibus agno- scantur tam in Ecclesia, quam extra eam vestem gerant talarem nigri coloris, cuiusvis telae lanae saltem genu coperientem. De Munere Parochorum Quicumque curam animarum exercentes in describendis partitis Bapti- smorum, Matrimoniorum, et obituum suorum Parochianorum et aliorum quo- IV XXVI CONCILII E SINODI DI SICILIA rum Baptismus, matrimonium et obitus apud ipsos contigerit, observet in omnibus et per omnia formulas ad finem Ritualis Romani Pauli V. ap- positas, exprimendo etiam (observata prudenter debita discretione) causas obituum, qui aliquo ex Sacramentorum adultis communiter congruorum non suscepto contigerint, sub poena unciarum unius ponderis generalis pro quavis contraventione, et in subsidium suspensionis ab ipso officio per menses tres. Habeant etiam sub similibus poenis Librum status animarum iuxta Ru- bricas eiusdem Ritualis ordine alfabetico per Capita familiaram Digestum, cum Indice Rudium hominum tam majorum, quam minorum ut et ipsi eosdem, ac eorum Parentes admonere possint de obligatione callendi fidei rudimenta, et nobis quotiescumque hoc ab eis exegerimus statim exhibere possint, vel cum appositione alicuius signi ad nomina singulorum in ipso status libro adjecti, quo ea callentium et non callentium nomina, et nobis, et ipsis illico patere possint. Bullam Cenae Domini publicent quolibet anno in majori, quam habere potuerint frequentia Populi. Jidem nomine nostro frequenter intra missarum solemnia moneant di- ligentes suos Parochianos teneri unumquemque Dominicis diebus et festis de praecepto Parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest ad au- diendum verbum Dei, et coetera iuxta Decretum S. Concilij Tridentini Sess, 24 Cap. 4. Abusum depravatumque morem quo Virgines et Viduae aliaeque mu- lieres obluctus ex propinquorum obitu missis divinisque officijs differunt interesse, increpent, et coarguant. Obstetrices, et si probatas interdin advocent, et videant an mente reti- neant ea, quae sunt necessaria Baptismo valido circa intentionem mate- riae scilicet aquae elementaris applicationem, et prolationem formae. Hanc ad evitandum omnem errorem, qui imperitis Linguae Latinae fa- cillime irrepere potest, ut usurpent Lingua eorum vernacula moneant ae doceant, eadenique saepe populo proponant, ut in casu necessitatis qui- squis paratus inveniatur. Patres saepius, matresque familias cohortentur, et moneant, quatenus filios, filiasue in timori Domini educare, illosque et illas optimis imbuere moribus, et disciplinis satagant. Cum vero ad septem annorum aetatem pervenerint mares cam feminis eodem in lectulo dormire non sinant; ser- vos quoque et ancillas cum caritate de necessarijs ad salutem instrui pro- curent, eosque prout et mancipia quaecumque etiam Infidelia a peccatis abstrahant. Patres item et Dominos, aliosque similes strictissime admoneant, ut fi- lios et famulos non ita pascendo gregi agrorum Custodiae, rebusque alijs similibus addictos detineant, quin Dominicis, festisque diebus Missae Sa- crificio Doctrinaeque Christianae (quoad fieri poterint) interesse valeant, eorumque filios, ac animalium Custodes ab aliorum damnis praesertim vi- nearum, et frugum omnino coerceant, scientes non solum se (ultra mor- talis peccati reatum, si data opera id fiat) pro qualitate damnorum proxi- mo satisfaciendi obnoxios esse, et strictam rationem reddituros.. Verum etiam iure timeri posse illos (quod non sine animi dolore referimus) ple- rumque Christianae disciplinae destitutos, quod diu aMissa, et Doctrina ct Dei verbo absentes fuerint, ita in viti)s silvescere, ut et ipsis Patribus et Matribus totique familiae, cum rei familiaris jactura, et dolorem, laborem ac dedecus, animabus vere (quod maxime dolendum est) inferant perniciem. CONCILII E SINODI DI SICILIA XXVII Pro attestationibus, vulgo ed; quas pauperibus pro causis pietatem concernentibus ab ipsis fieri contigent nihil petant, nec accipiant, sed gratis eas prestent, quando pietas eas prestandas suggesserit. In visitanda Parochiae saepius incumbant, inspiciantque, an sint in ea publici peccatores, Concubinarij Usurarij, illicitos contractus ineuntes, Adulteri, Proximorum famae detractores, coniugati ab invicem disiuncti et qui alijs publico sunt scandalo, quos cum primum humaniter coargue- rint, ac omni mansuetudine, diligentia et Charitate curaverint, si nihilo- minus obdurato (quod Deus avertat) animo publico in scandalo perseverent Nos nostrumque Generalem Vicarium consulant, ut ad severiora remedia devenire possimus. Singuli eorum, quibus animarum cura incumbit teneantur quolibet qua- drimestre saltem semel se conspectui nostro praesentare, nobisque exitus Parrochianorum defunetorum, et praesertim eorum qui adulti aliquo ex sacramentis poenitentiae Eucharistiae, et Extremae Unctionis, non su- scepto decesserint, statumque suae Ecclesiae, ac vitae, et morum suorum Parrochianorum viventium insinuare, et casuum conscientiae iuxta praemissa decreta discussorum Catalogum exhibere sub poena unciae unius ponderis generalis Fabricae propriae Ecclesiae Parrochialis applicandae. FEorumdem praeterea unusquisque, quotiescumque et quandocumque ad Civitatem Vallam accesserit, pariter nostro conspectui se exhibeat ea quae interea in sua Iura emerserint expositurus vel a nobis monita , quae in- terea nobis usu venerint accepturus sub simili poena unciae unius ponderis generalis Fabricae eius Ecclesiae Parrochialis applicandae. Singuli denique eorum reassumant Interrogatoria in nostra visitatione proposita, et secum conferant responsa illis reddita, et videat unusquisque an sua responsa talia sint, ut iuxta sanam doctrinam, verum intellectum ipsorum Interrogatoriorum, ac peritiam quae in exercente curam animarum desideratur, illis per ea satisfactum dici possit. Qui vero sua responsa talia non esse animadverterit, sic interea se gerat, ut in proxima visitatione nullatenus reprehensione, sed pro adhibita tam in ministerio sibi incumbente, quam in studio, diligentia commenda- tione dignus inveniatur. Nos autem ne quisquam idiomatis difficultate detineatur, adhaerentes de- cretis S. Concilij Tridentini eisdem instructionem lingua latina , et a re- gione lingua Melitensi, utrobique adbibitis Litteris Latinis, quarum huius Dioecesis latini ritus curati omnes usum habeant conscriptam, parare per- gimus, quam quanto citius eisdem iuxta praedicta decreta S. Concili] Tri- dentini, et proilloram executione proponemus. Annuas Benedictiones Domorum Diocesanorum nostrorum ad praescriptum Rubricaram Ritualis Romani cum aqua accepta ex benedictione Fontis Sabbato Sancto facta per solos Parochos, vel alios Sacerdotes ab eisdem in proprijs Parochijs respective immissos semel tantum quolibet anno fieri volumus, et mandamus. Omnibus proinde clericis tam saecularibus, quam Regularibus cuiuscum- que Instituti, ac alijs quibuscumque ne deinceps quisquam tempore Pa- schali, seu quovis allo benedictionibus huiusmodi, seu quovis modo ingerat vel ad eos alium immittat, vel permittat inhibemus sub poena suspen- sionis ipso facto tam per ipsum , qui se ingesserit quam per superiorem immittentem, vel permittentem incurrenda , cuius absolutionem nobis re- servamus, ac alijs poenis arbitrio nostro infligendis. XXVIII CONCILII E SINODI DI SICILIA De Vita et honestate Clericorum. Scholis grammaticae omnes clericos, aliarumque bonarum disciplinaram studijs praesertim Theologiae moralis maxime Presbyteros, ut operam navent, hortamus ut illi Deo dante, ad Superiores ordines promoveri va- leant, Hi vero nostrum ad animarum salutem coadjuvent ministerium. Sacerdotum nullus compareat in Ecclesia cum bireto vulgari, et penula vulgo Capotto nec in publicum cum bireto huiusmodi vulgari, vel sine habitu sui status vulgo sottana, vel sine pileo. Exercitium tamen exorcisandi aenerguminos, et maleficiatos quoscumque, quam legendi super infirmos omnibus, et quibuscumque personis, Ecclesia- sticis tam secularibus quam regularibus interdicimus sub poena suspen- sionis ipsofacto incurrenda , etiam si actus non plures, sed tantum semel exercitus sit incurrenda. Declaramus tamen Parochis, ut eorum Viceparochis exercitia haec re- spectu suorum parochianoruam tantum , et dumtaxat remanere permissa exercenda tamen ad praescriptum Ritualis Romani iussu Pauli V. editi, elusque rubricarum et monitorum. Nullus Ecclesiasticus puellas aut mulieres legere , scribere , canere vel sonare doceat sub poena unciarum duarum ponderis generalis. Clericis quibuscumque constitutis in Sacris Ordinibus agriculturam vulgo Massaria praediorum alienorum puta conductionem vel similium, nisi Ec- clesiastica fuerint sub poena unciarum duarum prohibemus. Omnibus Clericis cuiuscumque ordinis, gradus ac dignitatis etiam coniu- gatis haec omnia et singula prohibemus, scilicet incessum et egressum quemeumque extra aedes suarum habitationum nocturno tempore post si- gnum campanae, quae vulgo dicitur la Ruffiana o Castellana, et ubi huiusmodi signum non datur ab horis duabus post occasum solis, usque ad horam unam cum dimidia ante eiusdem ortum sub poena unciarum quatuor pro secunda, et unciarum octo similium pro tertia, causa tamen necessariae subventionis infirmantium Parochis, Viceparochis et Sacerdoti- bus, qui forte advocati fuerint salva. Venationem et aucupium, et utrumque eorum sub poena unciarum qua- tuor ponderis generalis pro qualibet contraventione prohibemus. Armorum quoque delationem, et eorundem domesticam retentionem prohibemus sub infrascriptis poenis videlicet, si simplicia sint, puta, tela, Sacula, Enses, Pugiones, et scolpi ignis artificium commixtum non ha- bentes, vulgo Scopette, Archibugi e Moschetti a miccia et his similia sub poena unciarum quinque proqualibet contraventione et amissionis huiu- smodi armorum. Si vero Ignis artificio munita sint et palmorum trium longitudinem excedentia vulgo Scopette Archibugi e Moschetti a rota vel a grillo sub poena unciarum decem ponderis generalis pro qualibet contraventione ; si vero breviora ea sint arma, vel ij stili ferrei acuminati delati fuerint, quae di- cuntur stz/letti, smagliatosi e coltelli di punta sub poena exilij ab hac Dioe- cesi Melevitana, per annos tres, et praedictorum armorum amissionis, et alijs nobis benevisis. Retentionem vero domesticam armorum huiusmodi ignis artificinm com- mixtum habentium, ac palmis tribus breviorum, prout quoque stilorum ferreorum acuminatorum et ut supra declaratorum sub poena unciarum viginti ponderis generalis pro unoquoque eorum prohibemus, ita ut illis CONCILII E SINODI DI SICILIA XXIX ‘alia non liceat Domi habere arma, nisi Ensem Longum, et hastile vulgo Spontone. Declarando hîc nihil agi de Clericis coniugatis respectu armorum iuxta onera functionum militarium illis permissorum. Omnibus et singulis poenis praemissis praeterea additam intelligi debere declaramus poenam publicae carcerationis ad tempus a nobis arbitrandum contravenientium expensis sustinendam. Omnes et singulos tam primae Tonsurae quam Minorum Ordinum Cle- ricos coniugatos, et non coniugatos monemus, ac ipsis et eorum cuilibet hac nostra Synodali sanctione, ac decreto in perpetuum valituris, ordina- mus, praecipimus, et mandamus hoc et omni alio meliori modo, ut in termino dierum triginta, quorum decem proprimo, decem pro 2° et decem pro 3° ultimo et peremptorio termine assignamus clericalem habitum, et Tonsuram deferant, ac Ecclesiae inserviant in habituque et Tonsura ince- dant, ac Ecclesiae serviant, et Ministrent, atque Artem Nauticam et Sae- cularem militiam (si qui illas exercent) dimittant, ac renuntient easque dimittere, ac renuntiare prorsus teneantur, alias huiusmodi termino elapso ex nunc, prout ex tune praedictos Clericos primae Tonsurae, ac Minorum Ordinum, coniugatos et non coniugatos, ipso Iure, ac facto, privilegio Fori privamus, eosdemque, et eorum singulos huiusmodi privilegio privatos censemus declaramus decernimus ac sancimus. Prout quoque pariformiter, quoscumque Clericos tam primae Tonsurae, quam Minorum ordinum coniugatos et non coniugatos, tam praesentes quam futuros monemus, ac ipsis et eorum cuilibet hac nostra Synodali Sanctione, ac Decreto in perpetuum valituris ordinamus praecipimus, et mandamus hoc et omni alio meliori modo, ut Clericalem habitum et Ton- suram deferant ac Ecclesiae inserviant, et a militia saeculari, et arte nau- tica (si qui illis se immiscuerint) abstineant. Quicumque autem posthac habitum clericalem, vel Tonsuram, aut (cum beneficiam Ecclesiasticum non habuerint) debitum Ecclesiasticum servitium dimiserint, vel militiae (causa functionum militarium Clericis coniugatis universis incumbentium semper salva) aut arti nauticae se immiscuerint, sint ipso facto, et ipso Iure pri- vilegio Fori Clericalis privati, prout nos hac constitutione Synodali et praesenti Decreto unumquemque Clericorum huiusmodi, qui posthac Cle- ricalem habitum vel Tonsuram, aut Debitum Ecclesiae servitium dimise- rit, vel militiae , aut arti nauticae se immiscuerit privilegio fori clericalis privatum declaramus, censemus decernimus, ac sancimus, hoc et omni me- liori modo. De Clericis sub Instituto S. Philippi Nerij Congregationis Sacerdotes, ac Clerici, et quicumque alii sint, Congregationum sub in- stituto S. Philippi Nerij in Civitatibus Victoriosa, et Senglea huius nostrae Melivetanae Dioecesis erectarum illa tantum exercitia, et non alia, quae in Institutis Congregationis Oratorij Sanctae Mariae in Vallicella de Urbe a S.to Philippo Nerio fondatae impressio Romae typis Mascardi M. DOXCD, continentur peragant, neque ad alia quaecumque illa sint huiusmodi insti- tutum divertant neque ullo modo in eis se ingerant, et eorum Ecclesiae non nisi dimidia hora ante solis ortum aperiantur, et claudi omnino de- beant dimidia post eius occasum sub suspensionis poena ipso facto in- XXX CONCILII E SINODI DI SICILIA currenda, quo ad singulares personas, quo vero ad universitatem sub poena interdicti, et pariter ipso facto incurrenda, et quo ad Laicos et Clericos in Sacris Ordinibus non constitutos sub poena sex mensium carceris pu- blici proprijs expensis sustinendis. De Regqularibus Sciant universi ac Singuli Tertiarias quae Bizochae appellantur ad ha- bitum nullatenus recepi posse, nisi quadragenariae sint, et habeant unde se commode alere possint, et cum nullo virorum cohabitent, qui non sit eisdem in primo tantum consanguinitatis, aut affinitatis gradu coniunetus, quaeomnia coram nobis probanda erunt ante habitus susceptionem. De Montialibus Ultra Decreta praecedentium Synodorum, ut supra innovata observentur in singulis Monasterijs ordinationes ‘a nobis in actu visitationis traditae. De Massionarijs Forum, qui a nobis missionis licentiam obtinuerint haec sint munera verbum Dei praedicare ea, quae omnibus ad salutem necessaria sunt pro- ponere, et Fidelium Confessiones excipere. Novi autem nihil usquam nisi nobis prius insinuatum, et per nos iis quorum interesse poterit, auditis, approbatum proponant. Nec alimentorum nomine, vel quavis alia ratione pro se vel alijs quic- quam petant nec accipiant. Congrua vero alimenta vel ex redditibus Ecclesiae vel ex aeleemosynis per Parochos, et Ecclesiae Procuratores illis providenda recipiant. In Confessionibus excipiendis caveant ne parandae communionis generalis, vel alterius rei causa, ita rem perfunctorie agant, ut quos sublevare pu- tant, maiori sarema gravatos relinquant. Curam porro puerorum et puel- larum ad Communionem admittendorum, vel ab ea arcendorum, ac alioram circa quos ea de re dubitari posset ijs ad quos principaliter spectant re- linquant. Ea demum quae agenda erunt, ita agant, ut nulla inde ostentationis suspitio emergat. Nec concursum hominum diversarum Parochiarum ita ad eumdem lo- cum promoveant ut multitudini concurrentium ad confessionem depromen- dam satisfieri non possit, nisi per actionem perfunctoriam, unde merito timeri posset illud D. Augustini, ad Valerium enunciatum ante omnia peto ut cogitet Religiosa, prudentia tua nihil esse in hac vita, et maxime hoc tempore facilius, et Suavius, et hominibus acceptabilius Episcopi aut Pre- sbyteri aut Diaconi officiosi perfunctorie, atque adulatorie res agatur, sed nihil apud Deum miserabilius est, et tristius et dannabilius, de quo uni- versos animarum curatores, et confessarios admonitos volumus. De Advenis et Peregrinis Jericl exterl culuscumque ordinis sacri vel inferioris et plenae tonsurae ac Regulares cuiuscumque Religionis non habentis conventum in hac no- stra Dioecesi, prout et ali) quicumque clericali religioso vel heremitico CONCILII E SINODI DI SICILIA XXXI habitu induti, statim ac ad hanc insulam Melitae accesserint teneantur sub poena trium mensium carceris publici, proprijs eorum expensis, sustinendi infra biduum ab eorum accessu numerandum, se personaliter cum propri) superioris commendatiti]js literis coram nobis, vel nostro Vicario Generali se presentare. Et propterea ne quisquam ignorantia praetextu se excusare possit te- norem huius Nostri Decreti Synodalis ad valvas Ecclesiae nostrae Parro- chialis S.ti Pauli in Valla affigi mandamus. De Confraternitatibus et Sodalitijs Sciant universi Confratrum amictum, saccum esse et habitum poeniten- tiae, ac Confratres in eo quasi in Cinere et Cilicio esse debere, ac proinde omnem vanitatem, curiositatem, ac ambitionem abesse oportere, ne inde ira Dei provocetur, unde eius placatio quaeritur, Praecipimus propterea universis Rectoribus, ac capitibus singularum Confraternitatum, ac soda- litatum quarumcumque, ut exemplum. habitus suae confraternitatis, vel sodalitatis ad formam iuxta praemissa debitam, ac, ut infra declaratam reductam, ac ab omnibus et singulis omnino imitandam, nobis intra menses duos exhibeant approbandum. Unaqueque ergo Confraternitas eum habitum, quem a primordio habuit servet, ac retineat, dimissum recipiat, reassumat, ac retineat, et nullatenus sine nostra licentia abijciat, dimittat vel mutet. Habitus autem Confratrum unius, eiusdemque confraternitatis, non solum sint in omnibus, et per omnia similes, nec telae ita mollis, ut sup- positae vestes transpareant nee aimplioram manicharum superfluitate dis- soluti. Et ad hanc formam singularam Confraternitatum habitus intra spa- tium mensium octo omnino reducant. Nullus licet a contraternitate, vel majori parte acceptus, habitu induatur, nisi per Rectorem Ecclesiasticum quem singulis confraternitatibus esse supponimus, nec illum gestet, nisi prius a Rectore Ecclesiastico semel indutus. Meminerint praeterea universi, ac singuli Constitutionum Apostolicarum erectiones Confraternitatum, et Societatum; earumque directionem, pro- gressum, ac alia ad rem pertinentia concernentium, et sic Constitutionis Felicis Recordationis Clementis P. R. VIII, quae incipit quaecumque pu- blicata Romae die 24 Decembris 1605. Intelligant itaque universi, ac singuli nullam usque introduci posse Con- fraternitatem, Sodalitatem, Societatem vel Congregationem quamceumque contra vel praeter tenorem Constitutionis praedictae a successoribus sum- mis Pontificibus receptum sub poenis in ea expressis, ac interdicti ipso facto incurrenda. Admonitique sint omnes, et singuli, ac universi ad quos spectat tenoris praememoratae Constitutionis Quaecunque inter caetera mandantis sic quibus et Ministris Officialibus, et alijs praedict]s administratoribus, Confraternitatum et Congregationum Saecularium eleemosynas, et alia oblata christianae cha- ritatis subsidia iuxta modum et formam per ordinarium loci praescriben- dam, remotis mensis, pelvibus et capsis, quae in Ecclesijs, et oratorijs dictarum Confraternitatum, et Congregationum publice ad hoc exponi con- sueverunt, excipiendi potestas detur etc. eleemosynas autem sic collectas in reparationem, et ornatum Ecclesiarum, Confraternitatum, et Congre- XXXII CONCILII E SINODI DI SICILIA gationum etc. aut in alios earum pios usus arbitrio Ordinarioram Locorum: respective fideliter exponere, atque erogare poterunt. Nulli ergo posthac liceat nomine alicuius Cofraternitatis, vel Congrega- tionis eleemosynas quaeritare, nisi impetrata priusanobis licentia, eaque in scriptisredacta, ea consuetudine, quae jamdiu viguit intra offertorium Missae Parrochialis, salva. De Puellarum pauperum maritagus et alijs Legatis pijs Quaecumque persona, quae caritativa dotis subsidia maritagia, vel alte- rius cuiuscumque tituli legata proquovis dotis, vel monachatus subsidio relicta conditionem nuptiarum corporalium vel spiritualium tacite vel expresse ad diem, vel tempus certum, vel certificandum adimplendam ha- bentia consequi, vel sibi, seu alteri, vel alijs deberi et ratione cuiusvis vocationis ascendentium, consanguineorum vel aliorum defunetoram quo- rumeumque deinceps, et quocunque futuro termine praetendere voluerit tenore praesentis Decreti perpetuo valituri, monita sit primo pro prima, secundo pro secunda, et tertio pro tertia ultima et perentoria monitione, ut intentionem suam cum sufficientibus probationibus apud Curiam No- stram saltem spatio mensium duorum ante lapsum diei, anni vel alterius temporis, in quo nuptiarum conditio, vel monachatus iuxta mentem Le- gantis, ac Iuris intellectum adimpleri debebit vocatis qui fuerint vocandi, sufficienter deductam, ac probatam habeat, cum expressione termini catamenz seu annuae praestationis, cuius ratione tale subsidium, maritagium, vel Legatum sibi, vel alteri, seu alijs deberi praetenderet. Alias eisdem, ac eidem omnem audientiam tam contra et adversus per- sonam, vel personas etiam non vocatas, quae a nobis vel ab ijs, quibus activa electio competierit intra duos menses proximos diei, vel tempori in quo Nuptiarum vel Monachatus conditio adimplenda fuerit, electa, vel electae fuerint, aut alias personas, licet fortasse inferioris gradus, meriti et praerogativae, quae vel suam intentionem ante concursum ipsarum per- sonarum luxta praemissa, tarde venientium, sufficienter deductam, et pro- batam habuerint, vel alias et ante praedictos duos menses legitimeelectae fuissent, ipso facto, ac ipso Iure praeclusam intelligi, ac esse pro ea vice volumus, mandamus, decernimus et declaramus. In instrumentis praeterea nominationum, et electionum personarum qua- rumeumque ad talia subsidia, maritagia et legata aspirantium, quae abijs, ad quos spectat deinceps, ac omni futuro tempore fient servata forma di- spositionis haberi et volumus ac mandamus claram expressionem termini, et tractus temporis, pro quo conditio nuptiarum vel monachatus personae electae adimpleri debebit, vel temporis reddituum, qui personae sic electae venerint pro ea vice praestandi. Electiones autem, et nominationes personaram huiusmodi ab ijs ad quos spectat, et in futurum quandocunque spectabit, non antea fieri vo- lumus in legatis annuis, vel alternis et similibus, quam post ingressum ter- mini, seu tractus temporis pro quo nuptiarum conditio, vel monachatus adimpleri debet, vel cursus inceperit eorum reddituum, qui personae sic electae venerint pro ea vice praestandi. Nisi forma dispositionis defuncti contrarium permiserit. Qui contra praemissa vel formam dispositionis fecerit poenae solvendi de proprio id, quo interest subiaceat, ac alijs arbitrio nostro infligendis. CONCILII E SINODI DI SICILIA XXXIII Turis dispositioni relictum declarantes, an et quandopost ingressum ter- mini, vel tractus praedicti ad electionem deveniri possit ante duos menses praedictos. Causas huiusmodi ea maxima, quam Tura permittant brevitate ac ce- leritate per Curiam nostram expediri volumus, et mandamus. De eleemosynarum collectis Nulli sine speciali nostra licentia, vel nostri Vicarij Generalis in scriptis obtenta licentia, ac in actis Curiae nostrae regesta liceat loca ulla huius nostrae Dioecesis ad colligendam, seu petendam eleemosynam pro quavis Ecclesia, Confraternitate, Locovel Opere pio, aut aliter quandocunque ac ubicunque eleemosynam petere sub poena carceris publici suis expensis sustinendi per menses quatuor inveterata consuetudine collectarum intra offertorium missae Parrochialis fieri solitarum salva. Licentiae concessionem, ubi ea fuerit concedenda ac eius registrationem gratis fieri volumus. De Quarta Funerali Sciant omnes, quod ad quartam funeralem spectant, candelae et faces, non solum diei funeris, sed etiam illae quae sequenti, vel alia die in majori quantitate, vel qualitate pro majori pompa exequiarum in Ecclesia adhibitae fuerint, ac jus hoc contemptum non iri ubicumque ac quotie- scumque casus dederit. De Usuris et Contractis illicitis Ad memoriam omnium, et singulorum, ac quorumeumque ad quos spectat et spectare poterit, reducimus constitutionem faelicis recordationis Sixti V quae incipit Detestabilis avaritiae ingluties damnantem contractus socie- tatum ad caput salvum, et alia pacta illicita continentes, monentes omnes et singulos, ac universos nostros Dioecesanos, ut ab huiusmodi ac quibusvis alijs contractibus illicitis, ac usurarijs abstineant, ut nec sibi impunitatem promittant, si contrafecerint, nec ignorantiae clipeo nec consuetudinis prae- textu sese excusandos putent. De Exraminatoribus Synodalibus In Examinatores Synodales iuxta Decreta Sancti Concili] Tridentini depu- tamus infrascriptos, usque ad ultimam Synodum duraturos, quorum nomina haec sunt videlicet. Admirabilis Reverendus Dominus Faustinus Sciara Sacrae Theologiae Professor Archidiaconus. a Admirabilis Reverendus Dominus Dominicus Cagnanus Sacrae Theologiae Doctor Coadiutor Admirabilis Reverendi Domini Archidiaconi, noster Vica- rius Generalis. Admirabilis Reverendus Dominus Joannes Vincentius Galea Decanus. Admirabilis Reverendus Dominus Joannes Antonius Cauchius Utriusque Iuris Doctor Archipraesbyter. Admirabilis Reverendus Dominus Paulus Antonius Borgius Utriusque Iùris Doctor Canonicus Provinciarius Generalis. v XXXIV CONCILII E SINODI DI SICILIA Admirabilis Reverendus Dominus Alexander Bologna Utriusque Iuris Doctor Canonicus. Admirabilis Reverendus Dominus Sanctorus Decosus Utriusque Turis Doctor Canonicus. Admirabilis Reverendus Dominus Petrus Ristrius Sacrae Theologiae Pro- fessor Canonicus qui non acceptavit. Admirabilis Reverendus Dominus Dominicus Attardus Sacrae Theologiae ac Utriusque Iuris Doctor Canonicus. Admirabilis Reverendus Dominus Thomas Vella Sacrae Theologiae Doctor Coadiutor Canonici Domini Petri Ristri. Admirabilis Reverendus Dominus Joannes Baptista Zara Utriusque Iuris Doctor Vicarius Perpetuus Ecclesiae Parrochialis et Collegiatae Sanctae Helenae de Birchiarcara noster Assessor Generalis, Reverendus Dominus Salvator Fenech Utriusque Turis Doctor noster Assessor Criminalis Reverendus Dominus Vincentius Colomia Sacrae The- logiae et Utriusque Iuris Doctor Parochus Siggeri. Reverendus Frater Michael Molina Iuris Canonici Doctor Cappellanus Ordinis Sancti Joannis Hierosoljmitani. Reverendus Frater Palmerius Coccus Iuris Utriusque Doctor eiusdem Ordinis Cappellanus. Reverendus Frater Vincentius Scalyes Sacrae Theologiae Magister, Prior ac Vicarius Generalis Romanis Saneti Dominici in hac insula Melitae. Reverendus Frater Antonius Hagius Sacrae Theologiae Magister Religionis Carmelitae ac Prior Conventus Vallae. Reverendus Professor Joannes Mariavella Sacrae Theologiae Professor Societatis Jesus. Reverendus Professor Raphael Garao Sacrae Theologiae Professor eiusdem Societatis. i Reverendus Frater Augustinus Sapianus Sacrae Theologiae Baccalarius Ordinis Heremitarum Sancti Augustini Prior Conventus huius Civitatis Notabilis. De Judicibus Synodalibus In Iudices Synodales deputamus infrascriptos quorum nomina haec sunt videlicet, : Admirabiles Reverendi Domini Dominus Dominicus Cagnanus Sacrae Theologiae Doctor Coadiutor Admi- rabilis Reverendi Domini Archidiaconi, noster Vicarius Generalis. Dominus Joannes Vincentius Galea Decanus. Dominus Franciscus Xeberras Iuris Utriusque Doctor Thesaurarius. Dominus Joannes Antonius Cauchius Iuris Utriusque Doctor Archi- presbyter. Dominus Paulus Antonius Borgius Iuris Utriusque Doctor Canonicus Provinciarius Generalis. Dominus Alexander Bologna Iuris Utriusque Doctor Canonicus. Dominus Sanetorus Decosus Iuris Utriusque Doctor Canonicus. Dominus Joannes Montemagnus Iuris Utriusque Doctor Canonicus. Dominus Michael Thuma Iuris Utriusque Doctor Canonicus. CONCILII E SINODI DI SICILIA XXXV Dominus Hieronimus Piscopus Iuris Utriusque Doctor Canonicus. Dominus Dominicus Attardus Sacrae Theologiae ac Iuris Utriusque Doctor Canonicus. De Testibus Synodalibus Pastoralis solicitudo debet habere Ministros, qui pravos populi mores, et Ecclesiasticae Disciplinae Contemptores ad nos deferant, ut in sequentibus Synodis, Deo Dante, et quandocunque opus fuerit congruentem criminum moribus possimus adhibere medicinam. Hi vero, quos Testes Synodales appellant debent esse viri graves zelo Christianae disciplinae ferventes, atque opere et sermone potentes. Satagere et investigare potissimum debent, non quidem singuli respectu Loci, in quo degunt, sed singuli respectu totius, et cuiuslibet partis huius nostrae Diocesis, an quae in Generali nostra Visitatione mandavimus, queeque in Diocesana hac nostra Synodo sancivimus prorecta Pastoralis Offici] administratione serventur. An Curati, caeterique ad residentiam obligati poenes suas resideant Ecclesias et animarum salutis invigilent, ac Rudium, Puerorumque mentes Christianis imbuant rudimentis. An aliquis absque Ecclesiae Sacramentis Parochi culpa decesserit. An Congregationes pro Collationibus Theologiae Moralis habeantur. An in singulis Ecclesijs Parrochialibus vigilet verbum Dei ad praescriptum Sancti Concilij Tridentini et an obicem aliquem patiatur. An Doctrinae Christianae exercitatio in dies incrementum adipiscatur. An Ecclesiae tectis , pavimentis , caeterisque necessarijs sint monitae ornamentis , in eisque aut earumque cemeteri]js aliquid incultum sit vel indecorum. An Missae ad onerum, et obligationum praescriptum celebrentur. Quomodo se gerant administratores piorum operum ac locorum. An bona et Jura Ecclesiarum usurpentur. An Clerici vitam suam recte instituant, ut nemini scandalo sint. An sint in Populo, Blasphaemi, Adulteri, incestuosi, concubinari] , ma- trimonio non legitime coniuneti, coniuges separatim viventes, Usurari), virginum Seductores, Sacrileghi, Escommunicati, aut gravium delictorum vinculis irretiti. De quibus omnibus, singuli seorsim infra mensem nos certiores faciant debitum secretum, ut par est, etiam promittentes, et idem deinceps prae- stent quotiescumque opus fuerit , Haec autem citra ullam relevationem Parochorum ab obligationibus sibi circa praemissa incumbentibus. In Testes itaque Synodales deputamus infrascriptos , quorum nomina haec sunt videlicet. Admirabiles Reverendi Domini Joannes Maria Zahra Cantor, et Domimus Antonius Pestoferrata Canonicus nec non etiam. Dominus Matthiolus Vassallus Juris Utriusque Doctor Praesbyter. Dominus Joannes Maria Borg Juris Utriusque Doctor Praesbyter. Dominus Joannes Lucas Missud Praesbyter. Dominus Joseph Demodica Praesbyter. Dominus Sebastianus Formosa Praesbyter. Dominus Angelus Bonnicius Juris Utriusque Doctor Praesbister. Dominus Joannes Baptista Juris Utriusque Doctor Praesbyter. XXXVI CONCILII E SINODI DI SICILIA DE DIEBUS FERIALIBUS IN QUIBUS CURIAE VACANT Januario 17. Saneti Antonij Abbatis, et Confessoris. 20. Sanctissimi Fabiani et Sebastiani martires. 21. Sancti Publij Episcopi et martiris Insulae. Februario 3. Sancti Blasij Episcopi et martiris. 4. Sanctae Agathae Virginis et martiris Patronae. 20. Scholasticae Virginis. 22. Cathedrae Sancti Petri Apostoli. Martio =" 7. Sancti Thomae Aquinatis Confessoris et Ecclesiae Doctoris. 12. Sancti Gregorij Papae et Confessoris et Ecclesiae Doctoris. 20. Sancti Joachim Patris Beatae Mariae Verginis. 21. Saneti Benedicti Abbatis. Omnes dies veneris dicti mensis. Aprili 23. Sancti Georgi] Martiris. 25. Sancti Marci Evangelistae. Maio 6. Sancti Joannis ante portam Latinam. S. Apparitionis Sancti Michaelis Archangeli. 2. Sancti Philippi Argiriensis Confessoris. Jumio 12. Sancti Barnabae Apostoli. 13. Sancti Antonij de Padua Confessoris Octava Sanctissimi Apostoli Petri et Pauli Propter Messes ab Octava die mensis Maj] usque ad vigiliam Sanctissimorum Apostolorum Petri et Pauli inclusive quibus tamen ut pote introductis in hominum utilitate renunciari potest. Julio 2. Visitationis Beatae Mariae Verginis. 14. Sancti Bonaventurae Episcopi et Confessoris et Ecclesiae Doctoris, 16. Sanctae Mariae de Monte Carmelo. 31. Saneti Jgnati] Loyolae Confessoris. Societatis Jesu Fundatoris. Augusto 1. Sancti Petri ad vincula. CONCILII E SINODI DI SICILIA XXXVII 2. Sanctae Mariae ad Portiunculam. 4. Saneti Dominici Confessoris. 5. Sanctae Mariae ad Nives. 6. Transfiguratio Christi Domini. 16. Sancti Rocci Confessoris. 28. Saneti Augustini Episcopi et Confessoris et Ecclesiae Doctoris. 29. Decollationis Sancti Joannis Baptistae. Septembri 10. Sancti Nicolai de Tolentino. 14. Exaltationis Sanetae Crucis. 27. Sanctissimi Cosmae et Damiani Martirum. 30. Saneti Hieronyini Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Octobri 4. Sancti Francisci Confessoris. 15. Sanctae Theresiae Virginis. 18. Sacti Lucae Evangelistae. 21 Sanctae Ursulae Var ginis et Martiris. Novembri Dies Commemorationis omnium Defunetorum. 6. Sancti Leonardi Confessoris. 11. Sancti Martini Episcopi et Confessoris. 21. Praesentationis Beatae Mariae Verginis. © 25. Sanctae Catharinae Virginis et Martiris. Decembri 3. Sancti Francisci Naverij Confessoris. 4. Sanctae Barbarae Virginis et Martiris. 6. Sancti Nicolai Episcopi et Confessoris. 7. Sancti Ambrosi] Episcopi et Confessoris et Ecclesiae Doctoris. 13. Sanctae Luciae Virginis et Martiris. A Vigilia Nativitate domini inclusive usque ad Festum Epiphanie cum duobus ‘Sequentibus. Item a die Iovis carnis privi ante Dominicam Quinquagesimae usque ad diem Cinerum inclusive. Item a die Lunae maioris hebdomadae, usque ad diem Lunae post Domi- nicam in Albis inclusive. Item per tres dies Rogationum. Item in Octava Corporis Christi. De Diebus in quibus Canonici hebdomadarij a primis Vesperis in hac Cathedrali nostra agere tenentur Observetur sequens tabella incipiendo a die xitij currentis mensis Maj huius anni 1668. Die Lunae Don Archangelus Cumbres. Die Martis Don Alexander Bologna. XXXVIII CONCILII E SINODI DI SICILIA Die Mercurij Don Hieronimus Piscopo. Die Iovis Don Joseph Evangelista Gascou. Die Veneris Don Michael Angelus Thuma. Die Sabbati Don Carolus Balaguer. Die Lunae Don Mattheolus Xeberras. Die Martis Don Andreas Basilius. Die Mercurij Don Franciscus Neberras. Die Iovis Don Philippus Muscat. Die Veneris Don Faustinus Sciara Archidiaconus. Die Sabbati Don Joannes Vincentius Galea Decanus. Die Lunae Don Joannes Maria Zahra cantor. Die Martis Don Petrus Ristrius. Die Mercuri) Don Antonius Pestaferrata. Die Iovis Don Joannes Montemagnus. Die Veneris Don Dominicus Attardus. Die Sabbati Don Sanctorus Decossius. Et ita prosequantur incipiendo a capite. In singulis autem Dominicis diebus quilibet Canonicus hebdomadarium agat iuxta antianitatis seriem, prout hactenus observatum est. Don Joannes Antonius Cauchius Archipretis et Don Paulus Antonius Borgia ab hebdomata eximuntur e suis specialibus obligationibus. Tara Generalis jurium Paroclis debitorum, Pro Exequijs, missis divinis Officijs, ac alijs de quibus infra Pro missa cantata cum primis et secundis vesperis tarenos 8. Pro ve- speris primis et Missa Cantata intra Parrochialem et in Ecclesijs habita- tionis tarenos sex. Pro Vesperis vero primis, et Missa Lecta intra Ecclesiam parrochialem et in Ecclesijs habitationis tarenos 4. In Ecclesijs autem Ruralibus, nisi fuerit consuetudo plus percipiendi, et solvendi pro primis Vesperis, et Missa Cantata tarenos 8. Pro Vesperis primis et Missa Lecta in Ecclesijs Ruralibus salva consue- tudine praescripta tarenos 7. Pro Missa Cantata simplici pro celebrante tarenos 2; pro aspersorio si erit tarenos 1; pro quolibet assistente et cantante carlenum 1. Pro denunciationibus faciendis tarenos 1. Pro qualibet denunciatione, itaut mihil accipiatur ratione fidei denuncia- tionis huiusmodi ubi ea opus fuerit. Pro assistentia matrimoni] contracti tarenos 6; ita tamen, ut pro vino et candelis non allatis, vel altero eorum non oblato nihil accipiatur et servetur Decretum Synodi anni 1625, de divisione huius Iuris quandocumque pauperes puellae desponsandae fuerint, sive in hac nostra Cathedrali Ec- clesia ut in decreto praescripto, sive alibi. Pro qualibet publicatione Litteraram Monitorialium tarenos 1, quae si excesserint paginam unam, habeant praeterea grana 10, pro qualibet ulteriori pagina, et item publicatione fulminatoriae, ita tamen ut quaelibet publicatio tarenos 2 numquam excedat. Pro quacunque fide Baptismi vel Matrimoni] vel obitus tarenos 1, pro CONCILII E SINODI DI SICILIA XXXIX juribus vero perquisitionum partitarum huiusmodi grana tria, pro quolibet anno, dempto eo anno, in quo partita inventa fuerit. Pro assistentia Matrimoni} Contracti tarenos 6, ita tamen 6 pro vino et candelis non allatis, vel altero eorum non oblato, nihil accipiatur, et ser- vetur Decretum Synodi. Pro mortuis efferendis cum universo Labore etiam Sepulturae tarenos 14. Pro infantibus biennium aetatis non excedentibus sepeliendis tarenos 4. Pro infantibus vero biennium huiusmodi excedentibus, nondum tamen habentibus usum discretionis tarenos 6. De hisquae generatim ad Synodales Constitutiones pertinent Universi et singuli tam Ecclesiastici quam Laici pro sui muneris officio, quae ad Dei Cultum, et animarum salutem in hac Diocesana Synodo pro- mulgavimus omnino Sanctae solicitudinis studio inviolate observent, com- mittentes autem contra constitutiones Synodales non tantum poenas spe- ciatim sancitas sed graviores ex Canonum Iure, et ex nostro arbitrio luant. Nomine Parochorum quoscumque curam animarum exercentes intelligi declaramus. Poenarum pecuniarum in hac Synodo Statutarum impositione ea lege factas esse declaramus, ut operibus pijs arbitrio nostro, et prout de Iure applicentur. Nomine unciae in his decretis intelligatur uncia ponderis generalis. Ubicumque in his Decretis Synodalibus nulla est expressa poena tran- sgressores censuris, ac poenis arbitrio nostro infligendis subiectos esse intel- ligi declaramus. Volumus aute mpraesentis Synodi Constitutiones post triginta dies ab hac die numerandos ita omnes afficere, et ad illarum observantiam obli- gare, ac si essent singulis personaliter intimatae. Et ita in omnibus et singulis praemissis statuimus decernimus et con- «stituimus, citra ullam revocationem edictoram quorumeumque hactenus a nobis emanatorum. ullumque recessum a tenoribus eorum, et non aliter, nec alio modo. Absolutionem vero ab omnibus et singulis censuris, et poenis in prae- senti Synodo per nos Decretis, nobis, et successoribus nostris tantummodo reservamus. Omnium quae in his Synodalibus Decretis irrepserint dubiorum inter- pretationem et explicationem iusque addendi, minuendi, ac etiam immu- tandi quaecumque decreta nobis, et protempore existentibus Episcopis Melivetanis tantum reservamus, salva, semper Sedis Apostolicae auctovi- tate, cuius Iudicio, correctioni et emendationi singula in eis statuta Decreta antenos, nostraque omnia ea qua decet reverentia, obsequio et obedientia emendanda judicanda et corrigenda submittimus ac demisse et humiliter subijcimus. ia Ho; Maia ce i SA n ci È 1%; i È it Ca Di 7 n NARO trà Gee (o MARTA ii A up, Shi Mi: LICINSIRE I LOLLI LICH nr È fo RA RT IUTANOTI INDICE II, Diritto sinodale e diritto ecclesiastico Importanza del diritto sinodale o 7 . È . Il sinodo come organo del diritto ecclesiastico . . Diritto sinodale e diritto canonico . S 6 - " Diritto sinodale e diritto ecclesiastico siculo. , i I sinodi siciliani nella letteratura sui sinodi. A Caratteri generali della produzione sinodale siciliana . Influenza del Concilio di Trento . . i . È Influenza di S. Carlo Borromeo . - o , Decadenza dell’istituto sinodale ° . ; 5 , Il regio placet . 5 : - i " 3 5 o L’art. 20 del Concordato del 1818 . È , . : Il rescritto del 1857 e la legge delle Guarentigie IDE La struttura giuridica del sinodo e le costituzioni Terminologia . î 5 : ; " . . c Tempo della convocazione . : - : 5 : Chi ha il diritto di celebrare sinodi diocesani? Vescovi, archimandriti . ; 5 5 5 ò : Avviso di convocazione . Luogo dell'adunanza. Sessiones sinodali abbati, PAG. 19 20 21 23 24 25 XLII CONCILII E SINODI DI SICILIA Gli scopi del sinodo: sono ricordi medievali le tracce di fun- zioni giudiziarie ed il compimento di atti giuridici: sono finalità moderne la pubblicazione dei decreti dei concilîì provinciali, la ripubblicazione di editti ed ordinazioni ve- scovili, la 720rum correctio; scopo precipuo nel secolo deci- mosesto è l’applicazione delle norme tridentine . È o Cerimonie . c 0 5 c o ; a 0 ò . o Gli ufficiali del sinodo . o é 6 $ 6 5 c . Due classi di ministri sinodali : o È 3 È È a Promotor . 6 c ò 0 ; 6 o q o Judices quaerelarum sive excusationum. o : 5 , È Segretario . è È i x 1 c 5 Ò d ò ò Lector. " . . o 5 - - o . : î ò Notarius . . ; 6 È È 5 6 6 o ; : Cancellarius 5 - . ; 6 o ; - o ò È Magistri coeremoniarum . 6 0 6 ò 7 . . : Deputati . ò ° 6 ò c D 7 s 5 ò è Praefectus hospitiorum . 7 Ò 7 a a 7 o : Confessarii . 6 , ò ; 5 ò o 6 5 o 5 Ostiarij 0 : - 0 a 0 0 ò 3 c È c Testi sinodali . . 7 ò © : 7 = é o o Esaminatori sinodali. c " : È c 5 c o 0 Giudici sinodali. È 7 7 . : . . ò o . Duo de capitulo. È x È . 3 i 7 0 o Da quali persone è composto un Rimiodo diocesano . o " Obbligo d’intervenire per diritto obbiettivo; diritto d’intervenire per diritto subbiettivo . . 7 o ° 6 5 ” Errore dell’Holtgreven circa il dovere d’intervenire . ; ) È obbligato chiunque sia sottoposto alla giurisdizione vescovile Esiste un diritto subbiettivo d’intervenire ? . ò 1 a Errore del Phillips . : - . 0 : c 0 : o Teoria dell’Holtgreven . c c c - . : c c Confutazione . 5 È . 3 c . p 2 ° 5 Contenuto del diritto subbiettivo d’intervenire . : . La rappresentanza nel sinodo per mezzo di procuratores è Il procurator non è un ufficiale del sinodo . : . ; I laici nel sinodo . È 5 o . o 5 . 7 0 Costitutiones synodales in contrapposto agli Edicta . - 5 La legislazione sinodale si considera quale opera personale del Vescovo . 0 : 5 È , : 6 : È Lavori preparatorii del sinodo È o . c a Approvazione delle costituzioni sinodali. Placet dol sinodo o del capitolo? Consilium del sinodo o del capitolo? . . - La dottrina prevalente è in contradizione con il Pontificale ro- manum e con il Caeremoniale episcoporum. 5 c A Il diritto sinodale siciliano è fedele alle prescrizioni del Pon- tificale ? ° 6 , 4 o 6 È 6 ò : RUI (SE SO (51 | SO 62 CONCILII E SINODI DI SICILIA Giuramento di osservare le costituzioni sinodali . Subscriptio dei membri del sinodo. 2 Promulgazione e pubblicazione delle costituzioni . : 7 Quando entrano in vigore le costituzioni promulgate dal vescovo nel sinodo? 9 7 . Il ricorso alla Godo rebazione di Concilio ha effetto sospensivo sull’efficacia delle costituzioni? . 5 , 5 Le costituzioni sinodali e gli editti Coisionzii Continuano nel loro vigore dopo la morte del vescovo che li promulgo ? Distinzione fra le costituzioni sinodali e gli editti Interpretazione delle costituzioni . È È È . Estinzione delle costituzioni sinodali. Medinczione Dispensa Non è necessaria l’approvazione della S. Sede, nè quella della S. Congregazione del Concilio La S. Sede ed il sinodo } 0 ? ; ò Subordinazione delle norme cinodali ai canoni del concilio tri- dentino e del diritto canonico in genere . Le fonti delle costituzioni Verbale delle sessioni Diffusione delle costituzioni Permesso di stampa . IN0G Storia dei concilii e sinodi di Sicilia Primo periodo Concilium anni 125. Apocrifo . . 5 3 c Concilio del 326. Insussistente. Concilio del 366 dei legati di Lampsaco. A povrifo Concilio di Siracusa del 419 Concilio del 440 . c È 7 I concilì ai tempi di Leone I. I concilì ai tempi di Gregorio Magno Sinodi al tempo di Giovanni IV Concilio del 648. I concilì durante la AAA della Sicilia dal nine Do di Costantinopoli Secondo periodo Messina 1088 5 Mazara 1097. Concilio misto Melfi 1100 . Messina 1123 Melfi 1130 . 63 ivi 64 66 S2 S7 90 99 101 102 105 110 11l 112 114 ivi XLIV Messina 1131 Catania 1170 Girgenti 1170 Palermo 1174 Monreale 1174 CONCILII E SINODI DI SICILIA Messina 1179. Equivoco del Giampallari Messina 1221 Messina 1313 Messina 1329 Messina 1365 Monreale 1373. Concilio provinciale Palermo 1373. Concilio provinciale Palermo 1388. Concilio provinciale. Siracusa 1388 Messina 1392 Palermo 1433. Concilio nazionale Palermo 1450. Concilio nazionale Girgenti 1510 Catania 1524 Catania 1533 Patti 1536 . Siracusa 1553 Monreale 1554 Palermo 1555 Palermo 1560 Catania 1564 Palermo 1564 Patti 1567 . Girgenti 1567 Siracusa 1567 Monreale 1569 Mazara 1575 Monreale 1575 Patti 1584 . Cefalù 1584 Mazara 1584 Palermo 1586 Siracusa 1587 Messina 1588 Girgenti 1589 Cefalù 1590 S. Lucia 1590 Catania 1590 Monreale 1593 Terzo periodo PAG. 115 ivi 119 Ivi ivi 120 121 ivi ivi 122 ivi 123 124 125 127 128 129 131 Ivi 132 ivi 135 157 159 140 ivi 141 146 147 ivi 148 ivi 151 ivi 152 1553 154 158 159 165 164 Ivi Ivi ivi XLVI CONCILII E SINODI DI SICILIA Malta 1703. E } ; ; È i ; ; È A Mazara 1704 ; Ù x R E È i Cefalù 1706 ; - i ; ; ; . Mazara 1720 3 3 } 7 È 7 5 x Messina 1725. Lipari 1726 Monreale 1726 . Siracusa 1727 Mazara 1735 Quarto periodo Natura giuridica delle Conferenze episcopali ò È In che differiscano le conferenze episcopali dalle conferenze pastorali, dal concilio provinciale e dal sinodo diocesano . Le conferenze episcopali sono un imperfetto organo giuridico Le conferenze episcopali non possono ritenersi succedanee dei concilì provinciali e dei sinodi diocesani Adunanza dei vescovi siciliani nel 1807 Girgenti 1850. 7 c 7 _ 5 : ; . Congregazione dei vescovi di Sicilia in Palermo 1550 Piazza Armerina 1578 Nicosia 1883. 6 A i Conferenza episcopale del 1891 Nicosia 1893 c 3 Conferenza episcopale del 1898 Conferenza episcopale del 1903 : 5 ; È . Conferenza episcopale del 1906 Conferenza episcopale del 1908 Mazara 1909. . Palermo 1910 Appendice Capitula synodalia Messanensis Ecclesiae 1392. Synodus Milevitana . 6 PAG. » PAG. » VII Siracusa 1594 Monreale 1597 Catania 1609 Mazara 1609 Girgenti 1610 Palermo 1615 Siracusa 1615 S. Lucia 1618 Cefalù 1615 Messina 1021 Palermo 1622 Monreale 1622 . Catania 1622 Mazara 1623 Siracusa 1625 Malta 1625. Cefalù 1627 Girgenti 1630 Siracusa 1632 Palermo 1033 Cefalù 1635 Monreale 1638 Mazara 1641 Cefalù 1641 Malta 1646. Messina 1648 Siracusa 1651 Palermo 1652 Monreale 1652 Girgenti 1655 Messina 1663 Mazara 1664 Lipari 1666 Catania 1668 Malta 1668. Mazara 1674 Siracusa 1678 S. Lucia 1679 Palermo 1679 Girgenti 1680 Messina 16S1 Pattal'6sze: Lipari 1692 Cefalù 1693 Mazara 1694 Mazara 1695 Girgenti 1703 CONCILII E SINODI DI SICILIA 165 ivi Ivi 166 ivi 167 ivi ivi Ivi 168 ivi ivi 169 ivi ivi 170 Ivi ivi ali ivi 172 Ivi ivi 173 ivi 174 vi 175 ivi 176 177 ivi ivi 178 ivi 179 ivi ivi 180 ivi 1SI1 IVI 182 UOTÀ ivi 158 ivi CEPASSESDITCERIERB SED ARI Li AT it stenta ESA sl ni VETRen dio di ARA o hi fi N È i DS SEA RELAZIONI DEL XV CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI ORIENTALISTI (Copenaghen 14-20 Agosto 1908) Lettura fatta dal Socio GIACOMO DE GREGORIO i nella seduta del 15 Novembre 1908 legticnn REA, MORLIRONII (TIRI DR NRLORE } (PONTE NONA IO CAT A IVATEIGR OL VIZANATDI n i SU % REI AES DICA SDRAIO ZI Cova TRSRITI CDI] PAIR) È OC TA A << ID è + I è è sc > +3, > Lt iS COS Illustrissimo Signor Presidente! Esimî Colleghi! Quando, nell'ultima seduta del XIV Congresso internazionale degli Orien- talisti, che ebbe luogo ad Algeri, si scelse Copenaghen per sede del futuro Congresso non si fece ciò senza ottime ragioni. Questa città, che fu chia- mata “ porto dei mercanti , (da XAopmannae mercanti e hafn porto) per il traffico dei pesci, in ispecie, delle aringhe, che vi si facea, oggi si è me- ritata il sopranome di “ Atene del Nord ,. Infatti, oltre di possedere nu- merosi Musei e Biblioteche , ricche di pregevoli manoscritti orientali, ha nobili tradizioni scientifiche nel campo stesso dell’orientalismo. Era appunto danese quel Cristiano Rask, che, dopo Grotefend e Raw- linson, condusse il deciframento delle iscrizioni cuneiformi in persiano an- tico a tal punto, da rendere possibile a Eugenio Burnouf e Cristiano Lassen una interpretazione esatta e completa di quelle iscrizioni, e di formulare la grammatica dell’ antico persiano, che apparve contemporaneamente in Francia e in Germania, nel 1846. Rask, oltre a ciò, arricchì le biblioteche di Copenaghen di preziosi manoscritti irani e sanscriti, da lui acquistati durante lunghi viaggi nell'Asia centrale, nell'India e a Ceylan. Ma la “ Atene del Nord ,, possiede anche varie Collezioni etnografiche, tra cui principalmente quella annessa al Museo Nazionale, che, avendo di mira la illustrazione documentata della religione, dei costumi, delle armi, delle manifatture, della vita insomma dei popoli non influenzati dalla cul- tura europea, offrono agli Orientalisti, dedicatisi alla etnografia e al folk- lore, materia sicurissima e abbondante pei loro studî, agli altri svago intellettuale e interesse scientifico. + «n deb 4 RELAZIONE DEL XV CONGRESSO INTERNAZIONALE Ma io non posso fare a meno di rammentare agl’illustri colleghi della nostra Accademia, che è pure Accademia di Belle Arti, che a Copenaghen esiste il Museo di BeRrrEL (italianizzato in Alberto) THorRwALDSEN, quel celebre scultore danese (1770-1841), che tanto s’inspirò nei capolavori ita- “uomo divino ,. liani, e che Canova chiamava La città ha poi altre ricche collezioni, dovute alla munificenza privata, e mi basterà menzionare la Ny Carlsberg Glyptotek, fondata nel 1888 da Carl Jacobsen. Essa contiene una raccolta di sculture dei danesi Bissen, Freund e Jerichau, successori di Thorwaldsen, e di celebri autori norvegesi, svedesi , tedeschi, francesi, italiani; un'altra raccolta antica di capolavori greci e romani; e infine una raccolta di Palmira e dell’ Egitto; tutto ac- quistato a ben caro prezzo dal benemerito fondatore. Ma il Congresso, oltre di avere una sede conveniente , ebbe un ottimo Comitato di organizzazione sotto la Presidenza ViLHELMm THomsEn, valente linguista, conosciuto tanto in Italia, specialmente pei suoi interessanti la- vori sull’ Etrusco. In questo comitato entrarono pure eletti cultori delle scienze, quali Dixyes AxperseN, Fr. Burt, J. L. HeIBERG, J. O. JACOBSEN, HoLcer, PepERSEN, CHR. SaRAUW, VALDEMAR ScHmIpT, varî Consiglieri supe- riori, Bibliotecarî, Direttori di Musei, il Presidente del Consiglio Municipale, Herman TRIER, e altre persone ragguardevoli. Ebbe inoltre l'onore di essere sotto l'alto patronato di S. M. il Re FepeRICo VIII, di avere per Presidente Onorario S. A. R. il Principe CrIstIANO, e per membro di onore il Prin- cipe VALDEMARO. Le Sezioni in cui fu diviso il Congresso furono le seguenti : 1® Linguistica; 2% Lingue e Archeologia dei paesi Ariani; a) India, 6) Iran; 3* Lingue e Archeologia dell'Estremo Oriente; a) Cina, Giappone, 6) In- docina, Malesia; 4 Lingue e Archeologia semitiche; a) Arameo, Ebreo, Fenicio, Etiopico, b) Assiria, c) Lingue e Archeologia musulmana; 5» Egitto e Lingue Africane; 6® Grecia e Oriente; 7 Etnografia, Folk-lore dell’Oriente. Ecco il programma : 13 Agosto, di sera. Riunione amichevole. 14. Agosto. Apertura solenne sotto la Presidenza di S. A. R. il Prin- cipe Reale nella gran sala dell’ Università. Elezione dei Presidenti e dei Segretari delle Sezioni. La sera Ricevi- mento al Municipio, offerto dalla Municipalità. DEGLI ORIENTALISTI ) 15. Agosto. Sedute delle Sezioni. Visita dello Ny Carlsberg Glyptotele. 16. Agosto. Escursione a Helsinor. Visita del Castello di Kronborg. Banchetto. 17. Agosto. Seduta delle Sezioni. Visita del Museo Nazionale. Seduta plenaria. Comunicazioni sulla spedizione prussiana al Turkestan cinese, con proiezioni luminose. 18. Sedute delle Sezioni. 19. Agosto. Sedute delle Sezioni. (La sera) Festa e illuminazione del Tivoli in onore dei Congressisti. (Tivoli chiamano anche in Germania certi giardini pubblici, con ristoratori, luoghi pel ballo, divertimenti varî al- l’aperto. La parola ha evidente origine italiana). 20. Agosto. Seduta di chiusura. (La sera) Banchetto di addio, offerto «dal Comitato. Il numero totale degli aderenti, secondo la lista pubblicata nel 4° Bol- lettino era di 371, così ripartito per nazionalità : EEA i 108 Riporto 332 nce ilterrasifieae e e. e OSS ESVIZZera@l et e 6 DANIMARCA IR RE RA OO UE era 5 Rrancia eeee (. 30R AGrecia 5 ptabgUmitisegnente. .. .. +. 20 Norvegia 4 Paes@Bassiae e o 24 Spagna: 4 RUSSA e n i Ceylanae 3 Boo e AGIappone 2 SNA IR AE A rental 2 ASIA O TOR Sta AT E RA e TIRES Cima ocna Stan el urehia; SVEZIA E ite O Tunisia, Egitto 1 per cia- nGha lnaigiameni dito SCUNO AES PERITO a riporto 332 Totale 371 Questa cifra, secondo la lista del 6° Bollettino sali a 427; ma in seguito si ebbero altre iscrizioni. Sicchè il numero totale dovette avvicinarsi a 500. I Governi rappresentati ufficialmente furono 14; gl’ Istituti scientifici (Accademie, Biblioteche, Università) moltissimi. La strettezza del bilancio non permise al Ministero della Pubblica Istruzione d’ Italia di farsi rap- presentare da altri che dagli esimî orientalisti AnceLo De GuUBERNATIS e Fr. Lor. PuLLé. Nel precedente Congresso avevo avuto quest’onore anch'io, invece del De Gubernatis. L'intervento nella Seduta plenaria dei Principi Reali Giorgio e Valde- maro di Danimarca, una volta anche di S. M. il Re, del Principe Roland Bonaparte , di varî Ministri e Rappresentanti governi esteri (per l’ Italia n 6 RELAZIONE DEL XV CONGRESSO INTERNAZIONALE l’incaricato di affari Marchese Giulio Marchetti Ferrante e il console Me- nahen Polack) aggiunse solennità al nostro Congresso. Tra’ più cospicui scienziati intervenuti notai i tedeschi BARTHOLOMAE, PauL Deussen, C. Dyrorr, ApoLrr Erman, M. FaurnaBer, E. KAUTZSCH, Ep. Kbxre, K. KRUMBACHER, E. KuAN, L. ScHERMANN, Ap. WIEDEMANN; l’au- striaco LroP. SCHROEDER; gli americani MavRrICE BLoomrieLD, PauL Haupr, Morris JastRow : i francesi René Basset, PauL BovER, direttore della scuola orientale di Parigi, Emir Gummer, fondatore del Museo omonimo; gl’inglesi Epwarp G. Browxe, W. Rays Davips, G. BucHanan Gray, Str CHarLEes Lvart; gli olandesi A. A. Fokker, J. M. HooGvLier; il ci- nese Quana Kr-Tsexc, Attaché alla Legazione imperiale a Parigi, e Cava- liere della Corona d’ Italia per la pubblicazione in cinese delle biografie dei nostri Cavour, Mazzini e Garibaldi, i russi ALex Romanorr, N. SrREBU- LAYEF, AL. THoxson, Max VasmeR;i greci PauL CaroLIDIS, SPIRIDION Lam- BROS, Sp. PapAGEORGES , il tunisino Huswy ABpuL WAHAB, il giapponese Karsumi Kurorra e tanti altri. Del sesso gentile mi piace ricordare i nomi delle signore Bloomfield, Browne, Contessina Cordelia De Gubernatis, Kautzsch, Contessa Martinenzo Cesaresco, Miss U. P. Moor, Annita Testa. Il Congresso fu aperto nell’ aula magna (Festsal) dell’ Università dal dotto per quanto modesto Presidente, che con un elevatissimo discorso in francese dette il benvenuto ai Congressisti. Prese poi la parola il simpa- tico Principe Reale, che si dichiarò lieto di accoglierli nel suo regno. Fu anche lui felice, e riscosse unanimi applausi. Tra’ varî delegati parlarono Rosen per la Germania, Bover per la Francia, HauPr per gli Stati Uniti, ABpuL WauGÙaB per la Tunisia, DE GuserNnaTIS per l’Italia. Cominciato il discorso in francese (perchè francese, inglese, tedesco erano le lingue ufficialmente ammesse in questa assemblea), con uno slancio felice di patriottismo lo continuò in italiano, rammentando che i sommi uomini danesi ebbero sempre l’Italia come sovrana progeni- trice di scienziati e artisti celebri, che essi presero a modello. In una seduta successiva passatosi alla elezione delle cariche, FR. L. PuLLé riuscì eletto Vice Presidente della 2* Sezione, India, di cui fu presidente PisHeL dì Berlino. Il Pullé presentò la continuazione dei suoi lavori tanto ammirati nei precedenti congressi: la cartografia dell’ India e dell’ Indocina nel secolo delle scoperte. De GuBEeRNATIS presiedette la Sezione VII, Etnografia e Folklore. H. P. CÒÙayes, di Firenze, fu uno dei segretarî della Sezione semitica. Chi ha l’onore di parlarvi fu chiamato col BrzzExBERGER e col PEDER- sen alla presidenza della 1% Sezione, Linguistica. 7 DEGLI ORIENTALISTI Ma gl’Italiani intervenuti erano pochissimi, in tutto undici. Una metà di costoro non prese parte attiva nei lavori scientifici, sebbene portasse la nota della gaiezza in mezzo ai severi interpreti dei libri vedici e dei ge- roglifici. Ciò si può dire sicuramente pel più giovane degl’intervenuti : mio figlio Camillo. Oltre di quelli che sopra ho nominati, intervennero i Signori Giunio Det, Colonnello G. E. GERINI, rappresentante del Siam, ULIsse DE Nunzio, Dottore GrorcIio PuLLé, figlio del sopra nominato. Questo promet- tente giovane, che si è dedicato alla storia della geografia, presentò una interessante memoria sopra 12 viaggio di Giovanni del Piano del Carpino. Menzionerò ora le memorie presentate nella 1% Sezione, in cui io ero iscritto. Del resto, rammentare i titoli di tutti i lavori non sarebbe possi- bile, perchè durante il Congresso non si fece una regolare pubblicazione di bollettini, nè uscivano giornali a causa di uno sciopero generale della stampa. Questo sciopero , sorto dalla pretesa di alcuni litografi di avere ridotta di mezz’ora la giornata di lavoro, si era esteso alle classi dei tipo- grafi, dei giornalai e financo dei fornitori di carta. Baupovin pe CourtENAI (di Pietroburgo), Hypothese des Prof. N. Marr iiber die Verwandtschaft der semitischen und * japhetischen , Sprachen. Tesi discussa anche dai SS. Lehmann-Haupt, Hising e Hovgvliet. — Per risolvere la eterna questione della possibile parentela dell’ario col semitico, si dovrà secondo noi smettere il pregiudizio di un originario freletteralismo semitico, e fondarsi sul principio, oggi bene accertato, che tutte le lingue formino le parole per la giustaposizione di elementi semplicissimi. A. BrzzenBERGER (Geheimrat o Consigliere “ intimo , o Superiore, di Kònigsberg), Ueber die Flexion von altindisch panthas. Tesi discussa anche dai SS. Pedersen, Lefman, Neisser. A. A. Fokker (di Amsterdam), Something about “ hamza , or “ spiritus lenis ,, in Malay-Polynesian languages ,. Memoria molto importante, perchè fondata sopra osservazioni fonologiche molto delicate ed attinte al vivo, essendo l’autore nato in Batavia (Giava), e lì vissuto lunghi anni. J. M. HooevLier (di Utrecht), A new system of (psycological) grammar applied to the verbal forms of Sanscrit, Greek, Latin and other Indo-Eu- ropean languages. Tentativo scientificamente ardito , ma che secondo af- ferna l’autore, ha dato buoni risultati nell’ insegnamento pratico delle lingue. W. TrÒarpirzer (di Copenaghen), The Eskimo Numerals. Tema molto importante , perchè lo studio della Numerazione dei popoli primitivi non solo giova alla linguistica, ma alla etnografia e in certo modo anche alla psicologia. RELAZIONE DEL XV CONGRESSO INTERNAZIONALE DO Emi Sire (di Charlottenburg), Vocharisch, die Sprache der Indoskyten. K. Wutrr (di Monaco, Assistent am Thesaurus linguae latinae, e segre- tario della I Sezione del Congresso), Veber Stammabstufung in der malaji- schen Wortbildung. U. De Nuxzio (di Roma), L'origine et la raison des lois phonétiques dans les langues à flexion recherchée dans la nature et la forme de la syMabe. A. TrHoxsox (di Odessa), Die Bestimmung der charakteristischen Tone der Sprachlaute vermittelst des Ohres, und ihre praktische Verwendung unter anderem, fiir die deskriptive Lautfysiologie. Soggetto questo che inte- ressa la ZMonetica sperimentale, quel ramo della linguistica, che a mezzo di speciali strumenti, ingegnosamente ideati dall'abate Rousselot di Parigi, ha di mira la rappresentazione grafica dei fonemi.—Uno studio sperimen- tale sulla fonetica italiana fu già fatto da F. Josselyn. PauL BoveR (di Parigi), Contribution à la question de transcription. Metho- dologie de l’enseignement du persan et du ture. M. Vasmer (di Pietroburgo), Zur Bedeutungsgeschichte von gr. Tykane.. G. Hùsina (di Breslavia), Die Sprache Elams. Spiro PapagrorGEs (di Atene), Sur le dialecte des Koutsovalaques. Grac. De GreGorIo (di Palermo), Osservazioni sulle lingue dell’ Africa centrale, Banda Baya, Sara, e specialmente sulla loro struttura morfologica. Queste lingue non sono bantu, perchè non hanno i caratteri essenziali di tale famiglia, cioè non hanno i sostantivi formati da dati prefissi speciali, e non accordano gli aggettivi, 1 verbi, 1 pronomi e spesso anche le parti da noi dette indeclinabili con i sostantivi. Poca importanza possono avere le somiglianze di certe parole con parole sud-africane. Per tale ragione le lingue Banda, Baya, Sara (nella parte di Nord-Est del Congo francese, tra il 3° e il 10° grado di latitudine Nord e il 18° e il 23° di longitu- dine Est) segnano il confine settentrionale della famiglia sud-atricana o bantu, senza però entrare in tale famiglia, come aveano supposto gli esploratori francesi e gli amministratori coloniali , i cui saggi lmguistici costituiscono i nostri fonti. Il limite settentrionale della famiglia bantu resta perciò determinato dal Golfo di Guinea sino al 23° grado di longitudine Est. Rimane ancora a determinarsi il tratto tra il 23° e il 30° grado. E perciò riuscirà utilis- simo anche alla limguistica il viaggio di esplorazione che con slancio- eroico sì propone d’intraprendere S. A. R. il Conte pi Torino da Mom- basa al Golfo di Guinea. Noi sappiamo infatti che a Mombasa, e per lungo tratto dalla costa orientale, si parla il Swa/ili (dall’ar. sahel costa), che è considerata come una delle 12 lingue più importanti nel mondo, in ri- guardo all’area occupata (R. N. Cusr, A Sketeh of the modern Languages DEGLI ORIENTALISTI 9 of Africa, London, Triibner, 1883 p. 345). Sappiamo pure che a Ovest del Swahili s'incontra il Masai, che, secondo ToRREND, op. cit., non appartiene alla famiglia bantu. A Ovest del Lago Victoria e del Ruwenzori (nome che ricorda un’altra gloria della Casa DI Savora, cioè l’ardita e felice esplorazione di S. A. R. il Duca DEGLI ABRUZZI), appunto verso il 30° grado di Long. Est, co- mincia il terreno inesplorato, che va sino alle lingue centrali da me studiate. Riguardo alla fonologia due fatti meritano la nostra attenzione: 1° la preferenza ai gruppi mb, nd, ng, che si spiega perchè le nasali dispongono gli organi allo sforzo della pronunzia delle esposive ; 2° una netta diffe- renza tra Z, y, non esiste, come nei più antichi periodi delle lingue flessive. Quanto alle forme grammaticali vi è assenza assoluta; nè nomi, nè verbi, nè endeclinabili. Gli autori che parlano di lingue bantu hanno anche fatto abuso del cosidetto pronome. Il Lessico è poverissimo. Per esempio i nomi di colori sono soltanto tre: il nero, il bianco, il rosso, tutti gli altri esprimendosi con una; di queste tre parole a secondo della simiglianza della impressione visiva. Le Radici hanno forma monosillabica e significato confuso benchè di origine concreta. Le Parole non differiscono in sostanza dalle radici. Mediante la giustaposizione delle stesse radici o la reduplicazione si forma il Lessico. Quanto alla Struttura morfologica, le lingue dell’Africa centrale sono zs0- lanti e giustaponenti. Il cinese e le lingue cosidette polisintetiche dell’Ame- rica del Nord hanno la medesima struttura. Il processo di formazione delle parole è lo stesso in tutte le lingue in- digene, e nelle lingue flessive all’epoca delle prime fasi di svolgimento. Giac. De GreGoRrIO, La Numerazione nelle lingue Banda, Baya, Sara. Etimologia della voce bantu kumi deci. Queste lingue hanno radici speciali solo pei nomi dei cinque primi nu- meri, e formano i successivi sino a 9 colla composizione dei nomi delle unità. La base della numerazione è nelle dita di una mano. L'elemento ko, che entra nel nome del 5 nel Baya, e in molti altri nomi, ha il signi- ficato di “ mano ,, e si connette con Ko-ko, mano, nel Fioto. Questo Ko pare importazione del bantu %o di kw-boko, 0-k0, k-0-ko ete., che secondo ToRREND, (A compar. gramm. of the south African bantu languages, p.102) vale “braccio, e dà modo di spiegare la voce bantu kumi dieci, di cui CARL MeixHoF nel suo recente Grundziige einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen, Berlin, 1906, dichiara non riuscire a carpire il significato originario. Secondo me, kumi sarebbe composto di ku mano e mi corpo, persona (il prefisso che secondo Torrend vale “ the human and animal 10 RELAZIONE DEL XV CONGRESSO INTERNAZIONALE body ,,). Il nome del 20 in Baya za-z0u è composto di za prendere e zou uomo, e mostra che le dita dei piedi fanno pure gioco nella numerazione. La linguistica ci svela quale sia originariamente il modo di contare di questi popoli : “ mano , cioè 5 dita; per dire 5 dicono per dire 10 dicono “due mani ,, cioè 10 dita; per dire 20 dicono “tutto l’uomo, cioè tutte le dita di un uomo. Delle altre Sezioni del Congresso potei saltuariamente frequentare la V® (Egitto e Africa), presieduta da Ap. Ermawn di Berlino, René Basset di Algeri, Perov E. NEwBuRY di Liverpool. Importanti comunicazioni fecero, oltre ai sudetti, A. Wiedemann, Von Bissing, Chr. Schmidt, uno dei più attivi e gentili dei componenti il Comitato (che regalò a ciascuno degli intervenuti una copia della sua recente pubblicazione: Choix de imo- numents égyptiens faisant partie de la glyptothèque ny Carlsberg), e KARL Dyrorr di Monaco. Debbo poi segnalare particolarmente l’importanza «del “ Rapport sur les études berbères et haussa de 1902 à 1907 , di Rexé Basset, che fa seguito al rapporto dal 1899 al 1902, presentato al XHI congresso. Una questione che interessa, per varie ragioni, anche la Glottologia è quella che si agitò nella III Sezione, sul modo di trascrizione dei suoni cinesi. Come si sa, la scrittura cinese non rappresenta i singoli fonemi delle voci, non ha alfabeto, ma 214 cosidette chiavi, che comprendono 169 segni ideografici e 45 segni tra grafici e immaginari. Queste 214 chiavi costituiscono gli elementi di tutte le parole cinesi, circa 50.000, di cui 15.000 circa in uso. Dico parole, ma dovrei dire ca- ratteri, perchè quei complessi di segni non rappresentano nuclei di fonemi, cioè nuclei di suoni pronunziati come le nostre parole, ma rappresentano particolari significati o segni mnemonici. Così i giovani cinesi impiegano 10 anni per sapere scrivere, come i nostri bambini di 2* elementare dopo alcuni mesi. Constatata dai popoli civili la necessità di una trascrizione dei suoni del cinese, da doversi determinare, il XII Congresso degli Orientalisti, te- nutosi a Roma il 1899, avea emesso il voto che ciascuna nazione fissasse un sistema unico e ufficiale di trascrizione, e che le differenti trascrizioni, così stabilite, fossero raccolte in un manuale internazionale. Nel seguente Congresso, ad Amburgo, nel 1902, fu pubblicato uno specchio analogo in tre colonne, con l’ultima lasciata in bianco, perchè ogni governo vi facesse annotare i segni equivalenti per la lingua nazionale. I governi inglese, francese, italiano, olandese, portoghese e russo hanno già trasmesso al se- gretario della Commissione di trascrizione, il. Sig. R. MaRrtIN FortRIs gli DEGLI ORIENTALISTI ll specchi, già corredati dei rispettivi segni nazionali equivalenti ai cinesi. La trascrizione tedesca e spagnuola non essendosi ancora ottenuta, la III Sezione del nostro Congresso emetteva il voto che i governi Danese e Francese agissero diplomaticamente a Vienna e Madrid per lo scopo. Pur troppo però tale risoluzione non venne approvata nella seduta plenaria, la III Sezione dichiarandosi incompetente di trattare la questione dell’uni- ficazione della trascrizione dei suoni cinesi. Nessuno potrà mettere in dubbio l’ importanza di tale questione anche per la politica e pel progresso della civiltà, e perciò anche l’importanza dei Congressi internazionali degli orientalisti, che hanno sollevata la questione, e che hanno dato ai governi il modo di risolverla. Ma l’orientalismo basta anche a sè stesso, perchè le lingue, l'archeologia, la storia, la letteratura, il folk-lore dei popoli non europei offrono un campo sterminato alle in- dagini scientifiche. Ed ora non mi resta che il compito, doveroso e gradito, di esternare all’ Illustre Signor Presidente, commendatore Giuseppe Pitrè, e al Magi- strato Accademico i sentimenti della mia riconoscenza per 1 alto onore affidatomi di rappresentare la Reale Accademia di Scienze e Belle Arti di Palermo nel XV Congresso internazionale degli Orientalisti. au prof IEVVUTTACA. OLA OA TITO Ù BNS OENTZAINDISO Comunicazione del Socio Ordinario Prof CARCOTORZUEETA] nella seduta del 20 febbraio 1910 Di I TRENI VE RrTALIDAE RAR LIRA MOVE? To È SURE ne TC DIC GS Lr de È i te D i n nio: Dot: Ù Ion n mi “a a SUONERIA Mir ego SORIA A Co Sio 1 ERE 1A ORNATI TO Dar VICIAÒ \ URTO TON) "00: CIOMMISI BICI EESIIMI SII CIMA (COASIEZICE SOMME: & (9) Il settimo volume dei papiri di Ossirinco, testè pubblicato, aggiunge un prezioso patrimonio letterario al tesori che l'Egitto ci aveva fatto co- noscere ; e se il più ed il meglio è dato dai resti Callimachei, anche i frammenti del .Misoumenos di Menandro sono notevoli e costituiscono non trascurabile aggiunta a quanto possediamo di Menandro; tanto più che ci troviamo dinnanzi a situazioni che ci richiamano ad un’altra commedia, restituitaci in buona parte dal papiro di Atroditopoli (voglio dire la Pe- rikeiromene), e ci si ripresenta un problema concernente Menandro, anzi tutta la commedia nuova e la imitazione latina che ne derivò: il problema cioè della ritrattazione, da parte dello stesso poeta comico, dello stesso argomento e dello stesso motivo già svolto o toccato in commedia ante- riormente rappresentata col medesimo titolo o con titolo diverso. Era il caso del Audens e della Vidularia di Plauto, delle quali ci è giunta sola- mente la prima; mentre la seconda ci è troppo scarsamente fatta cono- scere dalle esigue reliquie del palimpsesto Ambrosiano. Anche quì per la Perileiromene ed il Misoumenos e per Menandro conosciamo a larghi tratti, e non per intero, una commedia, e dell’altra si è giunto troppo poco. Quel poco che ci è giunto, sul papiro, del Misoumeros, unito ai fram- menti anteriormente noti della commedia e ad un altro frammento che ora si riconduce ad essa, togliendosi alla schiera dei drammi ignoti, for- nisce, è vero, preziosi materiali ed elementi di studio, ma neppure può bastare a farci ricostruire con qualche esattezza l'intreccio e 1° economia della commedia. Dobbiano pur sempre procedere a larghi tratti e quasi 4 PRO MENANDRO unicamente sulla scorta di quanto conoscevamo fino a pochi mesi addietro. Per giudicare cioè dell’arte di Menandro abbiamo meno di quanto vor- remmo; ma ci troviamo, nell'ipotesi più sfavorevole, nella condizione di cominciare a giudicare direttamente il grande comico. Abbiamo infatti complessivamente circa quattro mila versi a disposi- zione: e non più tutti dispersi in frammenti poco estesi (e troppo spesso di minima estensione) e tramandatici e trascelti non in base a criteri d’arte, bensì a criterii grammaticali e morali. Abbiamo finalmente scene continuate appartenenti a tredici commedie; e per tre commedie ci sono conservati larghi tratti con notevole continuità, che ci consente di seguire lo svolgi- mento, la tela, l'economia dell'arte comica di Menandro e di portarne non inadeguato giudizio. Al quale non deve far velo nessun pregiudizio. Fino a pochissimo tempo addietro si sentiva per Menandro una grandissima ammirazione, che do- vremmo dire ammirazione negativa, perchè fondata non sulla conoscenza, ma sulla non-conoscenza che avevamo del comico Ateniese. Il poco e fram- mentario che di lui possedevamo, confermava il giudizio degli antichi ; il lungo desiderio inappagato e le lodi dell’ antichità avevano creato molta ed anche soverchia aspettativa, sicchè si attendeva che l’amico di Glicera fosse molto superiore ai comici latini, che limitarono; che 1° intero Me- nandro fosse molto superiore al danzdiato Menandro, quando il giudizio derivava da un uomo di genio come Cesare, diretto conoscitore del mo- dello greco e della imitazione latina. In genere, anche pel giudizio di Ora- zio, gli esemplari greci sì reputavano e si reputano, e per tutta la lette- ratura in generale ed in particolare per la commedia , superiori alle imi- tazioni latine, accettando così il giudizio che i Romani quasi concorde- mente davano di sè stessi. La breve febbre che tendeva, anche in un poeta come Properzio, a collocare l' Eneide e Virgilio sopra Omero e 1° Zlade, era l'eccezione confermante, al solito, la regola. Ben è vero che la scoperta di Bacchilide non era stata per nulla dan- nosa ad Orazio: l'ape Venosina non aveva scapitato (al contrario!) di fronte all’usignuolo di Ceo — e si tratta di due poeti della medesima tem- pra. Sicchè non era detto che Plauto e Terezio dovessero scapitare dal confronto con Menandro; nè è detto che, non scapitandoci, si debba poi giudicare meno benevolmente intorno a Menandro, trovandoci come disil- lusi di fronte alle commedie nuovamente scoperte. Lasciando però da parte i confronti con Plauto e con Terenzio, non si doveva aspettare troppo da Menandro; non si doveva attendere che egli non ci desse quello che i suoi imitatori ci avevano dato; nè si doveva esprimere il rincrescimento, o quasi, che i nuovi frammenti Menandrei ci PRO MENANDRO 5) offrissero i soliti intrecci, le solite situazioni o già vedute nelle imitazioni latine o già comparse in altre produzioni di Menandro. Che i poeti della commedia nz0va non solamente si imitassero l'un l'altro, ed imitassero, e più volte, anche sè stessi, era cosa nota: il fatto era abituale, consuetu- dinario e quasi necessario canone di quella commedia e della fecondità dei poeti comici. Nè sembra che quelle ripetizioni spiacessero al pubblico, il quale invece dimostrò di compiacersene almeno per alcuni secoli. D' al- tronde sarebbe come dolersi che i medesimi motivi appaiano e riappaiano nella novella illustre e nella novella popolare. Dovevamo adunque attendere che in Menandro apparissero i modelli delle posteriori imitazioni, ed apparisse Menandro imitatore e ripetitore di sè stesso. Già tutti gli autori, antichi e moderni finiscono col ripetersi (ed altri dice col ripetersi e col peggiorarsi nella ritrattazione de’ mede- simi motivi e colla ripetizione de' medesimi mezzi tecnici), sicchè sarebbe questo un fatto universale e non costituirebbe un elemento tutt’ affatto peculiare a Menandro. Ad ogni modo poi il ripresentarsi de’ medesimi elementi e in Menandro e ne’ suoi imitatori dovrebbe condurre a giudi- care, se mai, meno favorevolmente di questi ultimi e non di Menandro; chè non a Menandro, bensì ad altri, risale la causa, onde quei motivi, quelle scene, quelle situazioni siano diventate, anche per noi ovvie e solite. L'impressione di scontento e come di delusione dinanzi alle recenti sco- perte Menandree tanto meno si capirebbe ora che al contenuto in arte sì tende a dare minor valore, e minor valore si concede all’ invenzione. Ben è vero che per l'invenzione stessa Menandro non ci appare sover- chiamente ricco — almeno date talune nostre tendenze ed esigenze —; e fu già notato come l'argomento generale ed anche particolari singoli delle commedie tornate novellamente alla luce derivino da miti e da speciale trattazione, in famose tragedie, di taluno dei miti. Ma non questo si ap- pose mai a difetto del nostro comico; nè si poteva, date le tendenze del- l’arte ai tempi suoi ed a’ tempi vicini a’ suoi. Ma accettato e riconosciuto cotesto, il fatto che tipi, invenzioni, situazioni, mezzi scenici di Menandro divenissero cose solite nel dramma, costituisce per noi rispetto a Menan- dro stesso un argomento di lode e non di biasimo; il quale, se mai, an- drebbe rivolto a chi non avrebbe saputo liberarsi dall'influenza di tanto modello. E la continua, tenace, secolare imitazione di motivi Menandrei attesterebbe, da una parte, l'ammirazione dell’antichità per il comico Ate- niese, e, dall’altra, accerterebbe la sua ragione d’ essere nella perfezione artistica e nella verità di Menandro, che seppe cogliere e rappresentare la natura sì efficacemente e perfettamente che per lungo tempo non si seppe fare diversamente da quanto egli aveva fatto; sì efficacemente e perfet- 6 PRO MENANDRO tamente che in ogni tempo la felice riproduzione della verità conduce e condurrà ad inaspettate e nemmeno volute coincidenze con Menandro. A. vero dire la iterazione di taluni motivi, anche nel corpo dei drammi Menandrei, quali ora conosciamo assai più che non per l’ innanzi, può avere speciali ragioni, che la spieghino. Nel volume di Afroditopoli, qua- lunque fosse il numero delle commedie che esso in origine comprendeva, non c’era nè ia raccolta completa de’ drammi di Menandro e nemmeno un tomo della raccolta completa; sì bene le commedie vi erano riunite in base a criterio speciale, che potrebbe anche essere di affinità di materia o di tecnica. Non si tratta infatti di commedie le quali possano dirsi plauti- namente /ongae fabulae, nè sono drammi di argomento dissimile: sicchè per luna e per l’altra ragione (confermata, sembra, anche da rappresen- tazioni delle antiche arti plastiche, le quali avvicinerebbero le commedie della serie contenuta nel volume di Afroditopoli) i drammi stessi di Menandro offrono spontaneamente somiglianze di contenuto e di forma, e giungono talora financo all'uniformità. Queste considerazioni o eliminano o attenuano le impressioni meno favo- revoli a Menandro. Per lui dovevamo attenderci quello che i papiri ci hanno dato; e se altri papiri, come si spera, altro ci daranno di Menandro , ci troveremo parecchie volte ancora nel caso di auto -imitazione o della imitazione altrui, senza che della iterazione si debba muovere censura al nostro poeta. Intendo della iterazione in sè stesso: chè in nulla dovrebbe mutare il nostro giudizio su Menandro anche se l'imitazione altrui avesse resi stuc- chevoli i materiali ed i motivi da lui svolti e maneggiati. Peggio per gli altri, se mai. Però la cosa cambierebbe se, dato il medesimo tema, questo fosse svolto e trattato meno bene da Menandro che non da altri. Ma ciò non venne affermato, nè si può affermare; ed è questo il nodo della questione, e questa la base del giudizio. Intanto i più vasti e congrui frammenti confermano il giudizio sulla dizione di Menandro. Pura, semplice, chiara, signorile ha una grazia ed una trasparenza mirabile, e tale e così perfetta offre la coincidenza della parola e del pensiero, che ad averne idea adeguata non saprei trovare esempio e riscontro più opportuno che le prove del nostro Leopardi. Baste- rebbe la perfettissima dizione di Menandro a farci comprendere 1 ammi- razione dell’antichità. Ed il resto accompagna e completa la perfetta dizione, e le aggiunge il fascino di un’armonia semplice, disinvolta e piana, che possiede tutti i vantaggi della prosa, tanto il verso è snodato, spontaneo e idoneo al dialogo ed all’azione della lingua usuale e della commedia. PRO MENANDRO Ti E un intimo godimento leggere questi versi comici, che nella soluzione delle brevi presentano varietà e snellezza, e nella varietà dell’atteggiamento godono tutti i vantaggi del nostro endecasillabo sciolto, ora sonoro e vi- goroso, ora cedevole e carezzevole; ora pieno e sostenuto, ora come abban- donato secondo le intonazioni e le sfumature del pensiero e del sentimento. Non incontriamo in Menandro varietà grande di metri — almeno nelle com- medie giunte a noi — dominando generalmente il trimetro giambico e pre- sentandosi accanto ad esso il tetrametro trocaico. Se maggiore varietà of- friva ed offre la Leucade, ciò forse è dovuto alla natura speciale di quella commedia, che rendeva necessari taluni atteggiamenti lirici; e sappiamo d’altronde che la varietà di metri era carattere più della commedia di mezzo che non della nuova, e che i poeti latini la desunsero dai Greci per un ritorno all'antico, più che per altro. Sarebbe questa un’altra differenza tra Menandro da una parte e Plauto e Terenzio dall’altra, anche forse per le commedie che Plauto e Terenzio imitarono da Menandro stesso; ma la varietà del metro non è un elemento notevole di giudizio per l’ arte dei poeti; e se costituisce elemento di giudizio, concorrerebbe a vantaggio di Menandro, chè la varietà esterna de’ metri in Plauto ed in Terenzio e nei modelli presi non fu sempre necessaria e nemmeno opportuna. Ben diversa era la cosa in Aristofane e nella commedia antica. Ma in Menandro e’ è questo pregio, che la varietà metrica non sembra nè necessaria nè desi- derata, tanto i metri usati da lui sono signorilmente trattati, con piena sicurezza e disinvoltura, e tanto si adattano alle situazioni e al dialogo da compensare ad usura l’apparente uniformità coll’intima e psichica va- rietà dei medesimi versi. Le condizioni inoltre del Coro, ben diverse dalle anteriori in Grecia e dalle ulteriori in Roma, venivano a togliere l’ occa- sione a varietà metriche per talune parti liriche. Sicchè per quanto riguarda la parola ed il verso di Menandro, ci viene riconfermato quale solenne maestro ed artista insigne fosse il nostro comico. Nè meno è degno di ammirazione per altre parti. I personaggi, i carat- teri, i tipi sono vivi e veri e serbano una meravigliosa coerenza di persone vive e vere, non di semplice nome o di maschera soltanto. Per essi può farsi davvero la domanda: * o Menandro, o Natura, chi imitò V altro ? ,,, dove non c'è la ricercata antitesi di un pensiero lambiccato, ma il sincero giudizio di ragionata ammirazione, che nota quanto di più mirabile c’ è in Menandro, cioè la verace e schietta rappresentazione dell'umano. Se nell’antichità Teofrasto per i Caratteri aveva desunto gli elementi non dalla sola diretta osservazione della natura umana, ma dalla commedia e dalla Menandrea particolarmente ; e di continuo, per dare idea viva e sicura di talun tratto o carattere umano si citano le figure di Menandro; DI PRO MENANDRO ai tempi nostri un fine critico aveva ricercato e seguito il sorgere presso Menandro e lo svolgersi nella commedia nuova e il dilatarsi da essa di una serie notevole di caratteri, che nell'arte antica rimasero sempre Me- nandrei (compreso il famoso Smargiasso, Miles gloriosus Plautino), e di là passarono ad altre letterature, conservando i tratti indelebili che l’arte di Menandro aveva dipinte per I’ eternità. Nè solamente per tipi fondamen- tali e importanti — come l’avaro, il prepotente, il millantatore — ma eziandio per figure che sono o paiono secondarie nella vita, ad esempio i servi, che nella commedia di parecchie letterature derivarono per lungo tempo dalla rappresentazione che ne aveva fatto Menandro con mirabile varietà e verità di figure: giungiamo così dall’Arbitro (Epitrépontes) almeno fino al Ma- trimonio di Figaro. Tutto ciò si sapeva per via indiretta, ma sicura: ora è direttamente confermato dalle commedie recentemente scoperte. Mirabile carattere è Smicrine nell’Arb:tro: avaro, presuntuoso, oltracotante, dal principio alla fine della commedia, in ogni parola ed in ogni atteggiamento. La figura, quale la troviamo nell’Arbitro, ci spiega il largo successo che essa ebbe nell’antichità. Accanto ai caratteri virili ci sono le figure femminili, squisitamente delineate e generalmente rappresentate come buone e ispirate a dolce senti- mento di amore e di maternità, anzi pronte benanco al sacrificio perfino per il figlio altrui: nè solamente la donna libera, sì bene anche le etère, parecchie delle quali in Menandro posseggono animo gentile ed elevato, nè hanno bisogno di venire riabilitate. La dolce Glicera, l’affettuosa etèra amante di Menandro, non rimase senza effetto nell’arte del poeta. L'eccellenza nella rappresentazione delle figure umane è coronata dallo svolgimento delle scene e delle commedie, dove, non ostante la semplicità o la complicazione dell’intreccio, domina naturalezza, spontaneità e, molto spesso, brevità; sicchè la situazione non si risolve a pena e con stento, ma agevolmente e naturalmente , in ogni punto dell’ azione ed alla fine del dramma, che giunge senza sforzo e come di per sè. Possiamo vedere, ad esempio, come in una ventina di versi, nell’Arbitro, due donne si sospet- tino, mostrino sentimenti ostili, e l’una conduca P’altra ben presto a fiducia e ad affetto facendola sua cooperatrice in un’opera a beneficio d’un bam- bino e della madre del bambino. L’etera, amante del marito , ridà il figlio ai genitori e ricongiunge la moglie al marito. Figura troppo ideale, dirà taluno; però in Menandro c'è il reale: chè l’etèra spera una ricompensa, l'acquisto della libertà, desi- derio e sogno di tutti gli schiavi, di tutte le schiave e nella vita e sulla scena. PRO MENANDRO 9 Per finire diamo un saggio dell’Apparizione (Phasma): vi si vedrà come i frammenti di commedie facciano vieppiù desiderare le commedie intere; inoltre il pensiero correrà spontaneo al Malato immaginario ed a talune cure popolari, ben note, dell’Italia meridionale. — Quanto si vende il grano sul mercato ? Fidia. Che me n’ importa? _ Nulla, ma vorrei, col mio discorso, richiamarti al vero. Se va caro, dovresti aver pietà di me, che sono povero. Ritieni, se tu sei uomo, o Fidia, ch’anche il misero è uomo; e non avrai brame soverchie. Quando mi dici che non puoi dormire, considera la vita che tu meni e troverai la causa dell’insonnia. Passeggi un poco, e subito rincasi se ti senti le gambe fiacche, e prendi un bel bagno; e poi, quando t' alzi, mangi un pranzo delizioso. Tutta un sonno è la tua vita. Insomma non t’affligge sventura alcuna, ed il malanno tuo è quello che m’ hai detto. — Forse, troppo villano, o padroncino, è il motto (scusami!) ma si dice: non sai dove cacare — in grazia di tuoi beni, tienlo a mente. Fid. Se non venissi a rompermi le scatole. — È vero quel che dico, per gli dei. Questa è l’infermità. Fid. Ma tuttavia sento qualcosa d’assai grave e strano. — La stoltezza ci rende fiacchi e deboli. Fid. Sia pure. Ma poichè tu ci hai pensato, che mi consigli? — Che consiglio ? Senti. Se fosse, o Fidia, vera malattia, cercheresti una vera medicina. Non è il tuo caso. Cercati rimedio fittizio per fittizia malattia; e illuditi che quel rimedio giovi. A cerchio si dispongano le donne e ballin rapidissime le danze purificanti. In acqua di tre fonti poni sale e lenticchie e poscia aspergine.... NL na Ban Ion (SOIL RITO Sat) MAIORCA (I (ugie v aa SNC IA eo st alza LORRAINE TOGNI STICA INTORNO AI DOCUMENTI INEDITI RIGUARDANTI LE RELAZIONI DEL RE ALFONSO III DI ARAGONA CON LA SICILIA INIEGUEUTASNINIIEL 2/8: 12/91 Comunicazione del socio Cav. Dott. GIUSEPPE LA MANTIA fatta nella tornata del 23 ottobre 1910 ———r——_—— Pop nia na il ù ”) RIDE NO, 4) rn Io (MOATATI DELE AIA TOI [rara rei TETTE TETTO ST TESTE JSeS!S:SS)Ò)5S5)SSSSCGCC!®®S®S®SA: Compionsi in questo mese (ottobre 1910) quattro anni dacchè , varcati per la prima volta i contini della patria, mi rieca in Ispagna per ricercare e trascrivere i documenti che doveano far parte del mio Codice diplomatico aragonese di Sicilia. Ricordo che, appena tornato nell'isola, la Società di Storia Patria volle che avessi dato breve notizia degli studi da me fatti in Barcellona, e questa R. Accademia manifestava a mio fratello avv. Francesco, che mi fu assiduo e valoroso compagno, il compiacimento per i lavori sostenuti. É veramente la missione storica trovò , sin dal principio , vigoroso incorag- giamento ed impulso nel venerando Senatore prof. Andrea Guarneri, Pre- sidente della Società suddetta ed appassionato per tutto quanto concerne l'onore dell’isola, e non minore nell’insigne Presidente di questa R. Acca- demia prof. comm. Giuseppe Pitréè, il quale, non pago di avere illustrato questa terra nella vita e nelle più originali manifestazioni del popolo, dimostra così fervente e profondo amore per le storiche memorie. Grato a tante prove di benevolenza, non ho trascurato alcun tempo perchè avessi potuto iniziare la pubblicazione del Codice diplomatico ; ma le incessanti occupazioni del mio ufficio nell’ Archivio di Stato offrirono un grande ostacolo sin dall'agosto 1907, per cagione di un orario diuturno di otto ore, che venne adottato e tuttavia persiste. Per le cure del Sena- tore Guarneri, ho ottenuto ora un mese di straordinario congedo dal Mi- nistero dell'Interno peri miei studi, e giova sperare che altre agevolazioni di orario mi siano consentite. 4 INTORNO AI DOCUMENTI INEDITI Son lieto intanto di offrire a questo illustre Consesso la notizia di un primo saggio delle mie indagini. Esso è stato da me destinato ad una importante rivista straniera, l'Anuar: de V Institut d’ Estudis Catalans di Barcellona, diretta dall’illustre storico prof. Rubié y Lluch, quasi che lo augurio della pubblicazione del Codice diplomatico non avesse dovuto trarsi se non dall’estero (1). In Barcellona non raccolsi soltanto i documenti dei Re aragonesi di Si- cilia riguardanti gli ordini e provvedimenti dati per l'isola, ma anche quegli altri che dimostrassero pel tempo più antico, cioè dei Re Alton- so III e Giacomo II, quali relazioni politiche fossero avvenute tra l’ Ara- gona e la Sicilia fra le guerre continue per la sospirata indipendenza. L'epoca del Re Alfonso III di Aragona è assai importante per gli av- venimenti che ebbero luogo in Sicilia dopo la morte del Re Pietro III I documenti però sono rimasti quasi del tutto ignoti. Varî insigni storici e diplomatisti diedero notizia dei fatti di Alfonso, ma non riferirono il testo dei documenti, o appena di alcuno di essi, od offrirono di pochi altri un breve sunto. Lo spagnuolo Surita nel secolo XVI esponeva quelle vicende, pur gio- vandosi dei documenti: il messinese Antonino Amico nel secolo posteriore ne trascriveva alcuni in Ispagna, ma non potè pubblicarli, e dai suoi ma- noscritti trassero profitto gli scrittori dei tempi seguenti. Rymer in Londra dava in luce molti documenti per i rapporti tra Alfonso ed Edoardo I d’ Inghilterra. Indi mons. Testa nel suo lavoro su la vita di Federico II aragonese inseriva il testamento di Alfonso. Buscemi nel 1836, scrivendo sul Procida, rendeva noto l’atto di omaggio di Re Giacomo del 1286. Michele Amari nel 1842 ricorreva principalmente alle notizie del Rymer, perchè rimasero a lui sconosciute fino al 1882 le fonti dell'Archivio della Corona di Aragona di Barcellona. Saint - Priest, che fece eseguire indagini in quell’ Archivio, ristampò nel 1847 l’ atto di omaggio. Il can. Isidoro Carini nel 1882 diè soltanto il sunto dei documenti di Alfonso contenuti nelle pergamene, e trascurò quelli dei registri; ed in tal modo Amari non potè di questi ultimi avere alcuna notizia per la nona edizione della sua Storia del Vespro venuta fuori nel 1SS6. recatomi in Ispagna nel 1906, studiai attentamente le pergamene ed i ventisette registri di Alfonso, e trascrissi il testo intero dei documenti (1) Cfr. Anuari del 1908. Barcelona, Palau de la Deputaciò, pag. 337 a 363. RIGUARDANTI LE RELAZIONI DEL RE ALFONSO III DI ARAGONA 5 riguardanti la Sicilia, e che io pubblico nell’ Anuari già ricordato (1). Stimo conveniente di esporre a questa Accademia alcuni cenni su di essi: Da un documento del 1290 ho potuto rilevare con sicurezza che nel 1276, cioè quando si coronò il Re Pietro III, avvenne la cessione, pel caso di morte, del regno di Aragona ad Alfonso. Della verità di tale ces- sione Amari dubitava. Nel 1285 Alfonso, ancor vivente il genitore, con- fermava la donazione del regno di Sicilia fatta da Pietro III al secondo- genito Giacomo , ed inoltre cedeva tutte le sue ragioni su quel regno a Giacomo. Provengono quindi da intrusione ecclesiastica la pretesa cessione di Pietro II alla Chiesa romana per la Sicilia, ed il codicillo del 3 no- vembre. Morto il Re Pietro, Alfonso promise di difendere il fratello Giacomo, e di rinnovare tale giuramento nella coronazione, come dovea fare lo stesso Giacomo. Antonio Bofarull nella Historia de Cataluna si doleva nel 1876 che Amari sconoscesse tali documenti. Sono più frequenti nel 1286 i rapporti tra l’ Aragona e la Sicilia, no- tandosi allora l’invio di milizie in Sicilia, le proposte di franchigie com- merciali pei Barcellonesi, le dichiarazioni e trattative a cagione della pri- gionia del principe di Salerno, ed i capitoli per la discolpa presentati dal celebre Alaimo da Lentini, il capitano di Messina, che per delitto di tra- dimento fu condannato a morte e gettato in mare. È evidente l’importanza di tale documento, da me ritrovato, per le sto- riche memorie dei primi tempi della conquista aragonese. Alaimo suppli- cava che, per i servizi resi al Re Pietro, fosse provveduto sulla sua sorte, e manifestava: 1° che egli era pronto a sottoporsi alla grazia del Re Gia- como se fosse stato provato di avere offeso la regia potestà; 2° che se si dubitava della sua fede, egli si sarebbe difeso secondo la consuetudine di Aragona o di Catalogna o di Sicilia; 3° che se invece sì riteneva inno- cente, a lui fossero restituiti ln moglie ed i figli, e venisse liberato dal carcere. . Fu allora (come si ricava dal documento) mandato dalla Catalogna in Sicilia, con sicurtà, ed in compagnia dello scudiere Giovanni Gonsalvo luogotenente del regio giustiziere, il preteso complice Adenolfo di Mineo, perchè si presentasse al Re Giacomo per essere interrogato sui fatti del (1) Mi è grato esprimere la mia viva riconoscenza per le grandi cortesie usatemi in Barcellona dal Console generale d’Italia cav. uff. David de Gaetani, dal Vice Console cav. Antonino D’Alia, ed altresì dall’illustre Direttore dell’ Archivio comm. Francesco Bofarull y Sans, che mi permise di giovarmi di un orario prolungato ed eccezionale. 6 INTORNO AI DOCUMENTI INEDITI tradimento, e fu concessa altresì al medesimo Adenolfo la licenza di par- lare con Macalda moglie di Alaimo, in presenza del Gonsalvo. Il Re Alfonso nel 1287 chiedeva aiuti all'’ammiraglio Loria per gli ar- mamenti navali, ed in agosto consegnava Alaimo ed i suoi nipoti a Ber- trando de Cannellis per essere trasportati in Sicilia e giustiziati, e con- fermava, dopo la coronazione, la cessione del regno di Sicilia ed il giura- mento di difesa, dei quali due atti il Cancelliere Giovanni da Procida aveva prima fatto eseguire il transunto. Nell’ anno seguente si ha notizia delle pratiche avvenute per la tregua col Conte d’ Artois, per la difesa contro i nemici in Catalogna e per la tregua concernente il principe di Salerno. Nuovi timori di aggressioni nemiche si aveano nella fine del 1289, ed il Re Alfonso domandava con insistenza altri aiuti di galee a Giacomo, manifestando come gli era indispensabile 1’ aiuto del re di Napoli, della regina Costanza e di Giacomo in tale occasione, ed aggiungeva: “ Ideo in tali passu non deficiatis nobis aliqua racione, sencientes pro certo quod in facto nostro nos taliter habebimus, quod a nobis pactatus eritis et contentus ,. Si doleva inoltre con Giacomo che il principe di Salerno , sebbene fosse stato liberato, non avea adempito le condizioni di pace; ed alcuni giorni dopo, con un atto solenne, avvisò gli abitanti di Provenza di essere per tale trasgressione ricaduti sotto il suo dominio. È assai notevole il documento del 1290 per la lega che Alfonso desi- derava stringere con Genova, e nel quale sono alcuni ricordi della libe- razione del regno di Sicilia per opera degli Aragonesi. Vi è detto tra altro: “ Pietro nostro padre di felice ricordanza, armatosi contro ì nemici della croce, ed occupate le terre dei barbari, venne in Sicilia dopo le ri- chieste e le suppliche dei Siciliani, e liberò costoro dovunque per terra e per mare, col suo esercito e fra molti trionfi, dalle oppressioni e violenze del defunto Carlo Re di Gerusalemme ,,. Alfonso e Giacomo promettevano di darsi soccorso a vicenda con navi e vettovaglie, ed Alfonso avvisava il fratello di mandare provviste per la difesa della frontiera. Nel novembre scriveva che aveva speranza di con- chiudere il trattato di pace col principe di Salerno, la Chiesa romana. ed il Re di Francia. Tale pace fu fatta in Brignolles nel 1291; ma Giacomo era escluso inopportunamente dai vantaggi di essa. È degno di nota che alcuni documenti sono talvolta da Alfonso inviati non soltanto al Re Giacomo, ma altresì alla regina Costanza, vedova del Re Pietro III ed al Cancelliere del regno Giovanni da Procida. La lettera del 1289 per il soccorso di navi da mandare in Catalogna è pure tra- smessa alla regina “quod credat dicto Bertrando [de Cannellis] de hs, RIGUARDANTI LE RELAZIONI DEL RE ALFONSO II DI ARAGONA 7 que sibi ex parte domini regis duxerit referendum ,,, all’Infante Federico, alla sorella Jolanda, al Procida e ad altri. Ciò prova come negli affari di grande urgenza ed importanza Alfonso (come poi usò pure Giacomo nel- l’Aragona) curasse di rendere la Corte siciliana bene informata di quanto occorreva, e più facilmente proclive ad accordare la sua adesione alle richieste. Alfonso morì in giugno 1291, Egli aveva formato il suo testamento nel 1287, stabilendo la successione di Giacomo in Aragona, e di Federico in Sicilia. Il documento fu trascritto da Amico, e riferito dal Testa; però l'originale ora non si trova in Barcellona, come affermava Bofarull nel 1876, ed ho provato per le mie nuove ricerche in quella città. Dalla breve esposizione dei documenti di Alfonso da me fornita è age- vole rilevare quali continue relazioni tra 1° Aragona e la Sicilia siano oc- corse per la politica e la difesa dei due regni, e come il desiderio di con- servare intatto il dominio dell'Aragona abbia contribuito a lasciare incerta la condizione della Sicilia. Il testo dei documenti da me pubblicati nello Anuari gioverà quindi a rendere più sicura la notizia di quei memorabili avvenimenti. [de ù Rit dra, 19 ae UR È TA STI SUN th Ù è ; RSS oi i DISOIE deg 5 NL? Masoe gono PRETI ii n Pn a RIE del hi FOO SOR Noli A si ani nn) rg CAR CONTI Mes A ni vid ae n UR LOI Co IG 6 NiROEV\ETROSICIEANO DES ESGOEORSViI Lettura fatta dal Socio Prot. TL UEIGIbNTATRO NEI nell’adunanza del 28 novembre 1910 ia n si SUpiar E] i MELI RÉ in dl a rata AES HI SIA PARINI GAVNIYA Ji META IIOIROA to peli RIO VIZIO CAT una erano ES VASFU ARAIMAINUIA TAIOVAT METRRTI iS LASA ZIO can Nunn SHARE Sy Ni at 4h URINE FAO IE A nessun componimento della nostra letteratura popolare è toccata la sorte di avere tanti e così diligenti illustratori e imitatori, come a quel tra- gico poemetto, che corre sotto il nome di Baronessa o Principessa di Carini; al quale l’orrore del fatto, unico forse nella letteratura del popolo, la pietà verso la vittima, il grado e la notorietà dei personaggi e sopra tutto la incomparabile bellezza della forma rappresentativa conferirono una meritata celebrità. Il fatto tramandato dalla tradizione è questo: un principe di Carini uccise la figlia, perché si amoreggiava celatamente con un giovane; la figlia, fuggita di stanza in stanza, cadendo ferita, appoggiò la mano insan- guinata sopra una parete, e vi lasciò una impronta, che nessuna calce potè mai cancellare. Questo fatto, che forse rientra in quel gruppo di leggende che hanno per fondamento un’impronta maravigliosa, è con certa larghezza svolto in un poemetto, che, correndo frammentario per l'isola, fu, dopo lunghe pazienti accurate ricerche dell’erudito Salvatore Salomone-Marino, ricom- posto a unità. Il poemetto, precisando nomi e circostanze, fu considerato come documento storico, non altrimenti che le “storie, in versi, che tut- t'ora, nella commozione prodotta da un grande avvenimento, poeti del popolo van componendo: documento storico non solo perché conserva e tramanda la notizia del fatto, ma anche perché riflette la qualità e il tono della coscienza popolare di fronte a esso. E a dargli valore strettamente storico, giovarono le industri ricerche 4 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI del Salomone-Marino, il quale come potè darci il poema nella sua integrità, o quale, almeno, gli sembrò, così potè illustrarlo di tutte le notizie rife- ribili tanto al fatto, quanto ai personaggi indicati dalla tradizione e dal poema. E poiché Alessandro D'Ancona e Angelo De Gubernatis, discor- rendo della lezione del poema data dal Salomone-Marino, sollevarono dei dubbî sulla sua storicità, l’erudito editore, documentò le sue illustrazioni, e identificò i personaggi dell’orrida tragedia, della quale diede le probabili lontane origini. Fra i documenti il più antico, vera testimonianza storica, è la breve no- tizia del diario di Nicolò Palmerino e Filippo Paruta; notizia troppo semplice e indeterminata, per dar luce all’avvenimento; e che non consente alcuna seria argomentazione in favore dei particolari della leggenda. La notizia dice con esattezza cronologica: “1563, Sabato a 4 di dicembre. Successe il caso della signora di Carini. “Caso, nelle cronache e nella dizione di quei tempi adoperarono i nostri scrittori nel significato di grande e straor- dinario avvenimento, con uccisione e morte di persone: “Caso di Sciacca, si disse la lotta civile che insanguinò quella città nel secolo XVI; “Caso di Del Carretto , o “di Castronovo , una strepitosa vendetta presa da un conte Del Carretto sopra alcani di casa Barresi. Con un errore di data, ma con precisione di nomi, Vincenzo Auria, ca- vandola da altri manoscritti antichi, riprodusse la notizia : “ 1563 — Sabato a 4 di settembre-- Fu ammazzata la signora D. Caterina La Grua, signora di Carini,. L’Auria scrisse nella seconda metà del seicento; e la notizia cavò da un manoscritto anonimo posseduto dal marchese della Favarotta; ma poiché non possediamo questa fonte originaria, non possiamo accertare l’esattezza della trascrizione, né, come è probabile, se l’Auria vi abbia ag- giunto qualche cosa di suo. Nel settecento, il marchese di Villabianca, racco- gliendo qualche strofe del poemetto, fece qualche indagine, allargò la notizia del Paruta, senza però poter recare documenti sicuri; e in ogni modo tacendo i nomi di battesimo dei personaggi principali del dramma, cioè della figlia del barone e dell'amante, che indica come un Vernagallo; e sbagliando il nome del barone di Carini, che egli crede un Pietro II La Grua, piuttosto che Vincenzo. Chi sa come e quanto fosse minuzioso il Villabianca nel rac- cogliere notizie, e come non avesse scrupoli o riguardi verso la stessa no- biltà a lui contemporanea, quando doveva ricordarne delitti anche atroci, rimarrà non poco maravigliato di questo silenzio e di questo errore: e ancor più maravigliato, rilevando che il buon marchese, da quell’amoroso racco- glitore e curioso della verità che era, recatosi a Carini per più precise notizie, non potè avere più di quelle che diede; segno non dubbio che nel settecento, nel luogo stesso dove avvenne la tragedia e dove era viva UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 9) la tradizione dell'impronta maravigliosa, non si aveva o si era perduta la certezza dei nomi e i particolari del fatto. Il nome della vittima dunque, “Caterina ,, in documenti, appare soltanto nelle notizie raccolte dall’Auria, la cui vita letteraria cominciò nel 1648; e che scrisse o trascrisse le sue notizie, quando già correvano strofe del poe- metto col nome della supposta eroina. Sulla scorta delle due note dei cronisti e con la guida del poemetto, il Salomone-Marino si pose con diligenza a frugare gli archivi di casa La Grua e di casa Vernagallo, e le sue ricerche furono o parvero coronate da lieto successo. Egli infatti trovò che nel 1563 era bavone di Carini don Vincenzo La Grua e Talamanca, il quale dalla moglie, donna Laura Lanza dei baroni della Trabia, sposata nel 1543, aveva avuto otto figlioli; secondagenita dei quali Caterina, che all'epoca della tragedia avrebbe avuto intorno ai diciotto anni. Trovò ancora che da Ludovico Vernagallo, sposo di Elisabetta La Grua, zia di don Vincenzo, nacquero sette figli (nove secondo il Mugnoz) dei quali Vincenzo, partito da Palermo, morì nel 1582 a Madrid; dove, vestito l’abito di frate carmelitano , era stato assunto all’nfficio di confessore del re. Il nome, la circostanza della condizione religiosa, la morte lontano dalla patria. coincidendo con particolari episodici del poemetto, non lasciarono nessun dubbio sulla identità fra l'amante di Caterina e il fra Vincenzo Vernagallo di Palermo, figlio di Ludovico, e morto in Spagna. E un altro fatto misero in luce le ricerche dell’erudito raccoglitore Sa- lomone-Marino; antichi dissensi fra Ludovico Vernagallo e Vincenzo La Grua, zio e nipote, per quistioni d’interessi; che, sebbene regolate con atto pub- afferma il mio dotto amico — lasciarono rancori blico nel 1545, tuttavia non sopiti neppure alla morte di Ludovico, che sarebbe avvenuta il 3 set- tembre 1556. Cosicchè l’odio contro i Vernagallo avrebbe accecato talmente il barone di Carini, da armargli il braccio contro la figlia, rea di un fallo, che al postutto, come bene osserva lo illustre Pitrè, in una nota alla se- conda edizione dei suoi Canti Popolari, poteva ripararsi con un matrimonio; sebbene, a chi conosce fino a che punto in provincia anche ora giungan gli odii tra le famiglie, e data la ferocia di quei tempi, il parricidio, per quanto truce e orrido, m quelle condizioni di animo, apparirà spiegabile e niente inverosimile. Altri particolari fornì il dotto editore, raccolti dalla tradizione; questi fra gli altri, che la giovane Caterina dimorava nel castello presso una vecchia parente, mentre la famiglia dimorava in Palermo; e che nel sa- lone del castello di Carini esisteva fino a molti anni fa un ritratto di Caterina, bianca, coi capelli biondi, vestita col cantusceio ; ritratto , che non si sa come, quando e perchè sia sparito; e infine che il barone di 6 UN POEMETTO SICILIANO DET SECOLO XVI Carini, vinto dai rimorsi, per cancellare la vista dei luoghi, avesse fatto murare il castello da un certo Oliveri, apponendovi una lapide con la leggenda Omnia sint nova. IDE Tanta ricchezza di particolari, l’identità dei nomi, le corrispondenze fra alcune parti del poemetto raccolte dalla bocca del popolo, e i dati forniti dai documenti trovati negli archivii, produssero una lieta e viva impres- sione ; e così il testo del poema, come la dolorosa storia della bella figlia di Vincenzo La Grua passarono intatti e indiscussi nella comune accet- tazione. Se non che negli ozî letterarii così mali consiglieri, la mente curiosa, ripiegandosi sul lavoro altrui, si esercita a verificare, riscontrare, giudicare: e allora cominciano ad affacciarsi i dubbii; che invece di vanire, diventano più consistenti; l’edificio con tanta pazienza e diligenza e con tanta inge- gnosità costruito dall’erudito raccoglitore della leggenda, comincia ad appa- rire non così solido come si riteneva. I primi dubbi non si riferirono all’au- tenticità del poemetto, ma alla autenticità dei personaggi: il Pitrè infatti, ristampando la seconda edizione dei Canti popolari, appose al poemetto una lunga nota, nella quale senza mettere in dubbio che una tragedia do- mestica avesse macchiato di sangue il castello di Carini, opinò che non un parricidio, ma che piuttosto si trattasse di un uxoricidio; che cioè la vittima così dolcemente e gentilmente rappresentata nel poema dovesse essere non la figlia, ma la moglie; non parendogli spiegabile il parricidio per un fallo d’amore che poteva essere riparabile; e ‘:non conveniente a fanciulla il titolo di “donna,,; obbiezione quest’ultima che si era affacciata anche al De Gu- bernatis, ma alla quale il Salomone-Marino rispose vittoriosamente, recando esempî dell’uso in diari del cinquecento. Ai quali avrebbe potuto aggiun- gere quello di un verso della leggenda stessa, dove le minori sorelle di Ca- terina sono chiamate “ donna Lionora e donna Maria ,. Se non che altro era da osservare e più grave, e cioè, che tanto il Paruta, quanto Valerio Rosso e l’Auria chiamano l’uccisa “ Signora di Carini ,; e nessun documento, nessuna cronaca, nessun notaio, nessun poeta attribuì mai questo titolo, chiamò mai “signora ,, — qualcosa di più che padrona — una giovinetta nubile, figlia di famiglia: ma solamente e unicamente chi aveva diritto di signoria o chi, per eredità, anche se fanciulla, era investita di feudo. Il Villabianca infatti, esperto in materia di titoli, riportando l’avve- nimento alla figlia, secondo la leggenda, corregge la forma, e non dice più “la Signora di Carini, ma la “ Figlia di Carini ,,. 7 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI Altre obbiezioni si sarebbero potute muovere; e prima di tutto, è am- missibile, date le nostre consuetudini e specialmente i criteri secondo i quali erano nella seconda metà del cinquecento educate le fanciulle, che Caterina, invece di trovarsi nell’educandato di un monastero, come tutte le fanciulle nobili, o tutto al più nella casa paterna, sotto la vigilanza gelosa dei genitori, dimorasse lontana, fuori casa, con una vecchia parente; ciò che neppur oggi, con la maggior libertà dei nostri costumi, sarebbe consentito ? Io non esito a dire, che ciò, più che inverosimile, è assoluta- mente impossibile, specialmente in un tempo e in una società in cui nep- pure al fidanzato era lecito vedere la fidanzata, se non attraverso una grata di monastero e alla presenza di testimoni!.... Un'altra obbiezione riguarda il famoso ritratto. Per quale ragione spe- ciale il barone don Vincenzo avrebbe fatto eseguire il ritratto soltanto di Caterina, e non delle altre figlie ? e perchè , dal momento che non era l'erede degli stati, l'avrebbe posto nella galleria, fra i ritratti dei signori di Carini, invece di collocarvi, se mai, quello di Cesare futuro barone, o quello della moglie ? E il sapere che questo ritratto era vestito col cantuscro, foggia ai veste caratteristica, abbastanza nota ai nostri nonni della fine del set- tecento, non avrebbe dovuto far supporre che, se mai, quel ritratto non poteva rappresentare un personaggio del cinquecento, di un'epoca, cioè, in cui l’ Andrien non era stata inventata? E si noti, che il particolare del cantuscio, non si trova soltanto nella tradizione orale raccolta dall’egregio Salomone-Marino; ma anche in una ottava inedita, pubblicata recentemente dal signor Galante, ultimo, in ordine di tempo, fra gli studiosi del poemetto. Ma col cantuscio o no, usava allora e oggi, in Palermo e fuori, nelle gallerie principesche ove s’ accoglievano i ritratti della successione dei signori, comprendervi quelli delle signorine ? La seconda edizione dei Canti popolari del Pitrè è del 1891. Dieci anni più tardi il signor Pietro Barcellona di Carini, raccogliendo in un grosso volume di varia materia, le memorie della sua terra natale, e rifacendo secondo la sua fantasia la leggenda o “ storia vera , della baronessa di Carini, praticò delle ricerche in quell’archivio parrocchiale, già frugato dal Salomone-Marino; e trovò nel registro dei morti dall’ anno 1559 al 1575, a carte 38, verso, sotto il mese di dicembre, le due noterelle conosciute oramai dagli studiosi, ma che giova riprodurre : “ A dì 4 dicembre, VII ind. 1563, fa morta la Baronessa Laura La Grua. Seppellio a la matri ecl. ,,. E immediatamente sotto : “ Eodem, fu morto Ludovico Vernagallu ecc.,,. Eodem, cioè lo stesso giorno. (0 0) UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI La data è identica a quella del diario del Paruta ; ma il nome della donna non è quello dato dall’ Auria, né quello del poemetto: invece di “Caterina,, essa si chiama “Laura,; e il Vernagallo, morto lo stesso giorno — si noti bene — non è quel Vincenzo che se ne andò in Spagna e di cui favoleggia il poemetto, ma un Ludovico , diverso dal padre di Vincenzo, il marito di Elisabetta La Grua, che già era morto sette anni prima, come afferma il Salomone-Marino. Nessuna delle figlie di Vincenzo La Grua si chiama Laura, e nessuno dei fratelli di Vincenzo Vernagallo si chiama Ludovico. Perché fra i Ver- nagallo — ramo diretto — spunti un altro Ludovico, bisogna giungere agli ultimi del secolo XVI o ai principî del seguente, e trovarlo fra i figli di Alvaro, nipote di Vincenzo. Il chiaro Salomone-Marino vide nell’archivio parrocchiale l'atto di morte di Laura La Grua, e lo cita, sebbene non esattamente, ma non vide o non curò quello di Ludovico Vernagallo. Tuttavia persuaso della esat- tezza delle sue indagini, e non dubitando che l’uccisa—se fu uccisa— (1) fosse Caterina, opinò che se non si trattava di errore materiale di scrit- turazione, poteva quel “ Laura ,, essere un secondo nome della fanciulla; ma le sue ricerche sul proposito non ebbero successo, non. essendogli stato possibile ritrovare la fede di nascita di Caterina. Né pare gli sia balenato nella mente che la “ Signora di Carini ,, questa Laura La Grua, “ baronessa , così chiaramente notata nel documento par- rocchiale, potesse essere la moglie del barone don Vincenzo, la quale ap- punto aveva nome Laura. E pure, lo stesso dotto raccoglitore trovò che a 21 ottobre del 1564, — circa un anno dopo—don Vincenzo La Grua pas- sava a seconde nozze con Ninfa Rois o Ruiz dei Santo Stefano ; e V’11 marzo 1565 a terze nozze con Paola Sabia della famiglia Spinola. Nessun dubbio quindi doveva sorgere, che la baronessa Laura La Grua, morta in Carini il 4 dicembre 1563 fosse proprio la “ Signora di Carini ,,; dei Diarii; fosse cioè la Laura Lanza, moglie di don Vincenzo La Grua, barone, e perciò “signore di Carini ,.. Non parricidio perciò , ma uxoricidio come sospettò il Pitrè ; non un padre ferocissimo e mostruoso che , per odio di famiglia, si bagna del sangue della figlia, ma un marito oltraggiato laidamente, che, date le idee del tempo e della razza, compie un nobile gesto vendicatore dell’onor vilipeso. (1) A scanso di equivoci noto qui, che alla dizione “fu morto, fu morta,, non do, come ha fatto qualcuno, il significato toscano “fu ucciso ,,, Essa è la traduzione del latino mortus, mortua est, ed equivale a “ morì ,,. È la forma usata in Sicilia, in tutti gli atti di morte e dai cronisti. UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 9 III Soltanto la vendetta dell’onore vilipeso poteva mandare impunito don Vincenzo La Grua; il parricidio lo avrebbe consegnato alla giustizia e gli avrebbe procurato, se non la morte, certamente lunghi fastidî. Non è vero che nel Cinquecento i delitti dei signori andassero impuniti così facilmente; certo le punizioni non sempre erano gravi e sollecite come per la povera gente, e, non infrequentemente, i delitti di sangue si compensavano con multe, che variavan secondo il grado e la qualità della persona uccisa. Il barone di Carini, se parricida, sarebbe stato perseguitato, imprigionato, e se non decapitato, condannato ad altre pene. Ma non sarebbe sfuggito alla giustizia, come, per delitti meno empi, non sfuggirono i Del Carretto, i Settimo, i Lanza. Il conte d’Asaro in quei tempi fu perseguitato e posto alla tortura per aver avvelenato la nipote: ed era cognato o nipote per parte di donna del barone di Carini; alcuni anni dopo fu decapitato il barone di Castania, per omicidio; perseguitati il barone della Scaletta e il conte di Mussomeli di casa Lanza, per l’uccisione di un giudice, e per la stessa ragione de- capitato don Marzio Gioeni, cognato del conte di Mussomeli. Le punizioni anche capitali, per delitti di sangue, dunque, non man- cavano. Ma l’uxoricida per ragion d’onore, per aver colto in fallo gli adulteri, non aveva pena. Si maritus urorem in ipso actu adulterii. deprehenderit, tam urorem quam adulterum occidere licebit , nulla tamen mora protracta; questo articolo delle costituzioni di Guglielmo II, riconfermato nelle As- sise di Federico imperatore, era passato nel diritto, oltreché nelle con- suetudini: e ciò basterebbe a spiegare l’impunità del barone, senza ricor- rere alla solita retorica, per aggravare di nuovi torti quel povero tempo antico, al quale dobbiamo pure parecchie cose. Ciò spiega anche la facilità con la quale il barone passò a seconde nozze undici mesi dopo la vendetta: per quanto i costumi nostri in quell'epoca avessero qualcosa di barbarico e di violento, nessuna donna ben nata avrebbe posta la sua nella mano insanguinata di un parricida; ché lo spettro della giovane uccisa nel fior degli anni e della beltà, avrebbe fatto trepidar la donna per le creature che sarebbero uscite dal suo grembo; mentre il gesto del marito oltraggiato gli conferiva quel senso di fiera gelosia e di profonda passione, che ha tanta forza suggestiva sulla donna; e gli esempi — anche contemporanei — non mancano. Per tutte queste ragioni, al lume della verità storica, la lapide fatta murare 10 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI dal barone nel castello insanguinato, acquista una significazione psicolo- gica, che è non soltanto condanna e obblio del passato, ma speranza di un avvenire men triste. La lapide non dice soltanto quel che riporta il Salomone-Marino Et omnia sint nova; dice: Recedant vetera et omnia sint nova, versetto biblico , col quale il barone, passando a nuove nozze, par abbia voluto dire: “si disperda e si cancelli tutto quanto è accaduto, e ora che una nuova donna entra nella mia casa, tutto si rinnovi; si rinnovi la casa, la vita, l’amore ,,. IV. Ristabilita così la verità storica sui personaggi del fosco dramma di Carini, siamo sforzati ad aggiungere qualche dato, che, disgraziatamente per loro , sfronda di ogni luce di poesia i due colpevoli. Vincenzo II La Grua, successo nel baronato a Pietro III suo padre nel 1536, sposò Laura nel 1543 ; il loro primogenito, Cesare, nacque nel 1545, l’ultima e ottava nata, Lucrezia, —come risulta dalla fede di nascita che il Salomone trovò a Carini, il 13 marzo 1554. Otto figli in meno di undici anni; poi più nulla. Laura Lanza fu uccisa il £ dicembre 1563, cioè dopo vent'anni di matrimonio ; supponendo che essa sia andata sposa fra i 16 e i 17 anni, — età media in cui le ragazze andavano a marito, —ella aveva 36 o 37 anni d'età, otto figli e vent'anni di matrimonio, quando si lasciò tra- scinare alla colpa. Non era dunque né una fanciulla inesperta, né una delusa o ingannata, che il desiderio d’amore appaga con estraneo talamo. Non ha nessuna attenuante alla colpa, salvo quella aberrazione dei sensi o quel pervertimento morale che le facevan dimenticare d’esser madre di figliuoli che avevan già venti anni circa, e di figlinole atte a marito ! Altro che “il giglio di Carini ,! ella era già una rosa sfogliata. E Ludovico Vernagallo ? Chi era l'amante ? Come ho detto, non poteva essere lo zio di don Vincenzo, il marito cioè di Elisabetta La Grua, morto nel 1556; e neppure uno dei suoi figli, perché i maschi si chiamarono Mariano II, Giuseppe, Vincenzo, Ettore e Alvano : e tutti in grazia dell'autorità del padre, che fu pretore della città nel 1535 e fu caro a Carlo V, e andò al governo di Milano con don Fer- rante Gonzaga , ebbero favori e ufficii e prestigio. Mariano fu paggio di Filippo II, Giuseppe prete, Vincenzo — il supposto amante di Caterina, secondo il poema — confessore del re, Ettore e Alvano ebbero uffici in Palermo. Seguendo la linea retta, Mariano II, sposata una di casa Leone, generò un Alvano II, che alla sua volta fu padre di Mariano III e di un altro Ludovico. Poiché questo Alvano non poté -— secondo i calcoli — na- UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 11 scere prima del 1553, ne consegue che non potè avere i suoi figliuoli prima del 1575. Non può dunque il Ludovico ucciso nel 1563 provenire dal ramo diretto. Non essendoci allora oltre alla linea diretta altri rami della famiglia Vernagallo, salvo che quello derivato da Alvano I, fratello del marito di Elisabetta La Grua, è da ritenere in modo certo che 1° amante di donna Laura era un figliuolo di Alvano, che portava, cosa naturalissima, il nome dello zio, e al 1563 esso non avrebbe avuto età maggiore di 31 anno; più giovane dunque di donna Laura. Avviene dunque per la leggenda poetica e tragica della baronessa di Carini, ciò che avvenne per Francesca da Rimini. La storia strappa il velo alla finzione fantastica e denuda nella sua volgare realtà uno dei tanti fatti dolorosi e frequenti, intorno ai quali invano moralisti e socio- loghi versano fiumane d'inchiostro. È il perpetuo dramma in tre, nel quale non sì sa mai che cosa sia più abominevole, se la vile insidia del sedut- tore o la concupiscenza della femina o la brutalità del marito ingannato. Tristo dramma che avrà sempre le sue vittime fin che i sensi vibrano e le passioni tumultuano; e che da venticinque e più secoli alimenta l’arte di tutti i popoli. V. La storia distrugge: ma la poesia non è storia; guai se lo fosse. La poesia può essere testimonianza di un fatto storico, o può dalla storia trarre movenza; ma non si deve e non si può confondere con la storia, senza toglierle qualche cosa. La storia deve dir quello che è, ma la poesia dice quel che vuole e come vuole; non è l’eco di una realtà esteriore, ma creazione o elaborazione di realtà interiori, che hanno vita propria, quella vita che la fantasia e il sentimento del poeta loro imprimono. Chi pensa alla Francesca da Rimini della storia, donna e madre già matura e peccatrice volgare, morta da un pezzo, quando ella è sempre viva nella forma in cui la plasmò l’Alighieri ? E che cosa importa, che storicamente la baro- nessa di Carini sia stata una adultera senza attenuanti, se nella fantasia dell'ignoto poeta del popolo la moglie colpevole è sparita, e vive di pas- sione una soave e dolorosa figura di fanciulla , il cui dolce peccato è circonfuso di tutta la umana pietà ? — Ma allora, —mi si dirà, perché vi siete industriato di togliere al poe- metto quella esattezza storica, che pareva solidamente costruita ? Oh non certo per diminuire la bellezza del poema, né per livido spirito di demolizione o per vanità di erudito spulciatore ; ma per alcune osser- D 12 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI vazioni, che non mi paiono prive di qualche importanza per la ricostitu- zione del testo originario del tema. Noi non siamo qui dinanzi a un componimento, nel quale il personaggio storico, pur rimanendo tale nel fondo, è, come nella Francesca di Dante, e possibilmente come in altre grandi figure dantesche,—p. e. Farinata, Ugo- lino, Sordello,— intuito, trasformato, rappresentato con una psiche, non pre- cisamente qual’ebbe nella realtà storica, ma quale il poeta la intese, non meno vera umanamente, e, forse, assai più bella e più intera: siamo in- vece dinanzi a una sostituzione di persone e di fatti. Francesca riman sempre la moglie adultera di Gianciotto, che il poeta, se condanna com- misera; Farinata è sempre l’uomo di parte, che “fece l’Arbia colorata in rosso ,; ma l’eroina del poemetto siciliano non è più la moglie colpevole, sì bene una fanciulla innamorata; non rea di una colpa contro la fede giurata, ma vittima di un dolce fallo: diversa la persona, diverso il fatto. Dobbiamo e possiamo credere che il poeta abbia fatto ciò di proposito per non recar onta alla memoria dei personaggi? Non parmi. Il gesto del marito oltraggiato avrebbe riscosso le approvazioni e le lodi anche dei congiunti dell’uccisa, come un atto non soltanto di giustizia, ma anche di riparazione; e al poeta popolare avrebbe dato materia di esaltare il marito giustiziere e vendicatore dell’ onore offeso, come avviene in altri poemetti. Nella Vendetta, l'ombra del padre appare al figlio imprigionato per aver ucciso il conte violatore del suo letto; e dice : Figghiu, ti binidicu aternamenti l’hà vinnicatu tu lu sangu miu l’onuri di la casa è arrè lucenti. E il poeta conchiude con questa sentenza : l’onuri di la casa è santu e forti sempre triunfa lu nnomu onoratu. Pensieri e sentimenti non individuali, ma riflesso del pensiero e del sen- timento di tutto un popolo, espressione precisa della psiche di una stirpe, alla quale la gelosa difesa dell’onore e il lavacro di sangue paiono un sacro e indeclinabile dovere. VI Rimane un mistero in che modo l’uxoricidio, neppure accennato dai cronisti, siasi così trasformato nella leggenda poetica. Avvenimenti storici trasformati dalla fantasia popolare in maniera romanzesca se ne hanno: cito per tutte UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 13 la leggenda che si formò intorno ai Santapau, marchesi di Licodia. Il ge- nero, Giovanni Barresi signor di Pietraperzia, credendosi tradito dalla moglie, donna Aldonza, la strangolò con una tovaglia, e precipitò da una torre il suo segretario Bellopede presunto complice. I fratelli di donna Aldonza, secondo la leggenda, affrontarono il cognato in una festa pub- blica e gli tagliaron la testa, che portarono trofeo sanguinoso al padre. Fuggirono in Spagna, vi militarono con mentito nome, e furono i primi a salire sulle mura di Granata e, a piantarvi, il vessillo di re Ferdinando. Uno dei fratelli vi morì: l’altro aggraziato ritornò in Sicilia. La storia però dice che i due fratelli non uccisero il cognato, non an- darono in Spagna, non compirono nessun atto di valore; e che invece il Barresi si accordò coi Santapau con una compensazione. Lo scioglimento volgare non poteva piacere al popolo, che tramandò il fatto con un con- tenuto più romantico e drammatico, raccolto in una cronachetta ancor manoscritta. Comunque i personaggi rimasero sempre gli stessi: mentre molli: caso della signora di Carini ,, non soltanto muta come sì è veduto, il fatto, ma anche i personaggi, almeno nelle ultime elaborazioni della leggenda. E dico pensatamente nelle ultime elaborazioni della leggenda, perché così come essa è stata raccolta e determinata dal Salomone-Marino, e con nuove aggiunte ora dal Galante, gran parte del poema, lunge dall’essere contemporanea all’avvenimento, è composizione di rapsodi posteriori; così come altre parti sono, con molta probabilità, anteriori o estranee, e vennero adattate al truce fatto posteriormente, in quel curioso crogiuolo nel quale si fondono le cose più disparate e lontane, che è la coscienza popolare. Se si trovasse — e forse non si troverà — una trascrizione del poemetto almeno dei primi del seicento, molte quistioni che si connettono a esso sarebbero risolute, e noi potremmo avere un testo quasi genuino. Disgraziatamente, fino a quando il Salomone-Marino con le sue pazienti ricerche non tentò ricostruire il poemetto, noi non avemmo che frammenti orali sparsi qua e là; alcuni dei quali, raccolti dal Vigo e dal Pitrè, pas- sarono, e forse furono, come canti autonomi. Nessuno pensò mai nei secoli scorsi a raccogliere questo che è il più mirabile dei nostri poemetti; ed esso vago mutilo, a brani, affidato alla tradizione, lasciato al capriccio dei cantori, che lo adattavano alle circostanze, sopprimevano, rimutavano, ag- giungevano, allargavano. Non è chi ignori quello che nel sei e nel settecento avveniva di alcuni nostri antichi edifici: per esempio, la chiesa della Martorana. Essa era nata dalla volontà di Giorgio Antiocheno con le graziose ed eleganti ogive sfolgoranti di musaici, voltate sulle agili colonne, e tale era rimasta per secoli, intatta nella sua antichità così fresca e inirabile. Ma ecco, una vene- 14 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI rabile badessa trova che la chiesa è piccola e non c' è spazio pel coro, e vi appiccica una nuova parte; un’altra badessa giudica che l'abside è poco illuminata, e la sfonda: a una terza paion troppo semplici i musaici, e vi addossa stucchi e freschi di gusto barocco: ogni badessa vi aggiunge qualche cosa di suo; le finestre con le inferriate a ghirigori dorate, l’ organo , le pitture del coro; ma fra queste aggiunzioni e decorazioni i contorni della chiesa primitiva, nella sua bella e organica struttura spariscono, o riman- gono come sopraffatti e schiacciati. Così presso a poco è avvenuto del poemetto; le varie generazioni che se lo son ripetuto sono state le sue badesse, ognuna delle quali ha voluto lasciarvi una traccia dell'opera propria. Esaminiamo infatti l'organismo nel quale è stato ricomposto il poema; ma prima di scendere a questo esame, guardiamo un pò come ci sì pre- sentano gli altri poemetti popolari. VIL Il Salomone-Marino, con lodevole cura, di cui gli andiam grati, pub- blicò due volumi, uno di leggende, l’altro di storie popolari, raccogliendo quelle o della viva voce o da stampe popolari, e riproducendo queste da stampe antiche e rare dei secoli XVI, XVII e XVIII. Altre leggende e storie raccolse e pubblicò Giuseppe Pitrè nel secondo volume dei suoi Canti popolari, ed altre già ne aveva dato fuori il Vigo. Ora tutti questi poemetti si possono distinguere nettamente in due gruppi: o sono narrativi- descrittivi o elegiaci. Elegiaca è, p. e., la storia della Bella Agata presa dai pirati barbareschi; narrativa quella di Angelo Falconello capo di scor- ridori. Narrativi il conte Ruggeri, il conte di Borgetto, la Regina delle fate, i due Banditi del bosco, la Vendetta, Lisabetta, la donna di Calatafimi, il Mercante, la Casa incantata, Anna la traduta ed altre; elegiache Amante infelice, Ciccina, Minni-Spartuti, il Crocifisso di Belice, nelle quali il sen- timento lirico, come è naturale, prevale sulla narrazione, o meglio il fatto stesso ha movimento e tono lirico. E la distinzione è così netta, così pre- cisa, che non avviene mai al poeta popolare di confondere i due generi. La Baronessa di Carini sarebbe invece l'unico poemetto in cui le due forme, l’epica e l’elegiaca non dico si confondono insieme, ma si alternano, rimanendo distinte, e congiungendosi soltanto nella unità ideale del fatto. Questa novità potrebbe avere un alto valore artistico e ci darebbe un componimento singolare in cui l'elemento lirico si alterna con l’epico, va- riando e atteggiando diversamente la fantasia e il sentimento, se la con- cezione dei personaggi e lo spirito animatore del poemetto conservassero la loro unità. Invece mentre in una parte la bella Caterina è rappresen- UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 15 tata con le più delicate forme, atte a destare in noi una pietà gentile e a circondare il suo amore di tutti i profumi della giovinezza; nell’altra con un brusco e inesplicabile passaggio , eccita con una fosca e terri- bile rappresentazione infernale il nostro orrore, e condanna ciò che prima aveva esaltato. La dolce vittima, a pianger la quale il poeta invita la natura, e al cui funerale vorrebbe accorresse tutto il mondo; questa si- gnora dell’amore, per la cui morte le barche dovrebbero abbrunar le vele, a un tratto si tramuta, senza che ciò sia richiesto da alcuna necessità d’arte, in un’ anima dannata, che arde disperata e maledicendo al suo amore. Il poema di pietà diventa poema di condanna: come? perché ? Di questi salti, di questi mutamenti improvvisi della intenzione del poeta, non ne avvengono mai in nessun poema popolare, come non ne avvengono in nessun poema letterario. Senza studiar rettorica, il poeta popolare sa conservare l’unità di tema e di carattere, e la intenzione sua apparisce fin dal principio e si serba sino alla fine. Se dunque doppia è qui l'intenzione, e l’unità di tema ne resta infranta, è a dedurne che alcune parti, che son date come organiche al poemetto, ne sono invece estranee, e vi furono malamente congiunte e adattate da cantastorie, che credevano in buona fede appartenessero alla “ Baronessa di Carini ,. Che nel poema entrino elementi estranei sospettarono già il D'Ancona, il De Gubernatis e il Pitrè ; i primi due credettero però che questi ele- menti estranei, anteriori alla tragedia di Carini, fossero da ricercare in motivi lirici comuni alla poesia popolare non solo siciliana , ma di tutta la penisola ; i quali sarebbero stati adattati poi alla uccisione della “ si- gnora di Carini, entrando a far parte del poema. Anche il Pitrè opina che alcune parti siano più antiche, ma aggiunge che altre sono più recenti, e che, anche così ampio come ci appare, il poema presenti qualche lacuna. Io sarò forse più audace, ma non meno persuaso che le parti del poema originario sono poco più poco meno della metà del testo attuale, e presentano effettivamente qualche lacuna; e che le altre sono estranee; e queste o son canti lirici adattati alla meglio e di origine quali più antica, quali più recente dell’epoca cui apparterrebbe il poemetto ; o frammenti di altri poemetti, qualcuno dei quali probabil- mente sarà stata una leggenda devota di intenzioni esortative. La discesa all'inferno Ivi a lu ’nfernu e mai cci avissi statu evidentemente appartiene a qualche poemetto ascetico più antico della “ Baronessa , composto, cioè, quando le visioni dell’ altra vita formavano uno dei motivi comuni della fantasia popolare. 16 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI È quanto alle parti autentiche ed originarie, penso, né paia irriverenza verso la tradizione e verso i miei illustri maestri, che esse non abbiano nulla a vedere con l’ uccisione di donna Laura La Grua e di Ludovico Vernagallo. C'è tale e tanta dissomiglianza fra la storia e il poema, che non è possibile ereder questo la elaborazione fantastica di quella. Non siamo, grazie agli dei, in un periodo epico, nel quale, per rintracciare le origini dell'eroe bisogna risalire ai miti solari; ma in un periodo storicissimo e dinanzi a un fatto di cronaca: e non v'è esempio in tutta la poesia nar- rativa popolare, che ha fondamento storico o anche leggendario, che essa si sia allontanata dai dati storici che prende a narrare, o dai confini della leggenda che imprende a rifare, per sostituirli a suo modo con altri motivi. Nella Storia di S. Genovieffa, il La Fata che se ne dice autore, potè allargare, atteggiare , dipingere a suo modo la leggenda, ma essa è nei suoi termini generali quale correva in Francia, e quale fu raccolta dal canonico Schmid nel suo raeconto assai noto: la Storia di Elisabetta, che, non ostante le variazioni, attinge allo stesso fondo di altre storie poetiche di Ovada, Venezia, Cento, non muta i caratteri fondamentali della favola; e così può dirsi di tutte le leggende poetiche , come I due amanti mila- nesi, Anna la tradita, don Federico, Leonzio, S. Cristofaro ecc. Più seru- poloso si dimostra il poeta, quando si vratti di avvenimenti storici; non rischiandosi di alterare o di sostituire fatti e personaggi e tramutare del tutto la storia , anzi cancellarla addirittura. Cosicchè si può dar valore di storia ai poemetti su Falconello, sul Mercante, sulla Presa della Gran Sol- dana; storici saranno i Banditi del bosco, la Vendetta e tanti altri che si ispirano a persone e avvenimenti della storia o della cronaca, pubblici o privati. Per tutte queste ragioni, se il poemetto si ispirò e cantò un avveni- mento storico, e se questo fu veramente un parricidio, esso sarà avvenuto, sia pure in Carini, ma in un’epoca anteriore; e non ha che divedere con l'uccisione di donna Laura Lanza e La Grua. Molte cose sarebbero da notare sul proposito ; quali alcune circostanze di fatto principalissime. Ne cito una. Secondo la fede di morte, Ludovico Vernagallo “ fu morto , e seppellito lo stesso giorno 4 dicembre, in Ca- rini; il documento parrocchiale non è un’opinione, e non è lecito sollevare aleun dubbio; vuol dire che, precisamente come Gianciotto colse insieme Paolo e Francesca, il tradito barone colse insieme la moglie infedele e il congiunto traditore e li uccise con lo stesso colpo,—come voleva la costi- tuzione di Guglielmo, perché l’uccisore fosse assolto dalla pena. Ma nel poe- UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 17 metto, — così come corre, il Vernagallo non è ucciso: non solo, ma, inse- guito dal barone, è venuto a nascondersi in Palermo, a Lattarini, dove non eran poi nel secolo XVI le case dei Vernagallo. Ora se si nascondeva, perché inseguito, è legittimo supporre che egli sa- pesse qualcosa delia tragedia. Altrimenti perché sarebbe fuggito da Ca- rini a Palermo? Iddu ca l’assicuta lu baruni, a Lattarini s'ha jutu a sarvari. Ma no: qualche verso dopo, egli non sa nulla; anzi, da un verso al- l’altro, pare abbia dimenticato che Caterina abitasse nel castello , intorno al quale egli aveva girato a lungo, adocchiando le finestre, e aveva cantato la serenata: Vicinu a lu casteddu di Carini Giria di longu un bella cavaleri; e invece aspetta che essa si affacci alle finestre della casa di Palermo, dove nei versi avanti il poeta non l’aveva posta, e dove non é uccisa, e non aveva nulla a fare. A quelle finestre si affaccia invece la madre, per dirgli che Caterina è morta. Queste contraddizioni puerili, non si concepirebbero in un poeta che ha tanta efficacia rappresentativa , come quei che descrive l'alba sul mare d’Ustica e la scena rapida e tragica dell’uccisione, e che sa effondersi nel dolce lamento dell’introduzione; se non si trattasse di una evidente sovrap- posizione o contaminazione di altra materia. VIII. Sovrapposizione inconsapevole, lenta, graduale, come quella che si ser- viva di frammenti sopravvissuti di altre leggende, di altre storie naufra- gate ; e rimasti scolpiti nella memoria pel sentimento che li riscalda: i quali il cantastorie ignorante, credeva di attribuire al poemetto sulla ba- ronessa di Carini, anch’esso frammentario e incompleto. Giacché questo è anche da notare; che in nessun luogo di Sicilia, forse e senza forse, si possiede una lezione intera del poemetto; e il Salomone- Marino non potè ricostruire nelle sue varie parti quello che egli diede , e che fu accolto come il testo integro, se non dopo lunghe , laboriose e pazienti ricerche in ogni angolo dell’isola. Le quali, oltre alla lezione che egli potè mettere insieme, gli offersero molte altri frammenti che, sebbene respinti dall’erudito raccoglitore, pure rivelano alla critica nuove fonti di osservazioni. 18 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI Tra essi due ottave , che lo stesso Salomone-Marino giustamente giu- dicò protasi di altro antico poemetto sulla Baronessa di Carini, e che, se mal non mi appongo, dovevano appartenere al poema originario, perduto in gran parte, composto dal poeta popolare, appena avvenuto il fatto. Ecco le due strofe: i Una, li dui, li pochi palori palazzo frabbicatu a menzu mari, tanta la pena di lu nostru cori nn’abbunna l’occhi di lu lagrimari cu tia Carini e Sicilia nni mori, sangu la turri e su sangu l’atari. Hannu scannatu dui filici cori ce’ è lu trabuccu e nun si pò parrari. E la bedda Signura di Carini quannu affacciava pareva la luna, ca spicchiava marini marini una di ’neelu e l’autra a li barcuna; arristurava tutti li mischini arriparava la mala furtuna tutti li genti, luntani e vicini amavanu di cori la patruna. Queste due stanze sono assai più importanti per l'indagine critica di quel che paia a prima vista. A parte i primi due versi, che non si sa che cosa voglian dire, e che sono comuni anche a tre quattro colascionate, e furon lì appiccicati non si sa come, si ponga mente al secondo tetra- stico della prima stanza, nel quale è compendiata la tragedia, come real- mente accadde : Sangu la turri e su sangu l’atari; Hannu scannatu dui felici cori, ce’ è lu trabuccu e nun si pò parrari. C° è la torre con le vestigia del sangue ; ci sono le due vittime, scan- nate nello stesso luogo e sotterrati ancor sanguinanti, lo stesso dì, nella chiesa (e su sangu l’ atari), precisamente come si rileva dai documenti dell’archivio parrocchiale; e c' è anche la paura di divulgare il fatto, ce’ è lu trabuccu, e nun si pò parrari. che è un evidente accenno a un grave e terribile divieto. E altre indicazioni offre la seconda stanza: non “giglio, non “stella ,, ma “ Signora di Carini, e più giù “ padrona ,, è detta la vittima. E “ si- gnora ,, sì trova anche in altre varianti, appunto come la chiamarono i UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 19 cronisti contemporanei. Signora e padrona, che esercitava, come narra tutta l'ottava, le sue prerogative di dominio; moglie dunque, non figliola. A queste due prime stanze seguiva , secondo questa lezione repudiata, il racconto dell’ innamoramento quale é nel testo del Salomone-Marino; sieché tutto quel tratto elegiaco, col quale comincia la lezione accolta, è soppresso. La narrazione dunque segue alla protasi, come avviene ordina- riamente in tutti i poemetti. Del resto non è qui fuor di luogo osservare che l’incominciamento del testo accolto comune ha qualcosa di soggettivo, di personale, concepibile in bocca di una madre, non del poeta: Haiu la menti mia tantu cunfusa lu cori abbunna, lu sangu stravasa; vurria ’na canzunedda rispittusa chiancissi la culonna a la mé casa; Ma “ culonna a la mé casa, o meglio “ dà me casa , direbbe la ma- dre pel figlio che ne era il sostegno o la moglie pel marito, non il can- tastorie o il poeta, con la casa del quale non ha che vedere la morte della baronessa, salvo che non si ricorra al comodo sistema delle suppo- sizioni, con cui si possono facilmente sciogliere tutti i dubbi. E poco dopo: Ucchiuzzi fini di vermi manciati ca sutta terra vurvicati siti, d’amici e di parenti abbandunati, di lu mè amuri parrati e diciti..... Costui che parla del “ suo amore ,, è l'amante o il poeta ? È il poeta; e allora come c’ entra il suo amore con gli occhi della baronessa di Carini? A me pare che questa parte del testo riconosciuto, se si riferisce tutta al poemetto, — di che dubito,--non appartenga alla protasi, ma vada asse- gnata in altro punto: potrebbe essere il lamento o dell'amante o dei pa- renti o delle prefiche. Ma ho più sopra espresso qualche dubbio, e mi par doveroso spiegarmi. Alcune parti della protasi elegiaca, mi paiono interpolazioni e aggiun- zioni di altre poesie. La stanza or citata: Ucchiuzzi fini di vermi manciati, ecc. se non è una “canzona , indipendente, inserita nel poemetto, o il lamento delle prefiche, a me pare con maggior probabilità appartenga a qualche 3 20 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI leggenda e storia d’altra finalità, come si vede dalla esortazione ascetica con cui finisce: Limosina faciti e caritati ca un jornu avanti vi la truviriti. Interpolazione posteriore mi pare il distico Ora di notti cu lu minnulinu sintiti la so’ vuci a lu jardinu. E tetrastici appartenenti a due strofe diverse son questi, che compon- gono una stanza: i primi quattro versi Eu nun ti potti di ciuri parari eu nun la vitti cchiù la tò fazzumi mi nesci l’arma, nun pozzu ciatari supra la tò balata addinucchiuni, evidentemente sono il lamento di un innamorato, e forse fan parte dell’e- legia per l amante morta, che è inserita più in là nel poemetto; e gli altri quattro: poviru ’ncegnu miu, mettiti l’ali dipincimi stu nìuru duluri, pri li me’ larmi sceriviri e nutari vurria la menti di re Salumuni; sono un eccitamento che il poeta fa alle forze del suo ingegno, per rap- presentare, dipingere vivamente il dolore; e i primi due versi mi par abbiano un odor di inchiostro letterario; chè “le ali dell’ ingegno ,, e il “ dipincimi , non mi paiono espressioni di popolo. E d’origine letteraria mi sembra il verso stu casu pri lu regnu batti l’ali che ricorda il dantesco che per terra e per mare batti l’ale; Interpolazione d’altro poemetto e di canti autonomi, poi, mi sembra tutto il tratto che comincia col verso Tutta Cicilia s'ha misu a rumuri... e che contiene l’incontro con la Morte, la quale come in una rappresenta- zione nordica, senz’'occhi e vucca parrava e vidia. La preghiera al sagrestano, l’invocazione al diavolo e la discesa all’inferno, e il proponimento di farsi frate ho già detto che mi paiono parti di qualche poemetto ascetico ora perduto. UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 21 Motivi del poemetto ripetuti in forma e atteggiamenti più o meno va- riati, ma con lo stesso sentimento , si trovano nella poesia popolare; co- sicché leggendo talvolta qualche poemetto non meno antico, e qualcuno forse anteriore a quello sulla Baronessa di Carini, par di sentire un’eco di questo; si potrebbe sospettare che i poeti popolari, compilatori o creatori, facessero lor prò di un fondo comune di espressioni poetiche d’ amore e di dolore di cui è ricchissima la musa popolare. Perché questo è un fenomeno costante della poesia popolare, dai maestri che onoriamo rilevato, che cioè un motivo poetico, sia anche di ori- gine semiletteraria, se entra e si fa sangue nel sangue del popolo, si dif- fonde, si adatta, si trasforma in apparenza, pur rimanendo lo stesso nelle sue radici, non altrimenti che le forme del linguaggio; riapparisce in com- ponimenti popolari diversi di tema di tempo e di autore: sì che sembra talvolta incontrarsi in componimenti originali, che tali non sono. Chi raffronta le varie lezioni della Baronessa di Carini coi poemetti stampati dal Vigo, dal Pitrè, dal Salomone-Marino e da altri, potrà age- volmente aver le prove di quanto dico. Nella Bella Agata, in Angelo Fal- conello, negli Amanti milanesi, nella Donna di Calatafimi, nella Regina delle fate, nel Marinaro di Capofeto, in un canto religioso raccolto a Cal- tavuturo, in canti d’amore di Alimena, Palermo e d’ altrove, occorrono immagini, movenze, versi, distici e ottave intere che si ritrovano anche nella Baronessa di Carini; e che sarebbe veramente troppo considerar come derivati da quest’unica fonte, quasi tutta la fantasia popolare non avesse saputo altro immaginare. IX. Sfrondato il testo di queste interpolazioni e ridotto alla sua semplicità, anche sacrificando qualche bella strofe; spostando qualche pezzo della in- troduzione, per collocarlo dove pel movimento stesso degli affetti e per la continuità del sentimento sembra più logico , noi forse potremmo avere presso a poco, il testo del poema, quale dovette correre in principio. Io non oso affermare però che questo poemetto così ridotto sia quello composto da qualche ignoto poeta del popolo , possibilmente di Carini, sulla uccisione di donna Laura Lanza e di Ludovico Vernagallo. Io credo anzi che si tratti di un poemetto anteriore, tragico e pietoso sul tema del parricido, del quale con una indagine paziente si potrebbero forse ritrovare le lontane origini: il quale, riscontratosi in alcune parti somi- glianti colla vera storia della baronessa di Carini, storia di colpe, tragica anch'essa, composta all’avvenimento, e dalla quale avanza qualche fram- 29 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI mento, finì nel processo dei tempi col confondersi con essa, e sostituire la figlia alla madre, come atta a dare al peccato d’amore un sentimento di gentilezza dolorosa e a destare maggior pietà e commozione. E forse la tradizione orale incerta ancora nel settecento, più precisa dopo, nacque da questa confusione di due storie d'amore ugualmente tragiche; e nacque e si diffuse dopo per virtù del poema. Anche la leggenda formatasi intorno alla tragedia dei Santapan dovette nascere ed esser diffusa da qualche storia poetica ora perduta o travisata, della quale avanzano quattro versi, posti in bocca alla madre dell’ucciso Bellopede. Autu Signuri di la brunna testa mi fai ballari c'una dogghia ’ncori ma ad ogni santu veni la sò festa, ma la to festa veniri ti voli. E si potrebbe, credo, trovare qualche indizio di questa fusione e sosti- inzione di due poemetti esaminando attentamente il testo del Salomone- Marino; ne rilevo uno. Narrando l’amore dei due innamorati il poeta dice : Stu ciuriddu nasciu cu l’autri ciuri spampinava di marzu a pocu a pocu aprili e maju nni gudiu l’oduri cu lu suli di giugnu pigghiau focu e di tutt'uri stu gran focu adduma adduma di tutt’uri e nun consuma. Dalla primavera all’ estate dunque ; e poco tarda la catastrofe. Questo è del poemetto più antico e che ha per tema il parricidio. Ma poco dopo, quando avviene l'uccisione , e la vittima domanda un confessore; l’uccisore dice Havi tant'anni chi la pigghi a jocu ed ora vai circannu cunfissuri ?... Tanti anni! una vecchia tresca dunque, che il marito, come sempre av- viene, è l’ultimo a sapere, per mezzo d’una spia. Questo evidentemente è del poemetto più recente sull’uxoricidio della Baronessa di Carini. X. È stato proposto il quesito chi sia l’autore del poemetto, se cioè un letterato o un uomo del popolo. Ed è stata anche fatta qualche indagine sulla persona. Il Salomone-Marino, rilevando che l’autore doveva certamente essere una persona della casa, e ricercando attraverso i documenti chi UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 23 poteva essere questo familiare , osservò che un notaio Matteo Ganci, dei cui uffici i baroni di Carini si avvalevano, sparisce dopo il 1563. Osservò, ma non propose, né arrischiò neppure un dubbio. Il signor Galante, cor- rendo in questa, come in molte altre cose ; dopo avere, per eliminazione, sbarazzato il cammino dei poeti noti nella storia, dà come certo che il buon notaio sia il grande poeta che immaginò e compose i pezzi mara- vigliosi che ammiriamo. Ma veramente, nelle condizioni in cui il poema si trova, la ricerca mi pare oziosa. Il poeta non è uno ; le varie interpolazioni, aggiunzioni e contaminazioni sono anch'esse opera di poeti; siano rifacimenti e adatta- menti di altre composizioni, come ho detto , siano invenzioni: quando si potrà ricostruire il testo o ì testi originari, integri, allora sarà il caso di parlare del o dei poeti. Questo però mi sembra di potere affermare con sicurezza, che qualunque sia il testo, il poeta non è un letterato, ma non è un analfabeta. Chi ha dimestichezza coi nostri poeti letterati del cinquecento e del seicento, sa come essi trattavano il dialetto ; e come, pur conservando lo schema rit- mice della canzona, non sapevano attingere la materia e le forme fuori del patrimonio poetico della poesia aulica o illustre. Tutta la lirica amorosa dei nostri poeti letterati è petrarchesca; e se qualche volta essi desumono un motivo dal popolo , si affrettano a dargli forma togata. I volumi degli accademici Accesi e quelli dei Riaccesi, e le Muse Stcule del Galeani, che contengono quanto di meglio produsse la poesia dialettale letteraria, di- spensano dal recare esempî. Il più popolareggiante fra essi, quel Pietro Fullone, favoleggiato taglia- pietre analfabeta, la cui realtà storica a me par problematica, non sempre sa celare la mano addestrata nella lima; e compone poemi sacri in ottave, e cantiche e capitoli in terzine, classicamente impostati ed architetturati, non altrimenti da altri poemi letterari, modellati sullo stampo della Ge- rusalemme Liberata. Gli è che i letterati, quando usarono il dialetto, non intesero far poesia di popolo; essi considerarono il dialetto né più né meno che come lingua nazionale, e formarono una tradizione illustre che mette capo al Meli. Fatto questo che a qualcuno dei tanti critici orecchianti e ignoranti della nostra letteratura ha suggerito giudizi sbalorditoi ! Ora da questi componimenti letterarì si discostano nettamente quelli del popolo; anche se composti da persone non digiune di qualche lettera. L’ossatura, l'andamento , le assonanze , le riprese , le rime al mezzo per legare una strofe con altra precedente, certe preferenze di armonie; le immagini, il sentimento, i rapidi passaggi, la forma dei dialogismi inseriti, tutto ciò nei poemi popolari ha un carattere particolare, che non si cela 94 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI neppure sotto le forme accattate o passate nel popolo per riminiscenze. Io non nego che nelle varie lezioni del poema, quali son pervenute a noi, si siano infiltrati elementi letterarî ; un tratto, che non è privo di bellezza, accolto dal signor Galante nel suo testo, oltre a essere recente, è di evi- dente derivazione letteraria. Vi si descrive il galoppo notturno del barone: E curri, curri li porti ha passatu, scuru e silenzin supra la campagna: sulu, luntanu, lu celu stiddatu comu una manta ’ncoddu a la muntagna; sulu lu scrusciu di la cavarcata chi vola e vola e tirrenu varagna, chi muta, com’un’ umbra dispirata s'arrampica fuennu a la muntagna. E’ cchiana, e ’cchiana... e mmenzu all’aria bruna (!) li stiddi chi murianu ad una ad una; e vola e vola... e menzu a la chiaria la luna a pocu a pocu impallidiu. Basterebbero “ l’aria bruna , e l° “impallidiu ,, per far fuggire inorri- dita la musa sicula popolare ! Ma queste e altre infiltrazioni non mutano l’ indole del poemetto , che rimane popolare nella dizione , nella architettura , nella ritmica. E non occorre salire a Dante e alla Bibbia e ai classici, come han fatto gli egregi commentatori per trovar le origini di aleune immagini. Certe forme, certi colori sono nell’aria; certi sentimenti sono in tutte le anime; e le anime, poste in identiche determinate condizioni, colpite dalle stesse impressioni, pensano e sentono allo stesso modo e sì esprimono su per giù con le stesse forme. Vi hanno poi delle forme depositate nel fondo del nostro spirito da antiche ideazioni, che si risvegliano in date circostanze e assommano nella fantasia. L’antropomorfismo, che animò la natura intorno a noi, e che fu per la psiche dei popoli primitivi una realtà, è rimasto come atteggiamento del nostro spirito ; il quale, quando è eccitato, si rivolge ancora alle cose circostanti, perché partecipino dei nostri affanni, così come facevano gli uo- mini primitivi. Se dunque il poeta della Baronessa di Carini invita la natura, — fiumi, monti, alberi, astri, uccelli —a piangere con lui la bella signora del- l’amore, non è già, come pretende il signor Galante, perché imita Mosco; o, come altri crede, perché imita Virgilio e Ovidio; ma perché di questi inviti è piena la poesia popolare. ’Nta li profunni profunnati grutti la stissa terra chianciri vurria, chianci lu mari cu li pisci tutti li stiddi cu lu celu ncumpagnia, UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI 25 dice un canto palermitano edito dal Pitrè; O celn, o luna cu tutti li stiddi, veni ajutami a chianciri sti peni soggiunge un canto di Tortorici. E questi motivi non si trovano soltanto nella poesia siciliana, ma son diffusi e comuni in tutta la poesia popolare dalla Norvegia alla Spagna, alla Grecia. Così è delle altre derivazioni: che non parmi sia necessario risalire alla Bibbia per chiamar “serpe ,, il diavolo, quando nella iconografia sacra esso “ colonna è rappresentato in forma di serpente; né per chiamar Caterina della casa , era necessario imitare il Petrarca nei suoi bisticci fra la co- lonna e i Colonna; perché l’immagine, derivata dall’ ufficio che fa la co- lonna in architettura, è comunissima e frequente nel popolo, e dal popolo forse la prese il Petrarca. Così è su per giù di tutte le altre pretese deri- vazioni che potrebbero trovarsi nei frammenti schiettamente popolari. Che nulla è più agevole del trovare ravvicinamenti e dedurre derivazioni; ma nulla può condurre ad affermazioni più false. Un poeta imbevuto dei classici come ci si vorrebbe far credere l’autore della Baronessa di Curini, ci avrebbe dato un poemetto condotto con tutte le regole dell’arte, o meglio della poetica d’Aristotile, come allora facevano tutti i letterati, fermi nella loro idea, che soltanto imitando i grandi mo- delli si conseguisse la perfezione dell’arte. Noi avremmo un musaico clas- sico di più, ma un poeta di meno: e qui invece ci troviamo dinanzia un vero e potente poeta, e dinanzi a brani di freschissima poesia; nella quale gli stessi bruschi trapassi e i solecismi e gli anacoluti e tutte quelle forme idiomatiche non rispondenti a grammatica, vigoreggiano di bellezza. Bellezza schietta, che nasce dalla rappresentazione immediata e spon- tanea del fantasma, e dalla eccitazione di un sentimento reale e profondo: bellezza schietta alla quale certe ingenuità formali conferiscono un sapore primitivo. Ma l’analisi estetica di questo mirabile poemetto, anche delle con- taminazioni diverse, ci condurrebbe troppo lontano: d'altronde io non mi son proposto che esprimere alcuni miei dubbi, e comunicare alcune osser- vazioni. L'ho fatto: più forse di quanto avrei dovuto per non stancare la pazienza di chi legge. Ma non posso non fermarmi con gli occhi della mente dinanzi al castello di Carini, erto su la rupe, dominatore della vasta e ri- dente vallata, col mare in fondo e Ustica natante; e ripetermi nella mente la maravigliosa descrizione dell’alba: 26 UN POEMETTO SICILIANO DEL SECOLO XVI ’Ncarnatedda calava la chiaria supra la schina d’Ustrica a lu mari la rinninedda vola e ciuciulia e s'ausa pri lu suli salutari. Ma lu sprivieri cci rumpi la via, l’ugnidda si li voli pillicari!.. Timida a lu so nidu s'agnunia a mala pena ca si po’ sarvari. E d’affacciari nun s’azzarda tantu e cchiu nun pensa a lu filici cantu. Simili scantu e simili terruri happi la barunissa di Carini era affaeciata nta lu so barcuni chi si pigghiava li spassi e piaciri: l’occhi a lu celu, la menti all’amuri termini estremu di li so disiri..... Chi è capace di creare queste immagini, di trovare tanta corrispondenza fra la realtà e il sentimento, e di rivelare con due versi tutta la profon- dità e l’immensità della passione, come pochissimi han fatto, non ha bi- sogno di andar racimolando fra i classici le bellezze dell’arte sua. L'arte sua è classica nel senso più nobile e più austero della parola. PROF. GIUSEPPE PITRÈ LA INAUGURAZIONE per CORSO i DEMOPSICOLOGIA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO BEER LI NATI "tn "I N IAN Sint di CERRI SARA] Di : Toe o Ta tl CAI Diù iN Ms N) to t/ UU OR UOC VOCI Or Or OOO OOO OOO OOO COCO CRON OOO ORA O ORCICIo Accingendomi a dire in quest’ aula, sacra alla scienza, la mia prima parola è di ammirazione alla illustre nostra Facoltà di Filosofia e Lettere, che, secondata dal nostro Rettore Magnifico, dal Consiglio Superiore e dal Moderatore Supremo della P. I., prima in Italia, prima in Europa, ha ripetutamente affermato la importanza della Demopsicologia, e la utilità dell’insegnamento di essa. E non pur di ammirazione, ma anche di grati- tudine, perchè la volle affidata a me, modesto amatore di tradizioni patrie, e perchè col suo voto ha segnato un nuovo coraggioso passo nel campo immenso della cultura moderna. Una fausta coincidenza rende poi particolarmente bello questo giorno: ed è la ricorrenza del sessantatreesimo anniversario del 12 Gennajo 1848: epica riscossa dell’Isola dai suoi secolari dominatori. Ed entro subito in argomento. Nell’agosto del 1846 si discuteva nell’Athenaeum di Londra intorno al nome da potersi dare alle ricerche ed agli studî di costumi, di favole, di proverbî, di canti e di superstizioni del popolo. Varie le proposte, varie le osservazioni: quando un certo Ambroise Werton, che poi si seppe essere W. J. Thoms, veniva fuori con quello di ol -/ore, voce anglo - sassone, breve, svelta, concettosa , che doveva significare, come poi significò e si- gnifica, sapere, dottrina, scienza del popolo, cioè nozioni, tradizioni, pra- tiche, costumanze e credenze di esso. Giammai parola fu più fortunata: nel giro di pochi anni entrò nella lingua inglese tenendo a battesimo quella che è ora una disciplina a sè, e che in Francia taluni chiamano anche traditionnisme, in Germania tutti + PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA Volkiskunde, in Grecia Laografia, ed in Italia, chi rifugge dai vocaboli stranieri, Demopsicologia, o Psicologia del popolo. E qui giova affrettarsi a notare che nel suo primitivo significato il Folk-lore ebbe dei limiti, e che solo più tardi sorpassandoli assunse altri caratteri ed allargò i suoi confini. L'ultima definizione del vocabolo, dopo lunghi dibattiti, venne data da Gomme: “Il Folk-lore è la scienza che si occupa delle sopravvivenze delle credenze e dei costumi arcaici nei tempi moderni ,, definizione vorrei dire officiale della Società folk-lorica di Lon- dra, che pubblicò come suo il Manuale che la riporta (1). Quanto sia essa difettosa, non accade rilevare, non avendo in essa un posto, ma trovan- dovelo il Gomme medesimo, i canti popolari, i quali non sono nè cre- denze nè costumi. Per noi la Demopsicologia studia la vita morale e materiale dei popoli civili, dei non civili e dei selvaggi. Meno civili essi sono, più importante ne è la materia. Questa vita è documentata dai diversi generi di tradizioni orali ed oggettive. Fiabe e favole, racconti e leggende, proverbî e motti, canti e melodie, enimmi e indovinelli, giuochi e passatempi, giocattoli e balocchi, spettacoli e feste, usi e costumi, riti e cerimonie, pratiche, cre- denze, superstizioni, ubbie, tutto un mondo palese ed occulto, di realtà e di immaginazione, si muove, si agita, sorride, geme a chi sa accostarvisi e comprenderlo. I suoi sorrisi, i suoi gemiti, le sue voci, insignificanti pei più, sono rivelazioni per l’uomo di scienza, che vi sente 1’ eco lontana di schiatte e di generazioni tramontate da secoli. Cielo e terraparlano all’in- colto pastore, alla ingenua femminuccia, all’ incosciente bambino, al vec- chio, che tante cose ha viste ed udite: tutti depositarî e conservatori tenaci del passato. E parlano anche gli elementi singoli della natura, popolata di spiriti: parla il mare col mugghiare delle sue onde, col tremolar delle sue acque placide e coi suoi mostri misteriosi; parlano i laghi e gli stagni morti, le fonti e le sorgenti piene di vita edi torrenti strepitosi; parlano i monti inaccessibili con le loro rupi scoscese e le paurose spelonche; parlano i boschi e le foreste impenetrabili, ispiranti sacro terrore. Larve e fanta- smi, nani e giganti, orchi e draghi, fate ed elfi, silfi e silfidi, ninfe e sirene, lamie, donne incantevoli e fatali, demoni, folletti e spiritelli d’ogni genere, d'ogni forma e d’ogni ufficio, appariscono alle anime sem- plici, non ancora sofisticate dal vero, per dirla con Montaigne; le quali, soggiogate da timori o da panici, da sogni o da allucinazioni, li subiscono senza comprenderli e li impongono senza saperlo, con orazioni, scongiùri, augurî, amuleti, talismani, brevi e segnature, quali più, quali meno, vere e proprie sopravvivenze. (1) Gomme, Hand-Book of Folk-Lore. London, 1887. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 5) Tutto questo cerca e studia la Demopsicologia: e farebbe maraviglia come fino ad ieri, un campo così vasto, aperto alle indagini dei dotti, fosse ri- masto inesplorato o negletto, ove non si riflettesse che il sorgere di questa disciplina si deve al secolo XIX, i cui slanci verso le scienze positive hanno assicurato preziosi acquisti alla Sociologia ed alla Etnografia dal giorno appunto che si comprese quali tesori serbi il popolo nella sua tradizione e nella sua cultura, se tale può dirsi con Lang ciò che esso deve unica- mente alla sua energia. Ma compito ben più grave incombe ai ricercatori di questa materia. A. traverso le singole espressioni del pensiero popolare essi scoprono origini e provenienze, parentele ed analogie, legami e rapporti, coi quali ricostruiscono la vita di tempi remoti e indovinano quel che pensavano, quel che credevano genti ora finite; e, dove a questo non giungano, s'a- doperano a vedere ciò che di esse avanza anche sformato e non sempre riconoscibile. La mattina del 17 aprile del 1787 il genio divinatore di Volfango Goethe, contemplando le piante della nostra Villa Giulia, si chiedeva se riportandole tutte ad unico tipo non sarebbe stato possibile scoprirvi la pianta originaria primitiva (1). La osservazione del grande naturalista , (giacchè nessuno ignora che il sommo poeta fu pure grande naturalista) precorreva a problemi simili onde partono ed ove vogliono giungere le scienze moderne. Ed in vero, come il fisiologo coi fatti presenti risale a scoprire nei suoi misteriosi recessi la vita primitiva; come il glottologo nel suono d’una lingua trova analogia con suoni d’ altre lingue affini, e dalla sezione delle parole, per via di sceveramenti, è condotto alle ragioni storiche e filologiche della fo- nologia e della morfologia; come il paleontologo riconosce un avanzo fos- sile e con l’aiuto d’altri resti fossili e col paragone di animali recenti ri- costruisce più o meno perfettamente la forma dell'animale estinto; così il demopsicologo, “ esaminata la tradizione corrente, la confronta con le tra- dizioni dei selvaggi viventi e ne fissa la entità ,, (2) e trova la soluzione di qualche oscuro problema della storia morale dell’uomo : processi, l'uno di paleontologia psichica, l’altro di critica antropologica. Tanto lavoro, per faticoso che sia, non è privo di allettamento e di attrattive. Un aneddoto che si narra avvenuto quasi sotto gli occhi del narratore, con particolari di luoghi e di persone, risulta avvenuto o rac- (1) W. GoretHE, Italienische Reise: Sizilien. (2) A. C. Happox, Lo Studio dell'Uomo. Traduz. dall’ inglese, p. 363. Palermo, Remo Sandron, 1910. 6 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA contato a migliaia di leghe lontane con i medesimi particolari e con lievi varianti. Un costume quasi esclusivo d’ un paese vige in due, in tre, in dieci, in cento paesi con adattamenti locali, che però non ne fanno smar- rive il carattere. Di tradizione in tradizione, la sorpresa si ripete, come per cosa sempre nuova, fino a lasciarci perplessi sulla fede altrui o sulla conoscenza nostra. Se pei primi tempi lo studio delle tradizioni vagava nelle incertezze circoscrivendosi nelle forme modeste di raccolte, oggi può a buon diritto aspirare al titolo di disciplina. Ricerche sopra documenti ordinati con norme razionali, anzi regole fisse circa la maniera di raccoglierli e classificarli, studî di comparazione , in- dagini sulle origini, disquisizioni sopra scuole, dottrine e metodi han col- locato questa tra le discipline più severe, e geniali insieme, accanto alla Etnografia, alla Sociologia, e quale parte sussidiaria validissima dell’Antro- pologia; e non sembrerà esagerazione se, sotto altro aspetto, ritengasi essen- ziale per le fonti della Letteratura e dell'Arte. Stando ad Alfred Nutt, il Folk-lore è l’Antropologia in relazione al- l’uomo primitivo, di basso stadio, a base d’ empirismo e di tradizionalità della conoscenza. Con questo principio ciascun ramo del Folk-lore è una sezione antropologica: e le sezioni, un po’ fantastiche in vero, prendono nome, parte di usi e di credenze, parte di medicina , parte di fantasia , di mestieri, di linguaggio ed anche di tradizioni popolari (1); come se, p. e., la medicina non fosse credenza ed uso insieme; e tutti non pro- venissero dalle tradizioni. Hartland, più praticamente, vuol sostituito al- l “ uomo primitivo ,, l’ “ uomo non incivilito ,, ed alla classificazione an- tropologica la classificazione di genere (2); e Daniel Brinton, che primo istituì nell'Università di Filadelfia questa scienza, ritenne indispensabile ad essa i risultati ottenuti dallo studio della Etnografia, della Psicologia, del Folk-lore e della Archeologia preistorica (3). Tant'è, una scienza che, come l’Antropologia, intende allo studio del- l’uomo nella interezza della natura psichica e fisica di lui e nei prodotti di tutte le sue attività nel passato e nel presente, non può disinteressarsi della Psicologia popolare in istrette relazioni con discipline oramai ricono- sciute come scienze positive. Da un lato si stringe alla Etnografia, che è parte dell’Antropologia, e per essa alla Sociologia; dall’altra, all’Archeologia, (1) The Folk-Lore Journal, II, 311. Londor, 1884. (2) The Folk-Lore Journal, II, 3840-46; III, 1-16, 1885. (3) The Journal of American Folk-Lore, XIII, 152. Boston, 1900. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 1 e, se meglio piace, alla Paleoetnografia. In alcuni rami del sapere i limiti sono così stretti che riesce difficile delinearli. La Demopsicologia, che può anche definirsi la scienza del Folk-lore, è la parte interiore della Etnografia; ma è tutta Etnografia se si ferma ai giuochi, ai racconti, alle canzoni, e più ancora se procede verso il costume, le credenze e le manifestazioni materiali della vita, alle istituzioni primitive, alla storia delle religioni come contributo di cerimonie e di riti (1). Le religioni sono a base di teogonie: e le teogonie traggono largo, anzi larghissimo sussidio dalle credenze volgari. Se, come osserva Max Miiller (2), elementi essenziali ne sono il senso, la ragione e la fede, non può rinunciarsi, nello studio di esse, allo strumento principale che fornisce codesti elementi, rappresentati dalle sopravvivenze. Abbiamo argomenti nelle due discipline (parlo del Folk-lore e della Etnografia), che sono una medesima e quasi sostanziale cosa, la quale entrambe possono considerare di dominio proprio. Possiamo noi alienare dalle prime, a mo’ d’esempio, i gesti, il linguaggio infantile, i versi degli animali, i suoni imitativi, i giuramenti, le imprecazioni, le bestem- mie? Ebbene, gesti, linguaggio infantile, versi d’animali, suoni imitativi, giuramenti, imprecazioni, bestemmie son parte integrante della seconda e perciò dell’Antropologia. Innumerevoli, infinite sono le pubblicazioni della prima che escono col titolo della seconda. Gomme scrisse un libro sopra la Etnologia nel Folk- lore (3). La Società americana di Etnologia ha iniziato una serie di volumi esclusivamente folklorici (4). Dati etnologici mise in luce il Folk-Lore di Londra nel 1899 (5). Documenti folklorici in molta copia ha pubblicato in annuali rapporti la “ British Association for the Advancement of Science, col titolo di Ethnological Survey of United Kingdom (6). I musei di Folk- lore son riguardati come musei di Etnografia ed anche di Antropologia: ed il recente catalogo del Conservatorio delle tradizioni popolari fiamminghe di Anversa (1908) ne è un esempio. Il Public Ledger di Filadelfia del 3 settem- bre 1890 voleva i musei per gli oggetti della vita domestica (7). Karl Knortz nell’opera sua più volte ristampata: Was ist das Volliskunde ? andò oltre : incluse Antropologia ed Etnologia nella Demopsicologia , e divise questa in tre parti, rappresentate dai nomi delle tre discipline (8). (1) Folklore, XVI, 508. London, 1906. (2) Lectures of the Origin and Growth, Lect. I. New-York, 1879. (3) London, 1892. (4) The Journal of American Folk-Lore, X.XI, 1, 347. Boston, 1909. (5) X, 124. (6) London, Spottiswoode a. C. (7) The Journal of American Folk-Lore, IÎI, 312. Boston, 1890. (8) Jena, 1900, p. 212. 8 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA I quali fatti considerando, ed altri moltissimi che per brevità si trala- sciano, giova ritenere che il Folk-lore, affermatosi nel medesimo secolo ma un po’ dopo della Etnografia, si avvantaggi su di essa per maggiore estensione, e sia più tecnicamente antropologico. Quando Auguste Comte creava il vocabolo Sociologia, non pensava certamente all’ ufficio che esso avrebbe esercitato più tardi nelle disci- pline moderne. Non esageriamo la importanza di una sull’altra; ma questo è certo: che come scienza delle leggi che governano l’uomo e la società, e che intende anche alle istituzioni civili, legali e sociali, essa può apprestare e ricevere dalla Psicologia popolare utili contributi. Nè vale affermare il contrario; giacchè certi confini non sono ancora fissati, e forse non lo sa- ranno giammai, per la semplice ragione: che le scienze non sono dei ter- ritorî nei quali un congresso di diplomatici tira linee, oltre le quali non sarà lecito andare. Mentre oggi, per dirne una, secondo Haddon, le occu- pazioni della vita, i costumi familiari, il nutrimento, i vestiti, i trasporti fan parte del Folk-lore (1), nel 1894 la British Association ne faceva argo- mento d’inchiesta della Sociologia. Non meno stretti sono i legami tra la Demopsicologia e l’Archeologia. L'Inghilterra è tra le nazioni colte quella che ha più esplicitamente affer- mato questi legami, sorpassando la ingrata barriera interposta al nuovo ed al vecchio, alla vita, cioè, che si vive, ed alla vita che si visse. L’Archaeological Review del 1899 apriva le sue pagine a racconti popolari come quello tipico e famoso della Cenerentola (2), e nel 1890 si fondeva solennemente col il Molk-Lore Journal; fasione che a nessuno degli scrittori e dei lettori dei due periodici parve indebita. G. L. Gomme pubblica in appendici triennali a questo un catalogo alfabeticamente disposto delle pubblicazioni ultime di Archeologia e di Folk-lore, senza distinzione di ma- teria. A Boston prospera il Journal of American Ethnology and Archaeo- logy. In Ontario, l° Archaeological Report dà sempre conto di tradizioni correnti nel Canadà. E però non la Demopsicologia si è intrusa nella scienza maggiore dell’ antichità, l’Archeologia; ma questa con sapiente amore ha aperto le braccia alla nuova nata; onde istituti scientifici, anche non ispe- ciali, come le Accademie di Scienze di Berlino e di Vienna e l'Associazione della Società di Storia ed Archeologia della Germania, sono entrate a parte- cipare al nuovo affratellamento. Sarebbe un fraintendere le cose a danno della giovane disciplina l’esten- dere le relazioni tra essa e l’Archeologia fino all’architettura, alla scultura, (1) Happon, op. cit., p. 337. (2) Archaeological Review, III, 24-27. London, 1889. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 9 alla lapidaria, alla numismatica. Il monumento, la epigrafe, la statua, la moneta non han nulla da vedere con essa, o ne hanno in quanto riflettono co- stumi dell’antichità. Le relazioni son chiare e palpabili con gli usi dome- stici, le costumanze pubbliche, le natalizie, le nuziali, le funebri, i ludi in- fantili, gli esercizî degli adolescenti, i pregiudizî, le credenze d’ogni ma- niera. Se a noi, scolari d’ una volta, si fosse fatto comprendere che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che gli uomini di due, tremila anni addietro, mutatis mutandis (specialmente dal lato delle nuove industrie, delle nuove manifatture, consigliate, volute dalle nuove scoperte), erano come noi, vive- vano non diversamente da noi; che, p. e., i pentalida dei Greci e l’ occel- lata di Varrone e Svetonio son l’attuale ripiglino; l’arundo (orga di Orazio è l’andare a cavallo sul bastone; caput aut navis,“ croce o testa ,; par impar, “ pari e caffo ,; il turbo greco-latino, la ,, trottola ,, e duccae bue- cae di Petronio Arbitro, “ daino, daino ,,; se ai giovani di umanità e di rettorica e poi di letteratura latina si fosse potuto dire quello che non si doveva : che i giovani latini facevano all’ amore e ne seguivano la varia fortuna e applicavano i sutterfugi (tolto quello della quarta o sesta pagina del giornale) dei giovani moderni; se ci sì fosse insegnato con i passi greci e latini alla mano che noi eravamo, come siamo, discendenti più o meno diretti dagli antichi, noi avremmo compreso meglio e forse amato di più i classici e non avremmo visto un abisso tra gli usi ed i costumi di Atene e di Roma e gli usi ed i costumi dei tempi nostri. Questo vorrei che facessero capire ai futuri loro allievi i giovani che escono dai nostri Atenei, anche perchè quelli imparino che nell’ uomo d’oggi, fanciullo, giovane, adulto, è l’antico con tutti gl’immensi beneficî della civiltà moderna. La interpretazione delle tradizioni, racchiudendo gravi argomenti di Psi- cologia, può condurre ed ha condotto a risultati praticamente utili alla edu- cazione dei fanciulli. “Una raccolta estensiva e sistematica di storielle scritte con metodo e chiarezza, una di giuochi con le relative formolette, una gra- duale di proverbî con elementi di morale son parse a John Fenton aiuto efficace dei folkloristi agli educatori nelle loro opere ,, (1). Le osservazioni e le proposte del Fenton, che sono in piena armonia con quelle del suo connazionale prof. Stanley Hall, non son nuove nè prive di ben riuscite applicazioni. V'è tutta una scuola di scrittori che sostiene doversi trattare pei fanciulli argomenti narrativi, di giuochi e di ditterî, e tutta una letteratura esiste, così in Italia come fuori, di racconti popolari, (1) Folk-Lore in Relation to Psychology and Education ; in The Folk-Lore Journal, I, 2553-66. London, 1883. 10 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA di giuochi e di sentenze adatte alla intelligenza dei piccoli: raccolte che fan capo ai fratelli Grimm e giungono al Capuana ed alla Perodi, l'esempio dei quali, bello per le attitudini degli scrittori, è stato abusato dai loro imitatori fino alla creazione di una nuova Arcadia di fiabaiuoli, (mi si lasci passar la parola nuova di conio) privi delle conoscenze elementari della psiche infantile, padroni soltanto della formula: C'era una volta. Meglio riuscita invece, specialmente all'Estero, è la riproduzione schietta dei giuochi educativi: esercizî di agilità, forza e destrezza; come i pro- verbî, di acuti e saggi ammaestramenti. Ai quali ultimi, pochi sono i libri d'istruzione elementare che non facciano luogo, e non da oggi sol- tanto, ma fin da quando venivano composti pei nostri nonni quegli abe- cedarî che in poche pagine fornivano favole con intendimenti morali e sentenze seguite da brevi e facili spiegazioni. Insistere sulla utilità dei nostri studî anche dal lato paremiologico è tanto superfluo quanto il dimostrare la utilità dell’etica. Chi non sa che dai tempi più remoti questa importanza fu universalmente riconosciuta ? Non v'è quasi antologia in prosa, non trattato educativo che non si rifaccia dalle massime per consiglio, istruzione ed esempio; chè anzi si crederebbe non potersi trovare documento meglio di esse atto ad educare. Anni fa il mi- nistro Martini, incoraggiando ufficialmente lo studio delle tradizioni po- polari italiane, rilevava, tra l’altro, il valore del proverbio. Non è guari, nella “ Rivista di Psicologia applicata alla Pedagogia ed alla Psicopato- logia, si descrivevano i risultati della introduzione d’un giuoco di proverbî nella scuola, e si osservava che quando il repertorio della conoscenza di essi era esaurito, il fanciullo ne inventava di suo (1). Ai dì nostri, le nuove concezioni dello spirito fanno nascere nuove sen- tenze nel campo della morale. In America, si è cominciato lo spoglio di un certo numero di codeste sentenze brevi, concettose, di noti maestri contemporanei in pedagogia e in filosofia, alle quali nulla manca per di- ventare quando che sia i proverbî dell’ avvenire delle persone colte. La Università di Palermo vi è ben rappresentata (2). Ho toccato della sopravvivenza, e ne spiego subito il significato ed il valore. Essa è un avanzo, una reliquia tradizionale del passato, sovente remotis- simo. Guardandosi un po’ superficialmente, potrebb' esser confusa con la superstizione; ma la superstizione, che per Teofrasto è un timore mal re- golato della Divinità, e per S. Tommaso d’ Aquino, vizio opposto alla (1) I, 26-31. Bologna, 1905. (2) The Journal of Americun Folk-Lore. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA alal religione secondo l’eccesso, è per i nostri studî la “ falsa o esagerata fede in cose spettanti ad enti soprannaturali ,, ed in cose che si credono e temono di là dal vero o dalle quali si spera alcun che di bene o di male secondo le nostre simpatie o le nostre antipatie. Sopravvivenza è un giuoco fanciullesco ; superstizione la credenza, p. e., nelle streghe, che ha superato tempi e civiltà. La superstizione è sempre un errore riprove- vole; la sopravvivenza può esserlo qualche volta: ma non ogni sopravvi- venza è superstizione (1). L'una e l’altra sono tradizione. Voce fedele del popolo che la possiede, questa riflette la vita di quanti concorsero, anche passivamente, a formarla ed a mantenerla, e serba ta- lora le tracce di tempi anteriori alla scrittura ed alla storia, o alla storia sfuggiti. Chi la disse sorella minore della storia, potè un cotal poco esagerare, ma non si dilungò guari dal vero ove si consideri che il popolo, o i popoli, sono fattori importanti della storia umana e che la preistoria anzi la proto- storia ha ragione e fondamento appunto nella tradizione orale, nei monu- menti primitivi, e soprattutto nelle abitudini dei popoli medesimi. Nei tempi più oscuri è fiaccola, non di rado luminosa. Niente è inutile per essa; qualsiasi circostanza, qualsiasi parola è parte della storia dello spirito umano, la quale è ben più difficile a comporsi di quella dei re e delle loro imprese, dei personaggi più insigni, delle battaglie più strepitose: concetto, questo, che due anni fa suggeriva ad un autorevole maestro un libro in- teso a stabilire “i diritti del Folk-lore come una definitiva sezione della materia storica, ed a mostrare come in molti punti la pura storia vive intimamente legata al Folk-lore ,, (2). Fino a qual punto, poi, per quali processi e per quale durata la parte narrativa di essa si conservi nel popolo civile ed abbia diritto ad esser creduta e rispettata, non è questo momento opportuno a vedere e molto meno ad affermare. Bensì lo vedremo a proposito delle leggende storiche : e sapremo allora come e perchè un fatto reale sia passato o passi in leg- genda, ed un personaggio storico rivesta carattere che potè addentellarsi in circostanze male intese e peggio interpretate; onde Virgilio divenne, soprattutto in Napoli, un mago benefico quasi come Ovidio negli Abruzzi; Attila, flagello di Dio nella Italia superiore ; Federico II lo Svevo, im- peratore capriccioso e crudele; Giovanna II di Napoli, femmina insazia- bile di amplessi e di morti dei suoi incauti amanti; il Dott. Faust, amico del diavolo. (1) Ed. TyLor, Primitive Culture, t. I, c. III. London, 1871. (2) Gomme, Folk-Lore as Historical Science. London, Methuen, 1908.— A. Lane, in Folk- Lore, XIX, 241-42. 1908. 12 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA Alla tradizione poi, come strumento di preservazione e di comunicazione ed alle cose preservate e comunicate, non è documento, nè monumento che possa stare di fronte. Ad essa, solo ad essa, noi dobbiamo la materia dei nostri studî, credibile quanto la realtà, anche nelle illusioni e negli errori onde si elabora. E proprio per questo Giacomo Grimm sentenziò che nelle tradizioni popolari non esistono menzogne, ed Augusto Comte, non senza esagerazione: che la ingenua ignoranza degli umili pensatori dell’Africa centrale è più stimabile in razionalità d'un pomposo parolaio dei superbi dottori (1). Ed eccomi dalla tradizione alle tradizioni. Pare un giuoco di parole ed è un passaggio logico. La tradizione è il principio, il complesso delle reliquie del passato; le tradizioni, i singoli generi delle reliquie, che la etno-psicologia per conto proprio sollecitamente prende, premurosamente interroga, diligentemente segue di paese in paese, desiosa di strappar loro il segreto della loro nascita, del loro andare, della capacità estetica che le accompagna. Ciascun genere di tradizioni ha alla sua volta un vasto campo nel quale sì può spaziare. Anche il meno vasto, quello dei giuochi, offre parecchi punti nei quali può lo studioso accentrare le sue investigazioni, come del resto molti sapienti han fatto; giacchè i giuochi non sono invenzioni di ieri, ma sopravvivenze di condizioni primitive sotto le quali essi presero origini, sia come riti magici, sia come mezzi di divinazione. A. parte le creazioni locali, immancabili in ogni regione, giuochi, balocchi, passatempi, giocattoli ritraggono da concezioni fondamentali dell'universo; e più se ne guardano i caratteri, e meglio si scopre la quasi identità loro in tutto il mondo (2). L’eterno fanciullo che è il selvaggio ha comuni col fanciullo civile i suoi passatempi; ed il fanciullo d’oggi ripete meccanicamente fram- menti sformati e non sempre decifrabili di formule che furono già di uo- mini e di popoli. Gravi sono le questioni che si agitano intorno al genere narrativo. Le novelline, o fiabe che dire si vogliano, i racconti son la colonna principale di tutto l’edificio; e se da migliaia d’anni ricreano i bambini, una volta allettavano gli adulti, ed in tempi non contemplati dalla storia, erano forse nozioni naturali degli uomini fanciulli. Di quali e quanti difficoltà sia circondato lo studio di codeste finzioni, alle quali per parentela si accostano le favole, le leggende ed altri racconti, è addirittura incredibile. Quando e come nacquero le novelline di fate, veri (1) Système Politique positive, t. III, p. 99. (2) Stewart CuLin, Korean Gumes: with notes on the Corresponding Games of China a. Japan. Introduzione. Philadelphia, 1895. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 13 racconti maravigliosi? Quale fu o potè essere la loro forma originaria ? Per quali veicoli poterono esse giungere a noi? E, viaggiando, si serbarono esse tetragone ad allettamenti di tempi, di luoghi, di compagni? Non fecero esse dei prestiti, e non ne ricevettero ? Ecco una serie di dubbî, che forse sono in parte problemi. Inoltre non avrebbero esse lasciato, viaggiando, tracce di qualche sosta in una o in altra regione ? E se queste tracce si riscontrano, le letterature delle nazioni civili le hanno sorprese e fissate ? Ed ecco altri dubbî, l’uno più forte dell’ altro, e tutti aventi diritto a risposte. Giacchè per la storia della cultura, le fiabe, passate da popolo a popolo, da bocca a bocca e divenute patrimonio dei volghi che le rac- contano con caratteri proprî, costituiscono uno dei capisaldi della nostra disciplina, nel quale s' impernia quella parte della novellistica italiana e straniera che ci conduce al medio evo, e dal medio evo ci porta tesori di scritture di origine sconosciuta allora, conosciute poi ed oggi più che mai, in cui la critica storica delle fonti medesime ha sollevato i fitti veli onde erano avvolti questi documenti d’arte. Nè meno gravi sono le questioni intorno la poesia. Facciamo pure le maggiori riserve sulla opinione di Michelet circa la superiorità di una classe sociale sull’ altra; non possiamo farne però circa a certe qualità di una di esse, quella del popolo. Negare a questa la eterna freschezza degli affetti, la bontà infinita del sentimento, la ric- chezza inesauribile della vena, è negar fede alla realtà. Chi rimpiange la declinazione della facoltà poetica presso le nazioni civili (argomento nel quale può aver ragione anche chi nega), deve ritenere altrettanto della nuova poesia popolare, che, senza peritanza, io affermo povera d'ispirazione, scarsa di fantasia, stentata di forma e soprattutto vuota di concetti. La poesia incolta moderna vive solo di reminiscenze infeconde; e non ha saputo finora ispirarsi nè alla tradizione, nè alla idea nuova; chè da quella non è riuscita a trarre profitto; e questa erede poter rivestire con una forma ibrida, male imitata sulla vergine poesia tradizionale. La quale, grande anche nella umiltà di sua origine, potente nell’audacia delle sue immagini, tenera nelle espressioni di amore, e svariata nella fortuna di esso, pia nella credenza, entusiasta nelle aspirazioni a libertà, sublime nella vittoria, è sempre il canto di generazioni vissute senza nome, scom- parse senza compianto. Vor e tumulo clamat. E non mi fermo più che per un semplice accenno sull’elemento linguistico e dialettale come strumento dei singoli generi di tradizioni. Potrei, è vero, con l’autorità di G. B. Vico dimostrare che “i parlari volgari debbono 14 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA essere i testimoni più gravi degli antichi costumi ,; e con quella di R. G. Latham, che “dove tace la storia, il linguaggio si fa evidente ,. Potrei confermare quel che grandi maestri han detto: che dai parlari è dato ap- prendere chi furono i padri nostri, che operarono, come vissero, con quali genti ebbero vicinanza e comunione; ma far questo è voler dimostrare che il sole risplende. Una parola rivela ialvolta un’ usanza sperduta nella memoria di chi la dice. Partendo dalla Sicilia, immensa è la messe di siffatte parole, divenute, senza che alcuno vi si fermi sopra, ‘storiche. Abbiamo motti dialogati di scherzi che si prestano come esempio. Quando voi escla- mate od imponete: Avanti! potrete sentirvi rispondere: Cavaleri erranti ! ed allora sarete di fronte ad una specie d’intercalare d’ una vecchia leggenda poetica sull’ Ebreo Errante, ora del tutto dimenticata. In Sala- paruta si chiede, p. e., Chi faciti ? e l’ interrogato, tra annoiato e scher- zevole, replica: Zòcculi e patiti; ed ecco l’arcaismo patitu, confinato in una facezia come per ricordarci le botteghe di patiti nella contrada antichissima dei Patitelli di Palermo, che per la porta di questo nome metteva sul fiume Papireto, corrente verso il porto vecchio (Cala) dal lato settentrionale della città. Ed è strano che la voce non esista più quando si riflette che in Continente il costume dei patiti era specialità dei Siciliani e dei Pu- gliesi; onde fra Salimbene, sotto l’anno 1250, notava che Roberto Gui- scardo “ appellavit pedes ligneos patztos, idest zopellas, quibus utebantur siculi et apuli,, (1). A volte una tradizione poco appariscente è utile a chiarire punti oscuri o non ben determinati. Quando anni fa un ceraiuolo di via Bambinai in Palermo ed un merciaiuolo del comune di Menfi mi vendevano, ciascuno per conto proprio, una mascherina funebre, e me ne indicavano l’ufficio: quello, cioè, di rappresentare dentro la cassa del cadaverino d’un bambino o d'una bambina la immagine vivente dell’ uno o dell’ altra; amendue i venditori davano la spiegazione d’un pensiero supremamente pietoso, V’ul- tima pagina del poema materno. Eppure amendue senza saperlo rivelavano a me, che lo ignoravo, una delle più curiose sopravvivenze, che partiva dall’uso antichissimo di chiudere delle maschere nelle tombe e giungeva a noi, a traverso le maschere con le quali in Bronte si coprono o si copri- rono i visi degli ecclesiastici inumati non so in quale sepoltura, e la ma- cabra pratica, fulminata dai sinodi diocesani in Sicilia, d’imbellettare il viso delle donne appena morte prima di portarle al cimitero. Quando un nostro concittadino raccoglieva prima del 1865 una canzo- (1) Chronica Fr. SALMBENE etc., p. 174. Parmae, a. MDCCCLVII. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 15 netta siciliana, nella quale lo amante si duole di non poter toccare il bel frutto pendente da un albero, egli apprestava la fonte della squisita canzone di Faust nella tregenda della Notte di Valpurga, canzone il cui tema dovette il genio di W. Goethe (1) portare in Germania, dopo averla udita, caval- cando da Palermo a Messina, dal giovane mulattiere di cui descrisse la vivacità e la prontezza nella sua Italienische Reise. Da più di trent'anni il movimento nei nostri studî si è fatto attivo, rapido, sempre progressivo. Non v'è espediente ordinario e straordinarî, individuale e collettivo che non sia stato messo in campo. In tutte le na- zioni civili, fin negli stati più piccoli, i ricercatori si sono moltiplicati. Erano un manipolo, e sono una legione, con sodalizî, riviste e biblioteche. Londra, Parigi, Palermo, Cambridge, Berlino, Siviglia, Brecht, Bruxelles, Stoccolma, Zurigo, Roma, Atene si son costituiti successivamenie centri direttivi di ricerche e di investigazioni. Meno fuggevolmente che oggi noi lo vedremo nelle prossime nostre conversazioni; ma fin da ora ci è caro riconoscere tra i più autorevoli cooperatori alle Società che si veni- vano costituendo Sir Gladstone, Max Miller, Edward Tylor, Sir Lubbock, Edvard Clodd, Herbert Spenser, Sidney Hartland, Alfred Nutt, Andrew Lang, Laurence Gomme, i proff. Rhys e Haddon, W. Ralston, Jacobs in Inghilterra; Xavier Marmier, Fréderic Mistral, Hersart de la Villemarqué, Gaston Paris, Ernest Renan, Paul Sébillot, il conte de Puymaigre in Francia, dove Jules Simon non mancò mai, fino all’anno di sua morte (1898), ai desinari di “ Ma mère l’oye ,,. (randi scrutatori del passato nelle reliquie presenti spendono tutte le energie del loro ingegno nella ricerca della vita dei popoli, perchè sanno che i postulati della Demopsicologia fan parte della cultura scientifica. Questionarì ed Interrogatorì sono stati pubblicati un po’ dappertutto, riusciti efficacissimi a quelle ricerche, e fruttuosi di larghe raccolte e di studi coscenziati. Il bisogno di intendersi e di comunicarsi ha consigliato congressi ge- nerali e parziali; ed imponenti son riusciti quelli di Parigi, di Londra, di Chicago. Con i congressi, le esposizioni di oggetti, che, prima indipendentemente poi come conseguenza, composero musei locali di etnografia, uno dei quali, dopo vent’ anni di pertinaci insistenze, sarà presto aperto in Palermo, dove il sorriso dei buoni fu sempre conforto anche ai solitarî sognatori del bene. (1) Gorrae. luust. Line Tragidie. Erster Theil: Walvurgisnacht. 16 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA Istituti di cultura superiore, alieni dal dilettantismo, eterna piaga degli studî serî, han sorretto di simpatia operosa la nostra disciplina. I giovani delle Università americane sono stati tra i più entusiasti, fino a bandire a loro spese un concorso a premio sultema: “La Scienza del Folk-lore e le sopravvi- venze delle credenze arcaiche identificate con le costumanze moderne ,, (1), e quelli di Helsingfors in Finlandia ottennero per poco un corso di letture da Kaarle Krohn. Conferenze in un medesimo mese furon tenute in varî atenei del nuovo mondo, tra le quali splendide quelle della Society of Collegiate Alumnae di Minnesota (2), e le altre dell’“ Harvard Folk-Lore Club ,, di Cambridge nel Massachusets, dove, genius loci, aleggia sereno lo spirito di Francis Child, il più erudito, il più forte critico delle ballate inglesi e scozzesi, con le quali alzò a sè un monumentum aere perennius. In tanto fervore di ricerche e moltiplicarsi di pubblicazioni spontaneo dovea nascere il bisogno d’un inventario di queste. Non v'è, infatti, bisogno mag- giore di quello di una bibliografia per chi si accinga alla trattazione d’un tema, sì per aversi una guida in ciò che si dice letteratura dell’argomento, sì per evitare ripetizioni di cose già state trattate. Un siciliano se ne fece sostenitore al primo Congresso di Parigi; non senza manifesto favore dei presenti; ma, tolti gli scarsi infecondi tentativi di bibliografia inglese nel F'olk-Lore Journal di Londra rimasti alla terza lettera dell’ alfabeto, tolti i parziali e promettenti opuscoli di Sébillot per alcuni dipartimenti della Francia e quattro volumetti di Franz Heinemann per la Svizzera, la buona volontà ha urtato contro ostacoli non pochi e non lievi. Saggi più o meno diligenti, ma limitati per tempi e per luoghi, son quelli di Schermann e Krauss per gli anni 1390-97 in Erlangen, di Strach pel 1904 in Lipsia, di Zibrt pel 1897-98 in Praga, di Ripaley per alcuni anni in Boston. E qui a soddisfazione del nostro patriottismo non va taciuto che l’unico paese che possieda oramai una bibliografia è appunto l’Italia, con 6680 numeri di opere, opuscoli, articoli fino al 1904, e con 3000 altri da quell’anno ad oggi: cifra non ispregevole anche di fronte alle altre nazioni, ma triste per la quasi impossibilità di trovare in una pubblica biblioteca tanti tesori del pensiero popolare italiano. In proporzione , è agevole comprendere quanto grande sia la materia a stampa presso le altre nazioni, grande così che una parte sola, e forse la meno cospicua, basta ad occupare la vita d'un uomo. In novellistica le raccolte sommano a centinaia, ed i riscontri paralleli d’un tipo di racconto non si possono più contare. La Cox, che con altre donne d’ Inghilterra (1) Idem, VI, 157, 1893. (2) The Journal of American Folk-lore, IX, 232, 1896. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 17 conferma quanto possa un ingegno femminile bene addestrato agli studî d’erudizione e di speculazione, dava alla luce diciotto anni fa un poderoso volume di 345 varianti della Cenerentola di tutto il mondo (1). Reinhold Kéhler lasciò nome onorato per la conoscenza piena, indifetti- bile delle versioni dei principali temi di fiabe. Gli specialisti, specializ- zandosi sempre più, sono mitologi come Max Miiller, Mannhardt, De Gu- bernatis, Weinhold, Lang, Hartland, Politis; critici delle fiabe come Kéhler, Cosquin, Bolte ; critici delle fonti di esse e delle leggende come Benfey, Comparetti, D'Ancona, Landau, Weselofsky, Graf; storici della poesia popo- lare come D'Ancona, Nigra e Rubieri per l’Italia, Milà y Fontanals, Costa e Machado y Alvarez per la Spagna, Th. Braga pel Portogallo, Tiersot e Doncieux per la Francia (Gaston Paris, Rajna e Nyrop per la cavalleresca medievale), Ralston per la Russia, Pineau per la Scandinavia; paremiologi come i Reinsberg-Diiringsfeld ed I. Bernstein, il cui Catalogo polacco della sua biblioteca di proverbi dei due mondi è maraviglioso. Campo così vasto potrà appena sfiorarsi, e noi lo faremo non per co- moscerlo a fondo, il che è materialmente impossibile, ma per vedere quel che esso possa insegnarci intorno ad alcune manifestazioni della nostra vita passata. È stato detto che i grandi progressi della Demopsicologia siano dovuti allo allargamento degli studî, ai progressi della Etnografia e della scienza dello incivilimento col principio di nazionalità e con le crescenti comuni- cazioni (2); e si è invocato come esempio il movimento storico, etnogra- fico e linguistico dei popoli balkanici, dei panslavisti, dei pangermanisti, dei Finlandesi. La verità è questa: che quei progressi si devono alla evoluzione dello spirito umano, alla crescente cultura, e quindi alle nuove idee. Certo in Sicilia — per non uscire di casa nostra — non si pensava a questi studî quando si lottava per la libertà; il movimento si inizia, o coincide col formarsi della coscienza della libertà medesima. Ma che significa ciò ? Se in Ungheria, in Boemia, in Russia, in Finlandia i progressi sono notevoli, non lo ‘sono meno in altre regioni: ed i documenti immensi che gli Slavi hanno accumulati non hanno avuto un movente così generoso; se lo aves- sero avuto, senza dubbio la Russia dovrebbe, sotto questo aspetto, stare a capo delle nazioni più libere. (1) MarIAN Roavre Cox, Cinderella. Three Hundred and Forthy-five Variants ecc. with an Introduction by A. Lane. London, Nutt, 1893. (2) A. Van GenneP, La Formation des Légendes, pp. 8-10. Paris, Flammarion, 1910. 92 bo) 15 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA Più ragionevole, al contrario, è quello dei cresciuti mezzi di comunica- zione. I viaggi han reso servigi segnalati e sicuri come alla Linguistica ed alla Paleontologia, alla Etnografia ed alla Psicologia popolare. I viaggi non si fanno senza grandi mezzi; e così sì può spiegare come la Smythsonian Institution di Washington abbia pubblicato tali e tanti volumi da giusti- ficare il vecchio proverbio che “la chiave dell’oro apre qualunque porta ,, anche quella dei selvaggi. La nostra disciplina è ormai entrata nella coscienza di tutti; quello che una volta si riduceva a semplici eccezioni, cioè a qualche articolo di usi e costumi, è ora pratica ordinaria. Vedete anche in Italia. La “ Illustrazione Italiana ,, “ Natura ed Arte ,, “ Lettura ,, “Secolo XX, “ Emporium , ed altre riviste illustrate, non saprebbero venir fuori senza una descrizione di feste, o di spettacoli tradizionali, senza una leggenda o una costumanza. Le tradizioni sono nelcuore e nella mente di tutti, e tutti possiamo fare qualche cosa per esse. La nuova disciplina è ormai un vasto cenacolo, al quale si può prender parte senza sussiego di chi sta in prima linea o al posto di onore, senza risentimento di chi sta nella seconda, o nell’ul- tima. Tutti possiamo rendere qualche servigio, altri raccogliendo, altri stu- diando. Non tutti hanno attitudini a trasportar materiali, nè tutti ne hanno per costruire: come c'è il manovale, così c'è l'architetto. Ben s’ incontra colui che dopo di aver lavorato a scavare sa edificare; ed esempî splendidi ne sono E. Sidney Hartland in Inghilterra, Paul Sébillot in Francia, Fr. S. Krauss in Austria, ed altri tali; ma ordinariamente chi ha una facoltà non ne ha un’altra; tutti però son necessarî: chè anzi non si potreb- bero avere i dotti, i critici dalle grandi sintesi, senza i cercatori della materia prima. Tra gli stessi raccoglitori chi può fissare il primo o il secondo ? Tutti possono essere uguali se tutti contribuiscono con elementi di studio (1). Il soffio potente della civiltà tutto investe e travolge: e molti elementi dell’editicio etnografico ne subiranno gli effetti. Fiabe e leggende saran le prime a risentirsene; ma fiabe e leggende se pur tramontano non sì spen- gono. “Come astri dilungantisi nelle profondità dello spazio, esse brillano in più recondite plaghe. Gli occhi delle moltitudini più non le scorgeranno, ma le scorgeranno i dotti, che figgendo lo sguardo e la mente ‘serutano e intendono nel lume e nella natura loro una piccola parte della grande ed immortale anima dell'umanità ,. (1) GrAF, Tramonto delle Leggende, in “ Vita Italiana ,,. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA IO) Gravi saranno invece questi effetti sopra le vecchie credenze che tuttavia ingombrano ed inficiano il terreno in cui le genti si muovono ed operano. Lungi da noi il pensiero della conservazione di coteste credenze! Per noi, giova ripeterlo, esse sono detriti di istituzioni e di costumi, e perciò docu- menti storici: e se non ci affrettiamo ad esaminarle ed a stabilirne la diagnosi, noi perderemo parte della storia dei popoli e delle genti. Ogni giorno che passa è un anello che si rompe della catena dei fatti nei quali si svolse la vita dei nostri antenati. I tempi nuovi, segnati dallo sviluppo della istruzione, dallo estendersi delle idee libere, dallo abbassamento del livello di casta, dalle scoperte fisiche e meccaniche, le quali alle braccia dell’uomo sostituiscono le forze motrici, di che vengono meno certe pratiche ed usanze perpetuate da lunghe, invincibili consuetudini, concorreranno a far perdere consistenza, non natura, nè vita, a vecchie credenze ed a costumi inveterati. L'istru- zione ha fatto e farà molto, ma è errore il credere che farà tutto. Diffi- coltà enormi sorgono giganti contro lo scomparire di tutto un passato, più che storico, preistorico ; giacchè la tradizione si attacca talmente al cuore umano che negli oscuri recessi di esso ogni sforzo di distacco e di epurazione assume carattere di lotta tra due forze egualmente potenti per quanto impari per coscienza di quella ed incoscienza di questa. Il medesimo non è per l’ uomo la cui anima è aperta alla luce della civiltà. Illuminato da essa, egli si smorba o crede smorbarsi da pregiudizî e procede sicuro verso la sua meta. Anche non ammettendo quel che per molti resta provato, cioè che l’animo nostro tanto più è disposto a credere quanto più soffre e teme , spiriti forti non seppero sottrarsi a pregiudizi che la ipocrisia del linguaggio mo- derno chiama debolezze, come chiama appropriazioni indebite i furti, e sop- pressioni gli assassini. E debolezze siano! Girolamo Cardano credeva alle costellazioni maligne, alla magia ed alla cabala. Ci credevano i demonografi francesi Pierre Delancre, Pierre Le Loyer, l’abate Fiard, i tedeschi Cornelio Agrippa, Giovanni Wiero ed il famoso Martino Delrio olandese. Il celebre medico inglese Tommaso Brown, che dettò il classico Saggio sopra gli errori popolari e combattè questi con coraggio superiore al secolo in cui visse (XVII), prestava fede alle stre- gherie, che avevano avuto un credente nel grandissimo Shakspeare; e per questa fede decise della sorte di due disgraziati, processati come stregoni, e per cooperazione di lui, consultato come autorità incontestabile, bruciati vivi. In Norwick, se mal non mi appongo, si conserva l'attestato autografo di Brown della esistenza dei fattucchieri: meno pauroso ma più letale della lettera del diavolo in Girgenti. E dire che Brown era uno scettico ! 20 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA Gli spregiudicati Gaspare Gozzi, G. G. Rousseau ed altri erano pre- giudicati contro il Venerdì, Napoleone I si guardò bene dal dare bat- taglia e dall’accettarne in quel giorno, agli occhi suoi e di molti, nefasto: e Gioacchino Rossini, il maestro scettico e dilettevole, diveniva serio solo a sentirlo nominare. Goethe, nei suoi primi anni, incerto. se dovesse se- guire la pittura o la poesia, ricorse alla divinazione, gettando il suo col- tello nelle acque del Lahn, alla foggia degli antichi Germani, i quali praticavano la lecanomanzia (1). Stavolta il responso diede alla Germania il suo più grande poeta. Charles Nodier avea paura d’un innocuo insetto, che sapeva presagitore di morte, e del numero 13, che rilevò fatale a proposito d'un pranzo alle Tuilleries (6 aprile 1803), dopo del quale cinque commensali, tutti forti e sani, — egli racconta — morirono entro il primo anno; cinque altri, nel secondo. Così le coincidenze concorrono ad accreditare i pregiudizî. Pure, non c’illudiamo. Per un’ ubbia che cade sfatata, altra ne sorge audace, sfacciatamente audace, che può sembrare nuova, ed è trasformata da altra preesistente, rimasta all'ombra ed infeconda. In ordine a tradizioni, la morte improvvisa non si ammette; si ammette invece l’indebolimento, l’attenuazione di forza, la eliminazione di circostanze a condizione però di continuità di perpetuità e di vita. Un’usanza può bene cessare per la ces- sazione delle ragioni che la tenevano in vigore; una credenza, una super- stizione no, o rare volte sì. Or tutto un ceto multiforme e svariato di uomini e di donne, di professionisti, di artisti, di militari, non è sordo a certi errori, che, principiati anche per ischerzo o per piacenteria, fattisi innanzi per moda ed affermatisi in convinzioni, impongono pratiche con la relativa ostentazione. Dalla catena dell’orologio pendeva fino a ieri un semplice cornicino di corallo od altro simile ciondolo; adesso pende anche un gobbetto, un teschio, una mano con tre dita chiuse formanti il cimiero d’Atteone, o chiusa del tutto a riprodurne l’osceno gesto di Vanni Fucci nell’ Zrferno di Dante. Il sesso gentile non si contenta di questo poco, e cerca gingilli con una fogliolina d’ellera, un Edelweiss, una civetta, un rospo, ed altri ninnoli fino al numero 18. Il ferro di cavallo, antifasci- natorio, è divenuto porta-fortuna per certe femmine galanti (2). Una ragazza che riesce a mettere insieme dugento di quei piccoli spilli che sono attaccati ai capi delle pezze di nastri o di reti, sposerà nell’ anno stesso che si compia per essa il rituale, propizio numero (3). Con. l'ap- (1) E. CartanI LovateLLI, Nuova Miscellanea Archeologica, p. 117. Roma, 1894. (2) Revue des traditions populaires, XV, 220. Paris, 1900. ; (3) ‘Revue cit.j XXIII, 297. 1908. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 21 plicazione moderna di una antica pratica malefica, si crede di far mo- rire una persona odiata comperando una bambola da 13 soldi (non uno di più, nè uno di meno), battezzandola col nome della persona medesima, ed infiggendole in una tempia un agone, per il quale all’istante, ovunque essa sia, la maleficata cade per terra! (1). Si ha un bel dire che si tratta di moda! Mala moda, o Signori, non è essa un’aberrazione collettiva della società civile ? E come tale, non è essa, per le sue forme stabili, costume da studiarsi ? Alfonso Karr, nella prefazione al Voyage autour de mon jardin, così diceva nel 1845 ai suoi amici : “Noi potremmo andare a cercare gli argomenti del nostro studio, oltre che nei popoli civili, nei popoli selvaggi: e certo vi troveremmo tesori da mettere a profitto; ma, perchè andar tanto lontano quando essi ci pullu- lano intorno ? Fatelo voi il giro del mondo, egli soggiungeva, io farò il giro del mio giardino. Che cosa andate a vedere lontano ? Con quale or- goglio mi parlerete, nella vostra prima lettera, di aver visto donne tatuate e tutte screziate di vari colori e con anelli alle narici! Io vi risponderò: Perchè siete andati di là da due vie di casa vostra ? Nulla v’impediva di guardare vostra cognata, che, seguendo l'esempio di centinaia di altre donne vostre conoscenti, si copre di cosmetico e di minio la fronte e le guance, di nero le palpebre, di azzurro le vene per accrescerne l’apparente pienezza e si passa degli anelli attraverso alle orecchie allo stesso modo che le donne selvagge se li passano attraverso al naso. Ditemi : È forse più strano forare una cartilagine che un’altra ? ,, (2). Così diceva il fine umorista, dimenticando però che scrivendo di donne bisogna intinger la penna nei colori dell’iride, e sparger le parole della polvere d’oro delle ali di farfalla. E chi sa che cosa avrebbe detto al principio dell’anno di grazia 1911 con una moda, che non qualifico ! Codesto non può sfuggire agli studiosi : e le riviste francesi di tradizioni han dato opera alla raccolta di pregiudizî nuovi o rinnovati nella stanca società moderna, cascante per superstizioni vecchie e per ubbie nuove di quella Francia che Victor Hugo nei suoi entusiasmi chiamò il “ cervello del mondo ,,. Nel dicembre ora scorso il Governo inglese pubblicava i risultati d’una inchiesta da esso ordinata intorno alle superstizioni mediche nel Regno Unito: e di 217 comuni mise in evidenza cose incredibili se non fossero consegnate in un Rapporto officiale (3). ‘ (1) Le Magazin pittoresque, 62. Paris, 1892. (2) A. Karr, Voyage autour de mon jardin, p. 9. Paris, 1845. (3) Report as to the practice of Medicine and Surgery by unqualified persons. London, 1910. 22 PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA Non è guari una colta folklorista americana, Fanny Bergen, dava fuori un ampio volume di 1475 pratiche e superstizioni correnti presso i suoi connazionali (1). E siamo nella progredita Inghilterra ed in quell’America, che pei suoi reggimenti va innanzi a molti Stati d'Europa! La ricerca si allarga ancora; ma io non posso seguirla senza abusare della indulgenza di chi mi ascolta. I risultati potrebbero destare grande ilarità se non inducessero a consi- derazioni malinconiche intorno alla miseria della umana natura. Tale, o Signori, la natura, l’ ufficio, lo stato presente della Demopsi- cologia; la quale ai nuovi orizzonti che le si aprono innanzi si volge ardita e fiduciosa. Ricostruire la filosofia dell’uomo primitivo secondo le sopravvivenze finora scoperte nei popoli di razza ariana e nei popoli selvaggi d’ Africa e d’Oceania: ecco l’ultimo suo programma in Inghilterra. Non io dirò della ricerca delle tradizioni nei singoli racconti della Grecia antica; né del lavoro che ferve nel centro e nel nord d'Europa ed anche negli Stati Uniti per lo inventario dei temi e degli incidenti delle mi- gliaia di versioni di fiabe pubblicate; nè dei racconti popolari che si ricercano nelle epopee e degli avanzi delle epopee nella tradizione orale; nè tampoco della iconografia popolare, sacra e profana, che, appassionando gli artisti del Folk-lore ed i Folkloristi dell’arte, riafferma la necessità dello esame accurato delle stampe antiche non iscomparse nelle riproduzioni moderne, preziose rivelatrici di leggende e di superstizioni. Dirò soltanto che sotto l'impulso del prof. Helwig di Kòpernick, secon- dato in Italia da un magistrato demopsicologo, G. Amalfi, entra in discus- sione, col corredo di pratiche e di credenze il crimine, un terzo di secolo fa preso a studiare da Cesare Lombroso. La rassegna dei documenti fa seriamente riflettere su certe pene che le nozioni elementari dei diversi pregiudizî autorizzano a discutere, Una parva favilla del “ Folklore giuridico dei Fanciulli, di Sicilia è divenuta fascio luminoso in Ghent e in Boston, alimentata da tradizioni conducenti per analogia ad altra ragione di studî. I giuristi han volto lo sguardo alle consuetudini ed ai costumi nei quali gran parte della psicologia e della storia giuridica si raccoglie. In Russia il prof. Bogish dell’ Università di Odessa si diede fin dalla prima metà del sec. XIX ad investigare il diritto popolare degli Slavi del Sud. Il suo esempio seguirono, di poi, il Ciszewski, il Krauss ed altri; nella Spagna, (1) Bergen, Current Superstitions. Boston, 1896. PER LA INAUGURAZIONE DEL CORSO DI DEMOPSICOLOGIA 23 il Costa, che diede alla patria, mediante l’opera di tutta una vita scien- tifica, un vero corpo di “ Derecho consuetudinario ,; e qua e là, questo desiderio si intese anche in altri paesi, e l’eco pervenne anche in Italia, dove il prof. Scialoia, fin dal 1878, faceva al direttore dell’ Archivio Giur: dico la proposta di una raccolta di usi giuridici, oggi presi ad esame dal calabrese Raffaele Corso. Lo scopo di questi studî fu di mettere in evidenza i fatti tradizionali in confronto alla unificazione legislativa del secolo scorso, perchè questa, astraendo dalle diverse civiltà regionali, tutto voleva regolare con norme uniformi, e talvolta per nulla ispirate alle tradizioni storiche del paese a cui era destinato il nuovo codice. E da ultimo, nuovo del tutto è il campo in cui recenti scrutatori del- l’etica nelle più libere ed audaci forme han portato le tradizioni orali e gli oggetti tradizionali non guardati dalla prudenza del senno antico. Alieni da vieti preconcetti intorno alla convenienza di apprestare documenti umani agli antropologi d’ogni paese, essi han messo e vengono mettendo in luce racconti, canzoni, proverbî, pratiche e costumi licenziosi. Il dado è tratto: e se la morale pubblica, oggi peraltro messa a durissima prova, non ne guadagnerà direttamente, bene avrà da guadagnarne indirettamente la psicologia etnica. L'umanità cammina, cammina, e come l’Ahasvero della leggenda non si ferma un istante; ma Ahasvero è condannato, e l'umanità, abbattute le mura entro le quali dovette star confinata, è libera. Le tappe da essa percorse, in- visibili a chi guardi innanzi, sono evidentissime a chi si volti indietro a guar- dare donde si viene. La immensità dell'orizzonte che le si è aperto agli oc- chi non la conquide, anzi acuisce la sua vista, invigorisce le sue membra. In quell’ orizzonte è un mondo di visioni che saran presto realtà, di forze che saran presto potenze, di forme luminose che saran presto, che sono splendore di verità ! o AR SR IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI ORAZIONE LETTA DAL SOCIO PIETRO MERENDA nel'adunanza del 24 maggio 1908 < Ole > MER Ln VERA, riv: RIACE NIUNI Ù Cai III H IRSIUINTI VICI CIAE No RI POE ci SEN (n) Quando il 26 gennaio la R. Accademia affidava a me l’incarico di com- memorare Francesco Maggiore-Perni, io mi sentii sgomento, così difficile mi parve il compito che mi si assegnava, non solo per la moltiplicità delle opere prodotte dalla feconda mente di Lui, ma eziandio perchè buona parte di queste s’inquadra in cinquant'anni di storia della Sicilia e dell’Italia, la qual cosa costringe chi voglia esaminarle ad uno studio grande di fatti, e a giudizî non sempre agevoli nè sempre grati, come avviene ogni qual- volta si discute di storia contemporanea , dove e chi narra e chi ascolta non possono, pur volendo, spogliarsi delle passioni, ed esaminare e giu- dicare imparzialmente. Ed avrei rifiutato : vinsero però le insistenze del nostro presidente Prof. Pitrè, cui non si può negare senza rimorso quan- t’egli chiede in onore della terra ch'è a lui cara, e che illustra con tanto amore—insistenze ben fondate, poichè non si poteva oltre ritardare questa commemorazione da parte della R. Accademia, senza incorrere nel biasimo di coprir d’oblio una figura di studioso, che invece merita di venir lu- meggiata ed offerta ai giovani come esempio. Io dunque dirò, con forzata brevità, di Maggiore-Perni in questo giorno, ch'è la domenica posteriore più vicina al 19 del mese, anniversario della sua dipartita da questa terra; e dirò, così come posso, quel che sento e penso, e con pienissima libertà , fidando nella vostra indulgenza e nella vostra tolleranza. E son lieto di associare alla memoria di Lui questo dì 24 maggio, patriottica ricorrenza della giornata in cui Giuseppe Garibaldi, con for- tunato stratagemma, sfuggiva all'inseguimento delle truppe borboniche, e 4 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI riacquistava quella libertà di movimenti che gli permise il 27 maggio d’en- trare a Palermo, alla testa dei Mille e delle nostre Squadre, e di spez- zare le catene di nostra servitù. Nè questo ravvicinamento è accidentale, perchè per esso intendo di manifestare sin da ora che non aderisco punto al pensiero di coloro che quasi hanno accusato di lesa patria l’uomo in- signe del quale favello a voi, e sol perchè, e nel 1860 e dopo, vagheggiò ordinamenti amministrativi diversi da quelli che prevalsero e sono in vi- gore nella nostra Italia. Ed entro subito in materia. La biografia di Francesco Maggiore -Perni può riassumersi in poche parole.—-Egli nacque l11 novembre 1836. Studiò lettere e filosofia nel col- legio massimo dei Gesuiti di Palermo; a 17 anni entrò nella nostra Uni- versità, dove, a 21, e fu primo nel concorso ai premî angioini di eco- nomia politica, e conseguì la laurea in giurisprudenza. Visse di lavoro. Sposò nel 1872 una nipote di Emerico Amari, dalla quale ebbe nove fi- glioli, che educò come potè meglio, ed ai quali, non avendo avuto veri e propri rovesci di fortuna, e mercè una buona economia e la più rigida parsimonia, potè lasciare un patrimonio. Ma se tutto finisse qui, io quest'oggi non avrei l’onore di parlarvi. Dal 1857 al 1907, Maggiore - Perni impiegò cinquant’ anni negli studî. Per Lui non c’erano geniali ritrovi, teatro , passeggiate , divertimenti di qualsiasi genere: tutto il santo giorno e buona parte della sera, tolto il tempo indispensabile per accudire agli ufficî di cui era investito, restava là seduto, davanti il suo tavolo, a leggere e a scrivere; e solo un mese del- l’anno passava in villa, ma anche lì lavorava e lavorava senza mai stancarsi. Nessuna meraviglia quindi s’esso abbia, in mezzo secolo , pubblicato tante opere, da riuscire compito arduo passarle a rassegna e darne un giudizio. Io mi occuperò di Lui come economista, come statistico, come scrittore di cose politiche. IL Dal principio del secolo XVIII al 1830, due scuole si contendevano il campo dell'economia politica in Sicilia: la liberale e la protezionista. Ven- nero in fama il Balsamo, lo Scuderi, il Sanfilippo, il Palmeri. — Dal 1830 in poi predominò la scuola liberale: Raffaele Busacca, Emerico Amari, Fran- IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 5 cesco Ferrara, Giovanni Bruno, Placido De Luca, Vito d’Ondes Reggio, Salvatore Majorana-Calatabiano, Filippo Cordova ne furono i capi, e il Ferrara particolarmente diventò maestro in Italia e in Europa. A questa scuola fiorente e vittoriosa, prediligendo gli economici studî, s'ispirò giovanetto Maggiore-Perni, e tenne fede sin che visse. Il perchè l’economiche discipline preferisse, dirà a noi egli stesso: “Così seguii l'inclinazione del mio animo, e mi fu luce il vero, e norma l’aspirazione alla libertà italiana ,, (1). Esordì con una memoria: Applicazione delle leggi economiche alla Sici- liana Esposizione delle opere d’industria nel 1857 , dove sostenne la dot- trina del libero scambio e la inutilità delle mostre, quando non sieno re- golate da giusti criterii. Dopo, insieme a Vincenzo Di Giovanni, Benedetto D’ Acquisto e Pla- cido De Luca, fondò L’Idea, rivista mensile di scienze, lettere ed arti (2). Maggiore-Perni vi pubblicava le seguenti memorie: Della necessità e degli effetti delle strade ferrate in Sicilia;—Sul credito territoriale e agrario; — Sulla scienza delle finanze del Prof. De Luca;— Materie prime e prodotti. Addì 1° luglio 1859 2% AR. Istituto d’incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia (3), bandiva un concorso a premii, da conferirsi a nazionali o stranieri che meglio trattassero delle ferrovie nell'Isola. Il Mag- giore-Perni concorse e vinse, e il libro ch’egli scrisse fu pubblicato nel 1861. Studiate in esso, fra l’altro, le nostre condizioni topografiche ed econo- miche, giudicò ch’ era necessaria non una rete (ferrovie complementari), ma un’arteria (tronco principale), lasciando il resto al progresso; che l’ar- teria dovesse andare dall’ interno all’esterno , e non per la circonferenza, in relazione alle condizioni economiche e naturali del suolo, e ai profitti presumibili dell'impresa , onde si avesse il trasporto degli uomini e delle merci, e la ferrovia incontrasse i paesi e i paesi la ferrovia (l'opposto di quel che s'è fatto, sicchè pare che la ferrovia sfugga i paesi, e questi le deb- bano correr dietro) —Così disegna-l’andamento razionale dell’arteria, mercè tre linee che da Palermo vanno ai tre capi, Pachino, Peloro e Lilibeo: ap- prossimativamente le direzioni delle ferrovie siciliane, che conseguimmo (1) Delle strade ferrate in Sicilia, avvertenza, pag. IV. Palermo, Amenta, 1861. (2) Nel 1858 vide la luce a quindicina, nel 1859 a mese. (3) Dopo il 1860 il R. Istituto, in via di fatto, venne trasformato nella benemerita Società di Scienze naturali ed economiche; ma questo provvedimento, di legalità più che dubbia, se giovò, sotto certi aspetti, all'incremento della cultura, nocque, sotto cert’altri, al pubblico interesse. 6 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI dopo tanti stenti. Se non che l’arteria attuale conserva due difetti grandi: il primo è che manca della linea importantissima che, per le Petralie, se- condo il concetto di Maggiore-Perni, sarebbe sboccata a Bronte, e di là allo Stretto: mancanza che condanna all’isolamento le plaghe stupende delle Madonie, le quali avrebbero avuto due sbocchi, uno nel porto di Palermo e l’altro nel porto di Messina; il secondo, che dal lato strategico le ferrovie sicule sono troppo esposte ai colpi di mano di un nemico che sia pa- drone del mare (da Palermo a Castellammare, da Palermo a Termini, da Catania a Messina). Si dice che le ferrovie servono per le arti della pace, ed è vero; ma è anche vero che in guerra l’esercito di esse deve servirsi; è anche vero che un paese, perchè i suoi abitanti viaggino e commercino, deve esistere, e non esiste chi non sa difendersi. Il tracciato di Maggiore- Perni, tranne la linea vulnerabile Palermo-Termini, (1) avrebbe avuto l’im- menso vantaggio di poter concentrare rapidamente , in quella delle tre valli che fosse assalita, le forze difensive, e di buttare a mare il nemico invasore. Ricordiamoci che appena S0 miglia ci separano da Biserta ! (2) — Quest’ opera del Maggiore-Perni, che pochi oggidì conoscono, assodò la fama dell'autore come economista, e merita le nostre lodi. Egli poi si concentrò e fortificò nello studio, sinchè non iscoppiò la grave questione dei beni di manomorta. Nuvole gravide di procelle si addensa- vano intorno alle Corporazioni Religiose. La Chiesa possedeva in Sicilia poco meno di un decimo di tutta la proprietà coltivabile. Simone Corleo, mente altissima, che seppe creare un sistema filosofico, il quale gli dà di- ritto di ripetere l’Exegi monumentum aere perennius, e che dalle più sublimi speculazioni sapeva a sua posta scendere alla pratica della vita, fecondando un'idea antica, promettitrice d’immenso vantaggio economico per la Sicilia, ottenne dal Parlamento italiano una legge, promulgata il 10 agosto 1862, con la quale quei terreni dovevano obbligatoriamente darsi in enfiteusi, lasciando agli enti ecclesiastici il solo dominio eminente, e creando il do- minio utile a favore di molte migliaia di persone, le quali però avevano (1) Una semplice variante avrebbe potuto correggere questo difetto del disegno del Maggiore-Perni. Il tronco principale, partendo da Palermo , poteva passare per Villa- bate, Portella di Mare e Misilmeri, e di qui seguire presso a poco l’ andamento della via rotabile Messina-Marine fino a Lercara. (2) Adesso l’errore si potrebbe emendare, mercè tronchi di allacciamento costosi, ma vantaggiosissimi anche dal lato commerciale. Essi, insieme al campo trincerato di Ca- strogiovanni, a opere difensive a Marsala e Trapani, a una fortezza moderna iu Mes- sina, conserverebbero all'Italia la patriottica Sicilia, quali che fossero le sorti di una guerra nel continente. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 7 diritto a redimere il fondo enfiteutico, sicchè si sarebbero trasformate in proprietari. — Corleo dedicò una parte della sua vita a promuovere ed ap- plicare l’enfiteusi, ed a tessere la istoria di quel gran fatto (1). Nessun danno ne ebbe la Chiesa, e molto giovamento l’economia dell'Isola (2). Ma si mirava a ben altro: all’incameramento dei beni delle Corpora- zioni ed alla abolizione dei Conventi. Fin dal 1862 s’ imprese a pre- pararvi la pubblica. opinione con scritture d’ogni genere che dipinge- vano a neri colori la moralità dei frati e delle monache, o afferma- vano l’inutilità sociale di quegli Istituti e il danno che essi portavano alla Religione, o magnificavano i vantaggi economici della soppressio- ne.—Tra i molti che discussero (3) entrò Maggiore-Perni con un libro, nel quale svolge la storia. della. manomorta in Sicilia, sin dalla sua origine, all’epoca dei Normanni: non della sola manomorta ecclesiastica, ma eziandio della demaniale, dell’aristocratica e della comunale; la determina giuridi- camente, mercè le sue vaste cognizioni di diritto pubblico siciliano; so- stiene che la manomorta appartiene al popolo vivente là dove son siti i beni, e al quale a suo tempo questi furono rapiti; ne dimostra i danni alla pubblica economia, e ne domanda lo scioglimento a favore del popolo siciliano; opina che gli enti religiosi abbian diritto d’ esistere senza posse- dere, e di avere, per libere largizioni sulle proprietà dei cittadini, quanto serve perchè essi vivano. Quant'è alla destinazione dei beni di manomorta, esclusi quelli della no- biltà, divenuti commerciabili fin dal 1812, il Maggiore-Perni voleva che la proprietà fosse divisa a tutto il popolo dei Comuni dell'Isola, in rapporto (1) Storia della enfiteusi dei terreni ecclesiastici in Sicilia. —Palermo, Lao, 1871. (2) Eppure ricordo che l’° Unità cattolica, il maggiore dei giornali che si attesgiavano a difensori della religione, caritatevolmente chiamò Corléo col nome di Simon Mago! (3) Cito alcuni degli scritti pubblicati in quel torno: Della proprietà dei beni ecclesia- stici, per MeLcHIOR GargortI (Palermo, Amenta, 1863); Mostruosità della legge Vacca, opu- scolo di Moxs. GrILaRDI, vescovo di Mondovì (Torino, Tip. dell’ Armonia, 1864); Torto e diritto dell’ingerenza dello Stato nelle corporazioni e nella proprietà della Chiesa, per Jonn Stuart Mir, tradotto e seguito da un discorso di CArLo Box-Compagxi (Torino, Tip. Cavour, 1864); La nazione è unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici, per GIUSEPPE La Farina, opuscolo pubblicato nel 1854, e ristampato nel 1864 (Torino, Faziola e Comp.); 1 diritti del potere civile sulle ussociazioni religiose e su’ loro beni, esaminati e giudicati secondo i principi del diritto canonico e del diritto pubblico: studi di Sanva- TtoRE Tomasino (Palermo, Garofalo, 1866); Discorsi di EmeRICO Amari e Vrro D'ONDES ReeGIo nella discussione del progetto di legge sull'asse ecclesiastico (Palermo, vedova Solli, 1867); Privitera BraGGIo, I beni ecclesiastici ed il credito fondiario affidato all’in- teresse della popolazione: idea e progetto. (Palermo, vedova Solli, 1867). 8 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI al suo numero. I lotti, estratti a sorte, dovevano esser dati a censo redi- mibile, sicchè i cittadini del Comune, cui fortuna non avesse arriso, avreb- bero goduto del reddito o del capitale pagato dagli enfiteuti j dedotta la spesa necessaria pel culto (Parrocchie , Vescovati, Capitoli e Seminarii) e per la beneficenza: goduto però sotto forma di servizii, come l'istruzione e le vie, il credito fondiario e il credito agrario. Restava a conciliare l’e- sistenza delle Corporazioni Religiose coll’ assoluta mancanza di proprietà. I frati e le suore sarebbero rimasti nei Conventi e Monasteri, dando loro, vita natural durante, quanto in atto serviva per mantenersi; gl’impiegati e i fruenti entrate sulle Corporazioni Religiose, avrebbero conservato, fin- chè vivi, quanto godevano. In futuro, restava libero il popolo di poter mantenere Conventi e Mo- nasteri sulle proprie entrate ; restava libero a frati e suore di mettere in comune la loro proprietà per sacrarsi a Dio. Questo libro ebbe molti lodi, comprese quelle deìl’ illustre Troplong. Nè Maggiore-Perni posava dal lavoro. L’Idea non visse a lungo; ma egli in gennaio 1865 cominciava la pub- blicazione di un’altra rivista, La Sicilia (1), che portava per motto: Sapienza, Amore e Virtute — Libertà vo cercando... E qui pubblicava un lavoro intitolato: Dell’ Associazione nei rapporti con l'Industria Siciliana, inteso a promuovere quello spirito di unione delle forze singole , del quale ora si patisce difetto, ma più mancavamo allora. Svolgevasi intanto l’azione contro le Corporazioni Religiose, e si presen- tavano al Parlamento prima il disegno di legge del Pisanelli, e poi l’altro del Vacca. La discussione s’avvivò e s'inacerbì. Un meeting tenuto a Palermo degenerò in tumulto , e rivelò, com’ era prevedibile, che le masse popolari erano ostili al progetto e alla sop- pressione. Dal canto suo Maggiore-Perni pubblicò nella Stezlza un nuovo lavoro : L'incameramento e i beni di manomorta siciliana, nel quale sostenne e svolse meglio dal lato pratico le idee che aveva di già propugnate. Di fronte al nuovo disegno di legge del guardasigilli Cortese, che ben fu detto un progetto alla Enrico VIII, ne fu presentato un altro da Marco Min- ghetti, a guisa di provvedimento finanziario, nella impossibilità di accre- scere le imposte e di contrarre nuovi prestiti. Il Maggiore-Perni, pur di- (1) I titoli delle riviste fondate pare si riferiscano a due cicli storici: il primo, quello della preparazione dell’unità d’Italia; il secondo, della tutela degl’interessi siciliani nella conseguita unità della Patria. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI (5) chiarando più pratico e più giusto il progetto Minghetti, sostenne di nuovo che i beni degli enti morali a sopprimere dovessero appartenere ai Comuni, e il lavoro da lui pubblicato sulla Sicilia (febbraio e marzo 1866), inti- tolato: Dei varii progetti sulla soppressione degli ordini religiosi e destina- zione dei loro beni, resterà a perenne testimonianza del suo amore per l’Isola diletta, per la libertà e per l’equità. Ma il Parlamento, pur non seguendo il Cortese e le esagerazioni giaco- bine che volevano di più, non seguì nemmeno il Minghetti, e ne nacque la legge 7 luglio 1866, N. 3096, sulle Corporazioni Religiose e sull’Asse ec- clesiastico ; della quale mi taccio, perchè ben nota nelle sue disposizioni : nè d’altronde potrei favellarne in questo scritto. Essa era fatale, dati gli umori del Parlamento, data la necessità di restaurare la finanza, che ver- sava in condizioni desolate tali da fare spavento: basti dire che la defi- cienza, dal 1861 al 1866, oscillò annualmente tra un minimo di 281 nel 1865 e un massimo di 721 milioni nel 1866, l’anno in cui ci battemmo per li- berare il Veneto dall'Austria; mentre il debito pubblico, che era stato di 2840 milioni al 1860, ascendeva 7220 nel 1866. Nelle profondità di quel vuoto, che pareva una voragine, furon gettati, per colmarlo, i beni ecclesiastici, i beni demaniali, il valor capitale delle ferrovie, nuove imposte ed esacerbamento di vecchie, e la finanza, mas- sime per opera di Quintino Sella, fu salva, cioè si evitò all'Italia nuova la macchia indelebile del fallimento. Coi suoi beni ecclesiastici e demaniali la Sicilia concorse specialmente a salvar 1 onore della patria rigenerata. Ma se guardiamo la legge del 7 luglio 1866, non più sotto l’impero della passione patriottica, ma con la serenità dello storico e del giurista, dob- biamo dal lato dei principii dir francamente ch’ essa fu in contrasto col- l’art. 1° dello Statuto; oltre a ciò la famosa massima di Cavour, Libera Chiesa in lbero Stato, pur prestandosi a interpretazioni diverse, ha una sola in- terpretazione legittima e degna di quel grande uomo politico, cioè che do- vrebbero correre rapporti tra Stato e Chiesa simili a quelli che si riscon- trano nella Repubblica degli Stati Uniti tra la pubblica potestà e i varii Culti; onde non fu rispettata la formula di Cavour, perchè lo Stato fece da padrone, e dopo non si rattenne, ma seguitò per la china, e spinse il giu- risdizionalismo fin dove forse nessun Governo normale, cattolico 0 no, aveva mai pensato di giungere. Lacrimevoli furono le conseguenze economiche : la gran massa di beni posti sul mercato fece ribassare il valore delle proprietà; un capitale enorme emigrò dalla Sicilia, con danno gravissimo del progresso della coltura; tante persone oneste, che vivevano coi Conventi, si videro buttate sul la- strico. Dal lato politico s'ebbe il malcontento delle popolazioni, e sì ferì DI d 10 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI ingiustamente il clero siciliano , ch’era stato al 1860 tutto per la rivolu- zione, e che si vide, per compenso, ammiserito, sprezzato, insultato, ca- lunniato. Ma torniamo al Maggiore-Perni. Lavoratore instancabile, egli pubblicava in quel torno un suo scritto, Della privativa dei tabacchi in rapporto alla industria siciliana, per combattere un disegno di legge sul monopolio, che fin d’allora ci sì minacciava. Lavoro di maggior lena è l’altro: Sull’ordinamento delle finanze. Al quale seguì uno studio poderoso: Progetti e provvedimenti finanziarii. In questo, liberatosi dalle proposte utopistiche, esamina il progetto Sella, l’altro dello Scialoja, e discute ad una ad una le nuove imposte che si metteano in campo e l’accrescimento delle antiche, le tasse, le privative fiscali. Scoppiò intanto come un fulmine il decreto 1° maggio 1866 sul corso forzato, a proposta del ministro Scialoja. Era prossima la guerra contro l’Austria; le spese militari sempre più crescenti, divennero enormi; il Go- verno fu costretto a contrarre un imprestito di 278 milioni con la Banca Nazionale nel regno d’Italia, quando il capitale proprio della Banca era poco più di 50 milioni. Da un momento all’altro la Banca, come osservano quei che difendono il decreto, non poteva più convertire , al portatore e a vista, i biglietti in moneta. Il fallimento del maggiore istituto di cre- dito del paese era un male maggiore di fronte al male minore di decretare il corso forzoso, dichiarando inconvertibili i biglietti della Banca Nazionale. Il Governo si appigliò al male minore, come imponeva la salute della patria. Contro si disse che il prestito venne dopo la crisi della Banca Na- zionale, ed altri argomenti si addussero, dei quali taccio per brevità. Il Maggiore-Perni, pubblicato il fatale decreto, diè alla luce un lavoro pregevolissimo, Della moneta di carta e delle conseguenze del suo corso, dove tratta magistralmente l'argomento. Nè pago di questi studi, altri ne intraprese e pubblicò, quali: 7) passato e l'avvenire delle finanze; —Del pro- getto della commissione sull'asse ecclesiastico; —L’ accentramento e i lavori pubblici in Sicilia. Dei primi due mi passo, non perchè siano da tenersi in non cale, ma perchè in una commemorazione , trattandosi di autore così fecondo, si è costretti ad accennare appena le cose principali. Del terzo dirò ch'egli, deplorata la lentezza dei lavori pubblici in Sicilia, specie in fatto di ferrovie, e l’errato indirizzo seguito nelle costruzioni ferroviarie, trova nell’accentramento amministrativo la causa di questi mali: ben s'ap- poneva, poichè in un reggimento accentrato non solo una parte della forza impulsiva si perde miseramente per istrada, ma ottiene dippiù e meglio chi è più gagliardo e si fa valere di più, specialmente se quella forza promana da governo parlamentare. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 11 Nelle sedute dei 4 e 11 aprile 1875 Maggiore-Perni leggeva in questa R. Accademia una sua memoria, L'imposta fondiaria e il progetto della perequazione, sottoponendo a severa critica il disegno di legge, presentato dall’on. Minghetti nella tornata del 21 maggio del 1874 alla Camera dei Deputati. E lo stesso anno pubblicava L'Economia Politica in Sicilia nel secolo XIX. Sorgeva intanto a Palermo, nel 1875, per opera di Giovanni Bruno, la Società Siciliana di Economia Politica, avente un intento simile a quello della Società Adamo Smith, fondata l’anno innanzi a Firenze; e cioè difendere la libertà economica contro la sorgente scuola, che il Ferrara chiamò lombardo-veneta, e che, mentre colla sua destra faceva capo al Lampertico, al Messadaglia, al Luzzatti, che più o meno largheggiavano in fatto di intervento dello Stato nelle faccende economiche, aveva alla sinistra i cosiddetti Socialisti Cattedratici, che propagavano le dottrine alemanne, per le quali lo Stato è, a dir così, l’incarnazione della Provvidenza di Dio sulla terra. Molta parte prese il Maggiore-Perni ai lavori della Società, ed è sopratutto notevole la memoria da lui letta il 3 ottobre 1875, intitolata: La tutela del lavoro dei fanciulli nelle miniere di Sicilia. Se vogliamo adesso, con unico sguardo, abbracciare i lavori varî di Lui in fatto di cose economiche, giudicheremo ch’Egli volle diffondere nel pub- blico le sane dottrine, sostenere la scuola liberale, promuovere e difendere con tutte le forze sue gl’interessi economici dell’Italia, e sopra tutto quelli della Sicilia (1). III. Ma la statistica fu il campo in cui Maggiore-Perni più intensamente lavorò, e nel quale raccolse messe più abbondante. Nel 1858, giovanissimo ancora, trattò Della compilazione e della materia statistica, a proposito dell’ opera publicata dal Prof. Placido Deluca, sui principî fondamentali di quella dottrina; poi nel 1860, in varî numeri del Rinnovamento italiano, pubblicava un suo Progetto di nuovo ordinamento della statistica. Sindaco Antonio Starrabba di Rudinì, volgendo il 1865, nel riordinamento degli ufficì municipali, il Maggiore-Perni era messo a capo dell’Ufficio di Eco- nomia e Statistica, che veniva pur fornito dei mezzi necessarì. (1) Ma non va taciuto ch’Egli in privato arrivava a giudicare l’esistenza dello Stato come un male necessario, e che alla libertà individuale accordava forse più larga parte di quel che non avesse fatto lo stesso Adamo Smith. 12 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI E allora il Nostro iniziava, e poi seguitava, una serie di pubblicazioni di statistica della città di Palermo, le quali riflettevano tutta la nostra vita so- ciale. Ma nel 1881 avvenne un fatto che per Maggiore - Perni fu la più crudele di tutte le sventure: riordinandosi altra volta gli uffici municipali, gli studiosi facevan voti che divenisse cosa seria l'anagrafe, che impiegati speciali fossero addetti all’ ufficio di statistica, che a questo si fornissero mezzi economici più larghi; invece, facendo supporre che la statistica po- tesse meglio prosperare stando insieme con la registrazione dei matrimonî, dei nati e dei morti, fu essa aggregata all'Ufficio dello Stato Civile (1). Così agli studiosi, dal 1882 e fino a poco tempo addietro, riuscì facile avere notizie statistiche delle principali città italiane, di Londra, Parigi, Bru- xelles, ma non fu possibile di sapere checchessia della città loro, e Mag- giore-Perni, fuori del suo elemento, non visse, ma vegetò, sinchè quel che pareva a lui sventura si mutò in fortuna, voglio dire finchè rivolse le sue mire alla cattedra di statistica della nostra Università, e riprese i suoi studî di statistica teoretica, e mise fuori pregevolissimi lavori, e conquistò la cattedra agognata. Il suo genio però lo portava ai grandi lavori statistici, anzichè alla elu- cubrazione teorica; e in sei anni, dal 1892 al 1897, mise insieme questi volumi: Sulla popolazione di Sicilia e di Palermo, dal X al XVIII secolo; La popolazione di Sicilia e di Palermo nel secolo X1X, opera questa della quale è pubblicata la prima parte; Storia e Statistica, resta a veder la luce la seconda, Demografia. Queste due opere, veramente magistrali, io credo che resisteranno all’ala fredda del tempo, che tante cose cancella, e tanti libri condanna all’oblio. Pare impossibile che altri mai abbia la pazienza di raccogliere un. si- mile materiale statistico, il quale è così copioso, ch'io credo Egli lo mettesse insieme durante buona parte della sua vita, salvo a dargli forma quando lo studio gli paresse abbastanza maturo; e tutto questo materiale riceve luce dall’economista, dallo storico, dal politico : la statistica così, non ostante abbia la sola aritmetica per ausilio di precisione, diventa cosa viva: lo stato della società espresso in numeri, e lumeggiato da tutte le scienze sociali. x E vero che cosiftatta è la caratteristica delle opere statistiche del Mag- (1) La vera causa del mutamento pare debba cercarsi altrove. L'Ufficio di Statistica aveva anche il compito delle elezioni; ora l'Associazione Democratica, secondo si disse, reputò che il Maggiore-Perni, dirigendo, favorisse il proprio partito. In questi ultimi tempi l'Ufficio di Statistica ed Anagrafe venne ricostituito, ma non si pensò di separarne le liste elettorali e le elezioni, servizio pubblico che, in comuni meno importanti di Palermo, sta da sè. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 13 giore-Perni, però mai, come in questi libri, tale carattere è così spiccato. E con grande compiacimento, come cittadino palermitano, ricordo, a titolo d’onore, che la prima di queste opere fu stampata a spese del Mu- nicipio di Palermo, e lo stesso fu e sarà della seconda. E parrebbe incredibile, nello stesso periodo di tempo Maggiore-Perni pub- blicava, sotto il modesto titolo di appunti, uno studio sul Movimento economico e sociale in Itala, di fronte a se stessa e a talune grandi nazioni, rivaleggiando con Luigi Bodio. Metteva pure alle stampe un libro, La legge della emi- grazione permanente in Italia, con raffronti di statistica internazionale, ed un’opera, Palermo e le sue grandi epidemie, dal XVI al XIX secolo, della quale pure oserei dire che non perirà, così importante è pei dati raccolti amorosamente, e per la solita luce vivida che vi spargono le scienze sociali, compresa l'igiene pubblica e la profilassi. Nè va taciuta 1’ altra opera, importantissima per noi Palermitani, Sulle condizioni demografiche, economiche e statistiche della città di Palermo nel 1891, in rapporto al pre- cedente trentennio e con raffronti internazionali. L'ultimo lavoro da lui pubblicato sulla sua prediletta disciplina è quello del 1903, le Statistiche comparate, che io credo fosse propedeutica di un’altra opera, ch'egli medi- tava, e per la quale non risparmiava fatiche nella raccolta dei dati, e che doveva essere, a dir così, uno specchio delle condizioni sociali del mondo civile. Ma la declinante salute e la morte ci privarono irreparabilmente di conoscere e di ammirare quest'opera ch’ei veniva elaborando. TIE La figura di Maggiore-Perni non sarebbe intera se non si discorresse di Lui come politico scrittore. E per intendere ciò che ho dovere di esporvi, è necessario di rifarsi al glorioso anno 1860. Parrà ch'io m’allontani dal mio soggetto, ma la figura risalta nel suo quadro, e questo e la figura debbono presentarsi non appannati, tanto più che l’uomo del quale tesso l’elogio fu frainteso. Da mezzo secolo durava una lotta terribile tra la dinastia dei Borboni e la Sicilia. È dir poco che quella non seppe vivere coi tempi mutati: di fronte a noi, commise un delitto: ci tolse autonomia e costituzione, ch’eran durate mille anni, in mezzo a tanta varietà di for- tuna. Un abisso s'aperse allora tra un popolo monarchico come il siciliano e la sua monarchia, e tra l’uno e l’altra fu guerra ad oltranza: quello ricor- reva alla rivoluzione per restaurare il diritto, poichè non aveva altro mezzo; i Borboni, invocando un preteso Diritto Divino, comprimevano con la forza, e prevalevano stando a capo d’un regno di sette milioni d’ abi- tanti, contro il quale non poteva aver ragione un regno di due milioni. 14 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI Vinti nel 1820, i Siciliani risorgono nel 1848, e stavolta pronunziano la fatale sentenza: I Borboni han cessato di regnare in Sicilia! Son vinti di nuovo, non domi. Quei che perdevano, per la causa del diritto, la vita come ribelli, tenuti dal popolo a guisa di santi, concitavano a vendetta; le sconfitte erano spinta agli animi per la rivincita ad ogni costo, e l’abisso restava: nè potevan colmarlo una larva di autonomia nel mini- stero per gli affari di Sicilia sedente a Napoli; un'amministrazione e leggi, che siamo costretti a riconoscere meno cattive di quel che un dì ci pare- vano; contribuire ad un quarto delle spese comuni, il resto spendersi in Sicilia; (1) povertà nei servizî pubblici, ma, a riscontro, imposte miti. Tutto ciò a nulla valeva, perché il diritto conculcato non restaurava: guerra adunque tra l’oppresso inerme e l’oppressore potente, e guerra a morte! Passano dodici anni tra congiure e tentativi repressi. Fucilato Nicolò Garzilli con altri cinque eroi sventurati; fucilati Francesco Bentivegna e Salvatore Spinuzza: cresce l'odio, e l'abisso è sempre lì. Si voleva atterrire, ma si dimenticava che il popolo siciliano aveva lottato 60 anni per libe- rarsi dagli Angioini: il popolo giura morire anzichè cedere; qualunque governo, fuorchè i Borboni. L'ira compressa diventa furore, e duce Fran- cesco Riso, un manipolo di prodi, ai rintocchi della campana della Gancia, insorge il 4 aprile 1860; ma stavolta al grido Viva Palermo e S. Rosalia! si unisce l’altro: Viva l’unità d’Italia! O Dio, che giorni d’ansie e di lutto! I generosi son vinti, prima che i loro fratelli li aiutino nella lotta; e il leone non si sveglia! 13 insorti son fucilati: gli uomini fremono armi e sterminio, le nostre donne, pudiche e pie, ambasciate, piangenti recitano le preghiere pei defunti e levano le braccia supplici al Cielo, vindice e giusto. Ahimè! l’abborrito nemico sconfigge i vostri dappertutto. Oh figli dei Vespri, siete scorati, e dispersi ? Viene Garibaldi con mille prodi, il fuoco depresso divampa: clero , nobiltà, borghesia, operai, contadini da un lato; la regia milizia e la polizia dall'altro: Dio lo vuole! Il popolo, guidato da un Angelo Sterminatore, sbaraglia î nemici al grido Itala e Vittorio Emmanuele ; la fatale sentenza del 1848 si esegue: cominciano a rovinare, e fra poco precipiteranno nel nulla per sempre, una dinastia che aveva regnato 126 anni, un esercito di 100 mila uomini, una flotta di 121 navi con 820 cannoni, un’amministrazione ben ordinata. (1) Vedi Atto sovrano che prescrive l'ordinamento dell'amministrazione interna nei reali dominii oltre il Faro, de’ 27 settembre 1849 (N. 1251), a pag. 159 della Collezione delle leggi e dei decreti del Regno delle Due Sicilie, anno 1849, semestre II. Napoli, stamperia reale, 1849. Consulta: Atti e progetti del Ministero per gli affari di Sicilia in Napoli, dal 25 luglio 1849 al 9 giugno 1859: ricordi del cav. Giovanni Cassisi. Napoli, 1864, stam- peria del Fibreno, pagg. 7 e seg. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 15 Quando il 31 maggio i Borbonici chiesero una seconda tregua, la vit- toria era nostra. Che delirio il trionfo! Ho sempre dinanzi agli occhi, e mi pare ancora di udire: la città mezzo distrutta dalle bombe, le strade irte di barricate, un popolo che applaude freneticamente, cento squadre di prodi di Sicilia, qua e là delle camice rosse, e musiche suonare e mille voci cantare: Fuoco, sempre fuoco: s'ha da vincere 0 morir, e cappelli in aria e armi brandite, e l’agitarsi convulso della bella, della santa bandiera dei tre colori d’Italia, che nel bianco portava la Croce di Savoia. E senza volerlo ripeto anch'io : Oh giornate del nostro riscatto ! Oh dolente per sempre colui Chi da lunge, dal labbro d’altrui, Come un uomo straniero, le udrà! Che a’ suoi figii narrandole un giorno, Dovrà dir sospirando: io non c’ era; Che la santa vittrice bandiera Salutata quel dì non avrà. Questa bella, santa bandiera dei tre colori d’Italia, con lo stemma di Casa Savoia, noi trasmetteremo ai nostri figli, come sacro deposito, sim- bolo della patria una e libera, ed essi questa sventoleranno sempre, e coi tre colori uniti, e con la Croce Sabauda: mai rosso, mai bianco, mai verde a solo, mai senza la croce; e per essa e con essa, se è necessario , i figli nostri, come gli avi loro, sapranno combattere e vincere ! La Sicilia era libera; tuttavia i Borbonici erano ancora forti tra Messina e Milazzo, e anzi disposti all'offensiva, sicché gravi cure richiedeva la guerra. Fra le quali Garibaldi fu presto afflitto da un dissidio, che si aggirava su questi punti: Si doveva fare l'annessione della Sicilia al Piemonte? Subito? O prima compiere la liberazione delle province italiane, e poi proclamare il Regno d’Italia ? Nell’uno o nell’altro caso, in che modo ? L’annessione non era nelle idee di Mazzini, che pare vagheggiasse la costituente, e sembra che non fosse nemmeno nelle idee di taluni che, avendo già militato tra le file della Giovine Italia, ora si stringevano attorno al Dittatore. C'erano pa- trioti ch’eran rimasti colle idee del 48: un regno di Sicilia e la confede- razione; .ma quelli non contavano: per quanto dolenti e diffidenti, sta- vano in disparte, e tacevano. Garibaldi dal suo canto, che la storia dirà leale sempre come un cavaliere antico, che non pensò mai di venir meno al programma: Italia e Vittorio Emanuele, ripeteva 1’ annessione doversi votare dal Quirinale, liberate Napoli, Roma e Venezia: concetto d’anima 16 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI grande, ma che, per la sua generosa vastità, implicava tre guerre, e il pericolo si agitasse la face della discordia (1). La parte maggiore avrebbe accettato l’ annessione della Sicilia al Piemonte, ma non così in furia, e con le opportune cautele; alcuni la volevano immediata e incondizio- nata, e il presidente stesso della Società Nazionale Italiana, Giuseppe La Farina, mandato dal Conte di Cavour, era venuto il 10 giugno per questo scopo in Sicilia, e agitavasi gagliardamente. Espulso La Farina, il movimento non si arrestò , anzi si diffuse per opera di parecchi, special- mente di Pietro Gramignani. La Società Nazionale Italiana , sede di Palermo, promuoveva indirizzi sopra indirizzi e pubbliche manifestazioni per la pronta annessione. Era alutata da uno scienziato e scrittore di grande vaglia, oggi ingiustamente dimenticato , Paolo Morello, che dirigeva un giornale, IZ Regno d’ Italia. D'altro canto, entrato Garibaldi a Napoli, il 5 settembre a Palermo una commissione di egregi patriotti chiedeva la convocazione di un’assemblea siciliana, la quaie avesse dovuto precedere la manifestazione del voto popo- lare, per regolarlo e facilitarlo. Amari e Andrea Guarneri furono deputati a esporre a Torino le ragioni di questa istanza, ma non ottennero buon suc- cesso (2). Anche a Napoli cominciò l'agitazione, e poi divenne intensa: là volò Mazzini: là partigiani dell'annessione e della convocazione dell’assem- blea variamente s’ agitavano. Garibaldi avvisò, a togliere ogni causa di discordia, convocare i comizii a Napoli ed in Sicilia, perchè le rispettive assemblee precedessero il plebi- scito. Qui un decreto del 5 ottobre del Prodittatore Mordini convocava i collegi elettorali pel 21 ottobre, onde eleggere i deputati ad un’assemblea, da tenersi a Palermo, che stabilisse le condizioni, il tempo e il modo col quale la Sicilia dovesse anch’ essa pronunziare il suo voto per entrare in seno alla grande famiglia italiana. Gli eventi intanto incalzavano. Già l’ 11 settembre l’esercito piemontese aveva invaso le Marche e l Umbria, il 17 Cialdini vinceva La Moricière a Castelfidardo, il 29 cadeva Ancona; Re Vittorio si conduceva a Bologna. (1) Per Napoli però il Dittatore aveva ragione. Se quel regno durava, l’Italia non si faceva, e la Sicilia poteva ricadere sotto giogo degli oppressori suoi. (2) Vedi RarraELE, Rivelazioni storiche della rivoluzione, dal 1840 al 1860, pagg. 333 e seg. — Palermo, Amenta, 1883. L’Amari del quale si parla sembra sia stato Emerico. Pare poi che la missione a Torino sia stata opera dello stesso governo della Proditta- tura. Comunque questo punto storico non può per ora essere meglio chiarito: chi sa- rebbe in grado di farlo, crede sia troppo presto. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 17 Tutto indicava che si voleva giungere al Volturno quanto più presto (1). Il nemico era minaccioso, e addì 1° ottobre, uscito da Capua, era stato re- spinto da Garibaldi e dai suoi con veri miracoli d’ eroismo. Giungevano intanto le notizie della convocazione del Parlamento subalpino pel 2 ottobre, cui sarebbe stata chiesta “facoltà al governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell’Italia centrale e della meridionale, nelle quali si manifestassero liberamente, per suffragio diretto universale, ie volontà delle popolazioni di far parte integrante della Monarchia costituzionale ,. A Napoli si chiedeva vivamente che il plebi- scito si affrettasse, senza attendere, diceano, le lentezze dell’assemblea. Era chiaro che il Piemonte pigliava oramai sopra di sè la direzione del movimento nazionale, e che ogni indugio portava la divisione, non solo negli animi delle popolazioni del mezzogiorno, ma la divisione dell’Italia in due: nord da un lato, sud dall’altro. Garibaldi, a costo di disdirsi, non volle offuscare la sua lealtà, nè rinunziare al bene attuale della patria, e a questo immolò i suoi propositi, il suo esercito, se stesso. L'8 ottobre promulgò decreto che nei comizi indetti pel 21 ottobre accetterebbesi o rigetterebbesi il plebiscito, posto così: Il popolo vuole l’Italia una e indi- visibile, con Vittorio Emmanuele, Re costituzionale e suoi legittimi successori ? E n'era tempo. Re Vittorio Emmanuele, avvicinandosi, il 9 ottobre indiriz- zava un proclama ai popoli dell’Italia meridionale, dove fra l’altro si leg- geva: “ Tutta l’Italia ha temuto che, all'ombra di una gloriosa popolarità e d’una probità antica, tentasse riannodarsi una fazione pronta a sacrifi- care il vicino trionfo nazionale alle chimere del suo ambizioso fanatismo ,,. Il Prodittatore Mordini il 15 ottobre emanava un decreto, col quale di- sponeva che il 21 i collegi elettorali, in luogo di procedere all’ elezione dei deputati, dovevano votare il plebiscito, per s? e per 0, e lo stesso giorno lanciava un proclama agl’ Italiani di Sicilia, incitandoli a votare, e sog- giungendo: “ Qui si tratta di fare colla concordia la patria ,. Ed allora SI gridossi dappertutto, SZ leggevasi in ogni angolo della città e sul petto e sui cappelli, SZ votò il popolo nei comizi del 21, e la nuova Italia era di fatto e di diritto costituita. Ma prima che si votasse, il Farini, Ministro deil’interno sotto l’onnipo- tente Ministero Cavour, mise fuori e fe’ noto in mille modi eloquentissimi, in linea ufficiale e semiufficiale, ai Siciliani tutti un sistema di reggimento (1) Nel consiglio dei Ministri del 28 di agosto, Cavour, sincero o no che fosse, aveva detto, presente il Re: Se noi non arriviamo sul Volturno prima che Garibaldi giunga alla Cattolica, la Monarchia è perduta, V Italia rimane in balìa della rivoluzione. Zini, Storia d’Italia dal 1850 al 1866, continuata da quella di Giuseppe La Farina, vol. I, parte II, pag. 702. Milano, Guigoni, 1875. 3 Il: IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI interno, che chiamò Regionale, da adattarsi anche alla Sicilia, pel quale (Vo) lo Stato serbava a sè l’ esercito e la marina, la diplomazia , le poste e i telegrafi, i lavori pubblici d’ interesse nazionale, la coordinazione tra i corpi politici minori, altri oggetti pei quali direzione unica ed unifor- mità eran necessarie all’utile pubblico, o ai quali non potessero bastare le forze delle Regioni, o non potessero provvedere in modo del pari eco- nomico e sicuro; il resto della pubblica amministrazione era serbato alle Regioni, cioè ai grandi aggregati di provincie, quali li avevano fatti la natura e la storia. E a studiare i particolari dell’ordinamento, una Com- missione era stata appositamente costituita presso il Consiglio di Stato del Regno di Sardegna in Torino. Che più? Lo stesso Conte di Cavour, in una lettera a Giacinto Carini, additava il progetto Farini come germe di vera libertà, da fecondarsi dal Parlamento, il quale sarebbe stato organo di concordia e di unione, e non di tirannia centralizzatrice (1). E ai 19 di ottobre, cioè l’antivigilia del ple- biscito, specialmente per proposta dell’illustre Michele Amari, (2) a Palermo il Prodittatore, in nome di S. M. Vittorio Emmanuele, re d’Italia, istituiva “uno straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al “ Governo quali sarebbero, nella costituzione della grande famiglia italiana, “ gli organi e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perchè ri- (1) Nella lettera si legge fra l’altro: “ Tutte le quistioni relative al futuro ordina- “ mento interno, non hanno alcuna reale importanza immediata al confronto della su- “ prema ed urgente necessità di fare l’Italia per costituirla poi. Ora ogni condizione “che scemasse l’efficacia e l’autorità del voto d’annessione avrebbe in questo momento “ fatali conseguenze nella politica estera. L'Europa è così avvezza ad ostentare incre- “ dulità quando gl’Italiani parlano di unione e di concordia, che val meglio non fare “ l'annessione che subordinarla a patti deditizii. Il Parlamento, che accoglierà nel suo “seno i deputati di tutte le popolazioni italiane, non disconoscerà certo i bisogni di “ ciascuna di esse. 11 Parlamento sarà organo di concordia e di unione, non di tirannia “ centralizzatrice. Nè la Sicilia, la sola provincia italiana che abbia tradizioni parla- “ mentari, dovrebbe dimenticarlo........ “ P. S. La Sicilia può fare assegnamento sul Ministero, onde promuovere l’adozione © di larghissimo decentramento amministrativo. Abbiamo introdotto il sistema delle “ regioni, sta al Parlamento il fecondarlo ,,. Pubblicata dal giornale L’Anmnessione, 24 ottobre 1860, N. 67; riprodotta dall’ Unità Politica, 27 marzo 1862, N. 37. (2) V. ALessanpro D’Ancoxwa, Carteggio di Michele Amari, vol. II, pag. 145. Torino, Roux, Frassati e C., 1896. — V. pure nell'opera: Centenario della naseita di Michele Amari—Scritti di filologia e storia araba; di geografia, storia e diritto della Sicilia medioe- vale; studii bizantini e giudizii relativi all’ Italia meridionale del medio evo; doeumenti sulle relazioni tra gli stati italiani ed il levante (Palermo. Virzì, 1910), vol. I, p. XXIV, G. B. Siragusa, Michele Amari. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 19 “ mangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali del- “ l’unità e prosperità della Nazione Italiana ,. Furon chiamati a comporre il nobile consesso 37 cittadini, ch’erano il fiore dei Siciliani, così annes- sionisti, che avevan parteggiato per l'unione immediata al Piemonte, come avversari, che avevan desiderato l'assemblea la quale stabilisse previamente le condizioni dell’unione (1). Questo Consiglio, a’ 18 novembre, presentò una relazione, e riassunse in venti proposizioni ì suoi concetti, che in fondo erano una esplicazione delle idee del Ministero Cavour, applicate alla Sicilia. Giuseppe Montanelli, il cui nome ricorda i valorosi di Curtatone e Mon- “U tanara, chiamò quel lavoro “un documento di sapienza civile che assai onora la prodittatura di Mordini, sotto i cui auspici fu compito, e che ebbe per autori uomini eminenti , (2). E chi legge relazione e proposte trova giusto siffatto giudizio: se quei consigli fossero stati seguiti, molti guai sì evitavano; e parecchi mali allora additati e parecchi rimedii sugge- riti, si potrebbero tuttora additare a suggerire (3). Tutti questi fatti spiegano l'origine dei tre partiti, nei quali si concretò per tanti anni Ja vita politica di Palermo. Quei che propugnarono nel 1860 l'annessione immediata furono V’ossatura del Partito moderato; i re- duci Garibaldini costituirono il Partito d’azione, che poi si chiamò demo- cratico; i cittadini che attendevano il promesso ordinamento regionale, e che rimasero, per così dire, fedeli al programma del Consiglio straordinario di Stato, non costituirono un partito se non più tardi, quando furono di- sillusi del tutto. Ma non precorriamo gli eventi. Re Vittorio Emmanuele, nel discorso di (1) Emerico Amari rinunziò, con una dichiarazione, convinto che a nulla sarebbe valsa l’opera del Consiglio di Stato, dei voti del quale in quella scriveva: “ Ma'adesso, meramente indicati da un corpo consultivo, senza mandato popolare, a cui sono contate le ore della vita, e che, comunque composto d’uomini per ogni titolo ragguardevolissimi, pure non hanno l’autorità suprema di rappresentanti del popolo, non potrebbero essere riguardati che come semplici opinioni e modeste preghiere ,,. Di Emerico Amari e delle sue opere, saggio di Francesco MaGGIorE-PERNI, pag. 64. (2) Nel giornale di Firenze La Nuova Europa. (3) Il documento fu pubblicato nella Collezione delle leggi, decreti e disposizioni gover- native, compilata dell'avvocato NicoLo PoRcELLI, a cura del tipografo Franco Carini, anno III, parte II, n. 63, pag. 286, 1860; fu anche stampato a parte (tipografia Morvillo, 1860); venne riprodotto in fine della monografia di Francesco PEREZ, La centralizzazione e la libertà, Palermo, Lao, 1862; insieme alla monografia, leggesi nel vol. IIT. degli Scritti di Francesco Perez, pubblicati nel 1898 dalla città di Palermo, sotto l’amorosa direzione di Giuseppe Pipitone Federico. Qui sarebbe stato recato in appendice, se lo spazio l’a- vesse permesso. 20 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI apertara del primo Parlamento italiano, disse queste memorande parole: “ nello attribuire le maggiori libertà amministrative ai popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi, veglierete perchè l’ Unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata , (1). Il 17 marzo 1861, Marco Minghetti, Ministro dell’ interno, presentava un complesso di leggi pel riordinamento generale del regno, nel quale era compreso il sistema re- gionale (2). Le discussioni degli uffici sì prolungarono d’assai, e la sessione fu potratta. Però, per mala sorte d’Italia, morto Cavour il 6 giugno, e uscito Minghetti dal Ministero Ricasoli, di Regioni non si parlò più, e, a dir le cose chiare e in una volta sola, per una serie di leggi si andò ap- plicando all’ Italia l’ ordinamento amministrativo del Piemonte, che non era poi così perfetto come sì pretendeva; onde una spaventosa affrettata demolizione e ricostruzione, della quale sentivano danno gravissimo specie la Sicilia e le provincie napoletane. Ora il posto di Maggiore-Perni, di Lui che la Sicilia amava come la pupilla degli occhi suoi, non poteva essere che tra coloro i quali il sistema regionale, promesso e non mantenuto, caldeggiavano, e quell’opera di cen- tralità, di non matura innovazione e di spegnimento della vita locale de- ploravano (3). Così sì spiegano i suoi sdegni contro l’ accentramento, sparsi qua e là tra le sue opere economiche; così il lavoro pubblicato nel 1865, Della uni- ficazione legislativa, in cui combatte la servilità imitatrice della rivoluzione e dell’accentramento francese, la falsa credenza che la unificazione legislativa accresca la forza politica degli Stati, l’erronea fiducia nell’onnipotenza del legislatore, la smania del nuovo e la poca fede nel naturale e graduale progresso delle cose; così si spiega il libro pubblicato nel 1866, Dei pub- blici impiegati e dei loro diritti in rapporto allo Stato ed alla legge di dispo- nibilità; (4) così lo scritto venuto fuori l’anno dopo, Di taluni errori intorno (1) Discorso della Corona, addì 18 febbraio 1860. (2) Questo complesso di disegni di legge fu presentato il 13 marzo 1561. V. Atti del Parlamento italiano , sessione del 1861. (VIII Legislatura) raccolti e corredati di note e di documenti inediti da GaLLortI Giuseppe e Trompro PaoLo. Documenti: 1° periodo, dal 1° febbraio al 23 luglio 1861. Torino, 1861, tipografia eredi Botta, pagine 32, 36, 53, 59. Sarebbe stato utile riprodurre qui le parti che concernono le Regioni, ma lo spazio di- sponibile nol consente. (3) Ad essi, sdegnato, si unì il Gramignani. V. Memorie storico-biografiche di Pietro Gramignani (1815-1896), raccolte ed ordinate dal figlio VirroRIo EMANUELE GRAMIGNANI, con prefazione di G. Pipitone FepeRICO. Palermo, Cooperativa fra gli operai, 1898. (4) Era andata in esecuzione la terribile e funesta legge degli 11 ottobre 1863, sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degl’impiegati dello Stato. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 21 all'ordinamento amministrativo italiano, e l’altro, anche più grave, del 1867-68, Dei sofismi e delle metafore in politica, economia e pubblica amministrazione. Per lunghi anni i Moderati avevano retto il Comune di Palermo, rial- zandone le sorti. Essi curarono amorosamente i pubblici servizi, e resero la nostra una città moderna. Naturalmente il potere sciupa; errori si com- mettono; antipatie si creano. Questo avvenne anche ai Moderati. Aggiun- gasi ch’essi difendevano a spada tratta gli amici loro che governavano l’Italia, i quali in Sicilia, ahi sventura! avevano seminato rovine e scontento, dopo che avevan promesso riparazione e concordia (1). L'odio contro il Gover- no centrale si riverberò sul Municipio. I Regionisti, disillusi, si ordinarono a partito (2), e guidati dal capoloro, Domenico Peranni, si presentarono agli elettori, e gli elettori li mandarono in queste aule ad amministrare il Co- mune. Governo paterno fu quello del Peranni, e se nel progresso dei ser- vizî pubblici fuvvi una fermata, il Sindaco, provetto amministratore, in- tendeva a riunire, in un periodo di raccoglimento, i mezzi necessarî per costruire una cinta daziaria razionale, che sarebbe stata la ricchezza del Comune di Palermo. E Maggiore-Perni fu uomo di parte anch’Egli, e non passava giorno, si può dire, in cui non vergasse un articolo per La Regione, organo del partito Moderati e Partito d'azione davano addosso al Partito regionista, l’accusavano di essere autonomista, nemico d’Italia (3), inetto. cle- ricale, asservito ai preti, il gridava la voce che usciva dalle conventicole; ma invano: la pubblica opinione, reputando quelle accuse insussistenti, era prevalentemente a favore dei Regionisti. Tuttavia anche per costoro venne la causa che li fece cader di seggio, e fu tutta politica. Così come in ogni parte della Penisola, fra noi s'era formata la fazione legitti- (1) # Il Governo che io qui vengo ad instaurare sarà governo di riparazione e con- cordia ,.. Proclama di Vittorio Emanuele al popolo di Sicilia, dato a Palermo il 30 di- cembre 1860. (2) Erano Regionisti la maggior parte dei nostri migliori, per altezza d’ingegno, scienza e carattere: Perez, Ferrara, La Lumia. Salvatore Vigo, Guarneri, Roccaforte, Emerico Amari. (3) Queste accuse erano d’altronde non nuove. L’indomani d’una sconfitta elettorale clamorosa subita dal Partito d'azione, Epvarpo PaxrANO scriveva: “ Con una logica—di cui non sapremmo valutare abbastanza la forza e la giustizia, — democratici e moderati erano avvezzi sin dal 1860 a designare al popolo gli autonomisti niente meno che quali borbonici, — per autonomisti intendendo anche i regionisti. Senza prevedere che con ciò davano al borbonismo un lato da cui potersi presentare alle moltitudini; senza cal- colare alla integrità di gran parte dei suoi membri; senza calcolare le conseguenze di un attacco allora ingiusto; essi preparavano il terreno a quello strano connubio, che poi si stabili di fatto, tra porzione di quegli uomini e i regionisti ,,. l’alermo in faccia all'Italia nel 22 ottobre 1865. p. 8. Tip. Pagano. 22 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI mista, che è stata funesta all'Italia e alla Chiesa, non meno dell’Ateismo patriottico e del Panteismo liberale. Non si tratta del legittimismo caval- leresco che conserva simpatie e gratitudine pei caduti. La fazione legit- timista italiana dal lato teorico si appoggiava ad una dottrina sorta dopo i trattati del 1815, e come reazione al 1793; ne è corifeo Haller, la tem- perano De Bonald e De Maistre. Per essa il principe propriamente e di- rettamente possiede il territorio, e quindi anche gli uomini che l’abitano, per grazia di Dio. Per conseguenza i popoli non han diritto a politiche libertà, nè all'indipendenza. Quella fazione diceva di amare anch'essa l’Italia. Ciò era come dir niente; anche gli stranieri hanno amato l’Italia, e sin dal secolo XVII il Filicaia cantava : Deh! fossi tu men bella o almen più forte, Onde assai più ti paventasse, o assai T'amasse men chi del tuo bello ai rai Par che si strugga, eppur ti sfida a morte! Dunque quale Italia amavano i Leggittimisti ? Forse quella dei plebisciti ? Ohibò! L'Italia quale era prima del 1860. Taluni credevano sinceramente che allora tutto andava bene, e nel 1870 tutto andava male: delle inten- zioni Dio solo è giudice, ma in politica giudicano gli uomini, e gli uomini che avevano costituito l'Unità Italiana, non potevano lasciarla disfare, angi la volevano compiere e conservare. Zelanti cattolici la componevano; essi dicevano di concentrare in sè il Cattolicesimo. Che dunque avevan fatto l’Italia forse i Protestanti ? Della propaganda antireligiosa non si davano per accorti, alla difesa non davano mano, e correvano pressochè inconfutati da loro i libri di Bianchi Giovini, Ausonio Franchi, Renan, Buchner. Un solo era il pensiero dominante: guardare sempre coll’occhio intento di là dalle Alpi, donde Dio avrebbe spinto le legioni che dovevano abbattere la rivoluzione, restaurare la religione, ridare i perduti beni, salvare quel potere temporale dei Papi ch’essi reputavano la chiave di volta del Cattoli- cesimo, mentre nei tempi moderni n'era stato e n’era lo scandglo, onde, non che l’Italia, il mondo civile, cattolico o no, non ne voleva pifi sapere; aste- nersi quindi nelle elezioni politiche, perchè Italia fosse preda della dema- gogia, e andasse in malora, essendo impedita la formazione d’un partito conservatore, che avesse per capi saldi la Religione da van lato, lo Stato e i plebisciti dall’altro (1). Secondava così, dandovi una certa parvenza di (1) Anche questa è guerra! scriveva Prerro SBARBARO su pei giornali. Leggo in un opu- scolo cha fa meditare: “ Ma essi (i Cattolici) debbono costituire la base ed il nucleo di IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 23 verità, la tesi dei nemici del Cristianesimo : essere termini inconciliabili la Chiesa e l’Italia. Questa fazione da noi aveva un giornale, L'Ape Idea, che contribuì con la cosidetta stampa cattolica delresto d’Italia, e per ciò, che sosteneva e per il modo, a creare nemici al Cattolicismo, 0, quel ch'è peggio, indifferenti. Essa atterriva, protetta dal Vaticano Regio, il clero che ancora mantenevasi liberale, non ostante fosse siato malmenato per dieci anni; (1) sgomentava i cattolici liberali più eminenti, che dagli uni ve- nivano sconfessati, dagli altri chiamati col comodo nomignolo di clericali. Pochi vi appartenevano, ma aveva un certo seguito, composto di anime pie, indignate dei metodi seguiti dal governo italiano in materia religiosa, o per- suase che, col pretesto del temporale, si mirasse allo spirituale (2), ovvero tre- pidanti per le minacce del Vaticano Regio, che scambiavano con la Chiesa, oppure tementi di fare o pensar cosa che offendesse o addolorasse il Sommo Pontefice. Or che avvenne? questi zelanti cattolici in Palermo votavano nelle ele- zioni comunali. Pei Moderati non potevan votare, e nemmeno pel Partito d’azione; niente di più naturale che votassero pei Regionisti, i quali non dovevano rispondere del passato; non continuavano, pei vicoli della città, la persecuzione delle sacre imagini, care al popolo; nè credevano di tradire la patria rappresentando il Comune nelle nostre tradizionali feste religiose. questo nuovo partito, e che nessuno dei partiti esistenti possa assumere questa grande missione, è sentito universalmente; e lo ha dichiarato il Minghetti, quando nel suo di- scorso di Bologna, parlando in nome del partito moderato, ha detto: “ Per quanto noi “ apprezziamo l’importanza d’un partito conservatore, non possiamo pretendere, pei no- “ stri precedenti, di essere noi questo partito: abbiamo fatto troppo in senso contrario ,,. Vedi Del pensiero politico in Italia e di un partito conservatore: studio di ALessanDRO FeRrRAIOLI, a pag. 53. Roma, Barbera, 1879. (1) In tutta Italia il clero si trovò tra l’incudine e il martello. Esultava alla patria risorta, adoperavasi a conciliarla con l’Apostolica Sede, ma non voleva passare il Ru- bicone? Era maledetto da un lato, dall’altro riceveva il trattamento ch’ ebbe P. Pas- saglia, famoso teologo, sopra del quale ricordo di aver letto in un giornale, e non dei minori, queste parole scellerate: “ Gli apostati non piacciono a nessuno! ,, Buttava, so- spinto e tra ovazioni, la tonaca alle ortiche, come fece Fra Pantaleo? Era poi messo da canto a marcire, a guisa di limone spremuto. (2) £ Le moltitudini vivono altresì di religione. Quantunque il popolo ignori cosa si- gnifica questa parola, s’ irrita facilmente contro ogni atto che sembra offuscarla ; e la quistione religiosa fu tra noi toccata troppo aspramente, riguardo allo stato pre- sentaneo di cultura delle masse. Senza contare che le grandi istituzioni non si rove- sciano in un'ora, che il papato non risiede nel prete, ma nel suo principio fonda- mentale, e che bisogna mirare a questo e non ad altro; senza contare che questo attacco violento ci alienò il clero, che ci era amico nella fede rivoluzionaria del 60; ecc. ,,: PANTANO, l. c., p. 9. 24 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI D'altro canto i Regionisti non potevano ributtarli: chi aiuta nelle elezioni è sempre il benvenuto, anche se venga dalle patrie galere: in questa ma- teria chi è senza peccato scagli la prima pietra! Ma i Regionisti commi- sero l’ errore di fare a parecchi legittimisti (nell’ insieme buone persone, salvo qualcuna senza scrupoli) posto in Consiglio, pensando che non si doveva fare dell’amministrazione un agone politico. Giusta massima, però dentro certi limiti. La fazione legittimista è pericolosa: porta disgrazia, presto o tardi, a chi seco si unisce: essa non ha base nelle dottrine della Chiesa, vive a ritroso della società moderna, in Italia ha contro di sè il sentimento nazionale; sicchè si trova nelle stesse condizioni dei pochi che ancora in Inghilterra pensano agli Stuardi: impotenti da soli, accostan- dosi ai Tories o ai Whigs, ne cagionerebbero la rovina. E il momento fatale venne, prodotto dalla guerra del 1870. Sgombrata Roma dai Francesi, l’ esercito italiano marciò verso l'eterna città, tra la gioia immensa di tutti i cuori italiani. La Palermo del 1860, esultante, dimostrò più volte il suo giubilo, mentre i Legittimisti si rodevano ed arrovellavano. Il 20 settembre Roma è nostra, tutta Palermo è sul Corso e per via Mac- queda, e applaude, e delira di santo entusiasmo. Ahime! tace solo l'autorità municipale: essa sola chiude le imposte, non illumina i balconi delle sue case private ; esita a provvedere festosa pub- blica illuminazione; lo stesso Sindaco, il vecchio patriotto, non sa met- tersi alla testa del popolo, ma pare che sia a lutto, o che prendesse come cosa assoluta VA Roma s'andrà coi mezzi morali, o che non volesse disgu- stare i consiglieri legittimisti, o che questi l’impacciassero. Comunque Palermo, senza e contro questi signori, esultò, e uscì dal suo petto un grido immenso, che ripeterà sempre: Viva Roma capitale d'Italia ! E i Regionisti vennero in uggia, specie fra i giovani, che, si voglia o no, rappresentano l'avvenire; non si volle più ascoltare nè discutere, e quasi si confusero F. P. Perez, Isidoro La Lumia, Andrea Guarneri ed altri pa- triotti coi nemici d’Italia. Di qui Delenda Carthago, e cominciò a farsi strada l’idea che Moderati e Partito d’azione, deposte le ire e le antipatie, sì unis- sero: ma nel 1871 il tempo non era maturo, e i Regionisti trionfarono ancora. Da Roma però veniva un soccorso insperato, e per opera degli stessi zelanti. I direttori dell’Osservatore Romano, della Voce della Verità e della Stella invitavano i cattolici romani a prepararsi ad accorrere alle urne per la elezione dei consiglieri comunali. Era il segnale perchè si conqui- stassero dai Legittimisti i municipî d’Italia; e ben se ne accorse il Lanza, Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, raccolto il guanto di sfida, con una circolare invitava i Prefetti del Regno a fare iscrivere nelle liste IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 25 tutti i cittadini, che vi avevan diritto, e diceva: £ È sacro dovere di ogni liberale cittadino di accorrere alle urne, non già per disputare agli avver- sarii dell'unità e della libertà d’Italia una vittoria che non avranno mai, ma per mostrare all'Europa civile come a fronte di costoro stia l'immensa maggioranza degl’Italiani, pronti ad ogni sacrifizio per difendere i diritti della Nazione, e rendere vani i conati di un partito che, sotto pretesto di sostenere la religione, vorrebbe in realtà riconquistare il potere tem- porale irremissibilmente perduto, per fortuna dell’ Italia, della civiltà e della stessa Religione. , Allora Moderati e Partito d’azione, ormai trasfor- mato in democratico, fecero lega, e formarono il Partito liberale, al quale aderirono tanti e tanti che prima avevan guardato con occhio benevolo i Regionisti, e a costoro toccò una solenne meritata sconfitta, non ostante l’aiuto, anzi per l’aiuto dei monopolizzatori di Cattolicesimo. I vincitori tro- varono il loro Sindaco in un amministratore valente, austero, ardito; che fece di sè bella prova; che poi ricostituì il Banco di Sicilia, e in premio dei servizii resi al paese, fu più tardi cacciato di là; che finalmente morì assas- sinato il 2 febbraio 1883. Parta dai nostri cuori un saluto di affetto, grati- tudine e compianto all’augusta memoria di Emmanuele Notarbartolo ! Caddero adunque i Regionisti; risorsero dappoi per brev'ora con Giovanni Raffaele; giacquero al fine. Stanchi dalle lunghe lotte, dolenti dell’errore, fraintesi, decimati dalla morte, senza che elementi giovani rinnovassero le file diradate, sparirono come partito. Finirono pure come centro di propa- ganda (1), e del Regionismo, almeno fra noi, più non si discusse (2). E anche Maggiore-Perni tacque, o che avesse sue ragioni particolari, 0 che volesse studiare se il torto era suo o degli altri, o che tanti ardui e poderosi lavori dalla sua idea prediletta il distraessero. — Ma, a guisa di fuoco, che cova sotto la cenere e poi divampa, eccolo d’un tratto ve- nir fuori nel 1896 col libro Delle condizioni economiche, politiche e morali della Sicilia dopo il 1860. (1) Centro di propaganda sì, ma relativo. Torino eccettuata, con la sua Associazione per- manente, che io sappia, il resto d’Italia a quelle feconde discussioni non pare siasi ele- vato; nella stessa Sicilia, o prevalsero private utilità, ovvero, come se si fosse attuato il famoso Divide et impera, ogni città, e perfino qualche cittadina vicinissima all’antica Capitale, i suoi interessi peculiari curò, quelli comuni a tutta l'Isola ebbe in non cale. Dalla Permanente era anima il Conte Ponza di San Martino. Chi degl’ intendimenti di quella cercasse nozione, potrebbe trovarne nel giornale palermitano Il Precursore, 29 marzo e 1° aprile 1868, o in altre gazzette di allora. (2) Va fatta eccezione pel libro di GrovanwI GuiportI, (Un arno di dittatura in Italia. Palermo, Carlo Clausen, 1894), nel quale l’ autore, che fu preside del nostro istituto tecnico, propugnò il sistema amministrativo regionale, ma per propria intollezione. A 26 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI Questo libro chiamerei il testamento politico di lui. In esso, ch'è denso di statistici dati e di fatti economici d’ogni genere, propugna con vigor giovanile le idee sparse pei suoi libri, avvalorate dallo studio di ciò che erano e di ciò che sono l'industria agraria, la manifatturiera, la commerciale; dal paragone tra lo stato politico, amministrativo e finanziario, intellettuale e morale d’una volta, e lo stato attuale. Mette in rilievo i progressi fatti, e dove ci arrestammo, ed in che peggiorammo ; rintraccia la causa del malessere cronico e dei disordini socialistici del 1893; mette innanzi una serie di proposte, talune d'ordine amministrativo e finanziario, altre che si riferiscono alla proprietà fondiaria e alle industrie, e all'ordine morale. Belli specialmente gli studii sullo stato morale delle popolazioni siciliane ed italiane. E da quelle pagine si leva una terza voce, che si unisce alle due che avevano echeggiato a Napoli e a S. Marino. Là Crispi aveva chiuso un suo discorso dicendo che nel vessillo d’Italia doveva scriversi : Con Dio, col Re e per la Patria! (1). A. S. Marino Giosuè Carducci aveva levato a Dio un inno sublime, la cui conclusione è : “ Ove e quando ferma e serena rifulge l’idea divina, ivi e allora le città fioriscono; ove e quando ella vacilla e si oscura, ivi e allora le città scadono e si guastano ,, (2). Qui Maggiore - Perni, secondo la qualità del suo ingegno, analizza ed espone, e viene a due conclusioni: “ Così, col togliere autorità di Dio e dei padri, non si ebbe altra tutela che quella dello Stato, per mezzo della questura e dei carabinieri ,, (3). “ Per quanto tempo abbiamo impiegato a di- struggere ed inquinare, per altrettanto occorre a riedificare e risanare ,, (4). Signori, Ho esposto fin qui le tendenze di Maggiore-Perni e dei suoi amici in fatto di politica, e i fatti storici che ad esse diedero causa ed alimento; vogliate consentirmi ch'io adesso vi dica un mio pensiero, per quanto privo d'autorità; e nell’esporlo ragionerò col buonsenso, non essendo questo nè il luogo nè il tempo di discutere ciò che sul regionalismo fu scritto pro (1) Discorso pronunziato il 10 settembre 1894, collocandosi una lapide al quartiere della Maddalena, che nel 1885 era stato convertito in ospedale dei colerosi. Giornale di Sicilia, 11-12 settembre 1894. (2) La libertà perpetua di S. Marino.— Discorso al Senato e al popolo —XXX settembre MDCCCLXXXXIV, pag. 4, Bologna, Zanichelli. (3) Pagina 162. (4) Pagina 240. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 27 e contro, massime dai due atleti, Luigi Carbonieri e F. P. Perez (1). Il popolo italiano, aspirante oramai all'indipendenza e alle libere istituzioni, fallita nel 1849 la prova della confederazione degli stati italiani sotto la pre- sidenza del Sommo Pontefice, non importa cercare per quali errori e per quali colpe, non poteva ritentarla. Esso aveva dinanzi a sè l’Austria potente, i principi italiani a lei devoti tutti, tranne uno che agognava alla rivincita di Novara, e che aveva coraggiosamente mantenuto fede alla giurata costi- tuzione; era necessario che i fini, indipendenza e libertà, si conseguissero con tre mezzi: guerra all’ Austria, cacciata dei principi servi dello straniero, costituzione politica di unico Stato che assicurasse l'indipendenza e la lbertà, e che avesse alla testa il Re Guerriero e Galantuomo. E questo miracolo fu compiuto dal popolo italiano, tra la meraviglia ed il plauso di tutti i popoli civili del mondo. Ma volle esso mai che si adottasse un ordinamento ammini- strativo alla francese, (2) non rispondente alle sue tradizioni, ai suoi bisogni, agl’interessi dei varii gruppi che lo componevano ? Non aveva esso invece volontà di conservare, nei singoli territorii, tutto ciò che, giovando alla prospe- rità di ciascun gruppo, poteva conservarsi senza che venisse meno quell’unità politica dello Stato, della quale parlò il Padre della Patria nel 1861, e che era indispensabile alla conservazione dell’ indipendenza e della libertà ? Il primo Parlamento italiano non diede a questi quesiti la risposta che me- ritano, ed invece frettolosamente tutto fuse, estendendo all’Italia l’ordina- mento piemontese, gli altri distruggendo; nè fu meraviglia: troppi deputati più che a reggere la pubblica cosa, erano usi ai libri o alle congiure 0 alla retorica giacobina (3). (1) Contro il sistema delle Regioni scrissero: LuiGi CarBONIERI, Della regione in Italia (Modena, Capelli, 1861) e Giovan Bartisra GiorGINI, La Centralizzazione, i Decreti di ot- tobre e le leggi amministrative (Firenze, 1861). A favore del sistema, confutando Giorgini, il Perez, La centralizzazione e la libertà, già citato; Domenico VaLente, Il parere del Consiglio Straodinario di Stato siciliano e la nota del signor Minghetti, ecc. sull’ ordina- mento amministrativo e finanziario del Regno, esposti, confrontati e discussi (Napoli, 1861); un anonimo (Bozzo), Il sistema regionale richiesto dallo natura e dallu garenzia del diritto umano (Palermo, Lima, 1863). BeNEDETTO CASTIGLIA propugnò un sistema suo di de- centramento, in un opuscolo, L'Italia vera, programma ai colleghi della nuova camera. (Firenze, Le Monnier, 1867). (2) Di quest’ ordinamento le più alte menti della Francia sono scontentissime. Ne può avere pruova chi amasse leggere i giudizi raccolti nell’importante volume Ur projet de décentralisation, troisiéme edition. Nancy, Vagner; Paris, E. Dentu, 1865. (3) Scrisse Lroporpo GaLeorti: “E poi (a che giova tacerlo?) non conviene nemmeno dimenticare che il Parlamento, nella sua quasi totalità (se ne eccettui la parte pie- montese) era composto di uomini nuovi ed inesperti, non tanto nelle cose di governo, quanto nella tattica parlamentare. Poichè nè i governi caduti avevano avuto mai il 28 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI I Parlamenti che seguirono il prirao, o scaduti, o abbagliati da tra- dizioni che credevano epiche, non minor foga hanno avuto di accentrare a distruggere, e se non fosse parso impolitico, del poco che resta avreb- bero fatto lo stesso governo con la Banca unica e con l’unica Cassazione in materia civile: sistema funesto alla vita locale, massime per le isole, le quali, come riconobbe Giuseppe Mazzini, formano per natura un tutto a sè, che amministrativamente non si può spezzare senza danno. (1) vezzo di cercare i loro funzionarii tra le file del partito liberale, nè le popolazioni erano andate a scegliere i loro rappresentanti tra i funzionari dell’ assolutismo,,. La prima legislatura del Regno d’Italia: studii e ricordi, pag. 29. Firenze, successori Le Monnier, 1885. Quasi tutti i deputati erano preda dell’ardente generoso desiderio di reagire, e subito, contro le antiche infauste divisioni, ad esse sostituendo una perfetta uniformità e cen- tralità, come se prendessero alla lettera quei versi di Goffredo Mameli Di fonderci insieme Già l’ora suonò, e da essi traessero norma. Onde non si potrebbe consentire a quest’affermazione del GaLrorTI (pag. 30): * Mi- nistri e Parlamento volevano decentrare l’ amministrazione, volevano semplificare gli ordini del Governo, volevano che più rapida fosse la spedizione delle faccende, ma una rete misteriosa gli avviluppava, talchè gli effetti riuscirono sovente al di sotto dalla loro buona intenzione, e così anche inferiori ai desiderii ed agli interessi del paese ,,. Però, a giudicar serenamente, gioverà tener presentile considerazioni che seguono: “Durante il tempo del quale in questo libro si narrano le vicende parlamentari, l’Italia fu veramente composta a nazione: e fu il Parlamento che compì l’opera, adoperandovi talvolta perfino le violenze che scaturiscono dalle volontà incrollabili. Nel rinnovamento audace di tutta la Legislazione, sovrasta il pensiero dominante che una sola legge do- vesse quindi in poi imperare da un capo all’altro dalla Penisola. Tutto fu sacrificato a questo concetto. Ma se talvolta l’ostinazione o l’impazienza generarono errori che an- cora nocciono all’ assetto amministrativo della penisola, non abbiamo il diritto nè di rimpiangerli nè di condannarne gli autori, poichè, se non avessero proceduto a quel modo ed in quel tempo, mai si sarebbe compiuta l’Unità d’Italia, stimata fino a quei giorni ma vano sogno, e diventata in brevi anni, pel senno e la virtù del Parlamento, uno dei fatti più normali e men contrastati nella vita e nell’ organismo delle nazioni europee ,,. Epoarpo ArBIB, Cinquant'anni di storia parlamentare del Regno d'Italia, vol. 29—V, VI, VII, VIII legislatura, dal 19 dicembre 1855 al 20 maggio 1863. Roma, tipografia della Camera dei Deputati, 1900. Prefazione, pag. x. 4 (1) Per esempio nella Istruzione generale per gli affratellati nella “ Giovine Italia ,, (1831) leggesi al $ 20: “ L'Italia comprende: 1° L'Italia continentale e peninsulare fra il mare al sud, il cerchio superiore dell’Alpi al nord, le bocche del Varo all’ovest, e Trieste all’est; 2° le isole dichiarate italiane dalla favella degli abitanti nativi, e destinate ad entrare, con un'organizzazione amministrativa speciale, nell’unità politica Italiana ,,. Scritti editi ed inediti di GruserPE MAZZINI, vol. II (Politica, voi. I), pag. 45. Imola, Galeati, 1907. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 29 Se questo è vero per l’Italia tutta, è anche vero per la Sicilia. Noi Si- ciliani, nel 1860, conseguimmo una vittoria che non ha riscontro negli annali ove si registrano gli eventi delle razze umane: distruggemmo la dinastia fedifraga, e ci togliemmo dal collo il giogo di Napoli; tendemmo la mano alle provincie sorelle, e l’unità votammo, rinunziando alla nostra politica autonoma. Benedetta quella rinunzia, benedetto il sangue sparso, benedetta l’abnegazione patriottica con la quale sopportammo le imposte triplicate, e sull’ altare della patria femmo olocausto dei beni ecclesiastici e demaniali e di tante cose che avevamo care! Grande, immenso fu il bene che conse- guimmo; grande, immenso doveva essere il suo costo. Ma eran poi necessari al conseguimento del nostro fine particolare e al conseguimento dei fini che ci proponevamo con tutta la nazione, eran poi necessarii l'uniformità in tutto e per tutto e l’accentramento ? Se sì, noi piegheremo la fronte, e ci rassegneremo, dacchè nel 1860 abbiamo bruciato i vascelli, e ciò che allora volemmo, vogliamo e vorremo: d’altronde espresse una profonda verità il Gran Re quando disse: “In Italia so che io ho chiuso 1’ éra delle rivolu- zioni , (1). Se no, la questione particolare si fonde con quella generale , sic- chè resta a vedere se l'ordinamento amministrativo del regno fu errato e debba essere corretto. o Osservò Schulze-Delitzsch, ed è vero, che l'ordinamento francese è fatto per l'attacco; (2) si potrà concedere che fino al 1866, ed anche al 1870, un ordinamento simile era utile all’ Italia, che dovea liberare Venezia e Roma, e doveva superare tante difficoltà all’interno e all’estero (3). (1) Sentenza con la quale finisce il manifesto di Vittorio Emanuele ai popoli dell’Italia meridionale, dato ad Ancona il 9 ottobre 1860. Riportato tra gli altri da Zixi, l. c., vol. II, parte II. Documenti, p. 686. (2) Le parole del celebre fondatore delle Banche Popolari dell’Alemagna son queste: “ Tra la Francia e la Germania havvi, nella disparità della costituzione politica dei “ due paesi, un elemento che, dal lato della Francia, ringagliardisce di assai la diffi- “ coltà d’azione all’esterno, sopratutto quando trattasi d’un intento aggressivo. Mentre “l'unione della Germania ha il suo appoggio soltanto in un nesso federativo di un “ certo numero di singoli stati, ci sta di fronte la Francia, come Stato unitario solida- “ mente compatto. Egli è innegabile che in ciò sta per la Francia una delle più effi- caci guarentigie della sua importanza internazionale, della sua preponderanza euro- “ pea, ma in pari tempo un grave pericolo pei suoi vicini ,. Nella seconda delle tre lettere sopra la guerra Franco-Prussiana, indirizzate a Francesco Viganò, e pubblicate dalla Gazzetta di Milano, 28 e 29 dicembre 1870 e 2 febbraio 1870. Il contenuto di queste lettere si trova esposto ed esaminato nel mio libriccino, Vita e apostolato di Schulze- Delitzsch. Palermo, Luigi Pedone Lauriel editore, 1888, pag. 91 e seguenti. (3) Mazzixi scrisse nel 1833, nelle sue Dilucidazioni morali allo statuto della Giovine Italia: “ Bensì, finchè il primo perno della Rivoluzione, ossia l'Indipendenza, non sia “ ottenuto, essa riconosce che tutto deve essere rivolto a quello scopo. Finchè quindi 30 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI Ma dopo il 1870 resta forse egli altro, se non la conservazione dell’edi- ficio politico stupendo, che i nostri padri inalzarono ? E s'è così, a che con- servare l'ordinamento francese, che la scienza riprova, perchè ha spento in Francia la vita locale, concentrandola morbosamente nel centro ? Ciò che va conservato, si dirà, è necessario lo sia cogli stessi mezzi che servirono ad edificare; ma ognun vede la debolezza di questo argomento: si conserva prima di tutto con l’amore dei popoli, che è fatto di sentimento e d’interesse; si conserva con la coesione politica; si conserva coi due stru- menti che fanno una nazione rispettata e temuta: l’esercito e la marina. Noi abbiamo vicina una Confederazione di 22 Stati, che appunto perciò non ha la fortuna della nostra coesione politica; ma guai a chi si attentasse di violarne la neutralità, d’invaderne il suolo! Una sventura domestica mi portò colà in un tempo in cui la balda gioventù era tutta in armi: la libera Elvezia faceva le grandi manovre, e su in alto, presso le nevi perpetue, tuo- nava il cannone, e ammoniva terribilmente : Chi viene qui da nemico vi la- scerà le ossa! Ma c'è il Dio Stato, che tutto prevede e a tutto provvede. Illusione ! Faccende importantissime, che toccano gl’interessi locali, sono per neces- sità risolute, non dalle alte menti dei ministri, ma dalle piccole d’impie- gati secondarii. Lassù, dove 4 destin dei popoli si cova, è un arruffarsi di deputati e senatori, e ottiene di più per interessi meschini o condanne- voli e per l’interesse di ciascuna regione, giusto o ingiusto che sia, chi più si fa valere, essendo procacciante, o quei che con la loro unione comandano a ministeri, privi della solida base d’un partito. Anche quando si vuol fare il bene, e si ha buona volontà, com'è il caso attuale del Governo per la Sicilia (1), da lontano non sempre ben si giudica e ben si provvede. Cer- tamente sono insopportabili le nenie degli eterni brontoloni che mettono il paese loro all’ultimo posto fra le nazioni d'Europa, ma chi può negare che uniformità e accentramento non hanno ottenuto le cose grandi e me- ravigliose delle quali s’eran fatte promettitrici ? Dunque voi volete che s’istituisca l'ordinamento amministrativo regio- “ il territorio Italiano non sia sgombro dal nemico, essa non riconosce che armi e “ guerra con tutti i mezzi. Una dichiarazione di doveri, una di diritti, ma l’effetto so- “ speso fino all’emancipazione del territorio: un potere dittatoriale, fortemente accen- “ trato, composto d’un individuo deputato per ciascuna provincia, riunito a consesso “ permanente, responsabile allo spirar del mandato. Prima armi e vittoria, poi leggi “e Costituzione ,,. V. l. c., p. 300. (1) Si allude specialmente alla legge 15 luglio 1906, N. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 31 nale ? Io desidero qualche cosa di più modesto, ed è che 1’ ordinamento nostro sia riveduto, e se ce n'è un altro che venga ritenuto migliore, si attuì coraggiosamente per il bene d’Italia. Io desidero che cessi una volta questo chiacchiericcio doloroso tra nord e sud, per ricercare chi più dà e più riceve; mi mortifica questo implorare, e questo stentato concedere, come se chie- dessimo elemosina: mi contenterei perfino che, ristabilito un certo equili- brio, per l’avvenire, tolte le spese generali, si spendesse in ogni regione in rapporto alla popolazione, e persino a ciò ch’essa contribuisce. E questo desiderio di revisione ron è mio soltanto; ha il suffragio di molti, e di grande autorità, i quali, a partire da quando fu compiuta l’uni- ficazione, hanno affermato che il nostro ordinamento amministrativo scre- pola da tutte le parti (1), e han confessato che, nella fretta, non tutto fu fatto bene, e che fu male lasciar da canto ordinamenti e congegni non piemon- tesi, che valevano di più. E un unitario della tempra di Crispi, tessendo, con gentile pensiero, l'elogio di Marco Minghetti, capo del partito avverso e caduto, diceva: “ È suo il disegno di legge per l'ordinamento dello Stato “in regioni. Parva pericoloso quando fu presentato, e fu spento dai pre. giudizii onde eravamo invasi, per la febbre dell’unità nazionale da re- cente conquistata. Forse le regioni avrebbero curato il malessere locale dei comuni, e togliendo molti uffici al Parlamento, avrebbero reso meno impuro l’aere che al presente vizia il governo centrale. Cotesto ordina- mento tormenta la mente degli uomini di stato inglesi. Chi sa che l’Italia “w “% “% Ù non sarà costretta un giorno a riprenderlo in esame, e che quell’ordina- mento non sarà l’ ultima parola per l’organizzazione della nostra ammi- nistrazione, e della nostra politica interna! ,, (2) (1) “La macchina è mal connessa, e non risponde con esattezza e ad ogni bisogno alla volontà di chi dirige. Se la forzate, correte pericolo di spezzarla;: se non la toccate, un bel giorno la vedrete arrestarsi, ed avremo il paese nell’anarchia. Dal Parlamento all’ultimo agente dell’esecutivo, tutto va male, e si sente la necessità di grandi riforme. Le leggi organiche sono rappezzature di leggi; è il vecchio manto dell’antica monar- chia di un piccolo Stato, che mal si adatta alle auguste membra dell’Italia risorta ,, Così Francesco Crispi, in un brano della sua lettera al giornale La Riforma, del 1° settembre 1868, che trovasi a p. 369 del libro di lui: Scritti e discorsi politici, 1848-1890. Roma, Unione cooperativa editrice, 1890. Questa ed altre lettere del Crispi, che ven- nero pubblicate dallo stesso giornale nei primi giorni di quel mese, e contengono le idee che secondo l’autore avrebbero dovuto costituire il programma della sinistra par- lamentare, vennero poi da lui raccolte in un volume nel 1876, e date alla luce sotto il titolo: I doveri del gabinetto ciel 25 marzo. V. pag. 361) e seg. dei medesimi Scritti e discorsi politici, nelle quali son riprodotte tutte. (2) Discorso pronunciato nell'aula massima del Collegio Romano in Roma, il 16 gen- naio 1887. Vedi Scritti e discorsi politici, pag. 672. 32 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI Signori, Quali che siano le vostre convinzioni politiche e amministrative, voi na- sceste sotto il nostro bel cielo, e siete Palermitani e Siciliani, senza esser meno Italiani, Maggiore-Perni amò l’Italia; ma come ebbe un culto per la sua famiglia, forse quanto e più dei suoi figli amò Palermo e la Sicilia, e per cinquant’anni, d’un amore caldo, sincero, immenso, opero- sissimo, non confondendo mai,a nostro disdoro, l’onore, la dignità, l’inte- resse della Sicilia con l’onore, la dignità, l’interesse delle persone. Non deve piangerlo la sola famiglia. — Un modesto tumolo, nella Silva dei Cappuc- cini, ove il Nostro è sepolto, par che tuttora mandi un sospiro per questa città, che ci vide nascere, per quest'isola benedetta dal sorriso di Dio. Se amare a nullo amato amor perdona, quel sospiro muova il vostro cuore, e vi faccia dir meco: L’anima di lui sia benedetta ! AANNISSIISDINATIA SCRITTI DI FRANCESCO MAGGIORE -PERNI Economia Politica 1. Applicazione delle leggi economiche alla siciliana esposizione delle opere d’industria nel 1857. Capitoli 3. (Nella rivista L’/dea, 1857). 2. Della necessità e degli effetti delle strade ferrate in Sicilia. Capitoli 12. (L’Idea, 1558). 3. Sul credito territoriale ed agrario. Capitoli 27. (L’/dea, 1858). 4. Materie prime e prodotti. Pag. 24. (L’/dea, 1859). 5. Dell’associazione nei rapporti con l'industria siciliana. Capitoli 11. (La Sicilia, rivista periodica, anno I, 1865). 6. Delle strade ferrate in Sicilia, (opera premiata dal R. Istituto d’incorag- giamento). Un volume di p. 332. Palermo, Amenta, 1861. 7. Lo stato italiano e i beni di mano-morta siciliana, sotto l'aspetto giuri- dico ed economico. Pag. 128. Palermo, Amenta, 1864. 8. Mac-Culloc, la sua vita e la sua opera: cenni. (Za Szeilia, 1864). 9. Della moneta di carta e delle conseguenze del suo corso. Capitoli 20. (La Sicilia, 1866). 10. L'economia pubblica e le nazionalità. Articolo. (Za Szczlia, 1866). 11. La tutela del lavoro dei fanciulli nelle miniere di Sicilia: memoria letta nella Società siciliana di Economia Politica il :3 ottobre 1875. Pag. 28. Palermo, Lima, 1875. 12. L'Economia Politica in Sicilia nel secolo XIX. Pag. 30. Palermo, 1875. Lettura fatta nella £. Accademia di scienze, lettere ed arti. 13. Sulle condizioni economiche ed agrarie della Sicilia in rapporto alle altre regioni italiane (1). (Nel Grornale della R. Commissione di agricoltura e pasto- rizia per la Sicilia, serie VIII, f. 2°, 3° e 4°, 1877). (1) Doveva continuare. 5 92 S4 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 14. Sul progetto di legge della tutela del lavoro dei fanciulli nelle miniere e nelle fabbriche: rapporto del Sindaco di Palermo al Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Pag. 22. Palermo, Amenta, 1879. 15. Sul caro prezzo del pane in Palermo. Pag. 34. Palermo, Amenta, 1880. 16. Giulio Albergo e i suoi scritti. Pag. 9. (Nel Gzorza/e ed atti della Soctetà siciliana di Economia Politica, anno IX, 1884, dispensa II). 17. Per la solenne celebrazione del X anniversario della Soczetà Szezliana di Economia Politica: discorso letto il 24 maggio 1885. (Giornale ed atti come sopra, nuova serie, anno X, 1885). 18. Il libero scambio e la protezione. Lettera 'del senatore Alessandro Rossi di Schio al Prof. Francesco Maggiore-Perni, e risposta del medesimo. (Gzor- nale ed atti della Società siciliana di Economia Politica, anno XI, 1886). 19. Delle condizioni economiche, politiche e morali della Sicilia dopo il 1860. Pag. 256. Palermo, Virzì, 1896. 20. Sulle condizioni demografiche, economiche ed amministrative della città di Palermo nel 1891, in rapporto al precedente trentennio, e con raffronti internazionali. Pag. 140. Palermo, Virzì, 1895. JUL Scienza delle Finanze 1. Sulla scienza delle finanze del Prof. De Luca. Capitoli 5. (L’Idea, 1859). 2. Della privativa dei tabacchi in rapporto all’ industria siciliana. Cap. 3. (Za Sicilia, 1865). 3. Sull’ordinamento delle finanze. Capitoli 11. (Za Szezlia, 1865). 4. Progetti e provvedimenti finanziarì. Capitoli 29. (Za Szezlza, 1866). 5. Il passato e l'avvenire delle finanze. Capitoli 14 (1). (Za Szezlza, 1867). 6. L'imposta fondiaria ed il progetto della perequazione. (Memoria letta nella R. Accademia di scienze, lettere ed arti, nelle tornate del 4 e 11 aprile 1885). Pa- lermo, Amenta, 1875. 7. Il dazio di consumo e la proposta di riforma, in rapporto ai bilanci delle grandi città e a quella di Palermo. Pag. 44. Palermo, Amenta 1879. JOE Statistica 1. Della statistica secondo il Prof. Placido De Luca, compilazione e storia statistica. Capitoli 2. (L'/dea, 1858). (1) Doveva continuare. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 35 2. Di un nuovo ordinamento della statistica. Palermo, 1860. (Nel giornale Il Rinnovamento Italiano). 3. Statistica della città di Palermo. Censimento della popolazione nel 1861. Pag. ccvim-482. Palermo, Lao 1865. 4. Id. Movimenti della popolazione dal 1862 al 1864. Pag. LIx-387. Palermo, Gaipa, 1872. 5. Id. Movimenti della popolazione dal 1865 al 1867. Pag. 1LxIv-394. Palermo, Gaipa, 1878. 6. Id. Dei risultati preliminari del censimento della popolazione di Palermo nel 1871. Pag. 19. Palermo, Gaipa, 1872. 7. Id. I censimenti della popolazione di Palermo del 1861 e del 1871 e i movimenti nel decennio. Pag. 114. Palermo, Amenta, 1875. 8. Id. Movimenti complessivi della popolazione della città di Palermo ne- gli anni 1872 e 1878, raffrontati fra di loro. Pag. 21. Palermo, Gaipa, 1874. 9. Id. id. del 1874 in raffronto al 1872 e 73. Pag. 24. Palermo, Gaipa, 1875. 10. Id. id. del 1875 in raffronto al 1872, 73 e 7 4. Pag. 27. Palermo, Gaipa, 1876. 11. Id. id. del 1876 e di tutto il quinquennio 1872-76, in rapporto al pre- cedente. Pag. 56. Palermo, Amenta, 1878. 12. Id. id. del 1877, in rapporto agli anni 1872-76. Pag. 36. Palermo, Amenta, 1878. - 18. Id. id. del 1878, in rapporto agli anni 1872-77. Pag. 40. Palermo, Amenta, 1879. 14. Id. id. del decennio 1862-71, in raffronto al precedente 1852-61. Pag. 165. Palermo, Amenta, 1880. 15. Topografia e popolazione, denominazione delle vie interne ed esterne, quadro delle distanze. Pag. 122. Palermo, Gaipa, 1869. 16. Statistica elettorale della città di Palermo dal 1861 al 1877-79. Pag. 94. Palermo, Amenta, 1879. 17. Statistica elettorale della città di Palermo dal 1878 al 1880. Pag. 28. Palermo, Amenta, 1850. 18. Le industrie manifatturiere di Palermo e il lavoro «delle donne e dei fanciulli. Pag. 21. Palermo, Gaipa, 1877. 19. Prezzo del grano e dei suoi prodotti pasta e pane nella città di Pa- lermo, dal 1850 al 1874. Pag. 24. Palermo, Gaipa, 1876. 20. Statistica dei giurati della città di Palermo dal 1861 al 1878. Pag. 28. Palermo, Amenta, 1879. 21. Sul bisogno di una statistica storica delie grandi città, e documenti statistici della città di Palermo, memoria presentata all’ 8* classe del 12° con- gresso della Soczetà italiana del progresso delle scienze, tenutosi a Palermo nel 1875. 22. Della popolazione siciliana in rapporto al territorio e alla condizione sociale. (Giornale ed Atti della Società siciliana di Economia Politica. Anno IL, 1877, dispensa III). “x 36 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 23. Il censimento del bestiame del 1881, in confronto a quello del 1868. Pa- gine 20. Palermo, Amenta, 1882. 24. Dei movimenti della popolazione della città di Palermo nel decen- nio 1872-81. Pag. 72. Palermo, Virzì, 1884. 25. La statistica nel concetto, nell’ufficio e nella dignità di scienza: prolu- sione al corso pareggiato di Statistica, letta nella R. Università di Palermo il 22 novembre 1882. Pag. 14. Palermo, tip. del « Giornale di Sicilia », 1883. 26. Tentativo di una definizione della Statistica in rapporto al suo assunto e al suo metodo. Pag. 42. Palermo, Virzì, 1884. 27. Importanza della Statistica in ordine al suo sviluppo scientifico e ci- vile. Pag. 24. Palermo, Virzì, 1887, 28. Della unità ed indipendenza della scienza statistica nel suo indirizzo e nel suo metodo. Pag. 68. Palermo, Amenta, 1889. 29. La regolarità degli atti umani e. le leggi statistiche. Pag. 68. Palermo, Amenta, 1889. 30. Del grado di certezza della Statistica nei suoi numeri e nelle sue in- duzioni, e degli errori che ne alterano il risultato : saggio letto il 27 novem- ‘bre 1888 nella A. Accademia di scienze, lettere ed arti. 31. Limiti ed attinenze della Statistica con le scienze che studiano i varì ordini della vita sociale. Pag. 110. Palermo, Virzì, 1889. 52. Le inchieste sociali e le monografie di famiglia in rapporto alla Stati- stica: appunti. Pag. 19. Palermo, Virzì, 1893. 33. Le statistiche comparate. Pag. 42. (Estratto dalla vista di Legislazione Comparata). Palermo, « Boccone del Povero », 1903. 34. Movimento economico e sociale deli’Italia di fronte a se stessa e a ta- lune grandi nazioni. Appunti statistici. Palermo, Barravecchia, 1893. (Estratto dal vol. IT della 3* serie degli 477 della R. Accademia di scienze, lettere ed arti). 35. La popolazione di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo. Pa- gine 625. Palermo, Virzì, 1892. 36. Palermo e le sue grandi epidemie dal XVI al XIX secolo. Pag. 608. Pa- lermo, Virzì, 1894. 37. La legge della emigrazione permanente in Italia, con raffronti di sta- tistica internazionale. Pag. 154. Palermo, Virzì, 1894. 38. La popolazione di Sicilia e di Palermo nel secolo XIX. Parte I. Storia e Statistica. Pag. xn1-715. Palermo, Virzì, 1897. 39. Dati statistici della città di Palermo, desunti dal IV censimento (1901). Palermo, Virzì, 1901. 40. Relazione sul censimento della popolazione della città di Palermo nel 1901. Pag. 168. Palermo, Virzì, 1901. IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 37 IV. Diritto pubblico interno 1. L’incameramento e i beni di mano-morta siciliana. Capitoli 11. (Za St cilia, anno I, 1865). 2. Della unificazione legislativa. Capitoli 10. (Za SzczZza, 1865). 3. Dei pubblici impiegati e dei loro diritti in rapporto allo Stato e alla legge di disponibilità. Cap. 14. Palermo, Amenta, 1866. 4. Dei varî progetti sulla soppressione degli ordini religiosi e destinazione dei loro beni. Capitoli 18. (Za Stzezlia, 1866). 5. Di taluni errori intorno all’ ordinamento amministrativo d’ Italia. Capi. toli 5 (1). (Za Stcilia, 1867). 6. Del progetto della Commissione sull’asse ecclesiastico. Cap. 9. (Za Si cilia, 1867). 7. Dei sofismi e delle metafore in politica, economia e pubblica ammini. strazione. Capitoli 80. (Za Szezlia, 1868). 8. L’accentramento e i lavori pubblici in Sicilia. Cap. 10. (Za Szezlia, 1869). Ve Scritti varii 1. Del più degno e del più nobile scopo della poesia. Capit. 4. (L’/dea, 1858). 2. Del maraviglioso poetico, e delle sue attinenze con l’incivilimento. Ca- pitoli 14. (L’Idea, 1889). 5. Dell’educazione popolare e del suo potere sull’ incivilimento e le indu- strie. Capitoli 19 (2). (Za Szezlia, anno II, 1866). 4. Di Emerico Amari e delle sue opere: saggio. Pag. 110. Palermo, Mor. villo, 1871. 5. Cristoforo Colombo incatenato: lettera allo scultore Benedetto Delisi. (Estratto dalle Nuove effemeridi, anno III, 1871, N. 2). 6. Tommaso Natale, i suoi tempi e le riforme economiche nella seconda metà del secolo XVIII: saggio letto nella tornata del 23 novembre 1879 nella PR. Accademia di scienze, lettere ed arti. Pag. 41. (Nel vol. VII, 1880-81-82, nuova serie degli Atti, pubblicato il 30 marzo 1882, VI centenario del Vespro Szezliano). 7. La stampa delle opere di Emerico Amari: parole dette nella tornata del 3 aprile 1886 della f. Accademia di scienze, lettere ed arti, seguite dalla de- liberazione dell’ Accademia ordinante la stampa del discorso e costituente il Comitato per la pubblicazione delle opere. Pag. 20. Palermo, Amenta, 1S$1. (1) Doveva continuare (2) Doveva contiuuare. 88 IN MEMORIA DI FRANCESCO MAGGIORE-PERNI 8. Sulla necessità che l'Ospedale Civico di Palermo ritorni sotto l’amministra- zione del comune: storia e critica (1431-1865). Pag. 15. Palermo, Amenta, 1881. 9. Sulla salute pubblica della città di Palermo in rapporto alla fognatura : relazione e lettera al Sindaco marchese Ugo delle Favare. Pag. 23. Palermo, Virzì, 1883. 10. Osservazioni e difese del comune di Caltavuturo, occorrendo la nuova circoscrizione territoriale dei comuni della provincia di Palermo. Pag. 30. Pa- lermo, Gaipa, 1868. 11. Le Società Operaie palermitane di mutuo soccorso al V concorso dei premi del Banco di Sicilia: relazione. Pag. 40. Palermo, Virzì, 1890. 12. Giovanni Bruno. Pag. 5. Palermo, 1891. 13. Giovanni Bruno e le sue dottrine economiche. Pag. 24. (Estratto dal vol. VI, della 3° serie degli atti della f. Accademia di scienze, lettere ed arti. Palermo, Barravecchia, 1901. 14. L'Accademia e l'Università di Palermo dal 1779 al 1816. (Articolo nel numero unico pel /. cezfenarzo dell’Atenéto palermitano. Palermo, Marraffa, 1906). 15. Gli eserciti permanenti, la guerra e l’arbitrato internazionale. (Arti- colo nella Szez/za universitaria, anno I, 1905, fasc. 3-5). 16. Il Senato e Vl amministrazione municipale di Palermo, dai tempi più antichi al 1860. Pag. 16. (Estratto dall’Anzo/egia Steiliana, fasc. IX e X.). Pa- lermo, Lo Casto, 1902. 17. Il secolo XIX e le sue idee dominanti. Pag. 15. (Nella vista di Legi- slazione Comparata. Palermo, 1904-905, fasc. I.). TAR Michi di x EA RE LITTA si Spia BRAIN : PULA ARE 1 SVrO: ni ELFI NISENECI A JARNO AO avi HA i ERA SA 5 ti vi ng. Va PRUA VIENI DAN 04 IRA ENT ia TAI (n MCR) SUL Trezzo MAR ere ME RN 10 LORIA: me NeILIL, RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE ESEGUITE Nel R. Osservatorio di Palermo (Valverde) DURANTE GLI ANNI 1908-09-10 RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE ESEGUITE NEL Medie e Totali . PIRIE:S:SITOINIE A 0? | MESI | | e | E © s iS Sa mm. Gennaio. 767,39 15 Febbraio. 69,40 1, | il | | Marzo. 64,50 5-6 | 1 0 Ro ETA) Aprile 60,70 | 27-28 | | Maggio . 62,40 18 Giugno . 60,50 13. | Luglio 60,40 1 Agosto 59,50 22 Settembre . 63,60 15 il Ottobre . 55, (0 8 T mi=in | = Novembre . 6:90) 80 | | | | | | | Mr | Dicembre . . .| 68,10 1 Media 52,99 Minima mm. (46,00 41,40 41,60 | 41.60 39,60 —rPTT— 1t—@€@€—r@—_T—TP— € Giorno Lo 20 29 29 TEMPERATURA DELL’ARIA me ———_—__ rr dt om oc Massima 20,1 19,8 21,0 41,1 29,6 28,6 244 17,6 Giorno 1-20 SI 11-12-15 27 (00) 15-16-26 10,35 11,77 13,84 20,02 99.97 24,50 24.62 10,84 16.90 Minima 35 (OS) DI] Giorno (Co, Assoluta 7,36 8,40 8,09 10,90 < Umidità medie Ni \ R. OSSERVATORIO DI VALVERDE IN PALERMO DURANTE L'ANNO 1908. 3 Altezza del barometro sul livello del mare . 3 — MN299 Altezza della capanna meteorica sul livello del mare = m. 58,80 Predominante SSW WNW ENE W W VENTO (o) È È di massima ì pT ° g velocità 5, O) D P (do) km. km. 55 |620 (S) 30 zia | 350 eSw | 29 | 64 |420. (sv |1721 81 |500 (S) 20 45|380 (SW) | 5 | 44|2830 (NNW) | 20 | 5,8 | 280 (SSW) | 18 Il 5,4 | 25,0 (SSW.WSW)| 7-93 38 |185 (NNE) | 18 4,6 | 350 (SSW) 24 | 5,1 | 860 (SSW) | 8 5,3 | 440 (WSW) 11 5,5 43,7 | 31,20 | ( G.2.7.9.19.29 30.31. F.1.3.5.9.24.26.28.M.5.9.10.23.25.31.A.4.7. | misti 11.15.20.26.30.M.4.8.10 17.29 (G.11.191,6.18.4 7.2096.83. 63 | 13.18.20.21.27.28.0.1.2.15.17.20.28.30,N.4.7.9.10.24.26.D.4. 9.10.29. { 36,1 || 77,60 | G.1.3.4.5.6.8.10.11.12.13.16.17.18.20.21.22.25.26.27.28.F.2.4.6. LO SCE ).22.23.25 27.M.2.4.7.8.12.13.14.15. | 16.17.18.21.22.24.26.27.28.29.30. A.1.5.6.8.9.10 12.13.14.18. | | = coperti / 21.22.23.25.29.M.6.7.14,15.16.18.23,24.25.26.81.G.1.6.7.8. | 144 10.L.15.22. A.8.16.23. S.17.22.23.24.26.0.11.12.13.14.16.21. | 93,24.26.27. N.1.2.3.5.6.8 11.12.13.15.16,17.19.20.21.22.23. | 25.D.5.6.7.11.12.15.16.17.18.19.20.21.22. 23.24.26.27.28.30. | | 31. | 4855 77,85 .2.4.7.8.9.10.12.30.F.2.3.4.5.6.11.22,25.26.28.M.8.9.12.14. ST mm 18.19.21.94.95.96,27. OA .5.6.7.8.9.10.13.14.18 21.22. E osa 23,25.26.M.24 G.7.L. — A.23. 8.6.22.23.24.26.27.0.3.13,21, | ù 23.24.30.N.1.2.5.7.9.11.19.13.17. 18. era 2 24,25.D.4.5.6.7.11 | 12.18.16.17.18.19.20.21.22.23.924.25.27.28.29.30.31. | | 5 i È (3431 (6/00) irannena i CERI MIT ME CNS Ni | Î | d reo ii20)|(CORterandino CO PRIGMILARM GLAS. N24D.19; | 86,9 = con nebbia $ G.13.21.F.— M.21.A.5.6.9.10.11.13.18.M.17.G.—L.— A.23. | | 16 t/ S.—0.14.N.29.D.22,31. | 822 | 8,10) con tuoni $ G.1.F.-M.—-A.10.M.24.G:7.L.—A.—S.23.0.13.24.N.5.18.20. | | 14 f 22.24D.6.12. | 688| 31,95 | con baleni G.15.F.26.M.—A.10M.17.G.7.L.—A.15.23.8.6.23.26.0.13.14. | | 29 è 15.16.17.24.29.N.5.10.11.17.18.20.22.24.D.6.12.26. | 552| 9,90 | conventofortef G.9.29.30.F.3.18.19.27.29.M.14.17.A.19.20.30.M.5.G.20.L.7. | 29 è 18.A.7.23,S—0.22,24.25.N.8.9.10.20.—D.11.12.13. 38,8 | 131,05 G.1.2.3.4.5.6.7.11.14.15.16.18.19.20.21.23.24.27.28.29.81.F.1. | 7.912. 1314 15.17.18.20.21.24.26.M. 9.10.15.19.23.24.25.27. 1102: DIE È | con rugiada — .1.2.10.11. 3.1 2 -L.1,5.14.23. 25.26 90.98. | 168 \ 29% 2 2 È 8.29.30. 7.8.9. | 4° 5.6. 7.8.9.10.13. \ Ì | 9 l Cir MEO \a5|3% GIORNI DELL'ANNO pio 18.20. 21.29. M.1.3.6.11.19.20. A. 2.3.16. DIO! TL 12.13. 19. 20. 212 22. i si 30. G 2. O) Sh SE HW O do edi sereni | | 159 | 26.27.928.29.£ SE qu Our NI (00 Dl. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. VTEOI 11.12.14.15. 18.19.22.25.29.31.N.14.18. 12 n 21.22.24.25 27. 98.9 29.530.315. 16.19.25. 29. 30.0,3.4.5.6 .7.8.9.10. 27.28.29.30.D.1.2.3.8.19.14.25. 8.9.10.14.15. [So] Hi RSA oO) Ut | 86,1 con brina 54,4 | 614,00 || con caligine $ G.—F.—M.— A.-M.17.19.21.G.LT_A.—S._ 0._ N. 6) ì Dai i | il 4 RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE ESEGUITE NEL| ER be | | ressa sl PRESSIONE A 0° | TEMPERATURA DELL'ARIA Umidità medie e eeEÎER] << “ AI TT Ti IMAESSA | ni Co) | & a 8 S ! E È È E a | È & 8 3 2 s | IONE S S E SOSE 5 E E 5 7 È = 5 = = Sn = 5 = = Si i: [e | | mm, mu mm. oc oc oc. mm %/o Gennaio. . . .|| 766,89 5 757,46 | 745,90 9 | 186 15 956 | 18 26 6,97 | 737 | Î Febbraio. . . .|| 63,60 3 54,03 41,00 | 11-12 | 160 28 8,65 |—05 10 | 649| 715) | | Marzo. . . . .| 58,80 31 51,26 39,20 1 | 048 2) 12,28 | 30 18 | 765 660 | | | | | | | Aprile e (60:80 24 55,67 44,80 4 | 806 27 1465 | 60 9 OLA] TL Maggio . . ...| 62,00 | 24 55,69 48,00 30 | 28,0 23 17,61 TE 6 || 11,82 67,3! | | Giugno . . . .| 6240 | 20 57,08 52,60 10 | 326 16 20,81 | 19,9 D) 13,24 | 65,3 Tuglio Mea i GIRO 14 56,27 49,80 8 | 82,6 27 22,16 | 12,0 11 13,80 | 60,8 | | | Agosto . . . .|| 60,00 9 55,31 50,00 5 | 856 1 24,81 | 158 si | 15,66 | 62,6) | | | | Settembre . . .| 60,00 23 56,07 49,20 6 | 318 10 20,68 | 13,9 g | 15,83 | 705 | | | | Ottobre . . . .| 61,60 7-8 56,39 49,20 30 29.4 7 18,83 | 10,0 2 | 1975 739 | Î | | | | | | | Novembre . . || 63,00 25 53,87 45,50 22 23,6 19-21 | 1491 | 32 2 | g9gg | S| | | | | | km. km. | %o || mm. | G.6.7.15.21.23.24,25.26. F.21. M.5.18,29. A.8.11.12.13.14.15.17. W_|49|280 (W) 81 | 896| 80,90| 18. 19.23.2425. M.1.2.5.6.15.16.17.18.19.20.21. G.1.2.3.4.6.8. 9 fe) ).12.13.14.15.18.21.2 SIRO O DL OR ILA | | | sereni 140 14.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.A.1.2.3.4.11. 13.14.15.16.17.18.19.21.25.27.30.31. S 23040829. 0.3.56.7.89.13.14.195095. 20.21.25.D.4.5.11.17.26.29. aio W |62]|320 (SSW) |11-27| 288 | 115,20 | G.5.14.17.18.22.31.F.3.8.9.16.18.24. M.2.6.7.19.23.25.28. A..26. M.4.8.12.22.23.25.G.11.17.27.L DI B.A.5.12.20.22.28.5.2.4. 6.9.10.12.16.17.25.26.27.0.1.4.10.11.15.18.24.26.N.8.10.13. 14.18.23.26.29.30.D.3.6.7.8.12.15. sE 91.99.24, Pi 20.27.28.29.30.F.1.2 4.5.6.7.10. misti W 10,3| 51,0 (SSW) 1 | 339) 82,00] 4 11.12.13.14.15.17.19.20.22.23.25.26.27.28.M.1.3.4.8.9.10.11. | 12.13.14.15.16.17.20.21.22.24.26.27.30.31.A.1.2.3.4.5.6.7.9. 10.16.20.21.22.27.28.29.30. M. 3.7.9.10.11.13.14.24.26.27.28. 29.30.51.G.5.7.10.16.19.20.26.29.L.2.4.10.A.23.24.26.29.S.1. 3.5.11.13.22.30.0.2.12.16.17.21.22.23.29.80.31.N.1.2.4.5.6.7. | 9.11.16.17.22.24.27.28.D.1.2 9.10.13.14.16.19.20.23.25 27.98. | 90.31. G.1.2.3.9.10.11.12.13.18.19.20.21.22.28.29.30. 13.14.15.16.17.18.20.22.23.24.25.26.27.28. M. 10.12.15.23.24.26.27. A. 3.4.5.6.7.20.23.28.29.: 26.29.30.31.G.5.7.19.20.29.L.4.A.5.29.5.6.13.14. Bi 28. 0.2.3.10.11.12.17.22.24.29.30.51. N.4.5.6.7.8.9.10.11.16. | 17.25.24.26.28.29.D.2.3.8.9.10.12.27.30.31. | E 30560 (SSW) | 2 ai 444 | 245 | | | coperti | | 151 E 3,8| 29,0 (WNW) (5%) | 468| 8880] E 3,0 | 240 (SW) 16 || 648| 6,90 | con pioggia E 44 | 26,0 (WSW ll 6 40 | } 0040) con Deve G.19.2021.F.9.1720M.— A—M—G.-L—A.—S.—0. | N.24.D.9.31. | 3: ed | con grandine $ G.20,F.2.17.M.27.A.-M.3.G.-L.—A.-S—0.-N.—D.12. E 4,2 | 330 (WSW) | 22 | 776 2995] ì | | | con nebbia ( G.—F.—M.17.31.A.3.5.6.20.21.29.30. M.18.22.G.—L.27.A.— | | | 15 ì S—0.6.30.N.28.D.-. | E 99|230 (N) pago | con tuoni | G.—F.—M.22.27.A.—M.25.26.G.20.L.—A.— S.2.4.6.27.0.10. | ; (RSS DE 16 O GmessNADO | | Ì Il | | con baleni $ G. — F. — M.23.26.27. A.— M.26.G.20. L.4.A.— S.2.5.12.27. i | | 18 ? 0.10.11.16.17.22.N.—D.8.9.10. WSW |40|340 (S) 29 | 55,1 | 112,00 R SR SN EA | | | con o: G. 8.31.F.2.17. M.1.2.7.8.19.24.26.27. A.27.M.3.G.16.17. L.—. | | ASSE "0. 2.27.29,N.12.17.22.23,24.D.20. È STA | | G.6.7.F.5.M.18.21.28.30.31.A.1.6.8.9.11. 15.16.17. 18.19.23.24. î W 67 |310 (W) 22 | 423 | 12805 | 25.26. M.1.5.6.8.11.12.15.16.18.21.27. G.1.2.i | 13.15.19.20.21.22.24. 2 26.28.30, L.5.6.7. ve | | con rugiada 95.29.30 | | | | 150 3.1.8,9.10. 252 WSW | 47|260 (SW) 20 | 449) 1610| 8:9.10.12.18.14.15.18.19 90. 21.24.25.26.27.28,31, N.1.5.8.9. ia | 10.13.15 -25,30.D.1.5.6.11.12.16.17.18 22.98.98. I | con brina { G.23.24.25.26. F.10.19.M.— A—M.—G—L—-A.— S. | | | Ti tf 0.-N.—D.13. 4,9 | 492 | 667,85 | | | con caligine ( G._—F.—M.1.A.1 | 5. M.—G.18.26.28.30. L.19.20.28.29. A.9. | ie I 16 f13.16.17.S.—0.7. | 6 R. OSSERVATORIO DI VALVERDE IN PALERMO. RIASSUNTO DELLE ——»—u td ililj_J]_jjù0Ò)jVNÙÒE E EE EEA Ò)AAMHH H;HANÒZA. !]!]]]bE' /-A__..__..1-k | Ages 5 PRESSIONE A 0° | TEMPERATURA DELL’ARIA Umidità media Dio ______e———_ __—_————_—_————— —____— | | MESI | d è | (sc) [o] E ° È È ° s ° È È OL de ‘n S 3 = dl i?) d = =: Sola ia E S E E Ss É S È E SHE ea 3 = © = = 5 = 5 = = O_|< E | | o {mm mm. oe. oe. oe. | mm. 9% ! | Gennaio. | 771,50 | 11 | 75664 | 7410 | 25 | 210 31 10,13 | 238 12 | #07 | 727 | | | | | | | | Febbraio. . . .| 66,60 923 54,33 42,80 16 22.0 20 10,66 25 14569 | | | | | Marzo. er si 6900 10 53,67 40,40 |21-22 | 210 12 11,54 20 26 | 749 | 699 | | | | | A prilet Ani (59,90 8-9 53,68 45,20 15 | 31,6 14 14,87 4,9 9 || 926) 697 Ì | | | | Maggio . . . .| 5980 |26-27 | 5019 | (45,70 9 | 26,6 98 16,33 | 738 12 | 10,41 | 704 | | Giugno . | 61,00 22 55,18 44,00 5 | 306 27 20,38 | 11,4 8. | 13,18 | 698 Luglio... . . .|| 59,40 22 55,24 50,50 16 | 33,0 21 22196 113,6 7. | 1449 | 66,8 | | Il | | Agosto e Vi IeEC0:90 20 56,45 51,20 3 33,0 31 23,54 | 14,6 16 || 15,29 | 65,3 | | | Settembre . . .|| 63,20 | 27-28 56,28 48,60 110324 21 20,62 | 12,0 96 | 13,02 | 690 | | | | Ottobre . . . . || 63,00 1 57,98 51,20 21 | 347 18 20,73 | 10,0 18 | 12,16 | 64,7 Novembre . . . | 63.30 © | DOS: 43,70 6 81,1 5 14,51 3,0 14 S.92 69,0 | | i] | Dicembre . . .| 63,10 | 24 54,71 42,50 28 25,6 6 12,85 35 30 906 | 778 | | Mediee Totali . | | 755,41 16,88 10,67 | 70,1 | | Î | | Ì Ù OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE ESEGUITE DURANTE L'ANNO 1910. Altezza del barometro sul livello del mare . Altezza della capanna meteorica sul livello del mare= m. 58,80 Y — MEgAe292 Predominante W W ENE SW SSW SW VENTO & 3 S di massima Ss velocità © > km. km 6,6 | 430 (SW) 41|280 (W) 55| 480. (Sì 8,8 | 36,0 (SW.W.) 74|360 (W) 5,38 | 36,0 (SW) 6,0 | 300 (SSW) 5.1 | 824 (NW) 7,1| 280 (WSW) 85 | 360 (SSW) 10,9 | 380 (SSW) TI | 41,2 S) 6,8 Giorno DO (SI 15 (29) -J sl 18 Serenità media del cielo 89,6 | 8. | aa Il 5 60 | 80 (ces \6£ I (0) n=) | mm 135,50 | sereni 176 137,25 | | | | USE | 46.40 misti | | | “i Îl 48,90 | | | coperti | | 134 74,85 | | il | | | 16.55 | con pioggia 3 na bre | | 20,10 | con neve 11 | con grandine | 10 90 | Lù | con nebbia | | 25 | | con tuoni | ela] 20 | 40,55 ni | || con baleni 31 | 5 x | con ventoforte 13,85 || 48 85,25 | | con rugiada 192 101,50 | con brina 721,50 5 5 GIORNI \ \ | | 28.1.6.A.13:S.1.2.3.7.10.11.12.24,25.26.27.0.6.7.19.20.22. N. 2.3.6 7.11.12.15. 16.17.18.19.20.22.23.24.27.180. D. 1.2.3.7.10. 14.15.16.18.20.21.26.27.28.29.30.31. | (1G.17:8:23/24.E!5:14:28.MII.A.M_GT_L_TA_-ST0! ( N.20.D.29.30. ( G.7.23.24.F.5.11.M.1.A.17.M.—G.—-L.- AS. 0.6.N.11. l 20 D.—. ( G.2.13.14.22.23.25.F.1.4.11. M.— A_22.27.28. M.28.G. — L.13. f 19.20.A.1.S.—0.27.N.24.29.D.4.7.8.13.30. ( G.23.F.—M.-- A.1.M.4.23,24, G.5.6.28. L.6.A.— S.1.2.10.0.6. ‘i 7.N.19.20.D.1.7.29.31. ( G.23.25.F.5.9.10.M— A.17.M.4 24.G.5.6.L.6.A.12.5.1.2.9.10. ( 21.25.0.6.7.20.22.25.28.N.19.20.D.1.7.29.30.31. / ) ( con caligine | G. bIE RIESANINO G-5.9.10.11.12.15.16.17.20.21.27. 28.F.2.3.18.M.6.7.8.9.10.11.12. 16.18.24.28.29.30.31. A.4.6.7.8.11.12.21.22.23.24.26.M.3.7.8. 9.11.12.13.14.17.18.19.21.22.25.26.29.31. G.1.2.3.7.8.9.10.11. | 12.16.17.18.19.20.21.22. 23.24. 25.26.29.30. L. 1.2.3.4.5.6.8.9. 10.11.1918 14. 15.16.17.18.19.20.91.22.23.24.25.26.27.28.29. 30.31.A.1.2.3.4.5.6.7.8.10.11.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. | 23.24.25 96.27.2899, 30.S.1.5.6.7.8.9,12.13.14.15.16. i 27.29.30. 0. 1.2.4.5.12.15.17.20.22.29.N.4.5.7.8.9.13.£ D.8.16.28. G.3.4.6.8.18.24.31.F.7.8.14.24.28. M.3.4.5.15.25.26. 27.A.1.5.13. 15.19. M. 4,6.24.27. G. 6.15. L.— A.31.5.2.3.4.17.23.£ .3.8. 11.14.16.18.N.1,10.11.19.14.17.20.D.1.3.10.2427. © G.1.2.7.13.14.19.22.23.25.26.29.30.F.1.4.5.6.9.10.11.12.13.15.16. 1°0-19:20.21,22. 23.25.26.27. M.1.2.13. 14.19. lo 20.21. 22.23. A.2.3.9.10.14.16.17.18.20.25.27.28.29.30. M.1.2.5.10.15.16.20. 23.28.30. G.4.5.13.14.27.98. L.7. A. 9.12. S.10.11.20. 212 22.24. | 25.0.6.7.9.10.13.19.21,23.24.25 26.27.28.30.31.N.2.3.6.15.16. ; 18.19.21.22:23.24.26.29.30. D. 2.4.5.6.7.9.11.12. 13. ina ato 18.19.20.21.22.25.26.28.29.30.31. +.2.7.8.13.14,15.22.23.24.25:26.27. F.1.2.4.5.6.8.9.10.11.12.13 14.15.16.17.21.25.27.28. M. 1 4.17.20.21.22.23.24.925. A.1.2.6. 10 11.17.18.19.25.28.29. M.1.2.3.4 6.11.16.20.24. &.5.6.13.14. LG G.7.19.20.23.25. 26.F.1,16. M.1.13.14.15.21.25. 4.G.13.15. L.5.6.7.8.24.27. A.31.S.1 30.N.2.4.10.11.12.10.21.D.6.9. G.4.5.10.11.15.16.17.28.29.30. F.2.7.8.13.14.18.22.23. 6.7.8.9.10.11.12.16.18.22.26.27.28.29.30.31.A. dl 3 20.21,22.23.24.26.27. M.7.8.9.12.13.14.21.23.2 31.G.1.2.3.4.7.8.9.16.17.18.19.20.21.22.23,242 95 è 30.L.1.2.3.4.6.7.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.£ I. 90, 25.28.29.30.31. A.1.2.3. 4.5.6.7.8.12. 14.15.16.17.15.19.2 o 22.23 24. .28.29.80. S. 4.6.7.8.9.12.13.14.15.16.17.18.19. 20.26.27.28.29.30.0.1.2.3.4.5.8.10.11.15.17.18.20.24.25.28.29. N.5.7.8.9.13.14.17.2 .28.D.1.3.4.8,11.13.17.18.19.24. G.6.9.10.11.12.F.—M. M—G.—-L.—A.-S.-0.—N. A.9.10.14.M.2,3. | 21.0.9.10.19.14.21.98. | 2 À. —F.—M.—A.22.M.18.G.11.L.—A.30.31.S.—0.—N.-D.— 2 . _ n dm = ) DEI; : È : i (i; À Mec. si RIA piani s to n gr) dp i # ci \ i Le ia dini SA pena ata Fo E; inte At ato = 6, L ur I i î ie actalà a ì i aL perire ia 9 nt ieri tt i ì “gi tera AL = RS rane ziote È ie ù È 09 5° IONE Fà . Ù } î = \ x? cea EI , i iu î ù = ù È Di +9 tal x C* dd ° " ; 9 f Si e VANE : na î i n vi ole ” [ pò” 6 l Ù Adi E oa du’ e 5 - i ATTI DELL'ACCADEMIA SCIENZE, Lettere ed Arli DI PALERMO che fu già Accademia del BUON GUSTO PRIMA SERIE Saggi di dissertazione dell’Accademia palermitana del Buon Gusto anno 1755. 99 1 Saggi di dissertazione dell’Accademia palermitana del Buon Gusto dopo la sua remiegrazionerNtanno 1910 ee, Se anno 1800. NUOVA SERIE Atti dell’ Accademia di Scienze e Lettere di Palermo VOB 1845 Vol. 1355 VOBINIES 1859 Vol vst 1374 Vol. V 1875 Vol. VI 1878-79 VOREAAIRS 1882 Vol. VIII. 1884 Vol. IX 1885-86 Vol. X 1887-88 TERZA SERIE Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti Wok eine a RO] Vo@ib= sata sRene i 809 No Mesa SIA RO E TR SOA Vols Ice ee de RENO NobNiesse RR I RIO Mo NESS SSR SIMO VoMIE st eee e ie aa O MILO) Vol NI sE RR e NOVA 01 Vol IX= Ri USES I ei e e COMO )S-I 1 VANO DA Mai N f ' he PROVANO IRPI MEZI SMOG ) ; UR n T i Ùi li N UA i È SARI 7 ENTO Tita {To IGO) ; My vi AAA tI IRA " Ù) ri È Lo pe HAT VER VI Ur, n CRI AMGETÀ i VO) i VI MIRAI MROÒ pei MIN dh) ik Ti dA / tia ht; ai dI USA MRO VAI, TR I \ TIRARILONLI lee) Ran 1 SMI, GINO e N) "A II (7: 7 VOTO PRI d ha OM) MNacsto Mo n ANNO) DOLL) VIENE } \PAIBIITI i i ni ATENA, Ji Ù Gn, LITI NA fi LIAN i Un LI î I VÒ Ù Un) DI) VIVI IRRRIVONTE ma MIRTO RUOLI 7A A} GUI ; | INVITA) PANINO { }} x UV UN Dana ui OZ A ANI i VI) NUIT KI RI S VIRNA {AL OO h Pio OIIANN I: i SR INAILOI ; died N VAIL IERI I I no Di; AAA MMIUTRATOOI Ve Tuo LR FUMI i NE Io DEAD I DANA RIONI E L.. 00.0. 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