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Full text of "Gli ordinamenti politici e amministrativi nelle "Constitutiones Aegidianae": of Cardinal Gil ..."

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GLI OKDINAMENTI 




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NELLE « CONSTITUTIONES AEGIDIANAE « 



PER 



FILIPPO EEMINI 




TORINO 



ROMA 



FIRENZE 



FRATELLI BOCCA EDITORI 

1893 



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(fL£^^~.ji- 



GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 
NELLE " C0N8TITUTI0NE8 AEGIDIANAE „ 



PEOEMIO. 
Coedizioni dbllo stato bcclesiastico nel secolo XIV; i ti- 

BANNI — IL CABDIKALE EgIDIO AlBOBNOZ — SUB IMPBBSB 
MILITAEI E LEGISLAZIONE — LE COSTITUZIONI BQIDIANE — CON- 
TENUTO, CODICI, EDIZIONI. 

Negli ultimi anni dell' infausto pontificato di Clemente se- 
sto in Avignone, dove il re di Francia — ha detto un celebre 
scrittore moderno, — aveva trascinato il papa "come cane in 
lassa, „ i mali delle provincie ecclesiastiche dell' Italia centrale 
erano peggiorati. E mentre l'autorità dei rettori apertamente 
impotenti era stat^ derisa e disconosciuta, e Cola di Bienzo 
non aveva temuto di oltraggiare in Vaticano il legato Ber- 
trando di Deux, il decadimento universale del dominio e del- 
l'onore della chiesa aveva dato agio nelle città maggiori a 
parecchi uomini non scevri di valore e d' ingégno, di ribellarsi 
a qualunque benché minima soggezione e dichiararsi signori. 
Cosi il D'Oleggio occupava Bologna, Gentile da Mogliano op- 
primeva Fermo, Fedo Mulucci, Macerata, Eodolfo da Varano, 
Camerino; Malatesta dei Malatesti da Rimini s'era esteso sul 
littorale fino ad Ancona, Francesco Ordelaffi s'allargava ne' 
dintorni di Forlì, e a Faenza signoreggiava un Manfredi, uno 
Smeducci a San Severino, un Gabrielli a Gubbio : sopra tutti 
acerrimo nemico del papa, e più formidabile, il prefetto urbano 
Giovanni di Vico, che correva conquistando il territorio da 
Orvieto ad Amelia e a Boma. ^ E in Roma stessa i Colonna, 

* Cfr. Gbbgorovius, Storia di Roma nel medio evo, trad. di M. Man- 
cato, Venezia, Antonelli, 1872 tom. VX pag. 497 e seg. — Leo, Storia de- 
gli Stati italiani, Firenze 1840-42 voi. II, 1. Vili. e. 3. — Muratori 



4 GLI OBDIN AMENTI POLITICI B AMMINISTRATIVI, ECC. 

gli Orsini e i Savelli con i partigiani aristocratici, espulso il 
tribuno Cola, che si trovava prigioniero in Avignone, si con- 
trastavano il predominio, pronti sempre a combattere la fazione 
popolare, che s'affidava in Francesco Baroncelli, notaio del 
comune. Era un disordine politico d'ogni parte, un conten- 
dere del diritto con la violenza e cercar nelle forme apparenti 
di diritto la sanzione di questa; romori improvvisi di som- 
mossa, assalti a popolazioni pacifiche per renderle alFarbitrio 
di un despota e una invadente corruzione di costume. Oltre 
di che quasi le miserie pubbliche comportassero nuovi sperperi, 
i mercenari delle compagnie di ventura prima col Guarnieri, 
duca d'Urslingen, avevano saccheggiato la Romagna, e poi col 
cavaliere provenzale fra Monreale d'Albarno, che sparse il ter- 
rore nelle Marche e s'alleò col Vico. Sicché alla Chiesa nel 
decembre 1361, quando Clemente mori, perdute le provincie 
quasi per intiero, non erano in Italia rimaste soggette che le 
città di Montefiascone, Acquapendente e Bologna con pochi 
villaggi vicini. Per prevenire i consigli del re di Francia, il 
conclave rii^nito in fretta su le rive del Rodano creò pontefice 
Stefano d'Albret, limosino di Malmont, cardinal decano col 
titolo suburbicario di vescovo d'Ostia, il quale prese il nome 
d'Innocenzo sesto. Il nuovo eletto, uomo severo e di abitu- 
dini monacali, ponendo mano subito a correggere il lusso e i 
gravi abusi della corte, specialmente circa il conferimento 
delle commende e dei benefizi, non dimenticò la condizione 
infelice d'Italia. E poiché l'aver Q-iòvanna, regina di Napoli, 
venduto ai papi per 80.000 fiorini d'oro fin dal 1348 la sede de- 
liziosa di Avignone non assicurava loro l'indipendenza spirituale 
dal regno dei Valois, comprese che la sua opera doveva esser 
volta a preparare il ritomo alla sede antica. Né ciò potendo 
avvenire finché lo stato non si fosse sottomesso e riordinato, 
determinò di spedire in Italia un uomo di coraggio, che a suo 
nome governasse le provincie e le riconducesse all'obbedienza. 
Tenuto il consiglio con i cardinali, matura — dice il testo 

Annali d'Italia^ agli anni 1352 e seg. — Baluzi, Vitae PP.Avenionien- 
sium Parisiis 1693. — Audisio, Storia civile dei papi, Roma, Aureli 
1866 voi. IV 88, 89. — C. Oalisse, I prefetti di Vico, Roma in Archi- 
vio delia soc. rom. di st. patria 1888 pag. 106 e seg. — Papbnoordt, Cola 
di Rienzo e il suo tempo, Torino G. Pomba 1844, e. IV e V. 



NELLE COMSTITUTIONES AEGIDIANAS O 

della bolla, — cum patribus nostris deliberatione pre^habita, ^ 
•la scelia cadde sul cardinale Egidio Albomoz (Qil Carrillo), 
del titolo di san Clemente, il quale rivestito di ampi poteri il 
30 giugno 1363 in qualità di legato e vicario generale lasciava 
la corte, e scendeva nella penisola. ^ Il cardinale Albomoz, 
una delle più belle e grandi figure storiche di quel periodo, 
era nato a Cuenca in Spagna all'esordire del secolo, d'illustre 
e ricca famiglia ; educato a Saragozza sotto gli occhi dello zio 
don Zimeno, arcivescovo di quella città, aveva compito lo 
studio del diritto canonico nella fiorente università di Tolosa. 
Poco appresso in corte di Alfonso XI era stato eletto membro 
del consiglio privato, e nel 1340 preso da un impeto generoso, 
aveva seguito le bandiere castigliane e accompagnato il re 
nella famosa spedizione contro i Mori, e a lui davanti a Ta- 
rifa e ad Algesiras salvando la vita, s'acquistò onore. Tre 
anni dopo, fatto cavaliere palatino, fu inviato in Francia per 
gravi commissioni di politica ; ma resosi quindi prete, il re lo 
nominò arcidiacono d'Alcantara e per le sue istanze il capitolo 
non molto dopo lo elesse arcivescovo di Toledo. Era salito 
all'apice delle dignità e dei favori, quando, venuto Pietro II, 
il crudele, al trono di Castiglia l'aver rimproverato franca- 
mente a questo gli adulteri amori con Maria de Padiila fu 
oausa della sua rovina. Perseguitato per si nobile fatto si ri- 
fogiò in Avignone, dove Clemente sesto, che ne conosceva i 
ineriti, lo ricevette con grande compiacenza, e a compenso dei 
torti si iniquamente sofferti, lo creò cardinale del titolo di 
san. Clemente, e rinunciando all'arcivescovato di Toledo di- 
venne nel 1350 vescovo di Sabina, ^ Presto si acquistò un 
credito grande, e dopo aver favorita nel conclave l'elezione 
d' Innocenzo sesto, francese di patria, ma non di sentimenti, ne 
rimase l'amico e il consigliere più intimo. Tale era l'uomo che 
egli aveva nominato suo vicfirio ; uomo leale, ardito e incapace 

' Aegidianae cònstitationes cam additionibus carpensibns, Venetiis 
1588 const. 1. I. e. 1, pag. 8. 

« Ivi 1. e. 

3 IOANNis Genbsii Sepulvbda, De vita et rebus gestis Aegidii Albor^ 
nota Bononiae 1613. — Inoltre si veggano i biografi e gli storici Ma- 
riana, Historia de rfi^ua Hisp. lib. XX. Toleti typ. Pet. Roderici 1592» 
— Fbrrbras, Historia de Hespana Madrid 1700 voi. IX e X. 



6 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

d' ingiustizia, in cui l'azione dipendeva dal dovere morale, e 
in luogo d'esser folle e dissennata per l' impeto, era corretta da 
una calma imperturbabile di giudizio; l'uomo che appariva a 
tutti i tiranni, come scrive il Calisse, ^ fatale. 

Per suo suggerimento gli fu assegnato a compagno Cola 
di Bienzo, che venne tratto di carcere, assoluto e ribenedetto 
forse per rendere più popolare il legato per mezzo della ri- 
nomanza, che ancora godeva nella democrazia italiano il vec- 
chio tribuno, il quale, se i patrizi di Roma si ostinavano a 
chiamar " villano „ e i suoi fautori "cavaliere dello Spirito- 
Santo 7, , fu un grande statista sempre e pensatore strano e 
geniale. L'Albornoz facendo rivivere in se l'antico spirito di 
capitano di squadra, impegnati gli argenti e le gioie, con 
piccola scorta militare e scarsi soccorsi pecuniari intraprese 
il viaggio, e nel mese di agosto si trovò in Milano. Quivi 
Giovanni Visconti, che lo teneva e gli era ostile, lo accolse 
freddamente, e saputasi la notizia che continuerebbe a scen- 
dere, Bologna gli chiuse le porte, mentre Firenze il due ot- 
tobre col gonfalone spiegato gli usciva incontro in processio- 
ne solenne e lo forniva di danaro e di soldatesche. Per la 
via di Toscana, per la quale la repubblica fiorentina gli ave- 
va dato libero passaggio, si portò a Siena e quivi ricevette 
messaggeri del rettore e capitano del Patrimonio, Giordano 
Orsini che lo pregavano s'affrettasse, e a Perugia incontrò una 
seconda ambasceria. Da Perugia passò alla Pieve, uni alle 
sue le milizie, che il rettore gì' inviava, e con esse ir 16 no- 
vembre fece il suo ingresso trionfale in Montefiascone. * Di 
là conveniva procedere con cautela, e sopratutto rendersi 
pratico dei luoghi e assoldare nuove schiere; per la qual co- 
sa publicando indulgenze e lanciando scomuniche, operò in 
guisa che molti corsero a lui. Gli era presso il nemico più 
forte Giovanni di Vico, signore di Viterbo, Orvieto, Toscanella^ 
Narni, Terni, Amelia, Oorneto, Civitavecchia e altri molti ca- 
stelli, il quale sotto le mura di Orvieto riveri il legato e gli 
fece dal consiglio della città proporre la pace, ricusando però 
qualunque onere. 

* 0. e. XII. pag. 106. 
^ Muratori Ann. 1. e. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 7 

Avendo VAlbornoz chiesto una pace incondizionata, e ri- 
mandati perciò gli ambasciatori, la lotta nel nuovo anno 1354 
riarse più violenta; ma il Vico non aveva più a fare col de- 
bole rettore del Patrimonio, si col più grande e sperimentato 
dei legati. Questi levò quanta gente potè inaggiore, e rapi- 
damente stipendiate le sue schiere, ricevette duecento uomi- 
ni d'arme da Firenze, altri da Perugia e da Siena; e da Ro- 
ma, dove il tribuno Francesco Baroncelli era stato ucciso al- 
l'annunzio dell'arrivo di lui, ed era stato eletto il papa a se- 
natore perpetuo, gli vennero 10,000 cavalieri comandati da 
Giovanni Conti di Valmontone. E pui*e avanti a questa lega 
la famiglia dei prefetti di Vico non fu punto disposta a cedere; 
Francesco teneva Orvieto, Pietro, fratello di Giovanni, Viter- 
bo ; Lodovico, l'altro fratello, Corneto ; Sciarra s'aggirava nelle 
vicinanze di Toscanella, e Giovanni era a capo del movimento 
ostile ovunque il bisogno lo chiamava. Ma intanto alle pa- 
role del legato, il quale bandiva essere venuto a donare la 
libertà, e a rimettere il governo a popolo e a liberar tutti 
dall'oppressione e dalla tirannide, le città aprivano ogni gior- 
no le porte e per mezzo dei loro governatori s'accordavano 
al conquistatore. ^ In modo che dopo inutili sforzi e batta- 
glie, non essendo più possibile al Vico difendersi ridotto a« gra- 
vissime angustie e dopo patite varie perdite, Giovanni, su cui 
pesavano scomuniche papali fin dal 9 giugno del '62, s'arrese 
nel '64, rinunziò a tutte le sue conquiste e possessioni e fu 
assoluto. Solamente l'Albornoz gli lasciò i suoi beni falnilia- 
ri e lo nominò vicario della chiesa a Corneto. Cosi già il 
Patrimonio, la Sabina, l'Umbria, Roma obbedivano al legato, 
e gli esuli guelfi in ciascun paese tornavano alle proprie ter- 
re; i comuni ritornavano sotto il governo dei consoli o dei 
podestà, e Viterbo ribelle accoglieva un forte presidio, e per 
suo ordine vi si riedificava la cittadella. Frattanto l'anno, 
appresso, quando Coja, che aveva sostato a Perugia, tolto in 
prestito danaro da commercianti ebrei, s'era condotto in Eo- 

' E pare Taspirare alla libertà era un ostacolo, che nei comuni 
incontrava ai suo disegno, scrìvendo al pontefice: ^Et quod dico de ista 
civitate (Bologna), idem dico de omnibus locis et terris Ecclesiae ro- 
manae, nam quaecumque sit, illa ad libertatem aspirat. „ (Theiner Cod. 
dipi. Sanetae Sedis li. 525-27). 



8 GLI OBDmAHBKTI POLITICI fi AttMllrÌ8TAATIVI 

ma, nominato senatore dal legato, questi traversò. l'UMbria ^ 
per continaare a sottomettere le Marche: le milizie di Carlo 
lY, ohe erano in Italia, avendo abbandonato i titanni dello 
stato ecclesiastico al loro destino, favodrono la stia impreda 
e parecchie masnade tedesche gli si unirono. Aveva òontro 
i Malatesta in Ancona, G-entile da Mogliano in Fermo, che 
marciava verso Recanati per opporsegli, e tutta la Bomagna 
ribellata. Ma seguivano il cardinale valenti uomini in armi, 
parte privati con la speranza di divenire signori, come Nic* 
colò da Busoareto, Homo da Jesi, Jumentaro della Pira; paia- 
te già signori, che bramavano un riconoscimento formale dei 
loro dominii, come Smeduccio di San Severino, il conte di Ca- 
gli, messer Ridolfo da Camerino, che gonfaloniere della Chiesa, 
dei danni soflFerti da Francesco Ordelafii da Forlì, fu retribuito 
col poter far prigione il celebre Malatesta. Infatti Galeotto 
Malatesti, stretto da lui s'assoggettò nel 1865, e tosto la fa- 
miglia per riscattarlo cedette al legato le conquiste si estese, 
e n'ebbe in compenso la signoria di Rimini, di Pesaro, Fano 
e Fossombrone, ih qualità di vicaria della Chiesa, pagando 
un censo per dieci anni. Nel luglio successivo prestarono 
omaggio i Montefeltro in Urbino e Gentile da Mogliano in 
Fermo, e un anno dopo i Manfredi a Faenza: poco prima 
Giovanni di Cantuccio Gabrielli, tiranno di Gubbio, cedette 
il dominio e si ritrasse. Audacissimo ài contrario resisteva al- 
l'Albornoz Francesco Ordelaffi, signore di Forlì, di Cesena*, 
di Forlimpopoli, d'Imola e di Bertinoro, il quale ridendosi 
delle scomuniche e della crociata bandita contro lui per tutta 
l'Italia, con Màrzia sua sposa, «fidava le armi dell'invincibi- 
le Cardinale. Ma questi, dopo la resa d'Ascoli e di Fabria- 
no n^l '56, sicuro della Marca inferiore, si volse a combat- 
terlo, e con fine politico nominò i Malatesta, da breve tempo 
obbedienti capitani della chiesa, a diriger l'impresa difficile, 
mentre eleggeva suo nipote rettore della Marca, affidandogli 
la custodia di Ancona. Sicché finalmente nel luglio del 69 

^ Cfr. Mazzatinti, Il cardinal Albornoz nelle Marche e nelVUrn- 
ària, in Archivio storico per le M. e VU. di M. Faloci Palignani 
vói. III. Vi san pubblicati «Ictini documenti importanti deirarehivio di 
Gubbio. 



NELLE CONSTITUTIONBS AEGIDIANAE 9 

rOrdelaflS. ^ abbandonato dai suoi, si sottomise e fu nominato 
vicario per dieci anni di Fodimpopoli e Càstrocaro. Per tal 
guisa il cardinale, con accorgimento, di tutti i tiranni suoi 
nemici, aveva fatto tanti governatori col titolo di vicari, ren- 
dendoli fedeli ed utili ad un tempo; e nelle terre libere, do- 
po avere formalmente ricevuto dai sindaci e dai podestà 
il pieno dominio in vece del p9ipa^ e dopo che essi per la 
cittadinanza avevano confessato" le proprie colpe chiedendo 
d'essere assoluti, li rimetteva nel possesso almeno apparente 
delle antiche franchigie, aspettando a limitarle con la legge a 
cui dovrebbero sottostare. Frattanto consegnavano le chiavi 
e pagavano un censo stabilito nel trattato con articoli precisi. 
Cosi ptire con un trattato s'arrese ultima nel marzo 1360 Bolo- 
gna, ove dopo cacciati i Pepoli, tiranneggiava Giovanni d'Oleg- 
gio podestà; ma poiché Bernabò Visconti pretendeva il vica- 
riato di quella città, convenne al cardinale far la gueiTa, 
finche quattro anni più tardi con la mediazione dell'imperatore, 
del re di Francia e del re d'Ungheria fu conclusa la pa- 
<5e e il Visconti rinunziò ai suoi diritti al prezzo di 600.000 
fiorini d'oro. E nel 1862, prima che Innocenzo sesto moris- 
se il 12 settembre, il cardinal Egidio Albomoz gli potè tra- 
smettere nella terra d'esilio e di schiavitù, come la dissero il 
Petrarca, e Caterina da Siena, la notizia sospirata che tutto 
lo stato ecclesiastico era sottomesso. Ma una bassa invidia di 
cortigiani fece richiamare in Avignone il grand'uomo e sur- 
Togargli nella legazione il cardinale Arduino di Oluny, inetto' 
ed irresoluto, che già nel 1358 l'aveva sostituito in Koma, 
^jiiando una subitanea scorreria militare dell'arciprete di Ver- 
nia con le compagnie nomadi del Landau sopra Avignone l'ave- 
va consigliato a volare alla difesa del vecchio pontefice. * 

L'opera energica che dinanzi aveva speso nelle provinole 
•centrali e in ispecie nella città di Bologna, largamente be- 

' Muratori Ann, 1. e. pag. 106 -— Villani, Cronache 1. VI pag. 14. 
La moglie di Francesco (Marzia, Marcia, Già) e la famosa donna che 
•comandò sola la difesa deirassedio di Cesena. 

^ Sa questo secondo richiamo deirAlbornoz ò nell^'^Historisches 
J'ahrbnch„ di Mtinchen (1891 XII band.) un articolo del dott. Hermann 
Vnrm, in cni si esaminano le ragioni che ne f areno caasa secondo i do- 
-camenti papali. 



10 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

nefìcata da lui, dove fondò pure un collegio di alunni spa- 
gnuoli e parecchi istituti di beneficenza, continuò a bene del 
regno di Napoli, nuova legazione assegnatagli al suo ritorno 
in Italia. Per tal guisa dopo aver si gloriosamente combat- 
tuto e si saggiamente amministrate le provincia, cui diede 
novella vita, allorché Urbano quinto, che, scoperto l'inganno^ 
gli aveva ridonata intiera la sua stima, ponendo in atto il 
pensiero d' Innocenzo venne in Italia, il cardinale invecchia- 
to lo incontrò a Civitavecchia, e a testimonio delle sue im- 
prese, gli offri un bacino carico delle chiavi delle città sog- 
giogate.^ Tuttavia, prima che lo scopo, a cui aveva consa- 
crato la vita fosse raggiunto, cioè prima che Urbano entrasse 
in Roma, finiva di vivere a Buonriposo presso Viterbo il 24 
agosto 1367, con dolore immenso di tutti. Il papa^ inconso- 
labile della perdita, concesse l'indulgei^a plenaria a chi n'a- 
vesse trasportato il cadavere, e fu tale il concorso di gente,, 
che si potè dire fosse recato da Viterbo a Toledo su le brac- 
cia del popolo. Ma la gratitudine intensa e perpetua dei po- 
steri se l'era guadagnata, e il cronista bolognese, dopo aver 
narrato in breve la sua morte, soggiunge poche parole, che 
non si scordano: "Fu uomo savio e prudente.... e per certo 
non si potrebbe scrivere a pieno ciò che meriterebbe Tonoi^ 
suo. „* Nessuno in quella storia del secolo decimoquarto, si 
delittuosa e violenta fra l'avarizia e la lussuria del clero, fra 
la barbara audacia degli avventurieri e dei signori ci si mostra 
dotato di più virile potenza, maschia perspicacia e volontà 
ferma e determinata. Colto, di gentilezza cavalleresca e di 
soda morale, conoscitore degli uomini e giudice dei tempi 
suoi colFanimo temprato e tranquillo, con la mente volta al 
bene, pensò i disegni serenamente e con esatta corrisponden- 
za attuò il suo pensiero senza ftetta imprudente e senza vani 
entusiasmi. Il Gregorovius ^ lo disse il prelato migliore e più 

^ TiRABOSCHi Storia della lett it. Parma 1793 t V. 

« In Scriptores R. I. Mediolani, Typ.Soc. Palat. 1723-1751 voi. XVIII 
pag. 838-482. Il collegio istituito da lui doveva contenere 24 alunni 
spagnuoli e due cappellani ; egli lo lasciò erede d'ogni avere, e Grego- 
gorio XI no approvò lo statuto. 

Nella dimora in Italia il card, soggiornò di continuo in Viterbo^ 
Montefiascone, Ancona e Bologna; è dubbio se venisse mai in Roma.. 

3 0. e. 1. XII. e. 1- 




NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAB H 

erudito di tutta la Spagna, e lo statista di maggior genio che 
mai abbia avuto seggio nel collegio dei cardinali. E Gines 
de Sepulveda, un alunno del seminario fondato da lui in Bo- 
logna, compilandone la vita non in tessè un panegirico, ma 
evocò ricordi ed espresse giudizi che erano nelPanima di tutti. 
Ma a noi più che come capitano importa considerarlo sotto- 
l'aspetto non certamente men luminoso di legislatore nelle 
sue celebri costituzioni. 

Dopo sconfitto il Malatesta nell'aprile del 1365 TAlbornoz 
s'era recato in Ancona ricuperata; e di là dirigendo le mosse 
del suo esercito, vi aveva dimorato per due anni intento ad 
ordinare lo stato e dargli leggi acconcie e prudenti. Egli con- 
siderando che a mantenere l'accordo e Funità fra quelle Pro- 
vincie occorreva un codice di diritto determinato, fece racco- 
gliere tutte le costituzioni dei legati e rettori, che l'avevano 
preceduto, della maggior parte delle quali non si ritrovavano 
gli autori, inoltre le costituzioni papali spedite sub bulla, di che 
la negligenza degli ufficiali aveva perduto le pergamene auten- 
tiche; v'aggiunse le ultime date a lui, e di ognuna insieme^ 
ad un consiglio dì giureconsulti intraprese una revisione ac- 
curata. E in questo lavoro faticoso tolse di mezzo il superfluo' 
o il contradittorio, sostituì disposizioni opportune ai tempi ^ 
e ordinata questa grande enucleatio iuris secondo la materia, 
la divise in sei libri, e questi suddivise in titoli ed in capito- 
li. Nel primo si contennero le lettere di commissione cotì.- 
oesse all'Albornoz dal pontefice, relative alla facoltà del vi- 
cariato e della legazione, nel secondo le costituzioni circa i 
poteri e la giurisdizione del rettore e di tutti gli ufficiali e 
magistrati della provincia; nel terzo quanto si riferisce al ret- 
tore, al giudice spirituale e alla conservazione e tutela giu- 
rìdica dei diritti della chiesa; nel quarto, il diritto penale 
per i singoli malefizì, nel quinto l'officio dei giudici nelle cau- 
se civili e nel sesto finalmente l'officio dei giudici d'appello- 
e la procedura. In tutto furono 193 capitoli, parecchi dei 



^ Const. aeg. proem. ^ eque honeste omnes utiles et portabiles di- 
gesta et cnm omnl mansuetudine sub congruis ordinibus et tituiis col- 
locatae atqae distributae per debitum ordinem in sex libros. „ (ivi). 



12 GLI OBDIKAMSNTI POLITICI B AMUIKISTBATIYI 

quali compendiavano più costituzioni diverse. ^ Un tal corpo 
-di leggi cosi regolarmente compilato il cardinale ordinava vi- 
gesse non solo per la Marca, ma per tutto lo stato eccleisia- 
Btico, dichiarando nulle tutte le disposizioni antecedenti, ohe 
ivi non si trovassero inserite. * E Tavvertiva con premura 
perchè la più gran copia di queste accettate nella compila- 
zione sua era stata emanata per un distrétto e una provincia 
singola, e perchè altrove non si facessero i podestà comunali 
schermo di altre bolle per rifiutarsi dall'applicare la nuova 
legge comune. Tale volume in questa forma redatto si pub- 
blicò e si approvò nel parlamento generale di Fano i giorni 
:29 e 30 aprile e 1 maggio 1357 sotto il nome di ^ Consiitu- 
tiones o Liber constitutionum Sanctae Matrìs Ecclesiae^^^ alla 
presenza dei rettori, dei gonfalonieri e dei sindaci, quasi a 
prova che fra tanta tirannia non s'era dimenticato il princi- 
pio che il potere legislativo risiede nel popolo. Ma non s^ar- 
restò qui l'opera dell'infaticabile cardinale, perchè pochi anni 
appresso il 27 febbraio 1363 pubblicava nella chiesa di san- 
t'Antonio in Ancona altre 10 costituzioni in continuazione al 
libro sesto ^ ed altre ancora il 3 e 20 aprile a modo di lette- 
:re dirette al rettore Giovanni Visconti da Oleggio, che furo* 
no promulgate con lo spedirne un esemplare a ciascun co- 
mune. Né estinto l'Albornoz, il suo gran codice per le con- 
dizioni del tempo rimase inalterato; in fatti il legato che gli 
success© Angelico Grimaldi di Grisac ne emanò tre in aggiun- 
ta, Pietro di Stagno nel 1372, sei : Gabriele Condulmieri, poi 
Eugenio IV, due ed una lettera, Filippo Galandrini di Sar- 
zana, ventuna su la pi*ocedura' civile e criminale; venti ne 
diede a scopo di riforma, Giovanni da Castiglione, * e altre 

^ 11 numero dei capitoli è il seguente: 

Liber IV — cap. 55 
« V - „ 16 
» VI- „ 27 

^ Const. proem. in fine. 

3 Sono nelle prime edissioni le 29, 30, 81, 32, 83, 34 e nelle altre le 
13, 14, 15, 16 in seguito a quelle del Condulmieri. 

* I titoli di (j^uesti cardinali nel testo sono : dominus od episcopus 
.Albanensis, dominus Bononiensis, dominus Papiensis, dominus Ande- 
gavensis ecc, (vescovo di Albano, di Bologna, di Pavia, e di Angers). 



Libar I 


— 


cap. 


18 


n n 


— 


n 


53 


«ni 


— 


n 


24 



NELLE CONSTITÙTIONES AKQIDIANAE 1'^ 

non molto importanti in seguito i cardinali Latino Orsini nel 
1465, Giovanni Balnes nel 1487, e Benedetto de Aoooltis di 
Arezzo nel 1634, oltre alle bolle di Pio II del 1461, di Pao- 
lo II del 1466, di Sisto IV del 1467 e '77, di Alessandro VI 
del 1493, di Giulio II del 1610, e di Paolo III del 1636. ' 

Devono anche aggiungersi i decreti deirAgnelli, e i prov- 
vedimenti del Gonzaga e del Sederini, senza contare le mo- 
dificazioni 'parziali che vennero fatte dai rettori e dai singoli 
governanti. Per simil guisa attorno a quel primo volume 
s'era accumulata tal quantità di nuove disposizioni mal poste 
e m'alo connesse che il cardinale Bodolfo Pio Da Carpi, legato 
dfil 1639 al 1542, reputò necessario procedere ad una riforma 
radicale coU'abolire le costituzioni cadute in disuetudine, coor- 
dinare le interpolate e introdurvene delle nuove conforme ai 
bisogni del suo secolo. Chiamati a se Giambattista Ciappar- 
delli, Papirio Virgini, Fabio Alavolini, Giuliano Broglio, Ot- 
tavio Ferri, Bartolomeo Appoggi, Filippo Gizzi, Angelo An- 
drozi, Francesco Giardini, Giambattista Bracconi, illustri av- 
vocati, e il Rodolfini, il Mancinelli, il Bancucoi e il Fedeli, 
difensori di cause, insieme con gli assessori della curia, presto 
condusse a termina il lavoro, e un breve, che Paolo terzo datò- 
da Perugia, approvava la sua raccolta nel settembre 1644. 
Noi non riferiremo il giudizio su l'opera del Da Carpi, né la 
critica un po' dura che fece ad essa l'avvocato Foglietti,* solo 
diremo che osservando la sua redazione non vi si scorge cer- 
tamente né sapienza, né criterio ordinativo : se si paragona 
alla genuina legge di Egidio la si trova una brutta adultera- 



^ I due legati anteriori alla venuta del l'Albo rnoz, che sieno ricor- 
dati nelle leggi di Ini, sono Napoleone Orsini card, diacono del titolo 
di s' Adriano legato nel 1289, e dal 1 298 al IBOl ; e Bertrando Deux 
(De Deus, Deux, Deuck) vescovo di Embrun del titolo di s. Marco dal 
1846 al 1348. A proposito del primo, che porta il Dome rarissimo di 
Napoleone, citerò a scopo di curiosità un recente articolo del Raina 
^ L'etimologia e la storia arcaica del nome Napoleone,, in Archivio 
storico italiano, an. 1891. 

* Avv. Raffaele Foglietti, Le constitutiones Marchiae Anconitanae^ 
Macerata tip. Bianchini 1881. pagg. 42-43. E un opuscolo non scevro 
d^nesattezze, ma di molto valore, perchè tra la scarsa bibliografia ò 
forse il migliore e l'unico lavoro sul ^soggetto, che però non è studiato 
punto nel oontenuto, ma quanto al metodo di compilazione, alle edi- 
zioni e alle forme esterne. 



14 GLI OHDINj*ME»TI_ POLITICI E AWMISISTEATIVI 

zione. Nella edizione di Venezia del 1671 le adàitiones car- 
ptnses, che sommano a cinquanta costituzioni, furono glossate 
da Gaspare Cavallini di Cingoli, il quale volle fare per la 
Marca ciò che altri avevano fatto per il regno di Napoli, la 
Francia e la Spagna. Ma il suo commento prolisso oltre mi- 
sura non ha. veruna importanza storica e non chiarisce quasi 
punto il testo ; ciò che avendo a mano maggior copia di do- 
cumenti avrebbe facilmente potuto fare: invece è xìcolmo di 
norme generali, d'erudizione volgare e consueta, estranea al- 
l'argomento, 6 spesso vi si prende appiglio dalla parola per 
illustrarla in significato diverso dà quello nel quale è usata; 
tuttavia egli si vantò di aver reso la lezione delle costitusioni 
più bella — ornavi ict festimor atque ìiberior habeatur. ' — La 
raccolta egidiana cosi mutata restò in vigore in alcune sue 
parti fino al secolo passato per le Marche ; nel resto dello 
stato già da tempo s'^ra surrogata con leggi speciali, nella 
Campagna e Marittima forse non fu applicata che per pochi 
anni. Ed è questa la ragione perchè la si conosce non più 
sotto il titolo primitivo, ma sotto quello di " Constitutiones 
Marchiae Ànconitanae „' che le fu dato nell'edizione del 147B, 
e con l'altro di" Constitutiones Aegidianae „, che Eissunse appunto 
quando ben poco riteneva dall'indole antica. 

L'Àlbornoz aveva con esse abilmente toccata la meta pre- 
fissa, il collegare in un'unità di stato elementi scissi e di- 
scordi. Coll'alloutanarsi della grande autorità pontificia, il 
governo debole e trascurato dei legati aveva offerto il destro 
ai municipi di costituirsi in corpi politici quasi indipendenti, 
e ai signori, dove il potere era stato usurpato al comune, di 
elevarsi a tiranni irresponsabili. Ora limitar quella indipen- 
■denza, assopire le contese feroci tra una città e l'altra, tra- 
sformare i signori in vicari della Chiesa, ciò che valeva to- 
glier loro diritti e privilegi e farli dipendere dalla curia, e poi 
sopra tutti questi piccoli istituti instaurare una forte e salda - 
amministrazioue pareva un grave compito. Ma i fatti prova- 
rono che egli vi era riuscito. iSenza cambiare fondamental- 

' Iq prol. — Il Boccacci, un ciugolano, fece anche egli un commento 
ma parziale nel 1570 sul cap. II. del libro 6. e sul XXV del libro 5. — 
Romae apud laliam Accoltum 1570. Yenstiis apud luntaa 1576, 



n. 


V 


in. 


V 


IV. 


V 


V.' 


ri 


VI. 


rt 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 16 

mente nulla, Egidio trattò le città tenute da un t^ignore pari 
ai comuni liberi, e li sottomise tutti. alla potestà del rettore 
provinciale. Questi a capo di ciascuna vasta provincia con la 
sua curia, i suoi uditori, giudici, notai, marescialli e tesorieri 
risiedeva nella città principale o tra le maggiori; e tutti i 
rettori o governatori, o conti, come si chiamarono in alcuni 
luoghi, dipendevano dal vicario generale ossia dal legato pon- 
tificio. La divisione delle provincie ristabilita come in antico, 
fu quindi la seguente : 

I. Provincia Patrimonii beati Petri in l^huscid con sede 

rettorale in Montefiascone. 
Ducatus Spoletani con sede in Spoleto, 
Marchiae Anconae con sede in Macerata, 
Romandiolae con sede in Faenza, 
Marittimae con sede in Velletri, 
Campaniae con sede in Ferentino (?). 
Ma nei secoli posteriori, tornato il pontefice in Koma, Tauto» 
rità suprema di un unico legato essendo scomparsa, si nomi- 
narono, quando la necessità d'una più accorta sorveglianza lo 
richiese, legati nelle grandi città , e i delegati delle città mi- 
nori e capoluoghi presero il posto dei rettori, sicché lo stato fu 
spartito amministrativamente in legazioni e delegazioni. ^ Que^ 
sta mutazione tuttavia non si verificò, se non tardi, e la gerar- 
chia posta da Egidio portò un miglioramento considerevole e 
fece più facile Ja relazione fra governo e popolo. Di questa 
legislazione si mostra a chi Tesamini l'alta sapienza manifesta, 
ed il cardinal Albornoz nelle singole disposizioni cosi mode- 
rate ed equanimi ci si rivela profondo statista. Il Foglietti 
che lamenta l'obblio immeritato in cui furono lasciate dagli 
stessi cultori della storia del diritto fino ad oggi, quali il Fer^ 
tile, lo Sclopis, il De Luca, il Padelletti, il Colucci*, che appena 

1 Cfr. André, Histoire pqliL de la monarchie pont.au XIV sf^cle^ 
Paris 1845. - Sugbnheim Storia dello stato ecclesiastico Lipsia 1854 — 
e i dae libri statistici: — Notizie geografiche e storiche dello stato ec- 
clesiastico, Venezia tip. Zatta 1785, e l'altro : — Indice alfabetico di 
tutti i luoghi delio stato pontifìcio, Koma tip. Camerale 1836. 

* Pbrtilb, Storia del d.^ it.^ voi. I. pàg. 9. — Sclopis, Storia della 
legislazione italiana voi. 2. e. VII p. I. — Db Luca, De statutariis 
successionilms § 2, n. 27 — Padblletti Fontes luris italici in nota voi. 
m, e in pref. al primo. 



16 GLI OHDIKAMBNTI POLITICI E Al^MlNISTBATIYI 

ne toccarono, conclude affermando che il prezioso monumento 
giuridico indica come àncora le proyincie dell'Italia centrale 
hanno avuto parte n<&llar storia generale della nazione e nello 
svolgimento della 6i viltà .nazionale, e come quindi le cose che 
ad ess^ si riferiscono debbano esser considerate e valutate si in 
questo, che in quella. Reca in vero meraviglia il fatto ohe 
delle costituzioni, si importati per la storia politica e per la 
storia del difitto da essere la prima collezione pubblicata nello 
stato ecclesiastico nessuno abbia analiticamente studiato il con- 
tenuto, mentre alcuni, come il Foglietti, il La Mantia e il Baf- 
faelli ' protestano d'essersi più volte accinti all'opera. E non 
troviamo nei pochi libri che le illustrano scarsamente, se non 
brevi notizie su la parte storica e bibliografica. Manca per- 
fino, e la si attende da parecchi anni, l'edizione critica com- 
pilata sul confronto dei codici manoscritti. L'avvocato Brando 
Brandi, che faceva voti perchè l' istituto storico italiano la in- 
traprendesse, sembra ora occupato nei lavoro di preparazione 
alla medesima, ed ò" per suo mezzo che possiamo renderci ra^ 
gione dei principali e più antichi manoscritti che contengono 
le costituzioni, poiché la ricerca assidua e paziente di questo 
giurista è da qualche anno diretta ad un tal fine con la spe- 
ranza di trovarne sempre dei nuovi. Egli in verità fondaq.- 
dosi su la costituzione ultima del libro sesto, con cui si ordi- 
nava a tutte le città e a tutti i comuni piccoli delle ville e 
dei castelli di fare una copia del testo d'Egidio e inserirla nei 
propri statuti, vien giustamente a supporre che molti altri 
esemplari non men vetusti e pregevoli dei conosciuti ne esi* 
stano sepolti negli archivi e nelle biblioteohe comunali mar- 
chigiane, come in Boma stessa, dove essendo poi la sede del 
governo le copie della legge non potevano far difetto. E che 
la supposizione non fosse vana lo ha attestato il fatto che 
avendo tre anni or sono asserito ciò, nel fascicolo dello scor- 
so anno del Bollettino dell'istituto ha potuto annunziare la 



^ Vito La. Mantia, Storia della legislazione italiana voi,'' I. pag. 884- 
338. — Filippo Rapfablli. Le " Const ilf.'* An,'^" „ bibliotecnicamente 
descritte ia Arch. st. per le M." e TU.* voi." I e III. 



NBLLE CO^r3TITUN^ONBS AEGUDIANAB * 17 

scoperta di nuovi manoscritti S^ìle costituzioni. ' Frattanto 
i codici finora noti ed esamiiiati da lui sono i seguènti : 

Codice ottoboniano n. 1402 (Biblioteca Vaticana, collezione 
dei codici latini), cartaceo del secolo XV. 

Codice della biblioteca Angelica (segn. B. 8, 22) col titolo 
** Oonstitùtiones ouriae Patrimonii et. Marchiae „ cartaceo del 
secolo XV. 

Codice del collegio spagnuolo di Bologna (volunie Vili, n. 
479 delle " Ohartae aegidianae „ originale), cartaceo in folio. " 

Codice della biblioteca Vittorio Emanuele di Roma (n. 347) 
cartaceo in folio. 

Codice della biblioteca Vaticana (Mss. latini n. 3939, 46) 
membranaceo in-4. grande, del secolo XV. 

Ed ora passiamo alle edizioni. 

Per la prima volta le costituzioni egidiane furono pubbli- 
cate nel 1437 in le&i dal libraio e tipografo veronese mastro 
Federico de' Conti, e fu il secondo libro stampato ivi da que- 
sto celebre artista e uno dei primi pubblicati in Italia. Vi- 
dero la luce con l'epigrafe primitiva : " Liber constitutionU 
tancte Matns Ecclesie editar p. reverendissiinum i chrisio pa^ 
tre dominu Egidiu ep7n Sabinèsen Apostolice sedis legata et do- 
mini nostri papae ^vicariutn ,,. Di quest'edizione parlarono il 
Compagnoni, lo Zanetti, TAudiffredi e il Brunet, dicendola 
preziosa e rarissima. 

Delle altre e di essa pure, non sempre con critica esattezza, 
il Manzoni, il Foglietti, il Berlan e il Bonaini f ma più cor^ 
rettamente il Raffaelli e il Brandi ; e il rìsultamento con lievi 
discordanze si mostra come appresso.^ 

^ Avv. B. Brandi, Le constitutiones Sanctae Matris Ecdesiae del 
card. Egidio Albornoe in Bollettino dell' ist.'^ st.° italiano, n. 6 e 10. 

' Compagnoni, Notizie su la zecca di Macerata voi. lY della Bao- 
oolta delle monete e zecche d'Italia. — Zanetti (ivi in nota). — Audif- 
FRBDi, Specimen historico^criticum editionum italicarum saecitli XV, 
Bomae 1794. — Bbumbt, Manuel du libraire ecc. Il La Maniia nel sno 
libro, in cni per verità poco s'intrattiene sulle costituzioni, offre pure 
uno specchio di raffronti tra le primitive edizioni e le carpensi, com- 
pilato come somma diligenza, (o. e.) 

^ L. Manzoni, Bibliografia statutaria e storica italiana, Bologna Bo- 
ma^oli 1876| voi. I. — Berlan, Statuti italiani^ saggio bibliograrnso, Ve- 
nezia 1868 — Bonaini, Bibliografia degli statuti italiani, Pisa, tip. Ni- 
stri 1851. 



18 GLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

Avanti alla rìforipa carpense si stamparono a Perugia nel 
1481, e nel 1602 da Francesco Baldassari; a Forlì nel 1607, 
di nuovo a Perugia nel 1622, a Faenza npl 1524, a Venezia 
^lel 1540. La prima edizione " cum additionibus carpensibus j^, 
è di Bioma nel 1542-43, e seguono sempre con le addizioni di 
riforma quelle di Roma nel 1546, di Venezia nel 1671, nel 
1686, nel 1688, e nel 1606, che il Brandi reputa l'ultima ohe 
se ne sia fetta. Le glosse del Cavallini, ohe Pio V nel breve 
elogiava come praestantissimus turisconsultus, delle quali già 
abbiamo veduto il valore, apparvero nell'edizioùe veneta del 
1617 e continuarono a render più voluminose tutte le edizioni 
posteriori. 

Ora noi tracciata con poche linee la persona storica del- 
l'autore di questo documento, dopo averne sommariamente de- 
scritto il contenuto e date le notizie che all'esterno lo riguar- 
dano, tenteremo una esposizione illustrativa e sistematica dei 
primi tre libri, cioè della metà della legge, non arrestandoci 
al terzo per una divisione materiale, ma perchè appunto ivi 
terinina il diritto pubblico, che si riferisce all'ordinamento e 
all'amministrazione dello stato. E siam sicuri che cosi ci sarà 
possibile di provare in pratica quale, ponderate le condizioni 
sociali del secjolo, sia il pregio di questo meraviglioso tentativo 
d'unifìcazione legislativa, frutto di tanto sagace sapienza da 
aver ottenuto la sanzione di parecchio tempo, come afferma 
il Sepulveda, — " tanta sapientia ut^ cum magno populorum 
consensu receptae (leges)^ parem pontificiis et canonicis instUutis 
vim et auctoritatem tisque in hodiernum diem obtinuerint. „^ 

L 

Il lb^ato della, sbdb apostolica. — sue faooltA b dovbbi. 

Il legato pontificio, destinato, a rappresentare il papa in 
provincia e in paesi lontani era di consueto una persona ec- 
clesiastica eminente per prudenza e per autorità. Secondo il 
diritto canonico generalmente si distingue dal delegato, o giu- 
dice delegato, perchè a lui non si alBBlda un particolare negozio 

^ Sbpulvbda 1. c. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIAITAB 19 

da condurre a buon termine, ma la universale giurisdizione 
di un paese. Tra i legati pontifici dobbiamo riconoscere tre 
classi differenti per lo scopo e per la giurisdizione diversa; 
cioè i legati nati, di anticbissinut origine, i quali avevano 
nella loro medesima dignità Pofficio di legazione perpetua e 
lo tramandavano ai successori. Poi i legati missi, cui si conce- 
deva maggiore o minore potere, a norma delle cause che dove- 
vano trattare, e finalmente i legati a latere, sempre cardinali, 
che usavano di facoltà più ampie e riscuotevano maggiore fi- 
ducia, quoniarn eos mittit pontifexy quasi ex suo dimissos la- 
tere, cui semper adhaerere censentur. Apparteneva a quest'ul- 
tima classe l'autorità concessa al legato della sede apostolica, 
che il papa mandava da Avignone, qual suo vicario a presie- 
dere lo stato della chiesa, sebbene il carattere politico, che as- 
sumeva lo allontanasse dal tipo consueto del legato spirituale.^ 
Le lettere pontificie che generalmente qualunque legato re- 
cava seco, lo investivano di poteri, de' quali appunto, in 
causa della sua missione gli era concesso di usare liberamente 
e con una certa larghezza. Si trattava di facoltà che lo met- 
tessero in grado di riordinare Tamministrazione, di ispirare ri- 
spetto e di conciliarsi la benevolenza dei governanti. Era 
normalmente nel suo arbitrio privar di privilegi, trasferir ve- 
scovi, rimuovere officiali e al tempo stesso dispensare da ir- 
regolckrità e accordar grazie. Per la missione dell'Albornoz, 
l'essergli impossibile sopperire da solo a tante e si varie fac- 
cende aveva persuaso il pontefice d'associare alla suprema di- 
rezione ecclesiastica alcuni cardinali, anzi i migliori nel loro 
collegio, viros eUctos ex milhbus, uomini dotati di scienza e 
di virtù, e spedirli a disbrigare gli affari nelle regioni lontane. 
Tra gli altri gli stavano più a cuore quegli uomini, che non 
solo spiritualmente, ma altresì temporalmente soggetti alla 
sede apostolica, venivano ad esserle figli privilegiati (speciales 
filio^; e non potendo assisterli da vicino perchè assente, tro- 
vava necessario che uno dei cardinali lo sostituisse. A que- 
sto, nomi^ato per tal modo legato e vicario genercde, spettava 
il governo delle terre dello stato ecclesiastico in Italia, cioè 

* Cod. 1. I. e. 1. 



20 GLI OBDINAKENTX POLITICI B AMUINISTKATIVI 

del Patrimonio di san Pietro in Tuscia, del ducato spoletiao, 
della Marca ancoDÌtana, della Eomagna, della Campagna e Ma- 
rittima, di tutte insomma le provincie, città e terre infra ter- 
minoa ìegationis conatitutae,^ La figura del legato cosi non 
riesce ad una figura dì alto officiale di stato, dipendente dal 
sovrano e stabilmente destinato ad un ministero supremo : egli 
risente della instabilità e della temporaneità, onde quell'o:^- 
oio si riveste, in guanto, se non vi fosse l'assenza del sovrano, 
non esisterebbe punto, e rimane quasi una carica staordinaria. 
Non entra infatti nell'ordine della gerarchia politica perma- 
nente, non sembra la creazione di un officio organico e per- 
petuo dello stato; il papa lo dichiara apertamente d'aver eletto 
questi legati, come si riscontra quasi sempre nelle nomine, 
ad alleviationem oneris nostri'; di guisa che cessando tali 
condizioni, verrebbe anche a cessare il bisogno del legato. 
Ma costituito quale è, importa osservare e determinare i 
i limiti delle sue funzioni. Intanto sappiamo espressamente 
che suo compito èra supplire il papa in quelle cose, per cui 
era stato mandato — in eisdem sapplere vicea nostraa, che era 
un vicario suo soltanto in temporalibus, cioh puro officiale po- 
litico e che aveva ristretta la sua azione al territorio non po- 
tendo esercitare le sue facoltà, se non nei confini' di esso, e 
dal tempo, perchè continuava ad esercitarla, finche la Santa 
Sede non avesse altrimenti ordinato. Definito il campo della 
competenza non si creda che egli fosse capace di rappresentare 
nel governo temporale il sovrano e di farne intieramente- le 
parti, perchè in vero non si può supporre che il papa deleghi 
ad esso tutti i suoi poteri ; alcune facoltà gli trasmette, altre 
più gravi si riserva ; ed appunto dall'essere l'officio poco pre- 
ciso nella sua comprensione, ne discende, massime nel princì- 
pio, la necessità di ricorrere spesso al pontefice per queste am- 
plissime facoltà, che non s' inchittdevano certo nel mandato 
generico. 

Lo scopo della sua missione e espresso in frasi generali 
e consuete; in obblighi più morali che giuridici,' ma che poi 

1 Ivi. 

' Coat. i. 0. pag. 3. 

^ Oost. 1. e. pag, 4-5. 



NELLE C0N8TITUTI0NES AEGIDIANAE 21 

positivamente si esplicavano nel reggere, amministrare, e dove 
occorresse, riformare l'ordine dello stato, con che metteva in 
atto la sua giurisdizione plenaria nei termini che competeva 
alla chiesa. Il legato l'esercitava senza violare e interrom- 
pere l'esercizio delle piccole autonomie locali si dei signori, 
che dei municipi, le quali come tante monadi vaganti, come 
tanti cerchi concentrici, coesistevano col superiore organismo 
dello stato clericale. Tuttavia a render libera la potestà di 
questo suo rappresentante il pontefice avvertiva che non po- 
tevano esserle d'ostacolo i privilegi e le indulgenze concesse 
per lettere apostoliche ed imperiali, e le disposizioni contra- 
rie degli statuti o le consuetudini vigenti nelle città e nelle 
terre delle provinole, che non avrebbero portato nessuna esen- 
zione di qualunque grado fosse. 

Le condizioni dello stato romano richiedevano allora più 
che un semplice governante, un nuovo istitutore ; ed è perciò 
che il legato prende i nomi di vicarius reformator e pactV 
et provinciarum conservator ; ^ * q la sua potenza s'estende a 
quanto gli occorre per la riforma dell'ordinamento a comune 
che non giovava al clero. Quindi tra jl'attività politica dei 
comuni da un lato e tra le limitazioni delle facoltà concesse 
dal papa per l'altro, si allarga l'azione iol legato. Separando 
l'amministrazione pura dalla giusisdizione, egli quanto alla 
prima nominava i rettori, i podestà, i capitani, i vessilliferi, i ca- 
stellani, i giudici e tutti gli officiali maggiori e minori a tutte 
le cariche generali e speciali di qualunque titolo si nell'ordine 
temporale, che nello spirituale, di cui la nomina spettasse al 
governo. E come li eleggeva, poteva, quando fosse il caso, 
sospenderli, rimuoverli, deperii^ e farli quindi, se colpevoli, 
punire. Il giudizio contro di essi doveva farsi de plano e 
sommariamente, e udite le querele contro la loro amministra- 
zione, s'imponevano le soddisfazioni e le ammende da pagare. 
Maggior facoltà gli era riservata su le prerogative feudali, che 
tanto inceppavano l'unità dell'amministrazione pubblica, perchè 
quando fosse giusto, — suadente iustitia, — privava dello stato, 
cioè de' ducati, marchesati, principati, contee, baronati, domini,. 

* Cosi. 1. e. pag. 5*6. 



22 ' GLI OJgtDINAMENTI POLITICI K AMMINISTBATIVI 

terre, feudi e retrofeudi, delle cose, diritti e beni mobili quanti 
se ne fossero mostrati indegni, per incorporarli e confiscarli 
a favore della chiesa, ossia sottometteva ogni autorità laica 
all'ecclesiastica. E non solo dai diritti feudali, ma anche li 
dichiarava decaduti dagli onori e dalle dignità conseguite. 
Tra tanta farraggine di feudatari prepotenti, tra i comuni 
che aspiravano all'indipendenza, e le università, che per pri- 
vilegio si sottraevano alla soggezione del comune, il legato 
era chiamato a metter pace e concordia o almeno tregua, e 
costringere i dissidenti a conservarsi in quello stato con giu- 
dizi e pene. Annullava e scioglieva le leghe, le convenzioni 
e le società d'ogni specie adunate contro la chiesa, e contro 
la pace, e a danno delle provincie ; ^ ma, forse per la fre- 
quenza dei casi, era in sua facoltà di mitigare le pene stabi- 
lite per questo delitto. Così parimenti gli correva l'obbligo 
di togliere e ricuperare le terre e beni occupati dalle mani 
degli invasori e di restituire e reintegrare nel possesso dei 
medesimi chi ne era stato iniquamente privato^ 

All'esecuzione dei suoi ordini il legato raccoglieva l'eser- 
cito si particolare, cioè da alcuni luòghi soltanto, si generale, 
cioè da tutto lo stato. ^ E questo faceva si per la conserva- 
zione della pace e per proteggere le provincie, si ancora per 
porre freno ai ribelli e a turbolenti, che minacciavano la 
quiete pubUca. . Ma non era astretto > nessun vincolo, e per 
qualunque causa, purché gli sembrasse opportuno, adunava gli 
armati a difesa. 

Quanto alla giurisdizione, il legato aveva la facoltà di 
esaminare e decidere tutte le cause civili e criminali e di com- 
metterne l'esame e la decisione ed altri giudici in comune, o 
divisi, cioè in genere e in specie, e di revocarne dai loro tri- 
bunali la cognizione quando voleva. Inoltre giudicava delle 
oause d'appello al pontefice e decideva definitivamente facendo 
eseguir subito la sentenza. Biguardo a queste cause il papa 

^ Il testo dice: Colligationes, confoederationes, pactioD«s, Conventio- 
neS) societates, et ligas contra B.omanam Ecclesiam, vel contra banum 
pacis, et statum illarnm partium pacifìbum et in praeiudicium provin- 
oiaruui, civitatam et terrarum. (Cost. 1. e. p. 5-6). 

■ Cost. 1. I. e. 1. 



NELLE OONSTITUTIONES AEGIDIANAK ^ 23 

aveva promesso nella bolla di ratificare e approvare tutti i pro- 
cessi fatti da lui e le sentenze emanate con le pene imposte 
e di farle inviolabilmente osservare. 

Con ciò pure non si recava affatto pregiudizio alla podestà e 
giurisdizione di quei rettori ed officiali, ch^ nelle provincie, 
terre, e città dello stato erano stati eletti dalla sede apostolica a 
presiedere; questi l'avrebbero esercitata ugualmente come pri- 
ma. Ma conviene indagare qual fosse la giurisdizione del le- 
gato, cosi ampia e plenaria in tutto il resto, avanti ad alcuni 
delitti, che per la loro qu^alità e importanza sociale richiede- 
vano un trattamento particolare. E innanzi tutto, Tomicidio. * 
Per la frequenza con che si commettevano e perchè illogico 
comprare l'impunità col prezzo dai parenti delPucciso, si vie- 
tava rigorosamente agli omicidi, come anche vedremo in se- 
guito, qualsiasi composizione pecuniaria, di che era invalso 
l'uso nelle provincie ecclesiastiohe, e gli ufficiali della chiesa 
si prestavano alla redazione dell'istrumento. Per la qual cosa 
naturalmente avveniva che per poco prezzo si riusciva senza 
difficoltà à commettere l'omicidio quum fadlitas poenae incen- 
tivum delinquendi pariate Tuttavia a causa delle guerre che 
nella Marca di Ancona fremuerunt quam plures^ nei tempi 
passati, e per le condizioni speciali in cui versava la provin- 
cia, si rimise alla discrezione del vicario il temperare quel di- 
vieto. E poteva (Egidio ne aveva fatto premurosa istanza), 
per un certo tempo, non in perpetuo^ comporre sopra omicidi 
commessi in addietro, in nome della chiesa, e assolvere, rice- 
vuta là somma, i delinquenti da ogni pena, cancellando e an- 
nullando processi, bandi, condanne, sentenze emesse contro di 
essi, libetandoli dalla infamia (nota iyifamiae) e restituendoli 
nell'esercizio dei loro diritti civili e nella proprietà e possesso 
dei loro beni e feudi. Il legato da se ragionevolmente ìion 
avrebbe mai potuto comporre sull'omicidio in virtù delle fa- 
coltà delegate, perchè non poteva derogare al diritto comune, 
il quale portava che la pena dell'omicida fosse la morte. Gravi 
erano le altre disposizioni su questo punto ; avveniva in vero 

' Cost. 1. I. e. 5, 6, 7, 8, 9. 
* Costr 1. I. e. 6. pag. 13. 



24 GLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINI3TBATIVI 

ohe sotto l'usbergo del salvo condotto e dei privilegi, concessi 
già, molti rei convinti di omicidio o di delitti diversi e dalle 

f 

curie condannati * risiedessero nelle città, e nelle piccole terre 
come in asilo sicuro a commetter delitti con timore dei buoni, 
che nel pensiero del legislatore moralista dovevano sempre 
progredire in meglio, — confirmentur quotidie in melius,^ 
Quindi a rimedio fu necessario revocare tutte le lettere di 
salvo-condotto e di protezione concesse dai legati, governa- 
tori, comuni e università agli omicidi condannati e banditi, e 
commettere agli esecutori e al maresciallo della curia d'impa- 
dronirsi dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge, dei 
delinquenti e far loro scontare la pena. 

E il ripetersi dèi delitto con grande facilità, ex levibus cau- 
8Ì8, indusse il papa a vietare al legato di togliere il bando ad 
un omicida o revocarlo e ricondurlo nella sua città e nel suo 
distretto, o dargli salvacondotto e licenza, quando gli piacesse 
di tornarvi e ne pure per un certo tempo, anzi né anche per 
un giorno od una notte dimorarvi sotto pena di scomunica ipso- 
facto riservata al pontefice e della nullità degli atti di revoca 
e della multa di mille ducati a favore della Camera apostolica, 
che il tesoriere, anch'egli sotto pena della . medesima scomu- 
nica, doveva subito esigere senz'altro mandato. Né il legato, 
il governatore o qualunque altro superiore poteva, anche se 
questi omicidi per facoltà speciale fossero stati tolti di bando 
e assoluti, conferir loro dignità ,ed offici, o tollerare che li 
esercitassero ne' luoghi, donde erano stati- sbanditi, avevano 
avuto il domicilio, o semplicemente dimorato. 

La nota d'infamia e l'inabilità all'esercizio dei diritti civili 
e degli offici politici pesava in perpetuo su costoro (ah omnibus 
actibus legitimis sint perpetuo suspensi) ,' e quindi il legato ca- 
deva nella pena, facendo altrimenti, di 600 ducati ed era pri- 

^ Il testo: "Sane igitur cum Inter alia, (statum totius provinciae 
accuratius requirentes), intelloxerimus esse nontìuLlos iuiquitatis fìlibs 
homicidas et diversornm malefìciornm reos convictos, nefarios atque 
impuros homiaes in nostra generali et aliis provinciae Marchiae An- 
conitanae nostrae legationis cariis, tutn variis causis et tempore, tum 
rite et legitime condemnatos.. ..in terris et locis taniquam in recepta- 

culis pravitatis eorum et perversitatis resident ecc. „ Cost. 1. I. e. 7. 

S. • 
IVI. 

3 Cost. 1. I. c. 9. 



NELLE C0N8T1TUTI0NES AEGIDIANAE 25 

^ato del governo, con* la nullità di tutti gli atti che aveva 
sfatto. Anzi il legato o il superiore, se era, come sempre, 
persona ecclesiastica, cadeva nella scomunica ipsofìicto, riser- 
vata al pontefice e perdeva il salario, che il tesoriere senz'al- 
ijro doyeva sospendergli sotto le -stesse censure e pene. Sisto 
IV venne a rincarire la dose ; perchè» il numero dei sicari era 
si grande che !e costituzioni precedenti si trascuravano. 

Tanto era a cuore del sovrano che simili severe disposi- 
zioni avessero effetto che toma a ripetere più volte che il 
rimetter la pena nell'omicidio o il concedere salvacondotto o 
il permesso di dimorare nei luoghi del delitto o nelle cin- 
quanta miglia di circuito si agli autori principali si ai com- 
plici e fautori si riservava esclusivamente al papa, intendendo 
nulla qualunque licenza e remissione data dal suo legato anche 
-se de latere, E si aggiungeva che il pontefice, se rimettesse 
il delitto o concedesse il sai vocon dotto senza riferire parola 
per parola il tenore di queste costituzioni e dichiarare la causa 
-specificata deireccezione per cui vi si derogava, la remissione 
fosse nulla e s'intendesse carpita (per praeoccupationemjj^ tanto 
era rigida e draconiana la proibizione, voluta dall'orribile 
realtà della delinquenza. E il legato medesimo si trovava in 
dovere di far pubblicare tutte queste disposizioni sugli omi- 
cidi, per tutti i singoli luoghi affidati alla sua legazione, dai 
Tettori e governatori provinciali e comunali per il mezzo con- 
sueto del bando, sono tubae praemisso,^ e di farli registrare 
nel registro massimo dei decreti della sede apostolica. 

Un altro delitto, su cui il legato aveva un potere speciale 
era quello della ribellione (crimen ribellionis) un delitto poli- 
tico che per la confusione dei concetti, fu alquante volte con- 



' Cost. 1. I. e. 9. pag. 20. ^ Et si forte con tingerei nos et eundem ro- 
manum pontificem prò tempore existentem ad remissiones, sive salvum- 
•conductam huiusinodi procedere, talis remissio per praeoccupationem 
processisse conseatur, et nemiui prodesse possit, nisi in illa vera prae- 
seotiam litterarum tenor de verbo ad verbum, non autem per clausulas 
4d importantes insertus foret, specificata et determinata causa expri- 
meretur quod nos et successores nostros induceret ad derogandnm „. 

• Cost. 1. I. e. 10; è il decreto di Angelo vescovo di Tivoli, luogo- 
tenente della Marca, e dei priori di Fabriano (priores artium et populi 
terrae Fabriani), il quale era dominato da un Trinci, i celebri signori 
-di Foligno, e cedette alle forze delPAlbornoz poco prima delPOrdelaffi. 



26 GLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

siderato come religioso. ^ Poteva appunto dispensare dalle 
pene e ammettere alla composizione le università o i singoli 
ohe si fossero resi ribelli per qualunque titolo purché nel tem- 
po anteriore al suo vicariato o che ancora continuassero ad 
esser tali. E la dispensa dalle pene canoniche, che aveva per 
iscopó di ricondurre i delinquenti in grazia e in soggezione 
della Chiesa, si estendeva anche all'inabilità e all'infamia in cui 
erano incorsi. * 

Cosi parimenti i nemici e gli avversari frenava prima col- 
l'ammonizione, poi col relegarli, e deporli dairoflficio o proscri- 
vendoli, vietato qualunque appello al papa. 

Generalmente il papa permetteva ai suoi legati di assolvere 
dalle censure ed infamie e reintegrare nelle dignità e negli 
offici i ribelli sì chierici che laici, ^ ma questa, siccome facoltà 
gravissima, non si concedeva se non per un certo tempo e a 
favore di quelli soltanto ohe nel delitto fossero caduti la prima 
volta. Poiché se si trattasse di recidivi o di ribelli divenuti 
tali quando per il tempo trascorso la facoltà era scaduta, con- 
veniva al legato richiederla, e quantu^que si lasciasse alla sua 
discrezione il determinar la pena e il rimettere i colpevoli 
nel pieno possesso delle loro cose e nell'esercizio dei loro di- 
ritti, altre limitazioni giuridiche non mancavano. ^ 

L'assoluzione per la frequenza dei casi si faceva con forme 
rituali prescritte e più brevi delle consuete, cioè col canto> 
del salmo penitenziale e del pater noater coll'aspersione del- 
l'acqua benedetta e mediante giuramento. Se però ì ribelli 
fossero chierici, che divina officia celebrando, vel se iliis immi- 
scendo aut in susceptis ordinibus ministrando ^ avessero incorsa 
nell'irregolarità, solo una funzione più complicata con maggior 
numero di condizioni poteva moralmente e giuridicamente 
risanarli. 

Del resto i delinquenti, caduti in censura dovevano pre-- 

^ Cfr. il libro IV delle Costituzioni e le note dì Gaspare Cavallini; 
dei delitti religiosi s'accenna in appresso. 

* Cost. ì, I. e. 2. Il titolo "Quod legatus possit dispensare super- 
irregnlaritate ^ non corrisponde esattamente ai contenuto. 

3 Cost. 1. I. e. 2. 3. 

* Ivi. 

^ Cost. 1. I. e. 2. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 2T 

scntarsi al legato disarmati, senza vesti di lusso eilfinsegne 
del grado, e humiliter ac devote implorare d'essere assoluti. Le 
oondizioni nella persona del supplicante erano tre: 

a) il pentimento sincero e senza restrizioni occulte, 

b) aver soddisfatto a tutti quegli obblighi, per l'omissione 
dei quali si era incorsa la censura, o av^r riparato i danni^ se 
non si trattasse di omissione (postquam eia, quibus propterea 
ad satisfactionem tenentur, satisfecerint competenter). Quando- 
non fosse stato possibile di ripararvi per intiero, si richiedeva 
almeno che, oltre la buona volontà, il supplicante avesse ope- 
rato a conseguire V intento nel modo che per lui si poteva più 
diligente. 

e) adempiere la penitenza ingiunta (iniuncta inde sibi poent- 
lentia salutari) e tutte le altre formalità del diritto. 

I canonisti fecero questione se l'assoluzione avesse avuto 
effetto, quando la penitenza, che era condizione necessaria, non 
si fosse adempita ; ma è controversia che non ci riguarda. Si 
richiedeva inoltre che s'implorasse di tornare all'obbedienza ^ 
della chiesa pure et simpliciter, senza nessun patto ed effet- 
tivamente (cum effectu). Ma era non più ohe una simulazione 
in sostanza, a voler scrutare la cosa a fondo. Poiché que' 
baroni superbi, che deridendo tutti i ministri del papa, ne- 
mici di pietà e di misericordia, come si chiamava uno de' 
più violenti capitani di ventura,^ erano stati costretti a pie- 
gare il capo davanti alla spada formidabile dell'Albomoz| per 
non esser da tanto da resistergli, non volgevano certo l'animo 
al pentimento. E umiliandosi ai piedi del terribile cardi- 
nale, il quale, appagate le forme, transigeva anch'egli sull'Afa 
militer ac devote, vagheggiavano di rialzarsi per conservare gli 
stessi sentimenti che prima, senza esprimerli. Altro delitto 
che si associava in genere alla ribellione, era l'eresia, il quale 
parimenti, quanto all'assoluzione, dipendeva unicamente dal 
papa, ma l'assenza e la difficoltà delle pronte relazioni unita 
all'imprescindibile occorrenza in quell'assettamento sollecito- 
dello stato, ne aveva portata nel vicario la facoltà ecceziona- 
le. Tra questi delinquenti erano famosi nelle Komagne a- 

^ E. Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia, p. //. 



~28 aLt OBDINAUENTI POLITICI B AMUINISTB&TIVI 

tempo dell' Albornoz, Francesco Ordelaffi di Forlì e Giovanni 
« Guglielmo Manfredi di Faenza, eretici e ribelli condannati, 
Bui quali s'eran compiuti molti processi, Essi avevano nella 
provincia un grosso partito di fautori e di aderenti, colpiti 
dalle medeBime condanne e pene, i guali per un sentimento 
di resipiscenza spesso si accostavano alla chiesa, e chiedevano 
al legato d'essere assoluti e riabilitati. ' 

Ma per gli eretici, oltre l'adempimento delle condizioni 
-ingiunte ai ribelli, si esigeva che confessassero pubblicamente 
le proprie colpe e facessero abiura solenne con schiettezza e 
lealtà delle opinioni contrarie ai dommi della chiesa.' Per- 
tanto il pontefice concedendo al suo legato nelle provinole ita- 
liane queste facoltà che in via normale secondo i canoni egli 
soltanto esercitava, si rimetteva alla fiducia personale di que- 
sto suo vicario. Appunto l'investirlo di poteri straordinari ed 
eccezionali, oltre quelli inchiusi nel mandato generico del vi- 

, cariato, significava farlo giudice di cose gravissime; e senza 
ammettere la fiducia nulla varrebbero i limiti dell'arbitrio, 
della discrezione, del giudìzio e della coscienza, tanto spesso 
ripetuti. F le facili revoche, i non rari richiami di legati at- 
testano che appena la fiducia nel principe scemava, le facoltà 
si ritiravano. Le lettere di legazione nel resto lasciavano una 
certa larghezza, perchè, poteva usare altresì di tutte quelle 
facoltà che fossero state necessarie ed utili in qualunque 
Tuodo all'esercizio e all'esplicamento dei suoi diritti e che 
tornassero ad onore, e vantaggio dello stato della chiesa. E 

■ -perchè potesse agire liberamente e non trovasse ostacoli (at 
pleitius, utilius ac melius exereeri possint), ' erano tenuti tutti 
i rettori, podestà, capitani, officiali diversi d'ogni dignità eccle- 
^siastica e secolare ad eseguire con precisa diligenza i suoi decreti 
-e ad obbedirgli subito e fedelmente per volontà del sovrano. 

' Abilitare {habilitatio) h differente dall'asso! verp ; e dove l'assol- 
vere si può per eccezione, come qui, concedere al legato in alcuni casi, 
l'abilitare aon si concede; infatti la simonia, avveite il Cavallini, era 
sempre riservata al pontefice quanto all'abilitazione, cioè ad aver bene- 
fizi e ad esercitare gli ordini sacri. 

' Cost. I. I, e. 2, 8. 

3 Cost. 1. I, e. 1. 



NJELLE CONSTITUTIOXES AEOIDIASAB 29- 



» 

Ili GOVKBTNO PKOVINCIALE — IL BKTTOJRB — I GIUDICI DELLA CURrA- 
GENERALE E I GIUDICI PRESIDALI — I NOTAI. 

Nello stato ecclesiastico la grande divisione amministrati- 
va era fatta in provincie, e ciascuna di queste dipendeva per - 
ordine gerarchico da un unico preside, praeses unus, che pren- 
deva il nome di rettore provinciale, a cui particolarmente 
s'affidava il governo e la rapjpresentanza di tutti i sudditi', 
provinciali. Infatti la legge stessa non ispirata ancora ad alcun 
concetto di regime assoluto, sembra far non poco conto della 
volontà del popolo (provtnciales, snoditi, fideles ac devoti Eo- 
clesiae), perchè chiaramente pone tra le cause che produssero 
l'istituzione del rettorato nelle, singole regioni la necessità 
appunto che i cittadini trovassero un organo per esprimere i- 
loro desideri al sovrano, per qùem possent provincialium desi- 
devia explicari. ^ A questo pubblico e supremo magistrato 
spettava quindi la podestà della spada, il .mero e misto im- 
pero e la cognizione d'ogni sorta di cause, ciò che si conte- 
neva in quelV ampia' potestas, di cui si diceva rivestito. Tali 
facoltà che rendevano insigne la dignità del rettorato, noiv 
s'erano venute accumulando in una volta per disposizione di . 
legge su quell'officio; ma oltre quanto positivamente era stato 
determinato, la volontà e la tolleranza del papa e una con- 
suetudine che Egidio chiama lodevole avevano contribuito ad 
accrescerle e dilatarle. Ma conviene penetrare nelle parole,^ 
in cui esse si compendiano. Invero la nozione délVimperium,. 
che attraverso i canoni era discesa dalla tradizione romanisti- 
ca, aveva" perduto quel rigoroso significato, ohe nell'antichità 
lo distingueva nettamente dalla iurisdictio e dalja potestas,. 

^ Cost 1. II, e. 1. 



30 GLI OBDIN AMENTI POLITICI E AMMINISTKATIVI, ECC. 

quale pieno diritto di comandare sui cittadini, riservato alle 
magistrature maggiori, mentre Isipotestai consisteva nei poteri 
inerenti a qualunque magistratura. E V imperium e la iuris- 
dictio, cioè ramininistrazione della giustizia specialmente in 
controversie fra privati, formavano poi i due elementi costi- 
tutivi del potere supremo. In questi secoli del medio evo al 
contrario Vimperium, che si divideva in merum e mixtum non 
solo alterò quel concetto, ma qualche volta si confuse con la 
giurisdizione. Si diceva merum la somma potestà politica o 
anche il potere di punire i delitti, potestas, come scrive il 
"Cavallini, animadvertendi in facinorosos homines, e mixtìim^ 
quello che partecipava del mero impero e della giurisdizione 
insieme, una facoltà media, che si i-iferiva sovente a cose ci- 
vili. Sicché dove il primo indica la giurisdizione maggiore o 
penale, l'altro per antitesi si trova indicare la civile, e la 
frase complessa merum et mixtum imperium vuol dire ora ogni 
specie di giurisdizione si alta, che bassa, ora il grado più ele- 
vato della potestà pubblica. In questo luogo il Cavallini af- 
ferma che la potestas gladii e Vimperium merum valgono la 
medesima cosa; quindi ci giova concludere che quelle tre 
espressioni, con che si accenna all'officio del rettore, non ab- 
biano tanto un significato separatamente, ma si congiunte, 
indicando che a lui era deferita ogni potestà suprema nella 
provincia, e in conseguenza il potere giudiziario ed esecutivo. 
I limiti di queste ampie facoltà si rinvenivano in quei casi 
«pedali, in cui fosse stato dalla Santa Sede deciso in contrario, 
e nel disposto delle costituzioni stesse, alle quali nessun ret- 
tore avrebbe mai potuto derogare. Tuttavia s'osservi che de- 
signandosi cosi generalmente l'officio, si rifugge dal circoscri- 
verlo in tutte le sue speciali funzioni ; e il legislatore, forse 
per l'impossibilità di annoverare per sistema quanto al rettore 
provinciale era permesso di fare, non teme di asserire che 
egli dichiara alcuni obblighi soltanto, ne videantur per tacitur- 
nitatem negligi, * e non tutti. Era dovere principale del ret- 
tore di procurar con assidua premura la quiete e la pace pub- 
-blica nella provincia, governarne tutti i luoghi, conservandola 

* Ivi. 1. e. 

« Cost. 1. II, ci. 



GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 31 

fedele e obbediente alia romana chiesa ^ al romano pontefice, 
a cui sì temporalmente, che spiritualmente di pieno diritto 
apparteneva. A raggiungere questo fine doveva impedire con 
diligente accortezza e alPuopo con rimedi opportuni ed efficaci 
che le tirannidi non sorgessero ad usurpare i diritti nelle città 
e che non vi scoppiassero ribellioni, ^ doveva in buona fede 
ca'cciare dai luoghi compresi nella sua giurisdizione gli eretici 
condannati dalla chiesa, e i malfattori, con tutte le forze 
Ijpro viribtis exterminare, purgare), proibire le illecite esazioni 
ed evitare gli scandali e le pubbliche discordie. La pace e la 
quiete desiderata esigeva però che oltre a questi obblighi ne- 
gativi il* rettore col difendere i beni e i diritti della chiesa, 
col ricuperare le cose sue ingiustamente occupate, per quanto 
gli fosse possibile; e Hopra tutto col proteggere le chiese, le 
vedove, i pupilli, i poveri e le persone deboli e miserabili, 
massime con lo spedir sollecitamente le loro càuse, col trattare 
■con paterna amorevolezza tutti i fedeli sudditi della chiesa e 
mandarli illesi dalle offese e finalmente col non parteggiare 
per alcuno, attuasse in realtà nel governo quella giustizia, 
ohe manterrebbe l'ordine perfetto.* Capo di tutti gli officiali 
della provincia, egli li nominava alle diverse cariche, purché 
legittimi, buoni e idonei, cioè aventi i requisiti della legalità 
rispetto alle condizioni volute, della moralità, e dell'abilità in- 
trinseca. 

E li destituiva e li surrogava con altri, quando non tenes^ 
sero buona condotta, o non adempissero il loro officio, e le 
costituzioni, che il rettore era in stretto obbligo di far a tutti 
osservare. 

Nelle relazioni con i provinciali e con i comuni delle va- 
rie città, terre e castelli, il rettore faceva loro per mezzo di 
lettere e di bandi conoscere i suoi decreti e le sue delibera- 
zioni; e quando l'ordinamento municipale di un luogo fosse 
sì mal conformato da turbare la pace e aprir l'adito a peri- 
colose dissenzioni interne^ poteva riformarlo direttamente, o 
per mano di un suo commissario a scopo di pubblica utilità 

^ ** Ne tyrannides invadant, ne scintilla aliqaa seu scaudalum ribel- 
lionis insursat. „ ivi. 
" Cost. 1. e. 



' 



32 KRLLK O0K3T1TUT10NES AKGiDIANAB 






e per onore della chiesa e dello sbato. ' Nei comuni il ret- 
tore comandava la difesa contro i nemici p i traditori, e po- 
teva ordinare- che si custodisse un castello, una rocca o un 
fortilizio affidandolo ad uomini delle altre terre. Le spese di 
questa custodia, se era fatta a benefìcio di tutta la provincia 
si sostenevano in comune dei provinciali; ma se -la custodia 
si fosse resa necessaria per colpa del comune stesso cuRtodito, 
allora le spese erano sopportate soltanto da questo. ' Non di 
rado or in un luogo, or in un altro della provincia e per ca- 
gioni diverse i conti, i baroni, i podestà, i capitani e gli «altri 
officiali inferiori di proprio arbitrio o per mandato dei comuni 
e delle università in quella male equilibrata compagine di go- ] 
verno s'arrogavano per se la giurisdizione e senza curarsi punto 
di far valere i propri diritti avanti alla curia, per aver giu- 
stizia esorbitavano con ogni genere di violenze. Per la qnal 
cosa andavano ad oste o ad esercito contro un signore o un 
altro comune come si diceva se la spedizione militare aveva 
luogo nei confini della provincia, o pure facevano una corsa e 
cavalcata, come si diceva quando superassero i confini. ^ E in 
queste rappresaglie e piccole guerre osavano d'occupar terre, 
ritenerle in possesso, e d'espellere dalla casa propria a dalla 
terra loro gli avversari, ad imprigionarli e trascorrere a qua- 
lunque vendetta. Efietti di tali giustizie, di fatto derivanti 
forse nei comuni dalla primitiva indipendenza e consuetudine 
di sovranità erano i danni alla proprietà, le ingiurie alle per- 
sone, le stragi dei sudditi e sempre il turbarsi dello stato pa- 
cifico del popolo. ^ Ora la legge che impediva di far tutto 
ciò senza una speciale ed espressa licenza del rettore della 
provincia, mirava ad assopire quello spirito disgregativo di 
odio e di rancore ristretto al municipio, e voleva che nella 
forte unità del governo superiore si nutrisse fiducia con pa- 
cifico giudizio, (vits padficis et iuris ordine), di trovare la giu- 
stizia e il riconoscimento imparziale dei propri diritti. E al- 
largando su le varie società comunali il potere del supremo 

1 ^^Ut praedicta pax et quies, ut optamus, liberins habeatar„. ivL 

« Cosi. 1. II, e. 43. 

^ Gf. DOGANOB Glo88,'al\a, voce hostis, 

* Cosi. 1. I, e. 15. 



NELLE CÓNSTITUTIONES AEGIDIANAE 33 

magistrato, si veniva cosi a rendere efficace TorganisAio poli* J 

tico della provincia, cke tanto importava al legislatore, d*a in- 
durlo a minacciare severissime sanzioni di scomuniche, so- 
spensioni, inteirdetti locali, perdita d'itìamniiità e privilegi si 
reali che personali, 'e multe a qualunque chierico o laico, sin- 
golo o comune, sénisa rispetto a condizione sociale, che cV5n 
quelle vendette o violente private lo violasse. 

Sul fisco, cioè su tutta ramministrazione fina.nziam^ ne' 
luoghi di suo dominio il rettóre aveva un'ispezione per mag- 
gior guarentigia della chiesa ; ^ e i diritti fiscali da tutelarsi 
eum omni stuéio consistevano principalmente nelle pene pe- 
cuniario e composizioni per i delitti, nei beni vatjariti^ene' 
beni confiscati e n^lle collette, os^ia contribuzioni dei provin- 
iiiali. In quésta materia il sistèma delle composizioni ren- 
dendo facili gli abusi e le correzioni dei pubblici ufficiali, * 
fipeóialmeiite nel sospendere o sopprimere i processi in corso, 
aveva fatto stabilire "sotto pena di iltillità a riparare il danno 
e il dibonòf^ ^èlla c&ié§a e il pregiudizio stésso dei sudditi, 
che alle composizioni dovessero sempre intervenire i tesorièri, 
e òhe loro si dovesse consegnare il danaro ritratto da esse, 
•come quelli a cui spettava, quuin ìM eof*utn spectet offlcium. * 
•Ma troviamo poi espressamente determinato che la comp^- 
«ione in genere doveste aver luOgo avanti alrettore e al te- 
soriere, chiamati shnulet cohcofditÉr e alla presenta dei giu- 
dici della euria, o alméno di xino di èssi, e di altri testimoni, 
i quali cònoHoessero lo stato è la natura dell'affare e la catrèa 
di <mi «i trattava, e avessero notìzia delle persone. Del re- 
sto non era permesso farla sé ìion nei easi pire Veduti dalla 
legge dòpo l'esame delle circoètanze e 'is^aglgia deliberazione ; 
anzi il rettóre doveva guardarsi dall'ammettèrvi que' inalfattori 
turbolenti, che se ne sarebbero valsi a lèdete la pubblica tran- 
quillità e a provocare pericoli nella provincia. Quanti poi 
vi erano ammessi, sia che componessero per se o per altri, 
Ao^é'véAo piiiÈei, gitirare sul Vangelo di nulla aver dato e pro- 
messo a eausa della composizione o all'occasione dell'affare, 

» Oost. 1. II. e. 1. 

* €08t. 1. I. €. f2. 

3 Cost. 1. I. e. 19, pag. 34. 



34 OLI OBDINAMENTt POLITICI B AMMINISTRATIVI 

a cui si riferiva, al rettore, al tesoriere o ad alcuno dei curiali e 
familiari loro in qualunque modo e sotto qualunque colore, a 
pena della nullità delFatto. Un notaio presente per evitare 
frodi e raggiri di malizia registrava tutto esattamente ; e tanto 
quelli che avessero donato, quanto quelli che avessero soltanto 
ricevuto si condannavano a pagare sempre il doppio alla Came- 
ra. Non s'era però proibito con questo che i notai e gli altri 
officiali per le loro scritture e fatiche avessero un giusto e mode- 
rato salario, secondo ragione, senza frode, e che la parte danneg- 
giante risarcisse competentemente le spese alla parte lesa. ^ 

E al modo stesso che s'eran prescritte norme restrittive 
circa il numero e la maniera delle composiiiioni della Camera 
apostolica, cosi a beneficio della medesima s'erano imposti ai 
rettori provinciali, ai tesorieri e anche ai governatori locali 
dei limiti su la remissione delle multe e condanne pecuniarie, 
spettanti alla Camera di diritto o per consuetudine. Nelle 
gravi condanne il rettore; o chi ne faceva le veci, non poteva 
rimetter la multa se non che fino alla somma di sei fiorini 
d'oro ; ma in quelle multe di cui la terza parte era minore di 
sei fiorini, la grazia non s'estendeva oltre questa terza parte. * 
Tali pene del resto dovevano infliggersi in seguito ad una sen- 
tenza definitiva del giudice criminale perchè non era lecito 
toglier di mezzo i processi; e i rettori provinciali, come pure 
i tesorieri, avevano l'obbligo di registrare tutte le pene e le 
grazie date ai delinquenti su d'un libro, che poi, in fin d'of- 
ficio, veniva rimesso alla Camera apostolica. Il rettore faceva 
-eseguire le sentenze dentro il tempo stabilito dagli statuti 
.municipali, e ove nulla in questa legge positiva fosse de- 
terminato, egli stesso' determinava il tempo; ma in seguito 
più che la volontà del rettore il legislatore volle che si rispet- 
tassero le consuetudini locali. ^ 

1 Cost. 1. I. e. 19, 1. e. 

« Cost. 1. I. e. 13. 

3 Osservabili sono queste parole, che si ri trovano aggiunte dal De Car- 
pi: ^' Et quia dictas ordinationes et decreta huiusmodi, prout iacent, et usa 
et necessitate ipsius provinciae aliter exigentibus non servar! ; sed pas- 
sim iuxta qaalitates personarum et delictorum et facultates, composi- 
tiones fieri supplicantium prò arbitrio rectori et thesaurarii prò tem- 
pore moderari et taxari. ... nos habita deliberatione matura, servavi- 
mus. „ 1. e. 



NELLE CONSTITUTIONES AEQIDIANAE 36 

Per i censi dovuti aliar chiesa, o gli afl&tti da pagarsi alla 
medesima, quando il ritardo o il rifiuto del pagamento aves- 
«ero dato luogo ad un processo, il rettore della provincia o i 
rettori e i governatori speciali delle città non potevano dopo 
introdotto il processo, sospenderlo e abbandonarlo senza aver 
<ìhiamato il tesoriere; altrimenti lo rendevano nullo; e ciò 
tanto che si trattasse di cose temporali o spirituali, quanto di 
qualunque altro diritto della chiesa. * Ma appunto perchè su 
l'amministrazione delle rendite, che da ogni provincia con- 
fluivano alla Camera della chiesa romana, oltre al provvedere 
slVùìdemnttas iurium di essa, non avvenissero contese fra il 
potere del rettore e la giusta ingerenza del tesoriere, il legi- 
slatore aveva emanato disposizioni precise e particolari. Ogni 
anno nei tempi opportuni di comune accordo entrambi face- 
vano le arrendazioni o le ferme ' dei redditi della provincia, 
ossia mediante Pofferta che un privato proponeva alla Camera 
in compenso, cedevano a lui i frutti annuali di un provento. 
Queste ferme erano procedute da legittime subaste, dove senza 
frode fra le molte persone idonee erano concesse quindi al mi- 
gliore offerente, rimanendo sempre esclusi dal concorrervi i ne- 
poti, i consanguinei e i familiari del rettore, perchè il facile 
favore che avrebbero trovato non tornasse a danno dei sudditi. 
Chi otteneva la ferma prestava una cauzione proporzionata, e 
fii obbligava a tutto ciò, a che per il contratto o in forza di un 
delitto o di altra cagione potesse esser tenuto. E s' impediva 
con gravi pene rimesse all'arbitrio del rettore che alcuno dis- 
suadesse i concorrenti col consiglio e con le minaccie dal pre- 
sentare offerte e ricevere le arrendazioni. Se però non fosse 
sembrato vantaggioso il dare a fernia le castellarne de' luoghi 
soggetti alla chiesa, allora s*afl&davano a persone abili a cu- 
stodirle, le quali dei frutti dovessero render conto alla Ca- 
mera apostolica. Costoro, a cui il rettore consegnava le ca- 
stellarne (commendare), si richiedevano di si fatta onestà e 
prestavano si fatta cauzione da poterle ricuperare liberamente 

1 Cost. 1. I. e. 17. 

« " Arendare est ad firmam dare seu fructus rendere. „ Cost. 1. I, e, 
17, pag. 84-36. 



36 GLI OBDINAMENTI POLITICI £ AMMINISTBATIVI 

«enza difficoltà e contese, quando si volesse. Ma quando nelle 
ferme o nelle commende ^i fosse seguito altro -metodo o con 
dolo il rettore e il tesoriere avessero contrattato, esse non 
^tivevano valore, e i colpevoli risarcivano i danni ^Ua chiesa. 
E ad evitare le frodi non meno dannose commesse da quelli, 
e, cui si rilasciavano le castellanie nel mutare i servi stipen- 
diati che la curia assegnava loro per miglior tutela delle me- 
desime, si ingiunse che senza licenza del rettore o del teso- 
riere tali servi non potessero punto cambiarsi o surrogarsi 
mai. Il capo della provincia decideva quanto ai castelli e 
agli altri luoghi, se fosse stato meglio darli in ferma, o rite- 
nerli affidandoli in commenda; e se si fosse abbracciato il se- 
condo partito, si il rettore che il tesoriere desiderosi d'andare 
esenti da sospetto, ne manifestavano subito le ragioni alia Ca- 
mera. Le ferme e le commende ordinariamente erano annuali, 
ma in queste ultime la diligenza e la fedeltà spesso valevano 
.per titolila farne prorogare il possesso a favore delle stesse 
perso uè. ^ 

In tutto questo complesso esercizio di facoltà il camer- 
lengo .generale della Santa Sede deputava un notaio eaperto 
che con pubbliche scritture, quanto occorresse, teneva infor- 
mata a pieno la Camera di quanto si era fatto circa le subaste 
eie oblazioni nelle ferme e nelle ^^ommende. ^ Questo notaio 
.prestava giuramento nelle mani del camerlengo d'esercitar 
•Wne il suo officio, e tosto entrava a far parte de' notai della 
curia del rettore e ne riceveva i salari corrispondenti. ^Etgìi 
segnava i proventi della Camera da qualunque cespite deri- 
vassero per tutto l'anno distinti e speoiiioati in tre libri di' 
versi, il primo per il rettore, il secondo pel tesoriere eiHerzo 
.per uso proprio. Cosi in principio di ogni settimana i due 
officiali col suo intervento prendevano il conto delle entrate 
e delle spese confronl^ando i tre libri; e se impediti legitti- 
mamente non -avessero potuto farlo, tornavano poi a compu- 
tare su le settimane trascorse. In fine dell'anno il rettore 



^ Cost. 1. 1. e. 19. ivi. 

' Qui è ricordato un ^^ Apostolicae Sedis cameraiiMS y, che ^ìfxi nn 
cardinale residente in Koma, ma che forse ai tempi di Egidio era un 
semplice prelato. 



NELLE OON6TITUTIONB8 AEGIDIANAB 37 

col tesoriere e questo notaio rifaceva tutti i conti dell'anno 
(reeolligere rationes), e messi di nuovo a confronto e in ac- 
cordo i libri per calculationem fidelem, entro due mesi ne spe- 
diva uno sottoscritto da lui e sigillato col sigillo suo e dèi* 
tesoriere alla revisione della Camera. 

Sul principio della riforma egidiana s*era ordinata ai ret- 
tori la compilazione di altri due libri uguali, in cui non solo 
i proventi, ma fossero annotati anche i diritti, le possessioni 
e i danari spettanti alla chiesa nella provincia, uno ad uso 
della curia, l'altro da riporsi nell'archivio generale del camer- 
lengo della Santa Sede, * E i rettori e i tesorieri insieme, 
tutte le- disposizioni cosi minute su le finanze giuravano di 
inviolabilmente osservare. 

]yia oltre il potere politico e amministrativo il rettore pro- 
vinciale era rivestito anche della giurisdizione * q da lui eme- 
nava la facoltà di giudicare ai giudici della curia e agli altri 
officiali. Il legislatore aveva detto espressamente che era suo 
obbligo, iustitiam sine exceptione persona rum omnibus ministra^ 
re ; * ma ciò era più un precetto morale, e un'esortazione, per- 
chè cosa già connessa al suo officio. E l'amministrare one^ 
stamente la giustizia significava ancora tenersi nelle pubbliche 
aziende immune da venalità e da favore di parte, ricercare' o 
punire tutti i delitti, e giudicar sempre secondo equità in ogiii 
affare. Ai rettore della provincia specialmente si riferivano le 
disposizioni sull'omicidio, circa l'impossibilità di far composi- 
zione, di conceder salvoeondotto, di permetter la dimora dei 
colpevoli nella provincia sotto pena di rigorose sanzioni. 

Nidi delegare' ai giudici e agli altri officiali^ l'esame e la der 
cisione delle cause, il rettore si riservava una sorveglianza, 
quando non vi fosse tal sicurezza di abilità e d'imparzialità 
nel giudice inferiore che corrispondesse alla gravità del de- 
littOw Infatti i giudici dei presidati nei casi di delitti atroci 
o che richiedessero la pena capitale potevano bensì discutere 
ed esaminare la causa, ma non procedere alla sentenza defi- 
nitiva senza il permesso del rettore, il quale a suo beneplacito 
l'avocava direttamente a se o la deferiva alla curia generale o 

1 Ivi. 

« Ctfst. 1. II, e. I, pag. 41. 



38 GLI OBDINAMBSTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

investiva della soluzione della medesima il giudice. ^ Ed era 
parimente proibito a questi giudici senza avvisarne il rettore 
e il tesoriere di far transazioni o composizioni o rimettere il 
danaro che comunque si doveva pel delitto commesso. * E quan^ 
to s'è detto pe' giudici del presidato, se non può ripetersi pe* 
giudici della curia maggiore, non è men vero che su tutto il 
collegio dei giusdicenti provinciali Tautorità del rettore si ma- 
nifestasse non solo col rimuoverli dalPofficio assegnato, ma 
ancora col toglier loro la cognizione di qualche singola causa 
per giudicarla egli stesso personalmente. 

Con questo ampio potere il rettore d'ogni regione ecclesia- 
stica, air ingresso del suo officio nel primo parlamento provin- 
ciale che teneva, prestava in pubblico giuramento solenne 
quasi a garenzia d'esercitarlo con onestà e diligenza. Promet- 
teva con esso di essere e di rimaner sempre in comunione (com' 
municator sit), con la fede cattolica e la chiesa romana, non 
inimicarsi mai con questa, né permettere, per quanto potesse, 
che altri le muovessero guerra. Secondo coscienza presterebbe 
nell'officio e nell'amministrazione sua un servigio fedele al 
pontefice, nulla aver dato innanzi, o darebbe poi per averlo 
conseguito. Un simile atto, non improvide ordinatum a iure, 
che costringeva il rettore ad essere zelo religionis divinae et 
sui honoris consenmndi tenax ohservator, era riputato di un 
grande valore, perchè Egidio con un linguaggio acconcio al 
tempo diceva non sarebbe verosimile che un uonào, specialmente 
tale da affidargli un cosi cospicuo onore, fiat immemor salutis 
aeternae, e pensava che nessuna cosa meglio di questo vincola 
di coscienza l'avrebbe guidato all'adempimento scrupoloso dei 
suoi doveri. ^ 

1 provinciali non soltanto nel parlamento venivano in re- 
lazione diretta col rettore, ma questi nella qualità di gover- 
nante e vindice dei diritti di tutti si esibiva nelle udienze 
pubbliche a quanti bramassero di consultarlo, istituite di pro- 
posito anche ad incremento della giustizia (cultum iìistitiae 
augeri)^ verso i deboli, gl'impotenti i miserabili d'ogni specie. 

* Gost. L II, e. 7. 

2 Gost. 1. II, e. 8. 

^ Gost. 1. II, c> 1, 1. e. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 39 

li'udienza si aveva almeno due volte la settimana nell'aula del 
palazzo o in altro luogo pubblico^ e il rettore al suo seggio 
ascoltava le querele e i reclami, specialmente contro gli arbitrii 
de* suoi officiali e familiari, e vi riceveva gli ambasciatori dei 
comuni e quanti ricorrevano a lui da lungi, provvedendo ad 
esaudirli nelle loro giuste domande senza indugio. Parimenti 
ogni venerdì doveva chiamare a sé il giudice criminale della 
curia e i notai a lui addetti insieme, e leggere ed esaminare con 
diligenza i processi, per spedir subito con sentenza di condanna 
o di assoluzione quelli che fossero al termine^ senza ritardo di 
proroghe. ^ E dall'udienza mai non gli era concesso assentarsi, 
se non glielo vietavano ardui e gravi affari. Nella vita pri- 
vata e sui costumi sono minute e severe le norme che rego- 
lavano il rettore; Custode com'era della giustizia ed esempio 
a tutti di probità in quelle due doti di bonus e gravis, che 
paiono al giudizio del legislatore costituire il tipo perfetto di 
questo grande officiale dello stato, egli doveva tenersi netto, 
(puras habere manus), dalle simonie, concussioni, estorsioni ed 
esazioni illecite e iioù costringer mai una persona a vendergli 
grano, vino o altre vettovaglie, le quali soltanto poteva acqui- 
stare da chi spontaneamente le vendesse a giusto prezzo, che 
si sborsava in effetto prima di ricever la merce. * Si faceva 
però l'eccezione che trovandosi per ragione di officio in un 
luogo, dove gli abitanti per malizia si rifiutassero a prestargli 
il vitto e l'alloggio, potesse con moderazione costringere i pos- 
sessori di quelle cose necessarie a venderle a giusto prezzo.^ 
E non solo il medesinio era stabilito rispetto agli altri officiali 
della curia, di cui gli era affidata la sorveglianza morale; ma 
affinchè la parca moderazione nella mensa conservasse pubbli- 
camente la loro buona fama> fu proibito a chiunque di donar 
cibi e bevande, — che dice la legge, — offuscarti corda iudi- 
cum, * Questi officiali e familiari del rettore, compreso il teso- 
riere medesimo, non si eleggevano fra persone che fossero 
oriunde, abitanti o semplicemente dimoranti nella provincia, 

^ Cost. 1. IT, e. 3. 

» Cost. 1. II, e. 4. 

3 Ivi. 

* Cost. 1. II, e. 4, pag. 50. 



40 OLI OBDZNAMENTI P0LIT£GI B AMHINISTBATIVI 

per viebare i favori parziali dell'amicizia., Né per la stessa 
ragione ad alcuu familiare attuale o passato il rettore nell'anno 
del suo officiò, o qualunque, altro superiore poteva da,^*e uoia, 
podesteria o un vicariato e una qualsiasi giurisdizione, o di- 
gnità in, una terra della chiesa, perche i sudditi per timore iu 
luogo di ricorrere contro le sue ingiustizie, preferivano di toj-. 
lerarle iu silenzio. Una tal proibizione non si estendeva però 
ai castellani e ai custodi delle rocchio e dei fortilizi che. il 
ret|iore nominava anzi tra i suoi più fedeli familiari. Oltre, 
che un o^pio pubblico, non era permesso a lui di dare né ad 
essi idi ricevete vesti e cibi in dono, pena ad entrambi, la sco- 
munica e. cento fiorini di multa; anche qui* tuttavia si eccet- 
tup^yano il cappellano, e tutti i servi destinati alle basse fac- 
cende, come mulattieri, fornai, legnaiuoli, cuochi, ecc. £ per 
simil modo doni di qualunque sorta tanto preziosi^, che in ge- 
neri naturali, il rettore stesso e per conseguenza i suoi officiali 
non ricevevano dai provinciali mai, all'infuori del vitto che 
si. potesse consumare in due giorni sotto pena, senza rispetto., 
a. condizioni personali, della scomunica latae sente^tiae, riser- 
vata al pontefice, e dell^. restituzione intiera». Mentre ppi. 
nessuno, che non avesse la qualità di faniiliare o di curial.6 
abitava di continuo in casa del rettpre, questi conveniente-. 
mente .vi accoglieva sovente il giudice criminale e il giudioe. 
civil.e con i loro rispettivi notai, o uno soltanto, di essi, e per 
le spese .del giudioe coabitante, di un servo e di un ragazzo 
la camera gli assegnava a titolo d' indennità sei ducati d'oro 
al mese; i not^-i invece gli cedevano una quarta parte dei 
safari delle proprie scritture. 

I\ rettore, come tutti i suoi officiali, doveva esser soddi- 
s^JitO; dello stipendio e non cercare con mezzi illeciti di 
auflaept^rlo. ^ Perciò nessun comune gli conferiva il salario 
di una podesteria, che. era obbligo di pagare unicamante alla 
persona che di fatto l'esercitasse; e nessuno eletto, da lui in. 
un. officio poteva dargli sotto pena di scomunica alcun premio 
o partecipazione al salario in ricompensa dell'elezione o di una 
maliziosa conferma. In genere l'officiale che si fosse lasciato 

^ ^^ Insaper officiales stipendiis sibi assigaatis et per eos aooeptatis 
debeant esse contenti. „ ivi. 



NELLE CONSTXTUTIONES ÀEGIDIANAE 41 

<iorrompere oltre la perdita dell'officio era condannato alla, 
multa di dieci libre di danaro, se la somma ricevuta non sal- 
perà va i Vénti soldi; altrimenti nella ragione di dieci libre 
per ogni libra di valore. Molto più degli altri il rettore e il 
tesoriere dovevano disdegnare di m"acohiarsi in questi vili ma- 
neggi di avarizia, non ritenendo i redditi e i proventi delle 
Provincie, che erano proprietà della chiesa, e non commer- 
ciandone con contratti vietati ai chierici per ricavarne sordidi 
premi, ma secondo il loro officio amministrando il danaro per 
renderne poi legalmente ragione. E su ciò gli ibusi occorsi 
-erano certamente inveterati, perchè i rettori non sólo provin- 
ciali, ma anche delle città, avevano spinto l'audacia fino ad 
-esigere e strappare con violènza al tesoriere oltre lo stipendio, 
danari, beni e diritti dello stato, piegandolo con ingiurie e 
minacele alle loro voglie. ^ Quindi si decretò pena la scomu- 
nica e la perdita ipso facto dell'officio al rettore che avesse 
per simil guisa forzato il tesoriere, o i notai e familiari di que- 
sto, res enim perniciosi admoduni exempli est^ che gli uomini 
preposti a correggere l'ingiustizia degli altri, fossero motivo a 
peccare, incentivum praebèant delinquendi. * Ed ogni provin- 
ciale era libero di deferire al superiore, ossia al vicario pon- 
tificio o al luogotenente, un'accusa contro il rettore e i curiali 
disonesti, perchè si provvedesse subito al bisogno, pur rima- 
nendo il nome del delatore segreto. 

Come poi erano gravissimi i doveri e non minore certo la 
responsabilità che pesava sul rettore, quia quibus plura com- 
mittuntur — osserva Egidio, — plura honestatis et ponderosi' 
tatis exiguntur ab eis, così era necessario che fortemente ne 
fossero tutelate l'azione e la dignità. Spesso l'offesa arrecata 
al rettore, al tesoriere, oppure, al marchese, signore del luogo, 
non indicava una vendetta personale, ma era l'espressione di 
una rivolta contro il governo e di un' infedeltà alla chiesa. 
E le pene contro delinquenti di questa specie furono sancite 
dopo^il fatto atroce di Amelio da Belmonte, rettore della Marca 
•anconitana e cappellano pontificio, a cui, dopo spogliato dei 

» Cost.- 1. I, c.> 16. 
« Ivi. 



42 GLI OBDINAMEKTI POLITICI E ÀMMlNìSTBATIVI 

beni, erauo stati trucidati di spada i femiliari e gli ufficiali. ^ 
L'uccidere, il ferire, Tinsultare, il cacciar di governo e lo spo- 
gliar di beni il rettore, un suo vicario, i giudici o il tesoriere,, 
anche essendo soltanto complice alP impresa, faceva soggiacere 
a sanzioni rigorose il provinciale di qualunque condizione 
fosse si chierico che laico, e di qualunque dignità pure arci- 
vescovile e patriarcale. Il colpevole diveniva infame in per- 
petuo, incapace di far testamento e di ricevere eredità; ina- 
bile a promuovere una causa, ad aver validi processi e sen- 
tenze, impedito dal difendere e dalVesser difeso in giudizio, 
sebbene se^apre obbligato di rispondere giudizialmente a tutti 
quale convenuto. Se fosse stato notaio, i suoi istromenti per- 
devano Tefficacia e si annullavano ; esso era decaduto da tutti 
gli onori e benefici si ecclesiastici che civili, ne potevano i 
figli esservi eletti, privati com'erana delle libertà, immunità e 
privilegi reali e personali. I vassalli del delinquente venivano 
assoluti dal giuramento di fedeltà, ed egli perdeva con la con- 
fisca i feudi, i diritti e i beni immobili posseduti in provincia, 
i quali ritornavano alla chiesa a disposizione del rettore: quan- 
to ai beni mobili, si permetteva a ognuno d'occuparli. E fi- 
nalmente le persone che si erano rese ree di questo delitto si 
colpivano di scomunica maggiore, riservata al pontefice, da 
cui potevano esser liberati solo in punto di morte, e i comuni 
e le università cadevano col loro territorio sotto l'interdetto 
ecclesiastico. ^ Oltre di che, era in facoltà dei singoli giudici 
di applicare in questi casi le pene, prescritte dai principi catto- 
lici. ^ " Dignum est enim — conclude solennemente TAlbornoz, 
— ut quos timor Dei a malo non revocai, poena mali in eos 
adiecta compescai. „ 

Noi ci accorgiamo nell'ordinamento di questo governo, 
che le potestà e le giurisdizioni si vengono successivamente 
specificando per mezzo di delegazioni. Non troviamo punto- 
una moltitudine di officiali disposti gerarchicamente tra loro, 
il numero e l'officio dei quali si determini in rapporto al ter-^ 

' Cost. 1. I, e. 14. 
* Cost. 1. I, e. 14, 1. e. 

^ li testo : ^* leges adversus sic delinquents, quas catholici principes> 
ediderunt. „ ivi. 



NELLE OONSTITUTIONES AEGIDIANAE 43 

ritorio e alla popolazione. Si procede al contrario delegando 
e sostituendo, e il rettore trasmette le sue facoltà ad officiali 
da lui nominati, a* quali può toglierle quando vuole, perchè 
egii solo ne è investito finché il legato le conserva a lui. 
Perciò non entra mai il criterio della necessità e della com- 
petenza degli offici che è il. fondamento deirequilibrio nel 
moderno organismo dello stato laicale: se il pontefice fosse 
sufficiente da solo al governo, non occorrerebbe l'opera del 
legato ; se bastasse il legato, sarebbero inutili i rettori, che ne 
dipendono; e i rettori medesimi eleggono gli officiali subal- 
terni, perchè non giungono a compiere tutte le funzioni della 
provincia ; quia solus rector exercitio et executioni non sufflce- 
ret omnium ipsius officio incumbentiurriy oportet ipsum hàbere 
officiales et ministros, per quos in talibus adiuvetur. ^ Nello 
stabilire questi officiali subordinati al rettore, il legislatore di- 
chiara di aver imitato le consuetudini antiche, e vuole che 
quanto si decreta per la Marca si ripeta fedelmente nelle altre 
provinole ecclesiastiche. 

Il rettore spiegava dunque il suo governo per mezzo di 
sette giudici, di un maresciallo e di ventiquattro notai. Tutti 
costoro, e si inclusero anche i cancellieri e gli uditori, dove- 
vano essere forestieri, e solo il rettore per eccezione ne di- 
spensava i notai delle cause civili per fedeltà e abilità straor- 
dinaria. E nessuno degli officiali, si giudici, ohe notai, rima- 
neva in officio per un tempo maggiore di un anno ordinaria- 
mente, e per licenza del rettore a causa delle stesse doti era- 
leci'o di protrarne la durata a due anni, ma non oltre. Ciò 
passò poi nell'uso, sicché più tardi il Da Carpi nella riforma 
mettendo un limite preciso stabiliva ohe non si potesse mai 
valicare il biennio, perchè conversando gli officiali pubblici con 
i provinciali e contraendo con essi familiarità e amicizia, spesso 
avvilivano la loro missione, eorum officia "oilescant. Parimenti 
egli stesso rinnovando il divieto, massime per il maresciallo- 
e il cancelliere che non fossero provinciali, ingiungeva che 
in casi speciali solo il papa potesse dispensare dalla osservanza, 
di queste norme. I giudici dopo il rettore tenevano il primo 

* Cost. 1. II, e. 2. 



44 GLI OBDIKAIIENTI POLITICI Sh AMMINlSTKÀTiyi 

luogo nella gerarchia, o oltre la gìurisdizionej assistesido questo 
quali ministri immediati, acquistavano un' iugerei^za pressoché 
politica. Dei sette giudici della Marca, quattro risiedorvano 
nella curia generale a Iato al supremo magistrato, e tre nei 
presidati, cioè nei luoghi dipendenti dalla provincia, ma che 
spesso per ragione storica di dominii passati, avevano tribù* 
nali speciali.^ Quanto ai primi, uno di essi era chierico, 
o almeno istruito nel diritto canonico e gli si deferiva la co- 
gnizione di tutte le cause spirituali della curia o appartenenti 
al foro ecclesiastico (iudex super spiritualihu»)^ e di tutti gli 
appelli interposti avanti al rettore o all'uditoi*e spirituale della 
provincia o a lui stesso dagli abbati, pievani, prelati, rettori 
e chierici. Il secondo era il giudice delegato per le cause 
criminali mere e miste, cioè si per quelle in cui la. pena si 
applicava a favore del fisco, si per l'altre in cui si applicava 
a favore della parte; e sì deferivano a lui per accusa, denun* 
eia e inchiesta. Il terzo era il giudice delle cause civili, e 
decideva tutte quelle che per prima istanza si riservavano alla 
cognizione della curia provinciale ; il quarto giudice finalmente 
conosceva degli appelli, del merito in secondo giudizio di tutte 
le cause e delle nullità devolute a lui o al rettore su affari 
temporali dal giudice criminale e civile, dai tre. giùdici pre- 
sidali, e dai podestà, giudici e officiali di qualunque luogo 
della provincia. Limitati così nella materia della giurisdizione, 
ciascuno esercitava il suo officio senza immischiarsi nelle cause 
di competenza dei suoi colleghi; anzi era proibito al rettore 
di affidare resame e la decisione di cause civili e criminali ad 
altra persona, fuorché nel caso che il giudice, a cui la causa 
avrebbe dovuto assegnar^ri fosse-stato sospetto, o per infermità 
ed assenza non avesse potuto occuparsene. E se l'impedi- 
mento per il quale il giudice non poteva adempiere Tofficio 
con la sua presenza in curia ' era giusto (praesentialiter officio 
suo in loco curiae servire), *^ un collega o ^avvocato del fisoo 
faceva le veci dell'assente e vi era deputato da lui stesso, di 
cui diveniva^ luogotenente, o dal rettore. A piena prova della 
commissione ricevuta, anche se non constasse, altrimenti, era- 

1 Cost. 1. II, e. 6. 

^ Cfr. insieme le due cost. 1. II, e. 2 e l. II, e. 5. 



NELLE GONSTITUTIONES AEGIDJANAE 4&* 

'sufiiciente che il notaio degli atti, ossia della causa, iii Ogni 
atto lo chiamasse luogotenente, perchè in virtù della legge 
gli fosse attribuita la giurisdizione. Tuttavia se gì' impedi* 
nienti che cagionavano l'assenza, fossero stati tali da vietare 
a1 giudice ^esercizio del suo officio per un tempo minore di 
trenta giorni, il luogotenente non poteva emanare nelle cause 
criminali la sentenza assolutoria, né pubblicare i testimoni 
del fatto criminoso. 

Assenti i giudici, la luogotenenza di un loro collega o del- 
l'avvocato del fìsco facilménte riusciva pericolosa nella deci- 
sione delle cause in specie criminali, perchè Tabilità pratica 
nel merito della causa a giudicare sulFimputabilità e su le 
qualità del delitto spesso mancava a questi sostituti. Quindi 
il cardinale Da Carpi ^ tornando su la proibizione fatta a. 
costoro di porre termine alle cause, l'estendeva a tutti i casi, 
lasciando però al rettore la facoltà, quando il luogotenente fosse 
stato a pieno informato^ della controversia, d'accordargli di de- 
ciderla. E simili norme restrittive su le c(»nmÌ8sioni di sur- 
rogazione per -assenza, colpivano anche gli uditori del rettore, 
impediti eavente d'intervenire al giudizio, e ciò con utilità 
dei provinciali, che dianzi ad ogni nuova commissione paga- 
vano nuove tasse di sàgillo e di rogiti notarili. Tutti i giu- 
dici, non escluso il civile e il criminale, quando non avessero 
alloggio presso il rettore, dovevano abitare in luoghi pubblici 
e decorosi, e tener ciascuno con sé i notai deputati alle cause,. 
di cui aveva la cognizione, i quali vivevano a loro spese, se- 
eon do i patti. Ma ogni giudice curava che i suoi notai ser- 
bassero una condotta morale, astenendosi dal giuoco dei dadi,^. 
dalla baratteria e da sollazzo di rischio sotto pena di cinque 
libie di denaro ogni volta. * Mantenendosi con onore e con- 
Temenza i giudici dimoravano sempre nella curia, dove laloro- 
presenza «ra neees^saria. [Ripugnava infatti alla ragione e al 
diritto .che essi, cui le parti si rivolgevano per ottenere giu- 
stizia, si fossero portati, come per il, passato accadeva, al luoga 
ov'«rano le parti, le squali, osserva il legislatore, specialmente- 



* Ivi. L II. e. 6, pagg. 65-56. 
^ Cost. 1. II. e. 4. pag. 51. 



46 O-Ll ORDINAMENTI POLITICI B AMMINISTUATIVI 

per i delitti commessi, s'erano più che mai rese indegne di 
quell'onore. In ogni modo poi era in danno della giustizia 
che il reo non comparisse personalmente, sicché fu proibito ai 
giudici si della curia maggiore, si dei pi'esidati di partirsi dalla 
residenza per recarsi sul luogo del delitto o del domicilio dei 
rei di qualunque stato e condizione. Ma allorché fosse ne- 
cessario di raccogliere sul fatto un'informazione di qualunque 
specie, o anche per valutare i beni degli accusati, si spedivano 
sul luogo uno o due notai. Cosi tutti i colpevoli di delitti, 
su' quali i comuni non avevano competenza giudiziaria, veni- 
vano per subir la giustizia alla curia generale, per cura delle 
autorità locali scortati sotto sicura custodia. La negligenza di 
questi magistrati nel ricercare i malfattori^ o nel diflferire di 
trasmetterli alla curia si puniva con la scomunica, e la terra 
ove dimoravano d'inteMetto ecclesiastico e della multa di mille 
fiorini a favore della Camera. Occorrevano j)erò dei casi 
gravi, che la costituzione dice ex magna et evidenti causa ne' 
quali ad arbitrio del rettore e col consiglio del tesoriere e del 
collegio, un giudice fosse obbligato a condursi sul luogo del 
delitto. ^ Questi viaggi in genere si facevano quindi con una 
giusta causa si per i molti affari della curia provinciale, per i 
gravi interessi della Camera e per l'amministrazione della giu- 
stizia. Convien però distinguere il caso in cui i giudici si as- 
sentavano per una requisizione che si collegasse al processo 
dall'altro in cui per una commissione di alto affare il rettore 
li mandava lontano. ^ Nel primo, cioè circa la materia cri- 
minale, non era permesso loro, se non per alcuni delitti spe- 
ciali; la ribellione, il tumulto, l'omicidio, il ladroneggio, la 
rottura di strade, il pubblico rubamento, la falsificazione . di 
bolle e di monete e il ratto di donna onesta e di monaca. 
Ottenuta la licenza dal rettore, presi seco i notai e i servi 
soltanto necessari, essi non potevano trattenersi se espressa- 
mente non fosse loro concesso, per oltre a tre giorni, sotto 
pena di restituire quanto avevano ricevuto per viatico, e più il 
-xjuadruplo a titolo di multa alla camera. Prima di partire i 



^ Cost. 1. II. e. 5. 
« CoBt.1. II. e. 15. 



NELLE CONSTITUTIONES AfiGIDIANAE 47 

giudici in uno scritto per mano di notaio davano al tesoriere 
una relazione delle notizie avute sul luogo e le persone, e 
questi la poneva tosto nelle infilze deirarchivio per confron- 
tarla poi con la seconda relazione più particolare data a lui 
dopo il ritorno. Quest'ultima, che si presentava subito sotto 
pena della restituzione del danarp e di cinque ducati, variava di 
forma secondo che si trattasse di un delitto, o di stringer pace, 
prevenire uno scandalo, fare qualunque bene pubblico, com- 
preso nelle commissioni speciali, e la causa dell'andata {andatae 
sete cavalcata e), ogni volta era detta nelle lettere del rettore 
ohe il giudice recava nel viaggio.^ 

Quanto alle tasse, ossia al viatico che i provinciali, fossero 
comuni singoli, pagavano in caso di deliquenza propter quo- 
rum defectum mittuntur^ ogni giudice riceveva due fiorini d'oro 
<ìi moneta marchigiana per volta, equivalenti ad ottanta bó- 
lognini, e ogni notaio che l'accompagnava trentacinque soldi 
per se e per mantenere il suo cavallo. Il salario che non au- 
mentava mai se nella stessa terra si venisse jDer più persone o 
per affari connessi, era sborsato in caso di processo giudiziario 
dai delinquenti, in case di semplice commissione da quelli che 
il rettore destinava nelle lettere. Allora però i notai per sé, 
per le spese del servo, del baiulo, e del cavallo ricevevano 
dieci anconetani, e pe' giudici il limite del salario dell'intiera 
■commissione tra le due parti in qualunque controversia era di 
venti fiorini d'oro. 

Ma la presenza dei giudici era di tale importanza in cu- 
ria che l'avvocato fiscale nei giorni giuridici, cioè in cui essi 
sedevano al banco della giustizia per la decisione delle cause, 
notava col pubblico notaio quanti senza giusta ragione erano 
assenti per sottoporli alla multa di dieci ducati, che il teso- 
riere riteneva loro su lo stipendio a favore della Camera. ^ In- 
fatti, come il rettore, cosi i giudici della curia generale in 
quei giorni giuridici e nelle ore debite (Jiorae congruae prò 
iure reddendo), sedevano in pubblico al tribunale per render 
giustizia e spedire le cause, assistiti con le scritture opportune 



^ Cost. 1. II. e. 5 e 15. 
< Cost. 1. IL e. 3 pag. 48. 



48 GLI ORDINAMENTI POTITICI E AMMINISTBATIVI 

dai loro notai sotto pena, ogni volta ohe si mostrassero negli- 
genti, di dieci libre di danari al giudice e cinque al notaio. 
Avvenendo però che per la diversità delle varie ore di sessione 
al banco, alcuni per dimenticanza mancavano, jji provvide che 
di sera, ogni giorno, nel luogo del^udienza della curia gene- 
nerale e nell'ora da stabilirsi dai giudici secondo le stagioni, un 
campanaro a ciò deputato sonasse una campana ^ comune in 
modo che il suono se ne potesse verisimilmente sentire in tutta 
la curia. Dopo che la campana aveva rintoccato la seconda 
volta, non si aspettava più alcuno e i -giudici recandosi in- 
sieme la tribunale vi sedevano secondo il costume e l'oppor- 
tunità; perchò come sanzione se maiicassero, avvertiti da que- 
sti segni, era lo scomunica latae sententiae da incorrersi sul 
momento, e i procuratori non apparsi si ritenevano legitti- 
mamente citati e quindi colti in contumacia. Adempiute le 
formalità di rito, il giudice dal suo banco dichiarava quel giorno 
correre come giuridico, anche se i procuratori si fossero rifiu- 
tati di venire, e lo faceva annotare dal <5ustode deirarohivio. 
L'inosservanza di queste disposizioni, oltre la scomunica, ren- 
deva nulli gli atti, salvochè si trattasse di leggi speciali de- 
roganti in cause di pupilli, di vedove, di miserabili o di qual- 
che forense fuori della provincia. 

Sul modo e sull'ordine con cui all'udienza si ricevevano 
le istanze dei litiganti (orda postulantium observetur)^ cioè si 
imprendeva la discussione della lite, il Da Carpi nella sua ri- 
forma in seguito a negligenza di costituzioni anteriori e a danni 
avvenuti aveva stabilito che tutti i provinciali potessero pub- 
blicamente esporre i loro desideri ÌPerchè non si avessero 
prevalenì^e specialmente in pregiudizio di donne, di pupilli e 
di deboli, i quali temendo l'autorità e la potenza dei procura- 
tori e degli avvocati avversari, si ritraevano scoraggiati (e«- 
fracto animo), non curandosi de' loro diritti e abbandonando 
la causa, l'ordine era prescritto così. Prima si udivano gli ora- 
tori venuti da luoghi fuori della provincia, e terminati i loro 
affari, le vedove, i pupilli, i contadini, ecc. che non fossero as- 
sistiti da avvocati e procuratori, poiché altrimenti, si ascolta- 

^ '^ Campana commanis loci „ ivi. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGUDIANAB 49 

^ano a suo tempo. ^ Dopo poi precedevano gli avvocati o pa- 
troni in serie dal primo all'ultimo per dignità di collegio, e 
seguivano nella stessa guisa i procuratori, eccettuato il caso 
che la causa di un avvocato richiedesse per svolgersi anche il 
ministero del procuratore, ohe allora questi sorpassava la se- 
rie degli altri, anche se avvocati. Nel giudizio si domandava 
ad alta voce ai contradittori che cosa opponessero o volessero 
ottenere, e si discuteva senza cadere nella polemica violenta, 
8ine iurgiosa contentione; era proibito, mentre si ascoltavano i 
litiganti di susurrare, rivolgersi qua e là, o comunque distrarre 
l'attenzione dei giudici in quell'esame ; avvocati e procuratori 
attendevano in silenzio in un, posto separato dell'udienza, (in 
aliquo auditorii remotiori loco se collocent), E assistendo per 
ordine di dignità 'prima il tesoriere, poi gli uditori e i giudici, 
quindi gli oratori delle città, gli avvocati, i procuratori e gli 
altri, venuto il tempo di parlare, i rappresentanti delle parti 
esponevano la domanda in breve e in una sola forma (unico 
fere contextu, ac hreviore sermone), per sollecitare le cause de- 
gli altri ; e in genere le proposte si facevano dal decano del 
collegio (senior collegii). • 

A ricompensa, di questo difficile e gravoso officio, che se- 
guendo le costituzioni abbiamo accennato, i giudici della cu- 
ria maggiore prendevano dalla Camera e per mano del teso- 
riere lo stipendio di cento ducati all'anno, che si pagavano in 
oro a rate mensili, e inoltre sei ducati d'indennità per le spese, 
mentre i giudici presidali avevano il salario consueto degli 
atti. * Per regola ordinaria questo stipendio per commissione 
che il legato o il rettore affidassero al giudice della curia non 
si aumentava, quando la causa o l'affare egli era in obbligo 
di esaminare per dovere d'officio, anche se in virtù di questa 

> Cost. 1. II. e. 3. Alla parola infracto, non so perchè, rannotatore 
reca in glossa la descrizione del Belloviso sul rettore della provincia. 
^ Debet esse — dice^ — arbor fructifera et robusta, quae non debet ad fla- 
tum venti cuiuslibet agitari, quia non ad flatum venti orientalis, ra- 
tione afiPectionis et parentelae, nec ad flatuxn venti occidentalis ratione 
praemiornm et p^cuniae, nec ad flatum venti meridionalis, ratione ti- 
moris et potentiae, nec ad flatum venti septentrionalis ratione ranco- 
ris et i)iimicitiae. „ A tal punto era disceso il barocchismo della dot- 
trina ! 

' Cost. 1. IL e. 2. pag. 45. 



60 GLI ORDINAMENTI POLITICI B AMMINITSTBAI\I 

commissione la sua giurisdizione s'ampliasse o si prorogasse. 
Le sportule, cioè quelle offerte che i litiganti dovevano ai 
loro giudici si della curia generale, che d'altro ordine, e che 
il Cavallini dice cantra ius, se quelli a cui si davano fossero 
stati già stipendiati, al più si pagavano per metà, anzi se le 
parti 'avessero largito o il magistrato avesse chiesto contro il 
disposto legislativo, restituiva il doppio alla parte e a titolo di 
multa pagava altrettanto alla Camera. Si calcolava la sportula, 
e il legislatore era qui nell'intento di porre ostacolo alle frodi, 
nelle cause per appello o per querela proposta in iscritto de- 
ferite al rettore, secondo il valore della causa stessa, e non si 
doveva nulla fino a cento, poi in proporzione di une a due- 
cento, di due a trecento, di tre a cinquecento, di quattro a 
seicento, e di lì in oltre, di cinque per ciascuna parte anche 
ascendendo fino a mille. Mentre nelle cause che fuor della 
curia si rimettevano agli stessi governatori, se ecclesiastiche 
o spirituali, nulla si aveva a titolo di sportula; se. profane, 
allora a norma della costituzione del Bagarotti, un antico ret- 
tore, i giudici ricevevano uno bolognino d'argento in ragione 
d'ogni fiorino senza rispetto al valore della causa, purché non 
si superasse mai la somma di dieci ducati d'oro tra ambedue 
le parti. E mentre dianzi le cause non esattamente stimabili 
come quelle riguardanti il matrimonio, la pena capitale e le 
pene corporali afflittive, erano computate come cause del mas- 
simo valore, pe' poveri, che qualche volta vi si trovavano im- 
plicati, le sportule di esse si ridussero al limite di dieci fio- 
rini di moneta marchigiana, salva la buona coscienza del giu- 
dice. Similmente nello cause di benefìcio, calcolate prima del 
valore di dieci ducati, la sportula si pagò secondo l'annuo va- 
lore, cioè in ragione di un bolognino per ogni fiorino del red- 
dito del benefìcio di un biennio, purché non si superassero i 
■dieci fìorini di moneta marchigiana. ^ 

Ma le frodi commesse anche su le sportule obbligarono i 
successivi riformatori a più severe dichiarazioni ; oltre al proi- 
bire al giudice ordinario di accettar nulla per le cause di sua 
competenza, e al ridurre alla metà le sportule d'ogni giudice 

* Oost. 1. IL e. 31. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDLA.KAE 61 

delegato, tutti i giudici di qualunque specie non potevano 
averle per commissioni provenienti da un primo decreto (ex 
primo decreto) sì d'esecuzione in contumacia o d'altro ; ed an- 
che per un giuramento del debitore sospetto di fuga, sotto 
pena di scomunica, di dieci ducati d'oro a forma di multa e 
della sospensione per tre mesi dall'officio. Il "Da Carpi mo- 
dificò ancora circa l'ammontare di queste contribuzioni ai giu- 
dici; nella cause riguardanti le servitù rustiche ed urbane, se 
la cognizione della controversia non fosse s>*tata completa e non 
avesse avuto l'uogo l'esame dei testimoni, la sportula non sa- 
liva oltre ad uno scudo d'oro, cioè ad ottanta bolognini per 
uno scudo ; mentre saliva al doppio, a due scudi, se la causa 
pienamente si fosse discussa e trattata. E cosi pure si sbor- 
sava per le cause di priorati, di rendimento di conti d'un'am- 
ministrazione e tutela, di imposte, ecc., ma in causa di posses- 
sorio, la metà e in cause di molini, come in quelle di bene- 
ficio. Del resto poi ogni dubbio sorto intorno alle sportule 
per casi non previsti si decideva dai priori del collegio degli 
.avvocati e dei procuratori coll'autorità del rettore provinciale. 
Il tempo in dui si pagavano era la prelazione della sentenza 
o qualunque ultimo atto, con che terminava la lite ; e se una 
parte le avesse pagate per ambedue, il giudice, finita la causa, 
costringeva l'altra parte a restituire alla prima la sua tangente 
;peouniaria, anche se si fosse appellato dalla sentenza. ^ 

Tutto ciò oltre che ai giudici della curia si riferisce anche 
agli altri che rendevan giustizia nella provincia ; cioè ad una 
•seconda ed illustre categoria, ai giudici dei presidati, poco per 
dignità inferiori ai primi.* I presidati nella Marca, cioè quei 
•distretti che avevano una giudicatura speciale, erano l'abba- 
zia di Farfa, il circondario di Camerino e di San Lorenzo in 
Campo, e i tribunali vi si stabilirono a vantaggio dei provin- 
ciali, ut facilius consequantur iustttiam. I giudici, soccorsi 
ognuno di tre abili notai, esercitando il loro potere sopra molte 
terre, esaminavano tutte le cause civili e criminali di prima 
istanza, all'infuori delle cause gravi, che erano deferite alia 



1 Cost. 1. II. e. 31. 
« Cost. 1. II. e. 6. 



52 OLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIYI 

cuna generale, come quelle su la proprietà, su la giurisdizione 
dei castelli, su le contese di territorio municipale, sul vassal- 
laggio e sui privilegi contro la Chiesa e la curia stessa, sa 
gli officiali pubblici e sui diritti del fisco. * Parimenti era 
vietato loro di conoscere su le cause d'appello da giudizi ci- 
vili o criminali di valore superiore a venticinque libre di da- 
nari ravennati, o di qualunque avere, l'interesse del quale 
eccedesse quella somma. Dentro questi angusti confini però, 
che più tardi s'estesero fino al valore di quaranta libre per un 
decreto del cardinal Napoleone Orsini, essi giudicavano libe- 
ramente anche in appello. * E il Da Carpi allargò le norme 
dettate per i giudici presidali a tutti i governatori, luogote- 
nenti, commissari giudiziali del rettore per la provincia, spe- 
cialmente a quelli delle città della contea una volta di Ascoli, 
della contea d'Urbino e di Fano, tornate allora nella sogge- 
zione e sotto la potestà diretta del pontefice. 

Nelle altre Provincie del Patrimonio, del.Ducato Spoleiino, 
della Romagna, della Marittima e Campagna poteva variare il 
numero dei giudici secondo l'ampiezza topografica e demo- 
grafica o il bisogno sociale; ma l'ordinamento che il legisla- 
tore aveva dato per la Marca si ripeteva invariabilmente nelle 
altre. " 

Dopo i giudici, i notai. ^ . Noi li possiamo dividere in due 
grandi schiere, cioè notai della curia, e notai comuni o muni- 
cipali (natarii curiales, tabelUones de curia, et alti nolani in 
provincia), e i primi suddividere alla loro volta in ordini di- 
versi, formanti collegio, ricchi di maggiore abilità e coltura. 
Essi erano quasi a parte del governo, veri officiali pubblici, 
mentre gli altri vivevano col lucro della professione servendo 
i cittadini in ogni forma di atti giuridici voluti dalla legge, 
e il governo non esercitava su loro che una larga sorveglianza 
sull'ammissione all'officio mediante l'esame, e su la determi- 
nazione dei pagamenti delle scritture. 

I notai curiali erano in modo diverso disciplinati nelle tre 
classi accennate, cioè di notai della camera del rettore, notai 

> Cost. 1. IL e. 7 e 8. 
« Cost. 1. IL e. 9. 
3 Cost. 1. IL e. 2. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 63 

li 

-del tesoriere e notai delle banche o dei giudici. ^ Nella pro- 
vincia della Marca il rettore aveva presso di sé due notai e 
un sostituto ; tre erario addetti alle cause spirituali o ecclesia- 
stiche a lato al giudice speciale, o al rettore spirituale; tre 
alle cause d'appello, quattro alle criminali e tre alle civili ; gli 
•ultimi nove che compivano il numero dei ventiquattro notai 
•curiali, si distribuivano nei presidati. Tutti questi oflBciali non 
ricevevano mai lo stipendio dalla Camera, ma accumulavano 
il loro salario dalle tasse degli atti ohe venivan pagate dai 
provinciali all'occasione del servizio publico: ciò che li sepa- 
java dagli altri officiali maggiori della curia, con cui erano 
loro comuni le prerogative. Il testo della costituzione d'Egi- 
dio Io dice espressamente: Notarti nullum a dieta camera re- 
cipere debeant salarium prò eorum mercede^ sed solum a parti- 
bus, prò quibus, seu in quorum servitium scripserint, recipere de^ 
òeantpro eorum- mercede^ e il legislatore dovette quindi con pre- 
cisione determinare il modo e le forme per impedire la frode.' 
Era proibito ad essi di esercitare durante quel tempo in pub- 
blico o in privato la procura, il sindacato o altra gestione d'af- 
fari e il rendersi intercessori per un'università o un singolo, 
«otto pena di scomunica o di perdita o d'inabilitazione per- 
petua non solo dal notariato, ma da ogni pubblica funzione 
nelle terre della Chiesa. E la multa di due ducati d'oro era 
minacciata per chi sospeso o privato dall'officio, massime se 
per delitto o contravvenzioni, non cessasse tuttavia dall'eser.ci- 
ijarlo. 

Notai dalla Camera del rettore. — Quei notai, di cui ab- 
biamo parlato che spedivano gli affari spettanti all'autorità del 
rettore, existentes circa latus rectoris provinciae, ricevevano pari 
agli altri lo stipendio per mezzo delle tasse su gli atti e sul 
^sigillo (salaria scripturarum et solutiones prò sigillo). Ognuno 
che richiedesse dal capo della provincia una facoltà, una di- 
chiarazione, una sentenza qualunque sborsava a seconda della 
•condizione personale e della qualità della scrittura una tassa 
stabilita, e un'altra ne doveva per la sigillatura che rendeva 



' Cost. 1. II e. 3. 
* Cost. 1. IL e. 3. 



54 GLI OHDINAMEJTTI POUTICI E AUHINISTBATITI 

l'atto antentico. Il sigillo, dice il commentatore, debet conti- 
nere quandam tmpressionem, in qua debet esse argia rectoris et 
caracteren, seua literas dream, ed era tenuto non sempre dalla 
atesna persona ohe compilava la ecritturaf infatti il testo si 
esprime con la formula notarti, canceliarfi vel aigillam tenen- 
tes. Comunque sia, il legislatore aveva fermato una tariffa di 
prezzi, quasi a corrispettivo del servigio pubblico ottenuto- 
dada curia, perchè le esazioni illecite opeciatmente- negli albi 
gradi s'erano per corruzione introdotte (sieut pluries factum 
esse audivimas). ' 

I limiti prescritti da Egidio furono i seguenti: 

Lettere e suggellatora della oapitania, ossia dell'officio 
di rettore di Massa Trabaria e di tutte le terre dì 

Sant'Agata con la tolutio di 4 fiorini 

Lettere e auggellatura del conferimento dall'officio di 
gindice della curia maggiore e del preaidato, della 
procura e avvocatura del fisco, della procura d'af- 
fari per la Camera, e del maresciallo, con la solv- 

(jo di 2 fiorini 

Lettere e snggelUtura del conferimento dall'officio di 
notaio del tesoriere, di notai della curia o dei 
presidati o di- ogni notariato o cancelleria, come 
pure della dispensa dall'officio stesso '. . 1 fiorino- 
Lettere e saggellatura del conferimento dell'officio di 

una podesteria di una oittfi o terra maggiore, o grande 2 fiorini 

„ „ „ mediocre 1 fiorino 

„ * „ „ minore, o piccola . '/t fiorino- 

£ questo per quanto riguarda gli onori ossia gli offici 
pubblici di nomina rettorale nella provincia; le al- 
tre tasse si classificano secondo le concessioni spe- 

' Lettere e sigillo di sicurezza (titerae securitatis) '' date 

l di una terra maggiore : 1 fiorino 

ad un comune ] di una teira mediocre 10 anconetani 

I di una terra piccola 6 anconetani 

ad un singolo 2 anconetani - 

Lettere e saggellatura del permesso di far le rappresaglie 

ad un comune 2 fiorini 

nd un singolo 1 fiorino 



' Cost. 1. II. ( 
'Ivi. pagg. 65 



NELLE C0NSTITUTI0NE3 AEQIDIANAE 55 

Per la licenza d'edificare o riparare un castello e di 

fare la questua . . . . ^ 2 fiorini 

Per l'appello al rettore, per l' istromento pubblico della 
commissione di una causa, per la lettera in servi- 
gio di una persona e per il registrarsi o il riepilo- 
garsi della medesima, scritta dal rettore (registra- 
no ac reassumptio) . ^ • • • 2 anconetan 

Per la sospensione di un processo fatta col consenso 

del tesoriere, o per qualunque precetto * 4 anconetani 

Per la registrazione dell'appello avanti il rettore ... 3 anconetani 

Per la esibissione del medesimo in pubblica forma. ... 1 anconetani 



\ 



contro un comune .... 1 fiorino 



Per il mandato di togliere 

un processo j 

{ contro un singolo 8 anconetani 

Per la diminuzione dei fumanti 1 fiorino 

Per la conferma di grazia agli Ebrei. 4 fiorini 

Dopo questa particolare determinazione delle tasse, che noi 
abbiamo detto tariffa, il legislatore sempre premuroso ingiun- 
geva ohe ne* oasi non previsti si decidesse per analogia col 
magi» simile, che per tutti gli altri atti giuridici i notai del 
rettore fossero pareggiati a quelli delle banche o a quelli del 
tesoriere, secondo la costituzione vigente di Bonifacio ottavo. ^ 
Ma era cosa naturale che crescendo i bisogni e mutando nella 
vita economica i valori, tali cifre, sancite come invariabili, 
dovessero per necessità alterarsi, sicché quando una nuova legge 
non venne a derogare la costituzione egidiana, vi derogò di 
fatto la consuetudine. 

Notai del tesoriere, — I notai che erano addetti alla Ca-. 
mera, ossia alla tesoreria provinciale, coadiuvando il tesoriere 
nel suo officio di riscuotere le pene pecuniarie e le gabelle, 
percepivano la rinumerazione nelle tasse di quegli atti, im- 
poste a norma della gravità della pena o della quantità del 
danaro pagato. Si la costituzione bonifaciana e sì l'egidiana, 
richiamate ambedue più tardi in vigore dal Da Carpì, a questo 
proposito considerano infatti il caso delle due apoche (apoca 
solutionis et . quietationis) , cioè degli attestati scritti rilasciati 
alla parte del pagamento che aveva fatto e delle condanne. 

1 Cost. 1. II. e. 11. 



56 OLI ORDINAMENTI POLITICI B AUICINISTBATIVI 

Quanto a queste apoche la misura della tassa era tolta dalla 
qìnantitas soluta :. sotto ai cento soldi della somma pagata, i 
Botai prendevano due soldi, sopra, fino a cento libre, quattro 
danari ogni libra; superando la somma anche le cento libre, 
specialHxente nelle apoche in- pubblica forma riguardanti le ta- 
glie, due danari della moneta usata nelle composizioni per ogni 
libra, purché non giungessero a ricevere qento soldi. 

Quanto pòi alle copie e scritture pubbliche delle condanne 
estratte dagli archivi (quae summetur in puilicam formam de 
archiviis), per i delitti minimi, come parole ingiuriose, insulti 
e danni, ricevevano quattro anconetani; per delitti più gravi 
come percosse senza^ sangue, cinque anconetani e mezzo; e per 
i delitti atroci, omicidio, rubamento, amputazione di un mem- 
bro, ecc., quindici anconetani. La copia di una condanna che 
colpisse più persone si tassava aggiungendo un mezzo anco- 
netano per ogni persona oltre la prima che pagava la imposta 
consueta,' purché non si valicasse il limite di trenta ancone- 
tani. Per la condanna di un corpo morale (universitaH) ^ vi 
fossero, o no, nominati i suoi officiali, si doveva il doppio che 
per il singolo; e se più persone si comprendessero neirunica 
sentenza data, due anconetani, o se più condanne comprendes- 
sero le stesse persane, un anconetano per ognuna, oltre la pri- 
ma. Se in vece «una condanna uguale avesse colpito più per- 
softe, per ognuna oltre la prima, la metà di quello che pagava 
la prima era la- tassa, e se vi fosse stata un'università, si ri- 
duceva a tre anconetani per questa e ad un anconetano per le 
altre persone. Uno dei notai del tesoriere aveva la custodia 
di due dei tre sigilli usati nelFamministrazione della giusti- 
zia dalla curia generale ; cioè di quello delle cause spirituali 
e dell'altro delle cause civili di prima istanza (prima causa) 
e d'appello. Il primo doveva esser oblungo e di forma par- 
ticolare, occorrendo in tutte quelle lettere che dipendevano da 
processi pertinenti al foro ecclesiastico, un foro, come dicevasi, 
straordinario per il rettore laico della provincia : e si l'uno poi 
che l'altro davano l'autenticità alla scrittura: nne ilio sigillo, 
illis litteris non crédatur. Prima di appórvelo il notaio esser- 

1 Cost. 1. II. e. i2. 



^ NELLE OONSTITUTIONES AEGIDIANAE 67 

vava se le lettere recavano il visto "e il bollo del proprio giu- 
-dice, e solo in questo caso senza difficoltà ve lo apponeva. 
Del resto le solutiones date per la suggellatura non si river-- 
•sa vano a beneficio del notaio, ma della Càmera: e la tassa 
variava secondo Tatto. Per una citazione era di sei danari, e , 
per una citazione di più citati, di due danari ognuno, oltre il 
primo, purché non si eccedesse la somma di due soldi; per le 
lettere di primo e secondo appello, di qualunque precetto, di 
tenuta, d'esecuzione, ecc. di dodici denari. E parimenti dodici 
danari si pagavano da ogni scomunicato o assoluto dalla sco- 
munica oltre il primo, che pagava 'mezzo anconetano/ Men- . 
' tre pòi per la revocazione di qualunque pena in genere la tassa 
-della suggellatura equivaleva a tre so^di, per la revocazione 
deir interdetto di una città ascendeva a. due fiorini d'oro, di 
un comune minore a un fiorino e dieci anconetani; di un ca- 
stello, un solo fiorino. 

Molte volte non si trattava di togliere, ma sol di sospen- 
dere l'interdetto locale, finché si fosse adempiuta una condi- 
zione, o si fosse soddisfatta la pena, e allora il sigillo apposto 
costava ad una città un fiorino, ad un comune, otto ancone- 
tani, e ad un castello, cinque anconetani. E se. la sospensione 
dell' in teyrdetto si concedeva per un giorno a causa di una fe- 
sta, o della sepoltura d'un defunto, sei anconetani soltanto. 
•Conviene però avvertire che in quest'ultime tasse era calco- 
lato anche il prezzo della scrittura delle lettere. ^ 

Dai notai del tesoriere passiamo all'ultima categoria dei no- 
tai curiali. 

Notai delle banche. — Questi* erano destinati al servigio 
dei tribunali e ad assistere quindi sì i giudici della curia ge- 
nerale come dei presidati per l'esame e la discussione delle con- 
-troversie giuridiche ; e si dividevano in quattro classi, conforme 
-alle cause, a cui consacravano l'opera loro, che potevano es- 
sere civili, criminali, spirituali e d'appello. Tuttavia in assenza 
di uno, partito per aflfari d'officio dalla curia, poteva un altro 

» Cost. 1. II, e. 12. 

* Cost. 1. II. e. IB. ''De salario et mercede scripturarum notariorum 
'»bancaram ; „ è un lungo capitolo pieno di costituzioni. 



58 OLI OBDINAUENTI POLITICI E AUMINISTBATIVI 

adempiere le sue partì, finché il Da Carpi vietò che nelle cause 
criminali chi non foaae deputato ad esse potesse scriver l'atto 
e dar lettura di una sentenza, ma lo permise uelle cause civili. 
Occupazione principale di tutta questa schiera di notai era 
appunto compilare e registrar con esattezza le scritture che si 
producevano attinenti ai processi, affinchè poi nel tempo del 
giudizio i giudici e gli avvocati le esaminassero, li legislatore 
non cessa mai di inculcar loro la -massima diligenza nel pren- 
.der atto d'ogni cosa (rogare se) e nel registrare; e scende ai 
minimi particolari, come a prescriver quante righe debba con- 
tenere la pagina, che la data non si scriva in cifre, ma in let- 
tere, e che chiaro e leggibile apparisca il nome del giudice, 
a cui è affidata la cognizione della causa. Anticamente erano 
eccettuate da questa registrazione notarile gli atti pubblici, 
cioè le copie di quegli .atti che avevano avuto luogo in un'al- 
tra curia avanti ad altri giudici, officiali od arbitri^ de' quali 
era sufficiente notare che erano stati prodotti; ma più tardi 
' una disposizione del cardinal Castiglioni stabiliva che si do- 
vessero pari agli altri registrare. 

I sette notai dei giudici spirituale e criminale ricevevano 
dal tesoriere ogni anno un libro ciascuno numerato in ogni 
foglio' per mano del notaio della Camera; ' e in ess3 scrive- 
vano tutti i processi d'inchiesta, accusa e denuncia, sia fatti 
d'officio, sia per istanza privata. Questi libri, e sotto pena di 
venticinque ducati a favore della Camera apostolica era proi- 
bito scrivere in altri, in fine di ogni processo si consegnavano 
.al tesoriere ovvero al notaio della camera in forma pubblica, 
il quale, per la spedizione della causa li affidava al giudice, 
che cosi conosceva l'istruttoria del processo. Oltre di che 
questi notai cominciando così il processo col raccogliere i dati 
di fatto, eran tenuti a mostrare ad ogni richiesta del rettore, 
del tesoriere o del suo notaio o del procuratore fiscale almeno 
una volta la settimana, i loro libri, il bastardelle * e le in- 



> Il testo : atampatum per singalas ohartas et nameralitec signatnm. 
mauii notarli (Const. II. 13). 

^ Era un libro, su cai si notavano per comodo memorie, notizie ecc. 
quello che i commercianti dicono comunemente straeciafoglio. Cfn. 
DucaDge Lex. m. et i. 1> 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAB 69' 

jBlze/ cioè gli atti disposti in serie relativi ad un processo per 
vedere se i termini delle cause, fossero, o no, trascorsi. Altro 
obbligo imposto a tutti i notai in generale era di consegnar 
le infilzo, ossia la raccolta degli atti ài singoli procuratori e 
avvocati che ne li richiedessero; e della consegna si faceya- 
menzione speciale nel loro libro bastardelle col giorno e mese 
in ohe era avvenuta, alla presenza almeno di un testimonio, 
il quale di sua mano prendeva le infilzo,* sotto pena della 
scomunica e della multa di quattro ducati per la Camera. In 
appresso, per esser perite molte cause ed altre esser divenute 
eteme. appunto per la pei:dita degli atti, si ordinò che tali in- 
filzo no5a si dessero a prestito a nessuno, se prima non si fosse- 
scritto sul libro del notaio esattamente di averle ricevute, cok 
numero dei fogli che contenevano, e sotto condizione che ad 
ogni richiesta fosse agevole l'ottenerle di nuovo. Anzi al no- 
taio s' impose di più, che a prova di sua diligenza nell'officio,, 
appena richiesto di qualche atto processuale dai superiori, do- 
vesse o mostrarlo o mostrare nel suo libro la scrittura di mano 
di quello ohe lo riteneva in prestito. Nel caso fosse venuto 
meno a queste disposizioni era obbligato a risarcire V interesse- 
delia parte lesa e a pagare cinque ducati ogni volta a favore 
del decoro dell'udienza pubblica nella curia generale. < 

Più tardi fu d'uso in luogo di consegnare le infilze o gli 
atti originali con pericolo di perderli, consegnare i registri, 
medesimi della curia. E il Da Carpi, poiché sembrava che- 
le precauzioni prese non fossero sufficienti ad impedire ogni 
disordijie, nella sua riforma della procedura decise che il no- 
taio archivista prima di consegnare le infilze al notaio compu- 
tista, perchè fossero per ordine registrate , facesse citare per- 
sonalmente per mezzo del baiulo della curia i procuratori 
delle parti litiganti, i quali il giorno seguente, se dimoranti 
nel luogo stesso della curia; fra tre giorni, se fuori, erano te- 
nuti a porgere un'esatta lista di tutti gli atti delle loro cause 
sotto pena della scomunica latae sententiae riservata al ponte- 

1 Gli atti perchè non si smarrissero si univano con un filo ad uuc 
nastro (infilzare) per ordine di tempo, e T infilza corrispondeva a ciò che 
oggi nei dicasteri si chiama ^* posizione „. 

* Il testo: cum praesentia saltem unias testis manu propriii dictas- 
infilzas recipientis (ivi). 



-^ GLI OBDINAMENTI POLITICI B AMMIKISTBATIVI - 

fioe. Avuta cosi la certezza di una completa e diligente re- 
'dazione dei processi, ad evitare astuzie di procuratori, si con- 
segnavano prima alla parte che prima li avesse domandati, 
purché però avesse sborsata per intiero essa la mercede con- 
sueta a pagarsi. Dieci giorni dopo, essa li cedeva all'altra 
parte a patto però che pagasse a lei quella porzione della mer- 
-oede dovuta che aveva antistato per averli prima; e ciò sotto 
pena di decadenza ^ dal diritto nella causa vertente. La parte, 
che per seconda prendeva i registri, alla sua volta li teneva 
per altri dieci giorni, e quindi li restituiva ai notai. Tali ter- 
mini di dieci giorni il preside, ossia il rettore della provincia, 
poteva in caso di grave danno abbreviare, ma non mai pro- 
rogare, se non per eccezione e per causa di somma urgenza, * 
' Anche più rigoroso fu l'obbligo della registrazione degU 
atti dato dal Da Carpi ai notai, i quali massime se trattavasi 
di fideiussione o di sentenza, dovevano registrarla no' libretti 
dell'archivio, se si trovavano nel luogo della curia, nel di se- 
guente a quello nel quale avevano fatto il rogito; se fuori, fra 
due giorni dal ritorno sotto pena della sospensione dall'officio 
per un mese e di un ducato d'oro. * Parimenti a costringerli 
-ad un'osservanza dei loro doveri, il legislatore stabili che al 
suono della campana;, i notai si portassero subito al banco del 
diritto, (bancum iuris) ; ed ivi secondo la consuetudine adempis- 
-sero il loro ministero per il tempo ohe i giudici sedevano al 
tribunale, e non potessero partirne senza averne prima otte- 
nuta espressa licenza, della quale pure dovevano far una nota 
in iscritto, pena quaranta bolognini. Quanto alle lettere, i 
notai appena ricevutane la commissione, le compilavano e le 
consegnavano al procuratore della causa, e vi ponevano il 
giorno della consegna, perchè se la causa pericolasse o non 
si potesse spedire nel termine prescritto all'istanza per negli- 
genza del procuratore, non fossero chiamati responsabili del 
ritardo e obbligati a risarcire l' interesse della parte lesa. Alla 



1 Cod. 1. II. e. 13. pag. 70 e 71. 

* Sa (}uesti notai il Cavallini riferisce alcune parole strane di un 
vecchio giureconsulto: " Notarii multoties sunt imperitiores testatore; 
quod sunt sicut psitacus et pica, qui stant in domo dominorum et dicunt 
-ea^ quae audiunt nesciuntque quid dioant. „ (ivi in nota). 



NELLE CONSTITUTIONES ABGIDIANAÈ 61 

stessa sanzione si sottomettevano, e di più alPammeilda pecu- 
niaria di due ducati d'oro, se trascurassero di far le copie degli 
atti e degli istromenti e di concederle ai singoli, appena ri- 
chiesti. Ita appunto su la consegna e la spedizione delle lèt- 
tere il Da Carpi, che a capo del collegio aveva eletto il com- 
putista e l'archivista, arrecò nuove modificazioni. Scritte le 
lettere, sia che fossero precettive o no tifica torio, citatorie od 
esecutorie, le consegnavano al computista sotto pena della so- 
spensione dairofficio per un mese e di un ducato d'oro a fa- 
vore del collegio per ogni lettera. Il computista le sottoscri- 
veva senza indugio, come pure i capitoli e gV interrogatori dei. 
processi, e le tassava rilasciandole in mano ai baiuli della 
curia, i quali nello spazio di dieci giorni le portavano nei vari 
luoghi della provincia, e nello spazio di altri cinque riporta- 
vano la risposta sotto pena di nuovo della sospensione per un 
bimestre, di rimborsare la mercede a chi Taveva pagata e- 
della multa di un ducato d'oro a favore della Camera. Spet- 
tava ancora al computista indicare sulla lettera il nome del 
baiulo, *«a cui si pagava la mercede piena, se si trattava di 
una lettera sola ; rateale, se si trattava di più lettere nello- 
stesso luogo ; e nessuno sostituiva il baiulo indicato. Nessuno 
similmente all'infuori del computista aveva facoltà di tassare 
le lettere da spedirsi. Con la stessa equanimità del compu- 
tista si doveva tenere Tofficio d'archivista, e ad alcun notaic 
fuori che a lui, non era lecito conservare presso di se il sigillo- 
per apporlo alle lettere e agli altri atti della curia ; e se que- 
ste lettere, gl'interrogatori, le commissioni mancassero della 
sottoscrizione del computista e del sigillo dell'archivista, non 
vi si poteva tener sopra l'esame dei testimoni, o comunque- 
non potevano adoperarsi nel processo sotto pena di sospensione 
per un mese e di un ducato d'oro per ogni esaminato contro- 
tale decreto.* 

Spesso occorreva ai notai, come abbiamo detto pe' giudici,, 
assentarsi dalla curia, ma non dovevano farlo, se non con le 
medesime condizioni, la licenza del rettore, le informazioni. 



* Cf. in' seguito. 

« Cost. 1. e. pagg. *70-77. 



1 



€2 GLI OBDIX AMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

date prima e dopo il viaggio sotto pena di cinque ducati e 
della restituzione del salario. Poco v'aggiunse il Da Carpì: 
che cioè il notaio scrivesse di propria mano il giorno della 
partenza sul libro del computista, depositasse presso di lui fra 
due giorni la somma ricevuta pel viatico, riponesse nel publico 
archivio de' notai curiali gli esami fatti e le scritture sotto 
pena della sospensione per un semestre e di quattro ducati 
d'oro da pagarsi per ogni esame od atto non riposto. 

Ma dove la riforma carpense fu veramente utile e saggia 
fu sui .salari e le tasse. Già s'è avvertito che i notai non 
avevano dal tesoriere uno stipendio determinato, ma lo rice- 
vevano dai cittadini al momento in bui si rendeva il servigio 
pubblico ; e che per impedire i disordini fosse bisogno di una 
casistica minuta da parte del legislatore. Da principio, cioè 
nelle prime costituzioni, uno fra i' notai, scelto dal rettore o 
dal tesoriere era deputato all'officio di cancelliere: * sorvegliava 
che gli atti^ si registrassero per ordine in quaderni e non in 
cedole, prendeva' i pagamenti delle scritture prodotte e degli 
atti registrati, e conservava tutto per far poi la distribuzione 
dei salari e delle mercedi al principiare di ogni mese. Tale 
-distribuzione doveva farsi in modo che di tutto l'introito del 
mese un quarto si desse al tesoriere a beneficio della Camera, 
la metà per il loro stipendio ai notai, e l'altro quarto al ret- 
tore o al giudice presso il quale i notai risiedevano, per in- 
dennità: altrimenti questa quarta parte si divideva fra i no- 
tai stessi, se abitavano separati, da sembrar quasi una giusta 
indennità per l'allogio. Le tasse che i contendenti per gli 
atti della causa pagavano al cancelliere salivano generalmente 
ad un anconetano per ogni foglio di carta, che contenesse al- 
meno cinquanta linee, di cui ognuna dodici parole, senza ri- 
spetto all'atto che fosse breve o lungo. Un'eccezione tuttavia 
a questa regola si trovava si nei precetti contro i rei confessi, 
si per i secondi decreti e le sentenze definitive nelle cause 
civili e criminali, tanto di prima istanza, come di primo e 
fS^condo appello. Per il precetto contro un reo confesso, se il 
calore della causa non superava i cento soldi, si ricevevano 

^ Cancellarius notariorum 1. e. 



NELLE CONSTITUTIOKES AEGIDIANAE 63 

dodici denari; per un valore maggiore, che non superasse le 
venticinque libre, due soldi; per un valore maggiore, che 
non superasse le cinquanta, tre soldi; le cento, quattro soldi. 
Se poi il valore eccedeva ogni stima, ogni centinaio di soldi 
di valore, dodici denari, purghe la somma complessiva non 
varcasse i venti soldi. Per una sentenza definitiva civile o 
che fosse di prima istanza o di appello fino a cento ^oldi di 
valore, ambedue le parti dovevano pagare fino a* due libbre, tre 
soldi, a dieci libre, quattro soldi, a venticinque libre, cinque 
soldi, a cinquanta libre, nove soldi, a cento libre, quindici soldi, 
a duecento libre, venti soldi, a cinquecento libre, trenta soldi, 
SL mille libre, quaranta soldi; sopra poi a questo valore per 
ogni migliaio si pagavano dieci soldi, purché non s'eccedesse 
il limite di venti libre, e in tutti i casi la contumacia di una. 
parte non accresceva mai la tassa a svantaggio delFaltra. 

La metà per la sentenza definitiva in causa civile si do- 
veva per un secondo decreto ; mentre la sentenza definitiva 
condannatoria in causa criminale andava libera da contribu- 
zione per la prima scrittura in quinterno e registratura, pur- 
ché non si fosse trattato di copia publicà di questa sentenza, 
perchè allora si doveva tanto, quanto per una prima scrittura 
di sentenza assolutoria, cioè due anconetani pe' minimi delitti, 
quattro per i gravi e dieci per gli atroci. Se una sentenza 
era stata pronunziata su più persone in uno stesso processo, 
oltre la prima si accresceva nella tassa mezzo anconetano per 
ogni persona: per la sentenza verso un comune o un'univer- 
sità la tassa era doppia. Nelle cause spirituali, che non si 
rendeva possibile giustamente stimare, interveniva la prudenza 
del giudice a norma dei singoli casi, e infine la copia publica 
<ii qualunque scrittura richiesta da una parte si pagava se- 
condo la regola generale. Tutta questa riscossione veniva sor- 
vegliata dai giudici, i quali guardavano sempre ohe nessuna 
«crittura si rilasciasse frodando della mercede i notai, de' quali 
come eran costituiti censgri, in simil guisa si erigevano al- 
l'uopo padroni per difenderne i privilegi e gl'interessi ^ 

Ma la disposizione sul tassare i fogli scritti, i quali si pre- 

^ Crf. cost. 1. IL e. 5 e 6. 



1 



64 OLI ORDINAICSNTI POLITICI E AHMIKISTRATIVI 

scriveva coatenessero almeno cinquanta linee con dodici pa- 
role per linea, non fa osservata e presto cadde in disuso: e 
i notai cui la pratica insegnò Tenonne difficoltà d'attuazione 
non credendosi obbligati a cosa quasi impOtssibile, agivano di 
proprio arbitrio. Quindi il Da Carpi volendo che la lettera 
della legge non fosse disconosciuta, e al tempo medesimo per- 
suaso della sua evidente difficoltà, ridusse il sistema unifor- 
mandolo alla curia capitolina e ne ingiunse precisa l'osser- 
vanza. Per la sua costituzione le copie e i registri di ogni 
causa e scrittura dovevano contare venti righe per pagina, e 
ogni riga, o verso, otto parole almeno, cioè trentadue lettere. 
Correggendo inoltre l'abuso che per la lettura di sentenze in 
cause capitali e di seconda istanza si chiedessero cinque fio- 
rini, determinò che per queste, per atti matrimoniali, per 
controversie su le servitù ecc., cose che non erano perfetta- 
mente stimabili non si pretendessero dalle tasse ''di ambedue 
le parti, se non quaranta bolognini al più per ogni lettura. 
Variò pure il metodo della distribuzione dei salari .nel col- 
legio dei notai; perchè a dirigerlo pose l'archivista e il com- 
putista. ^ Questi, che sostituiva evidentemente l'antico can- 
celliere; all'entrare in officio si faceva dar conto esatto del- 
l'amministrazione passata dal suo antecessore, e quel giorno 
stesso o il seguente dall'ingresso, adunava il collegio e propo- 
neva due notai da eleggersi d& esso, che facessero gli atti 
nelle cause criminali, durante il suo officio. Se il collegio 
per qualunque causa si rifiutasse d'eleggerli, il computista li 
eleggeva da se, assegnando loro il salario di quattro fiorini 
di moneta al mese per ciascuno ; e anche quando mancassero, 
poteva surrogarli con altri. Come capo spettava a lui aduna- 
nare il collegio ogni otto giorni per provvedere all'interesse 
di contendenti e dei notai stessi e per discutere i vari affari. 
Il legislatore non finisce mai di raccomandare al notaio com- 
putista (computator) * come pure all'archivista la diligenza e 
la fedeltà nell'amministrazione ; ed era loro proibito durante 
il tempo, che rimanevano in officio, di esercitare le funzioni 



* Oost. 1. II, e. 13. 
« Ivi. 



NELLE OONS'TITUTIONES ABGUDIANAE 65 

di notaio, quando la mercede dell'atto eccedesse i due bolo- 
gnini, sotto peAa di due ducati per ogni grosso altrimenti 
rioevyito. Il computista più 'Vicino che i giùdici stessi ai no- 
tai suoi colleghi, aveva un'ingerenza su la lóro condotta mo- 
rale; e in caso di frodi e di delitti o d4nosservanza e di- 
sprezzo della legge li multava e li sospendeva dall'ufficio, sia 
se aveva in mano lo stipendio del delinquente ritenendone 
una parte, sia servendosi alPocoasione del potere del rettore 
provinciale, a cui? ricorreva (auxilium hrachii praeéidis invo- 
care debeat), per l'esecuzione sui- beni reali nel termine di 
dieci giorni dal giorno del delitto provato. Le ppine pecu- 
niarie che secondo le costituzioni egidiane pagavano i notai, 
il Da Carpi volle rivolte a beneficio della Camera. ^ 

Il 'computista ogni mese dava a ciascuno dei colleghi co- 
minciando dall'archivista per ordine quella porzione dell'erario 
comune," che corrispóndeva al loro stipendio senza patti ta- 
citi e senza mora; e infine d'officio rendeva conto come l'ante- 
cessore aveva fatto con lui, di tutta la sua amministrazione 
nel tempo, della computisteria sotto pena di esser sospeso per 
un mese e d'esser multato di due ducati contravenendo a que- ' 
ste disposizioni. E al modo stesso che tutti i notai erano 
obbligati a depositare nelle mani di lui le somme di danaro, 
che a causa dell'officio comunque avessero ricevuto, nel giorno 
medesimo della riscossione se in curia, fra due giorni, se fuori, 
sotto pena di un ducato d'oro per ogni grosso non consegnato, 
cosi era obbligo al computista di dare in mano al successore 
i danari delle pene e dei risparmi fatti a causa delle sospen- 
sioni incorse dai colleghi nel tempo della computisteria, an- 
che delle pene per qualunque ragione non riscosse o sospese, 
fuori del caso che i delinquenti ne fossero stati assoluti. * 

11 notaio per mezzo del baiulo-xlella curia era sovente dal 
computista o^ dall'archivista chiamato al collegio, e tosto aveva 
l'obbligo di recarvisi nel giorno, nell'ora e nel luogo nell'apo- 
dissa dichiarazione scritto, sotto pena di due carlini a fa- 
vore del collegio. Del resto era si necessaria al ben proce- 
dere dei notai la presènza del computista, che prima della 

* Cost. 1. e. 



ì 



66 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

elezione di questo essi non potevano, pena dieci ducati d'oro, 
esercitare punto 11 loro officio ad eccezione del caso di pesti- 
lenza o di guerra, in cui oltre al non soggiacere a pena ve- 
runa, non erano tenuti ne anche ad eleggerlo. 

La seconda dignità del collegio nella riforma carpense 
dopo il computista si aveva nell'archivista, ^ che conservava 
gli atti e le scritture e ne regolava la registrazione. Non 
si permetteva a lui, pari, ai notai deputati alle cause crimi- 
nali, di dare a copiare e registrare la più breve scrittura o atto 
riferentesi ad esami e processi di cause criminali, ma le scrit- 
ture originali doveva consegnare al computista, il quale si 
prendeva cura di darle a copiare e di farle registrare, né era 
permesso quindi per tali copie esiger danaro, pena un fiorino 
per ogni bolognino riscosso. L'archivista surrogava il compu- 
tista, quando non era presente, specialmente nel notare tutti 
quelli che non accedevano al collegio o al banco del diritto. 

Se un notaio di comune consenso, e concedendolo il com- 
putista, avesse voluto esclusivamente attendere egli alla re- 
gistrazione, prendeva per ciascun foglio registrato di propria 
mano un soldo, di che poteva liberamente disporre e il resto 
della mercede pagata per il registro doveva al solito consegna- 
re al computista, che lo versava nella porzione del notaio, a 
citi in realtà giuridicamente quella tale registrazione appar- 
teneva. Ma non registrando di propria mano tutto si doveva 
versare nel conaune erario sotto pena di un ducato d'oro per 
la mercede d'ogni foglio defraudato. Siccome poi, e l'abbia- 
mo osservato sopra, il Da Carpi ordinò che fosse lecito a qua- 
lunque notaio prender atto (rogare se), della lettura della sen- 
tenza nelle cause civili, ma nelle criminali potessero farlo i 
soli deputati ad esse, ne venne che mentre per le prime'la mer- 
cede si lasciava nel comune erario, per le seconde si compu- 
tava a beneficio di quel notaio che aveva fatto il rogito sotto 
pena della sospensione per un mese dall'officio e di un altro 
ducato d'oro. Per toglier poi in genere gli abusi che deri- | 
vavano da questo metodo di non perfetta e giusta uguaglian- 

^ " Archivium est locus publicus, ubi scripturae reponuntur, ut 
obviam omnibus prò eorum indigentiis sit inspectio, „ Cost. 1. II, e. 12, 
nota. 



r 









NBLLB CONSTITXTTIONKS AEGIDIANAB 67 

za in cui la maggiore o minore fatica era materialmente ri- 
compensata senza proporzione, si diede facoltà ai notai che 
nell'esame dei testimoni ottenessero per cinque o sei articoli 
quattro bolognini ; e se si trattasse di un maggior numero di 
articoli, decidesse l'arbitrio prudente dei giudici, i quali eleva» 
vano la tassa anche nel caso di lettere, che eccedevano iu 
lunghezza il foglio scritto di papiro da un lato ; e come il giu- 
dice, poteva farlo il computista e l'archivista. 

Tali costituzioni che con una precisione si minuziosa go- 
vernano tutta l'ampia materia, avevano vigore non solo avanti 
il tribunale dei giudici ordinari, ma di qualunque commissa- 
rio straordinario apostolico ; e ai giudici, uditori, commissari, 
giusdicenti era vietato di sottoscrivere, sigillare o ammettere 
in giudizio scritture compilate in contrario. Quando ciò av- 
venisse, le scritture si rifiutavano come nulle, e si tornavano 
ad usare altri termini per rinnovarle, e si ai superiori che 
permettessero la violazione di quanto era prescritto, si ai pro- 
curatori che senza di nuovo ricompilarle, le riproducessero 
in giudizio, era sancita pena la scomunica maggiore. 

Per tal modo deirofficio del notariato nella curia l'Albor- 
noz e i riformatori che gli successero si studiarono di fare 
una provvida ed utile istituzione, sicché Vofflcium come dice 
il Cavallini, magnae auctoritatis,. non fosse insieme maioris peri- 
culi, E s'auguravano forse i legislatori, cui stava fiso in mente 
il detto di un antico giureconsulto: tàbellionum imperitia et 
nequitia mundum destruit \ che si potesse col freno di ferro 
ella legge eliminare quanto , per verità dipendeva massima- 
mente dall'intrinseca e variabile onestà delle persone. 

III. 

L'aMMINISTBAZIONE finanziaria e I TESORIEBI — IL PKOCURA- 
TOBE B l'avvocato DEL FISCO E DEI POVERI — I PRIORI DEL 
COLLEGIO AVVOCATI DEI POVERI — IL NOTAIO PROCURATORE 
DELLA CAMBRA PER GLI AFFARI. 

Ne' tempi antichi, come fa fede la tradizione e le lettere 
di quei papi, che incominciarono ad esercitare un dominio po- 

' L^iperbole attesta rimportanza dell'officio loro. 



68 OLI OBDINAM£NTI POLITICI E AMMIMSTBÀTI7I 

litico, la Camera apostolica, cioè ramministratore del pubblico 
erario della chiesa, mandava a proprie spese ogni anno per 
tubfce le terre soggette gli esattori a riscuotere i tributi e le 
locazioni dei fondi; e furono diaconi e notai. Ma il tempo 
fece scorgere in questo metodo di riscossione non lievi mende 
e molti pericoli; e l'esperienza ne attestò la nessuna regola- 
rità e sicurezza. Sicché, specialmente quando il numero dei 
paesi incorporati allo stato s^accrebbe, si riconobbe il bisogno 
(li stabilire ne' luoghi centrali delle singole provinoie o distretti 
una persona abile, che raccogliesse prontamente all'epoca di 
scadenza le rendite, ne ordinasse co' suoi ministri i conti, ed 
erogato quanto occorreva per le spese publiche della provin- 
cia dall'erario, il resto riversasse alla Camera apostolica di 
Roma, rendendo ragione di tutto. Fu questa l'origine dei te- 
sorieri (thesaurarius provinciae), che sostituendo con le loro 
stabili dimore le antiche peregrinazioni degli esattori, non entra- 
rono mai a far parte della curia del rettore al modo stesso 
che gli altri officiali. Perchè senza quel rapporto di sogge- 
zione che esclude la responsabilità, ci si presentano quasi col 
carattere di una solitaria indipendenza a lato del capo della 
provincia ; e se dovere strettissimo correva al rettore di pro- 
teggere l'officio e l'opera loro, non correva punto ad essi di 
obbedire a lui circa la finanza. Non di rado erano eletti dal 
legato o vicario generale, ma più spesso in progresso di tempo 
dal gran tesoriere, thesaurarius maior, ossia dal camerarius 
sedis apostolicae, il capo della Camera, residente in Roma, per 
consueto vescovo e cardinale, da cui dipendevano tutti i te- 
sorieri provinciali. Egli dirigeva le finanze dello stato, spe- 
diva notai, sindaci e ispettori e secondo il bilancio accordava 
gl'introiti alle spese di pubblica utilità e decoro. ^ 

Già non poche volte parlando delle facoltà del rettore noi 
abbiamo dovuto far menzione del tesoriere provinciale, come 
pari a lui p'er tutto ciò che riguardava il danaro pubblico, su 
cui il rettore medesimo sorvegliava. Cosi un processo non 

^ Posteriormente il camerlengo andò forse distinto dal tesoriere, 
perchè il primo fu un cardinale e il secondo un semplice prelato; ma 
al tempo dell' Albornoz le due cariche dovevano unirsi in una persona, 
poiché nei documenti le voci camerarius e thesaurarius sono usate pro- 
miscuamente. 



X}) 



tó-'. 



NELLE OONSTITUTIONES AEGIDIANAE 69 

poteva chiudersi con una composizione pecuniaria senza il suo 
intervento ed assenso; e molto meno qualunque officiale o 
anche il preside sospendeva e decideva, una controversia giu- 
diziaria senza di lui, specialmente se la Camera ne venisse ad 
essere danneggiata. E pure la sua presenza era richiesta nei 
processi che il rettore iniziava contro comuni, università o 
singoli per censi non soddisfatti; erano di sua competenza 
le arrendazioni, gli affitti, le taglie, ecc. e quanto riguardasse 
la finanza. Assistito, coinè dicemmo, da notai speciali rice- 
veva tutti i tributi provenienti da qualunque luogo della pro- 
vincia, i quali non ad altri che a lui si potevano pagare, tutto 
le composizioni, tutte le multe e teneva conto di ogni cosa nel 
gran libro della tesoreria. Quanto alle pene pecuniarie general- 
mente egli le esigeva appena fossero imposte da una sentenza; 
ma quando esse erano determinate nelle costituzioni, come nel 
caso di omicidio, con ordine espresso di riscuoterle subito, allora 
tosto ohe fosse esaurito il' procedimento che tendeva a provare 
il fatto senza nessun indugio od altro mandato i rei venivano da 
lui costretti a soddisfarle. • E similmente su le ritenute dello sti- 
pendio agli officiali in causa di sospensione dall'officio, per i de- 
litti gravi il tesoriere, conosciuta la colpa, agiva direttamente 
senza ulteriore processo. Quest'autorità però cosi ampia, che 
esorbita dalla pura gestione finanziaria, già ci conduce a sco- 
prire l' ingerenza non piccola che gli competeva nell'ammini- 
strazione politica della provincia. Il tesoriere alle volte ci 
apparisce censore della pubblica moralità nelle tenui ammende 
che di suo arbitrio imponeva per contravenzioni e spesso lo 
troviamo esercitare una vera giurisdizione. E il Cavallini che 
in una nota s'intrattiene sopra una questione oziosa per de- 
cidere se il suo sia un semplice ofpcium o pure una dignitas^ 
conclude per quest'ultima, appunto perchè gli si attribuiva 
il diritto di giudicare. Infatti per una bollq. di Sisto quarto 
era lecito a lui, come al rettore, il rimettere multe a favore 
della Camera ner limito di sei fiorini, se si trattava di con- 
danna grave, della terza parte, se di condanna minore. ^ 
Il secondo obbligo del tesoriere oltre la percezione delle 

* Cost. 1. I. e. 12. e 13. 



70 QI.I OUDINAKXNTI POLITICI E AHHJKIBTBATIVI 

ìmpoBte e delle mnlte era quello di pagare i salari a tatti gli 
officiali pubblici della oaris o dipendenti da essa; e qni ap- 
punto nella distribiusione degli stipendi, mentre a cliiuac[ue 
si permetteva di ricorrere al legato o al camerario se abusasse 
della sua condizione favorevole, era poi egli stesso assicurato 
dalle violenze che potesse soffrire. E tali violenze natural- 
mente venivano da parte del rettore o al più dei giudici, i 
quali, ove esigessero da lui o dai suoi notai più che non doves- 
sero, erano puniti severamente di scomunica e di privazione 
dell'officio. ' Quindi oi giova argomentare anche da ciò che 
il tesoriere dovendo provvedere ai beni della ohiesa non solo 
non fosse soggetto al rettore, ma quasi avesse anche su lui 
per rispetto alla carica che occupava, una certa sorveglianza. 
Ma la legge lo dice chiaramente che i rettori su di essi nullam 
iarisdictionem habere certum est, e circa la finanza nessuna 
potestà era sopra loro nella provincia. 

La Camera in parecchie città e terre di ciascuna regione 
a misura dei bisogni somministrava spesso danaro per la ri- 
parazione o Sa costruzione di opere di pubblica utilità, come 
mura, vìe, fontane (refectio murprum, fontium, viarum et alio- 
rum) ; * aia il tesoriere non doveva mai prestarlo ntsi exponantur 
actualiter, per dirlo con la parola del testo, poiché questi la- 
vori si dovevano pagare sul momento e farsi a norma dì quanto 
s'era ordinato, evitando cosi che sotto l'apparenza dell'utile 
comune in un'opera necessaria la Camera destinasse una som- 
ma dì danaro che s'applicava ad altro in realtà. Poteva inol- 
tre il tesoriere sopprimere tutti quegli offici nella provìncia 
ohe evidentemente non giudicasse necessari, i quali erano man- 
tenuti con i salari dal governo, e sempre per favorire l'econo- 
mìa, ne camera ipsa ahsque necessitate sustineat detrimentum. 
Né per far ciò gli occorreva il permesso del rettore o di altro ; 
egli coll'autorità che rivestiva di suo arbitrio non solo li sospen- 
deva, ma perfino li aboliva (extinguere procuretis), cosa che fa 
vedere ancora una volta dì quale importanza giuridica questo 
correttore della finanza provinciale fbsse stato insignito. 

Ma questo gruppo di beni e di diritti che la Camera apo- 



NELLE 00NSTITUTI0NB8 AEGIDIANAB 71 

stolica aveva in ogni- luogo occorreva che trovasse in giudizio 
un difensore, quante volte i beni, i diritti e i privilegi fos^ro 
impugnati da un privato nel valore e nell'estensione. Nel 
tempo antico la protezione di questi interessi era stata com- 
messa al collegio degli avvocati e dei procuratori, ma gli af- 
fari — scrive il legislatore, — si trattano male da mólti, negocia 
plures segnius expediunt; ed era accaduto che si trasandavanò 
per negligenza, sia ritardando^ perchè i nuovi avvocati non 
conoscevano a pieno la controversia, sia perdendo la causa fi- 
scale. Ed importava al bene dello stato he tura Camerae re- 
maneant incustodita: quindi fu affidata ad un procuratore fe- 
dele, dotto e pratico e ad un avvocato (procurator et advocatus 
fisci) ^ ambedue non provinciali, questa azienda affinchè delle 
liti s'avesse • cura sollecita ,e s'affrettassero i termini e l'ese- 
cuzione delle cause. Costoro, rimunerati di competente sala- 
rio, agivfiCno con tre condizioni, cioè sine diffugio, prò utilitate 
Camerae et non voluntarie in aliquorum praeiudicium : * si vo- 
leva ohe si mostrassero degni dell'incarico loro affidato, e ohe 
nell'agiatezza economica fosse tolto il pericolo di corruzione 
per danaro. Noi abbiamo già ricordato due funzioni speciali 
dell'avvocato fiscale nella curia, quella di sostituire un giudice 
assente e l'altra di notare all'ora deirudienza i nomi di coloro 
ohe mancavano di sedere al banco del diritto. Tuttavia oltre 
tali doveri uno ben più grave incombeva loro, il tutelare cioè 
i diritti dei poveri, dovere che prima ristretto all'atto del sinda- 
cato, fu allargato in appresso ad una difesa perfetta ed intiera. 
I privati non di rado quando i sindaci, terminato il tempo 
del loro officio, esaminavano la condotta degli officiali, per 
vergogna o per timore si astenevano 'dal porgere giuste que- 
rele per i torti che avevano ricevuto da essi. É allora l'av- 
vocato del fisco, massime se si trattasse di giudici della curia, 
interveniva per ciascuno di questi, senza mercede alcuna sotto 
pena, accettandola, di dieci ducati d'oro ; e doveva raccogliere 
le querele contro i sindacandi e farle presentare in giudizio 
ad istanza di chi le aveva date, dal notaio, secondo richiesta, 
e questi lo doveva fare sotto pena di venticinque ducati d'oro 

» Cost. 1. II. e. 20. 
« Ivi. 



72 GLI ORDINAMENTI POLIxfci E • AMMINISTBATIVI ' 

»• 

a favore della 'Camera. Il cardinal Da Carpi però introdusse 
qui pure una modificazione, * quando, osservò, durante il suo 
governo che la tutela e la difesa giuridica dei poveri, delle 
vedove, dei pupilli e di tutte le persone miserabili mal si 
adempiva dagli avvocati e procuratori .fiscali, i quali pareva 
a lui che piuttosto cercassero d'offendere che di difendere, o 
almeno si comportassero ':con poca diligenza, magia impendere 
operam offensionibus pauperum^ quam defensionibus, aut saltem 
minus diligenter quam débefent, E il rimedio lo ebbe trovato 
nelPattribuire questo incarico in loro vece ai priori del col- 
legio degli avvocati e procuratori della curia; e lo impose 
a questi come obbligo connesso alla dignità che occupa- 
vano (iure officii eorum prioratus et munere curialitatis). Al- 
l'entrare in officio, èssi dunque prestavano giuramento nelle 
mani del rettore di difendere fedelmente ad ogni domanda 
i bisognosi, e ove si ricusassero poi dal patrocinio, andavano 
puniti con la nota d'infamia, con la remozione dal priorato e 
dairesercizio e privilegi della curialità per un anno ; e si ri- 
metteva in fine alla loro coscienza {eorum conscientiam one- 
ramus)^ il danno patito dal cliente. Ne la speranza li atti- 
rava mai di un guadagno da ricavare da questo patrocinio, 
poiché era vietato loro espressamente qualunque mercede in 
salario o in doni ; anzi di un tal divieto l'ingenuo legislatore 
aggiungeva la ragione: scituri mercedem eorum fore in coelis 
satiè copiosam. 

Tra tutti i poveri che s'affidavano alle cure di questi priori 
il Da Carpi raccomanda con misericordia speciale i poveri 
carcerati (pauperes carcerati indefensi), i quali voleva ohe il 
rettore provinciale ogni settimana il venerdì visitasse nelle 
prigioni e avanti ai giudici, agli uditori e agli avvocati e pro- 
curatori interrogasse uno ad uno su le loro cause. Infatti in 
quegli ordi}iamenti pubblici, i quali assorgevano ad una per- 
fezione civile, ma non l'avevano raggiunta in modo da non 
permettere la violazione del diritto, era giusto che la premura 
onesta del capo della provincia si rivolgesse ad impedire che 
senza motivo, \3ome accadeva, libera corpora sub perpetua car- 

1 Cost. 1. II. e. 1«. 
« Cost. 1. II. e. 20. 



NELLE C0N8T1TUTI0NES AEGIDIAlfAE 73 

ceri8 permanerent servitute. Ed otteneva questo facilmente 
coirinformarsi dei meriti^ e demeriti dei carcerati, affinchè poi 
secondo che meritavano giungessero presto, alla penft o alla li- 
bertà, (liberationem celetrime consequantur), Parol0 queste ohe 
non si spiegherebbero, tìe non ai riferissimo, all'irregolare e vi- 
ziosa procedura ed esecuzione penale di quell'età. ^' 

Ma se Tofficip dell'avvocato e procuratore fiscale tutelava 
i diritti della Camera nelle contese giudiziarie, conveniva an- 
cora proteggerli e favorirli stragiudizialmente. Si richiedeva 
che nell'amministrazione provinciale de' 49UOÌ beni una persona 
cou le solite qualità del discrétus^ fidelis e del non oriundus 
de provincia portasse quella pratica giuridica che con la co- 
noscenza perfetta della legge' regolasse gl'interessi ; e questa 
fu il procuratore della Camera per gli affari (procurator ad 
negocia)} Non potendo il procuratore fiscale immischiarsi 
in cose spettanti ^U'amminis trazione stessa fuori del giudizio, 
l'istituzione di questo officiale s'era resa necessaria per preve- 
nire un danno arrecato dall'ignoranza del diritto o dalla pre- 
potenza di tiranni ohe usurpavano. Un tal procuratore nelle 
singole terre con accuratezza ricercava i beni mobili e immo- 
bili che per diritto di confisca o di legittimo acquisto appar- 
tenevano alla chiesa romana; e tutto descriveva minutamente 
per ricuperarlo al più presto e incorporarlo al patrimonio pub- 
blico. Anzi per rendergli più libera l'azione il tesoriere gli 
dava una specie di delegazione ordinaria per amministrare 
in suo nome quei beni e raccoglierne i frutti; di che rispon- 
deva esattamente ogni sei mesi con i conti. 

Ogni ostacolo ohe l'arrestasse^ ogni controversia che sor- 
gesse neir occupare, nel ricevere o nel descrivere i beni e le 
rendite era decisa dal rettore e dal tesoriere immediatamente, 
e la recava alla loro cognizione il procuratore fiscale. Nel 
rimedio sollecito però il legislatore esigeva che non dovesse 
prevalere il fisco, ma che equamente si facesse giustizia fra 
i privati e la Camera. 

^ Cosi. 1. e. 

« Cost. 1. IL 0. 19. 



GLI OBDINAHKNTI POtlTlCL K AMMINISTRATIVI 



Il COLLBaiO DEOLI avvocati e PBOCD&ATORI CDBIALI — GLI AV- 
VOCATI E PBOCCJBATOBI DELLA PKOTINCIA, E LOBO SALABIO — 
LE SPESE QIUDIZIABIE E DELLA CAKCELLEBIA RETTOEALK — 
TBATTAMBNTO 8PECIAI.E DI ALCUNI DELITTI, E LE COMPOSIZIONI 

— I NOTAI coMDNi E LOBO REQUISITI — I curtales lato sensu. 

Gii avvocati e procuratori, che trattavano le cause avanti 
alla curia generale, erano riuniti in un grande collegio che 
il legislatore chiama venerando ed istituito ad utilità e decoro 
della curia stessa, dei provinciali e del culto della giustizia. 
Di questo collegio Egidio approvava e riconosceva gli statuti 
e le consuetudini antichissime, in quanto erano oneste, non 
offendevano i diritti dei terzi e non con trad ice vano ì sacri 
canoni. Così questi avvocati e procuratori, riòolmi di privilegji, 
di immunità e di esenzioni, che sarebbe troppo lungo il ri- 
cordare, avevano acquistato un'alta rinomanza ed eran posti 
sotto la protezione speciale del legato con le loro famiglie e 
i loro beni. Non era lecito costringer essi e i familiari a 
muovere o difendere una causa di qualunque genere in altra 
curia che non fosse quella del rettore sotto la sanzione di 
nullità; né per mano di un officiale del rettore b per mano 
di altra persona potevano essere molestati e carcerati senza 
una licenza particolare : tutto questo però si faceva dipendere 
dalla condiziono che attualmente risiedessero in curia e v'eser- 
citassero la professione, salvoehè non fossero impediti da un 
giusto ostacolo, al rettore fosse sembrato meglio deputarli 
ad altro officio. Essi, le famiglie e i familiari loro erano 
lìberi da qualunque specie di contribuzioni, angarie, peran- 



NELLE CONSTITUTIONBS AEGIDIANAE 75 

garie sordide e straordinarie, pesi e ossequi reali su eose im- 
mobili, ecc., e col pretesto di una rappresaglia concessa o di 
ribellione, inobbedienza ed eccessi commessi non si poteva 
prender loro i beni, ritenerli o comunque recar molestia al 
possesso. Cosi, impunemente portavano armi offensive e di- 
fensive per le terre della provincia, e i singoli rettori, offi- 
ciali generali o comunali dovevano rispettare il privilegio. 
Anzi questi alla richiesta del collegio eran tenuti subito ad 
inserire una tale disposizdone nel volume dei loro statuti e 
mantenervela, perchè pubblicamente fosse conosciuta e osser- 
vata; e pena a chi trasgredisse era la scomunica, se persona, 
l'interdetto, se comuni e università, da incorrersi ipso facto, ^ 

Spesso avveniva fossero i provinciali ispirati da odio contro 
i curiali per il loro officio d'avvocatura e procura, che eccitava 
malevolenze ed invidie, quantunque, avverte TAlbornoz, a 
torto, perchè anche ove volessero, i curiali non potrebbero 
non soddisfare il loro officio. E il sentimento ostile li spinse 
non di rado a compilare statuti e riformanze conixo di essi è 
a stabilire l'impunità o pene minori delle consuete a chi li 
offendeva. ' Ma Egidio annullava qualunque legge si fatta, e 
decretava che il giudizio contro, o a favore, si esegidsse a pa- 
rità di diritto con gli altri, sfatuimus tpsa statuta locum non 
habeant, nec intelliganiur, nec observentur, et sint nullius effi- 
caciae vel momenti. 

Inoltre gli avvocati e procuratori curiali 'andavano esenti i 
dai pagamenti (solutiones) per le lettere, le scritture e i si- 
gilli riguardanti le cause e gli affari propri; ed essendo sorto 
il dubbiò se dovessero, o no, pagare le sportule ai giudici e 
agli altri uditori, il da Carpi decise che ne erano esonerati 
direttamente, poiché sotto- nessun colore si poteva aggravarli 
di tasse. Sottostavano però ad una proibizione rigorosa, di 
non far mai cioè da fideiussori in alcuna causa civile e cri- 
minale innanzi a qualunque giudice, se non si trattasse di far 
fideiussione per un altro del collegio medesimo. 

E quando si domandasse uno di loro per fideiussore, era 
obbligato, prima che fosse ricevuto come tale, dichiarare al 

^ Cost. 1. IL 0. 21. 
« Cost. 1. II. e. 23. 



76 GLI OBDINAMBKTl POLITIOI E AMMINISTRATIVI 

giudice d'appartenere al collegio ; ohe non avvisandolo, rimaneva 
tuttavia sempre astretto alla fideiussione fatta e pagava a ti- 
tolo di multa venticinque libre di danaro. Ma il Ba Cetrpi 
per determinare meglio l'applicazione della legge non tenne 
più conto della volontà maliziosa dei curiali che si studiavano 
d'eluderla ; e decise che rinunciando anche con giuramento, o 
no, ai loro privilegi e prerogative, gli atti contro la legge non 
acquistavano mai validità. Anzi dal giuramento comunque 
prestato erano ipso iure assoluti, né occorreva una nuova abili- 
èazione pe' curiali che lo trasgredissero. Questi privilegi e 
questi diritti non esimevano senza dubbio gli avvocati e i 
procuratori della curia generale da quei requisiti necessari alla 
professione, cioè di una coltura giuridica sufficiente e pubbli- 
camente attestata, e di aver iscritto il proprio nome nella ma- 
tricola della curia presso la quale esercitavano l'opera loro. 
In genere quanti nella provincia professavano l'avvocatura o 
la procura pattuivano con un'università la difesa indetermi- 
nata delle sue cause con la condizione di un certo salario ; ^ 
ma il patto o fosse durata di un anno o si conchiudesse senza 
definire il tempo, non dava mai diritto al salario, terminato 
l'affare, se di nuovo non fosse intervenuto un altro patto simile. 
Ma i salari nelle cause consuete erano stabiliti in precise costi- 
tuzioni secondo il criterio della qualità e del valore- di ciascuna 
controversia. Per le cause civili di prima istanza, in cui si 
agiva in virtù di un istromento, se il valore era di cinquanta 
libre di danari, o circa, la difesa costava due fiorini ; se mag- 
giore, ma non eccedente le cento libre, tre fiorini ; se le du- 
cente, cinque fiorini; se le trecento, sette; se le quattrocento, 
dieci; se le cinquecento, dodici; se mille, quindici, se mille- 
cinquecento, venti; se duemila, venticinque: un valore che 
superasse quest'ultimo, di qualunque quantità fosse, non poteva 
corrispondere che a trenta fiorini. E il salario cresceva di un ' 
quarto in ogni cifra se la causa civile non si fondava sopra 
un istromento pubblico, ma si faceva per modum libelli. * 

Per le cause criminali, in una condanna capitale, quando i 
beni del delinquènte non sorpassavano le duecento libre, il pa- 

1 Cost. 1. II. e. 26. 

« Cost. 1. II. e. 27, 26, 25. 



NELLE OONSTITUTIONES ABGIDIANAE 77 

trocinio si rfanunerava con dieci fiorini ; se le sorpassavano poi, 
col doppio che per le cause civili. Quando si trattava di altre 
pene corporali si pagava il quarto di meno ; e se la pena era 
pecuniaria, come nelle civili; e pari a queste similmente per 
le cause di primo e secondo appello interposto da una curia 
della provincia alla curia maggiore. Poiché ^e invece Tappello 
proveniva ad essa dalla medesima curia maggiore, nel caso di 
una sentenza definitiva e dello stesso avvocato della prima 
istanza, l'onorario era la metà o al più quanto nella prima ; ma 
nel caso di una sentenza interlocutoria, lo stesso avvocato non 
riceveva nulla, un nuovo la metà: e la metà degli avvocati 
ricevevano pur sempre i procuratori. Infine nelle cause bene- 
ficiarie, calcolata la rendita del beneficio e fatta la stima, il 
cliente doveva il doppio che nelle civili. 

Varie e non lievi aggiunte pose in seguito il da Carpi a 
queste regole, e volle che il nuovo avvocato o procuratore 
deir appello prendesse la metà della somma che gli conveniva, 
se fosse intervenuto anche nella prima istanza, e il cardinal 
Latino Orsini dichiarò che tali tasse si osservassero soltanto 
per i curiali vincitori; soccombendo nella causa, non potessero 
esigere che la metà. E a beneficio delle parti, ove esse s'ac- 
cordassero prima del termine probatorio, non dovevano che la 
metà dello stabilito, e se nel termine, ma prima della pubbli- 
cazione del processo, due terzi soltanto si dei salari, che delle 
sportule ai giudici. Neirappello, se la concordia che inclu- 
deva la rinuncia ad agire oltre, avesse avuto luogo avanti il 
termine giustificatorio, si pagava la quarta parte dei salari ; se 
dopo, i due terzi, e ^empre bastava a prova dell'avvenuta con- 
venzione fra le parti, il giuramento di un testimonio, o la 
attestazione del procuratore, del notaio o del giudice della 
causa. ' 

Un tal complesso di disposizioni s'applicava ancora dai giu- 
dici delegati e suddelegati per i loro avvocati e procuratori; 
e a questi era proibito di accettar nulla in un'intercessione 
stragiudiziale da quelli a favore de' quali s'erano mossi ad in- 
tercedere, se spontaneamente non fosse donato, sotto pena di 

1 Cosi. 1. IL e. 28. 



78 GLI OBDINAMEHTI POLlTIOI B AMMINISTBATIVl 

soomunioa e della multa del doppiò del daufiro avuto. Sui 
salari poi delle difese ordinarie generalmente nessuno poteva 
pretendere più di quanto avesse prima pattuito o gli fosse 
stato dal cliente promesso : questo solamente ripeteva dai suoi 
eredi, fideiussori, promissori e dal procuratore con pieno man- 
dato.^ Era una materia che dava appiglio a lunghe e sottili 
questioni ; e in ogni caso non accordandosi avvocato e cliente 
sull'onorario della difesa, si ricorreva al giudice che conforme 
alla legge lo determinava per qualunque . grado della causa. 
Egidio cosj prescrivendo aveva l'occhio specialmente al pas- 
sato, in cui regnava un disordine abbominevole circa i patro- 
cini prestati e non rimunerati ancora; e stabiliva che fino a 
sei anni indietro rimanesse integro il diritto al salario; fin 
ad altri sei anni, oltre quelli, non si potesse esigere che la 
metà; da dodici anni in su, nulla; e in fatti per un processo 
uno spazio di tempo superiore ai dodici anni poteva sembrare 
allora un'antichità quasi remota. 

Si conosceva però un'altra categoria di salari dovuti ai 
procuratori per il patrocinio concesso in base ad un istromento 
in forma (instromentum in forma Camerae conceptum):'^ pri- 
mieramente se dopo il precetto di pagare mandato al debitore, 
questi soddisfaceva, o s'accordava col creditore o noii contra- 
diceva punto, allora il salario del procuratore dell'attore era 
di due carlini. Se non si accordasse, o rifiutasse di pagare, 
sorgeva la causa e la tassa del patrocinio era già decisa. Ma 
in seguito nel primo caso si pagava la quarta parte di quanto 
si richiedeva per le cause di esecuzione di pubblici istromenti, 
purché non si scendesse sotto il minimo di dieci bolognini; 
e nel secondo, non pregiudicando le tasse del patrocinio del 
processo, si pagava la metà della stessa somma, purché non 
si eccedesse il massimo di cinque fiorini. Al da Carpi, venuto 
al governo, parve eccessiva ancora la tassa, e la limitò alla 
metà nel primo caso e al doppio nel secondo ove si fosse dal 
debitore contraddetto e non provato l'asserto contrario, sempre 
rimanendo che non si dovesse mai meno di dieci bolognini. 

Quanto al tempo utile per riscuotere tutti questi salari^ era 

^ Cost. ivi. 

2 Cost. 1. IL e. 29. 



p 



I 

' t 



NBLLB QONSTITUTIONBS ABGIDIAKAS . 79 

esso il termine di sei mesi che nelle cause istrumen tane si 
computava dal giorno dell'esibi:5Ìone deiristromento in giu- 
dizio, e nelle altre, dal giorno della pubblicazione del processo 
o della prelazione della, sentenza, ^caduto questo termine, 
erano altresì perduti i salàri, e non si aveva più diritto a ri- 
scuoterli. Alizi il procuratore che dopo il semestre sì fosse 
portato ad esigerli, soggiaceva alla pena del doppio a favore 
della Camera, e della restituzione al cliente di tutto con i 
danni, interessi e spese. 

Sborsare il salario legittimo agli avvocati e ai procuratori 
per ricompensarli della loro assistenza professionale non co- 
stituiva né Tunica, ne la più ingente delle spese che incontrava 
ogni privato in una causa. Dobbiamo quindi far parola di 
quelle a cui il cittadino si sottoponeva come connesse secondo 
le costituzioni della causa stessa, quella specie di solutiones 
che potremmo chiamare intrinseche àgli atti giudiziari. Le 
citazioni ^ si pagavano dai citati secondo un antico costume, 
quantunque di diritto l'attore che ha fatto le spese viene poi 
rimborsato dal convenuto soccombente. Se però il procuratore 
dell'attore chiedeva la soddisfazione di un debito già in tutto 
o in parte soddisfatto, non solo faceva perdere al suo cliente 
il diritto al credito, ma l'obbligava a risarcire al citato il 
danno e le spese e a dare il quadruplo di quanto aveva chie- 
sto, come multa alla Camera; e il tesoriere aveva cura di 
esigere immantinente la taxatio della citazione, però non figu- 
rava che come spesa iniziale nel processo ; di maggiore agjgra- 
vio ai provinciali erano al tempo dell'Ai bornoz i pagamenti 
dei capita soUdorum,^ che i litiganti facevano alla Camera 
perchè si riversassero come stipendio ai giudici; ma in appres- 
so furono surrogati, come abbiamo ricordato, dalle sportule e 
la costituzione rimase sen^a effetto. Questi salari o paga- 
gamenti dei capita solidorum^ che pari alle sportule si dove- 
vano a tempi determinati nel periodo contenzioso, se la 'causa 
avesse avuto il valore di duecento libre di denari, consiste- 
vano in sei denari per ognuna delle parti ; se il valore dalle 
duecento ascendeva alle cinquecento libre, in tre danari ogni 

» CoBt. 1. II. e. 27. 
* Oost. 1. IL e. 17. 



80 OLI OB DIN AMENTI POLITICI E AMMINISTBATIYI 

libra, se anche più, per qualunque valore si sborsavano due 
^ danari a libra, purché la somma cemplessiva non eccedes- 

se le cinquanta libre. Se tuttavia per evidente povertà non 
si rendeva possibile la solutio dei contendenti, questa poteva 
venir loro rimessa, ma in tal caso erano consigliati i giudici 
ad agire si cautamente, che la Camera non fosse per nulla 
defraudata. ^ 

* 

Né si arrestavano qui le tasse dei processi e degli atti che 
in conseguenza di essi si chiedevano alla curia, perchè a lato 
ai pagamenti del patrocinio, dei salari dei giudici e delle ci- 
tazioni troviamo dei pagamenti della cancelleria del rettore. * 
Il cancelliere per tutte le lettere che a nome di questo spe- 
diva anche alle università, collegi, monasteri e conventi, e per 
tutti i rescritti sì in causa civile che criminale, pure nel caso 
che si concedessero ad istanza di più persone legate in solido 
per lo stesso aflfare (insimul et in solidum), riceveva sempre un 
carlino della moneta corrente. Ove però le persone non fos- 
8ero« solidalmente congiunte e la causa fosse stata diversa, do- 
vevano dimandare^ con più istanze {diversis precibus supplice- 
tur)j e tuttavia se una ragione qualunque. avesse consigliato 
aggregarle in una, riceveva un carlino con l'aggiunta di due 
bolognini per ognuno dei supplicanti, finche non si pervenisse 
al limite di dieciotto bolognini, limite che non era permesso 
mai trascendere per qualunque rescritto. Infatti il testo po- 
che linee più sótto ripete la stessa misura per i rescritti di 
quelle cause criminali in cui oltre il giulio, tassa fissa per un 
singolo, tutti gli altri pagavano in aggiunta due bolognini: 
quantunque in questa disposizione non pochi dubbi sorgano per 
sapere quali fossero le cause criminali in cm si doveva un car- 
lino, e quali quelle in cui si doveva un giulio. Perchè in vero 
la costituzione del Sederini che dice : prò quoltbet rescripto in 
quacumque causa tam civili quam criminali solvatur carlenum 
unum, sembra opporsi a sé medesima con le parole che seguo- 
no non molto poi; in causa criminali {prò rescripto) solvatur 
iulius unus, e mette infine la tassa non di uno, ma di tre carlini 



* Cost. Le, 

2 Cost. 1. II. e. 30. 



NELLE CONSTITUTIONBS AEGDDIANAE 81 

per il rescritto di grazia, ohe includa liberazione da pena si 
corporale che pecuniaria. 

Tre carlini parimenti costavo, il permesso di far le • rappre- 
saglie, la minuta della scrittura di cancelleria e la conferma dei 
decreti dei comuni grandi o maggiori, mentre dei mediocri, 
un giulio, e dei piccoli un carlino. I comuni ottenevano la 
dispensa, solita a chiedersi, di poter adunare il consiglio ge- 
nerale o del popolo con numero minore del prescritto con la 
tassa di due giuli, e un singolo otteneva il salvocondotto con 
due carlini, che si mutavano in tre, se più persone perdio stesso 
affare e per la stessa causa l'avessero domandato, fuorché non 
fossero padre e figlio, marito e moglie, nella medesima fami- 
glia insieme abitanti, nel qual caso se ne pagavano due. Inol- 
tre i comuni rilasciavano due carlini per il bollettino con cui 
si concedeva che non fossero a causa di un debito civile mo- 
lestati dagli officiali del maresciallo o da altri esecutori della 
curia ; tre carlini, per liberarsi da molestie criminali, due fio- 
rini per la conferma deirelezioné delle preture nelle città mag- 
giori, un fiorino nelle mediocri e trenta bolognini nelle piccole; 
quattro fiorini per il permesso d'esercitare qualche atto di 
mero e misto impero, ossia di punire con pena capitale, e al- 
trettanto per. la conferma degli statuti. ^ 

La tassa per la grazia od assoluzione graziosa dall'omici- 
dio, quando la sede apostolica desse la facoltà di farlo, era de- 
terminata pure a quattro fiorini; per i bollettini di scarce- 
razione in cause criminali o miste, ad un carlino, e al dop- 
pio, nel caso che lo scarcerato fosse stato inquisito per un 
delitto, che avesse la sanzione in una pena corporale. Un car- 
lino anche costavano dalla cancelleria i bollettini per la li- 
cenza di portare una quantità qualunque di frumento fuor 
dei luoghi della giurisdizione; mentt'e nulla si doveva per i 
bollettini di qualunque genere di grascia e di grano. Le let- 
tere titolari, o patenti di un commissariato, date ai podestà e 
agli ordinari dei luoghi, oltre la loro elezione e conferma della 
medesima, si pagavano un fiorino ; ove però una persona fosse 
stata mandata con una commissione in luogo dell'ordinario go- 

» Cost. 1. II. e. 80. 

6 



/ 

82 GLI OBDINAMENTI POLITICI £ AMMINISTRATIVI 

vernatore oltre il fiorino pagava, non essendo della curia, due 
carlini. Un grosso si doveva in vece per il registro della 
commissione di cavalcare, quattro fiorini. per* la collazione di 
un piccolo beneficio, tre di un beneficio minimo, sei di un 
beneficio maggiore : nulla per le lettere chiuse, se non fossero 
scritte di mano del cancelliere o del notaio coadiutore, due 
bolognini, se scritte da loro, e nulla parimenti per il permesso 
di portar armi ; privilegio, come dicemmo, connesso ad alcuni 
offici speciali. 

E facile comprendere che le contribuzioni di questa specie, 
che in virtù della legge prendeva all'occasione degli atti la 
cancelleria rettorale, non colpivano né i curiali della provin- 
cia, ne i curiali della curia romana, ma soltanto, e unlcamen- 
te, tutti i provinciali. Tuttavia se in un caso speciale conve- 
niva tassare un forense, — videlicet, scrive il Cavallini in nota, 
qui est alterius fovij — la solutio si faceva sempre ad arbitrio 
del cancelliere avendo ragione della qualità della cosa, purché 
non eccedesse il doppio delle tasse suddette. 

I pagamenti, che con maggior proprietà di vocabolo- pos-- 
siamo chiamare intrinseci e dipendenti dalla causa, erano ve- 
ramente le composizioni, ^ avanzo del diritto barbarico, il quale 
persisterà oltre i tempi delFAlbornoz. Ma la civiltà fa certa- 
mente un progesso in questo codice legislativo del secolo 
decimoquarto, dove è proibita la composizione in molti casi 
e per molti delitti, e quando è permessa, si prescrive debba 
essere spontanea. Quindi si vietava rigorosamente quella spe- 
cie di coazione morale, in cui colF inedia, col carcere e coli' in- 
dugio straordinario e maliziosa del processo si stancava la 
fortezza delFaocusato o dell' inquisito fino a spingerlo a com- 
porre con i parenti dell'offeso o con la curia per il risarci- 
mento del delitto in quel modo che si voleva. Il processo al 
contrario si faceva libero e spedito contro il reo, e udite le 
difese e discusse le prove sempre, la sentenza definitiva po- 
neva termine alla causa. E ne' casi permessi nesisun comune 
o privato si poteva ammettere a comporre, se prima non aves- 
se corporalmente prestato giuramento di non aver donato 

* Cost. 1. IL e. 51. 



NELLE ^CONSTITUTIONES AEGIDIANAE . 83 

nulla in guisa, veruna ad alcun officiale della quria per esservi 
ammesso, e ciò sotto pena di nullità e di scomunica. ^ Di 
tale atto a cui si tenevano obbligati i podestà, i priori e gli 
anziani del comune o del Funi versità a favore della quale si 
componeva, doveva sempre far fede un pubblico istrumento. 
Dalla composizione poi erano. sempre esclusi gli eretici, i so- 
domiti, gli omicidiari, i rapitori delle vergini, i falsari, gì' in- 
cendiari, i ladri, i sacrileghi e i grandi delinquenti contro la 
chiesa e la curia, specialmente poi nel caso che avesse luogo 
con un comune per un delitto di inobbedienza e di ribel- 
lione. 

Tra gli altri delitti pe* quali non era ammessa, e sì il papa 
come il suo legato l'avevano severamente vietata ai rettori 
provinciali e ai tesorieri, deve annoverarsi romicidk). " Sane 
— si esprime la bolla pontificia, — ad audientiam nostrani 
molesta nobis insinuatio fide digna produxit quod in nonnul- 
lis terris Ecclesiae romanae immediate suhiectis de consuetudine, 
vel alias, ohservatur quod homicidae quilibet dum tamen cum 
interfecti xonsanguineis pacem haheant et de pace ftdem possint 
facere per offlciales ipsius ecclesiae, ad compositionem pecunia- 
riam indifferenter et passim atque frequente." prò quantitate 
valde modica admittuntur „. Da che proveniva una frequenza 
abbominevole di delitti e la pericolosa serie di effetti dell'e- 
sempio su gli altri; in modo che allo scopo di congruam 
adhibere tnedelam era giusto che un maggior rigore di sanzio- 
ne togliesse all'arbitrio e alla poca dottrina ed esperienza dei 
magistrati locali di comporre. ^ Reca infatti meraviglia la 
premura del papa e delFAlbornoz su questo delitto, e fa sup- 
porre nelle parole sdegnose e ispirate alla realtà, delle costi- 
tuzioni una criminalità spai^entosa d'omicidio in quelle Pro- 
vincie. Ben cinque diversi capitoli di legge ne discorrono 
colmi di minacele e di proibizioni, e si noti che Taverne 
parlato nei primi libri e non nel quarto, dove propriamente 
si tratta di cose penali, significa -che prendeva un'importanza 
politica, perchè quivi, in questi tre primi libri, non si accen- 

» Cost. l. II. e. 51, 

2 Cost. ivi. Confronta con queste le costituzioni citate del libra 
primo circa i poteri del legato a, del rettore nel comporre. 



84 GLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

na se non a delitti ohe o riguardano gli officiali dello stato, 
o tali che richiamino specialmente l'attenzione loro. 

Grli omicidi, anche quando una illegittima composizione 
fosse avvenuta, rimanevano soggetti alle leggi e dovevano 
subirò le pene stabilite ; e di più anzi essendosi dato il caso 
che molti scellerati, rei di omicidio, sotto l'usbergo del salva- 
condotto o delle lettere d'immunità avute da tempo, dimora- 
vano ne' luoghi della provircia presso le varie curie, si annul- 
lava ogni salvacondotto e privilegio a spavento dei delinquenti 
su cui ricadeva la forza punitiva sospesa, e ut boni honestis 
actibu^ et modestiae vitae dediti, quotidie coìifirmentur in me- 
liu8, ^ Su di essi si faceva subito qualunque esecuzione per- 
sonale o reale, e il maresciallo e gli altri esecutori della curia 
dovevano sotto pena di esser privati dall'officio prendere 
questi omicidiari e farne giustizia, anche ricercando l'aiuto e 
il favore di officiali locali. E pur sotto pena di mille ducati 
d'oro per la Camera apostolica, e dell'annullamento di tutti 
gl'indulti, privilegi e concessioni ài podestà, priori^ comuni e 
università di ogni luogo era vietato di accogliere e rifugiare 
in qualunque modo siffatti delinquenti. 

Altri fatti criminosi, oltre alle eresie, allo scisma e alla 
ribellione, per cui, come osservammo, erano date al legato 
facoltà particolari, 'son quelli che si riferiscono alla baratteria 
frode commerciale e al meretricio. ^ Il papa diceva che 
sebbene tutti i sudditi della Chiesa dovessero serbarsi nei 
costumi irreprensibili, tanto maggiormente lo dovevano quelli 
che ne dipendevano per vincolo immediato, — eorum tamen 
actus et mores, qui nohis et Eeclesiae romanae noscuntur im- 
mediate subesse, tanto esse irreprehensibiliores appetimus, quanto 
de ilìis specialiter imminet cura nobis» — Frutto di tali lucri, 
avuti con giuochi e commerci immorali, erano i pubblici scan- 
dali, la corruzione dei costumi, le liti frequenti e la bestem- 
mia; e gli ufficiali stessi pregiudicandosi nella fama, non si 
peritavano di ricevere un grosso ogni settimana dalle mere- 
trici. Coll'abolire questi abusi e specialmente l'^nltima tassa 



^ Cost. 1. I. e. 5. 
2 Cost. 1. I. e. 21. 



X ! 



/ 
NBLLE OONSTITUTIONES AEGIDIANAE 86 

imposta senza ragione (sine causa) si ordinava insieme ai ret- 
tori di punire i trasgressori con una multa variabile a norma 
dei casi e delle persone e rimessa sempre alla loro prudenza. 
Solo in questi delitti, pe' quali le costituzioni non sancivano 
una deterDiinata pena pecuniaria, ma ne lasciavano la limita- 
zione agli officiali, si rendeva possibile il comporre, a patto 
. però che lo si facesse sempre per colpe commesse nel passato 
^e per processi compiuti, non per processi futuri, e col consi- 
glio del tesoriere, dei giudici della curia generale e dell'av- 
vocato del fisco. E perchè la pena doveva cadere e gravare 
su gli autori del delitto, ognuno componeva per il suo reato 
singolarmente ^ proprie spese Jsingulariter et divisim), senza 
aiuto di un comune o di un' università, se non si voleva far 
Fatto ipso iure nullo. 

Ed ora passiamo ai notai ; non già ai notai della curia, ma 
ai comuni della provincia, i quali prendono posto legalmente 
dopo gli avvocati e i procuratori, di cui ci siamo trattenuti 
a discorrere sui privilegi e i doveri. I notai della curia ge- 
nerale nelle loro tre classi dèi rettore cioè, del tesoriere e delle 
banche, vi appartenevano per vincolo più stretto che non il 
collegio degli avvocati e procuratori, i' quali vi erano sempli- 
cemente iscritti. E l'essere essi a parte dell'amministrazione 
pubblica ce li ha fatti porre sopra tutti i curiali, allato ai 
grandi officiali politici e giudiziari. 

Il governo esigeva che per essere ammessi nel collegio dei 
notai si subisse un esame innanzi al collegio degli avvocati e 
procuratori ; e l'esito di questo non si considerava favorevole, 
se due terzi (dua^ partes d^ tribus) dei votanti non l'appro- 
vassero. ^ Ma per una più recente disposizione del Da Carpi 
questo esame, che tendeva ad impedire che i notai ignorantes, 
insufficientes mtnusque fideles esercitassero la professione, si die- 
de in seguito avanti al rettore provinciale, ai suoi uditori e 
giudici, ai priori del collegio e a due deputati dèi collegio dei 
notai curiali ; e il legislatore si rimetteva alla coscienza degli 
esaminatori perchè senza passione e parzialità di favori esclu- 
dessero i ineno adatti. Non sappiamo se una tal prova si ri- 

1 Cost. 1. IL e. 48. 



86 GLI OBDINAMBNTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

chiedesse per i soli notai curiali, o per tutti ; ma il Cavallini, 
che chiama santo il provvedimento, propende per la seconda 
opinione; ed in fatti la legge parla di requisiti necessari all'uf- 
ficio e di scienza posseduta per adempirlo bene, mentre poi 
i notai curiali sappiamo che venivano scelti a piacere del ret- 
tore nella cerchia degli altri e non concorrevano di proprio 
impulso aironore di quella dignità. Sembra però che negli 
ultimi tempi in cui rimasero le costituzioni in vigore, tal co- 
stumanza si pèrdesse, perchè non si spiegano altrimenti quel- 
le frasi dolorose del commentatore più volte allegato : ^ UH- 
nam hoc in provincid nostra servaretur, et non admitterentur 
nÌ8Ì peritissimi, hodie non àbundaret imperitis notariis. „ ^ Quel- 
lo che certamente si può asserire è che le tasse riscosse per 
gli atti ordinari erano stabilite le medesime per i primi e i 
secondi notai: e il criterio si toglieva sempre dalla somma 
contenuta negli istromenti, di cui si faceva il rogito o che si 
estraevano dalParchivio. ^ Pino a venticinque fiorini si paga- 
vano due carlini; per una somma di cinquanta fiorini, quattro 
carlini ; di cento fiorini, un fiorino; di duecento fiorini, un fiorino 
e mezzo ; di trecento, due fiorini, e al di sopra per ogni centinaio 
di fiorini, venti bolognini, purché non si superasse nella tassa 
complessiva i cinque fiorini per un solo istromento. Il mandato^ 
la procura, la composizione e il compromesso si facevano per 
4ue carlini; atti di transazione, di concordia, di divisione di 
beni e di pace fra comuni e privati, per cinque carlini; te- 
stamenti e atti di .ultima volontà per quattro carlini, se l'ere- 
dità era del valore di cinquanta fiorini, per cinque, se di cen- 
to, per un fiorino, se di duecento, per due fiorini, per qualun- 
que valore superiore a questa somma ; mentre i legati fino a 
cento fiorini, per tre carlini e due bolognini; sopra cento, per 
un fiorino, e i codicilli, pur fino a cento fiorini, per un fiori- 
no, sotto i cento, per venti bolognini. Ma il pagamento ef- 
fettivo in ogni caso e anche per gli istromenti di compraven- 
dita aveva luogo sovente sol quando i notai consegnavano in 
pubblica forma ai compratori o agli eredi l'atto scritto; e se 



* Cost. ivi. nota. 
^ Cost. 1. II. e. 49. 



NELLA C0NSTITUTI0NE8 AEGIDIANAE • 87 

anclie il pagamento avveniva prima, sempre il notaio non ac- 
quistava il diritto ad averlo, se non in quél momento. Per 
la compra- di beni ecclesiastici occorrendo Pesame dei testi- 
moni e la registrazione più copiosa, la tassa degli istromenti 
era del doppio dell'ordinario, fuorché speciali statuti non de- 
finissero una solutÌQ minore, i quali allora solamente erano va- 
lidi e confermati. Perchè in vero disponendo cosi si era ov- 
viato a due gravi inconvenienti, sperimentati nel passato ; che 
cioè in alcuni luoghi gli statuti non decretando nulla per si- 
mili tasse, queste s'imponessero ad arbitrio; e che altrove in- 
vece si esigessero, come s'usava per leggi esistenti, due bolo- 
gnini per ogni fiorino delle somme segnate negli istromenti, 
il che era excessivum et cantra honestatem, , Per introdurre 
quindi questa uniforme regolarità di tassazione s'incominciò 
naturalmente dal revocare ed abolire tutte le disposizioni con- 
trarie. ^ . ' ' 

Chiuderemo col notare brevemente i privilegi che godeva- 
no tutti coloro,, che per qualunque causa si potessero dire ap- 
partenere alla curia. Col nome di curiales giuridicamente si 
comprendevano quegli officiali, che per la loro carica entra- 
vano in qualche modo nelle funzioni proprie della curia; ma 
un tal vocabolo aveva in un altro senso un'estensione mag- 
gipre. La costituzione dice che curiales quantum ad prete- 
dieta, * cioè ad alcuni privilegi, erano tutti i familiari del ret- 
tore, de' giudici, e gli stipendiati dalla camera co' loro fami- 
liari e baiuli della curia, iscritti nella matricola speciale, poi 
i macellai, i fornai, i molinai, i macinatori e gli artieri e mi- 
nistri, ^ che servivano e seguivano la curia, approvati dal ret- 
tore, da un suo commissario o dal giudice criminale. 

Costoro, erano scritti nel libro o nella matricola col nome 
e cognome, il giorno che erano stati ricevuti e approvati e 
il nome di ohi li aveva ricevuti, e il libro si conservava ne- 
gli atti della Camera romana. Privilegi poi ad essi accordati 
consistevano nel non poter mai essere citati per causa civile 

• 

^ Costi 1. e. 

2 Cost. 1. II. e. 32. 

3 II testo: "macellai, f ornarli seu pistores, vivaterii et panifaculae 
ot trioulae et quicumque alii artifìces e te. „ ivi. 



88 GLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

e penale in altra curia che non fosse la maggiore, e nell'es- 
ser liberi come i collegiati, dagli oneri e dalle spese. 



V, 

Il maresciallo e il suo officio — gli esbcdtobi in genere — 
GLI officiali del MARESCIALLO E GLI executores propria- 
mente DETTI — I BAIULI E I NUNZI I CUSTODI DELLE OAB- 

CERI, SALARI E DOVERI DEI MEDESIMI. 

Esposto tutto l'ordinamento della giurisdizione, e gli ob- 
blighi e i diritti di tutti coloro che discutevano le questioni 
e le decidevano nella curia, ci resta a dir parola deiresecuzione 
dei decreti, dei mandati e delle sentenze, e degli officiali a 
mezzo dei quali si compiva. Primo fra gli officiali esecutivi 
della provincia sotto la direzione dei giudici era eletto il ma- 
resciallo (maresQkallus), il quale metteva in atto la sentenza 
senza aver la minima cognizione nella causa, e si trovava a 
capo della schiera degli esecutori, baiuli e nunzi; cui delegava 
i vari offici. * Le condanne pronunziate sopra cstuse criminali 
€ia di pene personali, che di pene reali si esigevano da lui, 
che secondo l'ordine ricevuto si impadroniva dei condannati, 
dei banditi e dei malfattori, ribelli e disobbedienti d'ogni sorta. 
Ma l'esecuzione non aveva luogo, se non richiesta o con uu 
mandato del rettore, del* giudice e di altro officiale della curia, 
ovvero a dimanda del tesoriere, quando le sentenze delle con- 
danne rimanevano presso la Camera. Appena il maresciallo 
entrava ,in carica, doveva presentarsi avanti al legato e al te- 
soriere con i suoi ufficiali, notai e familiari e far iscrivere i 
nomi di tutti per mano del notaio del tesoriere stesso, e dare 
fideiussione per essi che non avrebbero mai mancato ai loro 
doveri, avrebbero diligentemente operato quanto s'affidava 
loro, rimesso il danaro percepito e sotto le pene espresse dalla 
legge impedite le estorsioni e le baratterie. Se però egli non 
dava una tale malleveria o cauzione generale, ognuno dei suoi 
dipendenti la dava per sé; tuttavia prestandola, il maresciallo 
prendeva per. tutti la responsabilità su le frodi^ i delitti, le 

^ Cost. 1. I. e. 10. 



NELLE OONSTITUTIONES AEQIDIANAE 89 

baratterie e simonie, commesse. Il cardinal Soderini impose 
che i nomi di tutti costoro, i quali avevano ottenuto le lettere 
patenti da lui, fossero registrati in un libro nella cancelleria 
del rettore; ma non ci riesce possibile chiarire se un simile 
ordine debba considerarsi come simultaneo all'altro anteriore 
del Castiglioni, che prescriveva la registrazione presso, il te- 
soriere, o pure abrogativo del primo. 

Gli oJB&ciali del maresciallo, e capi fra essi il vicemaresoiallo 
luogotenente e il cancelliere, non portavano le armi, se non 
nell'atto deirofficip e non potevano venendo a patti per una 
somma farsi eleggere ; anzi sotto pena di esserne privato egli 
stesso, il maresciallo, non poteva vendere offici a- chi lo chiedes- 
se. * Solo una commissione del superiore faceva sì che lasciasse 
la residenza della curia, e in tal caso recava seco le lettere 
dove il rettore indicava la causa del viaggio^ e non conduceva 
più di tre cavalieri e di tre pedoni a spese altrui e non mai 
della Camera, fuorché quando l'affare fosse arduo e si agisse 
contro uomini potenti, e allora, spesso non essendo sufficienti 
alla spedizione i sei compagni, il rettore secondo il bisogno 
ne aumentava il numero. Risiedendo in curia ogni mese ri- 
ceveva due poste morte per sé e la famiglia e sei vive per i 
sei armigeri che prodi in armi e fomiti di buoni cavalli erano 
sempre pronti e in assetto mantenuti per qualunque impresa. * 
Viaggiando però, ogni giorno dell'accesso, della dimora e del 
ritorno gli veniva retribuito con otto anconetani d'argento co- 
me salario suo, con due anconetani e mezzo come salario 
d'ogni cavaliere, e con un anconetano per ogni pedone; ove 
poi questi non fossero stati stipendiati dalla Chiesa, si dove- 
vano cinque anconetani al cavaliere e due al pedone, cioè la 
tassa era raddoppiata. Per solito spesev di questa specie si pa- 
gavano, fuor d'eccezione, sui beni di quelli contro cui si ese- 
guiva; ma nulla doveva il comune per un mandato contro 
il singolo, e se i malfattori non avevano beni propri, il da- 
naro lo somministrava il tesoriere. In una città o in un ter- 



* IVI. 

* Cost. 1. II. e. 10 — La posta viva variava da 15 a 30 bandiere 
di soldati sotto gli ordini di un conestabile, ma in che differiva dalla 
viva la posta morta? 



90 GLI OBDINAMENTI POLITICI B AMMINISTRATIVI 

ritorio ove si andasse per più esecuzioni, ogni persona pagava 
una parte dei salari, e il maresciallo, se non interveniva, non 
poteva ritenere nulla a suo profittò, anche se spontaneamente 
gli fosse offerto. Anzi per evitare ogni possibile frode, il 
cancelliere e il pubblico i^otaio del luogo òhiactiavano a nome 
i cavalieri e i pedoni prima e dopo l'esecuzione. Del resto 
era vietato accettare mercede alcuna oltre la tassa decretata, 
e questa, che rimaneva invariata anche se un esecutore si 
fosse trovato nella necessità di accedere più volte nel luogo 
indicato, non si percepiva se non ad impresa fornita. Spes- 
so si .cometteva al maresciallo anche di liberare dai malfattori 
la provincia, tosto che il legato, il rettore, il luogotenente 
o il tesoriere lo avessero ordinato: e allora cavalcava con 
buon numero di cavalieri, sotto pena di dieci ducati venendo 
meno al suo officio. 

Appena il maresciallo fosse giunto a tenere in pugno i de- 
linquenti, li consegnava ai custodi del carcere, e non poteva 
esiger nulla da essi si per l'entrata, la dimora, si per l'eventuale 
liberazione, cioè, come si usava dire, per le ferrature e sfer- 
rature ; ^ che se invece si rilasciasse come innocente un car- 
cerato, che per sua domanda era stato rinchiuso, al maresciallo 
toccava pagare due soldi. Se poi non avesse consegnato su- 
bito i prigionieri, ma li avesse trattenuti presso di se, cadeva 
nella scomunica maggiore e nella multa del quadruplo' di quanto 
aveva percepito oltre la perdita dello stipendio. Di ciò erano 
responsabili il rettore e i giudici, i quali dovevano inviola- 
bilmente far osservare tali disposizioni, dichiarar scomunicato 
il maresciallo che vi mancasse, sostituirne un altro in suo- luogo 
e chiedere sempre al pontefice che prevedesse il successore. 
Si proibiva di più al maresciallo per un'aggiunta del da Carpi 
di eleggere molti vicemarescialli e luogotenenti e mandarli 
a spedizione con cavalleria e fanteria in varie parti della pro- 
vincia, perchè quali suoi rappresentanti ricevessero ogni giorno 
uno scudo d'oro per ciascuno : egli non poteva nominare che 
un solo vioemaresciallo, capace di quel salario e di quel via- 
tico; gli altri si consideravano come officiali esecutori e rice- 

1 Cost. 1. IL e. 35. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 91 

vevano lo stipendio secondo lo stabilito. Soggetto al sinda- 
cato al pari degli altri officiali della curia era' il maresciallo, 
e a norma del disposto dal cardinal Castiglioni veniva esa- 
minato con i giudici, assessori e grandi curiali da un uomo 
forense eletto dal legato,* cui la Camera passava lo stipendio, 
e quegli alla sua volta, se qualcuno si sentiva offeso della 
sua sentenza, doveva avanti al superiore render ragione del- 
l'operato nei quattr9 giorni della sindaoatura. ^ 

Si prevede facilmente che nelle forme deireseouzione più 
che altrove la legge si modifica, per quella massima che se- 
cundum varietatem temporum statuta quoque variantur humana^ 
perchè cosa, dove il costume poteva moltissimo. Pure il mare- 
sciallo rimase sempre alla direzione della polizia giudiziaria, 
e il difforme popolo degli esecutori dipendente da lui pos- 
siamo distinguerlo in varie classi, cioè di executores propria- 
mente detti, fra cui anche i collectores destinati ad applicar 
le sentenze; dei baiuli e banditori, destinati a recar le lettere 
e i messaggi della curia, e finalmente dei carcerieri, o custodi 
delle carceri* 

Gh esecutori,^ di cui per Tinnanzi esisteva una scomposta 
nioltitudine, si spedivano generalmente a spese di ohi li avesse 
richiesti, sia ohe si trattasse di un privatolo di un corpo mo- 
rale, e ohi. spediva rifacevasi poi delle spese sul condannato. 
Ma quando occorreva mandarne a nome della curia per Fin- 
chiesta di jun delitto o per la cattura di un malfattore, si 
pagavano le spese dai delinquenti o da quelli che il rettore 
designava nella lettera di commissione. 

Più spesso e più facilmente il tesoriere spediva da parte 
della Camera gli esecutori e collettori per la riscossione dei 
censi, taglie. e affitti dovuti alla Chiesa;' in appresso però molti 
abusi avevano deciso il legislatore, come vedremo, ad affidare 
in tal caso questa .riscossione ai magistrati locali ; sicché non 
fu più riservato agli esecutori scorrere la provincia con simile 
scopo, se non quando la negligenza degli officiali lo esigesse 
I comuni dunque dovevano prima essere richiesti per mezzo 



' Cost. 1. IL e. 40. 
« Oost. 1. II. e. 16. 



92 GLI OBDINAMENTI POLITICI £ AMMINISTBATIVI 

di lettere indicanti la somma di danaro, la causa e i termini, 
non inferiori ad nn mese, per la riscossione; passato questo, 
il comune negligente cadeva nella multa del quarto, tranne 
il caso d'impedimento,' e allora il rettore o il tesoriere man* 
dava contro di esso Fesecutore, il quale esigeva il debito 
e più quel quarto di pena,' che non si rimetteva mai. L'ese- 
cutore con diligenza e sollecitudine prendeva pegni, deteneva 
persone per riuscire all'opera e i comuni e gli officiali locali 
gli pagavano il salario ; ma se era mandato dalla Camera per 
una speciale condanna pecuniaria o per incorporare e affittare 
beni, p per affari di utilità pubblica, il salario lo passava essa 
medesima, e non era permesso spedirne parecchi per una causa 
sotto pena di cinquecento fiorini al rettore o al tesoriere, come 
pure era vietato investire del mandato i familiari e gli avvo- 
cati della curia; 

Prima di partire si annotava ne' registri camerali il luogo, 
il tempo e il fine della spedizione ; la quale a rigore aveva 
luogo d'ordinario solo in questi determinati casi sotto pena 
altrimenti di mille fiorini ; ma quando l'esperienza ebbe inse- 
gnato chp anche per la riscossione dei censi in realtà gli ese- 
cutori partivano, furono posti i limiti ai salari per tutti i 
casi. ^ 

Conviene però prevedere varie condizioni : se l'esecutore 
era mandato a cavallo e s'era fermato, riceveva trotita soldi 
al giorno si dell'andata, che della sosta e ritorno, e otto soldi 
di danaro per il servo o il hjaiulo che lo scortasse ; se poi era 
andato a piedi, come un baiulo, dieci soldi, sempre se con di- 
ligenza avesse adempito il suo officio, perchè il salario si subor- 
dinava all'esito, perdendosi per la mala riuscita con la pena 
di venticinque libre di danaro, la quale si doveva pure, oltre 
alla restituzione del doppio, se si fosse percepito oltre i salari 
permessi. Tutte le esazioni nella stessa terra si affidavano ad 
un solo, e se la medesima via menava a più terre e paesi, quel 
giorno che si ricevesse il salario in una terra, non si aveva 
nulla nell'altra, e non si pagava nulla pel viaggio di accesso 
e ritorno alla curia, ma solo per il tempo delle varie dimore. 

,^ Cost. 1. I. e. 18. 



NELLE CONSTITUTIONBS AEGIDIANAE ^ ' 93 

Perchè le esazioni non travagliassero e opprimessero i pro- 
vinciali, come per l'addietro, il legislatore si mosse a porre nuovi 
freni ad abusi : che le esecuzioni sotto a cinque fiorini si fa- 
cessero dai notai medesimi della curia senza scorta di servi, 
i quali non ottenevano se npn sedici bolognini al giorno sotto 
pena del doppio e della scomunica; che i baiuli non eseguis- 
sero, se non per due ducati col salario di otto bolognini al 
giorno, e che si pagassero a spese di chi li mandava, fuori del 
caso che si trattasse di un curiale, perchè allora si rispetta- 
vano le sue immunità e privilegi. Parve però che non ba- 
stasse ad impedire il danno e i lamenti dei provinciali, e il 
da Carpi nella sua riforma stabilì 'che i baiuli pedoni potes- 
sero esigere si nelle cause, civili che criminali non più fino 
alla quantità di cinque, ma di dieci fiorini ; e sol per una somma 
superiore s'inviassero gli esecutori a cavallo. 

Quanto alle tasse, cioè ai salari, se eseguiva il maresciallo 
personalmente, erano di uno scudo ; ^ se il vicemaresciallo, di 
mezzo scudo; gli altri poi ricevevano quattro carlini fino al 
valore di diecimila, cinque, di dodici mila, sei, di quindicimila, 
sette, di diecisefctemila; al disopra, sempre otto carlini. Il priore 
del collegio del luogo segnava la tassa su le lèttere esecutive, 
purché sottoscritte prima e sigillate dal maresciallo ;' e le ese- 
cutive a stare (ad standiim), non si tassavano che per quattro 
carlini al giorno. Normalmente gli esecutori venivano incol- 
pati e puniti come ladri, se avessero percepito la tassa> del 
viatico prima di ottenere il deposito attuale del debitore, cioè 
prima deiresecuzione effettiva ; cosi in caso di più commissioni 
nello stesso luogo ricevevano il medesimo viatibo ' diviso per 
rata sotto pena della restituzione e della multa del doppio. 
Nello spazio di otto giorni eran tenuti pari ai baiuli, ad ese- 
guire lettere e precetti della curia, altrimenti, cioè avendoli 
lasciati trascorrere, non potevano eseguirli, se prima non fos- 
sero comparsi avanti il cancelliere del luogo e li avessero mo- 
strati a lui, che li esaminava, ne serbava il segreto e anche 
riduceva le tafese ad una. Gli esecutori legittimi poi si dissero 
qiìelli che partivano a cavallo, i quali davano cauziono ai priori 

» Cost. 1. IL e. 10. e 16. 



94 GLI OKDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIFI 

del collegio degli avvocati e procuratori di adempite fedel- 
mente il proprio officio e di restituire il mal tolto. Oltre ai 
salari essendosi introdotto il costume di farsi pagare le spese, 
il da Carpi richiamando in vigore antiche léggi decretava che 
non si risarcissero mai. Disposizioni speciali su questo argo- 
mento ne troviamo per la revocazione delle lettere di salvo- 
condotto agli omicidiari. Il maresciallo e i suoi officiali sotto 
pena della privazione dell'officio catturavano, imprigionavano 
e facevano giustizia con Taiuto dei magistrati locali e di quanti 
erano ad stipendia domini nostri, su tali delinquenti; e nel 
caso che altri li favorissero, ne davano notizia alla curia per 
l'immediata applicazione delle pene. ^ 

A lato agli esecutori propriamente detti erano i baiuli, i 
viatori, i nunzi, i banditori della curia (baiuli, viatores,prae' 
cones ecc.),* che si comprendono nella secondai 'categoria, e ri- 
ferivano ai comuni e ai vari luoghi della provincia gli ordini, 
gli avvisi e dichiaravano la volontà del rettore. Il baiulo si 
approvava dai giudici, o almeno dal giudice criminale, e pre- 
stava giuramento di riferire con diligenza le lettere e le am- 
basciate senza alterarne punto il contenuto; dando due fideius- 
sori e scrivendo nel libro del notaio criminale le promesse, il 
giuramento e la data dell'anno, del mese e del giorno della 
sua accettazione. A tutti i baiuli assegnati al giudice dai sin- 
daci, che i comuni mantenevano a loro spese nella curia, que- 
sti somministravano per dovere un berretto o cappuccio rosso 
recante l' insegna delle chiavi del valore di venti soldi ogni 
anno, sotto pena di dieci fiorini d'oro, e iL medesimo osserva- 
vasi nei presidati e nella contea di Faijio. * Il berretto era da 
loro sempre portato in capo risiedendo in curia od esercitando 
l'officio fuori, e non portandolo, se erano oltraggiati, l'oltraggio 
si considerava come recato a persona privqita. Ammessi in 
cotal guisa e legittimamente riconosciuti con l'approvazione 
e la registrazione nei libri, due nel loro numero si eleggevano 
a capitani e duravano in officio almeno sei mesi ad arbitrio 
del giudice criminale, dimorando nella residenza della curia: 

^ Cost. 1. e. 

^ Cost. 1. II. e. 34. " unam biretam, vel caputeum de rubeo cum 
signis clavium valoris viginti solidorum ecc. „ ivi. 



NELLE CONSTITUTIONKS AEGIDIANAE 96 

passato il tempo, non erano rieleggibili, se non dopo un anno 
e dipendendo dai cenni di quel giùdice, si multavano di un 
fiorino d'ofo ogni, volta che ne trasgredissero le ingiunzioni. 
Arrivati poi al luogo destinato, nessuno doveva opporsi all'azio- 
ne loro, anzi tutti dovevano tollerarla, e i rettori e gli officiali 
locali prestavano anche favor© e assistenza, costringendo all'ob- 
bedienza i riottosi, sotto pena di venticinque fiorini d'oro oltre 
le pene minacciate, nel caso che l'impedirne nto fosse grave ed 
ingiurioso. La stessa multa e il risarcimento degli interessi 
alla parte', si dava quando avendo la curia ordinato .in soddi- 
sfazione di un debito di concedere una tenuta ad una persona, 
questa si togliesse al baiulo o al concessionario ; e a prova del 
fatto bastava il giuramento del baiulo stesso con un testimo- 
nio. Così pure come era obbligo ad essi nel citare, pignorare, 
riferire e' comunque compiere l'officio proprio, portarsi onesta- 
mente é fedelmente sotto pena di dieci fiorini; dato il giura- 
mento, si credeva alla relazione, che facevano; e xchi centra V" 
veniva era mandato quale falsario fuori di provincia e tenuto 
a risarcire il danno. E in provincia ove chiedessero l'inda- 
cazione della persona da citare, ognuno era obbligato a ri- 
spondere sotto pena di venticinque fiorini ; prova anche qui il 
giuramento. Si prestava ugualmente fede ai baiuli se in luogo 
di ambasciate si trattasse di presentazione di lettere, anche 
se ciò che asserivano non constava dalla commissione loro af- 
fidata : e le lettere si portavano, pena cinque fiorini d'oro e 
il risarcimento dei danni alla parte lesa, nel termine prescritto, 
come la citazione fatta a viva voce nel luogo della curia. 
La citazione, la presentazione o relaziohe delle lettere poteva 
farsi ogni giorno non esclusi i di festivi; che se il giorno del 
termine o il seguente era di festa, valeva come tale, e il ci- 
tato nel primo giorno non festivo era tenuto a comparire. E 
se il termine scadeva, non perciò al baiulo veniva meno il 
dovere di portar entro otto giorni la citazione in qualunque 
luogo distante dalla. curia meno di trenta miglia, ed entro quin- 
dici giorni se in luogo più distante, salvo che l'attore non 
avesse convenuto per patto di farla in più breve tempo; la 
citazione e la relazione non erano nulle per lo scadere del 



96 GLI OBD INA MENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

termine, ma il baiulo pagava la pena del ritardo con la multa 
di cinque fiorini. ^ . 

Tan'to importava l'adempimento esatto di tutte queste di- 
sposizioni riguardanti la condotta e i doveri dei baiuli e dei 
nunzi, che il Castiglioni le ricliiamò in vigore- specialmente 
quanto al prestar giuramento, dar malleveria e indossare il 
cappuccio rosso, fin a decidere che ove non fossero osservate, 
non potessero i baiuli adempiere il proprio ofl&cio. Il giudice 
della curia. poi in casi eccezionali, quando non trovava age- 
vole mandare uno dei* nunzi, riconosciuti e iscritti nella ma- 
tricola in cancelleria, spediva le lettere per un nunzio speciale, 
che però doveva giurare nella ferma consueta. Così avtsva 
pieno valore la lettera di citazione e mandato presentata dalla 
parte o da altra persona, con autenticazione notarile, senza in- 
tervento dal baiulo. 

I comuni per mantenere le relazioni con lai3uria generale 
solevano assegnare dei baiuli ad essa; ma se ne limitava dalla 
legge il numero; due al tribunale maggiore e uno al presi- 
dato per le terre grandi, uno al primo e uno al secondo per 
le mediocri; uno al solo presidato, cui sottostavano, per le 
piccole terre. La legge determinava per essi anche i salari, 
a quattro denari per una citazione all'udienza generale, ad 
otto, se fuori di udienza, ma in terra, ove risiedeva la curia; 
, a tre anconetani ogni venti miglia, se fuori della residenza, 
e a seconda della distanza, sempre in base a questa ragione, 
più o meno, per rata. ' Se avessero avuto luogo più citazioni 
nella stessa terra, o una citazione a più persone, ognuno pa- 
gava una parte del salario, tanto che la somma complessiva 
non superasse la tassa ; e se nella medesima terra, le citazio- 
ni dovevano aver luogo nello stesso giorno. 

Ai banditori, della curia, spettava il ponere àliquem in 
hanno ] e lo facevano con voce chiara, alta atque intelligibili 
voce clamantes, e premettendo il suono della tromba nei luo- 
ghi pubblici e frequentati : loro mercede erano due soldi di 
danaro per ciascuno, e altrettanto pel nuovo bando (rébanni- 
mentum). Trattandosi di più persone ricevevano da ognuna, ol- 

^ Cost. 1.' e. 



■NELLE OONSTITOTIONES AI^SIDIANAB 97 

tre la prima, quattro danari sì per il bando, che per il riban- 
do. Avveniva poi non di rado cha iì baiulo o aJtra persona 
per mandato del rettore o del giudice dovesae custodire un 
accusato fuori del carcere; e allora era ricompensato per ogni 
custodito con non più di cinque soldi, calcolate le spese e 
il resto. ' 

Sd eccoci alla terza categoria, cioè ai carcerieri (cuslodes 
carceris publici), * circa i quali su poche brevi disposizioni di 
Egidio stabilirono norme le bolle e i brevi di Alessandro se- 
sto e di Giulio secondo, e i decreti del cardinal Gonzaga. 
Alla custodia del carcere era prima preposto dal rettore o dal 
tesoriere un officiale abile ed idoneo, cui la camera assegnava 
un salario conveniente. Egli riceveva tatti i delinquenti e 
li custodiva, purché gli venissero presentati col maudato del 
rettore o dei giudici; e chiunque per tal modo gli affidava 
uaa persona, rilasoiavagli in mano un'apodisna, o diuhiarazione 
scritta e bollata, col nome del carcerato la qualità e la dura- 
ta della pena, se personale o pecuniaria, se per d'^litto o per 
debito, se per castigo e per volontà dei parenti e finalmente 
con la data della consegna. Tali apodiase, su cui il mandante 
metteva it suo bollo, si registravano poi dal notaio criminale 
se il carcerato era accolto per mandato rettorale n di i^uel 
giudice; altrimenti dal notaio del giudice che aveva fatto il 
mandato. I registratori consegnavano alla fine del mese una 
copia di esse al tesoriere o al suo luogotenente poi novero 
dai carcerati. Anche la liberazione si eseguiva par mezzo di 
un nuovo mandato, sottoscrìtto dal medesimo, che aveva emesso 
il primo, e si lasciava un'altra apodissa al custodia o al suo 
luogotenente col nome e cognome della persona da liberarsi, 
di chi lo ingiungeva e il giorno. Di queste seconde apodis- 
se parimenti, che il custode del carcere conservava gelosa- 
mente, doveva dar notizia e porger copia ogni mese al teso- 
riere , in modo da render questo perfettamente informato 
dello stato di tutti i detenuti e del tempo della loro dimora. 
Se il custode o il luogotenente liberava un detenuto senza 
licenza, o questi fuggiva non senza malizia e colpa di es«o. 



98 GI.I ORDIKAMENTI POLITICI E AMMIN13TSATJVI 

era punito con la stessa, pena reale o personale del carce- 
rato, obbligato a pagare il debito segnato suU'apodissa, saho 
che noa riconsegnasse ì carcerati fuggiti. Ove però si riu- 
scisse a provare che il solo dolo o colpa del kiogotoLeiite 
aveva dato cnusa al tatto, esso subiva la pena, e non il cu- 
stode. Sul suo salario e quindi del luogotenente e di un familiare 
che egli aveva seco, il quale soleva essere un commentariense 
della famiglia del mareaciallo, Egidio aveva fermato che gli si 
sbor.iasse dalla Camera in modo conveniente al suo officio e al 
sno grado. Ma sembra poi ohe il salario gli venisse computato 
su quei due soldi che ciascun detenuto gli doveva dare al 
giorno secondo la costituzioDe bonìficiana; quantunque non 
cessi tal rapporto di rimanere incerto, perchè lo stesso Egi- 
dio decretava che Ìl custode in capo al mese dovesse conse- 
gnare alla Camera, ossia al tesoriere, quanto aveva ricevuto 
dai carcerati. Essi non davano mai di più per qualunque 
causa; vi era però un'eccezione opposta per i famigliari de! 
rettore, de' giudici, degli officiali maggiori, degli altri stipen- 
diati dalla Chiesa e fin per i baiulì della curia generale, i 
quali, se occorresse carcerarli, non pagavano nulla in virtii di 
privilegio né al custode, né ad altri. 

Con i carcerieri, l'ordinamento dei quali era senza dubbio 
imperfetto, terminiamo d'esaminare il modo dell'esecuzione e 
i doveri degli officiali esecutivi della provincia, nominati an- 
che- officiali minori. 

VI. 

Giurisdizione spirituale e temporai>e — il rettobe spiritua- 
le DELLA PROVINCIA — CONTEOVBH9IE ERMENEUTICHE SOL TE- 
STO — IL GIUDICE SPIRITUALE — LOBO POTESTÌ — DEI-PrTI 
ECCLESIASTICI — PENE E CENSURE CANONIOHB : SCOMUNICA, SO- 
SPENSIONE, INTEBDETTO — FOBME ESTERNE DEL COLTO. 

Il rettore provinciale generalmente, costituito com'era ca- 
po dell'amministrazione pubblica e i suoi officiali laici non 
sarebbero stati competenti a giudicare le cause spirituali, quo- 
rum cognitio ad iudicem spiritualem spectat, ' ma abbiamo ve- 

1 Gost 1. Ili, e. 1. 



NELLE CONSTITOTIONBS AEGlIiIANAE 99 

dato che pure al giudico spirituale "chierico si delegava, dal 
rettore questa giurisdizione che egli virtualmente possedeva, 
ma non eseniitava mai, per quelle molte cauwf spirituali che 
si recassero avanti la curia. Poiché uua consuetudine anti- 
chissima, antiche costituzioni successivamente 'jonfermate dai 
rettori e dagli officiali ecclesiastici, © di cui non si rinveni- 
vano gli autori, avevano attribuito una giurisdizione estesa 
ed eccezionale ad un altro rettore, quasi fuor della curia, det- 
to il rettore su gli affari spirituali, recto/- super spiritualibuSf 
o semplicemente uditore. Si dice cha una tale facoltà, tutta 
propria dei vescovi, fu data forse per volontà, o almeno per 
tolleranza dello etesso pontefice a cagione specialmente di 
quei provinciali, che non avessero il metropolitano, a cui ri- 
correre, o mancassero di mezzi opportuni per far valere i loro 
diritti in simili cwuse. Quindi fin dalla sua istit,uzione, cioè 
dalla ragione che diede ad un tal magistrato una potestà co- 
sì speciale, apparisce chinro che egli non era direttamente e 
di pieno diritto chiamato ad eeercitaila, ma l'aveva in ordine 
suppletivo. 

Qui occorre intender bene la cosa, e far luco sui concetti 
non poco confusi. In queste leggi troviamo spesso le frasi 
di rector super spiritualibus , di iudex super n/ìiritualibus, le 
quali designano un rettore ed un giudice per la materia, su 
cui la loro giurisdizione si versa. Per veribi in questo orga- 
nismo giuridico di società, essendo il clero separato con la mu- 
raglia greve delle immunità e dei privilegi dal consorzio dei 
cittadini e sottratto quindi intierame:it6 alla giurisdizione e 
al potere dello stato, non possiamo parlare di un uditore pro- 
vinciale e di un giudice simile, se non come di tribunale stra- 
ordinario. Il foro, dove gli affari spirituali dovevano soltan- 
to ordinariamente esser decisi, era il tribunale del ve.scovo, 
la curia vescovile di ciascuna diocesi, dalle sentenze della 
quale si aveva l'appello al metropolita o al pontefice. Comun- 
que sia, tanto che si parli del tribunale ecclesiastico ordina- 
rio, ossia del vescovile, qu.anto che si parli del tribimale ec- 
clesiastico straordinario ed eccezionale, ossia dell'uditore e del 
giudice suo, l'espressione super spi-^ìtualibus non è esatta. Se- 
condo iì diritto canonico nella faniosu distinzione ira CQse 



100 OLI OBDINAHBNTI POLITICI £ AUUIMISTBATIVI 

temporali e spirituali,' per queste s'intenda vano tutti quei 
mezzi che la chiesa dava ai fedeli per il conseguimento dei 
fini della religione. Anche il Cavallini annotando, afferma 
esser cose spirituali quae vitam concemunt aeternam, cioè tut- 
to ciò che direttamente o indirettamente si riferisce al compito 
trasceudcutaie della religione. Le cose temporali, sempre se- 
condo il Cavallini, sono le ricchezze, i beni del corpo, i fon- 
di, le case a le altre cose che Dio concede agli uomini ad 
tem^iis, qiiamditi in hoc saecaio sunt. Di qui due giurisdizio- 
ni, la temporale che spetta allo stato, e la spirituale alla Chie- 
sa. Ma siccome i chierici sono sottratti al potere e alla giu- 
risdizione dello stato, ne viene ohe i tribunali ecclesiastici 
non debbano restringersi sempre a decidere sopra cose pura- 
mente spirituali, ma anche conoscano di quelle cose tempora- 
li, che si riferiscono al clero. Quindi si deve concludere che 
i tribunali ecclesiastici non solo erano competenti a decidere 
le cause che si svolgono sopra affari spirituali, fattone rei od 
obiecti, sì che vi fosse implicata la persona di un chierico o 
di un laico, ma erano competenti altresì a decidere alcune 
cause vertenti sopra affari temporali, non ratione obiecti, ma 
ratione personae nel sabìecti, cioè quelle che si riferiscono al 
clero. Ed era si rigorosa la pratica di queste immunità e di 
questi privilegi di fronte alla potestà civile che se un chie- 
rico si faceva delinquente insieme con altri, laici, l'opinione 
comune rimetteva tutti per connessione di causa innanzi al 
giudice ecclpsiastico, per pericolo di emanare' sentenze diffor- 
mi. Parimenti se un chierico opponeva il privilegio del foro 
per sottrarsi alla condanna emanata dal giudice secolare, quan- 
tunque dovesse soggiacere alle spese della causa, ne annul- 
lava il valore per poterla riproporre avanti al giudice compe- 
tente; cosi pure si- puniva con la perdita della causa un chie- 
rico che citasse un altro chierico avanti al giudice laico. L'u- 
nico caso in cui la giurisdizione laica si faceva sentire sopra 
un chierico si dava, se lo si cogliesse in flagranti nel delitto; 

' Circa qiiestft controversia, che qui non possiamo trattare si esami- 
ni io scritto di E. Bonghi: IMatorith spirituale e la temporale nella 
Storia "in N. Ant. fase, il serio 111. voi. XIII; q inoltre il Walter, 
Manuale di d." eccl." Pisa 184G. Di passaggio ne parla anche io Sca- 
duto noi M. di divitto canonico, Napoli L8S0. 



NELLE CONSTITUTIONÉS AEGIDIANÀE 101 

allora un laico esecutore gli poneva le mani sopra e lo con- 
duceva innanzi all'ordinario. ' 

Ora i vescovi oltre una piena e totale giurisdizione sui 
chierici per qualunque controversia, avevano anche una limi- 
tata giurisdizione eui laici, cioè 'dentro i confini della loro dio- 
cesi, non in virtù del foro privilegiato, ma ratione obiecti, 
cioè circa gli affari spirituali, su che soli essi erano compe- 
tenti a deoidere. E principalmente riguardava il matrimonio, 
la parentela ecclesiastica, una gran parte di giurisdizione ori- 
mìnale a causa dei così detti delitti religiosi, di alcuni dei 
quali il libro terzo delle egidiaue, come vedremo, particolar- 
mente s'intrattiene. La competenza dei due tribunali laico 
ed ecclesiaatico di fronte si riduce in conclusione a questo: 
che il primo ha la giurisdizione su gli affari temporali dei 
laici, il secondo su tutti gli affari spirituali, e sui temporali 
fra chierici, o fra chierici e laici; ciò che meglio e comprensi- 
vamente si accenna nelle parole causae spirituales, crimina- 
les, civiles ad forum eeclesiasttcum pertinentes. ' E importa 
osservarlo : perchè stante la prevalenza grandissima della chie- 
sa su lo stato a quei tempi, possiamo cosi comprendere, trasfe- 
rendosi dal tribunale ecclesiastico il giudizio sul capo di que- 
sto uditore e del suo giudice deputato, quanta ragione vi fos- 
se di chiamare l'officio late di/fusum. Mentre qixindi per re- 
gola generale il magistrato ecclesiastico spesso poteva farsi 
lecito di giudicare tra i laici per la natura della controversia, 
non avviene mai, se non in questa singolare disposizione, che 
un tribunale laico giudichi fra ecclesiastici. 

Ed ora veniamo all'intrinseco d'una questione non comple- 
tamente forse risolubile. Questo rector super spiritualibus, 
di cui parla la prima costituzione del libro terzo è, o no, una 
medesima persona col rettore provinciale? E se non è, di- 
pende, e come, da esso? ohe relazione passa fra il giudice 
spirituale e il rettore medesimo? Forse s'è pregiudicata la 
risposta alla prima domanda coU'osservare poc'anzi che si trat- 
tava di una persona distinta; ma occorre combattere le opi- 



102 OLI OBDINAMENTI POLITICI E AUU1KI9TEATIVI 

uioui contrarie. Il Cavallini mostra in&tti di credere che 
fosse un'unica persona, scrivendo; piane constai rectorempro- 
vincide dsge iudiceìn competentem in caugis spiritualibus provìn- 

ciae : parole che sarebbero anche sol vero, se non si racchiu- 
dessero in una nota alla voce " rector „ del testo, dove questa 
non allude punto al rettore provinciale. E più autorevole 
del Cavallini, di cui nessun valore quasi può riserbarsi al tar- 
do commento circa la retta interpretazione, perchè è giunto 
qnando i primitivi istituti eran caduti o decadenti e trasfor- 
mati, troviamo il Foglietti, ' che in una breve monografia su 
le edizioni e la storia esterna delle costituzioni egidiane non 
teme di affermare " che il rettore della provincia, ancorché 
laico, avava un officio, ossia giurisdizione, molto largo sapef 
spiritualibus „ ; confondendo anch'egli il rector di cui parla la 
legge citata con il rettore della provincia. In vero le sue 
frasi traducono il testo: '^ tribaere rectori provinciae super spi- 
ritualihiiv, qui qaandoque auditor vocatus exstittt, offidum late 
diffiisiim „ * ma traducono male, o meglio fraintendono il sen- 
so. Perchè in luogo di dirsi qui che s'attribuisce al rettore 
un officio molto largo su gli affari spirituali, come l'ha inte- 
so il Foglietti, si dice semplicemente che il rettore spirituale, 
ossìa per gli affari spirituali, ha una giurisdizione estesa. E 
che l'aggiunto saper spiritaalibus specifichi grammaticalmente 
il nome ed equivalga ad un epiteto in luogo d'entrare nel 
periodo, e di riferirsi ad offidum, si fa palese prima dell'usar- 
si la stessa espressione per il giudice spirituale, che si dice 
iudex super spiritualibus, secondariamente dal titolo della co- 
atituzions " de officio rectoris sive auditoris super spirituali- 
hiis ^^ , e in terzo luogo dalla costituzione seguente in cui il 
rettore che il Cavallini e il Foglietti hanno stimato il retto- 
re politico della provincia si indica rector spiritaaliam. ' A 
decidere certamente però la duplicità, cioè a stabilire che il 
rector provinciae alla direzione del governo non deve unirsi 
al rector provinciae super apiritualibua basti esaminare i varii 



* Cost, 1, riL e. 3. 



NKLLE CONSTITI) TI ONKS AEOIDIANAE 103 

luoghi, ove lo si nomina anche uditore, mentre un tal nome 
non si dà mai al rettore provinciale, e inoltre la costituzio- 
ne quarta, in cui si determina esplicitamente che dai rettore 
spirituale le cause possono per appello differirsi al rettore 
della provincia. De! resto il lavoro de! Foglietti non si oc- 
cupa di proposito del contenuto della legge, ma solo ne por- 
ge un fugace sommario, e ciò tjcusa il suo errore. 

Definito questo punto, è difficile dichiarare esattamente la 
posizione giuridica di questo magistrato di fronte alla potestà 
del rettore. Le cause spirituali entrando, come abbiamo già 
detto, più per tolleranza e consuetudine o per eccezione sin- 
golarissim^a, che per volere preciso del legislatore negli affari 
della curia avrebbero avuto ivi persone poco adatte a trattarle, 
onde il bisogno di un ordine di giurisdizione speciale. Il ret- 
tore come supremo magistrato virtualmente era investito di ogni 
giurisdizione, anche spirituale, e in atto non ne esercitava 
veruna ; ma -è diverso il modo con cui lasciava ai singoli giudici 
civile, criminale e d'appello, la cognizione delie cause, dai 
modo come in sua vece il rettore spirituale giudicava le cause 
di cui era competente. Nella curia egli non si spogliava per 
rispetto ai tre giudici di qualunque facoltà, ma ne regolava 
l'azione e li sorvegliava direttamente quando compivano il 
loro uÉficio, riservando spesso a sé le cause ardue e gravi, e 
togliendole al tribunale di essi: v'era un'ingerenza uniforme 
e continua. Non cosi nelle spirituali a decider le quali certo 
il rettore laico si trovava a disagio; e perciò le sue parti per 
rispetto al quarto giudice curiale, cioè super spiritualibus, 
erano fatte dall'uditore o rettore spirituale. Non si rompeva 
COKI l'unità gerarchica, perchè quest'ultimo certamente dipen- 
deva dal rettore provinciale; promoveva efficacemente il di- 
sbrigo effettivo degli affari per mezzo di un vicario dotato 
della necessaria competenza. Inoltre non di rado gli uditori 
{auditores) ' supplivano ii rettore e lo rappresentavano an- 
che nella cognizione delle altre cause fuori della residenza 
della curia, o per altra ragione : ora se il ministero di essi 

' Furono ora giudici, oca consiglieri dei prelati e degli altri uomini 
ecclesiastici che avevano giurisdizione. 



104 GLI obdinàmsnti politici e amministrativi 

prendeva quivi un carattere transitorio, era naturale che 
nelle spirituali la materia nuova che esigeva il giudizio di un 
canonista e forse di un ecclesiastico, ne avesse richiesto uno 
stabile e presso che indipendente di fatto dalla curia. E ba- 
disi che il requisito della laicità, come attributo proprio del 
singolo, che attuava quel diritto concesso ad un tribunale laico 
di natura, non era punto necessario, né si rinveniva sempre * 
Non direbbe il vero, ma s'accosterebbe ad esso chi affermasse 
che tale requisito non si rinveniva mai; perchè in realtà l'impor- 
tanza deireccezione non sta in questo che un laico giudicasse 
fra ecclesiastici, ma in ciò, che anche un ecclesiastico appar- 
tenente alla curia temporale usurpasse la funzione del foro dei 
vescovi. Del resto sovente gli stessi tesorieri e rettori pro- 
vinciali si eleggevano fra gli uomini di chiesa. Esteriormente 
poi massime in quei tempi, quando per il confondersi deiram- 
ministrazione con la giurisdizione, gli uomini di stato e gli of- 
ficiali pubblici avevano veste di giusdicenti, appariva che un 
rettore, quello della provincia, s'ingeriva di cause civili e cri- 
minali, e un altro di cause spirituali, il quale parimenti aveva 
il suo giudice ; sicché l'uditore aveva mutato il titolo in ree- 
tor provinciae super spiritualibus. Un nesso di subordinazione, 
giova ripeterlo, esisteva ma più di diritto, che di fatto; ed 
era si tenue che le due autorità parvero coordinate, e il titolo 
sanzionò l'apparenza. 

Ed ormai si scorge chiaramente che il rector provinciae de- 
legava al suo giudice spirituale della curia la cognizione delle 
cause, ma la delegava per mezzo del suo uditore. Il quale 
surrogando gli ordinari diocesani ne prese totalmente la facoltà, 
ut quilibet ordinarius^ giudicando di tutte le cause anche cor- 
rezionali ecclesiastiche in prima istanza, e quindi in appello, 
ciò che é gravissimo, dalle sentenze dei vescovi, prelati, oblati 
e chierici compresi ne' luoghi della provincia, fossero esse inter- 
locutorie o definitive. Sicché nei due gruppi diversi di cause 
vi ha ciò di notevole che il rettore oltre all'essere pareggiato 
nel primo ai vescovi, era loro in certo modo anteposto per il 
secondo gruppo di cause, perché decidendo in appello dalle 

^ Il Foglietti lo suppone necessario. 



' NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 105 

sentenze di essi esercitava una funzione che canonicamente 
era riservata al^ metrojpolita o al pontefice \ 

Il legislatore avanti a questa consuetudine antichissima, 
dì cui sembra pure riconoscere l'evidente anormalità, dichiara 
espressamente d'accettarla per l'utile e il bene pubblico e per 
lo scandalo ohe ne verrebbe abrogandola. E dal tribunale 
laico eccezionale fondato su diritti d'un'inveterata tradizione 
derivò più tardi nella Marca là Eota Maceratese, a cui Sisto 
quinto con la bolla 15 marzo 1588* attribuiva una giurisdizione 
intiera sugli affari ecclesiastici, la quale si conservò fino al 
1816, non ostante le proteste vivaci dei vescovi, che per ve^ 
rità si vedevano defraudati. Infatti malgrado l'apparente in- 
congruità di una occupazione del potere civile sullo spirituale 
in un governo d'uomini ecclesiastici, il fatto si spiega con le 
condizioni sociali e politiche del tempo. Convien riportarsi 
col pensiero a quei giorni, quando il forte e regolare governo 
civile restaurato dal genio dell'Albornoz dava speranza di un 
miglioramento efiicace, per comprendere la giustezza di una 
disposizione che toglieva al clero vivente ancora nella più 
rilasciata e disordinata disciplina, ciò che nel momento il po- 
tere laico dava guarentigia di esercitare meglio. Piuttosto 
non si comprende come, riordinatosi il clero, questa giurisdi- 
zione canonica non tornasse nelle sue mani. 

Dipendeva dall'uditore quel giudice spirituale^ cui il ret- 
tore provinciale rimetteva le cause, anzi era deputato dall'u- 
ditore medesimo all'officio. Egli decideva ogni controversia 
di prima istanza e di appello come il suo superiore, ma s'ec- 
cettuavano dalla cognizione di lui quelle cause che questi si 
riservasse, e quelle d'appello dalle sentenze emanate già da 
lui, le quali naturalmente si deferivano al rettore spirituale 
ohe era il solo cognitor et decisor di persona o per mezzo di 
altri. Sarebbe stato veramente inutile un appello interposto 
allo stesso giudice e non si sarebbe avuta, oltre all'infrazione 
di una massima capitale di diritto, l'imparzialità contro il fine 
dell'appello ad corrigendam iniquitatem vel imperitiam ludi- 

1 Cf. e. e. 

2 Ha per titolo: " Romanus pontifex „. 

3 Cost. 1. ITI e. 2. 



106 OLI OBDIHAMENTt POLITICI E AMUINISTBATIVI 

cantiam. Nelle cause d'appello iiinaiizì al rettore provinciale o 
al giudice degli appelli, che lo rappresentava, questi poteva 
chiedere all'uditore, o al euo giudice spirituale di sospendere 
l'esecuzione della prima sentenza e revocare ogni mutamento 
fatto a danno degli appellanti e riporre tutto in pastino stato 
sotto pena di scomunica per gl'individui e d'interdetto pei co- 
muni e corpi morali. Cjuanto alla procedura da usarsi nelle 
cause spirituali avanti all'uditore, il da Carpi ordinò che do- 
vesse esaere pari a quella usata nelle altre cause civili e crimi- 
nali appartenenti ai giudici secolari (ad forum saeculanttm 
iudicum). Ma osserviamo che la procedura imposta per le cause 
comuni della ourianel libro quinto di queste costituzioni non è 
nelle forme dei giudizi, iiel modo di proporre l'azione e di ri- 
solvere la coutroversia, se non che un derivato della procedura 
canonica, cioè della procedura propria delle cause ecclesiat-ti- 
che. Ora il dire vimUia sit ardo equivale a uon derogare punto, 
salve poche eccezioni forse comprese nella larghezza giuridica 
di quel similis, alla procedura conveniente di esse, ma ritor- 
narvi per una via indiretta. 

Dopo la procedura facciamo ora menzione di taluni delitti, 
di cui era competente a giudicare il rettore spirituale. Gii 
s' è avvertito che la chiesa non aveva il giudizio delle cose 
Taere temporales, ma si di quelle temporali, quae necessariae 
aunt ad finem stipernaturalem ^ ; di qui la facoltà che essa si 
prendeva di regolar certi atti civili e di proibirne altri: ma 
dove le due potestà civile ed eeulesiastica si contrastavano il 
campo, era in ordine- ad alcuni delitti. 

I canonisti cogliono distinguere tre specie di delitti, cioè 
i veri delitti ecclesiastici (crimina ecclesiastica), commessi 
contro la fede, la morale e la disciplina del clero, quali erano 
per esempio l'apostasia, l'eresia, lo scisma, la simonia ecc. 
deferiti sempre al tribunale ecclesiastico ; una seconda classe 
di delitti, quasi in antitesi ai primi, i delitti civili, o comuni, 
contemplati e puniti nelle costituzioni e negli statuti (crimi- 
na civiìia), di cui la competenza spettava al giudice secolare, 

' Praelectiones inris canonici iiabitaa in S. Sulpitii seminario 185'- 
t. Ill-Cf, anche Ìl Waltkr nelle Fontes iuris eocleE" ■ ■ ■" ■'"■' 

62 t. I. t. 24. 



NELLE CONriTITUTIONES AEGIDIANAE 107 

percKè rempubltcam tantum laedunt ; e finalmente i delitti 
misti (crimina mixta, vel mixti fori), che la dottrina religiosa 
doveva punir come colpe, ma che ripercuotendosi sullo stato, 
trovavano anche presso questo una sanzione efficace. La com- 
petenza di questi ultimi in alcuni luoghi era rimessa a tribu- 
nali misti di giudici secolari ed ecclesiastici, altrove all'uno 
o all'altro foro, a seconda di chi per primo ne avesse assunta 
la cognizione, cioè col iw-v praeventionis. 

Nelle costituzioni egidiane si parla dell'usura, che i cano- 
nisti ritengono un delitto mere ecciesiasticum, ma vi si stabi- 
lisce in vece che si poteva agire criminalmente senza ricorrere 
a\ giudice spirituale, e in genere si conclude che il giudice 
anche secolare no avesse di diritto la cognizione. Ma il Ha 
Carpi ad compescendam usurariorutn voi-agÌnem, aggiungeva 
altre pene oltre le canoniche, e ne faceva competente il tri- 



bunale spirituale della curi 
elementi etico sociale e religi 
voga, in che lo stato non 



In fatti l'usura coi suoi due 
jioso secondo le dottrine allora in 
i mostrava mai in collisione con 
la Chiesa, non avrebbe potuto avvertirsi come lesione sociale, 
prima che come lesione religiosa. ' SÌ procedeva oltre cbe 
per denuncia e accusa, d'officio per inchiesta, e bastava la pro- 
va di quattro testimoni, i quali avessero pagato l'usura, pur- 
ché però prima di deporre o nell'atto stesso della testimonian- 
za rinunziaasero apertamente a ricuperare quei danari che con 
usttra loro erano stati estorti; ciò senza dubbio a garanzia 
della buona fede, perchè nessun altro motivo d'interesse li 
spingesse a quell'atto. ' Se però concorrevano alla prova altre 
controprove, un numero anche più ristretto di testimoni era 
sufficiente; e nel giudizio si prescriveva sempre la procedura 
sommaria, sola facti ventate inspecta. A penetrare bene il 
senso di queste parole convien ricordar*- le due forme, ossia 
i due riti del giudizio ecoiesiastico, cioè il solenne, con tutte 
le cautele, dilazioni, eccezioni e la lunghissima procedura di 
ogni specie di prove, e il sommario, quando il giudice non 
sedeva prò tribunali, ma de plano, e per affrettare la soluzio- 
ne della lite doveva advocatorum contentiones et iurgia, tes- 
' CoBt. 1. III. e. 13. 



108 OLI OBDINAHENTl POLITICI E AMUIHISTBATIVI 

tiumque superfluam multitudinem refraenare, e conteutarsi sol- 
tanto dello prove necessarie e delle difese legittime, trala- 
sciando fcuttq le formalità, absque strepitu et figura iudicii. II 

suo scopo era aemplicemeute d'accertare la verità del fatto, 
solam facH veritatem inspicere, o far quanto occorreva, ne 
veritas occultetur. Tale forma si richiedeva nell'usura a causa 
della gravità del delitto e della sua facile conoscenza giuri- 
dica. 

Le pene che accennavamo aggiunte dal da Carpi, ultra 
poenas spiritaales sacria cartonibua constitutae \ consistevano in 
multe, ma taentre la coatìtuzione dodicesima del libro terzo 
vuol punito l'usuraio con cento ducati a favore della Camera, 
la costituzione seguente, cioè la tredicesima, li puniva cou 
venticinque ducati ognuno, ogni volta. A comporre tal di- 
scordanza non certo accidentale, perchè i due testi sono a 
breve distanza, il Cavallini in nota si fa la domanda se que- 
ste pene veniant cumulative, vel etective a indice '; e risolve di- 
cendo che per la regola che in fatto di punire non si deve 
aggravar mai la mano, si lasciava al giudice attenta qualìtate 
facti et personaram di applicare or l'una, or l'altra. Ma le 
due cifre cento e venticinque ducati valevano come due ter- 
mini, in cui il giudice poteva spaziare secondo i casi, o pure 
tassativamente s'imponevano ? e se non erano due limiti, ma 
due multe determinate e invariabili, qual' è la ragione di sì 
diverso trattamento, e qual' è l'usura che si puniva in con- 
fronto sì leggermente, da non rappresentare la sua pena, se 
non un quarto della pena pecuniaria dell'altra? Tutto ciò il 
Cavallini non se l'è proposto. Facendo un po' d'analisi sui 
due testi si può-notare che il primo è generico, il secondo è 
particolare, cioè il primo tratta del giudizio dell'usura deferito 
in genere ai giudici della curia generale (columus ìudìces cu- 
riae generalis etiam ex officio diligenter procedere), il secondo 
al solo giudice spirituale (quod iudex spiritualium curiae ge- 
neralis possit procedere), e nel primo si dice volumus, nel secon- 
do possit. Ora potrebbe la differenza della pena spiegarsi con 

' Cast. 1. ni. e. 12 e 13. ' 



NBLLB CONSTITUTIOMES AEGIDIAXAE lOd 

questo, che essa fosse più benigna, quando la causa venisse 
deferita al giudice spirituale, cioè di venticinque ducati. O 
pure si può fare un' altra ipotesi : la costituzione tredicesima, 
cioè la seconda, minaccia la multa prima di accennare agli 
usurai pubblici, e allora dice: puniatur (il pubblico usuraio) 
in nliis poenis in constitutione contentis prò qualibet vice, qua 
fiterit contrafactum. Dovremmo quindi concludere che la 
multa di venticinque ducati si stabiliva per gli usurai sem- 
plici, cioè per quelli che esercitavano il mestiere, senza essere 
aggravati dalla nota della pubblicità, e che per i pubblici 
usurai la pena era l'una e l'altra cumulativamente. Oompn- 
que sia, certo è che l'usuraio pubblico dalla legge più rigoro- 
samente ai puniva, e il suo delitto era contemplato a parte. 
Per un tal delinquente s'intendeva chi praticasse svelata l'u- 
sura ; " qui retinet altare paratum prò usuris exercendis, vel 
qui ultra secundam vicem usurae exercuisse convictus et declara- 
tus extiterit „ ; cioè chi anche per la seconda volta mutuò ad 
usura il danaro, e in questo secondo caso occorrevano i testi- 
moni a convincere, di cui non v'era bisogno nel primo. Gli 
usurai pubblici non potevano assolversi, e andavan privati 
della sepoltura ecclesiastica, se non manifestavano con giura- 
mento i nomi di quelli a cui avevano tolto il danaro e la 
quantità di esso, e se non davano cauzione di restituire o 
rimetter le usure a chi o le aveva pagate in effetto o aggirato 
con frode, le aveva promesse; e la cauzione doveva essere non 
semplice, ma pignoratizia o fideiussoria. In fondo qui non si 
prescrive se non l'osservanza dei canoni approvati da Grego- 
rio decimo nel concilio di Lione, e s'ingiunge di notificare 
pubblicamente queste disposizioni nelle chiese e nelle predi- 
che, e che i prelati le facciano ovunque applicare. Tali parole 
con cui si chiude il capitolo decimoquarbo sempre più conferma- 
no, come quanto a punire l'usura, il potere spirituale prevalesse 
ani secolare, perche era considerata quale vero delitto eccle- 
siastico. 

Di esclusiva competenza della chiesa era il matrimonio, e 
allo stato restava solo provvedere che si contraesse secondo 
i canoni. Il legislatore mosso dalla frequenza di nefaria et 
incestuosa matrimonia minacciava la scomunica ipso facto a 



110 01,1 OBDIMAUENTI POLITICI E AUMINISTHATIVI 

ehi prima di centrar matrimonio non ne facesse dichiarazione, 
e per tre domeniche consecutiva non lo facesse denunziare 
nella parroehia. Altrimenti, se il matrimonio contratto era 
lecito, tanto l'uomo che la donna trasgressori pagavano la mul- 
ta di venticinque fiorini d'oro ; ae illecito e proibito, dovevano 
separarsi i coniugi e sottoporsi alle pene a iure nel a canone 
cantra talia . facientes prodìlae. 

Così espressamente si confermava che per necessità sì lo 
stato che la chiesa si assumevano l'ofScio di regolare questo 
rapporto, sebbene sotto due aspetti diversi. 

L'ultima costituzione' pone un freuo alle esorbitanze de- 
gli inquisitori nell'indagine e nella giurisdizione, vietando 
loro d'intromettersi con qualunque scusa a giudicare di altri 
delitti, che non fossero le eresie, anche per mezzo di vicari e 
ministri provinciali, e di dar taccia d'eretico a chi non fosse 
riconosiiiuto tale. Non dovevano imporre il segno della croce 
"signum veneràbilis crucis non imponont, alicui nec assigntnt ^ 
fuori dei casi permessi dalla sede apostolica; e ove in questi ca- 
si segnassero la croce, non potevano ai crocesegnati nulla con- 
cedere, che cioè assistessero ai divini offici o s'assolvessero da 
una scomunica, o fossero dispensati dalla irregolarità e si con- 
cedessero loro indulgenze o privilegi. Parimenti non face- 
vano composizione o transazione con i deferiti al tribunale, 
senza l'autorità degli ordinari e loro vicari, e se non publi- 
eamente col consiglio dei periti; e non ricevevano alcuno in 
intima e pericolosa familiarità. Anzi per allontanare il so- 
spetto di frode oltre le otto persone necessarie a ritenere qua- 
li familiari, il giudice inquisitore e il vicario non ricevevano 
altri senza licenza del rettore della provincia, a cui si conse- 
gnavano in iscritto gli otto nomi di essi, prima che per il 
proprio officio acquistassero la facoltà di portar armi impune- 
mente. Era giusto che l'impunità delle armi non s'accordas- 
se di soverchio e fuor di bisogno; il legislatore, raccomandan- 
do che gì' inquisitore'^ eviteiit peccatum, impunitatis, pena alla 
trasgressione di queste norme decreta la scomunica e la per- 
dita dell'officio e l'inabilità a più ottenerlo: il rettore, mini- 

' Cost I. Ili, 0. ?9. 



NELLE COXSTITUTIONES AE'JiniANAfi 111 

uter pfoviiicine, subito incorda la scomunica, Bostituiva un altro 
officiale. ' 

Esaminate cosi brevemente le disposizioni proibitive ri- 
guardanti alcuni delitti e certi atti giuridici, occorre dire una 
parola su le pene canoniche. In queste leggi d'Egidio, perchè 
fatte da ecclesiastici e per uno stato che temporalmente ap- 
parteneva alla chiesa, alle pene corporali sancite negli statu- 
ti è spesso surrogata l'applicazione delle pene canoniche, prin- 
cipalmente delle censure. La censura — che è definita da un 
canonista francese, — poena medidnalis, qua Jiomini baptizato 
delinquenti et contumaci aufertur ab ecclesia usus quorundam 
honorum spirituatium, donec a contumacia recesserit ; ^ ha dun- 
que per condizione necessaria il battesimo nella persona col- 
pita ed è di tre specie cioè excomunicàtio, suspensio, tnterdi- 
ctiim. 

La scomunica {excomunicatio) si diceva maior o minor se- 
condo che separava del tutto dalla società della chiesa, o impe- 
diva soltanto la partecipazione ai sacramenti ; ma gli effetti 
erano presso a poco identici, perchè ambedue vietavano di ri- 
cevere i sacramenti, di assistere ai divini offici e di ammini- 
strar© le cose sacre. 

Dì questa pena nelle costituzioni d'Egidio dei tre primi 
libri, le quali riguardano il diritto publieo, si fa un vero 
abuso per la frequenza e per la leggerezza dei casi, nei quali 
si applica. Iiifafcli non solo (jssa era minacciata a chi offen- 
deva il rettore o il tesoriere, a chi armava una mano d'uomini a 
chi faceva scorrerie contro un comune, al rettore che violentava 
il tesoriere per aver danaro oltre lo stipendio, ma anche si 
decretava agli officiali publici, che accettassero gratuitamente 
qualche cosa per loro uso, a chi desse una partecipazione 
al salario, al maresciallo che si ritenesse presso di sé i prigio- 
nieri. Cosi pure si punivano con la scomunica i procuratori 
che presentavano scritture o false, o non in forma, o chi aggra- 
vava di tasse e disturbava chiunque venisse alla curia e perfino 
quei governatori locali che non esponessero lo stemma del 



112 GLI OBDINAMBJNTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

comune sotto quello della chiesa. Ma sebbene i casi della 
pena fossero si numerosi, poco o niun valore le costituzioni 
danno alla distinzione di scomunica maggiore e minore, men- 
tre invcQe l'ha massimo l'altra distinzione laiche vel ferendae 
sententiae. Più volte ci siamo imbattuti nella legge in delitti 
per cui si scomunicava il reo ipso facto, cioè s'incorreva 
nella censura nell'atto stesso, senza che s'aggiungesse la sen- 
tenza del giudice ; la sentenza si considerava come già pro- 
ferita (lata), e soltanto subordinata alla condizione, per im- 
porsi la pena, del compimento di un fatto. Altre volte al 
contrario la sanzione di un certo delitto era la scomunica, ma 
questa non colpiva la persona, se il giudice non l'avesse pro- 
nunziata nella sentenza. Perciò mentre nel primo caso gli 
effetti si sperimentavano appena commesso il delitto, nel se- 
condo non si avevano, se non chiuso il processo ed emanata 
la condanna. Unita alla scomunica che si versava su le per- 
sone di ogni specie è la sospensione, che s'infliggeva solcai 
chierici; e per essa erano in tutto o in parte privati dei loro 
diritti e delle attribuzioni clericali. Poteva aversi rispetto 
all'ordine, all'officio esercitato o al beneficio goduto ; la sospen- 
ne totale s'intendeva intiera da ogni diritto. L'interdetto, 
la terza censura, spesso negli stessi casi in cui ai laici la sco- 
munica e ai ehierici la sospensione, viene imposto ai comuni, 
ai collegi, alle università e in genere ai corpi morali. Per- 
chè in vero è raro si minacci nelle leggi d'Egidio l' interdet- 
to personale, e lo si stabilisce quasi sempre sui luoghi {inter- 
dictum locale), ^ Questa ultima censura proibisce l'uso di al- 
cune cose ecclesiastiche, di che i fedeli hanno il diritto di va- 
lersi; e si diversifica dalle altre due per non togliere dalla 
comunione e fratellanza spirituale i delinquenti. Il Cavallini 
scrive: " Est suspensio a divinorum officiorura sacramentorum- 
que adiva et passiva celébratione, respectu alicmus loci vel per- 
sanarum facta, ecclesiasticam prohihens sepulturam, ^ 

Sicché le tre proibizioni si riducevano all'amministrazione 
dei sacramenti, al celebrare i divini offici e al seppellire more 



1 O. e. 

^ Cost. 1. III. e. 4, nota. 



NELLR OaNSTITUTIONBS ABQIDIANAK 113 

canonum quantunque si permettesse ricevere il battesimo e 
la penitenza, come purificativi. L'interdetto si dava perso- 
nale, se si riferiva ad una o più persone; locale, se ai dimo- 
ranti di una città, di una villa e di un castrum, e si libera- 
va chi ne uscisse per recarsi altrove, e misto se colpisse sì 
le persone che i luoghi. Rispetto alla censura dei chierici la 
sospensione si distingueva dalla irregolarità, da che solo 'il 
legato assolveva, in oiò che questa non era se non che un impe- 
dimento canonico, un vizio individuale, il quale produceva la 
incapacità ad èssere eletto ad alcun beneficio od elevato agli 
ordini sacri. , 

Il legislatore minacciando con eccessiva frequenza queste 
censnap non ha in animo sempre d'applicarle quali pene cor- 
rezicilMli ai. delinquenti, uti resipiscant, ma piuttosto vuole sgo-" 
mentarli con la minaccia di pene non proporzionali al fatto 
commesso, perchè implorino misericordia. Infatti se un comune 
sosteneva con pervicacia la scomunica la.nciata contro il pode- 
stà, il rettore e gli ojBficiali della sua terra o T interdetto per 
lo spazio di due' mesi, pagava cento, fiorini d'oro, il rettore 
locale e il podestà venticinque, e qualunque altro officiale, 
dieci. ^ Un singolo poi che la sostenesse senza chiedere d'es- 
serne assolto, se conte e barone, soggiaceva alla multa di cento 
fioBÌni, se nobile di cinquanta, se plebeo di dieci. Ove l'osti- 
natezza avesse proseguito per altri due mesi, si pagava il dop- 
pio, e se oltre, la pena era rilasciata ad arbitrio dei giudici. 
A produrre quest'ejffetto, che i canoni dicono medicinale, nes- 
sun vescovo, prelato o chierico poteva assolvere, e render 
nulle le conseguenze della censura inflitta ; che spesso i reli- 
giosi allegando un privilegio o per supina ignoranza prote- 
stando di non. conoscere le costituzioni, se ne chiamavano li- 
beri ed esenti. Giovanni vigesimosecondo a rimedio dello 
scandalo che derivava dal disprezzo, ne impose di 'nuovo a tutti 
la più rigorosa osservanza e ai vescovi comandò non solo fra 
quindici giorni dalla promulgazione di dar corso alle sentenze 
subite, ma di denunciare e indicale gli scomunicati, sotto pena 



•] 



' Cost. 1. Ili, e. 24. 

8 



1 



r 



( 



114 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

ipso facto a loro e a chiunque trasgredisse la regola, della sco- 
munica, sospensione o di non entrare più in chiesa. ^ 

Ma anche a riparare ohe col pretesto dell'ignoranza si vili- 
pendessero le sentenze di censure, il giudice generale su le 
cause spirituali ossia l'uditore o il suo commissario,, potevano 
notificarle pubblicamente per edictum, coU'editto affisso alla 
porta del palazzo o alla porta dell'udienza della curia mag- 
giore: e un tal atto costringeva all'osservanza, come se di per- 
sona fosse stata la sentenza notificata agli scomunicati e agh 
• interdetti. ^ 

H diritto canonico non solo nelle pene, ma era filtrato- al- 
. tresi in diversi disposti di queste leggi, le quali intese a rego- 
lare i rapporti della chiesa con lo stato, si rispetto ai limiti 
della giurisdizione, come per i diritti e i privilegi del clero, 
non trascurano quelle forme principali e necessarie del culto 
esterno, su le quali pareva richiamata la vigilanza dei magi- 
strati medesimi. Cosi si prescriveva che la messa si celebrasse 
al lume di candele di cera, ^ e non in luoghi interdetti, ^ che 
nel recare il viatico agli infermi il sacerdote incedesse in ve- 
ste bianca, preceduto da un chierico recante un lume e il 
campanello, o gflmeno da tale che fosse in clericali habitu, E 
si nell'andata che nel ritorno doveva il sacerdote con le due 
mani sul petto sorreggere la pisside, il calice o altro vaso (con- 
veniente per l'ostia consacrata, coperto da un velo pulito e 
e bello (pulchro et mundo velamine), ^ Anche era vietato di 
dare in pegno il calice, la patena, la croce, il turibolo, le vesti 
e i libri sacerdotali e tutti gli altri ornamenti dell'altare sotto 
pena della perdita dell'oggetto per chi l'aveva dato, e per chi 
si era obbligato di una multa equivalente alla quantità del 
debito. Il da Carpi approvò la multa ordinando che oltre 
le pene già dette si pagassero dieci ducati d'oro, e che gli 
ebrei, i quali, commercianti minuti, erano i più proclivi a 
ricevere vasi sacri e vesti ecclesiastiche per rivenderle, si ob- 



1 Cost. 1. Ili, e. 26. 
' Cost 1. Ili, e. 27. 
^ Cost. 1. Ili, e. 6. 
* Cost. 1. Ili, e. 7. 
s Cost. 1. Ili, C.6. 



NELLB 00N8TITUTI0NBS AEGIDIÀNAE 116 

bligassero alle stesse pene, oltre le loro leggi, e senpipre resti- 
tuissero il pegno preso : pignus etiam non receptis pecunits super 

ea mtstuatis, restituere teneantur, ^ 

» 

^ Cost. 1. Ili, 0. 19. 



VII. 

I OHIEBICX NELLA SOCIETÀ — LOBO DOYEBI, PBIVILEQI ED ESEN- 
.ZIONI — TASSE E CONTE ATTI IN PRODE — I VESCOVI E LA 
GIUEISDIZIONE DELL'UDITORE. 

Resta ora da parlare più , propriamente dei chierici nelle 
loro relazioni colla vita civile e sociale. Anche in ogni norma 
legislativa, che era dettata pe* chierici, la sorveglianza del ret- 
tore spirituale e del giudico si limitava soltanto a quelle azioni 
esterne che lo stato era in dovere d'impedire e di moderare. 
I chierici (clerici), classe- cosi grandemente privilegiata, erano 
sottoposti a leggi speciali di coercizione. ^ Qualunque chie- 
rico o beneficiato, o in sacris, doveva mostrarsi con la ton- 

* 

sura e l'abito clericale decente, indizio della vita corretta ed 
esemplare di costumi che si esigeva da lui. I benefici si di- 
stinguevano in temporali ed ecclesiastici; e questi secondi, di 
che soltanto ora parliamo, si suddividono in tre specie, cioè 
supremi, quale l'episcopato, duplici come le dignità inferiori o 
quelli cui era annessa la cura delle anime, e finalmente sem- 
plici, che alla loro volta comprendevano i benefici titolari e 
i non titolari. 

Ai beneficiati e ai chierici erano poi vietate alcune pro- 
fessioni e mestieri: non potevano esercitare mercatura, nego- 
ziar di danaro o comunque impegnarsi in affari secolari (im- 
jplicare se negociis saécularibus), essere avvocati, procuratori e 
notai della curia civile e criminale, ma si deirecclesiastica, e 
nel comune prendere per sé alcun officio di sindacatura o di 

1 Cost. 1. Ili, e. 20. 



NELLE CONSTITUTIONKS AEGIDIANAE 



117 



altro sotto pena di scomunica. E sotto la stessa pena si proi- 
biva da podestà, ai giudici e agli altri officiali pubblici* di af- 
fidar loro simili incarichi e pure ai comuni e alle città, ai 
conti, ai baroni e alle altre persone di conferire loro veruna 
procura, minacciando altrimenti la nullità degli atti e nuove 
punizioni ad arbitrio del rettore da infliggersi ai singoli. 

Quanto alla onestà della vita, era vietato ai chierici di 
mangiare e bere nelle osterie, se non fossero in viaggio, vietati 
i giuochi di rischio e coi dadi (ad aleas vel taxillos) e la caccia; 
lasciandosi all'arbitrio del giudice di stabilir le pene pei tras- 
gressori. ^ Praticando l'usura, per le pene in sacris canonihuB 
statata, il chierico diveniva infame, inabile, cioè irregolare p"er 
vizia sopravvenuto, ed era sospeso per un certo tempo si dal- 
Tofficio come dal beneficio. Incorreva nella scomunica mag- 
giore ipso facto, ove tenesse presso di sé una concubina o fo- 
caria ; ^ e bastava ad accusarlo di concubinato, se mancasse la 
prova del delitto, il fatto di convivere con una donna di cat- 
tivi costumi e di fama sospetta. Tal divieto s'estendeva non 
solo a tutti i chierici, anche non constituti in sacris ordinibiis, 
ma ancora ai religiosi regolari. Il testo però nella frase publice 
concubinam tenentes ^ fa intendere che la pena s'incorreva solo 
quando era provato evidentemente . e notorio. 

La costituzione termina così :^ et aliter sic graviter punia- 
tur qui contrafecerit, quod poena docente, cognoscat quam grave 
sit hoc crimen in clericis et enorme; accennando quindi che 
altre pene oltre la scomunica, forse pecuniarie, poteva il giu- 
dice ecclesiastico imporre a costoro per trattenerli e allonta- 
narli da quel disordine. 

Data la missione pacifica del clero, tra tante asprezze di 
guerre e d'ire municipalij si trovò giusto che nessuno de' chie- 
rici portasse armi in alcun luogo della provincia sotto pena 
di dieci fiorini d'oro e della perdita delle armi medesime. Ma 
in genere nel divieto si comprendevano solo le armi offen- 
sive. ^ Nessun chierico poteva uscire di casa la notte do- 



1 Cost. 1, HI. o. 11. 

2 Cost. 1, III. e. 15. 

3 Cost. 1, III. e. 16. 
* Cost. 1, IH. o. 18. 



118 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

po il terzo suono della campana del paese, absque maxima 
rationabili causa, come non era lecito ai laici. Per un decreto 
del Da Carpi gli officiali laici trovando questi chierici in ora 
proibita incedentes per terrani, se^ ne impadronivano, li chiu- 
devano in prigione^ ricevendo in premio della cattura la terza 
parte della multa che il rettore esigeva dai delinquenti. Però 
questi il giorno seguente dovevano essere presentati* al vica- 
rio del vescovo per il processo ordinario. 

Qui chiaramente si rileva come la giurisdizione dell'uditore 
e del suo giudice fossero realmente suppletive, e che, quan- 
tunque spettasse ad essi di punir questi chierici, ciò non aveva 
luogo in effetto, se non ne' casi che la curia vescovile si fosse 
mostrata negligente. 

Come si prescriveva ai chierici Torà di ritirarsi a sera nelle 
proprie dimore, cosi era prescritto dal legislatore il tempo per 
incominciare la recita delle ore dell'officio divino, e ciò per 
tutti i rettori e i ministri della chiesa nella provincia.* Le 
ore canoniche erano sette, tre cioè notturne, il matutino, la 
prima e la compieta, e quattro diurne, la terza, la sesta, la 
nona e il vespero ; e il matutino in ogni tempo dell'anno si 
terminava di recitare all'aurora, fuori del tempo pasquale, 
quando bastava si dicesse, allorché il sole era già levato. An- 
che qui da queste determinjkzioni cosi minuziose, si rileva ciò 
che abbiamo già osservato: come in tutte le relazioni de) 
clero co' fedeli interveniva la sorveglianza dei magistrati a 
togliere un abuso, a correggere una negligenza, a punire un 
delitto. Né le ore canoniche, rassomigliate come ad un censo 
o ad un debito che i preti pagavano a Dio, in quanto essi 
vivevano del suo patrimonio, andavano esenti da una impor- 
tanza pubblica massime per l'intervento del popolo, che as- 
siduamente assisteva. ai vesperi e ai salmeggi corali. precedenti 
. la messa solenne. 

Allato agli obblighi non mancavano grandissimi privilegi, 
ohe la legge, citando l'esempio di Faraone, protestava essere 
concessi per diritto umano e divino. L'immunità, ossia la li- 

» Cost. 1. UT, e. 17. 
« Cost. 1. Ili, e. 28. 



NELLE C0NSTITUTI0NE9 AEGIDIANAE 1 19 

berta ecclesiastica, faceva esonerati i chierici d§lle collette e 
imposizioni dei laici, ^ e ogni città essendo tei^uta a rispet- 
tarla, non poteva costringerli per i loro beni a pagar dazio, 
pedagio o gabella, quasi che fruendo delle utilità che lo stato 
porgeva loro al pari che agli altri cittadini, essi non fossero 
moralmente e giuridicamente obbligati agli oneri corrispon- 
denti- Ma si avevano due eccezioni, la prima per le cose che 
entrassero nel territorio aggravate di. un tributo imposto dal 
principe o da qualunque superiore, prima che entrassero nel 
territòrio, perchè allora quel peso gravava sopra qualunque 
persona a cui le cose fossero destinate ; la seconda quando si 
trattava di tasse per la riparazione di vie, ponti e muri co- 
munali, e per soccorso e difesa della città e del luogo contro 
i nemici della Santa Sede. * Queste però si pagavano dal clero 
a patto che s'imponessero per riparazioni necessarie e non or- 
namentali, e che recassero utile anche ad esso. Fuori di que- 
sti casi " decernimus — dice il legislatore, — omnes ecclesias 
et ecclesiasticas persònas cum suis iuribus débita immunitate 
gaudere: nec aliquihus malitiis conteri, sed potius in omnibus 
przvtlegiis et libertatibus et iuribus et spiritualibus privilegiis 
8ibi et eorum bonis indultis defensari, ìiberos quoque manere ab 
omnibus angariis et quibuscumque indebitis exactionibus et grava- 
minibus „ . — Ed esigendo il tributo, il signore del luogo sbor- 
sava la multa di cento fiorini d'oro, di duecento il vicario, *e 
di dieci il gabelliere, il portinaio o qualunque altro esattore.. 
n chierico però doveva aver comperato leccese per uso proprio 
e non per farne commercio (causa mercimonii), anzi se abu- 
sasse di un così vasto privilegio, perdeva la proprietà della 
cosa ed era multato alla misura dei gabellieri. Infatti Tessere 
spesso accaduto che i chierici con frode allargassero i termini di 
quésto indusse il legislatore a vietare che potessero ricevere dal 
padre, dal fratello o da qualunque altro congiunto donazioni, 
compre e cessioni di beni per togliere al comune o alla terra 
51 lucro delle dative e delle collette sorgenti dal contralito. 
E oltre la nullità dell'atto si minacciava ai colpevoli la sco- 

1 Cost. 1. Ili, e. 23. 

2 Cost. 1. UT, o. 22. 



120 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINI3TBATIVI 

munica ; ma oer decidere quando veramente Tatto si dovesse 
credere fatto in frode del comune e delle finanze comunali, 
il Da Carpi determinò che simili istromenti si ritenessero fatti 
in frode, quando la divisione de beni, la compra e la pessione 
non. aveva alcun pratico effetto^ rimanendo il chierico in unio- 
ne domestica co' fratelli e col padre, spesso nella medesima casa 
e con vitto comune. E si osservi che in tal caso la frode si 
presumeva intelligantur et praesumantur facta^ * afferma il te- 
sto, contro le regole generali del diritto. Resta tuttavia negli 
altri casi necessaria la prova positiva. 

I vescovi, l'alto clero, si trovavano in una speciale posi- 
zione giuridica di fronte alla giurisdizione ecclesiastica del- 
l'uditore, ^ sottratta loro nel . disordine e nella dissoluzione 
delle diocesi dello statò papale al tempo della schiavitù avi- 
gnonese. Non pochi tra essi in seguitò ricalcitrando ad am- 
mettere quel potere, che ormai trovava radici nella lunga tra- 
dizione, per mezzo dei loro officiali tentavano di evitare con- 
danne, di non dare corso a sentenze, allegando l'ignoranza 
delle costituzioni, il tumulto della guerra e le rivolte. Per- 
ciò si ordinava che tutti i vescovi, i capitoli nelle sedi vacanti, 
poi i prelati e i pievani mandassero nella curia del "rettore 
provinciale un procuratore ed un sindaco che vi dimorasse 
continuamente. Per mezzo di lui, che aveva Tofficio d'inti- 
mare e far note le sentenze della cnriaT ai rappresentanti, si 
obbligavano tutti ad osservarle pienamente ^secondo la distanza 
de' luoghi e la qualità delle persone come se avessero assistito 
al giudizio. Ed era. tanto urgente il provvedimento, che si 
ingiungeva loro di notificare entro un mese, spedire questo 
procuratore e fare per proprio uso una copia della costitu- 
zione. 

Ma il conflitto fra le autorità ordinarie clericali e le go- 
vernative non cessò di manifestarsi col confermare che il papa 
faceva il diritto di un tale tribunale eccezionale. Impedire 
le lòtte significava abolirlo, e l'equità lo avrebbe richiesto, 
appena scomparse le cause che avevano consigliato di erigerlo; 

J Cost. 1. Ili, e. 22. 
« Cost. 1. Ili, 0. 25. 



Uelle constìtutiones aegidianae . 121 

se la tradizione hon 'avesse dato .baldanza a questi giudici 
laici in materie ecclesiastiche con l'afforzarsi prima nella Rota 
picena, come avvertimmo, e finalmente trasformandosi nella 
Congregazione Lauretana, in mezzo alle proteste vane e non 
ascoltate dei vescovi. 



Vili. 

s 

I COMUNI E LO STAT^J — LIBEBTÀ E GOVBBNO DEI COMUNI — GA- 
BELLE E PERCEZIONE VARIA DELLE MEDESIME — STATUTI, IN- 
SEGNE. 

« 

Non è punto facile chiarire storicamente la condizione della 
vita munioipiale, come si propagava nei diversi comuni di 
questo ^tato romano. Quanto alla distribuzione geografica e 
alla descrizione quasi catastale dei vari centri di popolazione 
nelle provincie ecclesiastiche, oltre i molti documenti editi 
nel codice diplomatico del Theiner, possiamo principalmente 
conoscerla da quattro documenti di massima importanza per 
i tempi di cui parliamo, cioè dalla descriptio provindae Ro- 
mandiolae, compilata nell'anno 1371, dalla descriptio Marchiae 
Anconitanae compilata nel 1369, dall'excerpta del libro dei 
censi di Angelo Ta.verini tesoriere del Patrimonio e finalmente 
dalla costituzione cinquantesima quarta del libro secondo delle 
egidiane. ^ In questi documenti non solo ci vengono dati i 
nomi dei vari luoghi di ciascuna provincia, ma ci vengono 
date altresì le notizie riguardanti il governo comunale d'ogni 
singolo paese e i tributi che esso doveva allo stato: da essi 
può formarsi un' idea quasi perfetta della complicata e difficile 
composizione dello stato al tempo dell'Albornoz. Il Concetto 
generale è quello di una completa disuguaglianza di rapporti 
giuridici e di ordini pubblici. L'antico comune italiano dopo 
la pace di Costanza ottenuto il pieno riconoscimento dei suoi 
diritti e convertito in diritto delle città il vetusto uso ed 

^ Thbinbr, Cod, dipi, 5. S., n. 366 pag. 394 — n. 325, pag. 348 — n. 526, 
pag. 490. "oontinentes distin^tas per ordinem omnes oivitates provinciae 
deslgnatas et coafinatas per loca et partes ipsius provinciae. „ Cf. Cost. 
1.11,0.54.* 



122 OLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

esercizio delle prerogative, dette regalie, s'èra venuto svolgen- 
do a forma repubblicana. Col vivo desiderio delle riforme, 
parte mettendo a frutto le tradiiiioni romane interrotte, parte 
gl'istituti germanici, pian piano gli ordinamenti municipali 
progredirono. Ai due consoli del primitivo comune tenne 
dietro un solo magistrato nel potestà, e contro di esso, per 
solito di parte aristocratica, si rese fcfrte lo stato del popolo 
con le associazioni (universitates) di arte e mestieri, che elesse 
a sua volta un capitano, e diede spesso nella città medesima 
origine ad un nuovo comune indipendente. Nello stato eccle- 
siastico i pontefici per donazioni imperiali e per la sommis- 
sione dei popoli ottennero da prima la protezione, -poi il do- 
minio assoluto delle provincie, onde s; formò lo stato romano. 
Le donazioni e le concessioni erano rimaste per molto tempo 
lettera morta, e le città ne profittarono per godere di un'am- 
pia libertà: anzi alcune riconobbero perfino la sovranità ce- 
sarea ed altre la tutela del pontefice, non la sudditanza a lui, 
per mezzo dei suoi legati. Sicché la dominazione mentre ne' 
luoghi .vicini a Roma fu effetto di stabile autorità, altrove 
era quasi nominale: e i papi, se anche prima di partire per 
Avignone esigevano dai comuni una ricognizione del loro 
alto dominio, generalmente si contentarono di poco, e sotto 
il governo del rettore permisero alle città il libero incremento 
delle istituzioni proprie. E pure, sebbene il legato non si pre- 
figgesse allora altro scopo che^ di conciliare con la sovranità 
pontificia le franchigie popolari, non di rado i popolani bra- 
mosi di maggior libertà resistevano ostilmente al governatore 
pontificio, ora vi resistevano i nobili ed i magnati, i quali aspi- 
ravano ad un dominio nelle città. Quindi è che la storia ci- 
vile dello stato papale a quei giorni, nel secolo decimoquarto, 
non offre che un continuo alternarsi di concordie, concessioni, 
lotte, riforme, scotnuniche, remissioni e restaurazioni. Alla 
venuta dell'Albornoz ostacolo più grave erano i tiranni, cioè 
quegli uomini o quelle famiglie di ceppo illustre, che col pre- 
testo di una concessione feudale ottenuta per un certo tempo 
dai pontefici o con violenza ed usurpazione avendo acquistato 
il dominio di una terra o con blandizie persuaso i municipi 
a darni nelle loro mani, ora governavano le città impedendo 



NELLE C0N9T1TUTI0NES AEGIDIANAE . 123 

Fazione del potere pubblico. E le costituzioni d'Egidio edite, 
postquam invaluere ty ranni, sono dettate per rispetto ai co- 
muni in inado da limitare Pautorità e conceder più libera e 
senza freni l'azione su di essi allo stato. La guerra sostenuta 
da lui per ricuperare queste provincie alla Sede apostolica l'ave- 
va convinto del pericolo ohe si" correva per, la soverchia pre- 
ponderanza comunale, e intese quindi con prudente politica 
a restringerla. Prima che l'Albornoz discendesse, le città dello 
stato ecclesiastico erano tiranneggiate per la maggior parte; 
a Bologna governavano i Popoli e i Bentivoglio, a Ravenna e 
a Cervia i Polenta, a Rimini e a Cesena i Malatesta, a Fermo 
i Migliorati, ad Urbino i Montefeltr'o, a Camerino i Varano, 
ad Imola i Manfredi e gli Alidosi, a Foligno i Trinci, a Forlì 
gli Ordelaffi; e perfin Egidio, che aveva sbalzato di trono tanti 
signori aveva con alcuni dovuto scendere a patti, e dare a vita 
un. feudo ad altri che ne dominavano tanti, come a Fran- 
cesco Ordelafifi, Forlì, a Giovanni d'Oleggio, Fermo, e a Gio- 
vanni di Vico, Corneto. Ma questi signori, che pacificati con 
la chiesa ne divenivano vessilliferi e governatori pagancìo.Xin 
annuo censo, col loro entrare nelle città non distruggevano 
affatto l'organismo del comune, ma riducevano i magistrati alla 
condizione di loro ministri subalterni : ecco perchè troviamo 
i magistrati coesistere con i tiranni. E per non tradire le 
forme repubblicane sovente si lasciavano eleggere nelle assem- 
blee popolari per un tempo limitato, fino poi ad usurpare intie- 
ramente il potere, imporre tasse, giudicare ed emanar leggi 
ad arbitrio. ^ Importava al riformatore di evitare che in se- 
guito che la cupidigia del governo desse luogo a nuove usur- 
pazioni; e quantunque a questo pericolo Le antiche costituzioni 
dei pontefici, richiamate in vigore avessero provvisto, era ne- 
cessario, hominum tamen crescente malitia, di introdurre nuovi 
rimedi, " novas adhibere medelas.y^ ^ E stabiliva perciò la con- 
fisca di tutti i beni* a vantaggio della chiesa per qualunque 
usurpatore ipso facto, annullando e togliendo ogni speranza 
di remissione e di liberazione, e ciò sempre, senza rispetto 



1 Cost. 1. II, e. 44. 
* Cost. ivi. 



124 . OLI ORDINAMENTI POLITICI E AMB4INISTKÀTI7I 

alla condizipne personale del delinquente, etiam si pontificali, 
illustri, seu quacumqUe alia dignitate praefulgeat. 

Ma oltre alle città che erano governate da questi signori, 
rinveniamo una supremazia dei grandi comuni, i quali avevano 
sotto di sé molti altri piccoli comuni e li governavano, cosi 
SiOma, i^ologna, Ancona, Viterbo, Orvieto, Eaenza, ecc.; i co- 
muni dirigenti e sovrani si dicevano, allora communitates 
maiores o superiores, e i subalterni, inferiores, ^ In genere in 
tutte queste costituzioni le città quando sono considerate giu- 
ridicamente prendono il nome di comune {commuriitas), e sono* 
equiparate in molti diritti alle universitates, cioè alle corpo- 
razioni d'artigiani e mestieranti, e ai collegi, cioè alle riunioni 
dei magistrati, dei notai e degli altri curiali. E il fatto non 
deve recar meraviglia, poiché la terza forma del comune s'era 
appunto elaborata nelle corporazipni, ordinate e dirette da 
simili governanti. Quanto alla qualità dei centri di popola- 
zione, il nome generico con cui s'usa indicarli tutti è loca 
Sanctae Sedis, o ecclesiae romanae stihiecta, e le varie specie 
ne^sono la civitas, comune popoloso e munito di grande auto- 
rità e privilegi, castrUm o castelluni, comune fortificato; villa, 
comune piccolo, per lo più agricolo; terra, che generalmente 
significava qualunque comune e si applicava anche a quelli 
che non avendo i privilegi e il titolo di civitas, tacchiudevano 
numerosa popolazione : e le fortezze nell' interno delle città o 
in vicinanza si chiamavano meglio rocca o fortilitium. Poli- 
ticamente il legislatore, senza guardare alle forme edilizie o 
all'importanza militare, distingue i luoghi della provincia in 
cinque ordini o gradi prendendo a criterio la popolazione e 
l'estensione. Ai primo ordine appartengono le città e terre 
maggiori (civitates et terrae maiores), al secondo le città e le 
terre grandi (magnae), al terzo le terre mediocri (terrae me- 
diocres); sembra che città mediocri non ve ne fossero ; al quarto 
le terre piccole (parvae), e al quinto le terre minori (minores). 
A seconda della grandezza variava l'imposta, le multe e la 
cerna dell'esercito. ^ 



1 Cost. l. II, e. .37. 
« Cost. 1. II, e. 54. 



. NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 12&^ 

Quanto al governo e all'amministrazione di tutti i comuni, 
dobbiamo distinguere una prima classe soggetta ai comites, 
harones, nobiles, domini t'emporales, oppure ai vescovi e pre- 
lati; e qui sebbene l'antica magistratura non fosse scomparsa, 
in realtà non vi rimaneva ohe di nome, perchè di fatto la 
somma delle cose era nelle mani degli usurpat^>ri. Fuori di 
questi luoghi in genere il primo magistrato municipale lo si 
aveva nel potestà (potestas), che doveva esser forestiero, no- 
bile, dottore in legge, il quale poi per mezzo di giudici si per 
le cause civili che criminali, notai e vicari, curava l'ammini- 
strazione della giustizia, comandava le armi, spediva amba- 
sciatori, e in casi di eccezione, ad arbitrio applicava le pene. 
Egli durava in officio sei mesi, un anno ò più, e'par solita non 
poteva esservi riconfermatp. Gli officiali da lui preposti alle 
singole aziende e che mutavano, nome da luogo a luogo, erano 
detti priores, antiani, rectores, eco. e pe' vari incarichi d'eco- 
nomia tesorieri, conservatori, deposits^ri, difensori, ecc. Ma la 
varietà è grande : altrove ai potestates, si sarrogano i corisules 
e i cap'itanei, di cui troviamo parola nelle costituzioni, e non 
.di rado coesistono nella medesima città, ciò che ci induce a 
crédere non essersi punto ancora dileguate le forme primitive 
del governo, anzi ad esse essersi subordinate le nuove. Oltre 
di che v'ha da notare che nelle leggi d' Egidio non sempre 
con tali nomi si allude agli officiali comunali, rda ai capi e 
agli amministratori delle universitates. Sotto ai magistrati su- 
periori s'adunavano due consigli, il consiglio maggiore (consi- 
lium generale), composto di rappresentanti del popolo, che 
eleggevano il potestà per scrutinio segreto (per bussolas vel 
palluttds)y ^ e mai ad vistam, e si convocava per decidere af- 
fari straordinari e di grave interesse. Alla gestione e al di- 
sbrigo degli affari ordinari provvedeva un consiglio minore 
(consilium speciale) o di credenza, composto dei magistrati del 
comune e di pochi altri consiglieri. 

Di più, vi era una serie di magistrati e di officiali, a cui 
s'affidava la sorveglianza dei luoghi particolari come di porta, 
ponti, torri, castelli, e si dicevano capitani^ custodes^ castellani^ 

* Cost. 1. II, e. 37. 



126 GLI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

eoe. eletti a sorte o .a scrutinio, o pure nominati dal podestà 
e dagli altri: ad-alcuai era commessa la pubblica sicurezza 
sotto gli ordini del podestà, e non pochi si destinavano a 
raccogliere le tasse {collectores). 

Il podestà e i magistrati superiori, erano o eletti prima e 
poi approvati^ dal governo, o nominati e deputati dal gover- 
no stesso nei luoghi, dove l'autorità era più diretta. Air in- 
gresso fu proibito che essi dichiarassero, a quel partito appar- 
tenevano, o giurassero di far osservare gli statuti chiusi del 
luogo, prima di conoscerli, solamente eran tenuti in principio 
officiorum suorum a prestar giuramento di rimaner sempre fe- 
deli e devoti alla chiesa^ di osservare fermamente tutte le co- 
stituzioni generali, di non permettere nulla contro di esse, e 
degli statuti municipali osservar solamente quelli che come 
giusti, buoni e non contrari alla libertà ecclesiastica fossero 
stati approvati dal rettore della provincia. ^ In fine poi del 
loro officio erano soggetti al sindacato : e perciò tutti e sin- 
goli gli officiali si portavano alla curia generale, ed ivi di- 
moravano un tempo debito per render ragione dell'opera loro; 
fossero essi giudici, notai, rettori, governatori, ecc. purché de- 
stinati dal rettore o dalla Sede apostolica. Circa il tempo 
della dimora in curia, se l'officio durava sei mesi, doveva esten- 
derai almeno fino a dieci giorni, se maggiore spazio di tempo, 
fino ad un anno, a quindici giorni, più d'un anno, a venti 
Un mese prima di terminare la gestione ogni officiale lo no- 
tificava al tesoriere, il quale enti;o otto giorni notificava a 
sua volta ai comuni, dove era stata esercitata, il termine e i 
giorni del sindacato; per i comuni che avevano il sindaco 
presso la curia era sufficiente che il tesoriere ne desse avviso 
a lui, e questi a spese del comune stesso lo annunziava ai 
cittadini. Se i sindaci non erano in curia, lo si faceva notificare 
per mezzo di lettere e i singoli officiali dovevano dal bandi- 
tore farlo diffondere tra il popolo, perchè quanti avessero 
avuto che opporre, richiedere o lamentare contro l'officiale 
uscente di carica, si presentassero nel termine destinato avan- 
ti al rettore provinciale, recepturi iustitiae complementum.^ 

1 Cost. 1. II, e. 33. 
« Cost. 1. II, e. 40. 



NELLE CONSTITUTIONBS AEGIDIANAE 127 

Ove un officiale non avvisasse un mese prima il rettore o 
ohi per lui, era obbligato, cessato Tofficio, a notificare per let- 
tera del rettore o del commissario sindaco deputato da lui, 
alle terre, e allora i giorni del sindacato non si computavano 
più dal fine dell'officio, ma dalVavvenuta notificazione: tut- 
tavia esso rimaneva personalmente nella curia pronto a rispon- 
dere a chi si presentasse. Un giorno innanzi all'esame, gli 
officiali sindacandi facevano sapere al rettore e all'uditore 
spirituale, il loro nome, la qualità de] la .carica e 11 tempo della 
gestione, e allora il rettore con un editto affisso alla porta 
dell'udienza comandava, che chiunque conoscesse avere quel 
pubblico officiale commessa una baratteria, un'estorsione, e 
un'ingiustizia lo denunziasse subito in curia. E tosto raccolte 
le denunzie e le accuse, s'investigava su di questo special- 
mente per mezzo di chi potesse aggiungere notizie e far fede, 
conie a dirò avvocati e procuratori residenti. S'esaminavano 
col giuramento del silenzio e della segretezza, e se alcuno tace- 
va quanto potesse recar luce al processo,, oltre alla pena dello 
spergiuro e dell'infamia perpetua, cadeva nella scomunica, men- 
tre poi quando l'accusatore fosse stato il corruttore dell'offi- 
ciale da sindacarsi, gli si concedeva, purché tutto rivelasse, 
la impunità completa (sit totaliter absolutus). 

Da prima l'analisi si volgeva su le querele, specialmente 
quanto ad appropriazioni illecite e ad estorsioni, e nella secon- 
da si risolveva equamente la questione e con sentenza defini- 
tiva si condannavano o si assolvevano gli accusati. Se però 
durante il termine prescritto si trascurasse di emanar la sen- 
tenza, non si ritornava su la procedura, ma gli officiali si ri- 
tenevano assoluti e i sindacatori negligenti pagavano alla Ca- 
mera e alla parte lesi, tutto ciò che si chiedeva da loro, e 
inoltre la multa di cento fiorini. ^ Quando poi gli officiali 
da sindacarsi si fossero assentati dal luogo della curia, o non 
fossero venuti a render ragione, chiunque poteva impadronir- 
sene e farveli a forza ritornare, bastando a prova della que- 
rela il giuramento del querelante : e se preso, fuggiva, si ave- 
va in conto di reo confesso e si procedeva alla condanna. 

1 Ivi. 



128 GLI OBDINAMENTl POLITICI E AMMINISTBATIVI 

Anzi a perpetua infàmia di lui se ne dipingeva Tefligie a 
spese della Camera nel palazzo abitato dal rettore o dalla cu- 
ria generale. Se invece nella prima metà del tempo del sin- 
dacato, cioè nel tempo utile per* raccusa, nessuna querela si 
fosse presentata, allora i sindacatóri assolvevano per sempre Tof- 
fioiale ; ma ove le querele si fossero portate a cognizione della 
curia, non era permesso ritirarle incorrendo chi avesse desi- 
stito nella pena medesima minacciata al reo convinto. 

E tuttavia questo istituto del sindacato malgrado tanto ri- 
gore non consegui ampiamente l'effetto, e il legislatore per re- 
primere Tarbitriq e la oorr azionQ,, ne pecuniae ac bona civitatum 
et oppidorum provinciae dilapidentur per eos, qui ipsorum conser- 
vationi praepositi sunt, venne ad ordinare che ogni anno il le- 
gato deputasse i sindacatori ad esaminare con severa diligen- 
za l'amministrazione finanziaria e la condotta pubblica dei 
priori, podestà, consoli, camerlenghi, depositari ecc. e di tutti 
gli altri magistrati comunali, per mettere ad arbitrio del le- 
gato o del rettore i colpevoli. ^ 

•L'approvazione all'entrare in carica, il sindacato all'uscirne 
non erano le uniche* relazioni della curia maggiore con i tanti 
governatori dei comuni; con essi il rettore provinciale corri- 
spondeva spesso per lettere a significar le disposizioni gene- 
rali, imporre le gabelle, impedire gli abusi. É questi dove- 
vano farle leggere nel consiglio generale, ossia nel parlamento 
del comune, e^ ordinatane una copia 'esatta, riconsegnarle al 
baiulo ; ed eran tenuti scrupolosamente ad adempirne il con- 
tenuto. Per tal modo qualunque lettera presentata al pode- 
stà, al capitano, al giudice, al vicario, ai priori, agli anziani 
o ad uno di essi e ad un altro officiale s'intendeva presentata 
a tutto il comune e si presumeva venuta a cognizione di tut- 
ti. Era proibito ai comuni, ai corpi morali e agli officiali e 
agli amministratori di essi d'occultare, corrompere, cancellare 
e distruggere queste lettere o in qualunque modo non rispet- 
tandole venir meno all'onore dovuto al rettore della provincia, 
qiiod aliquando fieri consuevit,^ sotto pena anche pei complici di 
duecento fiorini : oltre la privazione come ribelle della chiesa, 

^ Cost. 1. e. 

2 Cost. 1. II, 46. 



. »•■ 



NELLE CONSTITUTIONES AEGUDIANAE 129 

dell'officio {capitania, custodia, potestaria) e della giurisdizione 
coir inabilità perpetua e la confìsca del salario. Le prove era- 
no al solito la deposizione del baiulo e di un altro testimo- 
nio, o pure la pubblica fama provata con testimoni idonei e 
con indizi verisimili ad arbitrio del giudice. ♦ 

Ma importava in mezzo a questa compagine così intricata 
di diritti, di giurisdizioni e di privilegi che si collidevano, 
introdurre un po' d'ordine, d'armonia, d'unità ; importava se- 
gnare i limiti a quei diritti che or i comuni, or le singole 
persone pretendevano, affinchè rimanendo cosi poco sicuri ed 
incerti non dessero occasione ad usurpazioni di beni, di cose, 
di diritti, che con frodi ed astuzie si commettevano da alquan- 
ti scellerati, iniquitatis filii, a danno della chiesa. Con ciò 
-- diceva il legislatore, — si opera contro il pubblico bene e 
la salute delle anime; quindi vietava l'appropriarsi e l'occu- 
pare senza licenza qualunque cosa che spettasse allo stato, 
anzi tutto quello che per il passato fosse stato preso, dove- 
va non più tardi di un mese restituirsi al rettore o al teso- 
riere, e quanti allegas.sero un titolo di concessione o . loca- 
zione anteriori a salvare il diritto, esibissero le prove. ^ Pa- 
rimenti nel termine di un mese, tutti i provinciali, cui tali 
usurpazioni erano note, dovevano denunciare i colpevoli; 
e se più tardi ne avevano appreso la notizia, entro un mese 
dal giorno che l'avevano appresa. Sanzione durissima si per 
chi non restituisse, come per chi non rivelasse era la scomunica, 
la restituzione del mal tolto con i frutti e la multa del qua- 
druplo del suo valore ; e si procedeva con rito sommario la- 
sciando all'accusatore in compenso la terza parte della pena. 
Tagliar netto con tutte queste concessioni e patti personali 
era stato pensiero d'Egidio, quali ostacoli all'amministrazione 
pubblica; sicché lasciate le formole, fuori del caso d'uno 
speciale privilegio del pontefice, da doversi sempre mostrare 
dentro il termine d'un mese sotto pena di decadenza, fuo- 
ri di questo caso, veniva ad abolire tutti i contratti (vendite, 
locazioni, donazioni, alienazioni), per qualunque tempo fatte, di 
diritti di terre, di molini, di pascoli, case, pedagi, pesche, ponti, 

1 Cost. 1. II, e. 44. 

9 



130 GLI OBDINAMBNTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

acquedotti, eoo. concessi a collegi, università, comuni e singo- 
li in provincia, e li rivocava in proprietà della chiesa. I 
nunzi, i baiuli, gli oiBficiali esecutori, dipendenti dal tesoriere 
ne prendevano subito possesso, e li affittavano senza né an- 
che riguardare la prescrizione. 

Più grave era la contesa pe' privilegi straordinari e sva- 
riati che ogni comune e ogni corporazione vantava per sé. Il 
desiderio però d^unificare lo stato, di avviarlo dalle discordanti 
autonomie dei comuni al regime di una monarchia temperata, 
quale divenne nel secolo clocimoquiiito, non arrestò punto Egi- 
dio dair impresa di limitare almeno e restringere queste im- 
munità ove abolirle non fosse possibile. Era saggio provve- 
dimento il volerle conoscere a pieno e registrarle per impedire 
che ad eludere la sorveglianza della chiesa e non rispettarne 
le pretese si facesse appello a privilegi che non esistevano od 
erano scaduti, e si estendessero a piacere fuori dei confini 
prescritti. Richiamando in vigore una costituzione del car- 
dinal di Siena, ingiungeva che dentro tre mesi si presentas- 
sero i documenti originali per registrarli negli atti della Ca- 
mera, e cosi si osservasse in seguito per que' privilegi, che 
s'ottenessero poi, riguardanti il vantaggio o il danno della chiesa 
(commodum vel incommodum EcQlesiae romanae vel Camerae 
Apostolicae), ^ sotto pena di decadenza e di non acquistar fede 
producendoli in appresso. Determinate cosi le prerogative che 
ciascuno poteva aflfacciare per rendersi libero dalle leggi e dalla 
vigilanza dello stato, e determinatele allo scopo di restringerle» 
era anche necessario di rassodar la potenza pontificia col re- 
golare le relazioni che dovevano intercedere fra la curia e i 
provinciali, si per rispetto agli affari da trattare che per ri- 
spetto al commercio. I priori, ^ cioè i capi di ogni comune, 
perchè non si servissero di private persone nel far ciò che do- 
vevano come magistrati locali, scrivevano le lettere ai supe- 
riori per mano del cancelliere e col consenso dei governanti, 
a norma degli statuti; altrimenti erano puniti con le pene sta- 
bilite nelle costituzioni contro i falsari d' istromenti (consensti 
regiminis et per manus cancellarli). Oltre la corrispondenza 

' Cosi. 1. II, e. 53. 
2 Cost. 1. II, e. 39. 






NELLE CONSTITUTIO^ES AEGIDIANAE 131 

epistolare ^ i capi dei governi comunali intraprendevano re- 
lazioni col mezzo di ambasciatori e legati spediti al rettore o 
alla curia; ma per evitare spese inutili fu proibito di man- 
darli fuorché in casi necessari, e mandarne in gran numero, 
come era corso l'abuso. Quindi questo veniva positivamente 
limitato ad uno o due per il comune di una città e di una terra 
maggiore, e ad uno soltanto per tutti gli altri comuni; ogni 
ambasciatore a cavallo riceveva non più di otto anconetani al 
giorno per se e per^ la manutenzione del cavallo, e due anco- 
netani ogni giorno per un servo: il nunzio a piedi non pili di 
tre. Non adempivano le funzioni di ambasciatore per incom- 
patibilità con il loro officio, il podestà^ il giudice e il magi- 
strato della terra, sì per non dare causa ad ambasciate super- 
flue, sì per non toglierli al proprio ministero. E se in caso 
eccezionale avessero ottenuto licenza dal legato o dal rettore, 
non ricevevano più del danaro stabilito, il quale, ove si trattasse 
di una persona, era sempre pagato da questo e non dalla comuni- 
tà. Del resto ogni ambasciatore partiva, non senza avere in 
iscritto il sommario di quanto doveva riferire, e non dal comu- 
ne partiva il nunzio, se non avendo la testimonianza del sigillo 
e il sommario scritto doveva contenere il nome della per- 
sona di chi mandava, della persona a cui si mandava e la indi- 
cazione del tempo precisa, sotto pena di cinquanta fiorini d'oro. 
E il cardinal Da Carpi aggiunse che sotto le pene medesime 
non si spedissero quelli che avevano lite nella curia generale. 
Alle relazioni officiali con i piccoli governi tenevan dietro le 
relazioni private tanto civili che commerciali con la curia, e 
nel pensiero d'Egidio di ridurre quell'amministrazione difforme 
ad un regime unico e monarchico era naturale la sua premura 
nel rendere più frequenti e più facili questi rapporti de' sin- 
goli con la curia centrale e la Camera. 

Primo provvedimento a quest'effetto fu assicurare l'accesso 
alla curia per i provinciali. Chiunque per citazione o per sem- 
plice invito o per ottenere giustizia spontaneamente, o per 
causa di commercio poteva recarvisi in persona, rimanervi e 
tornarne, senza che per rappresaglie concesse dovesse soffrire 

^ Cost. 1. II, e. 38. • 



132 GLI OEDINAMBNTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

alcun danno : e tal diritto di rappresaglia non poteva colpire 
alcuno di questi, anche se nell' istromento di concessione si 
fosse preveduto il caso. E chi sotto tale pretesto avesse oltrag- 
giato e danneggiato ^ nella persona o nelle cose questi viaggia- 
tori, si puniva con la stessa pena di qualunque colpevole come 
se non avesse diritti di rappresaglia, e perdeva i crediti per cui 
gli erano stati concessi. Al luogo della curia poi quanti si reca- 
vano a vendere generi alimentari prò commodiori subsidio et 
substentatione curialium curiae generalis, erano liberi da dazio 
e gabella si in specie metallica che in natura, perchè si era 
introdotto l'abuso di costringerli a cedere una porzione di pe- 
sce, di frutta, di carni o d'altro, tanto nel luogo della resi- 
denza, come ne' luoghi per cui erano obbligati a passare per 
giungervi. Non solo si vietava d'esigere un tale dazio, ma per- 
fin di riceverlo sotto minaccia delle pene antiche e di altre 
ad arbitrio, oltre la solita scomunica ipso facto. Erano cosi i 
provinciali resi liberi di vendere si ai curiali che ai non cu- 
riali, ma occorreva anche riparare ad un altro inconveniente. 
Gli officiali della curia e dei comuni prevalendosi spesso della 
loro autorità su questi poveri contadini usavano prendere gra- 
tuitamente dai mercanti grano, foraggi e quanto altro serviva 
ad essi, e ai familiari, e senza retribuirli adoperavano i carri 
e gli animali da trasporto. Ora il legislatore cominciò dall'an- 
nuUare le leggi, i decreti e le costituzioni che un tal disordine 
approvavano, tolse le pene minacciate a chi si opponeva, e sta- 
bili che le merci si cedessero sempre col iusto naulo seu prae- 
mio, sotto pena della resti turione del doppio e della scomunica 
ipso facto senza remissione e senza riguardo a dignità perso- 
nale. ^ 

Determinate cosi le condizioni favorevoli al commercio 
intemo della provincia, Egidio occupato dal timore che il 
fatto dell'esportazione delle vettovaglie potesse produrre la 
povertà e la carestia nelle popolazioni, s'indusse a limitare 
nei confini di essa il commercio dei generi alimentari, ex qui- 
bus incolae provinciae deberent deducere vitam suam. Nessuna 

^ Oost. 1. IJ, e. 42. 
2 Cost. 1. I, e. 42. 



NELLE CONSTITUTIONES AKGIDIANAE 133 

città, castello, comune, villa, nobile, barone, od altra persona 
poteva quindi mandar fuori le vettovaglie terrestri et marit- 
timo itinere, pubblicamente o di nascosto, per qualunque causa, 
sotto pena di trecento fiorini d'oro pel comune, che si rendesse 
colpevole, di cento pel barone, di cinquanta per ogni privato, 
a favore della Camera apostolica, e della perdita non solo delle 
vettovaglie, ma delle navi, carri e degli altri mezzi di lira- 
sporto. Fermo nel considerare come avaritiae caecitas et dam- 
natae cupiditatis zmprobitas ^ lo stimolo del maggior guada- 
gno individuale, che invece è il cespite della ricchezza, le 
pene si spingevano fino al rigore. . Chiunque arrestava e s'im- 
padroniva dei delinquenti colti m flagranti, entrava a perce- 
pire un terzo delle pene pecuniarie, ma doveva entro cinque 
giorni con le vettovaglie e le cose sequestrate presentarli alla 
curia sotto pena di cinquanta fiorini; e oltre la cattura, l'ac- 
cusa e la denunzia era libera a tutti. Pareva quasi che Egidio 
volesse imporre delle òondizioni al commercio per produrre 
Tagiatezza in ciascuna provincia al momento stesso che vie- 
tava l'esportazione al di fuori. Perchè, fatto il divieto, non 
cessa di ripetere egli e di richiamare in vigore costituzioni 
di suoi predecessori, dove s' invitavano i provinciali a commer- 
ciare, specialmente di generi alimentari per totam provinciam, 
liberamente, impunemente da una terra all'altra, senz'apodissa, 
bolletta, e licenza del rettore, del tesoriere o del maresciallo, 
ma con due sole restrizioni, cioè con la proibizione di portar 
mercanzie nelle terre ribelli, durante il tempo della ribel- 
lione, e coll'altra di pagare il passaggio soltanto nei luoghi, 
dove la chiesa romana era stata solita imporre quella tassa 
speciale. ^ 

Osservato cosi quanto in simili costituzioni s'era prescritto 
rispetto ai magistrati e agli officiali dei comuni e alle rela- 
zioni che tenevano con la curia maggiore e intorno ai limiti 
del commercio fra i provinciali, passiamo ad esaminare quali 
innovamenti avesse Egidio introdotti circa il potere legislati- 
vo proprio dei comuni, cioè circa la legislazione statutaria, sulle 

^ Oost. 1. I, e, 50. 
« Cost. 1. II, e. 50. 



134 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

contribuzioni imposte ai privati, e quindi su la milizia della 
provincia. 

Da principio il popolo aveva dato a sé stesso i suoi statuti, 
sebbene questi non contradicessero in massima al diritto del 
principe esercitato sulle città; e in genere essi erano stati 
compilati dalla classe sociale che prevaleva. Più tardi al 
tempo delTAlbornoz le città grandi, le terre e perfino i castelli, 
giovandosi della fiacchezza del governo, avevano nel disordine 
modificato le loro leggi antiche, o ne avevano promulgate di 
nuove, 8uis finibus non contenti, sed potius transgredientes ter- 
minos, quos posueriint patres sui, ^ In somma s'erano resi qua- 
si indipendenti: autonomia ora rappresentata da un tiranno 
usurpatore, ora dagli stessi magistrati municipali, e cosi trascu- 
ravano d'applicare la costituzione dei legati pontifici. Queste 
leggi prendevano nomi diversi, dicendosi costituzioni, capitoli, 
ordinamenti, riformanze, decreti secondo la forma, l'estensione 
e l'organo, che le emanava ; ma tutte non potevano aver vi- 
gore, se non nei confini del comune, o del distretto e delle 
ville e dei castelli in esso compresi. Gravi sconci s'eran veri 
ficati, ed Egidio sempre intento al suo scopo, dovette rime- 
diarvi, frenando il potere legislativo dei singoli e definendo 
dentro quali termini lo statuto potesse farsi, e quel che è 
più, acquistasse vigore. Incomincia accennando ai danni col- 
l'affermare che il privilegio di far queste leggi si perde coll'a- 
busarne ; non immerito legislatores decrevere privilegia amittere 
eum, qui permissa sibi abutitur potestate. Gli era in vero nn 
vantaggio considerare che il potere di far gli statuti fosse un 
privilegio, una specie di benevola concessione della chiesa; 
ma era cosa contraria ai fatti. Non dissimulava intimamente 
a se stesso che in quella lunga guerra con i comuni e i signori, 
che gli aveva dato in mano lo stato pontificio, egli era venuto 
a patti con parecchi dei podestà, e l'emanar leggi aveva rico- 
nosciuto come un loro diritto. Ed è perciò che poche righe 
più sotto confessa che la potestas statutorum alcuni l'hanno 
per privilegio, altri de ture. Comunque fosse poi, la chiesa, 
eorum domina, poteva impedire che si varcassero i confini 

1 Cest. 1. II, e. 36. 



J 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 135 

della giurisdizione municipale e che si approvassero leggi per- 
niciose allo stato. Appunto gli effetti disastrosi di tali leges 
iniqtiae lo consigliavano a definire l'ebercizio di quel diritto e 
ad annullare ciò ohe i comuni avessero pubblicato contro le 
costituzioni. Il legislatore dichiara di non frenare ora le fa- 
coltà dei comuni, ma far osservare limiti già imposti dai suoi 
predecessori. ' 

GHi statuti dunque dei comuni, delle corporazioni e collegi, 
delle università, dei vescovi, prelati e degli altri dominatori 
dello stato ecclesiastico non dovevano contenere: 1°) nulla 
contro la libertà del clero, cioè contro i diritti, le immunità, 
e i privilegi che ad esso competevano; 2'')' nulla contro la giu- 
risdizione e l'onore della chiesa romana; 'ò") nulla contro le 
costituzioni generali e speciali della provincia; 4") nulla d'il- 
lecito, d' impossibile o acconcio a favorire un partito e a muo- 
ver discordie. Le leggi municipali compilate senza rispetto 
a queste prescrizioni nou acquistavano valore, e dovevano 
dentro un mese dalla promulgazione togliersi dal libro degli 
statuti e delle riformanze, e parimenti non producevano verun 
effetto i processi fatti in forza di esse. Quanto al futuro si 
proibivano simili statuti, si dichiaravano nulli gli atti a cui 
avevano dato origine, e chi aveva pagato una pena o sofferto 
un danno veniva dal podestà e dagli officiali comunali risar- 
cito interamente della perdita. E se compilandosi gli statuti 
contro gli ordinamenti dello stato il podestà, il governatore 
Q qualunque altro magistrato si dimetteva dall'officio o ne era 
espulso, il comune doveva pagargli il salario per intiero. Le 
pene ai trasgressori erano la multa di mille fiorini per una 
città e terra, di cinquecento fiorini per un conte e un signore, 
che avesse giurisdizioue temporale; e si estendevano a quelle 
città e a quei singoli che ardissero stabilire qualche cosa in 
danno della chiesa e dei beni del clero col pretesto di privi- 
legi loro concesai dalla Sede apostolica e da altri; mentre 
poi in fatto eccedevano le facoltà dei privilegi stessi. 

Anche nulli e insussistenti si dichiararono quegli statuti 
die imponevano ai magistrati prima di entrare in possesso 

' Cost. I, e. 



136 . GiiI OBDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

delPofficio di dichiarate con giuramento . a quale partito ap- 
. parfcenevano, se bianco o nero, guelfo o ghibellino, e che 
avreljbero osservato leggi e riformanze che non conoscevano, 
l'applicazione delle quali si rendeva spesso impossibile per 
contenersi nel volume statutario disposti contro il diritto della 
chiesa e contro la morale. Quelli poi che avessero prostato 
un tal giuramento, o avessero dato una promessa solenne di 
osservarlo, Hon eràno^ tenuti affatto a osservarlo. Tuttavia i 
colpevoli si nel dare come nel ricevere un tal giuramento, o 
nel compilare o ritener validi, se 'già compilati, gli statuti di 
questa specie, come ptue tutti quanti imponessero pene pecu- 
niarie ai delinquenti o altra cosa facessero in frode delle co- 
stituzioni della curia generale e della sua giurisdizione, erano 
puniti con la multa di cento fiorini; e alla stessa sanzione si 
assoggettavano consiglieri, priori, anziani dei luoghi che non 
ne fossero stati gli autori, ma solo avessero favorito o per- 
messo l'osservanza di questi statuti per perseguitare special- 
mente o dar campo ad un partito (in favorem vel in odium). 
Ma oltre alle pene pecuniarie, in simil caso ai magistrati che 
cosi operando eran venuti meno ad un preciso dovere del loro 
officio, quello di mantener la pace e la concordia fra i citta- 
dini, erano riservate le pene canoniche, cioè la scomunica alle 
persone e l' interdetto ipso facto ai comuni e alle terre. 

Un'altra categoria di statuti annullati e cancellati dal li- 
bro erano quelli che riguardavano l'appello: jsi trattava di 
abuso e di frode -r- dum superiorum iwra aperte nequeunt usur- 
pare, has vias indirectas et insidiosas quaerunt et inveniunt ^ 
— S'era costituita in fatti con speciali disposizioni legislative 
una classe di giudici in alcuni comuni, detti sindaci ed esgra- 
vatori, i quali si erano arrogati la decisione delle cause di 
appello, devolute alla gran curia, ossia al giudice delegato 
della curia generale della provincia. Motivo principale ne era 
il lucro, e. perchè le cause cadessero nelle loro mani, s'impe- 
diva l'appello già emesso e s' impedivano gli oppressi dall'ap- 
pelare e si sforzavano ad accordarsi con la parte in luogo di 
appellare e si dava la sentenza, facendosene l'esecuzione su 

' Cf. Cost. 1. II, e. 36. 37, 53. 



NELLE C0NSTITCJTI0NE3 AEGIDIANAB 137 

<}iò che la parte aveva già prima depositato. Per rimediar 
questi danni si vietò di eleggere tali' magiBtrati per il futuro, 
e a quelli che già esistevano si vietò di più giudicare diretta- 
mente e indirettamente, e si fece obbligQ di far Tesecuzione, 
sol dopo che la sentenza era passata in re indicata. Si minac- 
ciava poi la multa di mille fiorini a chi non osservasse tale 
divieto, e agli officiali eletti o da eleggersi che esercitassero 
l'oflScio dieci giorni dopo la publicazione,,Qhe lasciassero fare 
il deposito non cancellassero gli statuti fra un mese, o po- 
nessero ostacoli alPappello. E l'interdetto ecclesiastico gra- 
vava per le stesse colpe sul comune joolpevole, con la priva- 
zione di privilegi, podestarie, immunità e libertà ottenute. 

Infine il legislatore per adottare un provvedimento più ef- 
ficace oltre alle nullità, alle multe varie e alle scomuniche, 
volle stabilire la revisione di questi statuti comunali. * Qualun- 
que statuto di città, villa, castello, prima di andare in vigore 
si presentava al rettore della provincia, il quale personalmente 
o per mezzo de' suoi giudici e commissari lo faceva esaminare. 
Le disposizioni vi dovevano essere visa, cognita et inspecta, e 
di quest'esame doveva rimaner la prova in un publico istro- 
mento, dove erano espressamente e singolarmente approvate. 
£ perchè i comuni non incontrassero difficoltà di far ciò, per 
la spesa gli officiali deputati non potevano ricevere nessuna 
ricompensa, ne l'approvazione data doveva ripetersi ogni volta, 
finché gli statuti non fossero rinnovati. Per tal guisa s'era 
ormai determinata una dipendenza^ e soggezione; s'era arre- 
stata la libera legislazione statutaria, e un solo tentativo sa- 
rebbe costato la multa enorme di duemila fiorini al comune 
o di 666 fiorini ai suoi ufficiali. 

Quanto alle contribuzioni, che per qualunque causa il go- 
verno centrale e il governo ipunicipale imponevano ai provin- 
ciali, noi ne distinguiamo quattro classi cioè : 
a) gabelle dello stato, 
b)f gabelle del comune, 
e) pene pecuniarie o multe, 
d) solutiones o pagamenti degli atti. 

1 Ivi. 



i 



138 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI 

Non possiamo confondere ed unire le solutiones, cioè quanto 
si doveva per qualsiasi atto giudiziario o della curia, da cui poi 
si toglievano i salari di certi officiali, come dei notai curiali, 
con le prime imposte che il camerlengo riteneva a sostenta- 
mento dello stato. Incominciamo dal dichiarare i nomi: le 
due prime classi di contribuzioni le troviamo quasi sempre 
chiamate col nome di census, collecta, fumantia, gabellae, dati- 
vae, talliae, angariae, praestantiae, vectigaUa. ^ Facciamo però 
un'altra distinzione : i nomi di praestantia, vectigal, gabella al 
tempo d'Egidio son nomi generici assunti promiscuamente; il 
census invece usato per lo più nei tributi che si pagavano alla 
Camera della chiesa, non ha sempre, come giustamente avverte 
il Cavallini, il senso di un reddito dato annualmente in segno 
e ricognizione di un dominio, ma spesso non significa che un 
tributo perpetuo pagato allo stato, qualunque ne fosse stata 
l'origine. Il fumans o fumantia era un onere personale che 
si pagava per famiglie, la collecta colpiva tutti indistinta- 
mente, le dativae originate da spontanea liberalità, erano poi 
passate, in dovere, la tallea era una prestazione fatta in de- 
terminate circostanze e s'imponeva o per consuetudine o per 
patto, e formava una delle specie AqW angaria^ sui beni e su 
le persone. Q-eneralmente il censo, l'angaria ecc. erano tri- 
buti reali, cioè che colpivano direttamente le cose immobili, 
massime la proprietà rustica; le dative, le collette e le taglie 
erano personali, perchè colpivano le famiglie, o i singoli. 

Il patrimonio della chiesa che risultava in gran parte dai 
censi e dalle imposte pagate già nelle provinole, per le frodi 
e i profitti illeciti degli esecutori e dei collettori spediti a 
raccogliere, s'era non poco assottigliato ; ma Egidio nella sua 
riforma non volendo interamente affidarsi loro, stabili che eser- 
citassero l'officio solo in via d'eccezione. * Di regola al con- 
trario s'obbligarono i podestà, i priori, i vicari, gli anziani e i 
magistrati comunali con legazione della chiesa ad esigere i 
censi appartenenti alla Camera apostolica nel luogo, a cui pre- 
siedevano, e a consegnarli, cioè pagarli, al tesoriere della prò- 

^ Due ANGE, Gì. m. et L lai, 
2 Cost. 1. I, e. 17 e 18. 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 139 

vincia, prima ancora che terminasse il tempo utile. Se co- 
storo, come avveniva, lasciavano trascorrere otto giorni dopò 
il termine, rimanendo in officio di podestà o di capitano, pa- 
gavano per pena ipso facto la terza parte dei loro salari; se 
poi semplicemente esercitavano Tofficio di priori, consoli o an- 
ziani, la multa si determinava dalla terza parte delle taglie, 
fermanze, censi non riscossi, o non depositati. Con un indu- 
gio di negligenza maggiore, la pena s'accresceva; perchè la- 
sciando scorrere altri otto giorni seguenti i podestà, i vicari 
e i capitani si multavano per la terza parte del valore, cui ascen- 
devano le imposte ; se continuavano ancora nella loro negligenza 
si nell'esigere come nel pagare al tesoriere, erano privati di 
tutto il salario, e i priori, gli anziani e i consoli condannati 
al doppio di quanto importavano le riscossioni. Allora final- 
mente la Camera apostolica, a cui tutte queste multe erano 
state applicate, poteva mandare l'esattore e lo mandava in ef- 
fetto, a spese degli stessi officiali negligenti. Se una diver- 
genza sorgeva fra i contribuenti e gli officiali locali, sieno co- 
muni, città e università, o pure col rettore provinciale in modo 
che questi dovesse fare un processo contro i comuni, non si 
veniva a ^jatti o s'abbandonava la lite senza l'intervento del 
tesoriere. ^ 

Su le gabelle comunali molteplici erano gli abilsi e i dan- 
ni : i tiranni, che s'eirano resi padroni delle città imponevano 
di loro arbitrio gravose tasse ai sudditi, in guisa che molti 
si vedevan costretti ad andar in esilio mendicando, e nell'ine- 
guale e sproporzionata distribuzione degli oneri pubblici s'im- 
miseriva la finanza, e i beni e i redditi finivano a beneficio 
e ad uso di quei soli che li avevano usurpati. * S'era dato 
anche il caso che di fatto contro le costituzioni dello stato 
si fosse concesso ad alcuni singoli l'arbitrio e la piena dispo- 
zioni sulle tasse; e a questo si giungeva obbligando tutti i con- 
siglieri con parole e minaccie, e impedendo che si approvassero 
al modo antico tradizionale ed anche facendo sottoscrivere da 
tutti un'istromento di rinunzia. In fine poi tali abusi si coone- 

* Cost. 1. I, e. e. 
2 Cost. 1. II, e. 36. 



140 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

stavano sanzionandoli come leggi negli statuti. Or il legi- 
slatore trovandosi di fronte a questo disordine, spinto in parte 
dai frequenti ricorsi dei sudditi ed anche dallo stato miserabile 
della provincia, volle energicamente riparare. Oltre al dichia- 
rare abbominevole che alcuni uomini colligentes quae Jion mes- 
suerunt, de ionia esurientum saturentur, egli invocò la ragione 
d'interesse economico e sociale, interest reipuhlicae locupletes 
hàbere subiectos ; e prescrisse che nessuna tassa potesse imporsi 
ed esigersi prima di aver convocato a decidere il consiglio 
generale e speciale, secondo Paso e a norma degli statuti. Nel 
consiglio si esponeva dai magistrati l'affare e le ragioni che 
persuadevano la nuova imposta, e quanto dovesse importare, 
sempre col computo relativo al bisogno. Aperta la discussione 
su la proposta e, habito diligenti tractatu, si passava alla vota- 
zione per pallottole o bossolo, cioè alla votazione segreta; e 
perchè la nuova tassa fosse approvata, occorrevano i due terzi 
dei voti d'i quanti secondo lo statuto vi dovevano prender parte. 
Le collette si davano quindi solo per la quantità approvata 
e si percepivano secondo il reddito complessivo che proveniva 
da tutti i beni a ciascun cittadino, mentre invece i censi, 
le fumanzie, gli affitti e i salari, degli officiali si esigevano 
non secondò l'estimo o la libra, ma secondo le famiglie e i 
focolari. I dazi e le gabelle inoltre che si riferivano a beni 
immobili il cardinal Da Carpi ordinò che si pagassero nei luo- 
ghi, nelle pertinenze e nei limiti dei quali 1* immobile era 
posto. Le costituzioni, ristabilita l'ordinaria imposizione delle 
gabelle, annullavano tutte quelle che da venticinque anni ad- 
dietro non erano state per quel modo decretate e discusse, e 
insieme gli statuti e gli ordinamenti che le riguardavano, proi- 
bendo che in avvenire più se ne compilassero^ e minacciando 
da ultimo ai contraventori la scomunica e la multa di cinque- 
cento fiorini. Chi si appropriava e riceveva per sé o per altri 
tali redditi, fuor del caso che il parlamento generale, non il 
consiglio, avesse a lui concesso il privilegio, oltre la scomunica 
perdeva i beni che gli andavano confiscati, e ad una multa pari 
alla precedente soggiaceva chi l'avesse favorito; senza poter 
valersi mai di alcuna remissione o liberazione data o da darsi 
dalla chiesa. Qualunque mezzo impiegato sarebbesi presunto 



NELLE CONSTITUTIONES AEGIDIANAE 141 

frodolQ.nto, se mirava a liberarlo e quindi lo si costringeva a 
restituire il percepito e a dare intiero e scrupoloso conto della 
amministrazione, restituendo il doppio del resto. Ad ogni 
modo, se le gabelle fossero state intimate contro la legge e 
per abuso di tirannia, esse non avevano efficacia, nessuno s'ob- 
bligava a soddisfarle, e la persona che le imponeva era anzi 
scomunicata e costretta a pagare tanto danaro, quanto con la 
gabella ne aveva voluto togliere ai contribuenti. Il vicario 
che avesse voluto esigere nuove tasse cadeva nella pena di 
mille fiorini, una città di cinquecento, un comune inferiore, 
un collegio, un'università, di duecento fiorini. Sulle pene pe- 
cuniarie,^ che si dovevano dall'intiero comune, o da un'uni- 
versità, avvertiamo che acquista valore la distinzione fatta tra 
i vari comuni della provincia per ragione di grado ; perchè se 
la pena stabilita o nelle costituzioni, o da una sentenza, col- 
piva i comuni maggiori, cioè delle città e terre grandissime 
si pagava intiera, se delle città grandi, due terzi, se delle pic- 
cole un terzo, e delle minori la metà della metà^ cioè un quarto 
{dimidia dictae medietatis) della pena. L'intenzione della leg- 
ge si riporta sempre a questa gradazione, sebbene non se ne 
faccia espressamente menzione quasi mai ; e rispetto alle città 
non noverate si procedeva per somiglianza nel determinare il 
quanto; inoltre, quantunque qui non si parli che della pro- 
vincia della Marca, non possiamo dubitare che la costituzione 
non sia generale, poiché le ultime parole ce lo confermano. * 
In fatti si chiude dicendo che in aliis vero promnciis quilibet 
rector distinctionem similem facere teneatur. ^ 

In genere si può dire che quanto si decretava circa i delitti 
e le pene nel libro quarto delle egidiane non togliesse che i 
podestà applicassero ai delinquenti anche altre leggi speciali 
le stesse leggi statutarie o quelle emanate dai principi cat- 
tolici. ^ Alle volte perfino per una cotale benignità verso le 
leggi locali anteriori alle costituzioni stesse, in certe cause di 
bando, in cui era vietato ogni appello e si doveva subito pro- 

^ Cost. 1. II, e. 54. 

* Ivi, nota. 

» Cost. 1. I, e. 14. 

* Cost. 1. I, e. 8. 



142 GLI OBDINAMENTI POUTIOI E AMMINISTBATIVI 

cedere all'esecuzione, si rispettava Io statuto, concedendosi 
l'appello quando a iure, vel statuto, era permesso, purché fra 
un mese. 

Nei misfatti, al modo che imputabili si ritenevano i pro- 
vinciali, cosi anche era imputabile il comune medesimo, quando 
cioè la legge non potendo imporre ai consanguinei del con- 
dannato, o perchè mancavano, o perchè impotenti, l'obbligo 
di comprare i beni confiscati, questo obbligo si trasferiva al- 
l'università o al comune cui appartenevano, il quale sborsava il 
prezzo alla Camera apostolica. Tra le pene si modificava l'esilio 
ai provinciali si dal comune, si dall'intiera provincia. Pare 
anche in tal caso che il legislatore sia occupato dal fatto di 
voler evitare l'accendersi dei partiti nei vari luoghi (divisione» 
in terris) e il sorgere di grandi scandali (magna scandala 
exoriri), e ad ogni modo ritiene che grave est absque magna 
causa alieni interdicere patriam. Era proibito perciò sì ai 
giudici e agli officiali della curia del rettore, . come pure a 
tutti i magistrati municipali, di esiliare alcuno per qualunque 
delitto si in perpetuo che a tempo, e si stabiliva che il deci- 
dere sull'esilio si deferisse sempre al rettore provinciale. ^ 
Questi convocava a consiglio il tesoriere, i giudici residenti 
in curia e l'avvocato del fisco, ad essi esponeva chiaramente 
la cosa, e prima fattili giurare di dir fedelmente ciò che ne 
pensassero e a qual partito credessero attenersi, ordinava 
quanto essi decretavano e il notaio in un istromento pren- 
deva atto di tutto. Con ciò non si derogava punto alle sen- 
tenze e processi criminali e alle costituzioni sui banditi e 
condannati. 

Finalmente la legge determina anche come preparare la 
difesa della provincia e i contributi degli eserciti comunali.* 
Appena giungeva la lettera del rettore o di un officiale della 
curia generale, si i magistrati comunali come il signore (do- 
minus temporalis) , mandava l'esercito di cavalieri o pedoni, 
incorrendo, se trasgrediva, in una pena da inffliggersi ad arbitrio 
del rettore. Bonifazio ottavo aveva permesso dei patti fra i 

* Cost. 1. II, e. 47. 
2 Cost. 1. II, e. 41. 



NELLE CONSTITOTIONES AEGIDIANAE 143 

vari governanti e le università e i castelli, per redimersi dai 
prestare un sussidio di fanti e di cavalieri, mediante una somma 
di danaro da spendersi per gli stipendi, e aveva stabilito ohe 
il governatore ricevesse un tal danaro 2)ro rata nel tempo del- 
l'esercito, se eflfettivamente era poi stato raccolto, che in altro 
caso non poteva esigerlo, anzi era tenuto a ridare tutto ciò 
che gli si era pagato. Ma venne Egidio a togliere simili re- 
strizioni ai capi dell'amministrazione municipale abolendo e 
annullando tutti gli statuti che in tal materia vietassero loro 
di agire liberamente, d' imporre pene e d'esigere quella specie 
di multa da chi non aveva preso parte alla spedizione ordi- 
nata dal rettore. Inoltre si definiva meglio il modo di rac- 
cogliere le milizie, perchè i. comuni mandavano tanti uomini, 
quanti ne richied^eva la curia, e le lettere rettorali indicebant 
certuni tempus. Nella popolazione interna del comune, perchè 
il peso di questo servigio publico personale fosse giustamente 
sostenuto da tutti, doveva farsi a muta per un dato numero 
di giorni, finche ognuno vi fosse stato compreso, e quindi si 
ricominciava da capo, facendo la divisione secondo le contrade 
della città. Se poi dopo due giri, l'esercito non era completo, 
cioè se si richiedevano più uomini, si tornava a far la leva 
di quelli che la volta precedente non erano andati, per divi- 
der l'onere, sempre fra tutti. Si teneva anche facoltativo in 
luogo di procedere cosi per muta, di procedere a concorso, 
promettendo ogni giorno uno stipendio di due anconetani di 
argento ; ma se non si trovavano uomini che volessero andare, 
si ritornava a far la cerna per muta esigendo lo stipendio 
necessario come tassa personale da ogni uomo, cioè da ogni 
focolare. Tali eserciti comunali oltre che in una guerra pro- 
vinciale, dove andavano ad oste uscendo col gonfalone e il 
carroccio, erano più spesso impiegati nel far corse o gualdane, 
ossia scorrerie sopra città ribelli, o nemici confinanti, e caval- 
cate, cioè imprese con arcieri e con cavalleria, ma di breve 
durata. E spesso questo cavalcate si facevano per le rivalità 
dei vari comuni, i quali erano soliti di espellere dalla terra i 
capi del partito che soggiaceva. Nella riforma d'Egidio, come 
vedemmo, fu rigorosamente impedito di scendere a qualunque 



144 GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI 

• 

atto di ostile violenza senza il permesso del rettore * sotto 
pena di scomunica a tutti, di sospensione ai chierici e di- in- 
terdetto alle terre oltre alle multe di mille marchi ai pode- 
stà e ai signori e di duecento ai loro dipendenti. Cosi il potere 
militare era raccolto unicamente nel rettore .della piovincia, 
ed era stato, necessario il far ciò per porre un argine alle 
rivalse, alle offese e alle stragi, con che l'antico spirito mu- 
. nicipale reagiva e lacerava l'ordine interno. E il rettore prov- 
vedeva pure al guernimento delle varie fortezze,^ e nessuno 
poteva edificarne nuove di qualunque forma, anzi se un'uni- 
versità o un barone aveva cominciato a costruirne, doveva 
dentro un mese distruggere il lavoro fatto ; altrimenti tali 
edifizi di offesa e difesa si confiscavano a favore della Camera 
della chiesa insieme al luogo, alla superficie di esso e agli 
im,mobili posti lì presso, o nel territorio, ipso facto o ipso iure, 
Bertrando, che era stato il primo legato ad emanare una si- 
mile costituzione, v'aveva aggiunto la pena della scomunica e 
dell'interdetto, le quali per volere d'Egidio rimanevano in 
vigore, e aveva dichiarato non intendersi compresi in questo 
divieto i palazzi del comune, le case contigue ad essi e le 
mura delle città e delle terre, ne i fortilizi edificati venticinque 
anni prima, ma Egidio v'includeva quanto si fosse fatto da 
quarantacinque anni passati contro le costituzioni. ^ Per edi- 
ficare, costruire e rinnovare dunque le fortezze occorreva sem- 
pre il permesso del rettore provinciale, il quale in alcuni casi 
lo negava recisamente, come per esempio quanto al castello 
di Monte Offi, a causa dei delitti enormi distrutto per suo or-- 
dine, dove vietava la riedificazione, distribuendone gli abitanti 
fra i villaggi senza mura del piano. Anche la custodia dei 
fortilizi dipendeva dal rettore, quantunque spesso tenuta a 
spese del luogo. 

Infine la severa disposizione per la difesa della provincia 
proveniva dal fatto ohe un castello ben fortificato e provvisto 
poteva a quei giorni prolungare e favorire le insurrezioni, onde 
è naturale che la sorveglianza dello stato fosse grandissima. 

1 Cost. 1. I, e. 16. 

2 Cost. l. II, e. 45. 

3 Cost. 1. II, e. 43. 



• NELLE OONSTITUTIONES AEQIDIANAB . . 146 

Delineati cosi i rapporti molteplici fra la curia generale e 
e le singole autonomie locali, ci* rimane a dire della rappre- 
sentanza della provincia, e . dei segni pubblici, con che una 
terra mostrava d'appartenere allo stato eóclesiastico. Il luogo, 
dove i provinciali si adunavano per decidere gli affari comuni 
a tutti era il parlamento della provincia ; e dovevano conve- 
nirvi vescovi, prelati, chierici, religiosi, potestà, rettori, nobili, 
e i comuni e le università per mezzo dei loro sindaci, perchè 
non era lecito farsi rappresentare dal sindacò di un altro co- 
mune. Il parlamento provinciale,^ che bisogna distinguere dal 
parlamento municipale, o consiglio generale, congregato su la 
piazza del comune, s'intimava in una città e in un giorno 
determinato dal rettore, tesoriere o vibarto ed era sempre 
presieduto dal rettore, il quale giudicava d'arbitrio su quelli 
che con parole o con atti ne turbassero l'ordine. Per solito 
il parlamento, approvate le proposte, si scioglieva, mandando 
a riferire al legato o al pontefice in Roma. Si teneva per 
ordinario ogni due o tre anni, e i più noti sono quelli adu- 
nati in Monte Olmo i^el 1317, in Macerata nel 1331 e nel 
1317, in Osimo nel 1389, in Macerata nel 1408, in Recanati 
nei 1419, in Macerata nel 1424, in Recanati nel 1432, in Ma- 
cerata nel 1435, nel 1464, nel 1629, nel 1636 e nel 1556, in 
Iesi nel 1667, in Fano nel 1581 e in Macerata nel 1688. 

Per far poi che tutti i luoghi della provincia anche all'e- 
sterno apparissero non tanto agli occhi dei cittadini, ma dei 
viaggiatori e degli stranieri far parte dello stato romano si 
prescrisse ohe dei^tro un mese dalla promulgazione delle co- 
stituzioni su le porte, le piazze, le fortezze e gli edifici pub- 
blici gli ojB&ciali comunali dovessero fra scolpire in pietra o di- 
pingere coloribus congruis le insegne, ossia lo stemma della chie- 
sa con le due chiavi di san Pietro e lo stemma del papa prò tem- 
pore. E dovevano esservi ^colpite o dipinte in modo ohe trovan- 
dosi allato alle armi del comune le insegne o gli stemmi della 
chiesa fossero collocati più in alto o a destra, nella posizione 
insomma più decorosa. Cosi parimenti doveva incidersi sul si- 
gillo del comune lo stemma della chiesa, e se non si rendeva 

1 Cost. 1. II, e. 41. 

I * 

10 



146 GLI OBDIKÀMENTI POLITIOI & AliKINISTBATIVI 

possibile nel medesimo sigillo accordare artisticamente i due 
stemmi, si doveva distruggere l'antico e farne un nuovo; e 
pur nelle trombe dei banditori e sui pennoni dei medesimi, 
sempre in eminentiori parte, trovavano posto le stesse insegne. 
Questo provvedimento, volto, è agevole intenderlo, allo scopo 
politico di volere dai singoli comuni un pieno e perfetto rico- 
noscimento di sovranità, anche da quelli tra essi che con vec- 
chi titoli e privilegi tentavano d'alleggerirne il peso, era spie- 
gato dal legislatore con uno scopo morale, ut fideles fideUtatem 
qtiam asserunt, ostendant in gestibus et effectibua} E cosi gli 
stava a cuore questa disposizione, da minacciare ai trasgres- 
seri scomunica, interdetti e multe di trecento fiorini d'oro. 
Del resto il dirsi che tutto questo doveva osservarsi nelle terre 
pieno iure cioè di pieno diritto soggette alla chiesa romana 
in partibus Italiae atra regnum Siciliae,^ non vuol significare 
che fossero esenti dall'osservanza, quelle terre che solo me- 
diatamente ne dipendevano. Noi abbiamo avvertito fin da 
principio che tutti i luoghi dello stato ecclesiastico o immedia- 
tamente dipendevano dalla curia. e dal rettore, o per mezzo 
di un signore che li governava quale vicario. E troviamo 
anzi alcune volte, come per i comuni della estinta contea di 
Fano, che il rettore provinciale liberava dalla giurisdirione di- 
retta di un comune superiore le piccole terre per richiamarle 
in suo potere. Ma non è qui il caso ; il pieno iure spectantes 
si riferisce a tutte le terre dello stato senza eccezione di sorta, 
perchè vediamo in fatti che nel mezzo della costituzione stessa 
si accenna a luoghi soggetti ad un signore (domini quorun- 
dam cantrorum), dove il dominio era mediato soltanto^ 

Dare un giudizio delle leggi d'Egidio, e più che altro ten- 
tava di penetrare quel concetto che le informò nella mente del 
legislatore e a cui corrisposero nell'attuazione è più agevole ora 
ohe con la scorta fedele del testo siam venuti determinando 
gli offici di chi prendeva parte al governo, ed abbiano esa- 
minato i vari istituti nella loro connessione politica. Grande 
movimento (lo avvertivamo dianzi), di riforma non c'è; ne 

1 Oost. 1. I, e* 20. 
« Oost. 1. II, e. 55. 



HELLE CONSTI TUTIONBS AEQIDIANAE 14? 

forse risalendo agli ordinamenti anteriori per quanto la dub- 
bia interpretazione e il vago significato delle formule lo per- 
metterel)be, s' incontrerebbero ordinamenti diflPerenti ed oppo- 
sti. L'accortezza dell' Albornoz, che s'affaticava di ravvivare 
le antiche bolle e costituzioni papali, andate in disuso, ac- 
quistaya credito alla compilazione nuova, mostrando di con- 
servare le tradizioni anziché offenderle innovando. E i popoli 
l'accolsero lietamente, senza avvedersi che molte delle anti- 
che leggi egli taceva, che altre vigenti aboliva, e che non 
poche ritornavano a vita modificate e ben diverse dal loro 
. senso primitivo. 

Quest'uomo dotto, coraggioso e prùdente poneva mano alla 
sua raccolta, non per ricuperare soltanto documenti smarriti 
e propugnarne l'osservanza, ma per pubblicare, prendendoli a 
fondamento, un codice di diritto che riparasse gli abusi, cor- 
reggesse l'ingiustizia e riunisse in concordia quei comuni pre- 
tendenti alla sovranità. Qua aggiungendo, là togliendo, se- 
condo il bisogno, allegando nomi di pontefici, testi biblici e 
minacciando pene, attese ad impedire tutte quelle esorbitanze, 
che nuocevano ai singoli e non* avrebbero mai prodotto l'e- 
quilibrio amministrativo dello stato. 

Si usciva di un fondo di mali; s'abbandonava un sistema 
tirannico, disordinato, iniquo; dove spesso all'arbitrio di un 
singolo spettava il render più o meno dura la cojidizione di 
una classe sottomessa; e questa condizione appunto si consi- 
derava come un diritto sordido inoculato nel sangue di una 
generazione di nobili. Il comune democratico, è vero, aveva 
battuto il feudalismo ; ma là signoria nuova si sarebbe impo- 
sta ben presto a quella poca forza di facinorosi e d'artieri che 
lo formavano. Conveniva che indipendente dall'aristocrazia, 
un governo giusto offrisse condizioni civili di coesistenza a 
tutti; che l'immunità de' colpevoli fosse tolta, e che non il 
chiostro, il convento, la chiesa prestasse un asilo sicuro al- 
l'innocente perseguitato da un barone impunibile, ma la spada 
del magistato. 

Ormai sfioriva quella che il. Minghetti avrebbe detto ^ l'ado- 
lescenza dei popoli armigeri ^ , che s'era mostrata si viva e 



148 GLI OBDINAllENTI POLITICI E AMMINISTBATIVI ECC. . 

clamorosa ne' secoli trascorsi del medio evo, e succedeva un'età 
meno agitata, e ricca di commercio e di coltura. 

Ne Egidio certamente, che nella sua anima informata a 
rettitudine aveva intuito a che parte volgessero i tempi, con 
porre in assetto definitivo la cosa pubblica, con lo stabilire 
un'autorità centrale forte e potente pensò ad altro ohe avviare 
gli uomini "verso un avvenire migliore. E venendo a transa- 
zione con i signori,, sebben di rado, e lasciandoli ne' loro feudi 
a vita, comprendeva che troncar d'un colpo i privilegi voleva 
dire, far peggio : i tiranni avrebbero ceduto il posto in seguito 
poiché cosi limitati a censo e. a facoltà non potevano più esser 
cagione di timori funesti. Ove ucciderli e farli sparire sa- 
rebbe stato atto d'imprudente politica, consenti che agoniz- 
zassero lentamente: tanto con quell'organismo di stato non 
potevano più vivere oltre. E finirono. 

Ne limiti che garantivano lo stato non s'oppose alla libertà 
dei comuni ; • e nelle costituzioni la monarchia non si svela 
punto coU'assolutismo posteriore: anzi l'approvazione che il 
popolo dai suoi parlamenti dava ad esse sta a testimoniare 
ohe non s'era trasformato l'antico rigoglio civico dei comuni 
in una suddistanza paziente di governati. La parola d' Egidio 
risuona ancora in una legislazione alta, serena, imparziale, 
dove risplende non l'egoismo cortigiano d'un precursore. papale 
in Italia, ma la sapienza di un benefico statista e di un vi- 
cario illuminato. 

Ed in vero da questi indizi di leggi sobrie, adatte ai biso- 
gni ispirate a giustizia procedono le ampie intuizioni dei di- 
ritti dell'evo moderno: ove con accurata ricerca s'indaghi, si 
scopre spesso che il trionfo contrastato delle libertà con le sa- 
lutari riforme dello stato libero di oggi s'è venuto maturando 
sotto le scorie di parecchi secoli e dentro l'involucro di leggi 
buone e feconde. Il primo movimento, il primo barlume lo 
ritroviamo sotto la cenere dei secoli di mezzo. Negli archivi 
l'Italia deve rintracciare i titoli della sua gloriosa immor- 
taUtà. 



INDICE 



Proemio : Condizioni dello stato ecclesiastico nel secolo XIV; 
i tiranni — il cardinale Egidio Albornoz -^ sue imprese mi- 
litari e legislazione — le costituzioni egidiane — contenu- 
to, codici, edizioni pag. 3 

Gap. I — Il legato della Sede Apostolica; .sue facoltà e doveri „ 18 

Gap. II — Il governo provinciale — il rettore — i giudici 
della curia generale ed i giudici presidali — i notai della 
curia: del rettore, del tesoriere e delle banche ,) 29 

Gap. .Ili — L*amministrazione finanziaria e i tesorieri — il 
procuratore e l'avvocato del fisco e dei poveri -^ i priori del 
collegio avvocati dei poveri — r il notaio o procuratore della 
Camera per gli affari n 67 

Gap. IV — Il collegio degli avvocati e procuratori curiali — gli 
avvocati e procuratori . della provincia e loro salario — le 
spese giudiziarie e della cancelleria rettorale — trattamento 
speciale di alcuni delitti e le composizioni — i notai comu- 
ni e loro requisiti — i curiales lato sensu n ^^ 

Gap. V — Il maresciallo e suo officio — gli esecutori in gene- 
re — gli officiali del maresciallo e gli executores propria- 
mente detti — i baiali e i nunzi — i custodi delle carceri, 
salari e doveri dei medesimi n 88 

Gap. VI — Q-iurisdizione spirituale e temporale — il rettore spi- 
rituale della provincia — controversie ermeneutiche sul te- * 
sto^ — il giudice spirituale — loro potestà — delitti eccle- 
siastici — pene e censure canoniche: — scomunica, sospen- 
sione, interdetto — forme esterne del culto „ 98 

Gap. VII — I chierici nella Società — loro doveri, privilegi ed 
esenzioni — tasse e contratti in frode — i vescovi e la giu- 
risdizione dell'uditore ^ lliB 

Gap. Vili — I comuni e lo Stato — libertà e governo dei co- 
muni — gabelle e percezione varia delle medesime — statuti, 
insegne ^121 



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RIVISTA ITALIANA 

PER LE SCIENZE GIURIDICHE 

E diretta dai professori F. Sohupfer in Roma e G. Fusinato 
in Torino. 

Il Consiglio di direzione sì compone dei Signori: P. Ellero 
Senatore, Consigliere di Stato, F. Filomusi-Ouelfi Prof. all'Uni- 
versità di Roma, L. Palma Consigliere di Stato, e V, Scialoia 
Prof. alVUniversità di Roma. 

Hanno promesso la loro collaborazione i Signori: 

Or, Ablgnente — G. Alessio — G. Arcoleo — A. Ascoli — P. Aurlti — B. 
Bensa — C. Bertollni — E. Bianclii — Ferd. Bianchi — Fr. Bianchi — Q-. Boc- 
cardo — L. Bolafflo — A. Bonasi — Q. Bonelli — L. BonAgli — F. Bran- 
dileone — C. Brezzo — G. Brini — V. Brondi — B. Bragi ~ Ai Brunialti — E. 
Brusa — F. Buonamici — G.C.Buzzàti — L. Cantarelli — D. Caporali — G. 
Carle — B. L. Catellani — L. Cattaneo - A. Cavagnari — G. Ceneri — L. Chiap- 
pelli — G. P. Chironi — A. Codacci-Pisanelli — P. Cogliolo — A. Corsi — L. 
Cossa — S. Costa — T. Cuturi — E. Cuzzeri — N. De Crescensio — P. Del Giu- 
dice — P. Delogu — P. Demurtas Zichina — E. De Ruggero — B. Dùsi — P. 
'Esperson — C. Fadda — L. Ferrarini — C. F. Ferraris — E. Ferri — E. C. 
Ferrini — P. Fiore — G. Fioretti -r; C. Formiggini — L. Franchi ' — C. P. 
Gabba— B.Galluppi —R.Garofalo— A, Gaudenzi — E. Giantureo — G. 
Giorgi — G. Grasso — P. Grippo — F. Laghi — V. La Manila — L. Landucci 

— G. Laviosa— G. Leporini — A. Loria — L. Lucchini — G. Macri — A. Ma- 
jorana — G. Majorana — A. Malgarini — M. Mal tini — L. Manara — Q. Man- 
fredinl — G. Manna — A. Marghieri — M. Mariani — U, Marino — E. Masó- 
Dari — L. Maurizi — U. Mazzola — F. Mecacci — P. Melucci — L. Meucci 

— V. Miceli — L. Minguzzi — G. Mirabelli — L. Miraglia — M. Morasso — 
A. Morelli — L. Moriani — L. Mortara — G. Mosca — P. Moscatelli — C. 
Nani — G. Oliva — V. E. Orlando — M. Pampaloni — M. Pantaleoni — F. 
Patetta — F. Pepere — S. Perozzi — E. Pessina — A. Piraa — V. Polacco — 
V. Porto — E. Presutti — F. Puglia '— A. Puviani — L. Ramponi — L. 
Bava — A. Ricci — F. Ruffini — G. Sabbatlni — A, Sacerdoti — J^ Salan- 
dra — E. Salvia — G. Salvioli — G. B. Sai vieni — L. Sampolo — v. San- 
sonetti — G. Saredo — F. Scaduto — O. Scalvanti — C. Schanser — R. Schiat- 
tarella — G. Segrè — G. Semeraro — F. Serafini — V. Simoncelli — B. 
Squitti — A. Stoppato — - D. Supino — L. Tartufari — T. Trincheri — 8. 
Trovanelli — P. Tuozzl — G. Vadalà-Papale — L Vanni — G. Venezian 

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Viti — A. Zocco-Rosa — L. Zdekauer ecc. 

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