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Full text of "Il Codice penale italiano e le azioni civili per delitti e quasi-delitti ..."

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Received AUG 5 1936 




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OBICE PENALE ITALIANO 

LE AZIONI ClVm 
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STUDIO CRrrict» 



ROMA 

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CODICE PENALE ITALIANO 






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LE AZIONI CIVILI 
PER DELITTI E QUASI-DELITTl 



77 



NELLE VARIE LEGGI STRANIERE 



STUDIO CRITICO 

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA 



DEtL AVVOCATO 



BERNARDO MATTIAUDA 



ROMA 

STAMPERIA REALE 

D. RIPAMOHTI 
1891 



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PROPRIETÀ LUTTEKARIA 

AUG 5 1938 



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INDICE E SOMMARIO 



PREFAZIONE, 



Della mcrssiià di ccìwscen Je leggi straniere, 
Zanardùltì e i'utndcaEÌone della legìsIazioGC penale, — C. F. Gabba. — 

I codici ìlalìani e la crescente necessìci dì studiatele leggi straniere* — 
Opinioni di Enrico Pessina, di Emesto Lchr e di Emerico Amari — Un 
giudizio fantastico di Carlo Dilke sulla raz^a neo-latina. — Frequenti 
casi di applii:ar leggi s iratiierc, — Statìstiche della emigrazione italiiina. 

Un pio desiderio , , , Fag. i-8 

S II- 

Perchè m>tdti} ìa hde e akum argomenii ài cntiea. 
Le Igdi di Hoitzendortìf e Zuppetta, Demaria, Fortis e Mancini, — I lavori 
preparatori del codice , — Consulenti e collaboratori. — Un esempio 
dei migììoramcnti apportati. — li mìo proposito. — Un giudì?Jo della 
Gaziittii di't DihaUìmmtl ^ La revisione definitiva e ìl testo della legge. 
^- Gli oratori che presero pane alla discussione nella Camera dei 
deputati e nel Senato del regno,— I severi giudizi degli onorevoli 
Yifelleschi e Pellegrini. — Un grave appunto della GantHa dei Di- 
haitinmiìi. — Non ripeto le critiche fatte: mi limito a spigolare le 
poche che sono ancora possìbili *• S'i4 

PARTE PRIMA. 

Caditoio L 
La l^gge iÌ€v'essere aniitutto appìicahiìe. 
Conversione di pene pecuniarie in pene restrittive della hbertà personale, 
— I debiti dei malfattori verso il pubblico erario. — L*^ legge che 
non concilia a sé stessa il rispetto non vale a tutelare il dintio, — 

II Codice Greco , ^ i5-^<> 

Capitolo IL 
Iti Ugge dtvé sempre esser logica, 
5 L — lisulando U logica succede l'antinomìa. — S ^'- ~ ^*^ pttenuta ri- 
velazione di segreti. — La legge e il senso comune . . )^ 17-18 



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[V , l^aiCE E SOMMARIO 



9 



Capitolo ìli. 
^ La legge dev'esser logica e giusta. 

Ergastolo, prescrizione e liberai? ione condizionale.— La logica del legis- 
latore si arrestò a mezza via , . , . Pag. 19-25 

Capitolo 1Y. 
Le ìegge dtv'esìer umana. 
Sètte, dodici, diciassette vent'anni di segregazione cellulare continua, 
che può estendersi a tutta la vita! ^- Tisi e pa^dj ^ Felice Cirdon 
e il congresso penirenziarìo ioternazioiinle dì Londra. — La Reìaihm 
della Commissione speciale del Senato sul progetto del Codice, — Za- 
nardellì al Senato d. 1 Regno, — Buone parole e tristi fatti. — Vin- 
cenzo Garelli — La segregazione cellulare ; il ravvedimento, e la li- 
beraiione condizionale ,,...,,., n -5-32 

Capitolo V. 
La Ugge dev'essere vgnaU per tuHL 
Le pene pecuniarie sostituiti^ da pene restrittive della libertà personale, — 
Come si apprezza nel codice la liberti del malfattore, e come se ne 
apprezza il lavoro, — Il lavoro degli uomini onesti. — Un docutirento 
O Sciale. — Stati,strche officiali, — Una legge della repubblica di Li- 
beria, ^ La multa e l'ammenda , , , ♦,,,*,. 3> 33~Ì7 

Capitolo VL 
Opiima kx quae minimum reìinquit arbitrio iiaìicis ^ , . , , . n 39-41 

I Capitolo VU, 

«I Un ftuovo deìiito. 

L'anicolo 299, secondo capoverso. — L'opinione di Zanardelli. — Le ra- 
gioni degli scriitori francesi e delle commissioni parlamentari non 
rispondono al ragionn mento di Francesco Carrara. — Considerazioni 
suggerite da un caso pratico ji 43-48 



Capìtolo Vili. 
La stdu^wm con promessa di matrimouiù. 
Le buone leggi fanno i buoni costumi — L'articolo 500 del cessato co- 
diale Sardo. — Il silenzio del codice nuovo motivato da Zanardelli. — 
IL motivo non giustifica il silenzio. — La poesìa nelle léggi. — La 
prammaìka dei rjjy e le quìndici legislazioni posteriori. — Una delle 
mille tradite — Le antiche Itrggi di Venezia, e le moderne Icgisla- 
s^ìoni italiane — Il codice penule di New- York e quello delle isole 
Havvaj — Un saggio della costituzione Hawiiiana (m nota) , . . . w 49-60 

Capitolo IX, 
La Nèmesi pudica. 
Il silenzio della legge. — La Nemesi inerme. — Gli statuti criminali della 
Repubblica di Genova. — Motivo insufficiente della grave omissione^ ^ — 



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INDICE E SOMMARIO V 

Statuti criminali di Corsica (in nota). — Le leggi degli antichi mes- 
sicani (in nota). — Una sentenza infelice del Carmignani Pag. 61-63 

Capitolo X. 
U incesto. 
Il pubblico scandalo. — « Il campo della morale » . — « Verha, verha . » — 
Pietro Ellero. — Francesco Carrara. — Antinomie. — I bruti, — I 
codici che non prevedono V incesto e i codici che lo puniscono. — 
Due casi pratici » 65-77 

Capitolo XI. 
Sottraiione di donna coniugata. 
Colla disposizione dell'articolo 352 del nuovo codice, richiamante la pre- 
cedente dell'art. 341 è provato ancora una volta che quandoqtie bonus 
dormitat Homerus » 79-80 

Capitolo XII. 
Uadulterio. 

§ I. — Incoerenze antinomie » 81-91 

Nella via dell'eguaglianza e nella via della logica. — Le disposizioni del- 
l'articolo 358 sono illogiche, sono incoerenti ed inique. — Un con- 
siglio di Montesquieu dimenticato dall'on. senator Costa. — La legge 
non dev'essere strumento o consigliera dei malfattori. — Un altro 
consiglio di Montesquieu dimenticato dal legislatore italiano .... » ivi 

§ II. — L'episodio evangelico, — Un errore volgare » 92-98 

L'adultera del Vangelo e i testi del Pentateuco. — Le opinioni di Tho- 
nissen e di Martini. — Equivoco secolare derivato da un passo di 
Ezecchiele. — Altro testo del Vangelo che il legislatore avrebbe do- 
vuto seguire » ivi 

§ III. — L'adulterio nelle antiche e nelle moderne legislazioni » 98-145 

Legislazioni che non ebbero o non hanno per l'adulterio una speciale 

sanzione punitiva » 98-100 

Legislazioni che hanno represso l'adulterio, e relative disposizioni : 

Codice di Manu » 100 

Leggi egiziane » 102 

Antiche leggi del Messico ' » ivi 

Leggi Ateniesi » 105 

Leggi Romane » 104 

Codice Annamita » ivi 

Diritto Musulmano » 107 

Statuti criminali della Repubblica di Genova » 109 

Statuti d'Aosta » no 

» di Nizza » ivi 

» d'Ivrea » m 

» d'Albenga » ivi 

» di Noli . .^ » 113 

» di Corsica » ivi 

» di Roma » 114 



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Codìctì 
Codice 
Codice 
Codice 

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INDICE E SDMMAHiO 



criminale di Carlo V {la CaroUtta) , , Pag. 115 

pcn.ik piir là Galizia Occidentale » 116 

penale veronese del 1797 » ivi 

penale francese * » 117 

dì Baviern * . >i 118 

del Ticino (1816) . . ^t ivi 

del Brasile , . , , * n ivi 

dì Vaud, < ... ^ ...'.,....,...,. p ... ^ 119 

di Baden ,,*..♦..*». ^ * * » , j* 120 

dei Grigioni » 121 

Austriaco , a ivi 

Portoghese dd 1852 e tìel 1886 »> 122 

Maltese, , . » 123 

del Montenegro ._♦.,»,.,.,,..,,. n 124 

di Neuchatel , n ivi 

dì Vallese , * 125 

deir impero Ottomano » ivi 

deir Iniiìii Britannica ..»..,...,. , . . . » 126 

del Perù .»,»........, rt iVi 

di Svezia , . » 127 

di San Marino. , . , *..,.. » ivi 

dì Berna , » 128 

di Danimarca . . ...,,.-.,,.,.. n fz/j 

di Honduras. ,........,,.» tVi 

di Russia - . . , , i> 129 

del Belgio , ]> ivi 

di Spagna. . . , , * . » 130 

di Zurigo * . " 131 

delJ^ Bassa California e diagli Stati-Unitì del Messico. j> ivi 

di Germania. .,....,,..... « 133 

di V^ene^uela .,._♦..♦, .,.,.*,. ^j ivi 

dì Basilea. .,,.,. ,.....*,-,.,,»> 134 

di Friburgo .♦,*... .,..,.,» ivi 

del Ticino (1873) » 135 

del Chili n 136 

dì Monaco . ,....» » 137 

deir Egitto j ...... , ** ivi 

di Guatemala » ivi 

d"" Ungheria ^ m 138 

dell'Argentina. . . . , » 139 

deir Uruguay n tVi 

di Costa-Rica » 142 

d* Olanda .,.-...,,, w 143 

di Romania ,....,..,,, ..*... *t 144 

della Repubblica Domioicaria *......,,..,-,..» ivi 

del Cantone di San Gallo * . . « ivi 



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INDICE E SOMMARIO 



VI] 



k ■: 



Capitolo Xlll. 
Una famiglia jnoslruosa solh V usbergo del codice. 

Il codice penale nella istruzione popolare. — Le leggi e i costumi. — 
11 titolo Vili del libro secondo. — Una sentenza delFon. Massabò. — 
Un turpe quadro. — Nove colpevoli per sette diversi delitti, e tutti 
impuniti per disposizione o per silenzio di legge. — » Ragione di que- 
sto capitolo Pag. 147-149 



PARTE SECONDA. 

Capitolo I. 
Lacune e incerle:^:^e, 

§ I. — Pene non contemplate nella scala dell'articolo 11 » 151 

§ II. — Parole oscure » 152 

§ III — In muìtiloquio non deerii peccatum » 153 

Capitolo II. 
L'appropriazione indebita. 
L'art. 417. — Le definizioni. — L'elemento del danno. — Un'altra omis- 
sione celebre. — Superfluità pericolosa. — Casi pratici. — I tre codici 
moderni che precedettero nello errore il Codice penale italiano. — 
Gli estremi e la nota caratteristica del reato — Le diverse denomina- 
zioni nei varii codici abrogati e vigenti. — L'estremo della conversione 

in profitto costituisce pure una grave antinomia » 1 55-161 

Le disposizioni corrispondenti a quella dell'articolo 417 nei codici penali 
moderni : 

Codice della Gallizia Occidentale » 161 

» Francese » iv^ 

» di Baviera a ivi 

i) del Ticino (1816) » .162 

» del Brasile » ivi 

» del Vaud u ivi 

» di Baden o 163 

» dei Grigioni » ivi 

» Austriaco » ivi 

B Portoghese (1852 e 1886) u 164 

» Maltese * ivi 

» del Montenegro . » 165 

» del Vallese » ivi 

» dell'Impero Ottomano ivi 

» dell' India Britannica n 166 

» del Perù » ivi 

» di Svezia a ivi 

» di San Marino » 167 

» di Danimarca » ivi 

» di Honduras »> i68 



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"tìkr INDICE E SOMMARIO 



Capitolo III. 
Complicità senia coscienza del delitto. 

La concisione nelle leggi può aver doppio significato. — La relazione 
Villa. — La relazione della Commissione speciale del Senato. — Una 
formula tradidonale e comune negli altri Codici italiani e leggi spe- 
clitli vìgenti, che risale alle leggi chinesi, romane e longobarde, che 
si trova negh antichi StuLuti d' Inghilterra, nelle Leggi criminali di Ve- 
nezia, negli Statuti éX Vercelli, di Moncalieri, della Colonia genovese 
dì Pera e della Repubblica di Genova, in quelli di Brescia, d' Ivrea, 
di Casale, di Torino, d'Albenga, di Noli, di Corsica, nella Costituzione 
Carolina, negli Statuti di Roma e nei Codici o Leggi penali della 
Galli^ia occidentale, di Verona, di Francia, di Baviera, delle Due Si- 
cilie, dì Parma, del Brasile, di Vaud, dei Grigioni, d'Austria, di Por- 
togallo, di Malta, del Montenegro, di Modena, d' Argovia, dell' Im- 
pero Ottomano» del Vallese, di Lucerna, di Svezia, di Berna, di San 
Marino, di Danimarca, dì Honduras, di Russia, del Belgio, di Spagna 
delle Indie Bntaritiiche, del Messico, di Germania, del Ticino, di Fri- 
burgo, di Ginevra, di Monaco, di Baden, d' Egitto, di Guatemala, di 
Liberiaj deirArgenUna, di New-York, di Romania, della Repubblica 
dì Costa- Rica, della Repubblica Dominicana, e del Cantone di San 
Gallo; — nei Progetti italiani del 1806, 1866, 1867, 1868, 1870, 1874, 



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iVt 

ivi 



Codice del Belgio Pag. 168 

D di Spagna , , , » ivi 

w dì Zurigo » 169 

ì> della Basa a- Cali forni a e del Messico » 

il di Germania , » 

10 di Venezuela , . , » 170 

ìì di Friburgo , . '. » ivi 

it del Ticino (1S7J) a 171 

ì^ di Ginevra > » ivi 

j) del Chili » ivi 

jj di Monaco » 172 

u deir Egitto » ivi 

» di Guatennala » ivi 

iì dì Ungheria, » 175 

j dell'Argentina » ivi 

a di Costa-Rica » ivi 

a d'Olanda. , , » 174 

>j dì Romania a ivi 

ìì di New-York » 175 

» della Repubblica Dominicana » 176 

a di San Gallo d 177 

» dì Berna ...» ivi 

i5 del Congo a ivi 

4» dell'Uruguay » ivi 



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*^- ìndice e sommario IX 

iSyj, 1876, nei Progetti Zanardelli, Giannuz^l-Savelli, Pessina, Taiam 
e Zanardeilì del 1SS7 ; nei Codici dì Zurigo, d' Uagherìa e dei Pjcsi 

Bassi ^ e nel cessato Codice Toscano Pag. 173 196 

ì Codici penali di San Gallo e di Berna. .............. t 196 

La volontarietà delFatto non implica la dimostrazione dei dolo. **..'> ivi 

Neppure il legislatore ebbe piena fiducia nel valore della formula stabilita 

coirarticolo 45 « 197 

Il senso comime del genere umano, provvidenziale criterio giuridico , . . n ivi 

Capitolo IV. 
/ reaìi coìposL 
Casìstica esorbitante e incompleta ad un tempo : difetto comune a molti 
codici antichi e moderni. — ■ Codici Sardo e Toscano. — Codice Pe- 
nale italiano. — Codice Annamiia. — Diritto islandico (in nota). — 
Codici Badese, Austriaco, Indiano, Svedese^ Danese, Zurighese, Un- 
gherese e Olandese. — Non l'esempio^ma la ragione dev'essere norma 
del legislatore prudente . , , 4 199-207 

Capìtolo V. 
/ casi iV impunità, 

Nov^ntotto casi d' impunitJi dichiarati in quarantatre articoli. — Come ven- 
gano a raggrupparsi e come facilmente si sart-bbero potuti riunire y 
ordin;irc in poche cat^^gone giurìdicamente distinte. . » 209-213 



APPENDICE. 

Le a^^ioni civili per delitti e quasi^delitti 
nelle varie IegisIa:(iofù straniere. 

Ragione dell'Appendice e criterio della scelta Pag. 217 

Esempio di ca^io prat.co (in notj) . » iVf 

Il Codice Napokont e i codici che ne derivano .,.,,, »> 218 

L'idi^a di un codice interna?.ionale propugnata da Mancini nel Parlamento 

Italiano ^ ... ^ .. ^ ^ ... >t ivi 

Testuali disposizioni che governano le a?Joni ex delìzia o quasi ex àdicto 

nelle leggi straniere die piCi frequenti potranno essere invocate 1 

Franci.1 e Belgio, ,,,.,...,..,..,..... * . . , . >j 219 

Repubblica Doniinicana ,...., i» ivi 

Stato indipendente del Congo ,.....,. - . * . a hi 

Repubblica d' Haiti » 220 

Principato di Monaco ....................... a ivi 

Romania a ivi 

Obnd:i » 220-22J 

Austria - a aij-aiS 

Perù . , n 228^255 

Guatemala Pug. 228-231 (note) e 2^y-:t}j 



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X INDICE E SOMMARIO 

Brasile, Pti^.2^j-Mo 

Inghilterra tì 240 

Indie Britanniche *»..*.»*,.,,*.♦,. j« 242 

Svezia . , , » 243 

Danimarca ,....:...*. *^ 245 

Honduras , . , , . . » m 

Portogallo , , , a 246-252 

Uruguay. ......* ^ . . , ♦,.,...« 252-255 

Suti-Uniti del Messico , , . , » 255-270 

Stati-Uniti di Venejtuek . , . . . . ^^ 270-275 

Egitto ... rt 275 

Paesi musnlmani , » 27IS 

Liberia. . , ^ .^ ,,.♦.. j> 277 

Argentina . t ij^ 

Columbia . . . , » 280-284 

Chili Pa%, 280-2S4 (note) 

Costfl-Kka , . > . » 285-288 

Spagna 2SS-295 

Sui^^era . , , , ** 235-298 



Hawai. 



298 
299-505 



Montenegro , j> 

Perchè si omettono in questa Appendice le relative disposizioni di parec- 
chie legislazioni vigenti. — Le mìe speranze per quanto resta da farsi. 
— Lo studio comparato delle leggi é vincolo di fratellauza fra i popoli u 303-505 



NOTE. 



A. — Andorra . ,,,,.., Pag. 

B. — Moresnet n 

C. -*- Paraguay e Stati-Uniti del Messico . . * , . « 

D. — Etiopia ^ 

£, — Russia. — Polonia. Provincie Baltiche. Gran-ducato dì Finianilia. 

Transcaucasia e » ?i>-ìiS 

F. — Germania. — Diritto prussiano Diritto francese. Diritto comune ger- 

manico. Legisla^tioni codificate Leggi generali dclf impero- 
Leggi, statuti e costumanze locali n 

G. — Sviz^enu — Legislazioni cantonali .,,..,♦» 

H. — Inghilterra. -^ L'i common ìu-w. La sLiiuklaw. Legislazioni distinte. 

Legislazioni coloniali ,,_...,...,. n 5[7-^20 

/. — Stati-Uniti d'America » 320-325 



309 

310 

312 

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SI. 



DELLA NECESSITA DI CONOSCERE LE LEGGI STKANIEPE. 



Uk'aktica mia convini^ionc e un poco di curiositAj della quale non 
mi pento, mi portarono da parecchi anni allo studio della legisla- 
zione comparata; un fatto nuovo e rilevante nella pratica mi determina 
ut^gi a piibblicarue alcuni saggi. 

Mi convinsi d:ii primi studi del diriitu che T intendimento del le- 
gislatore o lo spirito della legge, meglio che dai commenti, predomi- 
nati sempre dal criterio particolare o troppo soggettivo del commen- 
tatorcj si raccoglie dallo studio delle forme molteplici, colle quali, a 
Ufteh^rt: lu stesso diritto o a reprimere Io stesso abuso, provvidero o 
leniarono provvedere i legislatori in tempi e luoghi diversi. 

Ciò che ieri intrapresi per amore di studio^ sento oggi neccsiiità 
di proseguire pel t;Uto recente del primo Codice Penale italiano che, 
preparato da menti elettissime in 27 anni di meditazioni e di lavoro, 
diventa oggi suggello ali* uniti politica e morale della nazione e la- 
vacro di un'antica vergof^na: il boia ministro di giustizia nella patria 
di Beccaria, nella patria di un Mario Pagano, che mori sulla forca* 

Del compimento di tanta opera di civiltà non sari mai degnamente 
sdebitata l'Italia verso Tonorevole ZanardellL Mente cleviicissima di 
giureconsulto^ ardimento dì titano e pa^^ieuza pertinace di monaco lo 
guidarono nel proposito suo* Egli senti che nelle leggi come nelle 
genti d* Italia Tuniticazione anzitutto premeva; questa volle ed ottennc- 
Kon sognò la pericssionc dell'opera immane: pensò che a migliorarla 
gioveranno IVspericnza deg!i anni e gli studi dei posteri; poiché (come 



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BELLA NECESSITÀ DI CONOSCERE LE LEGGI STRA>31ERE 



saggiamente avveniva nel 1874 Carla Francesco Gabba, mìo venerata^ 
maestro) al vero ed al bene gli uomini si accostano gradatamente, e 
a lenti passi e per diverse vie, secondo le circostanze nelle quali si ritro- 
vano, di guisa che le umane istituzioni sono necessariamente varie e 
mutevoli, sta nel loro aspetto esteriore, sia nel valore intrinseco h i), 

I « concetti ingegnosi » k t< tendenze talvolta originali e ardite a 
che un eminente magistrato francese avverti nel Codice Penale d'Italia, 
devono attuarsi per opera della magistratura italiana, custode vigile e ^ 
studiosa dell'antica sapienza» e per essa ancora « il progresso della^,, 
legislazione penale studiata pressa tutti i popoli n dan\ in Italia fruiti 
degni delle tradizioni nostre gloriose e della civiltà che si affina nel 
lavorio molteplice della umana famiglia. 

Meno scevri takolta di passione, ma non meno operosi e sempre 
leali collaboratori troverà essa nel foro, e il patrocinio al diritto del 
privato cittadino sarà alimento al fuoco sacro della giustizia, che il 
magistrato custodisce pel diritto comune. 

Per questo lungo e faticoso lavorio di miglioramenEo, che sempre 
incomincia per ogni istituzione dal suo primo giorno di vita, e quale .-1 
mio modesto contributo a quest'opera comune, ho pubblicato queste 
pagine, pensando che se tanto si scrive e si stampa ogni giorno.^ 
per la difesa di un privato interesse per la riforma di un giudizio 
lesivo al diritto di oscuro cittadino, non abbia ad essere mcn gene-''^ 
roso proposito Io scrivere una volta a difesa dello interesse comune e 
massimo che tutti riponiamo in un codice, dalle cui disposizioni la 
privata e la pubblica quiete, le sostanze e lonore dei cittadini, la , 
integrità e il decoro della patria si attendono la più efficace tutela* 

E venni ancora in codesto proposito pel desiderio che sVincominci 
a vedere dal più giovani cultori delle giuridiche discipline come la 
legislazione comparata per le disposis^ioni degli articoli 6j 7, Sj 9 e io 
del titolo preliminare al Codice Civile italiano, per la nota disposi- 
zione dell'articolo 58 del Codice di Commercio, e per quelle ancora di i 
più frequente e più difficile applicazione, che abbiamo nel Codice dì 
Procedura Civile (art. 941-9)0} e nel nuovo Codice Penale (art. 3, 
T' e ^° comma; art, 4, 2"" e 3° comma; art* 6, n, 2; art. 8; e arti- 
colo 9 alinea) dovrà necessariamente far parte della nostra coltura 
giurìdica, non i: studio inameno ne disagevole tanto come potrebbe .^ 
sembrare e come probabilmente sembrò allo stesso legislatore quando 
soppresse le disposizioni che si leggevano negli articoli 6, 7 e 8 del 

1} Proluihric ad un awss di h^ht diione civili: comparaia ndk R, Uni ver stia di Pim^ 



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DELL\ KHCESSITÀ Ut CONOSCEBE LE LMGCl STRANIERE 



Progetto, per le quAli molti e difficili casi si presentavano dì dover 
applicare leggi straniere. Non voglio disciirere se il disagio delFappli- 
cazione dovesse consigliare la soppressione di quelle disposizioni che 
rappresentavano un trionfo dell'equità internazionale, sanzionando il 
principio dGÌVapp}ìca:f^mie della piti mi le fra le due ìiggi (la legge del 
luogo dove il reato fu commcssoj e la legge dello Stato) ; le quali 
disposizioni del Progetto italianOj spogliate di quanto era in esse di 
vago e di arbitrario, furono accolte e sono oggi in vigore nel recen- 
tissimo Codice Penale delia R^pubbìica Ontntaìe delV Uruguay (arti- 
coli 6-9)j che si dimostra perciò in questa parte uno fra i codici più 
liberali delle nazioni civili e si fa quasi perdonare i gravi difetti e gli 
errori che attinse da quel progetto e che gli meritano cosi parecchie 
delle censure dovute, come vedremo, al Codice Penale Italiano. Ri- 
peterò soltanto ciò che il Pessina per la Commissione speciale del 
Senato diceva ai suoi colleghì, riferendo sul Libro I del Progetto, che 
« coi progressi degli studi giuridici e del connnercio interna ^(Ìoìì ai e delh 
ff inUÌUgzn^é non è gravoso né inopportuno che i giudici dei Io Staio si 
n educìmiQ ancora allo studio delle legislazioni straniere i acquistino con 
tt esse viaggiore dimesfiche:^:^a di quella che finora si è potuto avverare. » 
E il consiglio dell'uomo dottissimo che insegna nella patria di Vico è 
conferma autorevole del fatto avvertito dieci anni prima da un altro dotto 
insegnante — « la necessità che ai giorni nostri s'impone ad ogni giu- 
reconsulto di essere al corrente delle legisla:^Ìoni straniere^ « e, prima 
ancora che dal dotto straniero, avvertito, or son già più di trentadue 
anni, da un altro italiano^ troppo anzi tempo obUato, da queirAmari 
che per mente dettissima, per vasta dottrina e virtù infaticabile di 
lavoro, basterebbe, se molti non fossero, per insegnare a Carlo Dilke 
quanto egli andasse lungi dal vero quando asseriva nel recente suo 
libro dei Probkms of Great Bri tatù che — « la razza neo-latjnaj cor- 
a rosa da lunga vita produttiva di secoli, per la fatalità delle cose, 
Ci inclina a decadenza crescente in ragione diversa del tempo e del 
« progresso civile e naturale delle altre razze, che per secoli furono 

ft tributarie della stirpe latina w e che « Tltalia non può essere 

« maestra agli altri e deve limitarsi alla modesta parte di chi, essendo 
tf rimasto indietro agli altri in un lungo cammino, deve affrettare il 
V passo per guadagnare la via; » — scrivendo le quali parole, egli 
ad altro certamente non dovette pensare che alle navi corazzate, ai 



j) Ernest Leuk: ÈaneiUi di dfoit dvil russe; Pariij, 1S77. 



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DELLA KECESSITÀ DI CONOSCERE LE LEGGI STRANIERE 



docks e alle lire sterline della sua patrii^ tutte bellissime cose che po- 
tranno costituire potenza e ricchezza, Ina non costituiscono da sole 
la civiltà di un popolo. E se a qualche cosa di meglio o a più po- 
tente fattore òi civiltA rivolse egli la mente, fu senza dubbio tal cosa 
che la razza latina anch' essa tiene in gran pregio e della quale si 
lianno pure in Italia estimatori autorevoli; e Carlo Dilkc ricorderà 
certamente uno almeno di costoro, come egli fu a suo tempo da lui 
ricordato, i) — ce Le vicende dei tempi (scrisse Emerico Amari) e 
« la varia fortuna dei popoli, comunicando coi commerci, o colle con- 
<t quiste imponendo leggi non proprie, hanno reso necessario lo stu- 
(f diate le leggi forestiere, e quinci n' e venuta la necessita del para* 
« gone, il quale è tosto diventato fonte non solo d'istruzionCj ma di 
K immediate utilità politiche n , , , tf Siccome nelle lingue, cosi nelle 
« leggi, che sono la lingua sociale dei popoli, Ìl conoscere le altrui, 
cf s'era utile una volta, b diventato indispensabile adesso; e si potrebbe 
(( aggiungere, che con pari fortuna oggi, a somiglianza delle lingue. 



1} Sotto il tUolo: Uno scandalo in luf^hitUrra, nel numcrt? 28 del p^:r[odico La 
Jìtnna iVoro, colla data del 22 agosto 1886, si leggeva un .irticulo di Pietro Sbarbarci 
dal quale apparisce come T Italia, tutta intenta ad et alFreUatc il pasiu per guadagnare 
k vin w (e molta ne ha guadagnata nt questi ultimi treni'anni !), non perda un mi- 
nuto dì vista né i popoli die la preccdouo né gli individui clic corrono troppo. 

liceo i brani più notevoli di qneir articolo, che Carlo Dilke dovrebbe pur ri- 
cordare : 

te Si e cliJuso in questi giorni d.ivanti ai tribunali dMnghikcrra e eoniiuua da- 
vanti all'opinione pubblica di tjuella classica terra della liberti^ uno strano Frocesso. 
Un uomo, conosciuto in Europa ed in America^ per ìl suo ingegno ed i suoi scritti, 
un uomo che già SL-dcva nei consigli della Corona^ applaudito dal popolo inglese per 
il suo spirito e per la sua eloquenza briosa messa al scrvi/ìo delle opinioni più po- 
pò! ari^ fu chiamato a rendere conto de' suoi privali portamenti, di anioni non politi- 
che, ma immorali, della sua vita privata. 

u Sir Carlo Dilke, rappresentante di Clielseaj e fimo Segretario dì Stato nel penul- 
timo Gabinetto presieduto dal venerabile Gladstone, oggi fulminato da una sentenza 
di divorzio fra la complice e il marito inlolicìssimo di lei, sentenza che vitne impli- 
citamente a stabilire il suo peccato di adulterio, non à più che un ombra, una me- 
moria di uomo politico, ed il suo nome, già cotanto popolare, festeggiato ne' comiitit 
invidiato dagli emuli, ripetuto con orgoglio, dovunque un inglese viaggia per af- 
fari o per Ì5tru;:Ioiie, dai più remoti suoi compatriotti^ e divenuto un nome di ob- 
brobrio, uno scandalo della coscienza nazionale. 

« L* urlo, più che ìl grido di orrore e di esecrazione c\\^ da tutti gli angoli 
della sua patria sì leva contro di lui, risuona in ogni angolo d'Europa; quel grido, 
che esce dalla profondità deirammo di una grande na;cÌone cristiana, risvegli anche 
fra noi, popolo vecchio e giovine ad un tempo^ una salutare agita/.ione contro la 
i;orruzione delle più alte classi sociali e politiche, che lo scandalo della vecchia In- 



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DEILA KÉCnSSlTA DE CONOSCtRE LE ULCGl STRANIERE $ 

« si Studiano le leggi forestiere colla differenza che nasce d;illa diffi- 
(t colta dt impararle e d' insegnarle a 0. 

Ad ogni modo, se anche lo stndio della legislazione comparata po- 
tesse apparire gravoso (che nulla è greve ai gtovanill ardinienn), ba- 
sterebbero a renderlo necessario in materia penale le disposizioni dui 
nuovo Codice poc' anzi accennate^ e indispensabile in materia civile 
per le obbligazioni ex deikto o quasi ex ddkio (art. 1151-1156) la 
disposizione delPart, 9 del titolo preliminare al Codice Civile italiano, 
alla quale specialmente si riferisce rappendice di questo libro; e di 
fronte alla necessità non si discute il disagio, 

L' accennata necessità in materia penale è dimostrata infatti dalla 
disposizione dell'articolo 7 per k quale a Non si procede al giudizio 
« nei casi indicati negli articoli 5 e 6; 

* i*' se trattisi di delitto per il quale, stcondo la disposi:;^ione del 
^ primo capoverso ddV articolo p, non sia ammessa reslradi:^iove ; 

et 2^ se l'imputato, giudicato alFcstero, sia stato definitivamente 



ghiherra è venuto a rivelarci là dove la più robusLn mooUti privata va congiunta 
alla più larga e tompiuta liberti politica della nazione: nella terra di Wilberfbrce, 
nella patria di Cobden I 

a L'Inghilterra si mostra come spaventata allo scandalo di Carlo Dilke, perchè 
le rivelaiiioni del Proasso le hanno fatto comprendere quali abissi di miserie morali, 
di turpitudini» che cumuli di fango si celino sotto gli splendori di una civiltà e di 
una ricchezza raccolia sulla più alta cima della piramide sociale, ricchezza e civilti, 
che dalla base, dalle moltitudini diseredate deiruna e delFahra è guardata con occhio 
d' invidia crescente a misura che si innalza Tonda della democrazia e si svolge nei 
poveri vulghi affaticati il sentimento del diritto individuale, l'aspirazione a maggiore 
felicitai, 

ff lo invoco Tatteìulone pubblica del mio paese sopra questo punto, sopra questo 
aspetto di quello straordinario fenomeno, e sopra questo effetto disastroso, cht è 
destinato a partorire sull'anima delle classi inferiori. Le quali non potranno fare a 
meno dì paragonare la propria miseria con la fortuna di quei ceti sociali, dove sì 
raccoglie tanta corruzione dì costumi e dove la ricchejtjia consente tanto scandalo di 
vita sregolata, mentre la sanu, l'austera disciplina del lavoro quotidiano impone agli 
operai molto maggiore au steri t:\ di vivere e allontana molto maggior numero di oc- 
casioni e di me^zì di peccare. 



<t Cosi lo spettacolo di un Diike, spogliato di ogni pubblica stima, educa ì popoli 
civili al rispetto della famiglia. » 

1) E, Amaei: Critica di una scienia deìh hgisìa;;^ionl cùwp arate ^ pag* 4 e 5 i Gè- 
nova, 1857, 



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DELLA ^^ICESSITÀ DI CO^OSCME LE LF,CGl STRAKlERR 



^ prosciolto dall' imputazione, ovvero, se condannato, abbia scontato la 
w pena, la condanna sia estinta. 

ti Nondimeno, se contro il cittadino, per un delitto commesso in 
« territorio estero, diverso da quelli indicati nel numero i" del prc- 
ft sente articoloj sia stata pronunciata all'estero una condanna, che, 
« secondo la legge italiana, importerebbe, come pena o come effetto 
(r penale, Vinlùrdi:^ions, dai pubblici uffici o altra iucapacità, rautorìti 
tì giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, pub dichiarare che 
« la sentenza pronunziata all'estero produce nel Regno T interdizione 
« o r incapaciti suddetta; salvo al condannato il diritto di cliiedere 
tì che, prima di provvedere suU* istanza del Pubblico Ministero, si rin- 
n novi il giudijìio seguito airestero, » 

Più ancora dimostrata t una tale necessiti per la disposizione del- 
l'articolo 8: 

c( Quando, nei casi preveduti negli articoli precedenti, il giudizio 
« seguito all'estero sia rinnovato nel Regno, si computa la pena scon- 
« tata all'estero, tenendo conto della specie di cssaj ed applicando, ove 
« occorra, le disposizioni dell'articolo 40 jj. 

Lo b ancora, finalmente, pel disposto del primo capoverso doll'ar- 
ticolo 9: 

V L'estradizione dello straniero non è ammessa per i dòtitii po- 
ti litici j nb per i reati che a questi sieno connessi jj. 

Intattìj non b certamente in base alia legge italiana, ma alla stra- 
niera che si deve decidere se la condanna sia estinta (decisione che 
importa la conoscenza perfetta di tutte le speciali disposizioni relative 
airestinzione delle condanne penali), temr conto della specie di pena 
che venne inflitta e fu in parte scontata all' estero (la quale dev'es- 
sere perciò esattamente conosciuta nella qnaliìh^ nella quantità e nel 
grado per essere equamente calcolata nella sua equivalenza alla nazio- 
nale che le v,erri sostituita), o veder finalmente se il malefizio punito 
abbia a noverarsi fra i delitti politici o s' abbia a considerare come a 
questi connesso. 

Ma ciò che più dimostra la necessità della conoscenza della legge 
straniera nel valore della pena e la difficoltà di applicarla è la dispo- 
sizione che si legge neiralinca dell' articolo 7, disposizione che apre 
all'arbitrio del Pubblico Ministero e deirAutorltà giudiziaria il campo 
pericoloso dell'ignoto. 

E per convincersi di tale pericolo basta dare un'occhiata alla va- 
rietà delle pene che s'incontrano nei varii codici stranieri, e segnata- 



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nnUA NECESSITÀ DI CCN^OSCIZtlr LE LFCCT 5TRA}^lHttH 



mentej ad esempio, in quelli delle Repubbliche americane, pene che 
per l'indole propria, per la loro denominazione o per la durata pos- 
sono indurre troppo facilmente in errore il magistrato italiano e por- 
tare in moltissimi casi ai gravi effetti accennati negli articoU 20, 25, 
31, 34, 3J del nuovo Codice. 

Ora la frequenza di tali casi e la necessità di risolvere siffatte .que- 
stioni, facilmente si può prevedere considerando che già fin dal 31 
dicembre i88r, epoca dell* ultimo generale censimento, 1,032,392 ita- 
liani dimoravano all'estero, e dimoravano in Italia non meno di 59,956 
stranieri, ciò che darebbe un totale di 1,092,348 persone a riguardo 
delle quali e per la retta applicazione delle disposizioni citate, potrebbe 
essere eventualmente necessaria la ricerca e necessario lo studio delle 
leggi penali straniere, e rappresentano cosi una popolazione superiore 
alle popolazioni riunite di Roma, Genova, Torino, Milano e Vene^iia, 
o superiore alle popolazioni riunite di sette piccoli Stati, cioè delle 
repubbliche di Andorra, di S. Marino e dell' Uruguay, del granducato di 
Luxemburg, dei principati di Liechtenstein, di Monaco e del Montenegro. 

E per dimostrare quanto interessi praticamente dallo accennato 
punto di vista lo studio della legislazione comparata, basteri solo av- 
vertire, che, oltre i 41,348 italiani dimoranti nei piccoli Stati d'Eu- 
ropa e d*America, o nelle parti meno frequentate dell'Asia, dell'Africa, 
deirAustralia e deirOceania^ secondo T ultimo censimento anzidetto, 
hanno dimora nella RepubbUca Argentina 254,388 italiani; 240,733 
sono in Francia^ 170,000 negli Stati Uniti d'America; 82,196 nel 
Brasile; 43^875 in Austria-Ungheria; 41,645 nella Svizzera; 40,003 neU 
rUruguay; 33,693 nell'Algeria; 16,303 nell'Egitto; 12,268 nella Tur- 
chia Europea; 11,106 nella Tunisia; 10,000 nel Perù; 8,825 ^^ Ispa- 
gna; 7,189 nella Gran Bretagna; 7,096 nell' Impero Germanico; é^io; 
nel Messico; e 5,622 nella Turchia Asiatica 0. 



i) Da pilli recenti notuie statistiche, tjuali si hanno dall' Almanacco dì Gotha del 
iBgOj che k desume dalla Statisi ka d^ìla emigrazione ita! Ut ria avvenuta mìVanno sSSS 
(Roma iSS9\ apparisce come emigrassero dalf Italia nel 1SS4 per i vari piesì d'Eu- 
ropa. Africa e America 147,01^ individui; e come ijy,ìt^) emigrarono nel 18S5; 
ib-j,S2t) nel 1886; 2fjfi6s nel 1S87; 2go,yj6 nel 1888, 

Deir ultima emigrazione accenn^taj cioè dtl i8S3, 34*^9^ emigrarono negli Stati 
Uniti e nei Ciinadà ; 65,958 nella Repubblica Argentina, neir Uruguay e nel Para- 
guay ; 98,739 nel Brasile e in altri Stati deir America Meridionale, Messico e Ame- 
rica Centrale; 5,285 nell'America Merìdionak senza distinzione- 23,916 in Austria; 
27,882 in Francia; 10,105 in Germania; 1,41; 6 in Egitto. Emigrarono nella massima 
parte per la Repubblica Argentina e pel Brasile. * 



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S DF-LLA. NECESSITÀ Tit COKOSCERE LE LEGGI STRANIERE 



Auguriamoci che sieno essi tutti onesti e gelosi custodi del buon 
nome italiano e rappresentantt i gentili costumi e la civiltà della pa- 
tria. — Auguriamo che ogni straniero, ospite jiostro, ricambi Tospi- 
ialiti ricevuta portando a noi l'esempio delle migliori virtù onde la 
sua patria si onora. 

Con questo augurio passiamo airesame del Codice. — E quando 
al grave compito non si trovi proporzionata o la virtii d'intelletto n 
la dottrina, che certamente non ò» si tenga conto del buon volere. H 
quando manchi la forbitez^ia della parola quale si converrebbe nel ra- 
gionare, come io faccio, a persone coltissime, ricordino i miei lettori 
che difficilmente può carezzare le forme chi più non ode e non parla 
che il nostro gergo forense, e deve scrivere queste pagine nei brevi 
ritagli di tempo o nei pochi intervalli di liberta fra lo studio della 
causa e il consuho, fra Tesarne del processo e la difesa deiraccusato^ 
sottraendo alT utile quotidiano lavoro il contributo modesto che come 
cittadino sentiva force il dovere e il desiderio di portare* 

Ho fatto ciò che per me si poteva di meglio nei Umiti angusti delle 
mie forze e del tempo: ad edoctndum parum, ad impellevditm saiis. 



^ERCHH OMnTTO LA LODH E ALCUNI ARGOMtNTI DI CRITtCA. 



Non è proposito mio intcssere lodi dì un' opera legislativa che segna 
indubbiamente in moltissime parti e ncir insieme un vero progresso^ 
nfc sarebbe cosi autorevole la mia parola da aggiungere qualche cosa 
al plauso che le venne da personaggi oltre ogni dire competenti, e 
specialmente da quei due competentissimi che furono Francesco Holl- 
Tjndorjf e Luigi Zappetta. 

Né lodando potrei dire di più di quanto dissero alla Camera dei 
Deputati gli onorevoli Demaria, Fortis e Mancini ; il primo dei quali 
nella tornata del j giugno i8S8 chiudeva colle seguenti parole la sua 
difesa del Progetto destinato a diventare il Codice della nazione ita- 
liana: «,,. ritengo che non ultimo merito suo sia quello di non essere 
più una imitazione od una traduzione infelice di Codici stranieri, ma 
di essersi inspirato sinceramente alle tradizioni della scuola italiana ed 
agli insegnamenti della scienza. Esso si inspira al soffio del genio ita- 
liano, e sari il più grande monumento legislativo dell* Italia risorta ad 



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PrKCK)^ OMGTTO LA LODH H ATXUK[ AHCOMEKTÌ D( CRTTrCA f 

imita B — e concludeva il secando ne! giorno seguente asserendo che 
(c questo nuovo Codice . - . rappresenta un notevole progresso della 
scienza e della legislazione penale n ; — mentre il Mancini, con mi- 
nore entu-ìiasmo, ma con tnaggior verità nella tornata del 7 giugno 
terminava il suo discorso dicendo che « sarà im giorno glorioso per 
ritalia quello in cui essa potrà con orgoglio gioire di aver raggiunto 
la sua completa unificazione legislativa, la quale sarà il suggello e il 
consolidamento della sua libertà e della sua unirà politica. » 

Dovrei ancora lodando percorrere troppo lunga e troppo facile via 
che più a proposito e con utile maggiore della studiosa gioventù po- 
tranno far altri dalla cattedra, poiché di parti lodevoli non si ha di- 
fetto certamente in un' opera elaborata per più di ventisette anni in 
un lavorio di non meno di dodici progetti, un* opera alla quale oltre i 
pareri delle varie Corti di Cassazione e d'Appello, delle facoltà di giu- 
risprudenza presso le Università del Regno, dei Cousigli dell' ordine 
degli avvocati, delle accademie mediche, dei cultori della medicina 
legale e della psichiatria, concorsero il lavoro complessivo di oltre 
quindici commissioni ministeriali o parlamentari e il lavoro speciale o 
il consiglio o la vigilanza autorevole d'uomini che per altezza d'ingegno 
e vastità di dottrina onorano Ìl foro, la magistratura^ la cattedra e il 
Parlamento, cosi che troppo lungo sarebbe il noverarli. Ma non è chi 
non ricordi i nomi di Miglietti e di Pisanelli, di Conforti e De Falco, 
di Martinelli e Pessina e Mancini che tennero a battesimo la riforma 
della legislazione penale italiana. Non è chi non ricordi i nomi di co- 
loro che, fin dai primordi e ripetutamente vi portarono Y opera e 
l'ingegno loro, o la portarono a coriipimento. 

Tali furono fra i molti; Arabia, Giuliani, Morelli, Paoli, Ambrosoli, 
Carrara, De Fdippo, De Foresta, Costa, Ellero, Tolomei, Borsani, Vi- 
gUani, Miraglia, Puccionij Castagnola, Crispi, Taiani, Villa, Canonico, 
Zuppetta, Buccclati, Xocito, Casorati, Brusa, Lucchini, Marcora, Pie- 
rantoni, Ferracciù, Pelosini^ Spantigati, Basteris, Ciurlati, Fortis, De- 
maria, Vastarini-Cresi, Righi, GhigUeri, Aiiriti, Buia, Manfredi, Bor- 
gonovo, e ZanardclH che dalla prnnavera del iSSi tino al 1889 vi 
dedicò Topera indefessa e Tingegno potente. 

Con tanto concorso di attività e di dottrina è facile imagiuare che 
di migliorie non vi potrebb* essere penuria; e senza parlare delle 
maggiori e da tutti avvertite citerò solo ad esempio una di quelle che 
più sfuggono all'osservazione, perchè considerate di sola forma, ma che 
in realtà diventano sostanziali nell'applicazione della legge e feconde 



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T'SRCHÈ OMETTO LA tODF. F ALCUKI AliGOMEl^Tl DT CRITICA 



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di conseguenze talvolta gravissime, come è quella appunto che migliora 
le disposizioni risguardanri il reato imperfetto. 

La proprietà della dicitura, la concisione e la precisione sciemifica 
degli articoli 6i e 62 del nuovo Codice^ sotto i! titolo dd Untùtivi\ e 
specialmente nell'alinea dell'art, 61 risguardante la volontaria desi* 
stenza, è tale che non teme il confronto di nessuno fra i tanti codici 
cessati o vigenti; e stando solo a questi uitimi, facilmente potri con- 
vincersene chi voglia mettere quelle due disposizioni a confronto di 
quelle che regolano la stessa importantissima materia nel codice 
francese (art. 2 e 3), in quello di Baviera (art. 57-63), nel Ticinese 
del 1S16 (art 44-48), ne! Brasiliano (art. 2, § 2 e art. 54, 35 e 274), 
nel codice del Canton di Vaud (art* 35-38), in quello di Baden 
($$ iq6-ii8)j nel codice del cantone dei Grigioni (§ 25-28)^ nelt' Au- 
striaco (§§ 8-10 e § 47 lettere a e h, e 264 lett. ^, §§ loo, 113, 115, 
145, 146 e 167 lete, d), nel Portoghese del 1852 (art. 6- 11, 89 e 90), 
nelle leggi criminali di Malta (art. 37), nel codice dei Montenegro 
(SS 75 ^ 8i)j in quello del Cantone del Vallese (art. 54-éo), nel Pe- 
mano (art, 3, 4 e 5), nella Legge Penale di Svezia (cap, 8, §§ 7 e io, 
cap. IO, § 16, cap, 14, § 2, cap, 19^ § 6, alinea, cap* 20, § 9, e pas- 
sim)^ nel codice di S, Marino (art. 26-34), nel Danese (§ 44-46), 
in quello della Rep. di Honduras (art. 3 e art. io num- 13), nel co* 
dice del Belgio (art. 51-53), nello Spagnuolo (art 3, 5 alinea, 706; 
num. 3,66, 70-77), nel Zurighese ($ 34-56 e 203), nel codice pel 
distretto federale e territorio della Bassa-California (art. 19-26), m 
quello dell'Impero Germanico (§ 43-46), ne! codice degli Stati Uniti 
di Venezuela (art. 6 e 7), nel codice del Cantone di Friburgo (arti- 
coli 36-41)» nel Ticinese del 1873 (art, 54-58), in quello di Ginevra 
(art, 5-7), in quello di Monaco (art, 2 e 3), nell' Egiziano (arti- 
coli 7-10), in quello di Guatemala (art. 2, 41, 42, 45-48), neirUnghe- 
rese (art, é)-68, 136,225 e 427), neirArgentino (art, 15-23), nel codice 
dì Costa-Rica (art. 7), nell'Olandese (art, 45 e 46), e in quello della 
Rep, Domiuicana (art. 2 e 3), e nel Portoghese del 1S86 (art, 8-14 
e iOì-105). 

A dimostrare la superiorità del Codice nostro sopra i molti codici 
stranieri cosi nelle due citate come in molte altre disposizioni, ci sa- 
rebbe da scrivere un gran volume* Io preferisco farne uno modesto 
a dimostrarvi soltanto alcuni dei suoi difetti u iu separabili da ogm 
opera umana » (come scriveva PHoltzendorff a Zanardelli) e difficiU 
mente sempre evitabili in un' opera legislativa ; e a quelli soltanto H- 



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PJ:BCH1^. OMETTO LA LODR E ALCUKl ARGOMENTI DI CISTICA It 

m iterò le mie osservazioni che non furono punto avvertiti o che lo 
furono meno nelle discassioni parlamentari o nella pubblica stampa, 
k quale anch' essa contribuiva non poco airimmenso lavorio di questa 
opera» E se a tale proposito io sarei lungi dairaccettare il severo gìu- 
di;^io che sul codice nuovo leggcvasi in un articolo della Gn^iefìn dei 
dlbaìliìmnii di Genova del 26 maggio 188S, non sono però lungi dal- 
l'accettare la conclusione dell'articolo stesso che ff non conviene dis- 
fi simularsi una cosa : che il Codice penale non è tanto una riforma 
rr che si compie, quanto un complesso dt disposÌ2Ìoni, te quali rende- 
ft ranno indispensabili molte riforme future» » 

fì ben vero che una gran parte di codeste liforme (e speciaimeiite 
per ciò che riguarda la dicitura) vennero poi compiute nella revisione 
definitiva. E son anco d'avviso che se o^gi dovesse rinnovarsi alla 
Camera la votazione del 9 giugno 1888, i 67 deputati che votarono 
contro il Codice sarebbero oggi forse ridotti a numero assai minore; 
né più si arresterebbero ai 245 i favorevoli; e cosi avverrebbe dei 33 
senatori che lo volevano reiettOj e dei loi che lo approvarono nella 
memoranda seduta del 17 novembre 1SS8. Ma è vero nel tempo stesso 
che molti dei gravi appunti che, nelle brevissime discussioni alla Ca- 
mera dei deputati e al Senato, vennero fatti al Progetto restano vergini 
ancora e in tutta quanta la loro gravità davanti al testo definitivo. 

Non parlerò degli ab un dei fniiiìstri dei culli nell'esercij^io deUe loro 
fun:^ióni^ e delle obbiezioni al riguardo fatte davanti alla Camera elet- 
tiva nella seduta del 26 maggio 1888 dall' onorev. Toscavdli^ e nella 
successiva del 2S dalFon, Morini (il quale pure ebbe pel Progetto pa- 
role di grandissimo encomio), poi dalPon, Bonghi nella seduta del 29 
maggio, né di quelle che fecero allo stesso titolo (e ad altre disposi- 
zioni) r on. Rosario nella seduta del i« giugno, e gli onorevoli Mas- 
saio e Bovio e Spirito in quella del giorno 4 e Cbìmirri in quella del 7, 
e Per;i^^i e Odescalchì nella seduta del giorno 9 ; nt di quelle che 
davanti alla Camera vitalizia ebbero a fare allo stesso proposito il se- 
natore Massatani nella seduta delTSj e Fusco in quella del 9 novem- 
bre 1888, e CorU nella seduta del giorno io, Lampertico in quella del 12, 
del 16 e 17, e Deodati in quella del giorno 13, essendo codesto un 
argomento che, s'io non erro» fu troppo considerato dal punto di vista 
politico, mentre assai poco lo fu^ o mi parve, dal punto di vista giu- 
ridico. 

Della graduazione delle pene e della eccessiva latitudine lasciata al 
magistrato (latitudine che si risolve in arbitrio sconfinato e in odiosa 



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li 



rEftCHI'. OMETTO LA LODE V. ALCUKI AUGOMKNTl DI CumCA 



diseguaglianKa), come pure di altre diverse e non inutili questioni ri- 
sguardanti la forma o la sostanza del Codice, parecchi deputati si 
occuparono nella discussione che ebbe luogo alla Camera e fra questi 
[Enrico Ferri nella tornata del 26 e 28 maggio 18S8, e Antonio Pei le- 
grini e poi Mormi nella seduta medesima del 28, e La por ini e Pa~ 
namni e Bonghi in quella del :f,% e Rosano anch'esso in quella del 
a 9 maggio e del i'* giugno, e perfino il Delia Rocca che parlava in 
favore del disegno di legge, nella seduta del i giugno e in quella del 
giorno seguente; Massabò nella tornata del 4, Torraca e De Ren;^fS e 
Capodnro in quella del giorno é e Chimirri tìnalmente in quelle del 
é e del 7 giugno. 

Altre ancora e non poche osservazioni né immeritevoli certamente 
di qualche considerazione erano fatte nel Senato del Regno dal Mas- 
sarani nella tornata delPS novembre 1888, dal Pierantoui in quella 
del lOj da Maiorana-Calatabiano^ da Riberi e D^o^^i/f in quella del 13, 
da GTn«i^^^ro e dal Ferraris in quella del giorno 14. 

Gravi appuntì furono mossi ancora dal Ferri alle disposizioni ri- 
guardanti la recidiva, cosi che a lui parvero queste la parte meno 
riuscita del Progetto; e fu dallo stesso indicata la contraddizione tra 
il punire l'ubbriachezza come delitto e il farla poi servire (anche se 
volontaria e abituale) a fortemente scemare la imputabilità anche nei 
più atroci delitti, 

E a contraddizioni ancora e ad incoerenze accennava davanti al Se- 
nato l'onorevole Vitdìeschi nella tornata del 9 novembre iS88, quando 
egli, invocando anticipato il perdono dell'onorev, Zanardelli, pronunziò 
contro il Codice quel suo troppo grave giudizio dicendo : «... io 
non saprei escogitare un codice meo fatto per gli Italiani del secolo XIX 
di quello che sta sottoposto alle nostre deliberazioni » 0- 

Disse pure davanti alla Camera Ton. Peliegrini^wtW^ seduta del 28 
maggio, come lo istituto della riprensione gÌHdi{ialet come venne disci- 
plinatOj possa in realtà equivalere a trasposizione del diritto di grazia 
da! Sovrano al giusdicente, — Avverti con ragione come si potrebbero 
rimproverare al Progetto moki articoli nei quaU si omette nella con- 
siderazione del reato Tdemento essenziale del danno. — Criticò in 
generale il metodo di redazione per cui il Progetto frequentemente 
ometteva di indicare in quali maniere di fatti debbano agli occhi del 
giudice esplicarsi i reati raccomandati al suo giudizio. — Biasimò 



I j Alt l pa rU nteittar i p a g, 2195. 



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TEItCHlt OMETTO LA LODE E ALCUNI ARGOMENTI Ul CRITICA t^ 

troppo a ragione Tart. 105 (ora ro8 del testo) perchè non s'incarica 
di distinguere, e senza tanti indugi colpisce con tutta la reclusione 
disponibile chi ottiene la rivelazione di segreti politici e militari se 
ne procura altrimenti la cognizione. — Le quali considerazioni ed 
altre parecchie portarono l'oratore a troppo severo giudii^io quando 
ajfcrmava non poter ammettere « che dopo venticinque anni di labo- 
riosa gestazione, y^ng^i fuori un codice che segni un regresso nei 
principii elementari del diritto, ìt 

Queste ed altre osservazioni vennero fatte nei dnc rami del Parla- 
tnentOj altre per mc^zo della pubbhca stampa. Di queste ultime voglio 
citarne una sola che si leQ^gtvn neWx Gtt:;^::^etla tlei dilmttimenti di Genova 
del 4 aprile 18S8 sorto il Titolo: L^ injan:^ia tìct nuovo Codice Penale^ 
risguardante le disposizioni degli articoli 344, 366 e 368 del Progetto, 
sostanzialmente conservate negli articoli 363, 385 e 38S del testo, 

« Il considerare, per rapporto airinfanticidio, la A^/nv^^fi J ci T onore 
come una attenuante, quando invece è proprio dessa U movente, la 
causa a ddinqmre, è tanto illogico da non saperne dar ragione. » 

tf Sta a vedere ora c!ie chi disonora la Jiiadre o la famìgliaj e il 
bambino! w 

« Gli avversarli ribatteranno che finfante, quando e illegittimo, ai- 
testa per sé stesso una colpa. E qui sta il nodo veni della quistiune; 
perchè se ima statistica esistesse in cui si leggessero distinti, gV infan- 
ticidi commessi sui figli illegittimi, da quelli perpetrati sui legittimi, 
troveremmo in hiattco questa seconda categoria e dense le cifre nel- 
Faltra. n 

i< L'infante, dunque, ha il torto imperdonabile d'attestare una colpa 
disonorante! . , < . ma allora si aggiunga al Codice un articolo che 
diminuisca la pena per gli omicidi, tutte le volte che la vittima sia 
trovata in possesso di segreti disonorevoli per TuccisorCi ed allora non 
accuseremo più di incoerenza il Codice. » 

?t Ma finché non esiste una disposizione simile, non si può a meno 
di riconoscere che tale concetto deU'ti/iijr^ e una aberrazione, o me- 
glio, una ipocrisia sociale, per la quale si può mostrare d'attribuire 
grande importanza ad un coefficiente morale, mentre appunto lo si è 
scientemente disconosciuto, e non rimane in noi altro che V abbietta 
paura delle conseguenze, cui il disconoscerlo ci ha necessariamente 
esposti. » 

(f Senza erigersi a censori inesorabili dei costumi, ciascuno deve 
convenire che se il figlio illegittimo uccidesse nel nascere la madre 



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FERCKÉ OMKTTO LA LODE E ALCUNI ARGOMENTI Dt CltlTlCA 



che ne ha pregiudicato tutto intero l'avvenire, si troverebbero più fa- 
cilmente attenuanti a quest' atto di quello che giustificazioni per la 
madre snaturata che pretende far sopportare a! figlio innocente la pena 
dei falli che ella ha commesso. » 

(f Comprendiamo che vi ha interesse ed interessi ; e chi uccide un 
infante o trafuga, per solo scopo di lucro immediato, è più abbietto 
e malvagio di chi lo stesso delitto commette per sottrarsi ai danni 
che derivano dalla perdita di una riputazione, di cui, alla fin fino, s'è 
teneri perchè frutta il beneficio della considerazione sociale j ma non 
possiamo dimeiiticare che questa considerazione t usurpata, quando 
si ò venuto meno ai proprii doveri morali, y 

et Non troveressimo quindi strano che del movente a delinquere si 
facesse argomento di aggravante nel primo caso: ma si lasci di ciò 
siano arbitri coloro che devono giudicare il colpevole ed applicare la 
penaj come si fa per le circostanze aggravanti od attenuanti di ciascun 
delitto ; noa si annulli quasi del tutto la pena per espressa disposi- 
zione del Codice, appunto per coloro che si presumono tratti a com- 
mettere il delitto perchè soli a ritrarne vantaggio, come avviene Con 
gli articoli 3 44, 366 e 368 ». 

a Se non proteggiamo gli infanti contro coloro che li hanno in 
piena balla e che, chiamati dalla natura e dalla legge a custodirli^ U 
offendono invece per tutelare Tutile proprio o della propria famìglia, 
contro chi li proteggeremo ? a 

^ Meglio varrebbe dichiarare che si rinuncia a colpire Tinfanticidìo 
o l'abbandono! n 

Di tutte le accennate e di ahre osservazioni, neppure di quelle nelle 
quali più di buon grado convengo, io non mi occuperò in queste pa* 
gine perchè ritengo che tutto quanto si dice o scrive per la verità e 
per la giustizia non abbia bisogno di moke e insistenti ripetizioni, ma 
si, e piuttosto, di seria e ripetuta e spassionata meditazione. È per 
questo solo motivo che mi limiterò a spigolare quei pochi argomenti 
che non furono ancora o non mi parvero toccaci, ossequente cosi alla 
legge prima o novissima che natura stessa e' impone ; la diviiiione del 
lavoro. 






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z;mmfMiK|iirMj[rMJiiijriijnfNimiiN]ifriifiiMMiiMrijii>MiJJ»](iinumaiJiMiniiiiiiiiiriiiNiMNjiNJ]iMJìijiH^ uiiuitruiiiiirn^ 




^|IMal!JMlaMJHIIIlHJi^NJlNnNaKNJ^NlMNflmPFnll^l!NJ9|tUN;JEMl1.INnl|TMMJ^NJrMnlNiFUi4ll:UN^lNJiMJiUJ^ 



PARTE PRIMA 

CAPITOLO l 

LX LEGGE DEV' ESSERE ANZITUTTO APPLICABILE. 



UNA disposizione di legge che si dimostri inapplkahih nella massima 
parte dei casi ai quali è destinata, evidentemente è difettosa e inop- 
portuna; e per quel tanto che non t applicabile non ha ragione di 
esistere. Tale è il disposto dell'articolo 19 per effetto delTarticolo 75 
alinea, pel quale « in caso di conversione di pene pecuniarie in pena 
re restrittiva delta HbertA personale, la durata di questa non può su- 
tt perare i r8 mesi, a — Infatti il condannato alia pena di lire ijmila 
di multa, se non eseguisce il pagamento « enint dia mesi dal giorno 
idV uìiìma::jone del precetto d o se risulti insolvibile, questo fortunato 
colpevole, colla detenzione massima di mesi diciotto e col ragguaglio 
portato dall'articolo 19 (ciot, di ufi giorno per ogni io lire) non potrà 
scontare più di lire 5470 della somma dovuta e resterà sempre in 
debito di lire 9530. 

Ora, una legge che nella impossibilità della sua applicazione si av- 
vicina per tal modo al ridicolo diventa impolitica e per ciò stesso 
dannosa, perchè una legge che non concilia a sé stessa il rispetto, non 
può rendere rispettato Tahrui diritto, 

E poiché avviene dei codici ciò che degli uomini suole avvenire, 
che ciot dal più cattivo, da! più inculto e dal più povero si ricava 
talvolta qualche cosa di buono o qualche utile cognizione o qualche 
aiuto che dall'ottimo, dal dotto e dal ricco non si avrebbe; aggiungerò, 
che se il legislatore avesse posto mente per poco al Codice Penale per 
la Grecia il quale non e certamente dei nìigliori (e neppure dei rac- 



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t$ PAÌtTE I*aÌMA, CAPITOLO r, - L\ LEìGCE DEV' esSEKE ANZITUTTO AITLICABTLE 

diocri), avrebbe trovato nell' ultimo incìso deirarticolo 32 un utile sug- 
gerimento e avrebbe provveduto secondo ragione, almeno per evitare 
che la giusri/Ja abbia col danno le beflfe. 

L'articolo 32 del codice greco dispone che « per ^esecuzione delle 
« condanne ad una pena pecuniaria o ad una ammenda, alle rcstltu- 
tt ziont o ai dimni-tutcressi o alle spese giudiziarie, il condannato potri\ 
ff essere obbligato anche mediante esecuzione personale. Se la csecu- 
tì zione personale, la quale ove siano state inflitte pene privative di 
« libertà, non comincia che dopo lo spirare della pena, ha durato un 
« anno per i crimini, sei mesi per i delitti e 14 giorni per le con- 
t( travvenzioni, il condannato dovrà essere liberato subito che egli 
tt avrà potuto provare che non è in istato di pagare, 

fi Sa la conii:iiont economica dd condannato venisie in seguilo a mi~ 
« gliorare^ la es€cu:iÌoue personale pò Irà e sur e esercitata di nuovo in virtù 
il della sente itJi^a medesima. >^ 

A questo ultimo caso non provvede il codice nostro. Io non diro 
che si avesse a copiare la disposizione del codice greco; dirò soltanto 
che si poteva e si dovea provvedere. 



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iiMiMfrrMii'rjiil:TiirMiifMjhrM<fNimririi"i7MiriTrnfrTiMrT>niirr[iUf>i-t^^ 



CAPITOLO IL 

LA LEGGE DEVE SEMPRE ESSER LOGICA. 



L Evitare in un codice ogni parvenza di antinomia ò difficile troppo e 
quasi impos?>ibi!e, ma evitarne talune che cosi reallj e palpabili quasi, 
si manifestano, come quella che nasce fra Tarticolo 83 e T alinea del- 
Tart. 7, è cosa facile e doverosa ad un tempo, per non sentirsi dire, e 
a ragione, che troppo incerto e oscillante criterio fu al legislatore di 
norma, quando si accinse a dettare le norme plii sicure della giustizia* 

Infatti, alla conseguenza gravissima della wìerdi:(^ionc dal pubblici uf^ 
pei o di altra ificapacità può essere portato il cittadino per condanna 
pronunziata all'estero (art. 7, alSnea), ma per quante Jiefandezze abbia 
compite, e per quante condanne abbia avuto oltre i contini dello Stato, 
egli non può temere di veder aggravata di un giorno la pena dei reato 
che a luì piacesse ancora commettere per celebrare il suo ritorno in 
patria, perchè dice chiaramente la legge, all'art. 85, che u Per gli ef- 
<f fetti delle disposiiiioni degli articoli precedenti (risguardanti la reci- 

tr diva) non si tien conto delle condanne pronunziate dai tribunali 

w stranieri, » 

IK Altro esempio di logica difettosa si trova nella possibile applica- 
zione delTart. 108 del Codice, che ha tutto l'aspetto di una minaccia- 
alle mie gentili lettrici con le pene rispettivamente stabilite nell'arti- 
colo precedente (rectnsioru dtitn:^iùuù non inferiore ad un anno, e 
multa superiore a lire 2000 nel meno grave dei casi), 

H strano, infatti, che mentre la giovinetta inesperta non trova più 
tutela nel codice nuovo contro il seduttore ciie, con promessa di nia- 

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CAPITOIO IL - tA LEGGE DEVE SEMPRE ESSER LOGICA 



trimonio non adempita, la disonoraj possa invece trovare un articolo che 
punisce severamente la naturale curiosità sna^ di donna e di amante^ 
se abbia la disgrazia di raccogliere^ in un momento d'inncccnre col- 
loquio col suo fidanzato, un segreto risguardante la forteiiza dove egli 
comanda ÌI presidio, o la nave di guerra sulla quale h imbarcato, o il 
richiamo deirambasciatore, o la destinazione del corpo d'armata al quale 
appartiene, o altro segreto politico o militare che al procuratore del 
Re sembri concernere la sicurezza dello Stato; perchè dice appunto l'ar- 
ticolo io8 « che eoo le pene rispettivamente stabilite neirarticolo prc- 
« cedente, è punito chi otlUne la rivelazione dei segreti o se ne prò- 
*: cura altrimenti la cognizione, n 

Dalla quale disposizione, cosi com'è formulata^ quasi quasi si h ten- 
tati a credere che il draconiano articolo, più che a frenare i grandi e 
pericolosi malfattori ond'è minacciata la patria (poiclié il capitolo s'in- 
titola: Dei delitti contro la paìria)^sm destinato a frenare i linguacciuti 
pettegoli e la curiosità degli incauti, i confidenti colloqui e la gentile 
curiosità delle amanti col fidanzato^ quando sia questo aiutante di campo 
attaché d'ambasci ata, o comandante di fortezza minacciata o di nave 
da guerra in partenza. 

Vorrei dilungarmi neiresamc giuridico di quella infelice disposizione, 
ma me lo vieta il pensiero che voler dimostrare giuridicamente ingiusto 
ciò che il senso comune condanna, equivarrebbe a sospettare che la 
legge possa avere un fondamento fuori del senso comune. 

Mi si dirà, per tutta risposta^ che Terrore è nella forma della disposi- 
zione, nel linguaggio, non già nel concetto del legislatore; che giova 
distinguere fra casi e casi. 

Lo ammetto, e soggiungo : si corregga dunque la forinola infelicis- 
sima di un articolo che minaccia la pena e rinfaniia dei traditori al 
cittadino più scevro di colpa. Ufhcio della legge penale non i tendere 
insidie, ma tutelare il diritto. 



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CAPITOLO IIL 



LA LEGGE DEV ESSER LOGICA E GIUSTA- 



Quando, sul fine d'ottobre i8S6, mi venne alla mano il Progitto ii 
Codice penale colle modificazioni fino allora portategli, mi colpiva, fra 
le altre cose, un grave errore di logica; grave cosicché si traduceva 
in solenne ingiustizia. Credetti dovere di cittadino accennarlo al mi- 
nistro guardasigilli, che in quel tempo si disponeva a ripresentare il 
progetto alla Camera, e in data 27 ottobre gli scrìveva dicendo: t< Il 
principio della emenda del reo è condizione sine qua non alla com- 
tì pietà attuazione del principio della iuield giuridica. A questi due 
er principi! dovette certamente ispirarsi il Progetto colTabolizione della 
« pena di morte, e colla veramente saggia istituzione della }ihera:jone 
« condÌ:;^ÌQna!e. Ora, perchè^ mentre si ammette la liberazione condi- 
« zionale pei condannati alla reclusione, non si ammette pei condannati 
tt all'ergastolo ? Dov'è il principio della tutela giuridica ? Dov'c jl prin- 
« cipio della emenda del reo ? Per colui ciie con premeditazione abbia 
«t ucciso il nemico, non v'è più speranza di sorta se in un baleno di 
« pentimento, o per tedio della vita travagliata da rimorsi, andò a gct- 
« tarsi nelle mani della giustizia; e vìvesse gli anni di Noe, e desse 
ft prova del ravvedimento più sincero, egli non può sperare altro van- 
ff taggio che di vedere, dopo dieci atun (cosi disponeva il Progetto) 
ft di segregazione continua, i sepolti vivi con lui, e di lavorare in 
ti silenzio con essi, ma dovrà morire neirergastolo. 11 parricida, in* 
tx vece, che proporzionata alla malvagità abbia a\^ta l'astuzia, cot*i da 
poter correre a sentire d^olire i confini la sua condanna in contu- 



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70^ 



CAPITOLO in. 



a macia alla pena perpetua deirergastolo, potrà dopo trent'anni ritor- 
ce Darsene carico dì venti delitti non perseguibili nel territorio nazio* 

t( naie godersi quivi le sostanze paterne, tentar vettura e domestici 

<( coi frutti del borseggio o del contrabbando esercitato in terre stra- 
ti niere; e, se non potrà più essere sindaco del suo villaggio, né ca- 
w valierej potrà essere presidente di una Lega o Società degli uomini 
« otìesti ch^egli avesse la ispirazione di fondare. Ed li strano, e, più 
fl che strano^ umiliante pel legislatore e per chi osserva la Icgge^ cbe 
il tutto ciò possa avvenire, mentre il sicarioj che forse per fame servi 
(c dì strumento al parricida per compiere la strage del genitore, si 
ti trova ancora, e deve irremissibilmente morire neir ergastolo ! ! » 

Aggiungeva che « nello stato attuale dei nostri stabilimenti peni- 
ti tenziari, nei quali più che altrove è urgente il bisogno di disciplina, 
(f potentissimo mezzo Ji favorirla sarebbe appunto la speranza della 
(t libertà, per quanto remota o diftìcile a conseguirsi* E perchè negli 
<( ergastoli hanno da essere i più facinorosi e indisciplinati, interessa 
n alla società, giova al mantenimento delTordine, giova alTattuazione 
(t del principio di emenda che si lasci a quelli, come freno benefico, 
(t un raggio di quella speranza che agli altri è già data per la natura 
fl stessa della pena temporanea che hanno a scontare, » 

La convinzione fermissima nella mia buona causa e lo stesso sen- 
timento di dovere, mi fece ritornare Tanno seguente sullo stesso ar* 
goniento, e scrivendone all'onorevole ZanardeUi, in data 5 ottobre 1S87, 
diceva che se giustissimo b ammettere, come faceva il Progetto la libe- 
razione condi::^ÌQnaìe e revocabile^ non è giusto^ né civile, nb umano il 
negarla ai condannati alTcrgastolo; e asseriva inconciliabili tra loro la 
perpeiuiìà deil^ergastolo, la libera;;^ione condi^onale^ ehprescri:;^ione della 
pena deìV ergastolo j e concludeva doversi quindi « per esser logici, o 
tt ammettere la liberazione condizionale pei condannati all'ergastolo, o 
ft togliere la prescrizione della pena perpetua; per essere giusti ammet- 
M tere contemporaneamente la liberazione condizionale pei condannati 
u all'ergastolo e subordinare la prescrizione di quella pena perpetua a 
it tali prove di irreprensibile condotta che facciano presumere la umenda 
a del condannato* ^ 

Della necessità d'esser logici si convitise pure più tardi la coinmis- 
sioue speciale del Senato, che a pag. 99 della sua Rcla-ionc propose 
di sopprimere la prescrizione per le sentenze di condanna alla pena 
perpetua; non cosi, a quanto pare, della necessità di esser giusti^ nella 
quak^ io persisto, perche la legge dev'essere logica e gin sia ad un tempo. 



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LA LEGGE dev'esser tOCìCX E GimTA Ì| 



La raodificnzioiic proposta dal Senato fu accolta nel testo defini- 
tivo che forma oggi il Codice penale italiano ; ma con tale modifica- 
zione non è lì dirsi che sia fatta giustinia. 

Infatti ; se di fronte all'ergastolo non era gìiistà la prescrizione della 
pena perpetuai snbordinata soltanto al decorso del tempo stabilito, non 
ò giusto neppure che colni che fn malfattore nei bollori dcll'eti gio* 
vanile, dopo espiato il suo fallo per cinquant*anni d'esilio, e dopo forse 
di avere dalla terra straniera beneficato largamente la famiglia della 
vittima, la patria e Tumanità, ritornando a settant'anni per vedere an- 
cora una volta la terra ove nacque, e morirvi beneficando, possa es- 
sere arrestato e sepolto vivo neircrgastolo, mentre la legge stessa al- 
l'art. 5 punisce soltanto di reclusione il delinquente anche più rotto 
a malfare e^ per l'età e pel numero dei delitti, piii pericoloso, quando 
questi delitti, punibili tutti d'ergastolo^ siano da lui commessi in ter- 
ritorio straniero. 

Chi airestero abbia commessi i delitti punibili d'ergastolo, può spe- 
rare di riprendere Uberamente in Italia la sua carriera di malfattore 
trascorsi venticinque anni di reclusione; chi all'estero abbia espiato 
con cinquant'anni di vira onesta e di beneficenze l'unico delitto com- 
messo in patria nella eti della inesperienza e delle forti passioni, sarà 
mandato a finire i suoi giorni all'ergastolo ! 

Disposizioni di questa fatta hanno contro di sé il giudizio inappel- 
labile del senso comune, hanno la condanna di tutti i popoli civili che 
lavorano a costituire la umana famiglia; giuridicamente si hanno a chia- 
mare ingiuste, politicamente improvvida e indegne di tempi ai quali è 
massimo vanto professare il principio della fratellanza universale fra i 
popoli. 

Ma anche nella via della logica il legislatore si è fermato a mezza 
via, cosi nell'argomento della liberazione condizionale, come in quello 
della prescrizione. 

Infatti, se la pena non è veinletta sociale (come nessuno più la ri- 
tiene)j e se la segregazione cellulare ha per precìpuo scopo di favorire 
il raccoglimento del reo per avviarlo alla emenda, t.^ indubitato che se 
nei casi dell'art, 84 si protrae pei recidivi già condannati all'ergastolo 
il periodo di segregazione, la logica e la giusta misura vorrebbe che 
ai condannati medesimi che dettero esempio d! condotta irreprensibile 
e segni non dubbi di emendamento, s'abbia a ridurre la durata effet- 
tiva della pena col benefizio della liberta condizionale* O che moneta 
ò codesta che ha coniato il legislatore nella buona condotta^ moneta 



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lì Capitolo itl 



per la quale taluni potranno riscattarsi e altri non lo potrannOj anche 
avendone somma immensamente maggiore ? Che logica e che giu- 
stizia è la vostra ? 

Né vale il dire che Tergastolo dev'essere perpetuo perchè i; Ìl sur- 
rogato della pena dì morte; poicht fra le ragioni che guidarono i filosofi 
e i legislatori a combattere la pena di morte, fu questa principalissìmaj 
che quella pena non è rùdimibiìe^ che non potrebbe quindi in nessim 
modo concorrere ad attuare il principio della emenda nelT interesse 
della civile società che dal malfattore emendato ha diritto di attendere 
Tescmpio e l'opera che ripari almeno in parte al malfatto. E tutte le 
obbiezioni che sopra questa base giustissima vennero mosse alla pena 
di morte stanno incrollabili contro la detenzione perpetua. 

Ho detto che sul cammino della logica il legislatore si fermò a mezza 
via, ma dovrei dire che fece un passo addietro quando con Tart. 91 
dispose che la a prescrizione, salvo i casi nei quali la legge disponga 
R altrimenti, estingue Ta^ione penale in vtnii anni se air imputato si 
« sarebbe dovuto infiiggere l'ergastolo, » Ora ditemi ; è logico che 
mentre il privato cittadino ha trentanni di tempo a rivendicare un 
metro quadrato di terreno che può valere due lirej e talvolta neppure 
due soldi, la società che altro non ò, in fin dei conti, se non il com- 
plesso dei privati cittadini (compreso il proprietario dei quattro palmi 
di terreno) non abbia che vmi^amii di tempo a rivendicare la propria 
sicurezza contro i piii terribili malfattori? 

Dico i più terribili, pcrcht punibili d'ergastolo sono i traditori della 
patria (art. 104 e T06, ultimo inciso); chi attenta alla vita, alla inte- 
grità o alla libertà del Sovrano^ della Regina, del Principe ereditario 
o del Reggente durante la reggenza (art, rry); chi toglie la vita a 
coloro dai quali la ricevette, o ai quali la diede; Tomiclda con pre- 
meditazione o per brutale malvagità, 0, a fine di uccidere, per mezzo 
d'incendio, inondazione, sommersione, o procurando disastri nei mezzi 
di trasporto o dì comunicazione, o propinando veleni dove per l'uso 
comune si cercano medicine cibi o bevande; chi toglie ad altri la 
vita per preparare, facilitare o consumare altro reato; chi uccide per 
assicurarsi il profitto d'altro reato, o per non aver potuto conseguire 
l'intento propostosi, o per occultare il reato o sopprimerne le traccie 
o le prove, o altrimenti per procurare a se stesso o ad altri l'impunità 
(art. 366). Tutti costoro potranno impunemente dopo vmf anni qKtìtq 
alla giustizia inerme le prove palpabili dei loro delitti : non lo potrà 
rusurpatore di quattro palmi di terreno. 



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LA LtGGE DEV' ESSER LOGICA E GIUSTA ±f 

Voi espropriate lì cittadino per causa di pubblica utilità; t giusto. 
Ma colla prescrizione penale che si compie in vent'anni pei maggiori 
delitti^ voi date alla maggiore fra le pubbliche utilità (che t la sicu- 
rezza sociale) una importanza, un valore che sarebbe un terzo di meno 
della importanza o del valore che ha davanti alla legge T utilità pri- 
vata, sìa pure rappresentata dai quattro pahiii di terra che valgono due 
lire o due soldi; e codesto valore voi, per tal modo, anteponete alla 
sicurezza e alUi vita dei cittadini, a quelle stesse vite che sono rese più 
sacre per vincoli di sangue, alla libertà, alla integrità, alla vita dei so- 
vranij alla sicurezza e alla integrità della patria. 

Le disgrazie (dice un vecchio proverbio) non %engono mai sole. Cosi 
è delle incoerenze, delle antinomiej delle ingiustizie nelle disposizioni 
della legge; le quali sono multiformi e feconde cosi che è ben difficile 
distinguerle tutte a colpo d*occhÌo, La pratica le rivela di poi. Al no- 
stro assunto son già di troppo quelle poche accennate. 



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CAPITOLO IV. 

LA L E G G F. D H V ' H S S fi R F U AI A N A , 



Intendo la ragione di unn pena perpetna e senza neppure la più lon- 
tana speranza della liberazione condizionale, quando si voglia con un 
gioco di parole considerare Vergastoh come sosiitn^ione d&ìla pena ca- 
pitale che non avrebbe mai dovuto esistere ^tanto l: potente Terrore 
quando conta una vita di secoli che ancora si teme di riconoscerlo, 
e si cammina col piede innanzi e colla mente addietro!); intendo h 
necessità di eccezionali rigori attuabili ancora nella pena perpetua o per 
effetto di nuova condanna o a mantenere la disciplina fra quei sepolti 
vivi; non intendo però» nò spero di arrivare ad intendere una legge 
che per codesti sepolti, ma vivi, ma uomini^ ma non ancora o non del 
tutto dementi, statuisce clic nello stabilimento dove si sconta la pena 
deirt'r^fljkT/tJ <f il condannato rimane per i primi sette anni in segre- 
ga -iotte cdluìarz coutinna a (art. 12); e tanto meno la intendo pen- 
sando che i sette anni di preparazione per essere v ammesso al lavoro 
insieme con altri condannati, con l'obbligo del silenzio » possono an* 
che esser dodici nel caso delTart. 67, e i dodici possono estendersi a 
diciassette o a vcìjti ed anche a ttiita la vita nei casi deirarticolo 84, 

Se non si trattasse di un codice, direi che si scherza e direi che 

gli articoli 67 e 84 sono perfettamente inutili, poiché bastava all'arti- 
colo 12, dopo le parole; (f il condannato rimane per i primi sette anni 
in segregazione cellulare contìnua jj, aggiungere queste altre: w dalia 
gitale uscirà trascorso il detto termine, e potrà uscire anche prima, per 
passare alla casa penale pei cronici o al manicomio i>, poichò ricordo 



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le 



CAPITOLO IV. 



aver letto, fin dal 1869, nella Effetueride carceraria (Rivista ufficiale 
delle carceri), diretta allora da Napoleone Acazio, salito di poi alla di- 
rezione generale delle carceri, risultare dalle uhime statistiche che la 
tisi e la PZ7.7À1 trovano il più numeroso contingente nel sistema di se- 
parazione contìnua. 

Ricordo ancora come Felice Cardon, direttore generale delle carceri^ 
nel suo rapporto del 24 giugno 1873 al Congresso penitenziario in- 
ternazionale tenutosi a Londra nel luglio seguente, scriveva (^ che il 
« principio al quale s'informa h nostra amministrazione delle carceri, 
{f è quello di far si che la pena, senza perdere nella sua espiazione il 
ic carattere che le è indispensabile, d'intimidire i colpevoli, abbia Taltro 
ft non meno essenziale di rìforviare il dcieiintoìì ; e ricordo come al 65"'' 
dei quesiti proposti pel Congresso medesimo dal comitato centrale 
internazionale che domandava: — La riforma dei detenuti, è essa io 
scopo principale delle carceri nel vostro paese? — si rispondeva dal 
comitato italiano che — « Una volta assegnato il condannato allo sta- 
te bilimento in cni va ad espiare la propria pena, di certo ogni singola 
ft disciplina cui viene sottomesso, mira non solo alla custodia, ma al- 
« tresi alia riforma di costui. i> — E quasi che ancora non bastas* 
sero tanto belle e autorevoli parole, la Rela^^ìoue della commissione spi- 
nale del SéfiatOy sul Progetto del Codice, solennemente aflermava (pa- 
gine 6 e 7) che « Esso, senza punto rinnegare quei veri morali che, 
ff scolpiti nella coscienza delle generazioni umane, sono presidio e 
V fondamento deirordine sociale, e con questo anche della libertà 
<f umana, mostra aver tenuto conto dei recenti progressi avvenuti nel 
« dnminio delle scienze sociali, mercè la cognizione aumentata dei 
w vincoli che rannodano la vita fisica e la vita spirituale dell'uomo, 
rt nonché delle attinenze intime tra le esigenze materiali ed ecouo- 
ct miche e le esigenze morali e giuridiche della societi umana n ; e 
che , . . ce bisogna non distruggere l'uomo nel delinquente, ma estirpare 
u con ogni sforzo il delinquente nell'uomo, ù 

E che la emenda del colpevole sia oggi ancora il proposito del le- 
gislatore italiano, neppure t da mettersi in dubbio, poiché come ben 
diceva l'onorevole Zaiurdelli al Senato del Regno^ nella tornata del 
15 novembre 1S88: a Questo sistema graduale che il nuovo codice 
accoglie muove dal concetto dì eccitare la resipisce}ì:;^a e il mi- 
glioramento morale, facendo dipendere dalle prove di ravvidimenlo la 
mitigazione della pena e individualizzando la pena medesima, secondo 
i meriti od 1 demeriti del delinquenti, d 



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LA LEGGI DF.V*HfiSF.RE UMAÌ^A 



a? 



Parole d'oro son queste e degne dì encomio^ come già quelle pre- 
cedomemente ricordate^ e proposito nobilissimo è codesto del legisla- 
tore italiano; ma dietro alle buone parole, stanno due tristi fatti: selle 
anni di segrega:{ione cellulare conìinna pei condannati all'ergastolo e la 
iicga;;ione ai medesimi della IÌhera;^ione condii^^ionàlc. — Questi due fatti 
non potranno mai portare allo scopo che il legislatore sì propone. 

Vincenzo Garelli^ la cui mente elettissima e il nobile cuore, erano 
vinti soltanto dalla propria modestia, unica colpa di lui e della fa- 
miglia modello ond'egli fu parte, Vincenzo Garelli, nelTaureo libro: 
Della pena e dtìVememìa^ parlando a pag. 105 del!^ isolamento segre- 
gallone cellula} e^ saggiamente a%^vertiva che — «l'isolamento produce 
effetti diversissimi sui varii caratteri e sulle diverse condizioni sociali. 
In generale, le persone istruite ne risentono meno gli effetti . . ^ , , 
Per gli uomini invece di limitata coltura, la solitudine ha tutta Teffi- 
cacia della pena. Debole essendo la corrente d'Idee, ben presto in loro 
pigliano piede la tristezza e la malinconia, « L'uomo che è natural- 
mente socievole sente subito tutto il male del forzato isolamento. 
Ziramerman, che attribuisce tanti vantaggi alla solitudine, non pensò 
che alle anime tenere ed alle menti riflessive; ma egli non descrive 
punto gli effetti dì essa sull'animo del colpevole e dell'ignorante. » 

E dopo enumeraci i vantaggi che la solitudine apporta nell'opera 
delicata, e difficile del miglioramento morale, prosegue: — « Il signor 
Ferrus, da quel valente medico igienista che e, sostiene che general- 
mente la solitudine diuturna t funesta all'uomo fisico quanto al morale, 
ed inculca ai direttori dei penitenziari di misurare con retto giudizio 
la sua azione nocevole; perocché egli teme che possa rendere i con- 
dannati insocievoli, giacché vorrebbe che non sì avesse a spegnere nei 
colpevoli la socievolezza, ma a risvegliarla 0. 

« La perennità della separazione (prosegue poco dopo il Garelli, e 
le sue parole possono perfettamente valere pei 7, i 12 e i 20 anni) 



t) « Merita (dice ì\ Garelli) d'esser qui risenta ua'osservadone assai iniport.mte 
dì Silvio Pellico sui funesti effetti dell' isolamento. » E anche questa io voglio riferire 
poiché panni che nt* il Garelli uè W Pellico siano stati dai compilatori del codice me- 
ditati cos-ij come sembrala mio giudi^iQ, che meritassero; a L'abitudine di tranquil- 
liti che gii mi pareva a Milano d'aver acquistiate}, era disama. Per alcuni giorni di- 
sperai di ripigliarla, e furoao giorni d'inferno. Allora cessai di prò gare, dubitai della 
giustizia di Dio, maledissi agli uomini e all'universo, e rivolsi nella mente tutti ì pos^ 
sibili sofismi sulla vanità della virtù, 

(c Uuomo infelice ed arrabbiato è tremendamente ingegnoso a calucinUre i suoi 
simili e \ù stesso Creatore. L'i a è più immorale, più sceller^iu che generalmente 



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2S 



CAPITOLO IV, 



non può convenire al nostro popolo, alle nostre abitudini, al nostro 
climaj alia nostra religione ed al carattere nazionale nostro, Quindi 
noi ammettiamo 1* isolamento, considerandolo come una preparazione 
ad una perfetta cufa correttiva, sotto ale ime condii^joni che Io facciano 
idoneo a cjuesto scopo: 

f^ i;' L'isolamento dev'essere temporaneo, ma assoluto, scnna es- 
sere ncanco accompagnato dal lavoro. II reo deve trovarsi iji faccia di 
sé stesso e di niun altrOj e senz'ombra di distrazione; 

« aV Le brevi comunicazioni con lui devono essere affettuose; ac- 
ciocché egli possa persuadersi che si è solleciti di lui e della sua cor- 
rezione; 

<f if" H prigioniero, prima che lo si visiti, dev'essere spiato nella 
sua solitudine, per cogliere qua^ì dairatteggiamento della sua fisionomia 
il tema dei discorsi, per indovinare le interne agnazioni deirauimo, ed 
argomentare da queste delFopportunità delle visite che gli si hanno 
da fare; 

<s \" L'isolamento assoluto devo cessare^ non appena si vegga che 
h continuazione potrebbe essere più nociva che utile. » 

Si dirà forse da taluno che questa è poesia; ed e perciò che io mi 
compiaccio di ricordare come nessuno io conobbi più calmo e pru- 
dente osservatore del Garelli; e chiunque abbia letto il suo libro con- 
verrà ceriamente che pochissimi più di lui ebbero a scrivere sulla pena 
con freddo e diligente esame delle più ardue questioni che si presen- 
tano e con animo studioso unicamente della verità e della via migliore 
perchè la pena raggiunga il suo fine. Ma se pure si avessero a dir 
poesia la serenità imperturbabile, la indagine severa e minuziosa dei 
fatti j la logica del ragionamento, la chiarezza del dettato e la saviez^sa 
delle proposte che troviamo nell'opera del Garelli, io contesso che, 
avendo a scegliere fra la poesia della fede nella redenzione possibile 
deiruomo colpevole, e la poesia dello scetticismo, tra la poesia del 
soccorso vigilante indefesso ad ogni fase della più grave fra le malattie 
morali e la poesia dei sette o venti anni o di perpetua segregazione 
cellulare continua, fra l'esperienza poeticamente eloquente della carità 
prodigiosa che avvicina il lebbroso a ritentarne la salvezza, e Tespe- 



non si pensa. Siccome non si può ruggjre - tialk tnattina alk sera per si^Uirnane, e 
Taoima la più dominata dal furore ha dì necessità ì suoi iiitervalh di riposo, que- 
gl' intervalli sogliono rìseoiirsi dell' immoraliti che li lia precedmi. Allora sembra di 
essere ìa pace, ma ù una pacv maligna, irrdigiosa; un sorrisa selvaggio senza cariti, 
àcnisa digniiA; un amor di disordine, dì «ibbrei^.a, di sciiÉrno, ^ 



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LA leggìi DEV essere UMANA 29 

rìen2:a muta e desolante del chiavistello, io preferisco sempre la prima 
perchè ricca di successi e feconda di nuove speranze, mentre Taltra 
è ricca sdtamo di desolanti episodii e feconda di tisi e di deaiensfa, 
come stabilirono già le statistiche. 

Ma che vi abbia maggior dose di poesia in certe disposizioni del 
Codice di quanta se ne possa trovare nelle teorie e nelle esperienze 
dei filantropi, e dimostrato ancora dal disposto dell' artìcolo i(>, che 
regola coirarticolo seguente T istituto della liberaiiofie condizionala e 
stabilisce che: 

CE II condann^uo alla reclusione o alla detenzione per un tempo su- 
periore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non 
meno di tre anni, se si tratti della reclusione o la meti, se si tratti 
della detenzione, e abbia tenuto tal condotta da far presumere il suo 
ravvedimento, può^ a sua istaiua, ottenere la liberas^ionc condizionale, 
sempre che il rimanente della pena non superi i 3 annh 
« La liberazione condizionale non è concessa: 

« i,*" al condannato per alcuno tra delitti indicati negli art, 24S 
(associazioni per delinquere) e dal 406 al 410 (rapina, estorsione e 
ricatto); 

« 3/' al condannato alla reclusione per 30 annij nel caso pre- 
veduto nelPartlcoIo 59 (quando la reclusione sia sostituita aircrgastolo 
per concorso di circostanze attenuanti); 

cf 3."^ al recidivo in alcuno tra i delitti indicati negli articoli 
dal 364 al 368 (omicidii) e 404 (furti qualificati); 

« 4, " al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto^ quando 
sia stato condannato a pena che superi i cinque anni, jo 

Io" non discuto la forma di tale articolo, ma se non m'inganno^ po- 
trebbe essere modello migliore e nella forma e nella sostanza T arti- 
colo 46 dello Schema tìi leg^e uiUa riforma penale e carceraria che il 
compianto Garelli presentava come appendice al suo citato lavoro, cioè 
il primo dei dodici articoli che formano il capìtolo io", DciU ìihera- 
^/tj;^( rondiiyionaU^ ed b cosi concepito: 

i* Art, 46. Possono essere condizionatamente liberali i condannati 
a pena maggiore di sei mesi ed a minore di tre anni, quando abbiano 
scontati i tre quarti della pena; dopo i due terzi della pena i condan- 
nati dai tre agli otto anni; e dopo la metà della pena dagli otto ai 
dodici anni, e dopo dieci annidi carcere, quando la condanna t a vita, 
e diedero in questo tempo segni sicuri di ravvedimento e presentano 
guarentigie sufficienti di buonn condotta avvenire, » 



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ÌO 



CAPITOLO IV. 



Negli articoli 47 e 48, il Garelli viene indicando i fatti che si hanno 
a ritenere come segni di ravvedimento e guarentigia di buona con- 
dotta; e nel 49 e seguente, stabilisce le norme pei due gradi di libe- 
razione condizionale e per h iibera:^ione dehnitiva. 

Non mi trattengo ad esaminare quel primitivo concetto del Garelli, 
ma vorrei che i legislatori italiani lo meditassero ancora una volta» 
quando sieno chiamati ad una revisione del nostro Codice. Affermo 
intanto che !*idea dt estendere il benefi?!Ìo della liberazione condizio- 
nale ad ogni condanna a pena privativa di libertà superiore ai sei mesi 
è nioho più logica di quella che ha vigore di legge neirarticolo 16 
del nuovo Codice penale, che in parecchie delle sue limitazioni non è, 
a parer mio, né logica, né pratica e neppure proporzionata. 

Infatti: nel Codice nostro sì accorda !a liberazione condizionale at 
condannato che tt abbia ieniito tale condotta da far pnsnmcre il suo 
RAVVEDIMENTO ì) : ma se il ravvedimento i il criterio determinante la 
concessione della liberazione, e se questa voi negate ai grandi colpe- 
voli, lasciate con ciò supporre o che impossibile voi riteniate il rav- 
vedimento di costoro, che a voi non prema se i grandi malfattori 
abbiano o non attitudine e propensione al ravvedimento. Ora voij le- 
gislatori, non potete permettere la prima supposizione che avrebbe 
contro di so la storia del cristianesimo: nò mente ragionevole verrebbe 
mai a concepire la seconda, che ha contro di se il vostro zelo e U 
sollecitudine %'Ostra pel pubblico bene. Non potete ancora permettere 
la prima poiché, da conoscitori espertissimi delle umane vicende, voi 
ben sapete come sia molto più facile il ravvedimento del facinoroso 
che nel bollore della gÌovÌnezi?a (quando 1 voli pindarici della fantasia 
tengon luogo di calcolo, e non si distingue nò si è capaci a distin- 
guere fra la suggestione che viene dal pessimo amico o il consiglia 
che viene dairottimo) e lusingato fors' anche da giovanile ambizione, 
attentando alla vita del Re, della Regina, del Principe ereditario o del 
Reggente, abbia meritato Tcrgastolo, di quello che sia il ravvedimento 
di colui che « lusingato da speranza ardita d e per aggiungere una 
nuova alle antiche vittime, abbia dapprima colle blandizie» poi con vio- 
lenzitj attentato alla casta bellezza della vostra ledclc consorte^ o meno 
ardito, ma sospinto da libidine di lucro, abbia attentato alla integrità 
della vostra borsa. 

Passato appena qualche anno, o qualche mese forse anco, il primo 
che ù pure il più terribile di questi due malfattori, si consolerà nella 
solitudine dell'ergastolo, pensando che il suo colptj andò fallito, e torse 



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LA LEGGE DEV ESSERE UMAKA 5 [ 

in cuor SUO farà voti pel_ bene inseparabile della patria e deiraugusta 
persona che^ncl delirio della sua mente giovanile, avea designata a 
sua vittima- e saranno voti più sinceri di molti che sì scrivono e si 
stampano nelle circostanze solenni dalla turba dei volgari ambiziosi, 
ai quali preme di esser creduti devoti. — Passati dieci 'anni invece, 
ricorderà il secondo con gran dolore il colpo fallito, ricornerà colla 
mente dalla quiete della sua cella al santuario incontaminato della vo- 
stra fjimiglia, ripenserà il sorrisiO incantevole e le giunonie forme 
della vostra consorte, e maledirà ancora nel sogno Tarrivo imprevisto 
del servitore fedele che intervenne a difesa della vostra Susanna, o 
della vostra borsa. E in quel turbinio di seducenti fantasimi che 
dal silenzio e dalla solitudine han vita, rivive T antico proposito, e 
il malfattore punito si duole del passo falso, ma si consola pensando 
che è valido ancora , , . e se la battaglia è perduta, ci ha tempo a gua- 
dagnarne un'altra: ha davanti a se la liberazione condizionale: al 
compimento dei suoi progetti gli occorre per ora buona condotta 
(e questa è facile, non trovandosi in vicinanza di donne e neppure di 
portafogli seducenti), per altra volta gli occorrerà soltanto cautela. Co- 
stui, per la liberazione condizionale^ uscirà in tempo a riprendere la 
sua carriera; Taltro *Ìnvece sinceramente pentito, dovrà morire nell'er- 
gastolo; e quando egli alla fine dei sette anni, si troverà ancora se- 
gregato nella sua cella, forse l'altro, con maggiore cautela, avrà rubato 
i casti amplessi a più mariti, o i portafogli a sette mercanti di cam- 
pagna; poiché se facilissima cosa e correggere col tempo e colla ri- 
flessione lo errore del pensiero, difficilissimo 6 correggere la passione, 
tanto più se di libidine o di lucro. E se vero è quanto della passione 
diceva Porfirio, che — impossibile cosa è che si chiami Ubero colui 
che ne è dominato — voi colla liberazione condizionale avrete liberato 
il libidinoso o il ladro dal carcere, non certo la società dalle voglie 
e dagli attentati di lui. 

Il miserabile che si ebbe da natura più malvagità di propositi che 
vigoria d'intelletto e forza di volontà, ed ebbe mestieri di associarsi 
ad altri per aver coraggio a delinquere (art. 248) sarà egli pure senza 
dubbio assai più inchinevole a ravvedimento che colui il quale, da 
solo, falsificando la vostra firma, carpiva ad altri la sua fortuna, o scien- 
temente vi calunniava. A quest'ultimo la liberazione condizionale, al- 
l'altro la inesorabilità della reclusione e la sorveglianza speciale della 
pubblica sicurezza .... 1 Non è logico e non t giusto. 



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capìtolo IV. 



Per esser logici e per esser giusti, ad una sola classe d[ delinquenti 
potete negare la ìiberaj;^iofìe cotidi:;^mrale: ai recidivi, E per chi: la pena 
sia proporzionata al delitto e utile alla societA e al delinquente, voi 
non dovete fissare, a priori, la durata della segrega;^ioììc cellulare^ ma 
fissare un limite massimo ed un minimo, entro i quali possano ì giu- 
dici liberamente spaziare secondo coscienza, avuto riguardo alla na- 
tura e circostanze del delitto, all'indole speciale e ai propositi del de- 
linquente. 

Il limite unico per tutti nella segregazione cellulare, non è un espe- 
diente di correzione, b un letto di Proaaie che rende la vostra legge 
inumana^ La liberazione condizianali;, colle sue Umitazioni portate 
dall'articolo i6, renderà troppe volte la vostra legge o inumana o ri- 
dicola. Il primo attributo non può convenire ad lui codice che aboliva 
il carnefice, il secondo dal vostro senno potrà evitarsi; — e voi prov- 
vedete. 



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MTrnTJiITTTTnTiiTrìTjTTTHTTTNTTriTiTrr^^ 



CAPITOLO V, 

LA LEGGE DEV 'ESSERE UGUALE PER TUTTL 



Pel disposto deir arti colo 19 del Codice e nel caso di non eseguito 
pagnmento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precettOj e 
di insoEvibilità del condannato^ la multa si converte nella detenzione, 
col ragguaglio di un giorno p&r o^fii dieci lire o frazione di dieci lire 
della somma non pagata a; ma « la detenzione sostituita alla multa non 
può oltrepassare la durata di un anno » e n alla detenzione può (in 
questo caso d'insolvenza) essere sostituita neiresccuzione, ad istanza 
del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello 
Stato j della provincia o del conume; e due giorni di lavoro sono rag- 
guagliati ad un giorno di deten:;;^ionc, a 

Se la libertà dei malfattori s'abbia a estimare di un valore dt dieci 
lire per ogni ^iornaia^ è questione d'apprezzamento; e Tapprezzamento 
b detcrminato da criterii cosi variabili che di ciò non voglio occuparmi 
se non per dire che, per trattare i galantuomini almeno come i malfattori, 
si dovrebbero pure indennizzare nella stessa misura di dieci Hrc per 
ogni giornata di detenzione tutti quei disgraziati che dopo le soffe- 
renze di un carcere preventivo di mesi e qualche volta di anni ven- 
gono assolti di poi colle prove più limpide della loro innocenza, onde 
apparisce che ingiustamente ebbero a soffrire la privazione della libertà, 
le angoscie e il disonore del carcere. 

Ma per quanto si riferisce al secondo ragguaglio di dite giorni di 
lavoro per ogni giorno di defen^iionej come la detenzione fu già valu- 
tata in lire dieci per ogni giorno, ò ovvio osservare che ragguaglian- 



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34 



CAPITOLO V. 



dosi per tal modo al valore di cinque lire ogni giornata di lavoro del 
malfattorej l'opera forzata di lui è assai meglio ricompensata dallo 
Stato che Topera della maggior parte degli impiegati che servono allo 
Stato liberamente, assiduamente, con zelo, e con quella presunzione di 
buon volere che si desume da una vita incensurata e inappuntabile. 

E infatti: i 365 giorni di lavoro del condannato sarebbero valutati 
per disposizione dell'art* 19 in Hre 1825, somma cosi rispettabile che 
non è raggiunta dall'annuo stipendio di molti e bravi medici condotti^ 
che supera di 225 lire l'annuo stipendio di un cancelliere di pretura 
di 4^ categoria, supera di 525 lire lo stipendio dì tin vice cancelliere 
di pretura, di un vice cancelliere aggiunto di tribunale, di un sosti- 
tuto segretario di regia procura e di un sostituto segretario aggiunto 
di procura generale di corte d'appello; supera di 505 lire l'annuo sti- 
pendio di nn maestro urbano superiore di prima classe, e supera di 
1215 lire lo stipendio di una maestra rurale inferiore di ter^a classe!!! 

La giornata del inalfattore t compensata per quella disposizione non 
meno di quattro volte più che quella di migliaia di laboriosi e onesti 
braccianti i) e nove volte almefio più che quella di migliaia di oneste 
fanciulle e madri di famiglia che lavorano tutto 11 giorno per 50 cen- 
tesimi e alle quali la libertà giova soltanto per accumulare onesta mi- 
seria e per combattere contro le insidie del vagabondi ai quah la for- 



1) Dal giornale a // Meìsagger& a Jel 21 febbraio 1S84, merita certo di essere 
qui riprodotto quasi commento all'articolo 19 del codice, rarticoletto seguente che 
giova a dimostrare come Ja gravitA delle nostre asserzioni sia vinta ddlla realtà dì 
fatti che la stessa immaginazione tioii oserebbe fingere ancora: 

M QuAì^TO GUADAGNANO 1 BRACCIANTI. — Scrìve rEtigaueo di Padova ; Dal prefetto 
ricevemmo la seguente comunicazione : 

ti La regia prefettura di Verona mi scrive che da alcuni giorni incominciarono i 
lavori per la costruzione di un cande che il municipio locale destina a scopi indu- 
striali, e perciò dalle provincie limitrofe affluiscono molti braccianti per essere im- 
piegati nei delti lavori* 

f Se non che la esperienza dei giorni passali ha dimostrato che le condizioni alle 
qUiiU devono i braccianti lavorare sono tali che ^^r quanio facciano non gùmgùnù a 
piadainare. in media più di 60 jo CENTEStMì AL giorno, per modo che già molti 
di essi vedendo di non poter sopperire, con tale mercede^ neanche ai più urgenti 
bisogni dclk vita^ lasciarono i lavori privi di tutto, onde obbligarono fautori là ad 
adottare provvedimenti di sicurezza pubblica a loro riguardo. 

CI Al fine di evitare peitantochesi rechino a Verona altri braccianti, lusingati di 
fare guadagni convenienti^ e che poi rimanendo delusi potessero compromettere Tor- 
di ne pubblico, credo utile far conoscere ai lavoranti di codesta città il vero stato delle 
cose onde evitare disillusioni, u 



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^ 



LA LEGGE DEV ESSERE UGUALE PER TUTTI 



55 



tana permette di vivere senza lavorare e aguzza cogli agì gli appetiti 
innominabili e forti. 

Ossequente all'autoriti, mi piace sempre parlare colle autorevoli sue 
parole e col sussidio delle sue cifre che non potrebbero essere certa- 
mente e non sono una fantasia- Or bene^ se voi date il valore di 
cinque lire alla giornata dei malfattore, ciò indubbiamente vorrebbe o 
dovrebbe dire che, secondo i calcoli vostri, tanto può rendere allo 
StatOj allaprovincia^ al comune il lavoro giornaliero di lui. Una tale af- 
fermazione è implicita nella vostra legge, e dovrebb'essere conforme a 
ver iti se la legge non è fatta all'azzardo. Ma le vostre statistiche parlano 
un linguaggio ben diverso, e stabiliscono un fatto che è la negazione 
meglio documentata e più indiscutibile del fatto che voi supponete. 

Nella Statistica decennale dtlìe carceri (1870- 1879), pubblicata dal 
Ministero deirinterno nel rSSo, dopo 144 pagine di cifre, di quadri 
e di prospetti accuratissimi della ReIa:(^iouet che rispondono ad altre 
170 pagine di cifre consegnate alle annesse tavole statistiche e le rias- 
sumono^ si legge: 

a Da queste cifre emerge la conclusione; che il costo giornaliero in- 
<r divtduale pel mantenimento del detenuti di qualsivoglia categoria, 
cf detratti gli utili, e calcolato su 273.267.291 giornate consunte nel 
(t decennio, fu di Lj 0,62.1. » 

Dunque è accertato che il prodotto giornaliero che voi potete spe- 
rare dal lavoro di ogni singolo condannato è una passività per lo Stato 
di sessantadne centesimi al giorno. 

Dico sperare^ e non a caso, percht questa favore%'ole cifra è desunta 
da calcoli decennali e rappresenta Ìl costo medio nel decennio, men- 
tre quella ad esempio del 1872 fu di L. 0^89,46, 

Né si creda sia questo lauto profitto del lavoro dei malfattori una 
specialità deiriralia, e che il legislatore sia stato indotto in errore da 
ciò che dovrebb'esssere oche avviene presso le altre nazioni^ poicht la 
tavola IX (pag, 28 e 29) della Siatistique pénilentiaire iniernatÌona!er (an- 
née 1872), pubblicata a Roma nel 1875, vi dice che in detto anno 
1S72 quando al mantenimento di ogni singolo suo detenuto dovea 
ritalia aggiungere ancora 89 centesimi e 46 millesimi al giorno, il 
Belgio dovea aggiungerne 93 e 89 millesimi, l'Austria 96 e 31 mil- 
lesimi, la Danimarca L. rji!,32. (una lira, undici centesimi e trenta- 
due millesmii), TOlanda L* 1,17.69, l'Ungheria L, 1,32.72, la Svezia 
L. T,5>.62; e più fortunate delle precedenti l'Irlanda aggiungeva sol- 
tanto 85 centesimi e 79 millesimi, Tlnghilterra 74,02, la Sassonia 72, 67, 
la Prussia 71 33, la Francia 62.96. Fortunatissima tra le genti la sola 



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CAl^il'OLO V. 



Svizzera potè vantarsi iti quelFanno di un risultato inaudito : nello 
stabilimento penale di Lenzbourg (nel cantone di Argovia) ogni con- 
dannato diede in media allo Stato Tw/iVe netto giornaliero di L. 0,02.15, 
e in quello di Neuchatel di L. O5OO.19. 

Tale è il risultato delle statistiche; e se a queste io ricorsi è solo 
perchè (nou parendomi naturale e neppure verosimile che il legisla- 
tore italiano senza un giusto criterio avesse dato tanto valore al la- 
voro dei delinquentij quando cosi poco se ne suol dare al lavoro deg!i 
onesti cittadini) dubitai della mia inesperienza, e cercando la risposta 
che il Comitato italiano pel congresso internazionale penitenziario te- 
nutosi a Londra nel 1S72, mandava al 5** quesito proposto dal ComU 
tato centrale e ctiiedente, in quale proporzione i detenuti contribui- 
scono al loro mantenimento col prodotto del lavoro? — trovai la se- 
guente : — (f Quello che producono le carceri si ricava dalla statistica : 
giova quindi ricorrere ad essa per farne un giudi:iÌo sicuro, m 

Potrebbe taluno obbiettare che altro è il lavoro del carcerato^ altro 
il lavoro deiruomo libero. Mao troppo facile rispondere che colui il 
quale lavorando sotto sorveglianza non riesce a guadagnar tanto da 
vivere, difficilmente essendo in libertà riuscirebbe a compiere gior- 
nalmente un lavoro del valore di lire cinque dovendo nello stesso tempo 
provvedere il vitto a Talloggio a sé stesso e forse alla sua famiglia, 
(caso non infrequente perchè Tuomo che cessa di essere onesto non 
cessa contemporaneamente di essere prolitico); cosicché^ anche per 
tale riguardo^ pia difficile si renderebbe l'applicazione dcirarticolo 19, 
essendo troppo evidente che chi è privo di mezzi per pagare la multa 
non potrà di certo gratuitamente prestar l'opera suaj nt^ per un mese, 
né per un anno a servizio dello Stato, della provincia o del comune, 

Potrebb'essere che il lavoro dei malfattori valga in Italia cinque 
volte di più, p, es,, che nella Repubblica di Liberia, o potrebb'esserc 
che un dollaro valga laggiù cinque volte meno che in Italia; ma al- 
rintuori dì questi due casi non dubito di asserire che più logico e più 
giusto del legislatore italiano è stato a tale riguardo il legislatore dt quella 
repubblica quando stabihva che — u ^ chiunque sia punito con roidra 
« da qualsiasi Corte e destinato a pubblico lavoro per soddisfare la 
« multa e le spese, sarà diffalcata la somma di sei dollari per ogni mese, 
fino a taato che la multa e le spese rimangano soddisfatte, a i). 



t) The Statide Imvs of the RepuUk 0/ Liberia, pas^ed by the legislature from 1848 
lo 1879. — Monroviii, 1879. — Beco D(:Ma stia i[itcgrit:'i il testo originale della di- 
sposizione citata che leggcsi nel libro 111^ parte seconda (/W^Vw^j, i;apitolo VI, ^2; 



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lA LEGGE DEV*ESSERE UGUALE PER TCTTf 



ì7 



Io sono ben lungi dal proporre come modello ai legislatori della mia 
patria^ gli statuti della Repubblica di Liberia: ma poicht il buon senso 
non è privilegio di nessuno, è bene additarlo dovunque si trovi; e 
più di buon grado gli si rende omaggio quando si trova negli umili. 

E in fatto di buon senso sono parecchie le disposizioni non inde- 
gne dello studio dei grandi legislatori negli ordinamenti di quella re - 
pubblichetta di negri che sessantotto anni or sono erano schiavi nel- 
l'America o selvaggi m quel lembo d'Africa dove, il giorno 27 luglio 
1847, dichiararono la propria indipendenza e di dove oggi conchiu- 
dono trattati colla Germania e coll'Inghilterra, con la Francia e l'Italia, 
la Danimarca, il Belgio^ gli Stati Uniti d'America, ì Paesi Bassi, la 
Svezia e Norvegia, il Portogallo, TAustria-Ungheria e la Repubblica 
d'Haiti. 

Lasciando ora in disparte sulla opportunità delle pene pecuniarie 
le dotte e numerose discussioni dei filosofi che furono riassunte da 
Pellegrino Rossi, in poche ed assennato considerazioni, lasciando i 
calcoli più o meno umoristici sul credito che si aprirà a favore del 
pubbhco erario per le multe non pagate, e notando che la tnuUa nel 
Codice attuale è applicabile ad una infinità di casi per le disposizioni 
di non meno che cento e trenta articoli 1) e in altri cinquantun ar- 
ticoli è minacciata 1' ammenda ^S, alta quale per l'art. 24 alinea « si 
applicano le disposizioni contenute nei capoversi dell'art, 19, sosti- 
tuito Tarresto alla detenzione a, ciò che spontaneo si offre alla mente 
di fronte al disposto dell'art. 19, è la ineguaglianza vieppiù rafferma- 
mata tra il povero e il ricco di fronte alla legge penale, ineguaglianza 
che una coraggiosa e assennata giurisprudenza potrà soltanto attenuare, 
che un legislatore giusto e prudente dovrà cancellare. 



Any perscn or ptrsonì punì shed by fine in any of ibi Cùuris and pui topuhlh lahor 
io satisfy said fine and costs, sbalì hi aìlozi^'^d ihc sum of stx dolUrs piir manth ; untU said 
fine and cosis bt saìisfied. 

i) Articoli 107-ito, 114, i\6, 122, I2J, 115-128, 335, 139-144, 146, 15^ JS>*fS-1* 
156, 138-163, 165, 167-17J, 176-173, 180-183, 186, 194-196, 20ip 203-:!o6, 2L0, 221» 

22a, 224, 22), 235, 257, 241, 2^7, 251, 254, 253, 261, 2Ó4-274, 286, 288, 289, 290, 

293-299, yo. III, 314, 519-313, 325. P6, Ì3S, 539, J4S. Mó, 37^ 37^. 37 5» 3^9. 
393i 395. 396, 39S; 40S, 415. 414-430- 

2) Artìcoli 434^4 j2. 456-45^* 4^^o, 4^1-4^^, 469» 471-47^. 4^2, 4^3-4^5^ 488, 49^^. 
49'* 49 3 '493- 



-43^^-^ 



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CAPITOLO VI. 

OPTÌMA LEK QUé^ MINIMUM RELL\QUÌT ARBITRIO ÌUDICIS...^ 



Quando l'arbìtrio del giudice non abbia altri limiti che queUij ad es, 
che noi troviamo nell'art, 363 in confronto del 369 e del 371» non 
solo la legge corre gran rischio di non essere uguale per tutti j ma la giu- 
stizia può diventare un gioco di sorte. E infatti, mentre un giudice 
severo potri punire con tre anni di detenzione, chi, nei casi dell'arti- 
colo 363, depone un infante legittimo naturale riconosciuto in un 
ospizio di trovatelli o ve lo presenta occultandone lo stato, un altro 
giudice più inchinevole a misericordia, nel caso dell'art, 369, potrà 
egualmente punire con tre anni di detenzione chi abbia ucciso un altro 
infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi 
cinque giorni dalla nascita. E tutto ciò può avvenire mentre, nel caso del- 
l'art, 3 71, un terzo giudice, severo anch'esso, potri punire con cinque 
annidi detenzione e tremila lire di multala mg!igen:ia della levatrice 
o del medico che per due minuti di ritardo ad accorrere lasciò pe- 
rire il neonato. 

Una giusta innovazione del Codice fu quella portata dall'art. 40, dove 
è stabilito che « la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia di* 
ff venuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena 
i< temporanea restrittiva della libertà personale » \ giusta in sé stessa 
e plausibile ancora per ciò che mette termine airarbitrio consccrato 
nel codice sardo dall'art. 56 alinea, dove era stabilito che « Ìl car- 
cere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere com- 
putato nella pena del carcere imposta pel reato, » 



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CAPITOLO n. 



Ora io domando se a questa plausibile mnovaziouc die eitmina in 
tanta parte Tarbitrio dt;l giudicante non avrebbero altre parecchie do- 
vuto avvicinarsi per avere V opti ma lex qua e mimmum nìuiquit arbi- 
trio jiidicis ? 

Piacquemi sempre in ogni cosa ricercar prima e principalmente la 
sostanza. Ma poichò nelle leggi, dove nulla dev'essere inutile, b a ri- 
tenersi come sostanziale la stessa forma» non saprei del tutto appro- 
vare certe formole permissive che accennano ad autorizzare l'arbitrio 
colla parola stessa ch'è destinata a frenarlo, la parola della legge, nella 
quale tutto dovrebb'essere ordine razionale, precisione e disciplina in- 
violabile. Onde mi spiacque trovare una trentina di volte Tespressione 
della legge che senza indicare un criterio, una regola, una misura di 
sorta, abbandona con un semplice se, o con un può airarbitrio del mi- 
nistro o del magistracoj ora la facoltà di procedere « jf il ministro 
della giustizia ne faccia richiesta n (articoli 3, 4 e 6), - ora la facoltà 
di dare effetto legale nello Stato e senza ombra di giudizio a sentenza 
di tribunale straniero (art. 7 alinea), ora di ordinare l'arresto prov- 
visorio dello straniero in seguito a semplice domanda od offerta di 
estradizione (art. 9 in fine), ^ 

Cosi non parmi che il magistrato potrebbe senza norme prestabilite 
(nu PUÒ invece, perchè lo dice la legge) regolare in molti casi la mo- 
dalità o le attenuazioni della pena (art. 13, 14, i ), r<? ultimo alinea, 
2r, 26-28, 33, 36, }8, 42, 46, 47 in fine, '^^ in Jìne, 243 quarto 
coiiimaj 330, 343, 397, 431, 45), 48S alinea); e ruò (in nmncro an^ 
che maggiore di casi) regolarne Tesasperazione o l'aggravamento (ar- 
ticoli 28 terzo comma, 53 alinea, 54 primo alinea, 57, %%, 13S, 
154 in fine, 156 secondo comma, 185 terzo comma, r86 alinea, 
2iS in fine, 29É in fine, 392, 39S, 431, 467, 468, 471, 473, 478, 
482J 484 e 494). Può ordinare speciali provvedimenti contro i pic- 
coli delinquenti che la legge non potrebbe ancora pimire (arti- 
colo 54), e PUÒ finalmente in due casi (art, 186 e 296) ordinare per 
le sentenze di condanna una pubblicità assai maggiore dì quella che 
si suol dare nei casi ordinari a condanne di ben maggiore impor- 
tanza. 

Sarà questione di forma; ma quando la forma denatura il concetto 
della legge, quando converte una disposizione scritta a omaggio della 
giustizia in una disposizione vessatoria e l'abbandona come arma al- 
l'arbitrio, quella forma dev'essere corretta. 



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OPTIMA LEK Oy.VE MINIMUM IlELTNatJrr AUBITHIO lUDICIS* . , 



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Di tal genere appunto b ta disposizione deiriilcimo alinea delVarti- 
colo 8 nel quale si stabilisce che « su domanda od offerta di estra- 
dizione PUÒ essere ordinato Tarresto provvisorio dello straniero, u 

Ma per una disposizione di tale importanza, e che può essere di 
COSI frequente applicazione, si poteva ben dire quando e con quali con- 
dizioni può essere ordinato Tarresto provvisorio dello straniero; si po- 
teva in poche parole indicare una norma, un criterio qualsiasi che 
valga a limitare Tarbitrio e a giustificare l'operato deirautoriti chia- 
mata a provvedere e garantire ad un tempo il sacro diritto delTospi- 
talitù rispettato in ogni tempo e tn ogni angolo della terra. E non 
sarebbe stato difficile con due semplicissime aggiunte, quali Ìl buon 
senso e l'equità concordemente consigliano, e modificando la disposi- 
zione cosi : 

« Nondimeno, su domanda motivata di estradizione 0, potrà essere 
ordinato Tarresto provvisorio dello straniero, quando il tiioìo del reato 
quale risulta dalla domanda o dagli anvessi documenti^ ammetta V arresto 
preventivo anche a ìennini della legge italiana, n 



i) Parrai che V offerta si potrebbe lasciare per U ragione semplicissima, quamlo 
altre non iossero, che non è possibile o non è serio offrire un uomo airautorìtà di 
un ahro paese quando egli non è ancora in potere deirautorità na^ion^ilc, come av* 
viene appunto quando questa deve ancora ordinare l'arresto. 



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AmrfaMMKIimHM.aiiMli.MliHIillllirNIMHIIIiiliiiMlltillirNirMiEil 



INlll1l[ll]lhIllMlllNi[IIMI.inilllJJJIIINllL1IIIHIINirMMMJMNniNllJt 



CAPITOLO VIL 

UN NUOVO D R L 1 T T O , 



(Art. 2j?^ ^ì, 2"" capoverso). 

Ho sempre odiato V intrigo ìq ogni sua manifcstazionej e odioso 
veramente lo ritengo nel caso in cui dal legislatore si vorrebbe repri- 
mere. Ma il legislatore che cerca la lesione di un diritto per commi- 
nare una pena, qual diritto trova egli leso o minacciato dal non fatto 
di d colui che per denaro o altra utilità, data o promessa a lui o ad 
altri, si astiene dal concorrere ad incanti o licitazioni » ? 

Io mi arresto a questa domandaj e a questa parte dell'art icolo 299, 
che mi sembra addirittura fuor di ragione; ripenso air affermazione 
mille volte ripetuta — essere questo Codice il frutto di quasi trent'anni 
di studi — flit risultato dello studio e deiropeni assidua di una intera 
generazione di eminenti giureconsulti », « avendo quest'opera per quasi 
im trentennio raccolto la cooperazlone di quanti nel Parlamento, nella 
cattedra, nella curia, maggiormente onorarono ed onorano la scienza 
italiana » 2)^ q ripenso che fra tutti costoro e per universale con- 
sentimento fu reputato cminentissinio Francesco Carrara e che del nome 
di lui fu onorata e delta memoria di lui avrà onore la scienza italiana, 
tìn che duri il nome d'Italia e il il culto della scienza- 
Ma penso pure che dei consigli di Carrara in codesto come in pa- 
recchi altri argomenti non si tenne conto di sorta. 

r) Corrispondente agli artìcoli 2S7, dei secondo PrognÉtto Zariardelli, jri del Progettn 
Pcssina, 295 del Progetto GiannuKai Savelli, 289 del primo Progetto Zanardellì, e 
5J2 del Progetto Mancini. 

2] Relazione a S. M. il Re, del Ministro guardasigilUf neir udienza del jo giu- 
gno 1339, per Tapprovazione del testo definitivo del codice penarle; pag, io e 11, 



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A 



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CAPiraLo V!i. 



È ben vero però (e per amore di esattezza devo notarlo) che il 
secondo capoverso dcirart. 299 non è opera dell'onorevole ZanardelU 
il quale nella sua ReUi^iionc mifìisJeriak a pag, 196 del voi II avea 
scritto: — ce Noo !io creduto però di seguire i progetti anteriori nel- 
Tassoggettare a pena anche coloro i quali, accettando i doni o le pro- 
messe, si allontanano dagli incanti: il maneggio fraudolento non essendo 
opera di costoro, ni; avendovi essi partecipato attivamente, non possono 
neanco essere ritenuti corresponsabili del reato jj. Ma nella Ri^la;^wn£ 
a 5. M, il Re dovette scrivere (a pag. l3o) che « ad una proposta 
concorde di ambedue le Coni nni ss ioni parlamentari risponde l'aggiunta 
del secondo capoverso con la quale, oltre a cohi che con doni o pro- 
messe allontana dalla gara gli offerenti, e punito, sebbene in minore 
misura, anche colui che sì astiene dal concorrere alla gara medesima 
accogliendo le venali e fraudolenti proposte, jj 

La Commissione della Camera consigliò quell'aggiunta invocando le 
opinioni degli scrittori e i giudicati delle corti francesi, e (a pag, 253 
e 254) della sua ReIa:;^ion£ diceva: 

« n Progetto però non ha creduto di punire gli oblatori, che per 
doni o promesse si allontanano dall' asta. — Questa opinione ha il 
valevole suffragio di diversi scrittori come il Caniot, lo Chauveau, il 
Rauter, i quali per altro considerarono la questione dal punto di vista 
interpretativo della legge positiva. Altri scrittori come il Morin ed il 
Guyot e Paolo Bernard sostennero una contraria opinione» 

n A noi pare che se la legge vuole tutelare convenientemente la 
libertà degli incanti non potrebbe non punire coloro che sì allontanano 
dagli incanti per doni per promesse. Questi doni e queste promesse 
sono una speculazione che fa il coìpevole per meglio riuscire nella sua 
rea azione di fare cioè il vuoto intorno all'asta, rimanendo solo a det- 
tare la legge del prezzo per la coba posta in vendita, e sopprìmendo 
cosi la vera funzione deirincanto, che h la libera concorrenza. 

ti Vbìcanto diviene allora una pantomima ed una farsa, e non c'è 
ragione che coloro i quali daffiw malto a tjaesta farsa e che si allon- 
tanano dagli incanti per inrp^ ìiicn\ lasciando soli e despoti del mer- 
cato i loro corruttori^ non siano puniti come complici. 

a I doni che essi ricevono sono una parte di quelle spoglie che si 
preparano a fare gli acquirenti a danno dello Stato, dcgristitnti pub- 
blicij o dei debitori, giacché non è a presumere che il donatore voglia 
gratificare i suoi concorrenti col denaro proprio e per ispirito di be- 
neficenza. È questa una speculazione tutta a danno del giusto prezxo 
delle cose poste in vendita, giacche l'oblatore confida che rimasto solo 



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UN NUOVO DELITTO 4S 



gli resteri nel deprezzamento un largo margÉne per soddisfare la propria 
cupidigia a danno altrui, È libero ciascuno di presentarsi o non pre- 
sentarsi agrincanri e di allontanarsi dalla gara secondo il suo talento 
ed i !^uoi in ter ùs si. Ma quando tutto ciò avviene per aiutare coloro che 
rimangono nella gara, ed avviene mediante un lucro, che rimanendo 
più grossa la gara, avrebbe potuto andare a beneficio dei beni incantati, 
colui che si astiene è complice della spogliazione e del deprezzamento, 
ed egli come tale dev'essere punito, '""La legge^ dice il Bernard^ avendo 
voluto proteggere gFIncanti ha punito tutti i mezzi che le sono parsi 
cfEcaci sugrincanratori: le minaccie, le vie di fatto^ le violenze perchè 
ad esse non si resiste, e recano Ìl più grande attentato alla libertà; il 
denaro, i vantaggi pecuniarii^ perchò gli nomini sono anche mossi dalla 
cupidigia, e perchè in materia d' aggiudicazione essi sono tanto più 
accessibili airinfiuenza dell'oro, in quanto acquisterebbero un benejicio 
certo senza nulla arrischiare* In luogo di tentare Talea degl'in canti, o 
di cercare un acquisto che può essere fatto a buone o cattive condi- 
zioni, secondo che essi si lascerebbero più o meno allettare, o ne co- 
noscessero più o meno i vantaggi e le perdite, essi vaiderebbero il loro 
silaì;^io a buoni denari contanti. *' 

u Un paese come V Italia che deve ancora convertire tanta massa 
di beni immobili nello interesse della pubblica economia, e che esce 
appena dalla dolorosa esperienza fatta nella vendita dei beni ecclesia- 
stici, non può fare una eccezione ai principii che governano la materia 
della complicitij la quale avviene non solo per commissione, ma anche 
per omissioue^ ogni qual volta il non fare agevola il fare, ed è ammata 
dallo slesso dolo che anima colui che /a, e partecipa al suo medesimo 
lucro, ed anzi lo percepisce tn un modo sicuro quando questi talvolta 
può rimanere frustrato. » 

La Commissione del Senato non cita autorità di scrittori o di giu- 
dicati, ma dice semplicemente a pag. 158 della sua Relazione: 

<^ Unanime per contro fu la vostra commissione nel riconoscere la 
necessiti di punire, non solo chi allontana gli offerenti dagli incanti^ 
ma ancora coloro che, per doni od altre utilità, se ne allontanino, ren- 
dendosi cosi complici del deprezzamento delle cose poste in subasta. 
Vi propone quindi, alPart. 287, raggiunta del comma seguente: 

tt " È punito come complice colui che per danaro^ doni^ promesse od 
altre utilità^ si astiene dai concorrere agli incanti. " 

«E crederebbe pure opportuno; giusta la proposta del deputato Spi- 
rito, sostenuta altresì da qualcuno dei vostri commissari, di aggiungere 
ancora un ultimo comma cosi concepito : — *' Queste disposìiioni sono 



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CAVI roto VII. 



pure apph'calnli ai casi in cui h pubbliche ammini^ìraiioni procedam per 
licitazione privatd od a schede segrete "; essendovi anche in questo caso 
il medesimo danno, ed il medesimo diritto da tutelare, *) 

Io m'inchino ossequente airautoricà di Carnet, dì Chauvèau, e di 
RauteFj e m'inchino alla unanimità della Commissione del Senato, ma non 
mi acqueto all'idea che negli ultimi dieci anni dì studi si abbia potuto 
dimenticare o passare sotto silenzio ciò che scriveva in proposito il 
principe dei giureconsulti nei tempi nostri, alle obiezioni del quale non 
trovo ancora adeguata risposta nelle considerazioni per quanto sedu- 
centi degh scrittori francesi e della Commissione della Camera, 

Ecco infatti ciò che fino dairottobre 1878 (oltre a dieci anni prima 
deir approvazione del Codice) scriveva il Carrara sul corrispondente 
art. j}2 del Progetto Mancini i 

i^Qm sì trasporta fra noi la noisione del delitto (di crea:?:Ìonc francese) 
che si intitola — Impedita libertà degli incanii. Singolare lenocinlo delle 
parole è quello che quando si impone una restri:^ione alla libertà si osi 
dire pomposamente : proteggiamo la libertà, 

(c Questo titolo di reato storicamente guardato ebbe la sua origine 
dallo interesse del fisco e della regia finanza onde procurare lucri maggiori 
al pubblico erario. Poscia per pudore si generalizzò estendendolo anche 
ngli incanti fatti per interesse privato. Ed ora si vuole estendere questo 
reato anche a quelle provincie dove mai si conobbe^ nb mai si pensò 
ad introdurlo. 

(t La quistione cardinale della accettazione o reiezione di questa 
forma di reato dipende da alte considerazioni di economia pubblica 
combinate con i riguardi dovuti alla economia privata ed alla libertà 
individuale. Ed io non voglio spingermi su questo terreno. 

<x Supposta dunque la convenienza di mantenere questa forma di 
delitto : supposto che ai mali temuti non sembrino bastante riparo i 
rimedi che offrono i tribunali civili, ma vi occorra una pena corporaìe 
estendibile fino ad un anno di prigionia; iu limito le mie osservazioni 
alle formule ed alla dicitura di questo articolo. 

tt iJ' Nessun dubbio sulla punibilità della vÌoleu::;a esercitata per 
allontanare oblatori da un pubblico incanto. Ma questa non ha bisogno 
dì speciale disposizione^ perchè naturalmente cade sotto le generali 
repressioni che ogni codice deve minacciare contro le violenze, 

t( 2."^ Anzi può corrersi il pericolo che anche a questo luogo la speck 
deroghi al genere e la violenti a trovi un'attenuante nello essere diretta 
al fine di impacciare un incanto. 



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UK NUOVO DELITTO 47 



ff j,"* Prosegue Tarticolo: chi con doni^pfOfmsse^ collusioni^ od altri 
artifici allontana gli offerenti, E qui (trascurando [ pleonasmi) non trovo 
buona laformola indefmita con altri artifici. A questa formola io sempre 
mi sono opposto e sempre mi opporrò, perchè è elastica in guisa da 
permettere ai vari giudicanti o di trovarvi tutto e troppo, o di trovarvi 
nulla. 

(r4.''Non è poi tollerabile che si parifichi nella pena lo allontana* 
mento degli oblatori ottenuto mediante un artifizio qualunque, e quello 
ottenuto mediante violenza. 

{< 5/' È necessità di giustizia cancellare affatto il § J dello articolo. 
Questo t inutile se in chi accettò i doni può trovarsi un concerto^ 
perchè allora rientra sotto le regole generali della complicità. È poi 
esorbitante ed ingiusto se si suppone l'accettazione di un dono senzn 
concerto. 

tì 6.*' Ad ogni modo anche la formula promesse od altro vantaggio 
non sarebbe accettabile perchè troppo vaga ed indefinita il w 

Come il Carrara si limitò a considerare le formule e la dicitura^ io 
mi limito a considerare Tapplicabilità della infelice disposizione accen- 
nata; considerazione che un curioso e recentissimo caso pratico venne 
appunto a suggerirmi pochi giorni dopo l'attuazione del codice. 

E indubitato che il dono o la promessa di denaro o di altra utilità 
avviene sempre a quattr'occhi e colla massima segretezza tra colui 
che vuole allontanare un altro offerente e il temuto offerente che de- 
v'essere allontanato. Se quest'uhimo accetta e sì allontana, il reato è 
perfetto e perseguibile nei due contraenti; ma è certissimo pure che 
l'accennata disposizione di legge verri a dimostrarsi una vana affer- 
mazione accademica^ come le ragioni sulle quali è fondata, nel mo- 
mento istesso nel quale dovrebbe attuarsi, poiché col minacciare una 
pena al presunto offerente che si allontana^ voi allontanate pure dalla 
giustizia la prova migliore e unica forse del reato più grave. Il reo 
per astensione avrebbe forse il miglior desiderio di denunziare colui 
che con promessa non adempiuta lo allontanò dal concorso, ma si 
astiene ancora dal farlo sapendo che oltre le beffe avrebbe il danno 
della reclusione estensibile a sei mesi e la multa da Un cento a due- 
mila. Egli conserva il suo segreto; il deliberatario fraudolento con- 
serva il fondo acquistato per un terzo del giusto prezzo e si dispone 



i] F, Carrara: Pi-jisieri sul Progetto dd Cadice pittale Uaìiano, torza ediiione^ p. 380 
e 3^1; Lucca^ tip, di B. C^mavctti, 1878. 



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48 



CAPITOLO Vii. 



a ripetere la fortunata operazione ogni volta che si presenti l'occasione 
favorevole, certissimo com'è che k pena minacciata al compare ga- 
rantisce la segretezza di lui; e il legislatore italiano, dimentico di 
Francesco Carrara, ma forte delle opinioni di Morin, di Guyot e di 
Paolo Bernard, messo in guardia per n dolorosa esperienza fatta nella 
vendita di beni ecclesiastici » e pensando che « l'Italia deve ancora 
convertire tanta massa di beni immobili nello interesse della pubblica 
economia >j conserverà Tultimo capoverso deirart. 299 per applicarlo 
ai poveri di spirito che non sono fra i delinquenti, o sono fra tutti 
i meno temibUi, 



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CAPITOLO VUL 



LA SEDUZIONE CON PROMESSA DI MATRIMONIO. 



Le buone hggi fanuo i buoni costumi, ti massima cosi antica e in 
tante forme e da canti scrittori ripetuta che a farne il catalogo ci sa- 
rebbe da scrivere un volume. Ma pur troppo ò anche vero che le 
migliori massime .a forza di essere ripetute perdono la loro efficacia, 
come la preghiera suite labbra di chi, senza posa e senza riflessione, 
la va ripetendo. E tanto s*inseguò agli scolari la influenza delle leggi 
sui costumij che i legislatori e i maestri finirono per dimenticarla. 

Vi era una disposizione nel codice sardo che, se non del tutto suf- 
ficiente a frenare il mal costume nei seduttori d' innocenti fanciulle, 
neppure almeno diceva ad essi; coraggio! . . . , poiché stabiliva al- 
Tarcicolo 500 che «f colui che, sotto promessa di matrimonio noji 
ff adempito, seduce e disonora una giovane minore degli anni die- 
te ciotto, sari punico, semprecht vi abbia querela, col carcere estcn- 
tì sibile a tre mesi e con multa. ?> 

Quella vecchia disposizione è scomparsa col Codice. 

h bensì vero che il Codice nuovo punisce la coirgiun:;^ÌQne carnah 
ottenuta per effetto di me:^:>^i fraudolenti (art, 351), o con abuso di Jt- 
ància (art. 332); e gli atti di libidine parimente commessi con abuso 
di fiducia (art. 333) o con ingantiQ (art. 535); ed io fui tratto per un 
momento a pensare che nelle citate disposizioni si fosse voluto com- 
prendere quella del codice sardo, come saranno costretti a pensare i 
magistrati quando sentiranno più urgente il bisogno di far giustizia. 
Ma le parole dell'onorevole Zanardclli nel suo discorso al Senato (pa- 



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so 



CAPITOLO VJII, 



gine 5J-5S) disingannarono me e getteranno un dubbio neir animo 
dei magistrati; 

« L'onor. Massaranì, dice ZanarJellij chiese pure nel Codice speciali 
cf sanzioni per la scdusiione^ notando come questo triste fattore d'im- 
. <i moralità, che costituisce uà vero e proprio assassinio morale di po- 
e vere e inesperte fanciulle, sconvolga le basi della famiglia e della 
w società, provocando da un lato quotidiani suicidii, e moltiplicando 
(t dall'altro il numero degli esseri diseredati, predestinati alla sventura, 

ff Tali nobili parole, intese alla rivendicazione deironore delle fan- 
ciulle, non possono non trovar eco in ogni animo gentile. 

<( Ma qui la questione dev'essere posta sopra un altro terreno. Deve 
« e può un Codice penale porre riparo a tutte le immoralità che av- 
« velenano le sorgenti della vita sociale ? Oppure rufficio suo b quello 
« d'intervenire soltanto allorché vi sia un diritto violato per violenza 
« o p&r frode? 

i< Niuno vorrà dubitare che quest*ultimo sia Tofficio di un codice 
<r penale. Esso non può, nella incriminazione dei fatti contro Ìl buon 
« costume, aver riguardo alla semplice Ììiconlincìì:^a ed ai danni che ne 
K derivano ; ma deve guardare soltanto al diritto infranto dì chi sog- 
« giace alTaltrui libidine, senza di clie uscirebbe dal campo giuridico 
et ed invaderebbe quello della morale, 

cf Egli e perciò che il Pregetto punisce la violenza reale o pre- 
te sunta ; presunta per mancan5:a di consenso nella persona della vittima 
ft attese le condizioni di essai età, malattia, dipendenza dal seduttore 
(; e slmili. E punisce la frode, accennando ai mezzi fraudolenti ado- 
« perati nella seduzione. 

f< Airinfuori di questi casi, in donna libera e per età capace di pieno 
tì consenso, come potrebbe cercarsi altra frode, che non sia la fraits 
pf graia pudUs del poeta latino ? 

<c Potrà dubitarsi se sia troppo basso il linutc dì dodici anni fissato 
tì dal Progetto per la presunzione della violenza e quello di quindici 
(j anni fissato per la corruzione, ond' io, tenendo conto delle consi- 
« derazioni delPonor, Massarani, prendo impegno di esaminare se non 
(f si possano per avventura elevare questi limiti di età ; ma oltre una 
« certa età, e quando non si violano speciali doveri di custodia di 
ff relazioni famigliari ed interviene uno spoìifauco cotuenso, non parmi 
tt sia compito del codice di dettare sanzioni penali- 

« Vi hanno invero codici penali che prevedono ìa seàttiioìte con 
f< promessa di mairimonto\ ma anche in ciò l'esperienza ha dimostrato 



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LA SEDUZiOKE CON PROMESSA DI MATRIMONIO 



cf che le pene contro i seduttori non hanno giovato nlla morale pub- 
« blica, non hanno preparato matrin^onii felici, né hanno reso più cauti 
i( i giovani Cj quanto alle fanciulle, hanno raggiunto un effetto con- 
« trario, eccitandole a darsi in braccio dei più imprudenti e dei più 
« ricchi alle prime blandizie, per la prospettiva di un matrimonio im- 
n posto colla minaccia di un processo. In tale modo si contradirebbe 
li anche alla legge civile la quale pose per norma nei matrimonii la 
ff liberti del consenso, reputando improvvida e funesta per quesio 
tt legame indissolubile ogni specie di coazione. Xon conviene dunque 
tf nemmeno per questo caso rimettere in onore il vecchio principio: 
« aitt nnlmt, ani dotet:, atti ad inrejnes, 

it A trattenermi dal seguire la via indicata con nobili intendimenti 
« dall'onor, Massarani, mi basterebbe la cattiva prova fatta dalle di- 
n sposizioni che in antico punivano largamente la seduzione nel mez- 
it zogiorno d'Italia. Ivi esse, anziché essere freno al mal costume, 
tì riuscivano ad incoraggiarlo, per le sper3n;ie che le» donne concepì- 
a vano di assicurarsi un matrimonio colla concessione di tempestivi 
& e precoci favori* Il danno andò tant' oltre che fu necessità pubbli- 
ci care nel 1779 quella famosa prammatica in cui fu disposto: tx che 
« ninna donna, od altra persona a cui interessa, di qualunque grado 
if e condizione, possa più avere azione penale di stupro, ancorché alla 
<x vera o simulata deflorazione siano preceduti sponsali o promessa di 
« matrimonio innanzi al parroco, o capitoli matrimoniali per mezzo 
(t di pubblico notaio, od altro qualsiasi rito o solennità mediante la 
tt legittima promessa d: future nozze, eccetto Tunico e solo caso dello 
tì stupro commesso con vera, reale ed effettiva violenza, perche le 
« donne non devono profittare della loro complicità nel delitto, ma 
n badare a conservare l'onore delle famiglie in cut nascono, acciò, 
ft passando nelle altrui per mezzo di lodevoli nozze, possano farlo 
(i custodire alla loro prole. » 

tt Se poi si volesse avere riguardo alla condizione dei figli, condan- 
« nati a vivere senza aiuti, senza affetti, senza i bene fieli inestimabili 
ft della famiglia, si sarebbe tratti a punire tutti i concubinati fuori di 
rt matrimonio, a disciplinare tutte le relazioni sessuali. Ed allora non 
« so dove potrebbe fermarsi un codice che si mettesse per questa 
a chinan u 

Ho voluto qui riprodurre tutta intera la motivazione solenne che di 
siffatta henna volle dare il Guardasigilli davanti al Senato, perche 
vegga ognuno se il motivo giustifica romniissione. 



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I 

à 



cA:prroLO viit. 



Ufficio vostro, voi dite^ è lo intervenire co! codice soltanto allora 
che vi sia un diritto violato per violenza o per frode. Dunque la frode 
del seduttore con promessa di matrimonio non è quella che prevedete 
e punite nei citati articoli 331 e seguenti, E se non è, ditemi quale 
di(r<:ren2a trovato tra colui che cogli ariijì^i e rdggiri atti a ingannare 
p a sorpretìderc V altrui buona jeàc vi carpisce cinquanta lire^ e che voi 
ptinite all'articolo 413 con reclusione sino a tre anni e con multa oltre 
le lire cento, e l'astuto libidinoso che giurando fede diamante e pro- 
mettendo nozze onorate rapisce ad una ingenua l^nciulla TaffettOj i 
baci, il pudore, Tincantesimo della vita^ il giusto orgoglio di una gio- 
vane onesta^ la più seducente e la più fondata spcranzaj e il diritto a 
un casto talamo e ad una prole non maledetta dalle vostre leggi nò 
dai pregiudizi raffinati della civiltà nostra ? 

Forse che il « diritto infranlo di chi soggiace aìVaììrui libidine >j perla 
seducente promessa di matrimonio òmeno pregievole o merita dalla legge 
minor tutela che il vostro diritto alle cinquanta lire della vostra borsa? 

Voi dite aver Tesperienza mostrato « che le pene contro i seduttori 
non hanno giovato alla morale pubblica, n 

lì vero. Ma è verissimo pure che le pene contro i ladri e i truf- 
fatori non hanno giovato maggiormente alle borse. Chi per ciò ha im- 
maginato di sopprimerle? — È temete che colla minaccia di un pro- 
cesso per seduzione « si contraddirebbe anche alla legge civile, la 
quale pose per norma nei matrimoni la libertà del consenso. Ma 
dimenticate pure che la legge civile pose fra i suoi dettati anche questo 
che ff qualunque fatto delFuomo Che arreca danno ad altri, obbliga 
quello per colpa del quale ò avvenuto a risarcire il danno » (articolo 
1 1 S r del Codice civile). 

A ogni altro danno imponete dunque risarcimento tranne a questo 
unico che t il ma-asimo possibile ad una fanciulla. 

Dite che (f non conviene rimettere in onore il vecchio principio 
m^ nubat, ant dbtei, aut ad trirenies jì; e sia! ma non conviene nep- 
pure che il vostro don Giovanni lasci a remigare da sola una povera 
tradita per correre in cerca di nuove vittime. 

Voi parlate del cousen^o e citate la fratts grata pneUts del poeta. 
Mi seduce la poesia e Tebbi io pure ispiratrice divina ai più bei giorni 
della mia vita, e nei dolori la invoco a conforto; ma non la voglio nei 
codici. E neppure a voi deve piacere percht all'art. 370 voi punite 
con reclusione da 3 a 9 anni anche colui che presta ainio al suicida. 

Arrivate perfino a citare la Prammanca dd 1779, e non pensate 
che dopo quella prammatica quindici codici ancora d'origine e d*indole 



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LA SEDUJIOXE CON PROMESSA DI MATRIMONIO 



S5 



italiana, ebbero vita nelle varie provìncie d'Italia, i quali tutti puni- 
rono la seduzione. 

Citate i costumi del mezzogiorno d'Italia, ma comminate anche per 
quelle provincie una pena che non conoscevano : Voi punite, e sag- 
giamente, benchtj troppo mitemente, T incesto, che laggiù non avca 
punizione, memori forse dì ciò che argutamente avvertiva un vecchio 
giurista, che — si iuxia votum succeder erti omnia, qtdsqtiis nmìefacior, 
sicnt ciifit, haber et forum, qui a poenae acerhitaU ind&mnim servaret: 
déitor, fjc crcdiwris inslattlia premerehir: aìknat rei detenlor^ m ah ipso 
vifìdicari posset. Id impossibile esì^nam hgts a raìtone deviare neqmiiìiì^ 
cmn ratio spiritas sii ìegis 0. — Ma la ragione che si arresta a mezza 
via, la verità che in reticenze si offusca, i! diritto cui si neghi rico- 
noscimento completOj si confondono coirarbitrio, colla menzogna, col- 
ringiustizia. 

Voi citate i costumi del mezzogiorno d'Italia e dimenticate la serie 
di governi corrotti e corruttori che si ebbero quelle proviticic; di* 
menticare che se da quelle terre ci vennero esempio dì rilassate^ìKa 
morale, frutto dell'abbandono in cui furono lasciate per secoli, ci ven- 
nero pure nobilissimi esempi di virtù e intelletti sovrani onde l'Italia 
e rumaniti si onoreranno per sempre, — Estirpare la cattiva semente 
e fecondare la buona t opera del legislatore. 

Voi citate gH esempi delle provincie meridionali e non ricordate 
che tali e tanti ne abbiamo nell'Alta Italia da dimostrare (se gli esempi 
giovassero) non prudente, ma necessaria la repressione del delitto in 
questione. 

Oggi stesso, giorno 7 di gennaio mentre io scrivo questa pagina, 
ricevo e leggo fremente la lettera di una povera donna a cui natura 
fu prodiga di bellezza divina, di bontà e d' ingegno, doti nefaste in 
una ristretta fortuna, perchè su lei giovinetta fermossi lo sguardo di 
un turpe amante: fu lusingata dalle blandizie, dai giuramenti d*amore, 
dalle promesse di matrimonio, dal miraggio di una grande fortuna ; 
frutto della seduzione, due figli che colla madre furono abbandonati 
nella miseria quando le bellezze della fanciulla sedotta cominciarono 
a declinare. Il padre ricco a milioni sdegna di riconoscere e perfino 
di vedere i suoi figli. Uno di questi si uccìde^ la figlia è raccolta per 
carità da una povera zia e la madre è da due giorni sen^a pam e 
invoca la cristiana carità di un estraneo mentre il seduttore si gode 
tranquillamente 300,000 lire di rendita. 

(1) L Mattueu; Dt; regimine urbis et ngni VaUnliUi-; Tom, I, Gap. I, ^ II, n. 26. 



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t4 



ChntoLQ nn. 



ti AssùÌHÌamenk senati pane da due gìonìi ! // 
« Non so che cosa io mi scriva^ Sono pazza di rabbia e di fame. » 
et ,,..., . Abbia ella pietà di me. Le raccomando il segreto per- 
chè .•,,.. (la figlia) non sa che suo fratello si è ucciso. » 

Questa ò una delle mille infelici a tutela del cui diritto il nuovo 
Codice non ha trovato un articolo. 

Che 5C invece di risalire soltanto al 1779 e di ricercare in im prov- 
vedimento speciale resempio del modo come il legislatore delle pro- 
vincie meridionali immnginò provvedere a un deplorevole abuso, fosse 
piaciuto al legislatore moderno risalire a piìi remoti tempi e nelle 
Provincie dell'Alta Italia, ai tempi quando la Sereiiissimaf la Domina ^ 
trìce portava le sLie leggi oltre i marij avrebbe trovato che non è 
cosa nuova Tabuso lamentato ndh prammatica del 1779, Avrebbe tro- 
vato che lo stesso abuso fu lamentato già fin dal 1520 dal legislatori 
dt quella potente repubblica, i quali però in altro modo provvidero. 
Troviamo infatti colla data del io giugno 1520 un ordim^ di pro- 
cedere nelle querele delle verdini che fossero state violate, che, non ostante 
la semplicità e ineleganza del linguaggio, merita pure di essere qui 
riprodotto : 

a DeirOrdine dì procedere nelle Querelle delle Yergìnij che fossero 
Slate violate, » 

a In Maggior Conseglio 1520, to Zugno. » 
ff El si attrova alcune Femine alli presenti tempi de cosi mala con- 
« scientia, che non temendo Dio se fanno lecito querelar contra li 
fi Cittadini Nostri, et altri forestieri habhanti in questa Città, si al- 
ti r A vogarla, come alli Signori di Notte, et Capi del sesti e r, et h quelli 
(f dimandano danno, ò pagamento (come dicono) per essergli stato 
« tolto la sua virginiti\j quantunque volontarie, et per una mala, et 
flt pessima consuetudine de quelli Offici! da grande tempo in qua ser- 
ft vada, non si può quasi far di meno che terminar in favor di queste 
« talij dando fede alla sua semplice querela, cosa in vero, che dh 
« grande mormoration à tutti, che si debba dar fede ad una semplice 
^ paroLij ò querela d'una femina infame, testificante, et probante i 
K suo proprio, et particolar benefitio, et niclul aliud probante, vel te- 
V stificante per .queste tal querele alli OtTicii detti, massime di Signori 
« di Notte, et Capi di Sestier sempre occupatissimi, cosa da farne 
e* ogni provisione. Et però 

« L'Anderà Parte, che li Avogadori, li Signori di Notte, !i Capi 
ft de Sestier non possino, nò debbino alcuna femina delle dette di 



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tA SEDUZIONE COK FBOMESSA DI MATRIMONIO 



n 



« sopra, aldir, ne per esse alcuna cosa terminar, ne judicar, né le 
<t querelle sue accettar, le qual veramente Femine querelassero esserli 
« stato voluntarie tolto la sua verginità, et quod peins est volessero 
(t fusse daco crudelità al sno simplice ditto, come e narrato de sopra; 
cf Ma ben possine esser accettade le querelle de quelle, le quali, ò 
ff per forza, o per promissioni de matrimonio^ ò per su gestione, fraude, 
ff overo inganno fossero state violate, le qual siano permesse andar 
<i alli suoi fori competenti provando le querele sue, et le sue inten- 
di tion per Testimoni, ò per altri modi insti, et convenienti, secondo 
ìk che ri quelli Magistrati parerà esser giusto, et conveniente. Siano 
« eccettuate da questo ordine quelle Pure garzone de minor età de 
« anni t6, le qual essendo servcj ò altramente i mercede, per suoi 
« Patroni fossero violate, perche ci se pò presumer, che per timor, 
<t over obcdicntia le porriano farsi, de non volontarie, volontarie. Circa 
« le qual però li Judict siano molto circonspcttìj si alle condition delli 
a Patroni come allt costumi delle case, et alle condition delle gor- 
rt zone et vita sua. Le qual però non possi no tal cosa dimandar, 
*f salvo, che per spatio de mesi 6, dopoi partite da quelli soi Patroni; 
^ Et la presente Parte sia notada aiti Officii sopradetti, da esser per 
(f loro inviolabilmente observata* Et sia pubHcata sopra le Scale di 
« Rialto, et di San Marco, jj 

E se invece della prammatica del 1779 il legislatore italiano avesse 
cercato le leggi di più recente data, avrebbe di certo trovato che la 
seduzione con promessa di matrimonio dopo il 1779 fu ancora punita in 
Italia nel 1797 dal Codice Piuah di F^rona (del quale parleremo ancora 
più tardi) che, al cap. XIIIj dopo la motivazione — preambulo dell'arti- 
colo I che riferirò in altro capitolo, cosi si esprime al proposito : 

(T Art- 4. tt II delitto di Stupro, che si verifica solamente nella 
w vergine, o vedova onesta, non nelle femmine di abbominevole di- 
u verso carattcrej quando commesso v^nga con insidiose, ed ingan- 
« ne voli blandizie, sotto apparente prome^^sa di matrimonio^ obbliga 
fi lo stupratore a dover sposare la stuprata, se questa vorr;l a tal ma- 
tì trinionìo acconsentire, oppure ad esborsare una Dote corrispondente 
«r alla condizione della stuprata, determinabile nella sua quantità dai 
tf giudici competenti, alla inquisizione sopra il delitto ; ed oltre a 
« ciò se la stuprata fosse rimasta gravida, avrà debito lo stuprante dì 
« subire tutte le spese di mantenimento^ e del parto; ma se nello 
« stupro fosse occorsa violenza, sari questa sempre punita con tempo 
ft non minore di mesi sei di carcere, fermo quanto sopra- Se poi lo 



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$S CAPITOLO vni 



ft stupratore non potesse sposare la stuprata perche ammogliato, o Reli- 
w gioso, e non dotarla perchè povero, sarà in tal caso condannato ad anni 
« cinque di pubblici lavori, o altrettanti di prigione, se fosse inabile, i> 

Previde la sedn:^ione con promessa di mdirimonio il vecchio Codice Ti- 
cinese dd i8ì6, e all'art, 317 la puniva con detenzione e multa dal 
i'^ al 2** gradoj oltre al diritto di risarcimento riservato alla persona 
disonorata. Se la ragazza rimaneva incinta^ l'autore era tenuto a spo- 
sarla o dotarla, provvedere alle spese del puerperio, agli alimenti e 
alFeducazione della prole; non seguendo matrimonio aveva luogo inoltre 
la pena suddetta: salve in ambiduc i casi le disposi doni del cod, civile 
risguardanti la paternità. 

Il Codice delle Due Sicilie del 18 19 (art. 3376 338 p. 2J prevedeva 
la sedurjone come mezzo al rapimento di una persona minore dei r6 
anni compiuti soggetta alla podestà dei genitori, di un tutore, o an- 
che in una casa di educazione; e lo puniva colla relegazione, dimi* 
unendo la pena di un grado se il rapitore era in et;\ inferiore al 21 
anni compiuta Seguendo il matrimonio, il rapitore non poteva più es- 
sere inquisito se non dietro querela delle persone il cui consenso era 
necessario pel matrimonio, a senso delle leggi civili, e non poteva venir 
condannato se non in quanto fosse stato deciso dalla competente au- 
torità, che il matrimonio non produrrà i suoi effetti civili; il tutto 
a termine delle leggi civili. 

Il Codice Parmense del 1820, negli art. 392 e 395 disponeva che se 
la persona rapita era una donzella minore di ij anni, il colpevole in- 
correva nella pena della reclusione, anche allorquando si fosse valso 
delia. sola SÈdu:^ionef e la donzella avesse acconsentito. Seguendo ma- 
trimonio non si poteva procedere contro il rapitore se non ad istanza 
delle persone il cui consenso sarebbe stato necessario per contrarre 
il matrimonio. 

Le Leggi Civili e Criminali del Regno di Sardegna del 1827 (arti- 
colo 1854) alle stuprate o violate colla lusinga o promessa di futuro 
matrimonio, non essendo la promessa adempita, faceano soltanto ra- 
gione all'indennizzo in via civile* 

)>id Kegolameìito Romano dd 1S32, alFart, 169,10 stupro qualificato 
per promessa di matrimonio che il reo non volesse più adempiere, 
era punito coiropera pubblica di tre anni; ed il colpevole era obbli- 
gato a dotare la stuprata. 

Il Codice Sardo del 1839, negli art. 537 e 541 puniva colla reclusione 
o colla relegazione il rapitore di persona minore degli anni 18 « an- 



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LA SEDUZIONE CON PROMESSA DI MATRIMONIO $7 

che allorquando siasi valso della sola seduzione, e la persona rapita 
abbiavi acconsentito, ^ in questo caso però se il colpevole di ratto era 
minore degli anni 21, veniva punito col carcere da sci mesi a tre anni, 
Seguendo matrimonio non si procedeva se non ad istanza delle per- 
sone il consenso delle quali sarebbe stato necessario per contrarre gli 
sponsali, E in tal caso il rapitore veniva punito col confino o col- 
l'esilio locale o col carcere secondo le circostante. 

Nel Codice Afistriaco del i85a> al § scélsi punisce il reato in discorso 
coirarresto di rigore da uno a tre mesi, con riserva alla disonorata 
del diritto d'indennizzo; e sì punisce nel Codice Toscano del 1853 (ar- 
ticolo 299) col carcere da due a cinque anni- 

ì.^ Leggi Criminali ftr Malìa del 1854J ^^^o'* ^^^* ^9^ alinea, 197 
alinea, 200 e 202 alinea, contemplano la seduzione come mezzo al 
rapimento di persona minore degli anni diciotto soggetta alla potestà 
dei genitori o tutori, sotto la cura di altri o in luogo di educazione, e 
la puniscono coi lavori forzati da iS mesi a 3 anni con o senza re- 
clusione, se fu per abusarne, o colla prigionia da 9 a 18 mesi *se fu 
per oggetto di matrimonio, effettuandosi il quale non vi sarA luogo a pro- 
cedimento se non ad istanza delle persone il consenso delle quali, 
secondo le leggi civili, fosse necessario pel matrimonio. — Puniscono poi 
coi lavori forzati da 7 mesi a due anni, con o senza reclusione, chiun- 
que eccitasse, favorisse facilitasse per qualsiasi motivo la sedu- 
zione di minorenni d*ambo i sessi. E ritengono il delitto consumato 
coirincombciamento della congiunzionej senza essere necessaria la prova 
di atti ulteriori. 

Nel Codice Estense del i8j5 all'art* 425, lo stupro commesso in 
donna vergine con seduzione, con promessa simuìa^tom di maìrtmO' 
nio era punito colla pena di sei mesi di carcere, estensibile ad un 
anno. 

Nel Codice di S, Marino del 1865, Tart. 417 dispone che a lo stupro 
qualificato per promessa di matrimonio, che apparisca da scrittura o 
da prova legale, qualora il promittente non voglia o non possa adem- 
pirla, è punito colla prigionia da uno a tre anni, ed inoltre il colpe* 
vole è condannato al pagamento della dote ». 

Il Codice Ticinese del 187J, all'ar:, 248, § 3^ punisce con la de- 
tenzione dal 2' al 3** grado chi sotto promessa di matrimonio o 
con altri arttficli straordinari, avrà sedotta un*onesta fanciulla mag- 
giore di anni 16 compiti, e minore di anni 20 compiti, e Tavrà resa 
incinta; oltre l'obbligo (art. 2jo § 1) di provvedere alle spese di puer- 



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cAprroLo vrii 



periOj agli alimenti, alta educa2Ìonc della prole, e le indennità, nelle 
quali dovrà calcolarsi eziandio il pregiudizio morale recato alla donna 
ed all'onor suo. 

Fra i lembi di terra dove è lingua t «jangue e costume italiano un 
solo ne conosco il Principato di Monaco, che nel suo codice del 1875 
(art. 325-339)^ non ha una parola che riguardi il delitto di seduzione 
a danno di oneste Fanciulle. — E forse non lo credette necessario. Non 
v'i occasione di rubare dove si ha l'abbondanza di tutto. — Negli 
altri Stati non si può dire altrettanto. 

Ho voluto a questo proposito ricordare le sole leggi italiane che 
dopo la prammatica del 1779 repressero la seduzione. Potrei bene alle 
stesse far seguire la esposizione delle corrispondenti disposizioni di molte 
leggi straniere, ma voglio ricordarne due sole che oltre ad essere fra 
le recentissime sono pure fra le piii civili, benché ruhima di esse possa 
da molti non esser creduta tale. i\ 

Il Cedici Penale dello Stato di New-York del r*^ dicembre 1SS2, emen- 
dato in tutti gli anni successivi fino al r88S, ha nell'argomento pro- 
posto le seguenti disposizioni; 

§ 284. Sedit:(^ÌGne sotto promessa di matrimonio^ — <t Chi, sotto pro- 
messa di matrimonio, seduce ed ha sessuale commercio con una donna 
non maritata, di costume precedentemente illibato, è punibile col car- 
cere per non più di cinque anni, con multa di non più di mille 
dollari, o con tutti e due. w 



1) Avviene nella bontà delle leggi come Qclb boutù dtì costumi, nella sapitnjja, 
nella ricchezza e in ogni altro ben di Dio, che chi meno ne ha e più crede diiivcrne. 
Per cui rnolti dei nostri IcgìsLiiori sorrideianno certamente sentendosi citare k leggi 
di Sua Maestà Kahkaua I re 4elk i^oh Hatimiàne (o isole Sandwich) e potrebbero 
immaginare che si tratti di una legislazione barbara o quasi, A giustificare me stesso 
ctcll'ardìmento profano mi permetto di citare come saggio del progresso di quellii 
gente alcuni aiticoli della CasiUu:^kmc dì tjuel regno perduto fni ì mari Jelli remota 
Oceania; e potranno bastare, se non altro, a farmi perdonare il peccato di non voler 
credere che il progresso sia tutto da cisa nostra, 

Jrt, ^. Ognuno può liberamente parlare, scrivere e pubMieare r proprii sentimenti 
su qualunque soggetto ed è responsabile per Tabuso di quel diritto, e ne^isuna legge 
si potrà fare per restringere la libertà di parola O dì stampa, 

Jrt. 12. Ognuno ha diritto dì essere sicuro da qualunque irragionevole perquisii- 
rione e sequestro della sua persona^ casa, carte ed effetti, e non sì potrà spiccare 
mandato di cattura, eccetto con causa probabile, sorretta da giuramento o ;irt"crraa- 
jtione e che descriva il posto da perquisire le persone o coi^c da sequestrare. 

Ari. iS. Nessun elettore potrà essere arrestato nei giorni d 'elezioni, mentre at- 
tende airelezione, e va per essa e ne ritorna, ecceno in caso di tradimento, fellonìa 
o turbamento di pace. 



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LA SEDlJZrOKF CON PROMESSA Di MATRIMOKIO 



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§ 285, Susseguente maìrimonio. — re II sLisseguente matrimonio delle 
parti o il lasso di due anni dalla perpetrazione del delitlo, prima della 
sentenza d'accusa, h ostacolo a! procedimento per k violazione del 
precedente articolo, w 

§ 28 6. La querela dev^ essere provaia. — i< Nessuna condanna si può 
avere per il delitto specificato neir^rt. 2S4, sulla testimonianza della 
donna sedotta, non sorretta da altra prova, n 

Nelle recentissime Leggi di S. M, Kahikana /, re delle isole Ha- 
waii, approvate dall'assemblea legislativa nella sessione del 1888, al 
capitolo XXXIIj novo Tatto o legge seguente per correggere Tart. 6 
del cap. XI del codice penale. 

u CAPITOLO XXXIL 

ft ATTO PER CORREGGERE L\ SEZIONE 6 DEL CAP. XI DEL CODICE PENALE. 

« È decretato dal Re e dalla legislatura del Kegno Hawatiano: 
t< Articolo I, L'arùcolo 6 del capitolo XI del codice penale, e emen- 
data colTaggiungere dopo la parola n inganno j) nella prima linea del 
suddetto articolo, le parole a o sotto promessa di matrimonio i) cosi che 
Tarticolo emendato si leggerà: 

ff Articolo 6. Cliiunque con sotterfugio {conspiracy) o con meditata 
falsiti o inganno, o sotto promessa di matrimonio, seduce, causa o 
procura a qualsiasi donna non maritata di commettere fornicazione, 
sarà punito con multa non eccedente mille dollari, o con detenzione 

Ari. ig^ Nessun elettore potrà essere obbligato a compiere il dovere militare nel 
giorno deirdezìone in modo da impedirgli di votare: eccetto m tempo di guerra o 
di pubblico pericolo. 

Art. 20. lì potere supremo del Regno nel suo esercizio ò diviso in escLUtivo, le- 
gislativo e giudii!Ìario j questi poteri sar^inno sempre tenuti dìstiTni^ e nessun uffi- 
ciale esecutivo o giudiziario^ ne alcun esattore o lìiipiegato del Governo, ne qualun- 
que persona che riceva salano o emolumento dal Governo, sarù eleggibile silU 
legislatura del Regno Hav^^aiiauo, ne potrà essere membro elettivo della stessa, E nes- 
sun membro della legislatura potrà, durante il tempo per cui è eletto, esser nomi- 
nato ad alcun ufficio civile dipendente dal Governo, eccetto che a quello di ittembro 
del gabinetto. 

Ari, 27. Il Re, col parere del suo consiglio privato, e col consenso del gabinetto 
ha il potere di concedere dilazione e grazia^ dopo la sentenza, per tutti i delitti, cc- 
c^:tto i politici (impiiachmaii). 

Ari. 4S. Ogni proposta di legge approvata dalla Legislatura, primari divenir legge, 
sari presentata al Re, Se egli l'approva la firma, e quindi diventa legge ; ma se non 
Tapprova, la rimanda, colle sue obiezioni, alla Legislatura, la quale dovrù registrarle 
sul proprio giornale e procedere a una nuova discussione della proposta di legge. 
Se dopo tale discussione viene approvata dai due terzi dei membri elettivi della le- 



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CAPITOLO vrir. 



o lavori forzati (per) non più di due anni. Ammesso tuttavia che gli au- 
tori di tale fornicazione si sposino poi legalmente, la suddetta pena 
non sari inflitta, >ì 

(f Approvato il giorno 7 di agosto, A. D, 18S8. 

(f Kalakaua Rr.x. 
a Per il Re 

TnURSTOK' 

Ministro dell'interno, n 



1 
1 
1 



Ci6 premesso, e a proposito deiracccnn:ita lacuna che deploro nel 
codice nostro, io non dirò al legislatore italiano; reprimete la sedu- 
zione colle leggi degli Stati Uniti, e con quelle delle isole Sandwich, 
ma dirò senza timore di irriverenza ai reggitori: provvedete secondo 
che i costumi nostri e la nostra civiltà vi consigUano. 



gislatura diventa legge, lo tutti questi casi i voti saranao dett;rminati Ja jI e da fÈù^ 
Q ì nomi delle persone votanti prò e contro la proposta dì legge saranno scritti nel 
giornale della legislatura. Se una proposta di legge non t rimniitiata od Re entro 
dieci giorni (ecLettuaie le domeniche) dopo che gh fu presemataja stessa sari legge 
come se egli l'avesse hrmata^ a meno che la Legislatura colla propria sospensione ne 
impedisca la rìpresenta^^ionci nel qual caso non sari legge. 

Alt. jj. I rappresentanti riceveranno per l loro serviitt uti compenso da stabilirsi 
per legge, e da pagarsi col pubblico tesoro; ma nessun aumenta di compenso potri 
aver luogo durante il termine biennale in cui sar.\ stato fatto; e non potrà appro- 
varsi alcuna legge che aumenti il compenso dei rappresentanti oltre la somma di 
250 dollari ciAScnno per ogni termine biennale. » 






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i<^ift|NiFiiiiiiii<N<KiiifNitMjiMijimoriii^iFinrLinirrii|MiMJifMiiiiM milita 



CAPITOLO IX. 

LA NÈMESI "PUDICA. 



Non h proposito mio di trattare in queste pagine « la ributtante 
materia della Venere mostruosa jj come direbbe Carmignanij argo- 
mento dal quale rifuggono ÌI pensiero e la penna; e neppure lo accen- 
nerei se il culto della deità nefanda non fosse sopravvissuto al paga- 
nesimo o se dopo tanti secoli di civiltà fosse scomparso dai moderni 
costumi come il nome scomparve dal codice. Lo accenno solo per la- 
mentare che il legislatore, per essere pudico e civile, ritorca lo sguardo 
da impudicizie che intaccano direttemente la base più sicura della ci- 
viltà nel buon costume e nell'ordine delle famiglie. 

Ogni cosa a suo luogo e a suo tempo: ecco la base delVordtne^ che 
parmi e dev'essere Taspirazione del legislatore e Io scopo della legge. 

Ma il silenzio del legislatore sopra un delitto che affligge il buon 
costume e l'ordine delle famiglie, non panni ancora giustificato dai 
costumi del tempo ub conveniente in un codice. 

Non sarò io a consigliarvi di ripristinare il costume di Sparta, dove 
i figliuoli si educavano alla temperanza mostrando loro qualche ilota 
ubbriaco. Non amo lo spettacolo del vizio ; ma quando il vÌ2Ìo esiste 
e serpeggia dannoso ed è sorpreso nell'opera sua, b pur giusto che il 
magistrato abbia nella legge un'arma atta a reprimerlo. Voi quest'arma 
non la porgete; e io non intendo la Nòmesi inerme o repentinamente 
disarmata dal pudore alla mezzanotte del 31 dicembre 1S89J poiché, 
se non erro, la evoluzione delle leggi dev'essere in armonia colla evo- 
luzione dei costumi onde sono motivate. 



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CAPITOLO IX 



Intendo perfette mente come 304 anni di vita civile possono j per 
esempio, aver mutato la disposizione degli Statuti Criminali della Re- 
pubblica di Genova che PraeUr naturam lascivianks tam inctibi quam 
sticcnbij furia suspensi^ tguc ultore deleuufur de terra inventium nella 
disposizione del codice sardo che all'art* 425 prevedeva ff qualunque 
atto di libidine contro natura w commesso senza violenza; e, in caso 
di querela^ puniva un tal fatto colla reclusione ed anche coi lavori 
forzati per anni dieci a seconda dei casi. 

Ma non vedo come a tanto disordine non v'abbia freno né sì abbia 
cenno nel codice nuovo, Ond'è che sotto Fimpero di questo, se il turpe 
fatto avvenga senza coazione, e a danno di persone che abbiano com- 
piuto gli anni dodici (art. 551 alin. n. 1) quando non sia commesso 
in luogo pubblico o esposto al pubblico (art. 338), non vi sarà luogo 
a procedimento di sorta per quanto il fatto sia eoa certezza o possa 
essere provato. 

Quale è stata la ragione plausibile di cale ommissione ? 

Nella Rela^iiùue mìnisteriate alla pag. 213 del volume secondo, si legge: 
« Nel determinare i fatti da comprendersi nel presente titolo, il pro- 
getto attuale, in conformiti ai precedenti, si ispira a questo concetto 
fondamentale che, se occorre da un lato reprimere severamente i fatti 
dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile, 
o che sono contrari alla pubblica deceniira, d'altra parte occorre altresì 
che il legislatore non invada il campo ddìa morale. In conseguenza le 
sanzioni penali del progetto non colpiscono tutti indiumcaniente 1 fatti 
che olfetidono il buon costume e Tordine delle famiglie, ma quelli sol- 
tanto che si estrinsecano coi caratteri della violenza, deìringiurta, della 
frode o dello scandalo, la repressione dei qLali è più vivamente re- 
clamata neirinteresse sociale. Q.uindi non sono incriminate le azioni 
che non hanno quei caratteri^ e la Indagine delle quali farebbe tra- 



i) Uh. II. Gap. XXVL 

Notiamo qui di passaggio comt; anclte gli Sìaluti cnmstutìi dì Ciìt-jka, riveduti nel 
ijKs, al capitolo XLl disponevano che ì L^olpcvoli dì libiJìiie contro iKitura «. sit^tta 
impiccati piT la ^ota ed alfbniciali. » 

H sen^^i perderci mutìlmente tiell*esame dt^Ue altre legblaiìoni unti clic e moderne 
per dimostrare come Taboirimenta allu turpitudine di cui tace pudica h Nemesi no- 
5ir«\ sìa ingenito riL^llA umanii natura e indubbiamente accenni ad un traviamentQ 
che dal legislatore non potrebb'esiere ti^curato, osserverò come presso le antichis- 
sime genti deir America che giunsero a maggior grado di civiltà « ii reo di peeciio 
nefando^ era impiccato, e se era sacerdote lo bruciavano vivo ^> *), 

*) F* S CiAvttitìii} Sii ria tìtUf^t tld Mfììfiv, libro VII, tomo U p^s^' ip. 



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LA NÈMESI rUDlCA 



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scendere oltre i suoi giusti confini Topera legislativa, 11 progetto tace 
pertanto intorno alle libidini contro natura ; avvegnaché rispetto ad 
^ssCj come ben dice il Carmignani^ ne riesce più utile Tignoranza del 
vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle 
pene che lo reprìmono- Anche questi atti di libidine sono compresi 
fra quelli che si rendono incriminabili per la violenza^ o per Tetà delle 
persone con le quali siano commessi, o per la loro pubblicità, senza 
però che essi siano ii:i alcun modo nominati per farne oggetto di spe- 
ciali disposizioni, » 

Tale t la ragione ; ma ribn parmi e non è certo plausibile, per ciò 
solo che non è sufficiente. 

O non trovate voi forse che « an danno eviden fé ed apprci^^^cibile » 
può derivare e deriva pur troppo alle famiglie e alla intera società 
dalla sfrenata libidine di siffatta natura? Io mi limito a riproporvl Ìl 
quesito che la scienza^ la statistica, e il buon senso hanno cento volte 
risolto. 

Voi ginstificate la vostra ommissione pensando col Carmigtiam w che 
<c intorno a siffatto reato sia più utile la ignoranza del vizio, di quello 
ti che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle 
ft pene che lo reprimono* J^ Ma il fascino di un'idea o lo splendore 
seducente di una bella sentenza (che non ebbe origine ma immeritato 
ricetto nella mente del Carmi gnanì)^ non potrà mai fare che si muti 
la natura delie cose e che la splendida frase non celi un pericoloso 
sofisma. E infatti: ciò che con quelle parole voi dice del reato in di- 
scorso potreste dirlo di ogni altro più turpe delitto, ed è troppo evi- 
dente che la conoscenza delle pene sarebbe inutile se voi poteste 
evitare la conoscenza dei delitti- e se a prevenirli bastasse ammettere 
di prevederli in un Codice sorgerei primo a dire: se ne perda la 
memoria e anche il nome! Ma questo pur troppo non è un sogno 
che accenni a diventare realtà- 
Se quella sentenza avesse un'ombra dì verità, ciò che voi dite del 
turpe delitto contro natura dovreste dirlo di ogni altro, e verreste, o, 
per esser logici dovreste venire, a sopprimere il Codice penale col 
pretesto che in certi casi potrebbero i mal inclinati attingere nel Co- 
dice stesso la conoscenza dei delitti che voi minacciate di pena e che 
vorreste in ogni modo e ad o^ni costo evitare!..* 



-43^^; §j*. 



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CAPITOLO X, 
l' incesto. 



Potrebbe essere erronea la mia opinione; e^ manifestandola, corro 
io soltanto il pericolo di sentirmi dire che non capisco le cose diffi- 
cili: ma potrebb'csserc fondata nella veritàj e, tacendola^ i la verità 
che corre il rischio maggiore dell* essere disconosciuta- Dirò quindi 
con ossequente franche^^a, che se giusta e plausibile è la punizione 
ddV iìtcestOy non t; plausibile né giuridica la formola e la disposizione 
deirarticolo 337 che lo reprime. 

a Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo ^ tiene incestuosa 
« rela:;^iofìe con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con 
a un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia 
« germano, sia consanguineo od uterino, è punito eoa la reclusione 
« da diciotto m^i a cinque anni, e con T interdizione temporanea dai 
« pubblici uffici, j) 

Non i certamente la no viti della fornu che richiama oggi T atten- 
zione del critico, domani quella dell* interprete e del magistrato: e la 
novitiV del concetto recondito che dolo e danno e tutta quanta la pra- 
vità di nix misfatto riconosciuto punibile e la punizione stessa subor- 
dina e disciplina alla eventualiti di una circostanza atta soltanto a 
provare che alla malvagità del proposito è pari la leggerezza di chi 
lo manda ad effetto. Ed i appunto la leggerezza che voi punite^ ri- 
chiedendo come estremo o condizione del reato un modo che ne 
derivi pubblico scandalo; non ò Tazionc in st stessa malvagia e per 
sé stessa dannosa al buon costume, all'ordine delle famiglie, alla base 
stessa della civile società. 



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6Ì CAPITOLO X. 



Fate questione di pubblica decenza dove è questione dì sostanziale 
malvagità; confondete il rispetto che il cittadino deve alla convivenza 
civile col rispetto che l'uomo deve a sé stesso, alla donna onde fu 
generato e alla fanciulla cui diede la vita- 

Voi dite che u se occorre da un lato reprimere severamente i 
« fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed 
n apprezzabile, o che sono contrari alla pubblica decenza, d' altra 
« parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della 
« morale » '1. 

Belle parole son queste, ma troppo note perchè troppo ripetute^ e 
tanto ripetute, che, scrivendole, non vi accorgete come voi sostituite 
con una bellissima frase un provvedimento legislativo politicamente 
necessario. Le belle frasi son buone dove non t un pericolo da pre- 
venire né un danno da riparare o un attentato al diritto da repri- 
mere. Dove occorrono provvedimenti buone parole non valgono. 

Volli vedere se per avi-^entura in tanti anni di studi e di lavori pre- 
paratorii nuove e più gravi considerazioni dovessero prevalere alle an- 
tiche, ma non mi parve. Ho invece trovato che già fin dal settembre 
t868, ragionando Pietro Ellero sul Progetto presentato dalla Commis- 
sione ministeriale al Guardasigilli il 17 maggio 1868 (egli che in quei 
lavori ebbe pure cosi nobile parte), scriveva: — «: V incesto é circostanza 
aggravatrice dello stupro e dcirohraggio violenti (237 t); ma come 
reato non venne valutato, probabilmente perchè sembra non uscire 
dalla sfera etica r pure se si fosse più profondamente scrutato, avriasi 
scorco, ch'esso entra nella sfera giuridica, quanto e forse più dell'ol- 
traggio non violento al pudore pubblico, o della osccnit;\ sopra men- 
zionata. Esso è certamente la più nefanda depravazione: niimo più 
di esso fa fremere le coscienze e suscita arcani spaventi nel cuore di 
tinti, come se la natura stessa fallisse alle sue leggi eterne; nittno più 
di esso turba o sovverte l'ordine delle famiglie; ma, che dico delle 
famiglie? no.i turba esso e sovverte l'ordine della natura? Qual pub 
essere sventura o contaminazione maggiore nella societA^ d' un figlio 
che sale il talamo paterno? e del figlio di questo figlio, il figlio che 
ha per padre un fratello, il frutto incestuoso, il prodotto vivente del 
misfatto, il corpo del delitto che palpita e respira? Questa creatura 
innocente, ma necessariamente infelice ed intamej non grida essa con- 
tro i genitori;, che la consacrano come cosa empiaj al ribrezzo degli 



i) Rda:^ionc mitihieriaìe sul Progetto del Codice Penale, Voi. Il, pag. 115. 



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li. ijMiiqniei!Pn|ppi^a^ci*ppnvifw>ipeippv^aiBippp 



1 



X INCESTO 



^7 



altri e di sé stessa? e, s'essa non lu lesa, non ha la società diritto 
a rimuovere da sé questo spettacolo, che la commuove nelle sue vi- 
sccre^ che la funesta orrendamente e minaccia spezzare il più santo 
vincolo degli uomini, il vincolo del sangue ? n 0, 

Non è la osservanza de' suoi precetti che preme al legislatore sa- 
picntCj ma la osservanza di quelli che madre natura dettava assai prima 
che legislatori vi fossero. La osservanza di questi al legislatore anzi- 
tutto s'impone e il travisarli è delitto di lesa natura^ 

Era gii cosa nefanda lo incestuoso congiungimento prima ancora 
che gli uomini convenissero a vita civile e fosse cosa possibile Ìl pub- 
blico scandalo. 

O non ha fondamento razionale la vostra legge punitiva, o non ha 
fondamento razionale la vostra legge civile che disciplina il matrimo- 
nio vietando le unioni incestuose, che voi punite soltanto quando av- 
vengono con pubblico scandalo. 

ScmI pubblico scandalo deriva dall'atto osceno, compiuto senza ri- 
guardi, voi equiparate inutilmente V incesto ad altri fatti già diversa- 
mente e giustamente puniti. Se deriva dalla notizia che se ne possa 
divulgare, voi confondete la facilità della prova colla pravità dell'atto 
che vuol essere provato- Se deriva dalla mancanza di legittimo con- 
nubio, riformate la legge civile perchè Io renda possibile: ma se il 
divieto di questa è razionale e fondato in natura, il pubblico scandalo 
non potrà mai essere altra cosa che la riprova:;^ione di un fatto in sé 
stesso riprovevole ; e allora Io scandalo è questo, che il fatto possa re- 
stare impunito ogni volta che voi non ne abbiate o possiate averne 
le prove i Io potrò ben dubitare e dubiterò certamente della verità 
del racconto se la pubblica voce mi porti notizia di una relazione ince- 
stuosa* De! concetto della vostra legge io vorrei, ma non posso dubitare: 
non ò plausibile, non i giuridico. Aggiungerò ancora che non è pra- 
tico. Francesco Carrara già ve lo avea dimostrato quando scrisse che 
a questa parola scandalo è troppo diafana, e ripetesì spesso da molti 
tt senza che chi la usa concepisca nettamente la realtà che per !a 
n medesima vi vorrebbe rappresentare. Avviciniamoci a questa realtà. 
CE Lo scandalo è una diceria romorosa corsa attorno per un dato fatto; 
a è una commozione del senso morale di gran numero di cittadini, 



i) P. Ellero: O pascoli criminali (sul Progetto di Codice Penale pd Regno d'Italia). 
Bologna, rS^i, pag. 38^ 



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é^ CAPITOLO X. 



« suscitata per un avvenimento. Ma questo scandalo è nato esso di- 
ft rettamente dallo incesto o e nato dal fatto di altri che vi si sia 
^ intromesso? Se 6 nato direttamente dallo incesto percht la coppia 
ff impara abbia fatto spettacolo delle sue oscenità, io dico che il 
c£ fatto deve essere punito; ma dico altresì che per punirlo non vi è 
« bisogno di porre nel Codice penale il tìtolo dello incesto, essendovi 
tì quello dtW oltraggio pubblico al pudore (che troveremo a suo luogo), 
a e del quale la jncestuosità può costituire una aggravante. Se poi lo 
{< scandalo nacque dalla malignità degli oziosi e dalle commari che 
({ andarono eaipiendo il vicinato dei loro sospetti, ripeto anche una 
<t volta che e più meritevole di punizione la malignità di costoro, 
« quantunque cuoprano le loro diffamazioni sotto il mantello di un 
tì ipocrita zelo, che non sia conveniente spingere una inquisizione 
« nelle domestiche pareti per soddisfare il mal animo di un garrulo 
« vicinato : e dico che lo scandalo maggiore sarà il processo crimi- 
« naie- Processi di siffatta natura, i quali non si assodano se jv>n si 
ic costruisce la prova delta consumazione del reato, non vidi mai che 
K recassero grandi vantaggi alla pubblica moralità; e non i conveniente 
« promuoverli, tranne quando un diritto veramente oltraggiato di- 
« mandi imperioso la dovuta riparazione. Lo scandalo inteso in co- 
ti testa guisa ò un' arma somministrata dalla legge ai malevoli- I/es- 
e sere o non essere punito dipende dairavcre o non avere un perfido 
a nemico nel vicinato- w {Programma^ Parte speciale, voL III, pa- 
gine 553 e 554> 

Che se voi riponete il pubblico scandalo nella giusta e generale ri- 
provazione del fatto quale supponete si abbia a manifestare nelle co- 
scienze oneste quando ad esse ne pervenga notiscìas io vi dirò che non 
vi è pubblico scandalo nel lotlo cìandésiino più dì quanto ve ne abbia 
nel r^gio lotto ] ma voi lo punite e lo scovate a tutela di privato e di 
pubblico interesse da chiunque si eserciti e « soito qualsiasi titolo di 
(t giuoco di numereiio^ galliva, giuoco piccolo e simili i?, come punite 
le riffe clandestine (art, j, lettera e, e art. 5j io e ii del regio decreto 
21 novembre i88o, n- 5744, serie 2"). 

Nella più turpe fra le relazioni carnali, 6 Ìl buon costume, h l'ordine 
delle tamiglie, t l'interesse della società, è l'interesse della civiltà che 
si giù oca, A questo turpissimo giuoco avete dato il nome di reh:^ione 
incestuosa y ma per punirla volete che sia tenuta « ni modo che ne derivi 
pubblico scandalo ». 



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^^f^^^t^mmmfwmmmmmm^'^''^^^m 



l'incesto 69 

Se più che al pubblico scandalo avete riguardo al privato e pubblico 
bene nel regio lottOj abbiatelo pure nel reprimere quella unione car- 
nale dalla quale fu detto che anche 1 bruti rifuggono i\ 

Voi punite coU'ammenda sino a lire joo e con l'arresto sino ad un 
mese w chi stabilisce manifatture, fabbriclie o depositi insalubri o pe- 
ricolosi contro le disposiiwm dei regoìavimli » (art, 3J della Legge di 
pubblica sicurezza), e lasciate che si compia nell'ombra la turpitudine 
che la legge di natura^ la legge civile e le leggi fisiche che presiedono 
allo sviluppo e alla conservazione dell' umano organismo concorde- 
mente condannano. 

Voi punite il ministro del culto che anche privatamente (art, 183) 
prostituisce il sacerdozio a turbolenti passioni di parte; e permettete 
che sia poUuto in segreto il santuario domestico da coloro che sono 
destinati ad esserne i sacerdoti, e sia cambiato per essi il focolare 
della virtù in focolare di corruzione? 

E strana la vostra logica ! 

Voi che punite lo eccitamento alla corruzione, anche se ha luogo 
nel segreto della famiglia, e senza cercare se avvenga con pubblico 
scandalo (art, 345), voi lasciate che li si compia la corruzione mag- 
giore fra le possìbili quando la malizia sia tanta da evitare il pubblico 
scandalo ! ! \ 

Voi punite i maltrattamenti in famiglia (art- 391) anche se avven- 
gano seni: a pubblico scandalo, e permettete che \ìx si maltratti quanto 
di più gentile ha saputo fingere la umana gente e il culto degli affetti 
più santi ! ! ! 

E galoppando per questa via, arrivate a tal punto, che io non trovo 
più termini adeguati a scolpire rantinomla delle vostre disposizioni. 

Voi punite i maltrattamenti degU animali perfino in <c colui il quale 
tì anche per solo fine scientifico, ma fuori dei luoghi destinati allo 
(j insegnamento, sottopone gli animali a sperimenti tali da destare ri- 
« bre:^:^o » (art. 491), quindi anche fra le mura del suo giardino e 
nel silenzio del suo gabinetto. E in voi non desta ribrezzo la turpitudine 
che fece rabbrividire i legislatori di ogni gente e di ogni tempo civile ? 



Qui^ hos congressus bruta animantia perhorrcscunl usque ad necemj ut tra- 
dunt AristOL, Hb. g, hislor. atti mal. cap, a*r, Pi in* Uh* 9, hislor, naturaì.j cnp. ^2, et 
alii plures apud Tiraqud, in ì. 7, conrtukj num. ^7, Jean, Borcholt* in d. % I de nu- 
piìs^ Cujacium, d. novdl. 12^ de incesi, nupliis in princ.^ et Patrein Hieronimum Sal- 
endo, in opusc. S, ThonL di rt^ìm. Principe, Uh. 4, cap. 4, num. )S d j^ (Lau^entius 
Mattheu, Trddalm de re criminaìi. Controversia L., n. 2S). 



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^Ù CAPITOLO X. 



L'onorevole ZanardelU, nella dottissiina sua Reìa:;^ione sul Progetto dd 
Codice penale^ in fine della prima nota, alla pag. 225 del voi II, av- 
verte che (r non prevedono specificatamente f incesto il codice fran- 
te cese del 18 io, il belga del 1867, TolandesCj quello di S. Marino >^ 
e per errore annovera pure fra questi « lo spago tiolo Wp Sia pure, ed 
io voglio anzi aggiungere per amore d' imparziale esattezza, che non 
prevedono T incesto neppure il codice brasiliano, quello di Vaudj il 
portoghese del 1852 nt quello del i886j le leggi criminali per l'isola di 
Malta e sue dipendenze, il codice del Montenegro, delle Indie inglesi, 
del Messico, di Ginevra, di Monaco, il codice egiziano, quello della 
Repubblica DominicanQi e quello del Congo. 

Ma sento pure il dovere di avvertire che il codice francese fu se- 
veramente giudicato dal Carrara e da tutti i sommi maestri della 
scuola italiana; fra i quali Pietro Ellero, competentlssimo nella ma- 
teria, scrivendone nel i86j, lo caratterizzava in poche parolcj dicendo 
che a tra più vecchi è il codice francese; il quale non novera che 
dieci Instri di vita (men che la vita di un uomo), e gii ebbe mestieri 
a di rammende e rappejjzi, come una veste logora; e pare vecchio 
u troppo anche a' nazionali, e agli stranieri decrepito »; che il codice 
brasiliano è tno dei meno assestati ; che il codice di Vaud e quello 
di Ginevra (di tipo francese più che germanico) sono forse i due soli 
fra tutti i codici elvetici che non puniscono l'incesto; che nel codice 
portoghese del 1852, appena promulgato, tali e tante imperfezioni si 
riscontrarono che tosto si dovette pensare a riformarlo, sorte che du- 
bito abbia a toccare al nostro non ostante la immensa superiorità al 
portoghese del 52 ed anche al riformato del 1886. 

Le leggi criminali di Malta ed il codice per le Indie inglesi sen- 
tono troppo r influsso della legislazione britannica (né potrebb' essere 
diversamente); il codice del Montenegro (Libro della legge di Danilo 1)^ 
non ostante te belle e patriarcali parole della sua prefazione e la sa- 
via e curiosa originalità di molte sue disposizioni, non ha maggior 
valore giuridico del più modesto fra gli antichi statuti municipali, e 
fino alVanno scorso provvide coi suoi 95 articoli alle materie civili, 
penali e di procedura 0- Il codice egiziano è uno dei più infelici; 



1) Notiamo qui di passaggio come dal 1° luglio 18S8 anche il Montenegro pos- 
siede un Codkt Ch'Ufi che per originalità e valore scientilicOT e specialmente per 
aver saputo armoni K7,are il diritto dei giureconsulti (fitrisknrechl) e il diritto popo- 
lare (t'^oìksrcchi), non ha molto da invidiare a nessuno dì quelli iti vigore presso le 
altre nazioni. 



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I. INCESTO 



7t 



quello della Repubblica Dominicana è una copia del francese, e quello 
del Congo è appena un embrione di codice in 82 articoli; mentre il 
codice di S. Marino (non ostante i molti e indiscutibili suoi pregi), 
quelli del Belgio, del Messico e di Monaco non furono mai ni; siir^inno 
presi a modello per la compilazione di un codice* 

Farebbe eccei! ione il Codice olandese o neerlandesa dei Paesi Bassi^ 
come lo si voglia chinmare, ma questo pure, non ostante 1 prodigati 
elogi, non è a dirsi l'opera più perfetta, poiché non ancora trascorsi 
cinque anni dalla sua nascita (essendo stato adottato con legge del 
3 marzo iSSi), e prima che colla legge 15 aprile 18S6 fosse ordinato 
che entrerebbe in vigore dal i"^ settembre detto anno, ave a già latto 
sentire il bisogno di essere niodifìcatOj e lo fu appunto in non meno 
di trentotto articoli colla legge del 15 gennaio 1S8É, che fece modi- 
ficazioni od aggiunte più o meno importanti negli articoli 38^ 39 j 113, 
119, 132, 134, 184, 240, 241, 249, 252, 254, 271, 314, 315, 337, 
349K 349''^^ 349^"^^'^^ 35i^'>, 390, 391, 393, 394^'^ 424, 426, 432^ 
434^ 43M393 449i 453*455 e 471^ 



n D.re V. Boriste (un dalmata die ftCQ ì suoi primi studi a Venezia, quiadì in 
Germania ed in Francia), espertissimo special isLi, professore alla università di Odessa 
e attualmente consigliere di Staio in Russia, fa incaricato nel 1875 della redazione 
di questo codice, Sen^a sussidio di progetii atiteriori e di commissioni e senza tea» 
tralitA di sorta, il valente giurista si accinse alFopcra difficilissima passando più di 
due anni nel Montenegro a studiare sul luogo le forme giuridiche speciali a quel 
popolo in condizioni troppo ancora eccezionali, governato più dai costumi che da 
leggi scritte, e dove la giustizia ò jimministrati da giudici non del tutto versati nelle 
disciplino giurìdiche. 

Egli percorse le nnontagne raccogliendo tutto quanto rimane di documenti 
scritti, interrogando Ì vecchi, studiando le cosiumanze ; e dopo tale diligentissima 
inchiesta si mise all'opera nel 1878, e il suo progettcs esaminato e discusso a più 
riprese dal Senato, ebbe la sanzione del Principe nel 1S87, ed entrò in vigore il 
lo luglio 1S88, 

Il nuovo codice, di cui fra poco sarà pubblicata la traduzione, prezioso lavoro 
di nn dotto e infaticabile magistrato francese^ ìl signor Alberto Rivière, è composto 
dì 1033 articoli. 

La I* parte in 25 articoli contiene le disposizioni generali. 
La 2* (art. 26-2^1) tratta della proprietA e degli altri diritti reali. 
La 5» (art, 222-495) disciplina la vendita e le altre specie di contratti. 
La 4'1 (art, 434-63 >} comprende la dottrina dei contratti in generale e le altre 
fonti delle obbligazioni. 

La 5^ (art. 6^56-766) tratta delle persone e degli altri soggetti di diritto, della 
capaciti e in generale del diritto di disporre. 

La 6« contiene: le detinidoni, le spiegazionij e le disposizioni supplei^icntari. 



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CAPITOLO X. 



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Di fronte at codici summeniovati, lasciando anche in disparte le 
antiche legishzioni, che puniscono questo reato con severissime pene 0, 
stanno invece e puniscono T incesto i codici tutti delle nazioni pili 
civili, e figurano fra questi quei codici appunto che i dettami della 
scienza giuridica meglio tradussero in formole legislative e che si eb- 
bero il plauso migliore dai sommi maestri del giure. 

Primo tra questi, anche in ordine cronologico, b il Codice di Baviera 
che negli articoli 206 e 207 prevede e punisce severamente T incesto 
colle seguenti disposizioni: 

Art. 206- (f I padri, le madri e gU altri ascendenti che consu- 
meranno P incesto sulla persona dei loro figliuoli o altri discendenti, 
o abuseranno di essi in qualsiasi altra maniera a soddisfazione di li- 
bertinaggio, saranno dichiarati incapaci di ogni funzione o dignità 
pubblica, di ogni diritto derivante dalla patria potestà e di ogni ca- 
pacità alla successione legittima o testamentaria dei loro figliuoli dei 
quali avranno abusato, e saranno ancora passibih di due a sei anni di 
casa di lavoro con aggravamento a 

Art. 207P (f I fratelli e sorelle consanguine!j che terranno fra loro 
incestuose relazioni, i patrigni, le matrigne, parenti adottivi, tutori, 
professori, istitutori che per libidine abuseranno dei loro subordinaci, 
oltre ad essere dichiarati incapaci di ogni funzione e dignità pubbhca, 
saranno puniti di uno a quattro anni di casa di lavoro, d 

Punisce pure l'incesto con pene severe il Codice del Granducato di 
Baderti distinguendo V incesto tra ascendenti e discendenti (§ 565}, 
fra padrigni e figliastri, o nipotastri (§ 366), e tra fratelli e tra co- 
gnati (§ 367); e sotto il tìtolo di copula iìhcita^ al § 368, stabilisce 
che: « I nutricatori e i padri adottivi, per copula con l'alunna^ o con 



i) Il Codice di Manu puniva V inasto al libro XT^ versetti 54, jS, toj, 170, 171, 
172, e pULiìva pure il quasi-hicesio ;il libro IX, vcraeui 235 (ripetuto con rormola 
quasi iJentica nel 54 tiel libro XT), 23Ó, 257 in principio, ajS, 239, e ni iib. XI, 
versetto 58, dove perfino il commercio carnale colla sposa di mi amico « b riguardato 
da' savi come quasi il raac chiare il talamo paterno, b 

Per la punizione de ir incesto nella Lfpsla:(ioiie Musaica vegga si il Lei*ìt(cùf ca» 
pìtolo XVIII, versetti ó-iS e 29, cap, XX, v. 1 1, 12, 14, 17, 19, 20 e 21 e il D^tt^ 
Uronomìo^ cap. XXVIIj versetti 20, 23 e 2;. 

Pei le disposizioni delle leggi chinesi a tale proposito vcggasi il Codice Annamta^ 
lib IO, parte 7% sezione HI (pL3g. ^4t del primo volume). 

Per le leggi e costumanze degli antichi messicani nella repressione deirSncesto 
si può vedere il paziente lavoro di Francesco Saverio Clavigem : Siuria antica dd 
Messico I càVdta da* migliori storici spaglinoli t da' manose ri iti e dalle p Ut art! antiche dt:* 
^U indiani (Cesena, 1780-81; 4 voL in-4) IJbro VII, tomo II, piig. 151 e 152- 



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L INCESTO 73 



la figlia adottiva, ed, oltre a questi, le persone nominate nel 5 J^i 
(tiuori, educatori, maestri e sorvegliatori) per copula con una persona 
loro affidata, semprcchè questa abbia compito Tanno decimoquarto, 
o sia già viripotente^ sono puniti con la carcere di circondario o con 
la casa di lavoro fino a due mesi w i)- 

Prevede e punisce V incesto fBlutschaiideJ il Codice dei Grigiori 
(§ 136 e 157), quello di Argovia (§ 94 e 95), del Vaììcse (art, 202), 
di Berna (art. 167), di Zurigo (§ 115), del Ticino (art. 275), à\ Fri- 
burgo (art. 401), di S. Gallo (art. 185), e in generale tutti i Codici 
chetici^ meno le poche e non autorevoli eccezioni già dianzi accennate. 

Prevede T incesto il Codice austriaco al § 131, 501 e 504; e lo pu- 
nisce con pene relativamente assai miti, cioè nei casi più gravi col 
carcere da sei mesi ad un anno; mentre punisce collo stesso carcere 
da uno a cinque anni gli improperìi dileggi proferiti anche privata- 
mente, ina in presenza dì più persone, contro i membri della casa 
imperiale (§ 63 e 64), e punisce il bestemmiatore, quando per esso 
venne dato pubblico scandalo, col carcere duro da um a cinqui anni, 
ed anche fino a dieci in caso di grande 7nali:(ia pericolo (^ 122 e T2^)!!! 

Più severa di tutte le precedenti e più di tutte minuziosa nelle di- 
stinzioni a riguardo dell'incesto è la Legge penale di Svelta del 16 feb- 
braio 1S64 (cap* iSj § 1*6), la quale dispone: 

§ I. ci! padre o la madre o ahro ascendente che avrA avuto 
rapporti carnali col suo figliuolo o discendente di lui, sari condannato 
ai la%^orÌ forzati a vita, o per Io spazio di 8 a io anni. Il figliuolo a 
discendente sari condannato ai lavori forzati da 6 mesi a 4 anni. 

§ 2. tt II padre o la madre che avrà avuto dei rapporti carnali 
col congiunto del suo figliuolo o discendente di lui, e il patrigno o 
Li matrigna che avrà avuto di tali rapporti colla sua figliastra o col 
suo figliastro o loro discendenti, subiranno la pena di 6 mesi a quattro 
anni di lavori forzati. Il congiunto del figliuolo o del discendente, cosi 
come il figliastro o la figliastra o loro discendenti, sari condannato al 
carcere estensibile a 6 mesi o ai lavori forzati per non più di 2 anni. 



LÌ Questa figura di reato, alla quale fu d.tio il nome Ji quasi-incesto, la troviamo 
in quisi tutte le legislazioni nordiche: nella legge penale di Svezia (cap. 18, | 6), 
nel Codice danese (cap. i6, § 166), nel germanico {§ 174) e neir unght;rese che lo 
co-isidefa dì azioQe pubblica (art. 25 5^ a. a e 259, n. }). 

Nelle antichissime leggi dell' India bramanica il colpevole di aver contrtminato 
il leito del suo padre spirituale era segnalo stilla fronte con un marchio rappresen- 
tante le parti sessuali della donna. E il precettore che procurava al discepolo la co- 
nD5cenjr.a dei libri sacri, era considerato come suo padre spirituale (Cod, di Manu, 
lib. Il, V. 149 e seg.). 



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74 



CAPITOLO X, 



§ 3, a II fratello e k sorella che tra loro abbiano avuto rap- 
porti carnali, saranno puniti con 2 a 6 anm di lavori forzati, 

§ 4, « I rapporti carnali con discendente di fratello di sorclia, 
saranno puniti coi lavori forzati estensibili a 2 anni. 

§ 5. <f I rapporti carnali tra affini che non potrebbero con- 
trarre matrimonio senza Tautorizzazione del Re, saranno puniti col- 
Tammenda, 

§ 6, t< Saranno puniti col lavori forzati da^é mesi a 4 anni o 
col carcere, i professori in materia religiosa o civile, altri individui 
incaricati dell'istruzione o deireducazione della giovcntiij i quali avranno 
avuto rapporti carnali coi giovani allievi ai quali essi devono dare 
istruzione o educazione, cosi come i parenti adottivi che avranno avuto 
rapporti carnali co' loro figliuoli adottivi e il tutore che ne abbia avuto 
col suo pupillo. 

K Sari punito di lavori forzati estensibili a 2 anni, o di carcere 
estensibile a 6 tnesij l'amministratore, il direttore o altro impiegato, 
il medico, il sorvegliante o il portinaio di un carcere^ di una casa di 
detenzione, di un ospedale, di una casa di carità, d*un ospizio di tro- 
vatelli, od altro stabilimento consimile, quando abbia avuto rapporti 
carnali con donna ivi raccolta. » 

Severissimo pure e minuzioso nella repressione dell'incesto è il Co- 
dice danese (cap. XVI, § 161-166), che nel più grave dei casi, cioè 
dell'incesto tra parenti in linea ascenderne e discendente, vuole pu- 
niti gli ascendenti coi lavori forzati da 4 a io anni; come troviamo 
generalmente severi tutti i codici deirEuropa settentrionale, fra i quali 
il Codice russo (tit, XI, cap III) che minaccia in alcuni casi la de- 
portazione perpetua nelle provincie più remote della Siberia con se- 
gregazione cellulare per sei e otto mesi, e trascorso questo tempo, 
relegazione in un monastero (art. 1593); il Codice germanico (§ 175 
e 174) che nei casi più gravi minaccia la casa di forza fino a 5 anni; 
e il Codici ungherese (art, 243 e 244) che in questa materia sì avvi- 
cina molto al germanico e vuole anch'esso punibili i casi più gravi 
colla casa di forza fino a 5 anni. 

Meno severi dei legislatori nordici d'Europa, trovo, in generale, i 
legislatori hispano-americani, ma molto più imperfette nel tempo 
stesso le legislazioni di questi ultimi. 

Nella Ripubblica Orientale dell' Uruguay^ dove restarono sempre in 
vigore le antiche leggi spagnuole fino al 17 di luglio del 1889 eoa 
grande confusione dei giudici e della giustizia, trovo che le leggi i,* 
e 2,* tit, 5, lib. 3 del Fuero /^^gi^ e i,' 2/ e 3,'' tit. S, lib. 4 del 



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Fuero Real, punivano gli incestuosi con la pena deiresilio (dtslkrro) 
o con reclusione perpetua in un monastero; e la legge 3/ tit. 18 della 
Pariida 7' li puniva colla stessa pena degli adulteri (della quale par- 
leremo a suo tempo). — Il nuovo Codice penale di quella Repubblica, 
foggiato sui progetti italiani, punisce anch'esso le relazioni incestuose 
(art, 287) allora soltanto quando avvengano con pubblico scandalo. 

Prevedono pure T incesto, benché limitatamente sotto il titolo di 
stupro e come un'aggravante di questo deUtto se avvenga con sedu- 
zione sopra una vergine maggiore di 12 anni e minore di 21 o di 20, 
e lo puniscono con aumento di pena il Codice del Perù (art, 271) e 
il Codice della Capitale Argentina^ provvisoriamente in vigore iinche 
nella provincia di Buenos-Ayres e in varie altre provincic della Repub- 
blica (art. 258^, quando sia commesso da ascendente o da fratello (]?or 
su asccndiente b hermafioj. 

Il Codice della Repubblica di Honduras^ all'art. 356, secondo comma, 
e il Codice spagnuolo all'art, 4 5 8, secondo comma, dopo di aver sta- 
bilito in detti articoli la pena dello stupro (che sarebbe il carcere 
minore per Thondurano e il carcere corregionale nei suoi gradi mi- 
nimo e medio per lo spagnuolo) vengono a stabilire con identica for- 
mola che e en la misnia pena itìcurrirà il que comeiiere sìtupro con su 
hermano b descendiente, aunque sea wayor de 2) tlhos >k 

Il Codice di Guaìetnala che airart- 289 minaccia pure allo stupro 
la pena della reclusione correzionale nei suoi gradi minimo a medio, 
aggiunge esso pure nel secondo comma che « incorrerà nella pena chi 
commetta stupro con sua sorella o discendentej aunque sea mayor de 
21 aftos. » 

Il Codice penale dello Staio di New-York con una disposizione cfie 
parmi assai concisa e nel tempo stesso completa e preferibile alte forme 
diluite e intralciate di molti altri codici, prevede anch'esso TincestOj 
e nel § 302 stabilisce che: « Coloro i quali, entro i gradi di consan- 
guineità nei quali i matrimoni sono per legge dichiarati incestuosi e 
vietati, si sposano o commettono adulterio o fornicazione fra loro j sono 
punibili col carcere per non piii di dieci anni, » 0, 



1) Nella ditìicohà (comune ad ogni tradu?.iotie) di rendere esattamente il concetto 
e la forma originale» uniamo il testo del citato paragrafo. 

5 302. ff ImesL — When pcrsons, within the dcgrees of cons3ngiiinit}% vithin 
wlii(:h marriageB are declared by law to be incestuous and void, intermarryor com- 
nilt adultery or fornica tioii w^th each otcr, each of tbem is punishable by imprison- 
ment for not more ihan ten years. 



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76 



CAPlTOtO X. 



Dissi già che il concetto della nostra legge non è plausibile, non è 
l^iiiridico e non è pratico. Aggiungo die non è politico, e vengo a 
dimostrarlo con due casi che la pratica quotidiana dei tribunali e delle 
cord mi suggerisce* 

Immaginate un padre mostruoso separato dalla moglie, il quale ab- 
bia incestuoso commercio colla timida e inesperta fanciulla che p^rta 
il suo nome e che egli non vuol credere sua a dispetto della nota 
massima antica e delle giuste nozze. La povera vittima disvela il turpe 
fatto alla madre che resta silenziosa depositaria del triste segreto per 
timore di maggior danno, limitandosi a non più mandare la figlia alla 
casa del mostro. Passano tre anni senza scandalo e senza processo, 
finche un nuovo stupro a danno di altra fanciulla mette il satiro nelle 
mani della giustizia. La madre allora, e non cerco per qual ragione, 
denunzia il primo delitto. — Che cosa farà per questo la vostra giu- 
stizia, supposto anche il caso che lo spudorato confessi intiera la sua 
turpitudine ? Operò egli forse in modo che ne derivasse pubblico scan- 
dalùì No certamente. Se scandalo vi fu derivò dopo tre anni dalla 
coscienza indignata di una sposa e di una madre ferita in quanto avea 
di più sacrOj e deriva dal processo che deve fare il magistrato per la 
tutela del buon costume e dell'ordine delle famiglie. Autori dello scan- 
dalo saranno quindi la madre, il magistrato e la legge ^ lo scandalo 
sari Tassolutoria delTuomo che tradì la sposa e contaminò la figlia per 
modo che non ne derivasse il pubblico scandalo. 

Immaginate un altro caso, — Un giovane onesto che sotto mi- 
naccia di reclusione da tre a sette anni (art. 341) sia tratto a rispon- 
dere davanti al tribunale del rapimento di onesta fanciulla che stava 
per compiere il dodicesimo anno, si presenti orgoglioso dell'opera sua 
e vi dica; SI Tho rapita e con inganno, ma per compiere oggi un atto 
di carità cristiana e fare poscia di costei la mia sposa. L'ho rapita per 
sottrarre questa infelice alla sorte toccata or fa un anno alla sorella 
maggiore (sorte che a lei da qualche tempo si minacciava, per opera 
di colui che mosse querela), per sottrarre questa infelice alle cupi* 
digie brutali e ripetutamente manifestate nel segreto delle pareti do- 
mestiche da un mostro che porta il nome di padre. . . . 

La fanciulla contermerà il racconto e se i vostri giudici non 

abbraccieranno il giudicabile lo assolveranno certamente e diranno che 
opera onesta e generosa fu quella della quale fu chiamato a rispondere; 
ma voi non potrete perseguire il mostro che porta il nome di padre. 
Non lo potrete perche le blandizie usate colla fanciulla non costituì- 



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L INCESTO 



77 



scono àncora il tentativo del delitto previsto dall'art. 351. Non lo po- 
trete perchè l'incesto colla figlia maggiore ^vyf^nnt sen:(^a ptibbìico scau- 
àalo; e neppure lo potreste quando invece d'incesto si trattasse della 
violenza carnale prevista dagli art. 331, 332 e 333 o 335, perchè gii 
un anno è trascorso dalla perpetrazione del fatto e dal giorno in cui 
ne ebbe notizia chi avea diritto di presentare la querela invece del- 
l'offeso e si tacque per evitare io scandalo,.. 

Voi reprimete il pubblico scandalo dove mai o rarissimo avviene, 
e là dove b persistente e gravissimo Io trascurate: — nel magistrato 
inerme e nella impotenza della legge io vedo il pubblico scandalo. 



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CAPITOLO XI. 



SOTTRAZIONE DI DONNA CONIUGATA. 



"■^flT+'^N — t*-!- *1-*--f»" 



Non è aritmeucaj e neppure logica a parer mio, la sottrazione alla 
quale si riferiscono gli art, 3.^1 e 352 del nuovo Codice, «Chiunque 
(dice il primo di questi artìcoli) con violenza, minaccia o iuganno^ 

sottrae o ritiene per fine di libidine una donna coniu^aìa^ b punito 

con la reclusione da tre a sette anni » ; ma st:ibiliscc poco dopo Tar- 
ticolo 352 che tt il colpevole di alcuno dei delitti previsti negli ar- 
ticoli 331, 332j ^33, 335, 340 e 341 va esenU da pena, se^ prima chù 
sia pronunciala la condanna contragga matrimonio con la persona of- 
fesa )> ! ì ! 

Vuol dire che se la donna coniugata sottratta Cj per es,, vostra nio- 
gUe (la mia non potrebbe essere, almeno per ora)j e voi morite di 
crepacuore durante Tistriittoria per la sottrazione subita, e vostra mo- 
glie si acqueta alle dolcezze del nuovo nido, il rapitore va esente da 
pena se prima che sia pronnuj^^iata la condanna contragga matrimonio 
CON Lk PERSONA OFFESA, la quale certamente dovrebb'essere vostra 
moglie (perche con voi non Io potrebbe contrarre); come andr;\ esente 
da pena la vostra serva che per colmo di disgrazia avesse latto da me?!- 
zana^ perche a il procedimento cesia per tutti coloro che sono concorsi 
nel delitto, fermaj ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati- » Ma 
d'altri reati nella fattispecie non vi sarebbe che radulterio ; e anche 
per questo tutto sarebbe lìnitOj perche la morte del coniuge querelante 
produce gli effetti della remissione (art. 358);.,, e se volete giustizia 
voi non dovete morire ! 1 ! 



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8o 



CAPITOLO KL 



Se poi avete la disgrazia Ji non morire prima che sia pronun:(^iaia 
la condanna, e aspettate a farlo mentre la causa si rimena in appello 
e in cassazione, canto la cos.i deve andar bene egualmente, perchè 
prosegue a dire Tart. 341 che n se ti matrimonio si contragga dopo la 
condanna, cessa V esecuzione e cessano gli effetti penali di essai?. 

Disposizioni come questa si accennano ma non sì combattono* — 
Ai legislatori ai quali con inganno venisse sottratta la moglie, auguro 
salute e lunga vita. 






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!ÌÌn)HÌ^)lMtìU!IÌ! ! J) J^i^ 



CAPITOLO XIL 

l'adulterio 



SI- 
IncoereuT^c e antinomie. 

È verissimOj ed io ripeterò soJdisfatro (benché non interessato) e 
più soddisfatte di me ripeteranno le mie poche e gentili lettricij ciò 
che disse il Guardasigilli al Senato del Regno nel suo discorso del 1 5 
novembre iSSSj che, cioè cf nciraduherio si fa un passo nella via 
ff deireguaglianza fra Tnomo e la donna^ eguagHanxa verso cui ve- 
it diamo tt^ndere progressivamente le più recenti legislazioni penali. » 
Ma io sarei anche più soddisfatto se col passo nella via della egua- 
glianza se ne fosse ancora fatto un secondo nella via della logica. 
Questo appunto è ciò che non parmi. 

Infatti, senza occuparmi delle sìngole disposizioni per le quali (ar- 
ticoli 355-358) è disciplinata la repressione deiradulterio, né della 
misura della pena, né di quella specie di compensazione istituita pel 
disposto deirarL 357, vengo diritto e mi arresto all'ultima disposizione, 
che parmi ed t meritevole di esame- 

L'arL 358 del nuovo codice statuisce che: 

« La hflMissioke pub essere fatta akché dopo la cokdamkAj e ne fa 
(f cessare l'egee u:^ÌQne e gii effetti pendìi. 

« La morte del coniuge querelante produce gli effetti della remissione, n 

Mi parve fin da principio, e, ripensando, dirci quasi evidente che 
se in questa disposizione fu migliorata la forma infelice del progetto, 
quale si leggeva nt'iralinea delTart, 339, ne fu peggiorata la sostanza 
per raggiunta della seconda parte che viene cosi a completare una 
disposizione evidentemente impolitica^ 
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*IP^^ ^iw^m m ' 



rSaf CAPITOLO XI L 



Il buon costume e l'ordine delle famiglie sono tal sorta di beni che 
meglio assai del privato interesse, limitato e temporaneo, riguardano 
rintercsse pubblico che b generale ed ecerno e costituiscono quanto 
v*ha di più puro nel patrimonio sociale, perchè di ogni buona e forte 
società sono base e corona ad un tempo* 

Finché Io screzio della società famigliare non b passato per querelai 
di un coniuge nel dominio della vita pubblica, neppure Tautorità so- 
ciale può penetrare oltre le cortine del santuario domestico. Quando 
il coniuge che si credette offeso o lo fu si ricrede o perdona e ritira 
la querela prodotta, ma non ancora giudicata^ egli solo è giudice an- 
cora del suo diritto; e dobbiamo supporlo il giudice meglio informato* 
Ma quando ha richiesto e lasciato che sulla propria querela pronun- 
ciassero i giudici comuni, vuol dire con ciò che egli aveva esaurito la 
sua giurisdizionej vuol dire che l'offesa al suo diriito b per giudizio 
suo e dei magistrati comuni una offesa al diritto della società le cui 
leggi devono essere osservate* Se interviene il perdono deiroffeso potrà 
questo giovare al condannato come attenuante in altro grado di giu- 
risdizione, potrà giovare ad ottenere la grazia sovrana; ma la gra:sia 
anche col nome di n^mis stoni non appartiene più al coniuge offeso, ri- 
tornato, dopo la condanna dciraltro coniuge, un privato cittadino di 
fronte airoffensore e di fronte alla legge. Egli non potrà colla remis* 
sione far cessare resecuzione di una sentenza, per la semplice ragione 
che non potrebbe ritornar giudice in primo grado; egli lia già pro- 
nunziato sostituendo al proprio il giudizio dei magistrati sociali ; la 
società deve dire anche a lui : fion bh in idem. 

Infatti: o si considera h remissione come un nuovo giudizio, ed è 
inammissibile, o si considera come grazia ed è parziale abdicazione 
della sovranità a favore di un privato cittadino; peggio ancora: e un 
disordine. La grazia sovrana si domanda e si accorda colle formalità 
di una procedura speciale, e si nega talvolta ad un galantuomo con- 
dannato a minima pena perchè neir impeto dì irreprimibile sdegno 
disse tt asino « o a ineducato » a un pubblico funzionario; e la grazia di 
un marito alla moglie o di una moglie al marito che disonora la famiglia 
e scandalizza il consorzio civile si può accordare dal coniuge offeso 
sen^a un simulacro di procedura, contro il parere di tutti gU onesti, 
e giova anche al complice? 

Peggio ancora: si può accordare, non dimandata (perche dice la 
IcggCj art. 88), che la remissione non produce effetto per rimputato 
che ricusa di accettarla. E cosi con una infelice disposizione di legge 



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LADULTERJO ' S^ 



si colloca uno sposo infelice al disopra del re! e ad una sposa tradita» 
alla quale in tempi di suffragi universali voi negate il diritto di voto, 
accordate oggi il diritto dì grazia. 

Perdoni essa, e perdoni lo ' sposo non una ma sette voice settanta 
se il cuore e la fede 1Ì reggono : faranno bene; ma se al cristiano è 
legge il perdono, è per tutti il precetto di Cristo : date a Cesare quel 
che è di Cesare. — Il diritto di grazia al Sovrano, 

Non è giusto che lo Stato assorba o paralizzi la fan^iglia, ma meno 
giusto sarebbe che le leggi dello stato fossero paralizzate dal capriccio 
o dal^arbitrio di una famiglia dissoluta- Può bene il coniuge offeso 
portare in pace il ricordo della tradita fede coniugale; ben può egli 
esaudire le suppliche del pentimento e quietarsi ai ^^uramenti che ac- 
compagnano il ritorno della pecorella smarrita, egli che di quei giu- 
ramenti può apprezzare il valore; ma non può k comunanza sociale 
né dovrebbe mai sopportare che per volonti di privato cittadino si 
faccia ludibrio delle sue leggi e dei suoi magistrati quando furono 
quelle invocate e pronunziarono questi a reprìmere la violazione del- 
l'ordine della famiglia- 

Non può e non deve la legge permettere che il capriccio o la raf- 
finata vendetta di un coniuge procuri all' altro una patente ignomi-- 
nìosa di traditore per poi lacerarla, ch'egli invochi a tutela del suo di- 
ritto l'intervento del magistrato per poi distruggerne la sentenza e ri- 
petere leggiero o affascinato o folle : ^ il giudice son io : a me spetta 
il primo e spetta il supremo giudizio. 

La legge deve anche essere logica : le antinomie la distruggono. 

Pel combinato disposto degh art. 88 e 391 non può il coniuge que- 
relante per maltrattamenii ricevuti dall'altro coniuge far cessare col 
suo perdono 1' esecuzione della condanna, fosse pure a tre giorni di 
reclusione, fosse pure per maltrattamenti usati nelP impeto di giusto 
sdegno, nel trasporto di scusabile gelosia, fossero pure maltrattamenti 
che non lasciano conseguenze di sorta. La remissione di lui non può 
valere dopo tale condanna se non per la metà della pena (art. 603, 
cod, di proc. pen.), e vale dopo una condanna per adulterio, pel reato 
che tocca il coniuge e i figli, che ncW anima del primo ruppe e per 
sempre l'incantesimo della vita, che sul nome degli altri imprime una 
indelebile e immeritata macchia, che distrugge nella famiglia il fon- 
damento primo della civile società, che spegne il focolare dell'unico 
amore per cui nessuno arrossisce! 



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84 CAPITOLO XII. 



Non parmi che ciò sia giusto, né logicamente né politicamente giu- 
stificabile. Per essere logico almeno, doveva il legislatore estendere la 
facoltà e gU effetti della remissione plenaria anche ai mali trattamenti 
di cui nell'art. 391 ultimo comma. 

V'è ancora di peggio* La remissione di un privato cittadino ingiu- 
riato non vale dopo la sentenza di condanna. E la remissione del co- 
niugCj che per la istituzione della famiglia è doppiamente legato al 
corpo sociale, potrà valere per la massima ingiuria che oltre sé stesso 
tocca pure !a famiglia e il civile consorzio?! 

E rantinomla si avvicina al ridicolo quando si pensa che la remis- 
sione (art. SS), non può far cessare l'esecuzione della condanna per 
chi abbia deturpata imbrattato la carrozza o la porta o il muro altrui 
(art. 430), mentre la fa cessare per chi gettò onta incancellabile sul 
nome e sulla famiglia della persona alla quale avea giurato là fede. 

Mentre al coniuge^ che forse per negligenza dei più sacri doveri 
(avori Tadultcrio, accordate facoltà di lacerare la sentenza del ma- 
gistrato che condiinna l'adultero, voi proclamate intangibile la sentenza 
che per avventura condanni colui che- stacca, lacera altrimenti rende in- 
servibile un manifesto del sindaco che raccomanda la pulizia delle strade 
e dei condotti, il manifesto di un privato cittadino che annunzi l'aper- 
tura di un negozio di legna, di carbone o di erbaggi (art. 446). 

Voi punite nello stesso codice coU'arresto fino ad un mese (arti- 
colo .150) chiunque in pubblico mostra nudità invereconde, e permettete 
poi che all'intera società si mostri impunemente pel capriccio di un 
coniuge lo invert-'condo spettacolo di chi tradisce la fede giurata, di 
chi profana la santità del talamo, di chi sostituisce la brutale libidine 
alle gioie purissime, ai doveri e all'ordine della famiglia, inverecondo 
fatto che voi punite colla detenzione « da tre a trenta mesi?!! » 

Nessuno ha diritto di esporre alla pubblica vista « figure disegni 
it offensivi della morale^ del buon costume, della pubblica decenza e dei 
r^ privati cilladini w fosse anche il freddo marmo della Venere Capi- 
tolina (art. 64 della legge sulla pubblica sicure:;;^;;^a); m^poivMÌ coniuge 
tradito liberamente esporre al pubbUco giudizio le turpitudini del co- 
niuge infedele, e gli accordate ancora il diritto di sopprimere poi la 
la sentenza che quelle turpitudini condanna, come l'ufficiale o l'agente 
di pubblica sicurezza toglierebbe al cupido sguardo dei giovinetti 
ignari di mliologìa la sbiadita figura di Venere Capitolina ! Con quale 
artifizio o aberrazione di logica si può discendere da uno stesso prin- 
cipio a conseguènze cosi disparate ? 



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. Jil.J i^ IJilifM^^pip 



LADULTERIO 



Condizione ynka alla punibiUtl deiriiicesto voi (:iìe il pubbìko scan- 
dalo; e stabilite per legge la impunità deiraduherio quando tre volte 
e in tre diverse maniere ebbe luogo il pubblico scandalo, poiché sapete 
die non vi e processo di adulterio in cui Io scandalo non sìa corso 
tina volta per le lingue delle comari nelle conversazioni del vicinato e 
poi di tutta la città, pel noto proverbio che il coniuge tradito è sempre 
rukimo ad aver sospetto o notizia del tradimento* La seconda pub- 
blicazione dello scandalo sari fatta dalla querela e dal processo- La 
terza dalla senten^^a che accerta il delitto. Voi permettete la quarta 
per la remissione del coniuge offeso. 

Mi duole il dirlo ; ma la verità per silenzio non muta ; una tale 
disposizione è trenta volte illogicap 

Vot punite « chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, 
ff un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga 
<t luogo dell'originale mancante, ove ne possa derivare pubblico o pri- 
ff vato nocumento u (Art, 2S3). 

Voi pmiite « chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costi- 
(t tuzionali dello Stato w (Art. 1^6); e permettete poi all'arbitrio di 
un coniuge (che forse h egli stesso colpevole) distruggere un docu- 
mento che dalle precedenti indagini e dalla giustizia dei vostri magi- 
strati ebbe vita; e gli permettete cosi di vilipendere la legge e la 
magistratura, le più sacre fra le istituzioni dì un popolo?!! 

Si può respingere impunemente dal privato cittadino V arbitrio del 
pubblico funzionario (art. 192 e 199), ma si autorizza per legge e si 
dovrà subire dal magistrato e dalla società T arbitrio del coniuge of- 
feso che dopo una sentenza di condanna rimette al coniuge infedele 
ima pena debitamente inflitta. 

Può il cittadino (art, 376) uccidere impunemente raggressore per 
necessaria difesa dei proprìi beni da rapina, estorsione, ricatto e sac- 
cheggio, ma non potrebbe la società tener neppure per tre mesi in 
detenzione chi attentò al buon costume e airordine delle famigìie e 
fu debitamente condannato? 

La remissione che non potrebbe fare dopo la condanna colui che fu 
danneggiato, sia pur lievemente, per delitto colposo^ è permessa alla vit- 
tima di un misfatto più che ogni altro doloso e di conseguenze multi- 
formi e gravissime. Chi lancia sbadatamente una pietra e colpisce uno 
sconosciuto, non potrà col perdono di questi essere prosciolto da pena. 
Il coniuge che, studiando il mezzo e il tempo opportuno, ferisce l'altro 
coniuge nei diritti e negli affetti più sacri, potrà essere immune. 



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tS CAPITOLO 5tTL 



Chiunque incrudelisce verso animali^ o senza necessità li maltratta 
(art. 49r)j dovri irremissibilmente scontare la pena applicata: ma 
chiunque coll'adulterio codardamente maltratta la persona più cara, 
potri ridersi della legge per bontà dell'offeso. 

Ma tutto ciò non bastava. Dopo aver aperta colla remissione la via 
dell'impunità anche pel correo deiradulterio, avete forse pensato che 
altra cosa è una donna, altra un fondo recinto, e avete statuito (arti- 
colo 427) che chinnque entra arbitrar iaimnk (anche senza arrecar danno) 
neìV altrui fondo recinto^ è punito (e irremissibilmente) con la multa 
sino a lire cinquanta; e in caso di recidiva nello stesso delitto, con 
ia detenzione sino ad un mese!!! 

In fatto di adulterio, la remissione del coniuge offeso è quitanza 
ilefinitiva per k centunesima volta anche al correo cento volte con- 
dannato e rientrato arbitrariamente ancora una volta a contaminare 
l'altrui calamo! Capisco anch'io che neirarucolo 427 si tratta di un 

bene immobile e qui si tratta di un mobile che dovrebbe esser bene , 

ma non vedo, perciò, né posso dire equamente risolta la quistione 
della recidiva- 
Ciò, almeno, avrebbe dovuto bastare !...*. Mancava il colmo delle 
anlinomie suggerite dal platonico sogno della remissione ; e il colmo 
si ebbe per la chiara disposizione delParticolo 394, per cui, njentre 
voi permettete z\ coniuge offeso di rimettere la pena all'adultero, per- 
mettete ancora a chi voglia, e in ogni tempo, d* ingiuriare o diffamare 
il coniuge coudanuato, ricordando pubblicamente una condanna, lavata 
forse da venti anni di rinìorsi, di fedeltà, e di vita esemplare ! E tutto 
ciò perchè ìa verità del fatto è provaia da una sentenza di condanna ! 
La logica, la coerenze! , l'equità dimandano al legislatore italiano rico- 
noscimento e riparazione efficace. 

Uno dei relatori nella Commissione speciale del Senato, l'onorevole 
Costa, si provò a motivare la disposizione iti discorso con un parallelo 
che^ a mio giudizio, non ha fondamento di sorta; e a pag. 215 della 
Rela:(iotie vien ragionando cosi r « la remissione o recesso dalla que- 
« rek, se fatta prima della condanna, estingue l'azione penale, e fa 
fc cessare gli effatti del precedimento: se fatta dopo, estingue la pena 
a e ne fa cessare gli effetti* La perfetta analogia di questa ipotesi con 
« quella del matrimonio fra il colpevole e la vittima della violenza 
tt carnale o del ratto deve indurre ad eguali conseguenze: quivi è il 
« matrimonio che congiunge il colpevole alla vittima ; qui è il perdono 
tì che li ricongiunge; e ricomponendo i vincoli della famiglia transi- 



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iM i . Tr^q^f-vvpB^^^pn 



L Va D U L T E R I O 87 



« toriimente allentati, apprest.1 airordme sociale una riparazione ancor 
cf più efficace dt quella che potrebbe derivare da una condanna. 

Lorsq^on fall tant que th r^ndre raisou d'une ìoi^ il fanl qnt cette ntison 
soit digne dWk^ scriveva Montesquieu; e la ragione che per l'ulrima 
parte delParticolo 339 del Progetto (358 del testo) esponeva il Costa 
al Senato del RcgnOj non par degna davvero della gravissima innova- 
zione, perche non corre analogia di sorta fra la remissione nel reato di 
adulterio e il matrimonio tra colpevole e vittima nei reati di violenza 
carnale o di ratto, essendo diversa la natura dei reati e diversa la natura 
e Tetretto dei rlmedip 

Nella violenza carnale e nel ratto b attrazione, è trasporto del de- 
linquente verso la vittima; neiradulterio è repulsione, è abbandono. 

Il matrimonio giustifica il trasporto irrefrenato e T inconsulto proce* 
dere e purifica la passione ; la remissione dopo la condanna non giu- 
stifica, non iscusa, non chiarisce, non attenua nulla di quanto avvenne. 

Nel matrimonio è il libero consenso delle parti, che contraendo ces- 
sano di essere offensore ed ofl^cso : vi è l'accordo delle volontà nel 
creare a so stesse una vita nuova; nella remissione è la volontà sola 
di una parte che manifestandosi aiferma sull'altra uno stato giuridico- 
morale di superiorità indiscutibile, aff'ernia la ineguaglianza che distingue 
la rettitudine dallo spergiuro, il soldato fedele dal disertore, il generoso 
dal vile. 

Il matrimonio giova alla vittima della violenza del raitOj la ugua- 
glia alla condizione delfoffensore, la salva dall' immeritato dispregio 
del volgo e dall'abbandono; restituisce 1 due coniugi alla pubblica esti- 
mazione. La remissione invece non ha valore indiscutibile se non per 
il reOj per eludere la legge e menomarne il prestigio; non restituisce 
al colpevole l'estimazione perduta, e all'occhio dei più (che sono cri- 
stiani soltanto perche iscritti nei libri del battesimo) fa comparir so- 
spetta o spregievole la generosità della vìttima. 

Nei reati di violenza carnale e di rapimento 6 il colpevole che coiratto 
onesto del matrimonio si fa perdonare dall'offeso e dalla società; nell'a- 
dulterio è la vittima che colTatto generoso o fa seùtire maggiormente 
l'indegnità deiroffensore, o viemeglio dimostra la bonomia dell'offeso; 
e il perdono o troppo generoso troppo inconsulto difficilmente troverà 
eco in chi ne approfitta e troverà plauso nella società. 

Nel matrimonio è solenne promessa di fede, che stabilisce un vincolo 
indissolubile; — nella remissione dopo la condanna è il ricordo di una 
fede tradita, di un vincolo indegnamente spezzato. 



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88 CAPITOLO Xll. 



Si stabilisce col matrimonio una serie di vicendevoli rapporti fra i 
coniugi, dì diritti e doveri reciproci regolati dalla legge civile; — colla 
remissione si stabilisce appena o dovrebbe stabilirsi un rapporto di 
gratitudine fra TofFensore ed il remittente, regolato soltanto dalla co- 
scienza del colpevole, coscienza che pur troppo e anticipatamente die 
saggio del suo valore. 

Il matrimonio, finalmente, giova alla vittima più ancora che all'of- 
fensore, e più che ad essi giova alla società; la remissione giova soltanto, 
o più che ad altri, al colpevole. 

Neiradulterio sì ha l'efficacia della remissione anche contro la sen- 
tenza passata in giudicato. Nel ratto (anche operato col consenso della 
persona rapita e solo a fine di matrimonio) la remissione non vale 
(art. 341 secondo comma, 343 e 344) se fatta appena « dopo che fu 
aperìo il dibaitimtnto »; e bisogna che il rapitore abbia almeno il marchio 
di tu giorni di dcfeniione (art. 15 e 343) quando ai giudici non piaccia 
contare ad annij e la persona rapita dovrà cosi contentarsi o di vedere 
in fumo il matrimonio sognato o di sposare una persona uscita dal 
carcere o che col carcere dovrà suggellare l'amore. 

Onde apparisce come la « perfetta analogia » indicata dal Costa al 
Senato del Regno fu momentaneo abbaglio dell'onorevole relatore. 

Non deve poi sopratutto e in nessun modo una legge esser fomite 
a delittuose macchinazioni o facile strumento ai malfattori. Cento e 
quarant'anni prima di noi scriveva Montesquieu che il faut dans les 
lois uve cer faine candeur. Faites potir punir la méchancetè des hommes, 
elks doivent avoir elles-mémes la plus grande innocence i). 

Ora s'immagini il legislatore uno di quei tanti matrimonii ai quali 
fu prònuba la libidine dell'oro: un coniuge ricco e affascinato dalle 
carezze e dalla passione, l'altro povero ma raffinato nell'arte della se- 
duzione e impaziente di possedere tanto almeno della ricchezza del 
primo che gli permetta di vivere a suo piacimento. Che fare? Uccidere 
il coniuge? Sì rischia l'ergastolo. Invocare la morte? — è troppo noioso 
r attendere, e poi venendo potrebbe prendere 1' uno invece dell'altro. 
Meglio di tutto è procurargli un'adulterio (è la cosa più facile del mondo) 
coglierlo in flagranza, farlo condannare e poi dirgli: — finiamola; tu hai 
ripugnanza per la solitudine come l'avevi per^me da qualche tempo, 
e non vuoi fare a nessun costo questi pochi mesi di carcere: io non 
voglio a nessun costo e non posso vivere più oltre con chi mi ha tradito: 



i) Bsprii ihs ìois, Lìvre XXIX, chap. XVII. 



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l'adulterio 89 



tu non meriti nulla, ma voglio usarti generosità: ti salvo colla remis- 
siove; e poiché non abbiamo potuto dividere la vita, dividiamo le so- 
stanze^ ma non vediamoci più nella vita e dimenticliiamo che fummo 
uniti una volta, U condannato, che vede in so stesso il colpevole, si 
intenerisce alla generosità dell'altro che gli offre il mezsio di scampo, 
accetta e concede. Si dividono le sostanze; e da colui che riceve (cioè 
dal supposto coniuge leso) si paga la moglie di Putifarre mandata al 
ricco ma non casto Giuseppe (alla quale inoltre giova la remi.ssione)j 
o il giovane vigoroso mandato invece dei due vecchi invalidi alla non 
casta ma ricca Susanna, e si va in cerca d*aure più libere (poiché il 
nuovo codice non impone più al remittente la condizione del vecchio 
articolo 487 del codice sardo « di tornare a convivere coi coniuge stato 
condannato jj; e poi magari dopo trascorsa una diecina d'anni e calmato 
il desiderio della carne^ si ritorna a mangiare di magro e a riprendere 
il perdono che si era dato, a invocar quello di cui si abbisogna!.... 

No> a tali commedie che avvedutezza di magistrato non giungerebbe 
a scoprire, e a tali delitti che il codice non prevede, non può e non 
dev'essere suggeritore la parola santa della legge. 

Tutto ciò quando non avvenga di peggio. 

Tutto ciò (e non è poco) quando il complice dell' adulterio non 
paghi al coniuge offeso il prezzo del perdono e non suggelli con bi- 
glietti di banca il mercimonio infame che già la legge e il magistrato 
punirono, quando a prezzo di danaro non eluda per altra via la se- 
verità spiegata dalla legge nell'art. 362, poiché legittimare sotto il nome 
di un galantuomo il frutto della libidine e del tradimento non è meno 
ignobile e delittuosa azione dell'occultare la legittimità di una creatura 
innocente e non ancora capace di tutelare il proprio diritto, 

È in vista appunto di tali pericoli che la disposizione deirart, 3)8 
dovca tenersi giudicata anche prima di nascere, 

fi la lunga e faticosa esperienza di tutta quanta l'umanità che nella 
parola autorevole di Montesquieu formulò il suo giudizio : — a Connn& 
(f ics lois inuiiles affaiblissenì les lois nécessaires^ ce! Ics quon peni élndcr 
« ajjaibìissmt la ìégislatmu Une hi doti avoir san ifje!^ et il ne faut 
« pas permettre d'y déroger par une convention particulière >j. Ciò che 
si dice di una legge a più forte ragione si dovrà dire della sentenza 
di un magistrato che {^ l'attuazione, che b la vita della legge. 

Cercate forse colla remissione di ristabilire raccordo, di ristorare 
l'integrità della famiglia ? Ma quale e quanta probabilità avete voi dì 
ottenere lo scopo? E per la platonica speranza dell'esito incertissimo, 



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90 



CAPITOLO xir. 



rinunziate alla certezza dell' esempio che deriva dalla repressione ef- 
ficace ? 

La legge non si fonda sopra le buone speranze, ma sulla lunga e 
generale esperienza. E questa vi dice che certe piaghe non cicatrizzano 
mai II coniuge condannato per adulterio non riavrà mai più l'amore 
del coniuge ofTeso, mai più la venerazione dei figli scandalizzati, mai 
la stima del consorzio civile. La impunità che gli accorda la remissione 
giova a lui solo. Ma le leggi si fanno .pel bene di tutti. 

Al bene comune gioverebbe più che il perdono infruttuoso il pen- 
timento sincero- Se questo potrà aver luogo lasciate che germogli spon- 
taneo, non offrite occasione all'interesse di fingerlo per avere più facile 
rirapunità ingannando nuovamente chi può concederla. Se amore e stima, 
o se benigno compatimento potrà guadagnarsi ancora il colpevole, tosto 
o tardi li avrà egualmente dopo scontata 'la pena, e si potranno dire 
guadagnati. Non trattate il colpevole meglio del servo fedele. Non 
prodigate il balsamo del perdono, ma usatene con prudenza perchè 
non producono buoni frutti se non i beni che si vollero, si cercarono 
e si seppero meritare Noìite projcere margheritas . . . , voi che citate 
il vangelo. 

Volete voi forse ridare ai figli l'assistenza del genitore condannato? 
E poco benefizio davvero poiché la detenzione del colpevole potrà ap-. 
pena durare da tre a trenta mesi. Se avverrà poi la riconciliazione sarà 
questa almeno spontanea. Se non avvenisse, nessuno avrebbe a lagnar- 
sene, neppure 1 figli: è già troppo, e troppo umiliante, che da quell'uomo 
o da quella donna abbiano avuta la vita. Risparmiate loro il pericolo 
di tanta scuola. 

I maestri d'mimoralità voi li cacciate dalla scuola dove s'insegna a 
leggercp E potete tollerarli nella famiglia dove s'insegna a vivere?! 

Le buone leggi fanno i buoni costumi. — Ripensate a questa verità 
che ha per sfc l'esperienza dei secoli. — Ripensi il legislatore italiano 
alla disposiz:Ìone dell'art. 358 e dica a sé stesso col massimo dei legis- 
latori: Dedi eis praecepta non bona et iudicia in quibus non vivent. 

Procedete! È il destino dell'umanità. Procedete, ma con prudente 
consiglio. « 

Abbiamo nella legge civile la separazione dei coniugi e vagheggiate 
il divorzio; nella legge penale istituite la remissione della pena debi- 
tamente inHitta per adulterio. Ciò che vi resta del vincolo è troppo 
debole stame perchè tutto o quasi fuori della legge, tutto nella reli- 
gione o nella morale. Contro la morale e contro la religione l'eterno 



1 . 



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^^^^r^'- -. .* , * «,f-" 



L ADULTERIO 9I 

fascino della Venere vaga, le seducenti teorie Maltusiaue e le dottrine 
del libero amore . . _ Ora la legge die non fa sentire la necessità, o 
rutile almcnOj deiressere suo, ha esaurito st: stessa. 

Non dimenticate per amore di novltA che i vincoU fondati nella ra- 
gione, i vincoli che accennano all' ordine, alla moralità e al rispetto 
della legge, logorati ogni giorno dal tempo e dalle passioni, hanno bi- 
sogno di rafforzarsi ogni giorno. All' occhio vigile di un legislatore 
prudente non può sfuggire una tale necessità: a lui Ìl dovere di risto- 
rarli. 

Ancora una parola. 

La commissione speciale del Senato propose un'aggiunta e fu fatta : 
(f La morie del coniuge querelante produce gli effetti della remissione »* 
Non discuto rumanità del concetto che ispirò la proposta, percht 
non si tratta qui di discutere se oltre la tomba viva ira nemica, e 
perchè nessuno ripone più nella vendetta o privata o sociale il fon- 
damento del diritto di punire. Neppure contristerò Tini magin anione pen- 
sando al nuovo mezzo d* impunità, pensando per quali vie potranno 
talvolta procurarselo i tristi per impulso di libidine (essi che insoffe- 
renti d'ostacoli arrivano talvolta a togliere la vita a sé stessi), nò ri- 
cercando se per avventura il coniuge querelante, morto anzitempo di 
angoscia, non abbia potuto attendere la giustizia degli uomini, o sc^ 
insofferente d^indugio, abbia sentito increscioso il peso della vita e 
l'abbia, disperato, volontariamente deposte. 

Non chiedo neppure chi vi autorizza alla benigna presìin:;ione che 
ruhima parola, Tultimo pensiero del morente, tradito e abbandonato 
da colui col quale doveano essere duo in carne una, sìa parola e pen- 
siero di perdono; perchè mi piace Tidea cristiana ispiratrice nella legge, 
sorriso e conforto nella vita, speranza nella morte. Ma poiché la legge 
non ha religione, tranne quella del diritto, assurgo ad altro coTicetto, 
alla ragione ultima del diritto di punire che voi con me indubbiamente 
riponete nella necessità della tutela giuridica» E allora ditemi voi se il 
diritto del coniuge querelante sia proprio il solo che si tutela colla 
legge punitiva dell'adulterio, Voi già rispondeste saggiamente affermando 
che l'adulterio « con la profonda perturbazione che arreca all'ordine 
delle famiglie scuote le basi della società a. E ciò mi basta, anzi è di 
troppo per affermare che la morte del coniuge querelante non pub e 
non deve produrre gli effetti della rtmissiùne^ 



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A 



$2 CAPITOLO XII. 



§11. 
L'episodio evangelico. — Un errore volgare. 

L'onorevole Zanardelli nel suo stupendo lavoro che è la ReIa:^ione 
sul progetto del codice penale^ seguendo nell' argomento dell' adulterio 
la comune credenza sopra un punto di storia- legislativa e alludendo 
alle leggi mosaiche, fra le pene severissime e spesso feroci onde cer- 
cavasi nei tempi antichi di reprimere l'adulterio, ricorda la morte per 
ìapidaTjoney e poco dopo ancora « la parola profonda che vieta di sca- 
i^ gliare la pietra ove per universale coscienza sono cosi facili le de- 
^ bolezze e i trascorsi ». 

Per quanto generalizzato un errore, non sarà mai troppo tardivo ed 
inutile per la storia il richiamo alla verità. — Affermo quindi, contro 
la generale credenza, e mi sarà facile dimostrare: 

i/'Oe la morte per lapidazione non fu mai per le leggi mosaiche 
la pena dell'adulterio; 

2. " Che la dottrina della remissione dopo la sentenza di condanna 
non è neppure evangelica, e la parola di Gesù, anziché togliere, ag- 
giunge valore ai nostri argomenti contro la disposizione del nuovo 
codice. 

Narra S. Giovanni (cap. Vili, v. i-ii) che tornando Gesù dal monte 
degli Ulivi venne di nuovo nel tempio e riprese ad ammaestrare il 
popolo. 

u E gli Scribi e i Farisei condussero a lui una donna colta in adul- 
terio: e postala in mezzo, « gli dissero: maestro, questa donna or ora 
ò stata colta, che commetteva adulterio. » 

« Or Mosè nella legge ha comandato a noi, che queste tali sieno 
lapidate. Tu però che dici? 

(t E ciò essi dicevano per tentarlo, e per aver onde accusarlo. 
Ma Gesù, abbassato in giù il volto, scriveva col dito sulla terra. 

« Continuando però quelli ad interrogarlo, si alzò, e disse loro: 
ducgli, che è tra voi senza peccato, scagli la prima pietra contro di lei. 

w E di nuovo chinatosi scriveva sopra la terra. 

a Ma coloro, udito che ebbero questo, uno dopo l'altro se n' an- 
darono, principiando dai più vecchi; e rimase solo Gesù, e la donna, 
che si stava nel mezzo. 

w E Gesù alzatosi, le disse: donna, dove sono coloro che ti ac- 
cusavano? NISSUNO TI HA CONDANNATO? 



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L A D U L T E R I Q 



n 



ff Ed ella: nissuno, o Signore. E Gesù le disse: Nemnien Ìo ti 
condannerò: vattene e non peccar più. » 

Tale nella sua mirabile semplicità t la forma evangelica deirepisodio 
al quale s'inspirarono legislatori ed artisti, e del quale ^^iova anzitutto 
investigare il concetto per vedere come venisse inteso dai commentatori 
e dagli studiosi d'antichità gindaichc, e come si debba intendere. 

Fu do:to e mille volte ripetutOj argomentando da codesto episodio, 
che radtilterio nelle leggi musaiche era punito di lapidazione. Cosi 
asserirono i dottori interrogando Gesù; ma ciò non era, 116 lo afferma 
il Vangelo; e Gesù infatti non rispose in proposito, ma diede ad essi, 
come ben meritavano, una di quelle risposte che noi diremmo spiritose, 
e che nella vita di un fondatore di religione hanno a dirsi divine; una 
di quelle risposte che evitando la discussione inutile o male intesa dal 
popolo, confondeva gli ultimi campioni di una civiltà religiosa destinata 
a cadere» Rispondendo egli in proposito^ i Farisei avrebbero vinto ; 
perchè dicendo Gesù che quella veramente era la legge, avrebbero 
subitamente affermato: ciò non disse Mosè: e tu che insegni al popolo 
non conosci la legge. Negando egli invece che quella legge esistesse, 
avrebbero risposto con un brano del [inguaggio figurato di Ezechiele 
(XVI, V. 40} e avrebbero detto al popolo; — costui disconosce i prò- 
feti- E Gesù che tutto conosceva V interiore di quei sepolcri imbian- 
cati, volle confondere l'orgoglio della loro fatua sapienza presentando 
ad essi la fmaginc loro: Chi è ira voi seri;^a peccalo scagli pel primo 
la pietra. I farisei intesero bene dalle parole di lui (che non riguar- 
davano punto la questione, ma rivelavano perfetta conoscenj^a dello 
intento capzioso col quale era fatta) come il figliuolo di Maria cono- 
scesse la, legge; e se ne andarono. 

L'adulterio infatti nella legge mosaica era punito di morte, ma non 
v'ha testo che dica come questa fosse per lapida:;^ioju. 

Ecco i testi che a quel delitto si riferiscono; Esodo: (XX, 14). « Non 
commettere adulterio »; (XX, 17). (^ Non concupirla moglie del tuo 
prossimo )k 

LevÌ!Ìco (XVlir, 20). i< E non giacer carnalmente con la moglie 
del tuo prossimo contaminandoti con essa ». (XX, io) « E se alcuno 
commette adulterio con la moglie di un altro, con la moglie del suo 
prossimo, facciaiisi morire l'adultero e Tadultera ». 

Denferoìwmio (V, 18), (c Non commettere adulterio » (V- 2i)_ 
<f Non concupir la moglie del tuo prossimo n (XXU, 22). f* Quando 
un uomo sarà trovato giacendo con una donna maritata, muoiano 



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■■PL 1^ 



$4 CAPITOLO XII, 



amendue; rnomo che sarà giaciuto con la donna, e la donna, E cosi 
logli 'via il male d'Israele », 

Io voglio credere quindi che non a torto, come pretende Thonissen 
nel suo Codice Petìak est rat lo dal Peniatenco 0^ ma che a tutta ra- 
gione la Mischnah {Sanhèdrìn, X, i), e la più parte dei rabbini mo- 
derni possano tenere la strangolazione come pena deiradulterio, e ciò 
in base alla regola secondo la quale la strangolazione, ritenuta come 
la meno rigorosa fra le pene capitali, dev'essere sempre applicata quando 
un altro genere di morte non e espressamente comminato nel testo. 

ff Mosè (osserva l'illustre professore di Lovanio) punisce di lapi- 
dazione la donna che sale al talamo nuziale dopo perduta la sua ver- 
ginità^ (Deuteron. XXII, 20, 21); e colpisce dello stesso castigo la 
fidanzata che dimentica le sue promesse (Deuteron. XXII, 23, 24). 
Come avrebbe egli assegnato un supplizio meno rigoroso alla donna 
divenuta infedele dopo la conclusione del matrimonio? j> — La risposta 
mi par facile assai, ed è che l'elemento del dolo perfetto che sempre 
immancabilmente si trova nei primi due reati, più di rado s* incontra 
nell'ultimo e ha sempre diiScile o incertissima prova. 

Cosi e per la stessa ragione doveano punirsi -di morte per lapida- 
zione i più gravi fra i delitti contro la religione, come apparisce dal 
libro di Giosuè (cap. VII, versetto 25), e specialmente ridolatria, come 
vuole il Dtui ronomio (cap, XVII, versetti 2-5), la magia e gP incan- 
tesimi, come statuisce il Levitìco (XX, 27), e la bestemmia come ri- 
sulta pure dal Leviiico (XXIV, 14) e si può argomentare dal libro III 
dei Re (cap* XXL vers. io, ij e 14), dal vangelo di S. Giovanni 
(X, 31, 33), e dagli Atti degli apostoli (VII, 55, 58, e XI V» 5), 

La sposa che non porrà al marito il fiore di sua verginità, la fidan- 
zata che manca alla fede promessa, scientemente e volontariamente 
delinquono; — la moglie infedele può esser tale per momentanea de- 
bolezza, o sospinta da un passeggero corruccio per geloso sospetto, 
o vinta forse dopo lunghe lotte ostinate, dalle ripetute lusinghe^ dalle 
blandizie inesauribili del seduttore* Di quei reati sono evidenti le prove; 
airaccertamento di questo voglionsi due testimoni oculari i), in man- 
canza dei quali lo sposo oltraggiato non ha altra prova che quella 
delle acqiie untare^ una specie ^ituU-t di Dio^ una di quelle supersti- 
ziose procedure che ispirarono Le ordalie del medio-evo, della quale 



1} Èludés sur rtitsioire da àroiì crimlnd des p^uphs ancitns. Tome II. 
2) MtscHNAH, SWflJj, VI, j, e il commento di Maimonide sul § 1** del cap, i* dtUo 
Stesso tìtolo. 



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LADLFLTERIO 95 



si ha una minuta esposizione nel libro nei Numeri (cap, V, versetti 1 1-3 1) 
sotto la denominazione assai conveniente dì It'iige dei le gelosie. 

Come era dunque possibile che Ìl genio sottile del legislatore ebreo 
venisse meno a sé stesso nel caso presente, statuendo una pena mag- 
giore a un delitto che; dei tre nominacij doveva essere il minore nello 
spirito della sua legislazione, o affidasse alla giurisprudenza, anziché alla 
lettera della legge, Io statuirne la pena? Come era possibile che l'an- 
tica giurisprudenza statuisse la massima delle pene (tale era la lapi- 
dazione nella scala penale degli ebrei) ^ ì per un delitto che in nes- 
suna legislazione fu reputato il massimo in fatto di dolo, quando i 
giudici ebrei andavano tanto a rilento nello applicare le pene capitali? 

ft Un tribunale (dice Giuda il Santo, in fine del primo capitolo del 
« trattato Maccoth^ che pronunzia una sola condanna a morte in sette 
(t anni può esser chiamato crudele. Rabbi Eliczer, figlio d'Asaria, dice 
<t che merita codesta qualifica, se pronunzia una sola volta ima tale 
et sentenza nello spazio di settant'anni, a 

Quindi apparisce come Topinione di Thonlssen non e conforme alla 
lettera della legge^ né conforme allo spirito della giurisprudenza pe- 
nale giudaica. 

Aggiungiamo di più, che, anche quando si trovasse nella storia o 
nelle tradizioni del popolo Ebreo un esempio d'adulterio punito per 
lapidazione, neppure un tal fatto potrebbe mai aver valore di sorta a 
confortare Topinione di Thonissen, perchè non essendo il fatto auto- 
rizzato dalla legge non poteva essere altro che un delitto come è quello 
appunto ricordato nel vangelo di S, Matteo (cap. XXI, versetto 35)1 
uno di quei giudizi sommarii che si eseguivano talvolta a furore di 
popolo e ai quali alludono chiaramente il vangelo di S. Luca (cap, XXj 
v. 6) e gli Atti degli apostoli (cap, V, r. 26, e cap- XIV, v. 5 e 18); 
come quello che si racconta negli Atti stessi al cap. YU^ v. S)-6o, 
cioè la lapidazione di Stefano; e come quello che di sé stesso ricorda 
S, Paolo nella seconda sua lettera ai Corinti (cap. XI, v. 25) dicendo: 
« Io sono stato battuto di verghe tre volte, sofjo stato ìapidato una 

volta ìì j fatti che succedevano pure talvolta ai ministri di Stato e 

minacciavano gli stessi Re d'israello 2); procedure che non furono 
mai. autorizzate dal Pentateuco ne da qualsiasi altra legge conosciuta. 

i) La lapidijiìone era tenuta siccome pena più rigorosa che il fuoco, questo più 
che la decapitatone, la decapitazione più che lo strangolamento. — V, Mischnah» 
SaHhédìin, VII, I e IX, 3 ; Majmunide, Sdtththlrift, XIV, 4. 

2J Sì racconta nel Lihni III dd Re^ Cap. Xll, vcrs. iM, e, con pochissima vanità 
di linguaggio nel Libro 11 dei Pafalipomem, Cap. X, vlts. uS, che avendo Roboamo 



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CAPITOLO XII, 



Quindi ancora apparisce come la interrogazione degli Scribi e dei 
Farisei a Gesù oltre ad essere inopportuna (perchè a lui, privato cit- 
tadino, non competeva giurisdizione, e il suo responso non avrebbe 
avuto valore per TappUcazione della legge), era subdola e diretta a 
sorprendere lui, sedicente maestro e riformatore della Icgge^ per di- 
mostrarlo ignaro della legge e screditarlo davanti al popolo o per ac- 
cusarlo davanti al magistrato siccome spregiatore della legge. 

Lo stesso Martini commentando il versetto 5 del cap. Vili di San 
Giovanni alle parole tu ergo quid dkisì chiama questa iìiterrogaiione 
maligna, ma non aFFerra il vero concetto, dicendo che te sì crede^ che 
la lapidazione fosse posta in uso^ come specie di morte più atroce, 
negli ultimi tempi della Sinagoga, ai quali troppo ordinari erano di-- 
venuti simili delitti ». Se ciò fosse stato sarebbe impossibile che i 
Rabbini posteriori avessero dimenticato codesta innovazione, fedeli cu- 
stodi com'erano delle antiche tradizioni e osservatòri tanto più scru- 
polosi della legge e della patria giurisprudenza, quanto più sentivano 
la sventura gravare sul popolo d*Israele, quanto più la dispersione 
crescente abbisognava di nn freno nella legge e nel culto delle tra- 
dizioni, 

È ben vero che un passo del profeta Ezechiele (XVI, 40) sembra 
accennare alla pena della lapidazione nel caso di adulterio. Ma vuoisi 
notare che Tautoriti di quel passo oscuro non fu invocata dagli Scribi 
e dai Farisei, non fu citata dal Martini a sussidio della sua conget- 
tura, fu mal ponderata e non fu punto discussa da Thonissen. 

E infatti ne! Cap, XVI b Iddio che comanda al profeta: ce dichiara 
a Gerusalemme le sue abbommazioni «; e le rimprovera fornicazioni 
(v. 15 e 16, iS e 29); idolatria (17-19), sacrifizi di vittime umane 
(20 e 2r), prostituzione pubblica (14-26 e 31), adulterio (32). E sog- 
giunge: tì Perciò, meretrice, ascolta la parola del Signore (35). 

ff Cosi ha detto il Signore Iddio : Perciocché le tue lordure sono 
state sparse; e che nelle tue fornicazioni, la tua nudità è stata sco- 
perta a' tuoi amanti, e a tutti gl'idoli delle tue abbominazioni; ed mi- 
che^ per cagion del sangue de' tuoi figliuoli^ che tu hai dalia quelli (36); 



mandiUo ai figliuoli d'Israele A duroni che sopraintendeva ai tributi « tutto Israele Io 
K lapidò e restò morto. Allora il Re Roboiimo suU ìq fretu sul suo cocchio e fuggi 
a Gerusalemme^ . ^ìì — Leggiamo ancora nel L^bro ì d^i Rf, Cap* XXX^ vers. 6 che 
una volta il popolo esasperato volea lapidare Davide ; h Et contri status e si David valde: 
éf voìehai etitm mtn popolus lapidare if. 



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LADULTERIO 97 

a Perciò, ecco io adunerò tutti i tuoi amanti; co' quali hai presi ì 
tuoi diletti; e tutti quelli che hai amati, insieme a tutti quelli che hai 
avuti in odio; * • • (37)* 

« E ti giudicherò de'giudtcii delle adultere^ e di quelle cb& spandotto 
il sangue; e ti punirò di pena capitale, . . < (38) 

(T E ti darò nelle lor mani, ed essi disfaranno il tuo bordello^ . - . (39) 

ff E faranno venir contro a te una gran raunnnza di gente, e ti 
lapideranno con pietre, e ti trafìggeranno con le loro spade (40). » 

Dai quali testi si vede come tra ì vari delitti ond*era accusata Ge- 
rusalemme v'era il culto degfidoli e il sacrifizio a questi dei propri 
figli, E di lapidazione appunto erano puniti i7 culto degli idoli e la con- 
secraiiotie dei fanciulli a Moloch^ come apparisce dal Levitico : Capi- 
tolo XX, V, 2, 

Alla punizione dì questo delitto evidentemente si riferisce il passo 
dì Ezechiele: ii lapideranno con pietre. 

E infatti : che le parole adulterio e JQrnica:^ioìie figuratamente sì usas- 
sero dal profeta per accennare ^Vidoìairìa e ai sacrifizi dì vittime 
umane, lo dimostra egli stesso ritornando poco dopo sullo stesso ar- 
gomento in altro passo assai più chiaro del primo, nel cap. XXIII, 
ai versetti 27, 30, 37^ 38, 39 e 49 (che non fu avvertito o non fu 
ricordato dal Thonissen) perchè appunto in questo secondo passo è 
detto chiaramente cosi: 

« Ed io farò venir meno in te la tua scelleratezza, e la tua forni- 
M cagione nel paese dì Egitto; e tu non leverai più gli occhi a loro, 
« e non ricorderai più l'Egitto f» (dove il popolo ebreo si era abban- 
donato al culto degli idoli) 

^ Io ti farò queste cose, perciocché tu hai fornicato dietro alle genti; 
* perciocché tu ti sei contaminata coMoro idoli jj 

ff Perciocché han commesso adulterio, e vi è del sangue nelle lor 
« mani, ed han commesso adulterio coMoro idoH; ed anche han fatti 
« passar per Io fuoco i lor figliuoli, i quali mi aveano partoriti, per 
« consumarli » ; 

il Ancor questo mi han fatto : In quel medesimo giorno li anno con- 
(t taminato il mio santuario^ e han prolanati i miei Sabati >», 

« E, dopo aver scannati ì lor figliuoli a* loro idoli, son venute in 
cf quel medesimo giorno nel mio Santuario, per profanarlo \ ed ecco, 
« cosi han fatto dentro della mia casa j^* 



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9$ . CAPITOLO XII. 



le E coloro vi metteranno la vostra scelleratezza adosso ; e voi por- 
* terete i peccati de* vostri idoli, e conoscerete che io sono il Signore 
«r Iddio :^- 

Evidentissima quindi appare l'insidia che gli Scribi e i Farisei colla 
loro affermazione e colla loro dimanda volevano tendere a Gesù. 

Stabilito cosi codesto fatto e cosi appurato il concetto di quel passo 
di S. Giovanni, si spiega il versetto seguente: Hoc autem dicebant ten- 
tanìes eum^ ut possent accusare eum (v. 6), si spiega la loro perseve- 
ranza nello interrogare (v. 7), e s' intende come alla risposta di Gesù 
audieriUs auUm unus post unum exhibanty incipientes a senioribus. 

Dal quale episodio (come già si avvertiva) troppo chiaramente ap- 
parisce come i farisei male a proposito invocassero la legge che non 
esisteva^ e la invocassero non già per eseguire né per promuovere un 
giudizio^ ma per tentare Gesù, e come, invece della risposta terribil- 
mente sarcastica data in quella circostanza dal Nazzareno, sarebbe stato 
meglio in codesto argomento ricordare la sentenza di lui, moralmente 
giustissima e utile sempre a seguirsi: date a Cesare quel che è di Cesare. 

§111. 
V adulterio nelle antiche e nelle moderne legislazioni. 

Senza entrare nella ricerca delle varie e specialissime ragioni del 
fatto, che troppo lungi ne porterebbe in quesio lavoro, senza giovare 
allo scopo propostomi, accennerò senz'altro alle diverse legislazioni che 
non ebbero o non hanno per l'adulterio una speciale sanzione puni- 
tiva, e sono, per quanto io mi sappia, l'antico Diritto islandico, gli Sta- 
tuii d'Inghilterra^ di Vene:(iay della colonia genovese di Pera, i Codici 
Penali del cantane di Ginevra^ dello stato di New-York e di quello de/ 
Congo. 

U antico diritto islandico nella sezione del Jus matrimoniale, al 
titolo V de aàuìurio uxoris^ non ha che sanzioni civili, dirette a di- 
sciptìnafL} il perdono e i diritti del marito sui beni della donna adultera; 
e soltanto ncrir ultimo paragrafo (alla pag. 65) ha la seguente dispo- 
sizione, che riconosce nel marito il diritto di uccidere il seduttore: 



1 ) Hill fonia lò^hók isUndinga sem nefnist Jarnsida edr Hakonarbok (Cedex iuris 
islandorum antiquus, qui nominatur Jarnsida seu Liber Haconis). Havniae. Tipis J- 
H. Schultz. 1847 [testo originale colla versione latina). 



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l'adulterio ^ 



« Adulter, qui uxorem alicuius stupravit, cam marito re concilia - 
« tus, fidem ei dare tenetur. Si adulter cura uxore a marito in ma- 
« trimonium recepta iterum coit, dum in conjugio versatur; faedifrngus 
« habeatur, par illi, qui integram fidem caede violar. Si maritus uxo- 
« ris violatae adulterum occiderit, faedifragum occidisse censeatur, 
« cuius ob caedem nec Regi nec propinquis ulla dcbetur satbfactio. 
« Si quis sibi uxorem legitime quaesiverit, et antiphernis constitutis 
« coemerit, eo demortuo, uxoris ipsius cimelia, dosque profecticia, e 
« mariti opibus, in quantum sustinere possunt^ solveturj haeredes vero 
« eius proximi e suis niliil addent facultatibus, nec quid (dote non < 
« expensa) haereditatis nomine capiant » 

Negli Statuti inglesi l'adulterio (che con pudico linguaggio è chia- 
mato criminal conversatiotì) quando sia debitamente provato, e quando 
la colpa del marito non abbia in qualche modo favorito il suo diso- 
nore, importa diritto a indennizzo in comperisationj dice il tcstOj for 
the ìoss of the society and assistance of his wife (in compenso per la per- 
dita della compagnia e assistenza della sua sposa) e sarà valido fon- 
damento a una domanda di divorzio, ma non b penalmente represso ' 
come lo fu per poco colla pena di morte nel 1650, dopo il qnal tempo 
riusci infruttuoso ogni tentativo per collocare questo delitto sotto la 
giurisdizione criminale 0. 

Le Le^gi Criminali del serenissimo dominio veneto, nel Liher prowissio- 
nis malefica del 7 luglio 1232, al capo XXVm, richiamando un an- 
tico statuto di Enrico Dandolo dell' 8 aprile 1195^ punivano coU'ac- 
ciecamento la deflorazione violenta di una giovane e Io stupro vio- 
lento di donna maritata o corrotta, quando il reo non avesse pagato 
fra otto giorni la dote o la somma che i giudici avessero stabilito» 
considerata la condizione delle persone. 

Con ahra disposizione del 27 settembre 128S punivano la bigamia. 
Con una terza dell'i i aprile 1443 erano puniti gli ebrei che praticassero 
carnalmente donne cristiane. Con una quarta del io giugno 1520 re- 
golavano il procedimento in materia di stupro violento e di seduzione. 
Con una quinta del 27 agosto 1577 punivano la seduzione con simu- 
lazione di matrimonio; con una sesta del 15 gennaio 1578 esiendevano 
la precedente a tutto il dominio veneto (da terra et da mar). Cerca- 
vano un freno alle pubbliche meretrici e al mal costume con altre 



i) Lava, Droit angìais, ou résumé de la ìégisìation an^ìaise sous la forme de codés^ 
Tom. II, pag. 189- 191. Paris 1845; ^ Pavit. Le droit anglais todlfiL Pag. lóo a 165, 
Paris 1885. 



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CAPITOLO XIL 



ordinanze del 2 dicembre 1666 e 13 agosto 1742, Ma non trovo una 
sola disposizione riguardante il delitto di adulterio. 

Gli Statuii delta colonia genovese di Pera^ al § CXXXII; De illis 
ntulieribns qiiae aìium mariinm accipiuni vivente marito, stabilivano cbe 
la moglie la quale avesse il marito in schiavitù e senza essersi accer- 
tata della di lui morte, si sposasse ad un altro, se vipera querela, 
perdeva ogni diritto sui beni del marito e perdeva ancora i beni pro- 
prii. Al § CXXXIV: De midiere quae anjfugmt et rccesseril de domo 
maritij stabilivano che per tal fatto avvenuto contro la volontà del ma- 
rito (che sempre si presume se non sia provata l'espressa volenti del 
marito) quando la moglie non si fosse rifugiata presso il padre, la 
madre altro prossimo parente fino al ter^o grado, e quando il ma- 
rito non fosse demente, furioso^ o usasse gravi e pericolose sevizie, 
doveva pure la moglie essere spogliata dei suoi beni a favore dei figlia 
e in mancanza di questi, a favore del marito II § CXXXVIf, dove 
parla della sovvenzione da accordarsi alla moglie sui beni del marito 
assente per più di tre o per più di sei annij termina dicendo: Exccpto 
qtiod mulitr aìiqiui qnce sh in od ni Urto non possi t uti benefido huius 
capituU, Stabilivano pure contro la donna adultera altre sanzioni ci- 
vili al § CLI: Di mulien quae. attffugerit de domo mariti et cum alio 
sklerit in adulterio. Punivano finalmente la poligamia e la poliandria 
al § ce V: De hiis qui s pò n sani dnas uxores et converso; ma non 
trovo alcuna disposizione che punisca Tadultcrio, l1 quale invece, come 
a suo tempo vedremo, era punito dagli statuti criminali della Repub* 
blica di Genova e da quclti dell* Isola di Corsica soggetta pure al 
dominio della Repubblica, 

Fra tutti quanti i codici delle nazioni, presso le quali alt* adulterio 
fu stabilita una pena, troviamo primo notevolissimo il 

CODICE DI MANU 

Il Mànava-Dharma-Sàsira Libro ddk leggi del genere umano^ e 
volgarmente Codice di Manu, testimonianza non più discutibile della 
massima civiltà dell' India bramanica e monumento della più antica 
legislazione, tratta dcW adulterio nel libro Vili ai versetti seguenti; 

3J2, « Esigli il re coloro che seducono le donne altrui, dopo averli 
puniti con vituperose mutilazioni. » 

354, a Chi si trattiene in secreto con la donna d'altri, e fu già 
accusato di cattivi costumi^ dev'essere condannato alla prima ammenda, i> 



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l'adultkkto rot 



356. « Chi parla ad una donna d'altri, in kiogo di pellegrinaggio, 
in una foresta o in un bosco, o verso il confluente di due fiumi, vale 
a dire in luogo remoto^ incorre nella pena deiradulterio. » 

357. « Far la corte ad una donna, mandarle fiori e profumi, scher- 
zare con lei, toccarle gli ornamenti e le vestì, seder con lei sullo stesso 
letto, sono ai savii prove d'amore adultero, i> 

358. (c Toccare una maritata in modo indecente, lasciarsi toccar 
da lei nella stessa guisa, sono atti che derivano dalFaduIterio com- 
messo di consenso reciproco. » 

371. « Se una donna, orgogliosa della sua famiglia e de'suoi pregi, 
è infedele al suo sposo, il re la faccia divorare dai cani in luogo fre- 
quentatissimo. » 

372. « Condanni il complice di lei ad esser bruciato sopra un letto 
di ferro rovente, e gli esecutori alimentino il fuoco finché il per- 
verso sia bruciato. » 

373. « Un uomo già riconosciuto colpevole, e che entro un anno 
è di nuovo accusato di adulterio, deve pagar doppia ammenda » 

375. « Un Vasia, per adulterio con donna della classe dei Bramini 
che fosse custodita, dopo la prigionia di un anno sarà spogliato di tutto 
il suo; un Ketria verrà condannato a mille pana d'ammenda ed avrà 
la testa rasa e bagnata d'urina d'asino, n 

376. (( Ma se un Vasia od un Ketria hanno relazioni colpevoli con 
una Bramina non custodita dal marito^ il re faccia pagar al Vasia cin- 
quecento pana d'ammenda e mille al Ketria. jj 

377. « Se ambedue commettono adulterio con una Bramina custo- 
dita dallo sposo, devono essere puniti come Sudra o bruciati a fuoco 
d'erba e di canne. » 

379. « Una tonsura ignominiosa tien vece della pena capitale per 
un Bramino adultero, nel caso in cui la punizione delle altre classi 
sarebbe la morte. )> 

382. « Un Vasia che tiene colpevoli relazioni con una donna cu- 
stodita di classe militare, ed un Ketria con donna della classe com- 
merciante, devono subire ambedue la stessa pena, come nel caso di 
una Bramina non custodita, ;> 

383. (( Un Bramino dev'esser condannato a mille pana se ha com- 
mercio con donne sorvegliate di queste due classi. Per adulterio con 
donna della classe servile, un Ketria ed un Vasia subiranno un* am- 
menda di mille pana. )> 



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CAPITOLO xri. 



384. ff Per adulterio con una donna Ketria non custodita^ rammenda 
di un Vasia è di cinquecento pana. Un Ketria deve aver il capo raso 
e bagnato d'urina d'asino, ovvero pagar rammenda- n 

3S5. (( Un Bramino che tiene commercio carnale con donna non 
custodita^ appartenente cosi alla classe militare come alla commerciante 
e alla servile, merita un^ ammenda di cinquecento pana ; di mille se la 
donna fosse di classe mista- ìì 

Troviamo ancora un consiglio nel libro XI, versetto 176; ff II ma- 
rito chiuda in appartamento separato la donna scapestrata, e le im- 
ponga la penitenza deiradultero. )ì 

E quasi non bastassero le precedenti sanzioni penali a scongiurare 
la corruzione dei costumi, troviamo ancora la parola della legge che 
nella dorma invoca il sussidio della fede ; e al libro V, versetto 164 
si legge : w Una donna infedele al marito è segno all'ignominia quag- 
giù; dopo ìa morie rinasce nel ventre d'uno sciacalloj od è affetta 
d'elefantiasi o di consunzione polmonare, » 

165. <r Quella per lo contrario che non rompe la fede al marito e che 
ha puri i pensieri, le parole e il corpo, consegue lo stesso luogo celeste 
del maritOj ed è detta donna virtuosa da tutti gli uomini dabbene. ^ 

LEGGI EGIZIANE 

Nelle antichissime leggi egiziane (^come poi fra i selvaggi dell'Ame- 
rica del Nord) la pena dell'adulterio era per la donna il taglio del 
naso, e per il complice mille colpi di verga 0» 

LE ANTICHE LEGGI DEL MESSICO, 

Non ultimo fra i molti indizi della parentela che corse, a giudizio 
dei più studiosi ricercatori di memorie, fra le antichissime civiltà del- 
l'Oriente e le civiltà del Messico e del Perù, si hanno a ritenere le 
leggi ; e anche a proposito delPadulterio troviamo nelle antiche leggi 
messicane qualche cosa che ci ricorda T Oriente. 

L*adulterio, secondo il Clavigero 2), era punito di morte* Gli adul- 
teri dove ano essere lapidati o avere la testa schiacciata fra due sassi ; 



i) Thonjssek. Étaàes sur l'hiìtùire dit Droit Crimiml dis pmples ancienms. Tom. L 
pag. 161. 

1) Francesco Savbrio Clavigero. Storia antica dd Messico, cavata dai migliori sto^ 
rici spagnoli e dal maHùscritti t daìk pHUtrt. antiche de^P Indiani^ (4 voi. iii*4\ Cesena, 
lySo-Si). Libro VII, p4g. 129 e segp del tomo If. 



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LADULTEUtO lOj 



ma non si puniva Tadulterio del marito commesso con donna libera 
o non legata da matrimonio. In alcune parti dell' impero^ la donna 
convinta rea d'adulterio, veniva dopo il giudizio immediatamente sbra- 
nata; e in altra parte le sì tagliava il naso e le orecchie per mano 
dello stesso marito. E tanto ai messicani era in odio la infedeltà della 
sposa che in alcune parti dell'impero si puniva colla morte anche 
il marito che si riuniva alla moglie quando risultava aver essa già 
mancato alla fedeltà coniugale. Ma Tuomo die uccideva la moglie, an- 
che sorpresa in flagrante adulterio, era punico di morte come usur- 
patore dell'autorità dei magistrati, ai quali soltanto spettava il giudicare 
dei misfatti e il punirli. 

LEGGI ATENIESI. 

Nel diritto penale Ateniese, secondo le diligenti investigazioni di 
ThonisseUj il seduttore sorpreso in flagrante delitto presso la sposa 
legittima o presso la concubina tenuta per averne figliuoli liberi, po- 
teva impunemente essere ucciso dal marito o dall'amante; e quando 
il marito o Tamante si fosse contentato di una promessa di indennità, 
il seduttore era tenuto in ostaggio fino a tanto che egli avesse dato 
sufEciente cauzione e iosse questa accettata dalla parte lesa. 

Il delinquente non sorpreso in flagrante delitto o sfuggito alla ven- 
detta dello sposo, poteva, per querela di questo, esser condannato alla 
morte; e sembra che allo sposo soltanto, o tutto al più ai membri 
della sua famiglia, appartenesse il diritto di querelarsi per adulterio. 

La donna adultera cui fosse riuscito dì siuggire alla vendetta del 
marito era colpita da pene che rendevano la sua vita piìi triste an- 
cora della morte. Essa era di picn diritto spogliata di una parte im- 
portante dei suoi diritti civili; doveva essere cacciata dal domicilio 
coniugale e le era interdetto ogni tempio nazionale, cosicché se ella 
vi fosse entrata chiunque poteva cacciamela e maltrattarla, ma non 
ucciderla. Nessun ornamento più le veniva permesso, e quando ella 
avesse infranto un tale divieto poteva ogni Ateniese togliere ad essa 
gli ornamenti, strapparne le vesti e percuoterla, ma senza mutilazioni 
o ferite mortali. Si riteneva che la presenza di lei contaminasse le as- 
semblee religiose, e la sua presenza era riputata un oltraggio alle donne 
oneste. La si teneva al disotto degli stranieri e degli schiavi ; e sembra 
perfino che la sentenza dei giudici neppure fosse creduta necessaria 
per collocare la donna adultera in questa posizione tristissima i). 



i) Thonissem. Le droìt pltml dt la Rèpubliqtie^ Aihénknne^ pag- ì 12*3 19. 



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Capitolo xiK 



LEGGI ROMANE. 

Neirantico diritto Romano h punizione delln donna adultera, se- 
condo Topinionc di Anton Mattheo^ era lasciata al marito e ai più 
stretti congiunti ; e da un' orazione di M. Catone ricordata da Gellio, 
apparisce come fosse anche lecito uccidere la moglie sorpresa in fla- 
grante adulterio i)- Sotto Augusto poi e per una disposizione della 
legge Giulia (che alcuni, e fra questi il Carrara, mettono in dubbio) 
l'adultera veniva punita colla relegazione, e le venia confiscata metà 
della dote e una terza parte dei beni ; e si puniva radultero colla 
pubblicazione della metà dei suoi beni, potendo anche (secondo Tan- 
tico diritto) se colto in flagranza di reato, essere ucciso dal padre della 
donna nella casa di costui o del marito, purché ad un tempo avesse 
ucciso la figlia ; e cosi pure, ove l'adultero fosse di vile condizione, 
poteva essere ucciso dal marito j il quale aveva facoltà di risparmiare 
la moglie separandosi tosto da lei. 

Costantino punì gli adulteri colla morte, pena che per la donna fu 
poi mutata da Giustiniano, ordinando che colei che avesse contami- 
nato il talamo maritale, venisse sferzata e chiusa in un monastero, di 
dove il marito poteva richiamarla entro il termine di due anni, tra- 
scorso il quale dovca essere tosata e rimanervi in perpetuo colla per- 
dita della dote e della donazione propter nnptias. 

CODICE ANNAMITA- 
Libro III - Parte VII - Sezione L 

L'adulterio della donna è punito nel regno di Annam con tióvàìlta Colpi 
di bastone ^l 

Se la donna lasciandosi sedurre abbandona il marito e segue l'a- 
mante è punita con loo colpi. 



r) Antonii Matth^ei D& Criminìhits^ Tit. Ili ad leg. JuL De aduli. Gap. I. 

2) Per le donne la pena del bastone k commutata lidia pena del bambù , come 
apparisce dal libro I, preliminari del Codice, pag. 26 del tomo I, nella tr^d unione di 
G. Aubard pubblicala a Parigi nel 1S65 p^r ordine di S. E. il ministro della Ma- 
rina e delle Colonì.% traduzione che parmi assai preferibile a quella incompleta del- 
r Inglese G. T. Stautcn col tìtolo Ta-Tsing-Leu-Lie^ ossia Leggi fcndammiaU della China^ 
snlla quale venne fatti la tradysìione francese di F. Ren^uard de Saìnt'Croix stam- 
pata a Parigi nel i8i2 e nn* altra anonima Italiana stampata nello stesso anno a Mi- 
\mo à^ Giov^mni Silvestn- 



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l'adultehio 



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Il colpevole d'adulterio è obbligato ad allevare e nutrire il bambino 
che nascesse dal suo delitto. 

Il mariio offeso potr;\ maritare ad un altro la moglie adultera, o 
venderla a suo piacimento, o tenerla presso dì se; ma se vende o di in 
moglie l'adultera al di lei correo, cosi questo come il marito saranno 
puniti con So colpi di bastone, e la donna potrà ritornarsene nella 
sua famìglia. Il prezzo della donna cosi venduta sarà confiscato a be- 
nefizio del tesoro. 

Il mezzano che presterà la propria casa per commettere adulterio, 
sari punito di una pena minore dì un grado che quella da applicarsi 
agli aduhcri. 

Se dopo conosciuto il delitto, l'adultero convenne col marito offeso 
allo scopo di evitare il processo, il marito e l'adultero saranno pnnin 
di una pena minore di due gradi che quella applicata airadulterio por 
consentimento o per seduzione, o per violenza, secondo il caso. 

Regolamenta suppìementare. 

Ogni mandarino in esercizio della sua carica, e ogni persona, sia 
civile, sia militare che commetteranno un'adulterio colU moglie legit- 
tima di un mandarino in servizio saranno condannati^ come la donna 
colpevole, alla strangolazione (con indugio). 

Se il crimine fu commesso da un mandarino in servizio, colla mo- 
glie legittima di un uomo qualunque (del popolo)^ civile o militare, Ìl 
detto mandarino sarà destituito e privato delle sue dignità ; egli sarà 
inoltre punito con loo colpi, senza poter offrire riscatto per questa 
pena. La donna complice sua sarà messa al Kìa^ (o come altri dicono 
alla Cangm 0, per un mese e riceverà loo colpi. L'adulterio fra 
persone del popolo, sia civili, sia militari, sarà punito nei colpevoli colia 
pena del Kia per un mese e con loo colpi di bastone. 

L'adulterio commesso fra schiavi, sieno della stessa casa o di case 
differenti, porterà pei due colpevoli la pena di loo colpi di bastone* 
Lo stesso avverrà per Tadulterio commesso da una persona del po- 
polo, civile o militare, colla concubina o la schiava di un mandarino, 
come pure colla concubina o la schiava appartenente ad un'altra per- 
sona del popolo- 



t) Specie 4i berlina che è portata dal delinquente, ed è di quattro specie i le 
tre prime in legno e ferro ^ la (juana di bambù e dì corda. 



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106 CAPITOLO XII. 



Sezione V. 

Ogni schiavo o servitore stipendiato, reo d'adulterio colla moglie 
legittima del padrone, o che avrà disonorato la figlia di lui, sarà con- 
dannato unitamente alla complice alla decapitazione immediata- 

Se avrà commesso il delitto sulla persona d'una parente ia secondo 
grado, o sulla sposa di un parente nello stesso grado, il colpevole sarà 
condannato alla strangolazione (con indugio), e sarà punita la donna 
con pena di un grado inferiore. 

Se il delitto sarà commesso sulla sposa di un parente di 5", 4^,0 3° 
^rado o sopra una parente di uno di tali gradi, i delinquenti saranno 
puniti di 100 colpi di bastone e d'esilio a 2000 K (eguali presso a poco 
a 200 leghe). La pena è diminuita di un grado se Tadulterio è com- 
messo sopra una concubina. 

I sorveglianti, guardiani dei tribunali e soldati addetti alle persone 
dei mandarini militari civili saranno considerati, a riguardo di questo 
delitto, come servitori stipendiati. 

^ Sezione VI. 

Ogni mandarino militare o civile, o impiegato che commetta adul- 
terio colla sposa di uno dei suoi amministrati, sarà punito colla pena 
comune delFadulterio aumentata di due gradi, e sarà inoltre destituito 
e cancellato dalla lista dei mandarini impiegati. La donna sarà pu- 
nita colla pena ordinaria. 

Se il mandarino o l'impiegato commettono adulterio con donna de- 
tenuta, saranno puniti con 100 colpi di bastone e con tre anni di 
ferri. La donna sarà giudicata soltanto per il delitto del quale era 
precedentemente accusata. Se vi furono violenze il colpevole sarà pu- 
nito di strangolazione. 

Sezione VIL 

Ogni persona in lutto pei genitori, e ogni donna in lutto pel marito 
che si rendono colpevoli d'adulterio saranno puniti con pena superiore 
di due gradi alla comune. I complici saranno puniti secondo la legge 
comune. 

Regolamento supplementare. 

I bonzi o tao-sse colpevoli di adulterio, sia per seduzione o altri- 
menti, saranno puniti con aumento di due gradi sulla pena ordinaria 



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lVadulterio 107 



e saranno inoltre messi al Kia o Cangtte durante due mesi alla porta 
della loro bonzena. 

Sezio^se Vili. 

L'adulterio commesso da uno schiavo sopra donna Ubera sarà punito 
coiraumento di un grado, e l'adulterio commesso da persona libera 
sull'altrui schiavo colla diminuzione di un grado dalla pena ordì* 
natia. 

L'adulterio fra schiavi sarà punito secondo la legge comune. 

DIRITTO MUSULMANO. 

Il Corano^ base fondamentale dell'islamismo e quindi anche del di- 
ritto musulmano, si stacca alquanto dalla severità delle pene comuni 
a quasi tutte le nazioni orientali, e tratta ripetutamente dell'adulterio 
ai capitoli IV e XXIV colle seguenti parole; 

Capitolo IV, 

Versetto 19, « Se le vostre donne commettono l'azione infame 
(Padulterio), chiamate quattro testimoni. Se le loro deposizioni si ac* 
cordano contro di esse, chiudetele nelle case fino a tanto che la morte 
le visiti o che Iddio procuri ad esse una via di salute. » 

V- 20. fl Se due individui fra voi commettono un' azione infame, 
puniteli tutti e due ; ma se si pentono e si emendano, lasciateli tran- 
quilli, perchè Iddio ama perdonare ed è misericordioso, u 

V. 30. «Se dopo il matrimonio esse commettono l'adulterio si ap- 
plichi ad esse la metà della pena pronunziata contro le donne libere. 
Questa legge è stabilita in favore di colui che teme peccare restando 
in celibato. Ma se voi vi astenete, ciò vi sari di maggior merito. 
Iddio è indulgente e misericordioso. y> 

Capitolo XXIV, 

V. 2. « Voi applicherete all'uomo e alla donna adulteri 100 colpi 
di staffile per ciascuno. La compassione non v'impedisca il compimento 
dì questo precetto di Dio, se voi credete in Dio e nel giorno supremo. 
Abbia luogo il supplizio alla presenza di un certo numero di cre- 
denti. » 

V. 3. tt Un uomo adultero non deve sposare che una donna adul- 
tera o una idolatra, e una donna aduhera non deve sposare che un 



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CAPITOLO XIL 



nomo adultero o un idolatra. Questi connubii sono vietati ai ere- 
denti. :» 

V. 4. Ec Coloro che accuseranno di adulterio una donna virtuosa, 
senza poter produrre quattro testimonia^ saranno puniti con 80 colpi 
di staffile ; del resto, voi nor ammetterete giammai la loro testimo- 
nianza in che che sia, poiché essi sono perversi. » 

V. 5, a A meno che essi non si pentano del loro misfatto e non 
si diportino esemplarmente ; perchè Dio è indulgente e misericor- 
dioso. » 

V. 6p ff Coloro che accuseranno le loro mogli e che non avranno 
da produrre altro testimonio che sé stessi, giurino quattro volte da- 
vanti IddiOj ch-e dicono la verità, n 

V, 7. (f E la quinta volta per invocare la maledizione di Dìo sopra 
sì,' stessi se hanno mentito, » 

V, S. (t Non s'infligga alcuna pena alla donna se essa giura quattro 
volte davanti a Dio che il suo sposo ha mentito, » 

V* 9. « E la quinta volta, invocando la maledizione di Dio sopra 
sé stessa, se è vero ciò che disse il marito. » 

Alla giurisprudenza musulmana non bastò quella mitezza di pene. 
Nicola De Tornainv ci apprende che l'adulterio è punito fra i iMu- 
sulmani con tre pene diverse : rfyW, fidjtn e kttì. 

Consiste la prima in lOD colpi di bastone, e si applica quando vi 
fu soltanto un tentativo di adulterio o quando il delitto fu consumato 
senza circostante aggravanti, nel qual caso si applicherebbe la seconda 
che consiste nel sotterrare 11 colpevole fino alla testa per lapidarlo, 
mentre è riservata la terza all'infedele che commette adulterio con 
donna musulmana e consiste neir esecuzione capitale colla spada o 
colla forca. 

La pena dell'adulterio è applicabile senza distinzione allo schiavo 
come al libero cittadino, al musulmano come all' infedele, air uomo 
come alla donna, al vecchio come al giovane, che sia maggiorenne* 

Lo schiavo reo d'adulterio è punito con 50 colpi di bastone. 



i) Le drolt Mfimlman exposé d'apròs les sources, traduìt en francaise par ìf. EscH- 
BACH. (Paris tS6o,) p. 295- 



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LADULTERIO 



109 



STATUTI CRIMINALI DELLA REPUBBL, DI GENOVA. 
Libro II - Capo XXX. — a Dt Adulteri s et Stupratoribn s jj, 

(f Nupta non coacta, st adulteriiim commiserit, capite plet^tatur, ce- 
dantquc marito et liberis doteSj et antefactum in omnibus, quemad- 
modum C\p- De mulkrt fu gii iva d domo mariti^ cavetur. Vir, si alibi, 
quam domi, qnam ipse habitat, alteri aupum carnali copula cognove- 
rits summo adficiatur supplicio. 

Si nupta est impudica se prostituens, vel quae sui corporìs quacstum 
faciat, deque eo publica voce et fama constet, ac tribus idoneis te- 
stibus, vel trtbus slngulanbus qui iureiurando adacti testentur, rem 
cum ea habuisse, vir nuUam poenam subeat: sola mulier plectatur. 
Si vir domi suae, alitar quam per vim, alieri nuptam carnali copula 
cognoveritj quinquaginta libris usque ad quingentas mulctetur, vel fu- 
stigetur, nisi eas intra dies quindccim solverit. Si eam prò amasia 
publice in contubernio habueritj capite plectatur, Eademque poena ad- 
ficiatur quicunquc per vim mulierem carnali ccpula cognoverit. 

Ut autem nemo andeat foedare connubia, et decus muliebre ser- 
vetur, decernimus ius accusandi deferendi vel denunciandi de adiikcrio, 
vi, stupro, vel incestu, proximis dumtaxat necessariis competere: ncnipe 
patrij fi atri, patruo avunculo et marito: si quidem hi omnes vero do- 
lore impelluntur. Ubi vero maritus eius quae diceretur adultera \\\ 
Urbe Geima foret, vel 111 districtu, nemo alius, practer eum, ad accu- 
sarionem^ vel denunciationcm adulteri] admittatur. Si aberit, necessari) 
de quibus supra meminimus, tantum succedant^ et admittantur. — A e-, 
cusatione vero vel denunciatìone a quovis eorum facta, sive ea de 
adulterio sit, sivc de stuprOj sive de incestu, tunc, nec ante, super 
eis vel altero eorum instituatur inquisicio, et agatur in ea ex forma 
Statutorunij et ex forma iuris communisj ubi quid in statutis defuerit. 
Omnibus autem in casibus, in quibus aduìtcr et adultera sint corpore 
plcctendi, co genere supplici] sine uUo discrimine animadvertatur in 
foeminam, quo animadvcrtecur in masculum^ si uterque in magistratus 
venerit potestaiera; sin minus, is qui venerit, eo adficiatur, et alter, 
donec veniat, eo de crimine exul publicetur. 

Marito vero, qui uxorcm suam adulteri] postulaverit, ed allis, qui 
alteri nuptam, post maritum, et patrem, ad accusandum, vel denun- 
ciandum admittuntur, Uceat antt prolatiotiem dcfininvae untmtiu^ quando- 



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CAPITOLO XIL 



cunque corum quisquc voluerit, ab accusatione vel denuocìadone de- 
^ivtcrc: non tamen, postquam destiterint, accusatum rursos eius cri- 
minia postulare, codcmque beneficio uti possit etiara aduher, Mulier 
vero tunc liberetur^ et viro suo restituatur. Domum autem accipere 
debcmus, non proprietatem domus, sed domiciliura. 

Qiiare sivc in propria domo quis habitaverit, si ve in conducta, vel 
gratis, sivc haspitio receptus, haec lex locum habebìt, et si quis in 
villa habitat, vd in hortis, idem erit probandum^ et ita ubique loco- 
rum huius capitis ccnsenduro, in quo de domo verba Tacere contigit », 

STATUTI D'AOSTA. 

Negli Statata et privilegia civitatis Augustae Praetoriae cotìcessa a 
Thoma Sahaudiae comite, et a Thoma II eidem confnmata (i 188-1253 j 
14 augusti), è stabilito che 

K Si quis in adulterio deprehensus fuerit, aduker et adultera nudi 
per civitatcm Jucantur et poenam LX solidi incurrant » 0. 

STATUTI DI NIZZA. 

Gli Stata ta et privilegia civitatis Niciae del secolo xiu reprimevano 
Tadulterio con pene che difficilmente si troveranno piii miti nelle altre 
leggi del tempo: 

u Scatuìmus quod si aliquis publice adulteretiir, et ex co fueriti 
C%coinì[tìlL;UuSj dominus eius teneatur ipsum punire pecunìaliter, et 
cxpcIkTU cuni de castro, et adulteram, si infra ceto dies non expul- 
serìt. Si autcm dominus ipsorum infra decem dlesj ex quo ad eum 
.^entcntia per^enerit excomunicationis, praedictos non punierit, et expu- 
Icfitj dominus Comes et curia ipsius possit eos punire et espellere » A 

Ritornano ancora un'altra volta a questo argomento sotto la ru- 
brica De amcnhinìs fion tetietidis colle seguenti disposizioni: 

« Quia publicc per omnia nobis pertinet honeste vivere^ ìnterdi- 
cimns omnibus, et singulis uxores habentibus habere, vel tenere con- 
cnbinas in domo secum, vel etiam extra domum; qui vero contrafe- 
ccrit siquidcm burgcnsis, vel nobilis fuerit decem, sì plebeius tres 
marcas argenti fini» poenae nomine solvere compellantur Et si 

1) Mi^numttUa Hi storiai patri ae, edita iusso re^is Caroli Alberi L — Lcgtfs munì* 
i) iìiitonttf patria* Monumenta, Tomo, II, « Leges muaìcìpaks o, — coloona ^a. 



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L^ADULTEKIO IH 



quis poenam praedictam solvere non potcrir, ponatar die dominìco, 
hora prima publice in castello, ed ibidem usque ad horam comestionis 
teneatur^ ut alii hoc videntes a similibus arceaiitun » 

Il recidivo si puniva colla stessa pena quante volte ripeteva il de- 
litto ^ ut poerm dicente di seni caste vivere, non autem del ec tari in amore 
ilìicitOj diviìwqite, ne nostro beneplacito repugnare »; e con identica pena 
punivasi ancorala concubina 0. 

STATUTI DTVREA, 

È notevole il facto che mentre negli statuti dMvrea (i quali pure 
hanno le disposizioni più minuziose per ciò che riguarda i provvedi- 
menti di polizia) non si trova comminata una pena per Tadulterio, si 
trovi poi la disposizione seguente: 

De. non locando domos personis adulttris; 

(f Item statuerunt et ordinaverunt quod aUqua persona non debeat 
locare nec concedere vel dimittere in civicate Yporegie nec in con- 
trata Pasquerii domum seu habitationem altquam alicui persone mari 
vel femine qui vel que sint palam adulteri vel teneantpalam postribulum, 
sub banno solidorum XL prò quolibet et qualibet vice quo hanno soluto 
vel oOQ nichiiominus compellatur ei auferre domum illam seu habi- 
tationem non obstante aliqua permissione sibi facta et hoc prout me- 
lius poterunt inquiratur ut predieta bene servcntur et super hiis po^ 
nantur accusatores privati et habeant medietatcm banni et hoc sta- 
tutum et pena vindicet sibi locum quocienscumque probatum fuerit de 
fama per duos testes fide dignos contra sic facientem » 2), 

STATUTI DI ALBENGA. 

Negli antichi statuti di Albenga troviamo anzitutto nella parte se- 
conda la rubrica De muìicre fugitiva, dove la colpevole, quando per 
più di due giorni avesse coabitato con altri che non fosse uno dei 
genitori o un fratello o consanguineo o altro di lei prossimo parente 
nel 3' grado canonico, era condannata « in doìis suae amissionCf filiiSj 
si filios habuerit, ex eodem marito, applicande* et si non habuerit 

i) Op,. cit.^ colonna 118. 

2] Mùmimenta hist, patr, — Le^is munidpahs. « StatyU e ivi Liti s Bporedie 0, co^ 
lonna i2p. 



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112 capìtolo xik 



filios, marito illius, SI vero steterit CLim aliquo propinquorura per octo 
dies postquam ei denunchtum fuerit per maritum ve! alium prò eo, 
seu ad postuUtioaem mariti, nisi iusta causa que arbitrio magistratus 
relinquatur si volueric cum Consilio et colloquio cum vicinis dicti 
mariti, condemnettir ut supra dictum est. i> 

Troviamo poi ancora nella terza parte la rubrica speciale De Aiuì- 
Uriis nella quale Ìl reato d'adulterio (come quello di ratto e di stupro) 
era d*azÌone privata. Si puniva anche il semplice tentativo e si pro- 
cedeva sempre contro l'adultero quando si avesse dovuto procedere 
contro la donna colpevole <f et si masculus ad mortem condemnabitur, 
et mulier eodem modo condemnetur; et hoc si in forciam magistratus 
pervenerint uterque: et si alter tantum in forciam magistratus perve- 
neritj puniatur ad mortemj licet alter in forciam magistratus non ve- 
nissetj vel esset talis persona que per magistratum secularem non posset 
condemnari seu punlri ad mortem; semper tamen quod maritus mu- 
lieris cum qua adulterium dicitur commissum esset in civitate Albin- 
gane vel districtu, ipse maritus ad accusationem admittaturj et non 
admittatur alia persona ad accusandum vel denunciandum de adul- 
terio; quando vero maritus esset extra territorinm Albingane, et absens 
admittatur ad accusandum vel denunciandum quelibet persona que 
suam v.l suorum iniuriam prosequatur ut supra dictum est. Et in casu 
quo maritus accusaveric vel alius denunciaverit uxorem de adulterio, 
vellet ipse maritus tinU dìffimìivam senienùani desistere a dieta 
denunciatione, accusatione, et processu, hoc facere possit, et teneatur, 
dicto casuj potestas et quilibet magistratus Albingane ipsam restituere 
et rt'laxare dicto viro suoj non obstantibus accusa, denuncia^ et inqui- 
sitione, seu alio processu, nec possit ca occasione prò dicto adulterio 
prò quo relaxerur, uherlus accusar! vel procedi contra eam aliquo 
niodOj et in casu predicto dicto beneficio gaudeat adulter. Et in adul- 
terio commisso cum publica meretrice non habeat locum pena cor- 
poialisj puniatur tamen commi ttens adulterium pena pecuniaria ar- 
bitrio magistratusj si fuerit requisitum vel denunciatum per predictos, 
et non allrer. Et intelligatur publica meretrixj quoad presens oapttulum, 
ili a, antequani dictum adulterium de quo inculpata est, probabltiir com- 
mississe adulterium cum quatuor ali's virisj quorum virorum quatuor 
adulterorum numero, testimonio seu dicto credatur et illud testificar! 
possint libere ed impune sine meta alicuius pene. » 



i) Entro questo limite sarebbe stata più logica e pìQ giusta la efHcacia ddla re- 
missipEie nel Cod, pen« Italiano* 



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t ADULTERIO 



113 



« Item statuimus quod si alìqua mulier coinmisserit idulteriuni quod 
possit impune cecidi sine scientia et licentia alicuiiis magistratuSj dum- 
modo ad ipsam occidendam et simul et pariter incurrani seu incur- 
rerint voluntates mariti, et duomm attiri entiiim mariti, usque in ter^ 
tium gradum, secundum quod decreta disiinguiit, et duorum attìnen- 
tium mulieris etinm usque in gradu de quo supra; ita quod conerà 
dictos occidentes, seu occidi facientes, nullo modo per magistratum 
procedi possit, nec, ea occasione, aliquam penam incurrere. « 

STATUTI DI NOLL 

Negli antichi Statali di Noli (tuttora inediti) sotto la rubrica De adul- 
terio, stuprOy et incesta j la repressione dell'adulterio, come negli statuti 
di Albenga, è d'azione privata^ e si puniva il semplice tentativo anche 
quando era fatto dalla donna: <t Et eodem modo procedatur contra, 
mulier em euntem domum masculi. Et si fuerint reperii culpabiles de 
adulterio ambo capite pHnianUir^ hoc sane intellectu quod si quis ex 
parentibus uxoris dum maritus esset absens accusaret tixorem de adul- 
terio et maritus re versus velit admittcre quod in dieta causa vel de- 
nuncia ulterius non procedatur. » 

STATUTI CRIMINALI DI CORSICA 

Gli Statuti Criminali dell'isola di Corsica^ riveduti nel 1581, al ca- 
pitolo XLI T)egli adulteri e stupri, dispongono che « Se la 

donna maritata, ed uomo maritato commetteranno adulterio, siano con- 
dannati alla morte, e nella medesima pena incorrano quegli uomini 
maritati che commettessero adulterio con alcuna donna che non fosse 
maritata; riservato però sempre, in essi casi, se la donna fosse impe- 
dita, facendo copia di sé, o guadagno di suo corpo, e fosse di ciò 
pubblica voce e fama e ne constasse il detto di tre idonei testimonj, 
o veramente per detto di tre idonei testimonj che giurassero aver 
avuto carnale copula con essa donna, perchè in tal caso si dichiara 
l'uomo non incorrere nella detta pena, a 

La facoltà di denuuziare Tadulterio era concessa solamente « al ma- 
rito, al padre, al fratello, allo zio paterno, ed allo zio materno della 
donna, con dichiarazione che non si eleggendo uno dei suddetti ac- 
cusare, o denunziare, sia in facoltà degli altri sopranominati, e di cia- 
scuno di essi di poterlo fare, » 



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114 capìtolo xn« 



STATUTI DI ROMA 

JllFORMATl DA GREGORIO XIU NEL I580. 

LiB* II - Gap. L — k De aduli trio et ificesln »« 

i< Q.uicnmque adulterium CLim incestu cimi miilierc seu attinente 
usque ad quartum gradum de iure canonico inclusLve computandum, 
conimiserit, ad mortcm, et miilier cum qua adulterium cum incestu 
commissLun est^ pari pocna plectatur; ncc in hoc casu pax quoquo- 
modo prosit. Si atitcni incestum sinc adulterio commìserit, cum al qua 
:ittinente usque ad secundum gradum de iure canonico compatandum 
inclusive, simìliter tani ipse quam mulicr capite puniantur ad mortem; 
c\ de hoc scnator inquirere debeat, Gommittens autem simpliciter 
aLlulterium cum muliere honcsta; si plebeiuSj aut vilis condìtionis sit, 
poenam ducencorum aureorum incurrat; et in exilium per triennium 
mittatur; si Nobilis, duplum, et per scxcnnium; si Baro aut de genere 
Baronum, criplum, ec per no%'ennium in exilmm huiusmodi mittatur, 
et mulier tonsa in loco male nuptis deputato, vel alio sibi prò carcere 
deputando, detrudatur. 

Si vero mulicr cum qua adulterium commiserit, sit vilis conditionis 
et inhonesta, non tamen publica merctrix; tunc medietatem poenae 
praedictae respective incurrat: mulier autem inhonesta esse intelligatur, 
si communitefj praesertim in vicìnia in qua inhabitat, prò inhonesta 
ftierit reputata: Et in casibus de simplici adulterio praedictis, si adulter 
pacem habuerit a marito, poena pecuniaria ad medietatem reducatur; 
nullatcnus tamen reaftidari possit, nisi Gamerae dictam medietatem 
poenae integre persolvcrit. In eisdem vero casibus procedi non possit, 
nisi per accusationcm ab eis factam, quibus accusare permittitur, vide- 
licut a virOj patre, figlio et germano fratte muHeris* » 

LiB. II - Gap. LIV — ^ De CofKuhinis », 

« Mariti qui concubinas retinent, per Senatorem et ludices à con- 
cubiais separati possint, et cogi per idoneos fideinssores cavere, de 
insimul non conversando, nec cohabitando, sub poena per Senatorem 
et Judices imponenda, et super Iiìs Scnator ad cuitisque honestae per- 
sonae denunciationem, procedere debeat^ et cessaas, in syndicatu poena 
aureorum quinquaginta puniatur. a 



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L ADULTERIO 



CODICE CRIMINALE DI CARLO V 

volgarmmh detto w La Carolina ». 

Art. 120. <c Se un uomo ammogliato abbia accusato un altro per 
adulterio commesso colla propria mogliej e ne abbia dato la prova, 
l*uomo adultero e cosi pure la donna saranno puniti secondo le nostre 
O. L e secondo quelle dei nostri predecessori. Così pure avverrà se 
una donna maritata presenti querela contro suo marito o contro la 
persona colla quale Tadultcrio sarà stato consumato, n 

I commentatori di questo articolo distinguono tre specie di adulterio: 
i'') La relazione carnale fra un uomo ammogliato e donna ma- 
ritata; e in tal caso l'uomo era condannato a mortCj la donna al car- 
ccrCj aggiungendovi la fustigazione quando la colpevole fosse stata di 
bassa condizione; 

2°) L'adulterio di un uomo non ammogliato con una donna ma* 
rìtata; nel qual caso si applicava la pena del precedente; 

3^) L'adulterio fra un uomo ammogliato ed una donna nubile o 
vedova, nel qual caso le leggi civili staccandosi dal Diritto Canonico, 
non vedevano un vero adulterio, e non applicavano perciò la pena 
capitale, ma una pena arbitraria come la fustigazione, o l'esilio a ter- 
mine, secondo la condizione delle persone e la gravità dello scandalo 
prodotto. 

L'adulterio era d'azione privata, e concessa al solo coniuge of- 
feso, tranne il caso di forte presunzione che il marito di concerto colla 
moglie ne favorisse il malcostume, nel qual caso poteva il magisrrmo, 
come censore di polizia, costringere ì coniugi scandalosi a uscire dal 
territorio. 

La querela del marito contro Tadultero non aveva effetto se non 
era nel tempo stesso diretta contro la moglie, e quando teneva questa 
presso di so, e cosi se con essa era intervenuta riconciliazione. 

L'azione contro la moglie adultera non passava agli eredi del ma- 
rito, a meno che egli non avesse iniziato il procedimento; e cosi la 
loro istanza per privarla de' suoi diritti poteva essere accolta nel solo 
caso che potessero essi provare come la donna infedele avesse menato 
una vita cattiva e scandalosa durante l'anno di lutto. 



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Il6 CAPITOLO XIN 



CODICE PENALE PER LA GALLIZIA OCCIDENTALE. 

L'adulterio nel Codice Galliziano (§ 98) n* III, e § 100) era. punito 
col carcere da un mese ad un anno. « In determinando autcni longìori 
tempore (aggiunge il § 100) aut exasperatione pocnae, scductionisj 
datique scandali ratio habenda est. » E prosegue: 

§ loi. - a Porro ob adulterium durior poena de niulierc quam de 
viro su menda est, si de subsecuto parta, an legitìmus sit, dubium oriri 
potest. » 

§ 102. ' tì In adulterium tamen ex officio nunquam, veruni tum 
demum inquiri, ac poena irrogari potest, cum a conjuge laeso id ipsum 
expresse postuhtum fuerit. Sed et hic id ìpsum postulare ultra nequit, 
simul ac offensam, de ea certior factuSj seu espresse, seu continuando 
coitum conjugalem remiserit, Cessat porro poenae in adulterum co- 
njugem decretae executio^ quamprimum pars laesa eum recipere, seque 
cum eo in conjugali confort io vivere vello, declaraverit. At poena in 
parteni complicem decreta tali declarationc tolli neutiquam potest. 

CODICE PENALE VERONESE DEL 1797. 

Per quanto strani possano a molti apparire il titolo e la forma di 
uno statuto che porta nel testo la motivazione delle sue disposizioni, 
che nella distribuzione delle materie non segue Tordine di nessun altro 
codice moderno, e provvede nei settaiitadue articoli dei suoi venti ca- 
pitoli (compresi in 26 pagine) ad ogni malefìzio che parve esigere una 
repressione, uno statuto che è quasi del tutto ignorato, tale a me parve 
Io spirito e la sostanza di questo codice che, non ostante il difetto 
inerente alla eccessiva concisione, non posso resistere alla tentazione 
di ricordarlo neirargomcnto in discorso, come in molti altri merite- 
rebbe di essere ricordato, 

tf Capitolo XIIL — Dei delitti contrari ai buon cosuttney 
cbù ne inducono la corruttela, w 

d Art. I. Dalla onestà della vita, e del costume si conosce il buon 
cittadino- 

it Lo scandaloso d'irreligione, e d'impurità, il bestemmiatorej l'adul- 
tero, r incestuoso, lo stupratore, il rapitore violento di verginij o di altre 
oneste donne, il poligamo, il sodomita, il rufliano, certamente non sono 



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LADULTERIO II7 

i caratteri del buon cittadinOj ma dovranno sempre stare, come lo sono, 
nella classe di quel delitti, che inducenti corruttela morale, e di fatto, 
direttamente oppongono alla base più sostenitrice del Governo, la quale 
consiste nel buon costume^ e nella onestà della vita, e carattere di cit- 
tadini, 

<f Art. 3* Detestato Tadulterio da tutte le leggi, come quello che oltre 
la violazione del talamo altrui, induce lo scandalo, ed il mal costume 
d'inonestà, e di sensuale rilassatezza, sari sempre punito soprn le istanze 
del marito contro la moglie adultera, e della moglie contro Tadahero 
marito. La femmina avrà di condanna il rinserraìiiento in un conser- 
vatorio, per quanto tempo parerà alli giudici, con libertà al marito, 
che dovrà alimentarla, di potersela ripigliare, ed a sb riunire in con- 
vivenza anco prima che spiri il tempo della condanna, 

ft L'uomo, sia o non sia ammogliato, convinto di semplice adulterio 
senza violenza, subirà quella pena di prigionia, che per tre mesi a! pin 
parerà alli giudici; ma se radulterio sarà stato commesso dairuomo 
con violenza, sarà innocente di pena la donna violata; ma l'uomo vio- 
lento subirà la pena non minore di due anni di carcere, o de' pubblici 
lavori. » 

CODICE PENALE FRANCESE DEL iSio. 

a Art, 536. L'adultere de la femme ne pourra èrre dénoncè quc par 
le mari; cette faculté mème cesserà s'il est dans le cas privn par Tar- 
ticle 339. 

K Art, 337. La femme convaincue d'adultere subirà la peine de Tem- 
prisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le 
mari resterà le maitre d'arreter l'effet de cette condamnation» en con- 
sentant i reprcndre sa femme. 

u Art* 33!^* Le complice de la femme adultere sera puni de Temprison- 
nement pendant le mème espacc de teuips, et, en outre, d'une amende 
de cent francs i deux mille francs. Les seules preuves qui pourront ètre 
admises contrc le prévenu de complicità scront, outre le Hagrant délit, 
celles résultant de lettres ou autres piòces écritcs par le prevenu. 

fi Art. 339- Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison 
conjugale, et qui aura ótè convaincu sur le plaint de la femme, sera 
puni d'une amende de cent francs à deux mille irancs. y 



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nS CAPITOLO XII. 



CODICE PENALE DI BAVIERA 

DEL I6 MAGGIO 1813. 

Art. 401, La violazione della fede coniugale per adulterio non sarà 
punita che dietro querela o denuncia della parte offesa, e, in questo caso, 
la pena sarà quella del carcere : 

a L Da uno a tre mesi per la moglie; 

« IL Da olio giorni ad un mese pel marito. 

<( Art. 402. Se Tadulterio è commesso da un uomo ammogliato colla 

moglie di un altro, sarà pronunciata la pena dell'art. 401 con aggravamento. 

ti Art, 403, In caso di recidiva, la pena legale sarà elevata al doppio, 

ma la durata di questa pena non potri mai estendersi oltre un anno. 

COD, PEN, PER LA REPUBBLICA E CANTON DEL TICINO 

DEL 1° LUGLIO 1816. 

Q Art, 315. VadnlteriQ non violento non potrà essere accusato che 
dal coniuge offeso. 

« § T, Se sia commesso dalla moglie, è punito con detenzione in 
3" grado; se dal marito, t punito colla stessa pena in 2° grado. 

<t § 2, Il coniuge offeso può far cessare l'effetto della condanna, 
dichiarando ai tribunale d'aver perdonato all'altro coniuge : potrà anche 
farla commutare nell'arresto in casa o in un ritiro claustrale, per un 
tempo non maggiore di quello portato dalla sentenza. 

« § 3. La querela d'adulterio non potrà aver luogo, q.uando il 
coniuge abbia espressamente condonata l'offesa, o tacitamente col non 
aver prodotta l'accusa entro il tèrmine di giorni 15, calcolabile dal 
giorno iti cui n'ebbe contezza. 

cr § 4. 11 complice della moglie adultera è sempre punito con de- 
tenzione in 2° grado e multa in 3°. La complice del marito è ugual- 
mente punita con detenzione in 1° grado e multa in 2°. » 

CODICE CRIMINALE DEL BRASILE 

DEL lé DICEMBRE 183O. 

K Artp 250. A nuilhcr casada, que commetter adulterio, sera punida 
com as 

(( Penas: 
<f No grao Miaximo : tres annos de prisao com trabalho; 



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lADULTEK:IO I19 



B No grdo mèdio: dous annos de prisao idem- 
tr No grao minimo; um anno de prisao idem. 
« Mo caso do art. 49 : 

(T Maximo : tres annos e seis mezes de prisao ; 
« Mèdio : dous annos e quarro mezes idem ; 
ti Minimo ; um anno e dous mezes idem, • 

fi A mesma pena se impord, neste caso, ao adultero, 
« Art, 2$i. O homem casado que ti ver concubina tcuda e manteùda, 
sera punido com as penas do artigo antecedente, 

(t Art. 252. A accusa(-ao deste crime nao serd pcrmlttida a pessoa 
que nào seja marido o mulher, e estes mesmos nao tcrao direito de 
accusar si em algum tempo tiverem consentido no adulterio. 

a Art, 25;, A accusagao por adulterio devera ser intentada conjuncta- 
mente centra a mulher e o homem com quem ella tivcr commettido 
o crime, si for vivo^ e uqi nào podera ser condemnado sem o antro, d 



CODICE PENALE DEL CANTONE DI VAUD 

DEL 18 FEBBRAIO 1843. 

« Art, 207. L'adnltère du mari cu de la femme est punì par un 
emprisonnement qui ne peut exceder six mois ou par une amende qui 
ne peut exccder six cencs francs. 

« Ces deux genres de peine peuvent ètre cumulès mais de telle sorte 
que les deux peìnes prononcées n*excì:dent pas, prises ensemble, la quo- 
titò plus haut fixèe pour Tune d*e!les, en comptant un jour d'empri- 
sonnemcnt pour deux francs d'amende, 

« Art, 208. La peine stature en Tarticle préccdcnt est appUcable au 
complice du mari ou de la femme adultere. 

« Art* 209. L'adultere ne peut etre poursuivi que sur la plainte de 
Tepoux offensé. Si la plainte n'est portèe que contre Tépoux coupable 
ou contre son complice, la poursuite est ncanmoins dirigèe contre Tun 
et Tautre. 

« Art* 210. La. poursuite n'a pas lieu ou cesse, mtime à Tègard du 
complice, si la partie plaignante se desiste de sa plainte, ou si elle a 
pardonnè l'adultere soit expressément, soit tacìtement. » 



t) dot in caso che alla pena del Ciìrcere eoa lavoro^ sìa sostituita la pean iti 
carcere semplice. 



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ti0 CAPITOLO XJI* 



CODICE PENALE DEL GRANDUCATO DI BADEN 

DEL ó MARZO 184;, 

« § 348* Pena ddVadnìkrio. 

« Nel coniuge adultero ^adulterio si punisce con h carcere da un 
mese fino a sei mesi, e, quando per ciò venga provocato il divorzioj 
con la carcere di circondario da tre fino a sei mesi: e nella parte non 
coniugata, con la carcere da quattordici giorni fino a tre mesi, 

tt § 349. Limitazione delia persecuiione giudiciale. 

« L'adulterio si persegue o si punisce solamente a denuii2Ìa del 
coniuge offeso, o dietro la domanda di divorzio, promossa dal coniuge 
offeso, 

« § 350, Quando ambedue i colpevoli sieno coniugati^ e solamente 
il coniuge di uno dì essi ha fatto la denunzia^ o ha promosso la do- 
manda di separazione per ragion di adulterio, la pena legale (§ 348) 
ha luogo ancora contro il complice. 

e § 351* Conseguenza della riconciliaiione, 

a La denunzia rimane senza effetto, quando avanti^ o dopo di essa, 
è avvenuta fra i coniugi una riconciliazione, 

« § 352. Ritiro dilla denuncia sen^a domanda di divorzio, 

ft Nei casi, in cui non si sia domandato il divorzio, il ritiro della 
denunzia avanti la notificazione delta sentenza -produce l'effetto, che 
il processo criminale introdotto rimanga abolito, cosi di fronte al 
coniuge incolpato, come di fronte al complice : ma, dopo la notifica- 
zione di una sentenza condannatoria, produce Teffetto, che l'esecuzione 
di essa rimanga abolita di fronte al coniuge condannato del denunzia- 
tore^ non già di fronte al complice, 

fl § 353. Ritiro della denuncia mentre esiste Id domanda di divorzio. 

ce Nei casi, in cui per via di adulterio sia stato domandato il di- 
vorzio, quando il dolente dichiari di voler continuare il matrimonio, 
il ritiro della denunzia, con gli effetti descritti nel precedente § 352, 
rispetto al procedimento penale, trova luogo fintantoché non è avve- 
nuta la registratura della sentenza di divorzio. 



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l'adulterio J2I 



CODICE PENALE DEI GRIGIONI 
dell'S luglio 1851. 

« § 143. Uadulterio sarà punito come appresso : 

« 1° Nella parte coniugata con pena pecuniaria fino a fr. 170, 
nella parte celibe^ quando essa sia stata a cognizione dello stato co- 
niugale delPaltra parte, con la sressa pena fino a fr, 85 ; 

t( 2° In caso di recidiva, col carcere fino a 4 mesi. 
it Tanto all'ammenda, come al carcere può anche andar unita l'esclu- 
sione dai pubblici uffici per im tempo più o meno breve. 

ti § 144, Contro Tadulterio si procederi soltanto dietro querela del 
coniuge oifeso, ed b vietato al magistrato di turbare con segrete in- 
dagini la pace e la tranquilliti del conìugCj procedendo per vagbi in- 
dizi non appoggiati da fatti. 

«f § 145. I casi in cui il magistratOj anche senza querela, è obbligato 
ad indagare e punire l'adulterio, sono i seguenti : 

<t v^ Quando una donna celibe partorisce e la paternità del bam- 
bino venga attribuita ad un uomo ammoglialo ; 

(f 2^ Quando una donna maritata partorisce essendo morto il suo 
marito da più di dieci mesi, oppure essendo egli rimasto diviso da lei 
senza interruzione per tutto questo tempo; 

H 3^ Quando vi sono prove sufficienti a stabilire che un marito, 
a scopo di lucro, permette a sua moglie le dissvlnte^^ie carnali; 

(t 4^^ Quando l'adulterio è diventato cosi pubblicamente conosciuto 
da dare pubblico scandalo, d 

CODICE PENALE AUSTRIACO 

DEL 27 MAGGIO 1852. 

t< § )02, Una persona coniugata che commette un adulterio, come 
pure una persona non coniugata colla quale un adulterio viene com- 
messo, si fa rea di contravvenzione, ed è punita coU'arresto da uno 
a sei mesi ; ma la donna è da punirsi con maggior rigore, qualora a 
motivo del commesso adulterio possa insorgere dubbio sulla legittimiti 
del successivo parto. 

« § 503, Eccettuato il caso espresso nel successivo § 510 i\ non 
si può mai d'ufficio procedere né applicare la pena per tìtolo di adtd- 



i) H § 510. Una donna maritata che esercita 1j prostituzione, soggiace alia predetta 
pena non meno di una donna non m;iritata, quaniuoque il marito non ne abbia mossa 
querela* È àrcosiauza aggraviinte per la meretrice Te^^serc mariiata. n 



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122 CAPITOLO XII. 



I 



terio, ma solamente dietro istanza della parte offesa. Anch'essa, per 
altro ne perde il diritto quando abbia espressamente perdonato T In- 
giuria venutale a cognizione, o quando non abbia presentata la quereli 
nel termine di sei settimane dal giorno in cui n'ebbe contezza. Anche 
]a pena già pronunziata si estingue, tostochè la parte offesa dichiari 
di voler vivere di nuovo colla colpevole. Ma tale dichiarazione noa 
toglie la pena già profferita contro i correi. » 

CODICI PENALI PORTOGHESI 
df:l io dicembre 1852 e del 16 settembre 1S86, 

tt Art, 401- O adulterio da mulher scrd punido com o degredo tem- 
porario i)< 

ff § I" O co-rèo adultero, sabedor de que a mulher è casada, serri 
punido com a mesma penaj ficando obrigado is perdas e daninos^ que 
devidamente se julgarem. 

« § 2° Som ente sao admissiveis contra o co-réo adultero as provas 
do flagrante delieto, ou as provas resultantes de cartasj ou autros do- 
cunientos escriptos por elle» 

fl § 3° Nao poderi impor-se pena por crime de adulterio senao 
em virtude de querela e accusat;ao do marido offendido. 

« § 4" O marido nào podera querelar^ senao contra àmbos os 
co-rèos, se forem ambos vivos. 

€f Art* 402. O marido nao podera querelar, se perdoou a qualquer 
dos co-rcos, ou se se reconciliou com a mulher, 

e § unico. Todo o procedimento cessar:! pela cxtinci;ao da rccu- 
sa^ao do marido ; e do mesmo modo o effcito da condcmnagao de 
ambos os co-réos cessard, perdoando marido a qualquer d'elles^ ou 
tornando a viver com a mulher* 

<f Art, 403. A senten^^a passada em caso julgado cm causa de di- 
' vorcio por adulterio, scndo absolutoria, produz todos effeiros na causa 
criminal. 

« § unico. Se lòr condemnatoria, nao prejudlca a causa criminaU 
« Art. 404. O homem casado, que tiver manceba teùda e manteùda 



i) Il nuovo codice portoghese del i8S6> iilenuco al vecchio in tutte le altre di- 
sposkioDi riguardanti radulicrio, aggrava eventualmente d'assai la pena per questo 
delitto, statuendo che: tr O adulterio da mulher ser*^ punido com prisco maior ct4- 
lular de daii a otto .mnoi, ou, cm alternativa, com degredo temporarìo. a 



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t APULTERIO 



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na casa conjugal^ serd condemnado na multa de tres me^es a tres 

annos. 

« § 1° Pelo crime declarado n*este artigo sómente póde querelar 
a mulher. 

cf § 2** O marido convencido d'este crime, ou do crime de exci- 
ta(;ao a corrup^ao de sua mulhefj na fórma do artigo 405, § i"", nao 
póde querelar pelo adulterio d'ella, 

ff § 3*^ O disposto no § 4" do artigo 401^ e nos artìgos402 e 403, 
rem applicagao no caso d'este artigo, » 

(Veggasi pure Tarticolo 372 per Tuccisione ferimento grave com- 
messi dal coniuge offeso a danno del coniuge e del complice sorpresi 
in flagrante adulterio, o dal padre a danno delle figlie minori di 25 
aani i* sotto la patria potestà, e dei corruttori delle medesime). 



LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA 

E SUE dipendknze; promulgate kel 18J4, 
(emendate con successive ordinanze e nstampaie nel 1885}. 

tì Art. 189, La moglie convinta di adulterio, san\ punita colla pri- 
gionia da sei mesi a due anni, 

H Art» 190, >Jon vi sarA luogo ad alcun procedimento per adulterio 
contro la moglie, il correo, o i complici, se non ad istanza del marito, 

« Art. 191. Nessuna pena potrà essere pronunziata contro la moglie, 
o il correo, o i complici, in caso di connivenza del marito, o di re- 
missione per parte del medesinio prima della condanna, sia esprèssa 
sia tacila. Avrà luogo la remissione tacita se il marito continuerà a 
coabitare colla moglie o non avrà prodotto la querela entro il termine 
di sei settimane, computabili dal giorno in cui fosse venuto in cogni- 
zione deiradulterio. 

G Art. 192. Il correo ed i complici nel delitto di adulterio, saranno 
puniti colla prigionia da quattro a nove mesi. 

cr Art, 193. Non vi sarà luogo a procedimento per adulterio contro 
il marito, se non alle istanze della moglie, e nel solo caso in cui egli 
abbia tenuto seco una concubina nella casa coniugale. li marito adiil- 
tcrOj in tale caso, sarà punito colla prigionia da quattro a dicìotto mesi. 



1) 11 nuovo codice del i3S6 anticipò di quattro anni le feste dì Venere dicendo ; 

« aos paes a rcspeiio de suas (ìlhas menores de vitUt e um annos e dos cor- 

ruptores d^ilbs. » 



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124 CAPITOLO XII. 



Art, 194, « Può il marito impedire gli effetti della condanna contro 
sua moglie, e può la moglie impedire gli effetti della condanna contro 
suo marito, purché consentano di ritornare a convivere, n 

CODICE DEL MONTENEGRO 
o tt Libro della legge di Danilo l" a del 23 aprile 1855. 

Il codice del Montenegro colle disposizioni dei §§71 e 72 punisce 
eveutualmente Tadulterio del marito quando ne derivano figli, e pu- 
nisce h moglie col bando quando non venga colta in flagranza e uc- 
cisa dal marito : 

§, 7r,ffSe avvenga che un Montenegrino o Berdano ingravidi una 
fanciulla od una vedova senza sposarla, deve pagare 130 talleri pel 
mantenimento del figlio; e se il figlio venga adulto eredita le sostanze 
paterne come i figli legittimi. Se prende Ìl figlio con sé non paga 
nulla e una tale fanciulla o vedova non ha titolo di sorta ai diritti di 
legge. Se tale spudorato aveva moglie pagherai r 30 talleri, e sarà inoltre 
condannato a 6 mesi di carcere a pane ed acqua, 3> 

§. 72* ff Se avvenga che un Montenegrino o Bardano abbia una 
moglie infedele e la trovi in flagrante, gli È permesso di uccidere l'uno 
e Taltra. Se la donna fugge, non abbia più un asilo nel paese. 1? 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI NEUCHATEL 

DEL 21 DICEMBRE 1855* 

Art, 150, ff L'adulterio del marito o della moglie è punito col carcere 
da 3 a 6 mesi e con multa da loo a 500 franchi. 

tt La stessa pena è appUcabile al complice del marito o della moglie. » 

Art. ijr, fl Non si procede per adulterio che sulla querela del co-- 
niuge oiTeso. Se la querela viene sporta soltanto contro il coniuge 
colpevole o contro il compHce, il procedimento si estende tuttavia 
all'uno e all'altro. 

Art. 152. «Il procedimento cessa, anche contro il complice, con la 
desistenza della parte querelante. 

Art. 153. « La querela d'adulterio noti sari ammessa, se T adulterio 
non sia preventivamente constatato da sentenza civile pronunziata sul- 
l'istanza del coniuge offeso in dipendenza di un' azione per divorzio 
o per separazione di corpo o di beni. »> 



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L ADULTERIO ftS' 



CODICE PENALE PEL CANTONE DEL VALLESE 

DEL 26 MAGGIO 1858. 

Art< 210, « L'adultere dii mari ou de k ferame est punì par un 
emprisonnement qui ne pcut excéder six mois et par une amende qui 
ne peut exccder 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, 
suivant les circonstances. 

(t Cette peirie est aussi applicab!c au complice du mari ou de le 
femme adultere* » 

Art. 21 r, cr L'adultere ne peut ètre poursuivi que surla plainte de 
l'époux offensc- SI la plaiiite, n'est portée quc contre l'époux coupable 
ou contre son complicej la poursulte est neanmoins dirìgée coQtre Pun 
et Tautre. » 

Art. 212. M La poursuite cesse, mcme contre ic complice si la partie 
plaignante se desiste de sa plainte. 

CODICE PENALE OTTOMANO 

DEL 25 LUGLIO iSjS* 

Addiiiom ali* art. 201 (Decretata il } Chaban J277 — febbraio 1S61. 

« L'adulterio non potrà denunziarsi che dal marito, e, in mancanza 
di lui, dal tutore. — La donna convinta d'adulterio sarà punita col 
carcere non minore di tre mesi estensibile a due anni* Ma 11 marito 
potrà arrestare TefFetto di tale condanna consentendo a riprendere la 
sua donna. Il complice dell'adulterio sarà egualmente punito col car- 
cere da tre mesi a due anni, e, inoltre, con una ammenda da cinque 
a cento médjidiò d*oro. — Le prove ammissibili contro l'accusato di 
complicitàj saranno^ oltre il delitto flagrante, quelle risultanti dalla 
sua presenza ntWhartm d'un musulmano o da lettere o da altri do- 
cumenti scritti da luì. — Ma questa disposizione è soltanto applica- 
bile al caso in cui Tadultcrio sia stato denunziato dal marito dal 
tutore; gli altri atti di dissolutezza e di corruzione continueranno nelle 
circostanze ordinarie ad essere soggetti ai regolamenti di polizia vi- 
genti nell'Impero Ottomano, — Il marito convinto sopra querela della 
moglie di tenere commercio adultero nella casa coniugale, sarà punico 
d'ammenda da cinque a cento mcdjidic d'oro. » 



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12$ CAPITOLO Xn. 



CODICE PENALE INDIANO 

DEL 6 OTIOBRE I860 EMENDATO KEL 187O. 

Art. 497* Jdultcrio. — « Se alcuno ha sessuale commercio con una 
donna che è, e che e^ìi sa (wbom he knows) o ha ragione di credere 
sia la moglie di un altro uomo, senz^i il consenso o la connivenza di 
luij ove questo sessuale commercio non costituisca il reato di rapi- 
mcntOj h reo di adulterio, e sarà punito con carcere dell'una o del- 
l'altra specie r) per un termine che può estendersi a cinque anni, o con 
muitaj o con tutte due. In tal caso la moglie non sarà punibile come 
istigatrice, n 

CODICE PENALE PEKUANO 

DEL 23 SHTTHMBRD 1862. 

Art, 264* a La mujcr quc cometa adulterio seri castigada eoa re- 
clusion en segundo grado* 

« El co-delincuentc sufrirà confinamicnto en e] mismo grado, « 

Art. 265- (t El ra arido que incorra en adulterio teniendo manceba 
en la casa conyugalj sera castigado con rcclusion en segundo grado ; 
y con la misma pena en primer grado si la tuviese fuera* La manceba 
sufrirà en el primer casoj confinamiento en segundo grado; y confi- 
namiento en primer grado, en el segundo caso, n 

Art. 266. i( El conyuge ofendido es el unico que puede acusar por 
del ito de adulterio. 

« No podrA intentar està accion penai, si ha abandonado i su con- 
sorte, sepanindose de la vida conyug^d, » 

Art. 267, « El conyuge ofendido puede en cualquicr tiempo remitir 
la pena a su consorte. 

La union de los cónyuges produce la remision de la pena. » 

Art, 268. « Cuando se siga ante el juez eclesiastico juicio de di- 
vorcio por adulterio, si se declara no haber lugar al divorcio^ no pò- 
dra intentarse la accion penai; y, aunque se declarc el divorcio, habra 
necesidad de nuevo juicio ante la autoridad civil, para la aplicacton 
de la pena, » J) 



i) Semplice o di rigore, 

2) Alle riportate disposizioni del Codice peruano corrispondono sostanzialmente 
k disposizioni riguardanti Tiidulteno nel Codice argentino {art, 24Ó-251) il quale uci 
tre ultìnìi :inìcoli 249251 rìprodiirc letteralmente i tre ultimi del preceiicnte. 



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LADULTERIO I27 



LEG(5e penale di SVEZIA 

DEL 16 FEBBRAIO 1854. ^ CAPO I7. 

§ ip « L' uomo ammogliato che avrà commesso adulterio con donna 
non maritata, e la donna maritata che avrà commesso adulterio con 
uomo non ammogliato, saranno condannati al carcere per non più di sei 
mesi o ad una ammendaj e la persona non coniugata sari punita 
d'ammenda* » 

§ 2. a Saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni l'uomo 
e !a donna, i quali, essendo tutti due coniugati, avranno commesso 
adulterio fra loro, » 

§ 3> i< U adulterio non potrà essere perseguito dal pubblico mìni- 
sterOj a meno che il coniuge innocente V abbia denunziato^ o abbia 
intentato un' azione pel divorzio a causa d' adulterio, o che sia stato 
legalmente ingiunto all'uomo di pagare liua sovvenzione al bambino 
nato dall' adulterio, o che il perseguire il malefìzio competa altri- 
menti al pubblico ministero* Se due persone coniugate commisero fra 
loro adulterio, potranno essere perseguite ambedue, benché V azione 
per divorzio sia stata promossa da un solo dei coniugi innocente » 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S, MARINO 

DEL IJ SETTEMBRE 1865. 

Art. 409, La moglie, che commetta adulterio, è punita colla pri- 
gionia da uno a tre anni. 

H Alia stessa pena è soggetto il correo della moglie aduUeraj il quale 
non ignori che la medesima è coniugata, w 

Art. 410- w II maritOj che mantenga una concubina nella casa co- 
niugale, è punito colla prigionia da uno a tre anni. Si ha per casa 
coniugale quella che ò domicilio abituale dei coniugi, ancorché la 
moglie ne sia temporaneamente assente, w — « La concubina è pu- 
nita colla prigionia da sei mesi ad un anno, quando però sappia che 
l'uomo, nella cui casa vien mantenuta, sia coniugato. » 

Art. 411. « II marito non può querelarsi dell'adulterio commesso 
dalla moglie; 

<f i^ Q.uando esso trovisi nel caso preveduto dal precedente articolo; 
tt 2^ Quando abbia abbandonato la moglie, e questa per eflletto 
dell'abbandono siasi trovata in istringentc povertà. » 



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laS CAPITOLO XII, 



Art, 412. i< Quando i delitti contemplati nel presente capitolo av- 
vengono per connivenza o consenso di qnelR che avrebbero interesse 
a querelarsene, e quando l'adulterio della moglie non può essere de- 
nunziato dal marito in virtù del precedente articolo, tanto il Rappre- 
sentante il Pubblico Ministero, quanto il Capo della forza politica hanno 
diritto di promuovere Taccusa in giudizio per sopprimere lo scandalo 
e far punire i delinquenti. » 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BERNA 

DEL 30 GENNAIO 1866. 

Art. 175. («Una persona coniugata, che si renda colpevole di adul- 
terio, sarà punita col carcere fino a quaranta giorni. Col carcere per 
egual tempo sari punito il complice della donna adultera^ e dovrà 
inoltre pagare una multa da 50 a 200 franchi. 

« Soltanto a querela del coniuge offeso potrà aver luogo 11 procedi- 
mento, il quale cesserà, anche se incominciato, ove la parte quere- 
lante ne faccia domanda. » 

CODICE PENALE DANESE 

DEL IO FEBBRAIO l8é6. — CAPITOLO i 6- 

§ 159. « Chiunque siasi reso colpevole di adulterio sarà punito colla 
pena del carcere, o, se la coabitazione fra gli spost avesse cessatOj e 
concorressero circostanze attenuanti, con una ammenda. Non si pro- 
cederà se non dietro istanza del coniuge offeso. » 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS 

dell' 8 MARZO 1866 l) 

Art. J4S* « El adulterio sera castigado con la pena de prision me- 
Bor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con varon que no 
sca su marldo, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aun- 
que despues se declare nulo el matrimonio. )> 



i) Avverto fin d'ora che le disposizioni riguardanti raduherio nd codice di Hon- 
duras fche il compilatore Carlo Madrid ha redatto, come egli dice, tenendCJ ptir base 
il cuJice del Salvador e consultando pure il codice spagnuolo the con poche diffe- 
renee è lo stesso del salvadoregno) si troveranno sostandtialmente e quasi Ietterai- 
mEnte riprodotte nel codice di Spagna del 1870 e in quello dì Guatemala del 1677 - 



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l'adulterio 129 



Art. 349. « No se impondri peaa por deliro de adulterio, sino en 
virtud de querella del marido agra%U3do. 

« Este no podrà deducirla sino contra ambos culpablcSj si uno y otro 
vLvieren; y nunca si hubiere consentido el adultcriOj ó perdonado a 
cualquiera de ellos. » 

Art, 350, « E! marido podra, en cualquìer tiempo, remitir la pena 
impuesta i su consorte, volviendo :i reunirse con ella. 

En este caso se tendra tambien por remìtida la pena al adùltero, » 

Arti 351. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio sor- 
tirà sus efeccos pienamente en lo penai cuando fuere absolutoria. 

Si fuere condenatoria, sera necesario nuevo juicio para la imposicion 
de las penas. y> 

Art. 352, « El marido quc tuviere manceba dentro de la casa con- 
yugal ó fuera de ella con escandalo, sera castigado con k pena de 
prision e or e ce io naL 

tf La manceba sera castìgada con la de destierro, 

t( Lo dispuesto en los articuios 349 y 350, es aplicable al caso de que 
se trata en el presente, » 

CODICE PENALE DI RUSSIA 

DEL J MAGGIO 1866, 

Stando a quanto ne scrive Ernesto Lehr nel suo libro La nouvellc 
ìigislaìion pénale de la Russie (Paris, 1876) « Tadulterio, in Russia è 
punito egualmente, sia che la fede coniugale sia stata violata dal ma- 
rito o dalla moglie; la pena 6 di quattro a otto mesi di carcere o di 
relegazione in un convento (art. 1585), » 

CODICE PENALE DEL BELGIO 

dell' 8 GIUGNO 1867. 

Art. 387. « La femme convainque d'adultere sera condamnée à un em- 
prisonnement de trois mois à deux ans. Le mari resterà le maitre d'ar- 
rèter Teffet de cette condamnation, en consentant à reprcndre sa femme.» 

Art 388. n La peinc portée par Tarticle prècédent sera appliquée 
au complice de la femme adultere, 

f( Les seules preuves qui pourront ètre admises con tre ce complice 
seront, outre le flagrant dèlir, celles qui résulteront de lettres ou au- 
tre piéces ècrites par luL » 



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CAPITOLO xn. 



»i» . 

Art 389 « Le mari convaincu d'avoir etitretenu une concubine dans 
la maison coniugale sera condamnè à un emprisonnement d'un mois 

à un an. , ^ j 

« Lafemmepourraarrèterreffet de cette condamnauon, en deman- 

dant rèlargisscmem de son mari. >> 

Art 390 « La poursuite ou la condamnation pour adultere ne 
pourra avoir lieu que sur la plaintc de Tépoux qui se prètendra of- 
fensé. » 

CODICE PENALE SPAGNUOLO 

DEL 17 CiUGNO 1870. 

Art. 448. « El adulterio sera castigndo con la pena de prisiòn cor- 
rcccional en sus grados medio y niàximo. 

« Coraeten adulterio la mujercasada que yace con varón que no sea 
su marido y ci que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque 
después se declarc nulo el matrimonio. » 

Art. 449. « No se ìmpondrà pena por deliro de adulterio smo en 
virtud de querella del marido agraviado. 

«Estenopodradeducirlasino contri ambos culpables, st uno y otro 
vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio ó perdonado a 

cualquiera de ellos. » . . , ■ 

Art. 4SO. <c El marido podrd en cualquier tiempo renutir la pena im- 

puesta X su consorte. , ,m 

« En este caso se tendrd tambien por rcmicidala penaal adultero. » 
Art 4SI. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio sur- 

tìri sus efectos pienamente en lo penai cuando fuere absolutona. _ 
« Si fuerc coudcnatoria seri necesario nuevo juicio para la imposi- 

ción de las penas. » , , , , „ 

Art. 432. « El marido que tuviere manceba dentro de la casa co- 

nyugal, ó fuera de ella con cscandalo, sera castigado con la pena de 

prisiòn' correccional en sus grados minimo y medio. 
« La manceba seri castigada con la de destierro. 
, Lo dispuesto en Ics arts. 449 >' 450 « apHcable al caso de que 

se trata en el presente. » 



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^ADULTERIO 



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CODICE PENALE ZURIGHESE 

DEL 24 OTTOBRE 187O. 

§ iiy* <f U adultèrio commesso da persona essa pure coniugata, o 
da persona non coniugata con altra che sa essere coniugata^ è punito 
col carcere fino a due mesi* » 

§ 1 18- ti Per adulterio si procede soltanto a querela del coniuge 
offeso, 

« La querela ha effetto sol quando, prima di essa» sia intentata la 
causa per separazione dì matrimonio dinanzi ai tribunali. Se il coniuge 
offeso rinunzia alla punizione del colpevole o vuole che il matrimonio 
perseveri^ cessa il procedimento contro ambidue i querelata 

La eccezione del § 54^ lemma 3, non t applicabile in questo 
caso. » 

§ 119 « Ove arabidue i colpevoli siano coniugati^ se dalla que- 
rela ha receduto lì coniuge di uno, la pena dell'adulterio non ha luogo 
nemmeno contro i partecipi, » 

CODICE PENALE PER LA BASSA CALIFORNIA 

DEL 7 DICEMBRE iSyij 

(Figenic in tutta la Repubblica Messicana pei delitti conifo ìa federa:(^ione). 

Art- 816 ff La pena del adulterio cometido por hombre libre ymujer 
casadaj es de dos anos de prision y multa de segunda clase, pero no 
se castigarci al primero sino cuando delinca conociendo el estado de 
la segunda. 

« El adulterio de hombre casado y mujcr libre se castigata con un 
ano de prision, si el del ito se comete fu era del domicilio conyugaL 
Si se comctiere en este, se inipondran dos anos ; pero en ambos ca- 
sos se necesita para castigar a la mujer que sepa que el hombre es 
casado. » 

Art. 817. « Ademas de las penas de que habla el artkulo anteriofj 
quedaran los adulteros suspensos por seis auos en ci derecho de ser 
tutores ó cu rado r e s. » 

Art, S18- (( Si el cónyuge culpable hubiere sidoabandonado por el 
ofendidoj el juez tomara en consideracion està circunstaticia conio 



i) « La punizione dì singoli partecipi scruta queUa. degli altri non può essere 
domandata dal querdunte privato che allorquando i primi hanao sedotto (verfuhrt) gli 
$dxn al reato, u 



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ì|l CAPITOLO XII. 



atenuante de primera, segunda, tercera ó cuarta clase, segun fueren 
las causas del abandono. » 

Art. 8j9» n Son circunstancias agravaates de cuarta clase: 
« I. Ser el adulterio doble ; 
ff IL Tener hijos el adùltero ó la adùltera; 
tf IIL Ocukar su estado el adùltero o la adùltera casados, à la 
persona con quien cometen el adulterio. » 

Art, 820. tì No se puede proceder criminalmente centra los adùl- 
teros sino i peticlon del cónyuge ofendido. » 

Art, 821. (f La mujer casada solo podrà quejarse de adulterio, en 
tres casos ; Primiero, cuando su marido lo cometa en el domicilio 
conyugal : Secundo» cuando lo cometa fuera de èl con una concubina; 
Tercero, cuando el adulterio cause escindaloj sea^quieo fuere !a adùl- 
tera y el lugar en que el delito se cometa. » 

Art, S23. fi Por domicilio conyugal se entiende ; la casa ó casas 
que el marido tiene para su habitacion. Se equipara al domicìlio co- 
nyugal la casa en que solo habite la mujer. » 

Art, 823, t* Aunque el ofendido haya hecho su peticion centra uno 
solo de los adùlterosj se procederà siempre contra los dos y sus com- 
plìces. 

« Esto se entiende en caso que los dos adùlteros vivan, estén pre- 
senteb, y se hallen ambos sujetos à la justicia del paìs» Pero cuando 
asi no sea, se podrà proceder contra el culpable que tenga esos re- 
quìsitos. n 

Art, 824. e? El adulterio solo se castiga cuando ha sido consumado, 
pero si el conato coastituyere otro delito, se castigarA con la pena 
senalada a este. ^ 

Art. 825. a No obstante lo que previene el arridilo 258, cuando 
el ofendido perdone a su cónyuge y ambos consientan en vivir reuni- 
dos, cesari rodo procedimiento si la causa estuviere pendiente. 

<f Si ya hubiere sido condenado el reo, no se ejecutarà la sentencia, 
ni producirà efecto alguno. » 

Art. 826. <t Lo prevenido en el articulo anterìor, se extenderà al caso 
en que despues de la acusacion, tuvieren los cònyuges acceso carnai, » 

Art, 827, « Tambien cesaràn el proceso y sus efectos, cuando el 
quejoso muera antes de que se pronuncie sentencia irrevocable. w 

Art, 828, f' El simple conocimiento que el ofendido tenga del adul- 
terio de su cónyuge, no se tendrà comò consentimiento ni corno perdon 
del delito. » 



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Art 829, ff El cónyuge acusado de adulterio, no podri alegar come 
exception que su cónyiige ha cometido el mismo del ito antes de la 
acQsacion ò despues de ella* a 

Art. 830. tt No se castigara al soltero que cometa adulterio con mujer 
pùblica. Pero a està se le impondrri la pena que corresponda con arreglo 
a los anteriores articulos de este capitalo. 

(f Si el hombre fuere tambien casado, se le castigata en los casos 
de que habla el articulo 821. » 

CODICE PENALE GERMANICO 

DEL 1' GEUtJAIO 187T E l" GENNAIO iB'Jl. 

§ 172. « L'adulterio quando è stato causa dello scioglimento del 
matrimonio, è punito tanto nel coniuge colpevole, quanto nel suo com- 
plice, colla carcere fino a sei mesL 

« Si procede soltanto dietro domanda* » 

CODICE PENALE DEGLI STATI UNITI DI VENEZUELA 

DEL 20 FRBBRAIO 1873, IN VIGORE DAL 27 APRILE DETTO ANNO, 

Art, 415, (t Comete adulterio la mujer que yace con varon que no 
sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque 
despues se dcclare nulo el matrimonio» » 

Art. 416. « El adulterio se castigarci cn la mujer casada que Io co- 
meta, con reclusion penitenciaria por tiempo de uno i cuatro anos^ ó 
con prisloii por tiempo de seis mcses d tres anos, y ademas con per- 
dida de una tercera parte de los gananciales a favor del marido 

« HI adùltero, su co-reo, tendra la misma pena corporaL ì) 

Art. 417, i{ El marido que tuviere manceba dentro de la casa con- 
yugal, incurriri en la pena de prision por tiempo de tres meses a un 
ano, y en per dida de la cu arca parte de los gananciales en favor de 
su consorte. La nianceba de aquel se castigara en tal caso con espulsion 
fuera del Estado, ó con confinamiento por tiempo de uno a dos anos* n 

Art. 418. tì Cu andò en los casos de los dos articulos anteriores^ el 
marido ó la mujer fueren conniventes ó consentidores del delito de su 
consorte, no se impondra pena al culpable, salvo el caso de adulterio 
ò amancebamiento escandalosos, o 

Art. 419* a El marido puede remitir en cualquier tiempo la pena 
impuesta a su consorte, volviéndose i j untar con ella, y la mujer per- 



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CAPITOLO XII. 



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donar del mistno modo a su maridOj uniendose i èL En ainbos casos 
quedari conci Liido el proceso penai, ó la pena sì se hubìere impuesto. 

« Ciiando el marido remìtc la pena de la mujer, ó la perdona, tambien 
queda remitida la del adùltero, y quedara terminado el proceso penai. 
Cuando sea la mujer la que perdone la ofensa del marido, quedari asi 
mismo remeiida la pena de la manceba, y terminado el proceso, a 

ArL 420. i< La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio, sur- 
tirà 5US efectos pienamente en lo penai, cuando fuere absolutoria. 

« Si fiiere condenatorìa, seri necesario nuevo juicio para la impo- 
sìcion de las penas. 

Art. 421. (i No hai adulterioj cuando la mujer casada es pi^blica y 
està abandonada por sn marido. a 

Art. 422. « En el adulterio no hai delito frustrado, ni tentativi 
aunque sì puede haber complicidad* » 



CODICE PENALE DEL CANTONE DI BASILEA-CITTÀ 

DEL GIUGNO E SETTEMBRE 1872 

E Codice Penale del Cantone di Basilea-Campagna 
dell' II MAGGIO 1873. 

§ 88. fi L'adulterio è punito col carcere fino a tre mesi o con multa 
fino a mille franchi a riguardo del coniuge colpevole; come anche 
del suo complice, quando a causa di esso sia stato pronunciato il di- 
vorzio. » " 

CODICE PENALE DI FRIBURGO 

del 21 MAGGIO 1875. 

Art. 398. « L'adultere du mari on de la femme est puni d'un em- 
prisonnement de 2 à 4 mois, ou d'une rèciusion à la maison de cor- 
re e tion de I an au plus, 

« Cettc peine est applicable au complice du mari ou de la femme- 

rt Le maximum est applique lorsque les deux coupables sont mariés. 

« L'adultere ne peut èrre poursuivi que sur la plainte de Tépoux 
offensè, 

a Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son 
complice, la poursuite est néanmoìns dirigèe contre l'un et l'autre. 



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h ADULTERIO 155 



Art. 399. « La poursuit cesse mème contrc les compUceSj si la partie 
plaignante se desiste de sa plainte. ■ 

Art. 400. «,Le mari qui tient une concubine dans la maison conju- 
gale ou au dehors, mais avec scindale, sera punì d*un emprisonnement 
de 3 mois au plus. » 

CODICE PENALE TICINESE 

DEL 1873. 

Art. 270. § I. « La moglie colpevole di adulterio si punisce colla 
detenzione dal primo al secondo grado, e se è fuggita coiradultero dalla 
casa coniugale, la pena sarà accresciuta di un grado. 

§ 2. « Se però la moglie era legalmente separata dal marito, la pena 
si diminuisce di un grado. 

§ 3. « Colle stesse pene è punito l'adiiltero. j> 

Art. 271. § I. « Il marito, che mantiene una concubina, si punisce 
come colpevole di adulterio colla detenzione dal primo al secondo grado 
e colla interdizione della potestà maritale in primo grado, 

§ 2. « Alla stessa pena della detenzione soggiace anche la con- 
cubina. » 

Art. 272. § I. « Per adulterio non si procede che ad istanza del 
coniuge offeso, il quale può, In ogni momento, rivocare la querela e 
sopprimere l'azione penale. 

§ 2. (( Nessuna querela è ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui 
il querelante ebbe notizia del delitto, 

§ 3. « La querela d'adulterio non è ammessa quando il coniuge of- 
feso continui nella materiale comunione di mensa o di letto col coniuge 
querelato. 

« La querela si riterrà abbandonata colla ripristin azione della pre* 
detta comunione. » 

Art 273. « La querela d'aduherio si estende al complice, e la re- 
missione fatta al principale, giova anche al complice, e se è fatta dopo 
la condanna, ne fa cessare ogni effetto. ìì 

Art. 274. i< Il coniuge, che abbandonò dolosamente l'altro, non è 
ammesso a querelare d'adulterio; e neppure il marito nelle condizioni 
dell'articolo 264 i\ né il marito connivente della meretrice. » 



i) Quando abbia favorito la prostitujeioae dtita moglie. 



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ij£ CAPITOLO xn. 



CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI CHILE 

DEL 12 NOVEMBRE 1874. 

Art, 57 j. ft El adulterio sera castigado con la pena de reclusion 
menor en cualquìcra de sus grados. 

« Com eteri adulterio la mujer casada que yace con varon que no sea 
lu nurido ì ci que yace con ella sabiendo que es casada, aunque de- 
spues se declare nulo el matrimonio. » 

ir Art, 376, No se impondrà pena por delito de adulterio sino en 
viriutl de qucrella del marido. 

a La querella dcberà precisamente inlciarse contra ambo culpables, 
si uno i otro vivjeren; pero en el caso de haber fallecido alguno de 
cllos o de fallecer despues de iniciado el juicio, podrd el ofendido 
cntablarla o continuarla contra el sobreviviente. » 

Art. 377, « La accion del adulterio prescribe en un ano, que prin- 
cipiare a correr desde el dia en que el ofendido tuvo noticia del delito ; 
pero en caso de muerte de uno de los culpables, deberà iniciarse en 
tos cuatro mcses siguientes a osta, siempre que este plazo se halle 
comprcndido dentro del ano en que, por regia jeneral, prescribe la accion. 

n ìln ninguLi caso podrà entablarse accion de adulterio despues de 
cinco anos> contados desde que se cometió el delito. )) 

Art. J78» tt Tampoco podrà entablarse accion de adulterio en caso 
de divorcio perpetuo, por los actos ejecutados miéntras éste subsista. » 

Art» 573, « HI marido podra en cualquier tiempo suspender el pro- 
cedimiento o remitir la pena impuesta a su consorte volviendo a unirse 
con ella» cstendiéndose al complice los efectos de la suspension o 
remisìon. « 

Art. jSn. « La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtirà 
sus efectos pienamente en lo penai, cuando fuere absolutoria. Si fuere 
condetiatoria, sera necessario nuevo juicio para la imposicion de las 
pcnas. i> 

Art, 58 1. n El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, 
o fucra de ella con escàndalo, sera castigado con reclusion menor en 
su grado minimo, ì perderà el derecho de acusar a su mujer por los 
aduUcrios durame su amancebamiento. 

« La manceba sufrirà la pena de destierro en cualquiera de sus grados. 

« Lo dispucstD en los articulos 576, 377, 378 i 579 es aplicable al 
presente, a 



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^'^^^^^PP*iP'^^''T"^'*Pl" 



L ADULTERIO I$7 



CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI MONACO 

DEL 19 DICEMBRE 1874. 

Art. 33 6. « La femme convaincue' d'adultere subirà la petne d'em- 
prisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus, ^ 

Art. 337. « Le complice de la femme adultere sera punì de Tem- 
prisonnement pendant le mème espace de temps, etj en outre d*unc 
amende de cent a deux mille francs. 

« Les seules preuves qui pourront ètrc admises cenere le prévenu 
de complicitè seront, outre le flagrant dclit, celìes rcsultant de lettres 
ou autre pièces ócrites par le prévenu. jj 

Art. 338. « Le mari qui aura entretenii une concubine dans ta maison 
conjugale, e qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera 
puni d'une amende de cent a deux mille francs. » 

CODICE PENALE EGIZIANO 

DEL 16 SETTEMBRE 187J, 

Art. 242. « L'adultere ne pourra ètre poursuivi que sur la plainte 
portée par le mari, et, à défaut de celui-ci, par le tuteur du mari. » 

Art. 243. « La femme dont l'adultere aura étè constate subita i'em- 
prisonnement pendant trois mois au nuiins et deux ans au plus ; mais 
le mari resterà le maitre d'arrèter l'effet de cctte condamnation en 
consentant à reprendre sa lemme avec lui. » 

Art. 244. « Le complice de la femme adultere sera également puni 
de trois mois a deux ans d'emprisonnement, et, en outre, d*une amende 
de 10,000 P. T. » 

Art. 245. <c Les preuves qui pourront ètre admises contre le prévenu 
de complicitè seront, outre son aveu et le flagrant délit, cclles résul- 
tant de sa présence dans le harem d'un musulman ou de lettres ou 
autres pièces écrites par lui. Aucune autre preuve ne sera admise. » 

« Art. 246. Le mari qui entretiendra un commerce adultèrin dans 
la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur plainte de sa femme, 
sera puni d'une amende de 500 a 10,000 P, T. » 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA 

DEL 1877. 

Art. 282. « El adulterio sera castigado con la pena de reclusion 
coreccional en sus grados medio à maxìmo. 



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Jj8 CAPITOLO xn. 



K Comete adulterio la miijer casada que yace con varon que no 
sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque 
despues se dee lare nulo el matrimonio, a 

Art, 283. (f No se impondra pena por delito de adulterio sino en 
virtud de querella del marido agraviado. 

« Este no podrà deducirla sino contra ambos culpables, si uno y otro 
vivieren, y nunca si hubiere consentido el adulterio ó perdonado a 
cualquiera de ellos. » 

Art, 284, « El marido podrà en cualquier tiempo remitìr la pena im- 
puesta a su consorte, 

« En este caso se tendrà tambien por remitida !a pena al adùltero, » 

Art. 285, K La ejecutoria en causa de divorcio por adulterio surtira 
sus etectos pienamente en lo penai cuando fuere absolutoria, 

i< Si fuere condenatoria sera necesario nuevo juicio para la imposi- 
cion de las penas. » 

Art. 286- « El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, 
sera castigado con la pena de reclusion corrcccìonal en sus grados mi- 
nimo a medio, 

ff Lo dispuesto en !os articulos 285 y 284 es aplìcable al caso de 
que se trata en el presente 0- » 

CODICE PENALE UNGHERESE 

28 MAGGIO 1878- 



Dei crimini e dei delitti, 

ArL 246. « L'adulterio sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, 
quandoj in seguito airadulterio, il divorzio o la separazione saranno 
stati pronunciati per sentenza definitiva 2), 

cf La presentazione della domanda per divorzio o per separazione 
interrompe la prescrizione, che ricomincia però a decorrere dal giorno 



l) Le disposizioni ài questo codice a riguardo all^adulterìOi come facilmente sì può 
vedere dal confronto, furono letteralmente desunte da quelle dei codici di Honduras 
e di Spagna, con questa sola differen5:a notevole^ che il codice di Honduras, all'arti- 
colo ^52, e il codice spagnuolo, all'art* 452, puniscono « il marito che tenga con- 
cubina nella casa coniugale, ó Jucra de dia con escdndalo «^ mentre questo secondo 
caso non è previsto nel corrispondente articolo 2S6 del codice di Guatemala. 

2] Come sì vede, il codice ungherese non fa distinzione di sorta fra il coniuge 
adultero e il complice di lui, ne fra il marito e la moglie. 



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M _ 41^1. Ili ji ij^. ip^;^^|ipa|i| 



L A D ULT ERI O IJ9 

in cui il giudizio b divenuto definitivo. Il procedi Exiento non ha luogo 

che dietro querela del coniuge offeso. » 

CODICE PENALE ARGENTINO 

DEL l88o. l) 

Art. 246, a El adulterio es la violacion del la fé conyugal cometida 
corporalmente y a sabiendas por cualquiera de los dos esposos. » 

Art. 247, « La mujer que cometa adulterio sera castigada con pri-- 
sion de dos anos, y el codelincuente desterrado por el mismo tiempo* 

rr El marido culpable de adulterio sufrira dos anos de destierro. w 

Art. 248. « El marido que incurra en adulterio teniendo manceba 
en la casa conyugal sufrira dos anos de prision, y uno si la tuviera 
afuera. 

« La manceba sufrira en ci prioier caso confìnamiento de dos anos» 
y en el segundo de uno. » 

Art, 249. tt El coniuge ofendido es el tìnico que puede accusar por 
delito de adulterio. 

« No podrà intentar està accion penai si ha abandonado a su con- 
sorte separàndose de la vida conyugaL ;> 

Art. 250. <( El cónyuge ofendido puede en cualquier tiempo remitir 
la pena a su consorte, 

tt La union de los cónyugcs produce la remision de la pena, n 

« Art. 25 K Cuando se siga ante el juez eclesiastico juicio de di- 
vordo por adulterio, no podrà intentarse la accion penai, y aunque se 
declare el divorcio habra necesìdad de nuevo juicio ante la autoridad 
criminal para la aplicacion de la pena, » 

LEGGI PENALI DELLA REPUBBLICA ORIENTALE 
DELL* URUGUAY. 

Le antiche leggi spagnuole, che fino al 17 luglio 1889 disciplinavano 
ancora la penaliti nell' Uruguay j sebbene il rigore delle medesime fosse 
già dalla pratica assai mitigato, punivano in vario modo il reato di 
adulterio ; e meritano di essere qui ricordate le loro disposizioni, onde 
meglio si vegga quanto lungo e difficile sia sempre il cammino della 

1) Il codice penjk della capitjle è lo sttjsso che provvisoriamente è in vigore dal 
18&0 nella provincia di Buenos-Aires e in varie altre provincìe, in attesa che il Par- 
lamento approvi il codice generale per U nazione Argentina. 



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140 CAPITOLO XU. 



civiltà f anche presso quei popoli che più arditamente si danno a per- 
correrlo, 

La legge 15, tit. 17, Partìda 7^ impone alla donna adultera la pena di 
essere pubblicamente battuta, e la reclusione in un monastero. Potrà il 
marito riconciliarsi colla moglie e trarla dal monastero nel termine di 
due anni ; ma» se non la perdona, o s'egli muore prima che sieno tra- 
scorsi i due anni, essa allora deve prender l'abito del monastero per 
sempre. 

La legge r^ tit. 20, lib-. 8 della Recopilacion Castellana mette i due 
adulteri in potere del marito perchè disponga ad arbitrio delle loro 
persone e dei loro beni, ma non gli permette di uccidere Tuno rispar- 
miando Taltro, e neppure di far suoi i beni dell'uno o deiraltro dei 
due delinquenti che abbia figli legittimi. 

La legge j% tit, 20, lib. 12 della Recopilacion Castellana^ autorizza 
il marito ad uccidere gli adulteri in flagranza, purché nessuno dei due 
venga risparmiato ; e dispone che in caso non voglia il marito far uso 
di tale facoltà j abbia luogo il prescritto nella legge i% tit. 20, lib. 8 
della R. C. precedentemente citata. 

La legge 5% tit. 20, lib. 8 delh Recopilacion Castellana^ dìspcnt che 
il marito che legittimamente uccidesse gli adulteri colti in flagrante 
delitto, non possa acquistare la dote né i beni degli uccisi, salvo ìt 
caso che li uccida dietro sentenza di condanna; nel qual caso dee va- 
lere il disposto nella legge 1% tit. 20, lib. 8 della R. C. citata. 

L'accusa di adulterio potrà soltanto promuoversi dal marito (Legge 2% 
tit. 19, lib. 8, R, C). 

L'accusa dovrà essere promossa nel termine di cinque anni dalla 
perpetrazione deiradulterio (Legge 4*, tit. 17, Partida 7^^). 

La moglie si esime dall'accusa di adulterio : 

r^ Se trascorsero gii i cinque anni accordati al marito per pro- 
muovere l'accusa; 

2*" Se avesse commesso l'adulterio col consenso del marito; 
3^ Se il marito scientemente la riprendesse dopo l'adulterio am- 
mettendola a! suo talamo, o dichiarasse davanti al giudice che non 
vuole accusarla, o abbandonasse l'accusa promossa, nel qual caso si 
presume il perdono del marito ; 

4^ Se avesse commesso il delitto credendosi vedova per notizie 
degne di fede che le facessero tenere per certa la morte dello sposo, 
il quale non potrebbe in tal caso accusarla benché la trovasse maritata 
ad uri altro ; 



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LADULTERfO 14I 



^ 5° Se il matrimonio sia nullo per difetto di consenso e se com- 
mette l'adulterio nel termine che la legge accorda alla donna per im- 
pugnare di nullità il matrimonio ; 

6^ Se provi che fu costretta; nel qual caso può intentarsi l'azione 
contro il reo nel termine di trent*anni. 

Il complice deir adultero, eccettuato il caso di violenza, si esime 
egualmente dalla pena in tutti i casi nei quali si esime la donna. 
(Leggi 4% s* e 7^ lìt 17, Partida j'\; legge t\ ut. 20, lib, 8 della 
Recopilacìon Castellana^ e are, 174 del Cod, Civile), 

Né la donna adultera né il complice di lei potranno esimersi dal- 
l'accusa e pena dell'adulterio, quand'anche provassero che il matri- 
monio fu celebrato concorrendo un impedimento dirimente, sempre 
che l'impedimento non consista nella mancanza di consenso. Neppure 
potrà giovare alla donna adultera, come causa giustificante il suo de- 
litto, l'adulterio del marito. (Leggi 3^ e 4% tir, 20, lib» S della Reco- 
pUacion Castellana^ e art. 157 del Cod. Civile), 

La donna adultera perde a favore del marito tutto ciò che avesse 
ricevuto o le fosse stato promesso dal suo consorte o da qualsiasi altra 
persona in considerazione di lui, e cosi pure la parte che a lei spet- 
terebbe sui beni acquistati. (Art, 16 j e 168 del Cod. Civ,), 

Il nuovo Codice Penale del 1889^ nel lib. li, tit. Vili, sez. VI (arti- 
coli 501-305) ha le seguenti disposizioni che riproducono sostanzial- 
mente gli articoli che nella corrispondente materia figuravano nell'ul- 
timo Progetto Zanard eli i pel codice penale italiano (art. 335-339) e 
corrispondono pure con poche variami a quelle del nuovo codice pe- 
nale italiano (art. 353-358), senza arrivare al punto di stabilire, come 
si fece in Italia, che la morte del coniuge querelante produce gH ef- 
fetti della remissione. 

Art, 301. if La mujer adùltera sera castigada con prisión de quince 
4 dieciocho meses^ y la pena sera aumentada de uno a dos grados si 
fugare con el co-delincuentc. 

« Con la misma pena sera castigado el co-dcHncuente. » 

Art, 302. a El marido que tuvìcre concubina en la casa conyugal, ó 
fucra de ella con escandalo pùblico, sera castigado con quince a die- 
ciocho meses de prisión è interdicción de la potestad maritai durante 
la condena, para los casos indtcados en los articulos 131 y 134 del 
Código civil. w 

Art. J03. ff Las penas esrablecidas eu los articulos precedentes seran 
disminuidas de uno à dos grados, si el culpable de los delitos en ellos 
previstosi estuviere legalmente separado de su cònyuge, » 



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142 



CAPITOLO KIL 



Art. 304* tf La acción penai no podrà ser ejercitada sino por que- 
rella del marido, ó de la niujer en el caso del articulo 302, y se extiende 
por derecho al co-delincuente y a la concubina. 

H La quereUa no podra ser admitida pasados seis meses dcsde el dU 
en que el cónyuge ofendido tuvo noticia del hecho, 

w Tampoco podrà ìntentarse ta acciòn penai, pendiente juicio de di- 
vorcio por adulterio, ni cuando haya mediado sentencia absolatoria ea 
el mismo juicio. Si se declara el divorcio por causa de adulterio» la sen^ 
tencia no producirà efccto alcuno en la causa criminal que se intente. # 

Art. 305. (f La acción penai se extingue y ccsan tos efectos del pro- 
cédim Lento : 

tì I'' Si habiendo sÌdo entablada la querella por el marido, la mujer 
probase que él tambico habia cumetido adulterio ; 

e* 2° Si abiendo sldo entablada la acusacion por la mujer en el caso 
del articulo 302^ el marido probase que ella tambien habia cometido 
adulterio; 

3^ Si el cónyuge qnerellante ha hccho remisión del delito en 
cualquier estado de la causa. 

« La remisión en favor del cónyuge aprovecha al co-delincuente, a 
la concubina y a sus cómplices; y hecha despui^s de la condena, hace 
cesar los efectos de està, n 



CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI COSTA-RICA 

DEL 22 APRILE iSSo, 

Art, 397. a El adulterio sera castigado con reclusion menor en cual- 
quiera de sus grados, 

« Cometcn adulterio : la mujer casada que yace con varon que no 
sca su marido y el qiie yace con ella sabiendo que cs casada, aunque 
despues se deci are nulo el matrimonio. » 

Art. 398. ff No se abrira procedimienro ni se impondrii pena por 
delito de adulterio sino cn Vlrtud de querella del marido. 

w La querella deb era precisamente iiiiciarse con tra ambos culpables, 
si uno y otro vivieren ; pero en el caso de haber fallecido alguno de 
cllos ó de falìecer despues de iuiciado el juicio, podrà el ofendido 
entabiarla o continuarla centra el sobrevivìente. » 

Art. 399. ff La acción de adulterio prcscribe en un ano, que prin- 
cipiara a correr desde el dia en que el ofendido tuvo noticia del de- 
lito; pero en caso de muerte de uno de Ics culpables, deberà iniciarsc 



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LADULTERIO 



143 



en los cuatro meses seguientes a està, siempre que este plazo se halle com- 
prendido dentro del a'^o en que, por regia general, prese ri be la accion. 

<c En ningun caso podrà entablarse accion de adulterio despues de 
cinco anos, contados desde que se cometió el delito. 

Art. 400. « El marido que fuere convencido de consentir en ci aduU 
terio de sju mujer, pierde el derecho a la accion de adulterio, j> 

Art. 401. « Tampoco podrà entablarse accion de adulterio en caso 
de divorcio perpètuo, por los actos ejecutados mientras éstc subsisia, » 

Art. 402. « El marido podrà en cualquier tiempo suspcnder el proce- 
dimiento ó remitir la pena impuesta a su consorte volviendo a unirse con 
ella, extendiendose al complice los efectos de la suspensi on o remision. » 

Art. 403. « La esecutoria en caso de divorcio por adulterio, surtirà 
sus efectos pienamente en lo penai, cuando fuere assolutoria- Si fuere 
condenatoria, sera necesario nuevo juicio para la imposicion de la pena, » 

Art. 404. « El marido por solo el echo de tener manceba dentro 
de la casa conyugal, o cuando teniéndola fuera de ella, aquella sca 
causa de que maltrate à su esposa ó le niegue los alimentos y vestidos 
ó desatienda las obligaciones de su familia, sera ca!JtÌgado con reclusion 
menor en su grado minimo ó multa de ciento uno a doscìentos treinta 
y tres pesos. 

i< La manceba de tal marido, en cualquiera de los casos de este 
articulo, sufrirà la pena de destierro en cualquiera de sus grados. 

a Lo dispuésto en los articulos 398, 399, 401 y 402 es aplicable al 
presente. » 

CODICE PENALE NEERLANDESE 

DEL 3 MARZO 1881. 

Art. 241. « È punita col carcere estensibile a sei mesi : 
« 1° La persona coniugata che commette un adulterio; 
« 2° La persona non coniugata che commette il fatto sapendo che 
l'altra persona è vincolata da matrimonio. 

« Nessun procedimento avrà luogo tranne che per querela del coniuge 
offeso, seguita nel termine di tre mesi da un'a:(ione per dÌvor:^Ìo o sepa- 
ragione personale fondata sul medesimo fatto 1 1 

« Non si applicano a riguardo di tale querela gli articoli 65 e 67 ^ì. 



1) L'alinea secondo di questo articolo fu completato, e ralinea finale fu aggiunto 
in forza dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1886. 

2] Questi articoli riguardano i termini e il diritto di querela e di recesso negli altri 
reati di azione privata. 



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144 CAPITOLO KlU 

« La querela potrà essere ritirata fino a tanto che non sia comin- 
ciato tVsame all'udienza de! tribunale. 

<< Ld querela non avrà seguito finché il matrimonio non sia disciolto 
col divor:(io o che la stnkuT^a che pronuncia la separazione personale non 
sia divenuta irrevocabile. >y 

CODICE PENALE RUMENO 

MODIFICATO KEL 1874 ^ 1882, 

Art. 269- ft li colpevole di adulterio, come pure il suo complice, 
saranno puniti col carcere da uno a sei mesi. » 

Art. 270, <t L'azione per adulterio non si potrà intentare se il coniuge 
offeso non Io domandi formalmente. 

G II coniuge offeso potrà domandare, e gli sarà sempre accordato 
in corso di causa, il ritiro dell'azione pubblica, come pure dopo la 
pubblicazione della sentenza definitiva, la cessazione della pena, ove 
consenta a continuare nella convivenza coniugale. In quest'ultimo caso, 
il complice condannato non potrA essere salvo dalla pena. » 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA 

DEL 20 AGOSTO 1884. 

tt II codice della Repubblica Domimcana prevede. e punisce l*adaU 
terio negli articoli 336 a 340 che corrispondono perfettamente a quelli 
del codice penale francese tranne che nella multa, la quale, cosi nel- 
l'articolo 338 come nel 339^ è da venti a duecento pesos, jì 

CODICE PENALE DI SAN GALLO 

DEL 25 NOVEMBRL 1885, 

Art* i8r. « L'adulterio è punito; 

ft 1° Quando soltanto una delle parti è coniugata, con pena pe- 
cuniaria da fn 100 fino a 400, sola, oppure unita a reclusione fino a 
due mesi; 

« 2^' Quando le due parti sone coniugate, con pena pecuniaria di 
fr. 1 50 a 600, sola, o con reclusione fino a 4 mesi, 

<( La parte che non fosse stata a cognizione dello stato matrimo- 
niale deiraltraj sarà punita, se essa stessa coniugata, colla pena del 



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LADULTERIO 



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n° i^ e, se celibe, colla pena portata per la corruzione daglt arti- 
colo 177 o 178, i). 

« Il procedimento penale ha luogo soltanto dietro istanza de! coniuge 
offeso» Esso non può tuttavia essere limitato ad uno dei due colpevoli, 
ma deve sempre estendersi ad ambidue, ancorché i due colpevoli siano 
coniugati ed il coniuge di uno solo dei due voglia far valere il suo 
diritto, » 



i) Art 177. La corruzione semplice e punita per La primi volta con pena di 
po1Ì;:ia, ossia ;imniend^ da 20 a 40 fr. In caso di recidiva con pena di fr. 40, ^ola, 
o con reclusione fino a tre mesi. 

Art. 17S La corru/Jone per mestiere (prost'tuzione) è punita col carcere da S 
giorni fino ad un mese, ed in C£iso di recidiva fino a 3 mesi. 



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CAPITOLO XIIK 

UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA SOTTO l'uSBERGO DLL CODICE, 



Qui la mia penna vorrebbe arrestarsi ..... e t'animo indignato 

rifugge da un turpe spettacolo Ma la logica mi trascina e il 

vostro Codice mi sospinge 

La verità, la giustizia e il dovere prima di tutto. 

Le mie buone e colte lettrici chiudano a questo punto il mio libro: 
questo breve capitolo non ò per esse ; e saggiamente discrete quali 
esse sonoj mi permettano qui dì riassumere i cinque capitoli prece- 
denti, ricordando alcune disposizioni che ad esse non riguardano punto; 
e sulla mia parola sieno esse persuase che quatuunque Paolo Bosclli, ze- 
laniissimo della istruzione pubblica, voglia che il Codice venga spiegato 
nelle scuole in questo breve e brutto capitoloj le mie buone lettrici 
non troverebbero certamente a imparar nulla di buono. Esso equivale 
ad una se:^mte cadaverica^ o, peggio ancora^ a un dibaUimcnìù a porte 
chiusa ; bisogna far lo j e si facciaj ma non assistano che i pochi inte- 
ressati : primo fra tutti il legislaTore^ al quale intieramente lo dedico. 

Lasciò scritto MaleslierbeSj che o i costumi sono Topcra delle leggi 
e il pubblico bene è Topera dei costumi » - . Nella verità di questa 
sentenza certamente convenne il patrio legislatore quando pensò che 
ne! Codice debba aver luogo un titolo Dei delitti contro il buon co- 



t] Vcggasi Iji Circùlàre minist^nuU del j gennaio 7S90, h. 91/ ai signori Prefetti 
Presidenti dei Consigli Scolàstici Provinciali sai CQmpmdiù dA Codice Penale per istru- 
zione popoìtin;, 

2) Fensées et maximv^. Pens» lòo. 



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14S 



CAPITOLO XIII. 



siume e bordine delle famiglie; e vorrei cosi poter io convenire che 

da tutte le disposizioni di questo titolo il buon costume e l'or- 
dine delle famiglie abbiano a trarre vantaggio ; ma debbo invece 
negarlo, e il legislatore stesso lo dovri certamente, considerando 
la imperfezipne come una condizione inseparabile dalle più belle e 
dalle più sante fra le opere umane, e rivolgendo la mente infatica- 
bile nella ricerca del meglio a riformare nel Codice nostro questo in- 
felice iitoìo FUI del libro secondo^ all'ombra del quale è possibile che 
un' intera famiglia di mostri s'imbraghi e viva e faccia a sb stessa lu- 
dibrio del buon costume, della legge e della civiltà. — Nel Codice pe- 
nale si rispecchia la civiìià di un popolo ^ diceva Ton. Massabb alla Ca- 
mera dei deputati nella tornata del 4 giugno 1888; ed è perciò che 
« in tanto sfacelo e decadimento di senso morale w (per usare an- 
cora Pespressione del valente giurista) dovetti pensare questo brevis* 
sìmo e brutto capitolo e dovetti anche scriverlo per non portare nella 
mia vita il rimorso di un silenzio che sarebbe oltre ogni dire col- 
pevole. 

Immagini il legislatore, fra le sozzure possibili, un laido aggruppa- 
mento di mostri dalle umane sembianze, cui la legge immeritamentc 
permette ancora il nome sacro di famiglia^ dove il capo, marito e 
pad ré j tenga una concubina fieli a casa coniugale o notoriamenU altrove 
(art. j54 e 357), e tenga nel tempo stesso, ma non et in modo che 
ne derivi pubblico scandalo j) una incestuosa relazione colla figlia mag- 
giore (art, j37)j cosi che la moglie indignata e corrotta dal turpe 
esempio cerchi a sua volta e trovi vendetta e svago in adulteri abbrac- 
ciamenti (art. 3>3 e 357) e vada ogni giorno spogliando il marito ed 
i figli per amore del drudo (art. 433) ; — immagini ancora un fra- 
tello della fanciulla incestuosa che tratto da malo esempio a lei si 
avvicini, ma sen^a pubblico scandalo^ mentre altri due fratelli si abban- 
donano a lascivie di cui tìice la Nemesi nostra pudica, e per gli au- 
tori delle quali, altre leggi in altri tempi ordinavano che jurca suspensi^ 
igne ultore delta n tur de terra vivenìium ; immagini che stanchi final- 
mente del turpe gioco ÌI maggiore di essi rapisca per fine di libìdine 
una donna coniugata (art. 341 e 352) aiutato poi, dopo il rapimento 
e seu^a concerto anteriore (come falsamente potranno deporre due pros- 
simi congiunti informati del disposto dell'art. 215), dal fratello ^eludere 
le investiga:(^ioui dell'autorità (art. 225), e che, morendo di crepacuore 
il marito della donna sottratta, egli la faccia sua sposa prima che sia 
pronunciata la condanna (352) , . . . mentre il degno fratello con 



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UKA FAMIGLIA ^(OSTRU0SA SOTTO L USBEaCO DEL CODICE I49 



istudiate lusinghe e promesse di mairimoniOj seduce, disonora e ab- 
bandona una fanciulla onesta e inesperta . , , . 

Mi avanzano tela e colori, < . . ma ii quadro è gii ributtante cosi che 
mi arresto, e la<?cio il legislatore filosoto a meditare in silenzio davanti 
a quelle turpi figure di delinquenti che ghignano sfogliando il codice; 
e troverà quattro persone adultere, una delle quali, (il padre di fa- 
miglia) è responsabile pure d'incesto, come un figlio di lui è respoiv 
sabile di ratto ; troverà poi tre persone incestuose, due fratelli praeler 
naturam ìascìvianiis^ e uno ancora di ^\\^^x\ favoriggiaìorù del ratto^ poi 
seduttore con promessa di matrimonio ; e troverà finalmente due pros- 
simi congiunti spergiuri : troverà in tutto sette diversi delitti, e cinque 
di essi contro Ìl buon costume e Tordine delle famiglie che si pro- 
pone difendere : nove persone vanamente e talune ripetutamente col- 
pevoli, per adulterio e furto e incesto, per delitto contro natura, ratto, 
favoreggiamento e spergiuro , . , . e tutte impunite pkr disposi- 
zJONii o PF-R siLF.NZio DT LEGGE. — DÌ codcsto sittuzio e delle accen- 
nate disposizioni bisognerà certamente che tosto o tardi si parli; e 
qualche istitutore troppo zelante o troppo inesperto potrebbe anche 
parlarne nelle scuole volgarizzando ai giovinetti le compendiate dispo- 
sizioni del codice, poiché non pare che il ministro dell'insegnamento 
sia perfettamente d'accordo col ministro guardasigilli, e neppure che 
quest'ultimo sia rimasto in accordo colia sua prima opinione net cre- 
dere sulla parola del Carmignani^ invocata nella relazione ministeriale, 
che tt sia più utile la ignoranza del vizio di quello che non sia per 
cf giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo rc- 
« primono, j> 

Ad ogni modo parlando io specialmeiìte al legislatore (e a lui sol- 
tanto in questo capitolo), ho dovuto a tali fatti e a tali disposizioni 
accennare^ poiché come non è laudabile in certi casi il silenzio della 
legge sarebbe cosi biasimevole il silenzio del critico. Ilo scritto per 
ciò questa pagina, perchè quando il legislatore della mia patria abbia 
un di a ritornare sulle disposizioni che riguardano i delitti contro i! 
buon costume e l'ordine delle famiglie non abbia a dire a so stesso 
(come, riprovando una sua vecchia opinione, ebbe a scrivere il Bec- 
caria) : <f ho offeso i diritti ddV umanità e nessuno me ne ha fatto rim- 
provero » 1), I 



j Dii étlUti t dtììe pitti. 5 XXXII, in noia 



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PARTE SECONDA 

CAPITOLO I. 
LACUNE E INCERTEZZE 



§1. 

PENE NON CONTEMPLATE NELLA SCALA DELL'aRTICOLO II. 

Venendo a discorrere in questa seconda parte del mio lavoro di ciò 
che riguarda specialmente la forma o la distribuzione delle materie 
nelle disposizioni del Codice, dove per avventura abbia potuto appa- 
rirmi impropria o meno corretta, devo anzitutto accennare ad una 
lacuna che trovo nella scala penale dell'articolo ii. 

Senza parlare del lavoro o prestazione di un* opera determinata a ser- 
vigio dello StatOy della provincia o del comune^ che sarebbe una pena 
da sostituirsi ad istanza del condannato a quella pronunziata dal giu- 
dice, e non ha quindi il carattere proprio della pena, non veggo ra- 
gione per cui (se dimenticanza non fu) potesse il nostro legislatore 
omettere di classificare fra le pene la riprensione giudi^^iale, come fa- 
ceva appunto il Codice penale Toscano (art. i} lettera^) e come fanno 
i codici del Perù (articoli 23 e 85), di Honduras (articoli 25, So e 
no), di Friburgo (art. 296 n. 11) e della Repubblica Argentina (ar- 
ticoli 90 e 127); e cosi pure la pubblicazione della senìen^ciy come la 
per es. il codice Neerlandese all'articolo 9 lettera b n. 4, dal momento 
che esistono anche presso di noi queste pene speciali, cioè la ripren- 
sione giudiziale pel disposto degli articoli 26, 27 e 29, e la pubblica- 
zione della sentenza per disposizione degli articoli 43, 185, 186 e 296» 

Si consideri pure codesta pubblicazione come un accessorio della 
condanna nel caso dell'articolo 43, o come un provvedimento facoltadvo 



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tjì PARTE SECONDA — CAPITOLO I. 



o come un mezzo di prevenzione lasciato all'arbitrio del giudice negli 
altri casi ; non cessa però di essere un gravame die secondo la con- 
dizione del condannato riesce a questo più duro che i tre giorni di 
detenzione, che le jo o le looo lire di multa, e, segnatamente pel 
commerciante, più che il mese di reclusione dove nessuno lo vede e 
più che le 50 e talvolta più che le 5000 lire di multa* 

§11. 

P.AKOLE OSCURE. 

Sono già più di tre secoli che Lorenzo Mattheu ragionando dei re- 
quisiti che dovrebbe avere una legge scriveva : Ex hoc quod ìcx sit 
commuTie praecepttim^ stquitnry quod exprimi debet eiJ verbi s, ut ab om- 
nibus dare per dpi possi t Nec daritas consislit in mtdiiìoquio, 

imo plnraliiaie verborum mens^ quae est anima legis^ ui alibi dixiy in- 
vaivi iolct Op 

Mi ritornarono alla mente codeste parole leggendo il codice nuovo, 
ogni voha ch'io m'incontrava in qualcuna delle diverse locuzioni che 
il legislatore adoperava e che i magistrati dovranno ad ogni momento 
invocare quale misura di valore o di danno : troppo fallace misura 
perchè, troppo incerta com' è nella parola della legge, dovrà neces- 
sariamente ricercarsi ad ogni singolo caso nella mente, nei costumi, nel 
criterio particolare e troppo subbiettivo di ogni singolo giudicante, 

E infatti : l'articolo 170 del codice, nell'apprezzare la gravità della 
concussione, considera a se la somma o l'utilità indebitamente data o 
promessa sia di lieve valore »; — nelle sottrazioni da luoghi di pub- 
blico deposito, « se il danno sia lieve » (art. 202), e nelle sottrazioni 
di cose pignorate eie. se il valore della cosa sia lieve (art, 203) ; — 
nei delitti d' incendio, inondazione, sommersione ed altri di comune 
pericolo e in quelli contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di 
comunicazione considera h se la cosa sia di lieve entità (art, 310), e 
considera il caso quando « il pericolo derivante dal fatto sia assai tenue 
(art, 330)- Neiruccisione di animali domestici o addetti ad opere od 
imprese agricole o industriali cerca se il danno sia lieve (art, 429), 
— e poi ancora (nell'art. 431) parlando in genere dei delitti contro 
la proprietà cerca « se il valore della cosa che ha formato oggetto del 
delitto o quello che corrisponde al danno recato sia tnolio rilevante . . , 
se sìa Vn^ve , ». e se sia lievissimo ...» 



i) *De re^iminf urbis d regni P^alenliae. Tortius primus. Ciiput* III, 5 ^ "- 



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i . * ■ppl^i«l^^lpff^p^^f^ 



LACUNE E t«CERTEIZE IJJ 



Non vorrei esser profeta ; ma dubito assai che più d'un magistrato 
(e più d'una volta) alzati gli occhi della mente al legislatore, ripetendo 
quelle parole . . . danno e valore e gli aggettivi che le accompagnano 
dovrà dire col poeta, e dico ancK*io: 

maestro^ il scìuo lor m'è duro. 

Ma il valore della cosa con qual criterio lo misurate? e per qual 
regola si stabilisce se il danm è assai tenm^ se lieve o molto rikvank} 

Che in codeste espressioni vi abbia un semenzaio d'argomenti a di- 
spute innumerevoli e a giudij:ii disparatissimi è indubitaco. Necessaria 
quindi era pure una norma. 

Considerate il valore della cosa rispetto a chi la da o rispetto a chi 
la riceve ? rispetto al proprietario o rispetto al custode ? Cercate il 
valore considerando la cosa in sé stessa, o distinguete da persona a 
persona ? Pensate a Lazzaro o al ricco Epulone ? E la ricerca sarà 
opera del giudice o del perito ? — Considerate il danno effettivo e 
materiale soltanto, o anche talvolta il danno potenziale e morale ? o 
in altri termini (come nell'articolo 283)1! caso che « ne possa derivare 
pubblico privato nocumento » cioè in termini alquanto meno eleganti 
ma non meno esatti, il a pregiudÌ:;^io anche meramente possibile n come 
diceva il progetto nel corrispondente articolo 272) ? 

O io m'inganno, o (se lesperienza ne giova e il costume non muta) 
saranno codeste le questioni di ogni giorno, te quali se non del tutto 
evitate (ciò che riconosco impossibile) potevano certamente essere 
ridotte a minor numero iacilitandone la soluzione, 

§ III. 

IN MULTILOQUIO NOK DEERTT PECCATUA1. 

(Prov.y capo X - Vtrseiìo i^J. 

Dovrei parlare del concetto e della forma dell'articolo 414 (distru- 
zione o deterioramento di cose proprie come niCK:;o di frode ; art. 39 j 
del progetto) specialmente per la prima parte del medesimo e in rap- 
porto alle disposizioni degli articoli 61 e 62 risguardanti il tentativo, 
e in rapporto all'articolo ^08 del codice stesso, e aggiungere qualche 
considerazione a quelle che si leggono nella Reiaiione della Commissione 
della Camera, n. CCXXXIV (pag, joj) che ne consigliava e propo- 
neva l'abolizione, e in quella della Commissione speciale del Senato 
(pag. 277) che, fra il si e il no, si decise a lasciarlo passare; ma credo 
che la poco frequente applicabilità del medesimo non valga la pena 
di discuterlo e basti additarlo al sapieote legislatore. 



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CAPITOLO II. 

l'appropriazione indebita. 



L'articolo 417 del nuovo codice dispone che : « Chiunque sì ap- 
propria, convertendola in profitto di sé di un ter:(^o una cosa altrui che 
gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi Tob- 
bligo di restituirla o di farne un uso determinato, t* punito, a querela 
di parte, con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le 
lire cento. » 

La verit«\ della massima che dice omnis definitio in jure periculoui si 
addimostra per la millesima volta nella presente disposizione, nella 
quale il legislatore italiano (seguendo la definizione che del reato in di- 
scorso lasciò il Carmignani, e quella che nell'art. 396 ci dava il Cod, to- 
scano), dimenticando l'elemento del danno (essenziale in ogni reato) 
fu tratto erroneamente a comprendere fra gli elementi della indebita 
appropriazione il profitto del reo, che non ha e non può avere impor* 
tanza di sorta rispetto al diritto che si vuol tutelare. 

Il Carmignani, infatti, definiva questo reato « il delitto di coloro, 
che avendo ricevuto in consegna od affidamento una cosa in forza di 
legittimo contratto non trasferente dominio, ne dispongono arbitraria* 
mente contro la legge del contratto e la volontà del p^idrone, con 
distrarla a proprio vantaggio, o convertirla in proprio uso, jì c il Co- 
dice penale toscano (art. 396) diceva che « chiunque dolosamente 

consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di 
sé o di un terzo, si appropria una cosa mobile altrui, che gli è stata 
affidata o consegnata, per custodirla, amministrarla^ restaurarla, traspor- 



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CAPITOLO II. 



tarla, o per qualunque altro titolo, che importi l'obbligo di riconse- 
gnarla o di farne un uso determinato , commette il delitto di truffa. » 

Ma Francesco Carrara, più concisamente e con esattezza di lin- 
guaggio alquanto maggiore, definiva il reato medesimo « ìa dolosa ap- 
propria:{ione di una cosa altrui che si è ricevuta dal proprietario per una 
convtn:^ione non traslativa di dominio e ad un uso determinato, )> 

Che si fosse trascurata come superflua la enunciazione dello ele- 
mento del danno, essenziale alla esistenza di ogni delitto, facilmente lo 
intenderei se tale elemento non vedessi espressamente enunciato poco 
prima nelKarticolo 41} ove si definisce il reato affine di truffay pel 
quale Tcnunciazione dell' « ingiusto profitto con altrui danno » era meno 
necessaria che in quello di appropriazione indebita. Ma poiché in 
quello la enunciazione fu fatta, non veggo in questo altra scusa alla 
omissione tranne la dimenticanza, come avvenne altra volta nell'arti- 
colo 134 del Cod. di proc. civ., dove, regolando l'atto formale di cita- 
zione, il patrio legislatore avea proprio dimenticalo di prescrivere fra 
i requisiti dell'atto la data della notificazione, dimenticanza che dopo 
cinque mesi e undici giorni fu poi corretta col regio decreto del 6 di- 
cembre 1865, n. 261 1. Ma la omissione è gravissima,- mentre invece 
raggiunta della conversione in profitto di sé di un terT^o è perfet- 
tamente superflua e pericolosa, come è pericoloso per l'applicazione 
della legge tutto ciò che nella legge è superfluo. 

Che sia superflua codesta aggiunta lo dice il buon senso che intende 
come la legge penale sia diretta a reprimere non colui che converte 
una cosa in profitto di sé, ma il tristo che ingiustamente profitta con altrui 
dannò; e dopo il buon senso, il legislatore stesso lo dice all'articolo 431, 
nel quale, portato per necessità' a parlare del valore della cosa, oggetto 
del delitto, per misurare il danno recato e apprezzare lo eventuale risar- 
cimento (art. 432) per disciplinare secondo equità l'applicazione della 
pena, statuisce che : « Per determinare il valore, si tien conto di quello 
che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, 
£ non del profitto ottenuto dal colpevole, » 

A quale arcano o difl[ìcile scopo volle dunque tenerne conto il le- 
gislatore nell'art. 417? 

Lascio la risposta al pubblico ministero che avesse a chiedere la 
condanna di un depositario, il quale, fingendo un momentaneo furore 
avesse distrutto (o finto di distrurre) 100 biglietti da lire mille a 
danno del depositante, ma senza convertirli in profitto di sé di un 
ìtr:;j}. Potrà egli chiedere l'applicazione degli articoli 424 e 431 colla 



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l'appropriazione sdebita 



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pena di y mesi di reclusione o tli detenzione e di 7/0 lire di mulUi; 
ma non potrà chiedere Tapplicazione degli articoli 417 e 431 colla pena 
di tre anni di reclusione e di i s^ooo lire di multa. Né gli gioverà lL 
pensare che il giorno antecedente egli potè chiedere al tribunale e 
ottenere la condanna a ./ amn e me-^o di reclusione per un furto sem- 
plice di 10,000 lire, somma che al tribunale- parve già rilevante (arti- 
coli 402 e 431). 

Si aggiunga che la pena restrittiva della libertà di questi due delin- 
quenti quando restituiscano o risarciscano avanti ogni provvidimento 
giudi:iiah potrà ridursi anche partendo dal massimo per chi si appropriò 
i 00,000 lire a soli tre mesi, ma pel ladro delle io,ooo non potrà esser 
minore di iS (art, 432)- 

Quindi apparisce come lo estremo del profitto o vantaggio o utilità 
del delinquente non doveva per nulla figurare nella definizione di questo 
delitto come non figura in nessuno dei codici vigenti, tranne il codice 
del TicinOj che vuol pure la conversione della cosa « in profitto di sé 
di un ter^o, w il codice dei Grigioni che vuole commesso il fatto 
a allo scopo di illecito guadagno per sé per altri ^ n e il codice di San 
Marino, che, mentre vuole esso pure come estremo del reato la con- 
versione della cosa « in profitto proprio di un ttr^o », aggiunge su- 
bito ancora: « in pregiudÌ:{io del proprietario^ d l detentore, n 

Questi tre soli, per quanto 10 mi sappia, o piuttosto i due primi 
(che certamente non sono a considerarsi fra i migliori), hanno potuto 
servire di norma alla dicitura infelice del nostro articolo 417. 

Stabilite per condizione del reato la conversione della cosa in uso 
proprio^ se vi piace la tormola che troverete nei codici sardi del 1839 
e i859j nelle leggi criminali di Malta (art* 278), nel codice penale per 
le Indie Inglesi (art. 403 e 404)^ nella legge penale svedese (cap, 22, 
§ 12), e nel codice penale di New-York (art, 482 e seg,); o lo averne 
fatto uso o disposto j o dimostrato V intensione di disporne come cosa propria^ 
se preferite la dicitura del codice ungherese o quella dei codici di Zu- 
rìgo e di San Gallo; ma non parlate dì profitto, vocabolo che dice troppo 
più di quanto al legislatore bisogni e pia di quanto prema al cittadino 
che dalla legge spera tutelato il suo diritto senza curarsi di vedere se 
del malefizio abbia o non profittato il delinquente od un terzo. 

Nello stabilire gli estremi deirappropria^^ione indebita non parlano 
affatto né di profitto né di danno il codice di Baviera, quello di Vaud, 
Taustriaco, il danese, il zurighese, il germanico, ^ungherese, Tolandese 
e quello di Berna. 



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CAPITOLO IJ, 



Esigono invece il pregiudizio del proprietario, possessore o detentore il 
codice francese, il brasiliano, quello di Baden (quest'ultimo iinplicira- 
mente, parlando di risarcinuttìo) il portoghese, le leggi criminali dì 
Malta, il codice del Vallcse, quello di Spagna, il messicano, quelli di 
Friburgo, di Ginevra, del principato di Monaco, Tegiziano, quelli di 
Guatemnla, di Honduras, del Perù, della Repubblica Argentina, della 
Repubblica Dominicann, e dello Stato del Congo. 

E non e straua soltanto, ma è pure antigìu ridica nel tempo stesso 
la formola dell'art. 417, poicht i principii della scienza e la concorde 
dottrina altro concetto ci danno, altra nota caratteristica concorde- 
mente additano, e altri estremi esigono pure per distinguere il reato 
in di^cor^o. Il concetto e quello che ad ogni reato è comune: la le- 
sione di un diritto, non un profitto nel delinquente; e gli estremi sono 
quattro soltanto : 

1" 11 possesso legittimo di cosa mobile ; 

2*^ Il mandato espresso di conservarla per qualsivoglia titolo^ con 
obbligo di restituzione o di farne un uso determinato ; 

y \.\ippropria:^ioff£ dolora della cosa mobile oggetto del mandato ; 

4'^ Il danno che deriva agli aventi diritto su quella. 

Dai quali elementi apparisce come la noia caratteristica in codesta 

figura di reato b nei termini più concisi Yahuso doloso di un maìidato 

a danno del mandante^ e il momento consumativo del nialefizio è Vap- 

propria^iont della cosa cui si riferisce il mandato. 

Quindi il mandato dev'essere certo, che i' quanto dire provato; deve 
essere specifico percht se ne possa stabilire la natura e dimostrarne la 
violazione e percht di quest'ultima possa dolersi il mandante e possa 
il giudice apprezzare le conseguente dannose. 

Quindi la cunsumaxionc, distrazione o conversione in uso proprio 
o di un terzo, o in una parola Vappropria;ione che sintetizza^ la viola- 
zione delle convenzioni, Fabuso del mandato, deve risultare per atti 
univocamente tendenti ad eirettuarla, e il dolo apparire in tutta la 
chiarezza che valga a dimostrare la imputabi!it:\ al mandatario del- 
Toperato di lui contro la legge del contratto, ed essere certo e ap- 
prezzabile il danno. 

Tale è il concetto costante di ogni legislazione in materia di ap- 
propriazione indebita, tali sono i principi della scienza, tali ancora, non 
ostante la varietà del linguaggio o !a inesattezza delle formole, gli 
estremi del reato in pressoché tutti i codici penali conosciuti» Non 
muta la identità della sostanza per la varietà della forma. li non abbia 



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L*AP PROF RIA ZIO SE INDEBITA fjj^ì 



pure codesto reato una definizione e neppure un nome speciale come 
non l'ebbe nel codice parmense del 1820 (art. 453), nel brasiliano 
(art, 26)), nel Re^olamenlo Romano sui delitti e stille pene del 20 set- 
tombcL^ 1832 (che nello stesso articolo 357 faceva un'amalgama di pa- 
recchi rtrati distinti), nel coJice sardo del 26 ottobre 1839 (art. 679), 
nel codice estense del 5 dicembre (855 (art, 499), nel danese del e 866 
(5§ 252 e 253) e in quello della capitale Argentina (art. 335, n- 6 
e 337), o si chiami col nome alquanto generico di afiw:iÌone o dhtra- 
^iùiie^ come nell'antico codice per la Gallizia Occidentale e nel codice 
neerlandese del 188 1; o di riten anione o iwfgrff^/o;/!; (Unterschlagung} 
di cosa affidata, come nel codice di Baviera e in quello di Berna, o 
con quello dì truffa come nel primo Progetto dd Codice ptnaìe pd Regno 
d^ Italia del r8o6 (art. 486^ § 3 '), nei codici badese, toscano, del Perù 
e della Repubblica di Honduras, nello spagnuolo, ticinese del 1873» 
di Guatemala del 1877, e della Repubblica Argentina; si dica abuso di 
confidenza come in quello di Francia, del Ticino (del iSr6), di Vaud^ 
di Portogallo, del Vallese, dell'Impero Ortomano, del Belgio^ della Bassa 
California, di Venen^uela, di Friburgo, di Ginevra, di Monaco, d'Egitto, 
di Romania, della Repub. Dominicana, e dello Stato del Congo; si chiami 
frode come nelle leggi penali delle Due Sicilie e in quelle di Malta, o in- 
feddtii come nel codice austriaco, o distorfiamenio come ntrirolandese, 
o approprÌa:iioiìe indebiki come nel codice dei Grigìoni, nel sardo del 
1859, in quello di San Marino, nel zurighese, nel germanico e nel co- 
dice del cantone di san Callo, una sempre, in quasi tutti 0, è la nota 
caratteristica, e identico in tutti il momento consumatìvo del reato, sia 
che questo si determini dal legislatore, come nei codici di Baviera^ di 
Zurìgo, di Berna, di Friburgo e dì San Gallo, sia che si abbandoni ai 
prìncipii della dottrina e alle massime stabilite dalla giurisprudenza; in- 
variabili e identici in tutti sono gli elementi del reato. 

Lo esigere nel reato di appropriazione inJebiTa, Testi emo del profitto 
nel delinquente, oltre al rendere talvolta difficile l'applicazione della 
legge deturpa il vostro Codice per gravissima antinomia. Infatti, alTesL- 
stenza del reato di appropriazione indebita, che porta sempre un danno 
certo, Tart. 417 esige Testremo della conversione della cosa (( iu pro- 
fitto di sé di un ter:(^o /i, mentre il reato di falsiti che può talvolta 



i) Stando al rigore dei termini sembrerebbe far eccedono al principio generalmenfe 
applicato e alla forni iiLì comunenwnìc usata dai legislatori, il codice penate unf^hf'rcst 
Dd criimni t ad àdìiiì^ che con siti tira in due diversi capitoli la disira^iofit [sikkas^tas) 
e Vappropria^^iotie iìk^iUitna (jogtaìan dsajdillds). 



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CAPITOLO n. 



non aver conseguenze dannose» esiste ed è punibile anche quando dalla 
falsità non abbiano tratto profitto né il falsario nò Ì complici di lui. 
E invero, esiste il reato di falso ed è ptinibite con reclusione da uno 
a cinque anni (art, 256, in fine), multa e sottoposizione alla vigi- 
lanza speciale dell'autoriti di pubblica sicarczza (art, 261} anche quando 
il falsario non ha profitto di sona, come avviene, se fusa la propria 
argenteria, la riduce a monete di valore intrinseco ugnale supùriore a 
q nel lo ddU monete gennine e le procnra ad altri a fine di spenderle di 
metterU altrimenti in circolazione^ cioè quando non vi è danno per altri 
né vantaggio al falsario; — e non esisterà delitto dì appropria;;^ion£ inde- 
bita pel mandatario che delle centomila lire appropriatesi non abbia 
convertito un soldo a in PRoriTTo di ir q di un ter:;^o » quantunque il 
danno d^Wa. appropriazione rappresenti la rovina del mandante !?? 

S'egli distrusse i cento biglietti da lire mille potrA condannarsi per 
danneggiamentOj con reclusione o detenzione sino a sei mesi e con 
multa sino a lire cinquecento (art. 424); se poi con bel garbo li pose 
in disparte, in attesa di tempi migliori e a danno del proprietario, ma 
senza che voi possiate dimostrare aver egli convertito la detta somma 
« in profitto di sé di un fer^ó jj, voi non potrete punirlo neppure 
con la reclusione sino a due anni e con la multa oltre le lire cento^ 
perchè la legge considera il profitto del reo di un terzo, non il danno 
del proprietario, il quale non andrà subito ad appiccarsi perchè con- 
fortato ancora dal pensiero che gli resta da sperimentare un*azione 
civile, e gli resta ancora a sperare nel benefizio del gratuito patrocinio, 
e nello sgravio dalla tassa di ricchezza mobilep 

Si potrà ricercare il pregiudìj^io recato nel momento del delitto^ non il 
profitto ottenuto dal colpevole per determinare il valore della cosa che 
ha formato oggetto del delitto medesimo (art. 431, alinea) e propor- 
zionare ai valore di questa la pena applicabile, ma una tale ricerca sarà 
puramente accademica quando, alla primissima ricerca dell'ente deUtto 
occorre cercare il profitto del delinquente, e mancando il profitto (estremo 
voluto dalla legge) manca il reato punìbile sotto il tìtolo di appropria- 
^^"cJHe indebita. 

Ora ninno è che non vegga che quanto è facile provare il danno 
della vittima, altrettanto è difficile provare il profitto del reo, e come 
in questa ricerca il delitto assuma le forme e le proprietà deiranguilla 
che a chi più la stringe e pio sfugge. Tre codici appena, per quanto 
io sappia (come poc'anzi accennava) esistono al mondo, che sieno in- 
corsi in codesto errore. Ma contro questi tre codici infeUcì, stanno i 



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>•" tAV^S^" ■^'^^^■.•^^ 



L APPROPRIAZIONE INDEBITA 



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principii giuridici, e sta il comune consentimento dei legislatori moderni, 
a dimostrare il quale mi piace qui riportare dai codici più conosciuti, 
che verrò citando nel loro ordine cronologico, le disposizioni corrispon- 
denti a quella dell'art. 417 del codice penale italiano, omettendo quelle 
delle leggi penali delle Due Sicilie, del codice parmense, dell'estense, 
del sardo e di quello per la Repubblica Dominicana, perchè troppo fra 
loro somiglianti e quasi identiche, meno alcune lievi differenze di co- 
struzione, e tutte foggiate sulla corrispondente del codice francese, 

CODEX POENALIS PRO GALICIA OCCIDENTALI 
(de furto et aliis amotionibus). 

* § ^75' 2"^ peculiari in § 164 expresso mxti (cosa affidata per ra- 
gione di pubblico ufficio o speciale mandato di supcriore autorità) non 
obsir ictus bonum aliquod sibi concrtditum inlervertil, retinet et in proprios 
usus convertii, amotionis prò civili delieto habendae et ad normain § 168 
puniendae (col carcere estensibile ad un anno) reus est. » 

CODICE PENALE FRANCESE 

(abus de confiakce). 

« Art. 408. Quiconque aura dètourné ou dissipò, au préjudice dn prò- 
priétairej pcssesseur ou détenteur des effets, deniers, marchandises, billets, 
quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou de- 
charge, qui n« lui auraient ètè remis qu'à titre de louage, de dépót 
de mandat, de nantissemènt, de prèt à usage, ou pour un travail sa- 
larle, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage 
ou un emploi determino, sera puni de pcincs portèes dans Tarticle 406 
(carcere da due mesi a due anni, e ammenda non eccedente il quarto 
delle restituzioni e dei danni o interessi dovuti alle parti lese, ma non 
minore di 25 franchi). — .... « Le tout sans préjudice de ce qui 
est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et 
enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépots public. » 

CODICE PENALE DEL REGNO DI BAVIERA. 

« Art. 229. Colui che avendo per altri il possesso o la custodia di 
una cosa, se l'appropria illegittimamente, si rende colpevole di riten- 
:^ione di cosa affidata, 

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l62 CAPITOLO II. 

Art. 230. « Il delitto è reputato compiuto dal momento in cui il 
possessore avrà scientemente negato all'avente-diritto la cosa da lui 
ricevuta, l'avrà in tutto o in parte alienata, né avrà disposto o si sarà 
permesso qualsiasi altro atto che il proprietario soltanto avea diritto di 
compiere. 

^ Riguardo alle cose che saranno state rimesse sigillate o conte- 
nute in un magazzino o mobile chiuso, la distrazione si considera 
consumata per la rottura del sigillo o per l'apertura del magazzeno o 
mobile, sempre quando tali fatti saranno stati commessi coU'intenzione 
di appropriarsi le cose affidate. » 

eoa PENALE DELLA REPUBBLICA E CANTON DEL TICINO 

DEL X" LUGLIO 1816. 

Art. 353. « Chiunque converta a proprio lucro e in danno ahruiy 
roba danaro ricevuto, assegnato o depositato per altra causa ed uso, 
senza che siavi intervenuta precedentemente frode, raggiro o simula* 
zione, è punito con detenzione in i° grado e multa in 2^ se Toggetto 
della conversione eccede il valore di franchi loo; e con semplice 
multa dal i al 2^ grado, se sia minore di franchi 100. » 

Art. 354. (( Colla norma stabilita nell'articolo precedente, ò pure 
punico chiunque dissipa al fine suindicato, sopprime o distrugge a 
pregi ndiiio del proprietario^ possessore detentore, effetti, denaro, mer- 
canzie, biglietti, quitanze o altri scritti contenenti ed operanti obbli- 
gazioni o liberazioni, che a lui fossero rimessi per oggetto di custodia 
o di un lavoro gratuito o salariato, con obbligo di restituirli, presen- 
tarlij o di farne un uso od impiego determinato. » 

CODICE CRIMINALE DEL BRASILE. 

Art. 265; (secondo comma) « Desviar ou dissipar em prejui::io do 
proprietariOj possuidor ou detentor, cousa de qualquer valof que setcnha 
confiado por qualquer motivo com obriga^ào de a restituir au apre- 
sentar; » 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI VAUD. 

Art. 283. « Celui qui s'approprie une chose qu' il sait ne pas lui 
appartcnir, ou qui en dispose d'une manière illògitime lorsquc cettc 



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l'appropriazione indebita 163 

chose lui a été confiée cu qu'elle se trouve en sa possession à charge 
de la restituer cu d'en faire un empiei déterminé, est puni ainsi qu'il 
est dit aux articles 284, 286 et 288. » 

CODICE PENALE DEL GRANDUCATO DI BADEN. 

§ 400.. « Chiunque si appropria cose mobili altrui, che gli sono 
state affidate o consegnate per custodirle, o amministrarle, o in sequela 
di un altro affare giuridico, che obbliga a restituirle, o a rimetterle, 
e se le appropria con l'intenzione di sottrarle, sen:(^a risarcimento^ al- 
l'autorizzato a richiederle, è colpevole di truffa. » 

§ 401. Contro il detentore, che all'autorizzato a richiedere, ha con 
la coscienza della menzogna negato l'affare giuridico, o il ricevimento 
della cosa, la quale è obbligato a restituire o a rimettere, si presume 
l'appropriazione intenzionale, che costituisce la truffa, in quanto dalle 
circostanze del caso speciale non risulti altrimenti. » 

§ 402. Vige la stessa presunzione contro il ricevitore della cosa, 
quando egli, senza avere i mezzi di risarcire^ o senza prevedere con 
sicurezza di poterli avere al tempo, in cui dovrebbe accadere il risar- 
cimentOy si è servito della cosa, o l'ha alienata, ed al m.omento della 
richiesta è impotente a fornirla, o a risarcire^ o soddisfare compiuta- 
mente in altra guisa l'avente diritto. » 

§§ 403-409. (Pene della truffa, etc). 

CODICE PENALE DEL CANTON DEI GRIGIONI. 

§ 167. « Si rende colpevole di appropria:(ione indebita colui, che, 
allo scopo di illecito guadagno per sé o per altri, si appropria od aliena 
denaro o cose mobili appartenenti ad altri che gli erano affidate per- 
chè le custodisse o le amministrasse, o con altro scopo qualsiasi.» ... 

§ 168. « Colui, al contrario, che non a scopo di illecito guadagno, 
ma col proposito di poi reintegrare^ adopera a proprio o ad altrui pro- 
fitto denari o cose affidategli, senza poi poterle realmente restituire, 
ccMnmette abuso di confiden:(a. » 

CODICE PENALE AUSTRIACO. 

§ 183. (f Del crimine di infedeltà si fa reo anche colui, che fuori del 
caso contemplato dal § 181 (con appropriazione di cosa affidata per 



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ì64 CAPITOLO IL 



ragione di pubblico uffiòlo o speciale mandato di un'autorità o di uo 
comune), trattiene o si appropria una cosa a lui affidata d* importo 
supcriore a cinquanta fiorini. 

(t Le cose oppignorate dal creditore e lasciate in custodia del de- 
bitore sono egualmente da considerarsi come cose a quest'ultimo 
affidate. » 

CODICE PENALE PORTOGHESE. 

Art. 453. « Aquelle que desencaminhar ou dissipar, em prejuiio do 
proprietario ou possuidor ou detentor, dinheiro, ou cousa movcl, ou ri- 
tulos, ou quaesquer escriptos, que Ihe tenham sido entregues' por de- 
posito, locagào, mandato, commissao, administra^ao commodato, ou 
que haja recebido para um- traballio, ou para uso ou emprego deter- 
minado, ou por qualquer outro titulo que produza obrigagao de re- 
stituir ou apresentar a mesma cousa recebida i), sera punido com as 
penas do furto. » 

LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA 

E SUE DIPENDENZE. 

Art. 276. (( Chiunque avendo ricevuto la cosa altrui in deposito 
volontario, o per un uso determinato, per causa di lucro, negasse la ri- 
cezione, o allegasse un falso motivo per liberarsi dall'obbligo delh restì- 
tuiiione, sarà punito coi lavori forzati e colla prigionia da 2 a |j mesi- a 

Art. 277. « Colla pena stabilita nell'articolo precedente sari punito 
chiunque volontariamente avesse distornato o dissipato a danno e contro 
la volontà del proprietario, del possessore, del detentore, efletti, denari, 
mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga 
o produca obbligazione o discarico, che gli fossero stati conseguati 
col peso di restituirli, di presentarli, o di farne un uso od impiego 
determinato. » 

Art. 278. (( Chiunque avendo ricevuto la cosa altrui in deposito 
necessario, la ritenesse o convertisse in proprio uso, o altrimenti la 
distraesse o deteriorasse ad oggetto di fare sulla stessa un lucro qua- 
lunque, contro la volontà del padrone, benché ne confessasse la rice- 
zione e l'obbligo della restituzione, sarà punito coi lavori forzati o colla 
prigionia di cinque mesi ad un anno.. )> 

i) Il nuovo codice del 16 settembre 1886 aggiunge: a ou um valor equivalente, u 



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l'appropriazione indebita 165 



CODICE MONTENEGRINO. 

Due sole disposizioni di questo codice riguardano la repressione del 
reato in discorso : 

§ 63 « Gli anziani del paese o capi o giudici, i quali occultassero 
denari o tributi destinati alla cassa nazionale pagheranno quintuplicata 
la. somma che hanno ricevuta e occultata, e sono da dimettere dalla 
loro dignità di anziani e capi. » 

§ 82 « Colui il quale ruba munizioni dello stato, trovato sul fatto 
la prima volta è da condannarsi a morte; ma anche ogni altro che pub- 
blicamente o segretamente si appropria munizioni dello stato è da con- 
dannarsi nella medesima guisa. » 

CODICE PENALE DEL CANTON DEL VALLESE. 

Art. 308. « Celui qui aura détourné ou dispose d'une maniere quel- 
conque, au préjudice des propriétaires, possesseiirs on détenieiirs, d' une 
chose qui lui à été confiée ou qui ne lui à étc remise qu' à condition 
de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi dé- 
terminé, est coupable d'abus de confiance. » 

Art. 309. (Penalità relativa). 

Art. 310-312, (Casi diversi e pene relative). 

Art. 315. (Mancata consegna di cose trovate). 

CODICE PENALE OTTOMANO. 

Art. 236. (( Chiunque in pregiudizio dei proprietari avrà distratto 
od usato oggetti, mercanzie, denari, biglietti o altri scritti contenenti 
obbligazione o discarico, o altri oggetti affidatigli a titolo di deposito 
o di mandato, nella sua qualità di agente salariato o non,, per esibirli 
o venderli o per farne un impiego determinato, sarà condannato al 
carcere da due mesi a due anni, alla riparazione del danno causato 
alla parte lesa e ad una ammenda uguale al quarto della indennità. 
— Se tale abuso di confidenza fu commesso da un servitore salariato, 
apprendista^ commesso od operaio, a pregiudizio del suo padrone, la 
durata del carcere non potrà essere minore di un anno, senza pregiu- 
dizio delie restituzioni e indennità. » 



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jé6 CAPITOLO II. 



CODICE PENALE PER L' INDIA BRITANNICA. 

Art. 403. Appropriazione indebita. — « Chiunque indebitamente si 
appropria o* converte in proprio uso qualsiasi cosa mobile, sarà punito 
con carcere dell'una o dell'altra specie per un termine estensibile a 
due anni, o con multa, o con ambidue. » 

Art. 404. (( Appropriazione indebita di cosa posseduta da una per- 
sona defunta^ al tempo della sua morte. — Chiunque si appropria indebi- 
tamente o converte in proprio uso una cosa, sapendo che essa era 
in possesso di una persona defunta, al tempo del di lei decesso, e non 
fu d'allora in poi nel legittimo possesso d'altri, sarà punito con carcere 
dell* una o dell'altra specie per un termine estensibile a tre anni, e 
sarA pure soggetto a multa; e se l'offensore al tempo del decesso di 
quella persona era presso di lei come impiegato o servo, il carcere 
può estendersi a 7 anni. » 

CODICE PENALE PERUANO. 

Art. 346, numeri i*^, 60 e 90. 
V. l'avvertenza relativa sotto i corrispondenti articoli del codice 
penale della Repubblica di Guatemala. 

LEGGE PENALE DI SVEZIA. 
Cap. 22. — Della truffa e di altri atti d'improbità. 

§ II. « Sarà punito di ammenda (multa) o di carcere colui che 
avrà falsificato, fraudolentemente cambiato, distornato o in qualsiasi 
altra maniera volontariamente distolta 1' altrui proprietà, della quale 
egli è detentore. » 

§ 12. (( Sarà punito di un' ammenda di venticinque Rikdales (0 me- 
glio Rijksdalders) (scudi) al più, colui che, senza autorizzazione, avrà 
usato dell'altrui proprietà della quale egli è detentore, o che avrà lasciato 
che altri ne faccia uso. Colui che in altro modo, senza autorizzazione^ 
avrà preso ciò che ad altri appartiene e ne avrà fatto uso, sarà pu- 
nito di un' ammenda di cinquanta Riksdales al più. » 

(Veggansi pure per altre specie di appropriazione indebita i §§ io, 
13 e 19 dello stesso capitolo). 



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l'appropriazione indebita 167 



CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO. 

Art. 511. c( Chiunque abbia consumato, o distriuto, o alienato, o in 
qualsivoglia modo convertito in profitto proprio o di un terzo, in 
pregiudi:(io del proprietario, del possessore, del detentore, denaro, ef- 
fetti o mercanzie od uno scritto contenente disposizione, o produ- 
cente obbligazione o liberazione, a lui stati affidati o consegnati o 
per custodirli o per restaurarli o per trasportarli o per qualsivoglia 
altro titolo che induce l'obbligo di presentarli o di restituirli o di 
farne un uso determinato, è punito colla prigionia da uno a sei mesi 
e nei casi più leggieri colla sola multa da venti a cinquanta lire, 
salvo l'aumento di un grado di pena qualora il reato pei rapporti tra 
il delinquente e la persona lesa contenesse abuso speciale di autorità 
o di fiducia. » 

Art. 512. (Alterazione di merci fatta dal vetturale incaricato del 
trasporto). 

Art. 513. (Ommessa denuncia del rinvenimento di cose o denari 
smarriti). 

Art. 514. (Ommessa rivelazione di tesoro trovato). 

CODICE PENALE DANESE. 

§ 252. « La stessa pena (da 5 giorni di carcere a 6 anni di lavori 
forzati) sarà applicabile a colui che, per ritenere a un altro ciò che 
legittimamente gli è dovuto, avrà negato di aver ricevuto ciò che gli è 
stato affidato in prestito, sia denaro o altra cosa, in locazione, in de- 
posito, in pegno o in altra maniera consimile, come anche a colui che 
avrà fraudolentemente negato la rimessa o il pagamento che ebbe 
luogo, o che avrà sottratto effetti appartenenti ad una successione, o 
dissimulato un credito che ne fa parte e che aveva dovere d'indicare 
o che avrà prodotto dei crediti immaginari, sia in una successione, 
sia in altra occasione nella quale, per l' ignoranza degli interessati, 
potea sperare di farli passare per buoni, o che, con intenzione frau- 
dolenta, avrà tolto ad altri i mezzi di far valere un credito legittimo, 
o di respingere un credito ingiusto, sottraendo o distruggendo docu- 
menti o mettendoli fuori stato di servire, o che avrà fatto vendite 
contratte obbligazioni fittizie per impedire ai suoi creditori di ricupe- 
rare ciò che loro è dovuto. » 



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l68 CAPITOLO 11. 



§ 253. « La stessa pena sarà ancora applicabile a colui che, a scopo 
fraudolento, avrà venduto o impegnato, o, per qualsiasi altro mezzo 
doloso atto a privare il proprietario legittimo del suo diritto di pro- 
prietà, si sarà appropriato beni che gli erano stati affidati in prestito, 
in locazione, in deposito, in pegno, o per amministrarli^ o sopra i 
quali un terzo aveva acquistato un diritto incompatibile con quello 
che l'atto in questione dovea creare, come anche a colui che avrà 
fraudolentemente sottratti o nascosti eflfetti sequestrati. » 

(V. pure i §§ 247-250 del capitolo precedente sotto il titolo: 
Jppropriaiioiie illegah d'oggetti trovati, 9 altri delitti della stessa cate- 
goria). 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS. 

Art. 4j8 e 441, n. i e alinea. 

V. l'avvertenza relativa sotto i corrispondenti articoH del codice 
penale della Repubblica di Guatemala. 

CODICE PENALE DEL BELGIO. 

Art. 491. « Quiconque aura frauduleusement soit dètourné, soit dis- 
sipé au prejudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises billets, 
quittances, écrits de tonte nature contenant ou opérant obligation ou 
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rcndre 
ou d'en faire un usage ou un emploi determina, sera punì d' un em- 
prisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt*six francs 
à cinqcent francs. 

« Le coupable pourra, de plus, ètre condamné à l'interdiction, con- 
formément à l'art, jj. » 

CODICE PENALE SPAGNUOLO. 

Art. 548. « Incurrirà en las penas del articulo anterior , . • . . 
5. «Losqueen perjuicio de olro se apropiaren ó distrajercn dinero 
efectos ó cualquiera otra cosa mueble quae hubieren recibido cn de- 
posito, comisión ó administración ó por otro titulo que prnduzca obli- 
gaciòn de entregarla ó devolverla, ó negaren haberla recibido. 

Las penas se impondran en el grado maximo en el caso de depo- 
sito miserablc ó nccesario. » 



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l'appropriazione indebita 



169 



CODICE PENALE ZURIGHESE. 

§ 171. « È colpevole di appropria:(^iorje indébita chiunque ingiusta- 
mente si appropria una cosa mobile altrui che trovasi in di lui pos- 
sesso o custodia. 

« L'appropriazione indebita è consumata dal momento che il posses- 
sore ha scientemente niegato la cosa a quegli che è autorizzato a 
reclamarla, ovvero ha in altro modo manifestato la sua intenzione di 
disporre della medesima come propria. » 

CODICE PENALE MESSICANO. 
(della bassa California). 

Art. 405 t Hay abuso de con6anza : sicmpre que para cometer un 
delito se vale el delincuenté de un medio, ó aprovecha una ocasion 
que no tendria sin la confianza que en él se ha depositado, y que no 
procurò grangearse con ese fin. » 

Art. 407. (f El que fraudulentamente y con pcrjuicio de otro^ di- 
sponga en todo ó en parte de una cantidad de dinero en numerario, 
en billetes de banco ó en papel moneda, de un documento que im- 
porte obligacion, liberacion ó trasmission de derechos, ó de cualquiera 
otra cosa ajena mueble que haya recibido en virtud de un contrato 
que no trasfiera el dominio; sufrira la misma pena que, atendidas las 
circunstancias del caso y las del delincuenté, se le impondria si hubiera 
cometido en dichas cosas un robo sin violencia. » 

Art. 408. (Si equipara all'abuso di confidenza il fatto del padrone 
che distrugge la cosa propria o ne dispone mentre l'ha in suo potere 
con carattere di deposito giudiziale). 

Art. 409. (Fatti che non costituiscono questo reato). 

Art. 410-412. Pene accessorie e speciali in casi di questo reato 
commesso da determinate persone in cose determinate e fra parenti 
prossimi). 

CODICE PENALE DELL'IMPERO GERMANICO. 

§ 246. « Chiunque illegalmente si appropria una cosa mobile al- 
trui, che era in suo possesso o sotto la sua custodia, è punito per 
appropriazione indebita colla carcere fino a tre anni, e se la cosa era 
a lui affidata, colla carcere fino a cinque anni. 



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lyO CAPITOLO II. 



« Se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa 
fino a trecento talleri. 

« II tentativo è punibile. » 

CODICE PENALE DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA. 
LiB. Ili, TiT. V. — Lei novena. De los abusos de confian^a. 

Art. 522. Todo administrador de bienes que no sea de los compren- 
didos en la lei 12", titulo 9^ del 2 libro que abusando de la con- 
fianza en él depositada, usurpare bienes de los que constituycn la 
administracion, sera obligado, fuera de la debida restitucion, a pagar 
una multa igual al valor de lo usurpado, ó sufrirà una prision por 
ticmpo de seis meses a dos anos, si el hecho punible no estuviere casti- 
gado con mayor pena en las leyes anteriores de este código. 

Si fuere tutor, curador ó albacea serd destituido y dechrado inhdbil 
para ejercer tales encargos por tiempo de diez anos. » 

Art. j'26. « Los depositarios de bienes que no estén comprendidos 
en la lei citada en el articulo 522, estan sujetos, en caso de delito, 
d ks mismas penas de que trata dicho articulo ; y si el depòsito fuere 
de los que la lejislacion califica de miserables, la pena serd sicmpre la 
mas alta entre las senaladas para cada caso respectivamente. n 

Art. 529. « Sin denuncia ó acusacion de la persona perjudicadaj no 
se procederd contra administradores ó depositarios infieles, sino es que 
sean administradores de rentas nacionales ó municipales, ó de juntas 
ó corporaciones lejitimamente establecidas, 6 que hayan sido nombra- 
dos judicialmente administradores ó depositarios. » 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI FRIBURGO. 

Art. 247. « Celui qui ayant étè mis en possession ou consti tue gar- 
dicn de la chose mobilière d'autrui, sous l'obligation de la conserver, 
de la rendre ou de la remettre, aliène, engagé, dissipe, ou dètourne 
certe chose aii préjudice da proprie taire ou de ioni autre ayantdroiu se 
rend coupable d' abus de confiance, 

w L'abus de confiance est à envisager come consommé dès Tinstant 
où le détenteur de la chose l'aliène, la dissipe, l'engagé ou la dótourne 
arbirrairement ou la dènie à celui qui est autorisc à la réclamer. « 



i) Che non sia pubblico funzionario, amministratore di sostanze pubbliche 



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l'appropriazione indebita 171 



CODICE PENALE DEL CANTONE DEL TICINO DEL 1873. 

Art. 379, § I. ce Fuori dei casi previsti nel capo Del peculato j chiun- 
que, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti converten- 
dola in profitto di sé o di un terzo, si appropria una cosa altrui che 
gli è stata affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restau- 
rarla, trasportarla, per qualunque altro titolo che importi l'obbligo 
di riconsegnarla o di farne un uso' determinato, commette il delitto 
di truffa. » 

§ 2. <f Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziale, 
e lasciate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui 
affidate. » 

Art. 380. (Modo e misura della penalità). 

Art. 381. (Abuso di foglio firmato in bianco). 

Art. 382. (É d'azione pubblica e si punisce coll'aumenlo di un grado 
la truffa commessa nell'esercizio della propria professione, industria, 
azienda o funzione dalle persone ivi indicate sotto le lettere a — g). 

Art. 383. (Della truffa semplice non eccedente i franchi 5, o com- 
messa tra coniugi o prossimi parenti, o ne^ caso di restituzione o in- 
dennizzo effettuati nelle 24 ore susseguenti e prima che il fatto sia 
stato divulgato o portato a cognizione delle autorità). 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI GINEVRA. 

Art. 361. (Riproduce con poca diversità di forma, ma con maggior 
gravità di pena la disposizione del corrispondente art. 408 del Codice 
penale francese. Per l'abuso di confidenza a pregiudizio del coniuge 
o dei parenti prossimi, ammette solo la riparazione civile). 

CODICE PENALE DELLLA REPUBBLICA DI CHILE. 

Art. 470. a Las penas del art. 467 se aplicaran tambien: 

« 1° A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren 
dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido 

i) Art. 467. « El que defraudare a otro en la sustancia, cantitad o calidad de las 
cosas que le entregare en virtud de un tltulo obligatorio, sera penado: 

« 1° Con presidio o relegacion menores en sus grados medios a maximos, si la 
defraudacion excediere de quinientos pesos; 



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172 CAPITOLO II. 



en deposito, comision o administracion, o por otro titulo que pro- 
duzca obligacion de entregarla o devolverla. 

c( En Guanto a la prueba del depòsito en el caso a que se refiere 
el art. 2217 del Codigo civil, se observerd lo <jue en dicho articulo 
se dispone. » 



CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI MONACO. 

Art. 406. (Corrisponde, ma con più minuta enunciazione di casi, 
alTart. 408 del Codice penale francese, e minaccia la stessa pena). 

CODICE PENALE EGIZIANO. 

Art. 305. (Riproduce in sostanza e con poca diversità di forma le 
disposizioni e la pena dell'art. 408 del Codice penale francese.) 

Art. 306. « Si cet abus de confiance a été commis par un employé, 
serviteur à gages, apprenti, commis ou ouvrier au préjudice de son 
maitre, la durée de Temprisonnement ne pourra ètre moindre d'un ao, 
s:ins préjudice des restitutions et indemnités. » 

(Alla disposizione di questo articolo corrisponde quella del Codice 
dominicano nel secondo periodo dell'art. 408). 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA. 

Art. 372. « El que defraudare d otro en la sustancia, cantidad ó 
calidad de las cosas que le entregare en virtud de un titulo obligatorio, 
seri castigado: » 

Art. 374. « Incurrira cn las penas del articulo anteriori .... 
(( 3° Los que en perjuicio de otro se apropiaren ó distrajeren di- 
nero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en 
comision ó administracion, ó negaren haberla recibido. 

<( Las penas se impondran en el grado maximo en el caso de de- 
pòsito necesario 

« Cuando se cometiere el mismo delito sin animo de defraudar, 
se impondra a sus autorcs una multa de viente a doscicntos pesos. » 

a 2" Con presidio o relegacion menores en sus grados medios, cuando excediere 
d^' cincuenta i no pasare de quinientos pesos ; 

« 3 ' Con presidio o relegacion menores cn sus grados minimos, si el valor de 
b de'raudacion no excediere de cincuenta pesos ni bajare de diez. » 



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L APPROPRIAZIONE !\'DEB1TA IJJ 



(I due citati articoli corrispondono quasi letteralmente, eccettuata 
la qualità e la misura delle pene, agli articoli 547 e 548 del Codice 
penale spagnuolo, agli articoli 438 e 44r, n. i e alinea, del Codice 
penale della Repubblica di Honduras, sotto lo stesso titolo usato dai 
tre codici Estafas y otros enganos; all'articolo 346, nn. i, 6 e 9 del 
Codice peruviano, e all'articolo 335, nn. i, 6 e 9 del Codice penale 
della Repubblica Argentina sotto lo stesso titolo usato dai due codici 
De las estafas y otras defraudaciones). 

CODICE PENALE UNGHERESE. 

Art. 555. « Commette una sottrazione chiunque, avendo in pos- 
sesso o custodia una cosa mobile altrui, se l'appropria o la impegna 
senza diritto. 

« L'appropriazione è compiuta quando il possessore o custode aliena 
la cosa, ne fa uso, la rifiuta alla persona che ha diritto di reclamarne 
la restituzione, o ne dispone in qualche altra maniera come di sua 
proprietà. » 

Art. 356-359. (Distinzioni e pene relative). 

Art. 365. (Appropriazione illegittima di cosa trovata; 366, di antico 
tesoro scoperto; 367, di cosa mobile avuta per caso o per errore). 

Art. 462-464. (Distornamenti, commessi da pubblici funzionari; di- 
stinzioni e pene relative). 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA. 

Art. 335, nn. I, 6 e 9. Corrisponde esattamente, tranne ciò che 
riguarda la pena (stabilita nel precedente articolo) all'articolo 346, 
nn. I, 6 e 9 del Codice penale peruano. 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI COSTA-RICA. 

Art 492. « El que defraudare à otro cn la sustancia, cantidad o 
calidad de las cosas que le entregaren en virtud de un titulo obliga- 
torio, sera penado: 

« i" Con presidio interior, reclusion ó confinamiento menores en 
sus grados maximos, si la defraudacion excediere de quinientos pesos; 
•(( 2" Con presidio ititerior, reclusion ó confinamiento menores en 
sus grados mcdios, cuando excediere de cincuenta y no pasare de qui- 
nientos pesos; 



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174 CAPITOLO II. 



ce 3® G)a presìdio interior, reclasion ó confinamiento mcnores en 
siis grados minimos, si el valor de la defraudacion no excediere de 
cinciienta pesos ni bajare de diez. » 
Art. 295. « Las penas del articulo 492 se aplicaran tambien: 

« I** A los que con perjuicio de otro se apropiaren ó substrajeren 
dinero, efectos ó cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido 
en depòsito, comision ó administracion, ó por otro titulo que produzca 
obligacion de entregarla o devolverla; 

« 2° A los capitanes de buques que fuera de los casos y sin las 
solemnidades prevenidas por la ley, venderen dichos buques, tomaren 
dinero a la gruesa sobre su casco y quilla, giraren letras a cargo del 
naviero, enajenaren mercaderias ó vituallas ó tomaren provisiones per- 
tenecientes a los pasajeros; 

<.< y A los que cometieren alguna defraudacion abusando de 
firma de otro en bianco y extendiendo con ella algun documento en 
perjuicio del mismo ó de un tercero; 

(c 4' A los que defraudaren haciendo suscribir a otro con engano 
algun documento; 

« 5 A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, 
destruyendo 6 inutilizando en todo ó en parte algun proceso, expe- 
diente, documento ù otro papel de cualquiera clase; 

ff 6" A los que con datos falsos ù ocultando antecedentes que le 
son conocidos, celebraren dolosamente contratos aleatorios, basados 
en dichos datos ó antecedentes; 

a 7" A los que en el juego se valieren de fraude para asegurar 
la suerte. » 

CODICE PENALE NEERLANDESE. 

Art 321. « Colui che si appropria illegalmente una cosa apparte- 
nente in tutto o in parte ad un altro, o della quale egli è detentore 
altrimenti che per via di delitto, è punito come colpevole di sottra- 
zinne, col carcere estensibile a tre anni o coU'ammenda estensibile a 
sessanta fiorini. » 

(V* pure gli art. 322-325). 

CODICE PENALE RUMENO. 

Art* 323. « Chiunque nasconderà o distruggerà in danno dei pro- 
prietari, dei possessori di quelli che li conservavano, obbligazioni, 



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L APPROPRIAZIONE INDEBITA 



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denaro, merci, biglietti, ricevute o altri documenti che contengano 
una obbligazione o liberazione, e che gli sieno stati consegnati a titolo 
di affitto, di deposito, di mandato, o per qualsiasi altro motivo a pa- 
gamento o non, coU'obbligo della restituzione o della presentazione o 
di servirsene in una maniera determinata, sarà punito secondo le pre- 
visioni dell'articolo 322 i). 

ce Se l'abuso di fiducia prevista nel precedente paragrafo sia stato 
commesso da un servo, uomo di fatica, apprendista, giovane di bot- 
tega, computista, operaio, collaboratore, a danno del suo principale, la 
pena sarà del carcere da sei mesi a due anni. 

« Tutto questo senza pregiudizio di quanto è stabilito negli arti- 
coli 203, 204 e 205 per aver messo da parte o preso il denaro, le 
obbligazioni, o qualunque altro documento od oggetti che si trovavano 
in pubblici depositi. » 

CODICE PENALE DELLO STATO DI NEW- YORK. 

Art. 482. Fraudolenta appropriazione di tesoro perduto. 
« Una persona che con frode nasconde o si appropria a suo uso 
qualunque tesoro perduto o qualunque proprietà abbandonata apparte- 
nente a questo stato in forza della sua sovranità, è reo di delitto 
(misdetneanor) . » 

Art. 538. Ritenzione di merci avariate, 

« Chiunque porta via merci o altra proprietà non sua da un basti- 
mento naufragato, oppure merci o altra proprietà gettate dal mare in 
terra o trovate in un golfo o seno, o scientemente diventa possessore 
di tali merci o altre proprietà, e non le consegna entro 48 ore, allo 
sceriffo o ad uno dei coroners o guardie di spiaggia (zurek mastersj 
della contea dove furono trovate, è reo di delitto. » 

Art. 539. Proprietà perduta. 

(( Chiunque trova proprietà perduta in circostanze che gli danno 
scienza (circumstances which give him knowledgej o mezzo d'indagine 
circa il vero padrone, e se l'appropria a suo uso, o a quello di altra 
persona che non v'abbia diritto, senza aver fatto prima tutti gli sforzi 



i) Cioè colla pena stabilita per le truffe a danno dei minori: col carcere da due 
mesi a due anni e con multa non superiore al quarto della somma o del valore del- 
l'oggetto da restituirsi, e non minore di lire cinquanta. 



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176 CAPITOLO II. 



necessarii per trovare il padrone e ridonargli la proprietà, è reo di 
furto. » 

Art. 541. Conversione di fidecommesso: furto; pena. 

« Chiunque nell'agire come esecutore, amministratore, delegato, 
guardiano, ricevitore, collettore o fidecommissario di qualsiasi genere, 
nominato con un atto, testamento, o altro documento, o con un or- 
dine o giudizio di una corte o ufficiale, occulta, ritiene o altrimenti 
converte in uso proprio o d'altra persona che non sia quella del 
proprietario, o avente-diritto, qualunque somma, merce, negozio in 
corso (thing in action), sicurtà, prova di debito o di proprietà, o al- 
tra cosa di valore o qualunque dipendenza di essa, in suo possesso 
custodia in forza del suo ufficio, impiego o carica, è reo di furto 
grande o piccolo nel grado qui indicato, in relazione all'ammontare 
di tale proprietà; e dietro condanna, in aggiunta alla pena in questo 
capitolo per tale furto indicata, può essere costi etto a pagare una 
multa non eccedente il valore della proprietà cosi indebitamente ap- 
propriata o rubata, coli' interesse di essa dal tempo della appropriazione 
indebita (mis appropriationj, ritenzione od occultazione, al 20 per cento 
sulla stessa per giunta, e al carcere non superiore ai 5 anni in ag- 
giunta al termine della sua sentenza per furto, secondo questo capitolo, 
a meno che la multa non sia già stata pagata. » 

Art. 342. Destinazione della multa, 

<c Parte della multa da imporsi, autorizzata nell'ultimo articolo, che 
non ecceda l'ammontare o valore della proprietà presa, appropriata o 
rubata, coH'interesse di essa dal tempo della consumazione del reato, 
ed una ragionevole somma per coprire le spese necessarie al ricupero 
della stessa, da fissarsi dalla corte suprema, devono, appena ricevute 
o riscosse, essere versate al tesoriere della contea dove fu pronunciata 
la condanna, a benefizio della persona ingiuriata o defraudata o la cui 
proprietà fu dall'offensore o dal suo rappresentante o delegato presa, 
indebitamente appropriata o nascosta; e si debbono pagare a lei dal 
tesoriere della contea, dietro ordine della corte suprema fatto dopo 
notificazione al procuratore distrettuale della contea. » 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA. 

Art. 408. (Corrisponde con più prolissa dicitura e più minuta enun- 
ciazione all'art. 408 del Codice penale francese). 



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l'appropriazione indebita 177 



CODICE PENALE DEL CANTONE DI SAN GALLO. 

Art. 56. et Chi s'impossessa di cosa mobile altrui o si appropria 
indebitamente oggetti che aveva in custodia, è punito per sottrazione 
(Unterschlagung). » 

(Seguono le pene in relazione al valore della cosa indebitamente 
appropriata). 

« La sottrazione s' intende consumata, quando risulti che contro ve- 
rità si nega il possesso di una cosa a colui che ha diritto alla resti- 
tuzione della medesima, oppure quando in altra maniera è dimostrata 
r intenzione di disporne come di cosa propria con azioni come il ven- 
dere, r impegnare, l'appropriarsi incassi. » 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BERNA. 

Art. 219. « Chi con proposito furtivo si appropria una cosa altrui, 
della quale aveva il possesso o la custodia, coU'obbligo di serbarla, 
amministrarla, restituirla o consegnarla, sarà punito: 

« La sottrazione s'intende compiuta tostochè il detentore arbitra- 
riamente esita, adopera, mette in pegno, mette da parte, oppure ri- 
fiuta scientemente la cosa a colui che ha diritto alla restituzione. » 

Art. 221. « La sottrazione può secondo le circostanze andare im- * 
punita, quando il colpevole, a richiesta, avrà subito restituito l'intiero 
valore della cosa sottratta. » 

CODICE PENALE PER LO STATO INDIPENDENTE 
DEL CONGO. 

Art. 25 (Corrisponde perfettamente, fatta eccezione per le pene, 
all'art. 491 del Codice Belga). 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA ORIENTALE 
DELL' URUGUAY. 

Ometto di riferire le disposizioni degli articoli 386-391 che trat- 
tano dell'appropriazione indebita nel recentissimo Codice penale del- 
l' Uruguay, perchè quasi letteralmente desunte (meno ciò che riguarda 
•la pena) dagli articoli 397-400 dell'ultimo Progetto Zanardelli e perchè 
ancora sostanzialmente corrispondenti a quelle degli articoli 417-420 
del Codice penale italiano. 

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CAPITOLO IH. 

COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO 



La concisione nelle leggi è come reconomia nel bisogni indiscuti- 
bili della privata e della pubblica vita; può essere indizio d* ordine e 
di previsione e germe fecondo di potenza, ma può essere ancora in- 
dizio d'imprevidenza e sintomo di penuria. E penuria vi fu, se non 
altro, di buone ragioni, per omettere nel nuovo codice la enunciazione 
dello elemento intenzionale nel contributo che taluno abbia portato 
all'altrui malefizio. 

La relazione dell'onor. Villa (pag. ity, n. LXXXV) già ebbe ad 
osservare a codesto proposito (e giustamente, a parer mio) che « Prima 
di tutto, la Commissione desidererebbe, che si ovviasse a qualsiasi 
eventuale pericolo della punizione del partecipe involontario o mera- 
mente colposo d'una azione dolosa, aggiungendo nei capoversi 2 e 5 
dell'articolo 63 (^64 del Codice), che riguardano Tausilio di fatto, Ine- 
spresso avverbio scientemente meglio la clausola a conoscendone il fine 
criminoso ». A questa prudenza legislativa c'induce l'ammaestramento 
desunto dalle antiche e dalle odierne legislazioni i) e la considerazione 



i) a I giureconsulti romani, benchù avessero presente la regola generale che « in 
maleficiis voìuntas spectaiur, non exitus n trattando degli ausiìiatori aggiungevano sempre 
le parole sciens, o sceìeris causa, o dolo ìitaìo... (L. 35: — L 54, 5 4. D. de fudis. 
— L 7, D. ad L, Pompejam de parrk. — L* 3» D. ad L. Com, dt Sicar. — L. 8, D, 
ad L, Juìiam de adult.). E con precisione il Pedio insegnò: a skut nemo Jiiftumfacit 
sine dolo malo, ita nec consilium, vel cpcm firre sme dolo maio po^u [L. $0^ $ 2, D.de 
furtis) ». Fra i codici si possono vedere oltre il vigente italiano, tutti gli aboliii nel 
regno, l'austriaco, il germanico, il francese, Il brasiliano il sammarinesej e quello del 
Canton Ticino. 



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iSO CAPITOLO li. 



accennata anche dal ministro Pessina nella sua relazione « che il tar 
cerio sarebbe pericoloso » tanto più che non si parla soltanto a giu- 
reconsulti inspirati alle idee generali del diritto, ma anche ai giudici 
popolari, che non conviene affaticare con discussioni^ teoriche. Né ba- 
stano la materia d'ausilio le disposizioni generali degli articoli 46 e 47 
del progetto, giusta le quali è necessario provare, che l'azione è vo- 
lontaria, e che il risultamento avutone è una conseguenza conforme 
alla volontà e al modo di agire dell'imputato: imperocché si può sem- 
pre dubitare, se sia sufficiente la volontarietà dell'atto compiuto dal 
complice e delle sue immediate conseguenze, o se oltracciò abbiasi a 
ricercare e stabilire anche il nesso che unisce la sua volontà e la sua 
azione all'esito finale del delitto. Per esempio, il fabbro-ferraio che dà 
un grimaldello a un noto ladro, o l'armaiuolo che vende un pugnale 
a un noto rissatore, compie volontariamente un'azione illecita; ma ciò 
non basta per giudicarlo complice del successivo furto qualificato od 
omicidio, se non consta che egli abbia preveduto^ che il delinquente 
si accingeva a commettere con tal mezzo il reato ». 

Nella relazione della Commissione speciale del Senato (pag. 80) 
leggevasi ancora; 

« Le norme segnate in quest'articolo (63 del progetto) non hanno 
incontrato nella sostanza difficoltà veruna da parte della Commissione 
della Camera dei deputati, la quale ha solo proposto un emendamento 
di forma, quello cioè di aggiungere la locuzione: scientemente o con la 
cùscien:(a del delitto, ad ogni fornla di operare che costituisca aiuto 
criminoso. La vostra Commissione a scarsa maggioranza crede non 
essere assolutamente necessaria in tutti i casi la proposta aggiunzione, 
menire la minoranza é d'avviso che si può, senza volere il delitto, 
con la propria imprudenza, che fece rivelare al colpevole un fatto 
ignoto a lui precedentemente, avere in lui l'afforzato il proponimento 
criminoso, e si può, anche senza coscienza di servire ad un delitto, 
compiere il fatto volontario di dare istruzioni o somministrare mezzi 
materiali per la sua esecuzione, o agevolarne l'avveramento ». 

Il senatore Pessina chiamò la proposta della Commissione della Ca- 
mera (? un emendamento di forma » ma la forma nelle leggi, e nelle 
penali specialmente, dove una parola può valere la reclusione o l'er- 
gastolo, b sempre sostanziale; per cui, quando pure non a scarsa mag- 
gioratila come avvenne, ma ad unanimità si fosse creduta non neces- 
saria la proposta aggiunzione, io persisterei a crederla indispensabile, 
sia perdio ò pericoloso lo abbandonare una forma tradizionale come 



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COMPLICITÀ SENZA CQSa^^lK DEL DEUTTO ì&'t 



è quella proposta, e più ancora pericoloso di fronte ai giudici popo- 
lari competenti nei maggiori delitti, sia perchè la forma dev'essere 
armonica fra le diverse leggi di un popolo e non conviene mutare 
linguaggio dal 31 dicembre al i*^ gennaio, nò passando diil codice ci- 
vile o da quello di commercio o dalle altre leggi dello Stato al codice 
penale, sia finalmente perchè la omissione del legislatore italiano ha 
contro di sé l'esempio delle antiche e delle moderne legishzioni e spe- 
cialmente di quelle che fra le moderne son reputate migliori e si ten- 
nero quasi a modello. 

Che fosse tradizionale la formola reietta dal nuovo codice b troppo 
evidente, poiché é noto come non fossero imputabili coloro che iion 
scientemente avessero potuto commettere sotto il codice sardo del 1859 
i fatti espressamente previsti e puniti dagli articoli 103, 162, n. 2°, 165, 
234, 325-329 alinea, 339, 347, 351-3S5 ^'inea, 355, 358, 362, 367, 
393, 429, 504, 601 alinea, 638, 639 e 640 di quel codice. 

Che sia pericoloso nei giudìzi popolari il silen^^io del legislatore, ap- 
parisce dal modificato disposto deirarticolo 442 del codice di pro- 
cedura penale e dalla non modificata disposizione delTarticoIo 495 del 
• codice stesso che vogliono .sempre indicati nel riassunto dell'atto di 
. accusa e nella questione sul fatto principale u il fatto o i fatti che 
formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali 
e morali del reato ». 

Che vi abbia diversità non giustificata di linguaggio tra le varie 
/leggi in vigore risulta pure da ciò che la formola del partecipare scien* 
temente al delitto, reietta dal nuovo codice penale, si trova qua e là 
di frequente negli altri codici e nelle varie leggi speciali. Basti ricor- 
dare ad esempio l'articolo 967 del codice civile italiano; gli articoli 278, 
332, 350, 371, ultimo alinea, e 424 alinea del codice per la marina 
mercantile; gli articoli 246, 247, nn. i" e 2°, S59 e S65, nn. i"^ e 3'' del 
codice di commercio; gli articoli 4 ultimo capoverso, e 5 nn. 3° e 4^ del 
decreto legislativo 28 giugno 1S66, n, 3020, sul contrabbando; l'arti- 
colo 131, 1*^ e 2° comma, della legge t8 agosto iSyr, n. 427, serie 2% 
sulla leva di mare; e l'articolo 161 della legge 17 agosto 1882, n. 556, 
serie 3*, testo unico sul reclutamento dell'esercito. 

Scientemente tale sempre dev'essere k modalità psicologica 

della partecipazione al reato, la condizione sine qua non della esistenza 
giuridica e della punibilità di essa partecipazione o complicità, perchè 
nella scienza o a meglio dire conscimtia facinori (come Cicerone so- 
leva chiamarla) nasce e si rivela ad un tempo la cospirazione di pia 



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181 CAPITOLO III. 



voleri al pravo intendimento che rende i malfattori ad injuriam so^ 
ciati^ e sta la nota caratteristica della complicità; modalità, condizione 
e nota caratteristica prevista e voluta da ogni legge punitiva di qual- 
sivoglia tempo e di qualsivoglia nazione civile. Ad essa già si riferi- 
vano le antichissime leggi chinesi nel codice Annamita, libro III, 
parte nona, sezione VII. (Delle persone che nascondono i colpevoli o 
favoriscono la loro fuga con conoscenza di causa) e libro V, parte 
quarta^ sezione XIII (Della negligenza dei portinai e guardiani not- 
turni preposti a custodire i granai dello Stato); e le leggi di Roma: 
ft Qui ferramenta sciens commodaverit ad effrigendum ostium vel ar- 
mai ium^ vel scalam scieks commodaverit ad ascendendum: licei nullum 
eius consilinm principaliter ad furtum faciendum intervenerit tamen furti 

actiom tenettir i). Qui domum suam ut stuprum^ adulteriumve fieret^ 

SCIEKS praebuit.. .. quasi adulter punitur 2) ». 

Ad essa pure si riferiva l'antico diritto germanico esigendo nei com- 
plici la conosceriT^a del disegno criminoso; e più specialmente Tedittg 
DI RoTARi deiranno 643 ai §§ CCLXV.CCLXVIII e CCLXXVI; e 
Teditto di LiUTPRANDO dell'anno duodecimo (724) rubrica LXIII; (vo- 
lume sesto, cap. X) e dell'anno vigesimo terzo (735) rubrica CXLVI 
(voi- decimoquinto, cap. II); e gli antichi statuti d'Inghilterra; 
esìgendo nei delinquenti accessori la conoscenza dell' atto che com- 
piono j); e le antiche leggi criminali di Venezia (Lìher promissionis 
malefica del 7 luglio 1232, cap. X. De illis qui furtum scienter rece- 
perinìy vd Raubariam); — gli Statuti di Vercelli riformati nel 1241 : 
ai §§ LXXXVII 4) e LXXXVIII. 5) (colonna 1129 ddVHistoriae pa- 



1) L. 54^ 5 4> ^- XLVII, II. De furtis, Gaius Uh. i^ ad Edietum provinciale. 

2) L 8, in princ, D. XLVIII, V. Ad legem Juìiam De aduli, coercendis, Papinianus 
lib. 2. Dà aditìteriis. 

3) Blackstone, Commentario, tomo I, e. Ili, § lì, n. 3. 

4) « Item statutum est quod si quis in causa sua falsos testes vel falsam cartam sive 
carus scimttr produxerit et pot jstati vel consulibus manifestura fuerit. dabit prò hanno 
Ubras decem et praeterea causam perdit. et si non dederit bannum perpetuo banni- 
zetur quousque steterit mandato potestatis vel consulum comraunis. et qui falsum 
dixerit testi monium coquatur in fronte et preterea perpetuo sit infamis. hoc ita si co- 
gnoscetur sine duello falsos testes vel falsas cartas produxisse. Si autem per pu- 
gnam aliquis probabitur falsus testis solvat prò hanno libras decem et sit perpetuo 
inlamis. et si bannum non dederit bannizetur et non coquatur. » 

5) « Item si aliquis testes alìqùos produxerit et adversarius voluerit dicere ipsum 
iltos testes omnes vel aliquos eorum vel aliquem scienter falsum aut falsos produxisse. 
debcant ilie vel illi qui testes aut testem produxerint se per pugnam defendere sì 
paratus fuerit ille qui contra se diceret testes esse productos falsos per pugnam pro- 



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compucita senza coscienza del delitto 183 



triae monumenta^ Tomus XVI. — Leges Municipahs, tomus secundas; 
pars altera) e al § CU. i) (colonna 1133), e CV. 2) (colonna 113S); 
— gli Statuti di Moncalieri (Sec. xiii-xv) rubrica De pena redu- 
centis furtutn. — De pena ludentium ad taxillos et qui respiciunt vel 
computum faciunt et in quorum domo seu sedimine luditur. — De pena 
recipientis bannitum 3 ; — e gli Statuti della colokia genovese di 
Pera del 1304 (Lib. IV. Capit. CLXII. (De falsis instrumentis seu 
coruptis et falsis testibus) e Gap. CC. (De racione non facienda mutuan- 
tibus pecuniam deferentibus arma Saracenis); e gli Statuti Criminali 
DELLA Repubblica di Genova, sotto la data del 29 gennaio 1574, i 
quali, reprimendo i delitti contro il buon costume, al lib. II, capi- 
tolo XXXVIII, punivano l'uomo qui^ uxore sua superstite^ aliam sciens 
super induxerit, e cosi pure la donna quae alteri viro uxorem habenti 
sciens nupserit, si carnalis copula fuerit subsecuta; gli Statuti di Brescia 
del 1313, Lib. II. De maleficiis, rubrica LV e LX; gli Statuti di Ivrea 
(del sec. XIV) al libro terzo, nelle rubriche De falsariis. — De ban- 



cedere . eo tamen jurante se firaiiter credere quod adversarius eius qui centra se té- 
stes produxerit quod unum aut plures testes falsos scienter produxit. et ille qui falsos 
testes dicitur produxisse iuret precise se scienter testes aut téstem falsum alìquem 
contra adversarium non produxisse per se vel per alium. et si ille qui provocaverit 
ad^duellum sucubuerit ille vel eius campio in duello resarciat expensas campìonis 
factos in duello. Ita quod in talibus duellis non accipiatur campio nisi de Vercellis 
et de episcopatu Vercellarum qui est inter padum et duriam et sicidam. et ille qui 
dixerit contra se testes aut testem falsum esse productos debeat nominare testem aut 
testes quos esse falsos dixerit et hoc antequam iuret ut supra. et debeant moderàri 
expense campionis arbitrio potestatis vel consulum communis qui prò tempore fue- 
rint ». 

i) « Item si quis aliquem albergaverit quem potestas vel consules communis ban- 

nizaverint scienter, tunc eo cognito dabit prò banno solidos viginti prò unoquoque 

die quo ipsum tenuerit si habuerit valens a libris XX superius. et si habuerit valcns 

a libris XX usque ad libras X dabit solidos decem. a X vero librarum infra sit in 

* estimo miliium iusticie ». 

2) « Item statutum est si aliqua persona vel alique persone tenebit vel tenebunt ali- 
quem bannizatum Vercellarum tempore pacis in sua terra, posiquam et vel eis denuri' 
ciatunt fuerit per ccmmune Vercellarum et eum non licenziabit infra mensem unum, 
et ipse bannitus stando in illa sua terra offenderei aliquem Vercellarum vel iurisdic- 
tionis. denunciatione facta liceat illi cui facta fuerit offensa se recambiare in ilfa terra 
et loco qua vel qup sieieiit vel in territorio illìus qui eum vel eos manuteneret et 
potestas teneaiur lictnciam sibi dare recarobiandi infra octo dies. » 

3). Per amore di brevità ometto di riprodurre da questo e dai seguenti Statuti le 
varie formole che giovano a meglio dimostrare la mia tesi e che gli studiosi po- 
tranno vedere sotto le diverse rubriche indicate. 



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184 CAPITOLO III. 



7!Ìtis qui veniunt in civitaìt Yporegie et disiriclu et eorum receptoribus. — De 
ludis taxilloriim et aliis prohibìtis; — gli Statuti di Casale (sec. xiv) 
Liber secundus de maleficiis^ nelle rubriche Qtiod si quis produxerit vel usus 
fuerit carta falsa vel teste falso ; — De punitione reducentis vel ementis 
furia; — De hospitio non dando bannitis; — Quod nullapersona audeat 
vel pusumat accipere in hospitium sutim sive privatim sivepalam aliquam 
persoiiam habentem inimicitiam capitalem; — gli Statuti e privilegi 
DELLA città DI ToRiNO (dal 1341 al 1472) nella rubrica De poena lu- 
dmtium ad taxillos ; gli Statuti d'Albenga, Parte II, rubrica 77, 
(pag. 262 della ristampa fatta nel 1885) Parte III, rubr. 4 (pag. 283), 
rubn 39, (pag. 323), e rubr. 98, (pag. 374); — gli Statuti di Noli 
al § 9. De furibus et corum poena (..... et qui vel quae scienter dictam 
rem furtivam receperit, condefnnetur de uno in novem; ) e gli Sta- 
tuti dell'isola di Corsica riformati nel 1571 (Statuti Criminali^ Ca- 
pitolo XXXVI e Capit. LXI); — e più specialmente la Carolina al - 
Tartìc, 177. (Colui il quahy per favorire l'esecuzione di un delitto presta 

SCIENTEMENTE e in ntodo pericoloso assisten:^a e soccorso al malfattore ); 

e gli Statuti di Roma riformati da Gregorio XIII, nel Gap. XXXVII 
del Lib. II. (luxta Sacras Constitutiones statuimus, ut si quis, .... scien- 
ter receptavérit ) e nel Gap. XLV, del detto libro (Scienter vendentes 

monetas falsas , seu reprobas, tt scienter ementes, mercandi seu lucrandi 
cauia ); e si riferiscono le moderne legislazioni nei codici seguenti : 

CODEX POENALIS PRO GALIGIA OCCIDENTALI 

DEL 17 GIUGNO I796. 

§ IO (... qui libere et ex proposito.,.); 

§ 199 (... ex malitia.,,); 

§ 201 (.„ facto ab eo cognito,»,); 

§ 202 (... si quis,,, consulto intermittit); 

§ 208 (... seu fraude, seu vi,.,); 

5 209 (... si,., notum fuerat,.,). 

CODICE PENALE VERONESE 

SANCITO CON ATTO DEL GOVERNO CENTRALE IN DATA 24 BRUMALE, 
ANNO SESTO REPUBBLICANO (14 NOVEMBRE I797 l). 

11 capitolo V, articolo 6, contempla come correo nell'omicidio 
H chiunque suggerisce, e dolosamente coopera, e somministra il ve- 



i) Di questo codice quasi microscopico e quasi sconosciuto abbiamo voluto far 
cefìso in questo lavoro, perchè (come il Codice Montenegrino del 1855) non ostante 



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COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO l8s 

Iene». — Il capitolo X, articolo 2, nel reato di falsa moneta, stabi- 
lisce che ({ ... Le pene suddette dovranno procedere anco per li com- 
plici nella dolosità della colpa, o cooperatori nel fatto, e nello spen- 
dere rfo/o^amew^e di concerto le false, o le tondute, o minorate mo- 
nete». — Nel capitolo XVIII (Dei ricettatori), articolo i, si legge: 
« La sicurezza della patria e dei cittadini dipende oltreché dal buon 
ordine interno, principalmente dal tenere allontanato il delitto, e dal- 
Timpedire possibilriiente le occasioni che aprono a quello la strada. 
Quindi se alcuno fosse di si perverso carattere, che ardisse tenere 
dolosa' corrisponden:(^a con persone in disgrazia della giustizia, e con 
quelle condannate assenti, e molto più accoglierle e darvi ricetto nelle 
furtive loro intrusioni in questa città e provincia, incorrerà nella pena 
di ». 

CODICE PENALE FRANCESE. ' 

Articoli 60 (.-.. sachant,.. — ... avec connaissance,,.); 61 (Ceux qui, 
connaissanu..); 62 (Ceux qui sciemment...); 63 (... avoir eu„. connais- 
sance,,.). 

CODICE PENALE DI BAVIERA. 

Articoli 46 (.., di proposito...); j} (... scientemente e volontariamente,,.); 
76, (... scientemente e con inten:(ione colpevole...); 78, (... o che sa che 
quel crimine o quel delitto deve commettersi...); 79, (... l'ascendente 
che conoscerà il progetto... e il marito che saprà il progetto...); 80, 
(... la pena dovrà essere applicata al complice in ragione del crimine 
al quale egli aveva intenT^ione di prestare assistenza). 

LEGGI PENALI PER IL REGNO DELLE DUE SICILIE. 

L'articolo 74, diceva: n° 3° « coloro che avranno procurate armi, 
strumenti, od altri mezzi, che abbiano servito all'azione, sapendo che 
essi dovevano servirvi » ; — n° 4° « coloro che avranno scientemente 
aiutato, od assistito l'autore, o gli autori dell'azione... ». 



la massima concisione (72 art. ripartiti in 20 capitoli occupanti appena 25 pagine 
in-80), la sua deficienza e le traccie di antichi errori scolpite in parecchie sue dispo- 
sizioni, merita però per la sua forma e per la saviezza di alcuni motivi di non essere 
del tutto ignoto allo studioso di legislazione comparata. 



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iS6 CAPITOLO ni. 



CODICE PENALE PARMENSE. 

Neirarticolo 83 si leggeva: « ... Quelli che previamente informati del- 
l'uso criminoso che va a farsene somministrano al delinquente armi,... »; 

« Coloro che... consapevoli anteriormente dei crimini che vanno a com- 
mettersi... )); 

« Coloro che... assistono scientemente... oppure quelli che dopo il 
commesso crimine gli prestano scientemente aiuto o favore; 

« Sono complici ». 

CODICE CRIMINALE BRASILIANO. 

Articolo 6, § I, (... sapendo che... o dovendo saperlo p^r la qualità 
o condizione delle persone...); e § 2, (... avendo conoscenza...). 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI VAUD. 
V. l'art. 43, w i°€ 2° e l'art. 45. 

CODICE PENALE DEL CANTONE DEI GRIGIONL 

§ 30. Collii che di proposito (vorsàtzlich) favorisce... ctc. 
§ 37. Chiy a reato consumato, presta scientemente (wissentlich) 
appoggio alVautore od ai complici relativamente al reato stesso... etc. 

CODICE PENALE AUSTRIACO. 

§ 5 (... con animo deliberato...); 

§ 212 (Quando taluno omette dolorosamente d'impedire un cri- 
mine,...); 

§ 214 (... cerca deliberatamente... o dà ricetto a rei di crimine, 
da lui conosciuti come tali^...) 

§ 218 (... se ... sapeva...) 
Veggasi pure il Cod. Civ. generale austriaco ai §§ 1300, I3i4ei3i5. 

CODICE PENALE PORTOGHESE 

DEL 1852. 

Art. 26, no 3°, (... essendone informati), n° 4°, (coloro che con la 
stessa conoscenza amtano gli autori del crimine...), no 5°, (... lasciando 



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COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO ZBf 

malÌTiiosamcnU d'impedire il crimine... concorrono a facilitarla con in- 
ten:(ione che si eseguisca), n° 6° (coloro i quali per l'esecuzione del cri- 
mine servono scientemente da intermedi. ir i fra il mandante e il man- 
datario...). 

CODICE PENALE PORTOGHESE 

DEL 1886* 

Art. 23, no 1°, (... col proposito di...), n'' 2°, (*.. coll'intento di con- 
correre...), n° 3°, (... col proposito di favorire.. .)j n"* 4", (... cono* 
scendo...), n° 5°, (... col proposito di...), 

LEGGI CRIMINALI PER L'ISOLA DI MALTA 

E SUE DIPENDENZE. 

V. l'art. 38, n. 3 e 4, e l'art. 41, n. 2 e 3- 



CODICE MONTENEGRINO DI DANILO L 

DEL 23** APRILE 185S- 

§ 17. « Un simile traditore della patria può uccidersi da ogni Mon- 
tenegrino e Berdano indistintamente, quando loro sia noto che que- 
sti è un traditore e che l'autorità del paese lo persegue; colui che 
nasconde un simile traditore o dopo aver conosciuto ch'egli è un tradi- 
tore omette di denunziarlo o di ucciderlo h da perseguirsi e da pu- 
nire al pari del traditore. » 

§ 29. c( Un simile assassino, malfattore e nemico della patria, non 
può mai più ritornare in paese: il Montenegrino o Berdano che vo- 
glia ospitare o difendere od occultare il colpevole e non lo assalga ap- 
pena ha conoscen:(a del misfatto, è da perseguire e da punire al pari 
dell'assassino avendosi egli dimostrato socio e difensore di lui. In que- 
sto modo, gente cattiva, in mancanza di protettori, non avri il corag- 
gio di compiere il male, e i protettori non prenderanno a tutelare i 
colpevoli se per essi hanno a soffrire e a rispondere, n 

CODICE CRIMINALE ESTENSE. 

L'art. 73 diceva: « Sono complici .... 2' Coloro che hanno pro- 
curato le armi.. . . sapendo l'uso che si destinava di farne; y Coloro 
che hanno scientemente aiutato od assistito Tautore o gli autori, • , ». 



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l8S CAPITOLO III, 



CODICE PENALE DEL CANTONE DI ARGOVIA. 
V. i §§ 29, 30 e 160, 

CODICE PENALE OTTOMANO. 

V, gli articoli 154, 135, 158 e 159. 

CODICE PENALE DEL CANTONE VALLESE 

V. gli articoli 63, n. 2, 64, n. i e 2, 68, 318 e 319. 

CODICE CRIMINALE DEL CANTONE DI LUCERNA. 

§ 40. (« Ausiliaìorc (Gehùlfe) è colui che di proposito (vorsàtzlich) 
favorisce • . . ecc.) 

§ 224. (« . . . scientemente e illecitamente ...».) 

LEGGE PENALE DI SVEZIA 

DEL 16 FEBBRAIO 1864. 

V. Cap. 3, §§ 7-9 e per eccezione il § io; Cap. 12, §§ 6, 8, io, 16-19; 
Gap. 13, § I. 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI BERNA. 
V. gli articoli 34, 37 e 219. 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI S. MARINO. 
V. l'art. 87, n. 4 e 5. 

CODICE PENALE DANESE. 
V. § 267. 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI HONDURAS. 
V. gli articoli 15, 223, 226 e 251. 

CODICE PENALE DI RUSSIA 

PROMULGATO CON UKASE DEL 5 MAGGIO 1866. 

V. gli articoli 14 e 15. 



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COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO 189 

CODICE PENALE DEL BELGIO 

DEL 1867. 

V. gli articoli 67 e 68, 169 e 170, 177 e 178, 181, 183, 191 ali- 
nea, 202 primo alin., 210 e 506. 

CODICE PENALE SPAGNUOLO. 

Nel concetto del legislatore spagnuolo è ritenuta cosi necessaria la 
conoscenza del reato a costituire la comp]icitj\ che neppure ne fa 
menzione nel relativo art. 15 nel quale la definisce, e negli art. 68, 
70 e 72 pei quali ne stabilisce la misura di penalità; mentre invece 
all'art. 16 (riprodotto quasi letteralmente meno il n. 4 nel corrispon- 
dente art. 15 del Cod, peti, della Repubblica di Honduras àdV8 xn^rzo 
1866) nel definire una figura meno grave di partecipazione al reato 
(l'occultazione) dice espressamente: « Son encubridores los qtie^ con 
CONOCIMIENTO dc la perpetracion del delito ...» etc. 

CODICE PENALE DELL' INDIA BRITANNICA. 
V. i §§ 269, 287, 288 e 299. 

CODICE PENALE MESSICANO 
(della bassa California). 

Art. 50 (. . . si saben el uso que va d hacerse . . .) 

CODICE PENALE GERMANICO. 
§§ 48 e 49 (. . . scientemente. . . .). 

CODICE PENALE PER IL CANTONE DEL TICINO. 
V. l'art. 60, n. 2 e 3. 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI FRIBURGO. 

Art. 47 (^Est complice, celui qui facilite sciemment, . . . .) Art. 50 
(. . . A moins qiCils n'aient connu ou prévu ces circonstances et méfaits, 
ou qu'ils n'aient dù les connaitre ou les prévoir). Articoli 55 e 321 
(. . . sciemment. . .). 



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190 CAPITOLO IH. 



CODICE PENALE DEL CANTONE DI GINEVRA. 
Art- 46, n. 3 (. . . avec coanaissance. . ,). 

CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI MONACO. 
V. gli articoli 57 secondo e terzo comma, 58 e 59. 

CODICE PENALE DEL PRINCIPATO DI BADEN. 

§ 134. (Chiunque scientemente. . . ) V. pure i §§ 138, e 139; pel 
favoreggiamento il § 142; e per omesso impedimento di delitti il § 146,, 
(Chiunque^ avuta, notizia credibile dell'altrui disegno di commettere un 
determinato delitto . . .). 

CODICE PENALE EGIZIANO. 

Art- 74, 2* 3* e 4* comma ( . . . sachant ... ; avec connaissance 
di cause . .. .). 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUATEMALA. 
Art. [2 (« . . . los que con conocimiento ...»;((... sabiendo. . . ») 

LEGGI DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA: 

PRIKCIPÌ E REGOLE DI DIRITTO. 

V, art. 14 e 29. 

CODICE PENALE DELLA CAPITALE ARGENTINA. 

(provvisoriamente in vigore dal 1880 NELLA PROVINCIA 
DI BuENOS-AyRES e IN VARIE ALTRE PROVINCIE). 

V. articoli 48, 62, 65, 272, 431, 432, n. i, 442, 444-446. 

CODICE PENALE DELLO STATO DI NEW- YORK. 
V- i§§ 30> 538 e 539. 

CODICE PENALE RUMENO. 
V. gli articoli 271 e 321. 



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COMPLICITÀ SENZA COSCJENZA. DEL DELITTO I9I 

CODICE PENALE DELLA PEPUBBLICA DI COSTA-RICA. 
Art, 17. (. . . con conocimiento . , . ^abimdo qut. , ,), 

CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA- 

DEL 20 AGOSTO 1884. 

V. gli articoli 60-63 (come il francese)* 

CODICE PENALE DEL CANTONE DI S. GALLO, 

DEL 25 NOVÈMBRE 1S85. 

Art. 33. « Chiunque . . . scientemenU (wisseiitlich) facilita * , . 
Art. 34, lett. è: <( Chi . . .sckntemmte e con pretìudita^ione (wis- 
sentlich und absichtlich) coopera . , » * 

PROGETTI E CODICE ITALIANO VIGENTE; 

CODICE ZURIGHESE, UNGHERESE E OLANDESE. 

Il Progetto del Codice penale del Regno dTtalia, presentato 
dalla commissione compilatrice (De Lorenzi, Luini, Canova^ Silva, 
Bellani, Nani, Raffaelli, Ragazzi, Sanner, e Luosi segretario) al Mi- 
nistro della Giustizia il giorno 6 di giugno 1806, disponeva: 

Art. 75. « Complici sono quelli che istigano al delitto, che danno 
istruzione, direzione, o che con scienia dd medesimo e ddle sue qua- 
lità, e prima che sia commesso, semministrano all'agente principale 
dei mezzi onde facilitarne l'esecuzione, » 

Art. 76. § I. « Anche la partecipazione di lucro proveniente dal 
delitto, od il posteriore aiuto o favore prestato ai delinquenti, induce 
complicità, se sia preceduta una relativa convenzione con scien;^a nel 
promettente del delitto e delle sue qualità, a 

§ 2. <( Senza il concorso della precedente convenzione o scitn:ia, la 
successiva partecipazione di lucro od il posteriore aiuto o lavore si 
considera per uno speciale e distinto delitto, w 

Seguono il Progetto De Falco che servi di testo alla Commissione 
Ministeriale (1866) e il Progetto emendato della sottocommissione 
Ambrosoli, De Foresta, Vaccarone (1866)- 

Di questi due progetti, che furono i primi lavori per Fattuale no- 
stra codificazione del diritto punitivo, si può dire ciò che del secondo 



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[32 CAPITOLO III 



fu scritto, che cioè ad essi « si deve il movimento retrogrado clie fu 
dato ai lavori di codificazione penale » ; e a doppia ragione si può 
dire per la forma del loro articolo 115 risguardante la complicità, alla 
forma del quale era preferibile certamente per semplicità, chiarezza e 
precisione la dicitura dei citati articoli 75 e 76 dell'antico progetto 
del 6 giugno 1806. 

Ritornarono a miglior sistema e a più corretta formola i sei primi 
fra i susseguenti progetti, che sono: 

Progetto del 1867 fart. 63); 

Progetto del 1868 (art. 60); 

Progetto del 1870 (art. 61); 

Progetto Vigliani, presentato al Senato del Regno il 24 feb- 
braio 1874 (^rt. 76); 

Progetto del 1875, approvato dal Senato del Regno nelle pubbli- 
che discussioni che ebbero luogo dal 15 febbraio al 27 aprile 1875, e 
presentato alla Camera del deputati il 28 maggio dello stesso anno (ri- 
proposto il 9 marzo 1876), (art. 76); 

Progetto Mancini, riveduto dalla commissione ministeriale, e pre- 
sentato alla Camera dei deputati il 25 novembre 1876 (art. 76). 

Fu fatta rivivere con diversa dicitura la imperfezione dei due pro- 
getti del 1866 dal primo Progetto Zanar^elli, modificato dal Pro- 
getto Giannuzzi-Sa VELLI e presentato alla Camera dei deputati il 26 
novembre 1883 (^^^- ^^)y ^ ^^ ritornò un'altra volta a migliore espres- 
sione del concetto giuridico della complicità col Progetto Pessina, 
presentato nella tornata dell'S giugno 1885, che all'art. 60, secondo 
comma, n. 2 e 5 migliorava con lieve modificaziorie il corrispondente 
articolo 60 degli ultimi due progetti precedenti, dichiarando punibili 
coloro che hanno scientemente procurate le ariniy o scientemente pre- 
stato assistertela ai delinquenti. 

L'articolo 71 del Progetto Taiani, presentato alla Camera dei de- 
putati nella seduta del 23 novembre 1886, riproduceva sostanzialmente e 
quasi letteralmente il corrispondente articolo 60 del precedente progetto 
Pessina. Ma il nuovo Progetto Zanardelli presentato il 22 novembre 
1887 alla Camera dei deputati e diventaìto oggi il Codice penale ita- 
liano, mentre in molte parti migliorava i precedenti lavori, nella di- 
zione invece dell'art. 63, (64 del nuovo codice) riprodusse il difetto 
dei due progetti del 1866, del primo progetto Zanardelli e del pro- 
getto Savelli del 1883, lasciando supporre che possa esistere com- 
plicità per le istruzioni date o per somministrazione di mezzi, per 



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COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO I93 



assistenza o aiuto prestati al delinquente, senza conoscenza del pravo 
intendimento di chi li chiedeva'© di chi li usava a delinquere. 

E lo stesso difetto lamentato nella formula dell'art. 64 del nuovo 
codice si riscontra e si manifesta anche più grave in quella dell'arti- 
colo 421, riguardante l'acquisto, la ricettazione od occultazione di 
denaro o cose provenienti da delitto. 

È vero che tuttociò è conseguenza del sistema adottato dall'onore- 
vole Zanardelli e per effetto della disposizione generale dell'art. 45 
dove si ha « l'espresso riconoscimento di un principio (elementare e 
fondamentale) che regge tutta la materia dell'imputabiUtà » - « di- 
sposizione consimile a quella che si legge in alcuni reputatissimi e 
moderni codici stranieri, come il codice di Zurigo (§§ 32 e 33) e 
quello ancora più recente d'Ungheria (art. 75). » Ma, senza di- 
scutere il merito della reputazione che si vuole attribuire ai due co- 
dici sullodati, è certo però che i due citati codici, con sistema più 
pratico e più sicuro per la retta applicazione della giustizia pe- 
nale (lodevole principalmente e degno di essere imitato fin che dura 
la istituzione della giuria) non ostante le disposizioni loro che ser- 
virono di esempio al codice penale italiano e che corrispondono 
all'articolo 45 del medesimo, non si credettero esonerati dallo ac- 
cennare espressamente, «siccome base della imputabilità nella fatti- 
specie e in molti altri casi, la conoscenia del fatto altrui al quale ta- 
luno in qualche modo concorse e del quale concorso è chiamato a 
rispondere. 

Ed anche in ciò l'esempio di quei codici sarebbe stato imitabile 
poiché appunto troviamo nel Codice Zurighese che solo allora quando 
operò «scientemente »o <( dolosamente y> o riavendo acquistato credibile 
noti:(ia del reato prestabilito » « in un tempo in cui dovea prevedere » 
o a conoscendo egli dovendo conoscere ,.» o quando una determinata cir- 
costanza od un fatto (a doveva essere noto all'imputato a può taluno esser 
chiamato a rispondere dei reati previsti e puniti dai paragrafi 39, 40, 
41, 82, 96, loi, 102, 103 lettere a q c^ 104, 105, 106, 108, 117, 120, 
149, 152 lettera a 162, 171, 178, 179 lettera b, 182, 183, n. i, 2 e 
3, 188, 191, n. 2, 193, 194, n. 2, 197 in principio e nella lettera by 
199 e 213. 

E cosi pure nel Codice Ungherese, non ostante l'affermazione del 
principio che « Non costituisce un crimine se non Vatto commesso vo- 



i) Relas^ione ministeriale, voi. I, pag. 154. 
lì 



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194 



CAPITOLO ni. 



LONTARiAMENTE. — Lo stesso l dci delitti^ salvo il caso che un atto ri- 
sultante da negligenza (culpa) sia qualificato delitto nella parte speciale 
di questo Codice » (art. 75), troviamo con persistente ripetizione della 
stessa forinola o con variante locuzione sempre diretta a ricordare lo 
stesso principio, che allora soltanto quando taluno operò « volontaria- 
mente » o « intenzionalmente » o « scientemente e volontariamente » o 
(( se conosceva le circostante » o cosi « ch'egli sapeva poteva sapere » 
o « che ha potuto prevedere . . » dovrà rispondere dei reati previsti 
dagli articoli 69, 126, 154, 185, 209, 227, 248 alin. 251, 252, 256, 285, 
327, 361, 370, 572, 404, 405, 410,411,412, 41S, 421,422,423, 429, 
434, 436, 439, 446 alin., 448, 4SI, 454, 455, 456, 457 alin. e 479. 
E poiché « notevolissimo fra i codici recenti è l'Olandese del 3 
marzo 1881 » come giustamente ricordava Fon. Zanardelli in quel 
monumento di dottrina che è la sua Relazione sul progetto del Codice 
penale (voi. I, pag. 21, in nota), aggiungendo egli di poi nel suo di- 
scorso del 15 novembre 1888 al Senato del Regno essere « il codice 
Olandese, uno dei più recenti e dei più reputati, il quale onora la 
legislazione contemporanea », non posso resistere alla tentazione di 
ricordare anch'io quel codice i ) per dire che in esso pure, come in 
quelli di Zurigo e d'Ungheria, è frequentissimo l'uso delle formole di- 
rette a stabilire nell'azione punibile il concorso dello elemento inten- 
zionale, e che la indicazione di siffatto estremo del reato, s'incontra 
in questo codice con espressioni diverse e a seconda dei casi non 
meno di duecento volte, E infatti, secondo il codice penale olandese, 
allora soltanto quando l'autore del fatto operò « con intensione » cioè 
di proposito, potrà essere chiamato a rispondere di reati previsti da- 
gli articoli 4, n. 3, 50, n. i, 53, 47, n. 2° e alinea, 48, n. i e 2, 49 
in fine, 95 alin., 98,99, 100,102, 104, ni, 112, 117, 118, 122,124, 
128, 129, 141, n. 1,142, 144, 146, 151, 152, 155, 156, 1/7, 159-162, 
164, 166, 170, 184, 186, 189-194, 196, 198-201, 203, 204, 206,211, 



i) E lo ricordo tanto più volontieri per ciò che la buona opinione dello Zanardelli 
sul Codice Olandese è Topinione dei critici e dei giureconsulti più competenti nel 
giudicare un'opera legislativa di tanta importanza quale appunto è un codice penale: 
- valga ad esempio il giudizio che ne portava Camoin de Vence nel Buìletin de la 
SociéU generale des prisons (voi. XIII, n. 4, Paris, 1889 : 

« Le législateur hollandais a voulu faire un Code qui fùt le dernier mot de la 

« science juridique Le législateur hollandais s'est attaché, avec le plus grand 

« soin, à formuler des textes clairs, précis, correts. Aussi a-t-on pu dire qu'à cet égard 
« le nouvcau Code est Texpression du droit criminel la plus parfaite et la plus 
« achevée ». 



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••m-*^^^»j!^M^^ *.-.^ij ^.ivr . ^-m^f^^. 



COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO I95 

220-222, 225-228, 250,231, 236, 238, 250, 255, 261, 268, 272-274, 

279, 280, 282, 287, 290, 294-297, 300 4** comma, 302, 306, 329, 
331 alili., 332 alin., 335, 336, 337. 348, 355, 357-361, 367> 368, 
37S-377> 385. 3955 400> 406,407,410413,416. 

E solo quando operò con inten:^ione e illegalmente risponderà di 
quelli previsti dagli articoli 149, 150, 168, 350, 351, 352, 372, 373, 
374, 390-393 e 408; quando agì con inten:(^ione e dopo aver avuto co- 
noscenza dell'altrui malefizio, risponderà del concorso prestato per le 
disposizioni degli art. 213 e 233; o quando agi con inteniione e pre- 
meditaiione, nel caso dell'art. 289; o con inten^ioney e conoscen^^ del 
fatto delittuoso e nel disegno di violare la legge, nel caso dell'art. 209. 

E cosi, allora soltanto quando agì « col disegno » come dice il co- 
dice, ossia col proposito di violare la legge risponderà dei delitti 
previsti negli articoli 113, 119, 132, 134, 177, 178, 187, 208, 210, 
211, 216-219, 221, 222, 225, 227, 228, 229-232, 256, 259, 271,278, 
281, 288, 310, 312, 314, 317, 318, 326, 328, 333, 334, 340, 402, 
e 403. 

E dovrà pure aver agito, sapendo che l'atto al quale concorse era 
tale quale la legge lo prevede, per meritare le pene portate dagli ar- 
ticoli 172, 188, 195, 214, 223, 232, 234, 241, 243, 247, 253, 262, 
275, 276, 277, 330, 340, 342, n. 2", 355, 362 364, 366, 379, 381, 
384, 388, 389, 400, 405, 409, 411-414; o sapendo t dissimulando^ 
per meritare le pene comminate dall'art. 174. 

E nessuno potrà inoltre esser punito secondo la legge olandese 
quando non abbia agito volontariamente^ nei casi degli art. loi, 148, 
207, 250, 252, 389; o volontariamente e scientemente nel caso dell'ar- 
ticolo 237; o volontariamente e illegalmente in quello dell'art. 374; e 
sarà punibile finalmente chi abbia partecipato all'altrui delitto nei modi 
previsti dagli art. 418 e 419 allora soltanto quando sapeva dovea 
prevedere gli eventi contemplati negli ultimi numeri degli articoli stessi. 

E ritornando dalle straniere alle leggi nostrane, poiché nella opinione 
dell'on. Zanardelli, come di ogni altro dotto cultore delle giuridiche 
discipline, non ultimo fra i migliori fu reputato, e meritamente, il Co- 
dice Toscano che tanta parte ebbe pure nella genesi del codice nuovo, 
osserverò che non ostante la sua disposizione generale dell'art. 34 
(« le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le com- 
mise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà d'elezione ») che è 
forse da preferirsi a quelle corrispondenti nei tre codici lodati, il le- 
gislatore toscano credeva e saggiamente voleva che allora soltanto si 



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i 



196 CAPITOLO lU. 

avessero a punire quando « scientemente » fossero avvenuti i fatti pre- 
visti dagli articoli 57, 60, 128, !2io, 212, 214, 234, 242, 257, 258, 
270, 271, 277, 346, 356, 377 lettera «,417 e 418, - e quando « con 
scienza e pa:(^ien:(^a » fosse avvenuto quello previsto nell'art. 179,-0 
« dopo aver riconosciuto il vìt^ìo » nel caso dell'art. 235, o « sapendo 
...» in quello dell'art. 296, - o « 5e Vagente lo sapeva ...» nei 
casi degli articoli 322 e 323. — E voleva per applicare la pena che 
« con empio fine » si fossero compiuti i fatti di cui negli articoli 131, 
132, 133 e 135; - « ^ort animo deliberato » il fatto previsto nell'ar- 
ticolo 136, - « illecitamente^) quello dell'art. 146,- a arbitrariamente y> 
quelli degli articoli 148, 185, 205 359 e 364, - « volontariamerite » 
il fatto accennato nell'art. 217, - e « dolosamente » tutti quelli previsti 
negli articoli 49 lettera b, 96, 117, 124, 139,148,149,153, 159, 161, 
163, 191, 193, 196, 198, 199, 200, 243, 253, 260-262,266, 307, 316, 
321,325, 354, 355, 366, 367, 396, 404, 405, 422, 423,425,429,430, 
4:11,442,445, 448 e 454. 

E per tacere di altri esempi ai quali si sarebbe potuto ricorrere, 
osserverò soltanto che alla disposizione dell'art. 45 del codice nostro 
corrisponde quella dell'art. 22 del Codice penale del Cantone di S. Gallo^ 
e corrisponde pure l'art. 27 del Codice penale del Cantone di Berna; 
e (quantunque le citate disposizioni di questi due codici sieno anzi 
scientificamente più esatte che quella del nostro art. 45, e preferibili 
forse a quelle corrispondenti nel codice Zurighese e nel codice di 
Ungheria) ciò non ostante troviamo ancora accennato in molte fra 
le speciali disposizioni di essi codici l'elemento morale del reato che 
si volle omettere nel codice nostro. 

Si volle forse coU'accennato sistema evitare nel nuovo codice una 
inutile ripetizione di un vocabolo designante il concetto dell'elemento 
morale del reato. Ma è anzitutto evidente che la disposizione gene- 
rale dell'art. 45, principalmente se si abbia riguardo alla istituzione 
della giurìa, non supplisce efficacemente la omissione, perchè la vo- 
lontarietà dell'atto non implica la dimostrazione del dolo, essendo altra 
cosa volere e compiere un atto vietato, altra volerlo e compierlo igno- 
rando le circostanze di fatto che lo costituiscono reato, come avviene, 
ad esempio, e come sarebbe stato opportuno accennare colla parola 
scientemente od altra consimile nei casi almeno degli articoli 225, 249, 
251, 258, 270, 273 secondo caso, 281, 287, 288, 370, 411, 421 e 
443 alinea; essendo la scienza dell'altrui fatto o di una circostanza 
prevista dalla legge la condizione sine qua non per imputare all'agente 
il fatto materiale voluto e compiuto. 



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COMPLICITÀ SENZA COSCIENZA DEL DELITTO I97 

E se si volle evitare assolutamente la ripetizione del concetto, pò- 
teasi ancora evitarla negli articoli 211 primo comma, 212, 440 e 494 
come fu evitata nel 372, n. i, corrispondente al 353, n. i, del pro- 
getto. 

Se ad omettere nei singoli casi, dove almeno più conveniente mo- 
stravasi, la enunciazione dell^elemento morale o intenzionale del reato 
quale risulta negli altri codici per Tuso degli avverbi voloniariamentù 
o scientemente^ bastasse la disposizione dell'art. 45 sarebbe stato inu- 
tile e contrario al sistema adottato lo esprimere in altrettante dispo- 
sizioni speciali la massima parte dei casi d'impunità che si trovano 
indicati nel codice, e che indubbiamente hanno luogo per la man- 
canza di volontà diretta e perfetta, cioè per essere la volontà non uni- 
voca, ferma e liberamente rivolta alla violazione della legge, ma sol- 
tanto all'atto materiale compiuto e a scopo non biasimevole né previsto 
dalla legge e giuridicamente non imputabile. Tali appunto sarebbero 
fra i casi d'impunità quelli previsti dagli articoli 46, 48, 49, 60, 61, 
133 n. I e 2, 134, 189, 192, 199, 211, 215, n. 1 e 2, 216, 217, 225, 
237, 241, 249, 253 in fine, 262, 357, 376, 397, 398, 429 e 435. 

Dal rapido cenno e dal brevissimo esame che venni facendo delle 
varie legislazioni passate e vigenti, facilmente apparisce che la formola 
usata dal patrio legislatore nell'art. 103 e in molti altri articoli del 
vecchio codice penale del 1859, come negli altri codici e leggi spe- 
ciali, non era inconsulta superfluità di linguaggio, riprovevole pure 
nelle contingenze minime della vita e disdicevole sempre alla severità, 
concisione e correttezza del linguaggio legislativo, ma è ponderata 
espressione del consentimento di lui in ciò che tutti quanti i legisla- 
tori sentirono juris quidem ignorantia cuique nocere, facti vero igne- 
ranlia non nocete i), ed è ancorala millesima prova della verità di quel 
« gran principio che stabilisce il senso comune del genere umano, es- 
sere il criterio insegnato alle nazioni dalla provvidenza divina per dii- 
finire il certo d'intorno al diritto. 2) ». 



i) L. 9. ff. De juris et facti ignorantia. 

2) G. B. Vico, Principii di scienza nuova. Libro primo: degli elementi. 



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CAPITOLO IV. 

I REATI COLPOSI. 



Fra le qualità desiderabili in un codice sono principalmente da ri- 
cercarsi l'ordine, la chiarezza, la concisione. 

Non v'è ordine senza unità di concetto; non v'è chiarezza senza 
ordine; non è possibile la concisione dove manchi ordine e chiarezza. 
— Queste varietà si rendono quasi palpabili considerando il com- 
plesso o, a meglio dire, la sequela delle disposizioùi risguardanti nel 
codice nostro i moki casi di reato colposo. 

Disse già il ministro guardasigilli nel suo splendido discorso al Se- 
nato del Regno (tornata del 15 novembre 1880) che « il nuovo Co- 
« dice ha cercato di evitare, per quanto gli era possibile, quella in- 
« gombrante casistica che si trova in altri codici e che finisce coU'es- 
« sere sempre esorbitante ed incompleta ad un tempo. » 

Della tendenza alla concisione dobbiamo dar lode al redattore del 
Codice ; ma più ancora gli sarebbe dovuta se più oltre fosse arrivato 
in diversi argomenti come in quello appunto dei reati colposi e nei 
frequentissimi casi d'impunità; nei quali, a parer mio, e special- 
mente nei reati colposi, la prova sarebbe di certo riuscita, o per lo 
meno non sarebbe stata meno felice di quella che si fece dal legisla- 
tore nella disposizione veramente e quasi eccessivamente sintetica clie 
nell'art. 372 comprende, distingue e punisce lesioni personali di gra- 
vità, di liatura e di conseguenze diverse. 

Voi dite (nel discorso citato) che il nuovo Codice « distingue i 
« reati secondo che derivano da un impulso pravo e perverso, ovvero 



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2CX) CAPITOLO IV. 



a da traviamento che non è frutto di volgare aberrazione, d'ignobile 
ti natura ». Ma i reati colposi in quale classe li collocate? 

Non nelle contravvenzioni che tali non potete considerarli, non nei 
delitti perchè non hanno origine da impulso pravo e perverso. E ben 
lo riconobbe il legislatore quando, all'art. 83, dichiarava che « per 
gli effetti delle disposizioni dei precedenti articoli (risguardanti la re- 
cidiva) non si tien conto . . . delle condanne per delitti commessi 
per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o 
per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle con- 
danne per altri delitti e viceversa. » 

Ora, a reprimere il fatto sostanzialmente invariabile di colui che 
come privato cittadino o come pubblico funzionario non porta negli 
atti suoi la dovuta prudenza o diligenza o perizia nell'arte o profes- 
sione esercitata o la dovuta osservanza dei regolamenti, ordini o di- 
scipline, e per tale difetto cagiona altrui danno, s'immaginava dal le- 
gislatore una moltitudine di casi i quali come hanno evidentissima 
l'impronta dello stesso tipo giuridico si sarebbero assai facilmente po- 
tuti comprendere sotto un numero assai più limitato »di disposizioni 
legislative. Troviamo invece a tale proposito una infinità di casi for- 
mulati in più che trenta articoli disseminati pel codice sotto i diversi 
titoli ai quali apparterrebbe il fatto quando potesse altrimenti consi- 
derarsi: sistema che non è richiesto dalla scienza, né potrebb'essere 
consigliato dalla pratica benché fosse pure tenuto dal Codice Sardo che 
contemplava i reati colposi negli articoli 197,271-276,291, 292, 295, 
301, 308, 398, 412, 418, 466, 507, 509, 5io>Si2, 5i3>554-557> 640, 
662, 663, 680, 685, 686 n. I e 4 e 687, n. 4; e cosi dal legislatore 
Toscano che li contemplava negli articoli 187, 315, 325, 337, 352, 
353, 440, 444, 447, 455 e 456 del codice. 

Troviamo cosi contemplati nel Codice penale italiano in tante di- 
verse disposizioni e come altrettanti casi giuridicamente distinti, la 
negligenza del superiore nello impedire una contravvenzione commessa 
dal subordinato (art. 60); - la negligenza imprudenza nel custodire se- 
greti politici o militari usata da chi ufficialmente li possiede (art. 109); - 
la omissione^ la tardanza o il rifiuto del pubblico ufficiale competente, 
a far cessare una detenzione illegale o riferirne all'autorità che deve 
provvedere (a. 151); - la omissione o rifiuto di un atto d'ufficio di un 
pubblico funzionario (a. 178); - il rifiuto o l'indebito ritardo di un mi- 
litare o agente della forza nella esecuzióne di richiesta legalmente fat- 
tagli dall'autorità competente (a. 179); - la omissione o V indebito ritardo 



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I REATI COLPOSI 201 



di un pubblico uffiziale nel riferire all'autorità un reato in materia 
attinente alle sue funzioni, del quale ebbe notizia nell'esercizio delle 
medesime (a. i8o); - la negligen:(a o impruderiT^a del pubblico uffi- 
ziale o custode, per la quale sieno infranti o violati sigilli apposti per 
disposizione di legge o per ordine dell'autorità ad assicurare la con- 
servazione o la indennità di una cosa (a. 201, terzo comma); - la ne- 
gìigen^a o tinprudm:(a del custode, per la quale sieno state sottratte 
cose sottoposte a pignoramento o sequestro (a. 203, terzo comma), - 
la mancanza per negligenza all'obbligo assunto del iornitore di un pub- 
blico stabilimento o servizio (a. 205); - la negligenza o imprudenza 
del pubblico ufficiale per cui avvenga l'evasione di un arrestato o 
condannato, della custodia o trasporto del quale avea egli l'incarico 
(a. 229, terzo comma); - Vimprudenia negligenza, imperizia nella 
propria arte professioney o la inosservanza di regolamenti^ ordini di- 
scipline, che abbia cagionato incendio, esplosione, inondazione, som- 
'^t mersione, naufragio, rovina, o altro disastro di comune pericolo, a. 3 11), 

o fatto sorgere pericolo di un disastro sulle strade ferrate, o cau- 
sato l'avvenimento disastroso (a. 314), o fatti pericolosi alla sanità 
ed alimentazione pubblica (a. 323); - l'imprudenza, negligenza, 
imperizia nella propria arte professione, o la inosservanza di rego-- 
lamenti, ordini discipline per 'cui sia derivata morte o lesione per- 
sonale ad alcuno (a. 371), o un danno nel corpo o nella salute 
od una , perturbazione di mente, o sieno rimaste offese più persone 
(^' 375)^ ■ y abbandono di fanciulli miporir di dodici anni o di per- 
sone incapaci per malattia di mente o di corpo di provvedere a sé 
stesse, delle quali si abbia la custodia o si debba aver cura (a. 386), 
o l'abbandono di dette persone in luogo solitario, o fatto dai genitori 
a danno dei figli legittimi o naturali riconosciuti o legalmente dichia- 
rati, ovvero dall'adottante sopra i figli .adottivi o viceversa (a. 387), 
o di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile ed 
entro i primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio 
o di una prossima parente (a. 388) - o l'omissione d'immediato av- 
viso all'autorità, commessa da chi trovi abbandonato o smarrito un 
fanciullo minore di anni sette o altra persona incapace per malattia 
di mente o di corpo di provvedere a sé stessa; e così pnvQ V omissione 
di assistenza o d'immediato avvisò all'autorità, commessa da chi trovi 
una persona ferita o in pericolo, o un corpo umano che sia o sembri 
inanimato, quando si possa dare l'assistenza o l'avviso senza esporsi 
a danno o pericolo personale (a. 389). 



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202 CAPITOLO IV. 

Tali e tanti sono i casi di reati colposi previsti come delitti nel li- 
bro secondo del Codice penale italiano, ai quali ancora altri si hanno 
da aggiungere previsti e puniti come contravveriT^ioni nel libro terzo 
del Codice stesso; e cosi V omissione o il ritardo dei sanitari pél de- 
bito referto nei casi designati dalla legge, eccetto che il referto esponga 
la persona assistita ad un procedimento penale (a. 439); - la colpa di 
chi consegna o lascia portare, armi da sparo a fanciulli minori di 14 
anni o ad altre persone che non le sappiano o possano maneggiare 
con 'discernimento, o non le custodisce a dovere, o porta fucili ca- 
richi dove sia adunanza o concorso di gente (a. 466); - e di chi, 
senza licenza contro il divieto dell'autorità o incautamente, ritiene, 
maneggia o trasporta armi o materie esplodenti (a. 467-469); - la 
negli gen:^a od imperizia di chi concorse nel disegno o nella costru- 
zione dell'edificio, ponte, o armatura per costruzione o per riparazione, 
rovinati (a. 471); - la trascuran:^a nel provvedere alla conservazione 
al ristauro di un edificio pericoloso all'altrui sicurezza, e nel far 
rimuovere il pericolo persistente dopo l'avvenuta rovina (a. 472); - 
V omissione di collocare i segnali e ripari prescritti per impedire peri- 
coli (a. 473); - Vomessa custodia denuncia e l'irregolare ricovero ri- 
lascio di pazzi (a. 477-479), — l'omissione di custodia, e il malgoverno 
di animali o di veicoli (a. 480-482), - la negligen:(a imperi:(^ia di 
chi faccia sorgere in qualsiasi modo pericolo di danni alle persone o 
di gravi danni alle cose (a. 483), - la trasctiran:(a nello accertare la 
legittima provenienza degli oggetti acquistati o ricevuti in pegno, pa- 
gamento o deposito, quando appaiano provenienti da reato (a. 493), 
- e finalmente la omissione di immediata denunzia all'autorità di de- 
naro ricevuto o di cose comprate o altrimenti avute quando si venga 
a conoscerne la illegittima provenienza (a. 494)- 

É vero, purtroppo, che il sistema infelice di considerare codesto 
genere di reati immaginando come distinti i casi molteplici che tutti 
indistintamente hanno la stessa origine (cioè la mancanza o la fiac- 
chezza di volontà nell'adempimento del proprio dovere) è seguito da 
molti codici antichi e moderni; ma se la turba degli erranti potesse 
mutar l'errore in verità e mutare in pregi i difetti bisognerebbe pure 
concludere che uno dei più imperfetti fra tutti i Codici conosciuti 
cioè il Codice Chinese o Annamita è in questa parte a considerarsi 
più di ogni altro pregevole. A tale assurda conclusione bisognerebbe 
appunto venire per ciò che nessun altro codice più di quello è mi- 
nuzioso e diligente casista. Infatti: il Codice annamita (contenente 



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IREATICOLPOSI ^ 20$ 



gli Statuti fondamentali del 1647 e le Leggi suppletorie ddh dinastia dei 
Tsing, o Tsin^o Ta-T^in) nel tomo I, libro II (Leggi generali), Se- 
zione XI, n. 4, contempla la colpa di uno più mandarini negli affari 
pubblici (come errore di giustizia, codice mal applicato); — e puni- 
sce gli errori e la mancanza di attenzione dei mandarini nei pubblici 
affari (Lib. II, Sez. XXVII e XXVIII). — Sotto il titolo delle ferite e 
della morte occasionate giocando, per errore per impruden:(a, punisce 
con diminuzione di pena l'omicidio e il ferimento commessi giocando, 
lottando, ecc., e considera come delitto più leggiero l'omicidio com- 
messo per imprudenza, ammettendo per questo il riscatto pecuniario 
da pagarsi alla famiglia della vittima (lib. Ili, parte II, sez. XI, alla 
quale fanno seguito quattordici regolamenti supplementari diretti a di- 
sciplinare i reati colposi contemplati nella sezione medesima). Punisce 
anche più leggermente gli omicidi! e i ferimenti per imprudenza com- 
messi nel tirare • coU'arco, o sparando fucili in luoghi abitati (lib. Ili, 
parte 2% sex. XIV), ma punisce con pene severissime l'imprudenza 
dei tiratori all'arco e di chi lancia pietre o palle di terra davanti ai 
palazzi reali o ai sacri edifizi, e principalmente se i proiettili lanciati 
feriscano una guardia del corpo (lib. VII, parte 1% sez. X). — Con 
pena minore che per l'omicidio o il ferimento in rissa punisce l'omi- 
cidio e il ferimento causati da corsa troppo rapida di cavalli o vet- 
ture in luoghi abitati ; e quanto all'omicidio colposo è punito anche 
se avvenga in luoghi deserti (lib. Ili, parte 2% sez. XV). — Con- 
templa e punisce la morte o lesione causata dall'imprudenza o dalla 
ignoranza del medico (lib. Ili, parte 2% sez. XVI), — l'omicidio o 
il ferimento che avvenga per mancanza della precauzione da usarsi 
dai cacciatori (lib. Ili, parte 2*, sez. XVII), — la negligenza dell'au- 
torità municipale nel denunziare gli attentati al pudore, ove da tale 
negligenza sia derivato il suicidio della donna per l'onta subita (lib. Ili, 
parte 7*, sez. I), — l'incendio involontario, — il tener fuoco con- 
tro il divieto nei magazzeni di denaro o di riso, — la mancata sor- 
veglianza delle sentinelle ai palazzi reali o ai magazzeni e granai dello 
Stato o alle prigioni, se ha luogo al cominciare dell'incendio (Ub. Ili, 
parte 8% sez. VII), — e finalmente la negligenza del custode di carceri 
per la quale abbia avuto occasione la fuga di un detenuto (lib. Ili, 
parte 9% sez. VI). 

E passando al tomo II, di detto codice, troviamo che l'ignoranza della 
legge nei pubblici funzionari provata per esami che annualmente der 
vono subire, è punita colla ritenuta di un mese di stipendio se sono 



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204 



CAPITOLO IV. 



mandarini e con quaranta colpi di bastone se sono semplici impiegati 
(lib. IV, parte 2% sez. I); — e si punisce in modi diversi: la ne- 
gligenza dei portinai e dei guardiani notturni dei pubblici granai e 
delle casse dello stato e anche quella dei mandarini e impiegati che 
vi dimorano, se avviene un furto durante la notte (lib. V, parte 4», 
sez. XIII) ; — la negligenza degli astronomi che trascurino d' infor- 
mare subito il re dei grandi fenomeni celesti osservati (lib. VI, parte 2*, 
sez. XIV) ; — l'abbandono dei parenti vecchi od infermi (lib. VI, 
parte 2», sez. XVII) ; — l'abbandono anche momentaneo delle armi 
fatto dalle guardie del corpo ; e la negligenza dei sotto-ufficiali di 
servizio nel riprendere le infrazioni alla disciplina (lib. VII, parte i*, 
sez. XI); — la negligenza neir approvvigionare le spedizioni militari 
e il ritardo nello eseguire gli ordini di marcia (lib. VII, parte 2% se- 
zioni VI e VII); — il ritardo colposo di pubblici funzionari nella 
visita dei viaggiatori e delle mercanzie, e la loro imprudenza dalla 
quale sia derivato morte o ferimento nel tragitto dei fiumi (lib. VII, 
parte 3^, sez. Ili) ; — il ritardo arbitrario, la negligenza o lentezza 
dei capi-convogli destinati per un servizio pubblico (si punisce se- 
condo i casi anche di pena capitale), alla quale punizione potrà essere 
soggetta la persona che per errore nell'ordine impartito sia causa del 
ritardo (lib. VII, parte 3* sez. VII); — la mancanza di precauzione 
da parte di un mandarino o di altra persona incaricata della costru- 
zione o demolizione di un edifizio pubblico, cosi che se cade e muore 
un operaio l'autore dell'omissione risponderà di omicidio involontario 
(lib. Vili, parte 1% sez. II) ; — la negligenza dei mandarini superiori 
che omettono il dovuto rapporto contro i loro subordinati colpevoli 
(lib. Vili, parte i% sez. VI, nel Regolamento supplementare); — la 
negligenza dei mandarini e impiegati che trascurano la riparazione 
delle dighe o imprendono i lavori nelle epoche nelle quali non con- 
viene senza necessità distogliere il popolo dell'agricoltura ; e sarà mag- 
giore la pena se per la negletta riparazione si rompe una diga cagio- 
nando guasti alle private proprietà, e più grave ancora se avvengano 
ferimenti o morte di qualcuno (lib. VIII, parte 2% sez. II, nella quale 
sono contemplati altri casi, ed è seguita da un Regolamento supplemen- 
tare con minuziose prescrizioni di doveri e di cautele nell'eseguimento 
di pubblici lavori); — e finalmente la negligenza dei mandarini in- 
caricati della manutenzione dei ponti o delle strade quando la circo- 
lazione si trovi incagliata per colpa loro, e quando abbiano trascu- 
rato il ristabilimento dei ponti o altri mezzi di tragitto sui corsi d'ac- 
qua dove sono necessari (lib. Vili, parte 2*, sez. IV). 



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1 REATI COLPOSI 20$ 



Molti e curiosissimi esempi di siffatta casistica nella repressione 
della colpa si potrebbero desumere dalle diverse legislazioni antiche e 
medioevali del popoli nordici e meridionali d'Euiropa, e specialmente 
dagli statuti dei nostri comuni ; ma sarebbe opera inutile o quasi al 
proposito nostro i) tanto più che questo sistema primitivo che con- 
siste nel moltiplicare i casi di reati colposi e disseminarli fra dispo- 



i) Mi limito a riprodurre un solo di tali esempi che per la originalità del dettato 
e per la rarità del codice può interessare qualcuno dei lettori e consiste nei due 
brani relativi all'argomento di questo capitolo che trovansi nel Codice deìV antico di- 
ritto islandico denominato Iarnstda o Libro di Acone *) nel quale al titolo XXX del 
Jus personale si legge : « Hic de damnis casualibus agitur : quae maxima attentione 
sunt contemplanda et sapientia discernenda, quibus accidissent circumstantiis. Ubi- 
cunque enim in suam vel alienam utilitatem et commoditatem et auxilium operatur, 
damna casualia majori clementia tractanda sunt, quam facta non necessaria, quae 
tantum incuriae et frivolae levitati originem debent. Hinc, si duobus simul in silvam 
vel litora, ubi materies ejectitia jacet (arbores caesum) euntibus^ unius ascia Ugno 
excussa alterum occiderit, absque voluntate manubrium tenentìs, hic quartam tantum 
homicidii multae partem mortui haeredibus persolvat, et juramento probet sevirali, 
animum nocendi sibi abfuisse. Damna hujusmodi casualia, factis utilibus causata, 
quamvis vel laesionem vel mortem vel vulnera, invito agente, attulerint, eodem modo 
aestimanda sunt, nec Regi eorum respectu uUa debetur multa. Caetera vero damna 
casualia, inutili actione causata, et invito quidem agjqte laesionem, mortem vel vul- 
nera adferentia, verbi gratia : cu;n quis supra aedificia, loca edita vel naves jaculatur 
vel mittit, vel ludo se immiscet dimidia multae parte sunt resarcienda, agens vero 
ab animo nocendi sevirali se purgct juramento. Regi multa non debetur, Damna 
casualia quoad Regem innoxia. » 

Il titolo XII, nella Sectio de Commerciis dispone che: 

a Cum quis pecora sua alieni pabulanda committit, alimoniae contractus justis 
formulis, recipiens huic pecori ipsius qualicunque negligentia illata damna sustinéat. 
Culpa eius lata erit: si ipse pecora vel fame maceraverit vel occiderit vel etiam ii, 
quorum dictis et iuramentis prospicere debet. Culpa eius etiam lata est, si pastor pe- 
cora primum demortua invenerit vel praecipitantur per praerupta montium in pastoris 
absentia. Qpod si pastor et monstravcrit (pecora demortua; pelle nondum detracta et 
ea secutus fuerit, culpae non est arguendus. Culpa eius lata est, si (pecora) puteo mersa 
pereunt, nemine curam agente, vel furca ca strangulat. Sed si ligamen boum paleari 
infixcum fuerit et ligneo cuneo clausum (bobus strangulatis in stabulo) negligentiae 
non est arguendus. Pecora pabulanda porro pascat, donec in pascuis pabulum ipsa 
sibi quaerere possunt, tum dominum pecoris conveniat, eique sui pecoris curam ob- 
ferat, et exibeat id pastui sibi quaerendo par esse, et sese ejus periculi porro immu- 
nem esse declaret. Qui equum sive pabulo alendum sive in pascuis tenendum suscipit 
eius sustinéat periculum, quoad damna n^gligentia causata. Ad damna incuria data 

*) Questo monumento della sapienza legislativa degli Scandinavi venne redatto nel 1258 o I2j9 dal Re 

Aconc, e portato in Islanda verso il 126^ circa un anno dopo 1' unione di quell* isola alla Norvegia, dalla 

quale negli ultimi anni del ix secolo erano venuti i suoi primi colonizzatori, e culla quale poi nel 1380 pas- 
sava alla Danimarca. 



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206 CAPITOLO IV. 



sizioni che nulla o quasi nulla hanno fra loro di comune, si trova 
ancora usato da quasi tutti i codici d'Europa e d'America, come fa- 
cilmente potrà vedersi dalle disposizioni che qui accenniamo ad esempio, 
desumendole da quelli che pure sono considerati fra i migliori o sono 
dei più recenti, quali appunto il Codice Badese nei §§ 90, 101-103, 
21 r, 212, 337, 245, 248 e 249; — il Codice Austriaco nei §§ 2 

lettera/, 335 '337. 3^% 370> 376, 37», 43^, 433> 434-4S9> 469-477> 
486, 498, 499; — il Codice Indiano nei §§ 269, 279,280,287,288, 
290, 299, 304 ; e l'aggiunta a questo articolo che venne fatta coll'ar- 
ticolo 12 dell'atto n. XXVII, del 1870 (approvato dal Governatore 
Generale il 25 novembre 1870); — la Legge Penale di Svezia, cap. Ili, 
§ 7 e 8, cap. XIV §§ 9, 17, 20, 21, 24, 29, 31-34; — il Codice 
DI Danimarca nei §§ 195, 197-199, 207, 285 alinea, 286 in fine, 287 
alin., 288 alin., 289, 290 alin., 291, 292 alin. ; — il Codice di Zurigo 
nei §§ 82 ultimo alinea, 136, IJ7, 141, 142, 143, 195, 205, 208, 
212; — il Codice Ungherese dei crimini e dei delitti, negli arti- 
coli 75, 221, 230, 235, 257, 290, 291, 310, 314, 416, 417, 425,432, 
437> 438, 440, 441, 445, 448 e 457, e quello delle contravven- 
zioni negli articoli 28, 64, 73, 93-103, 106 e passim; e finalmente 
il Codice Olandese negli articoli 135, 136, 158, 163, 165, 167, 169, 
171, 173, 175, 198 quarto comma, 199 terzo comma, 283, 307-309, 
3 5 6, 413 alinea. 

Tornando al codice italiano che tutti gli altri ha superato in questo 
errore di numerosa ed inutile casistica, essendo pure nel complesso 
uno dei più concisi i*, e ha gareggiato perfino col chinese 2) si dirà 



referendum, quicquid accolae incuriosi ita aestimant, juramento hoc probaturi. At ali- 
quis bovem pabulandum suscipit, tum eius bovis, depositi instar, periculum sustincat. 
Nequis culpae est arguendus, quamvis vacca (deposita) non conceperìt, si modo taurum 
cum bobus suis teneat. » 

[) Il nuovo Codice Penale Italiano ha 34 articoli meno che l'Austriaco, 53 meno 
chu quello di S. Marino, 69 meno che il codice Belga, 128 meno che lo Spagnuolo, 
133 meno che TUngherese, 194 meno che il cessato codice sardo del 1859, ^^^ 
meno che il Badese, 230 meno che quello di New- York, e 654 meno che il Mes- 
sicano o della Bassa California. 

2) Dico soltanto che ha gareggiato col chinese, occupandomi qui specialmente 
del nostro codice penale, ma per essere esatto dovrei dite che il legislatore italiano 
ha superato ad esuberanza il legislatore chinese, come è facile vedere se ai molti 
casi di reati colposi distintamente previsti nei 36 articoli già ricordati del Codice 
Penale italiano si aggiungano tutti queUi specialmente previsti negli articoli 355, 
560^ 369, 375, 392, 397, 401, 403, 404, 406 e 418 del Codice per la Marina mercan- 
tile e tutti gli altri che ometto di noverare e che si trovano disseminati in tutte le 
kggi e disposizioni speciali non ancora codificate. 



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1 REATI COLPOSI 207 



per giustificarlo che è questione di metodo. È vero: ma quando il 
metodo nuoce alla chiarezza e porta non lieve ostacolo al facile ap- 
prendimento delle regole più elementari che governano la vita sociale, 
quel metodo è a dirsi riprovevole perchè dannoso, e non sarà mai 
giustificato né dall'uso inveterato, né dagli esempi autorevoli e fre- 
quenti; perché se é giusto che i giudizi non sugli esempi, ma sulle 
leggi si abbiano a pronunziare, é più giusto ancora che le leggi non 
dagli esempi, ma dalla ragione si traggano. 

Ed è certissimo pure che la forma speciale di ogni singola dispo- 
sizione di legge, come il metodo nella codificazione, è parte essenzia- 
lissima deiroi>era e dev'essere cura precipua di ogni prudente legis- 
latore. 




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CAPITOLO V. 

I CASI d'impunità. 



Come neir argomento dei reati colposi, così, e meglio ancora, no- 
verando le impunità per disposizione di legge sarebbe stato facile e 
conveniente e di nessun detrimento alla chiarezza, all' ordine e alla 
precisione, il raggruppare in poche disposizioni i quarantatre articoli 
che sanzionano la impunità o fanno ostacolo all'azione penale o al 
proseguimento della espiazione o alle conseguenze della condanna ; 
poiché tutti codesti casi di malefizio ripartiti in cinque o sei gruppi 
hanno comune l'impulso o le condizioni speciali della esecuzione o 
le conseguenze e la ragione per cui la legge li vuole impuniti, ra- 
gione che per quanto varia in apparenza è sostanzialmente identica e 
comune in molti casi, riguardando essa o la mancanza di un elemento 
del reato, o la mancanza del danno, o la mancanza infine della poli- 
tica necessità di punire. 

« Nessuno (secondo il codice nostro) può essere punito per un de- 
litto, se non abbia voluto il fatto che lo costituiscey tranne che la legge 
lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione 
od omissione » (art. 4/) ; o se commettendolo era « in tale stato di 
infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprii 
atti » (art, 46)^ anche « a cagione di ubbriachezza accidentale » 



i) Per questo caso d'impunità sanzionato dal nuovo CoJice io non voglio criti- 
care il legislatore italiano ; ma soltanto per osservare come anche i popoli barbari 
danno talvolta ai civili gravi argomenti di meditazione, ricorderò che presso gli an- 
tichi Messicani « Tubbriachezza nei giovani era delitto capitale : l'uomo era ucciso 

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2 IO CAPITOLO V. 



(art. 48)y o lo commise « per disposizione della legge » o « per or- 
dine dell'autorità » o « costretto dalla necessità di- respingere da se 
o da altri una violenza attuale e ingiusta » o «• un pericolo grave e 
imminente alla persona » non causato e inevitabile (art 4^) ; - o co- 
stretto dalla necessità di difendere i proprii beni contro gli autori di 
alcuno dei fatti preveduti negli articoli 406, 407, 408 e 410, o dal 
saccheggio ; o di respingere nottetempo gli autori di scalata, rottura 
o incendio all'abitazione o appartenenze, o quando l'abitazione o le 
appartenenze sieno in luogo isolato e vi sia fondato timore per la 
sicurezza personale di chi vi si trova (art. J76). — Non è pxmibile « co- 
lui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva com- 
piuto i nove anni » (art. j^), o se « compiuto i nove anni ma non 
ancora i quattordici, non risulti che abbia agito con discernimento » 
(art. J4 in principio) ; né lo è « il sordomuto che nel momento in 
cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni 
(art. /7), o se avendoli compiuti a non risulti che abbia agito con 
discernimento » (art. ;8) ; e neppure colui che « volontariamente de- 
sista dagli atti di esecuzione del delitto » (art. 61) ; né lo è per con- 
travvenzione la persona subordinata la quale abbia agito per- ordine 
della persona avente autorità, direzione vigilanza sopra di lei (art. 66). 
— Non è punibile il malefizio se intervenga la morte dell'imputato o 
condannato (art. 5/), o l'amnistia (art. 86), o nei casi specialmente 
indicati dalla legge 1' indulto o la grazia (art. 87), o la remissione 
della parte lesa (art. ò8)y o la prescrizione (art. pi e ^/), o la ria- 
bilitazione per ciò che riguarda le incapacità derivanti da condanne 
(art. ioo)y o l'oblazione volontaria dell' imputato nelle contravvenzioni 
per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire cento 
(art. 101). 

Non sono parimenti punibili i partecipi a bande armate, se prima 
o immediatamente dopo l'ingiunzione dell'autorità o della forza pub- 



<( a colpi di bastone nella carcere, e la donna lapidata. Negli uomini attempati, ben- 
« che non si punisse con pena di morte, si castigava pur con rigore. Se era uomo 
« nobile lo privavano del suo impiego e della nobiltà, e restava infame; se era plebeo 
« lo tosavano (pena per loro assai sensibile), e gli rovinavano la casa dicendo che 
« non era degno d'abitar tra gli uomini chi spontaneamente si privava del giudizio. 
« Qiiesta legge non proibiva Tubbriachezza nelle nozze, o in altre sì fatte allegrezze, 
« nelle quali era permesso il bere più del solito dentro la casa; né comprendeva i 
« vecchi settuagenari, ai quali in riguardo della loro età s'accordava il bere quanto 
« a loro piacesse. » — (F. S. Clavigero , Storia antica del Messico, Libro VII, tomo II, 
pag. 134). 



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7 r. 



ICASI d'impunità 2U 



blica disciolgano la banda armala a delinquere contro la sicurezza 
dello Stato, o impediscano il delitto propostosi ; o, se avendone sol- 
tanto fatto parte, si ritirano senza resistere consegnando o abbando- 
nando le armi (arU ijj) e « chi receda dal reo concerto prima che 
si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia .iniziato procedi- 
mento {art. 114), come pure i componenti una radunata di dieci o 
più persone che con violenza o minacele tenda a impedire o turbare 
le funzioni di corpi giudiziari politici o amministrativi o delle loro 
rappresentanze o di akre autorità, di uffici o di istituti pubblici, ov- 
vero ad influire sulle loro deliberazioni, quando si sciolga la radunata 
all'ingiunzione dell'autorità {ari. i8p) ; e chi usa violenza o minaccia 
per opporsi ad un pubblico ufficiale, o a lui rechi oltraggio « quando 
il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbi- 
trarli i limiti delle sue attribuzioni » {art. ip2 e ipp); chi falsamente 
dichiara all'autorità giudiziaria di aver commesso o di essere concorso 
a commettere un reato^ quando la falsa dichiarazione « sia diretta a 
salvare un prossimo congiunto » (^rf. 211 aliti,), chi in favore di 
un prossimo congiunto, « dopo che fu commesso un delitto pel quale 
è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto an- 
teriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze 
ulteriori, aiuta taluno ad assicurarne il profitto, a eludere le investigazioni 
dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla ese- 
cuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo di- 
sperde o altera le tractie o gli indizi di un delittp che importi la pén^ 
suddetta » {art. 22)), come pure chi, senza essere concorso nel reato, 
dia vitto o rifugio ad un prossimo congiunto che faccia parte di una 
associazione per delinquere {art. 249), o di un corpo armato a scopo 
di commettere un determinato malefizio {art. 2S}). 

Va esente da pena il testimonio falso o reticente che manifestando 
il vero esporrebbe sé medesimo od un prossimo congiunto a grave 
nocumento nella libertà o nell'onore ; e colui che per le proprie qua- 
lità personali, da lui dichiarate al giudice, non avrebbe dovuto essere 
assunto come testimone, avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà 
di astenersi dal deporre (art. 21 j); il testimonio o il perito mendace 
in procedimento penale, il quale ritratti il falso e manifesti il vero 
prima dell'esaurimento dell' istruttoria o della chiusura del dibattimento, 
o del rinvio della causa a cagione della falsa testimonianza (art. 216 
e 2iy) ; il pubblico ufficiale che nel termine di tre mesi procuri la 
cattura la presentazione all'autorità, degli evasi per sua negligenza 



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212 



CAPITOLO V. 



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o imprudenza (art, 2}}) ; colui che sfida a duello indottovi da grave 
insulto o da grave onta (art. 2}yJ; i portatori della sfida se impe- 
discono il combattimento, e i padrini o secondi se prima del duello 
abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se 
per opera di essi il combattimento abbia un esito meno grave di 
quello che altrimenti poteva avere (arf. 241). 

Vanno esenti ancora da pena: il colpevole di falsità in monete e 
in carte ^i pubblico credito, se riesca, prima che l'autorità ne abbia 
notizia, a impedire la contraffazione, Talterazione la circolazione 
delle monete o delle carte di pubblico credito contraffatte o alterate 
(art. 262) ; il colpevole di violenze carnali, corruzione di minorenni^ 
rapimento violento o ritenzione di una donna miaggiofe d'età o eman- 
cipata o di una persona di età minore a fine di libidine o di matri- 
monio, o di una donna coniugata a fine di libidine, se prima che sia 
pronunziata la condanna contragga matrimonio con la persona offesa 
(ari. }J2) ;la moglie adultera la quale provi che il marito nei cinque anni 
anteriori all'adulterio abbia tenuto una concubina nella casa coniugale, 
o notoriamente altrove, o abbia costretto o indotto essa moglie a pro- 
stituirsi o ne abbia eccitata o favorita la prostituzione; e cosi pure il 
marito adultero il quale provi che la moglie nel tempo suddetto abbia 
commesso adulterio (art. jjjjy e l'uno o l'altra, se avvengala remis- 
sione o la morte del coniuge offeso (art. JjSJ. 

Non avrà pena l'autore della diffamazione « se «la verità del fatto 
sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata 
(art. )P4j » ; né l'autore dell'ingiuria, se, in fatto d'ingiurie reciproche, 
piacesse al giudice dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse; 
o se l'offensore sia stato indotto all'offesa da violenze personali (ar- 
ticolo )97); né colui che fosse imputato « per offese contenute negli 
scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro pa- 
troni in causa innanzi all'Autorità giudiziaria concernenti la contro- 
versia (art. }9S); » né l'uccisore di volatili « sorpresi nei fondi da 
lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (art. 429, ultimo 
alinea); » e finalmente, i rei di furto, di truffa, appropriazione inde- 
bita, ricettazione, danneggiamenti semplici di cose, pascolo abusivo, 
uccisione o danneggiamento d'animali a detrimento del coniuge non 
legalmente separato, di parenti o affini in linea ascendente o discen- 
dente, del padre o della madre o del figlio adottivo, di un fratello o 
di una sorella conviventi in famiglia cogli autori di detti reati (arti- 
colo 43)). 



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I CASI D I M P,U M I T A 




So bene anch'io che un codice di leggi non può né deve essere 
un trattato di scienza giuridica; né voglio attirarmi i fulmini delle 
turbe, ossequenti alle tradizioni perfino negli errori, asserendo, che i 
novantotto casi d'impunità contemplati nei quarantatre articoli ricordati 
potevano facilmente e doveano essere ordinati in pochi articoli for- 
manti un distinto capitolo. Mi limito però ad osservare che tutti quei 
casi, ove per poco si vogliano meditare di fronte ai principii regolatori 
della penalità, si avvicinano cosi che si sarebbero almeno e assai fa- 
cilmente potuti fondere in pochi gruppi distinti. Infatti: vanno tutti 
impuniti per deficun:(a d'intelletto, i casi contemplati negli articoli 46; 
48, 53> S4j 57> 58; per deficien:(^a di volontà diretta e perfetta, i casi 
degli articoli 45, 60, 61, 133, 134, 189, 237 e 241, 357, 394, 397 e 
433; 'per mancan/^a di volontà, che ragionevolmente conviene , presu- 
mere dal necessario esercizio di un diritto, i casi cui si riferiscono 
gli articoli 49, 192 e 199, 376, 398 e 429; per inancan:(^a di volontà sup- 
posta, dalla legge positiva in omaggio alla legge di natura, che è quanto 
dire ai vincoli sacri di famiglia, i casi degli articoli 211, 225, 249, 
253, 215; onde apparisce che i casi d'impunità contemplati in questi 
ventinove articoli, sono tutti motivati dalla mancanza dell'elemento mo- 
rale del reato. Il pentimento e la riparazione utilmente sopravvenuti e : ^ 
quindi la mancanT^a di danno sono evidentemente la ragione unica e ^v 
dominante degli articoli 216 e 217, 223, 262 e 352. — Ragion poli- '^^ 
tica di necessità o di convenienza ha indubbiamente ispiratole dispo- ^ '^A 
sizioni degli articoli 85, 86, 87, 88, 91 e 95, 100 e 358. — E final- -^ 
mente ancora, da ragione politica e giuridica nel tempo stesso, è -t^ 
ispirata la disposizione dell'articolo lòi, poiché inutile del tutto, o • ^ 
piuttosto dannosa riuscirebbe ogni coazione a reprimere un fallo non % 
grave che l'autore medesimo spontaneamente riconos.ee, confessa e ripara. 

È verissimo ancora che se i fatti, quali or vedemmo e sono giuri- 
dic::mente raggruppati, si volessero più minutamente specificare e in- 
dividualizzare, invece di 98 potrebbero anche diventare 196 e si po- 
trebbe anche ra4doppiare il numero degli articoli che li contemplano, 
ma ciò non potrà mai individualizzare la ragione della impunità, quando 
essa, come nel caso nostro, contemplasse una quantità molto maggiore 
di casi materialmente diversi per circostanze di tempo, di luogo, di 
mezzo. Non è il numero o il lusso delle parole o delle disposizioni 
che si ricerca in un codice, ma la giustizia delle disposizioni, l'ordine 
logico delle materie, l'economia, la cliiarezza e la proprietà del lin- 
guaggio, onde la legge é resa più facilmente applicabile. 



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LE AZIONI CIVILI 
PER DELITTI E QUASI-DELITTI 

NELLE DIVERSE LEGISLAZIONI STRANIERE 



PER l'anticTo e ben noto principio, novellamente affermato dal Co- 
dice Penale italiano colla disposizione dell'articolo 37, che « la 
condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato 
alle restituzioni e al rifarcimento dei danni, » e in riguardo special- 
mente al dispostò dell'art. 9 alinea del titolo preliminare al Codice 
CIVILE per cui le obbligazioni ex delieto o quasi ex deliclOy vengono 
regolate dalla lex loci delieti comtrtissi 0, non sarà increscioso ai let- 



i) Il Pag fici-Mazzoni, nelle sue Istilu\wni di diritto civile italiano (voi. I, § 99) 
parlando delle obbligazioni che hanno per causa il fatto dell* uomo,' osserva che 
« Quando poi tal fatto costituisca un delitto o quasi delitto civile, la sottomissione 
di esso alla legge del luogo in cui fu compiuto, è una conseguenza necessaria della 
natura stessa delle cose; perciocché non può darsi delitto o quasi delitto senza in- 
frazione alla legge del luogo: » e riferisce in nota un caso pratico, meritevole fra 
i molti di essere anche qui ricordato. — La Gran Corte di giustizia d* Inghilterra, 
divisione deirammiragliato 3 febbraio 1876, "Revue de droit international, X, 541), ap- 
phcò questo principio nella seguente specie: Una nave inglese urtò per negligenza 
contro una costruzione sottomarina in un porto spagnuolo, cagionandole danno. Il 
proprietario di essa ne chiese il risarcimento ai proprietari della nave, in base alla 
legge inglese che li fa responsabili delle negligenze del capitano e deirequipaggio. 
I convenuti opposero, che secondo la legge spagnuola debbono risponderne soltanto 
il capitano e T equipaggio. L'eccezione fu ammessa; perchè « la regola che ninno 
può essere tenuto di un delitto, se non secondo la lex loci delieti commissi^ prevale 
sopra tutti gli argomenti che potrebbero desumersi dalla legge, sotto il cui impero 
un committente sceglie un preposto.. » 



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218 APPENDICE 



tori, né disutile in pratica, il conoscere le disposizioni che nelle princi- 
pali legislazioni straniere si riferiscono a codesta materia e corrispon- 
dono in qualche maniera alle disposizioni che negli art. iijia iijéy 
trattano appunto dei delitti e dei quasi ^delitti nel CodicQ civile italiano, 
come pure le disposizioni diverse disciplinanti la prescrizione delle 
obbligazioni medesime, essendo ben noto come -la prescrizione sia re- 
golata dalla legge alla quale è soggetto il diritto che ne forma Tobbietto. 

E perchè possa questo lavoro riuscire in pratica della maggiore 
utilità desiderabile, nel difetto di altre pubblicazioni di questo genere, 
sceglierò fra le leggi straniere quelle delle nazioni alle quali è mag- 
giore l'emigrazione italiana o colle quali abbiamo più frequenti com- 
merci, e quelle che più difficilmente . si troverebbero da chi avesse a 
giovarsene ; e presenterò nel loro testo originale le disposizioni di leggi 
redatte nelle lingue delle nazioni latine, siccome quelle che sono ge- 
neralmente intese da magistrati e patroni e da tutta la gente colta, 
anche estranea allo studio delle leggi. 

E poiché nell'argomento della responsabilità civile per delitti e quasi 
delitti^ gli articoli 1382-1386 del Codice Napoleone, che é pure il 
solo testo ufficiale del Còdice civile per il Belgio, furono letteral- 
mente copiati o tradotti o servirono di modello a molti fra i codici 
moderni, incomincierò dalle disposizioni del Codice francese. 

Questo Codice che Vigliani disse il gran tipo dei codici moderni, 
e che il Laurent ammira come un capo d'opera di legislazione, fu 
accettato o imitato in Italia, in Polonia, in Olanda, nel Granducato 
di Baden, nel Luxemburgo, nei Cantoni di Ginevra, di Neufchatel, di , 
Vaud, dì Friburgo e del Vallese, nella Luisiana, nella Repubblica 
d' Haiti e nella Repubblica Dominicana, e fu come il segnale di tutto 
il gran movimento di codificazione che sarà la nota più caratteristica 
• del progresso negli studi giuridici del nostro secolo; movimento che 
s'impose alla stessa Inghilterra nei suoi dominii delle Indie (do- 
tati già in parte di una vera codificazione come le nazioni d'Europa 
e d'America), mentre anch'essa si sta preparando con parziali e ri- 
petuti tentativi ad una completa codificazione della congerie immensa 
delle sue leggi. A questa codificazione facciamo voti che possa presto 
arrivare, e facciamo voti ad un tempo che cessi di essere un sogno 
la nobile aspirazione di tante menti elettissime ad un Codice inter- 
nazionale; arditissima idea che il compianto Mancini propugnava nel 
Parlamento italiano fino dal 24 novembre 1873, iniziativa ben degna 
della operosità inesauribile, della vasta dottrina e dell' ingegno di quel 
grande giureconsulto. 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 219 



CODICE CIVILE FRANCESE i) 

DES DÉLITS ET DES Q.U A S I-D É L I T S. 

(Codice helgdy delle Repubbliche Dominicana e d'Haiti, 
dello Stato indipendente del Congo^ di Monaco e di Romania), 

Art. 1382. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » 

Art. 1383. « Chacun est responsable du dommage qu'il a cau&é non 
seulement par son fait, mais encore par sa negligenge ou par son 
imprudence. 

Art. 1384. « On est responsable non seulement du dommage que 
Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui* est cause par 
le fait des personnes dont on doit répondre, où des choses que Ton 
a sous sa garde. — Le pére, e la mère après le décès du mari, sont 
responsables du dommage cause par leur enfants mineurs habitant 
avec eux; — Les maitres et les commettants, du dommage cause par 
leurs domestiques et prepose dans les fonctions aux-quelles ils les ont 
emplòyé ; — Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs 
élèves.et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. 
— La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les pére et mère, 
instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empècher le fait 
qili donne lieu à cette responsabilité. » 

Art. 1385. « Le propriétaire d'un animai, ou celui qui s'en sert,, 
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que 
l'animai a cause, soit que l'animai fùt sous sa garde, soit qu'il fùt 
égaré ou èchappé. » 

Art. 1386. « Le propriétaire d'un bàtiment est responsable du dom- 
mage cause par sa mine, lorqu'elle est arrivée par une suite du dé- 
faut d'entretien ou par le vice de sa construction. » 

Corrisponde perfettamente al francese il Codice civile della Re- 
pubblica DOMINICANA nelle disposizioni degli articoli 1 382-1 386, e il . 
Codice Civile per lo Stato indipendente del Congo 2) nelle disposizioni 



i) 11 titolo di Code Napoléon fu rislabilito per decreto del 27 marzo 1852 {BtiUetin 
des LoiSy IO* sèrie, n. 3859>. dedizione del 1804 era intitolata Codecivil desFrangais; 
quella del 3 settembre 1807 Code NapoUon; quella del 30 agosto 18 16 Code csviL 

2) Bidletin Officiel ile V Èat indépendatU du Congo, 4« année, aoùt 1888, pag. 164 
e 165. 



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220 APPENDICE 



degli articoli 258-262 ^ ; e corrisponde pure perfettamente il Codice 
CIVILE DELLA REPUBBLICA d' Haìti negli articoli II 68-1 172, tranne in 
ciò che all'art. 11 70 omette il terzo capoverso del corrispondente ar- 
ticolo 1384 del Codice francese risguardante la responsabilità degli 
istitutori e artigiani pel danno causato dai loro allievi e apprendisti 
nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza. Corrispondono 
pure il Codice civile italiano del 1865 (articoli 1151-1156) e il 
Codice civile' del Principato di Monaco del 15, novembre 1881 e 
25 ottobre 1884 (articoli 1229-1234) aggiungendo essi però, dopo il 
primo capoverso dell'art. 1384 del francese, un nuovo capoverso che 
costituisce responsabili « i tutori pei danni cagionati dai loro ammini- 
strati abitanti con essi » e aggiungendo pure in fine del capitolo un 
articolo nuovo riguardante la solidarietà fra le varie persone imputa- 
bili, colla differenza che mentre l'italiano dice in esso articolo (11 56) 
che « se il delitto o quasi delitto, è imputabile a più persone, queste 
sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato, » quello di 
Monaco ii\vece nel detto ar-ticolo (1234), con formola meno precisa 
e che lascia più campo all'arbitrio del giudice si esprime dicendo: 

« Les auteurs et les personnes responsables d'un délit ou quasi-délit 
d'après les règles ci-dessus, peuvent étre condamnés solidairement, s' il 
y a lieu, à la reparation du dommage. » 

Corrisponde ancora perfettamente al francese il Codice Civile di 
Romania del 1864, in vigore dal 1° Dicembre 1865 (art. 998-1002), 
il quale però aggiunge pure l'art. 1003 perfettamente corrispondente 
all'art. 11 56 aggiunto pure dal Codice Civile italiano 1). 

CODICE CIVILE OLANDESE. 

Corrisponde pure perfettamente al francese il Codice civile olan- 
desi^ o Neerlandese^ o, come pure si dice, dei Paesi Bassi 2) (art. 1401- 



i)-Art. 100^ « Cdnd deìictul sau quasi-deìictul este imputabil mai tnullor persoane, 
aceste persoatie stint tinute soìidar pentru despaguhire ». 

2) Il Codice 'Napoleone, introdotto in Olanda ccn decreto dell* 8 novembre 1810, 
s* impose talmente ai reda.tori dei susseguenti progetti e ai lavori di revisione, che 
oggi ancora se lie distinguono assai chiaramente le traccie nel codice neerlandese 
che vige dal i*^ octobre 1838, cosi che non bastarono a cancellarne la vecchia im- 
pronta le ripetute modificazioni che vi apportarono le leggi del 26 aprile 1866, 
4 8 luglio 1874, 26 aprile e 26 giugno 1876, 6 maggio 1878, 4^5 giugno 1878, 
23 aprile e 24 giugno 1879, 2S giugno 1881, né quella finalmente del 26 aprile 1884. 



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•41 *■ 



LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 221 

1405), eccettuato nel primo articolo 1401, che invece delle parole 

« Tout fait quelconque de V homme » dice più propriamente 

« Ogni fatto illecito » e nell'ultimo articolo 140^ dopo le 

parole <c par sa mine » aggiunge, e opportunapientc, gli aggettivi 
« totale par:(iale » e dopo le altre « par le vice de sa construction » 
aggiunge ancora « dispositione. » — Ma il Codice olandese prosegue 
inoltre regolando questa materia colle undici disposizioni seguenti: 

Art. 1406. « Nel caso di assassinio o di omicidio involontario, il 
coniuge sopravvivente, i figli o i genitori della vittima dal cui lavoro 
traevano l'ordinario sostentamento, hanno azione per danni e interessi 
da stabilire secondo la posizione e la fortuna rispettiva delle per- 
sone e secondo le circostanze, » 

Art. 1407. « Le ferite o mutilazioni causate volontariamente o per 
imprudenza, danno il diritto alla vittima di reclamare, oltre le spese, 
di cura, i danni e interessi derivanti dalla ferita o dalla mutilazione. 

« Saranno questi egualmente aggiudicati secondo la posizione e la 
fortuna rispettiva delle persone e secondo le circostanze. 

(( Quest'ultiif a disposizione si applica, in generale, quando si tratta 
di aggiudicare danni e interessi risultanti da qualsiasi infrazione com- 
messa contro le persone. ». 

Art. 1408. « L'azione civile in materia di calunnia^ d'oltraggio i) 
d'ingiuria, ha per oggetto di ottenere, oltrc^ i danni e interessi, la 
riparazione del pregiudizio portato all'onore e alla riputazione. 

« Il giudice estimando il pregiudizio avrà riguardo alla gravità della 
calunnia^ dell'oltraggio 2) dell'ingiuria, come pure alla qualità, alla 
posizione e alla fortuna delle rispettive parti, e alle circostanze. » 

Art. 1409. « La parte lesa può inoltre domandare che sia dichiarato 
nello stesso giudizio che il fatto commesso è calunnioso, oltraggiante l) 
o ingiurioso. 

« Se essa domanda la dichiarazione che il fatto commesso è ca- 
lunnioso, le regole stabilite dall'art. 265 del Codice penale per la pro- 
cedura penale in materia di calunnia, saranno applicabili 4). 

i) L'articolo 12 della legge del 26 aprile 1884, sopprime in questo articolo le pa- 
*role — di calunnia,' di oltraggio — come pure negli articoli 141 1, 1412 e 1416. 

2) Furono soppresse queste parole coU'art. 12 della legge citata. 

3) L'art 12 della legge anzidetta sopprime pure in quest'articolo la parola oltrag- 
gia nte, 

4) Qjiesto primo capoverso fu aggiunto per disposizione del citato art. 12 della 
legge 26 aprile 1884. 



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222 APPENDICE 



« La sentenza, se la parte lesa lo domanda, sarà pubblicamente af- 
fissa a spese del condannato in tanti esemplari e luoghi, quanti saranno 
giudicati convenienti. » 

Art. 1410. (( L' imputato può, senza pregiudizio all'obbligo di pagare 
i danni e interessj, evitare che la dimanda fatta in virtù dell'articolo 
precedente, sia accolta, offrendosi a dichiarare pubblicamente davanti 
al giudice, che deplora il fatto del quale si' è reso colpevole, che ne do^ 
manda perdono e che ritiene la parte lesa per una persona d' onore, e 
realizzando questa offerta. » 

Art. 141 1. « Le azioni indicate nei tre articoli precedenti, passano 
al coniuge, ai genitori, ascendenti e discendenti, fino al secondo grado, 
pel titolo di calunnia^ d'oltraggio d'ingiuria fatta al coniuge, figli, 
nipoti, genitori e avi dopo il loro decesso. » 

Art. 141 2. « L'azione civile per il titolo di calunnia, d'oltraggio 
d'ingiuria non potrà aver luogo contro l'imputato che non ebbe l'in- 
tenzione d'ingiuriare. 

crL' intenzione d'ingiuriare è ritenuta non esistere, quando l'autore 
ha manifestamente agito per l'interesse pubblico in vista di neces- 
saria difesa i). » 

Art. 14 13. « L'azione civile non avrà luogo parimenti, quando la 
persona ingiuriata fu dichiarata colpevole del fatto imputato per sen- 
tenza definitiva e irrevocabile 2). 

« Nondimeno, colui che notoriamente persegue altri con imputazioni 
nel solo scopo d'ingiuriare, anche quando la verità dell'imputazione 
risulti da sentenza o atto autentico, è tenuto a riparare il pregiudizio 
per tal modo causato. » 

Art. 14 14. « Tutte le azioni, delle quali è trattato nei sei articoli 
precedenti, sono estinte dal perdono espressamente o tacitamente ac- 
cordato dall'offeso se, dopo l'ingiuria e dopo eh' egli n' ebbe cono- 
scenza, egli abbia manifestato un'intenzione di riconciliarsi o di per- 
donare tale che escluda quella di domandare i danni e interessi o la 
riparazione del pregiudizio portato al suo onore. » 

Art. 1415. « L'azione per danni e interessi, menzionata nell'arti- 



i) Questo capoverso fu sostituito in virtù dell'art. 12 della legge 26 aprile 1884 
alle altre parole che seguivano nell'art. 141 2, che si leggono ancora nel testo, e che 
non giova qui riprodurre. 

2) Questo primo alinea fu cosi modificato per disposizione dell'art. 12 della legge 
26 aprile 1884 e sostituito a quello che ancora si legge nel testo. 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 2 23 

colo 1408, non si estingue né per la morte dell'offensore né per quella 
dell'offeso. » 

Art. 1416. « L'azione civile per titolo di calunnia, d'oltraggio o 
d' ingiuria, si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui il fatto 
venne commesso e conosciuto dal querelante. 

a Tutte le altre azioni civili per danni e interessi, in dipendenza 
di fatti che dieno luogo ad un'azione penale, si prescrivono nel tempo 
fissìato per la prescrizione dell'azione .penale i). » 

CODICE CIVILE GENERALE AUSTRIACO 

DEL I*' GIUGNO 181I 2). 

Lasciando le disposizioni puramente dottrinali di questo codice, mi 
limito a riprodurre quelle che praticamente possono riuscire più inte- 
ressanti, sotto la rubrica: « Del diritto di indcnniiia:^one e di soddi- 
sfacimento. » ^ 

§ 1295. ^ Ciascuno ha il diritto di esigere dal danneggiato la ri- 
parazione del danno, dato con colpa, sia che si fosse recato coll'essersi 
contravvenuto ad un dovere nascente da un contratto, o indipenden- 
temente dal medesimo ». 

§ 1299. « Quegli che professa pubblicamente un ufficio, un'arte, un 
traffico, un mestiere,- o chi senza necessità assume volontariamente un 
affare che richiegga una speciale perizia o una diligenza non comune, 
manifesta con ciò di obbligarsi alla diligenza necessaria e di attribuirsi 
la richiesta non comune perizia, e perciò si fa risponsabile per la man- 
canza di esse qualità. Che se chi gli ha affidato l'affare conosceva la 



i) Secondo Tart. 70 del Codice penale neerlandese « l'azione penale si estingue 
colla prescrizione: 

<f IO Dopo un anno per tutte le contravvenzioni e pei reati commessi colla stampa; 

« 20 Dopo sei anni pei reati punibili coU'ammenda, la detenzione o il carcere per 
non più di 3 anni; 

« 30 Dopo dodici anni per tutti i reati punibili di carcere per più di tre anni; 

« 40 Dopo diciotto anni per tutti i reati punibili col carcere a vita. » 
Ometto qui, come meno interessanti al proposito, i tre seguenti articoli 71, 72 e 
73 che regolano il corso, la interruzione e la sospensione della prescrizióne per 
razione penale. 

2) Moltissime correzioni ed aggiunte vennero poi fatte a questo codice, e special- 
mente colle leggi del 4 e 25 maggio, 13 e 14 giugno e 18 luglio 1868, 6 febbraio, 
30 maggio e io giugno 1869, 9 aprile 1870, 25 luglio 1871^ 27 aprile 1873, 24 aprile 
e 16 maggio 1874, 31 marzo 1875, 25 dicembre 1876, 8 novembre 1877, 25 giugno 
1878, 4 giugno 1882, 16 febbraio e 23 maggio 1883. 



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224 APPENDICE 



di lui imperizia, o usando dell'ordinaria attenzione poteva conoscerla, 
egli pure è in colpa ;;• 

§ 1 300. « Un perito è rispònsabile anche nel caso che, ricevendo rimu- 
nerazione, dà con colpa un consiglio nocivo in oggetti della sua arte o 
scienza. Fuori di questo caso, chi ha dato il consiglio è tenuto soltanto al 
risarcimento del danno che ha scientemente recato col suo consiglio ». 

§ 1301. (( Del danno ingiustamente arrecato possono essere rispon- 
sabili più persone quando insieme immediatamente o mediatamente 
con lusinghe, minacce, comando, aiuto, occultazione o con altro so- 
migliante modo, od anche coU'omissione soltanto del loro obbligo 
particolare d'impedire il male, vi abbiano contribuito; » 

§ 1302. In questo caso, se il danno è stato dato per colpa e se 
possa determinarsi quanto ciascuno ne abbia cagionato, ognuno è ri- 
spònsabile soltanto per quello che per sua colpa ha recato. Se poi il 
danno fu dato deliberatamente, o se non si possa determinare in qual 
proporzione ciascuno vi abbia contribuito, sono tutti obbUgati solida- 
riamentè, salvo a quello che lo avesse risarcito il diritto di regresso 
verso gli altri. » 

§ 1304. « Se nel danno concorre anche la colpa del danneggiato, 
questi lo porta proporzionatamente coll'autore del danno; e se non 
può determinarsi la proporzione, lo portano in parti eguali ». 

§ 1306. (( Dì regola ninno è tenuto a riparare il danno cagionato 
senza sua colpa o con un'azione involontaria. » 

§ 1307. •« Ma se taluno per propria colpa si è procurato uno stato 
passaggiero di turbamento di sensi, è da attribuirsi a sua colpa anche 
il danno arrecato in questo stato. Lo stesso deve applicarsi al terzo 
che. con sua colpa ha dato causa all'alterazione di mente di chi ha 
recato il danno. » 

§ 1 308. « Se i mentecatti o gl'imbecilli o i fanciulli recano danno 
ad alcuno che vi abbia dato occasione con qualche sua colpa, il dan- 
neggiato non ha diritto al risarcimento. » 

§ 1309. « Fuori di questo caso gli compete d'essere Indennizzato 
da quelli ai quali sarà imputabile il danno per aver negletto la cura 
loro affidata sopra tali persone. » 

§ 13 IO. « Se il danneggiato non .possa in questo modo ottenere il 
risarcimento, il giudice ordinerà il risarcimento o dell'intiero danno, 
o d'una parte di esso da stabilirsi a termini di equità, avuto riguardo 
alle circostanze, se al danneggiante, sebbene non abbia questi ordina- 
riamente l'uso della ragione, possa per avventura nel dato caso essere 






LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 22$ 



imputata la colpa; ovvero se il danneggiato, per risparmiare il dan- 
neggiante, abbia tralasciata la difesa; o finalmente avuto riguardo alla 
sostanza del danneggiante e del danneggiato. » 

§ 131 1. « Il mero caso fortuito è a pregiudizio di quello sulla di cui 
sostanza o sulla cui persona avviene. Se però alcuno vi avrà data occa- 
sione per sua colpa, avrà trasgredito le leggi dirette a prevenire i danni 
casuali, oppure si sarà immischiato senza necessità negli affari altrui, è 
risponsabile d'ogni danno che altrimenti non sarebbe avvenuto. » 

§ 13 12. « Quegli che in caso di necessità presta ad alcuno Topera 
sua non è risponsabile del danno che non ha allontanato, a meno che 
non abbia colpevolmente impedito un altro che avrebbe prestata un'o- 
pera più utile. Ma anche in questo caso può compensare il danno 
dato col vantaggio certo che avesse all'altro procurato. » 

§ 13 14. « Se alcuno prende al suo servizio una persona senza cer- 
tificato, o tiene scientemente al suo servizio chi è pericoloso per qual- 
che qualità di corpo o di mente, oppure dà ricetto ad un notorio 
delinquente, è tenuto alla riparazione del danno cagionato dalla qua- 
lità pericolosa di queste persone tanto verso il proprietario della casa, 
quanto verso gli abitanti in essa. » 

§ 13 15. « Anche quegli che scientemente ha assunta una tale per- 
sona pericolosa, o ha impiegata in un affare una persona incapace, è 
risponsabile di quel danno che ne è risultato al terzo. » 

§ 1 3 1 6 « Gli albergatori, i condottieri per acqua e per terra sono 
risponsabili del danno che le persone di servizio loro proprie^ o da 
essi come tali assegnate, cagionano' alle cose ricevute dal passaggiero 
nell'albergo o nella barca, oppure .alle cose affidate pel trasporto. » 

§ 13 17. « In quanto siano responsabili del danno gli istituti pubblici 
che hanno per oggetto il trasporto di effetti, è determinato da speciali 
regolamenti. » 

§ 13 18. « Se per la caduta dì una cosa sospesa o posta in maniera 
pericolosa, o per essere gettata, o versata qualche cosa fuori di una 
abitazióne viene recato danno ad alcuno, è risponsabile quegli dalla 
di cui abitazione è stata gettata, versata od è caduta la cosa. » 

§ 1320. <c Se alcuno è danneggiato da un animale, deve essere ri- 
sarcito da quella persona che lo ha istigato o irritato, o trascurato di 
custodirlo. Se ninno può essere convinto di siffatta. colpa, il dannosi 
reputa un caso fortuito. » 

§ 1321. « Chi sorprende nei suo fondo il bestiame altrui, non ha 
per ciò solo il diritto di ucciderlo. Ma può coi mezzi opportuni scac- 

15 



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226 



APPENDICE 



ciarnelo, ovvéro, se ne sia stato danneggiato, ha egli diritto di pri- 
vata pignorazione di tanti animali quanti siano sufficienti per inden- 
nizzarlo; deve però entro otto giorni o transigere col proprietario degli 
animali, o promuovere in giudizio la sua azione ; in caso diverso deve 
restituire gli animali ritenuti in pegno. » 

§ 1323. (( Onde risarcire un danno cagiohato debbono restituirsi le 
cose tutte nello stato pristino, o se ciò non può eseguirsi, devesi pa- 
gare il valore di stima. Se il risarcimento risguarda soltanto il danno 
dato, si chiama propriamente indennizzazione; se si estende anche al 
lucro cessante e alla riparazione della recata offesa, dicesi pieno sod- 
disfacimento. » 

§ 1324. (( Nel caso di danno cagionato con dolo o per evidente 
negligenza, il danneggiato può domandare il pieno soddisfacimento, e 
negli altri casi la sola indennizzazione propriamente detta. Dietro ciò 
ove si incontra nelle leggi l*espressione generale di risarcimento, deve 
giudicarsi quale specie di risarcimento di danno abbia a prestarsi ». 

§ 1325. Chi altrui reca danno nel corpo, deve somministrare al 
danneggiato le spese della cura, risarcirgli il guadagno mancatogli; o 
se il danneggiato viene reso incapace di acquistarne, anche quello che 
gli fosse per mancare in avvenire; deve inoltre sopra domanda pa- 
gargli, pei dolori sofferti, una somma da commisurarsi alle rilevate 
circostanze. » 

§ 1326. Se per la offesa la persona danneggiata è stata resa de- 
formej^ si deve, principalmente se sia di sesso femminino, aver riguardo 
a questa circostanza, in quanto può essere impedita nei mezzi di mi- 
gliorare la sua sorte. » 

§ 1327. (( Se da un'offesa corporale deriva la morte, non solamente 
sono da soddisfarsi tutte le spese, ma è dovuto alla moglie ^ed ai figli 
dell'ucciso il risarcimento di quanto con ciò venne loro a mancare. » 

§ 1328. « Chi seduce una donna e con essa procrea un figlio deve 
sostenere le spese del parto e del puerperio, e adempire a tutti gli 
altri obblighi di^ padre determinati nel capitolo terzo della prima parte 
di questo codice. Quando la seduzione debba punirsi come delitto o 
grave trasgressione di poUzia è determinato dalle leggi penali. » 

§ 1329. « Chi priva un altro della libertà con violento rapimento, 
o con arresto privato, o deliberatamente con arresto illegale, deve re- 
stituirlo alla primiera libertà e prestargli pieno soddisfacimento. Che 
se non può restituirlo alla libertà, deve prestare risarcimento alla mo- 
glie ed ai figli come nel caso che alcuno fosse stato ucciso. » 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 



227 



§ 1330. « Se con offese nell'onore venne cagionato ad alcuno un 
^danno «areale, o gli viene a mancare un lucro, il danneggiato ha difitto 
di domandare l'indennizzazione o il pieno soddisfacimento. » 

§ 1331. (f Se alcuno è danneggiato ne' suoi beni da un terzo o de- 
liberatamente» o per evidente di lui negligenza, può egli anche pre- 
tendere il lucro cessante; e se il danno fu recato con un'azione proi- 
bita dalle leggi penali, o per petulanza e malignità, può anche pre- 
tendere il valore di speciale affezione. » 

§ 1332. « ir danno cagionato con minor grado di colpa o di ne- 
gligenza deve risarcirsi secondo il valore ordinario che la cosa aveva 
al tempo del danno recato. » 

§ 1337. « L'obbligo del risarcimento del danno e del lucro cessante, 
o del pagamento della pena convenzionale è inerente alla sostanza e 
passa negli eredi. » 

§ 1338. « Il diritto 'per la riparazione del danno deve di regola 
promuoversi come qualunque altro diritto privato innanzi al giudice 
ordinario. Il danneggiante che abbia insieme violata una legge penale 
è inoltre soggetto alla pena determinata. Spetta anche in questo caso 
al giudice civile il conoscere e il decidere sulla riparazione del danno, 
in quanto dalle leggi penali non sia dichiarato di competenza del giu- 
dice criminale o dell'autorità politica. » 

§ 1339' « Per le lesioni corporali, per gli ingiusti attentati alla li- 
bertà e per le offese nell'onore si procede e, secondo le circostanze, 
si applica la pena dal tribunale criminale se sono delitti, e dall'auto* 
torità politica se sono gravi trasgressioni di polizia, oppure traviamenti 
che non appartengono né all'una, nò all'altra classe. » 

§ 1340. « Queste autorità, se l'indennizzazione può immediatamente 
determinarsi, debbono tosto pronunziare il loro giudizio secondo le 
regole prescritte in questo capitolo. Se poi la riparazione del danno 
non può essere immediatamente determinata, si dovrà nella sentenza 
o nel decreto esprimere in generale che rimane salvo all'offeso il di- 
ritto di domandare in separato giudizio l'indennizzazione. Lo che è 
sempre libero ne' casi criminali alla parte offesa, e negli altri casi ad 
entrambe le parti, ogni qualvolta non siano paghe della misura d'in- 
dénnizzazione determinata dall'autorità che ha pronunziata la pena. » 

La prescrizione delle azioni per indennizzo e soddisfacimento sono 
regolate nel Codice Austriaco dai due seguenti paragrafi: 

§ 1489. « Qualunque azione per indennizzazione si estingue dopo 
tre anni da computarsi dal tempo in cui il danneggiato avrà avuto no- 



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228 APPENDICE 



tizia del danno. Che se egli non ne ha avuto notizia, ovvero se il danno 
nasce da delitto, Y azione non è prescritta che dopo trent' anni » 

§ 1490. « Le azioni per ingiurie consistenti soltanto in oltraggi re- 
cati con parole, scritti o gesti non possono più intentarsi dopo un 
anno. Se l'ingiuria è stata recata con fatti, l'azione pel soddisfacimento 
dur^ tre anni. » • 

CODICE CIVILE DEL PERÙ 

E VARIANTI ALLE SUE DISPOSIZIONI INTRODOTTE 

DAL Codice Civile di Guatemala 0. 

Art. 2189. « Delitos son los hechos practicados intencionalmente 
contra la ley » 2'. 

Art. 2190. « Cuasidelitos son unos hechos ilHcitos cometidos solo 
por culpa 3) y sin dolo. » y 

Art. 219 1, (c Cualquiera que por sus hechos, descuido ó imprudencia 
cause ^ un per juicio a otro, està obligado a subsanarlo. 

(f El padre y a su falta la madre, estdn igualmentc obligados por 
los perjuicios que causen los hijos que tienen bajo su patria potestad. 

« El guardador, lo està por los perjuicios que causen sus menores 
ó los incapaces que tiene d su cargo. 

« El maestro, por los que» causen sus aprendices. 

« Y en general, el que tenga a otro baio su cuidado, por los danos 
que estos causen. ;; 



i) li Codice civile del Perù del 1851, (che si compone di 2301 articoli) e il Co- 
dice civile di Guatemala del 1877 (che comprende 2444 articoli) hanno in questa 
parte disposizioni tanto conformi, che basterà qui riprodurre quelle del Codice Pe- 
ruano (art. 2189-221 1) avvertendo in nota le varianti che s'incontrano nei corrispon- 
denti articoli (2276-2297) del Codice di Guatemala. 

2) 14 Codice penale Peruano, all'articolo io dice: « Las acciones ù omisiones vo- 
luntarias y maliciosas, penadas por la ley, constituyen los delitos y las faltas. » 

3) Più assai che la precedente definizione del delitto merita qui di essere ricor- 
data la definizione e la distinzione della colpa che troviamo negli articoli 1266 e 1267 
del Codice civile Peruano (ai quali corrispondono gli articoli 14356 1436 del Codice 
di Guatemala): 

Art. 1266 « La culpa consìste en una accio n ù omision prejudicial d otto, en que se 
incline por ignorancia, imperìcia ó negligendo, pero sin propòsito de danar », 

Art. 1267. ff La culpa es lata, leve ó levisima) lata es la que consiste en la omision 
de aquellas precauciones ó diligencias que estdn al alcance de los homhres ménos cautos ó 
avisados; leve, la omision de las que un padre de familia toma ordinariamente en sus 
negocios; y lf.visima, la omision de aquellos cuidados que solo pueden poner en sus asuntos 
los padms de familia mas exaclos y dilige ntes, » 



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Le azioni civili PEIK t>ELlTtI ECC. 



129 



Art. 2192, (( El dueno de un animai, ó el que lo tiene a su cui- 
dado, debe reparar los danos que este cause; a no ser que se hubiese 
perdido ó extraviado sin culpa der dueno. 

« Està responsabilidad se ^Ktiende d cualquiera otro que hubiese 
tenido culpa en el dano causado por el animai. » 

Art. 2193. 2) (( El dueno de un esciavo puede librar se de pagar los 
danos causados por este^ cediendo su dominio al perjudicado. 

a Rjie la misma regia para con el dueno de un animai domestico 
que ha causado atgun dano. » 

Art. 2194. « Cesa la responsabilidad declarada en los tres articulos 
, anteriores, si los padres, guardadores y demas personas ^omprcndidas 
en ellos, justifican que no pudieron impedir el hecho que causò el 
dano. » 

Art. 219 j. a De las cosas perdidas ó robadas en un buque ó po- 
sada, es responsable el patron ó posadero, segun las reglas prescritas 
en el titulo Del depòsito. » 

Art. 2196. « El dueno de un edificio es responsable de los danos 
que origina su caida, si està ha provenido de falta de conscrvacion ó 
construccion; lo es tambien el que hace una obra nueva con perjuicio 
de otro. En ambos casos y los demas de està naturaleza, se observara 
lo dispuesto en el titulo de servidumbrcs. » 

Art. 2197. « El que vive en una casa es responsable de los danos 
que causen las cosas arrojadas de està ; pero puede repetir contra el 
autor del dano. » 

Art. 2198. « Se obligan tambien a reparar los danos que causen: 
« 1°). El que tiene alguna cosa puesta ó suspendida enunlugar 
por donde pasan 6 en que se paran los hombres 5), y cuya caida 
puede causar dano; 

« 2**). El que corre por las calles a bestia, ó,en cualquiera especie 
de carro; 

« 3*»). El que va dentro del carro y ordena la carrera al conductor; 
« 4**). El que arrea bestias por las calles haciéndolas correr; 
« 5'). El que caza con armas de fuego ó pone trampas en el ca- 
mino » 4). 



i) U Cod. di Guatemala nel corrispondente art. 2278 dice semplicemente: « d 
no ser que se le haya sustraido » 

2) Non esiste articolo corrispondente nel Codice di Guatemala. 

3) U Cod. di Guatemala nel corrispondente articolo 2283 dice « hs iraseunies, » 

4) Il Cod. dì Guatemala aggiunge (art. 2285) « o lugar publico. » 



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230 



APPENDICE 



Art. 2199. « La estimacion del dano està sujeta a reduccicn, si el 
que lo sufrió se ha expuesto a él imprudentemente. » 

Art. 2200. « Si el dano causadò consistìese en la muerte de una 
persona, el responsable debe costear el ^uneraly y pagar una can- 
tidad en compensacion de los alimentos de las personas que hubiesen 
quedado en la horfandad. » 

Art. 2201. (( En caso de heridas se debe la curacion, ademas de 
indemnizar por los danos causados. » 

Art. 2202. (( En caso de injurias 2] tiene derecho el que la recibe 
a pedir una indemnizacion proporcionada a la injuria 3). » 

Art. 220.3. -^^ El que origina una prision ilegal, y el juez que la 
ordena, son mancomunadamente responsables, por los danos que causa 
la prision. » 

Art. 2204. « Si muchas personas son culpables del dano, seran so- 
lidariamente responsables, a no ser que pueda deierminarse la parte 
del dano causado por cada una. » 

Art. 2205. « Si el mismo dueno ha causado por parte del dano, 
csto no impide su accion contra los otros ,4). » 

Art. 2206. « La accion civil en otras especies de cuasi-delitos, se gradua 
tambien por los danos causados y por las circunstancias del hecho. » 

Art. 2207. «El termino para intentar estas accìones es de tres anos 5). » 

Art. 2208. « La accion civil por danos provenientes de delitos ó 
cuasi-delitos, es independiente de la accion criminal que corresponda 
conforme d las leyes. ^j » 



i) Qpesle parole furono soppresse nel Cod. di Guatemala (art. 2285). 

2) Il Cod. di Guatemala aggiunge (art. 2287) « procedentes, no de dolo, sino 
unicamente de culpa. » 

3) Il Cod. di Guatemala dice « d la ofensa. » 

4) Il corrispondente art. 2290 del Cod. di Guatemala è così formulato: 

« Si el dueiìo de una cosa, sin dolo ni delit^eracion ha causado en concurencia 
de otras personas dano en su misma cosa, podra dirijir su acion coatra estas por la 
pa-te que proporcionalmente le corresponda en el dano. » 

5) Il corrispondente art. 2292 del Cod. di' Guatemala dice: 

« El termino para intentar estas acciones, es el que prefija el articulo 668 de 
este Codigo. » 

(Art. 668. « Prescribe en un ano la responsabilidad civil por injurias, ya sean 
hechas de palabra ó per escrito, y la que nace del dano causado por personas,' ó 
animales y que la ley impone al representante de aquellas ó al dueno de estos). » 

6) Il Cod. di Guatemala al corrispondente articolo 2293 aggiunge il capoverso 
seguente : 

« Esto no obsta para que se verifique la acumuUcion de acciones en los termi- 
nos que prescribe el codigo de procedimientos. » 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 



'H^ 



Art. 2209. « La obligacion de indemnizar por danos pasa d los 
herederos del responsable, dentro del termino designado en el articulo 
2207 i). » 

Art» 2210. ff El que sin culpa alguna causa dano, no està obligado 
a la reparacion. No se hallan en este caso los que voluntariamente se 
han privado del uso de la razon, y en ese estado causan danos d 
otro en su persona ó en sus bienes. » 

Art. 221 1. « No bay obligacion de indemnizar los danos causados 
en el ejercicio de un derecho ; d no ser que entre los modos de ejer- 
cicio, se haya escogido voluntariamente el que era pxejudicial 2). » 

CODICE PENALE DEL PERÙ' 

E CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI NEI CODICI PENALI DELLA REPUBBLICA 

DI Honduras, degli stati-uniti di Venezuela, della repubblica 
DI Guatemala e della Repubblica Argentina.* 

Della civile responsabilità nascente da delitto o quasi-delitto, trat- 
tano gli articoli 18-22, 87-94 e 98 del Codice Penale PerÙano e 
l'articolo 2° della legge 28 settembre 1868 che giova pure conoscere, 
avvertendo che la materia di tali disposizioni è pure trattata con poca 
diversità nella forma e meno ancora nella sostanza dal Codice Penale 
di Honduras negli articoli 16-19 e 113-120; dal Codice PenaU di 
Venezuela negli articoli 24-39 ; dal Codice Penale di Guatemala negli 
articoli 13-16, 73-80 e nell'articolo 88; come pure dal Codice Pe- 
nale de'la Rep. Argentina^ tutti di tipo spagnuolo. 

Art. 18. « Todos los que son responsables en lo criminal, lo son 
tambien civilmente 3). » 



i) Pel Cod. di Guatemala nell'art, 2292, cioè nel termine di un anno. 

2) Il Cod, di Guatemala termina questo titolo colla disposizione seguente: 

Art. 2297. « Las iraputaciones injuriosas contra ci onor de una persona no dan 
derecho para demandar una indemnizacion pecuniaria, a mcnos de probarse dauo 
emerjente ó lucro cesante, definiJos en el pirra*© IV del titubo I de este libro y 
apreciables en dinero ; pero ni aun entonces tendra lugnr la indemnizacion pecu- 
niaria si se probare la verdad de la imputacion. » 

(Qpesta disposizione, come vedremo, costituiva già l'articolo 2235 del Codice del 
Salvador). 

3) Corrispondono a questo l'art. 16 del Codice Penale di Honduras, l'art. 24 del 
Codice Penale di Venezuela, l'art. 13 del Codice Penale di Guatemala, l'art. 18 del 
Codice Penale Spagnuolo riformato nel 1870, l'art. 68 del Codice Penale della ca- 
pitale Argentina, che è pure vigente n'ìUa provincia di Buenos Aires e in varie altre 
Provincie della Repuoblica, e l'art. 25 del Codice Penale della Repubblica Orientale 
dell'Uruguay. 



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APPENDICE 



•Art. 19. «'Los exeptuados de la responsabilidàd criminal por los 
articulos 8\ y 17, no lo estan de la civil, que se hard efectiva en la 
forma siguiente: 

« i"*). Por ci loco ó demente responderan sus guardadores, i no ser 
que éstos prueben no haber te/iido culpa ni sido negligentes en el 
cumpliraiento de sus deberes. En esto caso, se hard efectiva la re- 
sponsabilidàd con los bienes propios del loco ó demente, lo mismo 
que cuando no tenga guardador, ó éste carezca de bienes; 

(( 2°). Por los menores de quince anos responderan el padre, la 
madre ó los guardadores, en los mismos términos del inciso an- 
terior ; 

(f 3 ). Cuando se declare la responsabilidàd civil del loco, demente 
o menor de quince aiios, se les de j ara d salvo ci beneficio de com- 
petencia, conforme a las leyes civiles 2) ; 

« 4"). La tesponsabilidad que resuite de haberse causado un mal 
menor por evitar otro mayor, se hard efectiva en justa proporcion 
con los bienes de todos los qué hubiesen reportado el beneficio. » 

« Si la proporcion no pudicse fijarse con exactitud, la regulard el 
jucz segun su prudente arbitrio ; 

cf 5*^). Por los que delinquen d consecuencia de miedo grave ó de 
fuerza irresistible, responden los que causaron el miedo ó hicieron 
la fuerza ; pero, en el caso de miedo, responderd tambien subsidiaria- 
mente el que lo sufrio. » 

Art. 20. « Los patrones, maestros ó directores de empresas indu- 
striales, responderdn subsidiariamente por sus domésticos, oficiales^ 
aprendices ó dependientes que delinquieren en el desempeno de sus 
obligaciones 3). ». ' ' 

Art. 21. « Tienen tambien responsabilidàd civil subsidijtria, los di- 
rectores de establecimientos publicos, corno posadas, fondas, banos, 
casas de recreo ù otras semejantes, por los delitos cometidos, dentro 
de ellas, siempre que, por su parte, hayan dado ocasion infdngiendo 
los reglamentos de policia 4). » 

Art. 22. « Los posaderos restituirdn las cosas hurtadas ó su valor, 
cuando el hurto se hubiese cometido en la posada, y el dueno de lo 
hurtado hubiese puesto sus efectos bajo la inspeccion de aquellos. » 



i) Corrisponde il Codice Penale Argentino nell'articolo 72, n. i e 2. 

2) Corrisponde letteralmente a questo n. 3, l'articolo 73 del Codice Penale Argentino. 

3) Corrisponde Tart. 75 del Codice Penale Argentino. 

4) Corrisponde sostanzialmente la prima parte dell'articolò 74 nel Codice Penale 
Argentino. 



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LE AZIONI CIVIU PER DELITTI ECC. ' 253 

<( En caso de robo con intimidacion ó violencia, responderd tam- 
bien el posadero, si el que lo cometió es dependiente sùyo il » 

Art. 87. (f La responsabilidad civil establecida en el titulo 2* sec- 
cion 3' de este libro, comprende : 
« 1°). La restitucion de la cosa; 
« 2°). La reparacion del dano causado ; 
« 5°). La indemnizacion de perjuicios 2). » 

Art. 88. « La restitucion se hard con la misma cosa aunque se 
halle en poder de un tercero, salvo el derecho de éste,.si fuese in- 
culpable, para reclamar su valor contra quien corresponda 3). 

(( Si U cosa no existiese ó la hubiese ganado por prescripcion lin 
tercer posseedor, la restitucion se hard con el precio corriente de ella 
aggregdndose el de estimacion si lo tuviere 4). » 

Art. 89. « La reparacion se hard, valorando la entidad del dano, 
por medio de peritos isi fuere praccicable, ó por el prudente arbitrio 
del juez. 

« Si el dueno prefiriese el valor total de la: cosa, se procederà comò 
en el pdrrafo final del articulo anterior, pasando la cosa d la pro- 
piedad del responsable 5). » 

Art. 90. « La indemnizacion de los perjuicios comprende, no solo 
los que se causaron al ofendido, sino tambien los que, por razon del 
delito, se hubiesen irrogado directamente . d su familiaó a un tercero. 
Su regulacion se efectuard prudencialmente por el juez en defecto de 
prueba piena 6). » 

Art. 91. « La restitucion, reparacion é indemnizacion, se Uevaran 
a efecto por la via de apremio y pago 7). » 

Art. 92. <c La responsabilidad civil grava solidariamente sobre todos 
los culpables. 



i) Corrispondi sostanzialmeate la seconda parte dell' articolo 74, -nel Codice P^ 
naie Argentino. 

2) Corrisponde Tarticolo 113 del Codice Penale di Honduras, T articolo 121 del 
Codice Penale Spagnuolo riformato nel 1870, l'articolo 30 del Codice Penale di Ve- 
nezuela, l'articolo 73 del Codice Penale di Guatemala, l'articolo 157 del Codice 
Penale Argentino, e l'articolo 92 del Codice Penale di Costa-Rica. 

3) Corrisponde l'articolo 138, del Codice Penale Argentino. 

4) Corrisponde l'articolo 139, dsl Codice Penale Argentino. 

5) Corrispondono ai due paragrafi di questo articolo gli articoli 140 e 141, del 
Codice Penale Argentino. 

6) Riprodotto letteralmente nell'articolo 142 del Codice Penale Argentino. 
. 7) Identico a questo è l'articolo 145 del Codice Penale Argentino. 



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234 APPENDICE 



a El juez asignara, sin embargo, d cada delincuente la cuota pro- 
porcional que le corresponda, atendiendo a su culpabilidad y faculta- 
des, y al lucro que hubiese . reportado, a fin de que pueda pedir re- 
integro el que hiciese el pago x). » 

Art. 93. « La responsabilidad civil pasa a los herederos del ofensor 
y el derecho de exijirla se trasmite a los herederos del ofendido 2). j^ 

Art. 94. « La obligacion de indemnizar es preferente d todas las 
que contrajere el responsable despues de haber cometido el de- 
liro 3^ » 

Art, 98. La accion que procede de la responsabilidad civil, por de- 
litos ó faltas, prescribe d los diez anos entre presentes y a losveinte 
entre ausentes. 

ff En caso de muerte del responsable, se observard lo dipuesto en 
el articulo 93. » 

Oltre quanto è stabilito nei codici della Repubblica peruana, anche 
la Legge del 28 settembre j868, ha nell' articolo 2, una disposizione 
che giova conoscere : 

(f Si un funcionario pùblico ha infringido sus deberes por igno- 
rancia ó descuido, su' responsabilidad serd meramente civil ; y mixta, 
si los ha infringido por prevaricato, soborno ù otra causa criminal, 
en cuyo caso serd condenado, no solo al resarcimiento de los danos 
y perjuicios, sino tambien d la pena o a las penas que designa el 
Código Penai. » 

E quali si abbiano a ritenere per pubblici fun:(ionarii lo dice la stessa 
legge nell'alinea dell'articolo 26 : 

n Para los efectos de està ley, seran considerados comò funciona- 
rios publicos todos los empleados civiles, ecclesiasticos ó militares que, 
por eleccion ó nombramiento, desempenen algun cargo pùblico. » 

L\irticolo 30 di essa legge stabilisce poi ancora che 

« Los juicios de responsabilidad civil que se promuevan contra los 
miembros del Poder Judicìal y que no prodedan de delito, se sujeta- 
ran d los tirdmites scnalados en el titulo 3°, seccion segunda del libro 3°, 
del Código de Enjuiciamiento civil. » 

Benché notevole dal punto di vista della legislazione comparata sia 
tutto il titolo Del recnrso de responsabilidad civil (art. 1784- 1820 del 



i) Letteralmente copiato e riprodotto nell' articolo 69 del Codice Penale Ar- 
gentino. 

j) Identico pure ò Tarticolo 70 del Codice Penale Argentino.. 

5) Perfettamente corrispondente è rarticolo 143 del Codice Penale Argentino. 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 2}$ 



Código de enjuiciamientos en materia civile e meritevole di essere me- 
ditato dai legislatori, sono però fra gli altri notevolissimi nel proposito 
che ci occupa (quantunque forse assai di rado applicabili in pratica) 
gli articoli 1784- 1788, 1801, 18 16 e 1817, che riguardano appunto 
la responsabilità civile dei magistrati per dolo o colpa nei loro, giudizii. 

CODICE PENALE DELLA REPUB, DI GUATEMALA. 

Essendo la differenza che passa tra i Codici Penali di Guatemala 
e del Perù, nella materia che ci occupa, assai più notevole di quella 
accennata fra i codici civili dei due Stati, gioverà qui far conoscere 
le testuali disposizioni del Codice Penale in vigore nella prima di 
dette repubbliche. 

Libro I - Tit. II - § IL 

De las personas responsables civilmenle de los delitos y faltas. 

Art. 13. cr Toda persona responsable criminalmente de un delito ó 
falta, lo es civilmente. ;j 

Art. 14. Todo el que està exento de responsabilidad criminal, lo 
està tambien de la civil; però en los casos del articulo 4", y de los 
incisos i^y 2% y 6^, del articulo 6'\ 2) la responsabilidad civil se hard 
efectiya con sujeccion a las reglas siguientes : 

i". En los casos del articulo 4" y de los incisos i** y 2^ del 6", 
son responsables civilmente por los hechos qué ejecutare el loco ó 
imbécil ó el menor de diez afìos, ó el mayor de està edad y menor 



i) Stabilisce Tarticolo 4, che « No hay delito cuando ei autor se hallaba en estado' 
de demencia en el momento de la accion. » 

2) Articolo 6. a Estan exentos de toda responsabilidad criminal : 
I^ El menor de diez aiìos; 

2^ Los menores de quince aùos cumplidos cuando se decida que han obrado 
sin discernimiento. Sin embargo en el caso de delito debori el juez enviarlos d una 
casa de correccion en que seran educados y pernaneceran el tiempo que fije la sen- 
tencia, pero que no podrd esceder del que falte para Uegar a la mayor edad: 

6^ El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daùo en la pro- 
piedad agena siempre que concurran las circunstaocias siguientes : 

Primera, Realidad ó peligro inminente del mal que se trata de evitar; 

Segunda. Qpe no sea mayor que el causado por evitarlo; 

Tenera, due no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impe- 
dirlo. » 



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À 







Ì36 APPENDICE 



de quince que no haya obrado con dlsccrnimiento, los que los tengan 
bajo su potestad ó guarda legai, a no hacer constar que no hubo por 
su parte culpa ni negligencia; 

2^. En el caso del inciso 6® son responsables civilmente las per- 
SQnas en cuyo favor se haya precavidp el mal, en proporcion del be- 
neficio que hubieren reportado. 

Art. 15. « Son tambien responsables civilmente en defecto de los 
que lo sean criminalmente', los posaderos, taberneros 6 personas que 
esten al frente de establecimientos semejantes, por los delitos que se 
cometieren dentro de ellos, siempre que por su parte intervenga in- 
fraccion de los reglamentos de policia. 

« Son ademas responsables subsidiariamente las personas antes espre- 
sadas, de la restitucion de los efectos robados ó hurtados dentro de 
sus casas a los que hospedaren en ellas ó de su indemnizacion, siem- 
pre que concurran los requisitos que estaolece el articulo 1978 del 
Código civil 0. Està responsabilidad no tendra lugar eù el caso que 
espresa el mismo articulo* citado. » 

Art. 16. « La responsabilidad subsidiaria que se establece en el ar- 
ticulo anterior, sera tambien estensiva, d los amos, maestros y perso- 
nas dedicadas a cualquier gènero de industria, por los delitos ó falias 
en que incurran sus criados, discipulos, oficiales, aprendices o depen- 
dientes en el dcsempeiìo de su obligacion ó servicio. » 

Libro I - Tit. V. 
De la responsabilidad civiì. 

Art. 73. « La responsabilidad civil establecida en el titulo II, par- 
rafo II de este libro, comprende: 
« 1°. La restitucion: 
« 2°. La reparacion del dano causado : 
« y. La indemnizacion de pcrjuicios. a 
Ometto intieramente i successivi articoli 74-80 di questo - titolo, 
perchè tutti sostanzialmente corrispondenti e nella massima parte let- 
teralmente identici agli articoli 122-128 del codice penale spagnuolo 



i) ^articolo 1978 del Codice Civile dispone che « Los po^deros y hosteleros 
son responsables conio depositarios de todo lo que los huéspedes les hubieren én- 
tregado personalmente ; d no ser que la pérdida procediera de robo hecho con jente 
armada ó por fuerza niayor. » 



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-. i ^ 



LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 



237 



colle poche varianti che accennerò più tardi in nota alle disposizioni 

del codice stesso. 
Per ciò che riguarda la prescrizione dispone l'articolo 88 che 
« La responsabilidad civil nacida de delitos se estinguiri del mismo 

modo que las demas obligaciones^ con sujeccion a las reglas del de- 

recho civil. » 



LEGISLAZIONE BRASILIANA. 

Nella legislazione brasiliana, nella quale (per molte vicende che 
troppo lun^o e inopportuno sarebbe qui ricordare) il Codice Civile è 
ancora un desiderio, le obbligazioni nascenti da delitti o da quasi-de- 
litti son regolate da disposizioni diverse che si trovano riunite e or- 
dinate, come tutte le disposizioni vigenti delle diverse leggi civili, 
nella pubblicazione autorizzata dal governo e intitolata Consolida^ào das 
leis civiSy compiuta dalFillustre e infelicissimo giureconsulto Augusto 
Teixeira de Freitas nel 1858 0. 

Nel libro I della parte speciale, sezione II, titolo III, Do datntio e 
eshulhOy dall'art. 798 all' 821 la Consoìidagao tratta appunto delle azioni 
nascenti da delitti e quasi delitti, collocando cosi dove per sua na- 
tura dovrebbe trovarsi, una parte della materia che è regolata dal ca- 
pitolo IV. (Da satisfa^àojy parte I, titolo I, del Codice Criminale (ar- 
ticoli 21-32) e da leggi e ordinanze diverse. 

Art. 798. « Todo o delinquente està obrigado a satisfazer o damno 
que causar com o delieto 2). >> 

Art. 799. « A indemnisagao em todos os casos sera pedida por ac- 
gao civil e nao se podera mais questionar sobre a existencia do facto, e 
sobre quem seja scu autor, quando estas questòes se achem decididas 
no crime. » 



i) Qpesi*opera è divisa in due parti. Nella parte generale, sotto il titolo I tratta 
delle persone (art. i-ai); sotto il titolo II delle cose (art. 42-75). Nel libro I della 
parte speciale tratta dei diritti personali nelle relazioni di famiglia e nelle relazioni 
civili (art. 76-541 e 342-883). Nel libro II tratta dei diritti reali (art. 884-1335). 
L'introduzione à quest'opera è un accurato epilogo del diritto civile cos\ dal lato 
storico come dal lato scientifico. Le note copiosissime indicano le fonti delle singole 
disposizioni. 

2) Corrisponde questo all'artìcolo 21 del Codila Criminal che stabilisce: « O de- 
linquente satisfarà o damno que causar com o delieto. » 



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wfwy ^-.T.^TW», • — r'-i. ^"w-^ -rmnv.y, 



«3^ APPENDICE 




Art. 800. a A indeamisagao sera sempre a mais completa que fór 
possivcl, e no caso de duvida sera d favor do offendido 0. » 

Art. 801. « Para este fim o mal que resultar à pessoa e bens do 
offendido serd avaliado por arbitros em todas as suas partes e con- 
scquencias 2). » 

Art. 802. « No caso de restitui^ao, far-se-ha està da propria cousa 
com indemnisa(;ao dos dcterioramentos ; e na falta della, do seu equi- 
valente 3). » 

Art. 803. « Se a propria cousa estiver em poder de terceiro, -sera 
este obrigado d cntrega-la, havendo a indemnisagao pelos bens do 
delinquente 4). » 

Art. 804. « Para se restituir o equivalente, quando nao existir a. 
propria cousa, serd està avaliada pelo seu prego ordinario, e pelo de 
affcigao, comtanto que este nao exceda a somma daquelle 5^ » 

Art. 805. rr Na satisfagao se comprehenderdo, nao so os juros or- 
dinarios do valor do damno causado desde o momento do crime, comò 
tanibcm os juros compostos 6). » 

Art. 806. Quando crime fór commettido por mais de um delin- 
quente, a satisfa^jao serd d custa de todos; ficando porém cada um 
dolici solidariamente obrigado 7 . » 

Art. 807. « Serd obrigado d satisfai; ao, posto que nao seja delin- 
quente, que gratuitamente tiver partecipado dos productos do crime 
atò a concurrcnte quantia 8). )» 

Art, 808. « Serào igualmente obrigados d satisfagào do damno, posto 
que ndo possao ser punidos : 

§ i^ Os menores de quatorze annos; 
§ 2^ Os loucos de todo o genero; 

§ ^^ Os que commetter cm crìmes, violentados por forga cu mede, 
irresìstivcìs; 



x) Conrìsponde al primo comma delPartìcoìo 22 del Cod. Crira. 

a^ Corrisponde al secondo comma del detto articolo 22 del Cod Crim. 

Corrì^^pondc letteralmente airartìcolo 2^ del Cod. Crim. 

4) Corrisponde letteralmente airartìcolo 24 del Cod. Crim. 

5) Cotisponde letteralmente alPartìcolo 2$ del Cod. Crim. 
^) Corrisponde alPartìcok) 26 del Cod. Crim. 

7^ Corrisponde airarticolo 27 del Cod. Crim. il qiule aggiunge: « e para esse 
imi se haverao por especialmente h\"poihecados os bens dos delìnquentes desde o mo- 
n\ento do crime» * 

8) Corrisponde all'articolo 28 § 2 del Cod. Crim. 



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ii^Mimiiwwiwy^ 



LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 



239 



§ 4.° Os que commetterem crimes casualmente no exercicio de 
qualquer acto licito praticadp com atten^ào ordinaria. 

Art. 809. a À indemnisa^jào do damno causado pelos loucos estao 
igualmente sujeitos seus respectivos Curadores no caso do art. 320 0. 

Art, 810.' « A obriga^ào de satisfazer o damno passa aos tier- 
deiros dos delinquentes até o valor dos bens herdados, e direito 
de haver a satisfa^ao passa aos herdeiros do ofFendido 2^, 

Art. 811. « Aos que pacificamente possuirem alguma cousa conce- 
de se o remedio do interdicto recuptratorio se fòrem injustamente 
esbulhados, pare que de prompto sejao restituidos a su posse. 

Art. 812. « Concede-se mesmo que o possuidor esbulhado possa 
desforgarse, e recuperar por autoridade propria sua posse, comtanto 
que o fag^ logo. 

Art. 813. « O espago de tempo em que o desforgo immediato poderia 
ter lugar deixa-se ao arbitrio do Juiz segundo as circumstancias, 

Art. 814. « Tendo sido commettido o esbulho a menos de anno e 
dia, compete ao esbulhado a ac^ao de jorga novUy que sera summaria. 

Art. 815. « Se o esbulhador tiver algum direito sobre a cousa, perde- 
lo-ha em proveito do esbulhado. 

Art. 816. « Se nao tiver direito, pagarà ao esbulhado oùtro tanto 
quanto a cousa valer, alèm da indemnisagao das perdas e damnos. 

Art. 817. « Nào se admitte nas acgòes de forga a defesa fundada 
em dominio, ou em outro qualquer direito, que se allegue ter sobre 
a cousa esbulhala. 

Art. 818. « Todavia nào se deve julgar a posse em favor daquelle 
a quem se mostra evidentemente que nào pertence a propriedade. 

Art. 819. « Gessa a pena do art. 815, se o esbulho consistir na 
occupagào de cousa vaga que nào fosse corporalmente possuida por 
outrem; e em tal caso o esbulhador póde provar summariamente . 
seu dominio em quatro dias peremptorios. 

Art. 820. « Se o esbulhado, além de pedir a restituigào, da cousa, 
demandar a pena imposta ao esbulhador, a acgào deve correr os 
termos ordinarios. 

Art. 821. « O possuidor que fór penhorado por execugào de divida 
alheia póde ,appór-se d està turbagào com embargos de terceiro pos- 
suidor. » 



i) « . . . tendo havido culpa e neglìgencia ». 
2) Corrisponde all'articolo 29 del Cod. Crim. 



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240 AFPhUiyiCE 




Art. 869. i( A obrigaijao de indemnisnr o damno causado prescreve 
passados trinta aniios d contar do dia em que o delieto foi com- 
mettido, a 



CODIGO CRIMINAL. 

Alle disposizioni del Codilo Criminal brasilero opportupamente in- 
serite nella Consolida^ ao das leis dvis^ e nelle precedenti annotazioni 
indicate, seguono ancora e meritano di essere riportate le disposizioni 
dei tre seguenti articoli: 

Art, 30, tt A completa satisfa^ao do ofFendido preferirà sempre ao 
pagamento das muhas, a que tambem ficaràò hypothccados os bens 
dos delinquentesj na torma do art. 27* » 

Art, 31- c< A sacisfagào nào tcra lugar autes da condemna^ao do de 
linquente por sentenza em juizo criminal passada em julgado i\ 

(f Exceptua-se: 

§ I ff O caso de ausencia do delinquente, em que se podera de- 
mandar e haver a satisfa^ao per meio de ac^ào civil; 

§ 2*" « O caso em que o delinquente tiver fallecido depois da pro- 
nuncia, no qual podera haver-se dos herdeiros a satisfa?ào por meio 
de aerilo civil ; 

§ 3"^ ce O caso em que offendido preferir o usar da ac^ao civil 
contra o delinquente. » 

Art. 32, fi Em todo caso^ nao tendo delinquente melos para a 
satisfagaOj dentro em oito dias, que Ihe serao assignados, sera con- 
demnado a prisao coni trabalho pelo tempo necessario para ganhar a 
quantta da satisfagao* 

(c Està condemnagao, porém, ficnra seni effeito logo que o delin- 
. quente, ou alguem por elle, satisfizer ou prestar fianca idonea ao pa- 
gamento em tempo razoavelj ou o ofFendido se der por satisfeito. » 

LEGISLAZIONE BRITANNICA. 

La varietà delle innumerevoli fonti che agli stessi giureconsulti in- 
glesi rende gravoso e difBcile lo studio delle loro leggi, come più 



i) n marcimento deve In ogni caso essere domandato per azione civile, essendo 
rivocato rarticolo ^i del Cod. Crini, e il g 5 delFarr. 259 del Cod. diProc. Ma non 
Sì poifJ mai questionare suiresistenaa del fatto e a riguardo di* chi abbia a ritener- 
sene autore, quaftdo tali questioni sìeno gii sta^o decise in giudÌ7,io penale: Arli^ 
cdt) Ó8 dilfìi Le*^'i^e dd ^ dicembre Jò'4/* 



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LE AZIONI Civili PER DELITTI ECC. 241 



tardi vedremo lui consiglia ad omettere per ora nel proposito no- 
stro le poche o inesatte o mal ordinate notizie che sui principii gìu- 
ridicij sulle leggi o sulla giurisprudenza risgunrdanii le azioni civili 
per delitti e quasi delitti si trovano nei compilatori che tentarono fin 
ora dì ridurre a sistema o di esporre in forma di codici il diritto bri- 
tannico. La incertezj;a delle fonti in alcuna di codeste compilazioni» 
la deficienza d'altre in alcuna parte o a riguardo di talune materie, 
la mancanza di approvazione officiale che in alcuna maniera le renda 
autorevoli, potrebbe facilmente riuscire d'incaglio anzicht di vantaggio 
nella eventualità dei casi pratici^ nei quali soltanto potrebbe giovare 
il consiglio di esperto giureconsulto di quella stessa nazione e del 
luogo dove l'azione abbia origlnep 

Basti per ora a rendere meno imperfetto questo lavoro accennare 
alla prescrizione delle azioni In discorso perchè possano gli interes- 
sati provvedere alla occorrenza 

La prescrizione chcj secondo il Pavit ^) non esiste nel diritto co- 
mune inglcsej risulta però da espresse disposizioni di leggij la princi- 
pale e la più antica delle quali rimonta a Giacomo I. 

In forza dello Statate of ìimitatiou (Legge della prescrizione), cioè 
invocando il termine che a proporre le azioni fu stabilito dall*-^^/£i 21 ^ 
Giac, ij e. j6. (che e quanto dire dalla 16'' legge promulgata nel- 
l'anno 21° del regno di Giacomo I^ ciot nel 1623) Ìl convenuto può 
respingere la domanda deirattore. — Cosi, Tazione di risarcimento 
per le lesioni personali o arresto eseguito in mala fede si prescrive 
in quattro anni a cominciare dal giorno in cui fu perpetrata la otìFesa, 
e dazione per diffamazione verbale 3} si prescrive in due anni É fatta 
però eccezione pel caso d'incapacità, nel quale Ìl termine risale all'epoca 
della cessazione della incapaciti. L'assenza del debitore che trovisi a al 
di là dei mari » importa la stessa eccezione. 

Una promessa scritta di pagare, il pagamento degli interessi, il pa- 
gamento parziale della somma principale dovuta, Tazione proposta in 
giudizio, impediscono la prescrizione, 

È poi da notarsi che sempre quando si ricorra a tale eccczionej le 
conclusioni comunicate dal convenuto devono dichiarare in termini 



i) V. la nota H all'app endice, 

2) A. Pavit, Le droU anglais codijté. Paris, 1S85. 

l) Per la diffcretiKa esscnsiak e pel diverso modo di trattamento fra il libello e 
la difTamaztone verbale nel diritto inglese, veggpa.si Lava, Droit anglais ou résumé de 
la légis lati Oli anglaìsc sous la forme df Codes, Tom, Ilj pag. iyS-184. 



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1 



243: A r r E N D 1 C E 

formali che il mezzo ond'cgli intenJiJ valersi a respingere la domanda 
e la prescrizione i), 

LEGISLAZIONE DELLE INDIE BRITANNICHE, 

I,A LEGGE DELLA PRESCRIZIONE, 
Atto N. XIV del 1W59 

Art. L n. 2. « Prescrizione di un au fw. - Jiioui per danni ^ proce- 
dimenii sommari , ecc. — Per azioni derivanti da penalità pecuniarie o 
perdite per violazione di qualsiasi legge o regolamento; azioni di dannlj 
per ingiurìe alla persona e proprietà pcrsonaiéj alla riputazione; 
azioni di danni per violazione della proprietà letteraria o di un diritto 
di privativa; azioni per esigere i salari dei domestici, artigiani e lavo- 
ratori, Tammoniare dei cond di Difteria o comi per pensione ed alloggio, 
o alloggio soltanto; e pei procedimenti sommari davanti le autorità 
esattoriali sotto il Regolamento W 1822 del Codice di Madras, il 
periodo è di un anno dal tempo in cui ebbe origine la causa. i> 

Art, L n, 16. « Pr&scri::iÌOìid di sei a uni applicabile a Uitìe- le anioni 
per le quali non è provvedttto in modo speciale. — Per tutte le azioni per 
le quali nessun' altra prescrizione espressamente sia qui stabilita, il 
periodo è di sei anni dal tempo in cui sorse la causa deirazione. " 

Art» IX. « Compnta:^on£ del periodo dì presa Ì:;^ionc in caso di occulta 
frode, — Se a taluno che abbia un diritto d'azionej sia stata con frode 
impedita la conoscenza di tale diritto o del titolo sul quale è iondato, 
o se un documento necessario a stabilire quel diritto sia stato con 
frode nascostOj il ternitne prescritto per incominciare Pacione contro 
la persona rea della frode o i complici di es^a, contro chiunque 
ad essa appoggiato accampi pretese ingiuste e di mala fede, sarà 
calcolato dal tempo in cui la frode veiu^e a notii^ia del danneggiato 
o dal tempo in cui ebbe mezzo dì produrre o costringere a produrre 
il documento occultato, ?» 

Art. X. ({ Computa liofic del periodo di prescriiiorjc in procedimenti nei 
ijuaìi la causa d'anione e fondai a sulla frode. — Net procedimenti net 
quali la causa d*azione è fondata sulla frode, si riterrà che essa causa 
abbia avuto luogo al tempo in cui la frode sarà stata conosciuta dalla 
parte danneggiata n 



1) PaviTj Op. cìt.f pag* 91 e 9:1* 



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ti AZIONI CIVILI PER HELITTI ICC* 345 



Art* Xr. <t Computazione del periodo di prescrizione- in caso di ìegah 
incapaciìà^ — Se al tempo in cui sorge il diritto di proporre un'azione, 
la persona a cui spetta un tal diritto è in istato di legale incapacità, 
razione potrà da tale persona o dal suo rappresentante esser proposta 
dopo cessata l'incapacità entro lo stesso termine che le sarebbe stato 
altrimenti concesso dal tempo in cui sorse la causa dell'azione, a meno 
che tale tempo non ecceda il periodo dì tre anni, nel qual caso l'a- 
zione sarà incominciata nei tre anni dal tempo in cui cessava l'inca- 
pacità; ma se una persona al tempo in cui acquista il diritto d'azione 
non b sotto Iettale incapacità, non sarà concesso alcun termine per 
causa di susseguita incapacita di lei o di cliiunque reclami per mezzo 
di essa, n 

Art. XII, et Quali persone déhbansi r ite fiere sotto legale Ìttcap(tcith> — 
Saranno tenute legalmente incapaci, nel sìgniiicato del precedente 
articolo, le seguenti, persone : Donne maritate in casi da decidersi a 
norma della legge inglese^ minori, idioti e pazzi. >> 

Art, XIIL <{ Computazione del perìodo di prescrizione iu caso di as- 
seti^^ del convenuto. — Nel computare qualsiasi periodo di prescri- 
zione stabilito da quest'atto, il tempo durante il quale il convenuto 
sia stato fuori del territorio inglese nclFindia sarà escluso da tale 
computazione quando la ciiazione a comparire e a rispondere nella 
causa durante Tassenza del convenuto non possa farsi nei modi pre- 
scritti dalla logge, jj 

Art. XIV. ft Compufaiione del perioda di prescrizione in caso di pro^ 
cedimento di anione boxa fidh ma in corte incompetente. — Nel com- 
putare qualsiasi perìodo dì prescri:?ionc stabilito da questa legge, it 
tempo durante il quale l'attore o chi per esso sarà stato impegnato 
a procedere nella stessa catisa contro lo stesso convenuto o contro 
chi lo rappresenta bona fidi e colla debita diligenza in qualsiasi corte 
giudicante la quale per difetto di competenza ovvero per altra causa 
non abbia potuto decidere in merito o abbia dato una sentenza che 
per qualunque consimile ragione sia stata annullata da appello, compreso 
il tempo durante il quale codesto appello, se vi ebbe, i stato pendente, 
sarà e5club>o dal computo. » 

LEGGE PENALE DI SVEZIA 

DEL 16 FEBBRAIO 1864- 

Il Gap* 6." di questa legge sotto il titolo dei dànni-inferessi regola 
questa materia colle disposizioni seguenti: 



i 



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XH 



AFP£>«DICE 



§ I * « danno cagionato ad un individuo per via dì reato e le 
ferite infertegli saranno riparati dal colpevole, sia che abbia egli com- 
messo il reato volontariamente, o che ne sia stata la causa involon- 
taria. Se colui che ha sofferto il danno o che ha ricevuto le ferite vi 
contribuì egli stesso involontariamente, i danni-interessi saranno pro- 
porzionalmente ridotti secondo equità. » 

§ 2^ « Nei procedimenti per ferite, i danni- interessi dovranno com- 
prendere non soltanto gli onorari del medico e altre spese, ma ancora 
il danno per Timpedimento portato airesercizio della professione del 
ferito j per il guadagno di cui fu privato, pei dolori e mali sofferti, 
come per le deformità o altri torti permanenti, se a lui ne furono causati. 

§ 3'' « Saranno egualmente riparate le sofferenze che fossero state 
cagionate ad una persona per attentato alla libertil individuale^ o per 
falsa denuncia, o per altre azioni che ne attaccano l'onore. 

5 4** «Se pel decesso della vittima il coniuge 1 figli vengono ad 
essere privati del necessario, sarà loro accordato per danni- interessi 
ciò chcj avuto riguardo alla fortuna del colpevole, come alle altre 
circostanze, sarà giudicato conveniente e di cui avranno bisogno fino 
a tanto che possano provvedere essi stessi alla loro sussistenza; questi 
danni-interessi dovranno essere pagati una volta tanto o in più volte^ 
secondo le circostanze. 

§ 5^ « Se più persone hanno preso parte ad un reato nel modo 
previsto nel Cap, 3', §§ r, 3, 4, 5, 6, o 7 0, risponderanno soli- 
dariamcnte dei danni-interessi; coloro che secondo lo stesso Cap. § 9, 
si saranno resi complici di un reato, ricettando, comprando o vendendo 
scientemente oggetti avuti per mezzo di reato, o occupandosi della 
trasformazione dà detti oggetti, avranno, ognuno per sua parte, e 
congiuntamente coU'autore, la detta responsabilità del fatto al quale 
avranno prestato colpevole aiuto. 

§ 6* « (Quando un individuo al disotto dei quìndici anni o una 
persona di quelle menzionate al Cap. 5, § 4, o 5 ^)j avrà causato 
danno' o ferite, e non si potrà esigerei danni-interessi da colui che, 
per negligenza nel sorvegliare tale persona, sarà passibile dì una pena 



l] Per istigazione, per coQSÌglio o aiuto, pjr complotto a assìstenzii favoreg- 
giamento^ o per trascuraDza dei parenti o altri superiori nello impedire il reato cDm*- 
mi^sso d^ pcrsQQa sottoposta alla loro auiarit^ dìrcziione. 

2) Chi t dcmeatCj per malattia o -decrepitezza sia privo dd l'Uso della ragione; 
e chi scnjf.a sua colpa si trovi in tale turb.imenio di spìrito da non più avere co- 
scienza, di se stesso. 



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Le ktlOm CIVILI PER DÉLTTfl ECtì- a4f 



per fatto involontario, i danni-interessi saranno pagati sui beni di 
colui che avrà causato il danno o le ferite. 

§ 70 « Se la pena è prescritta o se un procedimento interrotto 
non fu ripreso nel tempo prescritto, come è detto al Gap. 5, §§ 13, 
14 o t6, la parte lesa resta tuttavia autorizzata a reclamare i danni- 
Interessi ai quali possa altrimenti aver diritto, 

CODICE PENALE DANESE 

DEL IO FEBBRAIO l866< 

(Capitolo 31), § 300. ir Chiunque avrà commesso un dalittOj sarà 
tenuto a pagare 1 danni-interessi alla persona che ne fu vittima. 

§ 301, « Se qualcuno, dì proposito o per imprudenza, ha causato 
un danno corporale ad un^altra persona, oltre Tindennità che è tenuto 
a pagarle per le spese di malattia e perdite provate nelVesercizio della 
sua professione, potrà essere condannato a riparaziooi da determinarsi 
dalla giustizia del tribunale, per le sofferenze che la vittima ebbe a provare, 
come per gl'incomodi, difetti e deturpamenti che sìeno risultati dal 
danno patito. 

§ J02. ti Parimente, colui che, in modo punibile, abbia causato la 
morte di un'altra persona, potrà, sulla domanda che ne venisse fatta, 
essere condannato a pagare allo sposo o alla sposa o ai figli della 
persona defunta un'indennità che consisterà, sia in una certa somma 
pagata una volta tanto, sia in rendite vitalizie o limitate a un termine fisso. 

§ }03< « Colui che avrà portato offesa all'onore altrui, o si sarà 
reso colpevole di tino dei delitti previsti nel Cap. 16 della presente 
l^gg^i §§ 166-175 0, in conformità del § 176 2), potrà egualmente, 
secondo le circostanze essere condannato a pagare all' offeso una in- 
dennità conveniente pel torto da lui subito nella sua posizione e con- 
siderazione sociali. 

CODICE PENALE DI HONDURAS 
dell'8 marzo 1866, 

Le disposizioni di questo codice sotto la rubrica De ìas personas 
responsables civilmente de los dtliios y falias (art, 16-19) e poi ancora 

r) Seduzione dì figlia adottiva pupilla o allieva- abuso di donna carcerata o' 
altrimenti afìtdata alla custodia cura dei reo in un pubblico ospizio o casa di edu- 
catone o stabilimento analogo; abuso di fanciulla minore dei 12 anni, ratto e se^ 
duzione. 

2) Quando negli attentati al pudore non vi ebbe commercio illecito. 



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£4^ AFPHKDtCE 



sotto il titolo Speciale de la responsabilidad civil (art. 113-120) cor- 
rispondono sostanzialmente a quelle già riportate del Cod, penale 
peruano negli art. iS-22 e 87-94^ e a quelle del Codice penale spa- 
gnolo che fu ad essi modello^ negli articoli 18-21, e 1 21-128 che 
vedremo ancora più tardi. 

Vi è differenza invece per ciò che riguarda la prescrizione del- 
l' azione civilej per la quale il Cod. pen, di Honduras al terzo conuna 
dell'art. 124 dispone che: 

« La accion civil para demandar la, reparacion del daìio y la indeni- 
nizacion de perjuicios se prescribe a Ics tres anos contados desde 
laperpetracion del delito ó fatta ó desde que se abandonò la demanda. » 

CODICE CIVILE PORTOGHESE 

DEL I*^ LUGLIO 1867, 

(psttSQ alle Provincie nUramarine con R, decreto del iS novembre iM$^ 
a partire dal j" luglio iSyoy 

Questo codice (che, fedele alle tradizioni nazionali e al diritto ro- 
manOj differisce dal francese perfino nell'ordine e divisione delle materie) 
consacra intieramente il libro primo ^art. 2361-2403) della sua parte IV 
all'argomento « delia responsaI?iliià civile » ; e le sue disposizioni, 
tranne poche puramente dottrinali, meritano davvero di essere qui 
riprodotte. 

Art. 2365, « A responsabilidade criminal è sempre acompanhada da 
respoiisabilidade civil; mas a civil nem sempre è acompanhada da 
cri minai. Os casos em que està ultima é acompanhada da responsa- 
bilidade civil estao especificados na lei. » 

Art. 2366, « O direito de exigir rcparat;àOj bem comò obrigagào de 
a prestar, transmitte-se coni a heran^a, excepto dos casos em que a 
lei expressamente determina o contrario. )» 

Il legislatore portoghese negli articoli 2367 2370, riconoscendo il di- 
ritto di legittima difesa ce quando non sia possibile ricorrere alla pub- 
blica forza a fine di evitare un danno presente o prevenire un danno 
imminente jo stabilisce all'art, 2368 che « coloro i quali presenzias- 
sero tali aggressioni (violente) devono aiutare l'aggredito non ecce- 
dendo i limiti di una giusta difesa di costui; e se, non correndo ri- 
schio, trascurano di opporsi al malefizio, saranno sussidiariamente re- 
sponsabili per le perdite e i danni, i) 

E prosegue: 



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LE AZIONI CI\TU PER DÉUTTl V.CC. 247 

Art. 3371. a Os encarregados de vigiar pela seguraiiva publica, que, 
sendo prevenidos, dei>carem perpetrar os sobreditos attendados, ficarào 
responsaveis por perd^s e damnos solidariamente coni os perpetra- 
dores do delieto, tendo depois regresso contra elles. jì 

Art- 2372. cf Se a offensa dos dircitos for commetida por mais de 
uni individuo, serào todos solidariamente responsaveis, salvo o direito 
do que pag.ir pelos outros a haver d'elics as quotai respecttvas. i> 

§ i" tt E-stas quotas scrao proporcionadas d responsabilidade cri- 
minal de cada iim dos delinquentes, se essa responsabilidade for dif- 
ferentemente graduada. a 

§ 2" w Està proporgào sera regulada pelos tribiinaes, no mesmo acto 
em qae a responsabilidade criminal for graduadaj se o lesado ti ver 
requerido a devìda indeninisacrio, 3> 

Art, 2373, « A indeninisa^ao civil, connexa com a responsabilidade 
criminal, póde ser determinada a aprazimento das partes ; mas nào 
poderi ser cxigida judicialmentej seni que o facto criminoso tenha 
sido verificado pelos meìos corapetentes^ nos casos cm que a accào 
publica deve intervir. 'j 

Art. 2374, (f Se o lesado n5o tiver sido parte no processo criminal, 
nào ficari inhibido de reqiiercr a reparak;ao cìvil; mas n'este caso, so 
podera usar dos meios cÌvÌs ordinarios. ?? 

Art, 2373. re Os bens do delinquente respondem pelo cumprinicnto 
da obriga^;ao de reparar o damno. » 

Art, 2376* i< Se o delinquente for casado, ncnliuns bens do outro 
conjugCj quer sejam de mea^^ào, quer nào^ ficam obrigados a reparat;;ìo 
proveniente do facto do conjuge delinquente. » 

Art, 2377, c( Se aquellcj que causar os prejuizos, for relè vado da 
responsabilidade criminal, por seu estado de completa cmbriaguez ou 
demencia, nào ficar^i por isso desobrigado de repara^'ao civil, exccpto 
estando debaiKo da tutela e vigilancia legai de outrem, N'este caso, a 
dita obriga^ào ree airi sobrc o tutor ou cu rad or, salvo se se provar, 
que nao houve da sua parte culpa ou negligencia, » 

§ unico, « Se a irresponsabilidade do tutor ou curador se provar, 
subsistira a obrigaLao do aggrcssor, » 

Art, 237S, a Em todos Ob: casos, em que deva haver reparai^ào pelos 
bcns de algum desassi sado^ serìio sempre resalvados os necessario ali- 
mentosj conforme o estado e condicio d'elle, » 

Art, 2379, ff A menoridade nào relè va da responsabilidade ci vii: 
masj se aq nelle que praticar o damno^ nao estiver, por sua idade^ su- 



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uè 



APPENDICE 



jeito a responsabilÌLLide criminalj responderào civii niente por clic seus 
paes, OLI responderd aquclle, n CLiji gUuirda e dìrec^ào estiver entregue 
o culpado, e>:cepto se provarciii quc nào houvc da parte d'elles culpa 
OH negligencia, « 

^ unico, h ff appUcavel aos meiiores o quc fica di?,posto no arugo 
2377 e seu §. w 

Art. 2380. u Pelos prcjui^os caus:iJos por creados de servir, ou por 
quaesquer pessoas encarrcgadas de certos servi^^os ou commissóeSjno 
desempenho dos ditos servico^. 00 cominissòes, responderào os ditos 
creados ou pessoas solidariameiite eom seus anios oii commictentes, 
salvo o regresso d'estes centra aquelles, quando liouverem exccdido 
as ordens e instruccòes reLebidas. 

Art. 23S1. c< Se OS prcjui^os forem praticaJos eni cstala^^eni, ou em 
qualquer outra casa onde se albergue por dinliciro, rcsponderào soli- 
dariamcnte os donos do estabe le cimento, se os ditos prcjuizos torem 
leitos por pessoa, que hajam recolliido e agasalliado seni cumprirem 
OS regulanientos policìaes. i) 

CAPITULO IL 

DA GRADUACÀO DA H l.sr OKS A IH L I H A D E 
PKDM:KI£XT1i DH rALTO^ f klMlKOSOS 

Art. 2 3 82. Os prejuizos, que resuhani de oiTcnsa rccebida, podem 
ser relativos aos direttos primitivos, ou aos direitos adquiridos, >?, 

Art. 23S3. « Os prejuizos que de ri vani da olFensa de dircìtos pri- 
mitivoSj podeai dizer respeito d rcsponsabilìdade plivsicajOu a perso- 
naUdade moral ; os prejuizos relativos aos direitos adquiridos refcrcm-se 
aos interesses materiaes externos» }> 

Art. 2384* <f A iudemnisavrio por pcrdas e damnos^ nos casos de 
honiicidio commettìdo voluntariamentc, consistira: 

« i" Ka satisfa^ào de todas as dcspczas^ fcitas para salvar oHen* 
dido, e coni o scu funeral; 

« 2' Na presta»; ào de alimentos a viuva do fallecido, euìqunnto viva 
for, e precisar d'elles, ou nào passar a scgundas nupcias, cxccpto se 
liver sido cumplice no homicidio; 

te 3" Napresta»^ào de alimentos aos descendentcs ou ascendentes^ a 
quem os devia o ollendido, cxcepto se tiverem sido cumpHces no 
homicidio n. 



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LE ANIONI creiti PEti n'EUTTi ^cc, 249 



§ unico- t( Fora dos casos anteriormente mencionados, nehuna pa- 
rente ou herdeiro poderi re q ne re r indemnisacao por hom iddio, jj 

Art. 2385. tì Se o homicidio tiver sido commetiido involuntarìa- 
mente, mas com circumstancias, que, ainda assim, o tornem punivd, 
em conformidade da lei penai, so podenY liaver indemnisaqào por ali- 
mcntos em favor dos hlhus menores, ou do-s ascendcntcs iiivalidos do 
fallecido, que d^ellcs precisarem. ir 

Aru 2386, fi Kos casos de ferimencos voluntarlamente feitos, sera 
obrigado o delinquente a indemnisar o ferido dos gastos qne tiver feìto 
no curitivOj e dos Ineros qoe tiver perdido per causa do ferimento; 
mas, se dos ditos fcrimentos resultar aleijào ou deformidade, sera o 
fcrìdu indemnisado dos prcjuizoSj que de tal aleijào ou deformidade 
resiiltarem, jj 

Art, 23S7. « Nos casos de ferimentos involuntariamcnte icitos^ mas 
puniveisj so liavera indemnisai;ao pelos ga&tos do curativo, e pelos In- 
teresses que o ferido perdesse por ussa cau^^a; e se o ierido padecer 
aleijào OQ qualquer outro damno irrep jravel, toni dlreìto a mctade da 
indemnisaiy'ao, determinada no artigo antecedente, se d'ella precisar, w 

Art. 23SS, i< A indemnisagao mocivada por faccos offensivos da li- 
berdade pessoal, consistira na reparai^io das perdas e dos damnos 
padecidos por essa causa. » 

Art< 2389, c( A indì^mnisagào por injuria, ou qualquer outra offcnsa 
contra o bon nome e reputa^ào, con^islstira na reparacào das perdas, 
que por essa causa o oiFendido realmente houver padecldo, e na con- 
denmacào judicial do ofFensor. » 

Art. 2390. (T Nos casos em que a olì'ensa resuhe de imputak^ào, 
au accusacào de crime judicial me me fé ita, provando-se quo ho uve 
dolo na dita imputacào ou accusai^ao, consistira a indemnisa*;ào na 
reparacào de perdas e damnos; mas, se nao lioitver dolo, a indem- 
nisacao consistira tao sómeiuc no pagamento das despezas do pro- 
cesso. i> 

§ unico. c< O modo, corno estas disposigòes de veni ser reduzidas 
a effeito, sera regidado no codigo do processo, » 

Art. 2391* c^ A indemnisai;ao por violacao de lionra e virgindadc, 
consister.! no dote, que o aggressor devera dar a offendlda, conforme 
a condii^ào e est a do da mesma, se com ella nao casar. » 

Art, 2592. K A indemnisacào por oHTensa de dircitos adquìridos con- 
sistira, se houver usurpai^ào ou esbulho, na rcstitnicào do direìto usur- 
pado, com perdas e danmos, e, se houver si mpl esmente male li cip ou 
deterioracào, na reparacao de perdas e damnos. » 



1 



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aSO ^^ JIFFERDICB 



§ i** « Se a restituii ao da cousa nao for possi vel» reporà o aggressor 
o valor d'ella- w 

§ 2"" rt Se este valor nao podir ser liquidado, supprirse-ha a liqui- 
dagào com a declara^ao jurada do lesado, » 



TITULO in. 

' DA HESPÓNSABILrDADE MERAMENTE CìVlL. 

Capitulo I, 

Dtt r^pùnsahtlidade prùvenUntc da rtdù rxecu^do de ohrigufofj. 

Art, 23 95- « A rcsponsabilidadej proveniente da nao esecu^ào dos 
contractos, re^ular-se-ha pelas dlsposicòes dos artìgos 702 e seguintes; 
a responsabilidade, que derivar de quaesquer outras obrigai^òes, re- 
gers-se-ha pelos mesmos principioSi em tudo aquillo a que estes forem 
applicaveis. a 

Capitulo li, 

' Da respottsaìfììidade pdos prejaiiot camaths por anìmatSf 
e par Qulras causai da doìniniù pariicuìar, 

Arr. 2394, (t A quelle, cujos animacSj ou outras cousas suas preju- 
dicarem a outrem, serd rcsponsavel pela satisfatelo do prejuizo, excepto 
provando-se que nao houve da sua parte culpa, ou negligencia. » 

Art, 239 j. « Se algum edificio, que ameace ruina^ cair e prejudicar 
algiicm, respondera pelo damno o dono do dito cdificiOj provando-se 
que houve negligencia da sua parte em reparal-o, ou em tornar as 
precangòes necessartas contra o desabamento d'elle. » 

Capitulo IIL 

Da responsahìUdade por perda s e damnos feiios 

para ivitar outros damnos. 

Art, 2396- « Se, para evitar algum prejuizo imminente, que por outro 
modo se nào possa impedir, se fizer algum damno em propriedade 
alheia, scrii esse damno indcmnisado por aqiielk a favor de quem for 
feìto. n 

§ unico, ft Se o damno for feito em proveito de mais de um in- 
dividuo j a indemnisa^ào seni paga por todos ellcs, na propor<jao do 
beneficio que cada um tiver recebìdo. » 



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tu AtlOm CIVILI PER DELITTI ECC* 



2$t 




Art» 2J97. tì du^mdo o benefìcio se extender a urna povoai;ào in- 
leira^ ou quando o damno for ordenado pela auctorìdade publica no 
exercicio das suas attribuicòeSj a indenìnisai^ao sera paga pelas pessoas 
em favor das quaes o damno for fé ito, sendo distribuida e paga na 
conformidade do& rcguknientos administrativos- )j 

TITULO IV. 

DA R1ZSP0N5AB1L1DADE FOR Pl^RDAS li DAMXOS 

PROVEKIKKTRS DA IKODSERVAXCIA DI- REfTULAMENTOS, 

OU POR DESLEIXO OU IMPRUDEXCIA. 

Art, 2398* fc Os emprehendcdores; ou executores de ediiìca^^òeSj quer 
proprietarios, quer empreiteiros da obra, os donos de estabelecimentos 
industriacs, commerciaes ou agricolas, e as companhlas, ou individuos 
con^tructores de estradas, e de caminhos de ferro, ou de outras obras 
publicasj bcm corno os emprezarios de viai^ào por vapor, ou por 
qualquer outro systema de transporte, serio responsaveis, nio so pelos 
damnos, ou prcjuizos causados a proprlcdade alheiaj mas tambem pelos 
accidentes, que, por culpa sua, ou de agcntes seus, occorrcrem a pessoa 
de alquem, quer csses damnos procedam de factos, quer de omissao 
de factos, se os primeiros forem contrarios aos regulamentos geraes, 
cu aos particiilares de scnielhantes obras, industrias, trabalhos ou 
emprej^as, e os segundos exigidos pelos ditos regulamentos 3>, 

§ 1" £f Està mesma responsabilidade recaira sobre aquclles, que, na 
feitura das obras, ou no exercicio das emprezas, profìssòes, ou misteres 
indtcados iiVste artigo, causarem as propriedadcs allieias, ou as pes- 
soas, quaesquer damnos, ou prejuizos, quando se verificar, que volun- 
tariamente dcixaram de observarj ou de fa;;er observar as regras 
communs, e seguidas na praxe, para obviar taes inconvenientes ». 

§ a" CI Se, para a existencia do damno, ou prejuizo, concorreu tambem 
culpa, ou acgligencia da pessoa prejudicada, ou de outrem, a indemni- 
sacào sera, no primeiro casOj diminuì da, e no secundo rateada, em 
propofi^ào d'essa culpa, ou ncglìgencia^ comò fica disposto no ar- 
tigo 2372, ^§ i'"^ e 2\ » 

TITULO V. 

Da RESPONSARILIDADE POR PERDAS E DAMKQS 
CAUSADOS POR EMPREGADOS PLBLICOS KO EXERCICIO DAS SUAS FUNCgoES, 

Art. :2 399* « Os enipregados publicos, de qualquer ordem ou gra- 
dua(;ao que scjam, nao sào responsaveis pdas perdas e damnos, que 



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^^^™^"^ 



Ì52 Àt'PEKDlCt 



causem no desempenho das obrigat^òes que Ihes sào impostas pela lei, 
excepco se excederem ou nio cumprirem, de algum modo, as dispo- 
si^òes da mesma leL j> 

Art 2400. « Se OS ditos empregados, e^^cedendo as suas attribuì - 
^òes legaes, praticarem actos^ de que resultem para outrcm perdas e 
damnosj serao responsaveis do mesmo modo que os simples cidadìos, j> 

Art. 2401, « Os juizes serào irresponsaveis nos seus julgamentoSj 
excepto iios casos, eoi que, por via de recursos competentes, as suas 
senten{;as forem annulladas ou reformadas por sua illegalidadej e se 
deixar expressamente aos lesados dlreìto salvo para haverem perdas 
e damnos, ou se os mesmos juizes forem multados ou condemnados 
nas custas, em con formi dade do codigo do processo. » 

Art, 2402. « O que fica disposto no artigo precedente nào obsta as 
acgòesj que podem scr intentadas contra os juizes, pelos crimes, abusos 
e erros de officio^ que commettam no exercicio de suas funcgòes. a 

Art. 2403. <f MaSj se alguma seatenca criminal for executada e vier 
a provar-se depois, pelos mejos legaes conipetentes, que fora injusta 
a condemna^ào, terd condemnado, ou os seus herdeiros, o direito de 
baver reparagào de perdas e damnos, que seni feita pela fazenda na- 
cionalj precedendo sentenza controvertida com o ministerio publico 
em processo ordinario. » 

Per ciò cbe riguarda la prescrizione dispone Farticolo 539, n. 6, che 
si prescrive pel lasso di un anno l'obbligazione di riparazione civile 
per ingiuria verbale, o scrina, per qualsiasi danno arrecato da ani- 
male, o da persona per la quale il debitore sia responsabile; e Parti- 
colo 543, n, 3,'' che si prescrive pel lasso di cinque anni, l'obbligazione 
di riparare i pregiudizi risultanti da delitti correzionali, o di pagare 
qualsiasi multa giudiziale. 

CODICE PENALE DELLA REPUBB. ORIENT, DELL'URUGUAY 

DEL ry GENNAIO 1889, 

Libro L Tit IIL 
Dt la respoìtsabilìdad civiL 

Art, 25, cf Toda persona responsable criminalmente de un delito 6 
falta, lo es también civilmente, » 

Art. 26. «La responsabilidad civil se trasmite a los herederos del 
ofensor, y puede ser exigida por los del ofendìdo basta donde alcancen 
los bienes dejados por aquéL » 



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LE AZIONE CI VELI PER D BUTTI ECC. 3 53 

Art* 27. « Sólo el que indebidamente aprovecbare de los efectos del 
delito estari obligado al resarcimiento, ea proporción de Io quc hubiere 
utilizado, » 

Art. 28, « La responsabilidad civil se regira por lo dispuesto cn 
ci Codigo civil, Libro IV, Titulo I, Capitulo II, Sección IL » (ar- 
ticoli 12S0-1293}, 



CODICE CIVILE DELLA REPUBB, ORIENT. DELL'URUGUAY 

DEL 23 GENNAIO 1868. 

De los deìitos y cuasi-ddiios^ 

Art, 1280. ff Todo hecho iìicito del hombrc que causa a otro un 
danOj impone a aquél, por cuyo doloj culpa ò negligencia ba sucedido 
la obligacion de repararlo. 

Cuando el hecho ilicito se ha cumplido con dolo, esto eSj con in- 
tencion de daiìar, constituye un delito \ cuando falta esa intencion de 
danafj el hecho iliclto costituye un cnasi-deHlo. 

En uno y otro caso, el hecho ilicito puede ser negativo ó positivo^ 
segua que ci deber mfrigìdo consista en hacer ò no hacer » '^< 

Art. 1281* tt No son capaces de delito ó cuasi-delito los menores 
de diez anos ni los demcntcs, pero serin responsables del darìo cau- 
sado por cllos las personas d cuyo cargo estàn ó pudiere imputarsele 
negligencia » ^\ 

Art. 1282. a El que usa de su derecho no dana X otro, con tal 
que no haya exceso de su parte. Ei dano que puede resultar no le es 
imputable m ìK 

Art. 1283. « Nadie es responsable del dano que proviene de caso 
fortuito d que no ha dado causa. » 

Art. 12S4- fi El dano comprende no solo el mal directamence cau- 
sado, sino tambien la privacion de ganancia que fuere consecuencia 
immediata del hecho illicito »> '^^- 



i) Ciò che qui è detto in un solo artìcolo con sufficiente chiarezza, è diluito nel 
Codice Argentina in nove articoli (1066, 1067, 1072, 1073, 1074, 1077^ iioS, 1109, 
ini) col qual sistema f^cilmeuce si capisce come gli articoli di quel Codice sieao 
potuti arrivare al numero di 40^1. 

3) Corrisponde all'irL 1076 del Codice Argentino* 

3) Corrisponde all'art. 1071 del Codice Argentino. 

4} Conisponde airan, 1069 dd Codice Argemino. 



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À 



3J4 APPENDIC^^ 

Art. 1285. tf Hay obligacìon de reparar no solo el daìio que se 
causa por hecho propio, sino tambien el causado por el hecho de las 
personas que uno tiene bajo su dependencia ó por las cosas de que 
uno se sirve ó estin a su cuidado. 

<f Asi el padre j y d falta de este la madre, son responsables del hecho 
de los hijos que estan bajo su porestad y viven en su compania. 

tt Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas 
que viven bajo su autoridad y cuidado, 

a Lo son igualmente los directores de colegios y los maestros ar- 
tesanos respecto al darlo causado por sus alumnos ó aprendices, du- 
rante el tiempo que estan bajo su vigilancia, 

CI Y lo son, por ùltimo, los duenos ó directores de un estableci- 
miento ó empresa, respecto de dano causado por sus domésticos ea 
el servicio de los ramos en que los tuviesen empie ados. 

a La responsabilidad de que se irata en los casos de este articulo 
cesari cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplea- 
ron toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 
dano r). ;> 

Art, 1286, tt En quanto a los posaderos, su responsabilidad se re- 
gira por lo dispuesto acerca del deposito necesario en el titulo 13, 
parte 2^ de este libro 2). » 

Art. 1287. « Las personas obligadas i la reparacion del dano cau- 
sado pos las que de ellas dependen, tienen derecho a ser indcmnizadas 
sobre los bienes de estas, si los hubiere, y si el que causo el dano 
lo hizo sin órden ni conocimiento de la persona a quien debia ohe- 
diencia y era capaz de delito ò cuasì-delito scgun en articulo 1281. n 

Art, 1288. (t El dueno de un edificio es responsable del dano que 
ocasione su mina acaecida por haber omitido las necesarias repara- 
ciones, ó por haber faltado de otta manera al cuidado de un buen 
padre de familia. 

« Si la ruina proviniese de vìcio en la construccion, el tercero dara- 
nificado solo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra, 
con arreglo i lo dispuesto en el capitulo 2^^ titulo 4", parte 2^ de 
este libro. >ì 

Art. 1289. « El dueiìo de un animai, es responsable del daiìo que 
este cause iun despues que se haja soltado o extraviadoj salvo que 



l) Qpesto artkolo 1285^ nella coadslone e nella vecchia formuU del Codice fran- 
cese, provvede a tutu i ca^i che il Codice Argentiao contempla nella proUssiti di 
ciiKjuc articoli, dal iiij al luj. 

3} Corrispoodc alFart. 1130 di;l Codice Argentino, 



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L. ^ 



^E AZIONI CIVILI PEK BEUTTI ECC. iJJ 



la soUura, extravio ò Jatìo no pucda imputarse \ culpa del dueino ó 
de sus dependientcs encargados de la guarda ò servicLo del animaL 

tt Lo que se dispone respccto del dueno es aplicable a roda persona 
que se sirva de un animai ajeno, salva su accion contra ed dueno, 
si el daiìo provino de un vicio del animai que aquél debia conocer 
prevenir y de que no le dio cono e ìm lento 0- jj 

Art. 1 290. << El dano caiisado por un animai* fé roz de que no se rcporta 
utilidad para la guarda o servicio de un predio, sera siemprc imputable al 
que lo ten^a, aunquc no le hu blese sido posible evitar el dano, y aunque 
ci animai se hubiese soltado sin culpa de los que lo guardaban 2), ^ 

Art, 1291, tì El daiÌD causado por una cosa que cae ò se arroja de 
la parte superior de un edificio, es imputables a todos los que habitan 
la misma parte del edifìcio, y la itidcmni^acion se dividira entre codos 
ellos, i mcnos que se prube que el da.no se debe a la culpa ó dolo de 
alguna persona exclusivanicnte, en cuyo caso sera responsablc està sola. » 

Art, 1292- « Si un delito ha sido coi^ietìdo por dos ó mas persona^, 
cada una de ellas re^ponde solidariamente del dano causado. 

(( No es aplicable està regia cu andò el daòo proviene de cuasi-delito* 
Sus autorcs responderdn proporcionalmenrc iL » 

Art, 129 j, (( La accion concedida al damnificado prescribe eri cuatro 
arìos, contados desde la pcrpctracioii del hecho ilicito; salvo que este 
consista en una infraccion repiimida por la ley criminal, en cuyo caso 
la accion civil por ci dano estara sujeta a la misma prescripcion que 
el delito ò cuasi-delito. w 

coDiGO crviL 

DEL DÌSTRITO FEDÉRAL V TERRITORIO DE LA BaJA CALIFORNIA 4). 

Art. 1 589. (c La responsabilidad civil no puede exigirse sino por ci 
que tiene el derecho de pédir el cumplimiento de la obligacion y por 
aqoel d cuyo favor la establece expresameiite la ley. a 

Art. T i^Q, tì Cuando scan varias las personas responsables civil- 
mente, se observeran las reglas relati vas d las obligacioncs manco- 



1) Corrisponde agli art 1124-1128 dell'Argentino, 

a) Corrisponde letternlmente al 11 29 dell'Argentino. 

5) Corrisponde alle disposizioni degli artìcoli loSi e U2i del Codice Argentino. 

4) Questo Codice sanzionato iJ 13 dicembre 1870» entrò in vigore il i** marzo 1871, 
e iu in seguito accettato dagli Stati del Messico, Vera Cruz, Pucbia, e crediamo sia 
oggi in vigore in tutu la Repubblica Messìciina.. 



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*^ 



%$é APPENDICE 



munadas, si fuereti de està especie las que sirvan de fundamento al 
centrato; en caso contrario cada una respondeni por su parte, w 

Art. 1591- « Si para salvar una poblacion se causa dano a uno ó varios 
individuos, ò se ociipa su propiedad, la indemnizacion se hara en los 
lérminos que establezca la ley organica del art. 27 de la Constitucion. ^ 

Artp 1592. H El dueno de un edificio es responsable del dano que 
causa la ruma de este^ si depende de descuido en la reparacion ó de 
dcfectos de construccion. a 

Art, 1593. « En el segando caso del articulo anterior queda salvo 
ai dueno su derecho contra el arquttecto conforme al art. 2604 0, » 

Art. 1594. « Lo dispuesto en el art, 1592^ comprende los danos cau- 
sadospor la caida parcial de algun edificio, ó de arboles, ó de cualquiera 
otro objeto de propriedad particular: los que provengan de desconiposi- 
cion de canales y presas: los que se causen en la construccion y repa- 
racion de edificios; y los que sean resultado de cualquier acto licito en 
si mismOj pero en cuya ejecucion haya habido culpa ó negligencia. -u 

Art, IS9S- « Tambien habra lugar a la responsabilidad civil por los 
daiìos que causen los establccimientos indusirialcs, ya en razon del 
peso y movimiento de las maquiuas, ya en razon de las e\'ha1aciones 
deletèreas; o por k aglomeracion de materias ó animales nocivos a 
la salud ò per cualquiera otra causa que realmente perjudique a los 
vecinos. Està materia queda sujeta a los reglamentos de poHcia, >i 

Art, 1596, t< El dano causado por animales, se regira por lo di- 
spuesto en el Código pena!. » 

Art, 1597. « La rcsponsabilidad que provenga de hccho ajeno, se 
regira por las disposiciones espcciales de esto Código: y a falta de 
ellaSj por las relativas del Código penaL a 

Art. 1600. a La responsabilidad civil prescribe con la gbligacion 
cuya falta de cumplim lento la produce, n 

Art I eoi, e La rcsponsabilidad que se funda en las disposiciones 
de los articulos 1596 y iS97i prescribe en ci plazo senalado en los 
art. 1204, fraccion 8* y 121 1 2), » 



1) Qyesti djc articoli 1592 e 1593, corrispondono sosUnzialmente alle due parti 
delTan. 128S del Codice civile della Repubblica orientale deir Uruguay, 

2) Art. 1204. « Prescriben cu trcs aùos: 

«i 5° La responsiiblUdad civil por injurìas^ ya sean hechas de pai. bra ó por esento^ 
y la que nàce dal daùo causado por perso nas ó animales, y <^ue la ley iaipoue al 
reprcsentante de aquellas à al dueno de estos, ^ì 

Ari, 1311 <i En los ca-ìos de la fraccion octava corre desJe el dia cn que se re- 
cìbìò à fué conocida la ìnjuria o dcsde a quel en que se causò el dano, » 



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LH AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 2^7 



Art, 1602, « Las dìsposicLones contenidas en estc capitulo se obser- 
vardn en todos los casos que no estén comprendidos en algun pre- 
cepto especial del Código. » 

Art. 1603, a En la materia contenida en este capitulo se obscrvanin 
taaibien los rcglamentos administrativos en todo aqnello que no fueren 
contrarios a las Jisposiciones anteriores. )> 

CODIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIO DE LA BaJA CALIFORNIA 

SOBRE DELITOS DE FUHRO COMUK, 

Y PARA TDD A LA RlPUBLICA SOBRL DELITOS CONTRA LA FEDERACION, 

LIBRO IL 
RcspONsabilidad cknl en nmieria criminal 

Capitulo L 
Exhnshn y requisttos de ìa responsaMlUad c'wiL 

Art. 301. tt La responsabilidad civit proveniente de un hecho ii 
oniision contrarios a una ley penai, consbtc en la obligacion que el 
responsable tiene de haccr: 
« L La restitucion; 
rt IL La reparacion; 
« IIL La indeninizacion; 
« IV, El pago de gastos judiclales, >j 

Art. 302. tt La restitucion consiste: en la devoUìcion asi de la cosa 
usurpada, corno de sus frutos existentes, en los casos en que el usur- 
pador deba restituir esto con arreglo al derecho civiL ìj 

Art. ^03. fc Si la cosa se batkre en poder de un ter cero, tendrd 
este obligacion de entrcgarla d su dneno, aunque la haya adquirido 
con justo titulo y bucna fé, si no la ha prese rito; pero le qncd:ira a 
salvo su derecho para reclamar la debida indemnizacion a la persona 
de quien adquirió la cosa. » 

Art. 304. « La reparacion comprende: el pago de todos los daiìos 
causados al ofendido, a su familia ó a un tercero, con vio!acion de 
un derecho formai, esistente y no- simplemente posible; si aquellos 
son actuales, y provienen directa é inmediatamente del hecho u omi- 
sion de que se trate, ó hay certidumbre de que està ó aquel los han 
de causar nccesariamente, comò una consecuencia próxima è inavitable. 

ff Si el dano consiste en la pérdida ó grave deterioro de alguna 

A? 



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àjS I APPENDICE 



cosa^ su duefio tendra derecho al total valor de ella; pero si fuere de 
poca importancia el deterioro^ solo se le pagani la estimacion de él 
y se le restituirà la cosa. » 

Art, 305- « La indemnìzacion importa: el pago de los perjuicios, 
esto es, de lo que el ofendido deja de lucrar cotno consecuencia im- 
mediata y directa de un liecho ù omisioiij con que se ataca un de- 
recho formai, existente y no simplemente posible, y del valor de los 
frutos de la cosa usurpada ya consumidosj en los casos en que deban 
satisfacerse con arreglo al derecho civil. ^ 

Aart, 306, (c La condicion que se exige en los dos articulos que 
preceden, de que los danos y perjuicios sean actuales, no impedìrd 
que la zndcmnizacion de los posterìores se exija por una nueva de- 
manda, cuando esten ya causadosj si provienen directamente, y corno 
una consecuencia necesaria, del mismo hecho t omision de que re- 
sultaron los daiios ó perjuicios anteriores. jj 

Art- 307. « En el pago de gastos judiciales solo se comprenden los 
absolutamentc necesarios, que el ofendido haga para averiguar el hecho 
ó la omision que da mdrgen al juicio criminali y para hacer valer 
sus derechos en esto juicio ó cn el civil d 

Art. 308. (( La responsabilidad civil no podrd declararse sino a 
instancia de parte Icgitima, » 

Art. 309. a Lo^ jueces que fallen sobre la responsabiUdad civil, se 
sujetardn à las prescripciotles de este tJtnlo, en los puntos decididos 
en ellas; en los demas se arreglanin^ segun fuere la materia del juicio, 
a lo que prevengan las leyes civiles ó las de comercio, que estcn vi" 
gentes al tiempo en que se verifique ei hecho ó la omision que 
causen la responsabilidad civiL » 

Art. 310, K El derecho d la responsabilidad civil, forma parte de 
los bienes dei finado y se trasmite a sus herederos y sucesores; ano 
ser en el caso del articulo siguiente^ o que nazca de injuria ó de 
difaraacion y que, pudiendo el ofendido haber hecho en vida su de- 
manda, no lo verificara ni previuiera a sus herederos que lo hicie- 
ran: pues entónces se entcndcra remitida la ofensa* jk 

Art. 311, « La accion por responsabilidad civil para demandar los 
alimentos a un homicida es personal^ y corresponde exclusivamentc 
a las personas de que se abla al fin dfl articulo 318, corno directa- 
mente perjudicadas. En consecuencia, esa accion no forma parte de 
los bienes del finado, ni se extingue aunque este perdone en vida la 
ofensa, w 



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mmtimmm 



LE AZIONI OVILI PER DELITTI ECC- ^59 



Art, 312. a En los casos de esEupro ó de violacìon de una mujer, 
no tendrd està derecho para exigifj corno reparacion de su honor, 
que se case con ella ó la dote el que la haya violado o seducìdo. » 

Capitulo il 
Cùmputachn de la responsabiUdad cimi. 

Art. 313* « Los jueces que conozcan en los juìcios sobre respon- 
sabilidad civil, procurarin que su monto y los térmtnos del pagOj se 
fijeu por conveuLo de las partes. A falta de este, se observara lo que 
previenea los articulos siguientes. ^ 

Art. J14. H Cuarido se trate de la pcrdida ó deterioro de una cosa, 
de quesea responsable alguna de las personas de que habla la fraccion II 
del articulo 331, por habcrselc entregado formalmente con arreglo 
a la parte final de la fraccion III del articulo 334; si el que la entrego 
lo hizo fi j andò entònces el valor de ella, se tendra este corno predo 
legitimo, siempre que se le bay a espedido la copia de que habla el 
articulo 336, w 

Art. 31J- « Fuera del caso del articulo anterior, cuando se reclame 
el valor de una cosa se pagara, no el de afeccion, sino el comun 
que tendria al tiempo en que debiera cntregarse a su dueno, se a mayor 
ó menor que el que tenia antes. » 

Art 316, ff Si la cosa reclamada existe y no ha sufrido grave dete* 
rioroj se estimara este atendiendo, no al valor de affeccionj sino al 
comun que aquella debiera tener sin ese deterioro, al tiempo de 
devolverse a su dueno, » 

Art- 317* « Se exceptua de lo dispucsto en los dos articulos ante- 
. riores, el caso en que se pruebe que el responsable se propuso des- 
truir ó deteriorar la cosa, precisamente por ofender al dueno de ella 
en esa afecciou, Entònces se valuara la cosa atendiendo al precio esti- 
mativo que tenia atendida esa afeccion, sin que pueda excedcr de una 
tercia parte mas del comun. » 

Art. 318, <f La responsabilidad civil que nace de un homicidio ejccu- 
tado sin derecho, comprende: el pago de los gastos indispensables 
para dar sepultura al cadaver, el de !as cxpensas y gastos necesarios 
hechos en la curacion del difunto, de los danos que et homicida cause 
en los bienes de aquel, y de los alimentos no solo de la viuda, de- 
scendientes y ascendiente.^ del lìnado a quienes este los estaba mini- 
strando con obligacion legai de hacerlo, sino tambien de los descen- 
dientes postumos que deje, » 



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afo APrEf3DlCE 



Art> J19, *( La obligacion de ministrar dkhos alimentos durata todo 
ci riempo que el finado debiera vivir, a no haberic dado muerre el 
homicida; y cse tiumpo lo calcularan Ics jueces con arreglo a la tabla 
que va al fin de este capituloj pero teniendo en consideracioii ci estado 
de salud del occiso diites de verificarsc el homicidio. 

Como limitacioo de està regia, cesara la obligacion de dar alimentos: 
L En cnalquier tiempo en qiie no sean absolutamence necesarios 
para que subsUtan los que deben percibirlos: 
It. Cuando estos contraigan matrimonio, 
HI. Cuando los hijos varones Ucgucn a la ma3'or edad; 
IV* En caalquiera oiro caso en que, con arreglo a las leyes, no 
deberia continuar ministrandolos el occiso si viviera. » 

Art. 320- <£ Para fijar la camidad que haya de darse por via de 
alimentos, se tendran en consideracion los posibles del responsable, 
y las necesidades, y circunstancias de las personas que debcn recibtrla. » 

Art- 331, a En caso de golpes ó heridas de que no quede baldado, 
lisiado ni deforme el herido; tendra este derecho A qiic el herìdor 
le pague todos !os gastos de la curacion, los danos que haya sufrido^ 
y lo que deje de lucrar mieotraSj a juicio de facultativosj no pueda 
dedicarse al trabajo de que subsistia. Pero es preciso que !a imposi- 
bilidad de trabajar sea resultado directo de las heridas ò golpes, ó 
de una causa que sea efecto in mediato de estos ó de aquellas, jJ 

Art, 322, tt Si la imposibilidad de dedicarse el h erido a su trabajo 
habitual fuere perpetua- desde el momento en que el herido sane y 
buenamente pueda dedicarse a otro trabajo diverso^ que sea lucrativa 
y adecuado a su educacion^ habicos, posicion social y constitucton 
iisica, se reducirà la responsabilidad civil i pagar al herido la cantidad 
que resuite de menos entre lo que pueda ganar en dicho trabajo, y 
lo que ganaba diariamente en el que antes se ocupaba. jo 

Art. 325. tt Si los golpes ó heridas causaren la perdida de algun 
miembro no iadispensable para el trabajo, ó el herido ó golpeado 
quedare de orro modo baldado, lisiado, ó deforme; por esa cìrcun- 
stancia tendra derecho no solo a los danos y perjuiciosj sino ademas 
a la cantidad que corno indemnizacion extraordinaria le senale e! 
juez, atendiendo a la posicion social y sexo de la persona, y a la 
parte del cuerpo en que quedare lisiada, baldada, ó deforme* w 

Art* 324. « El lucro que deje de tener el herido durante su impo- 
sibilidad de trabajar, se computarà muttiplicando la cantidad que antes 
ganaba di a riamente j por el nùmero de dias que este impedido, i? 



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LE AZtOKI CIVILI PER DELTTT[ ECC. 



l6l 



Art. 325* « Lo prevenido en los articulos antenores para computar 
la responsabilidad civil por heridas 6 golpes; se aplicara i todos los 
demas casos en que, con violaci on de una ley penai, haya alguno 
cnnsado a otro una enfermedad, ó le haya puesto en imposi bilidad de 
trabajar. ^ 

Tabla de prohahilidades de viàa^ segun la edad. 

corresponden . . 40, So 

■ . 37,40 

- . 34,26 

• . 28,53 
. . 25,72 
, . 22,89 
. . 20,05 

• - 17-23 
. . 14,51 

, . 11,05 

, - 09j63 

- . 07,58 

■ - 05. S7 

- . 04^60 

- . 02,00 

Capitolò in. 
Ptirsojtas cimhnente respoiisaìfìss. 

Art. 326. rt A nadie se puede declarar civilmente responsablc de un 
heclio d omision contrarios li una !ey penai, si no se prueba; que 
se usurpò una cosa ajena; que sin derecho causo por &i mismo é por 
medio de otro, daiios ó pcrjaicios al demandante; ó que, pudiendo 
impedirlos el responsable, se causaron por persona que estaba bajo su 
autoridad. » 

Are. 327, <( Siempre que se verlfique alguna de las condicioncs del 
artlculo anterior, incurrìra el demandado en responsabilidad civil, sea 
que se absuelva de toda responsabilidad criminal ó que se le condene, 

(t En està regia estan comprendidos no solaraence los reos principales 
de un duelo, si este se verifica y resultan beridas ù homicidio, sino 
tanibien los padrinos ó testigos; pero no los medicos ni los cirujanos 
que con el caracter de tales asiscan al combate* i> 



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Art. 328. ti Se exceptùan de lo prevenido en la primera parte del 
aniculo qoe precede, los que infrìnjan el art. r." de este Código, los 
cuales no incurren en responsabilidad civiL » 

Art, 329, « Con arreglo d los articulos J26 y 327, tiene respon- 
sabilidad civil y no criminal, por hechos ù omisìones ajenos: 

« L El padre, la madre y los demas ascendientes, por los descen- 
dientes que se hallen bnjo su patria potestad, en su compaiìia y a su 
inmediato cuidado: exceptuando los casos en que, por los hechos ù 
omisiones de esros, sean responsablcs sus macstros, los directores de 
escuelas de artes ù oficios en que estén recibiendo ìustruccion, ó los 
amos que los tengan d su servicio; con arregìo a la fraccion IH de 
este articuloj al 530 y al 331; 

tt II. Los tutores, por los hechos ù omisiones de los locos ó me- 
nores que se hallen bajo su autor idad y vivan con ellos; pero hacien- 
dose respecto de los menores, las excepciones mencionadas en la 
fraccion que precede; 

<f III» Los maestros ó directores le escuelas, ó de tallcres de artes 
ù oficios, que reciben en sus establecimientos discipulos ó aprendìces 
menores de dtez y ocho anos; responderaii por estos, siempre que 
sus hechos u omisiones se vcrifiquen durante el tìempo que se hallen 
bajo el cuidado de aquellos, 

a Las tres fraccìones que preceden tienen la Umitacion que expresa 
el arti culo 333; 

« IV. El marido scrd responsable por su mujer, ùnicamente cuando 
el demandante pruebe dos cosasi 

<t I" Que el marido tuvo previo conociniiento de que su mujer 
habia resuelto cometer el delito de que se trate, ó que la vió ce- 
meterio ; 

« 2^ Que tuvo posibilidad actual de impedirlo, ó que si no la 
tuvo, provino de culpa suya, a 

Art. 330. « Para que con arreglo a los articulos 326 y 527 sean 
responsables Ics amos por sus dependientes y criados, es condicion 
precisa: que los hechos ù omisiones de estos que dan lugar i la 
responsabiììdadj se verifiquen en el servicio a que han sido destinados. a 

Art, 33 T, (( Con la condicion del articulo anterior son responsables: 

t< L Los miembros de una sociedad por los hechos ù omisiones 

de los socLos gerentes de ella, en los misraos tèrminos que, conforme 

al derecho civi! ó al mercanti!, sean responsables por las demas obli- 

gacioaes que los segundos contraigan. 



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T.E AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC 26 ^ 



a Se exceptùa de està regia i la mujer casada; pues està, tenga ó 
no sociedad legai ó comunion de bienes, no es responsable civilmente 
por Ics delitos del maridop 

tt IL Los duenos de dillgencias, coches, carros, iiteras ù otros car- 
ruajes de cualquiera esperie, sean para su uso ó para alquilarlos: los 
duenos 6 encargados le recuas: las conipanias de caminos de fierro: 
los administradores y asendstas de correos y depostas: los duenos de 
canoaSj boces, barcas y buqnes de cualquicra especie, armadores de 
ellos y capitanes: los duenos y los encargados de ventaSj mesones, 
posadas, o de cualquiera otra casa destinada. en todo ó en parte, a 
recibir constantemente bucspedes por paga; y Eos duenos y encargados, 
de cafèSj fondas, banos^ y pensiones de caballos, por los hechos ù 
omisiones de sus dependicntes ó criados. 

ft Estaresponsabilidad y la de quehablan los dos articulos precedentes, 
se entendien bajo las reglas que expresan los articulos que se siguen. 

(t IIL Et Estado por sus funcionarios pùblicos, empleados y dcpcn- 
dìentes; pero su obltgacion es subsidiaria y se cubrira del fondo de 
indemnizaciones; 

« IV. Los Ayuntamientos con sus fondosj en los mismos términos 
que el Estado, por sus empleados y dependientes, si concurrcn estos 
requisitos: que dichos empleados ó dependientes hayan causado el 
daìio ó perjuiclo en el desempefìo de su empieo ó destino : que estén 
nombrados y pagados por los Ayuntamientos; y que se hallen bajo 
las órdenes de dichas corporaciones y puedan ser removidos por 
ellas. ìi 

Art. JJ2. « La responsabilidad civil de las personas de que hablaii 
los dos articulos anteriore^, no libra a aquellos por quìenes la contraen; 
y el perjudicado podra exigirla en los términos que se dice en los 
articulos 350 a 355. 

a Se exceptùa de està regia el caso en que el que cause el dafìoobre 
a nombre y por órden de oìroj ejecutando de bucna fé un hecho que 
no sea criminal en sì,, y con ignorancia excusable de las circunstancias 
que lo conslLtuyen delito. Entónces no es responsable el agente para 
con el perjudicado, ni para con la persona en cuyo nombre obre, y 

Art. 333, (t En los casos de que hablan las fracciones I, II y HI 
del arùculo 329, los padrcs, tutorcs, curadores, maestros y directorcs 
de escuetas ó talleres, no seran responsables cuando accrediten que 
no tuvieron culpa ni pudieron impedir el hecho ó la omision de que 
nace la responsabilidad. 



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,.;--^fT-^ ffiq 



a$4 At> PENÒ ICE 



Para calificar £Ì hubo culpa, se tendran en cuenta las circunstan- 
cias del hecho ó de la omision, las de las personas mencionadas en 
este articuloj y las de aquellas por quienes responden. 

Art, 334, « Los duenos y encargados de ventas, mesones, posadas, 
ó de CLialquiera otra cosa destinada, en todo ó en parte, d recibir 
constantemcnte huéspedes por paga, no incurren en responsabilidad 
civil en los casos sigaientes: 

1, Ctiaodo acrediten que el dano provino de caso fortuito, ó que 
sin culpa su va, ù de sus dependientes- ó criados, se causo d mano 
armadaj u por otra fuerza mayor que no pudieron resistir; 

« II. Cuando se trate de efectos que se queden fuera del estable- 
cimiento; 

ttlll. Cuando se trate de dinero, alhajas preciosas, billetes de banco, 
il otros valores que el pasajero lieve consigo, y que no sean de los 
que prudentemente deban formar su equipaje de camino, ni sean nece- 
sarios para sus gastos, atendida su posicion social, el objeto del viaje 
y demas circuastancias; i no ser que haga entrega material y porme- 
norizada de esos valores ^ para su custodia, al encargado del estable- 
cimiento, y que cste le expida copia del asiento de que habla el 
artìculo 336; 

a IV* Cuando el dano se cause d un pasajero per otro pasajero, ó 
por persona que no sea del servicio del establecimiento, si no tuviere 
culpa el encargado de este ni sus dependientes ó criados, ó si la 
hubLere de parte del que sufrió el perjuicio. » 

Art, 335. tr Las personas que en los mesones, posadas ó casas de 
huéspedes vivan de pie, y no comò pasajeros; se sujetardn d lo pre- 
venido en la fraccion III del articulo que precede, con la sola limi- 
tacion de que, respecto del numerario, podran tener en sus aposentos 
la canti dad que les sea absolutamente necesaria para los gastos de 
un mes* if 

Art. 336. (f En las ventas, mesones, posadas y casas de huéspedes, 
debenl llevarse im libro de registro en que se asiente: el dinero, va- 
lores, alhajas y demas efectos que se entreguen para su custodia d 
los encargados de dichos establecimientos, con expresion del valor 
que les fijen sus duenos, si estos quisieren fijarlo. Si lo hicieren asi 
y estuvieren conformes aquellos, se expresard esto en el asiento, y 
responderan por dichoprecio: pero en caso de disconformidad sobre 
èl, ò de que no se fije, la responsabilidad serd sobre el precio que 
despues senale el jueZj o vendo el juicio de peritos. 



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tE AnONI e [VILI PER DELITTI ECC. flé^ 



ce Del asiento susodicho se dard copia al dueno de los objetos de- 

positados* a 

Art, 337. « Lo dispuesto en las fracciones I, III y IV del articiilo 
334 y €n el que precede» es aplicable a todos los empresarios de 
trasportes de que habla la fraccion II del articulo 331, 

<x La obligacion de llevar el libro de registro de que habla el articulo 
336, no comprende i. los duenos le coches de alquiler para dentro 
del las ciudades; mas no por esto se libraran de !a responsabilidad 
civil en que incurran. » 

Art, 338 « Los empresarios de telcgrafos y sus empleados, solo 
seran responsables civilmente en ics casos y ttrrmìnos que fijard una 
ley especial sobre telègrafos. « 

Art, 339. ff Solo son responsables de los gastosj aqueUos contra 
quienes se haya seguido el juicio criminal ó el de responsabilìdad 
civil, si lian sido condenados por la misma sentencia irrevocable, y 
entónces se observaran las reglas siguientes; 

« L Si todos fueren condenados por el mismo deliro, todos serdn 
solidarìamente responsables de los gastos; 

« IL Si ademas del deliro comun d rodos, alguno fuere condenado 
rambien por orro deliro diverso, los gastos ^que por este se causen 
serdn a cargo de aquel. a 

Art. 340. tt El que por tJtulo lucrativo y de buena fe^ participe de 
los efectos ó productos de un delito ó falra, estara obligado al rcsar- 
cimento de danos y perjuicios, solo basta donde alcance el valor de 
lo que hubiere percibibo, » 

Are, 341. « Cuando se causen a alguno danos ó perjuicios en sus 
bieneSj por evitarlos en los bienes de otros; estos serdn civilmente 
responsables d prororara, d juicio del juez, en proporcion al dano de 
que cada cual se libre* 

« Si no se evitare el mal, la responsabilidad serd solamente del que 
mandò ejecutar, ó ejecutó en nombre propio los danos y perjuicios, » 

Art, 342. CI Cuando se cause un dano por librar de otro d una 
comarcaj ó d una poblacion enrera^ la poblacion ó poblaciones que 
se libràren del dano, indemnizardn el causado, en los terminos que 
establece el Código civil. 

« Pero si no se lograre evitar ci mal, la indemnizacion se satisfarà 
de los fondos del Erario^ y no del comun de indemnizaciones. » 

Art* 343* ff Del dano y los perjuicios que cause un animai ó una 
cosa, es responsable la persona que se esté sìrvicndo de aquel ó de està 
al causarse el dano; d mènos que acreditc no babcr tenido culpa alguna. 



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^s^ 




j6è 



APPENDICE 



«Ei perjiidicado podrd retener y aun matar al animai que le danó, 
en los casos en que las lejres le concedali ese derecho. o 

Art. 344. a Cnando el acusado de oficio, sca absuelio no por falca 
de prnebas, sino por haber justificado su completa inocencia en el 
delito de que se le acusò, y no haya dado con su anterior conducta 
motivo para creerlo culpable, se declararà asi de oficio en la scn- 
tencia definitiva; y sì ci acusado lo pidiere, se fìjardenella el monto 
de los danos y perjuicios que se le liayan causado con et proceso, 
oyendo previamente al representante del ministério publico. En este 
caso, la responsabilidad civil se cubrira de! fondo comun de indem- 
nizacionesj si con arreglo al articulo 348 no resultaren responsables 
los jueces, 6 estos no tuvieren con quo satisfacerla. » 

Art. 345. Ignal dercclio tendra el acusado absuelto, contra el 
quejoso ó contra el que Io denunciò, pero con sujecion d las reglas 



siguientes; 



tì L Tendra derecho d los gastos del juicio criminal, solo cuando 
el quejoso ó denunciante se.costitiiyan auxiliares del ministério piiblico 
ó del promotor fiscal, y la queja ó la denuncia sean las que hayan 
dado lugar al proceso, ó cuando aunque no se hayan constituidù auxi- 
liares, su queja ó su denuncia sean calumniosas o temerarias ; 

« IL Los gastos que le haya causado la demanda de responsabilidad 

civil, si en ella obtiene, se los satisfard el quejoso ó eì denunciante; 

« IIL De los daiios y perjuicios le indemnizardn el quejoso ó el 

denunciante» ùnicamente en el caso de que la queja ó la denuncia 

seaa calumniosas ó temcrarias. » 

Art, 346. « El monto de los gastos judictales se fijara precisamente 
en la sentencia que condeue a su pago. » 

Art. 347. (E Lo prevenido en el articulo 345 comprende d los fun- 
cionarios pùblicos que, en desempeno de su oficio, hagan temeraria 
ó calumniosamente una accusacion ó denuncia, ó dèn avviso de un 
delito. » 

Art, 348, (f Los jueces y cualquiera otra autoridad, empleado ó fun- 
cionario pùblicOj seran responsables civilmente : por las detenciones 
arbitrarias que hagan, mandando aprehender al que no deban : por 
retener d alguno en la prision mas tiempo del qua la ley permite: por 
los perjuicios que causen por su impericia ó con su morosidad en el 
despacho de los negocios; y por cualquiera otra falla ó delito que 
cometan en el ejercicio de sus tunciones, causando danos ó perjuicios 
a otros. j> 



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LE AtlDKI Ct^^ILl PEtl DEtlTTl ECC. 



aé? 



Art. 549, «t Muerto el responsable, se trasmitlri i sus herederos ta 
obligaclon de cubrir la respotisabilidad civil, basta donde alcancen los 
bienes quc hereden, los cuales pasarin a ellos con ese gravamen, )) 

> Capitulo i\\ 

Division de ìa risponsabllidad chU entn ìos r^sponsahUs* 

Art, 350. « Cu andò varias personas sean condenadas por el mismo 
hecho (1 omisìon, todas y cada una de ellas estaran obltgadas por el 
total monto de la responsabilìdad civil^ y el demandante podrd exigirla 
de todos mancomunadamentej ó de quien mas le convenga- Pero si no 
demandare a todos, podran los que pagaren, repetir de los otros la 
parte que estos deban saiisfacer con arreglo al articulo siguiente. » 

Art. 3)1. « Al condenar d varias personas al pago de la responsa- 
bilìdad CLvil, si la ley no senalare la cuota de cada responsable, la 
fijaran los jueces de lo criminal en proporcìon a la impuestas por 
aquellos ó A las que deban imponerse si no estuvieren decretadas 
todavia. 

« Si no se debiere aplicar ninguna pena, porque se declare que los 
autores del hecho ù omision no comeiieron delito ni falta alguna, y 
sin embargo incurheron eo responsabilìdad civtl; se dividerà està ;i 
prorata entre los responsables. » 

Art, 352. a Lo dìcho en el articulo 351, se entiende sin perjuicio 
de lo prevenido en el 350^ y solo para el efecto de que cuando un 
responsable pague mas de ^\x cuota pueda repetir el exceso de los otros 
responsables. n 

Art. 353- ft Cuando se traie de la restitucion, solo podra demandarse 
d aquel en cuyo poder se halle la cosa ó sus frutos^ pero si este no 
fuere el usurpador, tendra el recurso de que habla el articulo 303. « 

Art. 35,4. a Lo prevenido en el articulo 350 no comprende a los 
encubridores, sino en cuanto li los danos y perjuicios que resulten en 
razon de los objetos que encubran; y no de los otros robados por el 
autor directo del delito. u 

Art- 3JJ. « No estdn comprendidos en los articulos 350 y 351,105 
que^ por ser menores, ó por enajenacion mental, se hallen bajo la patria 
poiestad o tutela, ni los amosj pues repecto de todos ellos se obser- 
vardn las reglas siguientes: 

<t L Los que se hallen privados de la razon, y los memores que 
obren sin discernimicnto, solo serdn responsables cuando a las per- 
sonas que los tienen à su cargo no les resuite responsabilidad civil, ó 
no tengan bienes con que cubrirla. 



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■jW J »Jli< 



ì68 APPENDICE 



ff Pero si no se hallaren en tutela ni bajo la patria potestad, ellos 
serio los ùnìcos responsables. 

(f II, Coando el menor obrare con discernimientOj no tendril de- 
recho ;i repetir de su tutor, ni este de aquel, sino la niitad del monto 
de la responsabilidadj si uno solo pagare el total de ella. 

« HI, Cuando los dcpendientes y criados obren contra las órdenes 
de sus amos, ò sin cumplirlas exactamente, podràa los segundos re- 
petit de los primeros toJo lo que pagaren de daiios y perjuiclos. 

a Pero si los darios ó los perjuicios se causaren corno consecuencia 
de las órdenes de los amos, y los dependientes ó criados, obraren 
de buona fé, ejecutando un hecho qùe no es criminal cn si, y con 
ignorancia de las circunstancìas que lo convierten en delito; no in- 
curriran en responsabilidad civil para con el perjudicadoj ni su amo 
podra repetir de ellos lo que pague. » . 

Capitulo V. 
Mudo de hacer efectiva la responsahilidad civil. 

Art, jjé. « Siempre que el responsable tenga biencs^ se hard efectiva 
en ellos la responsahilidad, basta donde alcancen, exceptudndose el 
fondo de reserva de que habla el ariiculo 85, los ohjetos mencionados 
en el articulo 122 y todos los demas cuyo embargo estc prohibido por 
las leyes, » 

Art< 357. « Lo prevenido en el articulo anterior, se en tenderà sin 
perjuicio del beneficio de competencia que se concede :ì los locos y 
à los menores y sordomudos que obren sin discernimiento. j) 
. Art, 3 58. ff Si los bienes del responsable no alcanzaren il cubrir 
su responsahilidad; se toraara lo que falte, del 25 por ciento destinado 
para este objeto en la fraccion P del articulo 85. 

a Si todavk faltare para cubrir la responsabilidadj y el reo hubiere 
CLimplido ya su condena; se le obligara a dar, hasta el total pago de 
aquella, las mensualidades que a juicio del juez pueda satisfacer, des- 
pues de cubiertos sus alimentos necesarios y los de su familia. >i 

Art, 359, <^ No obstante lo prevenido en el articulo anterior, cuando 
en addante adquiera el responsable bienes en que se pueda hacer 
efectiva la responsahilidad; tendrà derecho el perjudicado d que se le 
pague, de una vez, el total de lo que se le adeude. d 

Art, 360. <? Cuando los condenados d la restitucion, à la reparacion, 
a la indeiunizacion, al pago de gastos judiciales y multa^ no tu viete n 



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LE AZIONE CIVILI PER DELITTI ECa 269 

bienes bastantcs para cubrir todas esas responsabtUdades; se darà pre- 
ierencia a las unas sobre las otras, ea el órden en qtie se haii enu- 
nierado en este articulo. a 

Art. 361. H Todo lo que, cubierta la responsabilidad civil de un reo, 
sobre del 25 por ciento que se la rebaje para este objetOj se apli- 
card el fondo comun de indemninaciones. 

tt Este se formard con dichos sobranres; y (;on la lercia parte de 
todas las multas dcstinadas a este objeto en la primera parte del ar- 
ticulo 133. j» 

Art. 362* « El Código de procedimicntos dispondra lo relativo ì la 
admirsistracion, tanto del fondo coniun de indemnizaciones corno del 
25 por ciento destinado para hacer las particidares de los reos, y los 
tèrminos y forma de hacer los pagos* » 

Capitulo vj_ 
Ex^timhti de h nspoitsahilidad civil y de ìas acclones para demaiijarìa. 

Art. 363. ff Las diversas accioncs con que se puede demandar la 
responsabilidad civil, ù pedir la ejecucion de la sentencia irrevocablc 
en que se dedare inciirso en dicha rcsponsabilìdad al reo, se extin- 
guiran dentro de los términos y por los medios establccidos en el 
Código civil ó en el de comercio, segun fuerc la natiiraleza de aquel- 
las V la materia de que se trate. 

e Està regia tiene las limitaciones contenidas en los artlculos que 
se siguen. m 

Art. 364. « La amnistia no extinguira la responsabilidad civil , ni 
las acciones para exigìrla, ni los derechos Icgttimos que bava adqui- 
rido un tercero. 

i< Sin embargo, cuando la responsabilidad no se haya hecho cfectiva 
todavia, y se trate no de restitucion sino de reparacion de danos, de 
indemnizacion de perjuicios, ó de pago de gastos judiciales^ quedara 
el reo libre de esas obligaciones, solo cuando asi se declare cn la 
amnistia y se dejen expresamente ;i cargo del Era; io. m 

Art. 56). Ef El indulto cn nìngun caso exstlnguira la responsabilidad 
civil, ni las acciones para exigirlaj ni los derechos legitimos que haya 
adquirido un tercero. n 

Art, 366- (i La prescripcion se intcrrumpir;i por el procedìmiento 
criminal, basta que se pronuncie sentencia irrevocable. Dictada esta^ 
comenzara ì correr de nucvo ci termino de aquella. » 



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A 



2;0 APPEWDIGB 



Art. 367. (t La compensacion extinguira el derecho a la responsa- 
bilìdad civil, excepto el caso en que e.^istiendo la cosa usurpada en 
poder del responsable, se le demande U rcstitucion de ella* ». 



CODICE CIVILE DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA 

DEL IO DICEMBRE 1880 
in vigore dai ij gennaio 18S1, (Articoli lOf^s^isoi). 

Ometto qui gli articoli 1095, 1096 e 1097 di questo codice per- 
fettamente corrispondenti agli anicoU ii>i, 1152 e 1153 ^*-'' Codice 
civile italiano (1382^ i J83» e 1384 in parte, del Cod- francese) e l'ar- 
ticolo iiof corrispondente al irj6 del codice nostro, giovando cono- 
scere invece le disposizioni seguentip 

Art. 1198. f( El dueno de un animai es responsable de los danos cau- 
sados por el n-ismo animai, aun despues que se haya soltado ó extra- 
viado; salvo que la soltura, extravio ó dano no pueda imput^rse a 
culpa del dueno ó del dependiente encargado de la guarda ó servicio 
del animaL 

(t Lo que se dice del dueno debe aplicarse a toda persona a cuyo ser- 
vicio esté un animai ageno, salvo su accion contra el duenOj si el 
dano ha sobrevenido por una cualidad ó vicio del animai que el dueno 
con mediano cuidado ó prudencìa debiò conocer ó preveer y de que 
no le dio conocimiento. » 

Artp 1099. « El dano causado por un anima! feroz, de que uo se re- 
porta utilidadj es siempre imputable al que Io tiene, aunque pruebe que 
no lo fuè posible evitar el dano. i* 

Art. I too. « El dueno de un edificio es responsable por los danos 
ocasionados por su ruina, cuando està ha sucedido por falta de repa- 
raciones ó por vicio en la consti uccion que sin grande esfuer^jo ha pò- 
dido conocer el dueno. "^ » 



i) Manc:i nei corrispoadend articoli U35 del Codice Civile italiano, i} 86 del ran- 
cese e del domìnicano, 1405 delFolandese^ 1171 del codice per la Repubblica d'Hjiitì 
e 125J di quello pel Principato di Monaco T ultimo inciso, opportunamente inserito 
nel codice di Venezuela; e manca pure negli articoli looz ^t\ Codice di Romania^ 
e 262 del Codice per lo Stato indipendente del Congo, 



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LE AZiONI CIVILI PER DEUTn ECC. 27 1 



CODICE PENALE DEGLI STATI-UNITI DI VENEZUELA, 

Lia, L TìT L — Lei Sesta 
De ìas personas re^ponsabhs civìlmtnte df hs délilos y faltas. 

Art. 24. ft Toda persona responsable criminalmente de algun deliro ó 
falta, lo es tabien civilmente. » 

Art- 25. « La exencion de dicha responsabilidad declarada en los nu- 
nieros i*, 2% i'\ 7° y 9° del articulo 19 ^) no comprende la exencion 
de la responsabilidad ci vii, la ciial se hard efectiva con sujecion a las 
reglas siguientes : 

« I.* En el caso del nùmero i"*, son responsables civilmente por 
los hechos que ejecuten los locos ò dcmentes y demas personas com- 
prendidas cn dicho numero, sus padres ó guardadores; à no hacer 
constar qne no hiibo por su parte culpa ni negligencia, 

K No existiendo estos, ó no tienendo bienes, responderan con los su- 
yos propios los autores del hecho; salvo el beneficio de competencia 
en la forma que establezca la lei civiL 

« 2,^ En los casos de los nùmeros 2° y 3*', responderan con sus 
propios bienes los menores de quince anos que ejecuten el hecho pe- 
nado por la lei : salvo el beneficio de competencia» 

« Si no tuvieren bienes, responderan sus padres o guardadores; a no 
constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia, 

<t 3^ En el caso del nùmero 7° son responsables civilmente las per- 
sonas en cuyo favor se haya precavido el malj d proporcion del be- 
neficio que hubieren reportado. 



t] An. ì^ Estdn exentos de responsabilidad criviimal: 
i^ £1 que ejecuU la accìon halUndose dormida, ó en cstado de demenda ò delirio , 
ò estado de cualquiera otra m^aera privado absolutamente de U rason. 

3^ El menor de diez aiios. 

j° El mcoor de quince y miyor de dics^T a no SCf que aparezca quo obró eoa 
discernimieDto. 

7" El que para evitar un mal, ejecuta un hecho que produca dailo cn la pro- 
prie dad ajena^ siempre que concurran las e ire un stane ìas siguientes: 

PrÌQ[iera. Kealidad ò inmìucnte peligro del mal que sa (rata de cvitan 
Segunda, Qjae el mal que se tra te de evitar sea mayor que el causaJo. 
Tercera. Q^e no haya otro mediu practlcablc y menos perjiidical para impedirlo. 

9° El que obra violentado por una fuerza irrcsistible, ó por miedo iusupcrablc 
de UQ mal grave y próìtinio* 



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I ^ . -^ 



il7f APPENDICE 



u Los triboli ales senalaran, segun su prudente arbitrio, la cuota pro- 
porcional de que cada interesado deba responder. 

(c 4* En el caso del numero 9^ responderan principalmente los que 
hubieren causado el miedo; y subsidiariamente ó en defecto de ellos, 
los que hubieren ejecutado el hecho; salvo, respecto a los ultimos, el 
beneficio de competencia ^> 

Art, 26, H En los dcmas niimeros del articulo 19 que no sean los espre- 
sados en ci articulo anteriore no tiene lugar la responsabilidad civi!. » 

Art. 27. « San responsables civilmente, en defecto de los que lo sean 
crimmalmente, los posaderos, duenos de casas de venta de viveres ó 
licore Sj y cualesquiera otras personas ó empresas, por los delitos que 
se cometieren en los establecimientos que dirijan, siempre que por 
su parte ó la de sus depcndientes, haya habidò infraccion de los re- 
glamentos de policia, w 

(f Art, 28, « Son adcmas responsables subsidiariamente los posaderos 
ó directorcs de establecimientos ó casas de huéspedes, de los efectos 
robados a estos dentro de las mismas casas ó establecimientos, ó de 
su indeninizacion, siempre que los alojados hubieren dado conoci- 
miento al rnismo posadcro ó director ó al que haga sus veces, del 
deposito de aquellos efectos» y ademas hubieren observado las preven- 
ciones que los dichos posaderos ó sus sustitutos les hubieren hechos 
sobre cuidado y vijilancia de los mismos. 

et Està responsabilidad no tendrà lugar en caso de robo con violencia 
hecha k las personas, a no ser ejecutado el acto por los dependientes 
de la casa. 

« La misma responsabilidad subsidiaria y con las mismas condiciones, 
toca a los capitanes y patrones de embarcaciones mercantes ó de tra- 



j) Dalle disposizioni degli articoli 1879 e 1880 del Codice Civile apparisce eh? 
cosa si abbia ad incendere per henefiiio di competenza: 

Art. 1879. Ea virtù d éA beneficio de competencia, el deudor tiene el derecho de 
que al tjecutdrsele se le deje lo necesario para vivir honestamente, segun acostura- 
bran generalmente las personas pobres de su educacion. 
Art i83o, GOitan de este beneficio: 

1^^ Los asccndientes respecto de sus descendicntes, y al contrario: 
2'* Los Uermanos: 
30 Los cónyuges: 

4° Los ascendìentes del cónyuge y los cónyuges de los desccndientes: 
5^ Los deudorcs d quìenes se les haya admitìdo la cesion de bienes, aunque 
sea esirajudicìalmentti, y los fallidos que hajan side declarados excusables, respecto de 
bs crèditos co.nprciididos cn la cesion de bic-nes ó en la quiebra. 



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LE AtEOMl CIVIU PER DELITTI ECC. ly^ 



sporte, por el robo de ,los efectos de los pasajeros puestos a bordo de 
ellas; salvo que lo que se dice en el pàrrafo anterior de los depen- 
di entes, se entiende aqiii de los empleados subaltcrnos del buque* » 

Art 29. a Son tambien responsables subsidiariamente los maestros y 
las perso nas dedicadas a qualquicr gènero de industria, por las faltas 
ó delitos en que incurran siis diacipuloSj oficiales ó aprendices en ci 
dcsempeiìo de su obligacion y scrvicio. » 



Lei Settima. 
De hs rffctù y esifttshn de la responstiMUdad chiì. 

Art. 30 « La responsabilidad civll cstablecida cn la lei anterior 
comprende : 

« 1° La restitucion. 

« 2" La reparacion del dano cansado* 

li Y La indemnizacion de perjuicios, » 

Artp 51, « La resritucioii debeni hacerse de la misma cosa, siempre 
que sca posible, con pago de deterioros ó menoscabos a regulacion 
del tribiinaL 

ft En caso en que dcba hacerse la restitucion en especiej si no fuere 
pusible està, se bara la de &u valor, que es lo que se Marna reparacion 
del dano. 

ft La restitucion debe hacerse aun cuando la cosa se halle cn poder 
de un tcrccro que la posca legalmente, salvo su repeticìon contra quìen 
le corresponda, 

tt No sera aplicable està disposicion cuando el tercero haya adquirido 
la cosa en la forma y con los requtsitos establecidos por las leyes para 
haccrla irreivindicable. n 

Art. 32. « La reparacion se bara valorando la entidad del dano a re- 
gulacion del tribuna!, atendido el precio naturai de la cosa, siempre 
que lue re posible, y el de afeccion del agraviado; y solo se exijirà 
cuando no haya higar a la restitncion. >j 

Art. 53< « La indemnizacion de pcrjuicios comprenderà no solo los que 
se hubieren causado al agraviado, sino tambien los que se hubieren 
irrogado por razon del delito, a su faniilia ó a un tercero. 

^ Los tribunales reguhràn el importe de està indemnizacion en los 
mismos terminos prevenidos para la reparacion del dano en el articulo 
precedente. 



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^T^ — — ■ > P ■ ^* T-^^^^y^^ 



^4 APPENDICE 



Art, 34. R La obligacion de restituir, reparar el dano è ìndemnizar 
los perjuicioSj se trasmite a los herederos del responsable. 

La accion para rcpetir la restitucion, reparacion é indenanizacionj se 
trasmite igiialmente ;i los herederos del perjudicado* » 

Art* 35. ff En el caso de ser dos ó mas los responsables civilmente 
de un delito ó faltaj los tribunales scnalaran la cuota de que deba re- 
spender cada uno. « 

Art 36, « Sin embargo de lo dispuesto en el articulo aotcrior, 
los aiitoreSj los complices y los cncubridores, cada uno dentro de 
su respectiva clase, sernn responsables solìdariamente entre si por sus 
cuotas, y subsidiariamente por las correspondìcntes a los demas re- 
sponsables. 

(f Laresponsabilidad subsidiariase bara efectiva, primero en los bienes 
de los aiitores dcspues en los de los cómpliceSj y por ultimo en los 
de los encubridores. 

tt Tanto en los casos en quc , se haga cfccttva la responsabilidad 
soUdariaj conio la subsidiaria, qucdarà a salvo la repeticion del que 
hubiere pagado, contra los dema,s por las cuotas correspondientcs a 
cada uno. w 

Art, 37- a Et que por titulo lucrativo partecipe de los efcctos de 
un delito o falta, està obligado al resarcimicnto basta la cuantla en 
que hubiere partecipado. » 

Art. 38- « Los condcnados corno responsables criminalmente, lo seràn 
tambien en la propia sentencia, en todo caso, a la restitncion de la 
cosa ajena o su valor y en las costas procesalcs; en los gastos del 
juicio, si e! tribunal pudiere dctenninarlos con audìcncia de parte; y en 
la indemnizacion de perjuicios, en caso de constituirse el agraviado 
corno acusador, n 

K Si los gastos del juicio no pudicrc dcterminarlos el tribunal por falta 
de audiencia de parte, queda espedita at interesado la via civil para 
reclamarlos. » 

Art. 39, En caso de que la responsabilidad civil haya de reclamarse 
contra una persona distinta de la que cometió ci heclio^ no podrà 
hacerse efectiva sino en juicio scparado en quc ella intervenga, n 



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<v^ 



m 



LE AZJONI CIVEU PER JìtUTTl ECC. 



^7S 



LiB. I. Tir. IL — Lei Septima. 

D^ ìa csiincion de la responsahilidad criminal, 

(Art 9^-iOC)). 

Art, 98, (T La responsabiliJaJ civil nacida de la penai no se estingue 
porqiie se estinga està, y durara corno las de mas obligacioneSj coti 
snjecion a las reglas del derecho civil. ^3 

CODICI EGIZIANI 

DEL 16 SUTTEMBRi: 1875 ^\ 

Ne! Codice Civile egii^iafWj al titolo li, cap* III (Obligations résul- 
ìanì da fait) troviamo le disposizioni degli artìcoli seguenti; 

Art< 21 r. « Sont solidaires celles qui prennent leur source dans les 
cìrcostances qui vonc ètre énumèrécs. » 

Art, 212. « Tout fait poursuivi par la loi oblige son auteur k reparer 
le prcjudice qui eii rèsulte^ satif le cas où cet auteur, à ralson de son 
age ou pour tout aucre motif, n'a pas conscience de scs actes, ù 

Art, 213* K II en est de mt^me si !e prèjudice cause li un tiers prò- 
vient d'une faute, de nùgligencCj d'iniprudence ou de dcfaut de sur- 
veitlance des personncs que Ton a sous sa garde, » 

Art. 214. V Le maitre est égalememc responsable du dommage cause 
par scs serviteurs quand ce dommage a ctO cause par euK en exer(;ant 
leurs fonctions* *i 

Art. 215. u Le propriètaire d*un animai est cgakment responsable du 
préjudicc causi par l'animai qu' il a sous sa garde ou qu' il a laissè 
s'èchapper. 

Il Codice Penale al tÌL I, cap. 1, dispone: 

Art. 21* « La condamnation auK peines ci-dessus cnoncòes est tou- 
jours sans préjudicc des dómmages-intércts et des restitutions qui sont 
dues aux parties, jd 



i) L'artìcolo 1909 del Codice Civiìe di Vcnt^utla stabilisce che w ToJas Lis accìones 

reales se prcscriben por treiiua afios y las personales por veinte siri que pueda opo- 

ncrse .i la prcscripcion U l'alta d^j litulo. 

*i E! derecho de hacer uso de la vìj ejecutìva se prescribe por dicK aiios. « 

j) Molle e iniporUntì modUìcajcioni furono portate al Codice civile, al Codice dì 

di commercio e al Codice di procedura civile e commerciale coi treDccreudel Ke- 

divé in data 5 dicembre i8èì6. 



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aj6 APPENDICE 



Art. 22, « Dans le cas oii ramendcj les restitutions et les doramages- 
intérèts auront ccé pronoiicés concurremmentj ccs deux dernières con- 
damnations seront extcutées avant le payement de Tamende sur les 
biens des condaminl^s, s*ils sont ini^nfiìsants, » 

Art. 24. <t Tous le individiis condamiiós pour un niùme crime ou pour 
un mcnie délit seront tenus solidairement des amendcsj des restitu- 
tions, des doniniages-mièrèts et des frais. » 

Per ciò che riguarda la prescrizione è stabilito dalFartlcolo 272 del 
Codice Civile che ^ Les obligationsj sauf les e>tcepcions ci-après, et 
ccUcs^ qui som spccifióes par la loi dans les cas particuliers, se pre-- 
scrivent pur quinte ans » 

Ma Tarr. 277 del Codice d'tstru:;iione criminale stabilisce che it L'action 
en dommages-intcrcts niotivée uniquement A raison d'un crini e j d'un 
délit on d'une contravention ne peut etre portcc devant les tribunaux 
de rcpression après la prescriptlon de l*action pubUquc, 

tt Si elle est intentce devant le tribunal de repressione dans les dc- 
lais de la prescriptionj elle interrompt la prcscription de V sction pu- 
bliques. i) 

Ora, per disposizione del precedente articolo 274 c< L'action publique 
sera prescrite en matière de crime par cìnq années depuis le jour du 
crime ou du dernier acte d'instriiction; en matière de délit par trois 
années, et cn niaticrc de contravention par six mois. y 



DIRITTO MUSULMANO, 

Lasciò scritto il dottor Worms nelle sue Recherchcs sur ìa constitution 
de ìd propriéfi krrlìoriaìc dans les pays musuìmans (1S46) che « Tutti 
gli imperi musulmani non sono che frazioni di una stessa società, som- 
messe alla stessa legge, allo stesso codice amministrativo e politico e 
dove tutto h identico e comune perfino i costumi meno importanti. ìt 

Non ostante questa sentenza, autorevole e giusta per ciò che ri- 
guarda i costumi, ma forse troppo assoluta per ciò che riguarda le 
leggi, Nicola de Turnauiu nel suo Dirilto mnsnlmanQ ebbe cura dì at- 
tingere alle fonti più sicure (persiane ed arabe) e alle opere dei più 
stimali giureconsulti delle varie sette allo scopo (come egli dice) di 
lar quasi un manuale o guida per le autorità giudiziarie e ammini- 
strative delle Provincie transcaucasiche della Russia, o almeno di offrire 
ima norma che il governo russo potesse utilizzare come punto di 
partenza ad una codificazione pei suoi sudditi musulmani. 



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LE AZIONI CTVIU PFft DELITTI ECC 



277 



L* ultimo e brevissimo c:ì pitelo del suo trattato, che riguarda appunto 
Targomenco di cui ci occupiamo, è tratto dalle opere di ctuquc giu^ 
reconsulti delle diverse sette musulmane. 

Per non privare i lettori di questa, per quanto breve nozione, la 
riportiamo nella sua integriti dalla traduzione del prof. Eschbach: 

a Diyet^ la riparazione pecuniaria d' un ornici dio o di percosse e 
ferite ha luogo j sia quando una persona che abbia ÌI diritto della ven- 
detta vi rinunzia e si contenta di esigere una composizione pecuniaria, 
sia nei casi in cui la legge la prescrive. 

(c Questa somma varia secondo che la morte fu data con o scn?;a pre- 
meditatone, e secondo la qualiti delle parti del corpo che furono lese. 

or II proprietario di un animale d'indole cattiva e selvaggia, è re- 
sponsabile di mtcl i danni che questo animale ha portato, iosse anche 
la morte di un uomo, quando esso proprietario non abbia preso tutte 
le precauzioni necessarie per impedire il danno. 

{< Il diyct ha luogo anche allora quando l'uccisore non abbia parenti 
o eredi incaricati del hsos 0. In questo caso U diyct b percepito dal- 
Timano per il beit ul-mol ^ì^ e impiegato in uso gradito a Dio- » 

LEGGI DBLLA REPUBBLICA DI LIBHKIA 

APPROVATE DAL 1S48 AL 1879 

Ì.1BRO IL 
Priticipii e rsgoh di DirìHo* 

Art, 5. <t Ognuno b soggetto ad azione per tutti i danni derivanti 
da negligenza, incuria o incapacità di lui stesso o di sua moglie in 
qualunque tempo, degli agenti o servitori che ne dipendono mentre ac- 
cudiscono agli affari di lui, Hd anche per tutti i danni commessi da un 
animale che gli appartenga o sia sotto la sua cura o responsabilità; 
purché i danni sieno tali che Inanimale potesse commetterli» sia per 



r) La vendetta del sangue, 

2) Il heit iil-moì ìi il ttisoro ecclesiastico dì cui non può disporre che la suprema 
autorità spirituale» secondo le regole del Scheri'd (che può dirsi il codice dì rito tiellj 
dottrina dell' hlam . Il beit uì-tnùì si alimenta del hottino di guerra ^hammd^ del 
chfitns *]j dei doni volontari e di altri vari: pravi^nli designati nelle regole del Sì^herg, 
ossìa regole del diritto* 

•) [l thùmi à Hai ddlc v.iHc ittipwrc stilla propricii, e Utrcrfltmrni? ^ignifìcn Iji qninia pirit che nd cast 
ilh?(crnimati ki»lk kggc deve un m^iMilstiatso ]:tivi:if detlartt; fcr una v«lu taiiM a lìiolo J'iiiL^'aM:^ lul ^uu p»- 
trtnioEiio o lue^Hu H^prs o.^^ni Aumento tìA smi futfjnitìitio. 



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tiijk. 



I78 APPEKDICE 



gli usi generali della sua specie, che per qiiakinqne abito vizioso par- 
ticolare, noto al proprietario o alla persona incaricata. Tali danni sono 
ingiurie* » 

Art 46, « Una donna maritata è capace di commettere un'ingiuria, 
e per ogni ingiuria da lei commessa e responsabile personalmente it 
maritOj benché (l'ingiuria) possa consistere nella violazione di un 
contratto che obblighi tale donna maritata, quale rappresentante o in- 
caricata, o la di lei proprietà, o che sia stato fatto da lei medesima 
prima del matrimonio. Una donna maritata non può fare un contratto 
per obbligarsi sebbene ella possa contrarre come agente di suo marito; 
egli sari obbligato da ogni simile contratto, e Tagenzia si può pro- 
vare o direttamente dedurre da circostanze e dagli usi della società, 

ff Si presume che una moglie sia Tagente di suo marito^ quando 
provvede alla di lui famiglia, veste sé stessa, le sue figlie e figli sotto 
l'età di 15 anni; ma tale presunzione si può contraddire provandoli 
contrario, » 

Art j I H L'oggetto delle azioni per la riparazione delle ingiurie^ 
essendo Tindenuizzo delFingiuriato, e non già la punizione dell'ingiu- 
riante, ne segne che la misura del danno in tali azioni h V attuale 
ammontare della perdita del disturbo toccato al querelante, senza 
alcun rapporto al grado di mala condotta di cui l*akra parte può es* 
sere stata rea. Le sole eccezioni a questa regola sono quelle conte- 
nute nell'articolo seguente, w " 

Art. 52. K L'adulterio, la seduzione di una moglie o figlia, il ratto 
o ritenzione di una moglie o figlio, guardiano o apprendista sotto gli 
anni 20, la sottrazione con inganno di una persona idiota o insana 
dal suo legale custode, le ingiurie alla riputazione per cui un'azione 
potrà stare senza allegare e provare danno speciale, e le ingiurie per 
cui è provvisto nel capitolo 23 del titolo 2" sono ingiurie di natura 
speciale, ie partecipano di un carattere criminale. Le azioni per le sud- 
dette ingiurie partecipano dei procedimenti criminali. Esse sono ec- 
ceì^ioni alla regola per la misura dei danni indicata neirultimo articolo, 
ed una giuria per stimare i danni in tali casi, può prendere in con- 
siderazione la mala condotta dell'accusato, ed accrescere Ì danni ad 
arbitrio, allo scopo di punirlo. Altre ingiurie personali non sono ec- 
cezioni alla regola dell' ultimo articolo, j) 



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ti AZIONI CIVILI PER DELITTO fiCC. ÌJ^ 



LEGISLAZIONE ARGENTINA. 
CODICH PENALE 

Lin. I, Sei. L Tm VIL 

De ìas personas responsnbics civilmente^ 

(Art. 63-75), 

L:b. I. Sez. ÌL TiT, H. Ca?. V. 

/>£/ morft? rfc hacer efecHva la respousabìHdatì civiì. 

(Art. ny-MS)^ 

Non parmi afFatto opportuna e ometto quindi la citastioiie testuale 

degli articoli 68-75 e 137-145 del codice penale argentino, sia perdio 

!e leggi di quella Repubblica sono facilmente reperibili itnche in Eu- 

ropa^ perdio srampate a Parigi dal Dupont nel i8Sé (^Còdigos y leyes 

usuales de la ReptìbUca ar^tnìiìm: due volumi in 4") sia perchè i 

detti articoli non sono altro in massima pane che la riproduzione 

quasi sempre letterale delle relative disposizioni che troveremo nel 

codice penale spagniiolo, o degli articoli 18-22 e 87-9^ del codice 

penale pernano, Tordine e la posizione dei quali si trovano soltanto 

mutati, come a suo tempo vedemmo. 

CODICE CtVILE 

RIFORMATO COLLA LEGGIO DHL iSS)- 

LiB. lI.Sfj. H TiT.V!L 
De los actos aicitos, i 

(Are. 1066- 1 106), * 

TiT. IX, 
De las ohiigaciùììis que nacen de tos hechos iìicitos qne no son delitos. 

{Art. U07 njó). 

Le più importanti disposizioni colle quali e governata codesta ma- 
teria nel codice civile argentino si troveranno sotto gli articoli 1068- 
1070, 1074, 1077-1081, 1083-1104, iio6j iioS-iiio, 1112-1136, 
articoli che ometto pure per l'anzidetta ragione della faciliti di trovare 
le leggi argentine, come anche per dò che non presentano essi grande 
utilità dal punto di vista della legislazione comparata, essendo rftolti 
di essi desunti come vedemmo (pag. 253-2)5) dal codice civile del- 
rUruguay e da parecchi altri codici. 



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À 



iSo At>PE)}DICK 



LiB. IV. Sez. III. TlT. II. 

De la prescripcion de las acciones en parlicular. 

Art. 4037. « Prescribesc igualmente por un ano, la responsabilidad 
civìl que se contrae por la injuria ó calumnia, sean las injurias ver- 
bales ó escritas, comò tambien la reparacion civil por dafios causados 
por animales ó por delitos ó cuasi delitos. » 

CODICE CIVILE DI COLOMBIA 

E CORRISPOMDENTI DISPOSIZIONI NEI PRECEDENTI CODICI 
DEL CHIÙ E DEL SALVADOR 

LiB. IV TlT. XXXIV i). 

Responsabilidad comun por los delitos y las culpas. 

Art. 2341. « El que ha cometido un delito ó culpa 2), que ha in- 
ferido dano a otro, es obligado a la indemnizacion, sin perjuicio de 
la pena principal que la ley imponga por la culpa a el delito co- 
metido. » 3^. 

Art- 2342. « Puede pedir està indemnizacion no sólo el que es 
dueno ó poseedor de la cosa sobre la cual ha recaido el dano 4) ó su 
heredero, sino el usufructuario, el habitador, ó el usuario, si el dano 
irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación ó uso. Puede 
también pedirla, en otros casos, el que tiene la cosa, con obligación 
de responder de ella ; pero solo en ausencia del dueno. » 

Art, 2543. c( Es obligado a la indemnizacion el que hizo el dano 
y SUB herederos. 



1) Corrispondente al iitulo ^/, de los delitos y cuasi ielitos neir antico código civil 
de ìa Republica dtl Salvador del 25 agosto 1859, (art. 2218-2238); e corrispondente 
alle disposizioni degli articoli 2314 e seguenti del codice chileno del 14 dicembre 1855, 
vigente dal i** gennaio 1857, che dall'uno .e dall'altro fu tenuto a modello. 

1] Il codice del Salvador (art. 2218) in questo come negli articoli seguenti diceva 
invece « ó cuasidelito » — Cosi pure il codice chileno nel corrispondente art. 2314 
che è così formulato: « El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha incendo 
dano à otro, es obligado a la indemnizacion; sin perjuicio de la pena que le im- 
pongjn las leyes por el delito o cuasidelito. » 

3] 'Il codice del Salvador, come il chileno, diceva: « sin perjuicio de la pena que 
le impongati las leyes por el delilo ó cuasidelito, » 

4) Il codice chileno e quello del Salvador dicevano: v de la cosa qtu ha su/rido 
iì datw. » 



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IH AZIONI CÌYILÌ PER DELTTTJ EPX. 28 1 



«f El que recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte i), 
en él, solo es obligado hasta concurrencìa de lo que valga el pro- 
vecho que hubiere reportado- w 2\ 

Art. 2344. a Si un deliro ó culpa lia sido cometido por dos o mas 
personaSj cada una de ellas sera solidariamente responsable de todo 
per juicio procedente del mismo deliro o culpa, salvas las excepcioncs 
de los articulos 2350 y 2355. » >)- 

if Todo fraude ò dolo cometido por dos ó mas personas produce 
la acción solidaria del precedente inciso. » 

Art. 234)* " El ebrio es responsable del dano causado por su de- 
Uro o culpa. » 

Art, 2346. « Los menores de diez afìos4^ y los demences no son 
capaces de comenter dellto ó culpa; pero de los danos por ellos causados 
seran responsables las personas a cuyo cargo estèn dìcbos rrenores ó 
dementeSj si a tales personas pudiera imputarseles negUgcncìa. w 

Art. 2347P « Toda persona es responsable, no solo de sus propixs 
acciones para ti ejecio de inàemni:;ar el àaho >), sino del heclio de 
aquellos que estuvieren a su cuidado, 

« Asi, el padrej y a falca da òste la madre, es responsable del hecho 
de los hijos menores que habiten en la misma casa. 

« Asi, el tutor o curador es responsable de la conducca del pupilo 
que vive bajo su dependencia y cutdado. 

<f Aslj el marido es responsable de la conducta de su mujer, 

(t Asi, los directores de coleglos y escuelas responden del hecho de 
los dìscipulos mientras estdn bajo su cuidado, y los artesanos y cm- 
presarios, del hecho de sus aprendices ó dependientes, en el mistno caso. 

^ Pero cesara la responsabilidad de tales personas si con la auto- 
ridad y el cuidado que su respectìva calidad les confiere y prescribe, 
no Imbieren podido impedir el hecho. d 



i) Il codice chikrio e quello del Salvador dicevano: * sin ier cdmpUct m eì. a 
2] Mancano queste tre parole nel codice cbileno [an. 3ji6j e m quello del Sal- 
vador (art* 2220) chii terminavano alla parola pr&u£cho, 

5) 3^2 j e 23 2S nel codice cbileno; e 2227 e 2252 in quello del Salvador* 
4) Di 7 anni nel codice chileno, e di A' unni nel codice del SalvaJotj nei quali 
troviamo inoltre un capoverso del tenore seguente: tf Queda d la prudencia dd 
Juez determinar si el menor de dici \ seis anos {quinci aTws in quello del Salvador) 
lu cometido el delito o cuasidelito sin discernimientoi y en estc caso se seguird 
la regia del inciso anterior* » 

j} Mancava questo iuciso nt*l codice chiieno e in quello del Salvador. 



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i 



^^IfT 



2S^ APPENDICE 

Art. 234S « Los padres seran siempre responsables del dano cau- 
sado por las culpas ó los delitos i), cometidos por sus bijos menores 
y que conocidamentc provengan de mala educación, ó de habitos vi- 
ciosos quc les han dejado adquirir. )> 

Art, 2349, rt Los amos responderan del dano causado por sus criados 
ó sirvientes, con ocasión de servicio prestado por éstos d aquéllos; 
pero no responderan si se probare ó apareciere que en tal ocasion 
los criados à sirvientes se han comportado de un modo impropio, 
que los amos non tcnian medio de prever ó impedir empleando el 
cuidado ordinario y la autoridad competente; en este caso recaerd 
toda responsabilidad del dano sobre dichos criados ó sirvientes. » 2). 

Art* 23)0. cf El diieno de un edificio es responsable de los daiios 
que ocasionc su rulna» acaecida por haber omitido las separaciones 
necesariasj ó por haber faltado de otra manera al cuidado de un 
buen padre de famìlia, 

ft No habrà responsabilidad si la mina acaeciere por caso fortuito, 
corno avenida, rayo ó terremoto. 

« Si el edificio perteneciere à dos ó mds personas proindiviso, se 
dlvidird entre cllas la indcmnizacicn, a prorrata de sus cuotas de do- 
minio, a 

Art. 2551, it Sì d dallo causado por la ruina de un edificio prò- 
viniere de un vicio de construcción, tendrd lugar la responsabilidad 
prescrita en la regia y del articulo 2060. » 3). 

Art> 3352, <f Las personas obligadas a la reparación de los danos 
causados por las quc de ellas dependen, tendrdn derecho para ser in- 
demnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que causò 
ci dafìo lo hizo sin orden de la persona d quien debia obediencia, y 
era capaz de cometer dclito o culpa, segùn el articulo 2346. » 4)- 

1) Il codice chilciio e quello del Salvador dicono: « de los delitos ó cuasidelitos, » 

2) Il corrispondente articolo 2322 nel codice chileno, e 2226 nel codice del Sal- 
vador era cosi formulato: 

V Los amos responderan de la conducta de sus criados ó sirvientes, en el ejercicio 
de sus respectivas funciones ; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya 
ejecutado d su vista. 

il Pero no responderan de lo que hayan hecho sus criados ó sirvientes en e 
ejercicio de sus respectivjs funciones, si se probare que las han ejercido de un modo 
impropio, que los amos no tenian medio de preveer ó impedir, empleando el cui- 
dado ordinario y la autoridad competente. 

>r En este caso toda la reiponsabilidad recaerd sobre dichos criados sirvientes. » 

^) 2003 uel cOiiice chileno, e 1959 nel codice del Salvador. 

4) 2319 nel codice chileno, e 2223 nel codice del Salvador. 



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LE MÌOSl aviti PER DELITTI ECC. ià| 

Art. 2355. ce El dueno de un animai es responsable de los danos 
caiisados por el mismo animai^ auii dcspués que se haya soltado ci 
excraviado, salvo que la soltura, extravio ó daìio no pueda imputarse 
A culpa del duefio n de! depcndiente encargado de la guarda à set- 
vicio del animai. 

« Lo que se dice del dueno se aplica a toda persona que se sirva 
de un animai ajcno; salva su accion contra el dueiìo si ci dauo lia 
sobrevenido por una calidad ó vicio del animai que el dueùo, con 
mediano cuidado ó prudencia, debió conocer ó prever, y de que no le 
dio conocimiento, 0. » 

Art, 2554. t? El da no causado por un animai fiero, de que no se 
reporta utilidad para la guarda ó servicio de un predio, sera siemprc 
imputable al que Io tenga- y si alegare que no le fué posible evitar 
el darioj no sera oÌdo. t> 

Art, 2355- a El dafio causado por una cosa que cae ó se arroja 
de la pane superior de un edificio, es imputable a todas las personas 
que habitan k misma parte del edificio, y la indemnizacion se divi- 
dira entre todas ellasj a menos que se pruebe que el liecho se debe 
a la culpa o mala ìntención de alguna persona exclusivamente, en cuyo 
caso sera responsable està sola* 

« Si hubiere algiina cosa que de la parte superior de un edificio, 
ó de otro para j e elevndOj amenace caida ó dano, podrà ser obligado 
a removerla al dueno del edificio ó del sitio, ó su inquilino, n la 
persona rt quten perteneciere la cosa, ó que se sirviere de ella, y 
cualquiera del pueblo tendrd dcrecho para pedir la rcmoción. » 

Art. 2356. tì Por regia general todo daiìo que pueda imputarsc a 
maiicia f'i negligencia de otra persona, debe ser reparado por està, 

e* Son cspecìalmente ob[igajos a està reparación: 

i'^ El que dbpara imprudentemente una arma de fucgo; 



i) Il codice del Salvador aggiunge iirarticolo corris poti dente 2230» un secondo 
capoverso del tenore seguente : 

w Los duenos ò arrendatarios de hacieiidas de gauiido, no son responsabljs de 
los dauos que este cause, sin su hecUo ó culpa, cn sementeras ajenas m^l ccrcadas 
ó cenadas ; con tal que pnr otra parte no se contra venga a lo dispucsm en el ar~ 
ticulo H20, inciso 2' *J; y a lo que en las ordenanzas de policia rural ù urbana se 
prescrìba» » 

•j ■ L*iri. flao prkn^o della lervlift At pxcoU e abbeverili ai dice nel «un eipoverso ' * P*sto cn e*! e ca«o 
ntn^tm cfl1iiihf:iiiE« podri criar ni i ?pd»ur ma* du fuurcnia d scscnr^ cibcus de ^^indio vnnyor ò mcpor por 
C3A11 cubdlkrid de liurr^, fcgnii -hv ^'^lidjJ^ <\\ic jtusci cn prùpicdad i^ arTcndAilta. * 



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^ 



^3^4 APPENDICE 



« 2^ El que remueve las lozas de una acequia ó cafìeria, ó las 
descubre en calle ó caminoj sin [as precauciones necesarias para que 
no caigan los que por a!li transiten de dia ó de noche; 

(( y El que obligndo i la consirLición ó reparacion de un acue- 
ducco ó fuente, que atravìesa un camino, lo tiene en estado de causar 
daiìo i los que transitan por ci cumino. ì> 

Art. 23 j 7, (f La apreciación del daiìo està sujeta a reducción si el 
que lo ha sufrido se expuso a ci imprudentemente '). » 

Art. 2358, ft Las acciones para la reparacion del dano proveniente 
da delito ó culpa que puedan ejercitarse centra los que sean pnnibles 
por el delito o h culpa, se prescriben dentro de los tcrminos sefia- 
lados en el Código Penai para la prcscripción de la pena principal. 

« Las acciones para la reparacion del dano que puedan ejercìtarse 
contra terceros responsables, conforme a las disposìciones de este ca- 
pitulo, prescribzn en irL^s anos contados desde la pepetracìón del 
acto. ^h » 

Art, 2359. t< Por regia general se concede accirin en todos los casos 
de dano co ut in gente, que por ini prude nei a ó neglige ne la de alguno 
amenace a personas indeterminadas ; pero si el daiìo amenazare so- 
lamente a personas determinadas, solo alguna des èstas podrd intentar 
la action- 3). j> 

Art. 2360. tf Si las acciones populares a que daii derecho los ar- 
ticulos precedentes, se declaren 4Ì fundadas, seni el actor indemni- 
zado de todas h^ costas de la accinn, y se le pagaràn lo que valgan 
ci tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la rc- 
muneración especitica que conceda la ley en casos determinados. ìj 



1) Seguiva nel codice chìieno Tart. 2551, e in quello del Siiivador Taru 22^5, cosi 
forni ulato : « Las ìmpuLiciones injuriosas coi; tra el lionor ó el credito de una per^ 
son4 no dan d(;Teclio para demandar indcmnizacion pecuniaria^ d menos de probarse 
<latìo emergente à lucro cesante, que pueJa apreciaTse en dinaro; pero ni auri 
entonces tcndri lugar la ìndemnkacion pecuniaria, si se probare la verdad de la 
imputacion. » 

2) 11 corrispondente artìcolo 2352 n^l codice chileno era cosi formulato: <« Las 
acciones que concede cste titulo por dano ó dolo, prescrib;n en trC'S anos contados 
desde la perpeiracìon del acto. « — Identica alla formula di questo era la fom;u!a 
del corrispondente articolo 22^6 nel codice del Salvador, colla difleren/a clic secondo 
quest'ultimo soltanto en ntatro an<ìS si compiva la prescrijtione. 

3) Nel cjrrispondetite articolo 2355 del codice chUenp si dice: <? Por regia ge- 
neral se concede accìórt popular ea todos j>; e cosi pare il codice del Salvador 

usava lo stesso af^^ettivo nel corrispondente art. 2237* 

4Ì U carrisporìdente art, t^\i del codice cliiltzno dice invece: ^ Si las acciones»» 
paruieren ìundadu^. » 



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•wi 



LE Allom CIVILI PtR DELITTJ ECC. 



i3s 



LEGISLAZIONE DI COSTA-RICA. 

CODICE PENALE i 

Lw, 1, Tir IV, Capitolo Unico. 

De la respottsabilidad civii ^\ 

Art. 92. « La responsabilidad civil establccida eii el articulo 35 
comprende ; 

« i*' La restitucion; 
« 2" La reparacion del dano causado; 
« 3" La indemnizacion de pcrjuicios, « 
Art, 93, « La restilucion deberà hacerce de la misma cosa, siem- 
pre que sea possible, con abono del duterioro ó menoscaboj a regu- 
lacLon del iribunal ^j. 

tì Se hani la restitucion aunque la cosa se halle cn poder de un 
tercero y estc la bava adqu irido por medio legala salvo sii repeti- 
cion coatra quien corresponda, 

a Està disposicion no es aplicable en el caso de que el tercero 

haya prc5crito la cosaj ni en los demas excepmados por las leyes. n 

Art. 94. La reparacion se hard valorandose la entidad del dano 

a regulacion del tribunalj atendìendo el precio uacural de la cosa 3\ 

ci tiempo en que aqnel se causò, siempre que fuere posible. 

« La valoraclon se bara oyendo a peritoSj cu andò para elio se ne- 
cesitaren conocimientos facultativos. » 

Art* 95, ^ La indemnizacion de perjuicios comprende: 

tt i"" La saiisfaccion de los males causados a las personas y biencs 
del ofendido, en todas sus circunstancias; 

«2'' La pension al lierldo ó mahratado durante su incapaci dad 
para el trabajo; 



ij Gli articoli 92-99 del codice pillale di Costa-Rica corrìsponduno SLìstan/ial- 
iiiciite, ti in parttì anche Ictieralmcnti^j agli articoli 121-128 del coDIC^. pkxale 
SPAGS'JOLO e agli articoli [i>-i20 del codice penale in H0>3r)URAS (che è in questa 
parte una copia quasi letterale delio spagnuolo)^ migliorandone iilqu^nto la forma e 
con prk.'cIsìont: e chiarezza maggiore in part*i:cliit; disposizioni, 

2) Il corrispondcnttt art. 51 del cod lIì Vcnczui^la ha qui ancora un capoverso del 
seguente tenore: 

*r En caso en que deba haccrse la restitucion eti cspecte, si no fuer:i posìblc 
este, se bara la de su valor, què es b que s'j Uama reparacion dt'I dafio. » 

3) y d ile ajft'cion di! agniviath, aggiungt: il codice di Venezuela nel corrispon- 
dente articolo 52; nel quale invece manca il capoverso che segue nel codice dì 
Coita-Rica, 



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^^^^^^f^f^m 



lS6 APPENDICE 



j** La pension à la vìtida é hijos menores de la persona muerta 
por el detincuente, miùntras no llcguen d casarsc, equivalente al im- 
porte de uno a tres jornales diarios. 

Los tribnnales rcgularan el importe de està ìndemnizacion en los 
terminos prevenidos para la reparacion del dauo en el articulo pre- 
cedente y atendiendo d la fortuna del dclincuente y a las necesidades 
del damnificado 0» » 

Art, 96, ft La obUgaciou de restituir, reparar el danOj ó indeinni2ar 
los perjuicios, se transmite d los herederos del responsable; y la 
accion para repetir ta restitucion, reparacion ó indemnizacionj se tras- 
iiiite igualmente à los herederos del perjudicado 2}, n 

Art. 97. « En caso de ser dos ó mds los responsables civilmente 
de un crinienj simplc delìto ó fatta. Ics tribunales scnalardn la cuota 
de que dcba responder cada uno }), atendiendo para elio, a su mayor 
ó menor culpabilidad. » 

Art, 98, a Sin embargo de Io dispuesto en el articulo anterìor, los 
aucores y cómplices de un crimen, simple deliro n falca, son sicnipre 
responsables solidariamente de todas las cuotas asignadas, 

Los encubridores lo seran igualmente por las cuotas de los demas 
encubridores, y subsidiariamcnte por la de los autorcs y còmplices ; 
salvo en todo caso el derecho de reperir con tra los demas responsa- 
bles, conforme al Codigo Ci vii 4l 

Art, 99* e El que por titulo lucrativo participa de los efectos de 
un crimen, simple delito ó falta, està obligado al resarcimiento basta 
la cuancia en quo liubiere partecipado si » 



1} Il corrisporideQte artkoìo 55 nel cod. di Venezuela, il quale (come gtì anìcoìi 
90 dei cod* peruaaOt 116 dA cod, di Honduras, 77 dd cod, di Guatemala e 142 
dell* Argentino) più fedelmente riproduce il cod. spagnuoio, o, come in questo caso, 
letteralmente lo copia, è cosi ibrmuUto: 

» La iudemniTtacion de pctjuicìos comprenderai no solo los que se hubìeren 
c.iusfldo al agraviado^ sino tatnbien los que se bubieren irragado por ra^^oti del de- 
lito, i su familìa ò a un cercero. 

* Los tribujiales regulardn el importe de està indemni^tacion en los misiiios 
terminos prevenidos p^u la reparacion del dano en el articulo precedente, u 

1} Corrisponde perfettamente all'art ^4 del cod. di Venezuela. 

}} Manca il seguente incìso nel corrispondeuEc articolo ^^ del cod. di Venezuela. 

4) Veggasi per notevoli diireren^e ìl corrispondente articolo 36 del codice di Ve- 
nezuela. 

5) Corrispondente airarticolo 57 dtrl cod. di Venezuela. 



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f^'' 




LE ANIONI GlVJLl PER DELITTI ECC. 23/ 



CODICE CIVILE. 

Il codice civile^ che Bernardo Soto, presidente della repubblica di 
Costa Rica, in conformitu alla legge del 19 aprile 1885^ decretava 
il 26 di aprili iclS6j e clic trovasi Ìii vigore dal i"* gennaio i888j 
contiene fra le altre le seguenti disposizioni: 

Libro IV, Titulo IL 
Dtlitos y cnasi'delitos. 

Capitulo Unico. 

Art* I045, « Todo aquel qne por dolo» falta, negtigencia 6 impru- 
denciaj causa a otro un daiìOj està obligado a repararlo junto con los 
perjuicios- » 

Art. 1046» « La obligación de reparar los danos y perjuicìos oca- 
sionados con un delito ó cuasl-delito, pesa solidariamente sobre todos 
los que han partecipado en el deliro ò cuasi-delito, sca corno autores 
ó cómpUces y sobre sus herederos. a 

Art, ÌO47. « Los padres son responsablcs de! daiìo causado por sus 
hijos menores de quincc anos que habiten en sn mismn casa. En de- 
fedo de los padres, son responsablcs los tutorcs ò encargados del 
nienor. w 

Art. 104S, « Los jefes de colegios ó escuelas son responsablcs de 
los danos causados por sus discipulos menores de quince afìos, mien- 
tras estén bajo su cuidado. También son responsablcs los amos por 
los danos que causen sus criados menores de quince anos. » 

« Ceserà la responsabilidad de las personas dicbas, si prueban que no 
habrian podido impedir el hecho de que se ongitia su responsabilidadj 
ni aun con ci cuidado y vigilane! a comun ù ordinaria, y 

Libro III^ Titulo VI. 
De la prcscripciófL 

(Articoli 8>o-883), 

Art. 871. a Las accioncs civiies procedentes de delito ó cuasi-delito 
se prescriben junto con et delito ó cuasi-delito de que proceden. « 

ArL 873- fc Las acciones a que se refiercn los articulos 869, 870 y 
87 fj si después de ser exigìblc .[a obligación se otorgare documento 



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I ■, ^•^ ' fr ^T^^I 



388 



APFEKDICE 



ó recayere sentencia judicial, no se prescribiran en los ccrmìnos arites 
exprcsadosj sino ca el termino comùn que se comenzara a contar desde 
ci vencimiento del documento ó desde el dia de la sentencia ejecu- 
toria* » 

Art- 874. « El termino para la prescripción de ncciones comenzard 
X correr desdc el dia en quc la obligación sea exiglble, n 
Art, 876. ti Toda prescripción se interrumpe civilmente: 

(t 1'' Por el reconocimiento tacito 6 expresso queel poscedor ó 
deudor haga a favor del dueno ó acrcedor de la propicdad ó derecho 
que trata de prese ri birse; y 

a 2" Por el emplazamiento judicial, embargo ó secuestro nodfi- 
cado al poseedor ó deudon a 

Art. 878. « El efecto de la interupción cs inutilizar para la pre- 
scripción todo d ticmpo corride anteriormente, » 

Art, 879, « La prescripción negativa se intcrrumpe tanibién por 
cualquier gestión judicial ó extrajndicialj para el cobro de la deuda 
y cnniplimiento de la obligación- » 
Art. 880, (I No corre la prescripción: 

«f 1^ Contra los menores y los incapacitados durante ci tlcnipo 
que estén sin tutor u curador que los represente conforme ;i la lev- 

<f 2" Entre padres e liijos durante la patria potestad, 

« 3^ Entre los menores é iiicapacidados y sus tutores ó cura- 
dores, mientras dure la tutela ó curatela. 

(f 4*^ Contra los militares cn servicio activo en riempo de guerra, 
tanto dentro conio fuera de la Repùblica- 

if y^ Contra la berencia vacentc, mientras no bava albacea que hu- 
bierc aceptado. 

« 6'' Contra los foni al eros y sirvientes domesticos, respecto a sus 
jornales ó salarios^ mientras continùen trabajando ó sirviendo al que 
se los debe< 

tt 7" A favor del deudor que con hechos ilicitos ha impedtdo ci 
ejercìcio de la acclón de un acreedon y 



LEGISLAZIONE SPAGNUOLA, 

Non solo per Tutilirà pratica, giù dal principio di questo lavoro av* 
vertita, ma si ancora nel tempo stesso per IVinteresse della legislazione 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 



289 



comparata meritano qui di essere riprodotte le disposizioni del codice 
penale spagnuoloj siccome quelle che nella materia propostaci, come 
quasi in ogni altra materia, servi di modello alla massima parte dei 
codici penali deir America spagnuola. 

CODIGO PENAL 

ARREGLADO À LAS CORRKCIONES DlCTADAS 

POH EL DECRETO DE I" DE ENERO DE 187I Y A LAS REFORMAS IKTRODUCIDAS 

POR LA LEV DE 17 DE jULIO DE 1876. 

Lm. L TiT. IL C\v. IL 
De las persona s responsables civilmmU de Iqs d&litos y faitas. 

Art. 18. « Toda persona rcsponsable criminalmente de un delìto ò 
fa ha lo es tambieii civilmente i), 

ArL rg. « La exencion de responsabilidad criminal dcclarada cn los 
nùms. r\ 2V 3", 7*, y io'' del art. 8^' ^) no comprende la de la re- 
sponsabilidad civil, la cual se harà efectiva con sujeción à las ret;Ias 
sigiitentcs: 

« Primera. En los casos r-, 2" y 3" son responsables civilmente por 
los hechos que ejecutare el loco ó imbécil y el menor de nuevc anos, 
ó el mayor de està edad y menor ìvl 15 que no bava obrado con 
discernimiento, los que los tengan bajo su potestad ó guarda legai, a 
no haccr constar que no hubo por su parte culpa ni negligenza. 



1) Corrispondono a questo gli articoli i6 del cod, pei;* di Hooduriis, 24 del cod. 
dì Venezuela, 13 del cod. di Guatemala, 68 del cod, ArgcntinOj e 25 del cod. per 
r Uruguay. 

2] Art, 8. « No delìnquen, y, por consiguiente, estin eKentos de responsiibilidad 
criminal : 

1° El imbécil y el loco, i no ser que trste liaya obrado en un intervalo de razón. 

20 Et menor de nueve auos. 

^o El mayor de nueve atlos y menor de 15, i no stv que haya obrado con 
discernimieoto, 

7^ El que para evitar un m.il cjecuta. un echo che produ^ca dano en la prO"- 
piedad ajena^ sìempre que concurran las cìrcunstancìas siguientes: 

Primera. Realidad del mal que se tratj de evitar, 

Segunda. Que sea mayor qac ei causado por evitarlo. 

Terceva. Qtje no haya otro medio practicable y ménos perjudicial para impe- 
dirlo, 

lo"^ HI que obra Lmpulsado por niiedo insupera t>le de uiì mal igual ó nuyor* 
lì? 



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190 APPENDICE 



« No lìabkndo persona que los tenga bajo su potestad ó guarda legai, 
ó siendo aquélla insolvente, responderàn con sus bienes los mismos lo- 
cosj ìnibéciles ó menores, salvo el beneficio de competencia en la 
forma que estabiczca la ley civil. 

« Segunda. En el caso del nùm. 7° son responsables civilmente las 
personas en cuyo favor se balla precavido el mal a proporción del 
beneficio que hubiercn reportado. 

tì Los tribunalcs senalarin, segùn su prudente arbitrio, la cuota pro- 
porcional de que cada interesado deba responder. 

a Cuando no sean equitativamente asignables, ni aun por aproxi- 
Hiación, las cuotas rcspectivas, ó cuando la responsabilidad se extienda 
al Estado ó a la mayor parte de una población, y en todo caso siempre 
que el dano se hubiere causado con el asentimiento de la autoridad 
ó de sus agenres, se hard la indemnización en la forma que esta- 
blezcan las leyes ò reglamentos especiales. 

« Tercera, En el caso del nùm. io responderàn principalmente los 
que hubiesen causado el miedo, y subsidiariamente, y en defecto de 
ellos, los que Iiubicsen ejecutado el hecho, salvo, respecto d estos ul- 
timos, el beneficio de competencia » i). 

Art. 20* (f Son tambien responsables civilmente, en defecto de los 
que Io sean criminalmente, los posadero, taberneros y cualesquiera 
personas ò empresas, por los delitos que se cometieren en los esta- 
blecimientos que dirijan, siempre que por su parte o la de sus depen- 
dientes haya intervenido infracción de los reglamentos generales ó 
especiales de poli ci a, 

« Son ademds responsables subsidiariamente los posaderos de la 
restitucìón de los efectos robados ó hurtados dentro de sus casas a 
los que se Ifospedaren en ellas, ó de su indemnización, siempre que 
éstos hubiesen dado anticipadamente conocimiento al mismo posadero, 
ó al que Io sosrltuya en el cargo, del deposito de aquellos efectos en 
la hospcderia, y ademds hubiesen observado las prevenciones que los 
dichos posaderos ó sus sostitutos les hubiesen hecho sobre cuidado y 
vigilancia de los efectos. No tendrd lugar la responsabilidad en caso 
de robo con violeacia ó intimidación en las personas, d no ser eje- 
cutado por los dependientes del posadero » 2). 



i) Conìspondono a questo Tarticolo 17 del cod. pen. di Honduras, Tarticolo 25 del 
cod. di Venezuela, Partiijolo 14 del cod. di Guatemala, rarticolo 72 del cod. argentino. 

2) Corrispondono all'articolo 20 del cod. pen. spagnuolo Tart. 18 del cod. di Hon- 
duras, gli articoli 27 e 28 del cod. di Venezuela, Tart. 15 del cod. di Guatemala 
e r^rt 74 del cod. argcnuuo. 



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1 «M^^ J^ * 



LE AZIONI CIVrLr PER DELITTI ECC. 2^1 



Art. 21, tt La responsabilidad siibsidiaria que se establece en el ar* 
ticulo anterior seri también eKtensiva li los amos, raaestros, personas 
y empresas dedicadas a cuatquier gènero de industria, por los delitos 
ó faltas en que hubiesen incurrido sus criados, discìpulos, oficiales, 
aprendiccs ó dependientes en el desenipeno de sus obligaciones ó 
servicio » Q. 

LiB, I. TiT. IV. 
De la responsabilidad civil. 

Art. 121. rt La responsabilidad civil establecida en el capitulo 2*, 
tit. 2° de este librOj comprende: 
V IO La restitución; 
(c 3** La reparacion del dano causado; 
a j'* La indemntzacion de perjuicios » ^y 

Art. 122. i< La Testitución deberi hacerse de la misma cosa sieinpre 
que sea posible, con abono de deterioros ó menoscabosj a regulación 
del tribunal, 

a Se hard la restitución aunque la cosa se halle en poder de un 
tercerOj y éste la haya adquirido por un medio legai, salva su repe- 
tición contra quicn corresponda. 

cr Està disposición non es aplicable en el caso de que el tercero 
haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establccidos 
por las leyes para hacerla irrelvindicable n 5). 

Art. 123. tt La reparacion se hard valoràndose la entidad del daiìo 
por regulación del tribunal, atendido el precio de la cosa, siemprc que 
fuere posible, y el de afccciòn del agraviado « 4). 

Art, 124. K La indemnizacion de perjuicios comprenderà, no sólo 



i) Corrispondono gli articoli 19 del cod. di Honduras^ 29 del cod. dì Venezuela, 
16 del cod. dì Guatemala e 75 del cod. argentino 

2) Corrispondono a questo gli articoli 87 del cod. pen. peruano, 113 dd cod. di 
Honduras, 30 del cod. di Vencì^uela, 73 del cod. di Guatemala^ 137 del cod. argen- 
tino e 92 del cod. di Costa-Rica. 

3) Corrispondono gli articoli 38 del cod. peruano, 114 del cod. di Honduras^ 31 
del cod. di Venezuela, 74 ilei cod. di Guatemala, rjS e 159 del cod. argentino. 

Il terzo comma di questo articolo nel codice di Guaiemala è così formulato: 
a Està dlspósicion no es aplicable en el caso de que el tercero haya prescrito 
la cosa, con arreglo a lo establecido por las leyes civiles. i> 

4) Corrispondono gli articoli 89 del cod. peruano, 1:15 del cod, di Honduras, 32 
del cod, di Venezuela, 75 del coti, di Gnatemah, e 140 del cod. argentino, il quale 
aggiunge coirarticolo 141 la disposizione seguente: ^ « Si ci dueiìo prefiriese el 
valor total de la cosa, se procederi segun lo dispuesto por el artiLulo anterior, pa- 



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Vy^ 



293 



APPENDICE 



los que se huhieren causado al agraviado, sinp también los que se 
hubieren irrogado por razón del delito d su familia ó d un tercero. 

(( Los tribunales regularàn el importe de està indemnización en los mi- 
smos tértninos prevenidos para la reparación del dano en el articulo pre- 
cedente » i). 

Art. 125. « La obligacion de restituir, reparar el dano è indemnizar 
los perjuicios se trasmite d los herederos del responsable. 

« La acción para repetir la restituciòn, reparación è indemnización 
se trasmtte igualmente à los herederos del perjudicado » 2). 

Art- 126. « En el caso de ser dos ó mds los responsables civilmente 
de un delito ó falta, los tribunales senalaran la cuota de que deba 
responder cada uno » 3). 

Art, 127. « Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, los 
autoreSj los complices y los encubridores, cada uno dentro de su re- 
spectiva clase, seran responsables solidariamente entre si por sus cuotas 
y subsidiariamente por las correspondientes a los demas responsables. 

tì La rcsponsabilidad subsidiaria se harà efectiva primero en los bie- 
nes de los autores, después cn los de los complices, y, por ultimo, 
en los de los encubridores. 



sando U cosa a la propiedad del responsable, » aggiunta letteralmente identica a 
quella che già trovammo nel codice peruano, nel capoverso delParticolo 89. 

Nel codice di Guatemala il corrispondente articolo 75 è così formulato: 

9 La reparación se hard valorandose la entidad del dano por medio de espertos 
si fuere practicable ó por el prudente arbitrio del juez. El dueno puede en vez de 
la reparación pedir que se le entregue el valor total de la cosa, y en tal caso se 
debe ordenar què se le entregue el precio corriente de ella y el de estimacion si 
lo tu vie re, pasando la cpsa d la propiedad del responsable. » 

i) Corrispondono gli articoli 90 del cod. peruano, 116 del cod. di Honduras 
jj del cod, di Venezuela, 76 del cod. di Guatemala, 142 dell'Argentino e 95 del 
cod. di Costa-Rica, il quale ultimo, come a suo luogo vedemmo, nella forma e nella 
sostanza di questo articolo meglio di ogni altro si allontana dalla corrispondente 
disposinone del cod. pen. spagnuolo. 

2) Corrispondono gli articoli 93 del cod. peruano, 117 del cod. di Honduras, 34 del 
cod. di Venezuela, 77 del cod. di Guatemala, 70 dell'argentino e 96 del cod. di 
Costa- Rica. 

É notevole come nessuno di questi codici abbia saputo aggiungere alle ultime 
parole del primo capoverso di questo articolo l'inciso che troviamo nel corrispon- 
dente articolo 29 del Codice criminale del Brasile, che tutti quanti li precedette, e 

saggiamente stabilisce che « l'obbligazione di soddisfare il danno passa agli 

eredi del delinquente fino al valore dei beni ereditati />, disposizione che formava di 
poi, come vedemmo (a pag. 239), l'articolo 810 della Consolidando das leis civis. 

3) Corrispondono gli articoli 118 del cod. di Honduras, 35 del cod. di Venezuela, 
78 del cod- di Guatemala e 97 del cod. di Costa-Rica. 



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^s^' 



LE AZIONI CIVILI PER DELITTI ECC. 



m 



« Tanto en los casos en se que haga efcctiva ila responsabtlìdad 
solìdatLa, corno la subsidLaria, quedard à salvo la repetìctón del que 
hubiere pagado centra los demds por las cuotas correspondLentes i 
cada uno » i). 

Art, 128. « El que por titulo lucrativo hubierc partìcipado de Ics 
efectos de un delito à falta, estd obligado al resarcimiento basta la 
cuantia en que hubierc partìcipado » 2)* 

CODIGO CIVIL DE ESPANA DE 1889. 

(redìiiio in conformità deìla ìfgge dell 1 1 maggio tSSS) 

LiB. IV. Trr. XV L Cap. il 

De las obligaciones que nacen de culpa ó fte^ligeucia. 

Art. T902. ft El que por acción ù omiiìsión causa daiìo a otro> in- 
terviniendo culpa ó negligcncia estd obligado d reparar el daiìo cau- 
sado, » 

Art* 1903. <f La obligación que impone el articuto anterior es exi* 
gible^ no sólo por los actos ù omisiones propios, sino por los de aquel- 
las persona^ de quienes se debe responden 

« El padre y, por muerte ó incapacidad de éste, la madre^ son re- 
sponsables de los perjuicios causados por los hìjos menores de edad 
que viven en su compania, 

flt Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores ó 
incapacitados que estdn bajo su autoridad y habiian en su compania, 

« Lo son igualmente los duenos ó dlrcctores de un establecimiento ó 
erapresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en 
el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados^ ó con oca- 
sión de sus funciones, 

« El Estado es responsable en este concepto cuando obra por me- 
diación de un agente especial, pero no cuando el dano hubiesc sìdo 
causa'^o por el funcionario à quien propiamente corresponda la gestiòn 
practicada, en cuyo caso sera aplicable lo dispiiesto en el articulo an- 
terion 



i) CorrlsponJono gli articoli 119 do! coJ. di Honduras, 36 del coi. di Vonezuch, 

79 del cod. di Guatemala e 98 dei cod, dì Cosu-Rica, 

3) Corrispondono gli articoli !20 del cod. dì Honduras, 37 del cod, di Venezuela, 

80 del cod. di Guatemala. 71 deirargeiiùno e <^^ del cod. di Cosca- Rica. 

11 codice di Guatemala, abbandonando la formola « està obligado al resarcimienio », 
comune a tutti l codici anzidetti, dice, mutando vocabolo, « està obligado a U iii> 
tf óluc ioti w, variante che non muta per nulla il concetto. 



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^^ AFPEKDIGE 



« Son, por ultimo, respoiisables los maestros ó dìrectores de artes y 
oficios respecco a los perjuicios causados por sus alumnos ó aprendì- 
ces, mientras pcrmanezcan bajo su custodia, 

(c La responsabilidad de que irata este articulo cesani cuando las per- 
sonas en èl mencionadas prueben que emplearon toda la diligencìa de 
un buen padre de familia para prevenir el dano, y> 

Art, 1904. « El que paga eì dano causado por sus dependientes 
puede repetir de èstos lo que hubiese satisfecho. « 

Art» 1905- ce El poseedor de un anima! j o el que se sirve de èl es 
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape ó ex- 
travie. Sólo cesara està responsabilidad en el caso de que el dano 
proviniera de fuerza mayor ó de culpa del que lo hubiese sufrido. a 

Art- 1906. ft El propietarro de una heredad de caza respondera del 
dano causado por està en las fincas vecinas, cuando no haya hecho 
lo nccesario para impedir su multiplicación ó cuando haya difìcukado 
la acción de los duenos de dichas fincas para perseguirla, » 

Art- 1907* « El propietario de un edificio es responsable de los 
danos que resulten de la rcina de todo ó parte de él, si està sobre- 
vìniere por fatta de las reparaciones ncccsarias. n 

Art, 1908. « Igualmeme respondcran los propietarios de los danos 
causados : 

<^ i^ Por la explostón de m^uinas que no hubiesen sido cuidadas 
con la debida diligencia^ y la inflamación de sustancias explosivas que 
no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado. 

a 2" Por los humos exccsivos , que sean nocivos a las personas ó 
d las propied^ides. 

« 3" Por la calda de drtoles colocados en sitios de tr ansito j cuando 
no sea ocasionada por fuerza mayor. 

n 4^ Por las emanaciones de cloacas ó depòsitos de matertas infe- 
ctanteSj construidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que 
estuviesen, jo 

Art- 1909* ^ Si el dano de que tratan los dos articulos anteriores 
resultare por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo 
podr:i repetir contra ci arquitecto, ó en su caso, centra el constru- 
ctor, dentro del ticmpo legai, n 

Art- 1910. « El cabeza de familia que hablta una casa ó parte de 
elkj es responsable de los danos causados por la cosas que se arro- 
jaren ó cayeren de la misma, » 

Are* 1968, « Prescriben por e! trascuso de un ano: 



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LE AZIONI PVltJ 1*ER OELTTtt ECC. 295 



« i"* La accioti para recobrar ó retener la posesion* 

a 2° La accion para exigir la responsabilidad civil por ìnjuria 6 ca- 
lunnila, y por las obligaciones derivadas Je culpa o negligencia de que 
se trata en el art. i^02j desde que lo supo el agraviado. d 

Art. 1969- « El tiempo para la prescripción de toda clasc de ac- 
dones, cuando no liaya disposición especial que otra cosa determine^ 
se contard desde ci dia en que pudicron ejercitarse, n 

Art, 197T. (f El tiempo de la prescripción de las accione^ para exi- 
gir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, coniienza 
desde que la scntencia quedó firme, n 

Art, 1973* <f La prescripción de las acciones se interrumpe por sa 
ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor 
y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. » 

Art, 1974, La interrupción de la prescripctón de acciones en bs 
obligaciones solidarias aprovccha ó perjudica por igual a todos los 
acreedores y deudores. 

cf Està disposición rige igualmente respecto à todos los herederos 
del deudor en toda clase de obligaciones. 

« En las obligaciones mancomunadas, cuando el acrecdor no re- 
clame de uno de los deudores mas que la parte que le corresponda, 
no se interrumpe por elio la prescripción respecto a los otros co- 
deudores. » 

Art. 1975. « La interrupción de la prescripción contra el deudor 
principal por reclamacion judicial de la deuda, surte efecto tambièn 
contra su fiador; pero no perjudicara a èste la que se produxca por 
reclamaciones extrajudiciales del acreedor ó recono cimientos privados 
del deudor. » 

CODICE FEDERALE SVIZZERO 

DELLE OBBLIGAZIONI 
ùc] 14 giugno iS8t, in vigore dai 1° gcniiaio iSS]. 

TiT, I. Cafo il 
Degli atii ilhciìi^ 

Art. 50. (r Chiunque è tenuto a riparare il danno cagionato ad altri 
con atti iileciti, sia volontariamente, sia per negligenza od imprudenza, n 

Art. 51. <f II modo e La misura del risarcimento sono detcrminati 
dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità 
della colpa. 



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^9^ APPENDICE 



« Ove siavi colpa anche del danneggiato, il giudice può ridurre 
proporzionatamente od anche negare il risarcimento. » 

Art 52. <i Nel caso di morte di nn nomo, si dovranno rimborsare 
le spese incontrate, in ispecie quelle d'inumazione. 

cf Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi spe- 
cialmente anche ie spese di cura e i danni per T impedimento al lavoro. 

ti Se a cagione della morte altre persone sieno private del loro so- 
stegno, dovrà essere risarcito anche questo danno, » 

Art. 55» (f Nel caso di lesioni corporali, il danneggiato ha diritto 
al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal to- 
tale o parziale impedimento al lavoro. 

«f II giudice può inoltre aggiudicare un risarcimento, ove il danneg- 
giato sia stato mutilato o reso deforme in modo da pregiudicarne 
Tavvenire. ^ 

Art. 54. or Nel caso di lesioni corporali o di morte di un uomo, 
il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze^ e specialmente 
se vi fu dolo colpa grave, potrà attribuire al danneggiato o ai con- 
giunti deir ucciso un'equa indennità pecuniaria, e ciò indipendentemente 
dal risarcimento del danno constatato. » 

Artp SS- ** Il giudice può del pari attribuire un'equa indennità pe- 
cuniaria a chi da altri atti illeciti sia gravemente pregiudicato nelle 
sue relazioni personal^ anche in difetto di danno materiale. » 

Art» 56. « Il danno scusato dalla legittima difesa non di luogo a 
risarcimento, jj 

Art. 57, a Clii per propria colpa è caduto momentaneamente in 
tale stato da non avere coscienza del danno che cagiona, ne ò re- 
sponsabile. » 

Art, 5S, fc Per motivi di equità, il giudice può in via di eccezione 
condannare anche una persona irresponsabile a risarcimento parziale 
totale del danno da essa cagionato- >j 

Art. 59. « Neirapprezzamento dei casi previsti dagli articoli 56, 57 
e 5S, il giudice non t vincolato dalle disposizioni dì diritto penale^ 
che regolano T impunità, né dalla sentenza di assoluzione in sede 
penale. j> 

Art. 60. a Se il danno sia cagionato da più persone insieme, tutte 
sono tenute in solido al risarcimento e sen^a distinguere se abbiano 
agito come istigatori, autori o compiici 

tt E lasciato alTapprezzamento del giudice i! determinare se e in quali 
limiti a chi abbia pagato competa il regresso verso i corresponsabili. 



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LE AZIONE CIVILI PER DEUTTl ECC, 297 



a II favoreggiatore è responsabile scio del danno cagionato col suo 
personale concorso o degli utili ritrattine, n - 

Art> 61, « Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle per- 
sone, di cui, per rapporti domestici, ha la vigilanza, ove non pro%n 
aver egli adoperato la diligenza ordinaria, e quale era richiesta dalle 
circostante, j) 

Art- 62, <t II padrone è responsabile del danno cagionato dai suoi 
commessi od operai nell*esercizÌo delie loro incombenze, ove non provi 
d'aver usato tutte le' cure per impedirlo. 

u Siffatta responsabilità spetta anche alle persone giuridiche che 
esercitano un' industria. » 

Art- 63. a Chi deve risarcire un danno a termine degli articoli 6i 
e 62j ha diritto di regresso contro l'autore del medesimo in quanto 
questi possa esser dichiarato responsabile delle proprie azioni, a 

Art. 64. ft Le leggi federali o cantonali possono derogare alle dispo- 
sizioni di questo capo per quanto riguarda la responsabilità dei danni 
cagionati da pubblici funzionari od impiegati neiresercizio delle loro 
attribuzioni ufficiali, 

a Le leggi cantonali non possono però derogare allo Jisposizioni 
medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegali 
che riflettono l'esercizio di una industria, a 

Art. 65. « Il detentore di un animale h responsabile del danno da 
esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato la necessaria dili- 
genza nel custodirlo o vigilarlo. Gli è salvo il regresso, se Tanimale 
sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro, « 

Artp 66. <t II possessore di un fondo può impadronirsi degli ani- 
mali altrui che vi recano danno e ritenerli a guarentigia del risarci- 
mento che gli fosse dovuto, ed anche in casi gravi ucciderli, ove non 
possa altrimenti difendersene. 

« Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, 
lar le pratiche necessarie per rintracciarlo. ìj 

Art. 67, tì II proprietario di un edificio o d'altra opera è tenuto a 
risarcire i danni cagionati da difetto di manutenzione o da vizio di 
costruzione. In quest'ultimo caso gli è salvo il regresso contro il co- 
strurtore a termini dell'articolo 362, n 

Art. 68. « Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra 
opera altrui può costringere il proprietario a provvedere in debito 
modo a rimuovere il pericolo. Rimangono ferme le ordinanze di po- 
lizia concernenti la protezione delle persone e delle propriet;L » 



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2^ APPENDICI 



Art, 69, a L'azione di risarcimento si prescrive in un anno, decorribile 
dal giorno in cui Ìl danneggiato conobbe il danno e l'autore del mede- 
simo; in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno del danno, 

tt Se però la detta a?^ione deriva da un aito jyunibtle^ a riguardo 
del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, 
questa si applica anche all'azione civile. » 

LEGISLAZIONE CIVILE HAWAIANA 

ossìa 

DELLE Isole Sandwich, 

Ciò che Augusto Teixetra de Freitas avea fatto per le leggi civili 
del Brasile trentadue anni or sono, facevano poi per quelle di Hawai 
nel 1884 L. McCully e J. M. Kapena, incaricandosi il primo del testo 
inglese e Taltro dciriiawaiano. H benché assai difficilmente possa av- 
venire di dover ricorrere a quelle leggi, non sarà del tutto superfluo 
nella pratica ni di poco interesse per la legislazione comparata, il rife- 
rire per ciò che riguarda la prescrizione le poche disposizioni relative 
al proposito nostro, che troviamo nelle leggi di quelle terre lontane 
sotto il titolo The Civil Code of the Hawai an hland^: 

§ 1036- « Le seguenti azioni si dovranno iniziare entro sei mesi 
dal tempo in cui ebbero causa, e non dopo: 

^ I" Azioni pel ricupero di qualsiasi debito che abbia fondamento 
in contratti, obbligazioni o responsabilità, eccettuandosi quelle dipen- 
denti dal giudizio di qualche tribunale civile ; 

« 2** Azioni sopra giudizi emanati da qualunque tribunale che non 
sia civile; 

cf 3" Azioni di debito per fitto non pagato; 

(f 4'' Azioni per danneggiamento alle terre \ 

« S" Azioni derivanti dal prendere, tenere o danneggiare merci e 
bestiame, comprese le azioni per ricupero di cose rubate; 

cf 6" Azioni speciali per adulterio, libello altre ingiurie alle per* 
sone o ai diritti degli altri, eccettuandosi quelle specificate nei due 
seguenti articoli. » 

5 1037. « Le seguenti azioni dovranno essere iniziate entro due 
anni dal tempo in cui ebbero origine, e non dopo: 

tu. i"* Azioni per ingiurie e percosse; 

« 2^ Azioni per detenzione illegale; 

i) Compiiti ìaws of ihe Hawaitan kingdom. Pubìished hy autority. — Honolulu» 
Printed at the Hawaiian Cassette office^ [S84, uo voi in-S. dì 777 pagine. 



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LE AZTONf CIVILI PER DELITTI ECC> 299 



tt 3° Azioni per parole pronunziate lesive al carattere o al buon 
nome di qualsiasi persona; 

<t 4° Azioni per parole pronunziate che producano danni speciali; 

<? S*" Azioni contro il' maresciallo, sceriffi o altri ufficiali, per eva- 
sione di carcerati, o per qualunque responsabilità da essi ufTiciali in- 
contrata facendo un atto di loro competenza oppure omettendo doveri 
dì ufficio. }> 

§ 1049. et Se una persona sottoposta a qualsiasi delle azioni men- 
zionate in questo artìcolo nasconderà con frode la causa di tale azione 
alla persona che potrebbe esercitarla. Fazione potrà essere proposta 
entro sei mesi dal tempo in cui la persona alla quale competerebbe 
scuoprirà di avere tale causa di azione, e non dopo, ìj 

§ 148S. a Se un cane danneggi o distrugga una pecora o del be- 
stiame, capre, maiali, polli, o altra proprietà appartenente ad altri che 
non sia il proprietario di tal cane, il proprietario dovri rispondere 
dei danni alla persona che li ebbe a soffrire, per il valore della pro- 
prietà danneggiata o distrutta; e dovrà egli rinchiudere od uccidere 
il cane, e se Trascura o rifiuta di farlo, nel caso di nuovi danni a persona 
o proprietà, oltre al risarcimento del danno sarà tenuto a pagare le 
spese del processo ed una oìulta di dieci dollari, o> mancando al pa- 
gamento della niulta, sarà imprigionato a duro lavoro per trenta giorni, 
e chiunque voglia potrà uccidere H detto cane, » 

CODICE CIVILE DEL MONTEKEGRO 

(pubblicato it giorno 8 muggio e in vigore dal i« luglio 1S8S). 

Parte IV, Capitolo V. 
Delle obbligazioni nascènti da fatti ilkcilij e indipendenti da contratto. 

Art 570. a Chiunque con fatto illecito cagiona ad altri un pregiu- 
dizio (art. 923-926), è tenuto a riparare intieramente il danno nella 
misura in cui questo t apprezzabile, non solo quando un tal fatto è 
stato commesso per dolo, ma si ancora se avvenne per negligenza o 
imprudenza; salvi i provvedimenti speciali applicabili per legge penale 
all'autore del fatto illecito, ove sia questo da essa legge represso. » 

Art, 571. tf II tribunale, per apprezzare il pregiudizio da riparare, 
prende in considerazione tutte le circostante e T importanza della 
colpa commessa (927-929); ma in generale deve questa legge fonda- 
mentale dominare l'apprezzamento di lui, che — il pregiudizio dev'essere 
integralmente riparato (923). 



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300 ATI» ENDICE 

« Ove al danno sofferto abbia concorso la colpa della vittinfia, il 
tribunale ridurrà V indennizzo proporzionalmente air importanza di 
questa colpa, 

li Se ad apprezzare un danno richieggansi i periti;, il tribunale^ priina 
di giudicare, dovrà sentire il loro rapporto, d 

Art, 572. n Quando più sono gli autori del danno, tutti solidaria- 
niente ne rispondono, senza distinguere clii abbia ispirata Tidea, chi 
abbia incominciato, chi diretto, chi eseguito, chi prestato soccorso. 

« D* altra parte, colui che, dopo il compimento dell' atto iHecito 
ond*ebbe origine il danno, cercò o prestò aiuto a chi abbia cercato 
di nascondere i colpevoli, o siasi dato, con un mezzo qualsiasi e nel 
proprio interesse, a impedire o a rendere difficile per la vittima la 
riparazione del danno, risponderà solidarìamente con Tautore o gli 
autori del danno. )) 

Art, 573* a Quando una delle persone responsabili, per effetto della 
solidarietà (572), contribuisce oltre la sua parte alla riparazione del 
danno, può domandare alle altre un'indennità, se Tatto da lei com- 
messo non lo fu con intenzione- 

tt Se lo abbia intenzionalmente commesso, non può reclamarla se 
non quando il tribunale per motivi speciali la trovi legittima. Se il 
tribunale non la giudica tale, ognuno dei coautori che abbia dolosa- 
mente agito, è tenuto a versare la parte da lui dovuta nella cassa 
della chiesa del luogo dove il fatto illecito venne commesso, invece 
di rimetterla a colni che ha pagato* » 

Art. 574- ff Chiunque preponga un domestico o un operaio allo 
adempimento di una funzione o di un lavoro b obbligato a dirigerlo 
e a sorvegliarlo come farebbe ogni buon padre di famiglia. Negligendo 
egli tale obbligazione, risponderà di ogni danno cagionato a terzi da 
un tale agente nel corso del lavoro affidatogli. Non va esente da tale 
responsabihtà, se non quando sia evidente, che non ostante la sorve- 
glian^a dovuta, il danno si ebbe a produrre. 

ff Le regole concernenti la rcsponsabiliii pel danno causato ai terzi 
dai membri di una comunità di famiglia (Kuca ^ajednica) si trovano 
negli art, 700-704* » 

Art. 57i- G La responsabilità pel danno causato da persone d'in- 
telligenza non completamente sviluppata, oppure inferma, incombe a 
coloro che sono tenuti a sorvegliarle, a meno che non provino che 
il danno non proviene dalla loro negligenza. 

fc Se, per applicazione di questa regola, coloro ai quali incombe la 
sorveglianza di queste persone non sono tenuti a riparare it danno, o 



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LE AZlOhlI CIVILI PLR DELITTI ECC. ^01 



sCj essendo a ciò tenuti, non sono in istato di adempiere tale obblìga- 
zione, il tribunale può condannare Tautore stesso del danno, conside- 
rando ad un tempo il grado della intelligenza di lui, la sua fortuna 
e quella della parte lesa, a ripararlo, sia per intierOj sia parzialmente* » 

Art, 576. " Chiunque per sua colpa abbia perduto per un certo 
tempo la ragione, col mettersi, per esempio» in istaco d'ubbriachezza, 
e in tale stato inconscience abbia ad altri causato un danno, e tenuto 
a ripararlo- 

« Se altra persona Tabbia cosi ridotto^ sarà questa egualmente respon- 
sabile secondo l'importanza della sua colpa, e sarà anclie respon- 
sabile della totalità del danno, se le circostanze stabiliscano che nes- 
suna colpa è imputabile a colui che fu privato della ragione. ìj 

Art- 577* (t Chiunque ha ferito una persona che abbia commesso 
un attentato contro di luij sopra i suoi beni o Tonor suo, contro 
ì suoi e contro la loro fortuna o Ìl loro onore, o abbia causato un 
danno ai beni di tale persona, non incorre alcuna responsabilità^ se' 
egli non abbia ohrepassato i limiti della legittima difesa (944). 

(T Se, difendendosi, abbia causato danno ad un terzo, e tenuto a 
ripararlo, ma egli può per tal titolo domandare una indennità all'ag- 
gressore. » 

Art. S7^' *^ Quando un fatto illecito abbia causato la morte ad un 
uomo, benché sia assolutamente vietato di domandare il prezzo del 
sangue umano, inapprei:zabilc in denaro, nondimeno gli eredi della 
vittima hanno diritto di esigere dal colpevole il risarcimento per le 
spese di malattìa e per il pregiudizio risultante dalla perdita del tempo, 
se al defunto si dovettero prestar cure prima della sua morte, e cosi 
pure il rimborso di tutte le spese funerarie. 

Art. 579, n Se la vittima avea persone che fosse obbligata di nu- 
trire, di mantenere o di educare, ciascuna di esse ha il diritto di chie- 
dere una indennità al colpevole, nella misura del pregiudizio che le 
cagiona quella morte violenta. 

« Il tribunale fisserà con moderazione, secondo il suo apprezzamento, 
Tammontare dell' indennità dovuta dal colpevole a coloro che possono 
domandarla, e il modo del pagamento. Il tribunale pronunzia dopo di 
aver accuratamente esaminata la condizione delle parti, come l^ impor- 
tanza dei guadagni che realizzava il defunto, il tempo che, secondo la 
durata media della vita umana, poteva ancor vivere, la fortuna e tutto 
quanto interessa coloro che hanno diritto a risarcimento, come pure 
la fortuna e T insieme della condizione del colpevole stesso, n 



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$01 AFPENDtC£ 



Art. 580. a Chiunque con percosse o violenze ferisce altrij è ob- 
bligato a indennizzarlo di tutte le spese occasionate dalla malattia e 
dalla curaj come pure del pregiudizio risultante dalla perdita del tempo. 
Per applicare questa regola, bisogna specialmente considerare se la vit- 
tima è rimasta debole, perpetuamente inferma o talmente disonorata, 
da escludere la speranza che possa mai migliorare la sua condizione 
(per esempio, una giovinetta che in seguito a tali violenze non possa 
più sperare di maritarsi), bisogna in seguito valutare i danni e final- 
mente obbligare il colpevole a ripararli. 

ce Quando queste violenze abbiano pare causato un pregiudizio ai 
parenti della vittima e che una indennità sia loro egujdmente dovuta, 
si deve applicare la regola deirarticoio 579* m 

Art* 58 1- et Chiunque con malvagia intenzione ha diffamato qual- 
cuno o ha sparso false voci sull'oiiore, gli affari, la fortunaj la consi- 
derazione, i talenti di lui e altre circostanze che lo riguardano, e gli 
ha cosi cagionato un danno apprezzabile^ è tenuto a ripararlo, dopo 
che il tribunale, considerando le conseguenze di quelle imputazioni, 
avrà stabilito la misura del risarcimento dovuto. 

« Tuttavia, chiunque, interrogato sulla vita e la condizione dì qual- 
cuno da una persona cui tale informazione realmente interessa, di-- 
chiari francamente la verità, non può esser tenuto responsabile a meno 
che abbia agito malvagiamente, » 

Art. 582. fi Quando un bue, un cavallo, un cane, ecc.,,.. si slancia 
sopra qualcuno e lo ferisco o porta danno alla cosa di lui, ÌI proprie- 
tario dell'animale o colui alla cui guardia venne affidato ne e respon- 
sabile^ a meno che non provi che né per cattiveria, né per negligenza 
nessuna colpa gli si debba imputare. Si presume non esservi colpa 
quando l'animale non ebbe fino allora Tabitudine di lanciarsi improv- 
visamente (it bue a dar colpi di corna, il cavallo a ricalcitrare, il cane 
a mordere d* improvviso, e ce ). w 

Art. 583. « È vietato di uccidere e di appropriarsi come bottino gli 
animali altrui a chi li trovi sul suo fondo; t; semplicemente permesso 
cacciameli. 

« I danni causati dagli animali altrui devono essere denunciati alla 
guardia campestre che procederà in seguito secondo le prescrizioni 
del suo servizio, >> 

Art* 584. a Quando un edifizio o una parte di esso rovini e cagioni 
cosi un danno a qualcuno, il proprietario deve riparare questo danno 
se Taccidente avvenne per vizio della costruzione o per difetto di 



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LE AIIOKI CIVJLI PER DELITTI ECC. 505 



maautenztoiic, a meno che non provi che nessuna colpa gli è im- 
putabile. 

« Se il danno fu causato in seguito a vizi di costruzione e che Tedi- 
fizio sia stato costrutto da un impresario, il proprietario può da lui 
reclamare la indennità ch'egli stesso ha pagata (366)^ " 

Art, 585. " Ogni azione pel risarcimento di danni ai quali si rife- 
riscano le disposizioni del presente capitolo dev'essere intentata al più 
tardi nell'anno, a partire dal giorno in cui la parte lesa ha conosciuto 
il danno e l'autore di esso. 

rt Ma in qualsiasi tempo la parte lesa abbia conosciuto il danno o 
l'autore di esso, l'azione sarà sempre prescritta dopo dieci anni a par- 
tire dal giorno nel quale il danno fu causato. Nel caso soltanto che 
il danno derivi da un fatto che la legge punisce con più di tre anni 
di carcere, non si compie la prescrizione se non trascorsi 20 anni 
dal giorno nei quale il fatto venne commesso, n 



Ragioni diverse e tutte plausibili, mi consigliano o mi costringono 
ad omettere in quest'Appendice le disposizioni che al proposito nostro 
sarebbero ancora a citarsi dalle leggi di molti altri Stati; e di queste 
debbo almeno far cenno- 
Ometto anzitutto le disposizioni delle leggi che governano Stati coi 
quali abbiamo pochi o meno importanti commerci o nei quali secondo 
l'ultimo censimento generale hanno residenza pochissimi dei nostri 
connazionali, come la Birmania^ dove al 31 dicembre 18S1 si trova- 
vano appena 37 italiani; 

la Repubblica di Bolivia che ne ospitava , - 50; 

la Cina 143; 

VEijuatore 317; 

il Giapom 396; 

il Marocco * - . . , ,130; 

la Persia 11; 

il Principato di Satms 7; 

la Serbia < , - . « 463; 

il Regno di Siam 8; 

la Repubblica di Nicaragua 59; 

la Repubblica del Salvador. --,--, 88; 
che è quanto dire un totale di 1709 individui, la massima parte dei 
quaU senza domicilio e moki di essi senza neppure un'abituale dimora 



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^tS^ APPENDICE 



negli Stati che lì ospitavano, e rappresentanti appena nel loro totale 
la popolazione di uno dei nostri piccoli comuni. 

Di taluni ancora, dei quali pure sarebbe interessante conoscere gli 
ordinamenti civili nell^argoniento almeno che ci occupa, debbo tacere, 
non avendo essi un corpo di leggi come avviene, nella stessa Europa^ 
della piccola ma vetustissicna Repubblica di Andorra {A), e della micro- 
scopica Repubblica o territorio neutro di Moresnet (B); e sarebbe inutile 
ripetizione far cenno di quelli che come la Repubblica del Paraguay e 
altri stati d'America non abbiano ima legislazione propria e distinta, 
giovandosi delle leggi di qualche Stato vicino o dell'Unione alla quale 
appartengono fCJ. 

Ometto ancora ogni notizia sulla leggi di taluni Stati che> come il 
Regna del Madagascar e la RepnbbUca d'Orange^ hanno poca impor- 
tanza politica e commerciale, né accennano per ora ad aumentarla, 
t: coi quali, come con parecchi fra i piccoli Stati dalla Germanìaj ab- 
biamo pochissime rcla-^sioni. 

Devo per ora, e mio malgrado, tacere sulle leggi di Grecia e sopra 
quelle delle genti d'Africa colle quali ci troviamo a contatto, sia 
per la ditlicolti di procurarmi Ì testi, sia per quella maggiore delle 
traduzioni che gioverebbe avere e*iattissime e intiere per poter cono- 
scere e confrontare fra loro le varie disposizioni prima dì scegliere 
quelle da porre a confronto colle leggi di altre nazioni (/5). 

E devo omettere, finalmente, per ora, le disposizioni diverse delle varie 
legislazioni vigenti nella Russia (H), e nella Germania (FJ e quelle an- 
cora delle venticinque legislazioni elvetiche (G), delle varie e complicate 
legislazioni britanniche (HJ, e di quelle assai più numerose dei singoli 
Stati e territori componenti gli Stati-Uniti d'America (I), 

Sento io pure fin d'ora quanto altri potrà sentire di poi la imper- 
fezione del mio lavoro; e, quanto altri ancora potrebbe, sento fin d'ora 
la difficolti di ciò che resterebbe da fare» Ma mi conforta il pensare 
che incominciando come io feci da solo fra le angustie di mezzi e di 
tempo (poiché Tidea di questa appendice mi nacque appunto mentre 
io scriveva il penultimo capitolo del mio libro) non mi era possibile 
il far meglio; e mi conforta la speranza neiravvenire. 

Ai giovani studiosi delle leggi ho rivolto specialmente il pensiero 
incominciando questo lavoro e ad essi ancora terminandolo ritorna 
oggi fiduciosa la mente, perchè nei giovani è Tardimento e la tena- 
cità dei propositi, perchè in essi è la ricchezza maggiore di tempo 
(il primo e massimo capitale indispensabile ai lunghi e difficili studi). 



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LE AZIONI CIVILI PER DELITTI BCC. 



305 



perchè nell' animo loro è Timpulso generoso che spinge alle buone ma 
faticose imprese, anche allora che dalle fatiche non si ha speranza di 
gloria né di altro compenso tranne la soddisfazione onesta e sicura 
del dovere compiuto; perchè gravissimo e santo h il dovere di rian- 
nodare collo studio delle leggi i vincoli delle singole genti e ritem- 
prare nella retta ragione la compagine sacra della umana famigUaj 
aspirazione delle più nobìU menti nei tempi che furono, proposito dei 
tempi nuovi, vittoria di tempi che vicini o remoti indubbiamente 
verranno. 



«s^T^é"?" 



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iwu imi 1 1 FTni n munw r i m n mu r m i m i > ni t n u i i i ■ m m^ri iti 1 1» i ftmitm i m mm m i n u n r r mi 11 mumm r ru n 1 1 ni IM i mii tti^f ri > rn ■ rtnirp 1 1^ 




Turnn i^mi i m i umm i i i uii i m a i i cni Tfl tin ^n fliiin i tr » i ri rt um i i m l u i a i i u i lii^iiu ni i i ìj j i 1 1 i a i i i i u l U ini rti \ i un 1 1 ji i t m^ ^ > n i > i j i nh ìj ■ >ìì ijuiì 



(A) 
ANDORRA, 

Una piccola repubblica che per 612 aum dì vita neh Urna h curiosità del viaggiatore, 
del filosofo^ deiruotno ài Stato, e nella sua costituzione, colla data del 7 settem- 
bre 1278» custodisce ancora uno dei monumenti più auticbi e più rispettati del 
pacìfico arbitramento nelle controversie Tra nazioni, nobilissima aspirazione d'ogni 
più eletta mente nei tempi nostri, dovea certamente in un lavoro di li;gislazìone com- 
parata ricbiatTiare fin da principio la mìa curiosità e suscitarmi forte il desiderio dì 
conoscere per quali ordinamenti legislativi si governi quella gente romita e degna di 
studio. Ho cercato per ciòj con sollecitudine grande e quasi afìettuosa, tutto quanto 
fu scritto in proposito, sperando almeno che se non una codificazione qualsiasi, avrei 
potuto almeno trovare o leggi o regolamenti speciali onde studiare 1 vincoli segreti 
del vivere soci;iIe nelle valli d*Audorra. Ma la mia speranza fu completamente delusa, 
poiché, come avvertiva Tottimo mio collega Vklorìn Vìdal nel suo prezioso lavoro 
sull^ Andorra, quei 5,800 montanari che serbano inalterate le tradizioni dì dieci secoli 
hanno bensì una legislazione^ « ma in nessuna parte si trova scritta, e i magistrati 
incaricati dì applicare il diritto comune e le usanze, non hanno altra guida tranne 
che la propria esperienza e l'equità 0. « 

Dalman de Baquer, scrittore catalano, credette e asserì nella sua Hi sharia de la r^ 
public^ de Andorra [p* 6j) che il diritto comune canonico e il diritto romano costitui* 
scano la legisladone andorrana. Ma il cavaliere de Roussillon, assai competente in 
codesto argomento^ come antico viguìer della repubblica» nel suo lavoro Di rjndorra 
pubblicato nel 1S22 e ristampato a Tolosa nel iSyo^ assicura fa p. ^S) che il buon 
senso k la sola regola seguita dai giudici di prima istanza, e che i giudici drappello 
applicano il diritto francese o il diritto spagnuolo, secondochè appartengono all'uno 
o all'altro paese. 

Un distìnto magistrato francese, il signor Moras (procuratore generale alla Corte 
d'Appello d'Angers), nel suo discorso, oggi rarissimo, che ha per titolo: « Les cou- 



1) T/AnihrTi, p4r VrctoiLi» VttjJiL; fa.g, i£S. — Un vai- 111-16^ di 196 figina. — Paris, Librsirie centrale, 
Bùiilfivarcl ics il al te ns^ 3^ ~ iBÉé^ 



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tunies du Pays d\4tidorr£ n^ pronuaziaio nel 1SS2 davanti U corte d'appello di Tolosa, 
confessa egli pure di avere inutilmente cercato in quella raccolta di costumi andor- 
rani, che è il FùHlar 0, più precise e più complete notizie j ma trovò che se abonda 
nelle ^ndic^l^ìoni sulla organizzazione amministrativa e giudiziaria, per ciò di« riguarda 
invece il dirUta privato si limita a raccomandare ai giudici di applicare con discre- 
zione, prudenza e moderazione le disposizioni del diritto comune e le speciali costu- 
mante d'Andorra, impresa evidentemente non facile, avendosi a ricercare i termini 
e il senso di costumanze delle quali nessuno scritto ha conservato le formole. 

Per chi desideri farsi un'iJea della curiosa organizzazione giudiziaria dell* Andorra, 
monumento medioevale arrivato fino ai di nostri con poche e leggiere modificazioni, 
sarA conveniente^ in mancanza del PoUlaff difficilissimo a trovarsi J), consultare il Vidaìt 
che nel sullodato suo libro parla ampiamente di codesto argomento nelle pagine 82 
e 83, 100 a 129, 140 e 141 , e il Jaybirty che, con predilezione speciale, egli pure ne 
tratta dalla pag. 32 alla pag. 47 del suo grazioso e rarissimo opuscolo ì). 

Per chi fosse curioso di particolari notizie diplomatiche e di storia contemporanea 
del r Andorra, potrebbe vedere nel periodico di Barcellona tr La Fubìicldad u un primo 
articolo al riguardo nel n. 1^087 del lé febbraio i8Sr ; poi sotto k data del 22 feb- 
braio i8Sr l'artìcolo intitolato Consiilucion de la repubUca de Andorra, sotto le date 
del 23 febbraio^ 31 marzo e 21 aprile altri tre articoli col tìtolo : ^ Andorra i*, e sotto 
quelle finalmente del 2Ó aprile e 22 maggio detto anno due nuovi articoli inti- 
tolati fl Cu£sHondt Andorra j». E potrebbe vedere nel periodico di Nizza : « La Lumière 
du Uttoral jì^ v^ année, n. 7 (2Ó marzo 18S6] e seguenti, una serie d'articoli dì Louis 
Boisset, sotto il titolo : La Ripuhliqnt d'Andarre. — Notes dìptomatiqnes sur VAndorre. 
Ri^voltitions, blocus et condamnatious à propos d'une concession a. 



m 

MORESMET. 

Un altro angolo quasi ignorato d'EurDpa, di sei chilometri quadrati di superficie 
sul confine belga-prussiano a metà strada fra Verviers ed Aix-la-ChapelIc, coi suoi 
2,800 abitanti, potrebbe ancora apparire per roriginc sua e pel suo meccanismo po- 
litico non immeritevole di osservazione e di studio* Né bastandomi la notizia che ne 
diede il Jaybert neiropuscolo citato, mi rivolsi ad amici e colleghi dei paesi circon- 



],) * Le Pùliiar {(lìce l3 pifiente ricsirbiiDrc dclk memorie andorrtiTie, Vittotipo Viial, in ima net» alla pa- 
gina -j^ iet tuo libm) cit un recucìi dc£ fiitt ci ^i;%tc9 de U vallar d'Andoric. L'auteikr, don Anionio Fitcr j 
Rousiel, £tai[ un Andoraii de Ìù. pardlssc d'Ordino^ ftttf renommà, cn scjti Tcmps, poiìr soii stTO^r^ En 174^1 
iiani vi^uiur, Il cut L'h^ureus^! iJùc de s'cnfcrnicr d^ns le palaia de 11 v^llcc^ de fi^uUlfr lea pr^ci^uses ar- 
ch.ìvc$ qui y aout dùposèes^ et d'en e^tritire la. ìuh^ìtinct^ à laqiieilu il donna le nom de Ptytttir. Sdii maria-^ 
i^TìK^ uscE voljmlneuK, ìzziit en {Taulan^ csi Tiiit annctò ant archtviet de U r(rpiib1i<]ne. M;tit il en cxisie^ de 
pit le mondc^ irols on t^iiaTrc copic»^ doline «carrcction f1u,i qne dDUteu&c. Ce u'c\ìt pjta $Am peLiie ^é nom 
s<}[nmt^ parvenuB i dè'irliìÉfrLr reKcmplaire f[n'ìL nAtìs a cit' donne et nous prociiret, * 

ì) PwliiAf Atikffà^ àt J41 ^fi/i'fu/idi Gpvtrn t trlì^io, drh prh'ik^ht tttn^ prihéminauiast cDniafimlj j prtr- 
Tviai'nfii it la rati d\ifutiìffa^ {^"^ copia ma^ lid Fiilititr si ircJVi a Parigi nella bibliotcì^a dcL Gomluta di 
LcgitlJCtane tiranirra^ al MiniAiero di gìuiiizÈA). 

j) Ltt trt^ff palttj r^'puttiqttei : Sami-Marin^ Àndùrre, Mùtftmi, par H, Lìqk jATBCmTt avocai, mcmbre 
de pUsieun AcaiU-mTes et Sdcii2ii!« srtVninTes. *— Parili^ Alcan-[-ivy, iniprirneur-édiieur^ 1875. In-S., di pdg. 7f. 



L 



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NOTE ^11 

vicini, e n'ebbi altre notile che confermano o completano quelle date gii dal Jaybert 
diciassette anni or sono, e nelFautunno del i8S6 da diversi periodici. 

U territorio neutro dì Moresnet ebbe origine dal trattato di Vienna del ji marzo iSij 
e dal susseguente trattato dei confinì tra la Prussia e ì Paesì-Bassl del 26 giugno 18 r6. 

I commissari del re dei Paesi-Bassi, resistendo alle csigeniEe della Prussia, relativa- 
tnente alla maniera di procedere nella divisione del cantone d'Anbel, fu deciso che 
una pane della Ime A di demarcazione resterebbe in de termi nata e che sarebbe trac» 
ciata una frani Ura pfotmisorìa^ cosi che la parte del territorio rimasta per tal modo 
indivisa non potrcbb'essere militarmente occupata da nessuna delle due potente* 

II sovrano potere sopra codesto territorio venne aflidato a due commissari (nomi- 
nati Funo dal re dei belgi, Taltro dal re di Prussia) che ci ricordano i dtie vìguìers 
d'Andorra, francese Tu no, T altro spagnuolo. 

Al disotto dei commissari, e da essi nominato, è un borgomastro assistito da ag- 
giunti e un consiglio municipale, essi pur^ nominati dai due commissari. Il borgo- 
mastro è incaricato dello stato civile e della poHda giudiziaria, mentre la polizia prò- 
prìaniente detta ii riservata ai due commissari. 

Il Jay ben, che si compiace del parallelo fra i due piccoli stati d'Europa, osserva, 
a questo proposito: « Cest ici le bayle nommé par les deux viguiers, qui ont aussi 
f( la haute police dans leurs attributions ?> ; e ricorda come: « Les attrì bu ti ons re la- 
te tives i cet objet du service public, disent Les conventions, seront exercées par les 
ti deux commissaires, de telle sorte qu'ìls auront ù se concerter seulement sur la marche 
" gC*nérale à sui v re par eux pour le maintien de la police, tandis que, pour le reste, 
ir chacun d*eux est autorisé» dans chaque cas partìculier exigcant les gcndamies de 
« part ou d Cantre, à délìvrer sj>ontanémejìt et exdusivemmi, c'est-à-dire indipendammmt 
n l'wH d& Vauir^^ les ordres n^L'essaìres, parce quUl faut i^viier, de crainte de conflits, 
B que les gendarmes de l'un ou de Tautre pays, ^igissent de leur propre mouvement. a 

Così il borgomastro, il quale è ia realtà U potere esc cu ti vo, richiede indistintamente 
Ja gendarmeria belga prussiana. 

11 potere legislativo appartiene ai due sovrani protettori, ì quali possono emettere 
decisioni spedali che hanno forza di legge, quantunque le leggi belghe e prussiane 
non sìeno obbligatorie nel territorio di Moresnet, dove il Codice Napoleone e le altre 
leggi in vigore nel 1S14 sono le sole applicabili nel diritto civile, come nel diritto 
penale. Non esiste, oltre a quelle, né statuto né regolamento speciale. 

Le cause civili, come le penali, sono indilTerertte mente portate, a scelta degli in* 
teressiti, davanti aì tribunaU del Belgio o della Prussia, e può un atto pubblico essere 
ugualmente ricevuto dai pubblici ufiiciali competenti delle due nazionalit^i, colla sola 
difìeren^aì che se l'atto portante ipoteca è ricevuto da un notaio belga, è airutficio 
di conservazione dì Verviers che questa dev*t?ssere inscritta, mentre invece lo sarebbe 
a Montjoie quando Tatto fosse rogato da un notaio f,ru ssiano. Ogni quistione politica 
o amministrativa che insorga, è inappellabilmente risolta dai due commissari. 

Per ciò che riguarda il servizio militare, sono esenti dalla coscrizione i discendenti 
di coloro soltanto che abitavano il territorio al momento ddla cosiiìu\lom dd territorio 
futitro; meni re invece ì figli di belgi stabilitisi dopo nel territorio neutro devono pre- 
stare il servigio militare nel Belgio, e ì figli dì prussiani lo devono in Prussia, 

La rehgione cattolica t generalmente professata dagli abitanti di Moresnet sotto 
Tantoriti spirituale del vescovo di Liége ; e in proporzione assai minore vi si pratica 
ancora il culto protestante. 



I 



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}r2 



NOTE 



Le fidanze dell a piccola repubblica con una rendita dì circa I2,cxx3 franchi, sono 
alimentate dairimposta fondiaria e da una tassa individuale annualmente fissata. 1 pro- 
dotti e le mercanzie dei due siati protettori entrano in franchìgia sul territorio di 
Moresnet; ma dovrebbero pagare un diritto di uscita quando non abbiano ottenuto 
una speciale dispensa dall'uno dei ministri della finanza belga o prussiana- 

Apparìsce cosi dalle premesse notìzie come il lerriiorio dì Moresnet si trovi ancora 
politicamente allo stato d'abbozzo quale venne lasciato nel 1816 dal trattato dei con- 
fini tra i due governi dei Paesi-Bassi e di Prussia, cosi che le poche parole del testo 
di detto trattato che si riferiscono al territorio di Moresnet costituiscono in sostanza 
runico suo statuto, la sola carta della sua esistenza essenzialmente provvisoria. Ma 
quando un popolo, piccolo o grande che sia, si acqueta nel provvisorio per oltre 
sessant'anni di vìtai e vi prospera così da non sentire bisogno nb desiderio di nuovo 
stato, vuol dire che li provvisorio ò gradatameate e di per sé stesso cessato mutan- 
dosi in definitivo, e tale può rimanere senza danno al proprio interesse e senza of- 
fesa al diritto degli altri* 

(C) 
PARAGUAY E STATI-UNITI DHL MESSICO. 

La Repubblica del Paraguay t nella quale si trovano più di 5,000 italiani, non pos- 
siede, per ora, una legislazione speciale» Dopo la guerra che dovette sostenere col 
Brasile e suoi alleati, il Paraguay adottò intieramente la legislazione argentina, e oggi 
ancora la mantiene in vigore, 

Negli Stati Uniti ad Messico la legislazione civile e penale del distretto federale e 
territorio delia Bassa-Caìiforma venne gradatamente e continua ad essere accettata o 
integralmente o con poche varianti dalla massima parte dei singoli stati delia federa- 
zione. 

Il codice civile della Bassa-California (dì 4126 articoli) redatto dai signori Mariano 
Yanez, José-Maria Lafragua, Isidoro Montiel y Duarte e Rafael Dondéj san:jianato dal 
congresso dell'Unione il 10 dicembre 1870 entrato in vigore il 1" marzo 187 1, fu 
poi successivamente accettato dagli stali di Messico, Vera- Cruz, Puebla, Hidalgo, 
Oaxaca, Sonora, Xalisco, Durango, Uascala, ecc., e trovasi oggi in osservanza nella 
massima parte degli Stati che in numero di trentuno (compresi Ì due territori Nord 
e Sud della Bassa-California, e il territorio di Tepic) costituiscono la Unione Messi- 
cana, restando in vigore ncgh altri la vecchia e complicata legislazione spagnuola, 
cioè Las SieU Parlidas e la Novissitiia Recopiìaclotì. Cosi parimente il codice penale 
pel distretto federale e territorio della Bassa-California, sanzionato 11 giorno 7 dìcetn- 
bre 1871, in vigore dal 1^* aprile 1872, quantunque officialmente abbia soltanto vigore 
ParOr loda la repuhlka sobrc delìtos contra ìa Ft;dt^taciort fu però accettato con insigni- 
ficanti modificazioni da tutti i singoli Stati dell'Unione Messicana. 



ETIOPIA- 

Nulla sarebbe stato per me, nulla sarebbe per altri più interessante a conoscersi 
clic le leggi e le costumante ond'è governata quella parte dell'Africa colia quale 



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NOTE 



3U 



t^lcalia si trovi oggi a contatto sulla spaa da occidentale del mar Rosso. Ma le no* 
mìe e i brani di traduzione che mi fu dato raccogliere delle leggi etiopìi:he e spe- 
cialmente del feta-Negfiest o codice rfW Ri dalle recenti pubblicazioni» non mi par- 
vero tali da potersi presentare per ora alle mediti^ioni degli studiosi o a stisssidio 
della pratica, 

A ragionare utilmente dì leggi doq bastano le relazioni dì viaggi^ di missioni re- 
ligiose diplomatiche^ ài spedizioni commerciali a miUtarij ma giova conoscerle nel 
loro complesso e nella integnt.\ delie loro singole disposizioni, nel valorfc speciale e 
tradizionale dei loro vocaboli e nella storia delle loro trasforma;£Ìom. Per un lavoro 
accademico gioveranno le notizie anche isolate e mcomplete; per un lavoro che vo- 
glia essere base o sussidio a studi comparativi e giovare nella pratica, non hanno 
valore di sorta, ma octorre la conoscenza perfetta dei testi che per ora ci manca e 
che forse potremo avere per ciò che riguarda TAbissìnia quando sarà compiuta la 
traduzione d<] fda^Nt^hesl che venne ordinata e che si sta elaborando. 



mi 

RUSSIA. 

La differenza di razza, dì lingua e di costumi fra i popoli del vasto imperio non 
sorto di ceno condizioni favorevoli alla unificazione delle leggi. 

Se fu possibile tentare e con grandi e lodevoU sforai ottenere fìno a un certo 
punto codesta unità, sia colle numerose leggi d'ordine amministrativo o politico, 
sia specialmente colla legge suirorganizzazionc giudiziaria promulgata nel 1864, sìa 
col codice di procedura civile e penale promulgato nelfanno stesso^ sìa finalmetUe 
col codice penale de! 1866 che reggono oggi quasi tutte le contrade deirimpcro, e 
certo però clie nel campo del diritto civile la uniti di legisla>.ionc e ancora un de- 
siderio fortemente osteggiato da molti e gravissimi ostacoli, fra i quaU non ultimo 
la difldcoltà immensa dì cancellare d'un tratto o fondere in una legislaj^ìonì dì otì-- 
gine svedese^ francese, russai, musulmana, etc.j fra le quali talune elaborate da secoli 
e pjnetrate per lunga consuetudine nelle costumanze dei popoli, più rispettate e po- 
tenti del più autorevole editto. 

Cosi di fianco al libro X dello SvoD che contiene le leggi civili applicabili 
dal i*' gennaio 1855 per tutto Timpi^ro» tranne il caso di formale eccezione, troviamo 
una completa e distinta legi^slazione ci vile per la Polonia^ per le Provincie Baltiche, 



1) La Svno zakonov' q serpai jtttii dcir ìfttpen'o, Ofen dì Aìclì coTnmìisioTil siuccc^iivc e Uvofo iti ottrt nn 
fi^coto, eJtjiito già dd Pietto iL Grjiuie, ripre&a u |tt.ibblic:aFo j^rr ordittcr Jì NiruU L nnì iSì( t v\ vigore JaI 
t, g^riiiAio iftl^ fDJiit eDdii:e JiitrinipcrOf ù uà ria.^tinta mcitodico della Ci''lif{fi.'nt ^iutrtilf Jttti t^g^f (Sohr4~ 
mt ^0,IHfHirv')t fatta pure per oràitk^ dtllo %tmo imperitort, U quik rimnmdvi fino slVQuhfiiùr, fi primo co-^ 
dice cavile rus&n dcllp clì:£4i' A.Ilì^ìììo Mikhailavjti:]! ^1^49% 

Per «vere iiii'id^A iJt::ll4 rinnunc cùmpiU/iimc; tuii^ii Jire i;.h<J lo 5lW in quìndici ì^i*jsìì volumi race ag Me 
circa }6,ooD k^jgi rigii»rilji]i.ti of^nì rjnio del diritto, 

L^n orditi è imperi.^ le di;l 1^ nfaiggió i^ìs, tìionQ^i^nào le j;rjvi l.ii:uii£ e i niimerfìsì iiftiiti che m^ incontrino 
n^l Codia delle i^gg^i eivili cciriterviit0 uvl tomo X dcWa Svod ìaiìiuìva luii apecÌAle coimnisiianc di gì u re con ~ 
little ftr U rtrvÌBÌfine dclk Uggì cirUì e li f ed a J^] due dì un pra^etio di fadiee. 

20^ 



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314 



NOTE 



e pel gran-ducato dì FmUndb, senza conti^je le leggi e cosmmaniee spedali vigenti 
nelle provmcic polacche di Tchemìgjf e Polt^va, nei paesi della Traascaucasia, nella 
Bessanbia e mi popoli nomadi. 



Il Codice civile francese che dal iSoS al iSrS ebbe vigore in tutte le sue i^ispo- 
sizìoni nel reame di Polonia, vi è ancora oggidì in o^servatu^a salve le modìficadoni 
portate al libro primo dal progetto dì legge preseiit^tLj dal g:ovt:rno alla Dieta nel 1820, 
adottato nel 1825, promulghilo il 13 giugno deiranno stesso e divenuto obbligatorio 
dal I*» gennaio 1S26* 

Altre parziali modifica ùani al codice francese vennero ancora introdotte colle leggi 
del 2Ó aprile iSiS e 6 agosto 1825 relativamente ;d regime ipotecario, con quelle 
del 25 giugno 1825 e 24 giagno 1836 riguardami il matrimonio e i regimi matrimo- 
niali, e colta legge del 19 febbraio iSy^ che modificava la prova dt4l e obbligazioni in- 
troducendo in Polonia il Codice di procedura della Russia del 1864. 

Per maggiori notisfie rìguardan':! la legtsbuioiie civile polacchi e le accennate mo- 
dificazioni al Codice civile francesi^ si potrA uiilmentc consultare il lavoro dei polacco 
Luigi Lubliner intitolato; « ConcardajìCe tnire k Codii Cii'il Jm ntyaume de Poh^nfprc~ 
multai in Vaiinct sSij d li Code ci vii francai s rdalivcmfjtt a ì'^tat des pfrsonues; stih'U 
d*Qhin*attùns sur le droit mtcrnatiQnal prive, par Louis Lualinér, avocai à la cour 
d'èippd di Bnixeìlcs. a (lìruxelles^ 1^46, un voi. in-8« di 245 pagine). 



PROVIKCII: BALTICHE. 

Troviamo nelle Provincie Baltiche non uìeuo di dieci legislazioni distinte, potcht, 
oltre un diritto privata general- che coniprunJe le regole di diritto obbligatorie in 
tutte queste Provincie e per la gt^ULTùht^ degli abitaniif si hanno diritti particola ri 
in vigore soltanto sopra determinate circoscrì/.iotil giudiziarie e per determinate ca- 
tegorie di persone» Tati sono: i^> il diritto provinciale {LiìHdrt^cbt} di Livonìa; 2^ il 
diritto provinciale di Estonia j 3^' il diritto provinciale di Curlandiaj 4^* il diritto pro- 
vinciale di Pilten; 5« il diritto urbano {Siadtrecbt] dì Livonìa^ 6^ il diritto urbano di 
Estonia; 7" i diritti urbani cuilandesi (Mitau, Banske, Priedrichstadl); 8^^ il diritto ur- 
bana di Narva; 9'^ ì diritti privali dei contadini. Il diritto connine e gli accennati di- 
ritEi provinciali ed urb^nii metodicamente riuniti e disposti in 4,600 articoli, colle an- 
notazioni relative :dle fonti e ade varianti che alle diverse regole codificale portano 
gli usi localij tormano il Cadice hallta^ redatto p-T ordine dello CUxar Alessandro]!, 
t promulgato nel 186 i 4 



Gran-Ducato m Fixlandl\. 

Staccato nel fS09 dalla Svezia alla quale appiir tenne per oltre sei secoli j il gran-^ 
ducato di Finlandia conservò la legislazione Fivedese riveduta nel 17^4 e ripetuta- 



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NOTE 



?IS 



mente TnodìfKJita dì poi sotto lì governo s^'cdese, modìEicata ancora più urdi sotto 
la damina;5lone tltìlla Pussìa, e specialmente colle leggi 20 giugno» ^ i ottobre e \gdi- 
cenibre 1S64, 23 mirzo, 27 aprile, 27 giugno e 9 novembri" 1868, 24 febbraio [£^73» 
27 giugno 1S7S, 17 mar/.o 1879 e ij marzo 1880, tutte riguardanti il diritto la 
procedura civile- 



Transcaucasia. 

Gli indigeni di <5ucst.ì provincia osservano il diritto musulmano e apparlengotio 
nella massinva pa te il rito imiimila {ìÌ rito dei Nodji ossia degli eletti, come si chia- 
mano i suoi adepti} che è il pia numeroso fra gli otto rami della setta ^cbd; appar- 
tengono i rimanenti o al rito hantjìia detto anclie j^:^^>/x//d o al ritOic/j^Ji'tfajChesoao^ 
i due primi fra i quattro rami della s^ita smini ^ 

Per chi voglia conoscere le particoUritA più notevoli e le differente car^ttetistldlé 
che distinguono le dotirine delle varie sette musulmane e dei riti diversi di ngni 
set^a potrà consultare nella traduzione francese deirZi^d^Mc/? Topera gii lodata- Le 
DROi r MUSULMAN expQsé tVaprh ks soiirccs par M. Nicolas de Tornauw. 



• e E R M A NM A . 

Molto più ancora che quella di Russia è varia e stranamente complicata la legis- 
lazione civile della Germania dove troviamo an7:itutto tre diversi e principalissimi 
o rdinamenti giuridici: 

i^ il JifUto prussiano che risale nelle origini sue alla sapiente iniziativa del gr^ 
Federico e al lavoro di Coccejo assai più tardi compiuto» ed ebbe vigore soltanto 
dal 5 febbrak) 17941 lavoro dì codifica 'ione metodican originale e minuziosa oltre 
ogni dire, che colle molte successive addizioni regge ai di nostri circa diciotto mi- 
lioni di sudditi de ir impero. 

2^ il diriìlù /farnese ^ il quale fino dal 1804 pose radice neirHessen renano, 
dal 1806 nel Palatjnato Bavarese o Baviera retiaua, dal 1807 nella Prussia Renana 
e dal iSng nel Gran-ducato di Baden^ nelle quali terre, come neirAIsazia-Lorenùt 
jeccettuats; alcune parti della Prussia Renana sottoposte alla giurisdizione del codice 
prussiano o al diritto comune gerrranico) esso rimane In vigore^ colle successive mo- 
dificazioni ed aggimUet sopra circa sette milioni di cittadini. 

3'^ il dirìito eomitne germanico cioè 11 diritto romano che è coi costumi locali it 
diritto principale dei paesi germanici mancanti dì codice e ii diritto sussidiario degli 
Stati che hanno una legìstaitione civile codificata (Daden, Baviera. Prussia, Sas- 
sonia, Wurtemberg), calcolandosi a e 8 milioni e mezzo gli abitanti dei territori i sot- 
tomessi al diritto comune germanico, dal quale pure, ma con particolari codificazioai, 
sono retti la massima parte della Baviera, il regno di Sassonia e il regno di Wur- 
temberg. 

E sotto questo trìplice regime giurìdico restano intatte e hanno vigore tante le- 
gislazioni speciali quante non h.mno fra tutti gti altri Stad deirEuropa moderna. 



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3tù 



N O T5 



Infitti, tutti gli Stati deirimpero germanico che non hanno Cfìdlficazione particolare 
sono governati dal diritto comune germanico, ma solamente in mancanza dì statuti 
locali^ dì leggi del paese, d'antiche leggi generali dell'impero; ma le leggi e gli sta- 
tuti locali s'incontrano cosi frequenti e tanto gelosamente si osservano negli stessi 
regni di Baviera, di Prussia e di Wurtemberg e tanta t la varietà dei sistemi le- 
gislativi che un dotto giurista bavarese^ Paolo Roih in uno studio sul regime ma- 
trimoniale in Germania, pubblicato nel 1878 sulla Zdlscbrif fùr vergl^khénde R^cbhwis- 
stncba/t (Rivista di diritto comparato) lia potuto constatare che non esistono meno 
dì centoventi leggi differenti attualmente in vigore sul territorio di-4rimpero. 



Im 



SVIZZERA, 



Oltre al Codice fiderale Mh ohhìigaihni del 14 giugno iSSi in vigore dal t" gen 
naio 1885 che sotto il titolo 1, al capo li, <' Degli atti illeciti provvede alla ma? 
sima parte dei casi, potrà occorrere talvolta di dover attingere alle speciali legisla- 
zioni civili nella parte ad esse riservata in codesta materia per disposìrìone dell' ar- 
tìcolo 64 del codice federale anzidetta^ nel quale i: stabilito che *' l.e leggi fcderah 
« o cantonali possomi derogare alle disposi?Joni di questo capo per quanto riguarda 
« Ià responsabilità dei danni cagionati da pubblici fua^ion^ri od impiegati nell'escr- 
*T cizio delle loro attribu anioni uriiciali. — Le leggi cantonali non possono però derogare 
« alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici runzioniìti od impie- 
Df gati che riflettono l'esercizio di una industria n. 

Debbo avvertire a tale proposito clie mentre ognuno dei 25 cantoni component[ 
la confederazione elvetica ha una legislazione penale distinta e codifìcata, che inco-^ 
mìnciando dal codice penale di Turgovia del 15 giugno ^841 andò successivamente 
elaborandosi Ano a quello di San Gallo del 25 novembre iSSj, non più di venti, 
per quanto io sappia^ posseggono fino al di d'oggi una vera codificazione in materia 
civile. Senza contare il ( finta bernese e il canto ti e di GìHcurtì, che conserv^ano Li 
lingua francese e it codice Napoleone (modificato pel canto lic di Ginevra da varie 
legg^i spcciaU e segnatamente d;^ quelle del 5 settembre 1S74, j aprile 1S76, ai feb- 
braio e 20 nìarzo 1880), iniziatore di codesto lavorio di codificazione civile fu il can^ 
tonc di l'diid col suo codice dell'i j giugno 1819 entrato in vigore dal i^ h^glio 1821 
e pìii vohe di poi ritoccato fino al t8Si; e ne imitarono successivamente Tesempìo 
i cantoni di B^rna nel 18^4-36: Lui:trna nel iSji-^ij; il Ticino nel 18^7 (rifonlendo 
ancora il suo codice nel 1873 e nel 1882); Friburgo nel 18^4 49;5o/L'^/a neljS4i-48; 
Àrgovia nel 1847-55, tnodificandolo poi nel 18S0; il Fallisse nel 1^453-55, modifican- 
dolo ancora nel 1870; Zurigo nel 1854-55; Neuchatd nel 1854-55 coordinandolo poi 
al fl Codice federale delle obbligazioni « con Ic^rge 22 novembre 188;^ Appan^d 
AusMr-R}>ódm nel 1860 e 6i (con uria raccolta di leggi sui principali rami del di- 
ritto civile); i Grìgwni dal i*^ dicembre 1862; Sdaffusa nel 1864-65; Glaris. dal 3 mag- 
gio 1874J Zug dal i« gennaio 1876. 



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NOTE 



JI7 



GRAN BRETAGNA. 

Alle di (Beo Iti che vedemmo inconirarsi nello studio delle varie legislazioni onde 
si reggono le genti slave e germanicW, altre ancora si aggiungono nello stuilio dellii 
legislazione britannica, chiamata da Glasson « la più confusa d'Europu n 0. 

Due fonti prmcipiiti ha il diritto britannico: la legge consuetudinaria o volgare 
Icmnmon hw)t che sarebbe la lex nofi script a, e la legge scritta o statuaria {staiuie hu'] 

I. 

La cùmtfton hw è rinsieme delle c05tiiman?.e in;tmemorialì e dei prindpil che dal- 
rhwcterato costume, coU'cspresso o col tacito consenso del potere legislativo, acqui* 
starono e conservano for^a di legge. Onde apparisce che col nome di Ugge twu scritta^ 
dato a questa cortiplesso di costumanze, non s'intende significare che ognuna di esse 
debba essere comunicata dalla parola soltanio, ma si vuole con tal nome accennare 
alla genesi loro, significando che in origine le disposizioni e Tautoriti delle mede- 
sime non vennero formulate per iscritto, come gli arti del Parlimiento, ma che per 
lunghi e inimcmorialc costumanza generalmente accettata in tutto il regno ebbero 
sanzione e forza di legge. 

Dal carattere stesso delle Itggi non scritte dovette naturalmente venire la distinzione 
delle medesime in gt net ali e speciali; le quali ultime son tali o pere ho soltanto ap- 
plicabili agli abitanti di det^urminati distretti o perchè adottate soltanto e sanzionate 
dairuso di tjuakhc corte pellicolare. 

1. Le usanie g^nerdli onde risulta la legge comune propriamenie detta si applicano 
comunemente a tutti e in tutte quante le giurisdizioni come regota di procedura e 
di^ decisione, Son governati da questa legge comune la trastiiìs sione ereditaria dei 
beni, la proprietà fondiaria^ le forme e gli effetti dei contratti^ i testamenti, le azioni 
ita giudizio, il risarcimento dei danni fra cittadini, le offese e le penalitA relative, e 
un numero infmiio di eventi e dt rapporti giuridici nelle quotidiane esigenze della 
ordinaria amministrazione della giustizia. 

A questa semplice enunciazione si presenta spontanea la domanda che Alessandra 
Lava si propone ^) e alla quale risponde: « Come mai queste disposizioni legislative 
possono essere conosciute? da chi può esserne detcrminata Tazione? La risposta (egli 
dice) è la seguente: dai giudici di tutte le corti di giustiitia. Son essi i depositari 
della legge^ gli oracoli viventi che debbono risolvere ogni dubbio, e che per giura- 
mento sono astretti a decidere ciò che si accorda colla le^ge dtì paese. La scienza di 
questa legge viene dalla loro esperienza, dai loro studi e dalla lunga abitudine che 
hanno essi delle decisioni dei loro antecessori; e codeste giudiziarie decisioni sono 
veramente la sanzione la più considerevole che possa far entrare una costumanza fra 
ie disposizioni della legge comune. La sentenza stessa e tutta la relativa procedura 



l) Hhitdre Ali dioìt H dti ittìUtutinin pùH^iquii, tivUii tt juiJf\rmrit de VAnglfUm, fNtf Erkist GlaseoHi p, 3CXt, 
F^m, iSSj ; ti y-oL m-ft 
a) Dreii uttjtlmi, oh Tc'iume Je U iejitìhiim nn^hiia if ut U ft^rmi ,h Cedei. Tome prcmkrj p, 4^^. 



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3.8 



MOTE 



SODO accurataniente registrate e conservate sotto il nome dì mimoridU (records) nel 
pubblici arcMvii a ciò desduati, e ad essi frequentemente si ricorre quando 3Ì prc-~ 
senta un^ dubbiosa <^nestioae e possono i precedenti apportarle qualche sussidio o 
qualche lume, essendo regola b invocare i precedenti nei qujli furono in controversia 
le stesse questioni. E necessario che Li bilancia della giustizia sia ferma e sicura , che 
non possn variare secondo la opinione di un nuovo giudice. La legge è fatta per di 
chìarare e stabilire solennemente che ciò che per lo innanzi era incerto e forse fa- 
coltativo è divenuto una regola permanente che il giudice non può a suo capriccio 
alterare o variare secondo le sue personali impressioni. 11 giudice è instituito per 
decidere, non gii secondo la sua propria maniera di vedere, ma conforrtiemenU aìU 
kgi^i e aìk nate cosìuman-^e dd paese; non gii per prouunziiire una nuova legge, ma 
per mantenere e consacrare rantica. Può avvenire che la regola ammetta una ecce- 
zione U dove r antica decisione si manifesti con evidenza contraria al buon senso. 
Neppure in tal caso, possono pretendere i giudici dì fare una legge nuova, ma tutto 
al p^ù di correggere un'errore deirantìca, poiché; dove si mostri evidente che l'antica 
decisione è assurda od ingiusta, è dichiarato non gii che è questa una h^^s cali ha ^ 
ma che non vi l ìeggi^j che è quanto dire che non sì può considerare come legge del 
regno un errore manifesto* » 

V Così la regola e questa: che le formule legislative e i precedenti SÌ hanno a 
osservare^ eccettuatone il caso di una assiirdìt;! o di una iniquità manifesta. Perchè, 
quantunque a prima vista non né appaia chiaramente la ragione, noi dobbiamo una 
certa deferenza ai tempi passati, e non dobbiamo supporre che i nostri predecessori 
abbiano agito senza discernimento di sorta, e dobbiamo tenere come principio gene- 
rale che le decisioni delle corti di giustizia sono sempre la espressione della legge 
comune, d 

V Si aggiunga che le decisioni delle corti non sono rese soltanto all'unico scopo 
di essere conservate come autentici documenti negli archivi di ogni tribunale: ma 
sono inoltre pubblicate nei numerosi volumi di gmnsprudenia, È questa giurisprudenza 
la storia di ogni caso speciale^ con un riassunto della procedura^ degli argomenti delle 
parti, dèi consid fraudi óeWc stnitn7.e\ ne vì mancano i brevi commenti che si fanno 
talvolta dai testimoni della causa, u 

E tutta questa immensa congerie dì giurisprudenza, pubblicata poi nei Reports o re* 
pertoriì di sentenze, viene a formare la biblioteca dei giurista britannico che va ognora 
crescendo per le annuali pubblicazioni {yeàr-books). A questi volumi di giurisprudenza^ 
che già si contano a centinaìaj si hanno da aggiungere ancora le decisioni relative 
alte elezioni, air amniiraglìatO|- alle leggi ecclesiastiche ; si ha da aggiungete ancora 
la collezione immensa degli statuti e degli atti quotidiani del Parlamento, gli statuti 
locali e particolari, e si avrà un'idea dell'arsenale legislativo britannico. Ma non basta*..» 
In sussidio al diritto comune o consuetudinario, a spiegarlo, a correggerne le im-^ 
perfezioni, a colmarne le lacune o a moderarne Teccessivo rigore, un'altra regola go- 
verna i giudici: Vaqtdlà; cosi che ogni volta che vi è conflitto fra la consuetudine e 
Tcquità i giudici debbono seguire le regole dell'equiti. E deve questa esclusivamente 
prevalere in circostanze e materie speciali, come nelle contestazioni relative ai testa- 
menti, alle divisioni d'eredità^ allo scioglimento e liquidazione di società, alla pur* 
gazione d'ipoteche, esecuzione di fidecommessi e di contratti aventi per oggetto beni 
immobili, alla custodia ed educazione dei figli ^ alla gestione dei loro beni, alF ammi- 
nistrazione dei beni della donna maritata, degli alienati, etc. 



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KOTt 519 

Se sk questo sbtemA di leglsladone il più conforme alb ragione ed al tempi, non 
è qui da cercarsi. Molto e ripetutamente fu già scritto in proposito ^), molto ancoia 
resterebbe da scrìversi. Ciò chlo ritengo certissimo t die i tre quiirti delie lodi pro- 
digate alle leggi ingksi, più che alle leggi si dovrebbero ai giudici. 

2. Le umn^c speciali e particolari nglì abitami di qualche distretta, non sono altro 
che i residui di quella moltitudine di usanze ÌDcalì dalle quali è derivata la legge co- 
mune attualmente scritta e m vìgorCt residui talvolta di privilegi, antichi cosi che non 
riesce possibile il ritrovarne L'origine e la causa, e che a molte conteCi cittA e baronie, 
a comuni e villaggi furono riconosciuti e confeniiati come leggi speciali da diversi 
atti del Parlamento, — Di tal natura appunto è il costume di Gaveìkind nella contea 
di Kentj che chiama tutti i fìgli a succedere in parti eguali. Tale pure è il costume 
del Borough Engìish^ vigente ancora in alcuni antichi villaggi chiarnati perciò borghi 
inglesi} in forza del quale il più giovine dei figli eredita koIo escludendo ì fratelli 
maggiori. Tali sono, per tacere di tante altre, le usanze commerciali particolari alla 
cittù di Londra. 

^. Urania speciaU di certe corti o giurisdizioni, cioè delle ctìrtì ecclesiastiche, corti 
d'ammiragliato, corti militari, corti delle università di Oxford e di Cambridge, è Tap- 
pUca?.ìonc che si fa in esse ddle leggi romane e delle bggi canoniche noverate an* 
ch'esse dagli inglesi fra le leggi non scritte nel senso che le medesime non hanno 
vigore come le leggi scritte su lutto quanto il regno, e quali emanazioni deirautorità 
imperiale o papale non hanno di per se stessa autorità come le leggi scritte e gli 
atti del Parlamento, né possono indistintamente obbligare ì sudditi inglesi, poiché 
la forza che ad esse ancora rimane tutta deriva dalla immemoriale costumanza di 
usarne in certi casi particolari e nella giurisdizione di certe corti, 

È poi ancora da notarsi, a riguardo delle leggi ecclesiastiche, che in Inghilterra oltre 
il diritto canonico della chiosa romana si ha un diritto canonico nazionale le dispO' 
sifoni del quale riguardano soltanto la chiesa anglicana ed il regno^. 

II. 

La statuie ?diy, legge statutaria o legge scritta^ altra fonte del diritto britannico, com- 
prende tutta la immensa sequela di più che trentamila statuti, atti e ordinanze ovvero 
editti emanati dai re coii'avviso e il concorso del Parlamento, incominciando dalta 
Maf^na àmrta (pubblicata nel 1215 diii re Giovanni e confermata in Parlamento nei - 
l'anno 9'^ del regno di Enrico ni), e venendo fino ai di nostri. 

Gli statuti sono generali o speciali o personali. 

GU siaUiU g entrali sono promulgati con tutta la pubblicità dovuta ad una legge che 
costituisce una regola universale di condotta per tutti i cittadini dello Staio» che tutti 
indistintamente costringe, e che dalle corti di giustìzia dev'essere applicata d'ulficio. 

Gli statuti locali son quelli che riguardano soltanto airinteresse dì un distretto, di 
una cittA o di un luogo determinato, come sono, ad esempio, tutti i regolamenti di 
polizia urbana. 

Oh statuii spaiali personali^ quali sarebbero quelli riguardanti una speciale asso- 
cia^^tonc d' indivìdui, ovvero determinate persone, come gli atti di naturalizzazione o 



^^gK^*^ ^""^ gii ^^^^ MifiTmit, ih J4 tvàifctkikiv tn gniiral éi de alte dt l'Anni flttft tm pATiit4tlitr. Amit^- 



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130 



NOTE 



ài divorjcìo, sono piuttosto ecccj^ionl che regole; non sono quindi proniulgati eoo 
tuìta la pul>blicit.\ dei primi, non sono presi in considera/ione dai giudici se non 
diiitro esame e discussione delie partii nh possono in alcun modo applicarci se rlou 
alla speciale associazione d* individui o d'interessi o alla persona clic riguardano. 



L)^GlSLA7.IOKI DISTINTE* 

Tutto il sistema legislativo oh de pari ani ma Una'ora riguarda specchii t^nt e la vecchia 
Inghilterra, il paese di Galles e l'Irlanda. Ma delibiamo pure avvertire che quantunque 
tutte ie parti dei regno unito e delle colonie britiinniche sìeno soggette airautoriti 
legislativa del Parlamento, ciò non ostante; la Sctì^ìa conserva ancora i suoi costumi 
e le ine leggi nazionjh. Cosi pure t: delle Isok norrutiiììii' e delFf^o^ti di Man che con- 
servarono sempre le proprie leggi cioè i costumi di Normandia. 
t 

LEGISLAZIONI COLONIALI. 

Per quanto strano e complicato possa apparire il sistema legislativo fm*ora discorso 
e possa far meraviglia il cumulo immenso di leggi ond'ti governata U na^iione bri- 
tannica, non certamente meno strano è il sistema legislativo onde si reggono le cin- 
quanta colonie inglefii disseminate in ogni parte del globo, A descriverlo miauta- 
mcjite ci vorrebbe un volume speciale. A darne appena una pallida idea e al proposito 
nostro basterà il ricordare che neirisola di Opro le leggi inglesi non sono applicabili 
che nelle questioni fra inglesi o stranieri, ma nelle cause fra ottomani e nelle cause 
miste dove il convenuto sìa otromano resta solo applicabile il codice civile ottomano 
come pure in tutte le cause riguardanti la proprietà fondiaria- L'isola di Malia ha umi 
completa legislazione speciale. Al Capo di ihiona Sptrania la legisla/ione olandese del 
secolo scorso e ì principìi del diritto rom;mo slntrecciano colle nuove ordinante. Tro- 
viamo a Mauriiìns i codici francesi nioditicati dalle ordinandi e dei nuovi dominatori, e a 
Nataì i principìi del diritto romano modificati anciressi dai nuovi ordinamenti britan- 
nici* Nel (MiiaJà le antiche costuni.m/e di Parigi^ il codice Napoleone e le leggi inglesi 
si fondono a formare il codice del basso Canada del 1865, civile e commerciale ad 
un tempo. A THìtldad vige ancora Tantìca legislazione spagnuola. ì^tW India Brlìannka, 
dove il viceré ha il potere legislativo, resta in vigore la più antica legislaiiìone del 
mondo successivamente modificata dagli indìg^^ni slessi, poi dalle costumanze e dalle 
leggi europee introdottevi d.igli inglesi specialmente per ciò che riguarda il diritto 
penale, la procedura e rordinamento giudi?Jano, e nel diritto civile a riguardo spe- 
cialmente delle successioni, del contratti e della prova; e nelle nuove corti di giustizia 
si sentono alternativamente invocare un articolo della più recente ordinanìsa deiriiTipt - 
ratricc Vittoria e un articolo del codice di Manu « il libro dtìì^ hg^i dd gttur^ urnaiw* » 



(Il 

STATI UNITI D'AMERICA, 

Qiiarantatrè Siati e quarantatre legislazioni, sen^a contare i Urriiorii^ che hanno 
pure legislazioni distinte ■ ecco il vastissimo campo che in 103 anni, dalia costituzione 



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K O T E 



|2I 



iM 17 dicembre 1^87, offrirebbe agli studiosi det diritto Uva5Uct>nfedera3iionc amc- 
ncana det nord* 

Noa tutti gli StdtL e territori anzidetti posseggono ancora una vera codificatone 
nel senso giurìdico moderno dclk parola, poii:lii; fatta eccezione per pochissimi, come 
la Luisiana, la Georgia é lo Staio di New-Yorli, il corpua iitris degli altri Stati e ter- 
ritorii è piuttosto una cousolidaitìone come quelle die pel liiritto civile hanno il Bra- 
sile e il regno d'H^iwai, o una semplice raccolta delle leggi successivamente promul- 
gate dopo la procUni anione dello Stato; ma ogni Stato ed ogui territorio ha leggi 
proprie e speciali, delle quali devo limìtarnii per ora ad un semplicissimo ceono ri- 
sguardante i codici o le ra:coke di leggi specialmeme civih nelF ordine alfabetico 
degli Stati e territorii della grande unione nord-americana. 

1. —^Alabama. The uvUid Code of Alabama... {Codice riveduto deirAlabama, 
preparato da A.-J. Walker; edizione officiale adottata per atto delfAssemblea gene- 
rale del 19 febbraio 1867 e pubblicato per ordine della stessa), 960 pagine in 8*"; 
Montgomery, 1S67. 

parte preliminare: Costtcuàtone riveduta^ ere. etc, — L Disposizioni generali; orga- 
nizj£aiioae politica ; regolamenti pel commercio, la polizia, T igiene. — li. Proprietà e 
altri diritti, — IH. Procedura civile. — IV. Dei delitti e delle pene; procedura 
penale. 

2. — Akka>jsas. Di^iii of the SlaiuWs of Aikamas, . , (Digesto delle leggi deì- 
r Arkansas, contenente tutte le leggi d^intcresse generale in vigore alla tine della 
sessione del 1873. Raccolta preparata da Kdward W. Gantt, e pubblicata per ordine 
deirassemblea d'Arkansas)^ 1214 P^S^"!^ Ìn-8*; I.ittle-Rock^ 1874. 

I. Costituzione del tS68 e costituzioni anteriori (1S36 e 1^64), etc. — II, Leggi 
civili, penali, politiche e amministrative, 

Arrizona (territorio). The compiUd laws of ths ttrrUory of Arrìiona (raccolta delle 
leggi del territorio di Arrizona), 1877, 

}. — California. The Codes and Staiuks of the staU Qf California. (Codici e hg^i 
dello Stato di Caìifornìa], pubblicati da Teodoro Hittell; — 2 volumi ìnS°; San-Fran- 
cisco, 1876. 

Raccolta non ufficiale contentante i Codici del 5872 (codice politico, codice civile, 
codice di procedura e codice penale) e le leggi complementari. 

The siatuUi of California and ametidimnls cj thè codc^. (Statuti di California e codici 
riformati); un voi. ìn-8''^ Sacramento, 1S81. 

4, — Carolina del Nord- The code of North-CaroUna, 18S5» 

5, ^ Carolina del Sud. The revhed <it aiuta of fhf ^tate of Sottth-Carolitia^ 1S73* 

6, — Colorado, Generai lams of the slati of Cohradi.K (Leggi generali dello Staio 
del Colorado), Edizione officiale i rtj4 pagine in- 8**; Denver, 1877, 

y. — Connecticut. The general ^tatuUs of the siate of Comtecikut... (Statuti gene- 
rali dello Stato di Connecticut, Revisione del 1875, con aggiunta delle leggi votale 
nella sessione di maggio del 1S75), Edizione officiale; 840 pag. in-S'"; Harford, 1875, 

8. — Dakota, The reviscd code of the krrilory (ora Stato) of Dakota, 1877. 

9. — Delaware. Rez^ised slattile^ of the state of Ddaii^are, {Leggi nvcduliii delio Sl^lo 
di Delaware, del li^ja, colle seguite modificazione fino al 1874. Raccolta preparata 
e pubblicata per ordine dclf Assemblea generale), 910 pag, in-S''; Wjlmingtou, 1S74. 

10. — Florida. J Difesi of the lawsoflhé siate of Florida. (Digitato dcWtkgg^ ddia 
Stato di Florida), 1881. 

I [. — Georgia. Thn Code of the slate of Georgia. (Codice dello S lato di Georgia), 1882. 



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MOTE 



12. — Idaho. Gtmraì hw^ qJ thtUrritory{ot^Si^Xo)nf Idaho, (Leggi generali del 
territorio d'Idaho), t8Bc 

ij. — iLUKOtS. The revisid sUIntes of ih£ slati oj lUinois, i88i, 

14. — Indiana* Tbs mns^d statutes 0/ Indiana , 1881. 

15. — lowA. New rivlstd and annoiatfd Cùde of lotua. {lì nuovo codìct d! lo wj. ri- 
veduto e ^tnuotato), 1S82. 

16. — Kansas. Tht general statutei of Kansas. (Statuti generali di Kmsas, 1877. 
Cvmpiìed ìauts of Kansas. (Raccolta delie leggi di Kansas), t8St. 

17. — Kentuckv* Tbs finirai siatutes GfKcnhiclsy)StnxiiìgQn^r^[{ dì K^nincky)^ i8Su 

18. — Louisiana* The reinud ch'il code of fhe slaU of Louisiana. . . (Codice cìvUe 
riveduto dello Stato della LouisiaDa, coti referenze agli atti legislativi adottati fino 
al 1874 e alta giurisprudenza dclk Corte suprema). Edidone A, Voorhies; 702 pag, 
m-8*'; Nuova Orleans, [87 5* 

7*he code of pradice of ihe stale of Louisiana ,, (Codice di procedura dello Stato della 
Louis i pina, con referen?;e agli atti legislativi adottati Imo al 1874 e alla giiirisprtidenaa 
della Corte suprema^. Edizione A. Voorliies, 660 pag. in-S**; Nuova Orleans^ 1875* 

The rwised stalntes of lavus of the siate of Louisiana. (Leggi rivedute dello Stato delk 
Louisiana). Edizione A* Voorhies, ia-S''; 1876, 

19. — Maixe* The revisrd stattilt-s of the stale of Maìng, 1883. Raccolta ufficiale* 

20. — Marvlakd. Reinsed code of ìhe public generai ìaws ofthe staU of Maryland. 
Edhione Mayer^ Fischer e Cross, 2 voi in-S*; 1879, 

21. — Massachusetts. The public siaintes of Massachuseiis^ t88ì. 

22. — Michigan. 'The general statutes of the state of Michigan. Edizione HowcU, 
2 voi, ia'4'*; i88i. 

25. — Minnesota. The general staitdes of the state of Mintte^oia^ EdliìonQ Young, 
in-4"i 18S1, 

24* — MisstssiPt, The revised cade of ths statuti laws of the state of MississipL Edi- 
zione Camp beli, Ln'4"; 1S80. 

35* — MtssoUEL The revised statutes of Ihfi staU of Missouri, Edizione Hockaday, 
2 volumi ÌQ-4"; 1879. 

26. — Montana, The revised stntutes of Montana f 1881, 

27. — Nebraska. ThecompiìeJstatutesof the sfate of Nebraska. EóhìomiBrownìi 18B1, 

28. N EVADA. — The compiitd laws of the siate of Nevada... (Raccolta delle leggi 
dello Stato di Ne vada, contenente la legislazione del j86t al 1S73 inclusivamente). 
Edizione officiale pubblicata di M.^S. Bonnificld e T.AV. Healy; 2 volumi iti-8'*i Carson 
city, 1875, 

29. — New- Ham p sh r r. . The gè mràt lau^s of the state of New-Ha mpsh ir; i n^^; i S7 S- 1 88 1 . 
jo. — New-Jersey, Revision of the statutes of New- Jersey ^ 1877, 

31. — New* Mexico, The general hws of Neiu-Mexico,Edìz\out Prince, in-4*; 1880. 

52. — New-York, The revised statutes of ihe state of New-York. Edizione Tliroop, 
4 volumi Ì0'4°; 1882, 

35. — Omo* The revised statutes of the jta/co/Ofeio, Edizione Daugherti, Brasee t 
Okey; 2 volumi 10-4"; 18S0, 

54. — Oregon. The or gante and generai latfJij/Ortf^Ort», (Leggi organiche e altre 
leggi generali dell'Oregon, pubblicate in conformità alla legge del 22 ottobre 1 872), 
Testo ufficiale, 922 pag. in 8'*; 1874, 

35. — Peksvlvakia. a digest of the ìaws of Pennsyìvania..,[D\gQsto delle leggi dt 
Pensylvania dall'anno 1700 fino al io luglio 1872). Compilato in origine da Giù- 



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seppe Pardon; io* edizione, riveduta da Frederick Brìgbtly, 3 volumi k-8'*; FUa- 
dd6a, 1875. 

Continuato da\W4 rumai digest ùf tht laws of Piumyìvania, ., (Digesto annuale delle 
leggi di Pensyl Vania promulgate dal 1875 al 1876, che comprende leggi anteriori 
omesse nel digesto di Pardon e completa quest'opera fino al dt d'oggi) éì Frede-' 
TÌck Brightly, 551 pag. in-8''; Filiidelfia, 1876. 

^6* — RhodeIsland* The gmeraì siaitUes af the state of Rhode-Island and Providenc^ 
pìaftiathns, i6jo pag, mS°\ Cambridge, 1872, 

PiMk lati/s of Rhode-Isìand and Previ dence pìantationSt pamd al ibi session ùf iht f e- 
turdi Assemhly from janitary 1873 te may 1876; 541 pagine in-S*^; Provideacc, 1S76, 
57. — ' Tem^jessee, a tompiiation oJ the slaiuìts la'uts ^f th^ siaU of Ttnn€SSS€.^àxiion.t 
Thompson, 2 volumi ÌD-4'^; 1873. 

38* — Texas. The revised siattites of Texas ^ ìti^4"; 1879* 
Utah (territorio). Tl^e compiìed ìaufs of the ierrUory of Utah. Edizione offici al e, 187}* 

39. — Vermost, The ^entrai staUdes of the state of VermotU^. {L^ggi ^zntT£.i à^Wo 
Stato dì Vermont votate iielk sessione annuale deirassemblea generale del 1^62^ se* 
guìte da un appendice contenente le leggi del 1852 al 1869 inclusiva niente}, 2' odi* 
£Ìone ; Lj$2 pagine in-8*; Burlington; 1877* 

40. — Virginia, The code of Fir^inia (Codice delb Virgìma, con tene rste tutte le 
leggi anteriori al 1* gennaio 1884). Ediziouc officiale preparata da Giorgio Mundford; 
1546 pagine in-S**; Richmond, 1B73), 

Un nuovo codice penale andò in vigore nell^ Virginia col i" IngUo 1878* 

41. — Virginia Ocqideì^tale, The revissd statides of west $^irgima. EdiiiioRe Kelly; 
due volumi in-8''; 1878, 

42. — Washington. Cod& of ìi^ashington. Edizione officiale in^"*; 1881, 

43* — Wjsgonsjn. Revised stai ut es of ìhe stat^ of Wisconsin, 1878; ^Supphmtttt to 
the reuised slatuUs. Edizione Lamborn e Berryman» 18S3* 
Wyoming (territorio). The compiìed laws of ^Fyoming. Edizione Wìthcheid, 18761* 




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Firenze:, TipOt^ratia della Ga{{cUa d'Iluìiu, 1879. Un voi, in-8* ii pag. 205 

Prezzo L, 3.00 



PROPRU.TA LHTTLRARIA 



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