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CON TAVOLA TOPOGRAFICA
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LE VICINIE 01 BERCAMO
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INDICE
Prefazione. Scopo del presente scritto, p. vii — Fonti.
I, gli Statuti del Comune ; II, gli Atti delle Vicinie, p. viii —
Difficoltà che queste investigazioni presentano fra noi. Gli studi!
e gli Archivi, p. xii — Perchè siensi introdotti alcuni ragguagli
monetarii e loro base, p. xiv — Necessità di una carta topo-
grafica a schiarimento delle fatte indagini, e come siasi prov-
veduto, p. XV — Ragione delle due Appendici, p. xvi.
Le Vicinie di Bergamo. Antica divisione delle città per
quartieri o sestieri detti Portae, p. 1 — Esempi anche per
Bergamo, p. 2 — Divisione delle città per Vicinie , p. 3 —
Se questa si possa connettere coir identica divisione dei Muni-
••ipii dell'epoca romana, p. 4 — Carattere ecclesiastico della
Vicinia medievale, p. 5 — Primi cenni di Vicinie come organ^
del governo cittadino, p. 9 — Sviluppo indipendente della di-
visione Viciniale da quella per quartieri, p. 10 — Rimaneg-
giamenti del Comune nei confini delle Vicinie ecclesiastiche,
p. 11 — Perchè le nostre Vicinie non furono mai distinte col
nome di Parrocchie, p. 12 -^ Difficoltà di stabilire il numero
delie nostre Vicinie cittadine nel secolo XI [. Le Vicinie eccle-
II
siastiche allora esistenti non possono sciogliere tale questione,
p. 13 — Perchè la Yicinia di Antescolis, anziché da una chiesa,
avesse nome da una località, p. 19 — Il numero delle Vicinie
cresciuto in ragione della importanza che acquistava la città,
p. 20 — Numero delle Vicinie nel 1251, p. 21 — Numero delle
stesse nel 1265, p. 25 — Nuove Vicinie create in questo pe-
riodo, p. 24 — Le Vicinie e i Quartieri cittadini sotto l'aspetto
topografico, p. 26 — Importanza acquistata dalle Vicinie sui
quartieri, e mutamenti avvenuti nei loro confini sino al 1517,
p. 27 — Le Vicinie e le nuove fortificazioni nei rapporti to-
pografici, p. 29 — Prospetto delle Vicinie nelle diverse epo-
che, p. 51 — Le Vicinie e il Comune. I Consoli, p. 32 — La
Credenza. Quanto abbia durato, p. 34 — Le adunanze dei Vi-
cini, pag. 37 — Lo Statuto della Vicinia, p. 38 — Entrate or-
dinarie delle Vicinie. Locazione di piazze, portici e botteghe,
p. 39 » Redditi prov venienti da beni stabili e da capitali,
p. 41 — Entrate straordinarie. Imposizioni sull'estimo, p. 42 —
Capitali assunti a mutuo, p. 43 — Oneri delle Vicinie. Manu-
tenzione della chiesa e spese di culto, p. 44 — Indeterminati
rapporti originari sotto questo rispetto tra il Comune e le Vi-
cinie, p. 53 — La Vicinia di S. Pancrazio e i Frati Minori,
p. 54 — Obbligo di far accompagnare i Vicini alla sepoltura,
I p. 55 — Consorzi Viciniali di beneficenza, p. 56 — Loro ca-
j rattere esclusivamente laico, p. 60 — Caratteri della Vicinia
i originaria e della Vicinia organo della amministrazione citta-
dina, p. 63 — La Vicinia in questo secondo stadio. Sicurtà
data in principio d'anno al Comune, p. 64 — Come prestata
nelle diverse epoche, p. 64 seg. — La Vicinia politica. Due Vicini
per Vicinia dopo il 1230 nel Consiglio Generale del Comune,
p. 66 — I Consoli delle Vicinie confermano la pace del 1251
ed hanno parte ove si tratti della difesa dello Stato, p. 68 —
Obbligo dei Consoli di denunciare violenze o turbamenti avve-
nuti nel territorio della Vicinia, p. 69 ~ Responsabilità delle
in
Vìcinie per furti ed incendi, p. 69 seg. — Responsabilità per
gli omicidii commessi nella Yìcinia, p. 71 — Pene se i rei non
erano consegnati, p. 72 — Diritto di regresso della Vicinia sui
beni dei malfattori, p. 75 — Modi coi quali le Vicinie facevano
fronte a quelle gravi pene, p. 74 — Modificazioni successive
per questa responsabilità, p. 76 — Ragioni per la quale nello
Statuto del Comune erano descritti con tanta accuratezza i con-
fini delle Vicinie. Contestazioni inevitabili, p. 76 seg. ^- Prov-
vedimenti delle Vicinie per impedire il ripetersi dei misfatti,
p. 77 — Tutela dei fondi posti entro i confini delle Vicinie
come regolata nelle varie epoche, p. 78 — Custodia notturna
della città entro quali limiti addossata alle Vicinie, p. 80 —
Quando promossa dal Comune, p. 81 — Se fosse obbligatoria
per tutti i Vicini, p. 83 — Come regolata sotto la dominazione
Veneta, p. 85 — Le Vicinie come base dell' ordinamento mili-
tare. Loro vessilli, p. 86 — Loro partecipazione a militari spe-
dizioni, p. 88 — Ripartizione dei cavalli militari per Vicinie»
p. 90 — Le Vicinie provvedono le armi per la fanteria citta-
dina, p. 90 seg. — Aggravii militari delle Vicinie sotto la do-
minazione Viscontea, p. 91 — Le Vicinie e le imposte, p. 95
Loro obbligo di ripartire il fodro, p. 95 — Come si procedesse
in questa ripartizione, p. 96 — Esattori viciniali ed oneri delle
Vicinie in queste esazioni, p. 99 — Le Vicinie tenute per le
quote inesigibili, p. 101 — I libri d'estimo fondati sulla divi-
sione viciniale della Città, p. 102 — Il dazio sulla vendita del
vino al minuto come esatto per quasi tutto il secolo XIII>
p. 102 seg. — Addossato alle Vicinie sulla fine di quel secolo,
p. 105 — Quando introdotta la gabella del sale, p. 104 —
Obblighi delle Vicinie pel riparto dì questa gabella, p. 107 —
Che fosse il Dazio del Sale morto, p. 110 — La distribuzione
e la esazione di questa tassa affidata alle Vicinie, p. Ili —
Antiche norme riguardo alla manutenzione delle vie, p. 114 —
Il Comune provvedeva alla manutenzione di quelle della Città
IV
e del suburbio, p. 115 — Obblighi delle Yìcinie sulla fine del
secolo XIII rispetto alle vie del Contado, p. 116 — Stesso ob-
bligo pei ponti di Almenno e di Premolo, p. 118 — Come de-
terminati gli oneri delle Vicinie sulla viabilità cittadina du-
rante la dominazione Veneta, p. 119 — Le Vicinie e il Fosso
Bergamasco, p. 121 — Obbligo delle Vicinie di avere un por-
tico. Costruzione e manutenzione dei portici e delle piazze»
p. 122 — Perchè in dati casi lo Statuto determinasse la co-
munanza del portico fra due Vicinie, p. 125 — Quanto abbia
durato quest'obbligo, p. 126 — Cura del Comune per le fonti
cittadine, p. 127 — Oneri determinati delle Vicinie rispetto a
questo servizio nella prima metà del secolo XIII, p. 129 —
Concetto generale sui rapporti fra il Comune e le Vicinie,
p. 129 seg. — Le fontane Viciniali costrutte dal Comune p. 131
Prove tratte dai conti della Vicinia di S. Pancrazio, p. 132 —
Più esatti rapporti stabiliti nel 1331 tra il Comune e le Vicinie
rispetto alle fonti, p. 134 — Fonti comuni tra due Vicinie e
distribuzione topografica delle fontane viciniali, p. 137 — La
fontana di Valle d'Astino, p. 138 — Altri obblighi delle Vici-
nie, p. 139 — Cause che li resero cosi molteplici e gravosi,
p. 140 — Spese di amministrazione delle Vicinie, p. 142 —
Gravezze durante la dominazione Viscontea, p. 144 — Se sieno
state alleviate sotto la dominazione Veneta, p. 146.
Appendice I. = La Vicinla di Canale. Per-
chè il Comune a questa Vicinia abbia dato il nome di Canale,
p. 151 — Ragioni per le quali conservò tal nome all' antica
Vicinia ecclesiastica di S. Vigilio quando questa nel 1263 fu
separata da quella di S. Grata, p. 153 — Mutamenti nei rap-
porti ecclesiastici pei quali quella di S. Grata fu considerata
come Tunica chiesa dei due Vicinati civili, p. 133 — Motivi
che indussero il Comune dopo il 1422 a riunire di nuovo i due
Vicinati, p. 137.
V
Appendice II. nz II G-iuraXXXeXltO delle Vi-
Cinie. Donde tratto questo documento, p. 159 — Testo del
Giuramento, p. 159 seg. — Osservazioni delFAgliardi per ascri-
verlo alla fine del XII, od al principio del XIII secolo, p. 163
— Quando fossero vere, si dovrebbe assegnare quel Giuramento
alla seconda metà del secolo XIII, p. 163 — Ragioni intrinseche
che lo fanno ritenere anteriore al 1236, p. 165 — Le disposizioni
riguardo ai furti campestri provano la sua antichità, p. 166 —
Questo Giuramento è certo anteriore al 1221, in cui era già
compilo il canale Serio, p. 167 — Lo Statuto vecchio e il Giu-
ramento delle Vicinie, p. 169 — Il nostro Atto contiene il lu-
ramentum sequimenti, p. 170 — Confronti coir identico giura-
mento di Brescia, p. 171 — Perchè dovesse essere rinnovalo al
1 Agosto, p. 173 — Questa circostanza insieme agli altri ca-
ratteri lascia ammettere che esso sia anteriore al 1193, p. 176.
L'argomento, che imprendo a trattare, non è che
lo svolgimento di quel brevissimo cenno che si trava
cella Storia del Diritto Italiano del Fertile, dove, dopo
essersi passate in rassegna tutte le magistrature del
Comune, si avverte : t Oltre alle quali — ve ne aveva
« pei singoli quartieri, o per le diverse parrocchie, la
« cui missione era principalmente la tutela degli ìnte-
« ressi del proprio riparto, la locale polizia e la de-
« Dunzia dei delitti che vi venivano commessi (i) i .
Che fossero le Vicinie, dette altrove parochiae. come
a Milano ed a Novara (2), ovvero capellae, come a
Pisa (3); qual parte avessero neir ordinamento della
nostra città; come esercitassero le loro funzioni, mi
parve dovesse essere una ricerca tanto più interes-
sante, per questo, che fra noi, s' io non erro, non vi
'q alcuno che particolarmente si occupasse di un tale
(1) Penile St. d. Dir. IL II, 1, 151.
(2) V. avanti pp. 9, 95 e Corio I, 575, 576 seg., 587 (Mi-
lano 1855;. Cfr. Stai. Brix. in Hist P. Mon. XVI, 2, 1584 (228).
(5) Stai. Pis. il 52, 152.
vili
subbielto (I), e il nome stesso sia diventato quasi ud
enimma, sebbene le Yicinie, quali organi della aro-
niinislrazione cittadina, non abbiano cessato di esi-
stere che coi Dfiutamenti avvenuti nel nostro paese
sulla fine de! secolo scorso.
Le fonti, alle quali ricorsi in questo breve stu-
dio, eh' io non ardisco presentare che come un sag-
gio di quel più che si potrebbe fare, sono di due specie:
I. Gli Statuta Comunis Pergami. Di questi posse-
diamo una serie sufficientemente completa: basterà
quindi che faccia di essi una rapidissima menzione (2).
E primamente citerò quello del 1248, che contiene
disposizioni, le quali risalgono per lo meno al 1204,
e che fu stampalo nel voi. XIII parte li dei Monu-
menta Historiae Patriae. Sfortunatamente ci giunse
mancante delle prime sette Collationes, di 53 capitoli
deirottava e di 49 deirultima ; onde Siam certi di
essere interamente all'oscuro di molte notizie assai
preziose, perchè fra le più antiche. Malgrado questo
esso mi fornirà il modo di istituire alcuni utili con-
fronti cogli Statuti di un' epoca posleriore. — Da
questo del 1248 noi discendiamo d'un tratto allo
Statuto del 1331. La distanza, ne convengo, è indub-
biamente assai notevole; tuttavia quest'ultimo ha il
vantaggio di averci conservato lunghi ed importanti
brani di quello del 1263, che andò perduto (3), e
(1) Ne diede un cenno topografico G. Rosa (StaL ined,
p. 72 scg.) appoggiandosi principalmente aUo Statuto del 1331,
medio, del 1263.
(z) É appena necessario ricordi, che dei nostri Statuti si
occuparono il Rosa {Leggi di Berg, nel M. Evo; Stai. ined. d.
Prov. di Berg.) e il Rota (Bibliogr. d. StaL d, Prov. di Berg.),
ai quali rimando per più ampie notizie.
(3) V. Append. al Perelassi p. 136 seg.
\x
fra essi priDcipalmenie la minuta descrizione topografica
dei Quartieri e delle Vicinie cittadine. Sotto questa
punto di vista, ed anche perchè in molte parti serve a
compiere le gravissime lacune colle quali ci giunse quello
dei 1248, lo Statuto del 1331 è per noi uno dei più
preziosi. — Stabilita qui nel Settembre del 1332 la
signoria di Azzone Visconti, si die' mano tantosto ad
una riforma degli Statuti, la quale fu compita Tanno
successivo. Però lo Statuto, che porla la data del
1333, più che una compilazione sistematica, come i
precedenti, per buona parte non contiene che decreti
del Principe, o provvedimenti presi anche dopo quel-
l'anno su varii punti a modificazione di precedenti
disposizioni (1); merita esame meglio per la storia
della nostra legislazione, che non per le notizie atte-
nenti al nostro argomento, le quali vi sono scarsis-
sime. Più importante, sotto questo rispetto, è lo Sta-
tuto del 1353, nel quale, salve lievi modificazioni,
sai rapporti fra il Comune e le Vicinie troviamo già
stabiliti i principii fondamentali accolti nei posteriori
Slaluli, cioè in quelli del 1391, 1422, 1430, 1453, e
da ultimo in quello del 1491, approvato due anni
dopo dal Veneto governo, e che fu qui dato alla
luce nel 1727.
IL Non avrei però potuto penetrare un. po' adden-
tro nella vita intima delle nostre Vicinie, se non mi
il) CI Rota (p. 19) dice che questo Statuto fu approvato nel
f35o da Azzone A^isconti ; ma la lettera i Novembre di quel"-
lanno non riguarda che la approvazione di provvedimenti sui
rapporti in ter dobltores et creditores presi dal podestà Bron-
zino de' Caimi cura Sapientibus Pergami (fol. 55 v. 37 r.). D'al-
tronde Beccano Beccaria, che podestò nel 1353, avea avuto da
Azzone piena balia per la riforma degli Statuti (fol. 32 v.), e
(approvazione era già presupposta in antecedenza.
X
fosse slato dato ricorrere che all'aoìca fonte dei no-
stri Statuti. Questi DOD tratteggiavano che a grandi
contorni le generali relazioni tra il Comune e la Vi-
cinia {l), e molte particolarità vi erano a ragione in-
tralasciate per questo, che doveano formare oggetto
degli Statuti delle Vicinie stesse, dei quali conosce-
remo la esistenza nel corso di questo studio (p. 38
seg.)- Ma siccome di tali Statuti non ne esiste uno
solo, cosi parvemi di poter supplire in molta parte
a questa mancanza con gli Ada Viciniarum, che ci
pervennero a frammenti, sia che essi ci recassero
verbali di deliberazioni, ovvero conti di entrate e di
spese. Difficilmente sarebbemi stato^ dato di ricorrere
a fonte più attendibile: solo è a lamentarsi che que-
gli Atti non ci siano giunti abbastanza numerosi, da
abbracciare un periodo di tempo lungo cosi, che mi
permettesse di seguire passo passo le trasformazioni
che la Yicinia ebbe a subire d'una in altra epoca, e
di stabilire con tutta esattezza il grado degli oneri
che su di essa gravarono a seconda delle varie Si-
gnorie, che si contesero questa città. Tentai di com-
piere una sifiatla lacuna tenendo presente, per quanto
m'era possibile, di non confondere i tempi, si che il
procedimento storico apparisse più evidente. Che se
non vi fossi riuscito, oltrecchè della insufficienza mia,
vogliasi tener conto della desolante mancanza di do-
cumenti, di consigli e d'aiuti, che basterebbe a to-
gliere fiducia a ben altri di avventurarsi in siffatte
ricerche fra noi. — Non entrerò in una descrizione
di questi Ada Viciniarum, dei quali mi giovai in
(i) Come, a cagion d'esempio, quelli di Milano riferiti dal
Corio I, 575, 576 seg.
XI
questo Saggio; rai limiterò ad acceonarli, e diroDDO
fra breve il motivo. Primi sono quelli che si trovano
ancora nella parte vecchia dell'Archivio della Congre-
gazione di Carità, on di della Misericordia (1). Ap-
partengono tutti alla Yicinia di S. Pancrazio, e con-
tengono deliberazioni e conti dal 1283 sin presso
alla fine del secolo decimoterzo. Sono divisi in due
fascicoli, formati ciascuno da alcuni quaderni ; essi ci
fornirono la messe più abbondante per la trattazione
di questo subbieiio. L' ab. Angelo Mazzoleni ne diede
alcuni estratti in uno di quei volumi, che, nella fram-
mentaria serie delle sue trascrizioni di documenti
dall'Archivio della Misericordia, è segnalo con Jf (2);
ma di tali estratti avrei potuto ben poco giovarmi, se
almeno questa parte originale degli Ada non fosse
sfuggita ai guasti che ebbe a subire queir Archivio.
Lo stesso Mazzoleni ci ha trasmessi alcuni estratti
dei comi della stessa Yicinia spettanti al 1300^ 1303
ed al 1318 nel libro A (3). E questi pure scarsissi-
mi; però quelli del 1318 potei completarli coi due
quaderni, che fanno parte della raccolta del com-
pianto mio amico prof. Antonio Tiraboschi, ora per
lodevole cura del nostro Municipio passata alla civica
Biblioteca, e che portano la intestazione : Hec sunt
^xpense facte per d. Tadeum de Capitaneis de Scalve
consulem et canevarium Vicinie s. Prancacii a die cali,
lanuarii usque ad diem cali. lullii 1318 ind. 1; Hoc
est receptum cet. con indicazioni identiche alle pre-
cedenti. — Ancora il Mazzoleni nello stesso libro A
(1) Un tempo Armad. 44, ora Cancell. 27.
a) Ms. 4», II, 9 in Bibl.
(5) Ms. '^, V, 8 in Bibl.
XII
ci ha serbato ud framm^nlo dei conti della YiciDia
di Arena del 1327, ed il canonico Camillo Agliardi,
il cui nome occorre sempre quando si tratti di una
infaticabile operosità nel fare transunti o trascrivere
documenti, che meglio avessero a servire per la no-
stra storia, ci ba pure conservati alcuni estratti dei
conti della Vicinia di S.. Grata negli anni 1371-74, i
quali si trovavano neirArchivio Capitolare (1).
Quale uso io abbia potuto fare di questi pochi
frammenti, apparirà chiaro, spero, a chi avrà la pa-
zienza di seguirmi nelle mie ricerche; qui mi linìito
poiché ne sento il dovere, ad un ringraziamento e
ad un voto. Ad un ringraziamento per la Congrega-
zione di Carità^ che mi permise di esaminare gli Atti
della Yicinia di S. Pancrazio della fine del secolo
decimoterzo, e di prendere quanti appunti io volessi.
Ad un voto poi, perchè essa, seguendo il nobile im-
pulso, che la indusse a depositare nella nostra Bi-
blioteca gli importantissimi Corali, onde potessero
essere oggetto di tranquillo studio, voglia anche, sce-
verando da quelli, che conservano tuttavia una stretta
attenenza co' suoi interessi economici, gli altri docu-
menti, i quali non hanno ormai altro interesse che
lo storico, voglia, ripeto, affidare questi pure alla no-
stra Biblioteca, affinchè io studioso, trovandosi in un
ambiente più proprio, né insieme sentendosi legato
dai riguardi, che, dagli interessi dell'oggi strettamente
connessi con quelli dell' ieri di queir Istituto, a giusto
titolo gli sono impósti, possa portare un più pacato
esame sul copioso materiale, che sarebbe cosi posto
a disposizione della investigazione storica in questa
, (1) Cancell. IL V. Agliardi Ms. a» HI, 11, 4 in Bibl.
XIII
nostra città. Certo gli Alti della Vicinia di S. Pan-
crazio, almeno fra noi, costituiscono uno dei docu-
menti più singolari e pij preziosi, ed integralmente
pubblicali potrebbero trovare un posto onorevole
nelle raccolte, onde si arricchiscono ogni giorno an-
che Tatlre città. £d è nella fiducia che si possa com-
piere tutto intero questo mio voto, che su quegli
Atti non credetti intrattenermi più a lungo, polendo
allora diventare oggetto di più minuto esame.
Quanto agli Atti della Vicinia di S. Grata, che
Irovavansi, e forse ancor si trovano nell'Archivio Ca-
pìlolare, dovetti accontentarmi dei sunti delTAgliardi.
Questi, non v' ha dubbio, sono a tenersi per esattis-
simi ; ma, come un po' d'esperienza the ne persuade,
in lavori di simil fatta, quando» s' intende, i docu-
meoli non sieno dati per intero, vi ha sempre qual-
che cosa di individuale, che non risponde alle esi-
genze di tulli i tempi, né a quelle di una più pro-
gredita indagine stòrica. Oggi può fermare la nostra
attenzione quello, che i nostri maggiori nei loro
transunti saltarono a pie pari, perchè non parve loro
neppur degno di noia ; onde la necessità di uno scru-
poloso riscontro delle fonti, alle quali essi ebbero
ricorso. Pur troppo gli antichi Archivi del Comune
dovettero risentire di tulle le malefiche influenze, per
le quali non un solo documento dell' epoca per esso
più importante avesse a sopravvivere ; il palazzo del
Podestà rimase preda improvvisamente delle fiamme
nel 1296 e nel 1360 (1), ed egual sorte corsero i!
(l) Trist. Calch. HisL Patr, p. 400; Memor. di Benvenuto
(ia Bonate (ined.): die 6 Madii 1360 in sero bora tertia ìnce-
pìt comburere hospitium comunis Pergami in quo consuetus
erat morari Potestas Pergami (Mazzoleni lib. M, p. 296).
XIV
più recente palazzo del Comune ed il più antico della
Ragione nel 1453 e nel 1513 (<); per il che» se al-
cana non andò salva delle carte che vi erano custo-
dite, più sentilo è per noi il bisogno di ricorrere agli
altri Archivi affine di ottenere indirettamente quelle
notizie, che direttamente non ci è concesso atten-
derci dal pubblico • Tabularlo. Ma se cortesemente,
sotto le debite condizioni, mi fu aperto TArcbivio
della Misericordia, quello del Capitolo è chiuso agli
studiosi, e, peggio ancora, agli studii ; l'attività di
cui vi fecero prova i canonici Adelasio, Lupi, Agliardi,
e, ad una grandissima distanza, il Finazzi ; la libe-
ralità, con cui vi furono accolti il Mozzi, rAngelini,
il Mazzoleoi, il Ronchetti, il Femi, ora non sono cbe
ricordi o desiderii ; cosa tanto più dolorosa quando
si ha la certezza, che in questo solo campo, malgra-
do i lavori di coloro, che ci precessero, vi sarebbe
ancora una abbondantissima messe da raccogliere,
tutto un terzo volume del nostro Codice Diplomatico
da porre assieme (2).
Per dare, si lasci correre la espressione, un po'
di vita alle cifre poste in fianco alle entrate ed alle
spese delle nostre Vicinie, ho introdotto, quando si
(1) V. il mio opuscolo : L'antico Palazzo d. Com. di Berg.
p. 18 seg.
(2) L'Agliardi, è vero, nel ms. A.^ m< ^^' ^ <^i ba dato un
cenno di tutti, o quasi, gli Atti dell'Arch. Capitolare, ma se
esso basta a farci conoscere la mole e la importanza del mate-
riale ivi raccolto (v. anche Finazzi del Cod. Diplom. p. 23 seg.),
riesce però inadeguato agli studii, come me ne avvidi le poche
volte che, per la somma cortesia di mons. canonico Pietro Spe-
ranza, a cui qui rendo il più cordiale tributo di gratitudine,
mi fu dato istituire confronti fra quei cenni e gli originali dei
documenti.
XV
rapportassero alla fine del secolo decimoterzo, alcuni
ragguagli in moneta d'oggidi, attenendomi ai con-
teggi di Cibrario (1)» che, dai pochi esempi a noi
pervenuti, parvemi dessero risultati abbastanza ragio*
nevoli anche qui. Naturalmente a questi risultati non
voglio attribuire nulla di assoluto, ma certo essi ci
diranno qualche cosa più, che se lasciassi correre
delle nude cifre di lire, soldi o denari, le quali og-
gidì, oltrecchè riuscirebbero per la comune de' let-
tori quasi inintelligibili, anche il più delle volte po-
trebbero dar luogo ad erronei apprezzamenti.
Ho creduto poi conveniente di far seguire a que-
sto studio una carta topografica, dalla quale appaiano
e ì confini, e la estensione delle nostre Vicinie, e la
loro distribuzione rispetto alle Porte o quartieri cit-
tadini. Le questioni, che dovetti risolvere nel corso
del mio Scritto, si renderanno, a mio avviso, più
chiare avendo sott*occhio questa Carta, a compiere la
quale mi attenni principalmente allo Statuto del
1263 (2), non senza chiedere però ai posteriori tutti
quegli schiarimenti, che, a tanta distanza di tempo e
con tanti rimutamenti portati alla faccia dei luoghi.
Don potevano a meno di essere del tutto indispen-
sabili. Senza pretendere ad una estrema esattezza,
che in alcuni punti riuscirebbe pressoché impossibile,
se, come vedremo (p. 76 seg.). non era possibile nep-
pure in quelle epoche in cui l'ordinamento Yicìniale
era in tutta la sua vigoria, ho cercato raccogliere
quanto bastasse a dare un sicuro indirizzo a chi mi
(1) Econ. Polit d. Med. Evo III, 228 seg.; della Schiav. e
d. Servaggio II, 431 seg.
(2) Stat. an. 1331, 2 SS 27-51 (correg. 52).
XVI
volesse seguire in queste ricerche, tratlenendomi dal-
l'enlrare in tutti quei particolari, che in ultima ana-
lisi avrebbero più attenenza colla topografia della no-
stra città nei secoli di mezzo, di quello che con uno
studio su queste Vicìnie quali organi della vita cil.
tadina. E l'ingegnere Elia Fornoni, studiosissimo
delle cose nostre, che sulle mie indicazioni volle de-
linearmi questa Carta e prestarsi in tutti i modi per
agevolarne la pubblicazione, s' abbia qui i miei più
vivi ringraziamenti, se questi possono mai aggiun-
gere qualche cosa alla benemerenza già da lui acqui-
stata pel fecondo amore che porta alle nostre memorie.
Ho lasciato seguire due Appendici. La prima si
occupa particolarmente della Yiciuia di Canale, per-
chè mi parve dovessero esser meglio chiarite le sue
speciali condizioni e con questo fossero tolti quei
dubbi che avessero potuto restare per avveutura sulle
induzioni, alle quali ero stato condotto dalle mie ri-
cerche. Nella seconda pubblico il Giuramento delle
Vicinie, che ci giunse senza data. Non avrei voluto
dare alla luce questo Atto se non dopo averlo con-
frontato coU'originale, ove ancora esista, ed averlo
completato; ma se ciò non mi è possibile, perchè
lasciarlo ancora nella oscurità, quando si presentava
la occasione in cui, per gli stretti rapporti che ha
con questo mio lavoro, era una necessità farlo cono-
scere? Vinsi a stento la mia peritanza, e lo diedi quale
ce lo lasciò l'Agliardi, procurando in pari tempo di sta-
bilire a quale epoca si potesse ascrivere, per quanto
almeno era possibile nell'assoluta mancanza di esatte
notizie, e insieme non avendo mezzo di istituire con-
fronti paleografici sul documento originale. Che se, una
XVII
volla decisomi a rendere di pubblica ragione quel
Giuramenlo, dovetti assoggellarlo a più minuto esame,
con ciò si spiegherà perchè il giudizio suir epoca al
quale si deve assegnare, ed una determinazione più
esatta del suo carattere, potessero per avventura mo-
dificare quanto con indicazioni affatto generiche avea
lasciato correre a p. 78 di questo mio Scritto.
Villa d'Alme, 29 ApHle 1884.
_«_J-1
LE VICINIE DI BERGAMO
La divisione delle citlà in quartieri o sestieri
[Portae) è antichissima, e dall' Agnello, scrittore del
nono secolo, ci è già attestata per Ravenna intorno
al 690, laddove, narrando di una finta battaglia, co-
minciata per giuoco, poi degenerata bentosto in un
sanguinoso conibattiraento, indi in uno spaventevole
massacro, scrive: « contigli eo tempore ut Tiguriensis
« porta iniret certamen cum Puslerula, que vocatur
« Summus Vicus (1). » A quelle del biografo raven-
nate corrispondono altre indicazioni. Cosi in una carta
lucchese del 739 troviamo : lustu aurifice de porta
s. Gervasii (2); in altra milanese del 843 fra le so-
scrizioni vi ha pure quella di Leoni de civitate Ve-
Tona de porta s. Firmi (3), e nel 847 in un atto pur
milanese è soscritto Rachifrit pellegrario de porta
ticinensis (4).
(1) Murat. SS. II.. 1, iS4.
(2) Murat. Antiqu. I, 760.
(3) Hist. Patr. Mon. XIII, 263.
(4) H. P. M. XIII, 274.
i
2
Che una tale partizione fin da tempi cosi antichi
fosse comune a tutte l'altre città, sebbene sia assai
verisimile, non oserei affermarlo per manco di docu-
menti; però essa divenne uno dei caratteri essenziali
della vita comunale, imperocché per un concorso di
molteplici e propizie circostanze fusìsi i celi nella
novella cittadinanza, gli oneri imposti ebbero unica
base nel domicilio, non più nella qualità delle per-
sone ; onde, conformemente ai principii d' uguaglianza
della nuova borghesia, T ordinamento non posò più
sulla vieta classificazione dei ceti sociali, sibbene sulla
preesistente divisione dei quartieri cittadini (1).
I nostri documenti pur troppo sono muli fino
ad un' epoca assai più tarda ; ma la analogia delle
città circonvicine e, direi quasi, una necessità univer-
salmente sentita non permettono in niun modo di
pensare ad una eccezione, che sarebbe singolarissima,
e che alla sua volta richiederebbe maggiori e più
indiscutibili prove, per essere avvalorata. Che anzi,
fino dal 1030 veggo anche qui una regione della cit-
tà indicata dal nome della Porta, alla quale dovea
essere congiunta, perchè in un atto di queir anno
trovo: pecies due de terra — posite infra cive Ber-
gamo — da porta s. Laurentii (2) ; neir anno succes-
sivo vi ha : prima pecia — est porla que dicitur san-
cti Stephani (3); in una carta inedita del li 18 leggo:
casa una solariata posita in suprascripta civ. Pergamo
da porta s. Laurentii (4); nel 1173 sono nominati i
(1) Hegel Stor, d. Cost, dei Mun, p. 497 delia v. i.
(2) Lupi Cod. Dipi. II, 561.
(3) Lupi II, 565.
(4) Pergamene in Bibl n. 349.
3
vicini porte (dod parte) sancti Stephani (1), e nel
li98 è ricordato certo Teutaldus Abandonatus de
porta s. Laurentii civ. Pergami (2) ; jjer il che, se
propriamente noi non sappiamo per prove dirette, che
l'esercito si formasse sulla base dei quartieri citta-
dini, che sulla stessa base si eleggessero gli ufficiali
del Comune, si distribuissero le imposte, insomma si
compiessero tutti i più importanti servizi pubblici,
queste testimonianze però ce lo lasciano ammettere
in via indiretta, ma non meno certa, in quanto che
in questo primo periodo difficilmente potremmo im-
maginare in diversa guisa il manifestarsi della vita
comunale
Ma non è solo in quartieri che noi troviamo di-
visa la nostra città, sibbene anche in Viciniae o Vici'
nantiae. Il concetto dei vincoli derivanti dalla mate-
riale contiguità delle abitazioni, che si svolge e s'al-
larga su quello delle cognazioni, delie affinità e delle
amicizie (3), e che crea una serie di attenenze fra
quanti vi hanno parte, non può essere s4ato che di
tutti i tempi e di tutti i luoghi in certi stadii della
civiltà. Ma come dalla sua astrattezza questo concetto
si tradusse in. atto fin da principio, qua in un centro
di allegri convegni o di religiose solennità, onde la
ticinia (4) ebbe i suoi ludi compitalicii, e compitum
(1) Lupi II, 1277.
(2) Pergam. in Bibl n. S42. V. già nel 1148 Romano vec-
chio diviso in quattro Porte: populus trium portarum inferio-
rum conveniat ad plebem de Calzo — quarta porta superior
vadal ad plebem de Gixalba (Lupi II, 108S); segno che anche
ne' luoghi minori, dove appena esistesse una cerchia murata, la
divisione interna per porte si formava spontanea.
(3) Cicer. de Finib. 5. 23.
(4) Sueton. Octav. 30. '
4
e vicinitas sì tennero come sinonimi (1); là in una
sequela di svariali rapporti con gli interessi partico-
lari del luogo ed in una serie di provvedimenti per
promuoverli e per tutelarli, cosi non è a meravigliare
se i vicinati, a seconda dei tempi e delle sociali con-
dizioni, con mutalo aspetto ci si fanno innanzi nelle
varie epoche della nostra storia come anello di con-
giunzione fra il più ristretto àmbito delle correla*
zioni famigliari e quello più ampio della città, o, che
dir si voglia, del Comune.
Che la divisione per vici o viciniae, la quale non
ci appare solo in Roma, ma anche in altri municipii (2),
siasi mantenuta inalterata attraverso ai secoli, non è
agevole dirlo, perchè gli sconvolgimenti portati prin-
cipalmente dalla conquista longobarda furono di tale
natura, da imporre il più assoluto riserbo di fronte
a cosi intricata questione. La congettura quindi che,
da una parte alcune tradizioni dell'epoca romana non
al tutto scomparse neppure sotto il dominio de' Lon-
gobardi (3)) dall'altra il sentimento ugualmente pro-
vato d'una comunanza di interessi fra quanli convi-
veano sullo stesso suolo nella più stretta vicinità,
debbano aver concorso a mantenere queste Vicinie,
le quali, ubbedendo alle mutate condizioni, avranno
trasportato il loro centro di unione, il simbolo più
evidente della loro esistenza, dal sacrario eretto nei
compita alle chiesuole innalzate nei diversi punti
della città, non potrebbe pretendere più che ad una
certa verisimiglianza, poiché, tolto quel naturale sen-
(1) Gloss. Lat in De Vii Lex, s. v. vicinitas.
(2) Marquardt Ròm. Staatsv. I, 7 n. 6.
(3) Hegel p. 324 seg.
5
limenlo, noi non possediamo alcun'altra prova storica
di una tale connessione, e la Yicinia medievale nei
suoi tratti più originarti non ci si presenta che come
istituzione ecclesiastica, come germe di quelle par-
rocchie cittadine, che ebbero vita soltanto dopo il mille.
A quella guisa che nelle campagne, dove pure
prima di queir epoca le parrocchie essendo poche e
vastissime (1), qua e colà, o nel centro di ampie
tenute signorili, o dove appena esistesse qualche
gruppo un po' ragguardevole di abitazioni, si innalza-
rono oratorii o cappelle {oracula, basilicae, tituli), che
in origine erano interamente soggetti alla chiesa ple-
bana, in quanto che soltanto in questa nelle dome-
niche e nell'altre precipue festività si celebrava so-
lennemente il sacriGcio, si tenevano sermoni, si leg-
geva la Scrittura, si amministravano i sacramenti e
si compievano tutte Taltre funzioni propriamente par-
rocchiali (2); ma che in seguito diventarono centro
di numerose parrocchie e di importanti Comuni ru-
rali, cosi avvenne nelle città e nei suburbi, dove fin
da tempi antichi, per la necessità stessa delle cose,
si trovano fondati oratorii pubblici, ne' quali era per-
messo al popolo di intervenire al sacrificio (3), e i
quali per essere immediatamente sottoposti alla ma-
trice della Pieve urbana, furono talvolta distinti col-
l'epiteto di cardinales (4). Un eguale fatto si presenta
anche fra noi ; ma se non si può accogliere con al-
cuna fiducia una notizia, secondo la quale fu il ve-
(1) Corogr. Bergom. p. 225 seg.
(2) Lupi de Parochiis p. 77 seg.
(3) Muratori Antiqu. VI, 36i.
(4) Lupi Cod. D. I, 963 seg.
6
scovo Adalberto, che nella prima metà del secolo de-
cimo assoggettò, Daturalmente insieme alla circostante
popolazione, queste cappelle alla Cattedrale (1), que-
sto però parmi certo si possa indurre, che già fino
da un' epoca abbastanza antica si tenesse, che tali
oratorii cittadini e suburbani avessero potuto costi-
tuire il centro di molteplici rapporti fra essi e colo-
ro, che vi abitavano tutt' intorno, onde di qui sì do-
vesse ripetere il primo nucleo di quelle Vicinie, che
da essi unicamente ebbero nome.
Il fatto è, che nel Concìlio Ticinese del 850 trovo
la espressione : similiter autem et singulis urbium
viciniis et suburbanis per municipalem archipresbi-
terum cet. (2); il Giulìni per Milano rinvenne già
nel secolo decimo alcune traccie di queste Vicinie (3),
delle quali un indizio parmi di ravvisare apertamente
anche fra noi fin dal 952, quando fra i testimoni di
un atto veggo segnalo lohanne et Adalberto pater et
fil. de infradicia civit. Bergamo qui dicitur de Sancto
Pancratio (4) ; il che vuol dire, s' io non erro, che
col nome della chiesa veniva indicata quella parte
della città, ove tenevano abitazione que' due testimo-
ni , o in altri termini, che quella chiesa s'era fatta
il centro di un gruppo di abitazioni o di una Vici-
nanza, la quale da essa, come ne' tempi posteriori,
pigliava nome. E se in importanti decisioni, che ri-
guardavano la disciplina e il patrimonio ecclesiastico,
era richiesto T intervento dei laici (5); se nel 1173
(1; Lupi I, 978 seg.
(2) ap. Lupi de Par. p. 152.
(5) Giulini Mem. stor. II, 362.
(4) Lupi C. D. II, 22i ed anche 267, 343, 361.
(5) Lupi I, 721, 1059, 1061; II, 729 ecc. Penile, Stor, d.
Dir. Ital, II, 2, 18.
7
furono i Vicini quelli che chiesero ed ottennero dal
vescovo Guala che la loro chiesa di S. Giacomo della
Porta fosse libera et absoluta capella civitatis Pergami
sicut una ex aliis capellis ipsius civitatis e quindi vi
fosse posto un prete qui divinum officium continue
celebraret (1) ; se a questo uniamo il sentimento re*
ligioso a quelle epoche vivissimo, parmi possiamo
agevolmente spiegarci come quei Vicini, che abita-
vano attorno all'oratorio eretto per loro, dovessero
considerarlo come cosa propria, e riguardare come di
comune interesse il riattarlo, o l'ampliarlo, il tenerlo
fornito de' sacri arredi e di quanto occorreva a com^
piervi i riti liturgici, e come quindi alia lor volta i
nascenti Comuni potessero cogliere, questa condizione
di cose quale segno di comunanza di locali interessi
e qunlo sorgente di reciproci doveri. Del che ne porge
una chiara prova la citlà di Parma nel 1238, poiché
per definire a chi spettasse il risarcimento dei danni
recati alla proprietà, non seppe meglio .farlo che con
questa ordinanza : quod dampnum emendetur ab
omnibus hominibus qui se conveniunt et vadunt ad ec'
clesiam illam, ad quam ille cui dampnum datum fue-
rit, vel tenitores illius terre consueverant ire (2).
E questo in tesi generale e come un naturale
svolgimento della cosa, perchè solo la mancanza dei
documenti non mi permette dire se oKilte di queste
cappelle non saranno state fondate dagli stessi vicini,
onde da questo fatto ne sieno nati diritti e doveri,
che il giure canonico pienamente ammetteva, e che
(1) Lupi II, 1277.
(2) Stat Parmae p. 263.
9
vece un abisso non separi per avventura V una dal-
l'allra istituzione, poiché in qualunque caso tutto ciò
dev'essere indubitatamente avvenuto innanzi ai prioii
albori della splendida giornata in cui brillarono i no-
stri Comuni; ma sibbene trattasi di conoscere quando
il Cooiune abbia approfittato di queste antecedenti
divisioni per farne la base della sua amministrazione
cittadina.
A dire il vero non possiamo trarre che una luce
troppo indeterminala da quella notizia lasciataci da
Ottone Morena, che, dopo la resa di Cr£ma, affine di
porre un freno alla baldanza soldatesca, t Theulonici
« et Longobardi castrum introeuntes, prout quisque
• forlior eral, unus solustantum unam Viciniam oc-
i cupabat (i); » piuttosto è più interessante l'al-
tra riferitaci da Sire Raul, cioè, che quando Mi-
lano si trovò assediata da Federico e V approvvigio-
namento della città richiese la somma cura di coloro,
che la reggevano in si duri frangenti, furono eletti
« de unaquaque parochia civitatis duo homines et de
« eisdem tres de unaquaque porta (2). • Che se si
aggiunga, che nella resa di quella città novanta-
quattro furono gli stendardi deposti dalla fanteria alla
presenza dell'imperatore (3), veniamo a comprendere
che già prima del 1162 l'esercito aveva la sua base
DOD solo nella divisione dei quartieri cittadini, ma
anche in quella dei Vicinati ; che i provvedimenti del
Comune erano mandati ad efi'etto col mezzo appunto
dei Vicinati in quanto queste piccole aggregazioni,
che unite formavano il corpo della città, potevano
(1) Pertz Mon, Germ. XVIII, 619.
(2) Murat. SS. VI, 1186.
(3) Cont. Acerbi Mor. in Pertz XVIIL 636.
sorve-
mte di-
'ici che
che in-
qnelle
s' ini'
:l mente
folgen-
in cui
ìcondo.
a ciltà,
e per
I ÌQdi-
ijuaodo
Vicinie
Ida del
essersi
r porle
si ia-
fatto,
il più
npren-
S. Gio-
raezzo
1 fi per
prova
ssunle
a divi-
se eb-
55, 36,'
bero uno sviluppo proprio ed affatto indipendenl
se i loro confini cosi liberamente si iotrecciavHno co
(jaelti dei quartieri cilladioi.
Eppure il Comune, come avvertii, non deve es-
sersi trattenuto d» rimaneggiamenti in questo lato, e
oltre ad altri argomenti che addurrò più innanzi, qui
noto questo solo, che nelle premesse alla determina-
zione dei confini dei Vicinati posta nello Statuto de)
1263 si credette opportuno avvertire: salvo quod (per)
infrascripta me aliquod eoTum nuUum preiudicium fiat
aticui persone in aliguo iure sepuUurarum vei bapti-
imi vel alio iure spirituali quod haberet in aUqua ec-
clesia (I); dove, se vediamo apertamente chiarito il
carattere puramente civile che nei rapporti col Co-
mune avea la Vicìnia, troviamo anche affermato, che
jnaanzi a questa condizione dì cose esistevano ob-
blighi e diritti d'altra natura, che si volevano ìnte-
gnilrnente salvi, ma che insieme il Comune non si
leone del tutto legato a quelle particolari ragioni, che
aveano in origine presieduto alla formazione di quelle
consociazioni nel corpo della città, ma che, pure
rispettandone i princìpii, nullameno credette suo di-
rillo apportarvi quei rimulamenti, che erano richiesti
dall'interesse generale e dalla esecuzione de' pubblici
provvedimenti. Il nostro Comune adunque, come pare
verosimile, accolse i quartieri come jl primo sìmbolo
della uguaglianza della borghesìa nei rapporti dei
singoli cittadini col tutto; ma quanto più gli ele-
(1) Slat. 1331, ì S 26. Avverto che ì brani dello Statuto
del 1363, eh' io cilo n«l corso di questo studio, non ci sono
orbali che dallo Statuto del 1331. Sul che vedi I' Append. al
ffljo Per etani.
12
memi vennero perfezionandosi, il congegno ammioi-
slrativo rendendosi più complicalo, la cerchia dei
servigi estendendosi per ogni dove, al pari della soi-
veglianza, che ne guarentisse la esecuzione, allora si
comprese la importanza cLe la Vicini» poteva avere
per un più puntuale andamento della cosa pubblica;
e a quella guisa che il Comune con un uniforme e
completo organamento dette ville del Contado potè
allargare e far sentire per ogni dove la sua autorità,
così con un organamento ugualmente completo dei
Vicinati si assicurò entro ì confinì della città e del-
l'esteso suburbio, che tutt'attorno la abbracciava, una
pronta e fedele esecuzione di tulli quei provvedi-
menti e di tutti quei servigi, che doveano assom-
marsi nella sicurezza e net benessere della cittì
dominante.
E qui giovi avvertire, che non una sola volta mi
avvenne di vedere applicato il titolo di parrocchia
alle nostre Vicinie ; e ciò parmi assai naturale. Impe-
rocché se fin da principio esse furono traile nell'or-
bita del governo comunale, è indubitato (:he a quel-
l'epoca non doveano costituire propriamente parroc-
chie urbane o suburbane per questo, che ancora nel
iidtS e nel Ì2i8 i solenni battesimi per la città e
pel suburbio sì amministravano unicamente nelb Cal-
tedrale (i); laonde queste parziali aggregazioni di
ciltadini intorno alle singole chiese e cappelle dipen-
denti dalla Cattedrale conservarono sempre l'antico
nome di Vicinia o Vicinantia di fronte al Comune, il
quale in conseguenza non credette, né a tutta ra-
(!) Lupi de Par. p. !44 seg.; Ronchetti III. 207; IV, 7.
13
gione, volle preoccuparsi delle nuove condizioni che
colTandare del tempo potevano essere creale per cia-
scuna di esse nei rapporti della ecclesiastica disci-
plina. Fu per questo che il nome di Yicinia, appunto
perchè si mantenne inalterato malgrado ì mutamenti
recati dalle più recenti circoscrizioni veramente par-
rocchiali, acquistò nella nostra legislazione una signi-
ficanza puramente civile ed al tutto indipendente da
quelle circoscrizioni, le quali potevano abbracciare,
come alcune di fatto abbracciavano, più d'una di tali
Vicinie (i) ; per il che, se nei primordii il nome di
parrocchia sarebbe stato usato affatto impropriamente
ed erroneamente, in seguito non avrebbe che inge-
neralo confusioni, o, per meglio dire, non avrebbe
avulo alcun significato.
È cosa assai difficile, per non dire impossibile,
il voler stabilire quale sia stato il numero delle no-
stre Vicinie nelle diverse epoche, in cui queste lo-
cali circoscrizioni ebbero vita, poiché le notizie più
cerle non cominciano che verso la metà del secolo
decimoterzo. Neppure può metterci sulla via per de-
terminare il numero originario di quelle Vicinie, che
entrarono a far parte dell' organamento del Comune,
la notizia dataci nel H87 dai Canonici di S. Vincen-
zo, che il Vescovo Adalberta in principio del secolo
decimo costituì undici cappelle coi rispettivi sacerdoti
immediatamente soggette alla Cattedrale (2), perchè
sebbene queste abbiano formato altrettanti Vicinati
cittadini dell'epoca posteriore, tuttavia conviene os-
servare dapprima, che la notizia stessa è per sé ab-
(1) Celestino Hist. Quadr. I, 485; Calvi Effem. ITI, 291.
(2) Lupi II, 501.
bastanza inesalla (I), poi anche che il Gonìune po-
teva aver trovalo un numero mafjgiore di Vicinie
raggruppatesi intorno a qualche altra chiesa urbana
suburbana ed averlo tratto nella sua orbila, senza
punto preoccuparsi di questi ecclesiastici ordinamenti.
E questo è tanto vero, che, come già vedemmo,
intorno alla chiesuola di S. Giacomo, la quale punto
non entrava nel numero di quelle undici tenute dai
Canonici per le più antiche, s'era già formato un
gruppo di Vicini appartenenti al quartiere di S. Ste-
fano, che probabilmente la mantenevano e la prov-
vedevano di quanto era necessario al culto; onde nel
H73 chiesero al vescovo Guala che fosse parificala
alle altre cappelle della città e del suburbio, e senza
difflcoltà Tottennero (2). Se ciò è, dobbiamo ammet-
tere che anche qui prima del 4173 esistesse già una
Vicinanza, che metteva capo alla chiesa comune, e
questo tanto più, in quanto il vescovo Guala nella
sua concessione credette inutile aggiungere quali fra
i vicini della Porta di S. Stefano accedessero o do-
vessero accedere a quella chiesa, o, che è lo slesso,
non reputò necessario in ultima analisi stabilire i
confini di quella porzione del quartiere cittadino, che
con essa dovea trovarsi strettamenle congiunta nei
rapporti ecclesiastici nuovamente creati, perché per
lunga consuetudine s'era già formalo intorno a que-
sta chiesa un vicinato, affatto all' infuori degli undici
primitivi, e che poteva sin da principio essere stato
accolto tale e quale anche dal Comune.
D'altra parte non è inutile osservare, che se da
(1) Lupi II, 977 seg.
(2) Lupi II, 1277.
15
noi, come ho già avvertito, parrocchie nel più antico
e nel più schietto significato della parola non esiste-
vano per anco neppure nel primi lustri del secolo
decimoterzo, nullameno, se dopo il mille a talune
delle chiese della città e del suburbio si accordarono
alcune delle minori funzioni parrocchiali (1), certo è
che i vincoli tra la chiesa e la vicinanza, che si tro-
vava tutt'attorno ad essa, non potevano che rendersi
più stretti; ed è appunto qui che il Comune dovea
di preferenza approfittare di una condizione di cose
in tal guisa stabilita per distribuire su tutto il ter-
ritorio cittadino il disimpegno di particolari funzioni,
imperocché qui dovea già trovare sancite dalla con-
suetudine adunanze de' vicini per la elezione del sa-
cerdote pel riattamento della chiesa, a non parlare
de' convegni religiosi, de' vincoli uscenti da' diritti
spirituali e de' consorzii di beneficenza, come vedre-
mo, già stabiliti che stavano pigliando vita rigo-
gliosa. Quindi è che i cappellani, i quali nel ii96
tentarono allargare le loro funzioni parrocchiali, am-
ministrando i battesimi indipendentemente dalla Cat-
tedrale, sono quelli di S. Andrea, S. Salvatore, S. Mi-
chele dell'Arco, S. Eufemia, S. Lorenzo, S. Alessan-
dro in Colonna, S. Alessandro della Croce, S. Miche-
le del Pozzo (2); vale a dire di quelle chiese, che
diedero od aveano già dato nome ad altrettanti Vici-
nati nel significato amministrativo della parola. Che
questi ultimi si limitassero nel 1196 al solo numero
degli otto qui recati, non è in niun modo ammissi-
bile, imperocché già vedemmo che nel 1187 i Cano-
(i) Lupi de Paroch, p. 150 seg.
(2) Ronchetti III, 207.
16
Dici accennavano alle undici principali cappelle, che
ìndabitatamenle avranno formalo sotto Taspetto ec-
clesiastico altrettante vicinie ; poi perchè nella stessa
condizione delle otto cappelle qui nominate altre ne
troviamo in un'epoca anteriore. Nel 1135 e negli
anni successivi, oltre a quello di S. Salvatore ed al-
Taltro di S. Vigilio, dì cui mi occuperò più innanzi,
trovo nominati i cappellani di S. Grata, S. Giovanni
e S. Àgata, tre chiese, che esse pure formarono il
centro di tre nostre Vicinie e loro diedero nome.
A queste vedemmo nel 1173 uguagliata anche quella
di S. Giacomo. La chiesa di S. Stefano, da cui pi-
gliarono la loro denominazione la Porta ed il quar-
tiere cittadino (1); quella di S. Pancrazio che ve-
demmo nel secolo decimo aver già costituito una
specie di vicinato, che si chiamava dal suo titolare;
quella di S. Matteo, antichissima forse, ma certo delle
più importanti se presso di essa sorse col tempo una
collegintJi di Canonici (2), dovenno, al pari di tuUe
l'altre, qui nominate, nel 1196 aver già formalo dei
Vicinali cittadini.
Ma sia anche che per un tenue e, direi quasi,
ignoralo filo le noslro Vicinie si riattacchino a quella
partizione per vici che vedemmo in uso in alcune
città dell'epoca romana, sta però per me il fatto, che
nella età di mezzo il concetlo della vicinanza non si
estrinsecò e non si corroborò che nella chiesuola comu-
ne ad una regione cittadina o suburbana, e che la Vi-
cinia come tale fu accolla anche dal Comune. E invero,
nella costituzione del 1176, con cui il vescovo Guala
(1) Lupi II, 563, 4277.
(2) Ronchetti III, 201, 203.
17
stabilisce i confini della parrocchia di S. Graia inter
vitesy si legge: extra Portam s. Alexandri et extra
Pusterlam usque ad suburbii fines (1), vale a dire co-
me più tardi nello Statuto del 1263 leggiamo: quod
Vicinancia s. Grate incipiatur apud portam de la Pu-
sterla. — Et incipiendo iterum apud Pusterlam et
eundo versus meridiem — usque ad Portam s. Alexan-
dri — et usque in fines burgi Canalis (2); dove quindi
abbiamo tanto in mano per poter affermare, che anche
il Comune, salve le modificazioni che dirò in seguito,
accolse queste Vicinie come ecclesiasticamente s'erano
costituite. E questo parmi tanto più di poter am-
raeltere, in quanto che lo slesso vescovo Guala col
suo atto non aveva già stabilito una condizione nuo-
va di cose, ma chiaramente ammetteva di non aver
sancito che una condizione da tempo preesistente,
come lo dimostra la espressione: universam parochiam
que ad ecclesiam vestram pertinere videtur sicut vestri
predecessores hactenus lenuerunt. Fin da un'epoca an-
teriore al 1176 il Comune avea trovato questa Vici-
nanza già compiutamente formata, con confini propri!,
che sanzionò anche ne' suoi Statuti.
Non si può dire però che fin da principio il
Comune abbia ammesso quanti Vicinati ecclesiastici
trovò, se non nella città, almeno nel suburbio, e che
ìd questa faccenda non abbia creduto di usare di
una certa libertà. Tra i cappellani che nel 1135,
4144, 1146 troviamo obbligati a concorrere alla sacra
sìnassi nella Cattedrale di S. Alessandro vi ha anche
(1) Lupi II, 1299.
(2) Stat. an, 1331, 2 { 31.
i8
quello di S. Vigilio (I). Sebbene tutto lasci ammet-
tere che S. Vigilio, al pari dell'altre cappelle urbane
e suburbane, dovesse formare una Vicinia ecclesiastica,
nullameno amministrativamente non costituì un distinto
Vicinato cittadino. E malgrado ciò, quei vicini io
un'epoca anteriore al 1244 aveano fatto ordinamenti
speciali per la sicurezza delle loro terre, ai quali il
Comune accordò la sua sanzione (2) ; onde vediamo
primamente, come la Vicinia ecclesiastica fu quella
su cui si impernò la civile, poiché, sebbene quello
di S. Vigilio non costituisse un Vicinato propriamente
cittadino, ma solo facesse parie di quello più vasto
di S. Grata, nullameno dalla stessa sua esistenza pu-
ramente ecclesiastica attingeva la ragione di provve-
dimenti, che a questa erano totalmente estranei; il
che ci dimostra quasi la genesi anche di tutti gli
altri Vicinati e la ragione per la quale il Comune
credette di poterli trarre nella sfera della sua azione.
In secondo luogo vediamo, che ciononostante il Co-
mune non credette di scindere questo da quello di
S. Grata, come fece dopo il 1251, e in pari tempo
ci si fa aperto, che non potremmo con sicurezza af-
fermare quanti fossero nel secolo decimosecondo i
^Vicinati cittadini fondandoci unicamente sul numero
delle Vicinie eclesiastiche esistenti in quell'epoca (3).
(1) Lupi II, 991, 1043, 1063.
(2) Stat. an. 1248, 12 § 21 in H. R M. XVI, 2, 1993.
(3) Però il Vicinato di Canale, separato dopo il 1251 da
quello di S. Grata, dovette in ultima analisi rispondere alla
più antica Vicinia di S. Vigilio, onde qui possiamo seguirne la
genesi in questi tre stadii : Vicinia puramente ecclesiastica; Vi-
cinia che provvede alla sicurezza dei fondi ; costituzione sepa-
rata in Vicinia cittadina con tutti gli oneri inerenti.
Ì9
Parrebbe fare una eccezione al modo, col quale
esposi la origine dei nostri Vicinati, quello di Ante-
scolis^ che unico pigliò nome da una località, anziché
da una chiesa. Già in una carta del 1156 si trova la
vendita di una casa posta in civitate Pergami ubi di-
citur Antescholam coeret a mane et a meridie via a
montibus episcopatus (1): nel 1224 troviamo che
questa località dava nome alla nostra Vicinia (2). Qui
non si presentano che due ipotesi. La prima, che
questa Vicinia sìa stata staccata d^ quella di S. Sal-
vatore, siasi formata con porzioni di quest' ultima,
di quella di S. Cassiano e di quella di S. Giacomo.
Però, come vedremo in altri consimili esempi, do-
vremmo trovar traccia di questi mutamenti od alte-
razioni nello Statuto del 1263, dove è indubitato
non si sarebbe mancato di accennare a quale di quelle
ire chiese sarebbero concorsi i vicini di Àntescolis,
poiché una propria non risulta ne avessero. La se-
conda ipotesi, che quanto a me sembrami la più ve-
risimile, è questa, che, cioè, quella vicinanza siasi
originariamente formata intorno all'antichissima chie-
suola di S. Maria, dov'era anche il battisterio della
Cattedrale, e che quando nel 1137 quella chiesuola
fu da cittadini rifabbricata nella grandiosa forma che
ora vediamo (3), e quando quindi si fu costituito
quel consorzio, che la conducesse a termine e di
continuo la mantenesse riattata, la Vicinia non po-
tesse più pigliar nome da una chiesa, che era diven-
(1) Mazzoleni lib. B, ms. a, II, 7 in Bibl. V. anche StaU
1248, 9 S 14 col. 195(>.
(2) Pergam. in Bibl n. 400.
(3) Lupi II, iOll seg.; Ronchetti III, 66 seg.
20
tala della città, ma venisse accolta dal Comune col
noma di quella piazza, che era il centro de' convegni,
e de' traffici di questi Vicini. E di tale congettura
parmì di trovare una prova anche nella cura che
hanno tutti gli Statuti di avvertire che ecclesia et do-
mus s. Marie Maioris sint et esse intelligantur de ipsa
Vicinia (i), perchè in effetto avranno continuato co-
me prima questi vicini a frequentare la basilica cosi
rifabbricata, ma il chiamarsi da essa avrebbe potuto
far ammettere, del pari che pur tutte l'altre Yicinie,
una sorgente di diritti e di doveri, che del tutto
aveano cessato quando la intera cittadinanza, alio
scopo di allontanare le gravi calamità ond'era colpita,
s'era sostituita a quei Vicini; onde sola si presen-
tasse la denominazione di Antescolis affatto locale,
come in un' epoca più tarda, quando fu staccata da
quella di S. Àgata, ci si presenta la denominazione
pure del tutto locale di Vicinia di Arena.
Se si osserva al modo con cui venne a formarsi
questa città, possiamo agevolmente presupporre, che
i Vicinati cittadini in principio saranno stati più scarsi
di numero, che non nelle epoche seguenti e che in
conseguenza avranno avuto una maggiore estensione.
Mano mano che sotto la benefica influenza del go-
verno comunale l'antica città risorgeva a novella pro-
sperila; mano mano che anche i borghi sparsi ai
piedi del colle cittadino acquistavano non lieve im-
portanza, specialmente dopo che nei primi anni del
secolo decimoterzo fu aperto il grandioso canale detto
il Serio fossatum Comunis Pergami, che insieme ad
(i) StaL 1331, 2 t 48.
21
uDa fonte di noroerose indastrìe creò nuovi e popo-
losi centri di abilaziooi, allora anche il nunoero dei
Vicinali deve di cerio essersi accresciuto; ai vecchi
ne furono aggiunti di nuovi, dimezzando i maggiori
e rimulandone in qualche parte i confini, di guisa
che a poco a poco si venne a quel numero, che,
salve poche modificazioni, rimase quasi costante per
quanto essi ebbero vita. Questo ci è lasciato ammet-
tere apertamente dallo Statuto del 1263, dove si ac-
cenna alle Vicinancie tam veteres quam nove civitatis
et suburbiorum Pergami (1); ai veteres confines della
Vicinia di S. Salvatore (2), dove il vicinato di S. An-
tonio foris è chiamato senz' altro Vicinia nova (3),
dove infine, come già avvertii, è detto apertamente
che prima del 1263 quelle di S. Agata e di Arena
formavano una sola Vicinia (4).
Questi cambiamenti non possiamo seguirli fin da
principio ; però ci appariranno evidenti nel periodo
dal 1251 al 1263. Perocché, a non voler tener conto
dell' isolato accenno a qualche Vicinia che troviamo
nei documenti della prima metà del secolo decimo-
terzo, di quelle indicazioni affatto generali, che ce
ne lasciano ammettere la esistenza, e nulla più, alla
stessa epoca, come nel giuramento della Società del
popolo del 1230 (S), dei nostri Vicinati non abbiamo
la prima e completa enumerazione che negli atti di
pace del 1251 fra Brescia e Bergamo, dove leg-
(l) Stat cit. 2 § 26.
i2) Stat. cit. i 34.
(3) Stat. cit. 1 45.
(4) Stat. cit. % 35.
(5) Stat. 1248, 13 § 51 col. 2017.
22
giamo (1): Omnes infrascripti consules infrascriptorum
Viciniarum et burgorum adiacentium civitati Pergami
iuraverunt pacem cum comuni et hominibus Brixie. —
In primis
1. Susìdus de Tercio, Lanfr. de AIbricis con-
sules Vicinie S. Mathei.
Serzambonus Gratiani consul vie. S. Alexandri
in Columpna.
3. Normandinus Crassi codsuI vie. S. Agathe,
4. Bergaminus RuthelonuDi consul vie. S. Ale-
xandri de la Cruce.
ti. Paganus Primicerli, Montenarius de la Turre
consules vie. S. Laurentii.
6. Alexander de Foro consul vie. S. Stephani.
7. Montenarius de Acerbo consul vie. S. loan-
nis evangeliste.
8. Guilelmus de Widotis consul vte. S. Salva-
toris.
9. Magister Meyoralus consul vie. S. Miehaelis
de Archu.
iO. Marlinus de Muzzo consul vie. de Canali.
11. Bergaminus Morarii consul vie. S. Miehaelis
de Puteo.
12. Bonettus de Capriate consul vie. S. lacobi
de la Porta.
13. Ventura Feragalli consul vie. S. Pangratii.
14. Rogerius Coide cdnsul vie. S. Agathe (leggi
Andree).
15. Lanfrancus d.ni Enrici de Custode consul
vie. de Antescolis.
(1) Lib. Poter, Brix, fol. 322 v.; cfr. Valentini. — Il Lib. Poi.
p. 87, che va corretto, e questo è tanto più sperabile, in quanto
quell' insigne volume andrà riprodotto fra gli H. P. Monumenta.
23
16. Paganus Primicerii consul vie. S. Casani,
il. Bonaventura de Rege consul vicinantie S.
Euphemie.
Ho riportato Telenco quale esattamente ci è dato
dal Liber ^oteris di Brescia, ma è evidente che v' in-
corse un errore. Due volle è riprodotto il nome del
Vicinato di S. Agata, ma parmi risulti aperto dalla
stessa forma dell' elenco che, quando i Consoli di
questo Vicinato, che giurarono la pace, fossero stati
due, i loro nomi si troverebbero riuniti insieme, co-
me riuniti si trovano per gli altri di S. Matteo e
di S. Lorenzo. Inoltre ad ognuno tornerà strano di
Don rinvenire in questo numero la Vicinanza di
S. Andrea, che essa pure dovette essere delle più
antiche, se teniamo conto della antichità della sua
cbiesH (i), e del fatto che in ultima analisi questa
die nome a tutta la parte orientale del nostro su-
burbio (2). Quanto a me tengo per fermo, che la se-
conda volta per puro errore siasi riportalo nella tra-
scrizione del Liber Poteris il nome S. Agathe invece
di quello S, Andree, e questo, oltre le ragioni già
addotte, me lo persuade il nome del console Roge-
rius Coldey il quale apparteneva a quella famiglia de
Colda, che appunto nel 1263' sappiamo che teneva
sua abitazione nel Vicinato di S. Andrea (3) e dalla
quale quindi era naturale che si traessero i Consoli
di quel vicinato.
Nel 1251 adunque la nostra città era divisa in
diciasetle Vicinati : questi salgono a ventidue nello
(1) Corogr. Berg. p. 92 : I Mari, d, Ch. di Berg. p. 184.
(2) Ronchetti IV, 257; V, 4.
(3) Stat 1351, 2 { 42.
24
SlalQto del 1263, nel quale inoltre è solennemente
stabilito il diritto imperscrittibile del Comune di re-
golare questa faccenda, leggeudovisi : quod omnei
porle et mcinancie et suburbia Pergami et facte le
forÌ8 debeant adequavi et ad equalilalem reduci nr
comime Pergami. Et infrascripte porte et vicina^cie
tam veteres quam nove civitatis et suburbiorum Per-
gami, et infrascripte facte de foris ipsarum portjrum
et cuiusque earum et infrascritti termini et ccnfines
earum et cuiusque facti et ordinati per comune Per-
gami perpetuo et omni tempore sint et habeantur et
tenmntur firme et rate et firmi et rati secundum et
eo modo ut inferius continetur (i). I nostri Vicinati
pertanto nel 1263 erano: 1 S. Grata intervites^ 2 Ca-
nale, 3 S. Giovanni evangelista, 4 S. Salvatore, S
Arena, 6 S. Agata, 7 S. Matteo, 8 S. Michele del-
TArco, 9 S. Pancrazio, 10 S. Lorenzo, US. Eufe-
mia, 12 S. Andrea, 13 S. Michele del Pozzo, 14
S. Alessandro della Croce, 15 S. Giovanni dell' Ospi-
tale, 16 S. Antonio, 17 S. Cassiano, 18 Antescolis,
19 S. Giacomo della Porta. 20 S. Stefano, 21 S. Ales-
sandro in Colonna, ^2 S. Leonardo.
Ne ho recala la intera enumerazione, secondo
Tordine con cui questi Vicinati sono descritti nello
Statuto del 1263 (2) perchè essa ci apre il campo
ad alcune considerazioni. E dapprima, se noi con-
frontiamo questa colla lista del 1251, vediamo che
in questo frattempo il vicinato di Canale era stato
diviso in due, cioè di Canale e di S. Grata ; quello
di S. Agaia pure in due, cioè di S. Agata e di Are-
(1) Stat. cit. 2 i 26.
(2) StaL cit. 2 SS 31-32.
25
na ; quello di S. Alessandro della Croce in tre, cioè
di S. Alessandro della Croce, di S Giovanni del-
l'Ospitale e di S. Antonio; infine quello di S. Ales-
sandro in Colonna in due, vale a dire di S. Ales-
sandro e di S. Leonardo. Quanto alla prima divisione
ci è lasciata supporre dallo stesso Statuto del 1263:
ìd esso si descrivono minutamente i confini del Vi-
cinato di S. Grata, ma per quelli di Canale il lutto
è lasciato alla consuetudine : item quod alia Vicinia
sii que dici et appellari debeat de Canali. Et que est
et esse debet tota illa Vicin. que dici et appellari
consuevit Vicin. de Canali (i) Le quali espressioni
ci dimostrano, che la separazione dei due Vicinati
avvenne nel punto stesso in cui si compilava lo Sta-
tuto; poi, che i nostri, essendo già ecclesiasticamente
e civilmente, come vedemmo, per lunga consuetudine
stabiliti i confini della intera parrocchia di S. Grata,
si limitarono a descrivere minutamente se non quella
parte che era stralciala e che si manteneva sotto un
tale titolo, reputando sufficiente V indicare che tutto
il resto spettava al Vicinato di Canale, nuovamente
creato. Rispetto poi a S. Agata e ad Arena lo stesso
Statuto ci afi'erma che prima del 1263 erano Vicinia
taittum (2). La Vicinia di S. Giovanni dell'Ospitale
deve essere stata formata prima di quella di S. An-
tonio, perchè solo quest'ultima porta il titolo di Vi-
cinia nova (3); però gli Alti di pace del 12S1 ci di-
mostrano che ambedue non furono separate che dopo
quest'anno dalla più vasta di S. Alessandro della Croce.
(1) Stai, cit. 2 I 32.
(1) Siat. cit. % 35.
(i) Stai. cit. % 46.
26
E se nello Statuto del 1263 troviamo pure la
espressione : de alia infrascripta Vicin. que debet ap-
pellari Vicin. S. Leonardi (1), vediamo che anche
questa ebbe vita intorno al 1263, e che quindi essa
pure dovette essere stata staccata da quella di S. Ales-
sandro in Colonna solo in epoca cosi recente.
Conviene osservare in secondo luogo, che V or-
dine con cui sono descritti i nostri Vicinati nello
Statuto del 1263 non è per nulla arbitrario, ma ri-
sponde, per quanto il consentivano certe anomalie
già notale, alla divisione per quartieri della città e
del suburbio. Cosi abbiamo (2):
1. Vicinalo di
1 S. Grata
.
2. 1
3
di
di
Canale
S. Giovanni Evang.
/Porta di S.AlessaDii.
4.
di
S. Salvatore
)
5.
6.
7.
dì
di
di
Arena
S. Agata
S. Matteo
|Porl«diS.AtaDÌ
( e di S. Unm
8.
dì
S. Michele dell'Arco
1
9.
di
S. Pancrazio
Porta di S. loreoa
10.
di
S. Lorenzo
)
11.
dì
S. Eufemia
4
12.
di
1 S. Andrea
J
13 >
> di
S. Michele del Pozzo
14.
d
1 S. Alessandro della Croce; Porta di S. Andrea
15.
di
1 S. Giovanni dell'Ospitale^
16.
d
1 S. Antonio
17
d
1 S Cassiano
1
(1) Stat dt, § 51.
(2) V. la Carta Topografica.
:<
»
27
48. Yicioato di ÀDlescoIis
19. 1 di S. Giacomo /
20. > di S. Stefano ' Porta di S. StefaDo
21. i di S. Alessandro in Colonna
22. 1 di S. Leonardo
Come si comportasse il Comune nei casi in
cui i confini dei quartieri esattamente non coin-
cidevano con quelli dei singoli Vicinati, veramente
non so; certo la maggior parte dei provvedimenti
poteva avere affatto distinte le due diverse basi to-
pografiche ; ma in uno dei servizii più importanti,
quale era quello dell'esercito, come vedremo, i Vici-
nati formavano una suddivisione dei quartieri, ed
avean stendardi proprii affatto diversi da quello della
Porta, con cui facevano fazione. Noi siamo cosi al-
Toscuro sulla vita interna del nostro Comune a que-
st'epoca, e ci manca cosi ogni modo per istituire una
serie di rigorosi confronti, dai quali trarne qualche
argomento di analogia, che parmi miglior consìglio
lasciare insoluta la questione.
Piuttosto è da avvertire, che quanto più la vita
comunale andò scompaginandosi frammezzo alle lotte
di parte, e gli antichi principii caddero in disuso di
fronte alle signorie forestiere, che mano mano ten-
tavano introdursi nella nostra città, poi finalmente
vi posero stabile piede, la divisione per Porte che
dissi il simbolo più aperto della forza dei giovani
nostri Comuni, perdette poco a poco ogni importanza
e cesse alla fine completamente il posto a quella per
Vicinati. E questo ci è attestato, non tanto dal fatto
dei continui e nuovi oneri, che vedremo addossati ai
28
Vicinati stessi, quanto anche dalla circostanza, secon-
do me degna di nota, che negli Statuti del 1353 e del
i39l il nunnero delle Vicinie è mantenuto uguale a
quello recato dagli Statuii del 1263 e del 1331, ma
l'ordine della loro descrizione non è più mantenuto
in alcun rapporto coi confini dei quartieri cittadini (i).
Le sole Vicinie spettanti alle Porte di S. Andrea e
di S. Stefano rimasero inalterate; in tutte l'altre re-
gna sotto questo punto di vista la massima confu-
sione, che si rende poi ancor più generale nello Sta-
tuto nel 1493 (2).
Non solo adunque questo disordine si mantiene
in tutti gli Statuti posteriori a quello del 1331, ma
in essi ravvisiamo anche altre modificazioni. Impe-
rocché essendosi riuniti in uno solo i due Vicinati
di S. Grata e di Canale, come lo erano in origine,
e quelli di S. Antonio e di S. Giovanni dell'Ospi-
tale, nello Statuto del 1453 le nostre Vicinanze si
trovano ridotte solo a venti (3). Queste poi discesero
a diciannove per la riunione delle due vicinie di
S. Giovanni e di Arena, la quale ci è attestata dallo
Statuto del 1491 . approvato nel 1493 ed edito nel
1727 (4): ed anche nella Ducale 21 Aprile 1517, con
cui si danno le norme per la ricostituzione del mag-
gior Consiglio della nostra città, è tenuto questo pel
numero legale delle uQStre Vicinanze (5).
(1) Stat. 1353, 16 | 103 seg.; Stat, 1391, coUal. 7 (manca
la numerazione dei capitoli).. Mss. in Bibliot.
(^) Stat. 1493 p. 418 seg.
(3; Stat. 1453, 7 §§ 77-98.
(4; Stat. 1493, 12 ce. 1-19 pp. 418 seg.
(5) Stat. cit. p. 490 seg.
29
Allorquando^ essendosi posto niano alla nuova
forlificazione, le condizioni topografiche di questa
città ebbero a subire rilevanti modificazioni, i confini
delle Vicinanze non potevano più concordare esatta-
mente colle descrizioni serbate nello Statuto; per la
qual cosa, essendosi appunto per questo nel 1563
riconosciuta la necessità di ritoccare in qualche parte
l'assetto delle Vicinie stesse, si pose ogni cura però,
affinchè le introdotte variazioni non avessero a riu-
scire troppo rilevanti, né troppo discoste da quanto
oramai era stato accolto da una secolare consuetu-
dine (1). Con tale riordinamento si ebbero tredici
Vicinie dentro, sette fuori della vecchia cerchia della
città : in tutto venti. Vedemmo già che nel i493 le
Vicinie erano state ridotte al numero di diciannove,
e le differenze stanno qui. Nello Statuto del 1493 le
antiche Vicinie dì S. Giovanni e di Arena ne forma-
vano una sola ; nel 1563 furono riunite a quella di
S. Agata. La Vicinia di S. Andrea fu nel 1363 di-
visa in due parti, la prima comprendente tutte le abi-
tazioni, che si trovavano entro Tantica Porta della
città detta Porla Dipinta, l'altra, insieme alla chiesa,
abbracciante e case e terreni posti fuori di essa Porta.
Da ultimo, mentre fino dal 1453 le due Vicinie di
S. Giovanni deli' Ospitale e di S. Antonio foris co-
siiluivano una sola Vicinanza, nel 1563 vennero di
bel nuovo separate. Sebbene dall' incompleto modo
con cui si esprimono e il Celestino e il Calvi, appar-
rebbe che il riordinamento del 1563 fosse quello
tuttora in vigore al loro tempo, Dullameno noi pos-
(1) Celestino I, 485 ; Calvi Eff$m. Ili, 290 seg.
30
siamo cogliere ancora una ulteriore alterazione avve-
nuta poco innanzi al 1596, perchè il Capitano Gio-
vanni tla Lazze nella sua interessantissima Relazione,
che porta la data di queir anno, annovera egli pure
venti Vicinie (1), ma da essa comprendiamo, che fu-
rono bensì unite in una soia le due Vicinie di San
Salvatore e di Àntescolis (2), ma insieme veniamo a
conoscere che fu creata la nuova Vicinanza di Santa
Caterina (3), la quale per lo avanti non era che una
parte dell'altra di S. Alessandro della Croce. E di
fronte alla asserzione dei nostri Scrittori del secolo
decimosesto e decimosettimo vi sarebbe quasi a du-
bitare di questo fatto, se in quella Relazione non
fosse troppo esplicitamente affermato, che il Borgo
di S. Caterina si governava sotto la Vicinanza omo-
nima col mezzo di un Console e di due Sindaci al
modo medesimo dell' altre Vicinanze, e che questa
pure avea il suo Consorzio con presidenti eletti dal-
l' intera Vicinia; e di fronte a tali indicazioni dob-
biamo pienamente accogliere la autorevolissima testi-
monianza del da Lezzo.
Prendendo quindi per base l'ordine con cui sono
descritte le nostre Vicinie nello Statuto del 1263,
come l'unico in cui si tentò porre in armonia quella
enumerazione anche coi confini dei quartieri citta-
dini, abbiamo il seguente prospetto :
(1) Relaz. del 1596 p. 154 seg. Ms. prezioso fatto copiare
negli Archivi Veneti a cura dei Senatore G. B. Gamozzi-Ver-
tova, che ben comprese non potere la nostra Biblioteca andarne
sfornita.
(2) Rei. cit. pp. 155, 189.
(3) Rei. cit. p. 185.
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32
Il seguire tulle quesle mulazioni non è oggello
della presente ricerca, perocché esse richiederebbe-
ro una minutezza d' indagine, che troppo mi svie-
rebbe dallo scopo prefissomi; i cenni dati e la carta
topografica aggiunta a questo scritto basteranno per
dare un sufficiente concetto e delle divisioni Vici-
niali, e dei mutamenti ai quali esse andarono soggette.
Era naturale che una volta entrati questi Vici-
nati come organi della amministrazione cittadina, il
Comune ne avesse a regolare l'ordinamento. Quindi
è che nello Statuto del (248, in una ordinanza che
devesi rapportare al 1245 solo per la nuova forma
di elezione introdotta, troviamo prescritto quod fiat
ellectio ad sortem per omnes de paratico et de vicinantiis
si adesse voluerint maiores decemocto annis de Consulihus
et Credendariis cuiusque paratici et vicinantie (1) La
elezione dei Consoli era obbligatoria pei Comuni del
contado (2), e così dev' esserlo stata anche per le
Vicinanze, in quanto che quesle a quelli furono in-
teramente pareggiate in tulio ciò che riguardasse la
elezione dei loro ufficiali (3). E questo era> affatto
naturale, perchè solo con questa elezione e le une
e gli altri acquistavano colla personalità giuridica la
facoltà di obbligarsi di fronte al Comune, il quale
alla sua volta con questo mezzo poteva anche gua-
rentirsi, che gli oneri imposti sarebbero stati inte-
gralmente soddisfatti (4). Il Podestà vegliava a cbe
in ogni Comune avessero luogo queste elezioni (5j,
(1) Stat an. 1248, 12 § o col. 1988; v. anche 13 § 50
col. 2014.
(2) StaL cit. 12 % 5 col. 1987.
(3) Stat. cit. 43 % 50 col. 2014.
(4) Stat. 14S3, 2 5 41 ; Stat. 1493, 2 e. 66 p. 74.
(5) Stat, 1248, 12 % 5 col. 1987.
33
e di ciò ne abbiamo una prova anche nei conti del
1284 della Vicinia di S. Pancrazio dove vediamo pa-
gali den. 2 f L 0, 2i) servitori qui venit ad preci-
piendum ex parte Potestatis illis qui non habent fa
ctam electionem de Vie. diete Vicinancie (1).
Il numero dei Consoli non era prefìnito. Negli
Àtli di pace del i251 vedemmo che i Vicinali di
S. Matteo e di S. Lorenzo aveano due Consoli, tutti
gli altri un solo (2). Nel 1286 quello di S. Pancrazio
ebbe tre Consoli, più un console canevario, che te-
neva i conti della Vicinia (3), poi due consoli e il
canevario ; essi, come risulta da una deliberazione
del 16 Giugno 1290 (4) e da atti successivi, erano
eletti da sei elettori scelti a sorte. In generale la le-
gislazione statutaria lasciava una certa libertà su
questo punto, poiché tanto nello Statuto del 1453 (a),
che in quello del 1493 (6), durato sino negli ultimi
tempi* della Veneta dominazione, è prescritto che ogni
Vicinanza debba, sotto la pena di 10 lire imperiali,
eligere salfem unum vel duos Consulei^ semel in anno.
Gli Alti delle Vicinie portavano nella intesla-
zioue il nome del Console o dei Con*^oli; a camion
d'esempio quelli di S. Pancrazio del 1286 si dicono
scrini tempore consolatus dd, Detesatvi de Biffis et
Bonaventure de Feragallis et Antonii de Pomo consu-
(1) Ada vie, S. Pancratìi fase. I quaderno 2, pr«sso la
Congr. di Carità, cancello 27. Abbreviatamente li citerò sempre
Ada, e non altro.
(2) Lib. Fot. Brix. fol. 222 v.
(3) Acta I quad. 3 ecc.
(4) Acta I qu. 7.
(3) ^tat. 1433 2 % 41.
(6) Stat 1493, 2 e. 66 p. 74 seg.
3
34
lum et Girardi de Pelatis consulis et canevarii supra-
scripte Vicinie; quelli del 1292: In nomine Domini,
Hec sunt concilia Vicinancie d, s. Pancratii facto et
celebrata tempore consolatns cel. (I). Dagli Atti poi di
pace del 1251 risulla cbe la slessa persona poteva
occupare contemporaneamente il consolato di due Vici-
nanze, perchè Paganus Primicerii, che nel 1263 avea
sua abitazione nella Via delle Beccherie (ora Mario
Lupo), di fronte alla Canonica, nel punto in cui il
Vicinalo di S. Cassiano era separato da quello di
S. Pancrazio (2), lo troviamo console insieme di S. Cas-
siano e di S. Lorenzo (3). Cosi pure dagli stessi Atti
vediamo che questi Consoli potevano essere nello
stesso tempo anche membri del Consiglio generale
del Comune, perchè fra i dugentotrenta, che inter-
vennero airadunanxa del 21 Maggio, vi trovo i nomi
di Normandinus Cassi, di Ventura Fragalli, di Mon-
tenario de Acerbo, che erano insieme Consoli dei Vi-
cinati di S. Àgata, di S. Pancrazio e di S. Giovanni (4).
Come vedemmo, oltre a quella de' Consoli, lo
Statuto rendeva obbligatoria anche l'elezione del Con-
siglio di Credenza, senza prefìnirne il numero. Come
però nei Comuni rurali, che avessero più di venti
fuochi, i membri della Credenza doveano essere al-
meno dodici (5), un egual numero deve essere stato
accollo dai Vicinali cittadini, se però gli Atti di quello
(i) Acta I au. 3; II qu. ì.
(2) Stat 1331, 2 SS ^8, 29, 39 ecc.
(3) Lib. Poi. Brix. fol. 322 v. La sua casa spettava ai vi-
cinato di S. Cassiano; Stat. 1331, 2 { 47.
(4) Lih, Pot. Brix. 322 r. e v. 323 r.
(5) Stat. 1248, 12 S 3 col. 1987.
3S
di S. Pancrazio delia fine del secolo decimoterzo
possono dar norma per tutti gli altri (1).
Ogni Vicinato da ultimo eleggeva in fin d' anno
due revisori dei conti, ed aveva il suo Notajo, che
redigeva i verbali delle deliberazioni (2).
Quali affari spettassero propriamente alla Cre-
denza, quali alla generale adunanza del Vicinato, non
si potrebbe dire se non per via di congetture ; come
non si può dire se la Credenza abbia durato molto
al di là del secolo decimoterzo. É bensì vero che di
essa si trova menzione ancora nello Statuto del
13S3 (3), ma la disposizione in cui si rinviene un
tale ricordo, non è che un raffazzonamento di più an-
tichi ordinamenti contenuti nello Statuto del 1248 (4),
come aperto risulterà dal confronto dei brani, che
qui poniamo di fianco V uno all'altro.
STATUTO DEL i248 STATUTO DEL 1353
Et teneatur Rector facere Quod Comunia de foris et
addi in sacramentis locorum et Vicinie cìvitatis et suburbiorum
villarumetipsorumlocorumquod Pergami et burgorum districtus
elligent consules seu decanos in Pergami teneantur et debeant
iuis locis et villis, qui durent elligere Consulles seu deganos
per totum tempus regiminis in suis locis et villis comunibus
ipsius Rectoris et non ultra. et burgis et vicinanciis singulto
Addimus quod si cantra re^ medio anno sub pena libr. 10
pertum fueritj solvat Comune imper. prò quolibet et qualibet
loci libras 10 imperialium, si vice, cujus medietas sit accu-
plus 50 foci erunt in eo ; et si satoris, et alia comunis Perga-
50 vel minus 50^ solidos 100 mi. Et quilibet possit aceti-
imper. tantum. sare.
(i) V. per es. Acta II, qu. 1 e frequentemente.
(2) Acta cit. passim.
(3) Stat. an. 1353, 12 § 7, ms. in Bibl.
(4) Stat, an. 1248, 12 § 5 in H. P. JW. XVI, 2, 1987 seg.
36
Addimus quod Consules et
Canevarii Vilìarum et locorum
virtutis Pergami elligantur et
elligi debeant quolibet anno ad
sortem in publica Credentia cu-
iuslibet loci. Et in qua Credentia
sint ad minus et esse debeant
XII credendnriij si in ilio loco
f aerini 20 foci et ultra. JJuic
gapitulo addimus : et burgorum.
Et ordinamus similitev quod cre-
dendarii illigantur ad sortem
per omnes vicinos cuiusque loci
vel ville seu burgi maiores 18
anniSj qui voluerit esse ad elle-
ctionem ipsorum credendario-
rum, ipsis vicinis citatis et co-
adunatis secundum quod citari
et coadunari solent prò negotiis
sui comunis ad consilium.
Quod non [sit nec esse de-
beat de uno casali paterno ] ali-
cuius loci virtutis Pergami nisi
unus solus consul uno et eodem
[ tempore ].
Et quod Consulles et Cane-
par ii e! Credendnrii villorum
et locorum, viciniarum et bur-
gorum rivitati s et distr ictus Per-
gami elligantur et elligi .debeant
ad sortem in publica et generali
conrione sive credentia cuiusli-
bit lori ville burgi vel vicinan-
eie per omnes vicinos ipsorum
lororum vilìarum burgorum et
viciniarum maiores i8 annis
qui voluerint adesse ad ellectio-
nem predictam ipsis Vicinis ci-
tatis et coadunatis secundum
quod citari et coadunari con-
sueverunt, prò negotiis sui co-
munis ville burgi et vicinancie
ad conscilium. Et suffiriat si ibi
adfuerit maior pars vicinorum
ipsorum comunis ville burgi et
vicinancie.
Et quod non sit nec esse de-
beat de wio casali paterno ali-
cuiu$ loci burgi ville vel vici-
nancie virtutis Pergami nisi
unus solus Consul uno et eodem
tempore.
Poche osservazioni basteranno a dimostrare che
non possiamo fare un sicuro assegnamento sullo Sta-
tuto del 1353 per indurne la esistenza della Cre-
denza neir ordinamento Vicinale ancora nella mela
del secolo decimoquarlo. Come vedemmo, le disposi-
zioni contenute nello Statuto del 1248 non riguar-
davano che i Comuni od i borghi del contado ; nel
1353, per una tendenza che in questo scritto appa-
rirà costante, furono ad essi accomunate anche le
37
Vicinie cittadine. Ora, mentre nello Statuto più vec-
chio Consoli e Canevarii doveano essere eletti dalla
Credenza, questa poi da tutti i Vicini, in quello del
1353 e Consoli e Canevarii e Credendieri sono eletti
indistintamente da tutti i Vicini. Ma questo Statuto
commette una confusione, poiché dove dice : in pu-
blica et generali concione sive Credencia cuiuslibet loci
pose assieme due cose affatto distinte nel linguaggio
statutario di quella età, poiché la concio è l'adunanza
del popolo tutto, la credentia non è che un parziale
Consiglio* uscito da quella adunanza : ora, siccome
dagli stessi atti delle Vicinie a noi pervenuti, e che
spellano alla fine del secolo decimoterzo, non pos-
siamo comprendere quale invero fosse la competenza
della Credenza, se per ogni affare della più lieve
importanza i Consoli trattavano direttamente colla
adunanza generale dei Vicini, cosi è lecito credere,
che la elezione di quel parziale Consiglio fosse nel
1353 già caduta in dissuetudine, essendo passata a
lutti i Vicini la elezione dei Consoli e dei Canevarii,
e che quindi la confusione penetrata nello Statuto
di quell'anno dipenda unicamente dal fatto di aver
dovuto applicare* a condizioni presenti delle disposi-
zioni compilate in altra epoca, quando prevaleva un
diverso ordine di cose : lo prova la circostanza che i
Consoli rurali vi sono ancora chiamati decani; nome
inusitato da lunghissimo tempo nella nostra legis-
lazione, sebbene fossesi conservato altrove (i).
La adunanza dei Vicini si teneva nella chiesa
da cui il Vicinato pigliava nome, e se ciò [è indubi-
(1) Per es. Stai, di Costozza pp. 14, i5, J7 ecc. 89.
38
tato per quello di S. Pancrazio, dobbiamo ammet-
terlo anche per tutti gli altri, in quanto gli stessi
paratici tenevano generalmente uguale costume (1).
Il suono della campana dava il segno ai Vicini di
raccogliersi a trattare de' loro affari. Quindi, a cagion
d'esempio, nei conti di S. Pancrazio del 1285 tro-
viamo dati den. 4 (F^. 0, 49) Laurentio prò labore
quem habuit ad sonandum conscilium prò quatuor vi-
cibus (2) e cosi vh. Queste adunanze generali erano
dette : publica vicinancia ipsius Vicinancie more solito
convocata et adunata (3); ordinarie erano quelle dei
primi giorni dell* anno per la generale sicurtà da
prestarsi al Comune, e quelle degli ultimi per pro-
cedere alla elezione degli ufficiali. Nel corso dell'anno
non vi erano per esse epoche fisse, ma le adunanze
si tenevano ogni qualvolta la necessità lo esigeva (4).
Il Comune lasciava interamente libere queste adu-
nanze, in quanto che non vi si poteva trattare che
di affari, i quali direttamente od indirettamente Io
interessassero ; laonde vediamo che anche quando,
sotto la veneta Repubblica, nella minaccia di una
guerra le adunanze dei paratici non potevano aver
luogo senza il permesso del Podestà,' rispetto a quelle
dei Vicinati era espressamente dichiarato, non essere
necessario un tale consenso (o).
Ogni Vicinia dovea certamente avere un proprio
(1) Imbrev. di P. Lanfr-Roca an. 1231 (Arch. Not); Acta
Vie. S. Pancr. I, qu. 3 e passim.
(2) Ac.ta I, qu. 2.
(3) Acta I qu. 3 e sempre.
(4) Acta cit. passim.
(5) Stat. 1493, 2 e. 71 p. 393.
39
Statuto, se di esso occorre menzione più d'una volta
negli Atli di quella di S. Pancrazio ; esso veniva con-
segnato al Console Canevario» che se ne chiamava
responsabile al pari di tutto quanto apparteneva alla
Vicinia, come, a cagion d'esempio, nei conti del 1289
troviamo: item recepì unum Statutum ipsius Vic.cum
una coperta rubra (1). Di questi Statuti, per quanto
io so, non uno ne sopravvisse, ed è grandemente a
dolersi; nullameno parmi di poter presupporre, che
avranno trovato molti riscontri in quelli dei Comuni
rurali, che possediamo abbastanza numerosi, perchè
nella nostra legislazione raramente si fa parola di
questi Comuni, che insieme non si accenni anche
alle Licinie cittadine.
Le entrate delle Vicinie si possono dividere,
come oggidì, in ordinarie e straordinarie. Alla prima
categoria sono da ascriversi le locazioni delle aree
pubbliche, portici e botteghe di spettanza dell'intero
Vicinato. Quello di S. Pancrazio, dava in appalto il
reddito della sua piazza; altre volte lo esigeva diret-
tamente dagli occupanti. In una deliberazione del 23
Giugno 1286 è stabilito quod denarii accipiantur ab
illis qui tenent stallos in platea ipsius Vicinantie (2);
e la stessa espressione di platea vicinantie la trovo
ancora pel vicinato di Antescolis in un atto del
4312 (3). Nelle. entrate del 1287 è registrato Lan-
franco di Zandobio che paga soldi 14 (I. 20, 43)
prò uno discho quod tenet a suprascripta Viciniantia,
e cosi sono esposti altri otto canoni ugualmente
(1) Ada I, qu. 6. .
(2) Ada I qu. 5.
(3) Pergam, in BibL n. 392.
40
prò uno discho seu stallo (1). Nei codU del 1286 sodo
descrìtii anche coloro, che tenevano banco nella
piazza ; Malgarita que vendit fructos in suprascripta
platea paga den. 12 al mese {\. ^, 46) pel suo ban-
co ; Anexia que dicitur Gussa, e che esercila lo slesso
mestiere, paga un eguale canone (2).
Nel 1285 invece la piazza era locata od appai
tata ad un solo, onde erano messe in conto nell' af-
tivo della Vicinia lire 11 irap. (1. 321, 01) ricevuto
da Lanfr. de Tohtelmannis hocasione afictamenti units
anni platee de Vicinancia (3) Quindi in un Consiglo
del 1289 fu deciso ad unanimità quod platea et tis
ipsius afictetur et afictari debeat ad meliorem conii-
cionem quam possunt, e che le botteghe (stacioms)
que nuper facte sunt sub porticu veteri ipsius Vidn,
intelligantur esse iuris ipsius platee et Vicina e^
quod afictentur per ipsam Vicin, nomine ipsius Yi'
cin. (4). Questi ed nitri consimili esempi, eh' io potrei
moltiplicare, spiegano, come meglio vedremo più in-
nanzi parlando degli oneri dei Vicinati, la cura che
si avea nello Statuto del 1263 di dichiarare che la
piazza e il portico di Canale erano comuni alle due
Vicinanze di Canale e di S. Grata ; la piazza degli
Incrosiati (Crociferi) era comune pure alle due di
S. Leonardo e di S. Alessandro in Colonna (5). Non
era questa una indicazione topografica, giacché la mi-
nuta descrizione dei confini di questi Vicinati poteva
condurre persino ad una contraria conclusione ; sib-
bene , siccome le Piazze apportavano alle Vicioie
(1) Acta I qu. 4.
(2) Ibid. qu. 3.
(3) Ibid. qu. 2.
(4) Ibid. qu. 6.
(5) Stai 1331, 2 |§ 32, 52.
41
oneri e proventi, cosi lo Statuto con quella espres-
sione volle indicare la perfetta comunanza degli uni
e degli altri fra quante di esse per successive divi-
sioni topograflcamenle non vi aveano parte.
Talune Vicinìe, se non tutte, possedevano anche
proprietà stabilì ; e questo mi è dato indurlo da ciò,
che ancora nel 1493 il versante settentrionale su cui
era tracciata la via, che da S. Sebastiano o dalla
Piegna scende tuttodì al piano per dirigersi a Briolo
{rizolum Canzelleré), portava il significante nome di
Bosco della Visinanza, sebbene fosse passato in pro-
prietà della famiglia Brembati (1); e questo assai
verisimilmenle per avere appartenuto al Vicinato di
S. Grata o di Canale. Il quale inoltre possedeva an-
che un molino nel <373 assai guasto (2).
E tra le attività dobbiamo anche contare le ren-
dite di capitali proprii. Nel 1290 la Vicinia di San
Pancrazio essendo slata condannata in una grossa
multa, al 1. di Marzo in pubblica adunanza venne
deciso che fosse pagata con un credito che la Vicinia
stessa teneva verso certo Castellino Penchene (3). In
un consiglio del i3 Marzo dello stesso anno si cita
quella parte degli Statuti del Vicinato, che riguar*
dava i suoi debitori (4); uè evidentemente i compi-
latori dello Statuto si sarebbero occupati di questo
argomento, se le Vicinie non avessero posseduto beni
oiobili fruttanti qualche interesse, o se non vi fosse
stala anche solo la possibilità, che ciò potesse essere.
(i) Stat. 1493, 12 e. 1 p. 419. Si ammettono possessi di
Vicinie anche ivi 10 e. 32 p. 379.
(2) Aeta Vie. S. Gr. in Areh. Gap. cancell. II.
(3) Ada I qu. 7.
(4) Acta a. 1. e.
42
Come si fossero formati questi capitali, mi è impos-
sibile dirlo ; par troppo la storia doq ci a£Sda qual-
che sprazzo di luce che sull'epoca in cui questi ca-
pitali stavano dileguandosi, non su quella in cui si
formarono ; essa ci permette soltanto di indugiarci
sulla decadenza di queste monadi cittadine, non sul
tempo in cui furono in fiore.
Certamente questi redditi non potevano bastare
di fronte alle crescenti spese, che cadevano sulle
Yìcinie, per il che, in date circostanze, almeno io
principio, si ebbe ricorso alla imposizione sull'estimo
dei Vicini in concorso col Comune. Onde trovo, che
nel 1296 avendo il Comune imposto un fodro e con-
temporaneamente essendo incorsa la Vicinia di San
Pancrazio in una multa di 100 lire imp. (I. 2918, 30),
essa incaricò i distributori della imposta comunale di
dividere tra i vicini anche il pagamento di quella
multa (1). Come succede, quanto più da una parte
gli oneri andavano aumentandosi e insieme scompa-
rivano le facoltà patrimoniali, dall'altra la diretta im-
posizione sull'estimo de' cittadini andava pigliando
piede e, per la agevolezza della riscossione, da
straordinaria, che era in principio, prendeva posto
poco a poco fra gli ordinari redditi del Comune,
anche i Vicinati devono aver attinto a larga mano a
questa come all'unica e principale fonte di itìezzi,
coi quali adempiere, agli obblighi loro incombenti;
laonde le taglie imposte di volta in volta tennero
luogo degli antichi frutti de' capitali consumati, dei
proventi delle piazze e dei portici, o distrutti o
(1) Ada II, qu. 3.
43
passali, come vedremo, al Comune; per la qual cosa
nello Statuto del 1493 troviamo sancito il principio,
che il Podestà, i Giudici ed i Consoli di Giustizia
Siene tenuti a dare facoltà ai Comuni ed ai Consoli
delle Vicinie di oppignorare, sequestrare ed occupare
i beni dei vicini, che non avessero soddisfatto agli
oneri o taglie loro accollati dal Comune di Bergamo
dalle stesse Vicinie (1).
Terso la metà del secolo decimoterzo, dopo aver
dato fondo alla maggior parte dei loro beni patrimo-
Diali, ricorsero su vasta scala anche al credito, né
sembra che gli stessi Vicinati si sieno astenuti dal
contrarre prestiti aflSne di far fronte con queste en-
trate straordinarie alle spese straordinarie delle quali
si trovavano continuamente aggravati. Quindi fin dal
principio degli Atti a noi pervenuti della Vicinia di
S. Pancrazio trovasi registralo un breve rogatum die
43 intr lun. 1280 in quo continelur dd, Pazzium de
Rosciate iudicem et Mafeum de Gaataldo ambos Con-
sules ipsius Vicin. essersi obbligati dandi et solvendi
libr. 38 imp, (l. H08, 95) in quo breve continetnr
ipsos impremutasse prò ipsa Vicin. cet. (2). E talvolta
le strettezze giungevano a tal punto, che, come nel
1291, la Vicinia per ottenere un prestito di soldi 30
e mezzo imp. (I. 44, 50) dovette dare in pegno il
proprio gonfalone (3). E nel 1303 per poter muovere
insieme coll'esercito di Scalve, la stessa Vicinia do-
vette sborsare soldi 28 ad Armanno di Fara a£Qne
(1) Stai. 1493, 3 e. 31 p. 108.
{t) Ada I qu. 1.
^3) Ada I qu. 8.
44
di ricuperare il gonfalone certo consegnatogli a gaa-
rentigia di una tale somma (1).
Queste, per quanto mi fu dato raccogliere, erano
le principali entrate sulle quali potevano fare asse-
gnamento i nostri Vicinati nelle diverse epoche di
loro esistenza; ora dobbiamo indagare quali oneri
quali obblighi vi si contrapponessero.
Il primo e principale, quello che sta anche nella
più stretta connessione col modo, secondo il quale
ebbi a considerare la formazione di queste Yicinie,
è quello dipendente dai rapporti fra le stesse e le
chiese, che ne formavano il centro e che aveano loro
dato nome. Su questo punto veramente noi saremmo
quasi del tutto all'oscuro, se non possedesbimo i
frammenti degli Atti della Vicinia di S. Pancrazio, i
quali, come vedremo, ci forniranno mezzo per rin-
tracciare altri indizii dai quali indurne^ che questa
dovette essere condizione di cose assai più generale,
di quello che a primo aspetto non appaia.
Per cominciare quindi da quella di S. Paucra-
zio, recherò tutti quei brani, che meglio servano a
determinare i rapporti or ora accennati. Nei conti
del 1286 vi ha: den. 6 (1. 0,73) ad emendum unam
clavim in goro (coro) ecclesie; item den. 6 1;2 (1. 0, 79)
ad emendum unum carnazium (catenaccio) in supra-
scripto hostio gori ecclesie; den. 1 (I. 0, i2) Berga-
mino Romanie qui ivit acceptum clavim de gocario
(campanile): den. 14 et medium (1. 1^83) de quibus
empie fuerunt aulive (olivi) in dominico ulivarum prò
ipsa Vicin.; sol. 52 et medium (l. 76, 60) quos dedit
(4) Ada ap. Mazzoleni lib. A. Ms. "T, V, 8 in Bibl.
45
prò lignamine ecclesie; den. 3 (\. ,31) ad faciendum
esportavi Ugna extra dieta ecclesia. Nella assemblea
della Vicinanza del 23 Giugno dello • slesso anno si
trova proposto : cum ecclesia diete Vicin. sit coperta
et dicant Consules quod conveniens esset et utile per
ipsatn Vicin. quod ipsa ecclesia deberet intongari ( in-
lonicare) et aptari et quod banche deberent fieri in ipsa
ecclesia secundum quod utile fuerit quid volunt et eis
placuit debere fieri, Item quod lignamen quod avan-
zatum est ipsi Y^cin. prò conzamento ipsius ecclesie
sit in ipsa ecclesia et in curte presbiteri, passò: quod
ipsa ecclesia intongeiur et optetur secundum quod con*
veniens et utile est ad expensas ipsius Vicin. Et quod
banche fiant de ipsa ecclesia (1). Nei conti del suc-
cessivo 1287 troviamo esposta minutamente tutta la
spesa di riattamento della chiesa, che qui ommetto,
perchè mi condurrebbe troppo in lungo, sebbene sotto
altro aspetto sin interessantissima.
Agli 8 Maggio del 1293 in un'altra adunanza si
espone : cum pianeta qua consueti sunt uti per d.
lohannem de Lavello presbiterum ecclesie et luanupuU
lum d.ni s Pancratii ad dicendum et cele^randum
missas sint ita rupti et deguastati quod comode am-
plius uti non possint, si decide che sieno fatti di
nuovo, come pure che si facciano riparazioni alla
chiesa in alcune parti guasta. E cosi ai 3 Giugno
dello stesso anno sì approva la spesa di riparare la
porta del coro e i banchi sotto il portico della chiesa
stessa (2).
Ma più importante è un Atto del 25 Settembre
(i) Ada I qu. 5.
(2) Ada 1 qu. 1.
46
1294 col quale i Consoli della Vìcioia ad Alberto fiL
Bertolamii de Gastaldo de Scanzo presbitero noviter
electo et confirmato in ipsa ecclesia s. Pancratii a Do-
me della Vicinanza danno e consegnano arredi sacri,
libri e reliquie, che sono tulli particolarmente de-
scritti, e che dimostra come la Yicìnia non solo prov-
vedesse al mantenimento della chiesa, ma anche a
quanto era necessario al cullo e come insieme non
ne tenesse il cappellano che quale semplice deposi-
tario (1). Nel 6 Aprile 1295 trovo perfino ordinato,
che a spese della Vicini» sia fatta lilterare la piaxza
dai sassi e dalla terra, che la ingombravano, perchè
il prete nuovamente eletto voleva nella prossima do-
menica solennemente festeggiarvi la messa, non po-
tendo forse la chiesa per la sua piccolezza contenervi
tutti insieme i Vicini (2).
Non sempre però il più felice accordo passava
tra il clero ed i Vicini, e sebbene non ne cono-
sciamo le cause, tuttavia non è difficile arguire, che
il carattere invadente ed arrogante di quello non sarà
stalo una delle cause ultime di queste contestazioni.
Quindi nel 1286 tra le spese veggiamo registrato
den. 1 (1.0, 12) ad emendam unam lischam super
qunm fuit finita sentencia Vicin. de placito guod ha-
bebat cum presbitero (3); nel 1287 fra le entrale figu-
rano soldi 43 1/2 (I. 63,47) ricevuti da Guidotto da
Capriate occasione placiti quod erat inter dd. presbi-
terum et clericos s. Pancratii ex una parte et supra-
scriptos Vicinos ex altera (4).
(1) Ada II qu. 2.
(2) Ada a. 1. e.
(5) Jda I qu. 5.
(4) Ada I qu. 4.
J
47
Questi rapporti del resto ci dimostrano una con-
dizione di cose esattamente conforme a quella, che
ci è ricordata dallo Statuto rurale di Yertova del 1256»
dove nel brano di giuramento dei Consoli è detto:
item iuro — quod bene et bona fide manutenebo eccle-
Siam s. Marie de Vertoa et campanilum et campanas
et porticum ipsius ecclesie de omnibus illis rebus que
fuerint utilia et necessaria ipsi ecclesie et campanilo
et campanis et porticu (1); e questa dev'essere stata
condizione quasi generale a quell'epoca, quando le
sole antiche chiese pievano e la sola Cattedrale rac-
coglievano le decime, una parte dell' introito delle
quali doveva essere impiegata al mantenimento del
tempio e degli arredi destinati agli usi liturgici, men-
tre l'altre chiese sorte per ispontaneo impulso dei
vicini, sia della città, sia del contado, imponevano
agli stessi anche l'obbligo di tenerle riattate e prov-
vedute di un decoroso e sufiQcienie corredo pel culto.
Piuttosto si potrebbe chiedere, se la sola Yicinia
di S. Pancrazio si trovasse fra noi in queste condi-
zioni. Il fatto, che le più certe fra le antiche Vicinie
hanno nome solo da una chiesa, è già un argomento
sufficiente per accomunare a tutte quello, che sfor-
tunatamente non abbiamo che per una sola, e la
genesi stessa della Yicinia, la quale, come dissi, dovè
precedere il Comune, basterebbe a renderci alieni
dall'ammettere, che su questo punto esistessero delle
notevoli eccezioni. Furono i Yicini di S. Giacomo
della Porta, come già avvertii più volte, e non altri,
quelli che chiesero che la loro fosse parificata alle
(1) StaL di VerL { 3 p. 5 Rosa.
48
altre cappelle della città ; e se Tatto, con coi il ve-
scovo Giinla, come vedemmo, accorda quella domanda,
non contiene nulla, segno è che si sapeva per seco-
lare consuetudine che i nuovi oneri sarebbero stati
sopportati da quei Vicini. Se una volta entrale le
Vicinie neirorganismo del Comune, questo, sia per
rispondere meglio ai bisogni loro ed alle nuove at-
tribuzioni loro affidate, sia anche per un riguardo
alla crescente popolazione, sia anche per creare una
più equa ed armonica ripartizione delle forze loro, si
trovò obbligato a rimutarne in alcune p^rti i confini,
giova tuttavia ripetere, che insieme ebbe cura nello
Statuto del 1263 di avvertire, che con ciò non inten-
devasi sollevare alcun pregiudizio alieni persone in
aliquo iure scpulturarum, vel baptismi, vel alio iure
spirittmli qnod haberent in aliqua ecclesia (1); il che
lascia abbastanza intravedere, per cosi esprinaermi,
che la Vicinia ecclesiastica aveva preceduto la civile,
e che il Comune co' suoi rimaneggiamenti non inten-
deva recare offesa a quegli oneri o diritti, che nei
rapporti religiosi erano sanciti da una consuetudine
di gran lunga anteriore. E sebbene più in là non
accenni la nostra legislazione, nullameno possiaoio
ancora cogliere un punto, nel quale parmi si raffer-
mino pienamente queste induzioni.
Ho già avvertito ripetute volte, che le due Vi-
cinie di S. Grata e di Canale prima del 1263 do-
veano formarne una sola. La separazione fu fatta in
modo, che la chiesa di S. Grata dovea trovarsi topo-
graflcamente inclusa entro i confini della Vicinia a
(i) Stai. 1331, 2 § 36.
49
coi dava nome ; ma come si potrebbe spiegare la
cura che si ebbe nello Statuto di notare, che essa
chiesa restava comune anche all'altro Vicinalo di Ca-
nale (i), se non per questo, che, come per la piazza
e pel portico, una tale comunanza dovea essere posta
fuori di questione, in quanto, importando essa un
intreccio di diritti e doveri, il Comune non voleva
che per la nuova partizione da esso introdotta si
avesse a recare pregiudizio agli uni ed agli altri ed
a creare cause di futuri litìgi? Al Comune non
ispeltava determinare questi oneri o diritti o spe-
cificarli di più per questo, che da una parte ri-
guardavano una materia affatto estranea alla sua am-
ministrazione, e dall'altra li trovava già sanciti da
una secolare consuetudine; colla sua dichiara/.ione
però poneva in sodo, che dinanzi a lui, sebben se-
parate, nei rapporti colla chiesa le due Vicinie con-
tinuavano ad essere considerate come una sola, e che
per avventura chiamato a decidere su eventuali con-
testazioni, per mezzo de' suoi giudici avrebbe portato
una eguale sentenza. Se con quella clausola avesse
voluto fornire solo una indicazione topografica, essa
sarebbe stata affatto oziosa, perchè, una volta segnati
quei confini colla maggiore esattezza possibile, tor-
nerebbe difficile il poter immaginare quale interesse
poteva mai avere il Comune di ripetere con una spe-
ciale indicazione, che la chiesa restava inclusa nel-
Tona piuttosto che nell' altra Yicinia; mentre per
contro non dovea riuscire inutile l'aver posto fuori
di questione, che tanto l'uno che l'altro Vicinato po-
li) Stat. 135i, 2 i 32.
4
no
leva raccogliersi in quella chiesa, uniti eleggervi il
cappellano, che ciascuno per la sua parie era tenuto
al mantenimento dell' edificio e degli arredi, che in-
somma sotto questo rapporto nulla era slato iDnovato.
E lo Statuto ci fornisce altri consimili esempi,
i quali ci permettono di venire ad identiche conclu-
sioni. Già vedemmo che prima del 1263 il Vicinato
di S. Àgata si estendeva verso occidente sui luoghi, che
poscia formarono la Vicinìa cittadina di Arena. Quando ì
due Vicinati furono separati, il conflne ascendeva di-
rettamente dal fonte del Vasine sulla Via di Corse-
rola, passando tra la cosi detta Casazza e il convento
dei Carmelitani. Egli è aperto, che in siffatta condi-
zione topografica di cose la chiesa di S Agata e l'an-
nesso cimitero appartenevano esclusivamente a quel
Vicinato, che da essa anticamente avea pigliato nome;
eppure malgrado tutto ciò, lo Statuto dichiarò in
termini espliciti, e che pongono in luce la cosa me-
glio d'ogni altro commento: salvo et intellecto, quod
ecclesia s. Agathe et cymiterium eiusdem et ius ipsius
ecclesie intelligantur esse et sint Vicin. de Arena et
Vicin, s. Agathe sicut esse consueverant quando erant
(una) Vicinia tantum (1). Dal che veniamo a com-
prendere, che il Vicinato di S. Agata dovea avere
sulla sua chiesa diritti per lo ftieno uguali a quelli
che vedemmo esercitati dal Vicinalo di S. Pancrazio.
E un altro esempio n'è in pronto. Se il confine
tra le due Vicinie di S. Alessandro in Colonna e di
S. Leonardo, stabilito, come già osservai, nel 1263
in quel torno, partendo dall'Ospitale (ora Caserma)
(i) Stai. 1531, 2 i 35.
51
della Maddalena era slato Iraccìato io mezzo alla Via
S. Alessandro fino al ponte sul Serio alle Cinque Vie,
indi continuava nella slessa direzione di mezzodì fra
le contrade di S. Bernardino e di Osio sino ai con-
fini del suburbio (1), e se quanto restava ad oriente
di questa linea spettava alla Yicinia di S. Alessandro,
è aperto che in questa restava inclusa anche la chiesa
di S. Leonardo, che pure dava nome all'altra conti-
gua Yicinia. Però anche qui lo Statuto del 1263,
descrìvendo il Vicinato di S. Alessandro, credette
opportuno notare , che da esso doveasi intendere
detracta ecclesia s. Leonardi que debet esse de alia
infrascripta Vicin. que debet appellari Vicin. s. Leo-
nardi (2). Qui pure m' è giocoforza fare una osser-
vazione eguale alle precedenti : se tra la Vicinanza e la
chiesa di S. Leonardo non fossero esistiti anteriori
rapporti, la riserva dello Statuto si potrebbe appena
comprendere. Lo Statuto edito neH727 intese affatto
topograficamente quella detrazione, determinando che
ecclesia s. Leonardi cutn ilio plateolo qui est ante
portam maiorem per tantum devesi tenere di spet-
tanza della Vicinia omonima (3). Però qui si osservi,
che occorrevano speciali ragioni perchè in questa
partizione dei due Vicinati venisse completamente
separata la chiesa dall'annesso ospitale dei Crociferi,
il quale in quella vece, come risulta dagli Statuti e
da altri documenti (4), fu sempre considerato come
appartenente alla Vicinanza di S. Alessandro. E an-
(1) Stat i55i^ 2 SS M, 52.
(2) StaL eit, S 31.
(3) Stai. 1493^ 12 e. 17 p. 443..
(4) Perg, in BibL n. 343.
52
Cora si ponga mente, che quando non fossero esistite
quelle speciali ragioni, il Comune avrebbe potulo in-
titolare altrimenti questa nuova Yicinia costituita nel
1263, senza creare l'anomalia, che la chiesa, da cai
aveva nome, venisse a trovarsi entro ì confini di altra
Yicinia : come si fé' per quella di Antescolis, appena
la chiesa di S Maria divenne cittadina, e per quella
di Arena, appena venne separata dall'altra di S. Agata
e alla quale si applicò l'antichissimo nome, che tutta
abbracciava quella località (Ij; in ultima analisi, dando
altra denominazione al nuovo Vicinato slaccato da
quello di S. Alessandro, avrebbe potuto dichiarare
per esso, come fece per gli altri, che la chiesa di
S. Alessandro, la quale antecedentemente era il nucleo
di un'unica Yicinia, continuava ad essere comune fra
le due Yicinìe, in cui questa venne divisa. Ma la
ragione parmi di coglierla in ciò , che sebbene ,
quando nel 1171 il vescovo Guala accordò ai Croci-
feri di porre loro stanza in Bergamo, abbia anche
concesso loro di fabbricare una ohiesa sotto il titolo
di S. Maria (2), nullameno questa non sia stata eretta
dalle fondamenta, ma solo siasi ampliata una già
prima esistente e sacra al nome di s. Leonardo (3);
onde in fatto, e per rispetto ad un preesistente slato
di cose, e perchè forse, come non ne mancano altri
esempi, i Yicini stessi principalmente sieno concorsi
a quell'ampliamento, sia stato conservato il titolo an-
tecedente; per il che, per gli obblighi che in tal
guisa continuò la Vicinanza a mantenere verso quella
(1) Per elassi p. 53 seg.
(2) Lupi II, 1263.
(3) UoDchetti III, 147.
53
chiesa, Io Statuto dovette dichiararla spettante ad
essa, quantunque chiusa fra i conGni di quella di
S. Alessandro.
Nei più antichi tempi il Comune verisimilmente
credette opporiuno di affermare più esplicitamente
quegli oneri dei Vicinati. Certo se possedessimo in-
tera la Collazione XV dello Statuto vecchio, avremmo
una soluzione di questa questione, perchè dove tro-
viarao le rubriche: de terra emenda ad faciendum
cimiterium s. Alexandri in Columpna et de ipso cimi-'
terio f adendo; de ecclesia s. Salvatoris aptanda et de
campanili s. Cassiani (1), ci troviamo di fronte a
provvedimenti, nei quali il Comune credette certo di
dover intromettere la sua autorità, ma la esecuzione
dei quali e le conseguenti spese, come in generale
per altri provvedimenti, saranno cadute su queste
due antiche Vicinie, perchè il principio che questi
interessi locali fossero curati ad expensas illorum
quorum interest, era cosi radicato anche rispetto ad
altre cose di non minore importanza, quali le fonti
e le vie, che a niun patto si può credere dovesse
qui farvi una eccezione il Comune. Piuttosto è veri-
simile, che nei rimaneggiamenti che questo credette
di fare nei confluì dei più antichi Vicinati per coor-
dinarli più acconciamente ai nuovf ordinamenti ed
alla parte loro fatta nell'organamento cittadino, siasi
poscia, come avviene, meglio chiarito fin dove il Co-
mune potesse dovesse intromettersi colia sua in-
gerenza, e quindi siasi compreso, che la restaurazione
di uua chiesa, Tampliamento di un particolare cimi-
li) StaL 1248, ind. col. 15, |! 62, 63 col. 2055.
84
tero, il riattamento di un campanile, non erano cose
che io toccassero, che quando la utilità e la sicurezza
generale lo richiedessero» e che anche in questi casi
doveasi farlo con speciali provvedimenti, anziché eoo
sanzioni, che avessero vigore per quanto durava lo
Statuto in cui erano inscritte; per la qual cosa nelle
due ordinanze recateci incomplete dallo Statuto vec-
chio parmi di ravvisare l'ultima eco di quelKepoca in
cui, appena trascinate le Vicinie nelTorbita della vita
comunale, i limiti fra gli interessi locili ed i gene-
rali erano ancora male definiti ed incerti, né il Co-
mune s'era ancor fatto un giusto concetto de' nuovi
rapporti, ohe andavano formandosi, e che dovevano
sussistere affatto indipendenti dagli antichi.
La Vicinia di S. Pancrazio, come vedemmo, aveva
la sua chiesa a cui ampiamente provvedeva ; nulla-
meno, sentendo 1' influenza de' nuovi tempi creali
dalle ipocrite signorie de' Torriani, non reputò po-
tersi rifiutare da altri oneri, che avevano attinenza
col culto. Poiché, dal Borgo Canale trasportatisi i
frali Minori nel luogo entro la città, che poscia ebbe
nome di S. Francesco (1), nel 4294 chiesero di es-
sere sovvenuti dalla Vicinanza, intendendo nella loro
chiesa, che stavano fabbricando, innalzare una cap>
pella, che in perpètuo fosse chiamata capella seu al-
tare edificatum per vicinos Vicinancie s. Pancratii e
sulla quale sarebbe stato posto un segno, che sempre
ricordasse il fatto; e malgrado una ragionevole op-
posizione, che tentò rimandare ad altra epoca la pro-
posta, passò che si accordasse un ragguardevole sus-
(1) Ronchetti IV, 158.
58
sidìo (i). Cosi nel 1295 un poverello di spirito, certo
Paxinus de Mayis, ottenne un sussidio di lire 3 im-
periali ( 1. 87, 54) per edificare unum eremitagium
in Valle Tegetis occasione faciende ibi penitencie (2).
Questi accatti si saranno fatti indubitatamente anche
in altre Yiciuie, e cosi queste sciupavano i loro averi
a scopi del tutto all' infuori della loro azione in una
epoca, in cui, come vedremo, gli oneri sempre crescenti
avrebbero dovuto renderle restie dal largheggiare con
coloro, che pigliavano cosi a gabbo le basi fondamentali
della società, pur pretendendo di vivere, come altret-
tanti parassiti, a spese di questa.
Una caratteristica particolarità risulta dagli Atti
della Vìcinia di S. Pancrazio, quella, cioè, dell'obbli-
go che aveano i Vicini di accompagnare alla sepol-
tura quegli tra loro, che erano colpiti da morte. Se
in altri tempi ed in altri luoghi vi furono confrater-
nite, che provvedevano a ciò (3), non possiamo a
meno in questo fatto di ravvisare la forte solidarietà,
che legava fra loro questi Vicini dopo morte, ed il
fondamento religioso che ebbero in origine questi
Destri Vicinati. E di questo ne è una prova prima-
mente la circostanza, che la convocazione dei Vicini
per l'accompagnamento del morto era fatta a spese
di tutta la Vicinanza. Quindi nel 1283 si trovano dati
soldi 10 (I. 14, 59^ Bonacurso spatario prò eius me^
rito et fatiga guam habutt et habere dehet occasione
mprascripte Vicinancie ad vocandum homines occasione
mortuorum (4); in un verbale di adunanza del 1 Lu-
(l> Ada II, qu. 2.
(2) Ada II qu. 3.
(3) Murat. Antiqu. VI, 449 seg.
(4) Ada I qu. 1.
S6
glio 1292 si legge: cum lacobus Bonacursi spatarius
in servicio diete Vicinancie prò anno presente et etiam
per medium annum preteritum causa eundi ad sepuU
turas mortuorum vocasset vicinos diete Vicinancie^ ei
non sit ordinatum sibi aliquod salarium, per questo
passò quod suprascriptus lacobus spatarius habeat et
habere debeat de avere suprascripte Vicinancie tantum
ut hinc retro consuetum est habere (1). In secondo
luogo la Vicinanza provvedeva anche a sue spese a
parte del corredo pei funerali, poiché nel 28 Ottobre
del 1294 si propose e venne approvato di far reaptari
banchas que operantur prò corporibus mortuis in ipsa
Vicin, et etiam facere fieri ultra que sunt in ipsa
Vicin. sex alias (2). Quanto abbia durato questo pie-
toso obbligo dei Vicini, non m'è possibile dirlo. Ma
verso quest'epoca appunto coroinciavansi a fondare
confraternite di laici, che provvedevano anche a ciò (3);
e questo era affatto conforme alla natura delle cose.
iDQperocchè sotto Fazione incessante del Comune i
vincoli naturali della vicinanza andavano tramutan-
dosi in vincoli flttìzii, onde poco a poco perdendo il
loro carattere originario, non lasciavano ai Vicinati
cosi costituiti che una serie di obblighi al tutto
estranei a quelli, pei quali in principio aveano pi-
gliato forma e s' erano via via cosi rassodati entro
all'ambito della città e de' suoi borghi, da prendere
alfine una parte attiva nell'azienda del Comune stesso.
Non io mi distenderò, facendo il già fatto, per
(1) Ada II qa. i.
(2) Ada IL qu. 2.
(3) Stat. Cons, s. Michael de Puteo i ib, ms. iti Bibl.; Calvi
Effem. II, 254.
57
provare quanto sieoo aDiìchi i consorzi laicali di
beneficenza (I); piattosto resterà sempre il desiderio
di conoscere, se i Consorzi, che compaiono fra noi
nel secolo decìmoterzo, sieno una continuazione di
quelli, non veramente una creazione eoe novo, fosse
pur tolta a prestito da altre città. Quello di S. Mi*
chele del Pozzo Bianco, che quindi funzionava nella
omonima Vìcinia, dicesi fondato fin dal 1266, ma
solo nel 1272 approvato dal vescovo Guiscardo (2);
ma vi è lasciata troppa parte alle pratiche religiose,
e la vìsita stessa degli infermi non v' è permessa che
al Canevario del Consorzio, sempre colla licenza dei
Consiglieri ; la deliberazione che, raggiunto un certo
capitale, il di più si distribuisse ai poveri, la vedia-
mo cosi subito abolita per volontà stessa del cappel-
lano di S. Michele (3), che sembrami questo Con-
sorzio essere sorto per tutt'altri fini da quelli, pei
quali s'erano costituiti gli antichi. Cosi si potrebbe
credere fondato nel 1272 anche quello di S. Ales-
sandro .della Croc£, che esercitava la sua azione entro
i limiti della Vicinia accuratamente descritti ne' suoi
ordinamenti, se non trovassi ch'esso si riattacca in-
dubbiamente ad un Consorzio assai più antico, là
dove tra i suoi obblighi mantiene anche quello di
distribuire a Pasqua indistintamente a ricchi e poveri
l'agnello benedetto, e ciò in ossequio ad una antica
coDsueludine (4).
(t) Murat. Antiqu. VI, 451 seg.
(2) Peregr. Vinea 2. 39 ; Stai. Consort. cit i 1.
(3) Stat. Consort cit. || 25, 32.
(4) Calvi Effem, II, 254. Una quitanza del 1337, tra le carte
del compianto Tiraboschi, che passarono alla Civ. Biblioteca,
accenna al Consorzio vecchio di S. Alessandro in Colonna
(Ser. Ili, n. 76.;
58
A mio avviso, tolgono ogni dubbio sa questa
ioterpreta/.ioDe gli Atti della Vicinia di S. Pancrazio
dove nel 4292 troviamo accennato ai socios et consor-
cialles Consorcii veleris beati s. Pancratii (1), e dove
vediamo la Vicinia esercitare una cosi spiegata inge-
renza nella amministrazione di questo Consorzio, da
persuadermi risalire esso ad una epoca di gran lunga
anteriore, quando la carità non si teneva ancora un
esclusivo monopolio del prete (2) e quando questi
Consorzi, non per anco aggravati da inconvenevoli
spese di culto, che ne alteravano le natura e io sco-
po (3) e davano appiglio ad indebite intromissioni,
non erano soggetti ad altra sorveglianza che di quelli,
a beneficio dei quali erano istituiti. Quindi in un
verbale del 1289 trovo proposto ai Vicini quid volunt
et vobis placet debere fieri super facto Consortii s. Pan-
cratii, e passò air unanimità che quatuor sapientes
ipsius Vicinancie eligantur per Consules ipsius Vicin.
qui habeant baliam eligendi duos consortialles una
cum suprascriptis Consulibus unus quorum sit. Cane"
varius et alius Notarius et qui ipsi duo Consortialles
iurent et satisdent ut supra dictum est nelle proposte
fatte dai Vicini (4). Agli 8 Gennajo del 1297 cum
plura sint fienda per Consules nomine ipsius Vicinancie
tam occasione Consorcii ipsius Vicin. quam occasione
Canevarii cei. Gusmerio de'Gambazzi fé' varie pro-
poste riguardo al Consorzio, e fra Taltre che per asta
pubblica si affittino i suoi beni al miglior offerente,
(1) Ada II qu. 1.
(2) Cfr. Capit Ital Karoli M. i3 in PadelleUi Fontes p. 333.
(5) V. il voto del Lupi II, 1014.
(4) Acta I qu. 6.
59
OD de passò quod iura et bona ipsius Consorcii incan'
tentur predicto modo et forma. Poi al successivo 1.°
Luglio si trova esposto: Cum secundum formam su*
prascripti Consilii cel. per Consules diete Vicinancie
et per Sapientes ad hoc ellectos sint ellecti dd, lacobus
de Zoppo, Bedeschus de Curteregia index, Castellinus
d, Petvi Penchene, Andrea de Totelmannis, Guidoltits
de Capitaneis (de Scalve) cet. socios et consorcialles
Consorcii veteris beati s. Pancratii penes dd. Tazinum
de Rosciate iudicem, Bonaventuram de Feragallis et
Fustinum de Palathina socios et consorciales ad recu-
perandum et reponendum bona ipsius Consorcii, et ea
distribuendum in usum pauperum, quid vultis et vobis
placet debere fieri per ipsos socios et Consorciales tam in
eligendo Canevarium et Ministrum qui bona et iura
dicti Consorcii reservent et retineant in usum paupe-
rum quam ad recuperandum ab aliis qui ipsi Con-
sorcio tenentur tum etiam ad omnia necessaria ipsius
Consorcii vel quid aliud cet. Quibus lectis et propositis
d. GuilL de Feragallis consuluit quod suprascripti dd.
qui sunt electi consorciales debcant esse et esse intel-
ligantur consorciales suprascripti Consorcii : Et quod
si aliquis ex eis decederet quod ipsi sodi et consor-
ciales debeant elligere per se unum in locum illius qui
decederet. Et quod ille quem sic ellegerint sit et esse
intelligatur socius et consorcialis dicti Consorcii. Et
quod Consules quos nunc elligerent teneantur et debeant
in pena et bano sol. 20 imper. {l. 29, ì8) prò quolibet
eorum de eorum proprio avere infra quindicem dies ab
inceptione sui Consolatus facere postam seu proposicionem
in suprascripta Vicinancia inter Vicinos et Credendarios
diete Vicin. quid habent facere ipsi Consules in fa-
60
cendo eligere Canevarium et Ministrum ipsius Con-
sordi ut in proposicione conlinetur. E questa proposta
venne approvata (1).
La Vìcinia adunque era rappresentata continua-
Diente nel Consorzio per mezzo de' suoi Consoli ; ma
qui non si arrestava la sua benefica ingerenza, io
quanto essa credeva del suo dovere e insieme del
suo diritto io stabilire le norme per l'andamento eco-
nomico del Consorzio stesso. Diffatti in una adunanza
successiva alla precedente, della quale ho recato i
principali punti, passarono queste proposte fatte da
alcuni de' Vicini : quod qui sunt ellecti consorciales
dicti Consorcii possint et debeant elligere cum Consu'
libus diete Vicin. Canevarium dicti Consorcii et mini-
strum dicti Consorcii qui Canevarius possit et debeat
recipere bona et res et fructus et redditibus qui debentur
et debebuntur ipsi Consorcio ab illis qui debent et debe-
buntur illud dare ipsi Consorcio. Et facere eis cartas
solucionis de omni eo toto quod sic reciperet. Et quod
suprascripti consorciales non possint nec debeant expen-
dere de sorte seu de capitali averis dicti Consorcii sed
possint solummodo tantum de usufructibus et redditibus
illius Consorcii expendere in servicio ipsius Consorcii
in distribuendo eos in usu pauperum, E il Canevario
sia tenuto dare cauzione per quanto riceve a conto
di detto Consorzio. Inoltre che fra i Consorziali pre-
senti nella chiesa si eleggano incontanente il Canevario
e i due Ministri, l'uno notaio, l'altro laico, il primo dei
quali tenga nota delle entrate e delle spese. Durino
in carica solo un anno dacché avranno dato cauzione.
(1) Acta II qu. 1.
61
Ed entro olio giorni prima della loro scadenza sieno
scelli i successori. FA quod Consules ipsius Vicin, una
cum Canevario et Ministro et consorcialibus diete Vicin.
inquirant modis omnibus quibus melius potuerint de
emere vel fictum vel in aliquo alio facto destribuere
denarios dicti Consorcii. Che il Canevario enlro olio
giorni debba fare la consegna al suo successore et
quod omnia que ad presens ordinabuntur in predictis
habeant vim decreti. Alle quali proposte, tutte appro-
vate, sì aggiunse anche questa : quod postquam desi-
gnatum erit ipsi Canevario totum illud quod ad pre-
sens debetur ipsi Consorcio de denariis et rebus, quod
Consules diete Vicin. debeant facere postam in dieta
Vicinantia inter Vicinos diete Vicin. Et ibi certificare
quid et quantum est penes ipsum Canevarium de bonis
et rebus et denariis ipsius Consorcii (1); dal che ve-
diamo che l'intera vicinanza faceva un severo riscon-
tro di quanto era posseduto dal Consorzio. Che anzi
in una adunanza del 30 Novembre dello slesso anno
essendosi conosciuto dai Vicini, che presso certo Ca-
stellino Penchene giacevano infruttuose L. 38 soldi 16
imp. (I. MJ2, 30), venne deliberalo che i Consoli
presentemente in ufficio dovessero invenire aliquod
fictum ad emendum prò ipso Consorcio de ipsis de-
nariis (2).
Il male però fé' capo anche qui : -i frati Minori
installatisi in sui confini della Yicinia, memori della
loro professione di accattonaggio, come aveano chiesto
un sussidio alla stessa per la fabbrica di una cap-
pella nella nuova chiesa che stavano erigendo, cosi
(1) Ada a. 1. e.
(2) Acta a. 1. e.
62
non dimenlicarono nel 1294 neppure il Consorzio,
^che doveano conoscere abbastanza provveduto; onde
avendo esposto che sì trovavano in maxima quanti-
tate et in magna necessitate (1), ottennero di esser
soccorsi con 100 soldi imperiali (I. 145,90), tolti
cosi ai poveri del Vicinalo, che soli v'aveano diritto.
In questo e nel precedente punto abbiaoìo adun-
que trovato ancora sulla fine del secolo decimoter/.o
le traccie del modo con cui si sviluppò Tanticbissima
Vicinia; obbligo di mantenere la chiesa e gli arredi
sacri; concorso ai riti funebri dei Vicini ; associazione
a sollievo dei poveri del Vicinato. Forse di fianco a
questo vecchio Consorzio, completamente laico negli
scopi e nella amministrazione, n'era sorto uno, come
quello di S. Michele del Pozzo o Taltro riformato di
S. Alessandro della Croce, dove, sotto specie di be-
neficenza e di carità, s'era lasciato un campo lar-
ghissimo a pratiche religiose, luminarie, suffragi,
feste e ad altrettali opere di umana superstizione,
che ne traviavano il fine; laonde fu per avventura
allo scopo, che il vecchio Consorzio non avesse a
deviare dalla sua prima istituzione, che la Vicinia
reputò opportuno di occuparsene con tanta solerzia
sulla fine del secolo decimoterzo, e, riaffermando ripe-
tutamente, che esso non dovea avere altro fine che le
distribuzioni in soccorso de* poveri, dettò norme si-
cure per essere guarentita, che a questo intento non
si sarebbe mai venuto meno. Cosi essa tenne netta-
mente separati gli obblighi che le incombevano e
rispetto al culto e rispetto alla beneficenza, e diede
(1) Ada II qu. 1
63
ai posteri ud esempio tanto pib onorevole, quanto
meno conosciuto nella modesta cerchia in cui veniasi
compiendo.
Fino ad ora ho considerato le Vicinie nelle loro
forme più originarie di esplicamento. Non voglio dire
con ciò, e raffermarlo sarebbe certamente contrario
alla natura delle cose, che fin qui e non oltre do-
vesse giungere in principio la loro azione, perchè il
concetto, che costituisce l' intima essenza della vici-
nità, poteva estendersi anche alla mutua difesa ed in
generale al dovere di promuovere tutti quei provve-
dimenti, che fossero per riuscire giovevoli al benes-
sere di quanti si trovavano in quel rapporto ; intendo
piuttosto, che appunto di tutti questi obblighi, od
almeno del maggior numero, vediamo essersene im-
possessato il Comune in un'epoca posteriore, ed averli
cosi svolti e regolati, da modificarli profondamente e
in conseguenza da attribuir loro un aspetto al tutto
diverso da quello che in origine doveano avere. Quei
di Valtesse, posti ad una certa distanza dalla città,
si saranno, per così esprimermi, sentiti certo più vi-
cini tra loro, che non con quanti abitavano il vastis-
simo Vicinato cittadino, di cui facevano parte, e que-
sto tanto più quando anch'essi poterono avere fin
dal secolo undicesimo nella loro chiesuola di S. Co-
lombano (1) un centro di unione più opportuno, di
quello non fosse la chiesa suburbana di S. Lorenzo;
e cosi dovette a una cert' epoca intendere la cosa
aDche il Comune, se tentò, loro malgrado, sottoporli
come rustici al fodro dei terreni, quasi formassero
(1) Corogr. Berg. p. 460.
64
una separnta comunanza. Ma la sentenza favorevole
che oUennero nel 1231 (1), dimostra che gli origi-
nari principi!, pei quali s'era tradotto in atto il con-
cetto della vicinanza, aveano fatto luogo ad altri prin-
cipii derivanti dalle speciali convenienze del oìomenlo:
quello che una volta appariva come il simbolo in coi
si concretava la vicinanza, il centro da cui poteva
irradiare una serie di altri obblighi, ora perdeva del
suo valore di fronte alla natura degli obblighi stessi,
alla maggiore o minore loro gravezza, all'indirizzo
che il Comune aveva dato a tali obblighi, per quanto
questi, nella loro essenza, potessero trovare attinenze
con quelli di un'epoca anteriore; ed è appunto io
questo secondo stadio eh' io mi accìngo a prendere
in esame la condizione dei nostri Vicinati.
Il primo atto della Vicinanza può tenersi quello
in principio d'anno di dare, mediante buoni ed idonei
fideiussori, una generale sicurtà al Comune. Questa
pratica era imposta anche ai Comuni del contado, i
quali cosi guarentivano de attendere precepta Vicarii
(RectoriSy Potestatis) et Comunis Pergami qui nunc
est vel prò temporibus erit, et eius precepta et Comu-
nis Pergami obedire et sustinere per se fodra honera
et factiones Comunis Pergami (2). Qui è riassunto in
breve tutto ciò, di cui stavano garanti questi fideiussori;
laformola di giuramento posta negli Statuti del 1353,
del 1453 e del 1493 dimostra più apertamente e più
minutamente quanto esigeva il Comune di Bergamo
dai Vicinati e quali obblighi loro imponesse (3).
Esisteva però una differenza, almeno nei secoli
(i) Ronchetti IV, 49.
(2) Stat. 153i, 2 § 59.
(3) Stat, 1353, i $ 73; Stat. Ii53, 10 $ 48; Stat. 1493, 10
ce. 17, 18 p. 373 seg.
65
decimoterzo e decimoquarto, ed era questa, che i fl-
deìussorì presentati dai Comuoi rurali dovevaoo es-
sere civitatis et burgorum adiacentium civitati Per'
gami subiecti iurisdictioni Vicarii et comunis Per^
gami (i), mentre sembra che pei Vicinali i Consoli
stessi, pel fatto della loro elezione, fossero tenuti a
prestare questa generale sicurtà ; laonde, mentre essi
chiedevano ai Vicini convocati in assemblea ai primi
di Gennaio di essere autorizzati a dare quella mal-
leveria generale, questi stabilivano anche contempo-
raneamente quod si aliqua briga vel pericullum im-
minerei ipsis Consulibus prò aliqua de causa occasione
ipsius satisdationisy qvod debeant liberari et trahi ad
expensas ipsius Vicinancie et Vicinorum eiusdem (2),
e questa clausola si trova ripetuta ogniqualvolta si
tratti di autorizzare i Consoli a prestare quella si-
cortà, poiché è evidente che in caso contrario sarebbe
stato ben diffìcile trovare persone, che volessero ac-
cettare un tale ufficio. Un eguale principio fu fatto
valere nella stessa Vicinia di S. Pancrazio nel 1296,
poiché essendo stata condannata a pagare una grossa
multa al Comune, né potendo si tosto dividerne
r importo tra i Vicini, in Consiglio del 17 Luglio
venne stabilito di fare un mutuo, di dare facoltà ai
Consoli di scegliere fra i meliores o più abbienti co-
loro, che ne stessero garanti, ma in pari tempo fu
dichiarato che il mutuo cosi fatto si dovesse fino
alla estinzione tenere come debito di tutta la Vicinia,
e non altrimenti (3).
(1) Stat. 1331, 2 ! 59.
(2) Ada S. Pancr, I. qu 3.
(3) Ada II qu. 3.
66
La convocazione dell'assemblea de* Vicini per dare
quella sicarlà non sarebbe slata in effetto che una
mera formalità, in quanio che strettamente la esigeva
Io Statuto generale del Comune, né i Consoli, come
tali, potevano sfuggirvi ; la espressione' degli Atti nei
loro verbali : et ipsi Consules non velini facere ipsatn
satisdationem sine parabola vicinorum de Vicinancia (()
dimostra che il consenso non era assolutamente ne-
cessario, ma che dipendeva dalla volontà dei Consoli
il richiederlo; questi però lo richiedevano sempre in
quanto che, nel mentre veniva loro accordato, erano
tenuti anche indenni da ogni aggravio e da ogni
spesa per espressa deliberazione dei loro rappresen-
tati. Va senza dire, che le spese degli atti di sicurtà
cadevano sulla Yicinia, e che quindi figurano per le
prime in ogni conto annuale (2).
Negli Statuti compilati durante la dominazione
Viscontea e la Veneta non sono più i Consoli, che de-
vono prestare questa generale malleveria, ma in prin-
cipio di ogni anno in ciascuna Vicinanza o Comune del
contado si doveano eleggere uno o più Sindaci, che
avessero facoltà di obbligare anche con giuramento i
proprii beni e quelli dei loro vicini alla esatta osser-
vanza dei mandali del Governo, del Podestà e del
Comune di Bergamo. Almeno due terzi de* Vicini,
maggiori di diciolto anni, doveano concorrere alla
elezione di quei Sindaci (3).
Sebbene brevemente, nullameno debbo accennare
alla importanza politica che per un momento ebbero
(1) Per esemp. Ada I qu. 3.
(i) Ada cit passim.
(3) Stai, 1353, i 8 73; Stai, 1453, 10 § 48; Stai. 1493, 10
ce. 17, 18 p. 373 seg.
67
le nostre Yicìnie ed i loro Consoli. Quando, dopo
quasi quattro anni di sanguinose lotte civili, nel 1230
]e parti spossate vennero a concordia, si formò la
Società del Popolo, la quale s'era prefisso per iscopo
honorem et bonum statum cotnunis et totius civitatis Per*
gami ac virlutis eius et specialiter populi et paraticorum
civitatis et virtutis Pergami. Nei capìtoli, che, sotto
forma di giuraooento, ne descrivono l'organannento e
determinano la cerchia di sua azione, si trova anche:
et dabo fortiam et virtutem ut de quolibet paratico et
de qvalibet Vicinantia civitatis et suburbiorum Perga-
mi, qui paratici et Yicinantie venerint ad hanc Socie'
tatem, sint et esse debeant ad Credentiam Comunis
Pergami duo ad minus (ì). Il giovedì grasso nella
Camera del Comune si ragunarono i Consoli dei Pa-
ratici e delle Yicinie ed approvarono gli Statuti di
quella Società, poi, fatta raccogliere il venerdi se-
guente l'assemblea generale del popolo, li videro
pienamente confermati (2). Il chiamare ad accolta il
parlamento del Comune era competenza dei Consoli
Maggiori dapprima, poscia del Podestà (3), onde qui
vediamo che, nella confusione creata da questo lungo
periodo di partigiane lotte tra la nobiltà, il popolo
si sostituì all'autorità degli uni e deli' altro, e per
mezzo dei Consoli dei Paratici e dei Vicinati fé' rac-
cogliere la generale conclone del Couìune e vi fece
approvare quello Statuto, col quale esso per la prima
volta segnava la sua comparsa sulla scena della no-
stra storia (4)
(i) Stai. 1248, 13 § 51 col. 2017.
(2) Stai cit. col. 2017 seg.
(3) Fertile St. d. Dir. It. II, 2, 34, 128.
(4) Su questo punto della nostra storia mi occuperò in
altro scritto.
68
Che se era prescritto, che quella Viciaia, la quale
avesse fatto adesione alla Società del Popolo, dovesse
avere due de' suoi membri Della Credenza o GoDsigiio
Generale del Comune, non so d'altra parte se io
questo lo Statuto abbia avuto la sua piena esecu-
zione; certo però è degno di nota, che i Consoli
delle nostre Yicinie raffermarono col loro giuramento
la pace del 1251 frn Brescia e Bergamo e insieme sì
obbligarono di farla giurare entro tre giorni ai loro
Vicini (1); il che dimostra, che in luogo della gene-
rale conclone del Comune, che via via più raramente
veniva convocata, ed alla quale anche in questo pe-
riodo di decadenza sembra dovrebbe essere spettato
il dare solennemente la sua sanzione a quel trattato
di pace (2), si trassero in campo i Consoli de' Vici-
nati, e si tenne che il loro giuramento e quello dei
loro Vicini avrebbero conferito una uguale autorità
a quell'atto. Trovo poi inoltre in uno Statuto del
1253, che, trattandosi della difesa delle frontiere, i
Consoli delle Vicinie e dei Paratici doveano essi pure
intervenire nel Consìglio generale di Credenza, pren-
dervi parte alle deliberazioni e concorrere col loro
voto a confermarle (3). Dopo d'allora non trovo più
traccia della parte presa nei Consigli del Comune
dalle Vicinie, ossia dai loro rappresentanti ; questi
rientrarono nella modesta cerchia delle loro attribu-
zioni, dalla quale erano per breve ora usciti, ed at-
tesero a rispondere, come potevano, agli oneri che a
larga mano il Comune andava continuamente gra-
vando su di essi e sui loro Vicini.
(1) Lib. Pot Brix fol. 322 v.
^2) Cfr. Penile II, 2, 115 seg.
(3; H. P. M. XVI, 2, 2066.
69
Udo degli obblighi che cadevano sol Consoli
delle Vicinie, del pari che su quelli dei Comuni fo-
resi, era quello di denunciare entro otto giorni, sotto
pena di lire venticinque, omnes violentias, occupatio-
nesy invasiones, molestationes et turbationes manifestas
et notorias factas et que amodo fient in ipsis Vici-
nantiis (1). Questo discendeva già da una legge di
Pippino (2), come ne discendeva V altro obbligo di
dovere entro un giorno od al più entro due, parte-
cipare al Podestà le ferite od omicidii avvenuti nella
Yicinia, sotto la pena, da pagarsi in proprio, di lire
cinque imperiali quando la ferita non fosse susse-
guita da morte, e del doppio in caso contrario (3).
E finché si comminava la pena di cento lire a quella
Vìcinia (o Comune), che violentemente avesse impe-
dito la cattura di un bandito, se questo entro tre
giorni non veniva rimesso in potere del Comune di
Bergamo (4), il peso non era grave né ingiusto, in
quanto la Yicinia avrebbe sempre potuto evitare una
tale pena, per poco che avesse rispettato i decreti
degli officiali del Comune.
Ma per uno di quegli errori, che prevalsero nella
età di mezzo nella applicazione delle pene, e pei
quali talvolta si teneva ad ignominia di un intero
casato la colpa di uno solo de' suoi membri (5), quasi
la responsabilità di uno dovesse gravare su tutti,
anche le Vicinie si trovarono coll'andare del tempo
(i) Stat 1453, 9 S 201 : Stat. 1493, 9 e. 26 p. 298.
(2) Capit Pipp, 8 in PadeUelti p. 370.
(3) Stat. 1453, 9 8 201 ; Stat. 1493, 9 e. 185 p. 342. V. Sto-
tuto di Vertova % 47 p. 18.
(4) Stat. 1331, 9 § 36.
(5) Penile V, 376 seg.
70
di fronte ad obblighi gravosissimi. Da priDcipìo, quan-
do ii malfattore fosse rimasto ignoto, i danni del-
l'incendio, e quelli recati alle piantagioni od ai se-
minati, erano risarciti dai Vicini dei Comuni, nei
quali il danno fosse avvenuto; che se ciò succedeva
in civitate Pergami vel in burgis vel etiam in terra
que sit de vicinantia civitatis vel burgorum vel in ter-
ritorio civitatis in quo si aliquis habitaret faceret vi-
cinantiam cum civitate vel cum burgis Pergami resti-
tuatur sibi dampnum datum per Rectorem arbitrio
duorum bonorum hominum quos Rector elegerit (1).
Siccome però, e lo vedremo nel corso di questi cenni,
vi ba nella nostra legislazione una continua tendenza
a pariflcare i Vicinati cittadini ai Comuni del con-
tado^ cosi più tardi i danni apportati nella città e
nel suo territorio non vennero più risarciti dall'in-
tero Comune, ma dalle singole Vicinie entro i con-
fini delle quali erano avvenuti. Quindi è che vediamo
estesa a queste la disposizione quod si daretur ali-
quod dampnum per incendium incisionem vel robariam
destructionem vel aliquo alio modo — la Vicinia ed i
Vicini in quorum locis vel terretoriis ipsa damna facta
essent sieno obbligati a compensare i danneggiali, se
entro tre giorni non avranno consegnato il reo, salvo
regresso contro i danneggiatori. Non aveano luogo
queste pene quando fossero conosciuti i malfattori,
dove si potesse dimostrare che erano in tal nu-
mero, da non poterli catturare. Non andavano esenti
da questa pena, che i minori di 14 anni, le vedove,
coloro che avessero passato i 70 anni; ma le Vicinie
«
(i) StaL 1248, 9 SS 26, 27 col. 1940 seg.
71
e gli altri luoghi, che dopo fatta denuncia ai loro
Consoli, non avessero cacciato il bandito reo di quei
misfatti, doveano sostenere tutto intero il risarcimento
dei danni (1). E siccome, per la malvagità dei tempi,
noD sempre era possibile conoscere i rei, o, cono-
sciutili, catturarli, cosi è aperto, che quante volte
saranno avvenute violenze di questa natura alla pro-
prietà, l'intero Vicinato in ultima analisi n'avrà por-
tato la pena. Nella posteriore legislazione le Yicinie
non furono più tenute a questo gravoso obbligo (2),
poiché fu speciflcatamente determinato, che .ad emen-
dationem damnorum datorum de die nec de nocte non
teneantur vicini viciniarum habitantes intra muros
civitatis et suburbiorum nec ipse Vicinie.
Che se tali me2zi credevansi i più adatti a sal-
vaguardare la altrui proprietà, tanto più si doveano
reputare opportuni per opporre un argine ai delitti
contro le persone, o per punirli se già commessi. Se
sotto un certo aspetto i Comuni possono definirsi
una società di mutua guarentigia (3), tanto più pos-
siamo comprendere come i Vicini di un luogo po-
tessero guarentirsi Tun l'altro i danni eventuali che
loro potevano avvenire, e come soltanto coloro, che
entravano in questa associazione, creata dai vincoli
della Vicinità, potessero partecipare dei vantaggi della
mutualità ; lo stesso nostro Statuto in una delle sue
parti più vecchie lascia ancora intravvedere le traccio
(i) Stat. 1331, 8 § 18.
(2) Cfr. Stat. 1433,^9 % 114 eoa Stat. 1493, 9 e. 200 p. 347
seg. emendato a p. 478 seg.
(5) Cibrario Econ. Poi. del M, E. 1, 196 ; Fertile V, 386, 644.
Così lo lascia ammettere un documento pavese del 1084; Ficker
Forschungen Ili, 470; IV doc. 85.
72
di siffatta islitazione, sorta affatto spoDtaneameDte (i),
e che gettava le sue radici ben lontano nei tempi (2).
Il Comune la volse a suo profltto, reputando che in
tal modo tutti sarebbero stati interessati a scoprire
i rei, se rendeva coattivo, ciò che dapprima non ers
che volontario, se dava l'aspetto di una pena per una
colpevole inerzia o vergognosa pusillanimità a ciò che
prima non era che un doveroso risarcimento. Da
questo campo di idee è lecito supporre cbe il nostro
Comune sia stato solo più tardi condotto ad aggra-
vare di una eguale responsabilità i Comuni del con-
tado ed i Vicinati cittadini per gli omicidii avvenuti
entro i loro confinì, perchè nella IX Collazione dello
Statuto vecchio, dove a buon diritto dovremmo tro-
varne qualche cenno, non ve ne ha traccia alcuna (3).
Forse la cosa si trovava già regolata nello Statuto
del ii63, andato perduto, perchè sulla fine del se-
colo decimoterzo troviamo già applicata questa severa
misura, come vedremo tosto, alla Vicinia di S. Pan-
crazio, ed è assai verisimile che da quello si debbano
ripetere !e relative disposizioni, che si trovano nello
Statuto del 1331 e che, salve alcune modificazioni,
compaiono in tutti i posteriori (4).
Ommettendo, perchè troppo in lungo mi trasci-
nerebbero, tutte le circostanze, minutamente enume-
rate in quegli Statuti, che potevano mitigare od anche
annullare quella responsabilità, noto soltanto che era
(i) Stat. 1248, 9 {§ 26, 27 col. 1940
(2) Capii. Karoli M. 15 in Padelletti p. 353.
(3) Ciò risulta evidente confrontando Stat, 1248, 9 § 49
col. 1952 con Stat. 1351, 9 S 32.
(4) Stat. 1331, 9 I 19; Stat. 1433, 9 SS 38, 59; Stat. 1493
ce. 148, 149 p. 329 seg. e 477; cfr. Stat. 1333 fol. 46 v.
73
stabilito per principio che si in aliquo territorio ali'
cuius loci districtus Pergami seu Vicinia civitatis et
suburb. Pergami interfidetur aliquis, quod comune
illius loci vel terretorii seu Vicinia solvat Comuni Per-
gami libr. centum imperialium nisi malefactorem seu
malefactores designaverit in fortiam comunis Pergami
infra quinque diespost ipsum maleficium commissum (1).
Per quaDlo risulta dai pochi frammenti degli atti
vicinìali a noi pervenuti, questa pena venne applicata
con tutta severità. Quindi nei coosigli della Vicinia
di S. Pancrazio del 1290 troviamo, che per l'omicidio
avvenuto il giorno 4 Febbraio in persona di certo
Zìgaia da Pontirolo, il Podestà avea già intimato che
fossero consegnati l'assassino o gli assassini, onde il
giorno 5 già si radunava l'assemblea del Vicinato per
deliberare sul da farsi; e la multa dovette venire
pagala, perchè quei della Vicinia non erano riusciti
a conoscere ed a catturare i malfattori (2). Così nel
1296 troviamo un'altra condanna di 100 lire imp.
( I. 2918, 30) per la uccisione di certo Zambono di
Lanfranco Barbiere, e questa pure fu pagata (3). Nel
1303 nella stessa Vicinia veniva ammazzato Bonino
de' Tarussi, ed anche qui la pena era inesorabilmente
pagala, perchè i malfattori erano sfuggiti alle ricer-
che di quei Vicini (4).
É bensì vero che lo Statuto avea stabilito quod
Vicinia locus vel burgus que substinerent aliquam con-
dempnationem vel aliquod dampnum prò aliquo homi'
(1) Stat, 1351, a. 1. e. e tutti ì posteriori.
(2) Acta I qu. 6.
(3) Acta II qu. 3.
(4) Acta in Mazzoleui lib. A ms.
74
oidio vel malef odore, regressum habeant et habere
possint contra ipsos homicidiariox et malefactores et
eorum heredes et res et bona, nec possint exire de
bannis eis datis, nisi prius integre solverint ipsis Vi*
cinanciis et Comunibus omnia dampna ef expensas
que sostinuissent occasione predicta (i); ma non sem-
bra che le Vicinie né approfiUassero, sia per ischi-
vare le noie di una procedura, che parecchie volte
avrà naufragalo di fronte alla impotenza di chi avea
commesso il delitto ; forse anche perchè iu que' tempi
molte volte la strapotenza del malfattore, o di chi gli
avea dato il mandato, rendesse illusorio o pericoloso il
giovarsi di questo beneficio accordalo dalla legge;
onde lo Statuto provvide quod aliquis Consul alicuius
Vicinie non possit facere aliquam propositionem inter
Vicinos suos de remittenda aliqua condempnatione in
totum vel in partem alicui malefactori vel bannito prò
quo vel cuius occasione essent condempnata ipse Vicinie
vel Comunia, sub pena libr. 25 imp. prò quolibet Con-
sule. Et quod finis et remissio que fieret non valeat
nec teneat, nisi prius habita et recepta fuerit pecunia
per ipsas Vicinias et Comunia (2).
É agevole l'ammettere, che le limitate rendite
dei portici e delle aree pubbliche riuscissero insuffi-
cienti a far fronte a questi casi straordinari, Dei
quali l'ammontare della pena trovavasi con tutta ve-
risimiglianza aggravato dalle spese della procedura
avviata contro la Yicinia stessa , o quanto meno
dalle penalità derivanti dagli inevitabili ritardi nel
raccogliere una somma abbastanza ragguardevole. Se
(1) Stat 1531, 9 i 19.
(ì) Stat 1331, 2 S 39.
75
la Vicinia aveva capitali proprii, cbe fossero disponi-
bili in breve lasso di tempo, ad essi poneva mano;
in caso contrario divideva tra i Vicini V importo della
con^janna, dalla seconda metà del secolo decimoterzo,
sulla base dell'estimo. Questo secondo sistema era
prescritto anche dagli Statuti, quando le Yicinie non
aveano più patrimonio proprio (i) in luogo dell'ante-
cedente ed affatto irrazionale della distribuzione per
fuochi. Gli esempi non mancano nei conti della Vicinia
di S. Pancrazio. Nel i290, per soddisfare al pagamento
della condanna in cui essa era incorsa per la ucci-
sione di Zigalla.da Pontirolo deliberò all' unanimità
quod ipsa condemnatio solvatur de denariis brevis il-
lius quos d. Castellinus tenet ab ipsa Vicinantia, e cbe
i Consoli debeant pregare ipsum d. Castelinum quod
amore ipsius Vicinantie debeat solvere ipaos denarios
ipsius Vicin. (2) Nel 1296 pure per soddisfare alla
condanna subita per la morte di Zambono, la Vici-
nanza decise di assumere a mutuo lire ìiS imp.
( 1. 3647, 80) e di scegliere alcuni tra i migliori e
più abbienti del Vicinato, che ne stessero malleva-
dori. Che nel frattempo, essendo stato imposto un
fodro dal Comune, si eleggano nove talliatores, che
procedano alla stima dei beni della Vicinia e in base
alle risultanze ottenute debeat dividi suprascriptum
fodrum Comunis et suprascriptam condempnacionem
(1) Stat 1453, 9 § ^8. Ed anche nello Statuto del 1333 vi
ha (fol. 46 Y.); et debeat ipsa condemnatio compartiri inter
vicinos diete Yicinie per es et libram; dove questa formola
fraintesa si deve far rispondere a quella che troviamo nel giu-
ramento della Società del Popolo del 1230; Tallia — impona-
ur — per libram et secundum facultates hominum (Stat. 1248,
3 S 31 col. 2016).
(2) Ada I qu. 7.
76
libr. 100 imper. (1. 2918^ 30) cum omni damno dis-
pendio et guaderdono earum (1).
Siccome poi molle delle nostre Vicinie si esten-
devano co' loro confini anche al di fuori delie mora
della città e dei borghi, cosi sotto la Veneta domi-
nazione era invalso il principio, che pei misfatti av-
venuti entro le mura non fosse tenuta a pagare che
quella parte di Vicini, che abitavano all' interno o
dentro esse, e pei misfatti compiti nel circondario
esterno rispondesse quella parte di Vicini, che abi-
tava nel suburbio (2).
Questa condizione di cose ci xlà una ragione
della accuratezza con cui nei nostri Statuti sono de-
scrìtti i confini delle Vicinanze cittadine. Era natu-
rale che, di fronte alla gravità delle pene comminate,
solo ne' casi più evidenti quelle Vicinie si acconcias-
sero a subire la condanna per aver lasciato sfuggire
il reo, che avesse commesso il delitto entro i loro
confini, per non aver potuto o saputo riconoscerlo;
nei casi dubbi certamente avranno procurato di ri-
versare sulle Vicinie contermini il danno, che poteva
provvenire da quella trascuranza forse il più delle
volte incolpevole. Quindi è che nei conti del Vici-
nato di S. Pancrazio del 4283 si veggono dati den. 4
(I. 0^ 49) servitoribus Comunis Pergami qui venerunt
— occasione mensurandi confines Vicinane, nostre et
Vicin. s. Heufemie occasione ferite facte in personam
Oberti de Boeta (3), e inoltre sol. 5 (1.7, 30) d. Gui-
lelmo de Cuchis prò labore et fatiga quam habuit in
(1) Ada II qu. 5.
(2) Stat. 1453, 9 g 58 ; Stai. 1493, 9 e. 148 p. 329 seg.
(3) Ada I qu. 2.
77
servicio Vicinancie nostre ad consultandum nos occa-
sione suprascripte ferite ad nostram defensionem (1).
E d'altra parte bisogna notare, che, per quanta dili-
genza avesse posto il Comune nello stabilire i con-
fini di questi. Vicinati, tuttavia, specialmente entro la
città, vi erano case che mal si sapeva a quale di essi
Vicinati propriamente appartenessero, perchè non sem-
pre quei confini erano fondati su vie maestre o su
altri edifici, che meno avessero a subire delle altera-
zioni prodotte dal tempo o dalla volontà degli uomini,
onde in una miscellanea del secolo decimosesto trovo
l'estratto di un atto, cosi dato :a7i. 1333. Itera datum
Plegapani cet. de Zoppo factum per Grumerium olim
d. Alberti de la Grotta de quadam petia terre sedumi'
nata cum turri et puteo et brolo iacente in vicin.
s. Pancratii in parte et in parte in Vicin. s. Laurentii.
In multis partibus coherentiat domus de Bongis in
contesia in dictis Yicinis (meglio forse: in controver-
sia inter dictos Vicinos) (2), dove vediamo una slessa
casa posta sul confine di due Vicinanze e divisa
fra esse.
Le Vicinie, per quanto stava in loro, avranno
cercato di allontanare il pericolo, che venissero loro
addossate queste gravose multe. Cosi nel 1296, quando
fu ucciso Tano de' Degoldei, la Vicinia di S. Pan-
crazio tenne guardia per due notti, o per sorpren-
dere i colpevoli, per impedire i primi impeti di
una vendetta, che avrebbe potuto apportare nuovi
guai (3). Cosi pure nel 1290, quando la stessa Vici-
(2) Misceli. fól.'aS V., ms. Y IV, 36 in Bibl.
(3) Ada I qu. 3.
78
nia fu condannala per la morie di Zigala da Ponti-
rolo, nella pubblica assemblea del S Febbraio ven-
nero autorizzali i Consoli ad aggiungersi quanti sa-
pienti volessero, i quali fossero tenuti a fare proposte
lendenli ad impedire il ripetersi di lati reati; e quegli
in una successiva adunanza proposero e fecero pas-
sare: che ogni vicino, sotto pena dì 100 lire
(1.2918,30), fosse obbligato a concorrere alla cattura
di coloro, che nella Vicinia avessero provocalo risse
e commesso omicidio ; che ognuno, il quale avesse
bottega sulle vie pubbliche, fosse tenuto ad avere
nella sua bottega una targa, una lancia ed una cer-
velliera per essere pronto ad accorrere armato al-
l'arresto de' malfattori, e di più stabilirono premii per
coloro, che in questa bisogna si fossero addimostrati
più solleciti (1).
Si connettono con questi anche i provvedimenti
presi per la tutela dei fondi posti entro i confini
della Vicinia. In un lungo atto inedito (2), mancante
di data, che per molle ragioni, qui inutili a ripetersi,
terrei per fermo doversi assegnare ai primi lustri del
secolo decimoterzo, il quale poi, pel fatto che si
chiude colle parole : in omni mense faciam legere istud
breve in Vicinantia ad toUam sonatam, sarei d'avviso
senz' altro si debba tenere pel più antico, e meglio
per l'unico giuramento dei Consoli delle nostre Vi-
cinie, delle Vicinie slesse, pervenuto fino a noi,
Uovo : ego non auferam nec vastabo fraudolenter alte-
rius plantalum vel seminatum vel ferum vel drapum
nec aliquid aliud valens unum denarium (3) nec uvas
(1) Acta I qu. 7.
(2) Arch. Capit. L. 4.
(3) Gfr. Stai. i248, 9 i 22 col. i958; StaL i33i, 9 S 20.
79
nec cessas (siepi) nec maniculos (pali di sostegno delle
vili) perticas erbas orti nec erbam prati cel. bannum
vero tale sit si equa vel equus vel bos inventi fuerint
in dampno in die den. 6 prò unoquoque. Si asi-
nus den. 4 in die si nocte den. ì% capra den. 2
cet. — UH homini qui vastaverit alterius pianta-
tum vel seminatum den. 6 in die cel. Già ve-
demmo, che i Vicini di S. Vigilio, sebbene non co-
stituissero Vicinanza civile, ma solo ecclesiastica in-
clusa in quella di S. Grata, per lo meno fin dal
principio del secolo decimoterzo aveano posto in con-
venientia i loro fondi ed eletti camparii , i quali li
guardassero dai danni e dai furti campestri, e che il
Comune avea approvato tutto ciò (1). Gli Statuti più
vecchi fanno menzione di camparii Vicinanciarum (2);
però il Comune su questo punto non esercitò alcuna
coazione, e le disposizioni stesse del nostro più an-
tico Statuto non riguardano che la tutela dei luoghi
rìcinti posti entro la città ed i borghi, come lo indi-
cano, e il testo stesso, e la ingiunzione che i cam-
parii avessero la loro abitazione entro le porte della
città e dei borghi (3), le quali, come è noto, durante
la notte venivano chiuse. Come però i posteriori
Statuti prescrivevano, che ogni luogo, che avesse al-
meno sei fuochi, fosse tenuto ad eleggere ogni anno
due buoni, idonei e legali camparii (4), così un tale
principio, sia per necessità delle cose, sia per con-
suetudine, sia per la giurisprudenza invalsa, ricevette
(1) Stat 1248, 12 § 21 col. 1995 seg. V. sopra p. 17 seg.
(2) Stat. 1248, 12 § 18 col. 1993. Stat, 1331, 8 J 1; i2 § 7.
(3) Stat. 1248, 12 % 22 col. 1994 seg.
(4) Stat. 1453, 3 § 42. Stat. 1493, 10 e 26 p. 378.
.1§-
8U
ìd seguito una più larga applicazione, poiché nello
Statuto del 1493, che ebbe vita sino alla fine del
secolo scorso, fu aggiunto che guest' obbligo valeva
pure si ipse locus sit intra Vicinantias civiL Bergami,
dummodo sit extra muros et portas burgorum et su-
burbiorum Bergomi (1).
La custodia notturna della città era una delle
incumbenze del Podestà, il quale, almeno due volte
la settimana, per sé, o per mezzo de' suoi giudici o
del suo milite, dovea assicurarsi che le guardie com-
piessero il loro dovere. I luoghi poi, che formavino
il centro della città, e dove si trovavano il palazzo
del Comune e quello del Podestà, erano oggetto di
una speciale sorveglianza, come lo era tutto il tratto
del canale Serio, o fossatum comunis Pergami, ne'suoi
luoghi di passaggio (zapelli) dai molini di Plorzaoo
(Borgo S. Caterina) fino a Longuelo (2). Questo però
non toglieva, che quando minacciassero torbidi o fos-
sero avvenuti alcuni misfatti, le Vicinie, ognuna entro
i suoi confini ed a proprie spese, dovessero provve-
dere ad una severa custodia notturna delle loro vie
piazze, perché, come già osservai, i misfatti non
avessero a ripetersi o si potesse impedire il rinno-
varsi di improvvisi e sanguinosi tumulti.
Un tale onere non risulta in niun modo dagli
Statuti generali del Comune, ma appare apertissimo
dai conti delle Vicinie. In quelli di S. Pancrazio del
1286 troviamo: den. 2 ( 1. 0^ 24) lohanni Cuchi qui
insignavit Consul. custodes qui custodiebant Vicin. de
noctey e inoltre nello slesso anno sol. 12 (1. 17, 51)
(1) Stai. 1493, 4 e. 46 p. 153.
(2) Fragm. StaL $aec. XIII in H. P. M. XVI, 2, 2063.
81
a sei uomini qui custodierant Vicin. per duas noctes
propter mortem Tani de Degoldeis, et den. 2 (I. 0,24)
qui dati fuerunt in vino (1). Nel Sellembre del 1295,
qaasì alla vigilia delle furibonde lolle civili, che
scoppiarono nella cillà e nel conlado, e cbe li in-
sanguinarono per quasi due secoli, Irovo che, cum
multi et multi ex viris suprascripte Vicinancie instan-
ter dixerint ipsis Consulibus quod bonum opus erat
facere custodire ipsam Vicin. de nocte per vicinos ipsius
Vicin. et ad expensas ipsius Vicin. propier presentes
rumores Collionum et Suardorum et cum ipsi Consules
fecerint custodire per tres noctes proxime preteritas
ipsam Vicin. per quatuor custodes qualibet nocte, si
slabilisce quanlo a quesli debba venir corrisposto, e
ioollre si determina che per altre otto notti si abbia
continuare una tale custodia (2).
Qui la iniziativa parte dai Vicini stessi; nel Gen-
najo deir anno successivo, certo per V incalzare dei
torbidi, l'ordine parte dal Podestà. Cum preceptum sit
eis ex parte d. Potestatis comunis Pergami Consulibus
predicte et etiam dliis Consulibus civitatis et burgorum
Pergami quod omni sero faciant guardare odo ex
vicinis vicinorum suorum de nocte omni die quo-
usque placuerit d. Potestati cel. e qui la ragione
è chiara. Queste guardie straordinarie erano suggerite
e richieste, non dalla quiete di una sola Vicinia, ma
dal generale interesse del Comune, onde la iniziativa
spellava alla suprema autorità. Però il verbale afferma,
che neppure in questo caso il Comune stabili alcun
salario per quelle guardie così imposte, per il che
(1) Acta I qu. 3.
(2) Acta II qu. 3.
82
in quella assemblea fu approvato, cbe le spese di
questa custodia cadano per alcuni giorni sulla Vicioìa:
che in questo frattempo i Consoli stessi abbiano a
scegliere i custodi, poi, perchè non succedano io-
giustizie ed indebiti aggravii ove abbia a continuare
un tale stato di cose, si stabilisce un sistema, che
sarà recato più sotto, secondo il quale il turno di
queste guardie abbia ad essere equamente ripartilo.
In questo caso però, il carico cadendo indistintamente
su tutti i Vicini, si trovò giusto che essi non aves-
sero a percepire alcun salario (1). Tolto questo caso,
che, anche pei provvedimenti presi, si comprende
essere stalo affatto eccezionale, la Vicinia dovea per
proprio conto aver cura della propria sicurezza; quindi
ancora per quella di S. Pancrazio nel 1300 trovo
dati soL 20 (1. 29, 18) Venture de Ventvris prò la-
bore ad citandnm tllos qui debebant custodire de nocte
in ipsa Vicinancia; nello slesso anno altri soL 20
Vent urino de Venturis prò eius remuneratione ad ci-
tandum Vicinos ornni die quo debent facere custodiam in
nocte ; nel \ 301 denari 30 (1. 3, 65) prò custodia noctis
die 11 Junii; nel 1303 den. 12 ( I. 1^ 46) m candelis
et vino illis qui custodiervnt Vicinanciam die dominico
18 augusti (2). E si teneva un esatto ruolo di quelli,
che dovevano far guardia nelle Vicinie, onde nei conti
del 1318 si trovano registrali den. 8 in uno quatemo
occasione scribendi superius taliam Vicinorvm qui de-
bent custodire Viciniam (3). Così ancora nei conti del
(1) Acta a. 1. e.
(2) Acta in Mazzoleni lib. A.
(3) Acta Vicin. S. Pancrat., ms. in Bibl. dalla raccolta Ti-
raboschi. Sono due quaderni, che comprendono il solo primo
semestre del 1318. V. la Prefazione.
83
1372 della Vicinia di S. Graia trovo segnala la spesa
prò facendo scribere nomina omnium stantium intra
murum suprascripte ^ Vicin. ut facerent scaraguaytas
gue fiebant dicto tempore (1).
Altrove, come a Vercelli, era prescritto che i
cusiodes noctis eligantur de illa vicinia quam debe»
bunt custodire — et non compellatur aliquis invitus
esse custos noctis (ì), 1 provvedimenti qui presi nel
4296, ed ai quali ho accennato poco fa, ci lasciano
intravvedere sino a qual punto sia qui invalso un
tale principio nel secolo decimoterzo. Ed invero in
essi leggiamo: quod tunc Consules ipsius Vicin. de^
heant ponere omnia nomina Vicinorum in uno sachello.
— Et quod illi qui primo venerint foras de ipso sa-
chello debeant guardare vel guardari facere usque ad
voluntatem d, Potestatis. Et quod illi Vicini qui sic
tunc guardabunt nullum solarium habeant ab ipsa
Vicin, occasione predicta. Et quod aliquis qui guar^
dasset prò ipsa Vicin. ab uno anno citra et qui nul'
lum salarium habuerit prò ipsa guarda non teneatur
nec debeat guardare si voluerit donec quod omnes Fì-
cini diete Vicin. non fecerint unam guardam prò ipsa
Vicin. (1). La espressione: debeat guardare vel guar-
dari facere, indica che, per lo meno quando quelle
guardie erano ordinate nelT interesse generale del
Comune, ninno vi poteva sfuggire, sebbene in pari
tempo fosse ammesso il temperamento, che il Vicino
potesse sostituire altri in suo luogo. La stessa distin-
zìone del servizio fatto con o senza salario prova due
(1) Arch. Capii, cariceli. IL
(2) Mandelli Vercelli II, 161.
(3) Ada II qu. 3.
84
diiferenli condizioni dì cose, poiché evidentemente
nei casi ordinari, quando la Vicinia, nel suo parti-
colare interesse, ricorreva a provvedimenti di tal
sorta, non faceva assegnamento che su coloro, che
spontaneamente si presentavano, attratti dal proaiesso
salario, onde essa non reputava dover tener conto
di questo servizio affatto volontario e insieme retri-
buito; mentre negli straordinari, come nel 1296,
l'onere pel Vicinato non era tanto finanziario per le
eventuali spese, che n'erano la conseguenza, quanto
onninamente personale per tutti i Vicini, poiché niuno
d'essi poteva sfuggirvi ; laonde rendevasi anche ne-
cessario tener conto di guardie fatte e non retribuite
in uguali condizioni entro un precedente periodo di
tempo, perchè l'aggravio non diventasse ingiusto per
quelli, che l'aveano già sopportato. Dalle quali con-
siderazioni parmi discenda, che in massima anche
qui, come a Vercelli, niuno contro voglia potesse es-
sere astretto alla custodia notturna della Vicinia, però
solo quando il provvedimento partiva dalla Vicinia
stessa; mentre all' incontro quel'serviz^io colpiva tutti
i Vicini, salva la sostituzione, se era richiesto dalla
suprema autorità del Comune; ma allora non correva
alcun salario per le guardie. In ultima analisi, nel
primo caso si risolveva in un onere finanziario di
lutto il Vicinato, nel secondo in un onere personale
di tutti i Vicini. Dopo quest' epoca però gli esempi
or ora arrecati del 1318 e del 1372 ci lasciano am-
mettere, che il servizio di guardia della Vicinia fosse
diventato obbligatorio, se si teneva un registro* di
quanti vi erano atti e se la tallia Vicinorum qui de-
bent custodire Viciniam indicava la regolare distribu-
85
zione di questo carico su tulli i Vicìoi in base agli
elenchi compilali ogni anno dal Console o dai Consoli.
Slnbililasi qui la dominazione veneta e quielalisi
i disordini dell'epoca precedente, la custodia notturna
della città passò al Capitano, poiché nello Statuto
del 1493, è chiaramente stabilito: quod magn. d. Ca-
pifaneus, cui spectant custodiae nocturnae civit. et sm-
stirb. Bergami, teneatur et deheat mittere unum mi
duos ex Militibus seu Commilitonibus suis, qui erunt
cum eorum comitiva sufficienti armatorum, qualibet
nocte, ad minus semel in nocte^ per civit, et suburbia
Bergami ad circhandum si aliqua persona portet ali-
qua arma vetita, et sit aliquis rumor vel rixa, et si
aliquis vadit di nocte ultra tertium sonum campanae,
quae pulsatur in sero, et ante sonum campanae, quae
pulsatur in aurora, appellata Diana (1). E questo
nei casi ordinari, perchè negli straordinari e specia-
lissimi, all'onere delle singole Vicinie dev'essere sub-
entrata la intera città , trovandosi prescritto nello
Statuto del 14S3 e nel successivo, quod custodie no-
cturne fiende intra muros civ. et burgorum Pergami
fiant et manuteneantur solummodo tempore guerrarum
et aliis temporibus suspectis arbitrio mm. dd. HectO'
rum Pergami qui per tempora erunt expensis civium
et aliarum personarum habitantium intra muros civ.
et burgorum Pergami; prò quibuscumque custodiis
fiendis liceat imponere taleas civibus et aliis personis
habitantibus intra muros civ. et burgorum Pergami (2).
La Vicinia tuttavia sopravvivente sarà stata ancora la
(1) Stat. 1493, 9 e. 96 p. 515.
(2) Stat. 1453, 10 S 30; Stat, 1493, 10
e. 30 p. 379.
86
base del riparto di questa spesa incombente a tutta
insieme la città co' suoi borghi chiusi entro le mura;
ma la Vicinia avea perduto quel diritto di provve-
dere da sé e di propria iniziativa alla sua sicurezza,
che le attribuiva nei tempi precedenti un certo aspello
di autonomia di fronte al Comune del quale faceva
parte, ma che insieme rivelava, a mio vedere, una
delle forme per le quali essa avea pigliato consistenza
in mezxo ai torbidi tempi che ebbe ad attraversare.
Ho già accennato che le Vicinie aveano parte
anche nelTordinamento militare dei nostri Comuni.
La milizia dei quartieri o sestieri (Portae), in cui si
trovava divisa la città, era composta di compagnie,
le quali, per quanto si può indurre dall'analogia col-
r altre città (1), erano formate in ogni Vicinanza
quando la necessità lo richiedeva. Come quindi ogni
quartiere della città era partito in Parrocchie o Vi-
cinie, cosi anche la milizia d* ogni Porta era distri-
buita per Vicinali, e quindi Milano nel 1162, oltre
le sei bandiere principali delle Porte, inalberava an-
che novantaquatlro vessilli delle sue Vicinie (2).
Anche le nostre Vicinanze, al pari che quelle
delle altre città (3), avevano il loro gonfalone. Cosi
(1) Deliz. d. Er. Toscani, XI, 199. V. i passi in Rie. Ma-
lispini ce. 141, 142, 167.
(2) Contin. Ac. Morenae in Pertz Mon. Germ. XVIII, 656.
Cfr. Ricotti nelle Mem, della R. Accad. di Torino, S. II, lom. II,
151 seg., 161.
(5) Per es. per Parma v. Salirabene Chron. p. 51 seg.
I passi del Continuatore di Acerbo Morena (Pertz XVIII, 636)
provano che sotto i vessilli delle Vicinie, si schierava la fan-
teria cittadina. R. Malispini aa. 11. ce. Però nelle spedizioni a
cavallo, cavalcate, che erano accompagnate esclusivamente da
arcieri e balestrieri (Ricotti p. 154; Mandelli II, 153), questi
87
per quella dì Arena lo rileviamo dai conti del 1327,
nei quali risultano pagati den, 15 in f adendo portare
confanonum suprascripte Vicinancie obviam d. Impe-
ratori et ad eius honorem (1), cioè quando Lodovico
il Bavaro fece il suo ingresso nella nostra città ai
49 di Marzo (2). La spesa di questo gonfalone ca-
deva Daluraloiente sulle Yìcinie; nei conti del 1284
di quella di S. Pancrazio si legge : item dedit libr,
tres et sol. 17 et medium (I. 113, 08) in cendatto
(zendado) vermellio et albo de quo factum fuit confa-
nonum ; item dedit sol. 4 imper. ( 1. S, 84) quid in
fatono ad operandum ad ipsum confanonum; item
sol. 26 ( 1. 37, 94) prò factura suprascripti confano-
ni (3). Questo nuovo gonfalone non portò ventura,
perchè quando i nostri nel 1290 uscirono a difendere
Mura contro i Bresciani, ai quali troppo stava a cuore
il possesso di quel castello, il gonfalone sotto cui si
schierarono quei del nostro Vicinato, fu afiQdato a
Pietro de' Capitani di Scalve, che l'ebbe a perdere (4)
nella grave sconfitta che i nostri, ad arte ingannati
dai Bresciani, toccarono sulle rive deirOglio(5). Fu-
rono dati den. 26 (1. 3, 16) uni misso qui ivit Fa-
si saranno tagliati in ogni Yicinia, in modo da formare una
più compagnie, ciascuna con propria insegna, come, a cagion
d'esempio, a Firenze (Malispini e. 142); colla stessa guisa ve-
dremo in seguito essersi tagliati anche i Guastatores^ cioè as-
segnati in determinato numero ad ogni Vicinia per formarne
un corpo da impiegarsi in una data spedizione militare.
(1) Acta in Mazzoleni lib. A.
(2) Gfr. Ronchetti V, 50.
(3) Acta I qu. 2.
(4) Acta I qu. 6.
(5) Chron. Parm. e Malvecii Chron. in Murat. SS. IX, 818;
XIV, 959; Perlz XVIII, 707. La condotta dei nostri Vicini fu
in questa occasione abbastanza riprovevole.
88
lazollum et ad Murata causa inveniendi et recuperandi
confnnonum suprascripte Vicinando (1), ma invano
per cui, tenuti indenni il Console, che l'aveva, come
di solilo, in consegD') e colui, che l'avea perduto
nella feroce mischia (2), ne fu fatto un altro, come
risulta dai seguenti conti. Libr. 3 sol. ^5 (I. i09^43)
in zmdato vermelio prò con fanone; item sol. 7 (I. ÌO,
22) in fatano et nastolis (nastri) ipsius confanoni : item
soL \ì (1. i6, 05) Hogerio de Pizollis qui fecit ipsum
confanonum ; item denar. i2 (I. 1, 46) in faciendo
edeficari intersenias ipsius confanoni ; item sol. 4 ( 1.
5, Si)pictori qui pinxit confanortum; item den. 4 (1.0,
49) in vino quid suprascripto Rogerio quid soprascripto
pictori (3). Questo gonfalone, che fu più d'una volta
duo in pegno per sovvenire alle strettezze della Vici-
nia, e già lo vedemmo, servi in una spedì/ione milita-
re del 1303, poiché nei conti dì quell'anno trovaDsi
notatilo/. 10 (I. i4, 39) Jacobo Recuperati Fabe prò
eius solutione qninque dierum portandi confanonum
Vicinancie ad exercitum de Scalve (4). Nei conti della
stessa Vicìnia spettanti al primo semestre del 1318
vediamo in generale qual parte avessero le Vicioie
nelle spedizioni militari di quel tempo. Ferveano al-
lora le lotte civili tra gli intrinseci Ghibellini e gli
estrinseci Guelfl, e sembra che questi ultimi si fos-
sero fortificati in Romano, contro la quale terra fu-
(i) Acta I qu. 7.
(2) Acta I qu. 6. Questo fallo confermerebbe la versione
degli Annales Parmenses (Pertz XVIII, 707), che i nostri non
ebbero a soccombere che per tradimento de' Bresciani, poiché
era punito di morte il gonfaloniere che solo avesse abbassato
il suo vessillo (Ricotti p. i53); tanto più se l'avesse perduto
fuggendo.
(3) Acta I qu. 7.
(4) Acta in Mazzoleni lib. A.
89
rono direni lutti gli sforzi della parte avversa. Quindi
troviamo: Item den. 18 datis in uno quaterna mem-
branaceo causa exemplandi taliam stipendiariarum et
guastatorum qui debent ire ad terrarn de Rumano.
Item den. 3 datis in papiro prò exemplare Vìcinos ad
dandum in scriptis notario d. Potestatis prò exercitu
de Rumano, dove vediamo che alla Vicinia spettava
formare i ruoli di coloro, che erano soggetti al mili-
tare servizio. Inoltre vi troviamo dati den. 8 in una
asta ad ponendum intus penellum Vicinie prò exercitu
de Rumano ; soldos 19 imper. datis decem novem Gua*
statoribus qui taliati fuerunt per comune Pergami oc-
casione faciendi guastum ad terrarn de Rumano; item
sol, 38 et den. 4 datis filio Bergamini de Albano prò
solucione 23 dierum occasione portandi confanonum ad
exercitum de Rumano ad racionem den. 20 prò quo-
libet die; item sol. 12 imp. datis decem novibus (leg.
novem) Guastatoribus qui fecerunt mostram qui Gua^
statores erant impositi suprascripte Vicinie prò exer»
citu de Rumano (1). Questa spedizione di Romano,
alla quale presero parte le nostre Vicinie, e che è
affatto sconosciuta ai nostri storici, ci è attestata an-
che da un atto, che copriva i conti della Vicinia di
Arena del 1327, e che ci fu conservato dall' Ab. Maz-
zoleni almeno in parte (2). Qui lo trascrivo a com-
plemento ed a conferma delle poche notizie qui ad-
dietro recate: Die 23 lunii 1318 . . . d. Facius de
Lamponiano miles et socius d. Stefani de Vicomercato
potestatis Pergami mittit precipiendo tibi Bertulino de
Mazuchellis deputato prò comuni Pergami canepario
(1) Ada an. 1318, in Bibl. nella race. Tir.
(2) Mazzoleni lib, A.
90
in exercitu de Rumano super spiis el nunciis . . . dicli
exercitusy quod sine retencione alicuius mediani prò
soldo .... des et solvas soldos 5 . . . servitori Comunis
prò solutione fatige eius andate ad partes de Coionio
et de Urniano et de Martinengo ad portandum literas,,.
similiter sol. 5 Marino de Cumsaggis de Caravagio
expensator ad emendum Ugna operata ad faciendum
cassam trebuchi com Pergami,., similiter... imper,
Zeruto de Rumano cum tribus sociis, qui fecerunt cu-
stodiam . . . ad guadum de Navarazia et ad Zappel-
lum de Covo.
Che se i VicìDati erano la base delle suddivi-
sioni deir eserciXo cilladìno, sulla stessa base il Co-
mune ripartiva anche il numero de' cavalli e ronzini,
secondo che la necessità dettava. Cosi in una carta
del 1326 troviamo: cum provisum sitpro comuni Per-
gami . . . quod centum equi ab armis cum totidem roti-
zinis imponerentur cet ({)\ ma un fuggevole cenno
dei conti del 1287 della Vicinia di S. Pancrazio mi
lascia supporre, che il riparto fosse addossalo alle
Vicinie, poiché ivi fra le spese vi ha anche quella prò
quadam carta occasione equorum impositorum prò co-
muni Pergami (2).
Ma le Yicinie non solo a questo, sibbene biso-
gnava provvedessero anche all'armi. Quindi è che nei
(i) Arch. Miser. carta 241 in Mazzoleni lib. A.
(2) Ada I qu. 4. E la cosa non poteva correre diversa-
mente, se il servizio a cavallo fondavasi sulla entità degli averi
del cittadino (Stat. 1248, 9 J 20 col. 1938), e se in ragione di
essi era imposto anche il numero di cavalli che ognuno dovea
zenere a disposizione del Comune (Fertile II, 1, 403): opera-
tioni queste, che doveano avere per base l'estimo, in cui, come
vedremo, la Vicinia avea una parte grandissima. Y. anche Ri-
colti, Mem, cit. p. 157, 160 seg.
91
conti dì quella di S. Pancrazio troviamo nel 1290
fra le spese: den. 16 (1. 1, 83) in fillo prò facere
apiari balistam suprascripte Vicinancie ; den, 4 (LO, 49)
in una stuma que posila fuit uni ex balistis (1); nel
1291 : den. 8 (I. 0, 87) in facendo scribi balistas et il-
lis qui aportaverunt ad pala cium ; soL 3 et den. 4
(I 4, 87) in quinque carcassis (2); nel 1294 trovia-
mo imposte alla Vicinia panzeras chortas vigintinovem,
onde passa che sieno eletti i talliatores et comparti-
tores in ipsa Vicin. qui debeant et possint compartire
et taliare inter ipsos Vicinos ipsius Vicin. suprascri-
ptas panzeras secundum quod ordinatum est debere
fieri prò comune Pergami (3). Nel 1299 troviamo
esposti denari 18 (1. 2, 19) ad faciendum apiari tar-
gas; nel ^303 sol. 7 (I. 10, 22) UH qm conzavit tar-
gas Vicinancie; poi il Canevario dedit unam balistam
d. Potestati que missa fuit Paluschum^ indi di nuovo
furono spesi denari 3 (I. 0, 37) ad faciendum portare
halistas in brollo d. Episcopi (4). Questi dati, che
sgraziatamente non possediamo che per pochi anni e
per una Yicinia sola, valgono indubitatamente per
tutte, ed è troppo naturale rararaellere, che ognuna
di esse avrà avuto il suo armamentario di baliste,
archi, carcassi, targhe, panciere, o che altro, che ad
ogni richiesta del Comune dovea completare a sue
spese, come a sue spese doveva mantenerlo in buon
ordine e pronto ad ogni più improvvisa occorrenza.
Questi aggravii militari delle Vicinie si accreb-
(1) Aeta I qu. 8.
(2) y4cta I qu. 9.
(3) Ada II qu. 2.
(4) Ada in Mazzoleni lib. A, ed ivi altri esempi.
92
bero ancor più sollo il disordinalo governo dei Vi-
sconti nella seconda mela del secolo deciquarto. Fa
veramente pietà il vedere da quei conti a quali esi-
genze andasse soggetta nel 4372 la sola Vicinia di
S. Grata. Questa pure dovette mandare a Guastalla e
più a Modena de' guastatori per quelle due bastìe,
che Bernabò voleva erigervi (I) ; ed a sostenere
quella spesa dovette ricorrere ad un mutuo. Quindi
in quei conti troviamo che il Console canepario re-
cepii mutuo libr. 12 sol. 4 occasione solvendi partem
tangentem de illis duobus guastatoribus qui precepti
fuerunt — debere mitti Guaslallam et hoc dte Ì9 Ma-
dii. Inoltre recepii die 27 /unii libr. 26 sol. 8 pre-
slilos de occasione guaslalorum missorum per Viciniam
ad exercitum contra Mutinaniy a cui si contrappone
quanto fu dato prò duodecim guastatoribus y magi-
stris duobus a lignamine quos manutenere debebat
nomine diete Vicinie et hoc prò solucione dierum tri-
ginla inceptorum die 29 lunii ad ralionem sol. ti prò
guolibel guastatore et sol. 15 et medium prò quolibet
magistro et prò quolibet die (2). E nel seguente anno
1373 la stessa Vicinia, insieme alle altre, ad ogni
momento è obbligata mandare guastatori e lavoratori
all'esercito di Mapello e di Valle S. Martino (3), a
fornirne per la erezione di quella bastia sul monte
Miliono, che al luogo suburbano lasciò il suo nome,
ed oltre a ciò a provvedere di manganelle e di mar-
{{) Corio II, 250; Murai. AnnaL 1372.
(2) Arch. Capii, cane. II.
(5) V. la lettera di Bernabò Visconti a Lodovico Gonzaga
del 23 Settembre 1373 : Habuimus castrum Mapelì et monaste-
rium Pontide que tenebant inimici nostri cet.; Osio Cod, Divi
I n. 108.
93
lelli queiresercilo, tenere guardia sul Monle S. Vi-
gilio, per lacere di iniir allre angherie, delle quali
farò parola più innanzi. Le armi orniai erano pas-
sale in mani mercenarie, e i nostri doveano pa^'are
a ben caro prezzo questo sacrifìcio delia loro libertà
che aveano fatto in nome della loro quiete, poiché
cadevano indistintamente su loro quei carichi, che
un tempo erano rìserbati alle ville del contado ed
alle genti rusticane, alle quali contendevasi Tonore di
difendere coirarroi il loro paese, ma solo era riser-
bato il condurre carri per l'esercito, fornire guasta-
tori per le opere di difesa o di offesa (1).
Nei rapporti delle imposte le Vicinie aveano una
parte importante, al pari dei Comuni rurali, per quanto
riguardava la ripartizione e la esazione del fodro.
Quando siasi introdotto fra noi Testimo o cataslo di
tulli i beni mobili ed immobili, non si potrebbe af-
fermare; il primo esempio di una imposta sui ter-
reni, applicata in misura più grave agli ecclesiastici,
che non ai laici, l'abbiamo nel i203 (2), dove appare
che tutte le possessioni vennero in prevenzione as-
soggettate a stima, e in rapporto alla quale sappiamo
che i sìngoli Comuri erano incaricati della esazione
Del loro territorio (3); che anzi alcuni anni di poi
parrebbe che, secondo l'uso romano, i Comuni stessi
{{) Giulini VI, 63 seg.; VII, 90 seg. Ricolli Mem. cit. p. 153,
156. Roochetli IV, 129. Pare che i rurali andassero armati alla
leggiera; cerio più per difesa che per offesa conlro gli esercili
di quel lempo. V. il passo di A. Mussalo in Murai. 5S. X, 546 :
Accilis in urbem ruriculis quibus iussa vehiculorumj fundibula-
riorum, levisque armaturae cet.
(2) Finazzi, del Cod. Dipi. p. 54 dove va lorrelto extra-
n«ts in clericis.
I (3) Arch. Capii. D i5.
94
dovessero rispondere dell* Inlero pagamento, perchè
nel 1231 quello di Almenno dovette prendere a mu-
tuo I. 73 soldi li den. 6 per pagare un fodro im-
posto in queir anno dal Comune di Bergamo (1).
Questi Comuni rurali poi, tra gli altri ufficiali, come
i Consoli, il Canevario, eleggevano anche ogni anno
i taliatores fodri (2), i quali erano detti anche extù
matores (3), in quanto, per ripartire fra i Vicini
l'onere imposto, come vedremo, procedevano anche
ad una revisione delie stime preesistenti.
Il silenzio assoluto di tutti i nostri Statuti sulla
materia censuaria, non permette di affermare alcunché
di positivo su questo argomento ; sembra però che
in massima per lungo tratto del secolo decimoterzo
r imposta sui terreni non colpisse che i beni dei ru-
stici (4), e, malgrado le vive e insieme ingiustifica-
bili opposizioni , anche ì beni degli ecclesiasli-
ci (5) : in generale i beni di quelli, che non mili-
tavano nelTesercito cittadino ; i cittadini poi non sa-
ranno stati colpiti da queste imposizioni, che quando
speciali ed urgenti necessità lo richiedevano, come
per sopperire alle spese di lunghe guerre o per estin-
guere debiti contratti (6). Ma quanto più l'amore del-
Tarmi veniva meno, e all'armi mercenarie si comin-
ciava ad avere ricorso, e quando colle podesterie dei
(1) Arch. Capii. M 3.
(2) Pergam. in Bihl. n. 446.
(3) Stai. 1553, I i 24, ms. in Bibl.
(4) Ronchetti IV, 49.
(5) Ronchetti IV, 75, 78, 81 ecc. Arch. Capii. C 5, L 17;
Pergam. in Bibl nn. 1855, 2213; Lupi Stralci n. 32, ras. in
Bibl. A, IV, 4.
(6) Mandelli Vercelli II, 98 seg. Veggasi anche Liber Poi.
Brix. fol. 126 V., 127, 132 del ms. nella Quiriniana. V. pure
Rovelli, Stor. di Como li pag. CLXXVII.
95
Torriani i pesi per mìlilari spedizioni, fortificazioni,
riattanfìenti di ponli e strade (1) e tutti gli altri, che
sono conseguenza di forestiera signoria, andarono fa-
cendosi vie più gravi, deve poco a poco essere ces-
sata ogni distinzione fra cittadini e non cittadini, e
il fodro deve essersi cominciato ad esigere indistin-
tamente nella città e nel contado. Da allora le Vici-
nie devono essersi trovate di fronte al Comune nel-
l'uguale rapporto in cui già erano i Comuni rurali,
e quindi le estimazioni e le imposizioni saranno state
eseguite per Vicinati, salvo a questi di curarne il
riparto tra gli abitanti del loro territorio.
Cosi avveniva anche a Novara, poiché vi vediamo
stabilito quod de predictis extimationibus parochie nec
parochiani nec extimatores teneantur prò defectis, sed
nihilominus potestas et eius assessores teneantur precise
exigere ab extimatis fodra simpla et quarta cum penis
ad expensas ipsorum qui essent extimati. Et insuper sta-
tutum est, quod si qua extimatio de cetero facta fuerit
vel erit per parochias, quod potestas et eius assessores
teneantur bona fide et fideliter exigere ab extimatis
eorum fodra, secundum quod fuerint extimatis et in
defectum exigatur a parochia illud quod defuerit a non
possentibus solvere (2). Dalle quali ordinanze vediamo,
che le stime erano fatte per parrocchie, che queste
non erano tenute per gli errori incorsi, ma che in
pari tempo rispondevano delle quote inesigibili. Negli
Atti della Vicinia di S. Pancrazio troviamo registrato
una carta solucionis die 7 intr. octobr, 1282 ind. 10
(1) Ronchetti IV, 150 seg. V. anche Osio I nn. 7, 8, 11,
13 e pag. 19 nota 2.
(2) Stai. Novar, § 192 in H, P. M. XVI, I, 656 seg.
%.^.M
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prò pluribus defectis fodrorum impositarum Vicinis
ipsiu^ Vicinancie tempore potestatie d. Facini de Straia
de Papia quondam potest. comunis Pergami (I), dove
se defectm si deve inlendere per la quota non pa-
gala, come parrebbe da altro passo, vediamo che, al
pari dì quelle di Novara, la Vicinia rispondeva anche
di queste quote. E come vedemmo che i Comuni
rurali aveano i loro talliatores fodri, così anche nei
conti di questa Vicinia troviamo dati soldi 15 (1.21,
89) a tre persone prò eorum merito et fatiga et sa-
lario quem kabuerunt in dividendo fodrum inter Vici-
nos ipsius Vicin. tempore Nicholay Qairini de Venez-
ziis potest. Pergami (2).
L'estimo dei bfìni, come è naturale ad ammet-
tersi, non si rinnovava ogni anno (3), ed anche i no-
stri documenti ci mostrano, che molte imposizioni
furono poste sopra estimazioni precedentemente fat-
te (4). S* aveva cura poi che gli estimatori si divi-
dessero in due o tre bine, delle quali ciascuna fa-
cesse la stima per conto proprio ; la media, che ne
risultava, si teneva per V estimo definitivo. Con ciò
parmi di poter spiegare espressioni, quali quelle, che
si trovano in nostri documenti, dove si ha : libr. ì ì
sol. ì den. 4 imp. super extimacione libr. 466 sol. i 3
den. 4 imp. ad racionem den. 6 imp. super qualibet
libra prò extimacione libr. 1400 imp. (5), e meglio
(1) Ada I qu. 1.
(2) Ada a. I. e.
(3) Penile II, i, 477.
(4; Arch. Capit. C 5. L 17 dove sonvi molte ricevute di fodri.
(5) Perg. in Bibl. n. 18oo. La somma di 1. 466 s. 13 d. 4
è esattamente la media di tre somme, che complessivamente
dieno 1. 1400. E la cosa è meglio posta in evidenza nel se-
guente documento.
97
ancora dove il pagamenlo di soldi i9 deo. 1 med. 1
ò detto essersi eseguilo prò fodro — super estimacione
lercie partis librar, li 000 in quibus extimatum fuit
Sf^prascriptum Monasterium {Astini) in tribus viccis
(vicibus) ad racionem cet. (1). Ma per quanta accu-
ratezza si intendesse di porre in queste operazioni,
è aperto, che se l'estimo abbracciava tutti indistinta-
mente i beni del cittadino, tanto più le variazioni annuali
doveano essere frequenti e notevoli, onde in fin dei
conti le cifre definitive d'estimo per ogni singola Vi-
cinia e per ogni singolo Comune del contado non
venivano che ad essere cifre figurative, che davano
norma soltanto al Comune di quanto nei rapporti di
tutto l'estimo comunale, avrebbe dovuto imporre ad
ogni Vicinia per far fronte a' suoi bisogni, e nulla
più. Ed era qui che cominciava i' opera dilicata dei
talliatores fodri, perocché essi, per ripartire fra i Vi-
cini r importo complessivo stabilito dal Comune, do-
veano procedere ad una revisione dell' estimo della
loro circoscrizione, e in base a questa determinare
le quote d'ogni famiglia. Che il risultato complessivo
di questa operazione concordasse o no coi risultati
complessivi dell'estimo precedente, dei quali era già
(l) Pergam. in Bibl. n. 2213. Tengasi presenle, che il ca-
tasto generale era fatto in base alle dichiarazioni giurate dei
contribuenti (Rovelli II p. CLXXVI ; Ronchetti IV, 127; Fer-
tile II, 1, 474 seg.), e che quindi i talliatores fodri, od extima-
tores, non entravano in campo che quando si trattava del ri-
parto dell' imposta fra i contribuenti d'ogni singolo Comune o
di ogni singola Vicinia. Si deve però ammettere una eccezione
nel 1205, nel quale anno, stando alla bolla di Innocenzo, il
Comune deputò stimatori prò sue voluntatis arbitrio ^xti-
mantes (Finazzi d, Cod. Dipi. p. 54); il che parrebbe escludere
deposizioni giurate delle parti. Non sappiamo come fosse av-
viato nel 1211 questo catasto generale a Milano ^Corio I, 349).
7
98
in possesso il Comune, e in base ai quali ad ogni
singola Vicinia veniva assegnala la sua quota, non
importava, in quanto quella operazione non aveva
per iscopo che un equo riparlo tra i Vicini di una
somma, che in quel momento ineluttabilmente do-
vessi pagare ; solo la revisione generale del Catasto
avrebbe permesso di conoscere se quella somma su-
perava stava al di sollo dei limiti di quella gene-
rale proporzionalità, che volevasi o speravasi mante-
nere con questi estimi.
Gli Atti della Vicinia di S. Pancrazio ci forni-
scono una preziosissima prova di tutta questa proce-
dura. Imperocché nel 1296 essendosi imposto il fodro
di un denaro ( l. 0, 12) per lira di capitale sulle
lire 12894 ( !. 376285, 60) nelle quali era estimata
la Vicinia, con ordine ai Consoli, sotto la comcnina-
loria di una pena, di far ripartire entro un tempo
definito la imposta tra i Vicini, e questi conterapo-
rnneamente essendo stali colpiti da una multa di 100
lire imp. per la uccisione di un Zambono di Lan-
franco Barbiere, passò la parie, che si eleggessero quat-
tro sapienti, i quali alla loro volta eleggessero nove
taliatores, che insieme al fodro avessero a ripartire
anche la delta condanna. Item placuit omnibus quod
suprascripti novem taliatores imponant et talient inter
ipsos Vicinos ipsius Vicin, ad quantitatem sufficientem
ad solvendum suprascriptum fodrum Comunis Pergami
et suprascriptum debitum factum sive fiendum occa-
sione suprascripte condempnacionis infrascripto modo
videlicet: quod ipsi novem taliatores sic eligendi per
ipsos guatuor sapientes Vicin. predicte debeant facere
extimacionem in tribus binis et per tres binas de bo-
99
nis et facultatibus suprascripte Vicin» que extimacio
postea reivcatur ad terciam partem super qua lercia
parte ipsarum trium extimacionum debeat dividi sU'
prascriptum fodrum Comunis et suprascripta condem-
pnacio librarum 400 imp. cum omni dampno dis-
pendio et guaderdono earum (ì).
Ad esìgere questo fodro talvolta la Yicìnia avea
un esattore proprio. Nei conti di quella di S. Pan-
crazio del i283 si veggono dati soldi f2 (I. 17, 51)
Pagano ser Bonaventure de Lemine exactori fodri prò
Comuni Pergami impositi tempore potestatie d. Nicho-
lay Quirini de Venezziis (2). Ai 12 Settembre si vo-
leva afSdare l'esazione all' esattore del Comune, ma
ai 19 Dicembre trovo che per ordine del Podestà le
Vicinie della città e dei borghi doveano eleggere
proprii esattori per la riscossione del fodro poco prima
imposto (3) Che se alla Vicinanza spettava il salario
dell'esattore e dei talliatores, come ne sono frequenti
gli esempi, essa pure stabiliva la penalità pei ritar-
dati pagamenti : e ciò era naturale, dal momento che
dell' intero dovea rispondere al Comune ; e cosi nel
1296 si vede stabilita la pena terci et quarti al Vi-
cino che entro dieci giorni non avesse pagato la sua
quota (4).
Questi oneri devono aver gravato ancor più sulle
nostre Vicinie quando ad espilare queste città scese
Enrico di Lussemburgo sul principio del secolo de-
cimoquarto (5), delle cui taglie non s' erano ancora
(1) Acta II qu. 3.
(2) Acta I qu. 1.
(3) Acta II qu. 3.
(4) Acta a. 1. \).
(5) Un esempio in Celestino Hist. quadr, I, 203.
100
rimesse le nostre Vicinie nel 1318 (i), e quando in
mezzo alle sanguinosissime lolle civili, che travaglia-
vano la città ed il contado, il Comune fé' cessione a
privale persone di quanto doveano i nostri Vicinali;
onde troviamo che il debito di quello di S. Pancra-
zio, che originariamente era di 1. 160, sol. 14 den. 6,
nel 13i8 erasi accresciuto di lire ii sol. 13 den. 6
per gli interessi e di una pena di mora, che saliva
a sei denari per lira al mese (30 per 100 all' anno)
e che importava altre lire 123 (2). Del resto, nel 1318
tulle le spese attinenti alla distribuzione ed alla esa-
zione del fodro, come pure la esazione slessa, cade-
vano interamente sulle Vicinie, poiché, per non ci-
tarne che pochi esempi, nei conti semestrali di quel-
l'anno della slessa Vicinia di S. P.ìnbrazio abbiamo:
Item den. 6 datis Pagano Temporalis occasione cufus-
dam preconamenti quod fecit occasione cuiusdam fodri;
item sol. 5 imp. datis in duobus quaternis occasione
scribendi extimum factum de libris viginti minibus;
item den. 10 datis in vino et zeressis (ciriege) prò
vicinis quando iverunt cum d. Bunino occasione exi'
gendi fodrum; e cosi vi sono notale altre spese per
la tallio e distribuzione del fodro. Tutto il quaderno
poi delle entrale semestrali non contiene che una
lunghissima serie di fodri imposti in varie occasioni ;
il che ci dimostra, che certo allora la esazione del-
l' imposta addossala alle Vicinie venne inleramenle
affidala ai loro Consoli, se questi dovettero darne uo
cosi minuto rendiconto. Naturalmente la odiosità delle
esecuzioni contro coloro, che non aveano da soddis.
(1; Mazzoleni lib. A.
(2; Acta in Mazzoleni lib. A.
101
fare la ìniposla, cadeva sulla Vicinia, e indubilala-
meole acceoDano a sequestri avvenuti in tali circo^
stanze le spese che il Console Taddeo dei Capitani
di Scalve esponeva ne' suoi conti di queir anno :
Item sold. 12 imper. datis in tribus equis prò ire
Roxiatum cum d. Bunino et prò potu et cibo; item
den. 12 datis quatuor portasachis qui portaverunt ro-
barn domine Novelle ad domxim meam; item den. 4
datis uni portasacho qui portavi t culzedram Razzii ad
dx)mum meam (1).
E di mezzo a tutto questo non mancavano nep-
pure delle contestazioni a dar noia alle Vicinie, sia
che fossero provocate da e;*rori d'estimo, da cambia-
menti di domicilio, da quote inesigibili, sia che gli
estimati invocassero diritti d'esenzione non infrequenti
in quella età, e de' quali non fosse stata tenuta la
debita ragione. Quindi e che fra i conti del 128S
della Vicinia di S. Pancrazio trovansi dati den. 6
( I. 0, 73 ) notario armariorum comunis Pergami oc-
casione inquirendi si Nicholinus magistri Tarussi et
aia plures quibus impositum erat fodrum in ipsa Vi-
cinancia, qui non solverant, si debebant solvere defecta
an ne, prò eo quod officia condempnacionum et fO'
drorum dicebant nos debere solvere ipsa fodra seu de^
fecta (2). Nel 1300 passò quod Consules ipsius Vicin.
teneantur procedere contra heredes d. comitis Berzoni
de Curtenova et contra Gufredum de Mazochis et con^
tra successores d. Bonaventure de Mapello occasione
faciendi definire si teneantur solvere fodra eis impo-
sita per taliatores suprascripte Vicin. (3). Lo Statuto
(1) Acta an, 1318 in Bibl.
(2) Acta I qu. 2.
(3) Acta iti Ma'/.zoleni lib. A.
102
poi del Ì4S3, a togliere le differenze, che conlinua-
mente insorgevano a cagione dei cambiamenli di abi-
tazione, slabili, che quelli che si trasportassero in
nna Yicinia, nella quale non erano eslimali, in essa
dovessero concorrere al pagamento delle pene pei
maleficii ivi commessi, alla manutenzione della fonie
e dei selciali ed al salario dei Consoli ; lutti gli altri
oneri e fazioni fossero pagati o sostenuti nella Yici-
nia, nel cui estimo si trovavano inscritti (1): e que-
sta massima ebbe vigore sino alla fine del secolo
decimotlavo (2).
E appena poi necessario avvertire, che, tutti i
libri extimationum di un'epoca anche più recente,
pervenuli fino a noi, hanno per base la partizione
della cillà in Vicinie, e quindi per Vicinie vi sono
descrilli tulli gli eslimati (3).
Un altro carico, che avea atlinenza coli' azienda
finanziaria del Comune fu addossalo alle Vicinie sul
finire del secolo decimoterzo. Fino al 1244 il Dazio
di vendila del vino al minuto era slato esatto direi-
tamenle dal Comune (4) ; poi nel 1244 fu fatta la
proposta di appallarlo (5), in seguilo alla quale sem-
bra che questo dazio venisse accollalo al paratico
de' Tavernai (6). Quanto durasse questo sistema, non
so; certo però è, che nel i294 quel dazio era in
(1) Stai. 1455, 10 e. 21
(2) Stat. 1495, 10 e. 27 p. 578.
(5) Cito per tutti gli abbondantissimi estratti che si tro-
vano nel Mozzi e nell'Angelini, mss. in Bibl. Alcuni di questi
libri passarono dalla raccolta Tiraboschi alla Civ. Biblioteca.
V. anche Celestino I, 550.
(4) Stat. i248, 15 § 25; 14 8 14 col. 2007, 2024.
(5^ Stat. cit., 14 I 15 col. 2024
(6) Stat cit. 14 1 14 add. col. 2025 seg.
103
mano di appaltatori, ai quali era stato assegnato in
base alio scompartimento viciniate della città. Diflfatti
io un atto del 28 Agosto troviamo che d. Uricus de
Sursina index canevarius comunis Pergami nomine et
vice comunis Pergami — fatetur se accepisse a Ber-
tramo de Prezate libr. 36 imper. (1. 4050, 59) quas
dare debebat comuni Pergami solutione quatuor paro-
farum Vicinie burgi Cànalis quas conduxerat a co-
mune Pergami suprascripto predo et de quibus inve-
stitus fuit per d. Bandinum de Florentia potest. co-
munis Pergami (1). Ma dopo d' allora non fu più il
Comune che direttamente afBdò a privati appaltatori
la esazione di questo dazio, ma lo addossò alle Vi-
cinie, e a quali condizioni, risulta dal seguente atto:
cum ordinatum sit prò comune Pergami et per sa-
pientes provvisionis quod paroffie seu talloneum vini
debeat dari consullibiis et vicinis et locis civitatis et
virtutis Pergami prò ilio pretio seu preciis mayoribus
quibus date fuerunt ab octo annis citra quando in-
cantate fuerunt ipse paroffie seu talloneum vini. Et
quod consules et vicini et loca civitatis et virtutis
Pergami cogantur et cogi debeant recipere ipsas pa-
rofpas seu talloneum ilio predo seu preciis mayori
seu mayoribus ut dictum est. Alle Vicinie non restava
che subire questo nuovo onere, di guarentire, cioè,
al Comune il minimo di quanto avea ritratto da que-
sto dazio durante gli otto precedenti anni di appalto,
e cosi vediamo che nel Novembre del 1296 anche la
Vicinia di S. Pancrazio lo pose air incanto e Tofiferta
sali alla ragguardevole cifra di annue lire 290 ( li-
(1) Arch. Capit. L 2 in Agliardi ms. A) HI, il, 4 in Bibl.
i04
re 8463, 07) (i), che, a ragguaglio del corso del
fiorino effellivo in quel tempo, corrisponderebbero a
fiorini d'oro 386 e mezzo circa (2). Quanto abbia
durato questo sistema, non saprei dire.
Né a questo si limitava la parte delle Vicioie
nella azienda finanziaria del Comune. Ci mancano
prove dirette per istabilire con tulla sicurezza quao
do fosse introdotta fra noi la gabella del sale, e seb
bene non facciano difetto esempi che altrove essa
risalga al principio del sebolo decimoterzo (3), nil-
lameno parci di poter ammettere, che per tutto quel
secolo i nostri non abbiano creduto di dover ricor-
rere a quella gravissima sorgente di rendita (4). E di
questo sembra accertarcene, da un lato il silenzio io
generale dei documenti fino, ad ora a noi pervenuti,
dall' altro, in particolare il silenzio dei conti dede
nostre Yicinie, alle quali, come i falti posteriori ci
danno diritto di ammetterlo, dovremmo veder addos-
sata la parte più. grave nella distribuzione e nella
(1) Ada II qu. 5.
(2) V. La Convenz. monet. del 1254, p. 93 seg.
(3) Fertile II, 1,444, al quale aggiungi Randelli II, 96. Nel
1272 a Milano quésta gabella era già data in appalto come più
tardi da noi; Corio I, 573. Il Verri (Stor. di Mil. I, 418) dice
esser questa la prima menzione che si abbia in quella città di
una tale gabella; e parrebbe non vi fosse da lungo tempo in-
trodotta, se si credette porre fra gli obblighi del Podestà spe-
cificatamente quello di far osservare il contratto di appalto fatto
con Marco da Como.
(4) Nello Statuto del 1248 (13 | 43 col. 2012 seg.) i riven-
ditori di sale sono posti assieme coi rivenditori di legumi e
biade. Lo speciale giuramento ad essi imposto (ibi 13 | 42) non
si riferisce che all'obbligo di non mischiare le diverse qualità
di sale: obbligo che, poslo nello Statuto generale del Comune,
accenna al libero commercio del sale, non ad una gabella spet-
tante al Comune.
105
esazione di quella imposta, come loro era stata ad-
dossata pel fodro e pel dazio sulla vendita del vino
al minuto. Le lotte civili però scoppiate nel 1296 ; i
continui sconvolgimenti, che ad esse tennero dietro,
insieme alle incessanti spese per armi e spedizioni
militari; i giornalieri sperperi di sostanze e la ninna
sicurezza, tutte queste cause^ che doveano far risen-
tire la perniciosa loro influenza anche sulle fonti da
cui il Comune traeva i suoi redditi, possono avere
indotto pure i nostri a seguire l'esempio d*altre città,
e ad introdurre questa gabella, la quale per la faci-
lità della esazione poteva riuscire non poco proficua
all'erario comunale. Questo dev'essere avvenuto sul
principio del secolo decimoquarto^ e probabilmente
nel 1307, quando, stabilita nel Marzo di quell'anno
la concordia fra le parti cittadine in lotta da oltre
dae lustri (1), gli interessi del Comune richiesero i
più serii provvedimenti, e quando, forse in conse-
guenza della divisata introduzione di questo nuovo
balzello^ troviamo anche il nome della nostra città
compreso con quello di parecchie altre in questa
grave notìzia lasciataci dalle cronache di quel tempo :
Item 60 anno (1307) commune Yenetiarum ad in-
stantiam marchionis Extensis et comunis Cremone
Mediolani Papié et Bergami voluit et proposuit
ducere salem et alias eorum mercationes per Pau-
dum et transire sursum cum ipsis. Set commune
Parme viriliter prohibuit ne transirent. Et com-
mune Yenetiarum multos ambaxatores misit Par-
mam, ut permitterentur ire naves eorum et mutam
(1) Celestino I, 186 seg.
106
suam, dicendo quod iter Paudi eral saum ; sed
nihil eis faclum fuit seu promisum per Comune
Parme. De quo Cremoneuses el predìcti alii sui
sequaces damaum maximum babuerunl Nam sexta-
rius salis lune ob banc prohibilionem valuit io
Cremona et in aliis predictis civitalibus tribus et
qualuor libris imperialium, el non inveniebatur (1) >.
Il fallo è che nel 130S troviamo fra noi già istituita
stabilmente la gabella del sale, poiché in una cod-
venzione di quell'anno leggiamo: In nomine Dei cel.
Concordaverunt et reformaverunt inter se Habates et
Sapientes Gabelle magne Cremone nemine discrepante
cel. quod peticio requisicio hac edam supricacio To-
maxii de Bexena et Laurencti de Puteo civium Per-
gami sociorum Societatis gabelle salis de Pergamo
admitatur et in ea procedatur cum capitolis infra-
scriptis cet. In primis petunt et requirunt et supricant
— prò ipsa Societate de Pergamo quod cum ducere
volunt et conduci facere intendant nomine diete Socie-
tatis et prò dieta Societate maximam quantitatem salis
ad civitatem Cremone et per districtum Cremone ver-
sus civitatem Pergami solvendo Comuni et gabelle Cre-
mone dacium et pedagium et gabellam de ipso sale
conducendo per eos ad civitatem Pergami totum illud
quod consuetum est solvi hinc retro per homines de
Pergamo comuni Cremone occasione salis conducendi
ad civitatem Pergami a civitate Cremone integraliter
cet. (2). Dalle quali espressioni parmi anche di poter
(1) Annal, Parm. in Perlz XVIII, 745.
(2) Ex membrana GabeL Magne sign. 15 in Arch. Creraon
Ommetto, perchè inutile in questi cenni, il resto della conven-
zione.
107
indurre, che mentre prima il commercio del sale fra
noi era libero, e da Cremona era trailo dagli homines
de Pergamo, ora la convenzione fa stretta perchè,
fattone di esso un cespite di rendita comunale, la
Società, alla quale era stata appallata fra noi quella
gabella, volle assicurarsi le migliori e più sicure con-
dizioni entrando nei più diretti rapporti colla Società,
che già esisteva a Cremona, uon essendo fórse pos-
sibile, per le gelosie cittadine, che ferveano in quel
tempo, e delle quali, come vedemmo, ce ne diede
un esempio Parma, avere il sale da Venezia se non
col mezzo di una delle città situate sul Po (i).
La tassa del sale era riparlila tra le famìglie
forse in una ragione composta dei loro averi e dei
membri che le componevano; esse quindi nei ter-
mini slabilili durante l'anno doveano prelevare la
prefinila quantità di sale a! prezzo determinato di
volta in volta nel contratto d'appalto di questa ga-
bella (2). Ma egli è evidente che il congegnò di que-
sta imposizione dovea fondarsi sovra principi), che
ne rendessero il più possibilmente semplice la ap-
plicazione. Come per il fodro, cosi anche per questa
imposta i Comuni del contado e le Vicinie nella città
prestarono senza dubbio la base più naturale al ri-
parlo. È bensì vero che nel contratto del 1356 tro-
viamo indicalo in termini affatto generali che ai Co-
(1) Venezia forniva a quest'epoca il sale a tutte le città
del Veneto e di Lombardia; Fertile 11, 1, 443 n. 30. L'averlo
però direttamente da essa dipendeva da speciali convenzioni, che
non sempre, come vedemmo, era possibile eseguire.
(2) Contract. dadi salis an, 1356, ms. in Bibl. nella rac-
colta Tir.; Celestino 1, 241 seg. V. anche Rovelli Stor, di Como,
III, 1,163.
108
muni di fuori erano assegnale Some 2600, alla città
Soffìe 520 di sale (1), come d'altra parte nel 1365
non troviamo che accennato complessivamente alla
città ed ai Comuni ad essa aderenti ed alle Valli dì
S. Martino, Brembana, Seriana superiore e Seriaoa
inferiore (2); ma abbiamo ogni ragione per amnaet-
tere, che in ultima analisi le cifre complessive spet*
tanti a tutto il territorio saranno state divise su Co-
muni e Vicinie, e che anche a queste saranno toc-
cate tutte le operazioni dì riparto sulle sìngole fami-
glie della quota di sale ad esse assegnata. E ciò è
tanto vero, che nei conti della Vicinia di S. Pancra-
zio del 1318 troviamo: Item den. 4 in papiro super
quo extracti fuerunt Vicin. de talia salis;item sol. 12
daiis Belino de Capitaneis qui exemplavit Vicinos de
Vicinia in sex partibus prò facere talliam sallis et
facere stemnniy Vextimum, come pare, di ciascuna fa-
miglia pel corrispondente riparto. Ed indi: item soL 3
daiis Capuzino de Puteo per facere tayare stemum^, ed
altri due pagamenti prò suprascripta causa. Item
sol. 7 datis in duobus quaternis per facere exemplare
taliam salis conductoribus (3). Da queste poche cita-
zioni vediamo, che alla Vicinia era assegnata una
quantità fissa di sale in base ai criterii sui quali era
fondata la gabella generale : che ad essa spettavano
i riparti fra le singole famiglie, e siccome ancora nel
1365 questa imposizione nella città si pagava ogni
due mesi a cominciare dal 5 Febbraio di ciascun
(1) Contract. cit,
(2) Celestino a. 1. e.
(3) Ada an. 1218 in Bibl. Stemum, indubitatamente corru-
zione da extimum, rìferivasi più propriamente al Sale morto, di
cui più sotto. Y. p. ili nota 2.
IO»
anno (1), cosi a questo sembra debba accennare la
recala espressione : esemplare Vicinos in sex par tu
bus. Gli appaltatori poi dovevano avere una copia dei
riparti vicinali rilasciata a cura dei Consoli della
Yicinia.
Sembra che in principio le Vicinie, al pari certo
dei Comuni del contado, se non dovessero anticipare
il prezzo per la quantità di sale ad es^e assegnata^
come avveniva altrove (2), fossero però tenute re-
sponsabili degli errori materiali incorsi nei ruoli da
esse compilati, poiché nei conti di quella di S. Pan*
crazìo leggiamo: ilem libr. 3 sol. 6 et den. 11 datis
Bonacursio qui dicitur Degavarnus et Teutaldo de
Yegiis prò defectu sextar. 4 et quar. 3 et medium se-
desinum salis quod defectum aprobatum fuit per Vici-
nos diete Vicinie; e fra altre partite identicamente
ripetute troviamo anche: item sol. 13 imp. datis d.
Raynaldo de Suardis prò solucione sextarior. 4 et
quartar. { et medium salis ad racionem sold. 3 prò
sexlario prò defectu plurium hominum qui non erant
Vicini (3). E questi errori potevano ripetersi, sia pei
cambiamenti di domicilio dei Vicini, sia perchè molti
provassero di non avere tale qualità in una data Yi-
cinia, sia anche, come all'epoca Viscontea, perchè
molli accampassero esenzioni da una tale gabella, se
però tali esenzioni non riguardavano propriamente
che il sale morto, nel qual caso però, come vedre-
mo, verso l'appaltatore era tenuto il Comune ad un
compenso. La ragione poi per la quale la Vicinia
(1) Celestino I, 242.
(2) Penile II, 4,444.
(3) Acta ant, 13 i 8.
410
doven consegnare al Condultore un ruolo delle fami-
glie dipendeva da ciò, che non era obbligatorio il
ritirare dalla Canova la quanlilà di sale tagliata fra
i Vicini; chi però non lo faceva, era soggello ad una
mulla di un lanlo al mese per ogni unità di peso o
di misura, più a corrispondere all' appallalore uq
prezzo, di non mollo inferiore a quello generalmente
stabilito, sulla misura assegnatagli di sale, senza che
questo gli v*enisse consegnato (1). E siccome quei
della città e borghi ricevevano il sale direttamente
dalla Canova, cosi i ruoli viciniali passali agli appal-
tatori servivano di base per la determinazione delle
multe e della somma da corrispondere sulla quanlilà
di sale non levata.
Questa gabella fu Ira quelle che soilo il domi-
nio de' Visconti furono lasciale al Comune (2), ma
divenne essa slessa la base di nuove reimposizioni
per sopperire ai bisogni dello Stalo. Imperocché,
quando si presentassero urgenti e straordinarie ne-
cessità, di fianco al dazio del Sale vivo venne intro-
dotto anche quello del Sale morto, così dello perché
la somma occorrente veniva ridotta ad un prezzo
aliquoto per ogni unità di peso o di misura del sale,
e quindi dalla assegnazione alle Vicinie cittadine ed
ai Comuni* rurali si discendeva alla delermiuazione
della imposta per ogni singola famiglia. In ullima
analisi, mentre il Sale vivo era quello che si som-
ministrava effettivamente secondo un prezzo, che era
misuralo sul reddito richiesto dallo Stalo e sul gua-
(1) Contr. rit, e Celestino I, 242, che confuse questo col Sale
morto di cui dirò fra breve.
(2) Rovelli III, 1,45.
Ili
dagno serbalo agli appaltatori, il Sale morto rappre-
sentava invece una somministrazione fittizia, in quanto
allo Stato non si contribuiva che il prezzo deter-
minato per ogni unità di peso di volta in volta a
seconda de' suoi bisogni sulla quantità di sale già asse-
gnata alla Vicinia, senza che per questo il sale ve-
nisse distribuito (I). A ragione in un documento del
1374, che citerò fra breve, è detto: dacium salis seu
additionis salis quod nuncupatur dacium salis mortui (2),
imperocché il sale morto non era in fine dei conti
che una sovraimposizione sul sale vivo, una addi-
zione al prezzo ordinario del sale somministrato dal
Comune per mezzo de' suoi appaltatori pagata nella
ragione della quantità del sale stesso assegnata prima
alla Vicinia, indi da questa alle singole famiglie. Che
anche la distribuzione della tassa detta del Sale morto si
facesse per Vicinie, non vi ha dubbio, in quanto ve-
demmo, che esse sole erano incaricate di formare i
moli dei contribuenti e di assegnare a ciascuno di
essi la sua parte aliquota di sale; né veramente sa-
prei perché non dovesse toccare ad esse la riparti-
li) Castelli Chron. in Murat. SS. XVI, 860, 919, 928 e passim.
Cfr. Celestino I, 242.
(2) Mazzoleni lìb. A.' Lo stesso nel libr. M. p. 24 ci ha la-
^^ciato quasi' altra indicazione tratta da un documento dell' Arch.
della Misericordia (Arm. 17): 1371. Tadeus de Poma condutctor
Dalli additionis salis vivi quod nuncupatur Dalium salis moT-
lDi. Il Sale morto si chiamava anche Stemum od extimum. Cosi
negli Stat Datior. Bergomi An. 1431-58 fol. 43 V.: Et intel-
ìiganlur cives civit. Pergami quilibet extimati inextimo seu sale
T^ortuo Viciniarum Pergami et suburbiorum Pergami tunc vi-
gente vel in sale seu in aliqna alia talea comunis Pergami facta
inler cìves. Vi, era dunque differenza fra la taglia del sale, detta
semplicemente >;on questo nome, e la sovrimposizione o additio
(ietta stemum, extimum e sale morto: e qui la differenza è in-
'^icata apertamente. V. anche Castelli Chron. «*ol. 952.
112
zìone della imposta addizionale, se tanta ingerenza
aveano nel riparto della principale. Ed invero, dal
breve sunto di una serie di atti dataci dal Mazzoleoi
veniamo a comprendere, primamente che, come in
generale per l'altre imposizioni, anche quella del Sale
morto si distribuiva per Vicinie; che ognuna di que-
ste, per una tale tassa, avea anche il suo appaltatore
od esattore; che da ultimo, quando nella Yioinia vi
fossero stati degli esenti da siffatta gabella, spettava
al Comune di compensare quell'appaltatore per il di
più di cui èra stato caricato, non essendosi tenuto
conto di tali esenzioni (I). Ecco il sunto di questi
atti: Die 9 Martii 1374. In hospicio comunis Pergami
olim combusto (2) et noviter refecto in quo moratar
d. Petrus de Vicecornitibus de Mediolano Pergami Po-
testas — in publico Consilio novem' Deputatorum su-
per intralis et expensis comunis Pergami — leda pe-
licione — Belebonus filius et procurator lacobi de
m
Terno petit et requirit quod ipse lacobus accepit ad
incantum Dacium salis seu additionis salis quod nun-
cupatur Dacium salis mortai sol. 48 d. 6 prò pen-
sione Vicinie s. Mtchaelis de Puteo Albo incepti cai
Marcii anni i368 et finiti ultimo Februarii 1369 in
qua Vicinia omnes infrascripli de Bucellenis taleati
erant in infrascriptis quanlitatibus — et quia ema-
nate fuerunt per magni ficum d. Redalfum Vicecomitem
litiere tenoris infrascripti cet. e qui segue lettera di
esenzione dal dazio del sale per Giovanni Mafeis di Zo-
(1) Per il contratto del 1356, quando si fosse trattato di
Comuni esenti, come Martinengo, Romano o di altri dichiarati
tali, la perdita andava totalmente a carico dell'appaltatore.
Contract. dacii salis. cit.
(2) Bruciato la sera del 6 Maggio 1360; Memor, Benv. de
Bonate.
H3
gno coD dieci altri data Dexii die 28 Novembris 1368^
e poi dichiarazione del Mafeis, che chiama al bene-
ficio di tale esenzione cinque de' Bacelleni e sei de'
Mafeis, e da ullimo la sentenza che condanna il Co-
mune a rifare i danni agli appaltatori data die 6 lulii
1374 (1). Che poi le Vicinie eleggessero speciali ap-
paltatori od esattori per la riscossione di questa so-
vrimposta, oltrecchè dagli Atti or ora recati, ci è la-
sciato anfìmettere pure dalla seguente lettera, la quale
ci diaiostra anche come talvolta, o perchè cessato il
bisogno, per ragioni politiche, la sovrimposizione
del sale morto venisse condonata ai contribuenti :
Regina de la Scala et Rodulfus Vicecomes, Auditis li-
teris quas tu Referendari magnifico d. Consorti et Ge-
nitori nostro destinasti continentibus quod per occa-
sionem cuiusdam litere prefati Dni. facte die 16 May
proxime preteriti continentis quod nulla persona occa-
xione Salis mortui deberet molestari prò tempore pre-
terito nec futuro, multi conductores dicti Dadi qui
exigerunt aliquas quantitates denariorum a Vicinis
Yicinorum quos incantaverant compelli nequeant ad
solvendum Comuni id quod debent et exigerunt a di'
ctis Vicinis, et aliqui ex conductoribus qui solverant
Comuni Pergami plus quam receperant a debitoribus
suis nil exigere possunt obstantibus dictis literis; re-
spondemus nos velie quod quelibet persona compelli
fossit ad solvendum totum id quod dèbent occasione
Salis mortui usque 16 diem May. Ad parte de com-
pensatione fienda conductori illorum daciorum que
propter guerram passi fuerunt .... providentis prout
(i) Mazzoleni lib, A.
8
114
conveniens est. /ìat. Cusagii 23 lulii 1373. ^1). Sic-
come quella del Sale mono dod era cbe una tassa
dove la quantità di sale assegnata a ciascona YiciDJa
non le serviva che di base per determinarne l' ito-
porto, ed alla quale quindi erano affatto estranei
1 appalto e l'azienda della Canova del sale vivo, cosi
resln reperto perchè le Vicinie in queste circostanze
potessero creare esattori proprii, cbe erano del tutto
indipendenti dai Conduttori della gabella generale.
Venezia avea avocato interamente a sé questa
gabella, come quella cbe rappresentava la principal
entrada e dazio che ha la nostra Ser.ma Signoria
in la cita de Bergamo, e i capitoli relativi ad essa
non contemplarono d'allora cbe i rapporti tra lo stesso
governo Veneto e gli appaltatori, che da esso rice-
vevano il sale (2).
Che i Comuni posti fuori della città e dei borgbi
di Bergamo, ciascuno per la sua parte, oltre alle
proprie, potessero essere obbligati a mantenere qaelJe
vie maestre, che dal centro irradiavano ai confini del
territorio cittadino, è cosa che agevolmente si pnó
comprendere; e se di quest' obbligo vediamo minuta-
mente occuparsene solo la posteriore legislazione,
non per questo, a mio avviso, possiamo interpretare
il silenzio della più antica come argomento per am-
mettere la prevalenza di un sistema del tutto differen-
te (3). Perchè, sebbene la collazione XV del nostro più
vecchio Statuto sia andata perduta, nullameno molte
(1) Mazzoleni lib. cit. Questa è la prima menzione di Re-
ferendario fra noi; cfr. Rovelli III, 1,44.
(2) Stai. Datior Berg. fol. 79; Capitoli del 1441.
(3) Cfr, Capii. Pippini 4; id. Lndov. Pii 33 in Padellelti
pp. 368, 396.
115
delle sue disposizioDi passarono nello Statuto del 1331,
mentre dall' indice delle rubriche, il solo sopravvissuto,
troviamo ingiunto: de omnibus stratis civitatis Pergami
videndis (1), il relativo capitolo lo troviamo nello
Statuto del 1331, dove scorgiamo, che appunto il
Podestà, entro quattro mesi dal suo ingresso, dovea
visitare tutte le strade della città e dei borghi ad
essa adiacenti e provvedere perchè fossero riattate e
migliorate (2). E nell'indice del capitolo 48 del vecchio
Statuto, corrispodente al 49 della stessa collazione XY
di quello del 1331, troviamo ingiunto l'obbligo al
Podestà di chiamare avanti a sé i Consoli delle ville
del contado e di ammonirli del dovere che loro im-
combeva di restaurare e di ammendare sine aliquo
honere comunis Pergami quei ponti che da dieci anni
fossero stati costrutti o quelle vie che da altrettanto
lempo fossero stale aperte nel loro territorio prò co-
muni Pergami seu per homines virtutis Pergami pre-
cepto comunis Pergami (3)
La città adunque provvedeva alla manutenzione
delle sue vìe e di quelle del suburbio: i Comuni
rurali, oltrecchè di quelle, che per loro aveano un
particolare interesse, doveano curare anche la manu-
tenzione dell'altre vie, che avevano un interesse più
generale, come quelle, che ponevano in communica-
zione fra loro, e insieme colla città le più disgregate
parti di questo territorio. Che poi, tenendo fermo a
questo concetto, la manutenzione o la costruzione di
(1) Stat. 1248 sud. coli. IS S 34 col. 2034.
(2) Stat 1331, 15 § 43.
(3) Stat. 1248 ind. coli. 13 }! 48 col. 2034; Stat. 1331, 15
149.
116
quante vie cìlladiDe e snburbane fosse assunta dal
Comune m proprits e la relaljva spesa quindi soste-
nuta coi redditi patrimoniali e coi dazii, di cui dis-
poneva, non piuttosto venisse ripartita fra le sin-
gole Vicinìe, non è questione, che pel secolo decimo-
terzo possa essere risolta con tutta certezza; sembra
però, e basii accennare a questo solo, che il Comuoe
entro quei limiti provvedesse direttamente alla via.
bilità, perchè non in uno solo dei conti viciniali a
noi pervenuti si trova accennato alla benché meDoma
spesa di concorso al riattamento delle vie cittadine.
E questo non solo, ma anche nello Statuto del 1353,
tenendosi fermo a questo antico principio, trovo sta-
bilito quod Comune Pergami teneatur et obligatum sii
ad refeclionem omnium stratarum sitarum in Vici-
nanciis cìvilatis et suburbiorum Perqami, et extra
diclos muros, gue strale non sant designate per co-
mune Pergami refici et apiari alicui vel aliquUtus Co- i
munì vel Comunibus diftriclus Pergami ex forma in-
frascriptorum Stalutorum (1), e gli Statuti ed ordi-
uameoti, che h questo immediatamente tengono die-
tro (2), ci dimostrano che, tolte alcune eccezioni,
delle quali qui non occorre occuparsi, il Comune di
H7
onta, perchè sulla fine del secolo decimoterzo, o nei
primi anni del seguente, troviamo addossato alle no-
stre Vicinie il concorso alla costruzione e manuten-
zione di vie, che stavano affatto al di fuori dei con-
fini del suburbio. Quindi nei conti del 1283 della
Vicinia di S. Pancrazio si trovano date lire 3 (1. 87, 54)
superstiti strale de ponte s. Petri prò layco prò co*
munì Pergami qui denarii imposili erant ipsi Vicinancie
per suprascriptum comune Pergami occasione refectio-
nis suprascripte strate (I); nei Consìgli del 1295 si
trova, che era stato comandato ai Comuni per d.
Capitaneum Populi seu eius iudicem quod debeant fa-
cere inglerari et aptari tria capizia strate de Briollo (2),
la manutenzione della quale strada invece nello Sta-
tuto del 1353 troviamo a carico di trentacinque Co-
muni (3). Quindi nei conti della stessa Vicinia del
1318 vi ha: item Leonardo de Bianco libr. 22 sol. 10
prò solutione quindecim capiciorum strate et fossati
nuper impositorum per comune Pergami de strata que
fieri debebat a loco de Arcene Stezanum predo soli-
dorum 30 prò qnolibet capicio diete strate et fossati (4),
ed in quelli della Vicinia di Arena nel 1327: item
den. 12 in benedicendo et prò benedictione strate de
Trivillio ; item sol. 11 prò facere exemplare copiam
tallie stratarum de Trevillio et de Seriale (5). Nei
tempi più antichi il Comune di Bergamo aveva co-
strutto molte la maggior parte di queste vie prin-
cipali, come, a cagion d' esempio, prima del 1256
(1) Ada I qu. 4.
(2) Ada II qu. 2.
(3) Stai. 1353, 16 i 76.
(4) Ada in Mazzoleni Hb. A.
(5) Ada in Mazzoleni lib. cit.
118
baella di Valle Seriana (1); ma la manolenzione era
stala accollala ai Comani, che la flaDcheggiavano (2);
qui invece ci Iroviamo di fronte a spese di semplice
manutenzione addossate alle Vicinie per vie, che,
come quella, correvano al di fuori della città e dei
borghi, onde dobbiamo ammettere in questo periodo
una confusione di cose, che né prima, né poi ebbe
vita nelle nostre consuetudini.
E questo non basta. Il Podestà per sé o col
mezzo de' suoi giudici era tenuto da speciale giura-
mento ad esaminare tre volte all'anno il ponte ro-
mano di Almenno, ed ove occorresse, a farlo riatta-
re (3). In principio del secolo decimoterzo dovea es-
sere mantenuto dai Vicini di Almenno, perchè questi
in una carta del 1208 o del 1209 aveano dovuto fare
un mutuo di lire venti honorum denariorum impe-
rialium prò ponte de Lemine (4), mentre negli Aiti
del 1283 della Vicinia di S. Pancrazio è segnato il
pagamento al Canevario del Comune di Bergamo di
lire 4 e mezza imperiali (1. 131. 31) imposte ipsi
Vicinancie prò comuni Pergami occasione reformationis
pontis de Lemine, e cosi ivi si citano altri pagamenti
per lo stesso oggetto (5), come pure nello stesso
quaderno si trova registrato un pagamento di i2 de-
nari (I. 1, 46) fatto nel 1275 exactori tallie prò ponte
de Primullo (Prèmolo) imposite ipsi Vicinancie occa*
sione soprascripti pontis de Primullo (6).
(1) Stai, di Vertova % lOo p. 51 Rosa.
(2) Stat. cit. a. 1. e; Stat. 1353, 16 | 58.
(3) Stat. 1248, 15 § 52 - Stat. 1331, 15 | 54.
(4) Areh. Capit. M. 10.
(5^ Acta I qu. 1.
(6; Acta a. 1. e.
119
Nello Statato del 1453 questo obbligo delle Vi-
ciDìe nel maatenimeDto e riattamento delle strade
venne megli6 determinato anche in coerenza al prin-
cìpio posto nello Statuto del 1353 (16 § 52), cioè
sì stabili, che alcune delle Yicinie della città e sob-
borghi non erano tenute a concorrere alla manuten-
zioDe delle vie poste fuori delle mura della città o
borghi, ma solo doveano provvedere a quelle vie o
selciati, che si trovavano entro i limiti della loro
circoscrizione (1) ; col che si aveva uno speciale ri-
guardo a quelle principalmente delle Vicinanze della
vecchia città, che restavano interamente comprese
entro le vecchie mura. In secondo luogo poi venne
stabilito che il Comune di Bergamo fosse tenuto alla
manutenzione di tutte quelle vie costrutte nei Vici--
nati della città e borghi, che non si trovassero as-
segnate ai Comuni contermini (2), i quali in ultima
analisi circondavano tutto il suburbio. Più avanti poi
fu prescritto quod quelibet Vicinia civitatis et burgo-
rum et suburbiorum Pergami teneatur et debeat facere
aptare rizolos (i selciati) ruptos in earum Vicinantiis{Z).
Queste disposizioni però potevano ancora lasciare
il dubbio, se ai Vicinati unicamente spettasse in fin
dei conti la manutenzione di tutte le vie urbane e
suburbane, o se di alcuna di èsse dovesse aver cura
il Comune co' redditi proprii, indipendentemente dalle
taglie imposte alle singole Vicinie di volta in volta.
Lo Statuto del 1493 fu ancora più esplicito su que-
sto punto, in quanto che, non traendo più in campo
il Comune di Bergamo, ci dimostra che questo era
(i) Stat 1453, 10 S 18.
(2) Stat cit. i 19.
(3) Stat. cit, i 103.
120
diventato un carico esclusivamente viciniate. lofatti
vi venne disposto (1), che ciascuna Vicinia della ciltà,
borghi e sobborghi di Bergamo, tra le ' mura della
città e borghi anche in concorso coi Vicini abitanti
fuori delle mura, ma entro i confini dei Corpi Santi,
debba far riattare i selciati rotti ed anche quelle
strade entro le Porte di S. Caterina, S. Antonio e
tutte l'altre porte, che non fossero state assegnate
ad alcun Comune; che se queste vie o selciati fos-
sero stati rotti per colpa di alcuno, esse Yicinie ab-
biano ogni diritto di regresso senza alcuna formalità
di giudizio. E più oltre è stabilito (2), che alcnne
Vicinanze non hanno obbligo di concorrere al man-
tenimento delle vie fuori delle porte della città o
borghi^ le quali fossero assegnale in manutenzione
ai Comuni del contado: la quale disposizione, a mio
avviso, va inlesa in questo senso, che, come era di
fatto, a questi Comuni non era sempre assegnata in
ogni punto la manutenzione a partire esattamente
dalle porte cittadine, ma solo da qualche luogo più
esterno, onde il tratto intermedio, che pure si tro-
vava nel suburbio, perchè non ne andasse privo,
doveasi riattare da quelle Vicinie, che si trovavano
in tali condizioni e alla circoscrizione delle quali
spettava (3). In ultima analisi, tolte queste eccezioni,
ai Vicinati era addossato, ciascuno nel proprio rag-
gio, il mantenimento di tutte le vie, le quali circo-
lavano nel vasto spazio, che propriamente forma la
odierna nostra città entro la cerchia daziaria.
(1) Stai, im, 8 e. 9 p. 252.
(2) Stat. cit., 8 e. 25 p. 259.
(3) V. Stat. 1495, 8 ce. 27 seg. pp 261 seg.
12<
Ho notalo più volte, che, quanto più ci avvici-
niamo alla fine del secolo decimoterzo, vediamo negli
oneri parificate quasi le Vicinie cittadine ai Comuni
rurali. Pel compimento di una delle grandi opere,
che nella seconda metà di quel secolo erano state
avviate dal nostro Comune, il Fosso Bergamasco, che
separava il suo dai territorii di Cremona e di Milano,
noi vediamo ripetutamente imposte taglie ai nostri
Vicinati. Perciò negli Atti della Vicinia di S. Pan-
crazio trovo ricordalo un allo del dicembre 1282,
nel quale è attestato il pagamento di lire 4 sol. 2
den. 6 imper. ( I. 120, 37) al Canevario del Comune,
che erano state imposite et talliate prò Comuni Per-
gami ipsi Vicinancie s. Pancratii occasione fossati et
torsellarum (torricelle) qui et que ordinate sunt fieri
debere super fossato Cremonensium et Pergami (I);
nel 1283 sono pagati soldi 21 den. 3 (1. 31) in fa-
ciendo fieri fossatum impositum ipsi Vicin. prò comuni
Pergami ordinatum debere fieri in plano quod fossatum
est unum capizium et medium; item sol, 30 ( 1. 43, 77)
in faciendo fieri duo capicia fossati in plano imposita
soprascripte Vicinancie; item sold. 8 et medium imper.
( 1. 12, 41) in faciendo laudari suprascripta capicia
tria et media imposita suprascripte Vicinancie prò co-
muni Pergami (2); nel 1284 den. 12 imper. (1.1,46)
ad faciendum satisda^cionem de fossato de s. Gervasio,
che è ancora lo stesso, e inoltre denarios duos (1.0, 24)
illis qui acciperunt fossatum hocasione benesionis
(benedictionis) illius fossati (3). Nel 1286: den. 6
(1) Ada I qu. 1.
(2) Ada a. 1. e.
(5) Ada I qu. 2.
i22
(I. 0, 73) ad mittendum servitorem acceptum unam
cartam de lodazione fossati quod fecit fieri Vicinancia ;
libras 5 imper. (I. 145, 90) pluribus de Seriale qui
fecerunt prò ipsa Vicin, unum capicium fossati de
S» Gervasio quod itnpositum fuit prò Comuni Pergami
suprascripto anno (1).
Nello Statuto del 1248 troviamo la rubrìca di
un capitolo, nel quale si conteneva : de porticuhus fa-
ciendis per Vicinantias (2). I portici non solo erano
di ornamento alla città e insieme servivano mirabil-
meute quali luoghi di convegno, ma doveano essere
tenuti come una necessità, perchè quando la popo-
lazione si addensava in uno strettissimo àmbito, né
gran fatto vaste erano le abitazioni, anche le botte-
ghe saranno state assai scarse, onde non poteva a
meno di essere sentito il bisogno, che nei varii punti
della città, meglio alla portata degli abitanti, si tro-
vassero tali costruzioni, ove i mercatanti potessero
in qualunque stagione dell' anno riparare colle loro
merci ed esporle in vendita. Quindi è che non in-
frequenti volte nelle imbreviature de' notai del se-
colo decimoterzo occorre menzione anche di atti ro-
gati sotto questi portici, come, a cagion d' esempio,
tra quelle di Viviano di Alberto Gatti del 1281 leg-
giamo: actum die 8 intr. lanuar. in civitate Pergami
in via de Arena sub portichu vicinali ipsius Vicinan-
eie (3), e come in parecchi altri esempi, che non mi
sarebbe difficile qui recare.
Ilj Comune, come vedemmo, ordinò la costru-
(1) Acta qu. 3.
(2) Stat 1248, ind. coU. 15 { 56 col. 2035.
(3) Imbrev. neirArch. Notarile di Bergamo.
i23
zione di questi portici ; ma se h iniziativa spettasse a
lui, se UQ tal fatto non fosse già in talune Vici-
nanze il portato della necessità stessa delle cose o
dì quei rapporti» che erano sorti dalle condizioni
stesse della vicinità, non m' è possibile dirlo; in ogni
nìodo il Comune elevò il fatto a regola generale e
siccome per la elezione dei Consoli e per la conse-
guente sicurtà data in principio d'anno i Vicinati,
come osservai, acquistavano una giuridica personalità,
cosi tutto permette di supporre, che mentre il Co-
mune da una parte li obbligava a quelle costruzioni,
dall'altra, come a Parma nel 1255, accordasse, che
si vicini alicuius Vicinee voluerint facere porticum,
sub qua conveniant homineSy potestas teneatur cogere
illum, cuius fuerit domus, in qua voluerint facere
porticum, dare vicinis illam domum iusto preci facta
extimatione per duos bònos homines (4), dove la for-
zosa espropriazione discendeva come necessaria con-
seguenza del preso provvedimento.
Già vedemnìo come il Comune ottenesse T in-
tento suo, e i conti della Vicinia di S. Pancrazio, gli
unici che ci sieno pervenuti per una certa serie di
anni, contengono dati sufficienti per farci conoscere
come dalle nostre Vicinie si fosse adempiuto a que-
st'obbligo. Nell'assemblea del 23 Giugno 1286 si pro-
pose quod tectum portici ipsius Vicinancie debeat a-
ptari sic quod non pluat sub ipso porticUj e passò la
parte quod porticus coperiatur (2), onde tra le altre
spese dell'anno seguente trovo dati soldi 10 e mez-
zo (1. 15, 32) Magistro Laurentio mag. Petri de Via
(1) Stat. Parm. p. 98.
(2) Acta I qu. 5.
424
Nova^et Lanfranco Alberti Trabuchi de Bulgaro eius
manualli prò eorum labore et fatiga quam habuerunt
in servicio ipsius Vicin. ad coperendum et reficiendum
porticum ipsius Vicin. qui est a meridie parte ecclesie
s. Pancratii finis a columpna Ugni rotunda ipsius por-
tici usque ad murum domus Antonii de Urniano, e
inoltre il 16 Seltembre den. 8 (1. 0, 97) uni ma-
nualli qui aportavit terram sub porticu nova cum uno
cerilo (gerlo), il che indica che la Vicinia avea anche
un altro portico vecchio (!). E questo è tanto vero,
che in un verbale del 1289 vi ha: Item placuit omni-
bus quod slaciones que nuper facte sunt sub porticu
velcri ipsius Vicin. intelligantur esse iuris ipsius pla-
tee Vicin. et quod afictentur per ipsam Vicin. nomine
ipsius Vicinancie (2), dove comprendiamo altresì che
gli spazii fra l'una e l'altra colonna di quel vecchio
portico erano stati chiusi e ridotti ad uso di botte-
ghe. Oltre a queste botteghe, la Vicinia sotto quei
Portici teneva anche dei banchi per sovrapporvi le
merci; perciò nei conti del 1289 troviamo esposta la
spesa in (adendo aptare unam perticam sub porticu,
in (adendo aptare bancum (3); nel 1291: den. 3
( 1. 0, 37) in lignis ad (aciendum picollos (traverse,
berg. picoi) banchorum Vicinancie (4); nel 1294 ai
28 Ottobre passa la spesa perchè si abbiano a riat-
tare i bancales sotto il portico a sera della chiesa (5),
che doveva essere il portico vecchio.
Né in queste operazioni di riattamento manca-
ci) Acta I qu. 4.
(2) Acta I qu. 6.
(5) Acta a. 1. e.
(4) Acta I qu. 9.
(5) Acta II qu. 2.
125
vano alla Vicinia noie o contestazioni, poiché negli
Atti del 24 Maggio 1290 veggo il Vicario del Vesco-
vo Roberto de' Bonghi aver intimato all' appaltatore
di una delle piazze vicinali che non debeant facere
aliquod copertamen in suprascripta volta portici s. Pan-
cratii que est a sero parte ipsius ecclesie me impedire
cimiteria ipsius ecclesie (1).
Se le Vicinie, come dai portici, traevano i prin-
cipali loro redditi anche dalle piazze, è agevole ad
ammettersi che anche di queste avranno avuto il ca-
rico della manutenzione. Quindi i conti del 1283
della Vicinia di ^. Pancrazio ci danno la spesa di
lire 40 imper. (I. 1167, 32). pagate d. Guilelmo Fé-
ragalli sindico suprascripte Vicinane, occasione expen-
dendi in platea quam ipsa Vicin. habet cum ecclesia
s. Pancratii et clericis et beneficialibus eiusdem (2),
e nel 1290 sono persino esposti denari 10 ( I. 1, 21)
in vino et frugis ad benedicendum plateam et stacio-
nes Arnaldo de la Piazza et pluribus aliis ex Vi-
cinis (3).
Comprendiamo da questi fatti perchè nello Sta-
tuto del 1263, alla descrizione delle due Vicinie di
S. Grata e di Canale, si aggiunga : salvo quod porti-
cus et platea de Canali et ecclesia s. Grate intervites
et ius eiusdem sint ita comunia ipsarum duarum Ft-
cin. ut quondam esse consueverunt (4). Queste due
Vicinie, come avvertii, prima del 1283 ne foi^mavano
una sola, che anzi nel 1251 erano ancora insieme
(1) Ada I qu. 7.
(2) Ada I qu. 1.
(3) Ada I qu. 7 piccolo.
(4) Stat. 1331, 2 $ 32.
126
riunite. Ora è evidente, cbe l'onere della manoten-
zione della piazza e del portico, come i proventi
cbe se ne ritraevano, doveano restare in comune,
perchè, a quello cbe si vede, o Tuna o l'altra delle
due Vicinie, dopo cbe erano state separale, non si
era provveduta di una piazza o di un portico propriì,
cbe d'altronde erano resi inutili dalle contiguità dei
due Vicinati ; ma siccome e portico e piazza, od al-
meno l'uno di essi, colla nuova partizione, era rima-
sto rincbiuso nei confini di una delle due Vicinie,
cosi lo Statuto, a togliere ogni appiglio a futuri li-
tigi, ne determinò la comunanza \anto negli oneri,
cbe nei vantaggi. Cosi si deve avere avuto in vista lo
stesso principio, quando ancora nello Statuto del 1263
si prescrisse quod porticus Vie Crucis est comunis
Vicin. ss. Salvatoris et lohannis (1), dove anche com-
prendiamo che, con tutta vcrisimiglianza, quando il
Comune ordinò la costruzione di questi portici, quelle
di S. Salvatore e di S. Giovanni formavano una sula
Vicinanza civile, cbe dalla' prima delle due chiese
dovea aver nome, se già nello stesso Statuto ve-
demmo più indietro ricordati i veteres confines ipsius
Vicin. (s. Salvatoris) (2) e se quindi aveano in co-
mune anche il loro portico.
Questi obblighi delle Vicinie risguardanti la co-
struzione, 0, se costruiti, la manutenzione dei ponici
viciniali, quanto abbiano durato, veramente non so.
Unicamente i conti o gli Atti del secolo decimoquarlo
potrebbero dare una risposta su questo punto ; in-
tanto esservo, che nel 1331 sembra che il Comune
({) Stai. di. 2 S 35.
(2) Siat, cit, 2 S 34.
127
abbia avocato a sé il dirilto sui portici e piazze,
poiché stabilisce che nessuno acquisti un diritto su
di essi per la consuetudine di porvi un desco (I):
principio ripetuto anche in tutti i posteriori Sta-
tuii (2), e che riceve una conferma da quello del
1493, poiché il principio che la prescrizione su
piazze, portici e vie non corre contro il Comune di
Bergamo, é esteso a tulli i Comuni del contado (3),
ma delle Vicinie non vi ha parola, le quali pure a
questi in tante cose vedemmo parificate, e che lo
sarebbero state anche qui, se appena avessò durato
la antica condizione di cose. E nello stesso Statuto
dove si enumerano gli oneri, che doveano cadere
sulle Vicinanze, vi ha parola delle fonti, delle vie e
del selciati ; ma non più né di portici né di piazze (4).
E quella delle fonti era una delle principali cure
dei nostri Vicinati, poiché in una città, come questa,
tutta collocata in origine sovra un colle, dove la
condotta delle acque non era Iroppo agevole, né
senza gravi dispendii, una assicurata ed equa distri-
buzione di questo indispensabile elemento a quanti
abitavano in una stessa cerchia, doveasi a ragione
tenere come cosa di capitale interesse. 11 Comune
provvedeva a sue spese al Saliente, che dalle sorgenti
di Castagneta, forse fin dai tempi romani, forniva di
sufiGcienli acque la città (5); dentro le mura poi, fino
dai più antichi tempi le spese relative spettavano
parie al Comune stesso, parte alle Vicinie. Se osser-
(1) Stat. cit. 8 S IS.
(2) Per es. Stat. 1453, 10 § 63.
(3) Stat. 1493, 5 e. 74 p. 196.
(4) Stat. cit. 10 e. 10 p. 370 seg.
(5) Stat. 1248, 15 { 10 col. 2041 seg.; Stat. 1331, 15 §§ 10, 11.
428
viamo alla uniformità, colla quale sodo costruite K
più antiche fontane^ che raccoglievano le acque nei
varii punti della città, parmi di poter ragionevol-
mente ammettere che il Comune abbia da principio
provveduto per proprio conto a questo importante
servizio, lasciandone poi, se non in tutto, almeno io
parte la manutenzione ai Vicini Cosi il Comune
manteneva una attenta sorveglianza sulla pulizia delle
pubbliche fontane. Ài tempi di Mosè del Brolo, in
principio del secolo decimosecondo, l'acqua del fonte
di tramontana, il Vasine {fons opacinu$\ era raccoita
in un aperto bacino, dove gli abitanti andavano ad
attingerla coi loro secchi (1); ma fin certo dalla pri-
ma metà del secolo decimoterzo era stato provveduto
che vi fossero posti quattro verricelli coi loro secchi
di rame, e che solo di questi potessero usare i cit-
tadini; che una cancellata, posta all' ingresso del-
l'arco, sotto il quale scaturiva queir acqua, venisse
chiusa durante la notte, e insieme venivano date ri-
gorose prescrizioni sulla distanza alla quale si pote-
vano lavare i panni od accumulare materie perniciose
alla salubrità di quest'acqua (2). Una uguale cura il
Comune avea delle due Boccole, della fontana di Pi-
gnolo, ora dei Gozzi in borgo S. Tommaso (3), e cosi
anche al Lantro, come al Vasine, faceva porre i ver-
ricelli coi secchi di rame (4), e insieme prescriveva,
che ogoi fontana avesse i suoi custodi, che fossero
della stessa contrada o Vicinia, nella quale essa era
(1) Moys. Pergam. vv. 205-262.
(2) Stai. 1248, 15 { 11 col. 2042.
iZ) Stai. cit. li 12, 15 col. 2043 seg.
(4) Stat cit. S 16 col. 2044.
128
posta, e che i canali di derivazione fossero accurata-
roeDte visitati e nettati di tempo in tempo, aggiun-
gendo gravi pene a chi trascurasse questa importante
bisogna (1).
La consuetudine però, se non la Ieg:isIazione,
DOD s'era ancora stabilmente fissata su questo punto.
Essendo guasto il canaletto, che conduceva V acqua
alla fontana di Pignolo, il Comune impose ai Consoli
della Vicinanza di S. Alessandro della Croce che lo
facessero riattare a spese de' Vicini, limitando insie-
me il suo concorso a quest'opera a sessanta soldi
ìDQperiali; e siccome gli Umiliati del Tovo, che sta-
vano ov'era la chiesuola di S. Tommaso da pochi
anni demolita, secondo il solito, più badando ai prò-
prii, che agli' interessi dei Vicini, aveano deviata
quell'acqua pei loro lavori (2), nel 1244 il Comune
ordinò che fossero demolite tutte le opere, che ne
impedivano il libero corso alla fontana di Pignolo,
ma anche qui limitò il suo concorso a venti soldi
imperiali, stabilendo che alie expense fiant per vicinos
victnancie s.Alexaniri de la Cruce. Ma, in mezzo a queste
disposizioni di diverse epoche, ne troviamo * un'altra
senza data, che ordina quod ille fons custodiatur prò
comuni Pergami secundum quod cuslodiuntur fontes de
Buccula et de Cornu (3), vale a dire a tutte spese
del Cobfìune (4). Raccogliendo gli sparsi indizii per-
venuti a noi, parmi che pel secolo decimoterzo e pel
(l) Stat. cit. aa. 11. ce; Stat. 1331, 15 § 17.
(t) Stat. 12'i8, 15 § 18 col. 2046; così colla Boccola aveano
fatto i loro confratelli, che stavano ove è ora il Carmine; Stat.
cit. § 12 ; Stat. 1493, 8 e. 75 p. 280.
(5) Stat. 1248 a. 1. e.
(4) V. La Convenz. monet. del 1254, p. 37 seg.
9
130
principio del seguente, si possa affermare, che cosi
fosse in generale la consueludine. Il Cooiune prov-
vedeva alla neilezza, custodia e manutenzione del
cannle detto il Saliente, il quale portando Tacqua da
Castegneta, alimentava la fontana di Borgo Canale (I)
e tutte r altre neir interno della città ; inoltre in
eguale misura provvedeva alle fonti del Lanlro, del
Vasine, della Boccola, del Corno (alle quali in se-
guilo si aggiunse quella di Pignolo), che scaturivano
dal versante settentrionale del colle sul quale è po-
sta la città, la prima sotto il convento di S. Fran-
cesco, la seconda sotto quello de' Padri Carmelitani,
la terza sotto il Seminario vecchio di S. Matteo (2),
l'ultima sotto la Rocca (3); ma erano in ultima ana-
lisi i Consoli delle rispettive Vicinie quelli, i quali
doveano sorvegliare affinchè pure queste fonti fos-
sero ben tenute, perchè se, rispetto al Saliente, ve-
diamo dallo Statuto del 1248 affidato Y incarico di
nettarlo ad un servitore del Comune (4), vi troviamo
anche : et de hoc detnr fides Consuìibus Vicinie de
Canali in concordio dicentes. Et Consules teneantur
et debeant hoc diligenter inquirere, Cuius banni sit
medietas Comunis et alia medietas sit ipsorum Con-
sulum. Et illud idem habeat locum de guazatoriin et
lavellis et casa et Bucchula superiori per guardatores
ipsius Bucchule et per Consules Vicin. s. Mathey. Et
in lavellis et casa et guazatorio Lantri per custodem
ipsius Lantri et de Consuìibus ipsius Vicinie. Et in
(1) Arch. Capit. H 7 ari. 1259; StaL 1553, 16 § 103.
(2) Celestino I, 476.
(3; StaL 1493, 8 e. 78 p. 280.
(4) Stai. 1248, 15 § 19 coi. 2046 da completarsi coti Stat.
1331, 15 8 17.
131
casa aque de Cornu per guardatorem ipsius aque et
per Consules Vicin. s. Michaelis de Puteo Albo, Et
teneantur custodes ipsarum aquarum stare et habitare
in Vtcinia cuius aque sunt custodes. E questa dispo-
sizione durò quanto la veneta dominazione (I).
DelPallre fontane propriamente dette, ove erano
condotte e raccolte le acque, che scendevano dai colli
sovrastanti alla città, qui non vi ha parola. Esse,
come avvertii, erano state edificate dal Comune, come
lo lasciano supporre, e la uniforme loro struttura,
che le richiama ad un' epoca sola, per lo meno
alla fine del secolo XII, e le iscrizioni a noi per-
venute, come ad esempio quella di Pignolo del
4258 (2), che attribuisce tale opera al podestà 6u-
tuero Rufino di Asti nella seconda metà del suo
reggimento, e infine il fatto costante pel quale ve-
diamo il nostro Comune aver sempre provveduto alla
prima costruzione di tali fontane, come nel 1294
quella a' piedi della torre comunale per opera del
podestà Federico de' Ronzoni (3), nel 1342 il fons
magnus ora Fontanone (4), e cosi via. Naturalmente
il Comune avrà costrutto queste fontane in modo che
rispondessero alle esigenze, delle singole Vicinìe, in
cui era partita la città ; ma è certo, che una volta
adempiuto a questo dovere, ne abbia ad esse abban-
donata la manutenzione, non cosi però, che nel se-
colo decimoterzo, o per la qualità delle opere, o per-
ii) Stat. 1493, 8 e. 80 p. 281.
(2) Calvi Elfem, I. 397 : Ronchetti III, 224, che male la
rilevarono.
(3) y. le iscriz. trasportate in fianco alla scala della Bi-
blioteca, certo per errore, perchè non appartiene a quelle di
S. Agostino.
(4) V. le iscrìz. ancora in luogo sotto l'edificio dell'Ateneo.
132
che la spesa avrebbe di troppo aggrav;iio le Yicioie,
non si credesse lenalo a concorrere esso pure lai-
Tolla negli oneri di quella manalenzione.
E i conti della Vicinanza di S. Pancrazio ci of-
frono esempi sufflcienli per chiarire questa condi-
zione di cose. Nel 1283 trovo spesi soldi 2 inoper.
( 1. 2,92) prò occasione faciendi spaiare fontanam (t);
nel 1286 den. 12 (I. 1, 46) prò quodam labore che
un tale fecit in fonte de Vicinancia (2) : nell'anno se-
goenle den. 1 (1. 0, 12) uni homini qui ivit in fon-
lem per stopare (otturare) bochetos ipsius fontis prò
eo quod ipsa aqua spargebatur, dal che si vede, che
neppur qui l'acqua si attingeva, come un tempo, coi
secchi calati nei serbatoio; e inoltre den. 4 ('l.O, 49)
uni homini qui vacuavit et spazavit ipsum fontem et
accepit foris de ipsa fonte unum camollum (3) ; nel
1291 den. 2 (1.0,24) Castanee Scalvino prò aptandis
(accomodare) lapidibus que sunt super canegium (ca-
nalelto) fontis qui est in ipsa Vicinancia donec pone-
rentur magistri ad conzandum (rialiare) ipsum cani-
culum; item den. 1 (1. 0, 12) in una candela operata
(adoperata) quando fuit accepta aqua foras de ipso
fonte ad soratorium (sfoga loio) quod est super Soda-
schum (4); item den. 28 (1. 3. 41) prò solutione ad
descohoperendum caniculum per quem decurrit aqua
que exit de ipso fonte usque ad caniculum qui est in
media via publica comunis Pergami; item den. 7
(I. 0, 85) in una libra plumbi ad implombandum
(1) Ada I qu. 1.
(2) Ada I qu. 5.
(3) Ada I qu. 4.
(4) Si badi a questo nome locale, fìn qui sconosciuto, che
può aver dato nome alla nostra famiglia cittadina de'Sorlasco;
cosi essa non saxebbe venuta d'altro contado. V. Cor. Berg. p. 546.
i33
anam cratem de ferro ad bucham ipsius caniculi; item
den. 1 et medium (I. 0, 18) in uno quartario carbo^
num operatorum ad deloandum (liquefare) ipsum plum^
bum; item den. 12 (1. 1» 46) in astrogo (smallo,
fondo calcare) operato ad ipsum- caniculum; item
sol. 7 et medium (I. 10, 95) per una cratis de ferro
di libbre 7 e mezza in ragione di den. 12 imper.
(1. 1, 46) per libbra; item den. 12 prò solutione da-
vorum magnorum et parvorum operatorum ad hostium
quod est in ipso fonte de retro et per comare cathe-
nacium ipsius hostioli et per comare unam agugiam
de ferro (subbia) magistri lohannis Raymondi; item
den. iì et medium (I. 1, 62) in una cartaria (serra-
tura) cum davi posila in ipso hostio (1). Ho riportato
quasi per intero questo conto per dimostrare che
sulle Vicinie cadeva propriamente la manutenzione di
quanto aveva attinenza colle fontane situate entro i
loro confini e insieme perchè parmi un importante
saggio del nostro dialetto sulla fine del secolo deci-
moterzo. Ma, continuando nel nostro argomento, bi-
sogna credere, o che questi riattamenti non fossero
fatti a dovere, come pur troppo non di rado avviene
quando si tratti di opere pubbliche, o che non man-
cassero anche allora di que' malnati, che tengono la
roba del pubblico per roba da rubello, perchè in una
assemblea dell' 8 Gennaio 1292 passò quod fons diete
Yicinancie debeat comari prò ipsa Vicin. et de avere
ifsius Vicin., e inoltre quod bocheta diete fontis apte-
tur ad expensas diete Vicin. (2); nel 1294 vengono
incaricati ì Consoli di indagare che cosa impedisca al-
(!) Ada I qu. 9.
(2) Ada I[ qu. 1.
434
l'acqua di venire alla fontana, donde si cavava dai
Vicini (<). E senobra che questo inspedimenlo prov-
venisse forse dal canale principale di distribuzione
dell'acqua cittadina, perchè in una adunanza del 6
Aprile 1295 trovo enunciato: cum prò comune Per-
gami sit aptatus et renovatus canicullus fontis Vicin.
8. Pancratii, dove vediamo ancora in vigore il con-
corso del Comune in quest'opera di riattamento, che
propriamente non interessava che la nostra Vicinia.
E quindi cum lochete sint ita deguastate cet. passa
che sieno rifatte a spese della Vicinanza (2). Ma an-
cora in un Consiglio del 17 Luglio dello stesso anno
si prendono nuovi provvedimenti, ed al 20 succes-
sivo passò la proposta di una riforma totale della
fontana e dell' ingrandimento della casa (serbatoio) in
cui si raccoglieva queir acqua, che, a quello si ve-
de, quale in origine era stata costrutta dal Comune,
non bastava più ai cresciuti bisogni della Vicinanza (3).
I rapporti, a dir vero, tra il Comune e le Vici-
nie rispetto a questo servizio sembra fossero sin qui
ancora un po' indeterminati ; malgrado le ordinanze
del vecchio Statuto, la consuetudine manteneva an-
cora una parte principale in quei rapporti, onde non
era ancora stabilito fin dove avessero a giungere gli
obblighi dell'uno, quegli delle altre, e neppure dai
conti della Vicinanza di S. Pancrazio possiamo for-
marci un esatto criterio per giudicare dei motivi pei
quali in un anno, e non piuttosto anche in altri, il
Comune abbia creduto di riattare il canaletto, che
{{) Acta II qu. 2.
(2) Acta II qu. 2.
(3) Acta II qu. 5.
135
foroiva d'acqua qaelU Vicinia. E le cose devono es*
sere durate cosi fioo al 1331, poiché nello Statato
di quell'aDDo troviamo inserita questa tassativa dìs-
posizione, vale a dire, quod postquam fuerint conzate
fentes civitatis Pergami et bachete que ordinate fuerunt
debere fieri et conzari prò comuni Pergami et ad ex*
peasas comunis Pergami designentur ipsi fontes et bo^
chete Consulibus ( Vicintarum) civitatis et suburbiorum
Pergami in quibus sunt ipsi fontes. Et quod ipsi Vi-
cini debeant ipsos fontes seu ipsas bochetas perpetuo
tenere et manutenere suis expensis (1). Si vede che
intoroo a quell'anno il Comune si assunse la spesa
di un generale riordinamento delle fontane; abolì
vericelli e secchie di rame al Lantro ed al Vasine,
ed a tutte indistintamente fé' applicare a sue spese
nuove bocchette a chiave, poi consegnò le stesse fon-
tane ai Consoli delle Vicioie ed a queste ne addossò
esclusivamente la perpetua manutenzione. Da allora
con tutta verisimiglianza le Vicinie dovettero in prin-
cipio d'ogni anno nominare i Custodes fontium o fon-
lanieri ed assegnare loro un conveniente salario (2).
Quindi d'allora in tutta la nostra legislazione restò
stabilito quod fontes civit. et burgorum Pergami et
eorum bochefe aptentur et manuteneantur ad expensas
Viciniarum in quibus sunt ipsi fontes et bochete. Et
quod ipse Vicinie debeant ipsos fontes et bochetas per*
petuo tenere et manutenere suis expensis et non comu»
nis Pergami. Et quod Vicinie quorum Vicini utuntur
aqua ipsorum fontium prò maiori parte teneantur ad
(1) Stai. 1331, 15 ! 39.
(2) Stai. 1453, 8 8 31 ; Stat. 1493, 8 ce. 74, 80, 93, 94
pp. 279, 281, 285 seg.
436
contributionem dictarum expensarum H).E nello Sta-
tuto del 1493, dove più parlicolarmenle si parla di
fontanieri, fra l'altre cose troviamo, che essi accusare
debeant et teneantur quemlibei contrafacientem supei
ipsis fontibus et aqueductibus Viciniarum suarum {T-,
dove vediamo, che la Vicinanza doveva a sue spe^e
provvedere, non solo alle bocchette, ai serbatoi jd
alle fontane propriamente dette, ma anche agli agte-
ductus, cioè ai canali, pei quali a queste erano C3Q-
dotte Tacque, mentre, come vedemmo, nel secolo dieci-
moterzo in parte di questa spesa concorreva il Co-
mune. E questo non si assunse più neppure, i;ome
un tempo, la totale spesa di costruzione di nuove
fontane, perchè quando nel 1572, nella fabbrica del-
l'attuale fortificazione, sotto al baluardo de' Zanchi fa
trovata una vena di acqua limpidissima e fu condotta
sulla Piazza di Pignolo, la spesa fu dovuta sostenere
in parte anche dalla Vicinanza di S. Alessandro della
Croce (3).
Il Comune poi continuava a mantenere a suo
carico il canale del Saliente, che portava l'acqua alla
città (4); provvedeva al ripulimento ed alle ripara-
zioni del Lantro e della Boccola (5), lasciando a ca-
rico delle rispettive Vicinanze il rimettere le boc-
chette poste fuori d'uso ; in generale, portata l'acqaa
nella città, o curate le sorgenti, che sgorgavano vi-
cino ad essa, ogni Vicinanza dovea provvedere ai
mezzi di avere quell'acqua e di mantenerla a com-
(1) Stat. 1453, 8 § 44 ; Stai. 1493, 8 e. 92 p. 283.
(2) Stat. 1493, 8 e. 93 p. 285 seg.
(3) Calvi Effem. II, 548.
(4) Stat. 1493, 8 e. 73 p. 279.
(5) Stat. cit. 8 ce. 75, 76, 77 p. 280.
137
modo de' suoi abitaDli. Cod questo però il Comune
non rìDUDciò a tener fernìi tutti gli ordinamenti sulla
pulizia delle fontane e il diritto di farle visitare per-
chè venissero date tutte quelle prescrizioni, le quali
fossero richieste dalle esigenze di una oculata manu-
tenzione di una lodevole nettezza ()).
Come per le chiese, pei portici e per le piazze^
cosi anche per le fontane troviamo nello Statuto dj-
chiarata la comunanza fra due Yìcinie, che prima ne
avessero formato una sola. Quindi, allorquando dopo
il 1251 da quella di S. Alessandro in Colonna venne
staccata la Yicinia dì S. Leonardo, si reputò neces-
sario di prescrivere nel medesimo tempo quod fon-
tana que est in platea de Incrosatis sit comunis ipsa-
rum duarum Yiciniarum (2); il che mi basta qui di
avvertire, per non ripetere osservazioni già fatte pre-
cedentemente. Questa fontana poi si sarà trovata a
un di presso ov'è l'attuale, rifabbricata nel 1549 (3).
E così per 1' interesse della topografia locale dirò
come alcune delle attuali fontane si possano con si'
curezza assegnare ancora alle antiche nostre Vici-
nanze. Ognuno conosce l'antico fons de Piniolo, ora
dei Gozzi, di fronte all' Accademia Carrara, e che,
come vedemmo, spettava al Vicinato di S. Alessan-
dro della Croce. La Vicinia di S. Andrea aveva la
sua fontana in Via di Porta Dipinta, un po' al di
sopra della chiesa, rifabbricata certo intorno al 1298
quando lo fu anche l'altra in Via d'Osmano della
Vie. di S. Michele del Pozzo (4). E la fontana dei
(i) Stai. 1453, 8 $ 55; Stat. 1495, 8 e. 82 p. 282.
(2) Stat 1265 in Stat. 1551, 2 { 52.
(5) Cfr. Calvi Effem. I, 140.
(4) Arch. Capit Filz. H in GG 4; Agliardi ras. a, HI, ^1, 4.
138
Vicini di S. Eufemia venue alla lace, dod sodo molti
anni, ailerrandosi alcune case a mezzo Via Solala;
quella di S. Pancrazio non dovea essere lontana dal-
Taltuale, ricostrutta io mezzo alla Piazza nel 1549 (1),
e l'altra di S. Michele dell'Arco si apriva sul fianco
occidentale di questa chiesuola, come oggidì. Quelle
di S. Agata, in Via di Corserola, di Antescolis, io
fianco al lato di mezzodì della basilica di S. Maria,
di S. Cassiano, nella via omonima, di S. Giacomo,
pure a mezzo della via entro le nuove mura, ricor-
dano ancora colla loro costruzione le prime fontane
che il fiorente Comune distribuì nei varii punti della
città e che assegnò a questi Vicinati perchè ne cu-
rassero la manutenzione a totale loro vantaggio.
Il Comune poi non volse solo il suo pensiero a
quelli che :>bitavano entro la cerchia cittadina. Quindi
quando nel 1203 permise ai Monaci di Astino di
condurre al loro monastero la così detta Aquamorta,
fece anche la riserva, che ipsi qui soliti sunt uti ipsa
aqua habeant illam usantiam et ius habendi et tollendi
et utendi aquam illam ut olim et tunc habebant et te-
nebant et utebantur (2) ; laonde presso quel mona-
stero essendosi costrutta una fontana, probabilmente
a spese del Comune, nello Statuto del 1248 troviamo
ordinalo che il Podestà teneatur facere refici et me-
liorari et apiari fontem Vallis Astini que est prope
Monasterium s. Sepulcri de Astino, unde vivunt homi-
nes ipsius Vallis et de Sudorno, ad expensas illorum
quorum interest. Ita quod sufficienter homines illius
(1) Calvi Effem. I, 140.
(tJ) Pergam, in Bibl n. 2491 ; cfr. n. 2216.
139
montis et vallis possint vivere de ipso (i). E qui ve-
diamo entro i conQni della vicinanza di S. Graia
intervites essersi formata una minore Vicinanza pei
mantenimento della fonte comune, alla quale lo Sta-
tuto imponeva un tale obbligo, allo stesso modo che
gii antichi ammettevano formati i loro pagi intorno
al fonte comune, da cui ebbero nome (2). Quella
ordinanza fu mantenuta in tutti i posteriori Statuti;
anzi si pose tale obbligo anche pel mantenimento di
una fontana, che si trovava prope Portam de Lurbico^
sulla strada di Ponte S. Pietro (3). Quella Porta tro-
vavasi ai confini del territorio cittadino, dal che ave-
va nome (4), e non era altro che quello detto oggidì
Portone di 3. Matteo, che fu edificala nel secondo
semestre del 12S6 dal podestà Filippo d'Asti.
Nel 1286 la Vicinia di S. Pancrazio fé' bandire,
che non si poteva tener giuoco nella Piazza vicina-
le (5), il che non poteva essere che in conseguenza
di prescrizioni del Comune, perchè questo aveva im-
posto gravissime pene alle Vicinie, cde non denun-
ciassero coloro, che si davano a giuochi proibiti (6),
od anche perchè la Piazza, dalla quale, come vedem-
mo, la Vicinia traeva un reddito, non venisse in-
gombrata da coloro, che si abbandonavano a giuochi,
(4) Stat. 1248, ind. coli. 15 § 21 col. 2033 — Stai, 1331,
i5 S 40.
(2) Pesti Epitom. p. 221 Miill. Servius ad Georg. 2, 381.
(3) Stat. 1453, 8 | 45 ; Stat. 1493, 8 e. 91 p. 285.
(4) Pergam. ìn Bibl. n. 434. Si connette con urbicum (sott.
territorium) preso in senso generale. Ad urbicum fu premesso
rarlicolo, come in altri casi consimili (Corogr, Berg. p. 7).
(5) Acta I qu. 3.
(6) Stat. 1331, 8 S 20; Stat. 1493 9 e. 172 p. 337.
<40
che pure erano permessi, quali il ludus schctchi, ba-
stonzelli et paletti (i). Ed allri obblighi addossava il
Comune ai Consoli delle Vicinie. Cosi essi dovevano
subilo denunciare i cooiravvenlori se in un funerale
si portavano più di quattro croci (2); avevano uguale
obbligo se nella città o nei dintorni, fino a due mi-
glia, si fossero abbruciate feci per farne polvere (3).
Solo nella» Piazza del Comune doveasi tenere il Mer-
cato delle biade e dei legumi; e quindi i Consoli
delle Vicinie erano soggetti ad una pena se avessero
permesso, che si fosse aperto un mercato io altro
luogo, da quello stabilito dal Comune (4); ed anche
questa disposizione ebbe vigore sinché durò il Ve-
neto dominio (5).
Le condizioni topografiche della città, cosi dis-
persa in tanti centri, aveano avuto, a non dubitarne,
una non piccola influenza nel far addossare questi
numerosi oneri alle Vicinie, poiché si vede che le
autorità del Comune, forse non in tutto a torto, te-
mevano di non poter estendere la loro sorveglianza
su ogni punto della disgregata città; per il che a
noi venuti dopo si presentano tante analogie fra gli
oneri imposti a queste Vicinanze e quelli accollati ai
Comuni del contado, in quanto e nelle une e negli
altri poteva essere quasi ugualmente sentita la ne-
cessità di avere in luogo una rappresentanza, che
(1) Stat 1531 a. I. e. Cfr. Stat. 1495, a. l. e
(2) Stat. 1551 7 I 5; Stat. 1535 fol. 62 r.
(5) Stat. 135« 7 S 42 ; cfr. Stat. Novar, | 145 e Stat. Brix.
1515, 2 i 108. Stat. 1495, 7 e. 195 p. 245.
(4) Stat. 1551, 7 S 51 ; ctr. CkipituL Karoli M. 52 in Pa-
delletti p. 547.
(5; Stat. 1495, 7 e. 1 p. 2!07.
141
ripartisse i fodri, denunziasse le conlravvenzioni, ne
curasse i particolari interessi, infine rispondesse della
quiete pubblica. E questa considerazione pnrmi resti
affermata anche dalie seguenti disposizioni. Perocché,
sia in conseguenza di espropriazioni per debili, sia
per ragioni d'estimi o per qualunque altra causa, i
Consoli delle Vicinie, al pari di quelli dei Comuni
esterni, appena richiesti da mandato del Podestà o
dì qualunque altro giudice, doveano indicare e case
e terre colle loro coerenze e colla loro superficie,
assegnare, a chi eseguiva il mandalo, estimatori o
persone, che sapessero fornire tulle le indicazioni
possibili, quasi si trattasse di enti lontanissimi dalla
città; un tale obbligo non cadeva sui Vicini, che
quando mancassero i Consoli (1). I quali poi aveano
inoltre l'obbligo di farsi depositari di pegni o se-
questri eseguiti nella loro Vicinanza (2). Così, quando
per tacita od espressa convenzione, per malizia o per
prepotenza d'alcuno, una terra dovea rimanere incolla,
il comune o borgo, nel cui territorio fosse situata,
era tenuto corrisponderne l'affitto al proprietario ; e
questo provvedimento, che ci rivela tutta una serie
di pregiudizi o di prepotenze, pur troppo più tardi
lo vediamo esteso alle nostre Vicinie, mostrandoci
come tali fatti fossero possibili entro la città stessa
ed i confini del suburbio, sotto gli occhi di quelle
autorità, che avrebbero dovuto impedirli (3). E la
(1) Stat. 1455, 8 15; Stat. 1493, 3 e. o7 p. 121 seg.
(2) Stat. 1453, 3 | 2; Stat. 1493, 3 e. 22 p. 104.
(3) Stat. 1493, 10 e. 33 p. 379; cfr. Stat. 1453, 9 |. 176.
E questo provvedimento era già stalo esteso alle Vicinie citta-
dine prima del 1248 in una aggiunta ad uno Statuto di più
antica data; Stat. 1248, 12 § 10 col. 1990.
i42
Yicinìa avea cosi poco a poco preso tale consistenza,
che non v' è qnasi atto nel quale, accanto al nome
della città non sia posto anche quello della Vicinan-
za in cui era rogato, e il Servitore del Comune, che
avesse avuto a pubblicare una grida, dovea nella sua
relazione indicare e la contrada, e la Vicinia ove
aveva ciò fatto, sotto pena di cinque lire imperiali o
di un giorno di catena (1).
Era troppo naturale che Y amministrazione della
stessa Vicinia, considerata a sé, esigesse le sue spese.
L'officio de' Consoli certo per tutto il secolo decimo-
terzo era gratuito, perchè non mi avvenne mai nei
comi di trovare un cenno sul suo salario; ma col-
l'andare del tempo anch'essi furono pagali col con-
corso di tutti i Vicini abitanti entro i conGni della
Vicinanza, vi fossero o no eslimati (2). In principio
d'ogni anno il Console tesoriere si provvedeva della
carta per annoiarvi le entrate e le spese, ed ogni
conio s'apre con questa apposlazione, come, a cagion
d'esempio, nel 4283: In primis prò duobvs quaternis
super quibus scripta sunt receptum et dispendium; e
più avanti: item den. 8 imper. (1. 0, 97) lacobo su-
prascripto per paperios cet. (3); nel 1285: item den.
4 imp, ( I. 0, 49) in uno quaternello paperi (carta
bambagina) super quo facebat scribere expensas prò
memoria (e negli Atti di S. Pancrazio ne abbiamo
di scritti su questa caria); den. i (1. 0, 42) in carta
paperi ad scribendum postas impositas inter vicinof^
prò necociis ipsius Vicinancie facendis (4) e cosi nei
(i) Stat. 1433, 2 § 45; Slat. 1493, 2 e. 90 p. 86.
(2) StaL 1453, 2 § 41; Stat. 1493, 2 e. 66 p. 74; 10 e. y.
p. 378.
(3) Ada I qu. 1.
(4) Ada I qu. 2.
143
seguenti. Sa questi quaderni poi la entrata e la uscita
non era posta l'una di contro all'altra sulle due fac-
ciate, ma si cominciava il quaderno, a cagion d'esem-
pio, con una spesa, poi lo si arrovesciava e dal lato
opposto vi si inscriveva la entrata. Pagati erano pure
i revisori dei conti, o factores racionum^ eletti an-
nualmente a rivedere l'operato del Console tesoriere ;
quindi nel 1283 si trova sol. 3 ( I. 4, 38) suprascripto
Bonacorso prò eius merito et fatiga quam habuit oc-
casione faciendi racionem Savoldey Penchene consuli
canevario suprascripte Vicinancie (1); così in una as-
semblea del 1292 si fé' la proposta, che venisse sta-
bilito il da farsi occasione canevariorum quondam
diete Vicin. qui bona diete Vicin. receperunt et non
designaverunt, e passò che si avessero ad eleggere
due revisori, che abbiano soldi 10 ìmp. (I. 14, 59)
e facciano i conti entro due mesi (2). La Yicinria
aveva il suo Notaio, che teneva i verbali delle adu-
nanze, e che pure non era gratuito, e inoltre dovea
pagare una persona, che desse ì tocchi alla campana
per raccogliere la Vicinanza, o, come già vedemmo,
pel secolo decimoterzo, che si recasse per le cnse
dei Vicini a chiamarli per le guardie notturne e pei
funerali. Nel 1291 alla Vicinia di S.' Pancrazio oc-
corse un archebancum ad reponendum scripturas, e la
spesa relativa ci presenta un nuovo saggio di forme
dialettali di quell'epoca, eh' io qui presento allo stu-
dio di chi si occupa di questa importante materia.
Fra l'altre <;ose adunque furono pagati sol. 7 et me*
dium imp. (I. 10^ 95) prò solutione quatuor assidum
(1) Ada ì qu. 1.
("2) Ada II q. 1.
144
de pezzio (abete); sol. 2 imp. (I. 2, 92) in una cariarla
cum clavatura posila in ipsum archebanchum ; den. 20
imp. (I. 2, 43) in odo lamis et in quinquaginta clavis
parvis od inclodandum ipsas lamas; den. 16 et me-
dium ( I. 2) in tribus groppis et claudis parvis , et
den. 3 ( I. 0, 37) in quindecim clodis ad inclodandum
orlum super coperculo ipsius archebanchi; et den. 6
(I. 0, 73) in ipso orleto ; et den. 4 et medium (1. O, SS)
in clodis magnis ad inclodandum bredella ipsius ar-
chebanchi et cadastas; et den. 6 in ipsis cadastis; et
medianum unum (I. 0, 06) in una sterlera posita in
davi ipsius archibanchi (i). Vi erano iooltre molle
spese affano occasionali ; per esempio nello stesso
anno 1291 sì veggono dati den. 4 (1. 0,49) lohannx
qui dicitur Zinonus servitori comunis Pergami qui
preconavit vicinos qui se congregarent in ecclesia causa
recipiendi Consules novos (2); né saprei perchè que-
st'unica volta ci si presenti una tale spesa.
Ma per quanto frequenti si trovino questi ag-
gravi!, onde non v'era chi movesse due passi o po-
nesse un po' d' inchiostro sovra un pezzetto di carta,
che la Vicinia non avesse subito a prenderne nota
fra le sue spese, essi sono un nulla appetto a quelli,
che ci si presentano nella seconda metà del secolo
seguente. Già ho accennato ai conti della Vicinia ài
S. Grata, nei quali più d'una volta, a scusa di non
poter soddisfare alle imposte gravezze, si adduce che,
appunto per queste, quasi tutti aveano abbandonate
le loro abitazioni e s' erano trasportati altrove, Ja-
sciando così la Vicinia quasi un deserto. Ne trascri-
(i) Acta II qu. 9.
(i) Acta a. 1. e.
145
vero solo alcuni ceoDì a prova di quello a cui si te-
nevano obbligale queste Vicinanze. Nel 1372 si do-
vette pagare il Servitore del Comune, che venne ad
intimare agli OfGciali delle vettovaglie avessero a
presentare i nomi somezatorum revenditorum et pisca-
torum cet. Nel 1373 il Console pone fra le entrate
quanto ricevette a Paxinetto de Russo expensatore
magn. d, nostri prò polastris quatuor ei presentatis
per soprascriptum lohannem (il Console) prò adventu
prefati magn. d.ni nostri; altrove, nello stesso anno,
si trovano pagati i cancellieri del Comune prò pre-
sentamento facto ad Canzellariam per Consules cet.
obedire volentes cuidam procl'amationi facte ex parte
d. Potestatis Pergami quod Consules Viciniarum Per-
gami sub pena capitis deberent se presentare ad Can-
zellariam cum quatuor ex Vicinis suis occasione ad-
ventus magn. Domini nostri et quibus preceptum fuit
certas toalias mappas et lectum et alia de quibus pos-
sibilitas non erat tunc temporis in dieta Vicinia; poi
nuovo pagamento Canzellariis prò quodam cumpari-
mento cuiusdam cride facte die soprascripto ( iO Set-
tembre) cet. quod Consules Viciniarum Pergami pre-
sentar ent ad Canzellariam nuncios tres prò qualibet
Vicinia qui ibidem starent paratos si locum haberent
facere aliquid prò dicto adventu magn. Domini nostri;
datum die 22 Octobr. uni servitori qui precepit quod
cras deberent presentare Calcareo de la Volta toalias
duas et mappas duos mittendas Morengum occasione
adventus magn. Domini nostri; item datum servitori
qui precepit quod statim deberent presentare ad Can*
zellariam duos laboratores prò eundo per civitatem et
suburbia ad recipiendum scudellas talieros et alia ne-
10
146
cessaria prò adventu magn. Domini nostri; ilem da-
tum die 20 Novembris in papiro prò faciendo super
scribere omnia nomina eorum qui habuerunt canes qui
non erant de canibus Domini et eos amazaverunt oc-
casione portandi eos in scriptis ad executionem cuius-
dam proclamationis facte de predictis; item datum die
26 Novembris uni nuncio qui precepit ex parte d. Ca-
pitami Pergami quod deberent presentare lectos qua-
tuor furnitos prò dando eos certis stipendiariis (1), e
cosi taccio di innumerevoli altre noie e spese, alle
quali ho già accennato, di spedire guastatori al-
Tesercilo di Mapello e di Valle S. Martino, di for-
nirne per l'erezione di una bastia sul colle subur-
bano, che ne conserva il nonie, per gettare a terra
delle torri , per costruire de' batlifredi nel Prato
S. Alessandro, come taccio delle continue richieste di
carri, di uomini per guardie, di sacchi per riporvi il
pane da inviare all'esercito. E intanto tutte le spese
propriamente vìciniali sussistevano in tutta la loro
intierezza: la manutenzione delle fontane e dei ca-
nali, che ad esse portavano le acque ; il riparti) delle
imposte del Comune e delle taglie particolari della
Vicinanza, il salario dei Consoli e la quasi intermi-
minabile serie di pagamenti a coloro, che prestavano
il menomo servizio: il riattamento obbligatorio del
molino della Vicinia (2) e così di seguilo.
Se la Veneta dominazione abbia arrecato un
qualche sollievo a questo stato di cose, non mi è
possibile dirlo, in quanto non conosco conti di quel
periodo, che soli potrebbero dare una soddisfacente
risposta a tale investigazione. Imperocché gli oneri
(1) Arch. Capit. cariceli. II.
(2) Acta Vie. S. Gratae a. 1. e.
147
addossali alle Vicinie non dipendevano tanto da
quello cbe la Legislazione generale del Comune ad
esse imponeva, quanto dall'uso cbe si faceva della
massima completamente addottala, che esse fossero
o dovessero essere congegni, non solo utili, ma ne-
cessari al buon andamento dell' azienda comunale
entro la cerchia della città e del suo suburbio ; que-
gli oneri erano il portato di una arbitraria e assurda
applicazione dell'ottimo principio, fatto rivivere dalla
splendida era dei Comuni, che Io Stato può e deve
ottenere dai cittadini quali e quanti sacrifici il biso-
gno richieda, onde non v'era alcun limite nelle esigenze,
alcun delermìnato confine tra dirilti e doveri. NuUa-
nneno vedemmo già un miglioramento rispetto alla
manutenzione delle vie, in quanto che nell' ultimo
Statuto, in quello del 1493, non solo si abolì il con-
corso delle Vicinie per quelle che si trovavano fuori
delle mura della cillà e dei borghi, ma venne anche
ristretto ai semplici selciati. Inoltre esse non furono
più condannale per delitto commesso da un forestiero
da un militare entro i loro confini (1) ; che anzi,
rispetto alla Vicinanza di Arena, ove si trovava la
Citladella, preventivamente era stato stabilito: salvo
quod dieta Vicinia de Arena non teneatur prò aliqui"
bus delictis que comitti contigerit in dieta Citadella (2),
e lo stesso era dichiarato per la Vicinanza di S. Eufe-
mia ove era la Rocca (3). Inoltre furono dichiarate
esenti da ogni tassa le denuncio o notifiche fatte dai
Consoli delle Vicinie (4); poi, perchè nelle contestazioni,
(i) Stat 1453, 9 g 203; Stai. 1493, 9 e. 28 p. 209.
(2) Stat. 1453, 7 § 8; Stat. 1493, 12 e. 2 p. 421.
(3) Stat. 1493, 10 e. 10 p. 433.
(4) Stat. cit., 9 e. 237 p. 360.
148
le quali per avventura potessero insorgere tra Vici-
nia e Yicinia, queste non avessero ad andare incon-
tro ad un cumulo di liti e di spese, fu per esse,
come per altri Corpi morali, reso obbligatorio V ar-
bitrato, quale più spedito e più economico mezzo di
risolvere le questioni (1). Erano però palliativi, per-
chè nel giuramento prestato dai fideiussori delle Vi-
cinanze in principio d'anno, dopo enumerati gli ob-
blighi, quali quello di essere fedeli alla Dominazione
Veneta, al Podestà, al Comune, di osservarne in lutto
i precetti, di denunciare maleficii e rizze, di pren-
dere e consegnare i malfattori, di soddisfare a taglie,
condanne, fodri ed oneri, di consegnare gli oppigno-
ramenti loro afiìdati, si lascia correre anche la clau-
sola, che oltre a tutto questo satisfacient et solvent
— quecumque eis imponerentur per magn. d. Potestà-
tem et comune Pergami (2). Certamente in tempi più
quieti molti degli oneri, che furono sin qui presi in
esame, non avranno gravato sulle spalle delle povere
Vicinie, e pur troppo i pochi frammenti di Alti a
noi pervenuti si rapportano ai tempi più turbolenti
per civili discordie e per disordinate signorie; raa
d'altra parte non possiamo sapere, se i vantaggi por-
tati da un quieto e tranquillo stato avranno compen*
sate le esigenze nei pubblici servizi fatte vie mag-
giori col progredire del civile consorzio, e se quindi,
per la necessità delle cose o per la forza della con-
suetudine, anche alle Vicinie non sia toccala qualche
parte di più di questi pesi o, se si vuole, di questi
fastidii.
(1) Stat, 1453, 2 § 46; Stai. 1493, 2 e. 81 p. 79.
(2) Stai. 1453, 10 J 48; Stai. 1493, 19 e. 18 p. 374.
APPENDICI
151
APPENDICE I.
Xja Vicinia di Canale
RivedeDdo le bozze del mio scritto, ed osser*
vando che neir elenco delle nostre Vicinanze, dato
Del documento del 1251 (p. 22), non si trova quella
sola di AntescoliSy che abbia pigliato nome da una
località (p. 19), ma anche quella di Canale ^ se per
la prima mi parve di dare le ragioni di una tale
eccezione, vennemi il sospetto, che il silenzio riguar-
do alla seconda non potesse gettare qualche ombra
sulla esattezza delle mie induzioni. Accolgo questo
dubbio, quantunque mi paia, che la mancanza da
parte mìa sia più apparente, che reale, in quanto noi
mio scritto credo d'aver fornito elementi sufficienti
per ispiegare questo fatto, senza dover partitamente
dimostrare, che esso non è una anomalia, ma che
non può esser nato che dal modo con cui il Comu-
ne si appropriò le Yicinie, e, in questo caso, direi
anche da una ineluttabile necessità. Tuttavia sog-
giungerò qui due parole per rimuovere ogni incer-
tezza su tale punto, e insieme perchè forse non riusci-
ranno del tutto inopportune altre considerazioni, che
meglio chiariscano la cosa sott' altro aspetto.
Ho già avvertito, che quella detta nel 1251 Vi-
cinia di Canale era formata principalmente dalle due
152
Yicinìe ecclesiastiche di S. Grata intervites e di
S.Vigilio (pp. 17 seg., 25). Sarebbe stata una ine-
sattezza adunque chiamare V unico Vicinato cittadino
col titolare dell'una o dell'altra chiesa, come non vi
era alcuna ragione di dare la preferenza all'uno piut-
tosto che all'altro nome, in quanto che, certamente
allorquando il Comune attrasse le Vicinie nell'orbita
della sua amministrazione, ambedue le cappelle di
S. Grata e di S. Vigilio trovavansi in condizioni
uguali all'altre della città (1), aveano sacerdoti pro-
prìi, che continuamente vi officiavano, e se col pro-
gresso del tempo non riuscirono ad assumere in ugual
grado peculiari funzioni parrocchiali, anzi se ad una
sola fu dato di ciò conseguire, intorno ad esse però
i caratteri principali e più salienti della Vicinità do-
veano essersi stabiliti e rassodati da tempo, per il che
al Comune, nella necessità di riunire civilmente le due
Vicinie in una sola, non dovette rimanere altro espe-
diente, che di accomunare loro il nome antichissimo
di Canale, che, già prima del secolo decimo, dalla mol-
tiplicità dei nomi locali ad esso sottordinati, si com-
prende dovesse abbracciare una grande estensione (2).
Quando adunque nel 1263 le due Vicinie ecclesia-
stiche vennero separate anche nei rapporti ammini-
strativi, già vedemmo che a quella civile di S. Grata,
oltre al nome, furono conservati pure gli stessi con-
fini, che la Vicinia ecclesiastica avea nel 1176 (p. 16
(1) I Mari. d. Chiesa Berg. p. XXXV nota e. Già nel 1052
la denominazione di S. Vigilio si estendeva a tutto il colle sul
quale è posta la chiesa omonima; Corog. Berg. p. 94 seg.
V. pel 1167 la importante osservazione di Ron«'hetti IV, 134.
(2) Corogr. Berg. pag. 73 seg. V. anche p. 230.
153
seg.); al restante, sebbene vi esistessero, come ve-
demmo, (pp. ^8,79), tradizioni di carattere viciniale,
specialmente rispetto alla tutela dei fondi, non fu
attribuito il nome di Vicinanza di S. Vigilio, ma fu
serbato l'antico di Canale. Se non esistesse una dis-
posizione dello Statuto del 1263, che recherò fra
breve, si potrebbe agevolmente credere siasi ciò fatto,
o perchè giudiziosamente non si volesse andar contro
ad una abitudine già radicata e non si credesse op-
portuno di far iscomparire d' un tratto dalla legisla-
zione un nome accolto da tempo ; ovvero perchè la
separazione avvenne in un' epoca in cui, come ho
già avvertito (p. 63 seg.), il concetto della vicinità
s' era già profondamente modificato sotto V azione
energica del Comune, il quale non reputavasi più
obbligato ad attenersi strettissimamente agli antichi
rapporti ecclesiastici, che l'aveano svolto e fortificato.
Ma queste ragioni, se qualche influenza hanno avuta,
non può essere stata che secondaria, poiché altre in
questo caso doveano avere una maggiore prepon-
deranza. ^
Nello Statuto del 1263, dopo essersi descritti i
confini della Vicinia di S. Grata, si aggiunge: Item
quod alia Vicinantia sit que dici et appellavi debeat
de Canali Et que est et esse debeat tota illa Yicin.
que dici et appellavi consuevit de Canali. Salvo quod
porticus et platea de Canali et ecclesia s. Grathe inter
vites et ius eiusdem sint ita comunia ipsarum duarum
Vìcinanciarum ut quondam esse consueverunt (1). Dap-
prima osserverò, ch'egli è assai verisimile che la Vi-
ci) Stat 1331, 2 SS 31, 32.
154
Gioia ecclesiastica propria di S. Vigilio dod abbrac-
ciasse latta la estensione attribuita al Vicinato pu-
ramente civile di Canale. Questo parmi provato an-
che con ciò, che lo Statuto vecchio parla dell' ordi-
namentum factum per homines habitantes in monte
s. Vigila et Valle Astini et eius pertinentiis {ì)\ il che
dimostra che, sebbene la rubrica di quel capitolo ac-
cenni soltanto ai Vicini montis s. Vigilii, tuttavia
questa sola denominazione non si estendeva a molte
altre località, le quali all'incontro vennero in seguito
comprese sotto l'appellazione di Canale. E questo non
è difflcile ammettersi quando si consideri, che nella
Valle d'Astino, in concorso alle peculiari condizioni
topografiche, la chiesa e il monastero, eretti in prin-
cipio del secolo duodecimo, doveano già aver for-
mato un centro di unione fra quelle sparse abita-
zioni, ed aver creato rapporti, che si estrinsecavano
anche nell'uso e nella manutenzione della fonte co-
mune, la quale forniva l'acqua a quel monastero ed
a quegli abitanti (2). Forse esistevano anche altri
gruppi separati che lo Statuto chiamò pertinentie di
Astino e di S. Vigilio; ed invero, sotto la denomi-
nazione di Canale, oltre alle abitazioni disseminate
sul Monte S. Vigilio propriamente detto, intendevansi
comprese anche Fontana e Valle Marina, situate so
versanti affatto opposti. Che se il territorio subar-
bano, sul quale s'estendevano queste ed altre Vicinie,
s'era allargato colla aggregazione di piccoli vici, che
(1) stai. 1248, 12 { 21 col. 1993.
(2) Pergam. in Bibl. n. 2491 ; Stai, 1248, 15 § 21 da com-
pletarsi con Stai. 1531, 15 J 40. Nella parte più vecchia dello
Statato di Brescia del secolo XIII non si nominano le Vicinie
che nei rapporti delle pubbliche fontane ; H, P. M. XVI, 2,
1584 (156): cfr. 1584 (182).
185
prima d' erano affatto separati , come Palazzo (1),
LoDguelo e Plorzano (2), altri invéce n' erano stati
disgiunti, come Mozzo e Corno (3); segno che questi
avevano raggiunto tale grado di maturità, che pote-
vano da sé attendere a tutti gli oneri, che il Co-
mune intendeva loro imporre. Sotto questo aspetto
adunque la denominazione di Vicioia di S. Vigilio è
aperto avrebbe potuto essere intesa in senso assai
più ristretto, di quello che al Comune importava ve-
nisse chiaramente determinato; essa denominazione
sarebbe stata più propria un secolo innanzi, quando
più scarsa era la popolazione su questi colli, non ora
che s'erano formati altri gruppi non meno impor-
tanti; la Yicinia ecclesiastica di S. Vigilio fu in ad-
dietro la base di ordinamenti spettanti alla tutela
dei fondi, e in certo modo il nucleo della Vicinia di
Canale, che le fu sostituita nel 1263; ma oltre alle
addotte, anche per un'altra ragione più assai impor-
tante essa non potè dar nome al nuovo Vicinato su-
burbano. Già dissi che tutta questa parte occidentale
del nostro suburbio verso la metà del duodecimo se.
colo era divisa fra le due Vicinie ecclesiastiche di
(1) Corogr. Berg. p. 74 seg.
(2) StaU saec. XIII in H. P. M. XVI, 2, 2064.
(3) y. il documento del 1213 in Lupi Stralci mss. n. 26.
L'Abbate d'Astino pluribus imbreviaturis instrumentorum vo-
leva provare che certe terre erano poste un tempo in Valle
d'Astino; il prevosto di S. Alessandro rispondeva che non erano
de territorio civitatis Pergami sed de territorio Mozzi et Curni;
e la questione lasciata indecisa su questo punto accenna a ri-
mutamenti avvenuti in questa parte. Le stesse disposizioni
dello Statuto del 1248 riguardo a Curno ( 12 $ 20 col. 1993)
lasciano sospettare la sua recente costituzione in Comune se-
parato. Per Moisè del Brolo, intorno al 1110, Mozzo non è che
un luogo suburbano {Pergam, vv. 91 seg.). Per Alme v. Corogr.
Berg, p. 231.
156
S. Vigilio e di S. Graia; ora vedemmo che lo Sta-
tuto del 1263 non tien conto che dei diritti spet-
taDli ai due Vicinati allora creati sull'unica chiesa di
S. Grata, mentre tace affatto di quella di S. Vigilio,
che fu, come avvertii, il nocciolo, anche co' suoi or-
dinamenti, intorno a cui si svolse il seriore Vicinato
amministrativo di Canale. Ciò non può essere dipeso
che dai mutamenti avvenuti per la erezione di par-
rocchie propriamente dette anche nel suburbio. Se
nel 1218 i battesimi per tre miglia attorno alla città
si celebravano ancora nella Cattedrale (!), dopo d'al-
lora però le chiese principali e più antiche del su-
burbio devono aver ottenute intere le funzioni par-
rocchiali; onde dopo la metà del secolo decimoterzo
non vi ha più traccia per esse di una tale disciplina.
Fra queste è duopo annoverare anche quella di
S. Grata, la quale, elevata a tale dignità, dovette al-
largare la sua giurisdizione su tutta quella parte del
territorio cittadino, che costituiva nel 1251 l' unico
Vicinato civile di Canale, entro i confini che le ri-
masero inalterati sin quasi ai nostri di (2). Per tale
trasformazione quella di S. Grata era diventata una
chiesa comune ad un territorio assai più vasto, che
non fosse quello appartenente, a cagion d' esempio,
nel 1176 alla Vicìnia ecclesiastica posta sotto lo stesso
titolo, quando non godeva maggiori prerogative del-
l'altre Vicinie cittadine e suburbane, e quindi era
pari in condizione anche a quella di S. Vigilio. Ma
(1) Ronchetti IV, 8
(2) Calvi Ejfem. I, 106. Nel 1234 Taltra chiesa suburbana
di S. Stefano era già parrocchia (Lupi Stralci mss, n. 53 ; Ron-
chetti ly. 52); con quasi intere funzioni parrocchiali lo era dal
secolo precedente S. Lorenzo (Lupi de Par. p. 313;.
157
scomparsa qaesta parila, ìi Comune, all' allo della
divisione, non potè, né dovelle tener conto che dei
diritti e doveri, che alla parte separata della Vicinia
spettavano verso quella chiesa, alla quale era slata
fatta questa nuova posizione, e li confermò nel suo
Statuto. Poiché, in ultima analisi, di fronte ad esso,
se quella chiesa non era più il centro di una Vicinia
nel significato più antico della parola, lo era però di
una parrocchia nel nuovo e più schietto significato
e con viemaggiori attribuzioni, le quali in complesso
costituivano una più forte unità ecclesiastica, prepon-
derante su tutte quelle unioni, che qua e colà aves-
sero potuto formarsi in un' epoca precedente, e che
ora erano del tutto, o quasi, dileguate. Se adunque
il Comune non tenne conto della chiesa di S. Vigilio,
ma considerò solamente quella di S. Grata quale
centro d'unione, quale sorgente di speciali dirilli ed
obbligazioni per le due parti di quell' unica parroc-
chia, alle quali esso avea attribuito una separala esi-
stenza civile, ciò vuol dire che tenne fermo alle an-
tiche norme, che lo aveano guidato nei mulamenti
apportati fin da principio nei confini delle Vicinie
puramente ecclesiastiche (p. 47 seg.); riconobbe i di-
ritti di quelle due parti sull'unico portico, sull'unica
piazza, conie su quell'unica chiesa, alla quale face-
vano capo quanti abitavano nei due vasti Vicinati
suburbani per le loro spirituali bisogne (p. 14 seg).
La unione fatta di nuovo dopo il 1422 delle due
Vicinie di S. Grata e di Canale (1) fu dettata certo
da una dolorosa necessità, poiché nei conti della
(1) Dico dopo il 1422, perchè lo Statuto di queìl'anrio ha
ancora lo stesso numero di Vicinie che quello del 1391.
158
prima di esse spettanti al 1372, per iscusare la cre-
scente impotenza a soddisfare alle imposte gravezze,
più di una volta è addotta la ragione, che i Vicini,
per isfuggire alle frequenti ed incomportabili taglie,
aveano quasi tutti disertato le proprie abitazioni (I);
onde non restava che di appigliarsi a quel medesimo
provvedimento, a cui ebbe ricorso in sugli inizii il
Comune, quando la libertà su questi colli ed ai loro
piedi non avea per anco diffuso quella prosperità, di
cui, dopo tante fortunose vicende, sentiamo ancora
oggidì i benefici effetti.
(1) Arch, Capii. Cane. II. Y. sopra p. 144.
159
APPENDICE IL
Il Griur amento delle Vicinie
A pag. 78 seg. bo recato alcuni brani di un Atto
che dissi doversi chiamare Giuramento delle Vicinie.
Se ancora quest'Atto esista nell'Archivio Capitolare (1),
noi so, né m' è dato verificarlo ; tuttavia parmi che
per questo solo io non debba defraudare il lettore
dei brani, che ne ha lasciato l'Agliardi (2), tanto più
che ci fa così difetto ogni Atto pubblico del nostro
Comune, che questo solo, per quanto mutilato, di-
venta per noi preziosissimo. Ecco il documento:
In nomine Domini. luro ad sancta /ìei evangelia
quod attendam illud comandamentum quod Potestas
Pergami per se vel per suum missum vel per suas
liUeras vel Equitibus lustitie mihi fecerit, — Ego non
ero in Consilio vel facto quod pax vel paces que sunt
facte vel fieni in civitate Pergami vel in virtute rum-
pantur — et si aliquis fregerit pacem — vel fecerit
asoltum aut feritas sive omicidium tractatim ego eum
non adiuvato — et ubi in banno ponatur.... Ego non
portabo scilippum nec misericordiam nec curtelazium
nec lanzomm nec burdonem nec arcum nec balestum
nec plumbatam in civitate Pergami nec in burgis nec
(1) Arch. Capii. L 4.
(2) Mss. A ni, X 11 4.
160
in loco in quo habitavero nec in virtute Pergami nisi
concessum fuerit a Potestate vel a suis missis et si
scivero aliquem portantem de sopradictis guarnimentis
vetitis Consulibvs infra odo dies manifestabo. Ego non
traham nec trahere faciam in civ. Pergami nec in
burgis nec in virtute Pergami cum mangano vel pre-
tera vel cazafusto vel frunza seu barbizello nec cum
arcu vel balesto. Ego non ascendam in casa vel turre
nec in ber def redo vel lobia vel ecclesia nec aliquem
ascendere faciam nec me sciente consentiam pertrahere
zossum nec per aliquem offendere nec traham zossum
nec trahere faciam — nisi ero assalitus (vel) prelia-
tus ad casam meam non defendam nec ascendam nec
ascendere faciam nec consentiam in casa vel turre vel
lobia vel ecclesia vel bedefredp. — Si aliquis prò ipsi$
rebus ascenderit suam casam vel turrim vel betefredo
aut lobiam — ego ero in Consilio et facto quod illa
turris et illa casa destruatur et ad destruendam opem
et consilium dabo et si aliquis alterius turrim vel ca-
sam vel bedefredum vel lobiam vel ecclesiam ascenderit
et suam casam vel turrim habuerit vel podere, ego
dabo consilium vel adiutorium ut ponalur in hanno et
sua turris vel casa vel podere si turrem non habuerit
vel casam destruatur et de civ. et virtute Pergami
expellatur. Ego non auferam nec vastabo fraudulenter
alterius plantatum vel seminatum vel ferum vel dra-
pum aut aliquid aliud valens unum denarium (1) nec
uvas nec cessas nec maniculos (2) perticas nec erbas
orti nec erbam prati. — Ego non ero in Consilio vel
(1) Cfr. Stai. an. 1248. 9 § 22 col. 1938.
i2) Sui maniculi v. Edict. Roth. 292 e Stai, cit, 12 § 22
col. 1994.
iOi
facto uti civ. Pergami vel burgi vel Capella (i) vel
alte fortie et loca que sunt in civ. Pergami vel burgis
et virtute denlur nec homines qui intus habitant neo
vardalores timum vel fortiarum tradenfur capiantur
nec in alterius virtute dentar. — Si sum becarius vel
fuero non emam nec vendam me sciente carnem vel
bestiam amorbatam carnem de porca prò carne de porco
nec me sciente emam nec vendam carnem de pecora
prò carne de castro. — Ego non ero in Consilio vel
facto uti Potestas vel sui missi perdant vitam vei
membrum vel sensum vel suum honorem molestetur et
per totum suum tempus suufn honorem suorumqu£
missorum amittere adiuvabo et si Potestas vel eius mis-
sus vel missi guerram cum homine vel hominibus —
prò facto comunis Pergami ceciderit ego eum et eos
adiuvabo usque ad pacem vel usqve ad quindecim dies
post exitum sui regiminis. Illam credentiam quam
Potestas vel eius missus vel sui missi mihi dixerit non
pandam, consilium adiutorium alicui hannito ledo in
arengo (2) prò maleficio vel in civitate clamato vel in
loco vel per Potesiatem vel Equitibus iustitie me sciente
non dabo. — Si cognovero vel siero aliquem velie fa-
cere omicidium vel feritam vel asoltum tractatim ope-
ram dabo ne fiat et Potestati — manifestabo. De terra
Comunis non intromittam nec capiam. — Et hec omnia
bona fide observabo usque ad calendas Augusti per to-
tam diem nisi remanserit iusto Dei impedimento vel
oblivione non fraudolenta quo transacto sit in eorum
(i) 11 Castrum de la Capella, ora Castello, riedificato nel
1167; Lupi n, 4231; Ronchetti IV, 133. V. Indicazioni p. 163
seg., e Corogr. Berg. p. 78.
(2) Stat. 1248, 9 § 39 col. 1949.
11
162
debito vel nisi remanseril per parabolani Potestatis vel
sui certi missi et hoc sacramentum faciam turare om-
nes masculos de mea familia a iS annis supra et a
70 infra. Ego non ero in Consilio et facto et adiutorio uti
aqua Serii trahatur et (non?) retineaturin terra Comums
ad ulilitatem Comunis vel huius aque nec contrastabo
Potestati nec alieni — et si habuero terram et Potè-
stas eam emere voluerit ad utilitatem Comunis vel
huius aque eam dabo. — Item ego non faciam sacrar
mentum rixe vel coniiirationis vel coadunationis vel
compagie vel aliquod sacramentum contra honorem
Comunis.... Bannum vero tale sii si equus vel equa
vel bos inventi fuerint in dampno in die den. 6 prò
unoquoque. Si asinus den. 4 in die si nocte den. 12;
capra den. 12 pecora den, 3 porcus den. 2; UH homi-
ni qui vastaverit alterius plantatum vel seminatum
den. 6 in die.,.. Et in omni mense faciam legere istud
breve in Vicinia ad tollam sonatam.
L'Agliardi in fianco alla sua trascrizione pose le
seguenli osservazioni: « Questa formola di giuraniento
• da prestarsi dslle Vicinie tulle al Bellore sembra
« essere del secolo XllI sul principio e forse sulla
e fine del XII e certamente quando la nostra città
« si reggeva a forma di repubblica. Probabilmente i
€ Consoli delle rispettive Vicinie giuravano sul prin-
« cipio d'ogni reggimento, quando non si voglia dire
< che i capi d'ogni famìglia fossero lenuli a portarsi
e innanzi al Podestà a giurargli fedeltà; il che pare
• potersi raccogliere da quelle parole ove promettono
e dì far prestare lo stesso giuramento a lutti i maschi
t della propria famiglia dagli anni 15 sino ai 70.
e Che questo sia il giuramento delle Vicinie della
163
f Città, ecco rultime parole che lo dimostrano : Et
t faciam legere istud breve col. Parimenti si prova
« che questo formulario si ripeteva all' ingresso d'ogni
u Podestà e non durava ordinariamente che per sei
« mesi termine ordinario e prefìsso ad ogni Pode-
e starla da quell'altre parole: Et hec omnia bona fide
e observabo cet. Finivasi ogni reggimento al primo di
u Luglio e cominciava al primo di Gennaio, ma si
« rispettava l'antico Podestà per giorni 15, come qui
« pure si fegge, il che veniva a riuscire alle calende
e di Agosto, cioè il giorno XVIII delle calende di
• Agosto, nel'qual senso credo debba interpretarsi
e quest'espressione, altrimenti le calende di Agosto
« verrebbero a dinotare il dì primo di Agosto. »
L'Agliardi dimenticò di dirci se l'esame dei carat-
teri paleografici del documentt) suffragava questo suo
giudizio; e fu male, perchè le ragioni addotte per
istabiiire l'epoca non bastano a condurre a sicuri ri-
sultati. Non vi ha nulla in contrario ad ammettere
che questo giuramento fosse prestato dai capi di fa-
miglia, poiché cosi si costumò anche in un' epoca
posteriore (1), e perchè in generale nei capi di fami-
glia risiedeva dalla fine del secolo decimosecondo la
rappresentanza della cittadinanza nei Consigli del Co-
mune (2). Ma il tentativo di connettere la durata del
giuramento sino alle calende del prossimo Agosto colla
durala semestrale dell'ufiìcio del Podestà, quando fosse
attendibile, ci obbligherebbe a trasportare la data di
quell'Atto, non alla fine del duodecimo od al prin-
(1) Castelli Chron. in Murat. SS. XVI, 964; capita familie
omnium civium existentium super qualibet Vicinia Pergami.
(2) Fertile II, I, 54, 418.
164
cipio del deciniolerzo secolo, ma ben innanzi nella se-
conda meik di quest'ultimo. I Podestà duravano dap-
principio un anno, e non fu che più lardi che il loro
officio fu ridotto a sei mesi (I). Il primo esempio fra
noi non l'abbiamo che nel 1279 (2) ; ma anche io
questo caso, rome in tutti i susseguenti, ci manca
ogni prova per affermare con tutta sicurezza che i
Podestà si mutassero esattamente al {. Gennaio ed
al i. Luglio. Ma anche ciò fosse, siamo fuori dei-
l'epoca alla quale l'Agliardi voleva rapportarsi ; ma
non per questo vengono meglio avvalorate le sue
induzioni. Perchè se si può ammettere* come mollo
verisimile che i Consoli Maggiori e i Podestà da noi
per buona parte del secolo decimosecondo entrassero
in officio col primo Luglio, questo però è indubitalo,
che nel 1193 col cremonese Belollo Bonserii il primo
Gennaio segnò il principio dell'officio annuale del
Podestà, e cosi si continuò sin dopo la battaglia di
Corlenova, quando vennero fra noi Podestà imperiali
mandato, con officio pure annuale, ma che comin-
ciava col 1. Luglio. La espressione poi: usque ad
calendas Augusti parmi interpretala cosi arbitraria-
mente, che credo da ninno potrà essere accolla, an-
che per questo, che se il Podestà cessante dovea da
noi trattenersi in città quindici giorni pel sindacalo (3),
il subentrante d'altra parte dovea trovarsi qui avanti
il primo Gennaio od il primo Luglio, e con una di
(1) Fertile p. 93 seg.
(2) Non cito i nostri Cronografi, a cagion d'esempio, l'Aa-
gelini (Catalogo p. 20), perchè sono incompl,eti e disordinati.
(3) Come a Milano (Corio T, 573;, a Vercelli (Mandelli I,
e altrove.
Ì6S
queste due date cominciava il suo reggimento effet-
tivo. Nella perfetta ignoranza delle condizioni nelle
quali fu posto assieme questo Giuramento è difficile
poter dire qualche cosa di sicuro su quella data del
primo Agosto; e s'io più innanzi arrischierò una in-
duzione, non tenterò attribuire ad essa maggior va*
lore di quello possa meritarsi in mezzo a cosi deplo-
revole mancanza di documenti e di notizie.
L'andamento generale di questo Giuramento, spe-
cialmente in sul principio, farebbe supporre sia uscito
dalle lotte civili che, scoppiale nel Maggio del 1226,
per Ire anni tennero sossopra e insanguinarono la
nostra città (1); in generale in molti brani si ravvisa
lo slesso scopo, che troviamo nel giuramento della
Società del Popolo sorta da quelle lolle (2) ; e avrem-
mo già in questo punto un dato per isiabilire l'epoca
del nostro Alto, se alcune considerazioni non me lo
facessero ritenere anteriore. E dapprima osservo, che
non si può ammettere a niun conto si fosse continualo
a mantenere nel Giuramento delle Vicinie il vincolo
sacramentale della osservanza di certe disposizioni,
dopo che queste erano già passate nello Statuto del
Comune con una sanzione penale. Così il brano: Si
sum becarius vel fuero ego non emam nec vendam me
sciente oel. trova la quasi letterale e corrispondente
disposizione sotto la data del 1236 nello Statuto vec-
chio, ove si legge : Et quod (becarii) non vendent car-
Min vitiosam nec morbosam^ nec unam carnem prò
altera. Item additnus cei (3); e quando quel giura-
{{) Misceli di Stor, IL V, 226, dove è riprodotta la Cro'
nachetia Bergom.. ma dove le date vanno rettificale.
(2) Stat. 1248. 43 § SI col. 2015 seg.
(3) StaL cit. 13 S 17 col. 2004.
166
mento fosse slato compilato dopo il 1236, vi avreb-
bero trovalo posto allre cose non meno imporlanli
neir interesse citladino, quale la promessa di non far
tra loro coalizioni, la quale pure dovea fomnare og-
getto del giuramento de' beccai (I). Cosi il panie:
Ego non ero in Consilio et facto et adiutorto ut aqua
Serii trahatur cet. è quello che si trova nello Sta luto
vecchio tra gli obblighi del Podestà : Item iuret Rector
quod tenebit per totutn suum tempus aquam in terra
Comunis. Item teneatur Rector servare et tenere ad
expemas Comunis Pergami aquam in fossato comunis
Pergami ad utilitatem comunis Pergami (2). Queste
disposizioni sono, è vero, senza data, ma hanno ag-
giunte del 1236, che quindi le fanno tenere per an-
teriori a quelTanno. Già abbiamo veduto (p. 78 seg.)»
cornei brani riguardanti la tutela dei fondi posti en-
tro i confini della Vicinia assumano un carattere di
anteriorità sulle corrispondenti disposizioni del Co-
mune, in quanto dimostrano, che quella tutela face-
vasi ancora risiedere nella mutualità della guarentigia
di quanti vi partecipavano, anziché in un esatto con-
cetto dei doveri dello Stato; se quindi teniamo pre-
sente questo fatto, come pure se non dimentichiaoio,
che nel nostro Allo i beccai non hanno un giura-
mento a parte, ma il loro va confuso con quello di
tutta la Vicinia ; se consideriamo inoltre che i loro
obblighi speciali aveano già piglialo posto prima del
1236, in quell'anno, nello Statuto del Comune con
sanzioni pemilì e insiemeroente che per essi era gii
fin d'allora stata composta una peculiare formola sa-
(1) Stat. rit. a. 1. e; Stai 1331. 8 S 44.
(2) Stat. 1248, 15 §§ 1, 2 col. 2035 seg.
167
cramentale, la cui esecuzione era parlicolarmente affi-
data al Podestà; se un uguale procedinnenio lo Iro-
Tìamo anche rispelto alle acque del Comune, dove
vediamo le Vicinie aver sentilo il bisogno di assu-
mersi quegli obblighi, che ancor prima del 1236 ve-
diamo poi specificatamente addossati al Podestà ; in
tulio questo parmi di ravvisare caratteri sufficienti, per
ammettere, che questa formola di Giuramento deb-
basi riti arre più addietro del 1230.
E questa induzione si trova poi convalidata dal-
l'esame dell'altro brano: Et si habuero terram et Po-
testas eam emere voluerit ad utilitatem Comunis vel
huius aque (Serii) cet. È impossibile non riferire
questo brano all'epoca in cui si cominciarono i la-
vori di derivazione dal Serio di quel canale, che ebbe
pari nome e che insieme fu detto fossatum comunis
Pergami. Non era, a quello che si vede, ancora in-
trodotta una speciale procedura di espropriazione per
utilità pubblica, né per anco un tale istituto, era esaU
tamente regolalo da leggi, ma, coerentemente al modo
con cui esso si svolse, e che era praticalo in una
epoca anteriore (1), i cittadini distribuiti nelle loro
Vicinie si obbligarono con giuramento per questo
caso specificato di cedere quelle terre di loro pro-
prietà, per le quali avesse eventualmente a passare
quell'acqua. Ora è certo, che tale giuramento non
avrebbe avuto alcun senso, se il canale fosse stato
già compilo, mentre in quella vece lascia ammettere
che i lavori, o non fossero incominciati, o si trovas-
sero in corso di esecuzione, per cui restassero ancora
(d) Perule IV, 337 seg.
168
molle terre dì occupare. Su questa opera non ab-
biamo notizie dirette; però il seguente documento
inedito ci dimostra che la escavazione de! canale nel
4202 era stata condotta fino alla Ranica, a pochi chi-
lometri dalla città. Ecco il documento: Die Veneris
qui fuit 10 dies intrante mense madii in civitate Per-
gami — Wadiam dedit Gratiadeus fil. magistri Al-
berti Pilentini — in manibus (Consulum plurium co-
munium) quod ipse factet et fieri faciet laude et arbi-
trio Bariani de Manervio et Armanni Ravazelte et
Alberti Pitentini superstantium infrascripti laborerii
prò comuni Pergami totum opus et laborerium quod
designatum est a super stantibus com. Pergami prò
facto fossati comunis Pergami suprascriptis Consulibus
prò Comunibus suis — videlicet opus et laborerium
quod esse et fieri debet super rioluwi et circa riolum de
la Ranica videlicet de muro et de terralio et de ponte
et strentore et de omnibus aliis rebus que- pertinente
ad illud opus finiendum — laude et arbitrio et voluti-
tate ipsorum superstantium et Consulum Maiorum co-
munis Pergami — quod opus et laborerium dicebatur
esse 24 capitios et plus vel minus si essent. — Pro
quo laborerio faciendo — ipse Gratiadeus confitetur
se accepisse — libr. 55 et sol. 7 minus den. 4 denar.
imper. vel eorum loco currentium. Factum est hoc
anno Domini 1202 ind. 5 (1). Nel 1221 poi quel ca-
nale dovea già essere terminato, perchè nello Statuto
vecchio si parla già della irrigazione del Prato del
(1) Arch. Capit. D 13, dal sunto Agliardi nis. ^, IH, II, 4.
Alberto Pitentini avea compito lavori idraulici sul Mantovano
nel 1198; Cantù Stor. d. ItaL II, 597.
169
Brembo (Treviolo) in disposizioni di quell'anno (1):
irrigazione che non potevasi effettuare che noediante
le acque della roggia Serio, che vi mettono capo
colla così detta Coda di Serio; anzi ivi è detto espli«
cilaoQente, che quanto riguarda questo canale e i re-
lativi contratti d'irrigazione doveansi ascrivere al tem-
po in cui podestava Lanfranco Multidenari di Cre^
mona, cioè nel 1221. A questo si aggiunga, che Tob*
blìgo di non portar armi vietate nella Città e noi
Borghi, contenuto nel nostro Giuramento, trova già
una disposizione positiva nello Statuto più vecchio'
la quale devesi tenere per assai antica, se non porta
alcuna data, e ,se inoltre parla ancora de' Consoli
Maggiori, de' quali nelle nostre tavole cronologiche
dovremmo trovare l'ultima menzione nel 1214 (2).
Arroge, che dove i nostri Vicini giuravano: Ego non
ero in Consilio vel facto uti civitas Pergami^ mi burgi,
vel Capella, vel alia fortie icei,^ troviamo un brano
riprodotto quasi alla lettera nel frammento a noi
pervenuto del giuramento del Podestà, nel quale si
legge : Ego salvabo et guardato civitatem Pergami et
(1) stai. 1248, 15 I S col. 2037. Nel Catalogo delle Carte
Suardi di Cicola si trova registrato un Atto del 1233 con cui
il Podestà Federico Pascepoveri vende ad Alberto e Rogerio
Suardi e ad altri in Treviolo una pezza di terra detta Prato
del Brembo di pertiche 646 tav. 3 p. 3 e del diritto alle acque
del Fossato del Comune di Bergamo. Su queste vendite v. Stai,
cit. iO § 25 col. 1965 seg.
(2) Stai. 1248, 9 § 1 col. 1932 : per parabolani Consulis vel
Rectoris. L'Angelini {Catalogo p. 15) prolunga a quest' anno la
signoria Raimondo de' Capitani di Scalve; ma è un errore
che rettificherò in altro luogo. Il Ronchetti nel suo Catalogo
(VI p. XIH) è esatto: solo mancò di aggiungere a Console il
titolo di maggiore, che è dato dall'unico documento che posse-
diamo. Ai Consoli del 1237 non si può pensare per molte ragioni.
170
Capellam et omnes fortitias Pergami et virtutis Per-
gami bona fide et sine fraude. Nec ero in Consilio vd
facto ut civitas Pergami nec homines civilatis vel vir-
tutis Pergami nec predicte foriitie capiantur, tradan-
tur, comburantur nec in alterius virtù te dentur tei
sint, et bona fide prohibebo ne fiat (I). Queste con-
siderjzioni rendono tanto più necesscirio di stabilire
la natura del nostro Atto e di determinare appunto,
per quanto è possibile in tanta deficienza di docu-
menti e di necessari confronti, l'epoca alla quale
esso deve essere assegnalo.
Quanto a me non mi perito di tenerlo per una
formola di quel luramentum seguimenti, che il popolo
era obbligato a prestare al nuovo Podestà quando
entrava in carica. Questo giuramento però non era
da noi prestato, come a Brescia, nella pubblica coo-
cione del popolo (2), ma sibbene lo era dai Consoli
e dai Capi famiglia delle singole Vicinanze in ciascuna
Vicinia, ondQ sotto un certo aspetto e di fatto si può,
come volle TAgliardi, intitolarlo il Giuramento delle
Vicinie. Già vedemmo più sopra (p. 163), che anche
in un*epoca più tarda qui un tale giuramento era
dato in identiche condizioni, e che cosi fosse la cosa
anche in epoca più remota, oltre al nostro Atto, me
ne accertano anche gli Statuti di Bologna del 1250,
dove nel sacramentum Potestatis leggiamo : Eligo^
iuratores per contratas qui faciant iurare sequimentutn
meum per homines de mea curia (3). Questi giura-
menti contenevano, al pari del nostro, una serie di
(1) H. P. M. XVI, 2, 2062 seg.
(2) Stat. Brix. in H. P. M. XVI, 2, 1584 (166).
(3) Stat. Bon. i J 1.
171
doveri positivi e negativi dei cittadini, e se gli esempi
sopravvissuti ci provano, che queste formole erano
rinnovate ad ogni canf)biaraento di Podestà a seconda
delle nuove circostanze sorvenute, che potevano ri-
chiedere tali modificazioni (i), ci è dato da questo
comprendere come anche nella nostra potesse venire
introdotto l'obbligo di cedere al Comune la terra oc-
corrènte alla escavazione del canale Serio : obbligo
che certo non poteva durare, che quanto era richiesto
dal compimento di quest' opera, vale a dire per un
lenìpo relativamente breve e forse già determinalo
nei contratti di locazione.
Che se cosi deve considerarsi la questione che
ci occupa, egli è certo che dovremmo trovare la più
stretta attenenza fra il nostro luramentum e le iden-
tiche formole dell'altre città. Ed invero, per citare
un Comune a noi vicinissimo, negli Statuti dì Brescia
del secolo decimolerzo, dove questo luramentum se-
quimenti è dato per disteso (2), quella attenenza ap-
pare apertissima. Alcuni confronti terranno ogni dub-
bio su questo punto. Cosi, dove sin da principio il
nostro ha : luro quod attendarii illud comandamentum
cel., rinveniamo un pieno riscontro nel bresciano :
luro quod desequar ' potestatem com, Brixie et quod
bona fide sine fraude omnia precepta que mihi potè-
stati (correggi potestas) fecerit ore vel scripto vel nuntio
comunis attendam. E cosi troviamo altrettanti punti
contenuti nel nostro giuramento là dove nel bresciano
leggiamo: Item adiuvabo potestatem vel eius iudices
{{) Penile II, 1, 99 n. 63.
v2) H, P. M. XVi, 2, 1584 (16S seg.}. Ugualmente è dato
negli Statati di fiologna e di Ravenna.
ili
$ive milites cum persona et avero loto meo posse ma-
nutenere honorem sue potestarie per loium tempus sui
regiminis, — Et non ero ad conscilium vel adiutorium
quod potestas vel iudices eius vel milites vel familiares
eius perdant vitam, membrum, sensvm vel suum ave-
rum nec eorum honorem vel bonum statum. — Item
omnes credentias quas mihi iixerint potestas seu iudi-
ces vel nuntii eius nulli aliquo ingenio manifestato me
sciente contra precepta eorum. — Item non faciam
sacramentum nec provisionem vel seditionem alicuius
rixe vel alicuius coniurationis vel contumelie seu par-
tis alicuius vel alterius cuiuslibet adiuvanti inter se cel.
Come però nei rapporti del nostro giuramento
con alcune disposizioni contenute nel nostro più vec-
chio Statuto ebbi ad amnf)etlere la anteriorità di
quello su queste, io quanto che il vincolo puramenle
sacramentale deve aver preceduto la positiva ordi-
nanza statutaria rafforzata da sanzioni penali, ugual-
mente parmi di poter dire rispetto al confronto ir8
il nostro e il Giuramento bresciano, perchè dove in
quello la osservanza delle paci fatte o da farsi, h
tutela dei fondi cittadini e suburbani, la proibizione
di trarre con armi dalle ca«e e dalle torri sulla città,
tutto ciò insomma troviamo ancora affidato alla gua-
rentigia di quel vincolo morale, nello Statuto bre-
sciano invece il rompere le paci è già colpito da pene
severissime e insieme, come tutto il restante, non fa
più parte del giuramento d'obbedienza (1); la custo-
dia delle proprietà è già affidata a guardie notturne (2))
e le pene contro coloro, che ponessero a repentaglio
(1) H. P. M, col. 4584 (128).
(2) H. P. M. col. 1584 (182)
173
1^4 vila de' cilladini, sono sancite in queste disposi-
zioni, eh' io reco quasi per inlero pei debili con-
fronti coi corrispondenti brani del nostro documento:
Si quis sagitaverit cum arcu vel balista et fecerit causa
feriendi aliquem in civitate vel suburbiis vel epi-
scopatu; si cum arcu solval ÌO libras imperiales,
si cum balista solvat 20 libras imperiales —
Item si proiectum vel tractum fuertt de aliqua turi
seu domo civitatis vel suburbiorum cum mangano vel
cazafusto vel fronzia vel manu sine parabola potestatis
contra aliquem vel aliquos de civitate vel suburbiis;
si cum mangano vel prederà turris vel domus illa
unde traheretur destruatur usque ad terram ; et si cum
cazafusto vel fronzia vel manu medietas destruatur et
ultra puniatur in arbitrio potestatis in omnibus pre-
dictis (ì),
Le parole : et hec omnia observabo usqve ad ca-
lendas Augusti, provano, a mio avviso, che la nostra
formola fu composta innanzi al 1193. Già vedemmo
come la interpretazione delTAgliardi su queslo punto
fondamentale fosse affatto arbitraria, e come condu-
cesse a conseguenze affatto opposte a quelle, alle
quali egli intendeva venire. Ora, secondo me, questa
espressione, che invero, a primo aspetto crea una
vera contraddizione, sia che si ammetta che i Podestà
entrassero al 1. Gennaio, sia che si ammetta assu-
messero il loro ufficio al 1. Luglio, serve in quella
vece a determinare per altra via in quale epoca fosse
composto il luramentum sequimenti prestato dalle no-
stre Vicinie. E qui giova premettere, che il Podestà
Doo richiedeva questo giuramento il primo giorno in
(1) H. P. M. col. 1S84 (132).
174
cui entrava in carica, ma entro un lasso di tempo,
che, come a Ravenna, sarà stato infra mensem post
suum inlroilum (1). Se ciò era, parmi ammissibile,
che per tutto il tempo lasciato al nuovo Podestà per
dare quel giuramento, si dovesse tenere per valido
e continuativo il giuramento fatto sotto il precedente
Podestà: onde, se questi fosse entratoci 1. Gennaio,
e solo entro il mese fosse stato obbligato a richie-
derlo, il giuramento avesse ad aver valore anche pel
primo mese di reggimento del Podestà, che gli aveva
a succedere, cioè sino al 1. Febbraio. Se cosi stanno
le cose, come parmi assai verisimile, dovremmo am-
mettere che la validità del giuramento prolungata
fino al i. Agosto debba indicare, e che da noi il Po-
destà entrava al 1. Luglio, e che non era obbligato
a chiedere alle Vicinie il giuramento di obbedienza
che entro un mese dal suo ingresso: così nel frat-
tempo manteneva tutto il suo vigore il giuramento
precedente dato. Non ho alla mano prove dirette, che
avvalorino questa interpretazione ; ma essa è l'unica
che mi si presenti per ispiegare quella data nel no-
stro documento, una volta riconosciuto quali ne fos-
sero la natura e lo scopo. Ed invero, con tale espe-
diente procuravasi di non lasciare scoperto il mese
entro il quale il Rettore, che succedeva, era tenuto
a dare alla cittadinanza questo giuramento; in cerio
modo il Podestà entrante otteneva il giuramento di
obbedienza per sé e per il primo mese di regginxenlo
del suo successore. Sotto diverso aspetto, cioè, perchè
il popolo non fosse chiamato a giurare più d*una
volta all'anno, anche negli Statuti di Bologna del
(i) Stai. Rav. i J 29.
175
1250 vi ha: Si sim ellectus, ut sim potestas Montanee
in calendis ianuarii, faciam turare lune sequimentum
meum et sequentis potestatis (1). Era adunque accolto
il principio, che la efiBcacia di quel giuramento si
potesse estendere anche al seguente Rettore; e se
cosi è, non vi può esser nulla in contrario ad am-
tnetlere, che la efiìcacia dello stesso giuramento si
potesse estendere sino a quel limile di tempo che al
Podestà era accordato per esigere il nuovo giuramento,
cioè sino alle calende del mese susseguente al suo
ingresso. Il che, a mio vedere, si afferma anche per
un'altra considerazione. Imperocché, se era invalsa la
massioia^ che il popolo non potesse ottenere giusti-
zia, se non dopo prestato quel giuramento (2), afftn-
chè appunto il corso della giustìzia non rimanesse
interrotto, era necessario avvedimento che venisse
prolungata la validità del precedente giuramento e
quindi fosse estesa di quel tanto, che al Podestà,
dopo dato corso alle molteplici bisogne del Comune,
alle quali per legge dovea attendere nel primo suo
ingresso (3), fosse concesso anche con più agio pro-
ti) Stat. Bon. 1 § 15.
(2) Fertile II, 1, 99.
(3) Per esempio alla elezione dei Sindacatori del suo ante-
cessore (V. 1 passi in Fertile II, 1, 109 seg.). Talvolta, come a
Modena, entro otto giorni dovea tar eleggere il Consiglio gene-
rale e procedere all'appalto dei redditi del Comune ( Murat.
Antiqu. IV, 78 seg.) Da noi entro 8 giorni dovea esigere il giu-
ramento dai Tavernai, entro 15 dai Tesorieri del Comune
(Stat. 1248, 13 § 23 col. 2007 ; H. P. M. XVI, 2, 2068), oltre
ad altri giuramenti da darsi pure nel primo mese (Stat. pit. 13
SI 13, 15, 32). Cosi entro il primo mese il Fodestà dovea pure
appaltare la pesa pubblica (Stat. cit. § 2 col. 2019). Non parlo
dell' obbligo di ricevere in principio d' anno (amministrativo)
tutte le malleverie dai Comuni del Contado e dalle Vicinie
(V. sopra p. 64 e Stai. 1248, 12 { o col. 1987).
176
cedere alla elezione di coloro, che per ogni Vicinìa!
ernno tenull a ricevere quel giuramento. E ciò parmii
sia anche avvaloralo da questo, che sebbene quelle
formole potessero, conne avvertii, essere nfiodificate
per ogni nuovo Podestà, nullameno esse esprimevano
sempre in termini generici e nei rapporti delI'oflBdo,
non mai della persona, il dovere del sequimentum,
onde restavano obbligatorie verso chiunque avesse
occupato la suprema carica nel Comune entro i de-
terminati limili di tempo. Che se, come panni, non
si può rifiutare una tale spiegazione, ne discende,
che non possiamo restare in dubbio nelT allribuire
questa formola di luramentum seguimenti a qualche
anno anteriore al 1193. Con quest'anno, come dimo-
strerò altrove e come ho già avvertito, i Podestà co-
minciarono ad entrare fra noi al 1. Gennaio; per lo
innanzi il loro officio, e quello dei Consoli, princi-
piava col 1 Luglio, e quindi in un'epoca in cui pos-
siamo darci ragione, perchè il giuramento a loro pre
stato dovesse aver forza sino al l. Agosto. Certo che
se a molti degli articoli contenuti nel nostro docu-
mento credetti di attribuire un notevole carattere di
vetustà; se avvertii l'obbligo di cedere al Comune i
terreni occorrenti al Canale Serio doversi ritrarre
mollo più indietro del 1221, in quanto in quell'anno
i relativi lavori erano già compiti, e nel 1202 erano
già stati condotti fino alla R-mica, queste coincidenze
non possono che avvalorare la fatta induzione, e pre-
starci tulle insieme il mezzo di accertare anche l'epoca
a cui si deve far risalire la compilazione di quel
sacramentum.
E questo non basta. La nostra Cronaca solo sotto
1.
177
il 4206 ci dà il primo cenno di lotte civili nella no-
stra città (1); ma che ciò non sia, che persino, nel-
V imperversare di quelle lotte, il costume di trarre
dalle chiese con mangani e petriere, come accenna
il nostro documento, risalisse ad un' epoca di gran
lunga anteriore, ce ne accerta un breve di Innocenzo
li del H35 al Vescovo, al clero ed al popolo di Ber-
ganio, dove, accennando* alla composizione 'da lui
pronunciata sulle controversie tra i Canonici di San
Vincenzo e quelli di S. Alessandro aggiunge anche :
imperamus ut bertefredum quod in campanili sancii
Vinoentii occasione eiusdem discordie prout accepimus
erexistis — auferatis (2). Cosi, se stiamo a deposi-
zioni giurate del 1216, sembrerebbe* che intorno al
1179 la nostra città fosse tutta sossopra per interne
lotte (3); onde, anche quanto in quel giuramento ri-
guarda l'obbligo di astenersi da tali violenze, se può
attingere la sua ragione dagli umori battaglieri di
quella età, deve aver trovato la sua base anche in
una condizione effettiva di cose, la quale ci è lasciata
suflQcientemente ammettere da queste poche, ma si-
cure testimonianze. Che se adunque non vi ha un
solo argomento, che ci possa far dubitare della anti-
chità del nostro Atto, sembrami che esso nella sua
parte fondamentale possasi ascrivere a qualche anno
anteriore al 1193, e che quindi ci abbia conservato
la formola più antica di quel luramentum seguimenti,
che dal nostro popolo, distribuito nelle sue Vicinie,
era prestato al nuovo Podestà ; il che insieme dimo-
(1) Misceli, di Stor. Ital. V, 224.
(2) Lupi II, 987.
(3) Lupi II, 1320 seg.
12
178
sira la parte importante che già sulla fine del secolo
duodecimo la Vicinia avea assunto da noi» se ad essa
*
era già afiBdato il compimento di questo rilevantissi-
mo atto della vita comunale.
Fine.
■ — K-i, ■■ ii-i?-^
ERRATA
CORRIGE
ag. 6 lin.
54 II, 2
II, i
8 »
30 Peres.
Per es.
8 »
32 II, 2
II, i
9 »
14 solustantum
solus tantum
. 18 .
13 di S. Grata
di Canale
> n »
31 Valentini. —
Il Ltb. Poi.
Valentini 11 Lih, Fot
> 34 »
17 Fragalli
Feragalli
» 46 >
14 festeggiarvi
celebrarvi
» 53 >
17 due
tre
» 54 >
19 da
ad
• 56 >
4 ei
et
» 67 .
32 II, 2
li, 1
. 68 .
32 li, 2
II, i
. 76 .
32 ur
tur
» 81 >
15 sì abbia
si abbia a
.^ 85 »
14 di nocte
de nocte
. 87 .
25 colla
alla
» 87 »
34 dei nostri Vi-
cini
dei Bresciani
» 92seg.»
27 martelli
mantelli
» 109 »
32 ant.
ann.
> IH >
30 inextimo
in extimo
> 115 >
10 corrispodente
corrispondente
> 115 f
29 sud.
index
. 118 .
1 buella
quella
> 123 »
16 preci
predo
. 125 »
27 1283
1263
» 126 »
30 esservo
osservo
» 131 !>
31 le iscriz tras-
portate
la iscriz. trasportata
> 131 »
34 le iscriz.
la iscriz.
1 139 >
14 edificala
edificato
> 142 >
13 suo
loro
> i45 »
21 soprascripto
suprascripto
> 145 »
28 mappas duos
mappas duas
> 152 »
15 Vicinità
vicinità
/
■ ^
DELLO STESSO AUTORE
Alcune indicazioni per servire alla topografia di Ber-
gamo nei secoli IX e X. Un volunìe in 16 di
pag. 210, con caria topografica, L. 2. 50.
Le Vie Romane Militari nel territorio dì Bergamo.
Parte I. La Via da Pons Aureoli a Bergamo. Va
volume in 16 di pag. 76, L. l. 50.
Parte IL La Via da Leucerìs a Bergamo. Un
volume in 16 di pag 88, L. 1. 50.
Appendice alla Parte IL Un volumetto in 16
di pag,. 66. L. 1. 00.
Perelassi. Un volume in 16 di pag. 138, con carta
topografica, L. 2. 50.
11 Sextarius Pergami. Saggio di ricerche metrologi-
che. Un volume in 16 di pag. 256, L. 3. 00.
Corografia Bergomense nei secoli Vili, IX e X. Un
volume in 16 di pag. XLvni-480, L. 4. 50.
La Convenzione Monetaria del 1254 e il Denaro Im-
periale di Bergamo nel secolo XIIL Un volume
in 16 di pag. xxvni-114. L. 2. 00.
I Martiri della Chiesa di Bergamo Projellizio, Asteria,
Giovanni, Giacomo, Domno, Domneone ed Euse-
bia. Un volume in 16 di pag. xlii-196. L. 3. 00.
Prezzo del presente Volume L. 3. 00.
.^4»*
4
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