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Full text of "Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana dalla prima epoca ..."

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^.   Valore  del  presente  Volume 
'/U,    a  forma    del    Manifesto  de' 
^K  6X)icembre  181 5. 

Fogli  17.  e  un  quar- 
^'  io  a  «f  =  6,  =  ilF.cf  5.  3.  4, 


.j^* 


5^   Legatura 


=  5.  *  ':^i. 


Totale'  i*5.  8.  4.  ^ 


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MEMORIALE 

ALFABETICO    RAGIONATO 
DELLA 

LEGISLAZIONE  TOSCANA 

BALLA  PRIMA  EPOCA  DEL  PRINCIPATO 
FINO  AL  PgESESTE  SECONDO  LO  STATO  J 

DELLA  MEDESIMA  A  TUTTO. 
V    "ANNO    i8i5. 

TOMOPRIMO. 

/ 


IN    COLLE    iai6. 
FKESSO  EUSEBIO  PAGINI,  E  FIGLIO 


\ 


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,.  ..    .;.  3- 

Ili  COMPILATORE 

A.I  JfiETTOm 


0 


Ognuno  sa  cbe  le  Zieggi  Civili  son  naie  tutte 
diU'  occasione  ,  dalle  vicende  dei  tempi  »  e  dal  prò* 
gttsao  dei  lami  ;  Quindi  ne  deriva  V  Antinomìa 
obe  n  rincontra  fra  ;esse  ,  anche  rispètto  a  quelle 
che  trattano  di  uno  itesso  oggetto  ,  ed  il  bisogno  di 
eombinarle  9  e  di  ravvicinarne  le  disposizioni . 

liC  nostre  sono  sparse  in  un  gran  numero  di 
Tolnnri ,  di  cui  le  Collezioni  sono  quasi  tutte  di- 
fettose ,  e  per  conseguenza  un  gran  numero  dji  que- 
ste Leggi  non  sono  conosciute  quanto  meriterebbe- 
ro di  e^erlo  »  e  le  antiche  poi  sen  quasi  del  tut- 
to ignorate  . 

Persuaiso  della  necessità  di  saperle  ,  intrapresi 
per  mio  nso  ,  sono  già  quindici  Anni  »  il  presente 
lavoro  9  e  1*  ho  poi  sempre  eoa  facilità  tenuto  al 
eorrénte  . 

Alcuno  crederà  forse  che  allorquando  attesi  ad 
eseguirlo,  abbia  dovuto  superare  nna  aoja  nOn  lie- 
ve .  So  ciò  fosse  àneor  vero  ne  sarei  stato  ricom- 
peiisato  abbaRanza  dalla  costante  9  P  quasi  ■  giorna- 


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•  i 

liera  atilità  ohe  ne  ho  ricavato  .  Ha  posso  poi  aa» 
tficurare'  òhe  f  ai;^(lità'  iiuecariihi|e  d^  V^^  ^pe* 
eie  d*  oocupasieoe  ^  fu  molto  temperata  dall'  impor* 
taim  della  materia  «  n^l  tempo  tf esso  q^e  |a  pri- 
ma ,  ha  servito  ad  imprimere  profondamente  nella 
Wia  memoria  ,  tutto  ciò  ohe  la  seconda,  offre  di  pia 
rimarcabile  • 

Nel  rileggere  ora  di  nuovo  qnest^  operetta ,  so* 
no  restato  ulteriormente  convinto  di  ciò  che  allora 
pensai ,  cioè  ohe  queste  Leggi  formar  potrebbero 
«plto  un»  penna  abile»* e  p«^  dir   meglio  sotto   la 
penna  di  più  soggetti  capapi  9  p  non   avversi  alla 
fatica  (  giacche  pn|i  tale  p^er^^iofie  non  sarebbe  ip- 
sejguibile  dm  nn  solo  )  ,  il  soggetto  4^  tin  Opera  Clas- 
sica per  i  Toscanji  •   Rinnit^   in  libri  le   I<e^i  4f 
uno  stesso  9rdines  p  sub^tern^tpienjb^  ìjf.  titoli  «^  que^« 
le  che  |iel)p  stp?so  .^i^dine  f  ppiurtcgoiess^o  a  un  }ramo 
diverso  »  opme  la  ilj/efgjslarione   dp^ganf|Ie  »   r^eft^ 
alla  Fipansa^  pfi  pirelu^io  istoripp ^rf!b|>erco|xosGe« 
1:^  »  non  piiì  cptn  un  cenno  co;n^  .4f^   ^ff  ^ì  !^  C^t^  ^^ 
ma  con  |a  ii«cespai?ia.  b|Dnc|ìò  iioa  so^er^kia  e^t^^e^i^»;- 
ne  9  le  vicissitu<)ini  di  esse  fin  dai  tempi  )^9j|^Ql>tIfr^ 
•cani:   render^b^  p<>9>^9  ^^Ue  ^^^  .4^  ^^41*  ^po- 
oa,  dei  loro  pregi ^  ^^^  Pf^  votun^^^i    k^Q  di^e^/t^ 
fddi^ati  A^\i\  esp^rie^aji ,  p  4^X1'  ì^c^empiffo  ^^Uft 
umane  cognizioni  »  dell'  organisazione  degP  ^'|il;ic^l 
Tribunali  »  V a^sti^if^i  »  ed  U#kj  ^^la  Jf^ro  iittrw 
buKioni  s  e  C!fimbiiini.eiiti  :  .C!<^fn|>^;ier^bbe  »  e  e^nferiv^ 
rebbe  le  disgosiupiìi  delle  ^iv^rse.  h9fsg\  tf  i^  fn^ 
loro»  <^e  con  ^elle  4f9Ì  P»9^  m nkb»^  UH»^ 


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^  »  e  maJenii  :  Stabilirebbe  vh  perpetro  confron- 
to Era  la  nostra  Legislazione  ,  le  Leggi  Romane  dèi 
Testo  »  e  quelle  ael  Corpo  Canonico  :  coniihente- 
itbbe  le  prime  oon  utili  Annotazioni  »  col  trannun- 
to  dei  Sovrani  Rescritti  e  diobiarazioni  interpetra- 
fire  ,  col  sentimento  dei  migliori  Scrittori ,  cocolle 
decisioni  dei  nostri  Superiori  Tribunali  »  in  mate* 
m  Civile  ,  e  Criminale  ;  porrebbe  finalmente  le 
pnaeipalì  questioni  >  e  scenderebbe  a  discuterle  ; 
tlaa  tal  opera  «  che  a  mio  credere  si  protrebbe  con- 
tenere in  otto  o  dieci  mediocri  .Volumi  »  sarebbe  per 
noscirè  eli  sommò  vantaggiò  particolarmente  nel 
Poro- 

Qfnànto  a  me  »  siccome  mi  feci  un  dovere  del« 
U  pifi  assoluta  brevità  •  non  ho  potuto  »  n^  voluto 
allontanarmene  ,  ha  ho  lasciato  esistere  questo  Opus- 
eolo  tal  quale  èra  nel  suo  principio .  Subito  che  si 
trovano  qui  le  disposiaìohi  Legislative  vigenii  »  d' in- 
teresse più  generale  »  e  subito  che  il  Lettore  è  }u 
frado  éi  conoscere  a  colpo  d'  occhio ,  il  giro  »  e  le 
Aiterenie  della  Legislasiòne  »  qimì  bene  sarebbe 
itato  il  cluplicare  il  numero  g  e  la  mole  dei  volumi 
ptr  estendere  il  laverò  anche  a  ciò  che  rarissime 
volte  »  ed  n  pochissime  persone  abbisogna  ?  Non  ba» 
tttsàt  egli  a  queste  ohe  il  tìtolo  respeCitivo  »  faccia 
Wro  nota  V  esistenaa  della  Legge  s  la  data  »  e  T  ar« 
fmeat^ i  e  così  somministri  il,  mezso  di  trovarla  a 
colpo  sicuro  nella  Collezione  anteiltioa  <^  Hi  sembra 
ehe  questa  distinaione  non  abbia  bisogno  d'  esser 
i&eglio  giustificata  ;  i  necessario  veder  la  Legge  sul 


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6  • 

testo  allorché  è.  questione  .<!'  applicarla;  Ed  e  mri 
questo  senso  che  con  verità  suol  dirsi  5  essere  ca.t;« 
tiro  in  proposito  di  Leggi  ogni  ristretto . 

Quei  ohe  si  prevarranno  di  quési^  Operetta  non. 
avranno  soltanto  in  lei  un  pronto  9  e  fedele  indioa— 
tore  9  percui  verrà  loro  risparmiato   bene   spesso    il 
tedio  di  lunghe  ricerche,  ma  trovando  tutto  riuni- 
to in  un  Quadro  angusto ,  potranno  maggiormento 
gustare  la  saviezza  di  queste  prò  vide  leggi ,  alle  qua^ 
li  il  Popolo  Toscano  è.  debitore  ,  delta  felicità  di  cui 
gode  ;  Vedranno  che  V  abolizione  dei  vincoli  dei  I^e- 
ni,  la  restrizione  la  piii  coartato   delle    primogeni^ 
ture  9   dei  fidecòmmisssi ,  della  feudalità  ,  dei  mezzi 
d*  acc^uistare  per  le  maniniorte  «  e  dei  pi*ivilegj ,  non. 
era  nuova  fra  noi  ;  che  lo  scioglimento  di  tante  prl*? 
vative  9  di  tante  proibizioni ,  la  soppressione    delle 
matricole  9  e  delle  tasse    analoghe  hanno  fattone- 
rire.r  industria  9  ed  anche  il  commercio  più  di  quel- 
lo  ohe    permetteva  di    sperarlo  la  nostra    posizione 
di  fronte  ai  tempi  tanto  cambiati  dopo  le  importan- 
ti scoperte  della  nautica  ;  ehe  la  protezione  9  e  1*  in- 
^oràggimento  accordati  air  Agrieoltuta  hanno  sapu- 
to farla  prosperare  ,  ed  avuta  la  conseguenza  di  ren- 
dere abbondante  di  tutto  ciò  che  occorre  ai  bisogni  » 
ed  ai  comodi  della  vita  9  un  territorio  per  cui  la  na- 
tura 9  in    confronto  dcgl*  altri  limitrofi»  aveva  fat- 
to pochissimo  ;  che  V  assei»a  di  qualunque  vessai* 
zione  9  o  le  facilità  concesse  agi'  Esteri  9  'ci  hanno 
sempre  a^jsicurato  1'  affluenza  di  tutto,  anche  delle 
cose  supcx'flue  ;  che  una  polizia  dolce  ma   colere  » 


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7' 

TÌgìlajKte  ,  eà  operativa  ,  ha  saputo  far  celebre  pet-< 
isooi  costumi  ,  e  per  rastrema  sua  civilizzaiion^^ 
Uk  Popolo  nel  quale  due  Secoli  in  dietro  i'  delitti 
non  eraao-forse  pitf  tari  che  altrove  ,  e  rendere  ad 
esso  adattabile  un  Codice  Penale  ,  che  tu  la  mava- 
Ti^lia  dcir  Europa,  e  che  sarebbe  sofficiento  lutto- 
n  aa  le  rivólozioni  politiche  accadute  dopo  ven- 
tiòaqae  anni»  non  avessero  tanto  influito  siil  ino- 
nle;  Vedranno  che  appena  queste  Leg'gi  stabiliro- 
no per  base  delle  contrattazioni  dei  generi  fcuQien-i 
Urj  5  la  libertà,  e  la  concorrenza  ,  non  vi  furono 
pò  vere  carestìe ...  e  ne  concluderanno  che  nul- 
li o  pochissimo  abbiamo  avuto  da  invidiare  alle  JSa« 
&on.  le  più  rinomate  •    "^  ■ 


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SPIEGAZIONE 

BELLE    ABBREVIATURE 


B. 

fiarido 

C. 

Circolare 

D. 

Decreto 

Dick. 

,    Bicbiarasiotie 

Del. 

Deliberazione        \. 

l 

litFQzioae 

L. 

Let. 

Legge 
Lettera 

Hotuproprio 
Notificazione . 

O. 

Ordine )  Ordinazione. 

P. 

Provvisione 

R. 

/  Rescritto                   ^    ^ 

Rag. 
Rifc 

Regolamento 
Riforma^ 

Gcn.  Feb.  ec. 

Gennajo,  Febbrajó   ec 
(i  mesi  dell'  anno.) 

La  Lettera  Iniziale  raddoppiata  imìlica   il  OR* 
mero  plurale.        (esempio) 

II.  lài^  Istroziom^  Leggi  ec* 


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MEMÒRtÀiiE 

DELLA 

LEGISLAZIONE  TOSCANA. 


A  BBÀÌ0Ol^ÀÌr  V.  Esppst{,. 

ABBONDATACI  V:  é/uieri  Fmmentarj .  Leggi 
Ahnonarte.  v   .       . 

ABIGEATO  :  Trattano  di  ^8to  delitto  la  Jf, 
de'.Foetide'  9*  Sett.  l68i.:=É  la  LìScNot 
1786.  174.  (i)  ,     ^ 

ABITÒ  EccÌB8Ìa«tìco  V.  Ecclesiastici .  Maschere  .^J 

ABOETD  Procurato;  £^  previato   dalla  L.  3o. 

^  .  I^oV.  it^6.  $  7%*  (  1  )  V.  Parto  EsfHìSto . 

ÌStì^  d*  àotoritS  pQbbfica:  sua  pena:  le  3o. 

iCl^MlX  FiorehtW  :  Una  L  a3i  Feli*  t^4t . 
irasteri  nella  tnedeiìnia  gli  asgegnanienti ,  0 
i  prìvHèg)  gi^  appartenènti   allo  studio  Fio- 

4  del  disegnò,  ora  delle  Belle  Ar- 
«^tatuti  Jfqron. approvati  con  B.  27. 

I  s  V  jìi^c  caspia  coetìtoiva  nn  Tri- 

se  stessa ,  cbè  era  di  privativa  com« 

r  i  di  lei  affari  •     . 
Procedura  Civile. 
V.  Fesca.  \ 

»-  ■  1'  ■  Il 

^Xl)  {i)  Essendo  imihinén tè  una  riforma  Selli 
^li.  Penali ,  è  inutile  ritK)rtamè  ora  T  JÈàtrattb;  na^ 
»t*  (Starle. 


Digi'tized  byLjOOQlC 


lo        ACC  ALA 

ACCOMANDITE  Rif.  il.  Apr.   1713.   sul.  re- 

gùtrp'd' esse,  e  soprai  diritti  dei  Creditori . 
ACG03IPAGNATURE  V.  Discoli .  Dogane .' E^ 

secutori  • 
ACQU ASALSA  V.  Sale. 

acquaviti;:         . 

!•  L'  Acquaifiee ,  e  le  bevande  con  essa  compo- 
ste furon  ridotte  4a  Regalia  col  B.  19.  Ago. 
1645. 

&.  Una  tal  privativa  fu  abolita  con  L*  .27.  Die. 

.    1768.  che  Db  permesse  la  libera  fabbricazio*- 
ne ,  Vendita ,  e  circólas&iofiie  ;  salvo  il  disposto 
.delle  Leggi  Doganali. 

ACQUE  V.  Strade . 

ADIZIONI  d'  Eredità  con  benefisio  di'Leg^e^ 
e  d' Inventario  :  secondo  la  L.  ùZ.  Sett.  1783* 
$  ù,5.  la  grazia  Sovrana  per  tali  adizioni  coa- 
tro il  disposto  degli  Statuti  Locali ,  si  conce- 
deva sul  parere  del  Tribunal  respettivo.  Vv 
JMiìwri . 

ADULTERIO  e  Bigamia:  L.  3c.  Nov.  1786- 
$  96.  =  L.  3o.  Ago.  1795.  §.  20.  22.  e3.  (1) 

AFFÌSSI  é  avvisi  V.  Bollo .  Stampa . 

AFFOGATI  V.  rinnegati. 

AGEJIGOLTURA:  Una  N.  de'  3.  Sett.  ifSi- 
concesse  delle  gratiflca^fiioni  ai  Contadini , ,« 
Pr>ssidenli  di  varie  Gomnnitòi  dello  stato  che 
edificavano  nuove  Case  rurali,  oampliavana 
quelle' esistenti.  V.  Arnesi Husticali^  Trovine 
eia  In  feriore  Senese  . 

ALABASTRO  :  La  N-  l3.  Lug.  I804.  proibì  1* 
Estrazione  dell'  Alabastro  gareggio ,  bianco^  d 


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ALB  ALL        21  , 

eokuralo  aolto  le  pene  delle  Leggi  Doganali» 
IT  revocata  da  quella  4Ìe'  23.  Sett.  lol5.  V. 
Pietre  dure* 

ALBERGATORI^.  O^^^ri^; 

ALBERI  V.  ^ipi .  Boschi  *  Strade . 

ALBI  ANO  Coro  unità  :  il  suo  Regolam.  partic» 
è  de'  ^4.  Feb.  1777.  * 

ALBINAGGIO: 

1.  Le  Donne  Toscane  maritate  a  Forettlerì  ed 
i  Idra  dÌHcendenti  noii  potevan  succedere  A 
intestato   in  stabili  posti  io   Toscana ,   ni  in 

.  eoèe  equiparate  agli  stabili»  né  in  denari,  o 
capitali  da  rinvestirsi  in  fondi,  qnali  beni 
passavano  in  quello  che  sarebbe  succeduto  se 
la  persóna  esclosa  non  esisteva  purché  fosse 
Toscano ,  salvo .  alla  donna  esclusa ,  e  suoi , 
«opra  tali  beni  il  diritto  alla  dote  ;  I^  don- 
na che  fosse  stata  in  possesso  di  averi  di  tal 
specie  lo  perdeva  appena  sposava  un  Fere* 
atiero.  L.  US.  Mag.  l5gi. 

2.  li  Bf.  iv  Giù.  1769*  per  reciprocità  abolì  il 
diritto  d'  Albinaggio  rispetto  ai  Francesi:  S: 
K.  Cristianissima  lo  aveva  abolito  rispetto  ai 
Toscani . 

2L  li  IL  3.  Ago.  1784»  volle  che  i  Forestieri  di 
paesi  ove  i  Toscani  sono  ammessi  a  succedere 
ejc  Testamento  9  o  ab  intestato  e  ad  acquista* 
re  9  fossero  abili  a  godere  di  tali  successiQni? 
ed  acquisiti  nel  Granducato:  cosi  fu  abolita 
la  JLeg.  sud.  del  1592.  ed  a  ciò  è  consentanea 
la  I^  delle  successioni  intestate  de'  18.-  Ago. 
181 4-  §  3o.  3i.  V.  Forensità .  Forestieri.    , 

ALILI V£LLAZIONI  y.  Comunità.  Lii^elli. 


1 


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ALPI  e  APPÉNlttNt: 
Parte   *!'•  Diverse    antiche   LL..  proibirono  i.  €àgl|,  e 

Sconca  semente  nel  icrine  .  dei  monti  »  V  arroncare  » 
ifterpare  t  smacchiare  »  eàppàrè ,  ò  dissodare  ^ 
nelle  pencìici  ài  èssi  pe^  nn  miglio  da  ogni 
j^rte  misnrà])ìle  daUa  sommità;  Le  péne  fu- 
ron  severissime  poiché  s' impose  uiia  multa  di 
Scudi  2CP,9  e  i^rbitrip  fino  alla  calérà  incili" 
sive^  è  contro  ì  recidivi  itiultà  doppia,  éàf- 
hiiriò  dhò  oUa  niorte  ^  L.  17^.  Nov».  tòùg  3*  & 
Féb,  15^4.  'A.  a3.  Cren.  iy:io.  L.  20  Cren.  1776. 
S.  i^còndo  qdéilé  LL.  \i  Comunità  er^  tenuta 
per  il  delinquènte  incognito .  l^ale  respoosa* 
bìi^i  fìi  ristrétta  dal  B.  126.  Àpr.  1566.  è  B. 
16  feh.  t56à*  ,  .  , 
8.  tTha  C  del  Ì762.  sensà  giorno  ordino  la  pro«» 
sèntazloné  al  Giosdiòente  locale  delle  Licèo* 

j  se  che  ^  si  aocordayanp  per  tali  tagì}»  e  lavori 

oìiàe  non  se  nb  eccedessero  i  limiti  j  sotto  pe- 
na di  noUit^.  .  ., 
4«  ÌX  la.  &  ééèt.  1765,  e  r  altro  7.  Ago.  1763. 
periifiessero  sotto  certe  toiidizioiii  d*  arròncare 
le  ntàcclìte  invecchiate  per  afFrèttarné  là'  ri- 
jproduzione ,  e  di  ^ipinarle  ^  gratìo  per  nna 
sola,  vòllà ,  coli'  obbligo  di  seminarvi  poi  la 
faggiuola ,.  tenute  ferme  le  Leggi  prc^itive 
quanto  a^Ile  macchie  non  .deperenti. 

TsfiU  &•  Finalmezkté  la  L.  24*  Ott«  178€.  ^boli  tuJbte 
le  sùd.^  liég*  e  permesse  ai  possessori  tagliare 
senza  veruna  licenza  i  loro  boschi,  p  piante 
àbche  dentro  il  miglio,  dalla  vetta  delT  Alpi  ^ 
è  iegP  jippennini  $  1.  .     .     .   ^ 

6«  I  lloschi  delle  Clomunità  situati  in  detti  Àon^ 
ti  non  potevan  esser  tagliati  finché  fossero  ai« 


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^iX  ANI        1^ 

turcjìi^  ò  vf«d9fei  ^«ejio^  gr  prdioi  J.  6. 
re^c^«e  piqre  ^  J^vòrf^r  u  Tenreno  tòn  àsap   Lavali 


Mr  il  9ol(f  og^tto  di  ri4Drr(^  ^  fàolo  a*pa8CCH 
]^  p  prpfni)o^€pé  Ift'  ripfloviiiioi^ó  del  ^§cb  i  o 

nrntQ  1  e  ipi^  per  f^in^Q^v!  fr?^^  ^-  ^  ^^^^  *' 
•otto  DMi^^dji  Scudi  5.  'p^  étiorp  diyi^ibile  fra 
il  nok$jcfL^oif  p  l|i  (^pisngoiti  ^  9I  ^  ^  /  ^  ^ 

^  Xp^  proibi^QBe  «nel*  nion  cpiiipreiBe  ì  Terreni 
ridotti  à  Coltura  a  qùèÙVepoc^  ^3-^ 

9.  ProiJ^  fuj^  KKp^wfj  9Qa  ,feiTO  ^  i  jfqocp ,  e  ^j^^ 
far  '  I^NTnleUi  9  e  bruciaticci'  ietto  péna  'di  Sciidl   ^^^^^ 
5o.  per  Tfdta  dÌTÌ«ilìili  come  80]m  ]^  '4* 

19.  QfUfi  TrwcimvioaiflQii  ^gniCorU  '  Tribuna- Dì«po«* 

^yi^ICmA.  ifq  B.  f  Ott  1^.  Mnpemp  U 
conaenaBioné  4^1  b9tf9Ó ,  maccb^a  9'  '  frisiti  ^  e 
i^tre  dipeo^denfc  di  cràesto  Hrcixnò. 

5(gdirjp54fi  JCfeWM^^  V.Seni-Ec- 
cles.t4Uttet .         . 

AipSIIÒ^^ilTPRI ,  e  T«ltorÌ  t.  -B«ne/J^; .  Cà- 

4L|tQ|LI:  Il  33«  9*  0^^   i6qX*   proibì  gV  amori 

diiDiieeti  n^Jle  1^  ^  siù^  portò  \  e  aile'  fine-. 

péna  di  $ciidi  loJ  e  tiattUr 

tor^  ;  i  01^  in  deiuetudine  • 

■^':  Ù  fuo  Regoli  è  de^  i3« 

i^me  pproi  »  oebe,  anatt^  % 

%*  '■    '■••  '  ^'': "' 

nell^  Città  e  Lnoffbi  mti* 
f^  aóltàuib  "per  yiacellarli  :  i  maòelléii  poa- 
f^a  s^tp^lì  npUf  1^91:9  «talk  :  ««  sw  Iwaiati 


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t4       ANI  .     ANN 

andar  vagando  tì  è  la  pena  di  L.  2.  per  ani- 
male iBiegoL  IO.  Apr.  1782.  S  18!.  (1  ) 

2.  6r  animali  neri  si  posson  ritenere  in  Firen- 
ce ,  e  in  tutte  jle  Città ,  e  Luoghi  murati  ,  nèl-^ 
le  stalle  9  per  macellarli  déntro  8.  giorni  >  ma- 
non  per  allevarli  ne  lasciarli  vagare  sotto  pe- 

.  na  della  perdita  ed  il  prezzo  si  divide  fra  lo 
Spedale ,  e  il  Querelante  :  di  tali  trasgrèssid- 
ni  si  conoBoe  sommariamente  NN.  12.  Mar.  e 
a3.  ptt.  1804. 

A-NIMaLI  da  lavoro  V.  Arnesi  aràtorj .  JBe- 
stiame. 

ANNEGATI: 
Soeeotii  1.  Si  posson  estràr  dal?  acqua,  e  portare  in  Iuo«* 

So  da  poterli  soccorrere  anche  prima  che  i 
[inistri  del  Tribunale  v' a}>bian  fatta  la  visi- 

,  ta ,  e  prima  ch^  sian  venute  le  Confraternite 
solite  esercitare  opere  di  misericordia  in  tali 
easi .  N.  10.  Sctt.  1773.  e  N.  9  Peb.  1778.  §  7* 

9.  In  mahcansa  di  persone  che  abbian  qualche 
diritto  sul  corpo  dell*  Annegato  spetta  a  cai 
lo  estrasse  dall'  acqua  il* regolare  il  modo  eoa 
cui  dev'  esser  soccorso  :  giunto  .'il  medico  spet- 
ta a  questo.  N.  9.  Peb.  1778.  §  4. 

3.  n  Professore  che  soccorse  xkn. annegato  rimet- 
terà al  Giusdicente^  la  sua  reiasione  esprimeor 
te  il  tenfpo  che  V  anìiegàto  è  stato  sott'  ac- 
qua, in  quale  stato  ne  fu.estratto, le  diligen- 
te usate,  e  r  effetto  ottenuto.    Nel  Gennarcr 

» 

(  1  )  Questo  UeffoL;  che  h  por  il  solo  stato  fioren- 
tino ,  riforniala  Ij.  degi' 11.  den,  1744*  concernèn- 
te Firenze  ^  e  la  C.  6.  .Ago.  1767.  riguardante  tutta 
i  Luoffhi  murati  :  Essa  dava  per  pena  là*  perdita 
degr  Animali  • 


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'  ANN  .  ANN  ,     li 

d'ogni  Anoo  i  Giittdìcenti  rìnietteraiino  tali 
relasioni  al  Collegio  Medico  $  6.    ? 

é^  I  ProfeMori  chiaoiàti  a  soccorrer  nn*  annegai 
to  ébc  rictuasBero  d*  accoprere  saratino  sospe* 
ai  $  8. . 

&  V  e  on  premio  di  5.  Zecchini'  a  chi  salra  f*«»i 
dall^  acqoe  on'  annegato  che  non  davji''8e^o 
di  Tita ,  se  questo  ricupera  la  salate  per  le 
'  core  di  chi  lo  goccorre  •  Una  tal  persona  chia- 
merà subito  nn  Medico  o  Gerosico  de'  quali  il 
prime  ehe  arriva  ha  nn  premio  simile  di  Zec- 
chini 5.  se  r  annegato  risorge  :  se  non  risor- 
ge e  pagato  delle  sue  cure  »  e  coàì  la  persona 
ehe  lo  estrasse  dall'  acqua  ^  e  due  altre  che 
foaaero  chiamate  /in  ajuto ,  da  essa,  o  dal  pro-i 
fesaore  NN.  26.  Apr.  1772.  e  9.  Feb.  1778;  §  1. 

6L  Per  esigere  il  primo  premio  si  dee  presentar 
re  il  Certificato  di  due  Testimonj  di  vista ,  e 
non  interessati  dichiarante  che  T  annegato  è 
«tato  da  quel  tale  tolto  dall'  acqu^.  senza  rao^ 
to,  o  segno  di  vita,  e  si  è  riavuto  per  i  soc- 
corsi da  esso  apprestati ,  o  fatti  apprestare  al 
med.  =  Per  il  2.^  premio  si  esibirà  un  attesta- 
'  to  di  doe  Testiitaonj  di  vista  ^  e  degnfi  di  fede 
che  aSermino  che  il  tal  Medico  è  arrivato  pri^ 

' .  ma  d^  ogni  altro  professore ,  trovò  V  annegato 
aenaa  segai  di  vita^.  e  l'assistè  fioche  si  ri%«. 
"vesse  $  2. 

Y»  Onesti  attestati  si  presentan  al   Giusdicente 
cne  gli  verifica  ^    tas^a  il  premio  e  ne'  avvisa  ' 
a  GucélHer  Gomunitativo  che   lo  fa  pagare 
dal  Camarlingo  $  3. 

8.  Le  spese  utili  fatte  per  soccorrer  V  annegato   Spcie 
in  discreta  somma  si  pagano  a  chi  Io  trass0 
-dall'  acqua  j  risorga ,  0  nò  $.  ^. 


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DUpet.  ^  Fporì  dei  caai  oont^mpUlidi  jpópra  nonsi^* 
G«iiertti  gherà  nalla  per  ioccoreì  prestati  ad  annegati 
o  credati  tali  s  p  che  fossero  in  pericolò  di  au- 
negare .  CL  5.  Hsg«  if 94* 
IO.  Noa  ò  dovuto  ne  it  premio  di  5.  i^ochinì 
1^  il  premio  arbitrario  a  chi  6stra§  via^akna^ 
jgafo  dall*  ac<)]U  «  se  VjQeitp  quando  ne  è  astrat- 
to noa  era  prii^q  di  senso ^  e  di  math^^  é'in 
pfO^r^nfa  morto  «  CSoacorrendo  tali  estrèmi  ^ 
ao  risórge  è  dovuto  il  premio  di  5.  Zecchici  ^ 
iie  aoa  risorge  il  premip  ar)bi(rarÌQ  Q.  li.  Sétt. 

'^NO  V.  Co^urforlfo; 

^g!^ONfA  Ia  (SongreffwiQnf  dell*  Zìnnona  fu 
creata  pon  I^.  ìje*  29.  Ot*.  1768*  e  poppressà  pou 
JU  24*  A£Q*  1^77^  ^  rii}òtta  ^A  un  sémdtice 
$crittò}Oi  soppresso  poi  cs^  pure  con  ^  ^. 
Mar*^  ^TTS,  V.  (ireM/<  Fruntcntarjl .  ij^i  4h^ 
nonarie . 

j^PPEIJLI:  moda  d'  interporre  Y  app^^Q>  !& 
dazione  di  aoI^ifcpL»  e  Ia  re$titu2Ìoi»e  iq  iate- 
grpm  9  e  loro  effetti .  I^.  3ò.  X)ic«  177^*  $^.  ?2. 
a3.  V.  Regol*  di  P^oc.  jj  696.  a  7Ì93. 

a.  Appello  d?  Triìiicinali  Frovinqiali  X*  3o.  Sétt. 

irrs.  $•  €• 

3.  E  per  la  Provincia   Superiore   Sfm^s^  Jp»^* 
.    Gei.  iff4.  5*  6u     .  ' 

^.  Sonp  iq^ppeilaìt>ili  ìe  Clause  di  merito  certo  t 
.    in&rìore  bì%u  7p.  s9'lvQÌlHcor^  aUà  R.  Con- 
anìta  :  se  questo  è  ammesso  ^  decida  il  Ipnba- 
pale  »  e  Qiudice  clie  sàrejbbe  ^tato  cpmpejteqr 


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APP  AFR       ir 

TP,  ma  inferiore  »  L.  2C0.  e  dà  qtieffto  ^lo* 
disio  Qon  si  da  altro  ricorso .  Ri£  i3.  Ott* 
i8i5.  $  73.  74. 

3.  Le  'CSao^e  di  merito  c^rto  imperiore  a  L.  2ce. 
•econdo  la  doroandia  ,  si  decìdono  dai  respet* 
tivi  Giusdicenti,  o  dai  Cancellieri  dei  Com- 
mìasarj  RR.  e  Auditori  del  Governo  ove  so-» 
Bo ,  vadrò  i'  Appello  che  dai  Potestà  si  p^^rta 
Ofdiaariamente  al  reattivo  Vicario ,  dal  Gaiw 
celliere  \ei1  respettivo  Commissario  B.  o  Audi-> 

^     tor  del  Governo  ,  e  per  Livorno  al  Magistra* 

I  to  CiOQsolare  •  Se  la  Gansa  è  stata  decisa  da 
mi  CSomoiissario  di  Quartiere  di  Firensse,  V 
appello  si  porta  parimente  al  Magistrato  Su* 
premo.Rif.  i^dd.  $  33. 

£.  Per  le  caase  di  merito  incerto ,  o  superiore  a 
a  L.  2€)0.  f  appello  si  porta  alla  Telpettiva 
Raota  Civile  •  Dai  Giudicati  di  seconda  Istan- 
sa  in  cansé  superiori  a  L«  70.  ma  inferiori  a 
L.  2CO.  non  si  dà  altro  appello ,  ma  soltan- 
to  il  ricorso  alla  R.  Consulta ,  e  se  è  ammes- 
sosi porta  alla  Ruòta  Civile  respettiva)  né  vi 
è  più  .altro  ricorso  •  Dàlie  sentenze  delle  Ruo- 
te Civili  in  csiuse  di  merito  incerto ,  o  supe- 
riori a  L.  20C.  vi  è  r  appello  in  terzA  Istatì- 
Ka  al  Consiglio  di  Giustizia  di  Firenze  ,  tAuto 
fer  il  caso  di  due  sentenze  difformi  che  di 
revisione'  concessa  contro  le  due  eoiiformi  del- 
la R«  Consulta.  Le  decisioni  del  Consiglio 
sud.  non  sonò  attaccabili'  che  col  ricorso  al 
Kono  «  Dai  Lodi  arbitrsetli  1*  appello  si  porta 
alla  Ruota  Civile  ^  e  pet  le  terze  Istanze  si 
ossenrano  le  sòpmscritte  regole .  Rif.  '  sud.  $• 
l5.  16.  17.  20*  21.  22.  23.  24:  33.    4^-    4^« 

■    Te*.  1'      "'    -      ''-.'-    B   ' 


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i8        ÀPP  ARG 

^  5o.  54.  55.  56.  59.  66.  7Z.  74.  75.  76.  V.  il 
'  Compartimento  ivi  annesso.  V.  Revisione^ 

ARBITRI  :  Della  loro  elezione  3  e  de^  Compro^ 
messi  volontarj  9  e  necessarj  parlava  la  JL  3o. 
Die.  1771.  §  20.  21. 

Q.  Le  Parti  non  possono  eleggere  un  Attaario  : 
devono  valersi  della  Cancelleria  del  Tribu- 
nale locale  C.  11.  Gen.  1777. 

3.  I  Giusdicenti  possono  essere  arbitri  negP  af- 
fari di  persone  della  loro  Giurisdizione  Civi- 
le :  se  vi  è  ricorso  contro  il  loro  lodo  >  deci- 
deranno in  2.  Istanza  col  consiglio  del  savio  • 
Ma  se  il  Giusdicente  è  mutato  può  decidere 
senza  tal  Consiglio  C.  8.  Gen.  1798.  V.  Giur 

4*  Degli  Arbitri,  e  Compromessi  tratta  anche 
lit  moderna  Rif.  de'  i3.  Ott.  1814.  §  io.  e  6i. 
«^gg*  V.  R^gol.  di  Proc.  Civ.  §  1097*  e  iegg. 

ARqlVESCOVI ,  e  Vescovi  V.  resecai . 

ARCHIVIO  Diplomatico:  è  stato  creato  colla 
L.  24»  Die.  1778.  per  la  riunione  .ed  illustra- 
zione delle  Carte ,  pergamene ,  papir j  e  MMSS. 
sparsi  nei  pubblici  depositi  e  in  quelli  de* 
LL.  Pij  e  stabilimenti  pubblici ,  é  relativi  ^ 
[alla  Storia,  all' Erudizione ,  ai  diritti  pri- 
vati ec. 

ARCHIVIO  Fiorentino  de'  Contratti. , 
Pme  1*  Fù  creato»  e  organizzato  colla  L.  28.  Nov. 
Scorici  i55p.  p.  16,  Mag.  i56o.  P.  i5.  Djic.  1569. 
Molte  Leggi  3  e  ordini  furon  pubblicati  per 
raccogliere  in  esso  le  Carte  depositate  inei  Con- 
venti, e  preéso  i  privati  in  tempo,  delle  inr- 
bolenze  Civili. 

2.  La  P«  18.  Lug.  1^2.  volle  che  le  mandate 


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-  ARC  ARG        19 

dei  lYotaii  dopo  la  loro  morte  si  costodiMero 
in  ali  locale  ieparato  dai  Protocolli  perchè 
in  eajo  d**  incendio  un'  originale  fosse  salvo  • 

3k  L*  ArchÌTÌo  avea  anche  giurisdizione  contea- 
nosa  :  questo  Tribunale  fu  soppresso  colla  L« 
.^7-  Mag.  177^7. 

4"  Non  si  poò  nell'  Archivio  accender  lumi ,  né  RegoU^ 
.fuoco,  e  ogni  sera  si  devon  chiudere  tutte  le   ^^^^^ 
porte  e  finestre  sotto  pena  della   destituzione 
e  di  Scudi  loo.  P.  i6.  Mag.  i55o.  Gap^i.  P. 
i4«  Die.    1569.  Gap.  7.   P.    i3«   Die.  1596. 
Gap.  7. 

5.  Tutti  1  Notari  devon  provvedersi  di  un  Pro- 
tocolio dal  med.  (  si  pagava  L.  4«  )  P^^  inse- 
riryi  gP  atti  che  rogano,  dentro  io.  giorni  dal 
rogito  sotto  pena  di  Scadi  5o.  e  dell'  inabili-* 
taaione  :  ogni  protocollo  avrà  il  suo  Reperto- 
rio alfabetico  per  Gognome  di.  Gontraenti , 
e  ona  lettera  inisialé  :  Sarà  marcato  ad  ogni 
pagina  col  bollo  dell*  jdrchwio ,  e  numerato 
col  Titolo  di  primo,  secondo  Protocollo  ec« 
P.  14-  Die.  1569.  Gap-  9.  P.  5.  Die.  lò^Z. 
v§  3.  P.  i3.  1596.  Gap-  9.        '      ' 

&  V!  a  tutti  proibito  contrattare ,  b  cedere  Pro* 
tocoUì  3  e  Garte  notariali  sotto  la  pena  pre- 
acritta  dalla  Lègge  per  qnei  che  non  rimet- 
tan  le  mandate  ali'  Archivio  P.  12.  Feb.  l585. 

7.  Sotto  le  pene  di  che  al  N.  6.  i  Notari  devpn  ri* 
mettere  aìT  jirchiifio  le  mandale  o  copie  auten- 
tiche degr  attiche  rogano  dentro  i5.  giorni ,  o 
dentro  /^o.  se  abita  n  fuori  della  Gittà  e  deo- 
t  tre  60.  se  abitano  oltre  le  60.  miglia  :  questi 
i termini  sono  utili y  e  non  «continovi*  Per  esse 

'    posson  esigete  didle  parti  il  diritto  di  Copia 


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20       ARO  ARC 

F9.  del  i56^  e  6.  Die  i573.  §  6.  e  del  i5^6. 
Cap.  IO.  B.  29.  Veh.  1607. 
8*  I  soli  Notari  viventi  poMOa  dar  visto ,  e  co* 
pia  dei  loro  atti,  salvo  il  noa  mostrare  gV 
atti  d'  ultima  volontà  mentre  -vive  il  dìspo* 
nente  P.  del  1596.  Gap.  IL  e  P.  i3.  Gin.  1^78. 

9.  Tali  G>pie  non'facevan  fede  senza  il  visto 
deir  Archivio  P.  del  l5g6.  Gfl^.  12.  =  a  tal  visto 
è  stuto  sostituito  il  sigillo  delF  Archhdo  cól 
bollo  =  Fides  pubUca^  P.  5.  Già.  1701. 

10.  Gr  atti  fatti  in  stato  Estero  non  posson  ese- 
guirsi in  Toscana .  finché  una  Copia  antentica 
non  è  stata  archiviata  P.- 5.  Die.  1 573.  $4*^* 

11.  I  Notari  prendon  un  protocollo  separato  per^ 
.^r  atti  d'  ultima  volontà  :  questo  non  si  ri« 
vede  dall' ^rcAiVfo  ;  al  med.  rimetton  sigilla- 
te le  mandate  di  tali  atti  scrivendovi  soli' in- 
volto =  Testamento  di  N.  rog.  li . .  da  Ser  #  • 
P.  i3.  Giù.  1578. 

12»  Il  visto ,  e  copia  deg?  atti  di  Notari  morti 
si  dà  soltanto  dall'  Archino  che  passa  la  me- 
tà de'  diritti  agi'  Eredi  •  Se  le  dà  nn'  altro 
Notaro  incorre  la   pena  di  Scudi  Soo.,  e.  la 

.  sospensione  per'  4*  anni  PP«  del  i569*€  1596 
Cap.  i3. 

-l3.  K  lo  stesso  quanto  alle  Copie  d'atti  di  No-, 
tari  infermi,  e  incapaci  a  darie  da  loro  stes- 
si,  o  assenti  per  lunga  assensa  •'  Gap.  14* 

14*  Ogni  Istrumento  nel  protocollo  sarà  firmato 
dal  Notaro ,  e  sigillato  col  suo  Sigillo ,  e  con 
il  protocollo  in  fine  •  Questi  Protocolli  si  man- 
dan  dai  Notari  a  rivedere  ogn'  anno  air  Ar^ 
ehivio  per  verificare  come  sono  tenuti  .sotto 
pena  della  perdita  de'  loro  diritti  >  e  arbitrio 


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AKG  ARE        21 

B.  29.   Feb.   1607.  e  P.  5«   Die  iS'fS.  $•  a* 
(V.  ilN.  11.Ì 

15.  L'  anno  della  rivista  si  conto  dall'  ultima 
rivista  «egoito  :  ha  Inogo  anche  £e  nell'  anno 
il  Notoro  non  .rogò  nulla  P.  12.  Feb.  l585. 

16.  NoQ  si  deve'  sai  Protocollo  lasciar  veruno 
apasio  fra  un'  istrumento  »  e  T  altro  ne  farvi 
eanoellature 9  o  cassature  né  scriTor  date,  o 
somme  in  cifra  prima  d' averle  scritte  in  iért* 
tera  almeno  una  volta.  Or  atti  si •  protocolla* 
00  per  ordine  di  tempo  :  le  postille  si  ripor* 
taao  io  fondo  di  esse  e  si  approvano  dal  No- 
tara  il  tutto  sotto  pena  dell'  arbitrio  F.  5» 
Die.  1573.  §.  1. 

17.  Allorché  muore  un  Notare  »  il  Parroco ,  o 
Curato  dee  avvisarne  dentro  tre  giorni  il  Gius- 
dicente :  questo  ne  darà  parte  all'  Archivio , 
e  dentro  tre.  giorni  anderà  alla  Gasa  del  mor- 
to sb  fiure  inventario  dei  Protocolli ,  xO  Carte 
Notariali ,  che  sigillerà ,  e  porterà  seco  man- 
dandole dentro  un  mese  all'  Ar€hi\fio  a  spese 
def^r  Eredi  •  Le  omissioni  dei  Parochi  si  con- 
sidereranno dalla  Segreteria  del  R*  diritto  co- 
me mancanaCv  in  uffisio ,  e  lo  stesso  quelle  dei 
Giosdioenti  dalla  Consulta  P.  24.  Sett.  1571. 
N*  so»  Gen.  i'8o7.  N.  3.  Ago«    1814*  V.  E* 

'  xxmqyatur .  Notariato  •  Tariffa  Notariale  • 
AREZZO:  Regolam.  particelare  di  questa  Co- 
-    saanità  de*  7.  Die.  1772.  , 
1*  Rionione  della  Comunità  delle  Cortine  a  quel- 
.    la  d*  Arezzo  N.  de'  16.  Dìct  1772. 
S.  N.  2.  Gen.  1773.  che  libera  la  Città>  e  Con* 
tado  d*  Arezzo  dalla  Tassa  del  Sale ,  o  obbli- 
go di  levarne  una  quantità  determinata  e 


iMjm'^  "  "    '  -  Digiti3ed-by 


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22         ARtì  ABM 

2.  M.  4-  Nov.  1784*  (non  più  in  vfgore)   rall^ 
cause   esectitive    nel    TribQOal    d^  Arezz.€>  3   e 
calle  vendite  di  Pegni  gravati  V*  MaceUi  • 
ARGENTI  V.  Ori .  z 

ARGINI  V.  Bestiami:  fiumi  Ia.  22.Apr.  1788. 
sulla  prelazione  nelle  vendite  degP  argini  Co- 
ninaitativi .  : 

ARSIAMENTI  in  corso  fatti  nei  Porti  ToacaAi: 

B.  2o.  Mag.  1683.  y%  Marina  • 
ARMI 
Parte    1.  SoHo  più  di  cento  le  antiche  Leggi  «air  kir^ 
Sti^nca        ^^  ^  ^  universali ,  per  ogni  arme ,   %  per  og-ni 
paese ,  o  particolari  per  alcuni  Luoghi ,  e  per 
qualche  specie  ^'  arme    ofTensiv»  ò  difensiva  : 
proibivano    lion  solo  ,la  delazióne  ma    anche 
la  detenzione  •   La  L.  del  1737.   §•  i.  le  ha 
tutte  abrogate. 
Defini-  a.  Son  armi  gF  Istrumenti  principalmente  in- 
zionc         ventati  per  offendere,  o  a  ciò  destinati.  Son 
armi  bianche  quelle  che   posson  offender  per 
loro  stesse  ^  o  che  con  molla  »  arco ,  colpo  d' 
aria ,  o  altro  equivalente  posson  vibrar  nn  peso 
capace  d'offendere.  I  bastoni  di  grossezza  da 
fare  offesa  notabile  ,  e  più  lunghi  di  due  brao- 
eia  3  solo  però  per  le  Città  >  e  i  bastoni ,  e  Canne 
Indiane  con    punta  di   metallo  più  lunga  di 
due  soldi  di  braccio  Fior,  o  con  palla, opeao 
in  cima  di  più  di  tre   once  si  reputan  armi  . 
L.  22.  Gen.  1737.  §  12. 
3.  Son  armi  da  fuoco  quelle  che  lo   posson  pro- 
durre per  mezio  della     polvere  •  §.  i3. 
Armi    4"  Son  proibite  T  armi  bianche  di  punta ,  o  di 
proibiie       taglio  3  o  di  punta ,  e  di  taglio  ch^  abbian  la 
lama   dalla   guardia  alla  punta  più  cofla  di 


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ABM  ARM       23 

8«  quarti  di  braccio  Fiorent.  Di  queste  non  si 
otterrà  mai  licensa ,  né  la  licenza  dell'  armi 
gioTa  a  poterle  portare  :  non  si  posson  n«p- 
pur  ritenere  , né  fabbricare  b  vendere  escluso 
U  pugnale  da  parata,  il  Coltello  da  Caccia, 
e  la  Bajonettn  cbe  si  posson  portare  collo 
Schioppo ,  o  colla  Spada  da  chi  n'  ha  la  li- 
oeosa,  e  i  Coltivili  serratoj  la  cni  lama  è 
minore  d'  nn  qnarto  di  Braccio  §  l4*  Oi'a  il 
ritenerle  è  permesso  L.  2o.  Nov.  1780.  §  it)2. 
&  Gr  Istrumenti  d'  arti  capaci  per  la  lor  strot* 
tara  di  prodnr  lo  stesso  efiètto  dell'  armi  bian- 
che di  corta  misura ,  si  posson  dai'  respettivi 
artefici  ritenere ,  e  trasportare  per  giusto  uso , 
e  causa ,  ma  involti ,  e  legati  :  essendo  trova- 
ti dagr  Esecutori  devon  dar  loro  il  nome ,  é 
dà*  la  causa  del  trasporto ,  e  se  non  son  veri- 
dici »  o  se  commettono  con  tali  istrumenti 
qualtlie  delitto,  si  consideran  armi  proibite 
quanto  alla  pena*  L.  del  1737.  $   l5. 

6.  (  V»  '  due  NN.  preced.  )  £^  proibito  portare  ar-  Deia- 
mi  bianche  o  da  fuoco  senssa  liceuEa  della  R,  ^^^^^ 
Depositerìa  (  ora  R.  Fisco  )  $•  2.  L.  sud. 

7.  Son  eccettuati:  l*  I Cavalieri d^ Ordini  rico- 
iKMcinti  in  Toscana  per  V  armi  di  specie  non 
proibite  :  2.  I  Militari  :  3.  gì'  JÉisecntori  $.  3. 

&  I  Nobili,  e  Cittadini  Toscani ,  i Nobili  Este- 
^ri^i  Cortigiani  di  S.  A.  B..  e  le  persone  ad- 
dette ad  essi  Cortigiani  ,  esclusi  i  Servitori  di 
liivrea ,  e  ì  Negosianti  di  Livorno  Nazionali , 
o  Esteri  posson  portar  la  Spada  coli'  abito  di 
eoi  fk  parte  e  per  viaggio  le  Terzetto  $.  4* 

9*  Neppure  quei  che  ne  hanno  licenza  posson 
portare  armi  biauche  o  da  fuoco  per  le  Città         ' 


'     •  Digitizedby  VjOOQIC 


a4        ARM  ARM      .^  • 

(  meoo  che  la  Spada  come  sopra  )  faorchè  dal^ 
la  porta  air  albergò  ,  o  dall'  albergo  alla  por-> 
ta  neir  arrivo  e  parlenza  §•  7» 

lo<  Le  persone  Civili  della  Gaiopagna   benché 
non  Gitt^adini  per  rango  posson    cingere  Spu^- 
da  quando  vanno  alle.  Città    purché    abbiaa 
la  licenza  deir  arme ,  e  siaa  vestiti  colF  abi-* 
to  di  cjii  fa  parte  .  §.  8. 

11..  Cr  abitanti  della  Maremma  di  Siena  posso- 
no dentro  i.  Confini  di  esda  portare,  e  rite^ 
nere  armi  non  proibite  §  9-.(l)  .     " 

12.  Godon  della  stessa  facoltà  gì'  abitanti  di 
Riparbella ,  Madrignano ,  Calice  3  e  Veppo  • 
N.  24.  Nov.  1781. 

13.  E  (jueidi  Pontreinoli  ,Fiviz2ana,  Fietrasan* 
ta  ,  Barga ,  Bngnonc  ,  e  Portoferiajo  L.  20. 
Sett.  i588.  N.  26.  Mar.  1782.  (2)  e  U  5. 
Seti-.  17S2. 

14.  Il  porto  d'  armi  per  i  sud.  paesi  non  com- 
prende la  facoltà  di  cacciare  nel  divieto  G^ 
20.  Nov.  1793.  ne  s*  estende  ai  Confinati  Nw 

^     10..  Apr.  1788. 

15.  1  Forestieri  posson  portar  V  armi  dalla  pori 
ta  della  Città  air  alloggio,  e  viceversa  nell* 
arrivo,  e  partenza ,  <?  per  la.  Citt^  la  Spada 
coir  abito  alla  Civile  L.  del  1737.  sud.  $•  io.  (3^ 

1        -  .  :.         ■      ■ — .  'ili  ■-  '-,—  -  ■> 

(1)  Nasce  dal  B.  2|.  Ago  156*2.  secondo  il  quale 
non  potpyan  portarle  dentro  le  Terre  »  e  Castelli. 

(  -i  )  Il  Kesorltto  d«*  14.  feb.  1734.  avea  permes- 
so penarlo  anche  ai  Ministri  di  Cancelleria  del  Ma* 
jxisfrato  Huprenio  perchè  jECodévan  tal  facoltà  iì  No- 
taro  f iella  Signoria  e  i  sfuoi  Oiìioiali  a  oui  eran  sug« 
Cecliifi . 

(3)1  BB,  14.  Kov.  1592.  28.  Giù.  1610.  e  9.  Nov 


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JÌlRM  ARM        25 

i&  Neppur  call^  lìceosa  à  può  portare  il  fa- 
cile ia  bandita  meno  che  per  le  et  rade.,  e  paui 
pobhiici  sotto  la  pena  delle  LL.  di  Caccia  §.  1 1. 
IJ*  Panmeote  neppur  colia  licenza  ai  possono 
portare  armi  nelle  veglie  di  Ballo  pubbliche , 
0  private ,  nf  Ile  Chiese  ,  Feste  3  Fiere  9  e  ri- 
luiom  di  Popolo  né  in  vicinanza  di  esse  sotto 
pena  di  perderle,  e  di  Scodi  25.  o  d'  altret- 
tuita  Carcere  in  caso  d'insolvenza  •  La  mol- 
ti si  divide  fra  1'  am^osatore ,  e  io  Spedale  vi- 
emiore  •  Si  poò  procedere  anche  per  inqoisi- 
osìone  -  La  procedura  è  economica  colla  soli- 
ta partecipazione  al  Presid.  del  B.  60 v.  s; 
Totto  ciò  s*  applica  anche  ai  Luoghi  esenti 
N*  iz^  Mar.  i8c6... 

18.  Si  posson  ritenere   tutte  le  armi  anehe    di  Deten. 
qualità  vietata  per  tutto  anehe  in. bandita  §• 

14.  i6.  L.  sud.  dei  1737.0  L*3o.Nov.  1786. 
$.  102. 

19.  (V.  il  N.  17.)  Le  perquisizioni  nelle  Case  Ptocèduf 
per  caqsa   4^11'  arme  jion  vietate;  ma  se  nel  '^®P^^ 
/arie  per  altra  causa  si  trova  un'  orme  proi- 
bita ifii  iprocedexà  finche  per    quésto   delitto      ^ 
porche  non  sia  prescritto  secondo  ia  Legge  • 

.  L.  del  1737.  §  16.  IS- 
SO». 8oa    eogoitori  di  questi  delitti  i  Tribunali 

Crìfoiiiali  $  17*.  26. 
21.  Non  ai  può  proceder^ .  per   inquisizione   se 
non   vi  fa  abuso  dell'  arme   per  offendere ,  o 
per  4&rai  forte  nel  commettere  ,il  delitto  ,  o  la 
trasgressione  §  26.  eL«3o.  Nov*  1786.  §.  102« 


-"^     '        — - — - —     'ili  I 

i6s5  proibirono  ai  Forestieri   entrare    in  Toscana 

con  armi  fuorché   eoa  oerte  regole  •   e  sotto  certe 

ptoe. 


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26       ARM  ÀRM 

22.  L' inquisisiono  dev'  etsere  inisiata  dentro  i] 
me«e:  non  impoita  che  in  detto  termine  aia 
citato   r  inquisito  a  risponderci  G.   l*    Die 

1766-  . 

23.  Per  la  delazione  d' arme  da  faoco  senza  licen- 
za vi  è  la  pena  di  Scudi  25.,  di  Scudi  10 
per  r  arme  bianca ,  e  di  Scudi  5c.  per  V  armi 
Bianche  di  corta  misura  :  T  abuso  deli'  arnu 
bianca  di  corta  misura  negV  omicidj ,  o  nei 
ferimenti  è  circostanza  aggravante  jper  ac- 
crescere d'  un  grado/ la  pena  nella  sua  specie 
non  per  variarla.  L.  sud*  del  17S7.  §  21 
22.  23.  2^.  25.  L.  3o.  Nov.  1786.  $.  1C2. 
L.  3o.  Ago.  1795*  §  16.  V.  Fuoclu  e  Sparii 
Maschere  * 

Uceoze  24*  (  ^^*  ^^  ^*  ^' )  ''*  ^^  Vicari  sul  rilascic 
delle  Licenze  d'  Armi  de'  19.  Ago.  1814 
II  §.  6L  proibisce  accordar  attestati  di  per- 
dila di  tali  licenze  quando  non  penda  prò- 
cesso  di  delazione  contro  il  richiedente»  né] 
qaal  caso  la  licenza  si  dà  gratis.  Per  i  $$ 
p  8.  1à  licenza  non  si  dà  a  chi  non  ha  k 
fede  di  specchietto,  né  ai  Contadini  sèr>za 
consenso  in  scritto  del  Padrone  •  V.  Caccia . 
Colombicidio 

qS.  La  fede  di  specchietto  non  si  esige  dagl'  a- 
bi tanti  della  propria  giurisdizione  rispetto  ai 
quali  non  si  può  perciper  nulla  per  la  ricer 
.  ca  a  specchietto.  G.  7.  Sett.  1814.  ^ 

^6.  E^  proibito  comprare  o  ricevere  armi ,  i^  e£ 
farci  militari  sotto  pena  di  furto  qualificaéo 
Se  un  disertore  ne  lascia  iu  qualche  luogo  il 
proprietario  deo  ciò  denunziare  al  Giusdicen' 


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ARM  ARN       at 

te  »  b  al  OunuidaQte  locale  L.  17.  Log.  i8o2« 
f  iSiT  14.  (  1  )  V.  Bestiami . 

ARMI ,  o  Stemmi  :  £^  proibito  iaalsare  le  armi 
Regia  ai  Rivenditori  di  Tabacco ,  e  Preoditori 
di  Lotto  :  postoli  indicare  la  rivendita»  o  Pren« 
ditprìa  con  an  Cartello ,  o  ingegna  G.  Zi.  Gen^ 
1778.  V»  Fabbriche  .  Monumenti . 

ARNESI  msticali  ^  e  bovi  aratorj  ;  non  ài  pot- 
«on  gravare  per  verna  credito  nemmeno  Re- 
gio ^  o  pubblico ,  sotto  pena  per  gF  eaecntori 
di  Scudi  5.  di  cni  nn  terao  va  al  notificatore  : 
i  pare  vietato  cattarare  i  Contadini  in  tempo 
delle  £Mx»nde  rurali  G.3o.  Mov.  i63i.  B.  i8. 
Gin.  1691.  B.  &  Apr.  1767.  (2) 

ARNO! 

1.  Proibkione  di  nfivigare  in  esso  da  Piia  al 
mare  sotto  pena  della  galera ,  ed  ordine  di 
tener  la  strada  del  Fosso  nuovo .  R.  22.  Lug. 
1593. 

%  Proibixione  di  tener  navicelli  fra  le  dne  pes'* 
caie  di  Firenze  per  pescare ,  o  per  passar  gen- 
te pena  V  arbitrio  fino  alla  morte  B.  12.  Ago. 
1593.  B-  7.  Gin.  i653. 

3.  Imposiaione ,  e  Lavori  d'  Arno  a  Signa  Pv 
23.  Lug.  1681. 

4  MM.  6.  Gin.  j  e  9.  Nov.  1770.  4*  Gen.  1774* 
5.  Nov.  1783.  Soli'  imposÌEÌone  di  questo  fiu- 
me nel   Valdarno  di   sopra  ;  e  N.  23.  Apr^ 

.   1784»  sopra  i  lavori  ad  ^rito ,  e  loro  spesa  • 

(1)  La  N.  2S.  Hag.  18 i5.  ordinò  il  reoupere 
deffP  effetti  militari  esistenti  presso -particolari  • 

(2  )  Cosi  la  L.  Annonaria  de*  18.  Sett.  1767.  $. 
H  40.  Lo  proibì  anche  per  debito  resultante  àm 
Tra9p-es.9Ìone ,  e  aumentò  la  pena  degP  Esecutori  fi« 
DO  •  Scudi  IO.  oltre  la  nullità  . 


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,  28        ARR  ART 

5.  fi.  del  Mar.  174^'  senza  giorno  salla  oooserva- 
Sion  degr  argini  «T  ^rno  nel  Valdarno  di  sotto  • 

6.  £•  27.  Oen.  1770.  che  ordina  ai  Fossesaori  di 
tener  sgombro  il  viottolo  che  serve  a  quei  ishe 
tiran  T  akaja  con  tagliar  le  vetrici ,  e  tener 
munite  di  ponti  di  legno  le  fosse  che  dai  loro 
Campi  sboccano  in  Arno ,  sotto  pena  delle  spe- 
se, e  danni.         .  ^ 

7.  Froibisione  di  bagnarsi  nel  fioihe  nel  tratto 
che  passa  dentro  Firenae  pena  U  Gatfcnra  ^  B. 
6.  Oiu.  1767.  ^  si  ripnbblka  ogn'  anno  nelT 

-   Estate)  V^  Fiumi  *  Scarichi. 

ARRESTI  :  I  BR  7.  Mar.  1737^0  a6.  Apr.  1738 
rinnuov.  con  N.  12.  Mar.  i8c2.  ed  ora  'Con 
Istrazioni  particolari  danno  premia  Zecchini 
10.  agi'  Esecutori  o  altri  che  arresùémo  qq 
•reo  d'  omicidio  ferimento  grave  e  fhrto  ,e  a 
'quei  che  fanno  arrestare  un  reo  di  furto  vio- 
lento colle  notizie  che  danno  a  Qnesti*  pi^^nal 
cran  stati  aumentati  colla.  N.  de?  28.  Gen. 
l8o4*  V.  Debitori.  Corte*  JSsecutùrì»  JSjc- 
cìlzion  personale .  Processi  Crimtfioli . 

ARRUOLAMENTO  V.  Ingaggiatóri. 

ARTI:  La  L.  1.  Feb.  1770.  soppresse  tutte  le 
Magistrature ,  e  Consolati  ;  dell'  arti ,  e  quella 
de' 3.  Feb.  1770.  d.  soppresse  tutte .  le  matri- 

.  cole  ,  Tasse ,  e  diritti  che  si  pagavano  all' vpt/  , 
come  contrarie  al  Commercio,  viacoletr^i  dtelP 
Industria,  e  tendenti  a  stabilire  odiose  prir 
Vfitive . 

2.  Il  M.  26.  Mag.  1770.  soppresse  il  Magistra^ 
to  deir  or^e  della  Seta  di  Pisa. 

3.  La  L.  27.  Nov..  1775.  aoppresse  tutti  %  còtipi 
d' arti ,  di  Prato ,  la  loro  Giuridizione,  Ordini, 
e  consuetudini  ^  e  tutte  le  Tasse  ^  e  Matricoie« 


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ASS*  ^    ÀTT        29 

^Ia  L.  2^.  Mag.  1781.  rinoì  alti' Cf^mersì  eli 

,  .Aminercdo  V  incombeose  .dell'  antiche  ^Bfagi^. 

•Haraliire*  dell'- «rri . 

&  Tatto  le  arti  di  Firenae  avean  ciafcnoa  il  lo- 
ia aeatato.  \  t  *    •  . 

&61*  artefici  che    tengon   bottega   (non  qnei 

.che  IftToraiì  ia  casa  ,  o  prcund  laltn  )  devoti^ 
fiun  matricolare,  cioè  dare  in  nota  Mia  Ga- 
iMra  di  GoiDinercio>  (  ora  Tribatiale  di  Ciotti- 
nerc^),  e  ciò  avanti  di  aprir  bottega  sotto 
la  peaa  degli  Statoti  d'ogni^rre^  e  .per  tal 
matrìcola  si  pagan  L.  2.  compreso  il  Boi- 
kttiao ,  o  Pateaee.  che  ai  dh  mìT  artefice  • 
la  una  atena  bottega  ti  pòsioii  esercitar  più 
a^ti  diirerse».  Per 'Ottener  la  matrìcdlot  aon  è 
TKceaaaiao  giustificare  verona  qualità ,  o  re- 
miaito.  I»  3.Feb»  2770*  $'•  3.  4«  ^$•  6.  7.  8. 

7*  Le  preced.  disposisi  non  si  applicano  ai  Me- 
dici., Ghirorgi ,  Speziali ,  e  >  LéTatricì ,  per  i 
quali  reataa  ftrmè  le  IJL  veglianti ,  e  V  ob- 
bligo dett^  aocomandita  -iogiooto  ai  Setajoii 
dagli  Statoti  deU'  «rre  delia  Seta,  e  quello 
del  marchio  degl'  Ori ,  e-  Argenti  $  & 

ASSASSINIO  V.  Omicidj.  Sicarj. 

taSESPn  V.  Contumaci .      -     . 

ASSiCOKAZIÓN  di  Dote,  e  alimenti  V.  Hegol. 
di  Ps-oc.  Ctv.  $•  icc2.'e  segg.  1014^  e  <^%'é> 

(OT'ENTATI  V.  Inibitoria. 

\ èHtl  Bconomièi  V^  Polizia. 

I  ATTI  di  nltiroa  Tolontà  V^  Notori. 

ìtSfPfBÉtevL'Y.  ExequaÈur.    • 

'  àTTI  impodici  :  Si  pnniscono  a  tenor  della  L. 

j    3o.  Nov.    1786.  §.  .  toc.  e  L,   de'  *3c.    Ago. 
i^S.  $«  21.  22.  23.  (V.  laJSotaapag^.) 


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$0       ÀUD  AW  j 

AUDITOR  Fiicalt  :  questa  carica  fiì  toppren^l 

io  Firease  eoa  L.  22.  Apn  1784*  V.  Fresia 

dente  dei  Buon  Gwerno .  ^ 

2,  Vi  è  tntt'  ora  uà*  Auditor  Fiscale  a.  Siena ^ 
V.  Polizia.  Siena.  ' 

▲UDITORI  del  Governo  :  Sono  stabiliti  a  Pisa  j 
Siena ,  e  Livorno  colla  Rif.  io.  Ott.  i8i5.$6u 
Sono  Consultori  legali  del  Governo  della  Pro- 
vincia ,  e  Giudici  di  Prima  Istanza  per  gì* 
aflbri  della  Gitt|i. ,  e  suo  Territorio  non  cooii* 
preso  in  verun  Vicariato  y  o  Potesteria  purché 
questi  aiiarì  eocedan  il  merito  di  L.  200. ,  o 
sia  incerto.  Le  altre  loro  attribua.  son  rego- 
late dai  $$  44*  ^  ^^%*  ^^  ^*  ^^ 

AVARIA  (  Giudixì  di  )  :s  Regolamento  :  L.  27. 
Sett.  1701.  L.  1^.  JSlag.  i8o3.  N.  i3.  Sett. 
i8o5. 

AVVOCATI  :  Statuti  del  Collegio  degl'  jìpvò^ 
coti  de'  18.  Ott  161 1.  (in  lingna  latina)  s 
Spiegati  ed  estesi  eoa  B.  14*  wn.  161 1. 

2*  Sulla  loro  matricola  M.  àc.  Lug.  1779* (pa- 
gavano per  questa  L.  2oa  alla.  Camera  di 
commercio). 

3.  I.  de  i8.  Feb.  1789*  sopra  le  giustificasioni 
'da  farsi  dei  requisiti  necessar)  per  essere  am- 
messi air  AiHfocatura  Y.  Frocuratori .)  Si  fin-' 
gevano  gli  stessi  requisiti  che  per  la  Procu- 
ra ,  più  4*  AQui  di  pratiche  dopb  il  Dottorato 
presso  un  Avvocato,  o  Gindice. 

4*  La  Rif.  i3.  Ott.  iSi5.  ha  stabilito  per  tutta 
la  Toscana  un  solo  Collegio  d' Avvocati  pree- 
sojl  Consiglio  di  Giustizia  di  Firenze .  Questi 
possono  comparire  avanti  tutti  i  Tribunali  del 
Granducato  §  6j* 


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AW  AW        3i 

i  Dà  Regol.  de  i5.  Nov.  1814*  concerne  i  re^ 
qusiti  per  r  ammiMione  air  Avvocatila,  Ìl 
wrciuo,  e  le  prerc^ative  di  questa  profea- 
òooe.  y.  Consulta. 
AVVOCATO  Regio:  fa  istituito  con  M.  3^« 
li^.  1777«  per  la  difesa  delie  Cause  dei  Di- 
ptfUinend  Segj  i  coi  Capi  non  possono  va* 
krn  di  altro  Avvocato  :  Somministreranno  ad 
cno  le  QodsEie  necessarie ,  a  lascieranno  a  lui 
la  direaione  della  difesa  :  Le  spese  delle  Can- 
cellerie fatte  per  queste  cause  ^  pagano  sulle 
sotnle  approvate  dall'  Avvocato  Regio  :  ma 
100  possoQ  abbnonarsi  spese  di  copie  3  e  altre 
,  itnordinarie  sens'  ordine  espresso  del  Gover* 
ao  •  Le  roìoDte  dei  Contratti  interessanti  gì* 
Uffiij  e  dipartinìenti  Regj  si  rivedon  e  cur- 
le^on  dall'  Avi>ocato  Regio ,  e  non  si  possono 
ngare  sansa  il  di  lui  visto  (  ivi  )  • 

1 1  Un'altra  L.  dello  stesso  giorno 527.  Mag.  1777. 
contiene  dell'  istrnaioni  sull'  esereizio  di  qoe*^ 
Ita  Carica  • 

3.  là  Art.  5.  dà  all' ^«4^c^o  Regio  sede  »  e  po- 
sto distinto  da  tutti  i  difensori  nei  Tribunali  . 

f  %Ii  invigila  all'  osservanza  dei  privilegi  con- 

'  ceso  aiPaesi ,  Corpi ,  e  Famiglie ,  e  che  se  ne 
goda  a  forma  della  concessione,  a  ai  diritti 
eminenti  della  Corona  sopra  i  feudi  »  e  paesi 
ìofeodati ,  §.  6.  7. 

|i  Soprintendente  agi'  af&rì  di  Clonfini  cogli 
Stati  &teri  §9. 

fii  Non  pnò  immischiarsi  nelle  Cause  di  priva-^ 

[ .  ti  neppor  come  arbitro   senaa  R*  Licenza  §• 

i     11.  12* 

|7*NoD  può  prender  la  difesa  dì  venm  Corpo  » 


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33        AVy  BAG 

Ufliversità  ',  o  Uffizio ,  clie  non  ài^end& , 
tal  Capo,  da  eéao  §  i.  iS. 

8#  Nou  può  ricevere  rerana  remùnerasioa^ 
ninniiscolo  dai  Bipardmenti,  né' dai  pèrb^ 
lari  $.16.  .      .  ' 

9»  rSecondo  questo Df.  e  L.  gV  atti  èi  facean  d^ 
Ciancellieri  dèi  Dipartimento  cui  spettava  1 
Ganga,  e  per  il  rogito  il  Capo  del  Dipartirne^ 
to  contraente  eleggeva  ogni  volta  unNotàrcs 
Ora  vi  è  per  V  attìiazione  dello  Gaase  nn  Pro 
curatore  dei  RR.  Dipartimenti,  che  roga  a n 
che  con  privativa  i  contratti  dei  Dipartirne^ 
ti  stessi .  Vi  è  pare  nn'  Av^focato  -  ajiitò  deLl 
Avvocato  Regio ^  ed  altri  subalterni.) 

IO.  La  là.  deW  Interdizione  de" 'l5.  Nov.  1814. 
dà  diritto  all'  Aw*  R.  di  provocare  in  tsertd 
casi  r  Interdiafone  et  u^ció. 

AVVOCATO  de*  Pòveri  V^  Difensori  dei  Mei  . 


B 


^  AGHI  da  Seta  :  il  loro  letto ,  e  le  fondate 
delle  Galdaje  de'  Trattóri  si  devon  vuotare 
fuori  dei  paesi  in  luoghi  remoti  *sotto  pena  di 
Scudi  a.  d*  oro  per  cui-  è  tienuto  il-Gkpo  di 
Gasa,  e  che  spetta  per  nietàal  Querelante  • 
B.  1622.  (  sensa  giorno  )  B^^  il.  Crìm  i654» 
V.  Bozzoli  -  Gèlidi.  Polizia.  Trattori. 

BADIA  Tedalda  Gomuóità  :  RegoL  partic.  de' 
24..Lug-  1775. 

BAGNO  Gomunità:  RegoL  partic  de' 19.  Agou 
'  1775.         '•,.:' 

BAGNO  a  Ripoli  :  RegoL  di  questa   Gomunita 
de*  i3.  Feb.  1773.  J=  Altro  de'  25.  Mag-  1774.  =^ 

Q.  Gonsegna  di  Decima  a  questa  Comunità  N» 
de'  i5.  Ott.  1781. 


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BAC  BAN       3S 

;  MANOLO:  N.  24.  Man  17;^.  Suir  Impotizio* 

i   ne  di  questo  fiume  •  ' 

[MGNCMVE  GamoDità  :  Regol.  partic.  de'  24.. 
PeK  1777. 

i BALENA:  Il  B.  de'  16.  Die.  16^.  avea  reso 
di  privativa  Regale  la  vendita  delle  stecche 

L  eà  ooa  di  Balena  • 

^lÀLU:  Il  B.  14.  Mag.  1686.  proibì  i  baUi 
perle  strade 5  piazze,  prati 3  e.  luoghi  pub- 
blici in  occaaiooe  di  Feste  Sacre  dal  levare  al 
tramontar  del  Sole,  sotto  pena  per  gP  pomi*-' 
si  che  vi  ballassero,  o  suonassero  di  Scudi  25. 
ciiscooo,  di  cai  il  3°  spettava  al  querelante  ^ 
e  di  tratti  2.  di  fune .  V.  fregile .   • 

tàNCA  di  sconto:  sotto  la  Ditta  Pensi ^  e  Sala  • 
creala  in  Firenze  con  N.  18.  Ago.  1802. 

BANCHIEBI:  La  L.  7.  Gen.\i373.  volevache 
^Gesserò  i  pagamenti  in  contante ,  e  senza* 
^^nude ,  o  mezzi  paoli  fuorché  per  un  2o*  per 
100.  sotto  pena  del  io.  per  lco« 

BANDITE  Rfl,  V.  Cflccm. 

BANDITI  :  Lo  LL.  pub.  in  gran  numero  con- 
titi i  Banditi  9  e  ribelli  all'  Epoca  del  cam-  Parte 
lÀameTito  della  Republica  in  Monarchia  son  Scorica 
tette  rifuse  in  quella  detta  del  Compendio  del 
3i.  Ott.  1637.  Ordinava  a  tutte  le  popòlazie* 
ni  dove  comparisse  un  bandito  di  suonar  cam- 
pi^ a  ^lartello,  riunirai,  e  arrestarlo  vivo^ 
0  morto.  Tutti  potevàn  dargli  caccia, ed  uc. 
ciierli.  Varj  premi   eran  assegnati  a  chi  li 

I    ^'^^  arreatare >  li  denunziava,  li  arrestava , 
^«ccidcva;   ed  a  chiunque   comunicava   eoa* 
^i  eran  imposte  severissime  pene ,  fra  le  al-/ 

I    ^  alle  Donne  U  perdita  della  Dote . 
Tsi».  /.  C  - 


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34        BAN  BECi 

2.-  li  §  Non  si  sniùle  y  oli  queata  L.  iijipone  pe- 
na di  forca,  e  squartò' a  chi   con  minacele, 
.  ambasciate,  o  biglietti,  estorce  fi^fiaito  o, al- 
tro (  l  )  . 
Deroga  3.  La  L.  de*  3o.  Nov.  1786.  $  52.   F  ha   abro- 
gata .  - 
BARATTERIA  :  ne  trattano  gV  Art.  64. 65.  del- 
la  L.  3o.-  Nov.  1786.  (  V.  la  Nota  apag.  9.  ) 
BARBERINO  di  Valdélsa  Regol.  partic.  di  que- 
sta Comunità,  de'  23.  Mag.  1774- 
2.  Consegna  di  Decima  alla  med.  N.  14*  Ago* 
V  1781.    . 

BARBERINO  dì  Mugello  :  Comunità  :  suo  Re- 
gol,  partic.  de'  23.  Mag.  1774« 
2.  Consegna  di  Decima  N.  l8.  Sett  1781. 
BARGELLI  V.  Esecutori . 
BASTIMENTI  V.   Legnt^y  Littorale .   Marina. 

Pesca .  Prede . 
^GCHINI  :    hanno  per  V  inniiiazipni  le  segg. 
Tariffa       mercedi,  per  ogni  becchino^  purché  non  sia- 
no pia  di  tre  : 
Per  i  Nobili  L.   3.  In  tntti  L.  9. 

Per  i  Cittadini    2.  In- tutti        6. 

Per  gF  altri         1.  In  tutti       3. 

Devon  portare  ad  inumare  il  Cadavere  dalla 
•  Parrocchia  alia  Sepoltura  gentilieia,  0  altro 
luogo  •  Non  posson  esiger  di  più  sotto  pena 
di  restituzione  ^  e. dell'  arbitrio  .  Devon  inoltre 
tener  registro  del  nome-,  e  cognome  del  De- 


^  ^1)  Quest*  Articolo  si  è  talvolta  applicato  ancho 
nai  tempi  moderni  all'  estorsioni  commesse  da  par* 
ticoTari  ;  ma  si  e  pronunziata  una  delle  pene  per* 
medse  dalle  Leggi  vigenti  • 


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BEC  BEN        35      ^ 

iimto,  nome  (lei  padre»  e  Chiesa   in   coi  fu 
€«p08to,  e  intimato  I(.  27.  Mar.  1749* 
S.  Per  le  inomaziooì  dei  poveri  noti  p^sson  esi- 

roalk .    n.  del    1773.   (  senza  giorno  } 
i3.  (1) 

BKEFTZJ  Semplici ,  e  Curati 

l.  Nella  vacanza  di  Chiese  di  data  di  |>opoli  3  Vactnfe 
Comunità  3  o  Lnoghi  P^  9  o  di  Regio ,  o  misto* 
}ialronato  il  Gancejlier  Gbraunitativo  inviterà 
eoa  Editti  i  Concorrenti  a  darsi  in  nota  alla  saa 
Cancelleria  dentro  i5.  giorni,  dichiarando ,  che 
qaelli  spirati  non  si  ammetteranno  altre  istan* 
le.  Le  istanze  dei  Preti  forestièri  ,*  daranno 
'  rigettate  se  non  iiannolà  grazia' Sovrana, co- 
ne  pare  di  quei  che  non  hanno  ^4*  ^^^^  com- 
piti) 0  mancano  di  qdalchè  requisito.  Spira- 
ti i  i5.  giorni  il  Cancelliere  rimetterà  la  no- 
ta dei  Goncorrenei  alla  Segreteria  del  R.  Di- 
ritto, al  Vescovo  della  Diocesi  ov'  e  laChie- 
a,  e  al  Giusdicente  del  domicilio  dei  Con-, 
correoti .  Se  la  Chiesa  dipende  da  una  Dio- 
cesi Estera  la  nota  si  rimetterà  al  Vescovo 
I^iscano  viciniore  :  il  Vescovo  esaminerà  i  Cen- 

^correnti  escludendo  .quelli  cui  ostasse  qualche 
canonico  impedimento-:  rimettevi  al  R.  Di- 
ritto il  résaltato  degli  esami  ^còl  grado  in  es' 
si  ottenuto  da  ogni  concorrente  9  e  T  informa- 
zione «olla  loro  età ,  patria ,  sostanze ,  costu- 
mi, e  se  hanno  altri  ^benefizj  :  per  i  non  Dio- 
cesani richiederanno  taU  notizie  al  Vei^covo 

*  1  ^  '  '  /t   ■■ 

{i)  i/ueste  11.  volevano  ohe  fossec  approvati  Hai*  , 

la  Goof^regraz.  dell'  Annona  ^lla  qaale  ogni  Lune- 
fi  dovean  presentare  il  loro  Libro  • 


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36  .      BEN  BEN 

(  respettivo  •  Se  hanno  escluso  alcuno  dall'  C- 
sanie  ne  diranno  i  motivi  .  I  Giusdicenti  prea- 
deranno  d'  ufficio  3  e  sensi'  esserne  incaricati , 

*  tali  inforraasioni  3  appena  rieevatà  da!  Can- 
celliere la  sud.  Nota ,  e  la'  rimetteranno  al 
R.  Diritto.  Il  Segretario  del  R.  Diritto  farà 
la  proposisBione  al  Sovrano  se  la  Chiesa  è  di  R« 
nomina  ;  se  è  di  data  di  Popoli  3  Comunità , 
^  o  Luoghi  Pi)  farà  la  nota  dei  soli  concorreati 
ammessi  alF  Esame  avanti  al  Vlpscovo  (  fimse 
anche  un  solp  )  e  la  rimetterà  sigillata  al  Gaa- 
celliere  perehè  la  mandi  a  partito  >  (  l  )  eoa 
ordine  di  non  aprirla  che  nel  momento  del 
partito .  Tutto  ciò  è  per  le  sole  Chiese  Cura- 
ti.. Per  1  benefizj  semplici,  i  osserveranno 9 
anche  quanto  a  qnei  del  Senese  gì'  altri  or- 
dini veglianti  SI.  io.  Lugi  1781. 

2*  La  C;  2.  Mar.  1782.  ha  esteso  il  pred.  Ili. 
anche  ai  Canonicati ,  e  Dignità  Cattedrali  di 
nomina  Regia  5  o  di  Goipunità,  Università^ 
e  Luoghi  Pij  )  ee.  malgrado  qualunque  dieposiz. 
contraria  dei  fondatori  ^  e  termo  stante  T  ob- 
bligo che  vi  è  in  alcuni  Canonicati  d*  ayer 
riportato  la  Laorea  Dottorale.  In  quelli ^  ,ia 
cui  si  richiede  la  nascita  nobile  questa  sarà 
un  titolo  di  preferenza  soltanto .  in  parità  di 
meriti:  e  a  meriti  eguali  8i  preferiranno  I 
concorrenti  del  respettivo  paese.  L'  esame  m 


(1)  La  <J.   ij.  Mttr.    1789.  per  prevenire  V  Àuibid 
lo,  0  ^1*  intrighi  volle  che  le  Chiese  Go^te  di  da^ 
fa  di  Comunità  e  Popoli  si  cbnsideraffserp  come 
R.  Patronato ,  e  si  conferissero   al    Concorso  » 
senza  partilo  del  Popolo  j  o  della  Comunità  • 


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BEN  BEN        37 

Cura  sempre  snlle  ioaterìe  Teologiche,  è  Ga* 
oooiche.  (ivi) 

3«  Tatto  ciò  comprende  tutti  i  Canonicati  an- 
che della  Daterìa  Romana,  odi  data  di  Veg- 
covi  residenti  in  stato  Estero.  Non  si  accorda 
il  R.  Exequatur  alle  Bolle  se  non  costa  che 
il  Cellatarìo  fò  approvato  all'  esame.  Son  ec- 
cettuati I  soli  Gtnonicati  di  Patronato  attivo 
e  passivo  di  particolari ,  e  per  quei  di  libera 
collazione ,  il  solo  caso  in  coi  il  Vescovo  creda 
d'  ometter  V  esame ,  o  per  dare  il  riposo  a 
qualche  vecchio  Paroco ,  o  per  ricompensare 
ì  servigj  resi  nella  Predicazione ,  o  altro  ser- 
servizio  spirituale.  G«  6?  Giù.  1782. 

4*  Vacando  un  benefizio  di  data  Regia  il  Giù* 
sdicente  ne  dee  prender  possesso  per'  il  Go- 
verno 9  far  eseguire  gF  Inventar) ,  consegnar 
il  mobiliare  ad  un  Economo,  deputar  perso- 
na idonea  ad*  amministrare  iL temporale  ,  e  di 
concerto  coli'  ordinario  eleggere  un  Ecclesia-^ 
stico  ad  uffiziare  L.  i5.  Log.  lòòg.  G.  io. 
IiDg#  1778. 

5.  La  vacanza  di  b^nefizj  e  Chiese  di  patronato 
del  R.  Patrimonio  della  Corona  ,  sarà'  parte-» 
cipsta  dai  Cancellieri  Comunicativi  alF  Am- 
miaisttatore  del  Patrimbni.o  med.  senza  far 
affiggerò  gl'Editti  per  il, concorso.  GG.  6.  e 
16.  Apr,  1790. 

6>  Il  Cancelliere  ne  pubblicherà  la  vacanza  con 
Editti  alla  porta  della  Cancellerìa ,  e  a  quella 
della  Chiesa  a  cui  è  addetto  il  benefizio ,  con 
indicare  le  rendite > e  pesi,  ed  invitare  1  Con- 
correati  a4  umiliai!  deatra  iS.  giorni  le  loro 


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38        BEN  ,.     ""ben 

Suppliche  alla  Segreterìa  della  Guroxia  •  C.  2S 

Qtt.  1791.  §  li 

7«  Gont.er9poraneamente  iarà  guanto  occorre  per 
r  £coaoniìa  teuiporale',  riscontrerà  gFluveii.* 
tarj ,  d^rà  la  consegna  ec.  §.2. 

8.  Subito  dopo  renderà  inteso  quel  Dipartimen- 
to della  Corona  da.  cui.  di  pende  la  Ghiera  ^  o 
benefizio  vacante,  o  se  non  lo  sa,  la  Segre  te* 
ria  del  R.  ^Diritto^  della  vacanza  istessa^  ren- 
dite ,  p^esis  ed  obblighi  del  benefizio^  deli& 
seguita  afHssione  d^  Editti,  del  modo  in  cui 
è  stato  provvisto  all'  Economia  e  di  quaotor 
altro  occorra    §  3. 

9*  Escgairà  quanto  sopra  anche  quando  dubiti 
della  qualità  patronale  del  benefizio^  accea- 
nundo  nella  Lettera,  d'  avviso  i  molivi  del 
dubbio  §.4* 

10.  Per  Teconomieo  del  benefizio  durante  la  va- 
canza il  Cancelliere  se  1*  intenderà  col  Di- 
partimento Patrono,  cui  rimetterà  seguita  la 
nomina  I  V  Inventario  ,  1'  obbligazione  del  nuo- 
vo Rettore,  e  la  mallevadoria  da  esso  pre- 
stata §•  5.  .  ' 

11.  Per  N.  def  3i*  Lug.  1793.  V  Economìa  dei 
benefizi  vacanti  fu  staccata  dai  Patrimonj  Ec- 
clesiastici ,  e  conferita  alF  Opere  Cattedrali  » 
e  dove  queste  non  esistono  ad^  altre  Aziende 
laaicali  ivi  designate  coir  emolumento  del  5, 
per  100.  della  rendita  al    netto  per    tutto  il 

^  tempo  della  vacanza,  qual  tempo. si  raggna** 
glia  a  6.  mesi  se  si  tratta  ài  Benefizio  senza 
cura  d'  anime  che  resti  vacante  tneiìo/di  €• 
mesi,  e  ad  un^  anno,  se  sta  vacante  più  di 
sei  mei.  Una  tal  Economìa  comprende  2  b^,i 


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BtSf  BEN       % 

jie^z/,  e  ufiBiature  di  qualunque  pafroiiAto 
anche  Regio  eaclufii  i  Vescovati  per  i  quali 
n  danno  gì'  ordini  in  ciascuna  vacauEa  N., 
jod.  $   1.  52. 

12.  U  asannsione  dell'  Economìa  tta  in  luogo  del- 
la presa  di  possesso  (  V.  il.N^  l.  )  se  non  vi 
è  on  ordine  particolare  §•  3. 

13.  Se  il  Crovemo  non  dispoue  dei  vacanti  ali* 
Epoca  dell'  ii.  Exeijuatur  alle  Bolle  di  colia- 
lione  ^.questi,  detri^yio  il  5.  per  loc.  come 
sopra ,  e  le  spese  di  collazione ,   spettano    al 

*  successore  •  Le  qnestioiii  si  giodicheranno  dai 

Tribanali  Locali  $•  4* 
l4-  GP  arredi  8acri ,  e  le  Sinodali  non  ratrano 

nell'  Hconomìe  :   provvederà  alia  loro  conset^ 

vaxione  V  Ordinario  $  5. 
1&  V  Ordinario  deputa  V  Economo   spiriiiuala 

ai  benefizi  Curati  ,  o  residenziali ,  quando  per 

nt'  ultimi   lo   esigano  T  uso,  ^o  il  servizio 
ft*Gliiej&;  £i  ne  fissa  Y  onorario  in  cui  è 
compreso  quello  del  Servo  della  Chiesa  •   Le 
•pese  di  Chiesa ,  e  il  mantenimento  dèlia  Fab- 
m-ica  son  d^  ispezione  dell'  Economo-  tempo* 
xale  che  pagherà  anòhe  la  sodisfazìone  d^gl' 
obblighi   delle  ]lf  esse ,   se   non  vi  è  Econmno 
spirituale,  e   a  tal   sodisfazione   invigilerà  T 
Ordinario  $.6. 
1^.  I  Farochi  denunzieranno  alla  Curia  Vesco- 
vile ,  e  questa  all'  Economìa  d^'  Vacanti  del-, 
la   LRocesi  la  n^orte  d'  ogni  benefiziato   che 
accada  nella  lor  Pàì'rocchia;  e  se  la  Curia  ch^ 
riceve  tal  denunzia  non  è  quella  ov' estate  il 
benefizio ,  la  trasmetterà  a  quest'  ultima .    Se 
un  benefizio  sfugge  all'  Economìa  ne  sarà  ra- 


/ 


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$0      :BEN       I      .  .BEN 

•pon«abile  chi  non  fece  la  denunzia ,  e  il  nuo- 
vo Rettore  non  otterrà  il  R.  Exequatur  ee  non 
presenta  un  certificato  dell^  Aniniinistrasiooe 
dei  Tacanti  delia  Diocesi  portante  che  il  &e* 
nefizio  è  stato  per  qualche  tempo  in  Econo- 
mia, o  almeQO  che  è  stato  pagato  il  ò.  per 
ICO.  §  7.  •         .  . 

'  17.  La  sud.  Amministrazione  ricevei  Depositi 
de'  Benefiziati  della  Dioocsiche  son  autoriz- 
zati a  reintegrare  a  rate  annue  le  somme  pre- 
se a  Geuso  §  8.     '  . 

;  r8.  Nei  Territorj  Toscani  dipendeiiti  da  Diocesi 
jEa[terè ,  T  Amministrazione  dei  vacanti  spetta 
air  Opera ,  o  Luogo  Fio  più  prossima  della 
Diocesi  Toscana  limitrofa  §  9* 
19.  là  Araìministrazioqi  dei  vacanti  dipendono 
dall'  Aud.  Segretàrio  del  B»  Diritto  §.  io,  (  1  ) 

SO.  I  Vacanti  di  qualunque    benefizio  che  non^ 

•     sia  di  patronato  privato  Laicale  devon  restar 
nella  Gassa*  dell'  Economìe  della  Diocesi  per  . 
esser  erogati  col  R.  assenso ,  in  'reìBtamri  alle 

.  Chiese ,  e  Canoniche  e  altri  oggetti  Ecclesia- 
stici •  Dei  vacanti  delle  Parrocchie  la  metà 
sarà  riéervata  al  nuovo  Paroco  purché  non , 
ecced(i  li  Scudi  3o.  S.  A«  L  e. R.  si  riserva  di 
concedere  i  vacanti  in  tutto  o  in  parte  ai  nuo- 
vi investiti  secondo  le  loro  circostauzedi  fron- 
te ai  bisogni  delie  Chiese  delle  Diocesi .  GÌ* 

(1  )  Sotto  la  fjtessa  data  de'  Si.  Lug.  1795.  vi  so- 
no Ift  II.  per  la  Consegna  dell*  Economìe  dn  larn 
diu  Palrimonj  Ecclesiastici  ai  quali  le  avea  riunite 
hi  C/i'2.  reb.  i785>5eper  la  gestione  degl' Anuni- 
nislratori  dei  Vacanti. 


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BEff  BEN       4i 

Amininì«i;nitori  rendciraono  conto  aanualmen* 
te  alia  Segreterìa  dei  R.  Diritto  deli'  incai- 
Mto  per  causa  di  vacanti,  e  del'  erogaiio- 
ne;  ed  essendovi  an  cnmulo  ^non  disposto  si 
veiaerà  nella  Casto  del  monte  Pio  viciniore 
die  pagherà  il  frutto  del  5.  per  loo.  allaCa** 
tta  Pia  finché  occorra  di  ritirarlo  G*  22.  Ago* 

21*  I  Ministri  dell'  Economie  de*  Vacanti  non 
soQ  Impiegati  Regj  C.  25.  Mar.  l8i5« 

22.  (V.  il  N.^  1.  e  segg.)  NeUa  Gollasione  di  GoU** 
henefizj  e  Chiese  di  data  di  Popolo  »  i  Giusdi-   Diritti 
centi  9.  ed  i  Messi  non  hanno   voto   perchè  la  ^tfomii 
loco  dimora  è  accidentale  G*  26«Mag.  1780. 

23.  Spetta  ai  soli  Vescovi  il  confeiire  i  benefit) 
di  Ubera  Gollasione ,  e  patronato  Ecclesiasti^ 
eo  anche  residenziali ,  o  concistoriali ,  e  le  pri- 
me Dignità  :  altrimenti  non  si  dà  il  posseslo 
ai  Gollatarìo  G.  12.  Ago.  1783. 

24^  Per  ogni  Chiesa  o  benefizio  vacante  è  ne- 
oeasario  nn  partice  separato  concorso»  tanto 
se  sian  di  libera  GoUasuone  che  di  qualunque 
patronato  G.  7.  Apr.  1794* 

25.  Nella  Collazione  di  benefit]  di  patronato 
privato  Bpecialmente,  attivo  »  e  passivo ,  i  Ves- 
covi'non  esigeranno  altri  jequisiti  che  quelli 
Toloti  dalle  Canòniche  Sanzioni  N.  19.  Ott« 
1795.  .  • 

26.  Nella  Collazione  di  Chiese  Corate  dì  pa- 
tronato privato  i  Vescovi  8Ì  opporranno  alla 
presentazione  allorché  cada  in  soggetti  non 
degni  3  o  x|on  capaci  G.  t6.  Gen.  1782.  G>  l3. 
Log.  3782.  §  1. 

27.  Per  le  Chiese  di  libera  Collazione  »  o  diPa-  . 


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Googk,«te-^ 


4a        BEN  BEN 

tronato  Ecclesiastico ,  anche  della  Dateria  Ro- 
mana i  Vescovi  presceglìeraano  il  più 'degno 
fra  gr  approvati  alF  esame  da  tenersi  ataoti 
di  loro ,  e  di  questo  il  patrono  Ecclesiastico 
farà  la  presentazione  G.  l3.  Lug.    1782.  $  iz. 

28.  Sarà  lo  stesso  nella  nomina  alle  ^  prime  di* 
gnicà  dopo  r  Episcopale  che  siano  di  liHera 
Collazione,,  o  di  patronato  Ecclesiastico 3  odi 
nomina  di  Cattedrali ,  o  della  S;  Sedè ,  o  di 
riserie  Apostoliche  ;  L'  esame  si  faì-à  anche^ 
sopra  i  dfkveri  annessi  ai  respettivi  UfHzj  $  3« 

29.  Resta  riservato  il  diritto  d'  ozióne ,  che  per 
consuetudine  d'  alcnne  Chiese  spetta  a  certe 
digiiità  :  ma  non  ne  gode  chi  non  ottenne  per 
mez^o  di  concorso  là  dignità  da  se  posseduta'; 
r  ozìone  non  si  esercita  quando  alla  dignità 
a  cui  si  volesse  passare  fosse  annessa  cura  d* 
anime  §  4»  * 

30.  In  tutti  i  sud.  casi  nfon  si  darà  il  M*  JSxe^ 
^  ijuatur  'senza  la  fede  del  Vescovo  che  diichi^^ 

ri  d'  aver  prescelto  il  piìi  degno    frangi'  ap- 
provati al  Concorso  §  5.  e  C»  i4iMag«  i<^85. 

3i.  Non  si  d^rà  neppure  se  quanto  alle  Chiese 
Curate  tal  preferenza  non  resulti  'dagP  atà 
del  Concorso  che  si  devon  sempre  unire  alle 
bolle  C.  16.  Lug.  1782. 

92.  Tutte  le  attribuzioni   già  spettanti  al  Sbn. 
So^rassindaco   nella   Collazione  di  Chiese  >  e 
heneflzj  di  patronato  di  Comunità,  popoli,  o 
Luoghi  Fii  5  o  del  Fisco ,  son  devolute  n\V  And. 

Segretario  del  R.  Diritto  C.  ti.  Mg.  1782. 

33.  Se  i[  P«pt»lo  uon  ha  il  vero,  e  iroprio  pap* 
tronato,  o  diritto  d'  elezione,  ma  solò  quel* 
lo    d'  aderire    ali'  elezione,  e   presentaaio»* 


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BEN  BEN        4S 

àt  dei  C2oin patroni  por  cotiservarù  iliuogiuf^ 
o  di  presentare  il  già  eietto  ^  talchi  8Ì  risol- 
va in  noa  formalità,  il  Magistrato  Comunità- 
tivo  deputerà  i  Procuratori  a  presentare,  o 
aderire  in  nome  del  popolo ,  dopo  approvati 
i  mallevadori  per  la  conservazione  dei  beni  • 
C.  6.  Giù.  1782-  (V-  la  Nota  pag.  36.) 
34»  Gli  ordinar)  prima  d*  esaminare  i  concprren* 
ti  a  Chiese  3  Benejizj ,  Canonicati  ec.  ammet-, 
terauno  a  d.  Esame  tatti  quei  che  si  presene' 
tasserò  avendo  i  requisifi  opportuni  benché  hou 
iscritti  nella  nota  rimessa  4^1  Cancelliere  Co^ 
monitativo:  ma  seguito  4' esame  rimetteranno 
al  med»  hna  nota-supplemenfaria  di  tali  sog- 
getti :  il  Cancelliere  eseguirà  anche  rispetto  a 
questi  il  H.  IO.  Lug.  1781.  (V.  il  N*.  1;  2. 
3.)  ce  (dne)  degr  11.  Lug.  1782. 

35.  Totfè  le  il\kìe%e ^  benefizj  semplici,  o  Cura- 
ti, e  tlignità,  di  qualunque  data,  di  liberà 
Collazióne ,  o  di  patronato  Ecclesiastico ,  e  pri-' 
vato  non  posson  conf<^rirsi  che  a  sudditi  altri- 
nienti  non  si  darà  il'  Rp  Exequatur  •  N.  5. 
Affo.  1785* 

36.  I  Gav.  di 'Malta,  e  di  S.  Stefano  non  pos- 
son godere  filcuna  pensione  sopra  Benefizj  e 
Gbieee  di  Toscana.  1  Bfhftefizj  semplici  di 
Data  R«  o  Ecclesiastica  non  si  conferiranno 
che  a  persone  ohe  servano,  o  abbian  servito 
la  Chiesa,  o  siano  in  disposizione  ed  in  car* 
riera  dì  servirla ,  e  mai  a  chi  volesse  ritener- 
li come  Rendila  patrimoniali ,  I  Vescovi  pos^ 
80n  sospendere  le  rendite  ai  benefiziati  di  Pa- 

'  tronato  J^lesiastico  che  mancassero  a  tal  ser* 
Visio  I  e  domandare  questa  sospensione  se  il  (e^ 


y 


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Obblighi 


ulstra- 

«ione  t 

•  Manu* 

ccnsiont 


44  ^     B£N  BEN 

nefizio ,  è  di  data  R.  o  di  Patronato  privato.  (li^i 

37.  I  y escori  conferiscouo  indipendente  ment 
da  qualunque  Potestà ,  oltre  i  benefizj  di  li 
bera  Collazione ,  e  di  Patronato  Ecclesiastio 

'  flemplici  9  o  residenziali,  e  oltre  le  prime  di 
gnità  anche  le  Chiese  di  libera  Collazione 
o  di  Patronato  Ecclesiastico  C.  i5.  Gen.  17*87 
(l)(V.  ilN.<'4o.e8egg.) 

38.  (V.  il  N.  36.  )  Quei  che  godon  henefiz^ 
Ecclesiastici  semplici, odi  patronato  devon  n 
sedere  in  Toscana  e  servir  'la  Chiesa y  sotti 
pena  di  caducità.  N.\27.  Sett.  Ì788. 

39.  Anèhe  i  Canonici  devon  supplire  alsenrisi< 
spirituale  :  due  devon  far  da  Cappellani  ,  tre 
da  Confessori,  e  Penitenzieri:  uno  insegneri 
la  Morale  ai  Cherici ,  e  uno  la  Lingna  Lati- 
na. Ciò  comprende  tutti  i  Capitoli  fuori  cb< 
quei  delle  Città.  C.  14.  Apr/1786. 

40.  (V.  il  N.  17.)  I Rettori  dibenefizj Chiese. 
Òpere  ,  Spedali ,  e  Luoghi  Pij  prima  di  pren- 
der possesso  devon  dar  mallevadore'  da  appro- 
varsi dal  Giusdicente  »  di  conservare  »  e  resti- 
tuire a  suo  tempo  tutto  ciò  che  spetta  alla 
Chiesa ,  o  benefizio  e  la  mallevadoria  si  darà 
per  r  importar  cumulato  delle  rendite  di  5* 
anni  B.  12.  Mag.  1570.  C.  3i.  Nov.  i8i5« 
V.  ìNN.  47.  è  ^^^^.  V.  Gabella. 


(1)  La  N.  5i.Dio.  1791.  autorisTiò  la 
àvor  di  pai^ioolai-i  che  ne  facessero  ist 
otl4>poi)essero  a  certe    Condizioni»'  di 


Cessione  a 
istanza  »  <»  ai 
sotl4>poi)essero  a  certe  Condizioni,'  di  Patronato 
delle  Chit39e  di  Libera  Collazione,  o  <'\  Patronato 
Rogio  medialo  o  immediato  9  escluse  miélle  di  pa- 
tronato del  privato  patrimonio  della  Goxona  ,  che 
avcjjsero  bisogno  di  pronti  resarcimenti  per  più  ex 
Scudi  20C.  < 


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BKSr  BEN       45 

4I'  Per  i  bènefizj  e  Chiese  di  patronato  IL  odi 
Gomanità^  Popoli ^  o  Loogki  Pij,  odi  libera  - 
GoUauone ,  i  Ganeellieri  Comuoitativi  y  nell^ 
andare  a  far  V  laventario  dei  beni  ec«  della 
Chiesa  9  o  benefizio  ^  e  darjne  la  consegna  al 
nooTO  Rettore  gli  intimeranno  di  far  la  sua 
istanza  al  foro  competente  per  i  risarcimenti 
che  bisognassero  9  dentro  nn  mese  (1)  dalla 
Consegna  ,  e  firma  dell'  Inventario  sotto  pena 
della  perdita  d' ogni  diritto  contro  V  antico  net- 
tore ,  e  suoi  Eredi  ^  e  contro  il  Patrono  i  e  di 
tal  intimauone  lo  faranno  chiamare  notificato 
ìa  calce  dell  Inventario  *  Cosi  nelle  vacanze  i 
Cancellieri  esigeranno  dagl*  Economi  una  re-* 
lasaene  comprovante  lo  stato  in  cui  essi  Eco- 
acmi  ricevono  i  fondi ,  e  le  Chiese ,  e  la  man- 
deranyio  al  Hagistrato.de'  Nove  (ora  Regio  • 
Diritto  )  deatro  nn  mese ,  sotto  la  loro  res- 
ponsabiutà  •  I  Cancellieri  stessi  incaricheran- 
no, i  Messi  locali  di  denunziar  loro  la  morte 
dei  Kettori  di  dette  Chiese  5  e ,  bènefizj ,  e  al- 
lora ae  sanno  che  la  Chiesa  »  la  CaWnic^ ,  o 
i  fondi  sono  in  cattivo  stato,  e  V  Eredità  del 

.  Rettore  insolvente  ,  sequestreranno  per  via 
di  Tribunale  gli  arredi  Sacri ,  mobili ,  bestia- 
mi» e  qnant'  altro  vi  esiste  per  star  indepo^ 
sito  fino  a  ragion  conosciuta  N.  if.  Marao 
1769.(3)      ^ 


(  1  )  Aitzi  dentro  4c.  ffiorQi  C.  26.  Sett.  1788  J  q- 
(  2')  Vi  eono  delle  if  de*  28.  Log.  17C9.  ai  Po- 
testà della  Prov.  Sap.  Senese  relative  alia  oonser- 
vasione  degliStabili  di  Chiese  »  o  Benefici  di  Patro- 
atto  di  Gomonità»  Luoghi  Fij,  e  Popoli  • 


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46       BEN  BEN 

'^  Le  alienazio^i ,  allivellazipiu ,  e  affitti  di  I>eiii 
di  Chiese  e  benefizj  a  favor  di  persone  con-* 
giunte  col  Rettore  fino  in  quarto  grado  Ca- 
nonico inclusiue  non  si  posson  approvare  dai 
Giusdicenti  ohe  ne  deron  render  conto  al  R:> 
l)ìritto.  C.  8.  Ott  1^88,  V.  Beni  Ecclekié^ 
stici ..  ' 

43.. Una  C  de' 9. Cren.  1793.  invitò! Patroni  ad 
aumentar  la  Congrua  delle  Parrocchie  insoill- 
cien  temente  dotate  ^  o  renunziarne  il  patron  a- 
.  to  ad  altre  Famìglie  più  comode»  o  riunirvi 
de'  benefizj  eempiici  di  cui  fosser  pure  pa- 
troni .  V.  Decime  Parroccìuali . 

44*  Nelle  Chiese  di  Pat)rohato  Ecclesiastico  i 
Farochi  son  indipendenti  dai  Patroni  •  Questi 
aumenteranno  loro  la  Congrua  in  LL.  di  JH[on«- 
te  y  o  altre  rendite  certe  ;  la  rendita  si  vaia*- 
terà  al  netto  di  tutti  i  pesi  e  consumi  di  Ghiè- 
ra, e  del  mantenimento  di  Fabbriche  ove 
questo  è  a  carico  del  Curato  e  non  del  Pa« 
trono  ;  nella  vendita  si  comprenderà  il  corpo 
di  Chiesa ,  e  V  avanzo  dei  benefizj  •  I  Patrò- 
ni Ecclesiastici  posson  aumentare  la  Congrua 
alle  loro  CUesq  colla  riunione  di  Benejlzj 
semplici  di  loro  Patronato  purché  sia  a  loro 
carico  il  trasporto  degl'v  obblighi  :  In  coin* 
penso  di  tali  aggravi  possbn  riformare  le  lo- 
ro feste  di  lusso,  o  il  numero  de'. loro  Cano- 
nicati, e  Gappellanìe  e  per  le  Chiese  di  Pa- 
tronato misto  il  Patrono  Ecclesiastico  è  teau- 
to  a  tal  aumento  a  rata. di  Patronato.  Il  pa* 
trono  Laico  non  volendo  pagar  la  sua  tan- 
gente renunzierà  le  proprie  voci  al  Gompa^ 
trono  Ecclesiastico  I  e  se 'questo  non  T  acoofrs 


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BBN  BEN  .     4f 

^s'.^*^  Ja  reaomia -in -pano  deir  Ordina  rio» 
che  renderà  conto  al  K*  -Duitto.C  3i,Gqn. 

1784- (i) 
45.  Le  CSoin unità  eoo  tenute  ai  resarcimQoti  ^  e 

aameati  di  Congrua  delle  Chiese  di  loro  pa^ 

trooato:  per  quelle  di  data  di   Popolo  e  te* 

Auto  il  Patrimonio  £cclesia8tico   C.   7.  Ago.' 

1786.(12) 

4&  Le  Gomunità  son  tenute  anche  per  yresar- 
ciinenti  delle  Chiese  ^  e  Ganonicike  ai  data 
di  Popolo  perchè  questo  è  a  tutti  gF  effetti 
rappresentato  dalle  Comunità  C.  1^  Agosto 
1783. 
47*  I  Parochi.devo»  ricevere  in  coi:^gna  per 
ioreotario,  le  fabbriche ,.  stabili  «  arredi  Sa- 
eri »  e  quant!  altro  appartiene  alla  Chiesa ,  e 
Canonica  >  e  obbligarsi  con  mallevadore  a 
jnaoteaere  il  tutto .  C  26.  Sett.  1788.  §•  5»  , 
6.  7. 

48.  Mancando  d'  assumere  tfil  consegna ,  e  dar  . 
inalleTadore  idoneo  la  Chiesa  si  mette  in  e- 
coAomìa  3  e  il  Cancellier  Comunitarivo  ne  rea* 
derà  conto  al  Segretario  del  Regio    Diritto. 
C.  4.  Di.%  1786. 

49^  Tutto  ciò  .g  applica  anche  alle  Chiese  noa  ' 
Corate  ove  si  dice  la  Messa  nelle  Feste,  o. 
che  servoii  ad  esser  uiiziate  soltanto  nel  caso 

•  f  1  ^  Prescrìve  anche  il  modo  «li  Odecuiuoa'e  . 

{  2  )  Una  C.  de'  12.  Agiy,  1786.  pernie.'^ae  ai  Ret- 
tori di  cedere  i  beni  della  Cliiesà  al  PatrimonÌGr 
Ecclesiaslico  deSa  Diocetn  per  averne  U  Congrua 
in  denaro .  Le  GG.  21.  Giù.  e  17.  Lu^.  i()S4.  ere- 
aiono  una  Deputazione  per  provvedere  al  niiglivra- 
delia  sorte  dei  Parbchi  più  bisognosi  : 


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48        BEN  BEN 

che  nàa  poisa  esserlo  la  Parrocchia:  ma  per 
il  mantemmeiito  di  qaesf-e,  e  loro  Arredi  si 
fissa  al  Paròco  una  somma  aQaiiaG.26*  Sett. 
1788.  §.  8.  ' 

5o*  La  consegna  3  e  Inventario'  si  fanno  dai  Gaii* 
cellieri  G>mnnitativi .  Non  hanno  laogo  nelle 
Chiese  ov' è  un'  Opera  perchè  questa  poòcao-  . 
telarsi  come  crede  §.  9.  ic. 

ól*  Qoalnnqne  mancanza  o  deterioramento  non 
esime  il  nnovo  Paroco  dal  prendere  la^  con- 
segna ,  salvo  il  reclamare  contro  T  antecesso- 
re ed  Eredi  9  nel  qual  caso  il  Cancelliere  cer- 
cherà di  metterli  d'  accordo  ;  e  non  riuscen- 
dovi adiranno  il  Tribunale  §.  il. 

Sa.  Affinchè  il  vecchio  Paroco,  o  suoi  Eredi 
non  oppong^o  che  le  mancanze,  e  deterio- 
ramenti son  seguiti  in  tejmpo  deli'  economia  ^ 
il  Cancelliere  appena  notiziato  della  vacanza 
col  referto  scritto  del  messo ,  anderà  a  riscon- 
trar r  Inventario  in  presenza  di  Testimonj  e 
si  varrà  d'  un  Perito  se  occorre.  $  12. 

53«  Inoltre  i  Cancellieri  faranno  questi  visita , 
e  riscontro  ogni  tre  anni ,  rendendone .  conto 
al  R.  Diritto  coUa  loro  proposizione  §  l3;(i) 

54*  l^  copia  degl'  Inventar]  &tta  dai  Cancel- 
lieri Vescovili  si  riterrà  nelle  Curie  Ecclesia- 
stiche •  I  Vescovi  se  ne  varranno  nelle  visite 
Pastorali  per  assicurarsi  dello  stato  delle  fab« 
briche,  fondi ,  mobili,  arredi  ec«  con  avver- 


rai Derogalo  con  C.  12.  Die.  1791.  fermo ,St4nto 
nei  Ciancellieri  il  dovere  d' informarsi  altrimenti  del- 
la gestione  del  Parochi^  e  render  conto  d'  ogni  di- 
sordine • 


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'BEN    .       .  •  ,         •  -BEN        49 
tire  i  I^arochi*8e  occorre,,  e  iaformare  ilCan* 
celliere  G)m  imitativo  quando  bisogni  un  ri- 
paro .  $•  i4-  . 

55.  Eoo  Cancelliere  darà  avviso  al  R.  Diritto 
e  alla  Gorìa  Vescovile  ogni  volta  che  Accade 
gualche  variazione  norabile  nelle  fabbriche  d^ 
ima  Parrocchia,  cf  nei  snoi  assegnamenti  per 
essere  stata  permessa  un**  alienazione  o  altra 
esosa  §.  lò.  (t  )  / 

5&  Per  gì'  Inventar]  e  consegne  non  si  esigono 
che  le  srpese  vive,  e  queste  a  carico  del  uu4>- 
To  Rettore  $.  ifi. 

57.  La  grazia  concessa  a  nn  Settore  di  crear 
nn  censo  o  altro  onere  sopra  i  beni  della  Ghìe- 
Ai  0  hene/izio  ,  o  distrarne  una  parte  per  prov- 
vedere a  qualche  urgente  bisogno^  o  per  il 
™9ggior  vantaggio  di  essa  Ghiesa,  o  benefit 
«o,  è  sempre  unita  all'  obbligo  di  versaf  nel- 
la Cassa  dei  vacanti  una  somma  annua  da  de- 
terminarsi nel  Decreto  d'  approvazione  del 
Vicario  Regio  se  non  Io  è  dal  Hescritto ,  jier 
reintegrare  lo  scorporo  ;  e  di  ciò  ih  Vicario 
&•  gasserà  notizia  all'  Economo  dei  vacanti» 
In  caso  di  mora  dfl  Rettore.  1'  Economo  ne 
preverrà  il  Yicarip  Re^io,  che  prima  farà 
intimare  il  Rettore  a  purgarla,  e  poi  lo  a- 
stringerà  per  le  vie  di  ragione  G.  3o.  Ago* 
1794.  V.  Beni  Ecclesiastici .  Curie  Ecclesia-' 
uiche  •  Ecclesiastici  •  Exequatur  •  Ntauraliz^ 
lezione .  Parochi  • 
^  Tom.  1.  D 

,{})  Per  qpesto  Art.  tutti  gT  Inventar). furon  o- 
^{u^iamente  rimessi  al  R«  I)iritto  » 


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5o       BEN  BEN 

BENEPLACITO  ApoitolicQ  V«  Beni  Ecclesi^^ 

stiei  • 

BENI  Eeeleiiafiiici 

AHetia-  1.  Nel  Fiorenlino,  il  Bfa^vtratQ  Sopiamo  enei 

'^^>^-       Seae6«  il  Giudice  Ordinario  di  Sieoa  conosce- 

vao  di  t'titt/fiN  le  alieoazittni  ,  e  contratti  di  b^-^ 

mstabilf  di  9foQa«terj,  ^uyenlji ,   Gate  Re* 

ligiofte  ,   BeoefisH]  ^   Uaiiatqre  ^  e  Luoghi  Pi] 

Ecclegiattici  di  ogni  sorte.  Le  parti  doveaji 

Jpustificare  la  necessità ,  a  la  convenienza  del* 
a  contrattazione ,  ^  le  convenzioni  fatte  •  U 
Magistrato  senza  ricevere  atti  fatti  fuor  di 
Toscana,  e  colle  formalità  proprie  deir  alie- 
nazioni di  beni  ni  inori ,  accordava,  e  negava^ 
con  suo  Decreto  T  approvazione ,  La  mancan- 
za, del  Decreto ,  o  Rescritto  d'  apptovazione 
porta  nullità;  M. 7. Bf ar.  1773.  e  H,  i4«Giiu 
178.3.  (  V.  il  N.  3.  ) 
2.  Il  M.  i4«  Giu«  1783.  antorizzc^  i  Vicarj  Re- 
gj  a  conoscere  -di  tutte  le  alienazioni  alJivel- 
lazioni  e  permute  di  Beni  Ecclesiastici  •  De- 
voti assicurarsi  del  valore  con  stime ,  e  lo- 
canti 5  eleggendo  i  Feriti  se  non  gli  eieggou 
le  parti. 
Z.  Neir  alienazioni  di  stabili  di  Luoghi  Pij  Eo- 
clesla8^ici ,  il  Giudice  per  assicurarsi  del  va- 
lore  9  oltre  le  stime ,  e  Incanti  sentirà  il  Gioa- 
dicente  Locale,  e  T incaricherà  deil^ elezione 
dei  periti ,  abili,  e  onesti ,  e  delle  stime .  Se 
i  beni  son  di  benefizj  di  Patronato,  è  nec€»8- 
sario  il  consenso  del  Patrono ,  e  se  questa re- 
%\à,  contumace  alla  citazione,-  o  faa^iutereaee 
nella  vendita ,  si  darà  un  Curatore  al  Benefi- 
zio, e  se  esso  ò  fuori  di  Firenze  ai  senti  A 


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BEN  BEN        5i 

il  Gioediceat^  commettendogli  d'  informarsi 
•ache  dal  magistrato  Gomuaifcatiro  •  Questa 
alteraatiFo  sistema  si  tieo  anche  per  i  beni 
di  benefiaj  di  liberfi  GoUaeione ,  o  di  patrona- 
to Eeclasiastico  ;  e  per  quei  delle  mense  si 
seatifà  1*  Avvocato  Regio ,  e  si  parteciperà 
r  a&re  a  S.  A.  R.  tsome  si  fa  per  quei  di 
patronato  Regio.  Quanto  ai  Jbeni  d'Univerr 
sita ,  e  Corpi  Ecclesiastici  dopo  il  loro  parti- 
to si  sentirà  il  Giusdicente  G.  6*  Nov«  1779* 
e  M.  l4-  Crin*  1783. 

4*  La  G«  19.  Feb.  1785.  avea  autorisexati  i  Vi- 
car)  Reg]»  nelle  vendite  di  beni  Ecclesiastici 
a  recedere  dair  Incanto ,  quando  non  potesse^ 
raoder  migliore  la  condizione  dèlia  causa  Pia.» 
La  G«  2.  Sett.  1793.  restrinse  tal  facoltà ,  e 
volle  che  nelle  vendite  di  beni  di  benefizia 
o  Ghieae»  di  libera  Collazione,,  non  potesse 
reoedcjrsi  dair  Incanto  neppur  coli'  aumento 
del  lOb  per  loo.  sopra  le  stime  ,^  a  meno  che 
vi  fosse  U  gnuda  Sovrana  •  (  l  ) 

&  La  G  17.  Gin.  1793.  vieta  interporre  il  De- 

^  I  )  hrn,  11  19.  ttett.  178Ò.  reeoisva  i  diritti  dei 
€iaadiceiiti  per  le  vendite  di  tali ie/ii .  Ora  ed'  uo» 
|o  riportawl  alle  moderne  Ta]:iiFe  • 

Vi  sono  delle  IL  Generali  de^22.  Ottobre  l^6S. 
pbblioate  in  occasione  dell'alienazioni  e  al1ivelld« 
Mai  dei  beni  di  Patrimoni.  £ccZesiiisnct  9  Moussi  e- 
li  9  Gooservatorj^  ec  E*  vi  h  unita  la  formula  dei 
|atH  da  inserirsi .  nei  Livelli  . 

Un*  altra  C.  de*  80:  Selt.  1786*    oonceme  quelli 

cai  è  dogata  la    ptelasione  per   V  ac^uiiito  eli    tali 

hemi  ,  o  il  modo  di  esercitarne  il  diritto .    Dichia** 

la  che  si  può  seatpre  preferir  la  dasione  in  Enfi* 

I  telisi  ali*  Àlienfisioae . 


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5ii        BEN  ,^     BEN 

creto  cV  approvazione  se  prima  non  t  part^ 

cipata  al  Vicario  la  grazia  dell'  alienasione 

6.  Finahnante  colle  NN.  de'  21.  e  22.  Sett 
l8i5.  è  stata  autorizzata  T  alienazione  di  uni 
porzione  di  beni  già  Demaniali ,  ora  Eeclesiar 
gtici  per  Scudi  Scemila  V.  Benefizj  N.  4^. 

7.  La  N.  28.  Ago.  1784*  abolì  F  ExtravaganU 
Ambittosae  proibitiva  dell*  alienazione  dei  be- 
ni  Ecclesiastici ,  e  proibì  ogni  formula  che 
appellasse  alla  med.  gotto  pena  della  nulliti 
del  Contratto ,  e  di  Scudi  loo- ,  e  privazioni 
del  rogito  per  il  Notare  :  e  volle  che  in  tal 
nliciKizioni  bastassero  le  solennità  -  volute  da 
Gius  Civile,  e  Municipale. 

'8,  Per  gì'  Art,  2.  3.  il  difetto  del  Be^ieplacitc 
Apostolico ,  e  altre  solennità  Ganonicbe  noi 
importa  verun  effetto  civile . 

9*  I  §§*  .4*  ^-  proibirono  in  qiialunqne  ^  (Cattedra 
e  Luogo  insegnare  e  spiegare  detta  Extrava 
gante  sotto  pena  della  privazione  della  lettura 
e  per  gì'  Ecclesiastici,  costituiti  io  Dignità 
dcUà  Sovrana  indignazione ,  JEsilio  dal  Gran 
ducato,  sequestro  del  loro  Temporale  e  altri 
ad  arbitrio .  ^ 

10.  Ogni  Giudice,   o  Ministro  Ecclesiastico ^   4 
^  Laico  che  contravveniva  alle   sud.    disposi^- 

dovea  punirsi  coli'  inabilitazion  perpetua  ^  1 
con  multa  di  Scudi  100. ,  e  così  gli  Avvoca 
ti ,  e  Procuratori  §  6.    ' 

11.  La  metà  delle  multe  spettava  air  accusatare 
r  altra  allo  Spedale  di  S.  M.   Nuova ,  e  pei 
il  Senese  di  S.  M.  della  Scala  $  7. 

12.  Delle  Tragressiitni  eran  cognitori  i  Tribo 
nali  Criminali  con  farne  rapporto  al   R-  I>i 

.  ritto  §.8. 


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msira- 

zigne . 


BEN  BES'     .  53 

Ora  la  L.  i5«  Apr.  1802.  $•  3.  La  rime«sti 
^  vigore  r  Extmvaganie  Ambitioscc  * 

l  I  beni  già  DemaniAli  furon    restituii    alla  Arnmi- 
^Caosapia^  e  qreata  una  Deputazione  per  arn- 

niii^rarli  colla  N^de'  Zi.  Mag.    1^14*  cho 

Be  ^termina  le  atlriboziooi . 
Ifii'JLe  !NN*  ò*  Log.  e. 28..  Nov.  1814*.  conlen- 
^  {DUO  delle  diòposizioni  rapporto  ai  debiBoni; 
^e  fittnar)  morosi . 

|IL  La  socL  Net.  28.  Nov.  1814*  $    5.  dichiara 
;  che  fio  a  taotocbe  i  beni  Ecclesiastici  sarr.n- 
^JK  rifiniti  in  una  sola  Ainmioistra^ione  dipcn- 
I  de&te  dìrettameate  dal  Governo  ,  le  Cause  ih. . 
*  coi  essa  avrà    intet;es«e  saranno  di    privativa 

oogojsione,  per  i  Circondar]  delle  Ruoto  di 
i-Tirense  ^  e  Arezzo  del  Magiistrato  Supremo  ,  per 

il  Circondario  di   Pisa  air  Auditor   del  Go-  . 

TecQO  di  quella  ^ttà ,  e  per  i  Circondar)  di 
:Seiia,  e  Grosseto  dell''  Auditor  del  Governo 

di  Siena .     . 

^*  Vi  sono  pnre  le  II.  ai  Ministri  della  mede- 
.sima  io  data  de'  17*  Dicembre  i8i4«V.  Ma- 
LJUviorte  .  Patrimoni    Ecclesiastici  •  ' 

ENI  CIVILÌ!  Per  la  N.  de'  19.  Die  1782- 
^fiiron. ceduti  alle  Comunità  i  beni  allivellati  ^ 

cbe  spettavano  ali^  Azienda  dei,  J9em  Civili  . 
jftSXBlEKIA.  Una  L.  Medicea  de'  8.  Luglio 
ìIÒìlSI.  mtà^f^  \&  bestemmia  coti   multa,    colla  ^^^}f^ 

ferforazione  o  taglio  della  Lingua  ,  colla  fru- 
^sta  sqìT  Asino  colle  Galere ,   o  colla   morte , 
^fecondo  le  circostanze,  e  il  numero  delle  re- 
cidive . 

^la  CL  lo.Lng.  1779-  volle  die  si  punisse 
rftóaooiicaaiéAte 9  in  specie  celle,  persone  rez- 


Stcrica 


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Vlù     _   A' 


54        BES  '     BES 

se  s  e  quando  proèedevcrho  d«  el;>ri<'t^  >  mala  a«^ 
bitucline^  o  ìrreileesioue ,  perchè  uà  processo 
accresce  la  ^pubblicità ,  e  attrihuitoe  alle  pa- 
role un  senso  »  cLe  forse  il  reo  medesimo  non 
volle  dareli»  ' 
peoe.  3.  Questa  distinzione  è  seguitata  dalla  L*  3o. 
Nov»  1786.  $•  61*  che  ne  prescrive  la  pena 
negli  altri  casi  •  (  V»  la  Nota,  a  pag.  9.  ) 

BESTIALITÀ^:  Sua  pena:  L»  3o.  Nov.  1786. 
$.  96.  L.  3o.  Ago»  179S.  $  21. 22*  23.  (  V.  la^ 
Nota   a  pag.  9.  ) 

BESTIAMI  V.  Animali  *  Arne$i  Ilusticali*  Spi- 
zootìa  • 
Parte    1.  Una  G*    3o«  Nov*    l63l«  designava  i  difetti 
grorjca       ^^  ^.^j  ^j  potcvau  rescindere  le  contrattazio* 

•    ni  dei  bovi  nratorj  • 

2.  Una  P.  21.  Lag.  i683.  regolava  le  contrat- 
tazioni del  bestiame  vaccino  ^  i  termini  a  pa- 
gare il  prezzo ,  e  rimedj  relativi ,  e  il  modo 
di  sperimentare  le  azioni  redibitoria  9  e  quan^ 
ti  minoris  nei  casi  da  essa  previsti  • 
ww'  3.  Ora  la  N-  6.  Nov..  1773.  porta  ciò  eh?  «e- 
gue:  Il  vendHore  può  agore  realmente,  o 
personalmente  per  il  prezzo ,  appena  consa- 
niato  il  Contratto  colla  fissazione  di  quello  ^ 
e  colla  consegua  §•  l« 

4>  li  compratore  che  scuopre  difetti  Apparenti 
nell'  animale  comprato  non  ha  azione  jcontro 
il  venditore  •  Per  i  difetti  occulti  soltanto  se 
si  tratti  di  pisciar  sangue ,  o  mal  caduto ,  o 
di  qualunque  altra  imperfezione  mortale ,  ha 
r  azione  p(;r  la  rescission  del  Contratto  ,  o 
per  i  danni ,  xi  sua  scelta  :  devef  provare  la 
preesistenza  della   malattìa  >  e  deve  intentar 


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Góogle 


BES  BES       55^ 

la  wa  asioae  >  ìrupettò  al  pisciar  eangae  den- 
tro 8«  gìortii>  tB  rispetto  al  mal  Caduco,  o 
altra  imperfesione  mortale  dentro  giorni  3o. 
coni  inai  daUa  ricevuta  condegna ,  e  ciò'  |iér 
Tribanale,  o  per  deaunsia  8tj*agiudiciale  al 
venditore, o  alcuno  di  sna  Gasa  in  prefien^stdi 
Testimon),  il  tutto  sotto   pena  di    caducità. 

J guanto  al  mal  taduco  se  1  aaione  è  intentata 
entro  il  sud.  tèrmine,  la  preesìstensa  del 
male  alla  vendita  >0Ì  presume ,  e  il  comprato- 
re noìi  è  tenuto  provarla.  §  ù* 

&  Per  i  via)  dipendenti  da  cattivo  umore  il 
compratore  non  ha  aaione  quanto  alle  bestie 
non  dome  :  non  1^  ha  neppure  quanto  alle  be-- 
stie  dome  al  lavoro,  se  prima  le  provò;  se 
non  le  provò  ,.e  fu  insieme  assicurato  dal  ven* 
ditore  che  erano  esentì  da  tali-visj,  e  che  si 
trovasse  che  esistessero  quello  di  corsare ,  tra- 
^iogare,  o  altro  che  impedisca  affatto  il  la- 
voro, da  provarsi  come  al  $•  5»,  il  compra- 
tore può  agere  per  la  rescissione ,  e  per  il  dan- 
no a  «uà  scelta  purché  denunzj  il  Viaio ,  e  in- 
tenti formalmente  T  aftione  con^e  sopra  den- 
tro tre  giorni  dalla  consegna  §  3. 

fi.  Qualunque  asione  intentala  dal  compratore 
per  dette  infermità ,  difètti  »  o  vizj ,  non  im- 
pedieoe  al  venditore  d'  agir  per  il  pagamen- 
to del  presso  a  tenor  della  presente  L.  o  del 
patto  :u  compratore  lo  può  depositare  in  con- 
tantì  o  dare  un  pegno  per  il  totale,  per  sta- 
re al  giudicato ,  o  a  dichìarasione  d'  amici , 
setisa  il  deposito  non  può  esercitare  le  sue 
azioni  §•  4* 

7.  I  patti  non  possop  presumersi,  o  indursi  da 


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56        BES  ^  BES         '    l 

termini  geaeralì  ,'ina  devon  essere  espresii/ 
e  speciali, 'e  protrarsi  per  scritto,  o  ainiejiO; 
con  due  Testiraonj  presenti  §.  5.  f 

8.  £^  der9gàto^ad  ogni  statato',  o  consuetudine. 
'       contraria;  Le  questioni  si  portano  ai  Gìusdi*' 

centi  Civili.  §  6,  7-  .    j 

9.  L'  espressione  generica  di  vendere  a  buoni 
patti  s'  intende  a  ten.  della  pred.  L«  e  non 
dà  luogo  a  rescissioEi  di  Contratto,  o  rido* 
zioue  di  prezzo  che  nei  casi  da  essa  contem- 
plati .  C.  7.  Die.  1782. 

10.  Jù  tatto  .il  Granducato  nelle  Gontrattazio-. 
ni  del  Bestiame  Bovino,  e  in  specie  quanto 
ai  viz)  d'  animo ,  e  di  Corpp  si  possou  fare 
i  patti  che  si  vogliono,  e  in  mancanza  di 
patti,  tanto  per. le  pròve,  che  peir  la  deci- 
éione  delle  questioni  si  starà  al  Gius  Comune 
non  agli  Statuti  Locali  nò  alf  altre  Leggi 
dello  Stato  N.  19.  Apr-;  1788. 

11.  Sul  modo  di  trattar  le  azioni  redibitoria  y  e 
quanti  minorìs  V«  il  RegoL  di  Procedi  Civ. 
$.568.  e  segg. 

12.  JB^  pioibito  comprar  Bestie  da  macello,  Ga^ 
valli ,  e  altri  oggetti  di  servizio  militare  dai 
militari  Toscani ,  o  Ustori  sotto  pena  di  perder 
la  cosa,  e, il  prezzo,  e  della  gabella  6stupl& 
se  il  bestiame  fa  introdotto  in  una  Città  ga^' 
bellabile.  N.  23.  Apr.  18 15,  V.  Mercati. 

Pascolo.  i3.  Il  M.  25.  Apr.  1770.  impone  varj  obbligbi 
BgT   abitanti  dei    paesi    di    montagna,    che 
neir  Inverno  mandano  i  bestiami  in  Marem- 
ma V.  Pascoli  .  Fergari  * 
Bestiame  14*  Chi  troVa  JS^i^/a   smarrite  dee  renderle    al 
sniarritu .      padrone ,  esigendo  le  spese  fatte ,  e  il  paga-^ 


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Bl»  BE»       57 

limito  dell'"  opera  impiegata^  éolto  pena  di 
&rto.  li.  il.Apr.  1778.  (per  lo  Stato  Sene- 
te  )§  1. 

15.  Non  coQoficendo  il  padrone  o  custode  le  de- 
iiBflxierà  ai  Tribunale  dentro  giorni  due, eoa 
tatti  i  contrasflegui .  Il  Tribunale  farà  bandir 
la   denunsia ,  e   affiggere    Editti   contentanti  .  ' 

tatti  i  coptrassegni  delle  bestie  5  e  le  circo* 
ftaoze  del  ritrovamento  ;  le  bestie  ni  lasceran- 
no ia  deposito  all^  Inventore,  o  allo  stabulai 
rio*,  $  11.  ,    ' 

}6.  Nel  Bando  si  assegnerà  termine  giorni  lev 
a  comparire,  e  reclamare  il  bestiame:  quel- 
li spirati  si  venderà  all'  Incanto ,  e  il  prezao 
dedotte  tette  le  spese ,  e  danni  fatti  da  .  esso 
si  depositerà  presso  al  Camarlingo  Gomunita- 
vo.  li  padrone  Ip  ricuperasse' dentro  tre  an- 
ni giustifica  d'  esser  tale^L  passati  tre^  anni 
perde  ogni  diritto ,  e  il  prezzo  stesso  si  dà 
per  un  terzo  air  Inventore,  e  per  due  terzi 
alla  G>munità.  $  12. 

17.  (Y.  il  N.  preced. ) El  proibito   introdurre ,  D"'^»  1 
o  far  passare  bestiame  grosso ,  o  minuto ,  sugi* 
Argini,tBipe,  Scarpe^  e  Banchine  di  fiumi,- 

o  Fossi,  Lagbi,  e  Porti  dello  Stato  Fiorenti- 
no ,  ai^campionatij^  o  nò,  senza  la  licenza 
deir  Imposizione ,  o  dove  non  è ,  della  Go- 
monità .  N.  7.  Peb.  1789.  §  i. 

18.  Io  caso  di  trasgressione  il  proprietario»  e  ^ 
il  guardiano  son  tenuti  in  solidum  a  una  mul- 
ta di  i^P.  1.  per  bestia  grogsa,  e  di  c^.  — 6.8. 
ferjbestia  minata  ogni  volta  che  il  bestiame 
aia  trovato  in  detti  luoghi  benché  non  vi  ab- 
i>ia  fatto  danno  :  le  multe  spettano  per  ^età , 


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58       BES  BES 

air  aCCQftatorei  e  per   tnétà  air  Impousiohe 
o  in  mancanza  alla  Gomonità;  $  a* 
19*  Se  la  persona  del  padrone  o  guardiano^  non 
è  celata  si  pi^ocede  '  nelle  forme    per  venirne 
in  chiaro  ì  se  lo  è  5  si  procede  senea  forma- 
lità di  processo  as^gnaado  loro  un  breve  ter- 
mine a  difendersi  «  $  3> 
20.  Restan  fermi  g^  ordini  per  U  Chiana  3  e 
^       sani  inflaenti,  e  le  pubbliche,  e  private  sor- 
tita legittimamente   acquistate   per   il  passo 
dei ^ pedoni^  ^stie  e   vettore  per  gV  .argini^ 
^     e  ripe.  §  4*  ^• 

52).  Questa  N»  è  richiamata  in^  Vigore  con  al- 
tra de^  8.  Mar.  18 15. 
I^oiitìt.  fis2*  tà"  proibita  la  ritenzione  di  heutamt^e  su- 
ghi nei  looghi  murati!  ma  i   Tribunali  noa 
posson  procedere  Ex  27/^cio:  rimetteranAo  lei 
dogliartse  al   Magistrato  Gomunìtativo»  che 
vi  provvederà  >  .0   farà  le  necessarie   istanae 
^      al  Tribunale.   C.  25.  Ott^  1777.  V*  Polizia • 
Sardigna  * 
Éstrè.  23.  La  L.  11*  Apr.  1778.  abolì  tutte  le   6a- 
***'"*•       belle  BR.  «  Comunitative  suU'intròclaaione^ 
estrazione ,  e  transito  del  bestiame  meno  quel- 
le alle  porte  delle  Città  Gabellabili  • 
24*  la  G.  So.  Nov*  i63i«  proibì  T  estraaione 
dei  Bovi  aratori* 

25.  La  N«  27.  Apn  1789*  proibì  estrKrre  il  fte- 
stiame  pecorino  da  flrutto  quando  èra  riveK 
stito  di  lana  sotto  pena  della  perdita  di  es- 
so» b  suo  valore,  e  prescrisse  v  rie  ba.ut6l6» 
ed  obblighi  pier  il  bestiame  di  tale  specie 
esistetitè  negli  spazj  Doganali. 

26.  La  N.  27.  Giù.  1793.  estese  la  proibixione 


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BES  Bla      59 

S  qnalonque  specie  di  bestiame  Vacciao^iia- 
fidino,  Caprìoo,  Pecorino,  o  Porcino  dumo» 
o  non  domo»  e^  alle  carni  fresche, e  salate ^ 
e  lardi,  gotto  Varie  pene. 

27.  La  N»  3i.  LogL  17^.  ordinò  le  pcnrtate 
del  foj;riaii»e'  esistente  dentro  gli  spaaj  Do^ 
gallali ,  e  prescisse  altre  analoghe  misnré 
per  impedirne  la  fraudolenta  estrasione* 

ùS.  Il  H.  de  9*  Sett«  1797.  regolò  il   mc^o  d^ 
infcrodnrre  il  bestiame  forestiero  al  Pascolo  nel . 
Vicariato  di  Pietrasanta   col  beneficio  della 
ritratta»  V*  Fergari * 

29.  Colla  G«  de^  17.  Ago.  179^.  il  CrotrerfiO  era- 
si riservato  il  dar  la  licenza  per  T  estraitione 
delle  Tecore,  e  Capre  che  noa  etaà  più  da 
fratto  5  e  dei  Temporili  * 

So.  In  fine  la  G«  de'  3i.  Ott.  i8l5.  ha  dichia- 
rato che  in  consegnenssa  delle  Leggi  Doga^ 
Bali ,  e  di  libero  Cìommercio  le  dette  portate 
del  bestiame  esistente  presso  ai  Confini  non 
son  piò  necessarie ,  e  che  non  si  dia  più  cor- 
so alle  querele  per  la  loro  omissione  ferma 
stante  la  Tassa  prescritta  per  V  estraaione  del 
bestiame  dal  Jf.  de'  3o.  Apr.  l8o4« 

BIBBIENA  Comunità  :  RegoL  partic.  de^  2.  Sett 
1776. 

BISSONA  GomnnitA:  RegoL  partìc-  di  essa  de* 
17.  Gin,  1776. 

BIENTINA.  Un  5.  del  i632.  (senaa  giorno) 
regola  la  pesca  in  qnel  Lago  •       / 

BI&ALXO  :  U  llagistrato  de'  Capitani  del  Bi- 
gallo  fu  soppresso  col  M.  l6.  Gen.  1776.  che 
contiene  varie  disposiK.  sol  Croverno  di  qnel 
Luogo  Pio.  V«  JEsponin 


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6o        BIG  BOL 

BIGLIETTI:   Diapo^ioni   per^  Cedole^  e  bi- 

plietti:  V.  Natari. 
BIGAMIA  ;  Sua  pena  •  Leg.  de'  3o»  Ago.  ifgS» 

§.  20.  22.  a3.  V.   Adulterio .  {^V.  La  Nota. 

BISENZIO  :  Non  si  può  mandar  legname  per 
qaedto  iiame  fuorché  legato  in  fpderi  e  eoa 
una  guida  che  stia  sul  fodero  sotto  pena  di 
Scudi  IO.  per  pezzo  di  legname  »  e  della  per- 
dita :  la  metà  di  d.  pene  spetta  a  chi  lo  fer- 
ma che  dee  denunziarlo  al  Giusdicente  »  e  uà 
quarto  air  Imposizione  del  fiume  B-  2.  Ott. 

BOLGETTE  ,  e  Procaccini .      . 

1*  Ogni  Comunità  ha  la  sua  bolgetta  :  la  chiave 
si  tiene  dal  Giusdicente,  o  dal  Canee tlier  Co- 
mubitatisro  (  1  )  •  In  essa  si  mette  tutto  il 
Carteggio  degl'.  Impiegati/ per  glMJfizj  di 
Firenze,  e. si  dà  chiusa  al  &ocaceia , che  ap- 
pena arrivato  la  coosegneràr  alla  posta ,  e  al 
suo  ritorno  la  riceverà  dalla  medesima  pari- 
mente chiusa  con  entro  tutte  le  Lettera  di- 
rette alle  autorità  del  paes^  •  Se^  la  posta  tro- 
va in  bolgetta  qualche  Lettera  per  particola- 
ri la  consegna  al  Procaccia ,  che  la  recapiti  a* 
suo  profitto.  M.  19.  Gen.  177^8. 

2.  I  Giusdicenti  che  fosser  in  necessità  dì  spe-- 
dir  qualche  piego  per  la  posta  senza  asj^ttar 
la  Bolgetta ,  ne  terranno  nota ,  esprimendo  i  * 

(  i  )  La  C.  29.  Ott.  1784  dichiarò  che  i  Procac- 
ci Goin  unitati  vi  consegnerebbero  le  Bolgette  non  più 
al.  Cancelliere  9  ma  al  Giusdicente  ^  ohe- solo  deve 
aprirle  »  e  dar  corso  ai  plichi .  . 


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ÌBOL  BOL        6i 

motivi,  e  la  mamierftnno  ogiii  '6.  mesi  alP 
Auditor  FiflcaLe  (  Preriilente  del  Buòo  Goverr 
no)    per  efisef   riinborsaH  dei    pagato  dail^^ 
spese  di  Giastizia  G.  27.  Òtt.  1781. 

3.  I  Procacci  devoa  portar  le  bolgette  alla  po;= 
sta ,  ed  andare  iti  persona  a  riprenderle  neir 
ore  io  cài  vi  sono  i  Ministri.  G.  io«  Peb« 
1781. 

4«  Nei  processi  5  e  fogli'  Originali  messi  in  Sol- 
g^éta  si  scriverà  snlla  sopracarta  =  per  conse- 
gna =  .  Allora  la  postane  tien  registro  9  e  esi- 
•  gè  la.  ricevuta  del  recapito  G.  7*  Gin;  1793» 

'5«  I  Giosdicenti  godo»-  franchigia  di  posta  per 
le  lettere ,  plichi'»  e  processi  purché  sian  mar- 
cate colla  parola  €a>  officia  e'  còl  nome  del  Tri- 

'    bonale  che  le  manda:  00.  1.  Feb.  T74^« 

BOCLA  in  Coena  Domini  .'  E^  proibito    tenerla  " 
affissa  nei  Gonfessionar  j ,  e  pubblicarla  nei  pul- 
piti j  o  dagr    Altari  ;  i'  Giusdicenti  invigile- 

•    ranno  sopra  di  ciò.  C.  20.. Alar.  1779* 

BOLIX)  della  Carta  :  Fu  introdotto  con  L.  de' 
5.  Gen.    1645.  (  ma  lipfiitato  a  pochi  atti  )    P^r.c 
per  causa    de'  debiti   contratti  nella  guerra  Se  ic., 
coatro  i  Barberini  • 

2.  Pù  regolarizzato  poi  colla  L.  8.  Nòv..  1749* 
alla  quale  contengono  degli  schiarimenti  le 
due  CG.  de'  l5.  Gen.  1750.  La  N.  %6.  Giù. 
1751.  quella  de*  lì.  Gen.  1755.  e  il  M*  18. 
Gin.  1760.  ' 

3-  La  N.  7.  Gen.  1778.  pubblicò  una  nuova  Ta- 
riffa delia  carta  bollata ,  e  varie   dispOBiaioni— 
sulla  vendita    accordando  ai  venditori  il  5. 
per  100. 

4*  Questa  Regàlia  tu  aumentata  coti  N«  25.9Iag. 


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6%       BOL  BOI, 

i8o4»  cui  era  annetta  la  Tariffa  dei  Diritti  : 
r  una  e  V  iiltra  furoa  riformate  colia  N.  de^ 
l5.  Nov.  x8o4» 

5,  Adeiivamente  a  qnesta  la  C  3l.  Die.  i8o4« 
volle  che  ai  teneste  in  carta  bollata  il  Li* 
bro  dei  partiti  delle  Comunità ,  e  che  fot- 
aero  ib  questa  carta  tutte  le  istanze  prl&sen- 
tate  alle  medesime  da  particolari  •  La  €•  14* 
Dic4^  1804,  dichiarò  esenti  ^1'  atU  dell'  UfR- 
&ÌQ  delle  Stinche  •  ^ 

Vi  è  una  G.  Transitoria  de*  29.  Geii«  i8o5.  sul 
bolla  de|^r  Atti  fatti  fuori  cU  Stati. 

£  Vi  sono  ÌQ  interpetrasione  delle  sud«  NN.  o 
LL^  gen.  del  1804*  I^  NN.  de'  11«  Lug.  e 
%5.  Ago.  }8c5.  e  le  II.  de'  i6«  Ago.  x8o5. 

La  G.  17.  Ott.  i8c7<  *>^U^  vendita  della  Carta 
hoilata  incaricò  i  Giusdicenti  di  far  de'  ri- 
scontri improvvisi  presso  i  Ganeellieri  Comu- 
nitativi  « 

6«  Per  NN^  particolari  erano  esenti  da  questa 
Regalia  la  Provincia  Inferiore  Senese-,  Pie^ 
trasanta  j  Barga  y  la  Lunigiana ,  e  Fortoferrajo  ^ 
e  degl'  Atti  fatti  in  carta  bianca  in  quelle 
Provincie  si  potea  far  uso  in  luogo  non  esen- 
te. N.  18,  Giu.t  1779*  N.  ;^6.  Apr.  1781.  N. 
f36.  lllag.  1781,  N.  25.  Gen.  1782.  La  mo- 
derna Im  degr  11.  Feb«  iSi5.  non  ha  ripri- 
stinate tali  esensdonì . 

7.  Questa  L«  gen.  de^  il.  Feb.  l8i5«  è  la  vi« 
gente  «  là  Art.^  16.  asioggetta  al  bolla  i  gior- 
nali fogli  periodibì.  Carte  da  Musica  »  Affis- 
si) e  Avvisi,  esclusi  gF  Inviti  Sacri,  e  gì' 
avvisi  che  emanano  dall'  autorità  pubblica  « 
Jj  Art»  Ili  vi  sottopone  pure  il  primo  foglio 


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BOL  SOL       63 

delle  allegaziooi ,  coOKiItMÌ<|ni  ^  dubbj ,  mcH 
mi ,  decùiooi ,  Scrinare  «^  e  Documenti  ette  ai 
atampaflo  nel  foro. 
S.  La  N.  1*  Hag.  l8l5«  contieii  varie  diapoM* 
aìoo]  per  lo  snaercio  della  veccbia  carda  koì* 
lata  fioche  fia  preparata  la  usov^i  ^ 

9.  La  N«  19^  Die.  i8i5«  inette  ia  attività  dal 
1,  Geo.  i8i6.  la  carta  coi  nuovi  belli  asa^- 
ecnaodo  tempo  t^e  me«i  da  queir  epoca  alla 
imercio  della  vecchia,  dopo  i  quali  gP  Atti 
in  esf^  scritti  si  avraooo  per  scritti  ia  car«> 
ta  ]»aaca« 

10.  Le  Fedi  d^JEstiina  presentate   dai  pubhiici 
querelanti  nei  processi   Griminali,  o  di  Poli-  \ 
sìa  possoa  esser  in  carta  fianca  If^  ][&  Stag^ 
i8i5, 

li.  Gr  avvisi  Teatrali,  come'  fatti  per  caniia 
di  locn  devou  esser  bollaci  •  Son  esenti  gf 
avvisi  con  cui  si  annunziano  fra  i  Nobili  le 
Nascite  9  llorti,  e  Hatrimonj,  come  fogli  d^ 
urbanità  3  e  di  confi^enaa  Ci  X&*.  Sett..  ìAx5k  . 
V.  Jntardizioae  « 

10.  La  G.  19«  Lug«  l8i5.  condona  le  penali 
per  avvisi  stampati  ia  cartft  qoxk  bollata  fino 
al  i5.  Agosto  ^g. 

l3u  E  la  G  14*  Giu«.  i8i5«àntQrÌ2SJBii  i  Ministri 
della  Gabella  a  delegare  ^  lora^  rischio  ^  e 
carico  in  ogni  G)mnnità  una  persona  che  ri- 
venda la  carta  bollata  «  V^  Carte  da  Giuoco  . 
Processi  Criminali  % 

BOLLO,  o  marca.  La  L.  de*  6.  Feb.  1760. 
sostituì  il  bollo  colla  frusta  ed  esilio  perpetuo 
alla  galera ,  a  vita  ^  £  ^per  la  galera  a  tem^ 
pò  il  bagno  di  Pisa .  Le  nostre  LI,!,  non  co« 
nascono  pia  quésta  pena'. 


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64       BON  BOS 

BONIFAZIO  :  Il  UT.  5o.  (Jen.  1776.  «oppre^e 
la  Deputazione  5Ìi  questo  Spedale,  e  stabilì 
varie  disposizioni  sui  di  lui  governo. 

BORGO  a  BUGGIANO  :  V.  Buggiano .  H^er^ 
coti. 

BORGO  S.  LORENZO:  Gomouità.  Suo  Be^ 
golamentu  partic  de'  2^-  Mag.  1774- 

52.  Consegna  di  Decima  alla  m^deéimlA .  N.^  i8« 

1     Sett.   1781* 

BORGO  S.  SEPOLCRO  Comunità rBegoUraen- 
.       to  partic*  de'  7.  Mag.  1776. 

BORS^OLI  :  Furto  a4  «so  di  borsaioli .  Sua  pe- 
na. L.  3ò.  Nov.  1786.  §.  75.  (.V.  Xa  Nota 

«  P^g^  9)  ^ 

BOSCHI.  B.  27.  Giù.  i562.  sulla  eonservazio* 

Gonier-       ne  dei  Boschi  del  Senese  . 

v*zionci2.  Sulla  conservazione  di  (Quelli  clie  sono  addetti 
alle  Saline  di  Volterra  :  00.  19.  Giù.  i592. 
L.  2.  Die.  1701.  E.  11.  Novw  1760.  N.  39. 
Sett.  1762.  N.  28.  Ago.  1764.  M.  i5.  Log. 
3791.  e  N.  10.  Lug.  1804.,  trattano  anche 
'■  dei  danneggiamenti  di  quésti  boschi,  e  proi- 
biscon  introdurre  hestiame  senza  la  gabbia  nel- 
le Tagliate . 
3.  I  BB.  23,  Mag.  1594.  17.  Ott.  1597.  a3. 
Mar*  i6ci.  ad.  Ott.  1607.  alle  quali  si  riferisce 
una  C.  de'  22.,  Agosto  1747-  proibivano  an- 
che ai  proprietarj  il  taglio  di  certi  alberi 
come  Olmi ,  Pini  ^Frassini ,  Cerri  s  Istie ,  Ca- 
stagni, Famie ec. ,  sotto  varie  pene,  se  non 
si  avea  la  licenza  degli  Ufiziali  dei  Fiumi  • 
4-  Un  B.  .4^1  1622.  (senza  giorno)  stabilì  le 
regole  da  osservarei  per  il  taglio  dei  boschi 
nella  Montagna  di  Pistoja. 


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BOS  BOT        65 

t.  Qnesta  L.  del  1622.  e  V  altra  de'  12.  Apr. 
1646.  riserbarono  varj  boschi  del  Pùtojese  al^ 
I&  R.  JKagona,  e  agP  abitaoti  della  Montar 
gQa,  e  proibirono  agi'  altri  dotto  varie  pene 
di  t^Iiarvi,  o  dissodare  V.  Magona  • 
•DM.  de'  25.  Apr.  1710-  proibì  raccoglier  le- 
gna nelle  RR«  indite  del  Pifiano. 
7  QQe8.t^  difipo6Ìz*  furcin  revocate  eolla  L.  de' 
20.  Geh*  1776.  che  lasciando  saviamente  ai 
proprietarj  la  cura  di  fare  il  loro  maggiore 
interefiée  ,  permesse  a  ti^tti  tagliale  i  loro 
boschi  senza  alcuna  licenza,  ad  eccezzione: 
1.  Di  quelli  posti  nel  dt-ine  degl' Appennini  9 
dentro  un  miglio  dalla  sommiti^  per  ogni  para- 
te :  2.  Di  quei  riservati  alla  R.  Magona  :  3. 
Di  quei  riservati  alle  Moie  di  Volterra  ;  E 
ferme  stanti  le  proibizioni  di  seminare ,  ar- 
loaóare^  o  adebbiare  nei  Monti.  V.  Alpi» 
Magona. 
BOTOLE  :  è  proibito  tenere  hotole  feritoje  »  e 
sperture  nelle  strade  e  luoghi  pubblici  senza 
cbe  sian  munite  dell'  opportuna  difesa ,  e  coUT 
tbbligo  di  star  chiuse  la  notte ,  pena  ^»  f. 
oltre  i  danni  :  (  l  )  Per  aprirne  delle  nuove 
occorre  la  licenza  della  Comunità  la  quale 
per  essa  non  poò  esiger  nulla.  Rompendosi 
Qua  botola^  chi  ne  ha  V  uso  la  deve  assicu* 
rare  prima  che  sopravvenga  la  notte  ^  in  gui- 
sa che  non  possa  seguir  male ,  a  darne  parte 
il  padrone  del  fondo  ^  e  alla  Comunità  sot- 
Tom.  1.  E 

A^)  Secondo  il  B.  ti.  Giù.  i638.  la  pena  eradi 
8<^i  5«  e  arbitrio  1  oltre  i  daÀni.e  accomodatura. 


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.  J5^  ^     BOT  BR4 

.  to    pena   di  JP,  7.   Regola    10.   Aprile  If^Sf^ 

§.   10.  (  1  )  \^  Su^lo  pujbblico  • 
BOTTEGAJ  :  V.  Sen^itù  .  Esecutori  • 
BOTTINI  V.  Pozzi  neri  • 
BOZZOLARI  V.  Pasticcieri. 
BOZZOLI  di  6ela:  Vèijn  Regol,  de'  fE^.  Apr* 

.1733«  aopra  i  -mercati  dei  bossoli  ;   xxon  è  ili 

osservanza  • 

2.  Il  H*  23.  AgOt  1779*  ^^^^  leLL<idel  i65i<. 
l653.  1697*' e  i  vincoli  da  esae  resultanti  9  e 
permesse  la  libera  circolazione»  e  contratta* 
sione  dei  Bozzoli .  Abolì  pure  V  obbligo  di  te:* 
nere  i  quadernqcci  per  la  Trattura  ^  e  compra 
della  Seta ,  e  di  render  conto  della  sf  ta  trat- 
ta a  forma  della  Legg^  del  l692« ,  come  pu- 
re quello  di  pesar  tutte  le  sete  contrattate  in 
Firenze  alla  stadera  della  Camera  di  Gqiu* 
nieroio,  e  tutte  le  Ta^se  relative. 

3.  La  ;N.  5.  Aprile  1788.  proibisce  estrarli  «ot* 
s   to  pena  della  perdita  di  essi ,  0  loro  valore  « 

Ora  ciò  è  regolato  dalla  L*  Doganale  de^  l^ 
Ott.  1791,  V.  Bachi.  Gelsi.  SetQ. 
BOVI  V»  Arnesi  Yusticali  \  Bestiame , 
BRÀCìGIO  Regio  :  qoo  se  ne  può  far  uso  «enea 
la  licenza  del  Giusdicente ,  cbe  U  d^r^  p^^  i 
*  soli  crediti  Regj ,  e  pubblici,  e  mai  per  quei 
particolari   di  quello    cpi  competa,  e  è  sta- 
to comunicato  per  contratto  tal  pri\^egio  d 
33.  Mag,  1782.  V^  Contribuzioni  *.   . 
BRACINI  V.  Tasse  ^ 


(  1  )  E*  per  il  solo  sfato  Fiorentino  quanit>  alP 
eroi^azion  della  multa  V.  a  ^TRADE  gP  Art,  43. 
45-  di  questo  Regol.  . 


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BRU  GAG       6^ 

BSUNO  V;  Funerali. 

BUGINE ,  e  Val  d' Ambra  ;  GomoQÌt&  :  suo  Re- 

goL    partic.  de*  i3.  Feb.    1773.  =  Altro  de* 

23.  Kag.  1774' 
s.  Consegna  di  Oedma  alla  medesima  N.   24* 

Nov.  1781. 
BU6GIANO  GoraanitJi  :  Regol.  partic.  de*  a3. 

Gea.  1775.  V.  Mercati. 
BULLETTONI  da  ruote  V.  Strade . 
BUONOMINI  di  S.  Martino  V.  Notori. 
BUSTI  V.  Monumenti. 


G 


ACCIA  V.  jirmi  •  Cani  •  Colombicidio  •  Pa^ 
trimùnio  àella  Corona  • 
1.  Le  antiche  Leggi  di  Caccia   sono  i  BB.  de'  ^^^^ 
24.  Log.  1595.  23.  Dio.  i589-  i7.Sett.  1612       "* 
6.  Gin.  i6i8.  20.  Mar.  1620.  6«  Ago.  1622. 
La  Q.  del  21.  Lug.  1778*  la  L.  geo.  de'  27* 
Aprile  1782.  e  la  N.  di  schiarimento  de'  3o. 
Giù.  di  qoeir  anao ,  che  proibì  la  caccia  dei 
Colombi  domestici, la  N.  de'  i5.  Mar.  1783* 
la  N.  de'  23.  Geo.  1786.  che  proibì  dì  cac- 
ciare con  facile  nelle  ragnaje  de'  particolari 
senaa  licenza   del   proprietario  ,    La  N.   2i. 
Gio.  1786.  ralla  Caccia  colle  Tagliole  (V.iL 
m"  Ò.)  la  L.  Gen.  o  N.  de'  22.  Geo.   1788. 
e  la  d  interpetrativa  de'  14*  Feb.  dello  fites* 
eo  anno  ,  La  N.  19.  Già.  1795.  soprai  dirit- 
ti dei  Fendatar)  in  mateiria  di  Caccia ,  e  dei 
Vassalli  per  quella  delle  Fiere  :  e  la  L.  gen. 
de'  20.  A^o.  i8o5«  (  1  ) 

(1)  La  N.  20.  Gin.  1814.  $.  i.  riobiama  in  vigo' 
i«  le  sole  disposiz.  vegliaati  nel  1798.  \  de'  diritti  di 


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vieto  . 


68        CAC  GAG 

2.  La  L.  de'  27.  Apr.  1782.  §.    11.   vietava  di 
procedere  per  inquisizione  (V,  il  N*  33.) 
FacHtà   3^  cijì  Ij^  i^  licenza  delF  armi  può ,    fuori    di-1 
cacciare.      divieto  3  andare  a  Caccia  in  ogni  luogo  non 
eccettuato  dalle  Leggi .  L.  l5.  Fek  1793.  $.  !• 
Eccczio-  4-  Son  eccettuate  le  Bandite  Regie  »  o  concesse 
r.i,edi-      j^j  Sovrano  ai  privati,  e  i  Terreni  coltivati 
ove  esiston  uve  non  raccolte  3  o  sementate  ,  e 
le  Ragnaje  piantate  j  o  conservate  ad  arte  dal 
proprietario  :  in  questi  Terreni  è  anche  proi-^ 
bito  d'  eatrare  §.  2.  (  1  ) 
5.  Qra  la  Caccia    nel  suolo   altrui  piantato ,    o 
non  piantato   a    ragnaja ,  con  sementa ,  o  rac- 
colta, o  senza,  o  anche  boschivo,  è  proibita 
senza  licenza   del    padrone:  si   può  cacciare 
senza  di   essa,  nei  modi,  e  tempi,  permessi 
nei  Terreni  altrui  tenuti  sempre  sodi    N*  20i» 
Giugno  t8i4-  §•  5. 
ۥ  E^  tempo  di  Divieto  dal  ;i.  jgiorno  di    Qaare^ 
sima  a  iutto  Agosto.  In  divieto  si  poHSon  pren- 
dere o  uccìdere  nei  modi  qui  sotto  notati  i  vo- 
latili.  e  quadrupedi  carnivori,   e  dannosi ^  e 
quei  che  non  siriproducon  fra  noi  ;  sono  dan- 
ne »si  i  Lnpi,  Volpi,  Faine,  Martore,   Pnsso*- 
*     le  ,  Istrici  ,  Tassi ,  e  Donnole  ,  e  fra  i  volati-* 
li  r  A(}uile  ^  Falchi ,   Gufi  ,    Passere  ,   Corvi  j 
Gazzere .  e  Coroacchie  L.  del  1793.  §.  3.-4*  5. 

lui    u  ile'  teuni  trattava   anche  il  <$.  5c.  della   ve* 
glianJe  L.  do/  i5    Feb.   1795. 

(1)  Ta  N.  i>3.  Sett.  1795.  revocò  quest'  Art.  ,  e 
voìlt;  che  soltanto  il  Cacciatore  fosse  tenuto  per  i 
danni  fatii  ila  lui,  o  dai  ì'uoi  Cani;  proibì  siabi^ 
lii  Cacete  permanenti,  come  Ragna|e,  Paretai  e<3^ 
sul  suolo  altrui  senza  licenza  del  padrone  •  V*  il  N.  jj 


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GAG  CAG        69 

fi  Non  ai  riprodacoQ  fra  noi  gP  uccelli  di.  me- 
ro pano,  e  la  maggior  parte  degV  ammali 
di  Fadole  $.6. 

8. 1  dannosi  si  posson  uccider  ^  o  prendere  con 
^oaloaqae  Istrumento  fuori  del  fucile^  e  del- 
le Tagliole ,  o  pietiche  :  di  queste  possono  i 
Giusdicenti  dar  la  licenza  secondo  i  casi  pur- 
ché non  fian  tese  avanti  il  levare ,  o  dopo 
il  tramontare  del  Sole ,  uè  in  luoghi ,  o  sen- 
tieri praticati  dagli  uomini ,  p  dagl"  animali 
$.  7.  S.  e  N:  ai.  Gin.  178&.  V.  Lupi. 

Jk  La  Caccia  con  armi  a  fuoco  sì  può  fare  agi* 
aoinìali  dannosi  a  richiesta  del  Magistrato  Go- 
nonitalivo ,  o  di  un  Possidente ,  con  licenza' 
del  Giusdicente  locale  il  quale  secondo  i  casi 
r  accorderà  gratis  >  o  negherà  ,  e  ne  renderà 
cooto  al  Direttore  della  R.  Segreteria  della 
Corona  §«  9.  L.  deli^gS. 

10.  La  licena&a  si  darà  colle  condizioni  che  la 
Caccia  8*  eseguila  in  brigata  non  minore  di 
8.  persone,  e  senza  Cani,  e  che  quello  che 
la  chiede  aia  responsabile  delle  Trasgressioni 
alla  Legge  del  Divieto  •  e  di  Caccia  anche  per 
gr  altri  Cacciatori  §.  lo. 

H.  La  sud.  Caccia  in  brigata  minore  d'  otto 
persone ,  o  con  Cani  non  può  permettersi  che 
dal  Direttore  della  Giroua  $.  il. 

1.2.  Le  Leggi  sulla  distruzione  dei  Lupi  son  man- , 
tenute  §.  12.  V.  Lupi. 

1.3.  Gr  uccelli   dannosi ,   e  loro ,  nidj    si  posson 
.  tempre  distruggere  fuorché  con   arme  a  fuo- 
co, sempre  proibita  in  tempo  di  divieto  §.l3. 

^4*  Qnanto  agi', animali  di  padule  i  (giusdi- 
centi posson  dar  la  licenza  della  Caccia  col 
facile  e  per  un  tempo  discreto  ^  con  che  neir 


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t 


fo       CÀC  CAC 

accesso ,  6  reeesso  si  porti  ecarico  •  Qóedte  li* 
cenze  non  si  accorderanno  dal  i5b ^Aprile  al 
l5.  Lug.  tempo  delle  cove  $•  l4« 

15.  Le  stesse  licenze  si  posson  accordare  per  la 
Caccia  dèi  Colombacci  dal  principio  del  di- 
vieto al  i5.  Marzo ,  colla  stessa  condizione  di 
portar  il  fucile  scarico ,  da  esprimersi  nella 
licenza ,  di  cacciar  senza  Cani ,  e  di  tener 
sempre snl  posto  della  Goccia  nn  Zimbello,  o 
volantino.  Di  tutte  le  licenze  si  renderà  con- 
to dai  Giusdicenti  che  le  rilasciano  al  Gonsi 
Dirett.  della  Segreteria  dèlia  R.  Corona  $  l 

16.  I  Giusdicenti  saranno  cauti  di  non  accoì> 
darle  con  tanta  facilità,  che  si  deroghi  col 
fatto  alla  Legge  del  divieto ,  e  avranno^  ri- 
flesso alla  qualità  delle  persone ,  alla  locali- 
tà* 5  alla  stagionò ,  e  alla  riproduzion  degl'  a-r 
nima-li ,  esaminando ,  se  piuttosto  convenga 
limitar  la  licenza  a  pochi  giorni,  oallaC^^- 
eia  in  certi  luoghi  soltanto  G«  7.  Feb*  IT^^^ 

If.  Pecp  r  aucupio ,  ferma  sfante  la  proibiziò- 
'  ne  delle  panie,  lastre,  e  Reti  apette ,  o  da 
Paretajo  che  si  u;;an  neir  Autunno ,  si  poò 
da  tutti  dal  princìpio  del  divie(;o  al  l5.  Apr* 
prendere  con  qualunque  ordigno,  e  rete  di  ma- 
glia larga,  ed  esclusa  quella,  che  chiamasi 
paratella ,  le  Pavoncelle  ,  Pivieri ,  Storni  ,  e 
Gambette  ,  con  che  trattandosi  di  reti  appa- 
\^te  ^  vi  sia  sempre  iu  mez^o  là  stampa  di  ta* 
li  volatili  ,  de^  quali  nel  sud.  tempo  è  permes- 
so il  trasporto ,  ^  la  contrattazione  •  L-  geo. 
snri.  del  ifgS,  §.  16. 
18.  Dal  i5.  Lug.  in  poi  si  posson  prendere  eoa 
qualunque  ordigno 9  e  rete  sottile,  le  Torture, 


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CÌAC  CAC       fi 

Qodglie,  fieccaficlìi^  Ortolnhi»  e  altri  minuti 
Uc^elii  di  quéi  che  ai  preodon  in  Estate  >  e 
li'  è  permesso  come  sopra  il  trasporto  j  e  la 
COQ trattazione  $•  If. 

2^  Le  Passere ,  Róndini ,  Rondoni  5  Balestfuc* 
ci  )  e  loro  nidj  si  possoa  prender  in  ogui  tem- 
po, e  modo,  esclusa  V  arme  da  fuoco  nel  di- 
tieto  §.  18.    ' 

2o;  Di  tatti  gr  altri  quodropedi  »  e  volatili  fìon 
,  itientovati  iin^  ora  è  proibita  la  Caccia  tra-^ 
iporto,  e  contrattazione  in  tempo  di  divieto 
pier  tutto  il  Granducato  ,  benché  venissero 
dall*  £stefo,  ed  è  pure  proibito  prenderei  o 
distruggere  i  loro  liidj ,  e  figlj  di  covo  §.  1:9. 

21.  E^  punito    come   Trasgressore   chi   dopò   il 
principio  del  divieto  tien  tesi  dei  lucci,  e  al- 
tri ordigni  d'aucupio  benché  ciò  fosse  id  nna  - 
raenaja  di  sua  proprietà  §•  20.  (1) 

Ì2.  fa  tempo  di  divieto  è  proibito  portar  lo 
schioppo  ;  nei  Vicariati  di  Pontremoli  ^  Piviz- 
tano,  Barga»  Bagnone,  Forloferrajo,  e  Pie- 
tfasanta  si  può  portare  per  difesa  da  chi  ne 
Ila  la  licenza  purché  non  sìa  carico  a  muni- 
tiooe,nè  se  ne  abbia  indosso ,  altrimenti  s' in- 
correrà nella  Trasgressione ,  a  meno  che  si  pro- 
vi d*  aadare  al  padule  5  o  tornare  dalla  Cac- 
cia de'  G>lombacci  con  licenza  del  Giusdi- 
cente, e  ferma  slante  la  N.  de^  io.  Aprile 
lf88.  che  proibisce  il  porto  d*  armi  ai  Con- 
finati, e  a  rutti  poi  nelle  Città,  Terre,  e 
Castelli  $.  21.  22. ,  e  C.  20.  Nov.  1793. 

^ . - — UI!^ L— 1"-" ZI ■     ■       ■ 

(  1)  ^uest*  Art.  proibiva  anche    fuor    del   tempo. 
*  divieto  i  lacci  di  piò   d*  uà  Crino .   La  N,  ag. 
^tt.  1793.  vi  Ila  derogato  • 


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cxenu . 


73        CAC  GAG 

a3-  Le  Guardie  de'  beni  Regj,  o  di  particola* 
ri ,  ne  hanno  la  licenza  dell'  arme  >  posson  nel 
divieto  portare  le  piatole,  e  T  armi  bianche» 
e  mazze  ferrate  ,  ma  non  il  fucile  :  L.  gen« 
sud.  del  1793.  §  23.  (1) 
Luoghi  Q^^  g^u  esenti  dalle  leggi  di  Caccia^  la  Provin- 
cia Inferiore  Senese,  la  Maremma  volterrana 
fino  alla  Cecina ,  e  di  là  fina  al  Mare  ,  il  Vi^ 
cariato  di  Gampigliaj  Kosignano»  Ghianni» 
Castellina  ,  Rivalto  3  Orciano ,  Riparbella ,  S. 
Luce ,  Pieve  a  Pastina  ,  Pomaja ,  Gabbro  ,  e 
Gazzana>  e  l'Isola  del  Giglio  :  il  divieto noa 
s'applica  nemmeno  alle  bandite  private,  ma 
il  Salvaggiume  ucciso  in  tutti  i  sud.  Luoghi  5 
e  ancorché  ciò  si  provasse  non  può  traspor* 
tarsi  fuori  di  essi  in  luogo  non  esente  ,  né  con* 
trattare,  dal  1.  di  Quaresima,  a  tutto  Ago- 
sto ,  sotto  le  infrascritte  pene ,  e  il  trasporto 
fuori  della^  bandita  per  u^o  del  solo  bandita-  ^ 
rio  non  può  farsi  che  con  licenza  del  Diret« 
tore  della  Corona  o  dei  suoi  delegati .  §.  2,5» 
<i6,  M.  23.  Die.  1794*  N.  18.*  Peb.  1795. 
^5.  Il  salvaggiume  trovato  morto  a  caso  ,  o  trat- 
to dai  serbato]  si  può  trasportare  in  teoijpo 
di  divieto  con  licenza  del  sud.  Direttore,  o 
suoi  delegati  che  sono  in  Firenze ,  e  Pisa  i 
Soprintèndenti  alle  RR.  Possessioni ,  e  altrove 
i  Giusdicenti ,i  quali,  ne  daranno  avviso  al 
med.  con  i  motivi  •  Il  difetto  di  tal  licemia 
non  può  esser  supplito  per  equipollenti .  L« 
gen.  §.27.  :  ,       . 

'       ■■    '       ■  ■     ■  II.  ,         I  ,  ■   1 

(i)  La  N.  6.  Feb.  1799.  protrasse  il  fompo  del 
tempo  del  fiivieto  in  qucll'  anno  attesa  la  scarsità 
dolio  carni . 


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CAC  CAO        73 

2&  I  CSoatadini  menajoli  >  e  Garsoai  con  em  I^ìccnw 
coQviventi  non  posson  otteoer  la  liceusadeli' 
arme  senza  il  consenso  in  tcritto  del  Padro- 
ne ;  o  Agente  recognita  da  N(»taro  »  e  te  ne 
£trà  menzione  nella  licenza  $•  2^.  L.  gen. 
{V.  Armi  N.*'  24,  ) 

2f.  Il  Direttore  della  R.  Corona  può  dar  la  li-  Pttcnti<» 
cenza  dal    l5.  Agosto  in  poi   di  rompere   le'**' 
brigate  delle  Starne ,  e  Pernici  esclusi  gì*  al- 
tri animali  $•  28.  (  V-  i  NN.  6.  e  24.)    ' 

28.  Nelle  fiàndite  RR.  non  si  ^possono  infcrodur  Bindit^* 
Cani  sciolti  in  tempo  di  divieto  :  quelli  di  chi 

abita  io  tali  banàiXt  devon  aver  al  collo  un 
randello  in  bilancia  non  più  corto  d^  un  brac* 
eia  $.  29.  (  1  ) 

29.  I  limiti  delle  bandite  private  son  descritti 
nella  concessione  Sovrana  ?  il  banditario  non 
ha  la  privativa  che  nei  propri  Terreni  ^  i  qua-* 
li  saranno  descritti  in  usa  Tavoletta  da  t^ 
nersi  ^fiissa  nel  Tribunal  Criminale  Locale 
§.  3o. 

3a  Le  licenze  di  Cacciare  'nelle  bandite  si  han- 
no perv  spirate  al  tempo  del  divieto  N.  3i« 
Ago.  1769. 

3i*  Le  Bandite  3  e  riservi  RR.  son  enunciati  nel- 
la descrizione  au  nassa  alla  sud.  L.  gen.  dei 
1793»  ;  le  avea  variate  la  L.  de*  7*  Ago.  l8o4< 
coi  tennero  dietro  le  NN.  de*  14*  Feb.  e  lo. 
Giù.  1806.  e  la  C.deV  i8.>  Gen.  l8c6.  che 
trattava  dei  Patentini  di  Caccia  per  le   RR. 

(1)  D  B.  3o.  &ÌU.  i59i-  e  V  E.  25.  Ùìu.  1759.  ^ 
'Mttoponeva  il  padron  del  Gaqe  alla  pena  di  due  " 
Scodi  9  e  un  tratto  di  ^  fune  . 


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u 


^4       CAC  CAC 

bandite  del  Pisano.  Ora  solio  quali  le  fisèò  la 
h.  de'  i5.  Feb.  1793.  colle  modiiicassioni   fat- 
tevi dalla  moderna  N.  de'  22.  Féb^  i8l5é 
32.  Esistotio  delle  II*  del  i639«  (  soQsa  giorno  ) 
per  le  gaax'dié  delle  HRé  Bandite  • 

P"«  «  33.  la  tutte  le  Trasgress.  alla  prfcg*  L-  del  iroS. 

^t .  81  può  proceder  per  loquisizione ,  ma  la  querela 
dei  pub.  o  priv*  querelante  de^^  esser  presene 
tata  deatro  un  mese  dàlia  seguita  Trasgressio- 
ne^, e  T  Inquisis&ione  trasmessa  dentifo  due  me- 
si ,  altriménti ,  è  prescritta .  L^  esser  trovato  ,  a 
veduto  in  divieto  alla  Garùpagna 5  o  nelle  pnb- 
bliche  strade  con  fucile  5  o  Uani  pone  io  es- 
sere la  Trasgressione  sensa  bisognu  di  prova* 
re  come  fosse  Carico  il  fucile  $,  5l« 
34*  La  pena  è  di  L<  ico.  e  T  inabilitatone  a 
cacciare  per  tre  anni  ;  per  i  recidivi  F  inabi- 
litazione  potìrà  esser  perpetua  con  commina- 
sione  di  tre  niesi  di  Carcere  5  ttob  osservaa* 
do:  e  sempre  si  aggiùnge  Id  pena  della  dela«^ 
2Ìone  deirarme  per   chi  manca   di   licenza. 

35.  per  la  contrattazione  e  trasporto  iemplic^ 
di  salvaggiùrne  di  Contrabbando  1  la  pena  è 
di  L.  70.  per  ciascuna,  e  per  volta  è  si  sconta 
colta  carcere  in  caso^  4'  insolvenza  ;  nel  casfo 
di  questo .  e  del  preCed.  Ai^t^  il  Trasgressore 
pagherà  di  più  L.  28.  al  querelante  pubbli- 
co, o  privato,  e  vi  sarà  sempre  .la  peMita 
del  saivag^^iuine  trovato  in  coìtimissufh ,  faói* 

•  le ,  ed  ordigni ,  irettnre ,  beétié  ,  e  ailtri  mea- 
%ì  di  trasporto  :  le  multe  5  e  il  valore  della 
confische  >si  dividono  fra  la  Gassa  d\Blle  mid-* 
te,  e  i  querelanti  $.  33. 

36.  Se  il  Trasgressore  è  un  famiglio ,  BMKnito^* 


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CAG  CAli  ^    75 

'  fé  9  o  Guardia  qoaltnqiie ,  la  pena  è  di  tre 
anni  di  Gónfiiio  nella  Provincia  Ififeriore ,  e  V 
ioabilitasione  perpetua ,  a  più  servire  io  quel* 
la  qaaiitft  nel  Grandacato  $.  34* 

3f.  Inoltre  per  la  Caccia  sul  suolo  altrui  aeaza 
ia  liceaza  del  padrone  la  pena  è  di  L.  25.  a 
5o.  secondo  tthe  ai  tratti  ai  ^Terreni  in  allora 
Mxli ,  o  sementati ,  o  con  raccolte ,  e  di  esser 
legaito  il  fatto  avanti  il  levare ,  o  dop<)  il  tra- 
montare del  Sole  :  la  molta  può  accrescersi 
fino  a  L.  ICO.  3  àe  il  Gaéciatore  entrò  in  un 
Terreno  cinto  scalando  la  chiusura,  e  facén*- 
^?i  dei  valichi-  Inoltre ^  il  reo  e  sempre  te^ 
noto  ai  danni.  Queste  pene  non  si  applicano 
MQsa  la  querela  del  padron  del  fondo  (  1  ) 
salTa  la  prescrizione  stabilita  dall*  Art.  3l. 
della  L.  del  if93-N.  ao.iGio.  I814.  §3.4.5. 

38.  Gognitori  delle  Trasgressioni  sono  i  Tribu- 
nali Criminali  locali  ctie  posson  proporre  pe** 

'  ne  piò  gtrfVi  L.  gen.  del  1793.  §.  35. 

CADAVEBI:  I  Paroclii  devon  facilitare  ailHi- 
nistrì  dei  Tribunali  le  visite ,  e  recognizioni 
dei  Cadan^eri ^  e  la  loro  esumazione  G.  6.  Setf. 
'^777*  V.  Becchini .  Funerali .  Morte .  Sepol^ 
ture  • 

CALENDARIO. 

1.  Il  B.  de^2o.  Giù.  i582.  comandò  Tosservan-   Vnic 
«a  del  Calendario  G/egoriùno .  Storici 

2i  La  N.  sa.  Nov.  1749*  prescrisse  che  l*  anno 
li  computasse  non  più  ab  Jncaniatione ,  ma 
dalla  i^ascita   del  N.   S.    G.   G.  e  dal  1.  c]i 

*         ■         ~i..  II.  .1.  .,     1^  I   I...  .1  i I 

(iVg  per  conseguenza   la  quietanza    del  pa<ìroa 
««1  fjndo  estinguerà  questa  specie  di  Trasgressioni. 


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76        GAL  CAM 

Geonajo,  e  le  ore  di  l&.  in  12.  dalla  nieBB» 
notte  al  mezzogiorno.,  e  dal  mezzogiorno  al- 
la «mezza  notte  seguente,  notandole  negl^  at** 
ti  colla  designazione  d*  antimeridiane ,  e  po«- 
meridiane  ;  volle  che  si  accomodassero  gì'  id- 
rologi pubblici  secondo  la  nuova  maniera  di 
calcolare  il  tempo  ,  e  che  gì*  atti  in  cui  la 
menzion  del  tempo  fosse  contraria  a  questa 
L.  non  si  ammettessero  da  verun  Tribunale  o 
UHizio  sen^sa  la  licenza  del  Segretario  delR. 
Diritto  da  cui  non  si  darebbe  che  per  gì'  at- 
ti provenienti  dall'  Estero ,  o  da  persone  in  cui 
si  potesse  presumere  V  ignoranza  i  il  tutto  sot- 
to pena  di  sospensione  per  i  Ministri  che  li 
^  ammettessero,   e  per  i   Notarì   di   ^spensioa 

del  rogito  pfsr  tre  mesi.  V«  Stampa. 
Calice  Comunità  *  RegoL  partic  de'  34«  Feb.  ^ 

1777. 
CALLAJE  V.  Strade  * 

GALLONE:  NN.  22-  Ago.  1776.,  e  27.  Mar. 
1772.  sol  modo  col  quale  i  Navicelli   devoa 
passare  questa  Pescaja,  e  pene  relative. 
CALUNNIA.:  Sua  pena  t  L.  So.  Nov.  1786.  $  66. 
(  V.  La  Nota  a  pag.  9.  ì 
Malie.  CAMARLINGHI,  e   Cassieifi   pubblici,   Degi* 
^ed"'*       obblighi  de'  Cassieri  pubblici ,  e  dei  mallevado^ 
•M>iishi      ri  da  darsi  dai  med.  trattavano  la  L.  7»  Apr* 
i684«  e  il  B.  11.  Lug.  dello  stesso  annow 
2«  Non  devon  servirsi  del   denaro   della   Cassa 

sotto  pena  di  furto  R.  20.  Ott.  1622. 
3.  Nei  Contratti  di  mallevadoria  si  dichiarerà 
che  la  £dejussione  e  estesa  a  tutte  quelle 
somme,  che  per'qualsisia  titolo,  o  nuova 
branca  d'  esazione ,  venissero  in  seguito  per 
qualunque  ordine  aggregata  alla  Cassa  a  cu^ 


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\ 


CAM  CAM       rr 

tX  Cassiere  è  addetto  M.  20.  Man  1795.  { 1  ) 
4- Della  florreglianza  sopra  i  med^&inii ,  erevi*/VìgiIaB« 
àoQidi  Casm  trattava  ilB.  de'  23.  Settembre  *?'.^!** 

g  visioni , 

1597. 

&  Le  Revisioni  ànnae  saranno  due  inveee  d*  a-     ' 
Ha  come  sì  pratipava  in  addietro  N.    21.  Ott. 
l8i5«.  =  Questa  N.  prescrive  anche  varie  re- 
gole per  la  contabilità,  o  per  la  scrittura. 

61  Quanto  ai  C^zmarZi/ig'A/ Gomunitativi  V.Canir 
inali  iV.  3.  Comunità  •  Cancellieri . 

GAMBJ ,  e  Censi . 

1.  Il'  1.  Ago.  i683.  R.  7.  'Lnp  ^1687.  suIC^tt»-    parte 
Wo  di  Livorno  colle  piazze  Estere .  Storica 

s.  Il  Creditore  deve  almeno  ogni  7.  anni  noti- Interega 
ficare  al  debitore  per  atto  pubblico ,  o  in  tno-  p^^^ . 
Hp  equivalente ,  il  preciso  suo  dare  ,  altrimen- 
ti cessa  il  corso  dei  frutti  fino  alla  sud.  noti* 
ficazione  •  00.  de'  3i.  Ago.  i64l«  §•  2.  ^ 

3.  Morendo  il  debitóre ,  tal  notificazione  si  farà 
agi'  Eredi  deatro  uri'  anno,  e  dentro  due, 
se  il  creditore ,  o  essi  soq  fuori  di  stato  9  sot- 
to la  stessa  pena  $.3. 

4*  La  notificazione  non  è  necessaria  al  debito- 
re, che  paga  annualmente  i  frutti  ,  poiché  ciò 
esclude  la  presunzion  d'  ignoranza  §.4* 

^«  Al  benefizio  di  questa  L.  non  si  può  rinun- 
ziare pena  la  nullità  della  renunzia,  e  di  ciò 
che  fosse  fatto  in  conseguenza  §.  5. 

6.  Le  presenti  disposiz.  astringono  il  Greditor 
Forestiero  a  favor  del  debitore  statista»  se  1' 
atto  fa  stipulato  in  Toscana,  ma  non  astrin- 


(i)Viè  unito  un  modello  di  tali  Contratti 


/    ' 


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fa       CAM  CAIC 

gono  il  Creditore  Statista  a  favor  del  debito-* 
re  Estero  §•  f • 

7,  Il  Debitore»  o  Y  Erede ^  ohe  hanno  pagato  i 
fruttti  non  possoa  repeterli,  atteso  il  difetta 
della  notificazione.  O*  28.  Mag.  1717» 

^.  La  6ud.  notificazione ,  deve  ora  per  forma  im^ 
preteribile,  esser  gìudieiale.  Se  il  debitore 
cui  non  fu  fatta  nei  settennio  la  denunzia  co- 
me sopra  pagò  q^uaiche  somma  in  conto  cU 
frutti ,  il  debito  seguiterà  ad  esser  fruttife- 
ro, qualora  T  A-conto  pagato  in  una  o  più 
.  volte  )  sia  egualor  ai  due  terni  al  meno  dei 
frutti  scaduti  ;  altrimenti  la  scienza  »  presunta 
dal  pagamentp  non  supplisce  al  difetto  della 
notificazione  giudiciaTe  per  far  correrei  frut- 
'  ti  9  senza  che  però  il  pagalo  a  conto  di  frut- 

ti ,  qualunque  sia ,  si  possa  ripetere  ,  uè  im- 
putare nel  capitale  DI*  3«  Setit.  1782»  V-  Can^-^ 
hiali  »  Frutto  del  denaro  « 

CAMBIALI  V.  Camhj. 
Privilegi  1.  Sopra  i  privilegi ,  accettazione  3  e  pagamea-' 
/  to  delle  Cambi  fidi  ^  vi  sono  il  R»  de*  18.  fiov. 

\  1673.  il  R  26.  Apr.  1674.  e  il  R.   28.  Feb. 

1681.  il  B«  22.  Mar.  1682.  e  la  Lett.  de'  4. 
Maìr.  1681.  tutti  emessi  ad  istanza  dei  Mer- 
canti di  Livorno.  Quest'  ultima  Lettera  vuo- 
le che  prima  d' esecutare  i  Mercanti  debitori 
di  Cambiali  si  possano  /i^vvertiro  colla  dilazio- 
ne d^  una  mezza  giornata  »  e  dichiara  che  ur 
vendo  le  Cambiali  V  esecnzion  parata  noa  ai 
può  contraHire  che  dopo  il  pagamento  • 

2.  La  G.  de'  28.  Mag.  1802.  volle  che  per  le 
Cambiali  accettate  dai  Camarlinghi  Comuni- 
tativi)  e  non  pagate»  i  Tvit>^Qa]i  9A  isiaasà 


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ibi  Gredilore,  proooa^figQro  oonfiro  il  CUniar« 
Ungo  e  8QO  mallevadore  pome  contro  o^n''  al* 
tro  de)»tor  di  Can]bia4c)  in  pias^d  di   l^um- 
mercio . 
^  ÌjQ  JLotter^  di  Cambio*,   a  balletti  all'  ordi* 
ae,  tratte  girate ,  o  accettate  oa  non  banchie- 
ri, o  Mercanti  ai  reputano  aeniplici  promeese 
e  non  hanno  Y  Eeecueion  parata ,  ne  i  privile- 
g]  delle  Qiunhiali^  Se  nna  Cambiale  o  bigliet* 
io  all'  ordiqe ,  è  'finnato  da  Mercanti ,  e  non 
Xercaoti  insieme  ^  ne  ha  i  privilegi  qnauto  ai 
-  primi  y  ed  è  quanto  ai  fecondi  nnc^  mera  pb- 
Uigazione  N,  5.  Satt*  l8:|4*     , 
^  le  Msidenze  4^1Ip  Cambiali  dalle  diverse  piaa^  &t4t«f 
M  Toscane 3 e  lEstere  sopranna  pian^  di  Tos-  ^' 
caos  9on  regolate  dalle  ^N*  aa«  Ago*  e  12« 
Sete.  iSi4, 
CAMERA  Qrandncale:  F^   creata  coq  L.  Zi^. 
Oic  l74o«  e  soppressa  con  L«  i.  Dàc#   1777* 
Era  m  Ti'i^i'l^t  di  Finai^a,  e  per  gF  ailari 
in^  Appaltatori ,  ^  \  loro  Bubappaltotori ,  e 
i  privati*  Avea  ginrisdizipn  Civile,  e  Qrimi- 
naie  in  totto  ciò  che  interessava  U  R^gc^Ua  • 
GU  incpesse  Y  Auditor  deUp  Regalie  ^  e  l^R, 
PcM^oni* 
CAMERA  d^Ue  Commuta;  Fu  creata  in  Firen-   pam 
te  con  M*  aa«  Gip»  1769.  che  soppresse  il  Ma-  Seterie»,; 

Sistrato  delU  Parte ,  gì'  UfiziaU  dei  Fiumi , 
Magistrato  de'  Nove,  la,  Congregazione  dei'^ 
l^THiti ,  e  Strade ,  qoella  deU'  Imposision  del 
Valdarno  di  sopra ,  del  Bagnolo ,  de*  Ceppi 
di  Prato  ,de'  Honti  Pi)  foranei,  e  altri  Magi- 
strati  Collegiali,  avanzo  del  regime  Repub- 
Uicaoi^  •  fecondo  ^ues{;o  M.  La  Cojifieja  «ve» 


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8o       CAM  ^  ^    ^     CAM 

giariidizion  Civile  /  e  Criminale  ,  e  per  qii«»- 
8tà  9  v'  erano  la  esea  tre  Auditori  :  T  Econo- 
mico apparteneva  al  Soprassindaco ,  edooi  Blx- 
niftri  •  y •  Macelli .  Tassa  di'  macine  . 

a.  La  L.  de'  22.  Agoato  1782.  soppresge  V  Avt' 
ditore  della  Òamera  9  e  il  Mediatore  delle  Ga- 
use  3  e  gli  sostituì  per  il  contenadoso,  il  Ofa^i 
gistrato  della  Comunità  di  Firenze  che  deci- 
deva col  voto  d'  nn'  Assessore  da  eleggersi  da 
esso  per  due  tersi  di  voti;  V  appello  si  por- 
tava air  Auditor  delle  Regalie  •  Le  Cause  di 
Comonità ,  e  LL.  Pij  fra  loro ,  si  deci^evan  da.1 
Giusdicente  del  Luogo  del  reo  convenuto  * 
mento  V  3*  Un  Regol.  per  la  Camera  è  contenuto  nel 
M.  27.  Die.  1769. 

4*  Da  essa  dipendon  per  1*  Economico  i  ISLàm 
Pij  Laicali  M.  23.  Nov.  1769. 
.  5«  Le  visite  che  i  dì  lei  Impiegati  devoa  fajre 
per  affari  \  e  ad  istanza  di  particolari ,  non 
si  eseguiscono ,  se  questi  prima  non  deposi* 
taoQ  presso  il  Cassier  della  Camera  le  spese  , 
e  r  onorario  dell'  Ingegnere   N.    12.  Agosto 

.    1771.  V.  Comunità. 

CAMERA  di  Commercio ,  Atti ,  e  MaDi&tture  : 
Parte        Fù  «Tcata  in  luogo  della  Corte  di  Mercanzia 
s««"«»«      con  L.  del  1.  Feb.  1770.  che  ne  prescriaee  il 
regolamento  9  il  quale'  estese  le  di   lui    attri- 
buzioni a  tutto  ciò  che  concernerà  la  prospe-- 
rità  dell'  Arti^   del   Commercio,  e    delizia- 
dustria  f  con  giurisdizion  Civile  ,  e  Crimiaale 
•  P^**  questi  oggetti. 

.    2.  U  D.  4>  Nov.  1775.  conteneva  la  sua  Tarif- 
fa per  il  Contenzioso. 

3.  La  L.  7*  Mar.  1778*  le  aggiunse    molte  at* 


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CAM  qAN       8^ 

IrihuuQoi  del  «^ppreeso  Scrìttojo  dell'  ^ooo- 

tt.  V.  Tribunale  Esecutivo. 
^  n  K.  17.  Die.  1801.  creò  in  Uvorno  up'a,!- 

to  Ciwera  di  Goinmèi^cio^  e  ne  deterinjioò 

le  tttnbnauQpì .    , 
GAKE&E  Locande  :  posson  tenere  air  ^aterao 

w»  Tavolette   coli'  ifcrizioae  ;=  Camere  ìcf- 

mub  ^  ma  non  insegne  proprio  d'  Alberghi  n 

«Hw  r.  Aqoila  j  la  Fenice  »  ec.  pena  «5(f^*  3.0. 

per  Tolta  B.  s^.  Nov.  1646. 
CUPI:  Oomuoitì:  Suo  tLef^ol  4e'  uà.  Mag. 

1  Consegna  di  Decima  Idia  .med.  N.  la.  Gen. 

1783,  V.  «imi.. 
CàMPlGUA  :  B.  i€.  Otfc  ,x659.  che  conferma 

tfiftgol  partic.  di  i|ae8ta  Comnnità:  de*  17* 
Gin.  1776. 

^Ì^AmizV.  Sepolture. 
CAKGBLLIERi  C^munitativi  : 
h  Esd^  e  totti  i  Ministri  delle  Cancellerie  són  Nomina 
tittti  dal  Sovfano  ^e  ne  fissa  lo  stipendio. 
**•  23.  Gen.  Ji7f4*  $•.  9^. 
9*  Sisaao  in  nfiuuo  ordìnariaoiente  tre  aani  L*. Esercir 
^  i5.  pie  1777.  "«• 

^'^J^pw^no  «cegliersi  ajoti  sensa  K^Ofcritto. 
*waoo.  iB^  è  ^ro  lecito  farsi  ajotar  prov# 
variamente  pelle  Copie  y  ed  altro  a  loro  spe* 
»,  e  rischio;  taIi,^|oti  non  iianno  firma,  né 
•«rattese,,  né  diritto  d*  esser  considerati  per  - 
gì  ioifiifghi.  Il  Cancelliere  impediito,  o  as- 
mte,  se  a^n  hii  Ajpto  di  R^  Nomina ,  si  rim- 
gj«ia  dal  Notare  Civile  dijl  Tribunale ,  o  dal 
^f^^f^tti^  e,eo  jlfefli 9on  v^ion  c^  iare^ra- 
2>w.  i  P 


L-LA  '  .        '        -^  Digitizedby  VjOOQIC 


83        CAÌ^  ^  C5AN^ 

tis  converranno  della  rimunerazione  col  rim- 
piazzato •  Ogn'  anno  a  Die.  i  Cancellieri  ren- 
don  conto  al  Sen.  Soprasindaco  della  condotr-* 
ta  3  e  meriti  dei  loro  Ajuti  r  propongon  al  mer 
desimo  per  i  posti  vacanti  di  Ajnti ,  e  Copi- 
sti .  I  Cancellieri  istruiscono ,  e  dirigono  qne-  ' 
8ti  A]oti  :  non  son  obligaiii  ceder  loro  veruna 
parte  dei   loro   emolumenti  ;   ma   occorrendo 
gite  abbnoneranno  ai  med.  le   spese  ^  vive  da 
fissarsi  una  volta  per  tutte  •  T  Ctt/ic^Z/rerr  pos- 
son  sospender  gU  Ajuti  con    darne   parte   al 
Sopl-asindaco  ;  se  Y  Ajuto  esercita  la  Procura 
non  può  esercitarla  per  gli   atti  da   farsi    o- 
prodarsi  nella    Cancellerìa  G)mtinitativa  M. 
6.  Apr.  1778.  pub.  con  C.  de'  2ù.  d. 
4*  I  Cancellieri  non  devon  percìper  ■  mills   per 
i  Mandati  di  pagamento  a  favore   dei   Sala>- 
riatì  Gomunitativi  •  G.  12.  Mag*  1779* 

5.  Per  r  esercizio  delle  loro  funzifmi  devon  re- 
golarsi secondo  le  IL  de'  i6r.  Nòv.  17^.*  che 
son  divise  in  §$  4^^* 

6.  Essendo  in  gita  non  devon  fermarsi  in  CSa^e 
.particolari ,  ma  all'  Osterìa  G.  2.  Gin.  1784* 

7.  Il  M.  8.  Apr.  1782.  contien  la  Tarifta  dei 
diritti   che   posson   esigere  negl'  atti    per  i 

*  particolari.  ' 

8.  E^  loro  proibito  esigere  o  accettare  diritti 
maggiori  3  o  diversi»  o  regali ,  sotto  pena  del- 
la perdita  dell'  impiego*  M*  sud.  §.3. 

9.  Devon  dar  ricévuta  inopie  dell'  atto,  delle 
somme  che  ritirano 9  e  se  non  si  tratta  di  ri- 
lasciare atti,  la  ricevuta. si  darà^ separati^ ,  e 
senza  spese  ad  ogni  richiesta,  fin* a nuov* or- 
dine prenderanào  nota  di  tutti  i  loro  emola* 
menti  §.  8.  9*^  lò. 


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CAN  CAN:      83 

iO^  Devoa  far  vedere*  ai  mallevadori  dei  G»- 
mstlinglii  ad  ogm  richiesta,  le  carte  con- 
cemeotì  T  ammijustrazione  di  qaelli  C  19. 
Olt  1786- 

11.  I  Cancellieri  che  non  rimettono  il  'saldo  den* 
tro  tw  meti/dapo'  spirata  1'  annata  Economi- 
eà,  jncorronlà  penale  di  L.  ì7.  per  -giorno 
£  ritardo  :  inoltre  si  manda  alororspese  un 
Saponiere  «  compilare  il  saldo  .^  £•  proibito 
ai  ftoirvedi tori  1** accordar  pròroghe.  I  Ca- 
marlinghi morosi  a  rimetter  il  saldo  si  co- 
stringono a  tepore  àA  M.  de'  12/Sett.  17S6. 
4X1  éZ.  X'iig.  i8o2.  e  28.  Ago..  18^4. 

12.  La  G.  de'  7*  Gen.  i8c6.  attribaì  ai  Can^ 
cèUàeri^AAJlìùWDkìnoy  e  del  Pisano,  la  pri- 
-ratira  del  nogitoria  materia  di  liiv^IIì  diCo- 
mimità  (  1  )  V-  "«La  lu  del  Notariato  da'  il. 
Và^'\%x&.  Gap.  1.  $•  5.  ' 

]3^  Y  Cancellieri  devono  ogni  tre  mesi  rimet- 
ten  ^a  Gamera»,  e  qoella  aila  Deposito  ria 
lo  stato  delle  spese  fatte  colla  Tassa  di  Be- 
deasione  C   18.  Ncrv.    i8]:5«  •  .  . 

14*  La  Gomiinità  somministra  il   quariiare.  al  Quanic- 
«  Cancelliere ,  o  ne  paga  per.  Ini  la   pigione .  ^^j?  ^ 
CL  18.  Ott.  1791;  ! 

}5.  fet  il  mantenimento  dei  mobili  della  Gin- 
oeiietia,  e  4eL  loro  quartiere  si  passa  ai  Can- 
cellimri  il  tre  pbr  toc  del  valore  di  cesi. 
C  17.  Nóv.  1784. 

1&  Da  IL  pub.'  ìoón  C*  io.  Iiug.  1792.  anmen*  Stipendi 

^  ^  '       .  '  ,1       ■         ■ 

{'1  )  Secondo  la  N.  del  1.  Mar.  1^85.  non  avèan 
v^na  privativa' 9  Aia  dovean  riveder  la  minuta  del 
Cioiitratto  per  interesse  della  Cionlunità . 


^^   j^  ^    '  r  '"  Digitizedby VjOOQIC 


84^      CAV  CAN 

tò  le  provvisioni  »gr  Ajati  Resideiiti  ck  Im> 
Ì40.  a  L.  9S0.  s  Agr  AJQti  da  L«  4^^^^ 
^oo.  ai  Gctpkti  da  L.  4^0.  a  do4*^ 

Sindi-  IT'.    La  L.  i5.  Die,  1777,  regola  le  Ibnno^fel 

*"®'         Joto  nniacato. 

18.  Devoa  firesentare  anoke  il  Certàioato  del 

Seo.  Soprintend.  del   Ittonte   GomoBe  €•   Zc« 

Lua^«  ;i8o4.  V.   ComunUà  «  JFiVeò  •  LiM  Par^- 

rocckiali  •  Protnncia  lnfkrwr€ .  Sal^  « 

GANCEl^miRI  Ve$coTÌti  V.   CurU  Ec^lesi^ 

stiche .  : 

CANI  :  Il  B.  22.  Gen«  1607.    prtDibiva  iatoln- 

Furti.       re,  o  nascondere  Cani  da  Caccia^  o  di  /.prt* 
gio,  pena  la  galera  a  vita^  .^     - 

Idrofo.  2:  £^  peroiesflo  uòoidere  i  CUbsk  vaganti,  j6*Baa 
mm  col  padrone  3  o  noa  Ivaano  xL  OaUott  ^  o 
eegRO'3  o  randello:  quel  che  sìdn  stad^mom 
da  Cani  arrabbiati  ti  posion  odbideDd  helidkè 
siano  col  padrone',  o^abfaiano  talisegni.  I  Qriii- 
sdirenti  ikraiiÉo  nccidere  aumaloieBte  ì  Cmù 
Vaganti  nel  Dio.  Gem  Log*  e  Ago.  e  in  ogni 
tempo  quei  dei  paesi  over!  atesse  3^aia  lia 
Cane  ìdroibliò  o  sospetto  tale  procuralido  che 
i  padroni  non.  li  Qccaltinò<fG«  2S«  Otk  l-jF^é* 
C.  18.  Sect.  1759.  e  C,  161  Nov,  1787^ 
3.  Alla  prima  notizia  dell'  esialeaaa  Aìàdmi  ax- 
rabbiati ,  o  sospetti  di  rabbia:  il  Giuadidteia 
li  farà  QÒoid«rt>,  veriiioandff  -soiaintìiiM  ebe 
SODO  stali  morsi  da  un  Cane  ,arrablHaft>  o  *>- 
spetto  di  Nbbia,  s&oìk  attemiertorla  premessi! 
di  tenerli  legati ,  o  d'  altre  cautele  offèrte  dai 
pa«lrOnÌ3  essendo  meglio  che  perisca  un  0$na' 
,che  si  propaghi  il  fiagel^  dell' Idrò£jtbia#. 
C  16.  Nov,.,i778. 


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Goògle 


OAN  CAN        85 

4*  ^r  r  avt^rienatneoto  O  tkcciabne  dei  Cani 
•Bei  stuì*  càMÌ  y  non  si  paga  ingV  Esecutori  che 
1»  tpesA  ddlA  polvere ,  o  dei  veleni  eisetido 
tiò  im  loro  dov«re  G*  29»  Magi  if^ii*^  (1) 

5.  l  Cmi  dtvoa  avet  il  Collare  col  nem«  del 
jmprieUrio  ì  nofr  si  devoa  lastiar'  vagare  5  e 
ttioo  si  poaion  Oondarre  che  legati::;. «[nei.  da 
mrdia  «i  poM>a  tenere  sciolti  di  notte  N. 
io.  Ago.  iSdi  $*.i»  i2»  3.  4* 

6.  la  ^so  (ìi  contravveniioae  si.  i9ci3Ìderanno 
dagr  Iseootori  )  e  il  padiront  pagliara  loto 
L  f.  por  Cùn0  §.  &é 

7*  0  padroiiò  à^  oDl  Cane  idrofobo  $  lo  uoeidérà , 
dlddeaBiirìeril  dootiso  24*  ore  al  Ti^ibmiale , 
pena  la  oatoere  «omo  appresso  >  e  i  da&fii  :  è 
h  stèM>  se  divieti  idròfobo  oa  Cane  lasciato 
i^agare  $•  6* 

8*  Io  sieiBO  obbligò  v^  è  per  il  padton  di  Utre 
hmàt  mòrse  da  Cune  idrofobo  :  se  soh  di 
gr^  preaao  sì  posson  tiener  custodite  io'  kio- 
go  chiuso,  pre^  la  dod.  dennoKia»  sotto pe- 
te  4eIIa  earòera  ad  arbitrio  della  Potestà  £- 
^mumea»  0  dei  danna  $•  7* 

9"  t  parénti  di  peiionà  morsa  ()a  bestia  idrofo- 
^  ìtk  terrranno  Ituigamente-^  custodita  9  e  la . 
<tM!iiiftieraiitio   aì  Tribunale   perchè  f  invi-  ' 
^li  $.  S« 

^  Gàiobqoo  sia  inteso  d^  uno  dei  sad.  casi  ne 
darà  parte  al  Tribunale ,  sotto  pena  della  ear- 
tere-di  polieìa  i  o  ^esto  provvederà ,  si  ter- 
A  infi)rmatO  delle  più  minote  circostante ,  e 

(i)  Deroga  «Ile   CC  .  de'  i5.  e  18?    Nov.    1788- 
^  «ssgnaraao  fino  in  ott  paolo  per  Cmnf . 


-x 


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86       ,CAN  CAR 

ne  darà  parie  ai  soperiwi ,  e  ai  Giusdiiieati  ' 

limitrofi.  $.  9. 
11.  I  M<'i3si^  ed  Esecatori  invigileranno  ali*  os- 

BGtvauispL  di  questa  /L.  e  faranno  i    loro  rap- 

p<>.rti  péna  la  perdita  deU\  impiego  J.  IO- 
CANONICATI  V.  Benefit;  .  .  . 
CAPALBIO  :  Esenzioni ,   e   privilegi  per   ripo-^ 

polare  quella  Terra;  de' .18.  Mag.  lògc. 
CAPI  di  Dipartimento  y.  Córte  di  S.  Aé  ì.  « 

jR.  UfSuj  puhblici» 
CAPPELLANI  de' Corpi  Militari.   Il   M.   de* 

22.  Die.  1774*  conticiie  na  regolaroei^to  ,per 

r  esercizio  delle  loro  funssipni,  modo  d^^an»- 
''^    *.     minisfirare  i  SacramentL,i  di   tener    registro 

delle  nascite,  morti,  e  mai^rimonj  ec*: 
CAPB.E:  Spetta  alia  Comuoitù*  il  darla  licenza 

di  tener  Capre  a  pascolo  nei  propr)  beni  C  39. 

Oem  17S2.  e  25.  Giù..  i79Si*  V.  Pascolo. 
CAPRESE.  Comunità   RogoU    partic.    de'    25. 

Gio.  1776.  ..    i 

CAKBONAJ  V.  Legna.  Lktorale. 
CARCERI  Un   E.  del  iSSg,  (  senza   giorno) 
Pcrre        ordinò  clie  il  maoteaimentp  de'  Cof^cerali  as- 

«oloti  «fesse  a  carico,  del  Calunniatore    si*:  era 

confln-onatopercalonnia,  altrimenti  del Ui«co« 

2.  li'  Q.  ìd.  Sctt.  i^G8.;te^lava  ilregioiEadel- 
le  Carceri  .  .^ 

3.  Xit  C-  29.  Lug.  176711  volle  elio  la.  raeioiiè 
del  pane  si  fissasse  non  secondo  il  prezzo -che 
è  .vario,  ma  a  once  £i8«ai  giorno  /pe:r  Gai- 
rerato*  .  *     t 

Carceri  /p  La  L.  2.  Giu.  1770.  Contiene  un  Eegol.  per 
^  Kt..i  i      1^  Carceri  Claustrali.  Secondo  essa  e    neces- 
saria r  approvazione  Sovrana  per    ogni  car- 


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CLAR  GAR        87 

«mito  9oUo  la  pena  del  Carcere  privato  per 
i  Soperiori  cho  aoajle  demolÌMero  dentro  due 
mesi  dal  preso  possesso  :  sono  soggette  e$se , 
e  i  detenati  alla  vi^ilaoaMi  della    polizìa  ,  p  ^ 

lUe  visite  dei  Ministri  Reg) ,  come  le  Car- 
ceri pubbliche  ;  £d  ogni  reclusione  deve  dal 
soperi&re  parteciparsi,  al  Giusdicente  coU^  in- 
dieaaioiie  dei  nomi,  e  delle  caose. 

&Le  Uj.  3c.  Sètt*  177^»  §*'^7*  ^  ^*  Geanajo  B^5>nne 
1774*  §•  3i.  raecoftiaodano  ai  Giusdicenti  le  ceceri . 
fi^oeafci  visite  delle  Carceri  per  la'  loro  ea- 
mAy  ^  «ioureasa»  e  ordioa  loro   ^i   i^ender 
sosto  cteUe  riparaaioai  necessarie»  in  caso  di 
s^l^^eosa  delle  Comunità  nell' esegnirie . 

i  1a  .O.  iZ.  M^x.,  1783^  d^tie  in  aceollo  ai  so- 
prastanti il  inaateni mento  degli  strapunti ,  e 
eoperto  per  Inventario,  e  stima,  coli'  obbli* 

fdi  consegnarli  al  successore  nel  modo  che 
Gomooità  gli  cónsegnaron  loro  . 

f*  Ai  Soprastanti  la  G»  17*  Feb*  1785*  assegna 
il  qaartiere  gratis  nel  ìiocale  delle  Carceri , 

&  La  N.  il*  Mag.   1806.  ordinava  ai   Ginsdi- 

.  cerni  die  eliurgivan  un  Carcerato  di  parteci^ 
{ame  il  nome ,  e  cognome ,  e   giorni   in  cor , 

..fn  stato  in  Carcere  al  Cancelliere  della  Co- 
awoitlk  perchè  esigesse  il  rimborso  della  sjie' 
m  di  Titto  ec  ^ 

^Ua  nuovo  RegoL  ffcn.   sulle    Carceri  è  stato 

«'fnb^li^  Geo.  i8l5.;  vi  si  tratta  =  del  ma- 
teriale delle  Carceri  s  •  Della    loro  espurga- 

..  doi|^9  e  altre  pratiche  sanitarie,,  e  di  poli- 
iàa  ^  Della  custodia  dei  Carcerati.,  ed  emp- 
lÉmexiti  esigibili  da  essi  =  Loro  vitto  =  Letti 
sCora  de'*  carcerati  Infermi  =  Servizio   Ré-. 


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tìi       GAR  QAH 

ligioib  deile  capcéri  n  Fornitore ,  Conti  j  e 
Pagamenti  »  £lemo8Ìii«  9 .  DkfMisisiom  gè- 
aerali  « 

10.  La  N.  28.  Greti.  i8l5.  doaèieM  le  eondiaio^ 
ni  per  ia  feràkura  ^  del  vitto,  ('l  ) 

11.  Le  GG.  !»3.  Seta  e.  5ì  Ott.  l8l5.  riguarda- 
ne le  Imbianeatiiret  fé»  iei«^BÌo  dei  careermtté 
V.  Condannai  4  Strfiejui' *  Msetwùiou  pefsa^ 
naie.  Fuffa^  J?eue /- 

CSARKSTIA  :  Io  ({uelia  del  iSgo.  eeor  S.  de' 
l8.  Ago.  furok>  eàpnlsi  i  Foreetìetì* 

2.  La  ,G.  del  K  Otte  1782<  dieUe  varie  iBtroaio- 
ni  ai  CriukliceflÈi  per  la  peaoMir  di  qooiP  an- 
no,  per  il  0Oeceniodei  po^reri,  e  per  impe- 
dir la  romita  dUeff  qiieittiamei  foreslitfrì^.  V« 
Caccia  N.®  23. 

CARNI  V\   M0SÈÌMmi.  Comunità,  teneri  Fru^ 

1.  Le   Lhé   i5v  Nòr.    16911.  «  99.  Ndv«  1742. 

proibiirano  lo  ooRtvattesioni   delle  cùrni  di 

beró»  morte  da  morte   satovale^   iottq  va-* 

rie  pene 
GARMJONANO  Goitodajtà:  Reg^  jjorftie.  de' 

a5.  M«g.  177^ 
s^  Condegna  di  Dècima  albir  mtdé  N^  }|.  Sott? 

CARREGGIO)  ^    e.    ^ 

CARRI  )  ^-  '^^'^^  • 

Parte    CAR'Ffi  da  giuoco  :  il  Bi  S»  Die»  1619»  lo  eot* 
S.orica.      eppoao  al  Bollo. 

24  QoegtiV  fu  poi'  regolato  dftUe  leggi  9.    Die. 

■>  ■     ■  .Ili»  I    »^— .^^ni^—i »  mi.    ■  ■  ■  i^M^^ 

(  i  )  Per    r  aff^indicanone  di  tal   fqrnitara    del 
Iftté.  e$iste  H  N.  de*  23:  Sett.  18 15. 


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<&A  CAB       «9 

t  loL  N.  dt"  if*  ÌHkg.  lAl4«  MOimà  pl^tvi« 
flOria«6ùfté  lo  carte  dèi  jmmiK»  Ckrvono,  ap« 
]!iicaiidi>  km»  il^  dìtAlo  di  BOÌI0  che  u  jM'ci* 
pom  a#t  179S.  fMiMMé  ^  tendevo  iottóMt* 
te  eondsMni/Ie'  CktHm  già fiil^^victtCe^o  bol- 
late »  è  etmiéirvè  É*  i^  tmo^^ofdioe  te  prìAti- 
tm  «t  Fal]a>l4MiiH  allorét  eiitlrati  (1) 

5.  La  N«  ift*  IV)i^  >;«8o»  abeli  qtiaste  fil«g^lia 
an  Territorj  di  JBarga  5  e  fbHoferrt^  per- 
Éietfeeàde'tarfhel*  euMr  Ettwe»^  «ak#  1»  L£. 
sa  i  gìiieéM« 

d  La  N.  7*  tèhi  i8toft  deteradlM  il  medb^  A 
q>eiir  per  eraaiiteW  earte  BiDeife  V«  Gf »oeA»^^# 

CARTIiKE  V.  Cerni . 

CéSA:  dt  CiatMMieiie!  l^à  klìHkiiM  daQa  K  4* 
Ago»  178^5  elle  ne  &n£^  it  liegol;  e  fl  Mòdo    Parte 
di  fétAnàttn  i  gie^attl .  S<»»'« 

S.  Ìa  07  A  San  if8^  velk»  cbe  iCiti*diMfitt 
oei  Decreti  -eoi  yiaU  cdtìdi<mMif  atioatamd  ad 
fttenri  redoaO)  dìclùarìuMeio  5  se  dcMmimfàii- 
leMflo  k  Atajgfia^,  o  là  CksiMk  É*  e  ihr  qM^ 
eto  eaie  nnktero  la  f        ' 


ftdé  di  pèi«i1ià  d  di'  mi- 
miàUUOir  é^\  MagiiCMio  Gomtfai«al^iYO  ;  il 
tottotemnieaCe  eo«t«v«  £»  tSé  iì  mese. 
8à  1a  CL  19«  Set«4  17M;  ¥ette  ahe  «e  la  ibini- 
glin  ookrpeteva  «pendere  )ì  AttnteaeM^r^  alal- 
ie Q^iimiiitè^. 


fi)  Per  r  I10Q  ritenaioae  o  vendita  di  Carte  aon 
IwNlate  la  pena  è  di  Scudi  10.  il  mazxo  »  e  non  mai 
piò  di  Scudi  l5o.  :  si  divide  fra  V  accusatore  e  V 
▲amu&istraàone  L.  sud.  del  1780. 


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9©       tJAS  CAB 

4«  La  G.  6.  Mag.  ifi^^vdOB   che  Crìutdicenll 
rimettessero  in  copiai  Decreti  al  Gommìasa- 
rio  di  essa  ienunciando  i  motivi  5  e  se  il  coi:- 
.  rigeado  dovea  iDanteoersi  da  se.^  dalla  fami- 
glia, o  dalla  GoniQQÌtà;  in  qp^t' oltiino  ca* 
m  si  do?ea  dirne  il  nome  »  e  la  Gaocelleria 
cui  era  piogge tta.   Non  vi. si  potean  mandare 
persone  invalide,  o. incapaci  di  lavorare. 
5.  La  d  29<  Die.  1787.  incaricò  i  Giosdioenti 
dell'esazione  delle  somme  dovute  al)a  Casa^ 
dalle  Gomunità. 
&  Le  GG.  del  i6.  e  dc.  Xngr  1791*   riguarda- 
vano le  spese  d'  accompagnatura  é 
GASA  di  Réfqgio  V.  ]lfendic(Mi.  - 
jCASALE  Gotmuni(à:  RegeL  partii  df' 17.  Ciò. 

GASfiLUNA)  e  Torri:  Gòmnnitìir  Kegol  pax^ 
tic.  de'  a3.  Mag»  1774. 

à.  GoDsegna  di  Decima  N*  i8.  Sett»  1781* 

GASI  riservati.  La  G.  4*  Cren*    178^.    invitò  a 

^    Vescovi  a  delegare  ai  Parocki  la  facoltà  d* 

.    assolvere  dai   uie4* 

GASSA  delle  multe:  è  creata  per  in4ennieBar 

.  le  persone  lese  da  delitto  che  non  posion  esser 
indennizzate  dal  reo  per  fnga^  mieerabilità  » 
o  assoluzione .  Essa  paga ,  secondo  le  eoe  À>r- 

.  ae  9  pnrcbè  la  sentenza  dichiari  che  i  danni 
.  son dovuti 3  e  li  tassi .  e  il  reo,  se  v^  è,  aia 
Atato  escusso.  L.  So.  Nov.  1786.  ^  4^ 

2.  La  Cassa  ha  azione  contro  il  reo  per  ciò  clie 
pagò  per  lui  sopra  i  beni  acquistati  dòpo  ist 
condanna  ,  senz'  attendere  altre  eoceasioiu 
che  quella  di  prelazióne  opposta  da  terzi ,  de, 
decidersi  ai  termini  di   tiigione  L.  3o.   A|;o* 

'  1795.  §.  26. 


/ 


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Qi£  CAS       91 

CASSIEBJ  V.  Camarlinghi^ 
CASTAGNETO  V-  Gherardesca .. 
CASTEL  Fr«Q€o  di  aopi:a*   Ck>ii]iioiti  :  Kegol. 
partir,  de'  iS.  Febb.  1773.  al(ro  de'  23.  ]|[ag« 

2.  GDBsegna  di  Decima  N.  i5.  Geo.  1782. 
CASTEIi    FnQca  di  sotto:    Gomuoità   RegoL 

V^fcic.  19.  Die,  1774* 
CiSTEL  Nuovo  di  Val  di  Geqioa .  RegoL  partic 

di  quella    Gomooftà  ^e'  9.  ScJ:t.  1778, 
CASTEL  FOCOGNANO  Comuaità  :  lUgol.  par- 
tic,  de  26,-  Ago^  ^776.     ,    j 
CUSTEL  &  Niccolò:  Gonvonità.  RegoL  partic* 

de'  5.  Sett.  1776. 
CASTEL  FIORENTINO    Comanità .     Regol, 

partic.  23.  fflag.  1774. 
2.  Gonsegaa  di  decima  N.  i5*  Ott.  1781. 
CASTELLANI  V.  Littorale. 
CASTELLINA  :  Gomonità  :  RegoL    partic  23« 

Mag.  1774. 
&  <^neegaa  di  Becima  N.  24*  Nov.  1781. 
CASTIGLION  della  Pescaja  E.  3o.  Giù.  17&7. 

per  la  cooferv^tsione  del  Canale  di  Castiglione. 

2.  N.  12.  Nov.  1755.  e  due  MM*  20*  Apr.  1768 
aolia   pesc^  iq  quel  Lago . 

3.  IL  3i.   Ago.,  1768.    cbe   proibisce   la  .pesca 
loogo  il  Littorale  di  Castiglione  • 

4*  M.  3i.  Ago.   1768.   clie  proibisce   far  fieni 

nel  Lago . 
5.  N.  3i;  Ago.   1768.    che    proibisce  la  pesca 

nella  {"iomara  di  Castiglione , 
&  N.  1.  Ago.  1775.    sulla  conservazione  delle 

Saline  d^  Castiglione ,  e  loro  adiacenze  • 
CASTIGLION   Fiorentino:   ComuniLà:   RegoL 

partic.  de*  14.  No/.  1774. 


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ga       CAS  GAV 

GASTIOLION  Ubértìni  Gomuiiità:  R^^gI  p*f ^ 
tic»  de*  i©i  hùg.  iffàé 

GAStROGAROi  Sua  fiera;  e  jirivìlegf  ^  egM.. 
B*  1^.  €titi«  1618. 

CATECHISMO:  I  Vescovi  ìocnlchefMaa  al 
Pbi^Qtdu  ^  f Qsegnario  al  pMolo  poiché  utrtii* 
•ee^  nelle  regole  <iell«  erùftiaaa  ffioaiieia)  ed 
è  preferibile  a  queUe  PMrecHekecke  noo  ft*ui- 
t»Àlt)ii0  <klkt  maggior  parte  degl*  Uditeri^ 
hoQ  servono  che  ali*  paere  di  dii  to  fa,  prò- 
dacoAcr  «fealéhe  volta  uà  paMeggiero  ìémì- 
mento ,  e  mai  irendoW  elU  le  ascolta  mi- 
gliorr  Cb'iMjiafli  ^  o  miglìmfi  Gtttadiid  G.  if  « 
Geo*  I78ÌÌ*  V*  Doti  é 

Cattura  \  V«  Arresti.  Oórt0 é  MsecUsicfi^fM^ 
sonale  é  Procèssi  criminali  • 
<3^Q,e  GAUafij  V«  Protédura  «  Aeserkti  é  3VmiJAÌ  •  ^i- . 

'^'     1.  AUorefcè  k  mia  cauta  «letegata  M^ìMefiMo 
colla  formula  „  faccia  .sommariaméafea  dénga 
5,  stiMpito  di  giudlgio^  le  dichitfranoai  che  eott- 
9,  i^éngòiio  alia  Ikuotia  giuatÙBÌa ,  o  aatmiAÌ6t^i 
)i  pronti»  5  e  iotirmarià  giaatiaia  ^^  e  altm  simi- 
li, è  diretto  al  Tk^ifcuoale  che   sarelrike  eoit«* 
petente  in  quella  cansa^  oca  ixUpoHaiulil  dé- 
l^gtfarioaev  ma   eccita  eolbuito  ¥  aMIsio   del 
giudice,  e  hi  causa  deve   rigwnniarii   éeme 
ordinaria  e  ned  come  delegata  4  R«  stt  Aprtte 
1/71.  G.  8«  Apr.  iffi. 
2.  Secondò  la  !«  de*  lì.  ]traf4  1^8^  $.    4'  ^^^^ 
Somma-       sommarie,  pettorali,  e  inappellabili  le  emuse 
rwortii      1^^  sQperiori  io  merito  certe  a  h»  tùor 

3*  Secondo  la  R  3.  Sett*  iSà^.  eran  pettorali» 
qnelle  di  merito  non  snperiore  a  L«  70^ 
'         4«  ^f&  ^  lo  stessj  V.  Apf^loé 


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UnBSffaS  M  Sarto:  GV  Agenti  di  Giu«ei- 
sìa  devao  daanoaiare  ai  Vicar)  la  ^avidan* 
sa  di  dmae  wnnmrìtati^^  o  noo  coll?iveq^i 
^  màtito ,  aotto  pena  di  Scodi  .«5*  CSarwìre  » 
#  uhitriom  II- Vicario  &rà  ciiaiie»  o  cbìama- 
fi  la  daaoa   dà  rigoaxdi  e  j^^retetta»  che 

!  aoao  «acoaiai^  ipv  MlvarJe  la  riputaaione  «  ae- 
coado  lo  atato  9  «  coodiaioa  deUa  iaioigUat 
Ari  vorifioar  la  jpravidansa,  e  qai^di  esiga- 
la dalltt  med.  il  mallevadore  idooeo  di  eoo- 
«erran»  U  porto^  e. di  darne  diicarico  jeai^pie 
«Uà  ^Mifciaia  »  «otto  le  peoe  che  icomminerà 
•eoQodo  i  casi  C  25.  Log.  1701* 

CèYALmBd  y*  iloci^i.  QrdiM  di  S. befano 

CAYAUU:  U  B.  2c»  «Hip.  i5gu  proibiva  ial- 

■itfarc  il  flMrcliio  d'  uoa*rasaa  autto  pena.di 

flcadi  io.  per  Cwallo ,  e  della  perdita  di  essi 

e  di  riioMre  varob]  fUai  sotto  pena  .di  Soor 

idi  1<M>4 

s.  i  BB<  li.  ]br«  1^.,  a  la  F.  ^  JUfiggio 
iS^  proi^roQ  oa£rarre  i  molile  Cavalli  io* 
dmni .  Qaaoto  ai  duoli  fa  revocata  *^coq  .B* 
^  Ott»  ifl9l.  e  €oa  £•  17.  Uar.  ,1614.  V« 
Saaiiami.  PoUe^ 
QA?^xìSUgk  4i  poisoa  oprir  eai/a  di  Terra» 
<shin}a ,  Sassi  ^  o  altro  niafteriala  seoaa  licen*  Abra- 
sa del  €rÌQsdioeate  che  1*  darà  grffùis .  dopo 

'-^saani  aasicorato  colla  visita  del  Prov.veditor 
di  Strade»  che  non  poò  aoocere  «Ila  Strada     ^ 
H.  2U  Ago.  1787.  §.  I.  2. 

t^'ÌM  iicenza  è  necchsaria  par  T^seavaaieoedi  Bccavi- 
^aéUe  già  aperte  :  il  Giasdìceate  la  può  so-  ^^°*  ' 
apendere^   in  caso  di  r]pfericoIo  di  rovina»  o 
smotta  $•  5. 


L 


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94^      CAV^  .   CAV^ 

5.  I  Provveditori  di  strade  ogn^  anno  nell' Ago- > 
~  fito  visiteranao  tutte  le  eai^e  d^Ua    Goitiuoità» 

,    aperte  presso  lè  ttrade^  RR.  o  Gomunitative  ^ 
e  i^e  rimetteranno  la  relazione  al  Ginsdicen- 
te  che  proibirà  nel  sqd.  caso  1*  escavazione  . 
^  Il  Provveditore    a^  fine  d'  nfizio  ncfn    avrà  il 
Benservito  senza  il  certificato  del  Giu6di<^ii- 
te  per  questa  visita  annu^^le  §•  4' 
4*  Esso ,  e  i  Mèssi,  devon   in  -ogni  tempo   de- 
nunziare al  Giusdicente  gli  sconcerti  che  se- 
guissero relativamente  *alle   caue  ^   e    quelli 
verificarli,'  anche  coti  accesso  se  occorre  ,  e 
provvedere  §-5. 
Góifoii-  5.  La  N.  de'*  23.  Btar.   Ì8è6/  contiene   no  ire* 
°*  •         golamento  pei^  le  cave  di   Pietre  della  Gol- 
foiina  e  sul  gettò ,  e  scàrichi  delle  mederàme 

6.  Le   cof^é  si   visitano  annualmente  dagl*  In- 
pi^'-       generi  delle  Strade:  .essi  ne  rendon  cónto 

al  Provveditore  deir  Ufizio  di  Soprintendea- 
'  za  comnnitativa ,  e  al  Gi6sdicente  $•  7.' 

7*  Tutte   le  ispezioni   si   esegoiscon  gratis  dai 
sud.  Impiegati  *$•  8^  (  1  ) 

8.  Per  P -aperture  di  cat^  pressò  Strade  RR.  o 
?ene.  Comuni tative  senza  licènza^  è  per  la  prose- 
guita escavazione ,  la  pena  è  di  Scudi  &  per  - 
volta  a' favor- dell'  aécusàtote,  oltre  i  danlii 
fatti  alla  strada  t  0on  tenuti  solidamente  V  Im- 
presetrio  dell'  escavazione ,  e  il  padrone  del 
suolo  §.  €.  V.  Miniere^  Pietre  dure . 

.(  1  )  Vi  sono  uuite  aloune  JI.-  per  le  visite  •  9"®* 
sfa    Ij.  è    riubidiuata  in    osservanza  colla    G.    'io. 
Ott.  I8i5.        .  ' 


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C3BD  CfEN       ^' 

CEDOLE,  e  JUgliétii.  Y.  Nùtari.         - 

CENCI,  e  Carnicci 

1.  U  Estraiione  di  essi  fo  proibita  da-  prima   Ecti»- 
ooUm  P.  1.  Lug.  l5f4. ,  col  B.  27.  Mar.  i62«.   *'*"*^ 
e  coi  R.  i3.   reb.    1646.  L'oltimo   contiene 
delle  ilispoeis*  sulle  Cartiere  di  Colle  • 

&  Ia  proibis*  lu  confermata*  colla  N«  5.  Apr. 
1788/ 

3w  la  N.  527.  Die.  I792.  $.  i3.  tenne  ferma  la 
stesta  proibizione,    e  ToUe   che  i  cenci  rat- 
colti  neUo  Città  gabellabili  5   non   se  ne    po- 
tessero èstrarre  che  per  le  Cartiere   Toscane 
con  Manifesto  della  Dogana  contenente    on^ 
tèrmine  a  riportare  alla  Dogana  il  certifica- 
lo deir  arrivo   firmato'  dal   (yìnsdiceate  del* 
luogo  della  Cartiera  sotto  pena  di  06?.  18.  per 
ogni  £•  loo.  Cenci,  della  qual  pena  la  me- 
tà spetta   ai  Revisori    della  Dogana ,   e   la 
metà  allo  Spedai  viciniore  degl'  Infermi  • 
4*  Gbi  scientemente  vende ,  o  consegna  a  Fore- 
stieri, o  persone  abitanti   neir  Estero   cenci 
da  carta  ;  o  concime ,  provata  V  Estrazione , . 
si  punisce  come  Estrattore  §.  i8. 
5.  Gf  Ansiliatori,   e  complici   degl'  Eéitrattori. 
si  puniscoa  con'  molla  di  <f^  loo.  da  spon^ 
tarsi,  se  sono  insolventi. colla  Carcere  §  14* 
6l  Inoltre  resta  ferma  la  L.  Doganale  de^  19. 
Ott.  2791*  nei  termini  non  centrar j  alla  prò* 
sente  $.  2c*  (  1  ) 

(1)  I  primi  12.  Airt.  della  jpres.  L.  del  1792. 
:tigoanlano  le  Spedisìoni  per  Transito  dei  Cctìcì 
y«ro9f  ioti  5  e  le  oautele  ,  e  vigilanza  a  cui  son  8og« 
getti  finché  restano  nel  Granduoato 


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CENSI,  e  Caml3j«  Saprai  ned.  psr  mna 

volta  fa  imposta  una  TaM^  del  tre{>e^  looo 

Ma  L.  '4^'  aS«  Oic  4So4*  so  colla  II.  aanewe  i 

^i  8000  nà  ^uMta  li.   1«   Divem  Oqfsiti  e  r^ 

.^che  de'5i.  Gcn.  l8c5Ì  2/La  G.   4*   F^ 

di  d^  anno.  S*  lia  NN«   3o.  ^jur.  e  2*  Ago. 

,jk9o$.V^  Cmmbj. 

CENSURE  Ecclesiastklie ,  e  Monitor)  :  la  quan* 
«%0  ««i  :riaolvoao  pè  jteoa  «soiporale-iion  poesoii 
^p«bbliearii ,  intiamiai ,  nò  littendem  agi'  ef- 
fetti Civili  teosa  il  R.   Mx^quatur  G&    \o. 

GERRETO  GomooiiA;  RegoL  partic  25«  Ittag. 

i>f64. 
0.  CloBiMgiia  di  l>#oima  N.  s8.  iSett.  1781- 
^ERT^DO:   Gomaftiià;  RegoL    {«rtic.  q3. 

tfag.  xf f 4.  , 

O^  GaoMoa  di  DMima  N.  i5.  Ott  Vf^l^ 
GERU8ICI  y.  Chirurgi. 
CeSA  V.  tàbàCGo.  , 
GESSANTI  V.  fMìH. 
^UiSSIONE  di  beai:  non  è  afnmeaia  p^r   libe- 


L*  Art.  14.  proibbof^a  ohi  abita  negH  8paxj  Ilo- 


Binali  descritti  netta  Tabella  annessa  alla  Xi.  dell» 
ogane  de*  19.  Ott.  1791.  meno  che  ai  Fabbri- 
oanti  di  Garta  »  di  ritener  pia  di  Ijìbbre  conte  di 
etnei  noetrali  sotta  pena  dalla  perdita  e  di  L«  9oo 
per  volta  . 

Un*  altra  li.  de*  io.  Ott.  1776.  proibiva  agi*  E« 
stagi- la  aontrattasiono  da'  CmU  y  ^  CarniGci  i  .'uom 
leva  che  o^i  Cartiera  avesse  un  qn^denuifsoio 
per  notarvi  le  compre  di  elssi  «  sott^  pena  di  iSoadi 
>cc.  e  proibiva  V  estras.  della  Carta'  nostrale  »  ^  l' 
introduzione  dalla  lorestiora.. 


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CES  CU        97 

lire  il  Debitore  dalla  procedura  del  Fallimen- 
to, ne  dalla  carccrazii)ne .  R-  io.  Feb»  1611. 

CHIANE  d'  Arezzo.  V-    Faldichiana. 

CHIAVARDE,  e  Bullettoni  V  Strade . 

CHIESE  V.    Benefizi.  Parochi  . 

CHTODAGIONE  V.  ^Magona .  'Trasgressioni  . 

CHIODAJE  V.  Magóna. 

CHIRURGI  V.  Comunità  .  Medici  .  Firenze  . 

CHITIGNANO  Coinpaita  Regol.  partic-  de' 14 

CCQ.     1780- 

CHIUSI  Comunità .  RegoL  partic.  de'  26.  Ago. 

CIARLATANI:  H  B.  de'  5/Dìg.  1630.  proibì' 
loro  di  vender  segreti  y  e  medicine  da   prcn-   P^*?«. 
dertt  per  bocca  pena   Scudi  10.,   la  seconda"       '    * 
volta  Sondi  20.  e  tratti  due  fune  e  arbitrio  • 
II  tetw  delle  multe  spettava  al  Delatore  • 

2.1  BB.  de'  3-  Nov.  1547.  e  21;  Lug.  i5go. 
, proibirono  gli  Zinganì  j  Ciarlatani ,  Yaj^a- 
boodi,  e  Mendicanti  forestieri  sotto  varie  pene. 

3.  La.  C.  de'  5.  Sett.  I77i«  proibì  di  dar  li- 
ceii&a  ai  giocolatori  ,  Saltambanch^ ,  Cantasto- 
rie ec.  d'  esercitare  fuorché  nei  pubblici  Te- 
atri e  in  tal  caso  aotta  V  approvazione  del 
Croverno . 

4*  V  Editto  del  1,  Peb,  1780.  proibì  loro  se  Lesisia- 
erano  foreatieri  di  fermarsi  in  Toscana .  Per-  gj.^"er" 
messe  ai  Giusdicenti  d'  autorizzare  i  C^nla- 

.  storie  Statisti ,  qhe  fosboro  inabili  a  guadai, 
gnarsi  il  vitto  con  altro  mezzo  .  La  pena  da 
eoo  comminata  è  di  6*  me^  di  carcere,  e 
^  r  esilio  perpetuo  dal  Gran-Ducato  9  e  in  caso 
à^  insolvenza  altrettanta  Carcere ,  e  la  rin- 
novazione  dell'  esilio. 
Tom.  1.  G 


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V 


'  98^      CIA  eoe 

5*  ^uesL^  £.  è  richiamato  in^  vigore  collaN.de* 
2t2.  Luj^.  li^l^*  La  licenza  si  da  gratis^  dai 
Vicarj  Kegj  e  «i  può  ritirare  ia  caso  d*  aba- 
so contro  la  decenza  o  la  morale  :  posson  aa* 
che  denegarla  :  ne  devmi  tener  registro  ^  e 
mangiarne  la  nota  mensuàle  aUa  Presideosa 
del  B.  Gov.  =  Per  il  difetto  di  licenu  la  pe- 
uà  è  di  4*  "lesi  di  Carcere,  T  Esilio  dal  Vi* 
cariato ,  e  V  inabilitazione  secondo  i  casi  ;  qoe-  • 
ste  pene  9  applicano  dai  Vicarj. colla  solita 
pàitecìpnzionc  ,  invia  Ecoiiomica  (  ivi  ) 

GICGRCUI£  t  molta  antiche  LL«  poU^iscoao  le 
Cicerchie  forestiere. 

a.  La  N.  3l.  Die.  17&5.  avverte  che  Toso  pro- 
laudato  delle  cicerchie  nostrali  panizzate,  o 
X  altrimenti ,  ih  T  istesso  effetto  delle  forestiè- 
re, cioè  intorpidisce  glV  articoli  inferiori ,  e 
quindi  genera  un  vero  storpia  non  senza  pe^ 
ricnlo  di  vita. 

COJITERJ  V.  Sepolture. 

CITAZIONI    Criminali  V,  Trocessi  criminali. 

CJTTADI^^ANZA  V.  Nobilùà. 

CITTADINI  Fiorentini  s  L'  F.  16.  Apr.  1784. 
tolse  loro  il  privilegio  deir  elezione ,  e  va^ 
riazioue  del  Foro  nelle  Cause  civili  •  Ciò  £^ 
estesa  ai  Cittadini  dell^  altre  Gittjl  che  ne 
godevan  col  M.  25.  Nov.  di  queir  anno*  V. 
Privilegio  del  Foro . 

CIVITELLA:  Comunità:  Reg.il.  paglie. de' 14. 
Nov.  1774- 

COCCARDE:  E'  proibito  a  chi  non  è  militare 
il  portarne  N.  i5.  Mag.  1814.  * 

COCCHIKRI:  La  N.  de'  18.  Gen.  ifSS.  (per 
Firenze)  e  il  B.  9.  Die.   1619*    vello  .poniti 


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eoe  eoe       gg 

eoo  tratti  dae  foae,  e  arbitrio  i  CoccAiarf  che 
nel  gaidare ,  e  nello  istar  iermi  ia  LL.  pub^ 
iceiideflsero  dalle  Carrozze  prendesterp  degi* 
impegni  o  fiftceraero  dell'  indolenze,  con  ao* 
costar  troppo  le  Carrozze  al  muro,  farle  còrr 
rere,  levar  il  pósto  a  chi:  è  avanti  >  traver- 
lare,  passare j  o  dare  indietro  in  modo  da 
&r nascere  dei  disordini:  La  pena  ba  luogo 
ienchè  il  padroDe  avesse  qnietata  la  perso- 
na  ofesa  ;  vi  è  pena  ad  arbitrio ,  per  citi  senza 
esser  Cocchiere  da.  luogo  nel  guidare  a  si* 
inili  inccmvenienti  •  I  pedoni  non  devon  tra* 
versare ,  né  itnpedir  le  Carrozze ,  ina  far  lo- 
ro luogo ,  e  ritararsi  in  tempo  sotto  pena  di 
8codi  IO»  s  Quella  peoa  s*  applica  pure  ai 
vettorali  ,  e  conduttori  di  Carri ,  se  lasciano 
andar  sole  le  bestie  per  la  Città  •  Per  la  mul^ 
ta  è  obbligata  lia  vettura,  e  le  bestie,  e  la 
metà  ne  appartiene  al  notificatore.  Inoltre 
•egnendo  ferite,  o  storpj  ba  litogò  per  questi 
la  pena  legale. 

.  ^  Seguendo  danni,  o  disordini  a  motivo  di  vet- 
toxmli  o  Cocchieri  \  si  può  uelF  atto ,  aùcbe 
tenia  quella  del  leso* catturarli  esaminando 
pei  se  il  fatto  avvenne  per  colpa,  o  a  caso* 
B.  6.  Gén.  1767. 

3.  F  proibito  far  correre  di  galoppo  molto  ve-* 
lece  i  Cavalli,  e  muli  sciolti,  ò  attaccati  per 
le  Gttà ,  e  Luoghi  murati  ;  dall*  un'  ora  di 
notte  aU?  aurora  le  vetture ,  e  Carrozze  de- 
Ton  aver  il  lume  pena  di  Scudi  5.  per  volta 
contro  il  Cocchiere ,  o  altro  colpevole  a  fav. 
dell'  accusatore ,  e  per  la  multa  è  tenuto  il 
1^(00^  e  bcftiet  Sicongice  di  ciò  economi* 


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100        eoe  GOL 

camenle  è  basta  per  la  prora  uà  Testimone 
eens'  ecirezzione  ò  altro  indizio  equivaleate  « 
Seg'ueiido  offesa  di  persone  haaìio  luogo  le  [ie- 
ne legali  dietro  processo  •  Nel  resto  è  tenuta 
ferma  la  sud,  N,  del  177  5.  =  NN.  3.  l'eb. 
1796,  «  14,  M^p.  i8o6i  (  1  )  V.  Frodi  . 

CODICILLI  V.  testamenti ,  .      \ 

COLLAZIONI:  V.  legittima*   Successioni  • 

COLLE  Comunità  :  llegoL  partic  4-  riarso 
1776.  V.  Cenci  .. 

COLLEGIO  di  Sapienza  V.  Università'' di  Pisa. 

COLLEGIO  Ferdinando  :  fu  fondato  dal  Gran- 
Duca  Ferdinando  IL  colla  P.  17..  Die  l5gl3. 
vi  sono  rispetto  ad  esso  anche  la  F«  de',i8« 
Gen.  xSpS.  e  i  BB.  de'  4.  Lug.  idpS.  e  22» 
Ago  1097. 

COLLEGIO  Bledieo  di  Firenze  :  esercita  le  ^t-^ 
'        tribuzioni   e  gode  delle  facoltà  che  sono,  de-' 
terminate  dallo  Statuto  deÌF  Arte  dei  Medici 
e  Speziali  L.  1.  Feb.  1770.  §.  7. 

COLOMSIClDiO  :  Le  antiche  LL.  punitive  di 
«^questo  delitto,  sqtio  il  B.  23.  Geu.  i555.  ilB^, 
7.  Mar.  157S.  (  per  il  Senese  )  jl  B.  l.    Oi:t.l 
Parte       Ì633-  il  B.  flS.  Mag.    1743.  la   JJ.  18.   Die. 
Storica        1759,  la  pena   da    queste   Leggi    imposta  fu 
talvolta  dr  Scudi  fl5.  per    colombo  ^   talvelta 
della  fuoe  ,  talvolta  della  galera  ,  e  la  mulu^ 
fu  fìnalmenle  portata  a  l5c.  Scudi  • 

2.  L'  £.  11.  Ago.  1768.  le  moderò,  e   ammes- 
se le  prove  privilegiate  trattandosi  di  delitto 
^di  prova  difficile..  Vennero   (jiiiadi  i  MM.  8. 

.  ;  ^nfì*i'  ultima  proibisce  il  corso  di  bestie  »   o 
vctiure  aiidie  alle  Cascine  9  e  T  introdarsi  nei  iria* 

li  destinati  ai  pedoni  • 


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COt  COM        loi 

É^lo-  I7f5i  8-  Giù.  1783.  laN.4-  Ott.  1783. 
e  U  L.  Zo.  Nov.  1786.  $  92. 

'•  La  N.  8.  Nov.  1791.  pcrra<Jsse  di  procedere  ^'^*^["; 
d'  nfRcio,  e  per  inquisizione:  impose  pena  di 
Scudi  lo.  pei*  colombo  occiso ,  o  preso  ag- 
giuQ^endovi  in  caso  di  recidiva  la  carcere ,  o 
il  confino  ad  arbitrio  t  Tutti  i  delitti  di  cjuer 
Ito  genere  conliiiessi  in'  nn  giorno  si  baono 
per  sa  solo  !  i  rei  insolventi  scontano  la  mul- 
ta* colla  carcere:  Per.  gì*  Esecutori  la  pena  è 
di  tre  anni  di  pub.  lavori,  e  T  inabilitazione 
perpetua  y  anche  la  prima  volta .  Si  considera 
per  reo  chi  è  trovato  con  colombi  uccisi  con 
arme  da  fuoco  5  benché  non  abbia  seco  V  ar- 
me ^  se  non  indica  quello  da  cui  li  ebbe. 
liC  multe  spettano  tutte  al  querelante..  p.e- 
Btau  in  osservanza  gì*  ordini  che  proibiscono 
il  tenere  in  cfrti  luoghi  Colombaje,  aperte  , 
^colombi  vagatiti* 

4*  Se  il  reo  si  •  introdotto  in  una  casa»  0  co* 
lombaja  si  procede  colla  regola  e  pena  del 
larto .  L.  3o.  Nov.  1786.  $  gfl.  (  1  ) 

COJIANDATE  :  Sono  abolite  (  come  Servitù  per- 
sonale )  dalla  L*  géUé  de*  Fendi  1749-  Quelle 
per  i  lavori  alle  stirade  eran  regolata  dal  B. 
19-  Mar.  l5So.  V*  Comunità  « 

*'  ir       I         MI      ■    I  I    1 1 ■       ■  '  ■ 

(1)  Le  disposiz.  notate  ai  NN.  5.  4.  son  tichia-  - 
pìte  in  vigore  colla  N.  8.  Lug.  iM/^.  9  cbe  vie! a 
«iche  darla  licenza  dell*  arme  ai  condannati  per 
Golombicidio  ,  o  a  quel  ohe  non  son  stati  condpn- 
Wiper  difetto  di  prova  dt^' quali  ordina  ai  Vicarj 
pMsir  nota  al  /Prcsid  del  B  Gov.  =  Queste  LL. 
èoiìipren.IoO  tutta  la  Ta.^ciina  andio  la  Provinnia 
Inferiore  .  La  N.  19.  Ato.  i8c2.  sul  CJulorabicidiò 
òm  è  in  osservanza  . 


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i€2       COM  con 

Commercio  V.  camera  di  commercio*  Tri- 
bunale Esecutivo .  Tribunal  di  Commercio  . 
COMMERCIO  Garoale  fra  persone  ,di   diverti 
Religione:  Sua  pena  Ji.  3o.  Nov.  1786.  §  gf 
'  V.  Ebrei  .  (  V.  La  Nota  a  pcg.  g.  ) 

COMMESTIBILJ   V.    Comunità.  Generi   Fru- 

mentarj  •  Mercati  .  Servitù  . 
COMMINAZIONI  V.    Conjino  .   Ecclesiastici.  ^ 

Inosservanze. 
GOMMISSARJ    Regj.   Óltre  qnei  di  Pisa  3  e 
Grosseto,  la  Ri€  de'  l3.   Ott.    1814.   stabilì 
un   Commissariò  Regio  a  Pistoja  ,  uno  a  Arez- 
zo, e  nno  a  PoQtremoli  (§•  8.)  ;  e  ne  regolò 
le  attribuzioni  che  sono  quéi  dei  Vicarj ,  ma 
alquanto  pia  estese  §§  5i^.  e  segg. 
COMMISSARI  dei  Quartieri.   Puron  creati  in 
sTof"*        Firenze  dalla  L.  de'  26.  Mog.  1777.  §.  17.  in 
numero  di  quattro,  nno   per  quartiere ,  coir 
obbligo  di  dimorarvi  nel  Locale  assegnato  dal 
Governo ,  e  sulla  porta  del  quale  esiste  V  ar- 
me Reale  $  17.  18.     . 
.    2.  La  N.  l5.  Dio.  1792.  lì  ridusse  a  doe;  TE.  ^ 
de'  27.  Giù.  1814*  $•  l6.  li  ristabilì  in  nume- 
ro di  tre;  e  la  N.  4-  Lug«  1814.  contiene  là 
•  divisione  della  Città  di  Firenze  fra  essi  =  L* 
altra  N.  p  Nov»  i8x5.  creò  sette   Coadintori 
snburbnni ,  o  Potestà   minori  dipendenti   dai 
Gommi9saq.4;ome  gF  altri.  Potestà  dipeodoa 
dai  Vicarj .   (  1  ) 
PrcEoga-  3.  I  Gommissarj  devon  esser  trattati  come    BTi- 
*'^*  *  nistri  distinti  :  hanno  il  passo  libero  ai  Teatri 

e  pub*  spettacoli.  L.  sud.  del  1777-  §•  19* 

(  1  )  L*  Ai-f ..  47.  (iella  L.  del  I777.  avea  data  loro 
la  Giurisdiziono  cuiì|ulati'va  coi  rotest%  suburbani  • 


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GO»  GQM        io3 

4^  PoBiOQ  far  arrestare  ohi  loro  péHÌe  il  ris[)et- 
to  o  ricosa  d^^ obbedire  ,  con  renderne  conto;  » 

e  il  colpevole  vien  punito  ecoaohiiea  niente  o 
dietro  processo  §.  20»  2i.  27^. 
S.  Ogni  Corpo  di  Guardia  deve  loro,  prestar  man 
forte  alla  prima  richiesta  sotto  pena  della  cas- 
sazione del  capoposto  $.  ^2.  ^V 
fi.  Gf  Art.  23.  24.  25.  26.  S3.  e  segg.  e  il  JlT  Am... 
23.fek  1778.  $.  6.  7.   dettagliano   le   lor^  ^rimu 
attribozioni  •  In  materia  criminale  ricevevano  n^ìì' 
i  Referti,  facevan  gV  atti  primordinli,  e  co- 
noscevano delle  canse  criminali  di  lieve  iih- 
portanza  e  delle  miste  •  Tuli  ingerenze  cri* 
minali  fiiron  loro  tolte ,  è  trasferite  nel  So- 
preiDo  Tribunal   di   Giustisìa    rolla    N.    i^.       ' 
.iMc.  1792^ 

7*  I  'Commis4arj  eseiiiìtano  nella  Città  la  poli-  P?i<^<« 
D4  tome  i  Vicar]  in  Provincia  •  Dipendori  da 
esii  il  Medico ,  Chirurgo  e  Levtitrice  dèi  Quar- 
tiere (L.  del  1777.  5.  28.)  Eia  Guardia  del 
Fooco ,  meno  che  il  Copo  di  e^sn  che  dipen- 
de dal  Presid.  del  B.  Oòreruo.  (§.  3o.  3i.) 
^Stàa  lofo  disposiz.  nna  cassetta  coi  rirne^ 
dj  atti  a  soceorrére  gì"  annegati ,  ed  nèiìtici 
($•  29*)  ^  Io  caso  d'  Incendio  le  guardie  del 
fooco  devon  avvisarli  «  ed  essi  accorrere  in  per*  s 
sona  al  laogo  dell*  lncepd\o  (  §.  32.  )  =  Invi-  \^ 
gilàn  ai  buon  ordine,  e  al  buon  costume  del* 
Ift  gioventù,  ricevon  i  ricorsi  dei  genitori, 
contro  i  figli ,  dei  Capi  di  casa ,  Tutori  ec. 
loipediacono  i  contratti  illeciti  :  fanno  disser- 
tare le  Leggi  Religiose  senza  permettere  pe- 
'.rà  agr  £sccutori  di  vessare  alcuno  sotto  prer  ^ 

'  testo  deil^  inosservanza  di  esse  :  Fanno  esser- 


L*.    - 


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io4      òoM  èoM 

var  le  Leg'gi  di  pub.  salute,  e  quelle  fiulliL 
polizia,  e  sicurezza  delle  strade;  sopra  i  se- 
gni i  e  lumi  da  tenersi  alle  fabbriche,  sogL^ 
incendj,  sulla  vendita  dei  veleni ,  goprr\  i  giuo*v 
chi ,  sulla  sicurezza  del  carreggio ,  sul  getto 
d'  immondezze,  sulle  denunzie  de^  Forestie- 
ri j  è  loro  condotta  ,  e  sopra  i  Bigattieri  ,  Ri- 
venditori, e  Orefici  (§.  ^Of  68-  70.  fi.  7^- 
e  segg.  )  -  Hanno  T  ispezióne  sopra  i  Carret- 
touaj,  e  Spazzini  dèlie  Strade,  sul  far  me t- 
;tere,  e  levar  le  Galeàe  alle  nied-,  sopra  gV 
ingombri ,  Vo%z\  neri ,  esalazioni  nocive  ec. 
M.  23.  Feb:  1778.  §.  9.  ló.  V.  Supremo  Tri-- 
biinal  di  Giustizia  •  (  1  ) 
b^"c'   ^'  ^"  materia  Civile  secQodo  la  L.  de*  27.  Iffagv 

Vii.  '  1777-  §•  34.  decidevan  le  cause  pettorali  di 
inerito  certo  non  superiori  a.L.  loo.  e  poi 
fino  .a  luti  200.  in  forza  del  Ul.  2'2.  Feb.  177* 
§  8.  E  così  ora  per  la  N-  16.  Lug.'  iiìl4- 
per  la  quale  decidon  anche  le  cause  miste  di 
qufalunqne. sommai  Y.  Appellò. 

,  9-  i  l^ro  Decreti  fin  al   merito  di   L.  5o.  noa 

son  soggetti  ad  appello,  o  altro  rimedio;*  P 
appello,  quando  vie  luogo  si  porla  al  Magi-. 
strafo  Supremo  chc^o  decide  pottoralmente , 
e  senza  spese  :  si  deve  interporre  dentro  5. 
giorni  pena  la  caducità.  L.  del  1777-  $  35.* 
.  3ti.  42.  - 

lo'.  L'  attore   deve   convenire  il  reo   avanti    il 
Commissario  del  quartiere  ove  abita  e  quivi 

V  1  )  Or  Art.  65.  e  segg.  6^,  65.  e  06.  della  Ij. 
cìel  1777.  re^jolan  il  servizio  àegV  Esecutori  in 
Firenze .  . 


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€GA      .     .  ClOPt       tei  - 

si  (tnisce  la  C&insa  lieaehè  pendente  OMa  paa^ 
si  in  altro  quartiere  §»  4^. 

11.  Avanti  i  Commissarj.  non  namnietton  Pro** 
curatori  §.  49- 

12.  (V.  N.""  2.  )  La  L.  del  tfff.  $.4l.dett«  a|Wimsti^ 
ciascun   Commissario   un'  aJQt0  4.L'  Art«    52«   • 
permesse  loro  d^  avere  uno  o  d4i6  praticanti 

coir  approvazione  dell'  Auditor  Fiscale  « 

13.  Il  M.  22«  Feh«  1778.  $r  1*  12.  3.  4<  invece 
dtì3?  ajoto  d^tèe  lf»ro  un  Goanditore  che  rim* 
{ùaiSza  il  Gommitsario  assente,  o  impedito < 

14.  Hanno  anche  due  Messi  equiparati  in  "tatto 
a  ^ci  del  Tribunal  di  G^uatisia  L«  del  Iffp 
$.  53.  54. 

ì5.  E^  proibito  ai  Oommissar) ,  e  loro  tlinistri  I^ispo^. 
ricevere  emolumeuli    illeciti  5  e  regali   setto 
pena  della  perdita  dell^  impiego ,  «  altre  se- 
condo le  LL.  $.  79-  V.  Firenze  é 

COBPAGOTEé  La  t.  de'  21*  Mar.  17*5.  Sop- 
presse tutte  le  CompagnU ,   Goafrafteroite  i  e  Soppref 
Ck)nBreghe  Ecclesiastiche,  cf  SeeoJari  d'  Uo-  **''"*•" 
mini,  é'13onne!«  e  i  cosi  detti  terzi   Ordini^ 
e  rioni  i  loro  assegnamenti  al  Patrimonio  £0- 

\\  clesiastioo  ordinando  ehe  i   fondi  ai  tendea- 
«ero- 

1  QoeKtà  L.  ereo  ib  ogni  cura  una  Compegnia 
di  Carità  di /Fratelli  popolani  sotto  la  di« 
pendenza  del  Paroco  #  =  vi  sono  i  Capitoli  ' 
Generali  per  le  medesime  de'  2f2^  Mar»  1785 
e  aa  Regolamento  dello  stesso  giorno ,  il  qu^* 
le  riguarda  pure  T  Amministrazione,  e  Gol* 
lazifini  delie  Doti  i^n  ai  conferiscono  dalle 
»>ltpte$se  Compixgnle  é 

^-  Vi  è  pure  la  C*  3c.Log    l'^&i.  sulla  conser- 


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lo«       COM  CSOM  ; 

.  vaff.,  e  destinae.  i]«gl^  é&tti  dalle   «oppregge 
Compagnie  »  e  la  G.  de'  l5.  Ott.    ifSS.  sulle 
fabbriche  che  occopavano» 
Collida-  4-  (  Y*  il  ^*^  2;  )  Le  Compagnie  di  Garitjk  nolEk 
étfUì^^      devba  posseder  «tabili ,  ne  dar  Doti  5  ne  far 
questue,  né  fistr  pransi,  Sappliranno  alle  lo- 
ro spese  di  nfisiatara  colle  Tasèe  irobntarie 
dei  Fratelli^  i  .qu&li  P^  i^  non   pagato    di 
>   esge  non  possou  esser  conrenuti  in  vernn  mo- 
do» ne  •!a8sati  dalla  Compagni^»  IL  7*   Die* 
1790.  $/&  j 

9.  Le  Compagnie  non  posson  far  Pellegrinag^gi 
neppor  in  Toscana  §  7.  (  1  )  V.   Pellegrini  • 

6.  Non  posson  fare   adnnanae,  o.  Tornate  not- 
.  tome  §•  9* 

7.  Né  £>me  nelle  grandi  Solennità  petrcl^  iil 
queste  il  popolo  deve  andare  alla  Farroccliia 
5.  10. 

8»  Dovendo  le  Compagnie  egaet  stabilite  presso 

le  Parrocchie  non  si  edificheranno  per  esse 

nuove  Chiese»  ne  si  restituiranno  al  culto 

quelle  già  profanate  #   Le  Compagnie   deyoQ 

rendersi  ntili  con  opere,  ài  cristiana  pietà  $* 

11.  12.  V.  Feste  4^  Stampa  • 

COMÙNJTA'  V.  Camera  delle  Comunità  ^ 

^Mtgt«    1.  Ogni  Comtmità  ha  un  Magistrato  composto 

C^'gij      ^*  ^^  Ganfah>niere ,   e  del  numero  di  Rap- 

•tactiii      presentanti  fissato^  nel  sno  Regolam.  par  tic. 


(1)  La  C.  ai  Vescovi  de*  6.  Ago,,  1775.'  avea 
loiro  proibito'  di  farne  'Senza  grazia  wivysna  ai  iian« 
tqari  positi  fuor  di  stato^ 


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OOM  COM        icr 

tQti\  con  voto  fgQale  •  Regolameato  Generale 
(  i)  a3.  Jffag.  1774*  §.  i.  2.  i3- 

2.  Ogoi  Comunità  ha  poro  qq  ^ongiglìo  Geae» 
rale  composto  del  Magistrato  Comunitùtivo  5 
e  dei  Depotsti  di  tutti  i  popoli^»  o  Parrocchia 
isc^mdo  il  Kegolaniv  liOcale  §•  !•  i3* 

3. 1  Residenti  nel  Magistrato,  e  Consiglio  stan« 
no  in  Uffisio  nn^  anno.  9  con  divieto  d*  un' an- 
no, per  chi  venisse  di  nuovo  estratto  per  il 
Magistrato  9  e  di  tre  anni  per  chi  avrà  rise* 
doto  nel  Consiglio  $•  Z* 

m  f 

*m         .1-,     .      ,  ■!       .    .„<  ....—  1         >i       ■■Éatm^Mw^a^M— ^^M^^wfc^—l—^^ih— » 

(1)  £^  per  le  Comunità  del  Contado  Fiorentino  $ 
cioè  Bagno  a  Ripoli ,  Rignano ,  Pontassieve,'Gre« 
i^e,  Reggello»  Figline,  Castel  foraneo  di  so^ra  , 
Terrtnobva  9  %  Giovatinr,  Montevarchi  s  Bnoine  « 
latérina  ,  Radda  Gaple  «  Caiitellina ,  Fiesole ,  Se* 
Ito ,  Campi  ,  GallosEO  »  Gasellina  e  T^ri  i  Car« 
nifrnano  ,  6.  Casoiaao  »  Montespèrtoli  »  Barberin  di 
VaUelsa  »  Castel  Fiorentino  ^  ^Certaldo  »  Montajo- 
aa,  Pogffibonsi,  Empoli,  Cerreto  «  Montelupo  » 
Imstra  ,  ^arperìa  j  S  Piero  a  Sieve  ,  Barberin  di 
Kiiffeno  5  Boi'go  S.  Lorenzo ,  Ticchio ,  Dicomano  # 
«  éT  Gandemo .      ^  ^ 

Per  quelle  del  distretto  vi  è  il  RegoL  Gen.  de*  39 
Selt  1774.  il  quale  è  molto  confoiroie  al  presente 
a  diferenzà  .d'  nn*  inversion  totale  degl'  Articoli  « 
A  questi  RégoL  sòn  uniti  ,  i  Compartimenti  gèn« 
tolr  iodicaaione  dei  Popoli  componenti  ogni  Cortiw 
nieh ,  dei  membri  del  magistrato  9  Consiglio  eo. 

Per  il  Pisano. il  Regòl.  Gen.  è  de*  7.  Giù.  1776.  ) 
isHopone- quelle  Comunità   all'  Ufizio  de*  Fossi   di 

Per'  la  Prov.  Inferiore  Senese  h  degl*  il.  Aprile 
1T78.  ed  un'  altro  de'  !i7.  Ott.  1787. 

Per  La  Provincia  Superiore  è  de'  s.  Giù.  1777. 

Vi  è  anche  il  M.  20*  Selt.  177'J.  soli'  eìeiiona 
fcl  Deputato  Civico  della    Citta,   e    Provincia  di 


\ 


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lofi       COM  COM 

4-  Se  doe  o  più   Goagianti  in  i.^  gr*  d*  Agaa-* 
àsione,  o  due  Coniugi  haaao  ciascuno  separa-, 
ta mente  )  e  in  testa  propria  tanti  beni  da  ri- 

*  sedere  nel  IKagistrato  o  Consiglio  s' imiiorsa- 
Ho  tutti ,  nta  il  primo  estratto  fìt  divieto  agr 
altri  NN-  133-  Getì.    1786*  e  28-  Lug.  iftip 

5é  Cbì  ha  risieduto  per  se  ^  o  come  sostituto  nel 
Magistrato  ha  divieto  d'  u.a^  anno  a  risiedere 
per  se  5  0  come  sostituto  nel  Consiglio  .gener# 
Il  chi  ha  riseduto  nel  Consiglio  gen«  in  una 
di  d*  qualità  ha  divieto  di  tre  anni  a  risede- 

.  re  nel  Magistrato  N.  isu  Lpg^  ifSOi 

6.  Per  risedere  aei  Magistrati  CoMunit.  vi  biso» 
gna  avere  Ze:  anni 'ooin piti  $.  4'  RegoLgen. 

^.  I  membri  del  Magistrato  ^  e  del  Consiglio 
interveri'anno  a  tutte  le  adunaazet  mancane 
do  ^eo&a  legittima  cau^a  ;  da  conoscersi  da} 
Magistrato  5  o  Consiglio  pagano  per  logni  vqI« 
ta  alla  Cassa  della  Cqjnunità  un*  appuntàttirii 
di  ^.  a.  $-  fio- 

^é  Inoltre  non  iateryenendo  un  numero  di  rési* 
denti  bastante  per  deliberare  ^  il  Cancelliere^ 
intimerà  ai  mancati  per  gl^atti  del  Tribunal 
Locale  »  e  a  loro  spese ,  che  ogni  danno   che 

'  per  ciò  fosse  risentito  dalla  Comunità^  9  d$i 
altri  sarà  a  lero  carico  :  e  terr^  registro  del 
tptto^.  2I4 

§é  li  Cancelliere  intervéiTà  a  tutte  le  adiindut* 
ze  3  e  partati  t  però  si  regeleranno  in  modo  j 
che  non  combinino  con  quelle  d'  un'  altra 
Comunità^  compresa  nella  medesima  Gaocel-^ 
Icrìa  §.  a2f. 

io<  I  licsidenti  devon  assentarai  dal  Magisfta- 

-   to .  o  Consiglio  non  solo  (juacido  si   partila  ii 


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lor»  nome  per  no'  immego^  ina  ancbe  quàti* 
lìo  ei  partita  quello  d  oga'  altro  concorren- 
te- al  médeBimo  o  d^  no  loro  ceogiooio  ia 
1.^  o  52.<>  gr.  Gm]e  ae  6i  Èraltà  diSii88Ìdì.,do-: 
ti,  Laogni  di  Studio  ec«  Lo  dispnee  8oUa 
legittimità  dèlie  adunante ,  e  partiti  si  deci- 
dono dal  foro  coatenzioso .  ma  il  Gapcèltière 
inbito  renderà  conto  al  ^eo.  Soprassihdaco , 
e  aneatò  a  &.  A.  R.  GC.  2$*  Giù,  e  li-Ott,     . 

1784-     .  ... 

11.  Prima  c&e  V  adunanza  si  sciolga  il  Cancel- 
liere registrerà  il  partito  a  libro  ,6  lo  firmcr 
rà  nnitamclnte  al  Gonfaloniere .   'È  'se  per  il 

Sran  numero  dei  partili  manca  il  tempo  di 
[stenderli  3  il  GaacellierQ;ne  prenderà  appun- 
to subito  3  e  lo  firmerà  e  farà  firmàx'o  come 
sopra)  e  poi  li 'porterà  al  libro  C.  i5.    Setu 

1784-       .  .  '        .    .      . 

12.  Il  Magistrato,  e  il  Consiglio  si  formano  per   Borss 

via  di  tratta.  $»  5.  ItegoU  gen.  m^^^^ 

iZ.  Per  la  orinazione  del  Magistrato  ti  séra 
in  ogni  Comunità  una  Èorsa  contenente  in 
tante  pelile  neparal^  i  nomi  di  'tutti  (jueUì 
che  posseggono  stabili  nella  Comunità^  abi- 
tanti,  o  non  abitanti  in  essa  §.6^ 
14'  Non  saranno  però  imborsati  quelli  cìiè  non 
posseggono  nella  Comunità  tanti  Stabili  che 
paghino  un  fiorino  di  X)ecima  o  Lira  di  De- 
cimino •  Non  ostante  restan  soggetti  alle  Con- 
iTibuzioni  in   proporzione  delle    loro  soskan- 

M  §•  r-  .     / 

l5.  S^  imborsano  come  gì' altri. possidenti  andie 
i  Luòghi  Pij,  Gprpi  morali,  e  Comunità^  il 
Fisco  9  V  Ordine  di  S.  Stefano  t  le  Commende 


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ilo       COltf  COM 

le  KR*  Powesaòni,  e  tntbi  i  Patrimonj  Ec- 
olesiaitici  porche  abbiano  la  sad.  massa  di 
Decima  §•  8« 

l6»  Trattandosi  d*  Ecclesiastioi ,  o  benefiziati  3  o 
Corpi ,  o  Amministratori  9  non  s'  imborserà  il 
nome  dell^  Ecclesiastico,  o  Amministratore 9 
ma  quello  della  Chiesa  »  Benefizio ,  o  Corpo 
morale  proprietario  •  Sarà  lo  stesso  per  Its  Cor- 
porazioni Laiche  :  ma  por  i  beni  patrimonia- 
li posseduti  dagl*  Ecclesiastici  s'  imborsa  il 
nome  di  questi  §«9*        ■'  ^    ' 

Vf.  Per  i  b^i  goduti  in  comune  ^  e  indivisi  a' 
imborsa  il  nome  del  solo  Condomino  più  ai- 
tempato^  o  che  ammiaistra;  ma  il  Magìstra- 

,  to,  sul!'  istanza  dégl*  altri  Condomini,  può 
fare  imborsare  nn'  altro  d'  essi  in  vece  di 
quello  $.  lOi  .      ' 

i8.  Per  la  formazione  del  Coosiglio  generale 
x>gni  Comunità  avrà  tante  bóbse,  quanti  sono 
i  Popoli  9  Ville  i  Comuni  e  Opere  compresi 
nel  suo  Territorio ,  secondo  il  RegoL  Loca- 
le. $,  11. 

19.  In  ciascuna  Borsa  s^  imborserà  il  nome  di 
tutti  i  Capi  di  fitmiglia ,  Contadini ,  Artisti  ^ 
o  Possidenti;  quanto  a  questi  nltimi  s'  im-. 
borseranno  quelli  che  posseggono  stabili  n^ 
Popolo,  Villa,  o  Comune  benché  non  vi  a- 
bitinó.§.  12. 

20.  Tutte  le  Borse  si  conservano'  nel  Loeale^ 
designato  dal.  RegoL  d'  ogni  Comunità^  e 
sèr|*ate  a  due  chiavi  di  cui  un»  si  tiene  dal 
Gonfaloniere ,  e  una  dal  Cancelliere  §•  4« 

21*  Le  Tratte  si  fauno  in  presenza  del  Mi^i* 
stra4;o  ^  ma  tanto  anticipatamente  quanto  bi^. 


\ 


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C»M  (50M        111 

fogni  j  per  avvisare  gì'  estratti  e^  altro  $.  i5, 
t^  Se  vien  ejtratta  una  persona  abitante  altro- 
ve gli  si'notifiòa  la  tratta  con  discreto  ter mi^ 
ne  ad  aver  accettato  o  pagata  la  penale  col- 
la comminazione  che  per.  essa  si  procederà 
000  Braccio  Regio,  e  privilegio  Fiscale.  La 
aotificafiione  si  ha  per  provata  subito  che  co* 
sta  dell*  istanza  fatta  dal  Cancelliere  al  Gius- 
dicente 3  e  della  trasmissione'  dell'  atto  fatta 
da  qoesto  per  la  posta ,  procaccia  »  o  altro  cor. 
naie  solito  $•  96. 

s3.  Inoltre  il  GantpUì^re  farà  notificar  la  Trat- 
ta am^  al  Fattore  o  altro  che  rappresenti 
r  estratto  nella  Comunità  §«  97. 

24*  Le  tratte  non  son  soggette  a  verona  appro- 
vallone ,  ma  devon  /essere  autenticate  con  De* 
crete  del  Mairìstrato  Comimifati^ ,  avanti  di 
coi  ti  Anno  r  imborsasdone ,  V  Estraaione  \  >o 
gF  altri  atti  relativi  $.  l6. 

25*  n  GaBcelJiere  manderà  copia  al  Sen.  80- 
prassindaco  dei  nomi  stati  etratti  per  risedè 
re  nel  Magistrato  §.  17* 

dfii  61*  Estratti  per  it  Maristrato ,  e  Consiglio 

Eoerale,  non  accettando»  pagheranno  la 
isa  ex  ^  rifinto  di  J^»  loOf  a  &vore  della 
Comunità  ;  e  se  tanti  imborsati ,  ed  Estratti 
nfintano,  che  non  resti  il  Numero  oecessa-* 
rio,  si  tornerà  ad  imborsarli  tutti ,  e  £ir  nuo- 
va Tratta ,  e  nuove  'intimaaioni  agi'  Estratti  » 
i  quali  non  accettaado  pagheranno' nuove  Tas- 
se di  rifiuto,  e  cosi  di  seguito  finché  si  trovi 
il  numero  necessario  d*  accettanti  ;  e  intanto, 
continoverà  a  risèdeM*  il  vecchio  Magistrato , 
o  Consiglio  perqhè  non  manchi  il  servigio  $  iS. 


Digitizéd  by.VjOOQlC 


Cfo  Veaendo  estratto  il  nome  di  una  CSbifisa  ; 
fienefisioj  o  £ccleNà«tico  possidente  in  pro- 
prio,  fari  ia  facoltà  del  Rettore,  o  del  sad.' 
Eceleiia«tii^  di  risedere  io  persona  :  ma  ae  è 
«Itratto  un  Corpo  inorale  Ecclesiastico  >  o  Lai* 
co,  come  il  Fisco 3  le  RR.  Possessioni,  una 
Commenda  ec.  qnesfco  corpo  surroglierà  una 
persona  abitante  nella  Comiuiità  fra  quelle 
che  son  abili  a  risedere  nel  polito  per  il  qua- 
le si  sorrogano ,  e  clie  non  sia  alU)ra  di  Segu- 
gio., perchè  non  abbia  pia  voti*  Lo  stesso 
obbligo  di  surrogare  hanno  le  Donne ,  che 
son  incapaci  di  risedere  personalmente  §.  ig. 

28*  I  Cinsdieenti  Civili  invigileranno  che  oca 
segnan  per  frode  ^  sostitnsioni  indecenti  ^  vi- 
liiose ,  ò  di  dantàO  della  Comunità ,  e  ne  rea- 
deranno  conto  al  Preside  del  B.  Got.  =  Però 
i  Cancellieri  informeranno  i  Giusdicenti  di 
tali  sostituzioni  e  dei  nomi  dei  sostitnenti ,  e 
èostitttti.  G  t.  Mar.  1786» 

i^Sk  I  Debitori  delle  Comunità  per  Xsiimb»  o 
altro ,  oltre  le  penali  sono  inabili  ad  ogni 
ufficio I  ed  onore,  e  venendo  estratti  devon 
pagar  la  penale  di  rifinto  di  £*•  loo.  N*  3c. 
Sett.   1780.  (  Revocata  con  L.    i8*  Luglio 

3o.  I  Pupilli  imborsati  nelle  Borse  dei  Magi* 
strati ,  e  Coasiglj ,  devon  produrre  alla  Gan« 
cellerìa  Comunitativa  la  fede  di  nascita  den- 
tro 40-  giorni  da  quello  in  cui  hanno  compi- 
ta Tetà  papillare,  quando  non  T  avesse  pro- 
dotta prima  il  Tutore*  Cosi  i  minori  di  anni 
7jo.  che  saccedoijio  in  beni  per  morte  dei  lo- 
ro autori)  0  altro  titolo 9  devono  dentro   ^o^^ 


Digiti'zedbyLjOOglC 


COM  COM        ii3 

giorni  dair  acquieto  giustificare  la  loro  età  : 
pofidon  giiutificarla  anche  dopo  d.  termine  ma, 
ce  dopo  i  sod.  4^.  giorni  ^  e  prima  della  pro- 
duzione è  estratta  la  loro  polizza ,  e  son  tror 
?ati  inabili  per  V  eia ,  pagano  la  Tassa  di  ri- 
fiuto N.  26.  No V.  1783. 
3i.  Le  Donne  estratte  non  incorron  la  penale 
per  non  avere  esibito  tal  fede  se  non  quando 
sian  maggiori  d^  età  y  ed  abbiano  sostituito  • 
N.  22.  Slag.  1786.. 

32.  Gr  Ajnti  de'  Cancellieri  posson  risedere  nei 
Jtlsgistrati ,  e  Goosiglj  delle  Comunità  cora-^ 
prese  nella  loro  Cancellerìa .  C.  7.  Lug- 1783. 

33.  I  sottoposti  9  o  interdetti  allorché  vengono 
estratti  posson  sostituire.  N.  29.  Ap.  1788. 

^•  1  soggetti  imborsati  soltanto  per  i  Goilegj  » 
nelle  Comnniea  ove  ne  sono  9  venendo  estrat* 
ti  son  dispensati  dair  obbligo  di  risedere  >  e 
dalla  Tasflia  di  rifiuto  N.  3.  Lug.  1778. 

35.  Gr  Ebrei 9  ed  Accattolici  son  equiparati  in 
tutto  agP  altri  Comunisti:  ma  posson  reoun- 
siare  gr  Uffizj  senza  pagar  la  penale  ;  II.  20. 
Apr.  1789. 

36.  I  Forestieri  Possidenti  nel  Gran  Dncato  ve- 
nendo estratti  son  esenti  dal  risedere  ,  e  dal 
pagar  la  penale .  I  Possidenti  Toscani  resi- 
denti o  impiegati  air  £stero ,  essendo  estrat- 
ti^ devon  sostituire  persona  capace,  o  pagar 
la  penale.  Ci  5.  Mag.  1798. 

if*  Son  dispensati  dal  risedere  ,  e  dalla* penale 
i  malati  cronici  durante  la  malattia,  e  i  pr^- 
vi  afEitto   di  vista ,  o  d'  udito ,    giustificando 

,  la  malattìa  coli'  attestato  del  Medico  che  pi 
ammetterà  dal  Magistrato^  e,  si  confermerà 
Tom.  1.  H 


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ii4       COJW  CGM 

dai  Qiu«dic6uC6  sci^za  spesa  ^  dopa  yen^et^ti 
i  fatti  ^  (Ju  6k  Agou   I73H. 

38.  Oueili  che  al  terppo  deHà  Trafcta:  per  ri- 
a^Oere,  o  eserci|are  impieghi  in  Xinn^  Comuni^ 
tà  /  ^lìti  impìe^Hti  al  servigio  d*  vn.'  ikJira,, 
nan  p;)s^oa  né  sostikiiire  ^  ah  renunzjiare  sea- 
Zix  pagar  l^  peaal^ ,  quando,  non  ai  verifichi 
1'  eélroiiio  del  contemporaneo,  efKittiyo  sery^-. 
airi  iu  QÌoeComuìifcà.  W.  !&.  Nov..  IT^g*. 

Zg  I  Magistrati  non  bnnQO  facoltà,  d'  eaoludere 
gf  e* (ratti  dal  risedere  a  nvitivo  delia  Ioni 
arte,  fboii'cUè  quanto  agi'  Esautori,  Mi^ssi, 
e  Gu?«rdie  i^  aitiyitfij  o.  pensionati  ^  i  quali 
però  pissono  sostituire ,  e  v^tx  sostituendo , 
non  paga»  la  penale  (1)  C.  2.    Mag.   l%>5«, 

4t3.  Non  p«>jS8ou  senza  il  R.  asse-nzo   ainr^ettere. 

nuuri  nomi  nella  borsa  dei  Gon.fiilotiieri ,  uè 

esclndcre  quelli  che  yi  Ifossero  iiubof^ati ..  (3^ 

4.  Teh.    181.^. 

Inter-   ^^^  j  (Jii^fidicenti   non   devòn    intervenire   alle. 

de' Giù-      ailunai^e  in  cui  si  trojtti  d*  affaci  di  Grascia 

fidicciui.       C.   12.   Ago,   177»5. 

42.  Non    devon  intervenire  alle  adunanze    Cor 
munttatlve  d^e  ègM'  Invito  del  Cancelliere,  ò/ 
sno    Ajuto  C.  5.  Apr.   l^SS..  §.  l. 
,    43-  La  Lettera  d'  iayica   ^  coos^y^rà   in  Fit 
za  .  §•  %. 

^^.  Quest'  invito  avrà  lyogo,  ^  \  soli  partiti 
di  spese  straord inarte  ctie  senjsa  tale  inter-- 
vento  son  nulli  §.  3,  e.  Rej^oi  Qen.  §..  3©^ 


(  1)  T/  Art.  86.  del  Hegot  'i5.  Majf.  1774.  per- 
ineiteva  1qi*o  d'  esclmler^  gli  esercenti  Arti  vili»i'^ 
sinie  . 


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COM  COM^    .115 

if&  Si  hanno  per  tali  quelle  che  non  ton  com«- 
prese  nolie  note  esistenti  ia  pie  de'  Regolam. 
geo.  o  partic.  delie  Comunità  §•  4*  ^ 

4&  L'  aprir  una  BttO¥%  Strada  Comunitativm ,  o 
serrarne  nna  esìstente  non  è  spesa  straordi- 
naria •  $•  5« 

47.  £  nemmeno  quella  che  si  fa  per  addeci* 
mar  di  nuovo  nn  fondo,  o  rettificarne  Tad- 
decimazione  ^  o  per  far  trascrivere  o  correg- 
gere i  Libri  Estimali  $•  6. 

4S.  Il  Ginsdicetite  stato  invitato  deve  ^interve- 
nire ,  e  presiedere  a  totti  ma  sensa  voto  ;  si 
ritirerà  quando  ò  finito  di  trattare  della  spe- 
fa  straordinaria  $•  7. 

49*  Pbò  sospendere  il  partito  j^  se  trova  la  spe- 

.  la ,  che  sia  straordinaria ,  e  non  anfmale ,  trop- 
po gravosa  o  poco  Utile  «  §•  8.  (  1  ) 

5o«  £^  utile  quella  che  porta  un  proponionato 
comodo  o  vantaggìCiBO  al  pubblico ,  e  che  non 
na  momentaneo,  o  fuori  di  proporzione  con 
€isa:  r  utilità  sì  misura  a  ritardo  di  tutti  i 
Comuniiti ,  non  jAei  sbli  Poswlentt  •  §•  9« 

52^  £^  gravosa  se  mancano  gV  assegnamenti 
per  fiurla ,  e  se  converrebbe  distrarre  dei  fon- 
di, o  dei  capitali,  o  crear  debiti.  Qualora 
per  effi^ttuarla  si  voglia  imporre ,  si  osserve- 
rà se  unita  questa  9^  tutte  le  altre  spese  or- 
dinarie deli^  anno  può  sconcertar^  i  Foesiden* 
ti  \  allora  il  Giusdicente  sospenderà  il  par« 
tito.  §.  io«  ^ 

h.  Sospenderà  pure  le  spese  stravaganti ,  e  le 


(1)  CkMì  V  Art.  29.  del  RegoL  gon.  de*  23.  Hsg. 


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116        COM  COM 

C0iic6£.sìòni  di  pensioni  n  vita;  o  lemporarid| 

•  attrimeniri  ne  sarà  responsaliile  nel  Sindaca 
tOjC  sarà  tenuto  ai  danni  3  e  il  partito  sari 
nullo .  §.  11. 

5Z*  Segtiita  la  so»pen8Ìf>ne ,  anche  il  partito  s< 
sposo  si  rogis^la  al  libro  dei  partiti  e  il  Gii 
sdicente  deiitix>  otto  giorni  ne  darà  parte^f 
St^n.  Soprassindaco  coi  motivi,  e  copia  ài 
partilo.  $.  12.     ' 

54»  I  GiusJicenti    non    devono j  né  economici 

mente ,  nò  giuridicamenfe  in  caso   di  ficor 

portati  ai  loro  Tril>unale  ingerirsi  riei  parti 

ConiunìtatUn  ^  liè  cotioscern^p ,  quando    ei    i< 

icrisC(»no  ai  Kcgg.  Capi:   1.    Resàrcimenti   1 

Strade  :  2.  Medici ,  e  Qiirurgi  Condotti  ,  M) 

estri,  Procacci  e  altri  Impiepcati:  3.    Liegi 

limila 'd'  adunanze,   e    partiti.    4*    R^^l^^ 

per    partite    non  abbonate   dai    Revisori* 

Spese,  e  oggetti  di   libera  amminigtraziooi 

C.  8.  Ago;  1796.  , 

Tmpìcv  55.  Le  Comunità  posson  aumentare  o   dimiaD 

miinUa-"      '®  *  ^^^  impiegati ,  o  loro  stipendj,    ferna 

tivi.  stRUtc l'Art.  29.  (V.  il  N^^  62.)  nei  coxigr 

raà.  §•  80.  Regol.  Gen.  * 

5G«  Il  'Magistrato   dà*  le  IslTUssioai   ai  soci  il 
•  piegati ,  e  ne  jiceve  il    rendimento    di    co 
ti.  $  8-3. 

ùj.  Niuna  somma  prò  esser  pagata  per  lav< 
a  Stmde  ^  o  Fahbricht?  Comunitative  ae  ,  olt 
le  solite  formalità  non  vi  è  la  firma  del  Prc 
vedi  (ore.  §.  67. 

58.  'i'iriri  gl'Impiegati  Regj  son  esenti  da 
nrrfMtar  posii  nei  Magistrati,  e  GonsigI j  ^ 
alta  impieghi  Coniunitàcwi ^  e  dal  pagare 


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COM  GOM        117 

pesale  dì  rifiato:  nia  gì"  inipieghi  lemoorarj 
di  Firease  non  ilisiiensaQo  c'ali'  accettare,  o 
pagare  la  penale.  §*  8/j. 

&}•  La  sad»    esenzione    dcgl'  Impiegati   tiR.  è 
este»   aaclie  a  quei    che  son  ni    servizio  :di 
8oa  H.  il  Re  delle   due    Sicilie  »   di  S.  DL  L 
e  R.  Apostolica ,  e  di  S.  A»  R.    il    Duca   di  ' 
Parma  §•  85.  e  N.  7.  Mag.  1784. 

66.  La  necessità  riconosciuta  dal  Migi6trA^o^e 
canfermata  con  Decreto  dato  ^7tìfù  dal  Giu- 
sdireole  di  portarsi  in  Mareinnia  col  Lc«{ la- 
ne scasa  dall'  accettar  impieghi  Comunità^ 
tisn^  e  dal  pagare  la  penale»   N>  8.  Maggio 

61. 1  Cancellieri  devon    dar  gratis  e  d'  hfiìoio 
.  agF  Impiegati  ComHnitath'i  la  copia  dei  par- 
tili di  loro  eleaioiie  0.  17.  Sett.   1784. 
fe.  I  Magistrati  Cohiunitativ^i  non  posst^nt»  sop* 
primere  i  posti  esistienli  di  Medici ,   e    (]Iii^ 
nirgi  Condotti ,    Maestri   di  .Scuola  ,   e  Vro^ 
cacci,  né  variarne  i  fissai  Sripeiidj,  ma  pos- 
SDO  proporre  :    la  nomifia  a  tnli   posti  s])etta 
al  Magistrato  clie  ristede  in  tempo  della  va- 
canza ,  qualunque  ne  sia  la  causa .  e  cosi    le 
"  eoaftrme,    benché   1'  es^Jrcizio  deil    Impiego 
r  deva  aver  luogo  in  tempo  della  sdcceesi va. Ma- 
gistratura, alla  q naie  spetta  il  far  dette  no- 
f  mine  soltanto  qualora  in  tempo   delia  precc- 
'  dente  non  fossero  decorsi  i  termini ,  o  consn- 
*  mati  «rr  atti  per  i  Concorsi  9  e  altro  voluto 

dagr  00.  C.  6w  Lug.  1791. 
d  Ogni  Comunità  ha  un  Gamarligo  :  Si  elegge 
^  ia  Gouf iglio  gen.  eftraeudo  dalla  ^or^n,  dcgl'* 
'^  aiiili  a  risedere  nel  Uagistrato  tre  polizze  ^  e 


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m8       CJOM  C0«      \ 

mandandole  a  partito  •  L^  elessione  si  ifSk  id  M* 
na  sola  aduiiaaza.  KegoL  Gen.  23»  Magjjid 
lf74*  §*  61.  / 

64»  Starà  in  ufizio  tre  anni  eoli  divieto  d^  anni 
6.  (l).^L*  esazione  delle  Gontribaeitai,  e 
degf  a^gn&tnenti  della  Comunità  ^  e  a  suo 
carico,  e  rischio  ^  §^  62* 

65.  QneUo  che  è  stato  Gamatlingo  ìion  può  esei^^ 
Citar  le  funzioni  di  Camarlingo  sostituta,  e 
vices^ersa^  che  6^  anni  dopo  cessato  i'  Ufficio  i 
lo  stesso  divieto  ha  luogo  per  i  figli  rispetto 
al  padre,  per  il  padre  rispetto  a  cia^nn  fi- 
glio ,  e  per  i  Fratelli  carnali ,  o  consanguinei 
.  fra  loro  »  Ma  morendo  il  Gaitoatlingo  a  tem** 
pò  rotto  ^  ano  dei  suoi  Congiunti  può.  conti«> 
tiuarne  le  funzioni  col  consenso  della  Coirne 
nità^  e  con  mallevadore.  M.  f.  Sett»  1^84^ 

fó.  Il  Camarlingo  eletto  che  non  Accetta  pa» 
gher-à  la  penale  di  ^.  lòò.,  e. cosi  di  segui* 
to  finché  non  si  trovi  uno  che  accetti  il  qua- 
le   lucrerà  tut|;e  le  precedenti  peiiali«  §•  63i 

6f»  La  N«  de'  16.  Die*  1814*  riguarda  la  con- 
tabilità dei  Camarlinghi  )  e  la  G«  9.  Marsld 
l8i5.  stabilisce  il  modo  di  ricevere,  ed  iscri*- 

.  ve^e  alle  ipoteche  le  cauzioni  di  essi  è  altri 
Impiegati  Comunit alisei  ^ 

68.  Le  IL  de'  if.  Feb«  t8lii«  regokno  la  lord 
contabilità  quanto  alle  spese  Ficcali  é  La  N^ 
i6.^)ic.  18 14*  prescrive  altre  misure  dicon* 
tabitità* 

69.  11  Magistrato  elegge  pure  in  laogo  degt 

(1)  Secondo  la  C  1.  Mar.    1771.  i   Camarlinghi 
hàuno  divieto,  da  oga*  altro  -UiEzio  Commutativa. 


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tJOUi/  COM        119 

bitiGhi  Viarj  tùx  PratvoditTOre  di  Strade /e 
Fabbriche  CofnunÌtù^he\  L'cletioiie  kì  r^Ciin 
}iartitO,  previa  afnjysicn  cr  Kriitli^  e  può  aver 
lQi)|tó  ifra  tatti  i  Coihanini  %  Si  preferire  il  più 
iii>ile  fra  i  Possidenti.  Stara  in  ulHcio  ire  an- 
ni Con  divieto  d*  ultri  tre.  Il  Ma^ì^frciCo  gli 
i^erà  uao  Stipendio^  Y^a  non  può  erigerlo, 
che  £[niix»  V  officio,  e  ottenuta,  la  quietanza 
dal  Magistrato  $.•  64.  65»  KegoU  Geo. 

70.  Il  Provveditore  vi«ita  le  Slindc,  e  Fn!)bri- 
c^e,  IVme-»  Ponti,, Canali  ec.  tanto  neiielVr- 
hS)  ^be  ili  Campagna 9  e  propone  i  Invuri  cui 
iMàste  Approvati  che  sieno .  Invidila  alla  e<tu- 

.  ^rVasiooe  desile  fabbriche  ,  e  Jìccadendo  fra- 
ne, rotture  9  O  altro  ne  dà  par(;e«al  Hagintra- 
to  i  por  gV  atti  delia  Cancelleria  projiouendo 
i  lavori  occorrenti  §.  6G. 
71»  Questo  al  fine  dei  suo  officio  deve  consegna- 
ì*  al  suqcesaore  tutte  le  carte ,  conti ,  e  buÙ- 
ftie  sopra  i  lavori  pendenti  9  e  fare  con  e^9o 
biia  gita  a  tutte  le  strade ,  e  fabhriclie  Co- 
mujàicalii>e .  ti  Successore  dichiarerà  d^  aver 
ricevuto  tutto  inìjuon  ^rado,  o  dove  sia  hi^o- 
l^oo  di  provvedére:  quindi  il  Magistrato  darà 
il  benservito  al  Provveditore  che  sopra  di  es- 
io  ritirerà  la  provvisione  §.  68.        \ 

72.  Un  cottimante,  o  accoliaiario  d'  una  strada 
Comunitativa  non  può  esser  Provveditore.  C. 
12*  Apr.  1,806. 

73.  Il  Consiglio  elegge,  e  conferma  i  Medici, 
e  Chirurgi  Condotti,  e  fissa  i  loro  Salar),  e 
obblighi  §.  8i«  Kegoi.  Gen. 

t4-  Nel  postd  di  Provveditore,  il  padre,  e  un 
'^lio ,  e   i  fratelli    carnsCli ,  o   consailguinei 


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120        COM  COM 

non  posson  f  uccedere  1*  uno  all'  altro ,  che 
con  divieto  di  .3.  anni .  N.  2.  Ago.  1787^. 
73.  I  Magistrati  non  possono  senza  approvaz. 
Sovrana  stanziare  eussidj  »  gratificazioni ,  e  au- 
menti di  stipendj  sulle  Casse  degli  Spedali 
da  loro  dj[>endenti.  Prima  di  confermare  i 
Medici 3  o  Chirurgia  richiederanno  il  senti- 
mento in  scritto  del  Rettore  dello  Spedale  *ul 
servizio  da  essi  prestato  al  raed.   C;  5.  Nov. 

1792-        '  '        .  .         : 

76.  I  Forestièri  >  appartenenti  a  paesi  posti  Aio* 
ri  del  Gran- Ducato,  non  posson  mandarsi  a 
partito  per  i  posti  di  Medici,  Chirurgi  Con- 
dotti, e  Maestri  di  Scuola  (  1  )  i4.Lug.  1798, 

77.  La  N.  5.  Ott.  l8l4-  ri«itabiJì  i  Medici  ,  e 
Chirurgi  condotti  ,  Maestri,  e^  Procaccia  che 
erano  in  esercizio  nel  i8o8.  cqi  medeaicni 
stipendj.  (V.  ilN.^  61.) 

78.  I  Magistrati  in  luogo  de'  soppressi  Ora- 
scieri  hanno  T  ispezione  sull'esattezza  dei  pe- 
pi e  misure,  e  salubrità  dèi  Commestibili  :  ma 
non  posson  fissarne  i  prezzi  specialmente  alle 
Carni  macellate  perchè  chi  non  è  contento 
d'  un  macello,  può  andare  a  servirsi  ad'  un  al- 
tro: oserei tan  tal  Ì8}>ezione  per  mezzo  di  dne 
l'eéidenti  IiegoL  gen.  $•  8o.  83.  CC.  18.  e  20 
Feb.  1782.  (2) 

(  1  )  La  C.  iH.  Olt.  1782.  volea  soltanlo  elio  in. 
parila  di  ineriti  si  preferisse  il  suddito  • 

(2)  Kichìainnlo  m  vigore  con  G.  21.  Feb.  t8l^« 
secondo  il  M.  17.  Mar.  iSo3.  proservava  alla  R.. 
Soj» isterìa  di  Finanze  duo  quaderne  di  persone  abili 
a  risedere  fra  le  quali  si  eleggcvan  i  Grascxeri  dx 
qiielì'  anno  . 


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COM  COM        121 

79.  I  Residenti  aelle  IKagistrature  Comunitati*  Brlvilei) 
!« ,  o  di  Llt.  Pi j ,  poss'^ao  durante  il  Seggio 
courenire'  per  i  loro  aftHri   privati»  ed   esser, 
conveoiiti  come  ogni  altro;  ma  non  esser ese* 

'  «Itali  personalmente  per  causa  Civile  nel  tem*- 
pò ,  e  iuoj^o  delle  Adunanze  •  GV  altri  Im« 
piegati  delle  Comunità  non  godono 'di  verna 
privilegio.  L.  io.  Apr.   1775.  : 

80.  r  Privilegj  delie  Comunità  non  soppressi  e 
non  Cimtrarj  alle  LL.  son  confermati  indefi* 
sitamente  fino  a  nnov'  ordine,  compreso  quel- 
lo di  tener  fiere  ^  e  Mercati  in  certi  giorni . 
N.  3i.  Ago.  1779. 

8/.  I  denari  7  e  capitali  di  Comunità^  e  Lih^  Ammu 
Pij  devoo  invertirsi  nei  respettivi  paesi ,  quan-^  tlonr 
do  si  possa  farlo  cautamente  •  Però  allorché 
ri  saranno  capitali  da  impiegare  s^  annon-- 
sierà  o)n  Editti  3  invitando  a  presentare  le 
btanse  al  Cancelliere  y  o  Magistrato ,  o  all^ 
Ammioisiralore  del  Luogo  Pio  ;  Si  esigeranno 
almeno  due  mallevadori  :  si  esamineranno  le 
istanze,  e  quelle  trovate  ammissibili  si  am- 
netteranno  con  partito  per  mezzo  della  Ca- 
mera delle  Comunità  prima  di  celebrare  il 
Contratto.  Se  non  si  presentano  attendenti  se 
ne  liarà  avviso  alla  Camera  C.  8»  Nov.  1771* 

t2.  Non  s'fO  soggetti  ;;d  approvaz.  i  partiti  del- 
le Comuiu^à  per  r  elezione,  e  conferma  degl* 
Impiegati  e  inservienti  Comunitatii^i ,  e  paga>- 
mento  dei  loro  soliti  stipendj  nò  i  partiti  per 
resecare  spese  superfiue  NN,  12.  Mag.5.  Ago. 
^c  10.  Sett.  ifj2.  (V.  il  N.*  37.) 

&3.  r  Magistrati  governano,  e  amministrano  gì* 
sffitri  delle  Comunità  :  i  partiti  non   son  sug^ 


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getti  ad  approvazione  che  ìoèi  casi  espressi  & 
Kegol,  G«ir.  23*  Mag.  1774*  §a  24; 

84*  £a  Còmanità  si  rappresenta  &  tutti  gF  ef- 
fetti d^l  Magistrato  adunato  in  numero  suffi- 
tiehtè ,  tioè  di  due  terei  di  meihbri  »  hieno  i 
casi  di  toiìipeleato  dei  Consiglio  ged»)  cfaé 
|>ure  ró  ha  f>er  oomposbò  iegaiknènte  ]^  soa 
t)resenti  i  due  lerti  $•  è5. 

8S.  i  partiti /del  Magistrato  ^  e  Consiglio  bi  via^ 
cono  ]3er  due  tersi  di  Voti,  dei  presentì  §«  26. 

B6.  Le  Comunità  hanno  la  libèea  amniinistra- 
toiouò  de*  toro  beni ,  entrate  e  spese  t  ^p^ttA 
al  Magistrato  accrescere  quelle»  e  didiinuir 
Quéste  §•  27* 

87-  t  Salari  degP  Impiegati  (ìeile  Conmnhà^  é 
lAs.  Pi)  ai  pendenti,  e  altre  spese  di  loto  set- 
Viisio  si  poésou  ))àgarfe  senz'  approvai.  $.  àS» 

88.  Lift  Comunità,  è  LL;  Pi|  non^  poasoho  alie- 
nare ^  obbligare  ^  ne  consumare  i  loro  fondi  > 
stabili,  i^obiii^  cafiitali.  luòghi  di  Mónte ^ 
Censi ,  e  crediti  colle  Gasse  ER*  sén2À  à.ppco-' 
Vazionè  Sovrana  §•  S2é 

Òg*  Tutti  gli  stabili  delle  Comunità^  è  Lùoglii 
Pìj  Laicali ,  e  altri  P^rirapnj  CamùniimtM  ai 
devon  allivellare  o  tendere  a  scelta  dei  Mti^- 

'  stfàti,  o  Aulministratori  j'  e  il  prtizb  o  JLau- 
deiiìio  rinvestirsi  in  luoghi  di  Monte  $.2S.  (  1  ^ 

90»  £^  proibito  il  protniscaarò  V  ioteróae  delle 


«ai^M^ 


.  (1)  Per  il  modo  di  procedere  a  tali  allivellazio- 
ni  fu  con  qu6d-Lo  Aef^olamento  3  e  con  quello  de* 
29  Seti.  1774'  P®''  lo  Ci  munita  del  distJ^ctfo  pub- 
blicala un*  Istruzione  a  cui  è  annessa  una  formuli^ 
delle  Gondizioni  da  inserirai  nei  Contiatto  • 


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COM  COM    ^  112& 

tomwiità  con   qn^Xh  dei  Luoghi  Pi) ,  e  fa** 
trimooj  da  esse  dipendenti  §•  36. 

91*  SDao>  fiotto  r  iihmediatà  aininiiiÌ8tl*azioa4 
delle  Comunitu  come  speae  annue  ^  ed  ordi- 
narie: 1.  l*utte  le  }>rovvi«ionij  e  salar),  e^t^ 
ti,  e  incerti i  ù,.  Le  speàe  di  «oddiftfaiftiooè  d^ 
obblighi  fissi,  e  atintiaU.  3.  Quelle  dette  t^fi 
/erte*  4*  Q^i^^l^  di  manotenaione  degl'  Edi* 
fiaj  pobblici.  5*  Le  Elemonitie  solite  •  6.  Iva- 
sarcinìenti  delle  strade  di  Campagna ,  o  intbr* 
ne  nelle  Terre,  a  Castelli.  7.  Le  graVeitae 
•opra  i  beni  patrimoniali  delle  Comunità  ^  é 
Luoghi  Piji  8.  Le  spesa  dette  diì^érse\  Ma 
referibili  ad  alcuno  dei  sud.  Titoli  1  ma  He- 
tessarie  per  la  buona  amministratiotte  Comu^ 
nitatii^a  ;  Regoi.  Cren*  sud.  in  fin  » 

$21.  Alle  tendile,  e  alliviellaziotii  di  beni  di 
Comunità^  o  Looghi  Pi)  lion  f)08sbno  attende^ 
re  i  loro  inifuegati.  SL  5ì3a  Òtiùé  I777 

^.  1   Magistrati,  e  non  più  il  Soprassindaco 
danno  le  Lieepse  di  pascolo  tiei  beai   Comiur^ 
fudi .  tt*  ù.  Mag«  Iff^fs»  C4  Q*  Fébé  1782. 
V.  C^pre  .  Pascolo  « 

$^  Il  prefeBo  di  beni  vefiduti  di  Comunità  t  e 
Luoghi  Pij  dipendenti  t  6  i  Lauderai  dei  Li- 
velli si  deVoo  rioTestire  nei  Monti  Fij  liooa- 
ii^  o  in  difetto  i  in  quello  di  Firenae,  cho 
ne  Mgheranno  il  frutto  del  4*  par  loo«  d 
l8.  Mar4.  I8i5« 

95t  Le  Comunità  non  detron  accordar  composi- 
aiont ,  o  dilazioni  ai  loro  debitori ,  perchè  le 
imposizioni  Cotnuftltùtti^e  possano  calcolarsi 
sopra  dati  certi  1  e  non  intralciare  i  conti  d' 


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124     con  coM 

*  un'  anuo  con  quelli  d^  un'  altro  •  G«  ig.  Afte 
1782.  (1) 

96.  Ndlie  vendite  di  beni  di  GomunifA ,  e  LL« 
Pi)  r  oblatore  per  persona,  da  nominare  ^  de- 
ve farne  la  nomina  nelP  atto  del  rilascio  » 
ce.  24»  e  26.  4pr-  1783* 

97.  Le  §pe»e  L<>cali  d  /  ogni  popolo  entrano  nel- 
la m^ssa  di, quelle  d'  ^g^l  Comunità^  e  si 
pagano  coi  loro  ae«egnamenti  senza  veruna 
distinzione  '•  §  44* 

98.  Ogni  Comunità  a  fin  d^  anno,  e  ogni  Ca- 
marlingo o  depositario  Comunitativo  mande- 
rà i  suoi  Libri)  e  Documenti  alla  Camera 
delle  Comunità  per  la  Revisione ,  e  saldo .  §• 
45.  46.  48.  ^ 

99.  E^  lo  stesso  pet  i  LL.  Pij  dipendenti  dalle 
Comunità  $.  47-  -  ^ 

Ite.  I  Ministri  della  Camere^  prestano  gratis  le 
loro  opera  negl'  afFarì  di  Comunità ,  meno  la 
Tassa  di  Revisione  per  i  Ragionieri  §  4^*  49* 

101.  l^e  mura  Castellane  bastioni  Roccbe  Tor^ 
ri 3   ec.  di    Città  non  gabellabili,    e  de'  Ca- 
stelli  spettano  alle  Comunità»   A   lei    deve  * 
chiedersi  la  licen^^a  di  demolire,  appoggiare  5 
o  fabbricare.  La   concessione  sarà  preceda- 

-  ta  da  Editti  per  intimare  chi  vi  avesse  inte- 
resse  :  il  prezzo  ^  è  i  materiali  spettano  alla  Co- 
munita  I  che  ne  dispone  coir  entrata  di  queil^ 
anno ,  ma  la  licenza  si  dà  gratis  G.  5.  Apr« 
1783. 

■■■'■■     I    1  •  ■      Il       ■      I      I  I         n        I  ■         r        II  1     — 

(i)  Vi  è  una  L.  3.  Nov.  1781.  sopra  i  debiti  delle 
ComUnifh  del  Piorent  irto  colla  Camera  ed  altri  Uil- 
sj  Regjj  e  loro  aisseslafnento . 


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COSr  COM        125 

102.  Per  i  lavori  Comuniiativi  è  abolito  1'  oga 

'    delle  Goq3aodate!  ai  faranao  a  opere,   e   si  • 

pagheranno,  ili  cooiante  Keg.  Gen.  23.  9fag» 
1774-  $.69. 

103.  Saranno  posti  i  termini  al  confine  fra  una' 
Comunità^  e  V  altra  $.  fS.  (  1  ) 

104.  La  N.  12.  Sett.  1814.  ristabilì  gF  antichi  ^**P?"- 
(compartimenti  Comunitatwi^  e  prescrisse  va-    za,  « 
rie  misure  per  le  nuove  Comunità  create  set-  ^^"*P*5" 
to  il  cessato  Governo  ^  e  con^rvate . 

lc5.  La  N.  6.  Ott.  1802.  avea  creato  un  Ufi- 
zio  generale  delle  Comunità  dello  Stato.  Ora 
136  tien  luogo  r  Ufiaio.  del  Sen.  Sopra  ssind^co. 

206.  Le  IL  del  1.  Ott.  18 14*  hanno  per  ogget- 
to la  sepirasione  delle  attribuzioni  fra  il  me- 
desimo, e  i  Frav  vedi  tori  delle  diverse  Ca- 
mere* 

107.  Le  Comunità  Non  possono  intraprender  Ca-  Conten- 
nse  come  Attrici  senza  la  licensa  del  Sen.  So-  "^**' 
prossindaco:  ma  possoa  far  gl'atti  per  T  esa- 
zione dei  loro  crediti'.  §•  34*  Rcgol.  Gen. 

X08  Essendo  i  Giusdicenti  giudici  necessarj.per  . 
le  Cause  Comumtative  i  Cancellieri  rimette- 
ranno loro  tutte  le  LL.  e  00.  in  materia  di 
Comunità,  e  ima  copia  di  quei  manoscritti. 
ce.  6.  e  11.  Ago.  1787. 

109.  Le  questioni  di  precedenze  ^  o  preen^inen- 
ze  fra  residenti  o  altri  impiegali   Comunità^ 

l 

(1)  La  C.  18.  Ago.  iSi/f.  contiene  varie  disposiz. 
Transiforie  por  il  risrabiKnienlo  del  sistema  Eco* 
nemico  dello  Cofnuiiifà .  Vi  son  pure  le  li.  ai  Can*^ 
cellieri  de'  l5.'  Ott  1814.-  per  le  operazioni  prepa« 
ntorie  • 


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•Ì5ì6       con  COM 

<iW ,  o  di  particolari  contro  essi  aoa  potnm 
•odfeeqersi  a  spese  della  Comunitàt  a  Luogo 
Pio  Regol.  Geo^  del  i^yL  $  88. 
mposi*  ^iQ.  f^  abolito  ogni  privilegio^  o  esensione  di 
^^^^'  persone  o  beni  dal  concorrere  alle  Imposizio- 
ni RR-  e  Comìmitatwe  fuorché  quello  de^  12. 
figliuoli.  Reg.  Gen.  a3u  Màg.  1774'  $  9^*9^ 
V,  Privilegio  de"  12.  Figliuoli . 

Ili*  Non  si  farà  in  avveaire  verona  imposirìo- 
ne- annuale  col  titolo  di  chiesto  ^  o  altro, 
ma  occorrendo  per  i  bisogni  dello  stato  ^  si 
destin^irà  ^con  precededte  pubblicazione.  la 
Tassa  da  pagarsi  da  ciascuna  Comunica  Reg. 
sud.  §.  3f. 

ti 2.  la  luogo  di  tali  imp(!»sizioni  annuali  ogni 
Comunità  paga  una  Tassa  di  Redenzione  nella 
somma  annua  prefissa  dal  suo  regolamento 
che  dichiara  pure  quali  titoli  e  partite,  si 
eoraprendon  io  essil  §•  38. 

Ii3.  Questa  Tassa  si  paga  in  tre  rate  aiwue% 
Le  rimesse ,  e  pagamenti  si  faranno  in  mo- 
neta Toscana  a  rischio ,  e  spese  delle  Coimt- 
nità.  Il  Sen.  Soprassi  ndaco  nel  fissarne  le 
scadenze  avrà  riguardo  alle  scadenze  dell* 
annate.  Comunitative ,  e  dellci  paghe  dei  Con? 
tribuenti  §.  Sg. 

ii4«  Alla  Tassa  di  Redenzione*  e  alU  spesa 
locali  si  supplirà ,  prima  coli'  entrate  patri- 
moniali della  Comunità  i  e  poi  per  mezzo  d* 
Imposizione;  è  proibito  passare  V  arretrato 
d'  un'  anno  in  un'  altro  ^  e  però  nel  calcolo 
di  previsione  si  procurerà  che  vi  sia  un  di- 
screto avanzo.  ^  4^« 

nò*  Le  Comunità  per  V  esazione  di 


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coiti  G09I        x^f 

JWi,  e  paghe  haitno  il  BriMeòio  ]^gÌ0|,  «ijl 
il  privilegio  Fiscale  §•  ^1% 

ll6|.  liO  laipofisioai  Cofuufiìtati^e  poeeraoiio  ia 
parte  eoo  titolo  di  I)bzìq  soprn  i  GoQtadini , 
e  Coloni  ^  e  sopra  ^r  Ai'tigjani  y  ^  Teataati  ^ 
e  ia  part^  sopra  i  Possideoti  jdegli  stabili 
compresi  nella  CSomunità..  Sopra  i  Goptadini 
e  Artigiani  si  repartirè  ogr^'  axma  quel  Uà- 
140  che  è  fissato  ia  ciascan  regoL  partic  ;  q 
questo  Dazio  sarà  ùgtC  anno  lo  stesso  non  o- 
staiite  qQali|Dq9Q  variasioae  delle  uscite  del- 
la ComuT^à:  il  reslro,  fino,  al  totale,  delle) 
Tasse ,  e  speje  della  Comi^nità  poserà  sopra 
i  psflsidenti  descrìtti  yO  non  deacr^tti  a  Deci- 
nii|  per  Ic^  che  le  Comumtà  potraORO  semprQ 
&r  nuove  addecimaziotii,  o  completfMre  le  at- 
tiche. Le  poste  1:aàto  sopra  \  Contadini ,  cbo 
sopra  i  Possidenti  pofsoii  regolarsi  Poderq 
per  Fodere. ,  o  popoj^o  p^  popolo  *  iisitindo  in 
ogai  podope  la  Tassa  ferma  sqI  Goatadine ,  e 
gnelU  yarialkile  s^l  Padrone  «^  GÌ'  artigiani 
Àe  devoQi  concorrere  alla  Tassi^  coi  Contadi- 
Bi  s^  impoTranno  nella  propprs^ione  d^  une  ^  o 
fA  Iiire  aecondo.  il.  solita»  e  aip[c^(Q  ai  n^eao. 
di  ^.  jftifiL  a.  te^ta  •  $.  4^*  (  %  ) 

ìlf  Se  an  popola  ha  entrate  patrriniooiaU ,  quo* 
ite  si  deiklcheranne  soUa  sna  Tassa  colonica , 
«  f  ayaiVEO  va  ik   boRefisto,  dc^U»  ComunUà^ 

$.43-. 


(l)  Al    contrario  il  Regol.    Geo.    tW  29'    S-.t 
^774*  $•  49-  per  le^Cemunità  del  Di  stretto  Fio  rei; - 
^00  proibisce   òhe  i  Contadini  Opranti  e  Artigiani 
lìn  «lai  coUettttti  sulla  lesta  0  snU'  industria. 


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128        GOM  GOM 

118.  Ogni  volta  cho  occorra  devenir  a  ona  im- 
posizione  il  Magistrato  eleggerà  due  persone 
probe ,  e  capaci  fra  le  abili  a  risedere  per- 
chè facciano  il  reparto  dentro  il  temine  che 
si  assegnerà  loro  §•  5o. 

119.  La  scelta  si  fa  estraendo  4*  polizze  dalla 
borsa  del  iUagistrato ,  e  miandando  a  par* 
tito  ciascun  nome  finche  due  sian  vinti  per 
due  terzi  di  voti.  $•  5u 

120.  I  Repartitori.  rimetteranno  la  loro  relazio- 
ne al  Magistrato  nel  termine  prefisso  ^  che 
non  si  può  prorogare  che  per  giusta  caasa, 
e  con  Decreto  di  Giusdicente ,  éottq  pena  di 
òP.  2o.  solidamente  per  ogni  ^giorno  di  ritar- 
do •  $•  52. 

121.  I. repartitori  eletti  non  possou  renunziare 
che  pagando  la  penale  di  i^.  100.  =  ciò-  ha 
luogo  anche  per  i  successivi  eletti  finché  sq  ne 
trovin  due  che  accettino  i  quali  lucraxM>  le 
precedenti  penali  tutte ,  e  le  ritirano  dopo  la 
rimessa   relazione  •  §  53. 

122.  Il  Magistrato  ricevuta  la  Relazione  eleg- 
gerà due  Revisori  perchè  nel  termine  cliet  as- 
segnerà loro  vedano  la  Relazione ,  e  si  assi- 
curino che  le  poste  sian  proporzionate  fina  i 
contribuenti  :  non  posson  conoscere  della  qua- 
lità ,  o  quantità  ^ell'  Imposizione  •  I  Reviso- 
ri eletti  che  ^ricusano  pagano  la  penale  di 
óP.  100.  con^e  sopra  §.  54. 

123.  Si  eleggono  come  i  repartitori,  ma  danna 
borsa  contenente  i  nomi  di  tutti  i  possidenti 
di  stabili  posti  nella  Cqmunità  senza  distin- 
zion  di   fiorino.  In  questa,  e  in  ogn'   altra 

stratta  i  nomi  estratti  si  rimborsano^  perchè  le 
borse  sian  sempre  complete .  §.  55. 


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.  «0K  GQM        i£9 

^  I  Sie^iaori  osaevverMoo,  e  referirasno  se 
gr  Ecclesiastici  9  e  gì*  altri  ia  addietro  esenti 
«iaii»  tassati  oUa  debita  proporzione:  sa  la 
CoQtribqaioae  è  repartifa  con  proporzioni  e- 
fgotix ,  o  quali  errori  vi  sono  •  §•  56.  5^* 
025.  Il  Hfagisfcratp  approverà  il  reparto  ,  o  la 
correzione  3  e  lo  rimetterà  al  Giusdicente  per- 
chè faccia  pabblicare  i  terapia  e  modi  del 
pagamento,  pena  il  lo.  per  loo.  solle  som- 
•  me  non  pagate  alle  scadenze  §•  58. 

126.  Il  Cancelliere  presterà  la  sua  opera  io 
tatto  ciò  che  concerne  il  Dazio  :  le  penali 
lod.  del  IO.  per  loc  si  dividono  fra  lui  « 
il  GamariioKo  $.59. 

127.  Ogni  possessore ,  o  contribuente  può  vede^- 
re  in  Cancellerìa,  il  Libro  delle  entrate,  e 
spese  Comunitarie ,  e  i  Documenti ,  e  pren- 
derne copia,  o  farsela  fare  1^  sue  spese  $•  6c" 
V.  Creditì  HK.  e  pubblici. 

1^8.  Le  strade  Còmunitatii^e  son  di  libera  Affi-  s^ntde 
niinistrazione   delle    Comunità^    non  già  le 
strade  RR.  Tutte  le  spese  di  strade ,  Ponti 
^  ma  abolite ,  essendo  comprese   neUa  Tas- 
sa di  Redenzione  o  altri  Titoli  §  70. 

3^9;  Lo  Strade  RR.  sono  le  postali  :  quelle  por- 
siooi  di  strada  Regia  ^be  traversano  Città , 
Terre,  e  Castelli  si  considerano  «orna  strade 
Camumitatifte ,  e  eoa  a  carica  delle  Comunità 

$•  ri- 

l3o.  Tntte  le  strade  non  postali ,  soqo  Corou- 
aìtatjve^  colle  distinzioni  segnenti-.  $  72. 

l3i.  I  Consigli  generali  possou  abbandonare  le 
Strade  inutili ,  aprirne  delle  nuove ,  allargarle , 
o  cambiarne  la  direzione ,  salvi  i  daUni  ai 
Tom.  L  l 


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i3o        COM  CON 

padroni  del  suolo  occopato  o  aUriiMnti  Iesi  • 

§.  74. 

iSiT.  Ogni   Comunità  avrà  un  Gampione  delle 
Strade  Comunitàtive  \  Tali  sono:  1.  Le  aÀu- 
de,    e    Piazzo,   Pomi  ,  e   annessi  dentro   le 
/Tèrre,  e  Borghi.  Q.  Le  strade  che  dalle  Ter- 
re 5  e  Borghi  condacono  ai  Gonfiai  delle  Co- 

•  munita  •  3.  Qoeile  che  eondacono  da  Boa 
Chiesa  Parrocchiale  a  du^  altra  dello  stesso 
Territorio .  4*  Quolle  che  dalle  Terre ,  e  Bor- 
ghi ponducono  alle  Chiese  de'  popoli  della 
Comunità  §.  7,5. 

133.  I  Tronchi  di  strada ,  che  dalle  Case  pri- 
vate conducono,  e  comunicafio  colle  strade 
{Pùbbliche,  non  si  eonstderan  come  strade  C^ 
munitatii^  quanto  al  mantenimento,  ma  quan- 
to al  non  poterne  impedire  il  pubblico  uso 
per  cui  restano  soggette  alla  disposizion  di 
ragione ,  e  agi'  OO.  veglianti  :  né  s'  intende 
fatta  innovazione  rispetto  alle  viottole ,  e  passi 
.affatto  privati.  §.  76.  (1) 

134.  Il  mantenimento  delle  strade  Comunitati- 
f'<?,  Ponti,  e  annessi  è  a  carico  delle  Contw- 
lìità  3  e  fa  parte  delle  loro  spese  •  §.  79.  •  V* 
Beni   Civili.    Camera    delle   Comunità.    C4t* 

-'  marlinghi .  Cancellieri*  Forestieri •  Retrat- 
*  to.  Strade .  Supplitile .         '  ,    . 

CONCIE*  La  N.  27.  Mar.  1772.  permesse  a 
tutti  eriger  Concie  salva  T  approvazione  del- 
la Sanità.         - 

2.  La  N.  a3.  Nov.  1772.  concesse  varie  facili- 


(  1  )  Il  j.  77.  prescrive  il  modo  di  accampionare 
le   Strade. 


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.CON  CON       '131.. 

lità  di  gabella  sopra  diversi  oggetti  necessa- 
ri a  qnest'  arte .  V.  Quojami . 

CONCIMI  V.  Bestiami  .  Polizìa . 

CONCORDIE  V.  Giudizj  di  Concordia . 

CONCORSI  V.  Esecuzioni .  Giudizj  di  Concor- 
so. Proced.  Ci^. 

CONCUSSIONE  V.  Rapina^ 

CONDANNATI  :  Loro  trasporto  .  V:  Esecutori. 

CONDANNE  Criminali  V.  Esposizione  de'  rèi . 
Infama  -  Indizj  .  Processi  criminali  • 

1»  La  C  1.  Ott.  1785.  proibì  ritenere  in  car- 
cere i  condannati  a  pena  pecuniaria ,  o  af- 
flittiva per  interesse  dèi  partecipanti  alla 
malta 3  o  del  leso.  A  ciò  è  derogato  •  V. 
Multe.  {\) 

&la  L.  3o.  NoT.  1786.  §.  117.  prescrisse  ad 
ogni  Tribunale  d*  affiggere  in  tavoletta  i  no- 
ni dei  condannati  in  pena  arbitraria  .  còlle 
particolarità  ivi  designate  :  in  seguito  furon 
pabbiicate^sò  questa  materia  la  N.  i5.  Ott. 
1766.  e  la  G.  a8.  Sett.  1797.  (  1  ) 

^  La  L.  de'  SoT  Agcr.    1795.  §.    18.   abolisce 

!   nelle  condanne  la  formula  a  beneplacito^  e 

1   tratta  delle  condanne    ex  indiciis .   V.   Con- 

,tnmaci.  (1) 

D^ESSORI  V.  Monasteri. 

VmPmi  del  Gran-Ducato.  L*  O.  12.  Asrile  Pj^«« 

i   1570.  prescrisse  una  visita  annuale  ai  Confini .    ^^**^*  * 

%  Sopra  queste  visite  vi  è  pure  una  G.  de'  3o. 
Apr.  1767-  del  Magistrato  dei  Nove  ai  Giu- 
tJicenti. 


I0(x)(l)  V.  la  Nota  a  pag.  9, 


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;3i3     CON  em 

3.  Nel  12,  Agok  178»-  fufom  puhbSc^t»  4elle 
JJ.  per  i  Cancellieri  Comuuitativi  e  Qìu^- 
centi  destinati  ad  eseguirle  1^ 

4^  A  qoestcì  venne»  in  le^uita  h  CI  <^^2g*Apr« 
178H4  che  tassii  la  Diaria*  ai  pred*  Uioi^trì^ 
e  ai  Notati ,  oltre  i  diritti  di  romita . 
Legìsiaz.  5.  La  G.  10^  Òtto  179I1  sostituì  le  yi«iteqiiiar 
vigente.  qnenqall  alle  aunuali,  dichiarò  <|aaU  Miaistri 
vi  dovean  assistere,  regolò  la  loro  e^cpsipr 
ue ,  e  gr  emoluTnenti  degl'  «ssisteuti* 

CL  Finalmeate  aUre  Ih  su  queste  vìsite  iiiro^ 
pubblicate  con  CI*  17^  Sett.  i8q3.  V  JP(^^ine  « 

(JQNIINO,  e  Esilio:  Auticotmeiite  il  cqnfino  ai 

Parte        dava  a  Pisa  3  a  Livorno ,  a  Portofcrra jo ,  air 

Swnc;i       igoi^  del  Giglio,  e  nelle   Bfarenmie,  e  piJl 

anticamente    auche  in  fiata  JESstero  Mme  «n 

Malta,  a  Rodi  ec* 

S.  V  E.  de'  26.  Apxx  1779.  stabilì  i  termÌKii  di 
coi  godrebbero  i  condaaqati  alle  diverse  ape- 

,    eie  di  confino,  a  portarsi  al  luogo  della  peaa« 
y3.  Jja  N.  11,  Ago.  17871  dichiarò  ch^    per  lor 

.  condanne  9^1  confino  uella  Proviucia  Inferio^ 

.  re  t^  intenderebbe  sempre  escluiio  ilVitoociata 
d*  Arcidos^'. 

4-  La  C  i3«  Mar.  1788^  volle  che  essanda  luo- 
go a  condannare  al  confido  a  Ctrecoelo  na'  i««. 
dividoo  oriundo  di  quel  Vicariato  sisoetitoia- 
se  il  confino  a  Sl^sa ,  anche  per  la  coiii]qql||[ 
nazione.  (V.  il  N.*"  6,  > 

5.  Il  M.  16,  Novt  17§9«  ^oUe  che  ai  eoadiat^ 
nati  al  confino.^  o  &ilia  per  furti  fi  facesse 
consuoiare  in  Carcere  pubblica  il  tempo  a 
portarsi  al  loro  destino  :  Fu  revocata  cou  H! 
5.  Ago.  1795*  <il?}.9  7t) 


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t50N  ^  .       COK       i33 

6  J[i&  L.  te.  Agd.  IfgSJ  $«  2ih  stia  bili  il  mndu^ 
di  pd^niutlkrè  là  ìiptecie    del   ton/itto   Allorché 
il  delinquente  fosse  oriundo  del   luogo  ove  si 
doVreb})e  cotofioÀf^. 

f.  V  K  ^B.  Apf.  ifT9^,  e  il  M.  li.  OiN  ifgB 
prescriuseira  porel  tertnini  dentro  ai  quali  1 
tOfidéonati  hi  cohfiHo  ^  e  air  esiliò  ^  drive» no 
cstersi  àliototatiati  dal  l^erritorio  dèi  iTiiba- 
liàte  cìié  r  avék  eondanìiati ,  t  il  modo  di 
^m^olai^  t  termini  tutti  in  qbreto  proposi- 
to ;  e  permésso  ai  Ministri  superiori  di  Poli- 
ila  di  farli  consntnare  in  carcere  ai  reiqunn- 
do  péteast  tenitore  per  loro  parie  ^nalché  di*- 
sordine  4 

I»  la  oltimo  la  N.  8.  iTeb.    ì8cd.   regolo  hno- 

'  Vkmente  quesH  terniini  j»  e  il  modo  delie  ras- 
segne dei  isDnénati.  H  Art.  i4«  ioltopose  al- 

*  la  pena  della  ialsitk  <;hi  fatreva  ai  itied.  cer^- 
t^md  filisi ,  b  si  presentava  a  rassegnarsi 
per  ìnrox   (l)  V.  htòsstsi^anise . 

CONFÌSCA.  Creato  con  P-  de'  9*  Peb.  iS/^fi. 
li  Collegio  della    Sat)ien%)i  gli  si  nssegnò  il  ^^^^^^ 

.  {MTodotfo  delle  tùikfistltB ,  e  i'  istituì  un  Pro- 
coralrore  ed  bn  Prevyeditbr  Fiscale  per  la  ri^ 
cem,6  Hn)lhinÌ9trfifcione  di  qoesti  I>eni  » 

K  li  M.  le.  Oet.  if  8t>.  e  la  L.  <24.  Alar.  1781.  Aboiiz. 

I  ÌA  restrinsero  i[|  pochissimi  casi^ 

I  La  XaSòNoV.  If86.  §•  45.  r  abolì  del  lutto. 

P0tt&R£GA2K)N£    di   S.    Gio.   Batta:   Gli 
Itatoli  di  essa  squ  de'  6.  Die»  1^3 1,  ed  appro- 
tdaiOoTèmo.  V*  Mendicanti.  Notari. 

If '^^i     >    '-'^    ■"  '  "■'      '        ' 

n[i)  v\  In  i^ota  a    pa^    '^.    =    La    L.     Ciìm,    28. 

WS.  1807.  $•  ^'  ^y^^  abolita  la  pena  del  co^fin^ 
^Crosseto. 


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i34  CON  CON 

CONSEGNA  di  Malfattori:  Coovemione . recif 
proca  fra  la  Toecana^  e  Parma  de'  2.  Apr 
17-56. 

2.  Altre  con  Modena,  de'  24.  Ma£.  1756.  io 
Ott,  1761.  e  2.  Apr.   1767. 

3.  Altra  con  Genova  de*  21.  Sett.  1756. 

4*  C.  4*  L"g*  1761.  6UÌ1'' arrèsto ,  e  iasegoinijen< 
to^de?  malviventi  nello  etato  Pontificio. 

5.  Convenzione  per  la  consegna  de^  Malfattor 
colla  corte  di  Roma  N.  3i,  Die.  1796. 

CONSERVATOKI  di  Legge  furon  sof press 
colla  L.  27.  Magg.  1777. 

a*  Vi  lu  un'  altro  Magistrato  col  titolo  di  Con 
serbatore  delle  Leggi  che  venne  soppresso  coi 
L.  22.  Apr.  1784.  V.  Presidente  del  Buoi 
Go\>erno . 

CONSERVATORJ  V.  Monasteri . 

CONSIGLIERI  di  Stato  :  portano  il  titolo  d 
Eccellenza  R.  l3-  Peb.  t75S.  V.  AH*  ^egre 
terìe .  ,  '^ 

*  CONSIGLIO  del  Savio:  Sulla  domanda  di  ee» 
nelle  Cause  avanti  i  Tribunali  di  Provincii 
eranvi  le  LL.  3o.  Sete.  1772.  §.  7.  e  2.  Geo 

1774-  §•  7- 
2.  Ora  ciò  è  regolato  dalla  Rif.  de"  i3.  OttoLr 

18 14-  $«*6o.    e   dal  Regni,  di  Proc.  Giv*    j 
435.  e  segg.  448  e  segg. 
CONSIGLIO   di   Giustizia:   Lo    he.    creato    i 
luogo  dvir  antica  Ruota  la  Rif.  de'   i3.   OtI 
1814.  ^.  3.  .       . 

2.  £^  com[)o8to  d^nn  Presidente,  e  quattro  Coc 
si;rlieri  ^  i3. 

3.  Conosce  dello  seconde  appellazioni  'Cirifi 
decide  in  3.  o  5.  voti.  §.  14*  18. 


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CX)N  CON        i35 

(k  Le  sde  deciuòni  non  sozi  attaccabili  clie  per 
metto  ddla  Revisione.  §•  l6.  if.  V.  iim- 
sione. 

5.  Dì  qaesto  Consiglio  tratta  il  Begol.  de^  Tri- 
Jkanali  $.  l.  a  /fi»  e  $•  i3i  e  il  fi.cgoL  diProc 
Cit.  $.  77J^.  e  segg.  V.  Huota  Fiorentina  . 

CONSOLI  di  Mare  :  La  V.  4.  Giù.  iùoj.  li 
creò:  area  giarisdizione  in  tutte  le  Cause  mer- 
cantili di  Terra ,  e  di  Mare  e  risede ^^ano  in 
V'wBk.  Ia  Rif.  de'  i3.  Ott.  i8i4;  §.  5.  }\t\.  in 
loro  vece  stabilito  "in  Livorno  un  Magisirato 
Civile,  e  Consolare  V.  Prede* 

CONSOLI  !foscftni  nei  porti  Esteri.  Tarif.  de^ 
diritti  di  Consolato  »  e  di  Cancellerìa  de^  5 
Ago.  1758. 

CONSULTA  :  Pù  soppressa  con  L.  de'  23.  Sett. 
If88.  che  ne  divise  fra  altri  Magistrati  le 
attriboflioni  assegnandone  la  massima  parto 
alPresid.  def  Buon  Governo. 

ft..La  L.  de'  5.  Nov.  1793^  la  fece  rivivere  col-" 
le  anticbe  attribuzioni  piiì  quelle,  del  soppres- 
so Consultore  Legale  Regio  •  La  Consultja  so- 
printende a  tutti  i  Tribunali  Civili  3.  e  Crinai- 
Qali  del  Fiorentino  ;   conosce  de'  ricorsi   epa- 

*;  tre  i  giudicati  inappellabili  dvili^^e  criinioa- 

-  li;  propone,  nelle  Suppliche  di  condona  ^iò- 
ne,  o  permuta  di  pene,  e  può  rigettarle  a 
voti  nnanimi  ;  può  sospender  1'  esecuzione  del- 
le risolnaioni  ordinarie  dei  MinistTi  Superiori 
di  polìziA  fino  a  ragion  conosciuta ,  o  renderne 
conto,. o  rigettare  il  ricorso  contro  di  esse,  ma 
ciò  a  pieni  voti  :  conosce  dei  ricorsi  contro  tali 
Ministri;  presiede  ai  sindacati  de' Girsdicenti 

'  e  loro  Ministri  :  visolve  gì'  aiTari  con  Rescritti 


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136        COTif  C(J» 

ili  noiT3e  Sovrano  :  può  richieder  ia^ofmÀtEi^ 
ne  a  tutti  i  dipartimenti ,  e  Kinistri^  e  ilSe** 
gret^rio  rimette  per  informazione  g^  afifari) 
con  Lettera  9  o  con  commissione  fii-mata  :  co» 
nosce  delle  domande  di  Reviaione  in  materia 
civile,  e  criminale,  ne  rende  c^nto,  e  può 
rigettarle  ma  a  voti  concordi ,  e  può  goapea-* 
dere  V  esecuzione  della  Sentenza  fido  alla  ip* 
cisione  solla  Revisione  :  è  sentita  in  tutti  gl^ 
affari  Legali  :  minuta  le  Leggi ,  e  ne  propiine 
le  riforme:  6i  rimetton  a  lei  le  proposis^oni 
del  Presid.  del  B.  Gtjv.  per  gì*  impieghi  Pro- 
vinciali perchè  dica  il  suo  parere,  h*  lucL 
del  1793.  ("l) 

3.  Sta  la  vigilanza  sopra  tutti  i  ProòQtàtori ,  e 
Avvocati  Rif.  iZ.  Ott*  1814.  $.  8ii.  V.  Jppelh  * 
Revisione.  Supremo  TribuiuU  di  Giustisia-* 

CONSULTOR  licgale  Regio  t  fu  cJ*eato  con  U* 
29.  Apr.  ifSgé  Eran  di  sua  competenza  le 
accettazioni ,  e  repudie  d*  Eredità  5  6  remila 
«ioni  in  boon  giorno  a  tali  effetti,  le  adozio- 
ni, arrogazioni,  liberazione  5  e  maocipaziMÌ 
da  l*utela ,  o  Gora ,  autorizzazione  di  Donne  5 
e  minori ,  approvazione  di  Gomproniessi  $  pi^ 
posizione  di  revisione  di  Sentenze,  e  altri  af* 
fari  impirtanli  deroga^  alle  Leggi;  Fu  aop 
pressa  con  (h  L*  de'  5.  NoVé  1793. 

CONTADINI  11  K  124.  Nov.  1595.  dichiarò 
che  i  Contadini  ^le  ricevendo  generi  per  se- 
minare li  Vendessero  sarebbero  puniti  Con  tre 
anni  di  Galera  oltre  i  danai ,  e  le  Doinne  i  e 

(  1  )  Ne    confione    anche  1'  orfani  zza  ziono  »  e  il 
"it^^golamènto-^  ih  specie  pet  le  Udienze.  ^ 


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WBfr  Colt      Jd;^ 

f  nìoocirCQllà  HemlBk*  DUi  le  «tette  pene  ei 
cottpimiolQe  «eìeiìre« 

ìli  B&  aS.  6ie«  i&cfl^  e,  8.. Log.  l6ao.  Tok« 
TaiM  cfae.i  Ccntadim^  ^lì^ionaU»  e  mitri  o)ie 
dfti  padroni  o  dai  botte^raj  rìeeveirail  in  im* 
prestito)  òecMD{tt4.  a oredealM^^  ^nì  »  ^  biedes 
ne  rendenerD  la.r  ateita  quantità, '^invece  di 
preiao»  Pemn  «Tevòtati  eon  B«  nOà  Ago«  iSs^té 
Vk  Arnesi  Musticali%  Disdette  k 

tlONTRABBANDO  V^  t)ogan$^ 

OONTRATiri  illeciti  V«  Minori^  Scròcchi. 

CONTRIBUZIONI,  e  Crediti  {lubUìòi:  I  beni  • 

ileUe  &R.«  P<Metfi<ia»i»  del  Fiato»  deU'Ordiqft^^t» 

*  ik  S.  Ste^é ,  e  Ai  ogni  Università  o  Corpo 
limale,  pagano  le  eoiitribaaiom  eoine  qoeiidi 
privafiit  M.  eSà  Mgr*  1770.  Regol*  sS«  Uag. 

t  Per  i  rialanttiènti  di  piani ,  e  altri  aumenti 
di'fabbHcà  ai  àdJÉi^iikta  la  decima  in  profior^ 
eioie  4eir  /lomA^to  delia  pigione  VLA2éLàg* 
e  C  3i.  Lug.  1771* 

3.  t^r  i  aiìgliQiumeali  àe^  fondi  tmd  a^  àtimeilr 
ia  k  Coùirtlfuthtte  ^  ma  crescendone  T  etfcen* 

'tiooe  per  ejltttione,  o  nitro  »  ai  può  eddeci-» 
mai%r.  anche  ik  patte  accreacintar  chi  li  Mn* 
'te  ^[graVaftd  poò  eontwik  In  Comonitit  itlratt'- 
ti  il  Tribiitaai  locaie*  Gè  n^  Die.  1789* 

4*  Delia  «proòedara  contro  i  Debitot^  tMttaVttno  Proee- 
il  M:  e  le  IL  de*  t^  jllag.  179/*»  e  li  C^»»' 
de^^  GaOi.  l8ife5.  ora  nfoai  nei  iegg.  OO. 

£•  I  Capi  di  Dipartimento  non  pofitoa  ordinare 
itti  ed  eaeòlieiofai  contro  i  Debitori  di  Con*, 
faibimìofti»  4. erediti  £R.  p  pubblici:  ai  de- 

-  ìan  dirigere  al  Tribunale  •  SI*  6.  M^g.  1776k 


L. 


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i38       CON  CON 

6.  Se  U  Debitóre  d'  ttna  Goiiitinità  per  eoneri- 
buzione  è  creditor  di  essa  per  altro  titolo , 
liquido,  e  maturo,  si fò compensazione  per  e*^ 
simerlo  dalla  penale  del  '  io*  per  loo*  G.  16. 
Lug.  1782* 

f.  Al  contrario  nei  crediti  RR*  e  pubblici ,  e  di 
Lnoghi  Pij,  o  Corpi  non  s^  ammettono  ecce- 
aioilii  illiqoide ,  o  che  esigan  ispezioni  di  fat- 
to ma  quelle  sole  che  son  solite  attenderei 
nei  giudizj  meri  Esecutivi,  e  sempre  se  ne 
darà  avviso  al  Creditore»  H*  12%  Ott*  1782. 
N.  3i.  Mar.  i8i5-  $.9 

8.  Contro  i  debitori  morosi ,  anche  contro  ì  Con- 
tadini per  il  Dazio  si  procederà  con  sequestro 
de'  frutti  del  fondo  »  e  in  mancanza  con  ogni 
altro  mezzQ  Legale*  t  bestiami  non  vengono 
sotto  il  titolo  di  frutti  •  M.  17.  Ago.  1784;  C. 
3o.  Log.  1785.  ^ 

9.KNe  Rescritti  a  favor  di  Debitori,  il  tennioe 
comincia  a  decorrere  dalla  notificazione  del 
Rescritto  SL  4*  Npv.  1784* 

10.  La  C.  27.  Feb.  1789.  revocò  il  R»  io.  Lug. 
178I5  che  proibiva  molestar  tali  debitori  per 
debiti  al  di  sotto  d'  una  Lira ,  come  iaferiéà 
alle  spese  d'  atti. 

11.  Il  Tribunale  non  può  pretender  le  spese  d* 
atti  dal  Camarlingo,  ma  dal  Debitore.  N* 
21.  Die.  1792.  N.  3ié  Mar.  i8l5.  §•  14* 

12.  I  Ministri  »  e .  gì'  Esecutori  che  fiwero  ne- 
gligenti nel  procurarne  T  esazione  Verranno 
sospesi.  G.  1.  Lug.  1802., 

13.  La  C.  11.  Feb.  1806..  volle  che  se  nn  de- 
bitore era  soggetto  a  Concorso ,  il  Giudice  di- 
straesse un  fondo  )  assegnamento  bastante  a 


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CON  CON        i39 

.  pagare  il  Camarlingo  «ena^  aspettare  la  gra^ 
duatorja:  spirato  il  tempo  del  Braccio  Regio 

^.  il  Camarlingo  deFe  concorrere  con  gF  altri 
Creditori. 

34'  ^  prooedora  si  ià  avanti  i  Tribunali  liO* 

cali  N.  9.  Sett.  1814. 
i5.  Oodon  del  Braccio  Regio  tnttele  R«  e  pub- 

.  biiche  Amministraaioui ,  gli  Spedali  »  Monti 
Fij ,  e  le  Comunità  anche  per  le  loro  entrate 
patrimoniali  N<  3i*  Man  i8i5.  $•  i..f2. 

l6.  I  Camarlinghi,  e  loro  Eredi  ne  godon  an- 

•  che  per  6.  rùw  dopo  la  cessata  amministra-- 
ùone  $•  3.  V.  Braccio  Megip. 

17»  Soir  istanza  verbale  5  o  scritta  del  Camar- 
lingo il  Tribunale  rimetterà  ai  Debitori  un- 
precetto  a  pagare  dentro  tre  giorni  §.  4* 

18.  Il  precetto  ennncierà  il  titolo  del  debito  » 

.  la  somma  9  e  la  comminazione  del  gravamen- 
to. §•  5. 

19*  Ma  trattandosi  di  Tassa  fondiaria  si  eomin- 
crierà   dal   sequestro^  de'  frutti;    e.  se  si  tro- 
va inutile  si  procederà  a  -forma,  del  §.8*  e  - 
segg.  J.  6. 
-  20.  Si  hanno  per  sospetti  di  frode  »  e  son  nqlle 
le  anticipazioni  di  pigioni,  e  affitti,  e  il  Con* 
.  dottore  dovrà,  pagar  di  nuovo,  salva  la  rivai- 
•  sa  col  Braccio  Regio  contro  il  Locatore  $*  7* 

21.  Spiratici  tre  giorni,  dal  precetto,  o  dal  se- 
.qnestro  trovato  inutile,  il  Tribunale  senz^al^ 
.  tra  istanHa.  ordinerà  il  gravamento  anton  ai 
secondi  Esecutori  nei  congrui  casi  •  §•  8« 

'  Slfti  Non  si  riceverà  confessionario  di  pegno,  ma 
'  qtièsto  si  porterà  al  pubblico   Depositario,  q 

—,  ai  conBCgr^crà  a  idoneo  sequestrarlo  §.  ip^ 


L 


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ìùf      COt^  C30ft 

Sl3»  li  .pégno  8i  venderà  dopò  giorni  5.  dal  ^ 
VamdQto,  »enn  biaDj^o   d*  aUra  istanza  j  é 

gitevi  af&n  ftM  fittimi  arànei  a  fol*mA  del  $« 
fio.  del  RegoL  di  Vtùt.  Giv.  $•  li« 
^41.  iia  ve&dita  ai  farà  pobblìcaìt^ènte  m^  Limghl 
ftóliti  dal  Gtortofe ,  o  JSaeciitori,  in  nìadcania 
di  Baiiditolri,  edV  AsBiatetiM  delf  Atioario,  ó 
del  Cinidiceoid  ere  nott  v*  è  ^  raltà  sfcìma  a  for« 
tnà  deir  Aìrt.  8a3.  del  èud«  Regel  ^  t)  il  rik- 
doio  a  pronti  tontanti  avrà  luogo  a  favof  del 
tnigliore  efferente  $•  ìié 
35.  il  pitend  «i  pagh^r^  subito  ài  Creditore  t 
non  si  ascolteranno  altri  reclami  òhe  qaelU 
attendibili  nei  giadiej  esecutivi  •  §•  idi 
a6.  Si  osserverà  nel   resto  il   RegoL  di   JProCà 
Giv.)  e  iti  speeie  i  $$.  Sigé  9^é  e  841*  $1^ 
l6.  (1)  V.  Camarlinghi.  Cancellieri  %  Comti^ 
'■      nità  *  Uéctfne  Gtàndwalt  «  Debitori  dello  sta- 
to^ teriatok  PiscOf  ìassaé 
CONTUMACI  V-  PfQtésu  trtminàU. 
CONVENTI  V.  Monaséetj.  Ordini  Religiosi  i 
CORDE  da  Istrememi:  b  N.  %à.  Màg.    i^Z* 

abolì  la  privativa  della  loro  fabbricazione* 
CÒBONA  V.  PatrìmofUo  dèlia  Còfùna  4 
Corsari  V.  Armamenti  in  cùt$0^ 
C089E  di  Cavalli  V.  Cocchieri. -Pal;\  JSertaleé 
COIlSf  Regolati  delle  Carroiifte  t    eoa  pertnessi 
iti  Firenze  dalla  piafttta  di  S.  Groeé  a  ijnella 
di  à.  il.  Novella  nei  due  ùltimi   Oiov^i,  é 
Laoedì^  e  Mi  ultimo  B^artedàj  dei  Oaraa* 

(1)  La  G.  i$é  Geli.  tHl$.  ordino  ebe  V  esaiiqne 
da're.^ufui  del  1814  sì  facesse  dai  DoiixelH  de*  Ca» 
n)arìihgbi)  e  che  percipessero  i  diritti  a  Tariffa  xo- 
scana  . 


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flOft  OOIt        \A\ 

^^le  :  lu  Siena  e  Pisa  «oil  parnififlffli  ne   hw^ 

S' i ,  Q  jiorqi  aoliti  N.  29..  Iktar,    ifS^^  $,  .2* 
rJE  di  &  À*  I-  e  R«  I  privilegi  degF  im- 
piegati io  easa  noQ  lian  IqogQ  cbe  per    qyei 
che  40110  ia  «erviiiìa  effettivo^  JQ.  2%»  Qtto^ra 
1624. 
}•  ^Mwti  90Q  possoQ  ««wr  oatinrati  por  CSaiisa. 
eiyile^  Q  criminala  aeuf^  Uireasa^  d^l  Priuci- 
pe.  Si  ecpettmi^  il  casa  di   esser  aarpxe§i  u^ 
àagrante.  ^^litto  merit^de  4i  p^m  di  oior^ 
te  •  ]>  eaecuziofi  reale  è  jiiherameate  perviio^* 
«a;  mtk  trattandosi  di  d/sJ^tA  pofteriori alla lo-i 
IO  entrata  in  aerrisùo»  è  necessaria  I9,  previa 
aise{^nwÌQoe  4'  m  me|t  »  pa^e ..  Pi»  3l4 
A^o*  17PQ4 
3«  le  (kvm  ordiiiai4er£!seffnti va» FIDISI»  inte- 
ressopti  persone  di  Corte  soa  di  privativaeo- 
gnùi^ione  del  Sdigistrata  S«prwia,  e  le  Cri- 
mid^.  del  Tribunale  à^V  QttQ  (floofta   cr^ 
minale)  seoaa  pr^gindiaia  4eUAGtiiris(i:i«ioi]| 
.  Biiliiiire  t,  o  deir  Qrdiin  di  S«  3tefiino  ^qan- 
4o  v^h  Inogo.,  La  Cause  f^iiminiUi  prioia  del- 
la re«Qlw<one  d  parteciperanno  al  Maggior- 
domo Maggiore  «  Gì'  loipjegi^i  di  Cort^  co- 
me attori  aevon  adire  i  Triliuiati   competenf^ 
ti  {  degF  atti  interessanti  tati  impiegati ,   in 
materia  qivile,  o  criminale,  si  iranno  filze  a 
parte  nei  Tribunali  •  Per  questi  vi  è  luogo  ai 
diritti  stabiliti  4aUe  ToriAe.  L*  l6i-  Dic^ 

4*  Per  r  arresto  4i  persoof  di  Carte  a'  aserà  la 
fonsa  inilitare^  a  meno  cb^  vi  sia  sospetto  di 
fuga  :  dell'  arresto  s*  infbrmerà  subito  il  Mag- 
giordomo •  I  4^litti  ifi  donno  del  patrimooiot 


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143        COR  COR 

privato  della  Corona,  dei  RR.  Palassi,  ec» 

'  aOQ  di  privativa  cogaitione  del  Tribunal  degl* 

Otto.  Se  àocadoQ  fuori  di  Firenze  il  Giasdi- 

^  cente  riceverà  la  denunssìa ,  e  la  rimetterà  a 

3uel  Tribunale  per  dipendere  dai  di  lai  Or* 
ini ,  ma  intanto  farà  gì"  atti  che  potrebbero 

'  étser  pregiudicati  dalla  dilazione  L.  sud.  del 
1765.  V.  Doti .  Magistrato  Supremo . 

COSPAJA  V.  Dogane. 

COSTITUTI  V.  Processi  Criminali. 

COTTIMI  V.  Strade. 

CREDITI  RR.  e  pubblici  V.  Coritrìhuzioni . 
Fiàco. 

CREDITI  contro  il  Governo  Fran^cese.  Nel  dì 
12.  Ago.  1814.  fu  creata  una  Giunta  per  li- 
quidarli. Con  NN.  12.  e  14.  Sett.  i8i4-  ^ 
11.  Mar.  i8i5.  essa  assegnò  dei  termini  ai 
Creditori  a  produrre  i  documenti. 

CDOJAME  V.  Quojame . 

CURIE  Ecclesiastiche  :  Il  privilegio,  del  Foro 
Dispos.  degF  Ecclesiastici  fa  abolito  con  L.  7*  Ott. 
Generali  17^84.  §•  1.  che  volle  che  si  portassero  al  Tri- 
bunale ordinario  tutte  le  loro  Cause  Civili 
per  oggetti  temporali  • 

2.  Ciò  compr^ende  anche  le  Cause  beneficiarie  ^ 
e  quelle  fra  i  Patroni ,  e  i  Presentati  sul 
petitorio,  p  possessorio,  percezioni  di  frutti, 
pensioni  o  altro.  §•  2. 

2.  E  le  Cause  di  validità  di  Sponsali  dejuturo 
impedimenti  matrimoniali ,  o  divorzio  agi' 
effetti  CiviU  §.  3.  ( Revocato:  V.  il N.  8.  9.) 

4-  Così  i  giudizj  reali ,  ordinari ,  esecutivi ,  o  mi- 
sti per  oggetti  temporali  anche  fra  Efcclcsia- 
stici,e  Ecclesiafilici .  Le  Cause  si  tratteranoo 


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dJU  CDR       143    . 

fecondo  le  negole ,  e  Iiéggi  proprie  del  Tri-^ 
booal  .secolare  $«4* 

5.  Le  Curie  Ecclesiastiche  decideranno  le  Gau*  Gompe* 
se  mere  Spirituali  .  §.  5.  Rcgoit! 

6.  Io  e«e  è  aholitò  V  oso  della  lingna  Latina  •  mento . 
$.  8.  9.      .  \ 

7.  Totti  gì'  atti  e  sentenze  contrarie  alla  pres. 
L  son  nulli ,  e  senza  effetto  9  e  i  Giudici ,  e 
Kioistri  contravventori  incorrono  là  perdita 
deir  impiego,  e  V  Esilio  perpetuo  dal  Gran* 
Docato  •  §•  xZi 

&  Ora  sono,  di  cognizione  di  queste  Curie  le 
Gaise  di  matrimoniò  rato,  e  di  validità  di 
professioni  Monastiche.  N.  ig^  Ott  1792.  $• 
8'  L.  3o.  Oen.  1793.  §.  7. 

9*  Senza  dipendenza  dai  Tribunali  Laici  vi  si 
£iano  gì'  atti  per  le  Cause  matrimoniali  per 
la  distinzione  nelle  Saóre  Funzioni',  e  riti  e 
per  la  punizione  del  Clero  con  pene  Canoni- 
che: il  Vescovo  può  in  tal  proposito  ordina- 
re il  ritiro  di  penitenza  sospendere  T  eser-^ 
cizip  del  Ministero  Ecclesiastico ,  e  anche  del- 
le rendita  beneficiarie  L.  i5.  Apr.  1802.  §  7. 

10.  I  Cancellieri  Vescovili  devon  esser  Dottori  Cancei- 
delJe  Università  di  Pisa,  o  Siena,  e  Notari.  ^^^.^^' 
Si  eleggon  dai  Vescovi  coli'  approvazion  So- 
vrana per  mezzo  della  Segreterìa  del  R.  Di- 
ritto §.  10.  L,  3o.  Ott.  1784. 

11.  La  G.  12»  Feb.'  1785.  contiene  un  Regni.  ^ 
per  queste  Cancellerìe  :  abolì  la  privativa  de' 
Cancellieri  per  il  rogito  di  Contratti  di  Con- 
venti, LL.  Pij  te.  Li  sottopose  4id  avere  i 
requisiti  degl'  altri  Notari ,  e  riunì  loro  le 
funuioiiì  di  Cancellieri  dei  Capitoli  Cattedra- 


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£44       CXJID  .    QOK 

U  cbé  sopiip^efie:  i^ialì^i^im  le  Tmsié  é»9i 

eti^vaop  per  le  ricevute^  dei  fMigaiDeotì . 

}1«  I  Memi  ^ropplinoiié  anelie  al  jservìsu)  <lell4 
durù  Ecdeemtìche  ppr  V  «ffiasiene  <t^r  £- 
ditti  di  vacMst  di  ImK^fisj ,  cnoeotai ,  otdi* 
nasioai  ec.  e  rimettaraooo  i  referti  a»  Gftnoel- 

.  heri  di  em •  S(«il^  'to  tteii»  io^eutsidiadt  giv 
itiaia  per  gratti  diciiaipeienaa  di  detceCi^ 

/  rie  ;  G  14.  SEag*  178^. 

«kSv  Per  qqeiti  atti;  i  Hiwfcri  dei  Tribunali  La- 
ici poMia  eaigere  i  diritti  delie  Tariffi»  ordi- 

'   oàrie  it  eoo  ubd  ynr  interaaae'  di  fiarUoolaii 

«   non  et  ioa  fatti  per  interaMe  jiohUiee^oine 

•   per  «00601^^  ordimaioiii-  ec«  CI  &  ik|^to 

14.  La  L/25^  8ete.  Ì7'94«  stabilì  ona  tiae^Ta^ 
'  fiila  per  le  'Curis  £celetia^tieba  (  1  )  da  te- 
'  nersi  tempre  affissa  ineste  naitameate  a  tfod- 
'   la  dei  THbaaali  Civili  pevohè  a  questa  de- 

TOQ  rieorrere  nei  cm  omessi  dalla  prima  §. 
l*  2.  Y.  PrMlegU   di  /m>4ra^c^ 

15.  6r  emolameiiti  si  petcipone  per  conto  del- 
le Curie  end*  che  pagheranno  eoo  essi  le  spese 
minate  |  e  le  prevvisiem  dei  Ministri  ^  e  Vi- 
dbrj  generali  tenendone  Tegìstro  $«  3.  4*^^  ^ 

■■    '     '■!■■■■  '  ■  I  ■■■      Jl       I        II»  ,      I  lll^         J       '..       '  ■.       ■  ■.".  .      •* 

(1)  Questa  Tariffa  dero^  a  quella  pub.  000  li- 
do' 80,  Otfc.  1784-  Vi  è  unita  V  altra  delle  Tasss 
per  le  bdle  de'  benefizi ,  Oratorj  »  Pairreochie  eó>' 

Secondo  P  Art.  u.  della  L.  del  1784.  i  Ministri 
aritiravan  la  proyvision^  cke  il  Geverno  avea  lors 
fissata  dalla  Gassa  del  Patriiponio  Eoolesfasri^o  del* 
la  Diocesi  9  cui  versavano  ogni  mese'  i  diritti  fKsr* 
celti .  Questa  Classa  pagava  anche  le  spese  niniite 
delli|  Cancellerìa  $.  1^.  e  G.  id^  Feb;  ij^S^  ^ 


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CTJU  HATS        145 

16.  6P  ordioarj  pogio^  ditirianir  il  ntunero  d& 
Mìustri  ,eaamentar  lo  stipendio  agi'  altri  •  §  7. 

17.  Le  nomine  di  essi  devon  approvarsi  da  S.  A. 
R*  I  Vicar j  generali  ana  volta  approvati  eoa 
tBdud  dalla  conferma  triennale  voluta  dalia  G. 
iW  12.  Peb.  1785.  $.  8.  V.  Ecclesiastici .  Ji- 
xe([uatur  •  Nunziatura  .  Ordini  Sacri  *  Vescovi  • 


D, 


'ANNI  e  spese  derivanti  da  delitto:  Trat* . 

ta  di  essi  la  L.  Crini,  de'  3o.  Nov.  17S6.  $  44- 

4&  112.  i^  e  de'  3c.  Ago.  1795.  $.  i^.  e     . 

della  loro   tassazione  ,  della  prelasione   del 

Mdo  di  agire  per  4)etenerne  il  pagamento  9  a 

del  ricorso  o  appello  contro  le  Goaoanne  (  V. 

/s  Nota  a  pag.  9.  ) 
^  Il  Credito  Fiscale  s'  intende  soddisfatto  con 

giorni  otto  di  Carcere  se  non  passim  le  25*  L. 

con  giorni  i5.  se  non  passa  le  ice.  •  con  un 

mese  se  non  passa  L.   2oo.  y  e  cosi  con   i5^ 

fiioraidi  nià  per  ógni  100^  L.  $«  Ufi.  L«ead. 

*d  1786. 
S- La  liquida^,  de*   danni,  e  spese  Criminali*, 

ùi  2.  e  3.  istanu  spetta  ai  Giudici  Civili  d' 

appello.  Cu  i5.  Sett.  1788* 
4'  In  1.  Is(attsa  si  tì^  dal  Giudice  che  conosce 

deldelitto,  non  ostante  il  privilegio  della L. 

nicaG.  QuandofJmperator  ec.  G.  2o.  Gin.  1789 
Danni  io  materia  Civile   Vi  LimUdazione . 
DANNO  DATO 
)*  Ia  prima  £eg.>Cr4m«  disponente  del  medesi-  ^^^}^ 

»o  è  quella  de'  7.  Sett.    1688. 
^  Ne  trattavano  pUM  gP  OC.  Criminali  de*  i5 

G^.  1744.  $.  18.  19*  «  i  MM;  la.Gen.  1775 

•  28.  Mar.  1779.    '        ' 
Tom.l.  K 


Seggio  • 


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146        DAN  DAK 

3.  TI  M.  ll.Apn  1776.  aboU  la  .responsaiiilifeà 
dellts  GoQiui]iL&  per  il  Danno  dato  ;  teaae  fer- 
ine le  pene   degli  statuii  locali,  e  permeeie 

•    ni  danneggiati  d'  esigere  la  stima  del    danno 

.    invece  di  partecipare  a  tali  pene. 

/^.  Lix  h.  11.  Apr.  177&.  per  il  Senese  abolì  il 
'  Monte  de'  Paschi, e. ne  trasferi  le  attribuzioni 
nei  .Giusdicenti  •    Abolì   pure   li    statuti  (fel 
Danno  dato  riducendola  mera  civile* 

ò*  Del  Danno  dato  agP  effetti   penali  sì  occupò 
pure  la  L.  Giim,  3o.   Nav.    i;^.  §»  87.  88. 
89.  90*  91. 
Le^isia-  6.  Óra  osservasi  la  L.  o  M.  sS.  Agp.  1794-^e  3 
gcme.'^,     l^!^g«l-  ^i  Proced.  Civ.  §  539-  e  segg. 

'7.  Il  Danno  dato  dolosamente  dagl'  qdiuìbì,  o 
fitto  dare  da  aainiali  con  animo  di  profitUtf 
dell',  altrui  produce  aziou  Civile  e  Griminale 
M.  del  1794.  §•   1.  ^ 

8.  Se  è  intentata  la  Criminale  si  seguiteranno 
per  il  processo ,  e  giudizio  le  regole  del  forte 
quali ficaro  §,-2. 

9.  il  azton  Civile  può  intentarsi   anche   per  il 
.    danno  dato  senza  dolo ,  ma  per  colpa  e  questa 

si  presuole  se  non  sì  prova  dal. reo  il  contra- 
-  rio.  In  via  Civile  V  asserzione  giurata  del 
danneggiato ,  o  di  ohi  per  esso ,  purché  sia 
maggiore  d'  anni  l8.  basta  per  la  prova  del 
danno  in  genere  e  sua  stima ,  e  se  giuri  d' ar 
ver  vpduto  commettere  il  Jd/ino ,  e  conosciuto 
il  danneggiatore  proiva  anche  U  danno  in 
ijpecie  §.3.  .  .V 

le.  >e  tal. asserto  giurato  non  è  distrutto  ^Ik 
prova  contraria  basta  per  la  condaaiMb .  lUl' 
ciìicnda^  a  nelle  pene  §«4* 


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DAN       -^  DAN        147. 

il.  In  maacanea  di  tal  asserto  vi  si  può  sup- 
plire con  no  Testimone  di  vista ,  degno'  di 
fède  3  0  eon  indizj ,  e  congetture  ecpiivalenti  §  5 
12.  In  tatti  i  casi  il  reo  si  citerà  con  tèrmine 
di  giorni  otto  per  contestargli  I*  aòcnsa  3  e 
perciiè  si  difenda .  Provata  r  accHisa  calun- 
niosa, r  accusatore  si  condannerà  nelle  pene 
in  cui  doveva  condannarsi  il  rèo  se  era  vera , 
e  nei  danni ,  spese ,  e  ingiurie ,  da  liquidarsi 
somuiariamente  dai  Giudice  del  D.  D.  e  sal- 
va sempre  a  favor  del  reo  V  azion  Grimina- 
le  per  la  Calunnia .  $•  6. 

,  l3.  Se  il  reo  è  contumace  concorrendo  una  del- 
le prove  stabilite  agV  Art*  4*  ^-  '^^  condan- 
nerà alF  emenda^  e  nell^  infsascritte  pene; 
na  prima  di  eseguir  la  condanna  gli  si  asse- 
gneranno giorni  5é  a  purgar  la  contumacia ,  e 
«e  comparisce  si  ha  come  comparso  alla  pri- 
ma citazione  •  $•  7* 
14*  ^  1'  Accusatore  confessa  il  danno  ^  ma  ne- 
ga la  stima ,  cLe  gli  dà  V  accusatore,  dovrà 
aire  a  quanto  ascenda  secondo  luì  ;  se  V  nc- 
casatore  accetta  tal  valutazione  si  condannerà 
il  reo  a  pagarla ,  e  nelle  pene  :  Se  non  V  ac- 
cetta, r  accusatore   dovrà  provarne   quel  di 

I  più  che  creda .  Tutte  le  spese  della  Causa 
comprese  quelle  d'  una  tal  prova  son  sempre 

I     a  carico  dell'  accusato  :  non    ne  va  esente  se 

I      non  quando  giustifichi  la  falsità  delF  accusa  • 

ri5.  I  Magistrati  Comnnitativi  devon  eleggere 
tre  Possidenti,  comodi,  probi,  e  capaci  per 
Stimatori  del  D.  J).  :=  1  primi  due  son  peri- 
ti in  tali  Cause  ad  esclusione  d'  ùgn'  altro ., 


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148      Dan  dak 

li  terzo  è  perìziore  in  caso  di  dùcordia-^.  9. 

l6*  Si  eleggeranno  per  UQ  trieonio  ;  il  Hagiatràfo 

può  «ualbr marii  :  uoq  haoao  Aipeqdio  :  ma  il 

Giudice  taana  a  Tariffa  le  loro  fuos&ioni $.  IQ. 

17.  Nelle  Cause  civili  d^  Danno  dato  la  quie- 
tanza del  danneggiato  in  qualunqae  parte  del 

'  giudizio  ottenuta ,  e  verificata  giodicialmea« 
te ,  tconca  gf  atti ,  e  abolire  la  senteoes^  eh» 
fosse  pronunziata  se  non  è  stata  eseguita:  ma 
se  si  tratti  di  D.  D-  agi'  Argini,  Fiunii, 
Fossi,  ScijU,  ripari,  ec.  oltre  la  quietanza 
deli"  Afùttunrio  degi'  Albori,  fieni,  0  altro, 
è  necessaria  quella  dei  rappresentanti  V  Im- 
posizione •  §•  11. 

1 8.  Se  il  reo  prova  ohe  il  danno  seguì  pernie- 
rò caso  ha;  luogo  la  sola  emenda  :  senza  tal 
priiva»  oltr^  1'  emenda,  si  punisce  come  se- 
gue: se  accadde  di  giorno,  il  duplo  della 
stima  del  danno  \  sedi  notte  il  quadruplo  • 
Il  Giudice  può  aumentare  queste  pene  ia 
pro|xirzione  delia  malizia  o  negligenza  •  Per 
essse,  e  \ìet  V  emenda  è  tenuto  6<ilidamente 
il  pndrQ  per  il  figlio,  il  fratello  per  ìi  fra- 
tello seco  couvivente  in  comunione,-  e  il  ca* 
pò  di  casa  per  la  famiglia  »  Garzoni»  e  Ser« 
vitù  •  $•  12.  ' 

19.  In  caso  di  insolvenza  le  condanne  si  0000* 
tano  colla  Carcere  a  tenore  dell*  Art.  ivi* 
delU-L,  Zo.  Nov.  1786.  (  V,   Danni)  §-i3» 

20.  Le  multe  spettano  per  metà  all'  accusaUr 
re.,. e  per  metà  allo  Spedale  piò  virino  f  if 

21.  I  £!oata4ini,  e  Lavoratori  che  danneggiane 
io  utile  proprio  i  Tdrrefii .  da  loro  lavorati  > 
tagiiandb  le   piante  ^  0  i  loro  rami^  0  aitrt- 


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-^  ^  -    *_! 


DAN  DEB        149 

menti»  mn  tenuti  come   .oga'  altra^  danneg- 
giatore .  $.  i5*         * 

2^  he  bestie  trovate  a  fac  danno  senza  caffo- 
de  ft  pos^Q  condurre  allo  stabularlo  ove  ìA 
terrsnuo  a  spese  del  proprietario  finché  dia 
Una  caazione  da  approvarsi  dai  (ìanneg{;iaN), 
0  dal  Giudice  per  1*  emenda,  e  per  la  pena: 
in.  mancanza  di  cansiode  si  riterrrtnno  allo 
stahalarìo ,  ma  solò  in  numero  che  basti  a  pa- 
gar il  danno  ^  la  pena ,  e  le  spese  .  §.*  46. 

23:  Si  posson  pore  tradurre  allo  stabulario  le 
bestie  trovate  a   far  dunno^  col  custfode   pre-^ 

^  leote  nel  solo  caso  che  appartengano  a  per- 
IDOA  non  suddita  the  possa  sottrarli  al  giu- 
disio.  §.  17. 

24.  La  pres*  Jj.  è  generale  per  tutto  lo  «tato . 
Ciascuna  Comunità  può  .propurre  dei'  prb^rve- 
dimenti  Locali.  §r.  g* 

25.  800  tenute  ferme  le  Ll^.  criYi^inalt  contro 
i  Devastatori ,  e  gì'  ItìceridiaTJ  ^  e  sulla  resi- 
steosa  al  padròn  del  , fondo  avvenuta  in  oc- 
castone  del  danno  §'  19.  (  1  )  V  Boschi .  Ver- 
gan\  ricarj.  -     :  . 

DEBITQ  pubblico:  ta  L»  del  1.  Marzo  1788. 
per   {n'epararne   lo   scioglimento,    ordinò    la 
Cassazione  di  tntti  i  Luoghi   di   Monte   caa-  . 
tanti  io  favore  di  Comunità,  Potesterie,  Le- 
^be^  Popoli,  ec.,  e,  che  in  compenso  d' ogni 


(1)  La  N.  7.  Nov.  1801.  volle  che  per  il  danno 
iato  air  aperta  Cainpogna  5  se  il  tolfo  accendeva  a 
Ji-Sc.  la  pena  fosse  di  Ire  anni  di  pubblici  T^avori , 
e^  aumentasse  in  proporzione  .  Aon  è  Tra  le  vi- 
elùsmate  in  vigore  dal  $.'2.  dell'  £.  8.  Lug.  1814. 


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loo        DAN  '         TfA^      f 

Luogo  eli  Monte  così  cassato  si  diminaisse  hi 
Tassa  di  Redenzione  di  cia&cuaa  Comunità 
di  Scudi  tre  e  mezzo. 

2.  La  là,  de'  7.  Mac.  1788  colla  stessa  veduta ob- 
htigò  i  Possidenti  ad  affrancare  le  loro  poste  di 
Tassa  di  Redenzione  in  tutto  ^  o  in  parte  per 
liberarsene  ia  perpetuo .  Si  poteva  ciò  fare 
aucLie  mediante^  la  cessione  di  Luoghi  di  Mon- 
te  ,  e  per  ogni  Luogo  ceduto  si  estingueva- 
no Scudi  3.  e  mezzo  di  detta  Tassa .  Ordinò 
pure  il  rimborso  dei  loro  crediti  ai  Creditori 
MoDtisti  • 

Z.  Li  .10.  Mar.  178S.  furon  pubblicate  «^Icuoe 
IL  ^er  r  esecuzione  delle  due  prèced.  LL.' 

4-  Un'  altra  L.  de'  29.  Log.  dello  stesso  anno 
equiparò  a i~ mobili,  e  rese  esènti  dalT  effetto 
di  qualunque  privilegio  i  crediti  ci:eati  come 

.  sopra  per  la  ca^i^zione  della  Tassa  di  Reden- 
zione nel  modo  sopra  espresso»- 

5.  La  N.  de'  3o.  Ou.  dello  stesso  anno  ritar- 
da quelli  che  si  rendevan  morosi  ad'  afiran- 
cace  le  loro  poste  di  Ta^sa-di. Redenzione •  (  1) 

6.  La  N.  9.  Sett.  1791.  restrinse  la  commer- 
ciabilità dello  patenti  di' cassazione  di  Tassa^ 
di  Ixcclcnzione ,  e  tolse  ^esenzione  di  gabel- 
la concessa  dalla  L.  de'  29.  Log.  1788.  per 
le  contrattazioni  ove  queste  patenti  si  dava* 
no  in  vece  di  denaro.    ^ 

7.  La  L.  26.  Sett.  1794-  revocò  V  aifrancazio- 
ne  della  Tassa  di  Redenzione ,   fece  rivivere 

(  1  )  Lu  C.  2.  51  a*?.  1788,  pcrnie^sse  ««l*  opewj 
<ic'  T<f<>n:ts>lor;  ,  e  Conscrvaforj  di  affrancar  coi  LL. 
eli  iloiite  ili  (Miceli  liirpropria  Tassa  di  Ucdenzìone. 


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t%AS  DAN        i5i 

quesU  TaAÀ,  e  mtabiii  i  LL.  di  Monte. 
Vi  aoao  mute  d^lle  IT.  \ìet  V  esecuzione  di* 
rette  ai  Caocellieri  G^nììinitiitivi  • 

8.  Le  circostanze  dello  itato  avendo  aumentato 
il  delMt>>  pabblico  una  L.  degl'  ii.Geu.  i8co: 
ereò  no  naovo  Monte^  e  con  altra  del  tned. 
giorno  prescriase  delie  misure  pev  il  di  lui 
aisegtameQto'» 

9.  Lo  «teiso  oggetto  ebbe  la  h.  degV  li.  Ago. 
l8o2.  che  riunì  il  nuovo  Monto  redioibiie  al- 
Ufonte  comnce  col    titolo  di  Monte    comune 
consolidato  • 

ÌC.  Sopra  tale  aggestamento  vi  sono  pore  lo'NNé 
120.  Settrf  è.  Ott.  6.  8.  e  18.  Nov.  e  14.  Die- 
1802.  11.  Gin.  i5.  Lug.  20.  Die.  i8o3.  6. 
Lag.  i8o4«  e  21.  Olt.  1806.  La  L.  2.  Gin. 
i8oik  rad.  le  CC  de'  14.  Ott;  e  3.  Nov.  dii 
tfoeir  aoflo  do-  5.  Feb.  e  6.  Mag.  i8c3.  le 
IL  per  le  Deputasìooi  Comunitative  de'  14. 
INtf.  i8c2«^'  e  il  Hegolamento  do'  i4-  Gen; 
l8o2.  per  T  esazione  della  doppia  Tassa  di 
Kedenaione  assegnata  al  Monte  comune .  Vi 
sono  pure  la  N»  6»  Die.  l8c3.  eia  C.de'26 
dello  stesso  mese  sul  contenzioso  del  de]>iio 
pubblico,  e  la  C*  degV  li.'  Gen.  e  le  IL  de' 
20.  Feb.  i4o4-  sopra  i  conti  delle  Goniunità 
collo  stato  (  1  )  V.  Giunta  di  jRevisióne . 

DEBITORI:  V.  Caml^j \  Cessione  di  beni .  li- 
senzioìii  •  Esecuzion  reale  •  Esecuzion  perso^ 
naie*  Stinche. 


(1)  Sonu  tutte  dispo3lzIoni    che    hanno   avuta  la 
loio  esecu2Ìono  . 


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x53       DEB  DEC 

a.  Sul  debitor  forestiero ,  o  sospetto   di  fuga ,.  6 

.  arresto  delle  l«>ro  ^ers^iae,  e  coae   V.   il  .Re- 

»ol.  di  Proc.  Civ,  §.  66à.  e  eegf^*  677.  e  segg. 

DEBITORI  dello  Stato  V.  Copuùbuzioni . 

\m  I  Capi  di  Diparti  oleato  non  devoa  accorda'» 

.  re  ai  meu.    cpadanaosioni 5   proroghe,  0  coni- 

poaÌ2Ì<^i ,  sotto  pena  di  eiser  riguardati  come 

debitori  io  proprio  :  possono  soUanto  proporle 

al  Governo.  M.  12.  Die*  17^9-  $  !•  4*  5. 

2.  Tatti  i  debiti  si  devon  liquidare  dentro  Tao- 

.  no,  e  far  il  possiinle  perchè  dentro. esso,  siao 

pagati.  §•  ì2. 
2.  I  Capii  di  Dipartimento  devon  presentare  aft-^ 
.  doaLmente  lo  si  ato  del  riscosso ,  e  di  tsiò  xkt 
.  resta  a  riscuotere .  §•  3« 
DECIME  Grau<laefili 

1.  Vi  è  un  O.  del  <7Ìo*  1770.  (sensa  giorno) 
sulle  funzioni  dei  Giusdiceoti ,  «  dei  Messi 
nella  loro  esazione  •  (  1  )  .     . 

2.  La  L.  degl'  1 1.  Mag.  1775.  nhclì  tjualiHiqoe 
esenzipae  di  Leni  dal  pagamento,  delle  De* 
cime.  '  , 

à.  La  L.  de^  2.  Mag.  1781*  aboU  le  Decime 
Granilucali ,  e  del  Contado  •  Vi  è  un'  altra 
L.  de'  7.  Ago.  successivo  .per  r.esecoaioud 
dalla  preced.  e  condonaaione  del;  debito  ar** 
re  Irato.  _         ,        .  ,        * 

4*  Un'  altra  L.  dello  stesso  dì  7«  :^go*  1781. 
perii  J'iitreotino  volle  che  in  tutte  le  mo- 
defiie  adtJecimai&ioni ,  cioè  cli.ao.  aani  avan- 

"     ■  -  —     >  —       •- 

f  1)  Vi  è  un  numero  ^rftndissimo  d*  Antichi  .LL. 
e  00.  siijIh  deci  ina  .  Ciò  ohe  ^i  è  riportalo  ai  Luò- 
ghi rospettivi  cautiene  quello  che  importa  sapersi. 


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BEO  DEC       i5S 

ti  la  L.  o  jneoo  )  e  in  iotte  le  Tafisaniooi  di 
Imqì  non  addecimati»  per  equipalrarle «alle 
addvscimaftiojii  aotiche  s-  itòponetsero  a  ragio- 
ne di  quattro  unità,. o fiorini  di  Decima  per 
ogni  cento  Sjcudi  di  rendita  :  Stabili  le  .rego- 
le per  fissare  una  tal  reddita  nei  Livelli  an- 
tichi e  moderai  ^  e  nelle  compra ,  e  vendite , 
e*  proti»  di  ripeter  a  vicendi^  il  pagato^di  più 
0  di  meno  per  il  passato  * 
5.  Una  tona  L.  dello  tteaso  giorno  ceiiflegnà 
la  Decima  :aUe  GemnniUi  del  Contado  Fìo- 
reotioo.    V*    Comunità.   ContrUuzioni *   Voi'- 

DECIME  EcclemstidMr:  ;furon  almlite  ctallali. 

11.  Mag*  1775. 
DEdiOE  Parrocchiali?  &)no  abolite  nelle  I^ar- 

mocliie,  che  hanno  più  di  Scodi  8o.  di  con* 

froa  F  anno  ^  ni  netto  •  (  1  )*  Naàceodo  dob- 
le jBUlla  qnantitè  della  Congnia  deciderà, 
r  Ordinario  soramarififikeote  »  e  «olle  prò**. 
ve  di  mero* fiuto  vakitando  in  essa  tutti  gì' 
emolamenti  ••erri ,  e  incerti  •  Però  '  si  bannp 
per  provviste  di  tal  Còngrua  tutte  le  Par- 
rocchie incemniendate ,  di  cui  la  citfa  ri- 
segga presse  qualche  Collegio,  o  Luogo  Pio* 
•  Le  Deciv^  si^sigon  dai  Camarlinghi  Coma- 
nitativi,  che  ci  hanno  la  parteeipasione  del 
5.  per  ICO*. ne  teogàn  conto  separato;  e  le 
passano  ai  Parocfai  respettivi  «  I  popoU  che 
son  in  possesso  di  non  pagar  Decime^  non 
son  tenuti  pagarle  benché  la  Parrocchia  non 

~- —  .  ■■     ■■ .  — 

(1)  Preservava  fl  di^tto  di  esigerle  ai  Retlori  di 
qael  tempo-. 


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i54       DEL  BÉM 

fo««e  coogrtàatft  di  «(codi  «o*  C.  4.  Feb.  1783 

Sv Dovendosi  pagar  sempre  in  denaro, il  prefe- 
-  éo  dei  generi  si  tassa  'dai  Giusdicenti  sa 
quelW  del  ftienDifcto  Tieiniore  nel  mese  eucccs- 
'*mvo  alla  raccòlta  o  fecondo  il  prezzo  correli- 
ate se  aoa  poò  averai'dal  mercato,  e  poi  ni 
reparto  «opra  totte  le  famiglie  cont ribaditi  « 
<}.  «ad.  e  GG.  3.  Not4  i8o3.  e  20.  Man  1804 

3.  Questi  Decreti  8V  ftknno  grtttts  ^  e  si  rimetto'- 
•  no  dal  Oitisdicentc  al  Gaacellìere  Goroonita' 
-tiro*  perchè  li  mibfaiìey  con  termine  a  pagn- 
-re  G  14.  Rehf  i»c5.  ... 

'4*  La.N.  flQ.  Nov.  l8i4-  hn  richiamate  in  vi- 
gore le  solo  eC.  del  1783.  le  'i8o3*       •    •      ^ 

5.  Una  G.  5.  Apr.  i8i5.  raccomanda  1'  esecu- 
EÌone  dei  sudi  CO.  e  dichiara  che  è  aperta 
ai  Parochi  lar  via  di  ragione  per  ripeter  gì* 
arretrati  dal  l.  Mag.  i8l4«  in 'poi# 

DELINQUENTI  V.  Consegna  *  Dementi  » 

DELITTI  La  L.  2.  Selt^  i55o.  >a8eegnò  un  pre- 
mio ai  Sindaci  dei  malefiz)  per  ogni  deonn- 
zia  seguita  da  condanna  V*  Córte  «  EcclesiA- 
sttci .*  Militari k  Processi  criminali.  Preserie 
zione^  Leggi  criminali» 

0*  Quanto  ni  delitti  in  cui  i  Amicar)  decìdevano 
con  partecipazione  al  Supremo  Tribaaal  di 
Giustizia  o  senza,  V*  Vicarj 

DELITTI  di  Game  V.  Violenza  • 

DELITTI  privati  :  Sono  enumerati  dalla  L.  de^ 
3o*  Ago.  1795.  §.  5. 6*(V.  Zìi  iVoT.  a  ^Hjg-.g*) 

DEMENTI:  alla  prima  notizia  il  Gancellier 
Gomunitativo  li  farà  visitnre  e  verificare,  ce 
meritano  d^  esser  rinchiusi ,  e  s'  informerà  se 
vi  soo  persone,  o^Leni   tenuti  di   ragione  al 


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DEM  .  BEM        i55 

^  tfiaoteniaieDto  del  Demente  nel  qual  caso  esi- 
gerà da  chi  occorre  T  obbligazione  in  ibrma , 
e  la  dicbiaras^ione  del  trat(;amento  che  vd- 
glioQO  che  8Ì  faccia  nello  Spedale  al  Demen- 

.  ie  «econdo  le  |Clas3Ì  contenuie  nella  Tariffa  ; 
Jn  mancanza  di  tali  persone  ^  e  beni  la  €k)« 
manitù  ne  farà  partito,  perchè  sia,. mantenuto 
a  di  lei  «pese  »  o  i(  Cancelliere  rimetterà  al 
Sen.  Soprassindaco  la  fede  dei  Medici ,  e  V 
obbligazione,  o  partito^  e  invierà  iLDemen^ 

.,tf  allo  Spedale  è  (Siascana  classe  ha  un  trat-^ 
tamcnto  diverso  :  per  la  i.>  la  spesa  mensoa^ 

le  è  di(^«  4l*  P®^  1*  ^'^  ^i  ^*  ?^*  r^'  1* 
2.»  di  df .  29.  per  la  4'*  di  <j6^.  26.  tutto  con- 
preso. C.  4.  Ott  1785. 

2.  Niun  Demente  caroef  ato  per  delitti  pnò  far- 
si passare  ^llo  Spedale  dei  pazzi  senza  pri- 
ma renderne  conto  al  Governo,   (ivi) 

S.  Seguendo  la  traslazione  la  Gassa  del  Fisco 
pagherà  allo  iSpedale  £^.  1.  €•  8.  al  giorno 
jSachè  il  Giusdicente  dia  al  Gomissario  dello  * 
Spedale  le. notizie  opcorrenti  per  decidere  se 
il  di  lui  inanteni mento  è  a  carico  della  Go- 
munita,  o  di  chi  di  ragione 96  ciò  farà  al 
piò  presto  possibile.  Lo  stesso  ha  luogo  per- 
i  Carcerati  di  polizìa  G.  20.  Apr.  I7g5. 

4*  Il  Certificato  del  Magistrato  Gomunitativo 
si  darà,  per  i  soli  maniaci ,  e  furiosi  non  per 
gP  imbecilli,  ed  ebeti,  e  prima  di  darlo  è 
necessario  assicurarsi  se  il  Demente  è  vera- 
mente miserabile  GG*  18.  e  20.  Ott.'  1791* 

5.  Le  Comunità  corrii^ndono  allo  Spedale  per 
ognuno  dei  loro  Dementi  miserabili  <9f  r  1. 6.  8* 


L 


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l56       mn  >EP 

al  giorno,  olfcre  11  dovcf  pensare  al  tragpdif'- 
to*  I"  Gi^irtificati  di  poterti' 5  e  miserabilità  ei 
fknao  non  piò' dal  Oiòsdicente  »  elie  porenon, 
è  più  incaricato  di  provvedere  al  trasporto , 
ma  dai  'MagÌ8«:rati  Gomunitativi  ai  quali  i 
Giusdicenti  daranno  tutte  le  notizie  di  cui 
fossero  ricercati»!  Gan^^ellieri  procureriiiino 
che  le  ipiccòm pugnatore  si  facciano  colla  mag- 
gior sicurezza ,  ed  econotnia  »  G  524*  Marzo 

ir95.  (1) 
6.  Se  non  ài  sa  il  domicilio  legale  d'  origine 
d*  ììnf  Demènte  ^  o  d'  un  malfattore ,  come  se* 
gna  nei  Pigionali  9  Servitori,  Contadini  éc.il 
loro  trasporto 5  e  mantenimento  5  è  a  caribo 
delle,  Gomónìtà  del  Vicariato   ove   abitarono 

Ser  un""  anno  avanti  aUa  manifestata  mania  o 
elitto  5  salva  la  rivalsa  contro  la  Gomuniti 
d'  origino,  0  contro  il  Fisco  se  questa  af&an- 
eò  tali  spese  nella  Tassa  di  Redenzione  #  N. 
3i.  Màg.  r8o6. 

DEPOSITI  t  I  Magistrati  Gomunitativi  poesoa 
eleggere  i  pubblici  depàsitarj  dei  pegni  gra- 
vati col  solo  salario  dei  diritti  della  Tariffa 
<J.  7.  Sett*  1815. 

2.  In  Firenze  i  depositi  di  contante ,  o  per  De- 
creto ài  Tribunali ,  e  per  far  cessare  il  corso 
dei  frutti  8Ì  devon  ft^re  nella'  Gassa  del  R. 
Arcispedale  di  S.  M.  Nuova  N«  %f.  Dicembre 
1814.  $.1. 

2.  £^  confermata  la  pratica  del  1808.  sci  modo 


sono  delle  II.  de*  25.  Oli.  l8l5.  e  una  G. 
sulla  liquidazione ,  e  pagamento  del  lie* 
bito  ideile  Comunità  collo  Spedale  ^i  Bonifaado , 


de'  26.  d. 


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DEP  DIP        i57 

di  fare  e  cmaservare  il  Depoflito ,  di  dargli  il 

«  legittimo  afogo ,  e  custodire  i  Docnmeatì  rè« 
^,  lativi .  $•  2.  *  s  ^ 

4*  Per  le  ^pese  di  Miaistrì  »  libri ,  requisiti  co* 
stodia  e  servizio  analogo  lo  Spedai»  perei  pe  : 

Fino  ìQ  Scodi  2CO.  ^.  3.  10.  -*  e  p«r  ogoi  loo. 
Scodi  oltre  2oo.   dP.  —  i5.  $,3. 

5.  I  Depositi  foo  garantiti  fino  alia  somma  di 

/  Scodi  i5omi]a  dal  patriniooio  dello  Spedale 
§.  4.  V.  Offerte  reali . 

DEPUTATO  Civico  di  Sicaa.  (V.  la  Nota  a 
pag.  107.) 

DlìPUTAZIONE  Sopra  i  Monasterj  :  fu  soppres- 
sa con  M,  2o«  Nov.  1782.  che  he  riuoi  le  at- 
Iribaxioiii  al  Segretario  del  B.  Diritto  « 

DIACCIO,  e  Neve:  LaN.  6.  Nov.  1776.  aboK 
ogni  privativa  di  questi  generi  per  la  conser^ 
vaùooe  9  e  vendita  :  era  per  Firenze  :  fii  e9te^ 
sa  a  tutto  là  stato  con  L«  3.  Mar*  1777.  V. 
Neve  •  ^ 

B1G0MAN0  Comunità  :  RegoL  partic«  de'  23. 
Mag.  1774. 

2.  GoQsegoa  di  Decima:  N.  18.  Sett.  1781* 

DIFENSORI  de'  poveri  Carcerati:  a  Siena  è  il 
Professare  prò  tempore  d*  Istiluaioni  crimina- 
li dell'  Duiversuà  M.  7:  Npv,  177^» 

2.  Si  eleggono  dal  Magistrato' delia  Comuuità 
ove  risiede  ciascun  Tribunal  criminale  senti- 
to il  Giusdicente  sopra  i  meriti  dei  concor- 
rènti :t.  la  nomina  non  è  soggetta  ad  approva- 
zione* Si  confermano  nello  stesso  modo  d'an- 
no in  anno ,  ma  per  tal  efletto  devbn  presen- 
tare il  Certificato  di  buon  servizio  del  Ginsdi^ 
cento*  C.  2^.  Giù.  1784* 


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i6b       DK ,  tm 

boficfaivi ,  spettando  al  nooi^o  Gòotadino  il  p>* 

'    tare,  lavorare  5  far  frascbe  ec.  $  2. 

&  A  tatto  Febbrajo  il  vecchio  G>qfcttdiiio  coase- 

faerà  al  aaovo  le  bestie  a  stima  d'  amici,  o 
1  periti  5  o  periaim ,  e  tutte  le  altre   stime 

'  che  avrà  ricevute  9  e  lascerà  libera  la  Gasa  co<> 
Ionica  $^3. 

ۥ  La  raccolta  de^  gitani,  e  altro  sementato  dal 

'  vecchio  Contadino  spètea  a  questo ,  e  in  tale 
occasione  il  noovo  gli  darà  il  comodo  di  effet- 

* "tuarla^  e  della  abitaaione  compatibilmente 
coi  suoi  bisogni  :  in  questa  circostansa  il  Con- 
tadin  vecchio  rimetterà  le  paglie  ^  strami  ed- 

'    che   ricevè  quando  entrò  a  podere ,  e  se  ne 

'  portò  dei  proprj,  e  che  non  gli  fossero  paga* 
ti  dal  padrone  può  ripreioderli  nella  stessa 
quantità.  §  4* 

7*  I  contadini,  e  i  padroni  possono  disdire  in 
tronco'  là  Colonia  per  frode ,  malversaaione , 
o  altro  titolo  doloso  da  giustificami  avanti  il 
Tribunale,  e'  adehe^io  tfd  caso  avranno  luogo 
prima  del  rilascio  del  podere  le  stime  ^  o  le- 
gali ,  o  amichevoli  §  5* 

8.  Perchè  i  contadini  liceaaiati  trovin  podere, 
ei  padroni  nuovo  contadino,  quello  di  essi  che 
dà  Ja  licenaa  dovrà  fitrla  registrare  dentro 
tre  giorni ,  cioè  dentro  il  3.  Dicembre ,  nella 
Potesteria  del  luogo  in  cui  è  il  podere  ,  di  eoi 
si  noterà  nel  registro  la  denominaaione ,  po- 
polo ,  proprietario ,  e  nóme  del  contadino  che 
lo  lascia  :  questo  registro  è  ostensibile  a  tutti 
senaa  spesa  $  6. 

9.  La  mancanaa  di  registro  TeAde  nulla  la  dkV 
deHa,  o  licenaa  se  è  impugnata  §  6.. 


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J 

.4 


DIB  DÌS        liSi 

ic.  Il  regùtro  dee  aver  lapgo  ad  istanza  <f  àU 
cuna  delle  parti  anche  per  le  disdette  traraies- 
«e  giudicialmente  G.  29.  Log.  l8o5*  V.  RegoL 
di  Proc  Civ.  §  633.  e  tegg. 
!DIS£RZI0N£.  il  B.  28.   Mar.   17Z8.   accordò 
il  premio  d'  una  doppia  agi'  Esecutori  pe^r  F 
arresto  di  ciascun  Disertore  :  impose   pena  V 
arbitrio  fin  alla  galèra  ai  complici ,  é  ausili»- 
tori  di  essi ,  e  a  quelli  cke  loro    insegnan  le 
strade 9.  e  io.  anni  di  galera  ai  barcaruoli  che 
li  tragittano ,  e  a  chi  li  riceve ,  e  non  li  de* 
nunsia  :  Volle  paniti  come  compratori  di  ro- 
ba furtiva  i  compratori  di  effetti   militari,  e 
obbligò  chi  ne  trova  a  denuneiarli  :  £^  diser- 
tare chi  è  trovato  senza  licenza  a  più  di  due 
miglia  dalla  sua  stazione  V.  Armi  N.°  26. 
2«  or  Esecutori  cht  arrestano  un  disertore   ne 
.    renderanno  conto  al  Giusdicente ,  ^  questo  al 
Comandante  più  vicino  :  in  caso  di  negligen- 
sa  saranno  puniti  colla  sospensione  destituzio- 
ne, e  altre  pene*  Il  premio  è  di  Zecchini  2. 
per  ogni  disertore  arrestato,  e  si  dà  anche  ai 
paesani.  I  cooperatori  alla  diser sione  si  pu- 
niranno con  6.  mesi  di  Carcere ,  è  con^  4*  6^* 
occnltatori.  V*  è  un'  altra  L.  l7*Lug.  1802. 
^opra  i  Disertori ,  ed  Emansori  •'  §.  9.  e  9e^^* 
DISPENSE  Matrimoniali:  Xa  potestà  secolare 
non  si  mescola  nella  loro  concessione   R.  12. 
Ap.  1784. 
2*  Si  posson  chièdere  a  Roma  sen^a  preventiva 
IL  Licenza,  ma  dopo  ottenute  son   soggette 
al  il.  Exequatur^   meno  quelle  concernenti 
gl^  impedimenti  ex  caussa   infamine ,  et  in 
forma  pauperum .  C.  7.  Peb.  1795. 
Tom.  l  '  L 


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46^        DK  DK 

.3.  Non  si  accorda  il  B^  ExeqiuUur  alle  Dispei^ 
/se  Pontificie  che  sciolgon  gì'  impedioieQÙ  Ca- 
ncfaici  p^r  entrar  nel  Clero  ^  conseguir  b^aéfi- 
zj  Y  o  Cure  a  per  esser  promosso  ad  Qrdiai  Sa* 
cri  in  difetto  d'  età,  o  fuor  dei  termici  pré- 
ficritt^ ,  oè  a  tutte  le  alkre  che  si  risolrono  ìq 
deroghe  alle  Gostito^ioni  della  G](U\unità  Ke- 
ligìose^  o  alle  disposiziour  dei  privati  aacor- 

.  che  si  pretendessero  pie,  ne  alle  composicio^ 
dì  col  Tribunale  della  Fabbrica  3  alle  Goa«* 
djulorìe ,  o  alle  reounaie  ^se  priroa  il  po&tu* 
laute. non  ha  ottenuta  la' peroiissione  di  do- 
mandarle diiir.  Axid^  Segretario  del  B.  Dlirit- 
to,  che  la  darà 5  sentili' gì'  Ordinar) ,•  se  vi 
concórre  T  utilità  della  Chiesa^  e' del  pubbli-* 
co.  Le  Curie  £cclcsia&tiche  non  iuforoierau- 
Ilo  le,  suppliche  del  sud  genere  cbe  si  presea- 
tassero  senza  tal  licenza  «  C*  de'.  Qtt.  X777«. 
(  senza  giorno  .  ) 

4«'  Si  posson  chieder  a  Roma  senza  veruna  li- 
cenza le  appresso  Dispense-^  né  son  soggetta 
al  JU  Exequatur  ,  «e  a  veruna  Tassa  nella  Se- 
praterìa  del  K..  Diritto..  Tali  sono:  perprofea- 
sare  in  Monastero  diverso  da  quello  ove  si  do* 
vrebbe  purché  sia  in  Tosca^na  \  per  portar  Par- 
rucca ,  dir  la  messa  votiva  ^  dir  Ie^4>reci  in- 
vece deir  Ufizio  divino,  per  la  giubbilasiom. 
dal  Coro  dopo  40.  anni  di  servizio,  per  ot- 
tener Oratorj  privati 5  per  ritener  T  Educande 
dopo  i  25.  anni ,  per  la  conferma  delle  Supe- 
ri«»re  dei  Monasteri  do,po  il  Triennio ,  per 
quella  degl'  Abbaiti  dopo  il  tempo  preseritto 
dalle  Cosiituzioni  delle  Jleligioni ,  per  la  d£^ 
^ensa  àeU'  età  alle  m^naiche  professe  per  ve^ 


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DB  DOG        i63 

hni ,  per  V  uso  delle  Carni  nei  giorni  proi- 
biti a  morivo  di  salute,  per  ricevere  a  con- 
vitto nei  ^Monasteri  Vedove ,  o  l^arìtate  ^  per 
r  egresBo  dalla  Clausura  di  Monaci,  o  ])Io>- 
nache  a  motivo  urgente,  per  render  vocale  ^  ' 
la  terza ,  e  quarta  Sorella  nello  stesso  Mona- 
stero ,  per  iiitro4nrre  nei  Monasteri  come  ma- 
estre ,  fanciulle  vedove ,  o  maritate ,  per  en- 
trare qualche  volta  T  anno  le  secolari  nei  Alo* 
nasterj  a  motivo  di  parentcfla ,  o  amicizia , 
per  le  religiose  onde  uscir  qualche  volta  V 
anao  dal  Monastero,  per  potersi  ordinare  da 
altro  Veseovo  vacante  la  Sede  Diocesana , 
per  trasferire  gP  obblighi  da  una  Chiesa  in 
no'  altra ,  per  fare  il  noviziato  in  Convento  , 
diverso  da  quello  ove  si  dovrebbe  ma  in  Tos*  . 

cana ,  per  la  conferma  dei  Confessori  di  Mo- 
nache oltre  il  Triennio ,  per  trasferir  V  ohhUr 
£>  d'  una  messa  fissa  in  un'  altra  Chiesa ,  a 
vere  d'  un  &icerdote  cagionoso ,  per  aumen- 
tare il  numero  degl'  Educandi  nei  Monasterj 
di  Religiosi,  per  affrancare  oneri  Ecclesiasti- 
ci con  Luoghi  di  Monte.  N.  io.  Qen.  1781. 

5.  A  ten.  della  L.  de'  i5.  Apr»  i8o2.  §•  !•  è 
permesso  di  ricorrere  liberamente  alla  S.  Sede 
per  qualunqae  Dispensa  j  egualmente  che  in 
tutte  le  materie  Spirituali. 

&  L'  Art.  6.  autorizza  i  Vescovi  a    dar  le  di^ 

.    spense  matrimoniali  ai   termini  del  Concìlio 
di  «Trento .  V.  Curie  Vescovili  .  Ordini  Sacri.     ^ 
Vescovi . 

ESTINTIVI  Militari.  V.  Serviti.     . 

DOG.tì^E  :  Le  antiche  LL.  in  materia  Doga-    Parte 
•ale  soa  le  apprfesso:  1.  Rifi  de"  88-  Aprile  Storica 


i^  ,  •  Digitizedby  VjQOQIC 


i64        D06r  DOG 

Ì!j6i.  della  dogana  di  Pisa.  2.  L.  5.  Seti 
l56l.  sulla  Dogana  di  Firenze.  3.  PP.  19. e 
26»  Sett.  sud.  sulla  stessa  Dogana  •  4*  P*  ^ 
F«b.  1571.  «ugr  Esenzionati»  e  sul  privilegic 
di  non  pagar  gabelle.  5.  Statoti  della  Dogar 
na  di  Firenze  de*  19.  Lug.  15.77.,  e  altri 
de'  4.  Mar.  1579.  altri  de'  i6..Ago.  l584-- 
6.  Reg.  .  per  la  Dogana  di  Livorno  de'  2^ 
Mag.  1604.  7*  C.  del  1.  Sett.  1592.  snlla  Do- 
gana  di  Pisa  •  8.  II.  ai  Doganieri ,  e  Passeg- 
gieri  su  i  loro  obblighi  del  1686.  senza  gio^ 
no  ne  mese  •  9.  Capitoli  della  Dogana  di  Pi- 
«toj?i  de'  9.  alar.  1718.  lo.  E.  dell'  Aprile 
17/16.  se.tza  giorno  sulla  Dogana  di  Pietra 
ìranta.  11.  B.  i5.  Lug.  1746.  su  quella  di 
Piea .  12.  GO.  de'  20,  Sett.  1746*  •'ili®  ^^^' 
ti  forestiere  s]>edite  per  pasìso.  i3.  L.  deMft 
Die.  ,1775.  dichiarante  che  nelle  proibizioni 
di  merci  estere-  non  si  co<nprendon  mai  qnei- 
le  provenienti  dagli^  Stati  di  S:  M.X  e  R.ec 
e  altre  disposizioni  concernetti  il  Commeìrcio 
coi  in  ed.  14.  L.  22.  Gen.  1770.  che  condeae 
varie  misure  Doganali  peV  1' estrazioa  del 
bestiame  ,  e  altri  generi.  i5.  N.  de'  27.  Apr. 
1781.  sul  transito  delle  mercanzie  perla  Tos- 
cana, Ducalo  di  Modena,  e  Lombardia  Ao- 
Ktriaca  .  ii5.  N.  16.  Giù.  1783.  che  approva 
le  Tariffe  dello  R>rte  di  Siena,  Pisa,  e  Pl^ 
s»:(»ja  .  17.  G.  28.  Apr*  1784.  che  proibì 
agi'  Impiegati  delle  Dogane  di  esercitar  v< 
rùn  negozio  di  mercanzìe  pena  la  perdii 
dell'  impiegq.  i8.  N.  16.  Mag.  1786* 
abolisce  le  gabelle  RR.  e  Gomunitative  n< 
Lnnigiana  .  19*  Regol.  dcganaU  de'  3o.  Agi 


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UGO  BOG        i6j 

1781.  C  Analoga  de'  20.    Giù.  1786.  cui  so- 
no aodesBe  alcune    III    ai    Griustliceati  j   altre 
agr  Esecutori ,  e  loro  Capi ,  e  altre    ai   Do- 
ganiers.  20.  N.  22.  Sett.  1786.  che   abolisce 
i  pesatori  delle  Dicane  ^  e  ne  addossa  V  ufH- 
CIO  ai  veditori  gratuità  niente  per  interesse  del- 
la Dqgr^/ia,  e  con  mercede  da  coiivenirfii   coi 
particolari  quando  agiscono  per   interesse   di 
qaelli.  21.  N.    23.  Apn  1788.    che   abolì    il 
fido  che  si  accordava  ai  Mercatilti   nelle    Do- 
.     gane  di  FireoKe ,   Pi$a  ,    Siena  ,  e    Pistoja  j  e 
volle  che  la  gabella  «i  pagasse    prima  di   le- 
I      Var  le  merci  dalla  t^ogana  ),  aboJì  pure  il  de- 
posito che  si  facea  ukli^ì^red.  Dcgaive    per 
comodo  dei  Mercanti)  o  altri  e  per  sicurezza 
delle  gabeilt?»  22.  N.  de' 20.  Mag.  1788.  che 
abolì  tutti  i  Daaj  e   LL*  doganali  nel  Terri- 
torio di  Filattiera  •  2-^.  N.  23.  Mag*  prcd.  che 
abolì  le  spedisiooi  condizionate  ,  e  volle  che 
n  pagasse  ae'  reìpettivi  casi  la  gabbila  d^  i/i- 
troduzione ,  o  esl|;a74Ìoue  meno  le  eccezioni  ivi 
espresse .  24*  N.  5.  Nov.  i7É^8.  che  permesse 
le  spedizioni  condizionate  nella    Dogana   di 
livoroo  •  25.  La  N.  27.  Mag.  1788.  che  esen- 
tò dalle  gabelle  il  Vicariato  di    Pìetrasanta , 
t  dispose  altre  cose  sa  quel   Territorio.    26. 
^    N.  19.  Giù. .  1788.  che  abolì  il  benefìzio , del- 
[    la  ritratta  di  cui  godevaa  le  Telerìe  Fanni- 
^   ne,  e  Tessuti  Forestieri.  27.  N;  25.   Giugno 
^    1788.  dichiarante  esclusi  dal  Territorio   riu- 
►  aito  i  Territorj  di  Vernio ,  e  Cospaj(3i .  28.   N. 
r    CI.  Lag.  1788.  ordinante  che  le  Pannine ,  e 
y  Sottigliumi,  forestièri  si  sgabellassero  non  più 
'    a  stima  9  ma  a  pe30  lordo  secondo  la  Tariila 


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i66       DOG  .    ÙOa 

ivi  annessa ,  e  li  assoggettò  al  Bollo  •  29.  IL 
de'  14.  Ago*  1788,  per  i  Soldati  delle  Doga-^ 
ne  di  Frontiera.  3o/  N.  22.  Sett*  1788.   che 
regola  le  strade  Doganali    per  la   Proviticia 
Inferiore.  3l*  B.  del  1789.  sen^a    giorno  né 
mese  che  |>roihi  edificar  Case ,  Botteghe, Ca- 
panna, o. altro  dentro  ^o.  Canne  di  braccia 
fiorentine  5.  Tuna  dal  Gonfine^  e  di_  far  ag- 
f  giunte  alle  fabbriche  già  esistenti^ia  detta  di- 
stanza «  o  traversare  con  archi,  cavalca  via,  o 
altro  la  Linea  di  confine^  pe^ia  la  demolisio- 
ne  a  spese    dèi   fabbricante  •   Z^.  L«*  del   2. 
Mar.  1793*  che  prescrisse  lo  stesso  quanto  al 
G>nfine  collo  stato  Pontificio ,  aggiadgendo  a 
tali .  pene  il  potersi  applicare  la  Carcere  ad 
arbitrio:  permessa  edificare  dentro  la^d<di- 
stan^^  Molioi ,  e  Edifisj  a  acqaa/  previa  la  li- 
cenza del  Governo  |)er  mezzo  dell^  Avvocata 
Regio:  ordinò  che  in  tutte  le  Cancellerie   si 
"tdesse   comunicazione  gratis  a  chìonque  per 
sua  regola  delle  piante ,  e  istrumenti  di  con* 
fina^ione.  33.  La  h*    i8.    Ott^    1791*'  conte* 
nente  un  Regolamento,  e  Tariffa  per  le  Por- 
te di  Livorno  •  34*  Finalmente  i  BB-  de^  31* 
Apr.  1702.07.  Giù-  1746.  sul  Contrabbando  « 
2.  Vi  sono  molti  ordini  particolari  «pnoeitìenti 
alcuni. generi,  e  alcnni  |^esi,  la   loiio   proi- 
'.  bizione,  introduzione  ,0  estrazione  ec# 
LegjsUz.  3.  Ora  la  L.  gen.  de'  19.  Ott.  1791.  non  lascia 
vi(ri»«M«,      sussistere  più  alcuno  di  essi;  e  delle  disposi- 
zioni surriferite ,  qnelletsole  riportate  ai  ver- 
sic.  17.  3i.  32.  del  N.^  1.  posson  considerar- 
si come  vigenti  in  tutta  la  loro  integrità  • 
4.  Non  è.  possibile  il  dar  1'  Estratto  delia    L, 


VlgWIW  . 


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^n*  tjell  Ì791.  pejr  Ia  afta  eateneioM,    è  più 
ancoira  per  la  sua  Compilafisione  die  è*  desti  tuta 
di    dettaglio  ;    contiene   la    classaziooe   di^Ue. 
Dogane^  regola  V  inirodiiKione ,  esiràsione^  e 
fa'anéito  dfeUe  tnerr*inzÌB  per  il  terriCorio  ria- 
Hitoj  e  per   le   Città  gal^ellnbili  ^  deeìgna'  le 
merci  soggette  al  bollo  ^  e  proibite   estrarsi, 
tratta  delle  spedizioni  eondizionate  >  del  n>6^ 
do   di    tassar  la  gabella    iiei  singoli  cnsi  ^  e 
delle  penali  per.  ogni  specie   di   contravven-^ 
kione»  V*  &  abita   una  Tabella   delle    strade 
Doganali  ^  Scali ,  e  Ponti ,  e  delle  distante ,  o 
Imggi  delie  Dogane  io*  cui  oghì  Vettore  può 
esseire  assoggettato  alla  visita ,  e  moatrare^i  suoi 
recapiti .  Vi  è   pare    la  Tariffa   generale  de* 
Ditój  5  e  altre  particolari  per  le-  Porte  di  Pi- 
•  f  enee ,  Siena ,  Pisa  $  e  Pistbja  y  Queste  Tarifle 
Bon  state   rettificate  per    alcuni  errori   Tipo- 
grafici Colla N»  24.  Lug.  ì^gtt. 

6.  TJoa  N.  27.  Die.  1792.  proibì  T  estrazione 
de*  bossoli  3  capitoni  ^  baeacci ,  e  altre  prò- 
veniense  greggie  della  seta ,  e  de'  cenci  3  e 
carnicci  con  tarie  analoghe  «disposizioni  5  ed  . 
altre  per  V  ifìtródusiona ,  e  Transito  deisud« 
generi  Forestieri ,  e  per  la  gabella  dei  pelo- 
ni e  ^renelle  « 

6.  Un*  altra  N.  18^  Gen.  IfpS.  ristabilì  in  A- 
reszo  una  Dogana  di  seconda  elasse* 

y.  La  N.  4.  Marzo  1802.  accordò  la  tara  del 
2.  per  loo«  delle  S.  per  le  merci  portate  in 
Sacchi  3    Sacchetti ,  o  involti  • 

8^  La  LL.  18.  Giu«  e  20.  Lug.  l8c5S.  organizza- 
rono il  sistema  Doganale  negli  Stati  dei  Pre- 
sid]  e  nel  19.  Lug.  i8o2.  si  pubblicarooo  del- 


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i68        DO»  BCK> 

le  II.  ài  Gafeitellani  delle  Torri  di  rqoel  lit* 

torale  • •  , 

9*  Una  N.  8.  Mar.  i8o3.  contiene  Doa  Tariffa 
delle  accompagnature  per  le  Porte  diFireose 
e  iPi^a:  tolse,  la  fra^ochigia  di  cai  godevano 
alle  porte  delle  Gittii  gabellabili  i  Latti ,  Sie- 
ri ,  e  Latticini  freschi ,  e  T  accordò,  a  qua- 
lunque genere  in  cui  la  gabella  di  quel  tra- 
sporto importaHse  meno  di  <^- 6. 

IO.  1  MM.  de"  23.  Feb.  1804.  e  5.  Die  i8o5. 
imposero  la  pena  del   frodo  per  le   false  de- 

. .  nunsie  fatte  anche  ultroneamente  alle  Doga- 
ne ^  e  alle  Pòrte ,  se  trattandosi  di  ai.erce  vie* 
tata  o  di  contrabbando  il  conduttore  le  occol' 
ta ,  o  nega  di  averle  « 

11*  La  N.  21.  Die-  iSo4«  ristrinse  la  £icoh& 
concessa  dal  §•  4^.  nel  Regol.  gen.  del  1791 
di  ritener  scampoli  di  tessuti ,  ^e  sottigliumi 
forestieri  senaa  bollo ,  a  tre  soli  scamfioli ,  e 
a  quei  soli^he  si  trasportan  per  proprio  uso,^ 
non  già  ai  Mercanti. 

12.  Li  24*  Gen.  iSo5.  fu  pub.  nna  nuova  Ta- 
riffa dei  diritti  da  pagarsi  alle  Dogane  per 
le  spedizioni^  riscontri,  accompagnature  eo. 

13.  Pinalmenie  la  N.  9.  Mag.  1S14.  richiamo 
in  osservanza  la  Legislaz.  Doganale  vigente 
nel  1800.3  e  tutto  le  Tasse  ^  Dazj»  pedag- 
gi,  e  Proventi  che  allora  pagavansi  in  Livor- 
no, e  neir  altre  Città  gabellabili  :  regolò  la 
gabella  elei  Vino ,  pane  ,  e  farina ,  Delle  LL' 
del  Gov.  intermedio  mantenne  la  sola  Tariffa 
sud,  del  i8c5.  (  V.  il  N."*  12.  )  ^  un'  altra 
de?  26.  Giù.  1806.  per  i  diritti  di  Porto, e 
Patenti  :  prescrisse  pure  varie  minore  trans^ 
torie . 


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DOC  DOG        169 

14.  UaValtra  N*  20.  Obt.  1814.  richiamò  in' vi- 
gore le  apprejMo  dùposis.  del.  Gov.  interme- 
dio 1.  N.  !25.  Setc^  iSoi.  ^he  abolì  il  behefi- 
aio  de^  4*  '  ^*  della  gabella  concessa  nel  1777 
con  N.  de'  27.  Die.  per  T  apertnra  della  sCra^ 
daPistojese.  2«  N.  3.  OfeL  180Ì.  sulla  gabel- 
la della  birra  nostrale  per  introdnda  in  Fi-' 
xeoze  •  3.  N.  g.  Die.    i8oi«  sulle  spedizioni 

Srr  transij:o   dei   Cenci   forestieri  .4*    N.  4* 
ar.  1802.  che  fìssa  la  Tara  Legale  (  N.o  8  ) 
5.  N.  26.  Mar.  1802.  che    trasferisce  a  Lea* 
tada  la  Dogana  del  Treppiò*  6.  M.  i8.  Gjin. 
1802.  e  N.  dello  stesso  giorno ,  e  II.  de'  19. 
log..  1802.  N.  20.  Lug.  d.   sullo  strato  dei 
Presidj   (N.^g.)  7.  N.  8.  Mar.    fto3.   sulle 
accompagnature  alle/ Porte  di  Firenae,  è  Pi- 
sa, (N.«>  IO.)  8.  M.  i3.  Die.  i8o3.  e  N.28 
d.  che   costituisce   alla  Tassa   fissa  4i  Scudi 
25oc.  r  anuo  sopfa  i  Sensali  di  Livorno  una 
proporzionale   del  5.  per.  Ice.  sopra  i  loro 
guadagni.  9.  N.  i3.  Lug.  1804.  proibente  T 
estrazione  degl'  Alabastri  :  (  revocala  V.  Ala- 
bastro), ic.  N.  21.  A§[ò.  l8o4«  sulla  gabel* 
.  la  d'  introduzione  delle  Gapr'e  >  e  Pecore  3  in 
Pistoja.  11.  N.  21.  Ago.  .:i8o4*  sulla  gabella 
de^  giunchi  d'  India  e  Canne  d' India  in  stri^ 
scie.  12.  N.  2.  Ott.  l8o4«  che  rende  Doga* 
naie  la  strada*  del  Bercio  conducente  alla  ^o* '- 
gana  di  Castel  vecchio.  l3.  N.  21.  Citi- l8o5 
che  permetta  esirar  le  pelli  agnelUnè ,  peco- 
rine, e  caprine  nostrali  greggie,  e  ne   fissa 
la  gabella  ,  esentandole  da  essa  quando  abbia  n 
ricevuta  qualche  manifattura.  14*  N. 27:  Set t. 
i8o5.  dulia  gabella  dell^  oro,  e  argento buo- 


i 


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r 


ì^o       ìyoa  DON 

■  no  5  e  falso ,  filato ,  o  tratM  i  l5.  N.  19,  Not^ 
l8o5.  sulla    gabella  de*  majali   per  T  intro- 
dazione  in  Pièkoja.    16.  'N.  ig.  Nov*    i6o5. 
che  designa  le  porte  di  t*irenifce  a  ctii  pnò  sga- 
bellarsi il  bestiame  da  mecellarsi  nella  Cit- 
tà .    Ip  N.  7.  Pteb.    1806.   sulle  BaUettc  di 
transito  dei  Tabacchi»  18.  N.  t^f.  Gen.'iSo^. 
che  trasferì  ih  Galùi  la  Dogana  dì  Dfootema- 
gno  ^  6  designò   la  nuova,  strada  Doganale  « 
19*  N«  24*    Mar.    i8ò;f.  sulle   spedizioni  dei 
Tabacchi  peJf  Transito»   61^  Art»  52«  3l  4'  ^^ 
questa  N.   dè^  20.  Ott.  18 14»  rignardano  ir 
modo  d*  intì^odurre  in  Firenze  ìt    bestia  da 
macello  I  e  Carni  macellate  »  e  le  porte  a  cui 
81,  posson  sgabellare  * 

i5.  La  N«  164  Sett4  l8i5.  e  le  It;  antìes«e  ai 
Doganièri  hanno  organizzato  il  sistema  <&>- 
gattaie  nello  stato  di  Piombino  » 

1:6.  £  la  N.  10-  Ott\  l8l5.  ha  variate  abnne 
Dogana^  e  loro  posti,  attesa  la  rianione  del 
Feudo  dal  Monte  S^  Maria  •  V»  Ftodi  »   Spese,  ' 
Fisàati  * 

DOMESTICI  V.  Servitù. 

DONAZIONI:-  Anticamente  s^  insinnatratid  alltf 
gabelle  de'  Contratti*  La  N.  2.  Lug.  17^7* 
prescrisse  che  s*  insinuassero  al  Magistrato 
Sapremo  di  Firenze* 

DO!^NC  :  Sulle  loro  successioni  ah  intestato  vi 
*  è  in  data  de*'  18:  Sett.  1620*  una  Ri£   della 
Rub.  \i3o«  Lib«  2.  dello   Statuto  Fiorentino' 
y.  Successioni.   Alhinaggìo. 

2.  I. loro  diritti  alla  Legittima,  é  alfa  Dote 
son  regolati  dalla  L.  i'8.  Ago.  1814*  $•  32. 
e  %eQz*  '        ■ 


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^     DON  DOT       ir-t 

^.  Per  le  loro  obbligafisioaì  vi  è  la  L.  i5.  Nov<» 
1814*  e  1&  N.  25é  Cren.  i8i5«  la  prima  coa- 
tiene  Furìe  disposisi*  Transitorie  é 

4«  La  N»  del  iffd*  6eiixa  giorno  ordinò  che  le 
Donne  gravide ,  povere  5  e  malate  si  riqevefr- 
•ero  nello  Spedale  di  &  M.  nuova  «  V*  >  Comi* 
tiene  del  Parto  •  Mondaaldi  *  ;   ^ 

BOTI  :  hanno  la  prelazione  a  tatti  ì  Crèdiiti  po^ 
tteriofi  del  marito  anche  Ficcali  Kegj ,  0  pub-  privilegi 
blici.  L.  id.  Ago.  l55c« 

3.  Quelle  che  à  £ùOa  dalla  R.  Oorte  alle  Dor^^ 
ne  e  Dame  di  servigio  8Ì  danno  in  contem- 
plazione di  <}iie6t0  9  e  non  in  pregicdijsio  dei 
mariti  per  qoanto  posson.  pretendere  dalla 
Gasa  della  Sposa  R.  i6«  Nov.  .1584- 

3.  Alle   Doti   conferite  ò^ì  LL.  Pij  3  Comnai*   ^oiia* 
tà  e  Gòrfii  non  si  ammette   verubafaneink  ''^"^' 
la  che  •  oltre  le  condixioni   volate    dagi^  00« 
vegliane -9  e  ddi  iiiudatori  non  ^iostinchi  con 
'  attestato  del  !^aroco  la  frequenta  della  Dot- 
trina Cristiana.  G.  1^5*  Giué  i*f^<i4 

fy  Le  Doti  di  Ré  patronato  amministrate  dallo 
Spedai  degr  Innocenti  ^  oóinferiscotiOv  nei  Gèn- 
najo*  liC  Suppliche  si  devon  presentare  nel' 
Sett*  e  Ott.  preced.  N.  3cu  Gin.  1794«  Qi^^^ 
sta.  Doti  son  aumentate  di  4*  pec  le  fanciul- 
le del  Principato  di  Piombina.  N«  i8.  Sett. 
I8i5.  '      .  . 

5.  £^  proibito  ogni  spettacolo  3  e  pobblioiti  nel- 
la eoUaaione.di  jSati^  salvi  gr  atti  di  pietà 
prescritti  dai  fondatori.  I  vescovi  trasferi- 
ranno in  giorni  di  maggior  quiete ,  e  in  for- 
iBa  privata  qnélle  che.  si  conferissero  altrir>, 
menti  per  consUetqdine  ^  o  per  mera  esorta- 


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173        :      DOT  EBR 

.  BÌone.    Ci»    12.    Mag«    Ì783»  V.    Compagnie  é. 
Lotti •  Inibitorie.  Monaster/»  Mondualdi.. 
^^•^«:^«^   DOTTORI:    Nelle    Cctemonie   pub.   avean  la 
precedeassa  «oprai  GaTalieri  R.  26.  Die.  l565. 
Privile-  ^*  I^  Privilegio  Dottorale   non  esime  dali*  ese- 
ftio.  coasion  pefsnaale*  IX.  f.  Giù»  lò^i.  V.    Ma- 

gistrato Supremo  •  Nobiltà  « 
DOirt'RINA  Cristiana.  V.   Catechismo.  Doti  é 
DOVADQLA  Gomuuilà  :  KegoL  partic.  18.  Ago. 

1778. 
DUELLI:  I  BB.  7.  Gen.  1669. e 5.  Log*  iSffi*. 
Srarìct       proibiron  a  tntti  mescolarvisì  »  portar  Cartel*' 
li  o  ambasciate ,  dar  aiuto  %  arme ,  o  cx>nsiglio 
ai  Gorrissanti ,  far    loro  compagnia  o  altro  j 
pena  Scudi  5o. ,  e  più  il  doppio  della  pena 
che  avesse  incorsa  il  reo* 
2.  La  L.    18;  Sett.    1634*    proibì  le   diafide  a 
tempo,  e  Inogo  certo  sotto   pena  dell^  info- 
mìa  y  e  confisea  de'  beni ,  è  lo  stesso  per  i  com- 
plici :  riguardò  come  tali  quei   pure  che  vi 
assistevan  scientemente  per  curiosità  sena*  a- 
•  derenza  delle  parti ,   ed  equiparò   la  disfida 
trasmessa  o  accettata  al  delitto  consumato  •  . 

p^^^    JlIjBREI:  Per  le  antiche  LL.  dovean  portar 
Storics.    *  suir  abito,  o  cappello  un  segno  di  eolor  gial- 
lo, pena  Scudi  5p*,  e  pacare  nn^ annua  Ga- 
. .  pitazione  di  Scudi  2.  P.  0.  Mag.  ^:k56j.  B.  3a» 

Lug.  1571. 
2«  Un  D«  26é  Sett.  i57o.  ordinò  la  loro  espui* 
sione,,  che  poi  non  ebbe  luogo,  e  intanto  prò* 
ibi  loro  di  tener  banco,  e  dar  ad  usura  « 
Z.  Il  sud*  li.  del  1571.  proibì  agi' £&rei^  d' abi- 


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EBR  3SBR        173 

tare  fuori  del  Ghetto,  e  di  farsi  trovar  fuori 
di   notce  dopo  la  Gunpana  dell'  Arme  • 

4.  Il  B.  19.  Die.  15^$.  estese  tali  00.  agF  JS- 
brei  di  Siena*  . 

5.  Per  difenderli'  dalle  insolense  del  basso  pò- 

,    polo  fa  a  tatti  proibito  sotto  Tarie   pene   of-    ' 
fenderli  o  maltrattarli  BB*  l4-  Loglio  1^67, 
4.  Feb.  1607.  14.  Gen.  i6Z^  28.  Sett.a668. 
23.  Giù.  1735.  e  per  Livorno  T  E.  del  1766 
senza  giorno .  . 

6.  Altri  00.  proibirono  ai  Cristiani  stare  aser- 
vìeìo  d'  Ebrei  in  case ,  e  botteghe  di  questi , 
e  a  qnesti  d'  aver  balie  Griséiane  sotto  gra- 
vissime pene.  BB.  1.  Lug,  1677.  4*  Novem- 
bre i683. 

7.  Il  B.  2c*  Feb.  1753.  proibì  a  pena  di  cat- 
tura,  e  arbitrio  di  gettar  immondezze  nelle 
Corti ,  pozzi  ^  vicoli  ^  e  altro  appartenente  del 
Ghetto* 

8.  Non  furon  meno  severe  le  LL.  sol  commer-   Gom. 
ciò  carnale  fra  Cristiani  9  e  Mbrei  :  la  pena  si  ^^^^^^ 
estese/ fino  alla  galera,  e  alla  frusta,  e  CeLt- 

■  cére  per  le  Donne.  BB.  26.  Gin.  1679.  26. 
Mar.  1698.  M.  4*  ^^So.  1778-  V»  Commerce 
Carnale .  / 

'9*  Bastava  che  fosse  trovato  nn'  Ebreo  den- 
tro la  porta  d'  una  meretrice  ,  o  una  di 
queste  presso  nn  EJ>reo  per  lar  luogo  a  una 
multa  di  Scudi  3oo«  contro  ciascuno  dei  due 
che  si  commutava  in  pena  afflittiva  non  pò- 
tendo  pagare.  La  pepa  di  tutti  i  delitti^  di 
Carne  s'  accresceva  ad  arbitrio  se  eran  com- 
messi fra  Ebrei ,  e  Cristiani .  (  ivi  )  > 

lo»  £ra  p];oibitQ  àgU  E^rei  alntar  in  case  che 


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JLìyvcuo 


174        EBR  ECe 

avesser  iagr6$Bù  comohe  »  o  altra  cemunica* 
sione  qualQQque  con  quartieri  di  Cristiani  pe* 
na  6co.  Scucii  •  B*  fio*  Die.  1680»  '^ 

11.  Nel  i5g3*  furon  concessi  Tarj    privilegi  3  e 
Ebrei  di      particòlardi*   quello  del  Foro   agi'  Ebrei  di 
Livorno,  e  confermati  con  L.  5.  Ago.  i65o. 

12*  Il  R-  !$•  Ago.  1667.  creò  un  Consiglio  di 
12,  Ebrei  per  la  cogniiione  degl'  af&ri  non 
coritenaiosi  della  Nazione. 

a3.  Una  Lett*  de',  10.  Ago.  1694*  al  Governa- 
tor  di  Livortio  contiene  varj  schiarimenti 
aul  governo  degP  Ebrei  di  quella  piaBSsa ,  sul 
quale,  e  suir  amministraaione  dei  loro  affari 
esiste  anche  il  B.26.  Die.  i7id«  ripub.  li  19. 

^  Mag.;  1719,  e  il  M.  19.  Mag.  1718,  sulla 
giurUrdifiione  dei  Sfa^tori  nelle  Cause  de^po- 

^     pilli  Ebrei . 

:i4.  6r  00.  4.  Ott.  1721.  vollero  che  le  Cause 
fa  *^brei  ed  Ebrei  di  Livorno  fossero  di  pri* 
▼ativa  cognizione  d^i  Massari  nonostante*  il 
privilegio  della  L*  unica  C.  Quanih  Impcr 
ra6or. 

15.  Vi  è  pure  per  il  Governo  degP  Ebrei  ai 
quella  piazza  il  RegoL  19.  Nov.  17^9*  ^  i 
nuovi  Provvedimenti  7.  Peb.  1769. 

16.  I  Tribuìiali,  oècorrendo ,  daVon  farprestan 
agi'  Ebrei  il  giuramento  solènne  sul  Teffelim  « 
e  nei  casi- più  semplici,  tacto  calamo*  G.  17 
Nov.  l8i5.  V.  Fériati.  Biuenditori.  Tassa  di^ 
Macine  • 

Delitti  ECCLESIASTICI  :  Per  i  loro  delitti  contrarj  al- 
le  Uu  generali  dello  Stato  ed  alla  pubfali<Sk 
quiete  si  procede  come  verso  i  secolari  senza 
verona  lipenza^  Ecclesiastica ,  neppure  per 


Giura* 
mento . 


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BC3C  ;ecc     ^r5 

per  gV  arresti  per^isisioni  3  o  altro  5  é  seur 
^a  bUogQo  d'  esser  delegati  dalla  Curia  Eù" 
clesiasticà^  (l)  L.  3o«  Ottobre  1784*  §•  l5* 
2«  Per  le  Trajsgpessioiii  aUe  Canoniche  Sanzio- 
ni procederà  la  Caria  Scclesiastica  ^  ma  se  si 
dovesse  imporre  una  pena  nojn  Spirituale  peo- 
nie r Esilio  dal  Gran-Ducato,  la  relegasuóoe 
;ÌQ  oa  Convento,  il  ritiro  per  più  d^  on  me- 
se 9  la  Carcere  >  o  altro  simile  »  il  Vescovo , 
pronunziata  la  sentenza  la  parteciperà  al  Go- 
verno perchè  dii^  i  oQCQ^arj   provvedimenti  « 

3-  JPer  lé  Trasgressioni  a  quanto  sopra  vi  è  pe- 
na la  nullità ,  e  per  i  (Griudici  ^  e  Ministri  la 
perdita  dell'*  impiego ^^  e  r£silio  perpetuo  d^ 
Gran-Ducato  .$•  1^ 


■■««^^MAMirtiA» 


(.1  )  Secondo  la  d  lo.  Gen*  1778.  tal  deteg^sio- 
ne  era  fiu^oltativa  per  parte  delle  Gutie  Ecclesiasti* 
che  ^  e  delle  Comunità  Religiose.  Secondo  <jue« 
*e ,  e  due  altre  CC.  depcl'  il.  Lug.  1778.  doiveano 
pniQunsiiire  in  conformità  del  yoto  del  Ttibimal 
CMainuile  ,  e  partecipar  la  seotensa  al  Vicario  Re- 

£10  che  la  fiioea  acoeadere  al  Fi^otoopUa  GxHminale. 
la  C  i5.  Sett.  1779.  $.23.  rese  Moesaaria  iina  tal 
delegasione  poiché  se  non  avea  li|0gb  dopo  un  me- 
se, dair  insinuazloae  della  querela  presso  la  Cùria 
fatta  dal  Giudice  Laico  »  e  dopo  una  nuova  istanza 
per  parte  di  questo  con  dila^iMe  d*  altri  8.  giorni  ; 
B*  avea  per  delegato  :  si  aVea  per  dele^Eato  ipso 
iure  il  Tribytial  Laico  anche  per  la  verificazione 
del  Corpo  del  delitto  j$.  4.  Così  se  dentro  un  mese 
dalla  trasmissione  del  Voto  del  Supremo  Tribunale 
di  Giustizia  4  la  Curia  ,  o  Superiore  regolare  non 
dava  viseontTo  al  Vicario  Regio  della  sentenza  pro- 
ferita in  eonfbrmteà  di  esso  ^  qnesti  aveasi  per  de- 
legato a  pronMU^iarla  pubblicarla  ,  e  &ria  e^ui* 
re.  S.  5, 


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lyfi       ECO     1  EOG 

'4*  I  Vescovi ,  e  Sbperiorìdi  Ordini  Ilegolarì  pos- 
600  puair  eoa  pene  Ganoniiche  le  mancanze 
degV  Ecclesiastici  ai  doveri  ^delloro  stato  sai* 
vo  il  ricorso  a  S.  A.  B..  N.  19.  Gtt.  1792.  §• 
6.  L.  3o*  Gen.  1793.  §.  7.  V.  Curie  Eccle- 
siastiche •  '  N.®  j).  .       ' 

5.  Venendo  presentate  qnerele  al  Tribunal  liai- 
co  contro  Ecclesiastici  per  delitto  privato ,  il 
Tribunale  prima  di  procedere  ne  darà  noti- 
eia  al  Vescovo  del  nome  deir  imputato ,  e 
dell'  attore  ,  e>  qualità  djel  delitto ,  e  terrà  so- 
spesi gU  atti  jper  giorni  iB.  successivi  :  Se  in 
essi  il  Vescovo  gli  rimette  la  confessioci  dell* 
imputato  e  la  quietanza  della  parte  non  pro- 
cederà oltre  senza  risoluzion  ìBuperiore  al  qual 
effetto  renderà  conto  delP.  affare  ali*  And.  Se- 
gretarie del  R.  Diritto .  Nel  sud«  intervallo 
il  Vescovo  può  rappresentare   al   Trono  ciò 

.  che  crede  9  e  le  risoluzioni  che  interverranno 
saranno  partecipate  al  Tribunale  •  Se  nei  gior- 
ni l5.  il  Tribunale  non  ha  ricevuto  la  con- 
fessione ,  e  la  quietanza,  proseguirà  la  Qui», 
in  via  ordinaria  N.  19.  Ott.  1792* 

6.  I  Messi  avviseranno  i  Vescovi  delle  man- 
canze degr  ficclesiastici  •  Se  son  punibili  con 
pena  Spiri thale^  e  riprensione  il  Cancellier 
Vescovile  pnò  far  gV  atti  per  verificarle  eom- 
mariamente:  Se  meritano  il  corso  di  giustizia 
si  starà  a  quanto  sopra  G.  12.  Nov*  1779* 

7  Agi'  Ecclesiastici  s'  applìcan  sempre  le  pen6 
prescritte  dai  Canoni:  la  sentenza  data  come 
sopra  è  inappellabile*  C»  8.  Ott.  1782. 

8.  I^n  convenendo  che  mentre  sono  sotto  pro- 
cesso celebrino  la  S»  Hessa,  i  Ministri   Pro- 


v^ 


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EOC  ECC        177 

éessaQti  allorché  trasmettono  V  Inquisizioue ,  la 
parteciperanno  all'  Ordinario  G.  i5.  Mag.  1784. 

9.  Nei  delitti  degV  Ecclesiastici  per  cui  i  SS. 
Giaoni  prescrivono  pene  Spirituali ,  e  tempo* 
laliinàéme ,  il  Tribmiale  applicherà  le  prime , 
e  seasa  nulla  dichiarare  sulle  seconde  parte- 
ciperà la  sentenza  air  Ordinario  G.  17.  Feb. 
1787.  V.  Ficarj  . 

10.  Le  comminazioni  nei  delitti  Ecclesiasùici 
son  come  segue  :  per  T  esilio  della  Diocesi 
il  ritiro  per  altrettanto  tempo  in  una  Gasa  di 
Religione:  per  V  Esilio  dal  Granducato  agi* 
Ecclesiastici  Forestieri 9  perpetuo,  0  tempo- 
rario^  tre  mesi  di  carcere,  e  rinnqovaziooe 
dello  stesso  Esilio  :  Per  il  confino  in  un  ritiro 
d'  osservanza  non  rigorosa ,  il  ritiro  all^  Al- 
Teroia  per  altrettanto  tempo  :  per  il  confino 
nelT  Eremo  dell'  Alvemia  se  la  condanna  fu 
di  minor  durata  di  5*  anni ,  il  doppio  del  tem- 
po ,  computato  però  quello  consumato  avanti 
r  inosservanza;  e  se  è  per  5.  anni  o  più,  un* 
anno  di  Carcere.  AgF Esiliati  dalla  Diocesi, 
0  dal  Gran-Ducato  a*  assegnerà  termine  di 
giorni  10.  e  di  giorni  i5.  ai  confinati  in  un 
ritiro  ad  essersi  portati  al  luogo  della  pena  • 
QV  Ecclesiastici  condannati  agi'  Esercizj ,  o 
al  ritiro  in  nn  Convento ,  non  restano  libera- 
ti f^nsnmato  il  tempo  prescritto  se  non  giu- 
stificano d'  aver  pagati  gì'  alimenti  al  Con- 
Tento  med.  G.  19-  Feb.  1787. 

11.  Peri  delitti  di  carne  commessi  da  £cc/e5/a- 
^tici  i  Tribunali  Laici  terranno  lo  stesso  si- 
stema che  verso  gP  altri  Sudditi  >  eioe,   non 
procederanno  mai  per  la  fornicazii^ne ,  e  per. 
Tom»  ,/.  M 


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tf9       BPG  BMP^, 

gl\  Stupri  ^  o  A4uUer}  non  procederanno  un- 
sa  la  qaere^a  fiella  parte  se  noa  ai  tratti^  d^ 
ildultA-io  oalorio.  G  l4*  l»ug,  J787*   . 

1£.  I  Religiosi  si  possoQo  per  l^  laro  m^iicaQze  , 
condanuare  alla  reciusipoe  nel  Ipro  Ho^ait^ 
ro  «  IMla  se  il  delitto  esige  il  ritiro  ia  fLÌttOi 
Gonveràta  di  più  fretta  .  osservanza  >  il  loro 
Maoastera  pagherà  a  qae^sto  gì'  alimeuti^  C 
ai.  QtN  X797,  - 

Esecu-  i3.  Per  debito  di  Tassa  di  Macine  si  può  prò» 
^^^^  cedere  a  precetti  j  sequestri  ^  e  gravamenti 
conLro  Ecclesiastici  Secolari,  e  Regolari,  co- 
me contro  ogn'  altro,  ma  V  eaecuuqiie  ooi^  si 
farà  io  luogo  immune»  Q.  3o*  Nov.  .X77S(t 
TquIi  1 4'  Possono  gr  £(;^^siastici  esercitare  seu^^  gr&* 
zia  1q  TMte^a»  se^on  paranti  fin  in  4*^,  gra4o 
del  VupiUo  )  o  del,  T^s^artore  •  <^«  9.  Ottobre 
1788*  V  Mqni^qriie  ^  Benefizj  f.  Seni  EcclC'^ 
si  astici^  Exeqimtur  •  Carceri  a  Ordini  Sacri*, 
Pfedicatari  ^  Testimoni  %  Vescovi^. 

ELBA  :  DisposiZit  relative  alla  riunioue  di  qnest^ 
Imiti ..  del  Pf  ilici patp  di  Piombino ,  e  del  Mon- 
te S.  Maria  alla  Toscana  •  N.  3.  Sett«  l8)5«, 
L.  1.  Die.  detto '•  V.  Portofìrraja^ 

J3MANCIPAZI0NI.  L,  partici  sulle  med.  de* 

;  1^.  Nov»  i8i5.  conte&eate  i^ocbe  1^  disposi- 
zioiji  ITraqsitorie «  ,v.::..     ^ 

2.  Su  ir  effetto  dell'  ^Em^ucipazioni^  ^anéqi.  aÙ^k 
liberai^pue.  dalla  patria  pote^  «id  ,|dl.'  es^r* 
cizio  di  questa  iiell^  Emancipaci'  vi  e;/ la  L. 
della  Patria  Potestà  dello  8t;esso  -giorno  «  V* 

,  M€tgistrato  Supremo  A   Repudie  ^ 

EMPIETÀ,':  Sua  pena-  L.  3oJNov.a786.$-6o- 

EMPOLI  Gomiinità  :  Regola  partic«  de'  23u  Mag^ 
1774-  ^  ^ 


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'EtSP         ^  1ESE        179 

4'.  6&nsegaa  di  Decfma.  NI  i8.  Settein.    1781 
ENTRATURA  :  Qaesto  diritto,  aa^ce    dagl'  ac- 
ttchì  statuti   deir  AFti  (V.  Arti).  Vi  è  «o- 
pra  questo,  una  -P.  d^V-  Arte  de'  Linajoli  del 
l527-  (senza  gioruo),     .   • 
£PID£B1I£ .  IL  ài  Giusdicenti  de'  16.  Ottobre 
l63o*  per  ì  cirsi  di  Cospetto  dì  malattie   con- 
tagiose .  V.  Vicarj . 
EPIZOOTIA  :  NN.  24.  Mar:    1745-,  22.   Gin. 
'    1758.  s8-  Apn  1777.  sul  modo  di   mec^icare 
la  malattìa  degl'  animali  Bovini  detta  Ca/i* 
cro  volante» 

2.  N.  18.  Mag.  1770*  e  IL  anneifse  snlla  cura 
preservatiTaneÙe  malattìe: del  Bestiame. 

3.  NN*  32.  e  Sa  Ott.  1796/  i&i  Nov.  1796.  e 
1.  Sett.  1798.  IL  ìk).  Qtt)  1796.,  e  ce.  124. 
Olt.^é  8*  Nov.  1796.  in  occasione  d' £pizootia  • 

SREDITA^  Jaeenti  :  V.  AdUioni .  Alòinaggiq. 
Espilazione*  tiepuàie  \  Scismatici  *  Succfes^ 
sioni . 

2.  Dell'  Eredità  jacenti  di  Forestieri  si  dee  dar 
Jiotizia  ufficialmente  al  Ministro  della  Nazio- 
ne coi  spetta  il  morto  :  tal  notizia  si  farà  dal 
Magistrato  Supremo  inserir  in  Gazzetta ,  e  pe- 
rò i  Giusdicenti  la  comunicheranno  alla  R. 
CSonsolta  che  darà  le  partecipazioni  anche  al^ 
la  R«  Segreterìa  degl'  affari  Èsteri.  G.  9.  Mag. 
1804. 

3.  Iforrado  no  forestiere  o  suddito  che  non  la- 
0ci  Eredi  noti ,  il  Giusdicente  farà  inventa^ 
rio  dei  sdoi  averi  ^  0  ne  manderà  copia  al  R. 
FÌ9co«  C  5.  Die.  1775. 

EREMITI  V.  Romiti . 
ESECUTIVO  V;  Tribunotc  Esecùtwo. 


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i8o        ESE  ESE 

&Vii  ^ESECUTORI  La  L.  de*  farti  9.  Sett    1681.  f 
l5.  volle  che  quelli  di  essi  i  quali  ricevuta  la. 
paga  evadessero  senza  servire^  fcssero   poniti 
^d  arbitrio,  e  colia  galera  se*  la  somma  ec«- 
cédeva  le  i4>  «sP* 
Nomina  2.  L'  eleziooe ,  e  remozione  deiBargelU  dipen* 
Servizio      de  da  S.  A.  R-  a  proposiz.  dell'  Aud.  Fiscale 
l  Presid.  del  B.  Gov.  )  ^  I  Tenenti ,  Caporali  »e 
Famiglisi  nominano  dal  sud «Biimstro:! Bar- 
gelli non  posson  prevalersi  /d'  altre    persone, 
nvi  poèson  rimpiazzare  provvisoriamente  quel- 
li che  mancassero   air  improvviso   con  darne 
parte  al  sud.  Su^perio^e .  Le  Squadre  si^iàsse^ 
ranno  raensualmenfce  ia  rivista  dal  Giosdicen* 
>    te,  e    dal   Cancelliere  Gomunitativo »  e  sul 
Ruolo  firmato  da  essi  si  pagano   dal  Camar- 
lingo ;  un  duplicato  del  Ruolo  firmate  come 
sopra   si   manda  dal   Bargello,  o  altro  Gap« 
air  Auditor  Fiscale  :   I  Capi    degP  Esecutori 
posson  sospenderli  con  renderne  subita  conto  • 
L-  T9w  Die.  1756. 
3.  AgT  Esecutori  son  proibite  le  questue  in  pub- 
blico, e  privato  di  qualunque  genere.  IGin- 
sdirenti .  ne   informeranno  il   suddetto  Mini- 
stro .  (  ivi  ) 
4»  I  Bargelli .  e  Gapisquodra  pagan  la  patente 
per  la  prima  nomina,  non  in  easo  di  mnta. 
M.  1.  Sett.  1774.  §.  1. 

5.  Non  son  esenti  dalla  Tassa  di  Maeine.  §.  2L 

6.  Sou  esenti  dal  pagare  le  Lettere  che  ricevo- 
no per  la  posta ,  o  per  i  Procacci  §»  3* 

7.  Le  Comunità   somministrano   toro  gratis   la 
Gasa ,  e  il  Guardiole  $.  4* 

8.  Possono  invece  pagarne  lóro  la  pigione  :  ia 


\ 


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ES£  £SE        181 

t&i  caso  il  JBargello,  ne  pafterà  ai  famigli  la 
j     loro  rata,  o  li  provvedérti  d'alloggio  §•  5. 

9.  Per  ì  Lami  nelle  Scale  dei  Pfeiorj ,  e  per 
il  SQono  della  Gimpona,  ove  son  a  carico 
dei  Bargelli ,  ai  osserverà  la  con^etudine  dei 
Luoghi  $•  6. 

10.  SoQ  «oppresse  tutte  le  mancie,  e  regnli  io 
eootaate ,  o  generi  che  gì'  Esecutori ,  e  loro 
Capi  davan  ai  Ministri ,  e  loro   servitù .  §.  7. 

11.  £^  proibito  agi'  Esecutori^  e  loro  Capi  il 
dame,  e  ai  Ministri,  e  altri  Impiegati  e  loro 
Servita  il  riceverne,  sotto  peni  della  perdita 
dell'  impiego:  Sotto  la  stessa  pena  iCapi  de- 
gr  Esecutori  non  ne  riceveranno  dai  loro  sa- 
halteroi  §.  8.  9. 

!£•  Gr  Ufizj  di  Soprastante,  Messo,  e  Caval- 
laro, son  incompatibili  con  qaei  di  Bargello, 
o  Esecutore.  $•  10» 

)3«  Doveado  toccare  il  Territorio  Estero  per 
accompagnature ,  o  altro ,  ne  chiederanno  li- 
censa  per  meazo  del  loro  Vicario  :  ne  casi  or^ 
genti,  qneato  li  munirà  d'  una  Credenziale 
per  i  Capi  dègl'  Esecutori  Esteri .  Contravve- 
nendo a  quanto  sopra  saranno  dimessi ,  il  Giu- 
sdicente ne  renderà  conto  nel  sindacato,  e  al 
Bargello  si  potrà  ritirare  la  patente.  G.  l. 
Luglio  1776. 
14-  Ninno  deve  far  credenza  in  roba  o  denari 
agi'  Esecutori  di  qualunque  grado ,  Messi , 
Soprastanti ,  Scrivani ,  Guardie  ec*  per  più  di 
L.  3o.  in  una,  o  più  volte,  sotto  pena  della 
perdita  del  Credito,  e  d'ogni  azione  ,  quando 
il  Credito  superiore  a  «^  3o.  e  suo  titolo, 
non  aia  stato  approvato  dal  Viciurio ,  o  Com- 


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1^        ES£   \  ESS 

.  ìTìissario   sul   vùto  del   Docnm^A($i«-  L^^l^é 

i5.  La  N.  3o.  Setf.  l^So,    toko   agi*  J?5eip«tor* 
^  .  che  consegnavan  un  reo  di  pena  capitale  la 
facoltà  di  rimettere  un  bandito,  e  invece  afi- 
«errnò  loro  un  premio .  V.  Arresti  » 

16.  GV  EscButòH  devon  obbedite  ai  loro.^  Capi  f 
.  posson  informare  il  Giusdicente  se  né  credon 
.  irregolari  gì' Ordini,  C.  29.  Sett*  Ì781.  §.1. 

17.  £^  loro  proibito  il  garantire,  o  comportare 
.  precettati ,  trasgressori ,  d  delinquenti  pena  la 
i  perdita  dell'  impiego  ,  e  inabilitazione  3  e  al-> 
•  tre  prescritte  dalle  LL.  §•  ù,.- 

iS-  Non  devon  ritardar  ver  un'  ordine^  o  esecu- 
zione neppuri civile,  altrimenti  sul  ricorso  del 
.  Creditore    posson  esser   condannati   anche ^ 
danni  é  $.3. 

19.  Non  mendicheranno  esecuscioni  per  animo- 
sità, o  interesse,  nò  useranno  indolenza  ri-^ 
spetto  a  quelle  loro  commesse  iotto  le  pene 
deile  LL.  §«4* 

520.  Non  riceveraitdo  3  neppnr  datò  èpontanM- 
inento,  verun  regalo,  o  mancia 5  in  denaro  5 
o  altro,  sotto  pena  di  perder  l'impiegete  al- 
tre pene  Legali  §*  5. 

21.  Si  Asterranno  dal  vender  fomo^  e  dal  fiir 
sperare  impunità.  $•  6. 

2S2.  Ndn  faranno  rapporti  Àlsi ,  Vaghi  ,  o  incon-' 
eludenti,  e  si  metteranno  in  grado  di.  poter 
sempre  nominare  quello  da  pui  ebbero  la  no- 
tizia •  §.  7.       ■    . 

23.  I  loro  Capi  leggeranno  loro  le  Tstraaìoni 
una  volta  la  settimaiia  «  e  li  avvezzeranno  ails 
disciplina.  $.8. 

\  * 


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fó2  .      ÈSfi      'i6S 

fi4*  I  Giasdicetiti  claranno  parta  d'  ogni  loro  ir- 
regolarità, e  ttasgressione .'  $•  9. 

1^5.  I  SaJftrj  dei  Rirgetii  ^  ed  altri  Esecutori  si 
])agailo  di  lo*  in  lo.  giorni.  Il  Gamarliago 
può  fiirsi  &r6  un  ricordo  dal  Capo  cbe  «sige 
per  tntli  3  e  cambiarlo  poi  colla  ricevala  aJla 
fine  del  mese.  C!.  l5.  Ort.  ifSZ. 

s6.  Ove  le  Comunità  Uon  forniscono  di  Casa  i 
Gaprali  e  filmigli,  i  Hagis^ftii  di  concerto 

'  toi  Ginsdieenli  troveranno  loro  il  quartiere  • 
La  pigione  si  pa^berà  dal  Camarlingd ,    che 

'  ie  ne  riterrà  la  rata  mènsbale  dailo"  atipendior 
di  ciascun  famigliò.  (  ivi  ) 

•f.  QrY  Esecutori^  e  loro  Capi,  inattivi  nello 
icnoprire  i  delinquenti  saranno  licenziati  :  air 
opposto  se  i  inedi%^  o  i  Me&si  fan  qualche  im^ 
portante  seoperta',  o  arresto,  saranno  consi-, 
derati  uegl'  avanzamenti  in    preferenza  de* 

E'ù  anziani,  e  avranno  per  ciascun  caso  del* 
gratificazioni  senz^  obbligo  di  farne  parte 
ftd  afcuno»  C.  17.  Mar.  1786.  V.  Arresti. 

fl8«  <ìr  Esecutori  tutti  godono  dei  diritti  proprj 
d^  ogn'  altro  Suddito:  non  sono  infami  :  siam- 

.  mettono  come  o^ni  altro  a  &r  testimonianza 
Lt  3p.  Nov.  1786.  $.  ò*^. 

99.  Loro  pena  se  uccidono  feriscono,  o  òflèndo- 
no  lenza  necessità  qnelli  che  devon  arrestare. 
X.  3c.  Nov.  1786.  §.'6g.  70.  L.  3o.  Agosto 
1795.  §.  l5.  (  V.  la  Nota  a  pag.  9.  )  "^ 

So.  Per  r  accompagnature  del  Confinati,  e  va- 
gabondi aon  pagati  còme  se^tne  :  ad'  ogni  fa- 
miglio ,  e  per  ogni  'giorno  dP.  1.'  6.  8.  Per  il 
inantrenimento  di  qtoello  che  accompagnano 
]^r  Tersa ,  o  per  acqua  i  in  Carcere ,  0  uV 


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184       ^ESE  £SE' 

Osterìa,  ogni  giorno  «P*  l.  compreso  tutto» 
cioè  Camera»  Letto»  Lume»  fuoco  ec*=  Que- 
flte  accompagnature  si  faranno  da  due.  soli 
famigli  della  Squadra  che  eseguì  V  arresto  fi- 
no ai  Luo^  dei  Gonfino  »  o  fino  alla  Frontie- 
ra» e  non  più  di  Squadra  in  Squadra  Cu  3i. 
Mar*  1787-. 
3l«  Ai  Bargelli  e  Gapisqnadra  è  dovuto  il  4*^ 
deiNdiritti ,  e  accompagnature  delie  loro  Squa- 
dre :  si  calcola  defalcatele  spese  vive:  G.23. 
Giù.  1788. 

32.  Neir  accompagnar  condannati,  o  Carcerati 
non  si  darà  a  questi  la  vettura  sens^  un'  atte- 
stato del  Professore  dicliiarante  V  impotenza 
di  viaggiare  a  piedi  approvato  dal  GiuSfliceu- 

.  te  il  quale  deve  assicurarsi  della  verità,  e 
della  mercede  pattuita  dagl'  Esecutori  col  vet- 
turale  che  fa  il  trasporto.  G.  Ì24*  ^°é^*  ^794* 
e  G.  14.  Ago.  1814. 

33.  or  Esecutori  y  e  loro  Capi  devon  corri- 
spondere per  il  servizio  Criminale  ,  quando 
occorra,  col  Presidente  del  Supremo  Tribu- 
nale dì  Giastizia  »  per  mezzo  del  Vicario  da 
cui  dipendono»  e  non  direttamente  •  G.  sio» 
Giù.  i8oo. 

34.  Neir  accompagnature  terran  sempre  la  Stra-. 
da  più  breve:  nella  fìrnm  alle  loro  note  il 
Vicario  certificherà  la  distanza.  G«  14*  Ago. 
1814. 

35.  Se  una  Squadra  percorre  un  Comune  o  Co- 
mnnello  vicino  alla  sua  residenza,  non  V  e 
dovuto  che  il  rimborso  delle  spese  vive  a  Ta- 
Tiffa  Fiscale,  quando  le  funzioni  che  ha  ese- 
guito sou  fra  gf  obblighi  che  le  apparteugc^» 


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£SB  ^  ESB        i85 

^  gooo  ex  uffdo  come  le  aocoBipagnature  dì 
sqnadra  in  squadra:  ciò  «i  esprimerà  dal  Vi- 
cario  uel  firmar  la  Nota.  G.  sud.  14.  Agosto 
1814*  $•  4'  ^'  Arresti .  Carceri ,  Discoli .  Di^ 
serzione  •  Frodi  •  Messi .  Regali  •  Sale  .  Ta^ 
tacco  •  J^icarj  • 
ESECUTOBlE  V.  Manimorte. 
£S£GUZlO]Sr  in  genere 

1.  Soiia  procedora  per  V  esecoBioai  reali ,  e  per' 
soaalì  vi  era  il  B.  20.  Apr.  Ì744'  ^^   ^I*  ^^ 

^  12.  Gin.  1778.  «  la  Tariffa  23.   Nov*    1775. 
'  Gap.  7»  8. 

2.  La  sottopoaieione  volontaria  del  Debitore  al 
Magistrato  dei  Popilli ,  e  T  iatrodoBione  per 
parte  eoa  del  Giodisio  di  eoacorso  non  pregiu- 
dicano al  corso  delle  Cause  Esecntive  già  in- 
trodotte DÒ  impediscon  V  esecuzione  reale  »  o 
personale  •  N.  io*  Star.  179JS*  V.  Corte  *  Co^ 
munita.  Periati^  v 

ÉSECUZION  Reale  V.  Amest  rusticali.  Depo- 
sitari •  ^^^e  • 

2.  Arresto  dei  mobili  ^^^I  liebilor  forestiero  V. 
Kegoh  di  Pto^   ^iv.  $*  663.  e  segg. 

3.  Altre  F%ca8ÌQni  feali  ;  .RegoL  snd.  $•  793.  • 

4*  Esecuicione  sopra  i  mobili.  KegoL snd. $. 8o5. 

5.  Esecuzione  sogli  stabili  »  V.  Salnano . 

6.  A  teoor  degF  Art.  795.  e  8c5.delReg.  sud. 
Se  il  Debitore  è  contumace  a  rispondere  al 
precetto  si  può  gravarlo  senza  bisogno  di  sen- 
tenza ne  di  documento  autentico  •  G.  17.  Feb« 
28i5.  V.  Arezzo^ 


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Storict 


i$6       ÈSÉ  E5fi 

£S£GDZtON  petétaale  •  Anticamente  il  CtèAu 
Vutt  tore  che  faceva  carcerare 'il  Debitore  doVea 
pagare  dopo  che  era  dichiarato  miserabiNs  » 
4*  e  poi 5.  soldi  il  giorno  per  il  di  lui  vitto* 
Se  più  leranro  i  Creditori  idtanti  ofTouno  pa* 
gava  5*  soldi  t  di  tali  ìsomine  ^»  ^  5.'^  anda^ 
vau  a  benefìcio  del  Debitore  ^  e  il  resto  nella 
Cassetta  deir  Elemosine  R.  nf.  Log»  iS^». 

3.  11  D.  l8.  Ago.  1^79.  non  permétterà  qccst* 
jE5etu2;ione  per  debiti  inferiori  a  «jT.  t4*>  trit^ 
ta  anóhe  degli  accordi  Coarti  » 

3.  n  R.  23.  Ago.  16844  regolò  il  moclo  di  co* 
noscer  della  miserabilità  de'  Carcerati. 

4*  Il  M.  12.  Nor.  1^77.  proibì  T  c5ect/5ion  per- 
sonale per  debiti  Civili  inferiori  a  L..3o* 
e  Volle  che  sempre  si  spéri  mentasi»  prima 
inutilmente  la  reale ,  sotto  pena  di  noUità  » 
e  delle  j^pè^e,  danni)  e  ingiuria »* per   il  Cre- 

.  ditore .  Giqdice  ^  e  Attuari  «  Queste  -disposiiu 
non  Comprendevano  il debitor  forestiero,  o  8o= 
spetto  di  fuga  •  Orclinò  anche  che  si  destinas- 

'  'se'ro  per  i  debitori  <  Carcei'i  diverse  da  quelle 
dei  delinquenti  ove  fuor  della  sicùrecsKa  noa 
"vi  fosÉfe  feltra  apparenza  di  Carteré* 

&.  11  R*  17.  Gen.  e  la  W*  26.  Gem  tffS.  VÒU 
lero  che  per  qualunque  impedimento  »  e  iit^ 
sufficienza,  di  beiU  trovata  neir  esecUtion  tbi^ 
,le  si  potesse  proceder*  alla  personale  Èen%* 
obbligo  di  prima  escutere  tutti  i  beni» e  cbe 
si  potei^se  procedete  alla  personale  senM  in- 
tentai  e  la  reale  ,    cokitro  i  falliti  soggetti  «X 

'  siudf^cato  3  *  p.;bitori  d  1  Cambiali  accettate  ^ 
Cotjfosftionarj  dì  jiegno^  Sequeètrarj ,  e  pi\>- 
messori  alle  cai  cerazioni  »  salvo  C  obbligo  di 


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«^rìma  iatuntftf  1a  twìé  per  i  debiti  Fiscali  ^ 
Reg)  3 1  pnbblici*  (  i  )      . 

6*  li*  ù  26.  Ott.  a782»  abolì  I'  esecuzion  per^ 
•ooale  per  lyaalunqne  debico  civile  belicbè  si 
trùFBUà  inutile  la  leale,  e  proibì  al  debito-. 
.  re  di  renuQciare  al  beaeficio  di  questa  Leg- 
ge ,  che  comprese  anche  i  mallevadori  t  ten- 
ae  &rma  V  esecuzione  personale  "pet  delnti 
merca&tili ,  contro  i  Porestieri  ^  gì'  Ammini- 
stratori reliqaatarj ,  seqoeìstrarj ,  Depositar)  eri 

7*  Bentosto  si  fecero  sentire  gì'  inconvenienti  di 
giiest^  aboliaiotie  ^  e  il  M.  if.  Mar.  1786.  di- 
diiaro  che  il  debitore  che  abusandone  oecttl- 
tasse  i  proprj  assegnamenti  in  frode  dei  Cre- 
ditori sarebbe  processato  per  Trtifia  *  La  N^ 
1.  Log.   1788.  la  rimesse  »  V«  i  NNé    i5.  e 

8.  Così  là  L*  14.  Hag*  179S.  volle  cbe  1^  ese^. 

cuzione  personale  -Aresze  Inogo  per.  i  debiti 

Civili  superiori  a  L*  3o*   dopo  intentata  la 

-  reale  ^  e  in  caso   d'  impedimento  >  o  insofR-c 

•  cienza  d'  essa  si  potesse  passare  alla  perso- 

•  naie,  aenaa  escatere  tutti  i  beni  $•  i.  d« 

$4  Tenue  fermo  che  non  fosse  necessario  il  pre« 
'  vio    sperimento  dell'  esecuaion  reale   per  r 

debiti   di   cui  trattava   la  L.  26.  Ott*  1782* 

(V.  UN.^  6.)  §.  3. 
IO*  L'  esecnaikm  personale,   faa  luogo  sempre 


/i)  La  L.  17.  Apr.  1749.  proibì  a  tutti  i  Tribù-.. 
liali  dar  bullettini»  e  salvicondotli  per  arreiUu-  il 
córso  Ì\\e  Cause  Esecutive  ,  o  all'  Esecuzion  perso* 
naie  9  pena  T  ifìdigna2Ìone  Sovrana,  ciò  spettando 
solo  al  Gevsruo  *  ... 


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'i88        E5«  '        ESE 

dopo  la  reale  per  le  multe ,  e  epe«e   proc«^ 
sali.  IT.  26.  Ott.  i8i5.  §.  26. 
Carce-   H*  1  Debitori  ai  tradacono  alle    Carceri  di   S» 
razione       Apollinare  M.  24.  Ott*  17180.  $.  i. 

12.  I  debitori  per  Causa  mista,  o  per  asioa 
civile  divenuta  poi  crimiuaie ,  come  Truflè, 
Falsità,  Fallimenti,  ^tellionati  ec»  Si  trada- 
cono alle  Stinche  ;  si  esprimerà  nei  mandato 
ove  si  dcvon  tradurre»  $*  2.' 
l3*  li  debitore  che  si  crede  aggravato  per  esser 
stato  tradotto  ^lle  Stinche  piuttosto  che  a  S» 
Apollinare  può  ricorrere  al.  magistrato  delle 
Stinche ,  che  decide  sommariamente  sentito 
il  Giudice ,  che  spedì  T  ordine .  $.  3. 
14*  I  Carcerati  a  S.  Apollinare  posson  passeg^ 
giare. nel  Cortile  in  certe  ore  del  giorno,  e 
trattar  i  loro  interessi*  %•  4* 

15.  Se  non  hanno  di  che  mantenersi  ricevono  il 
'      letto ,  il  pane ,  e  la  loro  porzione  nell'  £le« 

mosine.  §•  tu 

16.  Per  la  fuga  anche  attentata  con  atto  pros^ 
simo  si  puniscono  come  per  la  fuga  dalle  Car- 
ceri pubbliche,  e  il  Debitore  evaso  si  trada*> 
ce  poi  alle  S  tinche  $•  6* 

l}^*  I  Debitori  carcerati  in  Provincia  posson  far 
istanza  di  costituirsi  a  S.  Apollinare ,  o  alle 
Stinche ,  e  ciò  s^  accorda  se  danno  mallevado- 
re per  i  danni  a  iàvor  del  Creditore ,  nel  cai'» 
so,  che  non  si  costituissero  nel  termine  asse^ 
gnato  dal  Giusdicente.  C.  28.  Ago.  1781* 

18.  Il  Giusdicente  nel  rilasciar  T  ordine  sod. 
farà  correr  citazione  al  Creditore, o  suo  sodo 
di  banco  a  comparire  avanti  il  Magistrato  del- 
le Stiuche  alla  frima  Udienza    dopo  spirato 


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E8B  .    ESE        i«9 

il  termiiie  auegnàto  al  Debitore  a  costittiir- 
•i  3  per  acoordarsi  séco  »  ci>Ua  comminazione 
ehe  diversamente  il  Magistrato  procederà  e«* 
èo  all'accordo;  e  questo  si  reputerà  accetta- 
to 5  «e  il  Creditore  non  comparirà  dentro  & 
giorni  successivi  alia  prima  udienza  a  purgar 
la  contumacia  9  e  depositare  L.  14*  nella  Can- 
celleria d«lle  Stinche  per  un  mese  d'  alimen- 
ti del  Debitore ,  rinnuovando  tal  deposito  di 
mese,  in  mese.  $.  2. 

19.  Il  Giusdicente  nella  lettera  d' acqompagna- 
toni ,  noterà  il  nome ,  cognome ,  e  patria  del 
Debitore  »  e  Creditore  ,  il  Credito  e  sua  quan- 
tità ,  e  darà  riscontro  della  citazione ,  e  di 
quant'  altro  sopra  è  prescritto  §.  3. 

sa  In    qualunque  caso  poi  il  Debitore  non  si 
terrà  in  Carcere  dal  giorno  dell'  ottenuta  di- 
cbiarazion  di  miserabile  ,  e  più  di  giorni  otto , 
per  un  debito  di  L.  loo.,  o  meno»  più  dina 

fioroo  per  ogni  25.  L./ oltre  le  100.  fino  a 
i«  1400.»  talché  qualunque  sia  F  importare 
del  debito  non  potrà  ritenersi  più  di  60.  gior- 
ni dopo  la  dichiarazione  di  miserabile ,  e  si  do* 
Tra  rilasciare  non  ostante  il  dissenso  del  Cre- 
ditore cui  restan  salve  le  ragioni  per  il  ere-, 
dito  ,  esclusi  gr  alimenti  •  §.  6. 
21.  Quanto  al  debitor  forestiero  che  non  trovi 
mallevadore  per  garantir  T  accordo  volonta- 
rio, o  coatto,  sì  riterrà  in  Carcere  per  gi'^r- 
ni  16.  Se  il  debito  non  eccede  L.  100.  ^  più 
due  giorni  per  ogni  25*  L.  oltre  le  100.  Uno 
a  L.  l4oc-)  talché  qualunque  sia  il  debito, 
la  carceraxiope  non  ecceda  giorni  120«  (ia  T 
accordo  9  fermo  stante  queit'  accordo ,  e  le  sue 


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ragioni  al  Creditore  pec  farlo  osservare.  §•7' 
V.  i  NN,  4,  a5.  26*  27.  28. 

Gindizio  ^2.  Il  giudiaio  della  miserabilità  de'  Debitori  è 

di  mise-      gommario.  N.  i.  Log.  1788.  §.  i. 

Mbiiiu .  ^    jj^ j  Decreto  non  ^  e  appello  ;  Il  Debitore 

e  ii  Creditore  po89on  soltanto  ricorrere  al  Gin- 

.  dice  che  lo  proferì  per  dedur  nuove  gìostifi- 

cazioni  $<  2* 
ft4*  «Otteiinta  la  dichiarazione  di  miserabile,  se 
il  Creditore  non  consente  al  rilascio  del  De* 
bifore,  deve  nel  giorno  seguente   cominciare 
à,  passargli  gì'   alimenti   perii  rìniboiiBO  de^ 
qnali  non  ha  mài  azione  «  centro  il  Debitore 
neppor  venendo  a  mi^ior   fortuna  •  §•  3«  V. 
i  NN.  i.  18.  28. 
«5/  Quésti  alimenti  si  consegneranno  dal  Gredi'*^ 
toro ,  giorno  per  giorno  in  contante  all'  Ufi- 
zio  delle  Stinche  $•  4* 
S&  Se  manca  anche  una  sola  Tolta  il  Debitore 

si  scarcererà  nello  stesso  giorno*  $•  5« 

^*  AUorchè  il  Debitore  è  carcerato  il  Giudice 

-'  s'  interporrà  per  un  aecocdo  se  può   pagare^ 

è  se  è  miaerahile  8ÌH>sserverà  il  disposto  della 

N,  del  1.  Lng.  178S.  (  V.  N.^  22.  e  segg.) 

D'«>o«        Ln  i^n  ]ttag.  1794-  §•  4» 

Livorno  2^'  Quauto  a  Livorno,  se  il  debito  non  è  per 
catisa  di  mercatura ,  o  di  quei  di  cui  tratM 
il  §.  8.  della  Ù  de*  26.  Ott»  1782.  (  V.  U 
N.^  6.  )  nei  quali  casi  si  starà  agi'  00«  te- 
glianti,  si  osserverà  la  N.  del  i.  Xug«  ijSS. 
'  e  dopo  il  Decreto  di  miserabilità  la  careera- 
zìone  non  si  prolungherà  oltre  60.  giorni ,  ne 
óltre  123.  per  i  Forestieri;  £  per  gl'alimen- 
ti del  Debitore  si  sta  al  sistema  del  Tribù-: 
naie  di  Livorno. 


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SSB  CSP        i^j)i 

^  Soir  arresto  jcl  I)ebìtnr  forestiero,  o  30-  Noovt 
«petto  di  foga  V.  il  Rcgc»l.  di  Proc.  Civ,  §•  SuraT 
677.  e  «egg,  e  sul  modo  d*  a  ppiicar  T  eaecu* 
ftioa  per«i>uale  V.  il  BegoL  sud.  $.  948.  « 
0egg«  V.  pure  il  Regol,  per  il  Tribunal  di 
Commercio  di  Firenze  de'  1.5.  Nov.  i8i4-  §• 
l3«  14*  V«  Cambiali*  Cessian  di  beni ^  Comw 
munita  •  (  N.^  J^^*  )  Dottori .  Polizia .  iS^iV 
cAe .  flcarj  .  Arnesi  rasticali .  Esecuzioni  • 

ESILIO  L'Esilio  ordinario  j  o eoooomico da  tut-  J^»«po«- 
to  il  Gran-Ducato  .non  comprende  mai  la  Pro*  *'*"' 
vinieia  làferiore ; 01. 1-  Gin,  l'^Y^.Y .Confino^ 

£SI9IIZI0N£ ,  e  resistenza  :  Su  cjne^to  delitto 
eravi  il  B«  26.  Nov.  ],7o4«  Ora  è  pnnito  ao- 
Gondo  r  Art.  70.  della  X.  3q.  Nov.  1786. 

ESPILAZIONE  d'  Ered\t?i;  è  puaitf  come,  il 
furto.  L.  Q.  Sett.  168 1.  §.14.     * 

]pSFLQSION£. fiandra  hominiem  }  Saa  p^na  £^ 
3o.  Ago.  1795.  §.  J7. 

ESPOSIZIONE  di  Parto  V.  Pi^rto  i^spoifo,. 

sz  di  Oggetti  all' esterno  delle   Fabbriche*  V. 
.  Getta.  Fasi. 

=^  di  rei;  La  N.  de'  28.  Sett«  1782.  dichiarò  1 
delitti  per  cni  avea  InogQ  con  carteiJo  ,  e  vol- 
le cho  un  cartello  esprimente  il  delitto  por- 
taaiero  pnr^  i  condannati  ai  Lavori  )/ubh«'ici. 

ij.  Lia  d  27*  ]ttar,  if&H.  vietò  V  esposizione  de* 
rei  di  contrabbando  di  Sale  »  e  Tabacco  uoQ 
oùBginnto  con  altro  delitto^ 

3.  I^  G*  li<  Ago.  1785^  assoggettò  air  esposi- 
zione  X  bor^ajoli  condannati  all'  Esilio  auclie 
economicamente:  nou  volle  che  si  appiicnsse 
ai  ]Porestieri  condannati  per  delitti  l^ggi^ri, 
e  cbfi  i9  iosiero  atati  coxmncwi  ^a  va  ^uvid.ta 


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noa  darebbero. luogo  air  esposizione ^  e  ordi- 
nò dichiarar  nella  resolnzioQe  dei  processi  di 
essi  se  dovea  aver  luogo  »  o  nò. 

4-  L'  Art.  5g*  Ìm  3o.  Nov.  1786.  enumerò  i  de- 
litti in  cui  il  condannato  s""  esponeva  sulla  por<- 
ta  del  Pi:etorio,  e  la  G.  28.  Sett.  1797*  di* 
chiaro  che  in  quei  delitti  V  esposizióne  s*  ap* 
plicherebbe  solamente  quando  vi  fosse  con- 
danna ai  pubblici  Lavori ,  e  non  si  fosse  otte-  - 
nuta  la  grazia . 

'5.  La  G.  3l.  Geo*  1804*  ordinò  che  V  esposi^ 
zione  nim  s'  effettuasse  senza  V  ordine  del  re- 
spettivo  Vicario  Regio ,  e  mai  in  festa ,  o  nel 
giorno  onomastico ,  o  a9niversario  dei  Sovra- 

^  ni ,  e  ohe  se  ne  prevenisse  il  capo  degr  Eso» 
cutori  il  quale  era  responsabile  degl'  incon- 
venienti. 

ESPOSTI;  Si  devon  portare  all' or&natrofio più  * 

vicino ,  a  diligenza  della  Gomunità  ove  ven- 
.  gon  esposti:,  pena  Scudi  io*  e  arbitrio  L.  19» 
Ago.  1572.  / 

a.  Il  B.^  17.  Mag.  1764*  proibì  abbandonar  fan- 
ciulli in  Firenze  presso  il  Bigallb,  o  per  le 
Strade ,  e  Luoghi  della  Città ,  e  Dominio  ^  pe- 
na c^.  5or  di.  cui  il  3^^  spettava  al  NotifioaT 
tore ,  e  il  resto  air  Orfanatrofio  più  vicino  : 
la  2.^  volta  v'  era  di  più  la  Garcere  ad  arbi* 
trio  9  e  la  terza  la  galera . 

3.  Posson  riceversi  negli  Spedali  per  tutto  il 
lempò^  che  ne  dora  la  causa  anche  i  figli 
legittimi  s  se  la  madre  è  incapace  d' allattar- 
li per  malattia ,  ed  è  miserabile  9  e  se  non  v*  è 
altro  obbligato  alla  spesa  di  £irli  allattare  «e 
capace  di  «ofirirla.  Tali  requisiti  sì  provano 


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ESP  ESP        193 

con  certificato  del  Giosdicente  del  Cancellie- 
re GomoniCativo ,  e  del  Parofso.  Durando  le 
%nà*  Cause  il  fanciallo  resterà  nello  S|)edal& 
fiacibè  «ia  divezzato,  e  allora  il  Giosdiceaie 
soli'  avviso  del  Rettóre  procarerà  che  i  pa- 
renti lo  ripreadano  G.  26.  Mar.  1789. 

4»  Chi  dopo  aver  ricevuto  eli'  espósto  in  cnrH , 
o  a  balia  lo  pa^^a  ad  altri  eenza  il  tonsonso 
del  Hettore  dello  Spedale  perde  il  Salario  ar- 
retrato e  iacorte  aoa  malta  di  L.  2oó.  che 
va  per  an  4*^  al  Notificatore ,  e  il  resco  alio 
Spedale  r  la  malta  d  gconta  eolia  carcere  ;  del- 
la traagremone  èoti  cognitori  i  Tribunali  Gri- 
mio&li-  M«  IO.  Kag.  1793* 

&  I  ProfSsiÉon  condotó  tion  non  pagati  per  le 
vi«ité  #  cura  de^r  JSspoHi  dati  a  ìftilits^  3  o  in 
edoeakioiiè»  é  esistenti  nello  spedale  perchè 
&niio  parte  della  popolazione  della  GomuÉi* 
tà.  G.  23.  Nov.  17934  6  G  3.  Gin.  i8i5. 

6.  Nel  dì  7.  Die.  t8o5.  fò  pobblicato   un  Re- 

SiìL  angli  Spedali  d'  esposti^  e  amthissiokie 
ei  fancialli  in  eièi  •  Sonò  a  quello  adesive  le 
GG.  i5.  Feb.  ai*  Lng.  ^7,  Sett.  l8o6.  e  3i« 
Ago.  1807. 

ESPRESSI?  ti  Gioadicènte  che  uè  ipediMB  li 
mntiirik  d' nn  certificate  della  diatansà»  e  T 
aiitoHtà  che  li  riòeve  d'  Uno  indi**ante  il  tem- 
po per  eoi.gi  aoa  trattenuti.  G.  14*  Agósto 
1814.  §.  3/ 

Et  A'  y.  Minori. 

BTIStÀ:   L*  E.  de*  ai.  Nov.   1754.  prescrisse 

Tarie  precàoeioni  rispettò  a  questo   nialé»  e 

per  gfi  spurghi  delle  i^ebe  dèi  Tisiéi .  la  N. 

4»  Oet.  1783.  lo  ipetOcò  toii^e  ean^a  ài  Veèaa- 

Tom.  1.  N 


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194        ETi;       ^  EXB 

filoni  3  e  SI  riportò  alla  premura  di  chi  ai 
iaferesse  in  ciasouti  caso. 
EXEQU ATUK  (  Regio  )  ;  V  Archivio  può  seii 
.  esso  ammettere  gì'  atti  e  docanieati  di  fiu 
di  stato  parche  noa  provengano  da  GiuriscS 
zione  Estera  5  e  benché  vi  fosse  V  obblìgazia 
Camerale  che  si  avrà. per  non  scrìtta.  G.  2^ 
Tcb.  1777.  $.1. 

2.  E^  lo  stesso  rispetto  ai  Tribunali   per  i 
tratti,  Testamentir,   e  Atti  rogati  da  Notarl 
Efiferi  5  o  per  Atti  privati  $.  2. 

3.  Per  gì'  Atti  di  Superiori  Esteri  di  ReligioQ 
è  necessario  il  H.  Exe^uatur:  si  dà  gratis 
dcvon  eseguirai  neir  interno  dei  Chiostri, 
si  esige  il  diritto  se  devon  eseguirsi   fuori,' 
prodursi  nei  Tribunali.   Soa  pure  esenti 
Diritto  tutti  i  documeati  citati  in  quello 

.  Ila  bisogno  del  H.  Èx^quatur ,  e  che  fosse  1 
cessarip  vedere  per  sapere  se  può  accoidaràj 
o  nò,  come  pure  V  esibite  in  affari  di  am- 
niertizzasione,  le  Suppliche  di  Sudditi  per 
comparire  in  Tribunali  Esteri  9  de'  Frati  per 

.  vestirsi ,  e  professare ,  de'  Cherici  per  ordi- 
narsi a  Patrimonio,  o  Ufiziatura,  degl'  Ec- 
clesiastiqi  per  esercitar  Tutela ,  Cura ,  0  Ese* 
eutocia.  Per  questi  atti  il  i?.  Exequatur  non 
non  è  necessario ,  ma  si  dee  domandar  la  li* 
cenza  per  V  osservanza  della  L.  e  si  da  gf^ 
tis .  §.  3. 
4-  Son  pure  esenti  da  esso,  e .  dalla  Tassa  s\ 
Atti  di  giurisdizione  e^^era  da  prodursi  net 
Processi  criminali  per  interesse  del  Fisco,  e 
quelli  di  tali  atti  che  fossero  richiesti  d'  or* 
dine  del  Governo  s'  ioteadon  sempre  e^mta^^ 


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EXÈ  ,       FAB         195 

"  ^w  salvi  i  Sovrani  diritèì:  gì*  altri  Documen* 
ti  non  8Ì  {^mraetl'on  in  processo ,  che  dopo  esa? 
minati ,  e  v^bati  dal  Vicario  il  quale  decide- 
rà se  si  devoo  ammetter  liberamente ,  o  eoa 
detta  clausola,  o  ricettare.  R.  2.  Mag.  e  G. 
31.  Mag.  1777. 

Senza  ixit.  Exequotur  ninna  religione ,  o 
Convento  pnò  pag^r  Tasse  b  prestazioni  ad 
autorità  Esfere,  lie  imporne  ,  o  lasciarne  im- 
porre delle:  nuove,  ce.  12,  Gen.  177S.  21. 
Gin.  1779.. 
Son  soggette  al/i.  Exequatur  le  patenti  de* 

8^\    Cancellieri,  e  altri  Attuari  delle   Curie    Ve- 
scovili :  G.  l3.  Sett.  1783.  V.    Censure.  Di^ 
spense  .'Manimorte  .  Monitori  •  Regio  Diritto  • 
^EVASIONE   V.  Fuga. 


fF 


AB6RICHE  La  L.  28.  Gen.i55o.  accordò  Paw 
a  chi  vólea  fabbricare  in  Firenze  it  diritto  d*  Storica. 
obbli^^r  il  vicino  a  vendere  coU*  aumento  del 
lo*  per  100;  nel  mòdo  1  e  nei  casi  ivi  deter- 
minati • 

2.  Il  possessore  di  Fabbriche ,  e  muri  sopra  Stra- 
de ^  e  Luoghi  pubblici  deve  farli  risarcire,  o 
demolire ,  se  minaccian  rovina  appena  intima- 
to da  chi  vi  ha  interesse .  Regol*  10.  Aprile 
3782.  §«^9/.(per  il  Fiorentino)     V^ 

3.  Io  caso ''(ir  rovina  istantanea ,  o  smotta  chi 
perci{>e  i  frutti  del  fondo  remuoverà  V  ingom- 
bro 9  salvo  il  rimborso  delle  spese  contro  chi 
di  ragione,  e  se  dentro  tre  giorni  non  vi  ha 
posto  mano,  lo  ikrà  la  Comunità  a  spese  e 
danni  di  chi  di  ragione.  $.10. 

4*  Chi  fàbbrica  può  tener  i  materiali  nelle  stra« 


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X9€!       VA»  TER 

.  de ,  e  piassiei  e  far  ponti  parohè  aoQ  inpe-* 

disca  il  pasao ,  e  toaga  i  soliti  segnali  ^  il  tut-^ 

to  pena  L.  f.  per  voltai  §.  ll%  V.  Z)c^a^« 

Monumenti  •  Strade. . 
FACCENDE  riisticaU:    è  proibito  ai  Toscani 

andar  fuori  di  stato  a  segarono  mietere »pe- 
.  Ila  di  Scadi  io.»  e  la. galera  ad  arbitrio*  & 

1.  liug.  i5gu 
'       FALIilIOENTI:  dei  Jhlliùi,  e  cessanti  tratta* 

vano  le  LL«   2o.  Apn   i582«  e  1622*^  mhw 

giorno,  e  lo  statuto  di  mercansia. 
d*  Pena  del  Jallimento  doloso  Im  3o*   Novemb^ 

1786.  §.  79.  L.  3o,  Ago,  1795.  §,  7; 
3.  Procedura    per  il  faLlimento  doloso  quando 

vi  è  querela  agi*  effètti  crimiziaU  N.  I7,91ar< 
-    1789.  (V.  la  Nota  a  pag.  9.  ). 
FAIéSA  Mopéfta?  sua  peoa  L«  3o.    Nov^   178& 

$•  94*  9*' 
^        2.  e.  &  Sett.  1783.  portante  cbe  la  perisia  sT 
faccia  sempre  dai  Ministri  della  R.  Zecca,% 
FALSITÀ^  di  Scritture;  ^ene,  L*  3q.  Novemb. 

1786,  $.  93. 
FAMUI^TO  V.  Pi*m\ 

FEDI  prò  Decima  ;  non  servono ,  che  alla  vol- 
tura; i  Tribunali  non  posson  attenderle  ad  al*' 
tro  effetto.  C.  6.  Lug*  1779* 
FELLONU  L.  11. 'Mar.   j548.   sopra   questo 

'  delitto . 
FERIATI  :  eranvi  sopra  i    medesiói ,  la  Ikl 
Stor?A.     9-  Die.  1554.  i  e  il  D.  x.Lug.  i583. 

2.  La  h.  ^en.  zZ.  Ott,  1749.  abolì  tutti  i  Pe- 
riati soliti  osservarsi  per  oonsuetudiae  ^  o  per 
Gi6mK      ^'^SS^  civile,  o  municipale.  §.  i. 
Fetiaii  3.  Son  gtorni  furiati  le  Fetìo  d'  intexo  pcoeet- 


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to  ^  e  il  Mer.  Ciò.  Vei).  e  Sab.  dell&   Setf»- 
mana  Santa  •  (  l  )  $.  2. 

4«  K'Jèriato  il  giorao  di  S.  Ciò.   Battìi  ^  e  14.      ^ 
giorni  tuccewivi  per  i  boU  Atti  Civili  esecu- 
tivi. $.3. 

0.  Per  gr  Ebrei  ton  /etictt  quei  giorni  aolenni 
in  eoi  la  lor  religione  proibisce  ai  medesimi 
di  trattare  affari .  '§.  4* 

*.  ^firiato  dal  1.  Ott*  à  tutto  il  1.  Nor.  d* 
ìi>gùi  anoo  $•  5/ Ora  a  tutto  il  10.  Kot.;  £ 
per  ÌA  Plrovincia  Inferìoi:é  dal  4«.  Ott*  a  tut- 
to Kdv.  N«  23.  Sett.  18 id.  $.  ì. 

7*  Iff^l  J^riato  son  ttkspese  tutte  le  Cause ,  e  il 
corto  dei  tert&ioi  $»  6.  L«  del  1749*  ^  ^*  ^^^ 
l8i5i;  (.22. 

*.  Ma  nei  primi  otto  giorni  d*  Ott.  si  ix>sK>n  *J«««- 
eaenire  le  sentenze  pubblicate  iiegl*  ultimi     dei 
8.  di   Settembre   quando  sian   eseguibili,  e  ^^^^^^^ 

Sil>bÌicnre'  ed  eseguire  tutte  le  relazioni  dei 
indici  Relatori  f.  f.  L/del  1749* 

9.  ì^eXiit  fétte  autunnali  un  Giudice  dei  lilagi- 
'    atrati  uoUegiali  risederà  una  volta  la  Setti- 
mana e  più  spesso  se  occorre  onde  spedir  gP       ^ 
ni&ri  che  npa  soffiron  dilazione  §.  8.  e  N.  del 
l8l5.  $.4» 

10.  Le  Cancellerìe  staran  aperti^  coi  necessarj 
Stinistri  $.9.  e  N.  del  i8i5.  $.5. 

12»  I  Miniatri  di  poliida  non  hanno  mai^^f'^u 

$•  la  L.  del  1749. 
12.  Xiso  non  a*  applica  neppure  alle  azioni  cri- 

(  X  )  Lo  eran  anche  pax  ^uest'  Art.  il  giorno  Ono- 
spastico  3  e  Anniversarie  de»  Sovrani .  Revocat9  con 
W.  xi,  Ap«.  x\i^^ 


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19»        J'ER  FES 

minali,  o' miste,  né  alle  reali,  o  f)prgpliali 
che  per  ragion  comune,  o  Municipale  possoa 
trattarsi  anche  in  feriato  §,  ii.  Né  agi'  afla- 

'  ri  urgenti.  N.  del  i8l5«  $.  3* 

l3.  Restan  formi  gU  usi  locali  per  cui  fossero 
vietale  T  esecazionì  in  tempo  di  Fiere ,  o  Mer- 
cati. N.  14.  Giù.  1763. 

14*  Non  vi  è  furiato  per  P  esasione  delle  G)n- 
tribasioni,  e  Crediti  pubblici:  G*  3.  Novem. 
1775.  e  N.  del  i8l5,  $13. 

l5.  Xe  Jer/e  non  sospèndono  il  corso  degl*  or- 
dini di  Giustizia,  e  delle  Sentenee,  n^  delle 
Gau^  sommarie  ,  Esecutive  e  di  Gomniercìo  • 
Rif.  i3.  Ott.  1814.  §.  81.  V.  Feste.     ^ 

FERITE:  Loro  pena  L.  3o.  Nov.  1786.  $.  72. 
102.  L.  3o.  Ago.  1795.  §.  i5.  16.  V.  Armi  • 
Arresti  .  Esecutori  .  Offese .  Referti  . 

FERRARECCE)  La  L.  529.  Lug.  1780.  soppres- 

FERIiO  )  se  r  aumento  di  den.  S.  per  5. 

sul  prezzo  del  l^erro  a  favor  del    Ùonte  Co- 
mune .  V.  Magona  • 
Giorni  FESTE:  Le  LL.  lò.  Ott.  1547.  aS.  Die  iSSf. 
fesuvi     ^  .j  p,  24^  Gcn.   t6i8.  traltavan  dell'  osser- 
vanza  delle  JPe^te ,  allora  strettissima .  L  BB. 
""      ic.  Sett.  1710.  e  i3.  Gen.  i^ZL  prescrissero 
r  o$:ier vanza  del  Sabato ,  e  proibiron  in  quel 
giorno  gU  spettacoli. 

2.  La  L.  iB.  Sett.  1749*.  ridusse  le  Feste  inte» 
re  «Ile  Domeniche,  e  ai  giorni  segg.  cioèi 
Natività  ,  Girconcisione  ,  Epifania ,  e  Ascen* 
sione  del  signore  :  Corpus  Domini ,  Goneesio- 
ne  9  Natività ^  Assunzione ,  ParificaBÌoiie 5  e.Ao* 
iiunzittSEÌone  di  M;  V.  SS.  =  SS.  Pietro ^  e  Paolo  : 


vanza 


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PES  PES       ^99 

Ognigsaoti:  giorno  del  Santo    iProtettore    di 
ogni  Città ,  e  Luogo  •  (  1  ) 
3.  I  §$.  2.  e  6egg.  i  BB. '!2.  Ott.  1749-  3o.  Gin. 
176^.  la  L.  af.  Nov.  1773.  il  M.  17.   Anri!o 
3782.  e  le  NN.  5.  &en.'  ;i8o4.  e  34.  Seftemb. 
lSo3.  trattano  deli' osservanza    delle    iv^te: 
sono  rifusi  quanto  alla  parte  vigente  neif  ap- 
presso N^ 
4*  Si   consideran   come   Peste  ^  e  mezze   leste 
quelle  che   eran   laìi   nel  1807.  N.  fl8.  Mag. 

1814*  §•  !• 

S*  Nelle  jPe5^e  intiere  ,  e  ntgV  ultimi  4*  giorni 
delift  Settimana  Santa  è  fèriato,  e  son  proibi- 
ti gV  atti  giudiciarj  $%  2. 

6»  Nt;lie  mezze  jFe^^e  dopo  sentita  la  S*  Méssa 
si  può  lavorare.  In  Fi*sta  intiera  è  proibito  il 
lavoro  manuale,  e  il  tener  botteghe  aperte ^ 
é  le  £ere»  e  mercati  che  si  trasferiscon  nel 
giorno  avanti  ^  o  dopo  la  Festa  §»  3>  4* 

7.  Fossoa  anche  in  Festa  i  Contadini  lavorare 
alla  mesée,  vendemmia ,  e  altre  faccende  9 
che  non  soiFron  dilazione  »  §•  5. 

8.  I  Hugnaj  posson  macinare  ,  andare  a  pren^ 
dere  il  grano ,  e  riportarne  le  farine .  §.  6. 

9.  I  Vetturali,  e  Contadini  posson  portare  a  ven- 
der commestibili ,  e  materie  da  fnoco  •  $.  7. 

10.  i  Vetturali,  che  in  Festa  si  trovassero  in 
viaggio  posson  proseguirlo  •  §•  8*  , 

11.  In  Festa  si  posson  tetìer  aperte  le  Botte- 
ghe de*  Poma) ,  Panivendoli ,  Paataj ,  Macel- 
lari ,   Pizzicagnoli ,    PoUajoli ,    Pescivendoli  , 

(  1  )  Vi  è  annesso  U  Breve-  Pontificio  . 


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"▼»■ 


2410        PES  PES 

IVattajoli,  e  Ortolaoi  ma  senza  tieaer  toh^  a 
mostra  •  §•  9* 

xa*  I  Pasticcile  ri ,  Acquacedrata),  BozJsolari, 
Braciataj,  Vinaj,  OaDovieri»  Speaialij  Ta- 
bacca j,  bracini,  a  Yeadìtort  di  legaa  a  mi- 
II  il  lo  j  possou  aprire  a  sportello  i  e  seuza  luo- 

.    stra.  §.  10.  V 

i3.  I  Prenditori  del  liòtto  possoa  tener  aperto 
fjuHkhe  ora  per  pabblicar.  F  Efitrazione,  far 

]  i  piccoli  pagamenti,  e  dare  i  pagherò  ma 
non  per  ricevere  uuovo  giboco.  C.  6*  Mag* 
1782.  .     ,  ^ 

14.  Quei  che  .una  haaoo  bottega  poesoa  Tender 
comestibili  nei  luoghi  politi  àeozsji  grande  ap* 
parato  di  mostra ,  e  salve  le  LL.  «ugr  iogom^ 
bri.N.  sud.  del  1814.  §*  il. 

j>.  I  Sarbien,  Cavadenti,,  e  Mancscalchi  pog- 
son  tenere  ajKurta  la  Bottega  aoltaoto  quaoio 
richieda  la  necessità  d^  aver  lume,  e  io  e^^ 

.    lavorare  -  §•  12. 

ìG.  Poss^-n  esercitare  il  lor^  mestiere,  i  Vettu- 
rini, Poetieri,  Navicella),  Navalestri, e  Fio- 
ca rei.  §.  l3. 

17";  Poason  lavorare  le  Goqcie  di  pelli  5  fornaci 
«la  Carboue,  Brace,  Vetri,  Terraglie, e Cal- 
ciuA,.  pirrchè  non  si  metta  fuoco  iu  giorno  di 
Festi^.  §.  j4- 

38.  GT  Osti,,  e  altri  che  dan^o  da  mangiare 
jHjssna  verniero  eour|.ii3e^Lit>ili,  ^la  non  dar co- 

.  niii(>o  di  mangiare  luurchè  da  mezzogiorno  a 
vrspro,  e  dal  tramontare  del  Sole  in  poi  §•  l5 

lo-  1-0  Boi  teghe  di  Merciaj ,  e  allr©  non  eccet- 
tnato  saranno  chiude  sotto  la  pena  della  L*  de* 
r::^.  Setu  1749.  $.  7.  (cioè  ciueik  stessa  del 
$.  18.  N.V21.)  §.16. 


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'    FE$  PES     .  ^01 

i^.  la  Festa  tfttti  i  giop^^hi  pobUiei  saranno 
chiosi;  è  permesso  fuori  di  Città  io  luogo 
noa  vietato  il  giuoco  eli  palla  5  pallone ,  e  al- 
tri soliti  •  §•  IT*» 

fiu  X  Trasgressori  alla  pres.  N.  si  panisconcoa 
multa  di  Scodi  '  10.  divisibile  fra  V  aòcnsato- 
re ,  e  lo  Spedale  Locale  :  La  s.^  volta  vi  è 
inoltre ,  un  mese  di  carcere  »  e  la  3.^  volta 
la  molta,  sempre  divisibile  come  sopra,  sa- 
rà doppia»  le  la  carcere  potrà  aver  luogo  fio 
io  otto  mesi*  $•  l8. 

22*  Non  si  procederà   par   inquiuzione,  nò  si 

faranno  catture  di  persone',  o  robe:  61*  Sse- 

calori  esigeranno  la  confessione  scritta,  e  te- 

slimoniata   dal  Trasgressore,  e.  non  v<tleodo 

,  farla  biMteraoùo  i  Testimoni  ^  ^19. 

g3«  Questi  afiàr^  si  risolvon  previa  partecipa*^ 
Kiooe  al  Presidente  del  Buon  Governo  §.  20« 

94.  S««a  Inibite  le  ^esie  Sacre  nelle  strade  «  e   sacre 
in  Tabernacoli  >  o  qnelle  nelle  Gasa ,  e  Cap-        ^ 
pelle  private  ove  si  ammettono  tutti ,  o  fatte 
con  invito,  pena  Scudi  io.  a   favor  dei  po^ 
veri  della  Cura  N.  4.  Fcb.  1786- 

20.  he  Compagnie  Parrocchiali  di  Carità  non 

'^  possoQ  far  Feste  straordjnarìe  ne  i  Preti  assi- 
sterri  seosa  lieensa  Sovrana  per  meszo  del 
K.  Diritto .  C  23.  Peb.  1790.  V.  Fi^nzioni  : 
Questue* 

PESTE  di  BaUo.  V.  teglie. 

FEUDI  B.  ai.  Peb.  1669.  sol  giuramento,  e  ^««e 
investitura  de'  Feudaturj  della  Corona ,  e  Tas-  '^**^* 
te  relative. 

0.  li.  22.  Gin.  1747*  $•    26.  sopra  i  diritti  de* 
Groditori  del  Feudatario  contro  i  beni  fenda- 


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Èóii  PÈS  VtÓ 

li  e  che  dichiara  inapplicabile  ai  i^^^uib'  la  L# 
dei  FidecoaiÌ8si  • 
S.  L-  gen.  de  Fcurf*  de'  ai.  Apr.  1749» 

4.  ce.  24,  Feb.  1786.  1.  Sett.  1787.  e  27.  Die. 
1794*  fidila  giorÌ8dÌ2ione  nelle  Caase  fra  il 
feudatario ,  h  i  vassalli  • 

5.  G.  1*  Lug.  1788.  sopra  i  diritti  del  Feuda- 
tario nelle  m^lte,  e  eniolanienti  giarisdiziona- 
li  provenienti  dal  Tribunal  Feudale. 

6*  N.  20.  Sett.  1751.  L.  10.  Lag.  1771*  §.  26. 
27.  L.  10.  Sett.  1771.  §.  18.  L.  21.  Settecn. 
1773.  §.  3B.  L.  2-  Gen.  1774.  §•  3*  e  G*  24. 
Feb.  1786.  60 pra .  il  personale  ,  giarifidisione , 
requisiti 9  sindacato  ec»  de'  Ministri,  e  Vica- 
rj   Feudali* 

7*  La  L.  del  l5.  Nov.  1814.  §«  4.  ha  abolita 
\ti  feudalità  gi&  ridotta  da  molto  tempo  per 
i  surriferiti  ordini  esente  da  tutti  gì'  incon- 
venienti del  vero  9  e  proprio  regime  Feudale 
da  cui  jora  molto  diversa  . 

FIASCHI:  Un  B.  del  1626.  (senza  giorno) 
.  soppresse  1'  antico  bollo  d^  jF/a^cAi .  che  si  at- 
taccava alla  veste  ,  e  vi  sostituì  quello  nel  ve- 
tro 3  imponendo /una  pena  per  ogni  fiasco  non 
segnato. 

3.  Questa  pena  secondo  il  B»  2.  Ago*  1742«  ^ 
dic£^  2.  per  Fiasco  senza  bollo  nsitato  nel- 
le vendite  .  V.  Pesi ,  e  Misure . 

FIDEGOMMISSI,  e  Primogeniture: 

Swa/a    ^*  ^*  ^^*  ^^""    '^T^7'  che    limitò  la  facoltà»  « 

i  modi  cV  istituirne,  e  ne  restriQse  la  durata 

a  4*    gradi ,  con   altre  disposizioni  in  questn 

materia  • 

2.  Lett.  4*  Di<?-  1747*  ^^^^^  ^^'  ^^-  ^'  *^^  ™^ 


• 


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»D  FID        2ò3 

dia  di  esegoir  le  portate  preecritte   dalla   L# 
del  1747- 

3.  R.  Normale  21.  Già,  174^'  '^Ue  surroghe 
dei  Fidecommissi  . 

4«  £.23.  Geo*  t74^«  ch^  ^i  dichiara  acorporar 
bili  per  le*  ìndeooi'tà  dovute  da  impiegati  al* 
le  Casse  pubbliche ..  Applicato  ai  Gamarlin- 
ghi  Gomunitativi  con  G.  6.  Ott.  17^4* 

5.  R.  11.  Geo.  1751.  fiullo  scorporo,  dei  Fide- 
commissi tracversali  per  debiti  del  posgCMore  • 

6.  L..  1.  Apr.  ifòu  fialla  nalUtà  degl'  atti  fàt- 
.  ti  in  contravvenzione  alla  L.  del  1747*  1 

7.  SI.  14*  Mar.  1782.  BoUa  risoluzione  de'  i'i* 
decommissi  dividui  allorché  a'  è  rosolata  una 
parte . 

S.  L«  23.  Feb.  1789.  che  proibì  i  Fidecommis^ 
si ,  e  le  disposizioni  a  favor  di  persone  ifoa 
ancor  nate,  o  concepite  alF  epoca  del  Gon-^ 
tratto ,  o  della  morte  del  Testatore  ì  e  di« 
chiaro  ^riftcatì  ì  Fidecommissi  esistenti  ben- 
ché non  avessero  percorsi  i  4*  gr.  prescritti 

'  dalla  L.  del  1747m  e  regolò  i  diritti  dei  ter- 
si sopra  i  beni  fidecommissi  • 

9.  M*  0  C.  7.  Apr.  1790-  che  permesse  grati- 
ficare i  figli  nascituri  d'  un  matrimonio  certo 
per  atto  jfra  i  vivi ,  o  d*  ultima  volontà  pur- 
ché cip  si  facesse  unitamente  agli  altri  gii 
nati. 

10.  li-  2.  Die.  i79i«  che  permesse  istituir  fide^ 
commissi  ai.  termini  della  L.  del  1747*  sopra* 
LL.  di  Monte». e  prescrisse  il  modo  per  gli 
scsorpori ,  e  surroghe ,. 

11.  N.  3o.  Nov.  1792.  che  permesse  rr»?ar1iaa* 
cbe  «opra  LL<  di  Sleale  da  act|uislurà^  dopo 


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morto  il  disponente  eoii  denaro  ^  e  presto  di 
mobili,  nel  modo  ivi  fissfeito* 

12.  C.  4.  Peb.  1794»  «tìgli  •coirpoti* 

13.  N»  14»  Apr»  1795»  che  permesse  oreaf  fide- 
tòntmissl  anche  sopra  LL»  di  Monta  arqnisi- 
bili  col  presso  di  stabili* 

14*  N.  21.  Lng.  179^ dichiarante  chele  scorporo 
per  alimenti  ha  Inogo  senza  graiia  Sovrana^ 

15.  H.  9«  Gin.  1797*  che  dichiara  compresi  nel 
riserro  stabilito  dalla  L*  de*  ^$.  feb.  Ì7H9. 
a  &ror  de*  chiamati  tiveoti  anche  I  corpi  mo- 
rali aon  soggetti  alle  IX*  di  Bfanomorta*   - 

16.  Ora  La  L.  1&  Nov.  1^14.  $*  4.  ha  aboliti 
i  Fidecommissi  » 

FIESOLE  Comunità  •  RegoL  partic.  2Z.  ttag« 

È.  Consegna  dì  Decima  N*  l5«  6en.  178^ 

FIERE,  e  Mercati.  I  giorni  di  essi  non  si  po«- 
son  penti  otare  dai  Giusdicenti  sensa  gratis 
Sovrana*  a  meno  che  cadano  in  Festa  intiera* 
V.  JFes^e.  C  dclPApr.  Ifgc.  (  senta  giorno  ) 
V.  Mercati  * 

FIGLINE  Gommiìtà  t  Regol.  partie.  de^lS.  Febà 
1773.  Altro  de'  aS.  Mag,l774* 

2.  Consegna  di  Decima  N*^  24*  ^^^*  i^Si; 

FIGLI  di  FamigUa«  V*  Minori. 

FILATICCI  greggi .  NN«  5.  Ap^  e  M*  Ago. 
1788.  solU  loro  estrazione,  e  gabelli.  Ora 
tih  è  regolato  dalla  L.  del  19.  Ott«  1791*     * 

FILATTIERA:  N.  ao.  Mag-  1788*  che  aboRi 
Dazj  Doganali  9  e  altri  in  questo  Territorio* 

a.  Regpl*  di  questa  Comunità  de^4'  l^olr.  1786. 

FIRENZE  RegoL  Annonario  per  qnesta.  GittS 
de*  19.  SèCU  1767.  V.  Centri  Frumentarj  • 


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%  GamQU&tà  di  Firenze  ;  Rc^goLi  partir,  de*  2o* 
Nov,  1781,  Altro  de*  26,  Feb.  1782.  riguar-'* 
da  parcico4ario^ate  le  imposi^ioiM  ^  e  V  £co«, 
noioico. 

3*  Gooie^i»  Ai  pecima  all4  iQed«  N%  2%  Btarso 
1782. 

4*  Iq  firenze  vi  è  ia  ogni  Qaartiera  un  Uedi^ 
co  9  un  Giiirorgo  »  e  aoa  Levatrice  per  T  as* 
.wteofta.de*  poveri:  devoa  avero il  Mgno  aol-^. 
la  loro  porta  •  Sevoa  seaza  remuwrwoue  M* 
correre  io  soccorso  dei  poveri  io.  prefèreoaa 
di  qnalimqoe.  chiamata  aoche  lucrosa  sotto 
peiia  di  esier  liceasiati^  e  paniti  ad  arbitrio: 
ma  ciò  nosi  dispeosa  gì'  alici  Professori,  • 
Levatrici  che  fossero  chiamati  dall'  obbligo 
d'  aadare  •  K«  del  1775.  (  scossa  %vmkQ  )  V« 
Commissf^rj  de^  (Quartieri  «     - 

5.  ](•  3i.  Affo,  1784*  che  regola  1^  apertora  a 
serratura  delle,  porte  di  FireoM  in  pgoi  sta* 
gioQe ,  V.  Mercati .  Pontevecchio . 

FISCO  ;  Sali*  a^ica  organiuazione  del  Fisco  vi 
SODO  le  PP.  20N0V,  e  22.  Die.  l543-  laRif.  P«w 
del  1-570,  (eeosa  giovno)  e  il  B.  i3,  Mar^sq^*^'** 
i563«  conteoeote  la  riforma  del  Fisco  oGa^ 
nera.  Ducale..  Qoesto  creò  ira  Frocorater  i^r-* 
scale  per  la  difesa  delle  .Cause ,  e  degP  iato- 
ressi  dal  Fisco ,  persecoaion  delle  molte  ec.    ; 

2.  NiQQ  autorità. può  accordare  ai  di^Litori  con- 
tro di  cai  si  procede  esecutivamente  ad  istmn- 
ssa  del  Fisco  più  di  dae  soprattieui  «  uno  per 
BQ  mese  ^  e  uno  per  iS«  gioroi  9  peii%  la  de* 
stiiozìooe  •  L.  26.  Ott.'  i562.  v 

1  Ia  JU  7..]Uar«  1778.  dette  uaa  nuova  erga*, 
aiaa^aioae  al  Ji5co  riduceodolo  ad  una  lagi^- 


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2c6       TIS  FIU 

plice  anuninistrasione  del  Fatrimooio,  e  en« 
irate  Fiscali. 

4«  La  G.  3o.  Ifar.  177B./  rianuovò  gì'  antichi 
00.  ai  Giaadieeoti  per  V  larentario,  e  de- 
posita delle  'robe  trovaée  ai  Delinquenti  pre- 
acrisse  una  norma  per  la  cancellatura  delle 
Condanne,  e  la  Tariffa  dèi  diritti  acni  quel- 
la dava  IqoffO . 

5.  Il  R.  3o.  Die.    1776.    fitto  la  Lira  Fiscale 
per  le  multe  a  ^..  1.  i3.  4*  e  tolse  ognipar- 
->  '  tecipazione  ai  Giusdieenti  sulle  condanne  :   la 
G.  29.  Die  1787*  tornò  a  fissare  la  Lira  Fi- 
scale  per  le  multe  a  Soldi  20*  V.    Contribuì 
'  zioni  •  Doti .  Eredità .  Medici  '.  Multe  •  Spese 
fiscali  • 
^    FIUMI:  B:  i55o.  (  senza  giorno  )  sulla  mano- 
Parte        tenzione  dei  fiumi  Arno,  e  Serchio,  loro  ri- 
"'^^*       pio  f  e  Argini ,  e  libero  corso  dell*  Acque  .  ' 

a.  PP.  del  i58i.  (senza  giorno)  e  1716.  (sen- 
aa  giorno  )  sulla  giurisdizione  àegV  Ufiziali 
dei  fiumu^  e  sopra  i  lavori  intorno  a  .  qnesti . 
V.  Camera  delle  Comunità* 

3.  L.  23.  Feb.  1587.  sul  taglio  d*  alberi ,  salci 
e  vetrici  sull*  Arno,  Ombrone,  e  Bisenzio  • 

4*  B.  8.  Die.  i665.  sulla  cpnservazione  delP 
Ombrone ,  Stella ,   e  altri  «coli  del  Pistojese  • 

5.  L.  deir  Aprile  1767.  sulla  conservazione  dei 

fiumi ,  e  scoli  della  Provincia  Inferiore  • 

Lawri   6.  Il  B.  3o.   Die.   i5Sih   proibisce   lavorare,  e 

seminare  gV  argini  d^  fiumi ,  e  fossi   pubblici 

*  pena  Scudi  5o.  d*  oro  de*  quali  il  3.°  va  al 

Notificatore . 

7*  I  Possessori  limitrofi  possoti  senza  veruna  li* 
ceoza  far  quei  lavori  ^  e  ripari  che  vogliono 


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ZiOJli 


HU  FIU-       207 

porcile  non  occupino  il  letto  del  fiume  ^  o  ter' 
reme ,  e  aoQ  portia  danno  ài  fondi  altrui .  N. 
3.  Ott.  1774. 
8«  Per  i  Lavori-  intorno  ai  fiumi  >  e  torrenti  del 
Fiorentino  la  spesa  non  si  reparte  per  via  d* 
JEétiino  8Ù  tutti  i  Possidenti   della   Comunità, 
ma  su  guei soli,  che  ne ^isenton  utile   imme- 
diato :  Le  CSòmnnità    non  coatribnisoono   che 
come  possidenti  per  i  lo;o  beni',^e  per  il  suo- 
lo, occupato  dalle  Strade  RR.  e  Gumunilati- 
ve.  N.  8.  Gen.    1783.  e  R.   24.   Ott,   1684. 
(V-  i  NN.  23-  a  39.  e  42-  43.  44. 
o.  La  N.  14.  Nov.  1772.  concerneva  F  imposi-  Impo" 
«ione  de'  fiumi  del  Vicariato  di  S.  Miniato; 
e  an^  altra  de'  2b.  Feb.  1773.  quella  de' y^mni. 
dei  Territori  di  Campi  3  Prato ,  e  Sesto  • 
10.  La  N.  2.  liUg.  1774'  ^^  ^^^  agl'interessa- 
ti r  Ammifiistraziòne  deli'  imposizione  di  tut- 
ti i  Fiumi ,  Torrenti ,  e  Rii ,  (  I  )  fuorché  per 
la  Ghiiiaa  rispetto  a  coi  soii  tennti  fermi  gì* 
antichi  00«  (  V.  Valiichiana  )  :  ordinò  ngP 
interessati  d'  ain ministrarli  per  mezzo  di  De- 
putati, eoo  la  facoltà  che  essi  interessati  cre- 
dessero di  conferire  a  questi  •§•1.2^ 
:il*  I  Deputati  si  eleggon  alla  pluralità  de' vo- 
ti degP  Interessati  :  il  numero  dei  voti  deve 
esser   maggiore  della    metà  degl'  iuteressati 
med.  $..  3* 


(  1  )  La  N.  9.  Gerì.  1783.  contien  le  IL  ai  Giu- 
fJiocnti.per  tal  consegna.  Le  NN.  14.  Oen.  1790 
•?  •ifi.  Ago.  1791-  ri^r.ardan  V  assestamento  dei  nun- 
<'  anteriori  a  tal  consegna ,  e  il  C0nten2ioso  rela- 
tivo. 


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sw>8     Fiir  Pro 

13*  I  Deputati  delle  Imposizioni  che  moriiMro 
si  rlmpiazaaoo  a  nomina  dei  Gitisdiceati  «a 
'  nen  rengoa  nominali  dal  Corpo  degl*  iute* 
restati .  C  27.  Gen.  1783. 

i3.  Le  Ganae  relative  ad  impoÙBÌoni  di  ^mi 
sono  in  prima  istanù  di  cognieione  del  610* 
adicente  Locale  •  §•  5. 

14*  ^^  seguito  di  tali  dispodz.  la  L.  19.  Gin* 

-  1775.  sottraine  diverài^umt^^.e  Torrenti  del 
Pisano  alla  Gimrisdizioòe  dell'  IJfiziò  dei  Fos- 
si, e  gli^dette  in  amministrazione  agi'  interes- 
sati ;  e  lo  stesso  ft>ce  per  il  Pistojese  la  L.  aà 
Giù.  1776. 

X'5.  La  K*  Consulta  per  il  Fio^ntiiie»  e  il  Go- 
vernatore di  Siena  per  il  Senese  poason  dare 
il  Braccio  R.  alle  imposizioni  dei  Jiutki  per 

•  r  esazione  delle  Collette  e  duranti  i  Lavori  , 

•  e  non  piò  oltre .  N.  1^  Apr*  i$C)5*  (  V.  NJ* 
'  21.  e  6egg<  )  V*  Contribuxiùni  ^ 

Tarifik   x6.  La  L.  27.  Mar.  1781.  stabili  mia  Tariffa  per 

passf  di  '  ^  F^**^  ^^  baroa  n^ifiufni  del  iH^^ntino  (  l  ) 

9arca    i^.  La  N«  27.  9fan  1783.  avea  gié.  abilito  ogni 

-  provento  Regio  9  o  Gomonitativo  uopra  i  passi 
ài  fiumi  a  dóssa  d^uontp^  e  senza  barca* 

Campto-  18,  la  ogni  Tribunale  ^i  é  un  Campione  de^yiu^ 

"^       *  mi^  fossi  ec.  eoa  tutte  le  notizie  relative  p^r 

>  il  tratto^cbe  passano  nella  Giurisdizione,  L« 

8.  Nov.  1786.  §.  2.  3,  4.  5. 

VtsiK    19.  Nel  Maggio  d' ogni  anno  il  Giusdicente  col 

Provyeditor  di  Strhde  li  visiterà  per  un  Cai 

tratto.  $.  6. 

^  i20.  In  qualche  caso^  come  trattandosi  di  nuovi 

•  lavori 9  incanalamenti,  colmate  ec.  può  servir- 
si 4'  un  diverso  Perito  invece  del  Provvedi- 
tore. $.  7»   , 


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Il  |l  M.fi.H 


Il   11    fi  II  H  |l 


OD 

n  fi  it  II  11   11 


hi 


Ì0    ODO»  liQOll         «MI         II   II   II   H         IKlOàOCOCI         II 
5     II  J  'N  H  H         ^bÓ  ••  •-  t^VJ       ^VÓ  M    IMI         O 

it  II  it  ri  II      fi  II  .    H  II  ij  II      II  II  II  iiji      ir 


g^      xMiooi-<ao      aos^^  _^oDao  II      >^<io  n  ci  in 
[jll**f|Mll       ^^       'È   ""^2       tó^»^''»! 
tt   fff     .11.  ••■    •■    a»  Il    II  li    II    l(    ti  ti    II    II    II    II 


00  00  II  *  Il       II  "*.     lì  II  «0  00      n  00  00  -*io      mj» 

Il  ^'  *:   H   *4  ÓXÓ  "rSvOSO       -^ÀVÓ   ^    Il    II        ^ 

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ì       «r"  Il  co  II  00      il  II       1100  II  II.    ^11  1100^     11 

litt     iNtÒ  wtó  H       V5«    ^    2  ^   QXfi       QÓ£«iin,        f» 

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210     PIÙ        ;       ,  Fiu 

sr.  Alia*  visita  de  fìidUti  '  o.v'  è  uìi^Impoeidone 
inlcrv^rraano  i  Deputati ,  o  loro  Procuiiàtpri 
per  far  le  loro  OEservazioni  :  si'  farà,  nna  re- 
iasione j3l elle  visite  indicatile  i  Lavori,  lorov 
«pe^i  e  iicparto*  J.  8/"^       ,       / 

22^.  Gr  j^tti. di  vigila  ,8Ì  coaserrcraono  ià  Tri- 
bunale .  §.  9-  '         /     "  * 

sS.  r)o[To  la  Visita  il  Griusdfcente  ìntimerìL' d^ 
.  Urtìcio  agi'  interessali  di  resarcire,  dentro  il 
termia^  che  asic^nefri  loro  i  àXbui  trovati 
nella  visita,  e  se  non  ne  accetlanò  Finì  presa 
assegnerà  un'  egual  ftcrmme  ai  Depotliti  ^j^U' 
Imposizione  che  poi  ne  ripartiranno  la^spj^sa 
sopra  tutti  gì'  iqtereasa'ti  §i  io'.  1.1. 

a 4-  ha  visita  èi  riguarda  come  una  prova  pro- 
vaia,  ne  vi  ò  luogo  6oU>>.  verno  pretesto  a 
fios pèndere  i  Lavori,  o  T  egaaionè  delle    coo- 

,  triltfizioxii ,  salve  agi'  oppónenti  lo  lóro  ragio- 

r   ui-  $•   J2.  .  '    -. 

à5.  Essendo  i  Deputati   contumaci  ad  esegUfre 

'  i  lavori,  il  Giusdicente  li  farà  eseguire  a  ioro 
Tspcse;  e  pericolo^  §.  i3*  "^ 

2.6^  1  "più rira portanti  éonol  1'  escavaMoni  annue', 
^  la  rcmoziouc  d'  ogni  imp^diniefito  al  corso 
cieli'  acrfue,clie  possa"  produrre  ristagni ,  c4t- 
ti)'e  esalazioni ,  iuc.omocÌQ  alla  navigazione , 
abbeveraggio  ec.  §.  l4«     * 

27".  Se  i.  cianai ,  e  irtegolnritòriguardon  fiumi  y 
■  e  Fossi  pon  tenuti  in  Jmpcslzioao,  il  Giusdi- 
cente assegncm  un  tepruir^e  al  Pog^eèsor  fron- 
tista, a  reàircirli,  e  passato  quello  li  farà  ro- 
so rcire  a  di  lai  spese,  e  rìschio:.  $•  l5.    . 

28.  Gì' altri  pussessiiri  interessati  possono  anche 
i    in  tai  (^Bo  fàfc  e^guire  Mavoti /;previa  pe- 

i^  .  ...  : 


DigitizecTby  VjjDOQ  IC 


WJ  ^      :/       PIÙ  S»l 

rìùa-,  ed  esser  poi  rimborsati  dogi'  altri  ìq« 

.tete$4kti  «lOrosi  jperHle-Ioco  taageoti  $/  16*' 

29.  ìaè  i  depvtati»'nà.io  maiioaoza  di  ésai  i 

PMWorl  interatsali  pHBun  prendere  a  cadi- 

. .  hw^Mny»f^o  d!  ^ivn^sal  epnseim ,  per  «tip* 

plire  ai  lavori  ai  quali  h  «applìrà  con  oolleN 

-    ta  dar«>eiigersi^  parf»'>appena  cominciati  i  Jà- 

i    vori^  e.  pnrle  qnaoép  iDi|Oiiioltcviaoltrati'§  17 

dc^  I  Gitiidioenti  osserveranno  le  sud.  regole  per 

i  danni  scoparti  nello  visite  9  tna  avvenoCfrpci: 

*'   n>tte^  o- altri  acoidenti  «  $.18. 

3i.  I Hetsi  cfennoaieraiiiio  loro*  tutti  vdanni  cbe 

i  aeetdaiieco  ai  fiB^mi-l  e  Fossi,  o  fossero  inh- 

mioenti  in   ocoasione  di  piena,  o  altro;, e  i 

^^Q^diMaèi  prima  di. procederò  a  (^na&tb   sp- 

..  pra  a  aaoicnreramio  del  &tto .  con  visita*  in 

persona  9  o  esegnita  da  alcuno  di  loro   confi.- 

dMW*  §..19-  -  : 

&•  la.  tnltén  le- questioni  .  il  Giusdicènte  senzit 
ritsrdare  né  i  Lavori,  nè^  le  Collette  •' inter- 
porrà per  accomodare  e  noa  riuscendovi  decip- 
derà  somAiariainente ,    riservate    lo  ragioni 
.  9^  opponenti  se  meritano  nn'  esame  'tego- 

^•Ij&iisdieqnti'' impediranno  che  si  fi>i9niù  ri^ 
;  stagni-  d'.Mqua,e'  se  per  rimuoverli  onan- 
•ensipr^*deÌIefaisoll&^  necessarie  ne  renderàn-* 
-no  :hmto  hI  Soprintendente  Gorannitativa  $-21 

34*  .in.vìg^rwdio  9  cbe  i  ripnliroenti,  e  escava- 
Bioni  si  facciano  in  ^regola ,  e  alla  profondità 

'  necessaria,  e 'faranno  le  "proposiàjioni  occòr- 

^r^nttl  gr  atti  relativi  ai  fiumi  ^  si*  faran^ 
M  «là  essi  ^atis:  ma.  per  le  visite  hanno 


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fili     nù  Fra 

iéh  6.  ft'^of^iio  in  rimborso  dUWtpcfe   vive 

3&:  £  il  Provveditor   Ai  Strade  ^;  3«  QOeste 
i      diarie  ti  pjigano  dalie  Gonnhiitài  $.  irli  ^i^ 
37;  Se  nell»*  visita  «ernoit  j  o  simiììiMrlA'  ^^ccor-. 
re  qq'  IiKtegfiiere  lavspesii.  di -esU^nr^gA'dagP 
' ioteressati'.  $.  *«5i  •    •   •  ^  •  '•    ••  •!   i»--  ir  '^^ 

38.  I  ricorsi  ooatro  i  Oivsdiceati  io  ^iiMstom  di 
^  *  fiumi  si  rimettono  «1  Soprintentteonft  Gotnuoi- 

tativf»  della  ProTioeia ,  che  ti  •  vèrt^M  ^  e'  ìe 
i    mnde/eoalo  al^o^rrfb/^*  ijfi*       '- 

39.  Il  pre».  M..è^erilO'atiUo- Fiòrentioo«  $.2jf 
r^.  I  Giàsdieenei  d»raniioi  vìMi  gréit$'iLfk  Unto 

.   alti  di  visita,  machi  Be  vifol  €0{H9a'^fev»pik- 
1     g^ta.  G.  23.  Mar^  1*07.  •  •-    '-?   '     ^  ^ 
4^.  Ute  N.  xa  Sett.  :iSi4;.  «diu»ÉMttW«eilpre- 
^   acceofoati  ftegbli  èoi|ce#lie  iP'iuiposiiiMÌl  de* 

fiumi*^'  loÈÀ  KTari  5  e  €O0tvQ>iieK»<n:atativii  •  ' 
42.  Un  RegoL  deT  17.   Gin.   i<l5«{  rìgida  i 
;  /aifss*,  fòssi ,  i»  scbli  del  Pis|roo<e^Ì2l^'i  Ioli  an^ 

mioistrasioaé  :  ve  xC  è  nnitb  41  prosp^ecb  r 

43«  Y^  è  solito  7  la  stessa  dum  ni]^  «t^^'&^goL 

^    per  'la  loro'  potisìa ,  e  maifueesBiidMH.  t^-^  *>» 

fiuom.  ^^.  Ken  si  piia^  variar^  lo  «tatt^  Asf/BMni  »  erSRor- 

'^  renti  ne  ingombrarne  T  alveoy^là^i 'fMati, 

'pesca|e\  e  aiteranmite  ripe^'i  ftr^tii^»>^<p^ 

cfaioià^^  farvi^'scrm'i  rettarev^*¥^'>^at»!;sAtaa 

licenia  dell'  IfìnposiaÌDtfé V  f^  W>^%k'  V^'MteU» 

^€a■^lnita.  7«M'  «^.'^ifirdltrtf  i  Baiitli^ftgoK 

(  per  ìiFiMreiHiiiQ)  tle^*K>»'Apt^lSft^o$*l^ 

(1)  Ora    L.  icT.  secondo  la  T!wì9^  d49?  2^«  ,Dio. 
181 +.  15.  i5.  14.  Xia  prear.C-rdeliSój.  voleva.  A^ 
facessero  jrrc^^s  afe-  U  *  dfkanzafTieili"' r««WèW  n« 
ecceaeva  le-decmi^tM  .^^^   •  i^■:.^V  i>-ti  «to    -a 


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Goosle 


^5  -jtì 


,    IIU       .     .  .    POD       ai3 

^Sottoi  lA.ftMosa  pem  è  proibito  gettar   oe* 

fiumi ^éècoli^  <»lcinacci,  n  altri  scarichi,  ca- 

(Mici  d'  lóterrsr»  ^  28.  V»  Mtf sciami  *   Z^^^^- 

x^uM^Uai^    ..... 

HRmUOLA  GoiDOÒiià.   Eej^oi.    partk.   de' 

f m2;j5ANO  V^  ^W ..  Tàbùtco  • 

2.ìGQni4ótii.|Reg^«  partic.  de  524:;  Feb.  1777I 

FOO£RAJX  i;  Sirvi8iierajii)aclat6i«ttdic0nti  a4* 

h  viiìta  {tt.^mi.tvai0Qgiiei]^nno  fri  propripro- 

').wl..ter*)ìa4aiaryiireéiii»ciit)eu(Ì5  ^e^  quello 

•(arato  li  fiicaMio  aiegoire  a  Jopo  ^pese  •>  L. 

1  Se  nel  corao  delT  aoao  restati  daniMgg^ce, 
il  (rifi«diÌQDQA^«MllaL,d9hiuiEÌa.  del  Megeo  pro*^ 
cedaift  iPamé  -aGtpra  dopo  ^tiew  aMÌ€»irato'4el 
&ljM>  ma  Tifila  .&tta  ia.pereona ,  o  dal  Frov^ 
tettitoc^^a  il  proprioiarioi  roornso  oltre  At  spo* 
ia.de^iliurori  pagbi&rii  i  diritti  delie  visita  » 
Tariffa^ $..  e. ..^   .  .  :      •      ,  .r 

^.I  padwpieh^ non  .tenessero  in. buono  sfato 
le  jlSNlew^'av  •;  i.Miigon^  che  id  frapponessero 
impedMn^ù  SMn.  tieiu^tà  ai  danni  [)er  il  ritar^ 
di>?del  ^laayÒ!  dai  Jegnami*  $•  S* 
(-  Cbi  .feraia  Legnami  tirasporiati  dalla  conren- 
te  94^«lìfideiiilro  tra  gioanideoantiarii  rLGìu- 
aAM0Wm\  I^icaie^  imicafido   La   quaumà^  e 
fw^lifi^  5  e  ne.  avrà  il  valore  se-  eran  laseinti  . 
'  fcaoki^  ejMtti^i  goi^»  akrioieoti  avrà,  «na 
^gratifieéninne.da  lassarti  (dal  Ginsdicente  ee- 
wéib  le  lareostanae,  mia  «nercede  che  si  di 
^jktJBtog9  alle-  gaide  dei  foderi  • 
t  &  non  la  tal  denunzia  nel  «ucl.  termine  per-.^ 
de  egui  diritta^  ed  è  tenuto  per  furto  di  ru*- 


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Google 


rr 

i 


f2i4       FOD  POH  . 

btf  trovata,  e  per  vero,  e  propria  tóto^  gè  di* 

,   'sponfi  del  legname,  o  éo  lo  «ppriipria.L.  del  \ 

1797?  §•  ^' 

6.  I  fòderi  noa  si  iarénno;*  panare  di  sopra  le 

p^scaje  ove  pon  è   foderaja  adattata'/  Itegol. 
aud.  Asl  1782.  $.^6.     . 

7.  Se  il  legnaaia  è  luaadato  8ciolCò;cfleaBa^i- 
da  oltre  la  perdila:  (T..  il  N.^  4.)  vi  è  ^ob- 
iilig^  di  resarcire  il  dauao  che  cagionò  •  ^^^7  ' 

8.  ]^  luogo  la  «Ala  re&aione  del  <^aùoe.o»n 
la  perdita  «e  nppamoa -K^he  *  il  legname  fa 
ecioLlìO ,  e  separato  dalla  guida  permdtL^o del- 
la corriate.  E.:. 2«..  jil^©.  178&    •  il      • 

FOJANO  :  Comunità  •  Regoi.  partic.  14.  -Kòr. 
;i774«  •    '"^    jt   wu:  >         '  ,,.'i^.>  ^     '->    •' 

FORENSITA':  La-  L.  de!  oc.  Feb.  ^^^^  a- 
ItKiilt reciproca meiM  &a  4  Toscani ^^^ei  Siddi* 
li  delln  Lom bardìar:  Austriaca  «V^ótf/lMTio^ji^ 

FORESTIERI  :  Salia  deoumia^  dei  jònesU^in 
apuoi  J8B.  Ji.Ott.%i59S*;i5i  Oemi?^^-.® 
i3.  Ott.  1744.  1/  li.  14.  Ago.  .^76ii-  e'Bg.  . 
Sett.  1780.  lio';  NW.  .afi.Nnvi.  i794*.a©.  Liig- 
1797.  7;  Die.  1798V  a*.  reb..iBo2.»e  I^^N. 
28.  Gin.  i8c&  cUe  esentò  dalla  dèmiDaiachi 
nllofrgiti  va  gratis  dei  suddili:  le*  pene  •  f»»n 
ditirerse  secuudo  i  «tempi'*  .   '  '     .r  •    •? 

p?rnn.  2.  Ora  Nelle  Città  che  kftuno  guardia^4iHe  *J»f- 
'  "^  '  te  ì  .forestieri  •  pedoni  i,.*<9'' in  Legnai  pi»««fc*^ 
mnnti  alia  medesima  Jei«ÌDro  c^tfe  .]&ei^ 
prenda  appunto  del  nome,  cognome  »  patria» 
condieionc ,  e  prórcniena»  di  eistv^dètliso^ 
go  five  vanno  ad^all<ig{]^are,  o.  se /earaa  dlilft 
Ciuà ,  dove  son  «clifcui  *   N.  a8;  Mngw  44i4* 

$.   ì.  2«  .  '  .  '         .     .  :.  ' 


Parte 
Ì9tojica 


:a   e  \  : 


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V&fH'  POH        213 

2.  Gki  aUtc^gia  a  pagaineato  deve  rimeìfere  la  ' 
(QOM    delle  p^Faofie   allo^g'iate  al    Tribunale 
'culle  Mdd.  indioationi)  e  c*on  quella  rteir  ar- 
rivo^ e  partea&a5.i»pieg'«ndò  se  hanni)   passa- 
ptìrto,  o  nò;  la  den»ozì&  8Ì  presentcrtl a.qhot.i 
Ja  messii  ùottè  dell«  «tassa  sera^  so  T  Alljer* 
'    ^ftóre  e  nel  luogo  del  '  Tribtiaale ,  o'  a-  un  mi- 
glio di  disitatx^a,  e  dentro   24»   ore  se  è  pia 

4«  Chi  affitta  qnarliefl  ^'Jortsiieti  non  «bdditi» 
«'li  ti^ne-a*  -doasiaa  ,  <y  gratis  ,'  ò  per.  ainicl^ 
na,  O'parentala,  de?^  denunsiarne  T  arrivo, 
t  partn^naàl  dentro-'O^'^'  t>rè  dH  tal  arrivo ,  o 
parteoea  $.  4*  ®  $•  -^  N.-  ig.  Die.  I*ftl4^ 

5.  Chi  rieove  persone 'cbo  il  loro  esteriore  ^  e 
eofldottci  aimiiHei  per'soif]Tett6  dev49  «obito  av-^ 

;vÌMt^  I»  gii]8tÌ2;i€v.'$.  5.  N.  28.  3Iàg.  1814 

6.  Chi  alloggia  a  pagameiUo  .deve  avere  uri^  li- 
I>ioeaìr4olaiò  dai   &ìUgdieeQte ,  e   reg^ielTariTÌ 
per  alfabeto  colle  indii^zioai*  prescritte  dall' 
Arti  SJ'le  persone  tjlie  riceve   anche  per  iwa.  ' 
notte  ìieWc  -oue^o  registro* è. fiienipre  osteasi^ 

.  bile  alla  polii^ia.-  §.6. 

7-^i  paè  atigm  gratis  la  rirevtìta  della  defìtta-  > 
«ia.  Il  registro,  pi^^sscritto  dall'  Art.  6.  noa  è 
tiecetsàlrio  tenersi  dittie.  persose  di  cai  tratta 
P  Alt.  4»(N^4.)  §>f    •  -  •    • 

S.  j(a  pena  per  le  Tra^gftislioni  è  di  Scodi  .^o. 
fivfaibilì'  um  JP  accusatore  *  e  io  Spedale  vici-^  ^  * 
AJora^j  o  altrettanta;  icareerè  tfon  poteodor  pàf 
giffe^-eiid  il- T^rasgifeWoJé  è  ciHlroente  éemito 
per  i  dalicti  commessi  dal  ^oreuiero  ajlnggìà^ 
torlsoltre  'gr  Osti  Wl  XlhHÉf%atori  sarHnrid 
iaaUit&tr  a  teoer^  aélwìia  *  §;  8^  (  V.  «  N.^  -^  • 
lo.  e  «<gg-)  ^ 


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Goxìgje 


t^tè      POR  POR  :;  ^ 

,  9..  L' obUigo  prescritto  dall'  Art»  4*  àUhìL.toà't 
N.  de'  28.  Mag.  i8l4«  (  IS.^  4.)èeiM^  «egli 
stessi  terroioì  à  chi  alloggia  sodditi  d'W  aW 
tra  Gìrt^  »  o  Vicariato  ^  ^*  I9*  Dic«>  1814. 
$.  l.  3. 

10.  La  denansia  avrà  liK^gQ.aoclici  per  le,  miir 
tazioni  d!  alloggip  dfilliBiir  persoDib  alloggiata 
fìopo  il  suo  arrivo  Acd.  |Mi«fi4*>  $•  à>^  -: 

11.  Non  h  necessaria  la  deumufiia  per^ciuiaUoi^ 
già  i  propri  Agenti  9  Go^tadim^  Vetii^ali,  e 
Garzoni  per  proprio  sÌMCviikioi  ma^rSi  .veogogi. 
da  Stato  Estero  ^  Ift  deainii^a^v  •  Mi^ssariat 
e  ciò  anelli  per  le  p^rsoee  dctUé  fiuoigliab  # 
per  il  capo  dì  essa  a;^.  4* . 

12»  Evuecessaria  4»  denouia  per  i  «etvitori^  ^^ 
domestici  d'altra  CUttjk,;  o  VìMr^tQ  tasta- 
quando  jsod  ammes^i^  «l  servifeio^ jdbi»  ^luuido 
r  abbandonano  «^^^  5« .  .     ' 

i3.  Tutte  lo  deqouffi^  9  &iino  al  Tnbwailoy.« 
nfizio  di  Polizia,,.  $•  7^  :- 

i4«  Il  Gfi^.di^  ipasa,  <>altri  iwponsahill  civil* 
mente  son  garanti  delle  (raagresiioaidellA  la« 
miglia*  $•  8r 

t5.  La  >eqa  delle  Tri^giseiSxoiiÌ.^oCO  ìmI  .Fo*  . 
restieri  sudditi  è  di  Scudi  .a5, .  appiÌM^iW  1^ 
forma  ééìk\Ap^  &  delIn.K/  deV2&  Jfaggia 
1814.  (  N.^'  8.  )  I  recidivi  èi  puis/wi  iaftltiH 
cotta  Carcere  ^  tétnf^oi  ^  aa-»^       : 

16.  Gogoitfi>ri  di  tolte Je  trs^gttmi^  i^^.i 
Giusdicenti  di  polifi^  cqf^  p»rte<Mp| ttOP»  #1 
Presid.  del  S.  Gov.,r.èai  Trasgresspii  si  po^ 
iranno  applicar  pia  forti  pène  affiittive:  nei 
casi  gravi.  $.  il  K.  a8.  ^g.  1814*  §•  3^ 

if%  Lo  |ipd.,  autorità  itiv%ilè«fl^uiiQ  s$di»  cajidofet 


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tà^^ià^^teatteris  e  Be  proporranno  lo' ifrat-.l 
to' qiMkQdo.  0t  raodaa .  sospetti ^.:  N^  £&.:  Mà^ 

ì&  I  jfioMtri  ttipadm  /dipelimi;  poMon  nèioovi* 

gm  i^dimittàke  le.  pM9^^M^ 

19.  Occorrendo  tichÌ9kÉt^Te^mJcÌPesùUm^hm9h^ 
ina  so  iprador. tnìliifeM  iGinidieebti'  ti  pse^^ 
vàrrmooo  per^ &rio  avvuote  *d*  nn^'ofiabile ,    ^ 
o  idteo  mùiuure  y  «e  -ti  poò  ^  pìnteoste  cGìe  ^  dei 

;   Sto.  1  JbPesiiert  pef .  ener  omimeasi  come   attori  Conten- 
aVMfei  i  Trìbttomli  Toacàni  de^n  dar.  éaofeio^^^' 
ne  de  Judt^ió  sistt.tt^fièdicatumsoM  •  R/^fit» 
Ago.  1584.  V«  HegoL  di  Tròeèd.  Ci^^  $  È16.V 
e  #Dgg»:C!iè  ttoa  lualo^  uiÀatéria;diCkIni4r. 
nerciOi  BibgoU  pernii  l'itiK  di  CÌO0.  de""  ì/k 
Nov*  i8t4»i$,vj7.   . 

21.  Atnato  de'  <nebiU  .del.  de|>iier' jS&reitaei^t 
V^^ftegt^  diiFf^io.  Cìir.  $*  €63iièaegg./     i 

sst  AiTeefeoilielt'debitar  ybra^^ienr^  Regoiftndt 
$.  677.  e  aegg« 

^&.:NimÈ:t/yÉàtidné  poi  eoncorveM  a  irapìegliì  im^è* 
CUvilì»  o  ficeleaiaaiid.  Al.  iaxg^   i8òc.  V/   e^* 
I^tfWMgyfe llComunità!k  .Ei^eshìutìci^  J^^ài-  »! 
/4k  ^4mo6M  •  JRaireiMitè'à  MiKtam  ^Màtumon» ^ 

FORNACI  \iXm.  M.  ;  17.  Feb.  1 178%  tolàe  togi» 
jirtvslìira  ^  •  permeale,  a  :totti  lengof  JòrMcè 
dà^ve*n«  .\   i  l-     • 

per  i^  coatrqBione  delB  '  medesime ,  e  loro  ar 
eerciado  oncfe  prevenir  gV  iqcendj  •    . 


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1 


3.L'  Art.'  8.»  proibisce  a|irinielseAzalioeaeàcM 
Oittadiceate  che.  la  negHerà  se  fwr  lo  circo** 

V  fitaQsie  la  Fornace  può  easer  di  daiUia  al  pub- 
Uieo^  e  altri  meati  iovigilerà  *  che  si  osservi 
il  pres.  Rcj^òlàlnw  ^  ;Se  le  «pracauzioni  in  esso 
prescritte  son  trascurate  la  Fxìrnafie  si  fadk 
ébióder^i  V»  ITetrii.      #?.  -• 

TÙtLNA.]  e  Macellari  :  natte  ^ittà  »  Tecre  e  €^* 

^teÙiLhonilevon  la|oia^e^il  màftiero,  o  cede^ 

irf»  ad  altri   la   bgttega  seaz^  e^vèvtiraa  dua 

mesi  prima  il,. Giusdiceote  •  C^  ai^DiceiAre 

'  1799.  (1)  *^-     ^^    •  -tt .   »  •  ^ 

J'OSSE  V.  SifÀfe*  •  .'•     -  •■' 

FORCATI  V.  Lmfri  pul^lìci. 

FRATI  V.  Ordini Hegoìati.-  *      - 

FRODI:  I  BB.  5.  Jffarso  i593.  e  if «Geanajo 
i6d3«  rigtiadiapo  i  \^oìK  che  'si  ?coiii  diettetsero 
alle  porte  di  Pisa,. e  di  FireitteVdai.CiOccbie* 
ri,,e  Ve1W;urali(  V.  il  N/"  5.) 

a-  li  B.;i8.  Già.  1746.  eJla  P«  425*  Agal74& 
rigqardavdii  quelli  che^  {esser- eojnknean  tìalle 
Truppe  '  ,  .  -  uvs   •   *;  •*  ' 

3.  Vi  son  Gì?  OQz^^  Sett.  17438:  «die  vparqtii- 

.     siziooi- per  causa  qì  /rodi .  ■-'  *•  v.  I  -^ 

4*  li  H.  8.  Die*  :>177Y.  tiòke  aipkiif^ftieri  la 
Giurisdizione  ireUd  Oausb  àìft&do  i^i^  «ttri^ 
bui  ai  Vieat)  Regi^coa  ^pa1t•fti)F»azilfffe  ea  la 
péna  eccedeva  «f  •  loo.  e*aeiisià ,  Be|^'  altri  ca- 
4i*  li  Doganiere  facea  da  Pròmoéor  ^^ieea^è 
^  partecipala  per  '  un  4-^  ^^^^  ^sifutta  ;■  per  uà 
4*^  la  Dogana ,  e  per  il  resto  T  Aceusàtore. 

;  i^j -.'!*■  «redif  ile  che  'Ì\%  ocoasionilo  per  la  penu- 
ria d*  allora ,    «  .    '.  -'  ,      - 


DigitizedbyGoOglC" 


Il  Nùttirc/unmiQalQ  gli  4ovea  dar  SQtisia  di 
^tte^l^qiijèreie  di  frodi  che  fossero   J)];è6en- 

tate.  ..  ^i   .     .     '^.r   .     •  •      i    ^^ 

5.  l'er  k  N.'Ii.  Oft.  tfSSf  i|V&ttaya  àjgl*  Esecu- 
tori il  3.<>  dellìEk  multa  q  valòr'dél^roJo  j'trat:-..* 
ta  la  gaBeHa^^èftirttó  ll'vitlore  dei*^rórfì  di 
Carai  ;  e^rF^riné*  conniiéfisi  alle  ^potte  .delle 
Città  gabellabili  3  coir  obbligo  /i^mprp  di  ri«,  . 
ocmipéfi^are  ìf  delatori  V  e'fesifitentì,  o  fl' accor- 
do-^  o;à  dicbiaraztome  di  Giudice  •  \  ' 

6.  %  Britì/^I3Bc.'*i765.  ordinava^ la;  visita  aìl^ 
porte  di  tutti  i  Legqi ,  e  Gattozke ,  e  st'abi- 
livu' iè  fterfèl  pfir^i  jl^ó^ir  fcoinriie«8Ì  dai  Gòc- 
diierl^  tjbìdtìnbri  ,.^e  pei  i  padroni  che  li 
iace^d*  cdtflillettt^re .  Ora'  àpéstti  ffiatetia  è  rh^ 
gelata  daNte  hìi:  Dc^gahdll.  V.  Dogane. 

FRUTffl  liei  rfenai^  V.  Cam^f.   Li^iidaziòtie^l 
2.  lia-G.  i26i  %tt:  iSdo.  aumentò  dal  3.    al-  4^ 

pet-'  ieo.'''il.frbttò*iii4le* vendite  di^Gomùnilà, 

e-  Li.  rPiJ^*  etti*  it  -prtzio  si  YÌla:scìa  in  mano' 

del  Gòìnpratore.  '     * 

FUGBQdfilÒ  :^?es<a  lA  questo  Lago ,  e  sue.  ay 

disfcetnie  BB!"  5.  Lu^.  1624.    17.  Ott.    1694/ 

2toÌSei*?'>f74$. '•  • 
f2*  L.  24*  9fan    1753.   fluita  ,copserva2Ìone   del 

fbtfso-  contiguo  alfa  GArciàna . 
.   3.  Regol..*|>aMPtie^*€fi  cpèéta  Gòmunità:   de'  19. 

Dir.  1774.    /  ^  ,    *• 

4.  E'  E'*i?.  Sefcfc  ;i78ò.  cède' àHe  ^munita  che 
ciréondàA^'il*  Xiajro  ir;godiménCo'di  eteo,  e  il 

'    Wk-aiK  6iiK;:ji'7j3^/'*arttihe*la  pr^^prietà.  ' 

5.  Uoaift  l3^0l?t.^i8b3.  he"regilla  l*kmmini- 
^*     stramonev^  iifemuténziòné .'    *    '  V 

TV&A  '  dai  póbblit;!  Xàvoji  :'  8aà^  i<ena  :  L.  28/    ' 


/  ^ 


y 


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Góogle 


- 


Mar.  |7^$5V$.v3vO*)r  «la*  l5.  Geo.  l^ftl^  $. 
91.  L.' SòrNov.  1785.' $.' 104. 
FUiGA  «lalle  Calceli  L.  3ia>  N«>v.  1786.  $.  ip3. 

"V".\/£««c'ttiion'^iriòiiaÌé.'...  ••  ..  1. 

taf^cbi»  oal^i^  macchine  >iuoer«rte  «X»'  !#• 

nerali^  %  i  ^irtlni^^ioe  ì^^  e/ipoffBioUJl'  ^l  Clftr 
davère  in.  GhicM.4^  mattili^. fiii  .n.tn^U^'giar^ 
Tìo\t  per  i  Ncjbilicoa  12Ì  Geip  ^;;pi4  Cf«^ 
6-  all'altór  ilUggjojrc^  ?♦  ^^1*' aj[tri  ,;fr  4*  llje:^ 
Cappelle  geptiluae  :  ^e  per  j  dittadtm  .^a.  $.  .: 
Geri.al  ,pw  .Cj^oè  4^.  ali!  ^I^^F  HaggiQSf  V  e.  ^ 
alle  Caj^peUó.  .g^tiliaie  w  oa  hwuMi^*  $•  .&• 
3.  4*  8»  :       i.    I       . 

3.  I  N<^)ili  pof0Oil  ornare  )a  forte  :  di  PUjMfi;.  r 
t  Aitar  mag^preVe  le  Cappella  ge%|^Uai0|^ 
e  metter  il  loro  SteaTma'MiU^  Altar^y<o  ^e^  ' 
retro»  §.  5. ..    ^     ^    ,.'...''  ,  . .  .^.  . 

4*  Ai  Cav.  di  ^  Ste£ani6  é  pei^mèiiia  l^.a«fiOC3%^ 
aione  dei  iCo^f^atrl ,  e  agi*  ilfiauiaU  gl';mulf    .^ 
militari.  J.  '6.  f .  ,  ,.   \j, 

5.  Tatti  gr, altri,  ohe ^.TO^  •on-VoJtól^'^i^ìi*^  4. 
^              tadipi  0£vpn  mc.aMf>ei^ 

ea  alla  Gh'ictfk  j.per  te  CU^à:j^Iiaf^l^i  l^nrlK. 
ti  a-  UQ*  óra  jdi  Àòlte  ^jc  aole  4^  T^fc^é  vei|^  /- 
)        to,'  e  la  Campagna  dopo  mei^^^ior^      ì^ 

6.  I:  Cadavere  li^  ^Ifò^fanno^ì;  j|([i|i^ 
Gbiesa  Pariocebiale  •  L.  SIJ*  Mar.  ifjo.  §•  In 


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cM  M^a^tocuno^o  -  sommila:  dttila'C 


téàél&m 4a"lòro  Catté(fr«Ie  ,  «TCtìlWiikta M  a. 
ifìi- 


j^  li  trriffiòTtò  ^erGads^erra^Ift  ea«a  «iU'taiw-: 

Itabcraé  mW  I»'  édiSiciòn  ddrniò^  ù  ^^ijtiii» 

dopa  il  terir  ^r>8bÌé>'l^"w>hi^pf'rora 

=viu^^'^nótté ,  e  ^à«//'^i<Vq3)si'Ip|i'è^^Qnb  la 

teAe  di  povertà-ìdérCri{3di<ii£ffte.  $;  40.  è  N. 

.l3;"iii|&-  =1^89."$;  ip.  '%;■-  -'"    •'^.'         • 

le.  n  ^v4d6  -Uóii  ^ò  esii^r  'Mi  ,"tbép  i  pf^ma, 

di  levar  il  Gadav,<9re  <^caÀ^l,CÌ  ■j^.'^dt^Vl^a 

,ii7  l-T^^mi'^^ÒBfèn  pcfyiagiteD^-^e  )rtf8s}fbf- 

"«ft  tf  Oficià  m  oi«  dlT«rM  »  iòii^  Il  ilk^iiv^d^e  n 

prtqrà   Mmpra  cop)i|rto .  i*.  ,8<  .^^$|b.^iJ^Ò.  ^e 

12.  Peri  CUda^èrjt'^  lefanà  i|à  «tta  i:ijkaL  ia 
-"^ t:^^^ /^i  eoi  là  T^rnÒQb»  'kU  tleutrb 
ìiiikOlftVp'Tei^'fl  tiiav^rtò' ]^V':&Àr  ia 
oiialtt^géè  Ara'<d^j  ghrpxt\<X  9.  Genf '^i;^90<' 
t&-  nitfl4<oétif  ai  ,&rà'.«émiip'p^y^taifi<nitQ'.col 
«ol&H3Ara(À';  é'  'IPralxdii  heeQ^fi^q«a'TBOii^ 
iftaàtìrV->Viderà4ienhiò8iÌ%iiÀrl>ra.  fCtUia^èri 


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1773.  «.  lo/L.  ^.  Creo.  I7i7yr..fi..4^  it*  W- 
;   del  1789.1.  3..       ,    \  .       ,,  ^.,   . 

jìJ^  Per  i  funerali  dei  aoo  ap9verj[^noA  sii  pQtt^ 

.    esiger  più  del  solito  della  Parr^ccbia^s   oè  le 

\  "  .Compagnie  di. Cariti  più  di  qaello  cbesì^si- 

fera  dalle^  soppresse  Compagnie  .N«  deli789w 

.  i5.  La  L..dei  i^^S- si  {^r^a^anche, oèi^^^M- 
rali  ip  forma. drEsecioie  S-.jSyM:- 
'l6.  £^  proibito  alla  Compagnia  :^e^a,tniseriCor-- 

..  d>a  di  FirpuEQ  41  tr^poriio  ^  ;^  associarne  d^i 
CadaTeri,  oeppor  col  coaseo^o  del  Paroco^dó* 
Teodosi  &re  dalla  Gompaguxa  di  Carità  della 
^  Cam  del  morto,  anche  se,  ]xl  morte  segoe  foo- 
ri  della  propria  cas^  dovendo  esse,  accorrer 
^obito.'Cu  2ft.  Ago.  1789. 
Brani  if*  I  Brcmi  per  quelli  coi  soor  permessi  (V«  il 
N.^  2.  )  son  Introiti  ai  4*  primi  gradi  Civili  • 
5-9.  L.  del  J748.         ^       .     , 

18;  Il  marito,  la  moglie,4l  palij^gao»  Is;  ma- 
trigna ,  i  figliastri  si  isonsidezàno  di  •  \^  gra* 

'^    do.  §.  io.         /     _.  ....  ,.    >    , 

19.  Per  gì  affini  si  conBÌdererà>^j[rado;,dicog|iar 
sione  che  oosti|;tusoe  1'  affinità/.  $•  p*  « 

.20.  H  BmnjO  di  1.^  gr.  non  djar^à  più  4i-.6.  me- 

,  si  ;  nei  priipi,  tee^J*  ijotoini  vesticaajiv  di  ne- 
ro in  Lana  seiusa  J>ottoni  air  sìbito».  con  scar- 
pe scampsciate ,.  velo  lungo  oeroal  l^^pppUo^ 
Spada  e  fibbie  d'acoajo  bri^nite  •  S«L)12*. 

si.  Ai,  soli  Nobili  son  permesv  le  pia^osf  ai  pa- 
ramani- §.  i3.  •;  '.^  '  ;  /      ,,, v,v   I 

22.  La  Donne  vestiranno  di  Ifa^a  .iMf%o,.Sqta 
con  velo  nero«  o. trina  sensuk  gio]e»,$;  .i4*j 

23.  Per  gì'  altri  tre.  niesi  fanno  bruno  gV  àbiti 


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'    T.nérr  di  Setà^  bòn  mid^  éello  cambnije  per  la 

.    .  Donne  ^e  véli  .bianchi ,   beadglìe ,  ìMrciaj ,  ^ 

simili  ornamenti ^/e^luso.  le  .glòje«  §^*1lSl 

i£é^..B  qaè^Èo  eòstì^uiBee  il  Brano  di  S.^^r.  olie 

■  ^lani  tre^Dwi*  $.16.*    «r   * 

25.  Per  il  3.^  grado  fa>  brunoc  gualanqoe   abito 

.nero ,  ò  di  colora ,  guarnito  di  nero  •  $•  if. 
i26.,£  per  le  Dame  anche  il  drappo  di  Seta  con 
opera ,  b  tonato, -  o  rioajfnO'  nero  y  e  dnrà  nn 
solo  mB«e .  §.  18.  r     '  7 

27.  !!•  /^S^  gv.ìè  in   libertà  dr  portare,.  k>  n^n  ' 
portare  il  Brano  porabè*  aia  leggiero ,  e  non 

.duri  pia  di. 8.  gfofói.  $*  .19^   / 

28.  Gr  Eredi  Universali  anche  fooH  del  4*^  gpc. 
.ipassou  portar  il 'brano  di  i.^^gr.^per  un  me- 

BO-.   $.    «Oi    •  ..  ,  *-V     / 

o^  £^  a  tutti  proijbitò:  abbcimar  ìm  famiglia  a 
Livrea,  o  sensa^  e  gV  "Equipaggi,  e  Carroa- 
.ze  con  jcascie  ;  7eii,.inafittì  v-.pittnte,  o  vérniie 
nera ,  o  aUri  segni  di. bruno •  :§•-  ai^*  fii&.     » 

3gl  Neppi]C>dfli''\parenti  denÉro{i  )4^  gr.  w  por* 
'  terà  bcùno'per  i  minori  di '^S«  À|ni  non  ma- 
;  rifiati  •  §>.23<;  « .  s:-        .  ^      'l         !* 

3i.,'  I  Militari  iodisfiizanno  isi  iifiiaEiaqne  -  brano       / 
portando  u»;  velò!  Jieco  al  bntoDio  daistra'jier 
«il  teq|ip6  aasegnat»  à  ciascun. grado  .   $.«.24- 

02^  Le  9^rasgr«Hsi«i»i(:alli^  L^'tde^l  X749.  si  pnni    ^Penc 

scon  con  multa  da .  Sc'a  ^Scò.    Sbudi  ?  •  quelle 

./^dla  Jiò  del.  1773^  eon.  ronlt»  di  Sbadi  2oo»'> 

e  spese  del.'FoUeÉal&^.iè  se  il  ^TVasgreiteore  ò 

:>£eolesiasticd  scfneirenderà  conto  al 'R* '.Di- 


ritto:: quelle  i  olla  L.  de'  2.  Gen.  1777*  con 
id 


0::  qut 

multa  di  Scudi  25.,  e,  arbitrio;  queste  malte 
M  dividano.  (fraUi'JiDtificatorét^ re  )o<Spedaje 


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Efts4     '"^Dtl  tTDO     ^ 

fU  S/^JL'Kmt^ ;,  A  ^ffi^W.  4ÌeUA  tìài%^  per 
t.  ,  iirfimiQio  •;Ii«..4él  .if48^  S^  US.  99. 4o#  U  del 

4«Ki.*  le  Tmgg^twtiniirilìi  N.;del  X78gt^  •£  poni* 

icoiio  a  forum  delta  Xili«*ilel  11^48.^  e  dd  if73. 

.    ^$.  &;N.4fel  ifr89^r«od. 

3(4*  I^^^  eoiieioeraii  «M- tatto  erimtiuilmente. 

i    ìNe  €ooo0Beeo  lot»  ecenoaneAlneAto  i  iVieer) 

.1  KB«>  eoU»  eolke  iìute€Ì)ìasioiie«  Im  So*  Nov. 

Dijp««.      jifSe.  5.  109. 

^^daS.'fiVe  tóltiileéito  ìsut  ifunàraU^  o  pòha^T  il 
.  ^bm^OiBèi  jttodi-pemeipi  ;  ma  è  preibtta  fkr 
di  piò  di  oi&xdiéèvegoleto  de  queste  L.  $• 
.    d5.le6.iL. 'del  1748. 

*«K.  J^^odHfCoi^.è.fffQ^     feri/Unerolf ,  e  poftor 

Bruni  potfon  farsi  teppellire  come  i   poveri 

.    /beeefaè  Aa  tAsooìtm  •  $*  zf.  V.  ^eechim. 

$£lJSrZIOMI  Saer^  «V.  F^sie .  QfueMne .  Fescan 
FUOG&Lt'e^pMi  l'BB.  .29.  lagé  ^1704.  e  & 

•  rtafetti^  AMeMìeto.Jii.oei»s]DnediF«tté8^ 
o  pro&oes  p^r  idlcrgreaiie»  per  Sfkwailii}  »  per 
jlttatt<ei4UiHlom,  o  elftpèiceoesi)  sdfto  vene 
.{pene  eeMoleteetevpiìi  quelle  dell'  ngam  ee  ere 
.cpettil»  Se-^lnicBeD  rn^tw  Ùeènaa  di  pertarla  • 
J^r  ifbfiohL»  bilo^telefiii  ee.  «e  ne  potea  aver 
liiGeQza  idèi  Xeibiinale  • 

ia«  JET  prdiiuto'aoceoéar  licenza  di  faodu  e  djpers 
eodie  per  Teste  «  G.,5.  Ago.  ifSc. . 

^  La741j9tf  Seti.  '1770.  proibì,  fiìr  /uoehi /:pet 
ÌB  emde  di  Siena  pena  ^.  iw>.  ^Catterà»  e 
•rinftrìe.  ^       •       -  '    .. 

4»  iSetio.pena  di  8cedi  io.  Gatìura»  e  mlrBitcìo 


\ 


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TUO  CAB       2^5 

i  BB.  a4.  Lag.  ifSS.  5  7.  Ago.  1756.  24.  Apr. 
1768.  e  la  N.  ^3.  Lug.  1784*  proibirono  far 
foochij  tirar  nltarellÌ3  e  sparar  armi  per 

*  acherso,  o  per  tirar  ai  Rondoni  dentro  Firen* 
se,  lungo  le  mnra,  e  a  loo.  bralccia.  dalla 
linea  di  esse,  nelle  strade  maestre  siibarba- 
ne  9  e  a  ico*  braccia  da  queste  strade  •  £^  ri- 
chkhmata  in  vigore  con  N*  3o.  Gin.  1814.  >  e 
si  osserva  per  la  Giltà',  e  adiacenze  corno  per 
gì'  altri  Lnoghi  si  osservano  i  BB.  del  1764. 
e  del  1768.  suddr  richiamati .  in  osservanza 
con  N.  ao.  Qtt.  1792. 

FURTI:  Forco  in  occasion  d'  inceodio,  e  rovi- 
na e  compatori  dolosi  di  robe  rubate  in  tali 
eiroostanae .  B.  27.  Fèb.  i66ì. 

<2.  Furti  a  danno  della  R.  Corte .  B.  19.  Feb« 
1618. 

3.  Furti  in' generale  j  e  in  partieolare  ede'  com* 
plici,  e  roba  ruluita*.  L.'9.  Sett.  1681.  OO. 
i5.  Gen.  1744.  §.  i3.  e  segg. 

4*  Furto  domestico  G.  ,18.  Mar.  1747*  che  ne 
didiiarareo  il  manifattore  che  roba  nella  ca- 
sa, o  bottega  doye' lavora  a  mercéde. 

5.  Fnrti  semidei  L.  3c:  Nov.  1786.  $•  74.  L. 
4a*  3o.  Ago.  17951  $.  19. 

6.  Forti  qualificati  e  con  recidiva  L.  del  1786* 
$.  75.   L.  del  1795.   §.    19.  (  V.  la  Nota  a 

'  P^*  9*  )  ^*  Ahigeata  •  'Arresti .  Borsàjoli  • 
Peculato.  Rapina  •  Rivenditori  •  Ròba  rubata  • 
Sacrilegio.  SteUionato.  7 ruffe.  Vagabondi. 


G 


ABELLA  de'  Contratti  :  fn  istituita  secon-    pa^e 
'    do  V  ammirato  nel  i3i6.  Storie* 

%*  JBra  regolata  principalmento  dal  suo  statu- 

Tom.  L  P 


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««fi       &A9  GAI 

to  d<^'  29.  Aprila  t566^  pcuitewate  im.  m<K 

A  AUq  atQtqtQ  fi^mo  seguito  ;  il,  S  X*  Cào|aa 
|566.  U  D.  :ii.  Feb.  liS^z.  U  B^  28..  Feti.. 
1^86,  >  e  il  Q.  19*  Sect^  ]532«  itiUaeogiiuiiQr 
qe  della  nollità  degl'  atti  gab^uiiìi  ^ 

4.  La  P.  4.  Ago  i6ji7,.  coiWir^c^  In  g^Ua^.  dei 
Genti  9  e  vìtalÌ9J[  • 

5«  Il  Rt  20*  Qtt*  i6i!6l^  tratti^  4elU  wUitii  d^ 
Ctantcatti  per  noii  pagata  gallila  • 

6.  Vi  è  purè,  r  Q»  3ii.  Qtt.  11664,  da  easeirfAm 
dai  Notari  sulla  gabbia  AtgV  atti . 

7.  Il  a  ^.  Feb.  1664.  sulla  ^À60/2a  dcll^  Dod 
Coiidisiooikt^  • 

$.  B.  Q.  Ago«  1670.  e]ie  rìdooe  %.  menuvrii^  va^ 

rie  IJ^à  e^  QQ.  svila  gubeUt^  ^ 
9.  La  P.  2;^,  Ago.  If  l5.  che  diminaì  k|paM/4 

de'  CepsJ, 
lev  La  P«  17:  Kag.   1719«  die.  4ifl3ÌJ9ol  <p^U^ 

delle  permatn*. 
Ji.  La  P,  1.  Ott  )735a  sQlIa^ro&ci/^de  Cwii 
.  e  permute  • 
)2i  II  B.  del  )74d«  senaa  giorao  snlla  gaUlh 

dell*  aggiudicas^oni  * 

13.  Gr  OO-  2.  Die.  1746.  die  prèibtrono  per 
Cìaosa  della  gabella  di  diaporce  pei  \^^ 
Cledole,  e  biglietti  V..  iWari^ 

14.  IIB.  8.  :Feb.  irM^.  sogroUbXigK}  da^Nourì 
sottoposti  air  q^ia  del&  gjolheUa  à\  Pìstoja. 

15.  Il  M.  !(9,Xìic.,i768^  che  esentò  dalU#akI; 
/a  le  Doti  non  $qperiori  ^  Scudi  3oc!«  fali^  1' 
obbligo  di  dei^uQsiarle,  e  ridusse  al  2«  per  V)a« 
la  gabrtllt^  det  Censi  e  permute  éichiaEaixlQ 
che  sopr^  9  coqgnagli  ia  coutaute  ti  dovicU* 
come  per  la  compra  ^  e  Teódila* 


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iS*  Le  IL  Ai  Giiifldicaati ,  e  Miniatrì  per  V  eia* 
ooziooe  di  d.  M.  de'  5.  Peb.  1770. 

17.  La  L.  3c>  Agp^  ^779*  ^Ue  rese  esenti  i  lasciti 
a  favore  di  persone  ppvere  ^  e  le  donazioni 
qbaìido  gì'  Qiii ,  e  V  altre  doq  superatanó  Son- 
di ^qok  ia  capitale,  o  Soadi  &  il  Mese,  e  le 
coadoaai^ioni  di  debito  fatte  <4  debitore  pò-' 
vera ,  o  al  Colono  • 

18.  n  B..  i5k  Qtt.  177SK  <i^^  ordinò  doversi  nqa 
sola  gabella  per  le  Doti  promesse  in  Gontan* 
ti  )  ^  pagate  in  stabili  •     . 

35^.  I^L<  IO.  Qttt  ifSio*  coQtenente  varie  ordì* 
naa,  moderatrici  della  gabella  in  diveri  casi  « 

QQ.  Le  NN*  1,7.  Mag;  e  29.  Ago.  i7&i ,  che 
aboliacono  la  gtAeu^  nella  Harem  ma  Pisana» 
a  Volterrana  9  e  nei  CSomoai  di  Lajatico»  e 
Pomaja*  ' 

ai.  La  N«  «5.  Sett^  1782..  che  volle  cbe  per  lii 
geA^lla  di  affiranoaziòne  di  Livello,  odi  com- 
pra di  Beni  affittati  a  tempo  lòngo ,  si  defal- 
casse^ quella  della  caQoas^iione.  tiveUaria  1  o 
dell' affitto  « 

S2.  La  N«  ^•l^ue:^  178$  cb^e  <^ent%,  dalla  gabelle 
var|  Paesi  della  maren^ma  Volterrana* 

93%  M  C  i6t  Sett.  :il7j)3«  cbe  ordinò  9^  Ciancel- 
lieri  dì  rimettere  alla  Camera  delle  Goni  unità 
o^ni  tre  mesi,  perchè  là  jiassassero  all'uffizio 
delie  ^0^2/4  9  ima  Kota^  delle  volture  fatte 
nel  trimestre  ^ 

34«  La  N*  9.  Nov^  1793<  iplP  intcrpetraaione 
dell'  esenzioni  di  certi  Paesi  • 

s5.  I  apL  5(3.  Hagg.  178&,  e  i^Sett.  1787.  e 
N«  a§.  Ago.  1794*  che  esentano  dalla  gab^ 
h  altri  Piiesi  ^  e  Gomumtà  • 


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1^    .  


228        CAB  GAB 

^5.  La  N.  Q<i.  Ago.  1797.  sulle   detrauoni  da 
:    farsi  sulla  stima  àé"  fondi,  legati^,  donati,  o 

Ereditati* 
27'  Xa  N.  18.  Òtt.  i8o3*  sopra  i  debitori,  ar- 
retrati,- e  suUe  Penali. 
2$.  La  N,  8.  Nov.  i8o3.  sopra  il  defalco  degl* 
«    /)neri  nella  liquidazione  delle  successioni,  le- 
gati ,  e.  donazioni  •  ' 
29.  Il  D.  del  1806.  (  senza  giorno)  che  ordinò^, 
che  nei  Decreti  d'  approvazione  di  liberazio- 
ne di  Fondi  si  ingiungesse   agr  acquirenti  V 
obbligo  di  denunziarli  in  g^oieZ/a  nel  termine 
statutario. 
l^s'ifiU-  3o«  Ora   la  L.  Zo.  Die.  l8l4*  ba  sostituito  alP  . 
genur"     '^wtica  gabella  s  che  quantunque  gravosisàofìa 
nei  casi  in  cui  avea  luogo,  non  portava  una 
*  cospicua  risorsa  allo  stato,  una  Tassa  di  Re- 
gistro degP  atti,  e  nuovtL  gabella  delle  con^ 
trattazioni.   Alla  L.    è  unita  la  Tarifia   dei 
diritti. 

31.  La  N*.  de'  27.6en.  l8i5.  b&  dioKiarato  che 
il  patto  apposto  neilc^  scrìtte  di  dover  la  ga- 
bella  posare  a  carico  di  quello  dei  conCraken- 

.  ri,  che  col  fatto  proprio  desse,  luogo  a  de- 
nunziarle, è  nullo;  ma  non  rende  nullo  T  atto-. 

32.  La  G.  20;  Feb.  l8i5.  ha  esteso  alle  malle- 
vadorìe che  si  danno  dagl'  Eccresiastici  per 
la  conservazione  dei  FoncK  dei  loro  ben^s), 
r  esenzione  ài  gabella  concessa  dall'  Art.  9. 
N.o^  6.  Tit.  dei  diritti  proporzionali  della  sud-* 
detta  L.  de  3o.  Die.  l8i4« 

'33.  Finalmente  le  IL  de'  21.  Feb.  l8r5.  hanno 
regolato  il  personale  degl'  Impiegati  di  «jue^ 
sta  Amministrazioileji  e  ì  loro  obblighi^  ed 
Esercizio . 


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GAI  CEN        239 

GAtOLB  Gomaiiità  :  Bao  Regol.  portic.  de'  nZ. 

Mag.  17^4. 
i2.  GoDBegaa  di  decima  N.  24-  Nov.  1781. 
6ALEATA  Gomonità  «  Regoi.  partic.  22.  Ago. 

1775. 
GALLERIA.  V.  Pietro  dure  . 
GALLUZZO:  Gomuoifcà.  Regol.  pertic.  de' 23. 

M^g-  1774- 
a.  Consegna  di  decima  N.  18»  Sett.  ifSl. 

GELSI:  due  BB.  de'  27.  Lug.  1576.,  ed'  ni- 
tro  de'  29.  Iffag.  i655»  ne  incoraggirono  la 
piaatasuooe,  e  fitabilìrono  diverse  regole  per 
coaservarli,  brucarli ^  e  potarli ,  e  per  le.com»^ 
pre  della  fòglia. 

d»  II  B.  de  3o.  Apr.  1597.  impose  pena  di  Sca- 
di IO.  e  tratti  cine  di  fune  per  i  danneggia- 
menti ai  Gelsi ,  e  per  i  fìirti  di  foglia ,  e  que- 
ste pene  si  aamentavano  in  caso  di  recidiva» 

Z:  Il  Bf  del  1.  Apr.  1716.  rinnuov.  li  2.  Giù. 
IfSg.  proibì  per  la  conservazione  dei  Gelsi, 
di  far  bozzoli  di  Seta  di  tre  volte ,  sotto  pe- 
na della  perdita  9  Scudi  a5.  è  tratti  due  di 
fané  • 

G£N£RI  Fmnienlarj  :  L'  antiche  LL.  non  solo 
ne  proibivan  1*  estrazione ,  ma  ne  asso^^ettà-  ^^^^^ 
Taoo  anche  il  Commercio  interno  a  mille  re- 
cinzioni, e  limitazioni,  e  spesso  venivan  as- 
ttgoati  i. prezzi  ai  diversi  generi  •  Son  da  ver 
dersi  sopra  di  ciò  gli  statuti  di  Grascia  de' 4* 
l[ar.  1579.  e  la  L.  3ow  Log.  1667. 

12.  Il  B.  at.  Ago.  172Ó.  proibì  le  contrattazio* 
oì  de'gra'nidi  cattiva  qualità  sotto  pena  della 
perdita ,  e  di  Scudi  2.  per  Sacco . 

"3.  La  prima  1j.  Annonaria  de'  18.    Sett.   I767:.  . 


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à3o       GBN  dfiN 

abolì  la  Tassa  del  segno  del    pan  VUì&té| 

quella  Bulle .  fai^iue ,  e  pàsttimi,   quella  d>)li& 

Eoliàs&a  eopra  il  paikè ,  farme  ec*  dte*  femi  pub* 
liei  ^  e  le  priv>itiVe  dei  piiovttittiatj'  di  toi  ^ 
è  d'  oga' altro  forno;  pi^rnieBsea  tutti Feter- 
thio  dei  mestiero  di  fornajo  con  eerte  nugo- 
le l 'e  d^etermiuò  le  diverse  upemh  di  pati  ve* 
nate  iche  doveansi  labbricare,  il  péso  ed  il 
prefe2o  9  che  era  arbitràrio  peir  il  ^lo  pan  à- 
nei  proibì  il ^ pane  di  biade»  b  meséolO)  e 
tassò  te  pene  per  le  diverse  contlraVVeDaioni  « 

'4*  L'  Art.  15.  dicbiai^a  chd  niukio  può  im  piedi' 
tB  il  tras^rto  del  pane  da  un  patos!)  àli^  altro  j 
e  la  vendita  ^ 

6.  ti  ì6.  permette  a  tutti  coittpirar  grantsebìa* 
àéy  cohservarli  9  e  tenerli  in  itiagaaziìio  a  be* 
neplaeitò. 

6.  1  seggi  Art  Regolavano  1^  e^tràisioée  Sài  gf a- 

'  ni ,  che  ùoa  si  permetteva  sen^a  V  autorità 
del  Governo^  e  secondo  i  predai  dì  questi 
neir  Interno  >  V  Introduzione  dèi  grati*  £été* 
ri,  e  il  tratisitio*  L'  Ajrt  124^  concesse  I^dstrar 
sione  illimitata  dei  grani ,  e  biade  alla  PitH 
viacia  Inferiore  « 

f*  L^Art.  fì5.  e  segg«  detérminarOliO  le  ptùé 
per  gr  estrattori,  6  furon  poi  iùt^lrpettati 
Colla  C/20.  Peb.  t7f6. 

8.  L^  Art*  41. 42.  eoncernevaìio  relttmti  ^iOrar 
séieti  che  invigilavano  al  fegolattiento ,  e  ap^ 
provvisiona  mento  de^  Mercati  (i)  V*  CoJ^tn^ 
nità ,  Kr."*  78. 

■ r  ■    ■ ■  ■■  ■■ .  ■  ■■■■■ 

(i)  Vi  son  aonesi  i  tlegol.' ]>artio.  per  Fireoae^f 
liirornò  »  Fisa  «  Siena  ,  e  l^istoja  • 


.d^byGoog^le 


9.  ÌA  )^.  i4^  Kàf .  Ì768.  proibì  far  li  doQiak 
tte^  èodtràtti  de'  jgrè/ieri  »éaà&  liScékiia  d^U^Ab- 
boillkaiisa  ìotlo  VaHe  pMd^  is  ton  vaì^id  i^ego» 
Id  per  quei  ohe  avean  tal  licenza -• 

io*  Xia  L.  àg.  Ott^  1^8»  ^ppte^Ét  Varj  -  pro- 
risati,  e  Appalti  sopra  i  -generi  frumeiitìrt*)  » 
Gami,  Olio  tfto.è,^  ixAlsb  Var)  altri  vinisoli  ia 
^tieMe  contt-Àttidkiòhi  » 

il.  Per  P  J^flMbàione  di  de  LL»  e  00*  faro^ 
pubUiòate  delle  lì.  ai  Gididioehtì ,  é  Ora- 
leiéri  sotto  di  3dl.  Ott^  i^68.  é  nel  i'ffi.wtùf- 
te'jgioriiòi 

i!^«  Le  pfime  iboateìigoJii^oli^nto  appresso  di  .no* 
fatile  :  Nitmo  è  ìoriaèo  a  véndere  i  siioì  gè'- 
he  ti  al  fliercatoi  Uè  Hetmetto  a  tnaodarvéne  * 
i  &.  6. 

t&  t  predai  soU  ^éthpté  ìiÌKOti  ì  La  jola  conoot* 
MfiM  U  fissa.  §47". 

14^  La  eircolaaioae  dei  '^rani  dev^  èsiéì^ .  prOr 
tétta  .$^8. 

l5.  fiTiatì^Ierà  che  le  itti^niré  ^  e  i  pesi  siati  giu- 
sti j  e  looiiiti  del  segno  •  $«  9« 

t6.  KoU  iBomparendo  al  Mercato  granò  a  feufH- 
cienza  per  1^  approwisicoainénto  del  paese  il 
Crioàdìiienié  ne  darà  parte  al  Governo  »  e  in- 
tanto si  asterrà  di»  ^oalunqike  misura  violen- 
ta »  $•  20. 

«f«  I  Oraseieri  invigileranno  òhe  tioii   manchi 

'  il  -pane  nel  paese  &cendovene  portare  da  al- 
tfd^a^  fiupendo  apsìr  imovi  forni  ec«  $.  vì4*  (  1  ) 

'  ( T.)  JSecondo .queite  IL.  aasistevAn  .al  ^ Hercato  il 
Citusdicente  9  il  Gsttcellìere  »  e  i  Grascieri  .  ^  Quel- 
le .eeflùnoiaya^ol  saeno  della  jCampanella   dopo  jl 


«-  - 


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.   slS2       GEN  '  GEN 

18.  Il  M.  23.  Mag.  177C*  8oppr<M«e  in  Fitetii^ 
la  privativa  del  pan  fine.        .    '      - 

19.  Il  M.  6.  Gio.  i7fo.  abolì  leTarifTedel  pe- 
sa del  pane  atabilite  dalla  L.  del  1767.  e  per* 
messe  ai  Foraaj  farlo  come  voleMero' salva  la 
buona  qualità.  . 

2c.  Ln  G.  iS*  Ago.  1772.  dando  nuove  IL  ai 
Giusdicenti  per  la  Carestìa  di  quell'  anno 
raccomandò  loro  di  non  viucolaare  i  pressi  1 
ne  la  libertà  delle  contrattazioni ,  e  tt^sporti  • 
Parimente  la  L.  g.  Gen.  i8oc.  per  la  Gare- 
ètìa  d' allora  dichiarò  che  V  urtare  con  colpi 
d^  autoritdi  arbitraria  contro  i  pressi  ec^sd- 
vi  dei  generi  di  necessità  potea  produrre  no 
male  maggiore ,  quello  cioè  di  far  mancare  il 
genere  e  perciò  consigliò  in  vece  diiuHinuare 
ai  riechi  che  mandassero  le  derrate  al  mércàc* 
to,  di  fare  che  essi  e  le  Comunità  aprissero 
dei  lavori  per  i  Poveri  5  d'-  istituire  dei  Forai 
normali  per  conto  delle  Gomunitc^  ec. 

21.  Così  le  ce.  5.  Gin.  e  21.  Nov:  i8l5.  di« 
chiarano  che  i  Giusdicenti  devon  limitar  la 
loro  ispezione  alla  sàinbrità  dei  generi^  e  alF 
esattezza  dei  pesi,  e  misure  lasciando  del  re- 
sto .libero  il  corso  alla  cbnoorreosaie  alle  spe- 
colazioni  private .  V.  Ficari . 

22.  La  L.  i/p  Geo.  1783.  prescrisse  la  denun* 
aia  dei  ^e/zeri guasti»  e  incapaci  di  se^vire^ 
vitto  Umano  che  s'  introducessero  di  sopra 
mare ,  con  varie  altre  cautele  e  pène  relati- 
ve pei'chè  non  venissero  panissati. 


qiuile  puteuii  conipVaio  quei  ^oli  che  conipravano 
per  lórb  nso  5  al  iTecundo  snonofotcvano  eotnpvasa 
ancho  §  Trecconi  ;      • 


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t2.  Il  M.  8.  Gid.  1790.  proibì  rettrasione  dei 
gcani)  Biade 5  Olio^  e  Farine:  i  MA.  de'  12* 
«  17»  Gie*  1790.  0Qiri8tef8o  oggeUt»  permea- 
aero  Ipedirjie  a  Livorno  pqroliè  non  •'  eatra- 
esMTFo*  U  M.  d7«  Die»  1790.  revoeò  U  proibì- 
aioae  d'  astrarre >  e  riioeseeil  li1>ero  oonimer- 
ciò»  Pr^cedeotemente  il  M •  d^gP  il*  Gin. del 
med.  anno  1790*  ^,v.ea  ordinato  alle  Go(nooi-i 
tà'di  taiiare  i  prosai  del  pan  renale  ^  e  Olio 
aofHra  tpiaì  dei  Meiy^i^ti ,  e  di  ^tebilire  dei  For- 
ni Normali .  Adesiva  a  qneat'  ultimo  li.  ed 
,  esplica  tori»  di  ei•o^è  la  G»'  i5*  Gin.  1790*  che 
fìra  le  altra  cote  volle  che  il  pan  venale  tro- 
vato per  periaia.  difettoso,  «ji  distribuisse  ai  po- 
veri» e  si  aospeadesse  il  Fornaio  dal  soaEser- 
eiaio  aaJLvo.  ii  processarlo  se  il  caso  meritov» 
maggior  pena*  / 

8/u  In  aegnito  la  X.  9*  Ott.  1792.  proibì  T  e*  |^<^- 
.itraaione  de'  grani-,  biade  1  castagne,  ,e  legu- 
x\i  ftesdii,  ojeccfai^e  loro  &rine,  e  Tacco- 
st\rsi  con  detti  generi  a  tre  miglia  dal  Con** 
'  fiox'  salvo  che  per  gF,  abitanti  in  d»  spaaio 
coli\  licenza  delGiosdioente  che  limitasse  il 
lem^o  del  trasporto,  sotto  pena^  -essendo  tro? 
Tati  ^ttfea  di  essa  di  perdita  del  genere ,  be- 
atie,  e  vettnte,  e  anche  .secondo  il  caso  del 
Gonfino  a  Grosseto*  §.  1.  ;2.  3.  4* 

fi5»  L'Art.  5»  dichiara  bastar. per  1&  prova l'at:? 
tastato  degf' Esecutori  ^  i  qoali  essendo  trova- 
to falso  devon  punirsi  con  io.  anni  di  Lavori 

*  pubblici  ;  e  fissa  il  reparto  delle  Goofische  per 
una  metà  fra^il'  delatore  se  vi  è,  e  per  r al- 
trui metà  allo  Spedai  de'  malati  viciniore  al 

"^  Luogo  dell' arresto^ 


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flg*  Il  §.  6.  regolò  le  Ga\itl^Iè  ^r  l' iatonii  «ii?« 

*  «olaiionè  p6r   l^errà,  e  per  Maré^  ed  il  f « 

oompreÉé  lii  Città  di  lAvorm  ^^tMito  ^'gl^  tt-- 

-  fetei  delbi  iNraé.  L»  nel  ^ei^iito^ìtt  rionito  ^ 
eo8Ì  ^hè'i^r^^rf  potessero  in  etàii  iatrodargi 
sento  )g;iLÌ>ellài  lai'  Art'  ^  trattò  tiellé  «p6di>- 
ìAòfA  A4)aella  Città  pé^  Mate  ^  e'péir  Àrtie  (  i  ) 

df4  L'  Artb  i^.  peoiU  f  «Bla^aaidn  per  laal^del' 
le  Vettovaglie  tiost^àli ,  e  deir^^eatelv  tona  t^lta 
introdotte  ^  fnor^hè  pe^  i  baéliìnelttif  aneerati 
a  Livorno  )  con  licenn&a  del  GovtBiniatore,  e 
fire^rifisé  il  ittodo  d^  éitrairrè^  ìftt  l^erra,  e 
per  Mare,  il  bisbottò,  e  paiMiliii  aotto  tiéiia 
ai  tfnegt^  ultima  parte  di  J^.  -  ù*  -\m^  di- 
visìbile fra  it  fì«^)iiet«  )  e  f  1^  £s«H9iitori .  ' 

dSk  1j^  Ak*t.  ìCé  Volle  erbe  si  preéd^se  il  tìiani- 
^estò  della  Dogana  per  éstraìr  grani  onde  fiu"- 
li  mattinare  ditte  i  Confitti  %%  si  rJfportM»»ro  la 
farine  pena  Seodi  1«  per  8ta)0  5  div^bilè  fra 
gr  tiseea%ori  ehe  Anno  T  arredai  e  il  Doga- 
nie^  delia  Dogana  per  ètd  do^eana  Hentra- 
re  ì  e  ìà  stesso  per  i  ibrestierf  ebe  portàMiro 
grahi  èeé  a  niacinate  iii  l'osoaaa^ 

ùg.  L^  Arti  Uà  dicbiarò  cbe  il  GòVMiib  avr^l^ 
be  aeeordata  odeorre&dola  trà<7ta  dei  Granii 

-  e  Biade  ai  Possidenti  partfeolari  j  speeielttien? 
te  della  I^ovioeia  Inu»riore« 

<k>.  Il  1^.  e  segg.  permaiseto  1*  i«t«cidiiisoìie^ 
ed  estraaipoe  delle  vettovaglie  éattire  )  ieaaa 

(i  )  Per  r  eseusióa  di  qaerti  ttoe  Art.  eravi  la  N. 
i8.  Oit  179S.  jS*  1*  se.  8i  44  6.  e  7-  Iia  Bf.  lio.  Gen, 
1769.  avea  regóUta  la  gabella  de^  grani  s  «  ^i*d^ 
cbe  si  portavan  a  liivorno . 


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èxAjiMvt'le  cautele  quivi  preicritta  t)eriitir 
pediró  elle  tervisaero  di  prcf tetto  all^Aitrasio- 
Ile  dellb  tooitràli  •  (  l  ) 
^ié  L'Arte  ìf.  proibì  provViiadattiéiit»  Tettn^ 
iiolie  deir  olio  nostrale,  «ego  «odo,  atrutto^ 
b  in  Candele  ;  e  lo  steiM)  Art*  ed  il  wegk  ap- 
t>Iicarono  alia  circolaftione  di  qu^ti  generi  i 
per  Te^rA,  é  per  Ittate,  ìntirttdainotie  iA  Li- 
vorno^ ed  leatfaBieae,  l6  diépoaiaioni^èiepe* 
ne  prescritte  per  i  generi  frutnentar)  «  Ia  N. 
19.  Ottk  i^9à»  volle  che  per  là  tircolaliòne 
deir  Dlio  per  iàliari),  sì  jprèhdeise  1&  HceoBA 
del  idioadicebte^  é  il  ittanlfeste  delk  H^gfir 
ila  d' egresso  ^  sotto  péna  aon  i^niparendo  nel 
temUoe  assegnato  alla  Bogaiia  d'  ingi^àiodi 
•  Sciidì  Sé  per  Barile  pet  1'  Oliò^  oltre  la  ga<> 
l>ella  tolehdo  introdnrlo  ^  e  per  il  Seg;o  la  M- 
^  Ila  delle  tiL»  doganali  essendo  ptesentato  nio^ 
ri  dtf  teftmné,  e  della  g^ibella  6tnpla  d^  è»- 
itraaioilè  taoii  eoRlpttrando  altfittetitH  quali 

gv»  applicò  ai  Revìsofi  delle  DogaAi)»  La 
\  de^  6.  Feb.  ifsfi.  ^He  cbe  i  trasporti  di 
Sego  noitMle,  dall'  interno  VeiM  il  mhIim 
4i  r^lsssefo  a  forma  delle  LU  ^dgatiall  iK>t« 
td  le  pene  di  esse  ;  V  Art*  16.  della  Hm  i^, 
Ott  ì;f9ì2.  permesse  estrar  per  mare  il  Seg6 
elle  si  gfiifttifioasse  coi  recapiia  doganali  di 
^  |>rovmieifaa  estéfa;  «  U,  N.  sisi«  Ott.  1793. 
trollé  che  V  dstraaioni  ^  Sego  noattale  si  pn« 
•iiiÉsero  eolie  pene  prescritte  dalle  IXi«  doga^ 

(1)  In  esecuzione  di  <iuést*  Artiooli  fu  pubblic«« 
r-  io  un  Regol.  con  N.  19,  Ott.  1792.   ampliato  eoa 
If.  4-'Magg.  X793, 


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fì36       GEN      /  GBIf 

nali  i)er  V  estraasiòne  delle  Guòja»  e  Pelli  »  e 
che  il  tranaito  fosse  soggetto  alle  stesse  cau- 
tele . 

Z2'  L"  Art.  19*  della  pred.  L*  Geo.  de^9«  Ott» 
.  1792*  dichiarò  che  il  Governo  avrebbe  per- 
messa r  estraBÌone  dell'  Olio  »  e  S^o  per  i)p 
provvisionare  i  Sastimeùti  ancorati  a  Livor* 
no*  Il  ao.  applicò  alle  Ulive  chp  si  manda* 
vano  a  macinar  fuori  di  stato.,  le  cautele  pre* 
scritte  nello  stesso  caso  per  i  Grani  i  pena 
Scodi  1*  per  sacco  d*  tTlhre  »  e  salve  le  pene 
delle  LL.  doganali  per  le  contravvensioni  ad 
esse.  L'Art.  21.  tenne  fermi  gP  antichi  Or- 
dini per  r  introduaione ,  estrazione  ».  e  traiisi'* 
to  deir  Olio  forestièro* 

23.  Le  NN.  19^  Ott.  179^  $.  14.  e  de'  12*  Ott* 
1793^  $•  8.  vollero  che  per  V  estraaioné  de^ 
generi  nostrali  si  procedesse  per  inqnisuBÌonet 
e  che  vi  fosse  la  pena  di  JÉ^.  7.  pw  sta|o  di* 
visibile  fra  il  notificatore,  e  lo  Spedale  degP 
Infermi  più  vicino  al  Tribunale  che  pronon- 
eiosse  la  sentenza.  E  la  N«  27.  Luglio  1793. 
dichiarò  che  le  trasgressioni  alle  LL.  Anno- 
narie non  sono  prescritte  che  dopo  cinqne 
Anni^  confermando  che  si  può  procedere  per 
ìm(aisiaione  • 

24*  La  G.  22.  Nov.  1792*  permesse  ai  Toscani 
estrar  Gri^ni,  e  Biade  per  sementare  i  loro 
Terreni  posti,  ial  di  là  dei  Confini  • 

35.  Le  ce.  20.  Ott.  1794.  4.  Feb.  1793.  e  jig^ 
Log.  1794*  vollero  che  le  licenze   dei  'Gia- 
centi si  dessero  sempre  gratis^  e  ne  tenesse- 
ro registro^  £  che  glV  abitanti  presso  il  Coi»-  * 
fine  non  si  molestaséerd  per  trasporti  di  gn^ 


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■OEN  GBN     -  tt^r  ^ 

ni  >  e  fame  aenia  licensA  in  diéCTeta  quanti** 
tà  proporzionata  al  lor»  cousumo  •  L' al trar  G. 
5.  Mar.  Ifg2.  ordinò  ai  Giuadiceiiti  di  non 
dar  le  iicenoe  ohe  a  persone  cognite,  e  inca- 
paci d'  abitarne,  cfon  esprimervi  le  quantità 
da  non  eccedere  i  bisogni  delle  famiglie ,  e 
permettere  occorrendo  il  trasporto  ia  più 
volte . 

26.  IhM.  3o.  Ott.  1791.  creò  ì  Grascieri^  e  Pro* 

)  Bidenti  delle    Vettovaglie ,   ne   determinò  le 

funaioni,  e  reparti  i  distretti*  Le  IL  hi  me- 

desimi  furono  approv.  li  23.  Feb.  1793.  (  1  ) 

V.  Mercati . 

37^  La  L.  6.  Mar.  1793.  pl^ibi  P  estrazione^  del 
Biscotto ,  e  Pastnmi  pena  la  perdita  di  essi , 
Bestie  9  vetture ,  ec.  salva  a  chi  provava  eoa 
recapiti  di  dogava  di  avere  introdotto  grano 
estero,  la  fkcoltà  di  estrar  per  ogni  sacco  & 
45o.  Biscotto ,  o  100.  di  Pastnmi ,  e  salve  le 
modiche  estrazioni  per  i  bastimenti  di  Li* 
vomo  •  (  2  ) 

38.  Il  H.  ^*  ^^^  ^794-  proibì  r  incerta,  o 
compra  fuor  che  per  uso  proprio  dei  generi 
fhinientar j ,  e  farine ,  meno  che  nei  modi  da 
Esso  prescritti,  sotto  varie  peae. 


J  1)  La   C.  24.  Dio.  1798.  concerneva  V  elezione  ' 
dei  (rrascieri  ;  Quella  de'  'i5.  Ago  1794.  le  spese  d' 
ogni  presidenza  di  Vettovaglie  .  « 

(  2  )  La  G.  16.  Sett.  1793.  cui  si  riferiscono  quel- 
le de*  18.  e  22,  Lug.  1794.  invitò  i  Conventi ,  e  Coc- 
pi  morali  a  vendere  a  minuto  le  loro  Grasce  in 
natone  a  panissata . 


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a4o       CUT  GTO 

Parte    GIUDICI  :  Statoti  del?  Arte  4e'  Ginàici ,  e  N<v- 
Scohca      ^^i^  de*  3ò.  Mag.  1566.  (in  Latino) ^  e  L. 

Zoé  Geo.  i56i. 
lucili-  9.  Per   esser  ammessi  agi'  ImpiegH  di  GìimI^ 
"^^  '    -    catura  bisogna  provare  d*  esser  Toècano  (  1  )  > 
liaareato  beli'   Università  di  Pisa ,  o  di  Sie- 
na per  qaei  del   Senese  »  e   d'  aver  dopo  il 

'  Dottorato  studiato  per  6.  anni  Giorisprudea- 
sa  Gvile ,  e  Criminale  in  Firenie  presto  un 
Auditore  ^o  Gindice»  o  Avvocato  esercente , 
e  di  Credito,  h.  io.  Lug.  ifji*  §•  i3- 

3.  Son  dispensati  da  qoestf  ultima  ]^va  i  Let- 
tori delle  due  Università  che  per  qoattr*  an- 
ni  liaUno  professato  la  ginrisprodensa  $•  l4*^ 

4*  Con  tali  prove  il  Candidato  si  sottopone  alT 
esame  avanti  la  Pratica  sopra  le  Gai»e  che 

'    avrà  difese,  e  le  opere   che  avrà  scritte,  e 
flGf)>ra  pnnti  di  Ginrisprudenaa  Civile /e  Cri- 
(  *    minale:  trOvàto  capate  ottiene  il  Decreto  d* 
abilitaaione •  $•  i5.  (a) 

6.  Con  esso  si  presenterà  alla  Consulta  9  che 
presa  informaiione  sulla  soa  probità»  e  pra- 
densa  lo  fiu-à  descrivere  nelle  Liste  di  gi^* 
catura.  §•  16. 

6.  Le  Liste  son  -dì  doe  specie:  ana  per  gì'  of- 

'  ■■■Il  I       I       .  I  L  II  I  " 

(  1)  Si  prova  colla  fedo  di  nascita .  !!•  5.  Aprile 

177?- 

(  2  ^  Ora  V  esame  in  materia  Civile  e  avanti  tre 
Consiglieri  del  Consilio  di  Giustiaia  :  qs^Uo  ip 
criminale  avanti.treAurlitori.  della  Ruota  Crimi- 
nale .  Il  Presidente  del  B.  Gov.  pnò  esaminare  epi 
pare  i  Candidati  come  pnre  quelli  '  per  i  P^/  *** 
Giudicatura  minore  »  e  Notariati  Civili  9  e  Cfrimiav 
li.  IL  18.  Feb.  1789. 


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*"     GtD  GIÙ       841 

fic)  iniaoti,  una  per  i  maggiori  :  Qcii  $i  pas* 
sa  a  questa  ehe  dopo  aver  per  tre  anni  eser- 
citati gì'  oAc)  minori  dì  giudicatura  9  ed  «esser 
stato  assoluto  nel  Sindacato  •  I  descritti  nella 
littm  degT  nflicj  maggiori  sono  abili  ai  mag- 

'  glori ,  e  ai  minori .  $•  17.  e  L«  3o.  Settemb* 

•    1772.  §.  19-  20. 

7.  Tatti  i  Giudici  de"  Tribunali  foranei  sì  prea- 
deraaiM)  da  queste  Liste.  L.  del  177T.§«  18. 

8.  Per  gr  Impicci  di  giudic*xtura  dei  Senese 
si  esigono  gli  stessi  requisiti  prescritti  dalla 
L.  del  1771.  per  fl  Fiorentino ,  ma  gli  studj  » 

•e  praticke  poèson  farri  in  Siena.  L.  io.  Sete. 
1773.  5.  7.  8. '9.  io. 

9é  Atiche  questi  uAicj  del  Seneto  son  divisi  in 
maggiori  5  e  minori:  i  minori  son  quei  che 
hanno  giarisdiuon  Qvile,  e  mista,  ina  non 
Criminale,  e. per  questi  basta  T  abilitazione 
in  matèria  Civile  con  soli  tre  anni  di  prati* 
ciie  dopo  il  Dottorato:  gì*  abili  ai  maggiori 
io  Bono  qui  pure  anche  ai  minori,  e  i  descrit- 
ti nelle  LiiM^  dù*  Giudici  lo  sono  anche  dgV 
nfficj  Notariali.  Dai  minori  ai  maggiori  si 
passa  dopo  tre  anni  d'  esercizio  de*  primi, 
dietro  esame  in  Crimiitele ,  previa  la  giusti- 
£caaione  d^  aver  per  tre  anni  studiata  la  gin- 
risprudenaa  Criminal»  Teorico- Pratica .  $•  1 U 
la.  i3.  19. 

le.  Ninno  può  euer  Giudice  in  Cause  io  èui  è  Ecsrci- 
Atato  arbitro 3  (  V.  Arbitri)  consulente,  o  di-    ****-' 
fensore ,  o  in  cui  abbia  interesse  egli ,   o  un  ' 
suo  ascendente,  o  discendente  in  infinito,  o 

•  un  collaterale  fino  al  3.^  grado  canònico  in- 
clusive, o  un^  affine  in  questi  sud.  gradi,  e 


..vSt  ^  Digitizedby  Google 


24a       ^tO-  ^  GIÙ 

dfve  astenersi,  puM  la  desi^tea&icme ,  «ifWl^i^ 
lifaaion  t)erpetaas  «  S0o4i  4l>^  4'9fo-  (ì*  :i2« 
Fafak  1^4$.  $»  ia^tr^i  p»tfi»  i|i,6(£^>«  di 
HercaoExa  eoo  Xìel*  li.  Apr*  9^7*  ^p»  làSfOm 

if*  NeUe  Città  in  cui  ^  «a  Q^iv^rn^^^ ,  p4c- 
legato  !Elegio  €Uvil« ,  ò  rtUitw^  m^  n^ef  (ita 
del  poter  giodiciario  y  vi  sar^  fV  t^  f^tto 
QO  Qiiuìice  òol  Titola  d'  AuditQM  x  (^  Vic^ 
rio,  ohe  HìpeiiderjSk  dal  G|ro?<9ffii^r«  fuorché 
nelle  fuos^iooi  gioUifUrie  iq  e<ii  qp^Uo  po^ 
dovrà  mescolarsi  ;  avpà  il  firimo  pofji^  dopp  di 
lui  e  lo  rinpiazse^à  H  h  m^tff^  ci  linpe^itoi 
*  §:  23<  R.  del  1771.  ^  L.  iol  177^  S«  ^. 

12.  I  motivi  di  sospetto  allegati  cottila  ai^  Cììmi^ 
dice  ài  esarniioeraoQol  oop  li^tyi  il  ng^M  P^ 
nou  accordar  la  varili aiioQe  del  ^pa.  o^mpe-^ 
lente  ^  se  non  sono  giósti  »  et  l#0aU.  Q.  per 
la  R.  Consulta  de'  Scu  Die*  if(7ir-  $».  8% 

l^.  1  Giudici  y  sotto  pretesti»  d'  esscM?  4«  «Miti- 
mento  contrario  à  qneUo  «m  cqi  «i  deVÙ^ra 
non  possoQ  esimessi  di  d^re  il  Imw  \otp  per 
ordine»  pena  la  perdite  deU'  l^jnpgo^  «  Spn- 
di  i25.  D.  14.  Feb.  1^9* 

l4*  I  Giudici  coQsevvevaano  na^C^aip  illl^K%aa- 
sima  imparaialità  in  gnkk  da  Wi^^a^-WV^t- 
to  alle  parti.  U.  &  &ÌQ.  ifqiSh  Ì^*  K 

l5;  Si  asterranno  dal  dar  pareri  A  i{iH)#  ck.  in 
scrìtto ,  in  Cause  mosse  »  o  da  i|iiiovi$rsi:  da- 
ranno ngoal  aodisfa^ioAA  a  tntte  I9  panti:  qmi 
mofitrerauno  pi^  aiTeBtfane  a  fiQ.difSi9«0M»«be 
ra  UQ^ altro:  non  si  «oteaeolemooP  iq  ^«^wisei  ia 
cui  per  parentela,  o  aUro  possila  esser  creda- 
ti parziali  ;  e  si  asfeerranna  dalle  UM^mMd^ 
eiimi.  §•  2* 


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GIÙ  OIU       243 

ì6.  Giadicheraaoo  ai  terinìni  di  ragione,  e  don 
per  vis  di  TransazioQGf  se  Qoa  ne  hanno  la 
facoltà'  dàlie  parti  :  ma  Ifovando  disposizione 
ad  accomodarsi  potranno ,  sedssa  troppo  insi- 
stere, consigliar  IbrÒ  una  conciliazione  $.3.4* 

17.  Si  mostreranno  sòflfercnti,  afTabili,  riservati 
nel  trattare,  studiosi,  esatti  ó  qjoali  occorre 
essere  p^r  ottenere  V  opinion  pubblica  $.  6. 

18.  Non  permetteranno  atti ,  informazioni ,  o 
seasioni  inutili,  e  ristringeranno  le  questioni 
delia  Gndsa  nei  loro  veri  limiti  •  §.  6.  f. 

ig.  invigileranno  al  biìon  ordine,  e  regolamene 
io  delT  tadienze,  é  àlF  esattezza  dei  Difea- 
aorì*  $.  {)•  9* 

20.  Proéorerànno  che  i  ^verj ,  e  miserabili  siaot 
bene  iassistiti*  $;  ic« 

21.  llostreirahno  il  maggior  disiniteresife  senza 
accettare  più  di  qnel  che  accorda  la  Tariffa,, 
iid  regali,  lìè  permétter  cbe  ne  ricevano  i  lo- 
ro i^miliafi.  $.  11.  V.  arbitri.  Auditori. 
Consulta  •  Giusdicenti .  Nobiltà .  Potestà  .  Pro^ 
cessi  Criminali  •  Prùturatori  •  Raccomanda-- 
xioni»  A'égalt.  Segreto,  Udienze  •  Vffzj  Pro^ 
vìfkciall  •  ricarj  JRegf . 

GItrt3l2j  ài  Concordia  H.  il.  Peb.  1773:  Li 
i5.  Kar.  1782.  e  RR«  f^i.  Geo.  e  11.  FeL 
i;^r3.  snlla  loro  forma  • 

GTpVPO  di  Concorso.  V.  Esecuzioni.' 

OltJDÌZJ  d*  Avaria .  V.  Ji^arià  . 

GltTDtTJ  dì  Saziano.  V.  Saldano. 

GIUDlZJ  di  Graduatoria  V.Regoh  di  Proced. 

GIUNTA  di  Revisione:  Fa  creata  ijoy  L.  11. 
Geo*  i8po*  per  T  assestamento  del  debito  pub- 


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244       Gin      ,  GIÙ 

blico ,  e  riorganizzata  con  M.  2&  Ago.  l8é2. 
Vi  600  le  IL  de  a4*&Iar.  iSoc-  per  la  ined.e 
la  C.  2€u  Ott.   i8q1.   V.  Debito  pubblieo . 
GIUNTA  di  Liquidazione  delle  spese  militari  : 
è  «tata  creata  con  le  NN.  de'  l4*  ^  ^^*  ^^^ 
i8l5.  die  ne  regolano  le  attribuzioni  »  unita- 
mente alle  altre  NN.  degF  8.  i6.  e  ^«  Ott. 
l8i5. 
GIUOCHI  II  B.  a3.  Ago.  ^566.  proibì  i  giuo-^ 
Parte         cìii  di  Carte  ,  dadi ,  girelle ^  forme  »  Falle ,  ce 
*°"^**      per  lo  Strade,,  e  Piazze  sotto  varie  pene  chia 
4H>inprendevano  aache  chi  Btava  a  veder  gino- 
care, 
su  Le  PP.  de'  7.  Gen.  e  24»  Die  l56g.  proibi- 
rono giuocare  con  pegni 9  e^  scritte,  o  a  cre- 
denza, sotto   pena  per  il  vincitore  di  resti- 
tuir la  ^vincita,  per  il.  perditore  di  una  mot- 
ta dupla  del  perduto  y  e  per    ambidue  la  de- 
cadenza  da  og^i  officio  y  ed  onore  • 

3.  Parimente  i  BB.  9*  6eii«  i585.  i8.  Luglio 
i594*  4*  ^^^'  i%<3«  12.  Apr.^  1^7-  ®  18. 
Seti*.  l6c6»  proibirono  ì  giuochi  di  Carte  »  e 
dodi ,  e  anche  lo  stare  a  veder  giuocare  • 

4.  I  BB.  18.  Gen.  S684.  e  3o..Djceai.  \6^ 
proibirono  il  giuoco  della  Bassetta;  e  il  B.  5. 
Ott.  1696.  proibì  i  Lotti,  ed  i giuochi  di  sor- 
te «La  proibizione  del  Faraone,. e  della Basr 
setta  fu  rinauovata  eolla  P..  4*  Gen.  1737^0 
col  B.  3.  Gen.  1743>  che  ne  contengono  le 
pene,  e  dichiarano  che  a  queste  deve  unirsi 
ifucUa  ideile  Carte,  se  son  senza  bollo. 

5.  V  £•  do'  4-  Nuv.  1748.  proibì  i  giuochi  di 
Ruzzola,  e  Forum  nelle.  Strade,  e  luoghi  Tre- 
qWntati  sotto  pena  di  giorni  venti  di  CSarce- 


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GKJ  Giti        245 

-  r£,  e  Stbdi  3>   a  titolo  di  cattura,  e']>er  i 
^       minori  di  25.  staffilate . 

6.  Ora  ogni  giuoco  ài  Carte  ^  e  dadi,  è  proibito  Lcgislai. 
lìciLiK^fii  pubbUci .  L-  i3  Apr.  1773.  §.  1.  (1)  ^^^"'^'^ 

7.  Sooo  Luoghi  Pubblici  le  Strade,  Piazze,  O- 
«terie.  Bettole,  Alberghi,  e  Botteghe  tutte ^ 
abbiano  o  noa  abbiano  libero  at^reeyo  in  stra- 
da,  i  Teatri ,  le  Case  090  abitate  familiar- 
mente da  un  Padrone ,.  ma  tenute  per  uso  di 
ridotto,  le  Stanze,  Quini;  Accadieroiej  Ar- 
cadie éc  ec.  §.  2.  ^ 

8.  Nelle  Case  private  è  permecso  il  giuoco  di 
Carte,  e  dadi  per  divertimento,  ma  il  Pa- 
drone di  Gasa,  è  responsabile  dell'  abuso,  e 
delie  frodi.  $.  3.  - 

9.  Le  case  private  ove  il  Padrone  fa  pagare  per 
le  Carte ,  o  per  il  comodo  di  giuocnre  ,  o  do«- 
Ve  senza  far  pagare  si  permette  V  ingresso  a 
tatti  per  eansa  del  giuoco,  ai  considerano  co- 
me IjL.  pubblici  •  $•  4'  '  ^ 

10.  La  pena  delle  trasgressioni^  e  di  Scudi  25^ 
'di  cui  il  3.^  spetta  al  querelante  :  Ne  snn  co- 
gnitori,  i  Tribunali  Crinuoa li  colla  solita  par-  ^ 
tecipazioue.  t^)  $•  ^'  ^  6.  V.  il  N.^  14^ 

li.  Reiftan  ferme  le  precedenti  LL.,  su  i  ffiuo- 

.    cfiiin  qaaoto  aoa  vi, è  contraria  la  presente, 

la  quale  deroga  à  tutti  i  privilegj ,  e  consue- 

^.  Il  M.  29^  Mar.  1781.  proibì  il  ^moco  della 
Sfora  j  e  del' Pari  e  Caffo  in  tutti  i  Luoghi 

(t)  Le  disposiz»  di'quesfa  L.  son  ripetute  nella 
]l.  So*  Giù.  iSoSicni  è  ttde.^ivo  il  M;  10.  Dio.  i8o5. 

(p)  Ora  se  ne\onosce  ecoAomieamQnte  L.  3o. 
/N«?.  1786.  §.  109.  ^ 


'oigit^ecfbyVjOOQlC 


a46        GIÙ  Gli; 

considerati  come  pubblici  dalla  sud.  L.del'l^^S 
Slitto  pena,  per  igiiiocatori  Borpresiinjlagrant^ 
della  Cattura  3  e  arbitrio  economico  da  aumen- 
tarsi  per  i  reoidivri,  e  lo  eteseo  per  i  Pa.dro- 
pi  dei  luogo  ove  si  giupcaMe  ;  perfiiesse  lali 
giitochi  nelle  Case  private  sotto  la  responsa- 
bilità del  Padrone  per  gì'  abuià. 
l3.  Là  N.  16.  Mar..  1782.  proibì  tutti  i  giuochi- 
'  per  la  Strade,  Piazze,  e  ridotti;  e  il  RegoL 
10^  Apr.  178:2.  §.  6.  (  per  il  Fiorentino)  ^)ro- 
'  ibi  giuooare  inqualun^jae  giorno  ed  ora,  nel- 
le Strade,  a  Luodiii  Pubblici  »  alla  Palla, 
Pillotta 9  Pallone.  jSuzzoIa  ec.  sotto  pena  di 
JP.  7.  Lo  stesso  dispone  la  N.  degl*  8.  Apr. 
1786,  la  i]uale  volle  che  si  procedesse  ancb< 
ex  offcio^  e  (ler  inc|nisizìone,  liei  tuoclo  sta- 
bilito dal  sudd.  Begol.  attribuendo  la  nnilfa 
a  forma  degi'  Art*.  42*  ^  ^*  ^«^  ftiod.  (JV, 
Strado  )  :  questa  N.  del  1786.  permeèse  tali 
giuochi  nei  soliti  Luoghi  finche  ì  rectaoii  àj. 
cr.loro  ohe  ne  fossero  incomodati  9  esìg68sei1> 
cl)e  vi  si  provvedesse.  . 
l/f.  La  N.  8.  Itlag.  1814.  La  richiaftiiitè  io  vi- 
gore le  sad.  LL.  su  i  ^luoc A/ 3  e  permesse  quei 
S'>H  ridotti  che  eran  autorizzati  nel  1798; 
Tasse  là.  I  Trucchi,  e  Biliardi.  paganQ  al  Plsco  traa 
Tassa  anticipata  di  é.  io  6.  tnesi ,  cioè  :  la 
Firenze  »  e  Livorno  Sc|idi  24*^'  anod  ciaéc^ 
no:  ii|  Siena,  Pisa  j  Pistoja,,  é,  Arezzo,  Scoch 
16*  Neir  altre  Città  Scudi  le.  e  fuori  delle 
Citta  Scudi  6.  I  Bidotti  di  rirenze.^  la^cc- 
no,  Siena-,  Arezzo,  Pisa,  e  Pistoja  n^o  pos- 
fo^o  avere  più  di  due  Biliardi,  e  un  Tnicco: 
^ùelH  dcgf  altri  Luoghi   un   Biliardo  «d  un 


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IFiriièeò.  I  cotiàf^tifn  dei  giuochi  devono  a\e- 
^  la  licétfsa  deila  Polizia  da  r inntioTa rei  og  ai 
6.  filasi  stilla  ptMetitfisioTie  ddla  ricevuta 
déUa  l^aéàa  -  olito  feì  paga  nel  Genoano ,  e  Lu- 
glì6'i  timi  di^voti  petmèttefe  eho  sì  facciano 
i  giughi  dèlti  dtel  Pónticinc»,  dèi  Cètrino,  e 
limili  :  Sotto  ie^ionBabiU  d«gl^  intonvenienti , 
e  itt  kpèciè  tè  rìc&toQo  Icientènrónté  dèlie  per- 
sone coi  fiè  proibito  r  ac4;edéo  ai  giuochi .  I 
giuochi  devono  eisere  chiud  la  sera  a  ore  1 1; 
ùelle  Gittài  e  alti'oveaore  lo.  e  non  aprirù 
la  mattina  prima  dell'  otto»  e  nelle  Feste  in- 

'  1^etift{ilM  dèVono  àpHi^eehe  dopo  le  ù^j^neU 
le  utente  féité  éópb  nmisèo  giorno  •  £^  sempre 
proibtio  giuocàtè  ^à  porle  cfainse  «  Per  ogni 
fìrasgi^rfoiie  ti  è  la  pena  di  S(cudi  ao.  che  si 
dlvìab  ^  P  dccnsatore,*e  lo  S^pedale  viciirio^ 
fOy^  itioltre  k  soppremi>nè  del  ridotto,  e 
la*  Oèicerè  àà  airbltfjo,  e  «è  ii  tra6g^e«sore 
uba  «tèi  Iflt  Ueetfta  pagherà  di  più  la  Tassa  • 
^Qésti  ailkri  éi  risolvono  economicamente  con 
nartecrpbàsione  ài  Pk'ciridente  del  fi.  Governo  • 
\i>  If!f.  24.  Oitr.  e  !tg.  Lug.  1814. 

tB.  La;  1*iAM  ki  p&gà  al  Camarlingo  Gomttnita- 
tÌTo  cfad  né  cofrì^ndé  al  Fisco  G.  25.  Sètt. 
1^5.  V.  Peste .  Ois^e/^ie  .  Ficari . 

0RmA]|[fiNtO  V-  15»rrt\ 

ÌBHft7dDtCad#ri  :  Il  B.  i3.  Peb-  i546.  prescri    Parte 

-     me  la  iktni^lia  die   ogni  Giusdicwie  dovéa   ^'''''' 
oondurre  e  tenere  a  proprie  spese  • 

^  K  proibito  ad  essila  loro  ministri  comprare ,  Eterei. 


Storica 


aio 


(^)  GoM  U  II.  de.  No^.  1806.  $.  109. 


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s48        GIÙ  Gin 

prendere  in  a/Etto, 'd%osiare^  far  semente , 
e  soccide  5  sotto  pena  della  nnìlilà  dell'  Atto 
e  di  Scudi  5oo.  di  cui  ,w>  Z.^  spetta  al  Noti- 
ficatore B.  19.  Mar.  1S75.  (per  il  SenejBe) . 

2u  £^  loro  proibito  pernottar  fuori  delia  residen- 
za sotto  fiena  di  tt^.  5oo.  (  l  )  e  arbitrio  «  B. 
sud.  del  157S.  e  B*  8.  Ap.  1659. 

4-  Il  D.  24*  Feb.  1624*  prescriveva  i  titoli  da 
darsi  nel    carteggio  ai  Giusdicenti  • 

5.  L  GiusdiceìiBi  hanno  il  primo  luogo  fra  le 
Magistrature  del  Paese.  L«  3o.  Sett.  1772. 
$.35. 

6.  Se  non  profittano  della  gita  ottenuta  dentro 
uu  mese  dalla  data  della  lettera  di  partecipa- 
zione devono  domandarla  di  nnovo  prima  di 
partire.  Alla  grasia  si  sottintende  sempre  la 
eondizione  che  il  servizio  non.  sofira,  onde,80- 
pravvenendo  qualche  afiàre'che  e^iga  la.loro 
assistenza  non  profitteranno  della  gita.  Per 
uscire  di  Toscana  è  necessaria  la  una  liceaaui 
speciale  con  R.  Sovrano .  Ogni  volta  che  si  aa- 
sentano  devono  darne  parte  con  indicare  il 
giorno,  e  lo  stesso  allorchi^  ritornano,  e^^ò 
faranno  ne)  giorno  med.  della  partenza,  e  del 
ritorno  •  Tutto  ciò  comprende  anche  i  Stinistn 
dei  Giusdicenti.  (  a  )  C.  11.  Apr.  1780.- V. 
Bolgette  ,  Fiumi .  Fodera je .  Giudici  •  Impie-' 
g/ù. Notori.  Potestà.  Stri$de  •  Udienze.  Vffi^ 
fij  Provinciali  .-Reiteri  JrumentarJ  .   Fiearj. 


-IH^ 


(  1  )  E  se  ave^m  la  licenza  pagavano  una  tsssa  di 
li.  5.  il  giorno . 
(•->.  )  Quanto  òlio  gilè  V.  pux'e  1*  Art.  Vicari. 


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OOft  ORE       249 

GOilOASGURA:  Riquoim  di  questo  feudo  al 

*  Graodocato .  H.  2p  Fab.  1798. 

GRANI   'ì 

GRASCE  1  ^*  annona .  G^.neri  fiumentarj . 

GftASGIERI  Y. Comunità.  Òeneri  JhimentarJ é 

GRATIFICAZIONI:  quelle  ordinarie,  e  aooua 
•on  aoppreise!  Non  po^no  aver  luogo  che 
per  lavori  atraordinar]  ed  estranei  all'  Impic- 
co •  G.  20*  Gen.  1814.  V.  Impieghi -^ 

OfiAVABIENTJ  V.  Esecuzioni,  Esecuzion  Rti* 
ale  é    Salviano  •  yendite . 

GRAVIDANZA  V.  Cauzione  del  Parto . 

GRAZIE:  non  si  paga  nullaaveran  uffiaioper 

:  r  accettasioae  di  grazie  date,  con  IL  Sovrano 
o  dai  Ministri  colle  loro  facoltà/  ma  la  par^ 
tecipaaione  si  da  gratis.  DI.  3o.  Affo.   1783« 

22.  Il  Reo  condannato  può  ricorrere  alLi  R.  Con* 
snlta>  e  il  Difensore  de*  poveri  deve  suppli- 
care, dentro  otto  giorni -dalla  pnbbìicaaione 

.  della,  sentenza  »  se  si  tratti  di  condanna  a  mor* 
te ,  o  ai  Pubblici  Lavori  :  negP  altri  casi  non 
è  obbligato.  L.  3o.  Àgo^  if95.  §•  'Xf.  e.N* 
l5.  Otfc  17^6.  , 

3*  Tolta  la  facoltà  alla  Consulta,  e  al  Gover« 
nator  di  Sicma  »  di  condonare  y  permutare  ^  o 
comporre  le  pene  essi  informeranno  lesuppU- 
cbe  qnondò  le  credan  metriteyoli  d'  atlensio^ 
se  per  esser*  la  condanna  ingiusta  ^  o  gravan- 
te, o  il  reo  inabile  a  soflTrirlf  ;  in  materia  di 

,  mnlte  non. si  dar|i corso  alle  suppliche  • .  L.  3o* 
Nov.  1786^$!  19  V.  Multe.  Pene .  Rescritti . 
Suppliche 

GB  EV£  :  loipisiaione  di  'questo  Fiume  NN»  12. 
Mag.  e.  3o.  Lug.!i772. 


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ì.  Gommivi  di  C^hBfft  t  Ht^h  ^tths  ì&  ]^Ì»i 

1773.  e  flSr.  Mtfg.  1774. 
3.  GooMgua  di  decima  N.  i^.  Kor.  17^;^* 
(^ROPPOLl  N.  10.  Mag.  179^.  sopiti  vàtj  di- 
*  tivti  fttfdàll  tbiìthtnfmìi  quel  ^etthàtìò. 
ft.  Gymtiiiieà  t  Règbi  ìié(H;ìc«  ^4.  I*eth  i^//. 
eltUMA  di  Vhio  il  B.  3ò«  Ago«to  l<è2.  mm 

tifdibito  ^mifl&  «otte  i^flè  pMe  « 
GUADO:  Uff  O.  del  i^Ov  ^MMrMb  Vàrjidre- 
'  ^olì^  per  H  calttitéi  dA  OmA  €  kt  ftàe  ^ 

i  tnggreunoxi  * 
GUAlcSlIÉRir  V.  MèUtÉt . 
&tTARt)II!  Vrhuétt  SMm  ùààrtSèVtiikèéyi^ 

tufte  ned  ìBi!h  ri  scmd  i^  Nlf.  ééf'  3ò.  •  Zi. 

DIaf.  7*  è  d;  Abr*  e  Xs.  Ago.  eli  c}lfòU' àntto  • 
^UARt»9TAtiLO  Góoiùàiett.    Bèga*  |MkÉ^tic< 

d6'  1/.  Gin.  i?^7& 

XMff£<»ATI):  ti'  tmfihgtiià  éié  MéuM  ]»of^ 
ISrPl£GHl  )  ìhtA  al  pDAto  é(  Mi  S^  tfóttiilia- 
ta  0  tth'dfbrlto  «'  iotéMte  ihtd  iri  diiMbtfa  é  re- 
utxsvf  alfe  Stipendici,  cf  alla  pinttt»tiéé  N<^  4* 
Feb.  1807. V.i3^a<teria.  C&^tè.  forestièri. 
Ùiudhl.  Orati fituziorà .  IMétfHàtt  *  PVùtesm 
cHmiftàli  -  PróOi^sfónt  é  Pentìbnt .  étaèe^mian'^ 
Jmzìoiìì.  tiegall.  Ségteib.  Vff^  piOUici. 
'    Vgzl  pYó^htcràU. 

mmmimt  v.  chHMiiaióhi .  snuia  « 

INCARTI  V.  f^enàftè. 
E«iA.  ING£NDJf  :  1  Giuddicètiti  èàpUA^ìMlàit  nWi  lo- 
^''^'^       to  èstìntìótte^  àsMn  gt  étàM  MbeaMif,  e 
accorrali  ia  persona  se  aegnono  Btfi  iiOo|^  ore 

'    fifllBdono.  ir.  21.  Sfett.  IfMl*^ 

2.  Tafano,  e  fanno  pagare   dtilte  €oiM«tiìtà» 


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^---       Ji.  ^ 


fkC  IN©       a5i 

ientito  il  Cabcèllìcfìre  tntti  quei  cb«  kannd  sgi- 
io  per  e&tritiguere  V  incendia  ^  qoaiunque  ne 
sia  MÀta  T' origine  :  procuretaono  di  nob  ta«^ 
sa  re  on  novero  tccesaivo  di  Jiertoònd  0  qaelle 
che  hanno 'flitto  poeo,  o  nulla*  $•  fi. 

%.  Non  taff0«franno  quelli  òhe  a^iron  per  iote^ 
resse  pròprio  come  i  padroni  M  fbndo  oV'era 
r  incendio^  {Pigionali,  «  confinanti ,  né  quelli 
che  fion  6on  inercenarj*  §.  3. 

4«  L^  opera  prestata  in  detti  casi  Ai  taua  al 
doppio  deir  opera  ordinaria  con  un  aumento 

'  proporzionato  pw  quei  che  Oltre  la  iktica  e^ 
espósero  a  pericolo*  $•  4» 

5.  La  Comunità  ha  il  regMudo  eontto  cbidi  ra- 

,.giooe  per  le  Spese  in  caso  f  i^tcemUo  doloso | 
o  latamente  colposo»  o  d^  unjS>ndo  di  un  be- 
nestante,  e  tale  sa  reputa  chi  ha  fico.  Sleudt 
'  à*  ftnnni  fti»egnamenti  •  $•  5. 
.6.  (V.  ti  M>  A.  )  pena  déil^  incendio  dofoso  L*  Incendis 
3c.  Nov.  1786.  §.85.  ^^^ 

7.  (  V.  il  N  ^  5.  )  pena  ièlV  iHeeniBo  colposo  •  Goipoie 

'    L.  sud.  $.  86.  V«  ComMihmj  db*  Quartieri  « 

Incesto  •  li  e  ì.  ott.  1*^^20.  buI  med.  Tòiie 

ch^  1   gr.    si  còfflputaMero  «erondo  il  6iu0 

Canonico!  •  ' 
Q.  PttìA:  L.  So.  Noy.  if86.  $.  96.  N.  ly.Qtt. 

1788.  1.  3ò.  Ago.  1795.  $,  so;  22.  2i3. 
lNt){2^  :  Gèndaìine  ex  in£tiis  00.   i5.  Oca. 

1744.  §.  2.  li.  3o.  Nov.  1786;  5.  110.  ili.j  . 

è  L.  38*  Agof  J795.  5.  18*  ^ 
INDULTO:   Suol  concedersi   iiell^    prosperità 

pubbliche  Come  negl'  avvenimenti ,  matrtiiio- 

nj  ^  e  nascite  di  Princi|ii .  Non  si  esten  de  ai 


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ù5a     iND  ma 

delitti  gravi  ^h  ai  furti.  I  più  l'eeenti  Km» 
de'  6.  Mag.  1791.  interpetratocou  CL^.Ciu. 
d.  'de*  i5.  Die.  1T9^  esteso  con  d  29.  Geo- 
179^.  e  de'  i5.  Sett»  1814. 

INFAMIA  V.  £5ectóorf  (N.^s8.) 

!•  Le  pene  son  personali  al  reo  «  i  di  Ini  coo^ 
giuQti  non  ne  rimanffon  colpiti ,  e  restaa  abi^ 
Il  ad  ogni  ufficio  ed  onore  :  il  reo  stesso  bo* 
bita  la  pena  non  è  più  infime  ne  può  eteer- 
gli  rimprOTerato  il  suo  delitto  da  alcuno  L^ 
3o.  Nov.  1786.  $.  57. 

INFANTICIDIO:, Pena  00.  i5.  Oen.  t744- 
$.  7.  8.  L.  39.  Nov.  ^786.  5.  6j.  V-  Ahorto.^ 
Cwuhn  dal  Parta* 

INFORMAZIONI  V.  SumUche. 

INGAGGI  )  La  P.  8.  Bfag.  i55l.  e  B. 

INGAGGIATORI  )  24.  Apr.  1610.  proibirono 
ai  Toscani  prender  servizio  militare  air  este* 
ro  sotto  ;  pena  di  5*  anni  di  galera  »  e  arbi- 
trio fin  alla  morte  • 

a.  (Questa  pena  fu  commutata  in  moltirdi  Scu- 
di 5oo.  »  carcere  per  5*  anni  e  iiiabiliUsioa 
perpetoa ,  pef  qoelli  che  eran  abili  agi'  ufEr 
cj  ed  onori  9  e  per  gì'  altri  nella  galera  a 
tempo  9  cessa  s^  vi  è  la  licenza  Sovrana  d'at- 
molarsi.  L.  de*  17.  Die  1737.  §.  1- 

3.  Per  gr  Ingaggiatori ,  e  i  Complici  la  peua  è 
la  galera  a  tempo  ;  ha  luogo  benohè  F  ingog-^ 

^iato  non  sia  Toscano^  se  F  ingaggio  segue  in 
Toscana ,  e  benché  V  ingaggiato  non  èia  usci- 
to dallo  stato  purché  X  ingaggio  sia  seguito. 
$.2. 

4.  Per  il  solo  Trattato  La  pena  è  di  galera  a 
tempo  :  IT  cognitore  il  Tfibunal  militare  •« 
ira  i  rei  vi  é  «jualchè  militare.  §.3. 

« 

ì 


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me  Ino     ù$9  . 

5.  Sempre  iJ  denaro  datiTsp^oiDeBSOaO  deposita-^ 
to  per  tal  G^osa  aitriie  a  Hlolo  d*  alimepti  » 

6.  Il  4-^  delle  molte  èpekta al  ni itificatore  $•  5.  fi) 
INGIURII!  loi^  pena.  L.  3o.Nor.  1786. $.63. 

73.  L.  3o.  Ago.  1793.  $.  il.  Y.  LtbelH.Of" 

Jose . 
INGOBfBRl  y.  Scarichi.   Strade^-  Suolo  pub- 

blico .         ' 
INIBITORIE  per  asakarafisione  di  Doti .  RegoL 

di  Proced.  $.  10x4*  e  aegg.  (  1  ) 
52.  La  G«  2t|.  Lag.  1780.  volle  che  nei  Decreti  d* 

aaucurasion  di  Dote ,  e  inibitoria  ^  ordinasse 

il  registro  di  essi  in  tatti  i  Trìbanalt  o^  son 

posti  i  beo»  colpiti  dall'  inibitoria^  e  ohe  il 

credito  .Dotale  si  giostificasse  dentro  due  mesi  • 
'  dalla  data  del  Decreto, altrimenti rf/iiiiVoria 

i  avesse  .per  revocai»  •  - 
ÌNIBITOai£»e  Attentati  t  Regol.  di  Proc;Giir. 

$•  à-iZ.  e  e^gg-  ' 

lT90SS£RyANz£  :  Solla  eomminasione  quando 

il  Gofnfiao  o  Esilio  eran  imposti  per  delitto  ir-- 

rogante  infamia  di  giaé  o  di  fatto  vi  è  il  Bf. 

38.  Mar.  l8c2.  V.  Ecclesiastici.  • 
^  GoinmiaaJBioai   per  i  casi  d'  inòsserpam^a  di 

di  Gonfino,  o  Esiliò tL;  3o.  Nov.  1786.$.  58. 
3.  La  GOgniàióne  dell'  inosservanza  di   pene  e-- 

conomiche  spetta  ai  Ministri  superiori  dì «Po- 
'   lijùa.  G.  29.  Gen.  1788. 


(  1  )  Questo  B.  è  rifuso  in  anello,  de'  19.  Luglio 
1743.  one  però  non  cojntiene  gV.  Art-  4.  5.  V'è  pu- 
re la  L,  17.  Lpg.  180*4.  $•.  ^-,5,*  .9* 

(2)  Prìmn  ne  àvea  prèscntta  là  fórma  il  H.  2. 
Aprile  1785. 


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$54      INO  tm 

INQUISI2IQNB  V.  Proc^sH  criH^inAUr  Sm^ 
Vfizio  • 

INTERDIZIONE  ¥•  Mona^eH;    '  ^ 

9*  Quella  de'  Prodigi  e  D^ipeiit^  $i^oq4o  U  L*. 
23.  Seit.  1788,  $.  24.  ei  facea  qoii  Re^erittiQ 
a  proposizione  ^e\  Pr^ei4<  del,  à*  &ov:. 

3*  Ora  si  règola  seoDnclo  la  L«  i5.  Nov/  1814* 
che  cooiiea  ancb^  1^  4Upci#Ìs&Ì9ni;tirADsitofie, 

4*  Quando  a  forma  di  d.  L*  è  provocata  d' U^ 
ficìo  dalP  Arvooato  Regio  gì*  atti  si  faraòaa 
in  carta  hoUi^ta  »  di  qni  la  spesa  si  bvendcrà^ 
dalla  Cla,S8(^tta,  6  dalla  cjaotft  del,  Governo  ^ 
di  tal  spesai  si  terrà  regisirò  a  |4rtè  egnal- 
mmte  che  diei  diritti  di  Cq^npQi^eàa ,  e  dei 
Gorsoiri  ^  quali  tutt^  si  poigan  ^^  l^atrimopio 
delT  inurdettq  se  V  interdizione  f  ani  messa 
altrimenti  bqil  è  d<3>vato  c]^#  ^l  ]:im|)^r^o  della 
carta  bollata.  C  17.  Qtt,  i,8i5* 

INTBRE^l  del  Denaro  ^  V.  Cum^i.  Fruibài  . 

INTERINATI.  Il  Bt  10.  Ott.  ipL  wagoò  a 
cbi  U  fì^cevai  1»  ipqtà  déUo  siipendie^  ckl  per 
sto  es»rcitiM''a  interiiurifn^ie  e  (^o|^ti  g^'  ipcer^ 
ti,  a  qjnallo  mwm  • 

2.  Ora  r  impiegato  int^inì^  paictecipck  pnre^'  la 
metà  dello  stigpqdiQ  ^d«^e  eseccita  per  conir 
nìssimie^Savyai^,  ni&se  è  tepotQ.a  rimipis- 
zare  il  posto  vapau^te  non  lucrar  che  glUncer* 
ti  «di  essOj^  e  se  nqn  ve  ne  sono,  nna  gratifi^ 
cagione,  quando  no»  sia proiposso .  Q.^.Getu 
1806.  V.  Impieghi . 

lNT£li££TRAZION  di  Legga.  V.  Ccmulta . 
Leggi. 

INVALIDI  La  G.  3.  Self.  1793.  destinò  qneHi 
che  erau  ip  grado  di  pestar  quatehe  ^ler^i^ 


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no  nelle  Gbm  di  RdiMfo   4f\  fOfiiì^ci^. 

Jy  4Tf4  I4,  II.  IJlic.  171^^   «all'  intip^M^nd 
eatraiiooe,  e  oiroolMÌpiV»  d^l^l  /H'>?9?Mtoi' 

3.  t».  ^^*  Piftr  |,Jr7^^  4iMo  mwj^fi^tiw  di  fma. 
Dogane.  £ffft,        . 

*rr4t    .  •       . 

|„^)^$I\mq{  (^(H  VAl^a,  cJm.  è  &li(f^  .1^  .W'W^  à* 
«9.  jUfQrMf(,f  e  U  feRartwi  4«||yiA  IfirM.»  V»!^ 

1<>>V  ^QPtA  4\Qbblifi»<fiiii)  ^qii^V»  di  f»rft 
s^  Spw^  i  J^rÀftt  «»  Fqgi^  (ii  Fiiw)s«  lù  è  il 

I^T^H^A  .<H«infW/;^:  l^ffcil*  P<trii<t.  :!^v('eb. 

a.  CSoiiseea«  di  Decina^  rL  a^  Nov,  Jj^l.  . 

^ft^VaHf«PVW(tÌi  *flil<-  3o^l!Ì%v.  1786.  rt» 
^l«yn«.  ipp^ip  IJ^ffiii,  iffipklifì*  •  wi»,  9  i* 
$i(g^«to]^  per  1«  DlooivOt  1^  u4/|i>' \^i  cotwueta- 
4i«^  44  4<wai>Wt  U  gnufv»  llWP  3o*.  a^mu  di 
pena. 

%,  li  Sop«i«t«pp)eat»  ài>\  B^ao  «lil  ProvTethtor 


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^$6     LAv  tìsa 

Tribonali  dèvoa  matidu  èopis  dette  Seotoa^^ 
le.  C.  14.  Gib.  1794. 

3.  InterpeUerumo  anche  il  Goj^erdatore  diqnel^ 
la  Città  per  sapere  «eilGQtidaqiia^deeipaii' 
.  darsi  al  Baffoo  di  I^,  0  a  qadyio  di  livor- 
no.  G  11.  Cringno  1807. 

4*  IForsati  liberati  si.sottoporraaao  al  precetto 

(  della  Sera ^  d'  apptk^rsi  a  no  meitiero  3  e  rMse-^ 
guani  ogni  8.  o  i5.  giorni  seoondo  la  diiUui- 
sa ,  pena  tre  anni  di  Gonfino  nella  Proiriocia 

'.  Inferiore  non  osservando.  G.  5.  Apn  1806. 
Riformata  con  G.  no.  Lng.  18 15. 

LEGATI  :  I  Legati  e  Oneri  Pij  si  posson  affran- 
care colla  creaasione  di  Gensi  corrispondenti 

,  in  fratto  al  legato  purché  il  Debitore  si  ob- 
blighi al  rinvestimento  eaniraleate  nel  caso 
d*  estinaione  di  esso  3  o  della   piena  eviaione 

'  del  &ndo  censito  ai  termini  di  ragione  sotto 
la  garanùa  di  tatti  i  snoi  Beni  •  I  Vicarj  ri- 
metteranno ogni  sei  mesi  al  Magistralo  8iipre« 

*  mo  di  Firenze  e  di  Siena  la  copia  d^i  B^re- 
ti  che  interporranno  nel  conoscere  delle  cao- 

*  tele  deir  affirancaBione ,  dopo  la  qnale  resta 
vincolato  el  Legato  Pio  il  solo  fondo  censito 

*  N.  6.  Feb.  1789.  V.  Manimorte .  Testameati . 
2.  Diminiiaiooe  dei  Legati  per  Gauso  della  Lor 

gittima.  V.  Legittima. 

LEGGI  in  genera  :  Le  LL.  e  Atti  del  Governo 

si  firmano  dal  Sovrano  col  Fisto  del  Gonsi* 

glier  Direttore  della  Segreterùk  da  coi  emc^ 

nato,  e  la  firìfea  del  Segretario  respettive. 

C.  28.  Die.  1770. 

2.  Le  LL.  e  BB:   si .  affiggono  dai  Garsorj  dei 

'   Tribunali  1 1  Donneili  delle  Gomimità  l^ggo; 


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W.  LEO       »47 

no  V  8q1ì  atti  cpoceroeiiti  il  servizio  ti;  <}!ie- 
8te.'.  C&  12.  e  19.  Opu  17^2. 
9t  L^  inl^rpetrasionq  della  L.   ia  materia  cri« 

JiinaJI/?,  pi^e8pi\t9'0^dQBÌ  un  c^so  nuovo,  si  doinan** 
a  dai  Giudici  alla  R*  Consulta .  L.  3o.  Ago. 

4*  Le  LIii>  CO;  e  Atti  c^ol  Goveri^o ,  le  deci* 
8Ìoai  del  G>ajpi^io  di  (giustizia  >  e  V  Alma- 
nacco dì  Corte  si  stampano  privatamente  cel- 
la Stamperìa- Granducfile:  I^e  .è  proibita  la 
«lavica  Pvd  altri ,  e  V  iatrodurre  in  Toscana , 
o  v^m^re  ristaqipe  fatte  in  frode  della  L. ,  il 
tutto  sotto  pena  della  perdita  ^  e  di  Scudi  5o» 
e  la  seconda  volta» oltre  la  perdita ,  di  Scudi 
109*  e  U  CSarcere  a4  arbitrio ,  oltre  i  danni  3 
in  tptti  i  COSÀ*  yu  terzo  dalle  multe  spetta 
allo  Stampatore  del  Governo  e  un  terzo  al 
NotiiicatfrQ  <  N.  i5,.  I^oy,  x8i4-  (1)  V.  Le- 
gislatzione  « 

.jL£GQI  pedali  :  Un  9.  iQ.  Gen.  1^919.  volle 
che  certi  delitti  f^i  punissero  secondo  le  hit.. 
Gomapi,  e  non  più  ^ficondo  le  municipali* 
Vi  ^  ^pxn^  i  cJelitti  e  le  pene  una  L.  geue- 
ral^  d«'  28.  IJag.  i8q7.  ipa  non/^  in  vigore 
secondo  Y  %  àegV  8.  ^i»^-  ^814.'  V.  Delitti. 

,TJSXìrGl,]4anQnarif^  V*.  annona.  Generi  J^rw 
mentarj  . 

,  LEGGI  Suntu^ìe  .  V«  Funerali  «  Lusso  « 

.  USGISIiAzXONB  Toscana  :  Per  dispaccio  21- 
Ij^i^g.  179^*^  r  ^/lvY.  Lampredi  fu  incaricato 
Tom.  J.  R 

■  'I  I  »       ..  '  '      "    . "  "     '  '"      ' 

(1)  pA  ]&/Je*2i.  Gen.  i8i5.  ha  fisssati  1  prezzi 
delia  rivendita  di  èsse  al  Pubblico, 


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J 


258       LEG  \^ 

Ai  formarne  no  Codice:  !«  GG.  de'  ai.eaS 
A^O;  d-  rolieroche  tatti  gì' Impioti,  e  Am* 
miQisirazioni  si  coosiderafvero  come  ataooiati 
a  queir  opera,  «  deaero  al  Compilatole  tnt- 
le  oofizie  che  richiedeMe. 
a.  Le  li.  j4,  Mar.  1745-  avean  «à  ordinato 
che  81  raccoglienero  da  tutti  i  Pobblici  Do- 
posifi  i  materiali  oecesaarj  a  formare  nn  tal 
G  )dice .  , 

3.  Il  R.  7.  Già.  i8oa.  iocaricò  il  Sig.  Cantini 
.    di  r/iccogUere  tutte  le  LL.  toscane.  Qnejta 
GoUezione  nbn  è.  autentica  se  non  in  quanto 
concorda  cogl'  OriginaU  autentici.  «.  3.  del 
K.  sud. 

4-  Le' lUustraaioni  del  Collettore  sì  conaidenne 
come  un'  opinione  privata  ,  e  non  hanno  ftr» 
di  Legge,  %.  4. 

5.'  Le  LL.  che  fossero  omesse,  nella  Colleùone 
non  e'  iptendooo  abrogate.  J.  5.  (1) 

6.  L'  E.  9.  Mag.  1814.  creò  una  Goramissione 
per  Ja  riforma  della  Legislazione  Civile. 

7.  La  L.  i5.  Nov.  1814.  $.  5.  richiamò  in  vi- 
gore  la  Legislazione  Civile  Toscana  owerva- 
ta  nel  1.  Die.  1807.  esclusi  gli  statuti,  e  le 
materie  a  cui  fosse  stato  derogato  ;  e  il  §.  6. 
voli»-  che  in  sussidio  si  ricorresse  al  diritto 
Comune ,  e  Canonico,  colle  modifictusioni,  qoan- 

fi  '^  *  <l"e8t'  ultimo  osservate  nel  i.  Die.  1807 

o.  Dall  abolizione  delle  LL.   Francesi   ftrono 

provvisoriamente  eccettuati  il  Codice  di  Com- 


(i)0"estoR.    ordinò  a  tutte    le   Comunità  3Ì 
£le"  Locale"."  ^'*'"P'»"»  «  «^  altro  per  il  Tribo- 


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r  taetciù,  la,  Legiélàiione  Ipo.tecftrìa,  queib 
ìqI  RagMtro ,  e  bù  i  ^iritti  di  Cancellerìa ,  (  di 
rui  i  diriltì  prDparsiooali  furono  ridotti  alla 
metà  ) ,  ftol  Notariato  ^  e  solla  prova  testimonia- 
le, il  tutto  però  in  qa^nto  non  fòme  in  op 
poftisiona  coUa  nnove  LL.  ;  furono  pure  pré* 
jervati  i  diritti  queliti  dai  terzi  3  e  tenuta 
férma  raboliaione  della  feudalftà,  e  fide- 
oommitti,  delle  Commende,  e  d'  o^q'  altro 
vincolo  di  «tabili  •  $*  i.  a.  3.  4«  7*  V .  Leggi. 

LEGITTIMA:  £\ regolata  dalla  moderna  L. 
de'  lé.  Noy.  1814*  e  da  quella  de*  18.  Ago. 

•     i8i4«  «nllfi  gncce«aioni«  §>  22.  e  ^egg. 

LEGNA  3  Jd  materie  da  ardere  :  Non  si  pogfono 
imiiarcara  alli  eeaii  di  maremma  sensa  licen* 
sa  del  Castellano^  N.  12*  Feb.  1774* 

Q«  I  Sastimenti  che  carican  Legna  Carbone  non 
poMon  depeiitarli  per  venderU ,  n^  costruir  le 
lor  baracche  altro  che  presso  le  Torri,  sotto 
pena  della  perdita  e  arbitrio  :  il  2.^  della  Con- 
fisoa  spetta  al  notificatore  e  il  resto  alla  Sa- 

'     nità.  E.  del  1766.  (senza  giorno) 

XEGNABIE  V.  Fodera/e . 

LENOCINIO:  Sua  pena  L.  14.  Ott.  i55S.  00. 
i5.  Gen.  1744.  $  9-  L.  2o.  Nov.  1786-  $  101 
(V.  La  Nota  a  pag.  g.) 

LESA  MAESTÀ^:  sua  pena.  L.  11. Man  1648. 

i2.  La  L.  2o.  Nov.  1786.  §.  62*  abolì  questo 
delitto  ««La  L«  2o.  Aeo.  1795.  lo  fece  rivi- 
vere, e  ne  prescrisse  la  pena.^(V*  La  Nota 

«  P^g^  9-) 
LETTERE:  Tarifia  postale  de'  ao.  Gen.  1768. 

per  Firenae,  Pisa,  e  Livorno. 
52«  Altra  Tarifia  per  le  4*  principali  Città  de* 

21.  Lng.  i8o2. 


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ft  UltimTrTarìIft^  a»^93r9»]g:  l8t4««QnMQa 
che  i  pieghi  per  fbor  d»  Statò'  §(  fram^wia 
Àlerimenti  non  batantf  cììeA«)  ^Yk  Molgme  ^  U^ 
«*orna\ 

liEVATRIGI;  N<m  poiiQilcMfeiMc^MkiK?  esser 
matricolate  :  per  màtyiìDoliiriri  de^n  petBdet 
le  lesioni  d^  Ostetricia  del  R«  Spedule  di  S^ 
Haria  Nuova ,;  e  fi  fon  aoHkieiie  giuntf canda 
i  loro  òpesti  natfàli,  e  boóai  eostuoii,  di  saper 
legger,  e  scriyere,  e  d'aver  attìtadiac^al  ma-* 
sriero*  B,  19:  Mag,  1703.  §^  u 

%  Devoa  ff^(]ueatar  d<  Scuola  p0t  tre  almi  eoa« 
tiqovì»  e  ia  tal  tempo  fìir  pràtìoa  presso  un^ 
Levatrice  matricolata,  eai>Aìa(i|a%  §&  9* 

3«  Per  la  matrìcola  subisóooo  qr'  ename  avanti 
quattro  medici  »  e  due  Ghtrurgi ,  previa  la. 
j^iustificazionè  del  sodit^mpadi  stadio  ^^e  pps^ 
tica,  esprimente  che  kàrtio  assistito  a  oiolti 
parti,  e  acquietate  1^  cogaisioql  |i<cesiMÌe% 
§.  3.  4.      ^ 

'i|<  Le  L^atTid  mAtrieolate  àon  possono  esercii 
tare  che  nei  parti  uaturalt  :•  nei  diAicill  >  6  la- 
horiosi  3  devon  far  t^hiamare  un  Chirorge  $  & 

9«  Non  possoQ  curar  le  malattie  soprawemriso  % 
Donne  gravide ^  o  puerpere.  |«  6% 

6<  Neir  altre  CUttli  dello  Stato  le  tmHdricii 
per  la  matricola  >  s'  esamijiaho  da  due  Jl^ii* 
ci  e  Chirurgi  deputati  dal  Collegio  Medico  ^ 
nel  pretorio,  iq  prèsene*  del  Giusdieeat^^  a 
per  esservi  ammesse  dovranuo  preientarerat» 
testato  di  tre  anoi  di  pratica  presto  una  £e<» 
i^àtrico  matricolata  «  §.7.  8*  9*1 
j^.  Trovate  capaci,  il  Giuidicente  rimettere  al 
GoUegio  Hedite  F  attettuto  de^Ì^ 


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fSì^  il^      fifià 

ìÈcapTà  i  teqxABiti  eéptem  al  $*  i.  o  èLJlora.^a* 
A  MpeAitA4fr0tis  là  tt^tricolA.  rolld  liau^ajiif^ 
kiì  prM^ntte  kii  $$•  5.  6.  §»  lo» 

S.  La  matrìcola  iioo  9\^titertk  mai  i^hd  .ìa  Mn* 
tmtfùìA  dei  )»oac<^t:Art.  $«  n. 

4^  Pmt  le  ljB»iàrì^  4<0llp  stato  FioremÌDo  T  W* 

.  IM  di  fiità.  Qb<k«  iH  .meUe  di  l?'ireuae  t#eV}  <  gì* 
attetlali  dì  tht  al.$«.9«  e  T  iaforitn^s&ione  >o«» 
luta  ^1  §.  •  tO. .  ^  i«  .ISi  V.  Virente  . 

LlBBUil  fantotì  ..pen)^>  L  So*   Nov»  1786.  $* 

LIBRI  f ar^CNodkiali r t%ÌM  %U  Mar.  1781» pre* 
tcrive  il  modo  di  lie^erliy  e  ordinadi  rimet^ 
Utx^ì^nmo  igl^  £8|;ratti  allaCuìrijt'Vesco^ 
Vile»  Lo>CC  llù.  At^e^  i8t)4»,  «li^  Giugno 
.  1&14^  ne  baoiio  raceomaodata  V  téecùzioùp  • 

^.Le  GCU^S.  Mag*.X8M*^^ì«  ^«^l»*  I8i5.  vo- 
^Uquo.oiie  i  JParo<}bi  rìiiìiettano  tiella  ibrrea 
ivi  'tit^caritta  ai  Canoellieri  Cotnanitativi  la 
nota  dei  nati  »  mort) ,  e  Mati^inàon)  »  e  questi 
ne  «pèdiai»an  an-do^li^ato  in  carta  biantaal* 
la  £  fifl^ifietetìa  di  Stato  rendendo  i!onto  ai 
Vetcovi  I  e  alla  Camera  delle  Comooità  do* 
Parod&i  moiMi» 

UCUSOi  f^à  creato. tir^iD il  ttù«eo  di  t^ÌMca»  e 
^Storia  Naturale  di.Firenae»  con  N.  6.  Mar« 
l8tf. 

XlGENZlAl"!:  Regol  Transitorio  de'  l5.  Noy» 
1814»  per  V  ajO)  missione  de**  licenziati  nella 
§ià  Accademia  .Fiaana^ne^  Ruoli  degi'  Awo- 
eatt  ^  è  Procuratori  « 

UQtJXDAZlO:N£  di  frutti  da  restituirsi.  Re- 
gol«  di  Pro€«  Giv.  $•  590é  e  seg« 


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ìifÌÈ       LIO  Ut 

Si  Liqoidasione   di 'danni)  B  intereMÌ«  Begol* 
/  «ud.  §•  598.  6  «eg, ... 

3.  Liqiiida«ioir  di  »p6«e  Regòl*  $ud«  $«  60&  « 
8egg. 

LIRA  Placale  .V-  ftfcó.     • 

LITTORALEt  RegoL  25.  CWo.  1757.  per  la 
custodia  del  Littàrate ,  e  If.  per  i  Castella- 
ni ,  Gatalleggiéri  j  e  Sdldati  «  ÌT,  ^mùimentiì 
Gotto  .  Legna.  Maìina*  ' 

LIVELLI  !  L&  G.  7.  €ria^  ifSS.  {treficrMga  taria 

lU^foie       regole  per  le  Ceseioni,   ed'aAraocasioni  dei 

ùirìuo        Lii^Ui  di  dominio  ditetto  di 'GómimitStyLao» 

ghi  Pi)  i  o  pabblicfae'  Aititakiifitrasioni  creati 

avanti  i  nnovi:  Regolamenti  4^1 1774*  ^^  ^ 

che  necessaria  r  annoenea;  Sovrana^  ' 

a.  Se  in  tali  Livelli  il  primo  iaveatito . pagi/ a 
titolo  di  mallevadore  una  somma  ^nalalLa- 
udemio ,  il  snccesivo*  Enfrleuta  non  è  teituto 
rinnoovar  lai  pagamento  uè  dar  mallevaioM 
ftiorehèin  caso  di  nnovaallitellaftiene  pèrca- 
docità)  o  linea  finita.  RR;  7.  Ci«n«  e  a7* 
JMc.  i78fi.  '/     . 

3.  Il  riparare  il  dei^riorainenfio<  ambile  interea- 
èante  la  sostanza  del  fondo  è  a  eotioo  dell' 

'  Efìfifeuta,'  non  del  padron  diretta  i  die  dee 
riseiJtìre  le  sole  conseguenee  della  peremiooe 
totale,  0  parziale  del  fondo,  seguiti!  per  ca- 

-  ffrt  fortniro,  e  ciò  in  ferss  dei  {latti  per  coi  i 
Lixdli  moderni  partecipon  della  natura  della 
compra ,  e  vendita .  Ni  4.  Sett.  1788. 

-4.  1/  AffraucaBioni  si   regolan   sul   GopiCal  del 

-Olinone  al  3.  j>er  ice*  dedotto  il    Ijaudeinio, 

e  i^uaut^  altro  fu  pagato  nelV originaria,  eon- 

"^     cessione  pereLè  il  Canone  sta  in  rigorosa  coci 


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»tepettÌTÌtà  ooi  frotti-  ^el  fondo  od  Li^^Mi 
moderni .  Jf*  10.  Sett*  1739* 
6.  Nei  Lìpelli  (  anche,  di  dominio  diretto  di  par- 
ticolari )  e  negf  affitti  a  Inngo  tempo  i  beni 
de?oQ  ener  ▼oitati  per  V  intiera  qiaasa  «sti- 
aale  in  testa  dal  Goutlntto^e  •  G.  5l6.    Aprile. 

^1793.(1) 

€.  NeUe  GeMomdi  £ii^//JdiGoninniU,Lnogia 
Pij ,  e  pnbblkhe  Ammioistraiioni  si  deve  im- 

.  petrar  V  atf^nio  del  padron  diretto  soeto  pe^ 
aadi  oadocità,  nel  ffoal  caso»  fermo  arante 
«elle  manimorte  T  obbligo  d^  impetrar  il  .Jl« 
Assenso  prima  di  prender  possesso  dei  beièt  » 
procederanno  a  riallivellarli  dentro  un'  anno , 
e  un  giorno  :  il  padron  diretto  noa  poò  negar 

:  il  sno  consenso,  ne  ricusar  di  proceder  al 
Contratto  col  anocro  Enfiteara  •  N.  3c.  Ott. 
.1792. 

f%  EgnaU  diritti  a  quei  dei  Livellurj  di  mano 
morta  benna  quelli  il  coi  Livello  spettava  a 
mano  morta  nel  1769.  >  benché  poi  uscisse 
dalla  loro  proprietà.  L^  obbligo  di  munirsi 
del  consenso  del  padron  diretto  per  le  aliena- 
ni,  b&  luogo  per  i  soli  tJyelH  moderni  t  Per 
gr  antichi  i  LL.  Pi)  padroni  diretti,  si  uni- 
formeranno  alla  G.  de' 7.  Giù.  1783.  (  N<^  t.  ) 

8*  Tal  obbligo  bà  luogo  periLii^elli  anche  an- 

.  tichi  nelle  semplici  cessioni  dei  le  ragioni  //- 
tenarie  dorante  il  diritto  dei  Cèdenti ,  ^eoza 

.    alteraaiooe  dei  patti -•  G.  ig*  Mag.  1794- 

»i  ■■    I  — ■■■    »     ■     ■■    ■    ■      ; — ^-^^ — '^ — l.... 
(  l  }  Tratta  anche  del  chso  m  cui  il  padvon    ui- 
TGtto  Ecclesiastico  avesse  affrancata  la  Tassa  di  Re- 
dsnaione  . 


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fl64       LIV    .  MV 

9.  Eh  ladgo  pure  sotto  la  stessa  ]^^nti  di  eneo* 
cit&  nei  Z^Ve/^i  di 'dominio  diretto  déir  Ordi^* 
ne  di  S.  Stefano,  e  la  voltuira  noti  neèègnis^ 
ce  senza  la  presentasiòhe  delP  étto  di  con« 
senso.   N.  17.  Ago.  1782,  .  .     '    ; 

IC.  Spirato  il  tempo  fisàato  nel  -Contratto  5  o  sta* 
hilito  dalla  L.  a  pagare  il  Canone  5  il  "pacfro-^ 
ne  diretto  pnò  intimare  V  en^teota  eoa  ter^ 
riline  di  due  mési  a  saldare',  e  colla  dichiara* 
mone  che  ora  per  allora  s'  intenda  inhofsa^  Ia 
caducità*  Se  nel  Odntratto  l^enfttèttfa  reoon^ 
)BÌò  anche  senapa  |fittramentò  alta  -pfirgasicme 

<  della' mora,  il  Gindice  sulP  i^taiHia  del  Sa- 
'drone  diretto,  è  senza  1^ assegnasloild  del  s^d^ 

.  'termine   dichiarerà   incorsa   la  eadMiià  «    In 

'  ambi  i  casi  dichiarata  la  caducità  lion  ba  più 
luoso  la  remissione  in  buon  giorno  o  altro  ri- 
medio nepp«ire  re  integra ,  e  benché  i  beni  noa 
siano  stati  riallivelìati .  I  minori  '  ptrpilli ,  e  spt^ 
tpposfci  contro  di  cui  sia  incorsa  la  eaidaòitk^de^ 
vono  escutere  efficacemente  i  tutori,  e  atftmini- 
strà'tòrt ,  e  soltanto  se  non  possono  esserne  in- 

'  denniaizati ,  o  perchè  tion  vi  fò  loro  eolpn ,  o  per 
insolvenza,' otterranno  la  restitazione {;<  i/i/e- 
grum  ai  termini  di  ragione,  nìa  il  padrone 
diretto  Sarà  indennizzato  di  <}UAlufiqtte  pte^ 
giudizio,  o  deteriorazione  dei  suoi  dititti  «Uy 
C2.  Iffag.  1800.  (  1  )  V.  Comunità .  Mahìmcrte  • 

LiyORlSlO  :  Privilegj  del  Granduca  Ferdinando 
L  concessi  a  quelli  che  vanno 'ad  abitarci! 
de*  12.    Peb.    i59i...=:  Altri  de'  ic..  6in|^n^ 

(  1)  Lu  Ih  de'  19..  Gen.  180.4.  concerne  Jn  sistema^ 
zloiie  de  Livelli' ùìiWvi  Comunità  di  Orbetello  •         * 


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UV  LTV      vèi 

15$3.  s  R.  i4*   Òn.   1<S5&  the  eoufbrnift  i 
prìvilegj  dei  Livof nevi .        ^   * 
tt.  &  2.  JiO^.  1693.  còncetienMf  var)  OO.   Éùir 
aiidohiggio  j  e  altro  da  oAervàrfi  dai  CSapila- 
ni  di  Nàte  die  'dhntio  foMdo  i|^  etnei  Porto. 

5.  Del.  lo.  Sett.  l063%  iùterpétratita  d«»i  prÌTii* 
leg)  dèi  Li¥óPiiést ,  D  UmitAfiv^  dell*  etenaìo- 
ni  coneesae  àlli  staKtli  per  il  cnao  che  vengaf- 
no  alienati  a  favore  tiei  ftrestieri . 

4«  DeL  21.  A|^.  l$l&  che   eseota  JUpomo^  e 

'  «Oo  Ckpitaàaio  dalla  gabella  dèi   Gofltratti  ^ 

^.  91.  23.  Ago.  i^5i.  còncerneate   la   fabbrica 

del  iubboi^D  dalhk  patte  di  levante;  e  M.  ^3 

Kor.  1^58.  «he  coktcedè  varie  «iemsioiii  agf 

abitanti,  del.  medetiiDO. 

6.  M.  ilei  ìd.  IViyv.  if766.  eie  aceordà  alle  Ga^ 
tee  de*  ÌJvdlrnesi  il  pHvilegia  d*  é«cer  giudi- 
cate in  pritna  Intanto  dal  Tribunale  di,  £i- 

'    Porn9,  anche  a  frónte  di  atltra  persona  privil 

legiate .  V.  PfMlé^a  del  Poto  . 
f.  RegbI.  Annonario  ]^t  la  Città  di  Lmirnù  de' 

ì^.  Sett.  IfB^l  X.  Gtféiri  fruìHétitàrj  • 
|.  £.  11.  Ott.  1^68^  {freaèiivènt^  vàrie  Ireg^le 

per  là  «Qpetedifiéasiiòne  delte  Gètto  é  Fabbri- 
'    dm  di  Lhorhù'^ 
5*  N»  520.  Geo.  1769.  tulle  gabelle  de*  gfài^i  e 

Arine  che  «^  portiamo  a  Lh^rno  • 
ìò.  JL  iù.  Gin.  iff§.  thè  libera   qnelltf  Gittk 

dà  varj  àntibhi  Tintoli  atiUa  fabbrieaiione ,  e 

tendila  éél  fàné^  cf  iopra  i  forni,  maeelii, 

VteiCe  e6> 
it.  È.  ib^  Kagf.  tfB8.  diebiarààte  èfae  k  fràn* 

éhig:ià  accordata  ààW  AH^  4.  de*  priviteg)  de* 
'  tXf.  610.  iS^  pt$  k  Àkbifi  coxittrMI&fMiMà 
Tom.  1.  ^.§^ 


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266  UV  liOT 

^  stato  3  OQQ.  bà  lao|^  per  qcelli  contratti  d^n* 

tro  i  4*  ^^^  snteced.  al  giorno  dell'  ìmpe- 

tratv  sahracoDdotto  3   ma  ^Itaoto   pec  quelli 
.  contralti  lavanti  i  4*  «^esi:  Tutti  i  salvicQti- 

dotti  si  daujio  eoo  <fue8ta  claasola  • 
12.  L.  del  ip  Sett.  178^.  sai  fido  di  porto  di 

Lettece  ^  e  francatura  per  i  n^gosiapti  di  li- 
^  varno .  >  » 

1?.  RegoL  i$»  Lugr  1765..  per  i  Lazzeretti   di 
^^  Lwoincf. 

14.  RegoL  de'  24.  Mag»  178^.  per  il  Petto  di 
.     *  Ui^oruo  • 

15.  RegoU  e  TarifFa  deV-iS.  Ott.    1791.   per  1^ 
,  '  introdazionp  delle  merci  in  Livorno ,  e   pene 

relative.  ' 

16.  N:  21;  Nov.  18  i5.  aul  moda  di  |innire  i 
danneggiatori  del  nnavo  Acquedotto  di'  Lir 
Porno  •  . 

17.  N-  de'  26.  Feb.  i8o3.  che  ordina  che.  tutta 
le  spese  ,-  e  grave22e  5  non  esclusa  quella  degl* 

'  Acquedotti  si  repartanÒ  egualmente  e  senz/^ 
distinziqqe.  fra   tatti  i  Comunisti  in  propor- 
'   2Ìone  dej^ia  loto  miEissa  estimale.   V.  £brei . 
.   Manimorte .  Mercati  «  Prede  »  Sensali  • 
LOjNDA   Comunità  kegol.  partic.  de'  4*  Mano 

177^ 

LORINO  (San)  V.  Tabacco. 
sforTca   I-OTTI:  Un  Lotto  in  luogo  dV imposizione  (à 

t  per  la  prima  volta  immaginato  da  mrtolom- 

.  meo  Concini  Segretaria  del  Gran-Duca  Cosi- 
mo I.  nel  i556.  e  vi  è    su  q'uesto  uiia  DeL 

«dei  !•  Giu«.  i557«  si' formò  per  tal  causa  noa. 
Society  con.varj  mercanti  che  davauo  iprem) 

à^iAiUcQairi  e  gioje .  J4  pr^$(to:.delle  prime  8. 


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mi- 
ni stra- 
tionc  « 


Mtrasdoni  £1  '^di;  3o«  mila  docati,;  "ma  ooa  dq* 
rò  a  lQiifo:Tù.  poi  ÌQtro9otto,  eta^ilroi^ate  con 
i  BB.  d^  3o.  Hag-  e  si.  Jiov^  lySp*  e  dato 
ìq  Apf«il(».,Sofcto  il  qual  regime  di  qu^^tii 
Regalia  fturoac  pabblicat^  gì'  Editjti  de^  )8. 
G-ia.  174^%^  i4'  ^^^*  ^7^7'  e  16.  Ériu.  1766^ 
U  E«  da*,  i6«  Giù.  .1775*  là  messe  io  ammir 
nistraziooe  per  conto  della  Fina.nza. 

^•.L'  AminìnÌ8l;i:a&ioi^  è  diletta  da  diie  tiepi^  *^!" 
tati  residenti,  in -Firenze  ^  pd  ha  la  privativa 
del  gioocQ  in  tutta  la  Tofqa&a  N.  u  Giugno 
,    1784. "'§.  i.  e  2.     ' 

3.  là*  Ami^inistraaione  gode  dei  priyilegj  d^ir 
altre  Amministrazioni  di  Finanza.  $^34^  (>i  ) 

4«  U  Estrazioni  sono  pubbliche.;  a. quelle  di  Fi-   E«tra- 

.  repze  assistono  1*  Auditor  Helle  Re^^alìe  e  sno 
Cancelliere  (.  ora  nn  Audit.  ^  il  Uanbelliere 
del  Itagìstrato  Supremo)  rAyvQcato  Regio  » 

.  e  doe  Segretari  di  VinpflZfiLi  {n  ProyinciaTd 
assiste  il  Giosdicente  (  é.  il  Il^otjaro  civile ,  é 
il  GancelUere  .ComunitativQ  )  $•  3.  .. 

5.  Le  Liste  contengono  i  nomi  di  ^o*.  FanciullB 
approtate  .(la  S,,A,  ^.  q  questi /nomi  s^  im- 

'  Jborsano  cia«;ì]Qo  col  sno  numero  avanti  o^nk 

estraziene^  §,  4*  ^  -  '  ?/ 

6.  tj^:à^  Fanciulle  estratte,  ad  ogni ., £Àtraziphe 
hafìnò  ciasciina  una  dote  di  dT.  lòo.  Fior, 
che  si  paga  sirbito,  e  sensata  condizion  del 
tn^trimeniò .  ^.^-Sa-;'    -•      '  .   *  ,» 

7.  L.  AmmiiM^trazionepnà  fare^ilginocoancbB    ^'^ 
per  r,  estrajsionì  estere ,  ma  le  poste ,  e.i  prq.-  ^Esteri* 
iDJ  si  regolano  a  ^rma  dell'  Ai^t*  lo«  .-$  5rv 

•  -'!•*,  *  *  ' 

(1  )  Còsi  i  Prenditori  secoadp  V  Art   29.  dell'  13. 
*x6.  Giù*  1775.         *  ... 


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àlS8       tot     .  &ff 

9.  'É  proibitti  riMtrer  giudèa  d  dettati  pettòui 
privati  o  «steri, giiiocar^i,fibòpéi«M al  gito- 
co,  o  preadisre  unioni  o  iùterM«  mi  tìi«déBÌ^ 
tuo ,  «en^a  Uceàsa  Sovmaat ,  sòttd  le  iàfra^ìt- 
te  pene  *  Queète  hanno  luogo'  atichi»  per  i  pt«n* 
dièori  che  di«tril>oi8^ro  i  ptfgbtftò  «ente /fr- 
inii del  Sliuìgt^atitoritui&todàlf  Axttinibiitra- 
Bionoé  §.  6*  f. 

9«  Le  tféMgteètìùni  ai  dar  precèd»  Art  $i  ptnii^ 
«cano  con  ittultft  di  Scudi '400.  per  igióo^a- 
tori  5  e  di  Scndl  ì&ooc.  per  i  preiiditim^  coo^ 
ponitori^  asìoaiiti,  e  loteréiéÉftì^  é  eémprèla 
perdita  def  denaro  Ael  giudeo  i  «  Altre  adar* 
bitrlo  :  gl^  ii^eiventi  iceoterattAo  le  tnolee  bol- 
la Gareere ,  e  d  po&  pr^)6edefe  ex  ÙjÈch  »  e 
{>er  inoniiniilone ,  e  sarà  iftdiftio  fcititante  -fet 
a  conaAnna  t  iotendsioiie  del  paglierò  iUte^it* 
titno .  $\  8.  ^  1  '^ 

10.  Ia  metà  delle  molte  spòtM  jM  Ammftu* 
stfàliiòiie»  e  metà  aU'  acco^tore.  y*  $•  (s) 

il.  SoQ  proibiti  iti  pobblicd ,  e  in  privato  iZo^ 
ti  dì  mereì^  generi,. e  altro  sorto  peoa  àtììk 
perdita  del  genere,  e  p»r  ehi  vi  ghioea^di 
moltft  éA  arbitrio  da  re{)art)rsf  a  forma  dbll' 
Art.  -9^  s  Per  |ali  Lùtei  si  poA  chieder  U'ii* 

'    cemta  delPAmmiaiétraniòne.  $•  3i;  (3) 

■illill       .ptlBM 1 i,l.«    lljlil    III         "il,     llllh,  I 

(i>  Gii  rilpniia  i  BB.  16.  Htfg.  1724,   17.  Già. 
1752.  17.  Aga  iT^t- 
(3)  !•  Art-  7.  deire.  16.  tìiu.  %*-  divari*"» 

Kiiifà'^e  la  patteeipasidilè  suddetta  «  a  qneffi>*dei 
>i  ehe  f ìvelaAie  1  eompliol  «  ,  ' 

(9)  La  N.  iS.  Ott.  1794.  avea^ià  pitiibiti  i  lesti 
elle  si  f^ioean  da  Congréffatiòai ,  e  Csdini  Ref^oTurt  • 

Ser  Doti ,  Indiilpretf^  e  altro ,  per  tiieitendo  <{iìai  4oU 
olla  Congregaziona  di  S.  6io.  Batfà.' 


,  Digitized  b)^ 


Goog.le^i^.-.-.,^i 


1^  (  V.ìNNi48:'fió.edéj^.$tcrviiic]lébabMt]ii  /^^^^i 

avmimto  tM  serper  io«>*  negF  attibi  è  «dt  8c«  *    '*°^' 

'per  ItX)*  Mi  Téfnit  L^'Aììibo  di  haqooithi0 

d&.U  TiMitàdi  Scadi  ifzò.  ftòmani  rÌL  Ter- 

^  nò  éi  ìmiEWitii  &.  e  dae  ^àt trini  dàk  Viobi^ 

U  di  Scudi  <l8è.  R^ttti  oómi^teéàr  V  %nìDenbo  t 

ì/  H&tfMt»  «iix^udi  f.  ^  ÌNiiocchi  56r'd)à  la 

tiMilA^^  Studi  ice.  SAtùé  r  L'  ésMittb  *Ai^ . 

chiarate  di'Scudi  1.  e  bàìcfctìii  5ò.  dà  k ^Ìn« 

feifà'di  SéD6i'^^M)*'llo«A«  Li»  {Klste  ttoAggìori;^ 

0  minét*!  ^'*6g4laikè  iKiilla  è«idefcta  {utopuniq- 

ne!,  tua  r  litimento  del  gitioòo  «ugP e«titittf$i 

ingoia*  di  '  mldé  in  teldo-  matieìa  Piùtèntìt^ i 

y  SàtT'Èimbù f nàtoti  può  |;btoeAt^ men^  di  liiMbc-' 

'   cfii  à»;*e*'^*'  qa^ttniii  t  Sul-^eirM-^a«tfo  toon 

^  tttetko  dì^Uaiecchi ii»  e^Si* qftà*ftriéi i  i$ttll*èr- 

*  Ho  eoli  AmlA>'4gli  tre  nameri  ib  tatto  nenibe* 
-   tio€l'ìb«ib«&bifk«  e  1.  qoattnaot6(^ 

e  "PafM  àniàifòf  «epaì^ti^  bottposti  di-qtiat- 
'tro''nafalén'tRnillìenòd^b«ioedli  4^  e  à.4c[tiab> 
'  trini  ì  4»  Sé.  «on^compdkti*  di  iàùxfoB  toùmeri  itd£i 

'   mencf  di  bfrfwchi  é«  e    ¥•  sqnatèrino  ;  9é  fion 

'  cotti (ÀJèì^i'4ir più  di  einqire tnameri la posifl/é la 

▼inetta  èi  regoleranno  secondo  la  tavola  di 

'    ''^gg^e'i^  èj^rovata  tì^ifóù,.  t  AulV  eittkt^- 

•  to  fiéìnplio^  o  dichiaralie  -  non  ei  può  -  gimcar 
itieoo*àt  lÀìo^bi  5«  e^v  4]nattrit]o«*§.  lc« 

l^..Ii^'A^minÌ6tra!SÌon«  bà  en  fondo  di  Scudi 
l5oitiila  P4èrentini#  §•  ii«  ^ 

t4«  ):ie  tifiéife'^i  pttgauo  a  chi  pre>entaal  pa-* 
filerò:  L^  anitninidcrazione  bà  tempo'a.pa^ 
gare  lò.  gìótni  dopo  1^  efitrasiione  per  fargli 
"•pogli,  e  pisoontri*  $.  12* 

l5«  Tre  mesi  dopo  V  e«tra«ioM^  0  ie  è  flegnita  Ptesm^ 


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2f<y       tOT  ItófP 

fuori  di  «Toscana  3.  mesi  dopa  arrivata  laìioo*^ 
va  di  essa  a  Firenze ,  se  noti  è  si»to  preseata- 
to  il  pagherà  V  azione  della  vmcila  è  pte- 
scritta,  iienchè  il  viooitote  abitaste  in  psese 
lontano»  salvo  il  ricorso  alla  .grafia  io  .caso 
di  legittimo  impedimento  •  $•  l3«  i 

prendi-  16.  (V.  NN,  7.  35.)  I  prenditori  «OM  patM- 
^''         tati  dair  Amieinìatraziòne  che  ò  giurante  4el 
loro  fatto  •  $•  14* 
ip  Non  posson  ricevere  maoeie  dai  yiocitod, 
pesa  la  restitoaionfi ,  «  la  perdita  deUa^  pa* 
tento.  §.  iS«   . 

18.  L'  Aroministcaaaone  sta  Me  sete  origiiMJi 
del  ginoco ,  rimessele  dai  sooi  prenditori ,  e 

'  ciò  anche  se  discordano  dal  pagherò  qmsto^  si 
Numeri  ginocati»  alla  posta,  òalla  promessa 
di  vincita  5  dovendo   il  gioocatore  assicorar* 
^  ai  che  il  pagherò  sia  oonfornte  «Un  aota,  ma 

se  scnopm  la  diversità  prima  dell'  esirwioiie 
può  riportare  il  pagherete  fasiefie  cbre  ima 
cooibrme  alia  noia.  Èie  per  caso  maQOa«ip  la 
aota  originale  si  ata  al  pagherò  firmato  dal 
Slinistro  dell*  Amministrazione.^  ^^  l6* 

19.  1/  Arobivio,  ove  si  depesitaa  jb  note  erigi* 
■nali  si  chiede  a  tm>chiavi  avanti  ogni  £stra» 

V  Bioae  ,  e  si  aigiila  :  àopo  T  Bstraaione  ai  apie  , 

e  si  fìk  il  riscontro  delle  note  •  $9  17. 
ao.  S«  il  Breoditore  fa  errore  talché  vi  sia  dif- 
ferenza fra  il  riscontro  HS.  che  d&  al  gioocato- 
re 4  e  la'  noto  originale ,  o  V  errore  è  nei  na- 
meri,' e  si  sta  alla  nota  anche  qaanto  al  Pren- 
ditore ,  0  è  nella  promessa  di  vincita  9  e  allo- 
ra, provata  r  errore  il  Freoilitore  indeniii&- 

•■  zer^  il  vincitore  •  $.  }8. 


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xxyr  iGT     271 

M»  £jM  il  ^O90»ton  prova  d'aver  pagato 
più.  d$dh  ptwte  «eritfca  n^lla   Nota»  x*uò  pre- 
tender dal  Prenditore  V  intiera  indennità  an* 
:  che  per  Ja  ^ineita:  tanto  se  ei  tratti  dì  colpa 
diedi  ddiO)  nel  qual   qltimo  caso  perde  la 
patente,  ed  punisce  ad  arbitrio MnaP  Aqi- 
.iiMBÌ«tmswn0.  paga  8ol|Anto  la  vincita  resul- 
.tante  ^aUavNota  originale.  $•  19* 
on.  Jl  Prenditore  darà  al  Ginecatore  un  riscon* 
.  tro  BIS.  e  firmato  del  giuoco  ^  esprimente  il  N.^ 
..«d^Uar^P^enditori^Kii  N.^. della  Nota  origina^ 
*    le ,  )a  «on^ii^a  »  e  i  numeri  giuocati ,  il  tutto 
.  aot^iP^na^di  perder  la  patente;  il  riscontro 
resta  al  ginocatore  anche  dopo  che  ha  aviito 
•  i-:il  pHigherò»  ma  per  segno  della  consegna  il 
f-  Preodi^rp  ,paò  intcK^^arlp .  $.  ùo. 
pZ^  K.  necesHMMo  per  riiBc^oter  la  vincita   pre<^ 
.  aentaie.  il.peì;herò  :  presentar  i).  riscontro  qon 
.'Àasta  saaon^  quando  .non  vi, ^ìa, stato  ^mpa 
-  'j:di  staippare^s  .e  dare  i.pi^^herò,  e  anche  al^ 
•  lora  bisogna  che  non  vi  ^lan  duhbj/  sulla  le- 

S*ttimità.>jdalvri0oontro  e  che  con^bini;  collft 
ota. originale  $»  fti* 
;^«^Ia  cfiso  di  Numeri  chiusi^  o  calati  i  Pren- 
.  ^^^ditori.terraiioo  affisso, il  MaJoife^to  dell^  Am* 
^  '.  xninistriaipae^pve  son  qotati  4  $•  22. 
£i5*  In  questo*  Manifesto  è  indicp^to  il  giorno ,  ed 
.  ,  ora  in  cui  i  Psenditori  reatan  di  ricever  giiiq* 
GO  per  qoell'  £straaione.  Dpvon  tener  aiHssa 
anche  la  pres.  L.  e  la  loro   patente  •  §.  sS. 
26,  Se  per.  qiso  un  Frenditope  foraneo  non  può 
spedir  in  tempo  il  giuoco,  ricevuto  9  air  Am^ 
.    ine.nbistraaipqe,  nerfarà  dichiaraziqne ,  e  prò-* 
.     testa  al  Tribunal  Locale . giustificando  i.mpti* 


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Èf&      109  £09 

ri  emettendo  ifH^ìllirlBnÀilft  IfreiidiMik  éM 
coi  e&ilH]*ili  iE|,i  gìQOèatori  hk  iMtiQiftiòil  ilei  ìo^ 

27.  I  PiieiKlitori  ttàigl^efettào  k  Matopi^mtem 
tenente  I*  £iìrt;i^iftiniie ,  tal  qoAte  la  iriéevotio  §^ 

sB.  &OÙ  mpuhBftbili  ^U^'Amministfaaioiia)  «ai 
6iQo<^tod  d'  ogni  tra»gre$ftiotttf'«2U  piM;  L» 
akiche  {)ei^]^arte  dei  loro  ajntt^^bilMlltegfeik 
fto  eodtfo  di  qaedti  »  e  le  pea#  di  fagioae'ia 
cadO  di  dolo»  $4  ^6. 

S$.  CSii  facesse  pagWo  falsi  »«  0  ^iCetrOsé  »  ò  ^ 
tÌÉiéÈe  i  legittimi  ^o  là  itrUia  ééì  Ministro^  o 
BÌttÀ  pttHe  di  essi^  si  ^n^ità  ÌMMdk>>leHLt^ 
é  èosì  i  eompliéi»  $•  ft^.       ' 

80*  Si  poò  faf'ìl  gittoM  difèttftttociiM  et^^  Ali* 
miflistrasiotie  anche  |)«  Iietteta*  $•  ^»  '    ^- 

dl*  Si  pDssoù  chièder  alla  mdd; -tuitélen^feisie^ 
é  risòotttri  ocòoffentì  ^ol  giooooi  $ée^ 

Ha.  tid  ntófno  delle  gidoea to  fetté^  è  t^ertiesso 
pHitift  t;He  i?ÌAn  rittieséa  àU^  ÀntnilfiifitàÉkiiie  ; 
non  dopo  i  $*  3ò. 

S3«  fi'  proibita  la  Vedditfk  1  «  dìs}MM^  degli  dloi^ 

ni  e  biglietti  di  Ijotta  pei*  le  MYada  »  4»  fiàit* 

fte  i  e  a  tatti   foorcli^  ai  Prendikoli  ^  in  dgut 

luogo ,  pena  k  perdita  di  essi  e  del  deoiupo^ 

e  altre  ad  arbitrio  *  N.  ù»  Ottb  l8lr54  V^  k^ 

'mi  o  Stemmi» 

tontt^Z'J^*  Le   Ganse  civili^  0   miste ^  eoi  (ììaoeatott 

tioio.       Prenditori^  è  altri ^  si  gitiditano  daiTribiin&- 

li  I/oi^ali^  e  le' criminali  dai  l^ribùaali  Gi& 

minali.  $«  3S.  N.  sud.  l»  Gioi  lf84< 

SSSf'  ^^*  ^  '^^^   *^*  ^  ^^'  ^®^^*   ^'^*^'  haiiiidti- 
*"*  *       messi  in  vigore   questi  Regolamenti  i  e  T  au» 

mento  di  <;^  -  ^  4.  per.riseontro  a  finnos^della 


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:  4todi^  ^  &  lIvNiMm*  I  BreofUtoia  clie  noti 
it  aoi£>rittaiiQ  alle  UU  a  ^]»  ih  «i  poniicoQ 
0OQ  molto  41  ijf  ;  lco%  a  &▼«  4«LUi  Spedai  ^ 
cioiora  »  e  la  ìH  Tolta  1»  Tra^i;«f9Ìoi;ie  ai  pre-t 
tiMM  fipaadoleniiii,  e  si  piioÌBoe  a  tener  dpUo 
XàL»  deUa  StitlQ  >  e  col  ritiro  deili^  patente  « 
(in)  Y.  Oiuocki . 
XUGCIA  :  Goaveaucae  per  la  lecipicoc»  centegna 
de'  QiaUì^ttori  eeo  ^1  Gotwuq  ;  de*  14<  Sett« 

IiUGIGNANO:  Gommiiti^  Regolt  partici  de' 14, 
Ner*  1774, 

LBOGHI  PobMici  eoaie  ripe  di  fiami^acali  fé. 
eeno  iiipre«erittibiU<  &   d<il   i^^y*   (  smza 

*  gioroo)  Vt  fiumi  ^  Stroékn 

«w  La  d  do'  &  Sett.  ]:Si$«  hl^  alipliti»  le  dono- 
minaaioQi  date  a  Strade ,  Piasse ,  ed  altri  Xiuo-^ 
0hi  pubUi^i ,  «otto  i  prei^ed^  QoTef ni  ^  ed  lA 
lìprìftinato  gì*  Mtìphi  aenii  •. 

XUQGHI  PU  y, Camera  dfilh  Comunità. Pri^ 
pilegio  del  Foro^ 

JU7PI;  1  Lupai  poaaoiio  portare  «pada,  apiede»  C^stnH 
accetta ,.e  Incile  a  palla»  laa  qneato  «olti^nto  ^^l^^ 
^ando  abbiano  gì'  arne«i  nec^wan  alla  cac- 

.    eia  dei  Lupt.  &  da«  Lngt  1744.  ^  1  (  1  ) 
À  Zje*  CSonKuutìi  daranna  loro  mediante  paga- 
mente le  be9tie  neceitarie  el  trasporlte  de'  lo- 
ro ameai,  il  legname,  le  corde,   e   quant* 

'  altra  lora  occorra*  $  4« 
A  Sono   eaeati  da  ogni  pedaggio,  e  paéao  di 
Inarca  per  loro,  e  loro  iatmmenti*  $  3« 

(  1  )  Cori  illL  il*  aUr,  ix'^o. 


^ — -r:^^    rf 


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•4.  Pofisono  fare  i  taj^tioai,  e  atanghé  mI  loBgo 
assetato  loro  dalle  G>m«idith*  §  4* 

5.  Dal  Camarlingo  della  Goroamià  dove  ecci- 
doao  un  Lupo  6Ì  paghemano  subito  loroSbidi 
8.  d'  oro  e  Scudi  !•  per  ogni  Luffottino  eoQ 
obbligo  di*  lanciarne  le  Teste  9  (  1  )  e  fermi 
stanti  i  premj  statntarj  per  quelli  ohe  noti' so* 
no  Lxtpai.  $.  5.       * 

6.  £^  a  tutti  proibito  oflbndere  o  ingiuriate  i  Lur 
pai  anche  a  motivo  di  Cani  caduti  nelle' ta- 
gliole :  gr  òsti  sonò  téboti  ad  a;lloggìarli ,  e  le 
Autorità  pubbliche  daranno  loroassisteosa§  6L 

7*  I  Criusdicenti  possono  dar  gratis  la  lìceiwa 
dell'  Armi  per  la  ociccia  de*  Lupi  in  ogni  tem- 
po dell*  anno,  ma  in  brigate  non  minori  di  8. 
persone.  L.  4.  Ott.  l8o6.  V.  Càccia .  (  N.o  9^ 

LUSSO  :  Le  prime  LL.  suntuarie  sul  vestire  del- 
le donne  sono  de'^ig.  Ott.  i546.  e  3o  Loglio 
i568.;  proibirono  portar  pietre,  dri^argenti^ 
ricami,  o  tessuti  d'  oro,  e  altri  ornameuti  di- 
spendiosi, e  regolarono  il  vestire  degF  nomi- 
ni  delle  diverse  Glassi,  e  de'  fiìaciniJU,  sotto 
varie  pene* 

2.  Vi  sono  pure  la  L.  de'  i8.  Sett.  i558.  par 
Pistoia ,  e  sua  Provincia  t  La  Rif.  '4*  lK<^*  l56l2 
La  L.  de*  4.  Mar.  i563.  per  Pisa  :  La  L.  del 


(1  )  Socoudo  la  Ni  drtV22.  Mag.  1804*  >1  premio 
era  di  Scudi  «{.•  per  Lupo  grosso  ,  e  di  mezzo  Sondo 
per  Lupattino  ,  e  il  premio  statutario  per  i  non  /u- 
pai  ;  secondo  la  Ij.  de'  4*  Ott.  1S06.  il  premio  è  di 
Jj.  120.  per  ogni  Lupo  o  Lupa ,  e  di  IL.  25*  per 
Lupattino  non  maggiore  d*  un*  anno  • 


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I2rt5  LUS      275 

'  j363«  (  teoza  giorni)  per  Arezzo .  Le  PP.  dei* 
£.  Ott.  i588.  o  3o.  Lug.  i5gZ.,  e  le  LL.  de^ 
9*  Geo.  è  fi6.  Ott.  16^.  per  Firenze  • 

,3.  La  a  ic«  Ago.  1781.  Goodaona  il  lusso  del 
vestire,  specialmente  nelle  donne,  rilevan- 
done gU  inGOuvenientì  :  dichiara  che  il  Le- 
gUlatiare  deterroimato  a  coartare  il  meno  pos- 
sibile la  libertà  de'  •addìri  »  non  vnol  fare  una 
Legge  proibitiva,  ma  che  confida  nel  loro ri- 

.  spetto  :  che  vedrà  volentieri  intervenire  alle 
Gale,  e  appartamenti  di  Corte  in   semplice 

e  abito  nero,  il  quale  meglio  conviene  d^  ogni 
ornamento  caricato  e  teatrale  :  .Che  noa  d^ 
vestire  ma  dal  carattere,  dair  educazione,  e  . 

.  dal  bsoQ  uso  delle  sostanze  misurerà  la  nobil- 
tà,, e  valuterà  molto  la  modestia  degl'  abiti 
per  farsi  un'  idea  dello  condotta,  e  della de- 
jbole^&za  »  o  saviezza  di  pensare ,  lo  che  influi- 
rà molto  nella  distribuzione  delle  grazie  So- 
vrane ,  specialmente  per  gV  impieghi ,  per  cui 
richiedesi ,  giudizio ,  e  sicurezza  da  ogni  scon- 
certo econòmico. 

4«  U  SE-  fi9'  Lng.  1807.  raccomandò  la    mode- 
stia del  vestire ,  specialmente  nelle   Ghies' 
U  altro  de'  18.  Ago.  d.  proibì  ai  partici»[ari 
correggere,  e  redarguire  sotto  tal  pretebt< 


Fiale  dei  Primo  Tomo  < 


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4 


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ERROPJ' ESSBNZf ALI 
Pag.  ti;  liiB,  if  di    merito^ 
oerto/ superiore  a  li.  2oó. 

Si.    ^.  Soprintemlente' 

57.      7.  GeJkMmrio 

47.    92.  v6i^ 

SOn    14*  b^vi  .  minori  ««o^ 
qp^r^aw  e  qegava 

66*    2c.  come  ^T  §  5- 

60,    i5i  1741.' 

77.    10.  Gambiarft'Nv^<9^ 

94«  -  dcx  $k'  7*' 

96.  .  xSv  k$.  Mag.  i74ii. 

98,  ,  55,  17^5. 

9<9.    f^  aensa  quella 
ivi^ay.  galop^  molto  vóIooq 
102.  -  ^4.  sono  quel 
li5,      55- 

ivi  49. 

ivi  ~3i*  180S.  preservava 
124.    10,  $  44. 

i36.  t5.  sa 

ivi     M«   lìberaaione  aman* 
Qtpaffioai  da  tutela  q  oura 
142.    24.  7.  Ott. 
l5i.    ^^.  esensioui 
157.    '  4.  rwuisiti 
i6x.  '  90.  vi  e  na*  altra  lu 

JI7.  liug.  i8o«. 
167,  .    ^  dettata 
169.      4.    4-5- 

ivi    xoT  (N.<9  8.) 

ivi    x5.  (N.o  9,) 

ivi    17.  (N.<>  10.) 
175.  18.  altro  appaitwe«t§ 
3o8,      7.  $  5. 
2i5.    26.  dalle  persone  di 

cui  tratta  V  Art.  4. 
ai8.    19.  (V,  il  N.o«) 
255.    11.(1)  ^ 

S54.  6.  Fresid.  del  B.  Gov. 


GOBJIJ^^NI 

di  /iMrjto  certo''8tu)erio«p  a 
li.  70  ixia  inferiore^a  t,  200 
8oprfR^d9e    '    -  • 

cohatario  \  .*    »    . 

}7H^ 

beni  di  miaor^,  accordava 

o  negi^vf^ 

dome  al  (J  7. 

1741.  (  revoc.  V:  Foderaje  ) 

CamlriaU  N.  Q  2.* 

$  7.  N.  2,  Ago,  Ì787. 

25.  ]»«{<>  >774* 

ffenza  quei:ela 

^iappo»o  trotto  moltovélooe 

iotio 'quella- 

4.  G.  .8ad.  del  1783. 

1)  G.  14.  Xug- 
^  V.  il  N  6i  ì  I  uHPY.  ordini 
non  ristab.  i  Prov:  di  strade 
i8od.  il  Magtstr.  presentava 
$  44.  Regol.  Gep.   * 

£manoip«sÌMQÌ  »  libeT^9iie 

d^  ^^utela*  0  cura 

5o.  Ott. 

Bseciimni 

registri 

akiv  L.  3>7.  Ifug.  i8c& 

tutta 


i 


.  quinti  ' 
N>  7.  ) 
N..  o  8.  ) 

«Itre  appartepenze 
J  5  N,  sud.  de'  2.  Lug-  177Ì- 
dai   particola  ri    che    aliog 
ftiano  a  tbrqia  dell'  Art.  4 
fV*   il  N.^  6.) 

Presid.   del  B«  GoT*  (  p4 
della  Consulta  ) 


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1 


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n  Secondo  Volume  clie*  è 
sotto  il  Torchio  5  sarà  pub- 
blicato ai  primi  del  prossimo* 
mese  di  Maggio  1816. 

I>^  Associazione  resta  chiusa 
nel  mese  d^  Aprile ,  e  il  prez- 
zo sarà  quello  fissato  col  IWfa- 
;•  nifesto  de^6.  Dicembre  181 5. 

Le  Assocfazioni  si  ricevono 
in  Colle  dagl'Editori  Pacini, 
in  Firenze  alla  dispcnza  del- 
la Gazzetta,  e  da  Piatti  5  in 
Siena  da  Rossi,  in  Pistoja. 
da  Manfredi  ni ,  in  Arezzo  da 
Berherini;  e  nelF altre  Città 
dai  principali  Libra j  ,  al  prez- 
^*  za  di  Paoli  5.  per  Volarne 
^^'  oltre  il  porto ,  è  dazio  :  Chi 
prende  11.  Copie  non  ne  pa- 


ga  che  IO. 


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\    Valore  del  presente  Vofume 


a  fónna  del  Manifesto  de'  6.    ••!^ 
Diceinbre  181 5. 

Fogli  16.  e  un  qnax- 
toaiÌ*^6.«ilP.cC4.  16.  8. 
Legatura  j,  ».     5.  » 


Totale    w^5.    V  8. 


,  2  3.t^3  e. 


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Ó    X 


isNoaioooa  ra 

VMISSIXJ 

Txsaf  vrtì 


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f. 


.1 


f'! 


MEMORIALE 

ALFABETICO    RAGIONATO 
D    n    L    L    ^A 

UBGISLAZIONE  TOSCANA 

\  ... 

DALLA  PRIMA  EPOCA  D£L  PRINCIPATO 

fttfO  AL  PRESENTE  SECONDO  LO  STATO 

^LLA  MEDESIMA  A  TUTTO 

-l'    ':4JS  NO    i8t5. 

TOMO    secondo/ 


•« 


INGOLLE    1816. 
PRESSO  EUSEBIO  FACONI,  E  FiaUO 


L 


bàm 


.A") 


.  ■•  { 
»  • 


A 


—  "*''*-^ -^^.-         N 


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MEMORIALE 

b    E\  L    L    A 

LEGISLAiZlONE  TOSCANA. 

.  .  .  i        » 

Jxl  ACELLI:  La  P.  3i.  Mar.  i546.  voliere  gP^^m  ^ 
I      tQi'ti  i  proprìefcarj  dì  poderi  in  certe  Provin- 
cie allevassero  dae  Castroni,  e  non  gli  nian- 
.  da£Mfo  al  Macello  finché  non  eron  giunti  al 
loro  perfetto  incremento* 
a.  La  P;  7.  ]ifag«>i566.  inventò  gF^  appalti  de' 
.   .  mAcelU^e  la  loro  privativa:  fu  seguita  dalla 

.  li.  29.  ,Nov.  1704- 
j  3.  IIB.  10.  Sett.  1569.  e  la  N.  31.  tug.  1770.  per 
Fireoae  proibirono  macellare  vacche  da  frutto  - 
4«  Una  L.^1.  Die.  177 i*  concerne  la  libertà  di 
macellare  in  Livotno  :  quella  de!  3«  Die.  e  la 
N.  IO.  Die.  1771.  detto  hanno  lo  stèsso  oggetto 
;■      perArM8o;e  la  L*  10.  Die.  1771-  per  JPisto- 
^.  ,  Ja:  vi  è  pare  la  L^  14.  Gin,  1773i.  sulltf  vèn- 
;,    dita  delle  G^fni  in  Siena.  ^'      -    ._ 
\5»    La  N*  3.  Ago.    1778.   permesse   ai   Pizzica- 
^aoli  e  Osti  provvedersi  di  Carni  fr^che  al 
t     viocello  che  loro  piaceva ,  ma  volle  che  pren* 
dessero   qnelle   salate^   o*  da  sarlaré  dal  loro 
^     Proveutuario .     ' 

|6.,  IjB^  N.  17.  Mag.  1761.    oppresse  1  proventi 
de'  macelli  ,  e  U' Sigillo  delie  Carni  nella  Ma- 
..  «remma  Volterrattaye  Pisana;  e. così   la  N*^ 


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4         MAC  ^  MAC 

29,  Ago  1781,  per  l^iOjatico,^  ^oidqja.  (i) 
Proven,  ^,  |  P|-oteniuarj  d«i  Ma0eUi ,  iti  viata  a#l  Cv 
,  none  che  pagano  qanno  la  privativa  di  vea* 
der  Carne  fnac^lat^  Of»l  loro  Circondario»  e 
mandarla  alle  case ,  e  d*  esigere  i  diritti  di 
Sigillo,  e  atiitiento  é^{ìt  C^ni  dai  J^iipifia- 
gnoli,.  Bottega)  5  e  jiarticolari  cfae  macèlÌM 
bestie,  e  per  le  Carni  fresche,  e  salate  cbo 
B  iiitroducon  nel  Circondario  loro  dall'  este- 
ro ^  o  di  fuor  del  Territorio  riunito  per  \n 
eonsamarsi ,  oltre  \^  gabella)  (a)  Mi  fMt  le 
Carni  macéliate  in  un  Circondario  àvféh^  non 
tn sitato,  che  ffesche-,  x>  imlat^,  ai  pertavia  io 

^  nn'  altro  liireondariir  per  proprio  maa  reata 
ferma  1*  esenzione  eoneeMi  dai  B«  9*  Gitigno 
>7f7*  o  N.  1.  Log.  d*  com^  pnrQ  le^  Ib^dlà 
concesse  agl^  Osti ,  e  B^vHegaj  datla  N>  del 
1778.  (V.  il  N.9  5.)i»X*^Qè*.  4a^  6.  Die 
1783.'$.  i.'È.  •       .       ; 

S'  Ogni  Maièliù  ba  wt  CoAdliittor  parli^oiare^ 
il  Canone 'è  ilsstta  in  pi<>porBÌoiie  deUapopa- 
Iasione  ,  e  smercio',  e  slpn^  alU  Gamiiaitftf 
§.  3.     .     '■' 

9*  1/  ArmhinfetraiaioQa  prdvftfk»  al  aefriaiodel 
pubblicar  noi  caso  die  rèsiri  vaei^ni»  qaaksfaì 
Macello  seni^a  che  ?i  ski.  obi  aia  ta^atj^a  eon- 

»*     <■  "uij jiai   i«  MÉHj  mitiwirtlÉ J  iiim   <iia«»iiMW  !■■!   I    irti       ■ 

(  t)  Per  N.  4.  Iiu^.  ifiS.  h  aaènta  aMbe Oasltt 
Knovo  d8H(a:a»isoiico^'dui.t  *  #p€#i|ls4H>. 

(  2  )  A  tenore  della  siid.  V.  del  j5$6-  I^  p0na»p«r 
\  Tinsgi-a-jgovi  è  dì  Sciiti  9..  p§r  bestk  ;  €i  dì^Wì 
5.  per  i  nfaiaìi  a  foruja  ^oUl^  X.  del  1.704.  ,  qhjre  & 
con/ìfica  de!?e  Cnrnì  trovate  in  fS^ode  :  il  4.©  delle 
multa  s|wl^3il  notiSiato^e  :  il  aasto  al  Pcaireaiitano.. 


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U^C  MAÙ         5 

éfoòÉìrio  t  fissa  k  Clitttek  da  iUm  dai  provea- 
inAt)  (t)  ^  po<>  liberare  dal  dar  mallevado- 
re quelli  àké  pagaa  aoticipatt^  la  uietft  del 
Caatioae»  §.  6.  64    . 

lt>»  Cri'  appalti  ai  ikhnù  per  ua^  anoe ,  ma  «'  la- 
teadoà  ieoipra.  CDo{erif)aii  d'  aana  iu  anno, 
«^iie  Èt0mt  eoodiaioai ,  a  senza  uqoto  contrat- 
to ogni  volta  tbe  due  maéi  prima,  dello  èpi- 
iH&re  dalla  Condotta  corretta  i  FroVentuarj  ub- 
hi%ù  pagato  tatto  il  Canone  »  a  fatta  in  scfìt- 
io  al  (crÌQ6di^nte.(tt)  T,  istanza  per  la  conti- 
oàaaiatia  i  II  Critiadicaote  le  riceve  gratis*  t  le 
l'iaieita  na  ttiéée  almeno  avanti  jn  spirar  dal^ 
la  condotta  all'  Ammiaùtrazion^  iorlicando  le 
aloBOO  dei  copcorfenii  ha  pvegiudjizj  gravi  ' 
aoUa  gioetisia  per  cai  meriti  di  essere  egcla-  ^ 
$ù .  §.  7. 

lu  V  iaoasarvaaaa  de'  patti  fh  deóadere  dall* 
appalto  eeofta  Decreto  di  Giudice  •  $.  9. 

tt.  Sofà  esaatì   dalla  Taase ,  a  Proventi  le  Co- 
Ibuaiià  ehe  Ì0  sodo  state  iìnoray  o  che  hauco 

.  redòQti  <|aeéti  pesi«  $•  1Ò4 

33.  I  l'i'lj^ali  Itoceli  soa  engoitoj^ì  delle  Can- 
ee civili,  è  Grioilnati,  salvo  Y  appallo  per  le 
prima  j  e  Ad  essi  spatta  T  ispezione  stitìa  sa- 
iabrità  della  Cacoi<})  ^.  11*. e  L.  di.  Mar- 

(11  Uueat'  Art.  a'juovaò  la  pi'olazi- no  ai  Proven- 
toarj  a    allora  . 

.f«)Ora  in  forza  delle^  nnóve    scritte    al  Ga hn. 

CouiuoitatiVo  :  ti  Giùsdioente  dà  il  C^rtifioato  di 
ebl  tratta  lo  stesso  Art.  ^^^ 

^S  )  lia  N*  4'  .^^h'   1606^  (  occasionale  )  progcrfg- 

E vario  jirecanzioni  per  assicurar  la  salubrità  dèlia 
rne  porcina  «  in  specie  da  insaccarsi  . 


y_'       _  ,  '         •        D^tizedbyLjOOgle 


6         MAC  MIC 

14.  I  Proventaarj  devon  provare  le  coatmtvit* 
zioni  per  cui  agiscono  :  le  perquisioui  nelLe-^à- 
06,  e  botteghe  parlicolari,  e«8eiKÌo  di  nioaa 
prova  9  ed  eflfetto  uoo  si  autori^zeraono  fuor- 
ché nei  casi  di  rngione ,  e  come  negF  altri*' 
delitti .  ce.  12.  Lug.  1788.*  e  29.  Sett.  1789. 
.Uà'  altra  G*  3o.  Blar.  179C*  dichiara  che  ba- 
fita  per  autorizzarle  ogni  probabile  congetta- 
ra  y  e^  riscontro  benché  non  sia  della  classo  dei* 
prossimi,  e  concomitaoti  :  pi>8sòn  autorizzarle 
anche  ilAitestà  con  renderne  conto  al  Vicario. 
iS.  lok  riscossione  de'  canoai  de'  Macelli  è  a^car 
yìco,  e  rischio  delle  Comunità  per  mezzo  del 
Gamarliogo*  JL.  aì.  Mar.  1789.  §.  l.  4* 
.16.  L'  Amministrazione  de*  Afacc/7/ dipende  dal 
^    Capo  dell'  ufizip:  di  Soprintendenza    Comuni* 

tativa .  §.  2.  (  1  ) 
.  17.  Le  Comunità  per  i  rischj  ^  «  onere  delle  ri- 
.  messe  del  denaro  hanno  il  4*  P^^  ^^^*  $*  ^* 
iS.  Lo  Comunità  posson  prendere  io  appalto  i 
Macelli,  pagando  il  '  canone    col  defalco   del 
acd.  4-  per  100.  C.  5.  Giù.  1794* 
19.  Il  ^contenzioiio  in  roateria  di  Macelli  V  i  di 
cognizione  dei  Vicarj  Regj.    I  Potestà  com? 
pileranoo  i  processi ,  e  dopo  conclneo  in  Gan- 
sa  li  par leoi peranno  al  Jpan'cellier  Gomimita- 1 
Ilvo,  e  poi  li  rimetteranno  al' Vicario  perchè  ^ 
decida.  M.  7.  Lug.  ^79$  ^2)  •   ^ 

■  ■    .    .  ^.  : 4—,, : j 

(  i  )  Lii  Ij.  18.  Giù.  i8o2.  avoa  creato  un  DiPar-1 
♦  itr.cnto  per  T  Amministrazione  delle  Tasse  di  Ma*  j 
cine  e  Macelli  .  La  N.  26*.  Sett.  1814.  le  ha  dinoo-J 
vo  vÌMiìiic  'd*^Vl](\7.)  di  Sopii  11  tendenza  Comunitatìval 

{'j)  Vi  SOR  :infK*>«se   delle  li.    ai    Giu^fdicehti «  e| 


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Gatnc 


ItÀC  ,MAG  7 

20.  La  C.  f?3-  Die.  1814.  ^M  N.3/  Peb.  t8i/J' 
riguardano  i  aQ<m  a/^pdtì ,  canoni  e  altri  pat- 
ti, e  i  Ciréendarj  d^'^gni  provento  e  i  dirit- 
ti di  Siglile  io  ogni  Citmaaifà,  e  rironducoa 
questa  bra&ca  air  aotieo  «istema  •  (  1  )'V.  Osie- 
rie.  Polizia.  * 

21.  La  N.'  '.«e.  Iftar.  1793.  concerneva  la  macel-^  ^j>J^ 
lazione,  e  vendita  della  mala  catnfe*    La  N. 

'  'co*  Mar.  l8<)5.  '  permegse  a'  tatti  i  macellar à 
tener  Macellò  di  malacarne  imi  separato  dall* 
altre  Qarnì  ^  e  con  Cartello  iiidiritnfe^la  qna- 
lità  della  inala  carni^  chfe' di  vehdrt,  il  tutto  a 
pena  di  Scudi  lOv  di  eui*  met&'  aì  Fisco,  e 
meth  al  notificatore,  1 

MAGISTRATO  de'PqpiJli:  Efa  regolato  secon- 
dola  L.  19.  Lag.  l56o.  3  Statato  de' 3i.  Goti. 
i565.  O.  i6-  Lug.  1667.  P;  27.  Apr.  1577. 
00.  i5.  Die.  i638.  Rif.  24.  Gen.  1647.  l^if- 
xg.  Lug.  1680^  B*  26.  Giiu  1717. ,  e  E.  8^ 
Oiu.  17Ì67; 

£2*  Pà  organizzato- con  L.27vMag.  I777.ecòrtj- 
posto  d*  un  Provveditore  due  Settatori  ;  e  tre 
Anditori;  ricompose  pure  la  Cancellerìa  e  ne 

*  regolò  i  diritti ,  V  ndieBSé  ;  e  il  servizio .  L* 
£»  28..  Gin.  1782.  gli  Confermò   la  soa   gin- 

'  risdiziooe  che  era  privativa  per  tutti  quei  che 
godevan  il  privilegio  della  L.  Unica  C.QUav^ 
do  Jmperutor^  e  la  stessa  ai  Vicarj  Reg)  di  i 
Provincia  per  1' ec*»nomico  •  e  «contenzioso  dei 
pnpiìli,  e  sottoposti  salvo  il  ricorso  al  Magi* 
strato.  ... 

3.  La  Rif.  i3*'Ott.  18x4.  non  lo  ha  fatto  rivivere, 

(3)  Un  modèllo  delle  scritte  è  unito  a  detta  N. 


N 


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»         MAI»  MA^ 

BÌAGISTRATO.$»pfem«i:  ha  In  pre^mififoM 
•ollja  Ruo|a  (i  Senntwi)  R.  àf»  ,Gms  16&4. 
MM.  21.  Li%»  1691)*  e  .3oà.  Apr*  1791.  «t)«L 
2.  Die*  1698.  ma  m>n  ^ngi^  Auditori  del  Prin- 
ci/re.  Ri  14.  Oitff  .l5&4.  CO.  a&  Gèa.  l588. 
6  1589.  (senza  giortto)« 

O.  Il  D*  l3.  Satira  ir2e*«lMÌgiHrl6  GaUfedisaa^ 
privativa  co^aiBìepe  4 

3u  Ora  qoefta  privativa  gtariediaiaiia  ha .  luogo 
per  le  Canee  deUa,  Religione  di  S*t^eÀiiw>se 
sue  Gommeode,  per  qoeiU  dalle  perìooe  ad- 
dette alla  R.  Gori^^  ej^i^  qaelk  (ti  deroghe 
di  FidecomaiMÌ  0  altime  vi)lMbi{l  :  interpo- 
ne, 1  Decreti  d^  Amifiortiasaiikme,  e  le  altre 
dichiaraKioat  io  Ordikte  alle  hLé  éi  masemor- 
ta  in  seguito  dei  Sovràtii  ReseriHi ,  e  liceoMi 

.  della  Segreterìa  de^l  R.  DittUo',  «Dspeiide, 
qaaato  a  Firenee  eofltaàto  il  privilegio  Dotto- 
rale previa  V  aeiegnaaion  d'  aa  ternane  ai 
DottoH  a  pagare  i  loro  debiti,  e  approva  T 
età  dei  seèloagMaf^^  li.  So.  Die*  Ifix'  $  i5« 
Riceveva  pupe  T  Eoiaaeipasioai  e  Repudio  • 
(  V.  questi  Tit.  )  M«  28.  Mag.   1777. 

4«  Il  M.  3.  Gen*  1777*  prescrisse  aa  aa^oKe- 
golamento  intento  per  il  M^gistruto  Supre^ 
-  ma  ^  e  sna  GaBeelierìa  fi  distriboaioa  di  incerti 
dei' tonali  totée  ogni  pattecipciaìone  agrAodi* 
tori  assegnando  700*  Sendi  V  aooo  af  primo 
600. >1  secondo,  e  5oe«  al  terso.  ^ 

5.  Ora  è  composto  di  6*  Aaditori  divisi  ia  doe 
Torni,  ed  esercitale  funzioni  di  Trigonale  dm 
pf i«ia  istansa  per  Firehze  e  per  il  Territorio 
a  esegua  toii  nel  Compartimento  annesso  alla 
RiC  i3.  Ott.  1814.  il  di  cui  $.  3o.  e  hie^. 
riguardano  il  medesimo  e  sua  competenaa. 


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6é  ti  iUg8Ì«  di  Proc.  €in  $»  4^5i  e«egg«  mm^ 
^aà  k  regole  purticoUri  per  la  ^ikttaUvA 
delie  CUuae  avanti  di  etto  « 

^.  Il  RegoL  ioterno  del  ined:  è  conipraeo  nel 
Bj^^  géu*  de'  tribunali  de'  ti*  Not.  1814.   ' 
$•  5o.  e  teggé 

3IIAGISTRATO  Civile»  e  CÌon«alare:  creato  a 
Livorno  in  luogo  dei  Genaoli  di  Mare  di  Piia  ' 
(  Ve  qaesixi  tilu)  ooUa  Rif.  il  Otfc.  1814^ 
$•  5*  ài  regela  a  tenore  degV  Art. 3f .  eaeggi» 
di  i}M«la  Kif.  £^  eoiB]90àto  d' tin  Preiidente , 
«li  tra  Aaditori  Gongoli  »  e  di  due  Negozianti 
■  CoaBdltori»  £^  il  tTribneid  ordinario  per  le 
.  Gauie  di  merito  incerto  i  o  superiore  a  <^*  200 , 
ed  è  pare  il  l'ribanal  di  Commercio  -  di  li'  ^ 
verno  >  e  ano  Capitanato  :  Soprintende  all'  eeo« 
tìomioo  t  o  eontetìiBioio  dei  pupilli ,  e  so^topo* 
eti,  e  eoDoice  degl'  appelli  inferiori  a  J^*  2oo* 
(ivi). 

3IA6ONA:  Il  B.  fi8.  Apr<  i|S2f2.  soUà  j^rivari- 
Ta  della  K.  Magona  protbiioe  il  ferro  greggio 
.£>re«tiero  pena  la.  perdita  1  e  multa  eguale  al 
iuo  valore. 

d.  Il  BéAe^i6.  Teh.  i/25;.rintiuov^toli  li.ting. 
1741»  ralla  conservasione  dei  Boschi  della  Ma^ 
goma  pr<Àbiaoe  il  taglio ,  addebbiamenti,  ae- 
mente  bruciaticci  ec  in  cmì  e  in  loro  vici-* 
nantef  e  il  pascolo  dei  bestiami  sotto  varie  ^ 
pane  t  proibì  anche  introdur  di  fuori  di  stato 
chiodagiosi ,  e  ballettarne  5  e  di  fare  »  o  rite- 
ner, chioda  je:  in  qoest'  ultima  parte  è  stato 
revocato  dalle  NN.  i.  Ln«r«  i??^*  e  9.  Die» 
1/80.  salvo  r  obbligo  di  servirsi  per  far  chio- 
di ec  di  ferro  della  Magona  proibito  il  IV 
restiero  • 


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IO       MAO  MAH 

S.  Ld  N.  21.  Ago«  1779^  §«  1.  abolì  k  privati^ 
va  detla  vendita  del  ferro  a  favor  di  qtm  che 
pagavan  la  Tksaa  alta  Magona  »  e  creò  (  $•  2. 
&)  varj  magazzini  {)er  la  vendita  dei  Ferro  5 
•e  chìodagione.  Chi  compra  da  esii  ne  riceve 
un  btlillettino  indicante  la  provenìenafa ,  e  può 
•  rirender  detti  generi  ali*  ingrosgo,  e  a  mina* 
,        to3  ma  in  botteghe* pubbliche  (  $•  4*  ^*  ^)  * 
Ha   se   altera    i    prezzi    fissati    dalla. Tarìfià 
(stampata  in  calce  di  questa  N^)  incorre  ia 
pena  di  Scudi  20.  divisibili  fra  il   notificato- 
re 3  e  la  Magona  oltre  le  pene   legali  se    in- 
4        ganna  nel  peso  ('§.  ^6^)  ^  L*  Art*  7.  tiea  fcr- 
.iiia  la  proibizione  de  ir  introdazione  y  e  vendi* 
ta  delle  ferrarecce  forestiere  di  cui  conlienil 
Catalogo. 
4.  La  L-  24.  Ott*  1780  abolì  la  privativa  chela 
Magona  avea  sopra  tutl'i  i  Boséhi  situati  dea- 
ITO  le  8.  miglili  dai  suoi  edifizj ,  e  permosse  ai 
proprietà rj  usarne  e  disporne  a  beneplacito. 
ù.  La  N.  12.  Feb.  1780.  permesse  il  Ferro  Fo- 
restiero nei  Tefritorj  di  Barga,  e  Portofer- 
rajo.  V.  Boschi. 
,  .      MA JORASCATI .  V.  Fidecommissi  • 
MALACARNE.  V.  Macelli. 
^^  MANlillORTE:  Son  mnnimorte   tutti  1  Corpi, 
Collegj,  e  Uoivetsità    Ecclesiasliche ,  e    Lai- 
che, e  tutte  quelle    persone   imaginarie    che 
per  esistere  devon  necessariamente  esstir  rap- 
presenUfte  da  Amministratori ,  o  legittimi,  o 
lasciali  con  atti  fra   i  vivi,  o  d'  ultima  volon- 
tà* L.  tj.  Mar.   1769.  §.  1. 
ModbdiS/  O^ai  didpusizionc  di  Sudditi  che  tr«8feri?<ce  ia 
djiporre      maiiomofia  dominio,  o  possesso  di  mobili  che 


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\MAN'  MAN        11: 

*  «pattino  il  Talorè  di  Zeceh/  ico.  «  di  stabili , 
LU  di  Monte  ^  e  Crediti  pubblici,  è  nollasen*  , 
Boria  licenza  Sovrana. d' ammolitizsazione:  i 
beni  restano  nei  disponente ,  o  passano  in  chi 
sarebbero  passati  non  esistenda  la  disposisi»- 
ne.  L.«ii«  Feb.  i/Si,  §.  i.  ^ 
3.  .Ciò  comprende,  tutti  gì'  atti  fra  i>vivi  e  d' 
^nlsima  volontà,  ohe  a  titolo  lucrativo,  cor- 

*  respettivo ,  e  oneroso  anche  resolobilmente ,  e  a 
tempo  faccin  passare  in  mmo  morta  dominio , 
•possesso,  ikMnodo^  uso,  usufrntto,  p  servitù, 
comò  pure  le  loeaaioni  a  longp  tempo  ,'vitaliz} , 
e  altri  atti  capaci  di  tal  traslaiione  •  '  §•  2. 

4*  S'  applica  pure  alle  disposiz.  pendenti  di  cui 
'  non  fosse  purificata  la  condiaione .  $•  3» 

5r  La  grazia  d'  ammortizzazione  non  è  neces* 
<  saria  per  i  soli  acquisti  inferiori  a  Zecch.  loo. 
t  Si  accorda  da  S^  A.  R.  e  dopo  di  essa  il  Ida- 

f;Ì6tra&)< Supremo,  o  il   Giudice  Ordinario  di 
iena,  .verificato  ciò  che  è  da   verificarsi  in- 
terpongono il  Decreto,  che   si  dee  inserire 

•  neir  atto,  altrimenti  niun  Notan»  se  ne  può 
rogare ,.  e  gè  è  rogato  fuor  di  Stato   non  può 

-essere  Archiviato  ne  ottenere  il  R.  Exequa-^ 

,tur .  .$.  4- 
6é  Negl*  atti  dt  ultima   volontà  da^  restare  oc- 
'  /culti,  basta  che  il  disponeote  dica  di   voler 

.'disporre  ai  termini  della  L.  e  incarichi  V  Ese- 
cutore di  impetrare  la  grazia.  §•  5. 
7-^a  tal  caso  esso;  o  V  Aiuministratore  della^ 

4  M^momorta. onorata  presenceranno  la  supplica 
dentro  due  mesi  dall' apertura  del  Tèstamen- ^ 

'  to»i§.  6.'  .     . 

^<&*  Spirato,  tal  termine  i  beni  passano  a  forma 


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IH       BtAN.  iktÀM  . 

dell'  Atte  i.  uè  8i  attetid^ii  i  Hmed|  «oumìì 
dalle  hhè  ai  niioori  ai  c^uàUsi  M^liOa  eqài^ 
parare. le  Manimoréè.  $.8. 
p4  I  ittdditi  devoa  éi^portm  dei  ìofd  besi  a  file- 
tta dpi  ^§é  ^  àé  deUà  Li  dèi  If^i.  iM  te 
non  bènno  veren  rA^iiato  i  ò  Cognato  fra  gi* 
aMendoala  i  e  desl^iidettti  ^  nh  tàttù  coUatera- 
le  dentM  il  S.<»  grado  Civile  Uelushe  pOgioQ 
dÌ9]9orre  per  olMiita  ▼olofità  a  faror  d^  Opere 
Pie  iatereMuiki  la  pietà  pafabiitsa  fbadate ,  o 
da  fondarai  nel  Orao-Deòaiò^  eeme  Gaae  d^ 
«dtMSatiioMj  Doti  di  fìnaénttUe^  «  Fabbricbe 
Sacre  ^  o  pra&ae ,  rìipettc»  alle  fottìi  OpeM 
la  graaia  Sotrana  ti  dowà  per  dùponsioa 
della  Legge  ^  e  ei  ritferofaer&  eeid  peif  aver 
la  aicureiea  ohe  iìeti  Laiche  «  sdita  la  iL  pAo- 
teaitìiie^«ckd  aod  ti  defraudi  la  L.)  maihtf* 
al  di  SmAiè  %{  ireoderaftno  deatr#  TauKi»,  e  ini 

SiorM  per  rinyeitirli  io  Um  di  Honie ,  o  ti 
amaoo  a  Livello  jperpètao  é  Laici  •  (^  6.  Ìw 
del  vfè^i 

Ite  Afa  m  baailo  parenti  oetnd  ^pré  ileo  ^oi- 
iofi  disporre  a  fitvor  di  dètee  epere  cke  della 
Mma  detf  Eredità  al  nette  dei  feti»  e  defat^ 
4;i  ferino  «tante  V  obbligo  di  vendere  i  beai 
di  iaolO)  è  eoa  che  tal  vigeiima  àoti  ecceda 
Sbendi  5oó*  surrogati  ai  lòo*  Zecch.  di  cai 
park  r  Arl^  té  della  L.  del  1761.  e  ftrdia 
stante  la  libertà  didiaporrv  in  <|iialcnqiie  al- 
if^  case  di  Ztcck  loè.  «  favor  di  wicmm^* 
M  purché  ifamtlttk  ioaisatt  non  ecc<  da  la  a^CAa 
dcir  liredleà  iibera  del  Bkpupcnte^  $.  & 

11.  L*  Anno  e  giorna  assegnato  alle  manitntitie 
per  venderai  e  OliveUara  i  teni  èì  Mula  ai 


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aMtn.  d»l  giorno -sio  :foi  ofcttogcÉi  rit  posfesao 
pacifico  di  d*  beni  ;  Spirato  tal  tériime  s^dk» 
die  i  hMÌ  fìén  «tMi  Màdvti^  a  dUìrri^iiti ,  T 
'Kftde<X4»ieo  4ol  BiffOoiBiite  Ila  »gnnMO:  so*- 
pra  4eiÉi  bEmi  «  $.  TV  ^  .  <     * 

la.  or  Gradi  Séùw^s  o  ateoDtoii,  te  la  £do<- 
èia»  o  eteciitom  ffi^  riiolire  a  favor  «di  mano 
morto  da vpaodoQtra  il  tartoiiiapreMrìtto  dal- 
la-L.  del  iT'^t.  .pramiter.Jia  eap^Uca^t  •  ^^pi- 
ral»  qwì  teinaiiae  hi  tdoeia  »  b  efléeotorìaceg' 
aa ,  ^  r  Crede  »^  Jtecpioca  la  «i  p«oyi  essersi 
ila  atea  ingerito  aooirra  .naa  «alto  di  Sondi  - 
5oo.  divi0il>ìle  fm  P  aocaiatora ^ a. ia  Spadaio 
di  A  H.  NiMMni.>$.a»  , 

92»  I  goéeoti  privilegio  COarioala,  a  per  qm-; 

s  loacpe  titolo  aottopuati;  air  jBoGle«i»3laco   non 

•  posM»  ea»te  £eedi  idaetar j  ^  £9a0Btorì ,  To- 

t^ori,  Ammìaistratovi^  o  SocMémi  d':  Eredità 

.  di  Laici  9  Q  d*  Scdeaiaàtici  «tawa  gràaia  So* 
.neaa«  $*-  9* 

14*  Se  a^  iogeriaeeii  priem  d'  «^eriaolilemita  i 
lem  atti  aon  WIÌ9  e  ai  {HUuacaii  ^co va  aspi- 
latori  d'  Sredi«à.  §.  ic 

1&  9oMoa  però  jl  Kagiatrato  ilapremo  di  Fi- 
roMo^  a  jl  <|iiidiee  Ordiiiaria  di  Sieu;  e  al- 
trove i  Governatori)  e  Oimdicioati  aocordar 
piwyiaarianiwta  -  tal  lioatisa  per  àam  meii  9  n« 
tiraodo  però  l^tobblrgaaione  in  Talida  formft 
j(fi'  dimattaeii  aranti  il  TribiuAie  aau  caiben- 
«la  la  grafia  delira  4*  téraiiob^  a  di.jredder 
àoiito  a  cbi  di  ragione^  $#  !!• 

16*  Si  baimo  par.  valida  le. aolita  ttispoaiBipai  a 

favore  di  manimorte  ee  ton  fatte  coUe  aolenni- 

.là  del  giaa  Qmxmm^  a  JUqiaipala^  e  coUa 


L. 


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i4       MJfT  MkVt 

protesta  di  Yolér  diiqcNirrt.a  teoùre  dettrLL 
$.  20.  • 
17.  Qimato  «He  ultime  ivoleiuà  soItaQtoIa  ivaa- 
oaosa  di  tal  protesta, e ȣ>raiala non  viaia tut- 
to r  atto,  ma  èoltanto  èiò  che  è  proiUto ^al- 
la L.  restando  férmo  qaaoio  conoerno  perso- 
ne e  CSorpi  capaci  d'  aoqaisto .  Se  la   asdUtft 

'  cade  sair  isfeitarion  delH  Erede  V  £redità  pas- 
sa agr  Sredi  iatestati  coi  med.  pesi  che  fos* 
sero  scritti  io  qo  Testamento  anteriore  •  $  21 
V.  ìNN.  segg.  V.  MessM. 
Iteli-  18.  I  Religiosi ,  finche  iKm  hanno  professato  si 
s>o«  •  *  considerano  come  Inaici  tanto  all^  efietto  d*  ac- 
quistare, che  di  disporne:  posson  disporre  ao- 

'     che  noli' atto  della  professione  porohè  ciòim- 
porti  lai  rèooQzia  abdioativa'  di   tutti  i  loro 
beni>  salva  la  facoltà  di  riservarsi  nn^  aonno 
Livello  vitalisio  coi  patti prapc)  dell'  atto,  ed 
altri  che  eredan  di  loro- interesse,  pordiè  non 
vi  resista  la  volontà  del  Testatore  coi  non  s* 
intende  di  derogare,  e  porehè  ciò  che  si  ri- 
serva  non  ..ecceda  la  -  2onia  deir  Eredità   al 
petto ,  né  Scudi  loo.  T/  antio  :  per  .assionrarsi 
4     :  41  pagamento  posson  condtsionare  a  lor  favore 
tanti  hh.  di  Monte ,  b .  Crediti  =  jpnbblict  '  che 
/producali,  nn  egual  frutto*  $.  12* 
29.  Se  prima  di  professare!  non'  nemioaiano ,'  e  non 

*  si  riservano  alcun  l4tvéllb.,laiprofessipiie  equi- 
vale,:  all'eiflbtto  delle  successiooi,  aÙa  morte 
Givilia»  e  i  loro  heni^  e  ciaionipassan. subito 
per  miniitero  della  L.  iii  quelli  nei  qualisa- 
rebbero  passatoia  caao.diloro  morte  natura- 
le. $.1  i3.  1 

.2o..I.H,e}igio8Ì  professi  son  capaci  sensa  bjso* 


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IHAN  MAN       ^6 

gn<>  di  grazia  5  ài  rìooreir  legati  ohe^^pfic  iia« 
Tolta 9  o  Titelis)  veotsaero  loro  fatti  .per  atti 
fra  i  tìfì^  o  d'  ultima  volontà  dai  lora  eoo- 
l^ìuoti  paterni ,  e  iQatek*iii  dentro  il  t^rap  gra- 
do Civile ,  e  non  più  oltre  »  purché  ai  pagbi^ 
so  ia  eomtante ,  e^  non  ^eccedano  in  tutti  »  .an^ 
chse  ae  aoa  fatti  da  divorai  parenti  gli  Scudi 
100.  §.  'i5.  ..    ... 

21.  Il  Gonrento  non  lia^aaione  pereaigeif  iln- 
Tàlli ,  e  vttalizj  ^  matnr^ati  in  vita  dei  religiosi  ^ 
e  aeil  esatti:  qoeati  .arretrati  ]4iflaaiHi  ia.chi 
di  vagìone  .  §.  16.       ;  -    : 

sa«  Non  80Q  eompresi  nello  LL.  di   mai^pt^rta  Ecces; 
ipatrimonj,   delle  Città,  Comunità ,r  e  •  LL»  *^^.y?*' 
Jfij  L^ìcah^  Ré  19.  A^n  1769..  M.  fi3.  Nov. 
1769. 

iStZ*  Sbn  compresi. nella  censura  di. questa  L.  i 
BatrimoQ).  EeclesiastiDi  che  .si  fanno  per  .prò* 
muovere  «119^  persona  agi'  Ordini  Sacri*  .Non 
<i8faitte  icrne  otteirà  la  fpraaia  Sovrana  .filan- 
do costi'  dalla  fede  degl?  Ordinar]  della  nepes- 
«ita  as«>IttCa  di  promuovere  i  supplicaqii  agi* 
Ordini  Sacri  per  supplire  al  servinio  dpila 
Chiesa,  quando  il  fondò  da  sottopprsi  al  .Pa^ 
l(irinromo'  ecclesiastico  sia  ^capace  della- r^f^di- 
ta  annua  filBsata  nellp.  Slogasi ,  e  ^uan^ocon 
fede  d^  estimo  o  del  Dlonte  comune»  se  si 
tratti  di  Luoghi  di  Mone^  si  giustifichi  chd 
aon  nel  .pieno  do^niio.  del  Góstitucinte •  §^25 
I^  del  a.  Mar.  1769.  (V.  il  3o.)  . 

224*  S^  permesso  acquistare  alle  {na/iim^^<e  che .    . 
dentro  due  mesi  avvenire  e^ibirànn^.  ai  R-  Di- 

r    ritto  la  grazia  d'  Ammorlizzaaionf;.  §.  ;&v 

25r  I  Cercanti  di  Livorno  capaci  di  goder  dei 


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LjOiggle 


^nvileg)  oDA^^iismiial  i5gi3*  poisM  èkfpr^ 
rd^cki  pfopr)  awri  jMÉi  n^l  6ìuiQ«^Qiioftto ,  o 
fawi ,  A  filmar  di^  imi^nporte  Suddite  ^  •  Bitere 
n  #DQdnÌMe  ehei  Imqì  di  »«ob  posA  ìa  7o- 
«Mn%  si  V6ada««  dwtM  ¥  «ava  •  na  giurnd 
•coÉÌ  ekè  'la  if»4Mio»9&^M:  rìcwm,  tb  «ola  pr^no 

•  in  c^itf amie  MpnpMi:(iarà'a  fMitia  dì  ragjdoe 
perciò  che  concerne  V  interettedii  iem  $  3, 

d6.  I  FcNPeetieri  Miti  gitoli  della  fiaiM  libeiM 
par  }  XIj.  di  Homar/^  altri  Ciediei  pabMici 

'  'cbé  pa«iad«n'aalChnBni-Dooi|to  jaia  aa^Hi  mtr 
to  la  L*  i  beni  di  suolo  di  cai  afipiai  il  do- 
HVlnib  dirette ,  a  iéi|0/a  Awiev  toeo  ipoteaUK 

•  ki.»5*  4«    ' 
97.  Neila  ibgfaterìa  d«l  *1;  XKrìtIo  »  iMpl^fm 

registro  d^e  Mammone  esenzionate  al|i  si 

V  •  «amaiiQ  uatfotmaea  al  §.  a.  dalla  ptes.  t.  pe^ 

<   aotiMr^mnii  r  «ienaimia?  «•  dnpl^Mtai  «fcéta«- 

mettetè  ^P  Arcbiv}  4ei  Chptoaiti  di  Fnen- 
/'a^',:a'  dì  l^Mar  i«  ^^«stt  r»gì«irr«j'  Uiiiaiao* 

nomtte  le  a#tnialoQiiaceÌNèiTO«  $«  84. 
fi$.  Uàa  N,  dal  %f6^.  («enaft  fiorkib  )aetawie  T 

Bgèaav  all'  Opera  da'  Bagoi  di  &  GéidiaaO. 
99.  I-  KM*  de*  21.  Gio.  ifSi.  pami^iMM  Alle 
'  maniìHórtséi  ae^(vittare  Miaa  graaia  Qne^ 

e  IPerrani  nella  IVovuioia  lafiìrìaM^  e  mi 

PjsalM. 
So.  Sono  esenti  i  VB^mom  Bo^leaiastici  Dioce* 

sani;  G.  6.  Affo.  if^.  V.  Mesà^. 
fritto  ^^-  -^  ^i^?l^  <»ere»,  o  porfeqjeHiva  !ki  aiiew 
oneroso      inerte  poeton  ao^ttittar  keaiy  IìL.  di  Bbniia, 

e  Crediti  PabUioi  art  ^raa-DMata.  $•  if- 

I4.  del  17^. 


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HIAIS  MAIC       ir 

J2.^  I  beni  di  4fi^'Si'^reéò^  dominio  4li  wra-  ^'^^l 

-tuie  #  JEttfiraèi ,'  i»iv9ll<^,  friM^tio  ,  ^  tifato 

'■  {M^IW  ^a  in  iiNiM  di  Ld4di  mH'  JipM»  di 

cMÌeifa  L»  aoelie  *T^bolMbiliM«te  >|tGr  i  pstti 

'    ael  Gontntio^  «ì  cotigid^rstn  Mfoe  llp^oAia(^i , 

•  «fyMeè  aH«dii|li'did^)»ÌMM^t80iiriq 

•  «M  4lis(Nirr«r  ìMtM  d^'  f  ropr] ,  fra.  i^i^,  o 
fier  iikima  vòii^oiift ,  mAvi  i  d^lrilti,  prd^o^^ti- 

'  ?^  )'  •  ilitereMe  c/bo  jiter  disfictmU^^n  dj  rag^o- 
<   «6^^«ofiip»tMi0^  padrene  dsreito-3  e  air  .fin- 
fi  teuta  per  natnra.  del  Goatratto,  per  la  te- 
te4«okft^,  vnitfwraeion  <Mcè8gft«ia  a  fav^rr  4i 
4r}aai  •«htf  Imnuia  il  diritto  di  domandarla  ,tn- 

•  rnc^gttOMihe^  im  Bomifium  ^  ixK^€tiiil<ira ,  Ca- 
nou^^m  LMKkaifo  atlmli  tomr^ffau  mìV  ùl^ 

•  tiioa  'CSàatTMto.  per  tcai  U  dàiirànio  iilile  pa^sò 
nei  liaioitofMa  pdferkn  aqeratoere  direttamen- 
te «  a»  indiraCtafiieiitt  ;-  «t  i  «aij^Iioramimd;  e 
accrescimenti  di  qualunque* {genere,  4ìhe  av- 
ipenisatro  detpa  la  ^piri3Mieii9d.«tte  detla  pras.  L. 
Bei  beni  livellar)  «at>an  ^Munpre  del  pi^ri>iiio- 
nio  libero  deli'  fiiiffiteata  «  e  «useet^bili  di 
tatti  i  viMoti  di  ragione  <p^rtDe08Ì»<m'oifirtaai0 

23.  E  se  vegliante  V  ukimo  C!oa«rall;è ,  é  aTiàa- 
li  ia  pr^éTti.  aOù  BBguki  wigliofamenti  e  ao* 
ereaeiiaeafft,  «èe  mat^ì^aa  aumento  di  Gano- 
IIOA»  5  a  Laod^ttHO  ia  t«il  easo ,    può  la  ma- 

•  ftoMcrm  tloinina  dltiMa  ao<9raipera  T  titia,  e 
1*  alti^  nei  M0cèawM  CoatraiM  soltaala^  e 
tramaiaaiita  per  ijiietla  tolta  •  $.  19. 

34.  I  lAret:^   paaioimti  di  dotnivio  dipqMro  di 
wn^map^^  «è  il  PiWiiore  «aa  imi  tdiiq^e 
Tbifto  IL  B 


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^^mam^mmm 


19:      MA»  MAK' 

^  per  atto  fra  viviv  p  àk  tillaina  valoQ(à'  oofl 

paataoo  ai  di  loi  JErodi  ixiteatatt,  ma  àlpto9- 

«Imiore  ccnmpr^so  neir  ìnv^titura  »  «  se.  il  morr 

to  era  r  «kitno  chiamato  si  fa  loogo  alla  ea- 

Uucicà  per  liaea  finita^.  Q  3o.  Nqv.  1778. 

ACTrtn*  35.  Qg^ì  PossiMsore  Laica,  Corpo,  o  iadindoo 

cai«om .      ^^^  ^^^  osfiinte  qualunque  patto ,  dii^aio* 

ne  .  di  Tettatori ,   o   proibiaione  »  aiTraacace  i 

foiidi  obbligati  per  Xegati  o  Gavae  Pie,  «or- 

^.  rogando  tanti  Luoghi  di  Jttouteo  crediti  pah-, 

blioi  del  Griao-Ducato  eguali  ia  rendita  alia 
prestaaione  annua .  §»  -^4' 
26.  Coid  il  debitor  Laico  di  preaae  di.  httd  paò 
assegnar^  alla  maitojyuyrtocredi^ice  tanti  Luo- 
ghi di  Monte  valutati  a  preaao  eorn)nte$>25 
37*  La  voltura  dei  LL.di  Monte  nel  ^aao  dei  due 
preced.  §$•  fatta  eoa  gì'  opportuni  Decreti 
Ubera  i  beni, in  qualunque  caeocootingibile, 
da  ogni  molestia  per  1'  onere,  o  debito  af- 
francato. $•  26». 
Ghuld?'  ^^'  ^  manimort^  posson  sperimentare  avanti 
che .  ai  Tribooali  Laici    tutte  le  anioni   reali ,  e 

perspnali  loro  competenti  •  $.  Q2m 
?raS"  39.  Nei  casi  dubbj  la  pres*  Li.  come  favoravele 
«iella  L.      al  pubblico  bene  s'  interpetra  esteoaivamea- 
te.  $.  12.  L.  del  1751. 
4^*  Tutte  r  espressioni  della  L*  del  I75l«  e  del- 
la presente  devono  intendersi  pidì  aenso  più 
naturale,  comune,  e  conveniente   al  ano  spi- 
rito che  è  quello  d'  assienrare  il  Commercio 
de'  fondi  che  sono  presso  i  Laici,  e  .di  resti- 
tuire alle  Gontrattaafoni  quei  delle  Mmnimorte 
per  quanto  sia  possibile  senaa  offendere  la  giti- 
stiaia^  e.  diritto  pubblico*  $.  35« L. del  1769- 


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UàSf  MAHr       19 

na  :  I  Tri^uftli  noo  poóono  che  raj^Nreceatar  ^^ 

1?  oeéorvoote  ai  medesimo  •  $•  36.  ^ 

43.  (V.  i  NN.  5.  f.  8:  la.  iZ.)  Le  Éotiplklìe  fK  j 

sa  onUae  ar  questa  L.  si  presentano  al  R.  Di^  Grazie  ^ 

ritto  ^  e  il  giorno  dell'  Esibita  pvova  a  tatti 

gp  eflbui  il  tesipo  in  cbì  si  è  chiesta  la  grà-  .  ] 

aia  •  Noa  si»  anmettono  negl'  atti  soppHehe  -^ 

per  diduaraaioni  $  o  grafie  preventive  centro 

o  ia  favor  di  manimorte ,  se  non  solió  rimesse 

al  A»  Diritto  con  Rescritto  Sovrano  »  munito 

delia  Gkiasnla  «.Non  ostante  s.   Il  Segretar 

rio  del  R.  Diritto  spedisce  senza  partecipa-    . 

aione  le  suppliche  in.  oni  la  grazia  è  domta 

per  disposiaioae   della  Im  e  rimette  le  altre 

alla.  R.  Segreterìa  di  stato  colla  sua  informa*' 

aiRMte.  $.22. 
43.  Le  une  y  e  l'altre  si  conservano  registrate 

ecdla  resolni^ione  nAV  Archivio  del  R.  Dirit- 
to »  e  iapra  di  esse  si  spediranno  le  lioepze 

eoa  obbiiffo.di  èsii^irle  al  Tribunale  compe- 
tente •  $•  33« 
44*  liC  qaestioni  sopra  i  termini  «ssegnati  ado^  ^ 

mandiur  iaeraaia^  si  i^lveranno  malgrado 

^oaiaocpie  R.  o  O.  col  poro  fatto,  cioè  con 

vedere  se  la  grazia  è  stata  chiesta  nel  termi- 

]ie'  o  nò  9  ne  alle  manimorte  si  accorderà  ye- 

rono  dei  rimedj  ordinar)  o  straordinarj  di  cai 

nurla  P  Art.  8.  della  L.  diel  I75i.  senza  un 

JKeaeritto  sociale  i  monito  della  Glansula = non 

ostante  s.  $.  Zjr. 
45.  Nelle  disposizioni  per  eòi  si  lasci   a  munì 

morto  la  nuda  proprietà,  e  a  Làici  T  oso  frut- 
to^ il  termine  a  chiedere  la  grazia  decorre 


Qigiìized  by  VJ 


te       iVAIT  TtJHX 

WMf  daUa  «ottiDÌ9dMÌ<lii«  dèlln  fptinni  ciil  4^ 

.  isondo»  poichò  T  oMfruAto  oott  fìicàDduioDe  9 

ma  dair  apectujca  del  IFeitotoeMiri^  0  CmUcU* 

lo.  §.  f^.  (X)      .  .     -     .  .  • 

4€i  ]!Ìon  è  «eoetinrio  Iktrel»  eh  C^obBr-  p«r  1! 

'Oiecusione  dd*  SIR.  il*^iDjnactittfaEÌoiie  èa- 

-   «ftaodo  ia  lioeo»  drl  &•  Dtriilo  tipsdifk»  gratis 

'•  .ciiati^i  tnedéfltiiut  £'  lo  BimwBofer  le  lieeese 

.  ;  eba  tetisa  Rescritti  «|i  «acoord^iia  ìièlll»  Segre^ 

.    teda  del-  £*  Diritto  per  r^tecotoeje  i  m  iute* 

>    le-^degf  EedesiastBci  i  eortìfiiisìdav  di.^fttri- 

moo;  £<clestaB(iei  »  caiihicifeA  di  libèlli  5  affrao- 

oaftìnoé  d^  oneri,  eeeeoBioa  di  àeutìcùmè  à^  im- 

^nissiòiie  in  Sakdaoo,  ag|^odiimnioBÌ  ili  beni 

in  pégaifieaÉa  di  flredlbì  1  e  ooU»  ^éàdmmie 

.  d'  aHenaK^  o  aUìveilate  éltetettiAii  tkià^  per 

r  acquieto  oneroso,  o  corresperfivo  di  Cewi, 

Lnegiii  dì  Mofifeev  e  «kré  ^gliene  ^defiiia  pet 

db  pofiiziotie  della  L.  del  ^769»  Xaate  Jioile 

grazie  spedile  con  ftescnìdloj  ohe  dal  Sepgre- 

rio  del  IL  Ditltfo  eolie  ne   fÌNioldt  5  ^fiieato 

darà  le  licenze  previe  le  aole  verafM&asmn  ne» 

cessarle  per  iin|iedir   le  ieedi  ;  ti  ee  l''*èbeoa^ 

eioiL  della  gnnÀ  ddpBode  da  qeàleliè  oondi- 

'    zsiooe*  da  ^tftstiiiearsi  in  .ginditto^  mdàk  licen- 

;.  jea  :sl  farà  ia  coiamìsfliaas  ai  Tiiibonaki  emn- 

.petenti  «  Qaandenell^  «Uenkatone  diiJbenéJEc* 

■  '■  I  ■ ■     ■     ■■■»■■!    'll^'.        ■■  >  ■       ■  1     '.    '  l'i 

^  (  I  )  Ij*  Art.  i^o.  r?5?Mérda*te'ClJi08e  trfeciirt  ,  0  pfen- 
dé«#t:i .  In  virtà  d«gy  Artid/  41.  ì^^.  V  AMhi^^o  de' 
Contratti  di  Firenze  cofnpilò  uR  I.  .in.  data  ;de*  id. 
Dio. ^1771.  Tétti  i  KolMft  devono  prenderla»  onde 
soppiano  di  quali  a(t:i  possono  ro^ar^  :  Vi  è  m  fi- 
ne la  Nota  delie  Manimòrte  esénzionàte  .  ^à  N*.  9. 
Sett.  m4.  rimessa  in  vtgot^  le  JJL.  Ai Manbfliòréa. 


Digitizedby  VjOOQIC  • 


MUSi  MASI       s) 

«dtwMlici ,  il.  presso  »  *o  il  conguagiio  ia.  eoo* 
lauto  5  se  tt£r*ili  di  potmota ,  non  •ccecia  Scu- 
di ùCi  li  può  accordarùe  dai  R.  Duitto  la 
pernMMÌQoe ,  «enaa  spesa  e.  mim  atti ,  previa 
saltaota  le  Terificaisioni  str^igiedioiali,  Àesa-^ 
ras^à  «redafsQ necessarie»  e:  tal  licei>za  starà  . 
k  luo^i^  Dwrèeo  di-G^adiee*  M*  io.  Cren* 

4f.  (  V-  il  N.;  12)  Le  fredi  alla  prea  L.  eoo  JpVS" 
stannlair  aHi  persone  o  altro  per  far  passar  he* 
m  ia  liniinamof  ta  «Miaa  il  R«  Assenso ,  e  De- 
creto d'  am  morti wRfàniift  si  pooiscon.  eoa  pe-* 
na  pècwiiviajO  ^afflittiva  ad  arbitrio  #.  $»  9« 
JL.  dèi  UfSl.  ... 

48«  Ber  i  NotBirt  che  eontravveoissero  a  quanto 
sopra  Ja  pena  ò  T  ioaliiJitasioa  al  rogito,  e 
Ma  mtflta  di  Sojdi  ocq:  di  cei  metà  alia  Sp e* 
dal  di  &  IL  Nnova,tiui>  4>-^  all'  accusatore,  e 
no  4*^  el  Giodiee  che  cendanaa ,  e  io'  «aee  d^ 
iasokrepia.,  ia  Cìaroere  per  eo*  anno.  ^§*^  io* 

>49«^  I  Tribosali,  e  Rinistri  non  posson  &r  ve- 
nia caso  d*  atti  a  favor  di  manimorte ,  riè  e- 
eagcde  Voltaire  se^naa  veder  il  Decreto  d""  am- 
«orttaaaaiode  penala. noilità,  la  {«eidita  dell* 
iflKpiego  ,  ed  altre  •  $;  t%»» 

60*  la  «tymenlXK  deikt  pene  imposte  dalla  li.  de* 
2^£l.  le  manimorte  peasaoo  essere  sempre  spo* 
tfiìate  àéfi^  acquisii  illegittimi  con  dover  ren- 
dere a  chi  di  ragione  i  frutti  percetti  come 
ptieesiOìt  di  mala  f«de:  Se  i  beni,  e  frutti 
appartenessero  al  Fisco  questo  darà, la  metdr 
di  tutto  all'  eccusAiore  ji.  ^7.  L.  àel  1769.  ^ 

iu  Per  la  contravvenzione  alla  L.  possiiQO. agi* 
re^uiei  ^o^Uia  di  coi. iavore  si  è  aperta  la 


L^. 


QigifTzed  by  CjOOglC 


d2  •     MAN  iStàSL 

•  si^ccessioiie  teftata  ,  o  intestata  «eoondo  Ist  pre* 

rogativa   del   grado ^^e    in  difetto  U  Fisco. 

$.28-  :  ^^ 

6q.  Il  termine  per  intentar  V  azione  è  di  mtC 

anno  e  un  giorno  per  eiascon  grado ,  e  per  il 

Fìsco:  Per  il  primo  grado  decorre  dal  gioroo 

•  della  trasgressiotM)  ;  per  gr  altri  da  «jaello 
in  cu4  è  spirato  per  il  grado  precedente  $29' 

53*  Ma  contro  Je  manimorte  P  azione  non  pe- 
risce mai  posson  sempre' esser  convcnoledsgr 
Eredi  «  o  dal  Fvico  non  ostante  la  presodziooe 
centenaria  o  i  m  memorabile  •  $•  3o. 

54.  Anche  passati  i  termini  sud.  avri  luogo  I» 
prevenzione  fra  gli  Eredi  e  il  Fisco: Gli Ere- 

«  di  in  4*^  grado  in  linea  descendentale^  e  ifl 
a.o  in  linea  trasvena ,  qualora  competa  loro 

•  la  purgazione  della  mora»  o  a  restituzione 
ifl  iìUegrum  escludono  il  Fisco  ancorcbè  avei- 
se  prevenuto  »  e  in  tal  caso  quelli  in  cui  Fe^ 
sa  V  Eredità  daranno  air  accusatore  la  parte- 
cipazione assegnatali  dalF  Art.  27.  $•  3i*  V* 
Messe . 

MATfNA:  l>er  farne  la  raccesa  non  si  possano 
intaccare  le  piante  prima  del  le.  Agoito , 
pena  un  mese  di  Garòere,  £"•  ao»,  ^^  P^' 
dita  della  Manna.  M.  18.  Gin.  174S. 

MARCHIO  di  Zecca..  V-  Ori. 

MARCIANO  Comunità:  Regol.  partic.  de'  19- 
Die*  1774. 

MAREMMA:  V.  Bestiame.  GabeUa^^  Macelli > 

.    Manimtìrte.  Prwinnia  InferiQre.  Vergarif 

BURINA  :  Gajntoli  do'  28.  Feb.'  iSSc,  per  1» 
;  Marina  militare.  .  .'    ' 

a^  Rogol.  Geo.  di  Mqrina^  nasrigazioap  de'  io 
Ott.  1748.  .      ' 


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MAR  "MAS       s3 

3.  OO.  de*  6.  Già*  IfSc*  «alla  Marina  dì  Guerra . 

4*  H.  12«  Mar.  I76l«  sopra  i  bastimenti  t:an 
bandiera  Toscada  •  V»  armamenti  in-  cerso  • 
'  -  Gettò  »  Legna  .  Littorale ,  Livorno  •  Pesta  • 
Petti:  Prede.  Sanità.' 

MARMI  :  N«  g.  Ago.^  1773.  folla  loro  Clelia , 
e  franchigia  •  '  , 

MARRADt'  Godiìtùie&  :  RegoL  p^rtic.  de'  4. 
Die*  1775* 

MASCHERE  :  X^  proibito  alle  MascJiere  porta* 
re  ò  far  portare  ad  altri  di  lóro  seguirò ,  a 
piede 9  o  in  vettora  armi  d'ogni  sorte  behcliè 
ne  avessero  licenza ,  sassi  »  bastoni  >  mazze 
ferrate  ec«  sotto  pena  •  della  L«  dell'  Aripl, 
piò  r  arbitrio  àie  non  ne  hanno  licensia.  £^ 
proibito  imitare  il  vestiario  religioso,  o  Ec- 
clesiastico, pepa  traiti  due  di  filné ,  e  la  per- 
dita dell'  obito, ^o  ^odì  10.  £^  proibito  alle 
masèheré  oscire  dopo  te  ore. 24*  ( derogato,) 
insaltare»  offendere,  o  percuoterei  anche  per 
ichenso ,  0  fermarsi  a-  far  strepito  avanti  le 
Chiese,  e  Conventi  di  Monache^  pena4;ratti 

*  dna  di  fnne  egcfvdi.  io* ,  e  si  procede  ex  Oj- 
T  /icioepet  inquisizione.  BB.    il.  Cen,  i6oo« 

lo.  G'en.  1738.  e  1744-  (^tna  giorno); 
d«  Son  proibite  /e  ^^eAere.  fuori. del  tempo- in 
'  binila  Polizìa  le  permette,- peiia. Scudi. ice. 

*  éi  coi  un   4*^  vi  al  ^querelante  »  .  B*  6.  Feb. 

*  I7S1. 

%•  E^-priribito  il  snono  del  tambtiro  dopo  le  ore 
a.  di  notte  pena  la  cattura,  e  Carcere.  N.  8* 
Getti  1799.  C.  JJ.  Gen.  1802.  (1)   . 

■  ■  ■     ■  ■   ^       ■        ■■    I  I  '1      .   ■  ■• 

(  I' )  La  N.  29.  Mai-.  1785.  reffoJòi   temici  in   cui 
eran  permesse  le  MoicTmre  »  e  le  proibì  In  tutte  le 


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24        MA«  HiAf 

Massa  e  C^zanle;  :Gpn%9Jii^ù.;,  £^al^.  ^ti^ 
.   a3.  Gen.  1775.  :  r  '  j     . 

M4TITA    neru.^  e  rossa*  q«§lU  di  T<iécAXii|  è 
esente   «!ia  ogni  gab^ijf^  4"^  introdissioqe,.  pel 
Territorio  riunito,  e  peUe  CiAtà  gubeU^liiiis 
e  da*  ogui  idaKio  d^  -e^j^c^AÌqfi^e  /purciiè^  sta-  ac^ 
compagoala  da  oa  Certificato  del;  Oiuadirente 
Locale  dÌ€Mar«.ii(;e  i'  opg/^^^  Vl^^p.»  ^  ^uuìi^ 
':  ih.  N»  10. 'Log,  1792. 
MATRIMOJCJ  \  1  Mati^imp^j  i«|groti  tsow  prò- 
.  illiti  :  So  i  Vosoavi  ne  ;  credono  nacesa»rio  al- 
cuQo  y  no  renderanno  croato  al  Trono  coi  mù-  . 
ti  vi.  Si  aaterranuo  anche  dai  A%t  eoa  troppa 
facilità  la   c^spensa  dalie  .'4^Aiioaie4   iX  dei 
Sett«  1788»  (eeaaa.  giorno)* 

2,  Le  protnoisa  di  Spoosalii  non  danno  baione 
per  obbligare  a  Liritf^itf^^ÌAy  Ida  soltanto  per 
i  danni  e  «jieee  *  U  attore  poò  domaAcUra 
che  r  al^no  Sposo  sia.  esaminalo  in  Tribunale 
per  assicuranHa  9a  vjuoX  reced«£e  di  sua  volon- 
tà, o  se  vi  è  costretto  «  N.  9«Nov.  1790» 

3.  \jò  promesse  di  Spon^U  *  di  pnpilii,  e  figlj 
di  ÌHinì{(Jia  sono,  nulle  se  noii«.sono  in  8cri|;ta 
cun  tre.  TesrVfOoiij^  e  qoìl  cooseaso^del  Patire» 
o  Tulorei ,.  salvo  il  ricowp  al  Tribunale  ib  orso 

,  d^  iagiusro  dissenso  :  per  tjiielii  che  sono  £aor% 
della  patria.*|K)te8tà^  e«mag(gi|}ri  di  anni  7fi>* 
Li  qqeationa,^.  rimessa  a.di^posÌB«  di  ra^iojie. 
L-  3o.  Gen.  1793.  V.  Curi»'.  Ecclesiastiche  • 
Di^penséu  JL^ri  P^rvoccìUiUié  MiiitarL.Stuf 

Pfi'  ,         '..     ..*  •  >    -  £_ 

£fu<.',ioni  fiionche"  nelle  qdaftre  pt^neif^sli  CSfA  ; 
oiM  cin  ijen^dclcriuiaato  ogn.'  anno  <^9p  N»  psitio^^ 
delia  rolÌ7Ìa.' 


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U0B  US»       %& 

JOSDIGl:  SuU*  trte  de'  Jd^tie^  SpeaiaU  vi«o-  gf/^^;^ 
oo  1.^  li  Sututi  de'^.  Li^.  tࣣ.  a*^  la  DeL  •' 
17.  Dio*  i5j6«  suXi'  iafli«igibilì|à  dei  eouti  per 
noQ  Oiierviuu&a  4eil^  foruiaUtà  preicrittedal* 
li  Statoti.  3.0  La  F»  2^.  Feb.  lòàg.  sulle  Ta- 
re •  4.^  L'  £«  20*  Ago-  lS^2^.  o^e .ordinai  agU 
Spaziali  di  uniformarsi  al  Ricatti|rio  «pproii^ 
dal  Gov.  5.0  Le  PP.  5*  Sett.  Ì5^udue  degl* 

]   8.  Mag.  liósr.y'Q  altra  de'  i$s.   Mag.   i564* 

.  addiaiunaUL agli  Statuti.  6.oLa:Ilif. dogli Sto- 
toù  de'  3cu  Sett  :i644.  y.  ^t/  «  \ 

2.  1  Medici ,  e  Chirurgi  ncu  devono  eserdlare  Bwwi. 

.   qltxe  i'Mmki.  dfir'.  Arte,;  e.  dell»  matrieola 
..{cioè  i  pom^  per  V  ÌJLteriio.,  i  seeomli  per  V 

.  estesilo  dal  cprpo  umano). pena. T  arbitrio  »  e 
^cudi  fi5..  di  cui  un  3.^  v&  al.  natificsktOTe  :  Le 
Ricette  devono  esiere  scritte  ^^^  firmate  da  lo- 
:^„  alLrimoati  gli.  Speciali  j^ioi^  piosgono  ese^ 
g:nir)e  wt^O;  gona  di  Scudi  iip.  e  devoo  oon- 
«ervnrle  in  $lw^  P.  u*  OtJu*  i56q. 

^.  Per  «sscT  pagali  delle  loro,  mercedi  devono 

^   dcatro^  tre  anni  djilla  vùita^  ^  cura  produrre    ^    « 

ia. Tribunale  la,  Notula  giurata»  e  tì^  piena 

prova  ;  spirata  tal  termine ,  il  Credit   deve 

provarsi  nei  modi  ordinar]  •  O.  io.  Ott»  1767. 

4**  I  MmUoi  e  Chirurgi  condotti,  denmo  curare 

^  profili  i  JUilitarL  distaccati  nel  Bsiese   perchè 

.    fmnnp  parte  di  quella  popolaa^ope  •  CL4'  T^or*    ^ 

iSl^.'  V*  ComuniUk  N^f  a5.  e.  segg^»  ' 
5i  Xia  G.  ia#  Bic.  l8i5*  ha  ristabiiito  i  Meài- 
ci  ,  e  Gbirurfid  Ficcali,  e  ne  ha  fissasi  gl'fb- 
bilobi ,  ed  i  diritti  •  V.  Esposti .  Firenze .  ^e- 

ferti  .  

BUENDICANTI:  H  B.  27.  Ott.  i^ài.  proibìdi  gP«^;^ 


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dé(        ilÉN      .  ftÈÈfl 

questuato  ìri  Firenze ,  e  creò  un  Rednaorid  à 
S.  Marbo* orecchio:  i  BR  3.  Ago.  1671.  aa. 
Giù.  1688.  i3.  Gen.  ifoi*  e  124*  ^P^*  ^7^7* 
proibirono  questuare  in  Fìrenw  senta  la  li- 
cenza della  CSongregasione  di  S.  Gio.  Batta» 
e  sempreai  Forestieri,  il  tutto  sotto  gran  pede  • 

%  V 'IL  16.  Ago.  1765.  proibì  accattare  sopra 
sedie ,  carrncci ,  e  letti ,  o  mostrando  piaghe  » 

*   e  miiiilazioni  sai  motivo  che  per   gV  infermi 
•  eramri  gli  Spedali ,  e  proibì  questuare  dopo 
le  ore  24*»  il  tutto  ftotto  pena  «H  Carcere»  e- 
arbitrio. 

%.  La  N.  3l.  Ott.  1793.  $.  1.  e  2.  Ixà  proibito 
parimente  il  questuare  in  Firenze  senea  ilse* 
gtto  della  Congregazione  9  ed  a  tntti  dalle  ore 

'  24. /al  lerar  del  Sole,  e  per  le  Chiesto  sotto 
le  pene  ivi  espresse  «    - 

4*  La*  stessa  N.  indicava  le  qualità  necessaria 
per  ottenere  il  segno.  Ora  la  N.  l8.  Dìcem. 
%Si5.  ha  creato  in  Firenze  una  Pia  Gasa  di 

'   Refugio ,  e  proibita  la  questua  nella  Cittì  »  e . 
Parrocchie   Stabalterne  pena. la  reclusione  ia 
detta  Gasa,  e  per  i  recidivi  la  Carcere  da  3^ 
giorni  a  un  mese .  (  1  )  V«   Ciarlatani .  Qtie* 
stwt .  •  . 

MENSE  .V.  Beni  Ecclesiastici  ♦  Curie  •.  Fescopi . 

MERCANTI ,  Bottega] ,  e  Artefici  :  i  loro  Libri 
petT  oggetti  relativi  alla  Mercatura  ^  e  Arte 
fanno  fede  contro  i  Mercanti  /e  Artefici  • 
Contro  i  non  Mercanti  i  fanno  fede  se  il  de« 
bitore  3  è  convenuto  dentro  uii^  aano  dal  gior» 


(  T  )  Questa  N.  ha  per  gì'  altri  paesi  la  richiamali 
in  vigore  gP  00.  vegiianti. 


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KIR  KER      ^7 

i  no  io  coi  itt  aOritta  la.paftìta,  o  dalla  $ca^ 
.  .  deosa  «e  oella  partita .  era  fiauito  il  termiiié  à 
'  V^^gttro^  pasfatQ  r.aoao  uon  fanno  fede,  cal- 
ve le  altre   prove  •  L.  iS^  Feb.   1789.  (  1  ) 
V.  Servitù  •  Vffii^iuli . 
HERGANZIA:  Suoi  Statoti  de'  26.  STar.  i585 
s  £  :per  la  Corte  di  Mercéuuia  di  Siena  »  de* 
2*  Apr.  1644.  =  Rif .  degli  Statuti  di  Mer^ 
;   canzìa  di  FireoBe   de'  1 1.  Apr.  i/iS*  ;  -  con- 
ferma  deUa  med.  O*  del  1732.  (seosa giorno) 
^  Q.  la  L<  del  X.  Feb.  1770.  iopprease  il  Magi^ 
.    «trato  o  Corte  de'  iei  di  Mercanzìa. 

3.  IVirifii  del  Nuovo  Tribunale  o  Corte  di  ilfer- 
.    amzia  dfy  4-  Nov.  ì77o. 

4.  L.  12.  Giugno  1778.  «uila  GiuriadÌBaone  di 
emo«  (2) 

♦  5.  hi  4*  Ago.  1782.  the  lo  «opprime ,  e  ne  af- 
fida ie  attriboaioni  ad  altri   Tribunali.  V. 
,  -Afti*  Camera  di  Oomififireiiì  •  Tribunale  £s0^ 

cutiuo  • 
.         XERGATI:  R.  28.  Ago.  1741.  tuUe   Contrat- 
taneni  del  bestiame  al,  meri^tf^o  del  Borgo  a 
I  Baggiano. 

.         12.  B«  8.  Sfar*  1643»  che  aaiegoa  il  potto  ai  ven« 

-difori  di  ci^scnu  genere  nei  Mercati  di  Fi- 

.    rense. 

^         3.  fi,  23.  Già.  1770.  che  circotcrive  il  Cirdon- 

.    darlo  dei  Mercati  di  Firenae ,  e  àf fogna  il 

'  .poito  ai  venditori  come  fopra. 


{  1-)  Diipftwfc  Transitorie  per  i  òasi  anieriori  NNi 
9.  Feb.  e  24.  Ago.  1790.  .  Ora  ciò  è  regolato  dal 
Codice  di  Commeroio.* 

(  2  )  Vi  son  annesse  le  IL  per  i  Tribunali  in  ma* 
teirla  Esecutiva  •  / 


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9»        K£tt  uni 

4«  N.  SL  Geo.  IfSQUxdie  pMiMsM  il  .Afereata 
dì  paglia,  6ftrbotm,  eci  preiwy  la  €liÌBsa  di 

'    i(.  &ÌO.  6  lo  tr«irf«rÌ9oie  6ulÌA   piazza  vaoc^ 

{id)i  «.  9L  Novidlla*  . 

5.  N.  21.  Dio.  I79à.  6opva  i  Menotti  òi  Pireo* 

^  aa^  io  eseontioM'  déU«  LL.  Aiìiiotiaria* 

&  ]{.agol.  per  i  i»«d.  e  altri  deatso  le  2&  mi- 

gtia  (  i  )  ^'  a6.  liar.  179!^  q  €!i  19.  Loglio 

'  1794^  tfiohiaMtttti  che  esia  aeo»  deroga.,  aiie 

l   pvivKtiw  d^  *  ftreireottiaij  dei   «èeelU  • 

f./i  MM.  w6.  Apr.  e  iSi  SeM.  '];7f8.  akolùono 
ogni  dtrlMe  di  pMferièQea  nelle  oempre  ai 
Merìùod .  o  ogni  «tooela  éi  Laogei  eil  ottk. 

8.  £.  20/  Feb.  179&  «til  AàBrcaUf*  éi  Bweftìafne 
foeri  della  Fort»  alla  Croce  di  Fire«Mb  • 

9*  Ai  mercati  di  Commestibili  soprióCe^delii  po- 
llala por  la  ciUiibrità  dei  generi  »  eA  eipttaaaa 
dei  peei ,  e  misoM  :  ad  éeia  i  &ra«6Ìeià  fiumo- 
no  s  jom  rappeeti  •  Chi  in«iiMa  »6taieienia 
ecercizio  si  punisce  colla  Carcere  fin  ia  ffior- 
ni  i&  e  iaabìlittaione  a  poter  veodteM  ,  o  tei^ 
>  ntfi  bottega ^fia  in  tee  anm.  I-Gìasdieettd, o 
a*  querela  dei  lesi ,  o  suir  avviso-<ki  ^liaeie- 
Ti  visiteranno  le  botteghe  di  teaspa  in  temi» 
Jjpoz  e.teovatenaa  deUA  snd.  Contiavfaiiaio- 
ni,  la  puniranno  economicatnente  eoa  molta 
«U  «T.  eor  «.  too*  e  oaroerd  £a  io  i&^ ,  gioa^ 
.  ai,  o  iiiabiiiftaaione  a  iireadetr  ,pe7  •&  oieeì» 
o  un'  anno  ;  •  «quanto/ ùrecJdìm -eoa  iaalMli^ 
tazione  per  tre  anni  o  Esilio  dal  Lnogo ,  e  5, 


iKtiiiinmni  iminmiMi  I   |i  f 


>   ^  L  )  Ttissè  le  rene  ]>er  le  vendite,  dì  rai>a  uuaJ.^^ 
na  e  fVmla  nel  peso  ,  o  inìsuvj»:  e  vaUe  tbé  ii  piasti 
si  teaes3ean>  afissi  Uni.Teodt|oii«. 


y  Google 

riiaiaib^toii.L.£niuSii£afl^ 


>'  Jbig^Hi  raMUo  <#•  fu  m^-  mmo^s  if^ta^tè  «r 
44fe  h^ojgAi^h  .reit>taBÌMra  «felit|N^9#«  ih*»  1  «per- 
cetto,  il  ftotfte|fMft)ttiit«<4»lMg^iéf e.iawiliilhre ,  / 

>  €  in  4imtmBr  4^ Uè  SMd»rp^  «^  Sfinite  i  o  «^ 
•fl§«ate  ;  «ai^rq  U  i>ìoots4?*aì  ISinìstri  S»peri(iri 

]I£&BTKICH  sU  II*  i«  i»àtr  »$^fM^e^<mn. 
prilnr  fobi;  Òa'^me   pMcbè  t$9ùlÈ^o  fstcBÙere 

9«  N<m  .;goc)an  dilla  toUeonAo^vie  «oq  ìa  ^oad- 

•  ftO  400  idia»  Mttodak»^  «à  4iar0  cwsa  dì  risso 

•  dùordini  :  non  poraon  aUtyilie  dentro  ÌNiac- 

^ia  ictf.  isi  QéàvUìii  ài  Mua^okù.  X/  291 

3.  I  BB.  6*  Mar.  iS^g.  8.  Ma^  Jt6ii8»  fi2.  Ago- 
»68o.  e-i5.  Giti*  16^9^  1'  a^bii§ii¥afi<»  ^^^ . 
^nwi  JMI0 1 4d  abitard  ia  carte  aUmdes  |Mfoi«  ^ 

.  èévao  lor^  4i  j^tartar  cerit  «vÌMmeuii  ^  <a  d^  |i  a* 
dar  di  gioro^ir  u»  vaéèiim^  d  QarrMca  fier  jbV 
teAzéi  à^mtrmmn  a  i^ai><\fn»iMÌ  pattodica^ 
nieate  air  ofiaio  deìV  ouestài  e'viatalNta  toro 
al  niaaèher»at g  acrtaa  UomcKi  di  etto»   oacit 

.  ili  bot*eiaàMmifcar8Ì|r«iim)ac.M€o  vanmadoo- 

'  pa  iMolM  par  aaraa  0  rbfyach^   fbiae  paveafte  » 

aib  .oan  'wa  ddicrèira  ail'  aifimo  rome  merBèti^  ^ 

-  •  ce^  .^  4i  taaiaf  g«kHioa|  ia  abbltgfaroiio  «  )ioi!U 

tar  no  aagoò  giailo  nel  velo  1  a  altro  onia- 

«aoM^dé'aèata;  wgolar<Vao  i  loro  atti,  e4K>i»» 

fraglie  «  praifciroBa  a^aiitti  ofbuderie^  o  io* 

aoltarle. 

4*  La  P.  3.  Log.  l6f25.   am  messe    le  meretrici 

,    dette  privale^  Cioa  uoq  desaritte  all^ufiàio^  e 

.  le  .aol;m|K>9ii  a  noa  Taasa» 


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3ò       ISOSti  ^ifft 

5.  Om  *^fMi6tà*  mià»l4%  dipelile  liberomenté  dal- 
la pdisì»  Mi  doppio^  àtpeltò  ^dells  ^pobWcm 
•alate,  e  doU*.otdiiie  'pobblico*       - 

BIESSE,  e  Soflfhi^t  i  ImcM  per  tol  capo ee  ec- 
cedono il  talora  di  Zeoc*li.  foò;  olla  doiinia 
deir  eredità  oon  poMmó  essere  eaegaiti  «en- 
ea la  grazia  Sovrana ,  etistaiio ,  o  non  esista^ 
no  congiunti  in  qnalunqne  grado  del  ditpoaei^ 
te .  MM.  18.  Ago.  1777.  e  6.  Gin*  1778.  • 
*'••«»*  lfESSI*/Devono  avere  a5.  anni  cbm^^fÀ^  saper 
leggère,  e  scrivere,  esser  di  bnoni  costumi, 
é  sensa  pregiudiej  eolia  ginstiaia  •  li.  &  Feb. 

t775.  $.1(1) 
3.  Agi*  eletti  si  spedìsoe  il  Decreto  di  noniioa 
e  danno  le  s<^te  mallevadorie,  e  sodi  sear 
aa  spesa.  $•  6* 
M^buT  ^*  ^^^'^  posseno  esercitare  nello  stesso  TnbnDa^ 
rà.         le  a  Kdre,  e  il  Figlio,  ii  Nipete  e  il  Zio 
Paterno,  o  Materno,  dne  Fratelli  o  Gogiai, 
il  Suocero  5  e  il  tSenerb.  $^  7*        • 
'  4*  I  Messi  non  possono  essere  Bordelli  o  Fa-. 

-'*  miglj.  §*  8. 

Scìpénd)  5*  I  Ìfe5ii  banno  Sondi  4-  U  mese  fborchèaQam- 
'  piglia  e  Livorno  ove  ne  hanno  &  e  ai  Bagni 
di  S.  Giuliano  ove  ne  hanno  2.  RegoL   ii* 
Ott.  1783.  §•  1.  2.  3.  (per  il  Fiorentino)' 

6.  Si  ^pagano  dal  Camarlingo  Gomnnitativo  dih 
pò  il  dì  2o.  d' ogni  mese  »  $•  4* 

7*  Se  il  Messo  è  anche  donacUo  della  Comuni- 
tà ,  questa  li  pagherà  per  iala  ìmSMo  im  Sa- 
lario a  parte.  $.8. 


ITyfiai 


solla  loro  elezione  anticamente  V,  i  ^$.2.  e 
5.  di  questa  L.  e  la  CI;  7.  Ago.  1779.  Ora  si  nomi- 
nane dal7re8id./dcl  B.  CrOv. 

\ 


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3r 

B.  Si  mutafio  dopò  on  di#eréto  .teiqpo.  secondo'  ì  M«te 
rieoni  cbe  fi  lararniQ  «eu#^  .iaaciarli  trof^po 

.   ia  oo  Tribunale,. e  con  lasciiirvf li quaato La-  ~ 
•ti  perchè  prendano  la  necessari^  pratica  iclet 
Looghi:  ee  oa^  muterà  ogoVanno  xxa  piccole 
nomerò  e  non  ei  fiuranno  muta  a«  troppo  gcaa 
dietànca.  $•  4*  I^-^od.  &Feb..i77S 

9.  Nei  Tribonali  ov^-ne  è  più\4\uQo.  non,  •inoia- 
leranno  tutti  io  nù  tempo. senzàrgravi^cauie» 
perchè  rimanga  eempre  iuiq  pratico  del  J^a- 
ege..  $.  5*     -  .,.,....; 

xc.  Sulle  loro  «ttriboaioni  vi  è  nna  P.  6*  GHu.  £jerci^ 
1668.  ^  .   :    **^» 

XI*  Devono  ad  onu  ricbìeita. accompagnar  glV 
Eeecntori  alla  Gasa  delle  p^^i^of  da  efecutar- 
ai ,  o  arreilai*«Ì9  pena  se  ricuianQ  la  dimiss^o* 
ne  :  nen  devono  però  né  portar  armi ,  aè  pren- 
der parte  nell*  esecnaiooo,  o  arresto  sotto  la 
«tessa  pena  ^  ma  naicainente   assicurare  aJTa 

^  persona  da  arrestarsi»  che  qnelli  sono  gli  Ese- 
ent^.  CL  9*  Itfan  1769. 

X2*  Non  possono  tenere  ajnti  non  approvati ,  ne 
si  appv^veràtiao.  mai  ohe  a  loro  irìschio ,  e  coU*. 
obbligo  di  pagarli*  §•  9*  L.  del  1775. 

x3.  Dovo  è  r  ajoto  il  Jlfes40  principale  risiede- 
rà presso  il  Tribunale ,  e  il  Giusdicente  invi- 
gilerà che  presti  -il  servisio  che  può,  e  noa 
divenga  un  ozioso  pensionato.  $•  io. 

x4*  ^^^  possono  faf  questue  né  ricever  regali 
in  denaro  I  o  generi,  pena  la  perdita  delf  Im- 
piego: i  Cancellieri  Gomnoitativi  e  1  Griusii- 
centi  ne  daranno  parte.  $.  >l.  e  RegoL  il. 
Ott.  1783.  §.  11.  y^  Questue. 

i5.  Devono  risiedere  dove  risiedv  il  6iusdico«4- 
'te.  §.  12.  II.  ^el  I775y 


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32       ftSitf  WtA 

t6.  LeCioh)udffltMlÌ''bDffcéPto^  Okisdlteiib? 

gli  pnyvrederaito^  f  ftik^ggio  ttm  «igì  ne  i>a- 

*^^  ^hdunnò  laTigìMd.  $.  i3«  e  R«gal.  ti.utt. 

If.  Scirtno   peftioimlmottto  «^  eimdaMtò   a  fin*  d' 

'  ttnno  per'  rispondere  ai  ^èoesi  «tifaci  T  A«(to- 
rità  che  gli  hK  «letti»  ptesenferàdo  i  B&itfem- 

'  ti  del  Gmtdiceirte ,  il^  Sft»gÌ8tr»fi  delle  (^ 

'  i   Tnnnità  Lecalj  I»  e<  <4egl'  ITfisj  Sapoh'ìofi  «Min 

Città  Gapolóttg^  ^Ua .  PMrlUMHa  v  e  eoa  «ég- 

Inetti  alla  cooferma  annuale .  L.  del-  i?7&  §* 

l5.  Ì6.  ^f-  «  ll*i^  twOtt^ t7«a^  $.7.e  la; 

l8.  Ove  80n  più  Messi  il  Giqsdicente  divide,  le 
gite,  «  le  fcieftiMi)  ma  de^^bno  Mpplima  vi* 

^  eenda ,  ^e'  f  Mo  poè  Mifipt4  Sseeem  inearica- 

^  tó  del  «ertittie  attribuito  aU^ollm.  $.  19»  i> 

••^iel  1775.       " 

)1^.  Sono  rhinite  ti  Messi  le  Iftinaimii  di  Sindaci 

•  de'  malefieai ,  b  retteti  'de^PepoH,  0  GavaBa- 
ri  eha  wtx>'  ntfppi^m^  e  eerreHo^  I  Ckaaeieri 
nelle  loro  ingerenne^  9.  21*  25%. e  ftegoL  ll> 

;  Ott.  17»3.  §:  ì^.  • 

ae.  Tutti  gì*  ÌDcértf  emli ,  «'«riioiiiaii  si  met- 
tono in  ena  Goséetta ,  e  ai  dindono  egm  mese 
fra  tutti  i  MesH  Òài  Tribunale.  §.  fa.  a& ^ 
RegoL  del  tTSS.  %  6. 

±1.  Ove  le  fansioni  diSòpraata(M  ii  fenno  dai 
Messia  ciò  apetta  al  m^^so*  pie  ttlMfaoe,  e 
gr  altri  b  aupplirantie  mentre  è  oecnfiato  iif 
queste  aerviaio  i  * Anehe  gì'  lacerti  di  SofOL* 
atante  lai  mettono  nella  Gaaaetta»  $*'d7-  S^* 
li.  del  I7f5. 
22.  II  Giofidicente  pfiò  aocfpeàdere  i  méssi  een 
renderne  ^nto  j  «  destinare  «n  interine.  $* 
Zo.  Zi. 


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fT" 


S^-Uo  Messo  ìnninliHto  a  terfire  p  «nàCria- 
ru^sioae  àon  vi  paò  andue  oeppnr«  corno 
fam^Uo*  $.  iZ. 
94- .  I  -^«eiii  ooa  poMMlo  &re  atti^ylli  Aiori  del- 
la GiQfÌ9diaiono  eivile  del  lore  Tribunale  uè 
criminali  fetori  della  Criòritdintone  crimin^e, 
'pena  la  nullità»  B^sùy  e  danm.  $i  34* 
jS^«  Sulto  le  stètie   pene  non  jxmoùo  far   atti 
neppate  nel  loro  Territorio  iiéoaa  mandato  del 
Giiùdicente  odel  NoÈiro^e  nemmeno  per  or-   '^ 
dine  d*  nn  altra  autorità  dovendo  ricevere  tut- 
te le  oommjMioùi  da  detti  Itlioiitri^  $•  Zò* 
26»  Il  Gimdieente  ti  rnfvh  de'  fecondi  Eaecntori 
ee  il  Messo  refìeirisae  nulla  da  gr^are^  o  an- 
ebe  ia  vece  del  Messo  «0  la  parte   istante  lo 
alleffa  a  aóepetto.  $•  2éL 
^.  I  Messi  per  i  loro  tJàin  poatofto  etteiefciH    * 
▼enntì  ed  eteeotati  come  o^*  altro  svaniti  il 
Tribunale  ove  fervono  (  1  )  $•  S/. 
dS*  Le  nuove  UL.  bann^  dato  ai  Messi  il  ti^ 
lo  di  Gurfori  :  Sopnk  i  loro  atti  V*  il  RegoL  Carmi 
.di  Proe.  Giv.  $.   io23^  e  feg^-  z  la  G.  a3. 
Nov*  1814*  (M'^^fiffe  Tarie  difpoaiiioni^proy- 
..  Tiforie  foUe  loro  funaioni»  e  falarj  fino  id 
18  i5.  V*  Curie  Ecclesiastiche .  Ssecyicn  •  Pri* 
.  vilegio  J&  fwero .  Aerali .  l^arijfm  •  Vicari  • 
IItLlTAB.1  :   Non   pofs on  contrar   matrimonio 
*  aenà^  llceoaa  Sovrana:  e  fensa  la  presenta-  Matri- 
,  aiwe  di  cmm  i  Parochi  non  daranno  loro  la  ^^^^ 


/  (  ft)  n  %  M.  diiva  alla  miiR»  r  okiòhé  di  Oionve* 
ìdrKavaiffi  i  Tribonalidi  rireewe'^  h  imito  a  quo* 
ila  Zi^  it  RaoW  dei  iUs^n*  del  Fi^reiatiitot  e  Itro 
Marie . 
^^  Tomoli:  C 


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S4,      MIL  MIN 

Bbaedisioiì  Nusdale .  C  l4*  Nov.  1753#M1ÌL" 
SI.  Nov.  1764*  ^  24*  Lag.  1765. 
2.  Cosi  le  promesse  di  Sponsali  di  Militari  aon 
ualie  seciBS  il  R.  assenso  anche  dopo  il  eoih 
gedo  del  militare j^  e  heuchè  prededate  da  Sto- 
prò:  L.  7.  Lug.  1778.  N.  3o.  Ago.  i8l5. 

Delitti  3.  T  Vicarj  dopo  che  è  stato  compilato  un  prò» 
~  cet»60  contro  persone  godenti  del  prWilegia 
militare ,  lo  rimetteranno  ali'  Auditor  MiH" 
tare .  Se  vi  soq  implicati  anche  altri  non  mi- 
litari  la  Copia  che  serve  per  la  partecipasio* 
ne  al  Supremo,  Tribunale  di  Giustizia  $i  ri- 
metterà da  essi  all'  Auditor  Militare  ched<^ 
PO  statuito  r  occorrente  9  quanto  si  Militari  t 
là  passarb  per  gl'altri  al  Tribunal  di Giosti* 
feia.  C.  24.  Geo.  1794* 

Arrivo  4*  1  Militaci  To8i!ani,  o  Esteri  che  giungono 
MiUcari  ^°  Toscana  devono  dentro  24*  ore  far  viiara 
le  loro  Carte  dal  Comando  della  Pias8a;seih 
fisa  tal  vistò  ninn  alherffatore  può  alloggiarli, 
e  saranno  arrestati.  ]^.  24*  Nov.  l8l4*  V« 
Cappellani  •  Disertori  •  Ingaggj  •  Invalidi .  M^ 
dici .  Truppe  .  IJfizìali . 
MINICRE  :  F  abolita  ogni  Regalia ,  e  privaki- 
va  sulle  med.  ;  tutti  possono  sensa  licensa  scar 
varie  9  €  far  suoi  i  metalli  scavati  ^  sentime? 
talli ,  e  Pietre  dare,  e  preaioae.  JL  i3.1Iagt 
1788.  §.  1. 
2.  Ma  se  si  fìl  lo  scavo  nel  suolo  altrui,  0  eoa 
pericolo 'di  danneggiare  gì'  altrui  Edifisj  0 
fondi  3  si  dee  riportare  il  consenso  degl'  inl^ 
Fessati  j  e  adempire  le  condisioni  sotto  coi  ft 
prestato ^  e  ^e  sono  in  prossimità  di  Strada' 
R.  o  Comnnitative  ^  osservi  la  N»  5t«  Afp^ 
1787*  (V.  CavQ.)  §.  2.     ' 


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:  littf  MIN     si 

Z-'  Boa  abolita  tatto  U  grazie  contrarie  alla  pres. 
lu  mcioo  quelle'  date  a  titolo  correapettivo  o 
oneroiO)  e  qoaodo  esse  pure  sian  estinte  per- 
lasso  di  tempo  si  osserverà  la  pres.  h»  §•  2^ 
V.  Cape .  Pietre  dure  • 

MINISTRI  :  V.  Abuso  d'Autorità .  baratteria . 
Ingiurie é  Giudici*  Impiegati.  Ufizjpnbblici. 

MINORI:  Il  B.  la.  À^.  1731.  e  la  C.  i3.  Nov. 
174^.  vollero  che  le  obUiigasioni  de'  minori ,  o 
Donne  maritate  si  facessero  avanti  i  Capitani 
.  d*  Orsanmicbele  colle  solennit&  statutarie  • 

à»  I  Messi  daranno  notisia  ai  Giusdicenti ,  e  i 
Potestà  al  Vicario  della  morte  di  quei  che 
hMcian  minori  senaui  Tutore  •  G«  6*  Giù.  i56S 
n.  8,  Gin.  1782. 

3.  Agreiletti  Civili  si  avean  per  maggiorile! 
che  avean  compili  i  2o»  anni  ^  ai  criminali  » 
lineili  che.  ne  avean  compiti  i8*;  i  minori  d* 
anni  12.  non  potevan  punirsi  per  verun  de* 
Iitto«  3.  23.  Log.  l56i.   00.   l5.   Crennajo 

1744-  §?  1- 

4*  Vi  son  dell'  II.  ai  Giusdicenti  de'  21.  Sett. 
1621.  oltre  le  sod.  degl'  8.  Qiu.  1782.  assai 
dettagliato  snl  loro  uijsio  negl'  aflari  con  ton- 
atosi y  ed  ^Economici:  di  pupilli  miisor/ , e  sot- 
toposti :  bisogna  combinarle  colla  moderna  H 
de^  l5.  Nov.  1814*  auUa  minor^età  che  vi  ha 
io  parto  derogato. 

&  Va  è  pore  nnà  L.  sulla  Tutela  e  enra  de'  8. 
Gin.  1767.  L'  Art.  i3.  e  segg.  vogliono  che 
«ian  riguardati  come  miserabili ,  e  esenti  da 
og^ni  spesa  i  pupilli  che  non  hanno  più  di  5oo 
Scudi  di  Patrimonio  netto  »  e  fruttifero. 

ÌBL  Uoa  JU  26.  Sete.  Ì8o2«  sopra  i  Contratti  de* 


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figli  di  famiglia  f  minori 9  o  sotto pós^^^ar 
Tò  che  nòo  oavan  azione ,  civile  nò  erimi^aw 
Cóntro  di  essi ,  e  slai^ili  avarie  pènd|^coittro  i 
èontraentìj  complici,  e  measani.   £a  &  3o* 

'  $att:  d.  6ùUa  di  lei  esecpaione  volle  cb.e^  ai  to* 
pes^e  registro  nei  Tribunali  delle  obbBnWr 
ni  già  contratte  •  Ora  ciò  è  r^olatò'  dall^  L> 

'  l5^  Nov.  18 14-  che  contiene  ^n^ié  le  éìtpt^ 
tizioni  Transitorie  • 

^«  J.  ricorai  contro  i  Giudici  rispetto  alP  econo- 
mico  dei  patrimoni  di  mifiorì^  e  acttopótti 
ài  ìporlano  alla  réapettiya  Rnòta  Giyil^  •  &if* 
i3.  Ott.  1814.  $.  157*  7<5u  / 

BIIS£RÀ6ILI:  V.  Privilegio  ili  fwero  €C. 

ItUSSÌÓNI:  I  Gioadicenti  000  la  perméttevano 
aensa  licenza  del  R.  Diritto:  in  eaaati  Ordir 
nera  di  farle  nella  Chiesa,  sensa  spettacolo, 
int^dipi  da  non  distrarre  i  Contadini /é  al- 

'  tri  dal  iaTQrHf  e  di  finirle  al  tramontar  del 
Sole  •  I  Gìós^i^eati  po^son  derogaci  a  afeiiaa 
di  tali  condizioni  ove  le  circoslanz^  locali  Io 
esigono .  C«  del  Nov.  1776*  ( fen^a  igiorm0\ 

mODIGLlANA  Comunità  :  ReffoL   partk.  £f 

•  21.  Ott/  1775.  ^ 
arOJE:  V.  Boschi.  Sale. 

KOilNI*  La  licenaa  p^r  costruire.  JUbtt^^  0 

Edifizj  a  acqua  si  ii  dall^  Comoditi  joiper- 
'    vati  i  metodi  ve'glianti,  e  col  paj;iufe  le  soli-» 

te  lasse.  Re^l.  ló.  Al^t.  lfS2.  (^^.H.^%' 

remino).  §•  35. 
St*  Ver  ó^ni  moUnò  qqovo  o  aggiunta  di  doccia  » 

0  palmento  ad  uno  vidcchia,  senza  deunnaiklrÌD 

*  a  decima  vi  è  la  penale  di  £^l  21.  a.fiivcre 
dell'  accusatore  •  Non  ì^  ^ucigo  ]a  peai^ff  tf 


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llOL  kòft       òf 

ia  tTMgresùooe  è  tcoperM  dal  /rribuo»]e/o 
dal  Ganc^ilier  Gomunitativo  ^  o  deauneiata 
ffpontaoeameata  dal  Irasgressore .  G.  23.  Ago. 
1782. 
3*  AUcirchi  è  domandato  d^  erìgere  odovì  ino//- 
ni\  il  Jllagittrato  Cion(|uditativo  far^  affiggere 

fr  Editti  i  eoa  im  termiàe  ai.Po88e8Ìr>ri,  e  a* 
itoAti  iotenasati  alladeviaiione  dello  ac(j[ùe 
a  dar  il  lor^  ODOnenBo,  o  ricasa  rio  con  i  moti- 
iri  ia  scritto.  QlqiQdi  il  partito  e  tutte  le  Carr 
te  si  rimetteraoao  al  Sen.  Sopras^tiodaco  che 
le  ritornerà  per  V  etecósipne,  se  la  cosa  è  re- 
stare, e  se  i  voti  dei  cooseoBienti  à  fronte 
dei  dissensienti  sonò  eguali  ai  due  tèrisi^  o 
se  reoderà  conto  a  S«  A.  R.  se  occof  re  ;  se  1* 
appojneiooe  è  relativa  al  #olo  interesse  priva- 
to fi  rioi^ettfin  le  parti  al .  Tribunale  coinjpe- 
tentcC.  9.  Ott.  179.5. 

i^  La  G..  17.  I^oT.  l8i3.  ha  rimesse  in  vigore 

dopo  il  1.  6en*  lSi6«  le  Tasse  sópra  i  moli'-  N 

niy  e  Edifia)  a  acqua  •  V.  Prhathe. 

JkONASTERJ,  e  Gonservatorj :  1  Vestimenti»  Vtttu 
e  Prpftsfiohi  si  faraono  di  mattinale  finiran-  p^^^^  ^ 
a  measo  giorno .  L.  29.  Nov  <i7/»3.  $  !•  (  1  )  ^vx! 

flk  Ifoo  poseoQo  veslirsi  nèppur  come  Gonverse'  -       . 
quelle  che  non  hanno    20.  Anni   compiti  ne 
eiser  accettate  che  tre  itiesi  prima  di   deità 
•tà.  m.  del  4*  ^<^g«  1765.  $.2. 

,^ — z^^^^ — •;■•;.•  v;;  .  ,  ;  \  ./r 

(  1  }  Questa^  li.  ne-  r<3ft<^la  il  modo  a  proibisce  ognt 
Rampai  9  softa  penu  di  ocwàx  ire  a  favore  dello  Spe- 
cie di  8.  Si-  Nuova    La  proibì  pure  la  N.  24.:Agp. 
«784.  $/i.  t>.  ohe  f9oppre#se  taim  gì' emolamsiati  so- 
liii  di  goesta  oceasiwi*  '  ^ 


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S«       MON  WpN 

3.  La  monacai^ds  prima  fi'  essere^  accettata  de- 
'    ye  star  sei  mesi  inori  di  qualunque  Afoséste* 

/•o.  §.  4.  ^  l) 
4^  Tutto  il  presente  M.  s*  applica  aiiche  ai  Cùnr 
,  servatorj  «enaa  voti  oe. clausure.  $•  3/ 

5.  Per  r ammissione  di  quel  numerò  dì  Monache 
che  ogni  ConvAr^ta  può  mantenere  si  preferi* 
ranno  sempre  quelle  dei  LtiogOtC  fioi  le  jsad- 
dite  !  le  forestiere  non  si  acc^etteranno  orni 
come  CSouverse.  M.  3o.  Log.  l/Sa.  $•  8* 

6.  Nei  Monasteri  dopo  V  anno  dei  noviaìato , 
la  novìzia  invece  di  Professione  potrà  praniet- 
tere  V  osservanza  delle  Gostitnaioni  depo  di 
che  sono  abili  a  tutti  gr  U/Iia).  delle  Moma^ 
che  professe  e  godono  ùf^  ^ledesimi  diritti , 
ma  possono  sempre  tornare  ralle  fero  Case* 
Tal  promessa  si  farà  privatamente  in  mano 
della  Superiora  seuaa  alcuna  funsionè  Eccle- 
siastica e  colla  Glausula  che  In  -novisia    non 

.  intende  di  far  verun  voto  né  semjdice  né  so- 
lenne ma  di  restar  sempre  nella  sua  libertà* 
N.  28.  9Iar.  1785.  $.  6.  e  C  i.5.  Sett.  1789. 
f.  Non  si  può  professare  che  compiti  i3p«  an- 
ni ;  prima  di  qiiesta  età  sono  proibiti  anche  i 
voti  semplici  sotto  pena  deir^&ilio  per* chi 
li  ci^nsigliatfse  ^  e  se  fossero  le  Monache  del- 
la proibizione  dì  più  vestire*^  net  Afonèueero  • 
J.  7.  8. 


nacande  avanti  V'  acceCtacione  »  e  sua  forma  p  e  là  li* 
diltotò-dei .  6-iusdioenti  par  la  vestizione  • 


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MON  MON       Sp 

A.  ^e*  ConservùtorJ  i  TestìmeotiM ranno  priva- 
ti, e  aensa  fanzioni  di  Chiesa;  gì*  abiti  canta- 
no uniibrmi ,  seiiaa  vélo,  o  nitro  segno  ìnoruz^ 
siiCQf  non  vi  «i  ÙLano  ProfeMioai,  né   Voti. 

9«  Le  suddite  non  possono  monacarsi  in  Con- 
•vnri  Esteri  $  che  previo  il  solito  esame ,  e  il 
pa^amealo  a  uno  Spedale  di  Toscana,  dei  riop- 
pio della  Dote  che  si  dovrebbe  se  «i  Anoiia- 
cassero  io  Toscana  :  Anche  se  vien  concessa  la 
dispensa  Sovrana  devono  pagare  la  dtUeeom* 
plico  allo  Spedale  Toscano.  N.  4*  Sett.  1708.  ^ 
e  G.  Zp.  Geo.  1790. 

io*  Sono  esenti  dair  obbligo  di  star  6.  mesi  fho- 
ri  del  Commento  prima  della  vestizione  le  obla- 
to dei  CmsefvùUo'j  •  Cu  2.  Log*  1789. 

il.  Per  ie  Oblato  de'  Cofùfrx'otorj  non  è  neces- 
jsario  r  .^me  avanti  la  ttetiiione.  C  19. 
Nov.  1791. 

Ì2.  Ninna  iaocinlla  può  essere  ammessa  a  far 
le  prove  se  non  ha  i8«  anni  compiti.  G  3o. 
Nov.  1792.  (V.  i  NN.  21.  24.) 

l3.  La  Dote  delle  forestiere  per  monacarsi  in  Doti 
Toscana  sarà  doppia  di -quella  delle  suddite: 
non  si  diminuirà  che  di  consenso  deli'  Opera* 
jo  io  vista  delle  circostanse  del  Monastero  ^ 
ma  in  gnm  che  aia  sempre  molto  maggio- 
ire  di  quella  delle  suddite  :  Tal  consenso  è  ne- 
cessario pet' diminuire  la  dote  ancbeaqcest' 
tiltime.  G.  i5.  Feb.  1777.  e  M.  3c.  Luglio 
1782.  $.8. 

l4«  Per  le  .Converse  non  si  può  ejt^er  dote  ma 
eolo  un  corredo  del  valore  di  Scudi  25.  e  non 
più  :  Ne'  Consefvatorj  senza  voti^  sé  la  Con* 


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46-      MON    ^  MON 

^er«a  vuole  'u«cSre  nbii  è  tenuta  pagat-  gf  atf^ 
menti   che   ri  hanno  per  compensati  cól  ser- 
viamo .  Alla  dote  sud.  abolita  non  si  sostitoirk' 
altro  peso  a  titolò  di  Livello  o  altro,  ne*  ai 
diminairà  ciò  che  i  Co/iventi  erano  soliti  som- 
ministrare  alle-  Converse  •  M •  4*  ^^S*   ^77^ 
e  CL  i8.  Mà^.  1775.  $.6. 
%5.  Il  T^.  So.  I^ng.  )782.  abolì  1^  l'otì   per  le 
Gonvetse  e  Oblato ,  e  invece  sostitnì  nna  ele- 
mosina allo  Spedale  Locale,  e  io  mancanscH à 
Quello  che  riceveva  i  malati  del  ^Lnogo  :  que- 
sta Elemosina  fu  fissata  à  ^ndi'  95.  per  lé^n- 
verse  ;  e  per  le  velate  ia  nna  somma  eguale 
alla  Dote  ;  e  ciò  anche  'pei*  V  oblato  de\  Can^ 
seri>atorj .  §.  l.  •  2.  3.  4* 

16.  Per  le*serventi  negli  Spedali  ,.^oti  àveaKio- 
go  né  Elemosina^  nrè  Dote  :  Lo  Spedale  poÀ 
sempre  congedare  qtielle  che  per  impotebsa 
p  eattiva  volontà  non  fannq  il  loro  dovere  $  5« 

17.  Lo  Spedale  che  riceve  le  Eieniosìne  delie 
monacande  Aove2k  ren«)erle  io  tutti  itosi  ia 
cui  il  Convento  avrebbe  dpvato  rendere  If 
Dofe  *  $.  6.  .t 

18.  Alle  suddite  S.  A.  R.  accorda  secondo  ifan 
condonazione  y  ó  diiuinueione  d*  J^leinosipa  » 
ma  con  gran  riserva  1  e  dopo  esserri  assicura- 
to della  votazione  onde  il  sacrifizio  delfoino- 
nacànd^  non  serva  di  compenso    econoérioo 

ali%  iamigUa  •  $•  9*  .  ' 

19.  Il  Convento  non  po^  esiger  nulla  dàlie  i»o- 
nàcofìde  ne  a  titolo  di  Livello»  eseosiond* 
nfrz),  regalo,  corredo,  mobili,  o  altro  titolo 
anche  correspettivp  ^  àbtto  pena  di  restituire , 


ì^m'^' 


iiaà ,     :         ^  iioN     41 

é  arbitrio  liii<>  fìllà  soppi^onióne  del  Monasée^ 

rò.  §•  10. 
ftb.  Le  FaiBiglie  pòsten  ai^gtere  alle   moéa^ 

candetoktf  anooo  Livello  per  i  loro  bisogni  per- 
*  «bnali ,  ma  ii  Monastero  aon  paò  intervenire 

a  pattnirlo  sotto  pena  delF  Art<  preèecl.$. il. 
£n*  Of  Opera)  ioli    feèpoOBainli  delle   contrav^ 

venzioni  :  fisseranno  per  ogoi  Monastero  ona 

ristrettla-  somma  per  le  restiaiOni  è  Professio- 
'  ni  comprese  le  mancie,  e  regalile  óltre <]Ae- 

sta  somma  1^  fhmigKa  della  monacanda  non 

potrà  far  terulia  spesa.  $•  |2.  (l) 
fi2.  h"  Elemosine  siilo  Spedale'  son  tassate  coftie 

*  aegue.rr  Per  le  velate  o  Obtate  Nobili  di  Fi- 
rense  Sòlidi  7S0.  a  Per  le  Nobili  di  Provincia 
Scudi  45o.  :=  Per  le  G:ìttadkie  di  Firenze  Scu- 

'  4i  aoo.  é^Vér  le  Clittadine  di  Provincia  Sca- 
di toc.  =£  h  tòme  pet  le  Cittadine  di  Provin- 
ce per  le  ragdrzze  dellb  CSttà  di  famìglie  cfaa 

*  Tjvon  civilmente  con  PAtrimoziio,  Impieghi^ 
oIùdasiH^:   Perle  ragazze' di  famiglie  di 

*  /Tenti  e  Campagne  i  bhe  posseggano   quanto 

l>asta  per  esser  imborsate  nelle  borse  della 
'  ComonitÀ  Scudi  8c.  3:  Per  le  Artiste  di  qoa- 
Inno  uè  Luogo  Scudi  5c.  E  per  le  Forestiere , 
cbé  non  posson*  accettarsi  se  non  che  come 
Telate  1  tempre  il  doppio  r±  Per  le  Converse 
Spndi  35.  =  U  Slemo^inà  si  paga  allo  Speda- 
le prima  della  vestizione  che  non  si  permétta 
se  non  n'  è  presentatala  la  ricevuta  all'  Ope* 

*  '  jo.  M.  a6.  Geii.  1784.  N.  1.  Sett.  1798. 


(i)  \i  è  una  N.  Transitoria  Uel  5.  Nov.  1782. 


Ji     I 


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4^     iioN  weat 

aS,  Nasceodo  debbio  ìuHa  coQdisipoe  della  i 
nacanda  A  chiederà  tempre  la  «omnia  mag- 

gore  per  iasciare  che.  la  famìglia  produca  al 
iudi<?e  competente  le  giaitificaaiooi  oecesfa* 

.  rie. onde  prooaazj  secondo  la  gioalbìsia.  GCL 
ar-  e  28.  Ago.  1794. 

^.  Si  restituisce  la  Dote  alle  ragasse  che  pri* 

.  ma.  di  professare  escano  dal  monastero  :  devo- 
,  no  restiiairla  apch^  i  Conser^atorj  ^  ee  escuna 
per  maritarsi  «  a  se  vi  sono  restate  meno  di 
lOt  anni:  se  vi  sono  state  più  di  io.  anni  e 
oon  escono  per  maritarli,  la  dote  si  compeo^ 
M.in  ti2tto.3  o  in  parte  con  gì*  alimettti^  e  ti 
concerta  col  Sopriqteadente  dello  Spedale  1^ 
cui  fu  pagata  la  spminada  restitoini*  N»28* 
M^r.  1785.  §.9. 

^.  Per  r  elemosine  si  potsoa  conaegoare  all0 
Spedale  le  Cartelle  di  Doti  ricoTate  da   ULàm 

.  Pij  eoo  supplir  in  contante  ciò  che  manca  •  o 
ritnir  ciò  che  avanaa  »  e  ciò  quando  lo  Speda- 
le le  riscuote  •  JLìa   cessione  si  tk  colla  firma 

.  di  chi  di  ragione  in  calce  della  Cartella.  1m 
Vestizione  p>2rificà  la  ondiaione  del  pagameli* 
to  senza  aspettar  la  professione  ancorché  ttm^ 
sero  conferite  sotto  la  condizione   del  Matri- 

.  monio  temporale 9  perchè  le  Oblato  poasooo 
sempre  contrarlo.  G.  So.  Lug«  17S&  e  Il# 
,  3o-  Gen.  1786. 

26.  Se  nelle  Cartelle  date^  allo  Spedale  ti  è  un 
eccedente  questo  si  rende  subito  in  contanti 
quando^  la  Dote  fosse  stata  pagata  in  contanti 
almeno  io  «omma  e<róale    all'  importar   della 

.  Cartella  che  forma  il  sopravunso  :  diirersamei»-* 
te  quest'  eccedente  non  si  rende  che  dopo  la 


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2   - 


^     ma  XON       43 

^,  professióne,  e  se  ooftsegjie;  tutta  la  dote  ji 
"[  nstitbìsce  al  Luogo  Pio  che  la  oònferì.  C  24* 

Mag.  1793. 
07»  La  Dot^  ricevo^  dallo  Spedale  si  lacra  da 
^  esso  se  la  àionacanda  '  maore  dopo    un'  anno 

({alla  viSfit;Ì2Ì0aé  bencbè  senza  professione  :  Se 

muore  prima  si  rende. a  chi  di  ragione;  e  si 

rendè  setnpre  se  esce  dal  'Monastero  prima  di 
* -giungere  air  età  della  professione*  N>   28* 

Mag^  1795.  (1) 
!e8»  Non  possono  collocarsi  in  edacasione  e  con-  Sductxvr 

vitto  ne*  Monasterj ,  ragazze  minori  di  anni    ^  ' 
'  dieci  compiti  :  meno  the  nei  Cooièn^ofoiy  senza 

Toti .  V.  4*  K^fr  1765.  $•  X.  TI.  2o.  Dicem« 

1779.  N.  l5.  Gen.  178^0/ 
29.  Nei  ConsèìvatorJ  ove  ciò  h  possi)>il€|    si  fa'» 

rà  scoóta  gratoito  alle  Ragazze  del  Paese. 
■     N.  2^.  Mar.  1785.  f.  i&  (2) 
3Qt..Or  Opera)  anoùnzieranno  al  R.  Diritto  1% 
"'  vadanza  de   posti  gratuiti   con  rimettere'  le' 
'  suppliche  dèlie  Concorrènti j  e  il  loro  parete. 
;C.  18.  Giù.  i8o3. 
2i«  il  servizio  Spirituale  dipeni^e  ^'^gl*  ordina*  Govenf 
"  ri  :'  Il  temporale ,  ed  Economico  daffl*  Operai  ^«*  ^?* 
-P.  ir.  AprVi545.  -     -  •        /^    '  T'  - 

Sa.  Gì'  Operai  devono  teneico  Io  stato  attivo  ^  e 
'    passivo  del  MoÀasteto .  00. 3.  Lng.  1766*  §•  1 

*(l)  Una  N.  i5.  Ajpo,  1804.  rìgnardale  Dotft^r 
f  Cods^rvatorf  ripristinati  in  Mùnasterj  per  Dee  re* 
'  tó  déj^r  Ordinai*}  •  La  C.  5.  Magf?.  1786.  e  N.  4. 
KIii^-  \^<^7*  tollero'  affli  Speciali,  e  resero  ai  iJon* 
servatorf  ih  Jloie  dtìV  ^bìntiò  • 
j-  (tJ)  Sùf  questa  I*.  vi.fe' una* €.  Transitoria  de*  l8 
^Ago.  1785.,-  ''    '        *  ,.-... 


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33*  1  ltfiaÌ0tri  dol  Convènto  coasegoeraiuió  $11' 
Opera jo  ad  ogni  richiesta  tutti  i  lihri»  aorit- 
tare^notizie  6c«  $«  2< 

34*  ^  Opera)  devono  ogn^  anno  iarsi  render 
conto  d^  tali  Ministri  »  e  te  tono  ^  deficit 
darne  parte.  $•  4*^ 

%Si.  Tatti  gC  Impiegati  temporali  devono  esiere 
confermati  oga'  anno  nei  Die.  dall' Opera|0| 
altrimenti  ai  bando  per  oonged^aii  •  $•  $• 
-  36*  Eiii  dipeoderanno  noicaniente  dalP  Operaja 
pena  la  perdita  delf  Impiego  a  i  cfannii  a 
non  eaeguiranno  altri  ofdini  •  ^  '&  e  C  1& 
M»$-  1775.  ^8. 

ij.  Gr  Operai  faranno  Ogni  tre  Anni  almeoe 
visitare  da  Feriti  probi ,  e  capaci  gli  atàl^iii 
roatici  »  e  urbani  (  i  )  d^  Convento  »  e  se  oe 
faranno  rimettere  la  relaaione  •  OO.  sod^éel 
17G6.  i.  7.  ò  ci.  18.  Mag.  1775-  $•  9*      . 

%%.  Niuno  nnò  esser  Operajo  di,pliù>  ili  tre  Afo* 
nasterj.  $.  8.  00.  del  Ì766  è  ^  ia«  CL  del 
1775; 

39>  GV  Opera).  iavigHeranno  c^e  grliGdesÌBsti« 
ci  addeCtà  al^  sermìe  spiritnale  del  monàU^^ 
ro  facciano  il  loro  dovere.  CL  l8.  JUggi» 
1775.  $•  l. 

40.  Qtai.eBii  non  i  tingerirannò  mIV  ficoacmioa 
che  spettU.ai   soli  Operaj»  come   T  ammitur 

'        "     1    "  '      «  '  ■  ^^ 

(2)  La  Sr.  i.  Seta.  1789.  ordinala  vendila  o  aK 
livellasiono  di  tutte  id  Gsm»,  a  botte||[!)e  sfpeltaati  a 
Conventi  »a  Consmrvtwtj  e  noti  inseì^f^ienti  aH^  oso  àM 
òasi  9  o  lor^  impiegasi  #  ^oinvni'.  la  spÌBKssip(>g^ 
asaa  •.«  saUa  t^lazicaie  nalV  ao^aiitò  vi^  sonarle  *V- 
ti.  Sett/  1782.  i«  Xug.  17(U(.  a  le  5*^*.  d^  '* 
1789.  e  20.  Ott.  1784. 


Digitized  by  VjOOQI*^ 


gttàmotih  dejg^r  effetti ,  riacnoter^ ,  pa^an  |*i«* 

^  gol^e^  le  spese  *ec«  $«  2»  3- 

4l*  li*  Operajb  elegge  gli  Scrivani,  ^roctirato- 

.  ri»  Fattori,  Ortolani,  e  altri  Miaiftri,  e  lo 
Ganmrlinghe  procurando  qqanto  a  qoette  di 
.  Gombiqaire  il  gradinjieuto  delle  monache  t  Va* 
caadp  il  posto  di  Iledico ,  o  Ghirargo  presen* 
ttrìk  alle  monachi  ima  Nota  di  più  sogget^ 
capaci^  $•  4*.  -^  * 

42*  V  Opernjo  si  t^  render  conto  e  fìt  i  saldi 
ool  Procuratore,  Fattore  ee^e  cerchivrà  che 
si  aoaientli)p  Y  Entrate  ^  e  dirnij^oiscapo  le 
spese.  ^,  5.  69 

4S«  La  conférma  cnnna  di  esso  pon  è  neceésa- 

.  s^rìa  per  ]e  Qiaiarlinghe ,  e  per  i  lledici ,  e 

*    Ghimrn.  §•  T» 

44*  P^r  alenare,  i^IfiTellare,  0  ipotecare  staki» 
li,  i  necessario  il  Decreto  del  Magistrato 
Sopremo .  jj  10.  q  €]•  7.  A|fe.  X77'5*  r .  B^ 
ni  Ecclesiastici  • 

45*  l^ascieranno  alle  mont^h^  h,  nonriha  ai  be-^ 
nefiaj  di  Iqr  patroni^to,  insinoando  lorp  ae  si 
tratta  di  Curati  di  aisvcorarsi  dall' Ordinsurio 
^lù{  capacità  dei  concorrenti  ^  e  se  per  rego- 
la la  pop?  iPA  spetta  a  lora,  e  che  il  beneficia* 
lo  deva  esercitare  q^ìj^lckh  finizione  nelayio- 
nastero^  proi^preranno  di  combinare  il  gradi- 
mento delfe  monache*  G«  l8i  Saggio  1775.1 
Jk  11.  .V.  Bi^nefizjf. 

i^.  Non  proroiscueranno  i  loro  interessi  con  quei 
d^ì  monastero ,  né  si  vmrirnno  dei  dfi  lui  be^ 
ni ,  e  Hipìstri  per  uso  proprio.*  $yi.  14* 

47*  ©r  Opcraj,  GonfeaffQri  Frocùratori ,  Pre- 
dicatori ec.  ^anpQ^  diritto  alT  ópokp^o.  cui  jpis- 


'Digitized  by 


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.4^      BfON  .     MÒN        ,^ 

ga  eM^r  Inogo,  ma  non  a  regali  in  comnìV 
itibili ,  o  altro  dal  monastero  o  monache .  CL 
18.  Pcb.  1779.  - 

'49*  Son  toppretti  i  Direttoli  £ccIeBìà«tict  dei 
monasteri ,  e  rimpiaBaati  nelle  sacre  fonsipni 
dai  Vescovi ,  o  dal  Gonfesiore  ^  o  dal  Paroco  • 
N.  24.  Ago.  1784*  $•  3. 

49.  In  tntti  i  monàsterj  ti  introdorri  la  vita 
comone,  e  se  T  economìa  lo  impedisce  noa 
si  ammetteranno  altri  indivldoi  finché  si  po^ 
sa  introdurla*  $•  4« 

60.  Introdotta  questa  restan  alioliti  tatti  %  Li* 
velli  ^  o.  prestaaioni  che  le  fiimiglie  pagavaa 
alle  n^onache .  §•  5. 

Òl*  Off  ni  monastero  avrà  nn  solo  Optra  jòt  $& 

52.  I  vescovi  invigileranno  sulle  buòne  scelte 
dei  Confessori ,  e  loro  condotta,  e  affinchè  non 
facciaa  conferenie  ooUe  monache  alle  Grate . 
E'  abolito  ogni  regàio  che  ritiravan  dal  nuh 

•  nasteroy  o  dalie  monache:  Avranno  una  prov^ 
visione  da  fissarsi  dall'  Operajo  e  dal  Vescò- 
▼0,  io  proporzione  delle  forse  del  monastero 
numero  degl*  individui  „  tneomodi,  tempo, 
e  gita  necessaria,  se^  i4.  monastero  è  fuori  di 
Città,  ma  non  eccederà  Scudi  4*  il  mese. 
Fisseranno  pure  oor  discreto  trattamento  da 
non  potersi,  ccosdere,  per  il  med*  quando 
debbasì  trattenere  nel  monastero.  Invigile* 
rauno  chele  rr^nacha  non  gli  dianregali  nep; 
pur  per  Messe  o  altro,  essendo  ciò  cootrarid 
alla  vita  comune,  e  che  non  ne  riceva,  fuor- 
ché pbr  la  Slessa  cantata  in  oc^asion  di  ve^ 
stimenti,  Professioni,  e  Mortor) neppor dsUè 
famìglie  delle  monache  *  C;  iS.  Die  1784» 


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ItfON  MON      4r 

53*  Si  consideniDO  conae  mamàsterj  quei  soli  óvo 
«i  pratica  Ja  vita  comune  :  gì'  altri  feono  Cùn^ 
sen^atorf  •  N*  28*  Mar.  1783.  ,$.  l.  2. 

54*  I  Consefvatorj  dipeòdooo  da*  Vescovi  qtikn« 
to  ^a  Gbieia,  funaioilii  sacre,  e  elezione  di 
Goafe«ori ,  e  nel  resto  dal  R.  Diritto  :  de« 
Ton  aver  nn  Operajo  secolare  •  K<  ^8;  Mano 
178.5.  §•  IO. 

55*  Nei  Conservatorj  si  ammettcao  anche  le  Ve- 
dove; non  vi  ai  fi  verna  giuramento  o  {^o* 
messa  d*  osservare  le  Gostitazioni  •  La  Coma- 
nità  poo  disfarsi  deir  oblato  che  ne  distar^ 
I>asser4>  la  quiete ,  o  non  si  prestassero  ai  loro 
doveri,  e  ciò  con  partito  formale,  col  con* 
•ensò  deU!  Operajo,  o  partecipazione  al  R. 
Diritto.  Le  oblate  possono  uscir  sempre,  ma 
in  tal  caso  non  saranno  più  ammesse  in  q'uel 
Conservatorio.  $•  12.      . 

à6*  Nei  Conservatorj  non  entrano  altr^  uomiqjl 
che  i  Parenti  più  prossimi  dell'  oblate ,  'col 
consenso  delF  Operajjo , ' e  della  Superiora,  col 
quale  possono  andare  qualche  volta  alla  loto 
casa  purché  siano  accompagnate  da  alcan\al^ 
tra  oblata,  e  ritornino  la  sera  ^^onservaùo^. 
rio .  $•  i3.        * 

57.  Vi  si  ricevono  anche  le  Vedove ,  e  le  Don* 
ne  separate  dai  mariti ,  e  le  ragazie  in  edn» 

cazione  sempre  con  pagarla  dozzina  .$14*  ^-^ 

58.  Gr  Opera)  decadono  dal  loro  uificio  quaodo 
▼engpno  sottoposti  al  Curatore;  Il Oiusdicen- 
ie  ne  informerà  la  Segreteria  del  R.  Diritto 
C   2.  Apr.  1791. 

5^  6P  Opera)  non  devono  trascurare  hersmia 
delle  cautèle  che  si  praticano  nel!' A m  mini* 
itrazioni  pubbliche*  Devono  esigere  muileva- 


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GM  dà  quei  cbi»  maneggiaoo  deoari  almfait 

.    del, Cemento  ^  e  conoicere  della  di  lui  idooèS^ 

tà.  Ogni  ò»  anoi  nel.  mese  di^Giqgno  riioffe^ 

.    tetapno  al  R.  Diritto  lo  «tato  attivo ,  e  jpaKÌr 

vo  firmato  dal  Procaratore  ó  poropotìft»^  eoa 

iudicare  le  ^  variazióni    seeaite   nel  5eteìo: 

bilancio  d' entrata  e  uscita  dell'  anno  tc^^so  in 

.    capi  separali,  e  una  tabella  a  pctfte  degl'Ia* 

.    dividoi  diitingneodo  le  Professe  dulie  non  Proh- 

. .  &sse  »  le  Converse  y  qoeUe  che  £iano  le  jpro* 

.    ve  per  Velate  o  Converse ,  le  Secolari,  Con- 

.    vittrici,  o  Serventi,  e  i  Fattori, e  altri Inser- 

«    vienti  die  ricevono  il  vitto  dal  Cowenio  :  Gi>» 

sì  il  Concento  conoscerà  se  p9Ò  vi^stire  altri 

Individui.  C.  del  Nov.   17^*  (^("^  giw- 

Bo)  (1)  y.  DeU^o  jnibblicò f  Depùtùdon  di^ 

'Monasteri  y  Beni  Ecclesiastici  »   Ma^mar^e. 

Ordini  Éegolari  «  P^e^fiofi  •  f  icari  IUm  « 

MOanVALDli  B9.  3a  X«og.  1^  e  iSSgu 

,   senaa  giorni^  cbé  danno  facoltà,  ai  C«a|at|tfii 

d*  Orianmichele  d*  interporliy 

(3)  Vi  è  un  RepÀ.  ^ta.  Atf  6.  fieet  17^.  ia 
24.  Capii,  per  i  Cwsetvatorj\  è  ^egstoitoUe €90. 
S2U  Ott.  e  o.  Nov.  178$.  e  9*  Gon*  e  f  Ibg*  ^79^ 
h  N.  i5.  Ago.  1804*  riguarda  para  U  ra|im«  del 
CoiTStfriMifor;  ,' e  P  accesso  degl'  Estranei.  Si  med.  =: 
Secondo  la  N^  So.  loig.  1807*  offni  Monauero  ,  o 
Conservatorio  dovea  aver  due  f^eraj  i  quaH  imms 
l^fi'^an  agir  ebe  insienie  :  une  poterà  eaitr  Eoele« 
sias^ioo,  e  a  nonttua  del  Vescovo  «  43-1*  Art.  2^  #  8.  ^ 
della  L.  i5.  Apr.  i8c2.  riniettsfi  in  vigose  le  Oostì* 
tosiovu  Canoniche  »  e  Conciliar]  ^  p  voglion  die  g^* 
Operai  non  dispongan  di  cosa  uota&ile  senaa  il  Còti* 
senso  dei  Vescovi . 


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«B«  M.  l8.  Apn  1776.  che  ordina  tin  registro 
geo.  dei  tnonduaUii  iiellei  Gancelleiia  del  Ha- 

filtrato  Sapremp  éolk  [jórèate  i:inìe«Be  dai  Tri-    ^ 
anali.  V.  Donne*  Miìfort.  '  " 

BfOfNETS:  S,odo  in  i<ràndi66Ì(]no  oninerS  !b  dia- 
posizioni  Àccasionau  che  tvoibiscòao ,  o  "per-* 
mettono  /secondo  i  tempi  diverse  specie  di  mo^ 

\^^ete  fbrestiefe,  b  ne' regalano  il  bok^i^. 

^.  l^'ptimA  moneia  A*  oto  1^  battuta  dai  Fio- 
rentini verso  il  125$, 

3.  Il  B.  9.  Mar.  iSS^*.  pròi|)ì  fpud^re,  q.  i^ng- 
ger  le  monete  Tofane  fuor  della  Zecca ,  lo- 
aarle,  sfogliarle  ec.  e  coniare ,  o  f^r  cpniar 
moneta  fuori  della.  Zecci^  > ò  in  ^eccbe  JB^tere » 
e  ritener  ampsi  atti  alla  monetazione  5  il  tot- 
to  sotto  pen^  de)lai'  perdita,  e  arbitrio;  ^  i" 
BB.  iÒ.  Btag.  i55a.  5.  Gen.  i563-  18.  Jlar. 
1614*  e  molti  qJtri  proibirono  le  monete  este- 
re e  Toscane  Tosate.*  ' 

4*  Il  B.  28.  lUfir.  l5gY^  tegplÒ  il  peso ,  e  vaia- 
ta delle  pwn^e  ToìBcaae'  dj  -qo^f  taippo  • 

5.  I  BB.  12.  Die.  2684-  e  J2).  Gin.  1699.  prò- 
ibÌDOn  1*  estrasione  della  n^oneta  nostrale ,  e 
il  iar  la  professione  Ai  CdmUamonete  a  j;utt:i 
uducendòia  di  privativi!  della  Z^cqa  • 

6.  ti  B.  7^  Mag.  17<68.  permesse  ricnsar.le  mo^ 
nete  molto  Tosute  QQ0V9  £op  al  oordpAe  dell^ 
imjironta. 

7*  La  G.  22.  Ago,  1788.  proibisce  inquietare  i    ^ 
Forestieri  di  {Nuuiggio  p^  la  ritenzione  di 
monete  piy)ibi^  descritte  ^elìa  T^rifTa  ivìan* 
ne§m^  £no  al  valore  cl^  una  iLira^  ferma  stan- 
te la  proibizione  di  spenderle  •        - 

8.  iia  N.  1^.  Àpr.  1790.  pubblicando  una  Inn- 
ToOTo  Jl.  D 


/ 


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ga  Tariffa  dp Ile  monete  estere  permesse  Joro 
peso»  e  corso ^  proibisce  iatrodurri;.^  e  spèn- 
dere taùe  le  altre  pena,  la  perdita  a  favore 
deilàiK^  24ecca^  che.  paga,  il  yalore  intrioseco 
divisibile  fra  T  ^ecqsatore,  e  lo  Spedai  più 
vicino  degr  In&ripi.  .Le  monete  proibite  si 
possoif  poatrattaVe  corno  mercanzìf^»  rojisefii 
vendoa  per  più  del  valpr  intTinse^p.  vi '^  la 
pena  di  chi  vende  merce  falsa ,  o  alterata^  ivi  ) 
V.  Falsa  moneta  >>  Monumenti  • 

WOmTORJ  :'Y.  Censure. 

MONSUMMANO3  e  lUpnlevefeturini .  Comunità  : 
Ringoi. .  partici  .23.  Gen.  1775. 

MONTAGNA  di  PiAtoja  Comunità  iKegoL 
tic.  de'  24.  Apr.  1775, 

BIpNl^ALE:  Comunità:   Regol.  pàrtic   de'    7. 

mON'TÀJÓNE   Comunità:   Regol.    partic.    23. 

Maggio  1774*'    ;      \ 
2.  Cogsegna  di  Decima.  N.  l5.  Ott.  1781. 
MONTEVARCHI:  Comiinità  Regol.  partic.  i3. 

Feb.  1773.  =  Altro  23.  Mag.  1774. 
,2.  Consegna  di  Decima  N.  24.  Nov.  1781. 
3-  N.  12.  Die.  jf^i.  che  fissa  i  siti  de'  MaoeI-> 

li  per  le  Comunità  con^rese  in  questa    Gan* 

celle  ria  •  q, 

MONTEVETTURINI  V.  Monsummano . 
MONTESPERTOLI^  Comunità  :  RegoL  partìe. 

23.  Mag.  177^ 
2.  Consegna  di  Decima  N.  l4-  Ago.  1781. 
.MONTELUPO:  Comunità:  Regol.   partic-    aS* 

Mag.   1774. 
2.  Con^gna  di  Decima.  N.  18.  Sett.  178 1. 


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MON  MON        5i 

MONTE  S.  SAVINO  tloraunità:  Regol.  i»rtic 

14.  NoT,  1774. 
MONTE  S.  MARIA:  Riunione  di  questo   Fen- 
do alla  Toscana.  N.  ^.  Sete*    l8i5.   V.  Deh 

gane .  Tabacco  . 
MONTEPULCIANO  :  Comunità  :  Regol.  partie. 

de'  14*  Nov.   1774. 
MONTE  CALVOLl  Corounità  :   Regol.    partic. 

de'  19.  Dir.  1774-       ^ 
•MONTECARLO  Comunità:  Regol.    partic.  de' 

23-  Gen.  1775. 
MONTECATINI;  Comunità.  Regol. partic* de* 

33.  Gen.  1775. 
MONTECATINI  di  Valdi  Cecina  Comunità: 

Regol.  partii?.  1.  Apr.  1776»  ' 

MOJ^TEVERDI:  Comunità.  Regol.  partic.de' 

1.  Apr.  1776. 
MONTERCHI  :  Comunità .    RegoU   partic.    de* 

ja5.  Giù.  1776. 
MONTEMIGNAJO  Comunità.   Regol.   partic. 

de*  5.  Sett.  1776.  , 

MONTESCUDAJO :  Comunità.  Regol.   partic 

de'  17.  Giù.  1776. 
IttOl^TE  de'  Paschi  di  Siena:  Fu  soppresso  eoa 

L.   lì.  Apr.  1778.  V.  Danno  dato.  Siena. 
MONTE  COMUNE.  Pù  creato  verso  il   1400. 

per  Causa  del  Behito  pubblico» 

i2.  Le  JPP.   l6.    Ott.     1591.    27.    Lug.    1629.    2.     Parte 

Giù.  1643.' e  23.  Ago.  1725.  e  altre  fanno  ve-  *«i« 
dere   che  in  diversi  tempi  furon  creati  per  i 
pubblici  bisogni  dei  ^o/i^i  vacabili  coù  frutto 
fino  al  9.  per  ice. ,  e  poi  estinti  quando  le 
circostanze  lo  permettevano  •  • 

3*  Le  PP.  de'  3.  Man  i^^B.  e  1.  Mar.    J739. 


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5s       HON  Vm 

e  il  M.  17.  M^n  X77^«  Milk  dicniBn^^  4^ 
Debito  pubblico  prescrissero  1a  dimisttont  de* 
Creditori  Hontisti  • 

4.  Il"  E.  3.  Lug.  1739.  ordinò  die  i  ^tti  à^ 
ÌAf  di  Monte  si  pagassero  a  tutto  ttar.  & 
tutto  IiQg«  a  tutto  Noy.  cioè  ia  tre  rate,  • 
,  che  le  Contrattazioni  di  spessalore  non  li 
ammettessero»  ohe  per  on  4*^ ,  usa  niità,  • 
3.  quarti  di  Luogo  salvo  il  ridurle  a  detto 
proporzioni  eoo  supplire  iu  ooptaute»  restan- 
do infruttifere  le  spezzature  inferiori  a  uà  4*^ 

,    di  Luogo* 

5*  Il  lasso  di  qualunque  tempo  aon  (a  pefdere 
ai  Gkieditori  montisii  uè  il  ^fatale  aè  i  fra- 
tti. Ma  se  un  Creditore  sta  eenz^  esifloiet 
frutti  y,  più  di  36«  anni ,  n9n  può  engeri  fini- 
ti arretrati  che  per  36»  soli  aiiiu*&  l&*^^^* 
1768..$,  1.  a. 

6.  La  natura  9  carattere  »  e  prkileg)  ^eiXvflgU 
di  Mónte  non  possono  esaer  variali ,  né  i  'io* 
ro  frutti  diminuiti,  o  gravati  d' ^mposizìoBe» 
salvo  al  Governo  il  restituirli  volmd»  a  |c» 
per  100.  L.  2.  Die.  if 91» 

7*  I  LL.  PÌJ3  e  Amministrazioni  pnlib.  009  Mi* 
sonò  senz^  approvazione  aUeoare  i  Iqrp  Ll> 
di  Monte  neppur  per  rinvestirli  a  frotte  ùmI* 
gii»re.  BL  23.  Ln^-  1793» 

g.  Le  due  LL.  degr  li.  Gen.  i&qo.  oreaiooi 
un  nuovo  Monte  redimibile  per  estingueva  il 
IVbito  pubb.:  Fu  riunito  con  Ln  XI.  Ageitt 
1802.  al  Monte  Comune  che  cosi  prese  un4 
me  di  Monte  Comune  consolidato .  V«  ZMr 
to  pubblico .  Giunta  di  Rei^isionc  . 

MONTI  Oi  Pietà:  RiC  del  Monte  di  PietèdI 


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MON  MON       53 

Firenze  del  i573.  (  senza  giorno  )  :  regola  le  Kcgou* 
ineombenie  di  tutti  gì'  Impiegati .  Il  Cap,  3.  "^^^^^ 
gP  obbliga  al  segreto  su  tutti  gì'  affari  del 
Monte  pena  2.  anni  di'  Carcere  •  QuesW  Ri£  .^ 
Ctp.  5.  e  quella  del  i583.  (  sienza  giorno  ) 
Rub.  i5.  regolano  le  vendite  de'  Pegni,  e  lo- 
ro formatiti  :  il  Gap.  B.  della  prima  proibisce 
vendere  i  Pegni  a  perdita  senza  il  consenso 
dello  Stimatore ,  e  del  Padrone  cbe  non  pos- 
jono  negarlo  altro  ohe  redimendo  il  Pegno 
con  pagare  la  sorte  e  i  meriti.  Queste  per- 
dite sono  a  carico  dello  Slimatore  col  regres- 
so contro  il  Proprietario ,  «  del  proprietario 
se  dipendono  da  peggioramenti  eventuali  se-f 
gniti  nel  Monte  Gap.  11.  e  N.  14*  Dicemb* 
I7f2.  §.  2.  3. 

2*  I  Massai  sono  responsabili  de*  pegni  cbe  roàa- 
cassero  se  non  costa  del  reo  :  G^^p.  12.  e  N* 
14.  Die.  i7f3.  $.6.  ' 

^  or  oggetti  falsi  j^ortaCi  a  impegnare  si  di- 
struggono e  poi  si  vendono  a  benefizio  del 
Monte  ^  colla  partecipazione  del  4-^  allo  Sti- 
matore che  scnoprìla  falsila  Gap.  16.  e  Rif* 
del  i583.  Rub.  8. 

4>  Si  avverta  che  il  Pegno  costi    un   terzo  più 
della    somma  che  si  dè^  ,e  il  doppio  se  è  di    ' 
Gioje  Rub.  9« 

4»  I  «inistri  non  possono  fare  o  riscuoter  Pe- 

'  ^nì,  e  per  i  loro  bisogni  devono  ricorrere  ad 
na  altro  Monte  Rif.  del  i5^%.  Gap»  18.  e  N. 
14.  Die.  1773.  §.7. 

6*  I  Pég;ni  non  possono  levarsi  dal  Monte ,  pe- 
na la  perdita  dell'  Impiego,  multa  del  io* 
per  ^to.  della  stima  del  Pegno ^  e  arbitrio» 


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54        MON  MON 

Gap-  20.  e  Rif.  del  i583.  Rub.  l3.  e  IT.  ^4. 
Die*  1573.  §48. 
^.  I  Ministri  non  poesono  esstx   mallevadori   ia 
ver^n  afiare  in  cui  il  Monte  abbia  inleresEe  • 
Rif.  del  i583.  Rub.  7. 

8.  Non  devono  neppure  ricevere  polizze  dagP 
oppignoranti  per  riscuotere,  esigere  i  resti, 
far  riscontri 3  o  altro  pena  l'arbitrio  e  fiorini 
5c.  di  cui  un  terzo  va  al  notificatore  •  00.  4- 
Die.  1591. 

9.  Il  B.  de'  7.  Lug.  1671.  regola  il  rerviziodc^ 
così  detti  Vetturini* 

10.  I  Massai  de'  Monti  di  Pietà  noe  possono 
prestare  sopra  i  Pegni  più  di  Scadi  6o.  senza 
licenza  del  Px'ovveditore  .  N.  14*  Die.    1773. 

§•  1-       \ 

11.  Non  possono  ricevere  Pegni  di  cose"  Sacre 
senza  licenza  del  Provveditore,  né  5cainp<^i 
di  seta,  ne  pezze  di  drappi  mancanti  di  ti- 
rella sotto  e  sopra  ^  ne  panni  lani  in  pei&ze  o 
scampoli  senza  licenza  deli' Arti  rcspettii^e  » 
ne  Seta  o  Lnna  in  matasse  al  di  sotto  di  £• 
10.  §.4-  ^'\  ^*  ^9'  '^ètt.  1800.. 

12.  Dai  Sarti  non  si  riceveranno  Pegni  di  aLiti 
non  cuciti ,  né  da  tappezzieri  e  altri  Artefici 
pegni  di  lavori  imperfetti  j  ne  dai  Papilli, 
fìglj  di  fa  migliai  o  sottoposti  cosa  alcuna  .L. 
sud.  del  1800. 

i3.  I  Ministri  non  possono  prender  regali  per 
verun  titolo  a  causa  del  loro  ufHisio  •  N.  14» 
Die.  1773.  §.  11* 

l4«  Snranno  dilfgenti  nerriporre  i  Pegni  onde 
non  sofiVano ,  e  neir  attaccarli  perchè  non  se- 
guano sbagli:  Terranno  scrittura  con  diligen- 


jl^^OOgl^^^^ 


MQN  .  MQN        55 

fea:  yratteraano  i  ricoif reati  con  cortesìa ,  li 
spediraorio  subito  j  0  saranno 'ali  UlEsio  ali* 
ore  debite.  $.  9.  io.'  Ì2. 

l3.  I  meriti  sopra  i  Pegni  di  più  di  5o.  Scadi 
sono  del  5.  per  Ico.  N.'  20.  Die.  1^73.  §.   1, 

lÌ6.  Nei  Pegni  per.  più  di  io.  Scudi  óltre  i  me- 
riti come  sopra,  chi  li  redime  pagherà  per 
la  Polizza  Jr.  =s  5.  4*  ^  nei  pegni  di  lo.  Scu- 
di o  meno  ?.='==  8.  §.  3. 

17.  In  ciascuno  de'  presti  di  Firenze  non  si  pa/J- 
serà  mesi  4^*  P^^  1'  itnpegnatnra ,  «  mesi  20 
per  la  vendita,  così  che  in  5*  anni  ogni  pre- 
sto abl}ia  finita  T  in^pegnatura,  vendita,  e 
revisione .  §.  5. 

28.  Fra  gì*  Impifegnti  de*  Monti  Pi)  foranei  so- 
no proibite  le  sopravvivenze  e  le  sostitcfeioni* 
C.  5,  Mag.  17*89. 

I9.  È^  proibita  la  loro  conferma  se  hanno  'de- 
bito col  Monte  per  causa  di  uffizio»  G.  8. 
Lug.  1797.  (  1  )     .  .. 

MONTlERl,  e  Boccheggiano:  M.  -  de'  18.  Ott. 
1794»  ohe  stabilisce  una  Potesterìa  in  questo 
Lnogo  già  feudo  della  Casa  Salviati  • 

MONTOPOLI  Comunità:  Regol.  partic.  de' 19. 

Die,  1774- 
MONUMÉNTI:  E^  proibito  togliere,  cancella'*' 

re,  coprire,  alterare,  o  ledere  in  tutto  o  in  Conwr- 
parte  1  Armi,   iscrizioni,    busti,   insegne,  e 
altre  memorie  esistenti  sull'  esterno  delie  fab* 
2>riche,  pubbliche ^  o  private,  oaggiungerve- 
ne  unitamente  a  quelle  del  Fondatore,   ben- 

(l)  La  N.  27.  Lu^.    t8i5.  ha  ripristinati  gì' an-    . 
tlcbi  Regol.  del  Mont^  d'i  Pietà  di  Firenze  . 


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66       fiOTf  MOTI 

che  la  di  lai  Linea  fosse  estinta  :  Ma  non  i^ 
iendovene  alcuna  del  Fondatore  il  l'roprieta- 
rio  può  mettervi  là  sua:'  il  tutto  sotto  peoa. 
di  Scudi  2009.  d^  oro»  ai  cui  un  quarto  spet- 
ta ai  Padroni  delP  Arme 5  ò  Monumento^  e 
loro  Eredi  ;  L.  3o.  BTàg*.  1 571.  Ma  chi  ha  col- 
locato r  Arme ,  o  mònumeitto  può  sempre  le- 
varlo» R*  26.  Biag.  ifo8. - 

2.*Si  posson  anche  remuoVcrè  per  resarcur  la 
Fabbrica,  ma  con  obbligo  di  rimettìerveli . 
Se  la  fabbrica  si  demolisce  si  ttietteranno  in 
altra  fabbrica  pubblica  a  dicfaiaràsiòn  del 
Ginsdioente^  e  sempre  io  luogo  apparente  « 
Hegol.  10.  Apn  If 8a.  (  per  il  Fiorentino  ). 
$.  12. 

3.  E^  proibito  ai  Ministri  deUa .  !?•  Zecca  5  agi* 
Orefici ,  Argentieri  ec.  stroggère  rhed^glie  ^ 
Nodete,  e  altre  cose  rare,  ed  antiche,  «en- 
ea licenza  del  Fisco  da  prendersi  direttàcnéo- 
te ,  o  per  meazo  del  Giusdicèiité  3  pena  V  ar- 
bitrio ^  e  la  perdita  di  esse  -,  ó  toro  vàlo^ó .  rlì 
cui  la  mela  spetterà  àll^  accusatore*  £L  del 
1766.  (sens^a  giorno) 

4«  1^^  a  tutti  permesso  far  scavi,  per  èfovarifr 
Inveii-  Monumenti  d'  antichità,  e. altre  cose*  prè2Ìo- 
se ,  ed  anticlie  col  coosenM  del  pàdroll  dei 
fondo ,  e  dei  fondTi  contigui  se  posson  ésèerne 
danneggiati,  e  adémpiendo  le  condizioni  sèt- 
to le  (]iiali  si  è  ottenuto  •  L«  Zo.  Àgò.  l^So. 

.  Chi'  scava  senza  tali  coik'séhsl ,  è  t^tìttto  ai 
danni ,  e  per  il  turbato  possesso  e  iagiarìa 
civilfiiente,  e  criminalmente,  e  le  cose  tro- 
vate speti-itao  al  padron  del'  suolo  ov&  si   taro- 


ztune 


^Digitized  by  VjOOQIC 


MòN  .  AiuL      èr 

varono  «eoza  nemmeno   poterne   dedurre  le 

spese.  Se  V  Invenzione  secae  a  caae  le  còse 

trovate  si  dividono  fra  i*  Inventore ,  e  il  pa- 

dron  del  (ondo.  §•  2. 
6*  GV  oggetti  rari ,  e  antichi  ài  possono  acaai- 

stare  a  prezzo  rigoroso  dalla  11.  Gallerìa  $  3,       i 
7«  £^  permessa  la  libera. contrattazione  edestra-        ? 

zione  di  tHii  o{|^getti  rari^  ed  antichi  salvi  i 

r diritti  Doganali.  $.  4*  C'^) 

8.  Le  Questioni  sul  diritto  di  dar  il  consenso  o 
sulla  proprietà  delle  cose  trovate  sena*  esso» 
o  a  caso  nel  suolo  altrui  quando  più  vi  ahbian 
diritto  si  decideranno  sé<H»ndo  il  gius  CSomo- 
ne  cui  si  ricorrerà  in  iutti  i  casi  oméssi  dalla 
pres.  L*  $.  5.       . 

9.  I  Crinsdicenti  conoscon  sommariamente  delle 
questioni  relative  air  interesse  privato  •  §•  6. 
V.  tesori. 

VOBJVE1  ita  péna  di  morte  fò  abolita  con  L.  Pent  di 
3o.  Nov  1786-  §.  5i.  33.  V.  Lavori' yubbli-^^''^' 
ci.  Patiboli*  -     . 

2.  La  pena,  di  morte  ignominiosa  ed  infama  fa 
ristabilita  coir  %  3o.  Giù.  1790.  e  L*  3o. 
Ago.  179^.  $•  9«  per  i  Capi  di  ribellione,  e 
sedizione,  e  altri  gravi  delitti. 

arORÌ*l  :  V.  Libri  Parrocchiali . 

9IUL1^£  :  Per  t%^  i  beni  de^  rei  sono  obbliga- 
ti» 6  tacitamente  ipotecati  al  Fisco  dal  gior- 
no del  commesso  delitto,  senza  pregiudizio 
de'  Creditori  anteriori.  P.  5,  Mar.  l365.  ^, 

2.  La  Bèi*  1.  Mag.  i568.  volle   che  i  Rettori 


(1)  L'  Estras.  era  proibita  dal  M.  26.  Dio.  1754. 


1^^  miilftìliifl      lìif- .^ 


^,.  ■     Pigitize^.^^GOP^IC 


58       MCL  NAT 

nel' rilascinre  gP  Imputati  prendegeero  inal^ 
Icvadoro  di  pagarle  aditela  cui  fossero  con- 
dannati, altrimenti  fossero  tenuti  del  proprio, 
come  pure  se  accettavano  tia  mallevadore  non 
idoneo. 

3.  Le  multe  si  scontano  colla  Carcere  )  in  caso 
d'  insolvenza  ,  come  i  danni  in  materia  criroi- 

'    naie .  V.  Danni  N.**  2. 

4*  Lo  multe  ora  si  esigono  colla  procedura  sta- 
hilita  per  esigere  le  spese  Processali .  (  1  )  IT. 
26.  Ott.  1715.  $.  28.  V.  Tabacco  .  Privilegiti 
di  poi'ero  «  Grazie  • 

5*  La  condonazione  per  grazia  noti  "  comprende 
le  rate  assegnate  dalle  LL.  ai  partecipanti 
L.  i5.  Mar.  1 5412.  V.  Suppliche. 

6.  I  Tribut)ali  criminali  dévpn  partecipare  ai 
Rettori  degli  Spedali  a  cui  le  LL«'  attribuisco^ 
no  porzione  delle  multe ,  le  Condanne  rela- 
tive CG;,  Zi.  Ago.  e  4.  Sett.  ifgS. 

MUTILAZIONE  :  Questa  pena  fu  abolita  colla 
L.  de'  3o.  Nov.  1786.  §.  5^. 


N. 


ASCITE:  V.  Libri  Parrocchiali. 
NATURALIZZAZIONE:  Non  abilita  V  impe- 
trante ne  i  suoi  flgìj  a  conseguire  benefizj  Ec* 
ctcsiastici ,  né  dà  esenzione  dalla  L.  de^  3o. 
Log.  1782.  sulle  Doti  delle  Monacande  quan- 
do non  si  abbia  il  domicilio  de<5ennale  nel 
Gran-Ducato  9  posteriormente  alla  naturaliZ" 
zazione^  o  quando  non  siano  con  grazia  spe- 


(  t  ]  Prima  eravi  sopra   di  ciò  il  X>.    18.  MaFSO 
T55+.  e  la  G.  io.  Giù,   1788. 


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NAT  NOB        6^ 

clale  abìliti^ti  a  godere  de^  diritti  degF  ai(ri  ' 
sudditi .  N.  27.  Geo.  1795. 

NAVIGAZIONE:  V.  ;j^ri/ia. 

NEOFITI:  Un  B.  del  1720.  (  «enaa  giorno) 
stabiliva  varie  misure  di  soryegliausa  rispet- 
to ai  Neofiti  di  Livorno. 
"  NEVE  :  E^  proibito  tirar  neì^e  per  le  strade ,  e 
piazze  di  Firenze  pena  la 'cattura  ^  e  altre  pe- 
cuniarie y  e  afflittive  ad  arbitrio  t  per  le  pri<^ 
me  s  e  per  ì  danni  è  tenu^o  il  Capo  di  casa  • 
BB.  5.  Gea.  1738.  10.  Oen.  1747-  ®  ^^*  Gen. 
1767.  e  N,  del  l8o3.  (senza  giorno)^  ' 

2«  Appena  cessato  di  nevicare  ogni  Capo  di  ca-. 
sa  farà  spalare  y  e  pulire  avanti  la  sua  abita- 
ssione,  con  ammontar  la  2Ve(^  in  mezzo   deL- 
la  strada,  e   staccare  i    dioccioli  dal  tetto, 

Sina  la  cattura;,  i  danni ^  ed  Arbitrio*  E«2o 
iu.  1767.  V.  Diaccio  • 
KOBILTA'   e  Cittadinanza!    Son  Nobili  quei   ^obiu 
che  posseggono  j  o  banno  posseduto  Fendi  ;zo-  Pattisj» 
bili y  che'  sono   ammessi  ad   Ordini   Nobili^ 
quei  che  hanno  ottenuto  diploma   Sovrano  ài     -, 
Nobiltà  ^  e  la  maggior  parte  di  quelli  che  éo^ 
no  abili   a   godere  il  primo  onore  delle  Git- 
Ità  Nobili  loro  patrie;  quelli  che  sono  abili  a 
tutti  i  suddetti   onori   fuori  del  primo,  sono 
Cittadini  (  i  )  L.  1.  Ott.  if5o.§.i. 
è.  Nelle  Città  di  Firenze ,  Siena  -,  Pisa  >  Pisto- 
ja,  Arezzo,  Volterra,  G<>rtona,  Borgo  S.  Se- 
polcro',  Montepulciano,   Colle,  S.-  Mfniato, 
Prato,  livorno,  e'Pescia  ,  le  famiglie  Nobili  si 

(  1  )  Sulì'  amniisslone.  alla  Cittadinanza  Fioienti- 
vi  era' la  P.  11.  Apr.   1691. 


i4,^^^. ^   i ji  il  ì   "i    1^^^  ?     .^^^^amÈmamm^È^^^^Mi^,. 


«o        KOB  UfO'R 

tfescriveraano  in  un  lìl^ro  a  J!>aréè  cotùe  futi  9 
e  tutte  le  altre  ammesse  nelle  bór«e,  in  altro 
Libro  come  Cittadine  $•  t.  sud.  ;  £^  Città  No- 
bile anche  Pontrèmoli .  M.  i    Ago.  Vft^* 

3.  Nelle  prime  7.  delle  suddette  Città  i  NoblU 
si  distingono  in  due  Classi  cioè  in  Patrizi»  ed 
in  l^obUi  .  Il,  del  1730.  $.  i2,  3. 

4*  Le  Città  non  nominate  di  sopra  non  fanlio 
jN^nbili  3  )>ercbè  in  esse  attesa  la  poca  popo- 
lazione tutti  sono  ammessi  ai  |>rinii  onori  ^'4* 

5.  Si  descrivono  come  Patrizie  le  Famiglie  di 
cui  le  provò  sono  state  ammésse'  per  giiisCifeia 
neir  Ordine  di  S.  Stefano,  et  altre  che  per 
alcuno  de^  requisiti  espressi  ali*  Art.  1.^  pro- 
veranno la  continuazione  della  pròpria  ÌVo&7- 
tà  per  5^oo.  anni  compiti  •  §.  5,  ' 

6.  6r  Individui  dì  Paesi,  ó  Città  che  hòa&a- 
no  Nobili^  ma  che  si  possono  rigoàìrdar  co- 
me tali  si  rogistrerantió  al  Librò  cT  Òro  del* 
la  Città  Nobile  più  vicina  :  ma  noii  ti  fiàran" 
no  ammessi  alle  Magistrature ,  se  non  vi  ^ 
gano  le  gravezze,  e  non  vi  acqnistaho  domi- 
cilio a  ^rma  delle  LL.  statuti  LocàU,  e  eòo» 
suetudine.  §•  6. 

7.  L'  ammissione  nelle  sud.  Cla^i,  dei  Patrizi 
e  dèi  J^  òbiti  ^  avrà  luoco  purché  le  fainiglie 
respetWvé  vivano  col  dovuto  splendóre  :xf e 
sono  esclùse  quelle  che  hanno  derogato  alla 
Nobiltà  coir  esercizio  d'  arti  vili^  o  in  ìkllro 
modo  designato  dal  Art.  ,25.  e  seg.  §.  y. 

8*  Fra  le  famiglie  e  persone  ariimessé  ài  primi 
onori  delle  Città  -NxtbiH  da  éi>.  anm  «  -peì^ 
riconoscono  per  iVoW/i  nuelle  èollbchefic^iii- 
statovi  domicilio  e  impàrenUttsi  n'obli itit^nlA 


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J 


vi  ppf9e^g^9o  tacili  b%ni  da  poter  ppn'ciòtrar 
te  vivere  deeoros^ mente  «  §.  8. 

|p|.  J  Ila^islri  della  Nobiltà  si  con^efVAi^o  n^lji' 
Arcbiv^o  di  l^alas^^so ,  f  qa  duj[)ìic«fco  n^lla 
CaiHjéli^jn»  Coxnwaiti^tÌYa  ci^  ci^^cuaa  ditte 
NoWe.  ^.  ij. 

1^*  ^igp  volta  cl^e  a  un  Tfo^e ,  o  patrìzio  na* 
6ce  òn  figlio,  o  figlia  legittimo /e  naturale 
Io  far^  d^crivere  v^  ^\xi  Libri  presentatHlD 
la  fe^Q  di  ^tte^iitpo:  La  nl:^a  di  c|ué6jie  fe- 
di, e  la  nota  de-  Natt^^  e  d^Bcrittì  ^rae  «o- 
pra  9Ì  ri^m^tterà  o^a'  W^o  da»  Giulpdicéoti 
(Gnqceilli^ri  ComjiMiìtatiyi  )  alj^  Archivio  di 

11.  I  6ol^  decrifti  in  questi  Libri  so^ò  ficono- 
•cioti  rfobil^  Q  Pfttriw  :  frft  jgV  iw}f  «  #l' aitci 
vi  e  I^  pola  diffareaza  cb^  4  prinii   bàono  la 

.     precedenza  ^<?Ìle  pubblicità  peri  wpnie .  §•  14» 

Jg;  In  avvenire  la  N^hìltà  9Ì  accorderà  dal  So- 
vrano ,  e  si  proverà  giustificando  V  iscrizione 
«del  diploma  al  Libra  d*  Oro  :  e  lo  stesso  per 
il  pasàggiò  dalla  Nobiltà  al  Patrizia to  me- 
diante U  godim^q^  per  290.  anni  del  primo 
onore .  $.  18.  ap. 

13.  I  Nobili  esteri  dnfa^te  il  laro  soggiorno  in   NòbUi 
Toscana  spnp  trattati  in  conformità  del  loro  E««"- 

.  grado  :  Possono  ottenere  dal  Sovrano  i'  am- 
missione al  Patriziato  o  Nobiltà  Ttiscana  §•  21* 

14.  I  Toscani  fatti  Nobili  da*  Sovrani  esteri  non 

^■— ——^M—l  I  I  ■         Il  III  ■  ' 

(l  )  L*  Art.  l5.  trattava  dell'  elezióne ,  funzioni  ^ 
é  prerogativa  dei  Rc^resentami  IfobiU . 


É^^rf    ir        T     iMÉiSr?  i 


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6a        NOB  NOB 

£oao  riconosciuti  tali  in  Toscana  senza  il  di- 
ploma di  eonferma.  §.  22.  V.  il  N**.  Sj. . 

1^  I  «additi  fatti  Nobili  per  Orazia  Sovrana 
o  di  Sovrani  Esteri ,  confermata  da  S.  A*  R. 
pagheranno  alla  Gomtinità  alla  di  coi  Nobiìtà 
son  ascritti,  1^  Tassa  fissata  dal  RegoL  par- 
tic,  di  quella  Comunità.  N.  *28.  Lag.  1794'« 
$.  1. 
Cittadi-  i6.(V.  i  NN.  t.  12.)  In  Firenze  per  essere 
^r  Cittadini  bisogna  avere  a  decima'  tanti  bèoi 
per  fior.  io.  V  anilo  di.  decima.  .$•  33. 

ijr.  Quei  che  vi  sono  già  descritti  resteranno 
Cittadini  puì^cbè  tutta  la  famiglia  anche  di- 
visa in  più  rami  addecimi  per  &  fiorini  T 
anno .  $•  34* 

i8.  Neir  altre  Città  per  essere  Cittadini  bìso- 
gna  pagare  almeno  J^.  5o.  V  anno  di  deci- 
ma, 0  altro  pesò  reale  sopra  1  beni  posti  nei 
Comune  di  quella  Città ,  e  i  già  ammessi  per 
consolare  il  rango  almeno  <^.*  25.  in  tutto 
come  sopra.  $.  35. 

19.  I  Cittadini  seguiteranno  a  jgodere  i  soliti 
onori  della  loro  patria ,  e  possono  osare  F 
Armi  colorite  in  semplice  scodo ,  senza  Ci- 
miero ,  Corona ,  o  altro  fregio  Nobile .  §•  38. 

20.  I  Dottori  Laureati  nelle  Università  Tosca- 
ne godono  del  rango  di  Cittadini  •  $.  Sp. 

21.  La  Cittadinanza  si  perde  solamente  per  de- 
litto ,  nel  modo  che  per  tal  capo  si  perde  la 
Nobiltà.  §.  40. 

22.  GrV  esclusi  per  mancanza  di  fondi  dai  regi- 
stri dei  Cittadini,  e  i  loro  discendenti  restan 
capaci  di  tutti  i  Sussidj,  Doti,  Luoghi  di 
Studici  ec.  cohcessi  ai  Cittadini  sùUà  presen- 


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NOB  NOB        63 

tazione  della  fefle  del  loro  rango  pasaato  y  da 
darseli  ^^15.  §.  ^i. 
'z3.  (V.  il  ìf.%  13.). Le  fedi  di  iNobiltà  e  delle   P'ovc 

;.  tue  prove  non^si  d^nno  che  dal  Archivio  di  Ta$s*. 
palaza;o:  £^ f)roibito  a  tatti  i  Ministri  il  darne,  , 
e  il  rilasciar  copie,  pena  la  nullità  e  la  perdi- 
ta dell'  Impiego  :  IT  purè  proibito  ad  ogoi 
Magistrato  il  conoscere  delle  prove  di  I\/olil- 
tà^  o  altro  riguardante  la  ÌSfobiltà  delie, fa- 
miglie ciò  spettando  al  solo  'Archivio  di  Pa- 
lazzo .  §.  2*3.  24*  .     /    . 

24-  Per  la  prova  della  Iffobiltà  si. comincia  dall' 
esibir  1'  Albero  5  colla   discendenza    proVnta 

.  per  mezzo  dei  Libri  d'  Èstimo  l  Decima  , 
Squittinj-j  Gabelle,  Battesimi,  e  altri  Regi- 
stri pub.  notando  per  quanto  si  può  i  Ma^tri- 
moDJ  delle  persone  descritte  neir  Albero. 
IL  annes.  alla  L.  $•  4* 

£5.  Le  sentente  si  attendono^  se  essendo  state 
proferite  io  cpntradit torio  con  una,  famiglia 
Nobile  esistente  resulta  da  esse  esser  stato  di- 
chiarato che  il  richiedente,  o  suoi  Autori  ap- 
partenevano a  quella  famiglia,  ma  se  con 
esse  «vuoisi  provare  d'  appartenere  a  una  fa- 
miglia Noiile  estinta,  o  bisogna  che  sia  osta- 
te proferite  in  Gontradittorio  fra  il  richieden- 
te, o  suoi  Autori,  e  gì'  Eredi  di  quella  fa- 
miglia 5  o  loro  Procuratola ,  o  che  sian  passali 
100.  anni  dall^  di  lei  pubblicazione,  e  che 
in  tal  tempo  il  richiedente  faccia  costare  d\ 
essersi  imi>areotato  nobilmente e<]^li, ed  ìsuoi, 
ed  esser  vissuto,  e  poter  seguitare  a  vivere  no-. 

'    bilnnente  colle  proprie  rendite  •  §.  5.     . 

26.  Si   esibiranno  pure  Id  armi  colorite  colle 


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H       NOB  JSOB 

proprie  insegne;  e  i  Diploidi ^pojpie  autenti- 
che di  Rescritti  e  altro  p^r'  provare  la  ^o- 
bileà  delie  persone   descritte  nelV  Aj3>ei0  • 

§•  6.r'  y 

27.  Qnando  occorra'  provare, il  proprio  stato  di 
fortuna  si  esibiranno  le  fedi  d^  Sstimo ,  Cjon- 
tratti.  Testamenti  ec.  $.  È. 

28.  Si  predorrà  pare  la  fede  di  godimento ,  e 
abiliterai  primo  onore "estratta  per  iPioreo- 
tini ,  e  per  i  tempi  anteriori  al  rrin'cipato  dal 
Priorista,  o  dai  Libri  degli  Sq^oittia]  ai  tre 
maggiori  Ufiaj^  e  loto  annessi^  e  91  ammet- 
teranno tutto  le  fitmiglie  provenienti  4^  in- 
dividui s^oittinati.  e  vinti,  per  le  Arti  mag* 
giori  ;  ma  degli  sqoittinati ,  e'  vinti  jper  le  mi- 
nori quelle  sol^  che  proveranno  d'aver  giusti- 
ficata la  propria  Nobiltà  per  V  alumiasiòne  ad 
ordini  JVb&i/f,  d'essersi  sempre  imparentate, 
e  trattate  ncòilmeiUe  e  di  poter  se^itare  a 
farlo;  e  per  i  tempi  posterióri  al  Frincipato 
dal  solo  registro  ^ei  Senatori  ^he  è  il  primo 
onore*  §.  9. 

29.  Le  anticW  famiglie ,  che  non   possoqo  fare 
.  la  prova  dèli'  abilità  a  tali  onori   per  esser 

state  descritte  ai  Libri  dei  Grandi  ,*  basterà 
che  provin  ciò  con  fede  ejstratta  dai  Libri 
pubblici  come  quei  delli  statuti  ^  degF  ordi- 
namenti di  Giustizia  ec.  $.10. 

30.  Le  famiglie  iVofr///  d'  altre  Città  iVbZrf/i  am- 
messe già  anche  alla  Cittadinanza  Fiorentina 
si  noteranno  fra  i  Nobili  o  anche  fra  i  Patria) 
Fiorentini  se  appertengono  a  Città  che  ab- 
bian  Patrizj  e  se  fitnno  le  prove  richieste  §  1 1» 

3i.  Si  avrà  sempre  special  riguardo.'  àÙ'  attnal 


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NOB  HOB       65 

domicilio  9  parentèle  Nóbiti ,  e  alato  di  fi^rta'- 
na  •  §•  12» 

32.  Le  domande  si  risolvono  dalla  Depotaaione 
della  Nobiltà  a  pluralità  di  voti  ;  8Ù  quelleri* 
gettate  si  scriverà  in  calce  il  motivo  :  il  ri- 
chiedente pnò  sperimentare  la  via  digrasià. 
$.  i3. 

33.  Neil'  Archivio  di  Palazzo  i  gP  alberi  dopo 
verilicati  si  copìeranno  ai  registri  delle  re» 
spettive  Glassi 9  come  pure  le  armi,  e  si  fa'* 
r^nno  delle  Filze  distinte  delle  domande  ap- 
provate ,  e  delle  non  approvate ,  ciascuna  eoi 
suoi  Docnmenti.  $•  i6. 

34*  I  Giàsdicenti  non  devon  dar  fedi  di  Nobile 
tò,  e  Cittadinanza,  ciò  spettando  alla  sola 
Deptitaziòne  di  Firenze,  ne  aggiunger  Titoli 
alle  famiglie  Nobili  o  freg)  ai  loro  Stemmi 
poiché  ciE  non  -  pnò  farsi  che  per  Sovrana 
concessione ,  e  con  iscrìverlo  ai  registri  :  è  lo 
stesso  per  T  ammissione  alla»  Nobiltà. I  Capi' 
delle  fitmigHe  Nobili  in  occasion  di 'Nascite  ^ 
o  Hatrìmonj  devono  rimetterne  la  fede  al  Gaùr 
collier 'G>munttativo  perchè  la  rimetta  alla 
Deputazione  ove  si  registra  ai  Libri  Orìgina- 
Ìi,e  poi  essa  ordina  al  Cancelliere  d*  iscri- 
verla sul  registro  esistente  ìiell'  Archivio  dola- 
la Comunità  •  L*  Avvocato  Regio  è  V  Asses* 
,  eore  Legale  della  Deputazione  :  interviene  alle 
Sedute  con  voto  :  rende  conto  a  S*  A.  B*  per 
mezzo  della  R.  Segreterìa  di  Stato ,  di  tnt|;e 
le  petizioni  per  ammissione  alla  Nobiltà  ^  che 
sembrassero  attendibili .  N.  i4*  Giu«  1793* 

^5.  I  Nobili  d*  nmC^Cfttàcheottèngon  per  gra- 
zia r  ascrizióne  aUa  NobiUà^  o  Patriziato  d* 
Tomo  U.  E 


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€6       NOS  KOB 

.  uq'  altra  pagttn  In  Tapsa  secando  il  Rogolt  di 

questa  f  §.  2«  I}«  28.  Log.  1794-^ 

K.  I  iVbifVc  Esteri  «scritti  a^  |(obiltà  4'  «% 

CUttà  Toscana  pi^an  la  Tassa  come  2  siBuddid^ 

a  meuo  cJie  S«  A«  B.*  1^  coadoai  per  1'  opu- 

leom  della  persona ,  o  altre  curcestaow  che 

ridoadiao  in   Tàataggio  della  Città  a  tuk  è 

ascritto  «  $«  3.C  , 

Perdit9  37«  Si  perde  InrNMltà  per  delitto,  e  peri*  e- 

,^T**!".*.      sercirio  d*  Arti  vili  ^  e  mecjanich^  §•  a5..  L. 

^:?'*^^    1,  ótt,  1730. 

38.  Se  si  perde  per  delitto  in  quello  solo  dì  Lesa 
Maestà ,  la  perdita  si  estende  anche  ai  figlj  ^ 
e  ai poti^  ddl  reo  nati  avanti ,  ò  dopo  la  god^ 
da 041»  che  tatti  si  cassano  da  Registri,  $^  2& 

39.  Negr  altri  delitti ,  dopo  la  sentmus^  aaehe 
coatumaciale ,  il  solo  nome  del  reo  si  cassa 
dai  Registri ,  e'  ciò  nuoce  ai  soli  figljl  nati 
dopo  la  condanna  9  non  a  quelli  nati  avanti 
ne  agi*  altri  parénti  •  $•  f^^ 

4^.  U  delinquente  graaiato ,  ha  hiaegna  di  gra- 
>  sia  speciale  per  la  riabilitaaioùe  sna^  e  dei 
.  figl}  nati  dopo  }a  condanna»  in  tal  caso  que- 
sta grazia  si  inscrive  ai  Registri»  $•.  28«. 
41  «  Gr.Im pieghi  di  Giiidicatara  non  derogaa 
.  alla-  Nobiltà  la  quale  anzi  da  essi  riceve  lu- 
stro ,  e  splendore  •  R«  16^  Mov*.  1682.   Y»  il 

4^-  ^00  derogano»  alla  Nobiltà  la  mercatura 
air  ingrosso.,  purché  si.  tenga   un  ministro  al 

,*  Negozio ,  nà  la  professione  di  Banchiere  ,  Gin- 
dire  3  Avvocato  3  Medico ,  Pittore  ,  Scultore  ^ 
e  Archiletto .  $.  29^    , 

49*  Deroga  alla  NobiUà  il  tener hottega,ovea; 


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,_•*  . 


NÓB  '       NÒT        6r 

dere  «  minuto ,  o  a  taglio  3  è  il  mestiere  di 
^Spei&iale,  Chirurgo,  Notàro,  (f)  Procurato* 
re  Attuario,  e  Cancelliere,  e  ogn*  altra  Ar- 

.  te  meccanica  «  Ne*8udd«  .ca«i  h^  luogo  la  ra- 
diazione dai  registri  i  e  non  si  può  esservi  in- 
seriti di  nuQvo^sensa  un  nuovo  diploma  $•  3o. 

44*  I^  Donna  Patrizia  o  Nobile  che  sposa  un 
ignobile,  non  si 'cassa  dai  Registri,  ma  co- 
ntante il  matrimonio  si  reputa  della  condì* 
zione  del  marito:  Il  Nobile  che  sposa  una 
^onna  ignobile ,  conserva  la  propria  qualità , 
e  cosi  i  Discendenti.  §«  3i*  / 

45.  I  Qiusdicenti  devono  denunziare  al  Segre- 
tario di  Stato  )e  condanne ,  e  ffl*  altri  &tti 
^e  fanno  perdere  la  Nòhilth.  §.  Zn. 

46«  Ia  professioni  di  Cancelliere ,  e  Notare  Ci- 
vile non  derogano  alla  Nobiltà.  N.  9.   Nov. 
.1790.  h.  n.  reb,   i8i5.  Gap.   1.  $•  4«  (2)  , 
V»  funerali  • 

NOJftl  :  V.  Luoghi  pubblici . 

NOTARI  di  rogito  Sull'abilitazione  al  iVoto- Abiiita- 
r/4ro.  e  suo  Esercizio  eranvi  lePP.  io.  Feb.  **®"^' 
1569.,  e  4-  e  29*  Gen.  i582«  ' 

%  Snll'  abilitazione  al  Notariato  9  e  requisiti  a 
,fdò  necessari  eravi  pure  la  L,  io.  Lug.  1771* 
$»!•  a.  3.  4*  ^*  ^  I*  ^*  'A.pn  1772.  $•  1.  2. 
2.  6.  6.  la  L,  23,  Sett.  1788;  1'  I.  18.  Peb; 
JY^9*  e  per  il  Sent9é  la  L.  10.  Sett.  1773. 
$.;.i«  a.  3.  Ora  è  in  ciò  da  consultarsi  la  mo- 
derila L.  gen*  11-  Feb«  i8id. 

3b  U  li.  20*  hvig;.  ^779*  «ottopose  i  Notar!  che 

■        '  ■■  ■  ...  ■     ■     .     .1     ■ ■■■         ■■!     Ili    ■————»— W— 

(  1  )  Dexonto  V-  il  N.o  4/6. 
.  (  2  )  Ila  N.  9.  Sett.  1814.  ha  rimesse  in  vigore 
^este  LL.  '      ^ 


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68        NOT  NOT 

6i  matricolavano  a  una  Tassa  di  £•  l6^*  a 
favor  della  Camera  di  Commercio,  e  di  ^» 
192.  per  quei  che  non  eran  Dottiirì  * 
Bserci-  4-  (  Y-  il  N*  1.  )  Son  abili  a  tutti  gì*  uffic)    e 
«>o  ODori  delia  loro  patria.  L.  l*  Gin.  l565. 

5»  La  DeK  26.  Giù.  i56g.  prescrive  Y  intesta- 
tura dei  loro  alti  come  si  usa  al  presente, 
pena  Scudi  '25i  per  volta. 

6.  Ogni  Nótaro  che  roga  atti  d'ultima  volonti, 
deve  domandare  al  disponente  se  vuol  lasciar 
nulla  alla  Congregazione  di  &  Gio.  Batta t 
e  far  menzione  di  tale  interpellaaione,  e  del- 
la risposta ,  suir  atto  3  nel  Luogo  ove  si  par- 
la della  Tassa  all'Opera  di  S.  H.  del  Picare, 
e  dopo  di  essa,  pena  Scudi  £5.  di  cui  un  tèr^ 
zo  va  al  notificatore  ,  e  il  resto  ajla  Googre- 
gazionc'  e  la  sospensione  del  rogito  per  tre 
anni ,  e  quella  della  falsità  se  roga  noa  ostan- 
te tal  sospensione  •  Se  è  lasciato  qualche  •  co» 
alla  Congregazione ,  deve  sotto  pena  della  stes- 
àa  multa  ,  e  arbitrio ,  '  farne  la  denunzia  in 
scritto  alta  med.  den€l*o  un  mese  dalla  «lata 
copia  del  Testamento,  o  atto.  BB»  27.  Geo. 
1701.  22.  Ulag.  1702.  1.  Lug.  1706.:  i  due  ut 
timi  applican  quanto  sopra  ai  Notori  del  Pi- 
sano rispetto,  ai  poveri  degl'  Obpiz)  di  Pisa. 
Il  B.  3o.  Mar.  1730»  riduce  a  Scudi  10.  d* 
^  oro  la  multa  per  la  non  fatta  denunaia  den- 
tro un  mese  dalla  morte  del  Disponente  • 

f.  E\  proibito  ai  Notori  apporre  negl'  atti  t 
ultima  volontà  clauanle  che  ordinino ,  preghi* 
no ,  o  consiglino ,  V  esecuzione  di  i^oìe  ,  bir 
.jo^Iietti,  o  altre  disposizioni  separate  »  se  nelP 
ateo  .di  cai  si  rogano  non  si  enunciala  datai 


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NOT  '  NOT       69 

la  Bomma ,  e  la  petÉona  onorata  con  esse  •  O. 
2.  Die.  1746.  $•  1-  , 

£.  Il  tDfcto  «otto  pena  di  Scodi  a5»  e  la  seconda 
volta  di  Scadi  5o*  e  privazion  del  rogito  per 
(re  anni ,  e  altre  più  gravi  ad  arbitrio  in  se* 
gijito*  §.  Q. 

9*  Inoltre  tali  clausnle  son  nulle  come  pnre  tat- 
ti gV  atti  gindiciar)  e  tutte  le  conveoaionì 
particolari  che  intervenissero  sopra  di  esse , 
non  ostante  qualunque  reouns^ia  alla  nullità 
per  parte  degl*  itileressati  •  Glii  profìtba  della 
nullità  della  Cedola  o^biglietto,  pagherà  la 
gabella  della  disposizione  in  essi  contenuCa  • 
§.3.  • 

lo.  Se  tali  Cedole  9  e  biglietti  si  eseguiscono  vo* 
lonta^iamente  son  solidamente  tenuti  per  la 
gabella  anche  quei  che  ne  senton  vantag- 
gio .$.  4. 

lì.  Sotto  pena  éi  Scudi  10.  i  Notori  devon  den- 
tri nn  mese  dalla  morte  del  Testatore  dar 
notizia  ai  Bnonomini  di  S.  Martino  dei  lasci- 
ti fattila  d.  Pia  Casa.  00.  del  1766.  (  sen- 
sa  giorno  :  ) 

ÌQ.  H  Jf .  9.  Ott*  1779.  contien  la  Tariffa  dei 
Natari  ^  e  Archivio  Fiorentino  e  proibisce  ec- 
cederla »  sotto  pena  d^  inabili kizion  tempora- 
le, o  perpetua»  ed  altre  afflittive  ad  arbitrio  • 
Ora  nna  nuova  Tariffa  degl^  Emolumenti  A'o- 
tariali  è  stata  pubblicata  li   12.  Giù.  l8l5. 

k2.  La.  L.  12.  Log.  1781.  prescrisfeo  le  condi- 
zioni sotto  le  quali  i  Notavi  Fiorentini  potè-' 
van  rogar  nel  Senese,*  e  viceversa.  La  nuova 
organizzazione  del  Notariato  T  ha  resa  inuti- 
le. (V.  U  N.«2o.> 


n 


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fo        NOT  NOT 

14.  Dopo  soppresso  il  Gonservhtor  detle  Legati  i 
i  rogiti ,  e  firme  dei  Notare  ai  legAlizsao  dal 
Càncéllier  dell*  Archivio  de*  Goottatti .  %  8. 
Mag.  1784,  ' 

i5.  La  C.  23.  Sett.  I788.  ohe  sopptesae  la  Goa* 
suita  avea  la  data  sopriotendensa  al  Notaria- 
to al  Presìd.  del  B.  G^ 
i6*  or  atti  ro«?ati  dai  cosi  detti  Notori  Impe- 
riali tioa  abilitati  a  fbrhia  delle  LLi  Tosca- 
ne ,  siano  tali  Notori  ^  Toscani ,  o  Esteri  so- 
no nulli  e  non  possono  ammettersi  da  verun 
Tribunale  Toscano.  N.  Ott.  1788. 

17.  I  Aotari  devono  rimettere  all'  Archivio  colle 
mandate  degl*  atti  d*  ultima  volontà  )a  Tassa 
di  L«.  3.  IO.  :r  dovuta  all'  OperA  di  S.  Ha  ria 
del  Fiore  «  R.  Ha*  Feb«  1785:  e  C*  28.  Geo« 
1790. 

18.  Il  9f.  6.  Gin.  180S4  organizzò  il  Nótarii$to 
negli  stati  dei  Presid j . 

19.  I  Giudici  e  i  Gancellieri  <ìhe  «seroitano /un- 
zioni giudiciarie  non  possono  essere  Notori* 
R.  i3.  Ott.  1814.  §.  8o.  L;  ti.  Feb.  i8i5. 
§•  5.  Gap.  1. 

He.  La  Ii«  generale  degl^  11*  f*eb.  l8t5.  con- 
tiene una  nuova  organiszazione  del  Notùriate 
e  regola  tutto  ciò  che  lo  concerne  i  a  la  ff* 
de'  10.  Mar.  l8l5.  contiene  alcune  disponai 
Transitorie.  V-  Archi^^io  dé^  Contratti^  J^o- 
biltà .  . 

NOT  ARI  de'  Vicariati  Regj  :  Per  casiw^  Notét 
ri  Civili  bisogna  avere  studiato  le  Istìtosioiii, 
Civili  per  due  anni,  in  Pisa,  e  presentaitT'la 
fede  del  Professore  «  e  delle  rassegne  di  dM 
intieri  anni  scolattici  :  Per  i  Notori  Ctiv^utm^ 


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NGT  NOT       fi 

^  ìt  è  Aecesaarìo  di  pia  »  lina  «iittii  fede  del  Pro- 
fésÀM^e  d*  l«titu9noQÌ  XjdfiiiBali  »   Li  le  Lug» 

2.  I  Notori  Civili  devono  innltre  gioitiiìèàìre^  lo 
Btittfio  ìiJèir  Afte  NMKùrialè,  e  gì' altri  re^fuì- 
]iiti  prescritti  per  i  Notati  t)ì  rogito  y  e  pas- 
aando  per  li  ttessi  l?t^itti',  otteftigooo  la  paten- 
te di  Notarb'^  é  il  Decfètiod'abflitasioiie  agr 
ullic)  civili  iper  i  Notori  Gtittiinali  ni  eeìg^  di 
{uià  la  fede  xH  dpe  aulir  di  pratica  liei  Sop^- 
tino  Trihanale  di  Giustim,  o  'presso  XkA-  As- 
isesifote /' e  lÀi  '  esame  «alle  matierie  Grimina* 

li.  §.  f.^  ';  '   ^   '  ;•-  •-;   -'  -     -•    '•••- 

3.  Cioii  tali  jiMflttenti  e  decreti*  la -Cotisulta  séavrii 
bookie  ififbrfldasioiii  suQl^  condotta  del  Candi- 
dator^  e  tlt  sarà  in  èta  di  ^4*  ^^^ì  coito|>iti'  lo 
&rà  desòirivere  sulle  liste  degP  Uffici  Frovin- 
tialì.  f.  8.  (i)  /  *     ' 

4.  I  iVofari" K^iminali  be&o  abili  i&ticlie  ai  nata- 
nW  Civili  pei^chè  ne  hanno  i  reqaisiti»  ma 
non  ì  Notori"  CiVì^  ai  ito/dr/c^r  Criminali  • 
§.   liL  '  — 

5.  I  Notati  che  pascano  nelle  liste  de^  Gickììci 
restano  abili  a  tutti  gì*  Uffio)  notariali  civili 
a  criminali'  maggiori  e  minori  •  > 

*6.  SolT  abilitasBione  ai  Notariati  Civili,  e  Cri- 

*.  f  l)  ^ii40Stt9  Jiste  erano    di  due  sorte  cioè  per  gP 
Umci  notariati    civili  »  maffgiurl',  e  minori  :  e'  per 

?*  ITffiejt  "notariali  criminali ,  roa|;$j^iorì ,  e  minoL*i  : 
descritti  nelle  lidtCvdei  maggiori .  erano  abili  an* 
ahe  ai  minoti  ^  .orar  non  viceversa  ;  e  non  si  passa* 
va  ai'  maggidri  ohci  dopo  esercifalo  lodevolmente 
per  5*  anni  almeno  i  minori .  §.  9.  10.  li.  12.  L. 
sodi,  del  1771.  e  liw  8b.  Sett.  1772. 


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fi       NOT  NUN 

miiialidel  éene^e»  n  è  la  L.  de*  io.  &tfc 
1773.  §.  4.  5.  6.  19.  Le  di  lei  disposis.  aooo 
•imili  alle  precedenti  salvo  che  jgU  etadj^  e 
le  pratiche  possono  farsi  neir  Università  e  nd 
Tribunale  di  Siena ,  e  gU  Esaj^DÌ  si  subiscono 
colà  avanti  il  Giudice  Criminale,  il  Giudice 
Ordinario,  e  il  Lettore  di  GinrispradenKa  j 
GriminalQ:  I  Notari  Civili  di  cfn^lo  stato  ! 
devono  avere  li  stessi  requisiti  de*  AWari  Cri- 
minali e  subire  li  stessi  Esami,  ed  i   Gripi- 

>    nali  quelli  de*  Notati   Civili  perchè   possano 
supplirsi  a  vioooda.  V.  Vfficj  Prwfihciali . 

KUN^IATURA  :  Fu  appressa  con  L.  de'  20. 
Sete    1788.  $.  1.;  2.  3-  che  tolse  ogni  giori»- 
diaione  al  iVunzio  Apostolico ,  dichiarando  che 
si  dovea  riguardare  come  gì*  altri  Hioistri    < 
Esteri .  '  ^ 

2.  he  Cause  di  competenza  del  NwvUo  son  4^ 
volute  agi*  Ordinari  Diocesani  :  Le  risolusio- 
ni  de*  Vescovi  di  Fiesole,  Pistom,  Areaio, 
San  Sepolcro ,  Cortona ,  MontepulciaQo ,  Col- 
le,  e  della  Bomagna  nelle  parti  soggette  a 
Diogesi  estere  si  portano  in  Appello  ali*  Ar- 
ci veséovo  di  Firense  :  Quelle  dei  Vescovi  di 
Pescia ,  Volterra ,  S.  Miniato,  è  della  parte 
di  Toscana  soggetta  aUa  Diocesi  di  Locca,  I 
Brugneto,  e  Saraana,  si  portano  in  Appello  1 
ali*  Arcivescovo  di  Pfea  ;  Quelle  dei  Vescovi 
di  Grosseto ,  Massa ,  Chiusi ,  e  Piente ,  Hon^ 
tidcino,  e  Sovana  all^  Arcivéscovo  di  Siena  • 

§•  4*  ^*  ^*  7- 

3.  Dopo  due  Decisioni  conformi  n^  si  dà  iJr 
terìpré  Istanza.  §-9*  1 

4*  In  caso  di  due  difformi  si  può  appellare  "a4   | 


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ìam  oMi     73 

una  d^l!  altri  due  Arcivescovi  a  scelta  dell^ 
AppeUaqte  ;  e  così  dalle  sentenze  di  prima 
istanza  di  un  Arcivescovo  per  gF  affari  della 
wa  Diocesi  >  e  in  caso  che  abbia  luogo  un  nuo-. 
vo  appallo  si  porta  avanti  V  Arcivescovo  che 
rimane^  $•  jo. 
'5.  Gò  comprende ^tutte  le  Cause,  che  si  porta- 
vano a  Koroa^  o  si  delegavano  ai  Giudici  Si' 
nodali  che  restan  soppressi,  e  tutte  le  Cause 
di  nullità  di  professipoi  e  simili  •  §•  11. 


o. 


TFÈRTE  reali.  V.  il  Re^ol.  di  Proc.  Civ. 
$.  995.  e  seggf  V.  Depositi . 

OIT£S£  e  ferite  leggiere:  Loro  p^na.  L.  3o. 
Nov.  1786., §.  72.  91.  (yia  Nota  Tomo  L 

'  PV'  9*  )  ^'  ^^^^^^  •  ^«-Je .  Sicarj . 

a*  Offese  contro  i  Magistrati»  e  Ministri «V* in- 
giurie. 

OLIVE;  Non  si  possono  introdurre  in  Firenze 
senni  I^c^nza  dei  Proprietario ,  o  Fattore ,  al*- 
trimenti  V  introduttore  si  accompagna  avanti 
il  Conimissàrio  del  Quartiere  jov^  se  non  gin* 
itifica  Ja.  provenienza  si  rimétte  al  Tribunale 
Criminale. 'N.  1*4.  Ott,-  i8p3.  ^ 

O.  La  G.  So.  Ott.  I8i5.  dil  varie  II.  ai  Vicaij 
per  prevenire  i  forti  d'  Olive. 

OMBRONB:  N.  del  1773.  (  seqza  giorno  )suir 
Imposizione  di  questo  Fiume. 

OMICIDJ:  L.  degr  Omicidj  degl*  11.  Marzo 
1548.  L.,3o-  Nov.  I78ff..  §.  Cf.  e  segg.  e  §. 
102.  L.  de^  3o.  Ago.  1795.  §.  i3.  14*  i3« 
^V.  La  Nota  Tomo  L  pag.  9.)  V.  Armi» 
(^N.^  a3.  )  Arresti .  Assassinio .  Sicarj  • 

%.2ie^  omicidj  ^   e   ferimenti  si   prenderanno 


kii^ -'"mm  ^.^^^,^1^— aafci 


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'■■a 


76       ORD  ORD 

ORDINI  Sacri  :  I  Vescovi ,  e  Arcnrescovi  ;  uà 
mese  avanti  d' ammioìstrar  gV  ordini  sacri 
devon  rimettere  alla  Segreteria  del  £•  Di- 
ritto la  nota  degF  Ordinandi  Secolari  3  e  Re- 
golari coi  loro  nomi,  patria,  eQrdini  da  con- 
lerirsi ,.  per.  ottenerne  il  JR»  Exequàtur  •  Ji  pro- 
ibito ai  Toscani  Secolari  ,0  Regolari^  ricevo- 
re  gì"  Ordini  Sacri  da  Vescovi  £iteri .  E^  prò* 
ibito  vestir  V  abito  Ecclesia^co,  oprofesearo 
in  qujE^lunqne  Istituto  senza  licenza  Sovrana  • 
I  Contravventori  si  consjderan  come  forestie- 
ri,  e  son  incapaci  d'  ottenere  qualunque  be- 
nefisio^  o  prerogativa  in  Toscana*  N.  a5* 
Seti.  1788. 

2.  Si  farà  dai  Vescovi  nna  sola  nota  di  tntti  quelli 
cui  voglion  conferire  gV  Ordini  minori  ^  Dia- 
conato ,  e  Sacerdozio ,  é  la  rimetteranno  uà 
mese  primi^  al  R.  Diritto  •  Faranno  on'  altra 
nota  dei  Tonsurandi,  e  degl^  Or^'iumit  a  Sud- 
diacono, e  la  rimetteranno  due  mesi  prima» 
e  in  questa  uniranno  le  informazioni  sulla, 
condotta ,  studj  >  talenti ,  e  vocazione  di   eia* 

.  scuno  non  esclusi  i   regolari  •  G.  12.  Giogoo 
1789.  V-  i  NN.  4.  5.  7. 

3.  La  Ci  i5.  Gen.  1778.  .raccomando  ai  Vesco- 
vi di  esser  cauti  nelF  amministrare  gì*  OrM^ 
ìli  Sacri  j  di  non  ammettervi  persone  non 
datate  de*  pecessarj  requisiti  e  di  vera  voca» 
zione  5  e  di  proporzionare  il  numero  dei  Pre- 
ti piuttosto  al  merito  dei  postulanti,  e  al  bi- 
sogno spirituale  dei  popoli,  che  alla  necetsi- 

.      — j —  -    _^  ^-  -^^.^  ■  ^     -ì  -  -  -I — ^ — - 

i5.  Nòv.  1814.  $.  .$.  4.    li'  Ordine  è  stato  ripristi« 
listo  con  M*  i5..  Ago.  iSià.  ^ 


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V 


ÒRD  PRD       77 

tiL  di  iodkfare  gF  obblighi  Fij;  e  gli  autorz* 
8Ò  a  rìdarra  il  nam^rp  di  tali  obblighi  pet 
aumentare  T elemosina  delle  Messe,  e  miglio-, 
rare  la  torte  de'  ParocM.  - 

4*  I  Vescovi  possoa  accordare  gV  Ordini  Minori      ^ 
•enzà  il.  Exequatur,  N.  19.  Ott.  1792.  §.  i. 

3»  Il  R.  Assenso  è  necessario  per  il  Suddiaco- 
nato. Neir  impetrarlo,  rimetteranno  al  R. 
Diritto  le  informazioni  del  Tribunale  Laico 
ottenute  allorché  V  Ordinando  ricevè  gP  ordi- 
ni minori  •  Dopo  il  Suddiaconato  posson  pro^ 
muovere  liberamente  agF  Ordini  maggiori  . 
§.  1.  2«  e  L.  3o;  Gen.  I7g3.^  §-4* 

6.  Posson  dispensare  dagl*  interstizj  per  soUeci^ 
tare  la  promozione  al  Sacerdozio  •  N.  del  1792  - 
$.  3.  e  L.  del  i/gS.  §.  4*  \ 

7*  Ora  La  L.  de' i3.  Apr.  1802.  §  6.  permette  ai    \ 
Véscovi  d'  amministrar  liberamente  gì'  Ordi^ 
ni  Sacri  •  V*  Ecclesiastici ,  Ordini  Regolari  • 

ORDINI  Regolari  :  I  Forestieri  non  possono  es-  Veni- 
sere  ammessi  mei  Consenti  Toscani  d' uomini  p*^"^^* 
CL  17.  Gen.  1782.  sioni . 

a.  Niuno  può  vestir  ì'  abito  di  Frate  ^  o  Mona- 
co_  in  Conventi  con  professione,  òvoti, e  nep- 
pure come  Com^erso ,  se  non  ha  i8.  anni  com- 
piti ,  né  far  professione  se  non  ne  ha  compi- 
ti  24*  M^  4*  Mag.  1775.  §    1. 

3.  L'  Età  si  giustifica  in  Firenze  av«  1*  And.  Se- 
gretario del  R.  Diritto,  in  Siena^av.  il  Luo- 
gotenente, e  altrove  av.  il  Giusdicente,  tie' 
opali  è  necessaria  la  licenza  •  $•  2. 

4-  I  Toscani  che  si  vestiranno  in  Conventi  Este- 
ri si  considerano  come  fi^li*  di  essi  e  come  , 


Esteri   per  esclùderli  dalla  Nazionalità  ^  e 


ftgir 
alla 


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78     ORD  y  oan 

per  r  inaJbilitaKìO|i0  a  tatti  ^1'  UiSc)  £9^ 
«astici*  §•  3« 
!>'«'*  5.  Salvo  r  autorità  de*  Superiori  per  la  ditó- 
plma  interna ,  e  o^erv^za  della  cegola  >  i 
Vescovi  esercitano  sopra  i  Conventi  la  st^^sa 
autorità  che  sopra  le  altre  Chièse ,  ed  Eccle- 
siastici Secolari)  ne  visitan  le  Chiese,  s'  a*- 
sicaran  della  sodisfinsione  degV  obbl^bi,  per*^ 
mettono ,  o  moderano  le  loro  feste  e  proces- 
sioni, approvano  i  Predicatori  di  eue^  invi- 
gilano che  i  Religiosi  abatino  i  Parochi  nell* 
istruire  il  Popolo,  assister  gì' infermi , anxibi^ 
nistraré  i  Sacramenti  ec;  e  soprintendono  ai 
loro  stn<^j  i  Per  le  mancanza  dei  Megola^i 
negrScplesiastici  Btinisterj^  e  per  la  loro  con- 
dotta nel  Chiostro  possono  ammonirli ,  eor- 
reggerli ,  e  punirli  come  g?  altri  !^pclesìartfc- 
ci:  possono  anchs^  senza  concerto  col  Supe- 
riore rimuovere  dalla  Diocesi  qualun<{ue  jle- 
ligiosQ  che  la  meriti,  mandandone  T  ìordint 
al  Superiore  »  <e  se  non  V  eseguiisce  doman^r 
r  assistenza  del  Governo*  Per  i Conventi  To- 
scani dipendenti  da  Diocesi  Jj^t^ra  le  sud.  at;* 
tribuzioni  si  esercitano  ii^  nome  del  Vescovo 
dal  Vicario  Foraneo  esistente  in  Toscana. 
Le  Trasgressioni  dei  Regolari  a  quanto  sopr% 
si  punìscon  coir  Esilio,  e  colla  sòppressipne 
del  Convento  »  di. cui  i  Superiori  facessero  o|^ 
posizione  ai  sudv  ordini  • 
6*  I  Religiosi  Forestieri  sotf  esclusi  dal  Gover« 
:    no  dèi  Conventi  Toscani  se  non  hanno  la  grap 

zia  Sovrana.  L«  3o.  Gin*  178 !• 
7*  Le  Cd    19.  Gin.   1784.  e  21.   Ago.    17^ 
riguitrdano  la  JtgUoliuitza ,  e  V  am  ministri^ 


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ORD  -  ORO        79 

;aion«  éeg,V  Ordini  Sacri  ai  Aegolari  per  par- 
te deVYeioovi.  ,  " 
8.  I  Regolari  per  celebrar  la  S«  Messa ,  e  am« 
mifditrar  i  Sacramèati  fuori  della  Dioce- 
si ove  foroni.  ordinati  hanno  bisogno  della  Ir- 
cenza  del  Vescovo  liocaìe  3  o  del  Vicario  fo- 
raneo^ te  il  Vescovo  risiede  fuor  di  slato  l 
non  si  accorda  senaa  V  attestato  dei  Vescovo 
dalla  di  cui  Diocesi  vengono ,  benché  vi  a-. 
vesserò  di^norato  per  breve  teinpo  :  ì  Vesco* 
vi  pofèono  esigere  altre  giustificazioni ,  e  ac- 
cordar la  licenza  per  quel  tempo ,  e  con  quel- 
le liniitasioni  che  credono  «.  G^  .19.   Giugno 

g^  Lfk  Ito  f2«  Ott«  1788.  sciolse  i  Coni^eTi^f  Tosca- 
ni da  <{nalnnq[ne  dipendenza  da  Superiori  £- 
steri»  o  Tassa  pagata  fuor  di  flt:ato;  nroibf 
sotto  pen^  d^  Esilio  perpetno  dal  Gran^Duca- 
to  r  intervenire  a  Capinoli  Generali  e  Ì)ie- 

.  te  fìiori  di  stato,  e  riceverne  gì'  atti,  o  bb- 
liedirvi^  e  li  sottopose  totalmente  ,ai  Vesco- 
vi, ai  quali  si  devo'à  rivolgere  per  ottenere 
le  dispense  dalla  regola  nei  casi  occorrenti  « 
li*  Art.  6.  oi:dinò  nn'  annua  visita  Episcopale 
ai  Conventi,  ^^  ne  prescrisse  la  forma,  e  V 
oggetto..  U  Art.  8.  e  segg.  regolarono  le  at- 
tribnzioni  d^à  Provinciali,  e  Definitori,  e  i 
CSapiioli  generali.  L'  Art.  i3.  esclude  i  /ie-^ 
gafàri  Esttsri  non  naturalizzati ,  dai  Conven- 
ti Toscani,  fuorché  per  r  ospitalità  in  caso  di 
passaggio  ;  e  V  Art,  14*  considerò  come  tali 
anche  i  Toscani  che  si  vestono,  fanno  Novi- 
aiate^  Professione,  o  gli  Studi,  o  ricevon  gì* 
Ordini,  Sacri  fuori  di  Stato •  1'  Art.  i5.per* 


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So       ORD  ORI 

inette  ai  Religiosi  ricorrere  contro  i  Saperio-^ 
li  quanto  allo  spirituale  al  Vescovo ,  quanto 
al  temporale  al  Giosdicente. 

10.  Una  G.  4*  -^P^*  ^7^9*  contiene  nna  Innga 
L  ai  Vescovi  solle  loro  ispeuoni  nelle  visite 
ai  Conventi  di  Regolari. 

11.  La  L.  1 5.  Aprile  1802.  §  2.  rimesse  gP  Or* 
dinV  Regolari  sotto  la  dipendenza  dei  loro  Su- 
periori ,  e  sotto  V  obbedienza  immediata  del* 
la  S.  S.  e  ripristinò  la  libertà  dei  Vestimen- 
ti ,  e  Professioni  a  tenore  del  S.  Concilio  di 
Trento.  ^ 

22.  La  G.  14*  Ago.  l9l4*  contiene  delle  IL  per 
la  ripristinazione  delle  Religioni  Mendicanti 
V*  Ecclesiastici.  Exeqùùtur . Forestieri . Ma^ 
nimorte  •  Parochi  •  Questue  • 

OREFICI:  Il  B.  20.  Sètn  1703.  proibì  ammet- 
ter ad  apprender  qnest*  Arte,  Giovani  eh» 
nbn  fossero  d'onesti  natali 9  e  costnnù.  V.  Jlfo^ 
numenti.  Ori^  Poniei*ecchio  •  Rivenutoti  • 

ORI,  e  Argenti:  La  L.  i8.  Mar.  i655.  e  al* 
tre  antiche  snl  marchio  di  questi  metalli  fo- 
ron  abolite  colla  L*  10.  ^og.  178 1.  Ghinn- 
que  può  far  marchiare  alla  Zecca  i  Lavori  <P 
Oro ,  e  d'  Argento  :  Essa  iioii  pércipe  altro 
che  il  metallo  grattato  per  applicare  il  mar- 
chio §.  1.  L.  del  1781. 

2.  Il  Marchio  è  per  T  Oro  nn  Giglio,  e   per  F 
-    Argento  un  Leone  :  non  si  applica  che  dopo  il 

saggio  a  coppellazione ,  e  dopo  trovato  V  Oro 
a  18.  Carati  di  fine,  e  T Argento  a  oocieoc 
per  S.  colle  tolleranze  descritte  neir  I.  data 
al  Ministro,  per  le  saldature, e  altro.  §  2« 

3.  Si  possoq  vendere  liberamente*  anche  i  La-. 


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TOTÌi«6a  «arcliiati*  H  compratore  può  ft^ 

-    raotirà  come  erede  «tiUa  loro  fiitetza^  flaive 

le  pèiro  ìégah  per  il  venditore   nei  cain  di 

frode  •  ^<  3.  4-  *  ^  ' 

4^  La  Zecca  poò  vendere  agP  Orefici  T  Oro  ^ 
ed  Al^Wto  lUlegiaio  alla  ami.  bofitft ,  e  per  ora 
r  Oro  a  i^.  9o.  5.  r  oncia,  e  T  Argento  a 
^.  73.  14*  4*  la  liìbbra.  $.  5. 

5.  La  prètetkte  L.  è  per  tutta  la  Toscana . 

6*  Nei  lavori  di  pia  petei  «àldati ,  ogni  pezzo  ^ 
•i  là^gie^)  o  ntarchierà  teparatamenfe  aem« 
pte  cne  lieno  tntti  della  bontà  legale.  Al- 
trimenti non  pnò  marohidrai  neppure  il  pese- 
no  trovato  di  bontà  legale.  N.  20.  Ottobi^e 
1787.  %  Orefici .  ^ 

OBUll^^tì^Ai:  V.  fasi. 

0RTI6NAN0  Gòmnnit^  Regol.  partic.   de'  2. 

.    Setti- 1776»  •  ' 

OSTERIE,  e  Bettole:  GV  Osti  possono  nello  ^«*ll»- 
Stesso  locale  esercitare   altri  mestieri  (  era 
Proibito  d^Ua  L.  del  Sftle  del  1704.)  N.  24. 
6en.  1778. 

a.  Devono  esser  cbiinie  neir  or^  delle  Sacra 
Fnnaioni,  della  Dottritìa,  e  del  Gatechièmo 
N.  ì6«  Man  1782^     . 

3»  L*  oste  h  debitore  della  cattiva  comàotta  degl* 
ioiervienti;  il  Tribunale  paò  astringerlo  a 
mnlarli^  N.  de'  27.  Die  1785.  $.2. 

4*  GV  osti  sono  soggetti  air  infrascritte  pene 
se  ricétoiio  persone  soggette  ^1  precetta  del« 
le  Osterie  dopo  esserne  prevenati  dal  Tribn-- 
Qaléf  4»  4" 

óéUjAfsoeok  pnùMto  nell'  Osterie^  e  nell« 
Tomo  Jl.  P 


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«d       OST  OST 

Statae^  e  Case  aniieai»  ^  Oueriaf   e  eoo 
es»a  camuiiicaati •  §•  5.  (l) 

.6.  Por  lecoatravvensìoDi  a  quautogopra  si  ptii- 
ccde  exs  Ótìicioy  o  per  laquUiziode  •.  $  6»/ V. 
•       il  -N.^.^.)' 

7*  V  Osterìe  e  h^ttolé  della  Città  «aran.Bo  cIùih 
£e  a  ore  la  rli  «era  ìa  tutte  le  stagioni^  e 
altrove  a  ore  ^  dal  1."°  Nov«  a  iatto  'Aprile, 
e  negU  altri  teìnpi  a  ore  9-  $•  7*  (  2  ) 

8.  Quanto  al  giuoco  arranoo  luogo  le  peoeddl- 
le  LL.  fiù  i  giuochi  de^  i3w  Apr.  1775.624- 
9Iar.  1781.  e  vi  6oek>  eoggetti  gr.osif  cbie  anche 
•easa.  premio  danno  il  cpfDodo  di  ginocare, 
oltre  il  dover  rifare  tutte  le  perdile  che  se- 
guiranoo  neir  Osteria^  o Bettola  :Fer  V  altre 
trasgressioni  la  pena  è  di  1^.  25.  per  ciaieo- 
na  applicabili  agF  Esecutori  che  qoerehraoa 
e  r  inabilitazione  ipso  facto  a  teaer  Osteria  • 
§•  8.  e  N.  ijk  Oft.  171^ 
L?ce!i2c.9*  Il  M.  7.  Die,  i778.-ah!plì  la  L.  del  \.  Otu 
e  Tawe  3  j^o.  che  proibiva  in  Firenze  a  tutti  quei 
che  non  erano  descritti  all'  Uffiaie  dal  Sale 
e  pagav'an  la  Tassa  di  tenere  Osteria ,  e  Bet- 
tola e  locare  quartieri  ammobiliati  • 

10.  La  N:  24*  Ago    1784»  abolì   per  tutto  lo 

*'   Stato  fuorché  per  Livorno,  le   Tasse  che  pò- 

t-      ■«    ■  il  I 

(  1  )  Cos'i  le  LL.   1^  Die.    1565.  e  iS.  Aprile 
/77?.  $.  1.  2.  " 

(  3  )  Ciò  era  priipa  regolato  dall'  E.  14.  Agosto 
1765.  L.  27.  Nov.  T775.  §.  9,  e  N.  23.  Gen.  177S. 
Il  prkno^'pennetfe  ricever  in  tutte  le  ore  i  Foro* 
s^ieri  .  II  B.  1.  Nov.  i57c.  airea  proibito  agP  Oui 
di  Firenze  di  riccvór  pcrsQUé  della  Citta  sotto  pe*. 
na  di  multa  •  -  ^ 


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>  •        .    OST     ■  ^  OST       «3 

gmvaBa  aU*  Uffiasio  éA  Sale ,  ó  altre  Ga^se , 

-  e„i  vincoli  a  coi  erano  soggetti  gli  stabili  de- 

;  atioati  a  tal  aio.  L'  abolissione  non  comprese 
li  stabili  destinati  ai  siti  dei  <  deschi.,  e  ma- 
celli in  campagna ,  e  alle  Forte  delle  Giit^ 
non  gabdlabilit  Nelle  Terree  Campagne  ciù 

•  vnol  aprire  Osteria  o  Bettola  deve  darsi  in 
ilota  i|l  Giusdicente  fO  promettere  con  malle- 
vadore ,di  tenerla  sempre  provvisCa  a  saffi- 
cienaa^  e  di  non  chiodere  che  previa  dichia- 
aione  un  mese  avanti.  Quest*  obblighi  sono 
stati  in  parte  tolti  colla  JL  l6«  Nov.  178^. 
La  N.  s;7.  Die*  «dello  stesso  anno  1785  vu<4o 
che  si  prenda  la  licenza  del  Giusdicente  Cri- 
minale che  u  daik  gratis  ed  in  scritto  j  ma 

/  soltanto  alle  persone  di  buoni  costumi  •  $  t«  e 
C  IO.  Ott«  1795* 

11.  Alla  mancania  di  licenza  si  applican  gV 
Art.  6.  8.  della  N.  fl7.  Die  1785.  (ivi) 
(V.  ìNN,  6.  8.) 

12.v^La  licenza  non  è  necessaria  per  dar  da  man- 
giare e  bere  in  ocoasione  di  feste ,  fiere ,  e 
mercati.  L*  3o.  Sett  1786. 

l3.  Non  si  permetteranno  Osterie  in  numero  su^ 

r  pcriore  al  bisogno  del  paese:  I  Giusdicenti 
le  iranno  invigilare  e  in  caso  di  trasgressio-^ 
ne  ^le   LL.  ritireranno  la  licenza*  Questa 

'  non  si  darà  a  persone  sospette  »  o  che  per  ùlt 
r  oste  volessero  abbandonare  un  altro  'inestie- 
ro:  Né  si  permetterà  che  i  venditori  di  vino 
diano  anche  il  comodo  di  beverie  •  N.  17.  Ott. 
1795.  C.  27.  Nov.   1795.  Bettole 

l4'  Bettola  ^  quella  ove  si  vende  il  vino  e  si  dà 
il  comodo  di  beverie.  N*  sud.  de'  27.  Die 
ljr85.  $.  9f 


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8f       ÒSt  PAL 

Difpò«.i5/ Delle  tì^greisìoat  alle  LL/'aàlT  Osterie  à 

'^'^*'"      conoBf»  ecoDonaicàmcàite    èon  partecipas,    d 

Presid.  del  B.  Crov^  L.  Se  Novembre  178& 

$.  119.  Vw  Feste.  Macelli.-  P'^etturini.  (1) 

Camere .  Locande  • 

JL  ADRI  di  12.  Figlioli:  V.   FriviUjgìù  H 

PAGGI  :  Due  IIM-  de*  20.  Ago.  if75.  rigoar- 
davano  r  eiesiofDC ,  e  servfasio  dei*  Pàggi  mo- 
g  Ut  rati  presi  dadr  Ordine  dii&  Se^fàoo. 

PALAZZUOLO:  GoroonìCè .  Regol.  panie  de^ 

4-  Dio.  J775.. 

PALCHI:  Per  cohitìm  palchi  in  Fireoieio  oc- 
casione di  spettacoli  è  DéCesMfia  Ja  ÌUx^u 
dplla  Comunità  che  iqdfciierà  À  Ittbgo^  ^  U 
dimensione  del  pal^;  miesto  sarà  ^oito  ti 
mezzogiorno  anteriore  alla  Feètà'.  Jl!  ìn^ 
gnere  Còmanitativo  visitetà  tutti  ì  palchi^  t 
farà  demolire  i  mal  ^stcnri  •  Finita  la  Test^, 
il  padrone  del  /'o/co  ^  lo  disfiaràV  e  nera  ps- 
tend»  portar- via  tetti  i  materiali  avanti*  h 
jiotre  vJ  metterà  un  lafne  •  NN;  del  Gitf;  \9o4 
(senza  giorno)  e  "80.  Ago.  180À  V.  PédJ, 

PAi  J:  E'  proibito  impedite  i  Gatralli 
reno ,  percuoterli  von  2)ajbc|ietté  é  1 


(  1  }  Uaa  L.  8.    Gcnnajo   x8o6.    aVé|^ 
al  nn*  annua  Tassa  le  Iiooande^  Osterie 
O.tCi  .,  Ti•a^forJ ,  Quartieri  nv^liàti  ,  a 
si  tiene  a  dozzina  :  si  pagava  anche  per  li 
cìoìiu^siirr  :  la  Provincia    TnforìorQf  ne'  er 
S-ì  questa  L.  vi  sonoJe  CG"iC)t  e'  19. 
Oiu.   iSctì.  e  3q.  Diow  ^807.  e  le  IL  26. 


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Gc5Dgk 


PAL  PAR  .     85 

ìoTQ  patire  col  Cappello  j  .o  altriincGti  »  trat^ 

'  teoerii^o  ioUecitarii^  p^oa  tratti  dù^  di  {u- 
ne  5  e  multa  ùid  arbitrio  a  favor  del,  quere* 
laute:  yi  è  pare  là  perdita  della  bandiera 
per  cI4  r  avesse  triti ta  in  tali  inedia  Sotto  le 
stesse  peoe»  è  proibito  ai  Cocchieri^  n  altri 
che  guidano  T  attravi&rsare  il  Corso ,  o  fcr- 
marvìsi  mentre  de vou. arrivare  i  barbw;  sot- 
to. Xq.  stesse  pene  è  proibito  ferniaro^  o  ripi- 
gliare  qaesti  oitimi»  fborchè  dopo  che  hanno 
passata  la  meta  »  e  per  quei  soli  che  ne  han- 
no la  commissióne  dai  proprietarj:  per  meta 
6^  intende  qoella  ov^b  appesala  bandiera.  U. 
ì(ìp  Ag(h  1741'  (  P^r  Ja  Città,  e  Gootfldo  4i 
Firenise)^N.  de' 22.  Gin.  1789.  Y .  Cocchiera  . 

U  La  N.  4.  Sett*  1787.  proibì  agP  abirat) ti  del- 
lo Case  sulla  piazza  di  S^  M«  Novella  di  Fi- 
renze »  il  lasciar  salir,  gente  sopr«r  i  Tetti  in 
eccasio^i  di  Felte  sotto  pena  economica  di 
j£\  5pv  e  ^  cattata,  e  Carcere  per  tre  gior- 
ni per  quei  che  vi  salissero  •  V»  Palchi  *  Upet- 
fM)lÌK   ^ 

fALLONlAreostaticitSon  proibiti  nelle  Cit- 
tà^ Terre»  e  Castelli»  senza  la  lirenza,  la 
^o^e  Bon  si  darà  clia  colle  debite  cn.otele 
per  .pi^veoir  gV  inCendj  >  e  per  causa  di  far 
titili: esperimenti,  Mito  pena  ad  arbitrio,  ol« 
tre  i  danni  e  spese.  N»  i3.  Apr.  1784. 

rJkNNlNE,  e  Sottiglinmi*^  LL..  il.  e  19.  Die. 
iTT^^'-^solli loro  introduzione,  estrazione,  cir- 
colazione, e  ga})elle««  Ora  ciò  è  regolato  dal* 
k*  UU  Q .  Tariffe  Doganali . 

WROtllT:  La  C.  i5.  Gen.  1778.  ordinò  ai 
Vescovi  d*  oconparsi  di  ótugUoi^ai.  la  sorte  dei 


I 

i 

tt...^   .  •  Digitizedby  VjOOQIC 


86       PAR  PAT 

Faf-ocki ,  con^  unire  alle  Cure  beoefis]  Miti' 
plici)  o  altrimenti  96  fare  eheogoi  Pnroco  a- 
veg9e  almeno  Scudi  8o.  di  congrua  •  V.  Bé* 
ncfìzj . 

2.  La  C.  20.  Mar.  1779.  volle  che  le  Purtooehim 
dipendt^nli  da  Cutiveofri  di  Frati  tua  «taccate 
da  quelli ,  e  fia^  allora  Ammioifltrate  da  Vier 
iìgiosi»  avessero  un  Paroco  Prete  Seeolare 
con  congrua  di  Scudi  loo.  almeno  5  e  che  fiM- 
se  nifatio  indi])endente  dal  Convento  salvo  il 
di  lui  Patronato.  V.  Benefit]  .  Cadaveri .Eih 
plesiastici .  Funerali  »  Libri  Parroccìdali  •  O/'- 
dini  Sacri  •  Teslimonj  . 

PAUTO  Sspostot  Sua  pena:  00.  Criminali  i5. 
Gen.  If44-  $*  7*  ^*  Queat^  ultimo  dice  che 
non  scirsa  V  essersi  delinquito  per  salvar  l* 
onore  della  madre,  o  dei  Parenti*  V.  La 
nota  Tom.  1.  pag.  9.  V*  Cauzione  del  Parto  « 

PASCOJX)  t  Si  può  proibire  in  qualclie  Terri- 
tnrio  par  farne  prosperare  T  Agricoltura*  1m 
del  i533.  (senza  giorno)  V.  Bestiame  N***  l3* 
Cù}/rc*  T'^ergari ^  .       ..        ' 

PASTICGlEllI.  La  N.  25.  Nov.  1774.  abolì 
la  Tassa  \lei  Pasticcieri^  e  Bouolari^e  per- 
niesfo  a  lutli  V  esercizio  di  cjoest'  Arte  eoa 
darsi  in^  Nota  all'  Ufissio  del   Sale,   e  panr 

'  L.  35.  r  anno,  pena  L.  20.  per  ogni  ySca 
che  alcuno  fosse  trovato  in  Gontravveasioae . 
V.  la  nota  a  pag*  S/\. 

PASTORI:  V.  Forgari. 

l'ATIllOLl:  La  L.  3o:  Nov  1786.  §.  ^4.  ordi- 
nò dio  fossero  tolti  i  patiboli  dulia  pub.  vistai 
0.  clic  si  reuiuovessero  da  tutti  i  Pretorj  •  I9 


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PAT  PAT        87^ 

Atrttcole'  destinate  a  dar  In  Corda  ai  rei .  V. 
f^név  Pene. 

Patria  Potestà,  0UQÌ  effètti,  «  dut*ata*:  ]<)ecu- 
\)i  UtfuffBtto  Legale  ec.  L.    i5.   Nov.    1814. 

PATRIMONJ  Ecclesiastici:  Gr  Amministro  tori    ?-«« 
potevàa  convenire  a  ptezto  giusto, e  una  voUa   "^"** 
per  totte,  )coi  Livelktrj  «  venditarj  il  pR£;a- 
^  mento  det  Gaaoni  in  generi .  G.  16.  Febr  1785.  * 

A»  Il  M*  3o.  Ott.    17B4*   <^^^   in  ^gni  Diocesi 
«R  Pattimùnio  Ecclesiastico   per  il   soccoi^o 
dei  Parochi,e  per  gl'altri  bisogni  della  Dio-  ^ 
cesi.  Vi  soti  tolte  le  IL  per  gì  Aitimioistr»^-  "^ 
tori  9  e  altre  re  ne  erano  de'  22.   Olt.    l'fòii. 

3.  La  G.  af*  Feb.  1787*  ordinò  ehe  i  beni  dei 
Patrmonj  Ecclesiàstici  n  alienassero  àUMn- 
cant» ,  t>  1M>11^  aumento  dol  ib%  per  ibo.  sol- 
le stime  a  favor  di  quelli  cbe  avean  un  tito^ 
fo  di  prelaaieoe. 

4*  La  G.  2.  Blag.  1789.  rese  indipendenti  dalla 
Segreterìa  del  R.  Diritto  i  Patri monj  Eccle* 

.  Sfattici  di-Fhrease^  Siena,  e  Pist'oja» 

^:  Laf  G.  ^o»  Gen»  179^*  f^^  'prepararrie  Ao 
scioglimento  velie  che  M  KRv  e  pub.  Ammi- 
aistrasioni  affrancassero  i  pesi  di  essi  colia 
consegna  deU'  !•  e  aesuio  per  loc.  oltre  il 
Gapilaie* 

6;  lia  G.  lo^  Gen.  1794*«li  soppresse,  e  ridos^  , 

se  quelle  di  Firense  a  ob  semplioo  Scrittoio 
dei  Restia 

7.  La  N.  23.  Sett.  179^*  riguardava  V  appura- 
mento  dei  loro  Goatii»;V«  Beni  Ecclesiasti^ 
cit,  Manifìifìrte.  ^ 

PATRIMONIO  della  Gorona^  La  L.  6;^ Aprite 
17S9»  separò  ja  di  lui  Aitinyioistrasdone   da 


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88        PAT  FEW- 

Quella  d^lle  RR.  Fiaaiise  e'^  V  ii&àò.  ad  ad^ 
AmmioisCrator  Geo.  dipendente  aoltanto  dal 
Sovrano.  Ordinò,  che  gi'  iutejreifi  di  qimto 
Patrimonio  ti  trat^otiera  come  quelli  dei  pri- 
vati» e  av.  li  tteisi  Giadipi*  y#  Corte  é- 

2.  La  N.  IO.  Log.  1739.  attribuì  al  sud.  Ain- 
ministratore  gì'  |if&ri  di  GaGCia  e  Pesca  «   . 

PECULATO:  Sua  pena*  Ltv4?  l'eb«  i56o.  ^^ 
Giugno  l.562w  L*  de*  furti  de*  g.  Sètt*  l68u 
§.  8.  L.  3o,  Nov.  17^  $•  75.  V.  La  I^cta 
Tomo  J.  pog.  g» 

PECULJ:  L.  della  VùtfU  Potestà  de'  l$.  Noie. 
Ì814. 

PELLEGRINI ^.L«  l8«  Nov«  if5i.  to^li  Spe- 
dali dei  Pellegrini^  e  loro  r^goUmeptOf  LL 
analoghe   de*  sGTSettf  i/Sjr^  V«  Comp^^ùe. 

PELLI  V*.Qup>^ 

PENE  •  La  Carcere  non  si  ppò  applJicare  per 
più  iP  un'  anno.  L.  3o.  Nov.  ifftS..^.  55. 

2..I  Cbndanoati  alla  Carcere  pet  più  di  suiner 
,bì  la  subiranno  neir  iSrgaatolo  deÙ»,  Stìqc^ 
ove  saranno  fiitti  lavorare:  i  oondftnq^  ia 
minor  tempo,  nelle  Ga^oeri  loc^Us  G»  19« 
Gen.  1787/ 

3.  L'  Ari.  .55.  della  JL  3o.  Ncy-  >78£s  eaimie* 
ra  tutte  le  specie  di  pene  che  è  peroieaso  ai 
Tribunali  d' applicare 4 

4.  L*  Art.  11^  dichii^r^  che  .nei  casi  iomeapi  4 
ricorrerà  alle  LL«  partic.  del  Grcw-Diicato 
ma  ooerootemente  iiUo  spirito. di  esiA. 

5.  I  Giudici  nel  proaQnsiarl^.dev^o  uoifbroiar* 
si  alla  L.  E'  loro  proibito  l'accrescerle  ;  NelT 
applicar  le  pene  straordinarie  osserveraono  Ja 
oeceisaria  degradazion  legptle  j^^iido  le  cirr 


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Vm'  FES       89 

acNtefiM  del>d«UMa»  «  kr qnaiitità  delU  pnn 
▼a«  Le  3o4  AgOt  1795*  $#  2^  V.  la  Nota 
.Tome  le  pag4 .9«*V*  Oram  *.  In/amim^  I^^Bi 
penali  è  M^tu  *  Mtdte^é 

P£N£  EeonQitiìdw  ;  I  Vicaoj  Regf  «Mto^  la  loro 
reipomal^lUà  itaclie  per  i  danni  noo  devono 
appiiearae^  uà  proporne  alenoa  fleou'  prìron 
Gontf)star  saiaiiiatìaiiMBntetall^  Impfieato  i  iuei 
addehchti  eoa  nn  tetmiao  agiaètìfiQarii«C.  i!^^ 
Man  1790*  Ve.  Polita  é  PresideiUe  dei  B\ 
Goifemo  •     . 

PliNSIONl:  V.  Pro^istont^ 

fi^.P^r  il  rilirù  delle  pensioni  Eceletititichè  bi- 
•ogna  giustificare  la  tudditansa  eoa  attestato 
del  Gioidioente»  T  affiliationèi  o  veitiaione  ^ 
in  an  Ootivènia  Toscano^  eoa  attestato  del 
Soperiare  deir  Ordine,  iegèliaxato  dalla  Gorìa 
Vescovile^  e  ,per  le  Moliaebeól.  pagamento  »  io 
Toscana  delb»:  Dote  con  aiteetinto  deg:l?  Am-^ 
sitioistva^rt  :  dei  beai  EcelasiiMiei  t  1  Religto- 
si  Interi. de?  don  sessi  soaeselosi  dalla  /^e/^- 
siotte  i  «  Si  hAtiao .  per  tali .  aacho  i  Toscani  fi- 
gli di  Conventi  I^ri  4  G.  17^  Die.  1814. 

PmOU£LLI0N£  !  V.  FeUonia.  Lesa  Maestà . 

vjmqvismoìnu  cr  oo.  de'  9.  sett.  174& 

prescrivevano  il  modo. di  iarlo  per  causa  di 
Irodik.V,  dféseUi  (N.<»l4.)  Processi. 
P£SGAì  ^  proibito  pescare  gettando  ai  PeSci^   Modi 
CAÌte^/Uiggine,  pasta,  Mallo  di  Noce,  Er-  ""^"^ 
ba,  Etfòd,  fungo  di  Levante,  o  altra  mate- 
ria qnalonc|;ue  cbe  pofisa  attossicarli,  o  nuo- 
cerli salvo  il  far  uso  di  cose    attraenti  come 
i  Lombricbié  BB«  2l«  Gin;  l565.  26.  Agosto 
l58«.  e  N.  3c-  Mar.  1759.  (  V.  i  NN.  4.  '5.  6h)  .  • 


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90       F£S  !■& 

fi^^eir  Arno  Im  péscm  i^^pteSi^  ùM  reti  fitte 
|iià  del  Modaàù:  esisteste  per  modello  in  tatti 
i  Tribunali*  BS*.i2i.  Gin.  1^94.  e  l3.  H&r. 
16 il.  E^  pare  proibita  la  pesca  degV  Avanr 
.  -noUi  dal  1»  Apn  a  tatto  Sett.  ed  in  tal  tem* 
pò  è  '  a  tatti  proibito  ritenere  tali  peui ,  o 
veoderne.  NN.  del  1745*  (senaa  ffiorno)e 
i.  Apr.  1758;  (1  )  (  derogato  V.  illf.»  feg.) 

3«i(  T^  permessa  ta  pesca  in  tolti  i  tevpt  delP 
anno  fuorché  con  Tramaglj ,  o  reti  per  la  coi 
maglia  non  passino  i  Modani^  che  si  eonser^ 
vano  nei  Tribnnalt  Griminali,  e  esclose  le 
bandite  RR»  e  private^  L.  27/ Aprilo  1788. 
§•  9.  (a) 

4«  £^  pure  proibito  gOiM  uell^  acqua  Galdnai 
o  altra  mestura  TeXenosae  nociva,  o  diniare 
qualunque  mèaao  per  trattenere  il  pesce  ^  de- 
viare r  acque,  o  altro  in  modo  che  il  pesce 
resti  in  secco ,  ò  rinchiuso.  ,$»  ^io« 

6.  Nelle  contravvenaioni  non  si  può  procedere 
per  inquisizione ,  ma  è  necessaria  la  sorpresa 
ipflagrante  delitto  ^  né  il  reo  si  oattorerà  se 
non  quando  manchino  Testimon) ,  ed  esso  reo 
ricusi  di  far  la  confessione  inscritto',  onoo 
sapendo  scrivere  ili  rilasciare  gì*  Xstmiaeati 
della  Trasgressione.  $.  11. 

6.  La  pena  per  le  eontravvenaioni  alla  ptes^Ji* 


(  1  )  La  N.  f.  Nov.  1772.  abolì  V  appalto  della 
vomì  ita  del  peser  in  f  ìrehzc  conservando  il  riia« 
scio  air  Tncanto  di  12.  Siti  di  vendita  sotto  Io  Log* 
gie  di  Mercato  • 

(  2  )  Sulla  pesca  in  bandita  eravi  la  N.  3o.  Hsr« 


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è  di  L.  5d.  àppVcaliiU  ai  Monasteri  dalle  ,Goa-*v 
Wkite  di  FireDsè;  Sieda /è  j^isa:  i  Giudici 
possono  anmeoearla  secondo  i  casi;  per  chi 

,  pesca  nei  setrbatoj,  evivaj  privati  vi  è  la  pe- 
na del  furto.  $.  l3.  e  16*  V.  Castiglione. 
'Pucecchio. 

7;  La  T^e^ca .  di  Ma)re  è  regolata  dalla  L.  de^  5*  ?«««>  ^ 
Mar.  x^6j.  che  proibì  il  farla  in  certi  modi      ^'^ 
sotto  le  penativi  prescritte^. 

8/  Vi  è  poro  un  Hegol;  de*  17.  Feb.  1772.  sul- 
la pesca  dell^  Acciughe .  . 

9/  Vi  e  una  N.  d^'  3c.  Mag.  i8i5.  sulla  bau-  Bandiss 
.  dita  di  pesca  d;  Montecchio.  " 

10.'  tja  N.  i5.  FeK  i8o5.  (1)  permette,  a  tutti 
la  pesca  nell'  acque  bandite ,  fuorché  ai  gam- 
beri neri ,  ed  escluse  le  i^etì  proibite ,  e  ve-  ' 
leiu^  il  laìfciare  il  ptsce  iu  secòo,  e  altri  mo- 
di vietati  dalle  LL.  V.  il  N.o  3- 

PESCI  A  Gomuiiita:  Regol.  partic.  da'  lìS.Gen^ 
1775. 

PERI  e  misure  :  il  B.  fl.  Mag.  IfoS.  isui  tenneV  ^^^^ 
ro  dietro  alcuni  altri  9  regolarono  il  peso ,  e 
tfiitura  pubblica  5  la'loro  privativa  »  (ora  abo- 
lil;a)  e  le  tasse  da  pagarsi.  V.  PrivtOiive.. 

2.  La  L.  de^2l.  Ago.  174^«  fissò  i  pesi  e  mi" 
sure  di  Cui  doVeano  esser  prowijiti  i  diversi 
venditori.,  con  obbligo  di  farli  risegnare  oga*  Sego» 
anno  con  proibisione  di  ritenerne  altri  ^  o  dei 
l»da  segnati  t  Lo  stesso  oggetto  ha  la  L.  de' 
Zo.  Giù.  1767.   che   tenne  fermo  T  obbligo 

('3  )  Von  ^  richiamata  in  vi^i^re  dalia  N.  de*  i?5* 
Giù.  '1814.  $.  5.  <]evesi  osservare  quella,  del  178.^. 
(  V,  UN.  3.  sud.)  ., 


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.di  far  segiìare  anche  i  fiasclu  ad  eccesBÌoi^ 
[ài  quelli  destinati  ai  liquori ,  e  .vini  forestie- 
ri, sotto  p^na  in  caso  di  osarsi  nelle  contrai* 
tassioni  fiaschi  iiòn  segnati  di  L*  2.  per  fiasco 
e  ^r  Volta  ?  I  Fiaschi  portati  a  segnare  enoa 
trovali  giusti  si  rompono '$  il*  is.V*jPu2^cA/y. 

Z.  X  Barili  nuovi  devono  tepere  fias^i  aie  peis 
che  neir  usarli  scéma  la  loro; tenuta^  e  raa« 
no  dopo  non  sarebbero  più  baotii«  Se  tenraiia 
più  o  knénò  di  fisfschi  21.  non  si  segaano^f  ^4* 

4  I  Giusdicenti  invigileranno  che  non  sijoéiao., 
pesi  e  misure  non  segnati  ^  e  p^rciò^  far^nifo 
fare  4^lle  perqpisiaioui«  ^«  34'  e  M«  7*  Die* 
i7fo-  §i  ^ 

5.  JPev'V  usò  di  pesi  è  maitre  non  segnatisi  ap* 
plittano  pene  pecuniarie  ed  afflittive  ad  arb^ 
trio  5  oltre  la^rdita  del  genere  venduto  §  35« 

6.  Il  M.-de^f/Dic*  177Ìd<  tenuta  ferula  IfP^t 
hizione  per  gr'Artènci  di  nsareb  titìBnere/ie- 
si  e  misure  non  segnate  gU  liberà  daÙ^  ob^ 
iiligo  di  provvedersi  *  detr  atfortimeoip  pre^* 
scritto  per  ciascuna  Arte  dalle  suddette.  L]L. 
colf  obbligo  di  pagare  per  quelli  c^he  %f^ 
vano.risegaare  le  Tasde  enuociatJB  nel|i|'Ti|^. 
riìla   anoéesa  a  .d^  B.  de  3p*  Giù.;  ijéf^  Ia 

.  segnatura  ^ove&  farsi  qU^  epoche  prescritte  dal«f> 
lé  sud.  TariJTe^  ma  si  segnavano  aàcli;  do{N| 
seiiza  mylta  sé  non  erano  stati  querelati  (  ivi  y 
V-  i  NNf;  8.  9.  10. 

7* 'Ora  i  Venditori  con  Itottega  ó  ile  meicaH 
pubbHcr  \pos8on  tenereV  exrsàfe'^ìi  ìn^tiUf-jé 
non  segnati  porchè-'sitóo  j;iuélSi\Lv  f*  Log. 
^77P  S-  7*  c%  L.'fiiid-  del  1782.  $c  4*' 

8.  h'  derogato  al  ÌS.  de'  3c.  Giù:  1767.  èalM. 


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^f 


?^     93 

1770»,   ma  per  Firense   r^fìoao 
«dì  jper,  ora  ^r.  OD.   veglianti  ^,  «blF  Uffiziu 
.4tfel  iegoò.'$  ,10.  lii  del  1777. 

^.1  ▼enditori  pubblici  derpnp  usare /p^^£  emt- 
"iure  cùo€ortni  ai  €anipiom  delle 'Comunità  • 
L.  11.  Log*  1782.  $.2» 

tè*  Chi  ift^aaà  nel  /^e^b  o  misura  è  sottoposto    Frodi 

'  aEè  perié  di  aaelli  che  defraudauo  i  terzi*. 
iu  del  1777.  J.  8.  e  L.  del  1782.  $.5. 

II.  l' Magistrati  GomiioitattTi  invipleranno elite 
aoa  seguano  lali  frodi  nei  Mercati  e  le  de- 
nanaieranao  al' Tribunale  •  $•  9/ e  L.  del 
Ì7«2.  f.  6.     V  ^  '^ 

12*  Si  far&  uso  del  Braccio  a  ^anno  Fiorentino  Mrfnre 
aBchè  nelle  misure  de*  Terreni ,  e  di  Braccia  f^^^'^"^' 
quadre  1  deche  (  o  lò.  -Braccia  quadre  ) ,  per-   ^'  "* 
tiche  (o  10*  deche)  tavole  (o  io.  perticb^)., 
quadrati  (o  10*  tavole  )i  NegF  atti  ^>iiblici 
Doà  il 'ammetteranno  altre  misure.   L.    i3.      ^ 
Macao  1781. 

l3*  Tutte  le  Comunità,  e  tutti  i  Tribuni^li  han-  CmpU^ 
Qo  no  àsiortiineuto  completa  di  pesi  e  misu-    ^^ 
T^^ufaAerty  e  bilancio  per  servir  di  campioni 
e  custodirsi  serrati  onde  non  vengano  alteraci 

h.y:  Log.'  1777.  $  t.  L.  11.  Lug.  1782.  §  1. 7. 

14*  Ogómio  può  &r  verificare  i  suoi  pesi  e  mi^ 
^\sure  eòi  Campioni  delle  GomuniÓkin  presenza 
.a    un  residente  del  Magistrato  e  trovati  con- 
fermi,  farli  marcare  dalla  persona  che  la  Co- 
munità avrà  designato.  $.6.  L.  del  1777*. p 

^  44  Pgqi  mut^  d^  ]llUgÌ8lratjO  Comonit^tlvo 
1*  assortimento  dei  campioni  si  pnrajz;onerà 
con  quello  dei  Tribunale  e  trovatili  corris^on- 


.    .      •       •  *^  •  l^itizedby  Google 


.     94^      PES     ^  PIE 

denfci  o  fatti  ridarre  taU  se  napreitcier^  atte- 
stato dal  Gìasdicente»  §.  &  L.  del  1782.^ 

}6.  Lo  stesso  confroiitò  si  &rà  ogni  volta  cW 

.  ai  dubiti  che  i  Campioni  delle  Goìnimità  isia- 
no  stati  alterati.  $•  9*     .. 

.17.  I  Giosdicend  passeranno  il  loro  assortimea- 
to  al  successore  ritirandone  ricevuta  «ensa  di, 
cui  non  saranno  ammessi  al  Sindacato.  §.  io. 

i8.  In  tutti  gV  atti  pubblici,  e  contrattauoii 
si  farà  uso  di  pesi  e  misure,  conformi  ai  Cam- 
pioni,  e  delle  loro  denominaaiooi  •  $•  ix.  (1) 

19.  Son  legali  le  sole  stadere  che  danno  il  peso 
conforme  ai  Campioni  »  abolito  V  ose  di  alini- 
Jii  luoghi  del  peso  alla  grossa  ^  cioè  snaggio- 
re  dei  st.  per  i oc.  N.  3a  Giugno  ifSZ*  (2) 
V.  fiaschi*  Uffizio  del  segno •  FicarJ « 

PIA  Gasa  del  refugio:  V.  Mendicanti . 

PIAN  di  Castiglione  Ubertini  Gomnnit&: 
RegoL  partic:  de'  io.  Lug.  1775. 

PIAZZE:  V.  Luoghi  pubblici.  SMidc^  Suolo 
Pubblicò  . 

PIETflASANTA  Comunità:  RegpL  Partic.  de* 
17.  Giul  1776. 

PIETRE  DURE:  Il B.  10.  Lng«  1602.  ne  attrì^ 
bui  la  privativa  alla  R.  Galleriar^  e  proibì  Bàt- 
to gravi  pene  estrarle  dallo  Stato»  scavarle» 
contrattarle ,  o  disporne  •  Il  IL  de'  3i*  Ott. 
1758.  proibì  estrarre  o  racci>gliere  agate,  di* 


(  i)  Con  questa  L.  fb reno  pubblicate  delle  tavo- 
le di  ragguaglio  fra  gì*  antiooi  e  nuovi  pesi  e ,  «u* 
sure  . 

(2)  Le  NN«  Si.  Mag.  e  25.  Lug.  1^14.  hanno 
rimesse  in  vigose  le  nostro  LL.sopra  i'*pesi  e'mieure  • 


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PIB  'MS       95 

«ii(iri,  ametittt,  tntipaMéei,  calcedoo],  e  ììl^* 
tre  Piètre  dura  del  Territorio  Volterrano  ten- 
ia licenia  della  R.  Goardaroba»  aotto  gtavi 
pene  «^  Ora  qoest*  00*  «oa  re?ocati.  V.  MU 
niere . 

S.  Il  M.  11.  Gin.  i8o6.  proibì  &rae  lavori  fuor- 
ehe  nella  R«  GaUeriay^e  contrattarne  fuorché 
eoa  Otta  pena  la  perdita  e  di  Scudi  '  3oo.  a 
a  favore  del  ipierelaate  ;  Ne  sono  cognitori  i 
Tribunali  Criminali  che  possono  procedere  an- 
che d'  Ufficio  (ivi)  V.  Miniere. 

PIEVE  S«^  Stefano  Comunità:  RogoL  partic.  de' 
i3.  Ago.  .1776. 

PINI:  f  BB.  6.  Sétt  iSG^.  e  i&  Am.  i6ci., 
vietavano  il  taglio  dei  Pini  nella  Provincia 
Pisana  perchè  non  mancasse  mai  il  l^gìiame 
'  per  la  marina.  Il  Bf  •  3^  Mar«  1769.  io  per- 
messe »  0  permesse  dissodar  le  Pinete  sotto 
certe  condizidoi.  V*  Boschi. 

FIOIUBINO  V.  Dogane  .  Dòti.  Mita . Tabacca . 

PISA:  li*  24*  ^ov.  i546. che  contiene varj g:i:a- 
aiosi  provvedimenti  per  quella  Città  onde  rjf* 
popolarla  :  Altra  P«  20.  uic*  i5^7*  D/ 526. 
Mar.  i548«  e  P»  25.  Lag.  i56q.  sullo  stesso 
oggetto*. 

2.  Fiere  di  Pisa  e  loro  regolamento  F.  sud.  del 
i562.  Rif.  17.  Feb.  1570.  PP.  9.  Nov.  1574 
8.  Lng.  i588.  e  26.  Mag.  1596. 

3è  L.  29.  Apr.  1572*  che  aooordava  varie  esen-- 
aioni  a  chi  andava  ad  abitare  a  Pisa  e  suo 
distretto  per  lavcHrarvi  la  Terra. 

4«  RegoL  Annonario  per  Pisa  de'  19.  Settemb. 
1767.  Altro  per  il  Magistrato  di  Grascia  di 
quella  Città  de' 26.  Sett.  1770.  V.  Generi 
^frumentarj. 


y  ^K 


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96       ns'  VOL 

5*  L.  12.  Ott.  ifte.  eke  tOffrimo  V  Anàitor 

dell'  Ufiaio  dei'  Fotti  »  e  nrt»  na  Auditor  dftl 

Gommifianato»  e  «n  Vicario  dell'Auditore 

coir  appello  al  Ckmtali  di  Mara»  fiataiido  le 

attrìbuaioni  di  quett'  ottimi  • 
6.  Tariflk  delle  gtlbelle  Idia  Porte  di  JHsm.  N. 

i6.  Gio.  17%£ 
f.  N.2«  Gio.  17994.  tolle  Gaatewr»  F  Aaditoree 

il  Vioario  dì  Pisa  »  loro  tpete  ^appdlo  »  ^  pro- 

oedora  »  0  reparto  dell'  attrilmiioiii  giudicia^ 

rie  fra  i  doe  tod.  Nagittrati  • 
8.  In  Pina  il  Miiiitiyo  Sopenora  di  Foliaia  è  U 

Gommìttario  R. ,  gf  altri  dipeodpa  da  lai  • 

N,  2.  Gio.  1794.  V.  PM . 
PISTOJA:  K.  le.  Log.  1739,  saUo  €utto  €1* 

▼ili,  mitte,  e  diDanoo  DatodelfeGitlàCM* 

tado)  e  Hootagoadi  Piito/m. 

2.  KegoL  Aononarib  per  Pistojm  dtf   19.  Sett. 
1767»  ¥•  Generi  FmnMìtarj . 

3.  M.  14.  Gio.  ifri.  ohe  to^rttlio  la  Prafeleb 
aegreta  di  Phtoja. 

4.  l*arif&  delle  gaìbeH»  alle  Ptartt  della  CSttà. 
N.  16.  Gid.  i7«3.  V.  MmbìU.  Mermi- 

PLAGIO  V.  Ing4;ggi . 

POGGIBONSi  :  Gomonitìk  RegoL  partie.  d»*s3. 
Mag.  1774- 

2.  TU.  18.  Sew.  if  81.  p«r  la  Gooiegaa  di  Bwi- 
ma  alla  médeaoia. 
SSlSl-  PORZIA:  La  P.  io,  Giogoo  1617.  ordini  m 
le .  IMacellarì  di  tener  politi  gP  amiiuuMto)  dal 
taogae  degf  taiimali»  e  altréilooioiiAenOsdi 
noft  tcamiare  ^  o  tveotrar  battio  |ier  lo  ttné» 
de,  di  vootarde  gV  atanai  aeir  Arno  Ibon 
delle  Porte  peaia  ^odi  3.  e  tratti  à.  éi  fitto. 


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^i  £'  proibito  depo^itigr  nelle  strade ,  e  piasMse,» 
dMlè,  Città,,  e  LL/  inurati  inasde  di  letamcf  » 
e  farvi  scorrere  pozzi  neri ,  acqae  pntridef ,  e 
altre  idi.moQdezsse  peiia/U  remosiolie  e  pali- 
tura  a  spese  del  reo^  €(  Scadi  io.  di  cai  il 
Zp  spetta  ^r  accQsatore.  C  6.  Agosto  1767. 
Y.  Po W  neri.   Strade  r 

3,  JJa  N«  20.  Ott.  iSi*5.  V11OI0  <;lie' le  «pese  Po^isu* 
nègT  a&ri  EcóoomicrsUn  refetlihili^a  favor  ^^'"•** 
def  Fisco ,  e  si  tassmo  sulla  TariAH  Crimina- 
le,,  ma  non  n^ai  a  meoo  di  ^-  2.  7\il  con- 
daoDa  ha  luogo  nei  Hecreti  punitivi ,  e  non 
nei  provvedin^enti  diretti  a  prevenir  i  delitti 
come  sQoo  i  precetti  Economici  :  'é  solidale 
contro  tu(;ti  i  cond^nn^ti  :.  queste  spese  si  esi* 
gouQ.  qel  '9iòdo  regolato  da  detta  If  « 

4*  vi  sono  altre  IL  ai  Vicarj  Regj[de'29.Nor. 
i^i>^»  sul  modo  di  formar  gli,  stati  di  spe^e 
processali  negl'  aflpari  ISconomici ,  e  di  esìger- 
ne il  pagamento  dai  rei  « 

5«  or  <^t^ti  iiCOQoraici  fatti  di  coita^is^òne   del    , 

Di^timeato  di    Polizia  dai  Commissari,  e 

iGrIusdioeqti  si  ricevon   come   primordiali  nei 

processi   Ordinari  toltone  tutto  dò,  che  non 

.  fo|se  r^^I^re^  C.  27.  4go.  179X/ 

ۥ1  Vicarj  119,.  i^el  pai'tecipar  gP  affari  Eco- 
nomici indicheranno  il  nome,  cognoipe,  età, 
domicilio,  condizione,  stato,  e  rapporti  di  fa- 
miglia degl' Imputati 9  e  Dolenti.  G«  18.  Ott. 

j^#  Eoi  Vicar}  poason  condannare  economicamen- 
te n^lla  Gi^rc^ro  da  pqchie  ore  fin  in  tre  gior- 
tii,  a  pane,  e  acqua  covl  render  conto  dei 
tpotivi  nei  ^ppo^  isettimanali .  ^ 


*.^ 


.     Digitizedby  VjOOQIC 


9?        POI*  ^^ 

9,  I  Mioistri  Soperiori  di  Polizìa  cioè  il  Preud 

del  fi,  Xtov.  i  Governatori  di  Siena  e  Livor- 
no,  e  Porfcoferrajo,  e  i  Gommiflsarj  di  Fisa, 
e  Grosseto  possoo  condannare  in  ranlta  fin i\ 
ipo.  ^.  Carcera  fino  in  un  mese»  Gasa  <  i 
correzione,  ataàila'te   in  privato^  Esilio  dal 

_.  Inogo  e  òt  miglia.  aiKuroo  fioo  in  6.  mesi ,  e 

-  Usi^o  dal  Gran^màato  per i  Forestieri 3  e  ▼.- 

gabondi:  coU^  ol)bligo  sempre  della  cominla- 
sione  degr  atti  e  delle  contestazioni^  e  sal*'^ 
il .  ricorso  al  Trono  ;i  e  il  domandar  procef  ^o 
formale  nel  qnal  caso  si  sospende  la  condan- 
na Economica  L«  3c»  Nov»  178G.  $•  56. 
9.  Deir  Eserciaio  della  Polizìa  trattava  anche 
la  L.  non  vigente  de*  28.  Mag.  1807.  $-  il6« 
®  ^SS*  ^*  P^ne  •  Economiche  «  '  Presidenfe 
,  del  B^  Gou.  Vicari  • 

lUs^U  POLVERI*,   é  Salnitri  :  erano  nna  Tolta  di  pri- 
vativa regale  e  si  ^avano  in  appalto  •   L.  9. 
'     Giù.  I74a, 

fi.  li  M.  i8.Gib.  1773.  ab<^  la  privativa  ,  e  ap- 
palto, e  perniesse  a  tutti  fabbricarne  ^  '^mst- 
derno ,  e^trarnp ,  e  introdurne  salve  le  LL. 
Doganali . 

^<«»*  .2.  Nelle  Città,  e  LX.  murati  ninno  può  rite- 
ne|:e  più  di  £•  5.  di  polvere  da  fucile  oè  i 
•  venditori  più  di  S.  20  »  e  ciò  per  questi  pur* 
che  non  la  t-engano  compressa ,  e  ristretta  »  0  ' 
in  modo  da  far  danno  in  caso  d'  una  disgra- 
sia.  Nelle  case  della  Campagna  w  ne  paà 
ritenere  fino  in  £.  2o«  colle  stesto  cautela  « 
L'  eccedente  dette  proporzioni  deve  depoai- 
tarsi  nei  pubblici  Magazzini ,  posti  nelle  for- 
tezze ,  e  in  luogtii  isolati  sotto  jpc^na' della' per^ 


••Digitizedby  Google  J 


FOL  POR        99 

dita  di  MK>  a  far.  del  Fiico  •- Gonogcon  delle' 
Traigraoiioai  i  Gommiasarj  di  FircQse$  e  i 
•Giataicaoti  Locali.  M.  i6.  Ott.  1779. 
i(.  Il  Magassinìere  ha  diritto  di  ripesar  la  poi- 
i^re  nel  ncaverlaj  ogni  col^o  si  sigilla  a  oera 
ibrte  :  il  Hagaszioiere  ne'  da  al  proprietario 
una  ricevuta  coli'  impronta  del  Sigillo .  La 
spesa  di  MagaBsioaggio  è  fino  a  S*  9.  nulla  * 

regni  10. 8.  L*  s  3.  4*  ^^  ^*  '^^^^  ^^  >ù 
3.  ۥ  8.  sempre  a  favore  del  Magazsinie- 
re. ReffoL  (  per  Firenae  )  de'  24.  Nòv.  1779. 
POMARANGE:  Gomunitì:  Regd.   parcic.  de' 

1.  Aprile  1776. 
FONTASSIEVE:  Comunità:  RegoL  partic.  N. 
l3.  Feb.  1773.  Altto  de'  23.  Mag.  1774. 

'  a.  Consegna  di  Decima  N.  i5.  Ott«  1781. 
FONTEVECGHIO  :  OV  00. 5.  Log.  x6i6.proi- 
Invano  che  vi  fossero  bottegho  di  macellai , 
Piaaicagnoli,  o  altro  3  dovendo  esser  tutto  coi 
cnpato  da  quelle  dei  soli  Orefici  • 

FONTI:  V.  Strade. 

FONTREHOLI  M.  14.  Gin.  1775.  che  soppri-^ 
me  la  Pratica  segreta  di  quella  Città. 

FOPPI  Comunità  :  Regol.  partic.   de'  2.  Sett. 
1776. 

PORTATE  V.  Bestiame.  Generi  Frumentarj: 

PORTE  y^  Dogane.  Firenze.  Pisa.   Pistojà. 
Siena  • 

PORTI  di  mare  :  IT  proibito  a  tutti ,  e  in  spe^  VoViik 
eie  ai  Capitani  di  Nave  di  gettar  Zavorra 
nelle  Darsene  ^  Moli ,  e  Spìaggie ,  sótto  pena 
aflUttiva»  ad  aii>i1)rio  fino  alla  morte,  o  al 
CSoofino  secondo  il  caso.  L.  l6.  Ago.  1753.$  i. 

fc  Vi  è  la  stesH^  pena  per  qnpi  ciuf  dalla  Ter- 


.jilV_.  •".  —  *-'         _•      Digitizedby  Google 


,    ra,.a^4&i  IiMÙmoifti ^  gettano  iffuooviivni 

:    o.  altro  citpaoe  di  iat»xxB:n.  $.2^. 

3.  Ohm  hi  peaa  vi  è .  aenppre  1'  «obbliga  é^ 
refe^ÌQQO  de'  danai  n  mqoa  che  ahhia  V)9i 
la  Goofisca  per  il  quale  obbligo  9  tenoto  Ì 
baatimeata,  e  gì*  altri  averi  del  teo.  §^  Z. 

4*  £^  proibito  sparar  caaaooate  nei  Iforo  di  li- 
vorna  gotto  pena  diL.  ^o.  per  tiro*  $»  4* 
'  POATICQ  :  Gamuaitil  RegoL  pactic.   d3.  Sutk 

PORTQFERRAJQ:  Ifik  U  i^  Sete.  i556.,  t 

..  quella  del,  l56f *  '(.seu^a  gioroa)  dopo  la  &b* 
bricazioae  di  questa  Giltà  ooocessaravar)  prì- 
viltgj  a  chi  ilndasse  ad  abitarvi  o  comnier- 
ciarri,  ed  altri  ut  Mcordò  al  Porto,  ^  alk 
Navi  del  med,. 

2.  Il  SlÌQistro  iguperkre  di  Pelidn  9  P&ru^ 

t.  rajQ  è  il  Goveraatodre  gr  ^(ri  dipend^on  d* 
lui;  negr  afTarì  di  (ufesa  militare,  neu- 
tralità, sanità,  e  poMi^'  dipende  egli  st^m 
dal  Goveraator  di  Livorno.  com^.CaaiMidaa- 
.te  del  XittcNrale  Toscano  •  Bt  |.  G^%,   177& 

Z.  La  N.  20.  S^tt  l8|5«  contieoe.  ^Uf  4ìqpo; 
fliz.  Trànsit  mU'  oicoupasione  di  3?oito^n» 
70  nella  di  Ini  restituzione  alU  Toscmh^  1^^ 
Etba.  Soline.      »  *.        " 

POSSESSIONI:  Y.  RR*  JPossmioni^      . 
Scalca   P^STE  V.  I^c^ere  :  Non  posson   gravam  per 
;     '    '     ;  debito  i  Cavalli  d^i  Fostieri  »  &v  1.8.  J&ÌQgw 
i6fai.  V,  il  N-°  6, 

2.  Sulla  privativa  delle. P4»re  di  dar  Garalli  a 

quei  che  viaggiato  per  i^mbiatora,.  ngoh* 

.  mento,  e  Tariffa  Puitale  vi  sono  le  LL*  161 

GiugAo  1.746.   ripub.  mI  if^  (««owgìV^ 


^èf-. 


JtDigitized  by_^:jOOQlC 


POS  POS       xoi: 

Ho  )  ySf  iich  Apr.  1752.  per  la  «troda  ìBdogne- 
i^t  dti^  sé»  Man  ifSf.  per  la  tia:  Pisatja;  e 
Livoì^DeBé,  de' SÌ2.  Malr.    if88.   pet   tuLto  lo 
Statò»  lA  C  i.  Llig^  lf8S.    che   ptùibiàce,  ai 
Postici  dar  GaTAUi  isk   t^uei   che  tnrivaa  ia  ' 
taiiìbiattira  a  meno  ehé  latòia  la  strada  posta- 
le ^  la  N'.  f.  Liigv  ì^8&  8oir  arrivo.^  e;  par* 
tento  d«fi  Corrieri  ToatiAni  per'Komav  e  Na-    '■ 
pjìi^  là^.  ì<^.  Mag^    if9&  addùuoaai^  air 
iìltimo  régol.  ]gèni  «  Un^  àUro  Regoli  e  larsf- 
fa  de'  2ÌJr.  tìriu.  i8o5. 
2.  La  I^.  di.  Hag.  i^^9*   abolì   la   l'assir  che 
'  i  Postiett  ^  é  VettorìÀi'  pagavano  OiU'  USaio 

del  Sale  ^ 
4^  Ora  il  RegoL  Véglìanté^^  àe'i^.  Ago»  l8t4^  LcgUiaz. 
rui   è  unoossa  la  TurMa^  to  il  prospetto  delle  ^*^*'*** 
Aràde  Postali  di  'fosòana.  Mantiene  la   pri- 
vativa dei  P^stii^rì  ^  e  proibisca  lóro  dar  Ca- 
V-alIi  ìBÀ  viaggiatori  die  non  hanno   passapor- 
to $1  ì.  Vieta  il  cambitir  la  Vettura  in  Posta 
'  ó  ^itùtét96L  nelle  ètràde  postali  tt  metio  che  il 
(  ^  viaggiatore  si  fermi-  p^  S^4*  ^^^  i  ^  tiieno  i  casi 
I  '    fortuiti  con  Iic6n2a  del  -(^iosdioente  ^  e  aeppur 
f  '  ^i  p^opr)  Cavalli^ 9'  sotto  pena  di  pagar  *la  cor- 
/f 'ia  a-ttrtte  le   Poste  percorse  avanti  »  e  dòpo 
f  -il  tsambio  dal  Inogo  di  partenza  a  ifiiello'' del 
termini^  del  viaggio  >  e  di  giorni  8;   rh  C!ar- 
Cete  per  il  Cocchiere ,  o  Vettoriuo  S'è  permet- 
$'  «ce  proceder  per  inqnisiaioae ,  e  a  qnerela  pur- 
,f  che  qnesia  sia   presentata  dentro   r5.«  gibrrii 
altrimenti  non  se  .ne  fa  contea  il  querei«nte 
(^  I1&  la  metà  della  multa  9  e  il  rèi^to  va  ài  Po^ 

^tieri  defraudati  *'  $•  d*.  3.  é^.  ò. 
^l  J7on  posson  esser  gravati  i  Cavalli,  Le^QÌ> 


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Gofflpa* 
ciincnco 


buztoni 
ca 


203  PC»  tOT 

'  foraggi ,  e  attrézsi  dei  Posiieti  né  •eqaevtfs* 
re  le  eomitte  che  loro  pagansi  cla|;r  Dfii)  P^ 
stalli  $.  ii«        ' 

€.:Per.le  còatravveiisioni  al  Regolam*  posUdo 
c&e  non  esigon  ub  processo  criminale  è  com- 
petente  il  Tribunal  Locale.  $•  38* 

POTESTÀ'  2  La  L.  3c.  Sett-  del  1773. §.  «.di- 
vise-le  Poiesterìe  dello  Stato  Fioreotino  in 
maggiori^  e  minori i  non  ti  era  altra  diffe- 
renza che  le  prime  aveano  un  Potestà  più 
grndaato,  e  an  Notaro  Civile.  Il  §«.  17.  enu- 
mera le  maggiori}  e  il  §.  i8.  le  minori.  * 

s.  La  L.  13.  Uiu.  1784*  abolì  la  distinióone 
delle  Potesterie  in  maggiori ,  e  minori ,  e  le 
divise  (iter  lo  Stato  Fiorentino  in  tre  Glassi  5 
secondo  le  stesse  basi  che  avean  servito  di 
norma  alla  clàssasione  dei. Vicariati:  tolse  il 
Notaro  ai  Potestà  ^  e  volle  che  facessero  an* 

'   che  da  Attoarì  • 

3.  Le  LL«  14*  Crin.  e  io.  Sett.  1773.  e  s^Cron. 
2774«  organizzarotio  le  Potesterle  nella  rPro- 
viucia  Saperiore  Senese  colle  stesse  facoltà 
che   nel  Fiorentino*. 

Secondo  la  L*  10.  Los.  1771*  $•  22.;  e  jseoon- 
do  le  altre  più  antiche  i  Potestà  avean  anche 
una  limitata  giurisdizion  Criminale ,  0  per  qoe* 
sto  eran:  assistiti  da  nno,  o  dne  Notari  • 

5.  Or»i  Potestà  hanno  soltanto  Oiurìsdisione 
civile  e  mista.  Nel  criminale  non  .si  detono 
ingerire  che  per  gì'  atti  commessi  loro  dal 
Vicario .  L.  3o.  Sett.  1772*  $•  4* 

6.  1  Potestà  fanno  le  visito,  e  atti  primord^U 
nei  casi  di  morte  improvvisa^  e  altri  ncgehti 
di  delitto»  e  li   rimettofio  ni  Vicario  Bcgio. 


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Wr  V02       103 

fàtL  ^Qt  dipéndofiO)  cui  dMtio  awigo  dei  Tat^  . 
ti  9  omicidj  e<N  perchè  èia  eseguito  k  visita  • 
L.  46.  Ma^.  ìf7f.  §•  47.  .  ^ 

f^  li  /^ofese-ik  assente,  o  impedito  si  rimpiazza 
dal  Potestà  dìù  viciaò,  dal  G&nceilierGomu* 
tiitativoi  o  altro  a. scelta' del  Presid.  del  B. 
6ov«  (R»  CoDsalta)  L.  12.  Già.  1784.  §  li 
V.  Commistasi  de^ Quartieri (Kfi  2. ) Giudici: 
Giusdicenti  •  f/fficj  Proviiiciùli  .   Vicàrj . 

POVERI i  V.  Con^r^ttó/oi»  «fi  S.  Gìo:  Batta. 
Mendicanti  •  Privilegio  di  povero  e  miserabile  • 

POZZI  Neri;  I  BB.   9.  Mar-   1643.,  jb   1729.   g^^*;j^ 
*(sea«a  giorno)  coateogòa  degU  ordini  sulla 
loro  vuotahira»  •    *' 

il.  i  padroni  di  Case  potison  costfoire  Mlle  fetra-  Goèm* 
de»  e  piazze  sterrato  Boltitii,  Pozzi  neri ^  e 
smaltito) ,  ma  finito  il  latroro  rimetteranno  là 
•tfada  come  età ,  è  se  è  selciata ,  0  lastricata 
BO  preverraihìo  la  Gottmnità  prima  di  cotbid^ 
ciare  il  lavorò,  é  questo  fluito  rìmelteran- 
ao  tiitto  come  prima.  RegoU  IO»  Apr.  178^:2» 


(per  il  Piorenhno)  §.  l3* 
Y.ilNÀi.'" 


3.  V.ilN.*  l.La  vnohittira  ^é'^Potii  Aeri  sicO-  Vuffié. 
inihcierà  a  tàefisKa  tiottè ,  e  si  finirà  av.  il  levar     ^^ 
dei  Sole  »  L.  fi;  Ago.  1780.  $  1.  (  pet  titeute  ) 

4»  I  vasi  b"  introdunì'antio  ài  èerfat  delle  jpoirté  5 
e  si  depositeranno  iù  qùelchó  magaSaitio  pres», 

.  ao  le  med.  #  lùiigo  ìt  mura  per  non  trasporr' 
tarli  che  n«Il^  ora  della  vuòtatuira  »  $»  I2. 

6.  I  vasi  appena  em^ti  si  poeteranno  al  ma* 
gassino,  o  ttiùgo  le  ibura,  é^g'  estrarràhno^ 
dalla   Città  dentro  mèzs^  òt-a  daìr  apertura 
delle  Porte  sotto  le  infrast^ritte  pene .  $•  3. 

&  liO  acgue  de*  Pozzi  neri  inalili  al  governo 


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■        tlip   ■     y^l 


-f 


ic4       POZ  PfcA.; 

dei  Terreni  non  si  scariehef&nuo  néx^yàtzi 
bianchi^  strade,  piazze,  cortili ^  fogne , X)rti 
ce.  f  ma  fielle  fogne  nm^stre ,  o  in  Afflo  >  §  44 

7.  Nelle  Peste  intiere ,  e    nei  4*   nltitoi  giorni 
itlella  Settimana  Sani&  noe  si  fariatl&ò   txiotfr 
ture  né  trasponi  di  vasi.  '§•  5.     -  *  "         • 

8;  Il  vaotatore  avviserà  della 'vnotatéiraieonfi-' 
nanti  a  braccia  5o»  avanti  il  mei^zogiorno 
preceda  =  fissi  posson  opporre  ^ivantl  il  Com- 
missario del  Quartiere  le  tagiòni  che  lianno' 
per  far  ordinare  che  la  Vnotatata  non  segua  ^ 
sonie  se  hanno  de^  malati  ec^  .^.  &.        .      ^ 

9/t  vuotatoti  useranno  vasi  buoni!   t^rtipetido* 

,  sene  alcuno,  laveranno  e  poliranno  1a  mate-, 
ria  versata  (ino  a'^^  fogna  pia  vidna  «  §4  ff* 

lo«  Se  i  Pozzi  néri  son  nelle  strade  ^  ìiel  vuo- 
tarli vi  si  terrà  un  lume .  §•  8.  ' 

11«  £  dopo  vuotato  il  Vuotatole  li  "chiuderà,  la- 
vando la  strada,  corte ,  o  altro  Ibogo  dov^'è 
.il  Pozzo  n^i^o .  $.  9. 

12V  Lo  stesso  avrà  Inqgd  pél*  i  bottini  ^  é  acqua) 
le  di  cui  materie  solide  si  posson   trasportare 
con  terra  p  cppe#te  di  calcinacci  /ma  hon  tra- 
.  ^  vagarle^  ne  scaricarle  fino  al  pósto  «  §à  lo« 

iS.Fer  le  vuotatuae  da  farsi  air  improvi^iao  se 
ne  chiederà  licenza  al  Commissario  «  $#  11. 

14«  Per  le  Trasgressioni  vi  è  pena  la  catftm,e 
i£^é  25.  di  cni  metà  spetta  ili*   accosatore» 

^  salvo  r  appello  dentro  tre  giorni  al  Tribonal 
Criminale,  |.  lf2.  V i Polizìa '^P  2. 

I^ATTGA  Segreta  V.  Pistoja.  tontténMi. 

2.  L'  E.  i5.  Apr-  i7'84,  soppresse  la  Pratica 
segreta  di  iPirenze. 


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PtiATOi  Gòmooi^t  RejgòL  partii  de'  ùg*  Sett 

li.  <ioiisègii;^  A*  Dccima.'N.  18*  Ott*  l^ffl;- 
FRAfO  Vfectrhiot'Coratfnhat  Régol*  I>ar(ib;éte* 

16.-Sett  m6*  .    . 

WtÈCEDENZE  V*  Maàistruto  Suprèmo  /    * 
PRÈDE  alàrifcthne  :  Sulla  validità,  di  esse  de- 
cide .il  Otrvel'nutore  di   Livéilìo  Gòinandante 
generale  dèi  liitltorato  col  Tot?ó  délF  At:d«  '^l 
GoVetnès '1*  di  ireutlf^Rlìi,  cJ^l  !•  Ago.  ìffi. 
'(che  Od  ^résctite  ìl^nlddo)  ÌL  1.  Giù*  179SS 
fe  Rrf.  13.  *Ofh  1814*  ^;  4()* 
^S0IGA1K>KI  :  Non  sduo  atmtiessi  li  predica- 
ta HechdìBLkibi  Fòreirtiérì  s^'iton  boxi  nattrrk- 
l&^ti.,  o  dotfiicilifkti  iìk  Tofana  •  o  se  essèudcv 
'  %ejg;òkrì  tioh  son'fi^li  d^i^^onreuti.  Téscatii^ 
C.  ay*  Adf*  lf84.  (1  )  Ve  Cattchi$mor  Or- 

PtLELàZIONE ,  e  RetfktM  ihetl^  véndite  dista- 
tili !^fS]i*(m  acbofici  e^tmltnetA:e  che  tuite  le 
liLé  Stattri;Ì5  e  Gmiéuehidifti  dn  cui  tesuhava- 
ne  cpn  L-  i'i.  Peb.  1778*  che  pi^scrisse  ài 
modo,  é'il  teritiine  |>eT  intetitar  l'as&i^BÌChe 
ài  riferivano  tid  alienasiotii  già  scfgoitv  •*  Gesì 
il  IL  il.  Mari  IffS.  preservò  i  diritti  quesi^ 
*  ti  da!  terzi. 

PRinStliGORf!  GoAittnità  t  Regol.  partic.  de'  21 

Otfc  1775. 

»RESCRffilONE!  In  matèria  Crimitiale  era  re- 
golata  eoli  La  22.  Log.  1562.  (a  d^eic.  anni) 
Era  pnre  regolata /dai  diversi  Statuti  locali 

m  ■;      I    .hi  I  ...     .      I        ■■  ■ I   .    r.    I.    I  1     ■■     , 

\x) 'Revòcatb  ^gvt  L.  15^  Apr.-  1802.  'jj.  4/    '•'  • 


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io6       PRB  Me 

per  certi  delitti*  Lo  fò  in  tegiiito  dil11illjl« 
Già.  1774*  L^  Art.  5.  dichiara  che  perioon- 
dannati  a  morte  »  o  ai  Lavori  pubblici  la 
senteasa  interrompe  la  prescrizione  ^  non  o* 
stante  qaalooqoe  nullità  incorsa  nelle  cita-' 
citazioni  o  altra  parte  del  processo  5  e  che  in 
qpepto  caso  il  corso  della  prescritione  si  mi« 
sari  secondo  il  gias  Gomnoe .  L^  Art*  6*  voo- 
'  le  che  non  ostaa,te  la  prescrUionef  i  Tribo* 
naii  Griminali  conosi^  dei  delitto  perciò  ishe 
concerne  i  diritti  dei  lesi  ;  e  1^  Art  7*  diehia* 
ra  nullo  il  fatto  contro  il  dispoeto  della  L« 
salla  prescrizione,  e  commina  nea  pena  ai 
Giudici  che.ave^ro  dispreasata  nna  tal  Ec- 
cesBione  • 

2é  ti  Bf.  i5«  Ott  17/7.  vuole  che  per  i  delitti 
comuni  ^  e  non  ,di  t^cio  commessi  dai  R«)tto« 
ri ,  e  Ministri  la  prescrizione  d  atisari  come 
contro  Offa'  altro  suddito  « 
.3«  Tratta  della  prescrizione  mnché  la  t^do^-ZOé 
Nov  1786.  §.  1 14.  1 15.  (  V.  /tf  ìiota  Tom.  L 
P^*  9*)  V#  Lostari  pubblici.  SalarJ*  Seruità 4 

jPIì£SID£NTjE;  del  Buon  Governo  tQuesU  ca- 
rica fu  creata  con  L«^  fZ2«  Apr«  1784*  Soprin» 
tende  alla  Polizia  t  &  i  salvocondlotti  ai  con* 
dannati,  e  può  prolungar  loro  il  termine  ad 
andare  al  luogo  della  pena  •  Soprintende  ali* 
tlfizio  del  Fisoo ,  e  6i  Gommissar)  de'  Quar- 
tieri :  Sono  a  lui  sottoposti  tutti  gì*  Eseeotiirì  » 
Stessi ,  e  Soprastanti  di  Toscana  ^  e  paò  licen* 
ziarlii  ma  quanto  ai  Bargelli,  Tenenti,  e 
Gapisqoadra  soltanto  sospenderli  :  ordina  tatti 
i  pagamenti  di  spese  di  giustizia:  toprinteo-' 
de  a  tutte  le  Carceri  y  e  Bagni  di  Foxaati  s 


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Goógle 


HIE  PUB       107. 

*  loa  passate  nel  Presidi  del  Buon  Gw^  le  at«* 
tribusioni  dei  già  Gonnervator  ideile  Leggi 
quanto  ai  Giusdicenti  Provinciali  \  e  loro  Mi- 
nistri :  esamina  gì'  abilitandi  a  tali  Ufis|  »  ed 
è  sentito  sulle  loro  qualità  personali,  e  suUe^ 
dispense  da  qualche,  requisito  necessario  per 
esset  descritto  sulle  Liste  ;  propone  a  tutti  i 

,.  0ud.  Impiaghi  pei^  lo  stato  Fiorentino  (  ora 
aocbe  per  il  Senesi»  )  egualmente  che  sulle  mu- 
te^ Ruoli ,  provvisioni  ed  emolumenti  »  accor-  < 
da  te  gito  ai  Ministri»  e  provvede  al  loro 
rimpiazzo  :  (ora  la  ti.  Consulta  sul  di  lui  pa- 
rere )  :  conosce  de'  ricorsi  contro  i  Ministri  stes* 

•  si»  pnò. richiamarli  av»  di  se 9, e  sospenderli: 
può  im  por.  pene  economiche  fino  in.  100.  ^»  di 

'  multa 9  starniate  in.  privato  a  un  mese  di  car- 
cere,  o  6.  mesi  d'  Esilio  dal  luogo,  e  5.  mi- 
glia attoj^o,.  Esilio  dallo  stato  per  i  Forestie- 
ri; la  reclusione  in  Gasa  di  corrosione,  e  il, 
servizio  militare  come  diseoli ,  il  tutto  dietro 
processo  somnìaHo,  e  salva  la  facoltà  al  con- 
dannato di  chieder  processo  formale ,  nel  qual 
.   caso  si  sospende  la  condanna  economica  ;  nei 

.    t)asi  che  esigon  pene  ìnaggiori  ^  partecipa  le . 
siotizie  che  ha  al  Trihuual  di  Oinstieia  per- 

"  che  proceda  in  via  Ordinaria  ^  e  da  questo 
Tien  informato  delF  esito  della  GtusaK:  può 
sempre  spedir  in-Provincìa  un  Ministro  a  ve- 
rincarò  qualche  fatto:  luterviene  cob  voto 
«ir  annuo  Squittinio  degr  Avvocati  e  Pjtocu-. 
:,  Tatori,  evi  ha  U  primo  posto  uguale  a  quello 
del  Presid.  del  Supremo  Tribunal  di  Giustizia 

.     L.  sud.  del  1784.  e  L.  3c.  Nov.  1786.. §.  58. 

2..  Si  deve  rendergli  cou^o  di.  tutte -le  Cbndanae 


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e<t  JnéUctis  ^  e  di  tutti  quelli   Contro  i  qotfl 
è  lasciato  il  processo  aperto  petcjiè   li  fiiccù 
'  invigilare  k  L.  3c.  Nov;  i786i§ilii*  t^»  Coii- 
suitttk  Pene  Economiche  %  Polizìa,  (i) 

PtlESIDSNTfi  del  Supremo  'fribunal  diGiticti« 
2ia  4  Vi  Supremo  TribiiHot  éi'iJit^tziàà 

PRESSI -V.  Jlfòiifi  di  Pietas 

VREtOKjì  1  Mobili  del  Preto^j  n  com^^ad 
Coti  Invctìtatio^  e  stitnA  ai  Giaadicedtit  Sul- 
la sticuii  originària  la  Godiunltà  pag^  fti  ined^ 
il  3-  p^r  iòoi  Panilo  i  eiuediante  tale  abbuo- 
no estii  (}.e Voti  conservarli/  e  teiier  cotito  al 
Successore  delle  deterìoraeioni,  ò  ireBarcire  i 
itiobili  deterìoraèi  3 1  rìmpiatearS  i  ttiancaoti  ' 
allorché  un  Griuddicetijbe  »  o  Minidlro  di  Fm- 
viticia  è  Iti  beato  si  riscontra  V  Ini^etltarid  dei 
mobili  4  M;  i6.  Die.  177^-  ^  ^  ^T*  Novcitti 
1784.      ^  ' 

21  Òi^  affissi  si  cotise^n!iDeontnyetitario»Atft  Hòtf 
a  stima.  C..25*  Geo.  1777.  (2I 

3.  Il  Slitiìstro  cbe  parte  prima  deil^  arrivò  del 
Saccessore  darà  la  consegna  dei  mobili  al  Gali- 
ceilier    Gomunitativo  5  e   deputerà  ùé^  ìttOgO 

(  1  )  Tjjl  L.  q5.  Sett.  1788.  sopprMìendOvla  IL  Con- 
sulta atti-UHi)  al  Ptesid.  del  Buon  iGov.  1#  revìào^ie 
delle  gei>|«iis!e  6riiùiti9lii  1*  infgijraugr  le  Si^ffplìciie 
per  permuta  o  eondonatìon  di  peiwi  4  la  Sopria^tea* 
za  alla  Xluria  ^  e  Notariato  «  0  il  proporre  saU^  ia« 
terdÌKione  dei  prodigi  e  dementi . 

(  2 }  Secondo  essa  oonse^AaVansi  Al  'tìi^MAiaMte 
anche  t  mobili  de*  cfvartieri  ilei  Juoi  Miaistn  Bàivo 
a  Ini  il  prender  le  precauz.  ohe  vplera^r  garantir 
il  proprio  \^teTe3ée  »  e  così  secondo  lati  17.  ^pr* 
17^4*  •  ^a  ora  in  pratica  si  consegnano  a  loro  stossi  • 


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IT  ■  M-— ^       tfiTi 


*  tim  pei^ioaa  che  Io  rapprefenti  per  conveoirù 
col  Sjjcceseore  dentro  tre  giorni  dal  di  lai  ar-* 
rivo  della  atiinà  dei  deterioramenti  »  e  pa^ar- 

>IU;VARlGitóIQN£;  Sua  pena:  J^.  3o.  Nor,       . 
I7d6f  $,  64.  65.  (  V.ia  Jfota  Tom.  J.pag.  g- ) 

VKlSlQGlàmTUREiV.  Fidecemmissi. 

yRIVATXVti  de'  Moliqi,  e  Frantoj ,  proventi 
di  piaam^  e  Hei^eati»  pesi ^ e  misure;  furoo 
tatti  «oppressi  con  L^  ii.  Die  1775.  in  qua- 
luoqiie  poMeesore  di  essi  fosse-  ^^tato  anche  il 
R.  Srario  o  un  Corpo  pririleglato ,  salvo  T 
agire  per  i  danni  coi  memi ,  »  ne  cd.8Ì  ai  ra* 
gioDOt  In  consegnensi^  tutti  possón  esporre  in 
vendita  ai  mercati  le  loro  robe  senza  pagar 
Termi  provento ,  valersi  dei  peai  $  e  misure  cke 
piace  ai  Gontraenli  d*  usare  9  mandar  a  maci- 
nar a  graqi  $  biade ,  e  olive  ai  Holini  e  Franto) 
ove  vogliono ,  e  costrnir  tali ìldifizjcolle debi- 
te liceuae  per  prender  V  acque  ^    v.  Afolini  ^ 

PRlVittlCip  Ficcate;  Y.JBraocio  negio.Coh^ 

■'    tribu^ani^  Fisco^  . 

FRlVIIiEGIO  de*  12,  Figlinoli:   Cr  QO-  del 
.  1/65.  (  senaa  giorno  )  enumerarono  i  peai  pub-  |cl^t 
da  cai^ran  esenti  i  padri  di  12.  £igli« 

«•  Óra  il  padre  di  12*  figli  viventi ,  è  esente  da  Ugitit- 
da  a,  qninti  dell*  estimo,  e  imposizioni  Co-  *gcSteT 

.  mnnitatives  Lo  godono»  dopo  la  di  lui  mor- 
te anv^lie  i  figli  viventi  in  comune,  per  i  be- 
ni paterni  «  Questo  privilegio  i  accorda  con 
semplice  partito  Comnnitativo  *  ]MU  25.  SetU 
1775.  e,  a'S,  Feb.  1791.  ' 

Zi  Avendo*  luogo  T  iDsecnzione  dai  soli  2«  qninti 
della  Tasaa  semplice  di  Redenzione  ^  e  dalle 


L... 


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lio     wi  Pia 

apese  locali  GomuiiitatiTk»  non  si  eatencle  al- 
le Gontribasioni  di  guerra ,  e  altro  straòrdi- 
narie  • 
PRIVILEGIO  del  Foro-  U  GG.  5.  Ago.  i€8S. 
^^        e  i4*  Fek.  1701.  raccomandarono  9  die  no» 
^^*      61  ammettettero  al  privilegio  della  L.   Unica 
C.  Quando  Jmperàtor  che  quei  soli  cni  com- 
peteva ,  e  perinei0e  ai  Giudici ,  nel  Conflitto 
fra  più  pri^legieti  di  non  accordarlo  a   ne»* 
sano  • 
'        2*  La  L.  6.  Mar.  1783*  tolse  il  privilegia  del 
Foro ,  di  cui  godevano ,  ai  Monasteri ,  Spedali  9 
e  Luoghi  Pii  •  V.  Cittadini  Bioréntim  •   Corr 
te*  Curie  Ecclesiastiche.  Livorno.  Magistrtt* 
to* Supremo.  Magistrato  da*  Pupilli. 
Z.  La  h.  26.  Mag.  XfTf*  segnitando  leantìdie 
mantenne  ai  Cittadini  Fiorentini  fl  privilegio 
d*  essere  in  materia  Criminale  giudicati  sol- 
tanto dal  Sapremo  Tribunal  di  Giostiiia: 
t^gìfU-  4.  La  Ri£  i3.  Qrt  1814.  $.  77*  1^  aboliti  tnt- 
gente        ti  1  privilegj  di  questo  genere  • 

PRIVILEGIO  di  povero ,  e  miserabile  :  Il  P« 
Parte  g,  Feb.  i54^.  ordinò  cho  lo  loro  Gaose  si  trsfc- 
'^^       tasserò  sommariamente. 

2.  La  Rif.  21.  £ug.   i568.i  il  B.'  3i.  Loglio 
i568.  e  la  Rif.  29.  Apr.   1572.  prescrissero 
delle  regole  per  la  loro  difesa. 
Legìf  i«.  3.  Il  privilegio  di  povero  >  e  miserabile  si  acoor<- 
«.nn^tr..      ^^  ^^^  ^^^  ^.  '^^  Trìbunalo  ove  pende  1» 

Causa  :  i  poveri  pagan  la  metà  dei  diritti,  e 
spese  giodidarie  :  i  miserabili  nulla  ;  e  deiron. 
essere  assistiti  come  gP  altri.   L.  3o*   Djcu 
1771.  $.  55. 
4*  I  Procuratori  che  mancassero  pel  prestare 


Biooe  VI 
sente 


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Goo^^te  ^J 


Htl  PRI       m 

la  più  proota  ecl  esatta  astistonza  ai  pweri , 
e  miserabili  veogoa  sospesi  •  $•  56. 

5.  Per  ottener  il  prìsnlegio  ])is«>gna  presentar  al 
Tribunale  la  fede  del  Magistrato  Gomunitati- 
vo^  (  l)  6  del  Paroco.  M.  5;  Giù.  17^7: 

6.  I  miserabili  son  esenti  da  ogn^  spesa  ci'  Atti  « 
Cancellerie,  Procuratori  ec.  L  de*d.  Giugno 
1777-  $•  1^  e  L.  11.  Ma^.  1779.  $.9. 

7*  I  posteri  ne  pagon  solo  la  metà  L  sud.  §.  a. 

L.  del  1779.  §.  9- 
S.  Si  avvertirà  di  dar  gì*  attestati  a  qaei  soli 
.cbe  li  meritano,  e  di  non  darli  di  ntiserabi^ 

lità ,  a  quei  che  sono  soltanto  poderi .  I.  sud. 

$•  3.  4- 

9.  £^  povero  qoello  che  quantunque  abbia  qual- 
che assegnamei^to  patriìnoniale ,  o  personale , 
non  può  senza  grave  incomodo  soffrir  le  spe- 
se della  lite  aynto  refiesso  alle  sue  circostante 
di  famiglia j  e  altre,  ma  che  può  in  qualche 

'  mòdo   èoffrime  la  metà  senea  restrar  privo 
del  necessario  •  $•  5. 

10.  K  miserabile  chi  nollà  possiede ,  e  non  x\r 
cava  dal  suo  personale  tanto  da  vivere  sujfH- 
eientemente ,  secondo  la  sua  condizione,  nò 
può  soffrir,  taeppur  in  parte  le  spese  delia li« 
te  senza  privarsi  non  di  tjualche  comodo  ma 
deQe  cose  necessarie,  §.6»  e  i5. 

11.  \\  privilegio  esenta  da  tutte,  o  dalla  metà 


(1^  La  G.  21J  FeK  1778.  prdinò  che  i  partiti  re- 
lativi: dei  Magistrati  si  rendessero  col  Concorso  ilei 
Oiusdioente  ,  e  in  caso  di  scissura  il  Cancelliere  ri- 
mettesse tutte  le  Carte ,  0  i  motivi  respeltivi  al  Con- 
eervator  delle  Leggi . 


,  ^.  ,^      .  '     ■  '  Digitiz'edby  Google 


«iM       FRI  URO 

delle  marcedi  dei  Ifem*  C^  28^   Ag4>.  Xf8x^ 

12.  Si  osserva  qneato  privilegia  aaobe  at^UeCa* 
rie  Ecclesiaatiiihe.  G.  X2«  Ott-  178SS, 

13.  Quaato  alla  Carta  ballata  per  ^1'  i%tì  noa 
cOBtea^iosi  dipolari  «  e  inisef>abiH  pti  7ribii* 
nali  91  OMervi  la  stessa  regola  che  p^r  gì'  at- 
ti Gooteoaiosi  •  C  19.  Ofct«  17&3. . 

14*  Spetta  ai  «oli  Vioarj  il  docìcUro  anll*  jtm- 
missioae  a  d^  privilegio  aadie  per  lo  Pblèsii- 
rie  sottoposte ,  dopo  sentito  il  Potestà^;  La  iè<fe 
del  FarocQ^e  il  partito  della  Commuta  «rncì^ 
raono  loro  di  I^QcoimQti ,  ma  posaon  i^ùoIto- 
re  aqehe  «eiua  essi}  e  dalla  rUoloiioaei  ai!èr- 
mativa ,  o  negativa  si  poÒ  ricorrere  al  Tri* 
batrnl  '  Superiore  «  lQ.FireW0  il.  7i^ri^</€||^io^' 
accorda  dal  Sbgisttato.  S'opremo  acatitOt  }iQ^ 
missario  del  Quartiere  »  o  PotestS^  Snbwbàno  » 
e  salvo  il  rico^o  alla  IL  Goosulta  •  TiU  pn^ 
nnosio^  soa  sempre  pettorali.»  e  seai^  *Pf^* 
Si  accorderà  più  facilmente  neUe  canee  ion- 
glie,  d'  indulgine  9  e  dispendiose^  0  ananido  P 
Avversario  è  &collaso%  Il  Defletè  di  jfm^ofp, 
e  mis^rabUt,  vaia  .per  quella  fola  Ckwa*  À 
7..Sett.  1784» 
•  l5.  La  Tariffa  de*  24-  Die.  1814*.  coo&rmi^  f^ 
effetti  di  questo  privilegio^ 

l6.  Non  è  però  applicabile  alle  multe  0  «pMe 
processali.  II.  26.  Dio.  i&i5..  $.  17«  V.  4^ 
cuzion  personale .  Minori  •  VioaH  .    ' 

PROCACCI:  V.  Bolgette.  J 

,f;^^;^  PROCEDURA  Givile:  L.  del  i53d.  (  enn 
giorno  )  sol  modo  di  trattak^  V  eooesaioiii  ff 
incojoipetenKa. 


Storica 


DigitizedbyVjOOQlC'    - 


«Si  X.  il.   VUg.   i36&  tnUe  GaNAO  EoCfiU.  V. 

Ruota  f  Sportule^ 
2J  Sif,  dì  iVa<?«&r#  db'  9it«  JUg^  i56S. 
4»  O,  23<  GeM,  1^72.  suir  eaeroirio  tkir  azio*' 

ne  dèlia  li,  .iSt  wm^hd€t  »  e  della  L.  Z>/2f(i- 

5.  P.  |€X  JiOfw    1^7$*   porterie  1»  'nullilsà  del 

Processa,  e  della  a»^Q9&a   per  U  noà  flitto 

pa^afMflti'Q  dei  d^i^i  « 

i^  Gdft*  96;  Sett*    iò%.u  ckfì  raccotaanda  ai 

Giudici  d'esser  cauti  aelF  accordar pi;orogbe 

.     e  faspaotie^ai  di  terfQJni^  e  ehe  i  Iqro  acccy* 

.     11  ai  facciaaa  ne'  gioirai  fetiali  paf «he   noo 

pregiqdicbinò  al  ieirriaÌQ« 
7^  R.  da!  1(8.  Geo.  ì589m  ^he  ordiaa  ai  7yi- 
hnaabl  ia  catodi  eooftitte  di  Gioriffdiaioae  di 
ficaerereaUil  Pratica  (Reai  CSooauUia)  tur- 
che decida. 
S,  R.  &  G^o.  t&84,  sttll^  istaMa  delle  Gatipe 
frè  i  Gopfióiità. 

1 9»  B«  TV  Gan.  i5^i«  tal  modo,  di  citare  i  coq- 
HnaiKsi* 

•  acw^  B-  IO.  Qtt.  l6ao<  diobiaraata  die  dopo  in* 
tradotta  uoa  Gao3a  ip  Tribunale ,  il  eoQipro^ 

;     «MIO ,:  o  ijuaLasque  oaavenaioae  della   pariti 
fon  uolU,  f  ooa  soapeadoao  i  larnuai  dell' 

11.  Rif;  de^  Magiafffati  da'  a&  Feb,e  la^Ago* 

la*  R  sif.  IiQg«  ifos.  «ali*  aatiiiipaaìona  delle 
«.    Sportala  « 

l3*  M*  5^  Lag«,1792t  che  proibifce  ai  Tribuna- 
;  •  li  dr  Fir^pnia  di  ateeara  le  Gauae  pendenti  in 
Tomo  n.  H 


'      ■  "  Digitized  by 


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1*4    yt^  'Wuo 

quei  di  Livorno  ^ler  motivo  doUa  ,^.  UmìM 
God^  Quando  Imperator . 

14.  M,  9.  Geu.  1722.  sa^r  Appelli  dai  Trìte- 
nali  di  Livorno. 

15.  JRif.  àt^ila  Giufia  Fioreatiaa  de'  .3o.   Die. 

l77^       - 

16.  m.  cte'  f^5*  Oeu*  1776.  sopra  i  tormiai  dal- 
ie Cause  e  loro  proroghe. 

)7.  M.  5.  Gin.  1777.  sulla  comni^iMiove  ddle 
Cause  di  merito  iooerlo,  o  roaggiove  di  Sca- 
di 3oo.       '      , 

là.'  L.  ^l.  Mar.  1779*  sulla  proeedurm  aTaoti  i 
Tribunali  ProviociaJà  del  Fiorantino;  Altra 
de'  so.  Olu  1777.  per  la  Caria  di  I4sa. 

19.  G.  de*  23.  Apr.  1781..  sulla  sospaasioiie  d»i 

.  termini  per  morte  di  on  G-iadioa  avanti  col 
pende ,  o  è  commessa  la  Causa,  fino  ai  presa 
possesso  dal  successore  «  / 

ao.  M.  26*  Gin.  17&1.  il  qnalo. ordina  che  le 
Suppliche  di  proroga  di  termini  ^  remissione 
in  buon  giorno,  revisione,  e  altre  concerneati 
Cause  civili .  passino  per  il  canale  della  K* 
CoBsoifea ,  a  raspettivamaate  del  €rov.  Gtai» 
di  Siena .     < 

HiU  M.  28.  Gin.  1806.  snl  meda  di:! trattare  la 
Cause  pettorali.   . 

ft2.  L.  *Xr  Olar.  1786L  sulla  trattativa  della  Ca- 
use av.  i  Tribunali  di  Firense*    . 

23.  L.  de'  23.  Sett.  178&  in  oceasione  della 
soppressione  della  Consulta  snUa  trasnuasi^ae 
delle  di  lei  attribosioai  rispetto  agi*  affiuri 
Civili.     • 

24.  M.  17.  Die.  1788«  anli^  restìtoaiom  s*«.m^ 
.  tegrum.,  '        . 


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té^lS.  dth  29.  Geo.  Ì794*  sol  Consiglio  del 
Savio  nelle  Gaose  av.  i  Tribunali  Provinciali  «. 

a6^  h.  de'  i3» .  Sefct.  iSo6.  topte  i  gindizj  di 
Concorso. 

27-  Noovò  RegoL  di  Procedura  Cmle  per  tnlti    *•»**• 
i  Tribnnaa  di  Tascàna  de'  i5.  Nov.  1814.  a    **' 
coi  è  anito  un  Regol.  (Seria  riastui^sione del* 
le  Caose  pendenti,  per  la' quale  riassunzione 

.  il  termine  è  stato  prorogato  con  C.  de*  i3. 
Gen.  i8l5.  La  G.  16.  Nov.  l8l4«  ordina  ai 
Tribunali  di  far.conoscejee  al  fine  d'  ogn'  an- 

^  ao  alla  R.  Consulta  le  loro  osservazioni   só- 
pra i  carobiantenti  che  V  esperienza  sugfferis-         v 
se  utili  al  RegoL  di  Proceda  Cip.  e  altri  an- 
nessi. 

38.  G.  17,  Feb.  i8i5.  che  perdieUe  negF  affitti 
sommarj,  ove  non  è  espressamente  ordinato 
di  procedere  per'  istanza  scriba ,  T  agire  per 
domanda  verbale  apud  acta  senza  ministero 
de*  Procuratori.* 

229.  G  5^2.  Mag.  l8l5.  inferpetrativa  dell*  Art. 
517.  del  Regol.  sol  giorno  da  cui  corre  il 
termine  delF  istanze  nelle  Cause   som  marie  >. 

3o«  N.  i3*  Gin.  iSìò*  perla  prosecuzione  delle  > 
Cause  già  appellate  ai^:  la  Ruota  di  Firenze  • 
V.  Jlppello  •  Arbitri  •  Arezzo  •  Cause .  Consiglio 
del  Soi^io  •  Esecuzioni  •  Giudici .  Livorno  •  Ma^ 
gistrato  Supremo •  Privilegio  del  foro.  Pri- 
i^ilegio  '  di  poivero .  SaMano  •  Tariffa  • 

I^ROCESSI  Criminali:  D.  del  1^47.  (  èenza 
giorno)  sopra  i' confronti. 

2.  1).  26.  Slag.  1548.  solle  Cauzioni  da  esigersi 
neir  abilitare  i  Carcerati  •  V.  il  N.^  9.  22. 

2.  F.  14.  Die»  1548*  sul  m#do  4'  ^twicurarò  le 


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•  '  cdé^  troviate   agV  Iwf>uti^ti  HacX  jom  c^dt^t 

V.  il  N.^  8,  %a-  j5.  ' 
4-  P;  t4t  Giti-  1549.  ^  C  <4.  Ofe.   i55àt  a» 
-    deeignano  <j:r  Atti  dei  c^aali  deyexasìtir^  H 

pràcUsS^  Tpriota  di  paFtefcip^rlo .    •         *    *. 

5.  P,  lO*  9ett.  i558,^  PicH.  a  Qia*  ifiSg^  m- 
pra  i  Co^tamaoit 

6.  C-  t6.  Ott«  l5d$.  obe  iildieei  qtmlijE^xiaer^* 
i  Rettóri  devono  partecipare  nt  Trib^anlc 
de^V  Otto  '  y^  yicarj\ 

p  Q,  ?,   Mar.   i55g.  che  pràibJTii  nmmet^er» 
alle  difese  f  conttimàci  venuti  ia  for^e  aeqv^ 
priip<^  pjEirtéciparlò  al  Governo^ 
8.  R;  del  l55ih  (tect^^i  ^oruo)  ^ul  rilaaciodel 
JUaqdato  di  cattura  »  e  aBsicurasiooe  delle  ro» 
*-     bè  trdiFaté  agi*  arre^atì,  Vt  i  WN*  Wv  x3* 
''^..C;  5x  Già.    id6i^  che  proibii»  abilìtaTe  i 
^*     Cafcerati  ée^a  partecipandone,  a    mcao  cfe 
*"     èinu<{  c^^nfVàii)  o  co$ti  della  loro  ÌQiiòceoaa. 
jo.  PP,  (due)  de*  19.  ISfov.  i56g.  airi,  mut^o^ 

compilare  i  processi^ 
y^l.  p.  de'  là'  Mag,  ijS/p.  sol  modo  di  t^erQ 

il  protocollo  Criminale  • 
11:,  Qf  99,  Gen.  i589v^kI*  lQTéohir|   àè^  JkSi 

degr  impiumati  d^  omicidio, 
l3-  O.  2&  Qtt«  1598^  sulle  cdi|8erVi|irMa!&  SelT 

Armi  trovate  agi'  arrestati t 
14.  Q.  ii[.  Die.  i663u  valle  Qitastoqi  orìfuioi 
li,  e  altro  coacerneatìà   la  eoQipUiMiioiié  di 
Procesliit  ; 

i5.  Q.  *28,  Nov,    1664.   ttl(e.  proibisce  rtcctei 
,  arrestati  noi)  ncfooòsciuti  if^  gipditio,  e  reg 
la  il  modo  di  Jèentire  i  cèètjmooj  a  tepolvi. 
16.  B.  21*  Ajpr.  iCj'g^'tie  pTiuti  <fare  k  giai 


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j 


^  ««INUniiA^  ^r  Itàptìtl^ìl;!  ftBcàé  bèlle  CaU$e  ni^te 

penp^  Ift  perclit*  deUMmpiegOi  p  r  iaJigaa- 

KiDDe  Sovrana^ 
if.  fii  i6^  T&ov.  i€H'  jsoìl^   facoltà  ()ègr  ìm- 

{lutati  di  date  iUt;eriCQgai:Qrj  ai  J^éstimon)  Fi- 
..  $cali*  . 

1^.  G;  4^  Ott.  i68.i}.  che  périDetle  ai  Criu^dicen- 
.    ti  idi  iarjii    .pag;a^  i  Pr^cussi  dai  ìcootumaci 

Mila  9óIa  ^c^qs&iDi^e.  x^^p  t 
19*  00^  da'  ji5.  Geo*  if 44;  §»  3.  4.  5.  6.  ÉulJa 

....  ft)«stiira  ^  .toq/f?WQn6  de'  rei ,  par  feci  pa  zinne 
de^  ProctBssi  i  jd  i^olik  ai  Giùdici  di  condaa'- 
taaté  ia  terti  cilbì  a  pen^  maggiori  deU<3  Le- 

àù.  €^  ilelU  Oainera  ^rttudud^le  dè^  2^.  O^^*. 
Ìf5ìS)».«iiHfc  corapilaMoAe  de'  J^roce^si  perde- 

.    Ij^ti,  ipte.rie^nti  la  Kegalìa» 

ftì.  £.  vdel  it6è.  (.^tiffa  ^ornit)  gtiUe  datazio- 
ni ^  e  Nòtific^ziooi  Criminali^  e  loroiS»ràiuÌe^^ 

àfé.^€l.S^  lAg*  l7Si2>  juU'>bilìta2Ìoue  dei  €ar- 

3Brati  j(iM»  CaQ2ioue  »  0  gittraWeiito  qnaiido  il 
eUttd  DQft  pottà  a  peqa  dei  Pubhiki  Lavori  i 
ii  racccubaoda  di.  no9  .^'Cj^prdaria  «nbito^  nei 
:  fl<)Uì(ii.taiDorogi,  ,0  di  beandolo,  nei  iurti  ee: 
A^é  K»  Sfi.  JI/I9X*  1^7*52.  .cli^ivlK>Ìi$ce  1  ujBo  della 
.  Oarta  bollatane  Pit(M^£9Ì  Griii}inalii 
it4>  JLa  1$.  Sette  i;f/4*.che  ordina  tcoefe  iiPrO- 
.   tDMUp  4^timÌQ9.Ie ,  e  ne  pipescrive  la  forma  ^  e 
Jttià  xivista*  C*  20*  Die*  17^5*  per  Tcsecnaio- 
Jie  idi  onesta  L*  e  ^j^lle  npte   men^uali   delle 
Cause  dJ  rimetter«i  dai  Tribunali  Criminali  é 
^*  li*  de*  26.  Mag*  1777.  **^  ordina  che  dopo 
la.  uotificasKiQJtie  della  sentenza 5  e  apiràtii  ier- 
.jy^Jì^xù^jì^j^Sge  alla  porta  dei,  Pretorio ^  ò 


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fis     i^fto,  PRO 

/alla  Colonna ,  '  il  Nome  \  Gdgaome  ,  e'  B^tria 
del  Goiidiinnato,  il  titolo  dei  delitto,  e  la 
pena.  $•  So. 

s6.Lv  de'  2.  Ott.  1780.  che  aboti  gP  incerti 
resultanti  a  fav«.  de'  Dfioi&tri  di^  /Voceui  cri* 
idioali  3  e  predcriase  il  ìnodo  di  liquidare ,  • 
rìseootere  le  spese  processali . 

^7-  C.  26.  Feli.  17S1.  che  ordioò'  ai  Vicaij  di 
rimettere  ogo'  anno,  o  nel  tempo  del  sÌDda- 
calo  al  Fisco  la  nota  delle  oondaìiae ,.  e  de* 
Processi  finiti  per  grazia  Sovrana,  ò  perqoie- 
tansa  secondo  i  mpdelli  annessi^ 

28.  IL  degr  8.  Nov.  1781^  «opra  gP  arresti  « 
accompagnatore,  mandati  di  cattura ,  speri* 
mento  di  testimonj  ec.  ec« 

Zg.  G.  11.  6en«  1782.  che  ordini^  agrAesesiori 
del  Supremo  Tribaoale  di  Giustizia ,  di  reo- 
der  conto  dclt'  irregolarità  trovate  oe'./V^ 
cessi,  e  Disegni. 

^o.  B.  de'  21.  Ago.  1700.  che  proibiva  arlnesta- 
re  i  Gapt  di  dipartimento,  e  i  Oiodiei  per  * 

'  qpalunque  causa  civile,  d  per  delitto  ncmpór-' 
tante  a  pena  di  morte ^  sento  licenaa  Sovrana» 

3i.  C.  ci.  Mag.  i777V-éfie  permette ,  ammette- 
rc^nei  Processi  criminali  senea  Regio  £re- 
quatur  gr  atti  fatti  nei  Tribunali  esteri  ^  ma 
colla  Giausuhi  =  Salvi  i  Sovrani  diritti  =  • 

32.  G.  5.  Sett.  1781.  che  ordina  esigerB^  per  il 
Fisco  le  spe$e  degP  atti  anciie  nei  processi 
cui  è  troncato  il  corso  dalia  quietanza ,  o  dal* 
la  grazia  Sorratìa  *      '     / 

33*  Trfitta  poro  della  compilazione  Af? Pratéid 
la  L.  So.  Nov.  1786.  §.  !•  a  5o«  eia  L* 
(  non  vigente)  de'  28..  Mogri8ò7.  J.  a.  à  3a» 


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WlO  BRO        ug 

^€  $4  98.  li  11&9  coméporeU  L»  de\$o.  Agpé 
1795.  $k  1.  3.  4*  ^'  ^*  3*  ^   ^4*  ^^   moderoo 
£..degl'  8.  Log.  1814^  §.    u  a    2c.  e  le  IL 
anneige  de^  12.  Lug»  seg*  §•  l.  a  63, 
34*  CL  del  Die.  1786*' contenente    varie    ma^si- 
me  e  forionle  per  le  citasioui  »  e  notificazioni 
criminali  k 
33*  CL  i6*  Mag.  ìfST^  che  ordina  ai  Vicarj  di 
•  fcriverò  i  loro  voti  non  nei  Processi  ^    ma  in 
.  £)gU  itaccati  perckò  ti  poeta  separarli  doven- 
do essere  segreti  4 
36.  C  l4-  -^S^*  1807^.  che  ordina  ni  tìriudict  d^ 
assistere  ai  cestitoti  d^  imputati  di  delitti  Ca- 
pitali v  o  meritevoli  di   Pubblitù   Lavori.  \^ 
'  'arresti  •  Condanne  •  Cx^rte  •  Ex^clesiustici  »   JE^ 
•.  xeifuatMtr  (  N.®  4^  )  J^i^j  *    Miliiari  .   Mino^ 
'.  iri-.  Ordine  di  S*  Stefano  i  Pene  ^  Pres^crizio^ 
'    ne  '•  liberti  •  Ruota  Criminale  •  Spese  proces* 
udi .  Supremo  Tri)?unale  di  Giustizia  .  Tarif- 
fa. TesÈimonj .  Pìcarj^  Regjy,  (  V^  la  I^ota 
-  Tom\  1^  pag.  9»)        . 
]PROC£SSlONI:  O.  12.  Oìjì.  lòg^.  sul^RegoK 
e  baoo  ordine  della  Procfessione    del   Corpus 
I  Domini  »  Altro  del  1 784*  (  seuaa  giorno  ) . 
SI.  C  ai  VesiSovi  de^^8.  Mag.  ifT^-   cho   proi- 
.    bisCe  le  Processioni,  nottorne  dei  flagellanti  « 
SaOGONSOLO:  L-  de'  «7.  Blog.  1777.  che,  ne 
regalò  I0  attriboaioni  le  qnaii  in  sostanza  eoa- 
aistevaoo  óella  soprintendenza  alla  Ouria ,  Giii- 
^icenti ,  Notari ,  e  loro  Ministri ,  con  diritto 
di  Censura  S  I?  sfcitto  soppresso  . 
^JROCURaTORÈ  .de'  Regj   Dipartiteehti:    V* 
.   ^^^oca^o   Regio. ^ 


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A\. 


uo       PRO  S&O* 

?f*r!ca  PROCURATORI:  P.  icl^^b.  làC».  julta  Wtl 
abiJUtaeione^edesercisio-tilCap.  &  tt^ttribi2ì«s 
ai  med^  il  tilolo  ili  Messere.  Viò  uà  fi.  s6. 
Otti  1736»  sul  loro  dJaiUinids.era^prouiiaioae* 
2.  Il  M*  de'  28.  Mag.  i^ff.  0a)}pto«e  i  Ptùm^ 
ratori  di  Faiivass&t»  «f  ^dcù  iìolleg)  * . 
Requie  Sé  I  eoli  Procuratori   approvati   posèdoo  e«aere 
'4;''  ?^  .   uthmesél  nvftdfeii  tTributiuli:    A|^r  altri   utoa 
zi'X.        può  'essetè  tarala  xnia  iucotia  «e   gli  si  .pn>^ 
cederà  ao&tro  n  teMte  cklla  ìLegge  ^  M.  So- 
Sett-l^ii. 
4«  \  Procuratori   òi  è^QittJtlluiO    aMùaltneiite  «t 
.  «e  ne  tifa  il  Risolo  *Iu  3o.  Qììg<  Sf?^l*  ^  éfSi 
ó*  1 -i^roé^tfrorori  sortitoti  oon  pKttocie  te^eratn- 
.  dio  aparto,  uè  faf  atti  in  iieme  ptoprio ,  mmi 
in  noTtie   dei   loro  priaeifmlii   i  Promanivi 
Dottori  po«90Qo  aVère  dtie  «08 titilli  i  à^  idtri 
ano  :  il  prin^ipitlB  è   jte^poiiflàbiie   tmle  loM 
n»aiica6i£6 .  §*  J^6. 
6.  Ver  etercitare  la  Prùtòta  bispgim  «8sòr6  dhu^-' 
tori  laureati  a  Pisa ,  o  «(^  Sieoa ,  ikver  £itt«;  fiia-* 
tica-per  4^  auifi  «otto  -dii  Prùoùràtcte i ^  m&^ 
bife  uo  Esatte  t:fii6egi^«t  pur»  csètfCvdi  tìtìe^ 
sfinatdi,«  di   buoni  coslxittì ^  Ìì*"  ^sflme  sì 
raj^gira  sogl^^eitrertir  delle  asiooive  qtiaiit^  «t-^ 
tro  occórre  f  er  la  diéestt  tfelle  CSaase.  ^  4f« 
4^-  49*  ("()  Il  lii<  s^o.vJLog.  i7f^   soitopoMT 
Sa  loro  matrìcola  n  mia  ÒTiMiedi  «£t  i8<w 


(  1  )  SeccmJoc(uoiit*^rfc.  4!fJ«  gì' esà  fti  ni  afrori -^faiUf 
fine  Procuratóri  cfSf  Tatti  a  soi^d  fi'a  qùelJi  scelti  dats^ 
Iti  Consulta  i  Ver  i  Vroctitatori  |»fesso  if  Triboì»al«*> 
di  Mercanzìa  non  m'nii  neDe.^,sar)  pli  ilto^si  rsooiai* 
tt .  $.  5o.  LM.  18.  Peb.  I789.  indica  il  modo  digia* 
slificare  i  9ud.  rcqni:^!!!  per  V  aniaiiKsione  * 


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^  i  PvdQìikM$od}fm^  h  Idro  manroaze  0i  paim^ 
cono  ck^a  Ift  fn4{)eiisì«qe  j  eiitr  àfiabìlil»«iocie  5 
e  eolla  iMod^doà.  tki  ikiiini  «  ii{te«d  «  $•  52« 
8.' Se  jid  jPr€|c^a^^^  tìiitaofl.^i  -l^pe^to  al  Tri« 
«  jkoaale,  o  al  j>ifefMrio  ikìotrei^,  iOiudid  possa- 
ilo  sospen^lerlo  lempOrafiaiMsàtèidal  eomf^ri"* 
'  re  ava  (Iti  «di  Ic^ro  eoo  -reacleraé  mniO.liUk  R»; 
*  Goosttlta*^.  6^* 
9.  Nella  si^sstfi  rgoisà  i>6ìiidiei  éi'PrwmbUi  p^^ 
-tono  «^speadej^Ui  lee   par  i^bUitàj  o  poca 
-  oneefà  maaea^o  4Ì  ^ora  doveri  «  Xm  si^ì  Grìu* 
-    1773.  -^    .      •' 

d^  essere  approvato  si  -miiiida  io  giro  ai  Tri** 
iHUiati^deUà-Gitfò^  p^r^eliè  editano  se  alcooor 
di  essi  ha  prc^iad^j  «lAiiti  ^i  lòtow  IH*  lo«  ^ 

Giù.  17^75..  •  .        V  / 

11»  Se«iÒì«4Uoi  «0n#èedQò  éti^  *M  Jfroeuratore 
Sion  pÉ^QQCj^OiregoUniieiil^iP^U'  attitiMiotae^o 
intéotaoiai^i  *v^b^»  è  ta^éfte^  o  le  v^ija 
j  .iiitMripefltiv.^ineMe,  .aritàt£^l«iH*adii$i 

(issarle  9  o  ne  fa  delie  inutili  ^  o  ùsii  Altre  ar« 

/  ti* per  iftoUmwve  \le  lìti  ^  ctev^nid  d^  UiS^ióia  avt 

.'  lrértirtó,>e  riOeavenirlo.j  ^  pof^ono  astrioger- 

lo  a  •non'^pcfrc^pere  o  U  tiestitiiire  .la  toet^e  ' 

}ier  igP  4itti  tnHtili  9  o .  irregolari   eon  render- 

\'  neéanto  a^laiR«  Gonsvitia,,  percJiè  provveda  « 

J  tìludici-;«aQo  ia  die  i?esp<>9sabil'i  di  qaaluii- 

;  qae  ii^duliinaa,  e  al  coatrario  il  loro'  zeJo  gii 
fanà  merito  p<t  ^.  pronvoi^ioni  «   C.  25-   Utt# 

//I777.  e  -Li  WvJtfar.  1779^5*  x4*  ^ 
\ilé  1  Procuratori  tratteranno  le  cause   col  me- 

;  aodo  pia  spedito  «  e  astretto  ,  con'  spirito   di 
TCritòk»  i9siiz\ atti  inutili  9  e  <6Ì  asterranno  dal. 


I 


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144       PRO  \  'Hto 

fomentar  le  liti,  e  dà!  totieiienie  male&fto» 
pQsito.  L.  11.  Mar.  1779.  $•  ICK 

l3;  Finita  la  Causa  «laraaoo  al  Cliente ,  ancor« 
thè  non  lo  richieda,  il  couto  firmato  »  $»  il» 

l4*  Noa  chiederanno  sotto  vfiftin  titolo  più  di 
quello  che  loro  accorda  là  Tarii&  •  $.  12. 

lo*  Le  tralgressioni  ai  preced.  Art.  si  pnniscofio 
|t:(>rla  sospeosione,  o  inabilitasione  a  compari* 
re  avanti  il  Tribunale  ore  segui  la  maacàiH 
sa ,  o  avanti  tutti ,  e  Con  maggiori  pene  oocMvr* 
rendei  e  sempre  ciìlla  restitoiione  dell'  iade* 
bitamento  perctAto,  spese,  e  danni •$•  iS* 

l6.  La  Tariffa  dei  Prhcuratori  sarà  affissa  ili 
tutti  i  Tribunali .  $.  i5. 

I|r.  La  CL  17.  Feb.  1.7S1.  riduce  a  iiietnoria  dei 
Giusdicenti  tutti  i  sud.  OO.  e  aggiunge  che 
si  astenghino  da  un^  amiciaia  troppo  intima 
coi  Procuratore,  che  non ^ si  facciano  aiutare 
da  essi  nel  loro  impiego,  non  diano  sospetto 
di  pareialità  e  invigilino  sulla  loifo  condotta, 
dovendo  tutto  ciò  ,esser  considerato  pef- la. 
promozioni  •  ^ 

18.  La  L«  de'  s3.  BAt.  I788.  iOt»)>rifliendo  la 
R«  Consulta** attrtboi^  la  soprintendenaa  alla 
Curia,  e  Ruolo  de*  Procuratori^  e  Avvocaci 
al  Preside  del  È.  Gov. }  tra  le  dispoftia.  relnti^ 
ve  alja  loro  ammissione  T  Attk  i5.  autorisaa 
r  abilitasione  per  postulare  avanti  i  Tribn-^ 
naii  di  Provìncia  di  quelli  che  non  sono  né 

-  '  Dottori  )  ne  Nofcari  porche  abbiano  la  necet- 
saria  capacità,  e  si  abilitino  a  tempo»  salvo 
il  confermarli.  '  ,   / 

19-  Ora  i  Procuratori  addetti  al  Consiglio  di 
Giustizia  posson  comparifc  avanti  tutti  i  Tri* 


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-  banali  di  ToseaAa  ;'  Quelli  addetti  a  una  Aoott 
avanti  tatti  i  tribanai.i  del  CSircondarid  di  qael«: 

.  Ih  Riiòta  ;  e  quelli  del  Magiatrato  Gitriie ,  ^ 
Coasolare  di  Livoruo  avanti  tutti  i  Tribunali   y 

.  di' quella  G^tti.  RIf.  i3.  Ott.    1814.    $•   12. 

.  68.  e  segg. 

so*  I  Procuratori  addetti  ai  Gommissaf)  %  Vica* 
rj  Regf  9  e  Potestà  devono  ess(»r  Dottori  lO 

.  Notari  1  si  approvano  dalla  consulta  ;  possono  T 

;  attirare  avant^  tutti  i  Vioar|,  et  Potesti  del 
Circondario  detia  loro  Ruota.  $.  l3.  e  fa* 

21.  Un  RegoL  de'  id.  Nov.  ldl4*  oneeraente  Nuouo 

,  r  «serciiio  della  Postulaeioue  prescrive  i  re-  ^«8^^ 

•  qnisiti  per  esservi  ammessi,  le  incompatibi* 
i  lità  edaltrQ^e  contiene  varie  misure  transi* 

-  torie^  V.  Commissarj  de^  (Quartieri  è   ConAtl^ 
..  ta  .  Licenziati  •  Privilegiò  di  po9tro^  Tariffai 

ÌPROVB  La  L.  So.  Nov^  1786.  $.  27.  proibì  in  \ 

.' .  tutti  casi  le  prove  .privilegiate,  come    irrego- 
r  lari  ed  ingiuste .  .V.  Indizj .  Processi  Crimi- 
nali .  ■ .     '      .  ^  . 
ÌPROVENTlt  V:  Pr/i'flfiVe.. 
PROVINCIA  Inferiore:  P*  9.  Log«  l588.  conr 

•  :  tenente  varj  ordinameoti  «ulla  Maremma  «Se-* 
i   nese.  »        *       _ 

S.  E.  t.  Die»  1746*  che  dà  varie  benefiche  di* 
'  sposisiooi  per  la  ripopolazione  e  oultivas^ono 
.  di  essa;  .      ,  '  ^ 

2*  M.  de*  10.  Nov.  1765.  che   crea  la  Provin-' 

•  cia.cinjktiore  Senese  separandola  dalla  Supe- 
riore .    ^ 

J^'  lu  de^  18.  IHar.  1766.  che    regola  V  ammi*  ^ 
V  'nÌMiusMMip  di  questa  Provincia'*  M«  jo.  D!ic« 


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144    «»  '  msf 

'dello  Mfsèo  AiHiOj  €Ìi#  là:  àìmde  da-éi  Soirt^ 
'-èMtìé  sehftd  akon  Vicariato; 

-aultà  èànlfito*ioM,é  toltivàAioaé  ili  .«àia,  a 

<  coace^nonè  ^di  ^àrj  {irèltii  4àd  :jtelUl9iioxxi  a  riìi 
eoltivàvst ,  é  dissodava  i  Terreni  •  Si  à*  .Gìo^ 
17^9^  partkakid  atteri  aaWh>ghi  {)rd4rccdiaientÌA 
Li  ilt  Ap»  i3;^i  >ke  àdòtbt  alti^jo  inisnrd 
t^r  aci>re«<7ét«è'la  prosperila  «  Akrst£L.di  di 
giorno  é  ^v  df^  ¥i.  Arft%  iff^*^  aJbaiittse  di 
Varie  Tàiée  l  é  delle  KégkHi)  delSftlè  il^abhò- 
«o  g  l^ertó'y  lOàbeliè  d^^  Gó»lrà*d  1  iìabeljd 
'  tlogaàati  ir)  IhoUi  casi.  Bollo  dalia  Ciarlai 
Proventi  4&  «MéUi  ^  «Tasiie  4Ì^0Btdrìe  ^  fisiiia- 

'fivé  d«^*  Stoiiiii  ( .«  Pnùcoj  ec«i  ^  .d»ei  aceordA 
IK  liberti  «sti^MJoiW»  deUe  Lègità)  é.GArbfH 
nei  il  poft«  ^*  Armi  (V*  jértÉiiNi''  Al-)  ed 

•'ttltM  graziose  <^naas8Ìooii  iàmitiiDiA  ài  t^oMH 
Atiéri  ehe  ti^sr  Atàlbilisserp  ^ràn|^b%ia  pel'  i}iia«- 
Itìùque  delfèMs  -ed  assegno  «ti  ^téc^neiii  Jii  ae* 
desimi,  e  di  tla«t  sotri  ma  pec*  le  Case  ahe  vi 
si  fabbi'lcassero ,  e  eoo^drma  dei  fiéirilegjidièi 

^'FastWi^  e-VeVgftjé'  /    ^  »      .  -: 

6.  Altra  Le  j-i/  Af>n  lff5.  ii^^fifptfate  il^òrgft** 
phtutv^M    giudieiaria   delU    ì'reWmu^  cba 

^  veone^  dividi  in  8.  Viijàriati  ,.4e  tr«iie  fk>Uistie^ 
<  rie  5  «  pteserisM  la  Pr^eednra  ^tmiaii  i  ^* 
banali  di  essa,,  soppresse  il  Magists**8i  deU^ 
Uffiaio  de^  l^ossi  ^  e  attribuì  il  jGooteoiioid 
delle  Gomoaiià  5  «  :lL  Pij  ai  4^'^ioeiitl 
liOcaii* 

7.  Questa  C  $.  -.1.  oreà  -on   &iodioe>  Sofetioce 
'  dèlia  Proi^inci^  col  titolod^  Cinintniisarin^  # 

g^U  dà  un  Gaoceiliere  ^ 


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4«  Il  C!Qiiinwàiìjb:'pro)Hfti<r  itmi  ìMitiUtU^ìéL 
.    liswattiri V ed  è  «éiti<?a  jq. tuteli  ^'  Affiori  dal* 

\fk  Provincia  •  §•  33-   .  ,s. 
9^  M.  C3omQ9Ìtk/e.Ujv  Pi)  Hot  tMf9<;a(io  fkr.Uti 
deìMil  &  di  lai  ffppfbtrteiortei  ^fjk^fi  di  darU 
.  /  céro»  <li  cérfeiimre  ie  pilirti«  $s  6«  ) 

-IO.  liVA^  £d^  «boli  r  6tèowìoD#'  perfooaltt  eou* 
.  tro  gì*  shirAnèì  della  Pfpì4iW4$  »  por^  debiti 
;ioii  nmfgioti  di  JP.  aeo*  .   t 

-ti.  y  ^n,  3t  piioitò  Ai  CriofldiMQti,,  e  Blini^ 
-     iUi  ^otto  peoa  di  detfeiltiisiibne..il  &r  da  Pro* 
Curatori  «Bclie  itvdini  4i  M  Tribimata  dÌTer« 
^o  dal  loro  n 
•|2«.L'  Ai^t  3^,  VoHo  ei^e  ftor  le  QaD4i  GiviU» 
r  Crtminod»,  e  ihisie  fi  otier^HMe  1*  Tariffa  de* 
'■•  a<v  Ì)iCf  I76&  },AfiQiÌ4tfi  ftveano  allora  aola 
stipendio  $s9o;  gì*  incerti  andavano  a  bene- 
'   £sia^tdetta  €Sa9«a  Reigii^t  ma  (lon  Ji  poteveno 
esìgere  eon^  T  eaeeeeiooe  perioQ^le;  £ra  loro 
:  pràiitQ  r^rece  recali t  ^  4^t  4^^  4^«  (  ^) 


•*^-i- 


Gl  ).I1 .9*^  4'^:  riguiiTdava  gP  affari  de*,  poveri ,  e 
xiìiserabili;  il  $.  4i'  <^  9eg.  regolala  il  tiiacUcaio  de! 
CS'itssdiceQfi  e  Mmisfi^i , 

G)*  ap(ielfl  dei  Vieni]  «  fttrtatttttò  ttlì*  $lt'Ni  Vi- 
éittò  t^in  rltsind  ,  «(n^IH  del  Pete^k  ^  é  Viiiar}  fen« 
dé^i  a)  iplMpetlirtf  Vicurio  R4!>^q  ^  é.  ia,3.«  intanai  a] 
Ceatmiiaano ^di  Grosseto  :.  Contro  duo  sentenze  ceti* 
formi  non  vi  evA  àltvo  rimedio  ohe  quello  della  Re« 
visione..  §.  8^  9.  ii._  i5.  16..      .. 

fP4*eo«sai  Ci"iini«*l»  si  partecìjj^vanò  dai  Vicàri 
loro  disegno  ni  Commissario  di  Grosseto  >  é  col 
-éi   lui  iroto  risolvevano  quelli  cliè    hon'porlavaiio 
4^  pena  maggiore  di  ti*   100.  di  mulU  (  p^V  altri  n 
parteeipàvano  dal  Gouinussairio  ctie  vi  uÀiva  ègU  pn* 


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!«I5       PRÒ  iflW' 

l3.  I  Giasdiceoti  Be'  lora  dQfabj.tpecuklnAlift 
Auir  Ordioatorio  delle  Ganiie  ooofolcennno  il 
G>tnmÌ88ario  •  $,  35. 

3t4*  Il  ^*  de'  3.  Mar.  1788.  to^pregae  nella  so^* 
Provincia  i  diritti  di  Legaatjoo,  e  Kacohiati* 
co ,  e  yii  rÌDoi  al  Patnmonie  delle  Gomnnitli  » 
prescrivendo  il  modo  eoa  cai  i  Potridenti  p#- 
tevaoo  liberare  1  loro   fondi  da. Cali  aervitd» 

ì\5.  La  JL  de'  3.  Mar.  1788.  sottopote  dinoo- 

,  vo  la  Provincia  alle  Regalie  ^  del  Sale ,  Taba<« 
co  9  e  Dogane  dichiarandola  far  parte  dei  Ter* 
ritorìo  riaoito^  e  in  vece  reieotò  dalla  Tassa 
di  redénuoae. 

16.  Il  M.  de*  10*  Ott.  1804.  lacUchiaro  esente 
soltanto  dalla  TasMi  doppia  di  redensiooe  •  (  I  ) 
V.  Manimart€ .  Euoia  CrimimUe .  Siena •Ta^ 
rifa. 

PROVVISIONI»  e  Pensioai:  non  possono seqae* 
«trarsi  che  per  Rescritto ,  o   per  decreto»  o 

*   sentenza,  i  qnali  in  tal  caso  deputeranno^  uà 
solo  creditore ,  ad  esigere ,  er  repartire,  ]a  som* 
ina  fra  le  persone  e  nel   modo  ivi  stabilito  •* 
Ciò  non  comprende  le  ritenzioni  e  £ivore  di 
Gasse  RR.  M.  i5.  Die.  1781. 

2.  Le  prot^isiùni^  pensioni^   e  ajtre  paghe  sol. 
Riegio  Erario ,  o  scile  pubbliche  Amministra- 
zioni,  non  si  possono  ipotecare,  cedere, -ob-' 
bligàre ,    sequestrate ,   staggire  »  o  ritenere  i 

.    '  ■  '  Il  11»^— M*^!.!.  ■        r    I      I   I    — ^.^^i^^— ^—M — ^ 

re  il   suo  disegno  e  parere  all'  Auditor  Fiscale  di  - 
Siena  a  cui  rimetteva  le  Noie  mensaali  delje  Cause  » 
e  de'  Carcerai i    ricevute  dai  Viiiar!  $.  SS.  54-  SS. 
(  1  )  La  L.  de*  9.  Nov.   1864.  redola  il  Sindacato 
de'  Cancellieri  Comunitativi  di  questa  Provincia»  - 


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Vtltit  PRO-        l»f, 

«eppnrcol  oonseuo  del  debitore ,  fuoFehè  per- 
Doti ,  e  alimenti  jure  sanguinis  e  ne'  casi  di 
tagiooa.  Ciò  ei- applica  a  quelle  degV  Im- 
piegati della  R.  Corte,  dei  Militare,  della  ' 
fibrina,  >de'  Patrimopj  £ccle»iastici ,  delle  Co- 
mooiti ,  e  degr  Eeeoutori ,  «alvo  ai  Gredito^ 
ri  r  agire  teofia.  veruna  licenaa  sopra  gf  al- 
tri beni 9  e  aaaegnamenti  deir Impiegato;  si 
applica  pare  ai  crediti  parti^.^  del  Cassiere, 
o  Gamarliogo,  contro  detti  Impiegati,  ma 
non  a  quei  delle  Gasse  RR.  e  Puhb*  icoutro 
di  essi  •  li.  7*  Gin.  178& 

3»  Le  Pensipni  sono  tntte  a  carico  della  R.  De- 
positerìa  •  Niita  Impiegato  pliQ  esser  gravato 
di  pensione  a  favor  di  un' altro,  sna  Vedova» 
o  figli .  00.  8.  Apr.  1784.  §.  3.  5. 

4«  Ninn  Impiegato  può  coprire  pia  impieghi , 
specialmente  in  diversi  UfEa],  né  essére  pa- 
gato da  diverse  Casie.  §.6*    / 

S.  6r  aggregati ,  o  supplementarj  non  possono 
destinarsi  che  dal  Governo  •  $•  7* 

5.  Se  no  Impiegato  muore  avanti  la  inet&  del 
mese ,  si  paga  agi'  Eredi  la  metà  della  proif-  " 
iHÌione\  o  pensione  del  mese  stesso,  se  muore 
dopo  il  di  i6.  si  paga  tatto  il  mese.  C2i« 
Gen»  1797. 
T'.La  L.  de'  28.  Die.  i8o4' Vabilì  una  riten- 
2Ìone  toUi  stipend)  per  le  pensioni ,  e  ne .  re* 
golò  la  misura  secondo  il  tempo  del.servÌ2Ìo. 
fa  revocata  col  Sf.  Zi*  Ott.  iSoia.,  che  ritor- 
nò le  pensioni  di  graaia  ,^  e  secondo  .  i  casi  • 
lo'  éegnito  la  N.  4*  ^^^^  i8o7.  dichiarò  che 

.  in  caso  di  giubbilasiofie  la  pensione   sarebbe 
egaale  a  un  3.?.  dello  stipendio  per  io*  ^uni 


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Goògle 


lS9^        'mt>  flfOE 

ài  Mrvtsdo  a  ft*  iSi^si  pw^soé  «anati.  e  flB  ia- 

-  tiuro  dofto  3o*  ««Miiv  .  *  . 

••  or  Impianta  iQfipii08ÉÌ  cbe  «eiiendiayinfiii* 
aati  segoìcaesaró»  a  ptnkpete  V  aétwo^tmààifi 
pMf  vi#afi4i  Mmana  {vivati  di  iolU>if  aderà- 

9^  Ia  G<  <iM  9.  Fall*  i§t5«  viMla  dia  p«r  riti- 
Mra  ^'  arretrati  daUe  pmnom  gf  Stedè  de' 
/N^a^quafj  giufllìtctidao  la  Inra  cpaUià  ima^ 
to  di  BO«ar^^  che  «  dà  gnuU  dai  Oindi- 
canti  Griaiinali  «ulta  preaeotaziooe^dalk  fek 
dimUioralàlità.  V.  Gta$ifiùa^oni..Jmintghi\ 
Jn$etinàii ,  P^nriomi ,  l/Jb/  iVoì^nafa/t.  0)5 

.    fi^j.PuèhUci.         /      . 

y  ÙEHEtE:  li.  3o.   Mtm   if8&  $•  f  «.  S. 

•  ^  |it3c.  Ago,  Tf7^A%&.{Vt^ià  tlktMTélml 

-  Pàff^  9-)  V.  PfQ0es9Ì  Crìnt^mlé^  yUary. 

5^iM  di  gratto  3  vino ,  oti&  ^  a  aln^  gMeiì  0 
denaro  jaaèhe  per  Fevie  sacri»  o  opera  pièi 
fiotto  pena  della  fi«9t4 ,  0  aocetii  dai  VuUilicì 
La  veri  irà  arbif  rier  :  eròettaà  la  Rali^ioai  imo- 

*  dìcanti^  ammesM ,  è  ^V  aMatei  dMLa  «GoÉip^ 
gnìe' nella  loro  Gara  per  il  SS:  SaeraaiéAto, 
e  diéoììi  che  ItliBiib  la  ticend^  di  ^u^stutà^ik 
darsi:  gratis  dal  (}iii«die>Qte ,  qcalo  «e  è  per 
titolo  Religioso  noa  {a  darà  feasa  i'  aotom-  * 
a  Astone  deir  Ordinario  ohe  riterrà  ia  filiÉ,  t 
ne  farà  oieassioae  nella   licenaa  »  Le  liceni^ 

'  earatino  srempre  per  tempo  liinijbi^a^  e  eoif 
obbligo  di  render*  eonto  dei  prodotte  dellt 
éfuù^iua  al  Magì^teato  che  presieda  alf  Open 


! 


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ptr  «ni  «i  fi^  o  «U^  OidiOàrmae  è  pet  «n  d« 
$oloRalijpo0O«  Se  il  tra9|s;n9|ftcfre  è  oo  £cclft» 
«ÌM(^  <ì  rjforrwQO  k  coie  fi^i^iM^^  »  «  te 
h»9tìfi  iofervìwti  alit^  mestua ,  e  gì'  Steca- 
tori  tilirerAnoe  da  lai  la  HcoofemoDe  acriua  « 
t  «e  1100  p0Ò  o  t^n  tool  farla  in  &riiQ<ip,8cri« 
vere  da  qo  tec$o  ia  pri^osa  dì  due  Testi» 
xn^'.  (  ivii)  .  .  „  * 

«:  lia  ^mùu0  è  proibiti^  ^  alle  Religioni  ooa 
iD9|idicaoti,.|ea8a  U  grafia  Sovrau^^  G*  is. 
Cree*  I7f 8* 

2t  I  Oimdieenfi  hoq  .permf tteraaao  altre  ^ue« 
^M ,  ijk€^  quelle  >«Qtori^9ate  dnl  Veacovo^per 
la  foto  Dip^pn,  ieoia  attendere  liceoee  di  al- 
tre ««tbfità  JBcele9Ìa«l4ebe«  G<  20«  Nov«  i^ffS 

4*  l^  fitff^  in  denaro ,  q  geoeri  per  Feste 
mott  i  ò  primule ,  o  altre  «  eoao  tutte  proibite  : 
ai  perméttofio  per.oua  Meisa  di  più  nelle  Fe- 
tte ,  o  per  la  eosasteota  del  Cappellano ,  o.  Cu* 
Yato  4ove  «io  è  iq  inio^  e  di  qece««ità«  come 
pace  per  i  ftotreri  »  .Spedali  »  Ordinif  meodicaa* 
(i^  e  altre  Opere  Pie»  ma  «empre  coq  liceu* 
sa  dal  Clrmdic^ate  percbè  noa  aaseauo  abu* 
#Ì4  ii.  perenettoQo  pure  per  il  Calta  d<d  Sd« 
SacrameutQ,  per  il  naateaieieQtQ  de'  Catecù*» 
Meni»  4  Huéuo  auteriaaàte  cob  Rétorittì  par^ 
ticolari^  I  Crinadiceotìiatigilerauiio  cbe  per 
r  aboliticuie  delle  fu^HìU  »  Qoq  «i  aumeoti 
la  Tetta  delle  Gompagoìe  »  e  Gougregbe  ^  pe« 
«è  \%  lort>  eepprettioìie^  CL  de'  19%  li^glio 

^  &>Q  proibite  pure  ||er  Feste  sacra,  Suffragi  » 
O  dnro,  49, il  genere  Ifuestu^o  si  darà  aUa 
7ói»9  li.  1 


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i36       XJ^E  QOE 

Oirtipói^ie  di  Carità  per   dislriboirsi  a^IV^ 

•  veri.  <J.  t5.  Nov.  1786. 

6«  Son  permesse  alle  Cldmpagnìo  di  Carità  nel* 
la  respettiva  Parr^cctiia  per  i  poveri  di  eco» 

•  per  il  SS.  Sacritaieato ,  e  per  V  aecompagoa- 
'  tara  del  Viatico  agi'  Infermi .  Si  ^  diatribui- 
'    raaoo  a  forma  de^  Capitoli  gen.  di  eMeGom* 

'  pagale  :  Si  terrà  una  Cassetta  per  tali  éfue- 
stué ,  e  per  tutto  ^iò  che  è  asaegnato  ai  Par- 
xt^cbi  per  liinoaine  ai  Poveri.  Sobo  permesia 
pure  alle  Religioni  mendicanti  e  ooa  possi* 
denti ,  Spedali ,  e  altri  «tabilimeoti  di  Gain 
tà .  ma  per  questi  con  la  lireoaa  "del  Gìasdi- 
ceote ,  che  la  darà  gratis^  tofiporarta'^  o  a»^ 
soluta  per  la  sola  Giurisdiaione  •  É^  pare  per^ 
messo  ai  poveri  il  ^estuare  per  viffre^ljgai 
éfuestua  BoQ  fa^ta.  come  sopra  è  proibita  pena 
la  Carcere,  e  Arbitrio  per  chi  è  trorate  a 
queUuare^e  la  perdita  del  denaro,  o  geaeri 
questuati  da  distribuirai  ai  poveri  della  Cu- 
7^  ;  (1  )  e  per  gì'  Ecclesiastici  ohe  vi  avasee- 
ro  avuto  parte,  o  ne  avessero  dato  T  ordine , 
doir  Esilio  a  beneplacito.  N.  a.  Geii.  i^SG» 
f.  I  Parn>€hi-  affiggeranno  ogni  aiese  aUa  F>or: 
ta  di  Chiesa  una  aota  conteneafó  •  l.^  la  mm- 
ma  delle  elemosine   pereette  dalla  Goaipa- 

.  gnìa  di  Carità  ia  denaro ,  o  generi  ,  e  il'  1^ 

,  stante  in  Cassai  delle  elemosine  de*  onen  |»re- 
cedenti  •  2.^  La  somma  erogata  ia  elenootiaa 

^dislingoendo  il  modo  cioè  ia  Xelti»  Vestii 
Hedìciue,   Denaro  ec.  3.^11  numero   totale 


/   (  I  )  STecolìdo  la  C.  do*  2f2.  Ottt  X77&  la  COoSssa 
era  a  profitto  dcHa  Comunità . 


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*  Be'  poiterì  «toti  ioeeotii .  4««  Gr  oggetti  •  di* 
Tersi ,  ed  estranei  al  «ocoorao  dè^  poveri  ia 
cui  8Ì  fonerò'  legifctimàniinte  erogati  i  denati' 
delle  elemosioe,  distintfoendo  ciàsoonò  Arti* 
colo,  e  la  somma;  Tal  divèrsa  destinarione 
nOQ  pQÒ  aver  laoso  ueppop^  per  una  Messa  Bi 
piar,  fobrefaè  per  necessitai,  e  con  Sovrana 
annueosa;  C  id.'Mar*  lf86.  V.  Esecutori  ^^^ 
.Meui.  Mendicanti.  BMnti. 

QUICTANZE:  Loro  effetti  •  L.  3c.  Nov.  if^86. 
$•  2.  i^'5.  là.  3o.  Ago.  1795.  $•  5.  e  6«:  V. 
Processi  Criminali. 

OUINDENNJ:  V.  SpoglJ. 

QUOJAUI,  e  PellaiDi*  Statuti  dell'  arte^de* 
QupJ^  >  e  vajai  de'  26^  Mar.  i585. 

2.  KB*  10.  Gin.  1735.  e  9.  Ótt  1743«  che  prò* 
iMvàoO'  ai  macellari  di  Firense  e  dentro  lei 
^  ic*  miglia  di  aeceare  le  quoja  vaccine  • 

3*  OO.  del  1559.  (senaa  giorno),  che  proibis* 
cono  introdurre  nello  Stato  i/uofa  concie  foro* 
itiere.  L«  de'  28.  Ott»  1775.  contenente  va* 
riè  franchigie  doganali  sul  quoj&nte.  N.  i^» 
Apr.  1783.  sull'  introdueione  del  ijuojo  con- 
cio forestiero ,  e  soa  Gabella  •  L*  de"  17.  Set. 
1766*  toU'  introdnsione  del  iptt^o  estero,  e-» 
straaione  del  nostrale,  transito  ec.  N*  l6.  Ago*- 
1769.  e  HM«  de'  Zó.  Ago*  e  aS.  Settembre 
di  cL  Anno,  sulla  circolaxione ,  e  gabella  de* 
tpujfjami.  N.  5..Apr.  1788*  che  proibisce  e* 
'  Étmrro  pellami  f  e.^uojdmi  pena  la  perdita 
di  essi ,  o  loro  valore  (  ora  tutto  ciò  è  rogo- 

^  lato  dalle  LL.  Doganali  •  ) 

1^  NN.  27.  Har*  1772*  che  aooordano  a  tatti 
U  li|Mrt&.  di  nvornro  $  e  ooneuare  1  pellami 


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int       QUO  KM 

■  tati  deli'  Ar^ ..         < 
.«,  N,  i5,  itlaggio  178%  «1(8  alioli  afilla  .(Itt 


R 


ne  da  Garti^wit^»  S^^fr^rarj ,  b  ftltr^  p^np^Q^ 
r  d'  n^otorù^  9  o  4il  i^QO  4elli^  iuta  iavigUi 

^  per  otreoere  Uffis)  5  pieos  U  perditi^  di  citij 

inabilUaBÌOQ.e  jperpe^^,  e.  Scodi  lOC.  4'  #r<>s 
e  per  il  raccoìfiumd^ntÉ^  }t  d^i^itaBÌoQe ,  ^  I 
inab.ilitc^sione  ;  e  éfB  .è  ,alcima  della  f^mj^ 
di'ii^rsooe  4'  aii^ritl^li^  peha  della  li.  %ea(Ki 
i  regaH .  B^  I9t  Ilìot  i5^&  (tratta^^  Uf 

foj  Provii^iali')''  *  .      .     .    j 

4.  Ì.e.  r^ieccmo'i^/aiu  jpcNK  preibitB  inUftCBoii 

GiviU,  e  G.rimiqi^U.  piDon  la  pQr44ta  4^11'  Ui- 

fizia»  e  r  ìndi^oi^ìoQ^  SD^raaa  laQ(o   perì 

riiccaznKi/idIanti  elu^  pef  i  CMndiei^eka  909 ai 

.    recìdoQ  conto.  D.  VP*  Qtt.  i63$^  V.  B^sli^ 

BAUDA;  Ciopiooiiià  ^  fiaot  l^t^Uft^^  de!a3; 

.2.  Ccoqgag^a  di  Ddoima.  N.  fi4«  ^^^  t$^8t^ 
RAQQIQLQ:  Comqaìak;  l^oU  paitic.  4«*  « 

.   .    Sett,  1776^  ,         : 

RAPINA  vSo«^  peQ^^  Ih  3o,  Not*  1786.  $.  7< 

•     77-  (  Vt  /<!  iVoÉa  ?V«»a  !•  pog».  ft.) 

BAPBQRTl  gfeWim^iudr-  V-  VUurj  fie^^     • 

«INATTO:  Stti^  pena,  lu  3o.  Nov.  if«S&  |iiM 

.    li.  3a  Ago«  1.79^.  §.  Mt  24«.  fi2.(  V«teJirflC 

BEALI  ^neaiìoni:  Ocdi^ti  per  i  Fattori  di  4 
Ito  4(Esl  f6|a.  (iea«a  giono}  V;  Jttigtiì^f 


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wkìAA  l^frr#eerie:  Il  IL  &  Àf)n  1^89.  naftiiit 
no  ìAlòl£»biìglto  ^'  flSari  lìi  Staio,  e  Ftuim- 
tÀ  torà  mi  Qòfifigliéiié  prinàd  Ì)lHèttord  »  dpo 
Ck>oligliéri  Diréttiori^  é  dUé  bltrì  kehià   Di- 

!•  JLé  ÌRRi  iSe^reèerle  éono  ììttàttro  cioè  degl* 
ifflàiH  «ktiÀri,  deir  ìateràOi  cwtta  di  Stàl^^V  d^ 

'  Pin|itAé,  «  fti  Guèrra  it  A  ciniftcbttà  pfìréBiedé 
^oUirH^ré  tìoHiiglier  di  Stato,  è  Kài)  jTra 
loro  iodipebdeilH  \  l9;  sA.  ÌKc  1770;  $  i.  2. 3. 

I.  I  Reicrìtti,  6  Big^éttl  tetttebenti  «k'dibi  ^ 
%  h$M>)ttftiobi  d'  ìMiiri  ioM  viiìtti  dai  t)ir#t- 

*  torè  ddUà  Segì^tèrìà  ^  è  £rrtitKtf  dal  Se^n^tt'^ 

-  ì%V,  ed  bàbiK)  lo  i^Mtàd  Vigore  cte  se  foè^rd 
hiQoifci  delia  À.  fif  hia  ^  $»  &  V*  Aescritti  * 

iBBIfitOllIA:  ti  £0siiiirtai 

f&VÈEiTÌ:  Qitéi  bbè  nitfdic^  j^ritì  bé  deV&ji 
far  rej^Pto  boi  botnd  ^  è  ébj^bbbie  del  JÈevico , 
^«merd,  «qitàlità'ddiU Meritò  lotto  t^tià  dell* 
ittàbilitiikhd  i  »  deB^arblrnOyè  ribonoVarlo 
te  il  ferito  ìhàoM  ;  (  1  )  BB.   lié  &em    id5i« 

b  t  deroliaitri  doiroit    fitf'  il"  me/eriù  dentro  tré 

j^Hii  BMbhft  il  ddia^btobte  fosse   ìgbòtòvil 

referto  contèriri  tofct'  gP  indisj  ,  il  tQtt«)  à  pé^ 

^  iui  di  ibalti,  é  àrBifìriorX;  ài.  Nòvi  'iGap.  T 

é:L.  de*  furti  de^  ^  &ii^    l68ii  $«  i2d.  (2) 

V.  vSo^érù^4i 

Rt^ÀLÌ  ?  Ei^  flroiÌ>Ìto  ^  y^Vk  j^ft  di  deitih/iion^ 

^  aj^f  Impiegati  di  ricever  doni ,  regali  i^  é  ihilftti- 

'  «MÙ  per  qualiia<}iid  UfoiòV  L«  1(£.  FeL  ì6/^Q.  B. 

(  t.Y  Così  r^iflrpdlicVà  la  tj.  de*  ^8    Majr.  180^.  $:  98. 
(2)  Cosi'itarerla^fad^lr.dei  1807.  g.  loó? 


-     i 


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mmwr      r 


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i34       REO  ItEG. 

19.  Die.  1976*  rijnb.  li  G«  Die*.  1764^  e  ri* 

chiamato  io  vigore  per  gV  Esecutori  »  lonpie- 

'  gatidel  SapreiìiQ  Tribunal  di  Giofitisia  e  Cim- 
ili issar)  de*  Quartieri  di  Firerae  eoo  L-  fl(i 
Mog.  1777.  $.  -79*  (  1  )  I*  i5.  Mag.  .i57ft.  • 
00.  8.  Apr.  1784- 

2*  A  Tutti  i  Servitori ,  e  dipeadeati  d'  Impie- 
gati  Civili  I  Militari  9  o  altri  5  è  proibito  cre- 
dere o  accettare  maocie^  o  regali  per  affarìi 
ipediti^  trattati»  o  iofòriDati»  o  da  trattar* 
si,  spedirsi,  o  ioformarsi  dai  loro  padroni j 
o  principali  :  è  pure  proibito  loro  ricever  maa- 
eie  io  qualunque  aoleooiti  da  chi  abbia»  0 
abbia  avuto  rapporti  per.  se ,  o  per  altri  eoi 
loro  padiooi*  G.  ai.  Lng.  1777* 

5*  E^  proibito  a  tolti  i  Miuisiri,  e  Impiegati  1 
e  loro  famiglie  ricever  regali  peoa  Scodi  OÀ 
e  la  secouda  volta  Scudi  òo*  la  perdita  deif 
impiego,  e  V  ioabilitasioo  perpetua,  e  eeoH 
pre  la  restituaiooe .  BB-  i5.  ltlag«  i5^  e  & 

.  llic.  1764.    ' 

4*  E'  proibito  agP  Esecutori ,  Blessi ,  Serventi  ec« 
ricever  regali  anche  dafi  spootaoeatnente,  a 
tanto  in  denaro. cbo  io  colnioestibili ,  o  altra. 


'  (  1)  Alnunè  di  d.  antiche  LL.  p^raiettèvao  tice* 
\^et  doAldt  bevande  ^  e  oonmiestibìli  ifi  poca  tpOm* 
tilà  fuorché  da  persone  ohe  avessero  acl  moiKefits 
qualche  affare  con  essi  Ministri  :  altre  dèlie  sod-  liIa 
proiblron  assolutamente  anche  questa  specie  dì  r^ji^ 
Il  fuorché  fra  partenti  ,  e  amici  non  aventi  afEmri  il 
quel  lempo  col  Ministro.  Qneste  LL.  impotievan  p^ 
ilo  a<;sai  severe  anche  per  quei  della  famiglia  de*  ìlv 
nisivì  9  por  i'Scnsali ,  e  uiedialori  ;  e  per  chi  dav«-  j 
regalò  hi  perdita  del  dlrllto  ,  o  della  iile  • 


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peoitHarrestitatioùe  ^  naa  miilu  del  VAlor  del* 
^  regalo,  ^e  arbitrio,    e  di  pia  la  2.*  volta  .M 
gfalera  a  tempo  \  e  per  chi  li  fa  di  Scudi  io.  i 
.    e  di  Scadi  ai.  ia  caso  di  recidiva;  il  Z.^  del- 
le, moke  épetta  aL  Qolificatore  •  fi.  stS.  Luglio 
1710.  V»  S^irùtterìa. 
tU^GALIE  e  Reali  PoMettiooi:  L'  Auditore  di 
r.  esse ,  e  ii  s«o  Dipartimeuto  furiin  creali  con 
'  lu  l«.  Dia  1777.  in  luogo. della  Camera  Graa- 
ttucale;  e  soppressi  eoo  L<  6.  Apn  1789.  cliC 

•  se  attribuì  le  iagereose  ai  Ha^istrati  Sapre- 
mo, e  de'  Pupilli  • 

IIE66ELLO  Comuaitàr  RegoL  partic  de'  23. 

Mag.  1774. 
a.  Goosegfia  di  Deeima*  N.  24-  Nov.  1787, 
&EGIO  Diritto:  UnaG  ic^.  Die.  I7f6.  contie- 

•  oe  la  TariflTa  dagl"  Emolumenti  che  può  esi* 
.  eere  qaesf a  Segreteria  . 

ÀEGIO  EXEQUATUR!  V.  Exeguatur. 
REGISTRO  t  V-  Giibeila . 
lEtELIGIONE:  Delitti  contro  di  essa.  L.  3o. 
.  ,Nov.  1786.  $:  60:  61!  78.  L.  3o.  Ago.  1795 

§.  9.  (  V.  la  Nota  Tomo  J.  pag.  9.  ) 
RENDIMENTI  di  G>oti:    forma  dì   procedere 

in  questi  giudizj  •  RegoK  di  Proc.  Civ.  $.   494* 

&EPUDIE  ed  emancipazioni  -.  Si  pobblican.  dal 

•  Magistrato  Supremo  9  e  poi  se   ne  aifiggooo 
.   Editti.  N.  8.  Gen.  1782.  Prima  vi  pubbli;?a- 

Tano  al  Consìglio  dei  soc   soppresso   col   M. 
520»  Nov«  1781.  V.  Emancipazioni  •  Magistra^^ 
-  to  Supr  emo  . 

Requisizioni  Miutan:  Loro  f;>rma,  è  Re- 

gelamento.  G.  7.  jSett*  1799-  (oecasiopale) 


tt^.^^^lM^jr-^J' 


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t3^      11^  «BT 

AESGRltTI  :  Quelli  emmi  alle  pfeci  aà  fW^ 
tioolari  non  formaoa  luià  norma  eosiUitexiM 
•olo  per  quel  C8«o  ^  e  fn|  quelle  persone  t  quel- 
li poi  clie  fimero  ili  op^jBÌAiMft.aUe  Ll^ÒCk 
l^uti  ec.-don  «empire  itmtteodìl^ili  te  non  ivi 
è  la  Ciauéula  ^  Non  ostante  iBr  L*  29.  lingtie 
1561.  '  ^  -     : 

a.  Quando  1^  impeiranto  d^^ftire  im  Méièiiaetie 
gli  ùl  dptificato ,  o  (Qhe  altr itnenti  ebbe  .  eo* 
gnisdooe  dei  Reécrltbo^  oòa  si  presenti Àll'n- 
hqnald  o  Ufi^io  eei  appartiene  1*  alfilM  1ftt 
prevalersene  4  e  fare  le  sue  ineotìibenae^  il 
Rescritto  si  ha  per  annullatole  si  precedei 
oltre  nella  Gatisa,  0  nell^  &fi&re*  I>»  U  NeVé' 
e  C.  5i  Die.  l56l/ 

3.  Cxo  8^  applica  anche  ai  Héfcriùùt  ài  graaiàriek 
maceria  Gfiniinale«  U  autorità  ooib pelante  li 
notificherà  subito  al  graiiiAto/  P«  ip,.  iMoeltt* 
,  10614  .  '  ■ 

4*  t  Rescritti  concessi -atfe  prèdi  di  pai^tidelari 
non  pregiudican  mai  ai  dirit^  dei  tèrsi  ^  IL 
4*  Lng^  l5^  Ve  RR.  Segreterìe*  SuppUtkéé 

Bi;StST£NZA  ed  esimizione .  BB.  de''  3^  Ott. 
1606.  e  26.  Not.  17^4'  ^pi^^  qaesti  delitti  i 
L.  So.  Novi  178^ §4  Tto,{Yé  UilSoia  Tam.Jé 
fHig,  g.) 

RKSnTUZtóNÉ  //»  Ìn$egrUfn^é  V-  Jppètì^é     : 

KBT&ATTOf  I  beni  delle  GoiiHinità  sM  «sto* 
ti  dal  med.  qualunque  ne  sia  1<|  dériTMiooe. 
M.  4.  Mtvr.  iVSl.  V/  Fbhbrickà  *  PreiatioM^ 

R«ViS2ÓN£^  Cont/t)^  le   due  «oafòrini   neii  si 
accorderà  inai  5  che  per  Valide  ragioni  ^  6  die- 
*  tro  maturo  esame  «  II.  pe/  la  Consnlta  de*  3s# 
Btc.  iff*.  $.  t#  2%        -     .     - 


I 


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fté^lià  BtvÌ9ÌùmkeoÈàf^t^  éné  oMformi 4  detf  tìifu 
tnaodare  ttl  Troupe  dtatro  90.  giorni  détt^'^ticM 
tificattidni»  deU^  idtioiA  «énfeeiilia  *  }i  presedCACk 

vlBà  viMtiia  dA.  lui  S^i'ettt.Hb  di  ^Stàto  4  QoeiUl 
•opplii^À  è  riitiefsA  ftUa  ft»  Consulta  che  là  ri- 
cetta M  14  itoVà  iiitniérìuVole.d'httèlltioiie^. 

^  e.  ia  èàio  ««Ut^eJTid  14  Isiììrttià  ^  #  poà  ordinar 
:  la  éOiicéDiiaiie  d€ll*  efeetutiDii  della  ìMitotiBa  : 
li«U4   pirofMiilioité  datigM   àiichd  i  Ctiodici 
révi$óirÌATSk  ù^Hcy^é  i8l5^  Vi ^  Appellale 

Z.Ab^UìxA%  di  (Radicati  Gì'iteilièU*  £.  &  Lngé. 
18i4»  $.  4^  6  4e9g«  IL  14^  Log^  1814^  $..9i 
*«  itegt.  (V.  Ili  iVcte  cranio  Ì4  pùg.  9*  ) 

ll£\l;^IONI  »  é.  SiodacAti  i  ìnt^a  di  fuétto  tJfi^ 
iiia  vi  wà  4ii^dafiieaea  qtidlo  détto  dei  Sia«. 
:daéi  ftdk!  0tii4ltril>iiaioQÌ  Vfdi  il  M>lf.  SetC4f 

d.  Ii4  I^  là.   fìid.  I7Ì9.  crea  on  Magistrata 
'  4b1^  Meniéioni,  éSindàcati  1  e  gii  attribiii  la 
J  iopriotendenia  4  tutte  la  Gaeta  è  Contabili  g 
«  ed  il  tìfóoDlra  di  tatti  ì  Conti  dallo  Statai 
3r  L4  L«  d4«  Oti.  1^0.  aoppifetie  quel   Magt^ 
t  àlMtd»  a  lo  ridoMe  4  ienfplice  U^o,  tog:lied« 
dogli  la  facoltir  d'  appMvai^  i  tnattatradorri 
d4ti  pei"  intéreMè,  Ri  e  pab.  é   traiferètidoU 
iiel  Capi  delle  respettiv^  Ainmioìntratfioai^ 
4*  f  '  Milli  àé^  &4  e  ùZé  Agoi  1^06»  éoppriinanda: 
1'  tJfiaio  fttd.  ofMtH)do  ami  Ganmra  dai  Conti  # 
ùétiìL  %  L^é  i8i5«  lo  fa  tvdvétiii  a  eoQ« 
tioaa  divèrse  di^posiuoni  tegol4tnantaria  sol 
• .  mi^Aé  a  sua  attrìboaionì  «  Vi  Camatlinghi  • 
&IB1!LL]0]^£:  i^oa  paoa^  L/3o.  Ago.   if^fS. 

$^  9.  (  V.  /^  Nù(a  Tornò  A  /m^.  9  ) 
WGATTmiU  :  V-.  ÌUvthditori . 


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i^     ma.  »#. 

RiaUfeAKO:  Goramità»  RegviL  jputie.  f3.Fdk 

«*f^73.  Altro  a3*  Mag.  1^74.   .  ' 
fS  Consegna  di  Decima  N»  i&  'Ott  1781.   • 
RISO  :  2^  gabella  d*  lOtrodosiooD  di  mbo  è  ri- 
.  dotta  a  tjr*  «  16.  8.  il  100.  .delle  £1^  N.  5S& 

.Ott.  i8i5. 
RISSE  :  I  Notari  de'  Tribunali   non  devoo   ob* 

Usgare  i  Carrissantì  a  far  la  paee  fesaa  ao* 

toriszaaione  in  scritto  del  Virario  Regio  ,  cbe 
.  non  la  darà  se  non  quando  vi  sian  da  teme* 

re  maggiori  disordini  •  G.  i8»  Feb.  1790* 
RIVELAZIONE  :  BB.  de'  2f».  Nov.  16^9.   e  1; 

Gin*  l633..  eh*  davano  T  impunità  e  varj  pre- 

mj  a  chi  rivelava^  e  varie  pene  a  chi  non  ri* 

•  velava  i  rei  di  più  gravi  delitti  ^    • 
RIVENDITORI  :  Gf  Ebrei ,  Rigattieri ,  e  Ghi« 

.  imque  compra:  per  rivendere ,  non  posson  com- 
(irar  ninna  cosa  mobile  da  persone  non  cono- 
scinte  ,  o  non  attestate  qnali  ti  fanno  da  doe 
Testimonj  :  è  lo  stesso  per  i  Sensi^,  e  per 
.  quei  che  comprano,  e  vendon  per  altri ,  il 
totto  a  pena  di  Scudi  io.  di  cui  nn  4-^  va  al 

*  Notificatore,  e  di  perdita  delle  robe  da  rea* 
dersi  al  padrone  •  Gio  non  ei  applica  a  chi 
compra  da  Botteghe,  o  Mercanti,  o  sa  pub* 

oblici  Mercati*  BB.  io..Apr«   i562.  .10.   Apr* 

1569*  3.  Marzo  iSfS* 
a*  Tuttociò  è  esteso  anche  agi*  orefici, e  a  chi* 
.  onque  compra  ori ,  e  argenti ,  pena  la  perdi* 

ta  e  Scodi  5c.  di  coi  il  3.^  va  al  Notificatore  • 

B.  19.  Feb.  1618. 
3«  In  Firenze  in  esecuzione  di  questo  B«   totti 

i  sud.  Riveotlaori   devono   descrivere   in   no 

libro  ben  legaco,  e  cartolato  che   ricevena* 


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"tigì'gràtis  dal  C2aiicellier«  del  Sopremo  Tribtt-^ 
"  naie  di  GÌQ$tiaia»  V  oro»  argento,  gi^Je,  • 
nitrì  oggetti  di  presBo  <che  comprano ,  indicao^ 
.  dona  la  specie,  e  forma,  il  peso,  il  prèiM^ 
'^ai 'giorao  d^lla  Compra  3  il  nome  del  vendito- 
re «La  desoriaione  al  libro,  fi  farà  giorno  per 
giorno ,  e  tenza  lacope  :  uoa  compreranno  che 
da  persone  cogiiite ,  o  atteiiate  da  due  Testi* 

•  monj  che  n  armino  ani  libro ,  sotto  pena  di 
t  Scudi  5o»  e  della  perdita  della  roba  o  sno  va- 

•  loro»  di  coi  un  3.^  spetta  .al  Notificatore  •  L. 
a$»  Mag.  1777.  $.74. 

4^  Quanto. sopra  si  osserverà  pare  dagU  Ebrei 
«  ancbe  per  le  compre  d'  altip  oggetti  di  mag^ 
.  gior  valore. d'  ^.  io*  t  libri  pi^i  si  riporte^ 
.ranno  al.Fifco,  e  cosi  ancorbè  non  pieni  qaan-» 
do  'si  lascia  il  Coiiimercio,  o.  dagh  Eredi  so 
.il  Gommerciante  muore  pena  Scodi  5o.  da  re« 
i  partirsi  come  sopra  •  $•  f5. 

&  Questi  libri  si  presenteranno  ad  ogni  riclae^ 

•  sta  ai  CSommissari  e  Ispettore  di  Poliaia.§76«^ 
SOBA  rubata»  V.  Rivenditori^ 

d«  I  compratori  di  rcba  ruiata  si  poniseonhad 
arbitrio ,  che  si  può  estender  fino  alla  pena 
applicata  al  ladro ,  se  si  tratta  di  furto  sem- 

•  plice«.La  buona  fede  non  scusa  se  appena  co* 
oosciuto  il.  vizio  della  roba  non  se  ne  fa  re^ 
ferto.  L.  9*  Sett.  i68i.  §.  12. 

SOGGA  S.  GASCIANO  :  Comunità  :   Regolam. 

partit%  de'  23.  Seti.  1775. 
ROMAGNA  :  V.  Strade . 
BOÌMTTl  :  Le  Ca  4.  Nov*    1776.  e  8.   Aprile 
.    1777*  li  proibirono  lutti. 
3BUIUTA  Jioren|iaa:  ttif.  della  medesima  de* 


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14^    ìcm  k»ft' 

14«  Ma^.i3%i.ÒÒ.  ileff<»iteMD  giorno. 9* 4fii 
Ago*  i54i«  Bifi  3i;.  Mag^  i54a«F.  ft.  Fcb.  iS^f 
-*L«  18«  Gili)  iStiu.  Li  del  i5fu  (  Mimar  gior* 
.Myid»  6i  dfcn  i6ì4i  L;  ó6.  Otfc.  i62i«  R* 
tS^  Luglio  16iìlSi  Bif.  ìi  Séti.  Ì678.  L.  &». 
Hit.  ìYfi.  $•  ^4-  »  ^«  ii.  bé?  la  ÌU  (Ì5ii- 
•iilfcA  d^  Òli  biòi  iffi»  $;  1  fcttte  eoDcer- 
Hebii  r  ttr^diiMsioue  è  regòlà^èoto  AtìC 
^MiHà  i^tohi  Pi&r^éhltHà,  il  toiodd  di  itùiéxé 
U  Gatiéé  RotMì;^  e  loro  tporioki  il  MMtié 
àà^  CHttdi«ti  i  ddteidici  avanti  di  tm  ccr.  èa 
i.  JU  ìiùota  Hàevè  il  aòMé  di  C&jiJi^2io  rfr  O/u* 
iiijtia'»  è  fu  divisi  ié  due  Tordi  per  le  ioi^ 
Mòrde  i  è  tÉ«ite  }«taiiBé»  coàpbÉti  biMeooo  di 
tré  Aocbfiòri  Oiodici' detegéti  db!  So^fàM  ,  ili 
fbiM  dèllA  t.  de'  3o»  Die.  iffii  i^  à^eét^i 
Vi  Cohsìgito  di  Giustiziai 
ìttTO^A  GHtitóna)^!  Ìl  R.  dJ^  iSi  Mkg;  i6«ò^ 
Sctttki  ^^^  ^<)^  ^uo^À  értìkinaU  éompùéU  di  tré 
Aiiditort  )  im*  AnteàM  fUoitl« ,  Un  ìh^ìirTa» 
ditor  fieealèj  6d  tfft*  AvtoMM  è  PkYKAtrdbri 
de'  poveri  oÙi<d  la  Géeeellerii^^  GofaotfaMr^* 
degl'  affari  òf  iiniiìàU  pia  i  cri  portatiti ,  Màidia' 
ti  gP  altri  <tf  itagtstnrto  degl^  Òttói  chéto» 
tiaud  ad  «sisèéré:  GiUicùtt  Atiditore  av«i  ood 
itipefldio  di  Scbdi /oós  tii  L.  àS.  Cio«i$S3é 
Mmbiò  li  lèi  regolamento.  £'finalinente t«v 

i.  V  £.  8.  Log.  1S14.  i'  U  Àtt«  rivivere  $  4 

Crimi!       provviaoriuftieaM  cofii poeta  «  di  tilt  Pr^dea* 

a^         te,  9*  Auditori  «  où  Avvocato  ft»cal«$  À^  A^ 

vc^cati  Hostitati ,  1.  Cìaacelliei'  maggiore»  e  a]« 

tri  Ministri  di  Cancellerìa  ^  tf  d^  no   Airvora* 

lo  de*  poveri  eoa  tia  Ajoto  «  Ler- Il«  pe»  la  i 


Ptric 


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~  dM«M   «MIO.  de*  m,  lipf.  i«]4,  «  fH  iiq% 

IfQt^OWI,  :<)f«4MÌt«4>ÌA  d*'  »9^   Ago,  Mf t 

^  Sii  divido  in  Ih  TvrRi  Nt  «od,  ;(9,  Af<H  1814. 

4^  Coqwice  di  (>*(((  gì*  i^ffi^  criminth^  ftiofcUè  CWw 
per  la  Prq?ì^cia  loferior» ,  itve  U  ìR«q««  ^.  **'**» 
vjlfo  di  ^r(>i0tQ .  pr««ìedu^  fit^  n^l  QmQ(nì#»^<r 
fioll^  fa  Id  y9^  di  /{|(0(a  friffiind/^seoBeodo- 
«  ptrttò  in  ^a«U»  CiW*   PA  -fottitatQ  deU*    V , 

RUOTE  di  Vettnn.;  V.  C<HT#,5^r<Kfe, 
ÌlUOT£  CisiM  di  priine  «ippdi«(ioi>i  ;  U  Bif.  ì^ 
luti.  &St4.  «B  M^  ttfttùUiw  A  eiA  »  f'iv«W!e , 
firn»  Sijem*  Af^taOi,  •  Gr«»|etQ;  Bag/a  «oiq- 
]ta*^  di  4.  Anditali»  lapricbt  ^b^ìIo  di  V^ 
«Bum»  ^Qroflivko,  ph»  a«  ^qjrq  i^.^  Q>q*>- 
•cop>  d<fr«p|«lU  do*  ?«tf»t|k^Yi«'<ni  «  «itri 
.  Giiiidict  «omfHrflH  neUvro  «ofiipfirtiipttoto  na- 
Bf«o  «9§  Ri^.  «  ÌAap|MBU«dvln)fU)t|i  if^i"  «fti 
^nceirneqti  1*  Economico,  do*  Pupilli,  «t-tio- 

|o§^* 
#«  irlorft  i|Ugol...è  «eaNiPttp  aelRegol.  di)' 

frftaaali.  $.  43k  «  fof**^  \^i'. 


■s 


^ACKItiyYTQ:  Saa  perni.  L.  3o.  Nov^  1786 
J;  €0.  75^  7^-  (  Y-.  '*  «^«(^  Tomot  i.  f flfr.  9-  ) 

4S1AM9I]::  ì\  B^  fì^i  %6)Ì5%  ^aePM  giariio)  prò- 
ibi  mttQ.  gn^vitntcne  p^i^^  di  {^(  talami  ^  o 
ialcictH  4'  *Urn  4?arM  i^%^  4i  ID|i|ale  fuorché 

.     per  I19Q  proj^io^ 

fi^^LAHJ  ()i  Servitù»  G(^r«OQUBAlioi  e  altri 
mercenar]  ;  «i  f reforiTOM  ia  5<:  Amì  lUi  ia^ 


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14«        SAL  8:lti 

iciato  gervisiOj  6  vi  è^pretirosiotte  di  pigt^ 
meato  a  meno  che  esista  reoogninotie  di  de- 
bito o  domanda  giodiciale  •  £•  de*  j&  Ottobre 
1564-  V.  Senntù. 
8\UJQCIE:  V.  Salami. 

f  «ne    SALE  :  L.  l3.  Mar.  i56i.  sqU*  antica  gabella 

•^'*'*       del  Sa/e. 

2.  B.  26.  Ago.  l586»  prescrivente  Tarie  canto* 
le  per  .impedire  i  Airti  di  sale  nei  trasporti. 

3.  BB.  de'  2C.  Ago/  i588.  e  i4«  Die  iSpo.  e 
1m  21.  Ott.  1681.  cbe  proibirono  H  sale  fo- 
restiero*. ' 

*  4.  B.  de^  23,  Fek  1594.  e  O.  24*  Mar.  i/Ss. 
che  proibirono  nsare  o  vendere  il  ^a/#  avanza- 
to  nei  bariglioni  de'  salumi^  pena  Sondi  io. 

<$•  B«  del  1622.  (sema  giorno)  che  impose  di* 
verse  pene  pecooiarie  ^  e  afflittive  secondo  la. 
c}uantità ,  per  i  fnrti  di  sah  commetti  nello 
Hoje  di  Volterra  )  o  da  Vettoraii  nei  trasporti* 

6i  L.  6en.  del  sala  de' 2.  Pie.  1701:.  (1) 

(  1  )  I  primi  9.  Ciap.  riguardano  la  conservazione 
de'  Rosohi,  delle  Moje  (  V.  Boschi  )  :  il  ic.  riguar- 
da t  furti  di  Sfde'i  UWoqpe  e  materie  saHfmr&  coat- 
messi  alle  M de  :  #  .li.  i  trasporti  daUe  Moie  a 
Volterra  »  e  a  rirenxe  »  ed  i  furti  commessi  in  qnest* 
occasione  :  Il  12.  tratti^  della  condotta  del  sale  »  ^ 
Firenze  alle  Comunità:  il  i3.  del  ^aZe  rosso  e  sali 
dì  ba»9o  prezzo  :  il  il.  proibisce  il  sale  forestiero  ^ 
il  15.  tratta  deri'  obblighi  delle  Comunità  e  l6m 
Cancellieri  5  sulle  tasse  del  sais  ;  il  i6.  de*  Satafoli 
o  Ganovieri  delle  Comunità:  il  17.  contiene  mlk 
dichiarazioni  diverse  »  e  proibisce  prendere  Ì'  acqaa 
salata  per  verun  uso  »  lo  che  era  pure  proibito  d^ 
B.  del  1625.  f  senza  giorno  )  Vi  e  unita  un  L  ai 
Giusdioenti  de'  23.  6en.  1701. 


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SAL  «AL        1.43 

^,  £•  4-  ^^^*   1704*  che   proibisce   raccogUef» 

il  sale  che  si  form»  celiali  scogli  del  Mare  • 
8.  M.  cle^*2a*  Giù:    1778*  proibente  ai  sudditi 

d*  interessarsi  io  Btitteghe  di  sale  e  Tabacco 

poste  fuori  di  Stato  dentro  3*  miglia  dal  Coa«* 

fine.   V  . 

9'«  Pene  delle  'trasgressioni ,  e  contrabbandi  in 

materia  di  sale  L*  3o«  Nov.  1786.  $.-io5.   > 

106.  107.  ic8. 

10.  Nellr  trasgressioni  di  sàle^  e  Tabacco  ai 
forestieri  t^ndanoati  ali*  Esilio,  si  commine- 
rà la  Carcere  a  tempo  per  non  piò  d"  un  anno. 

11.  Le  LL.  del  1682.  e  1701.  sulla  Gabella  Nuovi 
del  saley  cbe'obbligaTado  le  Comunità  a  le- ^■^^'^ 
Tarne  una  quantità  detetminata  »  sono  abolito 

*L.  3.  Uar.  1788.  ^  1.  - 

12.  La  fabbricaa&ione  9  e' vendita  del  sale  è  di 
privativa  regale  9  meno  quello  delle  Moje  di 
Volterra»  cba  si  &bbrica  per  conto  della  Co- 
munità ,  la  quale  però  .  dfive  venderlo  tutto 
air  Amministraa.  Gen.  per  il  presso  fissato. 
£^  a'  tutti  proibito'  Sbendare ,  a  raccogliere 
^al  naturltlo,  o  artefatto, introdurre,  contral- 
tare ,  ritenere ,  o  usare  sale  forestiero  §  1.  2*  3 

13.  B)  proibito  prendere  trasportare  o  ritenere 
per  qoaltmque  uso,  acqua  di  Mare,  o  altr' 
mcqua,  o  materia  salifera^  o  introdurne  nel 
Granducato  ;  Volendone  fare  uso  per  medici- 
na ,  o  per  esperiensa  fisica ,  è  necessaria  la  li- 
censa  del.  Direttore  della  Dogana  •  $«  4*  (  ^' 
la  Nata  a  page  142.  ii^  ifia.  )  x- 

l4-  I^  B;.  AmministrasB.  noa  vende  altro  sale 
che  di  Volterra  »  e  P^rtoferrajo .  E^  proibito 
nescolarnecoo  qualonqoa  ultra  materia  •  ^  5. 


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•4^  li  MÌ0  ci  véncb HMt  a  ainiir»»  ina*  a.S^ie 
.frMioai  inferiori.  $•  & 

l^  il  fveno  è  p^uitot^goalè;  Ne*  Vitwkliii 
rortoferraje,  Pìetnmate,  e  Bmga snellii iUh 
«ligieoa ,  e  eeU' Itfole  del  CHglio  >  e  4eUa  6w- 
goqa  r  AmminiierMit  può  vendere  aiiclie  9éUe 
foraftiero:  Io  cl^i  Territoij  U  ÌprM«>  dal 
M/lt  è  pia  ))eii6,  ed  è  seconde  il teUto  fk 
U  pMce  di  ller^t  §♦  f.  $.  J^: 

*lf«  Vi  dètogeto  ed  ^oi  còoc^ftioat  a  éeiifoete* 
ne  per  coi  ^alunque  peneàe^  ^  Ger|Mi  ine* 
rale  rloevera  dt4  mh  pM44t  ^a  fi4Qòc(wea- 

«8.  Vi  MHQ  de*  Vagaveioi  lUBU  in  iitoteo^ 

L    Voltem,  GaflìfUiMi  della  Peiei4a,  Fonbe^ 

moli»  Fivieflano,  Pertoferniie»^  SoipoU^  f« 

/  $1.  e  a  i&  Ni««  irrs^ 

)9,  I  Uagaasiiii  lo  Teadoaa  alle  sole  CSoiimutà 

'  eKe  derooa  rivenderle  al  PidÀUce  per  oiésie 
de'  ler9  Ganeeì«ri«  $.   %^  }3w  Im  Gw^  del 

.     1788- 

•a^  ][<e  CoQRmiel;  immI  fknierii^  aBiihifPie  0«mi* 
ne  a  levare  una  eerta  ^o«itè  di  j«fo  ne  a 
prenderlo  alle  lera  Qaaeve  eiietidè.  liliere  a 
tutti  proftederiM  ^pmota  voglideos  *  dare 
vogliono ,  foe^qbè  nei  Territori  eèeetÉnatj-eo^ 
me  «opra  olie  e  qnoit*  eletto  m  ooniJdoKane 
«Qifie  Palese «Kero.  $%  U-       : 

SI.  hfi  Gomoniiì^  pire  peieooo  lorave  dai  Be« 
K^teaiai  il  sala  ài  cai  hanno  hieogoo,  e  r 
Amministrai.  dai%  a  {iropria  aeeìca  saie  di 
Velleità /e  di  Vertofcrmjo;  daift  {Mireà  pib* 
pria  acelta  eUe  GoiaMaità  eecettìmiè ,  mìt  To« 
icaao,  e  VqpMìmo^  $<  lò.  lis 


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«Ali  SAX       ^ 

19,  1  C^novieri  ji,  ele^gooi^  dai  Magistrati  Co- 
xuQiiitatiyi  prevj  £^tti  :  Il  salario  di  f^ni ,  0 
il  trasporto  del  fahf  dai  ^egj  Stagazzini ,  a  l'- 
IP Gomqoità,  è  a  carico  di, queste.  $  17.  i8. 

j^3.  Spetta  allj^  Gomqn^tà  il  fissare  il  numero 
dei  loro  iQanoTÌeri,  e  posti  di  rivendila,  au« 
'ineolarii^  diminiiirli ,  '9  càqijbiare   i  Piasti. 

,    $•  J*  fio. 

?4^  I  lla^i^tTat^  invigilerfopo  uh  \  Ganoviert 
onde  noQ  mapchiijio  al  Servizio  ^?1  pubblico» 
j)è  al  loro  dovere  •-&  21. 

^4»  I^  con|;ravveqzioai  affli  Art.  3.  d  4*  ^®^' 
la  L«  del  1788.  si  paniscono  (}naoto  alia  eoo- 
jiT^l^ta^ipne  de|  fate  fn  i  primati  eon  m^lta 
df.  Squdf  ^9.  e  ^QaQio  air  iatrodp^ione   del 

^  ^«/<  foroftierQ  |  o  dei  yerritQrj  eccettuati  ^el 
r^KQ  4^^  òf andacato ,  vi  è  una  viulta  di  Scu- 
di^ l5c«9  se  Uquaijitit^  iptrodotta  (loq  eccede 
le  S*  io.  e  |è  fciQo^e  si  auipenta  Ììqo  a  Scu- 
di ,^oo.  ;' ÌnQ[tre  se  )^  inlnroduttorè  è  forestie*. 
ro  9Ì  applica   anche   T  Esi^o.   Chi   cornpray 

•  jQ^  ^  o  ritiea<i  ^j^/e  forestièro ,  ^epaa  preceden- 
te concerto 000  V  Introduttore,  si  puniate  eoa 
Jnnltft  4i  Scadi  60  ^  e  se  la  quantità,  eccede 
le  S*  ]iO^  hh  molta  •*  »ciBr««ce  in  proporzione 
.  £iiQ  it  Seqdi  l$0^  S^.  poj  tal  cooiprii  «eguì  c^  , 
precedente  tiMtato  «014  V  iatrodottore  quello 
è^e  ha  comprato 9  «tato,  o  rjiteaoto,  sa/«  fo- 
restiero y  si  punisco  come  V  introduttore  ,  esclti- 
ao  Y  ^iUo  #0  è  suddito  •  Se  V  introduzione  del 
MJ#t  ioreftii^ra  scagni  cqu  violenza,  Armj,  o 
•riunione  lU  g^At»  9  la  IMoa  sarà  dei  pubblici 
Lavori  a  tempo,  oltre  la  perdita  del  sale ^ 
l>estiè ,  vettqro  e  istram^nti .  Non  si  mò  pro- 
lomo  11.  K  -^ 


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iirirArii^      umi     -^T ■  —  •  ^ tja«Bi 


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'i^  '  SAL  -  .  _  .  ^SAt  .^ 
cedere  per  inquisizione ^  ma  è  Qecessatia  ì% 
sorpresa  in  flagrante  delitto,  li  reo  fored^ie- 
rn ,  o  suddito  se  non  è  conosciuto  deve  dar 
fììailt'vàdore,  altrimenti  sarà  catturato.  Se  là' 
quaritità  è  medica  la  pena  potrà  essere  eco* 
nomica  •  $•  QJà.  23.  e  Jlu  2o«  Nov.  1786»  §• 
ic')/  107,  108. 

26.  Nelle  suddette  péne  incorrono,  i  Gaoovi^- 
ri  ^  e  loro  sostituti  che  vendono  sale  diverso 
di.  qtiello  dato  loro  dair  Amministraz»  an- 
\cor<:iiè  mescolato  con  questo,  e  quei  che  vi 
111 espo lasserò  qualunque  altra  materia  •  X.  gen. 
del   1788.  §.  24, 

1^7.  IJa  Zn^  d^lle  multe  spetta  ali  accusatore ,  a 
2.  f orzi  ^ila  Gassa  delle  'multe  •  $•  25.  (  1  ) 

2$.  J  Canpvieri  si  eleggon  per  uo^  anno:  pos^ 
8<>iio  confermarci  se  ne  fanno  istanza  alla  Go- 
jn unità  9  iin  mese  avanti  lo  spirare  dell^ annodi 
,1.  anuess*  alla  Jj.  del  '17S8*  ^*  d« 

^9.  \]a  Ganoviere  non  può  aver  pin  d*  una  Ga*» 
nova  principale  •  $•  3« 

3o.  Oltre  le  Canove  le  Cooinnità  possoQ  ^tal» 


(  i  )  TI  (J.  27.  creò  varie  Doti  per  le  Gomooirà 
anMjrrjivate  dal  nuovo  sistema:  e  per  Ta  loro  Oolla* 
zionw  VI  è  un  Regolam.  de' 8.  Giù.  I789. 

J  $$.  28.  .29.  contengono  varie  misure  d*  indea* 
nlyzay.ibne  per  lii  Provincia  Inferiore  :  i  $$-  So,  Si 
tra  .fan  del  modo  di  provvedere  ai  reclami  delle  Go« 
ntiTnilk  ,  e  dei  partinolarì  rimasti  pregiudicati  . 

Un  alfro  M.  3  Har.  1788.  parla  delle  disposis- 
Transìf  Orio  pei!  V  eseousione  della  nuova  Lief^gte  . 

T.H  ^  \6  Sett.  t8i5.  $.  iS.  e  segg.  introdusse 
qnc^fa  Regalia  nello  stato  di  Piombino  eoa  Tvi  ** 
n jloglri  provvedinicnt^ , 


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«AL  ^  SAL        i/fr 

Ut  tanti  rivenditori  quanti  ne  ciedan  utili  al 
pubblico.  $.  6«  ' 

3l*  Il  Salario*  de*  Ganòvieri  si  fissa  dai  Comi* 
gii  generali  «ecoodo  le  Località  •  §•  7. 

3ts*  I  Magassini  RR.  non  consegnano  il.Wecbe 
a  quei  che  presentan  la  Credenziale  firmata 
dal  Cancelliere  Comuoitatiro.  $•  9*  (l  ) 

33.  I  Magistrati  Comnnitativi  invigileranno  che 
le  Canove,  e  rivendite  sian  sempre  ben  prov« 
viste:  e  però  prescriveranno  al  Ganoviore» 
quanto  tempo  avanti  deve  annunziare  che  è 
per  mancargli  il  sale ,  e  ciò  verificato  ne  au* 
torizaeraono  la  levata.  $/ io*  il. 

34^  Invigileranno  sulla  gestione  dei  Ganovieri» 
e  a  fine  (T  anno  faranno  i  saldi  con  tutti  quei 
che  ri  vendono  il  sale,  comprato  con  i  denari 
della  Comónità  r  possono  fare  questi  conti  aa* 
cheta  tempo  rotto,  e  possono  sempre  farsi 
consegnare  i  denari.  $.12. 

35.'  Esigeranno  dai  Ganovieri  uno  o  pia  malie* 
'  vadori ,  quali  si  dichiarerà  ueir  atto  che  r^^ 
steranno  obbligata  anche  per  gì'  anni  succes- 
sivi in  cui  il  Canoviere  fosse  confermato ,  a 
meno  che  facciano  una  dichiarazione  in  con- 
trario. §.  i3. 

36.  I  Magistrati  approveranno  questi  malleva- 
dori, e  conosceranno  della  loro  idoneità  §  i4* 

37.  I  Ganovieri  confermati  non  riceveranno  la 
nuova  Amministrazione  prima  d^  aver  reso 
couto  della  precedente  • '$.  i5. 

(  1  )  Queste  oredeuziali  non  saranno  in  hUnco  » 
ma  esprimeranno  le  qualità  di  sacca  di  sale  da  le- 
vtrsl  in  tutte  lettere  »  e  saranno  sigillate  col  Sigillo 
delle  Comunità.  G.  7.  Dio.  iSxS. 


•       '  '      ^'^  '    DigitizedbyGOOQlC 


148        6AL  $^ 

'38.  Sull^  speie  del  tfaspotta  dal  ^aHe  da.'  m^ 
gazsiui  alla  Gomuaitì^,  9  «v  t»t|;i&  le  aUre. 
poasono  i  M^gittrati  coqveaircr  wi  Caoovkll 
coins  vogliono  «  §«  x€^ 

.39.  l  VlagUtralri  iovigilerMfio  eba  i  CUnovìeii 
non  coinmettanio  ciifitravveiiaioqi  «11%  XiBgget 
che  diaoo  ai  càmprartori  il  gioaM  peaa, eiiai| 
pronti  a  vendere  a  tutte  le  ore  ;  per  mes^ 
di  uQ  residente  viaitemano  le  Canove  una  vot 
•a  il  mese ,  e  il  «a/e  cl^e  vi  eitrov^  $  17*  l& 

4c«  £^  accordato  alle  CSomnoitik  un  fido  di  d« 
mesi  a  pagare  il  saU  cbe  levai;  dai  Stagti- 
Bini  RR.  coir  obbligo  di  pagaie  dentro  i  dna 
mesi  avcceaaivi  allo  spirar  del  bimeatre  »  e  eoi 
defaloo  delie  «ooime  pacata  {lai  lem  Caula^ 
Jinghi,  «ui  posto,  per  H  fi.  Sefvisio^  Il  fi<ii 
non  si  estendo  ai  CSanovieri  dai  qnuli  lei  Co- 
snuoilà  devon^i  far  render  conto  nei  più  JM* 
"^i  termini  posaibili  per  calerai  del  denaro  cb< 
ritireranno^  neU'  approvisìonan^aoti  di  saU^, 
neir  altr«  loro  apaae  C«  26.  9laf%  17S&: 

4i«  Gr£secntoriiJie  ecnoprooo  à  arreataaacet^ 
irabbaudi  di  ^ale  oltr«  iX  3/  della  ipoU»  baa- 
no  anche  il  3.^  del  valore  delia  B^de^Vt^ 
ture ,  e  Arnesi .  e  la  meti^  del  Vfdorc  del  $m 
le ,  oUrei  il  riniborsa  delle  ^pese  eh»  gtoadufr 
cheraano  avar  fatte  per  il  tr^apoft^  del  ^^ 
al  Tribunale;  queste  partecipasioai  ai  rep^ 
tono  cooja  io  altre  dovete  «^'  ,|«ec«tori  •  f 
s3,  L«g.  1793.  •        ^  .     .      ,    ' 

42-  I  Giusdicenti  devono  per  inezso  degV  JBai 
cuf.ofi  invigilare  i  Ganovieri  >  €  iwre  «H*  im 
provTìso ,  ad  epoche  saltuarie ,  -e  apectatisd 
te  nei  ca^  di  sospetto  vmtw  I9  Canore  é 


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^Mj  SAL       14^ 

*Ì6to  Minittri  per  vedere  «e  vi  è  saie  diverso 
da  <|uello  de'  Regj  Magazzini,  liiescolato  5  o 
alt^rftfcot  in  CAéo  di  dubbio  buIIa  qualità  del 
^o/e ,  se  ne  nigtlierà  un^  poriiotie  in  presenza 
cii  due  Testimonj,  e  se  il  Ministro  è  un  Pti- 
testa  rimetterà  questa  mostra  per  tal  eftcrto 
ftl  Vicario  k  Le  s|>ese  di  gita  fìitte  per  le  vi- 
site si  riikiborsaoo  discreta  mei)  (e  sulle  note  ri- 
tnesle  dai  Giusdicenti,  ìblI  Presid.  delB-Gov* 
o  air  Ammmifitrator  Generale  •  G.  i6.  Mar. 

43*  1  Rivéncììtorì  che  alterano  il  sale ,  d  il  prezs^^o 

'  si  puniscono  eòa  Scudi  so.  di  multa,  divisibi- 
le fru  r  ficcnsatore  e  la  Cassa  delle  multe  i  la 
£S«^  Volila  si  aggiunge  T  inabilitaibione  per  irci 
annib  TT*  22.  Lug.  1800. 

^4.  La  L%  de'  18.  Gin.  iSofì.  ebbe  per  ogg#?fttf 
la  rivendita  del   sale  e  Tabacco  negli  stati 

^  dei  Presid).  (l) 

\S.  Ir  salario  che  le  Gomniiit^  piigaoo  ni  Cn- 
tioviert  non  ^  ora  pia  fisso ,  ma  proporziona* 
to  alla  quantità  di  sale  che  Vendono ,  e  in  es- 
gfy  è  impresa  1«  spesa  del  trasporto .  ti  f  • 
Oett*  t8o6.  V.  Trasgressioni. 

AI>lN£t  N.  3.  Sett.  I773.  per  là  conecrva- 
isione  delle  Saline  di  Portofcrrajo.  V.'  £os- 
t:/ii  »  Castiglìon  della  Pesca ja  • 

ALOTTfcl  t  V.  Pol^^eri . 

AJLUMI:  E^  proibito  ritenere ,  #>' vendere  salu-- 
joii  guasti,  e  nocitri,  pena  la  perdita  •  e  SVih 
di  lo*  per  balla ,  o  barile,  e  trafii  ^.  rii  fu^ 

— Il  ■  *ti  »■     ■;■  ■  '    ■    ■'  "    ■        * 

f%)  Vi  è  anche  una   L.  ^'cn.  del  sale  de' 00  Lug* 
e^. ,  ma  tion  è. ÌA  osservanza  / 


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tao'    ^SAL  SAN 

.  na,  o  Scudi  -2.  per  le  quantità  mioori.  .B.  7* 
Apr.  l6f)j>  V.  Sale  •  N.^  4* 

SALVIANÓ  (  Giudizio  di  )  :  L.  Provviaoria  sol- 
la  di  lui  forma. dc^  21.  Lag.  1814*  e  G.  de* 
a.  Sett,  seg.  V.  Hegol.  di  Proced*  Ch\  §.  848» 
e  aegg.  e  io34-  e  aeg^. 

SAMBUCA:  Co  tu  unita:  Regol.  partici  de^  ^2* 
Die.  1814. 

S.  MARCELLO  ì  Gomùnitù  ;  RegoL  partic»  de' 
2iJ.  Apr.  1775, 

S.  TalNlATO  :  Comunità:  Regol.  partxc.de- 14 
Nov-  1774. 

2.  Consegna  di  Decima  é  N.  i8*  Dicem.  1781. 
.  V.  Fiumi. 

S.  GIOVANNI  :  Cotnanitil  :  RcgoL  parile  de* 
l5.  Feb.  1773.  Altro  de'  a3.  Mag-  1774* 

2.  Consegna  di  Decima.  N.  i5.  Geo.  17^2. 

S.  PliiKO  A  SI£V£:  Comuniià  :  Regol.  partic 
de"  23.  Mag.  1774. 

2.  Conségna  di  Decima.  N«  l8.  Set.  1781. 

S.  CASClANO:  Comunità  tRegol.  partir,  de^ 
23.  Mag:  1774. 

2«  Consegua  di  Decima.  N.  14*  Apr^  17Si« 

S.  GAUDENZO:  Compaità  :  Regol.  partir,  d/ 
23.  Mag.  1774. 

2.  Coase^rua  di  Decima  é  N.  i8.  Sett«  ifSl^ 

S.  LOSINO  :  V.  Tabacco . 

S.  GIlIlGNi^NOt  Cofouiiità:  RegoL  partie.di! 
4.  r»lar.  1776. 
Sfi^  SANITÀ^  :  Tutte  le  «pese .  che  non  rigaardao 
la  salute  pubblica  delio  stato  ,  ma.  queik 
pnriic.d'un  paese,  eoine costruzione  di  Vau 
pi  Santi  »  sporghi  di  Tisici/ uccisione  fix  Qan 
adrùféibif  o  sospetti  tali^   tisitc  di    Media 


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SAN  SAN        i5i^  . 

Spisootie,  interri  diCadareri,  premj   a   da 
«ocòorre  annegati  ec. ,  sono  a  caricr*  delle  Cd-* 
•  ^   inanità  locali  :  Quelle  d^  nt  iiilà  géi)erale  ,  co« 
ine  per  1^  Dffitio ,  a  Guai'die  di  sanità ,  Toi*- 
ri,  e  Pofili  del  Littórale,  e  Lazzeretti,   sono 
a  carico  del  R.  Erario.  L*  23.  Gen.  1777.' 
6*  Ai  Medici,  e,  Ghitnrgi  condotti  si  ingiunge- 
rà nel  rinnttovaiìiento  della  Condotta  1  nbbìi-   ' 
go  di  ^are  coi  solo  rimborso  delie  ep^^gé  vive , 
ie  visite ,  e  Periziò  dèi  Vittuati ,  ed  ialVri  og- 
getti sànitarj .  C.  526.  Giù.  iSof* 
&•  La  L.  de'  23^  Feb.  I778.  ab<.ii  il  Magistra-  ^^j^^l^ 
'    to  di  sanità  di  Firenze,  e  gl^  altri  dello  Sta- 
to ,  ad  écceszione  di  duelli  di  Livorno  .  e  Por- 
toferrajo:  Attribuì  gì   affari  genero  li  di  sanU 
tó,  e  la  corrispondenza  coir  autorità  estere,    . 
Hlla  R.  Segreteria  di  Stato;  e  tutte  le  altre 
-    ingeranze   sanitarie   interni^ ,    ai  Giusdicen- 
ti, riservandosi    di  disporre   particolarmeutd 
tni  cosi  d'  Epidemie,  d'  Uomini ',  e   d"  Aui-^ 
mali. 
>  4*   I'  ^*   ^®'  ^d*   -^P^*    1806.   fece  rivivere  in 
Firenze  una  Deputagliene  S^upretrta  di  sanità  ^ 
per  Ift  quale  vi  soìio  le  IL  de^  28.   Sett.  seg. 
Vi  è  pure  un^  altro  M.  de  9.  Sett*  l8òf .  Con- 
cernente la  medesima  « 
5.   1  Giusdicenti  danno  tutte  le  licenze  relative.  .4^^»- 
BO.  oggetti   samtarj    interni,   e   conoscono  di  de'Giu- 
tuijtb  le  questioni  che  insorgono  a  motivo  di  «Micenei. 
esei.  IL  Ù.2.  Feb.  1778.  §.  1.  2.  3.    - 
6«    Procureranno  che  non    seguano    traggt'e.ssroni 
dannose,  e  dissimulerantid  quelle  che  non  p<'S- 
'.  iuno  avere  coQseguéusia  3  uè,  permetlcranuoche 


s 


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l52*     ^AI^  ix^ 

per  esse  si  diano  vèssaziooi ,  o  qaei^ete  ^  0  ti 
facciano  catture*  $«4* 
^.  Se  troi^nua  che  U  L.  non  (iroVvèda  à  c}toa]cLe 
ctìsò  importante  per  i  rèfijieitivi   Tetritoi*J  ne 
faranno  la  proposizione.  §•  &. 

8.  Jmorgèndo  duiif>j  d'  Epidemie  d'  Uottoiai^  o 
<f  Animali  provvedefanno  ali*  ntgenzA ,  tJ  reft* 
derantio  subito  cónto  di  tutto,  rifhettefìdo  le 
relazioni  dei  ineriti  *  §*  6. 

9.  Parteciperanno  pure  tutte  ìé  tiotitid  interes- 
santi la  salute  ptibhlic^,  tlpidéftiie»  4S  altra 
che  accad«^*se  né*^  liifìiirofi  f* erritor j  eàtéii , 
corredandole ,  colle  pi^ssibiti  Vérillciiéioni .  §.  7. 

10.  Includeranno  nti  !Ka[5porti  fettimaóali  torto  , 
ciò  ciie  è  occorso  in  lùatèrià   sanitaria  ,  e  le 
rtsolusiioni  che  avérantio  pxtat  •  $•  8.  V.  Utr 
ìorale  «  P'icarj  Régj  « 

SANTACROCI:  l  Comunità  t  Rfjgol.  jmf  tic*  de' 
19.  Die*  Iff^' 

STANTAFIORA:  M.  de*  ft^.  A^o.  i^gf-  sopra i 
.  diritti  del  Feudatario  in  onesto  Feudo  é 

SANTA  MARIA  DEL  FIORE!  M.  5o.  Kptùt 
1807.  conteneolè  vàrie  dispoiiziooi  ia  sollie- 
vo di  quest'  Opera.  V.  Notarle 

SANTA  MARIA  Ì?UOVAt  La  Lclé*  ^3.  Apr- 
i8c5.  e  la  N.  14*  Mar.  i8o6.  (fonteiogoiio?^- 
rie  di^o?itì^ioni  per  sussidiare  <(0<^dto  Spedale» 
Precedentemente  erasi  ordinata  ts  ^^/leniio- 
tie  di  tutte  le  molèstie  giudiciàrie  codtfo  di 
esso;  e  il  M.  ì.  Nov.  i8q5.  dichiarò  ioaliena* 
l>ili  i  heoi  che  H  si  lagciassero  soUo  pena  di 
ro\-crsione  agl^  ìùredi  dèi  Di*ìiOneftte  « 

4.  Non  si  amnictfeorio  hi  quésto '«S^eJa/e  ebe  i\e- 
ri  malati  bisognosi  d*  una  cura ,  secoodo  la  tì- 


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lUit  t  (}udii  <^é  WèbAo  ffaiportati  cblleGoAi- 

-  pagaie  di  Gufila  della  Gitfà ,  o  delle  Canìfte^ 
gne  detono  avere  la  fede  di  mi^rAbilità  del 
Faròco)  diébiafante  ftnehe  se  bando  riceva*- 
fo  gì'  ottimi  8a<^rA(bénti  )  e  f|Qella  dèlia*  ma* 
lattia  i  del  Qtediéo ,  o  Clhirurgn  Gc»tttdteo  •  Chi 

'  to^otr&  tnaldti  nelle  strade,. é  }!»réésò  le  case 
o  Ikitteglie ,  e  Mgreoeri  toititilh  per  obbliga- 
re a  mandarli  allo  Spedale  irregolartneate  « 
pagherai  le  ìpeM  del  loro  riotio  alla  propy'itt 
casa ,  olri'è  V  arbitrio  del  j^retid.  del  &  G6v< 
è  P  istesao  órbitrio  dà  estendersi  fido  ail*  ina«' 
Inlitatione  5  avrà  luogo  per  i  tfedici^  e  Gbi- 
Irnrgi  che  si  lasciassero  sèrpréndefe  f  é  faces* 
aero  attestati  contrarj  Alla  verità.  N«  10«Ott« 
'  1788*  V.  Depositi .  Spéddli  * 

S.  MARIA  IN  MONTE:  Gomuoità:  Hegolam« 

-  partic*  1^.  tliù*  1774. 

ÉAIUT  UFFIZIO  io  UqtntìkìoMi  Pà  abolito  Con  ^^ 
lu  de'  5.  Ltigi  1 78^9. 1  e  le  di  Itti  earti  paiè^Ate  *"^***' 
alle  Curie  Vescot^ili^  è  i  foiaài  dati  in  sassi- 

'   dio  alla  Parrocòbie  pia  poterai  $«  4^  ^v   ' 

H*  Le  Causa  di  feda  sono  di  eogaizioiie  de^  Ve- 
scovi i  e  ii  trattatiti  eotné  le  altre  Cause  cri- 
minali Eòclasiastieha  :  si  ricorda  loro  cbe  spesso 

'  no  Vrffóèàio  dà  maggior  scaldalo  di  un  errof 

1>a^8eggierò ,  e  tht  molte  volte  è  preferibile 
a  Via  della  carità  5  e  deir  amniioniaioAe  :  ma 
*"    eia  hon  Ééi^venclo  possono  ricorrere  al  rigore , 
ed  implorare  il  braccio  secoiare  «  $  6.  V*  JNun^  , 
ziaturué 
«APIENZ A  :  V-  Vnii^erdtà  di  Pisa . 
fiARDIGNA:  Nal   G^so  di   morte   naturale,  a 
procurata  di  bestie  inuline j   cavalline)  o  «o« 


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l«4'      SAR  .  '^aOA: 

marioe ,  io  f^ìrenae ,  6  nelle'  5.  miglia  atM^ 
DO ,  se  ne  darà  notizia  air  Appaltatore  ée&a 
Sardigna ,  che  anderà  a  levarle  e  le  sotterre- 
rà £t;uza  altra  mercede»  che  la  pelle;  Chi 
non  fa  la  deannsiao  spella  tali  bestie  da  se , 
incorre  pena  di  ^udi  i5.  per  bestia ,  divisi- 
bili fra  il  detto  Appaltatore ,  e  T  accasatore  « 
Le  pelli  fresche  di  tali  bestie  non  si  lasciano 
entrare  in  Firenze ,  ée  non  si  giustifica  che 
vengano  d^  oltre  le  5.  miglia  •  NN.  3l.  Ott. 
1792.  9*  Ago.  i8o4«  e  23.  Gin.  1814* 

SASSETTA:  Comunità:  Regol.  partic.  de' lf# 
Oiu.  1776. 

SASSI  detti  di  spagna  della  l*erra  del  Sole  :  oe 

.  è  proibita  l'estrazione,  sotto  penadi  ronlta^e 
cattnra,  oltee  la  perdita.  £.  del  1762.  {sca- 
sa giorno)* 

SGARIGHI  di  calcinacci  e  altro  :  Son  proibiti 
in  Fir'fBnze  nel  letto  d'  Amo,  luogo  le  inura^ 
t  nelle  piazze,  e  strade 5  pena  Scodi  5.   peif 

-  cui  è  tenuto  il  Cavallo  e  Carrettone ,  e  tre 
giorni  di  carcere  a  pane ,  e  acqoa  per  il  tras- 
gressore, che  dovrà  sbarazzare  il  tutto  a  sue 
spese ,  sotto  la  stid.  obbligazione  del  Cavallo  » 
e  Carrettone  •  L.  3l.  Ago.  If  90.  (  1  ) 

ìL  E^  proibito  gettare  nel  letto  d^  Arno  io  Firen* 

:  2e,  e  in  Pisa,  e  fuori  di  esse  Città,  in  di- 
stanza d'  un  miglio  al  di  sotto,  eaJ  di  sopra f 

.  '  pietre  ,•  rottami ,  terra ,  e  altre  materie  capa* 

(  t)  Là  N.  11.  Giù.  1814.  adesiva  alla  sud.  proi- 
bisce ?v  .tcaricW  anche  ticlle  strade,  6  luoghi  pub* 
blici  Hello  CoinMiiiia  limitrofe  alla  Qapifale^-e  ri* 
duco  la  inuUa'  a  Ii.'l4. 


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'-■^    «-  - 


«CA  SCO        ì65 

.  ci  di  riempire,  pena  Sciiti  la  e  giorni    io« 

di  carcere  eegreta ,  e  la  perdita  dei  Cavallo  » 
.  e  Carrettone  oltre  la  re  mozione  dello  scarico 

come,  prima:  si  può  procedere  anche  per  in- 

.  quÌBÌzìoae  : .  le  pene  pecuniarie  spettano  a  chi 

.  fhV  arresto,  e  per   esse  è  tenuto  il ^ padrone 

,  pel  suo  garzone  •  L>  9-  Gen.  17'93« 

3.  £^  proibito  fare  scarichi  negi^  alvei  de^  Fin-' 

mi,  e  Torrenti.  G-  29.  OtU  l8o3«  V.J^iunué* 

Strade. 
SGARPERTAt  Comunità:  RegoL  partic.de' 23. 

.  Mag-  1774-    ^  , 

ù.  Consegna  di  Deciiha.  N.  18.  Sett.  1781. 

SGISMATIaII  :  Sonò  abili  a  raccogliere  eredità 
in  l^oscaua.  R.  6.  Fob.  1748* 

SCOMMiìSSfe  :  B.  6.  Giù.   i55o.  e  t.  de'  21.  Par» 
Peh.  i56Z.  che    regolavano  i  modi  ne'  quali.     '*** 
})otevano  esser  Valide  le  scommesse  fatte  dai* 
le  donne  sulla  nascita  di  maschio ,  o.  iemmi- 
na  •  il  B.  6.  Nov.  i585.  le  proibì . 

2.  3B.  7.  Giù.  1574.  16.  i^eb.  lóSf.  e  4.  Apw 
logi*  che  pl^oibiron  le  scommesse  sulla  vita^ 

.  o  morte  de'  Pontefici,  e  sulla,  promosipne  al 
Cardinalato ,  e  al  P<  >ntificato  sotto  varie  pene  •      * 

i.  BBf  24.  Mar.  27.  Gin.  e  l5.  Nov.  1589.  so-  , 
pra  i  MCosali  di  scommesse . 

4«  Sono  proibite  le  5co/n/ne55e  di  qualunque  som-  Ptòtblt. 
ma.  p  cosa ,  per  il  giucco  del  Fonte   di   Pisa, 
•otio  pena  di  non  aver  azione  onde   fqrsi  pa- 
gare,  .potendo  il  perditore  ripeter   sempre  il 

^    paga^tpk  Hr.  16.  Man  1761.' 

5.  Sono  pfiiibite  le  sàommesse  di  qualunque  co- 
sa, e  per,  qui^Iuaque.  oggetto;  Non  daijijoa- 
sioAe  né  irt^ribunale  ,' ne  fubri  per  rioHtere 
là  l'incita  ancorché  fosse  depositata ,  é'ii  pt'r- 


'Wi- 


,-  ,  Digitizedby  VjOOQIC 


I 
è 

I 

éìMrà  può  «eittpi^  ripetere  il  pagato  prolrAlk^ 
do  il  pagainrentd,  e  la  caasa  di  e*«o.    Il  eie* 
'  pogxtafio^  e  thi  in  qoaltiaqQe  thódo  den  ma- 
ttò h  ìcommefie  »  incorre  penft  afflittiva  ad  ar- 
bitrio, e  6i  può  prociedere  anche  economica- 
'ménte  ì  ìl  tatto  ferme  stanti  le  antiche  Leg- 
gi ^  speciftlttiente  te  nella  seomititisa^  èiatar- 
venufA  frode.  lf.'4*  Gen.  I7f6.^ 
SCX)MUNtCHE .  V.  Centare. 
^  ,  SCROCiGHl,  e  Contratti  illeciti  t  LL.  1%.  kpu 

e  8i  Otta  ìò^à,  19  19.  Ago.  l56t  D.  2iiFefc» 
l55o.  »  e  B^  Z.  Ap*  1687.  Tatti  tthrogatt  »  ia 
tnateria  di  scrocchi  é 
2:  Ora  qoesta  -materia  »  h  regolata  dalla  t/.  da^ 
3o*  Not.  178^.  $  8ù.  81.  82.  821  84.  <  V.  la 
Nata  Tomo  L  pag.  ^,\ 
SEGNO j  V*  ]?iaschi,  Pesl^  e  Misure.  Vjkio 
del  Seghó. 
^     SECB.ETAR10  delle  Tratte  t  Fa  MppfeaM  eoa 
M.  14.  Sett.  1782. 
«RGRETERIA  del  R.  Biritto*  V.  A.  Diritto. 
SEGRfrTERTE!  V.  Èeali  Segreterìe. 
SEGRETO:  Tatti  i  Minittri  Snperiori,««abal- 
terni  de*  Magistrati,  Tribanali,  edtf^f»oa- 
Èerveraoifo  il  pia  iritriolabil  segreta  ài  qoantv 
vi  si  tratta,  pena  ladeititofeione,  T  arbitrio  « 
^^  '  e  Scudi   100.  di  oro,  di  etti  il  4.^«péeta  aì 

Notificatore*  p.  17.  ^ia.  l5f^.  Me  tu*  Apr. 
1722.  $.4. 
tt.  La  G.  25.  Oio^  tòó3.   tMiòmtktkòl   pttt#  il 
segreto  rispetto  a  tatti  gì'  aifari    trattati  nei 
*'  Regj,  e  pnhbiici  Dipartimenti* 
^  SENATORI:  V,  Magistrato  Suprèma 0 

1^  SENSALI  :  RegòL  sopra  i  sensali  di   JUtWM 


p 


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.^^.!^    ■ 


J 


ti ,  4biliJta»iojio  >  priy^jtiy^  |  onQtfijrj  i  «e  peoe  , 
]3ier.  <;bi  ?«erpit»  «eau  epupra  approvili^  o  ai 

rv^iQ  eli  ^nwli  9oa  upppori^tì  :  vi  ^  niìQ^saa 
Furiai  (  e  vi  «oQp  piici9   in  aggiuqln  a  d. 
.     ¥/^goL  il  JKL  a3«  XiO^.  )7^9«  pU  U  Oea.  d^* 

SiilNTJElNZC  ;  U  C.  So.  F#V^  1«j5.  pre^ivo 
ia  £)roulA  p^r  hn  CiPpic  au(M.tipb6  deljifi^en- 
iefUf0 .  V«  Condanne  «  PrpffSif  i^rimin^li  • 

S£P0LTUB6  ;  Ove  qoq  ^«ii te    m  Camposanto 
con  .obl>Hgo  di  «oUerrarvì  i  CUdavi^ri»  chiun-  ^nttu 
qoe  può  per  atto   fra   vivi,  o  d'  oltitna    va  JJeiwte 
lonti  ^lecg^rai  la  /wpol^a^  JU  %^^  Sformo 
J773.J*5.     _ 

a.  Io  maomoM  d'  ^Inipof»  %  morti  «i  iMnnolo* 
jraQoo  Aella  SfipoUwrn  g^AtUiait ,  e  «9  oi^  Iwi* 
AQ  pia  d'  «a»  «j  starà  a  qttaiji«(].u6  d^ci^iiara* 
BÌQ06  anche  verbali  dipi  Di^Ambìo,  p  ia  4ifet> 
to  alia  «eelt^  d^gl'  {Irisdì  ^  o  eaecMtuà .  $•  4* 

2k  Nm  eMmuLm  s^poitur^i  gantiliaw.  ai  i^Qinor 
lemà  i^lk  I^ajr«^cbia  ^  $«  d^ 

^.  Quelli  cbfi  hanno  il  Qpveroo  d#lU  Cì^e^  »  o 
Cimitero  si  presteranno  a  quanta  4>c/M)rre  per  ^ 

f.  ja  taoiulaaioaj»  9  •eawvermifniolAni^tp^U). 

^  S  fCf  EQfsiso  tumatare  f  ^t^rro  Milo  Ga;ppeile 

.  aoaei^  allQ  Casiei  di.  Garqpagna  i|on  nelle 
Cihie^  quotidianamente  ufiziate  «  Ogni  pos« 
fe^are  può  ridurre  w  mx^  Te.rrano  a  Campa 
i^BOfitQ  Ass^rvate  iu  ciò  ^  e.  mrX  iaumaeione  le 
fplite  pratici^  religto#9)«  Ipropriet^rj  di. det- 
te Cappelle  9 'e  Campisanti  posjson  permettere 
chf»  vi  siali  inninate  anche    persone   estranee 


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Google 


i58        8EP  gS?       . 

6.  I  Proprietarj  di  sepolture  ;^Qtiiizie  »  e  qm 
che  binao  il  loro  coil8én«o  poBsoao  inamarii  i 
Cadaveri  a  sterro  con  lìceasadeiGicndicedle, 
e  coir  Elemosina  di    Zecchini  i5.    a    faTore 
dello  Spedale  viciniore.  L.  l^.  Mar.  i8o3.  $  i. 

7.  La  tumulazione  a  sterro  è  permessa  nei  Chio- 
stri,  Sacrestie,  e  a  altre  adiacenze  delle  Gfai^ 

'  se  spettanti  a  Conventi  colla  licenza  dei  Sa* 
periori  di  essi  e  del  Ginsdicente^  e  con  £lé« 
mosina  come  sopra  di  Zecchini  5*  almeno  $  9. 

8.  Tutte  le  spese  di  èterro  ,  e  restaoro  snn  seni*  ' 
pre  a  carico  di  chi  th  esegoir  Y  innmaaioiie  • 
$.3. 

9.  I  Commissari  j  Giusdicenti  3  e  Potestà  prima 
di  dar  la  licenza  esigeranno  la  ricevbta  delK 
Eleuiosioa,  o  il  deposito  di  qoesta.^  4*  ^•' 

10.  Ki metteranno  tmli  somme  allo  Spedale  ogni 
quadrimestre  eolla  nota  delle  licènze  datele 
delle  tumulazioni.  §•  6. 

11.  I  Fàrochi  di  Chiese,  e  Oratorj  pobblici,  e 
i  Superiori  dei  Conventi ,  manderanno  pore 
allo  Spedalo  ogni  4*  i^^sì  !&  nota  dell*  ina* 
mazioni  seguite  nella  loro  Chiesa,  e  Orato- 
rio .  §:  f. 

12.  T  Rettori  degli  Spedali,  ogni  4*  niein,  spe- 
diranno duplicato  di  tali  note  alla  Segreterìa 

'  del  R.  Diritto ,  e  questa  alla  Segreteria  cti 
Stato.  §.8. 

13.  iia  pena  per  ì  Trasgressori  è  il  triplo  delT 
Elemosina  dovuta  secondo  il  caso.  Nelle  Gap- 
pelle  private  j^resso  le  Ville  si  può  inumare 
senza  pagar  T  Elemosina.  Le  suppliche  per 
deroghe  alla  pres.  L.non  avranno  oorstì:NoQ 
sono  in  essa  comprese  le  Parrocchie  ove-  per 


;itT?ed  by  Vj'         *  À 


SEP  .  .  SEP        {$9^ 

cagione  del  buoIo^  o  altra  nnn   gì  poason  ca-  * 
struir  Campi  Sadti  a  sterro  :  ma  F  eccezione 
V  applica  ai  soli  popolani.  $*  lo. 
14*  I  GadaveH  non  si  possono   inumare  se  non    Tem^ 
passate  04..  ore  dalla  morte ,  e  trattandosi  di  i^Cadi- 
inortp  compendiosa,  e  subitanea,  come  perpa-  ven  de- 
ralisi ,  epilessia  ,'apoplessìa  5  catalessi ,  sincope ,  ][^^^^I 
convulsioni ,  esalazione  dì  vapori  venefìci ,  Aria  pjriiecr» 
non  respirabile,  emorragìe,  e  altre  Cause  ca- 
paci di  ,produrre  T  apparenza  della  morte ,  si 
aspetterà   un   maggior   tempo,  a   discrezione 
degl'   iptendenti ,   o  di   quelli   che   hanno  la 
custodia  del  Cadrw^re,  li.  2.  Gennaio  i77f* 

$.1.(1) 

l5.  Nel  tempo  io  cui  è  come  sopra  soppesa  T 
inumazione ,  è  proibita  la  sezione  del  Cada-' 
vere  ;  '  ma  ad  essa  si  può  procedere  senza  li- 
mitazione di  tempo  nei  casi  straordinarj ,'  co* 
me  d'  Epidemie  incipienti,  o  morti  per  inco« 
gn ita  cagione»  purché  a  giudizio  dì  due  prch 
zessori,  siano  indubitati  i  segni  della  mor- 
te. §•  2. 

](6.  Nel  tempo  che  i  Cadaveri  sono  .  sopra  ter* 
ra,  si  lascieranno  per  quanto  e  possibile  nel 
loro  stato  naturale.  $.  3.  (2)^ 


■    ■  ''  >  >        .       ■  I 

(  1  )  Il  M.  3o  'Nov.  1775.  esigeva  la  licenea  6*^1 
Tribunale  ,  e  prescriveva  altre  cautele  per  i  casi  di 
morte  improvvisa  benché  apparentem.  naturale 

(  a  )  Vi  è  no'  I.  de*  2.  Oen»  1777.  del  Majristrato 
'di  Sanità  di  Firenze  rispetto  alle  diligenze  da  usar* 
si  sopra  i  Cadaveri,  mentre  sono  depositati  nella 
casa  9  o  stanza  mortuaria  9  e  'nel .  trasporte  »  percbò 
possano  risorgere  se  la  morte  iù  soltanto  apparento. 


^      .  ^  Digitizdiby  Google 

ti:    .  L^,     .  _  .       __. 


/     chiusa  a  cl^aye*  $.  J^     .        . 

,  1%^  te  fan^ìgiie  poMom  riteiifirifB  i  jQfuif vf ri  « 

iopra  terra;  §,19, 

06$§a  a^a  Gtii^fa  f  o  uoa  stf nw  d^lja  (Jo^no- 
liica,  I9i|i  tP^ppr&  farà  proibito  T  ^Qceasa  ad 
fyB«a  pc^  (,nttt  fqfhe  p«r  i,  fr^teJUi^/ipejUtre 
vi  aQOQ  À  jC^Uaverif  §•  6*  ^»  fl. 

.^fK  Le  Ci^iU^p^  .«OQ  PiBirrocck^]^  fh^  ^la^fio  il  di* 
ritto  di  ritenere  i  Qtdaveri  per  i  apffrag),  o 
^r  jl"  ia«i9l^2Ì99a  ^  4ef^ipQI^W<>  ^^*  ftaJifa 
moit^ri^y  p  pe|rclei*^aiio  il^orj^  4^itXa*  ^  B, 

91,  tia  .Odiavi  4«Ue  pi(aq^e  ppipriajjwì^ ,  .Qi^r), 
e  altri  Inogl^i  ova  fi  fJ^poi&M^aoi^  i  Cm^^e^ì  si 
rit^jJQ^  dil  Paro?©  ci^.4  i  Qi\|fdiiBfn^^  fc  fii* 
ranoó  popf^gfiare  rifìr^oap  ri^xitlp^  £asi 

-  fK>jyipo  d^e  in  «critfip,  ^  g'^Pf^f  lajipepaij^  d* 
ioQTnare  i  Cadaveri  'prima  cha  tii^  decojrfo  il 

tempo  prM9ritt<^  di^Ù»  J^I^  ^  dw  a«^t  «^ 

par^c»  ch9    )a   m^r^L^  j;i;i4{)J^il;4taA  (^    1^ 
Mar.  1782.  (Y,.i  NJf.  /7*  ))  ^.) 
Vuota-  d2«  Per  le  sepoUwe  ohe  non   po990Q  riempirai, 
t^re,  e.     9  HKWHrsi  toMiipepte  A  CJMkiioaoti  ardincran> 

festa  un  «  . 

éisepoi-  no,  <ìbe  sian  r^ttaRrsatp  quandi)  .decorre,  ina 
*^^-  iq  ore  da  non  jneomodar^  il  pubbUeo*  La  voo* 
tatara  9011  A  permetterà  che  ia  cmo  di  aa- 
ce^^i^à^  ^  qfii^odo  W%  ^^^y  ultime  i^^mnyìoiu 
deiv>r«o  t#QtQ  t^npo  cl^^  i  (JadAferi  fù^o  1^ 
«olurainaiMa  icoawqiiù  »  M  preferirla  la  «tiigi^Q* 
^    d' laveraoi  e  «a  «eutkaQiia  t 


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8CP  '8EP       iSi 

^  iel  Luogo  eia  etd  rf  (kfatìiio  indicare  le  re^ 
gole  per  1'  etm^oaìdne  •  Oi?corre'nclo  cottroif 
nuove  sefnltwe  t  i  Gioediceoti   procaremnao 

«  di  persuadere  piuttotto  che  ti  costruiacano 
Campi  Saoti  a  eterro  cinti  di  mora  e  io  ogni 
cato  iovieiiarauno  che  le  sepolture  «i  faccia* 

•  BQ  foori  di  Chiesa )  e  coperte  d'  oo  portico*; 
e  «o  fosse  oecessario  farne  io  laogo  serrato  » 
avraauo  cara  che  sian  costruite  a' regola  d* 
arte  y  che  non  sian  umide ,  e  coperte  da  dop<^ 
pia  lapide  ^  da  iogessarsi  dopo  ogni  tumula^ 
aioae  «  GG«  &.  Geu.  e  tt,5.  Ago.  1780*  (  1  ) 

«3.  (▼«il  N*^  i3*)  I  trasgressori  alle  precedi, 
dispoiiz.  della,  il  n.  Geo*  ^777*  Bcdesiastici 
o  Laici  ti  puniscon  eoo  multa  di  Scudi  s5.  di 
cui  mela  spetta  al  notificatore ,  e  metà  a  S. 
BL  .Noeta  »  e  per  il  Senese  a  S«  M.  della  Sca- 
^  la.  $,  li*  L,  sud.  del  1777» 

1l4«  Ne  eoa  coguitori  i  Tribunali  Criminali  col* 
le  solite  partecipaaioai  •  $^  x4*  C^) 

c5.  Inoltre  delle  Trasgressioui  di  Ecclesiattioi 
alle  LL.  sulle  inumazioni  si  rende  conto  al« 
la  Segreteria  del  R.  Diritto  per  attenderne 
le  rosoluaioni  Sovrane.  JL  95.  Marao  1773* 
$•  12.  i3. 

Tùtw  Ih  h 

m  III  mi  111     ■,■■     III        II ■   Il  ■    ■■  ■    ■       I  II  ■■  !■■ 

(t)  Dalla  Tarif.  perle  Cune  Ecoleslasticbe  8o« 

nes.  al  M«  25.  Sett.  1.794.  §k  6,  si  raooogUe  ohe  per 

\  esomasione  di  Cadaveri  »  vuotatura  di  Sepolture  t 

è  rottura  del  suolo  di  Chiese  »  è  neoessarìa  r  appro*. 

vaz.  del  Gov.  e  la  Itoenea  dell*  Ordinario  • 

(  2  )  Ora  se  n^  oomMoe  ei^ónomioamente  con  par« 
teoipas.  al  Presid.  del  B.  Gov.  li.  So.  Novemlqpa 
J78O'  $.  199. 


^    / 


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Google 


jtlfe        SEP  8C& 

Campi  ^6.  (  V.  il  N.<^  5.  )  ilt  tìel  l^aS.  (  f  eosuL^kMo  ) 

sàoù    ^    fittila  OofitrazioQc  dei  Campi  Santi»  st^^rro^c 

'    sua  tspefia  ^.  e  sul  modo  ^i  satterrarri  Cìadaven. 

'27'  La   GusttKJia,   «    nantettimento  dei  .Gain]: 

i  ^  Sa  ari ,  e  staus^  mortuarie  aoB  a  carieo.<iei  P»- 

rpc(.  respettiva.  G..25.  Mag.  1770.  ; 
28.  Due  GC.  de'  3.  Mar.  1804*    raccomandai  • 
,  ia  co6t raziono  dei  Garapisanti  a  sterro.    \J'S 

altra  de'  a6.  Map.  1804*  coocarne  il  m»c  1 
di  <  le  venire  a  poco  per  anno  alia,  oostrosioi.- 
de*  Caiopisanti  a  sterro  a  spese  delle.  Gonoi- 

•Diiìi. 

^. .-    ag.  La  C.  de'  5.  e  là  N.  de*  Si.  Gen«  rto5.r^ 

chiarano   che   ia  custroaiooe   de'  GaoipisaL  1 

.  presso  le.  Chiese  che  erano  di  data  di  popoli. 

'  o  di  Comunità,  e  mancanti  di  giusta  oongrv^  . 

deve  ossero,  a  carico   delle    GomBoità,   he- 

che  tali  Chiese  si  eoasideriiio  di  data  Regi.  : 

■'.  Chea  carico  pure  delle  Comunità  sia  la  c.- 

striiziriue  de*  Gampisaati  delle  Città,    Thit:  • 

.<    «  Cfistellii  Che  nelle  Chiese   ove  là   rendi  ■ 

supera  la  congrua  di  Scodi  loo.  compreso  ti 
1*    to.ciò  che  vi  s'  im^JuCa   per  ragion  caaeai 
^   la  ct>sirumoue  del.  Can>posanto  sia  a  apese  e- . 
parroco  ;' per  lo  che  se  la  rendita  è  in  Gar 
jni  pagati  in  natura  questi  si  stimino  a  csonte' 
te  col  sistema   tenuto  per  ridurre  a  conta.". 
'      ■*    i  Cano"oì  di  LivelUT  V.  Becchini  •.'Cadavai  • 
\     ,t*nneraU  ,   Parrochi  . 
.S;  '^;LKSTRI:  RegoL  di  Proced.  Civ.  $•  643 

•  ti  £;;•;.  e  663.  e  segg.  V.  Profnfisioni ., 

SlÌ^ A /ALI  E:   Gomuaifcà.  Regol*   partìc  c^ 

*  7.  Giù.  177^5. 


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sin  SET  \    i6Ì 

8ERAV£ZZA:B«  deì  l6àl  (senza  giortìo  ) 
sopra  ì  tre  Fiumi  di  quésta  Gpmuqitè  «^ 

d.  RegoK  rartic*  della    medesima  de'  17*  Già*    ' 
1676. 

SERVITÙ^  ;  I  Bottega) ,  Poroaj ,  Pesciaiolì ,  e  al- 
tri  venditori  a  minuto  che  danno  a  credenza 
commestibili  a  gente  di  liivrea,  cnochi,  <)^ 
•penditoiri,  devono  dentro  il  mese  dalla  con- 
segna, ottenere  il  pagamento,  o  la  recog^ni- 
sùòne  del  debito  dal  Padrone ,  e  cosi  di  mese 
in  mese  ^  altrimenti  non  Io  possono  astringere  al 
pagamento  benché  provassero  che  i  comroesti* 
Ì>ili  sono  serviti  per  lui ,  e  benché  ciò  costasse 
da  partita  di  libro,  salvo  T  agire  contro  il 
consegnatario  9  o  suoi  Credi  •  B.  8.  Log.  1754 

firn  Uà'  proibito  far  portare  alle  pèrsone  di  5erw- 
jb/o  ,  GacciatorS ,  e  goardaportoni  alcun  distia* 
tivo  militare  ,  come  dragone  ,  spalleltti ,  tra-  v 

^oUe^  scodi,  nappini  anche  di  seta  o  di  .la- 
na >   pennacchi    di  colori  usati  dal  Militare 

^''fibbie  ec.  sotto  péna  di  Scudi  5o.  divisibili 
Irà  V  accusatore,  q  lo  Spedale  più  vicino. 
JlN.  20.  Giù.  18Ò.3.  18.  Gin.  e  1.  Ago.  1804. 

Z»  £^  IUCQÌlìÌL9  gaarnir  le  livree^di  gallone  d' ora 
flotto  ta  stef^  pena  applicabile  come  sopra. 
7f.  26.  Apr.  1807.  V.  negali.  Salar j . 

SESTINO:  *Gomnaitàr  RegoL  partic.  deVG4* 
lug.  1774. 

SESIv  :  Gomanità  :  RegoL  partic.  de  23.  Mag« 

1774-.'.  '  -, 

2;  Consegna  di  Decima.  N.  i5.  Oen.  1782.  V* 

.  Fiìj^mt . 
ràTA-:  Éa  llJ.  ^4*  NovMTTgr  abcdì  tutti  ivin-   P«tA 

coU  resultanti  dalli  Statati  e  ì^  antiche  dell^  ^'''''^ 


J^ 


i6^      lET  m 

.  Art^  della  Seti^  s  cdjie  footr^fttazioiù  ^  òil^ 
dà2Ùooi  de^ dra^i ,  é  8ppr%  i  Setaioli^  (\^ 
Bttn-  «'  ^*  >N,  d^*  2Jk  Diq.^  ^77^^  pxoilù  r  estrado* 
«ioae     .^ne  (2)   de^  boB^pli  ^i&rGlllatia   kas^UoOi 
capìtóAi,  «brpccC^tQre^.  pelature,   tmcacqi,  t 
altri^  (ùroveoien^e   greggie.  d^U  m^a^  #oitìi 
pep^  dell^  JJU  Df•ga^aii  ^  I  §$t  14»  X^*  «  *^ 
,  astrinsero  gì'  abitanti  4elli  apaaj.  pco«9ÌiqìJ  al 
Confile,  ct\e  volessero  ^tteivdeice  alla  C^t^i^a 
della  seta  ad  moifortpar^ì  ^  certe  regole  per 
impediroe  T  e^t^^aaionei  firandole^t^   fotta  la 
peno  ivi  cQi^n;iÌDtat<^«  U  $.  l8|.  vuol  punito  «>- 
me  estrattori?  ciu  yQq,de  scieoteiQ.eQta  a  fore^ 
atj^ri  »  e  aUn  abitanti  fiiAri  di  Stinto  ,,  boa^e- 
Ha  «e(4,.aatte  px:Q\fei|jien«e  ;.  e  il  $*  l^  joh 
pone  pena  di  <j^<  loovo.  altretti^nti^  caneeiQ 
^        a  chi  presta  ajuto ,  O;  ctpera  agi  e^traltiorir 
Mtnu  3^  Le  NN,  de'  «a-  Oipi  iray^e-jg,  Qeo. IJ^ 
***"**•'      concessero  vari<>  teippQrarie.  eseosipni  di, Ga- 
bella 9  (3)  per  animale  le  manifattore  delM 
se$a^  e  UA  premio  per  i  drappi;  s^^jti,  fam 
di^  Stato. 
Tnift  4^  t  maqifattori  cbe  Tei|dVi|P,  ìii(pegoa^.&^  per- 


(  i  ^  Vi  era  anche  un  B.  de*  i5,  Feb.  47ÌS4.  ,  «». 
eser€i9ÌQ  della  p^fessio^ie  di  trattore  dt  seaci  di  eoi 


p  vìncente  la  spia  pa^e  ssiutarìa  pev^  om  la  pqreiftìte 
sèabiÙr  trattorìe  ìfK  luoghi  ove  1^  esajlaaioiù  posiMi 
nuocere  9  e  ordìoato  clie  la  lavature  «  e  iqpaoevmtaia 
si  fUcessera  ia  laoghi  remoti  ,  a  le.  acque  fetide  a 
fondate,  no.n  si  laaciés^ro*  scorrere  per  le  Àxsdat 
ma  oeltp  foglie,  0  al^.  loeiEe^  d^istitMita  • 

(  -2  )  Cosà  la  N.  5.  Apr.  1788. 

(3)  Su  questa  Qabella  vi  era  «nello  b  ^  ^ 
^  Ago,  1^88.     .  .  .  ., 


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àJBf  ÈtÉ     tèi 

^*  '  ttntanó ,  ti  àppropriaiio ,  b  bltriroeati  distrag^ 
goaò  Sòie  ^  O'IaniD  Ricevute  per  le  tisispettiv^ 
lavorAzìoni ,  si  pomsèooo  tome  ttì  di  furto 
\^'alifiéatò  9  ^  ^oèi  i  «iompj^atoiri  dolosi  i  ^  si 
))aò  procedere  Matro  ^1'  noi,  e  gf' altri  eoi 
vJU^cio^  ^  per  iaqtiisitioaé .  Bfi  i8.  Già*  1^9^ 
L.  3ò.  Ago.  If95.  $.  à.  d  m.  ìg.  Veb.  tf 96 
'  '  V.  Bàè/à k  i&ot«o/J^ ..  Gelili 
SFkAtTO:  Forfkie  di  questo  gibciìsio  tìegoLdi 

Protffect.  Cita  $•  Bi3.  e  «ogg. 
|$I^RÌLL£tTA]iI£NfO  d'  Arme  da  iuocoi  sbà 

pena*  Ia  3ò«  Ago.  1795.  §»  19. 
SàGA&J  :  L.  de^  13.  0id.    1556.   coot^  quelli 
labe  per  denaro  penóootobò  ^  o  ftltriqiedli  of« 
^  fen  joDO  àlóimo^  V.  Assassinio  è 
HfóNA^  Ri^.'del  ì:  feb.  i56o.  fùìlé  priiha  or- 
gAJiiiEtàÉioae  del  C^oVerno   di   Siena .   PPi  1. 
Giiì.  157Ì.  6.  Die.  i588.  t.  Hag.  e  19;  6ia« 
1590.  sullo  itesso  oggetto,  e  sopra  iMagistra« 
ti  dì  Sièna ,  e  suo  Stato  » 
ìt.  tiapilóli ,  e  obblighi  déir  Operajo  eletto  so- 
pra i  bottini  0  bagni  di  Siena,  e  suo  stato, 
del  l59ò/(sbnte  giorno) 
L   Br  de'  24^  Apr.  1598.   confceteote   varie  lì. 
peri  Giùsdideoti  del  Sttnese:  altre  11  riel 
1^9^.  (sénsa  giorno,  e'  P.  analogia   de'  25« 
Geo.  Ì69I. 

•  •  fiegoL  aanonArio  per  Sietta .  e  suo  stato  de' 
19*  Sett.  1767.  V.  Generi  FrvmentOrj . 

.    Id.  de'  14.  Giù.  I7f3*  che  sopprime  il   Ma* 

éistrato  del  Sftle  di  Siena  ^  e  ae  devolve  la 
iarisdizione  civile,   e  criminale  ai   Giudici 

*  C2arheraU  della  Città  e  Provincia  • 

JKL  de^  uè.  Log.  iffS»  sol  mercato  settiauir 


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i6^       SIB  «Vt 

naie  di  bestiame  fuori  di  Porta  T^onteie^acla* 
5^.  L-  de  28;  Ou:  177;^.  sulP  Auditore  Fiicale 
di  Siena  p  e  «ne  attribuasìoói  • 

8.  N.  tte'  16.  Giù.  1783.  contenente  la  tariffi 
delle  Gabelle  alle  Porte  di  Siena. 

9.  C  de'  20.  Ago.  1791-  dichiarante  the  in  A> 
na  il  Miaiatni  Superiore  di  itoliiìa,  è  ii^tj- 
vernaCore»  e  iion  più  T  Atiditore  tiicala.^* 
Macelli  •  j 

SINDACATORI  di  Róotà,  «oppresM con Mde 
28.  Mag.  1777.  ; 

SIND ACATI  :  V.  Cancellieri  Comunitam*^^ 
visioni ^  e  Sindacati.  VfficJ  Prmnàdi*  h 
car/» 

SINDACATO  agi*  effetti  orimìnali.  L  de' Se. 
Ago.  1795.  §.  7.  {V.IaNotaTomolp^'9\ 

SINODI  Diocesani:  LaC.2.  Ago.  1785.  i'^»* 
i  Vescovi  a  tenerne  ogai  du^  anni  con  iP'*°' 
cipali  dei  Clero ,  e  eoo  i  Parrochi  per  p^^ 
vedere  agi'  abusi  che  s'  introdacesiero  Del»| 
disciplina  Ecclesiastica  ;  nla  gì*  atti  di  «* 
non  si  poss;>uo  pubblicare  senza  il  Hegio  ^1 
quatur .  ^ 

SODOMIA  :  Sua  pena  •  L.  8.  Lug.  i54**  ^1 
Nov.  17S6.  §.  96.  L.  3o.  Ago.  1795-  M^' 
22.  23.  (V.  la  Noia  Tomo  1.  pog*  9*) 

SOPRASTANTI:  V.  Carceri.  Messi. 

SORUANO:  Comunità:  RcgoU  partii  l$.Ap 

1775.  -   '  ^-    '  j 

SOSTEGNO:  Regol.  de*.  4.   Die.    178^.  pej^' 

^stagno  de^  Navicelli  fuòri  della  Porta»* 

ro  ili  Pisa . 
SOTTOPOSTI:    V.   Esecuzioni.   hAer£ù(^ 
,  Mintjri. 


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50VANA  :  l^rivilegj  de*  5.  Apr.    i588..  accoE- 
-    dati  ^a  -i|Qe«ta  -Gittà^'  per  ripopolarla  • 
SPARI:  V.  fuochi,  . 

-9P£lMJUt:  or  A'mmlnist'atori  devon  rimet(e<- 

re  o^a'  anno   alia  JS..  S^reterìa  rii  Stato   la 
'     dirÀòiCraiioQe  cV  Enfrata ,  e  Uscita  ,  bilaociar 

ta  col  confroùto  degV  anni  preced.  ;  non  poa* 

«oao  àiieoare  i  Capitali  delia  Spedale  s  C»  ^. 

Mar-  1790. 

2.  Noa  'jpossou  fare  spese^  o  innovazioni'  straaf'* 
dioariè ,  né  prendere  a  Gemèo  ,  o  camhio  , .  uè 
coosomare  i  Capitali,  o  presso  di  beni  g<&za 
a p))rovaliÌDae  Sovrana.  C  2.«Lug.  1792/  • 

3b  I   Rettori    dì    Spedali   non  dichiarati   esenti 

dagrUfHc)  Oòmanitativi  san  soggetti  alia40i)U'- 

ferma  di  >S.  A.  R.   ogni   5.  anni  per   (nezieo 

della  R.  Segreterìa  di  Stato ,  e  a  propo«i2io- 

>    se  dei  Magistrati  Comanrtatlti  sentito  il-  Se* 

•    nator  Sopra^indaco  •  G.  27^  *Dic.  1791. 

4*  61*  Spedali  di  Provincia  che    non  hantio   vh 

«    dèfìcie  ànnao   pagheranno  a  quello   di'  S.  M* 

NttdVa  per  t-^malati  cho  vi  mandano   una  di- 

*screta  tassa  fissata  a  giornate,^  ed  individui 

•  fra  il  respettivo  Commissario,  e  Rettori 5 sai* 

r  approvazione  Sovrana*  C«  9*  AIag«  1794* 

3.  I  Rettori  procureranno  una  discreta  remu* 
nerasiofla-  à  &vor  dello  Spedile  dai  malati 
Sudditi  ,-0  Esteri ^    che  non  sono   veramente 

.    poveri  »#  miséifabili  •  G.  1.  Ago,  1794- 

&  L*  Amnunistrazione  dei  Forni  normali  che  in 

gualche  Inogo  è  tenuta  dasli  Spedali  à  sog- 
'  getta  alla  revisione  come  gì'  altri  lor»  Conti;; 
*.iQ  2.  Ago.  1794»  V.  Luoghi  Pìj  .  Santa  Ma-, 

ria  Hùova* 


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SPERGIURO  in^aterift  Gmfai  Sun  penivtà 
3o.  Ago.  179^»  §.  ù.  (  Yk  La  Nota  Tomo  L 
pag.  9-)      ,    . 
Spese  SPESE  mionte  ^  V/  V^)  puhhUct  »   VJJt^J  Pn* 

minute,     linciali. 

5;pese    d.  II.  da*  1^.  Feb.  18I&  «i  Camiirliii^Iù  GetniH 
FiMftite      aitativi,,  é  Cassieri  delle  Dogane  incaricati 
«uiu  r      <Ii  P«ff<^>^  ^^  'P^*^  Fiscali  I  e  &iiidieiarie   ani 
regolamento  della  loro  contabilità* 
3.  Le  spese  Fiscali  non  ai  pagano  ae  la   o<»ttila 
non  è  tassata  dall'  Ari^biviata  del  Fisco  é   CL 
3o»  Gin.  j8i5. 
4«  La  G»  2C«  Die^  18  là.  contiene  altri   Ordini . 
ai  Camarlinghi  ani  pagamento  di  qoeate  spm^ 
se  y  e  ànlla  remissione  dei  conti  *  V«  j^/ico  « 
5.  Solla  tassazione  ed  esazione  delle  sf^ese  pro- 
cessali criminali»  e  delle  molte  ir!  sonde  H. 
de'  26.  Ort.  l8i5(.,.e  quelle  de's^é  Nov.  aeg. 
V.   Carceri é   Polizìa.   Privilegio  .S  posero., 
;   Suppliche. 
Spese    6*  Sulle  spese  pubbliche  fatte  col  predotto  della 
pubbli-      ìfassa  di  Redenaione  t  V^  Cancellieri    Comsir 

«ne .  •**••• 

nuotivi  . 

Spttt  ài  T  }^^^*  ^7*  Ago.  1722.  che  otadloa  di  eoadaa* 
^viir       °^'^  sempre  il  soccombente  nelle  apeae  < 

8.  Spese  delle  Canae  civili:  RegoL  di    Procedi 
Giv«  %.  223.  425.  538*  544.  55Cbeaégg<  dS4# 
i         e  $•  6o3.,e  seg^  727?  7Al« 

9«  Sulle  spese ^  e  onorar) dei  ProcnraÉori<  - V4  ia 
oltre  il,  RegoL  per  i  med«  de'  id«  Xiov^  28i4e 
$•  l6.  e  seggt 
le.  Slille  Spese  dell'  Esecuzioni  ctrili  «  Ve  £##» 
cuzìqìiì.  Esecuzion  Reale  4.  Msecùzion  peremo 
hale  •  Giunta  di  Liquidatone  #    .    .  j  .  '  . 


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fittA^AGOUrìfolì*  Capftteìé  ìa  CoiiiDtutà  he 
la  diMaioaè  di  tatti  >  i  palj,  e  Feite  |»tibbUr 

d»  Per  ii  palio  di  d»  Oiovaoni  ^i  è  tilt  |iirMtii0 
di..29cchk  l5b.  io  5b.  Riupooit  per(}tieUodi 
&  Piero,  di  Zecohi  3&  in  1%^  Roiponi!  per 
^Mllo  di  Si  VittoM»  di  ZeMh)  4$^  ih  4& 
Rutpoiiil  per  .(}d<»Uo  di  Sé  LoNote  Sctodi  io} 
£  per  il  palio  de'  Goechi  li  «ti   ai  ìtR«  de* 

.     t3.  Ago.  1768*  e  if.  VeÌH  lf7t.§i  3i 

S.  La  QoftiOiiità  «oprintéode  aache  ai  Còrsi  té^ 
gelati  delle  Garroase  ùel  Gamevale  *  $•  4/ 

4^  Non  pud  variare  i  tempi  di  detti  speitMòli 
ebe  per  qualóheturdOitànAà  atraordiiiaria.$  5« 

5.  Oltre  td  Blodiere  efae  le  ibroti  cedute  e  eha 

.    aoti  ti  daoQO  ai  Vitititori  ^  itia  ti  tedgod  per 

,  la  poitipa,  la  Gòttioniti  ritira  dal  Governo 
t>er  gii  spettàcoli  J[*.  lòco.  T  aona^  §i  &  fé 

ti  Oi^AÌtti^fettmooli  itraòrdioaij  «onoaspisie  di 
thi  li  dà ,  tha  sempre  eoi  consenso  della  Co* 
«poniti  »  e  àptto-la  dì  lei  direaioda  <  $4  8* 

f.  Ai  palj  di  Uè  Gioé  Sé  Piero  ^  e  S^  Vir  torio 

..  j^aiiede  no  Residente  Notule  del  Magistrato/ 
Cooiaiiitativo  da  eleggersi  eoo  partito  per  tot* 

:  ie  tre  le  G>rsei  agi*  altri  presiede  on  ]tfini« 
stro  4ella  (lanoelierìa  GomunttatiTa  «  $<  j). 

$é,tj6  ipèfè  diiSpe^oco/isi  repartodò  dalia  Cio>^ 
mooiià  sa  i  possidenH  codie  1'  altre  <  $«  lO^ 

^  I^  invigila  che  i  palchi  sian  stabili  ^  e  a  r6< 
gpla  .d'  arte .  $-  11*  Vi  PaJchi  * 

tCé  jie^qoestiodi  in  materia  di  ipettacùtt  si  de^ 
odcmo  daliVAdditot  della  Camera  delle  Co^ 
iBonit>  4  ^»  \a* 

lir^pTasststa  alla  riprtzt  àtx  tre  primi  palj: 


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.    a^gr  altri  ri  àè«iMd  oa  Hiniitro  «  d^^llik  Oaà^: 

cellerìtt.  §.  i3^  V.  Palj .  Teatri,  teglie. 
St^EZI ALI  :  V.  Me€r:ci  ^ 
SPB^IEttlB:  SarsQOo  ooa  volta  T  aano  TÌsitar 

•  te  air  itnprovviio  dal  Giusdicente  coti  oa  Me- 

•  di<to ,  noa  condiitfto ,  «e  è  possibile }  i  medici* 
'  nali  guasti ,  o  di  cattiva  qoalità  si  sigillafan- 
«  no  io  presensa  dello  Speziale  e  si  maoderaa- 
*.  Qo  al  Collegio  DIedico  di  Firenae  coi  ri  ri- 
metterà  pure   la  relaàsioae   della   visita  •   li 

'  lUedicn  che  concorre  alla  visita,  (  se  none 
condotto)  ba  i^.  24  per  Speuerìa  dalla  Co- 
munità (  1  )  Ca  23.  Apn  e  28»  Già.  I782é 
e  11.  Sett;  i8t5* 

8P0GLT ,  quindennj  ^  é  vacanti  :  La  G.  18.  Mag; 
1782.  ordinò  che  fino  a  nuovo  ordine    non  d 

'  rimettesse  più  n olla  a  Roma  per  tali  titoli, 
e  si  ritenessero  le  somme  a  disposia*  del  Gor. 
r:  La  G.  i5.  Gin.  1782.  abolì  defiaitivament* 

*    tali  corresponsioni. 

SPOGLIO:  V.  Turbato  possesso. 

SPONSALI:  V.  Matrimonio  • 

SPoRTUL£  :  Due  BB.  19.  Die.  l5^  le  aha^ 

'    tir<>no,  e  vietarono  pagarne  ai  Giodìci« 

STALLAGGI  delle  merci  provenienti  di  aopia 
a  Mare:  Loro  TariflTa  de'  20.  Mag.  I734. 

STAMPA:  E^  proibito  pobblicare,  vesdera,  e 
Cesivta  introdurre  in  Toscana  libri  centrar^  alla  Re* 
ligione  ^  o  ai  buoni  costumi ,  e  stéunpar^  j  o  iat 
stampare  ti  Torchio  9  o  a  mano  qualunque "fe^ 
glio  di  carattere,  o  incisione  sema  liceata 
del  R.    Revisore  «   L.  28.  Miar.  1743.  $•  t* 

(  1  )  E  il  Cul9t^i(T.  ha  L.  )D.  per  rimborso  Mfnpcsé 
ma  soltunlo  in  c^so  f\\  gita  .  Tarif,  da' 24.  Die.  2814 


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ST4  8|i4       ift 

%.  Per  oiteaerla  ^i.  dee  prejieatargli  ì*  origioalef 
firmato  wì  proprio  nome«  $»  s«  3* 

^  L.  orìgioale  ai  eflattiinerà  dal  Revicctre  £c« 
cleaiastico ,  e  dal  Reviaoi^e  Regio ,  e  quando 
venga  re«o  colle  loro  firme  ei  i>Q*tr&  stampa^ 
re  colla  sicurezza  di  qooieièeré  uh  molesta* 
to  bè  impedito.  $•  4* 

4*  I  Revisori  RR.  sono  i  Ciosdiceoli  Locali  t 
posson  vaiarsi  dell'  ajuto  di  qnalcbe  persona  i 
ma  essi  soli  son  responsabili  deir  esecuzione 
delie  LL.  e  00.  veglianti.  G:  7.  Qiu.  1791- 

5.  La  stampa  di  Galendar)  si  può  permettere  li« 
beraipente  quando  non  '  contengano  noVità ,  a 
hon  vi  sian  ^  riprtate  dìsposì/àoni  procedenti 
dall'  estere  Potestà,  nel  qtàl  caso  il  Reviso- 
re ne  rimetterà  1^  Originale  al  R.  Diritto  per 
attenderne  il  /{*  txe^ualur.C  9.  Sett.  1791* 

ìè»  t  Censori  Ì{R.  non  appi^overanno  la  stampa 
di  sommar)  d'  Lidulgenze  doncesse  alle  Gòni* 
pagnìe  ripri^inace }  come  soccedote  alloCom* 
pagnìe  soppresse ,  pet-chè  ciò  porterebbe  a  vd*^ 
He  erronee  conseguenze ,  e  ^ra  le  altre  a  far 
creder  nulla  la  soppressione:  L""  approderà  tino 
se  r  Indulgenze  son  conces^ie  ex  inietto  •  Cu 
17.  Sett.  1794* 

7»  Senza  la  licenzili  de'  Vescovi  ^  0  loro  delega-' 
ti  non  darà  perrtiessa  Veiruna  stampa  pena  la 
perdita  delle  stampe,  e  Scudi  5o.  divisibili 
fra  .r  accusatore , ,e  la  Gassa  delle  multe.  I4. 
Z'6.  Gen:  tfgS.  J.  6. 

8*  ^a  tal  licenza  è  necessaria  t)er  le  sole  5/vz/;t« 
pe  interessaiìèi  nlarerie  T«?oÌoglclie,  o  Reli* 
giose.  N.  5.  Peb.  179^.  (  l) 

\  i  )  JÈfex  jL.    tS»  ' Apr.    1Ò02.  >   ò.  V  ùppiovaz. 


j 


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Stitt^  g;  Le  Siaihp^rìe  private  ,doèiion  approdale  dir 

tori,  e      j(}^y..  ^li  proibite.  $•  5.  L.  28*  Bnil:.  1^4^* 

Mfiii.    ib^  Per   av^r   V  a^provìisiobé  ìi  éspiirrà   ixéllA 

'  supplibU  il  ^i^o)^rio  kioihé,  e  èogaome,  Tia- 

'ftèghà  tbe  ni  iil<^gglè,   il  Itiògo  del  Negoaio» 

di  ^ai  la  porta  dovrà  eortispótìder^  in  tiiia 

fttnldà)  ^  «taf  Éémpré  apefta  coii  libeM  ìq>* 

'   grésso  bèi  giok-iìi  feriali  coinè  quella  deir  al- 

'   tre  botteghe  «  e  g'e  Vi'  fton  Altre  stànse  doVràn-^ 

ilo  boitiuniearé  libei^aTtaente  et>lU  bottegti  pub- 

)>Ìica  i  li  espritherà»  pare  il  hónièro  dei  Tot^ 

eh)  ehé  èi  Vìiól  avere ,  e  si  esibirà  bua  tito6tr& 

di  tbfcli  i  Caràtteri  abohe  btnjbècoli  »  e  tifrì^ 

li  ttn  làìtó  bònii  a  tegola  d*  urte .  §*  é. 

Jll.  £  1^  io  tegtito  si  flJterèir&Jà  forma  di  èsu^ 

o  te  oe  alienerà  bria  qoltfohè   ipèbie»  le  'ne 

'    darà  parte ,  blti'ibiebti  lo  Stampatore  che  li  de* 

iiuti^iò  sarà  sempre  a  tatti  gf  effetti  cohside* 

fato  cobie  possessore  ài  essii  ^  f. 

iit  Àcclaistabdo  nuoVi  al£ibeli  ^  iostitbea<lob|^  ai 

*'    vecch]  se  ne  esibirà  ibostr&  cobie  sopra  {iri^^ 

tba  di  faraa  oso,  e  di  traspottai^Ii  a|   tego- 

aie  «  $;  8» 

t%.  Nob.  si  cobiprendon  nella  pres.  L  grtt&il- 

'   menti ,  e  ibaccbiiie  ,atti  à  impriibere  ,  oià  eh^ 

servono  ad  altre  biànifattbré ,   cobie  à  starn^ 

par   tele^   drappi  ^  Carte  dik  giaoco^    Imluoì 

ec.  5*  9* 
t4«  Ma  io  caso  di  aboM  è  di  àVéi*  «ofi  élsi  itùm- 
poto  9  caratteti ,  o  iodiioni  ai  hanno  quanto  al^ 
la  pena  5  per  Stamperìe  private  *  §*  la    - 


!>■■■       'H." 


de     V  etfcovi  è  necessaria  per  le  stampe  d*  €gai 
nere  sotto  le  pena  dalla  £.  del  1743. 


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l9i^  Gli  Siam/Haorimch^4ijkpvoHti  ^ó^  posiT^Qa 
lit^p^ro  iq  C(m  3  9»  nóq  comàoichi  liheramea* 
^  ta  coHi^  hotteg(i.Q  ^o^  ahUU  gì' altri  «od.W 
qaifliti,  Torc^,  caratteri,  o  altro  da  HanP* 
par^  sQttQ  p&qa  4'  eaaer  coa4iidcirati  co^m^ 
iSf^mperl^  privato^  $,  j5..  | 

^6*  Destra  tr^  giorni  dalla  pQhUica«ioqe*di 
qniUaiiqQe  Han^pa  i^  carattere^  q  inciiionelo 
Stampatore  ne  conaegQerà  qoattra  faeoiplari 

.  cioè^  u  per  la  Libreria  Palatila»  i«  per  In 
Xiihreriii  piibhUca ,  e  ^e  nel  pae^e  qoq  ve  q'è 
oeasqnit  perla  HagUabechiaaa»  1*  per  il  Re* 

'  vi^re  Rccie^a^tico,  Ir  ]^K  U  ÌRc?ii[ore  &«? 

.    gìot  §«  JÉK 

^7^  llq*  e«ein  piare  di  tutta  eia,  che.  %\  stampa, 

,.  de?A  fimetterii  alli^  lifairerìa  MagUahcchiào^ 

,.  sotto  le  pene  della  sud.  L«  g8«  lUfar.  174%  ù 
di  qq^Ua  sle'  87^  Ott^  ^Bc)i.=;N^  ^2^  QttoW 
l8i5.  (O 

j3v  Tre  giorni  dopot  Ii^  pnl^tUisaaiioné ,  T  origi^ 
HiS^le  8Ì  de{K)aiterì^  qel  iqjbgo  che  èari  dettina^ 
ta  cit^l  Qoyerqo  con  ritirarne  ricevuta  grqtU 
sotto,  nq  froqtespÌ2ÌQ  staffato. .  §•  ^7.  delU 
L^  del  it743*     V 

)(^^  Per  chi  stanila  sensa  licenssa  »  se  è  il  priq-  ^f^ai 
crpale,  ^  Ministro  del'K^ó^iìo.  che  ha  otdi- 

.    «ata  9  o  permessa  Ifl^  stampa  ^  vi^  peqa  la  pet-> 

•■■  -  J"ii      i»n^        *        MI  ij     I  ■  ■    ■    .uni.  ■    Il   n      ■■»— ^i. 

(\)  Ile  NN.  i9/'7lpcr  e  29.  Oiu.  181À.  h^nno 
coiieessa  la'  pvivstiva  dell*  iiiserviione  degl**  avvisi 
nadicisri  o^ei  ^^ii  pqbblìci  per  Ftreaie  a  Angiolo 
Itsi^^i ,;  per  Pisa  s  a  Seh»>)tìaQOi  Nistrì  ,  e  per  Sie- 
pa  lul  Ooorata  Porri ,  e  fissata  il  presso  deU^  iur 
aesiiaoe  »  e  le  pene  dei  GontxiaYveatori  • 


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"'». 


174       sta;  ^      ST^ 

dita  delle  stampe ,  P  inabilitasioae  a  bedepli^* 
cito  a  l«ner  Stamperìa  da  per  se,  o  per  me^ 
Co  d'  altri,  e  Scadi  5oo.;  ^per  il  C»fnpo«ito- 
*  re  tcieote  tre  tratti  di  fané,  e  la  $cieasa  si 
presùme  «e  oofì  prova  ii  cootrari»  dovendo 
.  egli  assicararsi  che  in  fondo  air  originale  Vf 

sia  la  firma  dei  Revisori.  §•  l8. 
fio*  E  se  ciò   che  fu  stampato  senza  licenza  è 
contrario  alla  S.  Relig^ione ,  o  ai  booni  costo* 
mi,  sarà  brnciato  per    mano   del  Carnefice t 
U  \utore  decadere  da  tatti  gì'  onori ,  e  im« 
pieghi ,  e  si  punirà  con  multa  di  Scadi  mille 
è  arbitrio  tino  alla  ghléts^  inclusive  i  eilGom« 
positore  con  tre  tratti  di  fanale  la  galera  per 
5*  anni.  $•  19* 
ài*  Tutte  le  (jomposiBioni  refèribiti  al   genere 
'.  dei  Libelli  famosi  ^   e  contenenti  ioginrics  e 
Contumelie'  contro 'afcnno' àùche  eotto  il  òo« 
_xne  di   risposte^   Gazzette ^  Note ^  ' Memorie 
*'  letterarie^  o  altro  ocon  date  di  diverso  pae^ 
^'  se,  o  inserite  in  altre  opere,  coli    qoàlnnqoe 
pretesto  ancorché  non   vi  si  nominassero  le 
persone  purché  si  possano  riconoscere  si  han- 
no per  Libri  contrarj  alla  Religione ,  e  aibno* 
ni  costumi,  e  vi  è  luogo  alle  pene  dèi  $•  pree* 
§.  20. 
fi2.  Se  i  Libri  òontrari  alla  Relig.,>e  ai  costami 
^  son  stampati  fuori  ai  stato ,  e  se  ne  ignora  V 
'^  .  autore ,  gP  introduttori ,  ven<]itpri  ,.  e  propf» 
gatori,  si   hanno  per  antori  se  non  nominano 
persona  reperibile /e  certa  da  cui  gì*  abbiiuM 

*  avuti ,  o  non  conéludauo  la  prova  d*  ona  gin* 

*  fifa  ignoranza   oel  qual  caso  ^lo  il  Giodioe 
può  recèdere  dàlia  pdna  ordinaria.  $•  21* 


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q3p.14%  Stamperia  ette  iMI  liaaao  i  requisii 1 4^1'* 
le  pubbliche ,  e  dove  nop  si  obbt^discu  ngi^ 
Art*  5.  &  f0  8*  81  confiscberaniK)  uQirftqicih^ 
ai  Terchi ,  carta ,  caraftere ,    libri ,  stampe , 

. .   e,  qnaat'  ^Itto  vi  ai  troverà  •  $•  22.  23.     ; 

^4-  I'^'^  i^  inulte  tutti  i  correi  eoa  solidali .  $i24« 

25»  Pi  ea^e  li^  metà  spetta  al  Notificatore  ,  e  «e 

è  uno  dei   Complici  nvrà  auci^ .  T  impunità 

xporchè  sia  il  primo  n  d^nooziare ,  e  uoo  ti^ 

r  autore  d^  opere  cadenti  aotto  la  Geuaura 

degr  Art*  19.  ac.  21.  uè  il  principale  o  N^ 

1  njatro  delta  bottega  io  cuiaon  alate  scampa- 
te 5 . vend  ute ,.  o-  a parae  »  §•  25.  .  ^ 

fi6.  Nei  caai  in  cui  il  giua  CSomune  impooeruim 
pena  maggiore  di  quella  della  prea»  L.  ai 
tiara  .ad-  eaao  •  (L*  art.  23.  amarette  va  le  pr^- 
ve  privilegiate  •  Ora  abolite  •  V.  Pro^^e  •  )  $  26 

U^.  €]Dg^tQn  iranno  i  Tpibunali  Criminali  col- 
la aolita  partecipazione  •  §..  27.  V.  Stamperìa 
Granducale .  Leggi  • 

STAUPERIA  Granducale:  Privilegio,  e  Capi- 

.  teli  della  med*  B.  4*  Giù.  i688.»e  27.  Mar. 
1726.  , 

S.  £aaa^  ha  la  preferenzi^  nel  aerviaio  di  tutti  i 
Dipartimenti  RR.  nella  ataro pa  e  vendita  del- 
f  le  Leggi ,  Bandi  »  Almanacco  di.  Corte  ec.  N« 
10.  Ago.  1768-  V#  I^ggi^ 

STANZE  Mortuarie  :  V.  Sepolture . 

5T  ATO  :  V.  RR.  Segreterìe . 

jST ATO  dei  Preaidj:  Amminiatrazione  Comuni 

•.    tafiva  del  med.  JL<.  lo.  Feb«  i8o3. 

12.  Organizzazione   giudiciaria,  e   della   polizi 
io.  quello  S^a^o  •  L.  1.  Peb.  1806. 

2f*  Vendita  dei  beili  di  R«  prjDprietà  colà  aitu^ 


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^    ÈfK  «n 

-  ^,  N<  27^  Stn«  VSél  ^.  AitfraM.  IMU; 

Noiari.  Qrbetello.  Té^riffa. 
fTATUTI  :  en^n  iQn#tti  di  teApo  la  «ràipci 
.    fillio  GoQfattnn  del  Sotrr«iio«  ii#  NN.  \%.  ìb^^ 
.  iffH»  f  5.  Ago«  1777*  U  coafermMiipo  indi' 

•tiQtameote  fino  a  nuovo  ordina  • 
9t  I4'  &  9.  Lùg.  1814.  e  U  il.  x5.  Non  «Sif 

$•  6.  li  hMno  tutti  aboliti.: 
iTA2SIifÀ:  GomoUiA;  Regol,  partio^  de*  17. 

Gin,  1777. 
fTfiLUONATQ;  Sqa  pen«:  U  3o.  Nov«  178& 

$•  79*  s  K  delitto  TfriMo^rr.  I^  3o.  Ago.  1795 

$t  &%  (  y.  /a  iVbttf  Tomo  A;m^.9.)  V.  Tnéi^ 
STIA;  Cotnooiti:  RegoL  purtie.  do*  f&  &tt» 

ennNGHB  ;  Il  Mngiitnito  dello  Siiiu^  è  com? 

{loito  di  no  PróvveditoiO)  e  doo  Reaidoati  è* 
erti  da  S.  A.  R.  fra  gì' ATVoeati.  (1  )fi.  14 
Sett,  1779- •$•  »• 

S«  n  llagiatrato  è  ora  compotta  <P  on  Pro¥?ed. 
flceltr»  fr&  i  Settatori^  e  di  4^  fioooomini  di 
&  ntartino  e«tratti  a  i^rto  ogcd  4^  nfai»  lofe- 
ti  om  voto  •  Il  Cancelliere,  e  il  eotto  Gaocel- 

'  .'liere  000  banao  fnn  V  obbligo  di  dare  il  ve* 
tQ  conte  primo  4  Contro  le  deUheraaioiii  dd 
Slaguitroto  noo  vi  è  altro  rimedio  die  ti  ri» 
corso  al  Prìncipe  per  mesan  doila  R«  CemaE- 
tat  N.  7-  Peb.  1794* 

3«  Son  aboliti  glX  emoinmenti  ebe  eaU^SIeaioit- 
ne  «pettavano  ai  Hioietri  della  GanceUorìa>a 

*    inaervienti  alle  Carceri ,  e  non  ai  pamom  per^ 

(1)  Zi«  L,  88,  Apr.  xiHL-  Io  soppresse.  £»  ti. 


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ffl  fff       «ff 

mo8i8l^  doviwkwi  ♦JTogàr  per  iouero  a  i>eoe« 

fisiio  idei  (Caroemiit  (^'ft.  ti.  L«  14,  Sete»  1779. 

4^  TDt|i.:gr.i^|>ti  fktM  per  t  Clarc«r»ti  .per  debi* 

^    lo  eoo  ^^njù  d^Ul  iiÀUigo  dalla.  Carta  boUa- 

.    ta.  $«  3.  (1)  ,  I  , 

5v  Questi  atti  àaraiuio  dal  tutto  grAtmti.  $.  4. 

^  ita, quei  &tti  dai^ireditori  contro  i  debitori 

-    esroecati  ai  pagano.' a  Tariffa  :  il  prodotto  d^V 

.    ia  GaMetta  della  Cancellerìa  (  a  )  «i  versa  al 

.    Fttpe;  i  ministri  di  eaga  Caooelleria  nonlwin- 

s  «ò  «he  lo  ftipeqdip  fis^o  •  $•  A, 

7*  Trattandosi  d'  atti  fatti  dal  Creditore  di  cui 

,  '  la  «pesa  sia  reiettibile   dal  debitore^  se  ne 

readerk  a  questo  V  importare  perchè  nontof* 

^a  sp0«e  neppure  indirettamente ,  §•  6.    . 

Z*  V  Ufisio  dà^  ^atis  gli  atrapnnti  ai  Cavee* 

rati.  $•  7-         t   > 

^.  Chi  fa  r  Elemosine  può  portarle  persc^nal* 

«ente  a  quel  carcerato  che  .vuole,   o  se  ìp 

porta  alla  Cancellerìa  dirà  come,  vuol  che  s* 

.    impieghino  altrimenti  ciò  ai  detergiina  4al 

^    Hagiatrato*  $•  8« 

4.0.  il  Hagi^trata  di«poae   pure  deir  Elemosine 
die  si  ninQo  per  pie  istitoaioni  da  Confrater* 
nite  ^  Luoghi  Pi)  >  ec.  $.9. 
11*  Onde  cessi  V  abuso  di  farsi  passare  dai  car- 
cerati una  poliva  n.ttQ  Procuratore   che  ac-^ 
Tomo  //•  M^ 

(  t)  Cosi  la  II.  del  Bollo   degP  tt.    Feb.    i8t5. 

(^)  I  diritti  ehe  peroipe  questa  GanoellerU  son 
areigolati  dalla  N.  7.  )7ov*  1%^, 


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catt*  per  loro,  il  qàttè  lùeraVa  sali*  ElaaMi* 
ne,  lai  questua  è  afiidata  ai  Fratelli  della 
GoiTip8gi>ia  del  Tempio.  Otto  Fratelli  si  ao* 
ininaQO  da  S.  A.  R.  sulle  Terne  fatte  dalla 
GHnpagnìa  :  ogni  carcerato  può  far  passar  li 
aua  polizia  a  quello  di  essi  che  vool  eceglie* 
re  9  o  a  uu  ano  parente  purché  noe  vi  sia  je- 
gpetto  che  lucri  solle  Slétnosioe.  $•  lo.^ 

12.  or  assegoamenti  dell'  Ufisio  delle  Stinche 

'  ooo  addetti  al  soccorso  dei  carcerati  ai  ver- 
•eraoao  alla  Ga^sa  del  Fisto ,  che  soffire  le  i^ 
se  di  esso  Ufizio.  §•  li.  V.  hsecuzion  per^ 
sonale  •  * 

STRADE:  Sulla  loro  consenrasione »  scmriefai» 
p^^  ingombri,  visite,  getti,  lastrici^  mori,  fcAe, 
Ponti  9  ed  altro  concerdente  le  nied.  yì  sono 
i  BB.-  14*  Gin.  1578  e  del  1719  (senia  gior- 
no )  gr  pO.  del  1596.  e  del  J73&  (  seoaa 
giorno  )  • 

2.  Nel  3c.  Mar.  1772.  foroa  poh.  di  obovo  tali 
antichi  OO.^ilel  JHagistrafo  de' Via),  cai  ine- 
cessero  gF  Ufisiali  dei  Fiumi  mi  ricaTamea^ 
to  delle  Fosse,  corso  e  radunate  d'  acqua ^ 
getto,  e  dep>sito  nelle  Strode ^  ìogonihti'j 
0€cupafeif»fie  di  Soolo  pobhlìco,  muri^  Fab- 
briche minaccianti  rovina  »  e  visita  amioale 
-    .    alle  strade* 

Z.  La  P.  .3.   Nov.   1734-    per  la   coneervaaiene 
delle  strade  Urbane  messe  nn  diritto    di  la 
}  soidi    alle    porte   di    Firenze  per    ogni  Car* 

roche  entrava  con  Ruote  armate  di  hoUetto- 
nij)  e  chiavarde^  Il  B.  20.  Log.  1747»  pròifai 
toi^iinente  i  sud.  Garri,  in  i;atta  la  Provincia 
Fiorentina  9  e  Pisana  ^  peoa  la  perdita  del 


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SfR  .     .  STR        179 

Gafro,  e  Scudi  io.  di   cai  tnetà  spettava  aj 
querelante.  (V.  il  N.  feg.) 

4.*  Sodò  ora  proibiti  tali   Carri ,  e  vetture   con  Coifct- 
ruote  armate  di  ballettoni,  e  chiavarde  9(1)  ▼*«><>nci  • 
dovendo  avere  il  Cerchione  piano ,  e  i  chiòdi  poutu . 
incastrati  nel  medesimo  ^  pena  ^.  7.,  Regol. 
IO.  Apr.  1782.  (per  il  Fiorentino )  §•  17. 

3»  La  L.  5.  Ago.  1771«  impose  una  Tassa  pre« 
diale  per  il  mantenimento  delle  Strade  del 
Senese  • 

€•  Ognnno  può  far  pascere /bestiami  su  i  mar-* 
^ini  delle  strade  RR.  e  Gomonitative ,  e  far*  . 
vi  il  fieno ,  ma  è  tenuto  ai  danni  se   danneg* 
ciarla  strada^  §•  21.  RegoL  sud.  del  1782. 

^*  1  Lavoratori  devono  ricavare ,  e  tener  polite  le 
fosse  lungo  le  strade^  a  fronte  de' loro  Cam* 
pi  »  ed  averle  ricavate  ogn'  anno  a  tutto  Set^ 
tembre,  con  gettare  le  materie  ricavate  nel 
loro  Terreno,  pena  <£^.  «  2«  s  per  Braccio  an- 
dante oltre  la  ricavatura  •  $•  23. 

8*  £^  proibito'  fare  anche  nei  proprj  terreni  cai* 
laje ,  callereccie  3  e  altri  ritegni  d'  acque ,  e 
«  lo  scavare  troppo  profondamente  le  fossa 
per  ritenerle,  variarne  il  corso,  é  mandarle 
nelle  strade^  o  sopra  altro  suolo  pubblico, o 
di  particolari,  pena  ^.  7.  e  i  danni*   $•  24* • 

9.    Ei^  proibito  macerare  Lino,  e  Canapa  nelle 
fosse  lungo  le  strade  RR.  e  Comuni  tati  ve ,  e 
fare  per  tale  effetto  radunate  d'  acque  presso  ^ 
d'  esse ,  o  presso  i  Luoghi  abitati ,  pena  £^.  7» 
e  i  danni.  §•  25. 

(i)  Sono  permessi. nella  Romagna «^N.  l9.^  Ciu* 


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b 


e  }0«  ^  proibita  impedire*  V  >ef  ita  »  e  sgargi^  €le]| 

acquo  delie  stnide^  vewi  i  ponti  dove  mm 
Alerte  diretta,  o  dove  Tanno  q^tiir^lnieiites  e 
di  voltarne  «Ure^uUe  str4fdex  ÌorQ  £j9ie,  q 
ac<}uedotti»  o  di  £i.r  pi^ware  V  acqm  di  ftotq 
«ttraver^Q  le  itra^«  aenasa  licenw  della  Ct- 
muuiià,  che  qoo  V  accorderà  9^  o^m  qtuEh 
do  nc^n  \i  «ia  danno  per  la  ^^rikÀi,  pena  i^  7 

ili*  £^  proibito  gettare 9  o  spargere  naù^  dai 
Campi  iieUe  ^«red^,  pena  Ih  f •.  e*  la  reiM- 

19%  K  prtabito  (kre  ponti  inorati  anlle  foste  In- 
go le  ^^roife  RRt  e  CemonitatiTè  ^  «eoaa  fi- 

.    cenaa  della  Comunità,  che  la  darà  ^r^ 

..  dopo  amcnrata^i  che  la  luce,  del  Foiite  m 
dt^lxa  largheaaa ,  e  profondità  delia  foeia  «  §^  sH 

|l3«  I  Otusiglj  generali  della  Coomaità  poaf^oa 

..  far  chipdere  le  s$rad^  vecchie»  aprirpe^  d^ 
nuove,  allargare  le  esistenti,  a  ?ariarae^ia 

.  direzione,  purché  occupando  suolo  di  partìieo» 
lari»  o  facendo  loro  altro  pre^iodiaìa  /venp? 

.  .no,  indenniazati^  §k  99% 
«  14.  I  soli  CoQsigij  generali  possoaa  ordinare,  la 
soppressione,  o  alteraaione  sostaoaiale  delle 
ur^de  y  a  piaaae  Gomunitatiye  ^  $%  6*  N«  ^ 

.  -Apr,  17884 

l5^  lì  Cancelliere  esibirà  in  Tribunale  I  partiti 
che  ordinassero  tali  abolMsioni,  0  variasjeai 
sostanziali  ;  Il  Giusdicente  assegnerà  con  Ejil- 
ti  Ufi  termine  a  dedurre  le  opposisiooi»  a 
quello  spirato  autenticherà  eoa  Decreta  aeii- 
t^  yerpua  formalità  né  citaaione  le  eegaiH 
fariaaioni^  quande  le  trovi  conveoieati.  j.  {» 


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.      StR     .      ^  ^  .      STK        184 

ft^.  £aÉèttdoVi  òppdB»ioiilsf$  p  altrsi  iagidnt;voIè 
diiliiàolìtà ^  il  Giovdicet^td  rimetterà  T  affiire 
hi  G<H]$iglÌo  generale  pefthè  ch^liberi  di  tiuo^ 
Vo.  $;  8i 

17.  1  Gotàìglt  gedéfali  possilo  sen^a  Vei^tinA  i(0- 
lenbità  renaesiarj^-sfie'  stngdé  vicinali  c<>ild 
fiatatele  eobl^eDienti  alle  servitù  acqcrifitftì^  iSal 
!pQbblieo  topi-a  di  e«8e»  §.  $* 

18»  E^  proibito  ^etltovare,  aliei^are^  o'  datine^-  Tefttlni 
ttiÀi'é  ^  i  tef  itiiai  delle   triglia  ^    delle    5^  n//é 
KR.  e  ^ttei  di  eotiiìne  Irà  uaa  6)mbdilà  e  I^ 
tdtra^  iottò  p^na  dei  datini^  e  di  L^  f-  pBt 
«iàseuti  lermioe»  $  1^  ttegnl.  j»ud>  del  )f82» 

L^.  Quanto  aicerrtìini  Giddsdiaionali  eoUi  Sta- 
ti  eateri^  oltre  ì  datitii  la  petia  sarà  ad  aì^bi* 
trio)  e  «e  ne  farà  p^oceMo  Ordiiiai^io»  $.  !20 

tO^  Ia  L  36v  NoVk  ìf5Cé  permesse  dì  piantare  PUrns. 
gelsi  ^  e  aftri  alberi  lungo  alcttne   strade  del  ^"""^^ 
Territorio  tHsano  nei  wodi  itri  espr^saf;  ven\ 
è  bOa  ftiiaiile  per  nXcìiné  itrnde  del  PiéM^jese^ 
de^  io;  Mar^  if  5à;  ±^  tin  tt*  de^  ^.  Man 
1f5à«  per  alenne  strade  dell*  Aretino» 

Bi«  Ora  è  a  fcufcfci  permesso  piantar  alberi  da  òi- 
itìA  I  o  da  ihitto  ^  su  i  margini  delle   strade 

-'  KA.  o'Cottionifcatite  larghe  8*-braeri;t  alme- 
Ho»  lenaa  verona  licenza  e  soltanto  con  avvi*' 
garno  laQninuriirà  perchè  invigili  che  la  pian- 

'  taaiOne  sia  in  regOìa  ì  Le  questioni  sa  tal  t&- 
polarità  si  dèeidouo  dai  giindieeoti  k)mAia* 
riamente  e  snl^la  «emplice  visita  •  M«  6«  Feb* 
1781; 

t^a*  I  PosseÀori  adiacenti ,  oeoniinantf  allei^r^s- 
Uè  RR.  o  Gomnnitative  possono   piantare  f>ul 

^     margine  di  eise  sena*  vcmoa  licenaa  $  alberi 


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l8a       STR  SffR 

da  cima,  o  da  fratto,  con  darn^  ootusiiialla 
Comunità  per  gi*  atti  della  Cancellerìa  ilo- 
niunitaiiva  perchè  il  Provveditore  di  strade 
invigili  che  non  91  danneggi  la  stnula,  e  si 
pianti  soltanto  ove  essa  è  larga  B-*  8.  alme» 
no,  e  mai  avanti. le. Case:  LeComooità  pos- 
sono permettere  di  piantare  luogo  le  strade  di 
Collina  non  carreggiabili,  benché  più  strette 
di  B.*  8.  purché  resti  il  passo  per  le  bestit 
da    soma  §•  22.  RegoL  del  j/Ss. 

23.  Il  Possessore  che  pianta  alberi  su  i  mar* 
gini  delle  strade  ne  perciperà  il  fratto,  ma 
non  ha  nessao  diritto  sol  terreno  che  acm  pnò 
ohiodere ,  né  farlo  di  sua  privativa  proprietà  ^ 
e  nemmeno  le  di  Ini  produzioni  anche  oatn- 
raliN.  22.  Apr.  1788.  §*  u 

24*  La  piantm&ione  non  pregindica  all^  uso  clic 
in  qualunque  tempo  deva  farsi  del  sooio  ove 
esiste  por.  ragione  della  strada  •  §*  a. 

25.  La  Comunità  può  sempre  alieoarae  l'utile, 
o  pieno  dominio ,  coir  approvasiooe  Sovrana. 
In  quesf^  alienazioni,  si  preferiraono  i  prò- 
prietarj  di  terreni  adiacenti, ocpntigoi^ por* 

,    che  dentro  otto  giorni   dalla  liberasione  alf 
asta,   parifichino   le  condiaioni,   per   911Ì  fi 
,   fatta.  $.  3,  4^ 

26.  In  t^li  alienazioni ,  chi  fece  la  piaatatasa- 
rà  indeunÌ9^ato  dair  alienatario ,.  e  deL  pcea» 
20  degr.  alberi ,  o  del  danno  sofferto  >  o  delle 

..    spese  di  piantazione ,  coltura ,  custodifoi  ec.  $  5. 

Occupa*  27.  (  V.  il  N.^  24-  )  I  Particolari  che  volca^n 

ìngòmf      occnpere  qualche  parte  di  strada  ^  Piassa,  • 

bri  ailro  suplo  pubblico  ne  converranno  colle  Ci^ 

munita j  è  tratteranno. seqp  del  ffWM  in  coi 


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9n  swi     xf$ 

^"tiMti,  figMrJo  al^ftdtflo  sol  tao  (,0,  e  qoq  sAV 

V    aria  .  occupata  «  0  ooa  si  esigerà   oulla  p^r  la 

'  -    liceasa;  traltaodosi  dì:  strada  Regia    il. eoa- 

esoso  della  Gonmoitàr  deve   esuere   approvalo 
al  Seu.  Soprasaiorlaeo  »    ma  il  prezzo  spet  ta 

-  aeinpre  alla  Gomnoità^^.  §•  16.  Aegol.sud.  del 
1782*  .. 

KlS.  I  Magistrati  ooooederaano  le  occppasiooi  di 

-  strade^  e  piasse  iGomoaitative  a  quei  che  ne 
jBHressero  bisogna  per  le  loro  fabbncLe   copfi- 

.  ^oei  ma  sehaa^  alterare  sotta^sialineute  r  i]60 
di.toli^^^ro^  ^-ìT^  pipstBe;  e  queste  delibera- 
aioni  si  esegaiscoQO  setisa   veruna   suienuità. 

A9.  £^   permesso  ai  veaditori  di  Commestibili 
•     stare  a  vendere  ,neUe  strade ,  e  piazze  ^   pur* 
che  non  le; restringano,  n^  ingombrino   con' 
fabbricbe  ,  baraccJie ,  tende  »  0  altro  che  im- 
pedisca il  passo  alle  bestie»  vetture ,  e  pedo- 
ni» a^pQrcbè  per  stare  sopra  i    muriccioir  e 
marciapiedi ,  o  solto  i  Lctggiati ,  o    avauU  le 
..   .porte  Dttengan  il  cons6i\so  del  padrone  9  il  qua- 
le p^r  esso  non  puòesiger  nulla ,  e  purcLè  non 
si  stia  a  vender.  Commestibili,  o  altro  d"  uso 
«.    pro&ao  presso  le  Chiese ,  e  Luoghi  destinati 
ab  colto  Divinò  ,  -u^  tiegl'  Atrj .  Cimiteri ,  Sca- 
i  .  liaa^ct^e.  Loggiati  di  essi^  a  braccia  8.  didi- 
..:  ataniB%  per  ogoi  parte  penaL.  7^  ;  questi  ven- 
ditori non  acquistan  verun  possesso,  o  prela- 
V     aiottie  sai  soqIo  che  occupano,  oltre  il    tempo 
-.    che  vi  si  trattengono  né  posson  vendere ,  o  ce- 
dere il  loro  diritto»  pena  la  nullità  dt^l  Con- 
tratto» N.  a5.  Gen.  1796.  e  Rejfol.  icApr. 
1782.  (  per.il  FioffQQtino^  ^  ^;''^*) 


X 


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m     ffin  flint 

3o.  Per  la^  penale  dtX*  f*^Ml  sud*  e  4»  Mei 
gl^  altri  caaì  d'  uig<anliri  è  teuofeo  il  padi^aa 
pernii  Garaone^  «  a4ich<,  te  tfafceati  di  mar 
teriali ,  il  Cavallo  »  e  Carretlone  cke  U  |imw 
tarono.  N.  14»  Dir.  tfSà  » 

Stiviti!.  3i,  Il  pa^MQ  del  SS.  ?SBémineiitci«  de*  «orli <,  a 
àelle  Processioni  non  dà  adrvità  «opra  i'^itadi 
dei  Particolari!  qliaot^  ìUle  «ervità  già  io^ 
dotl^  initonsig])  geoeraK  io  potMao  cedere 
ai  Proprielar)  d«^  Fondr^;  •  traostgere  ao^ra 
di  e00e  3  «alvo  il  diritto  al  coafiftaolie  di  man- 
tenersene in  pofiseMO  in  caso  di<  aasolvti^^iie^ 
eessitò  é  $*  3o«  _  .  ^ 
Lsvvri  32.  Le  IL  ai  Cancellieri  Gomtinitativi  dei  3c* 
Apr.  1767.  é  la  G.  KSé  Dicembre  1780.  rr^ 
guardano  i  lavori  alle  strade»  Vogtiofio  ehe 
non  si  adoprino  JUnraCori,  o  I^astricatorl  net 
Lavori  di  cui  son  capaci  anche  i  «empiici-  o-' 
pranti  «otto  la  direaione  di  sa  Capo  Meeikro  ; 
che  s'^impiegiiino  a  preferenaa  i  poteri  brac- 
cianti di  ciascuna  Parrocchia  per  etti  passa 
la  strada ,  e  anche  i  Vecch) ,  Donna ,  e  lova^ 
lidi,  proporzionando  la  paga  air  opera  ehe 
prestano  ;  che  «i  astrìfigano  a  fbrta  a  laTou- 
re  alle  strade ,  i  vagabondi ,  e  o2io«i  i  <|QaU  ia 
questo  cano  avranno  4I  5.^  o  il  6.*  meao  degP 
altri  volontari  i  e  che  1  Capi  Mae«tri  teDgatt 
le  note  di  tutti  i  Lavoranti  #  e  paghe  reepM^ 
tivc.   . 

23.  Le  strade  devon  sempre  tenersi  in  bttOno 
stato  e  Le  Comunità  po«««inò  «ervirai  degl*  o» 
pcranii  che  vogliono»  e  repartir  la  «pesa 5 a^* 

'  che  prima  che  siano  finiti  i  Lavori*  OgOhhn^ 
ito  gi"  Ingegoeci  della  Ganera  delle  .Gomiuùt& 


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'i^imnno  (e  lelto  ^iitè'fler  rilevaìw  quali  stra^^ 
de  haoao  bisogno  di  ritarGimeQti  »  e  quale  ne 
èia  spesa j  Però  il  QanceUiere  di  <x>&certo 
€OlÌA  Gomunità  preparerà  la  o#ta  d«lle  4r^ra« 
dà  ehe  haano^  bisogno  d'  essere  visitate ,  e  la 
'  pMsèÀ  Kir  iuftegnere  al  uno  arriva^  ritirando 
pei  la  relazione  per  soltoporla  al  Magistrato  i 
'   e. se  quesM  ordina  il  lavoro  la  spesA  si  rephr* 
•  tira  per  iittposiftiDtie  »  e  si  diòbiarerà  se  Vuole 
rìi6  V  Ingegnere  nella  gitn  dell'  anno  seg.  vi« 
'  siti  i*  LayfH*i  (ktti.  G«  li.  Mag*  1774. 
34*  I  Possidenti  'possono  riattare  a  loro  spese  ^ 
eon^lioenM  delle  Goindiiità;  le  strade  ^  e  piasse 
'    afvatiti  le  loro  Case»  parche  il  Lavoro  sia  a 
-  tegola  d*  Arte;  e  oniìbrme  ni  rimanènte 5  sot- 
to pèiin  di  esser  rifatto  a  earieo  loro  «  RegoL 
to*  4pr.  1782*  (p«r  il  Piòrentitio)  §.  14« 
ade  In  occasione  di   Lavori   nelle  strade,  od* 
-  ingombri  di  esse 5  si  tetrk  per  tutta  U  Orette» 
*  tiiio,d  pia  lumi  secotidlo il  bisogno 5* penA  tOéj* 
oltre  i  daifni»  $»  t5.  (1  ) 
36.  La  N.  ùf.  Mag.  1786.  aboliseeie  LL«  de* 
*    lS«  Marao.  id8o.,  e  1.5781  (senaa  giorno) 
"  e  vtiole  che  il'  mantenimento  ed  esi^viaaiooe 
'*  déU«9  fosse  lungo  le  strada  sia  a  Carìeo  dei 
propi4etai^)   dei  teV-relii ,   e  don    più  dei   Go* 
)j  )  costituèndo   ciò^  una  servitù   personale  ^ 


•  (  i)  La'N/dè?  iY65.  fsenza  piotano)  prescrive  le 
stesso  anche  in  occasione  di  fabbriche  »  e  vuole  che 
%r  lume  si  metta  a  ore  ^4*  $  pona  la  cattura  ,  e  ar« 
lutcio.  t       \ 


^ 


/    \ 

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jiv  m    pt     ^,       ^ 


e  per  coateguenM .  aboliilk  emne  tutto  kvd* 
tre .  (  1  ) 
37.  Le  j^ro^e  Poeteli  tono  date  ìa  accollo  alle  ^ 
Gomuiiilà:  per  cai  pattano ,  mediante  oa'  an- 
nua tomma  fiata  •  Sono  a  carico  di  ette  tutti 
i  lavori  .5  e  tolo  trattandoti  di  Pònti  prandio- 
ti  9  ti  può  etclodere  dalla  convenaione  il  man- 
tenimento delle  pile  »  e  archi  »  rettando  però 
a  carico  delle  Gomnnità  quello  de'  ghiarati» 
lattrici ,  e  t  pallette  ;  le  Comunità  non   posso- 
no cambiar  la  direaione  di  quatte  strade  ,  né 
render  più  ripide  quelle  di  Hoatagna,  e  nem- 
meno renderle  più  agevoli  mediante  un  giro 
teqaa  r  approvaiione   Sovrana.  I  Maestri  di 
Posta  dehonaieranno  al  Cancelliere  della  Co* 
mdoità)  e  al  f)irettore  delie  Peate  »  le  frane  » 
buche  s  e  altri  danni  che  avveniatero  •  Le  Go- 
*   munita  invigileranno  che  qoette  str€iM  non  ti 
^  retfcringana  ,   e  non  tegnano  nturpaaioiàì  di 
toolo.  Se  una  Gomnnità  dopo  avvitata  dal  So- 
pratsindaco  non  mettf  mano  ai  lavori  ti  fitnno 
a  di  lei  tpete  •  La  retpontione  alle  Gomonità 
ti  paga  in  tre  rate  annue  »  e  T  ultima  saltali- 
to  dopo  che  gì*  Ingegneri   della  Camera  »  o 
.    Uffizio  de^  Fotti  hanno  vititata  la  str€Ula ,  a 
«  trovata  ben  tenuta.  L.  4»  Vat.  1776L 
^.^^.  Non  ti  faranno  più  Cottimi  a  lungo    temjio 
per  il  mantenimento  delle  strade  RR.  :   per 
farti  a  breve    tempo  è  neeettaria  T  approva- 
zione Sovrana.  Se  le  Comunità  tratcnr&no  il 


^'   (1)  Su  questa   materia  eranvi  anche  gì*  BR  de* 
19;  Lujr,  e  i3.  Sett.  i68c.  «  e  quello  del  171&  (  : 
;ui  giorno)  pfr  il  Pisano . 


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I  fffR  .  STR       i8f 

im    iMOteiù mento  di, |aU   strade^  ood  sarà    loro 

pagata  la  req>on3Ù)ne  annua  che  ritirano  per 
mv  tal  titolo.  G  27;  Beh*  179^2* 
I  m^»  LeGomooità  powod  dare.in  cottimo  il  man- 
^s  tenimeQ|:o  delle  strade  Gomunitative ,  e  i  pri- 
liii  •  mi  Iresareimeoti  per  la  lora  coniegoa  ;  il  cot« 
^0  timo  per  il  manteniqaento  si  farà  per  non  più 
Bi,s  ài  9.  anni,  salva  la  confermai  e  con  facoltà 
^;  di  rescinderlo  a  tempo  rotto  »  di  consenso  del* 
^  le  parti.  Preferiranno  per  cottimanti  \  pos-* 
gg  .  aessori  Frontisti  y  o  adiacenti .  Tutta  una  stra^ 
y^  ,  4^  9\^  potrà  dare  a  nn  solo  possessore  se  i  suoi 
^  •   possessi  sono  in  vicinanza  o  dividerla  in  Iron- 

chi ,  e  assegnarla  a  diversi  »  purché  non  si  sud' 
^  .    divida  tra  troppi  Cottimanti  ?  Si  preferiranno 

i  grandi  ai  piccoli  possessori.  Una  volta  Tan* 
^   no  un  Perito  eletta  dal  Magistrato,  ilProv^» 

veditor  di  strade  ,  e  il  Cancelliere  visiteranno 
«  insieme  (1)  detl^  strade  ^  e  assegneranno  un 

termine .  al  Cottimante  »  a  risarcire  i  difetti  » 
.  e  .qnello  spirato  senza  che  lo  abbia  fatto .  o 

abbia  giujptificato  di  esser  aggravato  dalla  pe« 

rizia ,  o  di  non  esser  tenuto  a  forma  del  sno 
,   Gontrattp,  la  Comunità  lo  farà  fare  asuf  spe« 

*,  (  1  )  Secofi«)o  la  C.  18.  Gjo»  i8o5.  il  Cancelliere 
non  vi  ìnf-ei;vìene  senza  la  licenza  del  Provveditore 
i{eUa  Camera  Le  visite  si  fanno  anche  fra  anno  se 
oceorre  .  Il  deputato  si  e]eg:Ke  voIta\  por  volta  e  ìia 
L.  6.  al  jriorno  3  e  Tj,  4.  se  e  uno  €hs(l  Majristrato  . 
Il  Ganoelliere  ha  L.  4  *  il  Provyedifore  di  strade 
niente  :.  non  posson  prender  cfLo  ne'  allo«r^io  presso 
i  Cottimanti  fuorché  |)er  nenessifa  urgerne  pena  la 
sospensione  p*5i*  il  Provvedi! ore  di  shaUe ,  eia  perdU 
ta  della  Diam  per  il  Deputato  C  i^i  ) 


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i8s    f^a  ,   WR 

9e:.e  così  nei  neor^iopràtvefttiti  firn  ànM^ift 
materia  di  resarcitneoti  dopo  sVere  Verifi^M 
il  bUogno»  Al  Deputato^  che  tit   ècimneoal 
Hagiètrato  ftt  darà  titi^  otiotario  da  CàMUm  da 
questo  )  e  hi  GAtieelIiete  ^  e  Pro\r^^tdre  di 

:  Untdé  il  rimboi'so  delle  ftpeié  4  I  Giótd^  nelle 
visite  ftdhtìe  delle  sitàdB  daratmo  parte  del  tat». 
tivo  stato  di  es8>^  alle  Gotnonità  «  Nott  iott 
comprese  in  qaafitò  ìopra»  le  strade  iatehié 
delle  Città  5  Terre  «  ^  Castelli  »  alle  quali  la 
Cotnbnità  possoil  provvedére  eolle  lóro  &eol- 
tà  4  t  Gadtellieri  rìmetteratilìo  ropia  de^  Gqa- 
tratti  »  e  partiti  di  Cottimo  al  Provveditore 
deir  Ufizio  da  eoi  dipeadotto  per  r  approva- 
aiooe  :  il  pres4  M «  000  eoillpretidé  la  ]ri^via[« 
eia  loferiore  4  M.  2td«  Feb.  IfgS.  (  t  )  ^ 

4^'  ^  Cottimante  si  darà  gratis  una  copia  ed 
Cnntratto  di  Cot^itno  é  d  ^  Mar»  17984 

4l«  I  Residenti  ne^  Bìagistrati  C^mtitiitatìvi  Jloè» 
son  ottener  tali  jpottimi  porche  si  atsentuia 
mentre  se  ne  delibera*  Non  lo  postfoiio i  Pfbv> 
veditori  di  stridè  «  G*  S2l«  ìi&g*  l7Si^* 
Visite.  42-  (V*  i  NN.  33,  3^.  39.)  Ogo'  anoo  1  OiQ- 
srjitenti  visiteraotio  le  fosse  lùnf^ó  le  ìtradb 
RR4  e  Gomuoitative  eoa  anonaaiarlo  pritq^ 
per  métto  d^  Editti^  e  rìmetteraoM  Copia 
delfatto'di  vìsita  alle  Coittotiità^  ritirandone 
ricevuta,  che  presenteranoo  del  Sindacate tU 
tutto  j^ra^i^  *  (ù)  C  a4*  Feb.  IfSié 

— ;- \  ■  ■■        „   •        Il        ■  li 

/  (1)  Vi  ^óno  pure  l.e  il.  «iiinitthe»  e  t    CC  5.  Mar» 

^  Vi.  Olii.  1798;  per  la  prima  consegna  delle  strade 
ai  Cottimanti*. 
(2)  La  Tariffa  de*  24.  Die  1814.  §.  i5.  14.  ae« 


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^«  lUiitro  r  Ofctòbfe^^.Qgn*  aoQo  il  6iu«ii^ 
C^ntè  ji  o  UQ  mo  91iQÌitro  »  e  il  .Ganéeliìere  Cch 
taiunitfttivo'»  ▼i^iteraoQQ  insieme  tQtte  le  stra* 
da  KR.  e  Commutative  per  verificare,  letrisii;- 
ffresiipoi  ai  pregente  Regola  e  ne  faranno  paa 
ReU^oqe  che  $i  depo«iterà  in  Tribunale  t 
mancanclo  il  Giusdicente  di  far  detta  visita 
il  GMcelliere  ne  informerà  il  Senatore  So- 
prasiindaoo  •  $  Zi.  KegoL  sud*  del  1772*  (  1  ) 

j}4«  l  Cancellieri  nel  Sindacato  giuatificderanno 
d'  «ver  f<i^tte  tutte  le  loro  incombeoi^e  in  iiia* 
teria  di  strada ,  e  loro  mire  •  $  33« 

45%  Vi  »onq  le  H.  del  179^.  (sensa  giorno) 
per  gr  Ingegneri  che  visitano  le  strade.   , 

4^  (Y*  i  NN,  4*  7.  e  seg.  18.  19.  29.  3o.  35.  T'i^ 
53t  5/^\  lie  Traagressiooi  scoperte  neUe  visi»  ^'^"^ 
te  anoacf  delle  strade ,  e  dello  fosse  luogo  di 
esse  si  giudicano  «ul  semplice  atto  di  visita 
del  Griosdicente  previo  un  breve  ti^rmiue  al 
Traagressore  a  giustificarsi ,.  se  la  contravvea- 
siona  riguarda  le  Fosse  «  Il  Magistrato  Comu- 
nitatiyo  può  condonare  Q  diminuire  le  penali  : 
dalle  condanne  dentro  cinq.oe  giorni  si  può 
ricofTCire  al  Sap«  Tribunale  di  Giustizia*  £• 
d«  ^iU  1780* 

47«  Per  le  Trasgres«ionì  scoperte  osella  visita  è 

èò^a  X*  lev  il  giorno  ai  &iu.<rdicenti  per,  il  l'im* 
]K>rso  delle  spese  di  gita  n^lle  visite  % 

(2  )  La  N^  13.  8ett.  1814.  richiama  in  vifrore  gì* 
erdini  in  materia  di  visita  di  strade  ^  e  sulla  loro 
oonservaiione  >.    ' 

.  -  Alla  G.  24.  Mar.  1815%  son  uniti  i.modelU  de'  Coxi« 
èràtti  dV  AoooUo. 


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teiioto  il  Lavoratore  del  terreqp  coiitigao,«r 
bf>o  ertati  chi  ne  sia  T  aotore .  §.  32.  RegoL 
8ad^del  1782. 

4^.  Per  la  non  fatta  eacarasione  delle  Fona 
Don  ai  ammettono  querele,  dovendoti  proce* 
dare  aaminariamente  eui  resnltaCo  della  vi* 
sita.  G.  22.  Apr.  1789. 

49-  Cognitori  delle  azioni  civili  promoeae  daon 

particolare,  contro  V  altro  sono  i  Gindiceati , 

~e   delle  aeiooi  criminali  i    Tribnuali  locali^ 

colia  solita  partecipasione  •  §  4^*  (  ^  )  R^gol* 

sufi,  del  17^2. 

5o.  Per  le  trsu^ressioni  9  meno  qnella  eoncernen*' 
te  i  termini  rolli  stati  esteri  (  V.  il  N.  19.) 
si  procederà  sommariamente,  assegnando  no 
^  termine  al  trasgressore  a  difendersi  •  Le  mol- 

te si  dividono  fra  V  accusatore  ^  e  la  Gorim-' 
n'iih ,  ove  qpn  sia  altrimenti  disposto  ;  ma  se 
si  procede  ad  ìstansa  del  Cancelliere,  o  al- 
tro impiegato  della  Gom unità ,  la  pena  spetta 
tutta  a  questa:  E  i  Magistrati  possono  semr 
'       pre  condtHiarla,  o  diminuirla.  §.  4^.  4^. 

iTilf  **•  (^*  *  N^*  ^*  ^0  '^  *""®  ^^  strade  Postai 
Vetture  li  del  Granducato  è  imposta  dal  !•  Gennajo 
1816.  una  Tassa  da  pagarsi  dai  -  Conduttori 
de'  Carri,  Legni,  e  vetture  alle  Dogane  di 
frontiera  neir  ingresso ,  e  egresso  dallo  stato 
fuorché  alle.  Porte  di  Livorno  :  è  come  segue  : 
Per  ogni  Cavallo ,  o  Df  ulo  attaccato  a 

Carroaaa ,  o  altro  legqo  sulle  moUe /^.  i.  6.  8 


^  (  1  )  La  partocipas.  vi  è  ora  neoessana .   €L  iS, 


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STÌR      .  \       fefe        191- 

per  ogoi  GiftTallo)  o  Miilsr^atteccato 
'    a  Barroccio  V  Garro-^  o  altro  legdo 

a  ifcangho  •    •     •     • s  l3.  4 

ne  ifon  esenti  grEgoipaggi,  e  Carriaggi  mili- 
.  tori  che  marciano  io  Corpo,  e  quei  che  abita* 
no  dentro  le  tre  miglia  dalla  Dogana  di  Gon^^ 
fine,  e  che  non  si  partono  con  Cavalli,  e  Mu- 
li attaccati  da  luogo  titoato  oltre  le  tre  mi- 
sud.  N.  11.  Die.  l8i5.  §•  1.  2.  3*. 8. 
Ó2*  GV  abitanti  dentro  le  tre  miglia  dal  Gonfi- 
ne si  muniranno  d'  anno  in  anno  d*  on   atte- 
-    etato  del  Ginsdicepte  dichiarante  laloroqua* 
lità  ,  e  domicilio ,  e  lo  presenteranno  alia  Do- 
gana ad  ogni  richiesta.  §.  5. 
Ó2.  Chi   frodasse  la  Tassa,   o   staccasse    bestie 
-  per  tal  motivo ,    incorre    pena  il  sestuplo  di 
essa  •  §•  6é 
*  04^  Cognitori  saranno  i  Tribunali  che   conosco- 
no delle  cause  di  frodata  gabella ,.  e  cumule- 
ranno gì'  atti  verificandosi  iHnbedue  le  tras-* 
gressioni  90!  med.  soggetto.  §.  7. 
S5.  La  presi  N»  stari  amssa  in  tutte  le  Dog»* 
'ne  di  Frontiere.  §•  9*  V*  Botole»  Cocchieri , 
Comunità.  (N.^  928.    e  segg.  )   Fabbriche* 
Fiumi  X  Getto.   Giwochi^    Lastrici*   Polizia. 
'      (  N-^  2.  )  Scarichi .  Suolo  pt^bblico  •    Tettoje  \ 

Ka$i  e  Orti  pensili  •   '  /^ 

;STUDJ:  Una  P.  del  1.589.  (senza  giorno)  e  il 

B.  l3.  Oft.  1626.  per    favorir  lo  Studio  Pi^ 

sanò  proibiVon'  ai  Toscani  d*  andar  a  studiar 

fuori  di  stato  pena  Fiorini  Scoi  d'  oro,  e  T 

indignaasìone  Sovrana . 

STUPRI:  00.  Criminali  de'  i5.  Gen.  1774.  $• 

'•    d»  e  6:  (il  padre  era  tenuto  per  la  multa  di 


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(- 


tp»      STO  9QO 

L.  3co.  iucQtm  dal  ^IW^I  Uaeitri,  Servita 
ri ,  e  Saiariati  cho  «edMavano  uia  Gio^in^ 
dttila^faqiigUa.  ove  «9ercitikv4no.il  loro  ufficio 
ai  poaivaq  come  rei  di  farto  vi^ento)  :  p^iuL 
degli  stupri  «  tu  3o«  Nov«  17ÌÌ6.  $.  ^^  99, 
V.  f^offtn^a^ 

a«  11  ]l|»i(trf muoia  ultroneo  4«Uo|  4<ìii;sr«eor#  fiol* 
la  stuprata  Ubera  il  primo  dalla  multaa  nello 
stupro  semplio^  s  porche  «egQa  prima  olia  il 
Fiicó  r  abbia  riscom.  C  9.  Gin.  X78& 

3.  Effetti  della  qqietansai.  e  .del  matiimoiiio. 
dello  stupr^^are  colla  stuprata^  Jm  3o«  Ago. 
1795.  $•  6*  (  V.  te  iVp^a  Tomo  J.  pc^^  ^  ) 

SUBBIANO:  Gomi>nità;  Regni,  partic  do*  26. 
Ago.  17764  , 

SUBORNAZIONE  di  TeaUmonj;  Sua  pena.  l. 
3o.  Ago*  1795.  $.  8«  V,  t€stimùnj\  . 

SUCCESSIONI  ioeeitate  :  L.  enUe  med.  da*  ì9, 
Agosto  1814.  V.  Adizioni.  Alhinaggiù.  Còl-^ 
iazioni  «  Eredità  .^  E$piU^ifsm  •  f<^r^stì^i  • 
Scismatici  « 

SUDDITI  Toicani  :  N.  i3.  Hag.  i8|5.  cli«  i|- 
chiama  quelli  ^he  si  trovavano  %\  ter viaìo  mi* 
lifafe  di  Napoli.  V,  J^sicccndè  KUSticali^  /«- 
gaggi.  Studf. 

SUOtO  Pubblico  :  Ev  de*  fi3,  tqg.  1776.  clit 
proibì  d*  ingombrare  le  «trade  4i  Fireuaé  eoa 
Tétta|e  di  le^no,  botc^e,  muripcieli  #  abra> 
e  ne  ordinò  la  remoaione» 

a*  K  proibito  occnpar  suolo  pMUca^  é  altra 
cova  pubblica»  0  d'  u«o  pubblico,  il  netrii^gpa* 
re  9  o  occupare  strade  1  pìaaae ,  o  altri  loojgbi 
fiubblici  con  fabbriche  »  baracche,  e  altro  co* 
se  mobili i.oimiqiobilij  anehe  teingM)|riamiiea« 


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geo    ^  8U1P        I93 

'  t#  9  pena  la  remosioné  à  spese  del  reo  »  ed.  | 
danni  •  RegoL  10.  Apr.  17^2»  (  per  il  Fiprtsn* 
tino)  $•   1.  V.  luoghi  pubUici •  Strade^    . 
SUPPLK^HE:   I   Vicarj   Kegj  neir  informare 

Snelle  de'  coadannati  per  averla  graiia,  in* 
iehe ranno  il  delitto,  la  pena»  la  data  della 
sentenza,  le  cause  di  {grazia  che  concorrono, 
le  circostanze  di  faniiflclia,  e  se  il  condannnto 
hàrt{iiietato  la  parte  lesa*  G«  28.  Sett.   i56o. 

2«  Le  Informazioni  si  rimetteranno  sigillate , 
col  sigillo  deir  informante.  G.  3.  Die.  li368 

3*  he  suppliche  delle  Comunità  devono  essere 
firmate  dai  rappresentanti,  e  legalizzate  col 
sigillo  Comonitativo ,  altrimenti  non  hanno 
corso ,  e  ▼!  è  la  pena  di  Scodi  5o*  per  ctfiscn- 

-  no  de'  supplicarui '.  L.  19.  Die.  1567.  D.  23. 
IHag.  1572/e  Dich.  l5.  Ago.  1748* 

4«  Non  si  può  esiger  nulla  per  V  informaziona 
delle  suppliche ,  neppur  per  esibita  o  registro 
di  esse,  e  de*  Documenti  annessi,  o  sotto  altro 
titolo ,  pena  Scudi  2.  di  cui  un  4«^  spetta  al  no- 
tificatore ,  oltre  la  restituzione  del  tolte  :  la 
caso  di  recidiva  vi  è  la  dectìtuaione .  D.  i5. 
Itlag.  1579. 

ù*  Nina  Regio  Dipartimento  può  ricevere  supplì^ 
che  non  firmate  dal  supplicante ,  o  suo  Procu- 
ratore •  Le  informazioni .  de^  Magistrati  Colle- 
giali devono  essere  firniate  anche  dal  Provve- 
ditore, o  Capo  di' essi,  e  legalizzatele  firme 
dal  Cancelliere.  Dich.  de'  l5.  Ago.  1748' 

&  Le  suppliche  non  ritardano  il  corso  agP  atti 

.  per  r  esazione  di  multe ,  e  spese  processali 
criminali  :   In   caso  di  grazia  il  Fisco  rende 

-  «là  che  io  pagato.  IL  de*  26.  Ott.  ràiS. 

Tomo  IL  N 


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Goógle 


194        SUP  SDP 

7.  I  Oiparriimeoti  è  Mxniatri  RR*  risolvono  (i»I- 
le  ordiaarie  facoltà ,  ee  vi  si  estendono  »  lo 
suppliche  rimesse  loro  colla  codetta^  e  noa 
faraono  conto  di  Quelle  cbe  conteagoao  do* 
inande  ootoriamente  inattendibili;  riaoiraa- 
no  in  una  sola  informazione  quelle  ehe  han- 
no lo  stesso  oggetto ,  come  Impieghi ,  Doti , 
aassici  j ,  ec.  e  informeranno  a  parte  quello  che 

.  meritano  nua  speciale  resoluzìone  •  CL  ii$.  Gin. 
1780.  $.  1.  a. 

8.  Se^rieevono  con  eùmmissione  nnt^suppKcathe 
possono  risolvere  colle  loro  facoltà ,  in  reco  d! 
informarla  daranno  parie  di  ciò  alla  Segrete- 
ria da  eoi  fu  loro  rimessa,  perchè  qoaodo  tali 
af&ri  sono  dal  Principe  aTocatì  a  se,  verrao- 
Do  loro  rimessi  per  inforraasione  con  lette- 
ra, o  d^  ordine  speciale  di  S»  A.  R*  $.  !&.  3w 

9.  Tutto  ciò  si  osserva  anche  nelle  suppliche  ri- 
messe dalla  R.  Gonsnlta.  G.  &  Lag.  1780. 

10.  Qaaudo  una  supplica  è  rimessa  a  aa  Mini- 
stro con  semplice  codetta  egli  paò  risohrerla 
colle  sue  facoltà ,  o  se  non  ti  si  estendono  la 
informerà  e  qualora  non  meriti  attenzione 
vi  scriverà  sopra  s  Non  merita  atteoaiooe  s 
e  la  ritornerà  alla  Segreteria  con  prenderne 
registro.  G.  17.  Log.  1802. 

21.  Le  suppliche  per  altri  af&ri  eontenaiosi  0 
concernenti  i  diritti  de'  terai  si  devono  infbr- 
mare  dentro  due  mesi,  e  se  non  lo  poetino 
perchè  le  parti  non  si  sono  presentate  a  dare 
gli  schiarimenti  neeessarj ,  basta  che  V  infor- 
mante lo  dichiari  di  proprio  pugno  •  G.  27. 
Giù.  i8o3. 

12.  I  Vicarj  Regj  devono  in&rmare  da  per  lo^ 


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SUP  StJP        igi^ 

ro  le  suppliche  cb«  vengoQO  loro  rimesse  :  Se 
iOQo  firmate  dai  loro  roioistri  oca  verranno 
ricevute  9  meno  il  caso  d^  impedimento  o  ia- 
sansa  •  G.  f •  6en«  i8o6- 
l3«  Le  suppliche  fatte  da  particolifiri  devono,  et* 
sere  individuali  ;  quelle  collegiali ,  p  ii;  noma 
collettivo  non  hanno  corso,  N«  11.  ituglio 
1814*  V.  Grazie.  Rescritti. 

SUPREMO  TRIBUNALE  di  Giustizia  :  Prima 
di  esto  ne  faceva  le  veci  il  Magistrato  deci*  X^^\^ 
Otto,  creato  nel  iSfS.  e  cosi  detto  perchè  *'^'*** 
era  composto  di  due  Cittadini  per  quartiere  • 
Esercitava  solo  la  Poiieia;  nei  li^iò*  fa  rifor^- 
niato,  e  gli  f&  attribuita  anche  la  Giqsdaia 
Criminale ,  e  la  Custodia  delle  Porte  delU 
Città . 

S.  Fa»  suppressò  con  L.  de^  26.  Mag.  1777*  uni^f 
tamente  al  promotore  Fiscale,  e  Cancelliere 
di  Campagna,  e  tolta -ogni  Giurisdiaione  cri« 
minale  alla  Camera  della  Comunità,  e  quel* 
la  del  Commercio,  alla  Camera  Granducale 
agi*  UfHziali  de'  Pupilli ,  Magistrati  di  Sani*  , 
tà  »  Conservatore  di  Legge ,  Archivio ,  Mon* 
te  Comune  j  Monte  di  Piatii  ec.  ec*  e  fu  creato 
per  gì*  affari  criminali  il  Supremo  Tribunale 
ài  Giustizia  di  cui  contiene  il  regolamento. 

3«  L*  Art.  3.  abolì  1*  oso  di  partecipare  i  Pro- 
cessi al  Sovrano  per  la  resolnaione  ;  e  l*  Art. 
£.  soppresse  la  privativa  Giurisdiaione  del 
Dfagistrato  degl'Otto  in  certi  affari  e  li  ^t* 
topose  tutti  ai  Tribunali  Ordinar) . 

'^«  Il  Supremo  Tribunale  era   composto   di   nn 

Auditore  che  era  uno  de*  Giudici ,   dirigeva 

'  la  Gaacellerìsi  0  soprintendeva  «Ile  Carceri» 


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19$       SU9  SUB 

^  di  tre  Assesioti,  im  Gaacellier  maggiore  ^ec] 
uba  Gaoceilerìa  divisa  in  tre  Dipartioiefiù. 
§.  6.  8.  9. 

i^,  Gr  Asseatori  erano  Giudici  easi  piure  ;  tutti 
i^proeem  arrivati  io  oq  mete  si  paasavaoo  al 
3;^  Assessore  ;  Quelli  venuti  nel  mese  seguen- 
te fi  a>  e  qoQUi  del  terso  mes^  al  i.^  At» 
*  sessbre ,  e  così  di  seguito  «  §•  io* 

6:  Il  M.  de*  22.  Feb.  178&  organig^vò  di  ver» 
mente  la  Cancellerìa,  ^  dette  un  altro  girO| 
alle  ai'tribusiooi  del  Supremo  Tribwiale  ^  ma 
poi  si  tornò  ad  osservare  la  L.  del  1777* 

^«  Le  Lettere  si  firmavano  dai  Gaacellier  mag« 
giore,  una  se^eonteueYano  ordine  d'  arresto» 
o  rilascia  di  persone^  o  resoluaione.  d'  aftari 
vi  era  il  visto  deli'  Auditore  «  G.  17.  Gingoa 

&  iia  L.  de'  2%.  Apr.  17$4.  in  vece  deir  Au- 
ditore Fiscale  che  ne  era  il  Gapo ,  creò  uo 
Presidente  del  Supremo  Trikunal^  di  Gin^i- 
zia  9  che  messe  alla  testa  di  tutti  gF  aÀrt 
criminali  del  Granducato  :  Dava  il  voto  V  ut» 
timo,  e  le  sentenze  «x  proterivana  a  plnraliti 
dei  tre  voli  del  Presidente ,  dell*  Auditore ,  e 
deir  Assessore  di  turno  »  ma  a  nome  del  6ti- 
premo  Tribunale  \  Se  il  Presidente  000  «oa- 
correva  nei  voti  uniformi  dell*  Assessore,  e 
deir  Auditore,  o  sé  erano  tutti  e  tre  di^ 
formi  si  decideva  dalla  R.  Gonsnltja  <  Dal  Pre* 
sidente  dipendevano  gP  Impiegati  delle  Car- 
ceri, per  ciò  che  concerneva  la  custodia  dtt 
Carcerati  »  e  le  Cause  criminali,  e  poteva  ao- 
spenderli  con  >  darne  parte  al  Preaid.  dei  B« 
Oov*i  0  chiedere  che  li  matasse  jTdipe&d^var 


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fio  |>are  da  lai  quanto  al  Crimioalt  tulli  1 
Mioivtri,  e  alleile  V  Auditore  Fiscale  di  Sie- 
na,  e  il  Gimmissariadi  Grosseto  >  non  si  am- 
ine ttevaao  ^  Sindacato  senza  la  sua  approva» 
-  teione,  e  li  poteva  sospendere  eoa  darne  par- 
te al  Presiti,  del  B.  Gov»  Qnesto  partecipava 
ìi  lui  tutte  le  gite  ,  surròghe ,  elezioni  ^  e  biu- 
te de**  Ministri  Provinciali  ^  i/  Presidente  M 
Suprèmo  Tribunale  ,  invigilava  sulle  Oarceri  ^ 
dovea  visitarle  ogni  mese  ,  e  straordinaria** 
sciente  occorrendo  :  HichiedeVa  i  delinciuenti 
hi  Govèrni  esteri  per  i  soliti  canali:  Tnler- 
Teniva  alle  sedute  della  Consulta  negF  affati 
Criminali ,  edi'Gra^ia,  e  negF  Esami  pergl^ 
Impieghi,  edf  era  uno  de^  Giudici  per  gp af- 
fari ciie  erano  di  competenza  delia  Pratica 
Segreta  :  Interveniva  pure  alli  ^qnittinj  degl* 
Avvocati^  e  Procuratori  »  e  vi  avea  il  .primo 

rsto,  uguale  a  quello  del  Presid.  d^l  fi.  Oov* 
Gonimissar)  dei  Quartieri  erano  da  lui.  in- 
dipendenti, (ivi)  Tali  attribuzioni  sono  ora 
passate  nel  Preside  della  Btiata  Criminale  ^ 

9,  La   L.    3o.   Novem.    If86.  $.    I17.   voleva,^ 

f    che  quando  la  decisione  del  Supremo   Tribù-'* 
naie  correggeva  il  parere  de*  VicarJ  B.egj  si 

'    rimettesse   a  questi  per  loro  istruzione ,  una 

*    eopia  del  voto  * 

lo*  La  L.  23.  Sett.  1788.  $.  8»  9*  sopprimen- 
do la  Consulta,  attribuì  al  Presid.  del  ^Sup. 
Tribiiria/e  il  dar  la  dispensa  per  esaminare  i 

'  Teitimouj  che  la  L.  proibisce  esaminare  per 
ragione  di  parentela  »  e  devolvè  la  revisicme 

^    delle  Cause ,  quando  esso  faceva  scissura  da^l' 
altri  Giudici  )  al  Pregid*  dei  B»  G,ov.  V*  Muota 
^  Criminale. 


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tgi        TAB  TAB 

?tm     X  ABACGÒ  :  Fu  ricotto  ia  privativa  Renle  « 
$t«id..      coiBB.  degP  II.  Mag.    1645.  e    14.   Mano 
1698. 
2.  Vi  è  nna  li.  generale  sul  medesimo  degl*  11 

Ma*.  1769. 
8.  La  N.  de*  16.  Lug.    1777.  stabili  varj  Ma- 

fazsini,  e  permesse  la  riveodita  ai  preui 
ella  Tariflfa  eoa  oa  abbuono  ai  rivenditori. 
4^  LaN«  2,1*  Lug.  1778*  esentò  dal  dazio  alcaoe 
.    special  di  tnbaccbi  introdotti  di  sopra  a  mare* 

5.  La  N.  7.  Lug.  1779*  concerneva  la  riveadits 
nella  Romagna. 

6.  Le  NN.  12.  Fcb.e  17.  Nov.  I780.  abolirono 
questa  Regalia  noi  Territorj  di  Barga,  Bor* 

.    tofefrajo,   Bagnonc,   e   Fivizzano,  e  vi   per- 

•  mìsserii  anche  il  Tabacco  estero* 

7*  Le  NN.  16.  e  20.  Mar.  1781.  perroessero 
coltii^are  il  Tabacco  nei  Territorj  della  Trap- 
pola, Cesa,  e  S.  Lorino  del  Conte. 

8.  La.  N.  20  Mag.  1783.  riguarda  la  riveodita 
e  prezzo  deir  avana  d^  Olanda  • 

9.  Il  M.  5.  A^o.  1783*  fissò  le  proponionis  se- 

*  condo  le  quali  i  t/asgressori  scontan  le  n>ulte 
colla  Ccircere:  è  la  stessa  che  fu  poi  fissata 
per  tutte  lo  multe  dalla  L*  30.  Nov.  1786.; 
la  cattura  si  paga  J^.  £•  ma  per  questa ,  e 
per  V  ititeressc  de' partecipanti  non  vi. è  lua* 
go  che  àìV  esecuzione  reale .  (  ivi  ) 

2 e.  La  stessa  L.  de'  3o«  Nov.  178&  $b  ic& 
icS.  prescrisse  le  petie  delle  Trasgressioni  di 
.  Taìmcco  « 

11.  La  il.  18.  Mar.  17894  permesse  a  totti  di 


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.  TAB  TAB        igg 

*  jnabtftrlo,  e  coltivarlo  eoa  che  li  vendesse 
«ir  AininiiUfiiraftione  » 

\^.  La  L.  i8.  Oio»  1789.  soppresse  in  tutta  la 
Toscana  questa  Regalia  cLe  fu  poi  ripristi- 
nata con  N.  iS.  Ott.  1791*  perchè  la  coltura 
del  Tabacco  non  'avea  prosperato  ia  Toscana , 
e  perchè  ci«ì  avea  portato  che  si  eran  mc^i 
in  commercio  dei  T^ibacchi  di  cattiva   quali* 

:  t&\  Un'  altra  N.  l8.  Olt.  1791.  e  una  da' 
25.  Nov.  1791*  contengono  il  regotam.  e  ia 
Tariifit. 

!%•  La'  N.  7*  Feb.  l8o6«  concerne  la  «pediiif>- 
ne  per  transito  dei  Tabaccìd  Esteri  • 

1 4«  Il  Tabacco  fa  dato  ia  appalto  con  U.  de^  9. 

.   Agc^.l8o3. 

l5.  La  Né  fi2.  Gin.  1807.  sottopose  annesta 
Regalia   tatti  i  paesi  già  esenti . 

x6.  (  V.  il  N.  7.  19.  24*  )   ^  coltivazione  del  Coftiv». 

,    Tabacco  è  proibita  nel  Vicariato  di  Sestino»   «*oa«. 
Sorbano ,  e  Val  di  Pierle ,  ma  restano  condo- 
nate le  pene  incorse  da  quelli  abituati  per  il 
passato.  N«  !&  Ott.  i8l5. 

17.  Le  NN.  i8.  Òtt.e9.  Die»  181 5  contengono  Nuova 
varie  misure  Traoutoriti  per  attivare    quetffa      ••'*' 
Regalia  nel  Principato  di  Piombino,  alf  li- 
ba, e  al  Monte  S.  Maria. 

i&  La  N.  27.  Sett.  1S14.  dette  di  nuovo  il  Ta- 
bacco  in  appalto,  ma  in  un  modo  diverso,  e 
colla  TariÀa  annessa-  regolò  i  prezzi  della  ri- 
vendita nei  diversi  paesi . 

19.  Sopra  questo  stesso  appalto  vi  è  la  L.  de^ 
l5.  Nov.  1814.  Lk  Art.  \.  e  segg.  riguarda- 
no r  introduzione  Aei. Tabacchi  in  Livorno, 
e  loro  estrazione  per  1*  estero  :  il  §.  io.  trat- 


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fioo       TAB  TAB 

t»  del  transito,  e  delT  introdosiQoe  dai  T4* 
bacchi    destinati   all'  appalto;    1'  11.  e  a6gg. 
della  GoUivosione  dei  Tabacchi  pfirmetva  D«i 
«.iliti  Territori,  e  aue  condÌ8Ìoiii;  il  ai.  e  22* 
deir  iatrodozione    dei    Tabacchi^   e  loro  gl^ 
bella». e  delle guhf Ile  d'  iatrodoi(inoe:  il  £2* 
23.   vietano   ngf  Appaltatori  d'  aumentaro  i 
priizzi  :    il    24*    cojiceroe   la    maaipolasion^ 
de'  l'abacchi:  il  23.  i  labaccht    io    bastoni: 
il  q£*  proibUce  le  così  d«tte  barche  vinaccie^ 
re  che   veiidovnno   il  Tabacco    oei    Porto   di 
Livuroo .   Il    2/.   accorda    uo'  Etemoaioa    di 
Tabacco   alle   Religioni    me&dicaoti  ,    ioìreco 
della  coltivazione  di  qoesta    pianta   cbe  pri- 
ma veniva  loro  perrne/wa:  il  28.  e  segg.  trat- 
tino della  rivendita  ,  e  degl*  impieghi^  eiiii« 
piegati  deir  azienda:   il  4^*  proibisce  di  fii- 
bapiMiltare. 
Tff    20.  Per  r  ihtroduzimie  dei  polifiglj  in  Toacana» 
fgreisio-      0  il,  Livorno,  e  suo  molo  ia  pena  è  di  Scodi 
•*"»*"*      d  la  5.  fino  a  S.  IO.  é  da  Si.  io-  in  aii Sca- 
di 3.  la  &..  ma   la    multa   non    paaaerà    mai 
►Sfcudi  iSo. .  Per  T  introduzione  d'  altri'  Ta- 
harchi  la    pena  è  di  Scudi   3.    per  &.  6ji  ia 
£.   IO.  e  da   £.  10.   in  sa  Scudi    1.  3.  io.  s 
purché   o«in    paei^i  Scudi    i5o.,    e   aempro  la 
perdita  del  Tabacco,  beatìe,  e  iatrumeoli  cae 
duti  in  comniissunié  L*  4ud..l5.  Nov«    2814» 
§.  42; 
21.  Per  r  introduzione  in  attruppamento,  e  eoa 
arnie,   o  violenza  ancbe  per  laaciarc  ii    T0* 
bacco  9  o  amerriarlo  in  Toscana ,  la  pena  b^A 
afflittiva    fino   ai   pubblici  Lavoi;i   iucloaive* 
^  43»    . 


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TAB  TAB       Sòl 

t^.'Ter  la  deUntÌMM  dì  Tabacco  proibito  U 
pena ,  è  dalia  metà  di  quella  dagl*  latrodut- 
tori»  •$*  44* 

523.  Per  le  ffaesìooi  inferiori  alla  fi.  la  mttlta 
si  ragguaglia  ia  proporzione.  $*  0* 

514.  Per  la  cc^tivaaiope  del  Tabacco  in  paeéi  di- 
versi da  quelli  ovd  ciò  è  permeMò  vi  è  pena 
Seudi  a.  per  pianta  fina  a  loo.  piante,  a  da 
;iop  in  tu  Scudi  1.  peir  pianta  trovata  non 
recisa  dal  aoob ,  e  £.  io.  per  Lib.  di  foglia 

.  in  erba  trovata  separata  dal  sdolo  5  oltre  la 
«perdita  sempre*  $•  4^* 

a5.  I  Navicella}^  Vetturali,  e  altri  Conduttori 
che  s*  appropriano  in  tutto  »  o  in  parte  il  TéU 
bacco  ^  che  trasportano  per  V  AmministrazicH 
^oe,  o  per  particolari  incorrono  la  pena  degl^ 
Introduttori ,  e  inoltre  si  procederà  contro  d^ 
essi  per  Furto  improprio.  §«  4f* 

a6.  I  Lavoranti,  e  Stipendiati  della  Aftienda 
.che  s*  appropriassero,  o  trafugasaero  qualche 
quantità  di  Tobacco  incorroo  la  pena  degl* 
Iatn»dattori ,  e  quella  del  fnrto  domestica* 
$•48. 

27.  Chiunque ,  non  esclusi  i  Rivenditori ,  rite* 
nesso  ordigni  nuovi ,  o  vecch) ,  da^  pestare  i 
macinare,  o  manipolare  Tabacchi^  incorra 
pena  la  perdita  di  essi ,  e  Scodi  20.  $  3.  e  49. 

28«  Vi  è  pena  Sondi  ito*  0  la  perdita  della  pa^ 
tante  per  i  Rivenditpti  che  alterano  iTabaC'^ 
chi^  mescolando  una  qualità  coir  altra,  oiìa 
altro  mòdo ,  o  non  stanno  ai  prezzi  delle  Ta« 
riffe  •  $.  .5o. 

99.  Per  tulte  le  altre  contravvenzioni  alla  pre« 
eente  N.  la  pena  è  quella  prescritta  dal  $• 


-  I 


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'4óa       l'Ai  TAB 

'  44*  contro  i  detentori  del  Tabaccò  di  <W 
trabbéodo.  §•  5l. 
proce*    3o.  Le  Gao^e  a'  iatfodorranno  ad  istansa  de^ 
'^'*         ApfMileatori ,  o  a  querela  degl*  altri   aotonr- 
toti  dalie  LL»  $.52. 
3l.  la  caso  d*  arresto  di  Tabacchi  di  GontrilK 
bando ^  e  di  querele, il  Qoerelante  rimétterà 
copia  della  Ctomparta  ai  Direttore  dell'  Aa« 
enda*  §•  53« 
3a.  I  Tribboali  Gfiminali  rimetteranno  al  Di- 
rettore  dell'  Azienda  dentro  giorni  otto,  Vh 

Sia  delle  tentenze  da  egai  fatte  notificare  per 
'rasgresaioni ,  ed  eaegoiranno  la  G.  del  Fie^ 
aid.  del  B.  Oov,  de'  17.  Die.  I804.  (  1  )  $.  5f 

33.  I  corpi  di  delitto  fi  rimetteranno  aigiUati 
da  chi  fa  V  a/'reato  al  Tribunal  pia  ricino  per 
restarvi  Atto  alU  aentenza .  $•  55. 

34.  Il  Ginàdicente  invigilerà  che  non  aian  di* 
atratti,  e  dopo  la  aentenza  di  Condanna  lìiiH 
vieraà  al  Magazzino  più  proaaimo  :  ma  se  aoa 
•oggetti  a  deperire  prenderà  le  cautele  ne- 
ceaaarie  per  impedir  ciò,  e  potii  farlo  ttar 
arportare  al  Magazzino  and.  aaive  le  aolite 
pratiche  per  aaaicarame  1' identità   fino  alla 

'  aentenza.  §•  56. 

35.  La  metà  delle  molte  già  apettante   al  B- 


(  1  )  Essa  rammenta  1'  esecus.  defili*  OO.  abe  aoa 
uniformi  a  quelli  contenuti  in  questa  N.  s  GT  Art. 
12'  3.  vo^lion  che  gV  Esecutori  rimetta n  nW  Appai* 
tafpro  copia  delle  cperele  ,  e  i  Notati  Copta -delia 
condanne  r  L'  AiL  6.  rlichiara  che  non  ostante  l* 
appalto  dee  riguardarsi  sòmprò  la  Regalia  come 
interessante  lu  Cima  Ite^ia» 


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TA8  TaB       m3 

f  0CO  «pettAQo  agP  Appaltatori ,  e  poMoo  im« 
piegarla  io  grati6care  gV  Esecotori  •  $.  68. 

^.  Trasmessa  i' inquisisiooegr  Appaltatori  pò»- 
ioa  transìgere  coi  reo  ;  e  la  loro  qoietaasa 
tronca  il  processo  se  si  tratta  di  semplice  con-f 
trabbandoj  seni^  altra  odiosa  qualità .   $•  5s* 

37.  Sì  permetteranno  le  perquisisioni  domicilia* 
ri  domandate  in  scritto  dalle  persone  che 
hanno  come  ^  sopra  il  diritto  di   querelare  > 

.  purché  sian  antorizaate  in  scritto. in  Firenze 
dall'  Auditor  di  Turno  della  Ruota driroina- 
.  le  9  e  in  Provincia  dai  Vicarj  Reg} ,  e  Potè** 
.  ,  sta,  sotto  la  pena  della  calunnia  mani  festa  per 
chi  r  avrà  domandata  y  e  sotto  la  responsabilità 
degl^egcessi  commessi  neir esecuzione  :  La  li« 
cenza  non  si  darà  che  nel  concorso  di  fondati 
sospetti  centro  le  persone  prese  di  mira»  e  so- 
lamente sulla  semplice  richiesta  degl' interes- 
sa ti.  Si  concederà  quanto  ai  rivenditori  ^  e 
alle  persone ,  e  Case  dei  Coltivatori  di  Ta* 
bacco  nei  paesi  ove  ciò  è  permesso*  $•  6o. 

28.  Non  saranno  molestati  i  forestieri  prove- 
nienti dair  Estero  per  detenzion  di  non  pia 
di  Lib.  tre  di  Tabacco^  $»  6l. 

29.  Così  neir  Introduzione,  o  detenzione  di  Ta- 
bacco di  contrabbando,  qualunque  sia  il  reo; 
se  non  eccede  le  Lib.  3.  T  aflTare  si  risolverà 
leconomicamente ,  senza  processo,  e  colla  per- 
dita deh  Tabacco^  e  multa  proporzionata  al-' 

^  la  quantità,  a  forma  deir  Art.  43*  Qi^^^lo 
che  fu  sorpreso  con  Tabacco  credulo  di  Con- 
trabbando SI  riterrà  in  Carcere  «guanto  ìs^tii 
a  identificare  la.  persona  se  è  Tognncio  ,  t  »o 
estero  finche    abbia  data  Càìixion^    di   i)a:^ar 


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*''k  mólta  corriBpotnfentek  $•  &•  V»  ^nril  # 
Stemmi .  5a/c  .  Trasgressioni  » 

TAGLIOLE:  V.  Cuccia,  /.u/fi. 
c'«U   **ARlFPEf  La  prima  Tariffa  Crimibalc  fò  ptib- 
^J[li/   "    biicata  con  B.  del  1680.  (seosa  giorno)  Uà* 

'   altra  è  àeiV  1766.  (seou  giorm>) 

d.  La  Tariffa  Grimioale  vigente  è  de*  14*  Seti» 
177 3.  rimessa  io  vigore  colle  IL  de^  26.  Otb 

'  l8i5.)  è  proibito  eccederla  softo  pena  dì  de» 
ttitaaipne  e  arbitrio  $  A  deve  tenere  affissa  ia 
loògo  visibile  nei  Tribunali  •  H.  l4-  Settem» 
1773.  Vb  Spese. 
Tfsifk  3.  La  Lk  ID.  Ott.  1707.  CotìlIeBe  nna  Tétrifa 
^"^^  Civile  per  hr  Provincia;  e  il  B.  9.  Peb.  172Ì 
qoella  delle  Canse  delegate  t  Altra  Tariffa  per 
i  Tribunali  disila  Provincia  laferiors  è  del 
10»  Dict  1766.  ;  vi  era  pure  una  Tariffa    del 

*  Magistrato  de^  Pupilli  annessa  air  £.  de*  S» 
Già.  1767.  E  alcune  Disposizioni  «olio   T#* 

'  riffe  Civili  si  contengono  nella  L»  3o.  Dic^ 
1771.  $•  54.  e  segg.  La  TWi/fd  per  gì*  affa- 
ri, e  Cause  mercantili  o  di  commercio  è  de* 
4.'Nòv.  1775.  Una  nuova  Tariffa  per  i  Tri- 
bunali Provipciali  del  Fiorentino  fu  pabbBca- 
ta  nel  23.  Nov.  1775.  Una  per  i  Procuratori 
negr  ti:  Mar*  1779*  è  per  Firenae  fie^  id« 
Ott.  1779. 

4.  Un*  altra  Tariffa  per  i  Tribunali  di  Fireoxi 

'    fu  pubblicata  li  2.  Feb.  1786. 

$.  Vi  è  pure  ia  C  de*  22.  Ago.  1797.  eopra  Ì 
diritti  dei  Tribunali  profvincJali  nelle  poste' di 
Crediti  pubblici,  e  la  C  io. Ott.  1801* sopra 
j  diritti  nelle  vendite  di  stabili  ali*  asta  • 

ۥ  La  Tariffa  de-*  24.   Luglio    1804.   riguarda 


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particdkr  monta  la  Cucia  oegli  .Stati,  dei  ^r^ 
•idj . 
f ,  La  Tariffa  Civile  vigente  per  tutti  j  Triba^ 
nali  di  Toscana  è. de*  a4*  ^^^*  l&l4*  Coinfi 
prende  anche  j  diritti  dei  Procuratori,  Gur* 
•ori ,  secondi  Esecutori ,  JSaaditari  >  Depos'itao 
rj ,  Stabolar) ,  Periti  ec. 

8.  La.  G.  11.  Feh.  i&iSu  e  IL  annesse  tal  mo^ 
do  di  tenere  un  libro  di  Gassa  nei  Tribunati 
fanno  parte  di  questa  Tariffa  . 

9.  La  Tariffa  de'  Cursori  de'  iSL  Feh.  I&l5t 
oiodifica  quella  de*  24*   Pic<  iSìi^ 

jOb  Ve  n'  è  uo^  altra  di  detto  giorno»,  corretti* 
va  della  precedente  per  le.  Cause  <cbe  noaso-  ' 
.perano  il  merito  di  L^  700^.  . 

I.I.  £'  proibito  ricevere  oosa  alcuna  oltre  la  Tìt* 
riffa 9  anche  a  jitolo  di  mancia,  o  altro,  pe- 

..  naia  restìtuaione ,  perdila  dell*  I/npiego,  # 
Sondi  foo.  di  cui  il  S.^*  Wpetta^air  accusatole  • 
La  Tariffa  si  terrà  sempre. afRssa  ia.lnego  vi^  "^ 

sibile  ne'  Tribunali ,  e  Cancellerie  :  ogni  Mi« 
aistrn,  lìsecutoresO  altro, dar&  ad  ogni ricbie<' 
ita  ricevuta  graiis  de'  diritti  che  pmsipe  pe* 
na  Scudi  25.  divisibili  còme  sopra.  M%  23^ 
Nov,  if75.   ... 

liB.  La  Tariffa  de'  Notari,  e  Archivia  Fiorenti-  J[^^ 
no  è  de'  9.  Ott.  1779. 

l3.  Una  nuova  Tariffa  de'  diritti  de'  Notari ,  e 
dell'  Archivio  de'  Contratti  è  sfiata  pubbliea»* 
ta  li  12.  Gin.  l8l5^  V.  Stallaggi  >.  ^' 

TASSA  de'  Testamenti.  V.  Notari. 

TASSA  di  Famiglia.  V«  Tassa  di  Macina. 

TASSA  delle  Vetture  :  V.  Strade  . 

^AS^  ài  Redeaaione;  Spese  i^te  opl  di  lei  pm^ 


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ao6       TAS  TA8 

*  dotta.  V.  Cancellieri  Comunitativi •  Crnhìr 
buzioni .  Debito  pubblico. 

ss  De'  Holini.  V.  Aioluii  • 

=  Straordinaria  di  guerra  *.  imposta  per  ana  v<d« 
la  eoo  N.  ^8.  Apr«  l8l5.  a  coi  ton  adesiva 
le  II.  11.  Mag.  le  NN.  i5.  e  i6.  Giù»  e  la 
G.  29.  Gio.  di  detto  anno . 

s  De' Biada joli ,  Pollaioli  »  e  Trecooni  :  abolite 

•  eoo  N.  19.  Ago.  1771. 

s  Delli  spprtelli,  é  Àrinaìoli  abolita  con  R.  la 
Loglio  1769. 

TASSA  di  Marine,  o  Testatico:  Fìk  introdotta 

Parte        jq  luogo  dell*  antica  Tassa  sulle  Farine ,  eoa 

Stbnct.      j^  j^,  ^^  ^^    ^^g  spiegata  colla  CL  8.  Apr. 

1777.  :  si  pagava  io  tre  rate  aaofie ,  e  s*  im* 
pooeva  soUe  denonaie  delie  l>occIie  obe  dov^ 
Ta  fare  ogni  Capo  di  Famiglia  • 

2.  Si  doveva  esigere  in  contante  e  non  in  genct 
ri  .  H.  18.  Mag.  1778. 

3*.  I  Deputati  di  questa  tassai  e  i  concorrenti 
al  posto  di  Camarlingo,  doveano  aasentara 
dal  Magistrato  quando  si  partitavano  tali  po- 
sti .  N.  8.  Gin.  1784. 

4*  Non  potevano  essere  contemporàneamente  De- 
potati, o  uno  Deputato,  e  V  altro  Ganiarlui- 
go,  due  congiùnti  3  o  affini  in  linea  retta  in 
infinito,  e  in  linea  trasversa  fino  al  2.^  gr^ 
civ.    inclusii^e .  N^  22.  Giù.  1785. 

5.  Pagavano  questa  tassa  anche  gP  Ebrei  •  lu 
12.  Agosto  1785. 

6.  La  G.  27.  Mag.  1786.  regolata  la  procedu- 
ra contro  i  Ciontribuenti  morosi,  e  i  diritti 
de'  Giusdicenti  ,  ed  Csecutori  ;  ora  si  proceda 
come  per  l'altre  Contribus.  V;  Contrìluziom . 


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TAS-  TAS-       2of 

^.  Le  GG.  10.  e  li.  Mag*  1791»  revocando  quel* 
la  del  1786^  vollero  che  i  Giusdiceuti  faces- 
sero gratis  e  d'  ufficio  tutti  gV  atti  e  Decreti 
relativi  a  questa  tassa. 

8.  La  L.  Geo.  del  Sale  de'  3.  Mar.  1788.$.  26. 
esento  da  questa  tassa ,  varj  popoli ,  e  Gimnni. 

9*  Suir  amministrazione ,  e  reparto  di  essa  clas- 
sazione,  de'  Contribuenti,  e  percezione  vi  era 
la  L.  de'  9.  Mar.  1789.  e  la  C.  de'  24*  Die. 
1790. 

ic.  Il  M.  de'  22.  Gen.  1794*  dichiarò  che  le 
cause  di  questa  tassa  ^  e  de'  proventi  de'  Ma- 
celli, Sigillo,  e  aumento  delle  Carni,  concedi 
Regalia,  erano  di  competenza  privativa  del 
Magistrato  Sufuremo  di  Firenze ,  a  cui  i  Giu- 
sdicenti doveano  rimettere  i  processi  dopo  con- 
cluso in  Causa ,  potendo  il  Magistrato  far  sup- 
plire se  voleva.  * 

11.  Un  M«  de'  7.  Lug.  T795.  e  le  IL  annesse 
'  riguardano  pure  il  contenzioso  t   e  i  defalchi 

di  questa  tassa  • 

12.  Con  M.  de'  18.  Gin.  1802.  e  IL  annesse 
.  questa  tassa ,  e  quella,  de'  Macelli  furono  se- 
parate dall'  Amministrazione  Comuni tativa  » 
e  affidate  a  un  Dipartimento  particolare  •  La 
N.  26.  Sett:  1814.  le  ha  riunite  di  nuovo  agf 
Ufizj  di  Soprintendenza  Goipunitativa . 

13.  La  C.  17.  Gin.  i8o3.  prescrisse  neove  re- 
gole per  il  reparto  di  questa  tassa  ^  e  clas-: 
sazione  dei  Contribuenti. 

l4«  La  N.  19.  Apr.  i8o5.  riguardava  le  porta-^ 
te  delle  bocche, i  termini  a  farle  ec.  ;  la  C 
dagl'  8.  dello  stesso  Mese  concerne  la  conta- 
bilità dei  Camarlinghi,  e  V  altra  G.  de'  6. 


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'«j(t      ^AS  TOH 

^'  Xarto  1807.  k  ptfMsoae,'  pedali ,  m^dàf' 

falchi. 

Tuia   tSi  Ofa  ia  il.  11.  Fek  l8l5.  hk  mntitmit»  oÒa 

^iu*'*      tojia  di  macine  ooa  lW5a  -di  Famiglia  die 

'    *         ti  parci|ie  dai  Gamarlioghi  Uomoniteti^  sai 

*  chiesto  aaiegaato  aoiaflcaaa   Gimimitàj  a  si 
'    re  parta  dai  JHagiétrati  per   famiglia  »   eeolnQ 

i  poveri,  e  i  miaerabili}  a  questa  et  applica- 

*  so  le  LL*'  e  00.  isoir  altre  contribusìoiu, 
tulle  penali ,  e  loro  reparto  fra  il  Gaocellie- 

<  re,  e  Camarlingo:  ^Vi  armo  aaneate  delle  IL 
Le  penali  non  sono  incorse  che*  i5«  dopo  la 
eo&segoa  del  Oaaaajolo  al  G^marliago.  G#83 

*'  lAkggjo  181 5* 

*t€.  1  oontritiaenti  alla  iassm  di  famigl»  aém 
devono  pagare  la  ipesft  dell*  avvisa*  N.  24* 

-•  Giugno  i8i5. 

17.  I  de&lcki »  o  spese  d*  esaaionenoa  devoao 

«    eccedere  il  la  per  loc.  assegnata  pertEaloar 

-    pò  alle  Gom  unità'. 'GL  8.  Nov.  181À 
P^    TEATfiI:  La  L*  1«  Feb.  1780.  §«  1. iMPea «srla- 
^^^^  "-   sd  i  Gomin ,  Litrioni ,  Saltatori ,  e  giocolati- 

'  '  ri  esteri  eselusi  dai  T eatti  Tose&oi  4  e  penaes- 

*  si  solo  i  Ballerini ,  e  Musici  d'  ogni  paese  »  s 
'    i  Comici  Praiì<3esi.  (I) 

iu  La  N.  ap.  Mar.  1785.  pf^ifci  anche  i  Teatri 
nelle  Case  privata  ,  se  era^o  a  .pRgb  »  noni^' 
na ,  o  biglietto  y  è  sempre  nei  Collegi  ,  Coo- 
venti  9  e  tionservatorj ,  neppure  eoa  rappr 


(  1  )  Gr  Art.  2.  9.  6.  proibivano  aprire  aelP  Ai^ 
venivo  i  e  9Q^i*^3Ìn]a  snoné  con  Opere  Sacre  y  e  fba* 
4i  Ser  Garilevale  :  il  Bi^li^tlo  àon  doveva  aoare  mi- 
SK>re  4i  dna  padi  «  - 


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^^  UtmSw^  .h*  Aft^'  tc^  proibì  tatla.  I0  be^ 

ficiate»  «  favore  di  Attori,  Mutici  ec. 
3é  Soooòdo  la  Q  6.  Apr*   1796.  i  Teatri   ptiU^ 

;V4iiQ  ftprìr?  do^  venite  r  aooo»  oellp  Gilti^a^ 

ooa  oeliQ  Terres  colle  debite  )ioeow« 
4.  La  N.'de*  18.  Ott,  IfSf.  ordinò  ia  demolir 
^  siooe  I  o  destinazione  d*  altr*  U40  dei   Teatri 
.  dei  piiM9oU  Villaggi j  e  Terre» 
5..  QeU'  apertura  de'  Teatri^  e  loro  Regola!»*  *^'2^* 

tratta  la  N.  de'  ao«  Die*   1814,   succeduta  a  ^oUiT* 
^  ^o^lla  de'  4*  ^Ag*  l8c7.  I  primi  cinque  Art. 

tuattaao  dell*  apertura  dei  Teatri  -di   Firea- 
. .  f^e»  e  degli  SpettacoUj  e.divertiuBieiM^i.cbe  pof«  ^ 

tono  darvisi* 
6#  {«'  apertura  dei  Teatri  di  Sieua  »  Pisa,  e  Lit 
.  voro^  po^  averJuogo.afonnadei  M«  i&Ott. 

1787.  (  t  )  o  Tolendo  aprire  iu    altre  Stagio* 

oì  9  o  eoa  Spettaatoli  diversi  se  ne  potrà  chie* 

de^  liceoaa  al  Governatore»  fuorché  per  V 

Avvento  I  e  Ouaresima.  $•  6. 

^.  l  Teatri  delT  altre  Gitt|i,  possono  aprire  due 

.  volte  r  anno  compreso  il  Carnevale,  e  nelle 

.^TiBrre,  e  Castelli  una  volta  V  anno.  $«  7.  8. 

8#.  ]^§i  :C^  dei   di^  preced.  Art.  è    necessaria 

la  licenaa  del  Presid.  del  Buon..  Gov.   ancba 

per  ìt^  qualità  degli  Spejttacòlij  ee-iaStagiOr 
7oifio  IL  ,0 

'  r       ■"     \  ^     ■    ^'     ■ ■  .   ■'  "^ 

{^1  )  In  Pisa  la'  Primavera  con  pro94  sensa  balli  4 
n  Carnevale  Opera  Buffa  sen^a  balli  $  6.  s  In  Si^ 
na  V  Batate  oon  Opera  seria  »  o  buffa  edn  Balli  t  3 
Osraevale  con  pvesa.  sensa  balli  j$«  7.  s  In  taverna 
1*  Autunno  •  e  Garhevale  con  Opera  Ba&v  0  ^orìa 
C9i9k  bam  :  ]«.  Primavera  eoO;  ^^sqe^mm  k^^  ^.  % 


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me       TEA  TE^ 

.;  "^gione^/  Qoa  è  il  Ganaèvàle.  Si*  chiederà  yor 
mez%o  del  Giusdicente»   che  vi    iifiir&  la  aii% 
ialbr magione*  I  GommÌMaP)  RR.  poaeoao  ae- 
I      .     '  cK»Mkirlà  direttameiifee  ;  ma  eoo  reiid#riie  con- 
to .  Jr  9.  lé* 
g.  li  Pobbliico  noe  potrà  eiser  defraudato  nella 
quaìità/  eitolo,  e  fiarti   dello  Spettacolo,  o 
neir  a|pett4tÌTa  dei  priocipait  Attori  ,  il  tat- 
to a  fórma  delle  promefige  fatte  ccgF  Javritt» 
e'  in  easo  di  giusto  impedimento,  se  ne  ren- 
derà Conto  al  Giatfdieeate-che  lo  i:erifioheràa 
e  obbligherà  chi  occorre  a  mantenere  il  prò- 
>  inessa,  -fio  ^i  è  luogo  ,'0  in  -caso diverso  neaa* 
.   rà  avvertito  il  Pubblico.  §•  l5. 
10*  Non  può  aver  iaogoa<ìis|^iùone  dell' Im» 
'    preearìo  più  d^  una  beneficiata  per  Stagione^ 
e  una  dovrà  farsene  a  fìtvore  dé'Poveti«§i9» 
11.  Ferme  stanti   le  consuetudini  locali  di  non 
aprire  in  certe  sere,  i  Giusdicenti  diPeBùat 
pessimo  derogarvi  peìr  circostanse  non  ordiaa- 
rie  con  renderne  conto.  §.  20* 
PoUsU   12.  La  Polizìa  interna  àe^Titatri  durante  lo  gpet- 
tflbcolb,  appartiene   alK  Accademie,  che  F  e- 
'  éercitano  per  nieaiio  dell- Accademico  d'  lape» 
*  nione.  $»  il.  '   »  - 

i3m  Qaesto-adotterà  i  |Arovipedimenfti   occotreeti 
per  il  buon  ordine ,  e  la  pubblica  deceosa  fi« 
no  air  arresto  con  rènderne  conto  nei  rmp- 
*  porti  cTe^  quali  purrà  T  Art.  l4*  $«  13* 
14.  Se  poi  i  disQrdiiii  e9Ìgónó  la  cogoii^ione  dei 
t  Trrbimali,  a  della  potestà  economica-  V  Ao- 
^  cadeiiipo  .rimetterà  soUeeitaniente  ilaiipSap<ì 
s  piirte  «al  Giusdicente .  $.  l3. 
i5.  XieÀédAAbmie^^ferttieno  ^elT  AceaJa. 


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TEI  TEt       sii 

"  miào  d*  lapeaioae  i  o  altriménti ,   rimetteran*^ 

*'  no  fempre,ed  in  ogni  giorno»  al  Giusdioenta 
no  rapporto  di  ciò  che  h  accaduto  di  ootabi« 
le ,  o  un  rapporto  arativo  iO  non  vi  fu  nul- 
la di  nuovo.  §•  l4« 

16.  GV  Impretarj  di  Firenze  presenteranno  al* 
la  Presidenza  del  B«  Gov.  due  mesi  prima 
dell'  apertura  dei  loro  Teatro^  la  nota  di  tnt* 

'    té  le  persone  che  vi  devono  agire  •  §.  l6. 

17*  Non  sarà  permesso  di  passare  sul  FaJcosce-- 
nicó  di  verun  Teatro  à  persone  che  non  deb* 
bano,  o  prestarvi  servlsio»  o  esercitarvi  la 
Polizia.  5.  17. 

18.. Le  fappresentanae  prima  d^  essere  poste  in 
Scena,  devono  essere  riviste  e  approvate  io 
Firenze  dal  Censore  delegato  dal  Presid.  del 
B«  Gov. ,  e  in  Provincia  dal  Giusdicente^  o 
dal  Censore  da  esso  scelto, con  previa  appro* 
vazione.  $•  i8. 

19.  In  mezzo  alla  Platea  de'  Z.  principali  Tea* 
tri  di  Firenze,  si  terrà  una  Lumiera  accesa 
a  spese  deir  Accademia.  N.  7.  Feb.  1806. 

ÌSt>»  Le  contravvenzioni  al  Regol.  sud.  del  1814  ^^^ 
possono  essere  ponite  con  arresto,  e  Carcere 
fino  io  3.  giorni, e  con  muita  fino  a  J^*  3oo. 
salve  le  pia  forti  pene  nei  congrni casi.  I  Mi- 
nistri di  Polizìa  5  ne  conoscerainuo  economica* 
mente»  con  partecipar  le  risoluzioni.  $•  21« 
Regol.  snd.  del  1814. 

21.  r  Regol.  non  comprendono  i  Teatri  di  Ga-  DiipSg. 
se  private,  dei  GoUegj ,   deUe   Ville  ce*  nla  Gwraii 
è  necessaria  anche  per  essi  la  permissione .  L. 
1.  Feb.  1780.  $.  8.  V.  Spettacoli.  Veglie. 

TELERIE:  Là  L.  5.  Feb.  1770.  e  la  N.  27. 
Ago.  delio  stése'  anno  eéen&vàaN)  dalla  Gabelr- 


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..  la  te  t€UrÌ4^  nostrali»  di  Una^.  c^q^fW  p  -^^^ 

,  t«n©,  e  regoUTaaa  quella  delte  fi>retóiw% 
(  Ora   ciò  dipender  d«[lU  I^  Qo(^«aU  •  ) 

TEMPOtV.  Caleadaria^ 

TJÌK.MINI  di  Cause:  I-a Gont ulta  uoa  li  prore- 

,  ga  che  per  giurti,  e   gravi  motivi^  II*  Zu 
Dio,  1771.  §.8.  ^,  «     « 

TERMINI  di  Confine;  V.  Strade  N^"  X».  19- 

TERRANOVA:  Comunità:  RegoU  partic.  xS. 

.  Feb.  I7r3*  Altra  de'  «3-  Mag-  1774- 

2.  Consegna  di  Decima  •  N.  i5.  Gen^  I78l. 

TERRAROSSA:  Gomuaità  V  R«6«l*  partii  «4- 
Peb.  177T'  ^       ^ 

TERRA  «BL  SOLE;  Comunità;  RegoL  jw 
tia.  da*  21*  Ago*  1775; 

TESORI:  LMnvcntore.di  tesori ^  riptmtìglu  ^ 
altri  depositi  antichi ,  deve  fitme  U  dcno»- 
sia  al  Fisco,  o  ai  Tribunale  locala  e  locra  il 
3.<»  delle  cose  trovate»  o  Jom  valore  salpaste 
.  si  acquistano  per  la  R.  Gallaria:  Ila  alUe 
ZP  spetta  ai  Padrone  del  ibado  »  e  oa^  altra 
al  Fisco  dedotte  le  apese  di  scava^  A  im^m 
aionci  Per  la  maocanaa  di  denonJM*»^  ^  F"^ 
lo  scavo  fatta  senza  le  débite  pecmissioais  f 
Inventore  perde  il  suo  3*^  B^  del  SetU  XjGo^ 
,  (  senaa  giorno  )  Y«  Monumenti  % 

TESTAMENTI  :  Testamento  dei  figli  di  fiwai- 
glia.  V.  la  L.  sopra  gV  atti  dei  me4mi« 
de'  i5»  Nov*  1814* 
9U  Ij.  Gen.  dei  Testamenti  dello  is^eetfk  glqrMa 
V.  Successioni  * 
Testi-  TE^TIMONJ:  L,  5* Mar,  i565 saprai  Tast/ai<r»/ 
uhi.  Altra  de*  io»  Gen*  l6ac«  sopra  i  Tasti- 
moìif  falsi,  A.subornaaioiie:  la  pena  delia  aa- 
borua2àone,i  nod  ha  luogo,  per  cU  indnoe  ii 


111  n| 


ì 

J.  ^  Digitizedby  VjOOQIC 


Ì^É3  T£T      ùìZ 

»      '  Testimóne  ^§6  qtlMò  cl^poM  fuori  dei  rapitola^  . 

V  tO)  o  ftrtieoUto,  ne  qaelia  -dell*  faMtà  cooti^ 

i  rriiììpliltito  aéfititD  toiiie  T«jit/i7iivzé ,  contro  i 

'  terrei^  ijoando  ì^krimenti  deponenrio  avrebbe 

k.         dovuto  maoife^tare  il  proprio  delitto ,  uè  conr 

ivo  i  eoQgiunti  the  »i  sarebbero  doviifciJispea- 

Bare  dal  deporre»  L.  Bud.  del  l68o>  ' 

ìft.  Pena  attuale  de^  Teaimonj  f^lsi.   L.  de*  3o» 

Àgow  1795.  (V.  là  Nota  Tom%  1.  pug,  9.) 
3.  ta  materia  iHiitttnale  &oq  bì  può   esaminare   ^^''l* 
il  figlio  eoatro  no  gentìtore ,  e  viceversa  ^  il  ecTehiH 
-  Bùocero»  6  BliDcera»  contro  il  genero  ^  o  nuo*    *^* 

lra>  e  vivi^versa,  né  un  coniuge  contro  Tul- 
'  %ri>9  oè  dn  ffatelio,  o  sorella  contro  il  frate  l» 
lo 9  o  la  Bercila^  éenaa  la  grazia  Sovrana  da 
non  cbiederBi  che  quando  il  delitto  sta  gra* 
te»  é  il  depoBto  indispensabile  %  BB,  1»   ^^rt* 

•  If  16.  1.  Sett.  if66.  L.  3o*  Nov.  1786»  §  a8. 
^  Ora  la  liceità  si  dà  dalla  Consulta  sentito  il 

*  Presidente  del  Supremo  Tribunale  di  Giusti* 
ftia«  ÌM(t%.  Set:  )7«&  $.8. 

4*  Si  poiBono  esaminare  gr  £cclesiastici ,  e  Par- 
-Mcbi  gecondo  la  prudeoaa  del  Oiudice^ne' 
delitti  griavi,  o  se  la  prova  non  può  aversi 
alfeimènCi  \  Essi  non  possono  esimersene  alle»  . 
gando  r  immunità  ecclesiastica  pena  1*  esilio 
dal  Granducato»  G.  Òi.  Mar.  1792.  V*  Or-- 
Sm  di  S.  Stefano  N.^  8. 

T£TT0J£:  Nelle  Città  e  LL*  murati ,  è  proi- 
bito far  tettofe  ,  terrazzi  ,  portici*  ^  caval- 
cavia» e  altro  che  dalle  mum  sporga  sulle 
ètrade  e  piasse ,  «  ne  occupi  una  parte .  e  il 
lar  Torri ,  o  Gìutelli  di  legnami ,  il  tutto  sen- 

*^  aa  liòeuM  delle  GeoHiiutà  j^^na  la  remoaio- 


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ìi4       TET  »A 

né,  6  i  danni.  Regd.  io.  Apn  if8s« .  (  fer 

,  il  Piorciitioo)  §.  4# 

TIZZANA  :  GomaoiL&  :  RegoL  partic*  f.  Gin. 
1775. 

TORRI  L  V,  LiUorale . 

TORTURA:  Abolita  colU  L.  So.  Novemlbrc 
1786.  $.  ZI. 

TOSCANI:  V.  Sudditi.. 

TRASGRESSIONI  :  Se  aa  Suddito  è  trovato  eoa 
Tabacco  di  contrabbando  per  non  più  di  4« 
onciej  Ferro  forestiero  fino  a  Lib.  5«  Chio- 
da^ione  forestiera  fino  a  Lib«  l.o  Carte  sen- 
za Bollo  fino  a  2.  ma&ù ,  non  si  «arraaterà  a 
meno  che    ricosi  di  consegnare  il  genere  di 

<  coo&rabbando ,  e  farne  la  dichiaraiione  ,  oeiie 
faccia  resisteosa:  Segnendo  la  coodaooa  gP 
EsecDtori  in  vece  della  cattura  avranno  dal 
trasgressore  una  recagaiaione  da  taasarai  dal 
l*ribonale.  N.  ai.  Ago/i777,. 

a.  Ne'coatrabbandi  di  Sale  e  Tabacco,  gFRa^ 
cutori  hanno  la  metà  delle*  multe  e  del  vab- 
ro  degr  oggetti  arrestati  5  oltre  le  spese  del 
frasporl(odi  essi  al  Tribunale.  TrattaàdMÌ£ 
Sale,  iovece  della  metà  del  valore^  haaoa 
«na  crazia  per  libbra  •  N.  28.  Gittw  1783. 

Z*  I  Ministri  de'  Tribunali  nelle,  trasgr^sdmi 
di  Sale  9  e  Tabacco  cerchcFanBa  di  aoopmc 
se  \tt  spia  fu  ,  Cime  spesso segae ,  «no  <tegi' in- 
troduttori, osmerciaiori,  il  quale  io  CaignB> 
sa  sacrificando  i  complici  lucra  in  due  manie* 
re  ;  e  però  faranno  dire  dagli  Esecutori  inu^ 
tjvì  por  cai  domandano  T  ordine  di  perquisir 
re.  C.  if).  Lug.  1783.     . 

4*.  NelLc  o^sgreskoni,  di  $^y  e  Tal^icca^  b 


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TRA  TRI       ^i5 

^         Perìsia  ti  fa  ex  officio  4ai  Hiaùtrideir  Asr*- 
.  eoda»  e  nei  luoghi  dove  non  ne  sono»  da  nU 
,         tri  Periti  i  quali  soli  «i  pagano  a  tariffa  Fi- 
scale. G  6.  S6tt..i783. 
TRATTORI:  V»  Osterìe.  Seta* 
^     TREDOZIO  ;  Ck)fiìnnità  :  ìlegoL  partic*  de'  2i. 
Ottk  1775»  4 

TRIBUNALE  CaeonUvot  fa  creato  con  M.  14. 
Hag*  1793.  per  gì*  af&ri  esecutivi  cbefurpuo 
separati  dal  Magistrato  d^i  Pupilli,  oper  gì' 
affiiri  lUeMantili  :  Conosceva  deil^  e€»!|outivo 
anche  dipendente  da  sentense  d'  altri  Tribu- 
nali. Avea  un  solo  Auditore»  che^i  riftipio2- 
aava  occorrendo  da  un  di  quelli  de'  Pupilli  • 
Secondo  là  N.  de'  9*  Luff.  1794*  ^{u^^^e  jiot^ 
Ta  sospendere  V  esecusiooe  delle  sentente  ne^ 
casi  di  ragiono  •  Ve  Mercanzia  •  Tribunale  di 
Commercio  • 
TRIBUNALE  di  Commercio:  E^  $t^to  creato > 
arganizuto  5  e  ha  ricevuto  un  RegoL  partic. 
oon  Lt  de'  l5.  Nov.  1814»  in  luogo  del  Tri^ 
bunale  esecutivo»  V.  Periato  é  Mercanzia  • 
Tribunale  esecutivo  •  -  . 

jFBIBUNALt  in  generale  x  Bif*  de'  itiedesiixti 
de'  iS.  Ott.  1814.  e  Compartimento  Territo- 
riale annesso» 
^  fiegolé  interno  per  i  medesimi  de'  i5.,Nov« 
1814*  Altro  di  d*  giorno  per  la  riassunzione 
delle  Cause  pendenti: e G.  de' 23.  Not^  18 14- 
che  contiene  delle  disposizioni  provvisorie  per 
fino  al  1.  Gen.  181 3.  V.  Giudici*  Nolari . 
J^otesià  •  Procuratori  •  Raccomandazioni  .'jRe- 
gali .  Segreto  •  Udienze  •  VfficJ  provinciali , 
.   yicarf. 


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Tribunali  Provinc'aU:  fi  ck>mp«rtliiiSii£f 

di  quei  del  Fioreottaò^  era  contenuto   uèUa 
L*  do*  3o.  Sett  i/7i2. 

2.  Le  })runohe  atfcudrie  e  di  daatio  dato  ioiio  rfr 
unite  al  respeCitivo  Giuidiceate  •  L.  «&d.  $  9I 
e  teggé  *        *  • 

3.  li  u»tnpattioiento  dei  /Prìbonali  ttel  Senese 
h  eoQtenuto   nella   L*  à^H.  Geo*    1774«  V. 

'     Vj^cJ  Pr(mnùtaU  •  Pfeiwy  - 

TRUFFE:  B.  de'  id«  Giù.  tòg^é  galle pMi-  de' 
Ministri ,  Agenti ,  e  Uandaearj  che  si  -setreoo 
dei  denari  5  cfèditl»  o  nome  ai  negozio,  e  di 
Società  in  pregiudilio  de^  lóro  Soc)^  e  t>ria€Ì- 

•  pali* 

d.  00«  de*  1&  Geo*  1744-  $*  i^-  |»rtaiite  che 
r  aC<^>rdo|  «  «iniètiinsa  a ùclie  giurati  ooiitol* 

fon  r  aziod  Criminale  finché  siano  atati  ar 
empiii  • 
Z.  M.  de'  9^  Lngé  17812»  che  ordina ,  che  aeUf 
truffe y  t  stcllionati  si  procedesse  e^  o]^e<o  co- 
me nei  furti  non  orante  la  qnietaoaa    della 

•  parte .  (  1  ) 

4.  Pena  :  L.  3c.  Nov.  1786.  $.  79^  1m  3ok  Arw 
1795.  §.  5.  (V.  la  Nua  Tom.  h  p^g.  9')V. 
iSe^fl.  Stellionato* 

TRUPPE:  N.  n.  Noy.  1814.  G.  3a  Oeima)s 
']825.  sopra  i  viveri,    fornggj,  e  raaioitt  do- 

^    rote  alle  Truppe  Anstriache  nel  loro  passo. 

SL.  N.  19.  Apr.  18 15.  che  estende  a  tofta  la  To- 
scana le  aCfcribitzioni  della  Deporoaìoii  d^f 

;    approvvisionamenti  di  Firenae« 

V   (1)  Rovoòafo  dalle   LL.  5o,   Nóv.  1786.  5.  5.  o 
8e.  Ago.  1795.  f.  5. 


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a  À  CC.  s8.  Alar,  é  if.  Éttt  l8i5.  folle  »«!»• 
B  /     ai,  e  sa  qnaot* -altro  deve  ibrtiirn  alle  Trup^ 

pe'tfAOMe  nelle   loro  inaroie*  V.  Oiunta^ 
•t        MUitnrì.  VfisùUi* 
[,  TURBATO  poMecM»!  Pormaiti  «foeito  gi«tdiaìo. 

R«gi>l.  di  Phoe.  Civ.  $i  56i*  •  iegg« 
.    TUTELA  i  V.  Minori. 


•tJ: 


ntmZt  ài  Ùftiz),  •  triimMlit  chi  nei 
luogo  di  esM  nserà  tniaaocie,  e  pressioni  ing^iK» 

'  tiose ,  o  irriverenti  contro  \h  piirte ,  o  nitri 
per  motivo  della  \ìtt%  o  per  altra  cftiisa  si 
punirà  eon  multa  da  ^.  2o«  a  5o.  e  ddpla  se 

"^    ciò  segui  in  tempo  della  sddnfai  e  presente 

-  -il'  fliagìstratoi  io  ambi  t  oasi  la  multa  è  re* 
epettivamente  doppia  5  oltre  1^  arbitrio  1  èe  T 
ingiuria  fu   diretta  contro   li  Magistrato  ^  e 

'    nno  dei  sdoi  membri ,  o  Ministri  •  £^  cognito* 

^  re  il^ribnnale  ove  segue  il  delitto  menoehò 
nei  icasi  gl'evi  che  spettano  ai  tribunali  Gri« 
minali  é  P*  I4  Fcb.  l56f.     « 

Se  I*  30é  Ott.  17/8.  sol  torno  i  regolami  e  beco 
ordine  dell^  Udienze  «  Il  $.  4*  proibì  agi*  as** 
sisteofi  di  prendere  posto  nei  Sedili  destinati 
alle  parti ,  o  .loro  ^difensori  5  di  parlare  5  o  ca- 
gionare disturbi  e 

&  La  Le  i8e  Aga  1778.  velie  che  i  Giodici 
dessero  le  Udiente  ^  anohe  a  solo  e  sentissero 

-  le  ififormaeioni  ^  sessioni  ec.  non  in  icasa  ma 
in  Tribunale  e 

i|.  L'  Udienze  sono  pubbliche ,  meno  i  rasi  iA 
cui  la  decenza  non  lo  permette  •  Bàù  l3.  Ott« 
1814.  §.  78. 


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Éi8       UBI  IK*f 

5b  Le  Udienze  haèno  luogo  »  forma  del  Regoli 
do*  Tribonali  de'  l5.  Not.  1814. 

UFFIZJ  Pubblici:  L.  sto.  Geii«  1549.  che  or* 
diaa  che  in  tutti  i  giorni  feriati,e  taotonel* 
la  maetiaa,  che  nel  dopo  praoao  «ooiii  per 
tness*  ora  ia.GaippaiieUa^  Durante  il  mono 
di  casa  tutti  gì'  Impiegati  degl'  Vffixj  di  Fi* 
reme  devono  estere  al  l«>ro  posto.  §.  a. 

ft.  Io  maocanaa,  ti  appuntano  in  no  libro  di 
specchietto  »  e  pagano  un'  appnntatora  di  «no 
Scudo,  meno  ^cudo.  o  Lire  una  seeondo  il 
loro  ersdo  •  e  con  riteniione  sol  loro  stipen- 
dio 4%.  3#  e  SI.  de'  io.  Apr.  ifan.  $•  i.  a. 3. 

%•  61'  Impiegati  non  devono  stare  all'  VJfizio 
meno  di  7.  ore  fra  mattina ,  e  giorao.  K» 
10.  Die.  i8o5« 

4*  RegoL  de'  17.  t>ic.  I&i4«  eCL  i3«  Feblirajo 
l8l5.  sulle  spese  minute  de'  t)ipartimead 
RR«  per  mobili  »  riparasioni,  lavori»  lame» 
fuoco,  carta,  libri  ec*  V.  Impieghi.  /Vom* 
sioni.  Segreto m  mfaj  Provinciali. 
Bkdoac  UFFIZJ  Provinciali  :  La  L.  io.  Log.  1771*  a- 
bnlì  r  uso  delle  tratte»  e  volle  che  gì'  ini- 
piegati'  pronunciali  si   prendessero  delle  Uste 

.  ove  si  facevano  descriver^  gì'. aspiranti» dopo 
adempito  11  prescritto  dalle  LL«  per  eiaoGona 
specie  di  Posti,  e  sema  sqnittinio  peiehè  la 
descrizione  delle  Liste  faeea  presntnere  ì^  ido* 
iieità  ;  e  cesi  per  il  Senese  la  L.  de*  io.  Setti 
1773. 

8«  Per  la  Provincia  Superiore' le  proposisioiii  si 
facevano  dal  Segretario  delle  tratte ,  ai  Go* 
vernatore  di  Siena,  e  da  questa  al  Sovraisa* 
Ìj.  2.  Ceo.  1774.  $•  x3. 


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3.  I  MhiÌ8t|[i  eletti  deviiM  tobito  andare  al  It^ 
to  defltiuo.  L^  3o.  Sett.  IffU.  $  34.  e  Li  del 

4«  Id  luogo  delia  cèedeaziale  che  prima  si  da« 
va  ai  Oiasdicenti,   e  Ministri  ri   rimette  al 

.  Magistrato  Comnnitativo  della  loro  residenea 
copia  del  M.  dVeleaione»  e  si  accompagna- 
no dalla  R.  Cionsolta  al  Cancelliree  con  let- 
tera dichkrante  che  sono  quelli  stessi  di  cui 
parla  il  U»  G.  iS.^Cin.  1794* 

&.  Vi  erano  le  PP.  de' 2f .  Sett.  ifor*  2Ì.Nov.  ^^^J. 
1629.  6.  Ago.  l6à6.  suU^  organiszazione  9  è  ùmcnt». 
regolamento  degP  Impieghi  Prayincialt . 

6.  Alla  Le  de*  3o.  Sett.  177^»  e  per  la  Provin- 
cia Superiore  de^  2^  Gen.  1774*  ^  unito  Com- 
partimento de^  Vicariati  »  e  Potesterìe  ,  la  di- 

'  stribiisione  di  queste  sotto  i  respettivi  Vica- 
riati a  il  Ruolo  de^  Ministri ,  dipendi ,  obbli- 
ghi ed  emolumenti  »  (  non  è  più  in  vigore  ) 

f.  La  tà*  de'  m.  Criu.  1784*  contiene  il  nuovo 
Goropai^imento  per  il  fiorentino* 

8.  Negr  stipdodj  sono  comprese  le   prestazioni 

.  che  i  Giusdicenti  ritiravano  dalle  Comunità^ 
per  indennizzarli  degl^  Emolumenti  criminali 
già  soppressi.  C  If.  Nov*  1784* 

9-  Il  Itùolo  attuale  degli  stipendi,  e  ratad^  in- 
certi spettanti  ai  diversi  Giusdicènti ,  e  llli- 
nistri  è  annesso  al  M.  17.  (ìen.  i8id.,  e  alla 
G..  de*  7*  Vebé  seg.  ci^l  carico  respettivametite 
delle  spese  minute.  ìl   soldo  fisso   cuniolato 

•r  alla  rata  d'  incerti ,  non.  può  servir  di  base 
per  le  pensioni ,  le  quali  si  regolano  dalla  So- 

_  vrana  rannificenza  secondo  i  casi.  (iVi) 

10.  Niiù  si  può  in  essi  Impieghi  sostiruire  senza  Biefcti* 
r  approvaz.  Sovrana  ,  pena  la  destituzione  ,  Mute 


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éda       UFF    .  vTFF     . 

*'  9  arbitrio.  O.  à.'  Cren.  %5ÌU  é  li.  Zo*  kfk 

l6i3.  " 

11.  I  (ìiiiiciiireitti  e  Mioiitn  Btattnò  in  tJfà» 
tm  btiQo  ^  dopo  il  i]aale  veiigbtio  «dttopoÉti  al 
Sindacato  )  e  Hoù  ripoftaDdo  V  UMohitorift  dea- 
tre  tnft  mesi  perdono  V  Ittipiego  t  Otteiiewfeii 
poaàotìO enete  confermati  fino  in  tre  anni,  do- 
po i  quali  deVotio  essei^  tnlihiti  •  JL  dfei  I7f  1« 
$•  25.  li^  3o.  Sett  I7fi2.  $  44^  tudè^ù.Ots^ 
1774.  ÌPer  la  Iproviocia  Soperiofe  •  $.  IS. 

tft.  Gr  VfficJ  ProPinciM  hoù  daropraao  alluNd* 
Biltàt  ansi  i  deseritti  n^e  Listo  baiitio  il 
rango  di  CSittadini  Fiorentini  5  qnàndo  lè  le* 

'  ro  famiglie  nbn  Io  abbiano ,  desidefaiido  tìi 
Aé  R*  di  trovare  tielie  medeiitte  Litte  pfer- 
aone  di  nancita  nobile  «  per  lo  che  tali  l/j^J 
tono  stati  resi  Cdivenientetnenf e  decorosi  5  e 
corredati  di  Inioni  appuntamenti  i  Quelli  die 
si  distingueranno  otterranno  tutta  la  èonside^ 

^  radptie  Sovrana  »  anche  per  gP  Impieghi  A^ 
la  Capitale  i  L.  del  177I.  $é  I9.  L.  te.  Sett 
1773.  per  il  Senese  é  $.  oo. 

i3.  La  Le  3o«  Sett.  1772.  $.  4^.  e  ^.  é  ^ 

'    la  thròvidcia  Superiore  »  la  1m  ^.  €(en«    1774* 

.  §•  f24«  e  ^®S^*  moderarono  le  Tasée,  é  ne* 
muscoli  a  enr  erano  soggetti  i  OinsdìcetiftirA 
ministri  9  ma  ne  lasdaron  suftsistefe  alcimi» 
e  conservarono  a  loro  favore^  le  pteÉtaaiétt 
che  ritiravano  dalle  CSòmunità  e  LL<  Pi)  5  ia 
carta,  inchiostro ,'  legna/  deàaroVe  àltti  ke- 
seri,  come  pure  grònurarj,  per  le  licite iei 
Fossi ,  Alpi  ec«  (  1  ) 

(  t  }  I  Giusdioenti  aveane  iavaceoUo  il 


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|^Ora:le  proftidoi»  ti  pagauo  direte  mèutf 
a  ciatcìiQ  Giofdiceote  e  JSinigtra  abolita  .1« 
aaticlia.Tais^,  tA,af^i^ravìp  ed  (iMite  al  c^o* 

.  trariOfla  prestaaìoai  in  deaaro  q  generi,. ^ba 
ritiravano  dalle  GQfnuQÌt&  o  LL^  Vi]  <  h»  42. 
Già,  17S4vS*  3'  4*  (°?  coioteneva  il,Rao(>) 

ti.  lia  spesa  della  Carta  bollata, quando  non  è 
a  carico  delle  parti  ai  pcende  dalla  Cassetta  « 
Ìm  ilei  1771,  $.'54,  e  d^  a»  (Jen,  1774*  per 
la  Provincia  Snperiore  •  §•  29. 

1&  I  Ginidiòentjy  e  Uiniatri  baanp  dallo  stàtq 
il  Qnartimre.  e^  mobilia  grotta,  e  gP  ntènfiU 
da  Cucina*  JU  del  1771.  §/56.  V,  Tretorj . 

%f.  lok  Ih  4e?  au  Geo.  1774.  per  la  FròvinQia 
Snpédore  $^  q«  dava  ai  Giu^icenti  la  soprin- 
jbendenaa  ai  Fatrimonj  Comqnitativi  e  le  funi* 
sioni  dei  Cancellieri  die.  erano  alati  aopprx^a- 
•i|  l/4rt«  \%.  raccomanda  di  migUoirare  neU 

.  le  mute  la  condiaione  dei  lliiiiftri*  ^ 

l8«I.  Giusdicenti ^. a  Uinistri  devono  continua^ 
mente  risiedere  nel  Baeae»  a  ottenendo  la  gi- 
ta »  provvederanno  cbe  il  serviaio  non  ne  aof- 

.  fra..  Xh  dal  )779.  $«  4^-  P^'  ^  Provincia  $«t 
Mriore*  La  gita  A  chiedeva  9X  Governatore '• 
%.  del  1774.  $•  ai*  V  ^ 

29.  I  Bfinijitri  adempiraniiol*  obbligo  ^  ot^  è^di 
andare  a.  rendere  ragione  in  certi  Paesi  ne 
giorni  prefiasi  ^  Ijò  apese  di  Gita  sono  a  cari* 
co  del  Ifliniatro^  e  ae  il  Trifanoale  ne  ba  piA 
d*  nno,  delia  Gaaaetta*  l4^deU77d«  $  4^*4*^* 

.   li.  del  1774.  i-  %^^^ 

allento  deVloro  IHinistri  »  Attuar}  9  Metti  »  Famigli  • 
#  Gayakatnre  aesonda  il  Raolo  d*  cgpii  Tribanale  < 


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tM       Ì3ff  XSf9 

Éo.  I  Gioidiceate ,  o  Mioistro  mutato  a  ttofi 

rotto  te  va«)I  ritirare  la  Prowiiione  nel  nvo- 
'  '^p  Ufficio  deve  moiiirsi  di  àn  attestato  del 
'"  CÌao<;elliere  della  Gomaoità  da  coi  parte ,  di* 

chiaraote  1*  epoca ,  fiao  alla  quale  ha  rùcoM 

e  la  tomma  ohe  gli  re«ta  ad  esigere*  C  & 

'  Gen.  1784,  * 

ftl.  I  Giatdiceoti,  e  Ministri  esirendo   iè  Gita 

si  fermeraDQO  all'  Osteria  se  vi  è ,'  piottoito 

che  io  case  particolari  G.  i*  Giogno  1784* 
d9*  Le  mate  non  si  danno  pi&  a  tempo  fisso j 

ma  quando  V  esige  il  serviaio  •  L.    12.  Già 

1784.  $•  8. 

ttS.  Nelf  assenaa  di  nn  Ministro  quello  che  h 
rimpiaaaa  non  può  spedire  cìie  quei  s<^  atfari 
che  non  si  possono  differire  fino  al'  di  lai  ri- 
torno. L.  12.  Gin.  1784*  $•  12. 

a4*  I  Giusdicenti,  e  ministri  si  cambiano  perii 
solito  ogni  tre  anni  salvo  il  confer^marli  se  oc* 
eorre ,  come  il  mutarli  avanti  il  triennio  :  1^ 
muta  non  da  diritto  a  veruna  indemuasasìons 
N.  29.  Selt.  1794. 

tó*  In  caso  d*  impedimento  o  assenta  ^  no  fé» 
testa  ò  Notare ,  il  Ticario  ne  darà  parte  aUa 

.  R.  Consulta,  e  così  i  Notali  se  è  impedite  il 

'  Vicario,  affinéhè  sia  provvisto  alla  surroga; 
e  V  interino  possa  percipere  la  Provvisione  che 
gli  è  dovuta  per  1*  interinato .  G.  7.  Febbrajs 
1795.  j  e  23.  Feb.  1804. 

26.  Si  applicano  alle 'Gite  de*  Notari.  e  Mon- 
stri le  disposiaioui  concernenti  quelle  dei  Gin* 
sdicenti.  V.  Giusdicenti. 

27.  La  G.  de*  14*  Apr.  i8o3*  e  le  IL   annessa 
•  presorivona  gH*  obolighi  •  do*-  Gioedicenti ,  e 


ì 

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j  Vff  UPP       mT 

ttnittri  in  ettm  di  mniSi  e  nel  loro  Siada-^ 
cato  • 
's8.  Nìqqo  pnò  eisero  Giaidicente,  o  Ministro  ^^^!!^ 
[      di  on  Tribunale  in  patria ,  né  dove   abbia  la  ^^  ^* 
aaa  abitaaione  ordinaria,  né  io  luògo  viciao 
per  )o.  miglia  alla  mia  Patria  o  domicilio , 
'  «ccettnati  i  nativi  di  Firenze  che  possono  ser* 
'    Tire  nelle  Potesterie  Suborbane .   Niona  può 
•sercitare  Uffizj  in  on  Vicariato  dove  è   nati* 
VO3  o  domiciluito ,  benché  il  Tribunale  fosse 
lontano  dalla  Patria   o  domicilio  piò  di  io# 
miglia  :  Ninno  può  tornare  in  Ufficio  nel  Tri- 
bunale ove  è  fttato^  che  con  intervallo    di  3# 
anni  :  Ninno  paò  esercitare  idi  piego  in  on  Tri* 
banale  ove  abbia  parentela  còl  Vicario ,  o  con 
i  Notari  fino  in  4*^  grado  ci/ile  :   Ninno   pno 
^   prender  moglie  nativa  della  Giorisdistione  in 
coi  serve  attualmente  sotto   pena  d^  inabili- 
'  taaione  a  conservar  quell'*  loi piego.  L.  3o. 
Sett.  '  ijrya.  $.  27.  L;  n.  Oen.   1774.   per  la 
'    Provincia  Superiore.  §.  l5.   ^ 
^9-  Qoando  si  scopra  che  si  verifichi  il  caso  di 
^     Uno  dei   sndd.  divieti  se.  ne  lauderà  conto  a 
'  S.  A.  R.  e  si  prenderanno  i  suoi  Ordini .  JL 

del  177».  $.  a8. 
3o.  (  V.  i  NN.  11.  e  27.  Le  LL.  de*  21.   Sett.  «««»»• 
•    1773-  9.  Oen.  1774.   1«^  C.  de*  3o.  Gennajo  ''**^' 
1776.'  lk  L.  12.  Giù.    1784.  $•  l3.  e  segg.  e 
la  G.  21.  Gin.  1788.  sopra  i  recapiti  da  pre- 
sentarsi regolano  le  forme  del  Sindacato  de* 
-   Giosdicenti,  e  Ministri.  V.  Giudici.   Giusdi-- 

centi.  Nceari.  Potestà •  Tariffa.  Ficarj. 
UFFIZI  A  LI  delle  RR.  Troppe:!  loro  Credito   Debiti  j 
lì  devono  nel  Dicembre  d'ogni  anao  pceeeot^  , 


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diti»  cou  indicarne  ittempot  e  la  proVenieiH 

^      W  >*6  il  G«MnaQdaa(e  vi  faijk  il  yicto ,  e  la  àa^^ 

ta,  e  li  farà  pa^^are:  la  naaciHUsa  di  eia. il 

.     '    ,  ^reditor^  aaclie  privilegiato  peide  ogoi  wf^ 

^  ne ,  e  aoq  h  più  feiitito .  9I«  9&.  Mar*  ITIHT* 

9«  Ciò  aoo  comprenda  i  Geperali  «  e  gì*  Uji^^ 
H  di  Stato  maggiora,  e  in  tQtti  i  casilf»  pfr« 

.  dita  di  ,diritto  per  4a  noi)  &tta  prasaotaaicfia 
dal  conto ,  fi  refariioe   ioltanta  alle  .  pa^a 

.'  deir  Vjfiziale  debitore,  e  aoa  agi*  altri  di 
lai  beai  I  ed  anegaameoiti  «  VL  3.  Ot3t«  1777* 

3,  Le  rif  eoaiòoi  falle  paghe  »  e  panaioni  degP 
Vj^zioli  il  ordinano,  al  Casiiere  dol  Gommis* 

;  sanato  di  Goerra  %  eoo  Decreto  eh»  depot^ 
una  persona  ad  andare  meosiialmeate  a  riaci{o> 
tere  la  ion|me  ritenute,  e  repaftirla  m^  iao« 
d^i  ivi  defigoato«  U.  19*  Qt(«  1779*  / 

^jsiiaiì  4.  r^^rtno  stante  l' JOso  aotieo  per  gf  Vfzi^U 
vceww      f^^restieri,  i  X^^Mpì  Pb«  bauno  da  P^MiD«a 
estera  il  distintiva  ^  Uffizioli  di  brsveMc»» 

.  noQ  $it^6  aminisiibiU  nel  Ceto,  e.Gaaim,  d^ 

,  Nobili  salvo  i^  possesso  cootnirio ..  £?  proibìca 
in  avveoire  domandare  tali  bravf tti  « .  Sovn- 
ni  esteri,  seqaa  il  Regio  a^sMUOt  aotte^  pana 
di  non  puter  portar  r  naiforiQet  i^è^godeif 
di  aloan  distintivo  nel  Graoduoatp.  N.  ft2« 
Feb.  1796.  V«  AbSriVTfaiue.  Militmri^^  Suddi- 
ti •  Truppe^ 

UFflZlU  de*  Fo^i  di  Pisa  :  Le  Ù.  e  BAgol«|iB. 

dei  med.  si  contengono  nel  &  de'  Zi.   Gan* 

l36t.  oel  M.  de*  28.  Ott«  1767»  e  nella  JU 

iq.  Gin*  ?775.  V.  Fiumi.  . 

UFFIZIO  de'  Fossi  di  Grosseto  :  IL  sei  tUQft- 


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'      mere  dei  med.-  de*  25.   Oio,    1796.  V.    jPro- 
''       vinoia  Inferiore . 

HlPPiaiO  dei  Segno  di  Firenze:    Il  soo  RcgoT. 
1       è  coateriuto  nel  B*  de'  3o.  Giù»  IT'fir*  \^  -Pe- 
!       ji ,  e  Misure  , 
1  ULIVE:  V.  O/iVf. 

t  UNIVERSITÀ'  di  Pisa-  Rif.  del  Collegio  ^or- 
la Sapicaisca  de'  44*  ^t^*  i636. 
f  2«  Tutt«  lo  «pe«e  dell'  Università  vAnno  a  cari» 

co  del  R.  Erario.  L.  li.  Majr.  1775. 
3»  La  G.  7.  ìfov»  1*^4-  ^^  '^^^  nota  la  ria  per- 
torà  dell'  Uni^erMCà   coq    gì*  anticlii    RegoL 
^  V.  Studj  ,  • 

UR.BBGH:  BL  8.  Ago.  1778,  'che  rionigce  <ju«t 
'     5to  feudo  al  Granducato.  ^ 
USUCAPIONiB:  V.  Luoghi  pibblici^  Strade. 
USUFRUTTO  Legale;  Trattano  di  esso  le  LL. 
della    patria   Potestà»  e  deli' emancipazione 
de"*  i5.  Nov.    l8i4«9  e    gì'  Art.    5o.  ©  «egg» 
conleogooovle  disposiz.  transitorie. 
USURA;  V,  Fruttò  del  denaro.  Scroccfu  . 
TJVAr-P'  20.  Ago.  i583.  che  proibiva    vend«^ 
ifl  Firenze  U^a  e  Agrèsto  senza  licenza  degl* 
Ufiziali  di  .Grazia  « 
^.  t 'Posaideoti  fuòri   dei  'Territorio   riunito ,  i 
presso  il  Gonfine  sono  eaenti  dalla  Gabella  d* 
introduzione  per  [e  loro  Uve  aoimostate  •   N« 
tT.  Sett,  1783.  V.  yendemmia . 
UZZANO;  Gomooità;    Regoi.   paride,   de'  23. 
Oenvi775t 

ACANTI  :  y.  S;»^// , 
;VAGABONDI  :  Per  ogni  minimo  furto  anche 
Tomo  U.  P. 


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I  / 

t2S       VAO  VAS 

attentato  6Ì  condannano  alla  Galera  a  tisfo 
00    l5.  Gen.  1744.  §;  ll.  V.  Ciarlatami 

VAGLIA  :  Cìogmaità  :  Rt^goL  partic.  do*  ». 
Die.  1814. 

VAGRA:  £.  6.  Gin.  1764-  «olla  Gooserraw», 
dfgT  Argini  di  questo  FpsflO.  1 

VALDARNO:  V.  Arno 

VALDIGUIANA:  M.  25.  Apr«  1770.  aslle  eot 
mate  iu  questa  Provincia  • 

2.  N»  21.  Gio.  1783.  sullo  stesso  oggetto  sopn 
'  *i  lavori  al  Fiume  Chiana^  e  consegna  delT 

«  inrposizione  di  esso  9  al  corpo  degl'  latem- 
sati. 

3.  M.  19.  Ago.  1783.  soUa  conservasione  d^^ 
alveo  della  Chiana >  scarichi,  iogombri  «&  e 
peue. 

4*  P*  i5.  Nou.  I7i5.  solla  eonservaiione  àe"  t» 

'  si,  argini ,  antifossi  ec  della  Chiana. 

5..NN.  ^  Giù.  e  18.  Sett.  1772.  sopra  il  cont 
d^  acque  e  pesca  della  Chiana^  e  soprai  pai- 
si  di  questo  Fiume  • 

€«  N«  3i.  Ott.  i8o5.  sulla  consenrasione  degT 
argini»  de'  Fiumi  Musarono  eFoenoaia  fU- 
dichiana  • 

VALDINIEVOLE:  E.  25.  Hag.  1757.  ed  pro- 
sciugamento e  sanificaaione  di  questa  Prt* 
vinci/i . 

yASI,  e  Orti  pensili  alle  finestre ,  e  alF  estsr- 
no  delle  fabbriche  ohe  guardano  eopra  stra- 
de,  e  luoghi  pubblici  :  £^  proibito  teaeros 
dai  BB.  1.  Lug.  1732.  12.  Giù.  1775.2.  Apr. 
1767.  e  RegoL  10.  Apr.  1782.  (  per  il  Kfr 
ren tino  )  $•  7.  e  ciò  ancorché  siano  assicorali 
con  legno,  fascia  di  ferro,  o  «Itiimeati^  0 


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VAS  '   s  '        VEO   .227 

Jioocfrchè  abbiano  «otto  un  tetto ,  subito  cbè 
Cadaodo  topra  a  questo ,  possooo  poi  venir  a 
cadere  nella  strada ,  ò  altro  luogo  frequenta- 
to; 11  Kegol.  sud.  impone  la  péna  di  J^*  7# 
e  la  remo2Ìone.        '  / 

^EQllE  di  Ballo  :  ,Le  taglie  a  pago,  o  a  no*  Uccnte 
mina,  nelle  Case  particolari  non  si  p)S8ono  fa- 
re senza  licenza  del  Giusdicente ,  quale  non 
si  darà  cho  a  persone  sperimentate ,  e  di  pru- 
denza ,  e  sotto  la  responsabilità  del  Capo  di 
csasa  per  tutti  i  disòrdini  '  che  usando  della 
massima  premura,  poteva  impedire.  N.  29.  « 
Man  1785.  §.  li. 

•  Si  tollerano  le  piccole  f^eglie  che  si  facessero 
dai  Contadini ,  o  fra  amici ,  e  conoscenti  nel* 
le  Case,  all'  improvviso,  e  per  passatempo , 
senza  pago,  biglietti,  uè  invito.  C*  29. Mar. 
1785. 

u  I  Padroni  nelle  loro  ville, 'e  quei  che  neUe 
Terre  e  CSampagne  vivono  d'  entrata  possono 
far  uelle  proprie  case  delle  piccole  veglie  sen- 
sa  licenza  purché  non  siano  pubbliche ,  ma 
con  accesso  ai  soli  Contadini  loro,  o  ai  vicini 
e  conoscenti .  C.  20.  Mar.  1789.  $.1.  / 

,..  Seguendo  disordini  per  negligenza,  o  colpa 
del  padrone ,  oltre  la  pena  che  merita  il  caso 
gli  si  proibirà  di  più  farne  •  $.  2. 

K  Per  tutte  le  i^eglie  .di  Contadini ,  Artigiani 
o  altri  lion  eccettuati  nei  due  precedenti.Aì't.  ^ 
anche  senza  pago ,  o  biglietto ,  è  necessaria^ 
la  licenza  del  Giusdicente  da  non  accordarsi 
€!he  a  persone  di  cognita  probità,  in  tempi 
in  coi  non  servano  d' eccessiva  dissipazione ,  e 

^  mai  per  fkrie  nell'  Osterie,  e  Bettole.  $•  3. 


^       / 

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228        VHG  '     VEt 

Trai-^,  Per  la  maocnaza  di  Ucoiiza  queodo^VM^ 
?peoe"!  B^vÌH  vie  Cina  multa  di  ^.  3o.j  ma  ao^à^ 
pltcberà  se  per  caso  seusa  preparativi,  tA 
provvìeamente  «i  faccia  uq  quaìcbè  hallaii 
le  pud.  case  coi  vicini, e  amici:  Segueodon 
rò  econcerto  per  negligeoaa  del .  padrone  I 
luogo  ia  multa 4  e  le  altre  pene  69coQdoilfli| 

so .   §•  4^  ^«  I 

7.  In   tutle  le  i^eglie  eoa  licenzila  a  seasa  hf» 
.  ibìto  il  gìUQcd,  e  la  vendita  del  viao.  $.  S 

8.  Chi  volesse  eQf!rar  per  forza ,  o  facesse  ad 
insolenze  nelle  veglie ,  o  progso  la  Q^sa  s4 
sono  si  poairà  ad  arbitrio  dèi  Giusdictott* 
§.  7,  V.  Balli.  Teatri^ 

V£L£NI  "^  Ne  è  proibita  la  veodita  seosa  t* 
ceosa  (lei  GiusdiceatQ  peoi^  T  arbi^rio^  && 
Luglio  i549* 

2.  E^  proibito  ritener  veleni^  a  Comprarne  sft* 
Ea  la  sud;   liceiìssa ,   quale   pure   è  oecessani 

,  per  venderli ,  e  non  si  possono  vendere  cbe^ 
persone'ohe  ne  ahbiaoa  bisogno  perillora  o^ 
stiero  ;  Comprende  anche  .le  GaaiereUe  se^ 
plici,  e  non^reparate  in  raedicazoento.  Sei 
_  applicata  una  multa,  il  4*^ '(^(te M Netifiir 

tore  •  té  1.  Sett.  idpc* 

3.  I  medicamenti  velenoii  uoa  si  posaoneL  reofr 
re  senza  ricetta  d'  uq  Medico  appresalo,  d- 
tre  la  sud.  liceiiza,  Qè  donare ,  prest^r^osOr 
ministrare  ia  quaiuoque  modo  oeppore  a  p£^ 
sone  cognite  »  a  in  piccola  dose ,  sotto  pea 
d'  inabilitazione  al  mestiere,  e  deir  arbitfii 
come  sopra»  li..  26.  Bfag.  1777.  §•  7^ 

VEl.LANO  :  Comunità  :  Rcgol.  partic  de'  si 
Geo.  1775. 

I 


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VEN  VER        £^9 

aSNBKAmiA:  Un  D.  de*  i5.  Lug.i583.per- 
f  metteva  &ì  Giutdicdnti  >di  conoertu  con  i  Ma-, 
jgistrati  GokliuttilfetiV'i  in  certi  paesi ,  di  fìssa- 
re  ogo'  anno  con  £dieti  il  tempo  dclirt  uen- 
deìnmia  ,  e  thèaate  le  pelle  per  i  trasgressori  f 
Il  M.  de'  18.  Mar*  Ì776.  lo  ha  rev(ic«to,  e 
tin  l^ermessò  ai  firoprietarj  di  vendeniiniare 
tatti    letnpo  e  modo  che  vogliono»    V.    Ui^a . 

'^JEN DITTE?  V.  fabbriche.  Sali^ianó.  Comuni- 
tà :  Minori  .  Jncnnti  * 

•  La  LÌ'3o.  Ott.  1/84.  abolila  privativa  dell' 
ibclk^nto  del  Magibtrafco  de*  Pupilli  per  le  i^en- 
ditte  de**  mobili  ^  e  Iregolò  quant^  altro  coacer- 
tieva  questa  ^materia» 

i.  La  N.  degf  iì.  Ott.  l^'go.    regolò   i   diritti. 
dei  Giusdicenti  nelle  c^enji^^  Volontarie,  o  co- 
atre di  stabili;  ora  in  ciò  conviene  stare  alle 
moderne  Tariffe. 

7PNDIT0RI  a  minuto:  V.  Sen^itù . 

TENDITORI  Ambplanti  :  V.  òtrade . 

iTENEPlCtOt  Sua  peaa.OO.  i5.  Oem  1744. 
§.  10.  L.  3(6.  Nov.  1786.  §.  67.  (  V.  la  Nota 
Tomo  L  pag.  9.  )  V.  Seleni . 

ITERGàRl:  Allorché  vanno  in  maremma  col 
Bestiame  o  ne  tornano,  possono  fermarsi  per 
duA  notti  Gootiòue  dove  vogliono ,.  e  per  tre 
nelle  mortinete  ,  non  contato  il  giorno  in  rui 
laveranno  le  pecore ,  senza  che  il  pfroprieta- 
rio  del  terreno  possa  impedirlo.  B*    23.  Mar. 

1745.   §.    1.  V 

ft.  Devono  rifare  a  stima  i  danni  cagì^mati  ;dal 

"   bestiame  9  ma  non  sono  tenuti  a  veruna  pena 

seaoa  vi  £ù  dolo:  La  sùnia  avrà  luogo  dea* 


1 

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ii3o        VER  VES 

tro.l5.  giorni  dal  gegoito  danqo  altnaeni 
noa  66  he  può  più  coooscere  :  Noa  sarà  piv 
ferita  verona  condanna  sensa  citarli  •  ^  ^t 
4*  V*  Bestiame^  Dannodato^ 

V£RGH£R£TO:  Commuta:  RegoL  particd^ 
24.  Lug.  1775. 

y ESGOVl ,  e  AECIVESCOVI  :  I  Vesa^i  ed 
ri  che  hanno  parte  delia  Dìogesi  ia  ToscaA 
non  poAsono  esercitarvi  verona  Gioriadiziofl 
se  prima  non  presentano  ' le  loro  bolle  al  & 
Exequàtar  \  è  lo  stesso  per  i  Vicar)  Gapittii» 
si  quando  non  partecipino  prima  la  loro  e!# 
zionc  al  R.  Diritto  •  Sono  soggette  al  R.  E» 
ifuàtur  anche  le  patenti  date  dai  F'escovi  sp 
cialmente  esteri  ai  loro  Vicarj  Foranei.  C 
p  Die.  iffta. 

2.  Non  poò  esser  pagata  ài  Fiiscwi  esteri  di 
hanno  parte  della  Diogeai  in  Toscana^  oèik 
le  loro  Gorie,  Ministri,  e  familiari  dai  Btf- 
rechi  Toscani  veruna  Tassa  a  tìtolo  di  Gitt» 
dratico,  Seminario,  recognisioni  »  o  altro,! 
nemmeno  a  titolo  di  pene ,  le  qoali  ne'  Gè 
di  ragione  si  applicheranno  ai  LL.  Pij ,  e  Sp* 
dal!  del  Granducato.  I  Giusdicenti  invigila 
-ranno  a  quanto  sopra,  e  non  daranno  versn 
assistenza  a  tali  esazioni .  G.  3o.  AgOw    17& 

3«  La  relazione  che  i  Fescovi  ,  e  jireivesed 
rimettono  ogni  tre  anni  a  Roma  sullo  «M 
della  loro  Diogesi,  si  parteciperà  a  &  A.  & 
prima  di  spedirla*  G.  12..  Die  1786. 

4«  I  Fescovi  possono  permettere  gf  EsereisjSf» 
rituali,  e  le  missioni,  ma  nelle  chiese,  e  di 
giorno  »  e  visitarci  la  loro  Diogesi  senia  ver» 


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VES    .  VES        23i 

>na  liceosa.  N»   ip»  Ofct.    1792.  $.  4-   L«  3o* 
6ea«*i793*  §.4» 

5.  Ma  di  torto  ciò.  ne  daranno  parte  alla.  Segre* 
terifi  del  '  R.  Diritto  otto  giorni  prima  •  L.  del 
1793.  §5. 

6.  Gì'  Arcivéscoi'i  di  concerto  con  i  Fescovi ,  e 
previo  in  quanto  occorre  il  R.  Ea^equatur  pos- 
sono autorizzare  la  conferma ,  o  ifitituzione , 
di  CSompagnìe  ,«  Procemooi ,  UfEzj ,  Funzioni 
Spiritnali,  riedificazione  d**  Altari  ^  associazio* 
ni,  e  trasporti  di  Cadaveri.    L..  8*  Giugno 

1790-  (  t  ) 

7.  La  L.  i5.  Apr.  1802.  avea  dichiarati  i  Fe^ 
scovi  indipendenti ,  neii^  amministrazione  de* 
Sacramenti,  e  permesso  loro  di,  pubblicare  le 
loro  Pastorali  senza  revisione ,  e  sceglier  ii* 
Leramente  Ecclesiastici  anche  forestieri  per 
la  Predicazione,  Missioni,.  Eserciz),  Gonfes* 
•ione  ec»  .$•  4*  7*  >  ^^^^  P^^®  permesso  ai  me- 


"(  1  )  L'  T.  de*  7.  Die.  1790.  attribuisco  tali  facoUà 
ai^che  al  Vescovi  0  dispensa  ^r  Arcivescovi  dal  con*  . 
certa rsi  coi  medesimi  i*cndendo  arbitri  f?l'  uni ,  o 
gr  alfri  in  tutto  ciò  che  oonceri^o  il  Culto,  e  la 
disciplina  Ecclesiàstica  ,  purché  doven^^ogì  adoltare 
qualche ^, cosa  di  nuovo,  o  contrario  ajrl*  OO.  W. 
aspettino  prima  il  R.  Èxe^atur .  $.  1.  Le  funzioni 
la  tutte  le  Dip^esi.  saranno  uniformi .  $.  2.  I  Ve* 
scovi  procureranno  che  1*  Esposizioni,  Novene,  Dffizj, 
ec.  non  si  facciano  con  troppo  lusso  ,  né  si  prolun- 
ghino oltre  le  ore  1.  di  notte  •  GÌ'  Arcivescovi  non 
permetteranno  altre  Processióni  che  quelle  appro- 
vate dalla  Chiesa  ,  o  richieste  dai  Vp^tcovi  purrhè 
non  si  rendano  troppo  frequenti  ,  e  non  sì  fapciano 
oon  troppo  apparato  ^  e  pompa  profana  •  $.5. 


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5233        VES  vie 

•  decimi  fii  conferire  glV Ordini  Sacri  setmir^ 
ruaa  licenza,  e  dar  le  di^peiìsc  rnatrimoudi 
a  tenore  del  S.  Concilio  di  Trento  «  $«  &  V. 

-    Dispense  * 

8.  V  Art»  8.  avea  dichiarato   ctie  i  Moo^sterj» 

*  Coni^ervchnrj,  e  LL.  Pi;  erao  «oggetti  nello 
Spiritunle  ni  l'^csccMy  e  nel  temporaie  agl'O- 
peraj.  \\  Curie  Ecclesiastiche  i  BenefizJ ^ Be* 
ni  fxQÌesiastici .  Ecclesiastici- *  MissÌ€ms  •  iVan- 
ziaturn .  Predicatoii  •  Ordini  Sacri  •  Sartt^ Vf- 
Jizio  .  ^tùfnpa-^  Vicarj  Capitolari  • 

ViìTRI  :  P.  20*  Apr/  l54f.  che  proibiva  1*  in- 

frod azione  de'  ^feiri  foredtieri*  V.  ì* ornaci* 
VETTURE-  V.  Coackieri.  Strade.  Vetturini. 
VETTURINI?  J3.  2p.  No^.  1574.  che  proibisce 
loro  far  società  con  Osti  sotto  pena  delia  olil- 
litÀ .  e  di  Scudi  25* 
2»  Abolizione  della  Ta«sa  che  pagatasi  air  Uf- 
fizio dei  Sale  dai  Vetturini ,  «  pregia  Camal- 
li. N.  25.  Mag.  177'y.  V.  Cocc/^etl  ^ 
ìrZz  V'^-'^'^^T  H€g)-    ^a   h*  3o.    Sett-  Iff^.  §.  14. 
^  r*^*    '  l5.  e  1 6. ^divise  i  Vicariati  in    maggiori,  e 
Compar.      minori  :  In  quei  del  Senese   qoq  avea   looga 
uùi^^uu.      qtiesra  distinzione . 

2.  La  provincia  Su^i^eriore  aveva,  ed  Là  7.  Vi' 
c«ri or/ 5  Compresa  Siena*.   !••   2.    GeQ«   1774' 
che  ne  contiene  ii  Compartimento. 
3:  Lo  Stato  Fiorentino  era  diviso  iq  4^'    f^iay 

,  riaZi .  L.  3o.  Set^  1772.  $.  2, 

4-  ha  L.  de]^  12.  Giù.  17S4.  a  boli  la  Jisfinsio- 

.   ne  do^  Plcariati  del  Fiorentino  in  maggiori , 

e  minori,  e  li  divise  io  5.  Classi  eecond^»  la 

popolazione  »  numero  degrailari ,  e  importansa 

deli'  Impiego  «  di  modo  che  tutti  quei.d^  una 


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.^ 


VTC  Vie       233 

/CUssé  fifsseto  presBo  a  poco  eguali.   L'  Artf 

.   5.  Voleva  che  la  caefletta  8Ì  divideMe  fra  tutti 

i  Notarile  che  da  enta  h  preodessero  le  «per 

se  di  gir.e^  copie  èc*  ma  quelle  di  curia,'  Ick 

gatlire  di  filze,  e  altre  inirìute  del   Tribuna- 

•  le  lorfgero  a  carico  del    f^icario  »    L'-  Art*    6* 

Voleva  che  i  Notitri  d^  Areàszo,  Cortona  j  Pe- 

,     icià ,  tristo ja  4  e  Prato  aligero  un  doauditore 

.  Aomifiato  dal  f^icario^  approvato  dal  Presid. 

del  fiooa  Govt  e  pagato  dalla  Cassetta.    L' 

ultitno  Conipartimeiilaè  aatiefisò  alla  Riforma 

de'  i3.  Ott.  1814. 

5.  I    P'ióàrj    amministrano  la   Criustìftia  Civile  Ami- 
nella  propria  Poteiteria,  e  /Quella  Criminali*  3  *>»"«" ^ 

.  e  di  Polizìa  in  es^a^  e   nelle   Potesterie  loro 
'sottoposle.  L.  3o.  Sett»  IJT^*  $.  !J.        ' 

6.  Occorrendo .  ai  P'icarj  di  Consultare  V  Auto- 
rità supc^f'iore  rimetteratnao  le  carte  in  copia, 
ritenendo  gi  originali  perchè  non  si  perdano 
C*  26..  Atfo*  17^5. 

Y^  Ai  yìctirj  son'>  soggetti  nell'  ecotìoniìco,  e 
nel  contoosioso,  anche  per  le  Potesterie  loro 
dependenti,  i  minori  ^  interdetti ^  e  sottoposti 

.    Kif.  l3.  Ott.  1814.  §.  58- 

S«  fi  Vicario    invigilerà  sulla  condotta  dei  No*  MtnUtri 

.  tari)  e  altri  suoi  t^^ttoposri  perchè  siano  at- 
tenti 9  e  didint-eressati  •  ÌI.  128*  Apr.  1781.  $  io. 

9*  1  f^icarj\f  meno  che  per  gì"  aflari- civili,  han- 
no in  tutto  ilre^ro,la  vigilanza  sopra  i  Pote- 
'     sta  ,  e  procareranno  che  in  quanto  hiro  spet- 

'    ta  osservino  le  pres.  II.  e  che  si    rego^in    be- 

'  ne:  occorrendo  li  avranno  a  se,  ii  ammoni* 
ranno,  e  pr'ivvedeodo  ai  ricorsi j  reudeudunc 
conto  ai  Governo»  §.  jo.  IL 


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234       Vie  Vie 

it.  I  falcar j  ogni  6.  meai  per  messo  deir  Anfl* 
Fùicale(  Presici,  del  B.  Gor.)  daranno  conto 
a  S.  A.  R.  della  condotta  dei  Potestà  loro 
sottoposti.  §  71. 

11.  J  Vicarj  ogni  6.  mesi  renderanno  conto  al* 
la  R.  Consulta  dèlia  condotta  de'  loro  Mini- 
stri., Potestà ,  e  Vicarj  Feudali  r  individoan- 
do  se  siano  imparziali,  ed  esatti,  e  se. goda- 
no, ^  meritino  In  stima  pubblica;  o  ciò  non 
li  dispensa  dal  farne  le  solite  informazioni  al 
Prcsid.  del  B.  Gov.  C.  7.  Péb.  1795* 

12.  Devon  invigilare  sopra  i  loro  Notaci ,  e  Mi* 
nistri ,  correggerli ,  e  se  occorre  renderne  con- 
to, sotto  pena  di  doverne  rispondere  nel  Sia- 

Bteeu.       bacato.  G.  l5.  Mag.  1777. 

tori,  l3.  (V.  il  N.®  57.)  Invigileranno snlla  condot- 
ta dei  Bargelli,  Gapisqoadra »  Esecotork ,  e 
flessi,  li  riprenderannoin  2aso  di  maocanae» 
e  ne  daranno  parte  $.  39.  II.  del  1781. 
l4-  Esigeranno  che  per  età,  salute,  e  cestita- 
2Ìone  fisica ,  sian  atti  al  servigio ,  che  facciano 
il  loro  dovere ,  tengano  una  buona  condotta , 
non  si  rendan  dipcTMÌenti  da  alcono  del  pae- 
se ,  che  non  faccian  mangerie ,  né  soproai  nel 
prezzare  i  generi,  non  prendan  mance  ,  non 
'facciano  questue,  non  abbiano  troppo  lusso, 
non  si  permettano  perquisiaiooi ,  arresti, rap- 
porti ,  e  altri  atti  insussistenti ,  non  ritardino 
le  citazioni.,  e  esecuzioni,  non  osino  duresae 
inntili  nel  loro  ministero,  non  eccedano  le  lo- 
ro commissioni,  non  prendano  più  di  ciò  che 
dà  la  Tariffa»  non  abusino  del  loro  posto»  e 
xion  faccian  naecerc  sconcerti,  e  invigilino,  e 
binn  responsabili  loro  «les^  dei  loro'  sobal(£r- 
ni.  J.  40. 


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i^ 


vie'  vie       a35 

1$.  Rilevando  che'  un  Esecutore  per  qualsigia 
càusa  non  è  adattato  al  servizio ,  il  Vicario 
gli  proporrà  la  remozione ,  o  mata  :  Se  com- 
mettono estoi^ioni ,  falsità ,  arbitr),  ec  li  farà 
méttere  in  prigione ,  li  sospenderà ,  e  li  astrin- 
gerà alle  restitoMoni ,  e  danni,  e  se  occorro 
ne  farà  far  processo,  rendendo  conto  di  tutto 
air  Aud.  Fiscale .  (  Presid.  del  B.  Gov.  )  §  41. 

.16.  Terranno,  e  faranno  tenere  in  buon  ordine  Aichi- 
r  Archivio  del  Tribunale,  i  Gopialettre  ,  Pro^  ^^' 
tocollì ,  Filxe ,  Registri  ec*  $•  74- 

17.*!  Vicarj  devono  tenere  néll*  Arclfivio  segre- 

.    to  il  Carteggio ,  e  gr  afiarì  Economici ,   Go* 

.  vernativi ,  e  di  Polizia ,  e  consegnarli  legati  ' 
in  filze  al  Successore,  e  non  mandarli  colle 
filze  d'atti  alla  Cancelleria  Gomnnitativa: 
del  cartegpo  coir  Auditor  Fiscale  (  Presid. 
del  B.  Gov.  )  e  deir  altre  carte  dell'  Archi- 
vio segreto  non  daranno  visto ,  e  copia  a  nes- 
suno senza  espressa  licenza  •  L»  l3«  Sett  1774 

.    §,  25. 

18.  I  Vicari  .e  loro  Ministri    non   prenderanno  CoDte« 
mai  il  cattivo  partito  di  esigere  delle  distili-     '"^  * 
zioni  per  loro ,  e  per  le  loro  famiglie .  11. 28. 
Apr.  1781.  §.1.(1) 

a9«  Colla  loro  condotta,  e  con  quella  delle  lo- 
ro famiglia  daranno  agi'  altri  T  esempio  •  Si 

;  '  asterranno  dal  lusso.  Il  loro  abito  di  ceremo* 
nia  è  nero:  Samnno  affabili,  accessi bijii ,  e 
pasbienti ,  specialmente  con  ì  poveri  :  Si  aster- 

•    ranno  dal  tuono  imperioso  fuorché  quando  de- 

(1  )  Per  i  O-iiìsJiccntt  della  Provincia    Inferiore 
ri  è  un  I.  de'  37.  Sctt.  ixgS* 


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ùS6       Vie  Vie 

voao  fai-e  ri»p6ttafe  eoit  fermeaza  i  loto  Oh 

'    dirli .  §.  2. 

20.  La  dignità  è  T  onoire  della  loro  rappreseo* 
tanza  dipende  uoicameqte  dalla  lon>  onestà, 
buon  costume,  imparsiaiità  e  selo  •  $'.  3^ 

sr.  Le  loro  insinaas^iioni  non  avrebbero  a. colia 
ftiPEa  se  io  em,  o  nelle  loro  famiglie  ai  ri- 
acontra«de  alcDoo  dei  difetti  cbe  devono  ri- 
prender negr  altri  *«$.  4- 

22*.  Si  asterranno  dair  avidità  del  g'Uadagoo^ 
dal  far  debiti ,  ^^reare  imprestiti ,  e  ricevere 
regali.  §,  5*  6.  W  Beg&tik  ^ 

23.  £88Ì  e  le  l(»ro. famiglie  saranno  eircospetti 
nel  tratiare ,  don  *  si   legheranno   troppo   eoa 
alcuno,  e  specialmente  con  Procuratori ,  e^No- 
tari  ^  o  con  parsone  prepotenti  ^  e  arbitrarie  , 
e  si  conserveranno  liberi  da^ogni  dipeode&sas 
'  sia   d'  interesse,  sia  di   costarne 5  aia  d*  ami- 
cizia «  $♦  7;  8;  9* 
Udienze  24^  Anebis  faori  dei  giorni  d' ndienisariceiveraii* 
no ,  e  àentiranno  per  gli  ailàri    ecoDotniei ,  e 
pettorali  f  saminno  sempre  reperibili  allàloré 
residenza.  $.  li.  12. 
Gite,  e  25.  Non  potranno  avere  che  4^*  ^  4^*  giorni  di 
simpitz-      giijn  p^p  triennio,  in  una  o  più  volte,  e  eoa 
condizione  che  il  servizio  non  ne  soffra, e  che 
vi  sia  un  individuo  non  paesano  da   aostìtoi* 
re,  del  quale  faranno*  la  proposisioiie 5    e  di 
curi  saranno  responsabili  «  $•  l3. 

26.  Se  per  morte  di  parenti  ,  o  altra  cansa  han- 
no bisogno  d'  assentarsi  ciò  sarà,  loro  accor- 
datOL  jn  qualunque  tempo,  per  lo,  o  12*  gior- 
ni ,  ma  questi  si  cuntano  !<  ro  nel  tempo  di 
coi  possou  dispurri!  nei  Trivnuiut  $•14'  < 


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yGooQle 


a^.  Il  Vicario  nfsente^  Or  impedii»  cri  rimfiiazza 
dai  Nulari,  ciasouno  per  la  sufi  branca;  Il 
No^^o  CrimioaU,  dai  Nocaro  Cuiie^  s^  è 
abilitato  ia  Oiminaie»  altrimenti  dal  Vica* 
tio^  Il  Notaro  Givilo-,  dal  Notaro  Crimiu»»)^:, 
e  ambedue  insieme  dal  Vicaiio  gempre    [urò 

<  CjfQando  il  Presid.  del  B<  Gov.  qon  dbbia  eiet- 
to un  interiQO, 

28*  Sa  ottengono  la  Gita  ,  devono  renderne  con- 
to al  Preside  del  B.  Gov«  e  informarlo    dt'ila 
per8onf^  da  loro   surrogata,  del  giorno    della  ' 
parteoea ,  e  di  quello  dei  ritorna  C  i6.  Gin. 
1795.  V.  V^j  Provinciali .,  -*, 

.SO,  Presentandosi  al  loro  Tribunale,  Cause  civili  J9^^ 

I      •  .  '         Cavili. 

<  mosse ,  o  sostenute  per  emulazione .  e  per  igno 

i^uxa,.  Q:  mancanti  d'  ogni  .fondamento  f ar- 
cheranno d*  accomodar  le  parti  seof&a  spesa* 
§.  là.  II.  d<>l  17^11. 

3o.  Impediranno  i  dissidj  fra  i.Gongiunti .  e  per-  * 
sono  iGOQ viventi  insieme  «  t  cecclieranuu  con- 
ciliarle.  $.  16* 

Zi.  Nelle  Liti  invigileranno  che  non  si  faccia- 
no atti  inutili,  e  non  si  protraggano  iumil- 
meliti.  $*  17^        . 

22.  Invigileranno  sopra  i  Procuratori  ;  li  sospeo- 

.-  daranno  so  t^^ovano  la  loro  condotta  poco  re- 
golare, o  poco  onesta,  con  darne  parte  alla 
K^  Gonsnlta»   e  obbligi^rii  a   rif^rQ  i  danni  « 

33«  Avranno  sempre  a  cuore  gP  interessi  dei  pu- 
pilli «  Morendo  un  ('c^po  di  casa   ne  as^irure-  ^ 
ranno  gì'  averi:   farannp  flogg?"^.  in  Tutori 
delle  persone  probe;  ne  invigiieranqo  In  gè- 
itÌMe>  CMie  pure  T  educaaione  dei  i^upiiii  ; 


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238       Vie  Vie 

procareraaoo,  che  non  sian  angariati  con  Bfi 
ingiuste  ,  o  infocilì ,  e  ohe  nelle  CSaose  di  pn* 
pilli ,  e  vedove  segna  il  minor'  dispendin  pos- 
sibile •  §•  19. 
34-  Non  ammetteranno  con  troppa  facilità,  al  pri- 
vilegio di  povero  ,  e  miserabile^  quando  si  vuol 
osarne  per  li£i  inutili ,  o  vessatorie  ;  e  all^  op- 
posto gli  daranno  tutta  T  estensione,  aiicfce 
maggiore  di  quella  che  ha  natnralmente  quan- 
do si  tratti  di  favorire  V  interesse  apparente- 
mente ben  fondato  di  poveri^  contro  persone 
ricche,  e  potenti.  §•  ao* 
Chiiit  35.  Ne  gindisj  di  danno  dato,  e  altri  misti, ove 
^^*'  si  tratti  di  piccolo  delitto,  e  di  lieve  danit^ 
non  meritevole  di  esemplar  castigo,  preferi- 
ranno la  via  dell*  accomodamento  anche  do- 
po intrapresi  gì*  atti  •  $•  24* 
Bseeu-  36.  Invigileranno  che  gì*  Esecptori  nelle  Eseco- 
cioai^  sioni  non  commettano  vessaaioai,  .é  arJbitr), 
e  non  gravino  le  cose,  che  la  Legge  proila- 
eoe  di  gravare  :  che  il  pegno  si  consegni  a  un 
depositario  fedele ,  e  non  resti  presso  gì*  Ese- 
cutori :  che'  nella  vendita  se  ne  ricavi  il  mag- 
gior prezzo  possibile  :  che  il  debitore  soffri, 
il  meno  di. spese  che  si  può.  §•  21* 

37.  Avranno  cura  r!he  non  seguano  esécaiiom 
personali  fuorché  nei  casi,  e  modi  permessi 
dalle  LL.  e  dopo  aver  tentato  di  procurare 
al  debitore  accomodamento,  e  comporto:  av* 
vertiranno  che  seguano  nel  modo ,  e  tempo  il 
meno  dannoso  pel  debitore,  come  evitando 
per  i  Contadini  i  tempi  delle  faccende  ec 
§.  22. 

38.  Solleciteranno  gì'  accomodamenti  dei  Caroe- 


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I 


[  vie  vie        23^ 

e      «    rati  per  debito,  valendosi  però  delie  persone 
,  più  adattate  :  procareranno ,  che  sian  bea  ali- 

meutati,  e  partecipino  all'*  Elemosine  dei  Lno- 
ghi  Pij ,  e  dei  benefattori  •  §.  23. 
I      39.  Negr  affari  Grimiuali  non  permetteranno  la  ^J^^ 
I  Cattura  che  nei  casi  gravi,  e  quando  vi    sia    nait/ 

pericolo  nel  ritardo;  e  mai  nei  casi  di  sem- 
plici trasgressiooiv  e  contrabbandi .  §  25.  26. 
j       4^.  Quando  è  luogo  ad  abilitar   V  imputato  fa- 
.ranno  che  ciò  segua  nel  più   presto   possibile 
con  mallevadore ,  o  cauzione  giuratoria  •  "$  27 
4^*  Proporranno  tale  scarcerazione  al  Sup.  Trib. 
di  Giustizia,  ogni  volta,  che  per  la  debolez- 
flsa  degr  indizj  non  possa  esservi  luogo  ad  air 
tro ,  che  a  pena  leggiera  •  §•  28. 
42.  Non  sperimenteranno  i  Testimonj  colla  car«^ 
cere   senza   necessità,  ne  oltre  la  necessità. 
§•  29.  .  > 

43*  Dirigeranno   la  compilazione   dei   processi 
della  quale   son  responsabili,    e   si  terrauno 
'continuamente  in  giorno  sul  corso.  degP  atti» 
*  $.  3o. 

44*  ^oa   introdnrrabno   Cause  criminali  sopra 
querele  mal   fondate,  o  presentate   per  ani- 
mosità, o  avidità  di   guadagno!  in   caso   di 
dubbio  snir  ammissione  interpelleranno  il  Sup. 
Trib.  di  Giustizia*  3l.  32. 
45*  Non  ammetteranno  nei  processi  nuf>vo  istan- 
•  ze  tendenti  a  prolungare  inutilmente  la  Cau- 
sa,, e  moltiplicare  gì'  atti.  $•  33. 
46.  Avranno  la  massima  che  nei  processi  si  cer- 
ca la  verità ,  e  non  il  reo  !  però  faranno  che 
ne  sia  bandita   ogni  animosità,  e  calore,  e 
che  si  dia  luogo  a  tatto  ciò  che  può  favorire 


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s4o       VTC  Vie 

il  discarico    delF  imputato»   $•  3^.  V*   Ino* 
ta  Criminale  •  Processi  Crimftiaii  • 

47*  Terranno  io  ordine  il  Protocnlla,  e  Gtfta 
criminali  a  forma  delle  Lh-  e  00«  $«   3tt. 

4(i.  Par  il  pubblico  servizio,  e  persecu&ioae  dei 
rei,  e  v/tgahondi ,  e  affari  di  «anità,  e  polizia 
corrisponderanno  eoo  gì'  altri  Vicarj  ,  e  coi 
Criosdicenti  esteri ,,  ma  non  '•'  impegneranno 
a  conteornar  rei,  ne  altro  che  non  sia  nelle 
loro  facoltà  senza  renderne  conto.  $  7&  (  i  ) 
^49*  I  yicàrj  risolvono  senza  partecipaxioiie,  le 
GaQse^d'  in^iarie  verbali,  risse ^  e  ferite  eco- 
,  aa  storpio,  o  pericolo,  le  traagressiooi  alle 
LLt  della  l^agor^a.  Tabacco,  e  altre cdie eoa 
diano  locigo  a  pena  maggiore  di  <^.  ioo«  di 
multa  salvo  sempre  T  appella  dentro  io.  ^i<ìr* 
ni  al  Sup«  Trib.  di  Gioatiaia;  Tutte  le  elfre 
il  di  cui  titolo  porti  a  pena  maggiore  e  qoel- 
le  per  delitti  proibiti  dalla  ragione  comune 
'  qualunque  ne  sia  la  pena ,  si  risòlvono  colla 
solita  parteoipaaiooe.  In  caso  di  dubbio  sol 
partecipare  o  nò  ne  domanderaono  schiari- 
ipento.  M.  21*  Man  i7So.(à)  e  CL  i3»Liog« 
1782, 
€Urcerì.-5o.  avranno  cura  che  le  Carceri  sian  sane,-  si* 

^     cure,  comode.,  ventilate,  e  pulite:  mancaodo 
qualche  cosa  intimeranno  la  Comunità  a  iar* 


(t  )  E  in  occasioo  di  fare  o  ricevere  tali  conse* 
pie  non  manderanno  i  loro  Ministri  fuori  della  pro- 
pria G-iiirisdizione  ina  ricori*eranQO  con  sussidiaria 
ai  Vicario  Locale.  C  1*2    Ott.  1761. 

('2)  Ora  di  tutti  ^r  affari  Criminali.,  conosce  la 
JR.uota  Crioiinale  •  V«  Ihiota  Criminahi  • 


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:ViC  vie       a4i 

^  -.rloi  e  se  Qon  vi  -ri  presta  ne  daranno  parto 
.  ^  air  Aud.  Fiscale  (Preside  delB.Gov.)  §  35. 
j  Si.  Se  vi  «eon  carcerati  li  visiteranno,  e  scnti- 
ranuo  pgoi  Settimana  ^  procurando  che  non 
^  «aa^cbi  loro  il  vitto ,  ne  gli  strapunti ,  che 
siano  ;beh  trattati ,  e  se  ne  abbia  cura  in  ca« 
.  *    so  di  malattia.  $.  36,  «. 

.  ^^2*. Faranno  che  sia  addetto  al  loro  Tribunale 

un  Difensore  de'  Rei.  §*  37. 
^  53.  I  f^ìcarj  visiteranno  spesso  le  Carceri , .  in- 
;'     vigileranno  che' il  vitto   sia  buono,  e  nella 
.   ,  quantità  legale  j  ^  le  Cacce rassioni  .più  brevi 
che  sarà  possibile  :  Che  le  Carceri   siano  re- 
staurate   quando  occorre,  e  rese   sane,  e  ne 
g      daranno  parte  occorrendo:  che   gì*  Esecutori 
facpiano  il  loro  dovere  ,    con  attività ,   senza 
es.(orsioni ,  e  arbitr)  I    non  ricevano    mancie» 
ne  regali ,  non  comportino  i  delinquenti ,  con- 
.  '  tuifiEuei,  e  precettati,  assistano  al  Tribunale, 
ì  e:<al  corso  delle  Cause  criminali ,  eseguiscano 
subitole  commissioni,  non  facciano    arresti, 
1'    nò  perquisizioni  senz^  ordine,  e  non  iu^trodu- 
., .'  cano  Cause  sopra  vani  sospetti   per  non    ves- 
4     «ear^  indebitamente  :  Che  i  Soprastanti  tratti- 
no bene,  e  visitino  spesso  i  Carcerati,,  e  pos- 
sano' sospenderli  con  darne  parte  :  Che  i  Mjessi 
nqn  questuino,  servino  esattamente,  facciano 
:   i  referti  occorrenti,  e  portino  subito  le.  Cita- 
.    aioni  t  e  rènderanno  conto  delle  loro  mancan- 
Ae^!  Faranno  sentire  ai  Potestà ,  loro  sóttopo- 
.  sti^^.Qd  ai  Messi  che    non  essendo  esatti  nel 
rimettere  i  rapporti   settimanali,   ciò  servirà 
"4'-  oìBftacolo  al  lojfó  avanzament»  •  C.  iiv  Mag« 

Tomo  IL  Q 


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a4«        Vie  Vie 

PpiizU.  5/^.  Faranno  lavigilarò  ragV  osiosii»  vaga|>oiidi» 
JPurcsticri ,  e  sospetti:  non  toU«remDnp  Giar* 
latani  :  procoreranoo  che  le  Osterie  servano  al 
comodo ,  e  iioa  al  viaio  ;  preverranao  le  di- 
visioni fra  paese,  e  pt^ese,  famigUe  e  &ras« 
glie,  castigando  chi  le  fomentasse:  faranno 
osservare  i  regolamenti  su  i  Teatri,  e  leLL. 
sopra  i  giuochi,  e  impediranno  gì'  abusi  an- 
che nelle  Case  particolari .  $*  J^2.  4^. 

55.  Ammoniranno,  riprenderanno,  e  uniranno 
i  prefiotenti,  le  persone  di  raal'  esempio,  di 
inai  costume,  e  di  eattive  massime,  e  ne 
rex»deranno  Olinto  nei  rapporti  settimanali: 
invigileranno  sopra  quei  che  danno  a  creden- 
za ai  figl)  di  famiglia,  e  dissipatori ,  sogli 
Scrocchi ,  Trnflb,  e  loro  complici  ^  ceoiprato- 
ri  di  roba  rubata  ec.  regolandosi  come'  so? 
nra*  $.  44. 

56.  Saranno  attenti  snll*  educazione  della  gio- 
ventù ,  avvertiranno  i  Genitori ,  e  chi  né  fa 
le  veci ,  e  snllè  loro  istanze  puniranno  i  figl) 
economicamente;  procnreranno ,  che.i  giova- 

^  ni  s*  applichino  ad  un  mestiere:  saranno  vi- 
gili neir  assicurare  il  parto  delle  Donne  'ooii 
maritate  che  fossero  gravide.  §.  4^» 

&7.  SqU*  avviso  dei  Capi  di  casa,  o  di  bottega, 
o  dei  Curati  provvederanno  ai  disordini  ga- 
stigando  economicamente  il  reo,o  precettan- 
dolo :  I  Ficarj  invigileranno  sopra  i'Notari, 
e  Potestà  loro  sottoposti,  e  sopra  gli  Bsecs- 
tori  onde  non  essere  responsabili  delle  lora 
mancanze.  $•  /fi. 

58.  Come  pure  sulle  stalle  d*  animali  aeri  e 
pecore  nei  Luoghi  murati  9  %xìÌìa  foliiìa  del- 


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vie  vie       a43 

Ì€  strade ,  scoli  »  maceraKÌoui ,  aromasgi  di 
eoQcime  ec.»  e  si  faranno  proporre  dal  H»* 
gistrato  Gomnnitativo  le  misure  più  adattate' 
alle  località,  o  le  soggeriraano  ai  ifiedesiini, 
0  provvederanno  com«»  conviene  al  Paese  ^an- 
che allontanandosi  dai  regolamenti  geoernli 
affinchè  nei  looghi  ove  questi  sono  poco  adat- 
tabili non  servano  a  dare  delle  VessaEioni ,  a 
togliere  T  industria  ai  poveri,  e  &r  lucrare 
gì  Esecntori*  §.58. 

59.  Faranno  eseguire  gì'  Ordini  sulP  inumazio- 
ni  I  e  stanze  mortuarie,  osserveranno  che  le  se« 
polture  siano  in  luoghi  ove  la  loro  esalazio* 
ne  non  possa  nuocere:  Che  si  resarciscano  sn- 
Bito  quando  occorra ,  obbligando  a  ciò  in  ca« 
so  di  disputa  la  Comunità  per  rivalersene  con* 
tro  chi  di  ragione  ;  e  persuaderanno  che  in 
vece  di  nuove  Sepolture,  si  costruiscano  i 
Gimpisanti  a  sterro  fuori  dell'  abitato  •  §  6g» 

6Cè  procureranno  che  le  Doti  >  e  i  Sussidi  si  di-» 
ano  ai  veri  poveri ,  e  non  per  parzialità ,  e 
renderanno  conto  dégP  inconvenienti ,  ma  sen* 
%Bi  mescolarsi  nella  Collazione  :.  in  caso  d'  in- 
cendio,  rovine,  è  altre  disgrazie  procureran- 
no ai  poveri  tutti  i  soccorsi  possibili  dalle 
Comunità ,  UL  Pij ,  e  Conventi ,  e  ne  rende- 
ranno contò  al  Governo.  $•  6S. 

6i.  Avranno  cura  che  sian  tenute  in  buono  sta- 
to '  le  fabbriche  pabbliche ,  e  le  Parrocchie  • 
§.  69. 

62*  Ogni  uno ,  o  due  anni ,  in  occasione  di  Pie* 
re,  é  Concorsi,  e  quando  il  Tribunal  del  fi?" 
cario  ha  meno  d^aflfarì,  questo  si  porterà 
nelle  Potesterìe,  e  altri  Luoghi  principali  del 


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f^ìcariato ,  ascolterà  i  ricorsi ,  e  rileverà  iW 
sogoì  di  ciascua  paese  :  farà  tali  ^ite  straar- 
'dióafiamente  ogni  volta*  elio  occorra  per  t» 
multi,  dissensioui 3  sconcerti  ec*  $•  ^2. 
63'.  la  caso  di  tumulti Vviolenze^  o  resisteoB 
agi*  ilsecutori  provvederanno  coll&  massÌDs 
fermezza»  puniranno' econonùcamenl^  ce  oc- 
corre, e  qe  renderanno  conto  •  §*   T'S- 

64.  I  J^icarj  provvederanno  ai  disi>Fdini  delie 
famiglie  3  ali'  insubordinazione  d^i  Agi]  3  in- 
dolenza de'  Padri,  o  altri  Capi  di  esse 3  tre- 
sche scandalose,  disordini  della  gioventà  ec. 
e  renderanno  conto  nei  rapporti  setlrifDanali 
di  ciò  che  hanno  fatto.  G.  1.  Ott.   1^79' 

65.  Saranno  solleciti  dell'  esecuzione  di  tjàtte  le 
LL.  00.  e  II.  :  non .  soflTriranna  i  coataioaci 
agi'  ordini  del  Tribunale  ,  né  la  rettigteo^a  al- 
la Giustizia:  Invigileranno^  sopra  i  vagaboa- 
di'3  avventurieri,  questuaqti,  forestieri,  pel- 
legrini ,  e  persone  sospètte ,  e  li  faranao  par- 
tir subito  appena  cònoscinti  tali  •  Faraone 
mantenere  1'  ordine  e  la  decenza ,  nelle  Fe- 
ste ,  Fière ,  e  concorsi  :  Invigileranno  sulla  con- 
dotta àisf  ^  loro  Potestà ,,  lie  verificher^nao  le 
mancanze ,  e  he  daranno  parte  :  Verifiicfae- 
ranno  i  ricorsi  contro  i  giovani  da.  d^tinarsi 
al  militare  prima  èì  proporli ,  e  non  li  pro- 
porranno se  sonò  di  disappunto  aìle  famiglie: 
Invigileranno  sopra  i  ginòchi 3  ridotti,  e  po- 
striboli ,  e  quei  che  vi  tengono  mano  :  sopra 
i  Procuratori,  mozzorecchi 9  venditori  di  fil- 
ino, imbroglioni  \  compratori  di  roI;^a  rubata  , 
sensali  di  scrocchi, e  gente, qhe  tieu  mano  ai~ 
figlj  (li  famigliai  e  conterranno  tali  persone^ 


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^  vie  vie       a45 

' Con  precetti ,  {)QbbTiche  riprensioni^' e  anche 
con  Carcere  5  e  Casa  di^  "ijorrezione  ;  conter- 
l^^nnd  pnirei  prepotenti,  e  arbitrar]  :' doven- 
do prendere  qualche  resotuzione  contro  aleu-; 
ai  dei  suddetti  ^  prima  verificheranno  i  fatti , 

'J)oi  li  contesteranno  sommariamente  ali"  irp- 
pultàtoi  B  se  non  61  rileva  ^  applitheranbo  al- 
cuna dèlie  péne  di  loro  competenza  9  com'è 
Carcere  fino  a  3.  giorni  anche  à  pane  ed  ac- 
qua i  il  «etjnertrò*  in  Pretorio  >  i  precetti  della 
sera,  delle  Osterìe,  dei  ginocfai,  di  non  pra- 
ticare ima  data  person'a ,  o  di  non  riceverla , 
di  appliòarsi  a  un  mestiere  ec*,  con  rendere 
conto  di  futto,  e  dei  motivi,  nei  Rapporti 
Bettirnan^Ii  r  E  tali  provvedimenti  si  possono . 
applicare  benché   non  vi  dia  una    prova  pie-'^ 

'  na ,  ma'  soltanto  elei  fondati  sospetti  •  Occor- 
rendo  una  pena  maggiore  i  Vicarj  dopo  dato 
campo  air  imputato  di  giustificarsi  pcttotal- 
menté^  rimetteranno  gF  atti  al  Governatóre 
della  Provincia,  o  al'Presid,  del  B»Góv*  cól- 
la  loro  proposizione!  E  quando  auésta  'sia, 
per  lÀ  destinazione  al  militare,  o  alla  Gasa 
di  correzione,  o  per  Carcere  ,o  staffilate  ^  ri- 
terranno l*  Imputato  in  Carcere  fino  dalla  con- 

'  testazione,  a  disposizione  deli*  Autorità  Supe- 

'  riòrè ,  ancorché  faceisse  istanza  piar  un  Proceéèo 
formale  )  e  questo  Processo  gli' si   aciSóWerà^ 
ogni  volta  che  di  tratti   di  punire  Adi  irfirii-- 
stri  Superiori  di  Polizìa  colle   loro  oriiiuàfie 
facoltà,  un  vero  delitio  jMa  se  invece  si  trrfCti 

"di  cattiva  condotta,  o  di  persone   pericolose, 
la  domanda  di  Procèsso  altfo  non  fa  che  dar  - 
luogo  a  nuove  produzioni,  e  di£pse  da  esami* 


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Qjfir     Vie  Vie 

Darai  aempre  caméraliMote  «  e  paiteeipam 
di  nuovb  coi  precedenti  atti,  ai  Uiaiatii  Su- 
periori di  Poiixia.  G&  il.  Hag.  ifÓ^^c  t3» 
Feb.  1787.  §.  X.  2. 

66.  Tratta odoai  di  ricorai  aegreti  delfai  moglie • 
coar.ro  il  marito,  dei  Genitori  contro i. &^lj » 
de'  Parroebi  coolro  i  popolani,  «  iiinili,  la* 
coiiteaiaaione  ai  farà  in  genere  aenna  niaaiié* 
«tare  il  nome  del  ricorrente ,  ma  individaao* 
do  la  mancanza  t  r.  dando  luogo  a  gjpatificap* 
ai.  C.  i3.  Peb.  17S7.  f.  3. 

67.  I  Tagabondi  verificati  tati  cogF  atti  came- 
rali ,  ai  condanneranno  ali*  Eaiiio  perpetuo  dal 
Granducato  t  ai  lempiioemeote  aoapetti  beate- 
rà  intimare  la  partenaa  dal  nedleaimo.  $.  4- 

68.  Anche  per  le  traagreaaioni  alle  LL*  ani  fu- 
Aerali ,  giuochi  9  oaterie ,  e  altre  nelle  qoali 
non  ai  può  procedere  aensa  la  aorpreaa  infra* 
gante  delitto,  aè  il  trasgreaaore  non  aorptw^ 
in  lai  goiaaj  ò  altrìitienti  verificato  tale,  ai 
farà  looffo  a  una  qualche  economica  coercì: 
s&ione.  $«  5»    ' 

6g*  Nep^r  eiTari  economici  fra  (^articolati  s'  in- 
terporranno per  accomodare.  $.  4* 
Gonfiai  70.  Nei  Ficariati  di  Frontiera  il  Vicaria  riai- 
^'^ir'o^'      tcrà  ogn"  anno  i  Gonfiai  coli*  eatero,   e  ren- 
derai conto  (li  totte  le  irregolarità ,  e  Taria- 
aioni.  $.  75.  II.  del  1781. 
Eceiè-  ^i«  I  Vìqutj  aairanno  attenti  che  ai  efiegoiacaoa 
siatrie. .      ^^.  QQ,  ^p^  j  j^j,^^  ^^^^  JEccleitiastici ,  che 

il  Vescovo ,  o  Superiore  regolare  deleghi  loro 
la  Cauaa ,  e  non  a^  eseguiaca  nesanna  aentenia 
non  conformo  al  roto  dei  Supremo  Tribonale 
di  Óiuatizia  •  §•  47*    .       . 


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•      vie  VIG       247. 

Tft.  Nm  esigeranno  la  delegatiòiie  nei  delitti  me- 
ri Sodetiastici  9  e  non  contrarj  alla  quiete  e 
«•curwùia  pobblica ,  ma  se  è  fatta ,  V  accette- 
ranno 9  e  rimetteranno  gì'  atti  col  loro  voto 
^  al  Soperiore  £cc;lesiaftico  senza  parteciparli 
al  Sup.  Trib.  di  Ginstiaia.  $.  48. 

^  Non  esigeranno  delegaaione  neppure  per  i 
delitti  cbe  non  sono  direttànfiente  couiTar;  alia 
qniete  pubblica  «  come  frodi,  cootrabliandi , 
trasgressioni ,  porto  d'  armi  9  contravvenaioui 
alle  LIi%  di  Ciaccia», di  Pesca»  di  Manimorte 
ec«  9  ma  verificheranno  sr*mmariamente  la  tra- 
agressione  9,  ^  ne  renderauno  conto  alla  Foie* 
at&  Economica  perchè  panisca  ecooomic^amen- 
te  •  $•  49*  (  derogato  •  V*  Ecdtsiastici  ) 

74*  Anche  nei  casi  in  cui  la  delegaaiooe  è  oe« 
cessarla»  la  Curia  Bcclesiastica ,  o  il  Sape* 
riore  deir  Ordine  possono  verificare  somnia-^ 
riamente  il  fttto  ptr  conoscere  il  corso  die 
inerita  )  e  non  diffamare  un  Ecclesiastico  in- 
.  noceste.  $•  5o.  V*  SccUsiastici "t 

f&.  Invipleranno  sol  costume  degli  Ecclesiasti- 
ai»  Secolari»  e  Regolari,  e  dei  Parrochi,  e 
avviseranno  i  Vescovi  delle  loro  maucaizer 
Invigileraoao  che  i  Parrochi  oou  diano  sraa* 
dalo»  istruiscano  il  Popolo,  ammiiiislTÌno  i  Sa- 
eramenti»  assistano  gU  Inrermi  ec,  e  rende- 
ranno conto  di  tutto  nei  rapporti  settimana- 

f6.  Invi^leraono  che  gV  Opera)  di  Conventi  di  Mona- 
jHQnacfae  faccian  T  ufiaio  loro ,  e  w^n-  V  nb     ^V^' 
handooino  al  Fattore^  o  Procuratore:  oheat- 
iandaao  a  sedare  le  dissaosioni  >  ed  a  procur. 
We  la^ quiete.  $•  62». 


t 


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fi48       vie     -  .  VlC'      _^ 

7f;  Faranno  eeegnìre  gl^  ^O.  sulle  vestidtdìil^irr 
Professioni  dei  Fmìi'y  ty- MoQavhe  y  sniU  asir 
me  delle  Monadatide^  UmitafeioQe'daiÉtft. do- 
te p'tr  ie  Converse»  Asilj, Xiarceri^Cia^iitA- 
li  »  Mani  morte  )  e  altre  materie  CUaifiedisiD-' 
uhIì  .  $.  64»  "  •     - 

78.  Ecciieranao  la  vigilan?^  ilei  Sap^iort  per: 
la  correzione  dei  Frati  che  dessero  seandmlo, 
o  fòmefitassero  la  discordia  1  e  perchè  sian.m- 
dofccate  delle  misure    di   discipliuak    £ociesik- 
ètìca ,  e  ciò  non  seguenda  ne  daranna  pUrte  • 

•     §65.  -      ' 

79.  VìstretaQDO  <rgai'  tte-  niesì  (i  )  a  €So6semir 
Ì;orj,  renderanno  «eiito  del£a    ScooIa  ohe  n 
si  fa  3  del  numero  delie  ragasse   che  vvi    iti- 
lervengono  e  se  vi  si  osservan  i  Kegolanieji-? 
ti .  C*  ffi.  Mar*  IfSp       •  ' 

Pene  8o.  Di  Concerto  coi  Superiori  Ecùlesi^aliei.  ini* 
Sacre.  pediranHo  che  1^  jPeste  Sacre  si  moltiplkllifta 
eccessivamente  in* guisii  da* servire  fri  tiaj^e 
aila  dissipazione  più  che  alla  pietà  t  tistràth 
geranuo  più  .che  possono  le  questue  per  ta£ 
ca  pò  :  e  sederanfio  le  gare  •  fra  le  Compia giiìe  5 
di  concertò  col  Ganeelliere  della  Gomonità-ìe 
son  Secolari,  o  c<U'  Ordinario  se  són  SccIÌeh 
sinsUciie.  §•  66.  II.  del  178I*  -  • 

Spedali.  81.  I  Giusdicenti  sono  i  primi  Opemj  degli Sfie- 
dall' di  malati,  e  trovatelli  :  però  conferirm- 
no  coli  gì*  Amministratori  di  cui  sulla  boóos 
ecnnomìa,  e  sul  buon  trattamento  dèi  malati,^ 
e  fanciulli  :  li  visiteraniio  una  volta  il  mesa 


^LjjJi'ki  uuit  vulla  i' auiH»'.  C*  21. -l4igé:*lfÌSwX 


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vie  vie       ^49 

par  vedere  ^e  gV  lofermieri  f^nno  il  loro  do* 
vere  con  carità,  ìnterrogherafino  i  malati /ri- 
medieranho  ai  disordini  «  e'ue  renderanno  con* 
to  al  Governo,  se  le  loro  premure  non  goa 
attese  ;  $•  60. 

Ì2.  Invigileranno   «nlle  Scuole,  e  stabilimenti  ^^^^^.» 
d''  BdoGasione  onde  i  Maestri  eian  onesti ,  .a- .  ^c/. 
bili  9  ed    attenti:  le  visiteranno,  e  renderan- 
tio  conto  degr  abusi  eolie  laro  proposiaioni  • 
§.  67.  . 

83.  Si  asterranno  dal  volnerare  il  sistema  di  li-  Liberti 

berta  delle  contrattesioni  dei  fi^envri  frumen-  ^'f*'.»"- 

.  tar) ,  ma  invigileranno  al  bnon  ordine  dei  Mer^  Gjncrat- 

cafci,  ad  impedire  le  frodi,. e  la  vendita   dei  "«'«'^  • 

cofpmestibi^i  insalubri.  $•  65. 

S4«'  Fa  ranno  xbe  i  Orascieri,  ed  Esecntori  invi- 
gilino su  i  pesi,  e  misnre ,  e  salabrìti  dei  oom- 
mestibili  .  §•  57.  / 

$5.  In  Gaso  d'  Epidemia  d^  Uomini ,  o  Animar  Epi<i««» 
li  provvederanno  per  impedirne  il  progresso,    ''^' 
e  renderanno  eonto  di  tatto  alla  Poli»ia   con 
rimettere  ie  loro  proposiaioni ,  e  le   relazioni 
dei  Periti;  ma  si  regoleranno  in  guisa  da  non 

•  produrre  vane  apprensioni ,  e  da  non  inca- 
gliare il  commercio  de^  Bestiami,  bastando 
impedire  phe  lev  bestie  malsane  noni  servatiti 
al  vitto  umano ,  e  che  ii  morbo  non  si  pro- 
paghi. §.  56.  -  '      ' 

96.  Non  prenderanno  parte  nelle   deliberaaioni  ^^^".^ 
dei  Magistrati  Ctomnaitativi ,  e  si   asterranno  tauvlT 
dal  Taecomaifdare   chiunque   alle   Comunità  : 
Nelle  adnnanse   alle  qoali  intervengono,   si  , 
mostreranno  imparsiali  :  Metteranno  in  vi^a 
ai  Gomnaisti  il.  loro  vero  interesse,  e   proau- 
Tomo  11*  Q  2 


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^io        Vie  VtC 

reranoo  di  efititogaere  le  gare  private ,  ]e  al- 
terazioni e  i  disordini .  $•  52. 
£7.  Saranno  moderati  nelle  domande  di    mobi- 
li, e  lavori  al  Pretorio  •  §•  53. 
88.  Non  riguarderanno  come  loro  dipendenti  i 
Cancellieri    Gomunitativi,   ma    anderanoo  di 
concerto  con  essi  9  invigilando  però  snlla  loro 
vcondotta  e  rendendcme  conto  se  non  sono  im- 
parziali ,  e  non  fanno  il  loro  dovere .  §.  5^. 
Medici  89.  Invigileranno ,  che  i    Medici,   e    Gtiirurgi 
^r^ì\'        Condotti  assistano,  come  devono  i  malati  spe^ 
Gundotcl      cialmente  poveri:  li  avvertiranno,  e  uon  ba- 
stando ne  renderanno  conto.  §•  61. 
90.  Preverranno  il  Governo ,  se  prevedono  che 
per    parzialità   wl  per    es«er   confermato  oo 
Professore ,  che  noq  lo  meriti  »  o  escloso  ooo 
meritevole ,  ò  ne  renderanno  conto  dopo  che 
ciò  è  accaduto-  $*  62. 
Itappor-  91.  Riceveranno  settimanalmente  i  rapporti  dei 
manali r      Potestà,  e  se  ne  varranno  per  il  loro:  qoesto 
non  si  farà  per  lettera  ma  a  parte ,  e  senza 
mettervi  cose  inconcludenti  :  non  si    dispense- 
ranno dal  fisirlo  con  dir  cho^non  vi  è  ooila  di 
nuovo,  poiché  a  ten.  delle  pres.  II.    non  può 
mai  mancar  materia  •  §•  7^. 
92.  Questi  Rapporti  comprenderanno   npn  aolo 
ciò  che  è  relativo  a  delitti ,  ma  anche  ciò  che 
Goficerne  la  Polizìa ,  come  a&ri   di  galante- 
ria, prepotenze,  satire,  dileggj,  discorsi   ia 
danno  altrui,  divisioni,  partiti , arbitrj  com- 
messi ,  ò  attentati ,  abusi  i   scandali  ,    cattivi 
regolamenti ,  e  quant'  altro  potrebbe  suocere 
ai  pubblico ,  o  privato  bene ,  senza   rigoardo 
1.  veruna  persona  di  qualunque  stato  o  conàir 


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t  vie     ^  vie       a5i 

K  Bione ,  ancorcliè  8Ì  trovasse  nel  Paese  di  paa-' 

saggio ,  e  eoa  dichiarare  ia  che  rondo  ne  sono 

i  informati  cioè  se  per  voce  pubblica ,    deonn* 

zia,  referto,  o  qaei^ela  •  GG.  21.  Lug.  e  IP* 

p  Nov.  1777.  ' 

I         93.  'Anche  i  Mesfeti  faranno  il  rapporto  settima» 
I  naie  come  sopra  al  Gapo  deUa  Squadra  loca- 

,  le  (  ora   al  loro   Giusdicente  ) .  Altra  G.  de* 

^  10.  Nov.  1777.  (  1  ) 

;         {^4-  Avvertiranno  che  i  Rapporti  settimanali  non 
I  siano  sterili ,  e  inconcludenti  :  Non  mancherà 

j  '    loro  mai  materia  se  non  perderanno    mai  di 

vista  le  persone  di  cattiva  condotta ,  odicat»* 
^  '  tive  massime  ,  i  prepotenti ,  i  fomentatori  di 

^  liti,  e  discordie,  la  ^gioventù  che  riceve  cat- 

tiva educazione, -gr  oziosi,  ì  libertini,  i  di- 
scoli ,  le  persone ,  e  faipiglie  che  si    rovinano 
con  liti ,  lusso ,  giuoco ,  debiti ,  scrocchi  e .  mal 
I  costume,  il  contegno  in  impiego  de* Medici, 

e  Chirurgi  condotti.  Maestri  di  Scuola,  Par- 
rochi.  Cancellieri ,  e  altri  Impiegati  .Gomu- 
I  sitativi ,    Spedalinghi,   e  Amministratori,  di 

azziende  di  Comunità,  e  Luoghi  Pij,  la  con- 
servazione delle  Fabbriche  pubbliche,  strar 
de 5  e  scoli,  le  lìL.  Funerarie,  ec.  Il  Rap- 
porto si  manderà  infallibilmente  ogbi  settima- 
na. Il' /^icario  renderà:  conto  dei  Potestà  che 
omettono  di  farli  il  Rapportò ,  e  air  opposto 
vi  unirà  le  loro  lettere  originali  se  contengo- 
no qualche  cosa  d""  interessante  •  I  Rapporti 
passando  sotto  gC  occhi  del  Sovrano,  V  A.  S. 


(  i  )  Vi  è  annessa  an'  I.  o  modello   per  la  com« 
Illazione  di  questi  Rapporti  • 


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r 


■F^ 


t5t       TTC  Viti 

gindifUi  da  etti  dd  vcStf/ed  attività  én  FI- 
e€wj^  e  della  loro  capacità ,  dai  provvedi  meo* 

'    ti  che  hanno  adottati  ;  £  mentra  ciò  aerre  di 
regola  per  la  promoaiooi,  abci  ail^  opposto  to- 
I  no  responsàbili  della  negligenza ,  e  degl'  in- 

conveniènti a  cui  non  hanno  rimediato  »  anche 
ic  non  li  seppero ,  qtuindo  avr^bero-  d««viito 
saperH  per  esseve  stali  notor| .  G.  19.  Feb. 
1782. 

^i.  Uno.  de*  piò  esseniiali  dovevi  de*  f^icarj ,  è 
qnellcr  di  trasmettere  ogni  settimana  ii  loro 
Rapporto.  G-  i6.  Oio.  1787.  $.  i. 

j|6«  Dovoiio  inserirvi  tutte  le  notieie  coacernenti 
i  fatti ,  ehe  si  opponessro  aUa  volontà  Sovraaa , 
la  qoale  è  di  rendere  tutti  i  Soddtti  eguali 
in  faccia  alla  Legge ,  le  tras^reseimii  ccxm^ 
iHesse,  o  tentate  ,  scandali ,  partiti ,  disseasìo- 

.  ai ,  cattivi  regolanventi ,  discorsi  sediaiosi , 
persone  sospette»  ecjuivocfae,  e  qoant'  altro 
pnò  noocere  al  bene  pubblico  5  o  privato ,  eòa 
individuare  i  provvediinenti  presi  ^  ed  eccìca- 
re  la  vigilaaaa  de'  Potestà  ^  Meesi  ^  ed  Esacu* 
tori.  §•  £• 

•97.  Dall'  escenaione  di  questi  dovevi  dipead^rà 
il  loro  avanaamento.  $•  3.  « 

ll.eft.  98.  AUa  fin  del  triennio  del  loro  Governo  j  f^i* 
tmuie^*  Mr/  rimetteranno  a  9.  A.  R.  ona  relaaioae, 
in  eni  omessa  ogni  descriaiMe  dei  paesi ,  fa- 
ranno le  loro  osserva^ooi  sopra  questi ,  odU* 
indole  degP  abitanti  y  anmento ,  o  dincmmaio- 
ne  della  popolaaioncf  y  slato  dei  Fossi,  Ciana* 
li ,  Strade ,  e  Traffico  ,  colle  loro  analoghe 
proposizioni:  queste  Reiasioni»  e  i  Rapporti 
settimanali   passano  sotto   gV  occhi  dji  S.  ▲• 


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IL  •  poOToaltr  n^fitò  |iér 'le  proniMiooi* 
$.  78.  (i)  II.  del.i7«i. 
99^  I  Ficar^^H%  ine  del  loro  Governo,  o  del*: 
l^rietttiio  rtiDettermino  alta  R.  Gensolta  una 
Relaiuone*  dello  -stato  deL  f^icùriaio ,  Popola- 
liiotie,   Aspricoltura  ,  Gommercio,   ioduitria, 
'  e  loro  specie  y  indole  degl'  abitatiti ,   vii j ,  ^         « 
delitti  più  coitionì,   apoientò^  o  decreoieold 
della  popolazione  3  trafBeo  ^  coltara  ec*  e  loio 
^caèse ,  t*ikrvaiido  r  inffoensa  delle  Leggi  »  e  fit-C     '    ' 
•ceodo'le^  loro  propoidMomé  CL  i5.  Mov..l8c2. 
•  V.  Giudici .    OiusdieBmi é    Potestà •   Notori* 
Ttitunali  Prowictali.  Vffioj  Prowid^Ui. 
VICARI  Pendali  t  V.  F^udi^ 
yiGABj  Gapitolarì:  La  loro  ùomina  è  soggetta 
ali*  -àppvovafeioae  Sevrana,  eogoi  tre  anni  de- 
«> vello  domandajro*  la  conferma  5  (  revocato*  V. 
Curie   Bcclesiastiche *  N*^  IT*)*  ^^aa  pagati 
daiPatrimoD]  Eeclefiasti<>i  •  GG.7*Dic«  1781 
%^.  feb.  1785.  V.  Fesceyi. 
VIGGHIO;   Gomonità:  RegoL   partie*  de'  oZ. 
•M*ig.i774. 

2.  GoBfiégiia  di  decima.  N.  18:  Set*  I78l« 
VINCI:  Gomooità:  RegòL  Fartic*  222.  Dicem* 

1814*  . 

y tNI  :  La  rivendita  non   era  permessa  che  a  yendiu 
'  ^oelli  die  «  pagavano  perte  Tasse  all'  Uffizio 
<-d^  Sale 5  e  nq  prendevano  la  licenza  :  I  veo- 
r  ditori  acquistavano  una  servitù  su  i  siti   <£ei 


(1  )  Quest'  Art  è  raonomandato  con  C.  ij.  M^*. 
17A1.'  Secondo  esaa  la  relas.  si  rimette  al  Fresid.  del 
Buon  Governo  .< 


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gn«fci 


oocapavaao,  ooQÀro  i  (ii^priefarj .  La  N.  ^« 
Giù.  17^2.  abolì  tatto  ciò  • 
U  altra  L.  de'  ».  Feb.  iffS^i  retoeò  qjoér 
la  del  Sale  del  1704*  e  altee  che  proibivaao 
r  incetta  de*  f^ini ,  e  etabiUvaao  le  prÌTatite- 
de*  tiii  ^di  rivendita ,  e  oe  permeiie  il  libero 
Gomincrcio  »  colT  obbligò  per  qnei  che  desse- 
ro  il  comodo  di  beverie  di  luuformarsi  alle 
ÌjL.  sulle  Osterìe 5  e  Bettole* 
^1  3.  I  3B.4.  Ago.  1604.  3i«LDg.  i6fl5«a3.Age. 
1692.  e  7.  reb.  1772*  proìUrooo  la  vendita 
de*  Fini  goasti  j  e  ne  ordinarono  la  denniUda 
sotto  varie  pene.  La  N«  i*  Ott.  1793*  volle 
che  il  detentore  li  denooaiasse  al  Oinadicea- 
te  9  il  quale  deve  prendere  registro  della  qsaiH 
tità,  e  del  nome  del  dennoAiante  e  proprietà* 
rio, ed  indicare  al  dennnaiaate  lo  ililio  a  cai 
deve  portarli ,  pei^  il  prèMo  di  J^.  i.  io.  s 
il  Barile ,  pia  la  Gabella  se  vi  è  luogo  •  Lo 
Stillatore  deve  pagare  subito  il  premio»  e  te» 
iiere  registro  del  Fino  »  e  del  nome  del  vea-^ 
di  toro,  rimettendo  nel  Dicembre  d*ogft*  anali 
al' Giusdicente  la  Nota  de*  Fini  atiilatìs  o 
c|oe6to  r  invierà  air  Auienda  de*  Tabacchi 
perchè  la  passi  alla  Segreterìa  delle  RB«Fi* 
nanie  •  Por  le  trasgressioni  vi  è  pena  Scodi 
6.  per  barile  9  e  la  perdita  del  Fino^  o  mm 
valore,  da  re  partirsi  fra  il  querelante^  e  lo 
Spedale  viciniore  al  Tribunale  ohei^ondstfnaj 
e  per  i  recidivi  si  putrà  aggiungere  la  CSar-^ 
ré ,  esilio,  o  confino  a  tempo .  La  deai 


<    cerò ,  esilio,  o  confino  a  tempo 

•è  necessaria  anche  per  chi  stilla  date  il  pro- 
'  -  prio  Fino .  (  ivi  ) 
4^  I  Fini  guasti  £Ì  possono  anche   ridnm 


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vn^  VOI     i55> 

.Aceto .  a ,&  Sew.  ifgS^  (  l )  V.  Twi.  r^/t- 

VI01^£NZA  Pubblica,  e  wivato:  Sua  pena.L. 

2a  No(v.  1786>.  $•  6^«  V.  Mapina. 
XlOL)SNZk  no'  delitti  di  carine:  J[j.  2.  Dicem. 

)558.  L.  3o.  Kov.^  1786.  $•  99*  e  ice.  Iu3c. 

Ago.  179.5.  §.  i2à.  A3*  (V.  ìa  Nota  Tomo  L 

(lag    o.  ) 
SITE  :  V.  Cadàveri  .  Confini .  fiumi . 
VOLTERRA:  Gomuoità:  RagoL    partic.   21. 
Sett.  1770:  Altro  da'  i5.  Mag.    1779-^  Altro 
de^  24.  Sett.  1772.  6uUa  Tassa  »  a  Coìatribu- 
zioni  della  madasitna*  V.  Boschi. 
VOLTURE:  I  beni  aooo  tarati  par   gV  f>bbU- 
gbi  coatratti  da  quelli  in  tasta  di  coi  sono 
voltaii.  ^B.  dx).  Kfov.  l532.  «  t4.0tt.  16947 
2^  Sulla  paoa  della  noa  fatta  volÈìirayi  eraao- 
^     bbe  il  B.  da'  4-  ^^S*  1694*  ripob.  eoa  E.  de* 
3.  Ago.  1768. 
3.  Quelli  cba  aoa  faceauo  la  votiure  pnno  ina^ 
l>iii  a  tutti  gr  tJi&cj  Goihooitativi»  a  se  ara- 
no astratti  doveano  pagare  la   penate  di   ri- 
fiuto di  JP.  100.  N.  3o.  ietu  1780.  revocata 
,  con  L.  i8.  Log.  1781. 

4*  he  volture  non  si  ^anno  senza  il  consenso  ^  6 

,  prasaosa  degl'  ioteressati  :  ma  s'  intiroaranno 

,  a  farla  appena  è  noto   un   passaggio  di  Beni 

.. stabili.  L.  7..  Ago.  1781.  (perii  fiorentino) 

5.,Iq  omo  si  esprimerà  il  nome  di  quello  in  te* 

^ta  di  cui  si  voltano  i  beni,  cognome,  noma 

<i)  La  ST.  de*29  9Tov;  iSif  esentò  dalla  Ga- 
bella, e  altri  diritti  fino  al  1.  Ott.  i8i5.  i  yinihns- 
ai  forestieri .  ' 


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256       Y^t'^    ,  VCL 

dei  Padre ,  fe  Avo  ;  e  CSonfioi  de^  FonAì  ;  Vw 
ogni  Garta^di  scritturato  si  pagmio  «^f^.  =  6.  8» 
e  coaì  per  lè^teài»  sempre  oltrtf  fa  Gart» 
bollata:  Tali  emolumenti  spettano  ai  Mini- 
stri •  Quelli  c5he  dentro  5ò.  giorni  dal  pa^- 
sao-^io  in  loro  \li*  beni  staSili  non  ne  fiincfo 
la  t'o/turditicortoìio 'una  pena  di  dr.  ai.  per 
Fiorino 5  e  spno incapaci  di  qualunque  Ufficio. 
Gomunìtativo  fTiicbè  1*  eseguiscano  t  Sono  esen-  . 
-^  ti  dalla  penale  quei,  che  si  presenta  Ito  spon- 
taneamente aYare'la  i^oltura  salvi  i  diritti 
dei  pariecìpanti  nei  casi  di  ragióne  .  Le  tcrit- 

,  te  private  importanti  passaggio  di  stabili  non 
hanno  valore  à  favore  dell*  Acquirente  finché 
non  ha  fatta  la  ifoìturà^  e  i  beni  restano,  af* 
fotti  a  tutti  gV  'oneri  e  vincoli  che   V  antico 

,)x>sse8sore  v'  imponesse  dopo  il   sud.    termine 

'di  5o.  giorni  :  1bì  hanno  per  alienati  però  con- 
tro 1^  alienante  ad  effetto  di  misurare  la  qnan* 
tira  del  Censo  che  abilita  agP  Ufficj  Q>mif- 
iiitativi.  I  Notariche  si  rogano  di  Atti  ^  De- 
creti, o  sentenze  portanti  passaggio  di  domn 
.  nio,  o  possesso  di  stabili  5  e  i  triusdicenti  che 
ne  danno  il  possesso  trasmetteranno  dentro 
3o.  giomKcorrenti  al  Cancelliere  della  Gómo^ 
nità  iu  cui  sono  i  Beni ,  una  fede  colla  loro 
desoriaione  esatta  9  e  nome  del  nuoto  posses- 

*  sore  ^  pena  Scudi  3.  per  volta  :  Sopra  questa 
fede  si  farà  la  (coltura  allorché  le  parti  èì  pre- 
sentino.  Quelli  che  hanno  T  obbligi  di  de- 
nunxiare  i  malefizj ,  dènunEieraono  al.  Gant» 
celliere  Gom unitati vo  ove  sono  i  beni^i  pas- 
saggi di  essi*  dentro' giorni-otto  continni  peoa^ 
«f«  7.  Cosi  i  G amurlinghi  daranno  ai  GanceU 


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voh  ziN    ,  ii5r 

lieri  tutte  le  notizie  éhf^,  avranno  «opra^  tali 
passaggi  •  Ì)ue  ierzi  àeìle  peaaJi  spcitaao  al- 
la Comunità  che  paò  di  essi  accordare  con- 
donazione,  o  stralcio,  e  T  altro  terzo  air  ac« 
ensatore  .  Gognitori  delle  tragressioni  sono  i 
■  Tribmali  tlrmioaH .{ i¥i)  e  L.  6.  Lng^-ijSz. 

6.  Chi  qon  «i  presenta  a  far^  la  ^^'o/rura  pr^rna 
di  èssere  scoperto  di  non  averla  fatta  paghe- 
rà per  penale  il  doppio  deli' imposizione  deir 
anno  in  cui  scuópresi  la  trasgressione,  e  nel- 
le Comunità  del  Fiorentino  ,  e  del  Pisano  cjie 
non  hanno  imposizione  3^  lifi  penale  sarà^  del 
decimo  della  l'endita  del  fóndo,  valutata  ^al 
3.  per  ioo.  dèi  prezzo  per  cui  è  addecimalo, 
N.  18.  Mar.  1783.  R.  2.  Gin.  1783.  (x)  V^ 
Decime  •  Lwelii ,  '       » 

VOTI:  V*  Magistrati.  Monasteri.  Ordini  ^ 
golari. 


z 


lAVORRA:  V.  Porti. 
ZECCA,  di  Pisa,  «  ^ue  Ufonetc:  P,  ai.  Luglio 

iSg^r  V.  Ori.  Monete'. 
ZERI  :  Gemanità:  RegoL  partici  24.  Die.  18 lA 
ZINGANI:  V-  Ciarlatani. 

(  1)  Vi  è  una  C.  de'  20.  Mag..  1782.  sul  moilodi 
^  tenere  ì  libri  delle  volture  ,  e  un^  altra  de*  21.  Mar. 
1787.  sul  modo  di  eseguirle  ,  ne  contiene  le  fornm^. 
le  .  La  N.  27.  Giù.  18 15.  ordinò  che  non  ai  proce- 
desse a  tutto  Ago.  seg.  per  ouiissione  di  volturr  , 
quietato^  discretissimamente  ,  quanto  alle  querele  già 
presentate  il  querelante  ,  colP  intervento  del  Giudi- 
ce occorrendo  : •*"    * 

Anche  il  M.  de'  12.  Sett.  i8o5  imponeva  delle  pene 
per  le  non  fatte  volture  ;  e  la  N.  10.  Sett.  1806.  con- 
cerneva le  volture  di  ieni  litigiosi .  o  d*  Eredità  ia- 
centi .  ' 


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«58  -tK 

AGGIUNTA. 

Di  àlcumm  lAggl  omesse.  (*) 


GANGELLIERr  Gomooitetivi,  Tom.  I.  pftg.Ss. 
(al  N.^. 5.)  E  per  U Provincia  Soperiora  Se- 
nese teeondo  1'  II.  de*  ).  Sett  e  io.  Nw.  1777 
che  rìgaardao  pure  il  loro  Sindacato. 

Ibid.  pag.  84.  (ai  N.e  17.  )  vi  era  pure  sol  loro 
Sindacato  la  L.  de'  11.  Ott.  1804. 

COCXURDE:  Tom.  L  pag.  98.  £^  proibito  por- 
tar Coccarde  ài  Poteose  estero  a  totti  quelli 
che  ooQ  sono  al  loro  serFiaio.  h,  7.  Giom  17Ì6 

ESECUZIONI  in  g0fnere  :  Tom«  I.  pag.  185. 
(  N.d  1.  )  Soa  proibiti  nei  Loogbi  o  tempi  di 
Fiere,  o  Mercati •  K.  23.  Ott.  1749* 

GIUOCHI  t  Tom.  I.  pag.  245.  (  dopo  il  N.^  11.  ) 
Alla  pena  del  giooco  si  comola  qoella  dsUe 
Carte  se  son  seosa  bollo  •  L.  3.  Geo.  if^ 

GORGONA  :  Tom.  L  pa^.  249.  L.  24.  Mar. 
1777.  contenente  varie  disposiaioni  per  popo- 
lare, e  ridorre  a  coltivaaiooe  oneli'  Iso£s* 

MASCHERE:  Tom.  II.  pag.  24.  (  «Uà  No^). 
Vi  era  par  solieAfit5eAarelaNv25.Cren.  l8a4 

PROCURATORI:  Tom.  II.  pag.  120.  (dopo il 
N.  3.)  I  ProcurtUari  matricolati  hanno  il  man- 
dato presanto  dalia  Legge  •  L*  7.  Sett»  l&f^ 

(  *)  Ciò  è  accaduto  per  )&  ditficoltn  di  ti^vare del- 
lo ColleKÌoni  complete  delle  nos(-re  Leggi .  I  diver* 
si  risooiitri  stati  eseguiti  hanno  &tto  rilevare  poe- 
sie omissioni  •  - 


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à5g 


SftATVTt:  Tom,  II.  pag.  176.  Per  t.  27.  Log, 

'  1546.  totlii  paeii  dovettero  rimettere  air  Ar*^ 

cfaìvio  delle  Riformagìooi  Copia  autentica  dei 

loro  statuti^  i  quali  oou  eran  attendibili  m 

aòn  coQOordavaoo  con  eoa  Copia  • 


!I7iie  M  Secondo  ed  Ultimo  Tomo. 


•mm 


ÌSRRORI  ESSENZIALE 

lag.  15.  Lift.  18,  N.o  aa, 

s6.    5KB.  Sabalteme 
44*    Si*  impiègMi 
2.  di  lui 


& 


t.  Regol. 
iUd.    28.  V.  UN.o  seg. 


«7. 
ibid. 

If. 


16.  Notaro  Civile 
1-3.  N.  Ott.  1788- 
29.  R.  iS.  Ott.  1814. 
25.  fra 

9.  la  Toscana 

7*  venditar) 


91.  vein.  ult.  1814.  S*  5- 

5».    It,  (  ivi  )  V.  Mitdere  . 
97«  vera.  ult.  ifettiinanaii 

98.     16.  Pene .  Economicho 
«9-     «0..  >^w?ar/ .  He^- 


CORREZIONI 

N.o  Mi  V;  la  nota  a  pàg, 

So.  $.  34  li.  del  1769. 

Subiirbane 

impiegati 

di  lo^o 

Resol.  CSomnnitalivo 

V.lIN.Oaag.  V.W3fc;Pro. 

nfincialB 

Notaro  Civile  ,  a  di  rogito 

N.  6.  Ott.  1788. 

Rif.  i3i  Ott.  1814. 

«otto 

la  Toisoana .  §.  6. 

rendita  rj 

1814.  §•  5.   come  nemmeno 

un'  altra  L.  de*  7.  Af^o.  1SC4 

aulla  Caccia  ,  e  Pesca 

(ivi) 

settimanali.  L.  So.  Kovcni 

1786.  §.  56. 

Pene  economiche 

Vicarj  Regj 


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"A 


s6o. 
ibid. ..  29.  Crinsdioeiiti  »  No« 
fari  f  loro  Minintri 
123.    ic.  attirare 
141.    18.  degr  appolli 

S5u    5*3.  qoalitk 
ifii-      5.  37.  Dio.  177». 
17^.  verg.pen.  de*  Moscovite 
iÙd.  vers*  alfe.  1745* 


1^4.  15. 

189.  9. 

190  vers. 

191.  ver9. 

325.    JSód 

.  ilTid.    32. 
232.     26. 
«^53.  v^ts* 
ibid.  ^vers 
237.     10. 


V.  il  N.  <>  54. 

penult^  vi  è 

jpenolt.  X774* 

V.  Giusdicenti 
compresa  * 
pea.  pìt>vvedeado 
ult    U. 
interino  t 


5^o•   vers.   ult.    conosce   1« 
Ruota  Criminale 


Nottf!  ^  j&tediMnfcb»  •rfo  : 

H  inistri 

attitare 

degr  appelli  di  thefrìto  ià»  - 

to  ,  o  sttpetiore  a  li.  2ea 

quantità  .     ,  :.:       .    j 

27.  Dio.  1792. 

de'  Vescovi ,  em 

1743.  secondo  la  N.  prevri* 

aoria  de*  20.  Mag^  1814.  •. 

ricerca  la  seta  app»avaeic^ 

dei  Censori  Re^)  5  e  la  me**- 

canza  di  essa  si  punisce  e  * 

multa  di  Scudi.  5o.  alme  .' 

divisibile  fra  l^  accusatOT   . 

e  gli  Spedali  Locali ,  cc/i 

confisca  delle  Stampe  ^  è  e 

Jlja  G^coeiaad  acbitsiaseo  . 

do  il  caso  . 

V.  il,Ii.<^55., 

$.  So.  Regol.  10.  Apr«  ij> 

1782.  f 

non  è  ^ .  .       ^ 

1744- 

gite  »  e  mute  > 

V.  Giusdicenti  .  I^iearj  . 
noi!  compresa 

rrovvad^ranoo 
L  sud.  del  I78l«   .^ 
interine.  L.  12.  Gao.*l^. 

conosce  laRu^ta  Grioui^ic 
colia  sud.  partecipa2Ì0ÌMf 


^■: 


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)Iei,  che  un  giorno, 
*  Peregrìn  scendea. 
,:are^  e  fea 
agion  ritorno. 

fade  adorno 
hnan  traea 
li  dicea 
;Empi  a  scorno: 

,ù  beila  ^ 
xenne  Vena^ 
pizia  Stella  > 

conforta 

Ighiam ,  deh  mena 

ilvesfiza  al  porto. 


(  Coa  Approvatone,  ) 


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A  forma  ^«^  Manifesto  de* 
6.  Dicembre  181 5.  e  degl' av- 
visi inseriti  ncUa  Gazzetta  u- 
niversale  esseìido  chiusa  1'  as- 
sociazione fino  dal  5o.  Aprile 
prossimo  passato  1816. ,  il  prez- 
zo della  presente  Opera  è  fis- 
sato a  Lire  dieci  Fiorentine 
tutto  compreso . 


Sì  pobblicherà  |>eT  associazio- 
ne il  Poema  Eroico  intitolato 
«IL  CONQUISTO  DI  GRA- 
NATA-  del  celebre  Sig.Con- 
te  Girolamo  Giaziani  i  1*  Ope- 
ra  stampata  in  ottima  carta,  \ 
e  caratteri  sarà  divisa.in  due  - 
Tomi .  In  seguito  escirìt  =  LA 
CLEOPATRA  «  del  medesi- 
mo Autore. 


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