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/36'Ì3 e lot
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Digi
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^. Valore del presente Volume
'/U, a forma del Manifesto de'
^K 6X)icembre 181 5.
Fogli 17. e un quar-
^' io a «f = 6, = ilF.cf 5. 3. 4,
.j^*
5^ Legatura
= 5. * ':^i.
Totale' i*5. 8. 4. ^
Zl(3{j3
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MEMORIALE
ALFABETICO RAGIONATO
DELLA
LEGISLAZIONE TOSCANA
BALLA PRIMA EPOCA DEL PRINCIPATO
FINO AL PgESESTE SECONDO LO STATO J
DELLA MEDESIMA A TUTTO.
V "ANNO i8i5.
TOMOPRIMO.
/
IN COLLE iai6.
FKESSO EUSEBIO PAGINI, E FIGLIO
\
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,. .. .;. 3-
Ili COMPILATORE
A.I JfiETTOm
0
Ognuno sa cbe le Zieggi Civili son naie tutte
diU' occasione , dalle vicende dei tempi » e dal prò*
gttsao dei lami ; Quindi ne deriva V Antinomìa
obe n rincontra fra ;esse , anche rispètto a quelle
che trattano di uno itesso oggetto , ed il bisogno di
eombinarle 9 e di ravvicinarne le disposizioni .
liC nostre sono sparse in un gran numero di
Tolnnri , di cui le Collezioni sono quasi tutte di-
fettose , e per conseguenza un gran numero dji que-
ste Leggi non sono conosciute quanto meriterebbe-
ro di e^erlo » e le antiche poi sen quasi del tut-
to ignorate .
Persuaiso della necessità di saperle , intrapresi
per mio nso , sono già quindici Anni » il presente
lavoro 9 e 1* ho poi sempre eoa facilità tenuto al
eorrénte .
Alcuno crederà forse che allorquando attesi ad
eseguirlo, abbia dovuto superare nna aoja nOn lie-
ve . So ciò fosse àneor vero ne sarei stato ricom-
peiisato abbaRanza dalla costante 9 P quasi ■ giorna-
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• i
liera atilità ohe ne ho ricavato . Ha posso poi aa»
tficurare' òhe f ai;^(lità' iiuecariihi|e d^ V^^ ^pe*
eie d* oocupasieoe ^ fu molto temperata dall' impor*
taim della materia « n^l tempo tf esso q^e |a pri-
ma , ha servito ad imprimere profondamente nella
Wia memoria , tutto ciò ohe la seconda, offre di pia
rimarcabile •
Nel rileggere ora di nuovo qnest^ operetta , so*
no restato ulteriormente convinto di ciò che allora
pensai , cioè ohe queste Leggi formar potrebbero
«plto un» penna abile»* e p«^ dir meglio sotto la
penna di più soggetti capapi 9 p non avversi alla
fatica ( giacche pn|i tale p^er^^iofie non sarebbe ip-
sejguibile dm nn solo ) , il soggetto 4^ tin Opera Clas-
sica per i Toscanji • Rinnit^ in libri le I<e^i 4f
uno stesso 9rdines p sub^tern^tpienjb^ ìjf. titoli «^ que^«
le che |iel)p stp?so .^i^dine f ppiurtcgoiess^o a un }ramo
diverso » opme la ilj/efgjslarione dp^ganf|Ie » r^eft^
alla Fipansa^ pfi pirelu^io istoripp ^rf!b|>erco|xosGe«
1:^ » non piiì cptn un cenno co;n^ .4f^ ^ff ^ì !^ C^t^ ^^
ma con |a ii«cespai?ia. b|Dnc|ìò iioa so^er^kia e^t^^e^i^»;-
ne 9 le vicissitu<)ini di esse fin dai tempi )^9j|^Ql>tIfr^
•cani: render^b^ p<>9>^9 ^^Ue ^^^ .4^ ^^41* ^po-
oa, dei loro pregi ^ ^^^ Pf^ votun^^^i k^Q di^e^/t^
fddi^ati A^\i\ esp^rie^aji , p 4^X1' ì^c^empiffo ^^Uft
umane cognizioni » dell' organisazione degP ^'|il;ic^l
Tribunali » V a^sti^if^i » ed U#kj ^^la Jf^ro iittrw
buKioni s e C!fimbiiini.eiiti : .C!<^fn|>^;ier^bbe » e e^nferiv^
rebbe le disgosiupiìi delle ^iv^rse. h9fsg\ tf i^ fn^
loro» <^e con ^elle 4f9Ì P»9^ m nkb»^ UH»^
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^ » e maJenii : Stabilirebbe vh perpetro confron-
to Era la nostra Legislazione , le Leggi Romane dèi
Testo » e quelle ael Corpo Canonico : coniihente-
itbbe le prime oon utili Annotazioni » col trannun-
to dei Sovrani Rescritti e diobiarazioni interpetra-
fire , col sentimento dei migliori Scrittori , cocolle
decisioni dei nostri Superiori Tribunali » in mate*
m Civile , e Criminale ; porrebbe finalmente le
pnaeipalì questioni > e scenderebbe a discuterle ;
tlaa tal opera « che a mio credere si protrebbe con-
tenere in otto o dieci mediocri .Volumi » sarebbe per
noscirè eli sommò vantaggiò particolarmente nel
Poro-
Qfnànto a me » siccome mi feci un dovere del«
U pifi assoluta brevità • non ho potuto » n^ voluto
allontanarmene , ha ho lasciato esistere questo Opus-
eolo tal quale èra nel suo principio . Subito che si
trovano qui le disposiaìohi Legislative vigenii » d' in-
teresse più generale » e subito che il Lettore è }u
frado éi conoscere a colpo d' occhio , il giro » e le
Aiterenie della Legislasiòne » qimì bene sarebbe
itato il cluplicare il numero g e la mole dei volumi
ptr estendere il laverò anche a ciò che rarissime
volte » ed n pochissime persone abbisogna ? Non ba»
tttsàt egli a queste ohe il tìtolo respeCitivo » faccia
Wro nota V esistenaa della Legge s la data » e T ar«
fmeat^ i e così somministri il, mezso di trovarla a
colpo sicuro nella Collezione anteiltioa <^ Hi sembra
ehe questa distinaione non abbia bisogno d' esser
i&eglio giustificata ; i necessario veder la Legge sul
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6 •
testo allorché è. questione .<!' applicarla; Ed e mri
questo senso che con verità suol dirsi 5 essere ca.t;«
tiro in proposito di Leggi ogni ristretto .
Quei ohe si prevarranno di quési^ Operetta non.
avranno soltanto in lei un pronto 9 e fedele indioa—
tore 9 percui verrà loro risparmiato bene spesso il
tedio di lunghe ricerche, ma trovando tutto riuni-
to in un Quadro angusto , potranno maggiormento
gustare la saviezza di queste prò vide leggi , alle qua^
li il Popolo Toscano è. debitore , delta felicità di cui
gode ; Vedranno che V abolizione dei vincoli dei I^e-
ni, la restrizione la piii coartato delle primogeni^
ture 9 dei fidecòmmisssi , della feudalità , dei mezzi
d* acc^uistare per le maniniorte « e dei pi*ivilegj , non.
era nuova fra noi ; che lo scioglimento di tante prl*?
vative 9 di tante proibizioni , la soppressione delle
matricole 9 e delle tasse analoghe hanno fattone-
rire.r industria 9 ed anche il commercio più di quel-
lo ohe permetteva di sperarlo la nostra posizione
di fronte ai tempi tanto cambiati dopo le importan-
ti scoperte della nautica ; ehe la protezione 9 e 1* in-
^oràggimento accordati air Agrieoltuta hanno sapu-
to farla prosperare , ed avuta la conseguenza di ren-
dere abbondante di tutto ciò che occorre ai bisogni »
ed ai comodi della vita 9 un territorio per cui la na-
tura 9 in confronto dcgl* altri limitrofi» aveva fat-
to pochissimo ; che V assei»a di qualunque vessai*
zione 9 o le facilità concesse agi' Esteri 9 'ci hanno
sempre a^jsicurato 1' affluenza di tutto, anche delle
cose supcx'flue ; che una polizia dolce ma colere »
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7'
TÌgìlajKte , eà operativa , ha saputo far celebre pet-<
isooi costumi , e per rastrema sua civilizzaiion^^
Uk Popolo nel quale due Secoli in dietro i' delitti
non eraao-forse pitf tari che altrove , e rendere ad
esso adattabile un Codice Penale , che tu la mava-
Ti^lia dcir Europa, e che sarebbe sofficiento lutto-
n aa le rivólozioni politiche accadute dopo ven-
tiòaqae anni» non avessero tanto influito siil ino-
nle; Vedranno che appena queste Leg'gi stabiliro-
no per base delle contrattazioni dei generi fcuQien-i
Urj 5 la libertà, e la concorrenza , non vi furono
pò vere carestìe ... e ne concluderanno che nul-
li o pochissimo abbiamo avuto da invidiare alle JSa«
&on. le più rinomate • "^ ■
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SPIEGAZIONE
BELLE ABBREVIATURE
B.
fiarido
C.
Circolare
D.
Decreto
Dick.
, Bicbiarasiotie
Del.
Deliberazione \.
l
litFQzioae
L.
Let.
Legge
Lettera
Hotuproprio
Notificazione .
O.
Ordine ) Ordinazione.
P.
Provvisione
R.
/ Rescritto ^ ^
Rag.
Rifc
Regolamento
Riforma^
Gcn. Feb. ec.
Gennajo, Febbrajó ec
(i mesi dell' anno.)
La Lettera Iniziale raddoppiata imìlica il OR*
mero plurale. (esempio)
II. lài^ Istroziom^ Leggi ec*
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MEMÒRtÀiiE
DELLA
LEGISLAZIONE TOSCANA.
A BBÀÌ0Ol^ÀÌr V. Esppst{,.
ABBONDATACI V: é/uieri Fmmentarj . Leggi
Ahnonarte. v . .
ABIGEATO : Trattano di ^8to delitto la Jf,
de'.Foetide' 9* Sett. l68i.:=É la LìScNot
1786. 174. (i) , ^
ABITÒ EccÌB8Ìa«tìco V. Ecclesiastici . Maschere .^J
ABOETD Procurato; £^ previato dalla L. 3o.
^ . I^oV. it^6. $ 7%* ( 1 ) V. Parto EsfHìSto .
ÌStì^ d* àotoritS pQbbfica: sua pena: le 3o.
iCl^MlX FiorehtW : Una L a3i Feli* t^4t .
irasteri nella tnedeiìnia gli asgegnanienti , 0
i prìvHèg) gi^ appartenènti allo studio Fio-
4 del disegnò, ora delle Belle Ar-
«^tatuti Jfqron. approvati con B. 27.
I s V jìi^c caspia coetìtoiva nn Tri-
se stessa , cbè era di privativa com«
r i di lei affari • .
Procedura Civile.
V. Fesca. \
»- ■ 1' ■ Il
^Xl) {i) Essendo imihinén tè una riforma Selli
^li. Penali , è inutile ritK)rtamè ora T JÈàtrattb; na^
»t* (Starle.
Digi'tized byLjOOQlC
lo ACC ALA
ACCOMANDITE Rif. il. Apr. 1713. sul. re-
gùtrp'd' esse, e soprai diritti dei Creditori .
ACG03IPAGNATURE V. Discoli . Dogane .' E^
secutori •
ACQU ASALSA V. Sale.
acquaviti;: .
!• L' Acquaifiee , e le bevande con essa compo-
ste furon ridotte 4a Regalia col B. 19. Ago.
1645.
&. Una tal privativa fu abolita con L* .27. Die.
. 1768. che Db permesse la libera fabbricazio*-
ne , Vendita , e circólas&iofiie ; salvo il disposto
.delle Leggi Doganali.
ACQUE V. Strade .
ADIZIONI d' Eredità con benefisio di'Leg^e^
e d' Inventario : secondo la L. ùZ. Sett. 1783*
$ ù,5. la grazia Sovrana per tali adizioni coa-
tro il disposto degli Statuti Locali , si conce-
deva sul parere del Tribunal respettivo. Vv
JMiìwri .
ADULTERIO e Bigamia: L. 3c. Nov. 1786-
$ 96. = L. 3o. Ago. 1795. §. 20. 22. e3. (1)
AFFÌSSI é avvisi V. Bollo . Stampa .
AFFOGATI V. rinnegati.
AGEJIGOLTURA: Una N. de' 3. Sett. ifSi-
concesse delle gratiflca^fiioni ai Contadini , ,«
Pr>ssidenli di varie Gomnnitòi dello stato che
edificavano nuove Case rurali, oampliavana
quelle' esistenti. V. Arnesi Husticali^ Trovine
eia In feriore Senese .
ALABASTRO : La N- l3. Lug. I804. proibì 1*
Estrazione dell' Alabastro gareggio , bianco^ d
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ALB ALL 21 ,
eokuralo aolto le pene delle Leggi Doganali»
IT revocata da quella 4Ìe' 23. Sett. lol5. V.
Pietre dure*
ALBERGATORI^. O^^^ri^;
ALBERI V. ^ipi . Boschi * Strade .
ALBI ANO Coro unità : il suo Regolam. partic»
è de' ^4. Feb. 1777. *
ALBINAGGIO:
1. Le Donne Toscane maritate a Forettlerì ed
i Idra dÌHcendenti noii potevan succedere A
intestato in stabili posti io Toscana , ni in
. eoèe equiparate agli stabili» né in denari, o
capitali da rinvestirsi in fondi, qnali beni
passavano in quello che sarebbe succeduto se
la persóna esclosa non esisteva purché fosse
Toscano , salvo . alla donna esclusa , e suoi ,
«opra tali beni il diritto alla dote ; I^ don-
na che fosse stata in possesso di averi di tal
specie lo perdeva appena sposava un Fere*
atiero. L. US. Mag. l5gi.
2. li Bf. iv Giù. 1769* per reciprocità abolì il
diritto d' Albinaggio rispetto ai Francesi: S:
K. Cristianissima lo aveva abolito rispetto ai
Toscani .
2L li IL 3. Ago. 1784» volle che i Forestieri di
paesi ove i Toscani sono ammessi a succedere
ejc Testamento 9 o ab intestato e ad acquista*
re 9 fossero abili a godere di tali successiQni?
ed acquisiti nel Granducato: cosi fu abolita
la JLeg. sud. del 1592. ed a ciò è consentanea
la I^ delle successioni intestate de' 18.- Ago.
181 4- § 3o. 3i. V. Forensità . Forestieri. ,
ALILI V£LLAZIONI y. Comunità. Lii^elli.
1
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ALPI e APPÉNlttNt:
Parte *!'• Diverse antiche LL.. proibirono i. €àgl|, e
Sconca semente nel icrine . dei monti » V arroncare »
ifterpare t smacchiare » eàppàrè , ò dissodare ^
nelle pencìici ài èssi pe^ nn miglio da ogni
j^rte misnrà])ìle daUa sommità; Le péne fu-
ron severissime poiché s' impose uiia multa di
Scudi 2CP,9 e i^rbitrip fino alla calérà incili"
sive^ è contro ì recidivi itiultà doppia, éàf-
hiiriò dhò oUa niorte ^ L. 17^. Nov». tòùg 3* &
Féb, 15^4. 'A. a3. Cren. iy:io. L. 20 Cren. 1776.
S. i^còndo qdéilé LL. \i Comunità er^ tenuta
per il delinquènte incognito . l^ale respoosa*
bìi^i fìi ristrétta dal B. 126. Àpr. 1566. è B.
16 feh. t56à* , . ,
8. tTha C del Ì762. sensà giorno ordino la pro«»
sèntazloné al Giosdiòente locale delle Licèo*
j se che ^ si aocordayanp per tali tagì}» e lavori
oìiàe non se nb eccedessero i limiti j sotto pe-
na di noUit^. . .,
4« ÌX la. & ééèt. 1765, e r altro 7. Ago. 1763.
periifiessero sotto certe toiidizioiii d* arròncare
le ntàcclìte invecchiate per afFrèttarné là' ri-
jproduzione , e di ^ipinarle ^ gratìo per nna
sola, vòllà , coli' obbligo di seminarvi poi la
faggiuola ,. tenute ferme le Leggi prc^itive
quanto a^Ile macchie non .deperenti.
TsfiU &• Finalmezkté la L. 24* Ott« 178€. ^boli tuJbte
le sùd.^ liég* e permesse ai possessori tagliare
senza veruna licenza i loro boschi, p piante
àbche dentro il miglio, dalla vetta delT Alpi ^
è iegP jippennini $ 1. . . . ^
6« I lloschi delle Clomunità situati in detti Àon^
ti non potevan esser tagliati finché fossero ai«
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^iX ANI 1^
turcjìi^ ò vf«d9fei ^«ejio^ gr prdioi J. 6.
re^c^«e piqre ^ J^vòrf^r u Tenreno tòn àsap Lavali
Mr il 9ol(f og^tto di ri4Drr(^ ^ fàolo a*pa8CCH
]^ p prpfni)o^€pé Ift' ripfloviiiioi^ó del ^§cb i o
nrntQ 1 e ipi^ per f^in^Q^v! fr?^^ ^- ^ ^^^^ *'
•otto DMi^^dji Scudi 5. 'p^ étiorp diyi^ibile fra
il nok$jcfL^oif p l|i (^pisngoiti ^ 9I ^ ^ / ^ ^
^ Xp^ proibi^QBe «nel* nion cpiiipreiBe ì Terreni
ridotti à Coltura a qùèÙVepoc^ ^3-^
9. ProiJ^ fuj^ KKp^wfj 9Qa ,feiTO ^ i jfqocp , e ^j^^
far ' I^NTnleUi 9 e bruciaticci' ietto péna 'di Sciidl ^^^^^
5o. per Tfdta dÌTÌ«ilìili come 80]m ]^ '4*
19. QfUfi TrwcimvioaiflQii ^gniCorU ' Tribuna- Dì«po«*
^yi^ICmA. ifq B. f Ott 1^. Mnpemp U
conaenaBioné 4^1 b9tf9Ó , maccb^a 9' ' frisiti ^ e
i^tre dipeo^denfc di cràesto Hrcixnò.
5(gdirjp54fi JCfeWM^^ V.Seni-Ec-
cles.t4Uttet . .
AipSIIÒ^^ilTPRI , e T«ltorÌ t. -B«ne/J^; . Cà-
4L|tQ|LI: Il 33« 9* 0^^ i6qX* proibì gV amori
diiDiieeti n^Jle 1^ ^ siù^ portò \ e aile' fine-.
péna di $ciidi loJ e tiattUr
tor^ ; i 01^ in deiuetudine •
■^': Ù fuo Regoli è de^ i3«
i^me pproi » oebe, anatt^ %
%* '■ '■•• ' ^'': "'
nell^ Città e Lnoffbi mti*
f^ aóltàuib "per yiacellarli : i maòelléii poa-
f^a s^tp^lì npUf 1^91:9 «talk : «« sw Iwaiati
^ Digitized by
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t4 ANI . ANN
andar vagando tì è la pena di L. 2. per ani-
male iBiegoL IO. Apr. 1782. S 18!. (1 )
2. 6r animali neri si posson ritenere in Firen-
ce , e in tutte jle Città , e Luoghi murati , nèl-^
le stalle 9 per macellarli déntro 8. giorni > ma-
non per allevarli ne lasciarli vagare sotto pe-
. na della perdita ed il prezzo si divide fra lo
Spedale , e il Querelante : di tali trasgrèssid-
ni si conoBoe sommariamente NN. 12. Mar. e
a3. ptt. 1804.
A-NIMaLI da lavoro V. Arnesi aràtorj . JBe-
stiame.
ANNEGATI:
Soeeotii 1. Si posson estràr dal? acqua, e portare in Iuo«*
So da poterli soccorrere anche prima che i
[inistri del Tribunale v' a}>bian fatta la visi-
, ta , e prima ch^ sian venute le Confraternite
solite esercitare opere di misericordia in tali
easi . N. 10. Sctt. 1773. e N. 9 Peb. 1778. § 7*
9. In mahcansa di persone che abbian qualche
diritto sul corpo dell* Annegato spetta a cai
lo estrasse dall' acqua il* regolare il modo eoa
cui dev' esser soccorso : giunto .'il medico spet-
ta a questo. N. 9. Peb. 1778. § 4.
3. n Professore che soccorse xkn. annegato rimet-
terà al Giusdicente^ la sua reiasione esprimeor
te il tenfpo che V anìiegàto è stato sott' ac-
qua, in quale stato ne fu.estratto, le diligen-
te usate, e r effetto ottenuto. Nel Gennarcr
»
( 1 ) Questo UeffoL; che h por il solo stato fioren-
tino , riforniala Ij. degi' 11. den, 1744* concernèn-
te Firenze ^ e la C. 6. .Ago. 1767. riguardante tutta
i Luoffhi murati : Essa dava per pena là* perdita
degr Animali •
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' ANN . ANN , li
d'ogni Anoo i Giittdìcenti rìnietteraiino tali
relasioni al Collegio Medico $ 6. ?
é^ I ProfeMori chiaoiàti a soccorrer nn* annegai
to ébc rictuasBero d* accoprere saratino sospe*
ai $ 8. .
& V e on premio di 5. Zecchini' a chi salra f*«»i
dall^ acqoe on' annegato che non davji''8e^o
di Tita , se questo ricupera la salate per le
' core di chi lo goccorre • Una tal persona chia-
merà subito nn Medico o Gerosico de' quali il
prime ehe arriva ha nn premio simile di Zec-
chini 5. se r annegato risorge : se non risor-
ge e pagato delle sue cure » e coàì la persona
ehe lo estrasse dall' acqua ^ e due altre che
foaaero chiamate /in ajuto , da essa, o dal pro-i
fesaore NN. 26. Apr. 1772. e 9. Feb. 1778; § 1.
6L Per esigere il primo premio si dee presentar
re il Certificato di due Testimonj di vista , e
non interessati dichiarante che T annegato è
«tato da quel tale tolto dall' acqu^. senza rao^
to, o segno di vita, e si è riavuto per i soc-
corsi da esso apprestati , o fatti apprestare al
med. = Per il 2.^ premio si esibirà un attesta-
' to di doe Testiitaonj di vista ^ e degnfi di fede
che aSermino che il tal Medico è arrivato pri^
' . ma d^ ogni altro professore , trovò V annegato
aenaa segai di vita^. e l'assistè fioche si ri%«.
"vesse $ 2.
Y» Onesti attestati si presentan al Giusdicente
cne gli verifica ^ tas^a il premio e ne' avvisa '
a GucélHer Gomunitativo che lo fa pagare
dal Camarlingo $ 3.
8. Le spese utili fatte per soccorrer V annegato Spcie
in discreta somma si pagano a chi Io trass0
-dall' acqua j risorga , 0 nò $. ^.
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DUpet. ^ Fporì dei caai oont^mpUlidi jpópra nonsi^*
G«iiertti gherà nalla per ioccoreì prestati ad annegati
o credati tali s p che fossero in pericolò di au-
negare . CL 5. Hsg« if 94*
IO. Noa ò dovuto ne it premio di 5. i^ochinì
1^ il premio arbitrario a chi 6stra§ via^akna^
jgafo dall* ac<)]U « se VjQeitp quando ne è astrat-
to noa era prii^q di senso ^ e di math^^ é'in
pfO^r^nfa morto « CSoacorrendo tali estrèmi ^
ao risórge è dovuto il premio di 5. Zecchici ^
iie aoa risorge il premip ar)bi(rarÌQ Q. li. Sétt.
'^NO V. Co^urforlfo;
^g!^ONfA Ia (SongreffwiQnf dell* Zìnnona fu
creata pon I^. ìje* 29. Ot*. 1768* e poppressà pou
JU 24* A£Q* 1^77^ ^ rii}òtta ^A un sémdtice
$crittò}Oi soppresso poi cs^ pure con ^ ^.
Mar*^ ^TTS, V. (ireM/< Fruntcntarjl . ij^i 4h^
nonarie .
j^PPEIJLI: moda d' interporre Y app^^Q> !&
dazione di aoI^ifcpL» e Ia re$titu2Ìoi»e iq iate-
grpm 9 e loro effetti . I^. 3ò. X)ic« 177^* $^. ?2.
a3. V. Regol* di P^oc. jj 696. a 7Ì93.
a. Appello d? Triìiicinali Frovinqiali X* 3o. Sétt.
irrs. $• €•
3. E per la Provincia Superiore Sfm^s^ Jp»^*
. Gei. iff4. 5* 6u . '
^. Sonp iq^ppeilaìt>ili ìe Clause di merito certo t
. in&rìore bì%u 7p. s9'lvQÌlHcor^ aUà R. Con-
anìta : se questo è ammesso ^ decida il Ipnba-
pale » e Qiudice clie sàrejbbe ^tato cpmpejteqr
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APP AFR ir
TP, ma inferiore » L. 2C0. e dà qtieffto ^lo*
disio Qon si da altro ricorso . Ri£ i3. Ott*
i8i5. $ 73. 74.
3. Le 'CSao^e di merito c^rto imperiore a L. 2ce.
•econdo la doroandia , si decìdono dai respet*
tivi Giusdicenti, o dai Cancellieri dei Com-
mìasarj RR. e Auditori del Governo ove so-»
Bo , vadrò i' Appello che dai Potestà si p^^rta
Ofdiaariamente al reattivo Vicario , dal Gaiw
celliere \ei1 respettivo Commissario B. o Audi->
^ tor del Governo , e per Livorno al Magistra*
I to CiOQsolare • Se la Gansa è stata decisa da
mi CSomoiissario di Quartiere di Firensse, V
appello si porta parimente al Magistrato Su*
premo.Rif. i^dd. $ 33.
£. Per le caase di merito incerto , o superiore a
a L. 2€)0. f appello si porta alla Telpettiva
Raota Civile • Dai Giudicati di seconda Istan-
sa in cansé superiori a L« 70. ma inferiori a
L. 2CO. non si dà altro appello , ma soltan-
to il ricorso alla R. Consulta , e se è ammes-
sosi porta alla Ruòta Civile respettiva) né vi
è più .altro ricorso • Dàlie sentenze delle Ruo-
te Civili in csiuse di merito incerto , o supe-
riori a L. 20C. vi è r appello in terzA Istatì-
Ka al Consiglio di Giustizia di Firenze , tAuto
fer il caso di due sentenze difformi che di
revisione' concessa contro le due eoiiformi del-
la R« Consulta. Le decisioni del Consiglio
sud. non sonò attaccabili' che col ricorso al
Kono « Dai Lodi arbitrsetli 1* appello si porta
alla Ruota Civile ^ e pet le terze Istanze si
ossenrano le sòpmscritte regole . Rif. ' sud. $•
l5. 16. 17. 20* 21. 22. 23. 24: 33. 4^- 4^«
■ Te*. 1' "' - ''-.'- B '
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i8 ÀPP ARG
^ 5o. 54. 55. 56. 59. 66. 7Z. 74. 75. 76. V. il
' Compartimento ivi annesso. V. Revisione^
ARBITRI : Della loro elezione 3 e de^ Compro^
messi volontarj 9 e necessarj parlava la JL 3o.
Die. 1771. § 20. 21.
Q. Le Parti non possono eleggere un Attaario :
devono valersi della Cancelleria del Tribu-
nale locale C. 11. Gen. 1777.
3. I Giusdicenti possono essere arbitri negP af-
fari di persone della loro Giurisdizione Civi-
le : se vi è ricorso contro il loro lodo > deci-
deranno in 2. Istanza col consiglio del savio •
Ma se il Giusdicente è mutato può decidere
senza tal Consiglio C. 8. Gen. 1798. V. Giur
4* Degli Arbitri, e Compromessi tratta anche
lit moderna Rif. de' i3. Ott. 1814. § io. e 6i.
«^gg* V. R^gol. di Proc. Civ. § 1097* e iegg.
ARqlVESCOVI , e Vescovi V. resecai .
ARCHIVIO Diplomatico: è stato creato colla
L. 24» Die. 1778. per la riunione .ed illustra-
zione delle Carte , pergamene , papir j e MMSS.
sparsi nei pubblici depositi e in quelli de*
LL. Pij e stabilimenti pubblici , é relativi ^
[alla Storia, all' Erudizione , ai diritti pri-
vati ec.
ARCHIVIO Fiorentino de' Contratti. ,
Pme 1* Fù creato» e organizzato colla L. 28. Nov.
Scorici i55p. p. 16, Mag. i56o. P. i5. Djic. 1569.
Molte Leggi 3 e ordini furon pubblicati per
raccogliere in esso le Carte depositate inei Con-
venti, e preéso i privati in tempo, delle inr-
bolenze Civili.
2. La P« 18. Lug. 1^2. volle che le mandate
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- ARC ARG 19
dei lYotaii dopo la loro morte si costodiMero
in ali locale ieparato dai Protocolli perchè
in eajo d** incendio un' originale fosse salvo •
3k L* ArchÌTÌo avea anche giurisdizione contea-
nosa : questo Tribunale fu soppresso colla L«
.^7- Mag. 177^7.
4" Non si poò nell' Archivio accender lumi , né RegoU^
.fuoco, e ogni sera si devon chiudere tutte le ^^^^^
porte e finestre sotto pena della destituzione
e di Scudi loo. P. i6. Mag. i55o. Gap^i. P.
i4« Die. 1569. Gap. 7. P. i3« Die. 1596.
Gap. 7.
5. Tutti 1 Notari devon provvedersi di un Pro-
tocolio dal med. ( si pagava L. 4« ) P^^ inse-
riryi gP atti che rogano, dentro io. giorni dal
rogito sotto pena di Scadi 5o. e dell' inabili-*
taaione : ogni protocollo avrà il suo Reperto-
rio alfabetico per Gognome di. Gontraenti ,
e ona lettera inisialé : Sarà marcato ad ogni
pagina col bollo dell* jdrchwio , e numerato
col Titolo di primo, secondo Protocollo ec«
P. 14- Die. 1569. Gap- 9. P. 5. Die. lò^Z.
v§ 3. P. i3. 1596. Gap- 9. ' '
& V! a tutti proibito contrattare , b cedere Pro*
tocoUì 3 e Garte notariali sotto la pena pre-
acritta dalla Lègge per qnei che non rimet-
tan le mandate ali' Archivio P. 12. Feb. l585.
7. Sotto le pene di che al N. 6. i Notari devpn ri*
mettere aìT jirchiifio le mandale o copie auten-
tiche degr attiche rogano dentro i5. giorni , o
dentro /^o. se abita n fuori della Gittà e deo-
t tre 60. se abitano oltre le 60. miglia : questi
i termini sono utili y e non «continovi* Per esse
' posson esigete didle parti il diritto di Copia
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20 ARO ARC
F9. del i56^ e 6. Die i573. § 6. e del i5^6.
Cap. IO. B. 29. Veh. 1607.
8* I soli Notari viventi poMOa dar visto , e co*
pia dei loro atti, salvo il noa mostrare gV
atti d' ultima volontà mentre -vive il dìspo*
nente P. del 1596. Gap. IL e P. i3. Gin. 1^78.
9. Tali G>pie non'facevan fede senza il visto
deir Archivio P. del l5g6. Gfl^. 12. = a tal visto
è stuto sostituito il sigillo delF Archhdo cól
bollo = Fides pubUca^ P. 5. Già. 1701.
10. Gr atti fatti in stato Estero non posson ese-
guirsi in Toscana . finché una Copia antentica
non è stata archiviata P.- 5. Die. 1 573. $4*^*
11. I Notari prendon un protocollo separato per^
.^r atti d' ultima volontà : questo non si ri«
vede dall' ^rcAiVfo ; al med. rimetton sigilla-
te le mandate di tali atti scrivendovi soli' in-
volto = Testamento di N. rog. li . . da Ser # •
P. i3. Giù. 1578.
12» Il visto , e copia deg? atti di Notari morti
si dà soltanto dall' Archino che passa la me-
tà de' diritti agi' Eredi • Se le dà nn' altro
Notaro incorre la pena di Scudi Soo., e. la
. sospensione per' 4* anni PP« del i569*€ 1596
Cap. i3.
-l3. K lo stesso quanto alle Copie d'atti di No-,
tari infermi, e incapaci a darie da loro stes-
si, o assenti per lunga assensa •' Gap. 14*
14* Ogni Istrumento nel protocollo sarà firmato
dal Notaro , e sigillato col suo Sigillo , e con
il protocollo in fine • Questi Protocolli si man-
dan dai Notari a rivedere ogn' anno air Ar^
ehivio per verificare come sono tenuti .sotto
pena della perdita de' loro diritti > e arbitrio
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AKG ARE 21
B. 29. Feb. 1607. e P. 5« Die iS'fS. $• a*
(V. ilN. 11.Ì
15. L' anno della rivista si conto dall' ultima
rivista «egoito : ha Inogo anche £e nell' anno
il Notoro non .rogò nulla P. 12. Feb. l585.
16. NoQ si deve' sai Protocollo lasciar veruno
apasio fra un' istrumento » e T altro ne farvi
eanoellature 9 o cassature né scriTor date, o
somme in cifra prima d' averle scritte in iért*
tera almeno una volta. Or atti si • protocolla*
00 per ordine di tempo : le postille si ripor*
taao io fondo di esse e si approvano dal No-
tara il tutto sotto pena dell' arbitrio F. 5»
Die. 1573. §. 1.
17. Allorché muore un Notare » il Parroco , o
Curato dee avvisarne dentro tre giorni il Gius-
dicente : questo ne darà parte all' Archivio ,
e dentro tre. giorni anderà alla Gasa del mor-
to sb fiure inventario dei Protocolli , xO Carte
Notariali , che sigillerà , e porterà seco man-
dandole dentro un mese all' Ar€hi\fio a spese
def^r Eredi • Le omissioni dei Parochi si con-
sidereranno dalla Segreteria del R* diritto co-
me mancanaCv in uffisio , e lo stesso quelle dei
Giosdioenti dalla Consulta P. 24. Sett. 1571.
N* so» Gen. i'8o7. N. 3. Ago« 1814* V. E*
' xxmqyatur . Notariato • Tariffa Notariale •
AREZZO: Regolam. particelare di questa Co-
- saanità de* 7. Die. 1772. ,
1* Rionione della Comunità delle Cortine a quel-
. la d* Arezzo N. de' 16. Dìct 1772.
S. N. 2. Gen. 1773. che libera la Città> e Con*
tado d* Arezzo dalla Tassa del Sale , o obbli-
go di levarne una quantità determinata e
iMjm'^ " " ' - Digiti3ed-by
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22 ARtì ABM
2. M. 4- Nov. 1784* (non più in vfgore) rall^
cause esectitive nel TribQOal d^ Arezz.€> 3 e
calle vendite di Pegni gravati V* MaceUi •
ARGENTI V. Ori . z
ARGINI V. Bestiami: fiumi Ia. 22.Apr. 1788.
sulla prelazione nelle vendite degP argini Co-
ninaitativi . :
ARSIAMENTI in corso fatti nei Porti ToacaAi:
B. 2o. Mag. 1683. y% Marina •
ARMI
Parte 1. SoHo più di cento le antiche Leggi «air kir^
Sti^nca ^^ ^ ^ universali , per ogni arme , % per og-ni
paese , o particolari per alcuni Luoghi , e per
qualche specie ^' arme ofTensiv» ò difensiva :
proibivano lion solo ,la delazióne ma anche
la detenzione • La L. del 1737. §• i. le ha
tutte abrogate.
Defini- a. Son armi gF Istrumenti principalmente in-
zionc ventati per offendere, o a ciò destinati. Son
armi bianche quelle che posson offender per
loro stesse ^ o che con molla » arco , colpo d'
aria , o altro equivalente posson vibrar nn peso
capace d'offendere. I bastoni di grossezza da
fare offesa notabile , e più lunghi di due brao-
eia 3 solo però per le Città > e i bastoni , e Canne
Indiane con punta di metallo più lunga di
due soldi di braccio Fior, o con palla, opeao
in cima di più di tre once si reputan armi .
L. 22. Gen. 1737. § 12.
3. Son armi da fuoco quelle che lo posson pro-
durre per mezio della polvere • §. i3.
Armi 4" Son proibite T armi bianche di punta , o di
proibiie taglio 3 o di punta , e di taglio ch^ abbian la
lama dalla guardia alla punta più cofla di
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ABM ARM 23
8« quarti di braccio Fiorent. Di queste non si
otterrà mai licensa , né la licenza dell' armi
gioTa a poterle portare : non si posson n«p-
pur ritenere , né fabbricare b vendere escluso
U pugnale da parata, il Coltello da Caccia,
e la Bajonettn cbe si posson portare collo
Schioppo , o colla Spada da chi n' ha la li-
oeosa, e i Coltivili serratoj la cni lama è
minore d' nn qnarto di Braccio § l4* Oi'a il
ritenerle è permesso L. 2o. Nov. 1780. § it)2.
& Gr Istrumenti d' arti capaci per la lor strot*
tara di prodnr lo stesso efiètto dell' armi bian-
che di corta misura , si posson dai' respettivi
artefici ritenere , e trasportare per giusto uso ,
e causa , ma involti , e legati : essendo trova-
ti dagr Esecutori devon dar loro il nome , é
dà* la causa del trasporto , e se non son veri-
dici » o se commettono con tali istrumenti
qualtlie delitto, si consideran armi proibite
quanto alla pena* L. del 1737. $ l5.
6. ( V» ' due NN. preced. ) £^ proibito portare ar- Deia-
mi bianche o da fuoco senssa liceuEa della R, ^^^^^
Depositerìa ( ora R. Fisco ) $• 2. L. sud.
7. Son eccettuati: l* I Cavalieri d^ Ordini rico-
iKMcinti in Toscana per V armi di specie non
proibite : 2. I Militari : 3. gì' JÉisecntori $. 3.
& I Nobili, e Cittadini Toscani , i Nobili Este-
^ri^i Cortigiani di S. A. B.. e le persone ad-
dette ad essi Cortigiani , esclusi i Servitori di
liivrea , e ì Negosianti di Livorno Nazionali ,
o Esteri posson portar la Spada coli' abito di
eoi fk parte e per viaggio le Terzetto $. 4*
9* Neppure quei che ne hanno licenza posson
portare armi biauche o da fuoco per le Città '
' • Digitizedby VjOOQIC
a4 ARM ARM .^ •
( meoo che la Spada come sopra ) faorchè dal^
la porta air albergò , o dall' albergo alla por->
ta neir arrivo e parlenza §• 7»
lo< Le persone Civili della Gaiopagna benché
non Gitt^adini per rango posson cingere Spu^-
da quando vanno alle. Città purché abbiaa
la licenza deir arme , e siaa vestiti colF abi-*
to di cjii fa parte . §. 8.
11.. Cr abitanti della Maremma di Siena posso-
no dentro i. Confini di esda portare, e rite^
nere armi non proibite § 9-.(l) . "
12. Godon della stessa facoltà gì' abitanti di
Riparbella , Madrignano , Calice 3 e Veppo •
N. 24. Nov. 1781.
13. E (jueidi Pontreinoli ,Fiviz2ana, Fietrasan*
ta , Barga , Bngnonc , e Portoferiajo L. 20.
Sett. i588. N. 26. Mar. 1782. (2) e U 5.
Seti-. 17S2.
14. Il porto d' armi per i sud. paesi non com-
prende la facoltà di cacciare nel divieto G^
20. Nov. 1793. ne s* estende ai Confinati Nw
^ 10.. Apr. 1788.
15. 1 Forestieri posson portar V armi dalla pori
ta della Città air alloggio, e viceversa nell*
arrivo, e partenza , <? per la. Citt^ la Spada
coir abito alla Civile L. del 1737. sud. $• io. (3^
1 - . :. ■ ■ — . 'ili ■- '-,— - ■>
(1) Nasce dal B. 2|. Ago 156*2. secondo il quale
non potpyan portarle dentro le Terre » e Castelli.
( -i ) Il Kesorltto d«* 14. feb. 1734. avea permes-
so penarlo anche ai Ministri di Cancelleria del Ma*
jxisfrato Huprenio perchè jECodévan tal facoltà iì No-
taro f iella Signoria e i sfuoi Oiìioiali a oui eran sug«
Cecliifi .
(3)1 BB, 14. Kov. 1592. 28. Giù. 1610. e 9. Nov
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JÌlRM ARM 25
i& Neppur call^ lìceosa à può portare il fa-
cile ia bandita meno che per le et rade., e paui
pobhiici sotto la pena delle LL. di Caccia §. 1 1.
IJ* Panmeote neppur colia licenza ai possono
portare armi nelle veglie di Ballo pubbliche ,
0 private , nf Ile Chiese , Feste 3 Fiere 9 e ri-
luiom di Popolo né in vicinanza di esse sotto
pena di perderle, e di Scodi 25. o d' altret-
tuita Carcere in caso d'insolvenza • La mol-
ti si divide fra 1' am^osatore , e io Spedale vi-
emiore • Si poò procedere anche per inqoisi-
osìone - La procedura è economica colla soli-
ta partecipazione al Presid. del B. 60 v. s;
Totto ciò s* applica anche ai Luoghi esenti
N* iz^ Mar. i8c6...
18. Si posson ritenere tutte le armi anehe di Deten.
qualità vietata per tutto anehe in. bandita §•
14. i6. L. sud. dei 1737.0 L*3o.Nov. 1786.
$. 102.
19. (V. il N. 17.) Le perquisizioni nelle Case Ptocèduf
per caqsa 4^11' arme jion vietate; ma se nel '^®P^^
/arie per altra causa si trova un' orme proi-
bita ifii iprocedexà finche per quésto delitto ^
porche non sia prescritto secondo ia Legge •
. L. del 1737. § 16. IS-
SO». 8oa eogoitori di questi delitti i Tribunali
Crìfoiiiali $ 17*. 26.
21. Non ai può proceder^ . per inquisizione se
non vi fa abuso dell' arme per offendere , o
per 4&rai forte nel commettere ,il delitto , o la
trasgressione § 26. eL«3o. Nov* 1786. §. 102«
-"^ ' — - — - — 'ili I
i6s5 proibirono ai Forestieri entrare in Toscana
con armi fuorché eoa oerte regole • e sotto certe
ptoe.
.[^igitized by vjOOQIC
26 ARM ÀRM
22. L' inquisisiono dev' etsere inisiata dentro i]
me«e: non impoita che in detto termine aia
citato r inquisito a risponderci G. l* Die
1766- .
23. Per la delazione d' arme da faoco senza licen-
za vi è la pena di Scudi 25., di Scudi 10
per r arme bianca , e di Scudi 5c. per V armi
Bianche di corta misura : T abuso deli' arnu
bianca di corta misura negV omicidj , o nei
ferimenti è circostanza aggravante jper ac-
crescere d' un grado/ la pena nella sua specie
non per variarla. L. sud* del 17S7. § 21
22. 23. 2^. 25. L. 3o. Nov. 1786. $. 1C2.
L. 3o. Ago. 1795* § 16. V. Fuoclu e Sparii
Maschere *
Uceoze 24* ( ^^* ^^ ^* ^' ) ''* ^^ Vicari sul rilascic
delle Licenze d' Armi de' 19. Ago. 1814
II §. 6L proibisce accordar attestati di per-
dila di tali licenze quando non penda prò-
cesso di delazione contro il richiedente» né]
qaal caso la licenza si dà gratis. Per i $$
p 8. 1à licenza non si dà a chi non ha k
fede di specchietto, né ai Contadini sèr>za
consenso in scritto del Padrone • V. Caccia .
Colombicidio
qS. La fede di specchietto non si esige dagl' a-
bi tanti della propria giurisdizione rispetto ai
quali non si può perciper nulla per la ricer
. ca a specchietto. G. 7. Sett. 1814. ^
^6. E^ proibito comprare o ricevere armi , i^ e£
farci militari sotto pena di furto qualificaéo
Se un disertore ne lascia iu qualche luogo il
proprietario deo ciò denunziare al Giusdicen'
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ARM ARN at
te » b al OunuidaQte locale L. 17. Log. i8o2«
f iSiT 14. ( 1 ) V. Bestiami .
ARMI , o Stemmi : £^ proibito iaalsare le armi
Regia ai Rivenditori di Tabacco , e Preoditori
di Lotto : postoli indicare la rivendita» o Pren«
ditprìa con an Cartello , o ingegna G. Zi. Gen^
1778. V» Fabbriche . Monumenti .
ARNESI msticali ^ e bovi aratorj ; non ài pot-
«on gravare per verna credito nemmeno Re-
gio ^ o pubblico , sotto pena per gF eaecntori
di Scudi 5. di cni nn terao va al notificatore :
i pare vietato cattarare i Contadini in tempo
delle £Mx»nde rurali G.3o. Mov. i63i. B. i8.
Gin. 1691. B. & Apr. 1767. (2)
ARNO!
1. Proibkione di nfivigare in esso da Piia al
mare sotto pena della galera , ed ordine di
tener la strada del Fosso nuovo . R. 22. Lug.
1593.
% Proibixione di tener navicelli fra le dne pes'*
caie di Firenze per pescare , o per passar gen-
te pena V arbitrio fino alla morte B. 12. Ago.
1593. B- 7. Gin. i653.
3. Imposiaione , e Lavori d' Arno a Signa Pv
23. Lug. 1681.
4 MM. 6. Gin. j e 9. Nov. 1770. 4* Gen. 1774*
5. Nov. 1783. Soli' imposÌEÌone di questo fiu-
me nel Valdarno di sopra ; e N. 23. Apr^
. 1784» sopra i lavori ad ^rito , e loro spesa •
(1) La N. 2S. Hag. 18 i5. ordinò il reoupere
deffP effetti militari esistenti presso -particolari •
(2 ) Cosi la L. Annonaria de* 18. Sett. 1767. $.
H 40. Lo proibì anche per debito resultante àm
Tra9p-es.9Ìone , e aumentò la pena degP Esecutori fi«
DO • Scudi IO. oltre la nullità .
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, 28 ARR ART
5. fi. del Mar. 174^' senza giorno salla oooserva-
Sion degr argini «T ^rno nel Valdarno di sotto •
6. £• 27. Oen. 1770. che ordina ai Fossesaori di
tener sgombro il viottolo che serve a quei ishe
tiran T akaja con tagliar le vetrici , e tener
munite di ponti di legno le fosse che dai loro
Campi sboccano in Arno , sotto pena delle spe-
se, e danni. . ^
7. Froibisione di bagnarsi nel fioihe nel tratto
che passa dentro Firenae pena U Gatfcnra ^ B.
6. Oiu. 1767. ^ si ripnbblka ogn' anno nelT
- Estate) V^ Fiumi * Scarichi.
ARRESTI : I BR 7. Mar. 1737^0 a6. Apr. 1738
rinnuov. con N. 12. Mar. i8c2. ed ora 'Con
Istrazioni particolari danno premia Zecchini
10. agi' Esecutori o altri che arresùémo qq
•reo d' omicidio ferimento grave e fhrto ,e a
'quei che fanno arrestare un reo di furto vio-
lento colle notizie che danno a Qnesti* pi^^nal
cran stati aumentati colla. N. de? 28. Gen.
l8o4* V. Debitori. Corte* JSsecutùrì» JSjc-
cìlzion personale . Processi Crimtfioli .
ARRUOLAMENTO V. Ingaggiatóri.
ARTI: La L. 1. Feb. 1770. soppresse tutte le
Magistrature , e Consolati ; dell' arti , e quella
de' 3. Feb. 1770. d. soppresse tutte . le matri-
. cole , Tasse , e diritti che si pagavano all' vpt/ ,
come contrarie al Commercio, viacoletr^i dtelP
Industria, e tendenti a stabilire odiose prir
Vfitive .
2. Il M. 26. Mag. 1770. soppresse il Magistra^
to deir or^e della Seta di Pisa.
3. La L. 27. Nov.. 1775. aoppresse tutti % còtipi
d' arti , di Prato , la loro Giuridizione, Ordini,
e consuetudini ^ e tutte le Tasse ^ e Matricoie«
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ASS* ^ ÀTT 29
^Ia L. 2^. Mag. 1781. rinoì alti' Cf^mersì eli
, .Aminercdo V incombeose .dell' antiche ^Bfagi^.
•Haraliire* dell'- «rri .
& Tatto le arti di Firenae avean ciafcnoa il lo-
ia aeatato. \ t * • .
&61* artefici che tengon bottega (non qnei
.che IftToraiì ia casa , o prcund laltn ) devoti^
fiun matricolare, cioè dare in nota Mia Ga-
iMra di GoiDinercio> ( ora Tribatiale di Ciotti-
nerc^), e ciò avanti di aprir bottega sotto
la peaa degli Statoti d'ogni^rre^ e .per tal
matrìcola si pagan L. 2. compreso il Boi-
kttiao , o Pateaee. che ai dh mìT artefice •
la una atena bottega ti pòsioii esercitar più
a^ti diirerse». Per 'Ottener la matrìcdlot aon è
TKceaaaiao giustificare verona qualità , o re-
miaito. I» 3.Feb» 2770* $'• 3. 4« ^$• 6. 7. 8.
7* Le preced. disposisi non si applicano ai Me-
dici., Ghirorgi , Speziali , e > LéTatricì , per i
quali reataa ftrmè le IJL veglianti , e V ob-
bligo dett^ aocomandita -iogiooto ai Setajoii
dagli Statoti deU' «rre delia Seta, e quello
del marchio degl' Ori , e- Argenti $ &
ASSASSINIO V. Omicidj. Sicarj.
taSESPn V. Contumaci . - .
ASSiCOKAZIÓN di Dote, e alimenti V. Hegol.
di Ps-oc. Ctv. $• icc2.'e segg. 1014^ e <^%'é>
(OT'ENTATI V. Inibitoria.
\ èHtl Bconomièi V^ Polizia.
I ATTI di nltiroa Tolontà V^ Notori.
ìtSfPfBÉtevL'Y. ExequaÈur. •
' àTTI impodici : Si pnniscono a tenor della L.
j 3o. Nov. 1786. §. . toc. e L, de' *3c. Ago.
i^S. $« 21. 22. 23. (V. laJSotaapag^.)
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$0 ÀUD AW j
AUDITOR Fiicalt : questa carica fiì toppren^l
io Firease eoa L. 22. Apn 1784* V. Fresia
dente dei Buon Gwerno . ^
2, Vi è tntt' ora uà* Auditor Fiscale a. Siena ^
V. Polizia. Siena. '
▲UDITORI del Governo : Sono stabiliti a Pisa j
Siena , e Livorno colla Rif. io. Ott. i8i5.$6u
Sono Consultori legali del Governo della Pro-
vincia , e Giudici di Prima Istanza per gì*
aflbri della Gitt|i. , e suo Territorio non cooii*
preso in verun Vicariato y o Potesteria purché
questi aiiarì eocedan il merito di L. 200. , o
sia incerto. Le altre loro attribua. son rego-
late dai $$ 44* ^ ^^%* ^^ ^* ^^
AVARIA ( Giudixì di ) :s Regolamento : L. 27.
Sett. 1701. L. 1^. JSlag. i8o3. N. i3. Sett.
i8o5.
AVVOCATI : Statuti del Collegio degl' jìpvò^
coti de' 18. Ott 161 1. (in lingna latina) s
Spiegati ed estesi eoa B. 14* wn. 161 1.
2* Sulla loro matricola M. àc. Lug. 1779* (pa-
gavano per questa L. 2oa alla. Camera di
commercio).
3. I. de i8. Feb. 1789* sopra le giustificasioni
'da farsi dei requisiti necessar) per essere am-
messi air AiHfocatura Y. Frocuratori .) Si fin-'
gevano gli stessi requisiti che per la Procu-
ra , più 4* AQui di pratiche dopb il Dottorato
presso un Avvocato, o Gindice.
4* La Rif. i3. Ott. iSi5. ha stabilito per tutta
la Toscana un solo Collegio d' Avvocati pree-
sojl Consiglio di Giustizia di Firenze . Questi
possono comparire avanti tutti i Tribunali del
Granducato § 6j*
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AW AW 3i
i Dà Regol. de i5. Nov. 1814* concerne i re^
qusiti per r ammiMione air Avvocatila, Ìl
wrciuo, e le prerc^ative di questa profea-
òooe. y. Consulta.
AVVOCATO Regio: fa istituito con M. 3^«
li^. 1777« per la difesa delie Cause dei Di-
ptfUinend Segj i coi Capi non possono va*
krn di altro Avvocato : Somministreranno ad
cno le QodsEie necessarie , a lascieranno a lui
la direaione della difesa : Le spese delle Can-
cellerie fatte per queste cause ^ pagano sulle
sotnle approvate dall' Avvocato Regio : ma
100 possoQ abbnonarsi spese di copie 3 e altre
, itnordinarie sens' ordine espresso del Gover*
ao • Le roìoDte dei Contratti interessanti gì*
Uffiij e dipartinìenti Regj si rivedon e cur-
le^on dall' Avi>ocato Regio , e non si possono
ngare sansa il di lui visto ( ivi ) •
1 1 Un'altra L. dello stesso giorno 527. Mag. 1777.
contiene dell' istrnaioni sull' esereizio di qoe*^
Ita Carica •
3. là Art. 5. dà all' ^«4^c^o Regio sede » e po-
sto distinto da tutti i difensori nei Tribunali .
f %Ii invigila all' osservanza dei privilegi con-
' ceso aiPaesi , Corpi , e Famiglie , e che se ne
goda a forma della concessione, a ai diritti
eminenti della Corona sopra i feudi » e paesi
ìofeodati , §. 6. 7.
|i Soprintendente agi' af&rì di Clonfini cogli
Stati &teri §9.
fii Non pnò immischiarsi nelle Cause di priva-^
[ . ti neppor come arbitro senaa R* Licenza §•
i 11. 12*
|7*NoD può prender la difesa dì venm Corpo »
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33 AVy BAG
Ufliversità ', o Uffizio , clie non ài^end& ,
tal Capo, da eéao § i. iS.
8# Nou può ricevere rerana remùnerasioa^
ninniiscolo dai Bipardmenti, né' dai pèrb^
lari $.16. . . '
9» rSecondo questo Df. e L. gV atti èi facean d^
Ciancellieri dèi Dipartimento cui spettava 1
Ganga, e per il rogito il Capo del Dipartirne^
to contraente eleggeva ogni volta unNotàrcs
Ora vi è per V attìiazione dello Gaase nn Pro
curatore dei RR. Dipartimenti, che roga a n
che con privativa i contratti dei Dipartirne^
ti stessi . Vi è pare nn' Av^focato - ajiitò deLl
Avvocato Regio ^ ed altri subalterni.)
IO. La là. deW Interdizione de" 'l5. Nov. 1814.
dà diritto all' Aw* R. di provocare in tsertd
casi r Interdiafone et u^ció.
AVVOCATO de* Pòveri V^ Difensori dei Mei .
B
^ AGHI da Seta : il loro letto , e le fondate
delle Galdaje de' Trattóri si devon vuotare
fuori dei paesi in luoghi remoti *sotto pena di
Scudi a. d* oro per cui- è tienuto il-Gkpo di
Gasa, e che spetta per nietàal Querelante •
B. 1622. ( sensa giorno ) B^^ il. Crìm i654»
V. Bozzoli - Gèlidi. Polizia. Trattori.
BADIA Tedalda Gomuóità : RegoL partic. de'
24..Lug- 1775.
BAGNO Gomunità: RegoL partic de' 19. Agou
' 1775. '•,.:'
BAGNO a Ripoli : RegoL di questa Gomunita
de* i3. Feb. 1773. J= Altro de' 25. Mag- 1774. =^
Q. Gonsegna di Decima a questa Comunità N»
de' i5. Ott. 1781.
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BAC BAN 3S
; MANOLO: N. 24. Man 17;^. Suir Impotizio*
i ne di questo fiume • '
[MGNCMVE GamoDità : Regol. partic. de' 24..
PeK 1777.
i BALENA: Il B. de' 16. Die. 16^. avea reso
di privativa Regale la vendita delle stecche
L eà ooa di Balena •
^lÀLU: Il B. 14. Mag. 1686. proibì i baUi
perle strade 5 piazze, prati 3 e. luoghi pub-
blici in occaaiooe di Feste Sacre dal levare al
tramontar del Sole, sotto pena per gP pomi*-'
si che vi ballassero, o suonassero di Scudi 25.
ciiscooo, di cai il 3° spettava al querelante ^
e di tratti 2. di fune . V. fregile . •
tàNCA di sconto: sotto la Ditta Pensi ^ e Sala •
creala in Firenze con N. 18. Ago. 1802.
BANCHIEBI: La L. 7. Gen.\i373. volevache
^Gesserò i pagamenti in contante , e senza*
^^nude , o mezzi paoli fuorché per un 2o* per
100. sotto pena del io. per lco«
BANDITE Rfl, V. Cflccm.
BANDITI : Lo LL. pub. in gran numero con-
titi i Banditi 9 e ribelli all' Epoca del cam- Parte
lÀameTito della Republica in Monarchia son Scorica
tette rifuse in quella detta del Compendio del
3i. Ott. 1637. Ordinava a tutte le popòlazie*
ni dove comparisse un bandito di suonar cam-
pi^ a ^lartello, riunirai, e arrestarlo vivo^
0 morto. Tutti potevàn dargli caccia, ed uc.
ciierli. Varj premi eran assegnati a chi li
I ^'^^ arreatare > li denunziava, li arrestava ,
^«ccidcva; ed a chiunque comunicava eoa*
^i eran imposte severissime pene , fra le al-/
I ^ alle Donne U perdita della Dote .
Tsi». /. C -
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34 BAN BECi
2.- li § Non si sniùle y oli queata L. iijipone pe-
na di forca, e squartò' a chi con minacele,
. ambasciate, o biglietti, estorce fi^fiaito o, al-
tro ( l ) .
Deroga 3. La L. de* 3o. Nov. 1786. $ 52. F ha abro-
gata . -
BARATTERIA : ne trattano gV Art. 64. 65. del-
la L. 3o.- Nov. 1786. ( V. la Nota apag. 9. )
BARBERINO di Valdélsa Regol. partic. di que-
sta Comunità, de' 23. Mag. 1774-
2. Consegna di Decima alla med. N. 14* Ago*
V 1781. .
BARBERINO dì Mugello : Comunità : suo Re-
gol, partic. de' 23. Mag. 1774«
2. Consegna di Decima N. l8. Sett 1781.
BARGELLI V. Esecutori .
BASTIMENTI V. Legnt^y Littorale . Marina.
Pesca . Prede .
^GCHINI : hanno per V inniiiazipni le segg.
Tariffa mercedi, per ogni becchino^ purché non sia-
no pia di tre :
Per i Nobili L. 3. In tntti L. 9.
Per i Cittadini 2. In- tutti 6.
Per gF altri 1. In tutti 3.
Devon portare ad inumare il Cadavere dalla
• Parrocchia alia Sepoltura gentilieia, 0 altro
luogo • Non posson esiger di più sotto pena
di restituzione ^ e. dell' arbitrio . Devon inoltre
tener registro del nome-, e cognome del De-
^ ^1) Quest* Articolo si è talvolta applicato ancho
nai tempi moderni all' estorsioni commesse da par*
ticoTari ; ma si e pronunziata una delle pene per*
medse dalle Leggi vigenti •
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BEC BEN 35 ^
iimto, nome (lei padre» e Chiesa in coi fu
€«p08to, e intimato I(. 27. Mar. 1749*
S. Per le inomaziooì dei poveri noti p^sson esi-
roalk . n. del 1773. ( senza giorno }
i3. (1)
BKEFTZJ Semplici , e Curati
l. Nella vacanza di Chiese di data di |>opoli 3 Vactnfe
Comunità 3 o Lnoghi P^ 9 o di Regio , o misto*
}ialronato il Gancejlier Gbraunitativo inviterà
eoa Editti i Concorrenti a darsi in nota alla saa
Cancelleria dentro i5. giorni, dichiarando , che
qaelli spirati non si ammetteranno altre istan*
le. Le istanze dei Preti forestièri ,* daranno
' rigettate se non iiannolà grazia' Sovrana, co-
ne pare di quei che non hanno ^4* ^^^^ com-
piti) 0 mancano di qdalchè requisito. Spira-
ti i i5. giorni il Cancelliere rimetterà la no-
ta dei Goncorrenei alla Segreteria del R. Di-
ritto, al Vescovo della Diocesi ov' e laChie-
a, e al Giusdicente del domicilio dei Con-,
correoti . Se la Chiesa dipende da una Dio-
cesi Estera la nota si rimetterà al Vescovo
I^iscano viciniore : il Vescovo esaminerà i Cen-
^correnti escludendo .quelli cui ostasse qualche
canonico impedimento-: rimettevi al R. Di-
ritto il résaltato degli esami ^còl grado in es'
si ottenuto da ogni concorrente 9 e T informa-
zione «olla loro età , patria , sostanze , costu-
mi, e se hanno altri ^benefizj : per i non Dio-
cesani richiederanno taU notizie al Vei^covo
* 1 ^ ' ' /t ■■
{i) i/ueste 11. volevano ohe fossec approvati Hai* ,
la Goof^regraz. dell' Annona ^lla qaale ogni Lune-
fi dovean presentare il loro Libro •
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36 . BEN BEN
( respettivo • Se hanno escluso alcuno dall' C-
sanie ne diranno i motivi . I Giusdicenti prea-
deranno d' ufficio 3 e sensi' esserne incaricati ,
* tali inforraasioni 3 appena rieevatà da! Can-
celliere la sud. Nota , e la' rimetteranno al
R. Diritto. Il Segretario del R. Diritto farà
la proposisBione al Sovrano se la Chiesa è di R«
nomina ; se è di data di Popoli 3 Comunità ,
^ o Luoghi Pi) farà la nota dei soli concorreati
ammessi alF Esame avanti al Vlpscovo ( fimse
anche un solp ) e la rimetterà sigillata al Gaa-
celliere perehè la mandi a partito > ( l ) eoa
ordine di non aprirla che nel momento del
partito . Tutto ciò è per le sole Chiese Cura-
ti.. Per 1 benefizj semplici, i osserveranno 9
anche quanto a qnei del Senese gì' altri or-
dini veglianti SI. io. Lugi 1781.
2* La C; 2. Mar. 1782. ha esteso il pred. Ili.
anche ai Canonicati , e Dignità Cattedrali di
nomina Regia 5 o di Goipunità, Università^
e Luoghi Pij ) ee. malgrado qualunque dieposiz.
contraria dei fondatori ^ e termo stante T ob-
bligo che vi è in alcuni Canonicati d* ayer
riportato la Laorea Dottorale. In quelli ^ ,ia
cui si richiede la nascita nobile questa sarà
un titolo di preferenza soltanto . in parità di
meriti: e a meriti eguali 8i preferiranno I
concorrenti del respettivo paese. L' esame m
(1) La <J. ij. Mttr. 1789. per prevenire V Àuibid
lo, 0 ^1* intrighi volle che le Chiese Go^te di da^
fa di Comunità e Popoli si cbnsideraffserp come
R. Patronato , e si conferissero al Concorso »
senza partilo del Popolo j o della Comunità •
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BEN BEN 37
Cura sempre snlle ioaterìe Teologiche, è Ga*
oooiche. (ivi)
3« Tatto ciò comprende tutti i Canonicati an-
che della Daterìa Romana, odi data di Veg-
covi residenti in stato Estero. Non si accorda
il R. Exequatur alle Bolle se non costa che
il Cellatarìo fò approvato all' esame. Son ec-
cettuati I soli Gtnonicati di Patronato attivo
e passivo di particolari , e per quei di libera
collazione , il solo caso in coi il Vescovo creda
d' ometter V esame , o per dare il riposo a
qualche vecchio Paroco , o per ricompensare
ì servigj resi nella Predicazione , o altro ser-
servizio spirituale. G« 6? Giù. 1782.
4* Vacando un benefizio di data Regia il Giù*
sdicente ne dee prender possesso per' il Go-
verno 9 far eseguire gF Inventar) , consegnar
il mobiliare ad un Economo, deputar perso-
na idonea ad* amministrare iL temporale , e di
concerto coli' ordinario eleggere un Ecclesia-^
stico ad uffiziare L. i5. Log. lòòg. G. io.
IiDg# 1778.
5. La vacanza di b^nefizj e Chiese di patronato
del R. Patrimonio della Corona , sarà' parte-»
cipsta dai Cancellieri Comunicativi alF Am-
miaisttatore del Patrimbni.o med. senza far
affiggerò gl'Editti per il, concorso. GG. 6. e
16. Apr, 1790.
6> Il Cancelliere ne pubblicherà la vacanza con
Editti alla porta della Cancellerìa , e a quella
della Chiesa a cui è addetto il benefizio , con
indicare le rendite > e pesi, ed invitare 1 Con-
correati a4 umiliai! deatra iS. giorni le loro
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38 BEN ,. ""ben
Suppliche alla Segreterìa della Guroxia • C. 2S
Qtt. 1791. § li
7« Gont.er9poraneamente iarà guanto occorre per
r £coaoniìa teuiporale', riscontrerà gFluveii.*
tarj , d^rà la consegna ec. §.2.
8. Subito dopo renderà inteso quel Dipartimen-
to della Corona da. cui. di pende la Ghiera ^ o
benefizio vacante, o se non lo sa, la Segre te*
ria del R. ^Diritto^ della vacanza istessa^ ren-
dite , p^esis ed obblighi del benefizio^ deli&
seguita afHssione d^ Editti, del modo in cui
è stato provvisto all' Economia e di quaotor
altro occorra § 3.
9* Escgairà quanto sopra anche quando dubiti
della qualità patronale del benefizio^ accea-
nundo nella Lettera, d' avviso i molivi del
dubbio §.4*
10. Per Teconomieo del benefizio durante la va-
canza il Cancelliere se 1* intenderà col Di-
partimento Patrono, cui rimetterà seguita la
nomina I V Inventario , 1' obbligazione del nuo-
vo Rettore, e la mallevadoria da esso pre-
stata §• 5. . '
11. Per N. def 3i* Lug. 1793. V Economìa dei
benefizi vacanti fu staccata dai Patrimonj Ec-
clesiastici , e conferita alF Opere Cattedrali »
e dove queste non esistono ad^ altre Aziende
laaicali ivi designate coir emolumento del 5,
per 100. della rendita al netto per tutto il
^ tempo della vacanza, qual tempo. si raggna**
glia a 6. mesi se si tratta ài Benefizio senza
cura d' anime che resti vacante tneiìo/di €•
mesi, e ad un^ anno, se sta vacante più di
sei mei. Una tal Economìa comprende 2 b^,i
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BtSf BEN %
jie^z/, e ufiBiature di qualunque pafroiiAto
anche Regio eaclufii i Vescovati per i quali
n danno gì' ordini in ciascuna vacauEa N.,
jod. $ 1. 52.
12. U asannsione dell' Economìa tta in luogo del-
la presa di possesso ( V. il.N^ l. ) se non vi
è on ordine particolare §• 3.
13. Se il Crovemo non dispoue dei vacanti ali*
Epoca dell' ii. Exeijuatur alle Bolle di colia-
lione ^.questi, detri^yio il 5. per loc. come
sopra , e le spese di collazione , spettano al
* successore • Le qnestioiii si giodicheranno dai
Tribanali Locali $• 4*
l4- GP arredi 8acri , e le Sinodali non ratrano
nell' Hconomìe : provvederà alia loro conset^
vaxione V Ordinario $ 5.
1& V Ordinario deputa V Economo spiriiiuala
ai benefizi Curati , o residenziali , quando per
nt' ultimi lo esigano T uso, ^o il servizio
ft*Gliiej&; £i ne fissa Y onorario in cui è
compreso quello del Servo della Chiesa • Le
•pese di Chiesa , e il mantenimento dèlia Fab-
m-ica son d^ ispezione dell' Economo- tempo*
xale che pagherà anòhe la sodisfazìone d^gl'
obblighi delle ]lf esse , se non vi è Econmno
spirituale, e a tal sodisfazione invigilerà T
Ordinario $.6.
1^. I Farochi denunzieranno alla Curia Vesco-
vile , e questa all' Economìa d^' Vacanti del-,
la LRocesi la n^orte d' ogni benefiziato che
accada nella lor Pàì'rocchia; e se la Curia ch^
riceve tal denunzia non è quella ov' estate il
benefizio , la trasmetterà a quest' ultima . Se
un benefizio sfugge all' Economìa ne sarà ra-
/
.Digitized by
Google
$0 :BEN I . .BEN
•pon«abile chi non fece la denunzia , e il nuo-
vo Rettore non otterrà il R. Exequatur ee non
presenta un certificato dell^ Aniniinistrasiooe
dei Tacanti delia Diocesi portante che il &e*
nefizio è stato per qualche tempo in Econo-
mia, o almeQO che è stato pagato il ò. per
ICO. § 7. • . .
' 17. La sud. Amministrazione ricevei Depositi
de' Benefiziati della Dioocsiche son autoriz-
zati a reintegrare a rate annue le somme pre-
se a Geuso § 8. ' .
; r8. Nei Territorj Toscani dipendeiiti da Diocesi
jEa[terè , T Amministrazione dei vacanti spetta
air Opera , o Luogo Fio più prossima della
Diocesi Toscana limitrofa § 9*
19. là Araìministrazioqi dei vacanti dipendono
dall' Aud. Segretàrio del B» Diritto §. io, ( 1 )
SO. I Vacanti di qualunque benefizio che non^
• sia di patronato privato Laicale devon restar
nella Gassa* dell' Economìe della Diocesi per .
esser erogati col R. assenso , in 'reìBtamri alle
. Chiese , e Canoniche e altri oggetti Ecclesia-
stici • Dei vacanti delle Parrocchie la metà
sarà riéervata al nuovo Paroco purché non ,
ecced(i li Scudi 3o. S. A« L e. R. si riserva di
concedere i vacanti in tutto o in parte ai nuo-
vi investiti secondo le loro circostauzedi fron-
te ai bisogni delie Chiese delle Diocesi . GÌ*
(1 ) Sotto la fjtessa data de' Si. Lug. 1795. vi so-
no Ift II. per la Consegna dell* Economìe dn larn
diu Palrimonj Ecclesiastici ai quali le avea riunite
hi C/i'2. reb. i785>5eper la gestione degl' Anuni-
nislratori dei Vacanti.
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BEff BEN 4i
Amininì«i;nitori rendciraono conto aanualmen*
te alia Segreterìa dei R. Diritto deli' incai-
Mto per causa di vacanti, e del' erogaiio-
ne; ed essendovi an cnmulo ^non disposto si
veiaerà nella Casto del monte Pio viciniore
die pagherà il frutto del 5. per loo. allaCa**
tta Pia finché occorra di ritirarlo G* 22. Ago*
21* I Ministri dell' Economie de* Vacanti non
soQ Impiegati Regj C. 25. Mar. l8i5«
22. (V. il N.^ 1. e segg.) NeUa Gollasione di GoU**
henefizj e Chiese di data di Popolo » i Giusdi- Diritti
centi 9. ed i Messi non hanno voto perchè la ^tfomii
loco dimora è accidentale G* 26«Mag. 1780.
23. Spetta ai soli Vescovi il confeiire i benefit)
di Ubera Gollasione , e patronato Ecclesiasti^
eo anche residenziali , o concistoriali , e le pri-
me Dignità : altrimenti non si dà il posseslo
ai Gollatarìo G. 12. Ago. 1783.
24^ Per ogni Chiesa o benefizio vacante è ne-
oeasario nn partice separato concorso» tanto
se sian di libera GoUasuone che di qualunque
patronato G. 7. Apr. 1794*
25. Nella Collazione di benefit] di patronato
privato Bpecialmente, attivo » e passivo , i Ves-
covi'non esigeranno altri jequisiti che quelli
Toloti dalle Canòniche Sanzioni N. 19. Ott«
1795. . •
26. Nella Collazione di Chiese Corate dì pa-
tronato privato i Vescovi 8Ì opporranno alla
presentazione allorché cada in soggetti non
degni 3 o x|on capaci G. t6. Gen. 1782. G> l3.
Log. 3782. § 1.
27. Per le Chiese di libera Collazione » o diPa- .
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Googk,«te-^
4a BEN BEN
tronato Ecclesiastico , anche della Dateria Ro-
mana i Vescovi presceglìeraano il più 'degno
fra gr approvati alF esame da tenersi ataoti
di loro , e di questo il patrono Ecclesiastico
farà la presentazione G. l3. Lug. 1782. $ iz.
28. Sarà lo stesso nella nomina alle ^ prime di*
gnicà dopo r Episcopale che siano di liHera
Collazione,, o di patronato Ecclesiastico 3 odi
nomina di Cattedrali , o della S; Sedè , o di
riserie Apostoliche ; L' esame si faì-à anche^
sopra i dfkveri annessi ai respettivi UfHzj $ 3«
29. Resta riservato il diritto d' ozióne , che per
consuetudine d' alcnne Chiese spetta a certe
digiiità : ma non ne gode chi non ottenne per
mez^o di concorso là dignità da se posseduta';
r ozìone non si esercita quando alla dignità
a cui si volesse passare fosse annessa cura d*
anime § 4» *
30. In tutti i sud. casi nfon si darà il M* JSxe^
^ ijuatur 'senza la fede del Vescovo che diichi^^
ri d' aver prescelto il piìi degno frangi' ap-
provati al Concorso § 5. e C» i4iMag« i<^85.
3i. Non si d^rà neppure se quanto alle Chiese
Curate tal preferenza non resulti 'dagP atà
del Concorso che si devon sempre unire alle
bolle C. 16. Lug. 1782.
92. Tutte le attribuzioni già spettanti al Sbn.
So^rassindaco nella Collazione di Chiese > e
heneflzj di patronato di Comunità, popoli, o
Luoghi Fii 5 o del Fisco , son devolute n\V And.
Segretario del R. Diritto C. ti. Mg. 1782.
33. Se i[ P«pt»lo uon ha il vero, e iroprio pap*
tronato, o diritto d' elezione, ma solò quel*
lo d' aderire ali' elezione, e presentaaio»*
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BEN BEN 4S
àt dei C2oin patroni por cotiservarù iliuogiuf^
o di presentare il già eietto ^ talchi 8Ì risol-
va in noa formalità, il Magistrato Comunità-
tivo deputerà i Procuratori a presentare, o
aderire in nome del popolo , dopo approvati
i mallevadori per la conservazione dei beni •
C. 6. Giù. 1782- (V- la Nota pag. 36.)
34» Gli ordinar) prima d* esaminare i concprren*
ti a Chiese 3 Benejizj , Canonicati ec. ammet-,
terauno a d. Esame tatti quei che si presene'
tasserò avendo i requisifi opportuni benché hou
iscritti nella nota rimessa 4^1 Cancelliere Co^
monitativo: ma seguito 4' esame rimetteranno
al med» hna nota-supplemenfaria di tali sog-
getti : il Cancelliere eseguirà anche rispetto a
questi il H. IO. Lug. 1781. (V. il N*. 1; 2.
3.) ce (dne) degr 11. Lug. 1782.
35. Totfè le il\kìe%e ^ benefizj semplici, o Cura-
ti, e tlignità, di qualunque data, di liberà
Collazióne , o di patronato Ecclesiastico , e pri-'
vato non posson conf<^rirsi che a sudditi altri-
nienti non si darà il' Rp Exequatur • N. 5.
Affo. 1785*
36. I Gav. di 'Malta, e di S. Stefano non pos-
son godere filcuna pensione sopra Benefizj e
Gbieee di Toscana. 1 Bfhftefizj semplici di
Data R« o Ecclesiastica non si conferiranno
che a persone ohe servano, o abbian servito
la Chiesa, o siano in disposizione ed in car*
riera dì servirla , e mai a chi volesse ritener-
li come Rendila patrimoniali , I Vescovi pos^
80n sospendere le rendite ai benefiziati di Pa-
' tronato J^lesiastico che mancassero a tal ser*
Visio I e domandare questa sospensione se il (e^
y
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Obblighi
ulstra-
«ione t
• Manu*
ccnsiont
44 ^ B£N BEN
nefizio , è di data R. o di Patronato privato. (li^i
37. I y escori conferiscouo indipendente ment
da qualunque Potestà , oltre i benefizj di li
bera Collazione , e di Patronato Ecclesiastio
' flemplici 9 o residenziali, e oltre le prime di
gnità anche le Chiese di libera Collazione
o di Patronato Ecclesiastico C. i5. Gen. 17*87
(l)(V. ilN.<'4o.e8egg.)
38. (V. il N. 36. ) Quei che godon henefiz^
Ecclesiastici semplici, odi patronato devon n
sedere in Toscana e servir 'la Chiesa y sotti
pena di caducità. N.\27. Sett. Ì788.
39. Anèhe i Canonici devon supplire alsenrisi<
spirituale : due devon far da Cappellani , tre
da Confessori, e Penitenzieri: uno insegneri
la Morale ai Cherici , e uno la Lingna Lati-
na. Ciò comprende tutti i Capitoli fuori cb<
quei delle Città. C. 14. Apr/1786.
40. (V. il N. 17.) I Rettori dibenefizj Chiese.
Òpere , Spedali , e Luoghi Pij prima di pren-
der possesso devon dar mallevadore' da appro-
varsi dal Giusdicente » di conservare » e resti-
tuire a suo tempo tutto ciò che spetta alla
Chiesa , o benefizio e la mallevadoria si darà
per r importar cumulato delle rendite di 5*
anni B. 12. Mag. 1570. C. 3i. Nov. i8i5«
V. ìNN. 47. è ^^^^. V. Gabella.
(1) La N. 5i.Dio. 1791. autorisTiò la
àvor di pai^ioolai-i che ne facessero ist
otl4>poi)essero a certe Condizioni»' di
Cessione a
istanza » <» ai
sotl4>poi)essero a certe Condizioni,' di Patronato
delle Chit39e di Libera Collazione, o <'\ Patronato
Rogio medialo o immediato 9 escluse miélle di pa-
tronato del privato patrimonio della Goxona , che
avcjjsero bisogno di pronti resarcimenti per più ex
Scudi 20C. <
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BKSr BEN 45
4I' Per i bènefizj e Chiese di patronato IL odi
Gomanità^ Popoli ^ o Loogki Pij, odi libera -
GoUauone , i Ganeellieri Comuoitativi y nell^
andare a far V laventario dei beni ec« della
Chiesa 9 o benefizio ^ e darjne la consegna al
nooTO Rettore gli intimeranno di far la sua
istanza al foro competente per i risarcimenti
che bisognassero 9 dentro nn mese (1) dalla
Consegna , e firma dell' Inventario sotto pena
della perdita d' ogni diritto contro V antico net-
tore , e suoi Eredi ^ e contro il Patrono i e di
tal intimauone lo faranno chiamare notificato
ìa calce dell Inventario * Cosi nelle vacanze i
Cancellieri esigeranno dagl* Economi una re-*
lasaene comprovante lo stato in cui essi Eco-
acmi ricevono i fondi , e le Chiese , e la man-
deranyio al Hagistrato.de' Nove (ora Regio •
Diritto ) deatro nn mese , sotto la loro res-
ponsabiutà • I Cancellieri stessi incaricheran-
no, i Messi locali di denunziar loro la morte
dei Kettori di dette Chiese 5 e , bènefizj , e al-
lora ae sanno che la Chiesa » la CaWnic^ , o
i fondi sono in cattivo stato, e V Eredità del
. Rettore insolvente , sequestreranno per via
di Tribunale gli arredi Sacri , mobili , bestia-
mi» e qnant' altro vi esiste per star indepo^
sito fino a ragion conosciuta N. if. Marao
1769.(3) ^
( 1 ) Aitzi dentro 4c. ffiorQi C. 26. Sett. 1788 J q-
( 2') Vi eono delle if de* 28. Log. 17C9. ai Po-
testà della Prov. Sap. Senese relative alia oonser-
vasione degliStabili di Chiese » o Benefici di Patro-
atto di Gomonità» Luoghi Fij, e Popoli •
kDigitizedbyVjOOQlC
46 BEN BEN
'^ Le alienazio^i , allivellazipiu , e affitti di I>eiii
di Chiese e benefizj a favor di persone con-*
giunte col Rettore fino in quarto grado Ca-
nonico inclusiue non si posson approvare dai
Giusdicenti ohe ne deron render conto al R:>
l)ìritto. C. 8. Ott 1^88, V. Beni Ecclekié^
stici .. '
43.. Una C de' 9. Cren. 1793. invitò! Patroni ad
aumentar la Congrua delle Parrocchie insoill-
cien temente dotate ^ o renunziarne il patron a-
. to ad altre Famìglie più comode» o riunirvi
de' benefizj eempiici di cui fosser pure pa-
troni . V. Decime Parroccìuali .
44* Nelle Chiese di Pat)rohato Ecclesiastico i
Farochi son indipendenti dai Patroni • Questi
aumenteranno loro la Congrua in LL. di JH[on«-
te y o altre rendite certe ; la rendita si vaia*-
terà al netto di tutti i pesi e consumi di Ghiè-
ra, e del mantenimento di Fabbriche ove
questo è a carico del Curato e non del Pa«
trono ; nella vendita si comprenderà il corpo
di Chiesa , e V avanzo dei benefizj • I Patrò-
ni Ecclesiastici posson aumentare la Congrua
alle loro CUesq colla riunione di Benejlzj
semplici di loro Patronato purché sia a loro
carico il trasporto degl'v obblighi : In coin*
penso di tali aggravi possbn riformare le lo-
ro feste di lusso, o il numero de'. loro Cano-
nicati, e Gappellanìe e per le Chiese di Pa-
tronato misto il Patrono Ecclesiastico è teau-
to a tal aumento a rata. di Patronato. Il pa*
trono Laico non volendo pagar la sua tan-
gente renunzierà le proprie voci al Gompa^
trono Ecclesiastico I e se 'questo non T acoofrs
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BBN BEN . 4f
^s'.^*^ Ja reaomia -in -pano deir Ordina rio»
che renderà conto al K* -Duitto.C 3i,Gqn.
1784- (i)
45. Le CSoin unità eoo tenute ai resarcimQoti ^ e
aameati di Congrua delle Chiese di loro pa^
trooato: per quelle di data di Popolo e te*
Auto il Patrimonio £cclesia8tico C. 7. Ago.'
1786.(12)
4& Le Gomunità son tenute anche per yresar-
ciinenti delle Chiese ^ e Ganonicike ai data
di Popolo perchè questo è a tutti gF effetti
rappresentato dalle Comunità C. 1^ Agosto
1783.
47* I Parochi.devo» ricevere in coi:^gna per
ioreotario, le fabbriche ,. stabili « arredi Sa-
eri » e quant! altro appartiene alla Chiesa , e
Canonica > e obbligarsi con mallevadore a
jnaoteaere il tutto . C 26. Sett. 1788. §• 5» ,
6. 7.
48. Mancando d' assumere tfil consegna , e dar .
inalleTadore idoneo la Chiesa si mette in e-
coAomìa 3 e il Cancellier Comunitarivo ne rea*
derà conto al Segretario del Regio Diritto.
C. 4. Di.% 1786.
49^ Tutto ciò .g applica anche alle Chiese noa '
Corate ove si dice la Messa nelle Feste, o.
che servoii ad esser uiiziate soltanto nel caso
• f 1 ^ Prescrìve anche il modo «li Odecuiuoa'e .
{ 2 ) Una C. de' 12. Agiy, 1786. pernie.'^ae ai Ret-
tori di cedere i beni della Cliiesà al PatrimonÌGr
Ecclesiaslico deSa Diocetn per averne U Congrua
in denaro . Le GG. 21. Giù. e 17. Lu^. i()S4. ere-
aiono una Deputazione per provvedere al niiglivra-
delia sorte dei Parbchi più bisognosi :
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48 BEN BEN
che nàa poisa esserlo la Parrocchia: ma per
il mantemmeiito di qaesf-e, e loro Arredi si
fissa al Paròco una somma aQaiiaG.26* Sett.
1788. §. 8. '
5o* La consegna 3 e Inventario' si fanno dai Gaii*
cellieri G>mnnitativi . Non hanno laogo nelle
Chiese ov' è un' Opera perchè questa poòcao- .
telarsi come crede §. 9. ic.
ól* Qoalnnqne mancanza o deterioramento non
esime il nnovo Paroco dal prendere la^ con-
segna , salvo il reclamare contro T antecesso-
re ed Eredi 9 nel qual caso il Cancelliere cer-
cherà di metterli d' accordo ; e non riuscen-
dovi adiranno il Tribunale §. il.
Sa. Affinchè il vecchio Paroco, o suoi Eredi
non oppong^o che le mancanze, e deterio-
ramenti son seguiti in tejmpo deli' economia ^
il Cancelliere appena notiziato della vacanza
col referto scritto del messo , anderà a riscon-
trar r Inventario in presenza di Testimonj e
si varrà d' un Perito se occorre. $ 12.
53« Inoltre i Cancellieri faranno questi visita ,
e riscontro ogni tre anni , rendendone . conto
al R. Diritto coUa loro proposizione § l3;(i)
54* l^ copia degl' Inventar] &tta dai Cancel-
lieri Vescovili si riterrà nelle Curie Ecclesia-
stiche • I Vescovi se ne varranno nelle visite
Pastorali per assicurarsi dello stato delle fab«
briche, fondi , mobili, arredi ec« con avver-
rai Derogalo con C. 12. Die. 1791. fermo ,St4nto
nei Ciancellieri il dovere d' informarsi altrimenti del-
la gestione del Parochi^ e render conto d' ogni di-
sordine •
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'BEN . . • , • -BEN 49
tire i I^arochi*8e occorre,, e iaformare ilCan*
celliere G)m imitativo quando bisogni un ri-
paro . $• i4- .
55. Eoo Cancelliere darà avviso al R. Diritto
e alla Gorìa Vescovile ogni volta che Accade
gualche variazione norabile nelle fabbriche d^
ima Parrocchia, cf nei snoi assegnamenti per
essere stata permessa un** alienazione o altra
esosa §. lò. (t ) /
5& Per gì' Inventar] e consegne non si esigono
che le srpese vive, e queste a carico del uu4>-
To Rettore $. ifi.
57. La grazia concessa a nn Settore di crear
nn censo o altro onere sopra i beni della Ghìe-
Ai 0 hene/izio , o distrarne una parte per prov-
vedere a qualche urgente bisogno^ o per il
™9ggior vantaggio di essa Ghiesa, o benefit
«o, è sempre unita all' obbligo di versaf nel-
la Cassa dei vacanti una somma annua da de-
terminarsi nel Decreto d' approvazione del
Vicario Regio se non Io è dal Hescritto , jier
reintegrare lo scorporo ; e di ciò ih Vicario
&• gasserà notizia all' Economo dei vacanti»
In caso di mora dfl Rettore. 1' Economo ne
preverrà il Yicarip Re^io, che prima farà
intimare il Rettore a purgarla, e poi lo a-
stringerà per le vie di ragione G. 3o. Ago*
1794. V. Beni Ecclesiastici . Curie Ecclesia-'
uiche • Ecclesiastici • Exequatur • Ntauraliz^
lezione . Parochi •
^ Tom. 1. D
,{}) Per qpesto Art. tutti gT Inventar). furon o-
^{u^iamente rimessi al R« I)iritto »
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5o BEN BEN
BENEPLACITO ApoitolicQ V« Beni Ecclesi^^
stiei •
BENI Eeeleiiafiiici
AHetia- 1. Nel Fiorenlino, il Bfa^vtratQ Sopiamo enei
'^^>^- Seae6« il Giudice Ordinario di Sieoa conosce-
vao di t'titt/fiN le alieoazittni , e contratti di b^-^
mstabilf di 9foQa«terj, ^uyenlji , Gate Re*
ligiofte , BeoefisH] ^ Uaiiatqre ^ e Luoghi Pi]
Ecclegiattici di ogni sorte. Le parti doveaji
Jpustificare la necessità , a la convenienza del*
a contrattazione , ^ le convenzioni fatte • U
Magistrato senza ricevere atti fatti fuor di
Toscana, e colle formalità proprie deir alie-
nazioni di beni ni inori , accordava, e negava^
con suo Decreto T approvazione , La mancan-
za, del Decreto , o Rescritto d' apptovazione
porta nullità; M. 7. Bf ar. 1773. e H, i4«Giiu
178.3. ( V. il N. 3. )
2. Il M. i4« Giu« 1783. antorizzc^ i Vicarj Re-
gj a conoscere -di tutte le alienazioni alJivel-
lazioni e permute di Beni Ecclesiastici • De-
voti assicurarsi del valore con stime , e lo-
canti 5 eleggendo i Feriti se non gli eieggou
le parti.
Z. Neir alienazioni di stabili di Luoghi Pij Eo-
clesla8^ici , il Giudice per assicurarsi del va-
lore 9 oltre le stime , e Incanti sentirà il Gioa-
dicente Locale, e T incaricherà deil^ elezione
dei periti , abili, e onesti , e delle stime . Se
i beni son di benefizj di Patronato, è nec€»8-
sario il consenso del Patrono , e se questa re-
%\à, contumace alla citazione,- o faa^iutereaee
nella vendita , si darà un Curatore al Benefi-
zio, e se esso ò fuori di Firenze ai senti A
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BEN BEN 5i
il Gioediceat^ commettendogli d' informarsi
•ache dal magistrato Gomuaifcatiro • Questa
alteraatiFo sistema si tieo anche per i beni
di benefiaj di liberfi GoUaeione , o di patrona-
to Eeclasiastico ; e per quei delle mense si
seatifà 1* Avvocato Regio , e si parteciperà
r a&re a S. A. R. tsome si fa per quei di
patronato Regio. Quanto ai Jbeni d'Univerr
sita , e Corpi Ecclesiastici dopo il loro parti-
to si sentirà il Giusdicente G. 6* Nov« 1779*
e M. l4- Crin* 1783.
4* La G« 19. Feb. 1785. avea autorisexati i Vi-
car) Reg]» nelle vendite di beni Ecclesiastici
a recedere dair Incanto , quando non potesse^
raoder migliore la condizione dèlia causa Pia.»
La G« 2. Sett. 1793. restrinse tal facoltà , e
volle che nelle vendite di beni di benefizia
o Ghieae» di libera Collazione,, non potesse
reoedcjrsi dair Incanto neppur coli' aumento
del lOb per loo. sopra le stime ,^ a meno che
vi fosse U gnuda Sovrana • ( l )
& La G 17. Gin. 1793. vieta interporre il De-
^ I ) hrn, 11 19. ttett. 178Ò. reeoisva i diritti dei
€iaadiceiiti per le vendite di tali ie/ii . Ora ed' uo»
|o riportawl alle moderne Ta]:iiFe •
Vi sono delle IL Generali de^22. Ottobre l^6S.
pbblioate in occasione dell'alienazioni e al1ivelld«
Mai dei beni di Patrimoni. £ccZesiiisnct 9 Moussi e-
li 9 Gooservatorj^ ec E* vi h unita la formula dei
|atH da inserirsi . nei Livelli .
Un* altra C. de* 80: Selt. 1786* oonceme quelli
cai è dogata la ptelasione per V ac^uiiito eli tali
hemi , o il modo di esercitarne il diritto . Dichia**
la che si può seatpre preferir la dasione in Enfi*
I telisi ali* Àlienfisioae .
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5ii BEN ,^ BEN
creto cV approvazione se prima non t part^
cipata al Vicario la grazia dell' alienasione
6. Finahnante colle NN. de' 21. e 22. Sett
l8i5. è stata autorizzata T alienazione di uni
porzione di beni già Demaniali , ora Eeclesiar
gtici per Scudi Scemila V. Benefizj N. 4^.
7. La N. 28. Ago. 1784* abolì F ExtravaganU
Ambittosae proibitiva dell* alienazione dei be-
ni Ecclesiastici , e proibì ogni formula che
appellasse alla med. gotto pena della nulliti
del Contratto , e di Scudi loo- , e privazioni
del rogito per il Notare : e volle che in tal
nliciKizioni bastassero le solennità - volute da
Gius Civile, e Municipale.
'8, Per gì' Art, 2. 3. il difetto del Be^ieplacitc
Apostolico , e altre solennità Ganonicbe noi
importa verun effetto civile .
9* I §§* .4* ^- proibirono in qiialunqne ^ (Cattedra
e Luogo insegnare e spiegare detta Extrava
gante sotto pena della privazione della lettura
e per gì' Ecclesiastici, costituiti io Dignità
dcUà Sovrana indignazione , JEsilio dal Gran
ducato, sequestro del loro Temporale e altri
ad arbitrio . ^
10. Ogni Giudice, o Ministro Ecclesiastico ^ 4
^ Laico che contravveniva alle sud. disposi^-
dovea punirsi coli' inabilitazion perpetua ^ 1
con multa di Scudi 100. , e così gli Avvoca
ti , e Procuratori § 6. '
11. La metà delle multe spettava air accusatare
r altra allo Spedale di S. M. Nuova , e pei
il Senese di S. M. della Scala $ 7.
12. Delle Tragressiitni eran cognitori i Tribo
nali Criminali con farne rapporto al R- I>i
. ritto §.8.
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msira-
zigne .
BEN BES' . 53
Ora la L. i5« Apr. 1802. $• 3. La rime«sti
^ vigore r Extmvaganie Ambitioscc *
l I beni già DemaniAli furon restituii alla Arnmi-
^Caosapia^ e qreata una Deputazione per arn-
niii^rarli colla N^de' Zi. Mag. 1^14* cho
Be ^termina le atlriboziooi .
Ifii'JLe !NN* ò* Log. e. 28.. Nov. 1814*. conlen-
^ {DUO delle diòposizioni rapporto ai debiBoni;
^e fittnar) morosi .
|IL La socL Net. 28. Nov. 1814* $ 5. dichiara
; che fio a taotocbe i beni Ecclesiastici sarr.n-
^JK rifiniti in una sola Ainmioistra^ione dipcn-
I de&te dìrettameate dal Governo , le Cause ih. .
* coi essa avrà intet;es«e saranno di privativa
oogojsione, per i Circondar] delle Ruoto di
i-Tirense ^ e Arezzo del Magiistrato Supremo , per
il Circondario di Pisa air Auditor del Go- .
TecQO di quella ^ttà , e per i Circondar) di
:Seiia, e Grosseto dell'' Auditor del Governo
di Siena . .
^* Vi sono pnre le II. ai Ministri della mede-
.sima io data de' 17* Dicembre i8i4«V. Ma-
LJUviorte . Patrimoni Ecclesiastici • '
ENI CIVILÌ! Per la N. de' 19. Die 1782-
^fiiron. ceduti alle Comunità i beni allivellati ^
cbe spettavano ali^ Azienda dei, J9em Civili .
jftSXBlEKIA. Una L. Medicea de' 8. Luglio
ìIÒìlSI. mtà^f^ \& bestemmia coti multa, colla ^^^}f^
ferforazione o taglio della Lingua , colla fru-
^sta sqìT Asino colle Galere , o colla morte ,
^fecondo le circostanze, e il numero delle re-
cidive .
^la CL lo.Lng. 1779- volle die si punisse
rftóaooiicaaiéAte 9 in specie celle, persone rez-
Stcrica
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Vlù _ A'
54 BES ' BES
se s e quando proèedevcrho d« el;>ri<'t^ > mala a«^
bitucline^ o ìrreileesioue , perchè uà processo
accresce la ^pubblicità , e attrihuitoe alle pa-
role un senso » cLe forse il reo medesimo non
volle dareli» '
peoe. 3. Questa distinzione è seguitata dalla L* 3o.
Nov» 1786. $• 61* che ne prescrive la pena
negli altri casi • ( V» la Nota, a pag. 9. )
BESTIALITÀ^: Sua pena: L» 3o. Nov. 1786.
$. 96. L. 3o. Ago» 179S. $ 21. 22* 23. ( V. la^
Nota a pag. 9. )
BESTIAMI V. Animali * Arne$i Ilusticali* Spi-
zootìa •
Parte 1. Una G* 3o« Nov* l63l« designava i difetti
grorjca ^^ ^.^j ^j potcvau rescindere le contrattazio*
• ni dei bovi nratorj •
2. Una P. 21. Lag. i683. regolava le contrat-
tazioni del bestiame vaccino ^ i termini a pa-
gare il prezzo , e rimedj relativi , e il modo
di sperimentare le azioni redibitoria 9 e quan^
ti minoris nei casi da essa previsti •
ww' 3. Ora la N- 6. Nov.. 1773. porta ciò eh? «e-
gue: Il vendHore può agore realmente, o
personalmente per il prezzo , appena consa-
niato il Contratto colla fissazione di quello ^
e colla consegua §• l«
4> li compratore che scuopre difetti Apparenti
nell' animale comprato non ha azione jcontro
il venditore • Per i difetti occulti soltanto se
si tratti di pisciar sangue , o mal caduto , o
di qualunque altra imperfezione mortale , ha
r azione p(;r la rescission del Contratto , o
per i danni , xi sua scelta : devef provare la
preesistenza della malattìa > e deve intentar
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Góogle
BES BES 55^
la wa asioae > ìrupettò al pisciar eangae den-
tro 8« gìortii> tB rispetto al mal Caduco, o
altra imperfesione mortale dentro giorni 3o.
coni inai daUa ricevuta condegna , e ciò' |iér
Tribanale, o per deaunsia 8tj*agiudiciale al
venditore, o alcuno di sna Gasa in prefien^stdi
Testimon), il tutto sotto pena di caducità.
J guanto al mal taduco se 1 aaione è intentata
entro il sud. tèrmine, la preesìstensa del
male alla vendita >0Ì presume , e il comprato-
re noìi è tenuto provarla. § ù*
& Per i via) dipendenti da cattivo umore il
compratore non ha aaione quanto alle bestie
non dome : non 1^ ha neppure quanto alle be--
stie dome al lavoro, se prima le provò; se
non le provò ,.e fu insieme assicurato dal ven*
ditore che erano esentì da tali-visj, e che si
trovasse che esistessero quello di corsare , tra-
^iogare, o altro che impedisca affatto il la-
voro, da provarsi come al $• 5», il compra-
tore può agere per la rescissione , e per il dan-
no a «uà scelta purché denunzj il Viaio , e in-
tenti formalmente T aftione con^e sopra den-
tro tre giorni dalla consegna § 3.
fi. Qualunque asione intentala dal compratore
per dette infermità , difètti » o vizj , non im-
pedieoe al venditore d' agir per il pagamen-
to del presso a tenor della presente L. o del
patto :u compratore lo può depositare in con-
tantì o dare un pegno per il totale, per sta-
re al giudicato , o a dichìarasione d' amici ,
setisa il deposito non può esercitare le sue
azioni §• 4*
7. I patti non possop presumersi, o indursi da
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56 BES ^ BES ' l
termini geaeralì ,'ina devon essere espresii/
e speciali, 'e protrarsi per scritto, o ainiejiO;
con due Testiraonj presenti §. 5. f
8. £^ der9gàto^ad ogni statato', o consuetudine.
' contraria; Le questioni si portano ai Gìusdi*'
centi Civili. § 6, 7- . j
9. L' espressione generica di vendere a buoni
patti s' intende a ten. della pred. L« e non
dà luogo a rescissioEi di Contratto, o rido*
zioue di prezzo che nei casi da essa contem-
plati . C. 7. Die. 1782.
10. Jù tatto .il Granducato nelle Gontrattazio-.
ni del Bestiame Bovino, e in specie quanto
ai viz) d' animo , e di Corpp si possou fare
i patti che si vogliono, e in mancanza di
patti, tanto per. le pròve, che peir la deci-
éione delle questioni si starà al Gius Comune
non agli Statuti Locali nò alf altre Leggi
dello Stato N. 19. Apr-; 1788.
11. Sul modo di trattar le azioni redibitoria y e
quanti minorìs V« il RegoL di Procedi Civ.
$.568. e segg.
12. JB^ pioibito comprar Bestie da macello, Ga^
valli , e altri oggetti di servizio militare dai
militari Toscani , o Ustori sotto pena di perder
la cosa, e, il prezzo, e della gabella 6stupl&
se il bestiame fa introdotto in una Città ga^'
bellabile. N. 23. Apr. 18 15, V. Mercati.
Pascolo. i3. Il M. 25. Apr. 1770. impone varj obbligbi
BgT abitanti dei paesi di montagna, che
neir Inverno mandano i bestiami in Marem-
ma V. Pascoli . Fergari *
Bestiame 14* Chi troVa JS^i^/a smarrite dee renderle al
sniarritu . padrone , esigendo le spese fatte , e il paga-^
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Bl» BE» 57
limito dell'" opera impiegata^ éolto pena di
&rto. li. il.Apr. 1778. (per lo Stato Sene-
te )§ 1.
15. Non coQoficendo il padrone o custode le de-
iiBflxierà ai Tribunale dentro giorni due, eoa
tatti i contrasflegui . Il Tribunale farà bandir
la denunsia , e affiggere Editti contentanti . '
tatti i coptrassegni delle bestie 5 e le circo*
ftaoze del ritrovamento ; le bestie ni lasceran-
no ia deposito all^ Inventore, o allo stabulai
rio*, $ 11. , '
}6. Nel Bando si assegnerà termine giorni lev
a comparire, e reclamare il bestiame: quel-
li spirati si venderà all' Incanto , e il prezao
dedotte tette le spese , e danni fatti da . esso
si depositerà presso al Camarlingo Gomunita-
vo. li padrone Ip ricuperasse' dentro tre an-
ni giustifica d' esser tale^L passati tre^ anni
perde ogni diritto , e il prezzo stesso si dà
per un terzo air Inventore, e per due terzi
alla G>munità. $ 12.
17. (Y. il N. preced. ) El proibito introdurre , D"'^» 1
o far passare bestiame grosso , o minuto , sugi*
Argini,tBipe, Scarpe^ e Banchine di fiumi,-
o Fossi, Lagbi, e Porti dello Stato Fiorenti-
no , ai^campionatij^ o nò, senza la licenza
deir Imposizione , o dove non è , della Go-
monità . N. 7. Peb. 1789. § i.
18. Io caso di trasgressione il proprietario» e ^
il guardiano son tenuti in solidum a una mul-
ta di i^P. 1. per bestia grogsa, e di c^. — 6.8.
ferjbestia minata ogni volta che il bestiame
aia trovato in detti luoghi benché non vi ab-
i>ia fatto danno : le multe spettano per ^età ,
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58 BES BES
air aCCQftatorei e per tnétà air Impousiohe
o in mancanza alla Gomonità; $ a*
19* Se la persona del padrone o guardiano^ non
è celata si pi^ocede ' nelle forme per venirne
in chiaro ì se lo è 5 si procede senea forma-
lità di processo as^gnaado loro un breve ter-
mine a difendersi « $ 3>
20. Restan fermi g^ ordini per U Chiana 3 e
^ sani inflaenti, e le pubbliche, e private sor-
tita legittimamente acquistate per il passo
dei ^ pedoni^ ^stie e vettore per gV .argini^
^ e ripe. § 4* ^•
52). Questa N» è richiamata in^ Vigore con al-
tra de^ 8. Mar. 18 15.
I^oiitìt. fis2* tà" proibita la ritenzione di heutamt^e su-
ghi nei looghi murati! ma i Tribunali noa
posson procedere Ex 27/^cio: rimetteranAo lei
dogliartse al Magistrato Gomunìtativo» che
vi provvederà > .0 farà le necessarie istanae
^ al Tribunale. C. 25. Ott^ 1777. V* Polizia •
Sardigna *
Éstrè. 23. La L. 11* Apr. 1778. abolì tutte le 6a-
***'"*• belle BR. « Comunitative suU'intròclaaione^
estrazione , e transito del bestiame meno quel-
le alle porte delle Città Gabellabili •
24* la G. So. Nov* i63i« proibì T estraaione
dei Bovi aratori*
25. La N« 27. Apn 1789* proibì estrKrre il fte-
stiame pecorino da flrutto quando èra riveK
stito di lana sotto pena della perdita di es-
so» b suo valore, e prescrisse v rie ba.ut6l6»
ed obblighi pier il bestiame di tale specie
esistetitè negli spazj Doganali.
26. La N. 27. Giù. 1793. estese la proibixione
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BES Bla 59
S qnalonque specie di bestiame Vacciao^iia-
fidino, Caprìoo, Pecorino, o Porcino dumo»
o non domo» e^ alle carni fresche, e salate ^
e lardi, gotto Varie pene.
27. La N» 3i. LogL 17^. ordinò le pcnrtate
del foj;riaii»e' esistente dentro gli spaaj Do^
gallali , e prescisse altre analoghe misnré
per impedirne la fraudolenta estrasione*
ùS. Il H. de 9* Sett« 1797. regolò il mc^o d^
infcrodnrre il bestiame forestiero al Pascolo nel .
Vicariato di Pietrasanta col beneficio della
ritratta» V* Fergari *
29. Colla G« de^ 17. Ago. 179^. il CrotrerfiO era-
si riservato il dar la licenza per T estraitione
delle Tecore, e Capre che noa etaà più da
fratto 5 e dei Temporili *
So. In fine la G« de' 3i. Ott. i8l5. ha dichia-
rato che in consegnenssa delle Leggi Doga^
Bali , e di libero Cìommercio le dette portate
del bestiame esistente presso ai Confini non
son piò necessarie , e che non si dia più cor-
so alle querele per la loro omissione ferma
stante la Tassa prescritta per V estraaione del
bestiame dal Jf. de' 3o. Apr. l8o4«
BIBBIENA Comunità : RegoL partic. de^ 2. Sett
1776.
BISSONA GomnnitA: RegoL partìc- di essa de*
17. Gin, 1776.
BIENTINA. Un 5. del i632. (senaa giorno)
regola la pesca in qnel Lago • /
BI&ALXO : U llagistrato de' Capitani del Bi-
gallo fu soppresso col M. l6. Gen. 1776. che
contiene varie disposiK. sol Croverno di qnel
Luogo Pio. V« JEsponin
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6o BIG BOL
BIGLIETTI: Diapo^ioni per^ Cedole^ e bi-
plietti: V. Natari.
BIGAMIA ; Sua pena • Leg. de' 3o» Ago. ifgS»
§. 20. 22. a3. V. Adulterio . {^V. La Nota.
BISENZIO : Non si può mandar legname per
qaedto iiame fuorché legato in fpderi e eoa
una guida che stia sul fodero sotto pena di
Scudi IO. per pezzo di legname » e della per-
dita : la metà di d. pene spetta a chi lo fer-
ma che dee denunziarlo al Giusdicente » e uà
quarto air Imposizione del fiume B- 2. Ott.
BOLGETTE , e Procaccini . .
1* Ogni Comunità ha la sua bolgetta : la chiave
si tiene dal Giusdicente, o dal Canee tlier Co-
mubitatisro ( 1 ) • In essa si mette tutto il
Carteggio degl'. Impiegati/ per glMJfizj di
Firenze, e. si dà chiusa al &ocaceia , che ap-
pena arrivato la coosegneràr alla posta , e al
suo ritorno la riceverà dalla medesima pari-
mente chiusa con entro tutte le Lettera di-
rette alle autorità del paes^ • Se^ la posta tro-
va in bolgetta qualche Lettera per particola-
ri la consegna al Procaccia , che la recapiti a*
suo profitto. M. 19. Gen. 177^8.
2. I Giusdicenti che fosser in necessità dì spe--
dir qualche piego per la posta senza asj^ttar
la Bolgetta , ne terranno nota , esprimendo i *
( i ) La C. 29. Ott. 1784 dichiarò che i Procac-
ci Goin unitati vi consegnerebbero le Bolgette non più
al. Cancelliere 9 ma al Giusdicente ^ ohe- solo deve
aprirle » e dar corso ai plichi . .
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ÌBOL BOL 6i
motivi, e la mamierftnno ogiii '6. mesi alP
Auditor FiflcaLe ( Preriilente del Buòo Goverr
no) per efisef riinborsaH dei pagato dail^^
spese di Giastizia G. 27. Òtt. 1781.
3. I Procacci devoa portar le bolgette alla po;=
sta , ed andare iti persona a riprenderle neir
ore io cài vi sono i Ministri. G. io« Peb«
1781.
4« Nei processi 5 e fogli' Originali messi in Sol-
g^éta si scriverà snlla sopracarta = per conse-
gna = . Allora la postane tien registro 9 e esi-
• gè la. ricevuta del recapito G. 7* Gin; 1793»
'5« I Giosdicenti godo»- franchigia di posta per
le lettere , plichi'» e processi purché sian mar-
cate colla parola €a> officia e' còl nome del Tri-
' bonale che le manda: 00. 1. Feb. T74^«
BOCLA in Coena Domini .' E^ proibito tenerla "
affissa nei Gonfessionar j , e pubblicarla nei pul-
piti j o dagr Altari ; i' Giusdicenti invigile-
• ranno sopra di ciò. C. 20.. Alar. 1779*
BOLIX) della Carta : Fu introdotto con L. de'
5. Gen. 1645. ( ma lipfiitato a pochi atti ) P^r.c
per causa de' debiti contratti nella guerra Se ic.,
coatro i Barberini •
2. Pù regolarizzato poi colla L. 8. Nòv.. 1749*
alla quale contengono degli schiarimenti le
due CG. de' l5. Gen. 1750. La N. %6. Giù.
1751. quella de* lì. Gen. 1755. e il M* 18.
Gin. 1760. '
3- La N. 7. Gen. 1778. pubblicò una nuova Ta-
riffa delia carta bollata , e varie dispOBiaioni—
sulla vendita accordando ai venditori il 5.
per 100.
4* Questa Regàlia tu aumentata coti N« 25.9Iag.
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6% BOL BOI,
i8o4» cui era annetta la Tariffa dei Diritti :
r una e V iiltra furoa riformate colia N. de^
l5. Nov. x8o4»
5, Adeiivamente a qnesta la C 3l. Die. i8o4«
volle che ai teneste in carta bollata il Li*
bro dei partiti delle Comunità , e che fot-
aero ib questa carta tutte le istanze prl&sen-
tate alle medesime da particolari • La €• 14*
Dic4^ 1804, dichiarò esenti ^1' atU dell' UfR-
&ÌQ delle Stinche • ^
Vi è una G. Transitoria de* 29. Geii« i8o5. sul
bolla de|^r Atti fatti fuori cU Stati.
£ Vi sono ÌQ interpetrasione delle sud« NN. o
LL^ gen. del 1804* I^ NN. de' 11« Lug. e
%5. Ago. }8c5. e le II. de' i6« Ago. x8o5.
La G. 17. Ott. i8c7< *>^U^ vendita della Carta
hoilata incaricò i Giusdicenti di far de' ri-
scontri improvvisi presso i Ganeellieri Comu-
nitativi «
6« Per NN^ particolari erano esenti da questa
Regalia la Provincia Inferiore Senese-, Pie^
trasanta j Barga y la Lunigiana , e Fortoferrajo ^
e degl' Atti fatti in carta bianca in quelle
Provincie si potea far uso in luogo non esen-
te. N. 18, Giu.t 1779* N. ;^6. Apr. 1781. N.
f36. lllag. 1781, N. 25. Gen. 1782. La mo-
derna Im degr 11. Feb« iSi5. non ha ripri-
stinate tali esensdonì .
7. Questa L« gen. de^ il. Feb. l8i5« è la vi«
gente « là Art.^ 16. asioggetta al bolla i gior-
nali fogli periodibì. Carte da Musica » Affis-
si) e Avvisi, esclusi gF Inviti Sacri, e gì'
avvisi che emanano dall' autorità pubblica «
Jj Art» Ili vi sottopone pure il primo foglio
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BOL SOL 63
delle allegaziooi , coOKiItMÌ<|ni ^ dubbj , mcH
mi , decùiooi , Scrinare «^ e Documenti ette ai
atampaflo nel foro.
S. La N. 1* Hag. l8l5« contieii varie diapoM*
aìoo] per lo snaercio della veccbia carda koì*
lata fioche fia preparata la usov^i ^
9. La N« 19^ Die. i8i5« inette ia attività dal
1, Geo. i8i6. la carta coi nuovi belli asa^-
ecnaodo tempo t^e me«i da queir epoca alla
imercio della vecchia, dopo i quali gP Atti
in esf^ scritti si avraooo per scritti ia car«>
ta ]»aaca«
10. Le Fedi d^JEstiina presentate dai pubhiici
querelanti nei processi Griminali, o di Poli- \
sìa possoa esser in carta fianca If^ ][& Stag^
i8i5,
li. Gr avvisi Teatrali, come' fatti per caniia
di locn devou esser bollaci • Son esenti gf
avvisi con cui si annunziano fra i Nobili le
Nascite 9 llorti, e Hatrimonj, come fogli d^
urbanità 3 e di confi^enaa Ci X&*. Sett.. ìAx5k .
V. Jntardizioae «
10. La G. 19« Lug« l8i5. condona le penali
per avvisi stampati ia cartft qoxk bollata fino
al i5. Agosto ^g.
l3u E la G 14* Giu«. i8i5«àntQrÌ2SJBii i Ministri
della Gabella a delegare ^ lora^ rischio ^ e
carico in ogni G)mnnità una persona che ri-
venda la carta bollata « V^ Carte da Giuoco .
Processi Criminali %
BOLLO, o marca. La L. de* 6. Feb. 1760.
sostituì il bollo colla frusta ed esilio perpetuo
alla galera , a vita ^ £ ^per la galera a tem^
pò il bagno di Pisa . Le nostre LI,!, non co«
nascono pia quésta pena'.
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64 BON BOS
BONIFAZIO : Il UT. 5o. (Jen. 1776. «oppre^e
la Deputazione 5Ìi questo Spedale, e stabilì
varie disposizioni sui di lui governo.
BORGO a BUGGIANO : V. Buggiano . H^er^
coti.
BORGO S. LORENZO: Gomouità. Suo Be^
golamentu partic de' 2^- Mag. 1774-
52. Consegna di Decima alla m^deéimlA . N.^ i8«
1 Sett. 1781*
BORGO S. SEPOLCRO Comunità rBegoUraen-
. to partic* de' 7. Mag. 1776.
BORS^OLI : Furto a4 «so di borsaioli . Sua pe-
na. L. 3ò. Nov. 1786. §. 75. (.V. Xa Nota
« P^g^ 9) ^
BOSCHI. B. 27. Giù. i562. sulla eonservazio*
Gonier- ne dei Boschi del Senese .
v*zionci2. Sulla conservazione di (Quelli clie sono addetti
alle Saline di Volterra : 00. 19. Giù. i592.
L. 2. Die. 1701. E. 11. Novw 1760. N. 39.
Sett. 1762. N. 28. Ago. 1764. M. i5. Log.
3791. e N. 10. Lug. 1804., trattano anche
'■ dei danneggiamenti di quésti boschi, e proi-
biscon introdurre hestiame senza la gabbia nel-
le Tagliate .
3. I BB. 23, Mag. 1594. 17. Ott. 1597. a3.
Mar* i6ci. ad. Ott. 1607. alle quali si riferisce
una C. de' 22., Agosto 1747- proibivano an-
che ai proprietarj il taglio di certi alberi
come Olmi , Pini ^Frassini , Cerri s Istie , Ca-
stagni, Famie ec. , sotto varie pene, se non
si avea la licenza degli Ufiziali dei Fiumi •
4- Un B. .4^1 1622. (senza giorno) stabilì le
regole da osservarei per il taglio dei boschi
nella Montagna di Pistoja.
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BOS BOT 65
t. Qnesta L. del 1622. e V altra de' 12. Apr.
1646. riserbarono varj boschi del Pùtojese al^
I& R. JKagona, e agP abitaoti della Montar
gQa, e proibirono agi' altri dotto varie pene
di t^Iiarvi, o dissodare V. Magona •
•DM. de' 25. Apr. 1710- proibì raccoglier le-
gna nelle RR« indite del Pifiano.
7 QQe8.t^ difipo6Ìz* furcin revocate eolla L. de'
20. Geh* 1776. che lasciando saviamente ai
proprietarj la cura di fare il loro maggiore
interefiée , permesse a ti^tti tagliale i loro
boschi senza alcuna licenza, ad eccezzione:
1. Di quelli posti nel dt-ine degl' Appennini 9
dentro un miglio dalla sommiti^ per ogni para-
te : 2. Di quei riservati alla R. Magona : 3.
Di quei riservati alle Moie di Volterra ; E
ferme stanti le proibizioni di seminare , ar-
loaóare^ o adebbiare nei Monti. V. Alpi»
Magona.
BOTOLE : è proibito tenere hotole feritoje » e
sperture nelle strade e luoghi pubblici senza
cbe sian munite dell' opportuna difesa , e coUT
tbbligo di star chiuse la notte , pena ^» f.
oltre i danni : ( l ) Per aprirne delle nuove
occorre la licenza della Comunità la quale
per essa non poò esiger nulla. Rompendosi
Qua botola^ chi ne ha V uso la deve assicu*
rare prima che sopravvenga la notte ^ in gui-
sa che non possa seguir male , a darne parte
il padrone del fondo ^ e alla Comunità sot-
Tom. 1. E
A^) Secondo il B. ti. Giù. i638. la pena eradi
8<^i 5« e arbitrio 1 oltre i daÀni.e accomodatura.
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. J5^ ^ BOT BR4
. to pena di JP, 7. Regola 10. Aprile If^Sf^
§. 10. ( 1 ) \^ Su^lo pujbblico •
BOTTEGAJ : V. Sen^itù . Esecutori •
BOTTINI V. Pozzi neri •
BOZZOLARI V. Pasticcieri.
BOZZOLI di 6ela: Vèijn Regol, de' fE^. Apr*
.1733« aopra i -mercati dei bossoli ; xxon è ili
osservanza •
2. Il H* 23. AgOt 1779* ^^^^ leLL<idel i65i<.
l653. 1697*' e i vincoli da esae resultanti 9 e
permesse la libera circolazione» e contratta*
sione dei Bozzoli . Abolì pure V obbligo di te:*
nere i quadernqcci per la Trattura ^ e compra
della Seta , e di render conto della sf ta trat-
ta a forma della Legg^ del l692« , come pu-
re quello di pesar tutte le sete contrattate in
Firenze alla stadera della Camera di Gqiu*
nieroio, e tutte le Ta^se relative.
3. La ;N. 5. Aprile 1788. proibisce estrarli «ot*
s to pena della perdita di essi , 0 loro valore «
Ora ciò è regolato dalla L* Doganale de^ l^
Ott. 1791, V. Bachi. Gelsi. SetQ.
BOVI V» Arnesi Yusticali \ Bestiame ,
BRÀCìGIO Regio : qoo se ne può far uso «enea
la licenza del Giusdicente , cbe U d^r^ p^^ i
* soli crediti Regj , e pubblici, e mai per quei
particolari di quello cpi competa, e è sta-
to comunicato per contratto tal pri\^egio d
33. Mag, 1782. V^ Contribuzioni *. .
BRACINI V. Tasse ^
( 1 ) E* per il solo sfato Fiorentino quanit> alP
eroi^azion della multa V. a ^TRADE gP Art, 43.
45- di questo Regol. .
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BRU GAG 6^
BSUNO V; Funerali.
BUGINE , e Val d' Ambra ; GomoQÌt& : suo Re-
goL partic. de* i3. Feb. 1773. = Altro de*
23. Kag. 1774'
s. Consegna di Oedma alla medesima N. 24*
Nov. 1781.
BU6GIANO GoraanitJi : Regol. partic. de* a3.
Gea. 1775. V. Mercati.
BULLETTONI da ruote V. Strade .
BUONOMINI di S. Martino V. Notori.
BUSTI V. Monumenti.
G
ACCIA V. jirmi • Cani • Colombicidio • Pa^
trimùnio àella Corona •
1. Le antiche Leggi di Caccia sono i BB. de' ^^^^
24. Log. 1595. 23. Dio. i589- i7.Sett. 1612 "*
6. Gin. i6i8. 20. Mar. 1620. 6« Ago. 1622.
La Q. del 21. Lug. 1778* la L. geo. de' 27*
Aprile 1782. e la N. di schiarimento de' 3o.
Giù. di qoeir anao , che proibì la caccia dei
Colombi domestici, la N. de' i5. Mar. 1783*
la N. de' 23. Geo. 1786. che proibì dì cac-
ciare con facile nelle ragnaje de' particolari
senaa licenza del proprietario , La N. 2i.
Gio. 1786. ralla Caccia colle Tagliole (V.iL
m" Ò.) la L. Gen. o N. de' 22. Geo. 1788.
e la d interpetrativa de' 14* Feb. dello fites*
eo anno , La N. 19. Già. 1795. soprai dirit-
ti dei Fendatar) in mateiria di Caccia , e dei
Vassalli per quella delle Fiere : e la L. gen.
de' 20. A^o. i8o5« ( 1 )
(1) La N. 20. Gin. 1814. $. i. riobiama in vigo'
i« le sole disposiz. vegliaati nel 1798. \ de' diritti di
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vieto .
68 CAC GAG
2. La L. de' 27. Apr. 1782. §. 11. vietava di
procedere per inquisizione (V, il N* 33.)
FacHtà 3^ cijì Ij^ i^ licenza delF armi può , fuori di-1
cacciare. divieto 3 andare a Caccia in ogni luogo non
eccettuato dalle Leggi . L. l5. Fek 1793. $. !•
Eccczio- 4- Son eccettuate le Bandite Regie » o concesse
r.i,edi- j^j Sovrano ai privati, e i Terreni coltivati
ove esiston uve non raccolte 3 o sementate , e
le Ragnaje piantate j o conservate ad arte dal
proprietario : in questi Terreni è anche proi-^
bito d' eatrare §. 2. ( 1 )
5. Qra la Caccia nel suolo altrui piantato , o
non piantato a ragnaja , con sementa , o rac-
colta, o senza, o anche boschivo, è proibita
senza licenza del padrone: si può cacciare
senza di essa, nei modi, e tempi, permessi
nei Terreni altrui tenuti sempre sodi N* 20i»
Giugno t8i4- §• 5.
ۥ E^ tempo di Divieto dal ;i. jgiorno di Qaare^
sima a iutto Agosto. In divieto si poHSon pren-
dere o uccìdere nei modi qui sotto notati i vo-
latili. e quadrupedi carnivori, e dannosi ^ e
quei che non siriproducon fra noi ; sono dan-
ne »si i Lnpi, Volpi, Faine, Martore, Pnsso*-
* le , Istrici , Tassi , e Donnole , e fra i volati-*
li r A(}uile ^ Falchi , Gufi , Passere , Corvi j
Gazzere . e Coroacchie L. del 1793. §. 3.-4* 5.
lui u ile' teuni trattava anche il <$. 5c. della ve*
glianJe L. do/ i5 Feb. 1795.
(1) Ta N. i>3. Sett. 1795. revocò quest' Art. , e
voìlt; che soltanto il Cacciatore fosse tenuto per i
danni fatii ila lui, o dai ì'uoi Cani; proibì siabi^
lii Cacete permanenti, come Ragna|e, Paretai e<3^
sul suolo altrui senza licenza del padrone • V* il N. jj
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GAG CAG 69
fi Non ai riprodacoQ fra noi gP uccelli di. me-
ro pano, e la maggior parte degV ammali
di Fadole $.6.
8. 1 dannosi si posson uccider ^ o prendere con
^oaloaqae Istrumento fuori del fucile^ e del-
le Tagliole , o pietiche : di queste possono i
Giusdicenti dar la licenza secondo i casi pur-
ché non fian tese avanti il levare , o dopo
il tramontare del Sole , uè in luoghi , o sen-
tieri praticati dagli uomini , p dagl" animali
$. 7. S. e N: ai. Gin. 178&. V. Lupi.
Jk La Caccia con armi a fuoco sì può fare agi*
aoinìali dannosi a richiesta del Magistrato Go-
nonitalivo , o di un Possidente , con licenza'
del Giusdicente locale il quale secondo i casi
r accorderà gratis > o negherà , e ne renderà
cooto al Direttore della R. Segreteria della
Corona §« 9. L. deli^gS.
10. La licena&a si darà colle condizioni che la
Caccia 8* eseguila in brigata non minore di
8. persone, e senza Cani, e che quello che
la chiede aia responsabile delle Trasgressioni
alla Legge del Divieto • e di Caccia anche per
gr altri Cacciatori §. lo.
H. La sud. Caccia in brigata minore d' otto
persone , o con Cani non può permettersi che
dal Direttore della Giroua $. il.
1.2. Le Leggi sulla distruzione dei Lupi son man- ,
tenute §. 12. V. Lupi.
1.3. Gr uccelli dannosi , e loro , nidj si posson
. tempre distruggere fuorché con arme a fuo-
co, sempre proibita in tempo di divieto §.l3.
^4* Qnanto agi', animali di padule i (giusdi-
centi posson dar la licenza della Caccia col
facile e per un tempo discreto ^ con che neir
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t
fo CÀC CAC
accesso , 6 reeesso si porti ecarico • Qóedte li*
cenze non si accorderanno dal i5b ^Aprile al
l5. Lug. tempo delle cove $• l4«
15. Le stesse licenze si posson accordare per la
Caccia dèi Colombacci dal principio del di-
vieto al i5. Marzo , colla stessa condizione di
portar il fucile scarico , da esprimersi nella
licenza , di cacciar senza Cani , e di tener
sempre snl posto della Goccia nn Zimbello, o
volantino. Di tutte le licenze si renderà con-
to dai Giusdicenti che le rilasciano al Gonsi
Dirett. della Segreteria dèlia R. Corona $ l
16. I Giusdicenti saranno cauti di non accoì>
darle con tanta facilità, che si deroghi col
fatto alla Legge del divieto , e avranno^ ri-
flesso alla qualità delle persone , alla locali-
tà* 5 alla stagionò , e alla riproduzion degl' a-r
nima-li , esaminando , se piuttosto convenga
limitar la licenza a pochi giorni, oallaC^^-
eia in certi luoghi soltanto G« 7. Feb* IT^^^
If. Pecp r aucupio , ferma sfante la proibiziò-
' ne delle panie, lastre, e Reti apette , o da
Paretajo che si u;;an neir Autunno , si poò
da tutti dal princìpio del divie(;o al l5. Apr*
prendere con qualunque ordigno, e rete di ma-
glia larga, ed esclusa quella, che chiamasi
paratella , le Pavoncelle , Pivieri , Storni , e
Gambette , con che trattandosi di reti appa-
\^te ^ vi sia sempre iu mez^o là stampa di ta*
li volatili , de^ quali nel sud. tempo è permes-
so il trasporto , ^ la contrattazione • L- geo.
snri. del ifgS, §. 16.
18. Dal i5. Lug. in poi si posson prendere eoa
qualunque ordigno 9 e rete sottile, le Torture,
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CÌAC CAC fi
Qodglie, fieccaficlìi^ Ortolnhi» e altri minuti
Uc^elii di quéi che ai preodon in Estate > e
li' è permesso come sopra il trasporto j e la
COQ trattazione $• If.
2^ Le Passere , Róndini , Rondoni 5 Balestfuc*
ci ) e loro nidj si possoa prender in ogui tem-
po, e modo, esclusa V arme da fuoco nel di-
tieto §. 18. '
2o; Di tatti gr altri quodropedi » e volatili fìon
, itientovati iin^ ora è proibita la Caccia tra-^
iporto, e contrattazione in tempo di divieto
pier tutto il Granducato , benché venissero
dall* £stefo, ed è pure proibito prenderei o
distruggere i loro liidj , e figlj di covo §. 1:9.
21. E^ punito come Trasgressore chi dopò il
principio del divieto tien tesi dei lucci, e al-
tri ordigni d'aucupio benché ciò fosse id nna -
raenaja di sua proprietà §• 20. (1)
Ì2. fa tempo di divieto è proibito portar lo
schioppo ; nei Vicariati di Pontremoli ^ Piviz-
tano, Barga» Bagnone, Forloferrajo, e Pie-
tfasanta si può portare per difesa da chi ne
Ila la licenza purché non sìa carico a muni-
tiooe,nè se ne abbia indosso , altrimenti s' in-
correrà nella Trasgressione , a meno che si pro-
vi d* aadare al padule 5 o tornare dalla Cac-
cia de' G>lombacci con licenza del Giusdi-
cente, e ferma slante la N. de^ io. Aprile
lf88. che proibisce il porto d* armi ai Con-
finati, e a rutti poi nelle Città, Terre, e
Castelli $. 21. 22. , e C. 20. Nov. 1793.
^ . - — UI!^ L— 1"-" ZI ■ ■ ■
( 1) ^uest* Art. proibiva anche fuor del tempo.
* divieto i lacci di piò d* uà Crino . La N, ag.
^tt. 1793. vi Ila derogato •
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cxenu .
73 CAC GAG
a3- Le Guardie de' beni Regj, o di particola*
ri , ne hanno la licenza dell' arme > posson nel
divieto portare le piatole, e T armi bianche»
e mazze ferrate , ma non il fucile : L. gen«
sud. del 1793. § 23. (1)
Luoghi Q^^ g^u esenti dalle leggi di Caccia^ la Provin-
cia Inferiore Senese, la Maremma volterrana
fino alla Cecina , e di là fina al Mare , il Vi^
cariato di Gampigliaj Kosignano» Ghianni»
Castellina , Rivalto 3 Orciano , Riparbella , S.
Luce , Pieve a Pastina , Pomaja , Gabbro , e
Gazzana> e l'Isola del Giglio : il divieto noa
s'applica nemmeno alle bandite private, ma
il Salvaggiume ucciso in tutti i sud. Luoghi 5
e ancorché ciò si provasse non può traspor*
tarsi fuori di essi in luogo non esente , né con*
trattare, dal 1. di Quaresima, a tutto Ago-
sto , sotto le infrascritte pene , e il trasporto
fuori della^ bandita per u^o del solo bandita- ^
rio non può farsi che con licenza del Diret«
tore della Corona o dei suoi delegati . §. 2,5»
<i6, M. 23. Die. 1794* N. 18.* Peb. 1795.
^5. Il salvaggiume trovato morto a caso , o trat-
to dai serbato] si può trasportare in teoijpo
di divieto con licenza del sud. Direttore, o
suoi delegati che sono in Firenze , e Pisa i
Soprintèndenti alle RR. Possessioni , e altrove
i Giusdicenti ,i quali, ne daranno avviso al
med. con i motivi • Il difetto di tal licemia
non può esser supplito per equipollenti . L«
gen. §.27. : , .
' ■■ ' ■ ■ ■ II. , I , ■ 1
(i) La N. 6. Feb. 1799. protrasse il fompo del
tempo del fiivieto in qucll' anno attesa la scarsità
dolio carni .
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/Googte
CAC CAO 73
2& I CSoatadini menajoli > e Garsoai con em I^ìccnw
coQviventi non posson otteoer la liceusadeli'
arme senza il consenso in tcritto del Padro-
ne ; o Agente recognita da N(»taro » e te ne
£trà menzione nella licenza $• 2^. L. gen.
{V. Armi N.*' 24, )
2f. Il Direttore della R. Corona può dar la li- Pttcnti<»
cenza dal l5. Agosto in poi di rompere le'**'
brigate delle Starne , e Pernici esclusi gì* al-
tri animali $• 28. ( V- i NN. 6. e 24.) '
28. Nelle fiàndite RR. non si ^possono infcrodur Bindit^*
Cani sciolti in tempo di divieto : quelli di chi
abita io tali banàiXt devon aver al collo un
randello in bilancia non più corto d^ un brac*
eia $. 29. ( 1 )
29. I limiti delle bandite private son descritti
nella concessione Sovrana ? il banditario non
ha la privativa che nei propri Terreni ^ i qua-*
li saranno descritti in usa Tavoletta da t^
nersi ^fiissa nel Tribunal Criminale Locale
§. 3o.
3a Le licenze di Cacciare 'nelle bandite si han-
no perv spirate al tempo del divieto N. 3i«
Ago. 1769.
3i* Le Bandite 3 e riservi RR. son enunciati nel-
la descrizione au nassa alla sud. L. gen. dei
1793» ; le avea variate la L. de* 7* Ago. l8o4<
coi tennero dietro le NN. de* 14* Feb. e lo.
Giù. 1806. e la C.deV i8.> Gen. l8c6. che
trattava dei Patentini di Caccia per le RR.
(1) D B. 3o. &ÌU. i59i- e V E. 25. Ùìu. 1759. ^
'Mttoponeva il padron del Gaqe alla pena di due "
Scodi 9 e un tratto di ^ fune .
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u
^4 CAC CAC
bandite del Pisano. Ora solio quali le fisèò la
h. de' i5. Feb. 1793. colle modiiicassioni fat-
tevi dalla moderna N. de' 22. Féb^ i8l5é
32. Esistotio delle II* del i639« ( soQsa giorno )
per le gaax'dié delle HRé Bandite •
P"« « 33. la tutte le Trasgress. alla prfcg* L- del iroS.
^t . 81 può proceder per loquisizione , ma la querela
dei pub. o priv* querelante de^^ esser presene
tata deatro un mese dàlia seguita Trasgressio-
ne^, e T Inquisis&ione trasmessa dentifo due me-
si , altriménti , è prescritta . L^ esser trovato , a
veduto in divieto alla Garùpagna 5 o nelle pnb-
bliche strade con fucile 5 o Uani pone io es-
sere la Trasgressione sensa bisognu di prova*
re come fosse Carico il fucile $, 5l«
34* La pena è di L< ico. e T inabilitatone a
cacciare per tre anni ; per i recidivi F inabi-
litazione potìrà esser perpetua con commina-
sione di tre niesi di Carcere 5 ttob osservaa*
do: e sempre si aggiùnge Id pena della dela«^
2Ìone deirarme per chi manca di licenza.
35. per la contrattazione e trasporto iemplic^
di salvaggiùrne di Contrabbando 1 la pena è
di L. 70. per ciascuna, e per volta è si sconta
colta carcere in caso^ 4' insolvenza ; nel casfo
di questo . e del preCed. Ai^t^ il Trasgressore
pagherà di più L. 28. al querelante pubbli-
co, o privato, e vi sarà sempre .la peMita
del saivag^^iuine trovato in coìtimissufh , faói*
• le , ed ordigni , irettnre , beétié , e ailtri mea-
%ì di trasporto : le multe 5 e il valore della
confische >si dividono fra la Gassa d\Blle mid-*
te, e i querelanti $. 33.
36. Se il Trasgressore è un famiglio , BMKnito^*
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CAG CAli ^ 75
' fé 9 o Guardia qoaltnqiie , la pena è di tre
anni di Gónfiiio nella Provincia Ififeriore , e V
ioabilitasione perpetua , a più servire io quel*
la qaaiitft nel Grandacato $. 34*
3f. Inoltre per la Caccia sul suolo altrui aeaza
ia liceaza del padrone la pena è di L. 25. a
5o. secondo tthe ai tratti ai ^Terreni in allora
Mxli , o sementati , o con raccolte , e di esser
legaito il fatto avanti il levare , o dop<) il tra-
montare del Sole : la molta può accrescersi
fino a L. ICO. 3 àe il Gaéciatore entrò in un
Terreno cinto scalando la chiusura, e facén*-
^?i dei valichi- Inoltre ^ il reo e sempre te^
noto ai danni. Queste pene non si applicano
MQsa la querela del padron del fondo ( 1 )
salTa la prescrizione stabilita dall* Art. 3l.
della L. del if93-N. ao.iGio. I814. §3.4.5.
38. Gognitori delle Trasgressioni sono i Tribu-
nali Criminali locali ctie posson proporre pe**
' ne piò gtrfVi L. gen. del 1793. §. 35.
CADAVEBI: I Paroclii devon facilitare ailHi-
nistrì dei Tribunali le visite , e recognizioni
dei Cadan^eri ^ e la loro esumazione G. 6. Setf.
'^777* V. Becchini . Funerali . Morte . Sepol^
ture •
CALENDARIO.
1. Il B. de^2o. Giù. i582. comandò Tosservan- Vnic
«a del Calendario G/egoriùno . Storici
2i La N. sa. Nov. 1749* prescrisse che l* anno
li computasse non più ab Jncaniatione , ma
dalla i^ascita del N. S. G. G. e dal 1. c]i
* ■ ~i.. II. .1. ., 1^ I I... .1 i I
(iVg per conseguenza la quietanza del pa<ìroa
««1 fjndo estinguerà questa specie di Trasgressioni.
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76 GAL CAM
Geonajo, e le ore di l&. in 12. dalla nieBB»
notte al mezzogiorno., e dal mezzogiorno al-
la «mezza notte seguente, notandole negl^ at**
ti colla designazione d* antimeridiane , e po«-
meridiane ; volle che si accomodassero gì' id-
rologi pubblici secondo la nuova maniera di
calcolare il tempo , e che gì* atti in cui la
menzion del tempo fosse contraria a questa
L. non si ammettessero da verun Tribunale o
UHizio sen^sa la licenza del Segretario delR.
Diritto da cui non si darebbe che per gì' at-
ti provenienti dall' Estero , o da persone in cui
si potesse presumere V ignoranza i il tutto sot-
to pena di sospensione per i Ministri che li
^ ammettessero, e per i Notarì di ^spensioa
del rogito pfsr tre mesi. V« Stampa.
Calice Comunità * RegoL partic de' 34« Feb. ^
1777.
CALLAJE V. Strade *
GALLONE: NN. 22- Ago. 1776., e 27. Mar.
1772. sol modo col quale i Navicelli devoa
passare questa Pescaja, e pene relative.
CALUNNIA.: Sua pena t L. So. Nov. 1786. $ 66.
( V. La Nota a pag. 9. ì
Malie. CAMARLINGHI, e Cassieifi pubblici, Degi*
^ed"'* obblighi de' Cassieri pubblici , e dei mallevado^
•M>iishi ri da darsi dai med. trattavano la L. 7» Apr*
i684« e il B. 11. Lug. dello stesso annow
2« Non devon servirsi del denaro della Cassa
sotto pena di furto R. 20. Ott. 1622.
3. Nei Contratti di mallevadoria si dichiarerà
che la £dejussione e estesa a tutte quelle
somme, che per'qualsisia titolo, o nuova
branca d' esazione , venissero in seguito per
qualunque ordine aggregata alla Cassa a cu^
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\
CAM CAM rr
tX Cassiere è addetto M. 20. Man 1795. { 1 )
4- Della florreglianza sopra i med^&inii , erevi*/VìgiIaB«
àoQidi Casm trattava ilB. de' 23. Settembre *?'.^!**
g visioni ,
1597.
& Le Revisioni ànnae saranno due inveee d* a- '
Ha come sì pratipava in addietro N. 21. Ott.
l8i5«. = Questa N. prescrive anche varie re-
gole per la contabilità, o per la scrittura.
61 Quanto ai C^zmarZi/ig'A/ Gomunitativi V.Canir
inali iV. 3. Comunità • Cancellieri .
GAMBJ , e Censi .
1. Il' 1. Ago. i683. R. 7. 'Lnp ^1687. suIC^tt»- parte
Wo di Livorno colle piazze Estere . Storica
s. Il Creditore deve almeno ogni 7. anni noti- Interega
ficare al debitore per atto pubblico , o in tno- p^^^ .
Hp equivalente , il preciso suo dare , altrimen-
ti cessa il corso dei frutti fino alla sud. noti*
ficazione • 00. de' 3i. Ago. i64l« §• 2. ^
3. Morendo il debitóre , tal notificazione si farà
agi' Eredi deatro uri' anno, e dentro due,
se il creditore , o essi soq fuori di stato 9 sot-
to la stessa pena $.3.
4* La notificazione non è necessaria al debito-
re, che paga annualmente i frutti , poiché ciò
esclude la presunzion d' ignoranza §.4*
^« Al benefizio di questa L. non si può rinun-
ziare pena la nullità della renunzia, e di ciò
che fosse fatto in conseguenza §. 5.
6. Le presenti disposiz. astringono il Greditor
Forestiero a favor del debitore statista» se 1'
atto fa stipulato in Toscana, ma non astrin-
(i)Viè unito un modello di tali Contratti
/ '
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fa CAM CAIC
gono il Creditore Statista a favor del debito-*
re Estero §• f •
7, Il Debitore» o Y Erede ^ ohe hanno pagato i
fruttti non possoa repeterli, atteso il difetta
della notificazione. O* 28. Mag. 1717»
^. La 6ud. notificazione , deve ora per forma im^
preteribile, esser gìudieiale. Se il debitore
cui non fu fatta nei settennio la denunzia co-
me sopra pagò q^uaiche somma in conto cU
frutti , il debito seguiterà ad esser fruttife-
ro, qualora T A-conto pagato in una o più
. volte ) sia egualor ai due terni al meno dei
frutti scaduti ; altrimenti la scienza » presunta
dal pagamentp non supplisce al difetto della
notificazione giudiciaTe per far correrei frut-
' ti 9 senza che però il pagalo a conto di frut-
ti , qualunque sia , si possa ripetere , uè im-
putare nel capitale DI* 3« Setit. 1782» V- Can^-^
hiali » Frutto del denaro «
CAMBIALI V. Camhj.
Privilegi 1. Sopra i privilegi , accettazione 3 e pagamea-'
/ to delle Cambi fidi ^ vi sono il R» de* 18. fiov.
\ 1673. il R 26. Apr. 1674. e il R. 28. Feb.
1681. il B« 22. Mar. 1682. e la Lett. de' 4.
Maìr. 1681. tutti emessi ad istanza dei Mer-
canti di Livorno. Quest' ultima Lettera vuo-
le che prima d' esecutare i Mercanti debitori
di Cambiali si possano /i^vvertiro colla dilazio-
ne d^ una mezza giornata » e dichiara che ur
vendo le Cambiali V esecnzion parata noa ai
può contraHire che dopo il pagamento •
2. La G. de' 28. Mag. 1802. volle che per le
Cambiali accettate dai Camarlinghi Comuni-
tativi) e non pagate» i Tvit>^Qa]i 9A isiaasà
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ibi Gredilore, proooa^figQro oonfiro il CUniar«
Ungo e 8QO mallevadore pome contro o^n'' al*
tro de)»tor di Can]bia4c) in pias^d di l^um-
mercio .
^ ÌjQ JLotter^ di Cambio*, a balletti all' ordi*
ae, tratte girate , o accettate oa non banchie-
ri, o Mercanti ai reputano aeniplici promeese
e non hanno Y Eeecueion parata , ne i privile-
g] delle Qiunhiali^ Se nna Cambiale o bigliet*
io all' ordiqe , è 'finnato da Mercanti , e non
Xercaoti insieme ^ ne ha i privilegi qnauto ai
- primi y ed è quanto ai fecondi nnc^ mera pb-
Uigazione N, 5. Satt* l8:|4* ,
^ le Msidenze 4^1Ip Cambiali dalle diverse piaa^ &t4t«f
M Toscane 3 e lEstere sopranna pian^ di Tos- ^'
caos 9on regolate dalle ^N* aa« Ago* e 12«
Sete. iSi4,
CAMERA Qrandncale: F^ creata coq L. Zi^.
Oic l74o« e soppressa con L« i. Dàc# 1777*
Era m Ti'i^i'l^t di Finai^a, e per gF ailari
in^ Appaltatori , ^ \ loro Bubappaltotori , e
i privati* Avea ginrisdizipn Civile, e Qrimi-
naie in totto ciò che interessava U R^gc^Ua •
GU incpesse Y Auditor deUp Regalie ^ e l^R,
PcM^oni*
CAMERA d^Ue Commuta; Fu creata in Firen- pam
te con M* aa« Gip» 1769. che soppresse il Ma- Seterie»,;
Sistrato delU Parte , gì' UfiziaU dei Fiumi ,
Magistrato de' Nove, la, Congregazione dei'^
l^THiti , e Strade , qoella deU' Imposision del
Valdarno di sopra , del Bagnolo , de* Ceppi
di Prato ,de' Honti Pi) foranei, e altri Magi-
strati Collegiali, avanzo del regime Repub-
Uicaoi^ • fecondo ^ues{;o M. La Cojifieja «ve»
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8o CAM ^ ^ ^ CAM
giariidizion Civile / e Criminale , e per qii«»-
8tà 9 v' erano la esea tre Auditori : T Econo-
mico apparteneva al Soprassindaco , edooi Blx-
niftri • y • Macelli . Tassa di' macine .
a. La L. de' 22. Agoato 1782. soppresge V Avt'
ditore della Òamera 9 e il Mediatore delle Ga-
use 3 e gli sostituì per il contenadoso, il Ofa^i
gistrato della Comunità di Firenze che deci-
deva col voto d' nn' Assessore da eleggersi da
esso per due tersi di voti; V appello si por-
tava air Auditor delle Regalie • Le Cause di
Comonità , e LL. Pij fra loro , si deci^evan da.1
Giusdicente del Luogo del reo convenuto *
mento V 3* Un Regol. per la Camera è contenuto nel
M. 27. Die. 1769.
4* Da essa dipendon per 1* Economico i ISLàm
Pij Laicali M. 23. Nov. 1769.
. 5« Le visite che i dì lei Impiegati devoa fajre
per affari \ e ad istanza di particolari , non
si eseguiscono , se questi prima non deposi*
taoQ presso il Cassier della Camera le spese ,
e r onorario dell' Ingegnere N. 12. Agosto
. 1771. V. Comunità.
CAMERA di Commercio , Atti , e MaDi&tture :
Parte Fù «Tcata in luogo della Corte di Mercanzia
s««"«»« con L. del 1. Feb. 1770. che ne prescriaee il
regolamento 9 il quale' estese le di lui attri-
buzioni a tutto ciò che concernerà la prospe--
rità dell' Arti^ del Commercio, e delizia-
dustria f con giurisdizion Civile , e Crimiaale
• P^** questi oggetti.
. 2. U D. 4> Nov. 1775. conteneva la sua Tarif-
fa per il Contenzioso.
3. La L. 7* Mar. 1778* le aggiunse molte at*
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CAM qAN 8^
IrihuuQoi del «^ppreeso Scrìttojo dell' ^ooo-
tt. V. Tribunale Esecutivo.
^ n K. 17. Die. 1801. creò in Uvorno up'a,!-
to Ciwera di Goinmèi^cio^ e ne deterinjioò
le tttnbnauQpì . ,
GAKE&E Locande : posson tenere air ^aterao
w» Tavolette coli' ifcrizioae ;= Camere ìcf-
mub ^ ma non insegne proprio d' Alberghi n
«Hw r. Aqoila j la Fenice » ec. pena «5(f^* 3.0.
per Tolta B. s^. Nov. 1646.
CUPI: Oomuoitì: Suo tLef^ol 4e' uà. Mag.
1 Consegna di Decima Idia .med. N. la. Gen.
1783, V. «imi..
CàMPlGUA : B. i€. Otfc ,x659. che conferma
tfiftgol partic. di i|ae8ta Comnnità: de* 17*
Gin. 1776.
^Ì^AmizV. Sepolture.
CAKGBLLIERi C^munitativi :
h Esd^ e totti i Ministri delle Cancellerie són Nomina
tittti dal Sovfano ^e ne fissa lo stipendio.
**• 23. Gen. Ji7f4* $•. 9^.
9* Sisaao in nfiuuo ordìnariaoiente tre aani L*. Esercir
^ i5. pie 1777. "«•
^'^J^pw^no «cegliersi ajoti sensa K^Ofcritto.
*waoo. iB^ è ^ro lecito farsi ajotar prov#
variamente pelle Copie y ed altro a loro spe*
», e rischio; taIi,^|oti non iianno firma, né
•«rattese,, né diritto d* esser considerati per -
gì ioifiifghi. Il Cancelliere impediito, o as-
mte, se a^n hii Ajpto di R^ Nomina , si rim-
gj«ia dal Notare Civile dijl Tribunale , o dal
^f^^f^tti^ e,eo jlfefli 9on v^ion c^ iare^ra-
2>w. i P
L-LA ' . ' -^ Digitizedby VjOOQIC
83 CAÌ^ ^ C5AN^
tis converranno della rimunerazione col rim-
piazzato • Ogn' anno a Die. i Cancellieri ren-
don conto al Sen. Soprasindaco della condotr-*
ta 3 e meriti dei loro Ajuti r propongon al mer
desimo per i posti vacanti di Ajnti , e Copi-
sti . I Cancellieri istruiscono , e dirigono qne- '
8ti A]oti : non son obligaiii ceder loro veruna
parte dei loro emolumenti ; ma occorrendo
gite abbnoneranno ai med. le spese ^ vive da
fissarsi una volta per tutte • T Ctt/ic^Z/rerr pos-
son sospender gU Ajuti con darne parte al
Sopl-asindaco ; se Y Ajuto esercita la Procura
non può esercitarla per gli atti da farsi o-
prodarsi nella Cancellerìa G)mtinitativa M.
6. Apr. 1778. pub. con C. de' 2ù. d.
4* I Cancellieri non devon percìper ■ mills per
i Mandati di pagamento a favore dei Sala>-
riatì Gomunitativi • G. 12. Mag* 1779*
5. Per r esercizio delle loro funzifmi devon re-
golarsi secondo le IL de' i6r. Nòv. 17^.* che
son divise in §$ 4^^*
6. Essendo in gita non devon fermarsi in CSa^e
.particolari , ma all' Osterìa G. 2. Gin. 1784*
7. Il M. 8. Apr. 1782. contien la Tarifta dei
diritti che posson esigere negl' atti per i
* particolari. '
8. E^ loro proibito esigere o accettare diritti
maggiori 3 o diversi» o regali , sotto pena del-
la perdita dell' impiego* M* sud. §.3.
9. Devon dar ricévuta inopie dell' atto, delle
somme che ritirano 9 e se non si tratta di ri-
lasciare atti, la ricevuta. si darà^ separati^ , e
senza spese ad ogni richiesta, fin* a nuov* or-
dine prenderanào nota di tutti i loro emola*
menti §. 8. 9*^ lò.
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CAN CAN: 83
iO^ Devoa far vedere* ai mallevadori dei G»-
mstlinglii ad ogm richiesta, le carte con-
cemeotì T ammijustrazione di qaelli C 19.
Olt 1786-
11. I Cancellieri che non rimettono il 'saldo den*
tro tw meti/dapo' spirata 1' annata Economi-
eà, jncorronlà penale di L. ì7. per -giorno
£ ritardo : inoltre si manda alororspese un
Saponiere « compilare il saldo .^ £• proibito
ai ftoirvedi tori 1** accordar pròroghe. I Ca-
marlinghi morosi a rimetter il saldo si co-
stringono a tepore àA M. de' 12/Sett. 17S6.
4X1 éZ. X'iig. i8o2. e 28. Ago.. 18^4.
12. La G. de' 7* Gen. i8c6. attribaì ai Can^
cèUàeri^AAJlìùWDkìnoy e del Pisano, la pri-
-ratira del nogitoria materia di liiv^IIì diCo-
mimità ( 1 ) V- "«La lu del Notariato da' il.
Và^'\%x&. Gap. 1. $• 5. '
]3^ Y Cancellieri devono ogni tre mesi rimet-
ten ^a Gamera», e qoella aila Deposito ria
lo stato delle spese fatte colla Tassa di Be-
deasione C 18. Ncrv. i8]:5« • . .
14* La Gomiinità somministra il quariiare. al Quanic-
« Cancelliere , o ne paga per. Ini la pigione . ^^j? ^
CL 18. Ott. 1791; !
}5. fet il mantenimento dei mobili della Gin-
oeiietia, e 4eL loro quartiere si passa ai Can-
cellimri il tre pbr toc del valore di cesi.
C 17. Nóv. 1784.
1& Da IL pub.' ìoón C* io. Iiug. 1792. anmen* Stipendi
^ ^ ' . ' ,1 ■ ■
{'1 ) Secondo la N. del 1. Mar. 1^85. non avèan
v^na privativa' 9 Aia dovean riveder la minuta del
Cioiitratto per interesse della Cionlunità .
^^ j^ ^ ' r '" Digitizedby VjOOQIC
84^ CAV CAN
tò le provvisioni »gr Ajati Resideiiti ck Im>
Ì40. a L. 9S0. s Agr AJQti da L« 4^^^^
^oo. ai Gctpkti da L. 4^0. a do4*^
Sindi- IT'. La L. i5. Die, 1777, regola le Ibnno^fel
*"®' Joto nniacato.
18. Devoa firesentare anoke il Certàioato del
Seo. Soprintend. del Ittonte GomoBe €• Zc«
Lua^« ;i8o4. V. ComunUà « JFiVeò • LiM Par^-
rocckiali • Protnncia lnfkrwr€ . Sal^ «
GANCEl^miRI Ve$coTÌti V. CurU Ec^lesi^
stiche . :
CANI : Il B. 22. Gen« 1607. prtDibiva iatoln-
Furti. re, o nascondere Cani da Caccia^ o di /.prt*
gio, pena la galera a vita^ .^ -
Idrofo. 2: £^ peroiesflo uòoidere i CUbsk vaganti, j6*Baa
mm col padrone 3 o noa Ivaano xL OaUott ^ o
eegRO'3 o randello: quel che sìdn stad^mom
da Cani arrabbiati ti posion odbideDd helidkè
siano col padrone', o^abfaiano talisegni. I Qriii-
sdirenti ikraiiÉo nccidere aumaloieBte ì Cmù
Vaganti nel Dio. Gem Log* e Ago. e in ogni
tempo quei dei paesi over! atesse 3^aia lia
Cane ìdroibliò o sospetto tale procuralido che
i padroni non. li Qccaltinò<fG« 2S« Otk l-jF^é*
C. 18. Sect. 1759. e C, 161 Nov, 1787^
3. Alla prima notizia dell' esialeaaa Aìàdmi ax-
rabbiati , o sospetti di rabbia: il Giuadidteia
li farà QÒoid«rt>, veriiioandff -soiaintìiiM ebe
SODO stali morsi da un Cane ,arrablHaft> o *>-
spetto di Nbbia, s&oìk attemiertorla premessi!
di tenerli legati , o d' altre cautele offèrte dai
pa«lrOnÌ3 essendo meglio che perisca un 0$na'
,che si propaghi il fiagel^ dell' Idrò£jtbia#.
C 16. Nov,.,i778.
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Goògle
OAN CAN 85
4* ^r r avt^rienatneoto O tkcciabne dei Cani
•Bei stuì* càMÌ y non si paga ingV Esecutori che
1» tpesA ddlA polvere , o dei veleni eisetido
tiò im loro dov«re G* 29» Magi if^ii*^ (1)
5. l Cmi dtvoa avet il Collare col nem« del
jmprieUrio ì nofr si devoa lastiar' vagare 5 e
ttioo si poaion Oondarre che legati::;. «[nei. da
mrdia «i poM>a tenere sciolti di notte N.
io. Ago. iSdi $*.i» i2» 3. 4*
6. la ^so (ìi contravveniioae si. i9ci3Ìderanno
dagr Iseootori ) e il padiront pagliara loto
L f. por Cùn0 §. &é
7* 0 padroiiò à^ oDl Cane idrofobo $ lo uoeidérà ,
dlddeaBiirìeril dootiso 24* ore al Ti^ibmiale ,
pena la oatoere «omo appresso > e i da&fii : è
h stèM> se divieti idròfobo oa Cane lasciato
i^agare $• 6*
8* Io sieiBO obbligò v^ è per il padton di Utre
hmàt mòrse da Cune idrofobo : se soh di
gr^ preaao sì posson tiener custodite io' kio-
go chiuso, pre^ la dod. dennoKia» sotto pe-
te 4eIIa earòera ad arbitrio della Potestà £-
^mumea» 0 dei danna $• 7*
9" t parénti di peiionà morsa ()a bestia idrofo-
^ ìtk terrranno Ituigamente-^ custodita 9 e la .
<tM!iiiftieraiitio aì Tribunale perchè f invi- '
^li $. S«
^ Gàiobqoo sia inteso d^ uno dei sad. casi ne
darà parte al Tribunale , sotto pena della ear-
tere-di polieìa i o ^esto provvederà , si ter-
A infi)rmatO delle più minote circostante , e
(i) Deroga «Ile CC . de' i5. e 18? Nov. 1788-
^ «ssgnaraao fino in ott paolo per Cmnf .
-x
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86 ,CAN CAR
ne darà parie ai soperiwi , e ai Giusdiiieati '
limitrofi. $. 9.
11. I M<'i3si^ ed Esecatori invigileranno ali* os-
BGtvauispL di questa /L. e faranno i loro rap-
p<>.rti péna la perdita deU\ impiego J. IO-
CANONICATI V. Benefit; . . .
CAPALBIO : Esenzioni , e privilegi per ripo-^
polare quella Terra; de' .18. Mag. lògc.
CAPI di Dipartimento y. Córte di S. Aé ì. «
jR. UfSuj puhblici»
CAPPELLANI de' Corpi Militari. Il M. de*
22. Die. 1774* conticiie na regolaroei^to ,per
r esercizio delle loro funssipni, modo d^^an»-
''^ *. minisfirare i SacramentL,i di tener registro
delle nascite, morti, e mai^rimonj ec*:
CAPB.E: Spetta alia Comuoitù* il darla licenza
di tener Capre a pascolo nei propr) beni C 39.
Oem 17S2. e 25. Giù.. i79Si* V. Pascolo.
CAPRESE. Comunità RogoU partic. de' 25.
Gio. 1776. .. i
CAKBONAJ V. Legna. Lktorale.
CARCERI Un E. del iSSg, ( senza giorno)
Pcrre ordinò clie il maoteaimentp de' Cof^cerali as-
«oloti «fesse a carico, del Calunniatore si*: era
confln-onatopercalonnia, altrimenti del Ui«co«
2. li' Q. ìd. Sctt. i^G8.;te^lava ilregioiEadel-
le Carceri . .^
3. Xit C- 29. Lug. 176711 volle elio la. raeioiiè
del pane si fissasse non secondo il prezzo -che
è .vario, ma a once £i8«ai giorno /pe:r Gai-
rerato* . * t
Carceri /p La L. 2. Giu. 1770. Contiene un Eegol. per
^ Kt..i i 1^ Carceri Claustrali. Secondo essa e neces-
saria r approvazione Sovrana per ogni car-
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CLAR GAR 87
«mito 9oUo la pena del Carcere privato per
i Soperiori cho aoajle demolÌMero dentro due
mesi dal preso possesso : sono soggette e$se ,
e i detenati alla vi^ilaoaMi della polizìa , p ^
lUe visite dei Ministri Reg) , come le Car-
ceri pubbliche ; £d ogni reclusione deve dal
soperi&re parteciparsi, al Giusdicente coU^ in-
dieaaioiie dei nomi, e delle caose.
&Le Uj. 3c. Sètt* 177^» §*'^7* ^ ^* Geanajo B^5>nne
1774* §• 3i. raecoftiaodano ai Giusdicenti le ceceri .
fi^oeafci visite delle Carceri per la' loro ea-
mAy ^ «ioureasa» e ordioa loro ^i i^ender
sosto cteUe riparaaioai necessarie» in caso di
s^l^^eosa delle Comunità nell' esegnirie .
i 1a .O. iZ. M^x., 1783^ d^tie in aceollo ai so-
prastanti il inaateni mento degli strapunti , e
eoperto per Inventario, e stima, coli' obbli*
fdi consegnarli al successore nel modo che
Gomooità gli cónsegnaron loro .
f* Ai Soprastanti la G» 17* Feb* 1785* assegna
il qaartiere gratis nel ìiocale delle Carceri ,
& La N. il* Mag. 1806. ordinava ai Ginsdi-
. cerni die eliurgivan un Carcerato di parteci^
{ame il nome , e cognome , e giorni in cor ,
..fn stato in Carcere al Cancelliere della Co-
awoitlk perchè esigesse il rimborso della sjie'
m di Titto ec ^
^Ua nuovo RegoL ffcn. sulle Carceri è stato
«'fnb^li^ Geo. i8l5.; vi si tratta = del ma-
teriale delle Carceri s • Della loro espurga-
.. doi|^9 e altre pratiche sanitarie,, e di poli-
iàa ^ Della custodia dei Carcerati., ed emp-
lÉmexiti esigibili da essi = Loro vitto = Letti
sCora de'* carcerati Infermi = Servizio Ré-.
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tìi GAR QAH
ligioib deile capcéri n Fornitore , Conti j e
Pagamenti » £lemo8Ìii« 9 . DkfMisisiom gè-
aerali «
10. La N. 28. Greti. i8l5. doaèieM le eondiaio^
ni per ia feràkura ^ del vitto, ('l )
11. Le GG. !»3. Seta e. 5ì Ott. l8l5. riguarda-
ne le Imbianeatiiret fé» iei«^BÌo dei careermtté
V. Condannai 4 Strfiejui' * Msetwùiou pefsa^
naie. Fuffa^ J?eue /-
CSARKSTIA : Io ({uelia del iSgo. eeor S. de'
l8. Ago. furok> eàpnlsi i Foreetìetì*
2. La ,G. del K Otte 1782< dieUe varie iBtroaio-
ni ai CriukliceflÈi per la peaoMir di qooiP an-
no, per il 0Oeceniodei po^reri, e per impe-
dir la romita dUeff qiieittiamei foreslitfrì^. V«
Caccia N.® 23.
CARNI V\ M0SÈÌMmi. Comunità, teneri Fru^
1. Le Lhé i5v Nòr. 16911. « 99. Ndv« 1742.
proibiirano lo ooRtvattesioni delle cùrni di
beró» morte da morte satovale^ iottq va-*
rie pene
GARMJONANO Goitodajtà: Reg^ jjorftie. de'
a5. M«g. 177^
s^ Condegna di Dècima albir mtdé N^ }|. Sott?
CARREGGIO) ^ e. ^
CARRI ) ^- '^^'^^ •
Parte CAR'Ffi da giuoco : il Bi S» Die» 1619» lo eot*
S.orica. eppoao al Bollo.
24 QoegtiV fu poi' regolato dftUe leggi 9. Die.
■> ■ ■ .Ili» I »^— .^^ni^—i » mi. ■ ■ ■ i^M^^
( i ) Per r aff^indicanone di tal fqrnitara del
Iftté. e$iste H N. de* 23: Sett. 18 15.
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<&A CAB «9
t loL N. dt" if* ÌHkg. lAl4« MOimà pl^tvi«
flOria«6ùfté lo carte dèi jmmiK» Ckrvono, ap«
]!iicaiidi> km» il^ dìtAlo di BOÌI0 che u jM'ci*
pom a#t 179S. fMiMMé ^ tendevo iottóMt*
te eondsMni/Ie' CktHm già fiil^^victtCe^o bol-
late » è etmiéirvè É* i^ tmo^^ofdioe te prìAti-
tm «t Fal]a>l4MiiH allorét eiitlrati (1)
5. La N« ift* IV)i^ >;«8o» abeli qtiaste fil«g^lia
an Territorj di JBarga 5 e fbHoferrt^ per-
Éietfeeàde'tarfhel* euMr Ettwe»^ «ak# 1» L£.
sa i gìiieéM«
d La N. 7* tèhi i8toft deteradlM il medb^ A
q>eiir per eraaiiteW earte BiDeife V« Gf »oeA»^^#
CARTIiKE V. Cerni .
CéSA: dt CiatMMieiie! l^à klìHkiiM daQa K 4*
Ago» 178^5 elle ne &n£^ it liegol; e fl Mòdo Parte
di fétAnàttn i gie^attl . S<»»'«
S. Ìa 07 A San if8^ velk» cbe iCiti*diMfitt
oei Decreti -eoi yiaU cdtìdi<mMif atioatamd ad
fttenri redoaO) dìclùarìuMeio 5 se dcMmimfàii-
leMflo k Atajgfia^, o là CksiMk É* e ihr qM^
eto eaie nnktero la f '
ftdé di pèi«i1ià d di' mi-
miàUUOir é^\ MagiiCMio Gomtfai«al^iYO ; il
tottotemnieaCe eo«t«v« £» tSé iì mese.
8à 1a CL 19« Set«4 17M; ¥ette ahe «e la ibini-
glin ookrpeteva «pendere )ì AttnteaeM^r^ alal-
ie Q^iimiiitè^.
fi) Per r I10Q ritenaioae o vendita di Carte aon
IwNlate la pena è di Scudi 10. il mazxo » e non mai
piò di Scudi l5o. : si divide fra V accusatore e V
▲amu&istraàone L. sud. del 1780.
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9© tJAS CAB
4« La G. 6. Mag. ifi^^vdOB che Crìutdicenll
rimettessero in copiai Decreti al Gommìasa-
rio di essa ienunciando i motivi 5 e se il coi:-
. rigeado dovea iDanteoersi da se.^ dalla fami-
glia, o dalla GoniQQÌtà; in qp^t' oltiino ca*
m si do?ea dirne il nome » e la Gaocelleria
cui era piogge tta. Non vi. si potean mandare
persone invalide, o. incapaci di lavorare.
5. La d 29< Die. 1787. incaricò i Giosdioenti
dell'esazione delle somme dovute al)a Casa^
dalle Gomunità.
& Le GG. del i6. e dc. Xngr 1791* riguarda-
vano le spese d' accompagnatura é
GASA di Réfqgio V. ]lfendic(Mi. -
jCASALE Gotmuni(à: RegeL partii df' 17. Ciò.
GASfiLUNA) e Torri: Gòmnnitìir Kegol pax^
tic. de' a3. Mag» 1774.
à. GoDsegna di Decima N* i8. Sett» 1781*
GASI riservati. La G. 4* Cren* 178^. invitò a
^ Vescovi a delegare ai Parocki la facoltà d*
. assolvere dai uie4*
GASSA delle multe: è creata per in4ennieBar
. le persone lese da delitto che non posion esser
indennizzate dal reo per fnga^ mieerabilità »
o assoluzione . Essa paga , secondo le eoe À>r-
. ae 9 pnrcbè la sentenza dichiari che i danni
. son dovuti 3 e li tassi . e il reo, se v^ è, aia
Atato escusso. L. So. Nov. 1786. ^ 4^
2. La Cassa ha azione contro il reo per ciò clie
pagò per lui sopra i beni acquistati dòpo ist
condanna , senz' attendere altre eoceasioiu
che quella di prelazióne opposta da terzi , de,
decidersi ai termini di tiigione L. 3o. A|;o*
' 1795. §. 26.
/
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Qi£ CAS 91
CASSIEBJ V. Camarlinghi^
CASTAGNETO V- Gherardesca ..
CASTEL Fr«Q€o di aopi:a* Ck>ii]iioiti : Kegol.
partir, de' iS. Febb. 1773. al(ro de' 23. ]|[ag«
2. GDBsegna di Decima N. i5. Geo. 1782.
CASTEIi FnQca di sotto: Gomuoità RegoL
V^fcic. 19. Die, 1774*
CiSTEL Nuovo di Val di Geqioa . RegoL partic
di quella Gomooftà ^e' 9. ScJ:t. 1778,
CASTEL FOCOGNANO Comuaità : lUgol. par-
tic, de 26,- Ago^ ^776. , j
CUSTEL & Niccolò: Gonvonità. RegoL partic*
de' 5. Sett. 1776.
CASTEL FIORENTINO Comanità . Regol,
partic. 23. fflag. 1774.
2. Gonsegaa di decima N. i5* Ott. 1781.
CASTELLANI V. Littorale.
CASTELLINA : Gomonità : RegoL partic 23«
Mag. 1774.
& <^neegaa di Becima N. 24* Nov. 1781.
CASTIGLION della Pescaja E. 3o. Giù. 17&7.
per la cooferv^tsione del Canale di Castiglione.
2. N. 12. Nov. 1755. e due MM* 20* Apr. 1768
aolia pesc^ iq quel Lago .
3. IL 3i. Ago., 1768. cbe proibisce la .pesca
loogo il Littorale di Castiglione •
4* M. 3i. Ago. 1768. clie proibisce far fieni
nel Lago .
5. N. 3i; Ago. 1768. che proibisce la pesca
nella {"iomara di Castiglione ,
& N. 1. Ago. 1775. sulla conservazione delle
Saline d^ Castiglione , e loro adiacenze •
CASTIGLION Fiorentino: ComuniLà: RegoL
partic. de* 14. No/. 1774.
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ga CAS GAV
GASTIOLION Ubértìni Gomuiiità: R^^gI p*f ^
tic» de* i©i hùg. iffàé
GAStROGAROi Sua fiera; e jirivìlegf ^ egM..
B* 1^. €titi« 1618.
CATECHISMO: I Vescovi ìocnlchefMaa al
Pbi^Qtdu ^ f Qsegnario al pMolo poiché utrtii*
•ee^ nelle regole <iell« erùftiaaa ffioaiieia) ed
è preferibile a queUe PMrecHekecke noo ft*ui-
t»Àlt)ii0 <klkt maggior parte degl* Uditeri^
hoQ servono che ali* paere di dii to fa, prò-
dacoAcr «fealéhe volta uà paMeggiero ìémì-
mento , e mai irendoW elU le ascolta mi-
gliorr Cb'iMjiafli ^ o miglìmfi Gtttadiid G. if «
Geo* I78ÌÌ* V* Doti é
Cattura \ V« Arresti. Oórt0 é MsecUsicfi^fM^
sonale é Procèssi criminali •
<3^Q,e GAUafij V« Protédura « Aeserkti é 3VmiJAÌ • ^i- .
'^' 1. AUorefcè k mia cauta «letegata M^ìMefiMo
colla formula „ faccia .sommariaméafea dénga
5, stiMpito di giudlgio^ le dichitfranoai che eott-
9, i^éngòiio alia Ikuotia giuatÙBÌa , o aatmiAÌ6t^i
)i pronti» 5 e iotirmarià giaatiaia ^^ e altm simi-
li, è diretto al Tk^ifcuoale che sarelrike eoit«*
petente in quella cansa^ oca ixUpoHaiulil dé-
l^gtfarioaev ma eccita eolbuito ¥ aMIsio del
giudice, e hi causa deve rigwnniarii éeme
ordinaria e ned come delegata 4 R« stt Aprtte
1/71. G. 8« Apr. iffi.
2. Secondò la !« de* lì. ]traf4 1^8^ $. 4' ^^^^
Somma- sommarie, pettorali, e inappellabili le emuse
rwortii 1^^ sQperiori io merito certe a h» tùor
3* Secondo la R 3. Sett* iSà^. eran pettorali»
qnelle di merito non snperiore a L« 70^
' 4« ^f& ^ lo stessj V. Apf^loé
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UnBSffaS M Sarto: GV Agenti di Giu«ei-
sìa devao daanoaiare ai Vicar) la ^avidan*
sa di dmae wnnmrìtati^^ o noo coll?iveq^i
^ màtito , aotto pena di Scodi .«5* CSarwìre »
# uhitriom II- Vicario &rà ciiaiie» o cbìama-
fi la daaoa dà rigoaxdi e j^^retetta» che
! aoao «acoaiai^ ipv MlvarJe la riputaaione « ae-
coado lo atato 9 « coodiaioa deUa iaioigUat
Ari vorifioar la jpravidansa, e qai^di esiga-
la dalltt med. il mallevadore idooeo di eoo-
«erran» U porto^ e. di darne diicarico jeai^pie
«Uà ^Mifciaia » «otto le peoe che icomminerà
•eoQodo i casi C 25. Log. 1701*
CèYALmBd y* iloci^i. QrdiM di S. befano
CAYAUU: U B. 2c» «Hip. i5gu proibiva ial-
■itfarc il flMrcliio d' uoa*rasaa autto pena.di
flcadi io. per Cwallo , e della perdita di essi
e di riioMre varob] fUai sotto pena .di Soor
idi 1<M>4
s. i BB< li. ]br« 1^., a la F. ^ JUfiggio
iS^ proi^roQ oa£rarre i molile Cavalli io*
dmni . Qaaoto ai duoli fa revocata *^coq .B*
^ Ott» ifl9l. e €oa £• 17. Uar. ,1614. V«
Saaiiami. PoUe^
QA?^xìSUgk 4i poisoa oprir eai/a di Terra»
<shin}a , Sassi ^ o altro niafteriala seoaa licen* Abra-
sa del €rÌQsdioeate che 1* darà grffùis . dopo
'-^saani aasicorato colla visita del Prov.veditor
di Strade» che non poò aoocere «Ila Strada ^
H. 2U Ago. 1787. §. I. 2.
t^'ÌM iicenza è necchsaria par T^seavaaieoedi Bccavi-
^aéUe già aperte : il Giasdìceate la può so- ^^°* '
apendere^ in caso di r]pfericoIo di rovina» o
smotta $• 5.
L
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94^ CAV^ . CAV^
5. I Provveditori di strade ogn^ anno nell' Ago- >
~ fito visiteranao tutte le eai^e d^Ua Goitiuoità»
, aperte presso lè ttrade^ RR. o Gomunitative ^
e i^e rimetteranno la relazione al Ginsdicen-
te che proibirà nel sqd. caso 1* escavazione .
^ Il Provveditore a^ fine d' nfizio ncfn avrà il
Benservito senza il certificato del Giu6di<^ii-
te per questa visita annu^^le §• 4'
4* Esso , e i Mèssi, devon in -ogni tempo de-
nunziare al Giusdicente gli sconcerti che se-
guissero relativamente *alle caue ^ e quelli
verificarli,' anche coti accesso se occorre , e
provvedere §-5.
Góifoii- 5. La N. de'* 23. Btar. Ì8è6/ contiene no ire*
°* • golamento pei^ le cave di Pietre della Gol-
foiina e sul gettò , e scàrichi delle mederàme
6. Le cof^é si visitano annualmente dagl* In-
pi^'- generi delle Strade: .essi ne rendon cónto
al Provveditore deir Ufizio di Soprintendea-
' za comnnitativa , e al Gi6sdicente $• 7.'
7* Tutte le ispezioni si esegoiscon gratis dai
sud. Impiegati *$• 8^ ( 1 )
8. Per P -aperture di cat^ pressò Strade RR. o
?ene. Comuni tative senza licènza^ è per la prose-
guita escavazione , la pena è di Scudi & per -
volta a' favor- dell' aécusàtote, oltre i danlii
fatti alla strada t 0on tenuti solidamente V Im-
presetrio dell' escavazione , e il padrone del
suolo §. €. V. Miniere^ Pietre dure .
.( 1 ) Vi sono uuite aloune JI.- per le visite • 9"®*
sfa Ij. è riubidiuata in osservanza colla G. 'io.
Ott. I8i5. . '
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C3BD CfEN ^'
CEDOLE, e JUgliétii. Y. Nùtari. -
CENCI, e Carnicci
1. U Estraiione di essi fo proibita da- prima Ecti»-
ooUm P. 1. Lug. l5f4. , col B. 27. Mar. i62«. *'*"*^
e coi R. i3. reb. 1646. L'oltimo contiene
delle ilispoeis* sulle Cartiere di Colle •
& Ia proibis* lu confermata* colla N« 5. Apr.
1788/
3w la N. 527. Die. I792. $. i3. tenne ferma la
stesta proibizione, e ToUe che i cenci rat-
colti neUo Città gabellabili 5 non se ne po-
tessero èstrarre che per le Cartiere Toscane
con Manifesto della Dogana contenente on^
tèrmine a riportare alla Dogana il certifica-
lo deir arrivo firmato' dal (yìnsdiceate del*
luogo della Cartiera sotto pena di 06?. 18. per
ogni £• loo. Cenci, della qual pena la me-
tà spetta ai Revisori della Dogana , e la
metà allo Spedai viciniore degl' Infermi •
4* Gbi scientemente vende , o consegna a Fore-
stieri, o persone abitanti neir Estero cenci
da carta ; o concime , provata V Estrazione , .
si punisce come Estrattore §. i8.
5. Gf Ansiliatori, e complici degl' Eéitrattori.
si puniscoa con' molla di <f^ loo. da spon^
tarsi, se sono insolventi. colla Carcere § 14*
6l Inoltre resta ferma la L. Doganale de^ 19.
Ott. 2791* nei termini non centrar j alla prò*
sente $. 2c* ( 1 )
(1) I primi 12. Airt. della jpres. L. del 1792.
:tigoanlano le Spedisìoni per Transito dei Cctìcì
y«ro9f ioti 5 e le oautele , e vigilanza a cui son 8og«
getti finché restano nel Granduoato
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CENSI, e Caml3j« Saprai ned. psr mna
volta fa imposta una TaM^ del tre{>e^ looo
Ma L. '4^' aS« Oic 4So4* so colla II. aanewe i
^i 8000 nà ^uMta li. 1« Divem Oqfsiti e r^
.^che de'5i. Gcn. l8c5Ì 2/La G. 4* F^
di d^ anno. S* lia NN« 3o. ^jur. e 2* Ago.
,jk9o$.V^ Cmmbj.
CENSURE Ecclesiastklie , e Monitor) : la quan*
«%0 ««i :riaolvoao pè jteoa «soiporale-iion poesoii
^p«bbliearii , intiamiai , nò littendem agi' ef-
fetti Civili teosa il R. Mx^quatur G& \o.
GERRETO GomooiiA; RegoL partic 25« Ittag.
i>f64.
0. CloBiMgiia di l>#oima N. s8. iSett. 1781-
^ERT^DO: Gomaftiià; RegoL {«rtic. q3.
tfag. xf f 4. ,
O^ GaoMoa di DMima N. i5. Ott Vf^l^
GERU8ICI y. Chirurgi.
CeSA V. tàbàCGo. ,
GESSANTI V. fMìH.
^UiSSIONE di beai: non è afnmeaia p^r libe-
L* Art. 14. proibbof^a ohi abita negH 8paxj Ilo-
Binali descritti netta Tabella annessa alla Xi. dell»
ogane de* 19. Ott. 1791. meno che ai Fabbri-
oanti di Garta » di ritener pia di Ijìbbre conte di
etnei noetrali sotta pena dalla perdita e di L« 9oo
per volta .
Un* altra li. de* io. Ott. 1776. proibiva agi* E«
stagi- la aontrattasiono da' CmU y ^ CarniGci i .'uom
leva che o^i Cartiera avesse un qn^denuifsoio
per notarvi le compre di elssi « sott^ pena di iSoadi
>cc. e proibiva V estras. della Carta' nostrale » ^ l'
introduzione dalla lorestiora..
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CES CU 97
lire il Debitore dalla procedura del Fallimen-
to, ne dalla carccrazii)ne . R- io. Feb» 1611.
CHIANE d' Arezzo. V- Faldichiana.
CHIAVARDE, e Bullettoni V Strade .
CHIESE V. Benefizi. Parochi .
CHTODAGIONE V. ^Magona . 'Trasgressioni .
CHIODAJE V. Magóna.
CHIRURGI V. Comunità . Medici . Firenze .
CHITIGNANO Coinpaita Regol. partic- de' 14
CCQ. 1780-
CHIUSI Comunità . RegoL partic. de' 26. Ago.
CIARLATANI: H B. de' 5/Dìg. 1630. proibì'
loro di vender segreti y e medicine da prcn- P^*?«.
dertt per bocca pena Scudi 10., la seconda" ' *
volta Sondi 20. e tratti due fune e arbitrio •
II tetw delle multe spettava al Delatore •
2.1 BB. de' 3- Nov. 1547. e 21; Lug. i5go.
, proibirono gli Zinganì j Ciarlatani , Yaj^a-
boodi, e Mendicanti forestieri sotto varie pene.
3. La. C. de' 5. Sett. I77i« proibì di dar li-
ceii&a ai giocolatori , Saltambanch^ , Cantasto-
rie ec. d' esercitare fuorché nei pubblici Te-
atri e in tal caso aotta V approvazione del
Croverno .
4* V Editto del 1, Peb, 1780. proibì loro se Lesisia-
erano foreatieri di fermarsi in Toscana . Per- gj.^"er"
messe ai Giusdicenti d' autorizzare i C^nla-
. storie Statisti , qhe fosboro inabili a guadai,
gnarsi il vitto con altro mezzo . La pena da
eoo comminata è di 6* me^ di carcere, e
^ r esilio perpetuo dal Gran-Ducato 9 e in caso
à^ insolvenza altrettanta Carcere , e la rin-
novazione dell' esilio.
Tom. 1. G
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V
' 98^ CIA eoe
5* ^uesL^ £. è richiamato in^ vigore collaN.de*
2t2. Luj^. li^l^* La licenza si da gratis^ dai
Vicarj Kegj e «i può ritirare ia caso d* aba-
so contro la decenza o la morale : posson aa*
che denegarla : ne devmi tener registro ^ e
mangiarne la nota mensuàle aUa Presideosa
del B. Gov. = Per il difetto di licenu la pe-
uà è di 4* "lesi di Carcere, T Esilio dal Vi*
cariato , e V inabilitazione secondo i casi ; qoe- •
ste pene 9 applicano dai Vicarj. colla solita
pàitecìpnzionc , invia Ecoiiomica ( ivi )
GICGRCUI£ t molta antiche LL« poU^iscoao le
Cicerchie forestiere.
a. La N. 3l. Die. 17&5. avverte che Toso pro-
laudato delle cicerchie nostrali panizzate, o
X altrimenti , ih T istesso effetto delle forestiè-
re, cioè intorpidisce glV articoli inferiori , e
quindi genera un vero storpia non senza pe^
ricnlo di vita.
COJITERJ V. Sepolture.
CITAZIONI Criminali V, Trocessi criminali.
CJTTADI^^ANZA V. Nobilùà.
CITTADINI Fiorentini s L' F. 16. Apr. 1784.
tolse loro il privilegio deir elezione , e va^
riazioue del Foro nelle Cause civili • Ciò £^
estesa ai Cittadini dell^ altre Gittjl che ne
godevan col M. 25. Nov. di queir anno* V.
Privilegio del Foro .
CIVITELLA: Comunità: Reg.il. paglie. de' 14.
Nov. 1774-
COCCARDE: E' proibito a chi non è militare
il portarne N. i5. Mag. 1814. *
COCCHIKRI: La N. de' 18. Gen. ifSS. (per
Firenze) e il B. 9. Die. 1619* vello .poniti
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eoe eoe gg
eoo tratti dae foae, e arbitrio i CoccAiarf che
nel gaidare , e nello istar iermi ia LL. pub^
iceiideflsero dalle Carrozze prendesterp degi*
impegni o fiftceraero dell' indolenze, con ao*
costar troppo le Carrozze al muro, farle còrr
rere, levar il pósto a chi: è avanti > traver-
lare, passare j o dare indietro in modo da
&r nascere dei disordini: La pena ba luogo
ienchè il padroDe avesse qnietata la perso-
na ofesa ; vi è pena ad arbitrio , per citi senza
esser Cocchiere da. luogo nel guidare a si*
inili inccmvenienti • I pedoni non devon tra*
versare , né itnpedir le Carrozze , ina far lo-
ro luogo , e ritararsi in tempo sotto pena di
8codi IO» s Quella peoa s* applica pure ai
vettorali , e conduttori di Carri , se lasciano
andar sole le bestie per la Città • Per la mul^
ta è obbligata lia vettura, e le bestie, e la
metà ne appartiene al notificatore. Inoltre
•egnendo ferite, o storpj ba litogò per questi
la pena legale.
. ^ Seguendo danni, o disordini a motivo di vet-
toxmli o Cocchieri \ si può uelF atto , aùcbe
tenia quella del leso* catturarli esaminando
pei se il fatto avvenne per colpa, o a caso*
B. 6. Gén. 1767.
3. F proibito far correre di galoppo molto ve-*
lece i Cavalli, e muli sciolti, ò attaccati per
le Gttà , e Luoghi murati ; dall* un' ora di
notte aU? aurora le vetture , e Carrozze de-
Ton aver il lume pena di Scudi 5. per volta
contro il Cocchiere , o altro colpevole a fav.
dell' accusatore , e per la multa è tenuto il
1^(00^ e bcftiet Sicongice di ciò economi*
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100 eoe GOL
camenle è basta per la prora uà Testimone
eens' ecirezzione ò altro indizio equivaleate «
Seg'ueiido offesa di persone haaìio luogo le [ie-
ne legali dietro processo • Nel resto è tenuta
ferma la sud, N, del 177 5. = NN. 3. l'eb.
1796, « 14, M^p. i8o6i ( 1 ) V. Frodi .
CODICILLI V. testamenti , . \
COLLAZIONI: V. legittima* Successioni •
COLLE Comunità : llegoL partic 4- riarso
1776. V. Cenci ..
COLLEGIO di Sapienza V. Università'' di Pisa.
COLLEGIO Ferdinando : fu fondato dal Gran-
Duca Ferdinando IL colla P. 17.. Die l5gl3.
vi sono rispetto ad esso anche la F« de',i8«
Gen. xSpS. e i BB. de' 4. Lug. idpS. e 22»
Ago 1097.
COLLEGIO Bledieo di Firenze : esercita le ^t-^
' tribuzioni e gode delle facoltà che sono, de-'
terminate dallo Statuto deÌF Arte dei Medici
e Speziali L. 1. Feb. 1770. §. 7.
COLOMSIClDiO : Le antiche LL. punitive di
«^questo delitto, sqtio il B. 23. Geu. i555. ilB^,
7. Mar. 157S. ( per il Senese ) jl B. l. Oi:t.l
Parte Ì633- il B. flS. Mag. 1743. la JJ. 18. Die.
Storica 1759, la pena da queste Leggi imposta fu
talvolta dr Scudi fl5. per colombo ^ talvelta
della fuoe , talvolta della galera , e la mulu^
fu fìnalmenle portata a l5c. Scudi •
2. L' £. 11. Ago. 1768. le moderò, e ammes-
se le prove privilegiate trattandosi di delitto
^di prova difficile.. Vennero (jiiiadi i MM. 8.
. ; ^nfì*i' ultima proibisce il corso di bestie » o
vctiure aiidie alle Cascine 9 e T introdarsi nei iria*
li destinati ai pedoni •
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COt COM loi
É^lo- I7f5i 8- Giù. 1783. laN.4- Ott. 1783.
e U L. Zo. Nov. 1786. $ 92.
'• La N. 8. Nov. 1791. pcrra<Jsse di procedere ^'^*^[";
d' nfRcio, e per inquisizione: impose pena di
Scudi lo. pei* colombo occiso , o preso ag-
giuQ^endovi in caso di recidiva la carcere , o
il confino ad arbitrio t Tutti i delitti di cjuer
Ito genere conliiiessi in' nn giorno si baono
per sa solo ! i rei insolventi scontano la mul-
ta* colla carcere: Per. gì* Esecutori la pena è
di tre anni di pub. lavori, e T inabilitazione
perpetua y anche la prima volta . Si considera
per reo chi è trovato con colombi uccisi con
arme da fuoco 5 benché non abbia seco V ar-
me ^ se non indica quello da cui li ebbe.
liC multe spettano tutte al querelante.. p.e-
Btau in osservanza gì* ordini che proibiscono
il tenere in cfrti luoghi Colombaje, aperte ,
^colombi vagatiti*
4* Se il reo si • introdotto in una casa» 0 co*
lombaja si procede colla regola e pena del
larto . L. 3o. Nov. 1786. $ gfl. ( 1 )
COJIANDATE : Sono abolite ( come Servitù per-
sonale ) dalla L* géUé de* Fendi 1749- Quelle
per i lavori alle stirade eran regolata dal B.
19- Mar. l5So. V* Comunità «
*' ir I MI ■ I I 1 1 ■ ■ ' ■
(1) Le disposiz. notate ai NN. 5. 4. son tichia- -
pìte in vigore colla N. 8. Lug. iM/^. 9 cbe vie! a
«iche darla licenza dell* arme ai condannati per
Golombicidio , o a quel ohe non son stati condpn-
Wiper difetto di prova dt^' quali ordina ai Vicarj
pMsir nota al /Prcsid del B Gov. = Queste LL.
èoiìipren.IoO tutta la Ta.^ciina andio la Provinnia
Inferiore . La N. 19. Ato. i8c2. sul CJulorabicidiò
òm è in osservanza .
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i€2 COM con
Commercio V. camera di commercio* Tri-
bunale Esecutivo . Tribunal di Commercio .
COMMERCIO Garoale fra persone ,di diverti
Religione: Sua pena Ji. 3o. Nov. 1786. § gf
' V. Ebrei . ( V. La Nota a pcg. g. )
COMMESTIBILJ V. Comunità. Generi Fru-
mentarj • Mercati . Servitù .
COMMINAZIONI V. Conjino . Ecclesiastici. ^
Inosservanze.
GOMMISSARJ Regj. Óltre qnei di Pisa 3 e
Grosseto, la Ri€ de' l3. Ott. 1814. stabilì
un Commissariò Regio a Pistoja , uno a Arez-
zo, e nno a PoQtremoli (§• 8.) ; e ne regolò
le attribuzioni che sono quéi dei Vicarj , ma
alquanto pia estese §§ 5i^. e segg.
COMMISSARI dei Quartieri. Puron creati in
sTof"* Firenze dalla L. de' 26. Mog. 1777. §. 17. in
numero di quattro, nno per quartiere , coir
obbligo di dimorarvi nel Locale assegnato dal
Governo , e sulla porta del quale esiste V ar-
me Reale $ 17. 18. .
. 2. La N. l5. Dio. 1792. lì ridusse a doe; TE. ^
de' 27. Giù. 1814* $• l6. li ristabilì in nume-
ro di tre; e la N. 4- Lug« 1814. contiene là
• divisione della Città di Firenze fra essi = L*
altra N. p Nov» i8x5. creò sette Coadintori
snburbnni , o Potestà minori dipendenti dai
Gommi9saq.4;ome gF altri. Potestà dipeodoa
dai Vicarj . ( 1 )
PrcEoga- 3. I Gommissarj devon esser trattati come BTi-
*'^* * nistri distinti : hanno il passo libero ai Teatri
e pub* spettacoli. L. sud. del 1777- §• 19*
( 1 ) L* Ai-f .. 47. (iella L. del I777. avea data loro
la Giurisdiziono cuiì|ulati'va coi rotest% suburbani •
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GO» GQM io3
4^ PoBiOQ far arrestare ohi loro péHÌe il ris[)et-
to o ricosa d^^ obbedire , con renderne conto; »
e il colpevole vien punito ecoaohiiea niente o
dietro processo §. 20» 2i. 27^.
S. Ogni Corpo di Guardia deve loro, prestar man
forte alla prima richiesta sotto pena della cas-
sazione del capoposto $. ^2. ^V
fi. Gf Art. 23. 24. 25. 26. S3. e segg. e il JlT Am...
23.fek 1778. $. 6. 7. dettagliano le lor^ ^rimu
attribozioni • In materia criminale ricevevano n^ìì'
i Referti, facevan gV atti primordinli, e co-
noscevano delle canse criminali di lieve iih-
portanza e delle miste • Tuli ingerenze cri*
minali fiiron loro tolte , è trasferite nel So-
preiDo Tribunal di Giustisìa rolla N. i^. '
.iMc. 1792^
7* I 'Commis4arj eseiiiìtano nella Città la poli- P?i<^<«
D4 tome i Vicar] in Provincia • Dipendori da
esii il Medico , Chirurgo e Levtitrice dèi Quar-
tiere (L. del 1777. 5. 28.) Eia Guardia del
Fooco , meno che il Copo di e^sn che dipen-
de dal Presid. del B. Oòreruo. (§. 3o. 3i.)
^Stàa lofo disposiz. nna cassetta coi rirne^
dj atti a soceorrére gì" annegati , ed nèiìtici
($• 29*) ^ Io caso d' Incendio le guardie del
fooco devon avvisarli « ed essi accorrere in per* s
sona al laogo dell* lncepd\o ( §. 32. ) = Invi- \^
gilàn ai buon ordine, e al buon costume del*
Ift gioventù, ricevon i ricorsi dei genitori,
contro i figli , dei Capi di casa , Tutori ec.
loipediacono i contratti illeciti : fanno disser-
tare le Leggi Religiose senza permettere pe-
'.rà agr £sccutori di vessare alcuno sotto prer ^
' testo deil^ inosservanza di esse : Fanno esser-
L*. -
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io4 òoM èoM
var le Leg'gi di pub. salute, e quelle fiulliL
polizia, e sicurezza delle strade; sopra i se-
gni i e lumi da tenersi alle fabbriche, sogL^
incendj, sulla vendita dei veleni , goprr\ i giuo*v
chi , sulla sicurezza del carreggio , sul getto
d' immondezze, sulle denunzie de^ Forestie-
ri j è loro condotta , e sopra i Bigattieri , Ri-
venditori, e Orefici (§. ^Of 68- 70. fi. 7^-
e segg. ) - Hanno T ispezióne sopra i Carret-
touaj, e Spazzini dèlie Strade, sul far me t-
;tere, e levar le Galeàe alle nied-, sopra gV
ingombri , Vo%z\ neri , esalazioni nocive ec.
M. 23. Feb: 1778. §. 9. ló. V. Supremo Tri--
biinal di Giustizia • ( 1 )
b^"c' ^' ^" materia Civile secQodo la L. de* 27. Iffagv
Vii. ' 1777- §• 34. decidevan le cause pettorali di
inerito certo non superiori a.L. loo. e poi
fino .a luti 200. in forza del Ul. 2'2. Feb. 177*
§ 8. E così ora per la N- 16. Lug.' iiìl4-
per la quale decidon anche le cause miste di
qufalunqne. sommai Y. Appellò.
, 9- i l^ro Decreti fin al merito di L. 5o. noa
son soggetti ad appello, o altro rimedio;* P
appello, quando vie luogo si porla al Magi-.
strafo Supremo chc^o decide pottoralmente ,
e senza spese : si deve interporre dentro 5.
giorni pena la caducità. L. del 1777- $ 35.*
. 3ti. 42. -
lo'. L' attore deve convenire il reo avanti il
Commissario del quartiere ove abita e quivi
V 1 ) Or Art. 65. e segg. 6^, 65. e 06. della Ij.
cìel 1777. re^jolan il servizio àegV Esecutori in
Firenze . .
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€GA . . ClOPt tei -
si (tnisce la C&insa lieaehè pendente OMa paa^
si in altro quartiere §» 4^.
11. Avanti i Commissarj. non namnietton Pro**
curatori §. 49-
12. (V. N."" 2. ) La L. del tfff. $.4l.dett« a|Wimsti^
ciascun Commissario un' aJQt0 4.L' Art« 52« •
permesse loro d^ avere uno o d4i6 praticanti
coir approvazione dell' Auditor Fiscale «
13. Il M. 22« Feh« 1778. $r 1* 12. 3. 4< invece
dtì3? ajoto d^tèe lf»ro un Goanditore che rim*
{ùaiSza il Gommitsario assente, o impedito <
14. Hanno anche due Messi equiparati in "tatto
a ^ci del Tribunal di G^uatisia L« del Iffp
$. 53. 54.
ì5. E^ proibito ai Oommissar) , e loro tlinistri I^ispo^.
ricevere emolumeuli illeciti 5 e regali setto
pena della perdita dell^ impiego , « altre se-
condo le LL. $. 79- V. Firenze é
COBPAGOTEé La t. de' 21* Mar. 17*5. Sop-
presse tutte le CompagnU , Goafrafteroite i e Soppref
Ck)nBreghe Ecclesiastiche, cf SeeoJari d' Uo- **''"*•"
mini, é'13onne!« e i cosi detti terzi Ordini^
e rioni i loro assegnamenti al Patrimonio £0-
\\ clesiastioo ordinando ehe i fondi ai tendea-
«ero-
1 QoeKtà L. ereo ib ogni cura una Compegnia
di Carità di /Fratelli popolani sotto la di«
pendenza del Paroco # = vi sono i Capitoli '
Generali per le medesime de' 2f2^ Mar» 1785
e aa Regolamento dello stesso giorno , il qu^*
le riguarda pure T Amministrazione, e Gol*
lazifini delie Doti i^n ai conferiscono dalle
»>ltpte$se Compixgnle é
^- Vi è pure la C* 3c.Log l'^&i. sulla conser-
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lo« COM CSOM ;
. vaff., e destinae. i]«gl^ é&tti dalle «oppregge
Compagnie » e la G. de' l5. Ott. ifSS. sulle
fabbriche che occopavano»
Collida- 4- ( Y* il ^*^ 2; ) Le Compagnie di Garitjk nolEk
étfUì^^ devba posseder «tabili , ne dar Doti 5 ne far
questue, né fistr pransi, Sappliranno alle lo-
ro spese di nfisiatara colle Tasèe irobntarie
dei Fratelli^ i .qu&li P^ i^ non pagato di
> esge non possou esser conrenuti in vernn mo-
do» ne •!a8sati dalla Compagni^» IL 7* Die*
1790. $/& j
9. Le Compagnie non posson far Pellegrinag^gi
neppor in Toscana § 7. ( 1 ) V. Pellegrini •
6. Non posson fare adnnanae, o. Tornate not-
. tome §• 9*
7. Né £>me nelle grandi Solennità petrcl^ iil
queste il popolo deve andare alla Farroccliia
5. 10.
8» Dovendo le Compagnie egaet stabilite presso
le Parrocchie non si edificheranno per esse
nuove Chiese» ne si restituiranno al culto
quelle già profanate # Le Compagnie deyoQ
rendersi ntili con opere, ài cristiana pietà $*
11. 12. V. Feste 4^ Stampa •
COMÙNJTA' V. Camera delle Comunità ^
^Mtgt« 1. Ogni Comtmità ha un Magistrato composto
C^'gij ^* ^^ Ganfah>niere , e del numero di Rap-
•tactiii presentanti fissato^ nel sno Regolam. par tic.
(1) La C. ai Vescovi de* 6. Ago,, 1775.' avea
loiro proibito' di farne 'Senza grazia wivysna ai iian«
tqari positi fuor di stato^
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OOM COM icr
tQti\ con voto fgQale • Regolameato Generale
( i) a3. Jffag. 1774* §. i. 2. i3-
2. Ogoi Comunità ha poro qq ^ongiglìo Geae»
rale composto del Magistrato Comunitùtivo 5
e dei Depotsti di tutti i popoli^» o Parrocchia
isc^mdo il Kegolaniv liOcale §• !• i3*
3. 1 Residenti nel Magistrato, e Consiglio stan«
no in Uffisio nn^ anno. 9 con divieto d* un' an-
no, per chi venisse di nuovo estratto per il
Magistrato 9 e di tre anni per chi avrà rise*
doto nel Consiglio $• Z*
m f
*m .1-, . , ■! . .„< ....— 1 >i ■■Éatm^Mw^a^M— ^^M^^wfc^—l—^^ih— »
(1) £^ per le Comunità del Contado Fiorentino $
cioè Bagno a Ripoli , Rignano , Pontassieve,'Gre«
i^e, Reggello» Figline, Castel foraneo di so^ra ,
Terrtnobva 9 % Giovatinr, Montevarchi s Bnoine «
latérina , Radda Gaple « Caiitellina , Fiesole , Se*
Ito , Campi , GallosEO » Gasellina e T^ri i Car«
nifrnano , 6. Casoiaao » Montespèrtoli » Barberin di
VaUelsa » Castel Fiorentino ^ ^Certaldo » Montajo-
aa, Pogffibonsi, Empoli, Cerreto « Montelupo »
Imstra , ^arperìa j S Piero a Sieve , Barberin di
Kiiffeno 5 Boi'go S. Lorenzo , Ticchio , Dicomano #
« éT Gandemo . ^ ^
Per quelle del distretto vi è il RegoL Gen. de* 39
Selt 1774. il quale è molto confoiroie al presente
a diferenzà .d' nn* inversion totale degl' Articoli «
A questi RégoL sòn uniti , i Compartimenti gèn«
tolr iodicaaione dei Popoli componenti ogni Cortiw
nieh , dei membri del magistrato 9 Consiglio eo.
Per il Pisano. il Regòl. Gen. è de* 7. Giù. 1776. )
isHopone- quelle Comunità all' Ufizio de* Fossi di
Per' la Prov. Inferiore Senese h degl* il. Aprile
1T78. ed un' altro de' !i7. Ott. 1787.
Per La Provincia Superiore è de' s. Giù. 1777.
Vi è anche il M. 20* Selt. 177'J. soli' eìeiiona
fcl Deputato Civico della Citta, e Provincia di
\
X
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lofi COM COM
4- Se doe o più Goagianti in i.^ gr* d* Agaa-*
àsione, o due Coniugi haaao ciascuno separa-,
ta mente ) e in testa propria tanti beni da ri-
* sedere nel IKagistrato o Consiglio s' imiiorsa-
Ho tutti , nta il primo estratto fìt divieto agr
altri NN- 133- Getì. 1786* e 28- Lug. iftip
5é Cbì ha risieduto per se ^ o come sostituto nel
Magistrato ha divieto d' u.a^ anno a risiedere
per se 5 0 come sostituto nel Consiglio .gener#
Il chi ha riseduto nel Consiglio gen« in una
di d* qualità ha divieto di tre anni a risede-
. re nel Magistrato N. isu Lpg^ ifSOi
6. Per risedere aei Magistrati CoMunit. vi biso»
gna avere Ze: anni 'ooin piti $. 4' RegoLgen.
^. I membri del Magistrato ^ e del Consiglio
interveri'anno a tutte le adunaazet mancane
do ^eo&a legittima cau^a ; da conoscersi da}
Magistrato 5 o Consiglio pagano per logni vqI«
ta alla Cassa della Cqjnunità un* appuntàttirii
di ^. a. $- fio-
^é Inoltre non iateryenendo un numero di rési*
denti bastante per deliberare ^ il Cancelliere^
intimerà ai mancati per gl^atti del Tribunal
Locale » e a loro spese , che ogni danno che
' per ciò fosse risentito dalla Comunità^ 9 d$i
altri sarà a lero carico : e terr^ registro del
tptto^. 2I4
§é li Cancelliere intervéiTà a tutte le adiindut*
ze 3 e partati t però si regeleranno in modo j
che non combinino con quelle d' un' altra
Comunità^ compresa nella medesima Gaocel-^
Icrìa §. a2f.
io< I licsidenti devon assentarai dal Magisfta-
- to . o Consiglio non solo (juacido si partila ii
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lor» nome per no' immego^ ina ancbe quàti*
lìo ei partita quello d oga' altro concorren-
te- al médeBimo o d^ no loro ceogiooio ia
1.^ o 52.<> gr. Gm]e ae 6i Èraltà diSii88Ìdì.,do-:
ti, Laogni di Studio ec« Lo dispnee 8oUa
legittimità dèlie adunante , e partiti si deci-
dono dal foro coatenzioso . ma il Gapcèltière
inbito renderà conto al ^eo. Soprassihdaco ,
e aneatò a &. A. R. GC. 2$* Giù, e li-Ott, .
1784- . ...
11. Prima c&e V adunanza si sciolga il Cancel-
liere registrerà il partito a libro ,6 lo firmcr
rà nnitamclnte al Gonfaloniere . 'È 'se per il
Sran numero dei partili manca il tempo di
[stenderli 3 il GaacellierQ;ne prenderà appun-
to subito 3 e lo firmerà e farà firmàx'o come
sopra) e poi li 'porterà al libro C. i5. Setu
1784- . . ' . . .
12. Il Magistrato, e il Consiglio si formano per Borss
via di tratta. $» 5. ItegoU gen. m^^^^
iZ. Per la orinazione del Magistrato ti séra
in ogni Comunità una Èorsa contenente in
tante pelile neparal^ i nomi di 'tutti (jueUì
che posseggono stabili nella Comunità^ abi-
tanti, o non abitanti in essa §.6^
14' Non saranno però imborsati quelli cìiè non
posseggono nella Comunità tanti Stabili che
paghino un fiorino di X)ecima o Lira di De-
cimino • Non ostante restan soggetti alle Con-
iTibuzioni in proporzione delle loro soskan-
M §• r- . /
l5. S^ imborsano come gì' altri. possidenti andie
i Luòghi Pij, Gprpi morali, e Comunità^ il
Fisco 9 V Ordine di S. Stefano t le Commende
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ilo COltf COM
le KR* Powesaòni, e tntbi i Patrimonj Ec-
olesiaitici porche abbiano la sad. massa di
Decima §• 8«
l6» Trattandosi d* Ecclesiastioi , o benefiziati 3 o
Corpi , o Amministratori 9 non s' imborserà il
nome dell^ Ecclesiastico, o Amministratore 9
ma quello della Chiesa » Benefizio , o Corpo
morale proprietario • Sarà lo stesso per Its Cor-
porazioni Laiche : ma por i beni patrimonia-
li posseduti dagl* Ecclesiastici s' imborsa il
nome di questi §«9* ■' ^ '
Vf. Per i b^i goduti in comune ^ e indivisi a'
imborsa il nome del solo Condomino più ai-
tempato^ o che ammiaistra; ma il Magìstra-
, to, sul!' istanza dégl* altri Condomini, può
fare imborsare nn' altro d' essi in vece di
quello $. lOi . '
i8. Per la formazione del Coosiglio generale
x>gni Comunità avrà tante bóbse, quanti sono
i Popoli 9 Ville i Comuni e Opere compresi
nel suo Territorio , secondo il RegoL Loca-
le. $, 11.
19. In ciascuna Borsa s^ imborserà il nome di
tutti i Capi di fitmiglia , Contadini , Artisti ^
o Possidenti; quanto a questi nltimi s' im-.
borseranno quelli che posseggono stabili n^
Popolo, Villa, o Comune benché non vi a-
bitinó.§. 12.
20. Tutte le Borse si conservano' nel Loeale^
designato dal. RegoL d' ogni Comunità^ e
sèr|*ate a due chiavi di cui un» si tiene dal
Gonfaloniere , e una dal Cancelliere §• 4«
21* Le Tratte si fauno in presenza del Mi^i*
stra4;o ^ ma tanto anticipatamente quanto bi^.
\
DigitizedbyV^jOOQlC •
C»M (50M 111
fogni j per avvisare gì' estratti e^ altro $. i5,
t^ Se vien ejtratta una persona abitante altro-
ve gli si'notifiòa la tratta con discreto ter mi^
ne ad aver accettato o pagata la penale col-
la comminazione che per. essa si procederà
000 Braccio Regio, e privilegio Fiscale. La
aotificafiione si ha per provata subito che co*
sta dell* istanza fatta dal Cancelliere al Gius-
dicente 3 e della trasmissione' dell' atto fatta
da qoesto per la posta , procaccia » o altro cor.
naie solito $• 96.
s3. Inoltre il GantpUì^re farà notificar la Trat-
ta am^ al Fattore o altro che rappresenti
r estratto nella Comunità §« 97.
24* Le tratte non son soggette a verona appro-
vallone , ma devon /essere autenticate con De*
crete del Mairìstrato Comimifati^ , avanti di
coi ti Anno r imborsasdone , V Estraaione \ >o
gF altri atti relativi $. l6.
25* n GaBcelJiere manderà copia al Sen. 80-
prassindaco dei nomi stati etratti per risedè
re nel Magistrato §. 17*
dfii 61* Estratti per it Maristrato , e Consiglio
Eoerale, non accettando» pagheranno la
isa ex ^ rifinto di J^» loOf a &vore della
Comunità ; e se tanti imborsati , ed Estratti
nfintano, che non resti il Numero oecessa-*
rio, si tornerà ad imborsarli tutti , e £ir nuo-
va Tratta , e nuove 'intimaaioni agi' Estratti »
i quali non accettaado pagheranno' nuove Tas-
se di rifiuto, e cosi di seguito finché si trovi
il numero necessario d* accettanti ; e intanto,
continoverà a risèdeM* il vecchio Magistrato ,
o Consiglio perqhè non manchi il servigio $ iS.
Digitizéd by.VjOOQlC
Cfo Veaendo estratto il nome di una CSbifisa ;
fienefisioj o £ccleNà«tico possidente in pro-
prio, fari ia facoltà del Rettore, o del sad.'
Eceleiia«tii^ di risedere io persona : ma ae è
«Itratto un Corpo inorale Ecclesiastico > o Lai*
co, come il Fisco 3 le RR. Possessioni, una
Commenda ec. qnesfco corpo surroglierà una
persona abitante nella Comiuiità fra quelle
che son abili a risedere nel polito per il qua-
le si sorrogano , e clie non sia alU)ra di Segu-
gio., perchè non abbia pia voti* Lo stesso
obbligo di surrogare hanno le Donne , che
son incapaci di risedere personalmente §. ig.
28* I Cinsdieenti Civili invigileranno che oca
segnan per frode ^ sostitnsioni indecenti ^ vi-
liiose , ò di dantàO della Comunità , e ne rea-
deranno conto al Preside del B. Got. = Però
i Cancellieri informeranno i Giusdicenti di
tali sostituzioni e dei nomi dei sostitnenti , e
èostitttti. G t. Mar. 1786»
i^Sk I Debitori delle Comunità per Xsiimb» o
altro , oltre le penali sono inabili ad ogni
ufficio I ed onore, e venendo estratti devon
pagar la penale di rifinto di £*• loo. N* 3c.
Sett. 1780. ( Revocata con L. i8* Luglio
3o. I Pupilli imborsati nelle Borse dei Magi*
strati , e Coasiglj , devon produrre alla Gan«
cellerìa Comunitativa la fede di nascita den-
tro 40- giorni da quello in cui hanno compi-
ta Tetà papillare, quando non T avesse pro-
dotta prima il Tutore* Cosi i minori di anni
7jo. che saccedoijio in beni per morte dei lo-
ro autori) 0 altro titolo 9 devono dentro ^o^^
Digiti'zedbyLjOOglC
COM COM ii3
giorni dair acquieto giustificare la loro età :
pofidon giiutificarla anche dopo d. termine ma,
ce dopo i sod. 4^. giorni ^ e prima della pro-
duzione è estratta la loro polizza , e son tror
?ati inabili per V eia , pagano la Tassa di ri-
fiuto N. 26. No V. 1783.
3i. Le Donne estratte non incorron la penale
per non avere esibito tal fede se non quando
sian maggiori d^ età y ed abbiano sostituito •
N. 22. Slag. 1786..
32. Gr Ajnti de' Cancellieri posson risedere nei
Jtlsgistrati , e Goosiglj delle Comunità cora-^
prese nella loro Cancellerìa . C. 7. Lug- 1783.
33. I sottoposti 9 o interdetti allorché vengono
estratti posson sostituire. N. 29. Ap. 1788.
^• 1 soggetti imborsati soltanto per i Goilegj »
nelle Comnniea ove ne sono 9 venendo estrat*
ti son dispensati dair obbligo di risedere > e
dalla Tasflia di rifiuto N. 3. Lug. 1778.
35. Gr Ebrei 9 ed Accattolici son equiparati in
tutto agP altri Comunisti: ma posson reoun-
siare gr Uffizj senza pagar la penale ; II. 20.
Apr. 1789.
36. I Forestieri Possidenti nel Gran Dncato ve-
nendo estratti son esenti dal risedere , e dal
pagar la penale . I Possidenti Toscani resi-
denti o impiegati air £stero , essendo estrat-
ti^ devon sostituire persona capace, o pagar
la penale. Ci 5. Mag. 1798.
if* Son dispensati dal risedere , e dalla* penale
i malati cronici durante la malattia, e i pr^-
vi afEitto di vista , o d' udito , giustificando
, la malattìa coli' attestato del Medico che pi
ammetterà dal Magistrato^ e, si confermerà
Tom. 1. H
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ii4 COJW CGM
dai Qiu«dic6uC6 sci^za spesa ^ dopa yen^et^ti
i fatti ^ (Ju 6k Agou I73H.
38. Oueili che al terppo deHà Trafcta: per ri-
a^Oere, o eserci|are impieghi in Xinn^ Comuni^
tà / ^lìti impìe^Hti al servigio d* vn.' ikJira,,
nan p;)s^oa né sostikiiire ^ ah renunzjiare sea-
Zix pagar l^ peaal^ , quando, non ai verifichi
1' eélroiiio del contemporaneo, efKittiyo sery^-.
airi iu QÌoeComuìifcà. W. !&. Nov.. IT^g*.
Zg I Magistrati non bnnQO facoltà, d' eaoludere
gf e* (ratti dal risedere a nvitivo delia Ioni
arte, fboii'cUè quanto agi' Esautori, Mi^ssi,
e Gu?«rdie i^ aitiyitfij o. pensionati ^ i quali
però pissono sostituire , e v^tx sostituendo ,
non paga» la penale (1) C. 2. Mag. l%>5«,
4t3. Non p«>jS8ou senza il R. asse-nzo ainr^ettere.
nuuri nomi nella borsa dei Gon.fiilotiieri , uè
esclndcre quelli che yi Ifossero iiubof^ati .. (3^
4. Teh. 181.^.
Inter- ^^^ j (Jii^fidicenti non devòn intervenire alle.
de' Giù- ailunai^e in cui si trojtti d* affaci di Grascia
fidicciui. C. 12. Ago, 177»5.
42. Non devon intervenire alle adunanze Cor
munttatlve d^e ègM' Invito del Cancelliere, ò/
sno Ajuto C. 5. Apr. l^SS.. §. l.
, 43- La Lettera d' iayica ^ coos^y^rà in Fit
za . §• %.
^^. Quest' invito avrà lyogo, ^ \ soli partiti
di spese straord inarte ctie senjsa tale inter--
vento son nulli §. 3, e. Rej^oi Qen. §.. 3©^
( 1) T/ Art. 86. del Hegot 'i5. Majf. 1774. per-
ineiteva 1qi*o d' esclmler^ gli esercenti Arti vili»i'^
sinie .
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COM COM^ .115
if& Si hanno per tali quelle che non ton com«-
prese nolie note esistenti ia pie de' Regolam.
geo. o partic. delie Comunità §• 4* ^
4& L' aprir una BttO¥% Strada Comunitativm , o
serrarne nna esìstente non è spesa straordi-
naria • $• 5«
47. £ nemmeno quella che si fa per addeci*
mar di nuovo nn fondo, o rettificarne Tad-
decimazione ^ o per far trascrivere o correg-
gere i Libri Estimali $• 6.
4S. Il Ginsdicetite stato invitato deve ^interve-
nire , e presiedere a totti ma sensa voto ; si
ritirerà quando ò finito di trattare della spe-
fa straordinaria $• 7.
49* Pbò sospendere il partito j^ se trova la spe-
. la , che sia straordinaria , e non anfmale , trop-
po gravosa o poco Utile « §• 8. ( 1 )
5o« £^ utile quella che porta un proponionato
comodo o vantaggìCiBO al pubblico , e che non
na momentaneo, o fuori di proporzione con
€isa: r utilità sì misura a ritardo di tutti i
Comuniiti , non jAei sbli Poswlentt • §• 9«
52^ £^ gravosa se mancano gV assegnamenti
per fiurla , e se converrebbe distrarre dei fon-
di, o dei capitali, o crear debiti. Qualora
per effi^ttuarla si voglia imporre , si osserve-
rà se unita questa 9^ tutte le altre spese or-
dinarie deli^ anno può sconcertar^ i Foesiden*
ti \ allora il Giusdicente sospenderà il par«
tito. §. io« ^
h. Sospenderà pure le spese stravaganti , e le
(1) CkMì V Art. 29. del RegoL gon. de* 23. Hsg.
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116 COM COM
C0iic6£.sìòni di pensioni n vita; o lemporarid|
• attrimeniri ne sarà responsaliile nel Sindaca
tOjC sarà tenuto ai danni 3 e il partito sari
nullo . §. 11.
5Z* Segtiita la so»pen8Ìf>ne , anche il partito s<
sposo si rogis^la al libro dei partiti e il Gii
sdicente deiitix> otto giorni ne darà parte^f
St^n. Soprassindaco coi motivi, e copia ài
partilo. $. 12. '
54» I GiusJicenti non devono j né economici
mente , nò giuridicamenfe in caso di ficor
portati ai loro Tril>unale ingerirsi riei parti
ConiunìtatUn ^ liè cotioscern^p , quando ei i<
icrisC(»no ai Kcgg. Capi: 1. Resàrcimenti 1
Strade : 2. Medici , e Qiirurgi Condotti , M)
estri, Procacci e altri Impiepcati: 3. Liegi
limila 'd' adunanze, e partiti. 4* R^^l^^
per partite non abbonate dai Revisori*
Spese, e oggetti di libera amminigtraziooi
C. 8. Ago; 1796. ,
Tmpìcv 55. Le Comunità posson aumentare o dimiaD
miinUa-" '® * ^^^ impiegati , o loro stipendj, ferna
tivi. stRUtc l'Art. 29. (V. il N^^ 62.) nei coxigr
raà. §• 80. Regol. Gen. *
5G« Il 'Magistrato dà* le IslTUssioai ai soci il
• piegati , e ne jiceve il rendimento di co
ti. $ 8-3.
ùj. Niuna somma prò esser pagata per lav<
a Stmde ^ o Fahbricht? Comunitative ae , olt
le solite formalità non vi è la firma del Prc
vedi (ore. §. 67.
58. 'i'iriri gl'Impiegati Regj son esenti da
nrrfMtar posii nei Magistrati, e GonsigI j ^
alta impieghi Coniunitàcwi ^ e dal pagare
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COM GOM 117
pesale dì rifiato: nia gì" inipieghi lemoorarj
di Firease non ilisiiensaQo c'ali' accettare, o
pagare la penale. §* 8/j.
&}• La sad» esenzione dcgl' Impiegati tiR. è
este» aaclie a quei che son ni servizio :di
8oa H. il Re delle due Sicilie » di S. DL L
e R. Apostolica , e di S. A» R. il Duca di '
Parma §• 85. e N. 7. Mag. 1784.
66. La necessità riconosciuta dal Migi6trA^o^e
canfermata con Decreto dato ^7tìfù dal Giu-
sdireole di portarsi in Mareinnia col Lc«{ la-
ne scasa dall' accettar impieghi Comunità^
tisn^ e dal pagare la penale» N> 8. Maggio
61. 1 Cancellieri devon dar gratis e d' hfiìoio
. agF Impiegati ComHnitath'i la copia dei par-
tili di loro eleaioiie 0. 17. Sett. 1784.
fe. I Magistrati Cohiunitativ^i non posst^nt» sop*
primere i posti esistienli di Medici , e (]Iii^
nirgi Condotti , Maestri di .Scuola , e Vro^
cacci, né variarne i fissai Sripeiidj, ma pos-
SDO proporre : la nomifia a tnli posti s])etta
al Magistrato clie ristede in tempo della va-
canza , qualunque ne sia la causa . e cosi le
" eoaftrme, benché 1' es^Jrcizio deil Impiego
r deva aver luogo in tempo della sdcceesi va. Ma-
gistratura, alla q naie spetta il far dette no-
f mine soltanto qualora in tempo delia precc-
' dente non fossero decorsi i termini , o consn-
* mati «rr atti per i Concorsi 9 e altro voluto
dagr 00. C. 6w Lug. 1791.
d Ogni Comunità ha un Gamarligo : Si elegge
^ ia Gouf iglio gen. eftraeudo dalla ^or^n, dcgl'*
'^ aiiili a risedere nel Uagistrato tre polizze ^ e
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m8 CJOM C0« \
mandandole a partito • L^ elessione si ifSk id M*
na sola aduiiaaza. KegoL Gen. 23» Magjjid
lf74* §* 61. /
64» Starà in ufizio tre anni eoli divieto d^ anni
6. (l).^L* esazione delle Gontribaeitai, e
degf a^gn&tnenti della Comunità ^ e a suo
carico, e rischio ^ §^ 62*
65. QneUo che è stato Gamatlingo ìion può esei^^
Citar le funzioni di Camarlingo sostituta, e
vices^ersa^ che 6^ anni dopo cessato i' Ufficio i
lo stesso divieto ha luogo per i figli rispetto
al padre, per il padre rispetto a cia^nn fi-
glio , e per i Fratelli carnali , o consanguinei
. fra loro » Ma morendo il Gaitoatlingo a tem**
pò rotto ^ ano dei suoi Congiunti può. conti«>
tiuarne le funzioni col consenso della Coirne
nità^ e con mallevadore. M. f. Sett» 1^84^
fó. Il Camarlingo eletto che non Accetta pa»
gher-à la penale di ^. lòò., e. cosi di segui*
to finché non si trovi uno che accetti il qua-
le lucrerà tut|;e le precedenti peiiali« §• 63i
6f» La N« de' 16. Die* 1814* riguarda la con-
tabilità dei Camarlinghi ) e la G« 9. Marsld
l8i5. stabilisce il modo di ricevere, ed iscri*-
. ve^e alle ipoteche le cauzioni di essi è altri
Impiegati Comunit alisei ^
68. Le IL de' if. Feb« t8lii« regokno la lord
contabilità quanto alle spese Ficcali é La N^
i6.^)ic. 18 14* prescrive altre misure dicon*
tabitità*
69. 11 Magistrato elegge pure in laogo degt
(1) Secondo la C 1. Mar. 1771. i Camarlinghi
hàuno divieto, da oga* altro -UiEzio Commutativa.
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tJOUi/ COM 119
bitiGhi Viarj tùx PratvoditTOre di Strade /e
Fabbriche CofnunÌtù^he\ L'cletioiie kì r^Ciin
}iartitO, previa afnjysicn cr Kriitli^ e può aver
lQi)|tó ifra tatti i Coihanini % Si preferire il più
iii>ile fra i Possidenti. Stara in ulHcio ire an-
ni Con divieto d* ultri tre. Il Ma^ì^frciCo gli
i^erà uao Stipendio^ Y^a non può erigerlo,
che £[niix» V officio, e ottenuta, la quietanza
dal Magistrato $.• 64. 65» KegoU Geo.
70. Il Provveditore vi«ita le Slindc, e Fn!)bri-
c^e, IVme-» Ponti,, Canali ec. tanto neiielVr-
hS) ^be ili Campagna 9 e propone i Invuri cui
iMàste Approvati che sieno . Invidila alla e<tu-
. ^rVasiooe desile fabbriche , e Jìccadendo fra-
ne, rotture 9 O altro ne dà par(;e«al Hagintra-
to i por gV atti delia Cancelleria projiouendo
i lavori occorrenti §. 6G.
71» Questo al fine dei suo officio deve consegna-
ì* al suqcesaore tutte le carte , conti , e buÙ-
ftie sopra i lavori pendenti 9 e fare con e^9o
biia gita a tutte le strade , e fabhriclie Co-
mujàicalii>e . ti Successore dichiarerà d^ aver
ricevuto tutto inìjuon ^rado, o dove sia hi^o-
l^oo di provvedére: quindi il Magistrato darà
il benservito al Provveditore che sopra di es-
io ritirerà la provvisione §. 68. \
72. Un cottimante, o accoliaiario d' una strada
Comunitativa non può esser Provveditore. C.
12* Apr. 1,806.
73. Il Consiglio elegge, e conferma i Medici,
e Chirurgi Condotti, e fissa i loro Salar), e
obblighi §. 8i« Kegoi. Gen.
t4- Nel postd di Provveditore, il padre, e un
'^lio , e i fratelli carnsCli , o consailguinei
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120 COM COM
non posson f uccedere 1* uno all' altro , che
con divieto di .3. anni . N. 2. Ago. 1787^.
73. I Magistrati non possono senza approvaz.
Sovrana stanziare eussidj » gratificazioni , e au-
menti di stipendj sulle Casse degli Spedali
da loro dj[>endenti. Prima di confermare i
Medici 3 o Chirurgia richiederanno il senti-
mento in scritto del Rettore dello Spedale *ul
servizio da essi prestato al raed. C; 5. Nov.
1792- ' ' . . :
76. I Forestièri > appartenenti a paesi posti Aio*
ri del Gran- Ducato, non posson mandarsi a
partito per i posti di Medici, Chirurgi Con-
dotti, e Maestri di Scuola ( 1 ) i4.Lug. 1798,
77. La N. 5. Ott. l8l4- ri«itabiJì i Medici , e
Chirurgi condotti , Maestri, e^ Procaccia che
erano in esercizio nel i8o8. cqi medeaicni
stipendj. (V. ilN.^ 61.)
78. I Magistrati in luogo de' soppressi Ora-
scieri hanno T ispezione sull'esattezza dei pe-
pi e misure, e salubrità dèi Commestibili : ma
non posson fissarne i prezzi specialmente alle
Carni macellate perchè chi non è contento
d' un macello, può andare a servirsi ad' un al-
tro: oserei tan tal Ì8}>ezione per mezzo di dne
l'eéidenti IiegoL gen. $• 8o. 83. CC. 18. e 20
Feb. 1782. (2)
( 1 ) La C. iH. Olt. 1782. volea soltanlo elio in.
parila di ineriti si preferisse il suddito •
(2) Kichìainnlo m vigore con G. 21. Feb. t8l^«
secondo il M. 17. Mar. iSo3. proservava alla R..
Soj» isterìa di Finanze duo quaderne di persone abili
a risedere fra le quali si eleggcvan i Grascxeri dx
qiielì' anno .
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COM COM 121
79. I Residenti aelle IKagistrature Comunitati* Brlvilei)
!« , o di Llt. Pi j , poss'^ao durante il Seggio
courenire' per i loro aftHri privati» ed esser,
conveoiiti come ogni altro; ma non esser ese*
' «Itali personalmente per causa Civile nel tem*-
pò , e iuoj^o delle Adunanze • GV altri Im«
piegati delle Comunità non godono 'di verna
privilegio. L. io. Apr. 1775. :
80. r Privilegj delie Comunità non soppressi e
non Cimtrarj alle LL. son confermati indefi*
sitamente fino a nnov' ordine, compreso quel-
lo di tener fiere ^ e Mercati in certi giorni .
N. 3i. Ago. 1779.
8/. I denari 7 e capitali di Comunità^ e Lih^ Ammu
Pij devoo invertirsi nei respettivi paesi , quan-^ tlonr
do si possa farlo cautamente • Però allorché
ri saranno capitali da impiegare s^ annon--
sierà o)n Editti 3 invitando a presentare le
btanse al Cancelliere y o Magistrato , o all^
Ammioisiralore del Luogo Pio ; Si esigeranno
almeno due mallevadori : si esamineranno le
istanze, e quelle trovate ammissibili si am-
netteranno con partito per mezzo della Ca-
mera delle Comunità prima di celebrare il
Contratto. Se non si presentano attendenti se
ne liarà avviso alla Camera C. 8» Nov. 1771*
t2. Non s'fO soggetti ;;d approvaz. i partiti del-
le Comuiu^à per r elezione, e conferma degl*
Impiegati e inservienti Comunitatii^i , e paga>-
mento dei loro soliti stipendj nò i partiti per
resecare spese superfiue NN, 12. Mag.5. Ago.
^c 10. Sett. ifj2. (V. il N.* 37.)
&3. r Magistrati governano, e amministrano gì*
sffitri delle Comunità : i partiti non son sug^
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getti ad approvazione che ìoèi casi espressi &
Kegol, G«ir. 23* Mag. 1774* §a 24;
84* £a Còmanità si rappresenta & tutti gF ef-
fetti d^l Magistrato adunato in numero suffi-
tiehtè , tioè di due terei di meihbri » hieno i
casi di toiìipeleato dei Consiglio ged») cfaé
|>ure ró ha f>er oomposbò iegaiknènte ]^ soa
t)resenti i due lerti $• è5.
8S. i partiti /del Magistrato ^ e Consiglio bi via^
cono ]3er due tersi di Voti, dei presentì §« 26.
B6. Le Comunità hanno la libèea amniinistra-
toiouò de* toro beni , entrate e spese t ^p^ttA
al Magistrato accrescere quelle» e didiinuir
Quéste §• 27*
87- t Salari degP Impiegati (ìeile Conmnhà^ é
lAs. Pi) ai pendenti, e altre spese di loto set-
Viisio si poésou ))àgarfe senz' approvai. $. àS»
88. Lift Comunità, è LL; Pi| non^ poasoho alie-
nare ^ obbligare ^ ne consumare i loro fondi >
stabili, i^obiii^ cafiitali. luòghi di Mónte ^
Censi , e crediti colle Gasse ER* sén2À à.ppco-'
Vazionè Sovrana §• S2é
Òg* Tutti gli stabili delle Comunità^ è Lùoglii
Pìj Laicali , e altri P^rirapnj CamùniimtM ai
devon allivellare o tendere a scelta dei Mti^-
' stfàti, o Aulministratori j' e il prtizb o JLau-
deiiìio rinvestirsi in luoghi di Monte $.2S. ( 1 ^
90» £^ proibito il protniscaarò V ioteróae delle
«ai^M^
. (1) Per il modo di procedere a tali allivellazio-
ni fu con qu6d-Lo Aef^olamento 3 e con quello de*
29 Seti. 1774' P®'' lo Ci munita del distJ^ctfo pub-
blicala un* Istruzione a cui è annessa una formuli^
delle Gondizioni da inserirai nei Contiatto •
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COM COM ^ 112&
tomwiità con qn^Xh dei Luoghi Pi) , e fa**
trimooj da esse dipendenti §• 36.
91* SDao> fiotto r iihmediatà aininiiiÌ8tl*azioa4
delle Comunitu come speae annue ^ ed ordi-
narie: 1. l*utte le }>rovvi«ionij e salar), e^t^
ti, e incerti i ù,. Le speàe di «oddiftfaiftiooè d^
obblighi fissi, e atintiaU. 3. Quelle dette t^fi
/erte* 4* Q^i^^l^ di manotenaione degl' Edi*
fiaj pobblici. 5* Le Elemonitie solite • 6. Iva-
sarcinìenti delle strade di Campagna , o intbr*
ne nelle Terre, a Castelli. 7. Le graVeitae
•opra i beni patrimoniali delle Comunità ^ é
Luoghi Piji 8. Le spesa dette diì^érse\ Ma
referibili ad alcuno dei sud. Titoli 1 ma He-
tessarie per la buona amministratiotte Comu^
nitatii^a ; Regoi. Cren* sud. in fin »
$21. Alle tendile, e alliviellaziotii di beni di
Comunità^ o Looghi Pi) lion f)08sbno attende^
re i loro inifuegati. SL 5ì3a Òtiùé I777
^. 1 Magistrati, e non più il Soprassindaco
danno le Lieepse di pascolo tiei beai Comiur^
fudi . tt* ù. Mag« Iff^fs» C4 Q* Fébé 1782.
V. C^pre . Pascolo «
$^ Il prefeBo di beni vefiduti di Comunità t e
Luoghi Pij dipendenti t 6 i Lauderai dei Li-
velli si deVoo rioTestire nei Monti Fij liooa-
ii^ o in difetto i in quello di Firenae, cho
ne Mgheranno il frutto del 4* par loo« d
l8. Mar4. I8i5«
95t Le Comunità non detron accordar composi-
aiont , o dilazioni ai loro debitori , perchè le
imposizioni Cotnuftltùtti^e possano calcolarsi
sopra dati certi 1 e non intralciare i conti d'
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124 con coM
* un' anuo con quelli d^ un' altro • G« ig. Afte
1782. (1)
96. Ndlie vendite di beni di GomunifA , e LL«
Pi) r oblatore per persona, da nominare ^ de-
ve farne la nomina nelP atto del rilascio »
ce. 24» e 26. 4pr- 1783*
97. Le §pe»e L<>cali d / ogni popolo entrano nel-
la m^ssa di, quelle d' ^g^l Comunità^ e si
pagano coi loro ae«egnamenti senza veruna
distinzione '• § 44*
98. Ogni Comunità a fin d^ anno, e ogni Ca-
marlingo o depositario Comunitativo mande-
rà i suoi Libri) e Documenti alla Camera
delle Comunità per la Revisione , e saldo . §•
45. 46. 48. ^
99. E^ lo stesso pet i LL. Pij dipendenti dalle
Comunità $. 47- - ^
Ite. I Ministri della Camere^ prestano gratis le
loro opera negl' afFarì di Comunità , meno la
Tassa di Revisione per i Ragionieri § 4^* 49*
101. l^e mura Castellane bastioni Roccbe Tor^
ri 3 ec. di Città non gabellabili, e de' Ca-
stelli spettano alle Comunità» A lei deve *
chiedersi la licen^^a di demolire, appoggiare 5
o fabbricare. La concessione sarà preceda-
- ta da Editti per intimare chi vi avesse inte-
resse : il prezzo ^ è i materiali spettano alla Co-
munita I che ne dispone coir entrata di queil^
anno , ma la licenza si dà gratis G. 5. Apr«
1783.
■■■'■■ I 1 • ■ Il ■ I I I n I ■ r II 1 —
(i) Vi è una L. 3. Nov. 1781. sopra i debiti delle
ComUnifh del Piorent irto colla Camera ed altri Uil-
sj Regjj e loro aisseslafnento .
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COSr COM 125
102. Per i lavori Comuniiativi è abolito 1' oga
' delle Goq3aodate! ai faranao a opere, e si •
pagheranno, ili cooiante Keg. Gen. 23. 9fag»
1774- $.69.
103. Saranno posti i termini al confine fra una'
Comunità^ e V altra $. fS. ( 1 )
104. La N. 12. Sett. 1814. ristabilì gF antichi ^**P?"-
(compartimenti Comunitatwi^ e prescrisse va- za, «
rie misure per le nuove Comunità create set- ^^"*P*5"
to il cessato Governo ^ e con^rvate .
lc5. La N. 6. Ott. 1802. avea creato un Ufi-
zio generale delle Comunità dello Stato. Ora
136 tien luogo r Ufiaio. del Sen. Sopra ssind^co.
206. Le IL del 1. Ott. 18 14* hanno per ogget-
to la sepirasione delle attribuzioni fra il me-
desimo, e i Frav vedi tori delle diverse Ca-
mere*
107. Le Comunità Non possono intraprender Ca- Conten-
nse come Attrici senza la licensa del Sen. So- "^**'
prossindaco: ma possoa far gl'atti per T esa-
zione dei loro crediti'. §• 34* Rcgol. Gen.
X08 Essendo i Giusdicenti giudici necessarj.per .
le Cause Comumtative i Cancellieri rimette-
ranno loro tutte le LL. e 00. in materia di
Comunità, e ima copia di quei manoscritti.
ce. 6. e 11. Ago. 1787.
109. Le questioni di precedenze ^ o preen^inen-
ze fra residenti o altri impiegali Comunità^
l
(1) La C. 18. Ago. iSi/f. contiene varie disposiz.
Transiforie por il risrabiKnienlo del sistema Eco*
nemico dello Cofnuiiifà . Vi son pure le li. ai Can*^
cellieri de' l5.' Ott 1814.- per le operazioni prepa«
ntorie •
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•Ì5ì6 con COM
<iW , o di particolari contro essi aoa potnm
•odfeeqersi a spese della Comunitàt a Luogo
Pio Regol. Geo^ del i^yL $ 88.
mposi* ^iQ. f^ abolito ogni privilegio^ o esensione di
^^^^' persone o beni dal concorrere alle Imposizio-
ni RR- e Comìmitatwe fuorché quello de^ 12.
figliuoli. Reg. Gen. a3u Màg. 1774' $ 9^*9^
V, Privilegio de" 12. Figliuoli .
Ili* Non si farà in avveaire verona imposirìo-
ne- annuale col titolo di chiesto ^ o altro,
ma occorrendo per i bisogni dello stato ^ si
destin^irà ^con precededte pubblicazione. la
Tassa da pagarsi da ciascuna Comunica Reg.
sud. §. 3f.
ti 2. la luogo di tali imp(!»sizioni annuali ogni
Comunità paga una Tassa di Redenzione nella
somma annua prefissa dal suo regolamento
che dichiara pure quali titoli e partite, si
eoraprendon io essil §• 38.
Ii3. Questa Tassa si paga in tre rate aiwue%
Le rimesse , e pagamenti si faranno in mo-
neta Toscana a rischio , e spese delle Coimt-
nità. Il Sen. Soprassi ndaco nel fissarne le
scadenze avrà riguardo alle scadenze dell*
annate. Comunitative , e dellci paghe dei Con?
tribuenti §. Sg.
ii4« Alla Tassa di Redenzione* e alU spesa
locali si supplirà , prima coli' entrate patri-
moniali della Comunità i e poi per mezzo d*
Imposizione; è proibito passare V arretrato
d' un' anno in un' altro ^ e però nel calcolo
di previsione si procurerà che vi sia un di-
screto avanzo. ^ 4^«
nò* Le Comunità per V esazione di
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coiti G09I x^f
JWi, e paghe haitno il BriMeòio ]^gÌ0|, «ijl
il privilegio Fiscale §• ^1%
ll6|. liO laipofisioai Cofuufiìtati^e poeeraoiio ia
parte eoo titolo di I)bzìq soprn i GoQtadini ,
e Coloni ^ e sopra ^r Ai'tigjani y ^ Teataati ^
e ia part^ sopra i Possideoti jdegli stabili
compresi nella CSomunità.. Sopra i Goptadini
e Artigiani si repartirè ogr^' axma quel Uà-
140 che è fissato ia ciascan regoL partic ; q
questo Dazio sarà ùgtC anno lo stesso non o-
staiite qQali|Dq9Q variasioae delle uscite del-
la ComuT^à: il reslro, fino, al totale, delle)
Tasse , e speje della Comi^nità poserà sopra
i psflsidenti descrìtti yO non deacr^tti a Deci-
nii| per Ic^ che le Comumtà potraORO semprQ
&r nuove addecimaziotii, o completfMre le at-
tiche. Le poste 1:aàto sopra \ Contadini , cbo
sopra i Possidenti pofsoii regolarsi Poderq
per Fodere. , o popoj^o p^ popolo * iisitindo in
ogai podope la Tassa ferma sqI Goatadine , e
gnelU yarialkile s^l Padrone «^ GÌ' artigiani
Àe devoQi concorrere alla Tassi^ coi Contadi-
Bi s^ impoTranno nella propprs^ione d^ une ^ o
fA Iiire aecondo. il. solita» e aip[c^(Q ai n^eao.
di ^. jftifiL a. te^ta • $. 4^* ( % )
ìlf Se an popola ha entrate patrriniooiaU , quo*
ite si deiklcheranne soUa sna Tassa colonica ,
« f ayaiVEO va ik boRefisto, dc^U» ComunUà^
$.43-.
(l) Al contrario il Regol. Geo. tW 29' S-.t
^774* $• 49- per le^Cemunità del Di stretto Fio rei; -
^00 proibisce òhe i Contadini Opranti e Artigiani
lìn «lai coUettttti sulla lesta 0 snU' industria.
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128 GOM GOM
118. Ogni volta cho occorra devenir a ona im-
posizione il Magistrato eleggerà due persone
probe , e capaci fra le abili a risedere per-
chè facciano il reparto dentro il temine che
si assegnerà loro §• 5o.
119. La scelta si fa estraendo 4* polizze dalla
borsa del iUagistrato , e miandando a par*
tito ciascun nome finche due sian vinti per
due terzi di voti. $• 5u
120. I Repartitori. rimetteranno la loro relazio-
ne al Magistrato nel termine prefisso ^ che
non si può prorogare che per giusta caasa,
e con Decreto di Giusdicente , éottq pena di
òP. 2o. solidamente per ogni ^giorno di ritar-
do • $• 52.
121. I. repartitori eletti non possou renunziare
che pagando la penale di i^. 100. = ciò- ha
luogo anche per i successivi eletti finché sq ne
trovin due che accettino i quali lucraxM> le
precedenti penali tutte , e le ritirano dopo la
rimessa relazione • § 53.
122. Il Magistrato ricevuta la Relazione eleg-
gerà due Revisori perchè nel termine cliet as-
segnerà loro vedano la Relazione , e si assi-
curino che le poste sian proporzionate fina i
contribuenti : non posson conoscere della qua-
lità , o quantità ^ell' Imposizione • I Reviso-
ri eletti che ^ricusano pagano la penale di
óP. 100. con^e sopra §. 54.
123. Si eleggono come i repartitori, ma danna
borsa contenente i nomi di tutti i possidenti
di stabili posti nella Cqmunità senza distin-
zion di fiorino. In questa, e in ogn' altra
stratta i nomi estratti si rimborsano^ perchè le
borse sian sempre complete . §. 55.
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. «0K GQM i£9
^ I Sie^iaori osaevverMoo, e referirasno se
gr Ecclesiastici 9 e gì* altri ia addietro esenti
«iaii» tassati oUa debita proporzione: sa la
CoQtribqaioae è repartifa con proporzioni e-
fgotix , o quali errori vi sono • §• 56. 5^*
025. Il Hfagisfcratp approverà il reparto , o la
correzione 3 e lo rimetterà al Giusdicente per-
chè faccia pabblicare i terapia e modi del
pagamento, pena il lo. per loo. solle som-
• me non pagate alle scadenze §• 58.
126. Il Cancelliere presterà la sua opera io
tatto ciò che concerne il Dazio : le penali
lod. del IO. per loc si dividono fra lui «
il GamariioKo $.59.
127. Ogni possessore , o contribuente può vede^-
re in Cancellerìa, il Libro delle entrate, e
spese Comunitarie , e i Documenti , e pren-
derne copia, o farsela fare 1^ sue spese $• 6c"
V. Creditì HK. e pubblici.
1^8. Le strade Còmunitatii^e son di libera Affi- s^ntde
niinistrazione delle Comunità^ non già le
strade RR. Tutte le spese di strade , Ponti
^ ma abolite , essendo comprese neUa Tas-
sa di Redenzione o altri Titoli § 70.
3^9; Lo Strade RR. sono le postali : quelle por-
siooi di strada Regia ^be traversano Città ,
Terre, e Castelli si considerano «orna strade
Camumitatifte , e eoa a carica delle Comunità
$• ri-
l3o. Tntte le strade non postali , soqo Corou-
aìtatjve^ colle distinzioni segnenti-. $ 72.
l3i. I Consigli generali possou abbandonare le
Strade inutili , aprirne delle nuove , allargarle ,
o cambiarne la direzione , salvi i daUni ai
Tom. L l
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i3o COM CON
padroni del suolo occopato o aUriiMnti Iesi •
§. 74.
iSiT. Ogni Comunità avrà un Gampione delle
Strade Comunitàtive \ Tali sono: 1. Le aÀu-
de, e Piazzo, Pomi , e annessi dentro le
/Tèrre, e Borghi. Q. Le strade che dalle Ter-
re 5 e Borghi condacono ai Gonfiai delle Co-
• munita • 3. Qoeile che eondacono da Boa
Chiesa Parrocchiale a du^ altra dello stesso
Territorio . 4* Quolle che dalle Terre , e Bor-
ghi ponducono alle Chiese de' popoli della
Comunità §. 7,5.
133. I Tronchi di strada , che dalle Case pri-
vate conducono, e comunicafio colle strade
{Pùbbliche, non si eonstderan come strade C^
munitatii^ quanto al mantenimento, ma quan-
to al non poterne impedire il pubblico uso
per cui restano soggette alla disposizion di
ragione , e agi' OO. veglianti : né s' intende
fatta innovazione rispetto alle viottole , e passi
.affatto privati. §. 76. (1)
134. Il mantenimento delle strade Comunitati-
f'<?, Ponti, e annessi è a carico delle Contw-
lìità 3 e fa parte delle loro spese • §. 79. • V*
Beni Civili. Camera delle Comunità. C4t*
-' marlinghi . Cancellieri* Forestieri • Retrat-
* to. Strade . Supplitile . ' , .
CONCIE* La N. 27. Mar. 1772. permesse a
tutti eriger Concie salva T approvazione del-
la Sanità. -
2. La N. a3. Nov. 1772. concesse varie facili-
( 1 ) Il j. 77. prescrive il modo di accampionare
le Strade.
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.CON CON '131..
lità di gabella sopra diversi oggetti necessa-
ri a qnest' arte . V. Quojami .
CONCIMI V. Bestiami . Polizìa .
CONCORDIE V. Giudizj di Concordia .
CONCORSI V. Esecuzioni . Giudizj di Concor-
so. Proced. Ci^.
CONCUSSIONE V. Rapina^
CONDANNATI : Loro trasporto . V: Esecutori.
CONDANNE Criminali V. Esposizione de' rèi .
Infama - Indizj . Processi criminali •
1» La C 1. Ott. 1785. proibì ritenere in car-
cere i condannati a pena pecuniaria , o af-
flittiva per interesse dèi partecipanti alla
malta 3 o del leso. A ciò è derogato • V.
Multe. {\)
&la L. 3o. NoT. 1786. §. 117. prescrisse ad
ogni Tribunale d* affiggere in tavoletta i no-
ni dei condannati in pena arbitraria . còlle
particolarità ivi designate : in seguito furon
pabbiicate^sò questa materia la N. i5. Ott.
1766. e la G. a8. Sett. 1797. ( 1 )
^ La L. de' SoT Agcr. 1795. §. 18. abolisce
! nelle condanne la formula a beneplacito^ e
1 tratta delle condanne ex indiciis . V. Con-
,tnmaci. (1)
D^ESSORI V. Monasteri.
VmPmi del Gran-Ducato. L* O. 12. Asrile Pj^««
i 1570. prescrisse una visita annuale ai Confini . ^^**^* *
% Sopra queste visite vi è pure una G. de' 3o.
Apr. 1767- del Magistrato dei Nove ai Giu-
tJicenti.
I0(x)(l) V. la Nota a pag. 9,
Dfgitizefitby
Google
;3i3 CON em
3. Nel 12, Agok 178»- fufom puhbSc^t» 4elle
JJ. per i Cancellieri Comuuitativi e Qìu^-
centi destinati ad eseguirle 1^
4^ A qoestcì venne» in le^uita h CI <^^2g*Apr«
178H4 che tassii la Diaria* ai pred* Uioi^trì^
e ai Notati , oltre i diritti di romita .
Legìsiaz. 5. La G. 10^ Òtto 179I1 sostituì le yi«iteqiiiar
vigente. qnenqall alle aunuali, dichiarò <|aaU Miaistri
vi dovean assistere, regolò la loro e^cpsipr
ue , e gr emoluTnenti degl' «ssisteuti*
CL Finalmeate aUre Ih su queste vìsite iiiro^
pubblicate con CI* 17^ Sett. i8q3. V JP(^^ine «
(JQNIINO, e Esilio: Auticotmeiite il cqnfino ai
Parte dava a Pisa 3 a Livorno , a Portofcrra jo , air
Swnc;i igoi^ del Giglio, e nelle Bfarenmie, e piJl
anticamente auche in fiata JESstero Mme «n
Malta, a Rodi ec*
S. V E. de' 26. Apxx 1779. stabilì i termÌKii di
coi godrebbero i condaaqati alle diverse ape-
, eie di confino, a portarsi al luogo della peaa«
y3. Jja N. 11, Ago. 17871 dichiarò ch^ per lor
. condanne 9^1 confino uella Proviucia Inferio^
. re t^ intenderebbe sempre escluiio ilVitoociata
d* Arcidos^'.
4- La C i3« Mar. 1788^ volle che essanda luo-
go a condannare al confido a Ctrecoelo na' i««.
dividoo oriundo di quel Vicariato sisoetitoia-
se il confino a Sl^sa , anche per la coiii]qql||[
nazione. (V. il N.*" 6, >
5. Il M. 16, Novt 17§9« ^oUe che ai eoadiat^
nati al confino.^ o &ilia per furti fi facesse
consuoiare in Carcere pubblica il tempo a
portarsi al loro destino : Fu revocata cou H!
5. Ago. 1795* <il?}.9 7t)
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Google
t50N ^ . COK i33
6 J[i& L. te. Agd. IfgSJ $« 2ih stia bili il mndu^
di pd^niutlkrè là ìiptecie del ton/itto Allorché
il delinquente fosse oriundo del luogo ove si
doVreb})e cotofioÀf^.
f. V K ^B. Apf. ifT9^, e il M. li. OiN ifgB
prescriuseira porel tertnini dentro ai quali 1
tOfidéonati hi cohfiHo ^ e air esiliò ^ drive» no
cstersi àliototatiati dal l^erritorio dèi iTiiba-
liàte cìié r avék eondanìiati , t il modo di
^m^olai^ t termini tutti in qbreto proposi-
to ; e permésso ai Ministri superiori di Poli-
ila di farli consntnare in carcere ai reiqunn-
do péteast tenitore per loro parie ^nalché di*-
sordine 4
I» la oltimo la N. 8. iTeb. ì8cd. regolo hno-
' Vkmente quesH terniini j» e il modo delie ras-
segne dei isDnénati. H Art. i4« ioltopose al-
* la pena della ialsitk <;hi fatreva ai itied. cer^-
t^md filisi , b si presentava a rassegnarsi
per ìnrox (l) V. htòsstsi^anise .
CONFÌSCA. Creato con P- de' 9* Peb. iS/^fi.
li Collegio della Sat)ien%)i gli si nssegnò il ^^^^^^
. {MTodotfo delle tùikfistltB , e i' istituì un Pro-
coralrore ed bn Prevyeditbr Fiscale per la ri^
cem,6 Hn)lhinÌ9trfifcione di qoesti I>eni »
K li M. le. Oet. if 8t>. e la L. <24. Alar. 1781. Aboiiz.
I ÌA restrinsero i[| pochissimi casi^
I La XaSòNoV. If86. §• 45. r abolì del lutto.
P0tt&R£GA2K)N£ di S. Gio. Batta: Gli
Itatoli di essa squ de' 6. Die» 1^3 1, ed appro-
tdaiOoTèmo. V* Mendicanti. Notari.
If '^^i > '-'^ ■" ' "■' ' '
n[i) v\ In i^ota a pa^ '^. = La L. Ciìm, 28.
WS. 1807. $• ^' ^y^^ abolita la pena del co^fin^
^Crosseto.
Qigitized by VjOOQIC
i34 CON CON
CONSEGNA di Malfattori: Coovemione . recif
proca fra la Toecana^ e Parma de' 2. Apr
17-56.
2. Altre con Modena, de' 24. Ma£. 1756. io
Ott, 1761. e 2. Apr. 1767.
3. Altra con Genova de* 21. Sett. 1756.
4* C. 4* L"g* 1761. 6UÌ1'' arrèsto , e iasegoinijen<
to^de? malviventi nello etato Pontificio.
5. Convenzione per la consegna de^ Malfattor
colla corte di Roma N. 3i, Die. 1796.
CONSERVATOKI di Legge furon sof press
colla L. 27. Magg. 1777.
a* Vi lu un' altro Magistrato col titolo di Con
serbatore delle Leggi che venne soppresso coi
L. 22. Apr. 1784. V. Presidente del Buoi
Go\>erno .
CONSERVATORJ V. Monasteri .
CONSIGLIERI di Stato : portano il titolo d
Eccellenza R. l3- Peb. t75S. V. AH* ^egre
terìe . , '^
* CONSIGLIO del Savio: Sulla domanda di ee»
nelle Cause avanti i Tribunali di Provincii
eranvi le LL. 3o. Sete. 1772. §. 7. e 2. Geo
1774- §• 7-
2. Ora ciò è regolato dalla Rif. de" i3. OttoLr
18 14- $«*6o. e dal Regni, di Proc. Giv* j
435. e segg. 448 e segg.
CONSIGLIO di Giustizia: Lo he. creato i
luogo dvir antica Ruota la Rif. de' i3. OtI
1814. ^. 3. . .
2. £^ com[)o8to d^nn Presidente, e quattro Coc
si;rlieri ^ i3.
3. Conosce dello seconde appellazioni 'Cirifi
decide in 3. o 5. voti. §. 14* 18.
-Digitized by
Google
CX)N CON i35
(k Le sde deciuòni non sozi attaccabili clie per
metto ddla Revisione. §• l6. if. V. iim-
sione.
5. Dì qaesto Consiglio tratta il Begol. de^ Tri-
Jkanali $. l. a /fi» e $• i3i e il fi.cgoL diProc
Cit. $. 77J^. e segg. V. Huota Fiorentina .
CONSOLI di Mare : La V. 4. Giù. iùoj. li
creò: area giarisdizione in tutte le Cause mer-
cantili di Terra , e di Mare e risede ^^ano in
V'wBk. Ia Rif. de' i3. Ott. i8i4; §. 5. }\t\. in
loro vece stabilito "in Livorno un Magisirato
Civile, e Consolare V. Prede*
CONSOLI !foscftni nei porti Esteri. Tarif. de^
diritti di Consolato » e di Cancellerìa de^ 5
Ago. 1758.
CONSULTA : Pù soppressa con L. de' 23. Sett.
If88. che ne divise fra altri Magistrati le
attriboflioni assegnandone la massima parto
alPresid. def Buon Governo.
ft..La L. de' 5. Nov. 1793^ la fece rivivere col-"
le anticbe attribuzioni piiì quelle, del soppres-
so Consultore Legale Regio • La Consultja so-
printende a tutti i Tribunali Civili 3. e Crinai-
Qali del Fiorentino ; conosce de' ricorsi epa-
*; tre i giudicati inappellabili dvili^^e criinioa-
- li; propone, nelle Suppliche di condona ^iò-
ne, o permuta di pene, e può rigettarle a
voti nnanimi ; può sospender 1' esecuzione del-
le risolnaioni ordinarie dei MinistTi Superiori
di polìziA fino a ragion conosciuta , o renderne
conto,. o rigettare il ricorso contro di esse, ma
ciò a pieni voti : conosce dei ricorsi contro tali
Ministri; presiede ai sindacati de' Girsdicenti
' e loro Ministri : visolve gì' aiTari con Rescritti
Digitized by*
Google
136 COTif C(J»
ili noiT3e Sovrano : può richieder ia^ofmÀtEi^
ne a tutti i dipartimenti , e Kinistri^ e ilSe**
gret^rio rimette per informazione g^ afifari)
con Lettera 9 o con commissione fii-mata : co»
nosce delle domande di Reviaione in materia
civile, e criminale, ne rende c^nto, e può
rigettarle ma a voti concordi , e può goapea-*
dere V esecuzione della Sentenza fido alla ip*
cisione solla Revisione : è sentita in tutti gl^
affari Legali : minuta le Leggi , e ne propiine
le riforme: 6i rimetton a lei le proposis^oni
del Presid. del B. Gtjv. per gì* impieghi Pro-
vinciali perchè dica il suo parere, h* lucL
del 1793. ("l)
3. Sta la vigilanza sopra tutti i ProòQtàtori , e
Avvocati Rif. iZ. Ott* 1814. $. 8ii. V. Jppelh *
Revisione. Supremo TribuiuU di Giustisia-*
CONSULTOR licgale Regio t fu cJ*eato con U*
29. Apr. ifSgé Eran di sua competenza le
accettazioni , e repudie d* Eredità 5 6 remila
«ioni in boon giorno a tali effetti, le adozio-
ni, arrogazioni, liberazione 5 e maocipaziMÌ
da l*utela , o Gora , autorizzazione di Donne 5
e minori , approvazione di Gomproniessi $ pi^
posizione di revisione di Sentenze, e altri af*
fari impirtanli deroga^ alle Leggi; Fu aop
pressa con (h L* de' 5. NoVé 1793.
CONTADINI 11 K 124. Nov. 1595. dichiarò
che i Contadini ^le ricevendo generi per se-
minare li Vendessero sarebbero puniti Con tre
anni di Galera oltre i danai , e le Doinne i e
( 1 ) Ne confione anche 1' orfani zza ziono » e il
"it^^golamènto-^ ih specie pet le Udienze. ^
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WBfr Colt Jd;^
f nìoocirCQllà HemlBk* DUi le «tette pene ei
cottpimiolQe «eìeiìre«
ìli B& aS. 6ie« i&cfl^ e, 8.. Log. l6ao. Tok«
TaiM cfae.i Ccntadim^ ^lì^ionaU» e mitri o)ie
dfti padroni o dai botte^raj rìeeveirail in im*
prestito) òecMD{tt4. a oredealM^^ ^nì » ^ biedes
ne rendenerD la.r ateita quantità, '^invece di
preiao» Pemn «Tevòtati eon B« nOà Ago« iSs^té
Vk Arnesi Musticali% Disdette k
tlONTRABBANDO V^ t)ogan$^
OONTRATiri illeciti V« Minori^ Scròcchi.
CONTRIBUZIONI, e Crediti {lubUìòi: I beni •
ileUe &R.« P<Metfi<ia»i» del Fiato» deU'Ordiqft^^t»
* ik S. Ste^é , e Ai ogni Università o Corpo
limale, pagano le eoiitribaaiom eoine qoeiidi
privafiit M. eSà Mgr* 1770. Regol* sS« Uag.
t Per i rialanttiènti di piani , e altri aumenti
di'fabbHcà ai àdJÉi^iikta la decima in profior^
eioie 4eir /lomA^to delia pigione VLA2éLàg*
e C 3i. Lug. 1771*
3. t^r i aiìgliQiumeali àe^ fondi tmd a^ àtimeilr
ia k Coùirtlfuthtte ^ ma crescendone T etfcen*
'tiooe per ejltttione, o nitro » ai può eddeci-»
mai%r. anche ik patte accreacintar chi li Mn*
'te ^[graVaftd poò eontwik In Comonitit itlratt'-
ti il Tribiitaai locaie* Gè n^ Die. 1789*
4* Delia «proòedara contro i Debitot^ tMttaVttno Proee-
il M: e le IL de* t^ jllag. 179/*» e li C^»»'
de^^ GaOi. l8ife5. ora nfoai nei iegg. OO.
£• I Capi di Dipartimento non pofitoa ordinare
itti ed eaeòlieiofai contro i Debitori di Con*,
faibimìofti» 4. erediti £R. p pubblici: ai de-
- ìan dirigere al Tribunale • SI* 6. M^g. 1776k
L.
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i38 CON CON
6. Se U Debitóre d' ttna Goiiitinità per eoneri-
buzione è creditor di essa per altro titolo ,
liquido, e maturo, si fò compensazione per e*^
simerlo dalla penale del ' io* per loo* G. 16.
Lug. 1782*
f. Al contrario nei crediti RR* e pubblici , e di
Lnoghi Pij, o Corpi non s^ ammettono ecce-
aioilii illiqoide , o che esigan ispezioni di fat-
to ma quelle sole che son solite attenderei
nei giudizj meri Esecutivi, e sempre se ne
darà avviso al Creditore» H* 12% Ott* 1782.
N. 3i. Mar. i8i5- $.9
8. Contro i debitori morosi , anche contro ì Con-
tadini per il Dazio si procederà con sequestro
de' frutti del fondo » e in mancanza con ogni
altro mezzQ Legale* t bestiami non vengono
sotto il titolo di frutti • M. 17. Ago. 1784; C.
3o. Log. 1785. ^
9.KNe Rescritti a favor di Debitori, il tennioe
comincia a decorrere dalla notificazione del
Rescritto SL 4* Npv. 1784*
10. La C. 27. Feb. 1789. revocò il R» io. Lug.
178I5 che proibiva molestar tali debitori per
debiti al di sotto d' una Lira , come iaferiéà
alle spese d' atti.
11. Il Tribunale non può pretender le spese d*
atti dal Camarlingo, ma dal Debitore. N*
21. Die. 1792. N. 3ié Mar. i8l5. §• 14*
12. I Ministri » e . gì' Esecutori che fiwero ne-
gligenti nel procurarne T esazione Verranno
sospesi. G. 1. Lug. 1802.,
13. La C. 11. Feb. 1806.. volle che se nn de-
bitore era soggetto a Concorso , il Giudice di-
straesse un fondo ) assegnamento bastante a
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CON CON i39
. pagare il Camarlingo «ena^ aspettare la gra^
duatorja: spirato il tempo del Braccio Regio
^. il Camarlingo deFe concorrere con gF altri
Creditori.
34' ^ prooedora si ià avanti i Tribunali liO*
cali N. 9. Sett. 1814.
i5. Oodon del Braccio Regio tnttele R« e pub-
. biiche Amministraaioui , gli Spedali » Monti
Fij , e le Comunità anche per le loro entrate
patrimoniali N< 3i* Man i8i5. $• i..f2.
l6. I Camarlinghi, e loro Eredi ne godon an-
• che per 6. rùw dopo la cessata amministra--
ùone $• 3. V. Braccio Megip.
17» Soir istanza verbale 5 o scritta del Camar-
lingo il Tribunale rimetterà ai Debitori un-
precetto a pagare dentro tre giorni §. 4*
18. Il precetto ennncierà il titolo del debito »
. la somma 9 e la comminazione del gravamen-
to. §• 5.
19* Ma trattandosi di Tassa fondiaria si eomin-
crierà dal sequestro^ de' frutti; e. se si tro-
va inutile si procederà a -forma, del §.8* e -
segg. J. 6.
- 20. Si hanno per sospetti di frode » e son nqlle
le anticipazioni di pigioni, e affitti, e il Con*
. dottore dovrà, pagar di nuovo, salva la rivai-
• sa col Braccio Regio contro il Locatore $* 7*
21. Spiratici tre giorni, dal precetto, o dal se-
.qnestro trovato inutile, il Tribunale senz^al^
. tra istanHa. ordinerà il gravamento anton ai
secondi Esecutori nei congrui casi • §• 8«
' Slfti Non si riceverà confessionario di pegno, ma
' qtièsto si porterà al pubblico Depositario, q
—, ai conBCgr^crà a idoneo sequestrarlo §. ip^
L
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ìùf COt^ C30ft
Sl3» li .pégno 8i venderà dopò giorni 5. dal ^
VamdQto, »enn biaDj^o d* aUra istanza j é
gitevi af&n ftM fittimi arànei a fol*mA del $«
fio. del RegoL di Vtùt. Giv. $• li«
^41. iia ve&dita ai farà pobblìcaìt^ènte m^ Limghl
ftóliti dal Gtortofe , o JSaeciitori, in nìadcania
di Baiiditolri, edV AsBiatetiM delf Atioario, ó
del Cinidiceoid ere nott v* è ^ raltà sfcìma a for«
tnà deir Aìrt. 8a3. del èud« Regel ^ t) il rik-
doio a pronti tontanti avrà luogo a favof del
tnigliore efferente $• ìié
35. il pitend «i pagh^r^ subito ài Creditore t
non si ascolteranno altri reclami òhe qaelU
attendibili nei giadiej esecutivi • §• idi
a6. Si osserverà nel resto il RegoL di JProCà
Giv.) e iti speeie i $$. Sigé 9^é e 841* $1^
l6. (1) V. Camarlinghi. Cancellieri % Comti^
'■ nità * Uéctfne Gtàndwalt « Debitori dello sta-
to^ teriatok PiscOf ìassaé
CONTUMACI V- PfQtésu trtminàU.
CONVENTI V. Monaséetj. Ordini Religiosi i
CORDE da Istrememi: b N. %à. Màg. i^Z*
abolì la privativa della loro fabbricazione*
CÒBONA V. PatrìmofUo dèlia Còfùna 4
Corsari V. Armamenti in cùt$0^
C089E di Cavalli V. Cocchieri. -Pal;\ JSertaleé
COIlSf Regolati delle Carroiifte t eoa pertnessi
iti Firenze dalla piafttta di S. Groeé a ijnella
di à. il. Novella nei due ùltimi Oiov^i, é
Laoedì^ e Mi ultimo B^artedàj dei Oaraa*
(1) La G. i$é Geli. tHl$. ordino ebe V esaiiqne
da're.^ufui del 1814 sì facesse dai DoiixelH de* Ca»
n)arìihgbi) e che percipessero i diritti a Tariffa xo-
scana .
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flOft OOIt \A\
^^le : lu Siena e Pisa «oil parnififlffli ne hw^
S' i , Q jiorqi aoliti N. 29.. Iktar, ifS^^ $, .2*
rJE di & À* I- e R« I privilegi degF im-
piegati io easa noQ lian IqogQ cbe per qyei
che 40110 ia «erviiiìa effettivo^ JQ. 2%» Qtto^ra
1624.
}• ^Mwti 90Q possoQ ««wr oatinrati por CSaiisa.
eiyile^ Q criminala aeuf^ Uireasa^ d^l Priuci-
pe. Si ecpettmi^ il casa di esser aarpxe§i u^
àagrante. ^^litto merit^de 4i p^m di oior^
te • ]> eaecuziofi reale è jiiherameate perviio^*
«a; mtk trattandosi di d/sJ^tA pofteriori alla lo-i
IO entrata in aerrisùo» è necessaria I9, previa
aise{^nwÌQoe 4' m me|t » pa^e .. Pi» 3l4
A^o* 17PQ4
3« le (kvm ordiiiai4er£!seffnti va» FIDISI» inte-
ressopti persone di Corte soa di privativaeo-
gnùi^ione del Sdigistrata S«prwia, e le Cri-
mid^. del Tribunale à^V QttQ (floofta cr^
minale) seoaa pr^gindiaia 4eUAGtiiris(i:i«ioi]|
. Biiliiiire t, o deir Qrdiin di S« 3tefiino ^qan-
4o v^h Inogo., La Cause f^iiminiUi prioia del-
la re«Qlw<one d parteciperanno al Maggior-
domo Maggiore « Gì' loipjegi^i di Cort^ co-
me attori aevon adire i Triliuiati competenf^
ti { degF atti interessanti tati impiegati , in
materia qivile, o criminale, si iranno filze a
parte nei Tribunali • Per questi vi è luogo ai
diritti stabiliti 4aUe ToriAe. L* l6i- Dic^
4* Per r arresto 4i persoof di Carte a' aserà la
fonsa inilitare^ a meno cb^ vi sia sospetto di
fuga : dell' arresto s* infbrmerà subito il Mag-
giordomo • I 4^litti ifi donno del patrimooiot
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143 COR COR
privato della Corona, dei RR. Palassi, ec»
' aOQ di privativa cogaitione del Tribunal degl*
Otto. Se àocadoQ fuori di Firenze il Giasdi-
^ cente riceverà la denunssìa , e la rimetterà a
3uel Tribunale per dipendere dai di lai Or*
ini , ma intanto farà gì" atti che potrebbero
' étser pregiudicati dalla dilazione L. sud. del
1765. V. Doti . Magistrato Supremo .
COSPAJA V. Dogane.
COSTITUTI V. Processi Criminali.
COTTIMI V. Strade.
CREDITI RR. e pubblici V. Coritrìhuzioni .
Fiàco.
CREDITI contro il Governo Fran^cese. Nel dì
12. Ago. 1814. fu creata una Giunta per li-
quidarli. Con NN. 12. e 14. Sett. i8i4- ^
11. Mar. i8i5. essa assegnò dei termini ai
Creditori a produrre i documenti.
CDOJAME V. Quojame .
CURIE Ecclesiastiche : Il privilegio, del Foro
Dispos. degF Ecclesiastici fa abolito con L. 7* Ott.
Generali 17^84. §• 1. che volle che si portassero al Tri-
bunale ordinario tutte le loro Cause Civili
per oggetti temporali •
2. Ciò compr^ende anche le Cause beneficiarie ^
e quelle fra i Patroni , e i Presentati sul
petitorio, p possessorio, percezioni di frutti,
pensioni o altro. §• 2.
2. E le Cause di validità di Sponsali dejuturo
impedimenti matrimoniali , o divorzio agi'
effetti CiviU §. 3. ( Revocato: V. il N. 8. 9.)
4- Così i giudizj reali , ordinari , esecutivi , o mi-
sti per oggetti temporali anche fra Efcclcsia-
stici,e Ecclesiafilici . Le Cause si tratteranoo
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fecondo le negole , e Iiéggi proprie del Tri-^
booal .secolare $«4*
5. Le Curie Ecclesiastiche decideranno le Gau* Gompe*
se mere Spirituali . §. 5. Rcgoit!
6. Io e«e è aholitò V oso della lingna Latina • mento .
$. 8. 9. . \
7. Totti gì' atti e sentenze contrarie alla pres.
L son nulli , e senza effetto 9 e i Giudici , e
Kioistri contravventori incorrono là perdita
deir impiego, e V Esilio perpetuo dal Gran*
Docato • §• xZi
& Ora sono, di cognizione di queste Curie le
Gaise di matrimoniò rato, e di validità di
professioni Monastiche. N. ig^ Ott 1792. $•
8' L. 3o. Oen. 1793. §. 7.
9* Senza dipendenza dai Tribunali Laici vi si
£iano gì' atti per le Cause matrimoniali per
la distinzione nelle Saóre Funzioni', e riti e
per la punizione del Clero con pene Canoni-
che: il Vescovo può in tal proposito ordina-
re il ritiro di penitenza sospendere T eser-^
cizip del Ministero Ecclesiastico , e anche del-
le rendita beneficiarie L. i5. Apr. 1802. § 7.
10. I Cancellieri Vescovili devon esser Dottori Cancei-
delJe Università di Pisa, o Siena, e Notari. ^^^.^^'
Si eleggon dai Vescovi coli' approvazion So-
vrana per mezzo della Segreterìa del R. Di-
ritto §. 10. L, 3o. Ott. 1784.
11. La G. 12» Feb.' 1785. contiene un Regni. ^
per queste Cancellerìe : abolì la privativa de'
Cancellieri per il rogito di Contratti di Con-
venti, LL. Pij te. Li sottopose 4id avere i
requisiti degl' altri Notari , e riunì loro le
funuioiiì di Cancellieri dei Capitoli Cattedra-
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£44 CXJID . QOK
U cbé sopiip^efie: i^ialì^i^im le Tmsié é»9i
eti^vaop per le ricevute^ dei fMigaiDeotì .
}1« I Memi ^ropplinoiié anelie al jservìsu) <lell4
durù Ecdeemtìche ppr V «ffiasiene <t^r £-
ditti di vacMst di ImK^fisj , cnoeotai , otdi*
nasioai ec. e rimettaraooo i referti a» Gftnoel-
. heri di em • S(«il^ 'to tteii» io^eutsidiadt giv
itiaia per gratti diciiaipeienaa di detceCi^
/ rie ; G 14. SEag* 178^.
«kSv Per qqeiti atti; i Hiwfcri dei Tribunali La-
ici poMia eaigere i diritti delie Tariffi» ordi-
' oàrie it eoo ubd ynr interaaae' di fiarUoolaii
« non et ioa fatti per interaMe jiohUiee^oine
• per «00601^^ ordimaioiii- ec« CI & ik|^to
14. La L/25^ 8ete. Ì7'94« stabilì ona tiae^Ta^
' fiila per le 'Curis £celetia^tieba ( 1 ) da te-
' nersi tempre affissa ineste naitameate a tfod-
' la dei THbaaali Civili pevohè a questa de-
TOQ rieorrere nei cm omessi dalla prima §.
l* 2. Y. PrMlegU di /m>4ra^c^
15. 6r emolameiiti si petcipone per conto del-
le Curie end* che pagheranno eoo essi le spese
minate | e le prevvisiem dei Ministri ^ e Vi-
dbrj generali tenendone Tegìstro $« 3. 4*^^ ^
■■ ' '■!■■■■ ' ■ I ■■■ Jl I II» , I lll^ J '.. ' ■. ■ ■.". . •*
(1) Questa Tariffa dero^ a quella pub. 000 li-
do' 80, Otfc. 1784- Vi è unita V altra delle Tasss
per le bdle de' benefizi , Oratorj » Pairreochie eó>'
Secondo P Art. u. della L. del 1784. i Ministri
aritiravan la proyvision^ cke il Geverno avea lors
fissata dalla Gassa del Patriiponio Eoolesfasri^o del*
la Diocesi 9 cui versavano ogni mese' i diritti fKsr*
celti . Questa Classa pagava anche le spese niniite
delli| Cancellerìa $. 1^. e G. id^ Feb; ij^S^ ^
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CTJU HATS 145
16. 6P ordioarj pogio^ ditirianir il ntunero d&
Mìustri ,eaamentar lo stipendio agi' altri • § 7.
17. Le nomine di essi devon approvarsi da S. A.
R* I Vicar j generali ana volta approvati eoa
tBdud dalla conferma triennale voluta dalia G.
iW 12. Peb. 1785. $. 8. V. Ecclesiastici . Ji-
xe([uatur • Nunziatura . Ordini Sacri * Vescovi •
D,
'ANNI e spese derivanti da delitto: Trat* .
ta di essi la L. Crini, de' 3o. Nov. 17S6. $ 44-
4& 112. i^ e de' 3c. Ago. 1795. $. i^. e .
della loro tassazione , della prelasione del
Mdo di agire per 4)etenerne il pagamento 9 a
del ricorso o appello contro le Goaoanne ( V.
/s Nota a pag. 9. )
^ Il Credito Fiscale s' intende soddisfatto con
giorni otto di Carcere se non passim le 25* L.
con giorni i5. se non passa le ice. • con un
mese se non passa L. 2oo. y e cosi con i5^
fiioraidi nià per ógni 100^ L. $« Ufi. L«ead.
*d 1786.
S- La liquida^, de* danni, e spese Criminali*,
ùi 2. e 3. istanu spetta ai Giudici Civili d'
appello. Cu i5. Sett. 1788*
4' In 1. Is(attsa si tì^ dal Giudice che conosce
deldelitto, non ostante il privilegio della L.
nicaG. QuandofJmperator ec. G. 2o. Gin. 1789
Danni io materia Civile Vi LimUdazione .
DANNO DATO
)* Ia prima £eg.>Cr4m« disponente del medesi- ^^^}^
»o è quella de' 7. Sett. 1688.
^ Ne trattavano pUM gP OC. Criminali de* i5
G^. 1744. $. 18. 19* « i MM; la.Gen. 1775
• 28. Mar. 1779. ' '
Tom.l. K
Seggio •
■Oigitìzed by
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146 DAN DAK
3. TI M. ll.Apn 1776. aboU la .responsaiiilifeà
dellts GoQiui]iL& per il Danno dato ; teaae fer-
ine le pene degli statuii locali, e permeeie
• ni danneggiati d' esigere la stima del danno
. invece di partecipare a tali pene.
/^. Lix h. 11. Apr. 177&. per il Senese abolì il
' Monte de' Paschi, e. ne trasferi le attribuzioni
nei .Giusdicenti • Abolì pure li statuti (fel
Danno dato riducendola mera civile*
ò* Del Danno dato agP effetti penali sì occupò
pure la L. Giim, 3o. Nav. i;^. §» 87. 88.
89. 90* 91.
Le^isia- 6. Óra osservasi la L. o M. sS. Agp. 1794-^e 3
gcme.'^, l^!^g«l- ^i Proced. Civ. § 539- e segg.
'7. Il Danno dato dolosamente dagl' qdiuìbì, o
fitto dare da aainiali con animo di profitUtf
dell', altrui produce aziou Civile e Griminale
M. del 1794. §• 1. ^
8. Se è intentata la Criminale si seguiteranno
per il processo , e giudizio le regole del forte
quali ficaro §,-2.
9. il azton Civile può intentarsi anche per il
. danno dato senza dolo , ma per colpa e questa
si presuole se non sì prova dal. reo il contra-
- rio. In via Civile V asserzione giurata del
danneggiato , o di ohi per esso , purché sia
maggiore d' anni l8. basta per la prova del
danno in genere e sua stima , e se giuri d' ar
ver vpduto commettere il Jd/ino , e conosciuto
il danneggiatore proiva anche U danno in
ijpecie §.3. . .V
le. >e tal. asserto giurato non è distrutto ^Ik
prova contraria basta per la condaaiMb . lUl'
ciìicnda^ a nelle pene §«4*
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DAN -^ DAN 147.
il. In maacanea di tal asserto vi si può sup-
plire con no Testimone di vista , degno' di
fède 3 0 eon indizj , e congetture ecpiivalenti § 5
12. In tatti i casi il reo si citerà con tèrmine
di giorni otto per contestargli I* aòcnsa 3 e
perciiè si difenda . Provata r accHisa calun-
niosa, r accusatore si condannerà nelle pene
in cui doveva condannarsi il rèo se era vera ,
e nei danni , spese , e ingiurie , da liquidarsi
somuiariamente dai Giudice del D. D. e sal-
va sempre a favor del reo V azion Grimina-
le per la Calunnia . $• 6.
, l3. Se il reo è contumace concorrendo una del-
le prove stabilite agV Art* 4* ^- '^^ condan-
nerà alF emenda^ e nell^ infsascritte pene;
na prima di eseguir la condanna gli si asse-
gneranno giorni 5é a purgar la contumacia , e
«e comparisce si ha come comparso alla pri-
ma citazione • $• 7*
14* ^ 1' Accusatore confessa il danno ^ ma ne-
ga la stima , cLe gli dà V accusatore, dovrà
aire a quanto ascenda secondo luì ; se V nc-
casatore accetta tal valutazione si condannerà
il reo a pagarla , e nelle pene : Se non V ac-
cetta, r accusatore dovrà provarne quel di
I più che creda . Tutte le spese della Causa
comprese quelle d' una tal prova son sempre
I a carico dell' accusato : non ne va esente se
I non quando giustifichi la falsità delF accusa •
ri5. I Magistrati Comnnitativi devon eleggere
tre Possidenti, comodi, probi, e capaci per
Stimatori del D. J). := 1 primi due son peri-
ti in tali Cause ad esclusione d' ùgn' altro .,
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148 Dan dak
li terzo è perìziore in caso di dùcordia-^. 9.
l6* Si eleggeranno per UQ trieonio ; il Hagiatràfo
può «ualbr marii : uoq haoao Aipeqdio : ma il
Giudice taana a Tariffa le loro fuos&ioni $. IQ.
17. Nelle Cause civili d^ Danno dato la quie-
tanza del danneggiato in qualunqae parte del
' giudizio ottenuta , e verificata giodicialmea«
te , tconca gf atti , e abolire la senteoes^ eh»
fosse pronunziata se non è stata eseguita: ma
se si tratti di D. D- agi' Argini, Fiunii,
Fossi, ScijU, ripari, ec. oltre la quietanza
deli" Afùttunrio degi' Albori, fieni, 0 altro,
è necessaria quella dei rappresentanti V Im-
posizione • §• 11.
1 8. Se il reo prova ohe il danno seguì pernie-
rò caso ha; luogo la sola emenda : senza tal
priiva» oltr^ 1' emenda, si punisce come se-
gue: se accadde di giorno, il duplo della
stima del danno \ sedi notte il quadruplo •
Il Giudice può aumentare queste pene ia
pro|xirzione delia malizia o negligenza • Per
essse, e \ìet V emenda è tenuto 6<ilidamente
il pndrQ per il figlio, il fratello per ìi fra-
tello seco couvivente in comunione,- e il ca*
pò di casa per la famiglia » Garzoni» e Ser«
vitù • $• 12. '
19. In caso di insolvenza le condanne si 0000*
tano colla Carcere a tenore dell* Art. ivi*
delU-L, Zo. Nov. 1786. ( V, Danni) §-i3»
20. Le multe spettano per metà all' accusaUr
re.,. e per metà allo Spedale piò virino f if
21. I £!oata4ini, e Lavoratori che danneggiane
io utile proprio i Tdrrefii . da loro lavorati >
tagiiandb le piante ^ 0 i loro rami^ 0 aitrt-
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-^ ^ - *_!
DAN DEB 149
menti» mn tenuti come .oga' altra^ danneg-
giatore . $. i5* *
2^ he bestie trovate a fac danno senza caffo-
de ft pos^Q condurre allo stabularlo ove ìA
terrsnuo a spese del proprietario finché dia
Una caazione da approvarsi dai (ìanneg{;iaN),
0 dal Giudice per 1* emenda, e per la pena:
in. mancanza di cansiode si riterrrtnno allo
stahalarìo , ma solò in numero che basti a pa-
gar il danno ^ la pena , e le spese . §.* 46.
23: Si posson pore tradurre allo stabulario le
bestie trovate a far dunno^ col custfode pre-^
^ leote nel solo caso che appartengano a per-
IDOA non suddita the possa sottrarli al giu-
disio. §. 17.
24. La pres* Jj. è generale per tutto lo «tato .
Ciascuna Comunità può .propurre dei' prb^rve-
dimenti Locali. §r. g*
25. 800 tenute ferme le Ll^. criYi^inalt contro
i Devastatori , e gì' ItìceridiaTJ ^ e sulla resi-
steosa al padròn del , fondo avvenuta in oc-
castone del danno §' 19. ( 1 ) V Boschi . Ver-
gan\ ricarj. - : .
DEBITQ pubblico: ta L» del 1. Marzo 1788.
per {n'epararne lo scioglimento, ordinò la
Cassazione di tntti i Luoghi di Monte caa- .
tanti io favore di Comunità, Potesterie, Le-
^be^ Popoli, ec., e, che in compenso d' ogni
(1) La N. 7. Nov. 1801. volle che per il danno
iato air aperta Cainpogna 5 se il tolfo accendeva a
Ji-Sc. la pena fosse di Ire anni di pubblici T^avori ,
e^ aumentasse in proporzione . Aon è Tra le vi-
elùsmate in vigore dal $.'2. dell' £. 8. Lug. 1814.
<-J
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loo DAN ' TfA^ f
Luogo eli Monte così cassato si diminaisse hi
Tassa di Redenzione di cia&cuaa Comunità
di Scudi tre e mezzo.
2. La là, de' 7. Mac. 1788 colla stessa veduta ob-
htigò i Possidenti ad affrancare le loro poste di
Tassa di Redenzione in tutto ^ o in parte per
liberarsene ia perpetuo . Si poteva ciò fare
aucLie mediante^ la cessione di Luoghi di Mon-
te , e per ogni Luogo ceduto si estingueva-
no Scudi 3. e mezzo di detta Tassa . Ordinò
pure il rimborso dei loro crediti ai Creditori
MoDtisti •
Z. Li .10. Mar. 178S. furon pubblicate «^Icuoe
IL ^er r esecuzione delle due prèced. LL.'
4- Un' altra L. de' 29. Log. dello stesso anno
equiparò a i~ mobili, e rese esènti dalT effetto
di qualunque privilegio i crediti ci:eati come
. sopra per la ca^i^zione della Tassa di Reden-
zione nel modo sopra espresso»-
5. La N. de' 3o. Ou. dello stesso anno ritar-
da quelli che si rendevan morosi ad' afiran-
cace le loro poste di Ta^sa-di. Redenzione • ( 1)
6. La N. 9. Sett. 1791. restrinse la commer-
ciabilità dello patenti di' cassazione di Tassa^
di Ixcclcnzione , e tolse ^esenzione di gabel-
la concessa dalla L. de' 29. Log. 1788. per
le contrattazioni ove queste patenti si dava*
no in vece di denaro. ^
7. La L. 26. Sett. 1794- revocò V aifrancazio-
ne della Tassa di Redenzione , fece rivivere
( 1 ) Lu C. 2. 51 a*?. 1788, pcrnie^sse ««l* opewj
<ic' T<f<>n:ts>lor; , e Conscrvaforj di affrancar coi LL.
eli iloiite ili (Miceli liirpropria Tassa di Ucdenzìone.
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t%AS DAN i5i
quesU TaAÀ, e mtabiii i LL. di Monte.
Vi aoao mute d^lle IT. \ìet V esecuzione di*
rette ai Caocellieri G^nììinitiitivi •
8. Le circostanze dello itato avendo aumentato
il delMt>> pabblico una L. degl' ii.Geu. i8co:
ereò no naovo Monte^ e con altra del tned.
giorno prescriase delie misure pev il di lui
aisegtameQto'»
9. Lo «teiso oggetto ebbe la h. degV li. Ago.
l8o2. che riunì il nuovo Monto redioibiie al-
Ufonte comnce col titolo di Monte comune
consolidato •
ÌC. Sopra tale aggestamento vi sono pore lo'NNé
120. Settrf è. Ott. 6. 8. e 18. Nov. e 14. Die-
1802. 11. Gin. i5. Lug. 20. Die. i8o3. 6.
Lag. i8o4« e 21. Olt. 1806. La L. 2. Gin.
i8oik rad. le CC de' 14. Ott; e 3. Nov. dii
tfoeir aoflo do- 5. Feb. e 6. Mag. i8c3. le
IL per le Deputasìooi Comunitative de' 14.
INtf. i8c2«^' e il Hegolamento do' i4- Gen;
l8o2. per T esazione della doppia Tassa di
Kedenaione assegnata al Monte comune . Vi
sono pure la N» 6» Die. l8c3. eia C.de'26
dello stesso mese sul contenzioso del de]>iio
pubblico, e la C* degV li.' Gen. e le IL de'
20. Feb. i4o4- sopra i conti delle Goniunità
collo stato ( 1 ) V. Giunta di jRevisióne .
DEBITORI: V. Caml^j \ Cessione di beni . li-
senzioìii • Esecuzion reale • Esecuzion perso^
naie* Stinche.
(1) Sonu tutte dispo3lzIoni che hanno avuta la
loio esecu2Ìono .
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x53 DEB DEC
a. Sul debitor forestiero , o sospetto di fuga ,. 6
. arresto delle l«>ro ^ers^iae, e coae V. il .Re-
»ol. di Proc. Civ, §. 66à. e eegf^* 677. e segg.
DEBITORI dello Stato V. Copuùbuzioni .
\m I Capi di Diparti oleato non devoa accorda'»
. re ai meu. cpadanaosioni 5 proroghe, 0 coni-
poaÌ2Ì<^i , sotto pena di eiser riguardati come
debitori io proprio : possono soUanto proporle
al Governo. M. 12. Die* 17^9- $ !• 4* 5.
2. Tatti i debiti si devon liquidare dentro Tao-
. no, e far il possiinle perchè dentro. esso, siao
pagati. §• ì2.
2. I Capii di Dipartimento devon presentare aft-^
. doaLmente lo si ato del riscosso , e di tsiò xkt
. resta a riscuotere . §• 3«
DECIME Grau<laefili
1. Vi è un O. del <7Ìo* 1770. (sensa giorno)
sulle funzioni dei Giusdiceoti , « dei Messi
nella loro esazione • ( 1 ) . .
2. La L. degl' 1 1. Mag. 1775. nhclì tjualiHiqoe
esenzipae di Leni dal pagamento, delle De*
cime. ' ,
à. La L. de^ 2. Mag. 1781* aboU le Decime
Granilucali , e del Contado • Vi è un' altra
L. de' 7. Ago. successivo .per r.esecoaioud
dalla preced. e condonaaione del; debito ar**
re Irato. _ , . , *
4* Un' altra L. dello stesso dì 7« :^go* 1781.
perii J'iitreotino volle che in tutte le mo-
defiie adtJecimai&ioni , cioè cli.ao. aani avan-
" ■ - — > — •-
f 1) Vi è un numero ^rftndissimo d* Antichi .LL.
e 00. siijIh deci ina . Ciò ohe ^i è riportalo ai Luò-
ghi rospettivi cautiene quello che importa sapersi.
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BEO DEC i5S
ti la L. o jneoo ) e in iotte le Tafisaniooi di
Imqì non addecimati» per equipalrarle «alle
addvscimaftiojii aotiche s- itòponetsero a ragio-
ne di quattro unità,. o fiorini di Decima per
ogni cento Sjcudi di rendita : Stabili le .rego-
le per fissare una tal reddita nei Livelli an-
tichi e moderai ^ e nelle compra , e vendite ,
e* proti» di ripeter a vicendi^ il pagato^di più
0 di meno per il passato *
5. Una tona L. dello tteaso giorno ceiiflegnà
la Decima :aUe GemnniUi del Contado Fìo-
reotioo. V* Comunità. ContrUuzioni * Voi'-
DECIME EcclemstidMr: ;furon almlite ctallali.
11. Mag* 1775.
DEdiOE Parrocchiali? &)no abolite nelle I^ar-
mocliie, che hanno più di Scodi 8o. di con*
froa F anno ^ ni netto • ( 1 )* Naàceodo dob-
le jBUlla qnantitè della Congnia deciderà,
r Ordinario soramarififikeote » e «olle prò**.
ve di mero* fiuto vakitando in essa tutti gì'
emolamenti ••erri , e incerti • Però ' si bannp
per provviste di tal Còngrua tutte le Par-
rocchie incemniendate , di cui la citfa ri-
segga presse qualche Collegio, o Luogo Pio*
• Le Deciv^ si^sigon dai Camarlinghi Coma-
nitativi, che ci hanno la parteeipasione del
5. per ICO*. ne teogàn conto separato; e le
passano ai Parocfai respettivi « I popoU che
son in possesso di non pagar Decime^ non
son tenuti pagarle benché la Parrocchia non
~- — . ■■ ■■ . —
(1) Preservava fl di^tto di esigerle ai Retlori di
qael tempo-.
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i54 DEL BÉM
fo««e coogrtàatft di «(codi «o* C. 4. Feb. 1783
Sv Dovendosi pagar sempre in denaro, il prefe-
- éo dei generi si tassa 'dai Giusdicenti sa
quelW del ftienDifcto Tieiniore nel mese eucccs-
'*mvo alla raccòlta o fecondo il prezzo correli-
ate se aoa poò averai'dal mercato, e poi ni
reparto «opra totte le famiglie cont ribaditi «
<}. «ad. e GG. 3. Not4 i8o3. e 20. Man 1804
3. Questi Decreti 8V ftknno grtttts ^ e si rimetto'-
• no dal Oitisdicentc al Gaacellìere Goroonita'
-tiro* perchè li mibfaiìey con termine a pagn-
-re G 14. Rehf i»c5. ...
'4* La.N. flQ. Nov. l8i4- hn richiamate in vi-
gore le solo eC. del 1783. le 'i8o3* • • ^
5. Una G. 5. Apr. i8i5. raccomanda 1' esecu-
EÌone dei sudi CO. e dichiara che è aperta
ai Parochi lar via di ragione per ripeter gì*
arretrati dal l. Mag. i8l4« in 'poi#
DELINQUENTI V. Consegna * Dementi »
DELITTI La L. 2. Selt^ i55o. >a8eegnò un pre-
mio ai Sindaci dei malefiz) per ogni deonn-
zia seguita da condanna V* Córte « EcclesiA-
sttci .* Militari k Processi criminali. Preserie
zione^ Leggi criminali»
0* Quanto ni delitti in cui i Amicar) decìdevano
con partecipazione al Supremo Tribaaal di
Giustizia o senza, V* Vicarj
DELITTI di Game V. Violenza •
DELITTI privati : Sono enumerati dalla L. de^
3o* Ago. 1795. §. 5. 6*(V. Zìi iVoT. a ^Hjg-.g*)
DEMENTI: alla prima notizia il Gancellier
Gomunitativo li farà visitnre e verificare, ce
meritano d^ esser rinchiusi , e s' informerà se
vi soo persone, o^Leni tenuti di ragione al
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DEM . BEM i55
^ tfiaoteniaieDto del Demente nel qual caso esi-
gerà da chi occorre T obbligazione in ibrma ,
e la dicbiaras^ione del trat(;amento che vd-
glioQO che 8Ì faccia nello Spedale al Demen-
. ie «econdo le |Clas3Ì contenuie nella Tariffa ;
Jn mancanza di tali persone ^ e beni la €k)«
manitù ne farà partito, perchè sia,. mantenuto
a di lei «pese » o i( Cancelliere rimetterà al
Sen. Soprassindaco la fede dei Medici , e V
obbligazione, o partito^ e invierà iLDemen^
.,tf allo Spedale è (Siascana classe ha un trat-^
tamcnto diverso : per la i.> la spesa mensoa^
le è di(^« 4l* P®^ 1* ^'^ ^i ^* ?^* r^' 1*
2.» di df . 29. per la 4'* di <j6^. 26. tutto con-
preso. C. 4. Ott 1785.
2. Niun Demente caroef ato per delitti pnò far-
si passare ^llo Spedale dei pazzi senza pri-
ma renderne conto al Governo, (ivi)
S. Seguendo la traslazione la Gassa del Fisco
pagherà allo iSpedale £^. 1. €• 8. al giorno
jSachè il Giusdicente dia al Gomissario dello *
Spedale le. notizie opcorrenti per decidere se
il di lui inanteni mento è a carico della Go-
munita, o di chi di ragione 96 ciò farà al
piò presto possibile. Lo stesso ha luogo per-
i Carcerati di polizìa G. 20. Apr. I7g5.
4* Il Certificato del Magistrato Gomunitativo
si darà, per i soli maniaci , e furiosi non per
gP imbecilli, ed ebeti, e prima di darlo è
necessario assicurarsi se il Demente è vera-
mente miserabile GG* 18. e 20. Ott.' 1791*
5. Le Comunità corrii^ndono allo Spedale per
ognuno dei loro Dementi miserabili <9f r 1. 6. 8*
L
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l56 mn >EP
al giorno, olfcre 11 dovcf pensare al tragpdif'-
to* I" Gi^irtificati di poterti' 5 e miserabilità ei
fknao non piò' dal Oiòsdicente » elie porenon,
è più incaricato di provvedere al trasporto ,
ma dai 'MagÌ8«:rati Gomunitativi ai quali i
Giusdicenti daranno tutte le notizie di cui
fossero ricercati»! Gan^^ellieri procureriiiino
che le ipiccòm pugnatore si facciano colla mag-
gior sicurezza , ed econotnia » G 524* Marzo
ir95. (1)
6. Se non ài sa il domicilio legale d' origine
d* ììnf Demènte ^ o d' un malfattore , come se*
gna nei Pigionali 9 Servitori, Contadini éc.il
loro trasporto 5 e mantenimento 5 è a caribo
delle, Gomónìtà del Vicariato ove abitarono
Ser un"" anno avanti aUa manifestata mania o
elitto 5 salva la rivalsa contro la Gomuniti
d' origino, 0 contro il Fisco se questa af&an-
eò tali spese nella Tassa di Redenzione # N.
3i. Màg. r8o6.
DEPOSITI t I Magistrati Gomunitativi poesoa
eleggere i pubblici depàsitarj dei pegni gra-
vati col solo salario dei diritti della Tariffa
<J. 7. Sett* 1815.
2. In Firenze i depositi di contante , o per De-
creto ài Tribunali , e per far cessare il corso
dei frutti 8Ì devon ft^re nella' Gassa del R.
Arcispedale di S. M. Nuova N« %f. Dicembre
1814. $.1.
2. £^ confermata la pratica del 1808. sci modo
sono delle II. de* 25. Oli. l8l5. e una G.
sulla liquidazione , e pagamento del lie*
bito ideile Comunità collo Spedale ^i Bonifaado ,
de' 26. d.
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DEP DIP i57
di fare e cmaservare il Depoflito , di dargli il
« legittimo afogo , e custodire i Docnmeatì rè«
^, lativi . $• 2. * s ^
4* Per le ^pese di Miaistrì » libri , requisiti co*
stodia e servizio analogo lo Spedai» perei pe :
Fino ìQ Scodi 2CO. ^. 3. 10. -* e p«r ogoi loo.
Scodi oltre 2oo. dP. — i5. $,3.
5. I Depositi foo garantiti fino alia somma di
/ Scodi i5omi]a dal patriniooio dello Spedale
§. 4. V. Offerte reali .
DEPUTATO Civico di Sicaa. (V. la Nota a
pag. 107.)
DlìPUTAZIONE Sopra i Monasterj : fu soppres-
sa con M, 2o« Nov. 1782. che he riuoi le at-
Iribaxioiii al Segretario del B. Diritto «
DIACCIO, e Neve: LaN. 6. Nov. 1776. aboK
ogni privativa di questi generi per la conser^
vaùooe 9 e vendita : era per Firenze : fii e9te^
sa a tutto là stato con L« 3. Mar* 1777. V.
Neve • ^
B1G0MAN0 Comunità : RegoL partic« de' 23.
Mag. 1774.
2. GoQsegoa di Decima: N. 18. Sett. 1781*
DIFENSORI de' poveri Carcerati: a Siena è il
Professare prò tempore d* Istiluaioni crimina-
li dell' Duiversuà M. 7: Npv, 177^»
2. Si eleggono dal Magistrato' delia Comuuità
ove risiede ciascun Tribunal criminale senti-
to il Giusdicente sopra i meriti dei concor-
rènti :t. la nomina non è soggetta ad approva-
zione* Si confermano nello stesso modo d'an-
no in anno , ma per tal efletto devbn presen-
tare il Certificato di buon servizio del Ginsdi^
cento* C. 2^. Giù. 1784*
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i6b DK , tm
boficfaivi , spettando al nooi^o Gòotadino il p>*
' tare, lavorare 5 far frascbe ec. $ 2.
& A tatto Febbrajo il vecchio G>qfcttdiiio coase-
faerà al aaovo le bestie a stima d' amici, o
1 periti 5 o periaim , e tutte le altre stime
' che avrà ricevute 9 e lascerà libera la Gasa co<>
Ionica $^3.
ۥ La raccolta de^ gitani, e altro sementato dal
' vecchio Contadino spètea a questo , e in tale
occasione il noovo gli darà il comodo di effet-
* "tuarla^ e della abitaaione compatibilmente
coi suoi bisogni : in questa circostansa il Con-
tadin vecchio rimetterà le paglie ^ strami ed-
' che ricevè quando entrò a podere , e se ne
' portò dei proprj, e che non gli fossero paga*
ti dal padrone può ripreioderli nella stessa
quantità. § 4*
7* I contadini, e i padroni possono disdire in
tronco' là Colonia per frode , malversaaione ,
o altro titolo doloso da giustificami avanti il
Tribunale, e' adehe^io tfd caso avranno luogo
prima del rilascio del podere le stime ^ o le-
gali , o amichevoli § 5*
8. Perchè i contadini liceaaiati trovin podere,
ei padroni nuovo contadino, quello di essi che
dà Ja licenaa dovrà fitrla registrare dentro
tre giorni , cioè dentro il 3. Dicembre , nella
Potesteria del luogo in cui è il podere , di eoi
si noterà nel registro la denominaaione , po-
polo , proprietario , e nóme del contadino che
lo lascia : questo registro è ostensibile a tutti
senaa spesa $ 6.
9. La mancanaa di registro TeAde nulla la dkV
deHa, o licenaa se è impugnata § 6..
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J
.4
DIB DÌS liSi
ic. Il regùtro dee aver lapgo ad istanza <f àU
cuna delle parti anche per le disdette traraies-
«e giudicialmente G. 29. Log. l8o5* V. RegoL
di Proc Civ. § 633. e tegg.
!DIS£RZI0N£. il B. 28. Mar. 17Z8. accordò
il premio d' una doppia agi' Esecutori pe^r F
arresto di ciascun Disertore : impose pena V
arbitrio fin alla galèra ai complici , é ausili»-
tori di essi , e a quelli cke loro insegnan le
strade 9. e io. anni di galera ai barcaruoli che
li tragittano , e a chi li riceve , e non li de*
nunsia : Volle paniti come compratori di ro-
ba furtiva i compratori di effetti militari, e
obbligò chi ne trova a denuneiarli : £^ diser-
tare chi è trovato senza licenza a più di due
miglia dalla sua stazione V. Armi N.° 26.
2« or Esecutori cht arrestano un disertore ne
. renderanno conto al Giusdicente , ^ questo al
Comandante più vicino : in caso di negligen-
sa saranno puniti colla sospensione destituzio-
ne, e altre pene* Il premio è di Zecchini 2.
per ogni disertore arrestato, e si dà anche ai
paesani. I cooperatori alla diser sione si pu-
niranno con 6. mesi di Carcere , è con^ 4* 6^*
occnltatori. V* è un' altra L. l7*Lug. 1802.
^opra i Disertori , ed Emansori •' §. 9. e 9e^^*
DISPENSE Matrimoniali: Xa potestà secolare
non si mescola nella loro concessione R. 12.
Ap. 1784.
2* Si posson chièdere a Roma sen^a preventiva
IL Licenza, ma dopo ottenute son soggette
al il. Exequatur^ meno quelle concernenti
gl^ impedimenti ex caussa infamine , et in
forma pauperum . C. 7. Peb. 1795.
Tom. l ' L
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46^ DK DK
.3. Non si accorda il B^ ExeqiuUur alle Dispei^
/se Pontificie che sciolgon gì' impedioieQÙ Ca-
ncfaici p^r entrar nel Clero ^ conseguir b^aéfi-
zj Y o Cure a per esser promosso ad Qrdiai Sa*
cri in difetto d' età, o fuor dei termici pré-
ficritt^ , oè a tutte le alkre che si risolrono ìq
deroghe alle Gostito^ioni della G](U\unità Ke-
ligìose^ o alle disposiziour dei privati aacor-
. che si pretendessero pie, ne alle composicio^
dì col Tribunale della Fabbrica 3 alle Goa«*
djulorìe , o alle reounaie ^se priroa il po&tu*
laute. non ha ottenuta la' peroiissione di do-
mandarle diiir. Axid^ Segretario del B. Dlirit-
to, che la darà 5 sentili' gì' Ordinar) ,• se vi
concórre T utilità della Chiesa^ e' del pubbli-*
co. Le Curie £cclcsia&tiche non iuforoierau-
Ilo le, suppliche del sud genere cbe si presea-
tassero senza tal licenza « C* de'. Qtt. X777«.
( senza giorno . )
4«' Si posson chieder a Roma senza veruna li-
cenza le appresso Dispense-^ né son soggetta
al JU Exequatur , «e a veruna Tassa nella Se-
praterìa del K.. Diritto.. Tali sono: perprofea-
sare in Monastero diverso da quello ove si do*
vrebbe purché sia in Tosca^na \ per portar Par-
rucca , dir la messa votiva ^ dir Ie^4>reci in-
vece deir Ufizio divino, per la giubbilasiom.
dal Coro dopo 40. anni di servizio, per ot-
tener Oratorj privati 5 per ritener T Educande
dopo i 25. anni , per la conferma delle Supe-
ri«»re dei Monasteri do,po il Triennio , per
quella degl' Abbaiti dopo il tempo preseritto
dalle Cosiituzioni delle Jleligioni , per la d£^
^ensa àeU' età alle m^naiche professe per ve^
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DB DOG i63
hni , per V uso delle Carni nei giorni proi-
biti a morivo di salute, per ricevere a con-
vitto nei ^Monasteri Vedove , o l^arìtate ^ per
r egresBo dalla Clausura di Monaci, o ])Io>-
nache a motivo urgente, per render vocale ^ '
la terza , e quarta Sorella nello stesso Mona-
stero , per iiitro4nrre nei Monasteri come ma-
estre , fanciulle vedove , o maritate , per en-
trare qualche volta T anno le secolari nei Alo*
nasterj a motivo di parentcfla , o amicizia ,
per le religiose onde uscir qualche volta V
anao dal Monastero, per potersi ordinare da
altro Veseovo vacante la Sede Diocesana ,
per trasferire gP obblighi da una Chiesa in
no' altra , per fare il noviziato in Convento ,
diverso da quello ove si dovrebbe ma in Tos* .
cana , per la conferma dei Confessori di Mo-
nache oltre il Triennio , per trasferir V ohhUr
£> d' una messa fissa in un' altra Chiesa , a
vere d' un &icerdote cagionoso , per aumen-
tare il numero degl' Educandi nei Monasterj
di Religiosi, per affrancare oneri Ecclesiasti-
ci con Luoghi di Monte. N. io. Qen. 1781.
5. A ten. della L. de' i5. Apr» i8o2. §• !• è
permesso di ricorrere liberamente alla S. Sede
per qualunqae Dispensa j egualmente che in
tutte le materie Spirituali.
& L' Art. 6. autorizza i Vescovi a dar le di^
. spense matrimoniali ai termini del Concìlio
di «Trento . V. Curie Vescovili . Ordini Sacri. ^
Vescovi .
ESTINTIVI Militari. V. Serviti. .
DOG.tì^E : Le antiche LL. in materia Doga- Parte
•ale soa le apprfesso: 1. Rifi de" 88- Aprile Storica
i^ , • Digitizedby VjQOQIC
i64 D06r DOG
Ì!j6i. della dogana di Pisa. 2. L. 5. Seti
l56l. sulla Dogana di Firenze. 3. PP. 19. e
26» Sett. sud. sulla stessa Dogana • 4* P* ^
F«b. 1571. «ugr Esenzionati» e sul privilegic
di non pagar gabelle. 5. Statoti della Dogar
na di Firenze de* 19. Lug. 15.77., e altri
de' 4. Mar. 1579. altri de' i6..Ago. l584--
6. Reg. . per la Dogana di Livorno de' 2^
Mag. 1604. 7* C. del 1. Sett. 1592. snlla Do-
gana di Pisa • 8. II. ai Doganieri , e Passeg-
gieri su i loro obblighi del 1686. senza gio^
no ne mese • 9. Capitoli della Dogana di Pi-
«toj?i de' 9. alar. 1718. lo. E. dell' Aprile
17/16. se.tza giorno sulla Dogana di Pietra
ìranta. 11. B. i5. Lug. 1746. su quella di
Piea . 12. GO. de' 20, Sett. 1746* •'ili® ^^^'
ti forestiere s]>edite per pasìso. i3. L. deMft
Die. ,1775. dichiarante che nelle proibizioni
di merci estere- non si co<nprendon mai qnei-
le provenienti dagli^ Stati di S: M.X e R.ec
e altre disposizioni concernetti il Commeìrcio
coi in ed. 14. L. 22. Gen. 1770. che condeae
varie misure Doganali peV 1' estrazioa del
bestiame , e altri generi. i5. N. de' 27. Apr.
1781. sul transito delle mercanzie perla Tos-
cana, Ducalo di Modena, e Lombardia Ao-
Ktriaca . ii5. N. 16. Giù. 1783. che approva
le Tariffe dello R>rte di Siena, Pisa, e Pl^
s»:(»ja . 17. G. 28. Apr* 1784. che proibì
agi' Impiegati delle Dogane di esercitar v<
rùn negozio di mercanzìe pena la perdii
dell' impiegq. i8. N. 16. Mag. 1786*
abolisce le gabelle RR. e Gomunitative n<
Lnnigiana . 19* Regol. dcganaU de' 3o. Agi
Digitized by
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UGO BOG i6j
1781. C Analoga de' 20. Giù. 1786. cui so-
no aodesBe alcune III ai Griustliceati j altre
agr Esecutori , e loro Capi , e altre ai Do-
ganiers. 20. N. 22. Sett. 1786. che abolisce
i pesatori delle Dicane ^ e ne addossa V ufH-
CIO ai veditori gratuità niente per interesse del-
la Dqgr^/ia, e con mercede da coiivenirfii coi
particolari quando agiscono per interesse di
qaelli. 21. N. 23. Apn 1788. che abolì il
fido che si accordava ai Mercatilti nelle Do-
. gane di FireoKe , Pi$a , Siena , e Pistoja j e
volle che la gabella «i pagasse prima di le-
I Var le merci dalla t^ogana ), aboJì pure il de-
posito che si facea ukli^ì^red. Dcgaive per
comodo dei Mercanti) o altri e per sicurezza
delle gabeilt?» 22. N. de' 20. Mag. 1788. che
abolì tutti i Daaj e LL* doganali nel Terri-
torio di Filattiera • 2-^. N. 23. Mag* prcd. che
abolì le spedisiooi condizionate , e volle che
n pagasse ae' reìpettivi casi la gabbila d^ i/i-
troduzione , o esl|;a74Ìoue meno le eccezioni ivi
espresse . 24* N. 5. Nov. i7É^8. che permesse
le spedizioni condizionate nella Dogana di
livoroo • 25. La N. 27. Mag. 1788. che esen-
tò dalle gabelle il Vicariato di Pìetrasanta ,
t dispose altre cose sa quel Territorio. 26.
^ N. 19. Giù. . 1788. che abolì il benefìzio , del-
[ la ritratta di cui godevaa le Telerìe Fanni-
^ ne, e Tessuti Forestieri. 27. N; 25. Giugno
^ 1788. dichiarante esclusi dal Territorio riu-
► aito i Territorj di Vernio , e Cospaj(3i . 28. N.
r CI. Lag. 1788. ordinante che le Pannine , e
y Sottigliumi, forestièri si sgabellassero non più
' a stima 9 ma a pe30 lordo secondo la Tariila
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i66 DOG . ÙOa
ivi annessa , e li assoggettò al Bollo • 29. IL
de' 14. Ago* 1788, per i Soldati delle Doga-^
ne di Frontiera. 3o/ N. 22. Sett* 1788. che
regola le strade Doganali per la Proviticia
Inferiore. 3l* B. del 1789. sen^a giorno né
mese che |>roihi edificar Case , Botteghe, Ca-
panna, o. altro dentro ^o. Canne di braccia
fiorentine 5. Tuna dal Gonfine^ e di_ far ag-
f giunte alle fabbriche già esistenti^ia detta di-
stanza « o traversare con archi, cavalca via, o
altro la Linea di confine^ pe^ia la demolisio-
ne a spese dèi fabbricante • Z^. L«* del 2.
Mar. 1793* che prescrisse lo stesso quanto al
G>nfine collo stato Pontificio , aggiadgendo a
tali . pene il potersi applicare la Carcere ad
arbitrio: permessa edificare dentro la^d<di-
stan^^ Molioi , e Edifisj a acqaa/ previa la li-
cenza del Governo |)er mezzo dell^ Avvocata
Regio: ordinò che in tutte le Cancellerie si
"tdesse comunicazione gratis a chìonque per
sua regola delle piante , e istrumenti di con*
fina^ione. 33. La h* i8. Ott^ 1791*' conte*
nente un Regolamento, e Tariffa per le Por-
te di Livorno • 34* Finalmente i BB- de^ 31*
Apr. 1702.07. Giù- 1746. sul Contrabbando «
2. Vi sono molti ordini particolari «pnoeitìenti
alcuni. generi, e alcnni |^esi, la loiio proi-
'. bizione, introduzione ,0 estrazione ec#
LegjsUz. 3. Ora la L. gen. de' 19. Ott. 1791. non lascia
vi(ri»«M«, sussistere più alcuno di essi; e delle disposi-
zioni surriferite , qnelletsole riportate ai ver-
sic. 17. 3i. 32. del N.^ 1. posson considerar-
si come vigenti in tutta la loro integrità •
4. Non è. possibile il dar 1' Estratto delia L,
VlgWIW .
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^n* tjell Ì791. pejr Ia afta eateneioM, è più
ancoira per la sua Compilafisione die è* desti tuta
di dettaglio ; contiene la classaziooe di^Ue.
Dogane^ regola V inirodiiKione , esiràsione^ e
fa'anéito dfeUe tnerr*inzÌB per il terriCorio ria-
Hitoj e per le Città gal^ellnbili ^ deeìgna' le
merci soggette al bollo ^ e proibite estrarsi,
tratta delle spedizioni eondizionate > del n>6^
do di tassar la gabella iiei singoli cnsi ^ e
delle penali per. ogni specie di contravven-^
kione» V* & abita una Tabella delle strade
Doganali ^ Scali , e Ponti , e delle distante , o
Imggi delie Dogane io* cui oghì Vettore può
esseire assoggettato alla visita , e moatrare^i suoi
recapiti . Vi è pare la Tariffa generale de*
Ditój 5 e altre particolari per le- Porte di Pi-
• f enee , Siena , Pisa $ e Pistbja y Queste Tarifle
Bon state rettificate per alcuni errori Tipo-
grafici Colla N» 24. Lug. ì^gtt.
6. TJoa N. 27. Die. 1792. proibì T estrazione
de* bossoli 3 capitoni ^ baeacci , e altre prò-
veniense greggie della seta , e de' cenci 3 e
carnicci con tarie analoghe «disposizioni 5 ed .
altre per V ifìtródusiona , e Transito deisud«
generi Forestieri , e per la gabella dei pelo-
ni e ^renelle «
6. Un* altra N. 18^ Gen. IfpS. ristabilì in A-
reszo una Dogana di seconda elasse*
y. La N. 4. Marzo 1802. accordò la tara del
2. per loo« delle S. per le merci portate in
Sacchi 3 Sacchetti , o involti •
8^ La LL. 18. Giu« e 20. Lug. l8c5S. organizza-
rono il sistema Doganale negli Stati dei Pre-
sid] e nel 19. Lug. i8o2. si pubblicarooo del-
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i68 DO» BCK>
le II. ài Gafeitellani delle Torri di rqoel lit*
torale • • ,
9* Una N. 8. Mar. i8o3. contiene Doa Tariffa
delle accompagnature per le Porte diFireose
e iPi^a: tolse, la fra^ochigia di cai godevano
alle porte delle Gittii gabellabili i Latti , Sie-
ri , e Latticini freschi , e T accordò, a qua-
lunque genere in cui la gabella di quel tra-
sporto importaHse meno di <^- 6.
IO. 1 MM. de" 23. Feb. 1804. e 5. Die i8o5.
imposero la pena del frodo per le false de-
. . nunsie fatte anche ultroneamente alle Doga-
ne ^ e alle Pòrte , se trattandosi di ai.erce vie*
tata o di contrabbando il conduttore le occol'
ta , o nega di averle «
11* La N. 21. Die- iSo4« ristrinse la £icoh&
concessa dal §• 4^. nel Regol. gen. del 1791
di ritener scampoli di tessuti , ^e sottigliumi
forestieri senaa bollo , a tre soli scamfioli , e
a quei soli^he si trasportan per proprio uso,^
non già ai Mercanti.
12. Li 24* Gen. iSo5. fu pub. nna nuova Ta-
riffa dei diritti da pagarsi alle Dogane per
le spedizioni^ riscontri, accompagnature eo.
13. Pinalmenie la N. 9. Mag. 1S14. richiamo
in osservanza la Legislaz. Doganale vigente
nel 1800.3 e tutto le Tasse ^ Dazj» pedag-
gi, e Proventi che allora pagavansi in Livor-
no, e neir altre Città gabellabili : regolò la
gabella elei Vino , pane , e farina , Delle LL'
del Gov. intermedio mantenne la sola Tariffa
sud, del i8c5. ( V. il N."* 12. ) ^ un' altra
de? 26. Giù. 1806. per i diritti di Porto, e
Patenti : prescrisse pure varie minore trans^
torie .
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DOC DOG 169
14. UaValtra N* 20. Obt. 1814. richiamò in' vi-
gore le apprejMo dùposis. del. Gov. interme-
dio 1. N. !25. Setc^ iSoi. ^he abolì il behefi-
aio de^ 4* ' ^* della gabella concessa nel 1777
con N. de' 27. Die. per T apertnra della sCra^
daPistojese. 2« N. 3. OfeL 180Ì. sulla gabel-
la della birra nostrale per introdnda in Fi-'
xeoze • 3. N. g. Die. i8oi« sulle spedizioni
Srr transij:o dei Cenci forestieri .4* N. 4*
ar. 1802. che fìssa la Tara Legale ( N.o 8 )
5. N. 26. Mar. 1802. che trasferisce a Lea*
tada la Dogana del Treppiò* 6. M. i8. Gjin.
1802. e N. dello stesso giorno , e II. de' 19.
log.. 1802. N. 20. Lug. d. sullo strato dei
Presidj (N.^g.) 7. N. 8. Mar. fto3. sulle
accompagnature alle/ Porte di Firenae, è Pi-
sa, (N.«> IO.) 8. M. i3. Die. i8o3. e N.28
d. che costituisce alla Tassa fissa 4i Scudi
25oc. r anuo sopfa i Sensali di Livorno una
proporzionale del 5. per. Ice. sopra i loro
guadagni. 9. N. i3. Lug. 1804. proibente T
estrazione degl' Alabastri : ( revocala V. Ala-
bastro), ic. N. 21. A§[ò. l8o4« sulla gabel*
. la d' introduzione delle Gapr'e > e Pecore 3 in
Pistoja. 11. N. 21. Ago. .:i8o4* sulla gabella
de^ giunchi d' India e Canne d' India in stri^
scie. 12. N. 2. Ott. l8o4« che rende Doga*
naie la strada* del Bercio conducente alla ^o* '-
gana di Castel vecchio. l3. N. 21. Citi- l8o5
che permetta esirar le pelli agnelUnè , peco-
rine, e caprine nostrali greggie, e ne fissa
la gabella , esentandole da essa quando abbia n
ricevuta qualche manifattura. 14* N. 27: Set t.
i8o5. dulia gabella dell^ oro, e argento buo-
i
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r
ì^o ìyoa DON
■ no 5 e falso , filato , o tratM i l5. N. 19, Not^
l8o5. sulla gabella de* majali per T intro-
dazione in Pièkoja. 16. 'N. ig. Nov* i6o5.
che designa le porte di t*irenifce a ctii pnò sga-
bellarsi il bestiame da mecellarsi nella Cit-
tà . Ip N. 7. Pteb. 1806. sulle BaUettc di
transito dei Tabacchi» 18. N. t^f. Gen.'iSo^.
che trasferì ih Galùi la Dogana dì Dfootema-
gno ^ 6 designò la nuova, strada Doganale «
19* N« 24* Mar. i8ò;f. sulle spedizioni dei
Tabacchi peJf Transito» 61^ Art» 52« 3l 4' ^^
questa N. dè^ 20. Ott. 18 14» rignardano ir
modo d* intì^odurre in Firenze ìt bestia da
macello I e Carni macellate » e le porte a cui
81, posson sgabellare *
i5. La N« 164 Sett4 l8i5. e le It; antìes«e ai
Doganièri hanno organizzato il sistema <&>-
gattaie nello stato di Piombino »
1:6. £ la N. 10- Ott\ l8l5. ha variate abnne
Dogana^ e loro posti, attesa la rianione del
Feudo dal Monte S^ Maria • V» Ftodi » Spese, '
Fisàati *
DOMESTICI V. Servitù.
DONAZIONI:- Anticamente s^ insinnatratid alltf
gabelle de' Contratti* La N. 2. Lug. 17^7*
prescrisse che s* insinuassero al Magistrato
Sapremo di Firenze*
DO!^NC : Sulle loro successioni ah intestato vi
* è in data de*' 18: Sett. 1620* una Ri£ della
Rub. \i3o« Lib« 2. dello Statuto Fiorentino'
y. Successioni. Alhinaggìo.
2. I. loro diritti alla Legittima, é alfa Dote
son regolati dalla L. i'8. Ago. 1814* $• 32.
e %eQz* ' ■
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^ DON DOT ir-t
^. Per le loro obbligafisioaì vi è la L. i5. Nov<»
1814* e 1& N. 25é Cren. i8i5« la prima coa-
tiene Furìe disposisi* Transitorie é
4« La N» del iffd* 6eiixa giorno ordinò che le
Donne gravide , povere 5 e malate si riqevefr-
•ero nello Spedale di & M. nuova « V* > Comi*
tiene del Parto • Mondaaldi * ; ^
BOTI : hanno la prelazione a tatti ì Crèdiiti po^
tteriofi del marito anche Ficcali Kegj , 0 pub- privilegi
blici. L. id. Ago. l55c«
3. Quelle che à £ùOa dalla R. Oorte alle Dor^^
ne e Dame di servigio 8Ì danno in contem-
plazione di <}iie6t0 9 e non in pregicdijsio dei
mariti per qoanto posson. pretendere dalla
Gasa della Sposa R. i6« Nov. .1584-
3. Alle Doti conferite ò^ì LL. Pij 3 Comnai* ^oiia*
tà e Gòrfii non si ammette verubafaneink ''^"^'
la che • oltre le condixioni volate dagi^ 00«
vegliane -9 e ddi iiiudatori non ^iostinchi con
' attestato del !^aroco la frequenta della Dot-
trina Cristiana. G. 1^5* Giué i*f^<i4
fy Le Doti di Ré patronato amministrate dallo
Spedai degr Innocenti ^ oóinferiscotiOv nei Gèn-
najo* liC Suppliche si devon presentare nel'
Sett* e Ott. preced. N. 3cu Gin. 1794« Qi^^^
sta. Doti son aumentate di 4* pec le fanciul-
le del Principato di Piombina. N« i8. Sett.
I8i5. ' . .
5. £^ proibito ogni spettacolo 3 e pobblioiti nel-
la eoUaaione.di jSati^ salvi gr atti di pietà
prescritti dai fondatori. I vescovi trasferi-
ranno in giorni di maggior quiete , e in for-
iBa privata qnélle che. si conferissero altrir>,
menti per consUetqdine ^ o per mera esorta-
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Gòpgle
173 : DOT EBR
. BÌone. Ci» 12. Mag« Ì783» V. Compagnie é.
Lotti • Inibitorie. Monaster/» Mondualdi..
^^•^«:^«^ DOTTORI: Nelle Cctemonie pub. avean la
precedeassa «oprai GaTalieri R. 26. Die. l565.
Privile- ^* I^ Privilegio Dottorale non esime dali* ese-
ftio. coasion pefsnaale* IX. f. Giù» lò^i. V. Ma-
gistrato Supremo • Nobiltà «
DOirt'RINA Cristiana. V. Catechismo. Doti é
DOVADQLA Gomuuilà : KegoL partic. 18. Ago.
1778.
DUELLI: I BB. 7. Gen. 1669. e 5. Log* iSffi*.
Srarìct proibiron a tntti mescolarvisì » portar Cartel*'
li o ambasciate , dar aiuto % arme , o cx>nsiglio
ai Gorrissanti , far loro compagnia o altro j
pena Scudi 5o. , e più il doppio della pena
che avesse incorsa il reo*
2. La L. 18; Sett. 1634* proibì le diafide a
tempo, e Inogo certo sotto pena dell^ info-
mìa y e confisea de' beni , è lo stesso per i com-
plici : riguardò come tali quei pure che vi
assistevan scientemente per curiosità sena* a-
• derenza delle parti , ed equiparò la disfida
trasmessa o accettata al delitto consumato • .
p^^^ JlIjBREI: Per le antiche LL. dovean portar
Storics. * suir abito, o cappello un segno di eolor gial-
lo, pena Scudi 5p*, e pacare nn^ annua Ga-
. . pitazione di Scudi 2. P. 0. Mag. ^:k56j. B. 3a»
Lug. 1571.
2« Un D« 26é Sett. i57o. ordinò la loro espui*
sione,, che poi non ebbe luogo, e intanto prò*
ibi loro di tener banco, e dar ad usura «
Z. Il sud* li. del 1571. proibì agi' £&rei^ d' abi-
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EBR 3SBR 173
tare fuori del Ghetto, e di farsi trovar fuori
di notce dopo la Gunpana dell' Arme •
4. Il B. 19. Die. 15^$. estese tali 00. agF JS-
brei di Siena* .
5. Per difenderli' dalle insolense del basso pò-
, polo fa a tatti proibito sotto Tarie pene of- '
fenderli o maltrattarli BB* l4- Loglio 1^67,
4. Feb. 1607. 14. Gen. i6Z^ 28. Sett.a668.
23. Giù. 1735. e per Livorno T E. del 1766
senza giorno . .
6. Altri 00. proibirono ai Cristiani stare aser-
vìeìo d' Ebrei in case , e botteghe di questi ,
e a qnesti d' aver balie Griséiane sotto gra-
vissime pene. BB. 1. Lug, 1677. 4* Novem-
bre i683.
7. Il B. 2c* Feb. 1753. proibì a pena di cat-
tura, e arbitrio di gettar immondezze nelle
Corti , pozzi ^ vicoli ^ e altro appartenente del
Ghetto*
8. Non furon meno severe le LL. sol commer- Gom.
ciò carnale fra Cristiani 9 e Mbrei : la pena si ^^^^^^
estese/ fino alla galera, e alla frusta, e CeLt-
■ cére per le Donne. BB. 26. Gin. 1679. 26.
Mar. 1698. M. 4* ^^So. 1778- V» Commerce
Carnale . /
'9* Bastava che fosse trovato nn' Ebreo den-
tro la porta d' una meretrice , o una di
queste presso nn EJ>reo per lar luogo a una
multa di Scudi 3oo« contro ciascuno dei due
che si commutava in pena afflittiva non pò-
tendo pagare. La pepa di tutti i delitti^ di
Carne s' accresceva ad arbitrio se eran com-
messi fra Ebrei , e Cristiani . ( ivi ) >
lo» £ra p];oibitQ àgU E^rei alntar in case che
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JLìyvcuo
174 EBR ECe
avesser iagr6$Bù comohe » o altra cemunica*
sione qualQQque con quartieri di Cristiani pe*
na 6co. Scucii • B* fio* Die. 1680» '^
11. Nel i5g3* furon concessi Tarj privilegi 3 e
Ebrei di particòlardi* quello del Foro agi' Ebrei di
Livorno, e confermati con L. 5. Ago. i65o.
12* Il R- !$• Ago. 1667. creò un Consiglio di
12, Ebrei per la cogniiione degl' af&ri non
coritenaiosi della Nazione.
a3. Una Lett* de', 10. Ago. 1694* al Governa-
tor di Livortio contiene varj schiarimenti
aul governo degP Ebrei di quella piaBSsa , sul
quale, e suir amministraaione dei loro affari
esiste anche il B.26. Die. i7id« ripub. li 19.
^ Mag.; 1719, e il M. 19. Mag. 1718, sulla
giurUrdifiione dei Sfa^tori nelle Cause de^po-
^ pilli Ebrei .
:i4. 6r 00. 4. Ott. 1721. vollero che le Cause
fa *^brei ed Ebrei di Livorno fossero di pri*
▼ativa cognizione d^i Massari nonostante* il
privilegio della L* unica C. Quanih Impcr
ra6or.
15. Vi è pure per il Governo degP Ebrei ai
quella piazza il RegoL 19. Nov. 17^9* ^ i
nuovi Provvedimenti 7. Peb. 1769.
16. I Tribuìiali, oècorrendo , daVon farprestan
agi' Ebrei il giuramento solènne sul Teffelim «
e nei casi- più semplici, tacto calamo* G. 17
Nov. l8i5. V. Fériati. Biuenditori. Tassa di^
Macine •
Delitti ECCLESIASTICI : Per i loro delitti contrarj al-
le Uu generali dello Stato ed alla pubfali<Sk
quiete si procede come verso i secolari senza
verona lipenza^ Ecclesiastica , neppure per
Giura*
mento .
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BC3C ;ecc ^r5
per gV arresti per^isisioni 3 o altro 5 é seur
^a bUogQo d' esser delegati dalla Curia Eù"
clesiasticà^ (l) L. 3o« Ottobre 1784* §• l5*
2« Per le Trajsgpessioiii aUe Canoniche Sanzio-
ni procederà la Caria Scclesiastica ^ ma se si
dovesse imporre una pena nojn Spirituale peo-
nie r Esilio dal Gran-Ducato, la relegasuóoe
;ÌQ oa Convento, il ritiro per più d^ on me-
se 9 la Carcere > o altro simile » il Vescovo ,
pronunziata la sentenza la parteciperà al Go-
verno perchè dii^ i oQCQ^arj provvedimenti «
3- JPer lé Trasgressioni a quanto sopra vi è pe-
na la nullità , e per i (Griudici ^ e Ministri la
perdita dell'* impiego ^^ e r£silio perpetuo d^
Gran-Ducato .$• 1^
■■««^^MAMirtiA»
(.1 ) Secondo la d lo. Gen* 1778. tal deteg^sio-
ne era fiu^oltativa per parte delle Gutie Ecclesiasti*
che ^ e delle Comunità Religiose. Secondo <jue«
*e , e due altre CC. depcl' il. Lug. 1778. doiveano
pniQunsiiire in conformità del yoto del Ttibimal
CMainuile , e partecipar la seotensa al Vicario Re-
£10 che la fiioea acoeadere al Fi^otoopUa GxHminale.
la C i5. Sett. 1779. $.23. rese Moesaaria iina tal
delegasione poiché se non avea li|0gb dopo un me-
se, dair insinuazloae della querela presso la Cùria
fatta dal Giudice Laico » e dopo una nuova istanza
per parte di questo con dila^iMe d* altri 8. giorni ;
B* avea per delegato : si aVea per dele^Eato ipso
iure il Tribytial Laico anche per la verificazione
del Corpo del delitto j$. 4. Così se dentro un mese
dalla trasmissione del Voto del Supremo Tribunale
di Giustizia 4 la Curia , o Superiore regolare non
dava viseontTo al Vicario Regio della sentenza pro-
ferita in eonfbrmteà di esso ^ qnesti aveasi per de-
legato a pronMU^iarla pubblicarla , e &ria e^ui*
re. S. 5,
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lyfi ECO 1 EOG
'4* I Vescovi , e Sbperiorìdi Ordini Ilegolarì pos-
600 puair eoa pene Ganoniiche le mancanze
degV Ecclesiastici ai doveri ^delloro stato sai*
vo il ricorso a S. A. B.. N. 19. Gtt. 1792. §•
6. L. 3o* Gen. 1793. §. 7. V. Curie Eccle-
siastiche • ' N.® j). . '
5. Venendo presentate qnerele al Tribunal liai-
co contro Ecclesiastici per delitto privato , il
Tribunale prima di procedere ne darà noti-
eia al Vescovo del nome deir imputato , e
dell' attore , e> qualità djel delitto , e terrà so-
spesi gU atti jper giorni iB. successivi : Se in
essi il Vescovo gli rimette la confessioci dell*
imputato e la quietanza della parte non pro-
cederà oltre senza risoluzion ìBuperiore al qual
effetto renderà conto delP. affare ali* And. Se-
gretarie del R. Diritto . Nel sud« intervallo
il Vescovo può rappresentare al Trono ciò
. che crede 9 e le risoluzioni che interverranno
saranno partecipate al Tribunale • Se nei gior-
ni l5. il Tribunale non ha ricevuto la con-
fessione , e la quietanza, proseguirà la Qui»,
in via ordinaria N. 19. Ott. 1792*
6. I Messi avviseranno i Vescovi delle man-
canze degr ficclesiastici • Se son punibili con
pena Spiri thale^ e riprensione il Cancellier
Vescovile pnò far gV atti per verificarle eom-
mariamente: Se meritano il corso di giustizia
si starà a quanto sopra G. 12. Nov* 1779*
7 Agi' Ecclesiastici s' applìcan sempre le pen6
prescritte dai Canoni: la sentenza data come
sopra è inappellabile* C» 8. Ott. 1782.
8. I^n convenendo che mentre sono sotto pro-
cesso celebrino la S» Hessa, i Ministri Pro-
v^
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EOC ECC 177
éessaQti allorché trasmettono V Inquisizioue , la
parteciperanno all' Ordinario G. i5. Mag. 1784.
9. Nei delitti degV Ecclesiastici per cui i SS.
Giaoni prescrivono pene Spirituali , e tempo*
laliinàéme , il Tribmiale applicherà le prime ,
e seasa nulla dichiarare sulle seconde parte-
ciperà la sentenza air Ordinario G. 17. Feb.
1787. V. Ficarj .
10. Le comminazioni nei delitti Ecclesiasùici
son come segue : per T esilio della Diocesi
il ritiro per altrettanto tempo in una Gasa di
Religione: per V Esilio dal Granducato agi*
Ecclesiastici Forestieri 9 perpetuo, 0 tempo-
rario^ tre mesi di carcere, e rinnqovaziooe
dello stesso Esilio : Per il confino in un ritiro
d' osservanza non rigorosa , il ritiro all^ Al-
Teroia per altrettanto tempo : per il confino
nelT Eremo dell' Alvemia se la condanna fu
di minor durata di 5* anni , il doppio del tem-
po , computato però quello consumato avanti
r inosservanza; e se è per 5. anni o più, un*
anno di Carcere. AgF Esiliati dalla Diocesi,
0 dal Gran-Ducato a* assegnerà termine di
giorni 10. e di giorni i5. ai confinati in un
ritiro ad essersi portati al luogo della pena •
QV Ecclesiastici condannati agi' Esercizj , o
al ritiro in nn Convento , non restano libera-
ti f^nsnmato il tempo prescritto se non giu-
stificano d' aver pagati gì' alimenti al Con-
Tento med. G. 19- Feb. 1787.
11. Peri delitti di carne commessi da £cc/e5/a-
^tici i Tribunali Laici terranno lo stesso si-
stema che verso gP altri Sudditi > eioe, non
procederanno mai per la fornicazii^ne , e per.
Tom» ,/. M
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tf9 BPG BMP^,
gl\ Stupri ^ o A4uUer} non procederanno un-
sa la qaere^a fiella parte se noa ai tratti^ d^
ildultA-io oalorio. G l4* l»ug, J787* .
1£. I Religiosi si possoQo per l^ laro m^iicaQze ,
condanuare alla reciusipoe nel Ipro Ho^ait^
ro « IMla se il delitto esige il ritiro ia fLÌttOi
Gonveràta di più fretta . osservanza > il loro
Maoastera pagherà a qae^sto gì' alimeuti^ C
ai. QtN X797, -
Esecu- i3. Per debito di Tassa di Macine si può prò»
^^^^ cedere a precetti j sequestri ^ e gravamenti
conLro Ecclesiastici Secolari, e Regolari, co-
me contro ogn' altro, ma V eaecuuqiie ooi^ si
farà io luogo immune» Q. 3o* Nov. .X77S(t
TquIi 1 4' Possono gr £(;^^siastici esercitare seu^^ gr&*
zia 1q TMte^a» se^on paranti fin in 4*^, gra4o
del VupiUo ) o del, T^s^artore • <^« 9. Ottobre
1788* V Mqni^qriie ^ Benefizj f. Seni EcclC'^
si astici^ Exeqimtur • Carceri a Ordini Sacri*,
Pfedicatari ^ Testimoni % Vescovi^.
ELBA : DisposiZit relative alla riunioue di qnest^
Imiti .. del Pf ilici patp di Piombino , e del Mon-
te S. Maria alla Toscana • N. 3. Sett« l8)5«,
L. 1. Die. detto '• V. Portofìrraja^
J3MANCIPAZI0NI. L, partici sulle med. de*
; 1^. Nov» i8i5. conte&eate i^ocbe 1^ disposi-
zioiji ITraqsitorie « ,v.::.. ^
2. Su ir effetto dell' ^Em^ucipazioni^ ^anéqi. aÙ^k
liberai^pue. dalla patria pote^ «id ,|dl.' es^r*
cizio di questa iiell^ Emancipaci' vi e;/ la L.
della Patria Potestà dello 8t;esso -giorno « V*
, M€tgistrato Supremo A Repudie ^
EMPIETÀ,': Sua pena- L. 3oJNov.a786.$-6o-
EMPOLI Gomiinità : Regola partic« de' 23u Mag^
1774- ^ ^
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'EtSP ^ 1ESE 179
4'. 6&nsegaa di Decfma. NI i8. Settein. 1781
ENTRATURA : Qaesto diritto, aa^ce dagl' ac-
ttchì statuti deir AFti (V. Arti). Vi è «o-
pra questo, una -P. d^V- Arte de' Linajoli del
l527- (senza gioruo), . •
£PID£B1I£ . IL ài Giusdicenti de' 16. Ottobre
l63o* per ì cirsi di Cospetto dì malattie con-
tagiose . V. Vicarj .
EPIZOOTIA : NN. 24. Mar: 1745-, 22. Gin.
' 1758. s8- Apn 1777. sul modo di mec^icare
la malattìa degl' animali Bovini detta Ca/i*
cro volante»
2. N. 18. Mag. 1770* e IL anneifse snlla cura
preservatiTaneÙe malattìe: del Bestiame.
3. NN* 32. e Sa Ott. 1796/ i&i Nov. 1796. e
1. Sett. 1798. IL ìk). Qtt) 1796., e ce. 124.
Olt.^é 8* Nov. 1796. in occasione d' £pizootia •
SREDITA^ Jaeenti : V. AdUioni . Alòinaggiq.
Espilazione* tiepuàie \ Scismatici * Succfes^
sioni .
2. Dell' Eredità jacenti di Forestieri si dee dar
Jiotizia ufficialmente al Ministro della Nazio-
ne coi spetta il morto : tal notizia si farà dal
Magistrato Supremo inserir in Gazzetta , e pe-
rò i Giusdicenti la comunicheranno alla R.
CSonsolta che darà le partecipazioni anche al^
la R« Segreterìa degl' affari Èsteri. G. 9. Mag.
1804.
3. Iforrado no forestiere o suddito che non la-
0ci Eredi noti , il Giusdicente farà inventa^
rio dei sdoi averi ^ 0 ne manderà copia al R.
FÌ9co« C 5. Die. 1775.
EREMITI V. Romiti .
ESECUTIVO V; Tribunotc Esecùtwo.
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i8o ESE ESE
&Vii ^ESECUTORI La L. de* farti 9. Sett 1681. f
l5. volle che quelli di essi i quali ricevuta la.
paga evadessero senza servire^ fcssero poniti
^d arbitrio, e colia galera se* la somma ec«-
cédeva le i4> «sP*
Nomina 2. L' eleziooe , e remozione deiBargelU dipen*
Servizio de da S. A. R- a proposiz. dell' Aud. Fiscale
l Presid. del B. Gov. ) ^ I Tenenti , Caporali »e
Famiglisi nominano dal sud «Biimstro:! Bar-
gelli non posson prevalersi /d' altre persone,
nvi poèson rimpiazzare provvisoriamente quel-
li che mancassero air improvviso con darne
parte al sud. Su^perio^e . Le Squadre si^iàsse^
ranno raensualmenfce ia rivista dal Giosdicen*
> te, e dal Cancelliere Gomunitativo » e sul
Ruolo firmato da essi si pagano dal Camar-
lingo ; un duplicato del Ruolo firmate come
sopra si manda dal Bargello, o altro Gap«
air Auditor Fiscale : I Capi degP Esecutori
posson sospenderli con renderne subita conto •
L- T9w Die. 1756.
3. AgT Esecutori son proibite le questue in pub-
blico, e privato di qualunque genere. IGin-
sdirenti . ne informeranno il suddetto Mini-
stro . ( ivi )
4» I Bargelli . e Gapisquodra pagan la patente
per la prima nomina, non in easo di mnta.
M. 1. Sett. 1774. §. 1.
5. Non son esenti dalla Tassa di Maeine. §. 2L
6. Sou esenti dal pagare le Lettere che ricevo-
no per la posta , o per i Procacci §» 3*
7. Le Comunità somministrano toro gratis la
Gasa , e il Guardiole $. 4*
8. Possono invece pagarne lóro la pigione : ia
\
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ES£ £SE 181
t&i caso il JBargello, ne pafterà ai famigli la
j loro rata, o li provvedérti d'alloggio §• 5.
9. Per ì Lami nelle Scale dei Pfeiorj , e per
il SQono della Gimpona, ove son a carico
dei Bargelli , ai osserverà la con^etudine dei
Luoghi $• 6.
10. SoQ «oppresse tutte le mancie, e regnli io
eootaate , o generi che gì' Esecutori , e loro
Capi davan ai Ministri , e loro servitù . §. 7.
11. £^ proibito agi' Esecutori^ e loro Capi il
dame, e ai Ministri, e altri Impiegati e loro
Servita il riceverne, sotto peni della perdita
dell' impiego: Sotto la stessa pena iCapi de-
gr Esecutori non ne riceveranno dai loro sa-
halteroi §. 8. 9.
!£• Gr Ufizj di Soprastante, Messo, e Caval-
laro, son incompatibili con qaei di Bargello,
o Esecutore. $• 10»
)3« Doveado toccare il Territorio Estero per
accompagnature , o altro , ne chiederanno li-
censa per meazo del loro Vicario : ne casi or^
genti, qneato li munirà d' una Credenziale
per i Capi dègl' Esecutori Esteri . Contravve-
nendo a quanto sopra saranno dimessi , il Giu-
sdicente ne renderà conto nel sindacato, e al
Bargello si potrà ritirare la patente. G. l.
Luglio 1776.
14- Ninno deve far credenza in roba o denari
agi' Esecutori di qualunque grado , Messi ,
Soprastanti , Scrivani , Guardie ec* per più di
L. 3o. in una, o più volte, sotto pena della
perdita del Credito, e d'ogni azione , quando
il Credito superiore a «^ 3o. e suo titolo,
non aia stato approvato dal Viciurio , o Com-
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1^ ES£ \ ESS
. ìTìissario sul vùto del Docnm^A($i«- L^^l^é
i5. La N. 3o. Setf. l^So, toko agi* J?5eip«tor*
^ . che consegnavan un reo di pena capitale la
facoltà di rimettere un bandito, e invece afi-
«errnò loro un premio . V. Arresti »
16. GV EscButòH devon obbedite ai loro.^ Capi f
. posson informare il Giusdicente se né credon
. irregolari gì' Ordini, C. 29. Sett* Ì781. §.1.
17. £^ loro proibito il garantire, o comportare
. precettati , trasgressori , d delinquenti pena la
i perdita dell' impiego , e inabilitazione 3 e al->
• tre prescritte dalle LL. §• ù,.-
iS- Non devon ritardar ver un' ordine^ o esecu-
zione neppuri civile, altrimenti sul ricorso del
. Creditore posson esser condannati anche ^
danni é $.3.
19. Non mendicheranno esecuscioni per animo-
sità, o interesse, nò useranno indolenza ri-^
spetto a quelle loro commesse iotto le pene
deile LL. §«4*
520. Non riceveraitdo 3 neppnr datò èpontanM-
inento, verun regalo, o mancia 5 in denaro 5
o altro, sotto pena di perder l'impiegete al-
tre pene Legali §* 5.
21. Si Asterranno dal vender fomo^ e dal fiir
sperare impunità. $• 6.
2S2. Ndn faranno rapporti Àlsi , Vaghi , o incon-'
eludenti, e si metteranno in grado di. poter
sempre nominare quello da pui ebbero la no-
tizia • §. 7. ■ .
23. I loro Capi leggeranno loro le Tstraaìoni
una volta la settimaiia « e li avvezzeranno ails
disciplina. $.8.
\ *
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fó2 . ÈSfi 'i6S
fi4* I Giasdicetiti claranno parta d' ogni loro ir-
regolarità, e ttasgressione .' $• 9.
1^5. I SaJftrj dei Rirgetii ^ ed altri Esecutori si
])agailo di lo* in lo. giorni. Il Gamarliago
può fiirsi &r6 un ricordo dal Capo cbe «sige
per tntli 3 e cambiarlo poi colla ricevala aJla
fine del mese. C!. l5. Ort. ifSZ.
s6. Ove le Comunità Uon forniscono di Casa i
Gaprali e filmigli, i Hagis^ftii di concerto
' toi Ginsdieenli troveranno loro il quartiere •
La pigione si pa^berà dal Camarlingd , che
' ie ne riterrà la rata mènsbale dailo" atipendior
di ciascun famigliò. ( ivi )
•f. QrY Esecutori^ e loro Capi, inattivi nello
icnoprire i delinquenti saranno licenziati : air
opposto se i inedi%^ o i Me&si fan qualche im^
portante seoperta', o arresto, saranno consi-,
derati uegl' avanzamenti in preferenza de*
E'ù anziani, e avranno per ciascun caso del*
gratificazioni senz^ obbligo di farne parte
ftd afcuno» C. 17. Mar. 1786. V. Arresti.
fl8« <ìr Esecutori tutti godono dei diritti proprj
d^ ogn' altro Suddito: non sono infami : siam-
. mettono come o^ni altro a &r testimonianza
Lt 3p. Nov. 1786. $. ò*^.
99. Loro pena se uccidono feriscono, o òflèndo-
no lenza necessità qnelli che devon arrestare.
X. 3c. Nov. 1786. §.'6g. 70. L. 3o. Agosto
1795. §. l5. ( V. la Nota a pag. 9. ) "^
So. Per r accompagnature del Confinati, e va-
gabondi aon pagati còme se^tne : ad' ogni fa-
miglio , e per ogni 'giorno dP. 1.' 6. 8. Per il
inantrenimento di qtoello che accompagnano
]^r Tersa , o per acqua i in Carcere , 0 uV
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184 ^ESE £SE'
Osterìa, ogni giorno «P* l. compreso tutto»
cioè Camera» Letto» Lume» fuoco ec*= Que-
flte accompagnature si faranno da due. soli
famigli della Squadra che eseguì V arresto fi-
no ai Luo^ dei Gonfino » o fino alla Frontie-
ra» e non più di Squadra in Squadra Cu 3i.
Mar* 1787-.
3l« Ai Bargelli e Gapisqnadra è dovuto il 4*^
deiNdiritti , e accompagnature delie loro Squa-
dre : si calcola defalcatele spese vive: G.23.
Giù. 1788.
32. Neir accompagnar condannati, o Carcerati
non si darà a questi la vettura sens^ un' atte-
stato del Professore dicliiarante V impotenza
di viaggiare a piedi approvato dal GiuSfliceu-
. te il quale deve assicurarsi della verità, e
della mercede pattuita dagl' Esecutori col vet-
turale che fa il trasporto. G. Ì24* ^°é^* ^794*
e G. 14. Ago. 1814.
33. or Esecutori y e loro Capi devon corri-
spondere per il servizio Criminale , quando
occorra, col Presidente del Supremo Tribu-
nale dì Giastizia » per mezzo del Vicario da
cui dipendono» e non direttamente • G. sio»
Giù. i8oo.
34. Neir accompagnature terran sempre la Stra-.
da più breve: nella fìrnm alle loro note il
Vicario certificherà la distanza. G« 14* Ago.
1814.
35. Se una Squadra percorre un Comune o Co-
mnnello vicino alla sua residenza, non V e
dovuto che il rimborso delle spese vive a Ta-
Tiffa Fiscale, quando le funzioni che ha ese-
guito sou fra gf obblighi che le apparteugc^»
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£SB ^ ESB i85
^ gooo ex uffdo come le aocoBipagnature dì
sqnadra in squadra: ciò «i esprimerà dal Vi-
cario uel firmar la Nota. G. sud. 14. Agosto
1814* $• 4' ^' Arresti . Carceri , Discoli . Di^
serzione • Frodi • Messi . Regali • Sale . Ta^
tacco • J^icarj •
ESECUTOBlE V. Manimorte.
£S£GUZlO]Sr in genere
1. Soiia procedora per V esecoBioai reali , e per'
soaalì vi era il B. 20. Apr. Ì744' ^^ ^I* ^^
^ 12. Gin. 1778. « la Tariffa 23. Nov* 1775.
' Gap. 7» 8.
2. La sottopoaieione volontaria del Debitore al
Magistrato dei Popilli , e T iatrodoBione per
parte eoa del Giodisio di eoacorso non pregiu-
dicano al corso delle Cause Esecntive già in-
trodotte DÒ impediscon V esecuzione reale » o
personale • N. io* Star. 179JS* V. Corte * Co^
munita. Periati^ v
ÉSECUZION Reale V. Amest rusticali. Depo-
sitari • ^^^e •
2. Arresto dei mobili ^^^I liebilor forestiero V.
Kegoh di Pto^ ^iv. $* 663. e segg.
3. Altre F%ca8ÌQni feali ; .RegoL snd. $• 793. •
4* Esecuicione sopra i mobili. KegoL snd. $. 8o5.
5. Esecuzione sogli stabili » V. Salnano .
6. A teoor degF Art. 795. e 8c5.delReg. sud.
Se il Debitore è contumace a rispondere al
precetto si può gravarlo senza bisogno di sen-
tenza ne di documento autentico • G. 17. Feb«
28i5. V. Arezzo^
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Storict
i$6 ÈSÉ E5fi
£S£GDZtON petétaale • Anticamente il CtèAu
Vutt tore che faceva carcerare 'il Debitore doVea
pagare dopo che era dichiarato miserabiNs »
4* e poi 5. soldi il giorno per il di lui vitto*
Se più leranro i Creditori idtanti ofTouno pa*
gava 5* soldi t di tali ìsomine ^» ^ 5.'^ anda^
vau a benefìcio del Debitore ^ e il resto nella
Cassetta deir Elemosine R. nf. Log» iS^».
3. 11 D. l8. Ago. 1^79. non permétterà qccst*
jE5etu2;ione per debiti inferiori a «jT. t4*> trit^
ta anóhe degli accordi Coarti »
3. n R. 23. Ago. 16844 regolò il moclo di co*
noscer della miserabilità de' Carcerati.
4* Il M. 12. Nor. 1^77. proibì T c5ect/5ion per-
sonale per debiti Civili inferiori a L..3o*
e Volle che sempre si spéri mentasi» prima
inutilmente la reale , sotto pena di noUità »
e delle j^pè^e, danni) e ingiuria »* per il Cre-
. ditore . Giqdice ^ e Attuari « Queste -disposiiu
non Comprendevano il debitor forestiero, o 8o=
spetto di fuga • Orclinò anche che si destinas-
' 'se'ro per i debitori < Carcei'i diverse da quelle
dei delinquenti ove fuor della sicùrecsKa noa
"vi fosÉfe feltra apparenza di Carteré*
&. 11 R* 17. Gen. e la W* 26. Gem tffS. VÒU
lero che per qualunque impedimento » e iit^
sufficienza, di beiU trovata neir esecUtion tbi^
,le si potesse proceder* alla personale Èen%*
obbligo di prima escutere tutti i beni» e cbe
si potei^se procedete alla personale senM in-
tentai e la reale , cokitro i falliti soggetti «X
' siudf^cato 3 * p.;bitori d 1 Cambiali accettate ^
Cotjfosftionarj dì jiegno^ Sequeètrarj , e pi\>-
messori alle cai cerazioni » salvo C obbligo di
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«^rìma iatuntftf 1a twìé per i debiti Fiscali ^
Reg) 3 1 pnbblici* ( i ) .
6* li* ù 26. Ott. a782» abolì I' esecuzion per^
•ooale per lyaalunqne debico civile belicbè si
trùFBUà inutile la leale, e proibì al debito-.
. re di renuQciare al beaeficio di questa Leg-
ge , che comprese anche i mallevadori t ten-
ae &rma V esecuzione personale "pet delnti
merca&tili , contro i Porestieri ^ gì' Ammini-
stratori reliqaatarj , seqoeìstrarj , Depositar) eri
7* Bentosto si fecero sentire gì' inconvenienti di
giiest^ aboliaiotie ^ e il M. if. Mar. 1786. di-
diiaro che il debitore che abusandone oecttl-
tasse i proprj assegnamenti in frode dei Cre-
ditori sarebbe processato per Trtifia * La N^
1. Log. 1788. la rimesse » V« i NNé i5. e
8. Così là L* 14. Hag* 179S. volle cbe 1^ ese^.
cuzione personale -Aresze Inogo per. i debiti
Civili superiori a L* 3o* dopo intentata la
- reale ^ e in caso d' impedimento > o insofR-c
• cienza d' essa si potesse passare alla perso-
• naie, aenaa escatere tutti i beni $• i. d«
$4 Tenue fermo che non fosse necessario il pre«
' vio sperimento dell' esecuaion reale per r
debiti di cui trattava la L. 26. Ott* 1782*
(V. UN.^ 6.) §. 3.
IO* L' esecnaikm personale, faa luogo sempre
/i) La L. 17. Apr. 1749. proibì a tutti i Tribù-..
liali dar bullettini» e salvicondotli per arreiUu- il
córso Ì\\e Cause Esecutive , o all' Esecuzion perso*
naie 9 pena T ifìdigna2Ìone Sovrana, ciò spettando
solo al Gevsruo * ...
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'i88 E5« ' ESE
dopo la reale per le multe , e epe«e proc«^
sali. IT. 26. Ott. i8i5. §. 26.
Carce- H* 1 Debitori ai tradacono alle Carceri di S»
razione Apollinare M. 24. Ott* 17180. $. i.
12. I debitori per Causa mista, o per asioa
civile divenuta poi crimiuaie , come Truflè,
Falsità, Fallimenti, ^tellionati ec» Si trada-
cono alle Stinche ; si esprimerà nei mandato
ove si dcvon tradurre» $* 2.'
l3* li debitore che si crede aggravato per esser
stato tradotto ^lle Stinche piuttosto che a S»
Apollinare può ricorrere al. magistrato delle
Stinche , che decide sommariamente sentito
il Giudice , che spedì T ordine . $. 3.
14* I Carcerati a S. Apollinare posson passeg^
giare. nel Cortile in certe ore del giorno, e
trattar i loro interessi* %• 4*
15. Se non hanno di che mantenersi ricevono il
' letto , il pane , e la loro porzione nell' £le«
mosine. §• tu
16. Per la fuga anche attentata con atto pros^
simo si puniscono come per la fuga dalle Car-
ceri pubbliche, e il Debitore evaso si trada*>
ce poi alle S tinche $• 6*
l}^* I Debitori carcerati in Provincia posson far
istanza di costituirsi a S. Apollinare , o alle
Stinche , e ciò s^ accorda se danno mallevado-
re per i danni a iàvor del Creditore , nel cai'»
so, che non si costituissero nel termine asse^
gnato dal Giusdicente. C. 28. Ago. 1781*
18. Il Giusdicente nel rilasciar T ordine sod.
farà correr citazione al Creditore, o suo sodo
di banco a comparire avanti il Magistrato del-
le Stiuche alla frima Udienza dopo spirato
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E8B . ESE i«9
il termiiie auegnàto al Debitore a costittiir-
•i 3 per acoordarsi séco » ci>Ua comminazione
ehe diversamente il Magistrato procederà e«*
èo all'accordo; e questo si reputerà accetta-
to 5 «e il Creditore non comparirà dentro &
giorni successivi alia prima udienza a purgar
la contumacia 9 e depositare L. 14* nella Can-
celleria d«lle Stinche per un mese d' alimen-
ti del Debitore , rinnuovando tal deposito di
mese, in mese. $. 2.
19. Il Giusdicente nella lettera d' acqompagna-
toni , noterà il nome , cognome , e patria del
Debitore » e Creditore , il Credito e sua quan-
tità , e darà riscontro della citazione , e di
quant' altro sopra è prescritto §. 3.
sa In qualunque caso poi il Debitore non si
terrà in Carcere dal giorno dell' ottenuta di-
cbiarazion di miserabile , e più di giorni otto ,
per un debito di L. loo., o meno» più dina
fioroo per ogni 25. L./ oltre le 100. fino a
i« 1400.» talché qualunque sia F importare
del debito non potrà ritenersi più di 60. gior-
ni dopo la dichiarazione di miserabile , e si do*
Tra rilasciare non ostante il dissenso del Cre-
ditore cui restan salve le ragioni per il ere-,
dito , esclusi gr alimenti • §. 6.
21. Quanto al debitor forestiero che non trovi
mallevadore per garantir T accordo volonta-
rio, o coatto, sì riterrà in Carcere per gi'^r-
ni 16. Se il debito non eccede L. 100. ^ più
due giorni per ogni 25* L. oltre le 100. Uno
a L. l4oc-) talché qualunque sia il debito,
la carceraxiope non ecceda giorni 120« (ia T
accordo 9 fermo stante queit' accordo , e le sue
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ragioni al Creditore pec farlo osservare. §•7'
V. i NN, 4, a5. 26* 27. 28.
Gindizio ^2. Il giudiaio della miserabilità de' Debitori è
di mise- gommario. N. i. Log. 1788. §. i.
Mbiiiu . ^ jj^ j Decreto non ^ e appello ; Il Debitore
e ii Creditore po89on soltanto ricorrere al Gin-
. dice che lo proferì per dedur nuove gìostifi-
cazioni $< 2*
ft4* «Otteiinta la dichiarazione di miserabile, se
il Creditore non consente al rilascio del De*
bifore, deve nel giorno seguente cominciare
à, passargli gì' alimenti perii rìniboiiBO de^
qnali non ha mài azione « centro il Debitore
neppor venendo a mi^ior fortuna • §• 3« V.
i NN. i. 18. 28.
«5/ Quésti alimenti si consegneranno dal Gredi'*^
toro , giorno per giorno in contante all' Ufi-
zio delle Stinche $• 4*
S& Se manca anche una sola Tolta il Debitore
si scarcererà nello stesso giorno* $• 5«
^* AUorchè il Debitore è carcerato il Giudice
-' s' interporrà per un aecocdo se può pagare^
è se è miaerahile 8ÌH>sserverà il disposto della
N, del 1. Lng. 178S. ( V. N.^ 22. e segg.)
D'«>o« Ln i^n ]ttag. 1794- §• 4»
Livorno 2^' Quauto a Livorno, se il debito non è per
catisa di mercatura , o di quei di cui tratM
il §. 8. della Ù de* 26. Ott» 1782. ( V. U
N.^ 6. ) nei quali casi si starà agi' 00« te-
glianti, si osserverà la N. del i. Xug« ijSS.
' e dopo il Decreto di miserabilità la careera-
zìone non si prolungherà oltre 60. giorni , ne
óltre 123. per i Forestieri; £ per gl'alimen-
ti del Debitore si sta al sistema del Tribù-:
naie di Livorno.
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SSB CSP i^j)i
^ Soir arresto jcl I)ebìtnr forestiero, o 30- Noovt
«petto di foga V. il Rcgc»l. di Proc. Civ, §• SuraT
677. e «egg, e sul modo d* a ppiicar T eaecu*
ftioa per«i>uale V. il BegoL sud. $. 948. «
0egg« V. pure il Regol, per il Tribunal di
Commercio di Firenze de' 1.5. Nov. i8i4- §•
l3« 14* V« Cambiali* Cessian di beni ^ Comw
munita • ( N.^ J^^* ) Dottori . Polizia . iS^iV
cAe . flcarj . Arnesi rasticali . Esecuzioni •
ESILIO L'Esilio ordinario j o eoooomico da tut- J^»«po«-
to il Gran-Ducato .non comprende mai la Pro* *'*"'
vinieia làferiore ; 01. 1- Gin, l'^Y^.Y .Confino^
£SI9IIZI0N£ , e resistenza : Su cjne^to delitto
eravi il B« 26. Nov. ],7o4« Ora è pnnito ao-
Gondo r Art. 70. della X. 3q. Nov. 1786.
ESPILAZIONE d' Ered\t?i; è puaitf come, il
furto. L. Q. Sett. 168 1. §.14. *
]pSFLQSION£. fiandra hominiem } Saa p^na £^
3o. Ago. 1795. §. J7.
ESPOSIZIONE di Parto V. Pi^rto i^spoifo,.
sz di Oggetti all' esterno delle Fabbriche* V.
. Getta. Fasi.
=^ di rei; La N. de' 28. Sett« 1782. dichiarò 1
delitti per cni avea InogQ con carteiJo , e vol-
le cho un cartello esprimente il delitto por-
taaiero pnr^ i condannati ai Lavori )/ubh«'ici.
ij. Lia d 27* ]ttar, if&H. vietò V esposizione de*
rei di contrabbando di Sale » e Tabacco uoQ
oùBginnto con altro delitto^
3. I^ G* li< Ago. 1785^ assoggettò air esposi-
zione X bor^ajoli condannati all' Esilio auclie
economicamente: nou volle che si appiicnsse
ai ]Porestieri condannati per delitti l^ggi^ri,
e cbfi i9 iosiero atati coxmncwi ^a va ^uvid.ta
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noa darebbero. luogo air esposizione ^ e ordi-
nò dichiarar nella resolnzioQe dei processi di
essi se dovea aver luogo » o nò.
4- L' Art. 5g* Ìm 3o. Nov. 1786. enumerò i de-
litti in cui il condannato s"" esponeva sulla por<-
ta del Pi:etorio, e la G. 28. Sett. 1797* di*
chiaro che in quei delitti V esposizióne s* ap*
plicherebbe solamente quando vi fosse con-
danna ai pubblici Lavori , e non si fosse otte- -
nuta la grazia .
'5. La G. 3l. Geo* 1804* ordinò che V esposi^
zione nim s' effettuasse senza V ordine del re-
spettivo Vicario Regio , e mai in festa , o nel
giorno onomastico , o a9niversario dei Sovra-
^ ni , e ohe se ne prevenisse il capo degr Eso»
cutori il quale era responsabile degl' incon-
venienti.
ESPOSTI; Si devon portare all' or&natrofio più *
vicino , a diligenza della Gomunità ove ven-
. gon esposti:, pena Scudi io* e arbitrio L. 19»
Ago. 1572. /
a. Il B.^ 17. Mag. 1764* proibì abbandonar fan-
ciulli in Firenze presso il Bigallb, o per le
Strade , e Luoghi della Città , e Dominio ^ pe-
na c^. 5or di. cui il 3^^ spettava al NotifioaT
tore , e il resto air Orfanatrofio più vicino :
la 2.^ volta v' era di più la Garcere ad arbi*
trio 9 e la terza la galera .
3. Posson riceversi negli Spedali per tutto il
lempò^ che ne dora la causa anche i figli
legittimi s se la madre è incapace d' allattar-
li per malattia , ed è miserabile 9 e se non v* è
altro obbligato alla spesa di £irli allattare «e
capace di «ofirirla. Tali requisiti sì provano
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ESP ESP 193
con certificato del Giosdicente del Cancellie-
re GomoniCativo , e del Parofso. Durando le
%nà* Cause il fanciallo resterà nello S|)edal&
fiacibè «ia divezzato, e allora il Giosdiceaie
soli' avviso del Rettóre procarerà che i pa-
renti lo ripreadano G. 26. Mar. 1789.
4» Chi dopo aver ricevuto eli' espósto in cnrH ,
o a balia lo pa^^a ad altri eenza il tonsonso
del Hettore dello Spedale perde il Salario ar-
retrato e iacorte aoa malta di L. 2oó. che
va per an 4*^ al Notificatore , e il resco alio
Spedale r la malta d gconta eolia carcere ; del-
la traagremone èoti cognitori i Tribunali Gri-
mio&li- M« IO. Kag. 1793*
& I ProfSsiÉon condotó tion non pagati per le
vi«ité # cura de^r JSspoHi dati a ìftilits^ 3 o in
edoeakioiiè» é esistenti nello spedale perchè
&niio parte della popolazione della GomuÉi*
tà. G. 23. Nov. 17934 6 G 3. Gin. i8i5.
6. Nel dì 7. Die. t8o5. fò pobblicato un Re-
SiìL angli Spedali d' esposti^ e amthissiokie
ei fancialli in eièi • Sonò a quello adesive le
GG. i5. Feb. ai* Lng. ^7, Sett. l8o6. e 3i«
Ago. 1807.
ESPRESSI? ti Gioadicènte che uè ipediMB li
mntiirik d' nn certificate della diatansà» e T
aiitoHtà che li riòeve d' Uno indi**ante il tem-
po per eoi.gi aoa trattenuti. G. 14* Agósto
1814. §. 3/
Et A' y. Minori.
BTIStÀ: L* E. de* ai. Nov. 1754. prescrisse
Tarie precàoeioni rispettò a questo nialé» e
per gfi spurghi delle i^ebe dèi Tisiéi . la N.
4» Oet. 1783. lo ipetOcò toii^e ean^a ài Veèaa-
Tom. 1. N
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194 ETi; ^ EXB
filoni 3 e SI riportò alla premura di chi ai
iaferesse in ciasouti caso.
EXEQU ATUK ( Regio ) ; V Archivio può seii
. esso ammettere gì' atti e docanieati di fiu
di stato parche noa provengano da GiuriscS
zione Estera 5 e benché vi fosse V obblìgazia
Camerale che si avrà. per non scrìtta. G. 2^
Tcb. 1777. $.1.
2. E^ lo stesso rispetto ai Tribunali per i
tratti, Testamentir, e Atti rogati da Notarl
Efiferi 5 o per Atti privati $. 2.
3. Per gì' Atti di Superiori Esteri di ReligioQ
è necessario il H. Exe^uatur: si dà gratis
dcvon eseguirai neir interno dei Chiostri,
si esige il diritto se devon eseguirsi fuori,'
prodursi nei Tribunali. Soa pure esenti
Diritto tutti i documeati citati in quello
. Ila bisogno del H. Èx^quatur , e che fosse 1
cessarip vedere per sapere se può accoidaràj
o nò, come pure V esibite in affari di am-
niertizzasione, le Suppliche di Sudditi per
comparire in Tribunali Esteri 9 de' Frati per
. vestirsi , e professare , de' Cherici per ordi-
narsi a Patrimonio, o Ufiziatura, degl' Ec-
clesiastiqi per esercitar Tutela , Cura , 0 Ese*
eutocia. Per questi atti il i?. Exequatur non
non è necessario , ma si dee domandar la li*
cenza per V osservanza della L. e si da gf^
tis . §. 3.
4- Son pure esenti da esso, e . dalla Tassa s\
Atti di giurisdizione e^^era da prodursi net
Processi criminali per interesse del Fisco, e
quelli di tali atti che fossero richiesti d' or*
dine del Governo s' ioteadon sempre e^mta^^
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EXÈ , FAB 195
" ^w salvi i Sovrani diritèì: gì* altri Documen*
ti non 8Ì {^mraetl'on in processo , che dopo esa?
minati , e v^bati dal Vicario il quale decide-
rà se si devoo ammetter liberamente , o eoa
detta clausola, o ricettare. R. 2. Mag. e G.
31. Mag. 1777.
Senza ixit. Exequotur ninna religione , o
Convento pnò pag^r Tasse b prestazioni ad
autorità Esfere, lie imporne , o lasciarne im-
porre delle: nuove, ce. 12, Gen. 177S. 21.
Gin. 1779..
Son soggette al/i. Exequatur le patenti de*
8^\ Cancellieri, e altri Attuari delle Curie Ve-
scovili : G. l3. Sett. 1783. V. Censure. Di^
spense .'Manimorte . Monitori • Regio Diritto •
^EVASIONE V. Fuga.
fF
AB6RICHE La L. 28. Gen.i55o. accordò Paw
a chi vólea fabbricare in Firenze it diritto d* Storica.
obbli^^r il vicino a vendere coU* aumento del
lo* per 100; nel mòdo 1 e nei casi ivi deter-
minati •
2. Il possessore di Fabbriche , e muri sopra Stra-
de ^ e Luoghi pubblici deve farli risarcire, o
demolire , se minaccian rovina appena intima-
to da chi vi ha interesse . Regol* 10. Aprile
3782. §«^9/.(per il Fiorentino) V^
3. Io caso ''(ir rovina istantanea , o smotta chi
perci{>e i frutti del fondo remuoverà V ingom-
bro 9 salvo il rimborso delle spese contro chi
di ragione, e se dentro tre giorni non vi ha
posto mano, lo ikrà la Comunità a spese e
danni di chi di ragione. $.10.
4* Chi fàbbrica può tener i materiali nelle stra«
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X9€! VA» TER
. de , e piassiei e far ponti parohè aoQ inpe-*
disca il pasao , e toaga i soliti segnali ^ il tut-^
to pena L. f. per voltai §. ll% V. Z)c^a^«
Monumenti • Strade. .
FACCENDE riisticaU: è proibito ai Toscani
andar fuori di stato a segarono mietere »pe-
. Ila di Scadi io.» e la. galera ad arbitrio* &
1. liug. i5gu
' FALIilIOENTI: dei Jhlliùi, e cessanti tratta*
vano le LL« 2o. Apn i582« e 1622*^ mhw
giorno, e lo statuto di mercansia.
d* Pena del Jallimento doloso Im 3o* Novemb^
1786. §. 79. L. 3o, Ago, 1795. §, 7;
3. Procedura per il faLlimento doloso quando
vi è querela agi* effètti crimiziaU N. I7,91ar<
- 1789. (V. la Nota a pag. 9. ).
FAIéSA Mopéfta? sua peoa L« 3o. Nov^ 178&
$• 94* 9*'
^ 2. e. & Sett. 1783. portante cbe la perisia sT
faccia sempre dai Ministri della R. Zecca,%
FALSITÀ^ di Scritture; ^ene, L* 3q. Novemb.
1786, $. 93.
FAMUI^TO V. Pi*m\
FEDI prò Decima ; non servono , che alla vol-
tura; i Tribunali non posson attenderle ad al*'
tro effetto. C. 6. Lug* 1779*
FELLONU L. 11. 'Mar. j548. sopra questo
' delitto .
FERIATI : eranvi sopra i medesiói , la Ikl
Stor?A. 9- Die. 1554. i e il D. x.Lug. i583.
2. La h. ^en. zZ. Ott, 1749. abolì tutti i Pe-
riati soliti osservarsi per oonsuetudiae ^ o per
Gi6mK ^'^SS^ civile, o municipale. §. i.
Fetiaii 3. Son gtorni furiati le Fetìo d' intexo pcoeet-
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to ^ e il Mer. Ciò. Vei). e Sab. dell& Setf»-
mana Santa • ( l ) $. 2.
4« K'Jèriato il giorao di S. Ciò. Battìi ^ e 14. ^
giorni tuccewivi per i boU Atti Civili esecu-
tivi. $.3.
0. Per gr Ebrei ton /etictt quei giorni aolenni
in eoi la lor religione proibisce ai medesimi
di trattare affari . '§. 4*
*. ^firiato dal 1. Ott* à tutto il 1. Nor. d*
ìi>gùi anoo $• 5/ Ora a tutto il 10. Kot.; £
per ÌA Plrovincia Inferìoi:é dal 4«. Ott* a tut-
to Kdv. N« 23. Sett. 18 id. $. ì.
7* Iff^l J^riato son ttkspese tutte le Cause , e il
corto dei tert&ioi $» 6. L« del 1749* ^ ^* ^^^
l8i5i; (.22.
*. Ma nei primi otto giorni d* Ott. si ix>sK>n *J«««-
eaenire le sentenze pubblicate iiegl* ultimi dei
8. di Settembre quando sian eseguibili, e ^^^^^^^
Sil>bÌicnre' ed eseguire tutte le relazioni dei
indici Relatori f. f. L/del 1749*
9. ì^eXiit fétte autunnali un Giudice dei lilagi-
' atrati uoUegiali risederà una volta la Setti-
mana e più spesso se occorre onde spedir gP ^
ni&ri che npa soffiron dilazione §. 8. e N. del
l8l5. $.4»
10. Le Cancellerìe staran aperti^ coi necessarj
Stinistri $.9. e N. del i8i5. $.5.
12» I Miniatri di poliida non hanno mai^^f'^u
$• la L. del 1749.
12. Xiso non a* applica neppure alle azioni cri-
( X ) Lo eran anche pax ^uest' Art. il giorno Ono-
spastico 3 e Anniversarie de» Sovrani . Revocat9 con
W. xi, Ap«. x\i^^
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19» J'ER FES
minali, o' miste, né alle reali, o f)prgpliali
che per ragion comune, o Municipale possoa
trattarsi anche in feriato §, ii. Né agi' afla-
' ri urgenti. N. del i8l5« $. 3*
l3. Restan formi gU usi locali per cui fossero
vietale T esecazionì in tempo di Fiere , o Mer-
cati. N. 14. Giù. 1763.
14* Non vi è furiato per P esasione delle G)n-
tribasioni, e Crediti pubblici: G* 3. Novem.
1775. e N. del i8l5, $13.
l5. Xe Jer/e non sospèndono il corso degl* or-
dini di Giustizia, e delle Sentenee, n^ delle
Gau^ sommarie , Esecutive e di Gomniercìo •
Rif. i3. Ott. 1814. §. 81. V. Feste. ^
FERITE: Loro pena L. 3o. Nov. 1786. $. 72.
102. L. 3o. Ago. 1795. §. i5. 16. V. Armi •
Arresti . Esecutori . Offese . Referti .
FERRARECCE) La L. 529. Lug. 1780. soppres-
FERIiO ) se r aumento di den. S. per 5.
sul prezzo del l^erro a favor del Ùonte Co-
mune . V. Magona •
Giorni FESTE: Le LL. lò. Ott. 1547. aS. Die iSSf.
fesuvi ^ .j p, 24^ Gcn. t6i8. traltavan dell' osser-
vanza delle JPe^te , allora strettissima . L BB.
"" ic. Sett. 1710. e i3. Gen. i^ZL prescrissero
r o$:ier vanza del Sabato , e proibiron in quel
giorno gU spettacoli.
2. La L. iB. Sett. 1749*. ridusse le Feste inte»
re «Ile Domeniche, e ai giorni segg. cioèi
Natività , Girconcisione , Epifania , e Ascen*
sione del signore : Corpus Domini , Goneesio-
ne 9 Natività ^ Assunzione , ParificaBÌoiie 5 e.Ao*
iiunzittSEÌone di M; V. SS. = SS. Pietro ^ e Paolo :
vanza
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PES PES ^99
Ognigsaoti: giorno del Santo iProtettore di
ogni Città , e Luogo • ( 1 )
3. I §$. 2. e 6egg. i BB. '!2. Ott. 1749- 3o. Gin.
176^. la L. af. Nov. 1773. il M. 17. Anri!o
3782. e le NN. 5. &en.' ;i8o4. e 34. Seftemb.
lSo3. trattano deli' osservanza delle iv^te:
sono rifusi quanto alla parte vigente neif ap-
presso N^
4* Si consideran come Peste ^ e mezze leste
quelle che eran laìi nel 1807. N. fl8. Mag.
1814* §• !•
S* Nelle jPe5^e intiere , e ntgV ultimi 4* giorni
delift Settimana Santa è fèriato, e son proibi-
ti gV atti giudiciarj $% 2.
6» Nt;lie mezze jFe^^e dopo sentita la S* Méssa
si può lavorare. In Fi*sta intiera è proibito il
lavoro manuale, e il tener botteghe aperte ^
é le £ere» e mercati che si trasferiscon nel
giorno avanti ^ o dopo la Festa §» 3> 4*
7. Fossoa anche in Festa i Contadini lavorare
alla mesée, vendemmia , e altre faccende 9
che non soiFron dilazione » §• 5.
8. I Hugnaj posson macinare , andare a pren^
dere il grano , e riportarne le farine . §. 6.
9. I Vetturali, e Contadini posson portare a ven-
der commestibili , e materie da fnoco • $. 7.
10. i Vetturali, che in Festa si trovassero in
viaggio posson proseguirlo • §• 8* ,
11. In Festa si posson tetìer aperte le Botte-
ghe de* Poma) , Panivendoli , Paataj , Macel-
lari , Pizzicagnoli , PoUajoli , Pescivendoli ,
( 1 ) Vi è annesso U Breve- Pontificio .
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"▼»■
2410 PES PES
IVattajoli, e Ortolaoi ma senza tieaer toh^ a
mostra • §• 9*
xa* I Pasticcile ri , Acquacedrata), BozJsolari,
Braciataj, Vinaj, OaDovieri» Speaialij Ta-
bacca j, bracini, a Yeadìtort di legaa a mi-
II il lo j possou aprire a sportello i e seuza luo-
. stra. §. 10. V
i3. I Prenditori del liòtto possoa tener aperto
fjuHkhe ora per pabblicar. F Efitrazione, far
] i piccoli pagamenti, e dare i pagherò ma
non per ricevere uuovo giboco. C. 6* Mag*
1782. . , ^
14. Quei che .una haaoo bottega poesoa Tender
comestibili nei luoghi politi àeozsji grande ap*
parato di mostra , e salve le LL. «ugr iogom^
bri.N. sud. del 1814. §* il.
j>. I Sarbien, Cavadenti,, e Mancscalchi pog-
son tenere ajKurta la Bottega aoltaoto quaoio
richieda la necessità d^ aver lume, e io e^^
. lavorare - §• 12.
ìG. Poss^-n esercitare il lor^ mestiere, i Vettu-
rini, Poetieri, Navicella), Navalestri, e Fio-
ca rei. §. l3.
17"; Poason lavorare le Goqcie di pelli 5 fornaci
«la Carboue, Brace, Vetri, Terraglie, e Cal-
ciuA,. pirrchè non si metta fuoco iu giorno di
Festi^. §. j4-
38. GT Osti,, e altri che dan^o da mangiare
jHjssna verniero eour|.ii3e^Lit>ili, ^la non dar co-
. niii(>o di mangiare luurchè da mezzogiorno a
vrspro, e dal tramontare del Sole in poi §• l5
lo- 1-0 Boi teghe di Merciaj , e allr© non eccet-
tnato saranno chiude sotto la pena della L* de*
r::^. Setu 1749. $. 7. (cioè ciueik stessa del
$. 18. N.V21.) §.16.
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' FE$ PES . ^01
i^. la Festa tfttti i giop^^hi pobUiei saranno
chiosi; è permesso fuori di Città io luogo
noa vietato il giuoco eli palla 5 pallone , e al-
tri soliti • §• IT*»
fiu X Trasgressori alla pres. N. si panisconcoa
multa di Scodi ' 10. divisibile fra V aòcnsato-
re , e lo Spedale Locale : La s.^ volta vi è
inoltre , un mese di carcere » e la 3.^ volta
la molta, sempre divisibile come sopra, sa-
rà doppia» le la carcere potrà aver luogo fio
io otto mesi* $• l8.
22* Non si procederà par inquiuzione, nò si
faranno catture di persone', o robe: 61* Sse-
calori esigeranno la confessione scritta, e te-
slimoniata dal Trasgressore, e. non v<tleodo
, farla biMteraoùo i Testimoni ^ ^19.
g3« Questi afiàr^ si risolvon previa partecipa*^
Kiooe al Presidente del Buon Governo §. 20«
94. S««a Inibite le ^esie Sacre nelle strade « e sacre
in Tabernacoli > o qnelle nelle Gasa , e Cap- ^
pelle private ove si ammettono tutti , o fatte
con invito, pena Scudi io. a favor dei po^
veri della Cura N. 4. Fcb. 1786-
20. he Compagnie Parrocchiali di Carità non
'^ possoQ far Feste straordjnarìe ne i Preti assi-
sterri seosa lieensa Sovrana per meszo del
K. Diritto . C 23. Peb. 1790. V. Fi^nzioni :
Questue*
PESTE di BaUo. V. teglie.
FEUDI B. ai. Peb. 1669. sol giuramento, e ^««e
investitura de' Feudaturj della Corona , e Tas- '^**^*
te relative.
0. li. 22. Gin. 1747* $• 26. sopra i diritti de*
Groditori del Feudatario contro i beni fenda-
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Èóii PÈS VtÓ
li e che dichiara inapplicabile ai i^^^uib' la L#
dei FidecoaiÌ8si •
S. L- gen. de Fcurf* de' ai. Apr. 1749»
4. ce. 24, Feb. 1786. 1. Sett. 1787. e 27. Die.
1794* fidila giorÌ8dÌ2ione nelle Caase fra il
feudatario , h i vassalli •
5. G. 1* Lug. 1788. sopra i diritti del Feuda-
tario nelle m^lte, e eniolanienti giarisdiziona-
li provenienti dal Tribunal Feudale.
6* N. 20. Sett. 1751. L. 10. Lag. 1771* §. 26.
27. L. 10. Sett. 1771. §. 18. L. 21. Settecn.
1773. §. 3B. L. 2- Gen. 1774. §• 3* e G* 24.
Feb. 1786. 60 pra . il personale , giarifidisione ,
requisiti 9 sindacato ec» de' Ministri, e Vica-
rj Feudali*
7* La L. del l5. Nov. 1814. §« 4. ha abolita
\ti feudalità gi& ridotta da molto tempo per
i surriferiti ordini esente da tutti gì' incon-
venienti del vero 9 e proprio regime Feudale
da cui jora molto diversa .
FIASCHI: Un B. del 1626. (senza giorno)
. soppresse 1' antico bollo d^ jF/a^cAi . che si at-
taccava alla veste , e vi sostituì quello nel ve-
tro 3 imponendo /una pena per ogni fiasco non
segnato.
3. Questa pena secondo il B» 2. Ago* 1742« ^
dic£^ 2. per Fiasco senza bollo nsitato nel-
le vendite . V. Pesi , e Misure .
FIDEGOMMISSI, e Primogeniture:
Swa/a ^* ^* ^^* ^^"" '^T^7' che limitò la facoltà» «
i modi cV istituirne, e ne restriQse la durata
a 4* gradi , con altre disposizioni in questn
materia •
2. Lett. 4* Di<?- 1747* ^^^^^ ^^' ^^- ^' *^^ ™^
•
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»D FID 2ò3
dia di esegoir le portate preecritte dalla L#
del 1747-
3. R. Normale 21. Già, 174^' '^Ue surroghe
dei Fidecommissi .
4« £.23. Geo* t74^« ch^ ^i dichiara acorporar
bili per le* ìndeooi'tà dovute da impiegati al*
le Casse pubbliche .. Applicato ai Gamarlin-
ghi Gomunitativi con G. 6. Ott. 17^4*
5. R. 11. Geo. 1751. fiullo scorporo, dei Fide-
commissi tracversali per debiti del posgCMore •
6. L.. 1. Apr. ifòu fialla nalUtà degl' atti fàt-
. ti in contravvenzione alla L. del 1747* 1
7. SI. 14* Mar. 1782. BoUa risoluzione de' i'i*
decommissi dividui allorché a' è rosolata una
parte .
S. L« 23. Feb. 1789. che proibì i Fidecommis^
si , e le disposizioni a favor di persone ifoa
ancor nate, o concepite alF epoca del Gon-^
tratto , o della morte del Testatore ì e di«
chiaro ^riftcatì ì Fidecommissi esistenti ben-
ché non avessero percorsi i 4* gr. prescritti
' dalla L. del 1747m e regolò i diritti dei ter-
si sopra i beni fidecommissi •
9. M* 0 C. 7. Apr. 1790- che permesse grati-
ficare i figli nascituri d' un matrimonio certo
per atto jfra i vivi , o d* ultima volontà pur-
ché cip si facesse unitamente agli altri gii
nati.
10. li- 2. Die. i79i« che permesse istituir fide^
commissi ai. termini della L. del 1747* sopra*
LL. di Monte». e prescrisse il modo per gli
scsorpori , e surroghe ,.
11. N. 3o. Nov. 1792. che permesse rr»?ar1iaa*
cbe «opra LL< di Sleale da act|uislurà^ dopo
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morto il disponente eoii denaro ^ e presto di
mobili, nel modo ivi fissfeito*
12. C. 4. Peb. 1794» «tìgli •coirpoti*
13. N» 14» Apr» 1795» che permesse oreaf fide-
tòntmissl anche sopra LL» di Monta arqnisi-
bili col presso di stabili*
14* N. 21. Lng. 179^ dichiarante chele scorporo
per alimenti ha Inogo senza graiia Sovrana^
15. H. 9« Gin. 1797* che dichiara compresi nel
riserro stabilito dalla L* de* ^$. feb. Ì7H9.
a &ror de* chiamati tiveoti anche I corpi mo-
rali aon soggetti alle IX* di Bfanomorta* -
16. Ora La L. 1& Nov. 1^14. $* 4. ha aboliti
i Fidecommissi »
FIESOLE Comunità • RegoL partic. 2Z. ttag«
È. Consegna dì Decima N* l5« 6en. 178^
FIERE, e Mercati. I giorni di essi non si po«-
son penti otare dai Giusdicenti sensa gratis
Sovrana* a meno che cadano in Festa intiera*
V. JFes^e. C dclPApr. Ifgc. ( senta giorno )
V. Mercati *
FIGLINE Gommiìtà t Regol. partie. de^lS. Febà
1773. Altro de' aS. Mag,l774*
2. Consegna di Decima N*^ 24* ^^^* i^Si;
FIGLI di FamigUa« V* Minori.
FILATICCI greggi . NN« 5. Ap^ e M* Ago.
1788. solU loro estrazione, e gabelli. Ora
tih è regolato dalla L. del 19. Ott« 1791* *
FILATTIERA: N. ao. Mag- 1788* che aboRi
Dazj Doganali 9 e altri in questo Territorio*
a. Regpl* di questa Comunità de^4' l^olr. 1786.
FIRENZE RegoL Annonario per qnesta. GittS
de* 19. SèCU 1767. V. Centri Frumentarj •
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% GamQU&tà di Firenze ; Rc^goLi partir, de* 2o*
Nov, 1781, Altro de* 26, Feb. 1782. riguar-'*
da parcico4ario^ate le imposi^ioiM ^ e V £co«,
noioico.
3* Gooie^i» Ai pecima all4 iQed« N% 2% Btarso
1782.
4* Iq firenze vi è ia ogni Qaartiera un Uedi^
co 9 un Giiirorgo » e aoa Levatrice per T as*
.wteofta.de* poveri: devoa avero il Mgno aol-^.
la loro porta • Sevoa seaza remuwrwoue M*
correre io soccorso dei poveri io. prefèreoaa
di qnalimqoe. chiamata aoche lucrosa sotto
peiia di esier liceasiati^ e paniti ad arbitrio:
ma ciò nosi dispeosa gì' alici Professori, •
Levatrici che fossero chiamati dall' obbligo
d' aadare • K« del 1775. ( scossa %vmkQ ) V«
Commissf^rj de^ (Quartieri « -
5. ](• 3i. Affo, 1784* che regola 1^ apertora a
serratura delle, porte di FireoM in pgoi sta*
gioQe , V. Mercati . Pontevecchio .
FISCO ; Sali* a^ica organiuazione del Fisco vi
SODO le PP. 20N0V, e 22. Die. l543- laRif. P«w
del 1-570, (eeosa giovno) e il B. i3, Mar^sq^*^'**
i563« conteoeote la riforma del Fisco oGa^
nera. Ducale.. Qoesto creò ira Frocorater i^r-*
scale per la difesa delle .Cause , e degP iato-
ressi dal Fisco , persecoaion delle molte ec. ;
2. NiQQ autorità. può accordare ai di^Litori con-
tro di cai si procede esecutivamente ad istmn-
ssa del Fisco più di dae soprattieui « uno per
BQ mese ^ e uno per iS« gioroi 9 peii% la de*
stiiozìooe • L. 26. Ott.' i562. v
1 Ia JU 7..]Uar« 1778. dette uaa nuova erga*,
aiaa^aioae al Ji5co riduceodolo ad una lagi^-
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2c6 TIS FIU
plice anuninistrasione del Fatrimooio, e en«
irate Fiscali.
4« La G. 3o. Ifar. 177B./ rianuovò gì' antichi
00. ai Giaadieeoti per V larentario, e de-
posita delle 'robe trovaée ai Delinquenti pre-
acrisse una norma per la cancellatura delle
Condanne, e la Tariffa dèi diritti acni quel-
la dava IqoffO .
5. Il R. 3o. Die. 1776. fitto la Lira Fiscale
per le multe a ^.. 1. i3. 4* e tolse ognipar-
-> ' tecipazione ai Giusdieenti sulle condanne : la
G. 29. Die 1787* tornò a fissare la Lira Fi-
scale per le multe a Soldi 20* V. Contribuì
' zioni • Doti . Eredità . Medici '. Multe • Spese
fiscali •
^ FIUMI: B: i55o. ( senza giorno ) sulla mano-
Parte tenzione dei fiumi Arno, e Serchio, loro ri-
"'^^* pio f e Argini , e libero corso dell* Acque . '
a. PP. del i58i. (senza giorno) e 1716. (sen-
aa giorno ) sulla giurisdizione àegV Ufiziali
dei fiumu^ e sopra i lavori intorno a . qnesti .
V. Camera delle Comunità*
3. L. 23. Feb. 1587. sul taglio d* alberi , salci
e vetrici sull* Arno, Ombrone, e Bisenzio •
4* B. 8. Die. i665. sulla cpnservazione delP
Ombrone , Stella , e altri «coli del Pistojese •
5. L. deir Aprile 1767. sulla conservazione dei
fiumi , e scoli della Provincia Inferiore •
Lawri 6. Il B. 3o. Die. i5Sih proibisce lavorare, e
seminare gV argini d^ fiumi , e fossi pubblici
* pena Scudi 5o. d* oro de* quali il 3.° va al
Notificatore .
7* I Possessori limitrofi possoti senza veruna li*
ceoza far quei lavori ^ e ripari che vogliono
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ZiOJli
HU FIU- 207
porcile non occupino il letto del fiume ^ o ter'
reme , e aoQ portia danno ài fondi altrui . N.
3. Ott. 1774.
8« Per i Lavori- intorno ai fiumi > e torrenti del
Fiorentino la spesa non si reparte per via d*
JEétiino 8Ù tutti i Possidenti della Comunità,
ma su guei soli, che ne ^isenton utile imme-
diato : Le CSòmnnità non coatribnisoono che
come possidenti per i lo;o beni',^e per il suo-
lo, occupato dalle Strade RR. e Gumunilati-
ve. N. 8. Gen. 1783. e R. 24. Ott, 1684.
(V- i NN. 23- a 39. e 42- 43. 44.
o. La N. 14. Nov. 1772. concerneva F imposi- Impo"
«ione de' fiumi del Vicariato di S. Miniato;
e an^ altra de' 2b. Feb. 1773. quella de' y^mni.
dei Territori di Campi 3 Prato , e Sesto •
10. La N. 2. liUg. 1774' ^^ ^^^ agl'interessa-
ti r Ammifiistraziòne deli' imposizione di tut-
ti i Fiumi , Torrenti , e Rii , ( I ) fuorché per
la Ghiiiaa rispetto a coi soii tennti fermi gì*
antichi 00« ( V. Valiichiana ) : ordinò ngP
interessati d' ain ministrarli per mezzo di De-
putati, eoo la facoltà che essi interessati cre-
dessero di conferire a questi •§•1.2^
:il* I Deputati si eleggon alla pluralità de' vo-
ti degP Interessati : il numero dei voti deve
esser maggiore della metà degl' iuteressati
med. $.. 3*
( 1 ) La N. 9. Gerì. 1783. contien le IL ai Giu-
fJiocnti.per tal consegna. Le NN. 14. Oen. 1790
•? •ifi. Ago. 1791- ri^r.ardan V assestamento dei nun-
<' anteriori a tal consegna , e il C0nten2ioso rela-
tivo.
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sw>8 Fiir Pro
13* I Deputati delle Imposizioni che moriiMro
si rlmpiazaaoo a nomina dei Gitisdiceati «a
' nen rengoa nominali dal Corpo degl* iute*
restati . C 27. Gen. 1783.
i3. Le Ganae relative ad impoÙBÌoni di ^mi
sono in prima istanù di cognieione del 610*
adicente Locale • §• 5.
14* ^^ seguito di tali dispodz. la L. 19. Gin*
- 1775. sottraine diverài^umt^^.e Torrenti del
Pisano alla Gimrisdizioòe dell' IJfiziò dei Fos-
si, e gli^dette in amministrazione agi' interes-
sati ; e lo stesso ft>ce per il Pistojese la L. aà
Giù. 1776.
X'5. La K* Consulta per il Fio^ntiiie» e il Go-
vernatore di Siena per il Senese poason dare
il Braccio R. alle imposizioni dei Jiutki per
• r esazione delle Collette e duranti i Lavori ,
• e non piò oltre . N. 1^ Apr* i$C)5* ( V. NJ*
' 21. e 6egg< ) V* Contribuxiùni ^
Tarifik x6. La L. 27. Mar. 1781. stabili mia Tariffa per
passf di ' ^ F^**^ ^^ baroa n^ifiufni del iH^^ntino ( l )
9arca i^. La N« 27. 9fan 1783. avea gié. abilito ogni
- provento Regio 9 o Gomonitativo uopra i passi
ài fiumi a dóssa d^uontp^ e senza barca*
Campto- 18, la ogni Tribunale ^i é un Campione de^yiu^
"^ * mi^ fossi ec. eoa tutte le notizie relative p^r
> il tratto^cbe passano nella Giurisdizione, L«
8. Nov. 1786. §. 2. 3, 4. 5.
VtsiK 19. Nel Maggio d' ogni anno il Giusdicente col
Provyeditor di Strhde li visiterà per un Cai
tratto. $. 6.
^ i20. In qualche caso^ come trattandosi di nuovi
• lavori 9 incanalamenti, colmate ec. può servir-
si 4' un diverso Perito invece del Provvedi-
tore. $. 7» ,
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Il |l M.fi.H
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Ì0 ODO» liQOll «MI II II II H IKlOàOCOCI II
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210 PIÙ ; , Fiu
sr. Alia* visita de fìidUti ' o.v' è uìi^Impoeidone
inlcrv^rraano i Deputati , o loro Procuiiàtpri
per far le loro OEservazioni : si' farà, nna re-
iasione j3l elle visite indicatile i Lavori, lorov
«pe^i e iicparto* J. 8/"^ , /
22^. Gr j^tti. di vigila ,8Ì coaserrcraono ià Tri-
bunale . §. 9- ' / " *
sS. r)o[To la Visita il Griusdfcente ìntimerìL' d^
. Urtìcio agi' interessali di resarcire, dentro il
termia^ che asic^nefri loro i àXbui trovati
nella visita, e se non ne accetlanò Finì presa
assegnerà un' egual ftcrmme ai Depotliti ^j^U'
Imposizione che poi ne ripartiranno la^spj^sa
sopra tutti gì' iqtereasa'ti §i io'. 1.1.
a 4- ha visita èi riguarda come una prova pro-
vaia, ne vi ò luogo 6oU>>. verno pretesto a
fios pèndere i Lavori, o T egaaionè delle coo-
, triltfizioxii , salve agi' oppónenti lo lóro ragio-
r ui- $• J2. . ' -.
à5. Essendo i Deputati contumaci ad esegUfre
' i lavori, il Giusdicente li farà eseguire a ioro
Tspcse; e pericolo^ §. i3* "^
2.6^ 1 "più rira portanti éonol 1' escavaMoni annue',
^ la rcmoziouc d' ogni imp^diniefito al corso
cieli' acrfue,clie possa" produrre ristagni , c4t-
ti)'e esalazioni , iuc.omocÌQ alla navigazione ,
abbeveraggio ec. §. l4« *
27". Se i. cianai , e irtegolnritòriguardon fiumi y
■ e Fossi pon tenuti in Jmpcslzioao, il Giusdi-
cente assegncm un tepruir^e al Pog^eèsor fron-
tista, a reàircirli, e passato quello li farà ro-
so rcire a di lai spese, e rìschio:. $• l5. .
28. Gì' altri pussessiiri interessati possono anche
i in tai (^Bo fàfc e^guire Mavoti /;previa pe-
i^ . ... :
DigitizecTby VjjDOQ IC
WJ ^ :/ PIÙ S»l
rìùa-, ed esser poi rimborsati dogi' altri ìq«
.tete$4kti «lOrosi jperHle-Ioco taageoti $/ 16*'
29. ìaè i depvtati»'nà.io maiioaoza di ésai i
PMWorl interatsali pHBun prendere a cadi-
. . hw^Mny»f^o d! ^ivn^sal epnseim , per «tip*
plire ai lavori ai quali h «applìrà con oolleN
- ta dar«>eiigersi^ parf»'>appena cominciati i Jà-
i vori^ e. pnrle qnaoép iDi|Oiiioltcviaoltrati'§ 17
dc^ I Gitiidioenti osserveranno le sud. regole per
i danni scoparti nello visite 9 tna avvenoCfrpci:
*' n>tte^ o- altri acoidenti « $.18.
3i. I Hetsi cfennoaieraiiiio loro* tutti vdanni cbe
i aeetdaiieco ai fiB^mi-l e Fossi, o fossero inh-
mioenti in ocoasione di piena, o altro;, e i
^^Q^diMaèi prima di. procederò a (^na&tb sp-
.. pra a aaoicnreramio del &tto . con visita* in
persona 9 o esegnita da alcuno di loro confi.-
dMW* §..19- - :
&• la. tnltén le- questioni . il Giusdicènte senzit
ritsrdare né i Lavori, nè^ le Collette •' inter-
porrà per accomodare e noa riuscendovi decip-
derà somAiariainente , riservate lo ragioni
. 9^ opponenti se meritano nn' esame 'tego-
^•Ij&iisdieqnti'' impediranno che si fi>i9niù ri^
; stagni- d'.Mqua,e' se per rimuoverli onan-
•ensipr^*deÌIefaisoll&^ necessarie ne renderàn-*
-no :hmto hI Soprintendente Gorannitativa $-21
34* .in.vìg^rwdio 9 cbe i ripnliroenti, e escava-
Bioni si facciano in ^regola , e alla profondità
' necessaria, e 'faranno le "proposiàjioni occòr-
^r^nttl gr atti relativi ai fiumi ^ si* faran^
M «là essi ^atis: ma. per le visite hanno
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fili nù Fra
iéh 6. ft'^of^iio in rimborso dUWtpcfe vive
3&: £ il Provveditor Ai Strade ^; 3« QOeste
i diarie ti pjigano dalie Gonnhiitài $. irli ^i^
37; Se nell»* visita «ernoit j o simiììiMrlA' ^^ccor-.
re qq' IiKtegfiiere lavspesii. di -esU^nr^gA'dagP
' ioteressati'. $. *«5i • • • ^ • '• •• •! i»-- ir '^^
38. I ricorsi ooatro i Oivsdiceati io ^iiMstom di
^ * fiumi si rimettono «1 Soprintentteonft Gotnuoi-
tativf» della ProTioeia , che ti • vèrt^M ^ e' ìe
i mnde/eoalo al^o^rrfb/^* ijfi* '-
39. Il pre». M..è^erilO'atiUo- Fiòrentioo« $.2jf
r^. I Giàsdieenei d»raniioi vìMi gréit$'iLfk Unto
. alti di visita, machi Be vifol €0{H9a'^fev»pik-
1 g^ta. G. 23. Mar^ 1*07. • •- '-? ' ^ ^
4^. Ute N. xa Sett. :iSi4;. «diu»ÉMttW«eilpre-
^ acceofoati ftegbli èoi|ce#lie iP'iuiposiiiMÌl de*
fiumi*^' loÈÀ KTari 5 e €O0tvQ>iieK»<n:atativii • '
42. Un RegoL deT 17. Gin. i<l5«{ rìgida i
; /aifss*, fòssi , i» scbli del Pis|roo<e^Ì2l^'i Ioli an^
mioistrasioaé : ve xC è nnitb 41 prosp^ecb r
43« Y^ è solito 7 la stessa dum ni]^ «t^^'&^goL
^ per 'la loro' potisìa , e maifueesBiidMH. t^-^ *>»
fiuom. ^^. Ken si piia^ variar^ lo «tatt^ Asf/BMni » erSRor-
'^ renti ne ingombrarne T alveoy^là^i 'fMati,
'pesca|e\ e aiteranmite ripe^'i ftr^tii^»>^<p^
cfaioià^^ farvi^'scrm'i rettarev^*¥^'>^at»!;sAtaa
licenia dell' IfìnposiaÌDtfé V f^ W>^%k' V^'MteU»
^€a■^lnita. 7«M' «^.'^ifirdltrtf i Baiitli^ftgoK
( per ìiFiMreiHiiiQ) tle^*K>»'Apt^lSft^o$*l^
(1) Ora L. icT. secondo la T!wì9^ d49? 2^« ,Dio.
181 +. 15. i5. 14. Xia prear.C-rdeliSój. voleva. A^
facessero jrrc^^s afe- U * dfkanzafTieili"' r««WèW n«
ecceaeva le-decmi^tM .^^^ • i^■:.^V i>-ti «to -a
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Goosle
^5 -jtì
, IIU . . . POD ai3
^Sottoi lA.ftMosa pem è proibito gettar oe*
fiumi ^éècoli^ <»lcinacci, n altri scarichi, ca-
(Mici d' lóterrsr» ^ 28. V» Mtf sciami * Z^^^^-
x^uM^Uai^ .....
HRmUOLA GoiDOÒiià. Eej^oi. partk. de'
f m2;j5ANO V^ ^W .. Tàbùtco •
2.ìGQni4ótii.|Reg^« partic. de 524:; Feb. 1777I
FOO£RAJX i; Sirvi8iierajii)aclat6i«ttdic0nti a4*
h viiìta {tt.^mi.tvai0Qgiiei]^nno fri propripro-
').wl..ter*)ìa4aiaryiireéiii»ciit)eu(Ì5 ^e^ quello
•(arato li fiicaMio aiegoire a Jopo ^pese •> L.
1 Se nel corao delT aoao restati daniMgg^ce,
il (rifi«diÌQDQA^«MllaL,d9hiuiEÌa. del Megeo pro*^
cedaift iPamé -aGtpra dopo ^tiew aMÌ€»irato'4el
&ljM> ma Tifila .&tta ia.pereona , o dal Frov^
tettitoc^^a il proprioiarioi roornso oltre At spo*
ia.de^iliurori pagbi&rii i diritti delie visita »
Tariffa^ $.. e. ..^ . . : • , .r
^.I padwpieh^ non .tenessero in. buono sfato
le jlSNlew^'av •; i.Miigon^ che id frapponessero
impedMn^ù SMn. tieiu^tà ai danni [)er il ritar^
di>?del ^laayÒ! dai Jegnami* $• S*
(- Cbi .feraia Legnami tirasporiati dalla conren-
te 94^«lìfideiiilro tra gioanideoantiarii rLGìu-
aAM0Wm\ I^icaie^ imicafido La quaumà^ e
fw^lifi^ 5 e ne. avrà il valore se- eran laseinti .
' fcaoki^ ejMtti^i goi^» akrioieoti avrà, «na
^gratifieéninne.da lassarti (dal Ginsdicente ee-
wéib le lareostanae, mia «nercede che si di
^jktJBtog9 alle- gaide dei foderi •
t & non la tal denunzia nel «ucl. termine per-.^
de egui diritta^ ed è tenuto per furto di ru*-
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rr
i
f2i4 FOD POH .
btf trovata, e per vero, e propria tóto^ gè di*
, 'sponfi del legname, o éo lo «ppriipria.L. del \
1797? §• ^'
6. I fòderi noa si iarénno;* panare di sopra le
p^scaje ove pon è foderaja adattata'/ Itegol.
aud. Asl 1782. $.^6. .
7. Se il legnaaia è luaadato 8ciolCò;cfleaBa^i-
da oltre la perdila: (T.. il N.^ 4.) vi è ^ob-
iilig^ di resarcire il dauao che cagionò • ^^^7 '
8. ]^ luogo la «Ala re&aione del <^aùoe.o»n
la perdita «e nppamoa -K^he * il legname fa
ecioLlìO , e separato dalla guida permdtL^o del-
la corriate. E.:. 2«.. jil^©. 178& • il •
FOJANO : Comunità • Regoi. partic. 14. -Kòr.
;i774« • '"^ jt wu: > ' ,,.'i^.> ^ '-> •'
FORENSITA': La- L. de! oc. Feb. ^^^^ a-
ItKiilt reciproca meiM &a 4 Toscani ^^^ei Siddi*
li delln Lom bardìar: Austriaca «V^ótf/lMTio^ji^
FORESTIERI : Salia deoumia^ dei jònesU^in
apuoi J8B. Ji.Ott.%i59S*;i5i Oemi?^^-.®
i3. Ott. 1744. 1/ li. 14. Ago. .^76ii- e'Bg. .
Sett. 1780. lio'; NW. .afi.Nnvi. i794*.a©. Liig-
1797. 7; Die. 1798V a*. reb..iBo2.»e I^^N.
28. Gin. i8c& cUe esentò dalla dèmiDaiachi
nllofrgiti va gratis dei suddili: le* pene • f»»n
ditirerse secuudo i «tempi'* . ' ' .r • •?
p?rnn. 2. Ora Nelle Città che kftuno guardia^4iHe *J»f-
' "^ ' te ì .forestieri • pedoni i,.*<9'' in Legnai pi»««fc*^
mnnti alia medesima Jei«ÌDro c^tfe .]&ei^
prenda appunto del nome, cognome » patria»
condieionc , e prórcniena» di eistv^dètliso^
go five vanno ad^all<ig{]^are, o. se /earaa dlilft
Ciuà , dove son «clifcui * N. a8; Mngw 44i4*
$. ì. 2« . ' . ' . . :. '
Parte
Ì9tojica
:a e \ :
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V&fH' POH 213
2. Gki aUtc^gia a pagaineato deve rimeìfere la '
(QOM delle p^Faofie allo^g'iate al Tribunale
'culle Mdd. indioationi) e c*on quella rteir ar-
rivo^ e partea&a5.i»pieg'«ndò se hanni) passa-
ptìrto, o nò; la den»ozì& 8Ì presentcrtl a.qhot.i
Ja messii ùottè dell« «tassa sera^ so T Alljer*
' ^ftóre e nel luogo del ' Tribtiaale , o' a- un mi-
glio di disitatx^a, e dentro 24» ore se è pia
4« Chi affitta qnarliefl ^'Jortsiieti non «bdditi»
«'li ti^ne-a* -doasiaa , <y gratis ,' ò per. ainicl^
na, O'parentala, de?^ denunsiarne T arrivo,
t partn^naàl dentro-'O^'^' t>rè dH tal arrivo , o
parteoea $. 4* ® $• -^ N.- ig. Die. I*ftl4^
5. Chi rieove persone 'cbo il loro esteriore ^ e
eofldottci aimiiHei per'soif]Tett6 dev49 «obito av-^
;vÌMt^ I» gii]8tÌ2;i€v.'$. 5. N. 28. 3Iàg. 1814
6. Chi alloggia a pagameiUo .deve avere uri^ li-
I>ioeaìr4olaiò dai &ìUgdieeQte , e reg^ielTariTÌ
per alfabeto colle indii^zioai* prescritte dall'
Arti SJ'le persone tjlie riceve anche per iwa. '
notte ìieWc -oue^o registro* è. fiienipre osteasi^
. bile alla polii^ia.- §.6.
7-^i paè atigm gratis la rirevtìta della defìtta- >
«ia. Il registro, pi^^sscritto dall' Art. 6. noa è
tiecetsàlrio tenersi dittie. persose di cai tratta
P Alt. 4»(N^4.) §>f • - • •
S. j(a pena per le Tra^gftislioni è di Scodi .^o.
fivfaibilì' um JP accusatore * e io Spedale vici-^ ^ *
AJora^j o altrettanta; icareerè tfon poteodor pàf
giffe^-eiid il- T^rasgifeWoJé è ciHlroente éemito
per i dalicti commessi dal ^oreuiero ajlnggìà^
torlsoltre 'gr Osti Wl XlhHÉf%atori sarHnrid
iaaUit&tr a teoer^ aélwìia * §; 8^ ( V. « N.^ -^ •
lo. e «<gg-) ^
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Goxìgje
t^tè POR POR :; ^
, 9.. L' obUigo prescritto dall' Art» 4* àUhìL.toà't
N. de' 28. Mag. i8l4« ( IS.^ 4.)èeiM^ «egli
stessi terroioì à chi alloggia sodditi d'W aW
tra Gìrt^ » o Vicariato ^ ^* I9* Dic«> 1814.
$. l. 3.
10. La denansia avrà liK^gQ.aoclici per le, miir
tazioni d! alloggip dfilliBiir persoDib alloggiata
fìopo il suo arrivo Acd. |Mi«fi4*> $• à>^ -:
11. Non h necessaria la deumufiia per^ciuiaUoi^
già i propri Agenti 9 Go^tadim^ Vetii^ali, e
Garzoni per proprio sÌMCviikioi ma^rSi .veogogi.
da Stato Estero ^ Ift deainii^a^v • Mi^ssariat
e ciò anelli per le p^rsoee dctUé fiuoigliab #
per il capo dì essa a;^. 4* .
12» Evuecessaria 4» denouia per i «etvitori^ ^^
domestici d'altra CUttjk,; o VìMr^tQ tasta-
quando jsod ammes^i^ «l servifeio^ jdbi» ^luuido
r abbandonano «^^^ 5« . . '
i3. Tutte lo deqouffi^ 9 &iino al Tnbwailoy.«
nfizio di Polizia,,. $• 7^ :-
i4« Il Gfi^.di^ ipasa, <>altri iwponsahill civil*
mente son garanti delle (raagresiioaidellA la«
miglia* $• 8r
t5. La >eqa delle Tri^giseiSxoiiÌ.^oCO ìmI .Fo* .
restieri sudditi è di Scudi .a5, . appiÌM^iW 1^
forma ééìk\Ap^ & delIn.K/ deV2& Jfaggia
1814. ( N.^' 8. ) I recidivi èi puis/wi iaftltiH
cotta Carcere ^ tétnf^oi ^ aa-»^ :
16. Gogoitfi>ri di tolte Je trs^gttmi^ i^^.i
Giusdicenti di polifi^ cqf^ p»rte<Mp| ttOP» #1
Presid. del S. Gov.,r.èai Trasgresspii si po^
iranno applicar pia forti pène affiittive: nei
casi gravi. $. il K. a8. ^g. 1814* §• 3^
if% Lo |ipd., autorità itiv%ilè«fl^uiiQ s$di» cajidofet
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tà^^ià^^teatteris e Be proporranno lo' ifrat-.l
to' qiMkQdo. 0t raodaa . sospetti ^.: N^ £&.: Mà^
ì& I jfioMtri ttipadm /dipelimi; poMon nèioovi*
gm i^dimittàke le. pM9^^M^
19. Occorrendo tichÌ9kÉt^Te^mJcÌPesùUm^hm9h^
ina so iprador. tnìliifeM iGinidieebti' ti pse^^
vàrrmooo per^ &rio avvuote *d* nn^'ofiabile , ^
o idteo mùiuure y «e -ti poò ^ pìnteoste cGìe ^ dei
; Sto. 1 JbPesiiert pef . ener omimeasi come attori Conten-
aVMfei i Trìbttomli Toacàni de^n dar. éaofeio^^^'
ne de Judt^ió sistt.tt^fièdicatumsoM • R/^fit»
Ago. 1584. V« HegoL di Tròeèd. Ci^^ $ È16.V
e #Dgg»:C!iè ttoa lualo^ uiÀatéria;diCkIni4r.
nerciOi BibgoU pernii l'itiK di CÌO0. de"" ì/k
Nov* i8t4»i$,vj7. .
21. Atnato de' <nebiU .del. de|>iier' jS&reitaei^t
V^^ftegt^ diiFf^io. Cìir. $* €63iièaegg./ i
sst AiTeefeoilielt'debitar ybra^^ienr^ Regoiftndt
$. 677. e aegg«
^&.:NimÈ:t/yÉàtidné poi eoncorveM a irapìegliì im^è*
CUvilì» o ficeleaiaaiid. Al. iaxg^ i8òc. V/ e^*
I^tfWMgyfe llComunità!k .Ei^eshìutìci^ J^^ài- »!
/4k ^4mo6M • JRaireiMitè'à MiKtam ^Màtumon» ^
FORNACI \iXm. M. ; 17. Feb. 1 178% tolàe togi»
jirtvslìira ^ • permeale, a :totti lengof JòrMcè
dà^ve*n« .\ i l- •
per i^ coatrqBione delB ' medesime , e loro ar
eerciado oncfe prevenir gV iqcendj • .
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Google
1
3.L' Art.' 8.» proibisce a|irinielseAzalioeaeàcM
Oittadiceate che. la negHerà se fwr lo circo**
V fitaQsie la Fornace può easer di daiUia al pub-
Uieo^ e altri meati iovigilerà * che si osservi
il pres. Rcj^òlàlnw ^ ;Se le «pracauzioni in esso
prescritte son trascurate la Fxìrnafie si fadk
ébióder^i V» ITetrii. #?. -•
TÙtLNA.] e Macellari : natte ^ittà » Tecre e €^*
^teÙiLhonilevon la|oia^e^il màftiero, o cede^
irf» ad altri la bgttega seaz^ e^vèvtiraa dua
mesi prima il,. Giusdiceote • C^ ai^DiceiAre
' 1799. (1) *^- ^^ • -tt . » • ^
J'OSSE V. SifÀfe* • .'• - •■'
FORCATI V. Lmfri pul^lìci.
FRATI V. Ordini Hegoìati.- * -
FRODI: I BB. 5. Jffarso i593. e if «Geanajo
i6d3« rigtiadiapo i \^oìK che 'si ?coiii diettetsero
alle porte di Pisa,. e di FireitteVdai.CiOccbie*
ri,,e Ve1W;urali( V. il N/" 5.)
a- li B.;i8. Già. 1746. eJla P« 425* Agal74&
rigqardavdii quelli che^ {esser- eojnknean tìalle
Truppe ' , . - uvs • *; •* '
3. Vi son Gì? OQz^^ Sett. 17438: «die vparqtii-
. siziooi- per causa qì /rodi . ■-' *• v. I -^
4* li H. 8. Die* :>177Y. tiòke aipkiif^ftieri la
Giurisdizione ireUd Oausb àìft&do i^i^ «ttri^
bui ai Vieat) Regi^coa ^pa1t•fti)F»azilfffe ea la
péna eccedeva «f • loo. e*aeiisià , Be|^' altri ca-
4i* li Doganiere facea da Pròmoéor ^^ieea^è
^ partecipala per ' un 4-^ ^^^^ ^sifutta ;■ per uà
4*^ la Dogana , e per il resto T Aceusàtore.
; i^j -.'!*■ «redif ile che 'Ì\% ocoasionilo per la penu-
ria d* allora , « . '. -' , -
DigitizedbyGoOglC"
Il Nùttirc/unmiQalQ gli 4ovea dar SQtisia di
^tte^l^qiijèreie di frodi che fossero J)];è6en-
tate. .. ^i . . '^.r . • • i ^^
5. l'er k N.'Ii. Oft. tfSSf i|V&ttaya àjgl* Esecu-
tori il 3.<> dellìEk multa q valòr'dél^roJo j'trat:-..*
ta la gaBeHa^^èftirttó ll'vitlore dei*^rórfì di
Carai ; e^rF^riné* conniiéfisi alle ^potte .delle
Città gabellabili 3 coir obbligo /i^mprp di ri«, .
ocmipéfi^are ìf delatori V e'fesifitentì, o fl' accor-
do-^ o;à dicbiaraztome di Giudice • \ '
6. % Britì/^I3Bc.'*i765. ordinava^ la; visita aìl^
porte di tutti i Legqi , e Gattozke , e st'abi-
livu' iè fterfèl pfir^i jl^ó^ir fcoinriie«8Ì dai Gòc-
diierl^ tjbìdtìnbri ,.^e pei i padroni che li
iace^d* cdtflillettt^re . Ora' àpéstti ffiatetia è rh^
gelata daNte hìi: Dc^gahdll. V. Dogane.
FRUTffl liei rfenai^ V. Cam^f. Li^iidaziòtie^l
2. lia-G. i26i %tt: iSdo. aumentò dal 3. al- 4^
pet-' ieo.'''il.frbttò*iii4le* vendite di^Gomùnilà,
e- Li. rPiJ^* etti* it -prtzio si YÌla:scìa in mano'
del Gòìnpratore. ' *
FUGBQdfilÒ :^?es<a lA questo Lago , e sue. ay
disfcetnie BB!" 5. Lu^. 1624. 17. Ott. 1694/
2toÌSei*?'>f74$. '• •
f2* L. 24* 9fan 1753. fluita ,copserva2Ìone del
fbtfso- contiguo alfa GArciàna .
. 3. Regol..*|>aMPtie^*€fi cpèéta Gòmunità: de' 19.
Dir. 1774. / ^ , *•
4. E' E'*i?. Sefcfc ;i78ò. cède' àHe ^munita che
ciréondàA^'il* Xiajro ir;godiménCo'di eteo, e il
' Wk-aiK 6iiK;:ji'7j3^/'*arttihe*la pr^^prietà. '
5. Uoaift l3^0l?t.^i8b3. he"regilla l*kmmini-
^* stramonev^ iifemuténziòné .' * ' V
TV&A ' dai póbblit;! Xàvoji :' 8aà^ i<ena : L. 28/ '
/ ^
y
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-
Mar. |7^$5V$.v3vO*)r «la* l5. Geo. l^ftl^ $.
91. L.' SòrNov. 1785.' $.' 104.
FUiGA «lalle Calceli L. 3ia> N«>v. 1786. $. ip3.
"V".\/£««c'ttiion'^iriòiiaÌé.'... •• .. 1.
taf^cbi» oal^i^ macchine >iuoer«rte «X»' !#•
nerali^ % i ^irtlni^^ioe ì^^ e/ipoffBioUJl' ^l Clftr
davère in. GhicM.4^ mattili^. fiii .n.tn^U^'giar^
Tìo\t per i Ncjbilicoa 12Ì Geip ^;;pi4 Cf«^
6- all'altór ilUggjojrc^ ?♦ ^^1*' aj[tri ,;fr 4* llje:^
Cappelle geptiluae : ^e per j dittadtm .^a. $. .:
Geri.al ,pw .Cj^oè 4^. ali! ^I^^F HaggiQSf V e. ^
alle Caj^peUó. .g^tiliaie w oa hwuMi^* $• .&•
3. 4* 8» : i. I .
3. I N<^)ili pof0Oil ornare )a forte : di PUjMfi;. r
t Aitar mag^preVe le Cappella ge%|^Uai0|^
e metter il loro SteaTma'MiU^ Altar^y<o ^e^ '
retro» §. 5. .. ^ ^ ,.'...'' , . . .^. .
4* Ai Cav. di ^ Ste£ani6 é pei^mèiiia l^.a«fiOC3%^
aione dei iCo^f^atrl , e agi* ilfiauiaU gl';mulf .^
militari. J. '6. f . , ,. \j,
5. Tatti gr, altri, ohe ^.TO^ •on-VoJtól^'^i^ìi*^ 4.
^ tadipi 0£vpn mc.aMf>ei^
ea alla Gh'ictfk j.per te CU^à:j^Iiaf^l^i l^nrlK.
ti a- UQ* óra jdi Àòlte ^jc aole 4^ T^fc^é vei|^ /-
) to,' e la Campagna dopo mei^^^ior^ ì^
6. I: Cadavere li^ ^Ifò^fanno^ì; j|([i|i^
Gbiesa Pariocebiale • L. SIJ* Mar. ifjo. §• In
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cM M^a^tocuno^o - sommila: dttila'C
téàél&m 4a"lòro Catté(fr«Ie , «TCtìlWiikta M a.
ifìi-
j^ li trriffiòTtò ^erGads^erra^Ift ea«a «iU'taiw-:
Itabcraé mW I»' édiSiciòn ddrniò^ ù ^^ijtiii»
dopa il terir ^r>8bÌé>'l^"w>hi^pf'rora
=viu^^'^nótté , e ^à«//'^i<Vq3)si'Ip|i'è^^Qnb la
teAe di povertà-ìdérCri{3di<ii£ffte. $; 40. è N.
.l3;"iii|&- =1^89."$; ip. '%;■- -'" •'^.' •
le. n ^v4d6 -Uóii ^ò esii^r 'Mi ,"tbép i pf^ma,
di levar il Gadav,<9re <^caÀ^l,CÌ ■j^.'^dt^Vl^a
,ii7 l-T^^mi'^^ÒBfèn pcfyiagiteD^-^e )rtf8s}fbf-
"«ft tf Oficià m oi« dlT«rM » iòii^ Il ilk^iiv^d^e n
prtqrà Mmpra cop)i|rto . i*. ,8< .^^$|b.^iJ^Ò. ^e
12. Peri CUda^èrjt'^ lefanà i|à «tta i:ijkaL ia
-"^ t:^^^ /^i eoi là T^rnÒQb» 'kU tleutrb
ìiiikOlftVp'Tei^'fl tiiav^rtò' ]^V':&Àr ia
oiialtt^géè Ara'<d^j ghrpxt\<X 9. Genf '^i;^90<'
t&- nitfl4<oétif ai ,&rà'.«émiip'p^y^taifi<nitQ'.col
«ol&H3Ara(À'; é' 'IPralxdii heeQ^fi^q«a'TBOii^
iftaàtìrV->Viderà4ienhiò8iÌ%iiÀrl>ra. fCtUia^èri
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1773. «. lo/L. ^. Creo. I7i7yr..fi..4^ it* W-
; del 1789.1. 3.. , \ . ,, ^., .
jìJ^ Per i funerali dei aoo ap9verj[^noA sii pQtt^
. esiger più del solito della Parr^ccbia^s oè le
\ " .Compagnie di. Cariti più di qaello cbesì^si-
fera dalle^ soppresse Compagnie .N« deli789w
. i5. La L..dei i^^S- si {^r^a^anche, oèi^^^M-
rali ip forma. drEsecioie S-.jSyM:-
'l6. £^ proibito alla Compagnia :^e^a,tniseriCor--
.. d>a di FirpuEQ 41 tr^poriio ^ ;^ associarne d^i
CadaTeri, oeppor col coaseo^o del Paroco^dó*
Teodosi &re dalla Gompaguxa di Carità della
^ Cam del morto, anche se, ]xl morte segoe foo-
ri della propria cas^ dovendo esse, accorrer
^obito.'Cu 2ft. Ago. 1789.
Brani if* I Brcmi per quelli coi soor permessi (V« il
N.^ 2. ) son Introiti ai 4* primi gradi Civili •
5-9. L. del J748. ^ . ,
18; Il marito, la moglie,4l palij^gao» Is; ma-
trigna , i figliastri si isonsidezàno di • \^ gra*
'^ do. §. io. / _. .... ,. > ,
19. Per gì affini si conBÌdererà>^j[rado;,dicog|iar
sione che oosti|;tusoe 1' affinità/. $• p* «
.20. H BmnjO di 1.^ gr. non djar^à più 4i-.6. me-
, si ; nei priipi, tee^J* ijotoini vesticaajiv di ne-
ro in Lana seiusa J>ottoni air sìbito». con scar-
pe scampsciate ,. velo lungo oeroal l^^pppUo^
Spada e fibbie d'acoajo bri^nite • S«L)12*.
si. Ai, soli Nobili son permesv le pia^osf ai pa-
ramani- §. i3. •; '.^ ' ; / ,,, v,v I
22. La Donne vestiranno di Ifa^a .iMf%o,.Sqta
con velo nero« o. trina sensuk gio]e»,$; .i4*j
23. Per gì' altri tre. niesi fanno bruno gV àbiti
Digitj^d by VjOO.QIC
' T.nérr di Setà^ bòn mid^ éello cambnije per la
. . Donne ^e véli .bianchi , beadglìe , ìMrciaj , ^
simili ornamenti ^/e^luso. le .glòje« §^*1lSl
i£é^..B qaè^Èo eòstì^uiBee il Brano di S.^^r. olie
■ ^lani tre^Dwi* $.16.* «r *
25. Per il 3.^ grado fa> brunoc gualanqoe abito
.nero , ò di colora , guarnito di nero • $• if.
i26.,£ per le Dame anche il drappo di Seta con
opera , b tonato, - o rioajfnO' nero y e dnrà nn
solo mB«e . §. 18. r ' 7
27. !!• /^S^ gv.ìè in libertà dr portare,. k> n^n '
portare il Brano porabè* aia leggiero , e non
.duri pia di. 8. gfofói. $* .19^ /
28. Gr Eredi Universali anche fooH del 4*^ gpc.
.ipassou portar il 'brano di i.^^gr.^per un me-
BO-. $. «Oi • .. , *-V /
o^ £^ a tutti proijbitò: abbcimar ìm famiglia a
Livrea, o sensa^ e gV "Equipaggi, e Carroa-
.ze con jcascie ; 7eii,.inafittì v-.pittnte, o vérniie
nera , o aUri segni di. bruno • :§•- ai^* fii&. »
3gl Neppi]C>dfli''\parenti denÉro{i )4^ gr. w por*
' terà bcùno'per i minori di '^S« À|ni non ma-
; rifiati • §>.23<; « . s:- . ^ 'l !*
3i.,' I Militari iodisfiizanno isi iifiiaEiaqne - brano /
portando u»; velò! Jieco al bntoDio daistra'jier
«il teq|ip6 aasegnat» à ciascun. grado . $.«.24-
02^ Le 9^rasgr«Hsi«i»i(:alli^ L^'tde^l X749. si pnni ^Penc
scon con multa da . Sc'a ^Scò. Sbudi ? • quelle
./^dla Jiò del. 1773^ eon. ronlt» di Sbadi 2oo»'>
e spese del.'FoUeÉal&^.iè se il ^TVasgreiteore ò
:>£eolesiasticd scfneirenderà conto al 'R* '.Di-
ritto:: quelle i olla L. de' 2. Gen. 1777* con
id
0:: qut
multa di Scudi 25., e, arbitrio; queste malte
M dividano. (fraUi'JiDtificatorét^ re )o<Spedaje
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Efts4 '"^Dtl tTDO ^
fU S/^JL'Kmt^ ;, A ^ffi^W. 4ÌeUA tìài%^ per
t. , iirfimiQio •;Ii«..4él .if48^ S^ US. 99. 4o# U del
4«Ki.* le Tmgg^twtiniirilìi N.;del X78gt^ •£ poni*
icoiio a forum delta Xili«*ilel 11^48.^ e dd if73.
. ^$. &;N.4fel ifr89^r«od.
3(4* I^^^ eoiieioeraii «M- tatto erimtiuilmente.
i ìNe €ooo0Beeo lot» ecenoaneAlneAto i iVieer)
.1 KB«> eoU» eolke iìute€Ì)ìasioiie« Im So* Nov.
Dijp««. jifSe. 5. 109.
^^daS.'fiVe tóltiileéito ìsut ifunàraU^ o pòha^T il
. ^bm^OiBèi jttodi-pemeipi ; ma è preibtta fkr
di piò di oi&xdiéèvegoleto de queste L. $•
. d5.le6.iL. 'del 1748.
*«K. J^^odHfCoi^.è.fffQ^ feri/Unerolf , e poftor
Bruni potfon farsi teppellire come i poveri
. /beeefaè Aa tAsooìtm • $* zf. V. ^eechim.
$£lJSrZIOMI Saer^ «V. F^sie . QfueMne . Fescan
FUOG&Lt'e^pMi l'BB. .29. lagé ^1704. e &
• rtafetti^ AMeMìeto.Jii.oei»s]DnediF«tté8^
o pro&oes p^r idlcrgreaiie» per Sfkwailii} » per
jlttatt<ei4UiHlom, o elftpèiceoesi) sdfto vene
.{pene eeMoleteetevpiìi quelle dell' ngam ee ere
.cpettil» Se-^lnicBeD rn^tw Ùeènaa di pertarla •
J^r ifbfiohL» bilo^telefiii ee. «e ne potea aver
liiGeQza idèi Xeibiinale •
ia« JET prdiiuto'aoceoéar licenza di faodu e djpers
eodie per Teste « G.,5. Ago. ifSc. .
^ La741j9tf Seti. '1770. proibì, fiìr /uoehi /:pet
ÌB emde di Siena pena ^. iw>. ^Catterà» e
•rinftrìe. ^ • - ' ..
4» iSetio.pena di 8cedi io. Gatìura» e mlrBitcìo
\
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TUO CAB 2^5
i BB. a4. Lag. ifSS. 5 7. Ago. 1756. 24. Apr.
1768. e la N. ^3. Lug. 1784* proibirono far
foochij tirar nltarellÌ3 e sparar armi per
* acherso, o per tirar ai Rondoni dentro Firen*
se, lungo le mnra, e a loo. bralccia. dalla
linea di esse, nelle strade maestre siibarba-
ne 9 e a ico* braccia da queste strade • £^ ri-
chkhmata in vigore con N* 3o. Gin. 1814. > e
si osserva per la Giltà', e adiacenze corno per
gì' altri Lnoghi si osservano i BB. del 1764.
e del 1768. suddr richiamati . in osservanza
con N. ao. Qtt. 1792.
FURTI: Forco in occasion d' inceodio, e rovi-
na e compatori dolosi di robe rubate in tali
eiroostanae . B. 27. Fèb. i66ì.
<2. Furti a danno della R. Corte . B. 19. Feb«
1618.
3. Furti in' generale j e in partieolare ede' com*
plici, e roba ruluita*. L.'9. Sett. 1681. OO.
i5. Gen. 1744. §. i3. e segg.
4* Furto domestico G. ,18. Mar. 1747* che ne
didiiarareo il manifattore che roba nella ca-
sa, o bottega doye' lavora a mercéde.
5. Fnrti semidei L. 3c: Nov. 1786. $• 74. L.
4a* 3o. Ago. 17951 $. 19.
6. Forti qualificati e con recidiva L. del 1786*
$. 75. L. del 1795. §. 19. ( V. la Nota a
' P^* 9* ) ^* Ahigeata • 'Arresti . Borsàjoli •
Peculato. Rapina • Rivenditori • Ròba rubata •
Sacrilegio. SteUionato. 7 ruffe. Vagabondi.
G
ABELLA de' Contratti : fn istituita secon- pa^e
' do V ammirato nel i3i6. Storie*
%* JBra regolata principalmento dal suo statu-
Tom. L P
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««fi &A9 GAI
to d<^' 29. Aprila t566^ pcuitewate im. m<K
A AUq atQtqtQ fi^mo seguito ; il, S X* Cào|aa
|566. U D. :ii. Feb. liS^z. U B^ 28.. Feti..
1^86, > e il Q. 19* Sect^ ]532« itiUaeogiiuiiQr
qe della nollità degl' atti gab^uiiìi ^
4. La P. 4. Ago i6ji7,. coiWir^c^ In g^Ua^. dei
Genti 9 e vìtalÌ9J[ •
5« Il Rt 20* Qtt* i6i!6l^ tratti^ 4elU wUitii d^
Ctantcatti per noii pagata gallila •
6. Vi è purè, r Q» 3ii. Qtt. 11664, da easeirfAm
dai Notari sulla gabbia AtgV atti .
7. Il a ^. Feb. 1664. sulla ^À60/2a dcll^ Dod
Coiidisiooikt^ •
$. B. Q. Ago« 1670. e]ie rìdooe %. menuvrii^ va^
rie IJ^à e^ QQ. svila gubeUt^ ^
9. La P. 2;^, Ago. If l5. che diminaì k|paM/4
de' CepsJ,
lev La P« 17: Kag. 1719« die. 4ifl3ÌJ9ol <p^U^
delle permatn*.
Ji. La P, 1. Ott )735a sQlIa^ro&ci/^de Cwii
. e permute •
)2i II B. del )74d« senaa giorao snlla gaUlh
dell* aggiudicas^oni *
13. Gr OO- 2. Die. 1746. die prèibtrono per
Cìaosa della gabella di diaporce pei \^^
Cledole, e biglietti V.. iWari^
14. IIB. 8. :Feb. irM^. sogroUbXigK} da^Nourì
sottoposti air q^ia del& gjolheUa à\ Pìstoja.
15. Il M. !(9,Xìic.,i768^ che esentò dalU#akI;
/a le Doti non $qperiori ^ Scudi 3oc!« fali^ 1'
obbligo di dei^uQsiarle, e ridusse al 2« per V)a«
la gabrtllt^ det Censi e permute éichiaEaixlQ
che sopr^ 9 coqgnagli ia coutaute ti dovicU*
come per la compra ^ e Teódila*
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iS* Le IL Ai Giiifldicaati , e Miniatrì per V eia*
ooziooe di d. M. de' 5. Peb. 1770.
17. La L. 3c> Agp^ ^779* ^Ue rese esenti i lasciti
a favore di persone ppvere ^ e le donazioni
qbaìido gì' Qiii , e V altre doq superatanó Son-
di ^qok ia capitale, o Soadi & il Mese, e le
coadoaai^ioni di debito fatte <4 debitore pò-'
vera , o al Colono •
18. n B.. i5k Qtt. 177SK <i^^ ordinò doversi nqa
sola gabella per le Doti promesse in Gontan*
ti ) ^ pagate in stabili • .
35^. I^L< IO. Qttt ifSio* coQtenente varie ordì*
naa, moderatrici della gabella in diveri casi «
QQ. Le NN* 1,7. Mag; e 29. Ago. i7&i , che
aboliacono la gtAeu^ nella Harem ma Pisana»
a Volterrana 9 e nei CSomoai di Lajatico» e
Pomaja* '
ai. La N« «5. Sett^ 1782.. che volle cbe per lii
geA^lla di affiranoaziòne di Livello, odi com-
pra di Beni affittati a tempo lòngo , si defal-
casse^ quella della caQoas^iione. tiveUaria 1 o
dell' affitto «
S2. La N« ^•l^ue:^ 178$ cb^e <^ent%, dalla gabelle
var| Paesi della maren^ma Volterrana*
93% M C i6t Sett. :il7j)3« cbe ordinò 9^ Ciancel-
lieri dì rimettere alla Camera delle Goni unità
o^ni tre mesi, perchè là jiassassero all'uffizio
delie ^0^2/4 9 ima Kota^ delle volture fatte
nel trimestre ^
34« La N* 9. Nov^ 1793< iplP intcrpetraaione
dell' esenzioni di certi Paesi •
s5. I apL 5(3. Hagg. 178&, e i^Sett. 1787. e
N« a§. Ago. 1794* che esentano dalla gab^
h altri Piiesi ^ e Gomumtà •
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1^ .
228 CAB GAB
^5. La N. Q<i. Ago. 1797. sulle detrauoni da
: farsi sulla stima àé" fondi, legati^, donati, o
Ereditati*
27' Xa N. 18. Òtt. i8o3* sopra i debitori, ar-
retrati,- e suUe Penali.
2$. La N, 8. Nov. i8o3. sopra il defalco degl*
« /)neri nella liquidazione delle successioni, le-
gati , e. donazioni • '
29. Il D. del 1806. ( senza giorno) che ordinò^,
che nei Decreti d' approvazione di liberazio-
ne di Fondi si ingiungesse agr acquirenti V
obbligo di denunziarli in g^oieZ/a nel termine
statutario.
l^s'ifiU- 3o« Ora la L. Zo. Die. l8l4* ba sostituito alP .
genur" '^wtica gabella s che quantunque gravosisàofìa
nei casi in cui avea luogo, non portava una
* cospicua risorsa allo stato, una Tassa di Re-
gistro degP atti, e nuovtL gabella delle con^
trattazioni. Alla L. è unita la Tarifia dei
diritti.
31. La N*. de' 27.6en. l8i5. b& dioKiarato che
il patto apposto neilc^ scrìtte di dover la ga-
bella posare a carico di quello dei conCraken-
. ri, che col fatto proprio desse, luogo a de-
nunziarle, è nullo; ma non rende nullo T atto-.
32. La G. 20; Feb. l8i5. ha esteso alle malle-
vadorìe che si danno dagl' Eccresiastici per
la conservazione dei FoncK dei loro ben^s),
r esenzione ài gabella concessa dall' Art. 9.
N.o^ 6. Tit. dei diritti proporzionali della sud-*
detta L. de 3o. Die. l8i4«
'33. Finalmente le IL de' 21. Feb. l8r5. hanno
regolato il personale degl' Impiegati di «jue^
sta Amministrazioileji e ì loro obblighi^ ed
Esercizio .
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GAI CEN 239
GAtOLB Gomaiiità : Bao Regol. portic. de' nZ.
Mag. 17^4.
i2. GoDBegaa di decima N. 24- Nov. 1781.
6ALEATA Gomonità « Regoi. partic. 22. Ago.
1775.
GALLERIA. V. Pietro dure .
GALLUZZO: Gomuoifcà. Regol. pertic. de' 23.
M^g- 1774-
a. Consegna di decima N. 18» Sett. ifSl.
GELSI: due BB. de' 27. Lug. 1576., ed' ni-
tro de' 29. Iffag. i655» ne incoraggirono la
piaatasuooe, e fitabilìrono diverse regole per
coaservarli, brucarli ^ e potarli , e per le.com»^
pre della fòglia.
d» II B. de 3o. Apr. 1597. impose pena di Sca-
di IO. e tratti cine di fune per i danneggia-
menti ai Gelsi , e per i fìirti di foglia , e que-
ste pene si aamentavano in caso di recidiva»
Z: Il Bf del 1. Apr. 1716. rinnuov. li 2. Giù.
IfSg. proibì per la conservazione dei Gelsi,
di far bozzoli di Seta di tre volte , sotto pe-
na della perdita 9 Scudi a5. è tratti due di
fané •
G£N£RI Fmnienlarj : L' antiche LL. non solo
ne proibivan 1* estrazione , ma ne asso^^ettà- ^^^^^
Taoo anche il Commercio interno a mille re-
cinzioni, e limitazioni, e spesso venivan as-
ttgoati i. prezzi ai diversi generi • Son da ver
dersi sopra di ciò gli statuti di Grascia de' 4*
l[ar. 1579. e la L. 3ow Log. 1667.
12. Il B. at. Ago. 172Ó. proibì le contrattazio*
oì de'gra'nidi cattiva qualità sotto pena della
perdita , e di Scudi 2. per Sacco .
"3. La prima 1j. Annonaria de' 18. Sett. I767:. .
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à3o GBN dfiN
abolì la Tassa del segno del pan VUì&té|
quella Bulle . fai^iue , e pàsttimi, quella d>)li&
Eoliàs&a eopra il paikè , farme ec* dte* femi pub*
liei ^ e le priv>itiVe dei piiovttittiatj' di toi ^
è d' oga' altro forno; pi^rnieBsea tutti Feter-
thio dei mestiero di fornajo con eerte nugo-
le l 'e d^etermiuò le diverse upemh di pati ve*
nate iche doveansi labbricare, il péso ed il
prefe2o 9 che era arbitràrio peir il ^lo pan à-
nei proibì il ^ pane di biade» b meséolO) e
tassò te pene per le diverse contlraVVeDaioni «
'4* L' Art. 15. dicbiai^a chd niukio può im piedi'
tB il tras^rto del pane da un patos!) àli^ altro j
e la vendita ^
6. ti ì6. permette a tutti coittpirar grantsebìa*
àéy cohservarli 9 e tenerli in itiagaaziìio a be*
neplaeitò.
6. 1 seggi Art Regolavano 1^ e^tràisioée Sài gf a-
' ni , che ùoa si permetteva sen^a V autorità
del Governo^ e secondo i predai dì questi
neir Interno > V Introduzione dèi grati* £été*
ri, e il tratisitio* L' Ajrt 124^ concesse I^dstrar
sione illimitata dei grani , e biade alla PitH
viacia Inferiore «
f* L^Art. fì5. e segg« detérminarOliO le ptùé
per gr estrattori, 6 furon poi iùt^lrpettati
Colla C/20. Peb. t7f6.
8. L^ Art* 41. 42. eoncernevaìio relttmti ^iOrar
séieti che invigilavano al fegolattiento , e ap^
provvisiona mento de^ Mercati (i) V* CoJ^tn^
nità , Kr."* 78.
■ r ■ ■ ■ ■■ ■■ . ■ ■■■■■
(i) Vi son aonesi i tlegol.' ]>artio. per Fireoae^f
liirornò » Fisa « Siena , e l^istoja •
.d^byGoog^le
9. ÌA )^. i4^ Kàf . Ì768. proibì far li doQiak
tte^ èodtràtti de' jgrè/ieri »éaà& liScékiia d^U^Ab-
boillkaiisa ìotlo VaHe pMd^ is ton vaì^id i^ego»
Id per quei ohe avean tal licenza -•
io* Xia L. àg. Ott^ 1^8» ^ppte^Ét Varj - pro-
risati, e Appalti sopra i -generi frumeiitìrt*) »
Gami, Olio tfto.è,^ ixAlsb Var) altri vinisoli ia
^tieMe contt-Àttidkiòhi »
il. Per P J^flMbàione di de LL» e 00* faro^
pubUiòate delle lì. ai Gididioehtì , é Ora-
leiéri sotto di 3dl. Ott^ i^68. é nel i'ffi.wtùf-
te'jgioriiòi
i!^« Le pfime iboateìigoJii^oli^nto appresso di .no*
fatile : Nitmo è ìoriaèo a véndere i siioì gè'-
he ti al fliercatoi Uè Hetmetto a tnaodarvéne *
i &. 6.
t& t predai soU ^éthpté ìiÌKOti ì La jola conoot*
MfiM U fissa. §47".
14^ La eircolaaioae dei '^rani dev^ èsiéì^ . prOr
tétta .$^8.
l5. fiTiatì^Ierà che le itti^niré ^ e i pesi siati giu-
sti j e looiiiti del segno • $« 9«
t6. KoU iBomparendo al Mercato granò a feufH-
cienza per 1^ approwisicoainénto del paese il
Crioàdìiienié ne darà parte al Governo » e in-
tanto si asterrà di» ^oalunqike misura violen-
ta » $• 20.
«f« I Oraseieri invigileranno òhe tioii manchi
' il -pane nel paese &cendovene portare da al-
tfd^a^ fiupendo apsìr imovi forni ec« $. vì4* ( 1 )
' ( T.) JSecondo .queite IL. aasistevAn .al ^ Hercato il
Citusdicente 9 il Gsttcellìere » e i Grascieri . ^ Quel-
le .eeflùnoiaya^ol saeno della jCampanella dopo jl
«- -
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. slS2 GEN ' GEN
18. Il M. 23. Mag. 177C* 8oppr<M«e in Fitetii^
la privativa del pan fine. . ' -
19. Il M. 6. Gio. i7fo. abolì leTarifTedel pe-
sa del pane atabilite dalla L. del 1767. e per*
messe ai Foraaj farlo come voleMero' salva la
buona qualità. .
2c. Ln G. iS* Ago. 1772. dando nuove IL ai
Giusdicenti per la Carestìa di quell' anno
raccomandò loro di non viucolaare i pressi 1
ne la libertà delle contrattazioni , e tt^sporti •
Parimente la L. g. Gen. i8oc. per la Gare-
ètìa d' allora dichiarò che V urtare con colpi
d^ autoritdi arbitraria contro i pressi ec^sd-
vi dei generi di necessità potea produrre no
male maggiore , quello cioè di far mancare il
genere e perciò consigliò in vece diiuHinuare
ai riechi che mandassero le derrate al mércàc*
to, di fare che essi e le Comunità aprissero
dei lavori per i Poveri 5 d'- istituire dei Forai
normali per conto delle Gomunitc^ ec.
21. Così le ce. 5. Gin. e 21. Nov: i8l5. di«
chiarano che i Giusdicenti devon limitar la
loro ispezione alla sàinbrità dei generi^ e alF
esattezza dei pesi, e misure lasciando del re-
sto .libero il corso alla cbnoorreosaie alle spe-
colazioni private . V. Ficari .
22. La L. i/p Geo. 1783. prescrisse la denun*
aia dei ^e/zeri guasti» e incapaci di se^vire^
vitto Umano che s' introducessero di sopra
mare , con varie altre cautele e pène relati-
ve pei'chè non venissero panissati.
qiuile puteuii conipVaio quei ^oli che conipravano
per lórb nso 5 al iTecundo snonofotcvano eotnpvasa
ancho § Trecconi ; •
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t2. Il M. 8. Gid. 1790. proibì rettrasione dei
gcani) Biade 5 Olio^ e Farine: i MA. de' 12*
« 17» Gie* 1790. 0Qiri8tef8o oggeUt» permea-
aero Ipedirjie a Livorno pqroliè non •' eatra-
esMTFo* U M. d7« Die» 1790. revoeò U proibì-
aioae d' astrarre > e riioeseeil li1>ero oonimer-
ciò» Pr^cedeotemente il M • d^gP il* Gin. del
med. anno 1790* ^,v.ea ordinato alle Go(nooi-i
tà'di taiiare i prosai del pan renale ^ e Olio
aofHra tpiaì dei Meiy^i^ti , e di ^tebilire dei For-
ni Normali . Adesiva a qneat' ultimo li. ed
, esplica tori» di ei•o^è la G»' i5* Gin. 1790* che
fìra le altra cote volle che il pan venale tro-
vato per periaia. difettoso, «ji distribuisse ai po-
veri» e si aospeadesse il Fornaio dal soaEser-
eiaio aaJLvo. ii processarlo se il caso meritov»
maggior pena* /
8/u In aegnito la X. 9* Ott. 1792. proibì T e* |^<^-
.itraaione de' grani-, biade 1 castagne, ,e legu-
x\i ftesdii, ojeccfai^e loro &rine, e Tacco-
st\rsi con detti generi a tre miglia dal Con**
' fiox' salvo che per gF, abitanti in d» spaaio
coli\ licenza delGiosdioente che limitasse il
lem^o del trasporto, sotto pena^ -essendo tro?
Tati ^ttfea di essa di perdita del genere , be-
atie, e vettnte, e anche .secondo il caso del
Gonfino a Grosseto* §. 1. ;2. 3. 4*
fi5» L'Art. 5» dichiara bastar. per 1& prova l'at:?
tastato degf' Esecutori ^ i qoali essendo trova-
to falso devon punirsi con io. anni di Lavori
* pubblici ; e fissa il reparto delle Goofische per
una metà fra^il' delatore se vi è, e per r al-
trui metà allo Spedai de' malati viciniore al
"^ Luogo dell' arresto^
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flg* Il §. 6. regolò le Ga\itl^Iè ^r l' iatonii «ii?«
* «olaiionè p6r l^errà, e per Maré^ ed il f «
oompreÉé lii Città di lAvorm ^^tMito ^'gl^ tt--
- fetei delbi iNraé. L» nel ^ei^iito^ìtt rionito ^
eo8Ì ^hè'i^r^^rf potessero in etàii iatrodargi
sento )g;iLÌ>ellài lai' Art' ^ trattò tiellé «p6di>-
ìAòfA A4)aella Città pé^ Mate ^ e'péir Àrtie ( i )
df4 L' Artb i^. peoiU f «Bla^aaidn per laal^del'
le Vettovaglie tiost^àli , e deir^^eatelv tona t^lta
introdotte ^ fnor^hè pe^ i baéliìnelttif aneerati
a Livorno ) con licenn&a del GovtBiniatore, e
fire^rifisé il ittodo d^ éitrairrè^ ìftt l^erra, e
per Mare, il bisbottò, e paiMiliii aotto tiéiia
ai tfnegt^ ultima parte di J^. - ù* -\m^ di-
visìbile fra it fì«^)iiet« ) e f 1^ £s«H9iitori . '
dSk 1j^ Ak*t. ìCé Volle erbe si preéd^se il tìiani-
^estò della Dogana per éstraìr grani onde fiu"-
li mattinare ditte i Confitti %% si rJfportM»»ro la
farine pena Seodi 1« per 8ta)0 5 div^bilè fra
gr tiseea%ori ehe Anno T arredai e il Doga-
nie^ delia Dogana per ètd do^eana Hentra-
re ì e ìà stesso per i ibrestierf ebe portàMiro
grahi èeé a niacinate iii l'osoaaa^
ùg. L^ Arti Uà dicbiarò cbe il GòVMiib avr^l^
be aeeordata odeorre&dola trà<7ta dei Granii
- e Biade ai Possidenti partfeolari j speeielttien?
te della I^ovioeia Inu»riore«
<k>. Il 1^. e segg. permaiseto 1* i«t«cidiiisoìie^
ed estraaipoe delle vettovaglie éattire ) ieaaa
(i ) Per r eseusióa di qaerti ttoe Art. eravi la N.
i8. Oit 179S. jS* 1* se. 8i 44 6. e 7- Iia Bf. lio. Gen,
1769. avea regóUta la gabella de^ grani s « ^i*d^
cbe si portavan a liivorno .
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èxAjiMvt'le cautele quivi preicritta t)eriitir
pediró elle tervisaero di prcf tetto all^Aitrasio-
Ile dellb tooitràli • ( l )
^ié L'Arte ìf. proibì provViiadattiéiit» Tettn^
iiolie deir olio nostrale, «ego «odo, atrutto^
b in Candele ; e lo steiM) Art* ed il wegk ap-
t>Iicarono alia circolaftione di qu^ti generi i
per Te^rA, é per Ittate, ìntirttdainotie iA Li-
vorno^ ed leatfaBieae, l6 diépoaiaioni^èiepe*
ne prescritte per i generi frutnentar) « Ia N.
19. Ottk i^9à» volle che per là tircolaliòne
deir Dlio per iàliari), sì jprèhdeise 1& HceoBA
del idioadicebte^ é il ittanlfeste delk H^gfir
ila d' egresso ^ sotto péna aon i^niparendo nel
temUoe assegnato alla Bogaiia d' ingi^àiodi
• Sciidì Sé per Barile pet 1' Oliò^ oltre la ga<>
l>ella tolehdo introdnrlo ^ e per il Seg;o la M-
^ Ila delle tiL» doganali essendo ptesentato nio^
ri dtf teftmné, e della g^ibella 6tnpla d^ è»-
itraaioilè taoii eoRlpttrando altfittetitH quali
gv» applicò ai Revìsofi delle DogaAi)» La
\ de^ 6. Feb. ifsfi. ^He cbe i trasporti di
Sego noitMle, dall' interno VeiM il mhIim
4i r^lsssefo a forma delle LU ^dgatiall iK>t«
td le pene di esse ; V Art* 16. della Hm i^,
Ott ì;f9ì2. permesse estrar per mare il Seg6
elle si gfiifttifioasse coi recapiia doganali di
^ |>rovmieifaa estéfa; « U, N. sisi« Ott. 1793.
trollé che V dstraaioni ^ Sego noattale si pn«
•iiiÉsero eolie pene prescritte dalle IXi« doga^
(1) In esecuzione di <iuést* Artiooli fu pubblic««
r- io un Regol. con N. 19, Ott. 1792. ampliato eoa
If. 4-'Magg. X793,
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fì36 GEN / GBIf
nali i)er V estraasiòne delle Guòja» e Pelli » e
che il tranaito fosse soggetto alle stesse cau-
tele .
Z2' L" Art. 19* della pred. L* Geo. de^9« Ott»
. 1792* dichiarò che il Governo avrebbe per-
messa r estraBÌone dell' Olio » e S^o per i)p
provvisionare i Sastimeùti ancorati a Livor*
no* Il ao. applicò alle Ulive chp si manda*
vano a macinar fuori di stato., le cautele pre*
scritte nello stesso caso per i Grani i pena
Scodi 1* per sacco d* tTlhre » e salve le pene
delle LL. doganali per le contravvensioni ad
esse. L'Art. 21. tenne fermi gP antichi Or-
dini per r introduaione , estrazione ». e traiisi'*
to deir Olio forestièro*
23. Le NN. 19^ Ott. 179^ $. 14. e de' 12* Ott*
1793^ $• 8. vollero che per V estraaioné de^
generi nostrali si procedesse per inqnisuBÌonet
e che vi fosse la pena di JÉ^. 7. pw sta|o di*
visibile fra il notificatore, e lo Spedale degP
Infermi più vicino al Tribunale che pronon-
eiosse la sentenza. E la N« 27. Luglio 1793.
dichiarò che le trasgressioni alle LL. Anno-
narie non sono prescritte che dopo cinqne
Anni^ confermando che si può procedere per
ìm(aisiaione •
24* La G. 22. Nov. 1792* permesse ai Toscani
estrar Gri^ni, e Biade per sementare i loro
Terreni posti, ial di là dei Confini •
35. Le ce. 20. Ott. 1794. 4. Feb. 1793. e jig^
Log. 1794* vollero che le licenze dei 'Gia-
centi si dessero sempre gratis^ e ne tenesse-
ro registro^ £ che glV abitanti presso il Coi»- *
fine non si molestaséerd per trasporti di gn^
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■OEN GBN - tt^r ^
ni > e fame aenia licensA in diéCTeta quanti**
tà proporzionata al lor» cousumo • L' al trar G.
5. Mar. Ifg2. ordinò ai Giuadiceiiti di non
dar le iicenoe ohe a persone cognite, e inca-
paci d' abitarne, cfon esprimervi le quantità
da non eccedere i bisogni delle famiglie , e
permettere occorrendo il trasporto ia più
volte .
26. IhM. 3o. Ott. 1791. creò ì Grascieri^ e Pro*
) Bidenti delle Vettovaglie , ne determinò le
funaioni, e reparti i distretti* Le IL hi me-
desimi furono approv. li 23. Feb. 1793. ( 1 )
V. Mercati .
37^ La L. 6. Mar. 1793. pl^ibi P estrazione^ del
Biscotto , e Pastnmi pena la perdita di essi ,
Bestie 9 vetture , ec. salva a chi provava eoa
recapiti di dogava di avere introdotto grano
estero, la fkcoltà di estrar per ogni sacco &
45o. Biscotto , o 100. di Pastnmi , e salve le
modiche estrazioni per i bastimenti di Li*
vomo • ( 2 )
38. Il H. ^* ^^^ ^794- proibì r incerta, o
compra fuor che per uso proprio dei generi
fhinientar j , e farine , meno che nei modi da
Esso prescritti, sotto varie peae.
J 1) La C. 24. Dio. 1798. concerneva V elezione '
dei (rrascieri ; Quella de' 'i5. Ago 1794. le spese d'
ogni presidenza di Vettovaglie . «
( 2 ) La G. 16. Sett. 1793. cui si riferiscono quel-
le de* 18. e 22, Lug. 1794. invitò i Conventi , e Coc-
pi morali a vendere a minuto le loro Grasce in
natone a panissata .
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a4o CUT GTO
Parte GIUDICI : Statoti del? Arte 4e' Ginàici , e N<v-
Scohca ^^i^ de* 3ò. Mag. 1566. (in Latino) ^ e L.
Zoé Geo. i56i.
lucili- 9. Per esser ammessi agi' ImpiegH di GìimI^
"^^ ' - catura bisogna provare d* esser Toècano ( 1 ) >
liaareato beli' Università di Pisa , o di Sie-
na per qaei del Senese » e d' aver dopo il
' Dottorato studiato per 6. anni Giorisprudea-
sa Gvile , e Criminale in Firenie presto un
Auditore ^o Gindice» o Avvocato esercente ,
e di Credito, h. io. Lug. ifji* §• i3-
3. Son dispensati da qoestf ultima ]^va i Let-
tori delle due Università che per qoattr* an-
ni liaUno professato la ginrisprodensa $• l4*^
4* Con tali prove il Candidato si sottopone alT
esame avanti la Pratica sopra le Gai»e che
' avrà difese, e le opere che avrà scritte, e
flGf)>ra pnnti di Ginrisprudenaa Civile /e Cri-
( * minale: trOvàto capate ottiene il Decreto d*
abilitaaione • $• i5. (a)
6. Con esso si presenterà alla Consulta 9 che
presa informaiione sulla soa probità» e pra-
densa lo fiu-à descrivere nelle Liste di gi^*
catura. §• 16.
6. Le Liste son -dì doe specie: ana per gì' of-
' ■■■Il I I . I L II I "
( 1) Si prova colla fedo di nascita . !!• 5. Aprile
177?-
( 2 ^ Ora V esame in materia Civile e avanti tre
Consiglieri del Consilio di Giustiaia : qs^Uo ip
criminale avanti.treAurlitori. della Ruota Crimi-
nale . Il Presidente del B. Gov. pnò esaminare epi
pare i Candidati come pnre quelli ' per i P^/ ***
Giudicatura minore » e Notariati Civili 9 e Cfrimiav
li. IL 18. Feb. 1789.
Digitized by VjQOQlC
*" GtD GIÙ 841
fic) iniaoti, una per i maggiori : Qcii $i pas*
sa a questa ehe dopo aver per tre anni eser-
citati gì' oAc) minori dì giudicatura 9 ed «esser
stato assoluto nel Sindacato • I descritti nella
littm degT nflicj maggiori sono abili ai mag-
' glori , e ai minori . $• 17. e L« 3o. Settemb*
• 1772. §. 19- 20.
7. Tatti i Giudici de" Tribunali foranei sì prea-
deraaiM) da queste Liste. L. del 177T.§« 18.
8. Per gr Impicci di giudic*xtura dei Senese
si esigono gli stessi requisiti prescritti dalla
L. del 1771. per fl Fiorentino , ma gli studj »
•e praticke poèson farri in Siena. L. io. Sete.
1773. 5. 7. 8. '9. io.
9é Atiche questi uAicj del Seneto son divisi in
maggiori 5 e minori: i minori son quei che
hanno giarisdiuon Qvile, e mista, ina non
Criminale, e. per questi basta T abilitazione
in matèria Civile con soli tre anni di prati*
ciie dopo il Dottorato: gì* abili ai maggiori
io Bono qui pure anche ai minori, e i descrit-
ti nelle LiiM^ dù* Giudici lo sono anche dgV
nfficj Notariali. Dai minori ai maggiori si
passa dopo tre anni d' esercizio de* primi,
dietro esame in Crimiitele , previa la giusti-
£caaione d^ aver per tre anni studiata la gin-
risprudenaa Criminal» Teorico- Pratica . $• 1 U
la. i3. 19.
le. Ninno può euer Giudice in Cause io èui è Ecsrci-
Atato arbitro 3 ( V. Arbitri) consulente, o di- ****-'
fensore , o in cui abbia interesse egli , o un '
suo ascendente, o discendente in infinito, o
• un collaterale fino al 3.^ grado canònico in-
clusive, o un^ affine in questi sud. gradi, e
..vSt ^ Digitizedby Google
24a ^tO- ^ GIÙ
dfve astenersi, puM la desi^tea&icme , «ifWl^i^
lifaaion t)erpetaas « S0o4i 4l>^ 4'9fo- (ì* :i2«
Fafak 1^4$. $» ia^tr^i p»tfi» i|i,6(£^>« di
HercaoExa eoo Xìel* li. Apr* 9^7* ^p» làSfOm
if* NeUe Città in cui ^ «a Q^iv^rn^^^ , p4c-
legato !Elegio €Uvil« , ò rtUitw^ m^ n^ef (ita
del poter giodiciario y vi sar^ fV t^ f^tto
QO Qiiuìice òol Titola d' AuditQM x (^ Vic^
rio, ohe HìpeiiderjSk dal G|ro?<9ffii^r« fuorché
nelle fuos^iooi gioUifUrie iq e<ii qp^Uo po^
dovrà mescolarsi ; avpà il firimo pofji^ dopp di
lui e lo rinpiazse^à H h m^tff^ ci linpe^itoi
* §: 23< R. del 1771. ^ L. iol 177^ S« ^.
12. I motivi di sospetto allegati cottila ai^ Cììmi^
dice ài esarniioeraoQol oop li^tyi il ng^M P^
nou accordar la varili aiioQe del ^pa. o^mpe-^
lente ^ se non sono giósti » et l#0aU. Q. per
la R. Consulta de' Scu Die* if(7ir- $». 8%
l^. 1 Giudici y sotto pretesti» d' esscM? 4« «Miti-
mento contrario à qneUo «m cqi «i deVÙ^ra
non possoQ esimessi di d^re il Imw \otp per
ordine» pena la perdite deU' l^jnpgo^ « Spn-
di i25. D. 14. Feb. 1^9*
l4* I Giudici coQsevvevaano na^C^aip illl^K%aa-
sima imparaialità in gnkk da Wi^^a^-WV^t-
to alle parti. U. & &ÌQ. ifqiSh Ì^* K
l5; Si asterranno dal dar pareri A i{iH)# ck. in
scrìtto , in Cause mosse » o da i|iiiovi$rsi: da-
ranno ngoal aodisfa^ioAA a tntte I9 panti: qmi
mofitrerauno pi^ aiTeBtfane a fiQ.difSi9«0M»«be
ra UQ^ altro: non si «oteaeolemooP iq ^«^wisei ia
cui per parentela, o aUro possila esser creda-
ti parziali ; e si asfeerranna dalle UM^mMd^
eiimi. §• 2*
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GIÙ OIU 243
ì6. Giadicheraaoo ai terinìni di ragione, e don
per vis di TransazioQGf se Qoa ne hanno la
facoltà' dàlie parti : ma Ifovando disposizione
ad accomodarsi potranno , sedssa troppo insi-
stere, consigliar IbrÒ una conciliazione $.3.4*
17. Si mostreranno sòflfercnti, afTabili, riservati
nel trattare, studiosi, esatti ó qjoali occorre
essere p^r ottenere V opinion pubblica $. 6.
18. Non permetteranno atti , informazioni , o
seasioni inutili, e ristringeranno le questioni
delia Gndsa nei loro veri limiti • §. 6. f.
ig. invigileranno al biìon ordine, e regolamene
io delT tadienze, é àlF esattezza dei Difea-
aorì* $. {)• 9*
20. Proéorerànno che i ^verj , e miserabili siaot
bene iassistiti* $; ic«
21. llostreirahno il maggior disiniteresife senza
accettare più di qnel che accorda la Tariffa,,
iid regali, lìè permétter cbe ne ricevano i lo-
ro i^miliafi. $. 11. V. arbitri. Auditori.
Consulta • Giusdicenti . Nobiltà . Potestà . Pro^
cessi Criminali • Prùturatori • Raccomanda--
xioni» A'égalt. Segreto, Udienze • Vffzj Pro^
vìfkciall • ricarj JRegf .
GItrt3l2j ài Concordia H. il. Peb. 1773: Li
i5. Kar. 1782. e RR« f^i. Geo. e 11. FeL
i;^r3. snlla loro forma •
GTpVPO di Concorso. V. Esecuzioni.'
OltJDÌZJ d* Avaria . V. Ji^arià .
GltTDtTJ dì Saziano. V. Saldano.
GIUDlZJ di Graduatoria V.Regoh di Proced.
GIUNTA di Revisione: Fa creata ijoy L. 11.
Geo* i8po* per T assestamento del debito pub-
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244 Gin , GIÙ
blico , e riorganizzata con M. 2& Ago. l8é2.
Vi 600 le IL de a4*&Iar. iSoc- per la ined.e
la C. 2€u Ott. i8q1. V. Debito pubblieo .
GIUNTA di Liquidazione delle spese militari :
è «tata creata con le NN. de' l4* ^ ^^* ^^^
i8l5. die ne regolano le attribuzioni » unita-
mente alle altre NN. degF 8. i6. e ^« Ott.
l8i5.
GIUOCHI II B. a3. Ago. ^566. proibì i giuo-^
Parte cìii di Carte , dadi , girelle ^ forme » Falle , ce
*°"^** per lo Strade,, e Piazze sotto varie pene chia
4H>inprendevano aache chi Btava a veder gino-
care,
su Le PP. de' 7. Gen. e 24» Die l56g. proibi-
rono giuocare con pegni 9 e^ scritte, o a cre-
denza, sotto pena per il vincitore di resti-
tuir la ^vincita, per il. perditore di una mot-
ta dupla del perduto y e per ambidue la de-
cadenza da og^i officio y ed onore •
3. Parimente i BB. 9* 6eii« i585. i8. Luglio
i594* 4* ^^^' i%<3« 12. Apr.^ 1^7- ® 18.
Seti*. l6c6» proibirono ì giuochi di Carte » e
dodi , e anche lo stare a veder giuocare •
4. I BB. 18. Gen. S684. e 3o..Djceai. \6^
proibirono il giuoco della Bassetta; e il B. 5.
Ott. 1696. proibì i Lotti, ed i giuochi di sor-
te «La proibizione del Faraone,. e della Basr
setta fu rinauovata eolla P.. 4* Gen. 1737^0
col B. 3. Gen. 1743> che ne contengono le
pene, e dichiarano che a queste deve unirsi
ifucUa ideile Carte, se son senza bollo.
5. V £• do' 4- Nuv. 1748. proibì i giuochi di
Ruzzola, e Forum nelle. Strade, e luoghi Tre-
qWntati sotto pena di giorni venti di CSarce-
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GKJ Giti 245
- r£, e Stbdi 3> a titolo di cattura, e']>er i
^ minori di 25. staffilate .
6. Ora ogni giuoco ài Carte ^ e dadi, è proibito Lcgislai.
lìciLiK^fii pubbUci . L- i3 Apr. 1773. §. 1. (1) ^^^"'^'^
7. Sooo Luoghi Pubblici le Strade, Piazze, O-
«terie. Bettole, Alberghi, e Botteghe tutte ^
abbiano o noa abbiano libero at^reeyo in stra-
da, i Teatri , le Case 090 abitate familiar-
mente da un Padrone ,. ma tenute per uso di
ridotto, le Stanze, Quini; Accadieroiej Ar-
cadie éc ec. §. 2. ^
8. Nelle Case private è permecso il giuoco di
Carte, e dadi per divertimento, ma il Pa-
drone di Gasa, è responsabile dell' abuso, e
delie frodi. $. 3. -
9. Le case private ove il Padrone fa pagare per
le Carte , o per il comodo di giuocnre , o do«-
Ve senza far pagare si permette V ingresso a
tatti per eansa del giuoco, ai considerano co-
me IjL. pubblici • $• 4' ' ^
10. La pena delle trasgressioni^ e di Scudi 25^
'di cui il 3.^ spetta al querelante : Ne snn co-
gnitori, i Tribunali Crinuoa li colla solita par- ^
tecipazioue. t^) $• ^' ^ 6. V. il N.^ 14^
li. Reiftan ferme le precedenti LL., su i ffiuo-
. cfiiin qaaoto aoa vi, è contraria la presente,
la quale deroga à tutti i privilegj , e consue-
^. Il M. 29^ Mar. 1781. proibì il ^moco della
Sfora j e del' Pari e Caffo in tutti i Luoghi
(t) Le disposiz» di'quesfa L. son ripetute nella
]l. So* Giù. iSoSicni è ttde.^ivo il M; 10. Dio. i8o5.
(p) Ora se ne\onosce ecoAomieamQnte L. 3o.
/N«?. 1786. §. 109. ^
'oigit^ecfbyVjOOQlC
a46 GIÙ Gli;
considerati come pubblici dalla sud. L.del'l^^S
Slitto pena, per igiiiocatori Borpresiinjlagrant^
della Cattura 3 e arbitrio economico da aumen-
tarsi per i reoidivri, e lo eteseo per i Pa.dro-
pi dei luogo ove si giupcaMe ; perfiiesse lali
giitochi nelle Case private sotto la responsa-
bilità del Padrone per gì' abuià.
l3. Là N. 16. Mar.. 1782. proibì tutti i giuochi-
' per la Strade, Piazze, e ridotti; e il RegoL
10^ Apr. 178:2. §. 6. ( per il Fiorentino) ^)ro-
' ibi giuooare inqualun^jae giorno ed ora, nel-
le Strade, a Luodiii Pubblici » alla Palla,
Pillotta 9 Pallone. jSuzzoIa ec. sotto pena di
JP. 7. Lo stesso dispone la N. degl* 8. Apr.
1786, la i]uale volle che si procedesse ancb<
ex offcio^ e (ler inc|nisizìone, liei tuoclo sta-
bilito dal sudd. Begol. attribuendo la nnilfa
a forma degi' Art*. 42* ^ ^* ^«^ ftiod. (JV,
Strado ) : questa N. del 1786. permeèse tali
giuochi nei soliti Luoghi finche ì rectaoii àj.
cr.loro ohe ne fossero incomodati 9 esìg68sei1>
cl)e vi si provvedesse. .
l/f. La N. 8. Itlag. 1814. La richiaftiiitè io vi-
gore le sad. LL. su i ^luoc A/ 3 e permesse quei
S'>H ridotti che eran autorizzati nel 1798;
Tasse là. I Trucchi, e Biliardi. paganQ al Plsco traa
Tassa anticipata di é. io 6. tnesi , cioè : la
Firenze » e Livorno Sc|idi 24*^' anod ciaéc^
no: ii| Siena, Pisa j Pistoja,, é, Arezzo, Scoch
16* Neir altre Città Scudi le. e fuori delle
Citta Scudi 6. I Bidotti di rirenze.^ la^cc-
no, Siena-, Arezzo, Pisa, e Pistoja n^o pos-
fo^o avere più di due Biliardi, e un Tnicco:
^ùelH dcgf altri Luoghi un Biliardo «d un
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IFiriièeò. I cotiàf^tifn dei giuochi devono a\e-
^ la licétfsa deila Polizia da r inntioTa rei og ai
6. filasi stilla ptMetitfisioTie ddla ricevuta
déUa l^aéàa - olito feì paga nel Genoano , e Lu-
glì6'i timi di^voti petmèttefe eho sì facciano
i giughi dèlti dtel Pónticinc», dèi Cètrino, e
limili : Sotto ie^ionBabiU d«gl^ intonvenienti ,
e itt kpèciè tè rìc&toQo Icientènrónté dèlie per-
sone coi fiè proibito r ac4;edéo ai giuochi . I
giuochi devono eisere chiud la sera a ore 1 1;
ùelle Gittài e alti'oveaore lo. e non aprirù
la mattina prima dell' otto» e nelle Feste in-
' 1^etift{ilM dèVono àpHi^eehe dopo le ù^j^neU
le utente féité éópb nmisèo giorno • £^ sempre
proibtio giuocàtè ^à porle cfainse « Per ogni
fìrasgi^rfoiie ti è la pena di S(cudi ao. che si
dlvìab ^ P dccnsatore,*e lo S^pedale viciirio^
fOy^ itioltre k soppremi>nè del ridotto, e
la* Oèicerè àà airbltfjo, e «è ii tra6g^e«sore
uba «tèi Iflt Ueetfta pagherà di più la Tassa •
^Qésti ailkri éi risolvono economicamente con
nartecrpbàsione ài Pk'ciridente del fi. Governo •
\i> If!f. 24. Oitr. e !tg. Lug. 1814.
tB. La; 1*iAM ki p&gà al Camarlingo Gomttnita-
tÌTo cfad né cofrì^ndé al Fisco G. 25. Sètt.
1^5. V. Peste . Ois^e/^ie . Ficari .
0RmA]|[fiNtO V- 15»rrt\
ÌBHft7dDtCad#ri : Il B. i3. Peb- i546. prescri Parte
- me la iktni^lia die ogni Giusdicwie dovéa ^''''''
oondurre e tenere a proprie spese •
^ K proibito ad essila loro ministri comprare , Eterei.
Storica
aio
(^) GoM U II. de. No^. 1806. $. 109.
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s48 GIÙ Gin
prendere in a/Etto, 'd%osiare^ far semente ,
e soccide 5 sotto pena della nnìlilà dell' Atto
e di Scudi 5oo. di cui ,w> Z.^ spetta al Noti-
ficatore B. 19. Mar. 1S75. (per il SenejBe) .
2u £^ loro proibito pernottar fuori delia residen-
za sotto fiena di tt^. 5oo. ( l ) e arbitrio « B.
sud. del 157S. e B* 8. Ap. 1659.
4- Il D. 24* Feb. 1624* prescriveva i titoli da
darsi nel carteggio ai Giusdicenti •
5. L GiusdiceìiBi hanno il primo luogo fra le
Magistrature del Paese. L« 3o. Sett. 1772.
$.35.
6. Se non profittano della gita ottenuta dentro
uu mese dalla data della lettera di partecipa-
zione devono domandarla di nnovo prima di
partire. Alla grasia si sottintende sempre la
eondizione che il servizio non. sofira, onde,80-
pravvenendo qualche afiàre'che e^iga la.loro
assistenza non profitteranno della gita. Per
uscire di Toscana è necessaria la una liceaaui
speciale con R. Sovrano . Ogni volta che si aa-
sentano devono darne parte con indicare il
giorno, e lo stesso allorchi^ ritornano, e^^ò
faranno ne) giorno med. della partenza, e del
ritorno • Tutto ciò comprende anche i Stinistn
dei Giusdicenti. ( a ) C. 11. Apr. 1780.- V.
Bolgette , Fiumi . Fodera je . Giudici • Impie-'
g/ù. Notori. Potestà. Stri$de • Udienze. Vffi^
fij Provinciali .-Reiteri JrumentarJ . Fiearj.
-IH^
( 1 ) E se ave^m la licenza pagavano una tsssa di
li. 5. il giorno .
(•->. ) Quanto òlio gilè V. pux'e 1* Art. Vicari.
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OOft ORE 249
GOilOASGURA: Riquoim di questo feudo al
* Graodocato . H. 2p Fab. 1798.
GRANI 'ì
GRASCE 1 ^* annona . G^.neri fiumentarj .
GftASGIERI Y. Comunità. Òeneri JhimentarJ é
GRATIFICAZIONI: quelle ordinarie, e aooua
•on aoppreise! Non po^no aver luogo che
per lavori atraordinar] ed estranei all' Impic-
co • G. 20* Gen. 1814. V. Impieghi -^
OfiAVABIENTJ V. Esecuzioni, Esecuzion Rti*
ale é Salviano • yendite .
GRAVIDANZA V. Cauzione del Parto .
GRAZIE: non si paga nullaaveran uffiaioper
: r accettasioae di grazie date, con IL Sovrano
o dai Ministri colle loro facoltà/ ma la par^
tecipaaione si da gratis. DI. 3o. Affo. 1783«
22. Il Reo condannato può ricorrere alLi R. Con*
snlta> e il Difensore de* poveri deve suppli-
care, dentro otto giorni -dalla pnbbìicaaione
. della, sentenza » se si tratti di condanna a mor*
te , o ai Pubblici Lavori : negP altri casi non
è obbligato. L. 3o. Àgo^ if95. §• 'Xf. e.N*
l5. Otfc 17^6. ,
3* Tolta la facoltà alla Consulta, e al Gover«
nator di Sicma » di condonare y permutare ^ o
comporre le pene essi informeranno lesuppU-
cbe qnondò le credan metriteyoli d' atlensio^
se per esser* la condanna ingiusta ^ o gravan-
te, o il reo inabile a soflTrirlf ; in materia di
, mnlte non. si dar|i corso alle suppliche • . L. 3o*
Nov. 1786^$! 19 V. Multe. Pene . Rescritti .
Suppliche
GB EV£ : loipisiaione di 'questo Fiume NN» 12.
Mag. e. 3o. Lug.!i772.
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ì. Gommivi di C^hBfft t Ht^h ^tths ì& ]^Ì»i
1773. e flSr. Mtfg. 1774.
3. GooMgua di decima N. i^. Kor. 17^;^*
(^ROPPOLl N. 10. Mag. 179^. sopiti vàtj di-
* tivti fttfdàll tbiìthtnfmìi quel ^etthàtìò.
ft. Gymtiiiieà t Règbi ìié(H;ìc« ^4. I*eth i^//.
eltUMA di Vhio il B. 3ò« Ago«to l<è2. mm
tifdibito ^mifl& «otte i^flè pMe «
GUADO: Uff O. del i^Ov ^MMrMb Vàrjidre-
' ^olì^ per H calttitéi dA OmA € kt ftàe ^
i tnggreunoxi *
GUAlcSlIÉRir V. MèUtÉt .
&tTARt)II! Vrhuétt SMm ùààrtSèVtiikèéyi^
tufte ned ìBi!h ri scmd i^ Nlf. ééf' 3ò. • Zi.
DIaf. 7* è d; Abr* e Xs. Ago. eli c}lfòU' àntto •
^UARt»9TAtiLO Góoiùàiett. Bèga* |MkÉ^tic<
d6' 1/. Gin. i?^7&
XMff£<»ATI): ti' tmfihgtiià éié MéuM ]»of^
ISrPl£GHl ) ìhtA al pDAto é( Mi S^ tfóttiilia-
ta 0 tth'dfbrlto «' iotéMte ihtd iri diiMbtfa é re-
utxsvf alfe Stipendici, cf alla pinttt»tiéé N<^ 4*
Feb. 1807. V.i3^a<teria. C&^tè. forestièri.
Ùiudhl. Orati fituziorà . IMétfHàtt * PVùtesm
cHmiftàli - PróOi^sfónt é Pentìbnt . étaèe^mian'^
Jmzìoiìì. tiegall. Ségteib. Vff^ piOUici.
' Vgzl pYó^htcràU.
mmmimt v. chHMiiaióhi . snuia «
INCARTI V. f^enàftè.
E«iA. ING£NDJf : 1 Giuddicètiti èàpUA^ìMlàit nWi lo-
^''^'^ to èstìntìótte^ àsMn gt étàM MbeaMif, e
accorrali ia persona se aegnono Btfi iiOo|^ ore
' fifllBdono. ir. 21. Sfett. IfMl*^
2. Tafano, e fanno pagare dtilte €oiM«tiìtà»
Digjtized by VjOOQIC
^--- Ji. ^
fkC IN© a5i
ientito il Cabcèllìcfìre tntti quei cb« kannd sgi-
io per e&tritiguere V incendia ^ qoaiunque ne
sia MÀta T' origine : procuretaono di nob ta«^
sa re on novero tccesaivo di Jiertoònd 0 qaelle
che hanno 'flitto poeo, o nulla* $• fi.
%. Non taff0«franno quelli òhe a^iron per iote^
resse pròprio come i padroni M fbndo oV'era
r incendio^ {Pigionali, « confinanti , né quelli
che fion 6on inercenarj* §. 3.
4« L^ opera prestata in detti casi Ai taua al
doppio deir opera ordinaria con un aumento
' proporzionato pw quei che Oltre la iktica e^
espósero a pericolo* $• 4»
5. La Comunità ha il regMudo eontto cbidi ra-
,.giooe per le Spese in caso f i^tcemUo doloso |
o latamente colposo» o d^ unjS>ndo di un be-
nestante, e tale sa reputa chi ha fico. Sleudt
' à* ftnnni fti»egnamenti • $• 5.
.6. (V. ti M> A. ) pena déil^ incendio dofoso L* Incendis
3c. Nov. 1786. §.85. ^^^
7. ( V. il N ^ 5. ) pena ièlV iHeeniBo colposo • Goipoie
' L. sud. $. 86. V« ComMihmj db* Quartieri «
Incesto • li e ì. ott. 1*^^20. buI med. Tòiie
ch^ 1 gr. si còfflputaMero «erondo il 6iu0
Canonico! • '
Q. PttìA: L. So. Noy. if86. $. 96. N. ly.Qtt.
1788. 1. 3ò. Ago. 1795. $, so; 22. 2i3.
lNt){2^ : Gèndaìine ex in£tiis 00. i5. Oca.
1744. §. 2. li. 3o. Nov. 1786; 5. 110. ili.j .
è L. 38* Agof J795. 5. 18* ^
INDULTO: Suol concedersi iiell^ prosperità
pubbliche Come negl' avvenimenti , matrtiiio-
nj ^ e nascite di Princi|ii . Non si esten de ai
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ù5a iND ma
delitti gravi ^h ai furti. I più l'eeenti Km»
de' 6. Mag. 1791. interpetratocou CL^.Ciu.
d. 'de* i5. Die. 1T9^ esteso con d 29. Geo-
179^. e de' i5. Sett» 1814.
INFAMIA V. £5ectóorf (N.^s8.)
!• Le pene son personali al reo « i di Ini coo^
giuQti non ne rimanffon colpiti , e restaa abi^
Il ad ogni ufficio ed onore : il reo stesso bo*
bita la pena non è più infime ne può eteer-
gli rimprOTerato il suo delitto da alcuno L^
3o. Nov. 1786. $. 57.
INFANTICIDIO:, Pena 00. i5. Oen. t744-
$. 7. 8. L. 39. Nov. ^786. 5. 6j. V- Ahorto.^
Cwuhn dal Parta*
INFORMAZIONI V. SumUche.
INGAGGI ) La P. 8. Bfag. i55l. e B.
INGAGGIATORI ) 24. Apr. 1610. proibirono
ai Toscani prender servizio militare air este*
ro sotto ; pena di 5* anni di galera » e arbi-
trio fin alla morte •
a. (Questa pena fu commutata in moltirdi Scu-
di 5oo. » carcere per 5* anni e iiiabiliUsioa
perpetoa , pef qoelli che eran abili agi' ufEr
cj ed onori 9 e per gì' altri nella galera a
tempo 9 cessa s^ vi è la licenza Sovrana d'at-
molarsi. L. de* 17. Die 1737. §. 1-
3. Per gr Ingaggiatori , e i Complici la peua è
la galera a tempo ; ha luogo benohè F ingog-^
^iato non sia Toscano^ se F ingaggio segue in
Toscana , e benché V ingaggiato non èia usci-
to dallo stato purché X ingaggio sia seguito.
$.2.
4. Per il solo Trattato La pena è di galera a
tempo : IT cognitore il Tfibunal militare •«
ira i rei vi é «jualchè militare. §.3.
«
ì
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me Ino ù$9 .
5. Sempre iJ denaro datiTsp^oiDeBSOaO deposita-^
to per tal G^osa aitriie a Hlolo d* alimepti »
6. Il 4-^ delle molte èpekta al ni itificatore $• 5. fi)
INGIURII! loi^ pena. L. 3o.Nor. 1786. $.63.
73. L. 3o. Ago. 1793. $. il. Y. LtbelH.Of"
Jose .
INGOBfBRl y. Scarichi. Strade^- Suolo pub-
blico . '
INIBITORIE per asakarafisione di Doti . RegoL
di Proced. $. 10x4* e aegg. ( 1 )
52. La G« 2t|. Lag. 1780. volle che nei Decreti d*
aaucurasion di Dote , e inibitoria ^ ordinasse
il registro di essi in tatti i Trìbanalt o^ son
posti i beo» colpiti dall' inibitoria^ e ohe il
credito .Dotale si giostificasse dentro due mesi •
' dalla data del Decreto, altrimenti rf/iiiiVoria
i avesse .per revocai» • -
ÌNIBITOai£»e Attentati t Regol. di Proc;Giir.
$• à-iZ. e e^gg- '
lT90SS£RyANz£ : Solla eomminasione quando
il Gofnfiao o Esilio eran imposti per delitto ir--
rogante infamia di giaé o di fatto vi è il Bf.
38. Mar. l8c2. V. Ecclesiastici. •
^ GoinmiaaJBioai per i casi d' inòsserpam^a di
di Gonfino, o Esiliò tL; 3o. Nov. 1786.$. 58.
3. La GOgniàióne dell' inosservanza di pene e--
conomiche spetta ai Ministri superiori dì «Po-
' lijùa. G. 29. Gen. 1788.
( 1 ) Questo B. è rifuso in anello, de' 19. Luglio
1743. one però non cojntiene gV. Art- 4. 5. V'è pu-
re la L, 17. Lpg. 180*4. $•. ^-,5,* .9*
(2) Prìmn ne àvea prèscntta là fórma il H. 2.
Aprile 1785.
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$54 INO tm
INQUISI2IQNB V. Proc^sH criH^inAUr Sm^
Vfizio •
INTERDIZIONE ¥• Mona^eH; ' ^
9* Quella de' Prodigi e D^ipeiit^ $i^oq4o U L*.
23. Seit. 1788, $. 24. ei facea qoii Re^erittiQ
a proposizione ^e\ Pr^ei4< del, à* &ov:.
3* Ora si règola seoDnclo la L« i5. Nov/ 1814*
che cooiiea ancb^ 1^ 4Upci#Ìs&Ì9ni;tirADsitofie,
4* Quando a forma di d. L* è provocata d' U^
ficìo dalP Arvooato Regio gì* atti si faraòaa
in carta hoUi^ta » di qni la spesa si bvendcrà^
dalla Cla,S8(^tta, 6 dalla cjaotft del, Governo ^
di tal spesai si terrà regisirò a |4rtè egnal-
mmte che diei diritti di Cq^npQi^eàa , e dei
Gorsoiri ^ quali tutt^ si poigan ^^ l^atrimopio
delT inurdettq se V interdizione f ani messa
altrimenti bqil è d<3>vato c]^# ^l ]:im|)^r^o della
carta bollata. C 17. Qtt, i,8i5*
INTBRE^l del Denaro ^ V. Cum^i. Fruibài .
INTERINATI. Il Bt 10. Ott. ipL wagoò a
cbi U fì^cevai 1» ipqtà déUo siipendie^ ckl per
sto es»rcitiM''a interiiurifn^ie e (^o|^ti g^' ipcer^
ti, a qjnallo mwm •
2. Ora r impiegato int^inì^ paictecipck pnre^' la
metà dello stigpqdiQ ^d«^e eseccita per conir
nìssimie^Savyai^, ni&se è tepotQ.a rimipis-
zare il posto vapau^te non lucrar che glUncer*
ti «di essOj^ e se nqn ve ne sono, nna gratifi^
cagione, quando no» sia proiposso . Q.^.Getu
1806. V. Impieghi .
lNT£li££TRAZION di Legga. V. Ccmulta .
Leggi.
INVALIDI La G. 3. Self. 1793. destinò qneHi
che erau ip grado di pestar quatehe ^ler^i^
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no nelle Gbm di RdiMfo 4f\ fOfiiì^ci^.
Jy 4Tf4 I4, II. IJlic. 171^^ «all' intip^M^nd
eatraiiooe, e oiroolMÌpiV» d^l^l /H'>?9?Mtoi'
3. t». ^^* Piftr |,Jr7^^ 4iMo mwj^fi^tiw di fma.
Dogane. £ffft, .
*rr4t . • .
|„^)^$I\mq{ (^(H VAl^a, cJm. è &li(f^ .1^ .W'W^ à*
«9. jUfQrMf(,f e U feRartwi 4«||yiA IfirM.» V»!^
1<>>V ^QPtA 4\Qbblifi»<fiiii) ^qii^V» di f»rft
s^ Spw^ i J^rÀftt «» Fqgi^ (ii Fiiw)s« lù è il
I^T^H^A .<H«infW/;^: l^ffcil* P<trii<t. :!^v('eb.
a. CSoiiseea« di Decina^ rL a^ Nov, Jj^l. .
^ft^VaHf«PVW(tÌi *flil<- 3o^l!Ì%v. 1786. rt»
^l«yn«. ipp^ip IJ^ffiii, iffipklifì* • wi», 9 i*
$i(g^«to]^ per 1« DlooivOt 1^ u4/|i>' \^i cotwueta-
4i«^ 44 4<wai>Wt U gnufv» llWP 3o*. a^mu di
pena.
%, li Sop«i«t«pp)eat» ài>\ B^ao «lil ProvTethtor
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^$6 LAv tìsa
Tribonali dèvoa matidu èopis dette Seotoa^^
le. C. 14. Gib. 1794.
3. InterpeUerumo anche il Goj^erdatore diqnel^
la Città per sapere «eilGQtidaqiia^deeipaii'
. darsi al Baffoo di I^, 0 a qadyio di livor-
no. G 11. Cringno 1807.
4* IForsati liberati si.sottoporraaao al precetto
( della Sera ^ d' apptk^rsi a no meitiero 3 e rMse-^
guani ogni 8. o i5. giorni seoondo la diiUui-
sa , pena tre anni di Gonfino nella Proiriocia
'. Inferiore non osservando. G. 5. Apn 1806.
Riformata con G. no. Lng. 18 15.
LEGATI : I Legati e Oneri Pij si posson affran-
care colla creaasione di Gensi corrispondenti
, in fratto al legato purché il Debitore si ob-
blighi al rinvestimento eaniraleate nel caso
d* estinaione di esso 3 o della piena eviaione
' del &ndo censito ai termini di ragione sotto
la garanùa di tatti i snoi Beni • I Vicarj ri-
metteranno ogni sei mesi al Magistralo 8iipre«
* mo di Firenze e di Siena la copia d^i B^re-
ti che interporranno nel conoscere delle cao-
* tele deir affirancaBione , dopo la qnale resta
vincolato el Legato Pio il solo fondo censito
* N. 6. Feb. 1789. V. Manimorte . Testameati .
2. Diminiiaiooe dei Legati per Gauso della Lor
gittima. V. Legittima.
LEGGI in genera : Le LL. e Atti del Governo
si firmano dal Sovrano col Fisto del Gonsi*
glier Direttore della Segreterùk da coi emc^
nato, e la firìfea del Segretario respettive.
C. 28. Die. 1770.
2. Le LL. e BB: si . affiggono dai Garsorj dei
' Tribunali 1 1 Donneili delle Gomimità l^ggo;
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W. LEO »47
no V 8q1ì atti cpoceroeiiti il servizio ti; <}!ie-
8te.'. C& 12. e 19. Opu 17^2.
9t L^ inl^rpetrasionq della L. ia materia cri«
JiinaJI/?, pi^e8pi\t9'0^dQBÌ un c^so nuovo, si doinan**
a dai Giudici alla R* Consulta . L. 3o. Ago.
4* Le LIii> CO; e Atti c^ol Goveri^o , le deci*
8Ìoai del G>ajpi^io di (giustizia > e V Alma-
nacco dì Corte si stampano privatamente cel-
la Stamperìa- Granducfile: I^e .è proibita la
«lavica Pvd altri , e V iatrodurre in Toscana ,
o v^m^re ristaqipe fatte in frode della L. , il
tutto sotto pena della perdita ^ e di Scudi 5o»
e la seconda volta» oltre la perdita , di Scudi
109* e U CSarcere a4 arbitrio , oltre i danni 3
in tptti i COSÀ* yu terzo dalle multe spetta
allo Stampatore del Governo e un terzo al
NotiiicatfrQ < N. i5,. I^oy, x8i4- (1) V. Le-
gislatzione «
.jL£GQI pedali : Un 9. iQ. Gen. 1^919. volle
che certi delitti f^i punissero secondo le hit..
Gomapi, e non più ^ficondo le municipali*
Vi ^ ^pxn^ i cJelitti e le pene una L. geue-
ral^ d«' 28. IJag. i8q7. ipa non/^ in vigore
secondo Y % àegV 8. ^i»^- ^814.' V. Delitti.
,TJSXìrGl,]4anQnarif^ V*. annona. Generi J^rw
mentarj .
, LEGGI Suntu^ìe . V« Funerali « Lusso «
. USGISIiAzXONB Toscana : Per dispaccio 21-
Ij^i^g. 179^*^ r ^/lvY. Lampredi fu incaricato
Tom. J. R
■ 'I I » .. ' ' " . " " ' '" '
(1) pA ]&/Je*2i. Gen. i8i5. ha fisssati 1 prezzi
delia rivendita di èsse al Pubblico,
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J
258 LEG \^
Ai formarne no Codice: !« GG. de' ai.eaS
A^O; d- rolieroche tatti gì' Impioti, e Am*
miQisirazioni si coosiderafvero come ataooiati
a queir opera, « deaero al Compilatole tnt-
le oofizie che richiedeMe.
a. Le li. j4, Mar. 1745- avean «à ordinato
che 81 raccoglienero da tutti i Pobblici Do-
posifi i materiali oecesaarj a formare nn tal
G )dice . ,
3. Il R. 7. Già. i8oa. iocaricò il Sig. Cantini
. di r/iccogUere tutte le LL. toscane. Qnejta
GoUezione nbn è. autentica se non in quanto
concorda cogl' OriginaU autentici. «. 3. del
K. sud.
4- Le' lUustraaioni del Collettore sì conaidenne
come un' opinione privata , e non hanno ftr»
di Legge, %. 4.
5.' Le LL. che fossero omesse, nella Colleùone
non e' iptendooo abrogate. J. 5. (1)
6. L' E. 9. Mag. 1814. creò una Goramissione
per Ja riforma della Legislazione Civile.
7. La L. i5. Nov. 1814. $. 5. richiamò in vi-
gore la Legislazione Civile Toscana owerva-
ta nel 1. Die. 1807. esclusi gli statuti, e le
materie a cui fosse stato derogato ; e il §. 6.
voli»- che in sussidio si ricorresse al diritto
Comune , e Canonico, colle modifictusioni, qoan-
fi '^ * <l"e8t' ultimo osservate nel i. Die. 1807
o. Dall abolizione delle LL. Francesi ftrono
provvisoriamente eccettuati il Codice di Com-
(i)0"estoR. ordinò a tutte le Comunità 3Ì
£le" Locale"." ^'*'"P'»"» « «^ altro per il Tribo-
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r taetciù, la, Legiélàiione Ipo.tecftrìa, queib
ìqI RagMtro , e bù i ^iritti di Cancellerìa , ( di
rui i diriltì prDparsiooali furono ridotti alla
metà ) , ftol Notariato ^ e solla prova testimonia-
le, il tutto però in qa^nto non fòme in op
poftisiona coUa nnove LL. ; furono pure pré*
jervati i diritti queliti dai terzi 3 e tenuta
férma raboliaione della feudalftà, e fide-
oommitti, delle Commende, e d' o^q' altro
vincolo di «tabili • $* i. a. 3. 4« 7* V . Leggi.
LEGITTIMA: £\ regolata dalla moderna L.
de' lé. Noy. 1814* e da quella de* 18. Ago.
• i8i4« «nllfi gncce«aioni« §> 22. e ^egg.
LEGNA 3 Jd materie da ardere : Non si pogfono
imiiarcara alli eeaii di maremma sensa licen*
sa del Castellano^ N. 12* Feb. 1774*
Q« I Sastimenti che carican Legna Carbone non
poMon depeiitarli per venderU , n^ costruir le
lor baracche altro che presso le Torri, sotto
pena della perdita e arbitrio : il 2.^ della Con-
fisoa spetta al notificatore e il resto alla Sa-
' nità. E. del 1766. (senza giorno)
XEGNABIE V. Fodera/e .
LENOCINIO: Sua pena L. 14. Ott. i55S. 00.
i5. Gen. 1744. $ 9- L. 2o. Nov. 1786- $ 101
(V. La Nota a pag. g.)
LESA MAESTÀ^: sua pena. L. 11. Man 1648.
i2. La L. 2o. Nov. 1786. §. 62* abolì questo
delitto ««La L« 2o. Aeo. 1795. lo fece rivi-
vere, e ne prescrisse la pena.^(V* La Nota
« P^g^ 9-)
LETTERE: Tarifia postale de' ao. Gen. 1768.
per Firenae, Pisa, e Livorno.
52« Altra Tarifia per le 4* principali Città de*
21. Lng. i8o2.
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ft UltimTrTarìIft^ a»^93r9»]g: l8t4««QnMQa
che i pieghi per fbor d» Statò' §( fram^wia
Àlerimenti non batantf cììeA«) ^Yk Molgme ^ U^
«*orna\
liEVATRIGI; N<m poiiQilcMfeiMc^MkiK? esser
matricolate : per màtyiìDoliiriri de^n petBdet
le lesioni d^ Ostetricia del R« Spedule di S^
Haria Nuova ,; e fi fon aoHkieiie giuntf canda
i loro òpesti natfàli, e boóai eostuoii, di saper
legger, e scriyere, e d'aver attìtadiac^al ma-*
sriero* B, 19: Mag, 1703. §^ u
% Devoa ff^(]ueatar d< Scuola p0t tre almi eoa«
tiqovì» e ia tal tempo fìir pràtìoa presso un^
Levatrice matricolata, eai>Aìa(i|a% §& 9*
3« Per la matrìcola subisóooo qr' ename avanti
quattro medici » e due Ghtrurgi , previa la.
j^iustificazionè del sodit^mpadi stadio ^^e pps^
tica, esprimente che kàrtio assistito a oiolti
parti, e acquietate 1^ cogaisioql |i<cesiMÌe%
§. 3. 4. ^
'i|< Le L^atTid mAtrieolate àon possono esercii
tare che nei parti uaturalt :• nei diAicill > 6 la-
horiosi 3 devon far t^hiamare un Chirorge $ &
9« Non possoQ curar le malattie soprawemriso %
Donne gravide ^ o puerpere. |« 6%
6< Neir altre CUttli dello Stato le tmHdricii
per la matricola > s' esamijiaho da due Jl^ii*
ci e Chirurgi deputati dal Collegio Medico ^
nel pretorio, iq prèsene* del Giusdieeat^^ a
per esservi ammesse dovranuo preientarerat»
testato di tre anoi di pratica presto una £e<»
i^àtrico matricolata « §.7. 8* 9*1
j^. Trovate capaci, il Giuidicente rimettere al
GoUegio Hedite F attettuto de^Ì^
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fSì^ il^ fifià
ìÈcapTà i teqxABiti eéptem al $* i. o èLJlora.^a*
A MpeAitA4fr0tis là tt^tricolA. rolld liau^ajiif^
kiì prM^ntte kii $$• 5. 6. §» lo»
S. La matrìcola iioo 9\^titertk mai i^hd .ìa Mn*
tmtfùìA dei )»oac<^t:Art. $« n.
4^ Pmt le ljB»iàrì^ 4<0llp stato FioremÌDo T W*
. IM di fiità. Qb<k« iH .meUe di l?'ireuae t#eV} < gì*
attetlali dì tht al.$«.9« e T iaforitn^s&ione >o«»
luta ^1 §. • tO. . ^ i« .ISi V. Virente .
LlBBUil fantotì ..pen)^> L So* Nov» 1786. $*
LIBRI f ar^CNodkiali r t%ÌM %U Mar. 1781» pre*
tcrive il modo di lie^erliy e ordinadi rimet^
Utx^ì^nmo igl^ £8|;ratti allaCuìrijt'Vesco^
Vile» Lo>CC llù. At^e^ i8t)4», «li^ Giugno
. 1&14^ ne baoiio raceomaodata V téecùzioùp •
^.Le GCU^S. Mag*.X8M*^^ì« ^«^l»* I8i5. vo-
^Uquo.oiie i JParo<}bi rìiiìiettano tiella ibrrea
ivi 'tit^caritta ai Canoellieri Cotnanitativi la
nota dei nati » mort) , e Mati^inàon) » e questi
ne «pèdiai»an an-do^li^ato in carta biantaal*
la £ fifl^ifietetìa di Stato rendendo i!onto ai
Vetcovi I e alla Camera delle Comooità do*
Parod&i moiMi»
UCUSOi f^à creato. tir^iD il ttù«eo di t^ÌMca» e
^Storia Naturale di.Firenae» con N. 6. Mar«
l8tf.
XlGENZlAl"!: Regol Transitorio de' l5. Noy»
1814» per V ajO) missione de** licenziati nella
§ià Accademia .Fiaana^ne^ Ruoli degi' Awo-
eatt ^ è Procuratori «
UQtJXDAZlO:N£ di frutti da restituirsi. Re-
gol« di Pro€« Giv. $• 590é e seg«
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ìifÌÈ LIO Ut
Si Liqoidasione di 'danni) B intereMÌ« Begol*
/ «ud. §• 598. 6 «eg, ...
3. Liqiiida«ioir di »p6«e Regòl* $ud« $« 60& «
8egg.
LIRA Placale .V- ftfcó. •
LITTORALEt RegoL 25. CWo. 1757. per la
custodia del Littàrate , e If. per i Castella-
ni , Gatalleggiéri j e Sdldati « ÌT, ^mùimentiì
Gotto . Legna. Maìina* '
LIVELLI ! L& G. 7. €ria^ ifSS. {treficrMga taria
lU^foie regole per le Ceseioni, ed'aAraocasioni dei
ùirìuo Lii^Ui di dominio ditetto di 'GómimitStyLao»
ghi Pi) i o pabblicfae' Aititakiifitrasioni creati
avanti i nnovi: Regolamenti 4^1 1774* ^^ ^
che necessaria r annoenea; Sovrana^ '
a. Se in tali Livelli il primo iaveatito . pagi/ a
titolo di mallevadore una somma ^nalalLa-
udemio , il snccesivo* Enfrleuta non è teituto
rinnoovar lai pagamento uè dar mallevaioM
ftiorehèin caso di nnovaallitellaftiene pèrca-
docità) o linea finita. RR; 7. Ci«n« e a7*
JMc. i78fi. '/ .
3. Il riparare il dei^riorainenfio< ambile interea-
èante la sostanza del fondo è a eotioo dell'
' Efìfifeuta,' non del padron diretta i die dee
riseiJtìre le sole conseguenee della peremiooe
totale, 0 parziale del fondo, seguiti! per ca-
- ffrt fortniro, e ciò in ferss dei {latti per coi i
Lixdli moderni partecipon della natura della
compra , e vendita . Ni 4. Sett. 1788.
-4. 1/ AffraucaBioni si regolan sul GopiCal del
-Olinone al 3. j>er ice* dedotto il Ijaudeinio,
e i^uaut^ altro fu pagato nelV originaria, eon-
"^ cessione pereLè il Canone sta in rigorosa coci
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»tepettÌTÌtà ooi frotti- ^el fondo od Li^^Mi
moderni . Jf* 10. Sett* 1739*
6. Nei Lìpelli ( anche, di dominio diretto di par-
ticolari ) e negf affitti a Inngo tempo i beni
de?oQ ener ▼oitati per V intiera qiaasa «sti-
aale in testa dal Goutlntto^e • G. 5l6. Aprile.
^1793.(1)
€. NeUe GeMomdi £ii^//JdiGoninniU,Lnogia
Pij , e pnbblkhe Ammioistraiioni si deve im-
. petrar V atf^nio del padron diretto soeto pe^
aadi oadocità, nel ffoal caso» fermo arante
«elle manimorte T obbligo d^ impetrar il .Jl«
Assenso prima di prender possesso dei beièt »
procederanno a riallivellarli dentro un' anno ,
e un giorno : il padron diretto noa poò negar
: il sno consenso, ne ricusar di proceder al
Contratto col anocro Enfiteara • N. 3c. Ott.
.1792.
f% EgnaU diritti a quei dei Livellurj di mano
morta benna quelli il coi Livello spettava a
mano morta nel 1769. > benché poi uscisse
dalla loro proprietà. L^ obbligo di munirsi
del consenso del padron diretto per le aliena-
ni, b& luogo per i soli tJyelH moderni t Per
gr antichi i LL. Pi) padroni diretti, si uni-
formeranno alla G. de' 7. Giù. 1783. ( N<^ t. )
8* Tal obbligo bà luogo periLii^elli anche an-
. tichi nelle semplici cessioni dei le ragioni //-
tenarie dorante il diritto dei Cèdenti , ^eoza
. alteraaiooe dei patti -• G. ig* Mag. 1794-
»i ■■ I — ■■■ » ■ ■■ ■ ■ ; — ^-^^ — '^ — l....
( l } Tratta anche del chso m cui il padvon ui-
TGtto Ecclesiastico avesse affrancata la Tassa di Re-
dsnaione .
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fl64 LIV . MV
9. Eh ladgo pure sotto la stessa ]^^nti di eneo*
cit& nei Z^Ve/^i di 'dominio diretto déir Ordi^*
ne di S. Stefano, e la voltuira noti neèègnis^
ce senza la presentasiòhe delP étto di con«
senso. N. 17. Ago. 1782, . . ' ;
IC. Spirato il tempo fisàato nel -Contratto 5 o sta*
hilito dalla L. a pagare il Canone 5 il "pacfro-^
ne diretto pnò intimare V en^teota eoa ter^
riline di due mési a saldare', e colla dichiara*
mone che ora per allora s' intenda inhofsa^ Ia
caducità* Se nel Odntratto l^enfttèttfa reoon^
)BÌò anche senapa |fittramentò alta -pfirgasicme
< della' mora, il Gindice sulP i^taiHia del Sa-
'drone diretto, è senza 1^ assegnasloild del s^d^
. 'termine dichiarerà incorsa la eadMiià « In
' ambi i casi dichiarata la caducità lion ba più
luoso la remissione in buon giorno o altro ri-
medio nepp«ire re integra , e benché i beni noa
siano stati riallivelìati . I minori ' ptrpilli , e spt^
tpposfci contro di cui sia incorsa la eaidaòitk^de^
vono escutere efficacemente i tutori, e atftmini-
strà'tòrt , e soltanto se non possono esserne in-
' denniaizati , o perchè tion vi fò loro eolpn , o per
insolvenza,' otterranno la restitazione {;< i/i/e-
grum ai termini di ragione, nìa il padrone
diretto Sarà indennizzato di <}UAlufiqtte pte^
giudizio, o deteriorazione dei suoi dititti «Uy
C2. Iffag. 1800. ( 1 ) V. Comunità . Mahìmcrte •
LiyORlSlO : Privilegj del Granduca Ferdinando
L concessi a quelli che vanno 'ad abitarci!
de* 12. Peb. i59i...=: Altri de' ic.. 6in|^n^
( 1) Lu Ih de' 19.. Gen. 180.4. concerne Jn sistema^
zloiie de Livelli' ùìiWvi Comunità di Orbetello • *
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UV LTV vèi
15$3. s R. i4* Òn. 1<S5& the eoufbrnift i
prìvilegj dei Livof nevi . ^ *
tt. & 2. JiO^. 1693. còncetienMf var) OO. Éùir
aiidohiggio j e altro da oAervàrfi dai CSapila-
ni di Nàte die 'dhntio foMdo i|^ etnei Porto.
5. Del. lo. Sett. l063% iùterpétratita d«»i prÌTii*
leg) dèi Li¥óPiiést , D UmitAfiv^ dell* etenaìo-
ni coneesae àlli staKtli per il cnao che vengaf-
no alienati a favore tiei ftrestieri .
4« DeL 21. A|^. l$l& che eseota JUpomo^ e
' «Oo Ckpitaàaio dalla gabella dèi Gofltratti ^
^. 91. 23. Ago. i^5i. còncerneate la fabbrica
del iubboi^D dalhk patte di levante; e M. ^3
Kor. 1^58. «he coktcedè varie «iemsioiii agf
abitanti, del. medetiiDO.
6. M. ilei ìd. IViyv. if766. eie aceordà alle Ga^
tee de* ÌJvdlrnesi il pHvilegia d* é«cer giudi-
cate in pritna Intanto dal Tribunale di, £i-
' Porn9, anche a frónte di atltra persona privil
legiate . V. PfMlé^a del Poto .
f. RegbI. Annonario ]^t la Città di Lmirnù de'
ì^. Sett. IfB^l X. Gtféiri fruìHétitàrj •
|. £. 11. Ott. 1^68^ {freaèiivènt^ vàrie Ireg^le
per là «Qpetedifiéasiiòne delte Gètto é Fabbri-
' dm di Lhorhù'^
5* N» 520. Geo. 1769. tulle gabelle de* gfài^i e
Arine che «^ portiamo a Lh^rno •
ìò. JL iù. Gin. iff§. thè libera qnelltf Gittk
dà varj àntibhi Tintoli atiUa fabbrieaiione , e
tendila éél fàné^ cf iopra i forni, maeelii,
VteiCe e6>
it. È. ib^ Kagf. tfB8. diebiarààte èfae k fràn*
éhig:ià accordata ààW AH^ 4. de* priviteg) de*
' tXf. 610. iS^ pt$ k Àkbifi coxittrMI&fMiMà
Tom. 1. ^.§^
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266 UV liOT
^ stato 3 OQQ. bà lao|^ per qcelli contratti d^n*
tro i 4* ^^^ snteced. al giorno dell' ìmpe-
tratv sahracoDdotto 3 ma ^Itaoto pec quelli
. contralti lavanti i 4* «^esi: Tutti i salvicQti-
dotti si daujio eoo <fue8ta claasola •
12. L. del ip Sett. 178^. sai fido di porto di
Lettece ^ e francatura per i n^gosiapti di li-
^ varno . > »
1?. RegoL i$» Lugr 1765.. per i Lazzeretti di
^^ Lwoincf.
14. RegoL de' 24. Mag» 178^. per il Petto di
. * Ui^oruo •
15. RegoU e TarifFa deV-iS. Ott. 1791. per 1^
, ' introdazionp delle merci in Livorno , e pene
relative. '
16. N: 21; Nov. 18 i5. aul moda di |innire i
danneggiatori del nnavo Acquedotto di' Lir
Porno • .
17. N- de' 26. Feb. i8o3. che ordina che. tutta
le spese ,- e grave22e 5 non esclusa quella degl*
' Acquedotti si repartanÒ egualmente e senz/^
distinziqqe. fra tatti i Comunisti in propor-
' 2Ìone dej^ia loto miEissa estimale. V. £brei .
. Manimorte . Mercati « Prede » Sensali •
LOjNDA Comunità kegol. partic. de' 4* Mano
177^
LORINO (San) V. Tabacco.
sforTca I-OTTI: Un Lotto in luogo dV imposizione (à
t per la prima volta immaginato da mrtolom-
. meo Concini Segretaria del Gran-Duca Cosi-
mo I. nel i556. e vi è su q'uesto uiia DeL
«dei !• Giu«. i557« si' formò per tal causa noa.
Society con.varj mercanti che davauo iprem)
à^iAiUcQairi e gioje . J4 pr^$(to:.delle prime 8.
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mi-
ni stra-
tionc «
Mtrasdoni £1 '^di; 3o« mila docati,; "ma ooa dq*
rò a lQiifo:Tù. poi ÌQtro9otto, eta^ilroi^ate con
i BB. d^ 3o. Hag- e si. Jiov^ lySp* e dato
ìq Apf«il(».,Sofcto il qual regime di qu^^tii
Regalia fturoac pabblicat^ gì' Editjti de^ )8.
G-ia. 174^%^ i4' ^^^* ^7^7' e 16. Ériu. 1766^
U E« da*, i6« Giù. .1775* là messe io ammir
nistraziooe per conto della Fina.nza.
^•.L' AminìnÌ8l;i:a&ioi^ è diletta da diie tiepi^ *^!"
tati residenti, in -Firenze ^ pd ha la privativa
del gioocQ in tutta la Tofqa&a N. u Giugno
, 1784. "'§. i. e 2. '
3. là* Ami^inistraaione gode dei priyilegj d^ir
altre Amministrazioni di Finanza. $^34^ (>i )
4« U Estrazioni sono pubbliche.; a. quelle di Fi- E«tra-
. repze assistono 1* Auditor Helle Re^^alìe e sno
Cancelliere (. ora nn Audit. ^ il Uanbelliere
del Itagìstrato Supremo) rAyvQcato Regio »
. e doe Segretari di VinpflZfiLi {n ProyinciaTd
assiste il Giosdicente ( é. il Il^otjaro civile , é
il GancelUere .ComunitativQ ) $• 3. ..
5. Le Liste contengono i nomi di ^o*. FanciullB
approtate .(la S,,A, ^. q questi /nomi s^ im-
' Jborsano cia«;ì]Qo col sno numero avanti o^nk
estraziene^ §, 4* ^ - ' ?/
6. tj^:à^ Fanciulle estratte, ad ogni ., £Àtraziphe
hafìnò ciasciina una dote di dT. lòo. Fior,
che si paga sirbito, e sensata condizion del
tn^trimeniò . ^.^-Sa-;' -• ' . * ,»
7. L. AmmiiM^trazionepnà fare^ilginocoancbB ^'^
per r, estrajsionì estere , ma le poste , e.i prq.- ^Esteri*
iDJ si regolano a ^rma dell' Ai^t* lo« .-$ 5rv
• -'!•*, * * '
(1 ) Còsi i Prenditori secoadp V Art 29. dell' 13.
*x6. Giù* 1775. * ...
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àlS8 tot . &ff
9. 'É proibitti riMtrer giudèa d dettati pettòui
privati o «steri, giiiocar^i,fibòpéi«M al gito-
co, o preadisre unioni o iùterM« mi tìi«déBÌ^
tuo , «en^a Uceàsa Sovmaat , sòttd le iàfra^ìt-
te pene * Queète hanno luogo' atichi» per i pt«n*
dièori che di«tril>oi8^ro i ptfgbtftò «ente /fr-
inii del Sliuìgt^atitoritui&todàlf Axttinibiitra-
Bionoé §. 6* f.
9« Le tféMgteètìùni ai dar precèd» Art $i ptnii^
«cano con ittultft di Scudi '400. per igióo^a-
tori 5 e di Scndl ì&ooc. per i preiiditim^ coo^
ponitori^ asìoaiiti, e loteréiéÉftì^ é eémprèla
perdita def denaro Ael giudeo i « Altre adar*
bitrlo : gl^ ii^eiventi iceoterattAo le tnolee bol-
la Gareere , e d po& pr^)6edefe ex ÙjÈch » e
{>er inoniiniilone , e sarà iftdiftio fcititante -fet
a conaAnna t iotendsioiie del paglierò iUte^it*
titno . $\ 8. ^ 1 '^
10. Ia metà delle molte spòtM jM Ammftu*
stfàliiòiie» e metà aU' acco^tore. y* $• (s)
il. SoQ proibiti iti pobblicd , e in privato iZo^
ti dì mereì^ generi,. e altro sorto peoa àtììk
perdita del genere, e p»r ehi vi ghioea^di
moltft éA arbitrio da re{)art)rsf a forma dbll'
Art. -9^ s Per |ali Lùtei si poA chieder U'ii*
' cemta delPAmmiaiétraniòne. $• 3i; (3)
■illill .ptlBM 1 i,l.« lljlil III "il, llllh, I
(i> Gii rilpniia i BB. 16. Htfg. 1724, 17. Già.
1752. 17. Aga iT^t-
(3) !• Art- 7. deire. 16. tìiu. %*- divari*"»
Kiiifà'^e la patteeipasidilè suddetta « a qneffi>*dei
>i ehe f ìvelaAie 1 eompliol « , '
(9) La N. iS. Ott. 1794. avea^ià pitiibiti i lesti
elle si f^ioean da Congréffatiòai , e Csdini Ref^oTurt •
Ser Doti , Indiilpretf^ e altro , per tiieitendo <{iìai 4oU
olla Congregaziona di S. 6io. Batfà.'
, Digitized b)^
Goog.le^i^.-.-.,^i
1^ ( V.ìNNi48:'fió.edéj^.$tcrviiic]lébabMt]ii /^^^^i
avmimto tM serper io«>* negF attibi è «dt 8c« * '*°^'
'per ItX)* Mi Téfnit L^'Aììibo di haqooithi0
d&.U TiMitàdi Scadi ifzò. ftòmani rÌL Ter-
^ nò éi ìmiEWitii &. e dae ^àt trini dàk Viobi^
U di Scudi <l8è. R^ttti oómi^teéàr V %nìDenbo t
ì/ H&tfMt» «iix^udi f. ^ ÌNiiocchi 56r'd)à la
tiMilA^^ Studi ice. SAtùé r L' ésMittb *Ai^ .
chiarate di'Scudi 1. e bàìcfctìii 5ò. dà k ^Ìn«
feifà'di SéD6i'^^M)*'llo«A« Li» {Klste ttoAggìori;^
0 minét*! ^'*6g4laikè iKiilla è«idefcta {utopuniq-
ne!, tua r litimento del gitioòo «ugP e«titittf$i
ingoia* di ' mldé in teldo- matieìa Piùtèntìt^ i
y SàtT'Èimbù f nàtoti può |;btoeAt^ men^ di liiMbc-'
' cfii à»;*e*'^*' qa^ttniii t Sul-^eirM-^a«tfo toon
^ tttetko dì^Uaiecchi ii» e^Si* qftà*ftriéi i i$ttll*èr-
* Ho eoli AmlA>'4gli tre nameri ib tatto nenibe*
- tio€l'ìb«ib«&bifk« e 1. qoattnaot6(^
e "PafM àniàifòf «epaì^ti^ bottposti di-qtiat-
'tro''nafalén'tRnillìenòd^b«ioedli 4^ e à.4c[tiab>
' trini ì 4» Sé. «on^compdkti* di iàùxfoB toùmeri itd£i
' mencf di bfrfwchi é« e ¥• sqnatèrino ; 9é fion
' cotti (ÀJèì^i'4ir più di einqire tnameri la posifl/é la
▼inetta èi regoleranno secondo la tavola di
' ''^gg^e'i^ èj^rovata tì^ifóù,. t AulV eittkt^-
• to fiéìnplio^ o dichiaralie - non ei può - gimcar
itieoo*àt lÀìo^bi 5« e^v 4]nattrit]o«*§. lc«
l^..Ii^'A^minÌ6tra!SÌon« bà en fondo di Scudi
l5oitiila P4èrentini# §• ii« ^
t4« ):ie tifiéife'^i pttgauo a chi pre>entaal pa-*
filerò: L^ anitninidcrazione bà tempo'a.pa^
gare lò. gìótni dopo 1^ efitrasiione per fargli
"•pogli, e pisoontri* $. 12*
l5« Tre mesi dopo V e«tra«ioM^ 0 ie è flegnita Ptesm^
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2f<y tOT ItófP
fuori di «Toscana 3. mesi dopa arrivata laìioo*^
va di essa a Firenze , se noti è si»to preseata-
to il pagherà V azione della vmcila è pte-
scritta, iienchè il viooitote abitaste in psese
lontano» salvo il ricorso alla .grafia io .caso
di legittimo impedimento • $• l3« i
prendi- 16. (V. NN, 7. 35.) I prenditori «OM patM-
^'' tati dair Amieinìatraziòne che ò giurante 4el
loro fatto • $• 14*
ip Non posson ricevere maoeie dai yiocitod,
pesa la restitoaionfi , « la perdita deUa^ pa*
tento. §. iS« .
18. L' Aroministcaaaone sta Me sete origiiMJi
del ginoco , rimessele dai sooi prenditori , e
' ciò anche se discordano dal pagherò qmsto^ si
Numeri ginocati» alla posta, òalla promessa
di vincita 5 dovendo il gioocatore assicorar*
^ ai che il pagherò sia oonfornte «Un aota, ma
se scnopm la diversità prima dell' esirwioiie
può riportare il pagherete fasiefie cbre ima
cooibrme alia noia. Èie per caso maQOa«ip la
aota originale si ata al pagherò firmato dal
Slinistro dell* Amministrazione.^ ^^ l6*
19. 1/ Arobivio, ove si depesitaa jb note erigi*
■nali si chiede a tm>chiavi avanti ogni £stra»
V Bioae , e si aigiila : àopo T Bstraaione ai apie ,
e si fìk il riscontro delle note • $9 17.
ao. S« il Breoditore fa errore talché vi sia dif-
ferenza fra il riscontro HS. che d& al gioocato-
re 4 e la' noto originale , o V errore è nei na-
meri,' e si sta alla nota anche qaanto al Pren-
ditore , 0 è nella promessa di vincita 9 e allo-
ra, provata r errore il Freoilitore indeniii&-
•■ zer^ il vincitore • $. }8.
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xxyr iGT 271
M» £jM il ^O90»ton prova d'aver pagato
più. d$dh ptwte «eritfca n^lla Nota» x*uò pre-
tender dal Prenditore V intiera indennità an*
: che per Ja ^ineita: tanto se ei tratti dì colpa
diedi ddiO) nel qual qltimo caso perde la
patente, ed punisce ad arbitrio MnaP Aqi-
.iiMBÌ«tmswn0. paga 8ol|Anto la vincita resul-
.tante ^aUavNota originale. $• 19*
on. Jl Prenditore darà al Ginecatore un riscon*
. tro BIS. e firmato del giuoco ^ esprimente il N.^
..«d^Uar^P^enditori^Kii N.^. della Nota origina^
* le , )a «on^ii^a » e i numeri giuocati , il tutto
. aot^iP^na^di perder la patente; il riscontro
resta al ginocatore anche dopo che ha aviito
• i-:il pHigherò» ma per segno della consegna il
f- Preodi^rp ,paò intcK^^arlp . $. ùo.
pZ^ K. necesHMMo per riiBc^oter la vincita pre<^
. aentaie. il.peì;herò : presentar i). riscontro qon
.'Àasta saaon^ quando .non vi, ^ìa, stato ^mpa
- 'j:di staippare^s .e dare i.pi^^herò, e anche al^
• lora bisogna che non vi ^lan duhbj/ sulla le-
S*ttimità.>jdalvri0oontro e che con^bini; collft
ota. originale $» fti*
;^«^Ia cfiso di Numeri chiusi^ o calati i Pren-
. ^^^ditori.terraiioo affisso, il MaJoife^to dell^ Am*
^ '. xninistriaipae^pve son qotati 4 $• 22.
£i5* In questo* Manifesto è indicp^to il giorno , ed
. , ora in cui i Psenditori reatan di ricever giiiq*
GO per qoell' £straaione. Dpvon tener aiHssa
anche la pres. L. e la loro patente • §. sS.
26, Se per. qiso un Frenditope foraneo non può
spedir in tempo il giuoco, ricevuto 9 air Am^
. ine.nbistraaipqe, nerfarà dichiaraziqne , e prò-*
. testa al Tribunal Locale . giustificando i.mpti*
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Èf& 109 £09
ri emettendo ifH^ìllirlBnÀilft IfreiidiMik éM
coi e&ilH]*ili iE|,i gìQOèatori hk iMtiQiftiòil ilei ìo^
27. I PiieiKlitori ttàigl^efettào k Matopi^mtem
tenente I* £iìrt;i^iftiniie , tal qoAte la iriéevotio §^
sB. &OÙ mpuhBftbili ^U^'Amministfaaioiia) «ai
6iQo<^tod d' ogni tra»gre$ftiotttf'«2U piM; L»
akiche {)ei^]^arte dei loro ajntt^^bilMlltegfeik
fto eodtfo di qaedti » e le pea# di fagioae'ia
cadO di dolo» $4 ^6.
S$. CSii facesse pagWo falsi »« 0 ^iCetrOsé » ò ^
tÌÉiéÈe i legittimi ^o là itrUia ééì Ministro^ o
BÌttÀ pttHe di essi^ si ^n^ità ÌMMdk>>leHLt^
é èosì i eompliéi» $• ft^. '
80* Si poò faf'ìl gittoM difèttftttociiM et^^ Ali*
miflistrasiotie anche |)« Iietteta* $• ^» ' ^-
dl* Si pDssoù chièder alla mdd; -tuitélen^feisie^
é risòotttri ocòoffentì ^ol giooooi $ée^
Ha. tid ntófno delle gidoea to fetté^ è t^ertiesso
pHitift t;He i?ÌAn rittieséa àU^ ÀntnilfiifitàÉkiiie ;
non dopo i $* 3ò.
S3« fi' proibita la Vedditfk 1 « dìs}MM^ degli dloi^
ni e biglietti di Ijotta pei* le MYada » 4» fiàit*
fte i e a tatti foorcli^ ai Prendikoli ^ in dgut
luogo , pena k perdita di essi e del deoiupo^
e altre ad arbitrio * N. ù» Ottb l8lr54 V^ k^
'mi o Stemmi»
tontt^Z'J^* Le Ganse civili^ 0 miste ^ eoi (ììaoeatott
tioio. Prenditori^ è altri ^ si gitiditano daiTribiin&-
li I/oi^ali^ e le' criminali dai l^ribùaali Gi&
minali. $« 3S. N. sud. l» Gioi lf84<
SSSf' ^^* ^ '^^^ *^* ^ ^^' ^®^^* ^'^*^' haiiiidti-
*"* * messi in vigore questi Regolamenti i e T au»
mento di <;^ - ^ 4. per.riseontro a finnos^della
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: 4todi^ ^ & lIvNiMm* I BreofUtoia clie noti
it aoi£>rittaiiQ alle UU a ^]» ih «i poniicoQ
0OQ molto 41 ijf ; lco% a &▼« 4«LUi Spedai ^
cioiora » e la ìH Tolta 1» Tra^i;«f9Ìoi;ie ai pre-t
tiMM fipaadoleniiii, e si piioÌBoe a tener dpUo
XàL» deUa StitlQ > e col ritiro deili^ patente «
(in) Y. Oiuocki .
XUGCIA : Goaveaucae per la lecipicoc» centegna
de' QiaUì^ttori eeo ^1 Gotwuq ; de* 14< Sett«
IiUGIGNANO: Gommiiti^ Regolt partici de' 14,
Ner* 1774,
LBOGHI PobMici eoaie ripe di fiami^acali fé.
eeno iiipre«erittibiU< & d<il i^^y* ( smza
* gioroo) Vt fiumi ^ Stroékn
«w La d do' & Sett. ]:Si$« hl^ alipliti» le dono-
minaaioQi date a Strade , Piasse , ed altri Xiuo-^
0hi pubUi^i , «otto i prei^ed^ QoTef ni ^ ed lA
lìprìftinato gì* Mtìphi aenii •.
XUQGHI PU y, Camera dfilh Comunità. Pri^
pilegio del Foro^
JU7PI; 1 Lupai poaaoiio portare «pada, apiede» C^stnH
accetta ,.e Incile a palla» laa qneato «olti^nto ^^l^^
^ando abbiano gì' arne«i nec^wan alla cac-
. eia dei Lupt. & da« Lngt 1744. ^ 1 ( 1 )
À Zje* CSonKuutìi daranna loro mediante paga-
mente le be9tie neceitarie el trasporlte de' lo-
ro ameai, il legname, le corde, e quant*
' altra lora occorra* $ 4«
A Sono eaeati da ogni pedaggio, e paéao di
Inarca per loro, e loro iatmmenti* $ 3«
( 1 ) Cori illL il* aUr, ix'^o.
^ — -r:^^ rf
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•4. Pofisono fare i taj^tioai, e atanghé mI loBgo
assetato loro dalle G>m«idith* § 4*
5. Dal Camarlingo della Goroamià dove ecci-
doao un Lupo 6Ì paghemano subito loroSbidi
8. d' oro e Scudi !• per ogni Luffottino eoQ
obbligo di* lanciarne le Teste 9 ( 1 ) e fermi
stanti i premj statntarj per quelli ohe noti' so*
no Lxtpai. $. 5. *
6. £^ a tutti proibito oflbndere o ingiuriate i Lur
pai anche a motivo di Cani caduti nelle' ta-
gliole : gr òsti sonò téboti ad a;lloggìarli , e le
Autorità pubbliche daranno loroassisteosa§ 6L
7* I Criusdicenti possono dar gratis la lìceiwa
dell' Armi per la ociccia de* Lupi in ogni tem-
po dell* anno, ma in brigate non minori di 8.
persone. L. 4. Ott. l8o6. V. Càccia . ( N.o 9^
LUSSO : Le prime LL. suntuarie sul vestire del-
le donne sono de'^ig. Ott. i546. e 3o Loglio
i568.; proibirono portar pietre, dri^argenti^
ricami, o tessuti d' oro, e altri ornameuti di-
spendiosi, e regolarono il vestire degF nomi-
ni delle diverse Glassi, e de' fiìaciniJU, sotto
varie pene*
2. Vi sono pure la L. de' i8. Sett. i558. par
Pistoia , e sua Provincia t La Rif. '4* lK<^* l56l2
La L. de* 4. Mar. i563. per Pisa : La L. del
(1 ) Socoudo la Ni drtV22. Mag. 1804* >1 premio
era di Scudi «{.• per Lupo grosso , e di mezzo Sondo
per Lupattino , e il premio statutario per i non /u-
pai ; secondo la Ij. de' 4* Ott. 1S06. il premio è di
Jj. 120. per ogni Lupo o Lupa , e di IL. 25* per
Lupattino non maggiore d* un* anno •
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I2rt5 LUS 275
' j363« ( teoza giorni) per Arezzo . Le PP. dei*
£. Ott. i588. o 3o. Lug. i5gZ., e le LL. de^
9* Geo. è fi6. Ott. 16^. per Firenze •
,3. La a ic« Ago. 1781. Goodaona il lusso del
vestire, specialmente nelle donne, rilevan-
done gU inGOuvenientì : dichiara che il Le-
gUlatiare deterroimato a coartare il meno pos-
sibile la libertà de' •addìri » non vnol fare una
Legge proibitiva, ma che confida nel loro ri-
. spetto : che vedrà volentieri intervenire alle
Gale, e appartamenti di Corte in semplice
e abito nero, il quale meglio conviene d^ ogni
ornamento caricato e teatrale : .Che noa d^
vestire ma dal carattere, dair educazione, e .
. dal bsoQ uso delle sostanze misurerà la nobil-
tà,, e valuterà molto la modestia degl' abiti
per farsi un' idea dello condotta, e della de-
jbole^&za » o saviezza di pensare , lo che influi-
rà molto nella distribuzione delle grazie So-
vrane , specialmente per gV impieghi , per cui
richiedesi , giudizio , e sicurezza da ogni scon-
certo econòmico.
4« U SE- fi9' Lng. 1807. raccomandò la mode-
stia del vestire , specialmente nelle Ghies'
U altro de' 18. Ago. d. proibì ai partici»[ari
correggere, e redarguire sotto tal pretebt<
Fiale dei Primo Tomo <
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ERROPJ' ESSBNZf ALI
Pag. ti; liiB, if di merito^
oerto/ superiore a li. 2oó.
Si. ^. Soprintemlente'
57. 7. GeJkMmrio
47. 92. v6i^
SOn 14* b^vi . minori ««o^
qp^r^aw e qegava
66* 2c. come ^T § 5-
60, i5i 1741.'
77. 10. Gambiarft'Nv^<9^
94« - dcx $k' 7*'
96. . xSv k$. Mag. i74ii.
98, , 55, 17^5.
9<9. f^ aensa quella
ivi^ay. galop^ molto vóIooq
102. - ^4. sono quel
li5, 55-
ivi 49.
ivi ~3i* 180S. preservava
124. 10, $ 44.
i36. t5. sa
ivi M« lìberaaione aman*
Qtpaffioai da tutela q oura
142. 24. 7. Ott.
l5i. ^^. esensioui
157. ' 4. rwuisiti
i6x. ' 90. vi e na* altra lu
JI7. liug. i8o«.
167, . ^ dettata
169. 4. 4-5-
ivi xoT (N.<9 8.)
ivi x5. (N.o 9,)
ivi 17. (N.<> 10.)
175. 18. altro appaitwe«t§
3o8, 7. $ 5.
2i5. 26. dalle persone di
cui tratta V Art. 4.
ai8. 19. (V, il N.o«)
255. 11.(1) ^
S54. 6. Fresid. del B. Gov.
GOBJIJ^^NI
di /iMrjto certo''8tu)erio«p a
li. 70 ixia inferiore^a t, 200
8oprfR^d9e ' - •
cohatario \ .* » .
}7H^
beni di miaor^, accordava
o negi^vf^
dome al (J 7.
1741. ( revoc. V: Foderaje )
CamlriaU N. Q 2.*
$ 7. N. 2, Ago, Ì787.
25. ]»«{<> >774*
ffenza quei:ela
^iappo»o trotto moltovélooe
iotio 'quella-
4. G. .8ad. del 1783.
1) G. 14. Xug-
^ V. il N 6i ì I uHPY. ordini
non ristab. i Prov: di strade
i8od. il Magtstr. presentava
$ 44. Regol. Gep. *
£manoip«sÌMQÌ » libeT^9iie
d^ ^^utela* 0 cura
5o. Ott.
Bseciimni
registri
akiv L. 3>7. Ifug. i8c&
tutta
i
. quinti '
N> 7. )
N.. o 8. )
«Itre appartepenze
J 5 N, sud. de' 2. Lug- 177Ì-
dai particola ri che aliog
ftiano a tbrqia dell' Art. 4
fV* il N.^ 6.)
Presid. del B« GoT* ( p4
della Consulta )
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n Secondo Volume clie* è
sotto il Torchio 5 sarà pub-
blicato ai primi del prossimo*
mese di Maggio 1816.
I>^ Associazione resta chiusa
nel mese d^ Aprile , e il prez-
zo sarà quello fissato col IWfa-
;• nifesto de^6. Dicembre 181 5.
Le Assocfazioni si ricevono
in Colle dagl'Editori Pacini,
in Firenze alla dispcnza del-
la Gazzetta, e da Piatti 5 in
Siena da Rossi, in Pistoja.
da Manfredi ni , in Arezzo da
Berherini; e nelF altre Città
dai principali Libra j , al prez-
^* za di Paoli 5. per Volarne
^^' oltre il porto , è dazio : Chi
prende 11. Copie non ne pa-
ga che IO.
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\ Valore del presente Vofume
a fónna del Manifesto de' 6. ••!^
Diceinbre 181 5.
Fogli 16. e un qnax-
toaiÌ*^6.«ilP.cC4. 16. 8.
Legatura j, ». 5. »
Totale w^5. V 8.
, 2 3.t^3 e.
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Ó X
isNoaioooa ra
VMISSIXJ
Txsaf vrtì
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f.
.1
f'!
MEMORIALE
ALFABETICO RAGIONATO
D n L L ^A
UBGISLAZIONE TOSCANA
\ ...
DALLA PRIMA EPOCA D£L PRINCIPATO
fttfO AL PRESENTE SECONDO LO STATO
^LLA MEDESIMA A TUTTO
-l' ':4JS NO i8t5.
TOMO secondo/
•«
INGOLLE 1816.
PRESSO EUSEBIO FACONI, E FiaUO
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MEMORIALE
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LEGISLAiZlONE TOSCANA.
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Jxl ACELLI: La P. 3i. Mar. i546. voliere gP^^m ^
I tQi'ti i proprìefcarj dì poderi in certe Provin-
cie allevassero dae Castroni, e non gli nian-
. da£Mfo al Macello finché non eron giunti al
loro perfetto incremento*
a. La P; 7. ]ifag«>i566. inventò gF^ appalti de'
. . mAcelU^e la loro privativa: fu seguita dalla
. li. 29. ,Nov. 1704-
j 3. IIB. 10. Sett. 1569. e la N. 31. tug. 1770. per
Fireoae proibirono macellare vacche da frutto -
4« Una L.^1. Die. 177 i* concerne la libertà di
macellare in Livotno : quella de! 3« Die. e la
N. IO. Die. 1771. detto hanno lo stèsso oggetto
;■ perArM8o;e la L* 10. Die. 1771- per JPisto-
^. , Ja: vi è pare la L^ 14. Gin, 1773i. sulltf vèn-
;, dita delle G^fni in Siena. ^' - ._
\5» La N* 3. Ago. 1778. permesse ai Pizzica-
^aoli e Osti provvedersi di Carni fr^che al
t viocello che loro piaceva , ma volle che pren*
dessero qnelle salate^ o* da sarlaré dal loro
^ Proveutuario . '
|6., IjB^ N. 17. Mag. 1761. oppresse 1 proventi
de' macelli , e U' Sigillo delie Carni nella Ma-
.. «remma Volterrattaye Pisana; e. così la N*^
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4 MAC ^ MAC
29, Ago 1781, per l^iOjatico,^ ^oidqja. (i)
Proven, ^, | P|-oteniuarj d«i Ma0eUi , iti viata a#l Cv
, none che pagano qanno la privativa di vea*
der Carne fnac^lat^ Of»l loro Circondario» e
mandarla alle case , e d* esigere i diritti di
Sigillo, e atiitiento é^{ìt C^ni dai J^iipifia-
gnoli,. Bottega) 5 e jiarticolari cfae macèlÌM
bestie, e per le Carni fresche, e salate cbo
B iiitroducon nel Circondario loro dall' este-
ro ^ o di fuor del Territorio riunito per \n
eonsamarsi , oltre \^ gabella) (a) Mi fMt le
Carni macéliate in un Circondario àvféh^ non
tn sitato, che ffesche-, x> imlat^, ai pertavia io
^ nn' altro liireondariir per proprio maa reata
ferma 1* esenzione eoneeMi dai B« 9* Gitigno
>7f7* o N. 1. Log. d* com^ pnrQ le^ Ib^dlà
concesse agl^ Osti , e B^vHegaj datla N> del
1778. (V. il N.9 5.)i»X*^Qè*. 4a^ 6. Die
1783.'$. i.'È. • . ;
S' Ogni Maièliù ba wt CoAdliittor parli^oiare^
il Canone 'è ilsstta in pi<>porBÌoiie deUapopa-
Iasione , e smercio', e slpn^ alU Gamiiaitftf
§. 3. . '■'
9* 1/ ArmhinfetraiaioQa prdvftfk» al aefriaiodel
pubblicar noi caso die rèsiri vaei^ni» qaaksfaì
Macello seni^a che ?i ski. obi aia ta^atj^a eon-
»* <■ "uij jiai i« MÉHj mitiwirtlÉ J iiim <iia«»iiMW !■■! I irti ■
( t) Per N. 4. Iiu^. ifiS. h aaènta aMbe Oasltt
Knovo d8H(a:a»isoiico^'dui.t * #p€#i|ls4H>.
( 2 ) A tenore della siid. V. del j5$6- I^ p0na»p«r
\ Tinsgi-a-jgovi è dì Sciiti 9.. p§r bestk ; €i dì^Wì
5. per i nfaiaìi a foruja ^oUl^ X. del 1.704. , qhjre &
con/ìfica de!?e Cnrnì trovate in fS^ode : il 4.© delle
multa s|wl^3il notiSiato^e : il aasto al Pcaireaiitano..
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U^C MAÙ 5
éfoòÉìrio t fissa k Clitttek da iUm dai provea-
inAt) (t) ^ po<> liberare dal dar mallevado-
re quelli àké pagaa aoticipatt^ la uietft del
Caatioae» §. 6. 64 .
lt>» Cri' appalti ai ikhnù per ua^ anoe , ma «' la-
teadoà ieoipra. CDo{erif)aii d' aana iu anno,
«^iie Èt0mt eoodiaioai , a senza uqoto contrat-
to ogni volta tbe due maéi prima, dello èpi-
iH&re dalla Condotta corretta i FroVentuarj ub-
hi%ù pagato tatto il Canone » a fatta in scfìt-
io al (crÌQ6di^nte.(tt) T, istanza per la conti-
oàaaiatia i II Critiadicaote le riceve gratis* t le
l'iaieita na ttiéée almeno avanti jn spirar dal^
la condotta all' Ammiaùtrazion^ iorlicando le
aloBOO dei copcorfenii ha pvegiudjizj gravi '
aoUa gioetisia per cai meriti di essere egcla- ^
$ù . §. 7.
lu V iaoasarvaaaa de' patti fh deóadere dall*
appalto eeofta Decreto di Giudice • $. 9.
tt. Sofà esaatì dalla Taase , a Proventi le Co-
Ibuaiià ehe Ì0 sodo state iìnoray o che hauco
. redòQti <|aeéti pesi« $• 1Ò4
33. I l'i'lj^ali Itoceli soa engoitoj^ì delle Can-
ee civili, è Grioilnati, salvo Y appallo per le
prima j e Ad essi spatta T ispezione stitìa sa-
iabrità della Cacoi<}) ^. 11*. e L. di. Mar-
(11 Uueat' Art. a'juovaò la pi'olazi- no ai Proven-
toarj a allora .
.f«)Ora in forza delle^ nnóve scritte al Ga hn.
CouiuoitatiVo : ti Giùsdioente dà il C^rtifioato di
ebl tratta lo stesso Art. ^^^
^S ) lia N* 4' .^^h' 1606^ ( occasionale ) progcrfg-
E vario jirecanzioni per assicurar la salubrità dèlia
rne porcina « in specie da insaccarsi .
y_' _ , ' • D^tizedbyLjOOgle
6 MAC MIC
14. I Proventaarj devon provare le coatmtvit*
zioni per cui agiscono : le perquisioui nelLe-^à-
06, e botteghe parlicolari, e«8eiKÌo di nioaa
prova 9 ed eflfetto uoo si autori^zeraono fuor-
ché nei casi di rngione , e come negF altri*'
delitti . ce. 12. Lug. 1788.* e 29. Sett. 1789.
.Uà' altra G* 3o. Blar. 179C* dichiara che ba-
fita per autorizzarle ogni probabile congetta-
ra y e^ riscontro benché non sia della classo dei*
prossimi, e concomitaoti : pi>8sòn autorizzarle
anche ilAitestà con renderne conto al Vicario.
iS. lok riscossione de' canoai de' Macelli è a^car
yìco, e rischio delle Comunità per mezzo del
Gamarliogo* JL. aì. Mar. 1789. §. l. 4*
.16. L' Amministrazione de* Afacc/7/ dipende dal
^ Capo dell' ufizip: di Soprintendenza Comuni*
tativa . §. 2. ( 1 )
. 17. Le Comunità per i rischj ^ « onere delle ri-
. messe del denaro hanno il 4* P^^ ^^^* $* ^*
iS. Lo Comunità posson prendere io appalto i
Macelli, pagando il ' canone col defalco del
acd. 4- per 100. C. 5. Giù. 1794*
19. Il ^contenzioiio in roateria di Macelli V i di
cognizione dei Vicarj Regj. I Potestà com?
pileranoo i processi , e dopo conclneo in Gan-
sa li par leoi peranno al Jpan'cellier Gomimita- 1
Ilvo, e poi li rimetteranno al' Vicario perchè ^
decida. M. 7. Lug. ^79$ ^2) • ^
■ ■ . . ^. : 4—,, : j
( i ) Lii Ij. 18. Giù. i8o2. avoa creato un DiPar-1
♦ itr.cnto per T Amministrazione delle Tasse di Ma* j
cine e Macelli . La N. 26*. Sett. 1814. le ha dinoo-J
vo vÌMiìiic 'd*^Vl](\7.) di Sopii 11 tendenza Comunitatìval
{'j) Vi SOR :infK*>«se delle li. ai Giu^fdicehti « e|
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Gatnc
ItÀC ,MAG 7
20. La C. f?3- Die. 1814. ^M N.3/ Peb. t8i/J'
riguardano i aQ<m a/^pdtì , canoni e altri pat-
ti, e i Ciréendarj d^'^gni provento e i dirit-
ti di Siglile io ogni Citmaaifà, e rironducoa
questa bra&ca air aotieo «istema • ( 1 )'V. Osie-
rie. Polizia. *
21. La N.' '.«e. Iftar. 1793. concerneva la macel-^ ^j>J^
lazione, e vendita della mala catnfe* La N.
' 'co* Mar. l8<)5. ' permegse a' tatti i macellar à
tener Macellò di malacarne imi separato dall*
altre Qarnì ^ e con Cartello iiidiritnfe^la qna-
lità della inala carni^ chfe' di vehdrt, il tutto a
pena di Scudi lOv di eui* met&' aì Fisco, e
meth al notificatore, 1
MAGISTRATO de'PqpiJli: Efa regolato secon-
dola L. 19. Lag. l56o. 3 Statato de' 3i. Goti.
i565. O. i6- Lug. 1667. P; 27. Apr. 1577.
00. i5. Die. i638. Rif. 24. Gen. 1647. l^if-
xg. Lug. 1680^ B* 26. Giiu 1717. , e E. 8^
Oiu. 17Ì67;
£2* Pà organizzato- con L.27vMag. I777.ecòrtj-
posto d* un Provveditore due Settatori ; e tre
Anditori; ricompose pure la Cancellerìa e ne
* regolò i diritti , V ndieBSé ; e il servizio . L*
£» 28.. Gin. 1782. gli Confermò la soa gin-
' risdiziooe che era privativa per tutti quei che
godevan il privilegio della L. Unica C.QUav^
do Jmperutor^ e la stessa ai Vicarj Reg) di i
Provincia per 1' ec*»nomico • e «contenzioso dei
pnpiìli, e sottoposti salvo il ricorso al Magi*
strato. ...
3. La Rif. i3*'Ott. 18x4. non lo ha fatto rivivere,
(3) Un modèllo delle scritte è unito a detta N.
N
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» MAI» MA^
BÌAGISTRATO.$»pfem«i: ha In pre^mififoM
•ollja Ruo|a (i Senntwi) R. àf» ,Gms 16&4.
MM. 21. Li%» 1691)* e .3oà. Apr* 1791. «t)«L
2. Die* 1698. ma m>n ^ngi^ Auditori del Prin-
ci/re. Ri 14. Oitff .l5&4. CO. a& Gèa. l588.
6 1589. (senza giortto)«
O. Il D* l3. Satira ir2e*«lMÌgiHrl6 GaUfedisaa^
privativa co^aiBìepe 4
3u Ora qoefta privativa gtariediaiaiia ha . luogo
per le Canee deUa, Religione di S*t^eÀiiw>se
sue Gommeode, per qoeiU dalle perìooe ad-
dette alla R. Gori^^ ej^i^ qaelk (ti deroghe
di FidecomaiMÌ 0 altime vi)lMbi{l : interpo-
ne, 1 Decreti d^ Amifiortiasaiikme, e le altre
dichiaraKioat io Ordikte alle hLé éi masemor-
ta in seguito dei Sovràtii ReseriHi , e liceoMi
. della Segreterìa de^l R. DittUo', «Dspeiide,
qaaato a Firenee eofltaàto il privilegio Dotto-
rale previa V aeiegnaaion d' aa ternane ai
DottoH a pagare i loro debiti, e approva T
età dei seèloagMaf^^ li. So. Die* Ifix' $ i5«
Riceveva pupe T Eoiaaeipasioai e Repudio •
( V. questi Tit. ) M« 28. Mag. 1777.
4« Il M. 3. Gen* 1777* prescrisse aa aa^oKe-
golamento intento per il M^gistruto Supre^
- ma ^ e sna GaBeelierìa fi distriboaioa di incerti
dei' tonali totée ogni pattecipciaìone agrAodi*
tori assegnando 700* Sendi V aooo af primo
600. >1 secondo, e 5oe« al terso. ^
5. Ora è composto di 6* Aaditori divisi ia doe
Torni, ed esercitale funzioni di Trigonale dm
pf i«ia istansa per Firehze e per il Territorio
a esegua toii nel Compartimento annesso alla
RiC i3. Ott. 1814. il di cui $. 3o. e hie^.
riguardano il medesimo e sua competenaa.
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6é ti iUg8Ì« di Proc. €in $» 4^5i e«egg« mm^
^aà k regole purticoUri per la ^ikttaUvA
delie CUuae avanti di etto «
^. Il RegoL ioterno del ined: è conipraeo nel
Bj^^ géu* de' tribunali de' ti* Not. 1814. '
$• 5o. e teggé
3IIAGISTRATO Civile» e CÌon«alare: creato a
Livorno in luogo dei Genaoli di Mare di Piia '
( Ve qaesixi tilu) ooUa Rif. il Otfc. 1814^
$• 5* ài regela a tenore degV Art. 3f . eaeggi»
di i}M«la Kif. £^ eoiB]90àto d' tin Preiidente ,
«li tra Aaditori Gongoli » e di due Negozianti
■ CoaBdltori» £^ il tTribneid ordinario per le
. Gauie di merito incerto i o superiore a <^* 200 ,
ed è pare il l'ribanal di Commercio - di li' ^
verno > e ano Capitanato : Soprintende all' eeo«
tìomioo t o eontetìiBioio dei pupilli , e so^topo*
eti, e eoDoice degl' appelli inferiori a J^* 2oo*
(ivi).
3IA6ONA: Il B. fi8. Apr< i|S2f2. soUà j^rivari-
Ta della K. Magona protbiioe il ferro greggio
.£>re«tiero pena la. perdita 1 e multa eguale al
iuo valore.
d. Il BéAe^i6. Teh. i/25;.rintiuov^toli li.ting.
1741» ralla conservasione dei Boschi della Ma^
goma pr<Àbiaoe il taglio , addebbiamenti, ae-
mente bruciaticci ec in cmì e in loro vici-*
nantef e il pascolo dei bestiami sotto varie ^
pane t proibì anche introdur di fuori di stato
chiodagiosi , e ballettarne 5 e di fare » o rite-
ner, chioda je: in qoest' ultima parte è stato
revocato dalle NN. i. Ln«r« i??^* e 9. Die»
1/80. salvo r obbligo di servirsi per far chio-
di ec di ferro della Magona proibito il IV
restiero •
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IO MAO MAH
S. Ld N. 21. Ago« 1779^ §« 1. abolì k privati^
va detla vendita del ferro a favor di qtm che
pagavan la Tksaa alta Magona » e creò ( $• 2.
&) varj magazzini {)er la vendita dei Ferro 5
•e chìodagione. Chi compra da esii ne riceve
un btlillettino indicante la provenìenafa , e può
• rirender detti generi ali* ingrosgo, e a mina*
, to3 ma in botteghe* pubbliche ( $• 4* ^* ^) *
Ha se altera i prezzi fissati dalla. Tarìfià
(stampata in calce di questa N^) incorre ia
pena di Scudi 20. divisibili fra il notificato-
re 3 e la Magona oltre le pene legali se in-
4 ganna nel peso ('§. ^6^) ^ L* Art* 7. tiea fcr-
.iiia la proibizione de ir introdazione y e vendi*
ta delle ferrarecce forestiere di cui conlienil
Catalogo.
4. La L- 24. Ott* 1780 abolì la privativa chela
Magona avea sopra tutl'i i Boséhi situati dea-
ITO le 8. miglili dai suoi edifizj , e permosse ai
proprietà rj usarne e disporne a beneplacito.
ù. La N. 12. Feb. 1780. permesse il Ferro Fo-
restiero nei Tefritorj di Barga, e Portofer-
rajo. V. Boschi.
, . MA JORASCATI . V. Fidecommissi •
MALACARNE. V. Macelli.
^^ MANlillORTE: Son mnnimorte tutti 1 Corpi,
Collegj, e Uoivetsità Ecclesiasliche , e Lai-
che, e tutte quelle persone imaginarie che
per esistere devon necessariamente esstir rap-
presenUfte da Amministratori , o legittimi, o
lasciali con atti fra i vivi, o d' ultima volon-
tà* L. tj. Mar. 1769. §. 1.
ModbdiS/ O^ai didpusizionc di Sudditi che tr«8feri?<ce ia
djiporre maiiomofia dominio, o possesso di mobili che
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\MAN' MAN 11:
* «pattino il Talorè di Zeceh/ ico. « di stabili ,
LU di Monte ^ e Crediti pubblici, è nollasen* ,
Boria licenza Sovrana. d' ammolitizsazione: i
beni restano nei disponente , o passano in chi
sarebbero passati non esistenda la disposisi»-
ne. L.«ii« Feb. i/Si, §. i. ^
3. .Ciò comprende, tutti gì' atti fra i>vivi e d'
^nlsima volontà, ohe a titolo lucrativo, cor-
* respettivo , e oneroso anche resolobilmente , e a
tempo faccin passare in mmo morta dominio ,
•possesso, ikMnodo^ uso, usufrntto, p servitù,
comò pure le loeaaioni a longp tempo ,'vitaliz} ,
e altri atti capaci di tal traslaiione • ' §• 2.
4* S' applica pure alle disposiz. pendenti di cui
' non fosse purificata la condiaione . $• 3»
5r La grazia d' ammortizzazione non è neces*
< saria per i soli acquisti inferiori a Zecch. loo.
t Si accorda da S^ A. R. e dopo di essa il Ida-
f;Ì6tra&)< Supremo, o il Giudice Ordinario di
iena, .verificato ciò che è da verificarsi in-
terpongono il Decreto, che si dee inserire
• neir atto, altrimenti niun Notan» se ne può
rogare ,. e gè è rogato fuor di Stato non può
-essere Archiviato ne ottenere il R. Exequa-^
,tur . .$. 4-
6é Negl* atti dt ultima volontà da^ restare oc-
' /culti, basta che il disponeote dica di voler
.'disporre ai termini della L. e incarichi V Ese-
cutore di impetrare la grazia. §• 5.
7-^a tal caso esso; o V Aiuministratore della^
4 M^momorta. onorata presenceranno la supplica
dentro due mesi dall' apertura del Tèstamen- ^
' to»i§. 6.' . .
^<&* Spirato, tal termine i beni passano a forma
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IH BtAN. iktÀM .
dell' Atte i. uè 8i attetid^ii i Hmed| «oumìì
dalle hhè ai niioori ai c^uàUsi M^liOa eqài^
parare. le Manimoréè. $.8.
p4 I ittdditi devoa éi^portm dei ìofd besi a file-
tta dpi ^§é ^ àé deUà Li dèi If^i. iM te
non bènno veren rA^iiato i ò Cognato fra gi*
aMendoala i e desl^iidettti ^ nh tàttù coUatera-
le dentM il S.<» grado Civile Uelushe pOgioQ
dÌ9]9orre per olMiita ▼olofità a faror d^ Opere
Pie iatereMuiki la pietà pafabiitsa fbadate , o
da fondarai nel Orao-Deòaiò^ eeme Gaae d^
«dtMSatiioMj Doti di fìnaénttUe^ « Fabbricbe
Sacre ^ o pra&ae , rìipettc» alle fottìi OpeM
la graaia Sotrana ti dowà per dùponsioa
della Legge ^ e ei ritferofaer& eeid peif aver
la aicureiea ohe iìeti Laiche « sdita la iL pAo-
teaitìiie^«ckd aod ti defraudi la L.) maihtf*
al di SmAiè %{ ireoderaftno deatr# TauKi», e ini
SiorM per rinyeitirli io Um di Honie , o ti
amaoo a Livello jperpètao é Laici • (^ 6. Ìw
del vfè^i
Ite Afa m baailo parenti oetnd ^pré ileo ^oi-
iofi disporre a fitvor di dètee epere cke della
Mma detf Eredità al nette dei feti» e defat^
4;i ferino «tante V obbligo di vendere i beai
di iaolO) è eoa che tal vigeiima àoti ecceda
Sbendi 5oó* surrogati ai lòo* Zecch. di cai
park r Arl^ té della L. del 1761. e ftrdia
stante la libertà didiaporrv in <|iialcnqiie al-
if^ case di Ztcck loè. « favor di wicmm^*
M purché ifamtlttk ioaisatt non ecc< da la a^CAa
dcir liredleà iibera del Bkpupcnte^ $. &
11. L* Anno e giorna assegnato alle manitntitie
per venderai e OliveUara i teni èì Mula ai
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aMtn. d»l giorno -sio :foi ofcttogcÉi rit posfesao
pacifico di d* beni ; Spirato tal tériime s^dk»
die i hMÌ fìén «tMi Màdvti^ a dUìrri^iiti , T
'Kftde<X4»ieo 4ol BiffOoiBiite Ila »gnnMO: so*-
pra 4eiÉi bEmi « $. TV ^ . < *
la. or Gradi Séùw^s o ateoDtoii, te la £do<-
èia» o eteciitom ffi^ riiolire a favor «di mano
morto da vpaodoQtra il tartoiiiapreMrìtto dal-
la-L. del iT'^t. .pramiter.Jia eap^Uca^t • ^^pi-
ral» qwì teinaiiae hi tdoeia » b efléeotorìaceg'
aa , ^ r Crede »^ Jtecpioca la «i p«oyi essersi
ila atea ingerito aooirra .naa «alto di Sondi -
5oo. divi0il>ìle fm P aocaiatora ^ a. ia Spadaio
di A H. NiMMni.>$.a» ,
92» I goéeoti privilegio COarioala, a per qm-;
s loacpe titolo aottopuati; air jBoGle«i»3laco non
• posM» ea»te £eedi idaetar j ^ £9a0Btorì , To-
t^ori, Ammìaistratovi^ o SocMémi d': Eredità
. di Laici 9 Q d* Scdeaiaàtici «tawa gràaia So*
.neaa« $*- 9*
14* Se a^ iogeriaeeii priem d' «^eriaolilemita i
lem atti aon WIÌ9 e ai {HUuacaii ^co va aspi-
latori d' Sredi«à. §. ic
1& 9oMoa però jl Kagiatrato ilapremo di Fi-
roMo^ a jl <|iiidiee Ordiiiaria di Sieu; e al-
trove i Governatori) e Oimdicioati aocordar
piwyiaarianiwta - tal lioatisa per àam meii 9 n«
tiraodo però l^tobblrgaaione in Talida formft
j(fi' dimattaeii aranti il TribiuAie aau caiben-
«la la grafia delira 4* téraiiob^ a di.jredder
àoiito a cbi di ragione^ $# !!•
16* Si baimo par. valida le. aolita ttispoaiBipai a
favore di manimorte ee ton fatte coUe aolenni-
.là del giaa Qmxmm^ a JUqiaipala^ e coUa
L.
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i4 MJfT MkVt
protesta di Yolér diiqcNirrt.a teoùre dettrLL
$. 20. •
17. Qimato «He ultime ivoleiuà soItaQtoIa ivaa-
oaosa di tal protesta, e ȣ>raiala non viaia tut-
to r atto, ma èoltanto èiò che è proiUto ^al-
la L. restando férmo qaaoio conoerno perso-
ne e CSorpi capaci d' aoqaisto . Se la asdUtft
' cade sair isfeitarion delH Erede V £redità pas-
sa agr Sredi iatestati coi med. pesi che fos*
sero scritti io qo Testamento anteriore • $ 21
V. ìNN. segg. V. MessM.
Iteli- 18. I Religiosi , finche iKm hanno professato si
s>o« • * considerano come Inaici tanto all^ efietto d* ac-
quistare, che di disporne: posson disporre ao-
' che noli' atto della professione porohè ciòim-
porti lai rèooQzia abdioativa' di tutti i loro
beni> salva la facoltà di riservarsi nn^ aonno
Livello vitalisio coi patti prapc) dell' atto, ed
altri che eredan di loro- interesse, pordiè non
vi resista la volontà del Testatore coi non s*
intende di derogare, e porehè ciò che si ri-
serva non ..ecceda la - 2onia deir Eredità al
petto , né Scudi loo. T/ antio : per .assionrarsi
4 : 41 pagamento posson condtsionare a lor favore
tanti hh. di Monte , b . Crediti = jpnbblict ' che
/producali, nn egual frutto* $. 12*
29. Se prima di professare! non' nemioaiano ,' e non
* si riservano alcun l4tvéllb.,laiprofessipiie equi-
vale,: all'eiflbtto delle successiooi, aÙa morte
Givilia» e i loro heni^ e ciaionipassan. subito
per miniitero della L. iii quelli nei qualisa-
rebbero passatoia caao.diloro morte natura-
le. $.1 i3. 1
.2o..I.H,e}igio8Ì professi son capaci sensa bjso*
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IHAN MAN ^6
gn<> di grazia 5 ài rìooreir legati ohe^^pfic iia«
Tolta 9 o Titelis) veotsaero loro fatti .per atti
fra i tìfì^ o d' ultima volontà dai lora eoo-
l^ìuoti paterni , e iQatek*iii dentro il t^rap gra-
do Civile , e non più oltre » purché ai pagbi^
so ia eomtante , e^ non ^eccedano in tutti » .an^
chse ae aoa fatti da divorai parenti gli Scudi
100. §. 'i5. .. ...
21. Il Gonrento non lia^aaione pereaigeif iln-
Tàlli , e vttalizj ^ matnr^ati in vita dei religiosi ^
e aeil esatti: qoeati .arretrati ]4iflaaiHi ia.chi
di vagìone . §. 16. ; - :
sa« Non 80Q eompresi nello LL. di mai^pt^rta Ecces;
ipatrimonj, delle Città, Comunità ,r e • LL» *^^.y?*'
Jfij L^ìcah^ Ré 19. A^n 1769.. M. fi3. Nov.
1769.
iStZ* Sbn compresi. nella censura di. questa L. i
BatrimoQ). EeclesiastiDi che .si fanno per .prò*
muovere «119^ persona agi' Ordini Sacri* .Non
<i8faitte icrne otteirà la fpraaia Sovrana .filan-
do costi' dalla fede degl? Ordinar] della nepes-
«ita as«>IttCa di promuovere i supplicaqii agi*
Ordini Sacri per supplire al servinio dpila
Chiesa, quando il fondò da sottopprsi al .Pa^
l(irinromo' ecclesiastico sia ^capace della- r^f^di-
ta annua filBsata nellp. Slogasi , e ^uan^ocon
fede d^ estimo o del Dlonte comune» se si
tratti di Luoghi di Mone^ si giustifichi chd
aon nel .pieno do^niio. del Góstitucinte • §^25
I^ del a. Mar. 1769. (V. il 3o.) .
224* S^ permesso acquistare alle {na/iim^^<e che . .
dentro due mesi avvenire e^ibirànn^. ai R- Di-
r ritto la grazia d' Ammorlizzaaionf;. §. ;&v
25r I Cercanti di Livorno capaci di goder dei
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LjOiggle
^nvileg) oDA^^iismiial i5gi3* poisM èkfpr^
rd^cki pfopr) awri jMÉi n^l 6ìuiQ«^Qiioftto , o
fawi , A filmar di^ imi^nporte Suddite ^ • Bitere
n #DQdnÌMe ehei Imqì di »«ob posA ìa 7o-
«Mn% si V6ada«« dwtM ¥ «ava • na giurnd
•coÉÌ ekè 'la if»4Mio»9&^M: rìcwm, tb «ola pr^no
• in c^itf amie MpnpMi:(iarà'a fMitia dì ragjdoe
perciò che concerne V interettedii iem $ 3,
d6. I FcNPeetieri Miti gitoli della fiaiM libeiM
par } XIj. di Homar/^ altri Ciediei pabMici
' 'cbé pa«iad«n'aalChnBni-Dooi|to jaia aa^Hi mtr
to la L* i beni di suolo di cai afipiai il do-
HVlnib dirette , a iéi|0/a Awiev toeo ipoteaUK
• ki.»5* 4« '
97. Neila ibgfaterìa d«l *1; XKrìtIo » iMpl^fm
registro d^e Mammone esenzionate al|i si
V • «amaiiQ uatfotmaea al §. a. dalla ptes. t. pe^
< aotiMr^mnii r «ienaimia? «• dnpl^Mtai «fcéta«-
mettetè ^P Arcbiv} 4ei Chptoaiti di Fnen-
/'a^',:a' dì l^Mar i« ^^«stt r»gì«irr«j' Uiiiaiao*
nomtte le a#tnialoQiiaceÌNèiTO« $« 84.
fi$. Uàa N, dal %f6^. («enaft fiorkib )aetawie T
Bgèaav all' Opera da' Bagoi di & GéidiaaO.
99. I- KM* de* 21. Gio. ifSi. pami^iMM Alle
' maniìHórtséi ae^(vittare Miaa graaia Qne^
e IPerrani nella IVovuioia lafiìrìaM^ e mi
PjsalM.
So. Sono esenti i VB^mom Bo^leaiastici Dioce*
sani; G. 6. Affo. if^. V. Mesà^.
fritto ^^- -^ ^i^?l^ <»ere», o porfeqjeHiva !ki aiiew
oneroso inerte poeton ao^ttittar keaiy IìL. di Bbniia,
e Crediti PabUioi art ^raa-DMata. $• if-
I4. del 17^.
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HIAIS MAIC ir
J2.^ I beni di 4fi^'Si'^reéò^ dominio 4li wra- ^'^^l
-tuie # JEttfiraèi ,' i»iv9ll<^, friM^tio , ^ tifato
'■ {M^IW ^a in iiNiM di Ld4di mH' JipM» di
cMÌeifa L» aoelie *T^bolMbiliM«te >|tGr i pstti
' ael Gontntio^ «ì cotigid^rstn Mfoe llp^oAia(^i ,
• «fyMeè aH«dii|li'did^)»ÌMM^t80iiriq
• «M 4lis(Nirr«r ìMtM d^' f ropr] , fra. i^i^, o
fier iikima vòii^oiift , mAvi i d^lrilti, prd^o^^ti-
' ?^ )' • ilitereMe c/bo jiter disfictmU^^n dj rag^o-
< «6^^«ofiip»tMi0^ padrene dsreito-3 e air .fin-
fi teuta per natnra. del Goatratto, per la te-
te4«okft^, vnitfwraeion <Mcè8gft«ia a fav^rr 4i
4r}aai •«htf Imnuia il diritto di domandarla ,tn-
• rnc^gttOMihe^ im Bomifium ^ ixK^€tiiil<ira , Ca-
nou^^m LMKkaifo atlmli tomr^ffau mìV ùl^
• tiioa 'CSàatTMto. per tcai U dàiirànio iilile pa^sò
nei liaioitofMa pdferkn aqeratoere direttamen-
te « a» indiraCtafiieiitt ;- «t i «aij^Iioramimd; e
accrescimenti di qualunque* {genere, 4ìhe av-
ipenisatro detpa la ^piri3Mieii9d.«tte detla pras. L.
Bei beni livellar) «at>an ^Munpre del pi^ri>iiio-
nio libero deli' fiiiffiteata « e «useet^bili di
tatti i viMoti di ragione <p^rtDe08Ì»<m'oifirtaai0
23. E se vegliante V ukimo C!oa«rall;è , é aTiàa-
li ia pr^éTti. aOù BBguki wigliofamenti e ao*
ereaeiiaeafft, «èe mat^ì^aa aumento di Gano-
IIOA» 5 a Laod^ttHO ia t«il easo , può la ma-
• ftoMcrm tloinina dltiMa ao<9raipera T titia, e
1* alti^ nei M0cèawM CoatraiM soltaala^ e
tramaiaaiita per ijiietla tolta • $. 19.
34. I lAret:^ paaioimti di dotnivio dipqMro di
wn^map^^ «è il PiWiiore «aa imi tdiiq^e
Tbifto IL B
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^^mam^mmm
19: MA» MAK'
^ per atto fra viviv p àk tillaina valoQ(à' oofl
paataoo ai di loi JErodi ixiteatatt, ma àlpto9-
«Imiore ccnmpr^so neir ìnv^titura » « se. il morr
to era r «kitno chiamato si fa loogo alla ea-
Uucicà per liaea finita^. Q 3o. Nqv. 1778.
ACTrtn* 35. Qg^ì PossiMsore Laica, Corpo, o iadindoo
cai«om . ^^^ ^^^ osfiinte qualunque patto , dii^aio*
ne . di Tettatori , o proibiaione » aiTraacace i
foiidi obbligati per Xegati o Gavae Pie, «or-
^. rogando tanti Luoghi di Jttouteo crediti pah-,
blioi del Griao-Ducato eguali ia rendita alia
prestaaione annua . §» -^4'
26. Coid il debitor Laico di preaae di. httd paò
assegnar^ alla maitojyuyrtocredi^ice tanti Luo-
ghi di Monte valutati a preaao eorn)nte$>25
37* La voltura dei LL.di Monte nel ^aao dei due
preced. §$• fatta eoa gì' opportuni Decreti
Ubera i beni, in qualunque caeocootingibile,
da ogni molestia per 1' onere, o debito af-
francato. $• 26».
Ghuld?' ^^' ^ manimort^ posson sperimentare avanti
che . ai Tribooali Laici tutte le anioni reali , e
perspnali loro competenti • $. Q2m
?raS" 39. Nei casi dubbj la pres* Li. come favoravele
«iella L. al pubblico bene s' interpetra esteoaivamea-
te. $. 12. L. del 1751.
4^* Tutte r espressioni della L* del I75l« e del-
la presente devono intendersi pidì aenso più
naturale, comune, e conveniente al ano spi-
rito che è quello d' assienrare il Commercio
de' fondi che sono presso i Laici, e .di resti-
tuire alle Gontrattaafoni quei delle Mmnimorte
per quanto sia possibile senaa offendere la giti-
stiaia^ e. diritto pubblico* $. 35« L. del 1769-
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UàSf MAHr 19
na : I Tri^uftli noo poóono che raj^Nreceatar ^^
1? oeéorvoote ai medesimo • $• 36. ^
43. (V. i NN. 5. f. 8: la. iZ.) Le Éotiplklìe fK j
sa onUae ar questa L. si presentano al R. Di^ Grazie ^
ritto ^ e il giorno dell' Esibita pvova a tatti
gp eflbui il tesipo in cbì si è chiesta la grà- . ]
aia • Noa si» anmettono negl' atti soppHehe -^
per diduaraaioni $ o grafie preventive centro
o ia favor di manimorte , se non solió rimesse
al A» Diritto con Rescritto Sovrano » munito
delia Gkiasnla «.Non ostante s. Il Segretar
rio del R. Diritto spedisce senza partecipa- .
aione le suppliche in. oni la grazia è domta
per disposiaioae della Im e rimette le altre
alla. R. Segreterìa di stato colla sua informa*'
aiRMte. $.22.
43. Le une y e l'altre si conservano registrate
ecdla resolni^ione nAV Archivio del R. Dirit-
to » e iapra di esse si spediranno le lioepze
eoa obbiiffo.di èsii^irle al Tribunale compe-
tente • $• 33«
44* liC qaestioni sopra i termini «ssegnati ado^ ^
mandiur iaeraaia^ si i^lveranno malgrado
^oaiaocpie R. o O. col poro fatto, cioè con
vedere se la grazia è stata chiesta nel termi-
]ie' o nò 9 ne alle manimorte si accorderà ye-
rono dei rimedj ordinar) o straordinarj di cai
nurla P Art. 8. della L. diel I75i. senza un
JKeaeritto sociale i monito della Glansula = non
ostante s. $. Zjr.
45. Nelle disposizioni per eòi si lasci a munì
morto la nuda proprietà, e a Làici T oso frut-
to^ il termine a chiedere la grazia decorre
Qigiìized by VJ
te iVAIT TtJHX
WMf daUa «ottiDÌ9dMÌ<lii« dèlln fptinni ciil 4^
. isondo» poichò T oMfruAto oott fìicàDduioDe 9
ma dair apectujca del IFeitotoeMiri^ 0 CmUcU*
lo. §. f^. (X) . . - . . •
4€i ]!Ìon è «eoetinrio Iktrel» eh C^obBr- p«r 1!
'Oiecusione dd* SIR. il*^iDjnactittfaEÌoiie èa-
- «ftaodo ia lioeo» drl &• Dtriilo tipsdifk» gratis
'• .ciiati^i tnedéfltiiut £' lo BimwBofer le lieeese
. ; eba tetisa Rescritti «|i «acoord^iia ìièlll» Segre^
. teda del- £* Diritto per r^tecotoeje i m iute*
> le-^degf EedesiastBci i eortìfiiisìdav di.^fttri-
moo; £<clestaB(iei » caiihicifeA di libèlli 5 affrao-
oaftìnoé d^ oneri, eeeeoBioa di àeutìcùmè à^ im-
^nissiòiie in Sakdaoo, ag|^odiimnioBÌ ili beni
in pégaifieaÉa di flredlbì 1 e ooU» ^éàdmmie
. d' aHenaK^ o aUìveilate éltetettiAii tkià^ per
r acquieto oneroso, o corresperfivo di Cewi,
Lnegiii dì Mofifeev e «kré ^gliene ^defiiia pet
db pofiiziotie della L. del ^769» Xaate Jioile
grazie spedile con ftescnìdloj ohe dal Sepgre-
rio del IL Ditltfo eolie ne fÌNioldt 5 ^fiieato
darà le licenze previe le aole verafM&asmn ne»
cessarle per iin|iedir le ieedi ; ti ee l''*èbeoa^
eioiL della gnnÀ ddpBode da qeàleliè oondi-
' zsiooe* da ^tftstiiiearsi in .ginditto^ mdàk licen-
;. jea :sl farà ia coiamìsfliaas ai Tiiibonaki emn-
.petenti « Qaandenell^ «Uenkatone diiJbenéJEc*
■ '■ I ■ ■ ■ ■■■»■■! 'll^'. ■■ > ■ ■ 1 '. ' l'i
^ ( I ) Ij* Art. i^o. r?5?Mérda*te'ClJi08e trfeciirt , 0 pfen-
dé«#t:i . In virtà d«gy Artid/ 41. ì^^. V AMhi^^o de'
Contratti di Firenze cofnpilò uR I. .in. data ;de* id.
Dio. ^1771. Tétti i KolMft devono prenderla» onde
soppiano di quali a(t:i possono ro^ar^ : Vi è m fi-
ne la Nota delie Manimòrte esénzionàte . ^à N*. 9.
Sett. m4. rimessa in vtgot^ le JJL. Ai Manbfliòréa.
Digitizedby VjOOQIC •
MUSi MASI s)
«dtwMlici , il. presso » *o il conguagiio ia. eoo*
lauto 5 se tt£r*ili di potmota , non •ccecia Scu-
di ùCi li può accordarùe dai R. Duitto la
pernMMÌQoe , «enaa spesa e. mim atti , previa
saltaota le Terificaisioni str^igiedioiali, Àesa-^
ras^à «redafsQ necessarie» e: tal licei>za starà .
k luo^i^ Dwrèeo di-G^adiee* M* io. Cren*
4f. ( V- il N.; 12) Le fredi alla prea L. eoo JpVS"
stannlair aHi persone o altro per far passar he*
m ia liniinamof ta «Miaa il R« Assenso , e De-
creto d' am morti wRfàniift si pooiscon. eoa pe-*
na pècwiiviajO ^afflittiva ad arbitrio #. $» 9«
JL. dèi UfSl. ...
48« Ber i NotBirt che eontravveoissero a quanto
sopra Ja pena ò T ioaliiJitasioa al rogito, e
Ma mtflta di Sojdi ocq: di cei metà alia Sp e*
dal di & IL Nnova,tiui> 4>-^ all' accusatore, e
no 4*^ el Giodiee che cendanaa , e io' «aee d^
iasokrepia., ia Cìaroere per eo* anno. ^§*^ io*
>49«^ I Tribosali, e Rinistri non posson &r ve-
nia caso d* atti a favor di manimorte , riè e-
eagcde Voltaire se^naa veder il Decreto d"" am-
«orttaaaaiode penala. noilità, la {«eidita dell*
iflKpiego , ed altre • $; t%»»
60* la «tymenlXK deikt pene imposte dalla li. de*
2^£l. le manimorte peasaoo essere sempre spo*
tfiìate àéfi^ acquisii illegittimi con dover ren-
dere a chi di ragione i frutti percetti come
ptieesiOìt di mala f«de: Se i beni, e frutti
appartenessero al Fisco questo darà, la metdr
di tutto all' eccusAiore ji. ^7. L. àel 1769. ^
iu Per la contravvenzione alla L. possiiQO. agi*
re^uiei ^o^Uia di coi. iavore si è aperta la
L^.
QigifTzed by CjOOglC
d2 • MAN iStàSL
• si^ccessioiie teftata , o intestata «eoondo Ist pre*
rogativa del grado ^^e in difetto U Fisco.
$.28- : ^^
6q. Il termine per intentar V azione è di mtC
anno e un giorno per eiascon grado , e per il
Fìsco: Per il primo grado decorre dal gioroo
• della trasgressiotM) ; per gr altri da «jaello
in cu4 è spirato per il grado precedente $29'
53* Ma contro Je manimorte P azione non pe-
risce mai posson sempre' esser convcnoledsgr
Eredi « o dal Fvico non ostante la presodziooe
centenaria o i m memorabile • $• 3o.
54. Anche passati i termini sud. avri luogo I»
prevenzione fra gli Eredi e il Fisco: Gli Ere-
« di in 4*^ grado in linea descendentale^ e ifl
a.o in linea trasvena , qualora competa loro
• la purgazione della mora» o a restituzione
ifl iìUegrum escludono il Fisco ancorcbè avei-
se prevenuto » e in tal caso quelli in cui Fe^
sa V Eredità daranno air accusatore la parte-
cipazione assegnatali dalF Art. 27. $• 3i* V*
Messe .
MATfNA: l>er farne la raccesa non si possano
intaccare le piante prima del le. Agoito ,
pena un mese di Garòere, £"• ao», ^^ P^'
dita della Manna. M. 18. Gin. 174S.
MARCHIO di Zecca.. V- Ori.
MARCIANO Comunità: Regol. partic. de' 19-
Die* 1774.
MAREMMA: V. Bestiame. GabeUa^^ Macelli >
. Manimtìrte. Prwinnia InferiQre. Vergarif
BURINA : Gajntoli do' 28. Feb.' iSSc, per 1»
; Marina militare. . .' '
a^ Rogol. Geo. di Mqrina^ nasrigazioap de' io
Ott. 1748. . '
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MAR "MAS s3
3. OO. de* 6. Già* IfSc* «alla Marina dì Guerra .
4* H. 12« Mar. I76l« sopra i bastimenti t:an
bandiera Toscada • V» armamenti in- cerso •
' - Gettò » Legna . Littorale , Livorno • Pesta •
Petti: Prede. Sanità.'
MARMI : N« g. Ago.^ 1773. folla loro Clelia ,
e franchigia • ' ,
MARRADt' Godiìtùie& : RegoL p^rtic. de' 4.
Die* 1775*
MASCHERE : X^ proibito alle MascJiere porta*
re ò far portare ad altri di lóro seguirò , a
piede 9 o in vettora armi d'ogni sorte behcliè
ne avessero licenza , sassi » bastoni > mazze
ferrate ec« sotto pena • della L« dell' Aripl,
piò r arbitrio àie non ne hanno licensia. £^
proibito imitare il vestiario religioso, o Ec-
clesiastico, pepa traiti due di filné , e la per-
dita dell' obito, ^o ^odì 10. £^ proibito alle
masèheré oscire dopo te ore. 24* ( derogato,)
insaltare» offendere, o percuoterei anche per
ichenso , 0 fermarsi a- far strepito avanti le
Chiese, e Conventi di Monache^ pena4;ratti
* dna di fnne egcfvdi. io* , e si procede ex Oj-
T /icioepet inquisizione. BB. il. Cen, i6oo«
lo. G'en. 1738. e 1744- (^tna giorno);
d« Son proibite /e ^^eAere. fuori. del tempo- in
' binila Polizìa le permette,- peiia. Scudi. ice.
* éi coi un 4*^ vi al ^querelante » . B* 6. Feb.
* I7S1.
%• E^-priribito il snono del tambtiro dopo le ore
a. di notte pena la cattura, e Carcere. N. 8*
Getti 1799. C. JJ. Gen. 1802. (1) .
■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■■ I I '1 . ■ ■•
( I' ) La N. 29. Mai-. 1785. reffoJòi temici in cui
eran permesse le MoicTmre » e le proibì In tutte le
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24 MA« HiAf
Massa e C^zanle; :Gpn%9Jii^ù.;, £^al^. ^ti^
. a3. Gen. 1775. : r ' j .
M4TITA neru.^ e rossa* q«§lU di T<iécAXii| è
esente «!ia ogni gab^ijf^ 4"^ introdissioqe,. pel
Territorio riunito, e peUe CiAtà gubeU^liiiis
e da* ogui idaKio d^ -e^j^c^AÌqfi^e /purciiè^ sta- ac^
compagoala da oa Certificato del; Oiuadirente
Locale dÌ€Mar«.ii(;e i' opg/^^^ Vl^^p.» ^ ^uuìi^
': ih. N» 10. 'Log, 1792.
MATRIMOJCJ \ 1 Mati^imp^j i«|groti tsow prò-
. illiti : So i Vosoavi ne ; credono nacesa»rio al-
cuQo y no renderanno croato al Trono coi mù- .
ti vi. Si aaterranuo anche dai A%t eoa troppa
facilità la c^spensa dalie .'4^Aiioaie4 iX dei
Sett« 1788» (eeaaa. giorno)*
2, Le protnoisa di Spoosalii non danno baione
per obbligare a Liritf^itf^^ÌAy Ida soltanto per
i danni e «jieee * U attore poò domaAcUra
che r al^no Sposo sia. esaminalo in Tribunale
per assicuranHa 9a vjuoX reced«£e di sua volon-
tà, o se vi è costretto « N. 9«Nov. 1790»
3. \jò promesse di Spon^U * di pnpilii, e figlj
di ÌHinì{(Jia sono, nulle se noii«.sono in 8cri|;ta
cun tre. TesrVfOoiij^ e qoìl cooseaso^del Patire»
o Tulorei ,. salvo il ricowp al Tribunale ib orso
, d^ iagiusro dissenso : per tjiielii che sono £aor%
della patria.*|K)te8tà^ e«mag(gi|}ri di anni 7fi>*
Li qqeationa,^. rimessa a.di^posÌB« di ra^iojie.
L- 3o. Gen. 1793. V. Curi»'. Ecclesiastiche •
Di^penséu JL^ri P^rvoccìUiUié MiiitarL.Stuf
Pfi' , '.. ..* • > - £_
£fu<.',ioni fiionche" nelle qdaftre pt^neif^sli CSfA ;
oiM cin ijen^dclcriuiaato ogn.' anno <^9p N» psitio^^
delia rolÌ7Ìa.'
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U0B US» %&
JOSDIGl: SuU* trte de' Jd^tie^ SpeaiaU vi«o- gf/^^;^
oo 1.^ li Sututi de'^. Li^. tࣣ. a*^ la DeL •'
17. Dio* i5j6« suXi' iafli«igibilì|à dei eouti per
noQ Oiierviuu&a 4eil^ foruiaUtà preicrittedal*
li Statoti. 3.0 La F» 2^. Feb. lòàg. sulle Ta-
re • 4.^ L' £« 20* Ago- lS^2^. o^e .ordinai agU
Spaziali di uniformarsi al Ricatti|rio «pproii^
dal Gov. 5.0 Le PP. 5* Sett. Ì5^udue degl*
] 8. Mag. liósr.y'Q altra de' i$s. Mag. i564*
. addiaiunaUL agli Statuti. 6.oLa:Ilif. dogli Sto-
toù de' 3cu Sett :i644. y. ^t/ « \
2. 1 Medici , e Chirurgi ncu devono eserdlare Bwwi.
. qltxe i'Mmki. dfir'. Arte,; e. dell» matrieola
..{cioè i pom^ per V ÌJLteriio., i seeomli per V
. estesilo dal cprpo umano). pena. T arbitrio » e
^cudi fi5.. di cui un 3.^ v& al. natificsktOTe : Le
Ricette devono esiere scritte ^^^ firmate da lo-
:^„ alLrimoati gli. Speciali j^ioi^ piosgono ese^
g:nir)e wt^O; gona di Scudi iip. e devoo oon-
«ervnrle in $lw^ P. u* OtJu* i56q.
^. Per «sscT pagali delle loro, mercedi devono
^ dcatro^ tre anni djilla vùita^ ^ cura produrre ^ «
ia. Tribunale la, Notula giurata» e tì^ piena
prova ; spirata tal termine , il Credit deve
provarsi nei modi ordinar] • O. io. Ott» 1767.
4** I MmUoi e Chirurgi condotti, denmo curare
^ profili i JUilitarL distaccati nel Bsiese perchè
. fmnnp parte di quella popolaa^ope • CL4' T^or* ^
iSl^.' V* ComuniUk N^f a5. e. segg^» '
5i Xia G. ia# Bic. l8i5* ha ristabiiito i Meài-
ci , e Gbirurfid Ficcali, e ne ha fissasi gl'fb-
bilobi , ed i diritti • V. Esposti . Firenze . ^e-
ferti .
BUENDICANTI: H B. 27. Ott. i^ài. proibìdi gP«^;^
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dé( ilÉN . ftÈÈfl
questuato ìri Firenze , e creò un Rednaorid à
S. Marbo* orecchio: i BR 3. Ago. 1671. aa.
Giù. 1688. i3. Gen. ifoi* e 124* ^P^* ^7^7*
proibirono questuare in Fìrenw senta la li-
cenza della CSongregasione di S. Gio. Batta»
e sempreai Forestieri, il tutto sotto gran pede •
% V 'IL 16. Ago. 1765. proibì accattare sopra
sedie , carrncci , e letti , o mostrando piaghe »
* e miiiilazioni sai motivo che per gV infermi
• eramri gli Spedali , e proibì questuare dopo
le ore 24*» il tutto ftotto pena «H Carcere» e-
arbitrio.
%. La N. 3l. Ott. 1793. $. 1. e 2. Ixà proibito
parimente il questuare in Firenze senea ilse*
gtto della Congregazione 9 ed a tntti dalle ore
' 24. /al lerar del Sole, e per le Chiesto sotto
le pene ivi espresse « -
4* La* stessa N. indicava le qualità necessaria
per ottenere il segno. Ora la N. l8. Dìcem.
%Si5. ha creato in Firenze una Pia Gasa di
' Refugio , e proibita la questua nella Cittì » e .
Parrocchie Stabalterne pena. la reclusione ia
detta Gasa, e per i recidivi la Carcere da 3^
giorni a un mese . ( 1 ) V« Ciarlatani . Qtie*
stwt . • .
MENSE .V. Beni Ecclesiastici ♦ Curie •. Fescopi .
MERCANTI , Bottega] , e Artefici : i loro Libri
petT oggetti relativi alla Mercatura ^ e Arte
fanno fede contro i Mercanti /e Artefici •
Contro i non Mercanti i fanno fede se il de«
bitore 3 è convenuto dentro uii^ aano dal gior»
( T ) Questa N. ha per gì' altri paesi la richiamali
in vigore gP 00. vegiianti.
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KIR KER ^7
i no io coi itt aOritta la.paftìta, o dalla $ca^
. . deosa «e oella partita . era fiauito il termiiié à
' V^^gttro^ pasfatQ r.aoao uon fanno fede, cal-
ve le altre prove • L. iS^ Feb. 1789. ( 1 )
V. Servitù • Vffii^iuli .
HERGANZIA: Suoi Statoti de' 26. STar. i585
s £ :per la Corte di Mercéuuia di Siena » de*
2* Apr. 1644. = Rif . degli Statuti di Mer^
; canzìa di FireoBe de' 1 1. Apr. i/iS* ; - con-
ferma deUa med. O* del 1732. (seosa giorno)
^ Q. la L< del X. Feb. 1770. iopprease il Magi^
. «trato o Corte de' iei di Mercanzìa.
3. IVirifii del Nuovo Tribunale o Corte di ilfer-
. amzia dfy 4- Nov. ì77o.
4. L. 12. Giugno 1778. «uila GiuriadÌBaone di
emo« (2)
♦ 5. hi 4* Ago. 1782. the lo «opprime , e ne af-
fida ie attriboaioni ad altri Tribunali. V.
, -Afti* Camera di Oomififireiiì • Tribunale £s0^
cutiuo •
. XERGATI: R. 28. Ago. 1741. tuUe Contrat-
taneni del bestiame al, meri^tf^o del Borgo a
I Baggiano.
. 12. B« 8. Sfar* 1643» che aaiegoa il potto ai ven«
-difori di ci^scnu genere nei Mercati di Fi-
. rense.
^ 3. fi, 23. Già. 1770. che circotcrive il Cirdon-
. darlo dei Mercati di Firenae , e àf fogna il
' .poito ai venditori come fopra.
{ 1-) Diipftwfc Transitorie per i òasi anieriori NNi
9. Feb. e 24. Ago. 1790. . Ora ciò è regolato dal
Codice di Commeroio.*
( 2 ) Vi son annesse le IL per i Tribunali in ma*
teirla Esecutiva • /
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9» K£tt uni
4« N. SL Geo. IfSQUxdie pMiMsM il .Afereata
dì paglia, 6ftrbotm, eci preiwy la €liÌBsa di
' i(. &ÌO. 6 lo tr«irf«rÌ9oie 6ulÌA piazza vaoc^
{id)i «. 9L Novidlla* .
5. N. 21. Dio. I79à. 6opva i Menotti òi Pireo*
^ aa^ io eseontioM' déU« LL. Aiìiiotiaria*
& ]{.agol. per i i»«d. e altri deatso le 2& mi-
gtia ( i ) ^' a6. liar. 179!^ q €!i 19. Loglio
' 1794^ tfiohiaMtttti che esia aeo» deroga., aiie
l pvivKtiw d^ * ftreireottiaij dei «èeelU •
f./i MM. w6. Apr. e iSi SeM. '];7f8. akolùono
ogni dtrlMe di pMferièQea nelle oempre ai
Merìùod . o ogni «tooela éi Laogei eil ottk.
8. £. 20/ Feb. 179& «til AàBrcaUf* éi Bweftìafne
foeri della Fort» alla Croce di Fire«Mb •
9* Ai mercati di Commestibili soprióCe^delii po-
llala por la ciUiibrità dei generi » eA eipttaaaa
dei peei , e misoM : ad éeia i &ra«6Ìeià fiumo-
no s jom rappeeti • Chi in«iiMa »6taieienia
ecercizio si punisce colla Carcere fin ia ffior-
ni i& e iaabìlittaione a poter veodteM , o tei^
> ntfi bottega ^fia in tee anm. I-Gìasdieettd, o
a* querela dei lesi , o suir avviso-<ki ^liaeie-
Ti visiteranno le botteghe di teaspa in temi»
Jjpoz e.teovatenaa deUA snd. Contiavfaiiaio-
ni, la puniranno economicatnente eoa molta
«U «T. eor «. too* e oaroerd £a io i&^ , gioa^
. ai, o iiiabiiiftaaione a iireadetr ,pe7 •& oieeì»
o un' anno ; • «quanto/ ùrecJdìm -eoa iaalMli^
tazione per tre anni o Esilio dal Lnogo , e 5,
iKtiiiinmni iminmiMi I |i f
> ^ L ) Ttissè le rene ]>er le vendite, dì rai>a uuaJ.^^
na e fVmla nel peso , o inìsuvj»: e vaUe tbé ii piasti
si teaes3ean> afissi Uni.Teodt|oii«.
y Google
riiaiaib^toii.L.£niuSii£afl^
>' Jbig^Hi raMUo <#• fu m^- mmo^s if^ta^tè «r
44fe h^ojgAi^h .reit>taBÌMra «felit|N^9#« ih*» 1 «per-
cetto, il ftotfte|fMft)ttiit«<4»lMg^iéf e.iawiliilhre , /
> € in 4imtmBr 4^ Uè SMd»rp^ «^ Sfinite i o «^
•fl§«ate ; «ai^rq U i>ìoots4?*aì ISinìstri S»peri(iri
]I£&BTKICH sU II* i« i»àtr »$^fM^e^<mn.
prilnr fobi; Òa'^me pMcbè t$9ùlÈ^o fstcBÙere
9« N<m .;goc)an dilla toUeonAo^vie «oq ìa ^oad-
• ftO 400 idia» Mttodak»^ «à 4iar0 cwsa dì risso
• dùordini : non poraon aUtyilie dentro ÌNiac-
^ia ictf. isi QéàvUìii ài Mua^okù. X/ 291
3. I BB. 6* Mar. iS^g. 8. Ma^ Jt6ii8» fi2. Ago-
»68o. e-i5. Giti* 16^9^ 1' a^bii§ii¥afi<» ^^^ .
^nwi JMI0 1 4d abitard ia carte aUmdes |Mfoi« ^
. èévao lor^ 4i j^tartar cerit «vÌMmeuii ^ <a d^ |i a*
dar di gioro^ir u» vaéèiim^ d QarrMca fier jbV
teAzéi à^mtrmmn a i^ai><\fn»iMÌ pattodica^
nieate air ofiaio deìV ouestài e'viatalNta toro
al niaaèher»at g acrtaa UomcKi di etto» oacit
. ili bot*eiaàMmifcar8Ì|r«iim)ac.M€o vanmadoo-
' pa iMolM par aaraa 0 rbfyach^ fbiae paveafte »
aib .oan 'wa ddicrèira ail' aifimo rome merBèti^ ^
- • ce^ .^ 4i taaiaf g«kHioa| ia abbltgfaroiio « )ioi!U
tar no aagoò giailo nel velo 1 a altro onia-
«aoM^dé'aèata; wgolar<Vao i loro atti, e4K>i»»
fraglie « praifciroBa a^aiitti ofbuderie^ o io*
aoltarle.
4* La P. 3. Log. l6f25. am messe le meretrici
, dette privale^ Cioa uoq desaritte all^ufiàio^ e
. le .aol;m|K>9ii a noa Taasa»
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3ò ISOSti ^ifft
5. Om *^fMi6tà* mià»l4% dipelile liberomenté dal-
la pdisì» Mi doppio^ àtpeltò ^dells ^pobWcm
•alate, e doU*.otdiiie 'pobblico* -
BIESSE, e Soflfhi^t i ImcM per tol capo ee ec-
cedono il talora di Zeoc*li. foò; olla doiinia
deir eredità oon poMmó essere eaegaiti «en-
ea la grazia Sovrana , etistaiio , o non esista^
no congiunti in qnalunqne grado del ditpoaei^
te . MM. 18. Ago. 1777. e 6. Gin* 1778. •
*'••«»* lfESSI*/Devono avere a5. anni cbm^^fÀ^ saper
leggère, e scrivere, esser di bnoni costumi,
é sensa pregiudiej eolia ginstiaia • li. & Feb.
t775. $.1(1)
3. Agi* eletti si spedìsoe il Decreto di noniioa
e danno le s<^te mallevadorie, e sodi sear
aa spesa. $• 6*
M^buT ^* ^^^'^ posseno esercitare nello stesso TnbnDa^
rà. le a Kdre, e il Figlio, ii Nipete e il Zio
Paterno, o Materno, dne Fratelli o Gogiai,
il Suocero 5 e il tSenerb. $^ 7* •
' 4* I Messi non possono essere Bordelli o Fa-.
-'* miglj. §* 8.
Scìpénd) 5* I Ìfe5ii banno Sondi 4- U mese fborchèaQam-
' piglia e Livorno ove ne hanno & e ai Bagni
di S. Giuliano ove ne hanno 2. RegoL ii*
Ott. 1783. §• 1. 2. 3. (per il Fiorentino)'
6. Si ^pagano dal Camarlingo Gomnnitativo dih
pò il dì 2o. d' ogni mese » $• 4*
7* Se il Messo è anche donacUo della Comuni-
tà , questa li pagherà per iala ìmSMo im Sa-
lario a parte. $.8.
ITyfiai
solla loro elezione anticamente V, i ^$.2. e
5. di questa L. e la CI; 7. Ago. 1779. Ora si nomi-
nane dal7re8id./dcl B. CrOv.
\
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3r
B. Si mutafio dopò on di#eréto .teiqpo. secondo' ì M«te
rieoni cbe fi lararniQ «eu#^ .iaaciarli trof^po
. ia oo Tribunale,. e con lasciiirvf li quaato La- ~
•ti perchè prendano la necessari^ pratica iclet
Looghi: ee oa^ muterà ogoVanno xxa piccole
nomerò e non ei fiuranno muta a« troppo gcaa
dietànca. $• 4* I^-^od. &Feb..i77S
9. Nei Tribonali ov^-ne è più\4\uQo. non, •inoia-
leranno tutti io nù tempo. senzàrgravi^cauie»
perchè rimanga eempre iuiq pratico del J^a-
ege.. $. 5* - .,.,....;
xc. Sulle loro «ttriboaioni vi è nna P. 6* GHu. £jerci^
1668. ^ . : **^»
XI* Devono ad onu ricbìeita. accompagnar glV
Eeecntori alla Gasa delle p^^i^of da efecutar-
ai , o arreilai*«Ì9 pena se ricuianQ la dimiss^o*
ne : nen devono però né portar armi , aè pren-
der parte nell* esecnaiooo, o arresto sotto la
«tessa pena ^ ma naicainente assicurare aJTa
^ persona da arrestarsi» che qnelli sono gli Ese-
ent^. CL 9* Itfan 1769.
X2* Non possono tenere ajnti non approvati , ne
si appv^veràtiao. mai ohe a loro irìschio , e coU*.
obbligo di pagarli* §• 9* L. del 1775.
x3. Dovo è r ajoto il Jlfes40 principale risiede-
rà presso il Tribunale , e il Giusdicente invi-
gilerà che presti -il servisio che può, e noa
divenga un ozioso pensionato. $• io.
x4* ^^^ possono faf questue né ricever regali
in denaro I o generi, pena la perdita delf Im-
piego: i Cancellieri Gomnoitativi e 1 Griusii-
centi ne daranno parte. $. >l. e RegoL il.
Ott. 1783. §. 11. y^ Questue.
i5. Devono risiedere dove risiedv il 6iusdico«4-
'te. §. 12. II. ^el I775y
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32 ftSitf WtA
t6. LeCioh)udffltMlÌ''bDffcéPto^ Okisdlteiib?
gli pnyvrederaito^ f ftik^ggio ttm «igì ne i>a-
*^^ ^hdunnò laTigìMd. $. i3« e R«gal. ti.utt.
If. Scirtno peftioimlmottto «^ eimdaMtò a fin* d'
' ttnno per' rispondere ai ^èoesi «tifaci T A«(to-
rità che gli hK «letti» ptesenferàdo i B&itfem-
' ti del Gmtdiceirte , il^ Sft»gÌ8tr»fi delle (^
' i Tnnnità Lecalj I» e< <4egl' ITfisj Sapoh'ìofi «Min
Città Gapolóttg^ ^Ua . PMrlUMHa v e eoa «ég-
Inetti alla cooferma annuale . L. del- i?7& §*
l5. Ì6. ^f- « ll*i^ twOtt^ t7«a^ $.7.e la;
l8. Ove 80n più Messi il Giqsdicente divide, le
gite, « le fcieftiMi) ma de^^bno Mpplima vi*
^ eenda , ^e' f Mo poè Mifipt4 Sseeem inearica-
^ tó del «ertittie attribuito aU^ollm. $. 19» i>
••^iel 1775. "
)1^. Sono rhinite ti Messi le Iftinaimii di Sindaci
• de' malefieai , b retteti 'de^PepoH, 0 GavaBa-
ri eha wtx>' ntfppi^m^ e eerreHo^ I Ckaaeieri
nelle loro ingerenne^ 9. 21* 25%. e ftegoL ll>
; Ott. 17»3. §: ì^. •
ae. Tutti gì* ÌDcértf emli , «'«riioiiiaii si met-
tono in ena Goséetta , e ai dindono egm mese
fra tutti i MesH Òài Tribunale. §. fa. a& ^
RegoL del tTSS. % 6.
±1. Ove le fansioni diSòpraata(M ii fenno dai
Messia ciò apetta al m^^so* pie ttlMfaoe, e
gr altri b aupplirantie mentre è oecnfiato iif
queste aerviaio i * Anehe gì' lacerti di SofOL*
atante lai mettono nella Gaaaetta» $*'d7- S^*
li. del I7f5.
22. II Giofidicente pfiò aocfpeàdere i méssi een
renderne ^nto j « destinare «n interine. $*
Zo. Zi.
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fT"
S^-Uo Messo ìnninliHto a terfire p «nàCria-
ru^sioae àon vi paò andue oeppnr« corno
fam^Uo* $. iZ.
94- . I -^«eiii ooa poMMlo &re atti^ylli Aiori del-
la GiQfÌ9diaiono eivile del lore Tribunale uè
criminali fetori della Criòritdintone crimin^e,
'pena la nullità» B^sùy e danm. $i 34*
jS^« Sulto le stètie pene non jxmoùo far atti
neppate nel loro Territorio iiéoaa mandato del
Giiùdicente odel NoÈiro^e nemmeno per or- '^
dine d* nn altra autorità dovendo ricevere tut-
te le oommjMioùi da detti Itlioiitri^ $• Zò*
26» Il Gimdieente ti rnfvh de' fecondi Eaecntori
ee il Messo refìeirisae nulla da gr^are^ o an-
ebe ia vece del Messo «0 la parte istante lo
alleffa a aóepetto. $• 2éL
^. I Messi per i loro tJàin poatofto etteiefciH *
▼enntì ed eteeotati come o^* altro svaniti il
Tribunale ove fervono ( 1 ) $• S/.
dS* Le nuove UL. bann^ dato ai Messi il ti^
lo di Gurfori : Sopnk i loro atti V* il RegoL Carmi
.di Proe. Giv. $. io23^ e feg^- z la G. a3.
Nov* 1814* (M'^^fiffe Tarie difpoaiiioni^proy-
.. Tiforie foUe loro funaioni» e falarj fino id
18 i5. V* Curie Ecclesiastiche . Ssecyicn • Pri*
. vilegio J& fwero . Aerali . l^arijfm • Vicari •
IItLlTAB.1 : Non pofs on contrar matrimonio
* aenà^ llceoaa Sovrana: e fensa la presenta- Matri-
, aiwe di cmm i Parochi non daranno loro la ^^^^
/ ( ft) n % M. diiva alla miiR» r okiòhé di Oionve*
ìdrKavaiffi i Tribonalidi rireewe'^ h imito a quo*
ila Zi^ it RaoW dei iUs^n* del Fi^reiatiitot e Itro
Marie .
^^ Tomoli: C
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S4, MIL MIN
Bbaedisioiì Nusdale . C l4* Nov. 1753#M1ÌL"
SI. Nov. 1764* ^ 24* Lag. 1765.
2. Cosi le promesse di Sponsali di Militari aon
ualie seciBS il R. assenso anche dopo il eoih
gedo del militare j^ e heuchè prededate da Sto-
prò: L. 7. Lug. 1778. N. 3o. Ago. i8l5.
Delitti 3. T Vicarj dopo che è stato compilato un prò»
~ cet»60 contro persone godenti del prWilegia
militare , lo rimetteranno ali' Auditor MiH"
tare . Se vi soq implicati anche altri non mi-
litari la Copia che serve per la partecipasio*
ne al Supremo, Tribunale di Giustizia $i ri-
metterà da essi all' Auditor Militare ched<^
PO statuito r occorrente 9 quanto si Militari t
là passarb per gl'altri al Tribunal di Giosti*
feia. C. 24. Geo. 1794*
Arrivo 4* 1 Militaci To8i!ani, o Esteri che giungono
MiUcari ^° Toscana devono dentro 24* ore far viiara
le loro Carte dal Comando della Pias8a;seih
fisa tal vistò ninn alherffatore può alloggiarli,
e saranno arrestati. ]^. 24* Nov. l8l4* V«
Cappellani • Disertori • Ingaggj • Invalidi . M^
dici . Truppe . IJfizìali .
MINICRE : F abolita ogni Regalia , e privaki-
va sulle med. ; tutti possono sensa licensa scar
varie 9 € far suoi i metalli scavati ^ sentime?
talli , e Pietre dare, e preaioae. JL i3.1Iagt
1788. §. 1.
2. Ma se si fìl lo scavo nel suolo altrui, 0 eoa
pericolo 'di danneggiare gì' altrui Edifisj 0
fondi 3 si dee riportare il consenso degl' inl^
Fessati j e adempire le condisioni sotto coi ft
prestato ^ e ^e sono in prossimità di Strada'
R. o Comnnitative ^ osservi la N» 5t« Afp^
1787* (V. CavQ.) §. 2. '
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: littf MIN si
Z-' Boa abolita tatto U grazie contrarie alla pres.
lu mcioo quelle' date a titolo correapettivo o
oneroiO) e qoaodo esse pure sian estinte per-
lasso di tempo si osserverà la pres. h» §• 2^
V. Cape . Pietre dure •
MINISTRI : V. Abuso d'Autorità . baratteria .
Ingiurie é Giudici* Impiegati. Ufizjpnbblici.
MINORI: Il B. la. À^. 1731. e la C. i3. Nov.
174^. vollero che le obUiigasioni de' minori , o
Donne maritate si facessero avanti i Capitani
. d* Orsanmicbele colle solennit& statutarie •
à» I Messi daranno notisia ai Giusdicenti , e i
Potestà al Vicario della morte di quei che
hMcian minori senaui Tutore • G« 6* Giù. i56S
n. 8, Gin. 1782.
3. Agreiletti Civili si avean per maggiorile!
che avean compili i 2o» anni ^ ai criminali »
lineili che. ne avean compiti i8*; i minori d*
anni 12. non potevan punirsi per verun de*
Iitto« 3. 23. Log. l56i. 00. l5. Crennajo
1744- §? 1-
4* Vi son dell' II. ai Giusdicenti de' 21. Sett.
1621. oltre le sod. degl' 8. Qiu. 1782. assai
dettagliato snl loro uijsio negl' aflari con ton-
atosi y ed ^Economici: di pupilli miisor/ , e sot-
toposti : bisogna combinarle colla moderna H
de^ l5. Nov. 1814* auUa minor^età che vi ha
io parto derogato.
& Va è pore nnà L. sulla Tutela e enra de' 8.
Gin. 1767. L' Art. i3. e segg. vogliono che
«ian riguardati come miserabili , e esenti da
og^ni spesa i pupilli che non hanno più di 5oo
Scudi di Patrimonio netto » e fruttifero.
ÌBL Uoa JU 26. Sete. Ì8o2« sopra i Contratti de*
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figli di famiglia f minori 9 o sotto pós^^^ar
Tò che nòo oavan azione , civile nò erimi^aw
Cóntro di essi , e slai^ili avarie pènd|^coittro i
èontraentìj complici, e measani. £a & 3o*
' $att: d. 6ùUa di lei esecpaione volle cb.e^ ai to*
pes^e registro nei Tribunali delle obbBnWr
ni già contratte • Ora ciò è r^olatò' dall^ L>
' l5^ Nov. 18 14- che contiene ^n^ié le éìtpt^
tizioni Transitorie •
^« J. ricorai contro i Giudici rispetto alP econo-
mico dei patrimoni di mifiorì^ e acttopótti
ài ìporlano alla réapettiya Rnòta Giyil^ • &if*
i3. Ott. 1814. $. 157* 7<5u /
BIIS£RÀ6ILI: V. Privilegio ili fwero €C.
ItUSSÌÓNI: I Gioadicenti 000 la perméttevano
aensa licenza del R. Diritto: in eaaati Ordir
nera di farle nella Chiesa, sensa spettacolo,
int^dipi da non distrarre i Contadini /é al-
' tri dal iaTQrHf e di finirle al tramontar del
Sole • I Gìós^i^eati po^son derogaci a afeiiaa
di tali condizioni ove le circoslanz^ locali Io
esigono . C« del Nov. 1776* ( fen^a igiorm0\
mODIGLlANA Comunità : ReffoL partk. £f
• 21. Ott/ 1775. ^
arOJE: V. Boschi. Sale.
KOilNI* La licenaa p^r costruire. JUbtt^^ 0
Edifizj a acqua si ii dall^ Comoditi joiper-
' vati i metodi ve'glianti, e col paj;iufe le soli-»
te lasse. Re^l. ló. Al^t. lfS2. (^^.H.^%'
remino). §• 35.
St* Ver ó^ni moUnò qqovo o aggiunta di doccia »
0 palmento ad uno vidcchia, senza deunnaiklrÌD
* a decima vi è la penale di £^l 21. a.fiivcre
dell' accusatore • Non ì^ ^ucigo ]a peai^ff tf
/Google
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llOL kòft òf
ia tTMgresùooe è tcoperM dal /rribuo»]e/o
dal Ganc^ilier Gomunitativo ^ o deauneiata
ffpontaoeameata dal Irasgressore . G. 23. Ago.
1782.
3* AUcirchi è domandato d^ erìgere odovì ino//-
ni\ il Jllagittrato Cion(|uditativo far^ affiggere
fr Editti i eoa im termiàe ai.Po88e8Ìr>ri, e a*
itoAti iotenasati alladeviaiione dello ac(j[ùe
a dar il lor^ ODOnenBo, o ricasa rio con i moti-
iri ia scritto. QlqiQdi il partito e tutte le Carr
te si rimetteraoao al Sen. Sopras^tiodaco che
le ritornerà per V etecósipne, se la cosa è re-
stare, e se i voti dei cooseoBienti à fronte
dei dissensienti sonò eguali ai due tèrisi^ o
se reoderà conto a S« A. R. se occof re ; se 1*
appojneiooe è relativa al #olo interesse priva-
to fi rioi^ettfin le parti al . Tribunale coinjpe-
tentcC. 9. Ott. 179.5.
i^ La G.. 17. I^oT. l8i3. ha rimesse in vigore
dopo il 1. 6en* lSi6« le Tasse sópra i moli'- N
niy e Edifia) a acqua • V. Prhathe.
JkONASTERJ, e Gonservatorj : 1 Vestimenti» Vtttu
e Prpftsfiohi si faraono di mattinale finiran- p^^^^ ^
a measo giorno . L. 29. Nov <i7/»3. $ !• ( 1 ) ^vx!
flk Ifoo poseoQo veslirsi nèppur come Gonverse' - .
quelle che non hanno 20. Anni compiti ne
eiser accettate che tre itiesi prima di deità
•tà. m. del 4* ^<^g« 1765. $.2.
,^ — z^^^^ — •;■•;.• v;; . , ; \ ./r
( 1 } Questa^ li. ne- r<3ft<^la il modo a proibisce ognt
Rampai 9 softa penu di ocwàx ire a favore dello Spe-
cie di 8. Si- Nuova La proibì pure la N. 24.:Agp.
«784. $/i. t>. ohe f9oppre#se taim gì' emolamsiati so-
liii di goesta oceasiwi* ' ^
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S« MON WpN
3. La monacai^ds prima fi' essere^ accettata de-
' ye star sei mesi inori di qualunque Afoséste*
/•o. §. 4. ^ l)
4^ Tutto il presente M. s* applica aiiche ai Cùnr
, servatorj «enaa voti oe. clausure. $• 3/
5. Per r ammissione di quel numerò dì Monache
che ogni ConvAr^ta può mantenere si preferi*
ranno sempre quelle dei LtiogOtC fioi le jsad-
dite ! le forestiere non si acc^etteranno orni
come CSouverse. M. 3o. Log. l/Sa. $• 8*
6. Nei Monasteri dopo V anno dei noviaìato ,
la novìzia invece di Professione potrà praniet-
tere V osservanza delle Gostitnaioni depo di
che sono abili a tutti gr U/Iia). delle Moma^
che professe e godono ùf^ ^ledesimi diritti ,
ma possono sempre tornare ralle fero Case*
Tal promessa si farà privatamente in mano
della Superiora seuaa alcuna funsionè Eccle-
siastica e colla Glausula che In -novisia non
. intende di far verun voto né semjdice né so-
lenne ma di restar sempre nella sua libertà*
N. 28. 9Iar. 1785. $. 6. e C i.5. Sett. 1789.
f. Non si può professare che compiti i3p« an-
ni ; prima di qiiesta età sono proibiti anche i
voti semplici sotto pena deir^&ilio per* chi
li ci^nsigliatfse ^ e se fossero le Monache del-
la proibizione dì più vestire*^ net Afonèueero •
J. 7. 8.
nacande avanti V' acceCtacione » e sua forma p e là li*
diltotò-dei . 6-iusdioenti par la vestizione •
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MON MON Sp
A. ^e* ConservùtorJ i TestìmeotiM ranno priva-
ti, e aensa fanzioni di Chiesa; gì* abiti canta-
no uniibrmi , seiiaa vélo, o nitro segno ìnoruz^
siiCQf non vi «i ÙLano ProfeMioai, né Voti.
9« Le suddite non possono monacarsi in Con-
•vnri Esteri $ che previo il solito esame , e il
pa^amealo a uno Spedale di Toscana, dei riop-
pio della Dote che si dovrebbe se «i Anoiia-
cassero io Toscana : Anche se vien concessa la
dispensa Sovrana devono pagare la dtUeeom*
plico allo Spedale Toscano. N. 4* Sett. 1708. ^
e G. Zp. Geo. 1790.
io* Sono esenti dair obbligo di star 6. mesi fho-
ri del Commento prima della vestizione le obla-
to dei CmsefvùUo'j • Cu 2. Log* 1789.
il. Per ie Oblato de' Cofùfrx'otorj non è neces-
jsario r .^me avanti la ttetiiione. C 19.
Nov. 1791.
Ì2. Ninna iaocinlla può essere ammessa a far
le prove se non ha i8« anni compiti. G 3o.
Nov. 1792. (V. i NN. 21. 24.)
l3. La Dote delle forestiere per monacarsi in Doti
Toscana sarà doppia di -quella delle suddite:
non si diminuirà che di consenso deli' Opera*
jo io vista delle circostanse del Monastero ^
ma in gnm che aia sempre molto maggio-
ire di quella delle suddite : Tal consenso è ne-
cessario pet' diminuire la dote ancbeaqcest'
tiltime. G. i5. Feb. 1777. e M. 3c. Luglio
1782. $.8.
l4« Per le .Converse non si può ejt^er dote ma
eolo un corredo del valore di Scudi 25. e non
più : Ne' Consefvatorj senza voti^ sé la Con*
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46- MON ^ MON
^er«a vuole 'u«cSre nbii è tenuta pagat- gf atf^
menti che ri hanno per compensati cól ser-
viamo . Alla dote sud. abolita non si sostitoirk'
altro peso a titolò di Livello o altro, ne* ai
diminairà ciò che i Co/iventi erano soliti som-
ministrare alle- Converse • M • 4* ^^S* ^77^
e CL i8. Mà^. 1775. $.6.
%5. Il T^. So. I^ng. )782. abolì 1^ l'otì per le
Gonvetse e Oblato , e invece sostitnì nna ele-
mosina allo Spedale Locale, e io mancanscH à
Quello che riceveva i malati del ^Lnogo : que-
sta Elemosina fu fissata à ^ndi' 95. per lé^n-
verse ; e per le velate ia nna somma eguale
alla Dote ; e ciò anche 'pei* V oblato de\ Can^
seri>atorj . §. l. • 2. 3. 4*
16. Per le*serventi negli Spedali ,.^oti àveaKio-
go né Elemosina^ nrè Dote : Lo Spedale poÀ
sempre congedare qtielle che per impotebsa
p eattiva volontà non fannq il loro dovere $ 5«
17. Lo Spedale che riceve le Eieniosìne delie
monacande Aove2k ren«)erle io tutti itosi ia
cui il Convento avrebbe dpvato rendere If
Dofe * $. 6. .t
18. Alle suddite S. A. R. accorda secondo ifan
condonazione y ó diiuinueione d* J^leinosipa »
ma con gran riserva 1 e dopo esserri assicura-
to della votazione onde il sacrifizio delfoino-
nacànd^ non serva di compenso econoérioo
ali% iamigUa • $• 9* . '
19. Il Convento non po^ esiger nulla dàlie i»o-
nàcofìde ne a titolo di Livello» eseosiond*
nfrz), regalo, corredo, mobili, o altro titolo
anche correspettivp ^ àbtto pena di restituire ,
ì^m'^'
iiaà , : ^ iioN 41
é arbitrio liii<> fìllà soppi^onióne del Monasée^
rò. §• 10.
ftb. Le FaiBiglie pòsten ai^gtere alle moéa^
candetoktf anooo Livello per i loro bisogni per-
* «bnali , ma ii Monastero aon paò intervenire
a pattnirlo sotto pena delF Art< preèecl.$. il.
£n* Of Opera) ioli feèpoOBainli delle contrav^
venzioni : fisseranno per ogoi Monastero ona
ristrettla- somma per le restiaiOni è Professio-
' ni comprese le mancie, e regalile óltre <]Ae-
sta somma 1^ fhmigKa della monacanda non
potrà far terulia spesa. $• |2. (l)
fi2. h" Elemosine siilo Spedale' son tassate coftie
* aegue.rr Per le velate o Obtate Nobili di Fi-
rense Sòlidi 7S0. a Per le Nobili di Provincia
Scudi 45o. := Per le G:ìttadkie di Firenze Scu-
' 4i aoo. é^Vér le Clittadine di Provincia Sca-
di toc. =£ h tòme pet le Cittadine di Provin-
ce per le ragdrzze dellb CSttà di famìglie cfaa
* Tjvon civilmente con PAtrimoziio, Impieghi^
oIùdasiH^: Perle ragazze' di famiglie di
* /Tenti e Campagne i bhe posseggano quanto
l>asta per esser imborsate nelle borse della
' ComonitÀ Scudi 8c. 3: Per le Artiste di qoa-
Inno uè Luogo Scudi 5c. E per le Forestiere ,
cbé non posson* accettarsi se non che come
Telate 1 tempre il doppio r± Per le Converse
Spndi 35. = U Slemo^inà si paga allo Speda-
le prima della vestizione che non si permétta
se non n' è presentatala la ricevuta all' Ope*
* ' jo. M. a6. Geii. 1784. N. 1. Sett. 1798.
(i) \i è una N. Transitoria Uel 5. Nov. 1782.
Ji I
DigitizedbyLjOÒgle
4^ iioN weat
aS, Nasceodo debbio ìuHa coQdisipoe della i
nacanda A chiederà tempre la «omnia mag-
gore per iasciare che. la famìglia produca al
iudi<?e competente le giaitificaaiooi oecesfa*
. rie. onde prooaazj secondo la gioalbìsia. GCL
ar- e 28. Ago. 1794.
^. Si restituisce la Dote alle ragasse che pri*
. ma. di professare escano dal monastero : devo-
, no restiiairla apch^ i Conser^atorj ^ ee escuna
per maritarsi « a se vi sono restate meno di
lOt anni: se vi sono state più di io. anni e
oon escono per maritarli, la dote si compeo^
M.in ti2tto.3 o in parte con gì* alimettti^ e ti
concerta col Sopriqteadente dello Spedale 1^
cui fu pagata la spminada restitoini* N»28*
M^r. 1785. §.9.
^. Per r elemosine si potsoa conaegoare all0
Spedale le Cartelle di Doti ricoTate da ULàm
. Pij eoo supplir in contante ciò che manca • o
ritnir ciò che avanaa » e ciò quando lo Speda-
le le riscuote • JLìa cessione si tk colla firma
. di chi di ragione in calce della Cartella. 1m
Vestizione p>2rificà la ondiaione del pagameli*
to senza aspettar la professione ancorché ttm^
sero conferite sotto la condizione del Matri-
. monio temporale 9 perchè le Oblato poasooo
sempre contrarlo. G. So. Lug« 17S& e Il#
, 3o- Gen. 1786.
26. Se nelle Cartelle date^ allo Spedale ti è un
eccedente questo si rende subito in contanti
quando^ la Dote fosse stata pagata in contanti
almeno io «omma e<róale all' importar della
. Cartella che forma il sopravunso : diirersamei»-*
te quest' eccedente non si rende che dopo la
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2 -
^ ma XON 43
^, professióne, e se ooftsegjie; tutta la dote ji
"[ nstitbìsce al Luogo Pio che la oònferì. C 24*
Mag. 1793.
07» La Dot^ ricevo^ dallo Spedale si lacra da
^ esso se la àionacanda ' maore dopo un' anno
({alla viSfit;Ì2Ì0aé bencbè senza professione : Se
muore prima si rende. a chi di ragione; e si
rendè setnpre se esce dal 'Monastero prima di
* -giungere air età della professione* N> 28*
Mag^ 1795. (1)
!e8» Non possono collocarsi in edacasione e con- Sductxvr
vitto ne* Monasterj , ragazze minori di anni ^ '
' dieci compiti : meno the nei Cooièn^ofoiy senza
Toti . V. 4* K^fr 1765. $• X. TI. 2o. Dicem«
1779. N. l5. Gen. 178^0/
29. Nei ConsèìvatorJ ove ciò h possi)>il€| si fa'»
rà scoóta gratoito alle Ragazze del Paese.
■ N. 2^. Mar. 1785. f. i& (2)
3Qt..Or Opera) anoùnzieranno al R. Diritto 1%
"' vadanza de posti gratuiti con rimettere' le'
' suppliche dèlie Concorrènti j e il loro parete.
;C. 18. Giù. i8o3.
2i« il servizio Spirituale dipeni^e ^'^gl* ordina* Govenf
" ri :' Il temporale , ed Economico daffl* Operai ^«* ^?*
-P. ir. AprVi545. - - • /^ ' T' -
Sa. Gì' Operai devono teneico Io stato attivo ^ e
' passivo del MoÀasteto . 00. 3. Lng. 1766* §• 1
*(l) Una N. i5. Ajpo, 1804. rìgnardale Dotft^r
f Cods^rvatorf ripristinati in Mùnasterj per Dee re*
' tó déj^r Ordinai*} • La C. 5. Magf?. 1786. e N. 4.
KIii^- \^<^7* tollero' affli Speciali, e resero ai iJon*
servatorf ih Jloie dtìV ^bìntiò •
j- (tJ) Sùf questa I*. vi.fe' una* €. Transitoria de* l8
^Ago. 1785.,- '' ' * ,.-...
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33* 1 ltfiaÌ0tri dol Convènto coasegoeraiuió $11'
Opera jo ad ogni richiesta tutti i lihri» aorit-
tare^notizie 6c« $« 2<
34* ^ Opera) devono ogn^ anno iarsi render
conto d^ tali Ministri » e te tono ^ deficit
darne parte. $• 4*^
%Si. Tatti gC Impiegati temporali devono esiere
confermati oga' anno nei Die. dall' Opera|0|
altrimenti ai bando per oonged^aii • $• $•
- 36* Eiii dipeoderanno noicaniente dalP Operaja
pena la perdita delf Impiego a i cfannii a
non eaeguiranno altri ofdini • ^ '& e C 1&
M»$- 1775. ^8.
ij. Gr Operai faranno Ogni tre Anni almeoe
visitare da Feriti probi , e capaci gli atàl^iii
roatici » e urbani ( i ) d^ Convento » e se oe
faranno rimettere la relaaione • OO. sod^éel
17G6. i. 7. ò ci. 18. Mag. 1775- $• 9* .
%%. Niuno nnò esser Operajo di,pliù> ili tre Afo*
nasterj. $. 8. 00. del Ì766 è ^ ia« CL del
1775;
39> GV Opera). iavigHeranno c^e grliGdesÌBsti«
ci addeCtà al^ sermìe spiritnale del monàU^^
ro facciano il loro dovere. CL l8. JUggi»
1775. $• l.
40. Qtai.eBii non i tingerirannò mIV ficoacmioa
che spettU.ai soli Operaj» come T ammitur
' " 1 " ' « ' ■ ^^
(2) La Sr. i. Seta. 1789. ordinala vendila o aK
livellasiono di tutte id Gsm», a botte||[!)e sfpeltaati a
Conventi »a Consmrvtwtj e noti inseì^f^ienti aH^ oso àM
òasi 9 o lor^ impiegasi # ^oinvni'. la spÌBKssip(>g^
asaa •.« saUa t^lazicaie nalV ao^aiitò vi^ sonarle *V-
ti. Sett/ 1782. i« Xug. 17(U(. a le 5*^*. d^ '*
1789. e 20. Ott. 1784.
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gttàmotih dejg^r effetti , riacnoter^ , pa^an |*i«*
^ gol^e^ le spese *ec« $« 2» 3-
4l* li* Operajb elegge gli Scrivani, ^roctirato-
. ri» Fattori, Ortolani, e altri Miaiftri, e lo
Ganmrlinghe procurando qqanto a qoette di
. Gombiqaire il gradinjieuto delle monache t Va*
caadp il posto di Iledico , o Ghirargo presen*
ttrìk alle monachi ima Nota di più sogget^
capaci^ $• 4*. -^ *
42* V Opernjo si t^ render conto e fìt i saldi
ool Procuratore, Fattore ee^e cerchivrà che
si aoaientli)p Y Entrate ^ e dirnij^oiscapo le
spese. ^, 5. 69
4S« La conférma cnnna di esso pon è neceésa-
. s^rìa per ]e Qiaiarlinghe , e per i lledici , e
* Ghimrn. §• T»
44* P^r alenare, i^IfiTellare, 0 ipotecare staki»
li, i necessario il Decreto del Magistrato
Sopremo . jj 10. q €]• 7. A|fe. X77'5* r . B^
ni Ecclesiastici •
45* l^ascieranno alle mont^h^ h, nonriha ai be-^
nefiaj di Iqr patroni^to, insinoando lorp ae si
tratta di Curati di aisvcorarsi dall' Ordinsurio
^lù{ capacità dei concorrenti ^ e se per rego-
la la pop? iPA spetta a lora, e che il beneficia*
lo deva esercitare q^ìj^lckh finizione nelayio-
nastero^ proi^preranno di combinare il gradi-
mento delfe monache* G« l8i Saggio 1775.1
Jk 11. .V. Bi^nefizjf.
i^. Non proroiscueranno i loro interessi con quei
d^ì monastero , né si vmrirnno dei dfi lui be^
ni , e Hipìstri per uso proprio.* $yi. 14*
47* ©r Opcraj, GonfeaffQri Frocùratori , Pre-
dicatori ec. ^anpQ^ diritto alT ópokp^o. cui jpis-
'Digitized by
Google
.4^ BfON . MÒN ,^
ga eM^r Inogo, ma non a regali in comnìV
itibili , o altro dal monastero o monache . CL
18. Pcb. 1779. -
'49* Son toppretti i Direttoli £ccIeBìà«tict dei
monasteri , e rimpiaBaati nelle sacre fonsipni
dai Vescovi , o dal Gonfesiore ^ o dal Paroco •
N. 24. Ago. 1784* $• 3.
49. In tntti i monàsterj ti introdorri la vita
comone, e se T economìa lo impedisce noa
si ammetteranno altri indivldoi finché si po^
sa introdurla* $• 4«
60. Introdotta questa restan alioliti tatti % Li*
velli ^ o. prestaaioni che le fiimiglie pagavaa
alle n^onache . §• 5.
Òl* Off ni monastero avrà nn solo Optra jòt $&
52. I vescovi invigileranno sulle buòne scelte
dei Confessori , e loro condotta, e affinchè non
facciaa conferenie ooUe monache alle Grate .
E' abolito ogni regàio che ritiravan dal nuh
• nasteroy o dalie monache: Avranno una prov^
visione da fissarsi dall' Operajo e dal Vescò-
▼0, io proporzione delle forse del monastero
numero degl* individui „ tneomodi, tempo,
e gita necessaria, se^ i4. monastero è fuori di
Città, ma non eccederà Scudi 4* il mese.
Fisseranno pure oor discreto trattamento da
non potersi, ccosdere, per il med* quando
debbasì trattenere nel monastero. Invigile*
rauno chele rr^nacha non gli dianregali nep;
pur per Messe o altro, essendo ciò cootrarid
alla vita comune, e che non ne riceva, fuor-
ché pbr la Slessa cantata in oc^asion di ve^
stimenti, Professioni, e Mortor) neppor dsUè
famìglie delle monache * C; iS. Die 1784»
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ItfON MON 4r
53* Si consideniDO conae mamàsterj quei soli óvo
«i pratica Ja vita comune : gì' altri feono Cùn^
sen^atorf • N* 28* Mar. 1783. ,$. l. 2.
54* I Consefvatorj dipeòdooo da* Vescovi qtikn«
to ^a Gbieia, funaioilii sacre, e elezione di
Goafe«ori , e nel resto dal R. Diritto : de«
Ton aver nn Operajo secolare • K< ^8; Mano
178.5. §• IO.
55* Nei Conservatorj si ammettcao anche le Ve-
dove; non vi ai fi verna giuramento o {^o*
messa d* osservare le Gostitazioni • La Coma-
nità poo disfarsi deir oblato che ne distar^
I>asser4> la quiete , o non si prestassero ai loro
doveri, e ciò con partito formale, col con*
•ensò deU! Operajo, o partecipazione al R.
Diritto. Le oblate possono uscir sempre, ma
in tal caso non saranno più ammesse in q'uel
Conservatorio. $• 12. .
à6* Nei Conservatorj non entrano altr^ uomiqjl
che i Parenti più prossimi dell' oblate , 'col
consenso delF Operajjo , ' e della Superiora, col
quale possono andare qualche volta alla loto
casa purché siano accompagnate da alcan\al^
tra oblata, e ritornino la sera ^^onservaùo^.
rio . $• i3. *
57. Vi si ricevono anche le Vedove , e le Don*
ne separate dai mariti , e le ragazie in edn»
cazione sempre con pagarla dozzina .$14* ^-^
58. Gr Opera) decadono dal loro uificio quaodo
▼engpno sottoposti al Curatore; Il Oiusdicen-
ie ne informerà la Segreteria del R. Diritto
C 2. Apr. 1791.
5^ 6P Opera) non devono trascurare hersmia
delle cautèle che si praticano nel!' A m mini*
itrazioni pubbliche* Devono esigere muileva-
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GM dà quei cbi» maneggiaoo deoari almfait
. del, Cemento ^ e conoicere della di lui idooèS^
tà. Ogni ò» anoi nel. mese di^Giqgno riioffe^
. tetapno al R. Diritto lo «tato attivo , e jpaKÌr
vo firmato dal Procaratore ó poropotìft»^ eoa
iudicare le ^ variazióni seeaite nel 5eteìo:
bilancio d' entrata e uscita dell' anno tc^^so in
. capi separali, e una tabella a pctfte degl'Ia*
. dividoi diitingneodo le Professe dulie non Proh-
. . &sse » le Converse y qoeUe che £iano le jpro*
. ve per Velate o Converse , le Secolari, Con-
. vittrici, o Serventi, e i Fattori, e altri Inser-
« vienti die ricevono il vitto dal Cowenio : Gi>»
sì il Concento conoscerà se p9Ò vi^stire altri
Individui. C. del Nov. 17^* (^("^ giw-
Bo) (1) y. DeU^o jnibblicò f Depùtùdon di^
'Monasteri y Beni Ecclesiastici » Ma^mar^e.
Ordini Éegolari « P^e^fiofi • f icari IUm «
MOanVALDli B9. 3a X«og. 1^ e iSSgu
, senaa giorni^ cbé danno facoltà, ai C«a|at|tfii
d* Orianmichele d* interporliy
(3) Vi è un RepÀ. ^ta. Atf 6. fieet 17^. ia
24. Capii, per i Cwsetvatorj\ è ^egstoitoUe €90.
S2U Ott. e o. Nov. 178$. e 9* Gon* e f Ibg* ^79^
h N. i5. Ago. 1804* riguarda para U ra|im« del
CoiTStfriMifor; ,' e P accesso degl' Estranei. Si med. =:
Secondo la N^ So. loig. 1807* offni Monauero , o
Conservatorio dovea aver due f^eraj i quaH imms
l^fi'^an agir ebe insienie : une poterà eaitr Eoele«
sias^ioo, e a nonttua del Vescovo « 43-1* Art. 2^ # 8. ^
della L. i5. Apr. i8c2. riniettsfi in vigose le Oostì*
tosiovu Canoniche » e Conciliar] ^ p voglion die g^*
Operai non dispongan di cosa uota&ile senaa il Còti*
senso dei Vescovi .
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«B« M. l8. Apn 1776. che ordina tin registro
geo. dei tnonduaUii iiellei Gancelleiia del Ha-
filtrato Sapremp éolk [jórèate i:inìe«Be dai Tri- ^
anali. V. Donne* Miìfort. ' "
BfOfNETS: S,odo in i<ràndi66Ì(]no oninerS !b dia-
posizioni Àccasionau che tvoibiscòao , o "per-*
mettono /secondo i tempi diverse specie di mo^
\^^ete fbrestiefe, b ne' regalano il bok^i^.
^. l^'ptimA moneia A* oto 1^ battuta dai Fio-
rentini verso il 125$,
3. Il B. 9. Mar. iSS^*. pròi|)ì fpud^re, q. i^ng-
ger le monete Tofane fuor della Zecca , lo-
aarle, sfogliarle ec. e coniare , o f^r cpniar
moneta fuori della. Zecci^ > ò in ^eccbe JB^tere »
e ritener ampsi atti alla monetazione 5 il tot-
to sotto pen^ de)lai' perdita, e arbitrio; ^ i"
BB. iÒ. Btag. i55a. 5. Gen. i563- 18. Jlar.
1614* e molti qJtri proibirono le monete este-
re e Toscane Tosate.* '
4* Il B. 28. lUfir. l5gY^ tegplÒ il peso , e vaia-
ta delle pwn^e ToìBcaae' dj -qo^f taippo •
5. I BB. 12. Die. 2684- e J2). Gin. 1699. prò-
ibÌDOn 1* estrasione della n^oneta nostrale , e
il iar la professione Ai CdmUamonete a j;utt:i
uducendòia di privativi! della Z^cqa •
6. ti B. 7^ Mag. 17<68. permesse ricnsar.le mo^
nete molto Tosute QQ0V9 £op al oordpAe dell^
imjironta.
7* La G. 22. Ago, 1788. proibisce inquietare i ^
Forestieri di {Nuuiggio p^ la ritenzione di
monete piy)ibi^ descritte ^elìa T^rifTa ivìan*
ne§m^ £no al valore cl^ una iLira^ ferma stan-
te la proibizione di spenderle • -
8. iia N. 1^. Àpr. 1790. pubblicando una Inn-
ToOTo Jl. D
/
\
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ga Tariffa dp Ile monete estere permesse Joro
peso» e corso ^ proibisce iatrodurri;.^ e spèn-
dere taùe le altre pena, la perdita a favore
deilàiK^ 24ecca^ che. paga, il yalore intrioseco
divisibile fra T ^ecqsatore, e lo Spedai più
vicino degr In&ripi. .Le monete proibite si
possoif poatrattaVe corno mercanzìf^» rojisefii
vendoa per più del valpr intTinse^p. vi '^ la
pena di chi vende merce falsa , o alterata^ ivi )
V. Falsa moneta >> Monumenti •
WOmTORJ :'Y. Censure.
MONSUMMANO3 e lUpnlevefeturini . Comunità :
Ringoi. . partici .23. Gen. 1775.
MONTAGNA di PiAtoja Comunità iKegoL
tic. de' 24. Apr. 1775,
BIpNl^ALE: Comunità: Regol. pàrtic de' 7.
mON'TÀJÓNE Comunità: Regol. partic. 23.
Maggio 1774*' ; \
2. Cogsegna di Decima. N. l5. Ott. 1781.
MONTEVARCHI: Comiinità Regol. partic. i3.
Feb. 1773. = Altro 23. Mag. 1774.
,2. Consegna di Decima N. 24. Nov. 1781.
3- N. 12. Die. jf^i. che fissa i siti de' MaoeI->
li per le Comunità con^rese in questa Gan*
celle ria • q,
MONTEVETTURINI V. Monsummano .
MONTESPERTOLI^ Comunità : RegoL partìe.
23. Mag. 177^
2. Consegna di Decima N. l4- Ago. 1781.
.MONTELUPO: Comunità: Regol. partic- aS*
Mag. 1774.
2. Con^gna di Decima. N. 18. Sett. 178 1.
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MON MON 5i
MONTE S. SAVINO tloraunità: Regol. i»rtic
14. NoT, 1774.
MONTE S. MARIA: Riunione di questo Fen-
do alla Toscana. N. ^. Sete* l8i5. V. Deh
gane . Tabacco .
MONTEPULCIANO : Comunità : Regol. partie.
de' 14* Nov. 1774.
MONTE CALVOLl Corounità : Regol. partic.
de' 19. Dir. 1774- ^
•MONTECARLO Comunità: Regol. partic. de'
23- Gen. 1775.
MONTECATINI; Comunità. Regol. partic* de*
33. Gen. 1775.
MONTECATINI di Valdi Cecina Comunità:
Regol. partii?. 1. Apr. 1776» '
MOJ^TEVERDI: Comunità. Regol. partic.de'
1. Apr. 1776.
MONTERCHI : Comunità . RegoU partic. de*
ja5. Giù. 1776.
MONTEMIGNAJO Comunità. Regol. partic.
de* 5. Sett. 1776. ,
MONTESCUDAJO : Comunità. Regol. partic
de' 17. Giù. 1776.
IttOl^TE de' Paschi di Siena: Fu soppresso eoa
L. lì. Apr. 1778. V. Danno dato. Siena.
MONTE COMUNE. Pù creato verso il 1400.
per Causa del Behito pubblico»
i2. Le JPP. l6. Ott. 1591. 27. Lug. 1629. 2. Parte
Giù. 1643.' e 23. Ago. 1725. e altre fanno ve- *«i«
dere che in diversi tempi furon creati per i
pubblici bisogni dei ^o/i^i vacabili coù frutto
fino al 9. per ice. , e poi estinti quando le
circostanze lo permettevano • •
3* Le PP. de' 3. Man i^^B. e 1. Mar. J739.
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5s HON Vm
e il M. 17. M^n X77^« Milk dicniBn^^ 4^
Debito pubblico prescrissero 1a dimisttont de*
Creditori Hontisti •
4. Il" E. 3. Lug. 1739. ordinò die i ^tti à^
ÌAf di Monte si pagassero a tutto ttar. &
tutto IiQg« a tutto Noy. cioè ia tre rate, •
, che le Contrattazioni di spessalore non li
ammettessero» ohe per on 4*^ , usa niità, •
3. quarti di Luogo salvo il ridurle a detto
proporzioni eoo supplire iu ooptaute» restan-
do infruttifere le spezzature inferiori a uà 4*^
, di Luogo*
5* Il lasso di qualunque tempo aon (a pefdere
ai Gkieditori montisii uè il ^fatale aè i fra-
tti. Ma se un Creditore sta eenz^ esifloiet
frutti y, più di 36« anni , n9n può engeri fini-
ti arretrati che per 36» soli aiiiu*& l&*^^^*
1768..$, 1. a.
6. La natura 9 carattere » e prkileg) ^eiXvflgU
di Mónte non possono esaer variali , né i 'io*
ro frutti diminuiti, o gravati d' ^mposizìoBe»
salvo al Governo il restituirli volmd» a |c»
per 100. L. 2. Die. if 91»
7* I LL. PÌJ3 e Amministrazioni pnlib. 009 Mi*
sonò senz^ approvazione aUeoare i Iqrp Ll>
di Monte neppur per rinvestirli a frotte ùmI*
gii»re. BL 23. Ln^- 1793»
g. Le due LL. degr li. Gen. i&qo. oreaiooi
un nuovo Monte redimibile per estingueva il
IVbito pubb.: Fu riunito con Ln XI. Ageitt
1802. al Monte Comune che cosi prese un4
me di Monte Comune consolidato . V« ZMr
to pubblico . Giunta di Rei^isionc .
MONTI Oi Pietà: RiC del Monte di PietèdI
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MON MON 53
Firenze del i573. ( senza giorno ) : regola le Kcgou*
ineombenie di tutti gì' Impiegati . Il Cap, 3. "^^^^^
gP obbliga al segreto su tutti gì' affari del
Monte pena 2. anni di' Carcere • QuesW Ri£ .^
Ctp. 5. e quella del i583. ( sienza giorno )
Rub. i5. regolano le vendite de' Pegni, e lo-
ro formatiti : il Gap. B. della prima proibisce
vendere i Pegni a perdita senza il consenso
dello Stimatore , e del Padrone cbe non pos-
jono negarlo altro ohe redimendo il Pegno
con pagare la sorte e i meriti. Queste per-
dite sono a carico dello Slimatore col regres-
so contro il Proprietario , « del proprietario
se dipendono da peggioramenti eventuali se-f
gniti nel Monte Gap. 11. e N. 14* Dicemb*
I7f2. §. 2. 3.
2* I Massai sono responsabili de* pegni cbe roàa-
cassero se non costa del reo : G^^p. 12. e N*
14. Die. i7f3. $.6. '
^ or oggetti falsi j^ortaCi a impegnare si di-
struggono e poi si vendono a benefizio del
Monte ^ colla partecipazione del 4-^ allo Sti-
matore che scnoprìla falsila Gap. 16. e Rif*
del i583. Rub. 8.
4> Si avverta che il Pegno costi un terzo più
della somma che si dè^ ,e il doppio se è di '
Gioje Rub. 9«
4» I «inistri non possono fare o riscuoter Pe-
' ^nì, e per i loro bisogni devono ricorrere ad
na altro Monte Rif. del i5^%. Gap» 18. e N.
14. Die. 1773. §.7.
6* I Pég;ni non possono levarsi dal Monte , pe-
na la perdita dell' Impiego, multa del io*
per ^to. della stima del Pegno ^ e arbitrio»
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54 MON MON
Gap- 20. e Rif. del i583. Rub. l3. e IT. ^4.
Die* 1573. §48.
^. I Ministri non poesono esstx mallevadori ia
ver^n afiare in cui il Monte abbia inleresEe •
Rif. del i583. Rub. 7.
8. Non devono neppure ricevere polizze dagP
oppignoranti per riscuotere, esigere i resti,
far riscontri 3 o altro pena l'arbitrio e fiorini
5c. di cui un terzo va al notificatore • 00. 4-
Die. 1591.
9. Il B. de' 7. Lug. 1671. regola il rerviziodc^
così detti Vetturini*
10. I Massai de' Monti di Pietà noe possono
prestare sopra i Pegni più di Scadi 6o. senza
licenza del Px'ovveditore . N. 14* Die. 1773.
§• 1- \
11. Non possono ricevere Pegni di cose" Sacre
senza licenza del Provveditore, né 5cainp<^i
di seta, ne pezze di drappi mancanti di ti-
rella sotto e sopra ^ ne panni lani in pei&ze o
scampoli senza licenza deli' Arti rcspettii^e »
ne Seta o Lnna in matasse al di sotto di £•
10. §.4- ^'\ ^* ^9' '^ètt. 1800..
12. Dai Sarti non si riceveranno Pegni di aLiti
non cuciti , né da tappezzieri e altri Artefici
pegni di lavori imperfetti j ne dai Papilli,
fìglj di fa migliai o sottoposti cosa alcuna .L.
sud. del 1800.
i3. I Ministri non possono prender regali per
verun titolo a causa del loro ufHisio • N. 14»
Die. 1773. §. 11*
l4« Snranno dilfgenti nerriporre i Pegni onde
non sofiVano , e neir attaccarli perchè non se-
guano sbagli: Terranno scrittura con diligen-
jl^^OOgl^^^^
MQN . MQN 55
fea: yratteraano i ricoif reati con cortesìa , li
spediraorio subito j 0 saranno 'ali UlEsio ali*
ore debite. $. 9. io.' Ì2.
l3. I meriti sopra i Pegni di più di 5o. Scadi
sono del 5. per Ico. N.' 20. Die. 1^73. §. 1,
lÌ6. Nei Pegni per. più di io. Scudi óltre i me-
riti come sopra, chi li redime pagherà per
la Polizza Jr. =s 5. 4* ^ nei pegni di lo. Scu-
di o meno ?.='== 8. §. 3.
17. In ciascuno de' presti di Firenze non si pa/J-
serà mesi 4^* P^^ 1' itnpegnatnra , « mesi 20
per la vendita, così che in 5* anni ogni pre-
sto abl}ia finita T in^pegnatura, vendita, e
revisione . §. 5.
28. Fra gì* Impifegnti de* Monti Pi) foranei so-
no proibite le sopravvivenze e le sostitcfeioni*
C. 5, Mag. 17*89.
I9. È^ proibita la loro conferma se hanno 'de-
bito col Monte per causa di uffizio» G. 8.
Lug. 1797. ( 1 ) . ..
MONTlERl, e Boccheggiano: M. - de' 18. Ott.
1794» ohe stabilisce una Potesterìa in questo
Lnogo già feudo della Casa Salviati •
MONTOPOLI Comunità: Regol. partic. de' 19.
Die, 1774-
MONUMÉNTI: E^ proibito togliere, cancella'*'
re, coprire, alterare, o ledere in tutto o in Conwr-
parte 1 Armi, iscrizioni, busti, insegne, e
altre memorie esistenti sull' esterno delie fab*
2>riche, pubbliche ^ o private, oaggiungerve-
ne unitamente a quelle del Fondatore, ben-
(l) La N. 27. Lu^. t8i5. ha ripristinati gì' an- .
tlcbi Regol. del Mont^ d'i Pietà di Firenze .
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66 fiOTf MOTI
che la di lai Linea fosse estinta : Ma non i^
iendovene alcuna del Fondatore il l'roprieta-
rio può mettervi là sua:' il tutto sotto peoa.
di Scudi 2009. d^ oro» ai cui un quarto spet-
ta ai Padroni delP Arme 5 ò Monumento^ e
loro Eredi ; L. 3o. BTàg*. 1 571. Ma chi ha col-
locato r Arme , o mònumeitto può sempre le-
varlo» R* 26. Biag. ifo8. -
2.*Si posson anche remuoVcrè per resarcur la
Fabbrica, ma con obbligo di rimettìerveli .
Se la fabbrica si demolisce si ttietteranno in
altra fabbrica pubblica a dicfaiaràsiòn del
Ginsdioente^ e sempre io luogo apparente «
Hegol. 10. Apn If 8a. ( per il Fiorentino ).
$. 12.
3. E^ proibito ai Ministri deUa . !?• Zecca 5 agi*
Orefici , Argentieri ec. stroggère rhed^glie ^
Nodete, e altre cose rare, ed antiche, «en-
ea licenza del Fisco da prendersi direttàcnéo-
te , o per meazo del Giusdicèiité 3 pena V ar-
bitrio ^ e la perdita di esse -, ó toro vàlo^ó . rlì
cui la mela spetterà àll^ accusatore* £L del
1766. (sens^a giorno)
4« 1^^ a tutti permesso far scavi, per èfovarifr
Inveii- Monumenti d' antichità, e. altre cose* prè2Ìo-
se , ed anticlie col coosenM del pàdroll dei
fondo , e dei fondTi contigui se posson ésèerne
danneggiati, e adémpiendo le condizioni sèt-
to le (]iiali si è ottenuto • L« Zo. Àgò. l^So.
. Chi' scava senza tali coik'séhsl , è t^tìttto ai
danni , e per il turbato possesso e iagiarìa
civilfiiente, e criminalmente, e le cose tro-
vate speti-itao al padron del' suolo ov& si taro-
ztune
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MòN . AiuL èr
varono «eoza nemmeno poterne dedurre le
spese. Se V Invenzione secae a caae le còse
trovate si dividono fra i* Inventore , e il pa-
dron del (ondo. §• 2.
6* GV oggetti rari , e antichi ài possono acaai-
stare a prezzo rigoroso dalla 11. Gallerìa $ 3, i
7« £^ permessa la libera. contrattazione edestra- ?
zione di tHii o{|^getti rari^ ed antichi salvi i
r diritti Doganali. $. 4* C'^)
8. Le Questioni sul diritto di dar il consenso o
sulla proprietà delle cose trovate sena* esso»
o a caso nel suolo altrui quando più vi ahbian
diritto si decideranno sé<H»ndo il gius CSomo-
ne cui si ricorrerà in iutti i casi oméssi dalla
pres. L* $. 5. .
9. I Crinsdicenti conoscon sommariamente delle
questioni relative air interesse privato • §• 6.
V. tesori.
VOBJVE1 ita péna di morte fò abolita con L. Pent di
3o. Nov 1786- §. 5i. 33. V. Lavori' yubbli-^^''^'
ci. Patiboli* - .
2. La pena, di morte ignominiosa ed infama fa
ristabilita coir % 3o. Giù. 1790. e L* 3o.
Ago. 179^. $• 9« per i Capi di ribellione, e
sedizione, e altri gravi delitti.
arORÌ*l : V. Libri Parrocchiali .
9IUL1^£ : Per t%^ i beni de^ rei sono obbliga-
ti» 6 tacitamente ipotecati al Fisco dal gior-
no del commesso delitto, senza pregiudizio
de' Creditori anteriori. P. 5, Mar. l365. ^,
2. La Bèi* 1. Mag. i568. volle che i Rettori
(1) L' Estras. era proibita dal M. 26. Dio. 1754.
1^^ miilftìliifl lìif- .^
^,. ■ Pigitize^.^^GOP^IC
58 MCL NAT
nel' rilascinre gP Imputati prendegeero inal^
Icvadoro di pagarle aditela cui fossero con-
dannati, altrimenti fossero tenuti del proprio,
come pure se accettavano tia mallevadore non
idoneo.
3. Le multe si scontano colla Carcere ) in caso
d' insolvenza , come i danni in materia criroi-
' naie . V. Danni N.** 2.
4* Lo multe ora si esigono colla procedura sta-
hilita per esigere le spese Processali . ( 1 ) IT.
26. Ott. 1715. $. 28. V. Tabacco . Privilegiti
di poi'ero « Grazie •
5* La condonazione per grazia noti " comprende
le rate assegnate dalle LL. ai partecipanti
L. i5. Mar. 1 5412. V. Suppliche.
6. I Tribut)ali criminali dévpn partecipare ai
Rettori degli Spedali a cui le LL«' attribuisco^
no porzione delle multe , le Condanne rela-
tive CG;, Zi. Ago. e 4. Sett. ifgS.
MUTILAZIONE : Questa pena fu abolita colla
L. de' 3o. Nov. 1786. §. 5^.
N.
ASCITE: V. Libri Parrocchiali.
NATURALIZZAZIONE: Non abilita V impe-
trante ne i suoi flgìj a conseguire benefizj Ec*
ctcsiastici , né dà esenzione dalla L. de^ 3o.
Log. 1782. sulle Doti delle Monacande quan-
do non si abbia il domicilio de<5ennale nel
Gran-Ducato 9 posteriormente alla naturaliZ"
zazione^ o quando non siano con grazia spe-
( t ] Prima eravi sopra di ciò il X>. 18. MaFSO
T55+. e la G. io. Giù, 1788.
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NAT NOB 6^
clale abìliti^ti a godere de^ diritti degF ai(ri '
sudditi . N. 27. Geo. 1795.
NAVIGAZIONE: V. ;j^ri/ia.
NEOFITI: Un B. del 1720. ( «enaa giorno)
stabiliva varie misure di soryegliausa rispet-
to ai Neofiti di Livorno.
" NEVE : E^ proibito tirar neì^e per le strade , e
piazze di Firenze pena la 'cattura ^ e altre pe-
cuniarie y e afflittive ad arbitrio t per le pri<^
me s e per ì danni è tenu^o il Capo di casa •
BB. 5. Gea. 1738. 10. Oen. 1747- ® ^^* Gen.
1767. e N, del l8o3. (senza giorno)^ '
2« Appena cessato di nevicare ogni Capo di ca-.
sa farà spalare y e pulire avanti la sua abita-
ssione, con ammontar la 2Ve(^ in mezzo deL-
la strada, e staccare i dioccioli dal tetto,
Sina la cattura;, i danni ^ ed Arbitrio* E«2o
iu. 1767. V. Diaccio •
KOBILTA' e Cittadinanza! Son Nobili quei ^obiu
che posseggono j o banno posseduto Fendi ;zo- Pattisj»
bili y che' sono ammessi ad Ordini Nobili^
quei che hanno ottenuto diploma Sovrano ài -,
Nobiltà ^ e la maggior parte di quelli che éo^
no abili a godere il primo onore delle Git-
Ità Nobili loro patrie; quelli che sono abili a
tutti i suddetti onori fuori del primo, sono
Cittadini ( i ) L. 1. Ott. if5o.§.i.
è. Nelle Città di Firenze , Siena -, Pisa > Pisto-
ja, Arezzo, Volterra, G<>rtona, Borgo S. Se-
polcro', Montepulciano, Colle, S.- Mfniato,
Prato, livorno, e'Pescia , le famiglie Nobili si
( 1 ) Sulì' amniisslone. alla Cittadinanza Fioienti-
vi era' la P. 11. Apr. 1691.
i4,^^^. ^ i ji il ì "i 1^^^ ? .^^^^amÈmamm^È^^^^Mi^,.
«o KOB UfO'R
tfescriveraano in un lìl^ro a J!>aréè cotùe futi 9
e tutte le altre ammesse nelle bór«e, in altro
Libro come Cittadine $• t. sud. ; £^ Città No-
bile anche Pontrèmoli . M. i Ago. Vft^*
3. Nelle prime 7. delle suddette Città i NoblU
si distingono in due Classi cioè in Patrizi» ed
in l^obUi . Il, del 1730. $. i2, 3.
4* Le Città non nominate di sopra non fanlio
jN^nbili 3 )>ercbè in esse attesa la poca popo-
lazione tutti sono ammessi ai |>rinii onori ^'4*
5. Si descrivono come Patrizie le Famiglie di
cui le provò sono state ammésse' per giiisCifeia
neir Ordine di S. Stefano, et altre che per
alcuno de^ requisiti espressi ali* Art. 1.^ pro-
veranno la continuazione della pròpria ÌVo&7-
tà per 5^oo. anni compiti • §. 5, '
6. 6r Individui dì Paesi, ó Città che hòa&a-
no Nobili^ ma che si possono rigoàìrdar co-
me tali si rogistrerantió al Librò cT Òro del*
la Città Nobile più vicina : ma noii ti fiàran"
no ammessi alle Magistrature , se non vi ^
gano le gravezze, e non vi acqnistaho domi-
cilio a ^rma delle LL. statuti LocàU, e eòo»
suetudine. §• 6.
7. L' ammissione nelle sud. Cla^i, dei Patrizi
e dèi J^ òbiti ^ avrà luoco purché le fainiglie
respetWvé vivano col dovuto splendóre :xf e
sono esclùse quelle che hanno derogato alla
Nobiltà coir esercizio d' arti vili^ o in ìkllro
modo designato dal Art. ,25. e seg. §. y.
8* Fra le famiglie e persone ariimessé ài primi
onori delle Città -NxtbiH da éi>. anm « -peì^
riconoscono per iVoW/i nuelle èollbchefic^iii-
statovi domicilio e impàrenUttsi n'obli itit^nlA
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J
vi ppf9e^g^9o tacili b%ni da poter ppn'ciòtrar
te vivere deeoros^ mente « §. 8.
|p|. J Ila^islri della Nobiltà si con^efVAi^o n^lji'
Arcbiv^o di l^alas^^so , f qa duj[)ìic«fco n^lla
CaiHjéli^jn» Coxnwaiti^tÌYa ci^ ci^^cuaa ditte
NoWe. ^. ij.
1^* ^igp volta cl^e a un Tfo^e , o patrìzio na*
6ce òn figlio, o figlia legittimo /e naturale
Io far^ d^crivere v^ ^\xi Libri presentatHlD
la fe^Q di ^tte^iitpo: La nl:^a di c|ué6jie fe-
di, e la nota de- Natt^^ e d^Bcrittì ^rae «o-
pra 9Ì ri^m^tterà o^a' W^o da» Giulpdicéoti
(Gnqceilli^ri ComjiMiìtatiyi ) alj^ Archivio di
11. I 6ol^ decrifti in questi Libri so^ò ficono-
•cioti rfobil^ Q Pfttriw : frft jgV iw}f « #l' aitci
vi e I^ pola diffareaza cb^ 4 prinii bàono la
. precedenza ^<?Ìle pubblicità peri wpnie . §• 14»
Jg; In avvenire la N^hìltà 9Ì accorderà dal So-
vrano , e si proverà giustificando V iscrizione
«del diploma al Libra d* Oro : e lo stesso per
il pasàggiò dalla Nobiltà al Patrizia to me-
diante U godim^q^ per 290. anni del primo
onore . $. 18. ap.
13. I Nobili esteri dnfa^te il laro soggiorno in NòbUi
Toscana spnp trattati in conformità del loro E««"-
. grado : Possono ottenere dal Sovrano i' am-
missione al Patriziato o Nobiltà Ttiscana §• 21*
14. I Toscani fatti Nobili da* Sovrani esteri non
^■— ——^M—l I I ■ Il III ■ '
(l ) L* Art. l5. trattava dell' elezióne , funzioni ^
é prerogativa dei Rc^resentami IfobiU .
É^^rf ir T iMÉiSr? i
/Google
6a NOB NOB
£oao riconosciuti tali in Toscana senza il di-
ploma di eonferma. §. 22. V. il N**. Sj. .
1^ I «additi fatti Nobili per Orazia Sovrana
o di Sovrani Esteri , confermata da S. A* R.
pagheranno alla Gomtinità alla di coi Nobiìtà
son ascritti, 1^ Tassa fissata dal RegoL par-
tic, di quella Comunità. N. *28. Lag. 1794'«
$. 1.
Cittadi- i6.(V. i NN. t. 12.) In Firenze per essere
^r Cittadini bisogna avere a decima' tanti bèoi
per fior. io. V anilo di. decima. .$• 33.
ijr. Quei che vi sono già descritti resteranno
Cittadini puì^cbè tutta la famiglia anche di-
visa in più rami addecimi per & fiorini T
anno . $• 34*
i8. Neir altre Città per essere Cittadini bìso-
gna pagare almeno J^. 5o. V anno di deci-
ma, 0 altro pesò reale sopra 1 beni posti nei
Comune di quella Città , e i già ammessi per
consolare il rango almeno <^.* 25. in tutto
come sopra. $. 35.
19. I Cittadini seguiteranno a jgodere i soliti
onori della loro patria , e possono osare F
Armi colorite in semplice scodo , senza Ci-
miero , Corona , o altro fregio Nobile . §• 38.
20. I Dottori Laureati nelle Università Tosca-
ne godono del rango di Cittadini • $. Sp.
21. La Cittadinanza si perde solamente per de-
litto , nel modo che per tal capo si perde la
Nobiltà. §. 40.
22. GrV esclusi per mancanza di fondi dai regi-
stri dei Cittadini, e i loro discendenti restan
capaci di tutti i Sussidj, Doti, Luoghi di
Studici ec. cohcessi ai Cittadini sùUà presen-
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NOB NOB 63
tazione della fefle del loro rango pasaato y da
darseli ^^15. §. ^i.
'z3. (V. il ìf.% 13.). Le fedi di iNobiltà e delle P'ovc
;. tue prove non^si d^nno che dal Archivio di Ta$s*.
palaza;o: £^ f)roibito a tatti i Ministri il darne, ,
e il rilasciar copie, pena la nullità e la perdi-
ta dell' Impiego : IT purè proibito ad ogoi
Magistrato il conoscere delle prove di I\/olil-
tà^ o altro riguardante la ÌSfobiltà delie, fa-
miglie ciò spettando al solo 'Archivio di Pa-
lazzo . §. 2*3. 24* . / .
24- Per la prova della Iffobiltà si. comincia dall'
esibir 1' Albero 5 colla discendenza proVnta
. per mezzo dei Libri d' Èstimo l Decima ,
Squittinj-j Gabelle, Battesimi, e altri Regi-
stri pub. notando per quanto si può i Ma^tri-
moDJ delle persone descritte neir Albero.
IL annes. alla L. $• 4*
£5. Le sentente si attendono^ se essendo state
proferite io cpntradit torio con una, famiglia
Nobile esistente resulta da esse esser stato di-
chiarato che il richiedente, o suoi Autori ap-
partenevano a quella famiglia, ma se con
esse «vuoisi provare d' appartenere a una fa-
miglia Noiile estinta, o bisogna che sia osta-
te proferite in Gontradittorio fra il richieden-
te, o suoi Autori, e gì' Eredi di quella fa-
miglia 5 o loro Procuratola , o che sian passali
100. anni dall^ di lei pubblicazione, e che
in tal tempo il richiedente faccia costare d\
essersi imi>areotato nobilmente e<]^li, ed ìsuoi,
ed esser vissuto, e poter seguitare a vivere no-.
' bilnnente colle proprie rendite • §. 5. .
26. Si esibiranno pure Id armi colorite colle
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H NOB JSOB
proprie insegne; e i Diploidi ^pojpie autenti-
che di Rescritti e altro p^r' provare la ^o-
bileà delie persone descritte nelV Aj3>ei0 •
§• 6.r' y
27. Qnando occorra' provare, il proprio stato di
fortuna si esibiranno le fedi d^ Sstimo , Cjon-
tratti. Testamenti ec. $. È.
28. Si predorrà pare la fede di godimento , e
abiliterai primo onore "estratta per iPioreo-
tini , e per i tempi anteriori al rrin'cipato dal
Priorista, o dai Libri degli Sq^oittia] ai tre
maggiori Ufiaj^ e loto annessi^ e 91 ammet-
teranno tutto le fitmiglie provenienti 4^ in-
dividui s^oittinati. e vinti, per le Arti mag*
giori ; ma degli sqoittinati , e' vinti jper le mi-
nori quelle sol^ che proveranno d'aver giusti-
ficata la propria Nobiltà per V alumiasiòne ad
ordini JVb&i/f, d'essersi sempre imparentate,
e trattate ncòilmeiUe e di poter se^itare a
farlo; e per i tempi posterióri al Frincipato
dal solo registro ^ei Senatori ^he è il primo
onore* §. 9.
29. Le anticW famiglie , che non possoqo fare
. la prova dèli' abilità a tali onori per esser
state descritte ai Libri dei Grandi ,* basterà
che provin ciò con fede ejstratta dai Libri
pubblici come quei delli statuti ^ degF ordi-
namenti di Giustizia ec. $.10.
30. Le famiglie iVofr/// d' altre Città iVbZrf/i am-
messe già anche alla Cittadinanza Fiorentina
si noteranno fra i Nobili o anche fra i Patria)
Fiorentini se appertengono a Città che ab-
bian Patrizj e se fitnno le prove richieste § 1 1»
3i. Si avrà sempre special riguardo.' àÙ' attnal
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NOB HOB 65
domicilio 9 parentèle Nóbiti , e alato di fi^rta'-
na • §• 12»
32. Le domande si risolvono dalla Depotaaione
della Nobiltà a pluralità di voti ; 8Ù quelleri*
gettate si scriverà in calce il motivo : il ri-
chiedente pnò sperimentare la via digrasià.
$. i3.
33. Neil' Archivio di Palazzo i gP alberi dopo
verilicati si copìeranno ai registri delle re»
spettive Glassi 9 come pure le armi, e si fa'*
r^nno delle Filze distinte delle domande ap-
provate , e delle non approvate , ciascuna eoi
suoi Docnmenti. $• i6.
34* I Giàsdicenti non devon dar fedi di Nobile
tò, e Cittadinanza, ciò spettando alla sola
Deptitaziòne di Firenze, ne aggiunger Titoli
alle famiglie Nobili o freg) ai loro Stemmi
poiché ciE non - pnò farsi che per Sovrana
concessione , e con iscrìverlo ai registri : è lo
stesso per T ammissione alla» Nobiltà. I Capi'
delle fitmigHe Nobili in occasion di 'Nascite ^
o Hatrìmonj devono rimetterne la fede al Gaùr
collier 'G>munttativo perchè la rimetta alla
Deputazione ove si registra ai Libri Orìgina-
Ìi,e poi essa ordina al Cancelliere d* iscri-
verla sul registro esistente ìiell' Archivio dola-
la Comunità • L* Avvocato Regio è V Asses*
, eore Legale della Deputazione : interviene alle
Sedute con voto : rende conto a S* A. B* per
mezzo della R. Segreterìa di Stato , di tnt|;e
le petizioni per ammissione alla Nobiltà ^ che
sembrassero attendibili . N. i4* Giu« 1793*
^5. I Nobili d* nmC^Cfttàcheottèngon per gra-
zia r ascrizióne aUa NobiUà^ o Patriziato d*
Tomo U. E
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€6 NOS KOB
. uq' altra pagttn In Tapsa secando il Rogolt di
questa f §. 2« I}« 28. Log. 1794-^
K. I iVbifVc Esteri «scritti a^ |(obiltà 4' «%
CUttà Toscana pi^an la Tassa come 2 siBuddid^
a meuo cJie S« A« B.* 1^ coadoai per 1' opu-
leom della persona , o altre curcestaow che
ridoadiao in Tàataggio della Città a tuk è
ascritto « $« 3.C ,
Perdit9 37« Si perde InrNMltà per delitto, e peri* e-
,^T**!".*. sercirio d* Arti vili ^ e mecjanich^ §• a5.. L.
^:?'*^^ 1, ótt, 1730.
38. Se si perde per delitto in quello solo dì Lesa
Maestà , la perdita si estende anche ai figlj ^
e ai poti^ ddl reo nati avanti , ò dopo la god^
da 041» che tatti si cassano da Registri, $^ 2&
39. Negr altri delitti , dopo la sentmus^ aaehe
coatumaciale , il solo nome del reo si cassa
dai Registri , e' ciò nuoce ai soli figljl nati
dopo la condanna 9 non a quelli nati avanti
ne agi* altri parénti • $• f^^
4^. U delinquente graaiato , ha hiaegna di gra-
> sia speciale per la riabilitaaioùe sna^ e dei
. figl} nati dopo }a condanna» in tal caso que-
sta grazia si inscrive ai Registri» $•. 28«.
41 « Gr.Im pieghi di Giiidicatara non derogaa
. alla- Nobiltà la quale anzi da essi riceve lu-
stro , e splendore • R« 16^ Mov*. 1682. Y» il
4^- ^00 derogano» alla Nobiltà la mercatura
air ingrosso., purché si. tenga un ministro al
,* Negozio , nà la professione di Banchiere , Gin-
dire 3 Avvocato 3 Medico , Pittore , Scultore ^
e Archiletto . $. 29^ ,
49* Deroga alla NobiUà il tener hottega,ovea;
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,_•* .
NÓB ' NÒT 6r
dere « minuto , o a taglio 3 è il mestiere di
^Spei&iale, Chirurgo, Notàro, (f) Procurato*
re Attuario, e Cancelliere, e ogn* altra Ar-
. te meccanica « Ne*8udd« .ca«i h^ luogo la ra-
diazione dai registri i e non si può esservi in-
seriti di nuQvo^sensa un nuovo diploma $• 3o.
44* I^ Donna Patrizia o Nobile che sposa un
ignobile, non si 'cassa dai Registri, ma co-
ntante il matrimonio si reputa della condì*
zione del marito: Il Nobile che sposa una
^onna ignobile , conserva la propria qualità ,
e cosi i Discendenti. §« 3i* /
45. I Qiusdicenti devono denunziare al Segre-
tario di Stato )e condanne , e ffl* altri &tti
^e fanno perdere la Nòhilth. §. Zn.
46« Ia professioni di Cancelliere , e Notare Ci-
vile non derogano alla Nobiltà. N. 9. Nov.
.1790. h. n. reb, i8i5. Gap. 1. $• 4« (2) ,
V» funerali •
NOJftl : V. Luoghi pubblici .
NOTARI di rogito Sull'abilitazione al iVoto- Abiiita-
r/4ro. e suo Esercizio eranvi lePP. io. Feb. **®"^'
1569., e 4- e 29* Gen. i582« '
% Snll' abilitazione al Notariato 9 e requisiti a
,fdò necessari eravi pure la L, io. Lug. 1771*
$»!• a. 3. 4* ^* ^ I* ^* 'A.pn 1772. $• 1. 2.
2. 6. 6. la L, 23, Sett. 1788; 1' I. 18. Peb;
JY^9* e per il Sent9é la L. 10. Sett. 1773.
$.;.i« a. 3. Ora è in ciò da consultarsi la mo-
derila L. gen* 11- Feb« i8id.
3b U li. 20* hvig;. ^779* «ottopose i Notar! che
■ ' ■■ ■ ... ■ ■ . .1 ■ ■■■ ■■! Ili ■————»— W—
( 1 ) Dexonto V- il N.o 4/6.
. ( 2 ) Ila N. 9. Sett. 1814. ha rimesse in vigore
^este LL. ' ^
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68 NOT NOT
6i matricolavano a una Tassa di £• l6^* a
favor della Camera di Commercio, e di ^»
192. per quei che non eran Dottiirì *
Bserci- 4- ( Y- il N* 1. ) Son abili a tutti gì* uffic) e
«>o ODori delia loro patria. L. l* Gin. l565.
5» La DeK 26. Giù. i56g. prescrive Y intesta-
tura dei loro alti come si usa al presente,
pena Scudi '25i per volta.
6. Ogni Nótaro che roga atti d'ultima volonti,
deve domandare al disponente se vuol lasciar
nulla alla Congregazione di & Gio. Batta t
e far menzione di tale interpellaaione, e del-
la risposta , suir atto 3 nel Luogo ove si par-
la della Tassa all'Opera di S. H. del Picare,
e dopo di essa, pena Scudi £5. di cui un tèr^
zo va al notificatore , e il resto ajla Googre-
gazionc' e la sospensione del rogito per tre
anni , e quella della falsità se roga noa ostan-
te tal sospensione • Se è lasciato qualche • co»
alla Congregazione , deve sotto pena della stes-
àa multa , e arbitrio , ' farne la denunzia in
scritto alta med. den€l*o un mese dalla «lata
copia del Testamento, o atto. BB» 27. Geo.
1701. 22. Ulag. 1702. 1. Lug. 1706.: i due ut
timi applican quanto sopra ai Notori del Pi-
sano rispetto, ai poveri degl' Obpiz) di Pisa.
Il B. 3o. Mar. 1730» riduce a Scudi 10. d*
^ oro la multa per la non fatta denunaia den-
tro un mese dalla morte del Disponente •
f. E\ proibito ai Notori apporre negl' atti t
ultima volontà clauanle che ordinino , preghi*
no , o consiglino , V esecuzione di i^oìe , bir
.jo^Iietti, o altre disposizioni separate » se nelP
ateo .di cai si rogano non si enunciala datai
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NOT ' NOT 69
la Bomma , e la petÉona onorata con esse • O.
2. Die. 1746. $• 1- ,
£. Il tDfcto «otto pena di Scodi a5» e la seconda
volta di Scadi 5o* e privazion del rogito per
(re anni , e altre più gravi ad arbitrio in se*
gijito* §. Q.
9* Inoltre tali clausnle son nulle come pnre tat-
ti gV atti gindiciar) e tutte le conveoaionì
particolari che intervenissero sopra di esse ,
non ostante qualunque reouns^ia alla nullità
per parte degl* itileressati • Glii profìtba della
nullità della Cedola o^biglietto, pagherà la
gabella della disposizione in essi contenuCa •
§.3. •
lo. Se tali Cedole 9 e biglietti si eseguiscono vo*
lonta^iamente son solidamente tenuti per la
gabella anche quei che ne senton vantag-
gio .$. 4.
lì. Sotto pena éi Scudi 10. i Notori devon den-
tri nn mese dalla morte del Testatore dar
notizia ai Bnonomini di S. Martino dei lasci-
ti fattila d. Pia Casa. 00. del 1766. ( sen-
sa giorno : )
ÌQ. H Jf . 9. Ott* 1779. contien la Tariffa dei
Natari ^ e Archivio Fiorentino e proibisce ec-
cederla » sotto pena d^ inabili kizion tempora-
le, o perpetua» ed altre afflittive ad arbitrio •
Ora nna nuova Tariffa degl^ Emolumenti A'o-
tariali è stata pubblicata li 12. Giù. l8l5.
k2. La. L. 12. Log. 1781. prescrisfeo le condi-
zioni sotto le quali i Notavi Fiorentini potè-'
van rogar nel Senese,* e viceversa. La nuova
organizzazione del Notariato T ha resa inuti-
le. (V. U N.«2o.>
n
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fo NOT NOT
14. Dopo soppresso il Gonservhtor detle Legati i
i rogiti , e firme dei Notare ai legAlizsao dal
Càncéllier dell* Archivio de* Goottatti . % 8.
Mag. 1784, '
i5. La C. 23. Sett. I788. ohe sopptesae la Goa*
suita avea la data sopriotendensa al Notaria-
to al Presìd. del B. G^
i6* or atti ro«?ati dai cosi detti Notori Impe-
riali tioa abilitati a fbrhia delle LLi Tosca-
ne , siano tali Notori ^ Toscani , o Esteri so-
no nulli e non possono ammettersi da verun
Tribunale Toscano. N. Ott. 1788.
17. I Aotari devono rimettere all' Archivio colle
mandate degl* atti d* ultima volontà )a Tassa
di L«. 3. IO. :r dovuta all' OperA di S. Ha ria
del Fiore « R. Ha* Feb« 1785: e C* 28. Geo«
1790.
18. Il 9f. 6. Gin. 180S4 organizzò il Nótarii$to
negli stati dei Presid j .
19. I Giudici e i Gancellieri <ìhe «seroitano /un-
zioni giudiciarie non possono essere Notori*
R. i3. Ott. 1814. §. 8o. L; ti. Feb. i8i5.
§• 5. Gap. 1.
He. La Ii« generale degl^ 11* f*eb. l8t5. con-
tiene una nuova organiszazione del Notùriate
e regola tutto ciò che lo concerne i a la ff*
de' 10. Mar. l8l5. contiene alcune disponai
Transitorie. V- Archi^^io dé^ Contratti^ J^o-
biltà . .
NOT ARI de' Vicariati Regj : Per casiw^ Notét
ri Civili bisogna avere studiato le Istìtosioiii,
Civili per due anni, in Pisa, e presentaitT'la
fede del Professore « e delle rassegne di dM
intieri anni scolattici : Per i Notori Ctiv^utm^
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NGT NOT fi
^ ìt è Aecesaarìo di pia » lina «iittii fede del Pro-
fésÀM^e d* l«titu9noQÌ XjdfiiiBali » Li le Lug»
2. I Notori Civili devono innltre gioitiiìèàìre^ lo
Btittfio ìiJèir Afte NMKùrialè, e gì' altri re^fuì-
]iiti prescritti per i Notati t)ì rogito y e pas-
aando per li ttessi l?t^itti', otteftigooo la paten-
te di Notarb'^ é il Decfètiod'abflitasioiie agr
ullic) civili iper i Notori Gtittiinali ni eeìg^ di
{uià la fede xH dpe aulir di pratica liei Sop^-
tino Trihanale di Giustim, o 'presso XkA- As-
isesifote /' e lÀi ' esame «alle matierie Grimina*
li. §. f.^ '; ' ^ ' ;•- •-; -' - -• '•••-
3. Cioii tali jiMflttenti e decreti* la -Cotisulta séavrii
bookie ififbrfldasioiii suQl^ condotta del Candi-
dator^ e tlt sarà in èta di ^4* ^^^ì coito|>iti' lo
&rà desòirivere sulle liste degP Uffici Frovin-
tialì. f. 8. (i) / * '
4. I iVofari" K^iminali be&o abili i&ticlie ai nata-
nW Civili pei^chè ne hanno i reqaisiti» ma
non ì Notori" CiVì^ ai ito/dr/c^r Criminali •
§. liL ' —
5. I Notati che pascano nelle liste de^ Gickììci
restano abili a tutti gì* Uffio) notariali civili
a criminali' maggiori e minori • >
*6. SolT abilitasBione ai Notariati Civili, e Cri-
*. f l) ^ii40Stt9 Jiste erano di due sorte cioè per gP
Umci notariati civili » maffgiurl', e minori : e' per
?* ITffiejt "notariali criminali , roa|;$j^iorì , e minoL*i :
descritti nelle lidtCvdei maggiori . erano abili an*
ahe ai minoti ^ .orar non viceversa ; e non si passa*
va ai' maggidri ohci dopo esercifalo lodevolmente
per 5* anni almeno i minori . §. 9. 10. li. 12. L.
sodi, del 1771. e liw 8b. Sett. 1772.
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fi NOT NUN
miiialidel éene^e» n è la L. de* io. &tfc
1773. §. 4. 5. 6. 19. Le di lei disposis. aooo
•imili alle precedenti salvo che jgU etadj^ e
le pratiche possono farsi neir Università e nd
Tribunale di Siena , e gU Esaj^DÌ si subiscono
colà avanti il Giudice Criminale, il Giudice
Ordinario, e il Lettore di GinrispradenKa j
GriminalQ: I Notari Civili di cfn^lo stato !
devono avere li stessi requisiti de* AWari Cri-
minali e subire li stessi Esami, ed i Gripi-
> nali quelli de* Notati Civili perchè possano
supplirsi a vioooda. V. Vfficj Prwfihciali .
KUN^IATURA : Fu appressa con L. de' 20.
Sete 1788. $. 1.; 2. 3- che tolse ogni giori»-
diaione al iVunzio Apostolico , dichiarando che
si dovea riguardare come gì* altri Hioistri <
Esteri . ' ^
2. he Cause di competenza del NwvUo son 4^
volute agi* Ordinari Diocesani : Le risolusio-
ni de* Vescovi di Fiesole, Pistom, Areaio,
San Sepolcro , Cortona , MontepulciaQo , Col-
le, e della Bomagna nelle parti soggette a
Diogesi estere si portano in Appello ali* Ar-
ci veséovo di Firense : Quelle dei Vescovi di
Pescia , Volterra , S. Miniato, è della parte
di Toscana soggetta aUa Diocesi di Locca, I
Brugneto, e Saraana, si portano in Appello 1
ali* Arcivescovo di Pfea ; Quelle dei Vescovi
di Grosseto , Massa , Chiusi , e Piente , Hon^
tidcino, e Sovana all^ Arcivéscovo di Siena •
§• 4* ^* ^* 7-
3. Dopo due Decisioni conformi n^ si dà iJr
terìpré Istanza. §-9* 1
4* In caso di due difformi si può appellare "a4 |
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ìam oMi 73
una d^l! altri due Arcivescovi a scelta dell^
AppeUaqte ; e così dalle sentenze di prima
istanza di un Arcivescovo per gF affari della
wa Diocesi > e in caso che abbia luogo un nuo-.
vo appallo si porta avanti V Arcivescovo che
rimane^ $• jo.
'5. Gò comprende ^tutte le Cause, che si porta-
vano a Koroa^ o si delegavano ai Giudici Si'
nodali che restan soppressi, e tutte le Cause
di nullità di professipoi e simili • §• 11.
o.
TFÈRTE reali. V. il Re^ol. di Proc. Civ.
$. 995. e seggf V. Depositi .
OIT£S£ e ferite leggiere: Loro p^na. L. 3o.
Nov. 1786., §. 72. 91. (yia Nota Tomo L
' PV' 9* ) ^' ^^^^^^ • ^«-Je . Sicarj .
a* Offese contro i Magistrati» e Ministri «V* in-
giurie.
OLIVE; Non si possono introdurre in Firenze
senni I^c^nza dei Proprietario , o Fattore , al*-
trimenti V introduttore si accompagna avanti
il Conimissàrio del Quartiere jov^ se non gin*
itifica Ja. provenienza si rimétte al Tribunale
Criminale. 'N. 1*4. Ott,- i8p3. ^
O. La G. So. Ott. I8i5. dil varie II. ai Vicaij
per prevenire i forti d' Olive.
OMBRONB: N. del 1773. ( seqza giorno )suir
Imposizione di questo Fiume.
OMICIDJ: L. degr Omicidj degl* 11. Marzo
1548. L.,3o- Nov. I78ff.. §. Cf. e segg. e §.
102. L. de^ 3o. Ago. 1795. §. i3. 14* i3«
^V. La Nota Tomo L pag. 9.) V. Armi»
(^N.^ a3. ) Arresti . Assassinio . Sicarj •
%.2ie^ omicidj ^ e ferimenti si prenderanno
kii^ -'"mm ^.^^^,^1^— aafci
Digitized
,dbyQ30gle
'■■a
76 ORD ORD
ORDINI Sacri : I Vescovi , e Arcnrescovi ; uà
mese avanti d' ammioìstrar gV ordini sacri
devon rimettere alla Segreteria del £• Di-
ritto la nota degF Ordinandi Secolari 3 e Re-
golari coi loro nomi, patria, eQrdini da con-
lerirsi ,. per. ottenerne il JR» Exequàtur • Ji pro-
ibito ai Toscani Secolari ,0 Regolari^ ricevo-
re gì" Ordini Sacri da Vescovi £iteri . E^ prò*
ibito vestir V abito Ecclesia^co, oprofesearo
in qujE^lunqne Istituto senza licenza Sovrana •
I Contravventori si consjderan come forestie-
ri, e son incapaci d' ottenere qualunque be-
nefisio^ o prerogativa in Toscana* N. a5*
Seti. 1788.
2. Si farà dai Vescovi nna sola nota di tntti quelli
cui voglion conferire gV Ordini minori ^ Dia-
conato , e Sacerdozio , é la rimetteranno uà
mese primi^ al R. Diritto • Faranno on' altra
nota dei Tonsurandi, e degl^ Or^'iumit a Sud-
diacono, e la rimetteranno due mesi prima»
e in questa uniranno le informazioni sulla,
condotta , studj > talenti , e vocazione di eia*
. scuno non esclusi i regolari • G. 12. Giogoo
1789. V- i NN. 4. 5. 7.
3. La Ci i5. Gen. 1778. .raccomando ai Vesco-
vi di esser cauti nelF amministrare gì* OrM^
ìli Sacri j di non ammettervi persone non
datate de* pecessarj requisiti e di vera voca»
zione 5 e di proporzionare il numero dei Pre-
ti piuttosto al merito dei postulanti, e al bi-
sogno spirituale dei popoli, che alla necetsi-
. — j — - _^ ^- -^^.^ ■ ^ -ì - - -I — ^ — -
i5. Nòv. 1814. $. .$. 4. li' Ordine è stato ripristi«
listo con M* i5.. Ago. iSià. ^
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V
ÒRD PRD 77
tiL di iodkfare gF obblighi Fij; e gli autorz*
8Ò a rìdarra il nam^rp di tali obblighi pet
aumentare T elemosina delle Messe, e miglio-,
rare la torte de' ParocM. -
4* I Vescovi possoa accordare gV Ordini Minori ^
•enzà il. Exequatur, N. 19. Ott. 1792. §. i.
3» Il R. Assenso è necessario per il Suddiaco-
nato. Neir impetrarlo, rimetteranno al R.
Diritto le informazioni del Tribunale Laico
ottenute allorché V Ordinando ricevè gP ordi-
ni minori • Dopo il Suddiaconato posson pro^
muovere liberamente agF Ordini maggiori .
§. 1. 2« e L. 3o; Gen. I7g3.^ §-4*
6. Posson dispensare dagl* interstizj per soUeci^
tare la promozione al Sacerdozio • N. del 1792 -
$. 3. e L. del i/gS. §. 4* \
7* Ora La L. de' i3. Apr. 1802. § 6. permette ai \
Véscovi d' amministrar liberamente gì' Ordi^
ni Sacri • V* Ecclesiastici , Ordini Regolari •
ORDINI Regolari : I Forestieri non possono es- Veni-
sere ammessi mei Consenti Toscani d' uomini p*^"^^*
CL 17. Gen. 1782. sioni .
a. Niuno può vestir ì' abito di Frate ^ o Mona-
co_ in Conventi con professione, òvoti, e nep-
pure come Com^erso , se non ha i8. anni com-
piti , né far professione se non ne ha compi-
ti 24* M^ 4* Mag. 1775. § 1.
3. L' Età si giustifica in Firenze av« 1* And. Se-
gretario del R. Diritto, in Siena^av. il Luo-
gotenente, e altrove av. il Giusdicente, tie'
opali è necessaria la licenza • $• 2.
4- I Toscani che si vestiranno in Conventi Este-
ri si considerano come fi^li* di essi e come ,
Esteri per esclùderli dalla Nazionalità ^ e
ftgir
alla
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78 ORD y oan
per r inaJbilitaKìO|i0 a tatti ^1' UiSc) £9^
«astici* §• 3«
!>'«'* 5. Salvo r autorità de* Superiori per la ditó-
plma interna , e o^erv^za della cegola > i
Vescovi esercitano sopra i Conventi la st^^sa
autorità che sopra le altre Chièse , ed Eccle-
siastici Secolari) ne visitan le Chiese, s' a*-
sicaran della sodisfinsione degV obbl^bi, per*^
mettono , o moderano le loro feste e proces-
sioni, approvano i Predicatori di eue^ invi-
gilano che i Religiosi abatino i Parochi nell*
istruire il Popolo, assister gì' infermi , anxibi^
nistraré i Sacramenti ec; e soprintendono ai
loro stn<^j i Per le mancanza dei Megola^i
negrScplesiastici Btinisterj^ e per la loro con-
dotta nel Chiostro possono ammonirli , eor-
reggerli , e punirli come g? altri !^pclesìartfc-
ci: possono anchs^ senza concerto col Supe-
riore rimuovere dalla Diocesi qualun<{ue jle-
ligiosQ che la meriti, mandandone T ìordint
al Superiore » <e se non V eseguiisce doman^r
r assistenza del Governo* Per i Conventi To-
scani dipendenti da Diocesi Jj^t^ra le sud. at;*
tribuzioni si esercitano ii^ nome del Vescovo
dal Vicario Foraneo esistente in Toscana.
Le Trasgressioni dei Regolari a quanto sopr%
si punìscon coir Esilio, e colla sòppressipne
del Convento » di. cui i Superiori facessero o|^
posizione ai sudv ordini •
6* I Religiosi Forestieri sotf esclusi dal Gover«
: no dèi Conventi Toscani se non hanno la grap
zia Sovrana. L« 3o. Gin* 178 !•
7* Le Cd 19. Gin. 1784. e 21. Ago. 17^
riguitrdano la JtgUoliuitza , e V am ministri^
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ORD - ORO 79
;aion« éeg,V Ordini Sacri ai Aegolari per par-
te deVYeioovi. , "
8. I Regolari per celebrar la S« Messa , e am«
mifditrar i Sacramèati fuori della Dioce-
si ove foroni. ordinati hanno bisogno della Ir-
cenza del Vescovo liocaìe 3 o del Vicario fo-
raneo^ te il Vescovo risiede fuor di slato l
non si accorda senaa V attestato dei Vescovo
dalla di cui Diocesi vengono , benché vi a-.
vesserò di^norato per breve teinpo : ì Vesco*
vi pofèono esigere altre giustificazioni , e ac-
cordar la licenza per quel tempo , e con quel-
le liniitasioni che credono «. G^ .19. Giugno
g^ Lfk Ito f2« Ott« 1788. sciolse i Coni^eTi^f Tosca-
ni da <{nalnnq[ne dipendenza da Superiori £-
steri» o Tassa pagata fuor di flt:ato; nroibf
sotto pen^ d^ Esilio perpetno dal Gran^Duca-
to r intervenire a Capinoli Generali e Ì)ie-
. te fìiori di stato, e riceverne gì' atti, o bb-
liedirvi^ e li sottopose totalmente ,ai Vesco-
vi, ai quali si devo'à rivolgere per ottenere
le dispense dalla regola nei casi occorrenti «
li* Art. 6. oi:dinò nn' annua visita Episcopale
ai Conventi, ^^ ne prescrisse la forma, e V
oggetto.. U Art. 8. e segg. regolarono le at-
tribnzioni d^à Provinciali, e Definitori, e i
CSapiioli generali. L' Art. i3. esclude i /ie-^
gafàri Esttsri non naturalizzati , dai Conven-
ti Toscani, fuorché per r ospitalità in caso di
passaggio ; e V Art, 14* considerò come tali
anche i Toscani che si vestono, fanno Novi-
aiate^ Professione, o gli Studi, o ricevon gì*
Ordini, Sacri fuori di Stato • 1' Art. i5.per*
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So ORD ORI
inette ai Religiosi ricorrere contro i Saperio-^
li quanto allo spirituale al Vescovo , quanto
al temporale al Giosdicente.
10. Una G. 4* -^P^* ^7^9* contiene nna Innga
L ai Vescovi solle loro ispeuoni nelle visite
ai Conventi di Regolari.
11. La L. 1 5. Aprile 1802. § 2. rimesse gP Or*
dinV Regolari sotto la dipendenza dei loro Su-
periori , e sotto V obbedienza immediata del*
la S. S. e ripristinò la libertà dei Vestimen-
ti , e Professioni a tenore del S. Concilio di
Trento. ^
22. La G. 14* Ago. l9l4* contiene delle IL per
la ripristinazione delle Religioni Mendicanti
V* Ecclesiastici. Exeqùùtur . Forestieri . Ma^
nimorte • Parochi • Questue •
OREFICI: Il B. 20. Sètn 1703. proibì ammet-
ter ad apprender qnest* Arte, Giovani eh»
nbn fossero d'onesti natali 9 e costnnù. V. Jlfo^
numenti. Ori^ Poniei*ecchio • Rivenutoti •
ORI, e Argenti: La L. i8. Mar. i655. e al*
tre antiche snl marchio di questi metalli fo-
ron abolite colla L* 10. ^og. 178 1. Ghinn-
que può far marchiare alla Zecca i Lavori <P
Oro , e d' Argento : Essa iioii pércipe altro
che il metallo grattato per applicare il mar-
chio §. 1. L. del 1781.
2. Il Marchio è per T Oro nn Giglio, e per F
- Argento un Leone : non si applica che dopo il
saggio a coppellazione , e dopo trovato V Oro
a 18. Carati di fine, e T Argento a oocieoc
per S. colle tolleranze descritte neir I. data
al Ministro, per le saldature, e altro. § 2«
3. Si possoq vendere liberamente* anche i La-.
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TOTÌi«6a «arcliiati* H compratore può ft^
- raotirà come erede «tiUa loro fiitetza^ flaive
le pèiro ìégah per il venditore nei cain di
frode • ^< 3. 4- * ^ '
4^ La Zecca poò vendere agP Orefici T Oro ^
ed Al^Wto lUlegiaio alla ami. bofitft , e per ora
r Oro a i^. 9o. 5. r oncia, e T Argento a
^. 73. 14* 4* la liìbbra. $. 5.
5. La prètetkte L. è per tutta la Toscana .
6* Nei lavori di pia petei «àldati , ogni pezzo ^
•i là^gie^) o ntarchierà teparatamenfe aem«
pte cne lieno tntti della bontà legale. Al-
trimenti non pnò marohidrai neppure il pese-
no trovato di bontà legale. N. 20. Ottobi^e
1787. % Orefici . ^
OBUll^^tì^Ai: V. fasi.
0RTI6NAN0 Gòmnnit^ Regol. partic. de' 2.
. Setti- 1776» • '
OSTERIE, e Bettole: GV Osti possono nello ^«*ll»-
Stesso locale esercitare altri mestieri ( era
Proibito d^Ua L. del Sftle del 1704.) N. 24.
6en. 1778.
a. Devono esser cbiinie neir or^ delle Sacra
Fnnaioni, della Dottritìa, e del Gatechièmo
N. ì6« Man 1782^ .
3» L* oste h debitore della cattiva comàotta degl*
ioiervienti; il Tribunale paò astringerlo a
mnlarli^ N. de' 27. Die 1785. $.2.
4* GV osti sono soggetti air infrascritte pene
se ricétoiio persone soggette ^1 precetta del«
le Osterie dopo esserne prevenati dal Tribn--
Qaléf 4» 4"
óéUjAfsoeok pnùMto nell' Osterie^ e nell«
Tomo Jl. P
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«d OST OST
Statae^ e Case aniieai» ^ Oueriaf e eoo
es»a camuiiicaati • §• 5. (l)
.6. Por lecoatravvensìoDi a quautogopra si ptii-
ccde exs Ótìicioy o per laquUiziode •. $ 6»/ V.
• il -N.^.^.)'
7* V Osterìe e h^ttolé della Città «aran.Bo cIùih
£e a ore la rli «era ìa tutte le stagioni^ e
altrove a ore ^ dal 1."° Nov« a iatto 'Aprile,
e negU altri teìnpi a ore 9- $• 7* ( 2 )
8. Quanto al giuoco arranoo luogo le peoeddl-
le LL. fiù i giuochi de^ i3w Apr. 1775.624-
9Iar. 1781. e vi 6oek> eoggetti gr.osif cbie anche
•easa. premio danno il cpfDodo di ginocare,
oltre il dover rifare tutte le perdile che se-
guiranoo neir Osteria^ o Bettola :Fer V altre
trasgressioni la pena è di 1^. 25. per ciaieo-
na applicabili agF Esecutori che qoerehraoa
e r inabilitazione ipso facto a teaer Osteria •
§• 8. e N. ijk Oft. 171^
L?ce!i2c.9* Il M. 7. Die, i778.-ah!plì la L. del \. Otu
e Tawe 3 j^o. che proibiva in Firenze a tutti quei
che non erano descritti all' Uffiaie dal Sale
e pagav'an la Tassa di tenere Osteria , e Bet-
tola e locare quartieri ammobiliati •
10. La N: 24* Ago 1784» abolì per tutto lo
*' Stato fuorché per Livorno, le Tasse che pò-
t- ■« ■ il I
( 1 ) Cos'i le LL. 1^ Die. 1565. e iS. Aprile
/77?. $. 1. 2. "
( 3 ) Ciò era priipa regolato dall' E. 14. Agosto
1765. L. 27. Nov. T775. §. 9, e N. 23. Gen. 177S.
Il prkno^'pennetfe ricever in tutte le ore i Foro*
s^ieri . II B. 1. Nov. i57c. airea proibito agP Oui
di Firenze di riccvór pcrsQUé della Citta sotto pe*.
na di multa • - ^
Digitized by VjOOQ IC ,
> • . OST ■ ^ OST «3
gmvaBa aU* Uffiasio éA Sale , ó altre Ga^se ,
- e„i vincoli a coi erano soggetti gli stabili de-
; atioati a tal aio. L' abolissione non comprese
li stabili destinati ai siti dei < deschi., e ma-
celli in campagna , e alle Forte delle Giit^
non gabdlabilit Nelle Terree Campagne ciù
• vnol aprire Osteria o Bettola deve darsi in
ilota i|l Giusdicente fO promettere con malle-
vadore ,di tenerla sempre provvisCa a saffi-
cienaa^ e di non chiodere che previa dichia-
aione un mese avanti. Quest* obblighi sono
stati in parte tolti colla JL l6« Nov. 178^.
La N. s;7. Die* «dello stesso anno 1785 vu<4o
che si prenda la licenza del Giusdicente Cri-
minale che u daik gratis ed in scritto j ma
/ soltanto alle persone di buoni costumi • $ t« e
C IO. Ott« 1795*
11. Alla mancania di licenza si applican gV
Art. 6. 8. della N. fl7. Die 1785. (ivi)
(V. ìNN, 6. 8.)
12.v^La licenza non è necessaria per dar da man-
giare e bere in ocoasione di feste , fiere , e
mercati. L* 3o. Sett 1786.
l3. Non si permetteranno Osterie in numero su^
r pcriore al bisogno del paese: I Giusdicenti
le iranno invigilare e in caso di trasgressio-^
ne ^le LL. ritireranno la licenza* Questa
' non si darà a persone sospette » o che per ùlt
r oste volessero abbandonare un altro 'inestie-
ro: Né si permetterà che i venditori di vino
diano anche il comodo di beverie • N. 17. Ott.
1795. C. 27. Nov. 1795. Bettole
l4' Bettola ^ quella ove si vende il vino e si dà
il comodo di beverie. N* sud. de' 27. Die
ljr85. $. 9f
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8f ÒSt PAL
Difpò«.i5/ Delle tì^greisìoat alle LL/'aàlT Osterie à
'^'^*'" conoBf» ecoDonaicàmcàite èon partecipas, d
Presid. del B. Crov^ L. Se Novembre 178&
$. 119. Vw Feste. Macelli.- P'^etturini. (1)
Camere . Locande •
JL ADRI di 12. Figlioli: V. FriviUjgìù H
PAGGI : Due IIM- de* 20. Ago. if75. rigoar-
davano r eiesiofDC , e servfasio dei* Pàggi mo-
g Ut rati presi dadr Ordine dii& Se^fàoo.
PALAZZUOLO: GoroonìCè . Regol. panie de^
4- Dio. J775..
PALCHI: Per cohitìm palchi in Fireoieio oc-
casione di spettacoli è DéCesMfia Ja ÌUx^u
dplla Comunità che iqdfciierà À Ittbgo^ ^ U
dimensione del pal^; miesto sarà ^oito ti
mezzogiorno anteriore alla Feètà'. Jl! ìn^
gnere Còmanitativo visitetà tutti ì palchi^ t
farà demolire i mal ^stcnri • Finita la Test^,
il padrone del /'o/co ^ lo disfiaràV e nera ps-
tend» portar- via tetti i materiali avanti* h
jiotre vJ metterà un lafne • NN; del Gitf; \9o4
(senza giorno) e "80. Ago. 180À V. PédJ,
PAi J: E' proibito impedite i Gatralli
reno , percuoterli von 2)ajbc|ietté é 1
( 1 } Uaa L. 8. Gcnnajo x8o6. aVé|^
al nn* annua Tassa le Iiooande^ Osterie
O.tCi ., Ti•a^forJ , Quartieri nv^liàti , a
si tiene a dozzina : si pagava anche per li
cìoìiu^siirr : la Provincia TnforìorQf ne' er
S-ì questa L. vi sonoJe CG"iC)t e' 19.
Oiu. iSctì. e 3q. Diow ^807. e le IL 26.
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Gc5Dgk
PAL PAR . 85
ìoTQ patire col Cappello j .o altriincGti » trat^
' teoerii^o ioUecitarii^ p^oa tratti dù^ di {u-
ne 5 e multa ùid arbitrio a favor del, quere*
laute: yi è pare là perdita della bandiera
per cI4 r avesse triti ta in tali inedia Sotto le
stesse peoe» è proibito ai Cocchieri^ n altri
che guidano T attravi&rsare il Corso , o fcr-
marvìsi mentre de vou. arrivare i barbw; sot-
to. Xq. stesse pene è proibito ferniaro^ o ripi-
gliare qaesti oitimi» fborchè dopo che hanno
passata la meta » e per quei soli che ne han-
no la commissióne dai proprietarj: per meta
6^ intende qoella ov^b appesala bandiera. U.
ì(ìp Ag(h 1741' ( P^r Ja Città, e Gootfldo 4i
Firenise)^N. de' 22. Gin. 1789. Y . Cocchiera .
U La N. 4. Sett* 1787. proibì agP abirat) ti del-
lo Case sulla piazza di S^ M« Novella di Fi-
renze » il lasciar salir, gente sopr«r i Tetti in
eccasio^i di Felte sotto pena economica di
j£\ 5pv e ^ cattata, e Carcere per tre gior-
ni per quei che vi salissero • V» Palchi * Upet-
fM)lÌK ^
fALLONlAreostaticitSon proibiti nelle Cit-
tà^ Terre» e Castelli» senza la lirenza, la
^o^e Bon si darà clia colle debite cn.otele
per .pi^veoir gV inCendj > e per causa di far
titili: esperimenti, Mito pena ad arbitrio, ol«
tre i danni e spese. N» i3. Apr. 1784.
rJkNNlNE, e Sottiglinmi*^ LL.. il. e 19. Die.
iTT^^'-^solli loro introduzione, estrazione, cir-
colazione, e ga})elle«« Ora ciò è regolato dal*
k* UU Q . Tariffe Doganali .
WROtllT: La C. i5. Gen. 1778. ordinò ai
Vescovi d* oconparsi di ótugUoi^ai. la sorte dei
I
i
tt...^ . • Digitizedby VjOOQIC
86 PAR PAT
Faf-ocki , con^ unire alle Cure beoefis] Miti'
plici) o altrimenti 96 fare eheogoi Pnroco a-
veg9e almeno Scudi 8o. di congrua • V. Bé*
ncfìzj .
2. La C. 20. Mar. 1779. volle che le Purtooehim
dipendt^nli da Cutiveofri di Frati tua «taccate
da quelli , e fia^ allora Ammioifltrate da Vier
iìgiosi» avessero un Paroco Prete Seeolare
con congrua di Scudi loo. almeno 5 e che fiM-
se nifatio indi])endente dal Convento salvo il
di lui Patronato. V. Benefit] . Cadaveri .Eih
plesiastici . Funerali » Libri Parroccìdali • O/'-
dini Sacri • Teslimonj .
PAUTO Sspostot Sua pena: 00. Criminali i5.
Gen. If44- $* 7* ^* Queat^ ultimo dice che
non scirsa V essersi delinquito per salvar l*
onore della madre, o dei Parenti* V. La
nota Tom. 1. pag. 9. V* Cauzione del Parto «
PASCOJX) t Si può proibire in qualclie Terri-
tnrio par farne prosperare T Agricoltura* 1m
del i533. (senza giorno) V. Bestiame N*** l3*
Cù}/rc* T'^ergari ^ . .. '
PASTICGlEllI. La N. 25. Nov. 1774. abolì
la Tassa \lei Pasticcieri^ e Bouolari^e per-
niesfo a lutli V esercizio di cjoest' Arte eoa
darsi in^ Nota all' Ufissio del Sale, e panr
' L. 35. r anno, pena L. 20. per ogni ySca
che alcuno fosse trovato in Gontravveasioae .
V. la nota a pag* S/\.
PASTORI: V. Forgari.
l'ATIllOLl: La L. 3o: Nov 1786. §. ^4. ordi-
nò dio fossero tolti i patiboli dulia pub. vistai
0. clic si reuiuovessero da tutti i Pretorj • I9
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PAT PAT 87^
Atrttcole' destinate a dar In Corda ai rei . V.
f^név Pene.
Patria Potestà, 0UQÌ effètti, « dut*ata*: ]<)ecu-
\)i UtfuffBtto Legale ec. L. i5. Nov. 1814.
PATRIMONJ Ecclesiastici: Gr Amministro tori ?-««
potevàa convenire a ptezto giusto, e una voUa "^"**
per totte, )coi Livelktrj « venditarj il pR£;a-
^ mento det Gaaoni in generi . G. 16. Febr 1785. *
A» Il M* 3o. Ott. 17B4* <^^^ in ^gni Diocesi
«R Pattimùnio Ecclesiastico per il soccoi^o
dei Parochi,e per gl'altri bisogni della Dio- ^
cesi. Vi soti tolte le IL per gì Aitimioistr»^- "^
tori 9 e altre re ne erano de' 22. Olt. l'fòii.
3. La G. af* Feb. 1787* ordinò ehe i beni dei
Patrmonj Ecclesiàstici n alienassero àUMn-
cant» , t> 1M>11^ aumento dol ib% per ibo. sol-
le stime a favor di quelli cbe avean un tito^
fo di prelaaieoe.
4* La G. 2. Blag. 1789. rese indipendenti dalla
Segreterìa del R. Diritto i Patri monj Eccle*
. Sfattici di-Fhrease^ Siena, e Pist'oja»
^: Laf G. ^o» Gen» 179^* f^^ 'prepararrie Ao
scioglimento velie che M KRv e pub. Ammi-
aistrasioni affrancassero i pesi di essi colia
consegna deU' !• e aesuio per loc. oltre il
Gapilaie*
6; lia G. lo^ Gen. 1794*«li soppresse, e ridos^ ,
se quelle di Firense a ob semplioo Scrittoio
dei Restia
7. La N. 23. Sett. 179^* riguardava V appura-
mento dei loro Goatii»;V« Beni Ecclesiasti^
cit, Manifìifìrte. ^
PATRIMONIO della Gorona^ La L. 6;^ Aprite
17S9» separò ja di lui Aitinyioistrasdone da
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88 PAT FEW-
Quella d^lle RR. Fiaaiise e'^ V ii&àò. ad ad^
AmmioisCrator Geo. dipendente aoltanto dal
Sovrano. Ordinò, che gi' iutejreifi di qimto
Patrimonio ti trat^otiera come quelli dei pri-
vati» e av. li tteisi Giadipi* y# Corte é-
2. La N. IO. Log. 1739. attribuì al sud. Ain-
ministratore gì' |if&ri di GaGCia e Pesca « .
PECULATO: Sua pena* Ltv4? l'eb« i56o. ^^
Giugno l.562w L* de* furti de* g. Sètt* l68u
§. 8. L. 3o, Nov. 17^ $• 75. V. La I^cta
Tomo J. pog. g»
PECULJ: L. della VùtfU Potestà de' l$. Noie.
Ì814.
PELLEGRINI ^.L« l8« Nov« if5i. to^li Spe-
dali dei Pellegrini^ e loro r^goUmeptOf LL
analoghe de* sGTSettf i/Sjr^ V« Comp^^ùe.
PELLI V*.Qup>^
PENE • La Carcere non si ppò applJicare per
più iP un' anno. L. 3o. Nov. ifftS..^. 55.
2..I Cbndanoati alla Carcere pet più di suiner
,bì la subiranno neir iSrgaatolo deÙ», Stìqc^
ove saranno fiitti lavorare: i oondftnq^ ia
minor tempo, nelle Ga^oeri loc^Us G» 19«
Gen. 1787/
3. L' Ari. .55. della JL 3o. Ncy- >78£s eaimie*
ra tutte le specie di pene che è peroieaso ai
Tribunali d' applicare 4
4. L* Art. 11^ dichii^r^ che .nei casi iomeapi 4
ricorrerà alle LL« partic. del Grcw-Diicato
ma ooerootemente iiUo spirito. di esiA.
5. I Giudici nel proaQnsiarl^.dev^o uoifbroiar*
si alla L. E' loro proibito l'accrescerle ; NelT
applicar le pene straordinarie osserveraono Ja
oeceisaria degradazion legptle j^^iido le cirr
Digitizecfby
Google
Vm' FES 89
acNtefiM del>d«UMa» « kr qnaiitità delU pnn
▼a« Le 3o4 AgOt 1795* $# 2^ V. la Nota
.Tome le pag4 .9«*V* Oram *. In/amim^ I^^Bi
penali è M^tu * Mtdte^é
P£N£ EeonQitiìdw ; I Vicaoj Regf «Mto^ la loro
reipomal^lUà itaclie per i danni noo devono
appiiearae^ uà proporne alenoa fleou' prìron
Gontf)star saiaiiiatìaiiMBntetall^ Impfieato i iuei
addehchti eoa nn tetmiao agiaètìfiQarii«C. i!^^
Man 1790* Ve. Polita é PresideiUe dei B\
Goifemo • .
PliNSIONl: V. Pro^istont^
fi^.P^r il rilirù delle pensioni Eceletititichè bi-
•ogna giustificare la tudditansa eoa attestato
del Gioidioente» T affiliationèi o veitiaione ^
in an Ootivènia Toscano^ eoa attestato del
Soperiare deir Ordine, iegèliaxato dalla Gorìa
Vescovile^ e ,per le Moliaebeól. pagamento » io
Toscana delb»: Dote con aiteetinto deg:l? Am-^
sitioistva^rt : dei beai EcelasiiMiei t 1 Religto-
si Interi. de? don sessi soaeselosi dalla /^e/^-
siotte i « Si hAtiao . per tali . aacho i Toscani fi-
gli di Conventi I^ri 4 G. 17^ Die. 1814.
PmOU£LLI0N£ ! V. FeUonia. Lesa Maestà .
vjmqvismoìnu cr oo. de' 9. sett. 174&
prescrivevano il modo. di iarlo per causa di
Irodik.V, dféseUi (N.<»l4.) Processi.
P£SGAì ^ proibito pescare gettando ai PeSci^ Modi
CAÌte^/Uiggine, pasta, Mallo di Noce, Er- ""^"^
ba, Etfòd, fungo di Levante, o altra mate-
ria qnalonc|;ue cbe pofisa attossicarli, o nuo-
cerli salvo il far uso di cose attraenti come
i Lombricbié BB« 2l« Gin; l565. 26. Agosto
l58«. e N. 3c- Mar. 1759. ( V. i NN. 4. '5. 6h) . •
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90 F£S !■&
fi^^eir Arno Im péscm i^^pteSi^ ùM reti fitte
|iià del Modaàù: esisteste per modello in tatti
i Tribunali* BS*.i2i. Gin. 1^94. e l3. H&r.
16 il. E^ pare proibita la pesca degV Avanr
. -noUi dal 1» Apn a tatto Sett. ed in tal tem*
pò è ' a tatti proibito ritenere tali peui , o
veoderne. NN. del 1745* (senaa ffiorno)e
i. Apr. 1758; (1 ) ( derogato V. illf.» feg.)
3«i( T^ permessa ta pesca in tolti i tevpt delP
anno fuorché con Tramaglj , o reti per la coi
maglia non passino i Modani^ che si eonser^
vano nei Tribnnalt Griminali, e esclose le
bandite RR» e private^ L. 27/ Aprilo 1788.
§• 9. (a)
4« £^ pure proibito gOiM uell^ acqua Galdnai
o altra mestura TeXenosae nociva, o diniare
qualunque mèaao per trattenere il pesce ^ de-
viare r acque, o altro in modo che il pesce
resti in secco , ò rinchiuso. ,$» ^io«
6. Nelle contravvenaioni non si può procedere
per inquisizione , ma è necessaria la sorpresa
ipflagrante delitto ^ né il reo si oattorerà se
non quando manchino Testimon) , ed esso reo
ricusi di far la confessione inscritto', onoo
sapendo scrivere ili rilasciare gì* Xstmiaeati
della Trasgressione. $. 11.
6. La pena per le eontravvenaioni alla ptes^Ji*
( 1 ) La N. f. Nov. 1772. abolì V appalto della
vomì ita del peser in f ìrehzc conservando il riia«
scio air Tncanto di 12. Siti di vendita sotto Io Log*
gie di Mercato •
( 2 ) Sulla pesca in bandita eravi la N. 3o. Hsr«
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è di L. 5d. àppVcaliiU ai Monasteri dalle ,Goa-*v
Wkite di FireDsè; Sieda /è j^isa: i Giudici
possono anmeoearla secondo i casi; per chi
, pesca nei setrbatoj, evivaj privati vi è la pe-
na del furto. $. l3. e 16* V. Castiglione.
'Pucecchio.
7; La T^e^ca . di Ma)re è regolata dalla L. de^ 5* ?«««> ^
Mar. x^6j. che proibì il farla in certi modi ^'^
sotto le penativi prescritte^.
8/ Vi è poro un Hegol; de* 17. Feb. 1772. sul-
la pesca dell^ Acciughe . .
9/ Vi e una N. d^' 3c. Mag. i8i5. sulla bau- Bandiss
. dita di pesca d; Montecchio. "
10.' tja N. i5. FeK i8o5. (1) permette, a tutti
la pesca nell' acque bandite , fuorché ai gam-
beri neri , ed escluse le i^etì proibite , e ve- '
leiu^ il laìfciare il ptsce iu secòo, e altri mo-
di vietati dalle LL. V. il N.o 3-
PESCI A Gomuiiita: Regol. partic. da' lìS.Gen^
1775.
PERI e misure : il B. fl. Mag. IfoS. isui tenneV ^^^^
ro dietro alcuni altri 9 regolarono il peso , e
tfiitura pubblica 5 la'loro privativa » (ora abo-
lil;a) e le tasse da pagarsi. V. PrivtOiive..
2. La L. de^2l. Ago. 174^« fissò i pesi e mi"
sure di Cui doVeano esser prowijiti i diversi
venditori., con obbligo di farli risegnare oga* Sego»
anno con proibisione di ritenerne altri ^ o dei
l»da segnati t Lo stesso oggetto ha la L. de'
Zo. Giù. 1767. che tenne fermo T obbligo
('3 ) Von ^ richiamata in vi^i^re dalia N. de* i?5*
Giù. '1814. $. 5. <]evesi osservare quella, del 178.^.
( V, UN. 3. sud.) .,
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.di far segiìare anche i fiasclu ad eccesBÌoi^
[ài quelli destinati ai liquori , e .vini forestie-
ri, sotto p^na in caso di osarsi nelle contrai*
tassioni fiaschi iiòn segnati di L* 2. per fiasco
e ^r Volta ? I Fiaschi portati a segnare enoa
trovali giusti si rompono '$ il* is.V*jPu2^cA/y.
Z. X Barili nuovi devono tepere fias^i aie peis
che neir usarli scéma la loro; tenuta^ e raa«
no dopo non sarebbero più baotii« Se tenraiia
più o knénò di fisfschi 21. non si segaano^f ^4*
4 I Giusdicenti invigileranno che non sijoéiao.,
pesi e misure non segnati ^ e p^rciò^ far^nifo
fare 4^lle perqpisiaioui« ^« 34' e M« 7* Die*
i7fo- §i ^
5. JPev'V usò di pesi è maitre non segnatisi ap*
plittano pene pecuniarie ed afflittive ad arb^
trio 5 oltre la^rdita del genere venduto § 35«
6. Il M.-de^f/Dic* 177Ìd< tenuta ferula IfP^t
hizione per gr'Artènci di nsareb titìBnere/ie-
si e misure non segnate gU liberà daÙ^ ob^
iiligo di provvedersi * detr atfortimeoip pre^*
scritto per ciascuna Arte dalle suddette. L]L.
colf obbligo di pagare per quelli c^he %f^
vano.risegaare le Tasde enuociatJB nel|i|'Ti|^.
riìla anoéesa a .d^ B. de 3p* Giù.; ijéf^ Ia
. segnatura ^ove& farsi qU^ epoche prescritte dal«f>
lé sud. TariJTe^ ma si segnavano aàcli; do{N|
seiiza mylta sé non erano stati querelati ( ivi y
V- i NNf; 8. 9. 10.
7* 'Ora i Venditori con Itottega ó ile meicaH
pubbHcr \pos8on tenereV exrsàfe'^ìi ìn^tiUf-jé
non segnati porchè-'sitóo j;iuélSi\Lv f* Log.
^77P S- 7* c% L.'fiiid- del 1782. $c 4*'
8. h' derogato al ÌS. de' 3c. Giù: 1767. èalM.
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^f
?^ 93
1770», ma per Firense r^fìoao
«dì jper, ora ^r. OD. veglianti ^, «blF Uffiziu
.4tfel iegoò.'$ ,10. lii del 1777.
^.1 ▼enditori pubblici derpnp usare /p^^£ emt-
"iure cùo€ortni ai €anipiom delle 'Comunità •
L. 11. Log* 1782. $.2»
tè* Chi ift^aaà nel /^e^b o misura è sottoposto Frodi
' aEè perié di aaelli che defraudauo i terzi*.
iu del 1777. J. 8. e L. del 1782. $.5.
II. l' Magistrati GomiioitattTi invipleranno elite
aoa seguano lali frodi nei Mercati e le de-
nanaieranao al' Tribunale • $• 9/ e L. del
Ì7«2. f. 6. V ^ '^
12* Si far& uso del Braccio a ^anno Fiorentino Mrfnre
aBchè nelle misure de* Terreni , e di Braccia f^^^'^"^'
quadre 1 deche ( o lò. -Braccia quadre ) , per- ^' "*
tiche (o 10* deche) tavole (o io. perticb^).,
quadrati (o 10* tavole )i NegF atti ^>iiblici
Doà il 'ammetteranno altre misure. L. i3. ^
Macao 1781.
l3* Tutte le Comunità, e tutti i Tribuni^li han- CmpU^
Qo no àsiortiineuto completa di pesi e misu- ^^
T^^ufaAerty e bilancio per servir di campioni
e custodirsi serrati onde non vengano alteraci
h.y: Log.' 1777. $ t. L. 11. Lug. 1782. § 1. 7.
14* Ogómio può &r verificare i suoi pesi e mi^
^\sure eòi Campioni delle GomuniÓkin presenza
.a un residente del Magistrato e trovati con-
fermi, farli marcare dalla persona che la Co-
munità avrà designato. $.6. L. del 1777*. p
^ 44 Pgqi mut^ d^ ]llUgÌ8lratjO Comonit^tlvo
1* assortimento dei campioni si pnrajz;onerà
con quello dei Tribunale e trovatili corris^on-
. . • • *^ • l^itizedby Google
. 94^ PES ^ PIE
denfci o fatti ridarre taU se napreitcier^ atte-
stato dal Gìasdicente» §. & L. del 1782.^
}6. Lo stesso confroiitò si &rà ogni volta cW
. ai dubiti che i Campioni delle Goìnimità isia-
no stati alterati. $• 9* ..
.17. I Giosdicend passeranno il loro assortimea-
to al successore ritirandone ricevuta «ensa di,
cui non saranno ammessi al Sindacato. §. io.
i8. In tutti gV atti pubblici, e contrattauoii
si farà uso di pesi e misure, conformi ai Cam-
pioni, e delle loro denominaaiooi • $• ix. (1)
19. Son legali le sole stadere che danno il peso
conforme ai Campioni » abolito V ose di alini-
Jii luoghi del peso alla grossa ^ cioè snaggio-
re dei st. per i oc. N. 3a Giugno ifSZ* (2)
V. fiaschi* Uffizio del segno • FicarJ «
PIA Gasa del refugio: V. Mendicanti .
PIAN di Castiglione Ubertini Gomnnit&:
RegoL partic: de' io. Lug. 1775.
PIAZZE: V. Luoghi pubblici. SMidc^ Suolo
Pubblicò .
PIETflASANTA Comunità: RegpL Partic. de*
17. Giul 1776.
PIETRE DURE: Il B. 10. Lng« 1602. ne attrì^
bui la privativa alla R. Galleriar^ e proibì Bàt-
to gravi pene estrarle dallo Stato» scavarle»
contrattarle , o disporne • Il IL de' 3i* Ott.
1758. proibì estrarre o racci>gliere agate, di*
( i) Con questa L. fb reno pubblicate delle tavo-
le di ragguaglio fra gì* antiooi e nuovi pesi e , «u*
sure .
(2) Le NN« Si. Mag. e 25. Lug. 1^14. hanno
rimesse in vigose le nostro LL.sopra i'*pesi e'mieure •
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PIB 'MS 95
«ii(iri, ametittt, tntipaMéei, calcedoo], e ììl^*
tre Piètre dura del Territorio Volterrano ten-
ia licenia della R. Goardaroba» aotto gtavi
pene «^ Ora qoest* 00* «oa re?ocati. V. MU
niere .
S. Il M. 11. Gin. i8o6. proibì &rae lavori fuor-
ehe nella R« GaUeriay^e contrattarne fuorché
eoa Otta pena la perdita e di Scudi ' 3oo. a
a favore del ipierelaate ; Ne sono cognitori i
Tribunali Criminali che possono procedere an-
che d' Ufficio (ivi) V. Miniere.
PIEVE S«^ Stefano Comunità: RogoL partic. de'
i3. Ago. .1776.
PINI: f BB. 6. Sétt iSG^. e i& Am. i6ci.,
vietavano il taglio dei Pini nella Provincia
Pisana perchè non mancasse mai il l^gìiame
' per la marina. Il Bf • 3^ Mar« 1769. io per-
messe » 0 permesse dissodar le Pinete sotto
certe condizidoi. V* Boschi.
FIOIUBINO V. Dogane . Dòti. Mita . Tabacca .
PISA: li* 24* ^ov. i546. che contiene varj g:i:a-
aiosi provvedimenti per quella Città onde rjf*
popolarla : Altra P« 20. uic* i5^7* D/ 526.
Mar. i548« e P» 25. Lag. i56q. sullo stesso
oggetto*.
2. Fiere di Pisa e loro regolamento F. sud. del
i562. Rif. 17. Feb. 1570. PP. 9. Nov. 1574
8. Lng. i588. e 26. Mag. 1596.
3è L. 29. Apr. 1572* che aooordava varie esen--
aioni a chi andava ad abitare a Pisa e suo
distretto per lavcHrarvi la Terra.
4« RegoL Annonario per Pisa de' 19. Settemb.
1767. Altro per il Magistrato di Grascia di
quella Città de' 26. Sett. 1770. V. Generi
^frumentarj.
y ^K
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96 ns' VOL
5* L. 12. Ott. ifte. eke tOffrimo V Anàitor
dell' Ufiaio dei' Fotti » e nrt» na Auditor dftl
Gommifianato» e «n Vicario dell'Auditore
coir appello al Ckmtali di Mara» fiataiido le
attrìbuaioni di quett' ottimi •
6. Tariflk delle gtlbelle Idia Porte di JHsm. N.
i6. Gio. 17%£
f. N.2« Gio. 17994. tolle Gaatewr» F Aaditoree
il Vioario dì Pisa » loro tpete ^appdlo » ^ pro-
oedora » 0 reparto dell' attrilmiioiii giudicia^
rie fra i doe tod. Nagittrati •
8. In Pina il Miiiitiyo Sopenora di Foliaia è U
Gommìttario R. , gf altri dipeodpa da lai •
N, 2. Gio. 1794. V. PM .
PISTOJA: K. le. Log. 1739, saUo €utto €1*
▼ili, mitte, e diDanoo DatodelfeGitlàCM*
tado) e Hootagoadi Piito/m.
2. KegoL Aononarib per Pistojm dtf 19. Sett.
1767» ¥• Generi FmnMìtarj .
3. M. 14. Gio. ifri. ohe to^rttlio la Prafeleb
aegreta di Phtoja.
4. l*arif& delle gaìbeH» alle Ptartt della CSttà.
N. 16. Gid. i7«3. V. MmbìU. Mermi-
PLAGIO V. Ing4;ggi .
POGGIBONSi : Gomonitìk RegoL partie. d»*s3.
Mag. 1774-
2. TU. 18. Sew. if 81. p«r la Gooiegaa di Bwi-
ma alla médeaoia.
SSlSl- PORZIA: La P. io, Giogoo 1617. ordini m
le . IMacellarì di tener politi gP amiiuuMto) dal
taogae degf taiimali» e altréilooioiiAenOsdi
noft tcamiare ^ o tveotrar battio |ier lo ttné»
de, di vootarde gV atanai aeir Arno Ibon
delle Porte peaia ^odi 3. e tratti à. éi fitto.
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^i £' proibito depo^itigr nelle strade , e piasMse,»
dMlè, Città,, e LL/ inurati inasde di letamcf »
e farvi scorrere pozzi neri , acqae pntridef , e
altre idi.moQdezsse peiia/U remosiolie e pali-
tura a spese del reo^ €( Scadi io. di cai il
Zp spetta ^r accQsatore. C 6. Agosto 1767.
Y. Po W neri. Strade r
3, JJa N« 20. Ott. iSi*5. V11OI0 <;lie' le «pese Po^isu*
nègT a&ri EcóoomicrsUn refetlihili^a favor ^^'"•**
def Fisco , e si tassmo sulla TariAH Crimina-
le,, ma non n^ai a meoo di ^- 2. 7\il con-
daoDa ha luogo nei Hecreti punitivi , e non
nei provvedin^enti diretti a prevenir i delitti
come sQoo i precetti Economici : 'é solidale
contro tu(;ti i cond^nn^ti :. queste spese si esi*
gouQ. qel '9iòdo regolato da detta If «
4* vi sono altre IL ai Vicarj Regj[de'29.Nor.
i^i>^» sul modo di formar gli, stati di spe^e
processali negl' aflpari ISconomici , e di esìger-
ne il pagamento dai rei «
5« or <^t^ti iiCOQoraici fatti di coita^is^òne del ,
Di^timeato di Polizia dai Commissari, e
iGrIusdioeqti si ricevon come primordiali nei
processi Ordinari toltone tutto dò, che non
. fo|se r^^I^re^ C. 27. 4go. 179X/
ۥ1 Vicarj 119,. i^el pai'tecipar gP affari Eco-
nomici indicheranno il nome, cognoipe, età,
domicilio, condizione, stato, e rapporti di fa-
miglia degl' Imputati 9 e Dolenti. G« 18. Ott.
j^# Eoi Vicar} poason condannare economicamen-
te n^lla Gi^rc^ro da pqchie ore fin in tre gior-
tii, a pane, e acqua covl render conto dei
tpotivi nei ^ppo^ isettimanali . ^
*.^
. Digitizedby VjOOQIC
9? POI* ^^
9, I Mioistri Soperiori di Polizìa cioè il Preud
del fi, Xtov. i Governatori di Siena e Livor-
no, e Porfcoferrajo, e i Gommiflsarj di Fisa,
e Grosseto possoo condannare in ranlta fin i\
ipo. ^. Carcera fino in un mese» Gasa < i
correzione, ataàila'te in privato^ Esilio dal
_. Inogo e òt miglia. aiKuroo fioo in 6. mesi , e
- Usi^o dal Gran^màato per i Forestieri 3 e ▼.-
gabondi: coU^ ol)bligo sempre della cominla-
sione degr atti e delle contestazioni^ e sal*'^
il . ricorso al Trono ;i e il domandar procef ^o
formale nel qnal caso si sospende la condan-
na Economica L« 3c» Nov» 178G. $• 56.
9. Deir Eserciaio della Polizìa trattava anche
la L. non vigente de* 28. Mag. 1807. $- il6«
® ^SS* ^* P^ne • Economiche « ' Presidenfe
, del B^ Gou. Vicari •
lUs^U POLVERI*, é Salnitri : erano nna Tolta di pri-
vativa regale e si ^avano in appalto • L. 9.
' Giù. I74a,
fi. li M. i8.Gib. 1773. ab<^ la privativa , e ap-
palto, e perniesse a tutti fabbricarne ^ '^mst-
derno , e^trarnp , e introdurne salve le LL.
Doganali .
^<«»* .2. Nelle Città, e LX. murati ninno può rite-
ne|:e più di £• 5. di polvere da fucile oè i
• venditori più di S. 20 » e ciò per questi pur*
che non la t-engano compressa , e ristretta » 0 '
in modo da far danno in caso d' una disgra-
sia. Nelle case della Campagna w ne paà
ritenere fino in £. 2o« colle stesto cautela «
L' eccedente dette proporzioni deve depoai-
tarsi nei pubblici Magazzini , posti nelle for-
tezze , e in luogtii isolati sotto jpc^na' della' per^
••Digitizedby Google J
FOL POR 99
dita di MK> a far. del Fiico •- Gonogcon delle'
Traigraoiioai i Gommiasarj di FircQse$ e i
•Giataicaoti Locali. M. i6. Ott. 1779.
i(. Il Magassinìere ha diritto di ripesar la poi-
i^re nel ncaverlaj ogni col^o si sigilla a oera
ibrte : il Hagaszioiere ne' da al proprietario
una ricevuta coli' impronta del Sigillo . La
spesa di MagaBsioaggio è fino a S* 9. nulla *
regni 10. 8. L* s 3. 4* ^^ ^* '^^^^ ^^ >ù
3. ۥ 8. sempre a favore del Magazsinie-
re. ReffoL ( per Firenae ) de' 24. Nòv. 1779.
POMARANGE: Gomunitì: Regd. parcic. de'
1. Aprile 1776.
FONTASSIEVE: Comunità: RegoL partic. N.
l3. Feb. 1773. Altto de' 23. Mag. 1774.
' a. Consegna di Decima N. i5. Ott« 1781.
FONTEVECGHIO : OV 00. 5. Log. x6i6.proi-
Invano che vi fossero bottegho di macellai ,
Piaaicagnoli, o altro 3 dovendo esser tutto coi
cnpato da quelle dei soli Orefici •
FONTI: V. Strade.
FONTREHOLI M. 14. Gin. 1775. che soppri-^
me la Pratica segreta di quella Città.
FOPPI Comunità : Regol. partic. de' 2. Sett.
1776.
PORTATE V. Bestiame. Generi Frumentarj:
PORTE y^ Dogane. Firenze. Pisa. Pistojà.
Siena •
PORTI di mare : IT proibito a tutti , e in spe^ VoViik
eie ai Capitani di Nave di gettar Zavorra
nelle Darsene ^ Moli , e Spìaggie , sótto pena
aflUttiva» ad aii>i1)rio fino alla morte, o al
CSoofino secondo il caso. L. l6. Ago. 1753.$ i.
fc Vi è la stesH^ pena per qnpi ciuf dalla Ter-
.jilV_. •". — *-' _• Digitizedby Google
, ra,.a^4&i IiMÙmoifti ^ gettano iffuooviivni
: o. altro citpaoe di iat»xxB:n. $.2^.
3. Ohm hi peaa vi è . aenppre 1' «obbliga é^
refe^ÌQQO de' danai n mqoa che ahhia V)9i
la Goofisca per il quale obbligo 9 tenoto Ì
baatimeata, e gì* altri averi del teo. §^ Z.
4* £^ proibito sparar caaaooate nei Iforo di li-
vorna gotto pena diL. ^o. per tiro* $» 4*
' POATICQ : Gamuaitil RegoL pactic. d3. Sutk
PORTQFERRAJQ: Ifik U i^ Sete. i556., t
.. quella del, l56f * '(.seu^a gioroa) dopo la &b*
bricazioae di questa Giltà ooocessaravar) prì-
viltgj a chi ilndasse ad abitarvi o comnier-
ciarri, ed altri ut Mcordò al Porto, ^ alk
Navi del med,.
2. Il SlÌQistro iguperkre di Pelidn 9 P&ru^
t. rajQ è il Goveraatodre gr ^(ri dipend^on d*
lui; negr afTarì di (ufesa militare, neu-
tralità, sanità, e poMi^' dipende egli st^m
dal Goveraator di Livorno. com^.CaaiMidaa-
.te del XittcNrale Toscano • Bt |. G^%, 177&
Z. La N. 20. S^tt l8|5« contieoe. ^Uf 4ìqpo;
fliz. Trànsit mU' oicoupasione di 3?oito^n»
70 nella di Ini restituzione alU Toscmh^ 1^^
Etba. Soline. » *. "
POSSESSIONI: Y. RR* JPossmioni^ .
Scalca P^STE V. I^c^ere : Non posson gravam per
; ' ' ; debito i Cavalli d^i Fostieri » &v 1.8. J&ÌQgw
i6fai. V, il N-° 6,
2. Sulla privativa delle. P4»re di dar Garalli a
quei che viaggiato per i^mbiatora,. ngoh*
. mento, e Tariffa Puitale vi sono le LL* 161
GiugAo 1.746. ripub. mI if^ (««owgìV^
^èf-.
JtDigitized by_^:jOOQlC
POS POS xoi:
Ho ) ySf iich Apr. 1752. per la «troda ìBdogne-
i^t dti^ sé» Man ifSf. per la tia: Pisatja; e
Livoì^DeBé, de' SÌ2. Malr. if88. pet tuLto lo
Statò» lA C i. Llig^ lf8S. che ptùibiàce, ai
Postici dar GaTAUi isk t^uei che tnrivaa ia '
taiiìbiattira a meno ehé latòia la strada posta-
le ^ la N'. f. Liigv ì^8& 8oir arrivo.^ e; par*
tento d«fi Corrieri ToatiAni per'Komav e Na- '■
pjìi^ là^. ì<^. Mag^ if9& addùuoaai^ air
iìltimo régol. ]gèni « Un^ àUro Regoli e larsf-
fa de' 2ÌJr. tìriu. i8o5.
2. La I^. di. Hag. i^^9* abolì la l'assir che
' i Postiett ^ é VettorìÀi' pagavano OiU' USaio
del Sale ^
4^ Ora il RegoL Véglìanté^^ àe'i^. Ago» l8t4^ LcgUiaz.
rui è unoossa la TurMa^ to il prospetto delle ^*^*'***
Aràde Postali di 'fosòana. Mantiene la pri-
vativa dei P^stii^rì ^ e proibisca lóro dar Ca-
V-alIi ìBÀ viaggiatori die non hanno passapor-
to $1 ì. Vieta il cambitir la Vettura in Posta
' ó ^itùtét96L nelle ètràde postali tt metio che il
( ^ viaggiatore si fermi- p^ S^4* ^^^ i ^ tiieno i casi
I ' fortuiti con Iic6n2a del -(^iosdioente ^ e aeppur
f ' ^i p^opr) Cavalli^ 9' sotto pena di pagar *la cor-
/f 'ia a-ttrtte le Poste percorse avanti » e dòpo
f -il tsambio dal Inogo di partenza a ifiiello'' del
termini^ del viaggio > e di giorni 8; rh C!ar-
Cete per il Cocchiere , o Vettoriuo S'è permet-
$' «ce proceder per inqnisiaioae , e a qnerela pur-
,f che qnesia sia presentata dentro r5.« gibrrii
altrimenti non se .ne fa contea il querei«nte
(^ I1& la metà della multa 9 e il rèi^to va ài Po^
^tieri defraudati *' $• d*. 3. é^. ò.
^l J7on posson esser gravati i Cavalli, Le^QÌ>
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Gofflpa*
ciincnco
buztoni
ca
203 PC» tOT
' foraggi , e attrézsi dei Posiieti né •eqaevtfs*
re le eomitte che loro pagansi cla|;r Dfii) P^
stalli $. ii« '
€.:Per.le còatravveiisioni al Regolam* posUdo
c&e non esigon ub processo criminale è com-
petente il Tribunal Locale. $• 38*
POTESTÀ' 2 La L. 3c. Sett- del 1773. §. «.di-
vise-le Poiesterìe dello Stato Fioreotino in
maggiori^ e minori i non ti era altra diffe-
renza che le prime aveano un Potestà più
grndaato, e an Notaro Civile. Il §«. 17. enu-
mera le maggiori} e il §. i8. le minori. *
s. La L. 13. Uiu. 1784* abolì la distinióone
delle Potesterie in maggiori , e minori , e le
divise (iter lo Stato Fiorentino in tre Glassi 5
secondo le stesse basi che avean servito di
norma alla clàssasione dei. Vicariati: tolse il
Notaro ai Potestà ^ e volle che facessero an*
' che da Attoarì •
3. Le LL« 14* Crin. e io. Sett. 1773. e s^Cron.
2774« organizzarotio le Potesterle nella rPro-
viucia Saperiore Senese colle stesse facoltà
che nel Fiorentino*.
Secondo la L* 10. Los. 1771* $• 22.; e jseoon-
do le altre più antiche i Potestà avean anche
una limitata giurisdizion Criminale , 0 per qoe*
sto eran: assistiti da nno, o dne Notari •
5. Or»i Potestà hanno soltanto Oiurìsdisione
civile e mista. Nel criminale non .si detono
ingerire che per gì' atti commessi loro dal
Vicario . L. 3o. Sett. 1772* $• 4*
6. 1 Potestà fanno le visito, e atti primord^U
nei casi di morte improvvisa^ e altri ncgehti
di delitto» e li rimettofio ni Vicario Bcgio.
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Wr V02 103
fàtL ^Qt dipéndofiO) cui dMtio awigo dei Tat^ .
ti 9 omicidj e<N perchè èia eseguito k visita •
L. 46. Ma^. ìf7f. §• 47. . ^
f^ li /^ofese-ik assente, o impedito si rimpiazza
dal Potestà dìù viciaò, dal G&nceilierGomu*
tiitativoi o altro a. scelta' del Presid. del B.
6ov« (R» CoDsalta) L. 12. Già. 1784. § li
V. Commistasi de^ Quartieri (Kfi 2. ) Giudici:
Giusdicenti • f/fficj Proviiiciùli . Vicàrj .
POVERI i V. Con^r^ttó/oi» «fi S. Gìo: Batta.
Mendicanti • Privilegio di povero e miserabile •
POZZI Neri; I BB. 9. Mar- 1643., jb 1729. g^^*;j^
*(sea«a giorno) coateogòa degU ordini sulla
loro vuotahira» • *'
il. i padroni di Case potison costfoire Mlle fetra- Goèm*
de» e piazze sterrato Boltitii, Pozzi neri ^ e
smaltito) , ma finito il latroro rimetteranno là
•tfada come età , è se è selciata , 0 lastricata
BO preverraihìo la Gottmnità prima di cotbid^
ciare il lavorò, é questo fluito rìmelteran-
ao tiitto come prima. RegoU IO» Apr. 178^:2»
(per il Piorenhno) §. l3*
Y.ilNÀi.'"
3. V.ilN.* l.La vnohittira ^é'^Potii Aeri sicO- Vuffié.
inihcierà a tàefisKa tiottè , e si finirà av. il levar ^^
dei Sole » L. fi; Ago. 1780. $ 1. ( pet titeute )
4» I vasi b" introdunì'antio ài èerfat delle jpoirté 5
e si depositeranno iù qùelchó magaSaitio pres»,
. ao le med. # lùiigo ìt mura per non trasporr'
tarli che n«Il^ ora della vuòtatuira » $» I2.
6. I vasi appena em^ti si poeteranno al ma*
gassino, o ttiùgo le ibura, é^g' estrarràhno^
dalla Città dentro mèzs^ òt-a daìr apertura
delle Porte sotto le infrast^ritte pene . $• 3.
& liO acgue de* Pozzi neri inalili al governo
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■ tlip ■ y^l
-f
ic4 POZ PfcA.;
dei Terreni non si scariehef&nuo néx^yàtzi
bianchi^ strade, piazze, cortili ^ fogne , X)rti
ce. f ma fielle fogne nm^stre , o in Afflo > § 44
7. Nelle Peste intiere , e nei 4* nltitoi giorni
itlella Settimana Sani& noe si fariatl&ò txiotfr
ture né trasponi di vasi. '§• 5. - * " •
8; Il vaotatore avviserà della 'vnotatéiraieonfi-'
nanti a braccia 5o» avanti il mei^zogiorno
preceda = fissi posson opporre ^ivantl il Com-
missario del Quartiere le tagiòni che lianno'
per far ordinare che la Vnotatata non segua ^
sonie se hanno de^ malati ec^ .^. &. . ^
9/t vuotatoti useranno vasi buoni! t^rtipetido*
, sene alcuno, laveranno e poliranno 1a mate-,
ria versata (ino a'^^ fogna pia vidna « §4 ff*
lo« Se i Pozzi néri son nelle strade ^ ìiel vuo-
tarli vi si terrà un lume . §• 8. '
11« £ dopo vuotato il Vuotatole li "chiuderà, la-
vando la strada, corte , o altro Ibogo dov^'è
.il Pozzo n^i^o . $. 9.
12V Lo stesso avrà Inqgd pél* i bottini ^ é acqua)
le di cui materie solide si posson trasportare
con terra p cppe#te di calcinacci /ma hon tra-
. ^ vagarle^ ne scaricarle fino al pósto « §à lo«
iS.Fer le vuotatuae da farsi air improvi^iao se
ne chiederà licenza al Commissario « $# 11.
14« Per le Trasgressioni vi è pena la catftm,e
i£^é 25. di cni metà spetta ili* accosatore»
^ salvo r appello dentro tre giorni al Tribonal
Criminale, |. lf2. V i Polizìa '^P 2.
I^ATTGA Segreta V. Pistoja. tontténMi.
2. L' E. i5. Apr- i7'84, soppresse la Pratica
segreta di iPirenze.
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PtiATOi Gòmooi^t RejgòL partii de' ùg* Sett
li. <ioiisègii;^ A* Dccima.'N. 18* Ott* l^ffl;-
FRAfO Vfectrhiot'Coratfnhat Régol* I>ar(ib;éte*
16.-Sett m6* . .
WtÈCEDENZE V* Maàistruto Suprèmo / *
PRÈDE alàrifcthne : Sulla validità, di esse de-
cide .il Otrvel'nutore di Livéilìo Gòinandante
generale dèi liitltorato col Tot?ó délF At:d« '^l
GoVetnès '1* di ireutlf^Rlìi, cJ^l !• Ago. ìffi.
'(che Od ^résctite ìl^nlddo) ÌL 1. Giù* 179SS
fe Rrf. 13. *Ofh 1814* ^; 4()*
^S0IGA1K>KI : Non sduo atmtiessi li predica-
ta HechdìBLkibi Fòreirtiérì s^'iton boxi nattrrk-
l&^ti., o dotfiicilifkti iìk Tofana • o se essèudcv
' %ejg;òkrì tioh son'fi^li d^i^^onreuti. Téscatii^
C. ay* Adf* lf84. (1 ) Ve Cattchi$mor Or-
PtLELàZIONE , e RetfktM ihetl^ véndite dista-
tili !^fS]i*(m acbofici e^tmltnetA:e che tuite le
liLé Stattri;Ì5 e Gmiéuehidifti dn cui tesuhava-
ne cpn L- i'i. Peb. 1778* che pi^scrisse ài
modo, é'il teritiine |>eT intetitar l'as&i^BÌChe
ài riferivano tid alienasiotii già scfgoitv •* Gesì
il IL il. Mari IffS. preservò i diritti quesi^
* ti da! terzi.
PRinStliGORf! GoAittnità t Regol. partic. de' 21
Otfc 1775.
»RESCRffilONE! In matèria Crimitiale era re-
golata eoli La 22. Log. 1562. (a d^eic. anni)
Era pnre regolata /dai diversi Statuti locali
m ■; I .hi I ... . I ■■ ■ I . r. I. I 1 ■■ ,
\x) 'Revòcatb ^gvt L. 15^ Apr.- 1802. 'jj. 4/ '•' •
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io6 PRB Me
per certi delitti* Lo fò in tegiiito dil11illjl«
Già. 1774* L^ Art. 5. dichiara che perioon-
dannati a morte » o ai Lavori pubblici la
senteasa interrompe la prescrizione ^ non o*
stante qaalooqoe nullità incorsa nelle cita-'
citazioni o altra parte del processo 5 e che in
qpepto caso il corso della prescritione si mi«
sari secondo il gias Gomnoe . L^ Art* 6* voo-
' le che non ostaa,te la prescrUionef i Tribo*
naii Griminali conosi^ dei delitto perciò ishe
concerne i diritti dei lesi ; e 1^ Art 7* diehia*
ra nullo il fatto contro il dispoeto della L«
salla prescrizione, e commina nea pena ai
Giudici che.ave^ro dispreasata nna tal Ec-
cesBione •
2é ti Bf. i5« Ott 17/7. vuole che per i delitti
comuni ^ e non ,di t^cio commessi dai R«)tto«
ri , e Ministri la prescrizione d atisari come
contro Offa' altro suddito «
.3« Tratta della prescrizione mnché la t^do^-ZOé
Nov 1786. §. 1 14. 1 15. ( V. /tf ìiota Tom. L
P^* 9*) V# Lostari pubblici. SalarJ* Seruità 4
jPIì£SID£NTjE; del Buon Governo tQuesU ca-
rica fu creata con L«^ fZ2« Apr« 1784* Soprin»
tende alla Polizia t & i salvocondlotti ai con*
dannati, e può prolungar loro il termine ad
andare al luogo della pena • Soprintende ali*
tlfizio del Fisoo , e 6i Gommissar) de' Quar-
tieri : Sono a lui sottoposti tutti gì* Eseeotiirì »
Stessi , e Soprastanti di Toscana ^ e paò licen*
ziarlii ma quanto ai Bargelli, Tenenti, e
Gapisqoadra soltanto sospenderli : ordina tatti
i pagamenti di spese di giustizia: toprinteo-'
de a tutte le Carceri y e Bagni di Foxaati s
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Goógle
HIE PUB 107.
* loa passate nel Presidi del Buon Gw^ le at«*
tribusioni dei già Gonnervator ideile Leggi
quanto ai Giusdicenti Provinciali \ e loro Mi-
nistri : esamina gì' abilitandi a tali Ufis| » ed
è sentito sulle loro qualità personali, e suUe^
dispense da qualche, requisito necessario per
esset descritto sulle Liste ; propone a tutti i
,. 0ud. Impiaghi pei^ lo stato Fiorentino ( ora
aocbe per il Senesi» ) egualmente che sulle mu-
te^ Ruoli , provvisioni ed emolumenti » accor- <
da te gito ai Ministri» e provvede al loro
rimpiazzo : (ora la ti. Consulta sul di lui pa-
rere ) : conosce de' ricorsi contro i Ministri stes*
• si» pnò. richiamarli av» di se 9, e sospenderli:
può im por. pene economiche fino in. 100. ^» di
' multa 9 starniate in. privato a un mese di car-
cere, o 6. mesi d' Esilio dal luogo, e 5. mi-
glia attoj^o,. Esilio dallo stato per i Forestie-
ri; la reclusione in Gasa di corrosione, e il,
servizio militare come diseoli , il tutto dietro
processo somnìaHo, e salva la facoltà al con-
dannato di chieder processo formale , nel qual
. caso si sospende la condanna economica ; nei
. t)asi che esigon pene ìnaggiori ^ partecipa le .
siotizie che ha al Trihuual di Oinstieia per-
" che proceda in via Ordinaria ^ e da questo
Tien informato delF esito della GtusaK: può
sempre spedir in-Provincìa un Ministro a ve-
rincarò qualche fatto: luterviene cob voto
«ir annuo Squittinio degr Avvocati e Pjtocu-.
:, Tatori, evi ha U primo posto uguale a quello
del Presid. del Supremo Tribunal di Giustizia
. L. sud. del 1784. e L. 3c. Nov. 1786.. §. 58.
2.. Si deve rendergli cou^o di. tutte -le Cbndanae
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e<t JnéUctis ^ e di tutti quelli Contro i qotfl
è lasciato il processo aperto petcjiè li fiiccù
' invigilare k L. 3c. Nov; i786i§ilii* t^» Coii-
suitttk Pene Economiche % Polizìa, (i)
PtlESIDSNTfi del Supremo 'fribunal diGiticti«
2ia 4 Vi Supremo TribiiHot éi'iJit^tziàà
PRESSI -V. Jlfòiifi di Pietas
VREtOKjì 1 Mobili del Preto^j n com^^ad
Coti Invctìtatio^ e stitnA ai Giaadicedtit Sul-
la sticuii originària la Godiunltà pag^ fti ined^
il 3- p^r iòoi Panilo i eiuediante tale abbuo-
no estii (}.e Voti conservarli/ e teiier cotito al
Successore delle deterìoraeioni, ò ireBarcire i
itiobili deterìoraèi 3 1 rìmpiatearS i ttiancaoti '
allorché un Griuddicetijbe » o Minidlro di Fm-
viticia è Iti beato si riscontra V Ini^etltarid dei
mobili 4 M; i6. Die. 177^- ^ ^ ^T* Novcitti
1784. ^ '
21 Òi^ affissi si cotise^n!iDeontnyetitario»Atft Hòtf
a stima. C..25* Geo. 1777. (2I
3. Il Slitiìstro cbe parte prima deil^ arrivò del
Saccessore darà la consegna dei mobili al Gali-
ceilier Gomunitativo 5 e deputerà ùé^ ìttOgO
( 1 ) Tjjl L. q5. Sett. 1788. sopprMìendOvla IL Con-
sulta atti-UHi) al Ptesid. del Buon iGov. 1# revìào^ie
delle gei>|«iis!e 6riiùiti9lii 1* infgijraugr le Si^ffplìciie
per permuta o eondonatìon di peiwi 4 la Sopria^tea*
za alla Xluria ^ e Notariato « 0 il proporre saU^ ia«
terdÌKione dei prodigi e dementi .
( 2 } Secondo essa oonse^AaVansi Al 'tìi^MAiaMte
anche t mobili de* cfvartieri ilei Juoi Miaistn Bàivo
a Ini il prender le precauz. ohe vplera^r garantir
il proprio \^teTe3ée » e così secondo lati 17. ^pr*
17^4* • ^a ora in pratica si consegnano a loro stossi •
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IT ■ M-— ^ tfiTi
* tim pei^ioaa che Io rapprefenti per conveoirù
col Sjjcceseore dentro tre giorni dal di lai ar-*
rivo della atiinà dei deterioramenti » e pa^ar-
>IU;VARlGitóIQN£; Sua pena: J^. 3o. Nor, .
I7d6f $, 64. 65. ( V.ia Jfota Tom. J.pag. g- )
VKlSlQGlàmTUREiV. Fidecemmissi.
yRIVATXVti de' Moliqi, e Frantoj , proventi
di piaam^ e Hei^eati» pesi ^ e misure; furoo
tatti «oppressi con L^ ii. Die 1775. in qua-
luoqiie poMeesore di essi fosse- ^^tato anche il
R. Srario o un Corpo pririleglato , salvo T
agire per i danni coi memi , » ne cd.8Ì ai ra*
gioDOt In consegnensi^ tutti possón esporre in
vendita ai mercati le loro robe senza pagar
Termi provento , valersi dei peai $ e misure cke
piace ai Gontraenli d* usare 9 mandar a maci-
nar a graqi $ biade , e olive ai Holini e Franto)
ove vogliono , e costrnir tali ìldifizjcolle debi-
te liceuae per prender V acque ^ v. Afolini ^
PRlVittlCip Ficcate; Y.JBraocio negio.Coh^
■' tribu^ani^ Fisco^ .
FRlVIIiEGIO de* 12, Figlinoli: Cr QO- del
. 1/65. ( senaa giorno ) enumerarono i peai pub- |cl^t
da cai^ran esenti i padri di 12. £igli«
«• Óra il padre di 12* figli viventi , è esente da Ugitit-
da a, qninti dell* estimo, e imposizioni Co- *gcSteT
. mnnitatives Lo godono» dopo la di lui mor-
te anv^lie i figli viventi in comune, per i be-
ni paterni « Questo privilegio i accorda con
semplice partito Comnnitativo * ]MU 25. SetU
1775. e, a'S, Feb. 1791. '
Zi Avendo* luogo T iDsecnzione dai soli 2« qninti
della Tasaa semplice di Redenzione ^ e dalle
L...
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lio wi Pia
apese locali GomuiiitatiTk» non si eatencle al-
le Gontribasioni di guerra , e altro straòrdi-
narie •
PRIVILEGIO del Foro- U GG. 5. Ago. i€8S.
^^ e i4* Fek. 1701. raccomandarono 9 die no»
^^* 61 ammettettero al privilegio della L. Unica
C. Quando Jmperàtor che quei soli cni com-
peteva , e perinei0e ai Giudici , nel Conflitto
fra più pri^legieti di non accordarlo a ne»*
sano •
' 2* La L. 6. Mar. 1783* tolse il privilegia del
Foro , di cui godevano , ai Monasteri , Spedali 9
e Luoghi Pii • V. Cittadini Bioréntim • Corr
te* Curie Ecclesiastiche. Livorno. Magistrtt*
to* Supremo. Magistrato da* Pupilli.
Z. La h. 26. Mag. XfTf* segnitando leantìdie
mantenne ai Cittadini Fiorentini fl privilegio
d* essere in materia Criminale giudicati sol-
tanto dal Sapremo Tribunal di Giostiiia:
t^gìfU- 4. La Ri£ i3. Qrt 1814. $. 77* 1^ aboliti tnt-
gente ti 1 privilegj di questo genere •
PRIVILEGIO di povero , e miserabile : Il P«
Parte g, Feb. i54^. ordinò cho lo loro Gaose si trsfc-
'^^ tasserò sommariamente.
2. La Rif. 21. £ug. i568.i il B.' 3i. Loglio
i568. e la Rif. 29. Apr. 1572. prescrissero
delle regole per la loro difesa.
Legìf i«. 3. Il privilegio di povero > e miserabile si acoor<-
«.nn^tr.. ^^ ^^^ ^^^ ^. '^^ Trìbunalo ove pende 1»
Causa : i poveri pagan la metà dei diritti, e
spese giodidarie : i miserabili nulla ; e deiron.
essere assistiti come gP altri. L. 3o* Djcu
1771. $. 55.
4* I Procuratori che mancassero pel prestare
Biooe VI
sente
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Goo^^te ^J
Htl PRI m
la più proota ecl esatta astistonza ai pweri ,
e miserabili veogoa sospesi • $• 56.
5. Per ottener il prìsnlegio ])is«>gna presentar al
Tribunale la fede del Magistrato Gomunitati-
vo^ ( l) 6 del Paroco. M. 5; Giù. 17^7:
6. I miserabili son esenti da ogn^ spesa ci' Atti «
Cancellerie, Procuratori ec. L de*d. Giugno
1777- $• 1^ e L. 11. Ma^. 1779. $.9.
7* I posteri ne pagon solo la metà L sud. §. a.
L. del 1779. §. 9-
S. Si avvertirà di dar gì* attestati a qaei soli
.cbe li meritano, e di non darli di ntiserabi^
lità , a quei che sono soltanto poderi . I. sud.
$• 3. 4-
9. £^ povero qoello che quantunque abbia qual-
che assegnamei^to patriìnoniale , o personale ,
non può senza grave incomodo soffrir le spe-
se della lite aynto refiesso alle sue circostante
di famiglia j e altre, ma che può in qualche
' mòdo èoffrime la metà senea restrar privo
del necessario • $• 5.
10. K miserabile chi nollà possiede , e non x\r
cava dal suo personale tanto da vivere sujfH-
eientemente , secondo la sua condizione, nò
può soffrir, taeppur in parte le spese delia li«
te senza privarsi non di tjualche comodo ma
deQe cose necessarie, §.6» e i5.
11. \\ privilegio esenta da tutte, o dalla metà
(1^ La G. 21J FeK 1778. prdinò che i partiti re-
lativi: dei Magistrati si rendessero col Concorso ilei
Oiusdioente , e in caso di scissura il Cancelliere ri-
mettesse tutte le Carte , 0 i motivi respeltivi al Con-
eervator delle Leggi .
, ^. ,^ . ' ■ ' Digitiz'edby Google
«iM FRI URO
delle marcedi dei Ifem* C^ 28^ Ag4>. Xf8x^
12. Si osserva qneato privilegia aaobe at^UeCa*
rie Ecclesiaatiiihe. G. X2« Ott- 178SS,
13. Quaato alla Carta ballata per ^1' i%tì noa
cOBtea^iosi dipolari « e inisef>abiH pti 7ribii*
nali 91 OMervi la stessa regola che p^r gì' at-
ti Gooteoaiosi • C 19. Ofct« 17&3. .
14* Spetta ai «oli Vioarj il docìcUro anll* jtm-
missioae a d^ privilegio aadie per lo Pblèsii-
rie sottoposte , dopo sentito il Potestà^; La iè<fe
del FarocQ^e il partito della Commuta «rncì^
raono loro di I^QcoimQti , ma posaon i^ùoIto-
re aqehe «eiua essi} e dalla rUoloiioaei ai!èr-
mativa , o negativa si poÒ ricorrere al Tri*
batrnl ' Superiore « lQ.FireW0 il. 7i^ri^</€||^io^'
accorda dal Sbgisttato. S'opremo acatitOt }iQ^
missario del Quartiere » o PotestS^ Snbwbàno »
e salvo il rico^o alla IL Goosulta • TiU pn^
nnosio^ soa sempre pettorali.» e seai^ *Pf^*
Si accorderà più facilmente neUe canee ion-
glie, d' indulgine 9 e dispendiose^ 0 ananido P
Avversario è &collaso% Il Defletè di jfm^ofp,
e mis^rabUt, vaia .per quella fola Ckwa* À
7..Sett. 1784»
• l5. La Tariffa de* 24- Die. 1814*. coo&rmi^ f^
effetti di questo privilegio^
l6. Non è però applicabile alle multe 0 «pMe
processali. II. 26. Dio. i&i5.. $. 17« V. 4^
cuzion personale . Minori • VioaH . '
PROCACCI: V. Bolgette. J
,f;^^;^ PROCEDURA Givile: L. del i53d. ( enn
giorno ) sol modo di trattak^ V eooesaioiii ff
incojoipetenKa.
Storica
DigitizedbyVjOOQlC' -
«Si X. il. VUg. i36& tnUe GaNAO EoCfiU. V.
Ruota f Sportule^
2J Sif, dì iVa<?«&r# db' 9it« JUg^ i56S.
4» O, 23< GeM, 1^72. suir eaeroirio tkir azio*'
ne dèlia li, .iSt wm^hd€t » e della L. Z>/2f(i-
5. P. |€X JiOfw 1^7$* porterie 1» 'nullilsà del
Processa, e della a»^Q9&a per U noà flitto
pa^afMflti'Q dei d^i^i «
i^ Gdft* 96; Sett* iò%.u ckfì raccotaanda ai
Giudici d'esser cauti aelF accordar pi;orogbe
. e faspaotie^ai di terfQJni^ e ehe i Iqro acccy*
. 11 ai facciaaa ne' gioirai fetiali paf «he noo
pregiqdicbinò al ieirriaÌQ«
7^ R. da! 1(8. Geo. ì589m ^he ordiaa ai 7yi-
hnaabl ia catodi eooftitte di Gioriffdiaioae di
ficaerereaUil Pratica (Reai CSooauUia) tur-
che decida.
S, R. & G^o. t&84, sttll^ istaMa delle Gatipe
frè i Gopfióiità.
1 9» B« TV Gan. i5^i« tal modo, di citare i coq-
HnaiKsi*
• acw^ B- IO. Qtt. l6ao< diobiaraata die dopo in*
tradotta uoa Gao3a ip Tribunale , il eoQipro^
; «MIO ,: o ijuaLasque oaavenaioae della pariti
fon uolU, f ooa soapeadoao i larnuai dell'
11. Rif; de^ Magiafffati da' a& Feb,e la^Ago*
la* R sif. IiQg« ifos. «ali* aatiiiipaaìona delle
«. Sportala «
l3* M* 5^ Lag«,1792t che proibifce ai Tribuna-
; • li dr Fir^pnia di ateeara le Gauae pendenti in
Tomo n. H
' ■ " Digitized by
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1*4 yt^ 'Wuo
quei di Livorno ^ler motivo doUa ,^. UmìM
God^ Quando Imperator .
14. M, 9. Geu. 1722. sa^r Appelli dai Trìte-
nali di Livorno.
15. JRif. àt^ila Giufia Fioreatiaa de' .3o. Die.
l77^ -
16. m. cte' f^5* Oeu* 1776. sopra i tormiai dal-
ie Cause e loro proroghe.
)7. M. 5. Gin. 1777. sulla comni^iMiove ddle
Cause di merito iooerlo, o roaggiove di Sca-
di 3oo. ' ,
là.' L. ^l. Mar. 1779* sulla proeedurm aTaoti i
Tribunali ProviociaJà del Fiorantino; Altra
de' so. Olu 1777. per la Caria di I4sa.
19. G. de* 23. Apr. 1781.. sulla sospaasioiie d»i
. termini per morte di on G-iadioa avanti col
pende , o è commessa la Causa, fino ai presa
possesso dal successore « /
ao. M. 26* Gin. 17&1. il qnalo. ordina che le
Suppliche di proroga di termini ^ remissione
in buon giorno, revisione, e altre concerneati
Cause civili . passino per il canale della K*
CoBsoifea , a raspettivamaate del €rov. Gtai»
di Siena . <
HiU M. 28. Gin. 1806. snl meda di:! trattare la
Cause pettorali. .
ft2. L. *Xr Olar. 1786L sulla trattativa della Ca-
use av. i Tribunali di Firense* .
23. L. de' 23. Sett. 178& in oceasione della
soppressione della Consulta snUa trasnuasi^ae
delle di lei attribosioai rispetto agi* affiuri
Civili. •
24. M. 17. Die. 1788« anli^ restìtoaiom s*«.m^
. tegrum., ' .
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té^lS. dth 29. Geo. Ì794* sol Consiglio del
Savio nelle Gaose av. i Tribunali Provinciali «.
a6^ h. de' i3» . Sefct. iSo6. topte i gindizj di
Concorso.
27- Noovò RegoL di Procedura Cmle per tnlti *•»**•
i Tribnnaa di Tascàna de' i5. Nov. 1814. a **'
coi è anito un Regol. (Seria riastui^sione del*
le Caose pendenti, per la' quale riassunzione
. il termine è stato prorogato con C. de* i3.
Gen. i8l5. La G. 16. Nov. l8l4« ordina ai
Tribunali di far.conoscejee al fine d' ogn' an-
^ ao alla R. Consulta le loro osservazioni só-
pra i carobiantenti che V esperienza sugfferis- v
se utili al RegoL di Proceda Cip. e altri an-
nessi.
38. G. 17, Feb. i8i5. che perdieUe negF affitti
sommarj, ove non è espressamente ordinato
di procedere per' istanza scriba , T agire per
domanda verbale apud acta senza ministero
de* Procuratori.*
229. G 5^2. Mag. l8l5. inferpetrativa dell* Art.
517. del Regol. sol giorno da cui corre il
termine delF istanze nelle Cause som marie >.
3o« N. i3* Gin. iSìò* perla prosecuzione delle >
Cause già appellate ai^: la Ruota di Firenze •
V. Jlppello • Arbitri • Arezzo • Cause . Consiglio
del Soi^io • Esecuzioni • Giudici . Livorno • Ma^
gistrato Supremo • Privilegio del foro. Pri-
i^ilegio ' di poivero . SaMano • Tariffa •
I^ROCESSI Criminali: D. del 1^47. ( èenza
giorno) sopra i' confronti.
2. 1). 26. Slag. 1548. solle Cauzioni da esigersi
neir abilitare i Carcerati • V. il N.^ 9. 22.
2. F. 14. Die» 1548* sul m#do 4' ^twicurarò le
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• ' cdé^ troviate agV Iwf>uti^ti HacX jom c^dt^t
V. il N.^ 8, %a- j5. '
4- P; t4t Giti- 1549. ^ C <4. Ofe. i55àt a»
- deeignano <j:r Atti dei c^aali deyexasìtir^ H
pràcUsS^ Tpriota di paFtefcip^rlo . • * *.
5. P, lO* 9ett. i558,^ PicH. a Qia* ifiSg^ m-
pra i Co^tamaoit
6. C- t6. Ott« l5d$. obe iildieei qtmlijE^xiaer^*
i Rettóri devono partecipare nt Trib^anlc
de^V Otto ' y^ yicarj\
p Q, ?, Mar. i55g. che pràibJTii nmmet^er»
alle difese f conttimàci venuti ia for^e aeqv^
priip<^ pjEirtéciparlò al Governo^
8. R; del l55ih (tect^^i ^oruo) ^ul rilaaciodel
JUaqdato di cattura » e aBsicurasiooe delle ro»
*- bè trdiFaté agi* arre^atì, Vt i WN* Wv x3*
''^..C; 5x Già. id6i^ che proibii» abilìtaTe i
^* Cafcerati ée^a partecipandone, a mcao cfe
*" èinu<{ c^^nfVàii) o co$ti della loro ÌQiiòceoaa.
jo. PP, (due) de* 19. ISfov. i56g. airi, mut^o^
compilare i processi^
y^l. p. de' là' Mag, ijS/p. sol modo di t^erQ
il protocollo Criminale •
11:, Qf 99, Gen. i589v^kI* lQTéohir| àè^ JkSi
degr impiumati d^ omicidio,
l3- O. 2& Qtt« 1598^ sulle cdi|8erVi|irMa!& SelT
Armi trovate agi' arrestati t
14. Q. ii[. Die. i663u valle Qitastoqi orìfuioi
li, e altro coacerneatìà la eoQipUiMiioiié di
Procesliit ;
i5. Q. *28, Nov, 1664. ttl(e. proibisce rtcctei
, arrestati noi) ncfooòsciuti if^ gipditio, e reg
la il modo di Jèentire i cèètjmooj a tepolvi.
16. B. 21* Ajpr. iCj'g^'tie pTiuti <fare k giai
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j
^ ««INUniiA^ ^r Itàptìtl^ìl;! ftBcàé bèlle CaU$e ni^te
penp^ Ift perclit* deUMmpiegOi p r iaJigaa-
KiDDe Sovrana^
if. fii i6^ T&ov. i€H' jsoìl^ facoltà ()ègr ìm-
{lutati di date iUt;eriCQgai:Qrj ai J^éstimon) Fi-
.. $cali* .
1^. G; 4^ Ott. i68.i}. che périDetle ai Criu^dicen-
. ti idi iarjii .pag;a^ i Pr^cussi dai ìcootumaci
Mila 9óIa ^c^qs&iDi^e. x^^p t
19* 00^ da' ji5. Geo* if 44; §» 3. 4. 5. 6. ÉulJa
.... ft)«stiira ^ .toq/f?WQn6 de' rei , par feci pa zinne
de^ ProctBssi i jd i^olik ai Giùdici di condaa'-
taaté ia terti cilbì a pen^ maggiori deU<3 Le-
àù. €^ ilelU Oainera ^rttudud^le dè^ 2^. O^^*.
Ìf5ìS)».«iiHfc corapilaMoAe de' J^roce^si perde-
. Ij^ti, ipte.rie^nti la Kegalìa»
ftì. £. vdel it6è. (.^tiffa ^ornit) gtiUe datazio-
ni ^ e Nòtific^ziooi Criminali^ e loroiS»ràiuÌe^^
àfé.^€l.S^ lAg* l7Si2> juU'>bilìta2Ìoue dei €ar-
3Brati j(iM» CaQ2ioue » 0 gittraWeiito qnaiido il
eUttd DQft pottà a peqa dei Pubhiki Lavori i
ii racccubaoda di. no9 .^'Cj^prdaria «nbito^ nei
: fl<)Uì(ii.taiDorogi, ,0 di beandolo, nei iurti ee:
A^é K» Sfi. JI/I9X* 1^7*52. .cli^ivlK>Ìi$ce 1 ujBo della
. Oarta bollatane Pit(M^£9Ì Griii}inalii
it4> JLa 1$. Sette i;f/4*.che ordina tcoefe iiPrO-
. tDMUp 4^timÌQ9.Ie , e ne pipescrive la forma ^ e
Jttià xivista* C* 20* Die* 17^5* per Tcsecnaio-
Jie idi onesta L* e ^j^lle npte men^uali delle
Cause dJ rimetter«i dai Tribunali Criminali é
^* li* de* 26. Mag* 1777. **^ ordina che dopo
la. uotificasKiQJtie della sentenza 5 e apiràtii ier-
.jy^Jì^xù^jì^j^Sge alla porta dei, Pretorio ^ ò
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fis i^fto, PRO
/alla Colonna , ' il Nome \ Gdgaome , e' B^tria
del Goiidiinnato, il titolo dei delitto, e la
pena. $• So.
s6.Lv de' 2. Ott. 1780. che aboti gP incerti
resultanti a fav«. de' Dfioi&tri di^ /Voceui cri*
idioali 3 e predcriase il ìnodo di liquidare , •
rìseootere le spese processali .
^7- C. 26. Feli. 17S1. che ordioò' ai Vicaij di
rimettere ogo' anno, o nel tempo del sÌDda-
calo al Fisco la nota delle oondaìiae ,. e de*
Processi finiti per grazia Sovrana, ò perqoie-
tansa secondo i mpdelli annessi^
28. IL degr 8. Nov. 1781^ «opra gP arresti «
accompagnatore, mandati di cattura , speri*
mento di testimonj ec. ec«
Zg. G. 11. 6en« 1782. che ordini^ agrAesesiori
del Supremo Tribaoale di Giustizia , di reo-
der conto dclt' irregolarità trovate oe'./V^
cessi, e Disegni.
^o. B. de' 21. Ago. 1700. che proibiva arlnesta-
re i Gapt di dipartimento, e i Oiodiei per *
' qpalunque causa civile, d per delitto ncmpór-'
tante a pena di morte ^ sento licenaa Sovrana»
3i. C. ci. Mag. i777V-éfie permette , ammette-
rc^nei Processi criminali senea Regio £re-
quatur gr atti fatti nei Tribunali esteri ^ ma
colla Giausuhi = Salvi i Sovrani diritti = •
32. G. 5. Sett. 1781. che ordina esigerB^ per il
Fisco le spe$e degP atti anciie nei processi
cui è troncato il corso dalia quietanza , o dal*
la grazia Sorratìa * ' /
33* Trfitta poro della compilazione Af? Pratéid
la L. So. Nov. 1786. §. !• a 5o« eia L*
( non vigente) de' 28.. Mogri8ò7. J. a. à 3a»
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WlO BRO ug
^€ $4 98. li 11&9 coméporeU L» de\$o. Agpé
1795. $k 1. 3. 4* ^' ^* 3* ^ ^4* ^^ moderoo
£..degl' 8. Log. 1814^ §. u a 2c. e le IL
anneige de^ 12. Lug» seg* §• l. a 63,
34* CL del Die. 1786*' contenente varie ma^si-
me e forionle per le citasioui » e notificazioni
criminali k
33* CL i6* Mag. ìfST^ che ordina ai Vicarj di
• fcriverò i loro voti non nei Processi ^ ma in
. £)gU itaccati perckò ti poeta separarli doven-
do essere segreti 4
36. C l4- -^S^* 1807^. che ordina ni tìriudict d^
assistere ai cestitoti d^ imputati di delitti Ca-
pitali v o meritevoli di Pubblitù Lavori. \^
' 'arresti • Condanne • Cx^rte • Ex^clesiustici » JE^
•. xeifuatMtr ( N.® 4^ ) J^i^j * Miliiari . Mino^
'. iri-. Ordine di S* Stefano i Pene ^ Pres^crizio^
' ne '• liberti • Ruota Criminale • Spese proces*
udi . Supremo Tri)?unale di Giustizia . Tarif-
fa. TesÈimonj . Pìcarj^ Regjy, ( V^ la I^ota
- Tom\ 1^ pag. 9») .
]PROC£SSlONI: O. 12. Oìjì. lòg^. sul^RegoK
e baoo ordine della Procfessione del Corpus
I Domini » Altro del 1 784* ( seuaa giorno ) .
SI. C ai VesiSovi de^^8. Mag. ifT^- cho proi-
. bisCe le Processioni, nottorne dei flagellanti «
SaOGONSOLO: L- de' «7. Blog. 1777. che, ne
regalò I0 attriboaioni le qnaii in sostanza eoa-
aistevaoo óella soprintendenza alla Ouria , Giii-
^icenti , Notari , e loro Ministri , con diritto
di Censura S I? sfcitto soppresso .
^JROCURaTORÈ .de' Regj Dipartiteehti: V*
. ^^^oca^o Regio. ^
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A\.
uo PRO S&O*
?f*r!ca PROCURATORI: P. icl^^b. làC». julta Wtl
abiJUtaeione^edesercisio-tilCap. & tt^ttribi2ì«s
ai med^ il tilolo ili Messere. Viò uà fi. s6.
Otti 1736» sul loro dJaiUinids.era^prouiiaioae*
2. Il M* de' 28. Mag. i^ff. 0a)}pto«e i Ptùm^
ratori di Faiivass&t» «f ^dcù iìolleg) * .
Requie Sé I eoli Procuratori approvati posèdoo e«aere
'4;'' ?^ . uthmesél nvftdfeii tTributiuli: A|^r altri utoa
zi'X. può 'essetè tarala xnia iucotia «e gli si .pn>^
cederà ao&tro n teMte cklla ìLegge ^ M. So-
Sett-l^ii.
4« \ Procuratori òi è^QittJtlluiO aMùaltneiite «t
. «e ne tifa il Risolo *Iu 3o. Qììg< Sf?^l* ^ éfSi
ó* 1 -i^roé^tfrorori sortitoti oon pKttocie te^eratn-
. dio aparto, uè faf atti in iieme ptoprio , mmi
in noTtie dei loro priaeifmlii i Promanivi
Dottori po«90Qo aVère dtie «08 titilli i à^ idtri
ano : il prin^ipitlB è jte^poiiflàbiie tmle loM
n»aiica6i£6 . §* J^6.
6. Ver etercitare la Prùtòta bispgim «8sòr6 dhu^-'
tori laureati a Pisa , o «(^ Sieoa , ikver £itt«; fiia-*
tica-per 4^ auifi «otto -dii Prùoùràtcte i ^ m&^
bife uo Esatte t:fii6egi^«t pur» csètfCvdi tìtìe^
sfinatdi,« di buoni coslxittì ^ Ìì*" ^sflme sì
raj^gira sogl^^eitrertir delle asiooive qtiaiit^ «t-^
tro occórre f er la diéestt tfelle CSaase. ^ 4f«
4^- 49* ("() Il lii< s^o.vJLog. i7f^ soitopoMT
Sa loro matrìcola n mia ÒTiMiedi «£t i8<w
( 1 ) SeccmJoc(uoiit*^rfc. 4!fJ« gì' esà fti ni afrori -^faiUf
fine Procuratóri cfSf Tatti a soi^d fi'a qùelJi scelti dats^
Iti Consulta i Ver i Vroctitatori |»fesso if Triboì»al«*>
di Mercanzìa non m'nii neDe.^,sar) pli ilto^si rsooiai*
tt . $. 5o. LM. 18. Peb. I789. indica il modo digia*
slificare i 9ud. rcqni:^!!! per V aniaiiKsione *
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^ i PvdQìikM$od}fm^ h Idro manroaze 0i paim^
cono ck^a Ift fn4{)eiisì«qe j eiitr àfiabìlil»«iocie 5
e eolla iMod^doà. tki ikiiini « ii{te«d « $• 52«
8.' Se jid jPr€|c^a^^^ tìiitaofl.^i -l^pe^to al Tri«
« jkoaale, o al j>ifefMrio ikìotrei^, iOiudid possa-
ilo sospen^lerlo lempOrafiaiMsàtèidal eomf^ri"*
' re ava (Iti «di Ic^ro eoo -reacleraé mniO.liUk R»;
* Goosttlta*^. 6^*
9. Nella si^sstfi rgoisà i>6ìiidiei éi'PrwmbUi p^^
-tono «^speadej^Ui lee par i^bUitàj o poca
- oneefà maaea^o 4Ì ^ora doveri « Xm si^ì Grìu*
- 1773. -^ . •'
d^ essere approvato si -miiiida io giro ai Tri**
iHUiati^deUà-Gitfò^ p^r^eliè editano se alcooor
di essi ha prc^iad^j «lAiiti ^i lòtow IH* lo« ^
Giù. 17^75.. • . V /
11» Se«iÒì«4Uoi «0n#èedQò éti^ *M Jfroeuratore
Sion pÉ^QQCj^OiregoUniieiil^iP^U' attitiMiotae^o
intéotaoiai^i *v^b^» è ta^éfte^ o le v^ija
j .iiitMripefltiv.^ineMe, .aritàt£^l«iH*adii$i
(issarle 9 o ne fa delie inutili ^ o ùsii Altre ar«
/ ti* per iftoUmwve \le lìti ^ ctev^nid d^ UiS^ióia avt
.' lrértirtó,>e riOeavenirlo.j ^ pof^ono astrioger-
lo a •non'^pcfrc^pere o U tiestitiiire .la toet^e '
}ier igP 4itti tnHtili 9 o . irregolari eon render-
\' neéanto a^laiR« Gonsvitia,, percJiè provveda «
J tìludici-;«aQo ia die i?esp<>9sabil'i di qaaluii-
; qae ii^duliinaa, e al coatrario il loro' zeJo gii
fanà merito p<t ^. pronvoi^ioni « C. 25- Utt#
//I777. e -Li WvJtfar. 1779^5* x4* ^
\ilé 1 Procuratori tratteranno le cause col me-
; aodo pia spedito « e astretto , con' spirito di
TCritòk» i9siiz\ atti inutili 9 e <6Ì asterranno dal.
I
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144 PRO \ 'Hto
fomentar le liti, e dà! totieiienie male&fto»
pQsito. L. 11. Mar. 1779. $• ICK
l3; Finita la Causa «laraaoo al Cliente , ancor«
thè non lo richieda, il couto firmato » $» il»
l4* Noa chiederanno sotto vfiftin titolo più di
quello che loro accorda là Tarii& • $. 12.
lo* Le tralgressioni ai preced. Art. si pnniscofio
|t:(>rla sospeosione, o inabilitasione a compari*
re avanti il Tribunale ore segui la maacàiH
sa , o avanti tutti , e Con maggiori pene oocMvr*
rendei e sempre ciìlla restitoiione dell' iade*
bitamento perctAto, spese, e danni •$• iS*
l6. La Tariffa dei Prhcuratori sarà affissa ili
tutti i Tribunali . $. i5.
I|r. La CL 17. Feb. 1.7S1. riduce a iiietnoria dei
Giusdicenti tutti i sud. OO. e aggiunge che
si astenghino da un^ amiciaia troppo intima
coi Procuratore, che non ^ si facciano aiutare
da essi nel loro impiego, non diano sospetto
di pareialità e invigilino sulla loifo condotta,
dovendo tutto ciò ,esser considerato pef- la.
promozioni • ^
18. La L« de' s3. BAt. I788. iOt»)>rifliendo la
R« Consulta** attrtboi^ la soprintendenaa alla
Curia, e Ruolo de* Procuratori^ e Avvocaci
al Preside del È. Gov. } tra le dispoftia. relnti^
ve alja loro ammissione T Attk i5. autorisaa
r abilitasione per postulare avanti i Tribn-^
naii di Provìncia di quelli che non sono né
- ' Dottori ) ne Nofcari porche abbiano la necet-
saria capacità, e si abilitino a tempo» salvo
il confermarli. ' , /
19- Ora i Procuratori addetti al Consiglio di
Giustizia posson comparifc avanti tutti i Tri*
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- banali di ToseaAa ;' Quelli addetti a una Aoott
avanti tatti i tribanai.i del CSircondarid di qael«:
. Ih Riiòta ; e quelli del Magiatrato Gitriie , ^
Coasolare di Livoruo avanti tutti i Tribunali y
. di' quella G^tti. RIf. i3. Ott. 1814. $• 12.
. 68. e segg.
so* I Procuratori addetti ai Gommissaf) % Vica*
rj Regf 9 e Potestà devono ess(»r Dottori lO
. Notari 1 si approvano dalla consulta ; possono T
; attirare avant^ tutti i Vioar|, et Potesti del
Circondario detia loro Ruota. $. l3. e fa*
21. Un RegoL de' id. Nov. ldl4* oneeraente Nuouo
, r «serciiio della Postulaeioue prescrive i re- ^«8^^
• qnisiti per esservi ammessi, le incompatibi*
i lità edaltrQ^e contiene varie misure transi*
- torie^ V. Commissarj de^ (Quartieri è ConAtl^
.. ta . Licenziati • Privilegiò di po9tro^ Tariffai
ÌPROVB La L. So. Nov^ 1786. $. 27. proibì in \
.' . tutti casi le prove .privilegiate, come irrego-
r lari ed ingiuste . .V. Indizj . Processi Crimi-
nali . ■ . ' . ^ .
ÌPROVENTlt V: Pr/i'flfiVe..
PROVINCIA Inferiore: P* 9. Log« l588. conr
• : tenente varj ordinameoti «ulla Maremma «Se-*
i nese. » * _
S. E. t. Die» 1746* che dà varie benefiche di*
' sposisiooi per la ripopolazione e oultivas^ono
. di essa; . , ' ^
2* M. de* 10. Nov. 1765. che crea la Provin-'
• cia.cinjktiore Senese separandola dalla Supe-
riore . ^
J^' lu de^ 18. IHar. 1766. che regola V ammi* ^
V 'nÌMiusMMip di questa Provincia'* M« jo. D!ic«
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144 «» ' msf
'dello Mfsèo AiHiOj €Ìi# là: àìmde da-éi Soirt^
'-èMtìé sehftd akon Vicariato;
-aultà èànlfito*ioM,é toltivàAioaé ili .«àia, a
< coace^nonè ^di ^àrj {irèltii 4àd :jtelUl9iioxxi a riìi
eoltivàvst , é dissodava i Terreni • Si à* .Gìo^
17^9^ partkakid atteri aaWh>ghi {)rd4rccdiaientÌA
Li ilt Ap» i3;^i >ke àdòtbt alti^jo inisnrd
t^r aci>re«<7ét«è'la prosperila « Akrst£L.di di
giorno é ^v df^ ¥i. Arft% iff^*^ aJbaiittse di
Varie Tàiée l é delle KégkHi) delSftlè il^abhò-
«o g l^ertó'y lOàbeliè d^^ Gó»lrà*d 1 iìabeljd
' tlogaàati ir) IhoUi casi. Bollo dalia Ciarlai
Proventi 4& «MéUi ^ «Tasiie 4Ì^0Btdrìe ^ fisiiia-
'fivé d«^* Stoiiiii ( .« Pnùcoj ec«i ^ .d»ei aceordA
IK liberti «sti^MJoiW» deUe Lègità) é.GArbfH
nei il poft« ^* Armi (V* jértÉiiNi'' Al-) ed
•'ttltM graziose <^naas8Ìooii iàmitiiDiA ài t^oMH
Atiéri ehe ti^sr Atàlbilisserp ^ràn|^b%ia pel' i}iia«-
Itìùque delfèMs -ed assegno «ti ^téc^neiii Jii ae*
desimi, e di tla«t sotri ma pec* le Case ahe vi
si fabbi'lcassero , e eoo^drma dei fiéirilegjidièi
^'FastWi^ e-VeVgftjé' / ^ » . -:
6. Altra Le j-i/ Af>n lff5. ii^^fifptfate il^òrgft**
phtutv^M giudieiaria delU ì'reWmu^ cba
^ veone^ dividi in 8. Viijàriati ,.4e tr«iie fk>Uistie^
< rie 5 « pteserisM la Pr^eednra ^tmiaii i ^*
banali di essa,, soppresse il Magists**8i deU^
Uffiaio de^ l^ossi ^ e attribuì il jGooteoiioid
delle Gomoaiià 5 « :lL Pij ai 4^'^ioeiitl
liOcaii*
7. Questa C $. -.1. oreà -on &iodioe> Sofetioce
' dèlia Proi^inci^ col titolod^ Cinintniisarin^ #
g^U dà un Gaoceiliere ^
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4« Il C!Qiiinwàiìjb:'pro)Hfti<r itmi ìMitiUtU^ìéL
. liswattiri V ed è «éiti<?a jq. tuteli ^' Affiori dal*
\fk Provincia • §• 33- . ,s.
9^ M. C3omQ9Ìtk/e.Ujv Pi) Hot tMf9<;a(io fkr.Uti
deìMil & di lai ffppfbtrteiortei ^fjk^fi di darU
. / céro» <li cérfeiimre ie pilirti« $s 6« )
-IO. liVA^ £d^ «boli r 6tèowìoD#' perfooaltt eou*
. tro gì* shirAnèì della Pfpì4iW4$ » por^ debiti
;ioii nmfgioti di JP. aeo* . t
-ti. y ^n, 3t piioitò Ai CriofldiMQti,, e Blini^
- iUi ^otto peoa di detfeiltiisiibne..il &r da Pro*
Curatori «Bclie itvdini 4i M Tribimata dÌTer«
^o dal loro n
•|2«.L' Ai^t 3^, VoHo ei^e ftor le QaD4i GiviU»
r Crtminod», e ihisie fi otier^HMe 1* Tariffa de*
'■• a<v Ì)iCf I76& },AfiQiÌ4tfi ftveano allora aola
stipendio $s9o; gì* incerti andavano a bene-
' £sia^tdetta €Sa9«a Reigii^t ma (lon Ji poteveno
esìgere eon^ T eaeeeeiooe perioQ^le; £ra loro
: pràiitQ r^rece recali t ^ 4^t 4^^ 4^« ( ^)
•*^-i-
Gl ).I1 .9*^ 4'^: riguiiTdava gP affari de*, poveri , e
xiìiserabili; il $. 4i' <^ 9eg. regolala il tiiacUcaio de!
CS'itssdiceQfi e Mmisfi^i ,
G)* ap(ielfl dei Vieni] « fttrtatttttò ttlì* $lt'Ni Vi-
éittò t^in rltsind , «(n^IH del Pete^k ^ é Viiiar} fen«
dé^i a) iplMpetlirtf Vicurio R4!>^q ^ é. ia,3.« intanai a]
Ceatmiiaano ^di Grosseto :. Contro duo sentenze ceti*
formi non vi evA àltvo rimedio ohe quello della Re«
visione.. §. 8^ 9. ii._ i5. 16.. ..
fP4*eo«sai Ci"iini«*l» si partecìjj^vanò dai Vicàri
loro disegno ni Commissario di Grosseto > é col
-éi lui iroto risolvevano quelli cliè hon'porlavaiio
4^ pena maggiore di ti* 100. di mulU ( p^V altri n
parteeipàvano dal Gouinussairio ctie vi uÀiva ègU pn*
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!«I5 PRÒ iflW'
l3. I Giasdiceoti Be' lora dQfabj.tpecuklnAlift
Auir Ordioatorio delle Ganiie ooofolcennno il
G>tnmÌ88ario • $, 35.
3t4* Il ^* de' 3. Mar. 1788. to^pregae nella so^*
Provincia i diritti di Legaatjoo, e Kacohiati*
co , e yii rÌDoi al Patnmonie delle Gomnnitli »
prescrivendo il modo eoa cai i Potridenti p#-
tevaoo liberare 1 loro fondi da. Cali aervitd»
ì\5. La JL de' 3. Mar. 1788. sottopote dinoo-
, vo la Provincia alle Regalie ^ del Sale , Taba<«
co 9 e Dogane dichiarandola far parte dei Ter*
ritorìo riaoito^ e in vece reieotò dalla Tassa
di redénuoae.
16. Il M. de* 10* Ott. 1804. lacUchiaro esente
soltanto dalla TasMi doppia di redensiooe • ( I )
V. Manimart€ . Euoia CrimimUe . Siena •Ta^
rifa.
PROVVISIONI» e Pensioai: non possono seqae*
«trarsi che per Rescritto , o per decreto» o
* sentenza, i qnali in tal caso deputeranno^ uà
solo creditore , ad esigere , er repartire, ]a som*
ina fra le persone e nel modo ivi stabilito •*
Ciò non comprende le ritenzioni e £ivore di
Gasse RR. M. i5. Die. 1781.
2. Le prot^isiùni^ pensioni^ e ajtre paghe sol.
Riegio Erario , o scile pubbliche Amministra-
zioni, non si possono ipotecare, cedere, -ob-'
bligàre , sequestrate , staggire » o ritenere i
. ' ■ ' Il 11»^— M*^!.!. ■ r I I I — ^.^^i^^— ^—M — ^
re il suo disegno e parere all' Auditor Fiscale di -
Siena a cui rimetteva le Noie mensaali delje Cause »
e de' Carcerai i ricevute dai Viiiar! $. SS. 54- SS.
( 1 ) La L. de* 9. Nov. 1864. redola il Sindacato
de' Cancellieri Comunitativi di questa Provincia» -
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Vtltit PRO- l»f,
«eppnrcol oonseuo del debitore , fuoFehè per-
Doti , e alimenti jure sanguinis e ne' casi di
tagiooa. Ciò ei- applica a quelle degV Im-
piegati della R. Corte, dei Militare, della '
fibrina, >de' Patrimopj £ccle»iastici , delle Co-
mooiti , e degr Eeeoutori , «alvo ai Gredito^
ri r agire teofia. veruna licenaa sopra gf al-
tri beni 9 e aaaegnamenti deir Impiegato; si
applica pare ai crediti parti^.^ del Cassiere,
o Gamarliogo, contro detti Impiegati, ma
non a quei delle Gasse RR. e Puhb* icoutro
di essi • li. 7* Gin. 178&
3» Le Pensipni sono tntte a carico della R. De-
positerìa • Niita Impiegato pliQ esser gravato
di pensione a favor di un' altro, sna Vedova»
o figli . 00. 8. Apr. 1784. §. 3. 5.
4« Ninn Impiegato può coprire pia impieghi ,
specialmente in diversi UfEa], né essére pa-
gato da diverse Casie. §.6* /
S. 6r aggregati , o supplementarj non possono
destinarsi che dal Governo • $• 7*
5. Se no Impiegato muore avanti la inet& del
mese , si paga agi' Eredi la metà della proif- "
iHÌione\ o pensione del mese stesso, se muore
dopo il di i6. si paga tatto il mese. C2i«
Gen» 1797.
T'.La L. de' 28. Die. i8o4' Vabilì una riten-
2Ìone toUi stipend) per le pensioni , e ne . re*
golò la misura secondo il tempo del.servÌ2Ìo.
fa revocata col Sf. Zi* Ott. iSoia., che ritor-
nò le pensioni di graaia ,^ e secondo . i casi •
lo' éegnito la N. 4* ^^^^ i8o7. dichiarò che
. in caso di giubbilasiofie la pensione sarebbe
egaale a un 3.?. dello stipendio per io* ^uni
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Goògle
lS9^ 'mt> flfOE
ài Mrvtsdo a ft* iSi^si pw^soé «anati. e flB ia-
- tiuro dofto 3o* ««Miiv . * .
•• or Impianta iQfipii08ÉÌ cbe «eiiendiayinfiii*
aati segoìcaesaró» a ptnkpete V aétwo^tmààifi
pMf vi#afi4i Mmana {vivati di iolU>if aderà-
9^ Ia G< <iM 9. Fall* i§t5« viMla dia p«r riti-
Mra ^' arretrati daUe pmnom gf Stedè de'
/N^a^quafj giufllìtctidao la Inra cpaUià ima^
to di BO«ar^^ che « dà gnuU dai Oindi-
canti Griaiinali «ulta preaeotaziooe^dalk fek
dimUioralàlità. V. Gta$ifiùa^oni..Jmintghi\
Jn$etinàii , P^nriomi , l/Jb/ iVoì^nafa/t. 0)5
. fi^j.PuèhUci. / .
y ÙEHEtE: li. 3o. Mtm if8& $• f «. S.
• ^ |it3c. Ago, Tf7^A%&.{Vt^ià tlktMTélml
- Pàff^ 9-) V. PfQ0es9Ì Crìnt^mlé^ yUary.
5^iM di gratto 3 vino , oti& ^ a aln^ gMeiì 0
denaro jaaèhe per Fevie sacri» o opera pièi
fiotto pena della fi«9t4 , 0 aocetii dai VuUilicì
La veri irà arbif rier : eròettaà la Rali^ioai imo-
* dìcanti^ ammesM , è ^V aMatei dMLa «GoÉip^
gnìe' nella loro Gara per il SS: SaeraaiéAto,
e diéoììi che ItliBiib la ticend^ di ^u^stutà^ik
darsi: gratis dal (}iii«die>Qte , qcalo «e è per
titolo Religioso noa {a darà feasa i' aotom- *
a Astone deir Ordinario ohe riterrà ia filiÉ, t
ne farà oieassioae nella licenaa » Le liceni^
' earatino srempre per tempo liinijbi^a^ e eoif
obbligo di render* eonto dei prodotte dellt
éfuù^iua al Magì^teato che presieda alf Open
!
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ptr «ni «i fi^ o «U^ OidiOàrmae è pet «n d«
$oloRalijpo0O« Se il tra9|s;n9|ftcfre è oo £cclft»
«ÌM(^ <ì rjforrwQO k coie fi^i^iM^^ » « te
h»9tìfi iofervìwti alit^ mestua , e gì' Steca-
tori tilirerAnoe da lai la HcoofemoDe acriua «
t «e 1100 p0Ò o t^n tool farla in &riiQ<ip,8cri«
vere da qo tec$o ia pri^osa dì due Testi»
xn^'. ( ivii) . . „ *
«: lia ^mùu0 è proibiti^ ^ alle Religioni ooa
iD9|idicaoti,.|ea8a U grafia Sovrau^^ G* is.
Cree* I7f 8*
2t I Oimdieenfi hoq .permf tteraaao altre ^ue«
^M , ijk€^ quelle >«Qtori^9ate dnl Veacovo^per
la foto Dip^pn, ieoia attendere liceoee di al-
tre ««tbfità JBcele9Ìa«l4ebe« G< 20« Nov« i^ffS
4* l^ fitff^ in denaro , q geoeri per Feste
mott i ò primule , o altre « eoao tutte proibite :
ai perméttofio per.oua Meisa di più nelle Fe-
tte , o per la eosasteota del Cappellano , o. Cu*
Yato 4ove «io è iq inio^ e di qece««ità« come
pace per i ftotreri » .Spedali » Ordinif meodicaa*
(i^ e altre Opere Pie» ma «empre coq liceu*
sa dal Clrmdic^ate percbè noa aaseauo abu*
#Ì4 ii. perenettoQo pure per il Calta d<d Sd«
SacrameutQ, per il naateaieieQtQ de' Catecù*»
Meni» 4 Huéuo auteriaaàte cob Rétorittì par^
ticolari^ I Crinadiceotìiatigilerauiio cbe per
r aboliticuie delle fu^HìU » Qoq «i aumeoti
la Tetta delle Gompagoìe » e Gougregbe ^ pe«
«è \% lort> eepprettioìie^ CL de' 19% li^glio
^ &>Q proibite pure ||er Feste sacra, Suffragi »
O dnro, 49, il genere Ifuestu^o si darà aUa
7ói»9 li. 1
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i36 XJ^E QOE
Oirtipói^ie di Carità per dislriboirsi a^IV^
• veri. <J. t5. Nov. 1786.
6« Son permesse alle Cldmpagnìo di Carità nel*
la respettiva Parr^cctiia per i poveri di eco»
• per il SS. Sacritaieato , e per V aecompagoa-
' tara del Viatico agi' Infermi . Si ^ diatribui-
' raaoo a forma de^ Capitoli gen. di eMeGom*
' pagale : Si terrà una Cassetta per tali éfue-
stué , e per tutto ^iò che è asaegnato ai Par-
xt^cbi per liinoaine ai Poveri. Sobo permesia
pure alle Religioni mendicanti e ooa possi*
denti , Spedali , e altri «tabilimeoti di Gain
tà . ma per questi con la lireoaa "del Gìasdi-
ceote , che la darà gratis^ tofiporarta'^ o a»^
soluta per la sola Giurisdiaione • É^ pare per^
messo ai poveri il ^estuare per viffre^ljgai
éfuestua BoQ fa^ta. come sopra è proibita pena
la Carcere, e Arbitrio per chi è trorate a
queUuare^e la perdita del denaro, o geaeri
questuati da distribuirai ai poveri della Cu-
7^ ; (1 ) e per gì' Ecclesiastici ohe vi avasee-
ro avuto parte, o ne avessero dato T ordine ,
doir Esilio a beneplacito. N. a. Geii. i^SG»
f. I Parn>€hi- affiggeranno ogni aiese aUa F>or:
ta di Chiesa una aota conteneafó • l.^ la mm-
ma delle elemosine pereette dalla Goaipa-
. gnìa di Carità ia denaro , o generi , e il' 1^
, stante in Cassai delle elemosine de* onen |»re-
cedenti • 2.^ La somma erogata ia elenootiaa
^dislingoendo il modo cioè ia Xelti» Vestii
Hedìciue, Denaro ec. 3.^11 numero totale
/ ( I ) STecolìdo la C. do* 2f2. Ottt X77& la COoSssa
era a profitto dcHa Comunità .
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* Be' poiterì «toti ioeeotii . 4«« Gr oggetti • di*
Tersi , ed estranei al «ocoorao dè^ poveri ia
cui 8Ì fonerò' legifctimàniinte erogati i denati'
delle elemosioe, distintfoendo ciàsoonò Arti*
colo, e la somma; Tal divèrsa destinarione
nOQ pQÒ aver laoso ueppop^ per una Messa Bi
piar, fobrefaè per necessitai, e con Sovrana
annueosa; C id.'Mar* lf86. V. Esecutori ^^^
.Meui. Mendicanti. BMnti.
QUICTANZE: Loro effetti • L. 3c. Nov. if^86.
$• 2. i^'5. là. 3o. Ago. 1795. $• 5. e 6«: V.
Processi Criminali.
OUINDENNJ: V. SpoglJ.
QUOJAUI, e PellaiDi* Statuti dell' arte^de*
QupJ^ > e vajai de' 26^ Mar. i585.
2. KB* 10. Gin. 1735. e 9. Ótt 1743« che prò*
iMvàoO' ai macellari di Firense e dentro lei
^ ic* miglia di aeceare le quoja vaccine •
3* OO. del 1559. (senaa giorno), che proibis*
cono introdurre nello Stato i/uofa concie foro*
itiere. L« de' 28. Ott» 1775. contenente va*
riè franchigie doganali sul quoj&nte. N. i^»
Apr. 1783. sull' introdueione del ijuojo con-
cio forestiero , e soa Gabella • L* de" 17. Set.
1766* toU' introdnsione del iptt^o estero, e-»
straaione del nostrale, transito ec. N* l6. Ago*-
1769. e HM« de' Zó. Ago* e aS. Settembre
di cL Anno, sulla circolaxione , e gabella de*
tpujfjami. N. 5..Apr. 1788* che proibisce e*
' Étmrro pellami f e.^uojdmi pena la perdita
di essi , o loro valore ( ora tutto ciò è rogo-
^ lato dalle LL. Doganali • )
1^ NN. 27. Har* 1772* che aooordano a tatti
U li|Mrt&. di nvornro $ e ooneuare 1 pellami
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int QUO KM
■ tati deli' Ar^ .. <
.«, N, i5, itlaggio 178% «1(8 alioli afilla .(Itt
R
ne da Garti^wit^» S^^fr^rarj , b ftltr^ p^np^Q^
r d' n^otorù^ 9 o 4il i^QO 4elli^ iuta iavigUi
^ per otreoere Uffis) 5 pieos U perditi^ di citij
inabilUaBÌOQ.e jperpe^^, e. Scodi lOC. 4' #r<>s
e per il raccoìfiumd^ntÉ^ }t d^i^itaBÌoQe , ^ I
inab.ilitc^sione ; e éfB .è ,alcima della f^mj^
di'ii^rsooe 4' aii^ritl^li^ peha della li. %ea(Ki
i regaH . B^ I9t Ilìot i5^& (tratta^^ Uf
foj Provii^iali')'' * . . . j
4. Ì.e. r^ieccmo'i^/aiu jpcNK preibitB inUftCBoii
GiviU, e G.rimiqi^U. piDon la pQr44ta 4^11' Ui-
fizia» e r ìndi^oi^ìoQ^ SD^raaa laQ(o perì
riiccaznKi/idIanti elu^ pef i CMndiei^eka 909 ai
. recìdoQ conto. D. VP* Qtt. i63$^ V. B^sli^
BAUDA; Ciopiooiiià ^ fiaot l^t^Uft^^ de!a3;
.2. Ccoqgag^a di Ddoima. N. fi4« ^^^ t$^8t^
RAQQIQLQ: Comqaìak; l^oU paitic. 4«* «
. . Sett, 1776^ , :
RAPINA vSo«^ peQ^^ Ih 3o, Not* 1786. $. 7<
• 77- ( Vt /<! iVoÉa ?V«»a !• pog». ft.)
BAPBQRTl gfeWim^iudr- V- VUurj fie^^ •
«INATTO: Stti^ pena, lu 3o. Nov. if«S& |iiM
. li. 3a Ago« 1.79^. §. Mt 24«. fi2.( V«teJirflC
BEALI ^neaiìoni: Ocdi^ti per i Fattori di 4
Ito 4(Esl f6|a. (iea«a giono} V; Jttigtiì^f
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wkìAA l^frr#eerie: Il IL & Àf)n 1^89. naftiiit
no ìAlòl£»biìglto ^' flSari lìi Staio, e Ftuim-
tÀ torà mi Qòfifigliéiié prinàd Ì)lHèttord » dpo
Ck>oligliéri Diréttiori^ é dUé bltrì kehià Di-
!• JLé ÌRRi iSe^reèerle éono ììttàttro cioè degl*
ifflàiH «ktiÀri, deir ìateràOi cwtta di Stàl^^V d^
' Pin|itAé, « fti Guèrra it A ciniftcbttà pfìréBiedé
^oUirH^ré tìoHiiglier di Stato, è Kài) jTra
loro iodipebdeilH \ l9; sA. ÌKc 1770; $ i. 2. 3.
I. I Reicrìtti, 6 Big^éttl tetttebenti «k'dibi ^
% h$M>)ttftiobi d' ìMiiri ioM viiìtti dai t)ir#t-
* torè ddUà Segì^tèrìà ^ è £rrtitKtf dal Se^n^tt'^
- ì%V, ed bàbiK) lo i^Mtàd Vigore cte se foè^rd
hiQoifci delia À. fif hia ^ $» & V* Aescritti *
iBBIfitOllIA: ti £0siiiirtai
f&VÈEiTÌ: Qitéi bbè nitfdic^ j^ritì bé deV&ji
far rej^Pto boi botnd ^ è ébj^bbbie del JÈevico ,
^«merd, «qitàlità'ddiU Meritò lotto t^tià dell*
ittàbilitiikhd i » deB^arblrnOyè ribonoVarlo
te il ferito ìhàoM ; ( 1 ) BB. lié &em id5i«
b t deroliaitri doiroit fitf' il" me/eriù dentro tré
j^Hii BMbhft il ddia^btobte fosse ìgbòtòvil
referto contèriri tofct' gP indisj , il tQtt«) à pé^
^ iui di ibalti, é àrBifìriorX; ài. Nòvi 'iGap. T
é:L. de* furti de^ ^ &ii^ l68ii $« i2d. (2)
V. vSo^érù^4i
Rt^ÀLÌ ? Ei^ flroiÌ>Ìto ^ y^Vk j^ft di deitih/iion^
^ aj^f Impiegati di ricever doni , regali i^ é ihilftti-
' «MÙ per qualiia<}iid UfoiòV L« 1(£. FeL ì6/^Q. B.
( t.Y Così r^iflrpdlicVà la tj. de* ^8 Majr. 180^. $: 98.
(2) Cosi'itarerla^fad^lr.dei 1807. g. loó?
- i
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i34 REO ItEG.
19. Die. 1976* rijnb. li G« Die*. 1764^ e ri*
chiamato io vigore per gV Esecutori » lonpie-
' gatidel SapreiìiQ Tribunal di Giofitisia e Cim-
ili issar) de* Quartieri di Firerae eoo L- fl(i
Mog. 1777. $. -79* ( 1 ) I* i5. Mag. .i57ft. •
00. 8. Apr. 1784-
2* A Tutti i Servitori , e dipeadeati d' Impie-
gati Civili I Militari 9 o altri 5 è proibito cre-
dere o accettare maocie^ o regali per affarìi
ipediti^ trattati» o iofòriDati» o da trattar*
si, spedirsi, o ioformarsi dai loro padroni j
o principali : è pure proibito loro ricever maa-
eie io qualunque aoleooiti da chi abbia» 0
abbia avuto rapporti per. se , o per altri eoi
loro padiooi* G. ai. Lng. 1777*
5* E^ proibito a tolti i Miuisiri, e Impiegati 1
e loro famiglie ricever regali peoa Scodi OÀ
e la secouda volta Scudi òo* la perdita deif
impiego, e V ioabilitasioo perpetua, e eeoH
pre la restituaiooe . BB- i5. ltlag« i5^ e &
. llic. 1764. '
4* E' proibito agP Esecutori , Blessi , Serventi ec«
ricever regali anche dafi spootaoeatnente, a
tanto in denaro. cbo io colnioestibili , o altra.
' ( 1) Alnunè di d. antiche LL. p^raiettèvao tice*
\^et doAldt bevande ^ e oonmiestibìli ifi poca tpOm*
tilà fuorché da persone ohe avessero acl moiKefits
qualche affare con essi Ministri : altre dèlie sod- liIa
proiblron assolutamente anche questa specie dì r^ji^
Il fuorché fra partenti , e amici non aventi afEmri il
quel lempo col Ministro. Qneste LL. impotievan p^
ilo a<;sai severe anche per quei della famiglia de* ìlv
nisivì 9 por i'Scnsali , e uiedialori ; e per chi dav«- j
regalò hi perdita del dlrllto , o della iile •
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peoitHarrestitatioùe ^ naa miilu del VAlor del*
^ regalo, ^e arbitrio, e di pia la 2.* volta .M
gfalera a tempo \ e per chi li fa di Scudi io. i
. e di Scadi ai. ia caso di recidiva; il Z.^ del-
le, moke épetta aL Qolificatore • fi. stS. Luglio
1710. V» S^irùtterìa.
tU^GALIE e Reali PoMettiooi: L' Auditore di
r. esse , e ii s«o Dipartimeuto furiin creali con
' lu l«. Dia 1777. in luogo. della Camera Graa-
ttucale; e soppressi eoo L< 6. Apn 1789. cliC
• se attribuì le iagereose ai Ha^istrati Sapre-
mo, e de' Pupilli •
IIE66ELLO Comuaitàr RegoL partic de' 23.
Mag. 1774.
a. Goosegfia di Deeima* N. 24- Nov. 1787,
&EGIO Diritto: UnaG ic^. Die. I7f6. contie-
• oe la TariflTa dagl" Emolumenti che può esi*
. eere qaesf a Segreteria .
ÀEGIO EXEQUATUR! V. Exeguatur.
REGISTRO t V- Giibeila .
lEtELIGIONE: Delitti contro di essa. L. 3o.
. ,Nov. 1786. $: 60: 61! 78. L. 3o. Ago. 1795
§. 9. ( V. la Nota Tomo J. pag. 9. )
RENDIMENTI di G>oti: forma dì procedere
in questi giudizj • RegoK di Proc. Civ. $. 494*
&EPUDIE ed emancipazioni -. Si pobblican. dal
• Magistrato Supremo 9 e poi se ne aifiggooo
. Editti. N. 8. Gen. 1782. Prima vi pubbli;?a-
Tano al Consìglio dei soc soppresso col M.
520» Nov« 1781. V. Emancipazioni • Magistra^^
- to Supr emo .
Requisizioni Miutan: Loro f;>rma, è Re-
gelamento. G. 7. jSett* 1799- (oecasiopale)
tt^.^^^lM^jr-^J'
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t3^ 11^ «BT
AESGRltTI : Quelli emmi alle pfeci aà fW^
tioolari non formaoa luià norma eosiUitexiM
•olo per quel C8«o ^ e fn| quelle persone t quel-
li poi clie fimero ili op^jBÌAiMft.aUe Ll^ÒCk
l^uti ec.-don «empire itmtteodìl^ili te non ivi
è la Ciauéula ^ Non ostante iBr L* 29. lingtie
1561. ' ^ - :
a. Quando 1^ impeiranto d^^ftire im Méièiiaetie
gli ùl dptificato , o (Qhe altr itnenti ebbe . eo*
gnisdooe dei Reécrltbo^ oòa si presenti Àll'n-
hqnald o Ufi^io eei appartiene 1* alfilM 1ftt
prevalersene 4 e fare le sue ineotìibenae^ il
Rescritto si ha per annullatole si precedei
oltre nella Gatisa, 0 nell^ &fi&re* I>» U NeVé'
e C. 5i Die. l56l/
3. Cxo 8^ applica anche ai Héfcriùùt ài graaiàriek
maceria Gfiniinale« U autorità ooib pelante li
notificherà subito al graiiiAto/ P« ip,. iMoeltt*
, 10614 . ' ■
4* t Rescritti concessi -atfe prèdi di pai^tidelari
non pregiudican mai ai dirit^ dei tèrsi ^ IL
4* Lng^ l5^ Ve RR. Segreterìe* SuppUtkéé
Bi;StST£NZA ed esimizione . BB. de'' 3^ Ott.
1606. e 26. Not. 17^4' ^pi^^ qaesti delitti i
L. So. Novi 178^ §4 Tto,{Yé UilSoia Tam.Jé
fHig, g.)
RKSnTUZtóNÉ //» Ìn$egrUfn^é V- Jppètì^é :
KBT&ATTOf I beni delle GoiiHinità sM «sto*
ti dal med. qualunque ne sia 1<| dériTMiooe.
M. 4. Mtvr. iVSl. V/ Fbhbrickà * PreiatioM^
R«ViS2ÓN£^ Cont/t)^ le due «oafòrini neii si
accorderà inai 5 che per Valide ragioni ^ 6 die-
* tro maturo esame « II. pe/ la Consnlta de* 3s#
Btc. iff*. $. t# 2% - . -
I
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fté^lià BtvÌ9ÌùmkeoÈàf^t^ éné oMformi 4 detf tìifu
tnaodare ttl Troupe dtatro 90. giorni détt^'^ticM
tificattidni» deU^ idtioiA «énfeeiilia * }i presedCACk
vlBà viMtiia dA. lui S^i'ettt.Hb di ^Stàto 4 QoeiUl
•opplii^À è riitiefsA ftUa ft» Consulta che là ri-
cetta M 14 itoVà iiitniérìuVole.d'httèlltioiie^.
^ e. ia èàio ««Ut^eJTid 14 Isiììrttià ^ # poà ordinar
: la éOiicéDiiaiie d€ll* efeetutiDii della ìMitotiBa :
li«U4 pirofMiilioité datigM àiichd i Ctiodici
révi$óirÌATSk ù^Hcy^é i8l5^ Vi ^ Appellale
Z.Ab^UìxA% di (Radicati Gì'iteilièU* £. & Lngé.
18i4» $. 4^ 6 4e9g« IL 14^ Log^ 1814^ $..9i
*« itegt. (V. Ili iVcte cranio Ì4 pùg. 9* )
ll£\l;^IONI » é. SiodacAti i ìnt^a di fuétto tJfi^
iiia vi wà 4ii^dafiieaea qtidlo détto dei Sia«.
:daéi ftdk! 0tii4ltril>iiaioQÌ Vfdi il M>lf. SetC4f
d. Ii4 I^ là. fìid. I7Ì9. crea on Magistrata
' 4b1^ Meniéioni, éSindàcati 1 e gii attribiii la
J iopriotendenia 4 tutte la Gaeta è Contabili g
« ed il tìfóoDlra di tatti ì Conti dallo Statai
3r L4 L« d4« Oti. 1^0. aoppifetie quel Magt^
t àlMtd» a lo ridoMe 4 ienfplice U^o, tog:lied«
dogli la facoltir d' appMvai^ i tnattatradorri
d4ti pei" intéreMè, Ri e pab. é traiferètidoU
iiel Capi delle respettiv^ Ainmioìntratfioai^
4* f ' Milli àé^ &4 e ùZé Agoi 1^06» éoppriinanda:
1' tJfiaio fttd. ofMtH)do ami Ganmra dai Conti #
ùétiìL % L^é i8i5« lo fa tvdvétiii a eoQ«
tioaa divèrse di^posiuoni tegol4tnantaria sol
• . mi^Aé a sua attrìboaionì « Vi Camatlinghi •
&IB1!LL]0]^£: i^oa paoa^ L/3o. Ago. if^fS.
$^ 9. ( V. /^ Nù(a Tornò A /m^. 9 )
WGATTmiU : V-. ÌUvthditori .
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i^ ma. »#.
RiaUfeAKO: Goramità» RegviL jputie. f3.Fdk
«*f^73. Altro a3* Mag. 1^74. . '
fS Consegna di Decima N» i& 'Ott 1781. •
RISO : 2^ gabella d* lOtrodosiooD di mbo è ri-
. dotta a tjr* « 16. 8. il 100. .delle £1^ N. 5S&
.Ott. i8i5.
RISSE : I Notari de' Tribunali non devoo ob*
Usgare i Carrissantì a far la paee fesaa ao*
toriszaaione in scritto del Virario Regio , cbe
. non la darà se non quando vi sian da teme*
re maggiori disordini • G. i8» Feb. 1790*
RIVELAZIONE : BB. de' 2f». Nov. 16^9. e 1;
Gin* l633.. eh* davano T impunità e varj pre-
mj a chi rivelava^ e varie pene a chi non ri*
• velava i rei di più gravi delitti ^ •
RIVENDITORI : Gf Ebrei , Rigattieri , e Ghi«
. imque compra: per rivendere , non posson com-
(irar ninna cosa mobile da persone non cono-
scinte , o non attestate qnali ti fanno da doe
Testimonj : è lo stesso per i Sensi^, e per
. quei che comprano, e vendon per altri , il
totto a pena di Scudi io. di cui nn 4-^ va al
* Notificatore, e di perdita delle robe da rea*
dersi al padrone • Gio non ei applica a chi
compra da Botteghe, o Mercanti, o sa pub*
oblici Mercati* BB. io..Apr« i562. .10. Apr*
1569* 3. Marzo iSfS*
a* Tuttociò è esteso anche agi* orefici, e a chi*
. onque compra ori , e argenti , pena la perdi*
ta e Scodi 5c. di coi il 3.^ va al Notificatore •
B. 19. Feb. 1618.
3« In Firenze in esecuzione di questo B« totti
i sud. Riveotlaori devono descrivere in no
libro ben legaco, e cartolato che ricevena*
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"tigì'gràtis dal C2aiicellier« del Sopremo Tribtt-^
" naie di GÌQ$tiaia» V oro» argento, gi^Je, •
nitrì oggetti di presBo <che comprano , indicao^
. dona la specie, e forma, il peso, il prèiM^
'^ai 'giorao d^lla Compra 3 il nome del vendito-
re «La desoriaione al libro, fi farà giorno per
giorno , e tenza lacope : uoa compreranno che
da persone cogiiite , o atteiiate da due Testi*
• monj che n armino ani libro , sotto pena di
t Scudi 5o» e della perdita della roba o sno va-
• loro» di coi un 3.^ spetta .al Notificatore • L.
a$» Mag. 1777. $.74.
4^ Quanto. sopra si osserverà pare dagU Ebrei
« ancbe per le compre d' altip oggetti di mag^
. gior valore. d' ^. io* t libri pi^i si riporte^
.ranno al.Fifco, e cosi ancorbè non pieni qaan-»
do 'si lascia il Coiiimercio, o. dagh Eredi so
.il Gommerciante muore pena Scodi 5o. da re«
i partirsi come sopra • $• f5.
& Questi libri si presenteranno ad ogni riclae^
• sta ai CSommissari e Ispettore di Poliaia.§76«^
SOBA rubata» V. Rivenditori^
d« I compratori di rcba ruiata si poniseonhad
arbitrio , che si può estender fino alla pena
applicata al ladro , se si tratta di furto sem-
• plice«.La buona fede non scusa se appena co*
oosciuto il. vizio della roba non se ne fa re^
ferto. L. 9* Sett. i68i. §. 12.
SOGGA S. GASCIANO : Comunità : Regolam.
partit% de' 23. Seti. 1775.
ROMAGNA : V. Strade .
BOÌMTTl : Le Ca 4. Nov* 1776. e 8. Aprile
. 1777* li proibirono lutti.
3BUIUTA Jioren|iaa: ttif. della medesima de*
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14^ ìcm k»ft'
14« Ma^.i3%i.ÒÒ. ileff<»iteMD giorno. 9* 4fii
Ago* i54i« Bifi 3i;. Mag^ i54a«F. ft. Fcb. iS^f
-*L« 18« Gili) iStiu. Li del i5fu ( Mimar gior*
.Myid» 6i dfcn i6ì4i L; ó6. Otfc. i62i« R*
tS^ Luglio 16iìlSi Bif. ìi Séti. Ì678. L. &».
Hit. ìYfi. $• ^4- » ^« ii. bé? la ÌU (Ì5ii-
•iilfcA d^ Òli biòi iffi» $; 1 fcttte eoDcer-
Hebii r ttr^diiMsioue è regòlà^èoto AtìC
^MiHà i^tohi Pi&r^éhltHà, il toiodd di itùiéxé
U Gatiéé RotMì;^ e loro tporioki il MMtié
àà^ CHttdi«ti i ddteidici avanti di tm ccr. èa
i. JU ìiùota Hàevè il aòMé di C&jiJi^2io rfr O/u*
iiijtia'» è fu divisi ié due Tordi per le ioi^
Mòrde i è tÉ«ite }«taiiBé» coàpbÉti biMeooo di
tré Aocbfiòri Oiodici' detegéti db! So^fàM , ili
fbiM dèllA t. de' 3o» Die. iffii i^ à^eét^i
Vi Cohsìgito di Giustiziai
ìttTO^A GHtitóna)^! Ìl R. dJ^ iSi Mkg; i6«ò^
Sctttki ^^^ ^<)^ ^uo^À értìkinaU éompùéU di tré
Aiiditort ) im* AnteàM fUoitl« , Un ìh^ìirTa»
ditor fieealèj 6d tfft* AvtoMM è PkYKAtrdbri
de' poveri oÙi<d la Géeeellerii^^ GofaotfaMr^*
degl' affari òf iiniiìàU pia i cri portatiti , Màidia'
ti gP altri <tf itagtstnrto degl^ Òttói chéto»
tiaud ad «sisèéré: GiUicùtt Atiditore av«i ood
itipefldio di Scbdi /oós tii L. àS. Cio«i$S3é
Mmbiò li lèi regolamento. £'finalinente t«v
i. V £. 8. Log. 1S14. i' U Àtt« rivivere $ 4
Crimi! provviaoriuftieaM cofii poeta « di tilt Pr^dea*
a^ te, 9* Auditori « où Avvocato ft»cal«$ À^ A^
vc^cati Hostitati , 1. Cìaacelliei' maggiore» e a]«
tri Ministri di Cancellerìa ^ tf d^ no Airvora*
lo de* poveri eoa tia Ajoto « Ler- Il« pe» la i
Ptric
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~ dM«M «MIO. de* m, lipf. i«]4, « fH iiq%
IfQt^OWI, :<)f«4MÌt«4>ÌA d*' »9^ Ago, Mf t
^ Sii divido in Ih TvrRi Nt «od, ;(9, Af<H 1814.
4^ Coqwice di (>*((( gì* i^ffi^ criminth^ ftiofcUè CWw
per la Prq?ì^cia loferior» , itve U ìR«q«« ^. **'**»
vjlfo di ^r(>i0tQ . pr««ìedu^ fit^ n^l QmQ(nì#»^<r
fioll^ fa Id y9^ di /{|(0(a friffiind/^seoBeodo-
« ptrttò in ^a«U» CiW* PA -fottitatQ deU* V ,
RUOTE di Vettnn.; V. C<HT#,5^r<Kfe,
ÌlUOT£ CisiM di priine «ippdi«(ioi>i ; U Bif. ì^
luti. &St4. «B M^ ttfttùUiw A eiA » f'iv«W!e ,
firn» Sijem* Af^taOi, • Gr«»|etQ; Bag/a «oiq-
]ta*^ di 4. Anditali» lapricbt ^b^ìIo di V^
«Bum» ^Qroflivko, ph» a« ^qjrq i^.^ Q>q*>-
•cop> d<fr«p|«lU do* ?«tf»t|k^Yi«'<ni « «itri
. Giiiidict «omfHrflH neUvro «ofiipfirtiipttoto na-
Bf«o «9§ Ri^. « ÌAap|MBU«dvln)fU)t|i if^i" «fti
^nceirneqti 1* Economico, do* Pupilli, «t-tio-
|o§^*
#« irlorft i|Ugol...è «eaNiPttp aelRegol. di)'
frftaaali. $. 43k « fof**^ \^i'.
■s
^ACKItiyYTQ: Saa perni. L. 3o. Nov^ 1786
J; €0. 75^ 7^- ( Y-. '* «^«(^ Tomot i. f flfr. 9- )
4S1AM9I]:: ì\ B^ fì^i %6)Ì5% ^aePM giariio) prò-
ibi mttQ. gn^vitntcne p^i^^ di {^( talami ^ o
ialcictH 4' *Urn 4?arM i^%^ 4i ID|i|ale fuorché
. per I19Q proj^io^
fi^^LAHJ ()i Servitù» G(^r«OQUBAlioi e altri
mercenar] ; «i f reforiTOM ia 5<: Amì lUi ia^
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14« SAL 8:lti
iciato gervisiOj 6 vi è^pretirosiotte di pigt^
meato a meno che esista reoogninotie di de-
bito o domanda giodiciale • £• de* j& Ottobre
1564- V. Senntù.
8\UJQCIE: V. Salami.
f «ne SALE : L. l3. Mar. i56i. sqU* antica gabella
•^'*'* del Sa/e.
2. B. 26. Ago. l586» prescrivente Tarie canto*
le per .impedire i Airti di sale nei trasporti.
3. BB. de' 2C. Ago/ i588. e i4« Die iSpo. e
1m 21. Ott. 1681. cbe proibirono H sale fo-
restiero*. '
* 4. B. de^ 23, Fek 1594. e O. 24* Mar. i/Ss.
che proibirono nsare o vendere il ^a/# avanza-
to nei bariglioni de' salumi^ pena Sondi io.
<$• B« del 1622. (sema giorno) che impose di*
verse pene pecooiarie ^ e afflittive secondo la.
c}uantità , per i fnrti di sah commetti nello
Hoje di Volterra ) o da Vettoraii nei trasporti*
6i L. 6en. del sala de' 2. Pie. 1701:. (1)
( 1 ) I primi 9. Ciap. riguardano la conservazione
de' Rosohi, delle Moje ( V. Boschi ) : il ic. riguar-
da t furti di Sfde'i UWoqpe e materie saHfmr& coat-
messi alle M de : # .li. i trasporti daUe Moie a
Volterra » e a rirenxe » ed i furti commessi in qnest*
occasione : Il 12. tratti^ della condotta del sale » ^
Firenze alle Comunità: il i3. del ^aZe rosso e sali
dì ba»9o prezzo : il il. proibisce il sale forestiero ^
il 15. tratta deri' obblighi delle Comunità e l6m
Cancellieri 5 sulle tasse del sais ; il i6. de* Satafoli
o Ganovieri delle Comunità: il 17. contiene mlk
dichiarazioni diverse » e proibisce prendere Ì' acqaa
salata per verun uso » lo che era pure proibito d^
B. del 1625. f senza giorno ) Vi e unita un L ai
Giusdioenti de' 23. 6en. 1701.
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SAL «AL 1.43
^, £• 4- ^^^* 1704* che proibisce raccogUef»
il sale che si form» celiali scogli del Mare •
8. M. cle^*2a* Giù: 1778* proibente ai sudditi
d* interessarsi io Btitteghe di sale e Tabacco
poste fuori di Stato dentro 3* miglia dal Coa«*
fine. V .
9'« Pene delle 'trasgressioni , e contrabbandi in
materia di sale L* 3o« Nov. 1786. $.-io5. >
106. 107. ic8.
10. Nellr trasgressioni di sàle^ e Tabacco ai
forestieri t^ndanoati ali* Esilio, si commine-
rà la Carcere a tempo per non piò d" un anno.
11. Le LL. del 1682. e 1701. sulla Gabella Nuovi
del saley cbe'obbligaTado le Comunità a le- ^■^^'^
Tarne una quantità detetminata » sono abolito
*L. 3. Uar. 1788. ^ 1. -
12. La fabbricaa&ione 9 e' vendita del sale è di
privativa regale 9 meno quello delle Moje di
Volterra» cba si &bbrica per conto della Co-
munità , la quale però . dfive venderlo tutto
air Amministraa. Gen. per il presso fissato.
£^ a' tutti proibito' Sbendare , a raccogliere
^al naturltlo, o artefatto, introdurre, contral-
tare , ritenere , o usare sale forestiero § 1. 2* 3
13. B) proibito prendere trasportare o ritenere
per qoaltmque uso, acqua di Mare, o altr'
mcqua, o materia salifera^ o introdurne nel
Granducato ; Volendone fare uso per medici-
na , o per esperiensa fisica , è necessaria la li-
censa del. Direttore della Dogana • $« 4* ( ^'
la Nata a page 142. ii^ ifia. ) x-
l4- I^ B;. AmministrasB. noa vende altro sale
che di Volterra » e P^rtoferrajo . E^ proibito
nescolarnecoo qualonqoa ultra materia • ^ 5.
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•4^ li MÌ0 ci véncb HMt a ainiir»» ina* a.S^ie
.frMioai inferiori. $• &
l^ il fveno è p^uitot^goalè; Ne* Vitwkliii
rortoferraje, Pìetnmate, e Bmga snellii iUh
«ligieoa , e eeU' Itfole del CHglio > e 4eUa 6w-
goqa r AmminiierMit può vendere aiiclie 9éUe
foraftiero: Io cl^i Territoij U ÌprM«> dal
M/lt è pia ))eii6, ed è seconde il teUto fk
U pMce di ller^t §♦ f. $. J^:
*lf« Vi dètogeto ed ^oi còoc^ftioat a éeiifoete*
ne per coi ^alunque peneàe^ ^ Ger|Mi ine*
rale rloevera dt4 mh pM44t ^a fi4Qòc(wea-
«8. Vi MHQ de* Vagaveioi lUBU in iitoteo^
L Voltem, GaflìfUiMi della Peiei4a, Fonbe^
moli» Fivieflano, Pertoferniie»^ SoipoU^ f«
/ $1. e a i& Ni«« irrs^
)9, I Uagaasiiii lo Teadoaa alle sole CSoiimutà
' eKe derooa rivenderle al PidÀUce per oiésie
de' ler9 Ganeeì«ri« $. %^ }3w Im Gw^ del
. 1788-
•a^ ][<e CoQRmiel; immI fknierii^ aBiihifPie 0«mi*
ne a levare una eerta ^o«itè di j«fo ne a
prenderlo alle lera Qaaeve eiietidè. liliere a
tutti proftederiM ^pmota voglideos * dare
vogliono , foe^qbè nei Territori eèeetÉnatj-eo^
me «opra olie e qnoit* eletto m ooniJdoKane
«Qifie Palese «Kero. $% U- :
SI. hfi Gomoniiì^ pire peieooo lorave dai Be«
K^teaiai il sala ài cai hanno hieogoo, e r
Amministrai. dai% a {iropria aeeìca saie di
Velleità /e di Vertofcrmjo; daift {Mireà pib*
pria acelta eUe GoiaMaità eecettìmiè , mìt To«
icaao, e VqpMìmo^ $< lò. lis
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«Ali SAX ^
19, 1 C^novieri ji, ele^gooi^ dai Magistrati Co-
xuQiiitatiyi prevj £^tti : Il salario di f^ni , 0
il trasporto del fahf dai ^egj Stagazzini , a l'-
IP Gomqoità, è a carico di, queste. $ 17. i8.
j^3. Spetta allj^ Gomqn^tà il fissare il numero
dei loro iQanoTÌeri, e posti di rivendila, au«
'ineolarii^ diminiiirli , '9 càqijbiare i Piasti.
, $• J* fio.
?4^ I lla^i^tTat^ invigilerfopo uh \ Ganoviert
onde noQ mapchiijio al Servizio ^?1 pubblico»
j)è al loro dovere •-& 21.
^4» I^ con|;ravveqzioai affli Art. 3. d 4* ^®^'
la L« del 1788. si paniscono (}naoto alia eoo-
jiT^l^ta^ipne de| fate fn i primati eon m^lta
df. Squdf ^9. e ^QaQio air iatrodp^ione del
^ ^«/< foroftierQ | o dei yerritQrj eccettuati ^el
r^KQ 4^^ òf andacato , vi è una viulta di Scu-
di^ l5c«9 se Uquaijitit^ iptrodotta (loq eccede
le S* io. e |è fciQo^e si auipenta Ììqo a Scu-
di ,^oo. ;' ÌnQ[tre se )^ inlnroduttorè è forestie*.
ro 9Ì applica anche T Esi^o. Chi cornpray
• jQ^ ^ o ritiea<i ^j^/e forestièro , ^epaa preceden-
te concerto 000 V Introduttore, si puniate eoa
Jnnltft 4i Scadi 60 ^ e se la quantità, eccede
le S* ]iO^ hh molta •* »ciBr««ce in proporzione
. £iiQ it Seqdi l$0^ S^. poj tal cooiprii «eguì c^ ,
precedente tiMtato «014 V iatrodottore quello
è^e ha comprato 9 «tato, o rjiteaoto, sa/« fo-
restiero y si punisco come V introduttore , esclti-
ao Y ^iUo #0 è suddito • Se V introduzione del
MJ#t ioreftii^ra scagni cqu violenza, Armj, o
•riunione lU g^At» 9 la IMoa sarà dei pubblici
Lavori a tempo, oltre la perdita del sale ^
l>estiè , vettqro e istram^nti . Non si mò pro-
lomo 11. K -^
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iirirArii^ umi -^T ■ — • ^ tja«Bi
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'i^ ' SAL - . _ . ^SAt .^
cedere per inquisizione ^ ma è Qecessatia ì%
sorpresa in flagrante delitto, li reo fored^ie-
rn , o suddito se non è conosciuto deve dar
fììailt'vàdore, altrimenti sarà catturato. Se là'
quaritità è medica la pena potrà essere eco*
nomica • $• QJà. 23. e Jlu 2o« Nov. 1786» §•
ic')/ 107, 108.
26. Nelle suddette péne incorrono, i Gaoovi^-
ri ^ e loro sostituti che vendono sale diverso
di. qtiello dato loro dair Amministraz» an-
\cor<:iiè mescolato con questo, e quei che vi
111 espo lasserò qualunque altra materia • X. gen.
del 1788. §. 24,
1^7. IJa Zn^ d^lle multe spetta ali accusatore , a
2. f orzi ^ila Gassa delle 'multe • $• 25. ( 1 )
2$. J Canpvieri si eleggon per uo^ anno: pos^
8<>iio confermarci se ne fanno istanza alla Go-
jn unità 9 iin mese avanti lo spirare dell^ annodi
,1. anuess* alla Jj. del '17S8* ^* d«
^9. \]a Ganoviere non può aver pin d* una Ga*»
nova principale • $• 3«
3o. Oltre le Canove le Cooinnità possoQ ^tal»
( i ) TI (J. 27. creò varie Doti per le Gomooirà
anMjrrjivate dal nuovo sistema: e per Ta loro Oolla*
zionw VI è un Regolam. de' 8. Giù. I789.
J $$. 28. .29. contengono varie misure d* indea*
nlyzay.ibne per lii Provincia Inferiore : i $$- So, Si
tra .fan del modo di provvedere ai reclami delle Go«
ntiTnilk , e dei partinolarì rimasti pregiudicati .
Un alfro M. 3 Har. 1788. parla delle disposis-
Transìf Orio pei! V eseousione della nuova Lief^gte .
T.H ^ \6 Sett. t8i5. $. iS. e segg. introdusse
qnc^fa Regalia nello stato di Piombino eoa Tvi **
n jloglri provvedinicnt^ ,
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«AL ^ SAL i/fr
Ut tanti rivenditori quanti ne ciedan utili al
pubblico. $. 6« '
3l* Il Salario* de* Ganòvieri si fissa dai Comi*
gii generali «ecoodo le Località • §• 7.
3ts* I Magassini RR. non consegnano il.Wecbe
a quei che presentan la Credenziale firmata
dal Cancelliere Comuoitatiro. $• 9* (l )
33. I Magistrati Comnnitativi invigileranno che
le Canove, e rivendite sian sempre ben prov«
viste: e però prescriveranno al Ganoviore»
quanto tempo avanti deve annunziare che è
per mancargli il sale , e ciò verificato ne au*
torizaeraono la levata. $/ io* il.
34^ Invigileranno sulla gestione dei Ganovieri»
e a fine (T anno faranno i saldi con tutti quei
che ri vendono il sale, comprato con i denari
della Comónità r possono fare questi conti aa*
cheta tempo rotto, e possono sempre farsi
consegnare i denari. $.12.
35.' Esigeranno dai Ganovieri uno o pia malie*
' vadori , quali si dichiarerà ueir atto che r^^
steranno obbligata anche per gì' anni succes-
sivi in cui il Canoviere fosse confermato , a
meno che facciano una dichiarazione in con-
trario. §. i3.
36. I Magistrati approveranno questi malleva-
dori, e conosceranno della loro idoneità § i4*
37. I Ganovieri confermati non riceveranno la
nuova Amministrazione prima d^ aver reso
couto della precedente • '$. i5.
( 1 ) Queste oredeuziali non saranno in hUnco »
ma esprimeranno le qualità di sacca di sale da le-
vtrsl in tutte lettere » e saranno sigillate col Sigillo
delle Comunità. G. 7. Dio. iSxS.
• ' ' ^'^ ' DigitizedbyGOOQlC
148 6AL $^
'38. Sull^ speie del tfaspotta dal ^aHe da.' m^
gazsiui alla Gomuaitì^, 9 «v t»t|;i& le aUre.
poasono i M^gittrati coqveaircr wi Caoovkll
coins vogliono « §« x€^
.39. l VlagUtralri iovigilerMfio eba i CUnovìeii
non coinmettanio ciifitravveiiaioqi «11% XiBgget
che diaoo ai càmprartori il gioaM peaa, eiiai|
pronti a vendere a tutte le ore ; per mes^
di uQ residente viaitemano le Canove una vot
•a il mese , e il «a/e cl^e vi eitrov^ $ 17* l&
4c« £^ accordato alle CSomnoitik un fido di d«
mesi a pagare il saU cbe levai; dai Stagti-
Bini RR. coir obbligo di pagaie dentro i dna
mesi avcceaaivi allo spirar del bimeatre » e eoi
defaloo delie «ooime pacata {lai lem Caula^
Jinghi, «ui posto, per H fi. Sefvisio^ Il fi<ii
non si estendo ai CSanovieri dai qnuli lei Co-
snuoilà devon^i far render conto nei più JM*
"^i termini posaibili per calerai del denaro cb<
ritireranno^ neU' approvisìonan^aoti di saU^,
neir altr« loro apaae C« 26. 9laf% 17S&:
4i« Gr£secntoriiJie ecnoprooo à arreataaacet^
irabbaudi di ^ale oltr« iX 3/ della ipoU» baa-
no anche il 3.^ del valore delia B^de^Vt^
ture , e Arnesi . e la meti^ del Vfdorc del $m
le , oUrei il riniborsa delle ^pese eh» gtoadufr
cheraano avar fatte per il tr^apoft^ del ^^
al Tribunale; queste partecipasioai ai rep^
tono cooja io altre dovete «^' ,|«ec«tori • f
s3, L«g. 1793. • ^ . . , '
42- I Giusdicenti devono per inezso degV JBai
cuf.ofi invigilare i Ganovieri > € iwre «H* im
provTìso , ad epoche saltuarie , -e apectatisd
te nei ca^ di sospetto vmtw I9 Canore é
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^Mj SAL 14^
*Ì6to Minittri per vedere «e vi è saie diverso
da <|uello de' Regj Magazzini, liiescolato 5 o
alt^rftfcot in CAéo di dubbio buIIa qualità del
^o/e , se ne nigtlierà un^ poriiotie in presenza
cii due Testimonj, e se il Ministro è un Pti-
testa rimetterà questa mostra per tal eftcrto
ftl Vicario k Le s|>ese di gita fìitte per le vi-
site si riikiborsaoo discreta mei) (e sulle note ri-
tnesle dai Giusdicenti, ìblI Presid. delB-Gov*
o air Ammmifitrator Generale • G. i6. Mar.
43* 1 Rivéncììtorì che alterano il sale , d il prezs^^o
' si puniscono eòa Scudi so. di multa, divisibi-
le fru r ficcnsatore e la Cassa delle multe i la
£S«^ Volila si aggiunge T inabilitaibione per irci
annib TT* 22. Lug. 1800.
^4. La L% de' 18. Gin. iSofì. ebbe per ogg#?fttf
la rivendita del sale e Tabacco negli stati
^ dei Presid). (l)
\S. Ir salario che le Gomniiit^ piigaoo ni Cn-
tioviert non ^ ora pia fisso , ma proporziona*
to alla quantità di sale che Vendono , e in es-
gfy è impresa 1« spesa del trasporto . ti f •
Oett* t8o6. V. Trasgressioni.
AI>lN£t N. 3. Sett. I773. per là conecrva-
isione delle Saline di Portofcrrajo. V.' £os-
t:/ii » Castiglìon della Pesca ja •
ALOTTfcl t V. Pol^^eri .
AJLUMI: E^ proibito ritenere , #>' vendere salu--
joii guasti, e nocitri, pena la perdita • e SVih
di lo* per balla , o barile, e trafii ^. rii fu^
— Il ■ *ti »■ ■;■ ■ ' ■ ■' " ■ *
f%) Vi è anche una L. ^'cn. del sale de' 00 Lug*
e^. , ma tion è. ÌA osservanza /
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tao' ^SAL SAN
. na, o Scudi -2. per le quantità mioori. .B. 7*
Apr. l6f)j> V. Sale • N.^ 4*
SALVIANÓ ( Giudizio di ) : L. Provviaoria sol-
la di lui forma. dc^ 21. Lag. 1814* e G. de*
a. Sett, seg. V. Hegol. di Proced* Ch\ §. 848»
e aegg. e io34- e aeg^.
SAMBUCA: Co tu unita: Regol. partici de^ ^2*
Die. 1814.
S. MARCELLO ì Gomùnitù ; RegoL partic» de'
2iJ. Apr. 1775,
S. TalNlATO : Comunità: Regol. partxc.de- 14
Nov- 1774.
2. Consegna di Decima é N. i8* Dicem. 1781.
. V. Fiumi.
S. GIOVANNI : Cotnanitil : RcgoL parile de*
l5. Feb. 1773. Altro de' a3. Mag- 1774*
2. Consegna di Decima. N. i5. Geo. 17^2.
S. PliiKO A SI£V£: Comuniià : Regol. partic
de" 23. Mag. 1774.
2. Conségna di Decima. N« l8. Set. 1781.
S. CASClANO: Comunità tRegol. partir, de^
23. Mag: 1774.
2« Consegua di Decima. N. 14* Apr^ 17Si«
S. GAUDENZO: Compaità : Regol. partir, d/
23. Mag. 1774.
2. Coase^rua di Decima é N. i8. Sett« ifSl^
S. LOSINO : V. Tabacco .
S. GIlIlGNi^NOt Cofouiiità: RegoL partie.di!
4. r»lar. 1776.
Sfi^ SANITÀ^ : Tutte le «pese . che non rigaardao
la salute pubblica delio stato , ma. queik
pnriic.d'un paese, eoine costruzione di Vau
pi Santi » sporghi di Tisici/ uccisione fix Qan
adrùféibif o sospetti tali^ tisitc di Media
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SAN SAN i5i^ .
Spisootie, interri diCadareri, premj a da
«ocòorre annegati ec. , sono a caricr* delle Cd-*
• ^ inanità locali : Quelle d^ nt iiilà géi)erale , co«
ine per 1^ Dffitio , a Guai'die di sanità , Toi*-
ri, e Pofili del Littórale, e Lazzeretti, sono
a carico del R. Erario. L* 23. Gen. 1777.'
6* Ai Medici, e, Ghitnrgi condotti si ingiunge-
rà nel rinnttovaiìiento della Condotta 1 nbbìi- '
go di ^are coi solo rimborso delie ep^^gé vive ,
ie visite , e Periziò dèi Vittuati , ed ialVri og-
getti sànitarj . C. 526. Giù. iSof*
&• La L. de' 23^ Feb. I778. ab<.ii il Magistra- ^^j^^l^
' to di sanità di Firenze, e gl^ altri dello Sta-
to , ad écceszione di duelli di Livorno . e Por-
toferrajo: Attribuì gì affari genero li di sanU
tó, e la corrispondenza coir autorità estere, .
Hlla R. Segreteria di Stato; e tutte le altre
- ingeranze sanitarie interni^ , ai Giusdicen-
ti, riservandosi di disporre particolarmeutd
tni cosi d' Epidemie, d' Uomini ', e d" Aui-^
mali.
> 4* I' ^* ^®' ^d* -^P^* 1806. fece rivivere in
Firenze una Deputagliene S^upretrta di sanità ^
per Ift quale vi soìio le IL de^ 28. Sett. seg.
Vi è pure un^ altro M. de 9. Sett* l8òf . Con-
cernente la medesima «
5. 1 Giusdicenti danno tutte le licenze relative. .4^^»-
BO. oggetti samtarj interni, e conoscono di de'Giu-
tuijtb le questioni che insorgono a motivo di «Micenei.
esei. IL Ù.2. Feb. 1778. §. 1. 2. 3. -
6« Procureranno che non seguano traggt'e.ssroni
dannose, e dissimulerantid quelle che non p<'S-
'. iuno avere coQseguéusia 3 uè, permetlcranuoche
s
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l52* ^AI^ ix^
per esse si diano vèssaziooi , o qaei^ete ^ 0 ti
facciano catture* $«4*
^. Se troi^nua che U L. non (iroVvèda à c}toa]cLe
ctìsò importante per i rèfijieitivi Tetritoi*J ne
faranno la proposizione. §• &.
8. Jmorgèndo duiif>j d' Epidemie d' Uottoiai^ o
<f Animali provvedefanno ali* ntgenzA , tJ reft*
derantio subito cónto di tutto, rifhettefìdo le
relazioni dei ineriti * §* 6.
9. Parteciperanno pure tutte ìé tiotitid interes-
santi la salute ptibhlic^, tlpidéftiie» 4S altra
che accad«^*se né*^ liifìiirofi f* erritor j eàtéii ,
corredandole , colle pi^ssibiti Vérillciiéioni . §. 7.
10. Includeranno nti !Ka[5porti fettimaóali torto ,
ciò ciie è occorso in lùatèrià sanitaria , e le
rtsolusiioni che avérantio pxtat • $• 8. V. Utr
ìorale « P'icarj Régj «
SANTACROCI: l Comunità t Rfjgol. jmf tic* de'
19. Die* Iff^'
STANTAFIORA: M. de* ft^. A^o. i^gf- sopra i
. diritti del Feudatario in onesto Feudo é
SANTA MARIA DEL FIORE! M. 5o. Kptùt
1807. conteneolè vàrie dispoiiziooi ia sollie-
vo di quest' Opera. V. Notarle
SANTA MARIA Ì?UOVAt La Lclé* ^3. Apr-
i8c5. e la N. 14* Mar. i8o6. (fonteiogoiio?^-
rie di^o?itì^ioni per sussidiare <(0<^dto Spedale»
Precedentemente erasi ordinata ts ^^/leniio-
tie di tutte le molèstie giudiciàrie codtfo di
esso; e il M. ì. Nov. i8q5. dichiarò ioaliena*
l>ili i heoi che H si lagciassero soUo pena di
ro\-crsione agl^ ìùredi dèi Di*ìiOneftte «
4. Non si amnictfeorio hi quésto '«S^eJa/e ebe i\e-
ri malati bisognosi d* una cura , secoodo la tì-
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lUit t (}udii <^é WèbAo ffaiportati cblleGoAi-
- pagaie di Gufila della Gitfà , o delle Canìfte^
gne detono avere la fede di mi^rAbilità del
Faròco) diébiafante ftnehe se bando riceva*-
fo gì' ottimi 8a<^rA(bénti ) e f|Qella dèlia* ma*
lattia i del Qtediéo , o Clhirurgn Gc»tttdteo • Chi
' to^otr& tnaldti nelle strade,. é }!»réésò le case
o Ikitteglie , e Mgreoeri toititilh per obbliga-
re a mandarli allo Spedale irregolartneate «
pagherai le ìpeM del loro riotio alla propy'itt
casa , olri'è V arbitrio del j^retid. del & G6v<
è P istesao órbitrio dà estendersi fido ail* ina«'
Inlitatione 5 avrà luogo per i tfedici^ e Gbi-
Irnrgi che si lasciassero sèrpréndefe f é faces*
aero attestati contrarj Alla verità. N« 10«Ott«
' 1788* V. Depositi . Spéddli *
S. MARIA IN MONTE: Gomuoità: Hegolam«
- partic* 1^. tliù* 1774.
ÉAIUT UFFIZIO io UqtntìkìoMi Pà abolito Con ^^
lu de' 5. Ltigi 1 78^9. 1 e le di Itti earti paiè^Ate *"^***'
alle Curie Vescot^ili^ è i foiaài dati in sassi-
' dio alla Parrocòbie pia poterai $« 4^ ^v '
H* Le Causa di feda sono di eogaizioiie de^ Ve-
scovi i e ii trattatiti eotné le altre Cause cri-
minali Eòclasiastieha : si ricorda loro cbe spesso
' no Vrffóèàio dà maggior scaldalo di un errof
1>a^8eggierò , e tht molte volte è preferibile
a Via della carità 5 e deir amniioniaioAe : ma
*" eia hon Ééi^venclo possono ricorrere al rigore ,
ed implorare il braccio secoiare « $ 6. V* JNun^ ,
ziaturué
«APIENZ A : V- Vnii^erdtà di Pisa .
fiARDIGNA: Nal G^so di morte naturale, a
procurata di bestie inuline j cavalline) o «o«
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l«4' SAR . '^aOA:
marioe , io f^ìrenae , 6 nelle' 5. miglia atM^
DO , se ne darà notizia air Appaltatore ée&a
Sardigna , che anderà a levarle e le sotterre-
rà £t;uza altra mercede» che la pelle; Chi
non fa la deannsiao spella tali bestie da se ,
incorre pena di ^udi i5. per bestia , divisi-
bili fra il detto Appaltatore , e T accasatore «
Le pelli fresche di tali bestie non si lasciano
entrare in Firenze , ée non si giustifica che
vengano d^ oltre le 5. miglia • NN. 3l. Ott.
1792. 9* Ago. i8o4« e 23. Gin. 1814*
SASSETTA: Comunità: Regol. partic. de' lf#
Oiu. 1776.
SASSI detti di spagna della l*erra del Sole : oe
. è proibita l'estrazione, sotto penadi ronlta^e
cattnra, oltee la perdita. £. del 1762. {sca-
sa giorno)*
SGARIGHI di calcinacci e altro : Son proibiti
in Fir'fBnze nel letto d' Amo, luogo le inura^
t nelle piazze, e strade 5 pena Scodi 5. peif
- cui è tenuto il Cavallo e Carrettone , e tre
giorni di carcere a pane , e acqoa per il tras-
gressore, che dovrà sbarazzare il tutto a sue
spese , sotto la stid. obbligazione del Cavallo »
e Carrettone • L. 3l. Ago. If 90. ( 1 )
ìL E^ proibito gettare nel letto d^ Arno io Firen*
: 2e, e in Pisa, e fuori di esse Città, in di-
stanza d' un miglio al di sotto, eaJ di sopra f
. ' pietre ,• rottami , terra , e altre materie capa*
( t) Là N. 11. Giù. 1814. adesiva alla sud. proi-
bisce ?v .tcaricW anche ticlle strade, 6 luoghi pub*
blici Hello CoinMiiiia limitrofe alla Qapifale^-e ri*
duco la inuUa' a Ii.'l4.
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'-■^ «- -
«CA SCO ì65
. ci di riempire, pena Sciiti la e giorni io«
di carcere eegreta , e la perdita dei Cavallo »
. e Carrettone oltre la re mozione dello scarico
come, prima: si può procedere anche per in-
. quÌBÌzìoae : . le pene pecuniarie spettano a chi
. fhV arresto, e per esse è tenuto il ^ padrone
, pel suo garzone • L> 9- Gen. 17'93«
3. £^ proibito fare scarichi negi^ alvei de^ Fin-'
mi, e Torrenti. G- 29. OtU l8o3« V.J^iunué*
Strade.
SGARPERTAt Comunità: RegoL partic.de' 23.
. Mag- 1774- ^ ,
ù. Consegna di Deciiha. N. 18. Sett. 1781.
SGISMATIaII : Sonò abili a raccogliere eredità
in l^oscaua. R. 6. Fob. 1748*
SCOMMiìSSfe : B. 6. Giù. i55o. e t. de' 21. Par»
Peh. i56Z. che regolavano i modi ne' quali. '***
})otevano esser Valide le scommesse fatte dai*
le donne sulla nascita di maschio , o. iemmi-
na • il B. 6. Nov. i585. le proibì .
2. 3B. 7. Giù. 1574. 16. i^eb. lóSf. e 4. Apw
logi* che pl^oibiron le scommesse sulla vita^
. o morte de' Pontefici, e sulla, promosipne al
Cardinalato , e al P< >ntificato sotto varie pene • *
i. BBf 24. Mar. 27. Gin. e l5. Nov. 1589. so- ,
pra i MCosali di scommesse .
4« Sono proibite le 5co/n/ne55e di qualunque som- Ptòtblt.
ma. p cosa , per il giucco del Fonte di Pisa,
•otio pena di non aver azione onde fqrsi pa-
gare, .potendo il perditore ripeter sempre il
^ paga^tpk Hr. 16. Man 1761.'
5. Sono pfiiibite le sàommesse di qualunque co-
sa, e per, qui^Iuaque. oggetto; Non daijijoa-
sioAe né irt^ribunale ,' ne fubri per rioHtere
là l'incita ancorché fosse depositata , é'ii pt'r-
'Wi-
,- , Digitizedby VjOOQIC
I
è
I
éìMrà può «eittpi^ ripetere il pagato prolrAlk^
do il pagainrentd, e la caasa di e*«o. Il eie*
' pogxtafio^ e thi in qoaltiaqQe thódo den ma-
ttò h ìcommefie » incorre penft afflittiva ad ar-
bitrio, e 6i può prociedere anche economica-
'ménte ì ìl tatto ferme stanti le antiche Leg-
gi ^ speciftlttiente te nella seomititisa^ èiatar-
venufA frode. lf.'4* Gen. I7f6.^
SCX)MUNtCHE . V. Centare.
^ , SCROCiGHl, e Contratti illeciti t LL. 1%. kpu
e 8i Otta ìò^à, 19 19. Ago. l56t D. 2iiFefc»
l55o. » e B^ Z. Ap* 1687. Tatti tthrogatt » ia
tnateria di scrocchi é
2: Ora qoesta -materia » h regolata dalla t/. da^
3o* Not. 178^. $ 8ù. 81. 82. 821 84. < V. la
Nata Tomo L pag. ^,\
SEGNO j V* ]?iaschi, Pesl^ e Misure. Vjkio
del Seghó.
^ SECB.ETAR10 delle Tratte t Fa MppfeaM eoa
M. 14. Sett. 1782.
«RGRETERIA del R. Biritto* V. A. Diritto.
SEGRfrTERTE! V. Èeali Segreterìe.
SEGRETO: Tatti i Minittri Snperiori,««abal-
terni de* Magistrati, Tribanali, edtf^f»oa-
Èerveraoifo il pia iritriolabil segreta ài qoantv
vi si tratta, pena ladeititofeione, T arbitrio «
^^ ' e Scudi 100. di oro, di etti il 4.^«péeta aì
Notificatore* p. 17. ^ia. l5f^. Me tu* Apr.
1722. $.4.
tt. La G. 25. Oio^ tòó3. tMiòmtktkòl pttt# il
segreto rispetto a tatti gì' aifari trattati nei
*' Regj, e pnhbiici Dipartimenti*
^ SENATORI: V, Magistrato Suprèma 0
1^ SENSALI : RegòL sopra i sensali di JUtWM
p
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.^^.!^ ■
J
ti , 4biliJta»iojio > priy^jtiy^ | onQtfijrj i «e peoe ,
]3ier. <;bi ?«erpit» «eau epupra approvili^ o ai
rv^iQ eli ^nwli 9oa upppori^tì : vi ^ niìQ^saa
Furiai ( e vi «oQp piici9 in aggiuqln a d.
. ¥/^goL il JKL a3« XiO^. )7^9« pU U Oea. d^*
SiilNTJElNZC ; U C. So. F#V^ 1«j5. pre^ivo
ia £)roulA p^r hn CiPpic au(M.tipb6 deljifi^en-
iefUf0 . V« Condanne « PrpffSif i^rimin^li •
S£P0LTUB6 ; Ove qoq ^«ii te m Camposanto
con .obl>Hgo di «oUerrarvì i CUdavi^ri» chiun- ^nttu
qoe può per atto fra vivi, o d' oltitna va JJeiwte
lonti ^lecg^rai la /wpol^a^ JU %^^ Sformo
J773.J*5. _
a. Io maomoM d' ^Inipof» % morti «i iMnnolo*
jraQoo Aella SfipoUwrn g^AtUiait , e «9 oi^ Iwi*
AQ pia d' «a» «j starà a qttaiji«(].u6 d^ci^iiara*
BÌQ06 anche verbali dipi Di^Ambìo, p ia 4ifet>
to alia «eelt^ d^gl' {Irisdì ^ o eaecMtuà . $• 4*
2k Nm eMmuLm s^poitur^i gantiliaw. ai i^Qinor
lemà i^lk I^ajr«^cbia ^ $« d^
^. Quelli cbfi hanno il Qpveroo d#lU Cì^e^ » o
Cimitero si presteranno a quanta 4>c/M)rre per ^
f. ja taoiulaaioaj» 9 •eawvermifniolAni^tp^U).
^ S fCf EQfsiso tumatare f ^t^rro Milo Ga;ppeile
. aoaei^ allQ Casiei di. Garqpagna i|on nelle
Cihie^ quotidianamente ufiziate « Ogni pos«
fe^are può ridurre w mx^ Te.rrano a Campa
i^BOfitQ Ass^rvate iu ciò ^ e. mrX iaumaeione le
fplite pratici^ religto#9)« Ipropriet^rj di. det-
te Cappelle 9 'e Campisanti posjson permettere
chf» vi siali inninate anche persone estranee
Digitizedjjy
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i58 8EP gS? .
6. I Proprietarj di sepolture ;^Qtiiizie » e qm
che binao il loro coil8én«o poBsoao inamarii i
Cadaveri a sterro con lìceasadeiGicndicedle,
e coir Elemosina di Zecchini i5. a faTore
dello Spedale viciniore. L. l^. Mar. i8o3. $ i.
7. La tumulazione a sterro è permessa nei Chio-
stri, Sacrestie, e a altre adiacenze delle Gfai^
' se spettanti a Conventi colla licenza dei Sa*
periori di essi e del Ginsdicente^ e con £lé«
mosina come sopra di Zecchini 5* almeno $ 9.
8. Tutte le spese di èterro , e restaoro snn seni* '
pre a carico di chi th esegoir Y innmaaioiie •
$.3.
9. I Commissari j Giusdicenti 3 e Potestà prima
di dar la licenza esigeranno la ricevbta delK
Eleuiosioa, o il deposito di qoesta.^ 4* ^•'
10. Ki metteranno tmli somme allo Spedale ogni
quadrimestre eolla nota delle licènze datele
delle tumulazioni. §• 6.
11. I Fàrochi di Chiese, e Oratorj pobblici, e
i Superiori dei Conventi , manderanno pore
allo Spedalo ogni 4* i^^sì !& nota dell* ina*
mazioni seguite nella loro Chiesa, e Orato-
rio . §: f.
12. T Rettori degli Spedali, ogni 4* niein, spe-
diranno duplicato di tali note alla Segreterìa
' del R. Diritto , e questa alla Segreteria cti
Stato. §.8.
13. iia pena per ì Trasgressori è il triplo delT
Elemosina dovuta secondo il caso. Nelle Gap-
pelle private j^resso le Ville si può inumare
senza pagar T Elemosina. Le suppliche per
deroghe alla pres. L.non avranno oorstì:NoQ
sono in essa comprese le Parrocchie ove- per
;itT?ed by Vj' * À
SEP . . SEP {$9^
cagione del buoIo^ o altra nnn gì poason ca- *
struir Campi Sadti a sterro : ma F eccezione
V applica ai soli popolani. $* lo.
14* I GadaveH non si possono inumare se non Tem^
passate 04.. ore dalla morte , e trattandosi di i^Cadi-
inortp compendiosa, e subitanea, come perpa- ven de-
ralisi , epilessia ,'apoplessìa 5 catalessi , sincope , ][^^^^I
convulsioni , esalazione dì vapori venefìci , Aria pjriiecr»
non respirabile, emorragìe, e altre Cause ca-
paci di ,produrre T apparenza della morte , si
aspetterà un maggior tempo, a discrezione
degl' iptendenti , o di quelli che hanno la
custodia del Cadrw^re, li. 2. Gennaio i77f*
$.1.(1)
l5. Nel tempo io cui è come sopra soppesa T
inumazione , è proibita la sezione del Cada-'
vere ; ' ma ad essa si può procedere senza li-
mitazione di tempo nei casi straordinarj ,' co*
me d' Epidemie incipienti, o morti per inco«
gn ita cagione» purché a giudizio dì due prch
zessori, siano indubitati i segni della mor-
te. §• 2.
](6. Nel tempo che i Cadaveri sono . sopra ter*
ra, si lascieranno per quanto e possibile nel
loro stato naturale. $. 3. (2)^
■ ■ '' > > . ■ I
( 1 ) Il M. 3o 'Nov. 1775. esigeva la licenea 6*^1
Tribunale , e prescriveva altre cautele per i casi di
morte improvvisa benché apparentem. naturale
( a ) Vi è no' I. de* 2. Oen» 1777. del Majristrato
'di Sanità di Firenze rispetto alle diligenze da usar*
si sopra i Cadaveri, mentre sono depositati nella
casa 9 o stanza mortuaria 9 e 'nel . trasporte » percbò
possano risorgere se la morte iù soltanto apparento.
^ . ^ Digitizdiby Google
ti: . L^, . _ . __.
/ chiusa a cl^aye* $. J^ . .
, 1%^ te fan^ìgiie poMom riteiifirifB i jQfuif vf ri «
iopra terra; §,19,
06$§a a^a Gtii^fa f o uoa stf nw d^lja (Jo^no-
liica, I9i|i tP^ppr& farà proibito T ^Qceasa ad
fyB«a pc^ (,nttt fqfhe p«r i, fr^teJUi^/ipejUtre
vi aQOQ À jC^Uaverif §• 6* ^» fl.
.^fK Le Ci^iU^p^ .«OQ PiBirrocck^]^ fh^ ^la^fio il di*
ritto di ritenere i Qtdaveri per i apffrag), o
^r jl" ia«i9l^2Ì99a ^ 4ef^ipQI^W<> ^^* ftaJifa
moit^ri^y p pe|rclei*^aiio il^orj^ 4^itXa* ^ B,
91, tia .Odiavi 4«Ue pi(aq^e ppipriajjwì^ , .Qi^r),
e altri Inogl^i ova fi fJ^poi&M^aoi^ i Cm^^e^ì si
rit^jJQ^ dil Paro?© ci^.4 i Qi\|fdiiBfn^^ fc fii*
ranoó popf^gfiare rifìr^oap ri^xitlp^ £asi
- fK>jyipo d^e in «critfip, ^ g'^Pf^f lajipepaij^ d*
ioQTnare i Cadaveri 'prima cha tii^ decojrfo il
tempo prM9ritt<^ di^Ù» J^I^ ^ dw a«^t «^
par^c» ch9 )a m^r^L^ j;i;i4{)J^il;4taA (^ 1^
Mar. 1782. (Y,.i NJf. /7* )) ^.)
Vuota- d2« Per le sepoUwe ohe non po990Q riempirai,
t^re, e. 9 HKWHrsi toMiipepte A CJMkiioaoti ardincran>
festa un « .
éisepoi- no, <ìbe sian r^ttaRrsatp quandi) .decorre, ina
*^^- iq ore da non jneomodar^ il pubbUeo* La voo*
tatara 9011 A permetterà che ia cmo di aa-
ce^^i^à^ ^ qfii^odo W% ^^^y ultime i^^mnyìoiu
deiv>r«o t#QtQ t^npo cl^^ i (JadAferi fù^o 1^
«olurainaiMa icoawqiiù » M preferirla la «tiigi^Q*
^ d' laveraoi e «a «eutkaQiia t
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8CP '8EP iSi
^ iel Luogo eia etd rf (kfatìiio indicare le re^
gole per 1' etm^oaìdne • Oi?corre'nclo cottroif
nuove sefnltwe t i Gioediceoti procaremnao
« di persuadere piuttotto che ti costruiacano
Campi Saoti a eterro cinti di mora e io ogni
cato iovieiiarauno che le sepolture «i faccia*
• BQ foori di Chiesa ) e coperte d' oo portico*;
e «o fosse oecessario farne io laogo serrato »
avraauo cara che sian costruite a' regola d*
arte y che non sian umide , e coperte da dop<^
pia lapide ^ da iogessarsi dopo ogni tumula^
aioae « GG« &. Geu. e tt,5. Ago. 1780* ( 1 )
«3. (▼«il N*^ i3*) I trasgressori alle precedi,
dispoiiz. della, il n. Geo* ^777* Bcdesiastici
o Laici ti puniscon eoo multa di Scudi s5. di
cui mela spetta al notificatore , e metà a S.
BL .Noeta » e per il Senese a S« M. della Sca-
^ la. $, li* L, sud. del 1777»
1l4« Ne eoa coguitori i Tribunali Criminali col*
le solite partecipaaioai • $^ x4* C^)
c5. Inoltre delle Trasgressioui di Ecclesiattioi
alle LL. sulle inumazioni si rende conto al«
la Segreteria del R. Diritto per attenderne
le rosoluaioni Sovrane. JL 95. Marao 1773*
$• 12. i3.
Tùtw Ih h
m III mi 111 ■,■■ III II ■ Il ■ ■■ ■ ■ I II ■■ !■■
(t) Dalla Tarif. perle Cune Ecoleslasticbe 8o«
nes. al M« 25. Sett. 1.794. §k 6, si raooogUe ohe per
\ esomasione di Cadaveri » vuotatura di Sepolture t
è rottura del suolo di Chiese » è neoessarìa r appro*.
vaz. del Gov. e la Itoenea dell* Ordinario •
( 2 ) Ora se n^ oomMoe ei^ónomioamente con par«
teoipas. al Presid. del B. Gov. li. So. Novemlqpa
J78O' $. 199.
^ /
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jtlfe SEP 8C&
Campi ^6. ( V. il N.<^ 5. ) ilt tìel l^aS. ( f eosuL^kMo )
sàoù ^ fittila OofitrazioQc dei Campi Santi» st^^rro^c
' sua tspefia ^. e sul modo ^i satterrarri Cìadaven.
'27' La GusttKJia, « nantettimento dei .Gain]:
i ^ Sa ari , e staus^ mortuarie aoB a carieo.<iei P»-
rpc(. respettiva. G..25. Mag. 1770. ;
28. Due GC. de' 3. Mar. 1804* raccomandai •
, ia co6t raziono dei Garapisanti a sterro. \J'S
altra de' a6. Map. 1804* coocarne il m»c 1
di < le venire a poco per anno alia, oostrosioi.-
de* Caiopisanti a sterro a spese delle. Gonoi-
•Diiìi.
^. .- ag. La C. de' 5. e là N. de* Si. Gen« rto5.r^
chiarano che ia custroaiooe de' GaoipisaL 1
. presso le. Chiese che erano di data di popoli.
' o di Comunità, e mancanti di giusta oongrv^ .
deve ossero, a carico delle GomBoità, he-
che tali Chiese si eoasideriiio di data Regi. :
■'. Chea carico pure delle Comunità sia la c.-
striiziriue de* Gampisaati delle Città, Thit: •
.< « Cfistellii Che nelle Chiese ove là rendi ■
supera la congrua di Scodi loo. compreso ti
1* to.ciò che vi s' im^JuCa per ragion caaeai
^ la ct>sirumoue del. Can>posanto sia a apese e- .
parroco ;' per lo che se la rendita è in Gar
jni pagati in natura questi si stimino a csonte'
te col sistema tenuto per ridurre a conta.".
' ■* i Cano"oì di LivelUT V. Becchini •.'Cadavai •
\ ,t*nneraU , Parrochi .
.S; '^;LKSTRI: RegoL di Proced. Civ. $• 643
• ti £;;•;. e 663. e segg. V. Profnfisioni .,
SlÌ^ A /ALI E: Gomuaifcà. Regol* partìc c^
* 7. Giù. 177^5.
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sin SET \ i6Ì
8ERAV£ZZA:B« deì l6àl (senza giortìo )
sopra ì tre Fiumi di quésta Gpmuqitè «^
d. RegoK rartic* della medesima de' 17* Già* '
1676.
SERVITÙ^ ; I Bottega) , Poroaj , Pesciaiolì , e al-
tri venditori a minuto che danno a credenza
commestibili a gente di liivrea, cnochi, <)^
•penditoiri, devono dentro il mese dalla con-
segna, ottenere il pagamento, o la recog^ni-
sùòne del debito dal Padrone , e cosi di mese
in mese ^ altrimenti non Io possono astringere al
pagamento benché provassero che i comroesti*
Ì>ili sono serviti per lui , e benché ciò costasse
da partita di libro, salvo T agire contro il
consegnatario 9 o suoi Credi • B. 8. Log. 1754
firn Uà' proibito far portare alle pèrsone di 5erw-
jb/o , GacciatorS , e goardaportoni alcun distia*
tivo militare , come dragone , spalleltti , tra- v
^oUe^ scodi, nappini anche di seta o di .la-
na > pennacchi di colori usati dal Militare
^''fibbie ec. sotto péna di Scudi 5o. divisibili
Irà V accusatore, q lo Spedale più vicino.
JlN. 20. Giù. 18Ò.3. 18. Gin. e 1. Ago. 1804.
Z» £^ IUCQÌlìÌL9 gaarnir le livree^di gallone d' ora
flotto ta stef^ pena applicabile come sopra.
7f. 26. Apr. 1807. V. negali. Salar j .
SESTINO: *Gomnaitàr RegoL partic. deVG4*
lug. 1774.
SESIv : Gomanità : RegoL partic. de 23. Mag«
1774-.'. ' -,
2; Consegna di Decima. N. i5. Oen. 1782. V*
. Fiìj^mt .
ràTA-: Éa llJ. ^4* NovMTTgr abcdì tutti ivin- P«tA
coU resultanti dalli Statati e ì^ antiche dell^ ^'''''^
J^
i6^ lET m
. Art^ della Seti^ s cdjie footr^fttazioiù ^ òil^
dà2Ùooi de^ dra^i , é 8ppr% i Setaioli^ (\^
Bttn- «' ^* >N, d^* 2Jk Diq.^ ^77^^ pxoilù r estrado*
«ioae .^ne (2) de^ boB^pli ^i&rGlllatia kas^UoOi
capìtóAi, «brpccC^tQre^. pelature, tmcacqi, t
altri^ (ùroveoien^e greggie. d^U m^a^ #oitìi
pep^ dell^ JJU Df•ga^aii ^ I §$t 14» X^* « *^
, astrinsero gì' abitanti 4elli apaaj. pco«9ÌiqìJ al
Confile, ct\e volessero ^tteivdeice alla C^t^i^a
della seta ad moifortpar^ì ^ certe regole per
impediroe T e^t^^aaionei firandole^t^ fotta la
peno ivi cQi^n;iÌDtat<^« U $. l8|. vuol punito «>-
me estrattori? ciu yQq,de scieoteiQ.eQta a fore^
atj^ri » e aUn abitanti fiiAri di Stinto ,, boa^e-
Ha «e(4,.aatte px:Q\fei|jien«e ;. e il $* l^ joh
pone pena di <j^< loovo. altretti^nti^ caneeiQ
^ a chi presta ajuto , O; ctpera agi e^traltiorir
Mtnu 3^ Le NN, de' «a- Oipi iray^e-jg, Qeo. IJ^
***"**•' concessero vari<> teippQrarie. eseosipni di, Ga-
bella 9 (3) per animale le manifattore delM
se$a^ e UA premio per i drappi; s^^jti, fam
di^ Stato.
Tnift 4^ t maqifattori cbe Tei|dVi|P, ìii(pegoa^.&^ per-
( i ^ Vi era anche un B. de* i5, Feb. 47ÌS4. , «».
eser€i9ÌQ della p^fessio^ie di trattore dt seaci di eoi
p vìncente la spia pa^e ssiutarìa pev^ om la pqreiftìte
sèabiÙr trattorìe ìfK luoghi ove 1^ esajlaaioiù posiMi
nuocere 9 e ordìoato clie la lavature « e iqpaoevmtaia
si fUcessera ia laoghi remoti , a le. acque fetide a
fondate, no.n si laaciés^ro* scorrere per le Àxsdat
ma oeltp foglie, 0 al^. loeiEe^ d^istitMita •
( -2 ) Cosà la N. 5. Apr. 1788.
(3) Su questa Qabella vi era «nello b ^ ^
^ Ago, 1^88. . . . .,
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àJBf ÈtÉ tèi
^* ' ttntanó , ti àppropriaiio , b bltriroeati distrag^
goaò Sòie ^ O'IaniD Ricevute per le tisispettiv^
lavorAzìoni , si pomsèooo tome ttì di furto
\^'alifiéatò 9 ^ ^oèi i «iompj^atoiri dolosi i ^ si
))aò procedere Matro ^1' noi, e gf' altri eoi
vJU^cio^ ^ per iaqtiisitioaé . Bfi i8. Già* 1^9^
L. 3ò. Ago. If95. $. à. d m. ìg. Veb. tf 96
' ' V. Bàè/à k i&ot«o/J^ .. Gelili
SFkAtTO: Forfkie di questo gibciìsio tìegoLdi
Protffect. Cita $• Bi3. e «ogg.
|$I^RÌLL£tTA]iI£NfO d' Arme da iuocoi sbà
pena* Ia 3ò« Ago. 1795. §» 19.
SàGA&J : L. de^ 13. 0id. 1556. coot^ quelli
labe per denaro penóootobò ^ o ftltriqiedli of«
^ fen joDO àlóimo^ V. Assassinio è
HfóNA^ Ri^.'del ì: feb. i56o. fùìlé priiha or-
gAJiiiEtàÉioae del C^oVerno di Siena . PPi 1.
Giiì. 157Ì. 6. Die. i588. t. Hag. e 19; 6ia«
1590. sullo itesso oggetto, e sopra iMagistra«
ti dì Sièna , e suo Stato »
ìt. tiapilóli , e obblighi déir Operajo eletto so-
pra i bottini 0 bagni di Siena, e suo stato,
del l59ò/(sbnte giorno)
L Br de' 24^ Apr. 1598. confceteote varie lì.
peri Giùsdideoti del Sttnese: altre 11 riel
1^9^. (sénsa giorno, e' P. analogia de' 25«
Geo. Ì69I.
• • fiegoL aanonArio per Sietta . e suo stato de'
19* Sett. 1767. V. Generi FrvmentOrj .
. Id. de' 14. Giù. I7f3* che sopprime il Ma*
éistrato del Sftle di Siena ^ e ae devolve la
iarisdizione civile, e criminale ai Giudici
* C2arheraU della Città e Provincia •
JKL de^ uè. Log. iffS» sol mercato settiauir
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i6^ SIB «Vt
naie di bestiame fuori di Porta T^onteie^acla*
5^. L- de 28; Ou: 177;^. sulP Auditore Fiicale
di Siena p e «ne attribuasìoói •
8. N. tte' 16. Giù. 1783. contenente la tariffi
delle Gabelle alle Porte di Siena.
9. C de' 20. Ago. 1791- dichiarante the in A>
na il Miaiatni Superiore di itoliiìa, è ii^tj-
vernaCore» e iion più T Atiditore tiicala.^*
Macelli • j
SINDACATORI di Róotà, «oppresM con Mde
28. Mag. 1777. ;
SIND ACATI : V. Cancellieri Comunitam*^^
visioni ^ e Sindacati. VfficJ Prmnàdi* h
car/»
SINDACATO agi* effetti orimìnali. L de' Se.
Ago. 1795. §. 7. {V.IaNotaTomolp^'9\
SINODI Diocesani: LaC.2. Ago. 1785. i'^»*
i Vescovi a tenerne ogai du^ anni con iP'*°'
cipali dei Clero , e eoo i Parrochi per p^^
vedere agi' abusi che s' introdacesiero Del»|
disciplina Ecclesiastica ; nla gì* atti di «*
non si poss;>uo pubblicare senza il Hegio ^1
quatur . ^
SODOMIA : Sua pena • L. 8. Lug. i54** ^1
Nov. 17S6. §. 96. L. 3o. Ago. 1795- M^'
22. 23. (V. la Noia Tomo 1. pog* 9*)
SOPRASTANTI: V. Carceri. Messi.
SORUANO: Comunità: RcgoU partii l$.Ap
1775. - ' ^- ' j
SOSTEGNO: Regol. de*. 4. Die. 178^. pej^'
^stagno de^ Navicelli fuòri della Porta»*
ro ili Pisa .
SOTTOPOSTI: V. Esecuzioni. hAer£ù(^
, Mintjri.
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50VANA : l^rivilegj de* 5. Apr. i588.. accoE-
- dati ^a -i|Qe«ta -Gittà^' per ripopolarla •
SPARI: V. fuochi, .
-9P£lMJUt: or A'mmlnist'atori devon rimet(e<-
re o^a' anno alia JS.. S^reterìa rii Stato la
' dirÀòiCraiioQe cV Enfrata , e Uscita , bilaociar
ta col confroùto degV anni preced. ; non poa*
«oao àiieoare i Capitali delia Spedale s C» ^.
Mar- 1790.
2. Noa 'jpossou fare spese^ o innovazioni' straaf'*
dioariè , né prendere a Gemèo , o camhio , . uè
coosomare i Capitali, o presso di beni g<&za
a p))rovaliÌDae Sovrana. C 2.«Lug. 1792/ •
3b I Rettori dì Spedali non dichiarati esenti
dagrUfHc) Oòmanitativi san soggetti alia40i)U'-
ferma di >S. A. R. ogni 5. anni per (nezieo
della R. Segreterìa di Stato , e a propo«i2io-
> se dei Magistrati Comanrtatlti sentito il- Se*
• nator Sopra^indaco • G. 27^ *Dic. 1791.
4* 61* Spedali di Provincia che non hantio vh
« dèfìcie ànnao pagheranno a quello di' S. M*
NttdVa per t-^malati cho vi mandano una di-
*screta tassa fissata a giornate,^ ed individui
• fra il respettivo Commissario, e Rettori 5 sai*
r approvazione Sovrana* C« 9* AIag« 1794*
3. I Rettori procureranno una discreta remu*
nerasiofla- à &vor dello Spedile dai malati
Sudditi ,-0 Esteri ^ che non sono veramente
. poveri »# miséifabili • G. 1. Ago, 1794-
& L* Amnunistrazione dei Forni normali che in
gualche Inogo è tenuta dasli Spedali à sog-
' getta alla revisione come gì' altri lor» Conti;;
*.iQ 2. Ago. 1794» V. Luoghi Pìj . Santa Ma-,
ria Hùova*
' ' Digitizedby VjOOQIC
SPERGIURO in^aterift Gmfai Sun penivtà
3o. Ago. 179^» §. ù. ( Yk La Nota Tomo L
pag. 9-) , .
Spese SPESE mionte ^ V/ V^) puhhUct » VJJt^J Pn*
minute, linciali.
5;pese d. II. da* 1^. Feb. 18I& «i Camiirliii^Iù GetniH
FiMftite aitativi,, é Cassieri delle Dogane incaricati
«uiu r <Ii P«ff<^>^ ^^ 'P^*^ Fiscali I e &iiidieiarie ani
regolamento della loro contabilità*
3. Le spese Fiscali non ai pagano ae la o<»ttila
non è tassata dall' Ari^biviata del Fisco é CL
3o» Gin. j8i5.
4« La G» 2C« Die^ 18 là. contiene altri Ordini .
ai Camarlinghi ani pagamento di qoeate spm^
se y e ànlla remissione dei conti * V« j^/ico «
5. Solla tassazione ed esazione delle sf^ese pro-
cessali criminali» e delle molte ir! sonde H.
de' 26. Ort. l8i5(.,.e quelle de's^é Nov. aeg.
V. Carceri é Polizìa. Privilegio .S posero.,
; Suppliche.
Spese 6* Sulle spese pubbliche fatte col predotto della
pubbli- ìfassa di Redenaione t V^ Cancellieri Comsir
«ne . •**•••
nuotivi .
Spttt ài T }^^^* ^7* Ago. 1722. che otadloa di eoadaa*
^viir °^'^ sempre il soccombente nelle apeae <
8. Spese delle Canae civili: RegoL di Procedi
Giv« %. 223. 425. 538* 544. 55Cbeaégg< dS4#
i e $• 6o3.,e seg^ 727? 7Al«
9« Sulle spese ^ e onorar) dei ProcnraÉori< - V4 ia
oltre il, RegoL per i med« de' id« Xiov^ 28i4e
$• l6. e seggt
le. Slille Spese dell' Esecuzioni ctrili « Ve £##»
cuzìqìiì. Esecuzion Reale 4. Msecùzion peremo
hale • Giunta di Liquidatone # . . j . ' .
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fittA^AGOUrìfolì* Capftteìé ìa CoiiiDtutà he
la diMaioaè di tatti > i palj, e Feite |»tibbUr
d» Per ii palio di d» Oiovaoni ^i è tilt |iirMtii0
di..29cchk l5b. io 5b. Riupooit per(}tieUodi
& Piero, di Zecohi 3& in 1%^ Roiponi! per
^Mllo di Si VittoM» di ZeMh) 4$^ ih 4&
Rutpoiiil per .(}d<»Uo di Sé LoNote Sctodi io}
£ per il palio de' Goechi li «ti ai ìtR« de*
. t3. Ago. 1768* e if. VeÌH lf7t.§i 3i
S. La QoftiOiiità «oprintéode aache ai Còrsi té^
gelati delle Garroase ùel Gamevale * $• 4/
4^ Non pud variare i tempi di detti speitMòli
ebe per qualóheturdOitànAà atraordiiiaria.$ 5«
5. Oltre td Blodiere efae le ibroti cedute e eha
. aoti ti daoQO ai Vitititori ^ itia ti tedgod per
, la poitipa, la Gòttioniti ritira dal Governo
t>er gii spettàcoli J[*. lòco. T aona^ §i & fé
ti Oi^AÌtti^fettmooli itraòrdioaij «onoaspisie di
thi li dà , tha sempre eoi consenso della Co*
«poniti » e àptto-la dì lei direaioda < $4 8*
f. Ai palj di Uè Gioé Sé Piero ^ e S^ Vir torio
.. j^aiiede no Residente Notule del Magistrato/
Cooiaiiitativo da eleggersi eoo partito per tot*
: ie tre le G>rsei agi* altri presiede on ]tfini«
stro 4ella (lanoelierìa GomunttatiTa « $< j).
$é,tj6 ipèfè diiSpe^oco/isi repartodò dalia Cio>^
mooiià sa i possidenH codie 1' altre < $« lO^
^ I^ invigila che i palchi sian stabili ^ e a r6<
gpla .d' arte . $- 11* Vi PaJchi *
tCé jie^qoestiodi in materia di ipettacùtt si de^
odcmo daliVAdditot della Camera delle Co^
iBonit> 4 ^» \a*
lir^pTasststa alla riprtzt àtx tre primi palj:
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. a^gr altri ri àè«iMd oa Hiniitro « d^^llik Oaà^:
cellerìtt. §. i3^ V. Palj . Teatri, teglie.
St^EZI ALI : V. Me€r:ci ^
SPB^IEttlB: SarsQOo ooa volta T aano TÌsitar
• te air itnprovviio dal Giusdicente coti oa Me-
• di<to , noa condiitfto , «e è possibile } i medici*
' nali guasti , o di cattiva qoalità si sigillafan-
« no io presensa dello Speziale e si maoderaa-
*. Qo al Collegio DIedico di Firenae coi ri ri-
metterà pure la relaàsioae della visita • li
' lUedicn che concorre alla visita, ( se none
condotto) ba i^. 24 per Speuerìa dalla Co-
munità ( 1 ) Ca 23. Apn e 28» Già. I782é
e 11. Sett; i8t5*
8P0GLT , quindennj ^ é vacanti : La G. 18. Mag;
1782. ordinò che fino a nuovo ordine non d
' rimettesse più n olla a Roma per tali titoli,
e si ritenessero le somme a disposia* del Gor.
r: La G. i5. Gin. 1782. abolì defiaitivament*
* tali corresponsioni.
SPOGLIO: V. Turbato possesso.
SPONSALI: V. Matrimonio •
SPoRTUL£ : Due BB. 19. Die. l5^ le aha^
' tir<>no, e vietarono pagarne ai Giodìci«
STALLAGGI delle merci provenienti di aopia
a Mare: Loro TariflTa de' 20. Mag. I734.
STAMPA: E^ proibito pobblicare, vesdera, e
Cesivta introdurre in Toscana libri centrar^ alla Re*
ligione ^ o ai buoni costumi , e stéunpar^ j o iat
stampare ti Torchio 9 o a mano qualunque "fe^
glio di carattere, o incisione sema liceata
del R. Revisore « L. 28. Miar. 1743. $• t*
( 1 ) E il Cul9t^i(T. ha L. )D. per rimborso Mfnpcsé
ma soltunlo in c^so f\\ gita . Tarif, da' 24. Die. 2814
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ST4 8|i4 ift
%. Per oiteaerla ^i. dee prejieatargli ì* origioalef
firmato wì proprio nome« $» s« 3*
^ L. orìgioale ai eflattiinerà dal Revicctre £c«
cleaiastico , e dal Reviaoi^e Regio , e quando
venga re«o colle loro firme ei i>Q*tr& stampa^
re colla sicurezza di qooieièeré uh molesta*
to bè impedito. $• 4*
4* I Revisori RR. sono i Ciosdiceoli Locali t
posson vaiarsi dell' ajuto di qnalcbe persona i
ma essi soli son responsabili deir esecuzione
delie LL. e 00. veglianti. G: 7. Qiu. 1791-
5. La stampa di Galendar) si può permettere li«
beraipente quando non ' contengano noVità , a
hon vi sian ^ riprtate dìsposì/àoni procedenti
dall' estere Potestà, nel qtàl caso il Reviso-
re ne rimetterà 1^ Originale al R. Diritto per
attenderne il /{* txe^ualur.C 9. Sett. 1791*
ìè» t Censori Ì{R. non appi^overanno la stampa
di sommar) d' Lidulgenze doncesse alle Gòni*
pagnìe ripri^inace } come soccedote alloCom*
pagnìe soppresse , pet-chè ciò porterebbe a vd*^
He erronee conseguenze , e ^ra le altre a far
creder nulla la soppressione: L"" approderà tino
se r Indulgenze son conces^ie ex inietto • Cu
17. Sett. 1794*
7» Senza la licenzili de' Vescovi ^ 0 loro delega-'
ti non darà perrtiessa Veiruna stampa pena la
perdita delle stampe, e Scudi 5o. divisibili
fra .r accusatore , ,e la Gassa delle multe. I4.
Z'6. Gen: tfgS. J. 6.
8* ^a tal licenza è necessaria t)er le sole 5/vz/;t«
pe interessaiìèi nlarerie T«?oÌoglclie, o Reli*
giose. N. 5. Peb. 179^. ( l)
\ i ) JÈfex jL. tS» ' Apr. 1Ò02. > ò. V ùppiovaz.
j
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Stitt^ g; Le Siaihp^rìe private ,doèiion approdale dir
tori, e j(}^y.. ^li proibite. $• 5. L. 28* Bnil:. 1^4^*
Mfiii. ib^ Per av^r V a^provìisiobé ìi éspiirrà ixéllA
' supplibU il ^i^o)^rio kioihé, e èogaome, Tia-
'ftèghà tbe ni iil<^gglè, il Itiògo del Negoaio»
di ^ai la porta dovrà eortispótìder^ in tiiia
fttnldà) ^ «taf Éémpré apefta coii libeM ìq>*
' grésso bèi giok-iìi feriali coinè quella deir al-
' tre botteghe « e g'e Vi' fton Altre stànse doVràn-^
ilo boitiuniearé libei^aTtaente et>lU bottegti pub-
)>Ìica i li espritherà» pare il hónièro dei Tot^
eh) ehé èi Vìiól avere , e si esibirà bua tito6tr&
di tbfcli i Caràtteri abohe btnjbècoli » e tifrì^
li ttn làìtó bònii a tegola d* urte . §* é.
Jll. £ 1^ io tegtito si flJterèir&Jà forma di èsu^
o te oe alienerà bria qoltfohè ipèbie» le 'ne
' darà parte , blti'ibiebti lo Stampatore che li de*
iiuti^iò sarà sempre a tatti gf effetti cohside*
fato cobie possessore ài essii ^ f.
iit Àcclaistabdo nuoVi al£ibeli ^ iostitbea<lob|^ ai
*' vecch] se ne esibirà ibostr& cobie sopra {iri^^
tba di faraa oso, e di traspottai^Ii a| tego-
aie « $; 8»
t%. Nob. si cobiprendon nella pres. L grtt&il-
' menti , e ibaccbiiie ,atti à impriibere , oià eh^
servono ad altre biànifattbré , cobie à starn^
par tele^ drappi ^ Carte dik giaoco^ Imluoì
ec. 5* 9*
t4« Ma io caso di aboM è di àVéi* «ofi élsi itùm-
poto 9 caratteti , o iodiioni ai hanno quanto al^
la pena 5 per Stamperìe private * §* la -
!>■■■ 'H."
de V etfcovi è necessaria per le stampe d* €gai
nere sotto le pena dalla £. del 1743.
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l9i^ Gli Siam/Haorimch^4ijkpvoHti ^ó^ posiT^Qa
lit^p^ro iq C(m 3 9» nóq comàoichi liheramea*
^ ta coHi^ hotteg(i.Q ^o^ ahUU gì' altri «od.W
qaifliti, Torc^, caratteri, o altro da HanP*
par^ sQttQ p&qa 4' eaaer coa4iidcirati co^m^
iSf^mperl^ privato^ $, j5.. |
^6* Destra tr^ giorni dalla pQhUica«ioqe*di
qniUaiiqQe Han^pa i^ carattere^ q inciiionelo
Stampatore ne conaegQerà qoattra faeoiplari
. cioè^ u per la Libreria Palatila» i« per In
Xiihreriii piibhUca , e ^e nel pae^e qoq ve q'è
oeasqnit perla HagUabechiaaa» 1* per il Re*
' vi^re Rccie^a^tico, Ir ]^K U ÌRc?ii[ore &«?
. gìot §« JÉK
^7^ llq* e«ein piare di tutta eia, che. %\ stampa,
,. de?A fimetterii alli^ lifairerìa MagUahcchiào^
,. sotto le pene della sud. L« g8« lUfar. 174% ù
di qq^Ua sle' 87^ Ott^ ^Bc)i.=;N^ ^2^ QttoW
l8i5. (O
j3v Tre giorni dopot Ii^ pnl^tUisaaiioné , T origi^
HiS^le 8Ì de{K)aiterì^ qel iqjbgo che èari dettina^
ta cit^l Qoyerqo con ritirarne ricevuta grqtU
sotto, nq froqtespÌ2ÌQ staffato. . §• ^7. delU
L^ del it743* V
)(^^ Per chi stanila sensa licenssa » se è il priq- ^f^ai
crpale, ^ Ministro del'K^ó^iìo. che ha otdi-
. «ata 9 o permessa Ifl^ stampa ^ vi^ peqa la pet->
•■■ - J"ii i»n^ * MI ij I ■ ■ ■ .uni. ■ Il n ■■»— ^i.
(\) Ile NN. i9/'7lpcr e 29. Oiu. 181À. h^nno
coiieessa la' pvivstiva dell* iiiserviione degl** avvisi
nadicisri o^ei ^^ii pqbblìci per Ftreaie a Angiolo
Itsi^^i ,; per Pisa s a Seh»>)tìaQOi Nistrì , e per Sie-
pa lul Ooorata Porri , e fissata il presso deU^ iur
aesiiaoe » e le pene dei GontxiaYveatori •
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"'».
174 sta; ^ ST^
dita delle stampe , P inabilitasioae a bedepli^*
cito a l«ner Stamperìa da per se, o per me^
Co d' altri, e Scadi 5oo.; ^per il C»fnpo«ito-
* re tcieote tre tratti di fané, e la $cieasa si
presùme «e oofì prova ii cootrari» dovendo
. egli assicararsi che in fondo air originale Vf
sia la firma dei Revisori. §• l8.
fio* E se ciò che fu stampato senza licenza è
contrario alla S. Relig^ione , o ai booni costo*
mi, sarà brnciato per mano del Carnefice t
U \utore decadere da tatti gì' onori , e im«
pieghi , e si punirà con multa di Scadi mille
è arbitrio tino alla ghléts^ inclusive i eilGom«
positore con tre tratti di fanale la galera per
5* anni. $• 19*
ài* Tutte le (jomposiBioni refèribiti al genere
'. dei Libelli famosi ^ e contenenti ioginrics e
Contumelie' contro 'afcnno' àùche eotto il òo«
_xne di risposte^ Gazzette ^ Note ^ ' Memorie
*' letterarie^ o altro ocon date di diverso pae^
^' se, o inserite in altre opere, coli qoàlnnqoe
pretesto ancorché non vi si nominassero le
persone purché si possano riconoscere si han-
no per Libri contrarj alla Religione , e aibno*
ni costumi, e vi è luogo alle pene dèi $• pree*
§. 20.
fi2. Se i Libri òontrari alla Relig.,>e ai costami
^ son stampati fuori ai stato , e se ne ignora V
'^ . autore , gP introduttori , ven<]itpri ,. e propf»
gatori, si hanno per antori se non nominano
persona reperibile /e certa da cui gì* abbiiuM
* avuti , o non conéludauo la prova d* ona gin*
* fifa ignoranza oel qual caso ^lo il Giodioe
può recèdere dàlia pdna ordinaria. $• 21*
Digitizetì by VjOOQIC
q3p.14% Stamperia ette iMI liaaao i requisii 1 4^1'*
le pubbliche , e dove nop si obbt^discu ngi^
Art* 5. & f0 8* 81 confiscberaniK) uQirftqicih^
ai Terchi , carta , caraftere , libri , stampe ,
. . e, qnaat' ^Itto vi ai troverà • $• 22. 23. ;
^4- I'^'^ i^ inulte tutti i correi eoa solidali . $i24«
25» Pi ea^e li^ metà spetta al Notificatore , e «e
è uno dei Complici nvrà auci^ . T impunità
xporchè sia il primo n d^nooziare , e uoo ti^
r autore d^ opere cadenti aotto la Geuaura
degr Art* 19. ac. 21. uè il principale o N^
1 njatro delta bottega io cuiaon alate scampa-
te 5 . vend ute ,. o- a parae » §• 25. . ^
fi6. Nei caai in cui il giua CSomune impooeruim
pena maggiore di quella della prea» L. ai
tiara .ad- eaao • (L* art. 23. amarette va le pr^-
ve privilegiate • Ora abolite • V. Pro^^e • ) $ 26
U^. €]Dg^tQn iranno i Tpibunali Criminali col-
la aolita partecipazione • §.. 27. V. Stamperìa
Granducale . Leggi •
STAUPERIA Granducale: Privilegio, e Capi-
. teli della med* B. 4* Giù. i688.»e 27. Mar.
1726. ,
S. £aaa^ ha la preferenzi^ nel aerviaio di tutti i
Dipartimenti RR. nella ataro pa e vendita del-
f le Leggi , Bandi » Almanacco di. Corte ec. N«
10. Ago. 1768- V# I^ggi^
STANZE Mortuarie : V. Sepolture .
5T ATO : V. RR. Segreterìe .
jST ATO dei Preaidj: Amminiatrazione Comuni
•. tafiva del med. JL<. lo. Feb« i8o3.
12. Organizzazione giudiciaria, e della polizi
io. quello S^a^o • L. 1. Peb. 1806.
2f* Vendita dei beili di R« prjDprietà colà aitu^
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^ ÈfK «n
- ^, N< 27^ Stn« VSél ^. AitfraM. IMU;
Noiari. Qrbetello. Té^riffa.
fTATUTI : en^n iQn#tti di teApo la «ràipci
. fillio GoQfattnn del Sotrr«iio« ii# NN. \%. ìb^^
. iffH» f 5. Ago« 1777* U coafermMiipo indi'
•tiQtameote fino a nuovo ordina •
9t I4' & 9. Lùg. 1814. e U il. x5. Non «Sif
$• 6. li hMno tutti aboliti.:
iTA2SIifÀ: GomoUiA; Regol, partio^ de* 17.
Gin, 1777.
fTfiLUONATQ; Sqa pen«: U 3o. Nov« 178&
$• 79* s K delitto TfriMo^rr. I^ 3o. Ago. 1795
$t &% ( y. /a iVbttf Tomo A;m^.9.) V. Tnéi^
STIA; Cotnooiti: RegoL purtie. do* f& &tt»
ennNGHB ; Il Mngiitnito dello Siiiu^ è com?
{loito di no PróvveditoiO) e doo Reaidoati è*
erti da S. A. R. fra gì' ATVoeati. (1 )fi. 14
Sett, 1779- •$• »•
S« n llagiatrato è ora compotta <P on Pro¥?ed.
flceltr» fr& i Settatori^ e di 4^ fioooomini di
& ntartino e«tratti a i^rto ogcd 4^ nfai» lofe-
ti om voto • Il Cancelliere, e il eotto Gaocel-
' .'liere 000 banao fnn V obbligo di dare il ve*
tQ conte primo 4 Contro le deUheraaioiii dd
Slaguitroto noo vi è altro rimedio die ti ri»
corso al Prìncipe per mesan doila R« CemaE-
tat N. 7- Peb. 1794*
3« Son aboliti glX emoinmenti ebe eaU^SIeaioit-
ne «pettavano ai Hioietri della GanceUorìa>a
* inaervienti alle Carceri , e non ai pamom per^
(1) Zi« L, 88, Apr. xiHL- Io soppresse. £» ti.
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ffl fff «ff
mo8i8l^ doviwkwi ♦JTogàr per iouero a i>eoe«
fisiio idei (Caroemiit (^'ft. ti. L« 14, Sete» 1779.
4^ TDt|i.:gr.i^|>ti fktM per t Clarc«r»ti .per debi*
^ lo eoo ^^njù d^Ul iiÀUigo dalla. Carta boUa-
. ta. $« 3. (1) , I ,
5v Questi atti àaraiuio dal tutto grAtmti. $. 4.
^ ita, quei &tti dai^ireditori contro i debitori
- esroecati ai pagano.' a Tariffa : il prodotto d^V
. ia GaMetta della Cancellerìa ( a ) «i versa al
. Fttpe; i ministri di eaga Caooelleria nonlwin-
s «ò «he lo ftipeqdip fis^o • $• A,
7* Trattandosi d' atti fatti dal Creditore di cui
, ' la «pesa sia reiettibile dal debitore^ se ne
readerk a questo V importare perchè nontof*
^a sp0«e neppure indirettamente , §• 6. .
Z* V Ufisio dà^ ^atis gli atrapnnti ai Cavee*
rati. $• 7- t >
^. Chi fa r Elemosine può portarle persc^nal*
«ente a quel carcerato che .vuole, o se ìp
porta alla Cancellerìa dirà come, vuol che s*
. impieghino altrimenti ciò ai detergiina 4al
^ Hagiatrato* $• 8«
4.0. il Hagi^trata di«poae pure deir Elemosine
die si ninQo per pie istitoaioni da Confrater*
nite ^ Luoghi Pi) > ec. $.9.
11* Onde cessi V abuso di farsi passare dai car-
cerati una poliva n.ttQ Procuratore che ac-^
Tomo //• M^
( t) Cosi la II. del Bollo degP tt. Feb. i8t5.
(^) I diritti ehe peroipe questa GanoellerU son
areigolati dalla N. 7. )7ov* 1%^,
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catt* per loro, il qàttè lùeraVa sali* ElaaMi*
ne, lai questua è afiidata ai Fratelli della
GoiTip8gi>ia del Tempio. Otto Fratelli si ao*
ininaQO da S. A. R. sulle Terne fatte dalla
GHnpagnìa : ogni carcerato può far passar li
aua polizia a quello di essi che vool eceglie*
re 9 o a uu ano parente purché noe vi sia je-
gpetto che lucri solle Slétnosioe. $• lo.^
12. or assegoamenti dell' Ufisio delle Stinche
' ooo addetti al soccorso dei carcerati ai ver-
•eraoao alla Ga^sa del Fisto , che soffire le i^
se di esso Ufizio. §• li. V. hsecuzion per^
sonale • *
STRADE: Sulla loro consenrasione » scmriefai»
p^^ ingombri, visite, getti, lastrici^ mori, fcAe,
Ponti 9 ed altro concerdente le nied. yì sono
i BB.- 14* Gin. 1578 e del 1719 (senia gior-
no ) gr pO. del 1596. e del J73& ( seoaa
giorno ) •
2. Nel 3c. Mar. 1772. foroa poh. di obovo tali
antichi OO.^ilel JHagistrafo de' Via), cai ine-
cessero gF Ufisiali dei Fiumi mi ricaTamea^
to delle Fosse, corso e radunate d' acqua ^
getto, e dep>sito nelle Strode ^ ìogonihti'j
0€cupafeif»fie di Soolo pobhlìco, muri^ Fab-
briche minaccianti rovina » e visita amioale
- . alle strade*
Z. La P. .3. Nov. 1734- per la coneervaaiene
delle strade Urbane messe nn diritto di la
} soidi alle porte di Firenze per ogni Car*
roche entrava con Ruote armate di hoUetto-
nij) e chiavarde^ Il B. 20. Log. 1747» pròifai
toi^iinente i sud. Garri, in i;atta la Provincia
Fiorentina 9 e Pisana ^ peoa la perdita del
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SfR . . STR 179
Gafro, e Scudi io. di cai tnetà spettava aj
querelante. (V. il N. feg.)
4.* Sodò ora proibiti tali Carri , e vetture con Coifct-
ruote armate di ballettoni, e chiavarde 9(1) ▼*«><>nci •
dovendo avere il Cerchione piano , e i chiòdi poutu .
incastrati nel medesimo ^ pena ^. 7., Regol.
IO. Apr. 1782. (per il Fiorentino ) §• 17.
3» La L. 5. Ago. 1771« impose una Tassa pre«
diale per il mantenimento delle Strade del
Senese •
€• Ognnno può far pascere /bestiami su i mar-*
^ini delle strade RR. e Gomonitative , e far* .
vi il fieno , ma è tenuto ai danni se danneg*
ciarla strada^ §• 21. RegoL sud. del 1782.
^* 1 Lavoratori devono ricavare , e tener polite le
fosse lungo le strade^ a fronte de' loro Cam*
pi » ed averle ricavate ogn' anno a tutto Set^
tembre, con gettare le materie ricavate nel
loro Terreno, pena <£^. « 2« s per Braccio an-
dante oltre la ricavatura • $• 23.
8* £^ proibito' fare anche nei proprj terreni cai*
laje , callereccie 3 e altri ritegni d' acque , e
« lo scavare troppo profondamente le fossa
per ritenerle, variarne il corso, é mandarle
nelle strade^ o sopra altro suolo pubblico, o
di particolari, pena ^. 7. e i danni* $• 24* •
9. Ei^ proibito macerare Lino, e Canapa nelle
fosse lungo le strade RR. e Comuni tati ve , e
fare per tale effetto radunate d' acque presso ^
d' esse , o presso i Luoghi abitati , pena £^. 7»
e i danni. §• 25.
(i) Sono permessi. nella Romagna «^N. l9.^ Ciu*
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b
e }0« ^ proibita impedire* V >ef ita » e sgargi^ €le]|
acquo delie stnide^ vewi i ponti dove mm
Alerte diretta, o dove Tanno q^tiir^lnieiites e
di voltarne «Ure^uUe str4fdex ÌorQ £j9ie, q
ac<}uedotti» o di £i.r pi^ware V acqm di ftotq
«ttraver^Q le itra^« aenasa licenw della Ct-
muuiià, che qoo V accorderà 9^ o^m qtuEh
do nc^n \i «ia danno per la ^^rikÀi, pena i^ 7
ili* £^ proibito gettare 9 o spargere naù^ dai
Campi iieUe ^«red^, pena Ih f •. e* la reiM-
19% K prtabito (kre ponti inorati anlle foste In-
go le ^^roife RRt e CemonitatiTè ^ «eoaa fi-
. cenaa della Comunità, che la darà ^r^
.. dopo amcnrata^i che la luce, del Foiite m
dt^lxa largheaaa , e profondità delia foeia « §^ sH
|l3« I Otusiglj generali della Coomaità poaf^oa
.. far chipdere le s$rad^ vecchie» aprirpe^ d^
nuove, allargare le esistenti, a ?ariarae^ia
. direzione, purché occupando suolo di partìieo»
lari» o facendo loro altro pre^iodiaìa /venp?
. .no, indenniazati^ §k 99%
« 14. I soli CoQsigij generali possoaa ordinare, la
soppressione, o alteraaione sostaoaiale delle
ur^de y a piaaae Gomunitatiye ^ $% 6* N« ^
. -Apr, 17884
l5^ lì Cancelliere esibirà in Tribunale I partiti
che ordinassero tali abolMsioni, 0 variasjeai
sostanziali ; Il Giusdicente assegnerà con Ejil-
ti Ufi termine a dedurre le opposisiooi» a
quello spirato autenticherà eoa Decreta aeii-
t^ yerpua formalità né citaaione le eegaiH
fariaaioni^ quande le trovi conveoieati. j. {»
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. StR . ^ ^ . STK 184
ft^. £aÉèttdoVi òppdB»ioiilsf$ p altrsi iagidnt;voIè
diiliiàolìtà ^ il Giovdicet^td rimetterà T affiire
hi G<H]$iglÌo generale pefthè ch^liberi di tiuo^
Vo. $; 8i
17. 1 Gotàìglt gedéfali possilo sen^a Vei^tinA i(0-
lenbità renaesiarj^-sfie' stngdé vicinali c<>ild
fiatatele eobl^eDienti alle servitù acqcrifitftì^ iSal
!pQbblieo topi-a di e«8e» §. $*
18» E^ proibito ^etltovare, aliei^are^ o' datine^- Tefttlni
ttiÀi'é ^ i tef itiiai delle triglia ^ delle 5^ n//é
KR. e ^ttei di eotiiìne Irà uaa 6)mbdilà e I^
tdtra^ iottò p^na dei datini^ e di L^ f- pBt
«iàseuti lermioe» $ 1^ ttegnl. j»ud> del )f82»
L^. Quanto aicerrtìini Giddsdiaionali eoUi Sta-
ti eateri^ oltre ì datitii la petia sarà ad aì^bi*
trio) e «e ne farà p^oceMo Ordiiiai^io» $. !20
tO^ Ia L 36v NoVk ìf5Cé permesse dì piantare PUrns.
gelsi ^ e aftri alberi lungo alcttne strade del ^"""^^
Territorio tHsano nei wodi itri espr^saf; ven\
è bOa ftiiaiile per nXcìiné itrnde del PiéM^jese^
de^ io; Mar^ if 5à; ±^ tin tt* de^ ^. Man
1f5à« per alenne strade dell* Aretino»
Bi« Ora è a fcufcfci permesso piantar alberi da òi-
itìA I o da ihitto ^ su i margini delle strade
-' KA. o'Cottionifcatite larghe 8*-braeri;t alme-
Ho» lenaa verona licenza e soltanto con avvi*'
garno laQninuriirà perchè invigili che la pian-
' taaiOne sia in regOìa ì Le questioni sa tal t&-
polarità si dèeidouo dai giindieeoti k)mAia*
riamente e snl^la «emplice visita • M« 6« Feb*
1781;
t^a* I PosseÀori adiacenti , oeoniinantf allei^r^s-
Uè RR. o Gomnnitative possono piantare f>ul
^ margine di eise sena* vcmoa licenaa $ alberi
\ . Digitizedby VjOOQIC
l8a STR SffR
da cima, o da fratto, con darn^ ootusiiialla
Comunità per gi* atti della Cancellerìa ilo-
niunitaiiva perchè il Provveditore di strade
invigili che non 91 danneggi la stnula, e si
pianti soltanto ove essa è larga B-* 8. alme»
no, e mai avanti. le. Case: LeComooità pos-
sono permettere di piantare luogo le strade di
Collina non carreggiabili, benché più strette
di B.* 8. purché resti il passo per le bestit
da soma §• 22. RegoL del j/Ss.
23. Il Possessore che pianta alberi su i mar*
gini delle strade ne perciperà il fratto, ma
non ha nessao diritto sol terreno che acm pnò
ohiodere , né farlo di sua privativa proprietà ^
e nemmeno le di Ini produzioni anche oatn-
raliN. 22. Apr. 1788. §* u
24* La piantm&ione non pregindica all^ uso clic
in qualunque tempo deva farsi del sooio ove
esiste por. ragione della strada • §* a.
25. La Comunità può sempre alieoarae l'utile,
o pieno dominio , coir approvasiooe Sovrana.
In quesf^ alienazioni, si preferiraono i prò-
prietarj di terreni adiacenti, ocpntigoi^ por*
, che dentro otto giorni dalla liberasione alf
asta, parifichino le condiaioni, per 911Ì fi
, fatta. $. 3, 4^
26. In t^li alienazioni , chi fece la piaatatasa-
rà indeunÌ9^ato dair alienatario ,. e deL pcea»
20 degr. alberi , o del danno sofferto > o delle
.. spese di piantazione , coltura , custodifoi ec. $ 5.
Occupa* 27. ( V. il N.^ 24- ) I Particolari che volca^n
ìngòmf occnpere qualche parte di strada ^ Piassa, •
bri ailro suplo pubblico ne converranno colle Ci^
munita j è tratteranno. seqp del ffWM in coi
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9n swi xf$
^"tiMti, figMrJo al^ftdtflo sol tao (,0, e qoq sAV
V aria . occupata « 0 ooa si esigerà oulla p^r la
' - liceasa; traltaodosi dì: strada Regia il. eoa-
esoso della Gonmoitàr deve esuere approvalo
al Seu. Soprasaiorlaeo » ma il prezzo spet ta
- aeinpre alla Gomnoità^^. §• 16. Aegol.sud. del
1782* ..
KlS. I Magistrati ooooederaano le occppasiooi di
- strade^ e piasse iGomoaitative a quei che ne
jBHressero bisogna per le loro fabbncLe copfi-
. ^oei ma sehaa^ alterare sotta^sialineute r i]60
di.toli^^^ro^ ^-ìT^ pipstBe; e queste delibera-
aioni si esegaiscoQO setisa veruna suienuità.
A9. £^ permesso ai veaditori di Commestibili
• stare a vendere ,neUe strade , e piazze ^ pur*
che non le; restringano, n^ ingombrino con'
fabbricbe , baraccJie , tende » 0 altro che im-
pedisca il passo alle bestie» vetture , e pedo-
ni» a^pQrcbè per stare sopra i muriccioir e
marciapiedi , o solto i Lctggiati , o avauU le
.. .porte Dttengan il cons6i\so del padrone 9 il qua-
le p^r esso non puòesiger nulla , e purcLè non
si stia a vender. Commestibili, o altro d" uso
«. pro&ao presso le Chiese , e Luoghi destinati
ab colto Divinò , -u^ tiegl' Atrj . Cimiteri , Sca-
i . liaa^ct^e. Loggiati di essi^ a braccia 8. didi-
..: ataniB% per ogoi parte penaL. 7^ ; questi ven-
ditori non acquistan verun possesso, o prela-
V aiottie sai soqIo che occupano, oltre il tempo
-. che vi si trattengono né posson vendere , o ce-
dere il loro diritto» pena la nullità dt^l Con-
tratto» N. a5. Gen. 1796. e Rejfol. icApr.
1782. ( per.il FioffQQtino^ ^ ^;''^*)
X
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m ffin flint
3o. Per la^ penale dtX* f*^Ml sud* e 4» Mei
gl^ altri caaì d' uig<anliri è teuofeo il padi^aa
pernii Garaone^ « a4ich<, te tfafceati di mar
teriali , il Cavallo » e Carretlone cke U |imw
tarono. N. 14» Dir. tfSà »
Stiviti!. 3i, Il pa^MQ del SS. ?SBémineiitci« de* «orli <, a
àelle Processioni non dà adrvità «opra i'^itadi
dei Particolari! qliaot^ ìUle «ervità già io^
dotl^ initonsig]) geoeraK io potMao cedere
ai Proprielar) d«^ Fondr^; • traostgere ao^ra
di e00e 3 «alvo il diritto al coafiftaolie di man-
tenersene in pofiseMO in caso di< aasolvti^^iie^
eessitò é $* 3o« _ . ^
Lsvvri 32. Le IL ai Cancellieri Gomtinitativi dei 3c*
Apr. 1767. é la G. KSé Dicembre 1780. rr^
guardano i lavori alle strade» Vogtiofio ehe
non si adoprino JUnraCori, o I^astricatorl net
Lavori di cui son capaci anche i «empiici- o-'
pranti «otto la direaione di sa Capo Meeikro ;
che s'^impiegiiino a preferenaa i poteri brac-
cianti di ciascuna Parrocchia per etti passa
la strada , e anche i Vecch) , Donna , e lova^
lidi, proporzionando la paga air opera ehe
prestano ; che «i astrìfigano a fbrta a laTou-
re alle strade , i vagabondi , e o2io«i i <|QaU ia
questo cano avranno 4I 5.^ o il 6.* meao degP
altri volontari i e che 1 Capi Mae«tri teDgatt
le note di tutti i Lavoranti # e paghe reepM^
tivc. .
23. Le strade devon sempre tenersi in bttOno
stato e Le Comunità po«««inò «ervirai degl* o»
pcranii che vogliono» e repartir la «pesa 5 a^*
' che prima che siano finiti i Lavori* OgOhhn^
ito gi" Ingegoeci della Ganera delle .Gomiuùt&
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'i^imnno (e lelto ^iitè'fler rilevaìw quali stra^^
de haoao bisogno di ritarGimeQti » e quale ne
èia spesa j Però il QanceUiere di <x>&certo
€OlÌA Gomunità preparerà la o#ta d«lle 4r^ra«
dà ehe haano^ bisogno d' essere visitate , e la
' pMsèÀ Kir iuftegnere al uno arriva^ ritirando
pei la relazione per soltoporla al Magistrato i
' e. se quesM ordina il lavoro la spesA si rephr*
• tira per iittposiftiDtie » e si diòbiarerà se Vuole
rìi6 V Ingegnere nella gitn dell' anno seg. vi«
' siti i* LayfH*i (ktti. G« li. Mag* 1774.
34* I Possidenti 'possono riattare a loro spese ^
eon^lioenM delle Goindiiità; le strade ^ e piasse
' afvatiti le loro Case» parche il Lavoro sia a
- tegola d* Arte; e oniìbrme ni rimanènte 5 sot-
to pèiin di esser rifatto a earieo loro « RegoL
to* 4pr. 1782* (p«r il Piòrentitio) §. 14«
ade In occasione di Lavori nelle strade, od*
- ingombri di esse 5 si tetrk per tutta U Orette»
* tiiio,d pia lumi secotidlo il bisogno 5* penA tOéj*
oltre i daifni» $» t5. (1 )
36. La N. ùf. Mag. 1786. aboliseeie LL« de*
* lS« Marao. id8o., e 1.5781 (senaa giorno)
" e vtiole che il' mantenimento ed esi^viaaiooe
'* déU«9 fosse lungo le strada sia a Carìeo dei
propi4etai^) dei teV-relii , e don più dei Go*
)j ) costituèndo ciò^ una servitù personale ^
• ( i) La'N/dè? iY65. fsenza piotano) prescrive le
stesso anche in occasione di fabbriche » e vuole che
%r lume si metta a ore ^4* $ pona la cattura , e ar«
lutcio. t \
^
/ \
, Digitized by VjQOQ IC
jiv m pt ^, ^
e per coateguenM . aboliilk emne tutto kvd*
tre . ( 1 )
37. Le j^ro^e Poeteli tono date ìa accollo alle ^
Gomuiiilà: per cai pattano , mediante oa' an-
nua tomma fiata • Sono a carico di ette tutti
i lavori .5 e tolo trattandoti di Pònti prandio-
ti 9 ti può etclodere dalla convenaione il man-
tenimento delle pile » e archi » rettando però
a carico delle Gomnnità quello de' ghiarati»
lattrici , e t pallette ; le Comunità non posso-
no cambiar la direaione di quatte strade , né
render più ripide quelle di Hoatagna, e nem-
meno renderle più agevoli mediante un giro
teqaa r approvaiione Sovrana. I Maestri di
Posta dehonaieranno al Cancelliere della Co*
mdoità) e al f)irettore delie Peate » le frane »
buche s e altri danni che avveniatero • Le Go-
* munita invigileranno che qoette str€iM non ti
^ retfcringana , e non tegnano nturpaaioiàì di
toolo. Se una Gomnnità dopo avvitata dal So-
pratsindaco non mettf mano ai lavori ti fitnno
a di lei tpete • La retpontione alle Gomonità
ti paga in tre rate annue » e T ultima saltali-
to dopo che gì* Ingegneri della Camera » o
. Uffizio de^ Fotti hanno vititata la str€Ula , a
« trovata ben tenuta. L. 4» Vat. 1776L
^.^^. Non ti faranno più Cottimi a lungo temjio
per il mantenimento delle strade RR. : per
farti a breve tempo è neeettaria T approva-
zione Sovrana. Se le Comunità tratcnr&no il
^' (1) Su questa materia eranvi anche gì* BR de*
19; Lujr, e i3. Sett. i68c. « e quello del 171& ( :
;ui giorno) pfr il Pisano .
Digitizedby VjOOQIC *"
I fffR . STR i8f
im iMOteiù mento di, |aU strade^ ood sarà loro
pagata la req>on3Ù)ne annua che ritirano per
mv tal titolo. G 27; Beh* 179^2*
I m^» LeGomooità powod dare.in cottimo il man-
^s tenimeQ|:o delle strade Gomunitative , e i pri-
liii • mi Iresareimeoti per la lora coniegoa ; il cot«
^0 timo per il manteniqaento si farà per non più
Bi,s ài 9. anni, salva la confermai e con facoltà
^; di rescinderlo a tempo rotto » di consenso del*
^ le parti. Preferiranno per cottimanti \ pos-*
gg . aessori Frontisti y o adiacenti . Tutta una stra^
y^ , 4^ 9\^ potrà dare a nn solo possessore se i suoi
^ • possessi sono in vicinanza o dividerla in Iron-
chi , e assegnarla a diversi » purché non si sud'
^ . divida tra troppi Cottimanti ? Si preferiranno
i grandi ai piccoli possessori. Una volta Tan*
^ no un Perito eletta dal Magistrato, ilProv^»
veditor di strade , e il Cancelliere visiteranno
« insieme (1) detl^ strade ^ e assegneranno un
termine . al Cottimante » a risarcire i difetti »
. e .qnello spirato senza che lo abbia fatto . o
abbia giujptificato di esser aggravato dalla pe«
rizia , o di non esser tenuto a forma del sno
, Gontrattp, la Comunità lo farà fare asuf spe«
*, ( 1 ) Secofi«)o la C. 18. Gjo» i8o5. il Cancelliere
non vi ìnf-ei;vìene senza la licenza del Provveditore
i{eUa Camera Le visite si fanno anche fra anno se
oceorre . Il deputato si e]eg:Ke voIta\ por volta e ìia
L. 6. al jriorno 3 e Tj, 4. se e uno €hs(l Majristrato .
Il Ganoelliere ha L. 4 * il Provyedifore di strade
niente :. non posson prender cfLo ne' allo«r^io presso
i Cottimanti fuorché |)er nenessifa urgerne pena la
sospensione p*5i* il Provvedi! ore di shaUe , eia perdU
ta della Diam per il Deputato C i^i )
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i8s f^a , WR
9e:.e così nei neor^iopràtvefttiti firn ànM^ift
materia di resarcitneoti dopo sVere Verifi^M
il bUogno» Al Deputato^ che tit ècimneoal
Hagiètrato ftt darà titi^ otiotario da CàMUm da
questo ) e hi GAtieelIiete ^ e Pro\r^^tdre di
: Untdé il rimboi'so delle ftpeié 4 I Giótd^ nelle
visite ftdhtìe delle sitàdB daratmo parte del tat».
tivo stato di es8>^ alle Gotnonità « Nott iott
comprese in qaafitò ìopra» le strade iatehié
delle Città 5 Terre « ^ Castelli » alle quali la
Cotnbnità possoil provvedére eolle lóro &eol-
tà 4 t Gadtellieri rìmetteratilìo ropia de^ Gqa-
tratti » e partiti di Cottimo al Provveditore
deir Ufizio da eoi dipeadotto per r approva-
aiooe : il pres4 M « 000 eoillpretidé la ]ri^via[«
eia loferiore 4 M. 2td« Feb. IfgS. ( t ) ^
4^' ^ Cottimante si darà gratis una copia ed
Cnntratto di Cot^itno é d ^ Mar» 17984
4l« I Residenti ne^ Bìagistrati C^mtitiitatìvi Jloè»
son ottener tali jpottimi porche si atsentuia
mentre se ne delibera* Non lo postfoiio i Pfbv>
veditori di stridè « G* S2l« ìi&g* l7Si^*
Visite. 42- (V* i NN. 33, 3^. 39.) Ogo' anoo 1 OiQ-
srjitenti visiteraotio le fosse lùnf^ó le ìtradb
RR4 e Gomuoitative eoa anonaaiarlo pritq^
per métto d^ Editti^ e rìmetteraoM Copia
delfatto'di vìsita alle Coittotiità^ ritirandone
ricevuta, che presenteranoo del Sindacate tU
tutto j^ra^i^ * (ù) C a4* Feb. IfSié
— ;- \ ■ ■■ „ • Il ■ li
/ (1) Vi ^óno pure l.e il. «iiinitthe» e t CC 5. Mar»
^ Vi. Olii. 1798; per la prima consegna delle strade
ai Cottimanti*.
(2) La Tariffa de* 24. Die 1814. §. i5. 14. ae«
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^« lUiitro r Ofctòbfe^^.Qgn* aoQo il 6iu«ii^
C^ntè ji o UQ mo 91iQÌitro » e il .Ganéeliìere Cch
taiunitfttivo'» ▼i^iteraoQQ insieme tQtte le stra*
da KR. e Commutative per verificare, letrisii;-
ffresiipoi ai pregente Regola e ne faranno paa
ReU^oqe che $i depo«iterà in Tribunale t
mancanclo il Giusdicente di far detta visita
il GMcelliere ne informerà il Senatore So-
prasiindaoo • $ Zi. KegoL sud* del 1772* ( 1 )
j}4« l Cancellieri nel Sindacato giuatificderanno
d' «ver f<i^tte tutte le loro incombeoi^e in iiia*
teria di strada , e loro mire • $ 33«
45% Vi »onq le H. del 179^. (sensa giorno)
per gr Ingegneri che visitano le strade. ,
4^ (Y* i NN, 4* 7. e seg. 18. 19. 29. 3o. 35. T'i^
53t 5/^\ lie Traagressiooi scoperte neUe visi» ^'^"^
te anoacf delle strade , e dello fosse luogo di
esse si giudicano «ul semplice atto di visita
del Griosdicente previo un breve ti^rmiue al
Traagressore a giustificarsi ,. se la contravvea-
siona riguarda le Fosse « Il Magistrato Comu-
nitatiyo può condonare Q diminuire le penali :
dalle condanne dentro cinq.oe giorni si può
ricofTCire al Sap« Tribunale di Giustizia* £•
d« ^iU 1780*
47« Per le Trasgres«ionì scoperte osella visita è
èò^a X* lev il giorno ai &iu.<rdicenti per, il l'im*
]K>rso delle spese di gita n^lle visite %
(2 ) La N^ 13. 8ett. 1814. richiama in vifrore gì*
erdini in materia di visita di strade ^ e sulla loro
oonservaiione >. '
. - Alla G. 24. Mar. 1815% son uniti i.modelU de' Coxi«
èràtti dV AoooUo.
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teiioto il Lavoratore del terreqp coiitigao,«r
bf>o ertati chi ne sia T aotore . §. 32. RegoL
8ad^del 1782.
4^. Per la non fatta eacarasione delle Fona
Don ai ammettono querele, dovendoti proce*
dare aaminariamente eui resnltaCo della vi*
sita. G. 22. Apr. 1789.
49- Cognitori delle azioni civili promoeae daon
particolare, contro V altro sono i Gindiceati ,
~e delle aeiooi criminali i Tribnuali locali^
colia solita partecipasione • § 4^* ( ^ ) R^gol*
sufi, del 17^2.
5o. Per le trsu^ressioni 9 meno qnella eoncernen*'
te i termini rolli stati esteri ( V. il N. 19.)
si procederà sommariamente, assegnando no
^ termine al trasgressore a difendersi • Le mol-
te si dividono fra V accusatore ^ e la Gorim-'
n'iih , ove qpn sia altrimenti disposto ; ma se
si procede ad ìstansa del Cancelliere, o al-
tro impiegato della Gom unità , la pena spetta
tutta a questa: E i Magistrati possono semr
' pre condtHiarla, o diminuirla. §. 4^. 4^.
iTilf **• (^* * N^* ^* ^0 '^ *""® ^^ strade Postai
Vetture li del Granducato è imposta dal !• Gennajo
1816. una Tassa da pagarsi dai - Conduttori
de' Carri, Legni, e vetture alle Dogane di
frontiera neir ingresso , e egresso dallo stato
fuorché alle. Porte di Livorno : è come segue :
Per ogni Cavallo , o Df ulo attaccato a
Carroaaa , o altro legqo sulle moUe /^. i. 6. 8
^ ( 1 ) La partocipas. vi è ora neoessana . €L iS,
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STÌR . \ fefe 191-
per ogoi GiftTallo) o Miilsr^atteccato
' a Barroccio V Garro-^ o altro legdo
a ifcangho • • • • s l3. 4
ne ifon esenti grEgoipaggi, e Carriaggi mili-
. tori che marciano io Corpo, e quei che abita*
no dentro le tre miglia dalla Dogana di Gon^^
fine, e che non si partono con Cavalli, e Mu-
li attaccati da luogo titoato oltre le tre mi-
sud. N. 11. Die. l8i5. §• 1. 2. 3*. 8.
Ó2* GV abitanti dentro le tre miglia dal Gonfi-
ne si muniranno d' anno in anno d* on atte-
- etato del Ginsdicepte dichiarante laloroqua*
lità , e domicilio , e lo presenteranno alia Do-
gana ad ogni richiesta. §. 5.
Ó2. Chi frodasse la Tassa, o staccasse bestie
- per tal motivo , incorre pena il sestuplo di
essa • §• 6é
* 04^ Cognitori saranno i Tribunali che conosco-
no delle cause di frodata gabella ,. e cumule-
ranno gì' atti verificandosi iHnbedue le tras-*
gressioni 90! med. soggetto. §. 7.
S5. La presi N» stari amssa in tutte le Dog»*
'ne di Frontiere. §• 9* V* Botole» Cocchieri ,
Comunità. (N.^ 928. e segg. ) Fabbriche*
Fiumi X Getto. Giwochi^ Lastrici* Polizia.
' ( N-^ 2. ) Scarichi . Suolo pt^bblico • Tettoje \
Ka$i e Orti pensili • ' /^
;STUDJ: Una P. del 1.589. (senza giorno) e il
B. l3. Oft. 1626. per favorir lo Studio Pi^
sanò proibiVon' ai Toscani d* andar a studiar
fuori di stato pena Fiorini Scoi d' oro, e T
indignaasìone Sovrana .
STUPRI: 00. Criminali de' i5. Gen. 1774. $•
'• d» e 6: (il padre era tenuto per la multa di
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(-
tp» STO 9QO
L. 3co. iucQtm dal ^IW^I Uaeitri, Servita
ri , e Saiariati cho «edMavano uia Gio^in^
dttila^faqiigUa. ove «9ercitikv4no.il loro ufficio
ai poaivaq come rei di farto vi^ento) : p^iuL
degli stupri « tu 3o« Nov« 17ÌÌ6. $. ^^ 99,
V. f^offtn^a^
a« 11 ]l|»i(trf muoia ultroneo 4«Uo| 4<ìii;sr«eor# fiol*
la stuprata Ubera il primo dalla multaa nello
stupro semplio^ s porche «egQa prima olia il
Fiicó r abbia riscom. C 9. Gin. X78&
3. Effetti della qqietansai. e .del matiimoiiio.
dello stupr^^are colla stuprata^ Jm 3o« Ago.
1795. $• 6* ( V. te iVp^a Tomo J. pc^^ ^ )
SUBBIANO: Gomi>nità; Regni, partic do* 26.
Ago. 17764 ,
SUBORNAZIONE di TeaUmonj; Sua pena. l.
3o. Ago* 1795. $. 8« V, t€stimùnj\ .
SUCCESSIONI ioeeitate : L. enUe med. da* ì9,
Agosto 1814. V. Adizioni. Alhinaggiù. Còl-^
iazioni « Eredità .^ E$piU^ifsm • f<^r^stì^i •
Scismatici «
SUDDITI Toicani : N. i3. Hag. i8|5. cli« i|-
chiama quelli ^he si trovavano %\ ter viaìo mi*
lifafe di Napoli. V, J^sicccndè KUSticali^ /«-
gaggi. Studf.
SUOtO Pubblico : Ev de* fi3, tqg. 1776. clit
proibì d* ingombrare le «trade 4i Fireuaé eoa
Tétta|e di le^no, botc^e, muripcieli # abra>
e ne ordinò la remoaione»
a* K proibito occnpar suolo pMUca^ é altra
cova pubblica» 0 d' u«o pubblico, il netrii^gpa*
re 9 o occupare strade 1 pìaaae , o altri loojgbi
fiubblici con fabbriche » baracche, e altro co*
se mobili i.oimiqiobilij anehe teingM)|riamiiea«
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geo ^ 8U1P I93
' t# 9 pena la remosioné à spese del reo » ed. |
danni • RegoL 10. Apr. 17^2» ( per il Fiprtsn*
tino) $• 1. V. luoghi pubUici • Strade^ .
SUPPLK^HE: I Vicarj Kegj neir informare
Snelle de' coadannati per averla graiia, in*
iehe ranno il delitto, la pena» la data della
sentenza, le cause di {grazia che concorrono,
le circostanze di faniiflclia, e se il condannnto
hàrt{iiietato la parte lesa* G« 28. Sett. i56o.
2« Le Informazioni si rimetteranno sigillate ,
col sigillo deir informante. G. 3. Die. li368
3* he suppliche delle Comunità devono essere
firmate dai rappresentanti, e legalizzate col
sigillo Comonitativo , altrimenti non hanno
corso , e ▼! è la pena di Scodi 5o* per ctfiscn-
- no de' supplicarui '. L. 19. Die. 1567. D. 23.
IHag. 1572/e Dich. l5. Ago. 1748*
4« Non si può esiger nulla per V informaziona
delle suppliche , neppur per esibita o registro
di esse, e de* Documenti annessi, o sotto altro
titolo , pena Scudi 2. di cui un 4«^ spetta al no-
tificatore , oltre la restituzione del tolte : la
caso di recidiva vi è la dectìtuaione . D. i5.
Itlag. 1579.
ù* Nina Regio Dipartimento può ricevere supplì^
che non firmate dal supplicante , o suo Procu-
ratore • Le informazioni . de^ Magistrati Colle-
giali devono essere firniate anche dal Provve-
ditore, o Capo di' essi, e legalizzatele firme
dal Cancelliere. Dich. de' l5. Ago. 1748'
& Le suppliche non ritardano il corso agP atti
. per r esazione di multe , e spese processali
criminali : In caso di grazia il Fisco rende
- «là che io pagato. IL de* 26. Ott. ràiS.
Tomo IL N
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Goógle
194 SUP SDP
7. I Oiparriimeoti è Mxniatri RR* risolvono (i»I-
le ordiaarie facoltà , ee vi si estendono » lo
suppliche rimesse loro colla codetta^ e noa
faraono conto di Quelle cbe conteagoao do*
inande ootoriamente inattendibili; riaoiraa-
no in una sola informazione quelle ehe han-
no lo stesso oggetto , come Impieghi , Doti ,
aassici j , ec. e informeranno a parte quello che
. meritano nua speciale resoluzìone • CL ii$. Gin.
1780. $. 1. a.
8. Se^rieevono con eùmmissione nnt^suppKcathe
possono risolvere colle loro facoltà , in reco d!
informarla daranno parie di ciò alla Segrete-
ria da eoi fu loro rimessa, perchè qoaodo tali
af&ri sono dal Principe aTocatì a se, verrao-
Do loro rimessi per inforraasione con lette-
ra, o d^ ordine speciale di S» A. R* $. !&. 3w
9. Tutto ciò si osserva anche nelle suppliche ri-
messe dalla R. Gonsnlta. G. & Lag. 1780.
10. Qaaudo una supplica è rimessa a aa Mini-
stro con semplice codetta egli paò risohrerla
colle sue facoltà , o se non ti si estendono la
informerà e qualora non meriti attenzione
vi scriverà sopra s Non merita atteoaiooe s
e la ritornerà alla Segreteria con prenderne
registro. G. 17. Log. 1802.
21. Le suppliche per altri af&ri eontenaiosi 0
concernenti i diritti de' terai si devono infbr-
mare dentro due mesi, e se non lo poetino
perchè le parti non si sono presentate a dare
gli schiarimenti neeessarj , basta che V infor-
mante lo dichiari di proprio pugno • G. 27.
Giù. i8o3.
12. I Vicarj Regj devono in&rmare da per lo^
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SUP StJP igi^
ro le suppliche cb« vengoQO loro rimesse : Se
iOQo firmate dai loro roioistri oca verranno
ricevute 9 meno il caso d^ impedimento o ia-
sansa • G. f • 6en« i8o6-
l3« Le suppliche fatte da particolifiri devono, et*
sere individuali ; quelle collegiali , p ii; noma
collettivo non hanno corso, N« 11. ituglio
1814* V. Grazie. Rescritti.
SUPREMO TRIBUNALE di Giustizia : Prima
di esto ne faceva le veci il Magistrato deci* X^^\^
Otto, creato nel iSfS. e cosi detto perchè *'^'***
era composto di due Cittadini per quartiere •
Esercitava solo la Poiieia; nei li^iò* fa rifor^-
niato, e gli f& attribuita anche la Giqsdaia
Criminale , e la Custodia delle Porte delU
Città .
S. Fa» suppressò con L. de^ 26. Mag. 1777* uni^f
tamente al promotore Fiscale, e Cancelliere
di Campagna, e tolta -ogni Giurisdiaione cri«
minale alla Camera della Comunità, e quel*
la del Commercio, alla Camera Granducale
agi* UfHziali de' Pupilli , Magistrati di Sani* ,
tà » Conservatore di Legge , Archivio , Mon*
te Comune j Monte di Piatii ec. ec* e fu creato
per gì* affari criminali il Supremo Tribunale
ài Giustizia di cui contiene il regolamento.
3« L* Art. 3. abolì 1* oso di partecipare i Pro-
cessi al Sovrano per la resolnaione ; e l* Art.
£. soppresse la privativa Giurisdiaione del
Dfagistrato degl'Otto in certi affari e li ^t*
topose tutti ai Tribunali Ordinar) .
'^« Il Supremo Tribunale era composto di nn
Auditore che era uno de* Giudici , dirigeva
' la Gaacellerìsi 0 soprintendeva «Ile Carceri»
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19$ SU9 SUB
^ di tre Assesioti, im Gaacellier maggiore ^ec]
uba Gaoceilerìa divisa in tre Dipartioiefiù.
§. 6. 8. 9.
i^, Gr Asseatori erano Giudici easi piure ; tutti
i^proeem arrivati io oq mete si paasavaoo al
3;^ Assessore ; Quelli venuti nel mese seguen-
te fi a> e qoQUi del terso mes^ al i.^ At»
* sessbre , e così di seguito « §• io*
6: Il M. de* 22. Feb. 178& organig^vò di ver»
mente la Cancellerìa, ^ dette un altro girO|
alle ai'tribusiooi del Supremo Tribwiale ^ ma
poi si tornò ad osservare la L. del 1777*
^« Le Lettere si firmavano dai Gaacellier mag«
giore, una se^eonteueYano ordine d' arresto»
o rilascia di persone^ o resoluaione. d' aftari
vi era il visto deli' Auditore « G. 17. Gingoa
& iia L. de' 2%. Apr. 17$4. in vece deir Au-
ditore Fiscale che ne era il Gapo , creò uo
Presidente del Supremo Trikunal^ di Gin^i-
zia 9 che messe alla testa di tutti gF aÀrt
criminali del Granducato : Dava il voto V ut»
timo, e le sentenze «x proterivana a plnraliti
dei tre voli del Presidente , dell* Auditore , e
deir Assessore di turno » ma a nome del 6ti-
premo Tribunale \ Se il Presidente 000 «oa-
correva nei voti uniformi dell* Assessore, e
deir Auditore, o sé erano tutti e tre di^
formi si decideva dalla R. Gonsnltja < Dal Pre*
sidente dipendevano gP Impiegati delle Car-
ceri, per ciò che concerneva la custodia dtt
Carcerati » e le Cause criminali, e poteva ao-
spenderli con > darne parte al Preaid. dei B«
Oov*i 0 chiedere che li matasse jTdipe&d^var
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fio |>are da lai quanto al Crimioalt tulli 1
Mioivtri, e alleile V Auditore Fiscale di Sie-
na, e il Gimmissariadi Grosseto > non si am-
ine ttevaao ^ Sindacato senza la sua approva»
- teione, e li poteva sospendere eoa darne par-
te al Presiti, del B. Gov» Qnesto partecipava
ìi lui tutte le gite , surròghe , elezioni ^ e biu-
te de** Ministri Provinciali ^ i/ Presidente M
Suprèmo Tribunale , invigilava sulle Oarceri ^
dovea visitarle ogni mese , e straordinaria**
sciente occorrendo : HichiedeVa i delinciuenti
hi Govèrni esteri per i soliti canali: Tnler-
Teniva alle sedute della Consulta negF affati
Criminali , edi'Gra^ia, e negF Esami pergl^
Impieghi, edf era uno de^ Giudici per gp af-
fari ciie erano di competenza delia Pratica
Segreta : Interveniva pure alli ^qnittinj degl*
Avvocati^ e Procuratori » e vi avea il .primo
rsto, uguale a quello del Presid. d^l fi. Oov*
Gonimissar) dei Quartieri erano da lui. in-
dipendenti, (ivi) Tali attribuzioni sono ora
passate nel Preside della Btiata Criminale ^
9, La L. 3o. Novem. If86. $. I17. voleva,^
f che quando la decisione del Supremo Tribù-'*
naie correggeva il parere de* VicarJ B.egj si
' rimettesse a questi per loro istruzione , una
* eopia del voto *
lo* La L. 23. Sett. 1788. $. 8» 9* sopprimen-
do la Consulta, attribuì al Presid. del ^Sup.
Tribiiria/e il dar la dispensa per esaminare i
' Teitimouj che la L. proibisce esaminare per
ragione di parentela » e devolvè la revisicme
^ delle Cause , quando esso faceva scissura da^l'
altri Giudici ) al Pregid* dei B» G,ov. V* Muota
^ Criminale.
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tgi TAB TAB
?tm X ABACGÒ : Fu ricotto ia privativa Renle «
$t«id.. coiBB. degP II. Mag. 1645. e 14. Mano
1698.
2. Vi è nna li. generale sul medesimo degl* 11
Ma*. 1769.
8. La N. de* 16. Lug. 1777. stabili varj Ma-
fazsini, e permesse la riveodita ai preui
ella Tariflfa eoa oa abbuono ai rivenditori.
4^ LaN« 2,1* Lug. 1778* esentò dal dazio alcaoe
. special di tnbaccbi introdotti di sopra a mare*
5. La N. 7. Lug. 1779* concerneva la riveadits
nella Romagna.
6. Le NN. 12. Fcb.e 17. Nov. I780. abolirono
questa Regalia noi Territorj di Barga, Bor*
. tofefrajo, Bagnonc, e Fivizzano, e vi per-
• mìsserii anche il Tabacco estero*
7* Le NN. 16. e 20. Mar. 1781. perroessero
coltii^are il Tabacco nei Territorj della Trap-
pola, Cesa, e S. Lorino del Conte.
8. La. N. 20 Mag. 1783. riguarda la riveodita
e prezzo deir avana d^ Olanda •
9. Il M. 5. A^o. 1783* fissò le proponionis se-
* condo le quali i t/asgressori scontan le n>ulte
colla Ccircere: è la stessa che fu poi fissata
per tutte lo multe dalla L* 30. Nov. 1786.;
la cattura si paga J^. £• ma per questa , e
per V ititeressc de' partecipanti non vi. è lua*
go che àìV esecuzione reale . ( ivi )
2 e. La stessa L. de' 3o« Nov. 178& $b ic&
icS. prescrisse le petie delle Trasgressioni di
. Taìmcco «
11. La il. 18. Mar. 17894 permesse a totti di
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. TAB TAB igg
* jnabtftrlo, e coltivarlo eoa che li vendesse
«ir AininiiUfiiraftione »
\^. La L. i8. Oio» 1789. soppresse in tutta la
Toscana questa Regalia cLe fu poi ripristi-
nata con N. iS. Ott. 1791* perchè la coltura
del Tabacco non 'avea prosperato ia Toscana ,
e perchè ci«ì avea portato che si eran mc^i
in commercio dei T^ibacchi di cattiva quali*
: t&\ Un' altra N. l8. Olt. 1791. e una da'
25. Nov. 1791* contengono il regotam. e ia
Tariifit.
!%• La' N. 7* Feb. l8o6« concerne la «pediiif>-
ne per transito dei Tabaccìd Esteri •
1 4« Il Tabacco fa dato ia appalto con U. de^ 9.
. Agc^.l8o3.
l5. La Né fi2. Gin. 1807. sottopose annesta
Regalia tatti i paesi già esenti .
x6. ( V. il N. 7. 19. 24* ) ^ coltivazione del Coftiv».
, Tabacco è proibita nel Vicariato di Sestino» «*oa«.
Sorbano , e Val di Pierle , ma restano condo-
nate le pene incorse da quelli abituati per il
passato. N« !& Ott. i8l5.
17. Le NN. i8. Òtt.e9. Die» 181 5 contengono Nuova
varie misure Traoutoriti per attivare quetffa ••'*'
Regalia nel Principato di Piombino, alf li-
ba, e al Monte S. Maria.
i& La N. 27. Sett. 1S14. dette di nuovo il Ta-
bacco in appalto, ma in un modo diverso, e
colla TariÀa annessa- regolò i prezzi della ri-
vendita nei diversi paesi .
19. Sopra questo stesso appalto vi è la L. de^
l5. Nov. 1814. Lk Art. \. e segg. riguarda-
no r introduzione Aei. Tabacchi in Livorno,
e loro estrazione per 1* estero : il §. io. trat-
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fioo TAB TAB
t» del transito, e delT introdosiQoe dai T4*
bacchi destinati all' appalto; 1' 11. e a6gg.
della GoUivosione dei Tabacchi pfirmetva D«i
«.iliti Territori, e aue condÌ8Ìoiii; il ai. e 22*
deir iatrodozione dei Tabacchi^ e loro gl^
bella». e delle guhf Ile d' iatrodoi(inoe: il £2*
23. vietano ngf Appaltatori d' aumentaro i
priizzi : il 24* cojiceroe la maaipolasion^
de' l'abacchi: il 23. i labaccht io bastoni:
il q£* proibUce le così d«tte barche vinaccie^
re che veiidovnno il Tabacco oei Porto di
Livuroo . Il 2/. accorda uo' Etemoaioa di
Tabacco alle Religioni me&dicaoti , ioìreco
della coltivazione di qoesta pianta cbe pri-
ma veniva loro perrne/wa: il 28. e segg. trat-
tino della rivendita , e degl* impieghi^ eiiii«
piegati deir azienda: il 4^* proibisce di fii-
bapiMiltare.
Tff 20. Per r ihtroduzimie dei polifiglj in Toacana»
fgreisio- 0 il, Livorno, e suo molo ia pena è di Scodi
•*"»*"* d la 5. fino a S. IO. é da Si. io- in aii Sca-
di 3. la &.. ma la multa non paaaerà mai
►Sfcudi iSo. . Per T introduzione d' altri' Ta-
harchi la pena è di Scudi 3. per &. 6ji ia
£. IO. e da £. 10. in sa Scudi 1. 3. io. s
purché o«in paei^i Scudi i5o., e aempro la
perdita del Tabacco, beatìe, e iatrumeoli cae
duti in comniissunié L* 4ud..l5. Nov« 2814»
§. 42;
21. Per r introduzione in attruppamento, e eoa
arnie, o violenza ancbe per laaciarc ii T0*
bacco 9 o amerriarlo in Toscana , la pena b^A
afflittiva fino ai pubblici Lavoi;i iucloaive*
^ 43» .
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TAB TAB Sòl
t^.'Ter la deUntÌMM dì Tabacco proibito U
pena , è dalia metà di quella dagl* latrodut-
tori» •$* 44*
523. Per le ffaesìooi inferiori alla fi. la mttlta
si ragguaglia ia proporzione. $* 0*
514. Per la cc^tivaaiope del Tabacco in paeéi di-
versi da quelli ovd ciò è permeMò vi è pena
Seudi a. per pianta fina a loo. piante, a da
;iop in tu Scudi 1. peir pianta trovata non
recisa dal aoob , e £. io. per Lib. di foglia
. in erba trovata separata dal sdolo 5 oltre la
«perdita sempre* $• 4^*
a5. I Navicella}^ Vetturali, e altri Conduttori
che s* appropriano in tutto » o in parte il TéU
bacco ^ che trasportano per V AmministrazicH
^oe, o per particolari incorrono la pena degl^
Introduttori , e inoltre si procederà contro d^
essi per Furto improprio. §« 4f*
a6. I Lavoranti, e Stipendiati della Aftienda
.che s* appropriassero, o trafugasaero qualche
quantità di Tobacco incorroo la pena degl*
Iatn»dattori , e quella del fnrto domestica*
$•48.
27. Chiunque , non esclusi i Rivenditori , rite*
nesso ordigni nuovi , o vecch) , da^ pestare i
macinare, o manipolare Tabacchi^ incorra
pena la perdita di essi , e Scodi 20. $ 3. e 49.
28« Vi è pena Sondi ito* 0 la perdita della pa^
tante per i Rivenditpti che alterano iTabaC'^
chi^ mescolando una qualità coir altra, oiìa
altro mòdo , o non stanno ai prezzi delle Ta«
riffe • $. .5o.
99. Per tulte le altre contravvenzioni alla pre«
eente N. la pena è quella prescritta dal $•
- I
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'4óa l'Ai TAB
' 44* contro i detentori del Tabaccò di <W
trabbéodo. §• 5l.
proce* 3o. Le Gao^e a' iatfodorranno ad istansa de^
'^'* ApfMileatori , o a querela degl* altri aotonr-
toti dalie LL» $.52.
3l. la caso d* arresto di Tabacchi di GontrilK
bando ^ e di querele, il Qoerelante rimétterà
copia della Ctomparta ai Direttore dell' Aa«
enda* §• 53«
3a. I Tribboali Gfiminali rimetteranno al Di-
rettore dell' Azienda dentro giorni otto, Vh
Sia delle tentenze da egai fatte notificare per
'rasgresaioni , ed eaegoiranno la G. del Fie^
aid. del B. Oov, de' 17. Die. I804. ( 1 ) $. 5f
33. I corpi di delitto fi rimetteranno aigiUati
da chi fa V a/'reato al Tribunal pia ricino per
restarvi Atto alU aentenza . $• 55.
34. Il Ginàdicente invigilerà che non aian di*
atratti, e dopo la aentenza di Condanna lìiiH
vieraà al Magazzino più proaaimo : ma se aoa
•oggetti a deperire prenderà le cautele ne-
ceaaarie per impedir ciò, e potii farlo ttar
arportare al Magazzino and. aaive le aolite
pratiche per aaaicarame 1' identità fino alla
' aentenza. §• 56.
35. La metà delle molte già apettante al B-
( 1 ) Essa rammenta 1' esecus. defili* OO. abe aoa
uniformi a quelli contenuti in questa N. s GT Art.
12' 3. vo^lion che gV Esecutori rimetta n nW Appai*
tafpro copia delle cperele , e i Notati Copta -delia
condanne r L' AiL 6. rlichiara che non ostante l*
appalto dee riguardarsi sòmprò la Regalia come
interessante lu Cima Ite^ia»
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TA8 TaB m3
f 0CO «pettAQo agP Appaltatori , e poMoo im«
piegarla io grati6care gV Esecotori • $. 68.
^. Trasmessa i' inquisisiooegr Appaltatori pò»-
ioa transìgere coi reo ; e la loro qoietaasa
tronca il processo se si tratta di semplice con-f
trabbandoj seni^ altra odiosa qualità . $• 5s*
37. Sì permetteranno le perquisisioni domicilia*
ri domandate in scritto dalle persone che
hanno come ^ sopra il diritto di querelare >
. purché sian antorizaate in scritto. in Firenze
dall' Auditor di Turno della Ruota driroina-
. le 9 e in Provincia dai Vicarj Reg} , e Potè**
. , sta, sotto la pena della calunnia mani festa per
chi r avrà domandata y e sotto la responsabilità
degl^egcessi commessi neir esecuzione : La li«
cenza non si darà che nel concorso di fondati
sospetti centro le persone prese di mira» e so-
lamente sulla semplice richiesta degl' interes-
sa ti. Si concederà quanto ai rivenditori ^ e
alle persone , e Case dei Coltivatori di Ta*
bacco nei paesi ove ciò è permesso* $• 6o.
28. Non saranno molestati i forestieri prove-
nienti dair Estero per detenzion di non pia
di Lib. tre di Tabacco^ $» 6l.
29. Così neir Introduzione, o detenzione di Ta-
bacco di contrabbando, qualunque sia il reo;
se non eccede le Lib. 3. T aflTare si risolverà
leconomicamente , senza processo, e colla per-
dita deh Tabacco^ e multa proporzionata al-'
^ la quantità, a forma deir Art. 43* Qi^^^lo
che fu sorpreso con Tabacco credulo di Con-
trabbando SI riterrà in Carcere «guanto ìs^tii
a identificare la. persona se è Tognncio , t »o
estero finche abbia data Càìixion^ di i)a:^ar
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*''k mólta corriBpotnfentek $• &• V» ^nril #
Stemmi . 5a/c . Trasgressioni »
TAGLIOLE: V. Cuccia, /.u/fi.
c'«U **ARlFPEf La prima Tariffa Crimibalc fò ptib-
^J[li/ " biicata con B. del 1680. (seosa giorno) Uà*
' altra è àeiV 1766. (seou giorm>)
d. La Tariffa Grimioale vigente è de* 14* Seti»
177 3. rimessa io vigore colle IL de^ 26. Otb
' l8i5.) è proibito eccederla softo pena dì de»
ttitaaipne e arbitrio $ A deve tenere affissa ia
loògo visibile nei Tribunali • H. l4- Settem»
1773. Vb Spese.
Tfsifk 3. La Lk ID. Ott. 1707. CotìlIeBe nna Tétrifa
^"^^ Civile per hr Provincia; e il B. 9. Peb. 172Ì
qoella delle Canse delegate t Altra Tariffa per
i Tribunali disila Provincia laferiors è del
10» Dict 1766. ; vi era pure una Tariffa del
* Magistrato de^ Pupilli annessa air £. de* S»
Già. 1767. E alcune Disposizioni «olio T#*
' riffe Civili si contengono nella L» 3o. Dic^
1771. $• 54. e segg. La TWi/fd per gì* affa-
ri, e Cause mercantili o di commercio è de*
4.'Nòv. 1775. Una nuova Tariffa per i Tri-
bunali Provipciali del Fiorentino fu pabbBca-
ta nel 23. Nov. 1775. Una per i Procuratori
negr ti: Mar* 1779* è per Firenae fie^ id«
Ott. 1779.
4. Un* altra Tariffa per i Tribunali di Fireoxi
' fu pubblicata li 2. Feb. 1786.
$. Vi è pure ia C de* 22. Ago. 1797. eopra Ì
diritti dei Tribunali profvincJali nelle poste' di
Crediti pubblici, e la C io. Ott. 1801* sopra
j diritti nelle vendite di stabili ali* asta •
ۥ La Tariffa de-* 24. Luglio 1804. riguarda
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particdkr monta la Cucia oegli .Stati, dei ^r^
•idj .
f , La Tariffa Civile vigente per tutti j Triba^
nali di Toscana è. de* a4* ^^^* l&l4* Coinfi
prende anche j diritti dei Procuratori, Gur*
•ori , secondi Esecutori , JSaaditari > Depos'itao
rj , Stabolar) , Periti ec.
8. La. G. 11. Feh. i&iSu e IL annesse tal mo^
do di tenere un libro di Gassa nei Tribunati
fanno parte di questa Tariffa .
9. La Tariffa de' Cursori de' iSL Feh. I&l5t
oiodifica quella de* 24* Pic< iSìi^
jOb Ve n' è uo^ altra di detto giorno», corretti*
va della precedente per le. Cause <cbe noaso- '
.perano il merito di L^ 700^. .
I.I. £' proibito ricevere oosa alcuna oltre la Tìt*
riffa 9 anche a jitolo di mancia, o altro, pe-
.. naia restìtuaione , perdila dell* I/npiego, #
Sondi foo. di cui il S.^* Wpetta^air accusatole •
La Tariffa si terrà sempre. afRssa ia.lnego vi^ "^
sibile ne' Tribunali , e Cancellerie : ogni Mi«
aistrn, lìsecutoresO altro, dar& ad ogni ricbie<'
ita ricevuta graiis de' diritti che pmsipe pe*
na Scudi 25. divisibili còme sopra. M% 23^
Nov, if75. ...
liB. La Tariffa de' Notari, e Archivia Fiorenti- J[^^
no è de' 9. Ott. 1779.
l3. Una nuova Tariffa de' diritti de' Notari , e
dell' Archivio de' Contratti è sfiata pubbliea»*
ta li 12. Gin. l8l5^ V. Stallaggi >. ^'
TASSA de' Testamenti. V. Notari.
TASSA di Famiglia. V« Tassa di Macina.
TASSA delle Vetture : V. Strade .
^AS^ ài Redeaaione; Spese i^te opl di lei pm^
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ao6 TAS TA8
* dotta. V. Cancellieri Comunitativi • Crnhìr
buzioni . Debito pubblico.
ss De' Holini. V. Aioluii •
= Straordinaria di guerra *. imposta per ana v<d«
la eoo N. ^8. Apr« l8l5. a coi ton adesiva
le II. 11. Mag. le NN. i5. e i6. Giù» e la
G. 29. Gio. di detto anno .
s De' Biada joli , Pollaioli » e Trecooni : abolite
• eoo N. 19. Ago. 1771.
s Delli spprtelli, é Àrinaìoli abolita con R. la
Loglio 1769.
TASSA di Marine, o Testatico: Fìk introdotta
Parte jq luogo dell* antica Tassa sulle Farine , eoa
Stbnct. j^ j^, ^^ ^^ ^^g spiegata colla CL 8. Apr.
1777. : si pagava io tre rate aaofie , e s* im*
pooeva soUe denonaie delie l>occIie obe dov^
Ta fare ogni Capo di Famiglia •
2. Si doveva esigere in contante e non in genct
ri . H. 18. Mag. 1778.
3*. I Deputati di questa tassai e i concorrenti
al posto di Camarlingo, doveano aasentara
dal Magistrato quando si partitavano tali po-
sti . N. 8. Gin. 1784.
4* Non potevano essere contemporàneamente De-
potati, o uno Deputato, e V altro Ganiarlui-
go, due congiùnti 3 o affini in linea retta in
infinito, e in linea trasversa fino al 2.^ gr^
civ. inclusii^e . N^ 22. Giù. 1785.
5. Pagavano questa tassa anche gP Ebrei • lu
12. Agosto 1785.
6. La G. 27. Mag. 1786. regolata la procedu-
ra contro i Ciontribuenti morosi, e i diritti
de' Giusdicenti , ed Csecutori ; ora si proceda
come per l'altre Contribus. V; Contrìluziom .
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TAS- TAS- 2of
^. Le GG. 10. e li. Mag* 1791» revocando quel*
la del 1786^ vollero che i Giusdiceuti faces-
sero gratis e d' ufficio tutti gV atti e Decreti
relativi a questa tassa.
8. La L. Geo. del Sale de' 3. Mar. 1788.$. 26.
esento da questa tassa , varj popoli , e Gimnni.
9* Suir amministrazione , e reparto di essa clas-
sazione, de' Contribuenti, e percezione vi era
la L. de' 9. Mar. 1789. e la C. de' 24* Die.
1790.
ic. Il M. de' 22. Gen. 1794* dichiarò che le
cause di questa tassa ^ e de' proventi de' Ma-
celli, Sigillo, e aumento delle Carni, concedi
Regalia, erano di competenza privativa del
Magistrato Sufuremo di Firenze , a cui i Giu-
sdicenti doveano rimettere i processi dopo con-
cluso in Causa , potendo il Magistrato far sup-
plire se voleva. *
11. Un M« de' 7. Lug. T795. e le IL annesse
' riguardano pure il contenzioso t e i defalchi
di questa tassa •
12. Con M. de' 18. Gin. 1802. e IL annesse
. questa tassa , e quella, de' Macelli furono se-
parate dall' Amministrazione Comuni tativa »
e affidate a un Dipartimento particolare • La
N. 26. Sett: 1814. le ha riunite di nuovo agf
Ufizj di Soprintendenza Goipunitativa .
13. La C. 17. Gin. i8o3. prescrisse neove re-
gole per il reparto di questa tassa ^ e clas-:
sazione dei Contribuenti.
l4« La N. 19. Apr. i8o5. riguardava le porta-^
te delle bocche, i termini a farle ec. ; la C
dagl' 8. dello stesso Mese concerne la conta-
bilità dei Camarlinghi, e V altra G. de' 6.
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'«j(t ^AS TOH
^' Xarto 1807. k ptfMsoae,' pedali , m^dàf'
falchi.
Tuia tSi Ofa ia il. 11. Fek l8l5. hk mntitmit» oÒa
^iu*'* tojia di macine ooa lW5a -di Famiglia die
' * ti parci|ie dai Gamarlioghi Uomoniteti^ sai
* chiesto aaiegaato aoiaflcaaa Gimimitàj a si
' re parta dai JHagiétrati per famiglia » eeolnQ
i poveri, e i miaerabili} a questa et applica-
* so le LL*' e 00. isoir altre contribusìoiu,
tulle penali , e loro reparto fra il Gaocellie-
< re, e Camarlingo: ^Vi armo aaneate delle IL
Le penali non sono incorse che* i5« dopo la
eo&segoa del Oaaaajolo al G^marliago. G#83
*' lAkggjo 181 5*
*t€. 1 oontritiaenti alla iassm di famigl» aém
devono pagare la ipesft dell* avvisa* N. 24*
-• Giugno i8i5.
17. I de&lcki » o spese d* esaaionenoa devoao
« eccedere il la per loc. assegnata pertEaloar
- pò alle Gom unità'. 'GL 8. Nov. 181À
P^ TEATfiI: La L* 1« Feb. 1780. §« 1. iMPea «srla-
^^^^ "- sd i Gomin , Litrioni , Saltatori , e giocolati-
' ' ri esteri eselusi dai T eatti Tose&oi 4 e penaes-
* si solo i Ballerini , e Musici d' ogni paese » s
' i Comici Praiì<3esi. (I)
iu La N. ap. Mar. 1785. pf^ifci anche i Teatri
nelle Case privata , se era^o a .pRgb » noni^'
na , o biglietto y è sempre nei Collegi , Coo-
venti 9 e tionservatorj , neppure eoa rappr
( 1 ) Gr Art. 2. 9. 6. proibivano aprire aelP Ai^
venivo i e 9Q^i*^3Ìn]a snoné con Opere Sacre y e fba*
4i Ser Garilevale : il Bi^li^tlo àon doveva aoare mi-
SK>re 4i dna padi « -
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^^ UtmSw^ .h* Aft^' tc^ proibì tatla. I0 be^
ficiate» « favore di Attori, Mutici ec.
3é Soooòdo la Q 6. Apr* 1796. i Teatri ptiU^
;V4iiQ ftprìr? do^ venite r aooo» oellp Gilti^a^
ooa oeliQ Terres colle debite )ioeow«
4. La N.'de* 18. Ott, IfSf. ordinò ia demolir
^ siooe I o destinazione d* altr* U40 dei Teatri
. dei piiM9oU Villaggi j e Terre»
5.. QeU' apertura de' Teatri^ e loro Regola!»* *^'2^*
tratta la N. de' ao« Die* 1814, succeduta a ^oUiT*
^ ^o^lla de' 4* ^Ag* l8c7. I primi cinque Art.
tuattaao dell* apertura dei Teatri -di Firea-
. . f^e» e degli SpettacoUj e.divertiuBieiM^i.cbe pof« ^
tono darvisi*
6# {«' apertura dei Teatri di Sieua » Pisa, e Lit
. voro^ po^ averJuogo.afonnadei M« i&Ott.
1787. ( t ) o Tolendo aprire iu altre Stagio*
oì 9 o eoa Spettaatoli diversi se ne potrà chie*
de^ liceoaa al Governatore» fuorché per V
Avvento I e Ouaresima. $• 6.
^. l Teatri delT altre Gitt|i, possono aprire due
. volte r anno compreso il Carnevale, e nelle
.^TiBrre, e Castelli una volta V anno. $« 7. 8.
8#. ]^§i :C^ dei di^ preced. Art. è necessaria
la licenaa del Presid. del Buon.. Gov. ancba
per ìt^ qualità degli Spejttacòlij ee-iaStagiOr
7oifio IL ,0
' r ■" \ ^ ■ ^' ■ ■ . ■' "^
{^1 ) In Pisa la' Primavera con pro94 sensa balli 4
n Carnevale Opera Buffa sen^a balli $ 6. s In Si^
na V Batate oon Opera seria » o buffa edn Balli t 3
Osraevale con pvesa. sensa balli j$« 7. s In taverna
1* Autunno • e Garhevale con Opera Ba&v 0 ^orìa
C9i9k bam : ]«. Primavera eoO; ^^sqe^mm k^^ ^. %
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me TEA TE^
.; "^gione^/ Qoa è il Ganaèvàle. Si* chiederà yor
mez%o del Giusdicente» che vi iifiir& la aii%
ialbr magione* I GommÌMaP) RR. poaeoao ae-
I . ' cK»Mkirlà direttameiifee ; ma eoo reiid#riie con-
to . Jr 9. lé*
g. li Pobbliico noe potrà eiser defraudato nella
quaìità/ eitolo, e fiarti dello Spettacolo, o
neir a|pett4tÌTa dei priocipait Attori , il tat-
to a fórma delle promefige fatte ccgF Javritt»
e' in easo di giusto impedimento, se ne ren-
derà Conto al Giatfdieeate-che lo i:erifioheràa
e obbligherà chi occorre a mantenere il prò-
> inessa, -fio ^i è luogo ,'0 in -caso diverso neaa*
. rà avvertito il Pubblico. §• l5.
10* Non può aver iaogoa<ìis|^iùone dell' Im»
' preearìo più d^ una beneficiata per Stagione^
e una dovrà farsene a fìtvore dé'Poveti«§i9»
11. Ferme stanti le consuetudini locali di non
aprire in certe sere, i Giusdicenti diPeBùat
pessimo derogarvi peìr circostanse non ordiaa-
rie con renderne conto. §. 20*
PoUsU 12. La Polizìa interna àe^Titatri durante lo gpet-
tflbcolb, appartiene alK Accademie, che F e-
' éercitano per nieaiio dell- Accademico d' lape»
* nione. $» il. ' » -
i3m Qaesto-adotterà i |Arovipedimenfti occotreeti
per il buon ordine , e la pubblica deceosa fi«
no air arresto con rènderne conto nei rmp-
* porti cTe^ quali purrà T Art. l4* $« 13*
14. Se poi i disQrdiiii e9Ìgónó la cogoii^ione dei
t Trrbimali, a della potestà economica- V Ao-
^ cadeiiipo .rimetterà soUeeitaniente ilaiipSap<ì
s piirte «al Giusdicente . $. l3.
i5. XieÀédAAbmie^^ferttieno ^elT AceaJa.
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TEI TEt sii
" miào d* lapeaioae i o altriménti , rimetteran*^
*' no fempre,ed in ogni giorno» al Giusdioenta
no rapporto di ciò che h accaduto di ootabi«
le , o un rapporto arativo iO non vi fu nul-
la di nuovo. §• l4«
16. GV Impretarj di Firenze presenteranno al*
la Presidenza del B« Gov. due mesi prima
dell' apertura dei loro Teatro^ la nota di tnt*
' té le persone che vi devono agire • §. l6.
17* Non sarà permesso di passare sul FaJcosce--
nicó di verun Teatro à persone che non deb*
bano, o prestarvi servlsio» o esercitarvi la
Polizia. 5. 17.
18.. Le fappresentanae prima d^ essere poste in
Scena, devono essere riviste e approvate io
Firenze dal Censore delegato dal Presid. del
B« Gov. , e in Provincia dal Giusdicente^ o
dal Censore da esso scelto, con previa appro*
vazione. $• i8.
19. In mezzo alla Platea de' Z. principali Tea*
tri di Firenze, si terrà una Lumiera accesa
a spese deir Accademia. N. 7. Feb. 1806.
ÌSt>» Le contravvenzioni al Regol. sud. del 1814 ^^^
possono essere ponite con arresto, e Carcere
fino io 3. giorni, e con muita fino a J^* 3oo.
salve le pia forti pene nei congrni casi. I Mi-
nistri di Polizìa 5 ne conoscerainuo economica*
mente» con partecipar le risoluzioni. $• 21«
Regol. snd. del 1814.
21. r Regol. non comprendono i Teatri di Ga- DiipSg.
se private, dei GoUegj , deUe Ville ce* nla Gwraii
è necessaria anche per essi la permissione . L.
1. Feb. 1780. $. 8. V. Spettacoli. Veglie.
TELERIE: Là L. 5. Feb. 1770. e la N. 27.
Ago. delio stése' anno eéen&vàaN) dalla Gabelr-
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.. la te t€UrÌ4^ nostrali» di Una^. c^q^fW p -^^^
, t«n©, e regoUTaaa quella delte fi>retóiw%
( Ora ciò dipender d«[lU I^ Qo(^«aU • )
TEMPOtV. Caleadaria^
TJÌK.MINI di Cause: I-a Gont ulta uoa li prore-
, ga che per giurti, e gravi motivi^ II* Zu
Dio, 1771. §.8. ^, « «
TERMINI di Confine; V. Strade N^" X». 19-
TERRANOVA: Comunità: RegoU partic. xS.
. Feb. I7r3* Altra de' «3- Mag- 1774-
2. Consegna di Decima • N. i5. Gen^ I78l.
TERRAROSSA: Gomuaità V R«6«l* partii «4-
Peb. 177T' ^ ^
TERRA «BL SOLE; Comunità; RegoL jw
tia. da* 21* Ago* 1775;
TESORI: LMnvcntore.di tesori ^ riptmtìglu ^
altri depositi antichi , deve fitme U dcno»-
sia al Fisco, o ai Tribunale locala e locra il
3.<» delle cose trovate» o Jom valore salpaste
. si acquistano per la R. Gallaria: Ila alUe
ZP spetta ai Padrone del ibado » e oa^ altra
al Fisco dedotte le apese di scava^ A im^m
aionci Per la maocanaa di denonJM*»^ ^ F"^
lo scavo fatta senza le débite pecmissioais f
Inventore perde il suo 3*^ B^ del SetU XjGo^
, ( senaa giorno ) Y« Monumenti %
TESTAMENTI : Testamento dei figli di fiwai-
glia. V. la L. sopra gV atti dei me4mi«
de' i5» Nov* 1814*
9U Ij. Gen. dei Testamenti dello is^eetfk glqrMa
V. Successioni *
Testi- TE^TIMONJ: L, 5* Mar, i565 saprai Tast/ai<r»/
uhi. Altra de* io» Gen* l6ac« sopra i Tasti-
moìif falsi, A.subornaaioiie: la pena delia aa-
borua2àone,i nod ha luogo, per cU indnoe ii
111 n|
ì
J. ^ Digitizedby VjOOQIC
Ì^É3 T£T ùìZ
» ' Testimóne ^§6 qtlMò cl^poM fuori dei rapitola^ .
V tO) o ftrtieoUto, ne qaelia -dell* faMtà cooti^
i rriiììpliltito aéfititD toiiie T«jit/i7iivzé , contro i
' terrei^ ijoando ì^krimenti deponenrio avrebbe
k. dovuto maoife^tare il proprio delitto , uè conr
ivo i eoQgiunti the »i sarebbero doviifciJispea-
Bare dal deporre» L. Bud. del l68o> '
ìft. Pena attuale de^ Teaimonj f^lsi. L. de* 3o»
Àgow 1795. (V. là Nota Tom% 1. pug, 9.)
3. ta materia iHiitttnale &oq bì può esaminare ^^''l*
il figlio eoatro no gentìtore , e viceversa ^ il ecTehiH
- Bùocero» 6 BliDcera» contro il genero ^ o nuo* *^*
lra> e vivi^versa, né un coniuge contro Tul-
' %ri>9 oè dn ffatelio, o sorella contro il frate l»
lo 9 o la Bercila^ éenaa la grazia Sovrana da
non cbiederBi che quando il delitto sta gra*
te» é il depoBto indispensabile % BB, 1» ^^rt*
• If 16. 1. Sett. if66. L. 3o* Nov. 1786» § a8.
^ Ora la liceità si dà dalla Consulta sentito il
* Presidente del Supremo Tribunale di Giusti*
ftia« ÌM(t%. Set: )7«& $.8.
4* Si poiBono esaminare gr £cclesiastici , e Par-
-Mcbi gecondo la prudeoaa del Oiudice^ne'
delitti griavi, o se la prova non può aversi
alfeimènCi \ Essi non possono esimersene alle» .
gando r immunità ecclesiastica pena 1* esilio
dal Granducato» G. Òi. Mar. 1792. V* Or--
Sm di S. Stefano N.^ 8.
T£TT0J£: Nelle Città e LL* murati , è proi-
bito far tettofe , terrazzi , portici* ^ caval-
cavia» e altro che dalle mum sporga sulle
ètrade e piasse , « ne occupi una parte . e il
lar Torri , o Gìutelli di legnami , il tutto sen-
*^ aa liòeuM delle GeoHiiutà j^^na la remoaio-
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ìi4 TET »A
né, 6 i danni. Regd. io. Apn if8s« . ( fer
, il Piorciitioo) §. 4#
TIZZANA : GomaoiL& : RegoL partic* f. Gin.
1775.
TORRI L V, LiUorale .
TORTURA: Abolita colU L. So. Novemlbrc
1786. $. ZI.
TOSCANI: V. Sudditi..
TRASGRESSIONI : Se aa Suddito è trovato eoa
Tabacco di contrabbando per non più di 4«
onciej Ferro forestiero fino a Lib. 5« Chio-
da^ione forestiera fino a Lib« l.o Carte sen-
za Bollo fino a 2. ma&ù , non si «arraaterà a
meno che ricosi di consegnare il genere di
< coo&rabbando , e farne la dichiaraiione , oeiie
faccia resisteosa: Segnendo la coodaooa gP
EsecDtori in vece della cattura avranno dal
trasgressore una recagaiaione da taasarai dal
l*ribonale. N. ai. Ago/i777,.
a. Ne'coatrabbandi di Sale e Tabacco, gFRa^
cutori hanno la metà delle* multe e del vab-
ro degr oggetti arrestati 5 oltre le spese del
frasporl(odi essi al Tribunale. TrattaàdMÌ£
Sale, iovece della metà del valore^ haaoa
«na crazia per libbra • N. 28. Gittw 1783.
Z* I Ministri de' Tribunali nelle, trasgr^sdmi
di Sale 9 e Tabacco cerchcFanBa di aoopmc
se \tt spia fu , Cime spesso segae , «no <tegi' in-
troduttori, osmerciaiori, il quale io CaignB>
sa sacrificando i complici lucra in due manie*
re ; e però faranno dire dagli Esecutori inu^
tjvì por cai domandano T ordine di perquisir
re. C. if). Lug. 1783. .
4*. NelLc o^sgreskoni, di $^y e Tal^icca^ b
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TRA TRI ^i5
^ Perìsia ti fa ex officio 4ai Hiaùtrideir Asr*-
. eoda» e nei luoghi dove non ne sono» da nU
, tri Periti i quali soli «i pagano a tariffa Fi-
scale. G 6. S6tt..i783.
TRATTORI: V» Osterìe. Seta*
^ TREDOZIO ; Ck)fiìnnità : ìlegoL partic* de' 2i.
Ottk 1775» 4
TRIBUNALE CaeonUvot fa creato con M. 14.
Hag* 1793. per gì* af&ri esecutivi cbefurpuo
separati dal Magistrato d^i Pupilli, oper gì'
affiiri lUeMantili : Conosceva deil^ e€»!|outivo
anche dipendente da sentense d' altri Tribu-
nali. Avea un solo Auditore» che^i riftipio2-
aava occorrendo da un di quelli de' Pupilli •
Secondo là N. de' 9* Luff. 1794* ^{u^^^e jiot^
Ta sospendere V esecusiooe delle sentente ne^
casi di ragiono • Ve Mercanzia • Tribunale di
Commercio •
TRIBUNALE di Commercio: E^ $t^to creato >
arganizuto 5 e ha ricevuto un RegoL partic.
oon Lt de' l5. Nov. 1814» in luogo del Tri^
bunale esecutivo» V. Periato é Mercanzia •
Tribunale esecutivo • - .
jFBIBUNALt in generale x Bif* de' itiedesiixti
de' iS. Ott. 1814. e Compartimento Territo-
riale annesso»
^ fiegolé interno per i medesimi de' i5.,Nov«
1814* Altro di d* giorno per la riassunzione
delle Cause pendenti: e G. de' 23. Not^ 18 14-
che contiene delle disposizioni provvisorie per
fino al 1. Gen. 181 3. V. Giudici* Nolari .
J^otesià • Procuratori • Raccomandazioni .'jRe-
gali . Segreto • Udienze • VfficJ provinciali ,
. yicarf.
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Tribunali Provinc'aU: fi ck>mp«rtliiiSii£f
di quei del Fioreottaò^ era contenuto uèUa
L* do* 3o. Sett i/7i2.
2. Le })runohe atfcudrie e di daatio dato ioiio rfr
unite al respeCitivo Giuidiceate • L. «&d. $ 9I
e teggé * * •
3. li u»tnpattioiento dei /Prìbonali ttel Senese
h eoQtenuto nella L* à^H. Geo* 1774« V.
' Vj^cJ Pr(mnùtaU • Pfeiwy -
TRUFFE: B. de' id« Giù. tòg^é galle pMi- de'
Ministri , Agenti , e Uandaearj che si -setreoo
dei denari 5 cfèditl» o nome ai negozio, e di
Società in pregiudilio de^ lóro Soc)^ e t>ria€Ì-
• pali*
d. 00« de* 1& Geo* 1744- $* i^- |»rtaiite che
r aC<^>rdo| « «iniètiinsa a ùclie giurati ooiitol*
fon r aziod Criminale finché siano atati ar
empiii •
Z. M. de' 9^ Lngé 17812» che ordina , che aeUf
truffe y t stcllionati si procedesse e^ o]^e<o co-
me nei furti non orante la qnietaoaa della
• parte . ( 1 )
4. Pena : L. 3c. Nov. 1786. $. 79^ 1m 3ok Arw
1795. §. 5. (V. la Nua Tom. h p^g. 9')V.
iSe^fl. Stellionato*
TRUPPE: N. n. Noy. 1814. G. 3a Oeima)s
']825. sopra i viveri, fornggj, e raaioitt do-
^ rote alle Truppe Anstriache nel loro passo.
SL. N. 19. Apr. 18 15. che estende a tofta la To-
scana le aCfcribitzioni della Deporoaìoii d^f
; approvvisionamenti di Firenae«
V (1) Rovoòafo dalle LL. 5o, Nóv. 1786. 5. 5. o
8e. Ago. 1795. f. 5.
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a À CC. s8. Alar, é if. Éttt l8i5. folle »«!»•
B / ai, e sa qnaot* -altro deve ibrtiirn alle Trup^
pe'tfAOMe nelle loro inaroie* V. Oiunta^
•t MUitnrì. VfisùUi*
[, TURBATO poMecM»! Pormaiti «foeito gi«tdiaìo.
R«gi>l. di Phoe. Civ. $i 56i* • iegg«
. TUTELA i V. Minori.
•tJ:
ntmZt ài Ùftiz), • triimMlit chi nei
luogo di esM nserà tniaaocie, e pressioni ing^iK»
' tiose , o irriverenti contro \h piirte , o nitri
per motivo della \ìtt% o per altra cftiisa si
punirà eon multa da ^. 2o« a 5o. e ddpla se
"^ ciò segui in tempo della sddnfai e presente
- -il' fliagìstratoi io ambi t oasi la multa è re*
epettivamente doppia 5 oltre 1^ arbitrio 1 èe T
ingiuria fu diretta contro li Magistrato ^ e
' nno dei sdoi membri , o Ministri • £^ cognito*
^ re il^ribnnale ove segue il delitto menoehò
nei icasi gl'evi che spettano ai tribunali Gri«
minali é P* I4 Fcb. l56f. «
Se I* 30é Ott. 17/8. sol torno i regolami e beco
ordine dell^ Udienze « Il $. 4* proibì agi* as**
sisteofi di prendere posto nei Sedili destinati
alle parti , o .loro ^difensori 5 di parlare 5 o ca-
gionare disturbi e
& La Le i8e Aga 1778. velie che i Giodici
dessero le Udiente ^ anohe a solo e sentissero
- le ififormaeioni ^ sessioni ec. non in icasa ma
in Tribunale e
i|. L' Udienze sono pubbliche , meno i rasi iA
cui la decenza non lo permette • Bàù l3. Ott«
1814. §. 78.
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Éi8 UBI IK*f
5b Le Udienze haèno luogo » forma del Regoli
do* Tribonali de' l5. Not. 1814.
UFFIZJ Pubblici: L. sto. Geii« 1549. che or*
diaa che in tutti i giorni feriati,e taotonel*
la maetiaa, che nel dopo praoao «ooiii per
tness* ora ia.GaippaiieUa^ Durante il mono
di casa tutti gì' Impiegati degl' Vffixj di Fi*
reme devono estere al l«>ro posto. §. a.
ft. Io maocanaa, ti appuntano in no libro di
specchietto » e pagano un' appnntatora di «no
Scudo, meno ^cudo. o Lire una seeondo il
loro ersdo • e con riteniione sol loro stipen-
dio 4%. 3# e SI. de' io. Apr. ifan. $• i. a. 3.
%• 61' Impiegati non devono stare all' VJfizio
meno di 7. ore fra mattina , e giorao. K»
10. Die. i8o5«
4* RegoL de' 17. t>ic. I&i4« eCL i3« Feblirajo
l8l5. sulle spese minute de' t)ipartimead
RR« per mobili » riparasioni, lavori» lame»
fuoco, carta, libri ec* V. Impieghi. /Vom*
sioni. Segreto m mfaj Provinciali.
Bkdoac UFFIZJ Provinciali : La L. io. Log. 1771* a-
bnlì r uso delle tratte» e volle che gì' ini-
piegati' pronunciali si prendessero delle Uste
. ove si facevano descriver^ gì'. aspiranti» dopo
adempito 11 prescritto dalle LL« per eiaoGona
specie di Posti, e sema sqnittinio peiehè la
descrizione delle Liste faeea presntnere ì^ ido*
iieità ; e cesi per il Senese la L. de* io. Setti
1773.
8« Per la Provincia Superiore' le proposisioiii si
facevano dal Segretario delle tratte , ai Go*
vernatore di Siena, e da questa al Sovraisa*
Ìj. 2. Ceo. 1774. $• x3.
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3. I MhiÌ8t|[i eletti deviiM tobito andare al It^
to defltiuo. L^ 3o. Sett. IffU. $ 34. e Li del
4« Id luogo delia cèedeaziale che prima si da«
va ai Oiasdicenti, e Ministri ri rimette al
. Magistrato Comnnitativo della loro residenea
copia del M. dVeleaione» e si accompagna-
no dalla R. Cionsolta al Cancelliree con let-
tera dichkrante che sono quelli stessi di cui
parla il U» G. iS.^Cin. 1794*
&. Vi erano le PP. de' 2f . Sett. ifor* 2Ì.Nov. ^^^J.
1629. 6. Ago. l6à6. suU^ organiszazione 9 è ùmcnt».
regolamento degP Impieghi Prayincialt .
6. Alla Le de* 3o. Sett. 177^» e per la Provin-
cia Superiore de^ 2^ Gen. 1774* ^ unito Com-
partimento de^ Vicariati » e Potesterìe , la di-
' stribiisione di queste sotto i respettivi Vica-
riati a il Ruolo de^ Ministri , dipendi , obbli-
ghi ed emolumenti » ( non è più in vigore )
f. La tà* de' m. Criu. 1784* contiene il nuovo
Goropai^imento per il fiorentino*
8. Negr stipdodj sono comprese le prestazioni
. che i Giusdicenti ritiravano dalle Comunità^
per indennizzarli degl^ Emolumenti criminali
già soppressi. C If. Nov* 1784*
9- Il Itùolo attuale degli stipendi, e ratad^ in-
certi spettanti ai diversi Giusdicènti , e llli-
nistri è annesso al M. 17. (ìen. i8id., e alla
G.. de* 7* Vebé seg. ci^l carico respettivametite
delle spese minute. ìl soldo fisso cuniolato
•r alla rata d' incerti , non. può servir di base
per le pensioni , le quali si regolano dalla So-
_ vrana rannificenza secondo i casi. (iVi)
10. Niiù si può in essi Impieghi sostiruire senza Biefcti*
r approvaz. Sovrana , pena la destituzione , Mute
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éda UFF . vTFF .
*' 9 arbitrio. O. à.' Cren. %5ÌU é li. Zo* kfk
l6i3. "
11. I (ìiiiiciiireitti e Mioiitn Btattnò in tJfà»
tm btiQo ^ dopo il i]aale veiigbtio «dttopoÉti al
Sindacato ) e Hoù ripoftaDdo V UMohitorift dea-
tre tnft mesi perdono V Ittipiego t Otteiiewfeii
poaàotìO enete confermati fino in tre anni, do-
po i quali deVotio essei^ tnlihiti • JL dfei I7f 1«
$• 25. li^ 3o. Sett I7fi2. $ 44^ tudè^ù.Ots^
1774. ÌPer la Iproviocia Soperiofe • $. IS.
tft. Gr VfficJ ProPinciM hoù daropraao alluNd*
Biltàt ansi i deseritti n^e Listo baiitio il
rango di CSittadini Fiorentini 5 qnàndo lè le*
' ro famiglie nbn Io abbiano , desidefaiido tìi
Aé R* di trovare tielie medeiitte Litte pfer-
aone di nancita nobile « per lo che tali l/j^J
tono stati resi Cdivenientetnenf e decorosi 5 e
corredati di Inioni appuntamenti i Quelli die
si distingueranno otterranno tutta la èonside^
^ radptie Sovrana » anche per gP Impieghi A^
la Capitale i L. del 177I. $é I9. L. te. Sett
1773. per il Senese é $. oo.
i3. La Le 3o« Sett. 1772. $. 4^. e ^. é ^
' la thròvidcia Superiore » la 1m ^. €(en« 1774*
. §• f24« e ^®S^* moderarono le Tasée, é ne*
muscoli a enr erano soggetti i OinsdìcetiftirA
ministri 9 ma ne lasdaron suftsistefe alcimi»
e conservarono a loro favore^ le pteÉtaaiétt
che ritiravano dalle CSòmunità e LL< Pi) 5 ia
carta, inchiostro ,' legna/ deàaroVe àltti ke-
seri, come pure grònurarj, per le licite iei
Fossi , Alpi ec« ( 1 )
( t } I Giusdioenti aveane iavaceoUo il
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|^Ora:le proftidoi» ti pagauo direte mèutf
a ciatcìiQ Giofdiceote e JSinigtra abolita .1«
aaticlia.Tais^, tA,af^i^ravìp ed (iMite al c^o*
. trariOfla prestaaìoai in deaaro q generi,. ^ba
ritiravano dalle GQfnuQÌt& o LL^ Vi] < h» 42.
Già, 17S4vS* 3' 4* (°? coioteneva il,Rao(>)
ti. lia spesa della Carta bollata, quando non è
a carico delle parti ai pcende dalla Cassetta «
Ìm ilei 1771, $.'54, e d^ a» (Jen, 1774* per
la Provincia Snperiore • §• 29.
1& I Ginidiòentjy e Uiniatri baanp dallo stàtq
il Qnartimre. e^ mobilia grotta, e gP ntènfiU
da Cucina* JU del 1771. §/56. V, Tretorj .
%f. lok Ih 4e? au Geo. 1774. per la FròvinQia
Snpédore $^ q« dava ai Giu^icenti la soprin-
jbendenaa ai Fatrimonj Comqnitativi e le funi*
sioni dei Cancellieri die. erano alati aopprx^a-
•i| l/4rt« \%. raccomanda di migUoirare neU
. le mute la condiaione dei lliiiiftri* ^
l8«I. Giusdicenti ^. a Uinistri devono continua^
mente risiedere nel Baeae» a ottenendo la gi-
ta » provvederanno cbe il serviaio non ne aof-
. fra.. Xh dal )779. $« 4^- P^' ^ Provincia $«t
Mriore* La gita A chiedeva 9X Governatore '•
%. del 1774. $• ai* V ^
29. I Bfinijitri adempiraniiol* obbligo ^ ot^ è^di
andare a. rendere ragione in certi Paesi ne
giorni prefiasi ^ Ijò apese di Gita sono a cari*
co del Ifliniatro^ e ae il Trifanoale ne ba piA
d* nno, delia Gaaaetta* l4^deU77d« $ 4^*4*^*
. li. del 1774. i- %^^^
allento deVloro IHinistri » Attuar} 9 Metti » Famigli •
# Gayakatnre aesonda il Raolo d* cgpii Tribanale <
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tM Ì3ff XSf9
Éo. I Gioidiceate , o Mioistro mutato a ttofi
rotto te va«)I ritirare la Prowiiione nel nvo-
' '^p Ufficio deve moiiirsi di àn attestato del
'" CÌao<;elliere della Gomaoità da coi parte , di*
chiaraote 1* epoca , fiao alla quale ha rùcoM
e la tomma ohe gli re«ta ad esigere* C &
' Gen. 1784, *
ftl. I Giatdiceoti, e Ministri esirendo iè Gita
si fermeraDQO all' Osteria se vi è ,' piottoito
che io case particolari G. i* Giogno 1784*
d9* Le mate non si danno pi& a tempo fisso j
ma quando V esige il serviaio • L. 12. Già
1784. $• 8.
ttS. Nelf assenaa di nn Ministro quello che h
rimpiaaaa non può spedire cìie quei s<^ atfari
che non si possono differire fino al' di lai ri-
torno. L. 12. Gin. 1784* $• 12.
a4* I Giusdicenti, e ministri si cambiano perii
solito ogni tre anni salvo il confer^marli se oc*
eorre , come il mutarli avanti il triennio : 1^
muta non da diritto a veruna indemuasasìons
N. 29. Selt. 1794.
tó* In caso d* impedimento o assenta ^ no fé»
testa ò Notare , il Ticario ne darà parte aUa
. R. Consulta, e così i Notali se è impedite il
' Vicario, affinéhè sia provvisto alla surroga;
e V interino possa percipere la Provvisione che
gli è dovuta per 1* interinato . G. 7. Febbrajs
1795. j e 23. Feb. 1804.
26. Si applicano alle 'Gite de* Notari. e Mon-
stri le disposiaioui concernenti quelle dei Gin*
sdicenti. V. Giusdicenti.
27. La G. de* 14* Apr. i8o3* e le IL annessa
• presorivona gH* obolighi • do*- Gioedicenti , e
ì
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j Vff UPP mT
ttnittri in ettm di mniSi e nel loro Siada-^
cato •
's8. Nìqqo pnò eisero Giaidicente, o Ministro ^^^!!^
[ di on Tribunale in patria , né dove abbia la ^^ ^*
aaa abitaaione ordinaria, né io luògo viciao
per )o. miglia alla mia Patria o domicilio ,
' «ccettnati i nativi di Firenze che possono ser*
' Tire nelle Potesterie Suborbane . Niona può
•sercitare Uffizj in on Vicariato dove è nati*
VO3 o domiciluito , benché il Tribunale fosse
lontano dalla Patria o domicilio piò di io#
miglia : Ninno può tornare in Ufficio nel Tri-
bunale ove è fttato^ che con intervallo di 3#
anni : Ninno paò esercitare idi piego in on Tri*
banale ove abbia parentela còl Vicario , o con
i Notari fino in 4*^ grado ci/ile : Ninno pno
^ prender moglie nativa della Giorisdistione in
coi serve attualmente sotto pena d^ inabili-
' taaione a conservar quell'* loi piego. L. 3o.
Sett. ' ijrya. $. 27. L; n. Oen. 1774. per la
' Provincia Superiore. §. l5. ^
^9- Qoando si scopra che si verifichi il caso di
^ Uno dei sndd. divieti se. ne lauderà conto a
' S. A. R. e si prenderanno i suoi Ordini . JL
del 177». $. a8.
3o. ( V. i NN. 11. e 27. Le LL. de* 21. Sett. «««»»•
• 1773- 9. Oen. 1774. 1«^ C. de* 3o. Gennajo ''**^'
1776.' lk L. 12. Giù. 1784. $• l3. e segg. e
la G. 21. Gin. 1788. sopra i recapiti da pre-
sentarsi regolano le forme del Sindacato de*
- Giosdicenti, e Ministri. V. Giudici. Giusdi--
centi. Nceari. Potestà • Tariffa. Ficarj.
UFFIZI A LI delle RR. Troppe:! loro Credito Debiti j
lì devono nel Dicembre d'ogni anao pceeeot^ ,
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diti» cou indicarne ittempot e la proVenieiH
^ W >*6 il G«MnaQdaa(e vi faijk il yicto , e la àa^^
ta, e li farà pa^^are: la naaciHUsa di eia. il
. ' , ^reditor^ aaclie privilegiato peide ogoi wf^
^ ne , e aoq h più feiitito . 9I« 9&. Mar* ITIHT*
9« Ciò aoo comprenda i Geperali « e gì* Uji^^
H di Stato maggiora, e in tQtti i casilf» pfr«
. dita di ,diritto per 4a noi) &tta prasaotaaicfia
dal conto , fi refariioe ioltanta alle . pa^a
.' deir Vjfiziale debitore, e aoa agi* altri di
lai beai I ed anegaameoiti « VL 3. Ot3t« 1777*
3, Le rif eoaiòoi falle paghe » e panaioni degP
Vj^zioli il ordinano, al Casiiere dol Gommis*
; sanato di Goerra % eoo Decreto eh» depot^
una persona ad andare meosiialmeate a riaci{o>
tere la ion|me ritenute, e repaftirla m^ iao«
d^i ivi defigoato« U. 19* Qt(« 1779* /
^jsiiaiì 4. r^^rtno stante l' JOso aotieo per gf Vfzi^U
vceww f^^restieri, i X^^Mpì Pb« bauno da P^MiD«a
estera il distintiva ^ Uffizioli di brsveMc»»
. noQ $it^6 aminisiibiU nel Ceto, e.Gaaim, d^
, Nobili salvo i^ possesso cootnirio .. £? proibìca
in avveoire domandare tali bravf tti « . Sovn-
ni esteri, seqaa il Regio a^sMUOt aotte^ pana
di non puter portar r naiforiQet i^è^godeif
di aloan distintivo nel Graoduoatp. N. ft2«
Feb. 1796. V« AbSriVTfaiue. Militmri^^ Suddi-
ti • Truppe^
UFflZlU de* Fo^i di Pisa : Le Ù. e BAgol«|iB.
dei med. si contengono nel & de' Zi. Gan*
l36t. oel M. de* 28. Ott« 1767» e nella JU
iq. Gin* ?775. V. Fiumi. .
UFFIZIO de' Fossi di Grosseto : IL sei tUQft-
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' mere dei med.- de* 25. Oio, 1796. V. jPro-
'' vinoia Inferiore .
HlPPiaiO dei Segno di Firenze: Il soo RcgoT.
1 è coateriuto nel B* de' 3o. Giù» IT'fir* \^ -Pe-
! ji , e Misure ,
1 ULIVE: V. O/iVf.
t UNIVERSITÀ' di Pisa- Rif. del Collegio ^or-
la Sapicaisca de' 44* ^t^* i636.
f 2« Tutt« lo «pe«e dell' Università vAnno a cari»
co del R. Erario. L. li. Majr. 1775.
3» La G. 7. ìfov» 1*^4- ^^ '^^^ nota la ria per-
torà dell' Uni^erMCà coq gì* anticlii RegoL
^ V. Studj , •
UR.BBGH: BL 8. Ago. 1778, 'che rionigce <ju«t
' 5to feudo al Granducato. ^
USUCAPIONiB: V. Luoghi pibblici^ Strade.
USUFRUTTO Legale; Trattano di esso le LL.
della patria Potestà» e deli' emancipazione
de"* i5. Nov. l8i4«9 e gì' Art. 5o. © «egg»
conleogooovle disposiz. transitorie.
USURA; V, Fruttò del denaro. Scroccfu .
TJVAr-P' 20. Ago. i583. che proibiva vend«^
ifl Firenze U^a e Agrèsto senza licenza degl*
Ufiziali di .Grazia «
^. t 'Posaideoti fuòri dei 'Territorio riunito , i
presso il Gonfine sono eaenti dalla Gabella d*
introduzione per [e loro Uve aoimostate • N«
tT. Sett, 1783. V. yendemmia .
UZZANO; Gomooità; Regoi. paride, de' 23.
Oenvi775t
ACANTI : y. S;»^// ,
;VAGABONDI : Per ogni minimo furto anche
Tomo U. P.
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I /
t2S VAO VAS
attentato 6Ì condannano alla Galera a tisfo
00 l5. Gen. 1744. §; ll. V. Ciarlatami
VAGLIA : Cìogmaità : Rt^goL partic. do* ».
Die. 1814.
VAGRA: £. 6. Gin. 1764- «olla Gooserraw»,
dfgT Argini di questo FpsflO. 1
VALDARNO: V. Arno
VALDIGUIANA: M. 25. Apr« 1770. aslle eot
mate iu questa Provincia •
2. N» 21. Gio. 1783. sullo stesso oggetto sopn
' *i lavori al Fiume Chiana^ e consegna delT
« inrposizione di esso 9 al corpo degl' latem-
sati.
3. M. 19. Ago. 1783. soUa conservasione d^^
alveo della Chiana > scarichi, iogombri «& e
peue.
4* P* i5. Nou. I7i5. solla eonservaiione àe" t»
' si, argini , antifossi ec della Chiana.
5..NN. ^ Giù. e 18. Sett. 1772. sopra il cont
d^ acque e pesca della Chiana^ e soprai pai-
si di questo Fiume •
€« N« 3i. Ott. i8o5. sulla consenrasione degT
argini» de' Fiumi Musarono eFoenoaia fU-
dichiana •
VALDINIEVOLE: E. 25. Hag. 1757. ed pro-
sciugamento e sanificaaione di questa Prt*
vinci/i .
yASI, e Orti pensili alle finestre , e alF estsr-
no delle fabbriche ohe guardano eopra stra-
de, e luoghi pubblici : £^ proibito teaeros
dai BB. 1. Lug. 1732. 12. Giù. 1775.2. Apr.
1767. e RegoL 10. Apr. 1782. ( per il Kfr
ren tino ) $• 7. e ciò ancorché siano assicorali
con legno, fascia di ferro, o «Itiimeati^ 0
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VAS ' s ' VEO .227
Jioocfrchè abbiano «otto un tetto , subito cbè
Cadaodo topra a questo , possooo poi venir a
cadere nella strada , ò altro luogo frequenta-
to; 11 Kegol. sud. impone la péna di J^* 7#
e la remo2Ìone. ' /
^EQllE di Ballo : ,Le taglie a pago, o a no* Uccnte
mina, nelle Case particolari non si p)S8ono fa-
re senza licenza del Giusdicente , quale non
si darà cho a persone sperimentate , e di pru-
denza , e sotto la responsabilità del Capo di
csasa per tutti i disòrdini ' che usando della
massima premura, poteva impedire. N. 29. «
Man 1785. §. li.
• Si tollerano le piccole f^eglie che si facessero
dai Contadini , o fra amici , e conoscenti nel*
le Case, all' improvviso, e per passatempo ,
senza pago, biglietti, uè invito. C* 29. Mar.
1785.
u I Padroni nelle loro ville, 'e quei che neUe
Terre e CSampagne vivono d' entrata possono
far uelle proprie case delle piccole veglie sen-
sa licenza purché non siano pubbliche , ma
con accesso ai soli Contadini loro, o ai vicini
e conoscenti . C. 20. Mar. 1789. $.1. /
,.. Seguendo disordini per negligenza, o colpa
del padrone , oltre la pena che merita il caso
gli si proibirà di più farne • $. 2.
K Per tutte le i^eglie .di Contadini , Artigiani
o altri lion eccettuati nei due precedenti.Aì't. ^
anche senza pago , o biglietto , è necessaria^
la licenza del Giusdicente da non accordarsi
€!he a persone di cognita probità, in tempi
in coi non servano d' eccessiva dissipazione , e
^ mai per fkrie nell' Osterie, e Bettole. $• 3.
^ /
Digiti?ed by ^
/Google
228 VHG ' VEt
Trai-^, Per la maocnaza di Ucoiiza queodo^VM^
?peoe"! B^vÌH vie Cina multa di ^. 3o.j ma ao^à^
pltcberà se per caso seusa preparativi, tA
provvìeamente «i faccia uq quaìcbè hallaii
le pud. case coi vicini, e amici: Segueodon
rò econcerto per negligeoaa del . padrone I
luogo ia multa 4 e le altre pene 69coQdoilfli|
so . §• 4^ ^« I
7. In tutle le i^eglie eoa licenzila a seasa hf»
. ibìto il gìUQcd, e la vendita del viao. $. S
8. Chi volesse eQf!rar per forza , o facesse ad
insolenze nelle veglie , o progso la Q^sa s4
sono si poairà ad arbitrio dèi Giusdictott*
§. 7, V. Balli. Teatri^
V£L£NI "^ Ne è proibita la veodita seosa t*
ceosa (lei GiusdiceatQ peoi^ T arbi^rio^ &&
Luglio i549*
2. E^ proibito ritener veleni^ a Comprarne sft*
Ea la sud; liceiìssa , quale pure è oecessani
, per venderli , e non si possono vendere cbe^
persone'ohe ne ahbiaoa bisogno perillora o^
stiero ; Comprende anche .le GaaiereUe se^
plici, e non^reparate in raedicazoento. Sei
_ applicata una multa, il 4*^ '(^(te M Netifiir
tore • té 1. Sett. idpc*
3. I medicamenti velenoii uoa si posaoneL reofr
re senza ricetta d' uq Medico appresalo, d-
tre la sud. liceiiza, Qè donare , prest^r^osOr
ministrare ia quaiuoque modo oeppore a p£^
sone cognite » a in piccola dose , sotto pea
d' inabilitazione al mestiere, e deir arbitfii
come sopra» li.. 26. Bfag. 1777. §• 7^
VEl.LANO : Comunità : Rcgol. partic de' si
Geo. 1775.
I
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VEN VER £^9
aSNBKAmiA: Un D. de* i5. Lug.i583.per-
f metteva &ì Giutdicdnti >di conoertu con i Ma-,
jgistrati GokliuttilfetiV'i in certi paesi , di fìssa-
re ogo' anno con £dieti il tempo dclirt uen-
deìnmia , e thèaate le pelle per i trasgressori f
Il M. de' 18. Mar* Ì776. lo ha rev(ic«to, e
tin l^ermessò ai firoprietarj di vendeniiniare
tatti letnpo e modo che vogliono» V. Ui^a .
'^JEN DITTE? V. fabbriche. Sali^ianó. Comuni-
tà : Minori . Jncnnti *
• La LÌ'3o. Ott. 1/84. abolila privativa dell'
ibclk^nto del Magibtrafco de* Pupilli per le i^en-
ditte de** mobili ^ e Iregolò quant^ altro coacer-
tieva questa ^materia»
i. La N. degf iì. Ott. l^'go. regolò i diritti.
dei Giusdicenti nelle c^enji^^ Volontarie, o co-
atre di stabili; ora in ciò conviene stare alle
moderne Tariffe.
7PNDIT0RI a minuto: V. Sen^itù .
TENDITORI Ambplanti : V. òtrade .
iTENEPlCtOt Sua peaa.OO. i5. Oem 1744.
§. 10. L. 3(6. Nov. 1786. §. 67. ( V. la Nota
Tomo L pag. 9. ) V. Seleni .
ITERGàRl: Allorché vanno in maremma col
Bestiame o ne tornano, possono fermarsi per
duA notti Gootiòue dove vogliono ,. e per tre
nelle mortinete , non contato il giorno in rui
laveranno le pecore , senza che il pfroprieta-
rio del terreno possa impedirlo. B* 23. Mar.
1745. §. 1. V
ft. Devono rifare a stima i danni cagì^mati ;dal
" bestiame 9 ma non sono tenuti a veruna pena
seaoa vi £ù dolo: La sùnia avrà luogo dea*
1
DigitiÈedby VjOOQIC J
ii3o VER VES
tro.l5. giorni dal gegoito danqo altnaeni
noa 66 he può più coooscere : Noa sarà piv
ferita verona condanna sensa citarli • ^ ^t
4* V* Bestiame^ Dannodato^
V£RGH£R£TO: Commuta: RegoL particd^
24. Lug. 1775.
y ESGOVl , e AECIVESCOVI : I Vesa^i ed
ri che hanno parte delia Dìogesi ia ToscaA
non poAsono esercitarvi verona Gioriadiziofl
se prima non presentano ' le loro bolle al &
Exequàtar \ è lo stesso per i Vicar) Gapittii»
si quando non partecipino prima la loro e!#
zionc al R. Diritto • Sono soggette al R. E»
ifuàtur anche le patenti date dai F'escovi sp
cialmente esteri ai loro Vicarj Foranei. C
p Die. iffta.
2. Non poò esser pagata ài Fiiscwi esteri di
hanno parte della Diogeai in Toscana^ oèik
le loro Gorie, Ministri, e familiari dai Btf-
rechi Toscani veruna Tassa a tìtolo di Gitt»
dratico, Seminario, recognisioni » o altro,!
nemmeno a titolo di pene , le qoali ne' Gè
di ragione si applicheranno ai LL. Pij , e Sp*
dal! del Granducato. I Giusdicenti invigila
-ranno a quanto sopra, e non daranno versn
assistenza a tali esazioni . G. 3o. AgOw 17&
3« La relazione che i Fescovi , e jireivesed
rimettono ogni tre anni a Roma sullo «M
della loro Diogesi, si parteciperà a & A. &
prima di spedirla* G. 12.. Die 1786.
4« I Fescovi possono permettere gf EsereisjSf»
rituali, e le missioni, ma nelle chiese, e di
giorno » e visitarci la loro Diogesi senia ver»
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VES . VES 23i
>na liceosa. N» ip» Ofct. 1792. $. 4- L« 3o*
6ea«*i793* §.4»
5. Ma di torto ciò. ne daranno parte alla. Segre*
terifi del ' R. Diritto otto giorni prima • L. del
1793. §5.
6. Gì' Arcivéscoi'i di concerto con i Fescovi , e
previo in quanto occorre il R. Ea^equatur pos-
sono autorizzare la conferma , o ifitituzione ,
di CSompagnìe ,« Procemooi , UfEzj , Funzioni
Spiritnali, riedificazione d** Altari ^ associazio*
ni, e trasporti di Cadaveri. L.. 8* Giugno
1790- ( t )
7. La L. i5. Apr. 1802. avea dichiarati i Fe^
scovi indipendenti , neii^ amministrazione de*
Sacramenti, e permesso loro di, pubblicare le
loro Pastorali senza revisione , e sceglier ii*
Leramente Ecclesiastici anche forestieri per
la Predicazione, Missioni,. Eserciz), Gonfes*
•ione ec» .$• 4* 7* > ^^^^ P^^® permesso ai me-
"( 1 ) L' T. de* 7. Die. 1790. attribuisco tali facoUà
ai^che al Vescovi 0 dispensa ^r Arcivescovi dal con* .
certa rsi coi medesimi i*cndendo arbitri f?l' uni , o
gr alfri in tutto ciò che oonceri^o il Culto, e la
disciplina Ecclesiàstica , purché doven^^ogì adoltare
qualche ^, cosa di nuovo, o contrario ajrl* OO. W.
aspettino prima il R. Èxe^atur . $. 1. Le funzioni
la tutte le Dip^esi. saranno uniformi . $. 2. I Ve*
scovi procureranno che 1* Esposizioni, Novene, Dffizj,
ec. non si facciano con troppo lusso , né si prolun-
ghino oltre le ore 1. di notte • GÌ' Arcivescovi non
permetteranno altre Processióni che quelle appro-
vate dalla Chiesa , o richieste dai Vp^tcovi purrhè
non si rendano troppo frequenti , e non sì fapciano
oon troppo apparato ^ e pompa profana • $.5.
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5233 VES vie
• decimi fii conferire glV Ordini Sacri setmir^
ruaa licenza, e dar le di^peiìsc rnatrimoudi
a tenore del S. Concilio di Trento « $« & V.
- Dispense *
8. V Art» 8. avea dichiarato ctie i Moo^sterj»
* Coni^ervchnrj, e LL. Pi; erao «oggetti nello
Spiritunle ni l'^csccMy e nel temporaie agl'O-
peraj. \\ Curie Ecclesiastiche i BenefizJ ^ Be*
ni fxQÌesiastici . Ecclesiastici- * MissÌ€ms • iVan-
ziaturn . Predicatoii • Ordini Sacri • Sartt^ Vf-
Jizio . ^tùfnpa-^ Vicarj Capitolari •
ViìTRI : P. 20* Apr/ l54f. che proibiva 1* in-
frod azione de' ^feiri foredtieri* V. ì* ornaci*
VETTURE- V. Coackieri. Strade. Vetturini.
VETTURINI? J3. 2p. No^. 1574. che proibisce
loro far società con Osti sotto pena delia olil-
litÀ . e di Scudi 25*
2» Abolizione della Ta«sa che pagatasi air Uf-
fizio dei Sale dai Vetturini , « pregia Camal-
li. N. 25. Mag. 177'y. V. Cocc/^etl ^
ìrZz V'^-'^'^^T H€g)- ^a h* 3o. Sett- Iff^. §. 14.
^ r*^* ' l5. e 1 6. ^divise i Vicariati in maggiori, e
Compar. minori : In quei del Senese qoq avea looga
uùi^^uu. qtiesra distinzione .
2. La provincia Su^i^eriore aveva, ed Là 7. Vi'
c«ri or/ 5 Compresa Siena*. !•• 2. GeQ« 1774'
che ne contiene ii Compartimento.
3: Lo Stato Fiorentino era diviso iq 4^' f^iay
, riaZi . L. 3o. Set^ 1772. $. 2,
4- ha L. de]^ 12. Giù. 17S4. a boli la Jisfinsio-
. ne do^ Plcariati del Fiorentino in maggiori ,
e minori, e li divise io 5. Classi eecond^» la
popolazione » numero degrailari , e importansa
deli' Impiego « di modo che tutti quei.d^ una
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.^
VTC Vie 233
/CUssé fifsseto presBo a poco eguali. L' Artf
. 5. Voleva che la caefletta 8Ì divideMe fra tutti
i Notarile che da enta h preodessero le «per
se di gir.e^ copie èc* ma quelle di curia,' Ick
gatlire di filze, e altre inirìute del Tribuna-
• le lorfgero a carico del f^icario » L'- Art* 6*
Voleva che i Notitri d^ Areàszo, Cortona j Pe-
, icià , tristo ja 4 e Prato aligero un doauditore
. Aomifiato dal f^icario^ approvato dal Presid.
del fiooa Govt e pagato dalla Cassetta. L'
ultitno Conipartimeiilaè aatiefisò alla Riforma
de' i3. Ott. 1814.
5. I P'ióàrj amministrano la Criustìftia Civile Ami-
nella propria Poteiteria, e /Quella Criminali* 3 *>»"«" ^
. e di Polizìa in es^a^ e nelle Potesterie loro
'sottoposle. L. 3o. Sett» IJT^* $. !J. '
6. Occorrendo . ai P'icarj di Consultare V Auto-
rità supc^f'iore rimetteratnao le carte in copia,
ritenendo gi originali perchè non si perdano
C* 26.. Atfo* 17^5.
Y^ Ai yìctirj son'> soggetti nell' ecotìoniìco, e
nel contoosioso, anche per le Potesterie loro
dependenti, i minori ^ interdetti ^ e sottoposti
. Kif. l3. Ott. 1814. §. 58-
S« fi Vicario invigilerà sulla condotta dei No* MtnUtri
. tari) e altri suoi t^^ttoposri perchè siano at-
tenti 9 e didint-eressati • ÌI. 128* Apr. 1781. $ io.
9* 1 f^icarj\f meno che per gì" aflari- civili, han-
no in tutto ilre^ro,la vigilanza sopra i Pote-
' sta , e procareranno che in quanto hiro spet-
' ta osservino le pres. II. e che si rego^in be-
' ne: occorrendo li avranno a se, ii ammoni*
ranno, e pr'ivvedeodo ai ricorsi j reudeudunc
conto ai Governo» §. jo. IL
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234 Vie Vie
it. I falcar j ogni 6. meai per messo deir Anfl*
Fùicale( Presici, del B. Gor.) daranno conto
a S. A. R. della condotta dei Potestà loro
sottoposti. § 71.
11. J Vicarj ogni 6. mesi renderanno conto al*
la R. Consulta dèlia condotta de' loro Mini-
stri., Potestà , e Vicarj Feudali r individoan-
do se siano imparziali, ed esatti, e se. goda-
no, ^ meritino In stima pubblica; o ciò non
li dispensa dal farne le solite informazioni al
Prcsid. del B. Gov. C. 7. Péb. 1795*
12. Devon invigilare sopra i loro Notaci , e Mi*
nistri , correggerli , e se occorre renderne con-
to, sotto pena di doverne rispondere nel Sia-
Bteeu. bacato. G. l5. Mag. 1777.
tori, l3. (V. il N.® 57.) Invigileranno snlla condot-
ta dei Bargelli, Gapisqoadra » Esecotork , e
flessi, li riprenderannoin 2aso di maocanae»
e ne daranno parte $. 39. II. del 1781.
l4- Esigeranno che per età, salute, e cestita-
2Ìone fisica , sian atti al servigio , che facciano
il loro dovere , tengano una buona condotta ,
non si rendan dipcTMÌenti da alcono del pae-
se , che non faccian mangerie , né soproai nel
prezzare i generi, non prendan mance , non
'facciano questue, non abbiano troppo lusso,
non si permettano perquisiaiooi , arresti, rap-
porti , e altri atti insussistenti , non ritardino
le citazioni., e esecuzioni, non osino duresae
inntili nel loro ministero, non eccedano le lo-
ro commissioni, non prendano più di ciò che
dà la Tariffa» non abusino del loro posto» e
xion faccian naecerc sconcerti, e invigilino, e
binn responsabili loro «les^ dei loro' sobal(£r-
ni. J. 40.
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i^
vie' vie a35
1$. Rilevando che' un Esecutore per qualsigia
càusa non è adattato al servizio , il Vicario
gli proporrà la remozione , o mata : Se com-
mettono estoi^ioni , falsità , arbitr), ec li farà
méttere in prigione , li sospenderà , e li astrin-
gerà alle restitoMoni , e danni, e se occorro
ne farà far processo, rendendo conto di tutto
air Aud. Fiscale . ( Presid. del B. Gov. ) § 41.
.16. Terranno, e faranno tenere in buon ordine Aichi-
r Archivio del Tribunale, i Gopialettre , Pro^ ^^'
tocollì , Filxe , Registri ec* $• 74-
17.*! Vicarj devono tenere néll* Arclfivio segre-
. to il Carteggio , e gr afiarì Economici , Go*
. vernativi , e di Polizia , e consegnarli legati '
in filze al Successore, e non mandarli colle
filze d'atti alla Cancelleria Gomnnitativa:
del cartegpo coir Auditor Fiscale ( Presid.
del B. Gov. ) e deir altre carte dell' Archi-
vio segreto non daranno visto , e copia a nes-
suno senza espressa licenza • L» l3« Sett 1774
. §, 25.
18. I Vicari .e loro Ministri non prenderanno CoDte«
mai il cattivo partito di esigere delle distili- '"^ *
zioni per loro , e per le loro famiglie . 11. 28.
Apr. 1781. §.1.(1)
a9« Colla loro condotta, e con quella delle lo-
ro famiglia daranno agi' altri T esempio • Si
; ' asterranno dal lusso. Il loro abito di ceremo*
nia è nero: Samnno affabili, accessi bijii , e
pasbienti , specialmente con ì poveri : Si aster-
• ranno dal tuono imperioso fuorché quando de-
(1 ) Per i O-iiìsJiccntt della Provincia Inferiore
ri è un I. de' 37. Sctt. ixgS*
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ùS6 Vie Vie
voao fai-e ri»p6ttafe eoit fermeaza i loto Oh
' dirli . §. 2.
20. La dignità è T onoire della loro rappreseo*
tanza dipende uoicameqte dalla lon> onestà,
buon costume, imparsiaiità e selo • $'. 3^
sr. Le loro insinaas^iioni non avrebbero a. colia
ftiPEa se io em, o nelle loro famiglie ai ri-
acontra«de alcDoo dei difetti cbe devono ri-
prender negr altri *«$. 4-
22*. Si asterranno dair avidità del g'Uadagoo^
dal far debiti , ^^reare imprestiti , e ricevere
regali. §, 5* 6. W Beg&tik ^
23. £88Ì e le l(»ro. famiglie saranno eircospetti
nel tratiare , don * si legheranno troppo eoa
alcuno, e specialmente con Procuratori , e^No-
tari ^ o con parsone prepotenti ^ e arbitrarie ,
e si conserveranno liberi da^ogni dipeode&sas
' sia d' interesse, sia di costarne 5 aia d* ami-
cizia « $♦ 7; 8; 9*
Udienze 24^ Anebis faori dei giorni d' ndienisariceiveraii*
no , e àentiranno per gli ailàri ecoDotniei , e
pettorali f saminno sempre reperibili allàloré
residenza. $. li. 12.
Gite, e 25. Non potranno avere che 4^* ^ 4^* giorni di
simpitz- giijn p^p triennio, in una o più volte, e eoa
condizione che il servizio non ne soffra, e che
vi sia un individuo non paesano da aostìtoi*
re, del quale faranno* la proposisioiie 5 e di
curi saranno responsabili « $• l3.
26. Se per morte di parenti , o altra cansa han-
no bisogno d' assentarsi ciò sarà, loro accor-
datOL jn qualunque tempo, per lo, o 12* gior-
ni , ma questi si cuntano !< ro nel tempo di
coi possou dispurri! nei Trivnuiut $•14' <
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yGooQle
a^. Il Vicario nfsente^ Or impedii» cri rimfiiazza
dai Nulari, ciasouno per la sufi branca; Il
No^^o CrimioaU, dai Nocaro Cuiie^ s^ è
abilitato ia Oiminaie» altrimenti dal Vica*
tio^ Il Notaro Givilo-, dal Notaro Crimiu»»)^:,
e ambedue insieme dal Vicaiio gempre [urò
< CjfQando il Presid. del B< Gov. qon dbbia eiet-
to un interiQO,
28* Sa ottengono la Gita , devono renderne con-
to al Preside del B. Gov« e informarlo dt'ila
per8onf^ da loro surrogata, del giorno della '
parteoea , e di quello dei ritorna C i6. Gin.
1795. V. V^j Provinciali ., -*,
.SO, Presentandosi al loro Tribunale, Cause civili J9^^
I • . ' Cavili.
< mosse , o sostenute per emulazione . e per igno
i^uxa,. Q: mancanti d' ogni .fondamento f ar-
cheranno d* accomodar le parti seof&a spesa*
§. là. II. d<>l 17^11.
3o. Impediranno i dissidj fra i.Gongiunti . e per- *
sono iGOQ viventi insieme « t cecclieranuu con-
ciliarle. $. 16*
Zi. Nelle Liti invigileranno che non si faccia-
no atti inutili, e non si protraggano iumil-
meliti. $* 17^ .
22. Invigileranno sopra i Procuratori ; li sospeo-
.- daranno so t^^ovano la loro condotta poco re-
golare, o poco onesta, con darne parte alla
K^ Gonsnlta» e obbligi^rii a rif^rQ i danni «
33« Avranno sempre a cuore gP interessi dei pu-
pilli « Morendo un ('c^po di casa ne as^irure- ^
ranno gì' averi: farannp flogg?"^. in Tutori
delle persone probe; ne invigiieranqo In gè-
itÌMe> CMie pure T educaaione dei i^upiiii ;
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238 Vie Vie
procareraaoo, che non sian angariati con Bfi
ingiuste , o infocilì , e ohe nelle CSaose di pn*
pilli , e vedove segna il minor' dispendin pos-
sibile • §• 19.
34- Non ammetteranno con troppa facilità, al pri-
vilegio di povero , e miserabile^ quando si vuol
osarne per li£i inutili , o vessatorie ; e all^ op-
posto gli daranno tutta T estensione, aiicfce
maggiore di quella che ha natnralmente quan-
do si tratti di favorire V interesse apparente-
mente ben fondato di poveri^ contro persone
ricche, e potenti. §• ao*
Chiiit 35. Ne gindisj di danno dato, e altri misti, ove
^^*' si tratti di piccolo delitto, e di lieve danit^
non meritevole di esemplar castigo, preferi-
ranno la via dell* accomodamento anche do-
po intrapresi gì* atti • $• 24*
Bseeu- 36. Invigileranno che gì* Esecptori nelle Eseco-
cioai^ sioni non commettano vessaaioai, .é arJbitr),
e non gravino le cose, che la Legge proila-
eoe di gravare : che il pegno si consegni a un
depositario fedele , e non resti presso gì* Ese-
cutori : che' nella vendita se ne ricavi il mag-
gior prezzo possibile : che il debitore soffri,
il meno di. spese che si può. §• 21*
37. Avranno cura r!he non seguano esécaiiom
personali fuorché nei casi, e modi permessi
dalle LL. e dopo aver tentato di procurare
al debitore accomodamento, e comporto: av*
vertiranno che seguano nel modo , e tempo il
meno dannoso pel debitore, come evitando
per i Contadini i tempi delle faccende ec
§. 22.
38. Solleciteranno gì' accomodamenti dei Caroe-
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I
[ vie vie 23^
e « rati per debito, valendosi però delie persone
, più adattate : procareranno , che sian bea ali-
meutati, e partecipino all'* Elemosine dei Lno-
ghi Pij , e dei benefattori • §. 23.
I 39. Negr affari Grimiuali non permetteranno la ^J^^
I Cattura che nei casi gravi, e quando vi sia nait/
pericolo nel ritardo; e mai nei casi di sem-
plici trasgressiooiv e contrabbandi . § 25. 26.
j 4^. Quando è luogo ad abilitar V imputato fa-
.ranno che ciò segua nel più presto possibile
con mallevadore , o cauzione giuratoria • "$ 27
4^* Proporranno tale scarcerazione al Sup. Trib.
di Giustizia, ogni volta, che per la debolez-
flsa degr indizj non possa esservi luogo ad air
tro , che a pena leggiera • §• 28.
42. Non sperimenteranno i Testimonj colla car«^
cere senza necessità, ne oltre la necessità.
§• 29. . >
43* Dirigeranno la compilazione dei processi
della quale son responsabili, e si terrauno
'continuamente in giorno sul corso. degP atti»
* $. 3o.
44* ^oa introdnrrabno Cause criminali sopra
querele mal fondate, o presentate per ani-
mosità, o avidità di guadagno! in caso di
dubbio snir ammissione interpelleranno il Sup.
Trib. di Giustizia* 3l. 32.
45* Non ammetteranno nei processi nuf>vo istan-
• ze tendenti a prolungare inutilmente la Cau-
sa,, e moltiplicare gì' atti. $• 33.
46. Avranno la massima che nei processi si cer-
ca la verità , e non il reo ! però faranno che
ne sia bandita ogni animosità, e calore, e
che si dia luogo a tatto ciò che può favorire
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s4o VTC Vie
il discarico delF imputato» $• 3^. V* Ino*
ta Criminale • Processi Crimftiaii •
47* Terranno io ordine il Protocnlla, e Gtfta
criminali a forma delle Lh- e 00« $« 3tt.
4(i. Par il pubblico servizio, e persecu&ioae dei
rei, e v/tgahondi , e affari di «anità, e polizia
corrisponderanno eoo gì' altri Vicarj , e coi
Criosdicenti esteri ,, ma non '•' impegneranno
a conteornar rei, ne altro che non sia nelle
loro facoltà senza renderne conto. $ 7& ( i )
^49* I yicàrj risolvono senza partecipaxioiie, le
GaQse^d' in^iarie verbali, risse ^ e ferite eco-
, aa storpio, o pericolo, le traagressiooi alle
LLt della l^agor^a. Tabacco, e altre cdie eoa
diano locigo a pena maggiore di <^. ioo« di
multa salvo sempre T appella dentro io. ^i<ìr*
ni al Sup« Trib. di Gioatiaia; Tutte le elfre
il di cui titolo porti a pena maggiore e qoel-
le per delitti proibiti dalla ragione comune
' qualunque ne sia la pena , si risòlvono colla
solita parteoipaaiooe. In caso di dubbio sol
partecipare o nò ne domanderaono schiari-
ipento. M. 21* Man i7So.(à) e CL i3»Liog«
1782,
€Urcerì.-5o. avranno cura che le Carceri sian sane,- si*
^ cure, comode., ventilate, e pulite: mancaodo
qualche cosa intimeranno la Comunità a iar*
(t ) E in occasioo di fare o ricevere tali conse*
pie non manderanno i loro Ministri fuori della pro-
pria G-iiirisdizione ina ricori*eranQO con sussidiaria
ai Vicario Locale. C 1*2 Ott. 1761.
('2) Ora di tutti ^r affari Criminali., conosce la
JR.uota Crioiinale • V« Ihiota Criminahi •
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:ViC vie a4i
^ -.rloi e se Qon vi -ri presta ne daranno parto
. ^ air Aud. Fiscale (Preside delB.Gov.) § 35.
j Si. Se vi «eon carcerati li visiteranno, e scnti-
ranuo pgoi Settimana ^ procurando che non
^ «aa^cbi loro il vitto , ne gli strapunti , che
siano ;beh trattati , e se ne abbia cura in ca«
. * so di malattia. $. 36, «.
. ^^2*. Faranno che sia addetto al loro Tribunale
un Difensore de' Rei. §* 37.
^ 53. I f^ìcarj visiteranno spesso le Carceri , . in-
;' vigileranno che' il vitto sia buono, e nella
. , quantità legale j ^ le Cacce rassioni .più brevi
che sarà possibile : Che le Carceri siano re-
staurate quando occorre, e rese sane, e ne
g daranno parte occorrendo: che gì* Esecutori
facpiano il loro dovere , con attività , senza
es.(orsioni , e arbitr) I non ricevano mancie»
ne regali , non comportino i delinquenti , con-
. ' tuifiEuei, e precettati, assistano al Tribunale,
ì e:<al corso delle Cause criminali , eseguiscano
subitole commissioni, non facciano arresti,
1' nò perquisizioni senz^ ordine, e non iu^trodu-
., .' cano Cause sopra vani sospetti per non ves-
4 «ear^ indebitamente : Che i Soprastanti tratti-
no bene, e visitino spesso i Carcerati,, e pos-
sano' sospenderli con darne parte : Che i Mjessi
nqn questuino, servino esattamente, facciano
: i referti occorrenti, e portino subito le. Cita-
. aioni t e rènderanno conto delle loro mancan-
Ae^! Faranno sentire ai Potestà , loro sóttopo-
. sti^^.Qd ai Messi che non essendo esatti nel
rimettere i rapporti settimanali, ciò servirà
"4'- oìBftacolo al lojfó avanzament» • C. iiv Mag«
Tomo IL Q
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a4« Vie Vie
PpiizU. 5/^. Faranno lavigilarò ragV osiosii» vaga|>oiidi»
JPurcsticri , e sospetti: non toU«remDnp Giar*
latani : procoreranoo che le Osterie servano al
comodo , e iioa al viaio ; preverranao le di-
visioni fra paese, e pt^ese, famigUe e &ras«
glie, castigando chi le fomentasse: faranno
osservare i regolamenti su i Teatri, e leLL.
sopra i giuochi, e impediranno gì' abusi an-
che nelle Case particolari . $* J^2. 4^.
55. Ammoniranno, riprenderanno, e uniranno
i prefiotenti, le persone di raal' esempio, di
inai costume, e di eattive massime, e ne
rex»deranno Olinto nei rapporti settimanali:
invigileranno sopra quei che danno a creden-
za ai figl) di famiglia, e dissipatori , sogli
Scrocchi , Trnflb, e loro complici ^ ceoiprato-
ri di roba rubata ec. regolandosi come' so?
nra* $. 44.
56. Saranno attenti snll* educazione della gio-
ventù , avvertiranno i Genitori , e chi né fa
le veci , e snllè loro istanze puniranno i figl)
economicamente; procnreranno , che.i giova-
^ ni s* applichino ad un mestiere: saranno vi-
gili neir assicurare il parto delle Donne 'ooii
maritate che fossero gravide. §. 4^»
&7. SqU* avviso dei Capi di casa, o di bottega,
o dei Curati provvederanno ai disordini ga-
stigando economicamente il reo,o precettan-
dolo : I Ficarj invigileranno sopra i'Notari,
e Potestà loro sottoposti, e sopra gli Bsecs-
tori onde non essere responsabili delle lora
mancanze. $• /fi.
58. Come pure sulle stalle d* animali aeri e
pecore nei Luoghi murati 9 %xìÌìa foliiìa del-
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vie vie a43
Ì€ strade , scoli » maceraKÌoui , aromasgi di
eoQcime ec.» e si faranno proporre dal H»*
gistrato Gomnnitativo le misure più adattate'
alle località, o le soggeriraano ai ifiedesiini,
0 provvederanno com«» conviene al Paese ^an-
che allontanandosi dai regolamenti geoernli
affinchè nei looghi ove questi sono poco adat-
tabili non servano a dare delle VessaEioni , a
togliere T industria ai poveri, e &r lucrare
gì Esecntori* §.58.
59. Faranno eseguire gì' Ordini sulP inumazio-
ni I e stanze mortuarie, osserveranno che le se«
polture siano in luoghi ove la loro esalazio*
ne non possa nuocere: Che si resarciscano sn-
Bito quando occorra , obbligando a ciò in ca«
so di disputa la Comunità per rivalersene con*
tro chi di ragione ; e persuaderanno che in
vece di nuove Sepolture, si costruiscano i
Gimpisanti a sterro fuori dell' abitato • § 6g»
6Cè procureranno che le Doti > e i Sussidi si di-»
ano ai veri poveri , e non per parzialità , e
renderanno conto dégP inconvenienti , ma sen*
%Bi mescolarsi nella Collazione :. in caso d' in-
cendio, rovine, è altre disgrazie procureran-
no ai poveri tutti i soccorsi possibili dalle
Comunità , UL Pij , e Conventi , e ne rende-
ranno contò al Governo. $• 6S.
6i. Avranno cura che sian tenute in buono sta-
to ' le fabbriche pabbliche , e le Parrocchie •
§. 69.
62* Ogni uno , o due anni , in occasione di Pie*
re, é Concorsi, e quando il Tribunal del fi?"
cario ha meno d^aflfarì, questo si porterà
nelle Potesterìe, e altri Luoghi principali del
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f^ìcariato , ascolterà i ricorsi , e rileverà iW
sogoì di ciascua paese : farà tali ^ite straar-
'dióafiamente ogni volta* elio occorra per t»
multi, dissensioui 3 sconcerti ec* $• ^2.
63'. la caso di tumulti Vviolenze^ o resisteoB
agi* ilsecutori provvederanno coll& massÌDs
fermezza» puniranno' econonùcamenl^ ce oc-
corre, e qe renderanno conto • §* T'S-
64. I J^icarj provvederanno ai disi>Fdini delie
famiglie 3 ali' insubordinazione d^i Agi] 3 in-
dolenza de' Padri, o altri Capi di esse 3 tre-
sche scandalose, disordini della gioventà ec.
e renderanno conto nei rapporti setlrifDanali
di ciò che hanno fatto. G. 1. Ott. 1^79'
65. Saranno solleciti dell' esecuzione di tjàtte le
LL. 00. e II. : non . soflTriranna i coataioaci
agi' ordini del Tribunale , né la rettigteo^a al-
la Giustizia: Invigileranno^ sopra i vagaboa-
di'3 avventurieri, questuaqti, forestieri, pel-
legrini , e persone sospètte , e li faranao par-
tir subito appena cònoscinti tali • Faraone
mantenere 1' ordine e la decenza , nelle Fe-
ste , Fière , e concorsi : Invigileranno sulla con-
dotta àisf ^ loro Potestà ,, lie verificher^nao le
mancanze , e he daranno parte : Verifiicfae-
ranno i ricorsi contro i giovani da. d^tinarsi
al militare prima èì proporli , e non li pro-
porranno se sonò di disappunto aìle famiglie:
Invigileranno sopra i ginòchi 3 ridotti, e po-
striboli , e quei che vi tengono mano : sopra
i Procuratori, mozzorecchi 9 venditori di fil-
ino, imbroglioni \ compratori di roI;^a rubata ,
sensali di scrocchi, e gente, qhe tieu mano ai~
figlj (li famigliai e conterranno tali persone^
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^ vie vie a45
' Con precetti , {)QbbTiche riprensioni^' e anche
con Carcere 5 e Casa di^ "ijorrezione ; conter-
l^^nnd pnirei prepotenti, e arbitrar] :' doven-
do prendere qualche resotuzione contro aleu-;
ai dei suddetti ^ prima verificheranno i fatti ,
'J)oi li contesteranno sommariamente ali" irp-
pultàtoi B se non 61 rileva ^ applitheranbo al-
cuna dèlie péne di loro competenza 9 com'è
Carcere fino a 3. giorni anche à pane ed ac-
qua i il «etjnertrò* in Pretorio > i precetti della
sera, delle Osterìe, dei ginocfai, di non pra-
ticare ima data person'a , o di non riceverla ,
di appliòarsi a un mestiere ec*, con rendere
conto di futto, e dei motivi, nei Rapporti
Bettirnan^Ii r E tali provvedimenti si possono .
applicare benché non vi dia una prova pie-'^
' na , ma' soltanto elei fondati sospetti • Occor-
rendo una pena maggiore i Vicarj dopo dato
campo air imputato di giustificarsi pcttotal-
menté^ rimetteranno gF atti al Governatóre
della Provincia, o al'Presid, del B»Góv* cól-
la loro proposizione! E quando auésta 'sia,
per lÀ destinazione al militare, o alla Gasa
di correzione, o per Carcere ,o staffilate ^ ri-
terranno l* Imputato in Carcere fino dalla con-
' testazione, a disposizione deli* Autorità Supe-
' riòrè , ancorché faceisse istanza piar un Proceéèo
formale ) e questo Processo gli' si aciSóWerà^
ogni volta che di tratti di punire Adi irfirii--
stri Superiori di Polizìa colle loro oriiiuàfie
facoltà, un vero delitio jMa se invece si trrfCti
"di cattiva condotta, o di persone pericolose,
la domanda di Procèsso altfo non fa che dar -
luogo a nuove produzioni, e di£pse da esami*
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Qjfir Vie Vie
Darai aempre caméraliMote « e paiteeipam
di nuovb coi precedenti atti, ai Uiaiatii Su-
periori di Poiixia. G& il. Hag. ifÓ^^c t3»
Feb. 1787. §. X. 2.
66. Tratta odoai di ricorai aegreti delfai moglie •
coar.ro il marito, dei Genitori contro i. &^lj »
de' Parroebi coolro i popolani, « iiinili, la*
coiiteaiaaione ai farà in genere aenna niaaiié*
«tare il nome del ricorrente , ma individaao*
do la mancanza t r. dando luogo a gjpatificap*
ai. C. i3. Peb. 17S7. f. 3.
67. I Tagabondi verificati tati cogF atti came-
rali , ai condanneranno ali* Eaiiio perpetuo dal
Granducato t ai lempiioemeote aoapetti beate-
rà intimare la partenaa dal nedleaimo. $. 4-
68. Anche per le traagreaaioni alle LL* ani fu-
Aerali , giuochi 9 oaterie , e altre nelle qoali
non ai può procedere aensa la aorpreaa infra*
gante delitto, aè il trasgreaaore non aorptw^
in lai goiaaj ò altrìitienti verificato tale, ai
farà looffo a una qualche economica coercì:
s&ione. $« 5» '
6g* Nep^r eiTari economici fra (^articolati s' in-
terporranno per accomodare. $. 4*
Gonfiai 70. Nei Ficariati di Frontiera il Vicaria riai-
^'^ir'o^' tcrà ogn" anno i Gonfiai coli* eatero, e ren-
derai conto (li totte le irregolarità , e Taria-
aioni. $. 75. II. del 1781.
Eceiè- ^i« I Vìqutj aairanno attenti che ai efiegoiacaoa
siatrie. . ^^. QQ, ^p^ j j^j,^^ ^^^^ JEccleitiastici , che
il Vescovo , o Superiore regolare deleghi loro
la Cauaa , e non a^ eseguiaca nesanna aentenia
non conformo al roto dei Supremo Tribonale
di Óiuatizia • §• 47* . .
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• vie VIG 247.
Tft. Nm esigeranno la delegatiòiie nei delitti me-
ri Sodetiastici 9 e non contrarj alla quiete e
«•curwùia pobblica , ma se è fatta , V accette-
ranno 9 e rimetteranno gì' atti col loro voto
^ al Soperiore £cc;lesiaftico senza parteciparli
al Sup. Trib. di Ginstiaia. $. 48.
^ Non esigeranno delegaaione neppure per i
delitti cbe non sono direttànfiente couiTar; alia
qniete pubblica « come frodi, cootrabliandi ,
trasgressioni , porto d' armi 9 contravvenaioui
alle LIi% di Ciaccia», di Pesca» di Manimorte
ec« 9 ma verificheranno sr*mmariamente la tra-
agressione 9, ^ ne renderauno conto alla Foie*
at& Economica perchè panisca ecooomic^amen-
te • $• 49* ( derogato • V* Ecdtsiastici )
74* Anche nei casi in cui la delegaaiooe è oe«
cessarla» la Curia Bcclesiastica , o il Sape*
riore deir Ordine possono verificare somnia-^
riamente il fttto ptr conoscere il corso die
inerita ) e non diffamare un Ecclesiastico in-
. noceste. $• 5o. V* SccUsiastici "t
f&. Invipleranno sol costume degli Ecclesiasti-
ai» Secolari» e Regolari, e dei Parrochi, e
avviseranno i Vescovi delle loro maucaizer
Invigileraoao che i Parrochi oou diano sraa*
dalo» istruiscano il Popolo, ammiiiislTÌno i Sa-
eramenti» assistano gU Inrermi ec, e rende-
ranno conto di tutto nei rapporti settimana-
f6. Invi^leraono che gV Opera) di Conventi di Mona-
jHQnacfae faccian T ufiaio loro , e w^n- V nb ^V^'
handooino al Fattore^ o Procuratore: oheat-
iandaao a sedare le dissaosioni > ed a procur.
We la^ quiete. $• 62».
t
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fi48 vie - . VlC' _^
7f; Faranno eeegnìre gl^ ^O. sulle vestidtdìil^irr
Professioni dei Fmìi'y ty- MoQavhe y sniU asir
me delle Monadatide^ UmitafeioQe'daiÉtft. do-
te p'tr ie Converse» Asilj, Xiarceri^Cia^iitA-
li » Mani morte ) e altre materie CUaifiedisiD-'
uhIì . $. 64» " • -
78. Ecciieranao la vigilan?^ ilei Sap^iort per:
la correzione dei Frati che dessero seandmlo,
o fòmefitassero la discordia 1 e perchè sian.m-
dofccate delle misure di discipliuak £ociesik-
ètìca , e ciò non seguenda ne daranna pUrte •
• §65. - '
79. VìstretaQDO <rgai' tte- niesì (i ) a €So6semir
Ì;orj, renderanno «eiito del£a ScooIa ohe n
si fa 3 del numero delie ragasse che vvi iti-
lervengono e se vi si osservan i Kegolanieji-?
ti . C* ffi. Mar* IfSp • '
Pene 8o. Di Concerto coi Superiori Ecùlesi^aliei. ini*
Sacre. pediranHo che 1^ jPeste Sacre si moltiplkllifta
eccessivamente in* guisii da* servire fri tiaj^e
aila dissipazione più che alla pietà t tistràth
geranuo più .che possono le questue per ta£
ca pò : e sederanfio le gare • fra le Compia giiìe 5
di concertò col Ganeelliere della Gomonità-ìe
son Secolari, o c<U' Ordinario se són SccIÌeh
sinsUciie. §• 66. II. del 178I* - •
Spedali. 81. I Giusdicenti sono i primi Opemj degli Sfie-
dall' di malati, e trovatelli : però conferirm-
no coli gì* Amministratori di cui sulla boóos
ecnnomìa, e sul buon trattamento dèi malati,^
e fanciulli : li visiteraniio una volta il mesa
^LjjJi'ki uuit vulla i' auiH»'. C* 21. -l4igé:*lfÌSwX
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vie vie ^49
par vedere ^e gV lofermieri f^nno il loro do*
vere con carità, ìnterrogherafino i malati /ri-
medieranho ai disordini « e'ue renderanno con*
to al Governo, se le loro premure non goa
attese ; $• 60.
Ì2. Invigileranno «nlle Scuole, e stabilimenti ^^^^^.»
d'' BdoGasione onde i Maestri eian onesti , .a- . ^c/.
bili 9 ed attenti: le visiteranno, e renderan-
tio conto degr abusi eolie laro proposiaioni •
§. 67. .
83. Si asterranno dal volnerare il sistema di li- Liberti
berta delle contrattesioni dei fi^envri frumen- ^'f*'.»"-
. tar) , ma invigileranno al bnon ordine dei Mer^ Gjncrat-
cafci, ad impedire le frodi,. e la vendita dei "«'«'^ •
cofpmestibi^i insalubri. $• 65.
S4«' Fa ranno xbe i Orascieri, ed Esecntori invi-
gilino su i pesi, e misnre , e salabrìti dei oom-
mestibili . §• 57. /
$5. In Gaso d' Epidemia d^ Uomini , o Animar Epi<i««»
li provvederanno per impedirne il progresso, ''^'
e renderanno eonto di tatto alla Poli»ia con
rimettere ie loro proposiaioni , e le relazioni
dei Periti; ma si regoleranno in guisa da non
• produrre vane apprensioni , e da non inca-
gliare il commercio de^ Bestiami, bastando
impedire phe lev bestie malsane noni servatiti
al vitto umano , e che ii morbo non si pro-
paghi. §. 56. - ' '
96. Non prenderanno parte nelle deliberaaioni ^^^".^
dei Magistrati Ctomnaitativi , e si asterranno tauvlT
dal Taecomaifdare chiunque alle Comunità :
Nelle adnnanse alle qoali intervengono, si ,
mostreranno imparsiali : Metteranno in vi^a
ai Gomnaisti il. loro vero interesse, e proau-
Tomo 11* Q 2
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^io Vie VtC
reranoo di efititogaere le gare private , ]e al-
terazioni e i disordini . $• 52.
£7. Saranno moderati nelle domande di mobi-
li, e lavori al Pretorio • §• 53.
88. Non riguarderanno come loro dipendenti i
Cancellieri Gomunitativi, ma anderanoo di
concerto con essi 9 invigilando però snlla loro
vcondotta e rendendcme conto se non sono im-
parziali , e non fanno il loro dovere . §. 5^.
Medici 89. Invigileranno , che i Medici, e Gtiirurgi
^r^ì\' Condotti assistano, come devono i malati spe^
Gundotcl cialmente poveri: li avvertiranno, e uon ba-
stando ne renderanno conto. §• 61.
90. Preverranno il Governo , se prevedono che
per parzialità wl per es«er confermato oo
Professore , che noq lo meriti » o escloso ooo
meritevole , ò ne renderanno conto dopo che
ciò è accaduto- $* 62.
Itappor- 91. Riceveranno settimanalmente i rapporti dei
manali r Potestà, e se ne varranno per il loro: qoesto
non si farà per lettera ma a parte , e senza
mettervi cose inconcludenti : non si dispense-
ranno dal fisirlo con dir cho^non vi è ooila di
nuovo, poiché a ten. delle pres. II. non può
mai mancar materia • §• 7^.
92. Questi Rapporti comprenderanno npn aolo
ciò che è relativo a delitti , ma anche ciò che
Goficerne la Polizìa , come a&ri di galante-
ria, prepotenze, satire, dileggj, discorsi ia
danno altrui, divisioni, partiti , arbitrj com-
messi , ò attentati , abusi i scandali , cattivi
regolamenti , e quant' altro potrebbe suocere
ai pubblico , o privato bene , senza rigoardo
1. veruna persona di qualunque stato o conàir
Digitized byVjOOQlC '
t vie ^ vie a5i
K Bione , ancorcliè 8Ì trovasse nel Paese di paa-'
saggio , e eoa dichiarare ia che rondo ne sono
i informati cioè se per voce pubblica , deonn*
zia, referto, o qaei^ela • GG. 21. Lug. e IP*
p Nov. 1777. '
I 93. 'Anche i Mesfeti faranno il rapporto settima»
I naie come sopra al Gapo deUa Squadra loca-
, le ( ora al loro Giusdicente ) . Altra G. de*
^ 10. Nov. 1777. ( 1 )
; {^4- Avvertiranno che i Rapporti settimanali non
I siano sterili , e inconcludenti : Non mancherà
j ' loro mai materia se non perderanno mai di
vista le persone di cattiva condotta , odicat»*
^ ' tive massime , i prepotenti , i fomentatori di
^ liti, e discordie, la ^gioventù che riceve cat-
tiva educazione, -gr oziosi, ì libertini, i di-
scoli , le persone , e faipiglie che si rovinano
con liti , lusso , giuoco , debiti , scrocchi e . mal
I costume, il contegno in impiego de* Medici,
e Chirurgi condotti. Maestri di Scuola, Par-
rochi. Cancellieri , e altri Impiegati .Gomu-
I sitativi , Spedalinghi, e Amministratori, di
azziende di Comunità, e Luoghi Pij, la con-
servazione delle Fabbriche pubbliche, strar
de 5 e scoli, le lìL. Funerarie, ec. Il Rap-
porto si manderà infallibilmente ogbi settima-
na. Il' /^icario renderà: conto dei Potestà che
omettono di farli il Rapportò , e air opposto
vi unirà le loro lettere originali se contengo-
no qualche cosa d"" interessante • I Rapporti
passando sotto gC occhi del Sovrano, V A. S.
( i ) Vi è annessa an' I. o modello per la com«
Illazione di questi Rapporti •
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r
■F^
t5t TTC Viti
gindifUi da etti dd vcStf/ed attività én FI-
e€wj^ e della loro capacità , dai provvedi meo*
' ti che hanno adottati ; £ mentra ciò aerre di
regola per la promoaiooi, abci ail^ opposto to-
I no responsàbili della negligenza , e degl' in-
conveniènti a cui non hanno rimediato » anche
ic non li seppero , qtuindo avr^bero- d««viito
saperH per esseve stali notor| . G. 19. Feb.
1782.
^i. Uno. de* piò esseniiali dovevi de* f^icarj , è
qnellcr di trasmettere ogni settimana ii loro
Rapporto. G- i6. Oio. 1787. $. i.
j|6« Dovoiio inserirvi tutte le notieie coacernenti
i fatti , ehe si opponessro aUa volontà Sovraaa ,
la qoale è di rendere tutti i Soddtti eguali
in faccia alla Legge , le tras^reseimii ccxm^
iHesse, o tentate , scandali , partiti , disseasìo-
. ai , cattivi regolanventi , discorsi sediaiosi ,
persone sospette» ecjuivocfae, e qoant' altro
pnò noocere al bene pubblico 5 o privato , eòa
individuare i provvediinenti presi ^ ed eccìca-
re la vigilaaaa de' Potestà ^ Meesi ^ ed Esacu*
tori. §• £•
•97. Dall' escenaione di questi dovevi dipead^rà
il loro avanaamento. $• 3. «
ll.eft. 98. AUa fin del triennio del loro Governo j f^i*
tmuie^* Mr/ rimetteranno a 9. A. R. ona relaaioae,
in eni omessa ogni descriaiMe dei paesi , fa-
ranno le loro osserva^ooi sopra questi , odU*
indole degP abitanti y anmento , o dincmmaio-
ne della popolaaioncf y slato dei Fossi, Ciana*
li , Strade , e Traffico , colle loro analoghe
proposizioni: queste Reiasioni» e i Rapporti
settimanali passano sotto gV occhi dji S. ▲•
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IL • poOToaltr n^fitò |iér 'le proniMiooi*
$. 78. (i) II. del.i7«i.
99^ I Ficar^^H% ine del loro Governo, o del*:
l^rietttiio rtiDettermino alta R. Gensolta una
Relaiuone* dello -stato deL f^icùriaio , Popola-
liiotie, Aspricoltura , Gommercio, ioduitria,
' e loro specie y indole degl' abitatiti , vii j , ^ «
delitti più coitionì, apoientò^ o decreoieold
della popolazione 3 trafBeo ^ coltara ec* e loio
^caèse , t*ikrvaiido r inffoensa delle Leggi » e fit-C ' '
•ceodo'le^ loro propoidMomé CL i5. Mov..l8c2.
• V. Giudici . OiusdieBmi é Potestà • Notori*
Ttitunali Prowictali. Vffioj Prowid^Ui.
VICARI Pendali t V. F^udi^
yiGABj Gapitolarì: La loro ùomina è soggetta
ali* -àppvovafeioae Sevrana, eogoi tre anni de-
«> vello domandajro* la conferma 5 ( revocato* V.
Curie Bcclesiastiche * N*^ IT*)* ^^aa pagati
daiPatrimoD] Eeclefiasti<>i • GG.7*Dic« 1781
%^. feb. 1785. V. Fesceyi.
VIGGHIO; Gomonità: RegoL partie* de' oZ.
•M*ig.i774.
2. GoBfiégiia di decima. N. 18: Set* I78l«
VINCI: Gomooità: RegòL Fartic* 222. Dicem*
1814* .
y tNI : La rivendita non era permessa che a yendiu
' ^oelli die « pagavano perte Tasse all' Uffizio
<-d^ Sale 5 e nq prendevano la licenza : I veo-
r ditori acquistavano una servitù su i siti <£ei
(1 ) Quest' Art è raonomandato con C. ij. M^*.
17A1.' Secondo esaa la relas. si rimette al Fresid. del
Buon Governo .<
Digitized by VjOOQIC
gn«fci
oocapavaao, ooQÀro i (ii^priefarj . La N. ^«
Giù. 17^2. abolì tatto ciò •
U altra L. de' ». Feb. iffS^i retoeò qjoér
la del Sale del 1704* e altee che proibivaao
r incetta de* f^ini , e etabiUvaao le prÌTatite-
de* tiii ^di rivendita , e oe permeiie il libero
Gomincrcio » colT obbligò per qnei che desse-
ro il comodo di beverie di luuformarsi alle
ÌjL. sulle Osterìe 5 e Bettole*
^1 3. I 3B.4. Ago. 1604. 3i«LDg. i6fl5«a3.Age.
1692. e 7. reb. 1772* proìUrooo la vendita
de* Fini goasti j e ne ordinarono la denniUda
sotto varie pene. La N« i* Ott. 1793* volle
che il detentore li denooaiasse al Oinadicea-
te 9 il quale deve prendere registro della qsaiH
tità, e del nome del dennoAiante e proprietà*
rio, ed indicare al dennnaiaate lo ililio a cai
deve portarli , pei^ il prèMo di J^. i. io. s
il Barile , pia la Gabella se vi è luogo • Lo
Stillatore deve pagare subito il premio» e te»
iiere registro del Fino » e del nome del vea-^
di toro, rimettendo nel Dicembre d*ogft* anali
al' Giusdicente la Nota de* Fini atiilatìs o
c|oe6to r invierà air Auienda de* Tabacchi
perchè la passi alla Segreterìa delle RB«Fi*
nanie • Por le trasgressioni vi è pena Scodi
6. per barile 9 e la perdita del Fino^ o mm
valore, da re partirsi fra il querelante^ e lo
Spedale viciniore al Tribunale ohei^ondstfnaj
e per i recidivi si putrà aggiungere la CSar-^
ré , esilio, o confino a tempo . La deai
< cerò , esilio, o confino a tempo
•è necessaria anche per chi stilla date il pro-
' - prio Fino . ( ivi )
4^ I Fini guasti £Ì possono anche ridnm
Digitizeg by VjOOQIC
vn^ VOI i55>
.Aceto . a ,& Sew. ifgS^ ( l ) V. Twi. r^/t-
VI01^£NZA Pubblica, e wivato: Sua pena.L.
2a No(v. 1786>. $• 6^« V. Mapina.
XlOL)SNZk no' delitti di carine: J[j. 2. Dicem.
)558. L. 3o. Kov.^ 1786. $• 99* e ice. Iu3c.
Ago. 179.5. §. i2à. A3* (V. ìa Nota Tomo L
(lag o. )
SITE : V. Cadàveri . Confini . fiumi .
VOLTERRA: Gomuoità: RagoL partic. 21.
Sett. 1770: Altro da' i5. Mag. 1779-^ Altro
de^ 24. Sett. 1772. 6uUa Tassa » a Coìatribu-
zioni della madasitna* V. Boschi.
VOLTURE: I beni aooo tarati par gV f>bbU-
gbi coatratti da quelli in tasta di coi sono
voltaii. ^B. dx). Kfov. l532. « t4.0tt. 16947
2^ Sulla paoa della noa fatta volÈìirayi eraao-
^ bbe il B. da' 4- ^^S* 1694* ripob. eoa E. de*
3. Ago. 1768.
3. Quelli cba aoa faceauo la votiure pnno ina^
l>iii a tutti gr tJi&cj Goihooitativi» a se ara-
no astratti doveano pagare la penate di ri-
fiuto di JP. 100. N. 3o. ietu 1780. revocata
, con L. i8. Log. 1781.
4* he volture non si ^anno senza il consenso ^ 6
, prasaosa degl' ioteressati : ma s' intiroaranno
, a farla appena è noto un passaggio di Beni
.. stabili. L. 7.. Ago. 1781. (perii fiorentino)
5.,Iq omo si esprimerà il nome di quello in te*
^ta di cui si voltano i beni, cognome, noma
<i) La ST. de*29 9Tov; iSif esentò dalla Ga-
bella, e altri diritti fino al 1. Ott. i8i5. i yinihns-
ai forestieri . '
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256 Y^t'^ , VCL
dei Padre , fe Avo ; e CSonfioi de^ FonAì ; Vw
ogni Garta^di scritturato si pagmio «^f^. = 6. 8»
e coaì per lè^teài» sempre oltrtf fa Gart»
bollata: Tali emolumenti spettano ai Mini-
stri • Quelli c5he dentro 5ò. giorni dal pa^-
sao-^io in loro \li* beni staSili non ne fiincfo
la t'o/turditicortoìio 'una pena di dr. ai. per
Fiorino 5 e spno incapaci di qualunque Ufficio.
Gomunìtativo fTiicbè 1* eseguiscano t Sono esen- .
-^ ti dalla penale quei, che si presenta Ito spon-
taneamente aYare'la i^oltura salvi i diritti
dei pariecìpanti nei casi di ragióne . Le tcrit-
, te private importanti passaggio di stabili non
hanno valore à favore dell* Acquirente finché
non ha fatta la ifoìturà^ e i beni restano, af*
fotti a tutti gV 'oneri e vincoli che V antico
,)x>sse8sore v' imponesse dopo il sud. termine
'di 5o. giorni : 1bì hanno per alienati però con-
tro 1^ alienante ad effetto di misurare la qnan*
tira del Censo che abilita agP Ufficj Q>mif-
iiitativi. I Notariche si rogano di Atti ^ De-
creti, o sentenze portanti passaggio di domn
. nio, o possesso di stabili 5 e i triusdicenti che
ne danno il possesso trasmetteranno dentro
3o. giomKcorrenti al Cancelliere della Gómo^
nità iu cui sono i Beni , una fede colla loro
desoriaione esatta 9 e nome del nuoto posses-
* sore ^ pena Scudi 3. per volta : Sopra questa
fede si farà la (coltura allorché le parti èì pre-
sentino. Quelli che hanno T obbligi di de-
nunxiare i malefizj , dènunEieraono al. Gant»
celliere Gom unitati vo ove sono i beni^i pas-
saggi di essi* dentro' giorni-otto continni peoa^
«f« 7. Cosi i G amurlinghi daranno ai GanceU
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voh ziN , ii5r
lieri tutte le notizie éhf^, avranno «opra^ tali
passaggi • Ì)ue ierzi àeìle peaaJi spcitaao al-
la Comunità che paò di essi accordare con-
donazione, o stralcio, e T altro terzo air ac«
ensatore . Gognitori delle tragressioni sono i
■ Tribmali tlrmioaH .{ i¥i) e L. 6. Lng^-ijSz.
6. Chi qon «i presenta a far^ la ^^'o/rura pr^rna
di èssere scoperto di non averla fatta paghe-
rà per penale il doppio deli' imposizione deir
anno in cui scuópresi la trasgressione, e nel-
le Comunità del Fiorentino , e del Pisano cjie
non hanno imposizione 3^ lifi penale sarà^ del
decimo della l'endita del fóndo, valutata ^al
3. per ioo. dèi prezzo per cui è addecimalo,
N. 18. Mar. 1783. R. 2. Gin. 1783. (x) V^
Decime • Lwelii , ' »
VOTI: V* Magistrati. Monasteri. Ordini ^
golari.
z
lAVORRA: V. Porti.
ZECCA, di Pisa, « ^ue Ufonetc: P, ai. Luglio
iSg^r V. Ori. Monete'.
ZERI : Gemanità: RegoL partici 24. Die. 18 lA
ZINGANI: V- Ciarlatani.
( 1) Vi è una C. de' 20. Mag.. 1782. sul moilodi
^ tenere ì libri delle volture , e un^ altra de* 21. Mar.
1787. sul modo di eseguirle , ne contiene le fornm^.
le . La N. 27. Giù. 18 15. ordinò che non ai proce-
desse a tutto Ago. seg. per ouiissione di volturr ,
quietato^ discretissimamente , quanto alle querele già
presentate il querelante , colP intervento del Giudi-
ce occorrendo : •*" *
Anche il M. de' 12. Sett. i8o5 imponeva delle pene
per le non fatte volture ; e la N. 10. Sett. 1806. con-
cerneva le volture di ieni litigiosi . o d* Eredità ia-
centi . '
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«58 -tK
AGGIUNTA.
Di àlcumm lAggl omesse. (*)
GANGELLIERr Gomooitetivi, Tom. I. pftg.Ss.
(al N.^. 5.) E per U Provincia Soperiora Se-
nese teeondo 1' II. de* ). Sett e io. Nw. 1777
che rìgaardao pure il loro Sindacato.
Ibid. pag. 84. (ai N.e 17. ) vi era pure sol loro
Sindacato la L. de' 11. Ott. 1804.
COCXURDE: Tom. L pag. 98. £^ proibito por-
tar Coccarde ài Poteose estero a totti quelli
che ooQ sono al loro serFiaio. h, 7. Giom 17Ì6
ESECUZIONI in g0fnere : Tom« I. pag. 185.
( N.d 1. ) Soa proibiti nei Loogbi o tempi di
Fiere, o Mercati • K. 23. Ott. 1749*
GIUOCHI t Tom. I. pag. 245. ( dopo il N.^ 11. )
Alla pena del giooco si comola qoella dsUe
Carte se son seosa bollo • L. 3. Geo. if^
GORGONA : Tom. L pa^. 249. L. 24. Mar.
1777. contenente varie disposiaioni per popo-
lare, e ridorre a coltivaaiooe oneli' Iso£s*
MASCHERE: Tom. II. pag. 24. ( «Uà No^).
Vi era par solieAfit5eAarelaNv25.Cren. l8a4
PROCURATORI: Tom. II. pag. 120. (dopo il
N. 3.) I ProcurtUari matricolati hanno il man-
dato presanto dalia Legge • L* 7. Sett» l&f^
( *) Ciò è accaduto per )& ditficoltn di ti^vare del-
lo ColleKÌoni complete delle nos(-re Leggi . I diver*
si risooiitri stati eseguiti hanno &tto rilevare poe-
sie omissioni • -
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à5g
SftATVTt: Tom, II. pag. 176. Per t. 27. Log,
' 1546. totlii paeii dovettero rimettere air Ar*^
cfaìvio delle Riformagìooi Copia autentica dei
loro statuti^ i quali oou eran attendibili m
aòn coQOordavaoo con eoa Copia •
!I7iie M Secondo ed Ultimo Tomo.
•mm
ÌSRRORI ESSENZIALE
lag. 15. Lift. 18, N.o aa,
s6. 5KB. Sabalteme
44* Si* impiègMi
2. di lui
&
t. Regol.
iUd. 28. V. UN.o seg.
«7.
ibid.
If.
16. Notaro Civile
1-3. N. Ott. 1788-
29. R. iS. Ott. 1814.
25. fra
9. la Toscana
7* venditar)
91. vein. ult. 1814. S* 5-
5». It, ( ivi ) V. Mitdere .
97« vera. ult. ifettiinanaii
98. 16. Pene . Economicho
«9- «0.. >^w?ar/ . He^-
CORREZIONI
N.o Mi V; la nota a pàg,
So. $. 34 li. del 1769.
Subiirbane
impiegati
di lo^o
Resol. CSomnnitalivo
V.lIN.Oaag. V.W3fc;Pro.
nfincialB
Notaro Civile , a di rogito
N. 6. Ott. 1788.
Rif. i3i Ott. 1814.
«otto
la Toisoana . §. 6.
rendita rj
1814. §• 5. come nemmeno
un' altra L. de* 7. Af^o. 1SC4
aulla Caccia , e Pesca
(ivi)
settimanali. L. So. Kovcni
1786. §. 56.
Pene economiche
Vicarj Regj
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"A
s6o.
ibid. .. 29. Crinsdioeiiti » No«
fari f loro Minintri
123. ic. attirare
141. 18. degr appolli
S5u 5*3. qoalitk
ifii- 5. 37. Dio. 177».
17^. verg.pen. de* Moscovite
iÙd. vers* alfe. 1745*
1^4. 15.
189. 9.
190 vers.
191. ver9.
325. JSód
. ilTid. 32.
232. 26.
«^53. v^ts*
ibid. ^vers
237. 10.
V. il N. <> 54.
penult^ vi è
jpenolt. X774*
V. Giusdicenti
compresa *
pea. pìt>vvedeado
ult U.
interino t
5^o• vers. ult. conosce 1«
Ruota Criminale
Nottf! ^ j&tediMnfcb» •rfo :
H inistri
attitare
degr appelli di thefrìto ià» -
to , o sttpetiore a li. 2ea
quantità . , :.: . j
27. Dio. 1792.
de' Vescovi , em
1743. secondo la N. prevri*
aoria de* 20. Mag^ 1814. •.
ricerca la seta app»avaeic^
dei Censori Re^) 5 e la me**-
canza di essa si punisce e *
multa di Scudi. 5o. alme .'
divisibile fra l^ accusatOT .
e gli Spedali Locali , cc/i
confisca delle Stampe ^ è e
Jlja G^coeiaad acbitsiaseo .
do il caso .
V. il,Ii.<^55.,
$. So. Regol. 10. Apr« ij>
1782. f
non è ^ . . ^
1744-
gite » e mute >
V. Giusdicenti . I^iearj .
noi! compresa
rrovvad^ranoo
L sud. del I78l« .^
interine. L. 12. Gao.*l^.
conosce laRu^ta Grioui^ic
colia sud. partecipa2Ì0ÌMf
^■:
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)Iei, che un giorno,
* Peregrìn scendea.
,:are^ e fea
agion ritorno.
fade adorno
hnan traea
li dicea
;Empi a scorno:
,ù beila ^
xenne Vena^
pizia Stella >
conforta
Ighiam , deh mena
ilvesfiza al porto.
( Coa Approvatone, )
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A forma ^«^ Manifesto de*
6. Dicembre 181 5. e degl' av-
visi inseriti ncUa Gazzetta u-
niversale esseìido chiusa 1' as-
sociazione fino dal 5o. Aprile
prossimo passato 1816. , il prez-
zo della presente Opera è fis-
sato a Lire dieci Fiorentine
tutto compreso .
Sì pobblicherà |>eT associazio-
ne il Poema Eroico intitolato
«IL CONQUISTO DI GRA-
NATA- del celebre Sig.Con-
te Girolamo Giaziani i 1* Ope-
ra stampata in ottima carta, \
e caratteri sarà divisa.in due -
Tomi . In seguito escirìt = LA
CLEOPATRA « del medesi-
mo Autore.
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