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Full text of "Regolamenti per l'amministrazione e tutela dei benefici ecclesiastici vigenti in Lombardia e provincie parmensi con annotazioni ed aggiunte"

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University  of  Illinois  Urbana-Champaign 


http://www.archive.org/details/regolamentiperlaOOgiov 


REGOLAMENTI 


PER 


L'AMMINISTRAZIONE  E  TUTELA 


DEI 


BENEFICI  ECCLESIASTICI 

VIGENTI  IN  LOMBARDIA  E  PROVINCIE  PARMENSI 

CON  ANNOTAZIONI   ED  AGGIUNTE 
PER   CURA   DI 

ENRICO  GlOYANELLl  ed  EMILIO  CALVAUNA 

Segretari  nel  R.  Economato  Generale  dei  Beneficj  Vacanti 
di 


Pubblicazione  fatta  con  superiore  autorizzazione 


MILANO 

Stabilimento  Tipografico  Ditta  Giacomo  Agnelli 

neW  Orfanotrofio  Maschile 
1S86 


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£1 3 


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Ili.  fa.  ftwtomo  generale, 


Nel  presentarle  il  lavoro  da  noi  compiuto ,  dietro  V  incarico  avu- 
tone dalla  S.  V.  III. ,  crediamo  conveniente  accennare  ai  criterj  se- 
guiti in  tale  compilazione. 

I  Regolamenti  per  V Amministrazione  dei  Beneficj  Vacanti  pub- 
blicati dall'I.  R.  Stamperia  di  Milano  nel  1844  richiedevano,  nella 
necessità  di  procedere  ad  una  ristampa,  una  diligente  revisione  per 
escludervi  quanto  erari  di  superfluo  o  avente  carattere  transitorio,  e 
quanto  ravvisavasi  di  non  più  applicabile  di  fronte  ai  nuovi  ordinamenti 
in  materia  beneficiaria;  e  richiedevano  altresì  alcune  annotazioni  di* 
rette  specialmente  a  mettere  d'accordo  e  coordinare  alle  norme  nuove 
quelle  antiche  rimaste  in  vigore.  Ciò  appunto  ci  siamo  studiati  di 
fare  coir  intento  di  riunire  in  piccolo  volume  quanto  trova  ancora 
applicazione  nella  amministrazione  e  tutela  dei  Beneficj  Ecclesiastici 
e  che  ha  qualsiasi  rapporto  cogli  uffici  subeconomali  delle  Provincie 
Lombarde  e  Parmensi;  materia  questa  che  si  trova  sparsa  nei  vo- 
lumi dei  Regolamenti  antichi  (le  cui  edizioni  sono  da  tempo  esau- 
rite) e  fra  i  molti  decreti,  disposizioni  legislative  e  circolari  ema- 
nate durante  l'attuale  ordinamento  introdotto  col  R.  Decreto  26  set- 
tembre 1860. 

Alla  materia  del  volume  abbiamo  creduto  opportuno  di  dare 
V ordine  cronologico;  e  a  meglio  facilitare  le  ricerche  nel  volume 
stesso  di  quanto  può  interessare  V applicazione  dei  regolamenti  ab- 


—  IV  — 

biamo  provveduto  infine  con  un  indice  analitico  alfabetico.  E  riflet- 
tendo come  la  trattazione  degli  all'uri  concernenti  la  proprietà  ec- 
clesiastica richiegga  la  cognizione  di  molle  leggi  che  anche  solo  in- 
direttamente la  interessano,  abbiamo  ravvisato  utile  di  farne  in  ap- 
posite appendici  un  elenco  riportandovi  testualmente  per  alcuna  di 
esse  qualche  estratto. 

Crediamo  così  che  la  presente  raccolta  oltre  che  di  pratica  uti- 
lità ai  Subeconomi  possa  essere  accessibile  ed  utile  anche  ai  bene- 
ficiati, la  maggior  parte  dei  quali  ignari  delle  norme  vigenti  per 
V amministrazione  e  conservazione  del  patrimonio  degli  enti  eccle- 
siastici vi  troveranno  quanto  li  pub  in  modo  più  o  meno  diretto  inte- 
ressare nei  loro  rapporti  coi  Subeconomi  e  coli9 Autorità  tutoria  go- 
vernativa. 

E  frattanto,  finche  non  venga  emanata  la  legge  che  dovrà  ri- 
formare gli  attuali  ordinamenti  che  reggono  V amministrazione  e  la 
conservazione  del  patrimonio  ecclesiastico  possiamo  nutrire  fiducia 
che  la  presente  pubblicazione  risponda  allo  scopo  per  cui  fu  ordi- 
nata ,  non  ostante  le  lacune  e  i  difetti  che  vi  saranno  di  certo  e  in- 
volontariamente occorsi.  Di  questi  per  altro  speriamo  venia  non  du- 
bitando che  si  vorrà  tener  conto  dello  intento  nostro  che  ci  ha  di- 
retti nella  presente  compilazione,  di  far  sì,  che  la  stessa  tornasse  di 
qualche  utile  agli  interessati  e  alla  Amministrazione  della  quale  ci 
onoriamo  di  essere  da  non  pochi  anni  collaboratori. 


Milano,  gennajo  1886. 


Devotissimi 

Enrico  Giovanelli. 
Emilio  Calvauna. 


All'Ili,  signor  Comm. 
Vincenzo  Celesia  di  Vegliasco 
R.  Economo  Generale  dei  Benefìcj  Vacanti 
di  Lombardia  e  Provincie  Parmensi. 


PARTE    PRIMA 


AVVERTENZE  GENERALI 


La  denominazione  di  Delegati,  che  si  trova  usata  nelle  Circolari  e  De- 
creti Governativi,  emanati  fra  gli  anni  1802  e  1815,  riportati  nella  pre- 
sente raccolta,  deve  essere  attribuita  ai  Subeconomi  dei  Benefici  Vacanti, 
quali  erano  ritenuti  dal  cessato  Governo  Austriaco  e  come  lo  sono  attual- 
mente per  effetto  dei  R.  Decreti  26  settembre  1860,  N.  4314  e  16  gennajo 
1861,  N.  4608.  In  forza  di  tali  Decreti  i  Subeconomi  per  quanto  riflette 
la  materia  beneficiaria  sono  passati  alla  dipendenza  del  R.  Economo  Gene- 
rale, che  esercita  sopra  di  essi  le  attribuzioni  dei  Delegati  Provinciali  e 
della  Contabilità  di  Stato  sotto  i  cessali  Governi,  salvo  sempre  le  ragioni  di 
dipendenza  per  gli  affari  di  competenza  del  Ministero. 

Le  disposizioni  e  regolamenti  dei  cessati  Governi  contenuti  nel  presente 
volume  vennero  mantenute  in  vigore  per  tutte  le  provincie  di  Lombardia, 
coi  h.  Decreti  suaccennati,  ed  estese  alle  provincie  di  Parma  e  Piacenza  col 
R.  Decreto  17  dicembre  1874,  N.  2310. 


ISTRUZIONI 

AI  SUBECONOMI  DE'  BENEFICJ  VACANTI 


Emanate  dietro  approvazione  Governativa  6  gennajo  1183,  ri- 
chiamate  dal  Decreto  Governativo  23  settembre  1802,  e  mantenute 
interìnalmente  in  vigore  dall'I,  fì.  Governo  colla  Norma  provvisoria  31 
maggio  1816  e  relativa  Appendice  4  agosto  1818. 

Con  annotazioni  ed  avvertenze  derivate  dagli  Atti  Governativi 
suddetti  e  da  analoghe  disposizioni  espresse  in  diverse  Circolari  Go- 
vernative. 

Richiamate  in  vigore  con  Circolare  14  settembre  1819. 

Avvertenza.  —  Queste  Istruzioni  vennero  compilate  dietro  l'Art,  11  delle 
Istruzioni  sopra  la  provvista  ed  amministrazione  de' bene fìcj  prescritte  col  Cesareo 
Dispaccio  9  maggio  1782,  pubblicate  con  Editto  Governativo  6  gennajo  1783,  dove 
e  detto:  Il  R.  Economato  di  Milano  eserciterà  sia  per  sé,  sia  per  mezzo  de' rispet- 
tivi Subeconomi  Regj  l'apprensione  e  custodia  de' vacanti  in  tutta  la  Lombar- 
dia Austriaca. 


I. 


I  Subeconomi  sono  incaricati  delle  seguenti  operazioni: 


N.  B.  Si  sono  ommessi  gli  articoli  che  per  effetto  delle  nuove  norme  en- 
trale in  vigore  dopo  la  pubblicazione  del  R.  Decreto  26  settembre  1860  non 
hanno  più  applicazione. 


III.  Si  fanno  render  conto  dai  cessati  Subeconomi  dello  scosso 
e  pagato  dipendentemente  dall'  avuta  amministrazione  delle  rendite 
de'beneflcj  vacanti;  si  fanno  consegnare  i  rispettivi   stati   attivi  e 


passivi  colle  carte  che  vi  hanno  relazione,  e  sono  autorizzati  a 
farsi  consegnare  le  rimanenze  sia  in  danaro,  sia  in  generi,  rila- 
sciando la  corrispondente  quietanza,  onde  proseguire  essi  nclP am- 
ministrazione in  modo  di  poterne  rendere  conto  nelle  vie  regolari. 

Ciò  si  applica  al  caso  di  sostituzione  di  un  Subeconomo  ad  un  altro,  e  ciò  che 
si  dice  della  sostituzione  si  applica  al  caso  di  morte,  dovendo  gli  eredi  del  Sube- 
conomo defunto  rispondere  per  esso. 

IV.  Partecipano  al  Governo  col  mezzo  delle  II.  RR.  Delegazioni 
le  vacanze  dei  benefici  colP indicazione  della  causa,  cioè  se  per 
morte  del  beneficiato ,  se  per  promozione  o  rinuncia ,  indicando  il 
giorno  preciso  della  morte ,  promozione  o  rinuncia ,  e  prendono  sul- 
l'istante il  possesso  di  vacanza  in  nome  del  Governo,  mediante 
processo  secondo  i  modelli  AoB(i),  siccome  convengono  al  diverso 
caratteristico  delle  fondazioni,  e  sempre  col  mezzo  delle  II.  RR. 
Delegazioni  ne  rimettono  copia  autentica  al  Governo  (2). 

Vedi  Norma  provvisoria,  Art.  21. 

V.  All'atto  del  possesso  prendono  sotto  sequestro  i  frutti,  mo- 
bili e  scorte,  ancorché  fossero  di  ragione  dell'erede  del  defunto 
beneficiato ,  per  servirsene  in  tempo  di  vacanza  e  per  averne  gua- 
rentigia al  debito  delle  riparazioni  e  del  risarcimento  de' danni,  se 
ne  fossero  derivati  dalla  trascuratezza  del  defunto  beneficiato,  a 
meno  che  gli  eredi  non  producano  idonea  sicurtà  (3). 

Vedi  all'  Art   9.  .  . 

Vedi  ivi  la  Circolare  27  dicembre  1817  per  norma  delle  operazioni  ammini- 
strative commesse  ai  Subeconomi  durante  il  periodo  della  vacanza. 


(1)  Vedansi  i  moduli  in  fine  alla  parte  prima  del  presente  volume. 

(2)  Per  le  nuove  norme  l'atto  di  vacanza  si  trasmette  direttamente  all'Eco- 
nomato Generale. 

(3)  Seguendo  il  parere  manifestato  in  determinati  casi  dalle  RR.  Procure 
Generali  di  Lombardia,  parrebbe  che  il  sequestro  operato  dal  Subeconomo  sia 
unicamente  diretto  ad  impedire  la  distrazione  degli  oggetti  di  ragione  del  de- 
funto beneficiato,  ma  che  non  attribuisca  alcun  privilegio  o  diritto  di  prela- 
zione sul  prezzo  a  favore  del  Benefìcio.  La  procedura  del  sequestro  che  si  opera 
dal  Subeconomo  non  trova  opposizione  nelle  disposizioni  dei  vigenti  codici;  ve- 
dasi in  argomento  la  sentenza  della  Cassazione  di  Firenze  in  data  21  gennajo 
1869  emessa  nella  Causa  Rondi  contro  l'Università  Israelitica  di  quella  Citta, 


—  5  — 

VI.  Di  concerto  cogli  eredi  si  fa  la  separazione  delle  scritture 
e  di  tutti  i  mobili  e  le  scorte  di  ragione  del  beneficiato.  I  Sube- 
conomi conservano  in  loro  custodia  i  libri  parrocchiali  e  le  carie 
spettanti  ai  rispettivi  beneficj,  e  formano  l'inventario  di  tali  scrit- 
ture e  de' mobili,  e  lo  stato  attivo  e  passivo  di  ciascun  beneficio. 

VII.  Colf  opera  di  perito  agrimensore  avvertito  dalla  particolare 
tariffa  stabilita  per  queste  operazioni  e  colf  intervento  degli  eredi 
a  tal  effetto  avvisati  (conservandosi  negli  atti  una  prova  legale  di 
tale  avviso)  si  rilevano  le  occorrenti  riparazioni  e  deterioramenti 
arrecati  alla  dote  del  beneficio  (1). 

Vili.  La  perizia  suddetta  si  conserva  presso  i  Subeconomi,  e  si 
stabilisce  un  termine  agli  eredi  per  l' effettuazione  di  tutto  ciò  che 
è  prescritto  nella  perizia,  colla  riserva  della  revisione  e  collauda- 
zione  dello  stesso  perito.  Se  gli  eredi  non  si  prestano  e  sono  messi 
in  mora  legale,  le  riparazioni  suddette  si  fanno  eseguire  d'ufficio 
dai  Subeconomi  coi  fondi  sequestrati  come  all'art.  5. 

IX.  Eseguite  le  riparazioni  e  risarciti  i  danni,  o  data  dagli  eredi 
idonea  sicurtà,  si  rilasciano  agli  stessi  eredi  i  frutti,  i  mobili  e 
tutto  ciò  che  è  di  loro  ragione. 

X.  Qualora  fosse  breve  la  vacanza  del  beneficio ,  non  si  ritarda 
il  possesso  al  nuovo  beneficiato  a  causa  delle  riparazioni  da  farsi , 
e  si  concerta  esso  stesso  cogli  eredi  per  l' esecuzione  di  quanto  è 
portato  dalla  perizia  d'ufficio,  la  quale  nelle  future  vacanze  serve 
a  riconoscere  se  il  beneficio  sia  stato  a  suo  tempo  risarcito. 

XI.  Se  si  tratta  di  beneficio  parrocchiale,  è  obbligo  dei  Sube- 
conomi di  corrispondere  sopra  le  rendite  del  beneficio  il  consueto 
onorario  mensuale  al  Vicario  Spirituale  nominato  dall'Ordinario  (2). 


colla  quale  venne  sanzionato  il  principio  che  i  nuovi  codici  civile  e  di  proce- 
dura civile  hanno  conservato  certe  procedure  privilegiate.  Ciò  trova  anche  ap- 
plicazione nel  fatto  che  il  Fondo  per  il  Culto,  le  Opere  Pie  perle  proprie  ren- 
dite ed  il  Governo  per  le  tasse  procedono  esecutivamante  senza  avere  prima 
ottenuto  sentenza  di  condanna  dei  debitori. 

(1)  Quando  la  casa  canonica  sia  di  proprietà  del  Comune,  della  Fabbrice- 
ria o  di  altro  corpo  morale  si  lascia  all'ente  proprietario  la  cura  di  tutelare  i 
proprj  interessi  per  quanto  ridetta  gli  eventuali  danni  da  risarcirsi  dai 'cessati 
investiti. 

(2)  L'assegno  all'Economo  Spirituale  viene  fissato  dall'Economo  Generale 
dietro  proposta  del  Subeconomo. 


()  — 


XIII.  Il  possesso  ai  nuovi  provvisti  si  dà  all'  istante  che  essi  si 
presentano  al  Subeconomo  muniti  della  placitazione  Governativa  (1), 
e  dell'  ordine  relativo  dell'  I.  R.  Delegazione  provinciale ,  indi  si  ce- 
lebra il  relativo  atto  d' investimento  secondo  i  modelli  C  o  D,  sic- 
come convenga  al  diverso  caratteristico  delle  fondazioni  (2). 

XIY.  Gli  allegati  del  detto  atto  che  servir  debbono  di  consegne 
ai  nuovi  provvisti,  sono:  1.°  l'inventario  delle  scritture;  2.°  lo  stato 
attivo  e  passivo  del  beneficio  siccome  fu  compilato  nell'atto  e  nel 
corso  della  vacanza;  3.°  l'inventario  specifico  di  tutta  la  sostanza 
mobile  ed  immobile  del  benefìcio  colla  descrizione  dei  beni  e  delle 
case  del  beneficio  stesso ,  che  sarà  formata  dal  perito  nei  modi  re- 
golari e  con  tutte  le  necessarie  indicazioni  di  pratica. 

XV.  Per  l'esecuzione  dei  sopraccennati  atti  di  possesso  in  va- 
canza e  d' installamene  de' nuovi  provvisti,  non  che  per  le  spese 
de'Notaj  e  Periti  si  assegnano  gli  onorarj  determinati  con  tariffa 
apposita. 

XVII.  Non  è  ammessa  nei  conti  dei  Subeconomi  alcuna  spesa 
straordinaria  non  giustificata  dalla  superiore  approvazione ,  ed  ugual- 
mente è  proibito  ogni  compenso  o  bonifico  alle  partite  de'fittabili 
se  non  è  previamente  approvato  dalla  superiore  Autorità. 

Vedi  Norma.  Art.  7. 

Vedi  in  appendice  le  Circolari  1?  luglio  1817  e  13  gennajo  1818. 

Se  mai  avvenisse  che  la  vacanza  del  beneficio  fosse  protratta  per  circostanze 
particolari  oltre  l'epoca  in  cui  il  Subeconomo  dee  rendere  i  conti,  e  che  al  Notaro, 
al  Perito  od  allo  stesso  Subeconomo  fosse  grave  l'attendere  la  nuova  provvista  per 
ottenere  la  parte  del  proprio  onorario  posta  a  carico  del  successore,  è  permesso  al 
Subeconomo  per  la  Circolare  12  dicembre  1809,  dopo  di  avere  provveduto  alle  spese 
necessarie  e  legittime  le  più  urgenti,  il  prenderne  la  piccola  somma  occorrente  so- 
pra gì'  introiti  fatti  in  vacanza,  dandosene  credito  ne' conti  da  presentarsi:  essendo 
poi  dovere  del  medesimo  di  esigerne  a  suo  tempo  il  compenso  dal  nuovo  provvisto , 
al  quale  non  sarà  dato  l'investimento  delle  temporalità  beneficiarie  se  prima  non 
ha  risarcito  il  vacante  dell'  anticipazione  fatta  per  conto  di  lui. 


(1)  Invece  dell'Ordine  della  Delegazione  Provinciale  i  nuovi  provvisti  de- 
vono ora  presentare  il  Decreto  dell'Economato  Generale  che  autorizza  la  im- 
missione in  possesso  delle  temporalità. 

(2)  Vedi  i  moduli  in  line  della  parte  prima  del  presente  volume. 


—  7  — 

Ad  eccezione  del  suaccennato  caso,  i  Subeconomi  non  potranno  mai  comprendere 
ne' conti  di  amministrazione  alcuna  spesa  di  possesso,  ne  qualunque  altra  che  stia 
direttamente  a  carico  del  nuovo  provvisto. 

Per  nessun  titolo  poi  saranno  ammesse  ne' conti  le  spese  di  simile  natura  che 
si  devono  compensare  direttamente  dall'  antecessore  o  dagli  eredi  del  defunto  bene- 
ficiato. 

XVIII.  È  specialmente  affidata  ai  Subeconomi  la  cura  d' invigi- 
lare sulle  amministrazioni  delle  chiese  e  delle  pie  istituzioni  annesse 
alle  medesime,  onde  non  accadano  irregolarità  o  malversazioni,  e  siano 
osservati  esattamente  gli  ordini  ed  i  regolamenti  veglianti  (1). 

XIX.  Venendo  eccitati  i  Subeconomi  dalle  competenti  Autorità 
superiori  a  somministrar  notizie,  debbono  prestarsi  colla  possibile 
sollecitudine  ed  accuratezza ,  come  debbono  prestarsi  al  disimpe- 
gno di  tutte  le  incumbenze  che  verranno  loro  addossate  relativa- 
mente ad  oggetti  di  culto. 

II. 

CIRCOLARE  11  marzo  1803,  sopra   la  misura  dell'onorario   da 
assegnarsi  agli  Economi  spirituali  delle  parrocchie. 

Sulle  replicate  richieste  di  alcuni  Prefetti  rapporto  al  determi- 
nare la  quota  dell'onorario  da  corrispondersi  agli  Economi  spiri- 
tuali delle  parrocchie  in  cura  vacante,  mi  è  sembrato  necessario 
di  prevenire  i  dubbj  e  di  togliere  F  incomoda  varietà  delle  pratiche 
in  proposito  (siano  ricevute  in  costumanza,  siano  autorizzate  da 
ministeriali  anteriori  Decreti)  con  una  provvisionale  uniforme  pram- 
matica. 

Seguendo  pertanto  la  norma  adottata  in  molti  dipartimenti,  e 
per  ogni  riguardo  moderata  ed  equitativa ,  sono  venuto  in  determi- 
nazione di  prescrivere  provvisionalmente  che  cotesta  quota,  per  re- 
gola generale ,  non  debba  essere  maggiore  di  milanesi  lire  50  men- 
suali,  austriache  44.  10,  né  minore  di  lire  30,  austriache  26.  46, 

(1)  Tale  incarico  di  vigilanza  è  pure  confermato  nell'Art.  3  del  Regolamento 
approvato  con  R.  Decreto  16  gennajo  1861,  N.  4608  e  nella  Circolare  Ministe- 
riale 5  marzo  stesso  anno  N.  64,  D.  2,  riportati  nella  parte  seconda  del  pre- 
sente volume. 


_  8  — 

da  prelevarsi  dalla  rendila  nella  del  beneficio  vacante  a  carico  sia 
dell'eredità  del  defunto,  sia  del  successore ,  in  quanto  a  ([nella  od 
a  questo  incumba,  secondo  i  frulli  percetti  o  rimasti  da  percepirsi, 
il  peso  di  sostenere  1'  assistenza  spirituale  delle  rispettive  parroc- 
chie vacanti. 

Fra  il  maximum  delle  lire  44.  IO  ed  il  minimum  delle  lire 
26.  46  verrà  determinato  all'occasione  il  medio  dal  Delegato  del 
circondario  coir  approvazione  dei  Prefetti,  secondo  il  calcolo  liqui- 
dato o  presunto,  o  possibilmente  approssimativo  della  rendita  del 
benefìcio  vacante  (I). 

Dove  il  benefìcio  fosse  straordinariamente  comodo ,  e  circostanze 
particolari  e  riconosciute  inducessero  la  convenienza  di  un  aumento, 
lascio  questa  parte  di  ragionevole  arbitrio  alla  prudenza  dei  Prefetti, 
dietro  il  rapporto  del  Delegato. 

Dove  col  minimum  la  rendita  del  benefìcio  venisse  ad  assor- 
birsi intieramente ,  si  avrà  riguardo  che  ne  siano  prededotte  le  spese 
di  riparazione  e  di  amministrazione,  compresovi  il  diritto  del  De- 
legato. 

Che  se ,  o  per  queste  deduzioni  necessarie  o  per  la  tenuità  della 
rendita  stessa,  non  si  facesse  luogo  neppure  al  minimum,  si  asse- 
gnerà all'Economo  l'intiero  depurato  prodotto  del  benefìcio. 

Sia  poi  nel  caso  di  tenue  rendita,  sia  per  qualunque  ipotesi, 
gli  emolumenti  detti  straordinarj  che  risultano  da  volontarie  obla- 
zioni e  da  simiglianti  proventi  di  costumanza  debbono  essere  per 
intiero  ceduti  all'Economo  sulla  norma  della  competenza  parroc- 
chiale. 


(1)  Come  si  è  già  avvertito  il  determinare  l'assegno  agli  Economi  Spiri- 
tuali è  ora  di  competenza  dell'Economato  Generale  al  quale  viene  fallala  pro- 
posta dal  Subeconomo  Giurisdizionale. 

Coli' assegno  che  viene  corrisposto  agli  Economi  Spirituali  essi  si  dovranno 
ritenere  compensati  della  elemosina  della  messa  festiva  prò  populo  che  sono  te- 
nuti a  celebrare  in  forza  delle  ecclesiastiche  discipline  e  specialmente  per  la 
Bolla  di  Benedetto  XIV  Cum  semper  oblatas. 


III. 

ESTRATTO  del  Decreto  3  agosto  1803,  ossia  Articoli  di  detto  De- 
creto concernenti  i  contratti  cadenti  sopra  fondi  di  beneficj. 

Art.  XVIII.  Il  divieto  di  vendere,  livellare  o  affittare  oltre  un 
novennio,  o  di  passare  a  tutt' altro  contratto  indipendentemente  dal 
superiore  assenso  e  successiva  approvazione  si  stende  ai  beneficiati 
d' ogni  condizione.  Possono  essi  nondimeno  procedere  ad  affitti  fino 
al  novennio ,  mediante  asta  e  colf  assistenza  d' un  Delegato  d' uffi- 
cio, senz' altra  dipendenza  o  formalità  (1). 

XIX.  È  facoltativo  al  Ministro ,  per  cause  speciali ,  il  prescrivere 
per  qualsivoglia  atto  di  deliberazione  l'assistenza  d'un  Delegato 
d'ufficio  a  qualunque  stabilimento  dipendente  dalla  sua  tutela. 

XX.  Oltre  i  contratti  novennali,  le  facoltà  dei  beneficiati  sono 
circoscritte  dalle  stesse  regole  siccome  gli  stabilimenti  soprannomi- 
nati. 

XXI.  Tutti  i  contratti  fatti  contro  o  senza,  od  oltre  le  forme, 
a  limitazioni  prescritte  sono  dichiarati  nulli  e  di  nessun  effetto. 

XXII.  Si  eccettuano  quei  casi  ne' quali  sia  intervenuta  deroga 
speciale  per  parte  del  Ministro  (2). 


(1)  Con  dichiarazione  del  Ministro  del  Culto  riportata  nella  Circolare  del 
Prefetto  dell'alto  Po  ai  Delegati  in  data  25  luglio  1805,  N.  10288  è  stata  fatta 
facoltà  ai  beneficiati  di  affittare  di  triennio  in  triennio  senza  alcuna  superiore 
autorizzazione  purché  vi  sia  l'assistenza  del  Delegato.  11  Ministero  di  Grazia  e 
Giustizia  e  dei  Culti  con  Dispaccio  18  novembre  1880,  D.  4,  ha  dichiarato  di 
lasciare  in  facoltà  dell'Economato  Generale  di  provvedere  se  e  come  di  ragione 
in  conformità  delle  speciali  disposizioni  regolamentari  vigenti  in  queste  Pro- 
vincie riguardo  agli  affitti  fino  al  novennio  senza  esperimento  d'asta.  L'Econo- 
mato Generale  ad  evitare  il  pericolo  di  contratti  fa  obbligo  ai  beneficiati  nei 
decreti  di  immissione  in  possesso  di  sottoporre  al  Subeconomo  per  la  supe- 
riore approvazione  i  contratti  d'affitto  eccedenti  la  durata  di  un  anno.  Gli  af- 
fitti stipulati  senza  autorizzazione  sono  validi  nei  rapporti  personali  tra  bene- 
ficiato e  conduttore. 

(2)  Le  norme  e  le  formalità  riguardanti  i  contratti  relativi  ai  benefici  e 
istituti  ecclesiastici  del  Regno  sono  portate  dal  R.  Decreto  22  marzo  1866, 
N.  2852,  riportato  nella  parte  II  del  presente  volume. 


-   10 


IV. 


DECRETO  30  giugno  1804 ,  sopra  il  modo  di  esercitare  i  diritti 
della  tutela  politica  per  l'amministrazione  ed  indennità  de' be- 
nefit in  caso  di  vacanza,  di  malversazione  o  d'inadempimento 
dei  pesi. 

1.  Ogni  patrimonio  di  benefìcio  propriamente  e  strettamente  tale, 
di  qualunque  natura  e  provenienza,  sia  di  libera  collazione ,  sia  di 
patronato,  all'occasione  che  si  renda  vacante  per  morte  o  dimis- 
sione del  provvisto,  si  devolve  di  pieno  diritto  all'amministrazione 
tutoria  dei  Delegati  del  Ministero  pel  culto,  finché  non  venga  ri- 
conferito, o  non  ne  sia  altrimenti  disposto. 

2.  Similmente  si  devolvono  all'  amministrazione  dei  Delegati  que- 
sti patrimoni,  dove  pure  si  trovassero  da  qualche  tempo  giacenti 
in  terza  mano,  e  quindi  sottratti  all'azione  tutoria.  Però  in  questo 
caso,  quando  per  parte  dei  detentori  sia  opposta  difficoltà,  i  De- 
legati non  procedono  all'  apprensione  ed  assicurazione  dei  medesimi, 
se  prima  non  ne  rendono  intesi  i  Prefetti,  e  sul  rapporto  di  que- 
sti non  vengano  autorizzati  con  positivo  Decreto  del  Ministero  pel 
culto. 

3.  La  norma  segnata  negli  articoli  precedenti  si  applica  egual- 
mente a  que' patrimoni,  i  quali,  sebbene  non  abbiano  il  compiuto 
e  stretto  caratteristico  di  beneficio  per  mancanza  di  qualche  forma, 
hanno  però  la  natura  di  equivalenti  istituzioni  sussistenti  col  favore 
delle  leggi,  e  formano  la  dotazione  apposita  di  cappellata  o  di 
legato  da  amministrarsi  dagf  investiti  per  tempo,  a  termini  della 
fondiaria. 

4.  All'opposto  que' patrimoni ,  i  quali  non  sono  applicati  nella 
loro  integrità  e  natura  in  dotazione  di  beneficio,  cappellata,  legato, 
ma  semplicemente  sono  affetti  al  peso  di  messe  o  di  altre  opere 
pie,  sebbene  aventi  una  speciale  ipoteca  pei  pesi  medesimi,  restano 
in  amministrazione  del  proprietario ,  senza  che  i  Delegali  vi  si  pos- 
sano altrimenti  ingerire,  se  non  se  per  l'opportuna  vigilanza,  onde 
i  pesi  vengano  adempiuti. 


—  11  — 

5.  Ferma  stante  la  massima  generale  riguardo  ai  diritti  della 
tutela,  è  riservato  al  Ministero  pel  culto  il  derogarvi  ne' casi  spe- 
ciali per  cause  legittime  e  riconosciute,  salve  le  cautele  indispen- 
sabili per  l'adempimento  degli  oneri. 

6.  Nel  caso  che  le  rendite  di  alcuno  di  questi  patrimoni  si 
debbano  applicare  col  superiore  assenso  politico  in  favore  de' pa- 
troni, per  cui  ne  sia  sospeso  l'investimento  in  terza  persona,  di- 
pende dalle  facoltà  del  Ministro  il  permetterne ,  colle  opportune  cau- 
tele, T amministrazione  ai  patroni  medesimi;  senza  di  che  l' am- 
ministrazione s'intende  riservata  al  Delegato. 

7.  Le  stesse  norme  sono  applicate  indistintamente  al  caso  di  qua- 
lunque patronato,  sia  di  privata  famiglia,  sia  di  persona  morale. 

8.  Nel  caso  che  i  Delegati  debbano  assumere  in  amministra- 
zione patrimoni  non  aventi  il  vero  e  stretto  caratteristico  di  bene- 
fìcio, ed  in  appresso  consegnarli  agi' investiti  in  titolo  vitalizio  od 
in  assegno  temporario ,  si  esclude  ogni  formalità  di  possesso ,  ba- 
stando che  il  Delegato  se  ne  dichiari  amministratore,  e  ne  avvisi 
i  contribuenti  ;  e  quindi  presentandosi  l'investito  coli' approvazione 
del  Ministro,  ne  faccia  rilascio  contro  l'opportuna  ricognizione  dei 
conti,  e  relativa  liberazione  per  parte  dell'investito  medesimo. 

9.  Indipendentemente  dal  caso  di  vacanza,  il  Ministro  è  auto- 
rizzato a  provvedere,  onde  le  sostanze  tutelate  siano  rettamente 
amministrate  e  gli  oneri  adempiuti ,  esigendo  in  caso  di  denunziato 
malversamento  o  inadempimento  le  opportune  cautele  di  garanzia; 
e  dove  queste  non  siano  date  o  non  siano  valevoli,  è  autorizzato 
a  procedere  contro  i  dilapidatori  ed  i  contumaci  col  formale  seque- 
stro del  beneficio  od  equivalente  patrimonio.  In  questo  caso  i  De- 
legati dietro  ordine  superiore  ne  assumono  la  custodia  e  l'ammi- 
nistrazione nella  stessa  forma  come  nel  caso  di  vacanza. 

10.  Egualmente  si  prestano  i  Delegati  agli  ordini  del  Ministero 
per  r  apprensione  delle  rendite  beneficiarie ,  dove  questa  venga  de- 
cretata nelle  vie  regolari  come  misura  economica  penale  contro  be- 
neficiati delinquenti. 

11.  In  caso  di  opposta  resistenza  per  parte  degl'interessati  al- 
l'apprensione ed  assicurazione  tutoria,  sia  nel  caso  di  vacanza,  sia 
nel  caso  di  decretato  sequestro  nei  modi  come  sopra,   i  Delegati 


—  12 


richiedono  all'uopo  l'appoggio   dei  Giudici  locali,  ondo  1  appren- 
sione medesima  sorta  compiutamente  l'elicilo  (I). 

io  Perchè  i  Giudici  sicno  abilitali  ad  assistere  l'azione  dei  De- 
legali"™! caso  di  apprensione  ed  assicurazione  per  vacanza  come 
agli  articoli  1  e  3,  basta  che  i  Delegati  alleghino  l'ultimo  stato  pos- 
sessorio, come  legittima   presunzione   del  diritto   competente  alla 

tutela  politica. 

13  Nel  caso  che  l'apprensione  sia  prescritta  con  positivo  De- 
creto del  Ministro  come  agli  articoli  2,  9  e  10,  basterà  la  produ- 
zione autentica  del  Decreto  medesimo.  . 

14  L'apprensione  ed  assicurazione  tutoria  in  qualunque  ipotesi 
non  pregiudica  giammai  alle  ragioni  dello  parti  interessate ,  ne  può 
sotlrarre°  alla  cognizione  ed  azione  del  Potere  giudiziario  le  que- 
stioni in  merito  che  potessero  insorgere  (2). 

15  In  qualunque  caso  è  permesso  alle  parli  il  rimostrare  alla 
superiore  politica  Autorità  dove  queste  si  credessero  lese  nei  pro- 
pri diritti,  ed  il  dedurre  secondo  la  natura  dell'articolo  controverso 
le  loro  ragioni  avanti  il  Potere  giudiziario  (3). 

(1)  Confermalo  coli' Art.  7  del  regolamento  approvato  col  R.  Decreto  16 

gemr  Vedendo  «^Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  ordinata  la  sot- 
toponimi,, beneficio  a  manoregia  per  misura  di  conservazione  e  utela 
£gé  alla  competenza  dell'Autorità  Giudiziaria  il  decidere .sulla  legalità  del 
decre-to  stesso.  (Sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Parma  10-11  f^oJ879 
TausaSnbeconoL  contro  Parroco  di  Casa  Galvana).   Pel  disposto  del   Art    10 
capoverso  5»  della  legge  sul  Consiglio  di  Stato  (formante  alleg.  D.  della  Legge 
M  marzo  1865   N.  2248),  questi  esercita  giurisdizione  propria  pronunziando 
feflXamente'sui  sequestri  di  temporalità    sui  V^»$*™fi^ 
attribuzioni  rispettive  delle  podestà  civili  ed  ecclesiastiche  e  sopra  gli  atti  pio\ 
visionali  di  sicurezza  generale  relativi  a  questa  materia. 
V'S (5    Oc  agonalmente  all'esame  che  si  dovette  praticare  sopra  un ^ azione 
di  sacro  patrimonio    per  conoscere  se  doveva  o   meno  essere  co  p  la  dalla 
legge  lo  Ss'lo  1867.N.  38Ì8,  il    Consiglio  ci,  Stato,  *  «*«"**-£ 
fu  deferito    considerò  che  le  istituzioni  vere  e  proprie  di  patrimoni  sacri  non 
Levano  essere  ritenute  siccome  fondazioni  per  oggetti  d.  culto,  non  essendo 
UcuZl'oggeto  Principale  delle  medesime;  ma  piuttosto  dovevano  ritenersi 
siccome  ve?e  fondazioni  di  carità  e  beneficenza,  con  lo  scopo  d,  assicurale  gli 
alimenti  acl  un  Chierico  povero,  dandogli  cosi  modo  d.  po.er  adirare  al  Sa- 

CerdConseguentemente  il  Consiglio  prelodato  emise  parere  che  tali  istituzioni 


-  13  — 

16.  Accadendo  che  la  rimostranza  sia  rimandata  alla  superiore 
Autorità  politica,  e  che  l'articolo  controverso  dalle  competenti  Au- 
torità sia  giudicato  appartenere  alle  ispezioni  del  Potere  giudizia- 
rio, le  parti,  dove  credano  d'insistere,  potranno  provocare  avanti 
i  Tribunali  competenti  nelle  vie  regolari  il  Ministero  tutorio ,  il  quale 
si  farà  rappresentare  dal  Procuratore  nazionale,  salvo  il  diritto  di 
ripetere  le  spese  sostenute  da  coloro,  se  ve  ne  hanno,  in  favore 
de' quali  è  sostenuta  la  lite. 

17.  Contestata  la  lite  in  giudizio,  il  Ministro  pel  culto,  per  mezzo 
del  Procuratore  come  sopra,  riclama  in  prevenzione  la  conferma 
della  compartita  provvidenza  assicurativa,  la  quale  nondimeno  in 
via  di  fatto  si  sostiene  provvisionalmente,  finché  non  sia  regolar- 
mente decretata  od  esclusa  dal  Tribunale. 


Y. 

CIRCOLARE  ministeriale  i.°  aprile  1806 ,   diretta  ad  impedire  il 
taglio  arbitrario  delle  piante  esistenti  nei  fondi  beneficiar}. 

Debbo  eccitare  la  vigilanza  dei  signori  Prefetti  sopra  le  corpo- 
razioni possidenti  e  sopra  i  beneficiati,  onde  non  si  permettano 
tagli  di  piante  nei  fondi  de' rispettivi  patrimoni  dotali  oltre  il  bi- 
sogno famigliare,  siccome  già  prima  ebbi  occasione  di  seriamente 
avvertire  dietro  gli  abusi  denunziati,  e  che  sento  si  vadano  propa- 
gando. 

È  necessario  che  i  Cancellieri,  i  Delegati  speciali  del  Mini- 
stero ,  i  componenti  il  Corpo  Municipale  dei  Comuni  sieno  invitati 
a  sorvegliare  da  vicino  ed  a  riferirne  sollecitamente ,  ammoniti  al- 


non  potevano  essere  colpite  dalla  legge  succitata.  Tal  parere  venne  accolto  dal 
Ministero  di  G.  G.  e  dei  Culti  e  da  quello  delle  Finanze,  e  forma  giurispru- 
denza amministrativa  al  riguardo.  (Estratto  dal  dispaccio  del  Ministero  di  G.  G. 
e  dei  Culti  all'Economato  Generale  di  Milano  7  giugno  1876,  X.  9040,  3.a  Div., 
l.a  Sez.). 

Queste  istituzioni  non  sono  da  amministrarsi  dai  Subeconomi  durante  la 
vacanza  (Dispaccio  Ministero  di  G.  G.  e  Culti  23  maggio  1879,  N.  2021-8468, 
o.a  Div.,  2.a  Sez.). 


—   14  — 

l'uopo  i  trasgressori  ed  interposti  gli  opportuni  mezzi  assicurativi, 
onde  non  sia  sottratto  il  soggetto  delle  superiori  ispezioni. 

Dietro  fondate  denunzie,  sia  di  zelanti  individui,  sia  delle  so- 
pradetle  locali  Autorità,  sarà  proceduto  alla  verificazione  della  cosa, 
e  risultando  dell'abusiva  devastazione  e  del  danno  comunque  ar- 
recato al  fondo ,  sarà  risponsabile  la  corporazione  ed  il  beneficiato 
pel  reintegro  da  determinarsi  con  approvazione  di  cotesta  Prefet- 
tura ,  oltre  il  carico  delle  spese  occorse  da  rifondersi  dai  trasgressori. 

Il  risarcimento  che  verrà  proposto  o  prescritto,  dovrà  in  ap- 
presso verificarsi  mediante  ricognizione  da  eseguirsi  dal  Delegato 
speciale  del  circondario  e  relativa  approvazione  del  Prefetto. 

Sarà  dichiaralo,  onde  togliere  ogni  equivoco,  che  i  migliora- 
menti eseguiti  o  meditati  ne'  fondi  non  autorizzano  i  tagli  di  pianto 
come  sopra,  essendo  un  dovere  d'un  beneficiato  od  amministra- 
tore il  non  permettere  deterioramento  ed  il  migliorare  i  fondi  am- 
ministrali. Bensì  dove  accada  che  per  un  determinato  miglioramento 
sia  necessario  o  convenevole  il  togliere  inutili  o  nocive  o  super- 
flue piante,  ed  anco  l'estirpare  dei  boschi,  onde  rendere  suscet- 
tibile di  coltura  il  suolo  ingombrato,  od  altrimenti  convertirne  in 
questa  causa  il  prodotto,  si  dovrà  prima  riportarne  l'approvazione 
di  questo  Ministero,  dietro  rapporto  della  Prefettura  (1). 

Abilitata  la  medesima  alle  altre  sopraddescritte  ordinarie  prov- 
videnze, dovrà  riferirne  al  Ministero  quando  o  la  gravezza  della 
trasgressione,  o  la  resistenza  del  trasgressore  importi  che  sia  pro- 
ceduto ad  ulteriori  misure  di  severità  a  termini  dell'articolo  9  del 
Decreto  Governativo  30  giugno  1804. 

VI. 

CIRCOLARE  27  gennajo  1808.  Si  prescrivono  speciali  norme  per 
V  amministrazione  de'  Canonicati  vacanti. 

Sulle  dimande  di  varj  Prefetti  e  Delegati  in  proposito  de' Cano- 
nicati vacanti,  se  il  rispettivo  patrimonio  e  reddito  nella  vacanza 


(1)  Anche  nei  casi  qui  contemplati  si  dovranno  osservare  le  formalità  vo- 
lute dal  R.  Decreto  22  marzo  1866,  N.  2852. 


—  15  — 

de' singoli  titoli  debba  amministrarsi  dai  Delegati;  vista  la  singola- 
rità che  distingue  cotesti  beneflcj  dagli  altri  per  la  divisione  del 
reddito  in  prebenda  ed  in  assegno  di  residenza,  trovo  dell'ordine 
e  della  convenienza  il  determinare: 

i.°  Che  alla  vacanza  delle  Dignità  capitolari,  dei  Canonicati, 
delle  Cappellanie  o  Mansione™  il  Sindaco  capitolare ,  che  ammini- 
stra la  massa  residenziale  debba  parimente  assumere  senza  forma 
d'istromento  la  custodia  ed  amministrazione  del  patrimonio  o  del 
reddito  particolare  di  congrua  o  prebenda; 

2.°  Che  il  Sindaco  distribuendo  sopra  il  Collegio  de' Canonici 
o  Cappellani  la  parte  residenziale  a  termini  delle  norme  canoniche, 
dove  la  distribuzione  è  regolata  dalle  antiche  pratiche  o  dalle  po- 
litiche prescrizioni ,  dove  la  distinzione  e  la  misura  fra  la  residenza 
e  la  congrua  è  stata  determinata  nella  riorganizzazione  del  Capi- 
tolo, riservi  il  reddito  o  la  parte  prebendale  da  versarsi  al  depo- 
sito del  Monte  Napoleone,  dedotte  le  spese  d'amministrazione,  a 
termini  del  Reale  Decreto  29  ottobre  1807,  rendendosi  risponsa- 
bile  dell'esatta  esecuzione  il  Sindaco  stesso  (1). 


(1)  I  Canonicati  delle  Chiese  Collegiali  sono  soppressi.  (Art.  1,  legge  lo 
agosto  1867,  N.  5848). 

Nelle  Cattedrali  sono  conservati  12  Canonicati  maggiori,  compreso  il  Benefì- 
cio Parrocchiale  e  le  dignità  ed  uffici  capitolari,  e  6  canonicati  minori.  Art.  6 
legge  citata. 

Nel  numero  dei  dodici  Canonicati  non  è  compreso  il  Beneficio  Parrocchiale 
quando  questo  sia  costituito  separatamente  e  distintamente  dal  Capitolo  (N.  66 
del  Massimario  dell'Avvocatura  Erariale  Generale ,  Anno  1885). 

Per  quanto  riflette  la  tassa  del  50  per  0/0  imposta  sui  Canonicati  vedi  l'Art.  25 
della  legge  19  giugno  1875,  N.  1402,  Serie  2.a  e  regolamento  11  luglio  1875  r 
N.  1461,  Serie  2.a 

I  redditi  dei  benefici  vacanti  sono  ripartiti  in  due  parti ,  non  sempre  uguali, 
e  determinate  dal  titolo  di  fondazione,  o  dalla  consuetudine,  detta  l' una  resi- 
denziale, e  l'altra  prebendale. 

Qui  non  si  tratta  che  della  prebendale,  giacché  la  residenziale  anche  du- 
rante la  vacanza  si  divide  inter  prcesentes.  (Vedi  anche  Concilio  Tridentino, 
Sessione  XXI,  Capo  III). 

Nelle  Cattedrali  Lombarde  i  Canonicati  vacanti  vengono  amministrati  dai 
Sindaci  Capitolari;  nelle  Parmensi  invece  dai  Subeconomi  successi  in  tale  at- 
tribuzione ai  Presidenti  delle  fabbriche  delle  Cattedrali. 

Però  anche  nelle  Provincie  Lombarde  il  Canonicato  avente  annesso  Puffi- 


—  10  — 

3.°  Che  però,  nominato  il  successore  ne' modi  prescritti  dal 
Reale  Decreto  22  dicembre  p.  p. ,  i  signori  Prefetli  debbano  per 
mezzo  del  Delegato  o  Suddelegato  localo  farlo  investire  delle  tem- 
poralità nelle  forme  consuete,  obbligalo  il  Sindaco  sotto  la  di  lui 
risponsabilità  a  render  conto  di, tutto  quanto  riflette  il  patrimonio 
amministrato  e  l'operato  durante  l'amministrazione. 

4.°  Quesla  disposizione  si  estende  egualmente  ai  titoli  di  patro- 
nato esistenti  nel  Capitolo. 

5.°  Dove  però  durante  la  vacanza  emergessero  delle  sospicioni, 
ciò  che  non  è  da  credersi,  contro  il  Sindaco  o  di  cattiva  ammi- 
nistrazione ,  o  di  malversazione ,  o  d' innosservanza  delle  regole  sta- 
bilite, oltre  il  chiamarsi  il  medesimo  risponsabile ,  si  dovrà  confi- 
dare il  patrimonio  air  amministrazione  del  Delegato  o  Suddelegato 
locale. 

VII. 

DISPOSIZIONI  di  massima  richiamate  in  alcuni  articoli  della  pre- 
sente Norma  provvisoria. 

Estratto  delle  Istruzioni  15  marzo  1808,  sopra  le  deduzioni  da  am- 
mettersi come  legittime  nel  calcolare  V  attiva  rendila  delle  pre- 
bende curate  (1). 

Art.  12.  Nel  calcolo  delle  attività  non  saranno  comprese  le  case 
di  abitazione  parrocchiale ,  né  gli  annessi  giardini ,  quando  non  ec- 
cedano la  misura  di  tre  pertiche  milanesi ,  o  F  equivalente  secondo 
le  misure  dei  rispettivi  paesi. 


ciò  parrocchiale  è  amministrato  dal  Subeconomo,  come  da  decisione  del  Mi- 
nistero di  G.  G.  e  dei  Culti  27  marzo  1874,  N.  ^. 

Le  rendite  della  parte  prebendale  dei  canonicati  vacanti  dopo  soddisfatti 
i  pesi  sono  devolute  come  quelle  d'ogni  altro  beneficio  al  R.  Economato  Ge- 
nerale a  termine  del  R.  Decreto  26  settembre  1860. 

(1)  Queste  disposizioni  fanno  parte  delle  istruzioni  emanate  dal  Ministro  del 
Culto  del  Regno  Italico  per  la  esecuzione  del  R.  Decreto  21  dicembre  1807,  col 
quale  si  formò  un  fondo  di  sussidio  presso  il  Monte  Napoleone  per  le  Parroc- 
chie mancanti  della  rendita  di  L.  500.  Vennero  poi  adottate  per  la  compila- 
zione dello  stato  attivo  e  passivo  del  Benefìcio. 


-  17  — 

13.  Nel  calcolo  de' pesi  da  dedursi  non  saranno  ammessi  se  non 
se  i  pesi  estranei  ai  doveri  parrocchiali  ed  all'istituto  originario 
del  benefìcio.  Quindi  né  gli  assegni  ultroneamente  corrisposti  ai  Coa- 
diutori, Cappellani,  Confessori,  Predicatori,  né  le  limosine  delle 
messe  festive ,  né  i  sussidj  gratuiti  ai  poveri ,  né  le  spese  per  fe- 
ste titolari,  nò  in  generale  le  riferibili  al  servigio  domestico  saranno 
da  porsi  in  deduzione. 

14.  Quelle  prestazioni  che  i  Parrochi  o  per  fondiaria  o  per  con- 
suetudine antica  sono  obbligati  a  corrispondere  per  manutenzione 
della  Chiesa  parrocchiale  in  genere  o  in  articoli  speciali  di  servi- 
gio, sono  ammesse  in  deduzione. 

Vili. 

CIRCOLARE  ministeriale  16  aprile  1808,  sopra  la  libera  facoltà 
de  beneficiati  quanto  allo  stare  in  giudizio  per  difendere  le  ra- 
gioni di  patrimoni  beneficiar],  quando  il  facciano  a  loro  spese. 

Per  togliere  di  mezzo  ogni  equivoco  sull'intelligenza  dell'art  17 
del  Decreto  Governativo  3  agosto  1813,  se  mai  venisse  disputata 
a  qualche  beneficiato  la  facoltà  di  stare  in  giudizio  per  difendere 
le  ragioni  del  patrimonio  beneficiario  concessogli  in  usufrutto 
la  prevengo  che  S.  E.  il  Gran  Giudice,  Ministro  della  giustizia,  ha 
convenuto  meco  nel  tenerli  dispensati  dal  riportarne  previo  assenso 
superiore  ogni  qual  volta  o  provocati  o  provocanti  in  giudizio  so- 
stengano la  lite  a  proprie  spese,  non  potendosi  loro  applicare  un 
divieto  che  riflette  i  soli  stabilimenti,  tranne  il  caso  che  i  benefi- 
ciati intendessero  di  far  concorrere  alle  spese  il  beneficio  nella 
quale  ipotesi  non  più  il  beneficiato  ma  il  solo  titolo  ossia 'stabili- 
mento beneficiario  farebbe  la  lite,  e  caderebbe  sotto  la  disciplina 
del  citato  art.  17  (1). 


(1)  L'Art.  17  qui  citato  si  esprime  come  segue- 

Nemmeno  questi  stabilimenti  (di  culto)  possono  contrarre  debiti  od  entrare  in 
liti  propriamente  dette  attive  o  passive,  od  impegnarsi  in  ispese  straordinTLsnZ 
ti  previo  assenso  del  Ministro.  V.  Regolamenti  delle  Chiese 

Con  Circolare  4  novembre  1874,  N.  18188,  Div.  4.%  il  Ministero  di  Gra- 


—  18  — 


IX. 


CIRCOLARE  18  aprile  1810,  intorno  ai  pesi  che  debbono  ammet- 
tersi o  non  ammettersi  in  deduzione  neg  li  stati  dei  benefici  par- 
rocchiali. 

Le  osservazioni  portate  sopra  gli  stati  dei  benefìci  parrocchiali 
che  si  rassegnano  dai  Delegati  nelle  rispettive  vacanze  mi  hanno 
fatto  conoscere  che  vi  ha  dell'  incertezza  e  della  differenza  nel  de- 
finire quali  oneri,  oltre  i  naturali  d'ogni  rendita,  si  debbano  com- 
putare come  passività  singolare  de' suddetti  benefìci . 

Conviene  pertanto  che  i  Delegati  si  richiamino  all'  articolo  XIII 
delle  Istruzioni  15  marzo  1808,  dove  è  detto  non  doversi  compu- 
tare come  passività  se  non  se  i  pesi  estranei  ai  doveri  parrocchiali 
ed  all'istituto  del  beneficio. 

Quindi  in  primo  luogo  non  si  debbono  computare  come  passi- 
vità gli  assegni  a  Coadiutori,  Cappellani  e  simili  sussidiari  alla  par- 
rocchia se  non  se  quando  per  fondazione ,  o  per  patto ,  o  per  equi- 
valente atto  di  superiore  Autorità ,  o  finalmente  per  inveterata  im- 
memorabile consuetudine  appoggiata  alla  chiara  e  tuttavia  sussistente 
necessità  sia  legge  indispensabile  al  Parroco  di  continuarne  la  pre- 
stazione. 

In  secondo  luogo  non  sarà  fatta  deduzione  né  per  mercede  di 
Predicatori  straordinarj ,  nò  per  pranzi  di  feste,  eccettuate  la  pa- 
tronale e  quella  del  Corpus  Domini ,  quando  pure  per  coteste ,  ne' 
termini  come  sopra ,  non  ne  sia  fatto  un  dovere  al  Parroco ,  senza 
compenso  per  altra  parte. 

Finalmente  non  sarà  fatta  deduzione  dei  carichi  e  delle  ripara- 
zioni per  le  case  parrocchiali  e  pei  giardini  annessi  fino  alla  mi- 
sura esclusa  dal  calcolo  delle  attività  all'art.  XII  delle  citate  Istra- 


da e  Giustizia  e  dei  Culti  prescrive  che  gli  Economati  Generali  debbano  ripor- 
tare l'autorizzazione  prima  di  iniziare  una  causa,  e  debbano  avvisare  il  Mini- 
stero stesso  quando  invece  siano  convenuti  in  giudizio. 


-  19  — 

zioni  15  marzo  1808,  essendone  i  Parrochi  compensati  dal  gratuito 
godimento  aggiunto  alla  congrua. 

Quanto  alla  limosina  delle  Messe  festive,  è  detto  nella  Circolare 
14  dicembre  1809  non  doversi  essa  considerare  una  passività. 

Ed  è  pure  provveduto  colla  Circolare  del  27  dello  stesso  anno  e 
mese  al  modo  di  verificare  e  determinare  il  contributo  da  imporsi 
alle  rendite  parrocchiali  per  sussidj  alle  chiese,  quando  vi  risultino 
obbligate. 

In  generale,  se  ne' singolari  casi  emerga  dubbio  sulla  legittimità 
di  certi  pesi  e  sulla  convenienza  di  calcolarli  o  di  non  calcolarli 
in  deduzione  all'attività  delle  rendite,  si  dovrà  esporne  il  fatto  colle 
opportune  osservazioni  e  riferirne  alla  decisione  del  Ministero. 


CIRCOLARE  10  giugno  1811,  sopra  il  modo  di  assicurare  V  inden- 
nità de'  beneficj  nel  caso  di  promozione  de'  beneficiati 

Per  assicurare  l'effetto  delle  cautele  prescritte  all'art.  V   delle 
Istruzioni  generali  soggiunte  al  Decreto  Governativo   organico    21 
settembre  1802,  quanto  all' indennità  de' patrimoni  benefìciarj  resi 
vacanti  e  dei  successori  nei  beneficj  stessi,  la  sperienza  mi  ha  fatto 
sentire  la  necessità  d'obbligarvi  efficacemente  que' beneficiati  resi- 
denti; o  Parrochi  o  Coadiutori  o  Canonici,  i  quali,   promossi  ad 
altro  beneficio,  abbandonano  talvolta  le  case  d'abitazione  ed  i  fondi 
del  primo  beneficio  in  istato  di  deperimento ,  sottraendone  i  frutti, 
i  mobili  e  le  scorte  prima  di  aver  soddisfatto  al  dovere,  o   senza 
averne  data  equivalente  garanzia;  ond'é  che    i  successori  o  sono 
forzati  a  ripetere  ciò  che  è  di  diritto  con  provocazione  giudiziaria , 
ovvero  per  la  difficoltà  e  pel  dispendio  sono  costretti  ad  abbando- 
nare le  loro  ragioni  con  pregiudizio  proprio  e  del  beneficio. 
Pertanto  d'ora  in  avanti  è  provveduto  come  segue: 
1.  Nessun  beneficiato,  Parroco,  Coadiutore  o  Canonico  promosso 
ad  altro  beneiìcio,  sebbene  abbia  ottenuta  la  ministeriale  placita- 
zione  alla  nuova  provvista ,  potrà  ottenere  il  conseguente  reale  in- 
vestimento nelle  relative  temporalità  beneficiarie  se  prima  non  giù- 


—  20  — 
stinchi  al  Delegato,  con  attestazione  pure  del  Delegato  del  circon- 
dario nel  quale  è  posto  il  primo  beneficio,  di  avere  adempiuto  per- 
fettamente al  suo  dovere,  eseguendo  le  riparazioni  ed  i  risarcimenti, 
di  che  gli  è  dato  debito  per  officiale  perizia  verso  il  beneficio  che 
lascia,  ovvero  depositando  una  somma  equivalente,  anzi  maggiore 
per  cauzione  presso  il  Delegato  o  presso  persona  scelta  dal  Dele- 
gato, ovvero  finalmente  prestando  sicurtà  idonea  per  somma  como- 
damente adeguata,  la  quale  sicurtà  sia  accettata  dal  Delegato.^ 

2.  Oualunque  dei  predetti  modi  venga  praticato  secondo  1  op- 
portunità i  Delegati  sono  risponsabili  al  Ministero  ed  ai  successori 
nel  beneficio  se  per  soverchia  facilità  o  per  trascuratezza  avessero 
ammessa  o  composizione  pregiudizievole,  o  cauzione  inadeguata, 
o  sicurtà  meno  solida.  . 

3  Quindi  nell'intervallo  che  un  beneficiato  promosso  indugiasse 
a  convenire  per  l'indennità  del  beneficio  e  del  successore  ne' modi 
sopra  detti  sarà  tenuto  deposito  de' frutti  raccolti  e  delle  equiva- 
lenti rendite  maturate  dopo  la  placitazione  (che  le  fa  proprie  del 
beneficiato)  per  servire  alle  riparazioni  ed  ai  risarcimenti  di  cui 
gli  fosse  dato  debito  verso  il  primo  beneficio. 

4  In  generale  si  eccita  la  vigilanza  e  l'energia  dei  Delegati, 
affinchè  nelle  vacanze  dei  benefici  non  sieno  per  loro  lentezza  sot- 
tratti i  mobili,  sopra  i  quali  sono  autorizzati  ed  incaricati  di  met- 
tere il  sequestro  per  l'indennità  de'patrimonj  beneficiarj. 

XI. 

CIRCOLARE  24  aprile  1812,  sul  modo  di  assicurare  il  pagamento 
dovuto  dai  Parrochi  promossi  verso  gli  Economi  Spirituali  della 
Parrocchia  lasciata. 

Con  Circolare  10  giugno  1811  è  stato  provveduto  a  garantire 
l'indennità  de' benefici  residenziali  resi  vacanti  per  la  promozione 
dei  titolari  ad  altro  beneficio ,  in  quanto  i  promossi  ne  abbiano  de- 
bito di  restauri  alle  case  e  di  risarcimento  ai  fondi. 

Ora  essendomi  rappresentato  il  bisogno  di  assicurare  pur  anco, 
in  modo  che  non  possa  venir  meno,  il  pagamento  che  debba  stare 


—  21  — 

a  carico  dei  Parrochi  promossi  verso  gli  Economi  spirituali  della 
parrocchia  lasciata  vacante ,  dichiaro  che  le  stesse  cautele  ivi  pre- 
scritte s'intendono  estese  al  debito  egualmente  sacro  e  più  urgente, 
che  loro  ne  sia  aggiudicato  per  questo  titolo,  secondo  le  norme 
segnate  nella  Circolare  lo  marzo  1809  (1). 

In  oltre ,  a  rendere  efficace  il  provvedimento  rapporto  ai  restauri 
o  risarcimenti  come  sopra,  mi  giova  avvertire  che  il  Ministero  si 
riserva  di  costringervi  all'  uopo  i  promossi  beneficiati  col  sequestro 
eziandio  delle  rendite  che  il  medesimo  per  l'articolo  IX  del  Decreto 
Governativo  30  giugno  1804  è  autorizzato  ad  ordinare  contro  i  mal- 
versatori de' patrimoni  tutelati,  e  che  non  potendosi  portare  sopra 
i  dimessi  benefici  >  è  giusto  e  necessario  che  si  porti  equivalente- 
mente sopra  i  benefici  ai  quali  sono  stati  promossi. 


(1)  L'onorario  agli  Economi  Spirituali  durante  la  vacanza  dei  benefici  viene 
pagato  dai  Subeconomi;  quindi  si  deve  intendere  che  la  riportata  disposizione 
contempla  il  caso  in  cui  l'antecessore  beneficiato  fosse  promosso  dopo  di  aver 
fatto  il  raccolto  dei  beni,  od  esatto  in  qualunque  altra  maniera  i  redditi  de 
Beneficio  in  proporzione  maggiore  della  quota  che  gli  spetta,  con  pericolo  che 
non  rimanga  più  al  Subeconomo  da  esigere  la  somma  occorrente  pel  soddisfa- 
cimento dell'onorario  agli  Economi  Spirituali. 


XII. 

NORMA  PROVVISORIA 

per  dirigere  i  Subeconomi  de'bmeftcj  vacanti  nell'esercizio 

delle  loro  funzioni,  in  appendice  alle  Istruzioni  generali  approvate 

con  Editto  Governativo  6  gennajo  1783 , 

e  rinnovate  con  Decreto  23  settembre  1802 

Milano,  il  31  maggio  1816. 


Volendo  il  Governo  procurare  che  le  funzioni  commesse  ai  Su- 
beconomi de' benefici  vacanti  per  le  Istruzioni  approvate  con  Editto 
Governativo  6  gennajo  1783,  rinnovate  ed  ampliate  con  Decreto 
23  settembre  1802,  sieno  esercitate  colla  maggiore  possibile  rego  • 
larità,  e  che  l'efficacia  della  tutela  amministrativa  e  giurisdizionale 
vi  sia  combinata  col  maggiore  possibile  comodo  delle  parti  e  con 
risparmio  di  spesa,  ha  determinato  di  compendiare  nei  seguenti 
articoli,  con  opportune  aggiunte  e  modificazioni  consigliate  dall'espe- 
rienza, le  discipline  relative  per  l' uniforme  osservanza ,  finche  non 
sia  determinato  superiormente  sopra  il  sistema  attuale  provvisoria- 
mente mantenuto  in  vigore. 

È  quindi  raccomandato  ai  Subeconomi  e  prescritto  ciò  che  segue: 

1.  Rendendosi  vacante  un  beneficio  qualunque  residenziale  o 
semplice,  i  Subeconomi  saranno  diligenti  e  solleciti  nel  compilare 
e  rimettere  ai  Regj  Delegati  provinciali,  onde  per  loro  mezzo  per- 
venga al  Governo,  lo  stato  attivo  e  passivo  del  beneficio  nella  forma 
segnata  colla  modula  unita  alle  Istruzioni  23  settembre  1802  (1). 

2.  In  questa  compilazione  sarà  posta  cura  che  non  si  contrap- 


(1)  Lo  stato  attivo  e  passivo  viene  attualmente  surrogato  dal  Conto  Spe- 
ciale Modello  III  annesso  al  Regolamento  di  Contabilità  approvato  col  R  De- 
creto 26  novembre  1874,  e  che  i  Subeconomi  a  termini  dell  Art.  la  del  Rego- 


-  23  - 

pongano  alle  attività  della  rendita ,  come  passività  stabile ,  altri  pesi 
se  non  se  quelli  che  sono  detti  da  contrapporsi ,  e  da  detrarsi  quindi 
dalla  rendita,  nelle  Istruzioni  Io  marzo  1808  e  nella  Circolare  18 
aprile  1810. 

3.  Per  l'indennità  de' patrimoni  e  per  la  ragione  de' beneficiati, 
quanto  a  compensi  o  risarcimenti  dovuti  in  conseguenza  alla  perizia 
da  eseguirsi  sopra  le  case  ed  i  fondi,  oltre  le  pratiche  commesse 
ai  Subeconomi  all'art,  o  e  seguenti  delle  Istruzioni  generali  sopra 
citate ,  si  osserveranno  ed  applicheranno  al  caso  ove  convengano  le 
cautele  prescritte  colle  Circolari  10  giugno  1811  e  24  aprile  1812. 

4.  Le  cure  per  l'indennità  delle  case  beneficiarie  rese  vacanti 
si  stendono  egualmente  alle  abitazioni  canonicali  che  alla  morte 
de' Canonici  anziani  sono  optate  per  diritto  o  per  equivalente  co- 
stume dai  Canonici  succedenti  in  ordine  di  anzianità.  Non  dovranno 
quindi  i  Sindaci  capitolari  (incaricati  per  la  Circolare  27  gennajo 
1808  dell'amministrazione  delle  rendite  canonicali  vacanti)  permet- 
tere T  effetto  dell'  opzione  se  prima  ciascuno  degli  optanti  non  ab- 
bia positivamente  convenuto  e  garantito  pei  ristami  dell' abitazione 
che  lascia.  In  appresso  il  Subeconomo,  prima  di  dare  il  possesso 
al  nuovo  provvisto  che  succederà  nell'abitazione  rimasta  vacante 
dopo  l'opzione,  dovrà  riconoscere  lo  stato  de' casini  optati;  ed  al- 
lora soltanto  ne  saranno  liberati  dalla  risponsabilità  gli  optanti  Ca- 
nonici quando  risulti  che  le  riparazioni  poste  a  carico  di  ciascuno 
sieno  state  in  fatto  eseguite.  In  conseguenza  a  questa  ricognizione 
da  farsi  coli' assistenza  di  Perito,  il  Subeconomo,  di  concerto  col 
Sindaco,  ne  farà  in  iscritto  la  dichiarazione,  che  sarà  rimessa  in 
copia  autentica  negli  atti  capitolari. 

5.  Si  richiama  opportunatamente  a  questo  luogo  l'avvertenza 
fatta  all'  articolo  XIX  dell'Ordinanza  1.°  settembre  1809,  che  i  Coa- 
diutori non  titolari,  ma  di  semplice  ufficio,  non  hanno  alcuna  re- 
sponsabilità pei  risarcimenti  delle  abitazioni  da  essi  godute ,  quando 


lamento  citato  devono  rassegnare  all'Economato  Generale  entro  lo  giorni  dalla 
data  dell'assunta  amministrazione  d'ogni  beneficio. 

Lo  stato  attivo  e  passivo  redatto  nella  forma  di  cui  al  modulo  in  fine  alla 
prima  parte  del  presente  volume  sarà  invece  redatto  per  essere  allegato  all'atto 
di  possesso  del  nuovo  provvisto. 


—  24  — 

non  vi  sia  patto  espresso  od  equivalente  antica  consuetudine  che 
ne  dia  loro  debito.  In  massima  cotesto  abitazioni  appartengono  alle 
Chiese  parrocchiali,  ed  il  peso  delle  riparazioni  e  dei  carichi,  se 
vi  fossero  sottoposte,  dee  sostenersi  dalle  Fabbricerie. 

6.  (Abrogato  da  disposizioni  posteriori). 

7.  Quanto  ai  pesi  da  sostenersi  nel  periodo  della  vacanza  colle 
rendite  di  ciascun  beneficio  vacante ,  sia  per  promozione ,  sia  per 
morte  del  beneficiato,  dovranno  osservarsi  le  norme  segnate  nelle 
Circolari  31  maggio  1808  e  15  marzo  1809.  Saranno  quindi  per- 
messe nell'intervallo  della  vacanza  le  sole  spese  pei  seguenti  titoli: 
1.°  Per  imposte,  livelli  e  canoni  passivi;  2.°  Perle  riparazioni  ur- 
genti ed  indispensabili  alle  case  ed  agli  edifizj  ;  3.°  Per  la  coltura 
dei  fondi;  4.°  Per  1' onorario  dei  Vicarj  ossia  Economi  spirituali, 
dove  si  tratti  di  parrocchie.  Nessun' altra  spesa  è  permessa,  salvo 
a  chiederne  l'espresso  assenso  dal  Governo,  o  nei  casi  d'urgenza 
dai  Regj  Delegati  provinciali,  dove  ne  sia  dimostrata  la  necessità 
o  la  convenienza  (1). 

'  I  Abrogati  da  disposizioni  posteriori. 

10.  Se  avvenga  nell'intervallo  di  vacanza  che  maturi  alcuna 
rata  di  carico  prediale,  o  ricorra  vero  bisogno  di  spesa  legittima 
prima  di  ogni  possibile  esazione  o  realizzazione  di  rendita  suffi- 
ciente, i  Subeconomi,  a  termini  della  Circolare  4  dicembre  1813, 
potranno  usare  interinalnxente ,  in  questi  casi  soli,  di  qualunque 
prodotto  loro  pervenuto  da  qualunque  altro  benefìcio  vacante,  ed 
anco  potranno  usare  di  quanto  possa  essere  di  ragione  degli  eredi 
sulle  rendite  dell'  anno  cadente ,  o  che  dai  medesimi  sia  stato  pa- 
gato per  titolo  di  riparazioni  non  ancora  eseguite,  salvo  a  compen- 
sarne coi  primi  introiti  dell'anno  il  vacante  o  gl'interessati  (2). 


(1)  In  casi  eccezionali,  urgenti  ed  inevitabili,  nei  quali  non  siavi  tempo 
per  presentare  proposte  preventive  air  Economato  Generale,  e  quando  nessun 
dubbio  possa  sorgere  sull'ammissibilità  e  regolarità  di  una  spesa,  i  Subeco- 
nomi potranno  anticiparne  lo  importare,  chiedendone  immediatamente  l'appro- 
vazione nel  modo  indicato  nell'Art.  22  regolamento  approvato  col  R.  Decreto 
26   novembre  1874. 

(2)  Verificandosi  una  mancanza  di  fondi  presso  i  Subeconomi,  i  medesimi 


—  25  — 

'  >  Abrogati  da  disposizioni  posteriori. 

13.  Sarà  cura  dei  Subeconomi  di  non  eccedere,  nell' assegnare  la 
mercede  ai  Yicarj  ossia  Economi  spirituali  interinali  delle  parroc- 
chie vacanti,  la  misura  prescritta  nella  Circolare  11  marzo  1803, 
e  di  non  anticiparne  il  pagamento  sulle  rendite  vacanti  prima  della 
raccolta  od  esazione  delle  rendite  stesse,  onde  non  avvenga  che 
si  paghi  talvolta  oltre  le  rendite ,  e  se  ne  porti  debito  sopra  la  ren- 
dita di  altri  beneflcj  vacanti.  Dove  si  ecceda  la  suddetta  misura, 
i  Subeconomi  ne  sono  risponsabili.  Però  nel  caso  singolare  che  la 
rendita  legittimamente  presunta  sia  mancata  per  infortunio  od  altro 
qualunque  accidente  impreveduto  e  da  non  potersi  prevedere,  i 
Subeconomi  dovranno  invocare  dal  Governo  particolare  provvedi- 
mento, ond' essere  autorizzati  a  supplirvi  colle  rendite  vacanti  di 
altri  beneficj . 

14.  Abrogato  da  disposizioni  posteriori. 

15.  Nel  caso  che  un  benefìcio  per  qualunque  siasi  causa  ri- 
manga in  amministrazione  tutoria  oltre  il  periodo  di  un  anno,  e 
che  si  preveda  non  prossima  la  provvista,  i  Subeconomi  dovranno 
prima  di  quell'epoca  presentare  il  conto  d'amministrazione  al  ca- 
dere dell'anno  economico,  indicandone  collo  stato  generale  del  be- 
neficio la  quantità  e  somma  precisa  delle  esazioni  fatte  e  realizzate 
in  danaro,  e  dei  pesi  sostenuti  nell'anno  precedente  e  da  soste- 
nersi nell'anno  seguente,  per  averne  la  superiore  approvazione  (1). 

16.  Se  mai  avvenisse  che  alcuno  de' Subeconomi  non  abbia  as- 
sunta nel  corso  dell'  anno  amministrazione  di  sorta ,  o  che  avendo 
assunta  la  custodia  di  qualche  beneficio  vacante,  non  abbia  fatto 
alcun  introito  delle  rendite  correnti,  dovrà  egli  egualmente  infor- 
marne il  Governo ,  onde  mancando  per  di  lui  parte  ogni  presenta- 
zione di  conti,  non  debba  essere  notato  di  negligenza. 


devono  chiedere  una  suppeditazione  agli  Economi  Generali  Art.  28  del  Regola- 
mento contabile  approvato  col  R.  Decreto  26  novembre  1874. 

(1)  Anche  perdurando  la  vacanza  oltre  un  anno,  non  è  più  necessaria  la 
presentazione  del  conto  preventivo,  bastando  quello  annuale  di  amministrazione 
prescritto  dalle  Istruzioni  del  1833 ,  e  la  rinnovazione  del  conto  speciale  mo- 
dello III  prescritto  dal  Regolamento  contabile  26  novembre  1874. 


—  20  — 

"■) 

18./  Abrogali  da  disposizioni  posteriori. 
19.) 

20.  Quanto  alle  pratiche  e  forme  colle  quali  si  debba  dai  Su- 
beconomi assumere  in  vacanza  la  custodia  dei  beneficj  ed  investire 
delle  temporalità  beneficiarie  i  nuovi  provvisti,  dovrà  d'ora  in  avanti 
osservarsi  quanto  segue: 

21.  L'atto  di  prendere  in  custodia  i  benefìcj  vacanti  o  posti 
in  sequestro  per  nozione  economica,  a  termini  dell'art.  9  del  De- 
creto 30  giugno  1804,  dovrà  d'ora  in  avanti  eseguirsi  dal  Sube- 
conomo senza  intervento  né  rogito  di  Notaro,  nello  stesso  modo 
che  all'  articolo  8  dello  stesso  Decreto  è  stato  stabilito  pei  casi  nei 
quali  si  debbano  assumere  in  amministrazione  tutoria  i  patrimonj 
di  cappellanie  mercenarie  o  di  legati  che  hanno  apposita  dotazione 
non  aventi  però  nel  vero  e  stretto  senso  il  carattere  di  benefìcj. 
L'atto  si  farà  con  processo  verbale  alla  presenza  di  due  testimoni . 
Per  questo  atto  l'onorario  del  Subeconomo  è  circoscritto  alla  sola 
dieta  di  lire  ital.  4.60,  austr.  5.29,  oltre  le  spese  accessorie  in 
occasione  della  visita  da  farsi  in  luogo  col  Perito  per  le  necessa- 
rie ispezioni  di  tutela  amministrativa,  a  termini  delle  Istruzioni  ge- 
nerali. 

22.  Si  premette  all'investimento  del  nuovo  provvisto  la  descri- 
zione delle  case  e  dei  fondi  del  benefìcio  coli'  opera  di  Perito  ap- 
provato, onde  in  ogni  tempo,  a  termini  degli  articoli  V,  VII  e  VITI 
delle  Istruzioni  generali,  si  possa  dare  debito  ai  beneficiati  ai  quali 
si  consegnano,  se  avessero  permesso  colpevolmente  o  recato  pre- 
giudizio ai  patrimonj  rispettivi.  Ciò  s' intende  quanto  ai  benefìcj  che 
hanno  la  dote  tutta  od  in  parte  in  fondi  stabili,  od  avvi  almeno 
casa  d'abitazione. 

23.  L'investimento  del  provvisto  nelle  temporalità  beneficiarie 
continua  per  ora  a  farsi  con  pubblico  istromento  per  rogito  di  No- 
taro, dove  cogli  altri  allegati  indicati  all'art.  XIV  delle  Istruzioni 
generali  si  unisce  anche  l'atto  di  consegna  da  premettersi,  come 
si  è  detto  all'articolo  antecedente  (1). 


(1)  A  termini  del  N.  2  dell'Art.  Ioli  del  Codice  Civile  italiano,  potendosi 


27  — 

24.  Essendo  ora  disusate  le  antiche  formalità  di  possesso  reale 
e  corporale ,  ed  essendo  vietate  ai  Subeconomi  le  dimostrazioni  ri- 
ferentisi  all'esercizio  delle  facoltà  spirituali  che  i  beneficiati  assu- 
mono in  forza  della  canonica  istituzione,  non  è  necessario  che 
Tatto  d'investimento  si  faccia  nel  luogo  dov'è  posta  la  sede  del  be- 
neficio. Per  comodo  quindi  delle  parti  e  per  risparmio  di  spesa 
l'atto  ne  sarà  celebrato  nel  luogo  di  residenza  del  Subeconomo  o 
del  Notaro ,  secondo  che  il  Subeconomo ,  d' accordo  colle  parti ,  giu- 
dicherà meglio ,  salvo  a  potersi  celebrare  nel  luogo  dov'  è  posto  il 
benefìcio ,  se  le  parti  il  richiedono ,  o  se  di  comune  accordo  ne 
sia  dimostrata  per  circostanze  particolari  la  convenienza. 

25.  Dell'  istromento  di  possesso  cogli  allegati  ne  saranno  poste 
a  carico  del  provvisto  due  sole  copie ,  V  una  da  consegnarsi  al  me- 
desimo onde  sia  custodita  nell'archivio  parrocchiale,  l'altra  da  ras- 
segnarsi dal  Subeconomo  al  Governo  (1). 

26.  Dove  si  tratti  di  parrocchie  o  vicarie  mercenarie  e  di  coa- 
diutorie  di  semplice  ufficio,  si  esclude  la  formalità  del  possesso,  a 
termini  del  sopra  citato  articolo  Vili  del  Decreto  30  giugno  1804  (2). 
In  questi  casi  l'onorario  del  Subeconomo  è  circoscritto  alla  sem- 
plice dieta  di  lire  ital.  4.  60,  austr.  5.  29.  Però,  se  vi  hanno  case 
e  fondi  da  consegnarsi,  vi  si  osserva  egualmente  ogni  cautela  di 
assicurazione,  di  perizia  e  di  consegna,  come  si  pratica  pei  bene- 
fici propriamente  tali. 

27.  Lo  stesso  onorario  compete  ai  Subeconomi  per  qualunque 
atto  od  intervento  per  assistenza  alle  aste,  per  la  stipulazione  di 
contratti ,  o  per  rappresentanza  superiormente  delegata  per  qualsi- 
voglia causa  o  circostanza  siccome  è  stato  stabilito  nella  Circolare 
7  aprile  1804  all'articolo  IV.  Però  in  queste  ed  altre  funzioni  po- 


fare  per  scrittura  privata  le  convenzioni  che  trasferiscono  l'esercizio  del  di- 
ritto di  usufrutto,  nulla  osta  che  gli  atti  d'immissione  in  possesso  dei  Nuovi 
provvisti,  anziché  per  atto  notarile,  seguano  per  semplice  verbale  d' ufficio, 
conche  vi  preceda  l'autorizzazione  dell'Economato  Generale,  e  vi  siano  uniti 
tutti  i  documenti  indicati  all'Art.  XIV  delle  Istruzioni  Generali. 

(1)  Alle  copie  suindicate  se  ne  deve  aggiungere  una  terza  da  depositarsi 
negli  uffici  di  Registro  per  gli  effetti  della  registrazione. 

(2)  L'escludere  la  formalità  del  possesso,  deve  intendersi  che  il  possesso 
si  dovrà  conferire  per  verbale  d'ufficio,  come  all'annotazione  dell'Art.  23. 


—  28  — 

Iranno  i  Subeconomi,  a  risparmio  di  spesa  di  viaggio  e  di  ciba- 
ria ,  farsi  rappresentare ,  escluse  nondimeno  le  permanenti  sostitu- 
zioni, e  salvo  a  risponderne  per  le  conseguenze,  siccome  egual- 
mente è  stato  prima  introdotto  per  la  Circolare  3  ottobre   1803. 

28.  Il  diritto  di  amministrazione  al  Subeconomo  durante  il  pe- 
riodo della  vacanza,  sia  di  benefici,  sia  di  equivalenti  patrimonj, 
è  mantenuto  nella  proporzione  dell' 8  per  100  sopra  gì'  introiti  re- 
almente fatti,  non  sopra  i  presunti.  Ciò  si  permette,  avendosi  ri- 
guardo agl'incomodi  ed  alle  spese  non  compensate  altrimenti  che 
i  Subeconomi  sostengono  per  la  vigilanza  tutoria  sopra  gli  stabili- 
menti ecclesiastici  loro  confidati,  pei  quali  titoli  è  slato  in  questa 
misura  determinato  con  Decreto  Governativo  comunicato  per  Circo- 
lare 7  aprile  1804. 

29.  Però,  allorquando  un  patrimonio  vacante  debba  rimanere 
in  amministrazione  tutoria  oltre  il  periodo  intiero  d'un  anno,  il 
diritto  d'amministrazione  per  l'anno  seguente  è  circoscritto  al  5 
per  100.  La  stessa  misura  del  5  per  100  è  prescritta  per  massima 
al  diritto  de'  Sindaci  capitolari  amministranti  le  prebende  canonicali 
vacanti,  ai  quali  non  è  concesso  l'8  per  100  giammai. 

30.  Con  ciò  s'intendono  compensate  ai  Subeconomi  le  spese 
di  corrispondenza,  di  conteggio,  di  subalterna  cooperazione,  di  esa- 
zione delle  rendite  ed  ogni  altra  simile,  inclusivamente  ai  viaggi 
in  luogo  che  dopo  il  primo  viaggio  per  le  necessarie  ispezioni  di 
assicurazione  e  di  tutela  possono  in  appresso  divenire  necessarj  nel 
periodo  dell'  amministrazione  tutoria.  Nel  caso  però  che  per  circo- 
stanze particolari  fosse  necessaria  per  la  tutela  ed  amministrazione 
del  patrimonio  spesa  maggiore  che  non  possa  compensarsi  col  di- 
ritto proporzionale  concesso  ai  Subeconomi,  o  che  lo  diminuisca  di 
troppo,  cotesti  ne  dovranno  rappresentare  la  circostanza  ai  Regj 
Delegati  provinciali,  ed  ottenerne  la  previa  autorizzazione,  e  do- 
vranno citarne  poscia  nei  conti  le  relative  concessioni ,  onde  ne  sia 
loro  dato  credito. 

31.  Si  raccomanda  ai  Subeconomi  d'istruire  i  nuovi  provvisti 
dei  doveri  loro  quanto  alla  conservazione  ed  al  miglioramento  de' 
patrimonj  beneflciarj. 

E  singolarmente  si  vorranno  avvertire  di  far  trasportare  in  loro 


-  29  — 

testa  nei  catasti  censuarj  i  fondi  del  beneficio ,  siccome  è  prescritto 
all'articolo  IX  del  Decreto  IO  febbrajo  1809,  sotto  comminatoria 
di  multa  pecuniaria  in  caso  di  mancanza  (1). 

E  quando  la  congrua  sia  costituita,  in  tutto  od  in  parte,  in 
assegni  o  sussidj  sullo  Stato ,  sarà  loro  fatta  avvertenza  di  presen- 
tare all'Ufficio  incaricato  de' pagamenti  il  documento  della  placita- 
zione  in  copia  autenticata  dal  Subeconomo ,  per  ottenerne  Y  inscri- 
zione del  nome. 

Inoltre  dovranno  essere  particolarmente  avvertiti  che  in  qualsi- 
voglia contratto  d'affitto  è  loro  vietato  ogni  patto  di  anticipazione 
o  di  riserva  per  compenso  di  miglioramento  sopra  il  canone  del- 
l'ultimo anno,  e  tanto  più  è  vietato  di  convenirlo  a  peso  del  be- 
nefìcio in  genere ,  o  del  beneficiato  che  ne  riceva  i  fondi  allo  sca- 
dere dell'affitto.  Se  il  beneficiato  convenisse  con  simili  patti,  egli 
solo  ed  i  suoi  eredi  avranno  obbligo  di  mantenerli,  ma  il  benefi- 
cio ed  il  beneficiato  per  tempo  non  mai. 

32.  Per  gli  onorarj  de' Subeconomi,  de'Notari,  de' Periti,  come 
per  tutte  le  spese  accessorie  necessarie ,  in  tutte  le  pratiche  ed  ope- 
razioni sopra  descritte,  dovranno  d'ora  in  avanti  strettamente  os- 
servarsi le  Tariffe  soggiunte  a  questa  Norma  provvisoria,  derogan- 
dosi alle  tariffe  già  prima  in  corso ,  e  rendendosi  risponsabili  i  Su- 
beconomi se  da  essi  o  dai  Notari  o  Periti  si  ecceda  in  pregiudizio 
delle  parti. 

(1)  Le  volture  catastali  sono  ora  prescritte  dalla  legge  11  agosto  1870, 
N.  5784,  allegato  G,  e  Regolamento  24  dicembre  1870,  N.  6151. 


TARIFFA 

PER    LE    SPESE    OCCORRENTI   NEI^  ASSUMERE    IN    AMMINISTRAZIONE     TUTORIA 
E   NEL    RTCONFERIRE    I    RENEF1CJ    VACANTI 


N.  B.  La  tariffa  è  stata  ridotta  dalla  moneta  italiana  alla  valutazione  in  moneta  au- 
striaca. 


AL  SUBECONOMO. 


Austriache    Italiane 


Le  spese  contrascritte 
saranno  a  carico  dei  rap- 
presentanti ed  eredi  del 
beneficiato  antecessore 
per  metà,  e  per  l'altra 
metà  del  successore. 


B 

Le  controscritte  spese 
sono  tutte  a  carico  del 
nuovo  provvisto. 


I  Onorario  di  semplice  dieta  per  Tatto 
d'assumere  l'amministrazione  de' 
patrimoni  beneficiarj  ed  equivalenti 
• lir. 

Le  spese  di  viaggio  e  cibaria,  quando 
il  beneficio  sia  in  luogo  discosto  dalla 
sua  residenza,  saranno  regolate  colla 
seguente  misura: 

Dove  sia  necessaria  vettura,  si  com- 
pensano per  ciascun  giorno,  com- 
presa ogni  spesa  accessoria  ....  » 

Dove  basti  mezza  giornata,  la  spesa  è 
ridotta  alla  metà. 

Se  basti  la  cavalcatura  in  luogo  di  vet- 
tura, si  compensano  per  un  giorno 
» 

E  per  mezza  giornata  la  metà. 

La  spesa  del  pranzo  è  concessa  in  .  » 


.  Per  l'onorario  all'atto  di  dare  il  pos- 
sesso al  nuovo  provvisto » 

Nel  caso  che  senza  formalità  di  pos- 
sesso si  debba  concedere  con  sem- 
plice atto  d' ufficio  l' amministrazione 
ed  il  godimento  delle  rendite  di  par- 
rocchie, coadjuton'e,  cappellanie  mer- 
cenarie e  simili,  l'onorario  si  limila 
alla  sola  dieta  di » 

Le  spese  di  scritturazione  si  compen- 
sano a  pnrte. 

Se  per  la  circostanza  che  il  Subeco- 
nomo ed  il  Notaro  hanno  residenza 
in  diverso  Comune,  l'uno  o  1'  altro 
dovrà  recarsi  fuori  della  sua  resi- 
denza per  l'istromento  di  possesso 
al  nuovo  provvisto,  sarà  dato  com- 
penso di  viaggio  e  cibaria,  nella  mi- 
sura di  sopra  stabilita  alla  tariffa  A, 
a  quello  dei  due  che  dovrà  portarsi 
altrove. 


5 


18 


29 


59 


7!) 


10 


60 


29 


12 


60 


—  31  - 


AL    NOTARO. 


Austriache    Italiane 


Le  controscritte  spese 
sono  a  carico  del  benefi- 
ciato antecessore  e  degli 
eredi,  oltre  le  diete  per 
V  operazione  del  bilan- 
cio ,  se  gli  sia  stata  fatta 
consegna  col  possesso. 


Le  controscritte  spese 
sono  a  carico  del  nuovo 
provvisto. 


D 

Le  contrascritte  spese 
sono  a  carico  del  nuovo 
provvisto. 


Per  visione  di  documenti,  dettatura 
e  rogito,  compresa  l'edizione  d'una 
prima  copia lir. 

Per  la  seconda  copia  autentica  .  .  .  » 

Per  l'inscrizione  dell'atto  nel  reperto- 
rio   » 

Per  la  tassa  da  pagarsi  all'archivio  no- 
tarile   ...» 

Per  la  scrittura  della  matrice,  degli  al- 
legati inscritti  e  delle  due  copie,  per 
ogni  foglio  a  due  facciate  scritte  in 
carattere  ben  formato,  di  linee  30 
per  ogni  facciata  e  di  lettere  40  al- 
meno per  ogni  linea » 

La  carta  bollata  si  compensa  a  parte 
secondo  il  valore  e  numero  dei  fo- 
gli. 

Se  il  Notaro  debba  recarsi  presso  il 
Subeconomo  fuori  della  sua  resi- 
denza alla  distanza  di  oltre  un  mi- 
glio, gli  compete  inoltre  a  titolo  di 
accesso  e  di  dieta  l'onorario  di  .  » 


AL  PERITO. 

Per  ogni  dieta  di  ore  6  impiegate  sul 
luogo  per  rilevare  lo  stato  e  la  de- 
scrizione dei  fondi  e  delle  case  da 
consegnarsi  al  nuovo  provvisto  .  » 

Dettatura  della  relazione » 

Scrittura  tanto  originale  quanto  copia, 
ancorché  contenga  conti  di  due  pa- 
gine, per  ogni  foglio  di  due  facciate 
come  sopra,  oltre  il  compenso  della 
carta  bollata » 

Per  autenticazione  del  dettato,  ancor- 
ché consultivo » 

Per  le  stime  dei  deterioramenti  e  delle 
riparazioni  dei  fondi  e  delle  case, 
oltre  le  diete  come  sopra ,  si  pagano 
per  ogni  lire  cento  tino  alle  lire  tre- 
mila     •  » 

E  ritenendosi  che  per  nessun  calcolo 
di  maggior  somma  la  spesa  debba 
eccedere  giammai  le  lire  88,22  (It.  lire 
76,23),  si  aggiungono  per  tassa  pro- 
porzionale dalle  lire  tremila  in  avanti, 
per  ogni  cento  lire » 


57 


44 


29 


40 


22 


50 

75 

50 


58 


60 


60 
30 


58 
55 


5S 


—    19 


32  — 


Austriache    Italiane 


Quando  il  Perito  debba  portarsi  fuori  della  propria  residenza 
per  le  operazioni  suddette  alla  distanza  di  oltre  due  miglia, 
gli  sarà  dato  compenso  ogni  giorno  in » 

E  per  mezza  giornata  la  metà. 

Pel  pranzo,  se  l'operazione  sia  compita  in  un  giorno   .  .  .  » 

Se  l'operazione  importi  di  trattenersi  sul  luogo  anche  la  sera 
per  uno  o  più  giorni ,  il  compenso  per  tutti  i  pasti  insieme 
sarà  per  ciascun  giorno  di » 

Quando  il  Perito,  per  rilevare  lo  stato  delle  riparazioni,  si 
associa  al  Subeconomo  non  gli  compete  particolare  inden- 
nizzazione  di  viaggio. 


6 

90 

C 

4 

CO 

4 

G 

90 

6 

—  33 


XIII. 


CIRCOLARE  1.°  luglio  1817,  sopra  il  dovere  di  far  adempiere  du- 
rante la  vacanza  de' benefici  i  pesi  di  messe  e  di  altre  funzioni. 

Per  agevolare  secondo  le  religiose  intenzioni  di  S.  M.  V  adempi- 
mento degli  obblighi  annessi  alle  pie  fondazioni,  il  Governo  de- 
termina che  nella  vacanza  de' benefìci  e  delle  coppellarne  d'ogni 
sorta  i  Subeconomi  assumendone  1'  amministrazione  non  sieno  più 
oltre  obbligati  a  riportarne  perciò  il  previo  assenso  Governativo, 
ma  debbano,  a  termini  delle  fondazioni  stesse  ed  in  proporzione 
delle  rendite  realizzate  e  con  certezza  realizzabili ,  provvedere  di 
pieno  diritto  per  la  celebrazione  delle  messe  ed  altre  funzioni  sa- 
cre alle  quali  risulteranno  obbligati  i  rispettivi  patrimonj  (I). 

Soltanto  nei  casi  particolari  dove  insorga  dubbiezza  o  difficoltà, 
sia  quanto  all'obbligo,  sia  quanto  alla  possibilità  ed  al  modo  del- 
l' adempimento ,  se  ne  farà  rapporto  all'I.  R.  Governo,  che  si  ri- 
serva di  provvedere,  presi  air  uopo  i  concerti  cogli  Ordinarj  (2). 


(1)  Dovranno  però  sempre  osservarsi  le  norme  del  Regolamento  26  novem- 
bre 1874  circa  la  richiesta  dell'ordine  di  pagamento. 

(2)  Vedi  Circolare  12  giugno  1824,  nonché  la  economale  23  novembre  1863, 
N.  11177,  che  limita  l'adempimento  degli  oneri  ad  ratam  fructum ,  nel  caso 
che  i  redditi  del  benefìcio  non  fossero  sufficienti  ad  adempiersi  nella  loro  in- 
tegrità. In  proposito  all'adempimento  degli  oneri  di  messe  il  dispaccio  del  Mi- 
nistero di  G.  G.  e  Culti  26  giugno  1882,  N.  9348,  diretto  all'Economato  Gene- 
rale di  Milanofha  sancito  il  principio,  che  quando  nei  conti  di  amministrazione 
dei  benefìci  vacanti  si  verifichino  giacenze  per  oneri  di  messe  rimasti  inadem- 
piuti, l' Economato,'  conformemente  alla  pratica  fin  qui  seguita,  ed  alle  dispo- 
sizioni vigenti  in  Lombardia,  abbia  a  prendere  gli  opportuni  concerti  cogli 
Ordinari  diocesani  per  1'  adempimento  delle  ommesse  celebrazioni. 


34  — 


XIY. 


CIRCOLARE  27  dicembre  1817,  sopra  il  non  doversi  dai  Subeco- 
nomi permettere  nella  vacanza  de'  beneficj  alcuna  operazione  che 
non  sia  necessaria  o  prescritta. 

Perchè  l'amministrazione  de' Subeconomi  nell'intervallo  delle  va- 
canze de'  beneficj  non  pregiudichi  in  nessun  modo  i  diritti  e  gì'  in- 
teressi de' beneficj  stessi  e  di  quelli  che  vanno  ad  esserne  provvi- 
sti, si  avverte  che  non  sono  permesse  ai  medesimi  sopra  i  fondi 
beneficiarj  se  non  se  le  operazioni  le  più  necessarie  ed  urgenti  di 
ordinaria  amministrazione. 

Dovranno  quindi  astenersi  i  Subeconomi  da  tutte  quelle  opera- 
zioni che  possono  riservarsi  al  nuovo  beneficiato. 

Quindi  non  potranno  essi  fare  nuovi  affitti,  fuori  de' casi  che 
scadano  gli  affitti  anteriori,  e  che  la  rinnovazione  sia  urgente  ed 
indispensabile.  Ed  anco  in  questi  casi  gli  affitti  si  limiteranno  al 
più  breve  termine  possibile.  Né  mai  si  rinnoverà,  e  meno  si  farà 
di  nuovo,  nemmeno  per  asta  pubblica,  affitto  novennale  senza  la 
previa  autorizzazione  e  la  successiva  approvazione  degl'II.  RR.  De- 
legati (I). 

Egualmente  è  vietato  ai  Subeconomi  l'eseguire  alcun  taglio  di 
bosco  o  scalvamento  di  piante  sui  fondi  de' beneficj,  sebbene  ciò 
fosse  regolare  pel  tempo. 

Dei  pari  è  loro  vietato  il  vendere  la  foglia  dei  gelsi  od  altro 
frutto  o  genere  qualunque  prima  della  maturanza. 

In  qualunque  caso  che  circostanze  straordinarie  possano  consi- 
gliare cosa  non  conforme  a  queste  norme,  si  dovrà  prima  ripor- 
tarne l'assenso  degli  II.  RR.  Delegati. 

I  Subeconomi  saranno  risponsabili  alla  pubblica  tutela  ed  ai  nuovi 
provvisti  se  contro  i  diritti  e  gli  interessi   de' beneficj  e  de'bene- 


(1)  L'approvazione  per  gli  affitti  fino  al  novennio  è  ora  riservata  all'Eco- 
nomato Generale.  Vedasi  L'  annotazione  a  pag.  9. 


35 


fidati  si  saranno  permesse  operazioni  arbitrarie  e   contrarie  alle 
istruzioni  generali  ed  a  queste  particolari. 


XV. 


CIRCOLARE  13  gennajo  1818,  sopra  il  condono  da  potersi  invo- 
care in  favore  de' coloni  poveri  nel  caso   d' infortuni  accadu 
nella  vacanza  de'  beneficj '. 

Accadendo  talvolta  che  i  Subeconomi  si  trovino   nell'impossi- 
bilità di  esigere  nella  vacanza  de' beneficj  l'integrità  de' fìtti  matu- 
rati per  l'impotenza  dei  coloni  derivata  bene  spesso  dagl'infortun 
di  grandini,  brine  e  simili,  il  Governo  volendo  per  una  parte  avere 
ai  coloni  que' riguardi   che   sogliono  avere  in   simili  circostanze  i 
proprietari,  e  per  l'altra  non  volendo  lasciar  luogo  ad  arbitrarie 
agevolezze  pregiudizievoli  agl'interessi  della  tutela  e  dei  beneficiati, 
avverte  che  d'ora  in  avanti  i   Subeconomi,  prima  di  chiudere   1 
conti  e  d'innoltrarli  alla  superiore  Autorità,  dovranno  avere  riscosso 
od  equivalentemente  assicurato  ogni  fìtto  in  modo   che  la  riscos- 
sione non  ne  resti  dubbia  ;  ovvero  se  circostanze  particolari  la  ren- 
dano impossibile  in  tutto  od  in  parte,  o  possano   consigliare  una 
totale  o  parziale  remissione,  debbano  prima  invocarne  con  motivi  giu- 
stificati le  competenti  dichiarazioni  o  determinazioni  dagl'  II.  RR.  De- 
legati. Quindi  nel  presentare  i  conti  dell'anno,  se  il  benefìcio  con- 
tinua ad  essere  vacante,  o  nel  fornire  gli  elementi  alla  ripartizione 
delle  rendite  percette,   se  il  benefìcio   sia   riconferito,  dovranno 
citarne  la  relativa  ordinanza  (1). 


volume 


(1)  Vedasi  l' art.  8  del  Regolamento  14  aprile  1828  contenuto  nel  presente 


—  30 


XVI. 


CIRCOLARE   18  aprile  1818.  Nonne  per    determinare  i  diritti 
de'  Coadiutori  in  vacanza  delle  parrocchie. 

Sopra  alcuni  dubbj  di  pratica  presentati  dalla  Direzione  gene- 
rale di  Contabilità,  il  Governo  ha  emesse  le  seguenti  dichiarazioni, 
che  giova  siano  conosciute  ed  osservate  dai  Subeconomi: 

1.°  I  Coadiutori  di  semplice  ufficio,  allorquando  sono  con  ap- 
posita delegazione  chiamati  alle  funzioni  di  Economo  spirituale  o 
Vicario  in  cura  vacante,  ottengono  un  supplimento  al  loro  tratta- 
mento coadjutorale  sulla  congrua  parrocchiale  vacante. 

Però  il  detto  supplimento  non  dovrà  eccedere  lire  ital.  23.  02, 
austr.  26.  46,  e  dovrà  circoscriversi  in  modo  che  fra  il  tratta- 
mento coadjutorale  ed  il  supplimento  non  si  oltrepassi  la  mensi- 
lità di  lire  italiane  76.  72,  austriache  88.  18.  In  vece  i  Coadjutori 
titolari  che  succedono  di  pieno  diritto  nelle  funzioni  parrocchiali, 
quando  manca  il  Parroco ,  questi  non  hanno  diritto  a  supplimento. 

Possono  però  dimandarlo  per  equo  riguardo  allorquando  il  trat- 
tamento coadjutorale  sia  al  disotto  di  lire  ital.  537,  austr.  617.  24. 
In  questi  casi  è  riservato  al  Governo  il  concederlo. 

2.°  Qualunque  questua  permessa  ai  Parrochi  per  consuetudine, 
siccome  "sarebbe  la  questua  detta  volgarmente  del  Passio  (perchè 
conscguente  alla  recita  pubblica  del  testo  evangelico  della  pas- 
sione di  Nostro  Signore),  non  importando  obbligazione  nei  parroc- 
chiani che  sogliono  contribuirvi  in  quella  misura  che  credono,  si 
novera  fra  gli  emolumenti  straordinari .  Si  dee  quindi  eseguire  da 
chi  regge  la  parrocchia  nelle  epoche  prefìsse  alla  questua  relativa 
di  diversi  generi,  ed  il  prodotto  rispettivo  ne  appartiene  a  chi  lo 
raccoglie,  non  avuto  riguardo  alla  circostanza  accidentale  della  re- 
cita che  potesse  essere  stata  fatta  da  un  altro  mancato  di  vita  o 
promosso. 


37 


XVII. 


ESTRATTO  dell'  Appendice  alla  Norma  Provvisoria  31  maggio  1816 
per  V  amministrazione  dei  benefici  vacanti.  Disposizione  gover- 
nativa emanata  il  4  agosto  1818. 


N.  B.  Si  è  ommesso  quanto  è  stato  abrogato  per  effetto  di  posteriori  di- 
sposizioni. 


5.  I  Subeconomi  avranno  cura  nell'atto  di  possesso  in  vacanza 
ed  in  quello  del  possesso  conferito  di  avvertire  tanto  l' antecessore 
beneficiato  o  gli  eredi  del  defunto ,  quanto  il  nuovo  provvisto  del- 
l' obbligo  che  ai  medesimi  incumbe  di  fornire  con  metodo  chiaro  e 
regolare  tutte  le  notizie  degli  introiti  e  pagamenti  da  essi  fatti.  Le 
quali  notizie  poi  si  rendono  necessarie  altresì  nel  caso  che  un  Sube- 
conomo relativamente  all'  assunta  amministrazione  non  avesse  fatto 
alcun  introito  o  pagamento  durante  la  vacanza  del  beneficio. 

8.  Il  prodotto  derivante  dalla  questua  detta  volgarmente  del  Pas- 
sio non  si  comprenderà  nei  conti  d' amministrazione ,  poiché  a  ter- 
mini dell'art.  2  della  succitata  Circolare  (I),  appartiene  a  chi  la 


raccoglie. 


XVIII. 


CIRCOLARE  13  marzo  1821  che  prescrive  ai  Subeconomi  di  di- 
pendere dal  Giudice  quando  occorre  di  vendere  gli  effetti  mobi- 
liari dei  defunti  beneficiati  per  le  spese  di  risarcimento. 

Essendo  detto  all'art.  8  delle  Istruzioni  14  settembre  1819  che 
non  prestandosi  gli  eredi  dei  beneficiati  ad  eseguire  i  risarcimenti 


(1)  La  Circolare  citata  è  la  precedente  del  18  aprile  1818. 


—  38  — 

verso  i]  beneficio  vacante  posli  regolarmente  a  loro  debito,  i  Su- 
beconomi debbano  farli  eseguire  d'ufficio  cogli  effetti  sequestrati 
secondo  le  disposizioni  dell'  art,  5 ,  gioverà  che  i  Subeconomi  me- 
desimi sieno  avvertiti  non  potersi  procedere  giammai  alla  vendita 
di  simili  effetti  per  l'uso  relativo  senza  dipendenza  dal  Giudice  di 
successione. 

Una  tale  dipendenza  riesce  indispensabile,  poiché  rispetto  al- 
l'asse ereditario  non  può  nel  caso  figurare  il  benefìcio  se  non  se 
come  un  creditore  privilegiato  che  in  forza  di  un  regolamento  am- 
ministrativo ha  diritto  di  essere  risarcito  sopra  gli  effetti  che  il  Su- 
beconomo è  autorizzato  ad  assicurare  per  guarentigia  del  debito  (1). 

Della  premessa  dichiarazione  ella  renderà  avvertiti  i  Subeco- 
nomi per  loro  norma  all'evenienza. 


XIX. 

CIRCOLARE  1.°  aprile  1822  sopra  V  epoca  nella  quale  comincia  il 
diritto  dei  nuovi  provvisti  a  godere  le  rendite  beneficiarie,  e 
sopra  r  epoca  nella  quale  ne  debbano  ottenere  la  amministra- 
zione. 

In  conseguenza  delle  disposizioni  della  Circolare  29  marzo  1817 
e  dell'appendice  4  agosto  1818,  quanto  all' applicazione  delle  ren- 
dite de'benefìcj  vacanti  ed  alla  divisione  delle  rendite  stesse  cessa 
f oggetto  pel  quale  all'art.  6  della  Norma  provvisoria  31  mag- 
gio 1816  era  stata  mantenuta  la  disciplina  prima  prescritta  per  im- 
pedire il  simultaneo  godimento  di  due  beneficj  nel  caso  di  promo- 
zione da  un  benefìcio  all'  altro.  Ed  in  conseguenza  di  quelle  dispo- 
sizioni si  rende  in  vece  necessaria  una  nuova  disciplina  d'ordine 
che  agevoli  ai  Subeconomi  F  adempimento  di  quanto  ad  essi  è  pre- 
scritto per  presentare  il  conto  delle  rendite  percette  in  vacanza  al 
cadere  dell'anno  economico. 

Il  Governo  quindi  determina  come  segue: 


(1)  Vedasi  a  tale  proposilo  1'  annotazione  (3)  a  pag.  4. 


—  39  — 

I.°  D'ora  in  avanti  l'epoca  del  godimento  dei  nuovi  provvisti 
dovrà  di  pieno  diritto  e  senza  eccezione  ritenersi  cominciata  dal 
giorno  della  placitazione  politica ,  a  termini  dell'  art.  4  delle  Istru- 
zioni 31  maggio  1808.  Ed  allo  stesso  modo  dovrà  da  quel  giorno 
intendersi  di  pieno  diritto  cessato  nei  promossi  ad  altro  benefìcio 
il  godimento  del  beneficio  precedente. 

2.°  Ritenuto  che  il  diritto  al  godimento   delle  rendite   benefi- 
ciarie comincia  dal  giorno  della  placitazione,   l'investimento   for- 
male delle  temporalità  beneficiarie  avrà  luogo  quando,  eseguite  le 
pratiche  prescritte  dalle  Istruzioni  generali,  si  possa   l'atto  corre- 
dare cogli  allegati  richiesti  all'art.  14  di  dette  Istruzioni.   Sia  poi 
che  l'investimento  consegua  nell'anno  stesso  nel  quale  cade  la  prov- 
vista ,  sia  che  venga  differito ,  la  riscossione  dei  generi  e  delle  ren- 
dite riferibili  all'anno  stesso  è  riservata  al  Subeconomo  finché  egli 
possa  chiudere  i  conti  dell'anno  e  presentarli  per  la  liquidazione 
e  ripartizione  da  farsi  dalla  Direzione  Generale  di  Contabilità.  Che 
se,  passato  il  gennajo  seguente  (epoca  prescritta  alla  presentazione 
de' conti)  (1),  rimanessero  da  esigersi  alcuni  crediti  dell'anno  de- 
corso ed  alcuni  pagamenti  da  eseguirsi ,  questi  si  comprenderanno 
nell'apposito  allegato  D.  (2)  delle  rimanenze  attive  e  passive,  sic- 
come è  segnato  nel  modello  relativo  annesso  all'  Appendice  4  ago- 
sto 1818,  al  quale  dovranno  così  per  questa,  come  per  ogni  altra  di- 
mostrazione conformarsi  esattamente  i  Subeconomi. 

3.°  Durante  il  periodo  dell'anno,  per  le  rendite  del  quale  è 
riservata  ai  Subeconomi  l' esazione  come  sopra  (3) ,  dovranno  egual- 
mente i  Subeconomi  soddisfare  alle  inerenti  passività  ;  ed  anco  po- 
tranno concedere  ai  provvisti  sia  un'anticipazione  in  denaro,  sia 
una  determinata  quantità  di  generi  maturati  nell'intervallo,  previa 


(1)  L'epoca  prescritta  per  la  presentazione  dei  Conti  è  stata  successiva- 
mente potratta  fino  al  mese  di  aprile.  (Vedi  Circolare  51  maggio  1851).  Se  per- 
tanto in  questo  frattempo  si  verificassero  riscossioni  o  pagamenti  riguardanti 
l'anno  precedente  i  Subeconomi  potranno  comprenderli  nei  Conti  dell'annata. 

(2)  L'allegato  D.  dell'  Appendice  4  agosto  corrisponde  alla  Distinta  IV  del 
modello  dei  Conti  d'Amministrazione  annesso  alle  Istruzioni  del  1855. 

(5)  Vedi  il  disposto  della  Circolare  50  marzo  1825  pei  benefici  la  cui  dote 
è  interamente  costituita  da  Rendita  dello  Stato. 


—  40  — 

valutazione  convenuto  espressamente  nella  misura  del  prezzo  cor- 
rente in  giornata,  semprechè  la  somma  od  il  valore  relativo  non 
ecceda  la  competenza  del  provvisto  in  ragione  di  tempo  e  di  giorno  ; 
ritenendosi  i  Subeconomi  risponsabili  di  quanto  avessero  concesso 
al  nuovo  provvisto  oltre  la  competenza  che  fosse  per  essere  in  ap- 
presso al  medesimo  assegnata  nella  liquidazione  o  riparazione  (1). 

Di  queste  determinazioni  dovrà  farsi  comunicazione  ai  Subeco- 
nomi ed  ai  Sindaci  capitolari  per  loro  direzione  e  norma. 

E  saranno  essi  in  conseguenza  avvertiti  che  siccome  nel  mo- 
dello C,  per  gli  atti  di  possesso  da  conferirsi  soggiunto  alle  Istru- 
zioni generali  del  14  settembre  1819,  furono  segnate  le  clausole 
da  inserirsi  nel  caso  di  vacanza  di  un  beneficio  residenziale  avve- 
nuta per  la  promozione  del  beneficiato,  così  d'ora  in  avanti  avranno 
cura  che  vi  sieno  fatte  le  modificazioni  analoghe  alle  presenti  di- 
sposizioni. Omettendosi  quindi  tutto  ciò  che  riguarda  la  dichiara- 
zione supposta  nel  detto  modello  a  termini  dell'  art.  G  della  Norma 
provvisoria,  si  farà  Y enunciazione  della  massima  generale  quanto 
alle  cessazione  ed  al  principio  del  godimento  col  giorno  della  pia- 
citazione  (2). 

Inoltre  quanto  al  paragrafo  che  nel  ripetuto  modello  incomin- 
cia :  dichiara  pure,  ecc.  :  si  ometteranno  le  parole  al  quale  effetto 
sino  al  fine,  sostituendosi  in  seguito  con  articolo  distinto,  che  la 
riscossione  delle  rendite  dell'anno  sarà  continuata  dal  Subeconomo 
secondo  la  riserva  prescritta  dalla  presente  determinazione. 

Nel  resto  si  ritengono  ferme  le  discipline  prescritte  nelT  Appen- 
dice 4  agosto  1818,  quanto  al  doversi  esigere  dal  beneficiato  ante- 
cessore o  da  chi  lo  rappresenta  le  notizie  sugi'  introiti  e  pagamenti 
fatti  nell'anno  durante  il  godimento  dell' antecessore  medesimo. 


(1)  Vedi  il  disposto  dell'Art.  7  del  Regolamento  lì  aprile  1828,  che  stabi- 
lisce la  ritenuta  di  un  decimo  sulle  competenze  al  provvisto. 

(2)  Nel  modello  citato  per  l'atto  di  possesso  e  riportato  in  line  alla  Parte 
Prima  vennero  già  introdotte  le  modilicazioni  portate  dalle  disposizioni  attuai- 


41  — 


XX. 


CIRCOLARE  18  febbrajo  1824,  sopra  il  modo  di  combinare  l'eser- 
cizio delle  funzioni  commesse  ai  Subeconomi  quanto  agli  effetti 
ereditar]  de' defunti  beneficiati  coli'  esercizio  della  giurisdizione 
competente  all' Autorità  giudiziaria. 

Le  Istruzioni  generali  de' Subeconomi  prescrivendo  all'articolo  V 
che  questi  nell' assumere  il  possesso  de' benefìci  vacanti  prendono 
sotto  sequestro  i  frutti,  mobili  e  scorte  ancorché  fossero  di  ragione 
dell'erede  del  defunto  beneficiato,  abbastanza  avevano  fatto  inten- 
dere che  un  tale  sequestro  era  tutt'  altra  cosa  che  l' apposizione  del 
sigillo  sulla  sostanza  del  defunto  in  generale  che  ai  soli  Tribunali 
o  Pretori  compete,  mentre  non  si  attribuisce  ai  Subeconomi  giu- 
risdizione alcuna  esclusiva  sugli  effetti  sequestrati,  e  meno  auto- 
rità di  disporne.  Quindi  vi  è  soggiunto  che  l'oggetto  del  sequestro 
economico  sopra  i  frutti  raccolti  dai  fondi  beneficiar]  e  sulle  scorte 
è  di  servirsene  in  tempo  di  vacanza  e  di  averne  guarentigia  al  de- 
bito delle  riparazioni. 

Egli  è  in  conseguenza  di  ciò  che  colla  Circolare  Governativa 
13  marzo  1821  era  stato  positivamente  avvertito  che  se  venisse  il 
caso  preveduto  all'articolo  Vili  delle  citate  istruzioni  di  dovere  far 
eseguire  d'ufficio  le  riparazioni  cogli  effetti  sequestrati,  se  gli  eredi 
non  vi  si  prestino,  non  si  potesse  procedere  giammai  alla  vendita 
di  simili  effetti  per  l'uso  relativo  senza  dipendenza  dal  Giudice  di 
successione. 

Ora,  per  togliere  ogni  occasione  di  malintelligenza  o  di  con- 
flitto giurisdizionale  fra  gli  Agenti  della  tutela  politica  e  l'Autorità 
giudiziaria,  l'Eccelsa  Aulica  Cancelleria  con  ossequiato  Dispaccio 
15  gennajo,  N.  1847-175,  sopra  rapporto  del  Governo,  ha  posi- 
tivamente dichiarato  che  dietro  i  Regolamenti  politici  i  Subeconomi 
assumono  in  modo  soltanto  provvisorio  la  cura  della  facoltà  lasciata 
dal  defunto  beneficiato  finché  venga  deciso  quale  parte  debba  re- 
stare presso  il  beneficio ,  e  quale  debba  essere  consegnata  in  mano 
agli  eredi  ;  ciò  che  tanto  più  ad  essi  conviene  se  i  Tribunali  o  Pre- 


—  Ì2  - 

lori  per  adempiere  ai  doveri  loro  imposti  dal  §  28,  cap.  5,  sez.  2.a, 
delle  Istruzioni  del  178 5  s'inducessero  essi  medesimi  ad  affidare 
loro  questa  cura,  ed  essi  la  ricevessero. 

Riguardo  però  ai  fruiti  ed  alle  scorte  l'Eccelsa  Aulica  Cancel- 
leria positivamente  dichiara  che  per  la  continuazione  dell'ammini- 
strazione assunta  dai  Subeconomi  resteranno  presso  i  medesimi ,  in 
conformila  del  §  296  del  Codice  civile  e  del  §  33  delle  succitate 
Istruzioni  de' Tribunali  (1). 

Quanto  al  compenso  da  farsi  a  chi  sarà  di  ragiono  si  dichiara 
ulteriormente  che  i  Regolamenti  sull'amministrazione  e  sul  modo 
di  render  conto  degl'intercalari  de'bcneficj,  ossia  delle  rendite  per- 
cette  in  vacanza ,  lo  fissano ,  riservando  sempre  agli  credi  d' invo- 
carne la  decisione  de'  Tribunali  in  caso  che  non  si  accontentassero 
della  bonificazione  pronunciata  dall'  Autorità  politica. 

Di  queste  superiori  dichiarazioni,  che  l'Eccelsa  Aulica  Cancel- 
leria avvisa  di  avere  comunicate  all'I.  R.  Senato  Lombardo-Veneto, 
col  quale  sono  state  previamente  concertate,  ne  sarà  data  norma 
ai  Subeconomi,  ai  quali  per  la  Circolare  12  dicembre  1823  è  stato 
già  confidato  T'incarico  d'intervenire  in  qualità  di  Commissari  po- 
litici all'inventario  degli  effetti  di  ragione  dei  defunti  beneficiali. 


XXI. 

CIRCOLARE  12  aprile  1824,  che  prescrive  doversi  giustificare  l'a- 
dempimento de' pesi  di  messe  a  carico  di  benefici  o  legati  colle 
annotazioni  nelle  vacchette  da  tenersi  nelle  sagrestie. 

Essendo  prescritto  alla  Prefettura  del  Monte  che  non  si  deb- 
bano pagare  le  rendite  perpetue  affette  a  celebrazione  di  messe  o 


(1)  L'art.  296  del  Codice  Civile  Austr.  il  quale  concorda  coli' art,  413  del 
Codice  Civile  vigente,  considera  come  faciente  parie  dell'immobile  i  grani,  le 
legne,  ciò  che  serve  al  nutrimento  degli  animali  e  tulli  gli  altri  frutti  benché 
già  raccolti,  e  così  pure  tutti  gli  animali  e  tutti  gli  strumenti  rurali  e  gli  uten- 
sili appartenenti  al  l'ondo  lino  a  tanto  che  sono  necessari  alla  continuazione 
dell'ordinaria  amministrazione  economica  del  fondo  stesso. 


-  43  — 

ad  altre  pratiche  o  funzioni  di  culto  se  le  parti  presentandosi  per 
l'esazione  del  semestre  non  offrano  l'attestato  dell'adempimento 
munito  di  suggello  del  Parroco ,  il  Governo  crede  necessario  di  ul- 
teriormente prescrivere  per  la  maggior  esattezza  che  i  Parrochi  deli- 
bano esprimere  di  averne  verificata  la  celebrazione  colla  ispezione 
delle  vacchette  de'rispettivi  benefìcj  o  legati. 

Vorrà  quindi  codesta  I.  R.  Delegazione  farne  pervenire  l' avviso 
a  tutti  i  Parrochi.  Ed  affinchè  possano  essi  comodamente  esami- 
nare le  vacchette  de' singoli  benefìcj  e  legati,  sono  essi  autorizzati 
ad  esigere  che  tutti  i  celebranti  nelle  chiese  parrocchiali  o  sussi- 
diarie ,  ed  in  generale  poste  nel  circondario  delle  loro  parrocchie 
debbano  lasciare  presso  le  singole  sagrestie  le  vacchette  de' bene- 
fìcj e  legati  ai  pesi  de' quali  soddisfano,  onde  siano  sempre  sog- 
gette all'ispezione  de' Parrochi  ed  anco  de' Fabbricieri  in  quanto 
essi  pure  hanno  dovere  e  diritto  d'invigilare  perchè  le  rendite  af- 
fette a  benefìcj  e  legati  vengano  regolarmente  applicate  mediante 
l'adempimento  dei  pesi  di  fondazione. 

Sarà  poi  raccomandato  particolarmente  ai  Subeconomi  d'insi- 
stere pel  richiamo  alle  sagrestie  di  tutte  le  vacchette  riferibili  a 
qualsivoglia  benefìcio  o  legato  derivante  la  propria  rendita  da  beni 
o  canoni  di  qualsivoglia  natura,  onde  si  possa  facilmente  cono- 
scere se  i  pesi  si  adempiano  dagli  obbligati ,  e  quindi  risultandone 
mancanza,  si  possano  chiamare  al  .dovere  i  trascurati,  ed  invocarsi 
all'uopo  gli  opportuni  provvedimenti  per  obbligaceli  o  per  gua- 
rentirne altrimenti  l'adempimento. 


XXII. 

CIRCOLARE  12  giugno  1824  che  prescrive  doversi  invocare  V as- 
senso degli  Ordinari  ogni  qual  volta  sia  necessario  di  procurare 
la  celebrazione  delle  messe  festive  a  carico  dei  benefìcj  vacanti 
con  limosina  accresciuta  mediante  dispensa  di  certo  numero  di 
feriali. 

Il  Governo  prescrivendo  con  Circolare  1.°  luglio  1817  che  nella 
vacanza  de' benefìcj  dovesse  continuarsi  l'adempimento  de' pesi  di 


—  44  — 

messe  e  di  altre  funzioni  sacre  alle  quali  risultino  obbligati  i  ri- 
spettivi patrimoni ,  prevedendo  che  potessero  insorgere  nei  casi  pra- 
tici dubbiezze  o  difficoltà  sia  quanto  all'obbligo,  sia  quanto  alla 
possibilità  ed  al  modo  dell' adempimento,  si  è  riservato  di  provve- 
dere particolarmente  di  concerto  cogli  Ordinarj. 

Ora ,  fra  questi  casi  avendovi  la  circostanza  spesso  ricorrente  che 
le  rendite  realizzabili  dei  bencfìcj  vacanti  non  bastino  per  farne  ce- 
lebrare tutte  le  messe  per  le  quali  sono  obbligate,  e  che  impor- 
tando di  assicurare  le  festive  a  comodo  del  popolo,  non  si  possa 
ottenerlo  altrimenti  se  non  se  accrescendone  la  limosina  e  ridu- 
cendo in  proporzione  le  messe  feriali,  il  Governo  prescrive  che  i 
Parrochi  delle  parrocchie  rispettive  dove  sono  istituiti  i  benefìci 
debbano  rivolgersi  all'Ordinario  per  averne  il  previo  assenso  re- 
golare; ottenuto  il  quale  e  presentatone  il  documento  al  Subeco- 
nomo amministratore ,  questi ,  se  nulla  osti  in  fatto  quanto  alla  pos- 
sibilità della  rendita ,  ne  dovrà  corrispondere  in  proporzione  il  pa- 
gamento al  Sacerdote  che  le  avrà  celebrate,  e  quindi  rassegnando 
ne' conti  il  documento  stesso  colla  ricevuta  del  celebrante  se  ne 
darà  credito  nell'annotazione  delle  spese  legittime. 


XXIII. 

CIRCOLARE  21  luglio  1824 ,  sopra  l'uso  della  carta  bollata  per 
erigere  il  processo  verbale  di  assunta  amministrazione  di  bene- 
ficj  vacanti. 

Essendo  stato  proposto  al  Governo  il  dubbio ,  se  l' atto  col  quale 
i  Subeconomi  assumono  in  custodia  i  benefìci  vacanti  o  richiamati 
equivalentemente  in  amministrazione  tutoria  debba  erigersi  in  carta 
bollata,  il  Governo,  sentito  l'I.  R.  Ufficio  fiscale,  ha  giudicato  di 
stabilire  che  l' atto  stesso  originale ,  il  quale  serve  di  esemplare  alla 
copia  che  si  deve  d' ufficio  rimettere  al  Governo  stesso,  debb' essere 
eretto  in  carta  bollata,  siccome  quello  che  serve  di  base  alla  dif- 
fìdazione  degl'inquilini,  coloni,  massari  e  contribuenti  in  genere  al 
benefìcio ,  e  che  segna  le  obbligazioni  assunte  dal  beneficiato  o  dal- 
l'erede  che  lo  rappresenta ,  come  del  depositario  degli  effetti,  onde 


—  43  — 

è  che  il  detto  atto  può  essere  prodotto  in  giudizio,  e  noi  potrebbe 
altrimenti  se  non  fosse  steso  in  carta  bollata. 

La  spesa  relativa  dovrà  in  conseguenza  portarsi  sul  vacante  be- 
nefìcio, essendo  Tatto  diretto  a  tutelarne  le  ragioni. 

Della  stessa  maniera  si  dovranno  trascrivere  in  carta  bollata  le 
copie  che  occorresse  di  concedere  ai  particolari  a  proprie  loro 
spese  come  documento  di  obbligazione,  discarico,  giustificazione, 
dimanda  o  difesa  da  potersi  produrre  in  giudizio. 

Quanto  però  all'esemplare  che  a  termini  delle  Istruzioni  gene- 
rali si  deve  rassegnare  agli  atti  del  Governo,  dovrà  trascriversi  in 
carta  semplice  siccome  atto  di  corrispondenza  colla  superiore  tuto- 
ria Autorità  (1). 

XXIV. 

CIRCOLARE  14  gennajo  1825  che  segna  diverse  discipline  dirette 
ad  ottenere  dai  Subeconomi  la  prontezza  nella  resa  de'  conti, 
e  V  esattezza  nelV  applicazione  o  nelV  impiego  o  nel  deposito 
delle  rendite  intercalari. 

Volendo  il  Governo  rendere  più  regolare,  spedita  e  cauta  l'am- 
ministrazione dei  benefìci  vacanti  confidata  ai  Subeconomi,  prescrive 
le  seguenti  discipline  : 

I.  Tutti  i  conti  non  prima  resi  delle  amministrazioni  tenute  dai 
Subeconomi  negli  anni  addietro  dovranno  essere  rassegnati  nel 
termine  di  sei  mesi  al  più  tardi. 

II.  Concesso  questo  intervallo  a  riassumere  i  conti  che  fossero 
da  qualche  anno  arretrati,  quanto  ai  conti  correnti  cominciando 
dalle  amministrazioni  tenute  nel  1824  in  avanti  e  così  di  mano 
in  mano,  si  assegna  come  perentorio  termine  il  mese  di  marzo 
dell'  anno  che  segue  immediatamente  alla  tenuta   amministrazione. 

III.  Passati  i  sei  mesi  stabiliti  alla  presentazione  dei  conti  arretrati, 


(i)  Per  quanto  si  riferisce  al  bollo  e  registrazione  dei  verbali  di  assunta 
amministrazione  dei  benefici  vacanti,  vedasi  nella  Parte  Seconda  la  Circolare 
dell'Economato  Generale  31  Ottobre  1885.  art.  4. 


-  46  - 

come  passato  il  marzo  di  ogni  anno  pei  conli  correnti,  se  alcuno 
de'  Subeconomi  non  gli  abbia  resi,  o  non  abbia  equivalentemente 
giustificato  il  ritardo  ed  ottenutane  dilazione,  sarà  facoltativo  agli 
IL  RR.  Delegali,  dietro  gli  elenchi  da  fornirsi  alla  Direzione  generale 
di  Contabilità,  il  destinare  un  ragioniere,  il  quale  si  rechi  d'ufficio 
presso  i  Subeconomi  posti  in  mora,  e  vi  rimanga  a  loro  spese  per 
riassumere  tutte  le  arretrate  contabilità  e  presentarle  colle  sue  os- 
servazioni (I). 

IV.  Tutti  i  Subeconomi  neli'  atto  di  presentare  i  conti,  sieno 
annuali,  quando  si  tratti  di  amministrazioni  continuative,  sieno  pe- 
riodici, quando  si  chiudono  colla  provvista,  dovranno  presumere 
con  approssimativo  calcolo  1'  avanzo,  senza  però  determinarlo  ;  e 
dietro  quel  calcolo  diviseranno  e  proporranno  i  bisogni  de'  bene- 
fìci o  degli  annessi  stabilimenti  ai  quali  secondo  le  norme  pre- 
scritte colla  circolare  29  marzo  1817  possa  applicarsi  (2). 

V.  Se  in  qualche  caso  emerga  bisogno  urgente  prima  che  i 
conti  si  possano  presentare,  quando  i  Subeconomi  possano  rispon- 
dere dell'  avanzo  verificato  o  verificabile,  potranno  farne  domanda 
estemporanea,  salvo  a  regolarizzare  ne'  conti  la  spesa  che  fosse 
per  l'urgenza  in  prevenzione  permessa.  Ciò  tanto  più  si  potrà  fare 
quando  i  provvisti  prima  di  ottenere  1'  amministrazione  chiedendo 
per  urgenza  la  concessione  dell'avanzo,  si  offrono  di  anticipare  la 
spesa  e  di  sottostare  del  proprio  se  la  sia  maggiore  del  fondo 
d' avanzo  che  verrà  poscia  dichiarato  nella  liquidazione  della  Dire  • 
zione  generale  di  Contabilità. 

VI.  Nella  presentazione  dei  conti  d'  amministrazione  dovranno 
i  Subeconomi  espressamente  accennare  di  avere  già  prima  presen- 
tato l' atto  di  possesso  in  vacanza  e  lo  stato  attivo  e  passivo  (3)  del 


(1)  Una  tale  disposizione  concorda  col  disposto  dell'art.  58  del  Regola- 
mento di  Contabilità  approvato  col  R.  decreto  26  novembre  1874.  (Vedi  nella 
Parte  Seconda) 

(2)  Gli  avanzi  ora  costituiscono  gli  intercalari  di  vacanza  da  versarsi  nella 
cassa  economale  a  termine  del  R.  Decreto  26  settembre  1860,  N.  4514. 

(5)  Attualmente  l'elemento  di  confronto  è  il  conto  speciale  portato  dal  nuovo 
Regolamento  di  Contabilità. 


-  47  - 

beneficio,  senza  de'  quali  elementi  di  confronto  i  conti    non  po- 
trebbero avere  una  dimostrazione  di  regolarità. 

VII.  Essendosi  poi  osservato  più  volte  che  nella  compilazione 
de'  conti  viene  trascurata  l'osservanza  dell'art.  Il  dell'Appendice 
alla  Norma  provvisoria,  e  che  notabili  differenze  emergono  talvolta 
perfino  nelle  rendite  stabili  dapprima  annunciate  per  una  tanta 
somma  nello  stato  attivo  e  passivo,  e  poscia  diversamente  conteg- 
giate nel  rendiconto  d'amministrazione,  si  fa  uno  special  dovere  ai 
Subeconomi  di  strettamente  attenersi  ai  singoli  modelli  diramati 
coli' Appendice  summentovata,  e  di  far  conoscere  nell'accompagna- 
toria del  conto  il  motivo  dell'aumento  o  decremento  di  qualunque 
rubrica  di  rendita,  qualora  1'  esposto  nello  stato  attivo  e  passivo 
fosse  andato  soggetto  a  variazioni  (1). 

Vili.  GÌ' II.  RR.  Delegali  trasmetteranno  sollecitamente  alla  Di- 
rezione generale  di  Contabilità  i  conti  di  mano  in  mano  che  ven- 
gono presentati,  limitando  le  proprie  ispezioni  ad  esaminare  se  vi 
si  accenni  la  precedente  trasmissione  dello  stato  attivo  e  passivo,  e 
se  vi  sia  soggiunta  la  proposizione  per  1'  erogazione  degli  avanzi. 
Se  manchino  di  questo  corredo,  ne  sarà  fatto  richiamo,  senza  però 
ritardare  la  trasmissione  de'  conti,  l'esame  de'  quali,  finché  non 
sia  altrimenti  disposto,  si  riserva  alla  Direzione  generale  di  Conta- 
bilità. Giungendo  in  appresso  gli  elementi  mancanti,  si  rimetteranno 
in  seguito  al  Governo  (2). 

IX.  Importando  assaissimo  che  non  sia  frapposto  alcun  ritardo 
alla  trasmissione  dei  conti,  e  che  ciascun  conto  sia  rimesso  con 
apposita  accompagnatoria,  non  collettivamente  molti  con  un'accom- 
pagnatoria unica,  gì'  II.  RR.  Delegati  non  attenderanno  che  ne 
siano  presentati  più  molti  per  comprenderli  in  una  sola  spedizione  ; 
sibbene  trasmetteranno  patitamente  ciò  che  loro  venga  partita- 
mente  rassegnato  col  relativo  rapporto  del  Subeconomo.  Però,  dietro 
l'elenco  che  sarà  loro  fornito  de'  conti  aspettati  da  ciascun  Sub- 


(1)  Il  modello  per  il  rendiconto  d'amministrazione  fu  successivamente  mo- 
uficato  colle  istruzioni  del  1853  riportate  in  seguito. 

(2)  Per  le  vigenti  norme  i  conti  vengono   assegnati  direttamente   all'Eco- 
ìomato  Generale  cui  spetta  la  revisione  ed  approvazione. 


48 


economo,  si  faranno  allenii  ad  annoiare  i  conti  che  pervengono,  ed 
a  richiamare  con  insistenza  quelli  che  fossero  differiti. 

X.  Allorquando  in  appresso  venga  comunicata  agi' II.  RR.  De- 
legali la  liquidazione  di  ciascun  conto  colla  relativa  ripartizione  del 
fondo  tra  gli  eredi  dell'antecessore,  il  vacante  ed  il  nuovo  prov- 
visto,  non  solo  si  faranno  solleciti  di  trasmetterli  per  l'esecuzione 
ai  Subeconomi,  ma  contemporaneamente  faranno  comunicazione 
alle  parli  interessate  delle  competenze  loro  assegnate,  onde  sap- 
piano di  doversi  rivolgere  ai  Subeconomi  per  ottenere  il  fatto  loro 
proprio. 

XI.  Confidando  il  Governo  che  i  Subeconomi,  fedeli  nel  custo- 
dire i  depositi  dei  fondi  giacenti  finché  ne  sia  determinata  la  re- 
golare erogazione  ed  applicazione,  saranno  egualmente  pronti  nel- 
T  eseguire  le  relative  disposizioni  superiori,  si  riserva  nondimeno 
di  potervi  all'  uopo  far  visitare  d'  Ufficio  i  depositi  stessi  quando 
risultino  considerevoli:  ed  anco  se  perla  protratta  vacanza  de' be- 
ndici aventi  una  rendita  eccedente  i  pesi  ne  risulti  un  cumulo 
maggiore  di  qualunque  possibile  prossima  erogazione,  si  riserva  di 
esigerne  cauzione  o  di  farne  seguire  deposito  interinale  alle  casse 
delle  II.  RR.  Delegazioni  sotto  le  discipline  e  cautele  che,  sentita 
la  Direzione  generale  di  Contabilità,  saranno  nel  caso  pratico 
stabilite  (1). 

XXV. 

CIRCOLARE  30  marzo  1825  che  limita  ad  un  semestre  V  esazione 
commessa  ai  Subeconomi  delle  rendite  de'  benefici  ed  uflìcj  in- 
scritte per  intiero  in  cartelle  del  Monte. 

Sebbene  colla  Circolare  1.°  aprile  1822  siano  stati  autorizzati  i 
Subeconomi  a  mantenersi  neh"  amministrazione  de'  beneflcj  vacanti 
per  tutto  T  anno  nel  quale  cade  la  provvista,  onde   esigerne  tutte 


(1)  Vedi,  circa  i  versamenti,  l'art.  26  del  Regolamento   di  contabilità  ap- 
provato col  R.  Decreto  2G  novembre  187i. 


—  49  — 
le  rendite  sulle  quali  deve  misurarsi  la  ripartizione,  non  avuto  ri- 
guardo all'epoca  nella  quale  maturano,  pure  non  concorrendo  la 
stessa  ragione  colle  rendite  di  Monte  le  quali  maturano  regolar- 
mente per  semestre;  quindi  è  che  per  tutti  quei  benefici  od  uf- 
fìcj,  la  rendita  de'  quali  è  costituita  per  intiero  in  tali  rendite,  ba- 
sterà che  1'  amministrazione  dei  Subeconomi  continui  fino  alla  sca- 
denza del  semestre  nel  quale  è  seguita  la  provvista,  siccome  già 
ne  venne  confermata  con  Circolare  4  settembre  1817  la  pratica 
prudente. 

E  poiché  l'amministrazione  di  simili  rendite  durante  la  vacanza 
non  importa  molta  cura,  vorranno  i  Subeconomi,  attesa  la  circo- 
scritta misura  della  rendita,  limitarne  l'onorario  al  5  per  100, 
applicandovi  in  parte  la  rendita  riferibile  al  periodo  di  vacanza  se 
non  vi  abbiano  particolari  bisogni  immediati. 

XXVI. 

CIRCOLARE  12  luglio  1826  che  determina  doversi  aggiungere  alla 
consegna  de' fondi  ed  effetti  beneficiar]  i  bonifici  ed  acquisti  fatti 
con  applicazione  di  rendite  intercalari. 

Potendo  accadere  che  la  consegna  de'beneficj  si  premetta  al- 
l'applicazione delle  rendite  intercalari  ne' bisogni  de'beneficj  stessi, 
se  avvenga  che  coi  detti  intercalari  sia  permesso  di  acquistare  ai 
benefìci  individui  i  vetri  od  altri  infìssi  delle  case  beneficiarie ,  o 
di  eseguire  nelle  case  e  ne' fondi  operazioni  che  ne  migliorino' la 
condizione,  dopo  la  consegna  premessa  dovranno  i  Subeconomi 
farne  ricevere  ai  beneficiati  in  appendice  ed  in  modificazione  della 
prima  consegna  una  particolare  descrizione  coli' indicazione  della 
spesa  fatta  colle  rendite  de'beneficj  stessi,  onde  ne  resti  documento 
che  faccia  prova  della  responsabilità  imposta  ai  beneficiati  di  con- 
servare gli  effetti  acquistati  e  di  mantenere  nello  stato  migliore  in 
cui  furono  poste  le  case  e  le  proprietà  stabili  del  benefìcio. 

Di  questa  descrizione  o  consegna  suppletoria  un  esemplare  do- 
vrà rimettersi  all'archivio  parrocchiale,  ed  un  altro  ne  sarà  rimesso 
al  Governo,  siccome  all'articolo  23  della  Norma  provvisoria  è  pre- 


—  50  — 
sci  ili.»  per  l'atto  d'investimento,  del  quale  è  parte  integrante  la  con- 
segna (1). 

XXVII. 

CIRCOLARE  19  luglio  1826  sopra  il  modo  d'impedire  possibile 
mente  V  oppignorazione  e  subasta  di  fondi  beneficiar}  per  dif- 
ferito pagamento  de' carichi  prediali. 

Dovendosi  prevenire  possibilmente  il  caso  che  per  trascuratezza 
di  qualche  beneficiato  non  pagandosi  i  carichi  prediali,  gli  esattori 
vengano  ad  oppignorare  ed  a  subastare  alcun  fondo  di  benefìcio, 
poiché  a  termini  dell'articolo  54  della  R.  Patente  18  aprile  1816 
il  Cursore  incaricato  delle  oppignor  azioni  per  parte  degli  esattori  è 
obbligato  di  informarne  ogni  volta  il  Podestà  o  V  Agente  comunale, 
il  Governo  prescrive  doversi  dalle  Amministrazioni  comunali  infor- 
mate avvertire  sollecitamente  il  Subeconomo  del  circondario  delle 
oppignorazioni  cadute  sopra  fondi  benefìciarj. 

Quindi  i  Subeconomi  dovranno  in  concorso  delle  Amministrazioni 
suddette  procurare  che  prima  di  procedere  alla  vendita  del  fondo 
oppignorato  l'esattore  debba  avere  consumata  l' esecuzione  sopra  le 
Rendite  e  sopra  gli  effetti  mobiliari  del  beneficiato  debitore ,  a  ter- 
mini degli  articoli  56,  57  e  58  della  citata  Patente. 

Che  se  in  qualche  caso  si  renda  impossibile  il  garantire  l'in- 
teresse dell'esattore  altrimenti  che  mediante  l' oppignorazione  d'un 
fondo  beneficiario,  i  Subeconomi  nell'intervallo  fra  F oppignorazione 
e  la  subasta  si  faranno  premura  di  conoscere  l' entità  del  debito  in 
causa  del  quale  è  seguita  1' oppignorazione ,  e  se  vedano  potersi 
pagare  con  qualche  altro  fondo  di  beneficio  vacante  (l'erogazione 
del  quale  possa  essere  differita  senza  pregiudizio  del  beneficio  dal 


di  Questa  disposizione  è  pure  applicabile  al  caso  in  cui  si  operassero  mi- 
gliorie ed  innovazioni  nei  beni  prebendali,  servendosi  di  mezzi  di  patrimonio 
del   benefìcio,  o  di  sussidi  a  carico  dell'Economato  Generale. 

Vedi  il  disposto  della  noia  ministeriale  19  novembre  1866,  N.  18260,  circa 
gli  acquisti  tuttora  permessi  cogf  intercalari ,  i  quali  in  tutti  gli  altri  casi  sono 
da  erogarsi  nei  modi  indicali  nel  ministeriale  Decreto  20  settembre  1800.  N.  i514. 


—  51  - 

quale  deriva  o  di  qualche  parte  interessata) ,  i  Subeconomi  ne  use- 
ranno momentaneamente  per  pagare  il  debito  e  far  sospendere  la 
subasta.  Dovranno  però  in  questi  casi  assicurarsi  che  col  richiamo 
del  beneficio  debitore  in  amministrazione  tutoria  il  fondo  sovventore 
possa  in  tempo  compensarsi  dell'anticipazione.  Quindi  ne  faranno 
sollecito  rapporto  alle  RR.  Delegazioni  invocando  l' autorizzazione  a 
richiamare  effettivamente  l'amministrazione  del  benefìcio  sovvenuto, 
e  le  RR.  Delegazioni ,  se  nulla  osti  d' altronde ,  potranno  in  nome 
del  Governo  ordinarlo ,  riferendone  contemporaneamente  al  Governo 
per  invocarne  l'approvazione  al  provvedimento  dato  per  urgenza. 

Siccome  poi  la  trascuratezza  del  pagamento  de' carichi  induce 
naturalmente  sospetto  di  cattiva  amministrazione,  così  dovranno  i 
Subeconomi  diligentemente  informarsene,  e  se  risulti  approvata, 
o  se  altrimenti  si  verifichi  a  carico  dei  beneficiati  alcuno  dei  titoli 
pei  quali  all'articolo  9  del  Decreto  30  giugno  1804  si  autorizza  la 
misura  economica  del  sequestro  de'benefìcj,  dovranno  farne  rap- 
porto agli  II.  RR.  Delegati,  e  cotesti  al  Governo. 

Altrimenti  quando  il  debito  de5  carichi  venga  rifuso  dal  benefi- 
ciato o  compensato  colle  rendite  del  beneficio  richiamato ,  ne  sarà 
di  nuovo  ceduta  l' amministrazione ,  rendendosene  conto  al  Governo. 

Di  queste  disposizioni  dovranno  i  delegati  istruire  le  Ammini- 
strazioni comunali  ed  i  Subeconomi,  raccomandandone  la  diligente 
osservanza.  (1) 

XXVIII. 

Circolare  17  settembre  1828  sopra  le  norme  da  seguirsi  per  de- 
terminare i  doveri  dei  Beneficiati  quanto  alle  riparazioni  delle 
case  e  quanto  ai  legnami  che  sostengono  le  viti. 

Essendo  stato  più  volte  richiesto  il  Governo  di  determinare  se 
possono  dispensarsi  gli  eredi  dei  defunti  beneficiati  dal  riconsegnare 


(1)  Colla  circolaredel  Ministero  delle  Finanze  12  settembre  1874,  N.  10932-8572, 
relativa  al  pagamento  della  tassa  di  manomorta,  venne  imposto  l'obbligo  ai 
Ricevitori  del  Registro  di  avvisare  l'Economato  prima  di  escutere  i  fondf  pre- 
bendali per  ottenere  il  pagamento  della  tassa  suddetta. 

Ora  dovrebbe  ritenersi  intieramente   eliminato  il  pericolo  che  i  fondi  be- 


—  52 


le  case  riparate  quando  manca  la  descrizione  dello  stato  nel  quale 
vennero  loro  consegnate,  il  Governo  ha  giudicato  di  dover  dichia- 
rare, secondo  La  pratica  osservata  costantemente,  che  in  mancanza 
della  descrizione  slava  la  presunzione  legittima  che  le  case  fossero 
consegnate  in  condizione  sufficientemente  buona  per  essere  abitale , 
alla  quale  pratica  corrisponde  la  massima  dell'art.  518  del  Codice 
Civile  dove  prescrivendosi  la  descrizione  «  delle  case  date  in  usu- 
»  frutto  si  soggiunge  che,  se  questa  venga  ommessa,  si  presume 
B  Che  l'usufruttuario  abbia  ricevuto  la  casa  in  istato  servibile  di 
»  mediocre  qualità  con  tutte  le  parti  accessorie  ed  appartenenti  al- 
»  l'usufrutto  ordinario  della  casa  medesima.  » 

Della  stessa  maniera  essendo  stato  richiesto  se  gli  eredi  aves- 
sero diritto  di  ritenere  di  ragione  del  defunto  i  pali  posti  a  soste- 
gno delle  viti,  onde  potessero  richiamarli  o  chiederne  il  prezzo 
della  cessione ,  il  Governo  ha  dichiarato  che  essendo  i  pali  neces- 
sari alle  viti ,  se  non  avessero  altro  equivalente  sostegno  di  piante 
vive  si  dovevano  considerare  come  pertinenti  alle  viti,  secondo  la 
massima  segnata  all'art.  294  del  Codice,  dove  si  chiamano  perti- 
nenti alla  cosa  principale  le  accessorie  senza  di  cui  la  cosa  prin- 
cipale non  servirebbe  ad  alcun  uso,  o  che  siano  destinate  all'uso 
continuo  della  cosa  stessa. 

Potendo  quindi  accadere  che  simili  dubbiezze  vengano  promosse 
in  occasione  del  trapasso  dei  beneficj  si  portano  a  notizia  delle  II.  RR. 
Delegazioni,  e  per  loro  mezzo  dei  Subeconomi,  queste  dichia- 
razioni per  F applicazione  alla  pratica,  salvo  a  riferire  particolar- 
mente dove  particolari  circostanze  richiedano  direzioni  e  decisioni 
particolari. 


neficiari  possano  essere  snbastati  ad  istanza  delle  Finanze,  allo  scopo  dell'esa- 
zione della  tassa  di  manomorta,  avendo  la  Corte  di  Cassazione  di  Roma  con 
sentenza  28  maggio  1H77  stabilita  la  massima,  che  la  tassa  di  manomorta  col- 
pisce la  rendita,  e  non  già  la  sostanza  dei  beni  mobili  ed  immobili  dei  Corpi 
Morali. 


—  53  — 


XXIX. 


REGOLAMENTO  emanato  il  14  aprile  1828  per  la  ripartizione  o 
per  r  applicazione  ovvero  impiego  delle  rendite  dei  beneficj 
vacanti. 

Inteso  il  Governo  a  prevenire  la  speditezza  combinata  colla  esat- 
tezza nelle  operazioni  conseguenti  alle  Amministrazioni  dei  bene- 
ficj vacanti  assunte  dai  Subeconomi  colle  norme  segnate  dalle  Istru- 
zioni generali  14  settembre  1819,  e  dagli  analoghi  veglianti  Rego- 
lamenti quando  al  cadere  dell'anno  economico  vengano  a  chiudersi . 
onde  le  parti  private  ottengano  al  più  presto  e  con  regolarità  quanto 
è  ad  esse  dovuto ,  e  sia  ugualmente  garantito  l' interesse  dei  bene- 
fici stessi,  ha  determinato  come  segue: 

1.°  La  ripartizione  delle  rendite  intercalari  dei  beneficj,  giorno 
per  giorno  colla  deduzione  dei  pesi  in  proporzione  fra  l'anteces- 
sore beneficiato  o  chi  lo  rappresenta,  il  nuovo  provvisto  ed  il  be- 
neficio secondo  la  massima  prescritta  nell'Appendice  alla  Norma 
Provvisoria  in  data  4  agosto  1818,  è  commesso  d'ora  in  avanti  ai 
Subeconomi  sulla  base  del  conto  di  amministrazione,  riservatone 
soltanto  la  revisione,  alla  Direzione  Generale  di  Contabilità. 

2.°  In  conseguenza  si  faranno  essi  solleciti  di  compiere  le  ri- 
scossioni e  di  realizzare  i  generi  raccolti  o  riscossi  di  ragione  dei 
beneficj  conferiti  nel  corso  dell'anno,  o  di  equivalentemente  calco- 
larne il  prezzo  secondo  le  norme  pratiche,  onde  si  possa  formare 
il  conto  dell'attività  nitida  della  rendita  e  compilarsi  quindi  il  pro- 
getto di  ripartizione  da  comunicarsi  alle  parti  interessate. 

3.°  La  compilazione  e  comunicazione  alle  parti  di  questo  pro- 
getto colle  opportune  dimostrazioni  dovrà  effettuarsi  colla  maggior 
sollecitudine,  entro  il  dicembre  seguente  al  S.  Martino  od  al  più 
tardi  entro  il  seguente  mese  di  gennajo. 

4.°  Disposti  gli  elementi  della  operazione  suddetta,  le  parti  in- 
teressate ne  dovranno  essere  avvertite,  onde,  recandosi  presso  il 
Subeconomo  possano  farvi  le  loro  osservazioni. 

5.°  Se  le  parti  ne  convengano,  ne  sarà  steso  processo  verbale 


—   04    — 

in  [oro  concorso,  nel  quale  sarà  seguala  la  loro  accettazione.  Se 
non  ne  convengano,  si  farà  processo  verbale  egualmente,  nel  quale 
saranno  segnate  le  eccezioni  ed  osservazioni  delle  parti  stesse  (1). 

6.°  Se  nell'anno  nel  quale  accade  la  vacanza  di  un  qualunque 
beneficio  non  venga  esso  conferito,  non  dovendosi  perciò  ri  lardare 
l'assegno  della  propria  competenza  sulla  rendita  dell'anno  stesso  in 
proporzione  del  periodo  di  godimento  all'antecessore  od  a  chi  lo 
rappresenta,  ne  sarà  trattato  con  essi  entro  il  termine  e  nel  modo 
stabilito  agli  articoli  precedenli.  Quindi  conferendosi  successivamente 
il  beneficio,  si  fa  luogo  a  trattare  separatamente  della  stessa  ma- 
niera col  nuovo  provvisto.  Che  se  il  benefìcio  venga  conferito  nel- 
l'anno stesso  della  vacanza,  ne  sarà  trattato  egualmente  con  tutte 
le  parti  interessate  rappresentandosi  dal  Subeconomo  la  parte  del 
benefìcio  condividente.  Nel  caso  però  che  le  parti  private  non  si 
possano  comodamente  riunire  in  congresso  comune,  potrà  trattarsi 
con  ciascuna  separatamente.  A  queste  trattative  sarà  posto  per  base 
il  conto  di  amministrazione  dell'anno  sulla  rendita  del  quale  deve 
cadere  la  ripartizione  onde  assegnare  a  ciascuna  delle  parti  condi- 
videnti la  propria  loro  competenza. 

7.°  Se  le  parti  convengano,  si  corrisponde  a  ciascuna  quanto 
è  ad  essa  dovuto  rispettivamente  secondo  la  ripartizione  accettata, 
facendosi  però  sconto  di  quanto  ciascuna  debba  al  benefìcio  od  al- 
l'altra parte  per  qualsivoglia  titolo.  Che  se  le  parti  non  ne  con- 
vengano, si  terrà  in  sospeso  ogni  pagamento  fino  alla  superiore 
decisione.  E  poiché  la  ripartizione  sebbene  accettata  dalle  parli  in 
concorso  del  Subeconomo  rappresentante  le  ragioni  del  benefìcio 
dovendosi  sottoporre  alla  revisione  della  Direzione  centrale  di  Con- 
tabilità,  potrebbe  essere  notata  di  qualche  irregolarità,  e  doversi 
quindi  modificare,  si  farà  sul  totale  della  rendita  netta  la  ritenuta 
di  un  decimo  finché  non  sia  conosciuto  il  risultato  della  revisione , 
dopo  la  quale  si  fa  luogo  al  definitivo  conguaglio  fra  le  parti  con- 
dividenti. 

8.°  Se  le  circostanze   importino  di   fare   qualche  abbonamento 


(1)  In  luogo  del  verbale  di  accettazione  viene  ora  sostituita  la  semplice  tirma 
delle  parti  in  calce  al  conto. 


oo  — 


ai  coloni  od  affittuari  per  infortuni  celesti  o  per  impotenza  dei  me- 
desimi al  pagamento  se  ne  farà  proposizione  alle  parti  private  le 
quali  se  ne  convengano,  i  Subeconomi  potranno  convenirne  per  la 
parte  del  vacante  e  farne  deduzione  colla  riserva  alle  determina- 
zioni delle  II.  RR.  Delegazioni  alle  quali  si  concede  l'autorità  di 
approvare  l'abbonamento. 

9.°  Quindi  i  Subeconomi  colla  maggior  sollecitudine  entro  il 
gennaio  stesso  presenteranno  alle  li.  RR.  Delegazioni  il  conto  di 
amministrazione  nelle  forme  consuete,  e  col  conto  trasmetteranno 
il  risultato  delle  trattative  colle  parti. 

IO.0  Le  II.  RR.  Delegazioni  trasmettono  il  risultato  di  questa 
operazione  alla  Direzione  generale  di  Contabilità  per  l'opportuna 
revisione;  quindi  la  Direzione  generale  se  le  trovi  in  ogni  rap- 
porto esatte,  le  dichiara  regolari ,  e  se  vi  trovi  delle  inesattezze  vi 
segna  le  correzioni,  e  se  prima  le  occorre  di  avere  delle  notizie 
o  degli  schiarimenti,  ne  fa  richiesta.  La  Direzione  generale  per 
questi  oggetti  corrisponde  colle  RR.  Delegazioni,  dalle  quali  i  Su- 
beconomi ricevono  le  relative  comunicazioni. 

* 

NB.  Si  ommettono  gli  Art.  11,  12,  15,  14,  lo.  16  e  17.  provvedendo  altri- 
menti le  disposizioni  poste  in  vigore  col  Decreto  26  settembre  1860,  N.  4314, 
e  il  nuovo  Regolamento  di  Contabilità  per  gli  Economati  generali  e  Subeco- 
nomati approvato  col  R.  Decreto  26  novembre  1874. 

18.°  Il  ritardo  per  parte  dei  Subeconomi  alla  presentazione  dei 
conti  tanto  delle  amministrazioni  chiuse  quanto  delle  continuate, 
se  sia  protratto  oltre  l'aprile  dell'anno  seguente ,  quando  non  venga 
autorizzato  per  giusti  motivi  con  positivo  assenso  delle  II.  RR.  De- 
legazioni, importa  che  non  si  debba  sopra  di  essa  amministrazione 
imputare  a  credito  del  Subeconomo  l' onorario  di  amministrazione. 

19.°  Se  mai  accadesse  contro  ogni  aspettazione  che  alcun  Su- 
beconomo ritardasse  nondimeno  oltre  questo  termine  la  presenta- 
zione del  conto,  e  se  per  la  natura  del  benefìcio  o  per  altre  cir- 
costanze fosse  indispensabile  di  ottenerlo  prontamente  gli  II.  RR.  De- 
legati ne  prescriveranno  un  nuovo  termine  perentorio  non  più  lungo 
di  un  mese,  con  diffidazione  che,  trascorso  senza  effetto  quel  ter- 
mine, sarà  spedito  presso  il  Subeconomo  posto  in   ritardo  un  ra- 


56  — 


gioniere  a  sua  spesa  por  riassumere  i  conti  invano  richiesti,  a  che 
sono  essi  autorizzati  (1). 

Xl>.  Si  oramettono  gli  articoli  successivi  per  le  ragioni  sopraindicate. 


XXX. 

CIRCOLARE  del  (/ionio  31  maggio  1831  che  prescrive  la  ritenuta 
dell'onorario  ai  Subeconomi  che  sono  in  ritardo  nella  resa  dei 
conti. 

Confermando  il  Governo  ciò  che  per  suo  ordine  è  stato  già 
comunicato  nel  1829,  alle  II.  RR.  Delegazioni,  che  d'indi  in  avanti 
non  sarebbe  stata  ammessa  in  favore  dei  Subeconomi  la  scusa  di 
rilardo  nella  presentazione  dei  conti  oltre  il  termine  dell'aprile  suc- 
cessivo all'anno  amministrativo,  stabilito  all'art.  18  del  Regolamento 
14  aprile  1828,  se  non  si  avesse  prima  domandata  ed  ottenuta  per 
giusti  molivi  una  dilazione  a  certo  tempo  determinato,  incarica  le 
Delegazioni  stesse  a  diffidarne  di  nuovo  i  Subeconomi,  onde  siano 
solleciti  nel  presentarli,  o  si  provvedano  in  tempo  per  ottenere 
una  congrua  dilazione. 

Che  se  vi  avessero  dei  Subeconomi,  i  quali,  per  aver  lasciato  pas- 
sare il  tempo  utile  senza  presentare  i  conti  e  senza  chiederne  dilazione, 
veduto  di  non  poter  più  oltre  ottenere  l'emolumento  di  ammini- 
strazione, si  rallentassero  e  differissero  a  presentarli  senza  invo- 
carne dilazione  tre  mesi  oltre  il  termine  stabilito,  sarà  da  appli- 
carsi ai  medesimi  la  misura  prescritta  al  §  19  del  sopracitato  Re- 
golamento, coli' invio  di  un  ragioniere  a  loro  spese,  previa  però  in- 
timazione col  termine  perentorio  di  un  mese,  siccome  ivi  è  detto. 

Essendo  ciò  stabilito  per  massima  generale,  il  Governo  non 
esclude  nondimeno  che,  se  alcun  Subeconomo,  distinto  per  esat- 
tezza e  diligenza,    possa    giustificare   la  dilazione  oltre   l' aprile,  e 


(1)  Questo  Articolo  combina   coli' Art.  58  del  Regolamento  di  Contabilità 
degli  Economati  Generali  approvali  col  II.  Decreto  26  novembre  1774. 


—  57  — 

l'ommissione  della  dimanda  per  proroga  del  termine,  possa  egli 
rappresentarne  l'occorrente  nella  trasmissione  del  conto  ritardato, 
onde  la  Direzione  Centrale  di  Contabilità,  siccome  è  stata  avvertita, 
possa  esaminare  i  titoli  addotti  ed  invocarne  le  determinazioni 
superiori. 

Frattanto  però  il  Subeconomo  non  dovrà  nel  conto  ritenersi 
l'onorario  di  pieno  diritto  perduto,  e  del  relativo  ammontare  ne 
aggiungerà  cumulo  alla  parte  del  vacante,  non  dovendone  le  altre 
parti  condividenti  profittarne,  e  quindi  dovendo  le  medesime  essere 
senza  sospensione  soddisfatte  delle  loro  competenze  colla  deduzione 
dell'onorario  d'amministrazione,  come  se  il  conto  fosse  stato  in 
tempo  presentato. 


XXXI 

ISTRUZIONI 

pei  Subeconomi  e  Sindaci  Capitolari 

per  la  resa  de'  loro  conti 

emanate  nel  1833  dalla  L  R.  Contabilità  di  Stato. 


Presentando  la  materia  beneficiaria  per  natura  alquanto  com- 
plicata delle  difficoltà  nella  compilazione  de'  conti  d'  amministra- 
zione e  di  riparto  delle  rendite  de'  benefìcj  vacanti,  si  è  trovato 
opportuno,  onde  agevolare  le  operazioni  ai  Subeconomi  e  Sindaci 
capitolari,  di  compendiare  alcune  istruzioni  in  aggiunta  ed  a  maggiore 
illustrazione  di  quelle  emanate  colle  antecedenti  disposizioni  Gover- 
native e  principalmente  colla  Norma  provvisoria  31  maggio  1816 
ed  Appendice  4  agosto  1818,  corredandole  di  nuovi  appositi  modelli. 

ORDINE    DEI    CONTI. 

§  1.°  I  conti  dovranno  essere  separati  in  due  parti  e  portare 
la  data  e  la  firma  del  Tenditore  di  essi.  La  prima  parte  risguarderà 
il  conto  dell'  annuale  amministrazione  del  benefìcio  in  vacanza  o 
preso  sotto  sequestro  :  comprenderà  la  seconda  il  riparto,  ove  oc- 
corra, delle  relative  rendite,  dei  pesi  e  delle  spese  fra  l' antecessore 
beneficiato  od  erede,  il  vacante  ed  il  nuovo  provvisto. 

CONTO    D'AMMINISTRAZIONE. 

§  2.°  Cotesto  conto  sarà  compilato  precisamente  secondo  il 
modello  A,  esponendo  giusta  1'  ordine  delle  ivi  citate  rubriche 
1.°  l'arretrato  a  tutto  Tanno  antecedente,  ove  ve  ne  sia;  2.°  l'an- 
nualità ossia  l'intera  competenza  dell'anno  cui  il  conto  si  rife- 
risce; 3.°  il  totale  dell'arretrato  e  dell'annualità;  4.°  l'effettivo 
introitato  e  pagato  dalle  parti  rispettive  ;  5.°  le  restanze  attive  e 
passive  a  saldo. 


-  59  - 

Le  cifre  da  esporsi  nelle  rubriche  dell'  attività  e  della  passività 
del  conto  dovranno  corrispondere  alia  riunione,  cioè  per  le  attività 
agi' introiti  effettivi  ed  alle  rimanenze  attive  in  fin  d'anno,  e  per 
le  passività  agli  effettivi  pagamenti  ed  alle  rimanenze  passive  in 
fin  d'  anno  da  desumersi  dalle  specifiche  I,  II,  III  e  IV. 

Nelle  citate  distinte  si  avvertirà  di  descrivere  le  partite  riferi- 
bili all'  arretrato  separatamente  di  quelle  risguardanti  V  esercizio 
corrente,  e  d'indicare  con  esattezza  le  epoche  della  scadenza  delle 
singole  rendite  e  di  ciascun  peso,  e  le  epoche  pure  degli  introiti 
e  aV  pagamenti  colla  distinzione ,  rapporto  agi'  introiti  fatti  dal 
nuovo  provvisto,  se  per  conto  proprio  o  del  Subeconomo,  essendo 
tale  distinzione  necessaria  per  determinare  e  ripartire  1'  onorario 
d'  amministrazione. 

Ove  non  avesse  a  verificarsi  uno  o  più  titoli  di  rendita,  di  peso 
e  di  spesa  supposti  nel  detto  modello,  verrà  fatta  ommissione  nel 
conto  da  rendersi  di  quello  o  di  que'  titoli  non  verificati,  ed  ove 
emergesse  qualche  variazione  nelle  rendite  e  nei  pesi  stabili  al 
confronto  delle  cifre  esposte  nello  stato  attivo  e  passivo,  che  deb- 
b'  essere  presentato  subito  dopo  la  vacanza  del  beneficio,  giusta 
l'art.  l.°  della  Norma  provvisoria,  se  ne  addurranno  i  motivi  in 
calce  al  medesimo  conto  d'  amministrazione  od  in  foglio  separato. 

§  3.°  Nella  compilazione  dello  stesso  conto  d'  amministrazione 
si  avvertirà  quanto  segue  : 

ATTIVITÀ. 

a)  Qualunque  sia  la  scadenza  delle  rendite,  dovrà  sempre  cal- 
colarsi per  ciascuna  di  esse  una  intiera  annualità,  salvo  il  caso 
contemplato  nella  Governativa  Circolare  30  marzo  1825,  n.°  8171- 
1499  per  que'  benefìci  od  ufficj,  la  rendita  de'  quali  è  costituita  per 
intiero  sopra  1'  I.  R.  Monte  dello  Stato,  e  la  di  cui  provvista  av- 
venga entro  il  semestre  in  cui  si  è  verificata  la  vacanza,  nel  qual 
caso,  limitandosi  1'  amministrazione  subeconomale  ad  un  solo  se- 
mestre, dovrà  essere  calcolata  soltanto  la  rendita  maturata  nello 
stesso  semestre. 

b)  Pei  fìtti  in  danaro  ed  in  generi,  pei  prodotti  de'  fondi  con- 
dotti ad  economia  o  mezzadria,  pei  frutti  di  parte  padronale,  pei 


-  60  — 

livelli,  legati  e  prestazioni  in  generi,  e  per  le  decime  e  primizie 
non  convenzionale,  qualunque  sia  V  epoca  della  riscossione  o  del 
raccolto,  la  decorrenza  dell' annualità  avrà  sempre  principio  coiranno 
economico,  cioè  col  29  settembre  o  coli' 11  novembre  secondo  le 
diverse  consuetudini  locali,  e  termine  col  28  settembre  o  col  10  no- 
vembre dell'  anno  successivo. 

e)  Per  le  decime  o  primizie  convenzionate  con  istromento  od 
altra  scrittura  portante  la  determinala  annualità  da  pagarsi  sia  in 
contanti  che  in  generi,  pei  livelli,  legati  e  prestazioni  in  danaro, 
per  gf  interessi  de' capitali  e  censi  la  decorrenza  dell'annualità  ri- 
tiensi,  dal  giorno  stabilito  nel  relativo  documento  sino  a  tutto  il 
giorno  antecedente  a  quello  della  decorrenza  dell'  annualità  succes- 
siva. Suppongasi  convenuta  la  decorrenza  col  15  aprile,  l'annua- 
lità avrà  principio  dal  detto  giorno  e  terminerà  col  14  dello  stesso 
mese  dell'  anno  susseguente.  Ove  poi  nel  documento  non  fosse 
stabilita  la  decorrenza  dell'  annualità,  questa  si  riterrà  dalla  data 
del  documento  medesimo. 

d)  Eccettuate  le  rendite  noverate  sotto  b  da  calcolarsi  ad  anno 
economico,  tutte  le  altre,  la  scadenza  delle  quali  si  verificasse  in 
epoche  anteriori  al  1.°  luglio,  dovranno  riferirsi  all'arretrato;  lad- 
dove quelle  che  scadessero  dopo  il  30  giugno  apparterranno  al- 
l'annualità corrente  secondo  la  pratica  finora  osservata.  Potrà  quindi 
accadere  che  in  un  conto  d'amministrazione  debbasi  calcolare,  oltre 
le  rendite  dell'  annualità  corrente,  una  o  più  annualità  di  rendite 
arretrate,  come  si  è  figurato  nel  detto  modello  A.  Che  se  avvenisse 
che  un  beneficiato  antecessore  promosso  o  cessato  per  rinunzia, 
od  un  erede  di  alcun  investito  defunto  riscuotesse  qualche  rendita 
arretrata  maturata  dopo  la  verificazione  della  vacanza  e  prima  che 
il  Subeconomo  ne  assuma  il  possesso,  in  tal  caso  si  dovrà  nel 
conto  calcolare,  oltre  F  annualità  corrente,  soltanto  il  dietim  della 
rendita  arretrata  appurato  dai  pesi  relativi  competente  al  beneficio 
dal  giorno  della  vacanza  sino  alla  scadenza  delf  annualità  della 
stessa  rendita  arretrata. 

e)  Non  è  però  applicabile  la  premessa  massima,  rapporto  alle 
rendite  perpetue  sull'I.  R.  Monte,  poiché  essendo  pagabili  perio- 
dicamente di  semestre  in  semestre  in  corrispondenza  alla  data  della 


-  m  — 

relativa  cartella ,  la  scadenza  deir  annualità  dovrà  in  analogia  al  di- 
sposto colla  Governativa  Circolare  4  giugno  1825,  N.  10451-1831  P. 
ritenersi  in  vece  col  semestre  maturato  dopo  la  prima  metà  dell'  anno 
solare.  Ciò  a  semplificazione  de' conti,  poiché  altrimenti  per  siffatte 
rendite  di  Monte,  di  cui  sono  dotati  molti  benefìcj ,  frequentissimi 
sarebbero  i  casi  di  dover  far  figurare  un  arretrato  col  corrispon- 
dente peso  proporzionale.  Suppongasi  che  la  cartella  porti  (1)  la 
data  del  1.°  febbrajo  1831,  la  scadenza  dell'  annualità ,  che  giusta 
la  massima  sotto  ci  dovrebbe  verificarsi  col  31  gennajo  1832,  sarà 
ritenuta  col  semestre  maturato  a  tutto  luglio  1831 ,  decorsa  cioè  dal 
1.°  agosto  1830  a  tutto  lo  stesso  luglio  1831;  e  nelf  ipotesi  che  la 
vacanza  sia  seguita  dopo  il  31  gennajo  e  prima  di  agosto  1831, 
il  semestre  scaduto  a  tutto  gennajo,  ove  fosse  stato  riscosso  dal- 
l'antecessore beneficiato,  sarà  descritto  nella  distinta  delle  riscos- 
sioni fatte  dal  medesimo,  e  l'altro  semestre  maturato  col  31  lu- 
glio a  compimento  della  annualità  verrà  introdotto  nella  distinta  delle 
riscossioni  fatte  a  cura  del  Subeconomo. 

f)  Accadendo  che  il  Subeconomo  non  abbia  fatto  né  riscos- 
sione, né  pagamento  di  sorta  dipendentemente  dalla  vacanza  di 
qualche  benefìcio  per  essersi  esatte  le  rendite  e  soddisfatti  i  pesi 
e  le  spese  del  beneficiato  antecessore,  dovrà  nondimeno  il  Sube- 
conomo, ove  siavi  avanzo  di  rendita  da  ripartirsi,  compilare  il  conto 
d'amministrazione  in  base  degli  elementi  da  richiamarsi  dallo  stesso 
beneficiato  antecessore ,  e  presentarlo  col  relativo  progetto  di  riparto. 
Al  contrario,  quando  non  vi  fosse  avanzo,  basterà  che  il  Su- 
beconomo informi  nel  termine  prescritto  dal  Regolamento  14  aprile 
4828,  che  l'antecessore  beneficiato  abbia  riscosse  tutte  le  rendite 
e  pagati  tutti  i  pesi  e  le  spese;  la  stessa  informazione  basterà  in 
luogo  della  presentazione  del  conto  quando  si  trattasse  dell'ammini- 
strazione di  un  benefìcio  sotto  sequestro,  e  che  all'epoca  del  re- 
lativo processo  verbale  tutte  le  rendite  di  queir  anno  fossero  di  già 
state  riscosse  dall'  investito.  Per  gli  anni  successivi  poi  al  sequestro 
dovrà  il  Subeconomo  presentare  i  conti. 


(1)  L'esempio  addotto,  salva  la  differenza  della  scadenza,  può  applicarsi  alla 
rendita  5  0/0  i  cui  interessi  sono  esigibili  al  1.°  aprile  e  1.°  ottobre  di  ogni  anno. 


—  62  — 

(f)  Ove  la  casa  d'abitazione  del  beneficialo  fosse  in  tutto  od 
in  parte  affittata,  si  comprenderà  il  relativo  canone  nel  conto  d'am- 
ministrazione ;  come  pure  dovranno  in  esso  conto  calcolarsi  i  pro- 
doni  dei  giardini  quantunque  di  estensione  minore  di  pertiche  tre, 
che  sopravanzassero  all'  uso  del  Vicario  spirituale,  cui  secondo  la 
pratica  si  accordano  le  verdure  e  simili  prodotti  di  uso  famigliare. 

li)  I  capitali  restituiti,  il  prezzo  de"  fondi  occupati  per  la  co- 
struzione  di  strade  od  altro,  le  frazioni  di  capitali  non  iscritte  nelle 
nuove  cartelle  dell'  I.  R.  Monte,  le  adeali  pei  contratti  di  livello, 
il  prezzo  delle  affrancazioni  di  annualità  perpetue  od  a  generazioni 
determinate,  ed  in  generale  tutte  le  partite  riferibili  al  patrimonio 
sai  anno  descritte  in  fine  del  conto  d'amministrazione  sotto  la  ru- 
brica Introiti  spettanti  al  patrimonio  del  beneficio. 

PASSIVITÀ. 

i)  Del  pari  che  per  le  rendite  come  ad  a  si  dovrà  nel  conto 
d'  amministrazione  calcolare  per  ciascun  peso  o  spesa  fissa  un'  in- 
tiera annualità  qualunque  sia  la  scadenza,  avuto  riguardo  a  quanto 
si  è  osservato  sotto  d  per  la  distinzione  dell'  esercizio  corrente 
dall'  arretrato. 

I)  Analogamente  al  disposto  colla  Governativa  Circolare  3  no- 
vembre 1821,  N.  29633-4448  l'annualità  pel  carico  prediale  si 
computa  ad  anno  camerale,  cioè  dal  1.°  novembre  a  tutto  ottobre, 
e  quella  pel  carico  comunale  ad  anno  solare,  cioè  dal  1.°  gennajo 
al  31  dicembre  (1). 

m)  Ritenuto  che  le  rendite  d'un  beneficio  (qualunque  sia  la  loro 
scadenza)  devono  sostenere  il  peso  delle  messe  per  un  intiero  anno 
solare  giusta  la  Circolare  anzidetta,  la  relativa  annualità  corrente  da 


^ini 


(1)  A  termine  delle  vigenti  leggi  sulla  esazione  delle  imposte  le  mede- 
...<>  devono  calcolarsi  ad  anno  solare  per  cui  l'annata  agraria  che  comincia 
coli  il  novembre  o  29  settembre  di  un  anno  èva  a  sradere  col  10  novembre 
o  28  settembre  dell"  anno  successivo  deve  sostenere  le  prediali  di  quest'ul- 
timo anno. 


-  63  - 

descriversi  sotto  la  rubrica  Legati  passivi  ed  obblighi  del  beneficio  sarà 
computata  dal  1.°  gennajo  dell'anno  della  vacanza  al  31  dicembre 
se  la  vacanza  è  avvenuta  prima  dell' li  novembre;  se  la  vacanza 
seguisse  nel  periodo  dall' il  novembre  incluso  sino  al  31  dicembre 
successivo,  e  che  tutte  le  rendite  di  queir  anno  fossero  maturate 
non  posteriormente  al  IO  novembre,  in  questo  caso  il  beneficiato 
antecessore,  cui  competono  tutte  le  rendite  medesime,  essendo  te- 
nuto a  sostenere  il  peso  delle  messe  sino  a  tutto  dicembre  dello 
stesso  anno  di  vacanza,  l' annualità  corrente  verrà  calcolata  dal 
i.°  gennajo  al  31  dicembre  dell'anno  successivo  alla  vacanza,  e  la 
spesa  che  si  fosse  sostenuta  dal  Subeconomo  a  compimento  della 
celebrazione  delle  messe  gravanti  1'  anno  solare  in  cui  è  seguita  la 
vacanza  sarà  descritta  nell'  arretrato  ed  accollata  poscia  per  intiero 
nel  riparto  allo  stesso  beneficiato  antecessore  :  se  poi,  data  la  va- 
canza nell'anzidetto  periodo  dall'I!  novembre  incluso  sino  al  31 
successivo  dicembre,  alcuna  rendita  fosse  maturata  nel  periodo 
dall'  11  novembre  al  30  giugno,  in  tal  caso,  oltre  l'annualità  cor- 
rente delle  messe,  sarà  pure  calcolata  nel*  arretrato  la  quota  del 
peso  delle  medesime  riferibile  all'anno  in  cui  seguì  la  vacanza  in 
proporzione  della  complessiva  rendita  dello  stesso  anno,  ove  si  co- 
nosca, od  altrimenti  in  proporzione  della  complessiva  rendita  dei 
successivo  anno  di  amministrazione,  e  cotesta  quota  di  peso  sarà 
poi  ripartita  fra  le  parti  giusta  1'  esempio  dato  nel  modello  B  di 
cui  in  appresso. 

ìi)  Ove  si  fosse  ottenuto  o  si  ottenesse  indulto  di  messe  a 
favore  di  un  beneficiato  antecessore  od  erede,  od  a  favore  pure 
di  un  nuovo  provvisto,  dovrà  nondimeno  calcolarsi  nel  conto  d'am- 
ministrazione l' intiera  annualità  delle  messe  d'onere  del  beneficio, 
e  dividersi  nel  conto  di  riparto  la  relativa  spesa,  come  non  fosse 
seguita  dispensa.  Dovranno  però  compensarsi  le  parti  nella  coade- 
quazione sottoposta  al  medesimo  conto  di  riparto  colf  aggiungere 
alla  propria  competenza  nitida  l'importo  corrispondente  alle  messe 
dispensate.  Quando  poi  la  rendita  d'un  benefìcio  depurata  dai  re- 
lativi pesi  e  spese  e  dall'  onorario  del  Subeconomo  non  fosse  suf- 
ficiente per  l'adempimento  di  tutte  le  messe  incumbenti  allo  stesso 
benefìcio,  si  ritiene  che  verrà  limitala  la  loro  celebrazione  alla  mi- 


—  m  — 

suro  della  rendila  nella  in  analogia  al  disposto  dalla  Circolare  Go- 
vernativa 1.°  luglio  1817,  N.  16829-2951. 

o)  Pei  beni  lavorati  a  mezzadria  la  spesa  pei  carichi  e  per 
le  sementi  si  calcola  nelle  apposite  rubriche  soltanto  per  metà  od 
in  quella  quota  che  secondo  la  pratica  locale  ritiensi  a  carico 
padronale,  addebitandosi  il  rimanente  ai  massari  nei  loro  conti. 

Pei  beni  condotti  ad  economia  detta  spesa  si  computa  per  in- 
tiero. In  quanto  alle  sementi,  ancorché  la  spesa  si  fosse  sostenuta 
dall'antecessore  beneficiato  nell'anno  antecedente  a  quello  della 
vacanza,  sarà  nondimeno  ritenuta  fra  le  spese  dell'  amministrazione 
corrente  e  descritta  nella  distinta  de'  pagamenti  fatti  dallo  stesso 
antecessore  ;  ove  poi  venisse  pagata  dal  Subeconomo,  si  avvertirà 
quanto  segue  ;  se  la  semente,  come  per  esempio  quella  del  grano 
turco,  avrà  dato  il  prodotto  neh1'  anno  della  seminagione,  la  spesa 
verrà  calcolata  fra  quelle  di  campagna  dell'  amministrazione  cor- 
rente ;  se  il  raccolto,  come  per  esempio  parlando  del  frumento,  si 
avrà  nell'anno  susseguente  alla  seminagione  pel  quale  non  continui 
la  vacanza,  la  spesa  della  semente  sarà  computata  a  parte  nel  conto 
sotto  la  rubrica  Anticipazioni;  se  poi  la  vacanza  continuasse,  essa 
spesa  sarà  introdotta  nel  conto  dell'  anno  successivo  alla  semina- 
gione nella  rubrica  Spese  di  campagna  (1). 

p)  V  assegno  al  Vicario  spirituale  pel  servizio  prestato  durante 
la  vacanza  si  calcola  sotto  la  rubrica  Spese  diverse  dell'  ammini- 
strazione corrente.  Qualora  poi  il  Vicario  continuasse  il  servizio 
dopo  la  placitazione  Governativa  del  nuovo  provvisto,  l'assegno 
relativo  si  calcola  nella  rubrica  Anticipazioni  Cotesto  assegno  poi 
(la  cui  decorrenza  si  ritiene  a  mese  aritmetico,  cioè  di  30  giorni) 
dovrà  essere  misurato  e  determinato  giusta  la  Circolare  Ministeriale 
11  marzo  1803,  N.  2396  richiamata  nell'art.  13  della  Norma 
provvisoria,  con  avvertenza  che  ove  il  Vicario  fosse  un  Coadjutore 
titolare  non  gli  compete  assegno,  ed  ove  fosse  di  semplice  ufficio, 
l'assegno  deve  contenersi  nei  limiti  prescritti  dalla  Circolare  Go- 
vernativa 18  Aprile  1818,  N.  8029-1361.  (2) 


(1)  Vedasi  nella  Parte  II  la  Circolare  Economale  25  Novembre  1864,  N.  11177. 

02)  Per  l'onorario  al  Vicario   Spirituale  sia  o  meno   Coadjutore  in  luogo 

rimane  sempre  fermo  quanto  avrà  disposto  tassativamente  l'Economato  Generale. 


—  I).J 


q)  Lp  spese  per  riparazioni  istantanee  a  ristauro  delle  case  e 
degli  ediflcj,  e  quelle  di  risarcimento  ai  fondi,  che  vengono  rile- 
vate nelle  perizie  erette  in  seguito  all'atto  del  possesso  di  vacanza 
in  concorso  del  beneficiato  antecessore  od  eredi,  incombendo  in 
totalità  al  medesimo  a  termini  dell'  art.  VII  delle  Governative  Istru- 
zioni 14  settembre  1819,  X.  Il 278,  non  si  calcolano  nel  conto 
d'amministrazione  ancorché  si  fossero  sostenute  dai  Subeconomi 
salvo  ad  essi  di  ripeterne  il  pagamento  direttamente  dallo  stesso 
beneficiato  antecessore  od  erede. 

Verranno  calcolate  nel  detto  conto  le  spese  per  quelle  ripara- 
zioni che  potessero  per  avventura  occorrere  durante  l' amministra- 
zione subeconomale  da  applicarsi  per  intiero  al  vacante  Nel  caso 
però  dell'amministrazione  di  un  beneficio  sotto  sequestro  sarà  cal- 
colata nel  conto  qualunque  spesa  per  riparazioni  e  per  risarci- 
mento di  danni. 

r)  Le  spese  per  gli  atti  di  vacanza  e  di  conferimento  non  sono 
ammesse  nel  conto  d' amministrazione,  dovendo  i  Subeconomi  es- 
serne rimborsati  direttamente  dalle  parti  secondo  la  tariffa  annessa 
alla  Norma  provvisoria.  Ciò  s' intende  anche  per  le  spese  che  oc- 
corressero ai  Subeconomi  per  l'assistenza  agl'inventari   giudiziali 
de  le  sostanze   dei  defunti  beneficiati  nella   qualità  di  Commissari 
politici  delegati  dalle  prime  Istanze  in  conformità  della  Governativa 
dichiarazione  portata  dalla  Circolare  12  dicembre  1823  e  successiva 
disposizione    19  aprile    1826,    N.  10808-191 9.    Quando   però    m 
Subeconomo  avesse   dietro  superiore  ordine  a  prendere   sotto  se- 
questro 1  amministrazione  di  un  beneficio,  in  tal  caso  sarà  calco- 
lata nel   conto  la  spesa   di  possesso,    salvo  a  ripetere  il  rimborso 
defia  meta  dal  nuovo  provvisto  da  compensarsi  all'antecessore  be- 
neficiato od  crede  ogni  volta  che  fosse  dichiarato  vacante  e  ricon- 
fentc  il  beneficio,  nella  quale  occasione  poi  non  dovrà  il  Subeco- 
nomo replicare  altro  atto  di  possesso. 

s)  Si  comprenderà  nel  conto  d'amministrazione  sotto  la  ru- 
brica Spese  diverse  la  spesa  pel  catastino  o  certificato  di  possesso 
de  fondi,  e  quella  della  carta  bollata  per  l'atto  di  possesso  dTva- 
canza,  da  applicarsi  per  intiero  al  beneficio. 

t)  Non  si  comprenderanno  nel  conto  le  spese  che  si  fossero 


—  (')(•)  — 

fatte  dal  beneficiato  antecessore  per  piantagioni  di  viti  e  gelsi,  e 
quelle  pel  legname  a  loro  sostegno,  giusta  le  Governative  Disposi- 
zioni 29  agosto  1821,  N.  23339-3574  e  28  agosto  1824,  N.  24385- 
3934,  e  la  Circolare  non  meno  17  settembre  1828,  N.  25668-3856. 
Si  comprenderanno  però  sotto  la  rubrica  Spese  di  campagna  le 
spese  occorrenti  per  1'  ordinaria  manutenzione. 

u)  Si  escluderà  pure  dal  conto  la  spesa  della  carta  bollata 
pei  processi  di  ricognizione  de' conti  prescritti  dall'art.  5.°  del  Re- 
golamento 1 4  aprile  1 828  e  pei  confessi  che  si  rilasciano  dalle 
parti  a  giustificazione  de' pagamenti  loro  fatti  dai  Subeconomi,  do- 
vendo tale  spesa  stare  intieramente  a  carico  delle  parti  medesime  (1). 

v)  Così  si  escluderà  il  caposoldo  che  si  fosse  pagato  dall'an- 
tecessore benificiato  per  carichi  ritardati:  però  se  il  caposoldo  ve- 
nisse pagato  dal  Subeconomo  per  difetto  imputabile  allo  stesso  be- 
neficiato, dovrà  comprendersi  nel  conto  d'amministrazione  sotto  la 
rubrica  Spese  diverse,  ed  applicarsi  poscia  per  intiero  al  medesimo 
beneficiato  antecessore  od  eredi  nel  conto  di  riparto.  Se  poi  il  Su- 
beconomo avesse  a  sostenere  qualche  spesa  di  caposoldo  per  ritar- 
dato pagamento  di  carichi  maturati  durante  la  vacanza,  sarà  da  os- 
servarsi se  eranvi  fondi  disponibili  o  no  ;  nel  primo  caso  non  sarà 
ammesso  nel  conto  d' amministrazione  il  caposoldo ,  nel  secondo  lo 
si  calcolerà  nella  rubrica  Carichi  come  un  aumento  di  spesa  per 
lo  stesso  titolo.  Sul  particolare  si  richiama  l'art.  IO  della  Norma 
provvisoria  e  l'art.  15  dell'Appendice,  i  quali  articoli  autorizzano 
i  Subeconomi  a  valersi  anco  di  mezzi  straordinarj  pel  pagamente 
di  spese  urgenti ,  fra  le  quali  sono  a  ritenersi  i  carichi  (2). 

z)  Avvenendo  di  fare  qualche  deposito  alle  pubbliche  Casse 
o  d'investire  qualche  capitale  ritirato  o  redento  durante  l'ammini- 


(1)  La  pratica  ora  vigente,  come  si  è  già  notato,  sostituisce  al  processe 
verbale  di  ricognizione  del  conto  la  semplice  firma  degli  interessati  in  cale* 
al  conto  medesimo.  ,  .  ,., 

(2)  Dovendo  i  Subeconomi  a  termine  del  vigente  Regolamento  di  Contato 
Iità  invocare  una  suppeditazione  quando  si  trovassero  in  deficienza  di  fondi  noi 
si  ammetterà  in  nessun  caso  a  loro  scarico  le  multe  per  ritardato  pagamenti! 
delle  imposte. 


-  67  — 

strazione ,  saranno  riferite  le  relative  somme  nella  parte  passiva  in 
fine  del  conto  d'amministrazione  sotto  la  rubrica  Pagamenti  spet- 
tanti al  patrimonio  del  beneficio. 

ONORARIO    D'AMMINISTRAZIONE    PEI    SUBECONOMI. 

§  4.°  Art.  i.°  Quando  non  occorre  di  far  riparto  di  rendite  per 
essere  ritardata  la  provvista  oltre  il  secondo  anno  d'amministra- 
zione, o  perchè  si  tratti  di  un  beneficio  sotto  sequestro,  o  perché 
tutta  la  rendita  del  beneficio  sia  erogabile  nell'adempimento  de' pesi 
inerenti  per  celebrazione  di  messe  od  altro,  in  tal  caso  l'onorario 
del  Subeconomo  da  calcolarsi  nel  conto  d' amministrazione  si  prende 
sulla  somma  da  esso  realmente  riscossa  dipendentemente  dalle  ren- 
dite sì  arretrate  che  correnti  (art.  28  della  Norma) ,  esclusi  i  ca- 
pitali ed  ogni  altro  introito  riferibile  al  patrimonio  di  cui  si  è  fatta 
parola  sotto  h,  giusta  il  Dispaccio  Governativo  28  maggio  1819 
N.  11145-1980. 

2.°  Se  occorre  di  fare  riparto,  l'onorario  si  calcola  su  tuttala 
rendita  lorda  esatta  e  da  esigersi  ineccepibilmente  dal  Subeconomo 
a  saldo  dell'anno  d'amministrazione. 

3.°  Quando  si  tratta  di  conto  finale  per  essersi  riconferito  il  be- 
neficio, ancorché  sia  il  caso   di  riparto,  si  calcola  l'onorario  sol- 
tanto sulla  somma  introitata  dal  Subeconomo  dipendentemente  dalle 
3  rendite  di  quell'anno  d'amministrazione,  mentre  i  relativi  residui 
c'  crediti,  che  per  avventura  sussistessero,  si  assegnano  al  nuovo  prov- 
visto ond' essere  riscossi  a  cura  di  lui  conseguentemente  al  dispo- 
sto dal  §  2.°  della  Circolare  Governativa  a  stampa  1.°  aprile  1822. 
''       4.°  Dietro  le  premesse  massime  compete  ai  Subeconomi  giusta 
il  disposto  degli  articoli  28  e  29  della  Norma  provvisoria,  l'ono- 
rario dell'8  per  100  pel  primo  anno  di  amministrazione  d'un  be- 
nefìcio qualunque,  e  l'onorario  del  5  per   100  per  gli  anni  suc- 
cessivi. Il  primo  anno  d'amministrazione  si  computa  pei  Subeco- 
nomi in  attività  di  servizio  a  principiare  dal  giorno  del  processo 
^verbale  dell'assunto  possesso,  e  pei  Subeconomi  sostituiti  dal  giorno 
(del  Decreto  di  loro  nomina  quando  ne  assumano  immediatamente 
le  funzioni,  ovvero  dal  giorno  precisato  nello  stesso  Decreto.  Però, 


ove  si  ve) 


—  88  — 
criticassero  riscossioni  per  lauderai,  d  si  trattasse  di  bene- 
fici coadjutorali,  la  cui  rondila  sia  costituita  por  intero  sul)  IR. 
Monte  anche  noi  primo  anno  «li  amministrazione,  compete  a.  Su- 
Eonomi  l'onorario  de,  solo  5  per  100  a  termini  del  Diaccio 
Governativo  27  mar/o  1829,  N.  7524-1172  e  della  già  c.tate  Cir- 
colare Governativa  30  marzo  1825,  N.  8171-1499,  confermata  col 
Dispaccio  17  settembre  1828,  N.  25008-3850,  P. 

7°  Conseguentemente  all'ari.  4.°,  so  il  Subeconomo  presenta 
il  conio  dopo  compito  il  primo  anno  d'amministrazione,  in  tal  caso 
si  calcola  l'onorario  dell' 8  per  100  soltanto  sulle  rend.te  efT  .,- 
vamente  dal  medesimo  introitate  entro  lo  stesso  primo  anno  e  sugli 
introiti  fatti  posteriormente  dal  Subeconomo,  sebbene  r.guard.no  ren- 
dite riferibili  al  medesimo  primo  anno  d'amministrazione,  si  com- 

PUlac.«  Not compete  onorario  al  Subeconomo  sulle  somme  che  avesse 
a  ritirare  dal  suo  antecessore  per  avanzi  intercalari  od  altri  fondi 

nresso  di  esso  rimasti.  .  ^. 

7°  Non  si  ammette  pure  onorario  sugl'introiti  dipendenti  da 
rimborso  per  ispesc  di  carichi  e  di  campagna  spettanti  ai  mezza- 
dri- anzi,  dovendosi  come  si  è  notato  sotto  o,  esporre  per  dette 
spese  soltanto  la  quota  padronale,  non  dovranno  essi  rimborsi figuj 
rare  nel  conto  d'amministrazione.  Al  contrario  se  ,  coloni  fossero 
temili  pagare  al  padrone,  oltre  il  fitto  in  contanti  ed  in  gener, 
Sche  somma  per  carichi,  sulla  stessa  somma  .considerata  come 
?  le  Si  nSita'da  porsi  in  aumento  del  fitto  onde  costituirne 
fa  reale  annualità  si  ammette  in  favore  del  Subeconomo  onorario 
come  lo  si  ammette  pure  su  quelle  somme  che  gli  affittuarj  pagas 
soro  per  cariebi  in  conto  fitto  ed  a  comodo  del  locatore. 

ONORARIO   PEI   SINDACI    CAPITOLARI. 

8  5°  L'onorario  pei  Sindaci  capitolari  si  limila  al  5  per  100 
qualunque  sia  l'anno  d'amministrazione,  giusta  il  citato  art  29  della 
Norma  provvisoria.  Esso  onorario  dovrà  calcolarsi  sugi  introiti  sol- 
tanto  della  quote  di  rendita  prebendate,  di  cui  essi  Sindaci   sono  „ 
tenuti  a  render  conto,  mentre  gl'introiti  della  parte  di  rendila  re- 


-  69  - 

sidenziale  devono  distribuirsi  separatamente  dai  Sindaci  medesimi, 
a  termini  della  Circolare  Ministeriale  27  gennajo  1808,  N.  894. 

COMO    DI    RIPARTO. 

§  6.°  Art.  l.°  Il  conto  di  riparto  sarà  pure  compilato  giusta 
il  modello  B,  redattosi  sopra  alcuni  casi  pratici  che  presentano  le 
maggiori  difficoltà  nell'esecuzione.  A  cotesto  conto  dovrà  sempre 
premettersi  il  prospetto  delle  rendite,  dei  pesi  e  delle  spese  già 
descritte  nel  conto  di  amministrazione  con  ordine  di  rubriche  però 
diverso,  dovendosi  in  esso  prospetto  riunire  in  colonna  separata  le 
rendite  che  scadono  ad  una  stessa  epoca  onde  farne  un'unica  ri- 
partizione a  risparmio  di  operazioni,  indi  descriversi  le  altre  ren- 
dite che  maturano  in  epoche  differenti,  le  quali  devono  dividersi 
parzialmente  ad  una  ad  una.  Egualmente  collo  stesso  prospetto  sono 
a  sommarsi  in  colonna  separata  le  spese  ed  i  pesi  gravanti  parti- 
colarmente una  o  più  rendite,  ed  i  pesi  e  le  spese  che  fossero  a 
carico  soltanto  di  alcuna  delle  parti,  onde  farne  pure  nel  riparto 
l'applicazione  a  seconda  ;  indi  sono  a  descriversi  gli  altri  pesi  e  le 
altre  spese  divisibili  ad  una  ad  una  in  proporzione  delle  rendite 
che  ne  sono  affette. 

2,°  Le  rendite  di  diffìcile  riscossione  od  inesigibili  (che  per  re- 
golarità sono  da  calcolarsi  nel  conto  d'amministrazione  egualmente 
che  le  esigibili)  non  devono  comprendersi  nell'anzidetto  prospetto. 
Le  rendite  di  diffìcile  riscossione  si  riportano  nell'appendice  al 
conto  di  riparto,  giusta  l'esempio  dato  nel  modello  B,  ove  ne  vien 
fatto  separato  assegno  alle  parti  pel  caso  siano  esatte.  Per  le  ren- 
dite poi  assolutamente  inesigibili  si  richiamano  i  Subeconomi  al- 
l'osservanza dell'art.  8  del  Regolamento  14  aprile  1828. 

DIVISIONE    DELLE    RENDITE. 

§  7.°  Le  rendite  si  dividono  giorno  per  giorno  ossia  a  dietim 
(art.  l.°  dell'Appendice  4  agosto  1818)  fra  l'antecessore  benefi- 
ciato od  eredi,  il  vacante  ed  il  nuovo  provvisto  pel  periodo  di 
tempo  che  ad  essi  appartiene  giusta  le  seguenti  massime. 


—  70  — 

Art.  1 .°  Per  l' anlcccssorc  si  calcola  il  dietim  dall'  epoca  in  cui 
ha  principio  la  decorrenza  delle  rendile  secondo  la  loro  natura  no- 
tala sotto  6,  e,  d,  e,  del  conto  d'amministrazione  §  3.°  sino  a  tutto 
il  giorno  della  morie  se  trattasi  di  un  beneficiato  defunto ,  sino  a 
tutto  il  giorno  antecedente  alla  rinunzia  se  trattasi  di  un  benciiciato 
rinunziantc,  e  sino  a  tutto  il  giorno  antecedente  alla  placitazione 
Governativa  della  bolla  di  canonica  istituzione  ad  altro  benefìcio 
se  trattasi  di  un  beneficiato  promosso. 

2.°  Pei  vacante  si  computa  il  dietim  dal  giorno  immediatamente 
successivo  a  quello  calcolato  a  favore  del  beneficiato  antecessore 
sino  a  tutto  il  giorno  che  precede  la  placitazione  Governativa  della 
bolla  del  nuovo  investito,  od  altrimenti,  quando  il  benefìcio  non 
sia  riconferito,  sino  a  tutto  il  giorno  in  cui  scadono  le  annualità 
delle  singole  rendile. 

3.°  Pel  nuovo  investito  il  dietim  viene  calcolato  dal  giorno  della 
Governativa  placitazione  della  bolla  o  dell'  approvazione  di  sua  no- 
mina (articolo  1.°  della  Circolare  Governativa  i.°  aprile  1822)  (1) 
sino  a  tutto  il  giorno  della  scadenza  dell'annualità  delle  singole 
rendite. 

4.°  Qualora  vi  fosse  alcuna  rendita  che  scadesse  alla  Pasqua  di 
Risurrezione  od  in  altra  festa  mobile,  essa  rendita  dovrà  dividersi 
fra  le  parti  in  proporzione  del  tempo  decorso  dall'una  Pasqua  o 
festa  mobile  all'altra  conseguentemente  all'art.  l.°  dell'Appendice 
4  agosto  1818,  e  giusta  l'esempio  dato  nel  modello  B. 

5.°  Come  poi  nei  conti  si  fa  calcolo  del  mese  aritmetico  di 
trenta  giorni,  così  accadendo  la  vacanza  o  la  provvista  di  un  be- 
nefìcio nel  giorno  28  febbrajo  (o  29  se  anno  bisestile),  ed  avve- 
nendo che  un  beneficiato  soccomba  od  ottenga  la  Governativa  pia- 
citazione  della  bolla  di  canonica  istituzione  ad  altro  benefìcio  nel 
giorno  31  di  alcun  mese,  si  regolerà  il  dietim  a  mese  aritmetico: 
se  poi  un  beneficiato  rinunziasse  nel  giorno  31 ,  la  rinunzia  dovrà 
ritenersi  avvenuta  il  primo  del  mese  successivo. 


(1)  Ciò  è  conforme  anche  alle  disposizioni  vigenti  sul  R.  Placito. 


RIPARTIZIONE    DEI    PESI    E    DELLE    SPESE. 

§  8.°  Art.  l.°  I  pesi  e  le  spese  comuni,  cioè  quei  pesi  e  quelle 
spese  che  non  sono  applicabili  in  totalità  ad  un  solo  condividente, 
si  dividono  fra  le  parti  in  proporzione  delle  quote  delle  differenti 
rendite  alle  stesse  parti  assegnate.  Alcuni  pesi  ed  alcune  spese  sono 
divisibili  in  proporzione  delle  totalità  delle  rendite ,  ed  altri  in  pro- 
porzione soltanto  di  alcune  di  esse  od  anche  di  una  sola  rendita, 
come  nei  casi  figurati  nel  modello  B. 

2.°  Si  applica  in  totalità  al  vacante  la  spesa  della  carta  bollata 
pel  processo  verbale  di  vacanza  o  di  sequestro,  giusta  la  Gover- 
nativa Circolare  21  luglio  1824,  n.°  19429-3112,  e  pel  certificato 
del  possesso  de' fondi,  la  spesa  per  le  riparazioni  occorenti  du- 
rante F amministrazione  subeconomale  di  cui  è  cenno  sotto  q9  §  3.°, 
l'assegno  al  Vicario  spirituale  pel  servizio  in  tempo  di  vacanza, 
ed  ogni  altra  spesa  riguardante  la  conservazione  della  dote  bene- 
ficiaria e  gl'introiti  spettanti  al  patrimonio  del  beneficio. 

3.°  Quelle  spese  da  calcolarsi  pel  conto  d'amministrazione  sotto 
La  rubrica  Anticipazioni  per  le  sementi  ed  assegno  al  Vicario  nel 
servizio  prestato  a  comodo  del  nuovo  provvisto  dopo  la  placitazione 
Governativa,  delle  quali  è  cenno  sotto  o  e  p  del  §  3.°,  e  per  al- 
tri oggetti  incumbenti  esclusivamente  allo  stesso  nuovo  provvisto 
devono  nel  riparto  applicarsi  per  intiero  al  medesimo. 

§  9.°  L'onorario  del  Subeconomo  si  descrive  nel  conto  di  ri- 
parto per  r  identica  somma  già  calcolata  nel  conto  d' amministra- 
zione. Ove  poi  l'antecessore  beneficiato  od  il  nuovo  provvisto  do- 
vessero rifondere  al  Subeconomo  qualche  somma  a  compimento 
della  quota  spettante  al  vacante  per  riscossioni  da  essi  fatte  oltre 
la  propria  competenza,  in  tal  caso  sarà  altresì  calcolalo  nel  conto 
di  riparto  a  favore  del  Subeconomo  l' onorario  sulla  relativa  rifusione 
nella  misura  dell' 8  o  del  5  per  100  a  seconda  delle  norme  addi- 
tate nel  §  4.°  Lo  stesso  dicasi  quando  il  nuovo  provvisto  avesse 
ja  riscuotere  somma  maggiore  della  propria  competenza  dipenden- 
temente anche  dai  crediti  che  fossero  assegnati  al  medesimo  da 
esigersi.  Quando  però  l'antecessore  od  il  nuovo  provvisto  doves- 


—  79   — 


sero  rifondere  al  Subeconomo  qualche  somma  a  compimento  della 
quota  di  spesa  ad  essi  addebitata  nel  riparto,  sopra  tale  rifusione 
non  dovrà  calcolarsi  1'  onorario. 

§  IO.0  Sarà  posto  a  carico  di  ciascuna  delle  parti  condividenti 
l'onorario  d'amministrazione  in  ragione  degl'introiti  falli  pel  loro 
conto  dal  Subeconomo. 

Ove  questi  avesse  riscosso  o  dovesse  riscuotere  somma  mag- 
giore della  quota  di  rendita  lorda  assegnata  nel  riparto  al  vacante, 
1'  onorario  da  porsi  a  carico  dello  stesso  vacante  si  prende  sulla 
medesima  quota,  e  per  V  eccedenza  dell'  introito  a  fronte  di  essa 
quota  l'onorario  si  addebita  all' antecessore  beneficiato  ed  al  nuovo 
provvisto  in  ragione  di  quanto  fosse  stato  per  loro  conto  esatto 
dallo  stesso  Subeconomo. 

All'  incontro  quando  il  Subeconomo  avesse  riscosso  o  dovesse 
riscuotere  somma  minore  della  quota  di  rendita  assegnata  al  va- 
cante per  essersi  esatto  e  pagalo  dall'  antecessore  beneficiato  e  dal 
nuovo  provvisto,  o  dall'  uno  o  dall'  altro  somma  maggiore  della  ri- 
spettiva loro  quota  di  rendita  e  di  spesa,  in  tal  caso  l'onorario  a 
carico  del  vacante  sarà  calcolato  soltanto  sulla  somma  che  effetti- 
vamente avrà  esatto  o  dovrà  esigere  il  Subeconomo  a  saldo  della 
competenza  dello  stesso  vacante. 

§  11.0  Per  l'applicazione  dell'onorario  d'amministrazione  a 
carico  delle  parti  gì'  introiti  del  Subeconomo  si  ritengono  fatti  pri- 
mieramente per  conto  del  beneficiato  antecessore,  indi  per  conto 
del  beneficio,  poscia  del  nuovo  provvisto. 

§  12.°  Ritenuto  quanto  si  è  detto  ai  §§  4.°,  IO.0  ed  11.0  e 
supposto 


a)  che  la  rendita  lorda  di  un  beneficio  della  somma  in  tutto 
di  lire  1000  venga  assegnata  come  segue,  cioè 

All'  antecessore  beneficiato  per lir.     500.  — 

Al  vacante  per »     22°- 

Al  nuovo  provvisto  per »     28°- 

Rendita  lorda  in  tutto »   1000.  — 


-  73  — 
b)  che  la  stessa  rendita  sia  stata  riscossa  come  segue  : 

Dal  beneficiato  antecessore  per    lir.     200.  — 
è  o  Lnel  1 .°  anno  d'  am- 


=  g  ;  ministrazione  lir.     400.  — 
_  g  .nei  2.°  anno     »       250.  — 

g  °f  »      650.  — 

Dal  nuovo  provvisto  per  crediti 

assegnati  da  esigersi    ...»      150.  — 


lir.  1000.  — 

L'onorario  dell' 8  per  100  sarà  calcolato  a  carico  del  benefi- 
ciato antecessore  sopra  lire  300  scosse  per  suo  conto  dal  Subeco- 
nomo nel  primo  anno  d' amministrazione  a  compimento  della  rendita 
di  lire  500  al  medesimo  antecessore  assegnata,  indi  a  carico  del 
vacante  sulle  restanti  lire  100  esatte  pure  dal  Subeconomo  nel 
primo  anno  d'  amministrazione  per  conto  del  benefìcio. 

E  sarà  poscia  calcolato  a  carico  del  vacante  medesimo  l'ono- 
rario del  5  per  100  sopra  lire  120  riscosse  dal  Subeconomo  dopo 
il  primo  anno  d'  amministrazione  a  saldo  della  rendita  di  lire  220 
assegnata  al  beneficio,  indi  verrà  computato  a  carico  del  nuovo 
provvisto  l'onorario  pure  del  5  per  100  sopra  le  rimanenti  lire  130 
esatte  egualmente  dal  Subeconomo  dopo  il  primo  anno  d'  ammini- 
strazione per  conto  dello  stesso  nuovo  provvisto. 

§  13.°  Nel  caso  contemplato  nell'ultima  parte  del  §  10.°,  cioè 
che  1'  onorario  d'  amministrazione  a  carico  del  vacante  debba  mi- 
surarsi soltanto  sulla  somma  che  il  Subeconomo  avrà  effettivamente 
esatto  o  dovrà  esigere  a  saldo  della  competenza  del  vacante  me- 
desimo, servirà  d'  esempio  la  seguente  dimostrazione  : 

Dato  che  l'anzidetta  rendita  di  lire  1000  venga  egualmente 
assegnata  nel  riparto,  cioè 

Al  beneficiato  antecessore  per     ....  lir.     500.  — 

Al  vacante  per     .     .     .     . »     220.  — 

Al  nuovo  provvisto  per      ......    »     280.  — 

Sommano  lir.  1000.  — 


—  74   — 

E  che  pei  pesi  e  perle  spese,  non  compreso  V  onorario  d'am- 
ministrazione, vengano  applicate  ai  medesimi  le  seguenti  quote,  cioè 

Al  beneficiato  antecessore lir.     75.  — 

Al  vacante »     48.  — 

Al  nuovo  provvisto »     32.  — 

Totale  lir.  155.  — 

E  supposto  che  le  parti  abbiano  riscosso  e  pagato  come  segue  : 

a)   V  antecessore    beneficiato    abbia  riscosso   lire   550,  cioè 

lire  50  di  più  della  propria  quota  di  rendita     .     .     .  lir.  50.  — 

E  pagato  lire  80,  cioè  lire  5  oltre  la  sua  quota 
de'  pesi  e  delle  spese »     5.  — 

Dovrebbe  F  antecessore  medesimo  corrispondere 

al  Subeconomo lir.  45.  — 

bj  II  nuovo  provvisto  abbia  esalto  per 
conto  proprio  lire  340,  cioè  più  della  propria 
quota  di  rendita lir.  60.  — 

E  pagato  lire  40,  cioè  lire  8  oltre  la 
sua  quota  de'  pesi  e  delle  spese    ....    »     8.  — 

Dovrebbe  esso  nuovo  provvisto  corri- 
spondere al  Subeconomo       »  52.  —  »  52.  — 

Sarebbero  da  riceversi  in  tutto  dal  Subeconomo  lir.  97.  — 
e)  Il  Subeconomo  abbia  effettivamente  riscosso  in 
conto  della  rendita  spettante  al  vacante »   HO.  — 

Totale  riscosso  e  da  riscuotersi  dal  Subeconomo , 
su  cui  soltanto  potrebbe  competergli  l'onorario   .  .  .  lir.  207.  — 

Ed  abbia  pagato  a  conto  delle  lire  48 ,  quota 
dei  pesi  e  delle  spese  applicata  al  vacante »     35.  — 

Rinviene  la  competenza  netta  del  vacante  come 
abbasso   in lir.  172.  

Quota  di   rendita  assegnata  al  va- 
cante   lir.  220.  — 

Quota  dei  pesi  e  delle  spese  ....  »     48.  — 

Competenza  netta  lir.  172.  — 


—  75  — 

§  14.°  Accade  talvolta  che  il  beneficiato  antecessore  od  il  nuovo 
provvisto ,  avendo  riscosso  più  di  quanto  sarebbe  loro  dovuto ,  de- 
vono compensarsi  l'eccesso.  In  tal  caso  a  semplificazione  del  conto, 
e  per  non  aggravare  le  parti  dell' onorario  d'amministrazione,  la 
somma  da  rifondersi  non  si  fa  passare  per  le  mani  del  Subeco- 
nomo, ma  la  si  assegna  nella  coadequazione  sottoposta  al  conto  di 
riparto  da  pagarsi  direttamente  dall'antecessore  al  nuovo  provvi- 
sto, o  viceversa  a  seconda  che  l'uno  o  l'altro  ne  sia  il  debitore. 
Quando  però  anche  il  Subeconomo  abbia  esatto  somma  maggiore 
della  competenza  del  vacante,  sicché  debba  farne  compenso  del 
pari  che  l'antecessore  ed  il  nuovo  provvisto  a  quella  di  queste 
ultime  due  parti  che  ha  riscosso  meno  della  propria  competenza, 
in  questo  caso  dovendo  farsi  il  compenso  per  una  sola  mano,  la 
somma  che  fosse  dovuta  dall'antecessore  o  dal  nuovo  provvisto 
dovrà  essere  riscossa  dal  Subeconomo  e  posta  a  suo  debito  nella 
coadequazione,  onde  questi  ne  faccia  poi  il  pagamento  al  credi- 
tore in  unione  alla  somma  più  scossa  da  esso  Subeconomo  oltre 
la  competenza  del  vacante ,  e  sulla  stessa  somma  da  rifondersi  dal- 
l' antecessore  o  dal  nuovo  provvisto  sarà  calcolato  l' onorario  d' am- 
ministrazione. 

§  15.°  In  fine  del  conto  di  riparto  sarà  fatto  il  riassunto  delle 
attività  e  passività  applicate  alle  singole  parti ,  che  servirà  di  prova 
dello  stesso  conto,  e  sarà  pur  fatta  la  coadequazione  pel  più  o 
meno  dalle  parti  medesime  riscosso  o  pagato ,  e  di  quanto  doves- 
sero esigere  o  pagare ,  siccome  è  data  norma  nel  modello  B,  mo- 
dificando a  seconda  de'  casi  la  disposizione  e  le  cifre  della  coade- 
quazione stessa.  Quando  però  tutte  le  rendite  di  un  beneficio  ma- 
turassero ad  una  stessa  epoca  e  fossero  state  riscosse  in  totalità 
dal  Subeconomo,  e  tutti  i  pesi  e  le  spese  fossero  comuni  alle  parti, 
in  tal  caso  non  occorrerà  eseguire  il  riparto  separato  delle  ren- 
dite, dei  pesi  e  delle  spese,  ma  per  semplificazione  si  sottrarrà 
dal  montare  delle  rendite  la  somma  complessiva  dei  pesi  e  delle 
spese  compreso  l'onorario  del  Subeconomo,  e  verrà  divisa  sol- 
tanto fra  le  parti  la  rendita  netta. 


70  — 


AVVERTENZE    GENERALI. 


§  4C.°  Nei  modelli  A  e  B  si  è  supposto  il  caso  di  un  bene- 
ficio vacante  per  promozione  di  un  beneficiato  ad  altro  benefìcio  : 
quando  però  le  vacanze  derivassero  dalla  rinunzia  o  dalla  morte 
di  un  beneficiato,  saranno  nei  conti  variate  a  seconda  de'  casi  le 
relative  indicazioni. 

§  17.°  Restano  diffidati  i  Subeconomi  e  Sindaci  capitolari  che, 
ove  i  conti  non  fossero  compilati  giusta  le  norme  tracciate  nelle 
presenti  istruzioni  e  secondo  1'  ordine  e  la  forma  portala  dai  detti 
modelli  A  e  B  e  relative  distinte  I,  II,  III  e  IV,  saranno  rimandati 
per  riforma. 

N.  B.  Si  ommettono  i  %%  18  e  19  in  cui  si  dispensano  i  Subeconomi  dal 
presentare  i  conti  dei  benefici  sussidiati  per  supplemento  di  congrua  e  quelli 
delle  Coadiutorie  di  semplice  ufficio  costituite  per  intero  in  Certificati  di  Ren- 
dita Pubblica.  Il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  con  Disp.  19  agosto, 
1862  N.  61045  determinava  che  i  Subecocomi  e  Sindaci  capitolari  nelle  Provin- 
cie di  Lombardia  dovranno  produrre  all'Economato  Generale  in  Milano  per  l'op- 
portuna revisione  ed  anche  per  la  competente  applicazione  degli  intercalari  a 
sensi  dell'art.  2  dei  R.  Decreto  26  settembre  1860,  N.  4514  i  conti  annuali  di 
ogni  beneficio  o  cappellania  ecclesiastica  o  laicale,  manuale  e  d'ogni  legato  di 
culto  di  qualsivoglia  reddito  cadente  in  loro  amministrazione. 


Modello  -A.. 


CONTO  D'AMMINISTRAZIONE 

per  l'anno  Ì831  del  beneficio  parrocchiale  sotto  il  titolo  di  S 

nel  Comune  di Distretto  di n.°  ....  Provincia  di . .  .  . 

rimasto  vacante  il  31  maggio  detto  anno  per  promozione  del  Sacer- 
dote N.  N.  alla  Parrocchia  di e  riconferito  al  Sacerdote  N.  N. 

colla  placitazione  Governativa  31  ottobre  stesso  anno  1831 ,  n.° 


AVVERTENZA 


Per  comodità  delle  parti  si  potrà  far  uso  delle  vecchie  misure  con  che  però 
si  aggiunga  il  ragguaglio  delle  misure  decimali. 


—  78  — 
COJVTO  d'amministrazione  per  Vanno  1831  del  henen 


Attività 


Fitti 


delle  case 

dei  beni  in  contanti 

dei  beni  in  generi    

Frutti  di  parte  padronale   sui  fondi  affittati 

a  generi - 

Prodotti  di  fondi  lavorati  per  economia  .  .  . 

Simili  a  mezzadria 

Decime  e  primizie 

Livelli  attivi 

Legati  attivi 

Interessi  di  capitali  e  censi 

Rendite  sull'I.  R.  Monte  dello  Stato 

Assegni  e  prestazioni  attive 

Proventi  diversi  ordinarj  e  straordinarj .  .  . 


lir 


Arre- 
trato 
a  tutto 
il 

1830 


Anima- 
lità 

ossia 

rendita 

183J 


Totale 


Introiti 
fatti 


Uesta 
atti 
a  tu 
il  li 


Sommano  lir. 


240 


(300 
700 


1540 


0(1 


un 


30  00 
590  oo 

153  oo 


OD 

196 

140 
62 
75 
20 

600 
85 

700 
50 


2750 


00 


30 
590 
153 

55 

43G 

140 

62 

75 

20 

1200 

85 

700 

50 


4296  00 


Introiti  spettanti  al  patrimonio  del  beneficio lir 


30 
500 
100 

55 

436 

140 

62 

65 

20 

600 

85 

1400 

50 


Totale  degl'introiti  fatti 


3543 


450 


4003 


90 
53 


600 


743 


JRiassunto  degV  intra 


Dall'antecessore  come  dalla  distinta . 

Dal  Subeconomo  (  iri,  conto  *'  amministrazione 

(  ed  in  conto  del  patrimonio 

Dal  nuovo  provvisto 

Restanze  attive  e  passive  a  saldo  come  dalla  distinta 


—  79 


Tocchiate  di  S. 


del  Comune  di 


IPstssi-vità, 


irichi  prediali  e  sovrimposte  locali  ....  lir. 

)ese  di  campagna » 

tti  passivi * 

.velli  e  decime  passive » 

iparazioni * 

3gati  passivi  ed  obblighi  del  beneficio    .  .  .  » 

ssegni  e  prestazioni  passive » 

teressi  di  capitali  e  censi  passivi » 

)ese  diverse • » 

norario  d'amministrazione » 


Sommano 


.  lir 


;nticipazioni  di  spese 


Sommano  ...  lir 


Arre- 
trato 
a  tutto 
il 

1830 


Annuali- 
tà ossia 

pesi 
e  spese 

1831 


Totale 


Paga- 
menti 
fatti 


Restanze 
passive 
a  tutto 
il  1831 


48 


29 


77 


no 


si 


si 


140 
40 
20 
10 
10 

200 

5 

25 

222 

177 


851 


69 


920 


00 

140 

)0 

88 

30 

20 

00 

10 

50 

10 

35 

230 

31 

o 

00 

55 

28 

222 

74 

177 

18 

928 

13 

69 

31 

998 

140 
88 
20 
10 
10 

230 

5 

25 

222 

177 


99    928 


igamenti  spettanti  al  Patrimonio  del  beneficio lir. 

Totale  dei  pagamenti  fatti » 


69 

998 

450 
1448 


fife*  pagamenti  fatti. 


.  :     ....  I.  lir. 
■ (n)  » 

n  » 

ni  » 

Totale lir. 

IV    » 

lir. 


Introiti 

Paga- 
menti 

1042 

50 

110 

4.| 

1540 
450 

50 

00 

750 
450 

70 
00 

15  marzo   . 

970 

00 

136 

95 

Il  Subeconomo  N. 

N 

4003 

00 

1448 

12 

743 

00 

4746 

00 

1448 

12 

—  81  - 


DISTINTA,  delle  riscossioni  e  de' pagamenti  fatti 
dall'  antecessore  beneficiato  promosso. 


Riscossioni  per  l'arretrato 


1830 


15 


1831 


Dicembre 


Maggio 


detto 


Interessi  di  capitali  e  censi. 

Da  Cova  Ignazio  pel  primo  semestre  d' interessi 
dell'annualità  1830  maturati  sotto  questo 
giorno  15  dicembre  sopra  il  capitale  di  lire 
15000  mutatogli  al  4  per  100,  come  da  istro- 
mento  15  giugno  1828  a  rogito  del  dott.  Giu- 
seppe Riva  notajo  residente  in  Milano  .  .  .  L. 


Assegni  e  prestazioni  attive. 

Dal  Comune  di per  prestazione  matu- 
rata alla  Pasqua  di  Risurrezione  1831,  cioè 
il  giorno  3  aprile  detto  anno » 

Somma  delle  riscossioni  per  V  arretrato  .  L 


Riscossioni  per  l'  amministrazione  corrente 


Rendita  sull'  I.  2?.  Monte. 

Dall'I.  R.  Monte  dello  Stato  pel  primo  seme- 
stre della  rendita  maturata  il  30  aprile  p.°  p.° 
sopra  la  cartella  n.° in  data  1.°  mag- 
gio 1824 » 

Totale  delle  riscossioni  fatte  dall'antecessore  L. 


Pagamenti  per  V  arretrato. 

Quota  del  legato  annuo  di  lire  60.  65  per  messe 
n.°  50  sopra  la  totale  rendita  1831  di  lire  2706 
descritta  nel  conto  d'  amministrazione  in  pro- 
porzione della  parziale  rendita  arretrata  di 
lire  1330  emergente  dal  modello  B  lire  29.  81. 


300 


00 


700 

1000 


00 


42 
1042 


50 


50 


82  — 


Somme  retroscritte 


Pagamenti  per  l'amministrazione  corrente 


Cariali i  prediali  e  sovrimposte  locali. 


1830 


1831 


20 


18 


1830 


1831 


Dicembre 


Marzo 


Ottobre 
detto 
detto 


Maggio 


Al  Ricevitore  comunale  per  la 
prima  rata  dell'  anno  came- 
rale 1831,  come  da  confesso 
n.°  1 C. 

Al  suddetto  per  la  seconda  rata, 
come  da  confesso  n.°  2.  .  .  .  » 


Spese  di  campagna. 


Per  mezzo  carro  di  con- 
cime a  lir.  10 L. 

Per  staja  2  frumento  di 
semente  a  lir.  30  ...  » 

Per  aratura  mezza  bol- 
cogna » 


lo 


Spese  diverse. 

Carta  bollata  per  la  quitanza  al- 
l' I.  R.  Monte L. 


32 
32 
05  31 


15 


80 


00 


Totale   de'  pagamenti   fatti   dall'  ante- 
cessore   L 


29 


81 


1042 


50 


80 


110 


60 


41 


—  83  — 
ll.a 

DISTINTA*  delle  riscossioni  e  de'  pagamenti  fatti 
dal  Subeconomo. 


Riscossioni  per  l'  arretrato 


1831 


30 


11 


11 


Giugno 


Novembre 


Agost  o 
Novembre 


Agosto 


Interessi  di  capitali  e  censi. 

Da  Cova  Ignazio  pel  secondo  semestre  di  inte- 
ressi dell'anno  1830  maturati  il  15  giugno 
1831 L. 


Riscossioni  per  l'  amministrazione 
corrente. 


Fitti  delle  case. 


Da  De  Micheli  Pietro  per  fìtto  oggi  sca- 
duto d'una  porzione  della  casa  bene- 
ficiaria  L. 


Fitti  de'  beni  in  contanti. 

Da  Malerba  Giorgio  a  conto  del  seme- 
stre di  fitto  scaduto  a  S.  Lorenzo  di 


annue  lire  590 L. 

Dal  suddetto  a  saldo  del  primo 
semestre  ed  a  conto  del  se- 
condo oggi  scaduto,  in  tutto     » 

Sommano  .  .  L, 


Fitd  de'  beni  in  generi. 

Da  Pastori  Girolamo  a  conto  di 
fìtto  del  corrente  anno,  cioè 
Frumento  mogg.  2  a  lir.  30   .  L. 
Pollastri  d'  app.  n.°  10  a  lir.  1  » 
Per  carichi » 


200 


300 


oo 


30 


500 


100 


630 


(IO 


00 


500 


00* 


300 


00 


—  84 


1831 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

•25 
5 

11 

27 

20 

15 

» 
4 

Frutti 
Giugno 

Ottobre 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

detto 
Ottobre 

Somme  retroscritt 

di  pai-te  padronale  sui  fondi 
affittati  a  generi. 

Da  Sartorio  Giovanni  per  im- 
porto di  libbre  30  gaietta  a 
lire  3  austr.  lire  90;  metà  di 
parte  padronale    L. 

Da  Valli  Giuseppe  per  importo 
di  libbre  100  uva  di  parte  pa- 
dronale vendutagli  a  lire  10 
austr.  al  100 » 

e  .  . 

45 
55 

60 

24 

45 

19 
3 

15 

166 

i, 

oo 

00 
00 

00 

00 

00 

00 
0o 

00 

00 

630 

55 

166 
851 

00 

00 
00 

300 

OD 

00 

L. 

Prodotto  de'  beni  lavorati 
per  economia. 

Da  Brioschi  Antonio  per  importo 
di  fasci  10  fieno  maggengo 
vendutogli  a  lire  6  al  fascio  L. 

Dal  suddetto  per  importo  di  fa- 
sci 6  fieno  agostano  venduto- 
gli a  lire  4 » 

Da  Formenti  Luigi  per  moggia  1, 
staja  4  frumento  vendutogli  a 
lire  30 » 

Da  Galazzi  Giuseppe  per  fasci  5 
fieno  terzuolo  vendutogli  a 
lire  3,80  al  fascio » 

Dal  suddetto  per  staja  2  noci 
pel  prezzo  convenuto  di ...  » 

Dal  suddetto  per  libbre  200  uva 
del  giardino  vendutagli  a  lire 
7,50  al  100 » 

L. 

Tl! 

00 

300 

85  — 


Somme  controscritte  .  .  .  L. 


Prodotto  de'  beni  lavorati  a  mezzadria. 


1831 


14 


Luglio 

detto 

Ottobre 

detto 


Agosto 


detto 


Novembre 


Luglio 


Da  Arnaboldi  Pietro  per  mog- 
gia 2  segale  di  parte  padro- 
nale vendutagli  a  lire  20  al 
moggio L. 

Simile  per  moggia  2  frumento 
a  lire  30 i » 

Da  Cozzi  Nicola  per  brente  2  vino 
a  lire  19 » 

Simile  per  staja  1  torchiato  a 
lire  6  la  brenta » 


L. 


Decime  e  primizie 
non  convenzionate . 

Da  Formenti  Luigi  per  moggia 
1,  staja  4  frumento  di  decima 
vendutogli  a  lire  30  al  mog- 
gio   » 

Dal  suddetto  per  staja  4  segale 
di  primizia  corrisposta  dalle 
famiglie  del  paese  a  lire  20  al 
moggio » 

Da  Nicolini  Giovanni  per  staja  4 
miglio  di  primizia  come  sopra 
vendutogli  a  lire  14  al  mog- 
gio     » 

L. 


Livelli  attivi. 

Da  Pedroli  Giovanni  per  livello 
in  generi,  cioè  frumento  mog- 
gia 1  venduto  a  Formenti  Luigi 
a  lire  30  al  moggio L. 


140 


45 


10 


02 


00 


00 


00 


(!(» 


851 


00 


300 


00 


140 


00 


62 


00 


1053 


00 


300 


00 


—  80  - 


Somme  retroscritte  .  .  L. 

30 

00 

1053 

00 

300 

00 

L831 

■1 

Luglio 

Segale  moggia  1  venduta  al  sud- 
detto a  lire  20 » 

L. 

20 
50 

00 
00 

» 

11 

Novembre 

Da  Bernasconi  Vincenzo  per  l'an- 
nualità del  livello  in  contanti 
maturato  in  questo  giorno  11 
novembre » 

25 

L. 

75 

00 

75 

00 

Legati  attivi. 

» 

31 

Dicembre 

Dall'  Ospitale  maggiore  di  Milano  a  saldo 
del  legato  maturato  nel  controscritto 
giorno  31  dicembre L. 

20 

00 

Rendite  sulV  I.  R.  Monte. 

» 

o 

Novembre 

Dall'I.  R.  Monte  dello  Stato  pel  secondo 
semestre  maturato  31  ottobre  p.°  p.° 
della  rendita  della  cartella  n.°  .  .  .  in 
data  1.°  maggio  1824 » 

42 

50 

Riscossioni   per    rendite    ordinarie 
dell'amministrazione  corrente.  .  .  L. 

1190 

50 

1190 

50 

Proventi  diversi  ordinarj  e  straordinarj. 

» 

11 

detto 

Da  Bernasconi  Vincenzo  per  laudemio  in  causa 
del  trapasso  dell'  utile  dominio  verificatosi  nel 
tempo  della  vacanza  del  beneficio » 

50 

00 

Riscossioni  fatte  dal  Subeconomo  per  rendii 
ordinarie    e   straordinarie    arretrate   e  coi 
renti 

e 
L. 

1540 

50 

—  87 


Somma  controscritta  .  .  L. 


Introiti  spettanti  al  patrimonio 
del  beneficio. 


1831  10  Dicembre 


31 


detto 


Giugno 
Settembre 


Da  Poli  Giovanni  per  importo  di  tre 
piante  state  atterrate  dal  vento  sui 
fondi  benetìciarj  e  vendutegli  con  au- 
torizzazione 22  novembre  p.°  p.°,  n.° 
28327-4230  dell'I.  R.  Delegazione  pro- 
vinciale   -  •■?  <L. 

Dal  Comune  di per  prezzo  di  fondo 

stato  occupato  nella  formazione  della 
nuova  strada  comunale,  come  da  pe- 
rizia approvata  con  Ordinanza  delega- 
tizia 30  novembre  p.°  p.°,  ri.0  30120- 
4720 » 

Introiti  spettanti  al  patrimonio  del  be- 
nefìcio in  tutto L 

Totale  delle  riscossioni  fatte  dal  Sube- 

Li 


1540  50 


120 


00 


conomo 


330 


450 


00 


00 


450 


00 


1990  50 


Pagamenti  per  V arretrato. 
Nessumo. 


Pagamenti 

PER  L'AMMINISTRAZIONE    CORRENTE. 


Carichi  e  sovrimposte. 

Per  la  terza  rata  del  corrente  anno  ca- 
merale, come  da  confesso  n.°  3    .  .  li. 

Per  la  quarta  ed  ultima  rata  oggi  ma- 
turata, come  da  confesso  n.°    4  .  .  .  >■ 

Sommano  .  .  .  .  L 

Si  deducono  per  la  quota  a  carico  del 
colono  mezzadro  sopra  scudi  ....  a 
centesimi ■ 


Residuano 


.  » 
.  L. 


36 
37 
73 

3 

70 


00 

SO 

so 

00 

«so 


8S  — 


1831 


11 


14 


Novembre 


detto 


detto 


detto 


Luglio 


Somme  retroscritte  .  .  .  L. 


Sjjese  di  campagna. 

Per  n.°  14  giornate  compensate 
ai  coloni  pel  taglio  del  fieno 
maggengo,  agostano  e  terzuolo, 
e  pel  raccolto  del  frumento, 
delle  noci  e  dell'uva  a  cente- 
simi 06.  2  cadauna  giornata  L. 

Per  precario  d'acqua,  come  da 
confesso  n.°    5 » 


L 


Fitti  ^tassivi. 

Ad  Ercole  Bossi  per  fitto  di  una  stanza 
che  serve  per  riporre  i  generi,  come 
da  confesso  n.°  6 L, 


Livelli  e  decime  passive 
convenzionate. 

A  Re  Pietro  a  saldo  del  livello  matu- 
rato sotto  questo  giorno  11  novem- 
bre ed  assentato  sopra  un  fondo  be- 
neficiario, come  da  confesso  n.°  7  .  L. 


Riparazioni. 

Al  capo  mastro  Giuseppe  Romanone  per 
giornate  e  somministrazioni  di  mate- 
riale occorse  per  alcune  riparazioni 
istantanee  oltre  quelle  già  fatte  ese- 
guire dal  promosso,  come  da  specifica 
e  confesso  n.°  8 L 


80 


1990 


50 


19 


00 


20 


00 


10 


00 


10 
130 


50 
30 


-SD- 


ISSI 


31 


1832 


1831 


Dicembre 


detto 


Germajo 


Giugno 
detto 

Novembre 
detto 


Somme  controscritte 


.  L. 


Legati  passivi. 

Al  Sacerdote  Sigismondo  Anelli  per  li- 
mosina di  n.°  100  messe  celebrate  a 
saldo  del  corrente  anno  a  lire  1.  21.  3, 
come  da  confesso  n.°  9 L. 


Assegni  e  prestazioni  passive. 

Al  Parroco  Vicario  foraneo  di  ....  Sa- 
cerdote N.  N.  a  saldo  della  presta- 
zione convenuta  pagarsi  sotto  questo 
giorno  31  dicembre  di  libbre  3  cera 
a  lire  1.  77  cadauna  libbra  a  carico 
della  rendita  portata  dalla  cartella 
del  Monte,  come  dal  confesso  n.°  10  L. 


Interessi  de'  capitali  e  censi  passivi. 

Alla  Mensa  vescovile   di a 

saldo  dell'annuo  censo  scaduto  sotto 
questo  giorno  3  gennajo  a  carico  delle 
rendite  maturate  al  S.  Martino  1831, 
come  da  confesso  n.°  11 L 


Spese  diverse. 
Carta  bollata  pel  processo  verbale   di 


possesso  assunto  in  vacanza  L 
Al  Commissario  distrettuale  pel 
certificato  di  possesso  dei  fon- 
di beneficiarj ,  come  da  con- 
fesso n.°  12 » 

Carta  bollata  pel  confesso  all'I. 

R.  Monte >> 

Simile  pei  confesso  rilasciato  al 
livellano  Bernasconi  per  le  pa- 
gate lire  25 5 


30 


90 


30 


30 


130 


121 


30 


30 


31 


1990  50 


80 


00 


281  91 


1990 


50 


90 


1831  30  Novembre 


30 


Ottobre 


detto 
detto 


Novembre 


Somme  retroscritte 


Onorario  al  Vicario  spirituale  pei 
servigi  prestati  dal  primo  giu- 
gno al  29  ottobre  p  °  p.°  in. 
elusi,  che  sono  mesi  4  e  giorni 
29  a  lire  44.  13  al  mese,  come 
da  confesso  n.°  13 L. 


Anticipazioni  di  spese. 

Per  staja  2  frumento  di  semente 
pel  raccolto  dell'anno  1832 
comperato  a  lire  36  al  mog- 
gio   L. 

Carra  1  concime » 

Per  aratura  mezza  bolcogna.  .  » 

Anticipazioni  per  ispese  di  cam- 
pagna   L. 

Onorario  al  Vicario  spirituale 
per  servigi  prestati  per  co- 
modo del  nuovo  provvisto  per 
un  mese  dal  30  ottobre  al  29 
novembre  1831  inclusi  .  .  .  .  » 

Sommino  .  .  L. 


219 
221 


80 


44 


00 


1?. 


69  13 


Sommano  i  pagamenti  fatti  dal  Sub.0   L. 


Onorario  d' amministrazione. 

Al  Subeconomo  per  suo  onora- 
rio in  ragione  dell'8  per  100 
sopra  lire  2190.  50  (cioè  lire 
1490.  50  riscosse  dal  medesimo, 
e  lire  700  riscosse  per  suo  conto 
dal  nuovo  provvisto)    .  .  .  .  L 


175 
175 


281  91  1990  50 


221  98 


69 
573 


573 


02 


1990 


5(. 


91  — 


1832 


30 


Gennajo 


Somme  controscritte  .  .  L 


Allo  stesso  per  simile  al  5  per 
100  sopra  lire  50  esatte  per 
laudemio >~ 

Somma  l'onorario  d'ammi- 
nistrazione   » 


Sommano 


175 


21 


50 


177  74 
L 


Pagamenti  spettanti  al  patrimonio 
del  benefìcio. 

Depositate  nella  Cassa  provinciale  della 
diretta  dietro  Ordinanza  delegativa  24 
gennajo  1832,  n.° L. 

Totale  dei  pagamenti  fatti  dal  Su- 
beconomo compreso  l'onorario  d'am- 
ministrazione     x 


573 

02 

177 

74 





750 

76 

450 

00 

1200 

76 

1990  50 


—  93  — 


III. 


DISTINTA,  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti 
fatti  dal  nuovo  provvisto. 


Riscossioni  per  conto  proprio 


Prodotti  di  fondi  lavorati  per  economia  riferibili  all'arretrato. 


1832  12 


Gennajo 


detto 


Sette  noni  della  somma  di  lire  270  ricavata  dalla  legna 
cedua  del  bosco  detto  Nizzolaro  maturo  di  nove  anni, 
fatto  tagliare  dal  nuovo  provvisto,  venduta  in  meda 
a  Giovanni  Grosso  previa  regolare  perizia  3  corrente 
mese  dell'agrimensore  Felice  Pulice,  riferibili  all'  ar- 


24 


Aprile 


retrato  1829  retro L. 

Un  nono  delle  dette  lire  270  relativo  all'arre- 
trato 1830  .  .  .  .  ' » 

Sommano  le  riscossioni  riferibili  all'  arretrato  L. 


Prodotti  suddetti 
riferibili  all'  amministrazione  corrente. 

Un  nono  della  detta  somma  di  lire  270  spettante 
all'anno  economico  1831 : 

Somma  delle  riscossioni  fatte  dal  nuovo  prov- 
visto per  conto  proprio L. 


Riscossioni  per  conto  del  subeconomo 


210 


30 


240 


00 


00 


00 


Assegni  e  prestazioni  attive 
riferibili  all'  amministrazione  corrente. 

Dal  Comune  di  ...  .  per  prestazione  maturata 
alla  Pasqua  di  Risurrezione  1832,  cioè  il  giorno 
22  aprile  detto  anno L 


30 
270 


"00 


00 


00 


Totale  delle  riscossioni  fatte  dal  nuovo  provvi- 
sto per  conto,  proprio  e  per  conto  del  Sube- 
conomo   L.l  970 

Avvertenza. 

Il  ricavo  delle  legne  del  bosco  Nizzolaro  si  ritiene  fatto  dal  nuovo  prov- 
visto per  proprio  conto,  non  potendo  i  Subeconomi  a  termini  della  Go- 
vernativa Circolare  27  dicembre  1817,  n.°  33978-5921  fare  alcun  taglio  di 
boschi  o  scalvamento  di  piante  sui  fondi  beneficiar,]. 


-  <)ì 


1831 


31 


Dicembre 


19 


31 


detto 


detto 


Somma  retroscritta  delle  riscossioni  .  .  .  .  L. 
Pagamenti  per  l'  arretrato 


Spese  di  campai  imi. 


Otto  noni  di  lire  54  importo  di  n."  36  giornate  a 
lire  1.50  consunte  nel  taglio  del  nominato  bosco 
e  neìVimmedamento  delle  legne  .  .  .  L.      48  00 


Pagamenti 
per  l'amministrazione  corrente 

Carichi  e  sovrimposte. 

Al  Ricevitore  comunale  a  saldo  dell'ul- 
tima rata  delle  sovrimposte  locali  del 
corrente  anno  solare  183J,  come  da 
confesso  n.°  13 L.        3  90 


Spese  di  campagna. 

Un  nono  delle  suddette  lire  54 
pel  taglio  del  bosco  Xizzolaro  : 


Sommano 


.  L. 


Legati  passivi. 

Per  limosina  di  n.°  50  messe 
state  dispensate  a  favore  del 
nuovo  provvisto,  come  dall'In- 
dulto vescovile  17  novembre 
1831  approvato  con  Decreto  Go- 
vernativo 10  dicembre  succes- 


sivo n.0....  a  lire  1.21  3L. 
Per  l'anniversario  stato 
adempito  dallo  stesso 
nuovo  provvisto,  di  cui 
è  gravato  il  legato  at- 
tivo delle  lire  20  a  ca- 
rico dell'Ospitale  di  Mi- 
lano, le  quali  depurate 
di  lire  1,60  per  l'onora- 
rio del  Subeconomo  re- 
siduano   L. 


60 


18 


65 


40 


00 


90 


970  00 


70105 


Totale  dei  pagamenti  fatti  dal  nuovo  provvisto L. 


88  95 


13G 


05 


—  95 


IV. 


DISTINTA,  delle  restanze  attive  e  passive  a  tutto  il  1831. 


Attive 


Fitti  de' beni  in  contanti. 

Da  Malerba  Giorgio  per  residuo  fitto  maturato  al  S.  Martino  1831 
di  dubbia  riscossione,  di  cui  si  è  proposto  separato  riparto  in 
fine  del  modello  B  nel  caso  che  riesca  di  riscuoterlo  al  nuovo 
provvisto,  dal  quale  devono  farsi  le  relative  pratiche  ed  ì  pa- 
gamenti alle  parti  della  rispettiva  quota    L 


Fitti  de' beni  in  generi. 

Da  Pastori  Girolamo  a  saldo  del  residuo  fitto  maturato  al 
S.  Martino  1831,  cioè 

Segale  moggia  2  a  lire  20 L. 

Miglio       »        1        »     13 .  .  •    » 

Totale   fitto  in  generi  dovuto  dai  Pastori  che  si  ri- 
tiene affatto  inesigibile    L. 


53 


DO 


Interessi  di  capitali  e  censi. 

Da  Cova  Ignazio  per  annualità  d'interessi  che  maturano  il  giorno 
lo  giugno  1832  di  sicura  esazione L 

Totale  delle  restanze  attive L 


90 


53 


600 
743 


00 


00 


Passive. 
Nessuna  rimanenza  passiva. 

NB  01  tra  l'indicazione  del  nome  e  cognome  de' debitori  e  creditori,  e  del 
titolo  ed  ometto  de"  relativi  crediti  e  debiti,  dovranno  altresì  distinguersi 
gli  anni  cui  si  riferiscono  essi  crediti  e  debiti.  Sebbene  poi  non  figuri 
in  questa  distinta  alcuna  cifra  di  restanza  passiva,  si  è  pero  notata  la 
relativa  rubrica,  onde  sianvi  descritte  le  partite  che  per  avventura  ios- 
sero  rimaste  da  soddisfarsi. 


97  — 


Modello  B. 


CONTO  di  riparto  delle  rendite,  dei  pesi  e  delle  spese  arretrate 

a  tutto  il  1830  e  correnti  1831  del  benefìcio  parrocchiale  di 

nel  Comune  di rimasto  vacante  il  31  maggio  detto  anno 

per  promozione  del  Sacerdote  N.  N.  alla  Parrocchia  dì 

e  riconferito  al  Sacerdote  N.  N.  con  placitazione  Governativa  31 
successivo  ottobre,  n.°  .... 


Prospetto  delle  rendite,  de' pesi  e  delle  spese 


Rendite  arretrate. 

Sette  noni   a  tutto  il  giorno   10  novembre   1829  della  somma  di 
lire  270  ricavata  dalla  legna  cedua  del  bosco  detto  Nizzolaro  L. 

Un    nono    delle    dette    lire    270    riferibile    all'  arretrato 
1830 L. 


Assegni  e  prestazioni  attive  maturate  il  giorno  3  aprile 

1831  : .  .  » 

Interessi  de' capitali  e  censi  maturati  il  giorno  15  giugno 
1831 » 

(a) L- 


30 

700 

600 

1330 


Sommano  le  rendite  arretrate,  come  al  conto  d'amministrazione  L. 


Rendita  dell'anno  1831. 

delle  case     L. 

de' beni  in  contanti,  già  escluse  lire  90  di  dubbia  ri- 
scossione, come  alla  distinta  IV.a » 

de'  beni  in  generi,  già  dedotte  lire  53  inesigibili,  come 

alla  detta  distinta .'...» 

Frutti  di  parte  padronale  sui  fondi  affittati  a  generi   '.  '.  » 

Prodotti  de' fondi  lavorati  per  economia » 

Prodotti  de' fondi  lavorati  a  mezzadria ..'..» 

Decime  e  primizie !  .  .  .  » 

Livelli  attivi '.'.'...'.'.'.•» 

Sommano  le  rendite  maturate  al  S.  Martino  .  .  .  .  L. 


30 

500 

100 

55 

196 

140 

62 

75 

1158 


210 

30 

240 

700 
600 

1540 


00 


—  <)8  — 


Somme  re 


troscritte L 


Lesati  attivi  maturati  il  giorno  31  dicembre  1831    .  .  .  .  J 
Interessi  di  capitali  e  censi   maturandi   il  giorno    15  giù- 

(ruo  1832 -*i  '  ■      *  * oi 

Rendita  sull'I.  R.  Monte  dello  Stato  maturata  il  giorno  ói 

ottobre  1831    •  •  •  •  ***',;"  ò! 

Assegni  e  prestazioni  attive  maturate  alla  Pasqua  (li  in- 
surrezione, cioè  il  22  aprile  1832 

Proventi  diversi  ordinar.]  e  straordinarj ,  cioè  laudemio 
per  trapasso  di  un  livello  avvenuto  durante  la  vacanza  » 

Totale  delle  rendite  1831  riscosse  e  da  riscuotersi  che 
risulta  al  disotto  di  lire  143  della  cifra  di  lire  2706  espo- 
sta nel  conto  d'amministrazione  a  motivo  del  a  dedu- 
zione delle  due  partite  di  cui  sopra,  runa  di  dubbia  esa- 
zione, l'altra  inesigibile ■ 


1158 


20 


eoo 


85 

700 


50 


00 


un 


00 


00 


00 


00 


1540 


00 


L. 


2613  0( 


Sommano L 


Introiti  spettanti  al  patrimonio  del  beneficio. 


Importo  di  tre  piante  state  atterrate  dal  vento   L 

Prezzo  di  fondo   beneficiario  stato   occupato  nella 

formazione  della  nuova  strada  comunale  .  .  .  .  > 

L. 


120 
330 
450 


00 

00 


20 13 


1453 


00 


00 


Totale  attivo  arretrato  e  corrente  esatto  e  da  esigersi 


L. 


Pesi  e  spese  arretrate. 

Otto  noni  di  lire  54  spese  pel  taglio  del  bosco  Nizzolaro 
riferibili  per  sette  noni  al  1829  retro,  e  per  un  nono  al; 

Quound°ene3lire  60.65  limosina  di  n> 50  messe  di  legato 
riferibili  all'anno  1830,  come  alla  distinta  I.a  del  conto 
d'amministrazione 

Sommano  i  pesi  e  le  spese  riferibili  all'arretrato L. 


4S 


2'.» 


77 


450 
4G03 


00 
00 


00 


si 


SI 


—  99  - 


Somme  controscritte L 


Pesi  e  spese  dell'  anno  i831. 

Carichi  prediali  e  sovrimposte  locali 

Spese  di  campagna 

Fitti  passivi 

Livelli  e  decime  passive 

Interessi  di  capitali  e  censi  passivi 

Carta  bollata  servita  pel  confesso  del  livello  com- 
presa nelle  lire  222.  28  esposte  sotto  la  rubrica 
spese  diverse  del  conto  d'amministrazione.  .  .  » 

Sommano  i  pesi  e  le  spese  a  carico  delle  ren- 
dite maturate  al  S.  Martino ,  .  .  .  L. 

Legato  passivo  delle  messe  n.°  100  a  carico  della 
rendita  maturante  alla  Pasqua  di  Risurrezione, 
cioè  il  giorno  22  aprile  1832 

Simile  delle  altre  messe  n.°  50  a  carico  di  tutta  la 
rendita  di  lire  2563 

Simile  dell'anniversario  a  carico  del  legato  attivo 
di  lire  20 » 

Assegni  e  prestazioni  passive  a  carico  delia 
rendita  dell'I.  R.  Monte L. 

Carta  bollata  a  carico  come  sopra  per  le 
quitanze  semestrali  di  detta  rendita  di 
Monte  compresa  nelle  spese  diverse  d'am- 
ministrazione   


Somma  de' pesi  e  delle  spese  comuni 
1831 .  L 


Carta  bollata  servita  pel  processo  verbale 
di  vacanza  compresa  nelle  dette  spese  di- 
verse d'amministrazione L. 

Certificato  di  possesso  di  fondi  beneficiarj 
compreso  nelle  spese  suddette » 

Riparazioni  istantanee » 

Onorario  al  Vicario  spirituale  pei  servigi 
prestati  nell'intervallo  della  vacanza,  cioè 
per  mesi  4  e  giorni  29  dal  1.°  giugno  al 
29  ottobre   1831   inclusivi  in  ragione  di 


no 


5  91 


12 


140 
40 
20 
10 
25 


235 

121 

60 
18 


30 
30 

30 

65 

40 


91 


441 


77 


81 


4603  00 


-  100 


Somme  retroscritte  .  .  L. 

lire  44.  13  al  mese  compreso  nelle  dette 
spc>e  diverse >-> 

Somma  delle  spese  1831  a  tutto  carico 
del  beneficio L. 

Onorario  d'  amministrazione  del  Subeco- 
nomo all'8  per  100  sopra  lire  2190. 50,  cioè 
lire  1490.50  riscosse  dal  medesimo  come 
alla  distinta  IL»,  e  lire  700  esatte  dal 
nuovo  provvisto  per  conto  dello  stesso 
Subeconomo  come  alla  distinta  lll.a    .  •  s 

Idem  al  5  per  100  sopra  le  altre  lire  50  ri- 
scosse pure  dal  Subeconomo  pel  laude- 
mio •  • } 

Idem  sopra  lire  138.31  che  il  Subeconomo 
dovrà  riscuotere  dal  nuovo  provvisto  a 
saldo  della  competenzadel  beneficio,  come 
dalla  coadequazione ' 

Totale  onorario  d'amministrazione  di- 
visibile fra  le  parti,  come  al  seguente  ri- 
parto   L. 

Anticipazioni  di  spese,  cioè: 

Onorario  al  Vicario  spirituale  pei  ser- 
vigi prestati  per  un  mese  a  comodo  del 
nuovo  provvisto  dal  30  ottobre  al  29  no- 
vembre 1831  inclusi L- 

Spese  di  semente  e  seminagione  pel  raccolto 
dell'anno  1832,  come  alla  distinta  II.a    .  » 

Somma  delle  spese  a  tutto  carico  del 
nuovo  provvisto L- 


12 


219 


231 


175 


11 


188 


18 


XX 


n 


50 


mi 


so 


441 


231 


69 


13 


00 


13 


Pesi  e  spese  ì 


831  in  tutto L- 


NB.  Questa  somma  risulta  maggiore  di  lire  11.6 
al  confronto  dell'annualità  di  lire  920.  31  emer- 
gente dal  conto  d' amministrazione  per  essersi 
qui  compensato  al  Subeconomo  l'onorario  anche 
sulle  lire  138. 31  eh'  egli  deve  riscuotere  dal  nuovo 
provvisto  giusta  il  caso  contemplato  nel  §  9  delle 
istruzioni. 


xi 


4003 


00 


xx 


188 


XI» 


69 


931 


13 


37 


931  37 


Totale  passivo  arretrato  e  corrente L. 


1009 


18 


—  101 


RIPARTO 


Al  promosso. 


Rendite  arretrate. 


Sette  noni  delle  lire  270  ricavo  delle  legne  cedue  riferi- 
bili alla  rendita  arretrata  a  tutto  il  1829 L. 

Un  nono  simile  riferibile  alla  rendita  arretrata  del- 
l'anno 1830 » 

Le  prestazioni  attive  maturate  alla  Pasqua  di  Risurre- 
zione, cioè  il  giorno  3  aprile  1831,  riferibili  alla  ren- 
dita 1830 » 

Dietim  di  mesi  11  e  giorni  16  dal  15  giugno  1830  al  31 
maggio  1831   inclusi  sopra  lire  600  d'interessi  riferi- 


Rendite  arretrate  spettanti  al  promosso L 


Rendite  correnti. 

Dietim  sulle  rendite  di  lire  1158  maturate  al  S.  Martino 
1831  per  mesi  6  e  giorni  20  dall' 11  novembre  1830  a 
tutto  maggio  1831  inclusi L 

Simile  delle  lire  20  legati  attivi  per  mesi  5  dal  1.°  gen- 
naio a  tutto  maggio  1831  inclusi s 

Simile  delle  lire  85  rendita  sull'  I.  R.  Monte  per  mesi  7 
dal  l.°  novembre  1830  a  tutto  maggio  1831  inclusi    .  » 

Simile  delle  lire  700  di  prestazioni  attive  maturande  alla 
Pasqua  di  Risurrezione  22  aprile  1832  per  mesi  1  e 
giorni  28  decorsi  dall'antecedente  Pasqua  3  aprile  1831 
a  tutto  maggio  in  proporzione  di  anni  1  e  giorni  29 
intervallo  da  una  Pasqua  all'altra s 

Sommano L 


30 

700 

576 
1306 


643 


40 


107 


808 


12 


37 


210 


Od 


1306  6Q 


1516 


66 


Totale  delle  rendite  arretrate  e   correnti  competenti   al 
promusso »  .  L 


808 


2325 


37 


03 


102 


Somma  retroscritta 


Pesi  e  spese. 

Otto  noni  della  spesa  fatta  pel  taglio  del  bosco  Nizzo- 
laro  come  al  prospetto L. 

Quota  delle  lire  29.  81  peso  delle  messe  riferibile  alle 
rendite  arretrate  dell  anno  1830  in  proporzione  delle 
lire  1306.66  assegnate  come  sopra  al  promosso  sulla 
rendita  del  detto  anno » 

Simile  delle  lire  235.30  che  gravitano  sulle  rendite  ma- 
turate al  S.  Martino  1831,  come  al  detto  prospetto,  in 
proporzione  delle  assegnate  lire  643.  34 .  » 

Simile  delle  lire  121.30  legato  di  messe  a  carico  delle 
prestazioni  attive  maturande  il  22  aprile  1832  in  pro- 
porzione delle  assegnate  lire  107.  12. » 

Simile  delle  lire  60  65  gravanti  tutte  le  rendite  ordina- 
rie 1831  in  proporzione  deile  lire  808.37  assegnate  .  » 

Quota  delle  lire  18.  40  gravitanti  sul  legato  attivo  di  lire 
20  in  proporzione  delle  assegnate  lire  8  33 » 

Simile  delle  lire  5.91  a  carico   della  rendita   sull'I.  R. 
Monte  in  proporzione  delle  assegnate  lire  49.  58  ...  » 
(b)  Onorario  d'amministrazione  in  ragione  dell'8  per  100 
sopra  lire  1282.53  riscosse  dal  Subeconomo  per  conto 
del  promosso    » 

Sommano  i  pesi  e  le  spese  a  carico  del  promosso  .  L 
Competenza  nitida  del  promosso  medesimo » 

L. 

Al  beneficio. 


Rendite  arretrate. 

Dietim  di  giorni  14  dal  1.°  al  14  giugno  1831  inclusi  so- 
pra lire  600  interessi  di  capitali  riferibili  al  1830.  .  L. 


Rendite  correnti. 

Simile  di  mesi  4  e  giorni  29  dal  1.°  giugno  al  29  ottobre 
detto  anno  1831  inclusi  sopra  la  rendita  maturata  al 
S.  Martino  di  lire  1158 > 

Simile  pel  detto  tempo  sopra  il  legato  attivo  di  lire  20  > 


48 

29 

130 

18 

19 

7 

3 

102 

359 
1965 


2325  03 


479 


487 


2325  03 


—  103  — 


Somme  controscritte  .  .  .  L. 

Dietim  di  mesi  4  e  giorni  15  dal  lo  giugno  al  29  otto- 
bre 1831  inclusi  sopra  lire  600  interessi  di  capitali  ma- 
turandi il  15  giugno  1832 » 

Simile  di  mesi  4  e  giorni  29  dal  1.°  giugno  al  29  otto- 
bre 1831  inelusi  sopra  la  rendita  dell'I.  R.  Monte  di 
lire  85 » 

Simile  pel  detto  tempo  sopra  le  prestazioni  attive  di  lire 
700  matarande  alla  Pasqua  di  Risurrezione  22  aprile  1832 
in  proporzione  d'anni  1  e  giorni  19  decorsi  da  una  Pa- 
squa all'altra * 

Rendite  1831  spettanti  al  beneficio L. 


487 


35 


275,20 
1022  94 


Sommano  le  rendite  arretrate  e  correnti  spettanti  al  beneficio  L. 
Si  aggiungono  per  proventi  straordinarj,  cioè  pel  laudemio  .  .  » 

Totale  delle  rendite  ordinarie  e  straordinarie  spettanti  al 

beneficio .  •  » 

Più  gl'introiti  spettanti  al  patrimonio  del  beneficio,  cioè  I 

Per  le  tre  piante L.     120  00 

Pel  prezzo  di  fondo  stato  occupato  in  opere  stradali  »|  330  00 


Sommano L 

Totale  complessivo  delle  rendite  ordinarie  e  straor- 
dinarie e  degl'introiti  spettanti  al  patrimonio  del  be- 
neficio   * 


Pesi  e  spese. 

Quota  delle  lire  29.  81  peso  delle  messe   riferibile   alla 
rendita  arretrata  1830  in  proporzione  delle  lire  23.  34 
assegnate  come  sopra  al  beneficio. In- 
sinuile delle  lire  233.  30  gravanti  le  rendite  maturate  al 
S.  Martino    1831   in  proporzione  delle   assegnate   lire 

479.  28 » 

Simile  delle  lire  121.30  a  carico  delle  prestazioni  attive 
1831  maturate  il  22  aprile  1832  in  proporzione  delle 
assegnate  lire  275.  20 » 


450 


97 

47 
145 


un 


23  34 


1022  94 


1046  28 
50  00 


1096  28 


450 


1546 


00 


28 


—  J(H 


Somme  retroscritte L. 


Quota  delle  lire  60.  65  che  gravitano  sopra  tutte  le  ren- 
dite ordinarie  1831  in  proporzione  delle  lire  1022.  94 

Simile  delle  lire  18.40  gravanti  il   legato  attivo  di  lire 
20  in  proporzione  delle  lire  8.28 

Simile  delle  lire  5.  91  a  carico   della  rendita  dell'I.  R. 
Monte  di  lire  85  in  proporzione  delle  lire  35.  18  .  .  . 

Spese  a  tutto  carico  del  beneficio  come  retro ...... 

(e)  Onorario  d'amministrazione  del  Subeconomo  so- 
pra lire  1040.  28  all'8  per  100 L. 

Idem  al  5  per  100  sopra  le  lire  50  rendita  stra- 
ordinaria pel  laudemio » 


L. 


83 


so 


70 


50 


Pesi  e  spese  in  tutto  a  carico  del  beneficio 
Competenza  nitida  del  beneficio  medesimo  . 


20 


I, 


r, 


145 

24 

7 

2 
23? 


497 
1048 

1546 


20 


Al  nuovo  provvisto. 


Rendite  correnti. 


Dietim  della  rendita  maturata  al  S.  Martino  1831  di  lire  1158 
per  giorni  11  dal  30  ottobre  al  10  novembre  1831  inclusi.  .  L 

Simile  del  legato  attivo  di  lire  20  per  mesi  2  e  giorni  1  dal  30 
ottobre  a  tutto  dicembre  1831  inclusi > 

Simile  delle  lire  600  d'interessi  per  mesi  7  e  giorni  15  dal  30 
ottobre  1831  al  14  giugno  1832  inclusi    .  .  : i 

Simile  delle  lire  85  rendita  dell'I.  R.  Monte  per  un  giorno,  cioè 
il  30  ottobre  1831    i 

Simile  delle  lire  700  per  prestazioni  attive  maturande  alla  Pa- 
squa di  Risurrezione  1832  per  mesi  5  e  giorni  22  dal  30  otto- 
bre 1831  al  21  aprile  1832  inclusi  in  proporzione  d'anni  1  e 
giorni  19  decorsi  da  una  Pasqua  all'altra - 


Sommano  le  rendite  competenti  al  nuovo  provvisto 


1540  28 


35 

3 

375 


31* 


38 
39 
00 

24 

68 


731  69 


—  105  — 


Somma  controscritta L. 


Pesi  e  spese. 

Quota  della  lire  235.  30  gravanti  le  rendite  maturate  al 
S.  Martino  1831  in  proporzione  delle  lire  35.  38  asse- 
gnate come  sopra  al  nuovo  provvisto » 

Simile  delle  lire  121.30  a  carico  delle  prestazioni  attive 
in  proporzione  delle  assegnate  lire  317.68 » 

Simile  delle  lire  60  65  a  carico  di  tutte  le  rendite  ordi- 
narie 1831  in  proporzione  delle  assegnate  lire  731.69» 

Simile  delle  lire  18.  40  gravanti  il  legato  attivo  di  lire 
20  in  proporzione  delle  assegnate  lire  3.  39 » 

Simile  delle  lire  5.91  gravanti  la  rendita  dell'I.  R.  Monte 
di  lire  85  in  proporzione  delle  assegnate  lire  —  24  .  » 

Anticipazioni  di  spese  a  tutto  carico  del  nuovo  provvi- 
sto come  retro * 

Pesi  e  spese  in  tutto  a  carico  del  nuovo  provvisto  .  .  L 
Competenza  nitida  del  medesimo  nuovo  provvisto  .  .  .  x 

L 


RIASSUNTO 


55 

17 

3 

69 


151  81 


579 
731 


ss 


69 


731 


69 


Ì  promosso  .... 
benefìcio 
nuovo  provvisto 


L. 


attività     Passività 


2325 
1546 
731 


4603 


00 


COADEQUAZIONE 


Promosso. 


Suo  credito. 

Competenza  nitida  come  alla  ripartizione L 

Pagamenti  da  esso  fatti  come  alla  distinta  I.a * 

Sommano L 


359 
497 
151 


1009  18 


1965 
110 

2076 


—   i()()  — 


Somma  retroscritta L 


Suo  debito. 

Ila  riscosso  corno  alla  distinta  I.a L 

Riceverà  dal  Subeconomo  all'atto  del  processo 
di  ricognizione  di  questo  conto  pei  nove  de- 
cimi della  residua  sua  competenza  di  lire  1053.53 
a  termini  dell'art.  7  del  Regolamento  14  aprilo 

1828 L. 

Idem  per  l'altro  decimo  a  saldo  dopo  che  il  conto 
sarà  riconosciuto  dall'I.  II.  Contabilità  centrale  » 


Somma  la  competenza  residua L 


930 


103 


1033  53 


Ritornano  come  sopra  .  .  .  .  JL 


Subeconomo. 


«S'ito  debito. 


1042  50 


2070  03 


1033  53 

2076  03 


Ha  riscosso  per  rendite  ordinarie  e  straordinarie  come 

alla  distinta  II  a L 

Riscuoterà  dal  nuovo  provvisto  la  parte  di  rendita  ch'egli 
ha  esatto  per  conto  del  Subeconomo  medesimo  come 

alla  distinta  III.a » 

(d)  Idem  a  saldo  della  competenza  del  benefìcio' » 

Somma  della  rendita  ordinaria  sulla  quale  gravita  l'ono- 
rario del  Subeconomo  a  carico  delle  parti L 

Riscuoterà  pure  dal  nuovo  provvisto  in  rifusione  delle 
spese  sostenute  per  suo  conto  dallo  stesso  Subeconomo. 
x  come  alla  dimostrazione  x  in  fine  del  presente  conto 
su  cui  non  compete  onorario  al  Subeconomo  mede- 
simo   , 

Somma  in  tutto  da  pagarsi  dal  nuovo  provvisto  al 
Subeconomo L# 


700 
138 


\ì 


833 


1540 


700 
138 


2378 


50 


81 


80 


Ha  riscosso  pure  il  Subeconomo  per  introiti  spettanti  al  patri- 
monio del  beneficio,  come  alla  distinta  II.a ? 

Totale  delle  riscossioni  fatte  e  da  farsi  dal  Subeconomo  .  L 


14 


2393 

450 
2843 


-  107  - 


Somma  controscritta L 


Suo  credito. 

Ha  pagato  effettivamente  a  saldo  de'  pesi  e  delle  spese, 
come  alla  distinta  II. a » 

Pagherà  al  promosso  come  alla  sua  partita » 

Onorario  d'amministrazione  del  Subeconomo  in  tutto  .  » 

Sommano L 


Competenza  nitida  e  Presso  il  Subeconomo 
~  positate  nella  Cassr 
ciale  della  diretta 


del  beneficio         ì  Depositate  nella  Cassa  provin- 


L. 


573 
1033 

188 


1795 


I 

2843  67 


(e)  Nuovo  provvisto. 


Suo  debito. 


Ha  riscosso  per  proprio  conto,  come  alla  distinta  III.a L 

Simile  per  conto  del  Subeconomo,  come  alla  distinta  medesima  » 

Sommano L 

Riscuoterà  a  saldo  degl'interessi  che  maturano  il  giorno  15  giu- 
gno 1832,  come  alla  distinta  IV.a s 

Totale  riscosso  e  da  riscuotersi  dal  nuovo  provvisto  .  .  .  L. 


Suo  credito. 

Competenza  nitida  come  al  riparto L. 

Ha  pagato  come  alla  distinta  III.a,  compreso  l'importo 
de'  legati  passivi  in  parte  adempiti  da  esso  nuovo  prov- 
visto ed  in  parte  dispensati  a  suo  favore » 

Sommano L. 

Dovrà  rifondere  al  Subeconomo,  come  a  quella  partita  » 


579 

136 

716 

853 

1570 


270 
700 

970 


600 


00 


1570  00 


—   108  — 


APPENDICE 


Ripartizione  delle  lire  90  dovute  dall' affittitale  Giorgio  Malerba,  come 
alla  distinta  IV.0-,  nell'ipotesi  che  il  nuovo  provvisto  possa  effettuarne 
la  riscossione. 


Somma  maturata  di  S.  Martino  1831 L. 


Al  promosso. 


Dietim  di  mesi  6  e  giorni  20  dall' 11    novembre    1830  a 
tutto  maggio  1831  inclusi L 


Al  beneficio. 

Dietim  di  mesi  4  e  giorni  29  dal  1.°  giugno  al  29 

ottobre  1831  inclusi L.      37  ilo 

Si  deducono  per   diritto   d' amministrazione   del 
Subeconomo  al  5  per  100  sulle  dette  lire  37.  25  »        1  86 

Residua  somma  di  ragione  del  beneficio   .  L.      35  39 


Al  nuovo  provvisto. 


Dietim  di  giorni  11  dal  30  ottobre  al   10  novembre  in 
elusi L. 


50 


37 


00 


25 


90  00 


AVVERTENZE. 

(a)  Si  sono  descritte  in  colonna  separata  le  tre  partite  costituenti  la  somma 
di  lire  1330  ritenute  riscosse  per  lire  1000  dal  promosso  come  alla  di- 
stinta I.»  per  lire  300  dal  Subeconomo  come  alla  distinta  II.*,  e  per 
lire  30  dal  nuovo  provvisto  come  alla  distinta  III.a  onde  avere  il  dato 
di  ripartire  la  quota  del  peso  arretrato  pel  legato  di  messe  calcolata 
in  lire  29.81. 

(b)  Sottraendosi  dalla  rendita  lorda,  che  viene  assegnata  nel  riparto  al- 
l'antecessore beneficiato  od  eredi  ed  al  nuovo  provvisto,  la  somma  che 
essi  medesimi  hanno  riscossa  per  proprio  conto,  ne  emerge  la  cifra  su 
cui  calcolare  a  loro  carico  ed  a  favore  del  Subeconomo  l'onorario  giu- 
sta il  §  10  delle  istruzioni. 


—  109  — 


2325 
1042 


1282 
104G 


1490  50 


700 


00 


Rispetto  al  presente  caso  del  promosso  deducendosi  dalla  quota 

di  rendita  assegnatagli  nel  riparto  di  .  .  •••••• L; 

La  somma  da  esso  riscossa  come  alla  distinta  I.    di » 

Risultano  le  esazioni  fatte  per  di  lui  conto  dal  Subeconomo,  sulle 
quali  fu  calcolato  l'onorario  a  carico  dello  stesso  promosso  L 
(e)  Competendo  poi  al  Subeconomo  l'onorario  sopra  tutta  la  ren- 
J   dita  ordinaria  assegnata  al  beneficio  nel  riparto  di > 

La  somma  totale  su  cui  fa  calcolato  l'onorario  come   dalla  se^ 
guente  dimostrazione  ascende  a  .  .  ■•'••••••••  *  '.' 

Il  Subeconomo  ha  riscosse  oltre  le  lire  50  pel  laudemio 
come  alla  distinta  IL* /  V  : .J+jr 

E  furono  riscosse  per  di  lui  conto  dal  nuovo  provvisto 
come  alla  distinta  III.a > 

Sommano L- 

(d)  Assegnate  al  Subeconomo  da  esigersi  dal  nuovo  prov- 
visto a  saldo  della  competenza  del  beneficio 

Totale  come  sopra  .  .  .  L. 

(e)  Il  nuovo  provvisto  non  può  essere  in  questo  caso  ca- 

ricato  dell'onorario  d'amministrazione,  poiché  il  Sube 
corno  non  ha  riscossa  alcuna  somma  per  di  lui  conto, 
avendo  anzi  il  nuovo  provvisto  esatto  di  pm  della  pro- 
pria quota  di  rendita  come  in  appresso. 

La  quota  di  rendita  assegnata  al  nuovo  provvisto  nel  ri- 
parto monta  a ■  •  •  ■  :  •  •  •  ;  •  L 

Ha  riscosso  per  proprio  conto  come  alla  distinta  111.   .  ? 

E  gli  si  assegnarono  da  riscuotere  come  alla  coadequa- 
zione   * 

Totale  riscosso  e  da  riscuotersi  per  proprio  conto 
dal  nuovo  provvisto L 


2190 

138 

2328 


270 
600 


870 


'31  69 


Eccedenza  da  rifondersi  dal  nuovo  provvisto  al  Subeconomo  a 
saldo  della  competenza  del  benefìcio L- 

Cui  aggiunte  le  riscosse  dallo  stesso  nuovo  provvisto  per  conto 
del°Subeconomo  medesimo >y 


870 

138 
700 
838 


00 

31 

00 
31 


—  no  — 


Somma  retroscritta l 


E  le  spese  meno  pagate  dallo  stesso  nuovo  provvisto 


sottoposta  dimostrazione  x 


come  alla 


Ne  risulta  la  total  somma  che  il  nuovo  provvisto  dovrà  corri- 
spondere al  Subeconomo  come  alla  coadequazione l 

(ce)  La  quota  delle  spese  esposte  nel  riparto  a  carico  del  nuovo 

provvisto  monta  a L 

Le  spese  effettivamente  sostenute  dal  medesimo' come' alla  di- 
stinta III.a  da  sottrarsi  ascendono  a , 

Residuano  le  spese  meno  pagate  dal  nuovo  provvisto  state  sod- 
disfatte per  suo  conto  dal  Subeconomo l. 


14  8G 


-  Idi  - 


XXXII. 


Circolare  del  giorno  30  Giugno  1838  intorno  alle  pretese  di  com- 
penso per  parte  degli  eredi  de'  beneficiati  in  causa  di  miglio- 
rie rilevate  air  atto  dell'  intervento  di  nuovi  provvisti. 

A  prevenire  ogni  contesa  verso  gli  affittuari  dei  fondi  benéfi- 
ciarii è  stato  prescritto  all'art.  31  della  Norma  Provvisoria  doversi 
avvertire  i  beneficiati  nell'  atto  del  loro  investimento  che  in  qual- 
sivoglia contratto  d'  affitto  è  loro  vietato  ogni  patto  <T  anticipazione 
o  di  riserva  per  compenso  di  miglioramenti  sopra  il  canone  del- 
l' ultimo  anno,  dichiarandosi  che  se  il  beneficiato  convenisse  con 
simili  patti  ;  egli  solo  ed  i  suoi  eredi  avranno  obbligo  di  mantenerlo, 
e  quest'  avvertenza  è  stata  segnata  nel  modello  dell"  atto  d' investi- 
mento fornito  in  appendice  alle  istruzioni  generali  sotto  la  lettera  C  (I). 

Ora  a  prevenire  altre  questioni  che  possono  insorgere  fra  gli 
eredi  dei  beneficiati  ed  i  successori  in  conseguenza  al  bilancio  se 
avvenga  che  ne  risulti  debito  di  riparazioni  agli  edifìci  delle  quali 
è  fatto  dovere  agli  eredi  dalle  regole  generali  del  diritto  e  da  una 
particolare  disposizione  Sovrana  comunicata  con  circolare  22  Di- 
cembre 1824,  e  che  l'erede  vi  opponga  in  isconto  il  miglioramento 
equivalente  o  maggiore  dei  fondi,  sarà  da  aggiungervi  apposita  av- 
vertenza nell'  atto  dell'  investimento,  che  non  si  potrà  giammai  am- 
mettere questo  compenso,  mentre  le  riparazioni  sono  indispensabili 
per  la  conservazione  e  1'  uso  degli  edifici,  laddove  i  miglioramenti 
non  sono  se  non  se  un  atto  ultroneo  consigliato  dal  dovere  di 
ciascun  beneficiato  che  riceve  il  beneficio  coli'  espressa  condizione 
di  migliorarlo  e  non  deteriorarlo,  secondo  la  formola  consueta  se- 
gnata nei  regolamenti  canonici,  ed  adottata  dai  regolamenti  civili  (2). 


(1)  Il  modello  C  dell'  atto  di  investitura  viene  riportato  in  fine  alla  Parte 
Prima  del  presente  volume. 

(2)  Vedasi  nella  Parte  Seconda  la  circolare  Ministeriale  19  Novembre  1866, 
M.  18260  D.  2  risguardante  le  migliorie  ai  fabbricati  di  pertinenza  beneficiaria. 


—  i!2  - 


XXXIII. 


Circolare  del  J.°  febbrajo  1839  sulla  pertinenza  dei  vivai  dei  gelsi 
esistenti  sopra  fondi  beneficiari. 

Proposto  il  dubbio  circa  alla  pertinenza  de'  vivai  de'  gelsi  sai 
fondi  beneficiari,  allorché  per  morte,  rinunzia  o  promozione  d'  un 
investito  si  renda  il  beneficio  vacante,  poiché  per  la  destinazione 
al  trapianto  o  alla  vendita  i  gelseti  non  potrebbero  qualificarsi  di 
boschi,  né  i  teneri  allievi  pareggiarsi  agli  alberi  o  frutti  che  l'art.  295 
del  Codice  Civile  ritiene  come  parte  della  sostanza  immobile  ;  e 
poiché  alla  massima  sancita  dagli  art,  519  e  043  del  citato  Codice 
quanto  alla  divisione  dei  frutti  tra  il  proprietario  e  l'usufruttuario 
una  massima  tutta  particolare  è  stata  sostituita  all'  Appendice 
4  agosto  1818  alla  Norma  provvisoria  31  maggio  1816,  secondo 
la  quale  i  frutti  benéficiarii  qualunque  ne  sia  la  natura,  si  dividono 
con  eguale  ripartizione  a  misura  di  tempo,  il  Governo  trova  di 
dichiarare  che  nei  contingibili  casi  debba  osservarsi  questa  norma  ; 
e  quindi  saranno  da  avvertirsi  i  Subeconomi  di  dover  assegnare 
all'  antecessore  o  suoi  eredi  la  quota  del  prezzo  che  possa  attri- 
buirsi agli  allievi  de'  gelseti ,  salvo  a  farne  oggetto  di  convenzione 
fra  gli  antecessori  ed  i  nuovi  provvisti  se  i  primi  consentano  di 
cederli,  e  gli  altri  di  accettarli  contro  compenso  ;  nel  quale  com- 
ponimento debba  essere  compresa  la  parte  del  vacante. 


MODULI 

portati  dall'istruzioni  6  gennaio  1783  colle  me dific azioni  riconosciute  opportune 
per  effetto  delle  disposizioni  attualmente  in  vigore. 


MODULO      A. 

di  processo  verbale  nel  caso  di  vacanza  di  un  Beneficio  avente  so- 
stanze stabili,  rendite,  ecc. 

V  anno        

Regnando    

Pervenuta  a  notizia  di  me  infrascritto  Subeconomo  la  vacanza 
del  Benefìcio  (si  indicherà  il  titolo,  la  sede,  il  Comune,  e  a  chi  appar- 
tiene la  nomina) avvenuta  per (qui  si  indicherà  il 

giorno  della  morte  dell'  Investito  seta  vacanza  avviene  per  morte; 
la  data  della  placitazione  governativa  alla  Bolla  di  nomina  dell'  in- 
vestito ad  altro  Beneficio,  se  la  vacanza  avviene  per  promozione,  e 
la  data  della  annessa  rinuncia  e  della  relativa  accettazione  da  parte 
dall'Ordinario   Diocesano  se  la  vacanza    avviene  per   rinuncia)  mi 

sono  portato  in  questo  luogo  di ad  assumere  in  custodia  sotto 

la  mano  regia  le  sostanze  e  rendite  appartenenti  al  detto  Beneficio  ed 
assumere  l'amministrazione  secondo  i  vegliatiti  regolamenti  avendo 
assunto  a  tale  effetto  gli  infrascritti  due  testimoni. 

Dietro  le  cognizioni  risultanti  dagli  stati  precedenti  avendo  ricono- 
sciuto che  la  dote  del  suddetto  Beneficio  consiste  in  tutto  (o  in  parte) 
in  beni  stabili  ne  ho  fatto  perciò  chiamare  (od  equivalentemente  avver- 
tire per  iscritto)  i  rispettivi  coloni  ed  affittuari  dei  beni  e  delle  case, 
ecc.,  ed  ho,  loro  diffida  di  dovere  da  oggi  in  avanti  riconoscere  questa 
amministrazione  fino  a  nuova  provvista. 

Avvertenza.  Se  vi  saranno  livellari  o  debitori  di  censi  legati  od  altre  pre- 
stazioni si  esprimerà  di  essersi  data  o  trasmessa  1'  opportuna  diffrazione  ai  me- 
desimi :  e  quando  vi  siano  beni  affittati  in  tutt'  altro  territorio,  si  dovrà  pure 
diffidarne  gli  affittuari  ed  annunciarne  la  diffida. 

Se  il  beneficio  è  fornito  della  casa  abitata  dall'  antecessore  si  farà  rilevare 
neir  atto  che  viene  eseguito  il  sequestro  conservativo  dei  mobili  a  termine  dei 
regolamenti,  così  pure 'si  farà  rilevare  che  viene  eseguito  (quando  ve  ne  ab- 
biano) il  sequestro  delle  scorte  e  dei  generi  e  ciò  per  assicurare  i  diritti  del 
Beneficio  e  del  successore,  finché  non  vengano  adempite  dall'  antecessore  o 
dai  di  lui  eredi  le  obbligazioni  loro  incombenti.  E  si  accennerà  la  elezione  del 
depositario  dei  mobili  ed  effetti  suddetti  che  dovrà  firmarsi  al  processo  verbale. 


—  in;  - 

Quando  dagli  credi  o  dal  vivente  antecessore  si  presti  idonea  sicurtà  in 
luogo  del  sequestro  dei  mobili  se  ne  (ara  l'opportuno  rilievo  nel  processo 
verbale  a  cui  si  unirà  l'atto  di  sicurtà. 

Si  esprimerà  poiché  l'antecessore  beneficiato  (nel  caso  di  rinuncia  o  pro- 
mozione) o  gli  eredi  del  defunto  beneficiato  (nel  caso  di  morte)  si  obbligano 
di  fornire  tutte  le  notizie  degli  introiti  e  dei  pagamenti  fatti  rispettivamente 
nell'anno  in  cui  si  è  reso  vacante  il  Beneficio. 

Si  riserverà  inline  il  Subeconomo  di  formare  successivamente  lo  stato  at- 
tivo e  passivo  dell'ente  secondo  il  prescritto  dei  regolamenti  e  la  nota  delle 
scritture  (piando  non  possa  ciò  eseguire  nell'atto  stesso,  come  pure  di  far  ese- 
guire entro  breve  termine  gli  atti  peritali  di  Riconsegna  e  Bilancio  e  la  nota 
delle  riparazioni. 

Il  Subeconomo  accennerà  altresì  la  persona  alla  quale  viene  affidata  la  cu- 
stodia degli  atti  dello  Stato  civile,  che  dovrà  essere  per  massima  il  Sacerdote 
incaricato  della  reggenza  della  parrocchia. 


MODULO     B 

di  processo  verbale  nel  caso  di  vacanza  di  un  beneficio  non  avente 
Dotazione  di  beni  stabili. 

V  anno       

Regnando    

Essendo  pervenuta  a  notizia  di  me  infrascritto  Subeconomo  la  va- 
canza   (si  aggiunga  il  titolo,  la  sede  del  Beneficio  o  Cappel- 
lata, a  chi  appaicene  la  nomina,  la  causa  della  vacanza  e  la  data 
come  nel  Modello  precedente)  ed  avendo  rilevato  dagli  stati  antece- 
denti (o  da  informazioni)  che  la  dote  del  suddetto  Benefìcio  (o  Cap- 
pellanìa)  non  ha  alcuna  sostanza  stabile  ma  consiste  unicamente  in  (li- 
velli, censi  o  rendita  dello  Stato)  mi  sono  fatto  dovere  di  diffidare 
senza  verun  ritardo  come  feci  con  lettera  del  giorno il  debi- 
tore (o  ì  debitori)  dei  livelli,  censi,  ecc.,  affinchè  mi  siano  corrisposte 
le  rendite  appartenenti  al  detto  beneficio  (o  Cappellania)  fino  a  nuova 
provvista.  (Nel  caso  die  la  dote  consista  in  soli  Certificati  di  rendita 
dello  Slato  si  ommetterà  quanto  riguarda  la  diffida  e  si  sostituirà 
la  dichiarazione  di  aver  ritirato  presso  di  sé  ì  Certificati  che  ver- 
ranno descritti  nello  stesso  verbale). 

N.  B.  Si  accennerà  di  essersi  richiamate  dagli  eredi  del  defunto  o  dal  ri» 
nunciante  le  carte  scritture  e  documenti  di  pertinenza  del  Beneficio. 

Per  assumere  il  Benefìcio  non  avente  beni  stabili  dovendosi  dal  Subeco- 
nomo evitare  a  risparmio  di  spese  di  portarsi  nel  luogo  dove  ha  sede  il  Be- 
nefìcio si  dovrà  far  cenno  nel  processo  verbale  quando  occorresse  peli' interesse 
dell'ente  di  portarsi  sopra  luogo. 


117  — 


MODULO     O 

per  V  istromcnto  di  possesso  da  conferirsi. 

i— f'  Ba  ?!  fesenle  mo,du,°'  ommesso  rjaanto  riflette  alla  presenza  del  notaio 

IZYZToZt nelcaso  in  cui  u  possesso  veDSa  conferito  c™p>- 

L' anno  milleottocento    .    .    .    giorno  di    .    .    del  mese  di 

Regnando •     •     . 

Avanti  il  Sig R.  Subeconomo  dei  Benefici  Vacanti  di 

e  di  me  pubblico   Notajo   residente  in  ...  .  nonché  alla   presenza' dei 
testimoni  abbasso  nominati  si  è  presentato  il  Reverendo  Sacerdote  N 

N  nuovo  provvisto  del  Beneficio il  quale  ha  esibito  la  Bolla 

(Vescovile,  o  Pontificia)  in  data munita  del  Regio  (Placito  o 

Exequatur)  in  data  ....  nonché  il  Decreto  in  data  .  del  R   Eco 

nomato  Generale  dei  Benefici  Vacanti  di  Lombardia  e  Provincie'  Par 
mensi  che   autorizza  il  conferimento  di  possesso    delle   temporalità  di 
detto  Beneficio.  Invitato  detto  Sacerdote  a  prestare  il  giuramento  pre- 
scritto  dagli  ordini   vigenti  ed  ammonito   della  di  lui   importanza  ha 
previamente  giurato  e  giura  alla  presenza  come   sopra  e  di  parola  in 
parola  come  segue  :  «  Giuro  e  prometto  sopra  i  Santi  Evangeli  ubU- 
«  Utenza  alle  leggi  dello  Stato  e  fedeltà  al  Re;  similmente  prometto 
«  che  non  terrò  alcuna  intelligenza,  non  interverrò  in  alcun  consi- 
«  gito  e  non  prenderò  parte  in  alcuna  unione  sospetta  dentro  o  fuori 
«  del  Regno  che  sia  pregiudizievole  alla  pubblica  tranquillità  (l)  » 
In  seguito  a  che  il  predetto  Subeconomo  vista  la  suddetta  Bolla  e 
relativo  Decreto  di  Regio  (Placet  o  Exequatur)   che  si  allega  in  fine 
al  presente  per  allegato  N.  1,  visto  il  Decreto   del  R.  Economato  Gè- 
nerale  inserto  per  allegato  N.  2  che  autorizza  il  conferimento  al  sun- 
nominato Sacerdote  del  materiale  possesso  delle  temporalità  della  Pre- 


slizi    e  f,d  i  rf,  ■         U"anZa  "  Novcml>re  1863  inorpellalo  dal  Ministero  di  Grazia  e  Giu- 

stizia e  Culti  relativamente  al  giuramento  da  prestarsi  dai  beneficiali  ecclesiastici  nell'ano  cn.  li 
immessi  in  possesso  delle  temporalità  del  Benefìcio  ha  espresso  n-uere    1   .h. 1  ?,        I     8°"0 

dere  l'obbligo  del  giuramento  ai  beneficiati  di  tu       le  proTce  „     u   CT    Lna rio    n^"' 

SKSSSS  =Ei==~r-"=-S£= 

ah.  io  della  Legge  13  Maggio  18/1  per  le  guarentigie  del  Sommo  Pontefice. 


-  118  - 


$Z%£Sm££!%  saetto  Beneficio  e  di  tutti  1  beni  e  ra- 
gioni al  medesimo  ^^^  di   possesso  il  Reverendo    Sacer- 
In  conseguenza  del  quale  n"*  Ricevuto  dal  suddetto   Signor 

dote  N.  N.  dichiara ;  e     ^  f  ^^riuardauti  il  suddetto  Be- 
Subeconomo  ^"^  in  fine  sotto  il  N.  3,  unitamente 

s^ks^  sa? -ri—.  *«  *  flne  „*,  n 

*  ,  Se  vi  avesseroe.tU—  «1  o  ^^^SjS 

q„ale  rrmraToppure^sfl riservi  di  consegnarli  alla  line  delia  gestione 
Subeconomale. 

.  i„  «tesso   investito  di  attenersi  al  conto  di  hquida- 

Dichiara   pure  lo  st e^™        che  verrà  eretto  dal  Subeconomo 

rione  e  di  riparto  delle  rendite      s^;c.     continuando  per  tutto  l'anno 

ed  approvato  dal  II.  Economat o  Genera e   cont  ^^  stess0. 

IncovsoVzra^™™^*™^  a  sè  e  suoi  beni  tutti 

Lo  stesso  investito  Sacerdote  in  ^^  ^  gucces. 

ha  promesso  e  Promette  Pe'  s e  suo  ^  ^  ^^ 

siva  vacanza  di  questo  ^nencio  suddetto  che  sarà  a  lui 

e  qualunque  alt-  di  P  rt nen  a  te 1  B^     ^  ^  _ 

per  pervenire  durante  u  prupiw  0  «n0rt3  vive  e  morte  di  ra- 

Isslro)  cbe  saranno  restituì  ^^^^^e  conservare  e  di- 
gione  del  Beneficio   pi-omettndo  inoltre  di  ^  ^^  ^ 

fendere  ì  beni  tutti  e  le  ra ioi riparati  e  non   deteriorati 
le  case  e  i  beni  '  consegnati  lod ev  olmen  e  r.p  ecclesiastici,  do. 

giusta  gli  obblighi   ine  mb  nti  a    V ^s  ^  q  ^  N_ 

vendo  perciò  "»e«  ^  per  aUegato  N.  6. 

N.  in  data  .  .  .  .da  gerirsi  '      Governativa  30  giugno   1838 

A  sensi  del   disposto   della   ^colare  d.  ^^ 

.iene  edotto  \«^^V^S    gU  edafici  non  si  potrà   giammai 
risultasse   un  debito  di  riparazioni   ag  le  ri 

ammettere  a  compenso  le  ™f  °"«   ^ .e     uso  degli  edifìci  lad- 
zioni  sono  indispensabili  per  la  conserva*  «  cònsigliato  dal 

dove  i  miglioramenti  non  sono  chetm^to   »p ont  ^  ^ 

dovere  che  ha  ciascun  beneficia  o  che ^cev i  ^.^  „ 

SSfSJLT^n'd^S  dispaccio   ministeriale  10  no- 


-  119  — 

vembre  1866,  N.  18260  tutte  senza  eccezione  le  parti  accessorie  ed  ap- 
partenenti all'  usufrutto  ordinario  fìsse  ed  infisse,  annesse  e  connesse 
migliorate  ed  anche  fatte  di  nuovo  debbansi  dal  Beneficiato  cessante 
riconoscere  acquisite  al  Beneficio  senz'obbligo  di  compenso  od  indennità 
di  sorta,  fuorché  nel  caso  in  cui  il  Beneficiato  stesso  abbia  domandato 
ed  ottenuto  una  dichiarazione  di  ammissibilità  a  compenso  prima  di 
intraprendere  1'  opera,  ovvero  nel  caso  che  il  cessante  o  chi  per  esso 
comprovino  di  aver  con  danaro  proprio  rilevato  dall'  antecessore  che 
poteva  disporne  alcuni  determinati  effetti,  i  quali  però  sulla  facoltativa 
richiesta  del  Subeconomo  dovranno  essere  ceduti  al  Beneficio  contro 
pagamento  da  farsi  cogli  intercalari  di  vacanza  del  Beneficio  stesso. 

Viene  pure  reso  edotto  lo  stesso  investito  che  a  sensi  del  R.  De- 
creto 22  marzo  1866,  N.  2832  non  può  procedere  ad  atti  e  contratti  di 
qualunque  specie  interessanti  il  patrimonio  del  Beneficio,  quali  sono  : 
vendite,  permute,  concessioni  di  enfiteusi  o  di  rendita,  affrancazioni  vo- 
lontarie di  censi  e  canoni,  costituzioni  di  servitù  passive,  o  rinuncie 
a  servitù  attive,  transazioni,  atterramenti  di  piante  d'  alto  fusto,  co- 
stituzioni di  ipoteca,  consensi  alla  cancellazione  di  iscrizioni  ipotecarie 
e  le  locazioni  di  beni  immobili  eccedenti  il  termine  di  nove  anni  ;  per 
dare  effetto  ai  quali  atti  e  contratti  dovrà  conseguire  l'autorizzazione 
governativa  da  invocarsi  secondo  le  formalità  volute  dal  suaccennato 
R.  Decreto  e  per  mezzo  del  R.  Economato  Generale. 

Si  avverte  altresì  il  nuovo  Investito  che  è  tenuto  a  sottoporre  al 
Subeconomo  per  1'  approvazione  deli'  Economato  Generale  i  contratti 
d' affìtto  che  sebbene  non  eccedenti  il  novennio  sono  superiori  alla  du- 
rata di  un  anno.  Nel  caso  di  non  intervenuta  approvazione  1'  Econo- 
mato Generale  e  il  Beneficiato  successore  non  saranno  obbligati  a 
riconoscere  il  contratto  in  corso. 

Viene  pure  fatto  avvertenza  che  in  qualsivoglia  contratto  di  affitto 
è  al  medesimo  Investito  vietato  ogni  patto  di  anticipazione  o  di  riserva 
per  compenso  di  miglioramento  sopra  il  fìtto  dell'  ultimo  anno,  diffi- 
dandolo perciò  che  qualora  convenisse  con  simili  patti  egli  solo  od  i 
suoi  eredi  avranno  1'  obbligo  di  mantenerli  ma  non  mai  il  Beneficio  od 
il  Beneficiato  successore. 

È  fatto  obbligo  all'  Investito  predetto  di  assicurare  e  mantenere 
assicurati  tutti  indistintamente  i  fabbricati  del  Beneficio  Parrocchiale 

di e  di  esibire  a  richiesta  le  prove  dei  relativi  premi  annuali 

assumendosi  esso  investito  tutta  la  responsabilità  per  i  danni  che  ne 
potrebbero  derivare  al  Beneficio  nel  caso  di  incendio  di  un  edificio  pre- 
bendale non  assicurato. 

È  fatto  allo  stesso  investito  V  obbligo  di  rifondere  anche  durante 
l' investitura  i  danni  e  le  spese  per  i  verificati  deterioramenti  al  pa- 
trimonio beneficiario  esclusa  ogni  pretesa  di  compenso  per  migliora- 
mento qualsiasi  che  cede  a  favore  del  Beneficio. 


—  120  — 

È  fatto  altresì  obbligo  allo  stesso  di  tenere  in  evidenza  un  registro 
dal  quale  possa  in  ogni  tempo  constare  dello  stato  del  patrimonio  pre- 
bendale e  della  amministrazione,  e  dovrà  inoltre  esibire  al  verificarsi 
dei  singoli  casi  le  prove  di  avere  a  tempo  opportuno  rinnovate  le  iscri- 
zioni ipotecarie  a  favore  degli  enti  beneficiari  e  così  pure  curerà  la 
intestazione  a  favore  del  Benefìcio  degli  stabili  e  quant'  altro  apparte- 
nendogli si  troverà  altrimenti  intestato. 

Si  ricorda  poi  al  Sacerdote  ....  che  a  termini  degli  art.  80  e  85 
della  legge  13  settembre  1874,  N.  207G  è  fatto  obbligo'  all'  investito  del 
Benefìcio  di  denunciare  il  passaggio  dell'  usufrutto  dei  beni,  entro  il  ter- 
mine di  mesi  quattro  computabile  dal  giorno  del  Regio  Placito  (o  Exe- 
quatur)  e  di  pagare  entro  due  mesi  successivi  alla  scadenza  la  rela- 
tiva tassa  (1). 

Si  ricorda  parimenti  allo  stesso  Investito  che  egli  è  tenuto  nel 
termine  stabilito  dalle  vigenti  leggi  censuarie  di  far  trasportare  a 
proprie  spese  al  suo  nome  e  partita  all' ufficio  del  censo  od  a  qualunque 
fosse  duopo,  r  estimo  tanto  dei  fondi  che  delle  case  od  altro  di  perti- 
nenza della  prebenda,  venendo  a  ciò  espressamente  autorizzato  dal 
R.  Subeconomo. 

(Si  farà  poi  avvertenza  se  i  fabbricati  vengono  consegnati  riparati 
e  in  istato  di  ordinaria  manutenzione.  Nel  caso  abbisognassero  dì 
riparazioni  per  le  (inali  non  vi  siano  somme  giacenti  per  farle  ese- 
guire,  lo  si  farà  constare  nell'  atto  a  scarico  della  responsabilità 
dell'  Investito,  e  si  descriverà  infine  per  allegato  N.  9  la  Nota  delle 
riparazioni). 

Le  spese  del  presente  atto  e  delle  relative  copie  autentiche  1'  una 
per  V  Investito  (da  depositarsi  nell'  archivio  Parrocchiale)  1'  altra  per  il 
R.  Economato  Generale,  nonché  di  altra  copia  per  l'ufficio  di  Registro 
sono  a  carico  dello  stesso  Investito. 

E  di  tutto   quanto   sopra  lo  stesso   Subeconomo   ha  ingiunto  a  me 
Kotajo  di  farne  pubblico  atto. 
Seguono  gli  allegati. 
Fatto,  etc presenti  gli  infrascritti  testimoni,  etc. 


(1)  Circa  la  decorrenza  del  termine  per  la  denuncia  dell'usufrutto  reggasi  in  fine  al  Volume  la  Cir- 
colare 22  luglio  1885  della  Direzione  Generale  del  Demanio. 


—  121  - 


MODULO    r> 

di  processo  verbale  pel  rilascio  delle  rendite  di  Benefìci,  Cappella- 
nie,  Coadiutorali  e  Coadiutorie  di  semplice  Ufficio  non  aventi 
annessi  beni  stabili,  o  la  sola  casa  canonica  ed  orto. 

N.  B.  Il  Subeconomo  potrà  praticarvi  quelle  modificazioni  che  fossero  ri- 
chieste dalla  speciale  natura  dei  redditi  o  da  particolari  circostanze. 

V  anno 

Regnando 

Essendo  stata  comunicata  a  me  infrascritto  Subeconomo  la  patente 
dell'Ordinario  Diocesano  di  ....  (o  la  Bolla  Pontificia)  in  data  .... 
portante  la  nomina  del  Sacerdote  N.  N.  al  Benefìcio  ....  munita  del 
R.  Placito  (o  Eocequatur)  con  Decreto  ....  ed  essendomi  stato  pure 
comunicato  il  Decreto  in  data  ....  col  quale  il  R.  Economato  Gene- 
rale di  Lombardia  e  Provincie  Parmensi  autorizza  ad  immettere  con 
semplice  atto  d'ufficio  il  detto  Sacerdote  nel  possesso  delle  temporalità 
inerenti  al  predetto  Beneficio  ;  quali  documenti  e  Decreti  si  uniscono 
in  fine  al  presente  per  allegato. 

Si  è  presentato  a  me  infrascritto  il  Sacerdote e  mi  ha  ri- 
chiesto il  rilascio  delle  rendite  e  sostanze  di  detto  Beneficio,  in  vista 
di  che  ho  dichiarato  di  immetterlo  nel  possesso  delle  temporalità  tutte 
inerenti  al  Beneficio  stesso  le  quali  consistono  come  segue  : 

Attività 

(si  descrivano  ì  cespiti  eli  rendita) 

Passività 

(si  descrivano  ì  pesi) 

Rendita  netta 

L' investito  predetto  accetta  il  detto  Stato  patrimoniale  del  Beneficio 
obbligandosi  a  conservarlo  e  difenderne  le  ragioni  e  i  diritti:  e  dichiara 
di  ritirare  (oppure:  si  riserva  di  ritirare  alla  fine  della  gestione  Su- 
beconomale) i  Certificati  di  Rendita  di  cui  sopra  (nel  caso  siavi  al  Be- 
neficio annessa  la  casa  e  giardino  si  aggiungerà  quanto  segue:) 

La  consistenza  della  casa  ed  orto  appare  dalla  descrizione  rilevata 
dal  Perito  N.  N.  in  data  ....  che  si  unisce  in  fine  per  allegato. 

L' investito  ed  accettante  come  sopra  si  obbliga  di  conservare  il 
fabbricato  in  istato  lodevole  nel  caso  di  futura  vacanza,  di  migliorarlo 
e  non  deteriorarlo  e  di  rinunciare  per  se  ed  eredi  a  qualsiasi  pretesa 
di  compenso  per  migliorie  e  in  generale  di  adempiere  a  tutti  gli  ob- 
blighi incombenti  ai  possessori  di  Benefici  Ecclesiastici. 


—  122  — 

Ilo  reso  poi  avvertito  il  predetto  Sacerdote  che  il  diritto  alla  sua 
quota  di  rendita  decorre  dalla  data  del  R.  Placito,  (o  Exequatur)  e  che 
non  può  pretendere  acconti  prima  che  siansi  realizzate  le  riscossioni, 
né  fino  all'approvazione  del  conto  di  riparto  da  parte  del  R.  Econo- 
mato Generale  potrà  pretendere  giusta  le  vigenti  norme,  più  dei  nove 
decimi  della  sua  quota  presuntiva. 

Seguono  gli  allegati  e  cioè:  Bolla  munita  del  R.  Placito  (od  Exe- 
quatur) Decreto  del  R.  Economato  Generale  autorizzante  l'immis- 
sione in  possesso.  Descrizione  del  fabbricato  ed  orto  prebendale. 

Fatto  a 


MODULO    E 


STATO  ATTIVO  E  PASSIVO 

del  beneficio  parrocchiale  sotto  il  titolo  di  S.  Giorgio  nella  chiesa  di  S.  Gior- 
gio situata  in  Mariano,  distretto  di  Mariano,  n.°  XXVI,  provincia  di  Como, 
di  libera  collazione  (o  di  patronato  N.  N.),  rimasto  vacante  il  giorno  30 
giugno  1819  per  la  morte  (o  promozione)  del  sacerdote  Giovanni  Battista 
Gonsalvi  alla  parrocchia  di  N.  N. 


-  124  — 

STATO  ATTIVO  E  PASSIVO  DEL  BENEFICIO  parrocchiale  ERET! 

NEL  COMUNE  DI  Mariano,  DISTRET] 


ATTIVO 


*i 


delle  case 

Fitti  l  dei  beni  in  contanti 

v  dei  beni  in  generi 

Ricavo  de1  frutti  di  parte  patronale  sui  beni  affittati   a  ge- 
neri   

Prodotti  de'  beni  lavorati  a  mezzadria 

Prodotti  de'  beni  lavorati  per  economia 

Prodotti  di  decime  e  primizie 

Livelli  attivi 

Legati  attivi 

Interessi  de'  capitali  attivi 

Censi  attivi 

Assegni  diversi 

(1) 

Totale  della  rendita  .... 


A. 
B. 
C. 

D. 
E. 
F. 
G. 

H. 
I. 
L. 

M. 
X. 


Rendita  annu 
in  lire 
italiane 


lir. 

100 

» 

1616 

» 

1131 

» 

413 

» 

833 

» 

910 

» 

200 

» 

339 

» 

40 

» 

180 

» 

35 

» 

70 

lir. 

5867 

» 

1719 

lir. 

4148 

Si  detraggono  i  controscritti  pesi  e  spese  . 


Rimane  la  rendita  netta 


NB.  Se  vi  saranno  rendite  in  estero  Stato,  s'indicheranno  separatamente  in 
questo  prospetto,  e  si  uniranno  i  corrispondenti  e  distinti  allegati  da  compi- 
larsi col  metodo  prescritto. 

Se  il  beneficio  è  parrocchiale ,  si  notificheranno  per  osservazione  i  prodotti 
della  questua,  volgarmente  detta  del  Passio,  ed  inoltre  i  proventi  straordinarj 
per  emolumenti  di  stola,  e  finalmente  il  numero  delle  anime  che  costituisce  la 
popolazione  della  parrocchia. 


(1)  Dopo  i  censi  attivi  si  potrà  classificare  la  rendita  sul  Debito  Pubblico. 


—  125 


,LA  CHIESA  DI  S.  Giorgio  SOTTO  IL  TITOLO  DI  S.  Giorgio 
Mariano,  N.  XXVI ,  PROVINCIA  DI  COMO. 


PASSIVO 


tfchi  prediali  e  sovrimposte  locali  (1) 

mrazioni 

ìse  di  campagna 

elli  passivi 

rati,  prestazioni  ed  assegni  passivi 

eressi  decapitali  passivi 

isi  passivi 

ti  passivi 

Se  il  beneficio  non  è  parrocchiale ,  si  aggiunge: 

Obblighi  incumbenti  al  beneficio 

secondo  la  tassa  in  corso 


messe  n.°  30  a  lir.  1.  10  compresa  la  manu- 

lir. 


enzione 
ecc. .  . 
?  ecc. . 


33 


Totale  dei  pesi  e  delle  spese  . 


0. 
P. 
Q. 
R. 

S. 
T. 

U. 
V. 


Pesi  e  spese 

annue 

in  lire  italiane 


lir. 

624 

» 

130 

» 

350 

» 

290 

» 

131 

» 

75 

» 

35 

» 

50 

» 

33 

lir. 

1719 

96 


71 


B  Si  aaaiungeranno  le  osservazioni  che  possono  occorrere  sulla  qualità  par- 
ticolare e  natura  del  beneficio,  e  specialmente  se  il  beneficiato  ha  l  obbligo  di 
assistere  alle  sacre  funzioni,  di  fare  la  scuola  gratis  ai  fanciulli  del  luogo  e 
simili;  qualora  poi  il  beneficio  sia  coadjutorale,  s  indicherà  se  e  titolare  o  di 
semplice  ufficio.  In  seguito  ai  carichi  prediali  si  esporranno  le  imposte  per  ma- 
nomorta e  ricchezza  mobile;  quota  di  concorso  e  il  premio  per  assicurazione 
incendi. 
il  Comune  di  Mariano  il  1.°  agosto  1819. 

N.  N.,  Subeconomo. 

(i)  In  seguito  ai  carichi  prediali  si  esporranno  le  imposte  per  manomorta  e  ricchezza  mohile;  quota  di  con- 
,o,  e  il  premio  per  assicurazione  incendi. 


—  126  — 

FITTI  DELLE  CASE 


Da  Francesco  Cattaneo  affittuario  della  casa  situata  in  Mariano . 
censita  scudi  313,  affittatagli  per  anni  nove,  che  scaderanno  col 
giorno  di  S.  Michele  1824,  per  annue  lir.  100,  da  pagarsi  metà  a 
Pasqua,  e  metà  a  S.  Michele  di  ciascun  anno,  come  da  investitura 
semplice  del  giorno  13  ghigno  1815 lir.      100.  — 


NB.  S' indicherà  per  osservazione  il  verosimile  annuo  fìtto  della 
casa  goduta  dal  beneficiato  ed  il  prodotto  del  giardino  in  quella 
misura  che  non  ecceda  le  pertiche  3,  poiché  nel  caso  che  il  per- 
ticato fosse  maggiore ,  il  prodotto  che  deriva  dal  di  più  delle 
pertiche  3  sarà  da  calcolarsi  e  descriversi  nelV  allegalo  F.  Pro- 
dotti de'  Beni  lavorati  per  economia. 

AVVERTENZA.  —  In  questo  modello  si  figura  la  scadenza  col 
S.  Michele; però  quando  sia  convenuta  in  epoca  diversa,  s'indi- 
cherà quella  che  risulta  dalla  rispettiva  investitura.  Codesta  av- 
vertenza servirà  per  tutte  le  altre  indicazioni  esposte  nei  suc- 
cessivi allegati  sì  attivi  che  passivi,  e  stampate  per  maggior 
chiarezza  in  carattere  corsivo. 


FITTI  DE'  BENI  IN  CONTANTI 


Da  Malerba  Giorgio  affittuale  della  possessione  detta  Cantalupa,  di 
pertiche  300  con  casa,  censita  scudi  6410.  3.  3  e  situata  in  Ma- 
riano, affittatagli  per  anni  nove,  che  scaderanno  al  S.  Mar- 
tino 1826,  per  l'annuo  fitto  di  lir.  1500,  da  pagarsi  metà  a  S.  Lo- 
renzo, e  metà  a  S.  Martino  di  ciascun  anno,  oltre  le  infra- 
scritte appendici  da  corrispondersi  ai  tempi  convenuti  secondo 
la  pratica,  coli' obbligo  del  pagamento  delle  imposte  prediali  e 
sovrimposte,  oltre  il  fìtto  convenuto  e  senza  patto  di  ristoro 
per  qualunque  infortunio  celeste,  come  da  istromento  d'investi- 


—  127  — 

tura  del  giorno  I.°  agosto  1817  rogato  dal  notajo  dott.  France- 
sco Bevilacqua lir.    1500.  — 

I  Riso       mogg.  2  —  \  lir. 

I   Anitre         n.°  4  —   )  .  » 

Uva       dozz.'i-l      I'  P^zzo  si         , 
,.  .       )n  „     ,   .  ,        (   calcola     sul- 

Appendici      I  Pollastri      n.4-\  rad       ato  di 

Pi  Capponi      n."  4  -  \         n^ennìo. 
1  Lino  pesi  1  - 

\  Butirro     fo'&&.  5  - 


70. 

— 

6. 

60 

3. 

20 

3. 

— 

6. 

— 

18. 

— 

10. 

— 

lir.  116.   80    »     116.   80 


lir.    1616.    80 


NB.  Qualora  V affittitale  abbia  l'obbligo  del  pagamento  dei  carichi 
da  scontarsi  sul  fitto  annuo,,  ne  sarà  data  indicazione  nella 
relativa  partita. 


FITTI  DE'  BENI  IN  GENERI 


o. 


Da  Girolamo  Pastori  massaro  di  pertiche  150  con  casa  da  massaro 
situata  in  Mariano,  censita  scudi  1800,  affittatagli  per  anni  nove, 
di  tre  in  tre,  che  scaderanno  col  S.  Martino  1829,  pel  Atto  in 
contanti  e  de'  sottonotati  generi  da  corrispondersi  alle  consuete 
epoche  dei  rispettivi  raccolti,  riservata  la  foglia  de' gelsi,  che 
si  ritiene  di  ragione  del  locatore;  e  quanto  all'uva,  da  dividersi 
per  metà,  come  da  investitura  del  giorno  30  giugno  1817. 

In  contanti  per  fìtto  di  casa  e  prati lir.  140.  — 

Fermento  moggia  40    —  a    lir.   20  — lir.    800.    — 

Segale  »        10    —  a      »      15  — »      150.   — 

Miglio  »  2    —  a      »      12  — »        24.   — 

(a)  . . 


lir.    974.   —  »  974.— 


Appendici    .    .  {  Pollastri   n.°   5 »         5.   — 


Ova         doz.  4 lir.       2. 

Pollastri   n.°   5 »         5. 

Capponi     »     5 »        10.    — 


lir.       17.    —  »     17.— 
lir.     1131.— 


(a)  Qualora  il  massaro  o  pigionante  sia  tenuto  al  pagamento  per 
porzione  de'  carichi,  si  aggiungerà,  dopo  i  generi,  la  quantità 
convenuta  e  la  relativa  somma. 


—  128  — 

RICAVO  DE' FRUTTI  DI  PARTE  PATRONALE 
SOPRA  I  BENI  AFFITTATI  A  GENERI 


PRODOTTI  DE'  BENI  LAVORATI  A  MEZZADRIA 


Per  la  metà  de'  generi  (la  di  cui  quantità  e  prezzo  si  calcola  col 
ragguaglio  di  un  novennio). 


Gaiette       libbre       30  —  in  ragione  di  lir.  3  la  libbra  lir.    90.  — 

Frumento  moggia       5  —  a  lir.  20 »  100. — 

Segale             »             2  —  a    »     15 »    30.  — 

Miglio               »             2  —  a    »     12 »    24.  — 

Melica              »             1  —  a    »      8 »      8.  — 

Melgone           »            4  —  a    »    15 »    60.  — 

v-               j  crodello    brente  15  —  a  lir.  20    ...    .  »  300.— 

torchiato       »       10  —  a   »     10 »  100.— 


r>. 


Foglia   (per  adeguato  di  un  novennio)  cent  45.  43,  in  ragione   di 

lir.  5  al  cento lir.  227. 15 

Uva  (per  adeguato  come  sopra)  cent.  15  a  lir.  12.  40  al  cento.    »  186.  — 

lir.  413.  15 


NB.  Si  farà  annotazione  se  il  mezzadro  sia  obbligato  di  concorrere 
in  qualche  parte  alle  spese  di  campagna,  nel  qual  caso  s' indi- 
cherà la  qualità  delle  spese  ed  in  qual  misura  debba  concorrere. 


E. 


Da  Cipolla  Egidio  che  lavora  pert.  100  terreno,  censito  scudi  900, 
e  posto  nel  luogo  di  Carletto ,  frazione  del  comune  di  Canzo, 
come  da  investitura  del  giorno  1.°  luglio  1815  per  anni  sei,  che 
scaderanno  al  S.  Martino  1821, 

In  contanti  per  fìtto  di  casa ; lir.      40. 

Porzione  di  carichi  convenuta  da  pagarsi  per  metà,  e  quindi  sopra 

scudi  450  nella  misura  di  cent.  18 »      81. 


lir.     121 


712. 


lir.    833.  — 


129  — 


F, 


PRODOTTI  DE' BENI  LAVORATI  PER  ECONOMIA 


Dal  campo  di  pert.  50,  censito  scudi  300,  denominato  la  Lovetta,  e 
dalla  vigna  di  pert.  10,  censita  scudi  64,  detta  la  Gioannina , 
situati  nel  comune  di  Chiuduro , 

Gaiette      libbre     23  a    lir.    3  la  libbra lir.  69.  — 

Frumento  moggia    8  —    »    20  al  moggio »  160.  — 

Segale             »          4  —    »     12             »          »  48.  — 

Melgone          »          9  —    »     18            »          »  162.  — 

Miglio              »          4  —    »     10             »          »  40.  — 

J  crodello    brente  6  —  a  lir.  20 »  120.  — 

\  torchiato       »       2  —  a    »     10 »  20.  — 


lir.  619. 


Dal  prato  di  pert.  14,  censito   scudi  89,  denominato  il  Pr agrasso  , 
e  situato  nel  comune  di  Larderà, 

\  maggengo  fasci  n.°  40  —  a  lir.  4 lir.  160.  — 

Fieno  \  agostano       »             22  —       »    3 »  66.  — 

'  terzuolo        »             lo  —       »    3 »  45.  — 

Erba  quartirola »  14.  — 


285. 


lir.  904. 

Dal  bosco  di  pert.  4,  censito  scudi  6,  denominato  il  Laghetto,  e  si- 
tuato come  sopra, 

Prodotto  di  legna  che  sull'adeguato  di  un  novennio  si  cal- 
cola per  verosimile  in »       6. 


lir.  910. 


NB.  La  quantità  de' generi  ed  il  prezzo  relativo  si  calcola  sull'a- 
deguato di  un  novennio. 


—  130  — 


PRODOTTI  DI  DECIME  0  PRIMIZIE 


Dal  Comune  di  Mariano  per  decima  convenuta  in  danaro  da  pagarsi 
il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  la  quale  procede  da  (a) 
come  da  istromento  13  febbraio  1770  rogato  dal  notajo  Gaetano 

Bentivoglio lir.    60.  — 

Da  Cristoforo  Stoppa  per  decima  sui  generi  che   si   raccoglieranno 
dal  fondo  denominato  la  Nosetta,  situato  in  detto  comune  di  Ma- 
riano, risultante  dall'atto  di  convenzione  del  giorno  2  agosto  1780, 
Segale         moggia  1     \      Il    prezzo    sarà    da  i     lir.       15.     — 
Formento        »        2    f  calcolarsi      sull'  ade-  J     »        40.     — 
Miglio  »        1     i  guato    del    noven-  \     »         15.    — 

Vino  brente    2    ;  nio.  /      »        40.    — 

lir.     110.    —  »  110.— 


Da  diversi  contribuenti  per  perizia  d'uva  e  miglio »    30. — 


lir.  200.— 


(a)  S'indicherà  il  titolo  da  cui  procede  la  convenzione,  e  se  la  de- 
cima fosse  originariamente  convenuta  in  generi,  saranno  pari- 
mente da  indicarsi. 


LIVELLI  ATTIVI 


H, 


Da  Bonifacio  Cova  livellano  di  una  casa  situata  in  Iseo  per  l'annuo 
canone  di  lire  100  da  pagarsi  metà  a  Pasqua,  e  metà  a  S.  Mi- 
chele di  ciascun  anno,  come  da  istromento  del  giorno  21  otto- 
bre 1750  rogato  dal  notajo  Giovanni  Boniperti lir.  100 

Da  Anselmo  De  Pietri  livellarlo  de' beni  denominati  la  Passar er a , 
in  tutto  di  pert.  90,  situati  nel  comune  di  Mariano,  per  l'annuo 
canone  di  lire  200  in  contanti  da  pagarsi  metà  a  S.  Giovanni , 
e  metà  a  S.  Martino  di  ciascun  anno,  oltre  gl'infrascritti  ge- 
neri da  corrispondersi  ai  tempi  consueti,  come  da  istromento 
del  giorno  14  luglio  1740  rogato  dal  notajo  Piccoli  Carlo, 

In  contanti lir.  200.   — 

Formento  moggia  1     —  a  lir.  20 »      20.    — 

Segale  »        1     —       »     15 »      15.    — 

Capponi  n.°      2    —       »      2 »        4.    — 

lir.  239.    —  »  239. 


lir.  339. 


—  131  - 

LEGATI  ATTIVI 


Da  Per  ego  Giacomo  per  legato  disposto  dal  fa  Saverio  Bona,  da  pa- 
garsi al  S.  Michele  di  ciascun  anno  per  F  obbligo  di  soddisfare 
in  detto  giorno  all'adempimento  di  un  ufficio  con  messa  in  canto, 
come  da  testamento  del  giorno  4  giugno  1780  rogato  dal  notajo 
Muzio  Marco lir.  40. 


INTERESSI  DE' CAPITALI  ATTIVI 


Da  Yittorio  Bertolè  per  interessi  sopra  il  capitale  di  lir.  2000  sov- 
venutogli sotto  la  speciale  ipoteca  della  casa  situata  in  Code- 
lago  per  anni  dieci,  che  scaderanno  il  giorno  30  settembre  1825, 
e  sotto  F  interesse  del  cinque  per  cento  da  pagarsi  di  semestre 
in  semestre,  cioè  al  30  marzo  e  30  settembre  di  ciascun  anno, 
come  da  istromento  del  giorno  30  settembre  1815  rogato  dal  no- 
tajo dott.  Luigi  Martinengo lir.  100. 

Dall'I.  R.  Monte  dello  Stato  per  l'annua  rendita  perpetua  di  lir.  80 
procedente  dalla  cartella  segnata  n.°  1755,  che  si  paga  di  seme- 
stre in  semestre,  cioè  il  30  giugno  ed  il  31  dicembre  di  ciascun 
anno »    80. 


lir.  180.— 


N  B.  Si  farà  annotazione  di  que'  capitali  che  fossero  vincolati  per 
V adempimento  di  legato  od  altro,  ecc. 


CENSI  ATTIVI 


ivr. 


Da  Luigi  Codelago  per  annuo  censo  costituito  sopra  il  capitale  di 
lir.  1000  al  3  %  per  cento,  da  pagarsi  il  giorno  24  aprile  di  cia- 
scun anno,  assentato  sopra  una  casa  situata  in  Milano,  come 
da  istromento  del  giorno  28  luglio  1796  rogato  dal  notajo  Angelo 
Cariboni lir.    35. 


N  B.  Dopo  questa  categoria  troverebbe  posto  opportuno  la  rendita 
sul  Debito  Pubblico. 


—  132  — 


ASSEGNI   DIVERSI 


NB.  Qualora  il  beneficio  sia  parrocchiale ,  si  descriverà  in  questo 
allegato  l'assegno  governativo  di  congrua  a  carico  del  Fondo 
pel  Culto. 


CARICHI  E  SOVRIMPOSTE 


IN\ 


Dal  Comune  di  Mariano  per  assegno  da  pagarsi  al  31  dicembre  di 
ciascun  anno,  come  da  istromento  del  giorno  23  gennajo  1783 
rogato  dal  notajo  dottor  Carlo  Erba lir-    40>~ 

Dalla  Chiesa  parrocchiale  di  S.  Lorenzo  in  Cantù  per  assegno  da  pa- 
garsi in  due  rate,  cioè  nel  giorno  30  aprile  e  nel  giorno  30  ot- 
tobre di  ciascun  anno,  come  da  investitura  di  convenzione  del 
giorno  28  ottobre  1695 


30. 


lir.    70. 


Per  la  casa  situata  in  Cantù,  censita  scudi  313,  in  ragione  di  cent.  18 

per  ogni  scudo  d'estimo,  compresa  la  sovrimposta  locale  ^  .    lir.    56.34 

Per  le  pertiche  150  terreno  con  casa  massarizia  nel  comune  di  Ma- 
riano, censite  scudi  1800 •    •      *  324.— 

Per  le  pertiche  100  terreno  lavorato  a  mezzadria  nel  luogo  di  Car- 

letto,  frazione  del  comune  di  Canzo ,  censite  scudi  900  ..    -     »  162.— 

Per  le  pertiche  78  terreno  lavorato  per  economia,  situato  nel  co- 

»    82. 62 


mune  di  Chiuduro  e  Larderà,  censite  scudi  459 


lir.  624.96 


NB.  Se  pei  beni  affittati  a  danaro  V affittitale  ha  l'obbligo  del  pa- 
ga ne nto  dei  carichi  da  scontarsi  sul  fitto  annuo,  si  compren- 
deranno in  quest'allegato  col  metodo  suindicato. 


—  133  — 


RIPARAZIONI 


Per  le  annuali  riparazioni  sopra  la  casa  situata  in  Cantù  (si  calco- 
lano sull'adeguato  d'un  novennio) lir.     10.— 

Per  le  case,  ponti,  edificj  d'acqua  sulla  possessione  situata  nel  co- 
mune di  Mariano »     100. — 

Per  la  casa  da  massaro  situata  nel  detto  comune »      20. — 


lir.  130.  — 


N  B.  S' indicherà  per  osservazione  la  verisimile  spesa  delle  ripara- 
zioni annuali  occorrenti  alla  casa  e  giardino  goduti  dal  bene- 
ficiato. 


SPESE  DI  CAMPAGNA  RIFERIBILI  AI  FONDI 
LAVORATI  PER  ECONOMIA 


Q 


Per  manutenzione  de' gelsi  e  delle  viti  (si  calcola  sull'adeguato  di 

un  novennio) lir.    30. 

Per  le  giornate  occorrenti  alla  coltivazione  de'  fondi  e  pel  raccolto 

de' generi »    200. 


lir.  230. 


Al  camparo  Pirola  per  l'assistenza,  ecc. 

In  contanti lir.  40.  — 

Melgone  moggia  4  —  a  lir.  15 »    60.  — 

Vino         brente    2  —  a   »    10 »    20.  — 


»    120. 


lir.  350. 


NB.  In  questo  allegato  si  descriveranno  pure  le  spese  occorrenti 
sui  fondi  lavorati  a  mezzadria,  però  per  quella  somma  sol- 
tanto che  spelta  alla  parte  patronale. 


-  134  — 

LIVELLI    PASSIVI 


I*. 


A  Re  Carlo  per  livello  sopra  la  casa  situata  in  Mariano  annue  lir.  80 
da  pagarsi  nel  giorno  di  8.  Michele  di  ciascun  anno,  come  da 
istromento  del  giorno  20  luglio  1769  rogato  dal  notajo  Luca 
Anselmo lir.    80.  — 

A  De  Gaspari  Bartolomeo  sopra  beni  di  pert.  100  posti  nel  comune 
di  Pasturo  annue  lir.  150  che  si  pagano  nel  giorno  di  S.  Mar- 
tino  di  ciascun  anno,  come  da  istromento  del  giorno  29  aprile 
1701  rogato  dal  notajo  Wachter  Ambrogio »  150.— 

A  Pedroli  Giuseppe  per  livello  d'once  4  d'acqua  che  si  estrae  dalla 
roggia  Lorina  annue  lir.  60  da  pagarsi  in  due  rate,  cioè  nel 
giorno  25  marzo  e  nel  giorno  8  settembre  di  ciascun  anno,  come 
da  istromento  del  giorno  1.°  dicembre  1808  rogato  dal  notajo 
Berlendis  Marco »    60.  — 

lir.  290.  — 


s. 


LEGATI,  PRESTAZIONI  ED  ASSEGNI  PASSIVI 


A  De  Petri  Lucio  per  legato  disposto  da  Grippa  Giovanni  sopra  una 
casa  situata  in  Mariano  da  pagarsi  il  giorno  di  S.  Michele  di 
ciascun  anno,  come  da  testamento  del  giorno  31  gennajo  1650 
rogato  dal  notajo  Anselmo  Buonadei    .    .    * lir.    20. — 

Per  V ufficio  e  messa  in  canto  da  soddisfarsi  nel  giorno  24  giugno 
di  ciascun  anno  per  legato  disposto  da  Bernascone  Vincenzo, 
come  da  testamento  del  giorno  15  dicembre  1800  rogato  dal  no- 
tajo Usnelli  Bernardo »    24.  — > 

Per  messe  n.°  50  del  legato  disposto  da  Anelli  Pietro,  assentato  so- 
pra i  beni  situati  nel  comune  di  Mariano,  come  da  testamento 
del  giorno  14  maggio  1540  rogato  dal  notajo  Arrivatene  Agostino  »    57.  50 

Alla  Chiesa  parrocchiale  del  comune  di  Mariano  per  annua  presta- 
zione convenuta  a  termini  della  Circolare  27  dicembre  1809  da 

pagarsi  in  contanti  in  fine  di  ciascun  anno »    30. 25 

lir.  131.75 

NB.  Se  il  beneficio  è  parrocchiale ,  si  descriverà  in  questo  allegato 
anche  l'assegno  che  fosse  a  carico  del  beneficio  in  favore  di 
qualche  Coadiutore,  a  termini  della  Circolare  18  aprile  1810, 
indicando  V  atto  di  fondiaria  od  il  relativo  documento  da  cui 
deriva  il  peso  dell'  assegno. 


—  135  — 


INTERESSI  DE'  CAPITALI  PASSIVI 


Viola  Raffaele  per  interessi  convenuti  da  pagarsi  annualmente  il 
giorno  30  agosto  in  ragione  del  5  per  100  sul  capitale  di  lir.  1500 
sovvenuto  al  beneficio  dietro  superiore  abilitazione  del  giorno  15 
luglio  1812,  n.°  12470,  da  convertirsi  nelle  spese  di  fabbrica  della 
casa  d' abitazione  del  beneficiato,  come  da  istromento  del  giorno 
10  settembre  1812  rogato  dal  notajo  Bonifacio  Rejna    .    .    .    lir.     75.— 


CENSI   PASSIVI 


FITTI   PASSIVI 


TX 


A  Buocheri  Taddeo  per  censo  sopra  il  capitale  di  lir.  1000  in  ra- 
gione del  3  Vi  Per  cento,  assentato  sopra  i  beni  situati  nel  co- 
mune di  Mariano ,  da  pagarsi  nel  giorno  di  S.  Martino  di  cia- 
scun anno,  come  da  istromento  del  giorno  15  aprile  1699  ro- 
gato dal  notajo  dott.  Girolamo  Stroffa lir.     35. 


V, 


A  Nepomuceno  Fischer  per  fìtto  d'once  2  d' acqua  che  si  estrae  dalla 
roggia  detta  la  Cavallera,  e  che  serve  per  l'irrigazione  dei  fondi 
situati  in  Mariano,  da  pagarsi  in  due  rate,  cioè  il  giorno  23 
giugno  ed  il  giorno  23  dicembre  di  ciascun  anno,  come  da  in- 
vestitura del  giorno  14  luglio  1812 lir.    30.— 

Ad  Ercole  Bossi  per  fitto  di  una  stanza  in  cui  riporre  i  generi, 
della  quale  è  mancante  la  casa  del  beneficiato ,  da  pagarsi  nel 
giorno  di  S.  Martino  di  ciascun  anno,  come  da  investitura  del 
giorno  11  novembre  1818 »    20. — 

lir.    50.  — 

N  B.  Se  per  comodo  delle  parti  si  voglia  continuare  ad  indicare  i  pesi  e  le 
misure  antiche  sarà  duopo  siano  pure  indicati  i  corrispondenti  pesi  e 
misure  portati  dal  sistema  metrico-decimale. 


PARTE    SECONDA 


4§^§&= 


R.  DECRETO  26  settembre  1860,  N.  4314  col  quale  vengono  isti- 
tuiti gli  Economi  generali  per  V  esercizio  del  Sovrano  diritto  di 
possesso  e  amministrazione  dei  benefici  vacanti. 

VITTORIO  EMANUELE  li 

RE    DI    SARDEGNA,    DI    CIPRO    E    DI    GERUSALEMME, 

DUCA    DI    SAVOIA    E    DI    GENOVA,    ECC.    ECC., 

PRINCIPE    DI    PIEMONTE,    ECC.    ECC.    ECC. 

Considerando  che  per  massima  antica  e  costante  della  Nostra 
Monarchia  e  di  tutti  gii  Stati  cattolici  i  frutti  de'benefìcj  vacanti 
costituiscono  una  regalia,  onde  la  sovranità  civile  è  investita  del 
diritto  di  assumere  il  possesso  dei  detti  benefici ,  e  di  amministrarne 
ed  applicarne  i  proventi; 

Considerando  che  cotesto  diritto  è  sempre  stato  esercitato,  seb- 
bene con  varietà  di  misura  e  di  forma,  come  nelle  antiche  Nostre 
Provincie,  così  nelle  altre  alle  medesime  aggregate  pel  libero  loro 
voto,  eccettuate  le  sole  Romagne,  in  quanto  per  l'unione  dell'au- 
torità spirituale  col  dominio  temporale  vi  andavano  confusi  i  diritti 
essenzialmente  distinti  della  Chiesa  e  dello  Stato; 

Considerando  che  siffatto  diritto  in  riguardo  alla  regia  Nostra 
prerogativa,  alle  ^istituzioni  del  Regno,  all'ordine  pubblico  ed  al 
bene  stesso  della  Chiesa  deve  essere  uniformemente  esercitato  in 
tutte  le  provincie  dello  Stato  ed  anche  perchè  le  Cause  religiose  e 
pie  si  vantaggino  egualmente  dei  detti  frutti  dei  benefici  vacanti , 
che  sempre,  secondo  la  specchiata  pietà  dei  Nostri  Maggiori  furono 
alle  medesime  Cause  applicati; 


—  140  — 

Per  queste  coasidcrazioni  ; 
Visto  l'articolo  18  delio  Statuto  (1); 

Sulla  proposta  del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e  Giu- 
stizia ed  Affari  Ecclesiastici; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  quanto  segue: 

Art.  1. 

Il  regio  diritto  di  possesso  e  d'amministrazione  dei  beneficj 
vacanti  sarà  uniformemente  esercitato  in  tutto  lo  Stato  senza  diva- 
rio fra  beneficj  maggiori  o  minori,  e  senza  distinzione  veruna  circa 
la  natura  de' beneficj  medesimi. 

11  rilascio  de'  beni  a  nuovi  investiti  dovrà  essere  preceduto  sem- 
pre dal  Regio  placito. 

Art.  2. 

I  frutti  de' beneficj  vacanti,  detratte  le  spese  di  amministrazione 
e  detratto  un  equo  assegno  da  corrispondersi  al  nuovo  investito 
proporzionato  al  tempo  della  vacanza  e  non  maggiore  mai  della 
rendita  di  un  anno  (2),  saranno  applicati  a  migliorare  la  condi- 
zione dei  parrochi  e  sacerdoti  bisognosi,  alle  spese  di  culto  e  di 
ristauro  delle  chiese  povere  e  ad  altri  usi  di  carità. 

Art.  3. 

L' amministrazione  dei  beneficj  vacanti  sarà  tenuta  da  Economi 
Generali,  che  verranno  da  Noi  nominati.  Essi  dipenderanno  dal 
Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  ed  Affari  Ec- 
clesiastici, alla  cui  approvazione  dovranno  alla  fine  di  ogni  anno 
rassegnare  i  conti  della  loro  gestione. 


(1)  L'Art.  18  dello  Statuto  stabilisce:  «  I  diritti  spettanti  alla  podestà  Civile 
in  materia  beneficiaria  o  concernenti  alla  esecuzione  delle  provvisioni  d'ogni 
natura  provenienti  dall'estero  saranno  esercitati  dal  Re.  » 

(2)  11  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  con  Circolare  17  Aprile  1869, 
N.  68  òis-3598  circa  l'applicazione  dell'Art.  2  del  presente  decreto  ha  dichia- 
rato che  l'equo  assegno  non  è  obbligatorio  né  costituisce  un  diritto  dell'in- 
vestilo ma  è  una  mera  liberalità  e  come  tale  non  può  essere  concessa  se  non 
esclusivamente  dal  Ministero. 


—  141  — 

Art.  4. 

Gli  Economi  Generali  avranno  sotto  di  sé  dei  Subeconomi  nelle 
varie  Diocesi,  che  saranno  nominati  dal  Nostro  Guardasigilli. 

Gli  Economi  Generali  terranno  l'amministrazione  dei  benefìcj 
vacanti  di  più  Provincie ,  i  Subeconomi  quella  dei  benefìcj  vacanti 
di  una  sola  Diocesi,  o  di  più  Mandamenti  compresi  in  una  Dio- 
cesi medesima. 

Agli  Economi  Generali  sarà  specialmente  commessa  l' ammini- 
strazione delle  Mense  vescovili  vacanti. 

Un  apposito  Regolamento  determinerà  le  attribuzioni  degli  Eco- 
nomi Generali  e  dei  Subeconomi,  e  la  sede  dei  primi. 

Art.  5. 

Nelle  antiche  Nostre  Provincie,  nella  Lombardia,  nella  Toscana, 
e  nelle  Provincie  Parmensi  sono  mantenute,  finché  non  sia  altri- 
menti provveduto,  tutte  le  norme  e  pratiche  che  vi  sono  in  vi- 
gore circa  F  amministrazione  dei  benefìcj  vacanti. 

Vi  saranno  però  introdotte  le  disposizioni  degli  articoli  1  e  2. 

Art.  6. 

Nelle  Provincie  Modenesi  e  nelle  Romagne  saranno  poste  in 
vigore,  circa  l'assunzione  di  possesso  dei  benefìcj  vacanti,  e  circa 
la  loro  amministrazione,  le  norme  e  pratiche  stabilite  nelle  anti- 
che Nostre  Provincie  con  quelle  modificazioni  che  saranno  espresse 
In  apposito  Regolamento. 

Art.  7. 

Il  Nostro  Guardasigilli  è  incaricato  di  provvedere  alla  compi- 
lazione dei  succitati  Regolamenti,  e  di  curare  la  piena  esecuzione 
del  presente  Decreto. 

Ordiniamo  che  il  presente  Decreto,  munito  dal  Sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  degli  atti  del  Governo,  mandando 
a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo  osservare. 

Dato  a  Tornio  addì  26  settembre  1860. 

VITTORIO  EMANUELE. 

G.  R.  Cassinis. 


—  142  — 

IL 

lì.  DECRETO  16  gennajo  1861,  X.  1608  con  cui  si  approva  il 
Regolamento  per  l'esecuzione  del  R.  Decreto  26  settembre  1860. 

VITTORIO  EMANUELE  II 

RE    DI    SARDEGNA,    DI    CIPRO    E    DI    GERUSALEMME, 

DUCA    DI    SAVOIA    E    DI    GENOVA,    ECC.    ECC., 

PRINCIPE   DI    PIEMONTE  ,   ECC.    ECC.    ECC. 

Visti  gli  articoli  4  e  7  del  Nostro  Decreto  26  settembre  1860, 

N.  4314; 

Sulla  proposizione  del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia, 
Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici; 
Abbiamo  ordinato  ed  ordiniamo: 

Articolo  unico. 

È  approvato  l'unito  Regolamento,  visto  d'ordine  Nostro  dal 
Ministro  di  Grazia,  Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici,  per  l'esecu- 
zione del  predetto  Nostro  Decreto  26  settembre  1860. 

Ordiniamo  che  il  presente  Decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  degli  atti  del  Governo,  mandando 
a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo  osservare. 

Dato  a  Torino  il  16  gennajo  1861. 

VITTORIO  EMANUELE. 

G.  B.  Gassinis. 


REGOLAMENTO 

ad  esecuzione  del  Decreto  Reale  26  settembre  1860,  X.  43 IL 

DEGLI  ECONOMI  GENERALI. 
Art.  1. 
Il  Regio  diritto  di  possesso  e  di  amministrazione  dei  beneficj  vacanti 
è  esercitato  da  Economi  Generali,  nominati  dal  Re  sulla  proposta  del  Mi- 
nistro di  Grazia,  Giustizia  ed  Affari  Eccclesiastici. 


-  143  - 


Art.  2. 


Essi  concentrano  in  sé  l'amministrazione  di  tutti  i  beneficj  vacanti  di 
ogni  genere  nelle  Provincie  a  cui  sono  preposti,  e  la  reggono  secondo 
le  norme  e  le  pratiche  che  vi  sono,  o  vi  saranno  stabilite. 

Il  loro  officio  si  estende  all'amministrazione  e  conservazione  delle  tem- 
poralità colpite  dalla  disposizione  dall'art.  21  della  legge  30  ottobre  18o9 
sulla  composizione  e  sulle  attribuzioni  del  Consiglio  di  Stato.  (1) 

Art.  3. 

È  egualmente  affidata  agli  Economi  Generali  la  cura  d'invigilare  sul- 
l'amministrazione dei  beneficj  pieni  d'ogni  genere,  delle  chiese  e  delle 
pie  istituzioni  annesse  alle  medesime,  affinchè  non  accadano  irregolarità, 
o  malversazioni,  e  siano  osservati  esattamente  gli  ordini  ed  i  regolamenti 
che  in  tale  materia  sono,  o  saranno  posti  in  vigore  nelle  diverse  Provincie. 

Art.  4. 

Gli  Economi  Generali  invigilano  che  nessun  beneficiato  sia  messo  in 
possesso  della  prebenda  beneficiaria,  ove  non  abbia  previamente  otte- 
nuto il  Regio  placito,  a  sensi  dell'art.  l.°  del  Decreto  Reale  26  settem- 
bre 1860,  e  secondo  i  modi  in  pratica  nelle  diverse  Provincie. 

La  concessione  e  quindi  la  presentazione  del  R.  placito  non  sarà  ne- 
cessaria quando  sia  intervenuta  la  concessione  del  R.  exequatur. 

Gli  Economi  Generali  si  faranno  presentare  copia  autentica  o  del  R. 
placito,  o  del  R.  exequatur,  e  la  conserveranno  nei  loro  atti. 

Art.  5. 

I  Giudici  di  Mandamento,  i  Sindaci  e  in  genere  tutti  i  pubblici  fun- 
zionari che  per  ragione  dei  loro  officj  possono  aver  notizia  della  vacanza 
d'un  beneficio,  o  dell'assunzione  di  esso  per  parte  di  chi  non  avesse 
riportato  il  R.  exequatur  o  il  R.  placito,  dovranno  denunziare  il  fatto  o 
all'Economo  Generale  della  Provincia,  o  al  Subeconomo  della  Diocesi  o 
del  Mandamento. 

Art.  6. 
La  disposizione  del  succitato  art.  21  della  legge  30  ottobre  18o9  si 


(1)  L'Art.  21  della  legge  30  ottobre  1859  stabilisce  quanto  segue:  «  Può  inoltre  il  Consiglio  se 
ne  è  richiesto  pronunciare  sui  sequestri  di  temporalità  e  sugli  atti  provvisionali  di  sicurezza 
generale.  » 

«  In  caso  di  urgenza  può  sugli  atti  provvisionali  pronunziare  la  sezione  di  Grazia  e  Giu- 
stizia ed  affari  Ecclesiastici.  » 

Tale  disposizione  concorda  coli'  Art.  10  della  legge  sul  Consiglio  di  Stato,  Allegato  D  della  legge 
20  marzo  1865,  N.  2248. 


—  144  — 

applicherà  al  caso  di  chi  si  immettesse  nel  possesso  d' un  beneficio  senza 
avere  ottenuto  il  R.  exequatur  o  il  R.  placito. 

Art.  7. 

Ove  gli  Economi  Generali,  o  i  Subeconomi  incontrassero  resistenza, 
od  opposizione  ad  esercitare  i  loro  officj ,  e  specialmente  ad  assumere  il 
possesso  dei  benefìcj  vacanti,  ed  altresì  dei  pieni  nei  casi  espressi  nei 
surriferiti  articoli  2  e  3,  potranno  ottenere  sia  dal  Pubblico  Ministero, 
sia  dai  Giudici  locali  il  necessario  appoggio  legale,  anche  coli' uso  dei 
mezzi  coattivi. 

Art.  8. 

Gli  Economi  Generali  hanno  speciale  incarico  dell'amministrazione  delle  I 
Mense  vescovili  vacanti  :  essi  possono  però  conferirla  sotto  la  loro  respon- 
sabilità  ad  amministratori  od  agenti  locali. 

Art.  9. 

Gli  Economi  Generali  raccolgono  i  frutti  netti  di  tutti  i  benefìcj  va-  j 
canti  delle  Provincie  da  loro  dipendenti,  li  custodiscono  e  li  tengono  ai 
disposizione  del  Ministro  di  Grazia,  Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici,  peri 
P applicazione  indicata  dall'art.  2  del  Decreto  Reale  26  settembre  1860. 

Art.  10. 

Gli  Economi  Generali  devono  compilare  ogni  anno  un  bilancio  attivo 
e  passivo  della  loro  amministrazione,  da  presentarsi  nel  mese  di  novem- 
bre al  Ministro  di  Grazia,  Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici. 

Art.  11. 

Essi  devono  altresì  rassegnare  ogni  anno  al  predetto  Ministro  un  ren- 
diconto della  loro  gestione  ed  una  relazione  sui  bisogni  della  loro  Pro- 
vincia economale,  in  cui  indicheranno  a  quali  usi  potrebbero  essere  più 
particolarmente  applicati  i  frutti  disponibili  dei  benefìcj  vacanti  da  loro 
amministrati,  secondo  le  norme  stabilite  nel  sopradetto  art.  2  del  De- 
creto Reale  26  settembre  1860. 

Art.  12. 

Gli  Economi  Generali  devono  tenere  presso  di  sé  un  elenco  di  tutti  i 
benefìcj  d'ogni  genere  esistenti  nelle  Provincie  a  cui  sono  preposti,  in 
cui  sia  espressa  la  rendita  loro  con  la  specificazione  degli  oggetti  che  la 
costituiscono,  ed  a  cui  siano  uniti,  ove  sia  possibile,  i  relativi  atti  e  do- 
cumenti di  fondazione  ed  erezione,  anche  in  carta  libera. 

Un  tale  elenco  servirà  loro  ad  esercitare  efficacemente  la  vigilanza  di 
cui  è  detto  al  sovrascritto  articolo  3. 


—  145  — 
Art.  13. 

Ove  agli  Economi  Generali  consti  di  qualche  irregolarità,  o  malver- 
sazione nel!' amministrazione  d'un  beneficio,  o  di  qualche  inosservanza 
degli  ordini  e  dei  regolamenti  vegliami  in  tale  materia,  sarà  lor  cura  di 
promuovere  gli  opportuni  provvedimenti  di  conservazione,  di  cautela,  e 
di  repressione,  invocando  altresì,  ove  occorra,  l'intervento  dell'Autorità 
giudiziaria. 

Art.  14. 

Gli  Economi  Generali  corrispondono  col  Ministro  di  Grazia,  Giustizia 
ed  Affari  Ecclesiastici  e  con  ogni  altra  pubblica  Autorità  per  gli  affitri  at- 
tinenti all'esercizio  delle  loro  funzioni. 

Art.  15. 

Ci  sarà  un  Economo  Generale  in  Torino  per  le  antiche  Provincie  con- 
linentali  del  Regno,  in  Milano  per  le  Provincie  Lombarde,  in  Firenze  per 
le  Provincie  Toscane,  in  Bologna  per  le  Provincie  delle  Romagne,  delle 
Marche  e  dell'Umbria,  in  Parma  per  le  Provincie  Parmensi,  in  Modena 
per  le  Provincie  Modenesi,  e  in  Cagliari  per  la  Sardegna  (1). 

Art.  16. 

Gli  Economi  Generali  di  Torino,  di  Bologna,  di  Modena  e  di  Cagliari 
si  atterranno  nella  loro  amministrazione  alle  norme  e  pratiche  in  vigore 
nelle  antiche  Provincie  continentali  del  Regno. 

Art.  17. 

Gli  Economi  Generali  di  Milano,  di  Firenze  e  di  Parma  si  atterranno 
nella  loro  amministrazione  alle  norme  e  pratiche  mantenute  in  vigore  nella 
Lombardia,  nella  Toscana  e  nelle  Provincie  Parmensi. 

Art.  18. 

Presso  gli  Economi  Generali  potranno  essere  instituiti  Uffizj  di  Segre 
feria  e  di  Tesoreria  ove  ne  sorga  il  bisogno. 


(1)  Attualmente  gli  Economati  Generali  stati  modificati  nella  loro  giurisdizione  territoriale  sono 
sette  in  tutto  il  Regno  e  cioè:  Torino  per  le  antiche  provinne  mi  inculali  e  la  Sardegna,  Milano  per 
la  Lombardia  e  Provincie  Parmensi,  Venezia  per  le  Provincie  Venete.  Bologna  per  le  Provincie  delle 
;  Romagne,  delle  Marche  e  Modenesi,  Firenze  per  le  Provincie  Toscane,  per  l'Umbria  e  la  Provincia 
Romana  avente  Delegazione  Economale  sedente  in  Roma;  Napoli  per  le  Provincie  napoletane:  Palermo 
per  la  Sicilia. 

10 


-  146  — 
Art.  19. 

Gli  Economi  Generali  e  gli  Impiegati  dei  detti  Uffizj  non  si  conside- 
rano  come  Impiegati  dello  Stato. 

I  loro  stipendi  e  gli  assegni  per  le  spese  d' uffizio  rimangono  a  canco 
dei  fondi  di  ciascun  Economato  generale,  e  saranno  determinati  dal  M  - 
nistro  di  Grazia,  Giustizia  ed  Affari  EcclesiasUci  in  relaztone  al  bilancio 
di  ciascuna  Provincia  economale. 

Art.  20. 

Nulla  è  innovato  per  ora  quanto  all'Economato  Generale  di  Torino, 
agli  Impiegati  che  vi  sono  addetti  e  ai  loro  stipendi  ed  emolumenti. 

DEI  SUBECONOMI. 

Art.  21. 

I  Subeconomi  esercitano  nelle  Diocesi  o  nei  Mandamenti  a   cui  sono 

preposti,  e  sotto  la  dipendenza  degli  Economi  Generali ,  quegli  ollicj  che 

sono  loro  assegnati  secondo  le  norme  e  pratiche  vigenti,  o  secondo  ap- 

posite  e  speciali  istruzioni. 

Art.  22. 
Essi  vengono  nominati  sovra  proposta  degli  Economi  Generali  dal  Mi- 
nistro di  Grazia,  Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici  fra  i  sacerdoti  e  i  laici 
più  noti  per  probità,  dottrina  e  perizia  d'affari. 

DISPOSIZIONI  TRANSITORIE. 
Art.  23. 

Nelle  antiche  Provincie  continentali  del  Regno  sono  per  ora  conser- 
vate le  norme  e  pratiche  vigenti  che  determinano  gli  oftic],  le  attribu- 
zioni, gU  emolumenti  e  le  sedi  dei  Subeconomi  e  degli  Impiegati  da  loro 

^^Nulbt  innovato  per  ora  circa  gli  usi  gallicani  nelle  Diocesi  in  cui 
sono  tuttora  in  vigore. 

Art.  24. 

Coleste  norme  e  pratiche  saranno  introdotte  nelle  Provincie  delle  Ro- 
magne  nelle  Modenesi  e  nella  Sardegna  con  quelle  mod. hcaz.om  che  ver- 
ranno  espresse  in  istruzioni  apposite,  e  che  saranno  "chieste  dalle  cir- 
costanze, o  dimostrate  ulteriormente  opportune  dall  esperienza. 


—  147  — 
Art.  25. 

Le  sedi  dei  Subeconomati  dipendenti  dagli  Economi  Generali  di  Bolo- 
gna, Modena  e  Cagliari  saranno  ulteriormente  fissate. 

Art.  26. 

Nulla  è  innovato  per  ora  alle  norme  e  pratiche  che  determinano  gli 
officj,  le  attribuzioni,  gli  emolumenti  e  le  sedi  dei  Subeconomi  nella  Lom- 
bardia. Essi  però  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  dipenderanno  esclusi- 
vamente dall'Economo  Generale  di  Milano. 

Art.  27. 

Nella  Toscana  gli  Uffizj  d'Economia  stabiliti  in  ciascuna  Diocesi  ter- 
ranno luogo  dei  Subeconomi  e  saranno  mantenuti  con  le  norme  e  prati- 
che vigenti,  ma  dipenderanno  dall'Economo  Generale  di  Firenze. 

Art.  28. 

Nelle  Provincie  Parmensi  i  Consigli  delle  Opere  parrocchiali  terranno 
luogo  dei  Subeconomi  e  saranno  mantenuti  con  le  norme  e  pratiche  vi- 
genti, ma  dipenderanno  dall'Economo  Generale  di  Parma  (1). 

Torino,  16  gennajo  1861. 


Visto  per  ordine  di  S.  M. 
Il  Ministro  di  Grazia ,  Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici 
G.  B.  CASSINIS. 


SllJt'S0  rÌmane  abrogato  C01  R-  Decret0  17  dicembre  1874  che  ^tituì  i  Subeconomi  nelle 


wovincie  Parmensi. 


i'iS 


III. 


CIRCOLARE  5  marzo  1861,  N.  04,  Divisione  II  del  Ministero  di 
Grazia  e  Giustizia  intorno  alle  attribuzioni  rispettive  dei  Go- 
mmtori  delle  Provincie  Lombarde  e  dell'Economo  Generale 
dei  benefici  vacanti. 

A  cessare  qualsiasi  dubbio  die  in  sequela  al  Regolamento  san- 
cito col D  creto  Reale  16  gennaio  p.°  p.'  N.  4608,  potesse  sor- 
"ere  dea  e  attribuzioni  rispettive  dei  Governatori  delle  Provine» 
Lombarde  e  dell'Economo  Generale  dei  benelicj  vacanti,  si  reputa 
opportuno  fare  in  proposito  le  dichiarazioni  seguenti: 

1  •  1  Governatori  delle  Provincie  Lombarde  conservano  tu  te 
le  attribuzioni  assegnate  loro  per  la  trattazione  degli  affari  eccle- 
siastici dall'  articolo  2  del  Decreto  Reale  22  Marzo  1800,  V  4013, 
dee  e^one  di  quelle  che  si  riferiscono  all'  amministraz.one  dei 
BenS  -canti,  dia  vigilanza  sopra  i  Subeconomi  e  alla  relativa 
iMirrisDOiideuza  coi  medesimi. 

t0mSP2oA,r  Economo  Generale  per  le  Provincie  Lombarde  com- 
petono le  attribuzioni  espresse  negli  articoli  2,3,  4    8  e  9  del 
Regolamento  approvalo  col  Reale  Decreto  16  gennaio  1861 \    IV  4608. 
3°  La  vigilanza  che  nel  detto  articolo  3  gli  e  affidata   sul- 
]" amministrazione  dei  benefici   pieni  d'ogni  genere     delle  chiese 
■  delle  pie  imitazioni  annesse  alle  medesime ,  sarà  da  In,  esercitata 
secondo  le  norme  e  pratiche  vigenti  nelle  Provincie  Lombarde,  ri- 
tenuto  che  ove  gli  emergano  irregolarità .  malversazioni  od  inos- 
servanza degli  ordini  e  regolamenti  in  vigore,  dovrà  rivolgersi  per 
le  opportune  disposizioni  ai  Governatori  o  a  questo  Ministero,  se- 
condo la  rispettiva  competenza.  _         . 

4°  Le  Fabbricerie,  le  Corporazioni  religiose,  ì  Seminari  e 
in  "enere  tutte  le  instituzioni  pie  che  non  hanno  carattere  di  ne 
neficio,  non  dipendono  punto  dall'Economo  Generale. 

5  °  Ogni  volta  che  ,  secondo  le  norme  e  pratiche  vigenti ,  si; 
richiesto  l'intervento  dei  Subeconomi  ad  atti  d'attribuzione  dell' Au 


-  149  - 
torita  governativa,  i  Governatori  la  domanderanno  per  mezzo  del. 
l'Economo  Generale. 

I  signori  Governatori  e  il  signor  Economo  Generale  si  compia- 
ceranno  di  recare  queste  dichiarazioni  a  notizia  gli  uni  degh  In- 
tendenti di  Circondario,  e  l'altro  dei  Subeconomi. 


Il  Ministro 

G.  B.  Cassini*. 


IV. 

CIRCOLARE  11  aprile  1861,  N.  600  del  Ministero  di  Grazia  e 
Giustizia  ed  Affari  Ecclesiastici  diretta  air  Economato  Gene- 
rale di  Milano  colla  quale  si  danno  schiarimenti  sulla  prece- 
dente  Circolare  5  marzo  1861,  X.  61. 

Essendosi  promosso  qualche  dubbio  intorno  all'  applicazione  delle 
norme  espresse  nella  Circolare  5  marzo  1861,  N.  64,  Divisione  II 
circa  le  attribuzioni  rispettive  dei  Governatori  e  dell' Economo  Ge- 
nerale dei  benefìzi  vacanti  delle  Provincie  Lombarde  ;  il  sottoscritto 
si  dà  premura  di  soggiungere  alla  medesima  alquanti  schiarimenti 
che  serviranno  a  sciogliere  i  dubbi  promossi  e  a  determinare  una 
sicura  interpretazione  così  della  Circolare  anzidetta  come  del  Re- 
golamento sancito  col  Decreto  Reale  16  gennajo  1861,  N.  4608. 

Innanzi  tratto  è  da  ricordare  che  il  Diritto  pubblico  interno  dello 
Stato  stabilisce  un  divario  fra  la  materia  beneficiaria  e  tutti  gli  al- 
tri affari  Ecclesiastici  in  cui  la  podestà  civile  può  e  deve   avere 

ingerenza. 

L'articolo  18  dello  Statuto  dispone  che  i  diritti  spettanti  alla 
podestà  civile  in  materia  beneficiaria  (oltre  quelli  concernenti  all'  e- 
secuzione  delle  provvisioni  d'ogni  natura  provenienti  dall'estero); 
saranno  esercitati  dal  Re;  onde  si  deriva  che  tutto  ciò  che  con- 
cerne questa  materia  può  essere  regolato  ed  innovato  con  sem- 
plici Decreti  Reali  senza  alcun  intervento  del  Potere  Legislativo,  poi- 
ché circa  questa  materia  il  potere  Legislativo   si  concentra  nella 


—  130  — 

persona  d<4  Re.  Ed  appunto  in  ordine  al  citato  Art.  18  dello  Sta- 
tuto poterono  essere  pubblicati  il  Decreto  Reale  20  settembre  1860, 
N.  4314  cbe  determinò  l'uniforme  esercizio  in  tutto  lo  Stato  del 
Diritto  Regio  di  possesso  e  d'amministrazione  dei  benefici  vacanti, 
e  il  successivo  1C  gennajo  del  corrente  anno  N.  4008  che  approvò 
il  Regolamento  in  esecuzione  del  precedente. 

Invece  tutti  gli  altri  affari  Ecclesiastici  cadono  sotto  le  dispo- 
sizioni di  legge ,  le  quali  non  possono  essere  innovate  se  non  col- 
l' intervento  del  potere  Legislativo,  e  in  codeste  provincie  cadono 
sotto  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  che  vi  furono  mantenute 
in  vigore. 

Posta  l'accennata  distinzione  non  può  sorgere  incertezza  sul- 
V  applicazione  delle  norme  stabilite  negli  articoli  1  e  2  della  Cir- 
colare 4  marzo  1801,  N.  04.  La  materia  beneficiaria  entra  nella 
competenza  esclusiva  dell'Economo  Generale  dei  benefìzj  vacanti. 
Tutti  gli  altri  affari  Ecclesiastici  entrano  nella  competenza  dei 
Governatori. 

L'esclusiva  competenza  attribuita  all'Economo  Generale  sulla 
materia  beneficiaria  porta  con  se  che  sia  al  medesimo  commessa  la 
vigilanza  sui  benefìcj  pieni  di  cui  è  cenno  all'Art.  3  dell'anzidetta 
Circolare,  ed  altresì  la  trattazione  di  qualsivoglia  pratica  concer- 
nente l' entità  e  l' interesse  di  un  beneficio  che  esca  dai  limiti  del- 
f  ordinaria  amministrazione  dei  Titolari  od  investiti  del  medesimo. 
Perciò  si  devono  ritenere  attribuite  all'  Economo  Generale  V  appro- 
vazione delle  permute  degli  stabili  di  un  beneficio,  l'approvazione 
degli  affitti  degli  stabili  stessi,  l'autorizzazione  all'atterramento  di 
piante  non  olire  il  valore  di  lire  trecento,  ed  altre  pratiche  con- 
simili. 

Quanto  poi  alla  vigilanza  commessa  all'Economo  Generale  sul- 
l'amministrazione delle  chiese  e  delle  pie  istituzioni  annesse  alle 
medesime  di  cui  è  pur  cenno  nel  detto  Art.  3  è  da  ritenersi  che 
si  restringa  all'accertare  que' fatti  di  irregolarità  o  di  malversazione 
o  d'inosservanza  degli  ordini  e  dei  regolamenti  in  vigore  di  cui 
l'Economo  Generale  può  aver  notizia  nell'esercizio  delle  sue  fun- 
zioni, intorno  ai  quali  converrà  che  egli  invochi  le  opportune  di- 
sposizioni o  da  questo  Ministero  o  dai  Governatori  secondo  la  ri- 


-  151 


spettava  competenza,  appunto  perchè  si  tratta  di  oggetti  che  non  ap- 
partengono alla  materia  beneficiaria  propriamente  detta.  Intorno  a 
che  riesce  ovvio  che  l'Economo  Generale  pigli  indirizzo  dalla  con- 
siderazione dell'  interesse  della  Chiesa  e  dello  Stato,  mentre  a  que- 
sto Ministero  ed  ai  Governatori  non  potranno  che  tornare  di  grande 
utilità  i  ragguagli  che  su  tali  oggetti  saranno  loro  somministrati  da 
un  funzionario  a  cui  verrà  agevole  per  la  natura  del  suo  Ufficio  di 
attingere  alle  fonti  d'informazione  le  più  sicure. 

Per  ciò  che  riguarda  le  Fabbricerie  vuoisi  aver  per  fermo  che 
nulla  è  innovato  nelle  Leggi  e  nei  regolamenti  in  vigore  di  code- 
ste Provincie.  Perciò  i  Subeconomi  continueranno  ad  avere  le  at- 
tuali loro  attribuzioni  circa  le  medesime,  e  ad  esercitarle  nell'in- 
teresse dell'amministrazione  governativa  provinciale,  non  potendosi 
se  non  per  mezzo  d'  una  disposizione  legislativa  introdurre  alcuna 
variazione  nelle  norme  e  pratiche  vigenti. 

Si  mantien  fermo  ciò  che  è  stabilito  nell'Art.  5  della  surrife- 
rita Circolare  circa  la  domanda  dell'  intervento  dei  Subeconomi  ad 
atti  di  attribuzione  dell'Autorità  Governativa,  per  mezzo  dell'Eco- 
nomo Generale ,  così  in  ordine  a  quanto  è  determinato  neh'  Art.  26 
del  Regolamento  approvato  col  Reale  Decreto  16  gennajo  1861, 
N.  4608,  come  in  ordine  alla  convenienza  che  i  Subeconomi,  an- 
che nell'esercizio  di  tal  parte  dei  loro  Uffici  appajano  o  siano  po- 
sti sotto  la  dipendenza  e  la  vigilanza  del  loro  Capo  gerarchico, 
onde  non  può  che  essere  giovato  il  pubblico  servizio.  Né  già  s'in- 
tende che  i  Governatori  debbano  domandar  l'intervento  dei  Sube- 
conomi per  mezzo  dell'Economo  Generale  nel  caso  d'ogni  singolo 
atto  relativo  alla  medesima  pratica:  bensì  che  l'abbiano  da  do- 
mandare nell'iniziamento  di  ciascuna  pratica  speciale. 

Il  sottoscritto  confida  che  gli  esposti  schiarimenti  basteranno  a 
determinare  l'applicazione  delle  norme  espresse  nella  Circolare  5 
marzo  prossimo  passato,  e  prega  i  signori  Governatori  di  recarli 
a  notizia  degl'Intendenti  di  Circondario,  e  il  signor  Economo  Ge- 
nerale a  notizia  dei  Subeconomi. 


Il  Ministro 

F.  G.  B.  Cassinis. 


—  m  — 


v. 


CIRCOLARE  23   gì  ugno  1861,  N.   2105  dell'Economato  Gene- 
rale con  cai  it  prescrivono  alcune  norme  circa  i  periti  d' Ufficio. 

Una  recente  Circolare  del  Ministero  di  Grazia  è  Giustizia  av- 
verte che  in  conseguenza  della  nuova  Legge  organica  sui  Lavori 
pubblici  20  novembre  18;>9,  N.  3^754 ,  questo  Economato  Generale 
d'ora  innanzi  non  potrà  avere  ricorso  agli  Uffizi  tecnici  dello  Stato 
per  l'ispezione  e  giudizio  degli  elaborati  che  nell' interesse  degli 
stabilimenti  Ecclesiastici  gii  venissero  presentati,  se  non  nel  caso 
che  interessino  il  bilancio  dello  Stato,  come  sarebbe  a  cagione 
d'esempio  quando  le  opere,  i  contratti,  le  perizie  risguardassero 
beneficj  di  Regio  Patronato  o  sussidiati  dallo  Stato. 

Questa  superiore  determinazione  condusse  il  sottoscritto  a  stu- 
diare non  tanto  il  modo  di  supplire  alla  tal  quale  guarentigia  che 
il  voto  degli  Ingegneri  dello  Statò  presentava  alla  sua  amministra- 
zione, quanto  quello  di  renderla  meno  necessaria;  e  il  migliore 
di  lutti  gii  parve  la  buona  scelta  di  operatori  valenti  e  fidati,  cui 
demandare  i  lavori  tecnici  che  risguardano  gli  stabilimenti  Ec- 
clesia;" 

Dì  cjò  pienamente  convinto  il  sottoscritto  crede  di  dover  pre- 
scrivere quanto  segue: 

i.°  Ciascun  Subeconomato  avrà  il  suo  perito  d'Ufficio  nomi- 
nato dall'  Economo  Generale  su  di  una  terna  che  i  signori  Sube- 
conomi gli  presenteranno  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla 
data  della  presente. 

2.°  Le  operazioni  d'Ufficio  saranno  sempre  affidate  dai  Su- 
beconomi al  rispettivo  loro  Perito  come  sopra  nominato,  il  quale 
nell' esegui  rie  osserverà  esattamente  quanto  è  prescritto  dai  regola- 
menti massime  a  guarentigia  degli  interessati: 

3.°  in  tutti  gli  altri  casi  è  lecito  ai  litolari,  alle  parti  con- 
traenti, agli  amministratori  ricorrenti  il  servirsi  del  perito  che  più 
loro  piacerà,  salvo  però  a  questo  Generale  Economato  di  ordinare 


—  153  — 

quando  lo  creda,  che  il  lavoro  tecnico  sia  a  loro  spese  riveduto 
dai  periti  d'Ufficio  (1). 

4.°  In  via  ordinaria,  e  tranne  speciali  casi,  i  lavori  tecnici 
eseguiti  dai  periti  d'Ufficio  non  saranno  assoggettati  per  parte  di 
questo  Economato  Generale  a  revisione  (2). 

Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCHI. 

VI. 

CIRCOLARE  17  agosto  1861,  N.  3994  dell'Economato  sullo  stesso 
argomento  della  precedente. 

Da  varii  signori  Subeconomi  vennero  fatte  a  proposito  della 
Circolare  di  questo  Generale  ufficio  25  giugno  p.  p. ,  N.  2402, 
alcune  riflessioni,  delle  quali  tenendo  il  debito  conto  il  sottoscritto 
dichiara: 

1.°  Che  col  designare  questa  o  quell'altra  persona  all'Ufficio 
di  perito  presso  i  R.  Subeconomati  Egli  non  intende  conferirle  al- 
cun diritto  sia  ad  essere  mantenuta  in  Ufficio  per  un  tempo  qual- 
siasi, sia  ad  escludere  nel  Distretto  l'opera  di  altri  Periti. 

2.°  Che  in  conseguenza  tanto  questo  Economato  Generale, 
quanto  i  signori  Subeconomi  possono  ogni  volta  che  l'interesse 
delle  Cause  Pie  lo  consigli,  servirsi  dell'opera  di  quel  Perito,  che 
giudicheranno  in  ispeciali  casi,  più  conveniente. 

3.°  Che  i  signori  Periti  dovranno  strettamente  attenersi ,  per 
ciò  che  riguarda  le  loro  competenze ,  alla  tariffa  annessa  alla  norma 
provvisoria  31  maggio  1816. 

Di  queste  dichiarazioni  vorrà  la  S.  S.  dare  comunicazione  al 
Perito  d'Ufficio  pel  suo  Distretto  Subeconomale. 

Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCHI. 


(1)  Vedi  la  Circolare  Economale  che  segue  sullo  stesso  argomento. 

(2)  Gli  stati  descrittivi  degli  stabili  e  gli  atti  di  consegna  e  bilancio  che 


—  154  - 


VII. 


DECRETO  Ministeriale  19  agosto  1862,  N.  61043  col  quale  si  di- 
spone che  la  resa  dei  conti  di  gestioni  beneficiarie  di  qualun- 
que natura  deve  farsi  dai  Subeconomi  e  Sindaci  Capitolari  al- 
l' Economato  Generale. 

Visto  T  Art.  l.°  del  Regolamento  approvato  col  R.  Decreto  1G  gen- 
naio 1861,  N.  4608  con  cui  è  disposto  che  il  regio  diritto  di  pos- 
sesso e  di  amministrazione  dei  benefici  vacanti  è  esercitato  dagli 
Economi  Generali; 

Visto  il  successivo  Art.  3  del  detto  regolamento  con  cui  è  af- 
fidata agli  Economi  Generali  la  cura  di  invigilare  sulla  amministra- 
zione delle  pie  istituzioni  di  culto  annesse  alle  chiese; 

Visto  finalmente  l'Art.  21  del  regolamento  medesimo  con  cui 
è  determinato  che  i  Subeconomi  esercitano  nei  mandamenti  a  cui 
sono  preposti,  e  sotto  la  dipendenza  dell'Economo  Generale,  gli 
uffici  che  son  loro  assegnati  secondo  le  norme  e  pratiche  vigenti 
e  secondo  apposite  e  speciali  istituzioni; 

Il  sottoscritto  Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  dero- 
gando al  §  19  delle  Istituzioni  del  1833  per  la  resa  dei  conti  dei 
Subeconomi  e  dei  Sindaci  Capitolari  determina  che  i  Subeconomi  e 
Sindaci  Capitolari  nelle  provincie  di  Lombardia  dovranno  produrre  al- 
l'Economato  Generale  in  Milano  per  la  opportuna  revisione  ed  an- 
che per  la  competente  applicazione  degli  intercalari  a  sensi  del- 
l'Art. 2  del  R.  Decreto  26  settembre  1860,  N.  4314  i  conti  an- 
nuali di  ogni  beneficio  o  cappellata  ecclesiastica  o  laicale  manuale 
e  d' ogni  legato  di  culto  di  qualsivoglia  reddito  cadente  in  loro  am- 
ministrazione. 

Il  Ministro 

Raffaele  CoiNforti. 


vengono  redatti  in  occasione  della  vacanza  o  riconferimento  dei  benefici   de- 
vono sempre  sottoporsi  alla  revisione  dell'Economato  Generale. 


DO    — 


Vili. 


CIRCOLARE  7  settembre  1862,  N.  7623  dell'Economato  Generale 
ai  Subeconomi  riguardante  la  pubblicazione  delle  edittali  di  va- 
canza dei  benefìci  ritenuti  patronali. 

Con  Decreto  4  corrente  mese,  N.  66583,  Divisione  IV,  il  Mini- 
stero di  Grazia  e  Giustizia  e  Culti  ha  disposto  che  d'ora  innanzi 
abbia  a  cessare  qualunque  inserzione  delle  Edittali  di  vacanza  dei 
beneficj ,  Cappellanie  e  Legati  di  Culto  ritenuti  Patronali  nei  fogli 
Ufficiali ,  dichiarando  dover  bastare  all'  esecuzione  di  quanto  in  pro- 
posito è  prescritto  dalla  Circolare  23  dicembre  d  829  tuttora  vigente 
la  pubblicazione  dei  prescritti  avvisi  di  vacanza  e  di  invito  ai  Pa- 
troni per  cura  dell'Autorità  competente  nel  Capoluogo  della  Pro- 
vincia, e  nel  Comune  ove  trovisi  eretto  il  beneficio ,  o  costituita  la 
Cappellania  od  il  Legato. 

In  conseguenza  di  che  mentre  il  sottoscritto  invita  la  S.  S.  a 
soddisfare  alle  spese  delle  inserzioni  già  eseguite  per  conto  delle 
Cause  Pie  da  Lei  amministrate,  La  avverte  che  d' ora  innanzi  non 
sarà  ammessa  nei  conti  nessuna  spesa  per  inserzioni  di  Edittali  nei 
Fogli  Ufficiali. 

Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCHI. 

IX. 

CIRCOLARE  27  settembre  1862,  N.  8109  dell'Economato  Generale 
ai  Subeconomi  con  cui  si  dichiarano  i  sussidi  parrocchiali  di 
congrua  esonerati  dai  pesi  di  Messe. 

Il  Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  Culti  ha  con  Dispaccio  24 
andante,  IV  Divisione,  N.  70813,  dichiarato,  che  accordando  ai  Par- 
roci poveri  gli  annui  assegnamenti  normali  a  supplemento  di  con- 
grua non  intende  imporre  ai  Parroci  sussidiati  altri  obblighi  oltre 
agli  inerenti  all'ufficio  parrocchiale;  e  che  quindi  i  ridetti  Parroci 


—  £56  — 

debbono  ritenersi  esonerati  affatto  dalla  celebrazione  che  in  pas- 
sato veniva  loro  imposta  di  una  Messa  per  ogni  dieci  lire  di  sus- 
sidio, giusta  il  prescritto  dalla  Delegatizia  Circolare  11  Giugno  1816, 
N.  6862-62. 

Il  sottoscritto  Economo,  nel  mentre  affrettasi  di  comunicare  alla 
S.  S.  la  suespressa  Ministeriale  dichiarazione,  la  interessa  a  darne 
partecipazione  conforme  a  tutti  i  Parroci  sussidiati  dal  suo  Manda- 
mento, facendo  loro  ad  un  tempo  sentire,  come  cotale  determina- 
zione costituisca  una  prova  novella  delle  benevole  sollecitudini  del 
R.  Governo  per  questa  veramente  benemerita  parte  del  Clero. 

Il  R.  Economo  Generalo 
ROBECCHI. 


X. 

CIRCOLARE  16  dicembre  1862,  N.  93221,  del  Ministero  di  Grazia 
e  Giustizia  e  dei  Culti  diretta  agli  Economi  Generali  e  Prefetti 
del  Regno  portante  provvedimento  circa  V  epoca  da  cui  debba 
cominciare  il  godimento  delle  temporalità  dei  beneficj. 

Sul  dubbio  promosso  circa  il  tempo  in  cui  debba  cominciare 
pei  nuovi  investiti  di  un  beneficio  il  godimento  delle  temporalità 
o  rendite  del  medesimo  ed  in  ispecie  delle  case  beneficiarie; 

Visto  il  capoverso  dell'Art.  l.°  del  Decreto  Reale  in  data  26  set- 
tembre 1860,  N.  4314  ove  è  detto  che  il  rilascio  dei  beni  a  nuovi 
investiti  dovrà  essere  preceduto  sempre  dal  Regio  Placito, 

11  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti 

DICHIARA  : 

I.°  Il  diritto  a  godere  delle  temporalità  o  rendite  di  un  be- 
nefìcio non  si  acquista  dai  nuovi  investiti  se  non  se  dal  giorno  del 
conseguito  Regio  Placito; 

2.°  I  nuovi  investiti  non  potranno  per  conseguenza  prima  di 


-   157  — 

tal  giorno  essere  immessi  od  in  qualsivoglia  modo  entrar  nel  godi- 
mento delle  case  beneficiarie: 

3.°  Ogni  disposizione  o  consuetudine  contraria  è  abrogata. 
Gli  Economi  Generali  dei  benefici  vacanti  e  i  Prefetti  delle  Pro- 
vincie del  Regno  in  cui  fu  pubblicato  e  messo  in  vigore  il  Decreto 
Reale  26  settembre  1860 ,  provvederanno  per  1*  eseguimento  delle 
disposizioni  occorrenti  in  conformità  a  questa  dichiarazione. 


Il  Ministro 
G.    PlSANELLI. 


XI. 

CIRCOLARE  28  luglio  1863,  N.  7380  dell'Economato  Generale 
con  cui  si  partecipa  ai  Subeconomi  che  il  Ministero  delle  Fi- 
nanze non  ritiene  i  Subeconomi  come  funzionar]  obbligati  dalla 
Legge  di  Registro  alla  tenuta  del  Repertorio. 

Con  nota  22  luglio  1863,  N.  38985-4477,  Divisione  III,  diretta 
al  Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  Culti,  il  Ministero  delle  Finanze 
ha  riconosciuto  che,  per  le  speciali  Leggi  da  cui  è  regolata  in  Lom- 
bardia T  Amministrazione  dei  benefìci  vacanti,  non  sono  i  Subeco- 
nomi da  ritenersi  come  Funzionari  obbligati  dall'  Art.  65  della  Legge 
sulle  tasse  di  registro  alla  tenuta  del  Repertorio. 

Siccome  poi  gli  atti  dei  detti  Subeconomi,  sieno  questi  fatti  da 
loro  o  semplicemente  col  loro  concorso  o  senza  il  ministero  del  No- 
tajo,  non  si  possono  considerare  per  riguardo  alla  Legge  di  Re- 
gistro che  come  atti  privati,  cosi  ove  sieno  contemplati  per  una 
tassa  fissa  o  proporzionale  dalla  Legge ,  dovranno  venire  sottoposti 
alla  registrazione  nei  termini  prescritti  dagli  articoli  28  e  29  della 
Legge  medesima. 

Tanto  lo  scrivente  notifica  ai  Regi  Subeconomi  a  loro  norma. 

Il  II.  Economo  Generale 
ROBECCHL 


-  158  - 


XII. 

CIRCOLARE  23  novembre  1863,  N.  11177,  dell'Economato  Gè- 
iterale  relativa  air  adempimento  degli  Oneri  di  Culto  dei  bene- 
fici vacanti. 

Verificandosi  non  di  rado  il  caso  che  alcuni  Subeconomi,  te- 
nendo calcolo  di  attivila  in  reslanza,  facciano  adempiere  gli  Oneri 
di  Culto  di  un  beneficio  in  Amministrazione  con  fondi  di  altri  be- 
nefìzj,  o  proprii,  in  attesa  alla  liquidazione  delle  attività  suddette, 
ed  avvenendo  sovente  che  queste  poi,  per  impotenza  dei  debitori 
o  per  altro  titolo,  si  rendano  inesigibili  e  vengansi  cosi  a  creare 
al  beneficio  indebite  passività. 

Il  sottoscritto  a  togliere  questo  inconveniente,  dichiara: 

I.°  Quando  le  rendite  di  un  beneficio  sono  insufficienti  a  co- 
prire di  Oneri  di  Culto  stabiliti  nella  fondiaria ,  questi  si  adempiono 
ad  ratam. 

2.°  Dovranno  essere  erogate  neh' adempimento  degli  Oneri  di 
Culto  le  sole  rendite  nitide  esatte. 

3.°  Si  porteranno  in  restanza  passiva  nei  conti  d'amministra- 
zione quegli  Oneri  di  Culto  che  non  si  sono  potuti  adempiere  colle 
rendite  esatte ,  solo  quando  si  potrà  contrapporre  una  restanza  at- 
tiva esigibile  che  non  sia  inferiore  agli  Oneri  stessi. 

4.°  Avvenendo  che  debba  eliminarsi  una  restanza  attiva,  si  do- 
vrà eliminare  del  pari  un  equivalente  Onere  di  Culto. 

5.°  Fuori  dei  casi  indicati  ai  N.  3  e  4  le  gestioni  annuali  dei 
beneflzj  restano  invariabilmenttc  chiuse  alla  fine  dell'anno  cui  si 
riferiscono,  e  giammai  si  potranno  adempiere  gli  Oneri  di  Culto  in 
restanza  colle  rendite  dell'anno  susseguente. 

Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCHl. 


—  159 


XIII. 


i?.  DECRETO  26  giugno  1864,  N.  1817,  contenente  disposizioni 
per  l'esecuzione  della  legge  5  giugno  1850,  N.  1037. 

VITTORIO  EMANUELE  II 

PER    GRAZIA    DI   DIO   E   PER  VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
RE   d' ITALIA. 

Vista  la  legge  5  giugno  1850,  N.  1037,  nonché  i  RR.  Decreti 
12  luglio  1850,  N.  1062,  22  giugno  e  27  novembre  1862,  N.  731 
e  1007; 

Sentito  il  Consiglio  di  Stato; 

Sulla  proposizione  dei  Nostri  Ministri  di  Grazia  e  Giustizia  e 
de' Culti  e  degli  Affari  dell'Interno; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  1. 

Le  domande  di  autorizzazione  necessarie  agli  stabilimenti  e  corpi 
morali  a  tenore  della  legge  5  giugno  1850  (I)  per  acquistare  sta- 
bili o  per  accettare  donazioni  tra  vivi  e  disposizioni  testamentarie 
verranno  presentate,  col  corredo  di  tutti  i  documenti  relativi,  al 
Procuratore  Generale  del  Re  presso  la  Corte  di'  Appello  del  Distretto 
od  al  Prefetto  della  Provincia,  dove  o  già  esiste  o  dovrà  essere  ri- 
conosciuta la  esistenza  dello  stabilimento  o  corpo  morale,  secondo 


(1)  La  legge  5  giugno  1850  stabilisce:  Artìcolo  unico  —  «  Gli  Stabilimenti 
e  Corpi  morali  siano  ecclesiastici  o  laicali  non  potranno  acquistare  stabili  senza 
essere  a  ciò  autorizzati  con  Regio  Decreto,  previo  il  parere  del  Consiglio  di 
Stato.  Le  donazioni  tra  vivi  e  le  disposizioni  testamentarie  a  loro  favore  non 
avranno  effetto  se  essi  non  saranno  nello  stesso  modo  autorizzati  ad  accet- 
tarle. »  —  Questa  legge  fu  pubblicata  nella  Lombardia  con  R.  Decreto  li  Marzo 
1860,  N.  4003. 


—   1()0   - 

che  si  tratti  di  instituti  ed  opere  di  cullo,  oppure  di  Provincie  e  Co- 
muni,  di  opero  pie  laicali  od  altre  instituzioni  qualunque. 

Art.  2. 

La  domanda  di  autorizzazione  dovrà  esser  fatta  per  parie  di  chi 
rappresenti  lo  stabilimento  o  corpo  morale,  previa  regolare  e  mo- 
tivata deliberazione  in  proposilo,  oppure,  se  ancora  non  abbia  le- 
gale esistenza  o  rappresentanza  l'ente  morale,  dall' esecutore  testa- 
mentario, dal  donante  o  dall'  erede  gravato  dalla  prestazione  del 
legato,  o  finalmente  dal  Comune,  o  da  chiunque  altro  cui  interessi 
la  ordinata  instituzione  o  fondazione. 

Art.  3. 

Il  Procuratore  Generale  ed  il  Prefetto  esaminata  la  domanda ,  rac- 
colte le  opportune  informazioni  e  sentiti  anche  dove  trattasi  d'atto 
di  ultima  volontà,  coloro  ai  quali  sarebbe  devoluta  la  successione, 
trasmetteranno  rispettivamente  la  domanda  stessa ,  e  i  documenti  che 
vi  hanno  tratto,  con  apposito  rapporto  al  Ministero  di  Grazia  e  Giu- 
stizia e  de'  Culti,  al  Ministero  dell'Interno  o  a  quell'altro  che  v'ab- 
bia speciale  ragione  di  competenza,  dai  quali  verranno  promosse 
le  deliberazioni  del  Consiglio  di  Stato  o  le  successive  Sovrane  ri- 
soluzioni. 

Se  la  donazione  o  la  disposizione  testamentaria,  per  ragione 
di  dipendenza  dello  stabilimento  o  corpo  morale  che  vi  ha  diritto 
o  per  lo  scopo  a  cui  è  diretta,  sia  luogo  a  competenza  di  diversi 
Ministeri,  la  risoluzione  Sovrana  dovrà  esser  provocata  dopo  pre- 
ventivi accordi  o  concerti  tra  questi  ultimi. 

Art.  4. 

Pendente  il  procedimento  per  ottenere  la  Sovrana  autorizza- 
zione, gli  Amministratori  degli  stabilimenti  e  corpi  morali  eretti 
od  erigendi,  dovranno  fare  tutti  gli  alti  che  tendono  a  conservarne 
i  diritti. 


161  - 


Art.  a. 


K 


L'acquisto  dei  beni  stabili  di  un  debitore,  fatto  dagli  stabili- 
menti e  corpi  morali  per  via  di  aggiudicazione  o  di  subasta  non 
andrà  soggetto  alla  necessità  di  autorizzazione  preventiva  a  senso 
della  legge  5  giugno  1850. 

Però  il  seguito  acquisto  dovrà  entro  il  termine  di  un  mese ,  se- 
condo le  varie  competenze ,  essere  notificato  al  Prefetto  della  Pro- 
vincia od  al  Procuratore  Generale  del  Distretto,  dove  ha  sede  lo 
stabilimento  o  corpo  morale ,  da  chi  lo  rappresenti  per  quei  prov- 
vedimenti che  paresse  opportuno  di  dare  in  ordine  all'  acquisto  me- 
desimo. 

Art.  6. 

I  Notai  ed  altri  pubblici  Uffiziali  che  abbiano  notizia  di  alcune 
delle  disposizioni  contemplate  allo  art.  <1.°  del  presente  Regolamento: 
ed  i  Ricevitori  del  registro,  ai  quali  sia  fatta  denuncia  di  atti  con- 
tenenti qualche  pia  liberalità,  dovranno  entro  il  termine  di  giorni  30 
dalla  seguita  apertura  e  pubblicazione  del  testamento  o  dalla  avve- 
nuta denuncia  darne  avviso  a  chi  rappresenti  lo  stabilimento  o  corpo 
morale  e ,  se  questo  ancora  non  esista  legalmente  secondo  la  rispet- 
tiva competenza  al  Procuratore  Generale  del  Distretto  od  al  Pre- 
fetto della  Provincia  dove  dovrebbe  avere  sede  il  nuovo  corpo  mo- 
rale. 

Ordiniamo  che  il  presente  Decreto,  munito  del  Sigillo  dello  Stato, 
sia  inserto  nella  raccolta  Ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Re- 
gno d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo 
osservare. 

Dato  a  Torino  il  26  giugno  1864. 


VITTORIO  EMANUELE. 

U.  Peruzzi. 

G.    PlSANELLI. 
li 


-   102  — 

XIV. 

CIRCOLARE  21  febbrajo  1866,  N.  2345,  Divisione  I  del  Mini- 
li intero  delle  Finanze  Direzione  Generale  delle  Tasse  e  Demanio 
riguardo  alle  rettifiche  delle  intestazioni  catastali  degli  enti  ec- 
clesiastici. 

È  stata  dimostrata  la  convenienza  di  affidare  la  tutela  dei  beni 
appartenenti  a  benefizi  ecclesiastici  vacanti,  ai  Subeconomi  locali 
nei  casi  di  domande  per  rettifica  della  intestazione  catastale  di  detti 

beni. 

E  questo  Ministero ,  presi  i  debiti  accordi  con  quello  di  Grazia 
e  Giustizia  e  dei  Culti  ha  considerato,  che  i  Subeconomi  dei  be-  I 
nefizj  vacanti  sono  puramente  e  semplicemente  i   delegati  dell' E-  I 
conomo  Generale,  al  quale  è  dalla  legge  attribuita  la  sorveglianza  dei  ì 
benefìzi ,  delle  Chiese ,  e  di  altre  pie  istituzioni ,  e   che  convenga 
massimamente  nell'interesse  dello  Stato  di  estendere  cotesta  vigi- 
lanza ad  ogni  sorta  d' istituzioni  di  Culto. 

Pertanto  il  sottoscritto  ha  creduto  di  determinare ,  siccome  de- 
termina  con  la  presente,  che  sia  fatto  divieto  agli  Agenti  gover- 
nativi incaricati  della  censuazione  del  catasto  di  accogliere  le  do- 
mande per  rettifiche  delle  intestazioni  catastali  dei  beni ,  dei  quali  I 
si  parla ,  senza  il  preventivo  consentimento  del  rispettivo  Economo 
Generale  quando  si  tratti  di  beni  afferenti  a  benefìzi  Ecclesiastici 
vacanti,  e  della  Direzione  od  Amministrazione  della  Cassa  Eccle- 
siastica ,  ovvero  degli  altri  Agenti  a  ciò  delegati ,  per  tutti  gli  altri 
beni  appartenenti  un  tempo   a   corporazioni  ed  Enti  Ecclesiastici 

soppressi. 

Cotesta  Direzione  nel  ricevere  la  presente  nota  circolare  vorrà 
comunicarla  a  tutti  gli  Agenti  Catastali,  che  le  dipendono  e  curare  j 
che  vengano  da  loro  puntualmente  eseguite  le  norme  che  in  essa 
si  contengono  (1). 

Pel  Ministro 

Finali. 


(1)  A  maggior  schiarimento  di  questa  Nota  Circolare  il  Ministero  stesso 


—  163  — 


XV. 


R.  DECRETO  22  marzo  1866,  N.  2832  con  cui  si  prescrivono  le 
norme  per  ottenere  l'autorizzazione  governativa  per  gli  atti  e 
contratti  costituenti  alienazioni  di  beni  mobili  ed  immobili  ap- 
partenenti agli  enti  ecclesiastici. 


VITTORIO  EMANUELE  II 

PER    GRAZIA   DI   DIO   E   PER    VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
RE   D' ITALIA. 


Visto  l'art.  434  del  Codice  Civile  che  prescrive  i  beni  degli 
istituti  ecclesiastici  non  potersi  alienare  senza  l'autorizzazione  go- 
vernativa ; 

Viste  le  deliberazioni  del  Consiglio  di  Stato: 
Sulla  proposizione  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro   Segretario 
di  Stato  per  gli  Affari  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti, 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo  quanto  segue: 

Art.  1. 

Le  istanze  di  autorizzazione  governativa  per  gli  atti  e  contratti 
dì  qualunque  specie  costituenti  alienazioni  di  beni  mobili  ed  im- 
mobili, che  appartengono  a  qualsiasi  istituto  ecclesiastico  del  Re- 
gno, devono  essere  presentate  all'Economato  Generale  del  Distretto 
dove  ha  sede  il  Corpo  morale  contraente,  per  parte  di  chi  ne  ab- 
bia l'amministrazione. 


(Ielle  Finanze  ha  dichiarato  successivamente  con  Nota  31  marzo  1866  N  4907 

lelleTl,,^  "UT?  d6bba  TTl  VÌelat°  dÌ  aCCOgHere  le  domande  *  Wtifiehè 
Jet le  attuali  intestazioni  catastai,  pei  beni  afferenti  a  benefici  Ecclesiastici  va- 
Mnti  senza  il  preventivo  consentimento  dell'Economo  Generale,  ma  eziandio  si 
ntnE9  ,dmet,°  eStende.re  aHe  reltÌfU'he  de,le  attua,i  intestazioni  qualora 
1  r i  im'ziZ  rt  rTen"'  d'  dlÌeSe>  *  bene"cj'  di  «PPe'lanie,  e  di  tutte 
Il imentn  r,e»  t  ^  anC°ra  riC0n0Sclul«  ™  diritto,  non  consti  del  con- 

■eniimento  dell  accennato  Economo  Generale. 


—  164  — 

A  tali  atti  e  contratti  appartengono  le  vendite,  le  permute,  le 
concessioni  di  enfiteusi  o  di  rendita,  le  affrancazioni  volontarie  di 
ce  io  canoni,  le  costituzioni  di  servitù  passive  o  le  nnunc.e  a 
se  viù  attive,  e  transazioni,  gli  atterramenti  di  piante  di  alo  fu- 
o  le  costituzioni  d'ipoteca,  i  consensi  alla  cancellarne  d 'iscri- 
zioni ipotecarie  (1),  le  esazioni  ed  impieghi  dei  capitali,  e  le  lo- 
cazioni di  beni  immobili  eccedenti  il  termine  di  nove  anni. 

Art.  2. 

L'Economato  Generale  rimetterà  con  avviso  motivato  l'istanza 
al  competente  Procuratore  Generale  del  Re,  il  quale  a  sua  volta 
ccoUe  le  necessarie  informazioni  in  merito,  la  trasmetterà  al  M- 
Sstero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  accompagnata  da  apposito 
parere  e  da  tutti  i  documenti  correlativi. 

Art.  3. 

Sopra  tale  rapporto  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti 
procederà  alla  concessione  o  al  diniego   della  chiesta  autorizza- 

zione. 

Art.  4. 

La  deliberazione  del  Ministero  dovrà  essere  preceduta  dal  voto 
del  Consiglio  di  Stato  quando  per  motivate  ragioni  di  urgenza  o 
di  evidente  utilità  vogliasi  la  dispensa  dai  pubblici  incanti  per  ven- 


to Con  Disp  30  aprile  1866,  N.  7373-7381,  Divisione  II  il  Ministero  m ri- 
sposu  al  Sue  Ho  propostogli  dall'Economo  Generale  di  Milano  ha  (hcta.  o 
rfuTtmito  'Economato  in  caso  di  beneficio  vacante,  quanto  1  investito  in  caso 
dì b  Scio  pTeno  possono  senza  osservanza  di  formalità  alcuna  vou  a  da  HDe- 
creto  22  marzo  1866  acconsentire  alla  cancellazione  delle  iserizon  ipotecane 
accese  a  garanzia  dei  (itti  di  stabili  beneficiaci  allo  scadere  del  contratto  elativo 
E  co  inconsiderazione  che  tali  ipoteche  furono  iscritte  a  garanzia  e.  fta«J 
che  si  percepiscono  o  dal  benelìciato  o  dall'Economato  per  1  esercizi del  di ulto 
dr  galla  né  la  cancellazione  delle  medesime  (che  in  tale  ipotesi  e  alto  d  sem 
Ji  e  amministrazione)  riesce  per  modo  alcuno  a  danno  o  a  vantaggi o  deH  do 
lagone  natrimoniale  alla  cui  conservazione  mirano  essenzialmente  ed  unica 
mente  l'Art.  «! i  del  Codice  Civile  e  il  R.  Decreto  22  marzo  1866  sopracitato. 


—  165  — 

dita   di   beni    mobili    od   immobili    di    un    valore    eccedente    le 
lire  500. 

Dovrà  eziandio  precedere  il  voto  del  Consiglio  di  Stato  quando 
si  tratti  di  vendita  ai  pubblici  incanti  di  beni  per  un  valore  capi- 
tale eccedente  le  lire  8000 ,  oppure  di  alcuno  degli  altri  atti  o  con- 
tratti indicati  allo  alinea  dell'Art.  l.°  che  riguardino  un  valore  ec- 
cedente la  somma  suaccennata. 

Art.  5. 

È  delegata  ai  Procuratori  Generali,  sentito  l'avviso  conforme 
dell'Economato  Generale,  la  facoltà  di  autorizzare  la  vendita,  previo 
esperimento  dell'asta  pubblica,  di  beni,  e  lo  atterramento  di  piante 
di  alto  fusto  per  un  valore  non  eccedente  le  lire  500 ,  come  pure 
di  autorizzare,  entro  i  limiti  della  somma  sopradesignata,  gli  altri 
atti  e  contratti  indicati  allo  alinea  dell'Art.  i.° 

Art.  6. 

Ogni  procedimento  o  disposizione  anteriore  contraria  alle  norme 
sancite  nel  presente  Nostro  Decreto  rimane  abrogata,  tranne  che 
nelle  Provincie  Meridionali,  dove  avranno  tuttavia  pieno  vigore  in 
argomento  le  disposizioni  dei  RR.  Decreti  del  1.°  dicembre  1833 
per  i  casi  ivi  previsti. 

Ordiniamo  che  il  presente  Decreto,  munito  del  Sigillo  dello  Stato, 
sia  inserto  nella  raccolta  Ufficiale  delle  Leggi  e  dei  Decreti  del  Re- 
gno d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo 
osservare. 

Dato  a  Firenze  addì  22  marzo  1866. 


VITTORIO  EMANUELE. 

De  Falco. 


—  466 


XVI. 


CIRCOLARE  31  ottobre  1866,  N.  10540  dell'Economato  Generale 
riguardante  l'obbligo  delle  denuncie  di  passaggio  d'usufrutto  dei 
beneficj  per  V applicazione  della  legge  sulle  tasse  di  registro. 

Si  ricorda  ai  signori  Subeconomi  che  col  Decreto  Luogotenenziale 
14  luglio  1866,  N.  3121,  sulle  Tasse  di  Registro,  è  imposta  sui 
passaggi  di  usufrutto  che  hanno  luogo  per  la  presa  di  possesso  di 
benefizj  o  cappellanie,  sotto  qualsiasi  titolo  e  denominazione,  una 
tassa  che  dall'Art.  1 1 2  della  parte  li ,  della  Tariffa  annessa  al  De- 
creto, ò  stabilita  nel  2  per  cento  sulla  metà  del  valore  dei  beni 
di  qualunque  natura  che  costituiscono  la  dotazione  del  beneficio  o 
cappellania  ; 

Che  agli  Art.  80  e  85  del  Decreto  è  fatto  obbligo  agli  investiti 
del  beneficio  o  cappellania  di  denunziare  il  passaggio  dell'  usufrutto 
in  loro  Capo  entro  il  termine  di  quattro  mesi  computabili  dal  giorno 
del  preso  possesso ,  e  di  pagare  entro  due  mesi  successivi  alla  sca- 
denza del  termine  sopradetto  la  tassa: 

Che  l'Art.  8  del  Decreto  Luogotenenziale  18  agosto  1866, 
N.  3886,  contenente  disposizioni  per  l'applicazione  delle  Tasse  di 
Registro  impone  ai  signori  Subeconomi  l'obbligo  di  rimettere  nei 
primi  dieci  giorni  di  gennajo  e  di  luglio  di  ciascun  anno  ai  Di- 
rettori delle  Tasse  e  del  Demanio  del  Distretto  la  nota  delle  prese 
di  possesso  dei  benefizj  ecclesiastici  avvenute  nel  semestre  prece- 
dente (la  nota  da  presentarsi  nel  gennajo  1867,  comprenderà  quelle 
sole  prese  di  possesso  che  ebbero  luogo  dal  1.°  dello  spirante  mese, 
epoca  in  cui  andò  in  vigore  il  Decreto). 

Nel  ricordare  ai  signori  Subeconomi  questi  obblighi ,  e  invitarli 
ad  adempiere  esattamente  a  quello  che  li  riguarda,  lo  scrivente  li 
richiede:  1.°  di  far  presente  a  tutti  coloro  che  dal  primo  di  que- 
sto mese  sino  al  ricevere  della  presente  fossero  stati  immessi  in 
possesso  di  qualche  benefizio  o  cappellania  l' obbligo  della  denunzia 
e  del  pagamento  della  Tassa  ;  %°  di  volere  inserire  in  tutti  gli  atti 


—  167  — 


di  conferimento  di  possesso  che  avranno    luogo  d'ora  innanzi  il 
disposto  dei  sopraccitati  Art.  80  e  80  del  Decreto  14  luglio  1866  (1). 


Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCHI. 


XVII. 


NOTA  Ministeriale  19  novembre  1866,  N.  18260 ,  Divisione  II, 
diretta  air Economato  Generale  di  Lombardia  riflettente  le  mi- 
gliorie ai  fabbricati  di  pertinenza  beneficiaria.  Diramata  ai  Su- 
beconomi e  Sindaci  Capitolari  con  Circolare  Economale  23  no- 
vembre stesso  anno. 

In  esaurimento  al  rapporto  10  novembre  corrente,  N.  10777, 
mi  tengo  in  debito  di  dichiarare,  per  opportuna  norma  generale, 
come  e  per  la  ragione  di  essere  tutti  i  beneficiati  tenuti  a  miglio- 
rare il  benefìcio,  e  pel  disposto  colla  Circolare  30  giugno  1838, 
debbansi  tutte ,  senza  eccezione ,  le  parti  accessorie  ed  appartenenti 
allo  usufrutto  ordinario 3  fisse  ed  infìsse,  annesse  e  connesse,  mi- 
gliorate ed  anche  fatte  di  nuovo  dal  beneficiato  cessante,  ricono- 
scere acquisite  al  benefìcio  senz'  obbligo  di  compenso  od  indennità 
di  sorta ,  fuorché  nel  caso  in  cui  il  beneficiato  stesso  abbia  doman- 
dato ed  ottenuto  una  dichiarazione  di  ammessibilità  a  compenso 
prima  di  intraprendere  l' opera,  ovvero  nel  caso  che  il  cessante,  0  chi 
per  esso,  comprovino  dì  avere  rilevato  dallo  antecessore  che  poteva 
disporne  col  proprio  denaro,  alcuni  determinati  effetti,  i  quali  do- 
vranno però  sulla  facoltativa  richiesta  del  Subeconomo  essere  ce- 
duti al  benefìcio  contro  pagamento  da  farsi  cogli  intercalari  di  va- 
canza del  beneficio  stesso. 

Pel  Ministro 

Castelli. 


(1)  Vedasi  in  fine  alla  presente  raccolta  la  circolare  22  luglio  1883,  N.  92392- 
17392,  D.  3,  della  Direzione  Generale  del  Demanio  e  Tasse  colla  quale  è  dispo- 
sto che  il  termine  perla  denuncia  del  passaggio  d'usufrutto  dei  beneficiati  de- 
corre dalla  data  del  R.  Placito  anziché  dalla  data  del  formale  possesso. 


•168  — 


XVIII. 


CIRCOLARE  11  dicembre  1866 ,  N.  11731  dell'Economato  Gene- 
rale colla  quale  si  inculca  ai  beneficiati  l'obbligo  di  assicu- 
rare contro  i  danni  degli  incendj  i  fabbricati  del  beneficio. 

È  frequente  il  caso  di  beneficiati ,  i  quali  dimentichi  del  dovere 
che  hanno  di  conservare  il  patrimonio  loro  consegnato ,  omettano  la 
assicurazione  dei  fabbricati  dai  danni  degli  incendj ,  e  debbano  poi 
ricorrere  a  mezzi  di  patrimonio  pel  necessario  loro  ripristino. 

A  prevenire  questo  disordine ,  in  conformità  al  disposto  del  Di- 
spaccio 23  novembre  ultimo  scorso,  N.  18131 ,  Divisione  II  del  Mi- 
nistero di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti,  si  prescrive: 

1.°  Che  in  tutti  i  contratti  d'affitti  di  Stabili  benefìciarj  sia 
imposta  la  condizione  che  il  Conduttore  sotto  la  sua  responsabilità 
debba  far  assicurare  e  mantenere  assicurati  tutti  i  caseggiati  com- 
presi nel  contratto  dai  danni  degli  incendj; 

2.°  Che  in  tutti  gli  Istromenti  di  possesso  sia  espressamente 
fatto  ai  beneficiati  obbligo  di  assicurare  dall'incendio  i  fabbricati 
del  benefìcio,  e  di  esibire  a  richiesta  le  prove  del  pagamento  dei 
relativi  premj  annuali; 

3.°  Che  venga  inculcato  a  tutti  gli  attuali  beneficiati  lo  esau- 
rimento delle  pratiche  per  l' assicurazione  degli  incendj  degli  edifìci 
di  pertinenza  beneficiaria  con  richiamarli  allo  adempimento  del  do- 
vere che,  per  Canonico  e  per  Civile  diritto,  loro  incombe  di  prov- 
vedere alla  conservazione  e  miglioramento  della  dote  beneficiaria, 
avvertendoli  della  grave  responsabilità  cui  soggiacerebbero  nel  caso 
di  incendio  di  alcun  edificio  del  loro  benefìcio  non  assicurato. 

Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCHI. 


169  — 


XIX. 

CIRCOLARE  19  settembre  1868,  N.  7309,  dell'Economato  Gene- 
rale circa  V applicazione  della  legge  15  agosto  1867,  riguardo 
ai  Legati  pii  e  fondazioni  per  oggetto  di  culto. 

Il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  de' Culti,  e  quello  delle 
Finanze,  a  soluzione  di  alcuni  dubbj  cui  dà  luogo  la  pratica  ap- 
plicazione delia  Legge  15  agosto  1867,  N.  3848,  hanno  d'accordo 
stabilito  fra  le  altre  la  seguente  massima: 

LEGATI  PII  E  FONDAZIONI  PER  OGGETTO  DI  CULTO. 

Articolo  I,  N.  6. 

«  I  legati  pii  e  le  fondazioni  di  Culto  i  quali  non  sieno  enti 
morali  per  sé  stanti  ed  autonomi,  ma  sieno  invece  oneri  di  altri 
enti  morali  conservati,  sieno  questi  istituiti  per  oggetto  di  Culto, 
per  oggetto  di  Beneficenza  o  per  altro  qualsiasi  scopo,  non  deb- 
bono considerarsi  come  aboliti.  » 

Il  Regio  Economo  Generale 
ROBECCHI. 


XX. 


CIRCOLARE  26  febbrajo  1870,  2V.  1934,  dell'Economato  Generale 
portante  decisione  ministeriale  che  dichiara  non  soggetti  alla 
tassa  di  manomorta  gli  assegni  a  supplemento  di  congrua  che 
si  pagano  agli  investiti  dei  Benefici  parrocchiali. 

In  seguito  a  giudicato  della  Corte  di  Cassazione  di  Torino, 
3  aprile  1867,  in  Causa  Devilla,  per  cui  sono  ritenuti  esenti  da 
tassa  di  manomorta  gli  assegni  o  sussidj  individuali  precariamente 
distribuiti  agli  investiti  de'  benefizj  parrocchiali ,  o  cappellanie ,  a 
seconda  dei  loro  bisogni,  perchè  si  è  riconosciuto  che  questi  as- 


-  170  — 

segni  non  sono  da  annoverarsi  fra  le  proprietà  patrimoniali  per- 
manenti e  perpetue  della  manomorta,  il  Ministero  delle  Finanze 
(Direzione  Generale  del  Demanio),  interpellalo  da  quello  di  Grazia 
e  Giustizia  e  dei  Culti,  ha  fatto  conoscere  che  «se  gli  assegni, 
de'  quali  è  parola ,  vengono  accordati  dall' Amministrazione  del  Fondo 
per  il  Culto  ai  Parroci,  e  debbano  cessare  quando  i  relativi  bene- 
lìzj  abbiano  raggiunta  o  superata  rispettivamente  la  rendita  netta 
di  lire  cinquecento  (come  è  della  natura  dei  Supplementi  di  Con- 
grua), pare  che,  atteso  il  carattere  meramente  personale  e  tempo- 
raneo degli  assegni  medesimi ,  possano  ritenersi  esenti  da  tassa  di 
manomorta  »  (1). 

Di  questa  Ministeriale  dichiarazione  sarà  la  Signoria  Sua  com- 
piacente rendere  avvertiti  i  Parroci  di  codesto  Distretto  Subecono- 
male che  vi  sono  interessati. 

Il  Regio  Economo  Generale 
ROBECCHI. 


XXI. 

NOTA  20  aprile  1870,  N.  5600,  del  Ministero  di  Grazia  e  Giu- 
stizia e  dei  Culti  che  dichiara  essere  state  le  Coadjutorie  d' Uf- 
ficio esistenti  nelle  Provincie  Lombarde  dichiarate  esenti  dalla 
tassa  di  passaggio  d'usufrutto. 

In  relazione  alla  Nota  30  dicembre  ultimo  scorso  N.    10039, 
di  V.  S.,  lo  scrivente  si  reca  a  debito  di  parteciparle  che  il  R.  Mi- 


ci) Questa  risoluzione  del  Ministero  delle  Finanze,  Direzione  Generale  del 
Demanio  fu  diramata  alle  Intendenze  di  Finanza  con  Circolare  16  settembre  1870, 
N.  10506-6986,  D.  3.  —  In  essa  Circolare  è  detto  che  «questa  risoluzione  che, 
per  gli  assegni  della  specie,  è  conforme  in  massima  a  quella  adottata  dalla 
Amministrazione  delle  imposte  dirette  colla  Circolare  1.°  giugno  1868  N.  40-27 
rispetto  alla  imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile  avrebbe  il  suo  fondamento 
nei  principj  della  Legge  e  nel  fatto  che  gli  assegni  per  supplemento  di  congrua 
hanno  in  queste  Provincie  carattere  di  assegnò  personale  ai  Parroci  e  non  fanno 
perciò  reddito  patrimoniale  delle  parrocchie  rispettive.  » 

Vedasi  sullo  stesso  argomento  la  Circolare  Economale  18  giugno  1878,  N.  16. 


—  171  — 

nistero  delle  Finanze  ammette  che  le  disposizioni  dell'Art.  5  della 
legge  14  luglio  1866,  N.  3121,  e  112  dell'annessavi  tariffa  non 
siano  applicabili  alle  Coadjutorie  d'Ufficio  esistenti  nelle  Provincie 
Lombarde  e  che  il  Ministero  medesimo  ha  quindi  impartite  le  ana- 
loghe istruzioni  ai  suoi  agenti  (1). 

Pel  Ministro 

Ferreri. 


(1)  Le  istruzioni  relative  a  tale  determinazione  furono  dal  Ministero  delle 
Finanze  (Direzione  Generale  del  Demanio)  impartite  alle  Intendenze  di  Finanza 
con  Nota  5  marzo  1870,  N.  24672-1664. 

La  decisione  presa  riguardo  alla  esenzione  delle  Coadjutorie  d'Ufficio  dalla 
tassa  di  passaggio  d'usufrutto  parte  dal  concetto  che  le  medesime  non  hanno  nome 
né  natura  di  benefìcio  né  di  Cappellania  o  di  quegli  altri  enti  che  sotto  qual- 
siasi titolo  o  denominazione  presentino  però  i  caratteri  di  Benefìcio,  mentre 
il  vero  carattere  di  dette  Coadjutorie  è  quello  di  assegni  stabiliti  a  favore  di 
chi  presta  i  suoi  servigi  come  Coadiutore  alla  tale  o  tal  altra  parrocchia;  esse 
sono  tanto  di  fatto  come  di  diritto  amovibili  ad  nutum  del  Vescovo,  e  i  tito- 
lari ne  percepiscono  le  rendite,  in  quanto  e  per  il  tempo  che  ne  adempiono 
l'ufficio.  Per  tali  ragioni  nel  conferimento  di  questo  genere  di  Coadjutorie  non 
ha  luogo  la  canonica  istituzione  ma  una  semplice  delegazione  a  fungere  l'Uf- 
ficio di  Coadiutore  al  Parroco.  Dato  questo  principio  è  facile  argomentare  il 
motivo  su  cui  si  è  basata  la  risoluzione  del  Ministero  delle  Finanze.  Infatti 
FArt.  112,  della  legge  14  luglio  1866,  (al  quale  corrisponde  l'Art.  Ilo,  della 
tariffa  annessa  alla  legge  di  Registro  15  settembre  1874,)  colpisce  le  prese  di 
possesso  dei  benefici,  cappellate  ecc.  come  passaggi  di  usufrutto;  l'usufrutto 
importa  il  diritto  di  godere  vita  durante  delle  cose  di  cui  altri  ha  la  proprietà; 
tale  diritto  i  Coadiutori  d'ufficio  amovibili,  come  si  è  detto,  ad  nutum  del  Su- 
periore Ecclesiastico,  non  l'hanno  e  non  lo  possono  avere  ;  sarebbe  quindi  in- 
giusto che  per  questo  titolo  fossero  tassati  al  pari  di  chi  va  in  possesso  di  un 
benefìcio  che  si  definisce  jus  perpetuum,  ecc. 


—  172  — 


XXII. 


NOTA  15  Aprile  1871,  N.  42621-3151,  D.  3,  del  Ministero  delle 
Finanze  Direzione  Generale  del  Demanio  e  delle  Tasse  alla 
Intendenza  di  Finanza  in  Milano,  nella  quale  riporta  la  de- 
cisione del  Consiglio  di  Stato  che  dichiara  le  Coadjutorie  d'Uf- 
ficio esenti  dalla  tassa  di  manomorta. 

Inerentemente  alla  decisione  presa  al  riguardo  delle  Coadjutorie 
d'Ufficio  nei  rapporti  colla  tassa  di  registro,  colla  Nota  3  marzo 
1870,  N.  24G72-1G64,  anche  il  sottoscritto  riteneva  chetali  istitu- 
zioni considerate  per  se  stesse  dovessero  ritenersi  esenti  dalla  tassa 
di  manomorta. 

Poteva  per  altro  dubitarsi  se  questa  tassa  non  fosse  altrimenti 
esigibile  sopra  le  rendite  dei  beni  assegnati  alla  Goadjutoria  mede- 
sima siccome  facente  parte  integrante  del  patrimonio  delle  par- 
rocchie rispettive. 

Ma  il  Consiglio  di  Stato  interpellato  sulla  quistione,  considerando 
che  le  Coadjutorie  non  sono  enti  morali  ma  semplici  assegnamenti 
per  uffici  temporanei,  che  questi  assegni  non  entrano  a  formar 
parte  del  patrimonio  delle  parrocchie  nò  delle  fabbricerie  dal  mo- 
mento che  vengano  fatte  all'  infuori  d'  ogni  ingerenza  dell'  una  o 
dell'altra,  nelf  adunanza  21  marzo  ultimo  scorso,  ha  espresso  pa- 
rere che  gli  assegni  medesimi  non  possono  assoggettarsi  alla  tassa 
di  manomorta. 

Il  Direttore  Generale 

Saracco. 


—  173  — 


XXIII, 


REGIO  DECRETO  del  25  giugno  1871,  N.  320  (serie  seconda) 
contenente  le  disposizioni  generali  circa  V  Exequatur  ed  il 
Regio  Placet. 

Visto  l'Art.  18  dello  Statuto; 

Visti  gli  articoli  16  e  18  della  legge  13  maggio  1871,  N.  214 
(serie  seconda)  per  le  guarentigie  delle  prerogative  del  Sommo  Pon- 
tefice e  della  Santa  Sede  e  per  le  relazioni  dello  Stato  colla  Chiesa  (I); 

Sulla  proposta  del  nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di 
Stato  per  gli  affari  di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti  ; 


(1)  Sì  crede  opportuno  riportare  per  intiero  il  Titolo  Secondo  della  legge 
13  maggio  1871  per  le  guarentigie  delle  prerogative  del  Sommo  Pontefice,  che 
tratta  della  Relazione  dello  Stato  colla  Chiesa  : 

Art.  H.  -  È  abolita  ogni  restrizione  speciale  allo  esercizio  del  diritto  di  riunione  dei  membri  del 

Cei0ART°lC50  -  È  fatta  rinuncia  dal  Governo  al  diritto  di  legazìa   apostolica  in  Sicilia  ed  in  tutto  il 
Regno  al  diritto  di  nomina  o  proposta  nella  collazione  dei  benefizj  maggiori. 
I  Vescovi  non  saranno  richiesti  di  prestare  giuramento  al  Re. 

I  benefizj  maggiori  e  minori  non  possono  essere  conferiti  se  non  a  cittadini  del  Regno,  eccettoche 
nella  città  di  Roma  e  nelle  sedi  suburbicarie. 

Nella  collazione  dei  benefizj  di  patronato  Regio  nulla  e  innovato. 

Art  16  -  Sono  aboliti  1'  Exequatur  e  Placet  Regio  ed  ogni  altra  forma  di  assenso  governativo 
per  la  pubblicazione  ed  esecuzione  degli  atti  delle  autorità  ecclesiastiche. 

Però  fino  a  quando  non  sia  altrimenti  provveduto  nella  legge  speciale  di  cui  ali  Art.  18  riman- 
gono soggetti  all'  Exequatur  e  Placet  Regio  gli  atti  di  esse  autorità  che  riguardano  la  destinazione  dei 
beni  ecclesiastici  e  la  provvista  dei  benefizj  maggiori  e  minori,  eccetto  quelli  della  citta  di  Roma  e 
•delle  sedi  suburbicarie.  .  .        ,....„  ,     ,- 

Restano  ferme  le  disposizioni  delle  leggi  civili  rispetto  alla  creazione  e  ai  modi  di  esistenza  degli 
nstituti  ecclesiastici  ed  alienazione  dei  loro  beni. 

Art#  17  _  in  materia  spirituale  e  disciplinare  non  è  ammesso  richiamo  od  appello  contro  gli  atti 
delle  autorità  ecclesiastiche,  né  è  loro  riconosciuta  od  accordata  alcuna  esecuzione  coatta. 

La  cognizione  degli  effetti  giuridici,  così  di  questi  come  d'  ogni  altro  atto  di  esse  autorità,  appar- 
tiene alla  giurisdizione  civile.  . 
Però  tali  atti  sono  privi  di  effetto  se  contrari  alle  leggi  dello  Stato  od  all'  ordine  pubblico,  o  lesivi 
-dei  diritti  dei  privati,  e  vanno  soggetti  alle  leggi  penali,  se  costituiscono  reato. 

Art.  18.  —  Con  legge  ulteriore  sarà  provveduto  al  riordinamento,  alla  conservazione  ed  alla  am- 
ministrazione delle  proprietà  ecclesiastiche  nel  Regno. 

Art.  19.  —  In  tutte  le  materie  che  formano  oggetto  della  presente  legge  cessa  di  avere  enetto 
■qualunque  disposizione  ora  vigente,  in  quanto  sia  contraria  alla  legge  medesima. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle 
'leggi  e  dei  decreti  del  Regno  d' Ralia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  osservare 
*ome  legge  dello  Stato. 


—  174  — 

Sentito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  ; 
Udito  il  Consiglio  dei  Ministri  ; 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  1. 

Fino  a  quando  non  sia  altrimenti  provveduto  con  la  legge  spe- 
ciale di  cui  negli  art.  16  e  18  della  citata  legge  13  maggio  1871, 
N.  214  (serie  seconda)  saranno  soggetti  all'  Exequatur  gli  atti  eie 
provvisioni  della  Santa  Sede  che  riguardano  la  destinazione  dei 
beni  Ecclesiastici  e  la  provvista  dei  benefizi  maggiori  o  minori  ec- 
cetto quelli  della  città  di  Roma  e  delle  sedi  suburbicarie. 

Ove  le  provvisioni  e  gli  atti  siano  emanati  dagli  Ordinari  Dio- 
cesani saranno  soggetti  al  R.  Placet. 

Art.  2. 

Nelle  provviste  beneficiarie  si  comprendono  le  collazioni  dei 
Benefìzj  anche  di  Patronato  Regio  e  le  provvisioni  che  conferiscono 
con  l'esercizio  di  un  ufficio  ecclesiastico  il  diritto  di  ammini- 
strare la  dote  del  Benefizio  o  di  goderne  in  tutto  od  in  parte  i 
frutti  o  di  percepire  su  di  essi  un  assegno. 

Art.  3. 

11  R.  Exequatur  sarà  concesso  o  negato  con  Decreto  Reale 
sulla  proposta  del  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia,  Giustizia  e  dei 
Culti  sentito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato. 

Art.  4. 

Le  facoltà  di  concedere  il  R.  Placet  è  delegata  al  Procuratore 
Generale  presso  la  Corte  d'appello  del  luogo  in  cui  som)  posti  il 
Beneficio  o  i  beni  ecclesiastici. 

Il  Procuratore  Generale  dovrà  non  pertanto  riferire  al  Ministero  di 
Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti  ed  attendere  le  sovrane  determinazioni: 

1.°  Quando  si  tratti  di  nominare  a  dignità  o  canonicati  ; 

2.°  Quando  si  tratti  di  nomine  a  Be»cfizj  o  Cappellate  corali 


—  175  — 

nelle  chiese  metropolitane  e  vescovili,  fino  a  che  questi  non  siano 
ridotti  al  numero  definito  dall'Art.  6  della  legge  15  agosto  1867, 
N.  5848. 

3.°  Quando  si  tratti  di  destinazioni  di  beni  ecclesiastici  per  un 
valore  eccedente  lire  cinquecento. 

4.°  Quando  sia  di  avviso  che  il  Regio  Placet  debba  essere  negato. 

Art.  5. 

Gli  investiti  di  un  Benefizio  non  saranno  ammessi  al  Possesso 
del  medesimo  prima  che  il  loro  titolo  sia  munito  del  Regio  Exe- 
quatur  o  del  Regio  Placet. 

Dalla  data  della  concessione  dell'  Exequatur  o  del  Placet,  il  no- 
minato al  beneficio  avrà  diritto  ai  frutti,  agli  assegni,  ed  alle  tem- 
poralità dello  stesso. 

Dalla  data  medesima  avranno  effetto  le  provvisioni  che  concer- 
nano destinazione  di  beni  ecclesiastici. 

Art.  6. 

Le  norme  per  la  concessione  dell'  Exequatur  e  del  Placet  sono 
determinate  dal  Regolamento  annesso  al  presente  Decreto  firmato 
d'  ordine  Nostro  dal  Ministro  Guardasigilli. 

Art.  7. 

Tutte  le  disposizioni  ed  usanze  contrarie  al  presente  Decreto 
ed  annesso  regolamento  sono  abrogate. 

Ordiniamo  che  il  presente  Decreto  munito  del  Sigillo  dello  Stato 
sia  inserito  nella  Raccolta  ufficiale  delle  Leggi  e  dei  Decreti  del 
Regno  d'  Italia  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di 
farlo  osservare. 

Dato  a  Firenze  addì  25  giugno  1871. 

VITTORIO   EMANUELE. 

G.  De  Falco. 


—  176  - 

REGOLAMENTO 

per  la  esecuzione  del  Regio  Decreto  del  25  giugno  1871. 

Art.  1. 

Tutte  le  Bolle,  Decreti,  Brevi,  Bescritti  e  provvisioni  della  Santa  Sede 
e  parimente  tutte  le  Bolle,  Bescritti,  Decreti  e  provvisioni  degli  Ordinarj 
Diocesani  concernenti  destinazione  di  beni  ecclesiastici  o  collazione  di  Be- 
neficj  maggiori  o  minori,  eccetto  quelli  della  città  di  Boma  e  delle  sedi 
suburbicarie,  per  avere  esecuzione  devono  essere  muniti  i  primi,  di  Be- 
gio  Exequatur  ed  i  secondi  di  Begio  Placet. 

Lo  stesso  avrà  luogo  per  gli  atti  d'investitura  alle  nomine  di  Patro- 
nato Begio  e  per  le  provvisioni  che  conferiscono  con  l'esercizio  di  un  uf- 
ficio ecclesiastico  il  diritto  d'amministrare  la  dote  d'un  benefìcio  o  di  go- 
derne in  tutto  o  in  parte  i  frutti,  ovvero  di  percepire  su  di  esso  un  as- 
segno. 

Art.  2. 

Chiunque  intenda  far  uso  di  una  provvisione  della  Santa  Sede,  con- 
cernente alcuno  degli  oggetti  indicati  nell'articolo  precedente,  dovrà  pre- 
sentarla in  originale  al  Ministero  di  Grazia ,  Giustizia  e  dei  Culti  e  chie- 
dere con  apposito  ricorso  in  carta  da  bollo  la  concessione  del  Begio  Exe- 
quatur. 

La  provvisione  ed  il  ricorso  potranno  pure  essere  presentate  al  Pro- 
curatore Generale  presso  la  Corte  d'Appello  del  luogo  dove  si  vuole  ese- 
guirla, perchè  li  rimetta  al  Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti. 

Art.  3. 

Il  Ministro  di  Grazia ,  Giustizia  e  dei  Culti  esaminati  gli  atti  e  rac- 
colti i  documenti  che  crederà  necessari,  promuoverà  le  Sovrane  determi- 
nazioni sentito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato. 

La  concessione  dell'  Exequatur  si  farà  con  Decreto  Beale,  che  sarà  tra- 
smesso al  Procuratore  Generale,  e  da  questo  comunicato  agli  interessati. 

Se  l' Exequatur  viene  negato  si  tratterrà  presso  il  Ministero  l'originale 
della  provvisione  e  si  restituirà  il  ricorso  con  la  seguente  annotazione: 

«  Non  si  fa  luogo  al  chiesto  Exequatur.  » 

Art.  4. 
Chiunque  intenda  far  uso  di  una  provvisione  degli  Ordinari  Diocesani 


-  177  - 

la  quale  concerna  alcuno  degli  oggetti  indicati  nell'Art.  l.°,  dovrà  pre- 
sentarla in  originale  al  Procuratore  Generale  presso  la  Corte  d'Appello 
del  luogo  in  cui  sono  posti  il  benefìcio  o  i  beni  ecclesiastici,  e  chie- 
dere con  apposito  ricorso  in  carta  da  bollo  la  concessione  del  Regio  Placet. 
Il  Procuraiore  Generale,  esaminali  gli  atti  e  raccolti  i  documenti  che 
crederà  necessari,  concederà  o  negherà  il  Regio  Placet  secondo  le  norme 
dei  seguenti  articoli. 

Art.  5. 

Il  Procuratore  Generale,  prima  di  provvedere  sulla  domanda  di  Regio 
Placet,  dovrà  fare  relazione  al  Ministro  di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti, 
ed  attendere  le  superiori  determinazioni: 

1.°  Quando  si  tratti  di  nomine  a  dignità  o  Canonicati; 

2.°  Quando  si  tratti  di  nomine  a  benefìzj  o  cappellanie  corali  nelle 
Chiese  Metropolitane  e  Vescovili,  fino  a  che  questi  non  siano  ridotti  al 
numero  definito  dell'Art  6.  della  Legge  15  agosto  1867,  N.  38i8,  e 
dall'Art.  8  delia  legge  dell' il  Agosto  1870.  Allegato  P. 

3.°  Quando  si  tratti  di  destinazione  di  beni  ecclesiastici  per  un  va- 
lore eccedente  lire  cinquecento; 

4.°  Quando  sia  di  avviso  che  il  Regio  Placet  debba  essere  negato. 
Egli  trasmetterà  in  questi  casi  al  Ministro  di  Grazia ,  Giustizia  e  dei 
Culti  i  Rescritti  o  Decreti  degli  Ordinari  diocesani,  il  ricorso  degli  in- 
teressati, i  documenti  relativi,  ed  un  suo  ragionato  parere,  nel  quale  espri- 
merà se  avvisi  doversi  il  Regio  Placet  concedere  o  negare. 

Art.  6. 

Nei  casi  indicati  nell'articolo  precedente  il  Ministro  di  Grazia,  Giu- 
stizia e  dei  Culti  potrà  richiedere  nuove  informazioni.  Promuoverà  quindi 
le  Sovrane  determinazioni  che  saranno  comunicate  al  Procuratore  Gene- 
rale. 

Ove  sia  d'avviso  doversi  negare  il  Regio  Placet,  sarà  sentito  il  parere 
del  Consiglio  di  Stato. 

Art.  7. 

Fuori  dei  casi  contemplati  nell'Art.  5,  il  Procuratore  Generale  impar- 
tirà il  Regio  Placet  senza  bisogno  di  precedente  relazione  al  Ministro  di 
Grazia ,  Giustizia  e  dei  Culti.  Potrà  non  pertanto  riferirne  al  Ministero  e 
chiedere  le  sue  istruzioni,  qualora  ravvisi  qualche  circostanza  che  gli 
sembri  meritevole  dell'esame  del  Ministro  medesimo. 

Art.  8. 

Le  domande  pel  Regio  Placet  alle  nomine  di  Economi  Curati  o  Vicarj 
spirituali,  che  vi  sieno  soggette  ai   termini  del   secondo  paragrafo  del- 
12 


—  178  — 


l'Art.  I.°,  potrnnnno  essere  presentate  al  Procuratore  del  Re  del  luogo 
ove  è  posto  il  benefìzio  (1). 

Il  Procuratore  del  Re,  entro  cinque  giorni,  raccoglierà  le  necessarie 
informazioni,  e  ne  farà  rapporto  al  Procuratore  Generale  al  quale  trasmet- 
terà il  ricorso,  il  rescritto  di  nomina  e  i  relativi  documenti. 

Il  Procuratore  Generale  provvederà  con  la  massima  sollecitudine  sulla 
domanda. 

Art.  9. 

Nei  casi  in  cui  il  Procuratore  Generale  concederà  il  Regio  Placet  senza 
aver  chiesto  le  superiori  determinazioni,  la  concessione  sarà  scritta  al 
margine  o  al  piede  della  provvisione  nella  forma  seguente:  t  Visto  il  Re- 
scritto dell'Ordinario  di....  (se  ne  indicherà  l'oggetto).  In  virtù  di  Regia 
Delegazione,  si  concede  il  Regio  Placet.  » 

Nei  casi  in  cui  il  Procuratore  Generale  avrà  chieste  le  superiori  de- 
terminazioni, dopo  le  parole  «  In  virtù  di  Regia  Delegazione  »  si  aggiun- 
gerà: «ed  in  conformità  delle  superiori  determinazioni;»  ed  ove  siano 
state  ingiunte  clausole,  riserve,  condizioni  o  limitazioni,  saranno  queste 
indicate  nella  concessione. 

Se  il  Regio  Placet  vien  negato,  si  tratterrà  presso  l' Uffizio  del  Pro- 
curatore Generale  il  Rescritto  o  Decreto  Vescovile,  e  si  restituirà  il  ri- 
corso con  la  seguente  annotazione  :  «  Non  si  fa  luogo  alla  concessione  del 
chiesto  Placet.  » 

Art.  10. 

A  tutte  le  concessioni  di  Regio  Exequatur,  o  di  Regio  Placet,  sarà 
sempre  apposta  la  clausola:  «  salve  le  leggi  dello  Stato  e  le  ragioni  dei 
terzi.  » 

Art.  il. 

Se  alcuno  creda  aver  diritto  di  fare  opposizioni  alla  concessione  del 
Regio  Exequatur  o  del  Regio  Placet,  dovrà  presentarle  con  ricorso  in 
carta  da  bollo,  corredato  dei  relativi  documenti,  all'Autorità  delegata  a 
provvedervi.  Questa  ne  terrà  il  conto  che  sarà  di  ragione,  salvo  sempre, 
nei  casi  di  quistioni  giuridiche,  il  ricorso  all'Autorità  Giudiziaria. 

Art.  12. 

Osmi  concessione  del  Regio  Exequatur  o   del   Regio  Placet  sarà  dal 


(1)  Con  Nota  26  agosto  1803,  N.  15276,  il  Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti  ebbe  a  di- 
chiarare die  non  sono  soggetti  a  Uegio  Placito  gli  incarichi  dati  per  il  servizio  spirituale  delle  Par- 
rocchie in  sostituzione  dei  Parroci  ohe  conservano  il  beneficio  e  che  per  causa  e  ragione  legittima  sono 
assenti  dalla  loro  residenza  o  impediti. 


—  179  — 

Procuratore  Generale  partecipata  agli  interessali,  al  Prefetto  e  all'Eco- 
nomo Generale  dei  benefizj  vacanti  della  Provincia,  al  Pretore  ed  al  Sin- 
daco del  Comune  in  cui  il  benefìcio  o  i  beni  ecclesiastici  sono  posti. 

L'esazione  dei  diritti  per  le  concessioni  dell' Exequatur  o  del  Placet  si 
eseguirà  secondo  le  norme  stabilite  dalla  legge  sulle  concessioni  gover- 
native del  26  luglio  1868,  N.  4521,  e  del  relativo  regolamento  del  18  ago- 
sto 1868,  N.  4o59. 

Art.  13. 

Alla  fine  di  ogni  quadrimestre  i  Procuratori  Generali  invieranno  al 
Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti  uno  stato  dei  Rescritti  o  Decreti 
degli  Ordinar]'  Diocesani,  ai  quali  è  stato  concesso  o  negato  il  Regio  Pla- 
cet, con  indicazione  succinta  del  loro  oggetto  e  delle  clausole  con  cui 
il  Placet  sia  stato  concesso. 

Art.  14. 

Fino  all'attuazione  nelle  Provincie  della  Venezia  e  di  Mantova  della 
legge  sull'ordinamento  giudiziario  del  Regno,  le  attribuzioni  demandate 
ai  Procuratori  Generali  saranno  quivi  esercitate  dai  Prefetti  delle  Provincie. 

Art.  lo. 

Gli  atti  attualmente  in  corso  d'istruzione  e  non  ancora  risoluti,  sa- 
ranno definiti  secondo  le  presenti  disposizioni. 

Visto  d'ordine  di  S.  M. 
Il  Ministro 

G.  De  Falco. 


XXIX. 

CIRCOLARE  25  gennaio  1873,  X.  783  dell'  Economato  Generale 
con  ad  si  richiamano  i  Subeconomi  air  osservanza  del  disposto 
delle  istruzioni  11  settembre  1819 ,  circa  la  ricognizione  degli 
atti  di  riconsegna  e  bilancio  da  parte  degli  interessati. 

È  frequente  il  caso  che  per  la  mancanza  di  intervento  dei  be- 
neficiati promossi,  rinunziatarj  o  degli  eredi  dei  defunti  alle  ope- 
razioni peritali  avvengono  in  seguito  contestazioni  sulle  risultanze 
dei  Bilanci  dei  miglioramenti  o  deterioramenti  operati  durante  l'u- 
sufrutto. 


—  180  — 

Ad  evitare  un  tale  inconveniente  il  sottoscritto  trova  di  dover 
richiamare  i  signori  Subeconomi  alla  osservanza  del  disposto  del- 
l'Art 7  delle  Istruzioni  li  settembre  1819,  avvertendoli  che  non 
saranno  assunti  in  esame  gli  elaborati  peritali  se  non  verranno  con- 
temporaneamente prodotte  a  questo  Ufficio: 

1.°  La  prova  dell'avviso  dato  agli  interessali  per  intervenire 
alle  operazioni  peritali, 

2.°  La  dichiarazione  se  o  meno  essi  siano  intervenuti, 
3.°  Le  osservazioni  che  per  avventura  fossero  state  fatte  alle 
risultanze  del  Bilancio. 

Si  accuserà  ricevuta  della  presente. 

Il  R.  Economo  Generale 
ROBECCIII. 

XXX. 

fì.  DECRETO  17  dicembre  1814,  N.  2310,  che  istituisce  diversi 
Subeconomati  nelle  Provincie  di  Parma  e  Piacenza. 

VITTORIO  EMANUELE  II 

PER    GRAZIA    DI    DIO    E    PER  VOLONTÀ    DELLA    NAZIONE 
RE    D' ITALIA. 

Visto  l'Art.  18  dello  Statuto; 

Visto  l'Art.  5  del  Nostro  decreto  26  settembre  1860,  N.  4314, 
e  l'Art.  4  dell'altro  Nostro  Decreto  22  novembre  1866,  N.  3337; 

Nell'intento  di  rendere  uniforme  in  tutto  il  Regno  l'esercizio 
del  Nostro  diritto  di  regalia  sui  frutti  dei  benefìcj  vacanti; 

Sulla  proposta  del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e 
Giustizia  e  dei  Culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo. 

Art.  1. 

Col  1.°  gennajo  1875  saranno  instituiti  nelle  Provincie  di  Parma 
e  Piacenza  numero  dieci  Uffìzj  subeconomali  per  l'esercizio  del 
Regio  diritto  di  possesso  e  di  amministrazione  dei  benefìcj  vacanti, 
sotto  la  immediata  dipendenza  dell'  Economato  Generale  di  Milano 


—  181  — 

giusta  lo  annesso  Quadro  firmato  d'ordine  Nostro  dal  Guardasigilli, 
Ministro  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti. 

Art.  2. 
Col  giorno  stesso   cesserà  l'ingerenza  fin  qui   esercitata  nelle 
surriferite  provincie  dalle  Opere  parrocchiali  tanto  nelF  amministra - 
zione  dei  beneficj  vacanti  come  nella  tutela  di  quelli  provvisti. 

Art.  3. 

I  Funzionari  proposti  ai  detti  Uffizj  Subeconomali  osserveranno 
le  norme  e  le  pratiche  di  amministrazione  vigenti  sulla  materia 
nelle  Provincie  della  Lombardia  ed  invigileranno  altresì  sulla  am- 
i  ministrazione  dei  beneficj  pieni,  maggiori  e  minori  d'ogni  specie, 
delle  chiese  e  delle  pie  istituzioni  annesse  alle  medesime,  che  non 
siano  d'indole  laicale. 

Ordiniamo  che  il  presente  Decreto,  munito  del  Sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  Leggi  e  dei  Decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di 
farlo  osservare. 

Dato  a  Roma  a  dì  17  dicembre  1874. 


VITTORIO  EMANUELE. 

VlGLIANI. 

QUADRO 

dei  Subeconomati  da  istituirsi  nelle  Provincie  di 

Parma  e  Piacenza. 

Numero 

Sede 

Preture  comprese  nel  Distretto 

d'ordine 

del  Subeconomato 

del  Subeconomato 

1 

Parma 

Parma,  san  Donato,  san  Pancrazio.  Colorno 
Langhirano,  Traversetolo. 

2 

Corniglio 

Corniglio 

3 

Fornovo 

Fornovo,  Ca'estano 

4 

Borgotaro, 

Borgotaro,  Berceto,  Bedonia 

o 

Borgo  san  Donnino 

Borgo  san  Donnino.  Busseto,  Fontanellato 
Noceto,  Pellegrino  Parmense,  San  Secondo 
Parmense.  Soragna,  Zibello. 

6 

Piacenza 

Piacenza.  Castel  san  Giovanni,  Rivergaro, 
Ponte  dell'Olio.  Pontenure. 

7 

Borgonovo 

Borgonovo,  Agazzano,  Pianello. 

8 

Bettola 

Bettola,  Ferriere. 

9 

Lugagnano 

Lugagnano,  Bardi. 

IO 

Fiorenzuola 

Fioienzuola.  Carpaneto,  Castellarquato,  Cor- 

temaggiore,  Monticelli. 

182  — 


XXXI. 


CIRCOLARE  del  Ministero  di  Grazia ,' Giustizia  e  dei  Culti  9  di- 
cembre  1874,  Div.  4,  N.  19947-514  portante  le  Norme  per 
F affrancamento  e  la  impostazione  delle  corrispondenze  ufficiali 
degli  Economati  Generali  dei  benefizi  vacanti  e  dei  dipendenti 
Subeconomati. 

In  seguito  ad  accordi  presi  colla  Direzione  Generale  delle  Poste, 
si  è  da  questo  Ministero  disposto  che  l'affrancamento  e  la  impo- 
stazione delle  corrispondenze  ufficiali  degli  Economati  Generali  dei 
benefizi  vacanti  e  dei  dipendenti  Subeconomati  debbano  essere  re- 
golali secondo  le  norme  seguenti. 

Art.  1. 

Le  corrispondenze  ufficiali  spedite  dagli  Uffizj  suddetti  dovranno 
essere  affrancale  con  francobolli  ordinari  e  consegnate  a  mano  agli 
Uffizj  postali. 

Sono  corrispondenze  ufficiali: 

Quanto  agli  Economati  Generali,  quelle  da  essi  spedite  alle  Am- 
ministrazioni centrali  dello  Stato,  ai  Procuratori  Generali,  Procu- 
ratori del  Re  e  Pretori,  ai  Prefetti,  Sotto-Prefetti  e  Sindaci,  alle 
Intendenze  di  finanza  ed  Uffici  del  Registro,  ed  alle  Curie  Diocesane; 

Quanto  ai  Subeconomi,  quelle  dirette  agli  Economati  Generali; 
ai  Prefetti,  Sotto -Prefetti  e  Sindaci,  ai  Procuratori  del  Re,  Pretori 
e  Conciliatori,  alle  Intendenze  di  finanza  ed  Uffici  del  Registro. 

Art.  2. 

Le  anzidette  corrispondenze  saranno  accompagnate  da  una  di- 
stinta in  doppio  esemplare  colle  seguenti  indicazioni: 

a)  Designazione  dell'Uffizio  speditore; 

b)  Indirizzo  \  jjj  ciascuna  corrispondenza; 
e)  Ammontare  dei  francobolli   ( 

d)  Somma  complessiva  del  valore  dei  francobolli  in  cifre  e  in 
tutte  lettere  senza  cancellature  o  rettificazioni; 


-  183 


e)  Data  della  spedizione; 

f)  Firma  dello  speditore. 

Art.  3. 

L'Uffiziale  postale,  cui  saranno  presentate  tali  corrispondenze, 
le  riscontrerà  colla  distinta ,  e  trovandole  regolari  applicherà  il  pro- 
prio visto  ed  il  bollo  di  uffizio  a  date  sui  due  esemplari  della  dì- 
stinta  medesima,  uno  dei  quali  restituirà  al  mittente,  mentre  l'al- 
tro dovrà  essere  custodito  nell'Uffizio  di  posta  fino  che  ne  sia  au- 
torizzata la  distruzione. 

Art.  4. 

In  caso  di  discrepanza  fra  le  corrispondenze  e  la  distinta,  l'Uf- 
fìzio postale  farà  annotazione  in  calce  a  quest'  ultima ,  indicando  il 
valore  dei  francobolli  applicati  realmente  alle  corrispondenze  spedite. 

Art.  5. 

Le  distinte  firmate  dagli  Uffiziali  postali  dovranno  essere  pro- 
dotte a  corredo  dei  rendiconti  tanto  degli  Economati  Generali  come 
dei  singoli  Subeconomati,  in  prova  delle  spese  sostenute  per  l'af- 
francamento delle  loro  corrispondenze  ufficiali,  e  serviranno  altresì 
di  documento  agli  Economati  Generali  per  ripetere  il  rimborso  delle 
spese  di  affrancamento  per  le  corrispondenze  necessarie  alla  defi- 
nizione degli  affari  trattati  nello  esclusivo  interesse  dei  terzi,  nel 
numero  dei  quali  non  sono  da  comprendersi  gli  Uffizj  governativi. 

La  presente  Circolare  sarà  per  cura  degli  Economi  Generali  dei 
benefizj  vacanti  diramata  ai  dipendenti  Uffizj  subeconomali. 

Pel  Ministro 

G.   Costa. 


18'A 


XXXII. 


CIRCOLARE  17  dicembre  1874,  N.  3  dell'Economato  Generale  con- 
cernente le  Norme  da  seguirsi  dai  Subeconomi  per  essere  rim- 
borsati delle  spese  postali. 

Vista  la  Circolare  9  dicembre  1874,  N.  19947-514  del  Mini- 
stero di  Grazia,  Giustizia  e  Culti  relativa  all' affrancamento  e  alla 
impostazione  delle  corrispondenze  ufficiali ,  il  sottoscritto  trova  op- 
portuno di  far  presente  quanto  segue: 

1.°  Nei  conti  di  Amministrazione,  che  verranno  presentati  per 
la  liquidazione,  non  saranno  ammesse  altre  spese  di  affrancamento 
che  quelle  attinenti  alla  corrispondenza  ufficiale  con  questo  Econo- 
mato occorrente  nel  tempo  in  cui  perdura  r  amministrazione  del 
benefìcio.  Non  saranno  quindi  acconsentiti  i  rimborsi  delle  spese 
postali  incontrate  per  corrispondere  coi  proprj  incaricati  locali  nel- 
l'Amministrazione dei  benefici,  o  colle  parti  in  genere. 

Per  queste  rimane  fermo  il  disposto  dell'Art.  30  della  Norma 
provvisoria  31  maggio  1816. 

Le  spese  poi  che  entrano  nei  conti  saranno  ripartite  fra  i  con- 
dividenti in  proporzione  delle  rendite  rispettivamente  assegnate. 

2.°  I  Subeconomi  dovranno  richiedere  un  congruo  deposito 
per  garantire  il  rimborso  delle  spese  postali ,  ogni  qualvolta  vengano 
loro  prodotte  istanze  per  autorizzazioni  governative  e  per  qualsiasi 
pratica  non  afficiente  l'Amministrazione  di  un  benefìcio  sottoposto 

a  mano  regia. 

Il  deposito  verrà  restituito  quando,  esaurita  la  pratica,  siano 
state  rimborsale  le  spese  postali  anticipate  dal  R.  Economato  Ge- 
nerale e  dai  Subeconomi. 

3.°  Per  tultociò  che  ha  attinenza  alle  fabbricerie  sarà  cura  dei 
Subeconomi  di  promuovere  le  superiori  deliberazioni  delle  R.  Pre- 
fetture, non  essendo  di  pertinenza  di  questo  Economato  Generale 


—  m  — 

il  dare  istruzioni  o  provvedere  comecchessìa  ai  rimborsi  delle  spese 
postali  inerenti  agli  affari  delle  fabbricerie  stesse. 

Favorirà  accusar  ricevuta  della  presente  e  degli  uniti  stampali. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 

XXXIIL 

DECRETO  Reale  26  novembre  1874  col  quale  viene  approvato  e 
messo  in  esecuzione  un  nuovo  regolamento  per  la  tenuta  della 
Contabilità  degli  Economati  Generali  e  Subeconomati  dei  Rene- 
ficj  vacanti. 

VITTORIO  EMANUELE  II 

PER    GRAZIA    DI    DIO    E    PER    VOLONTÀ    DELLA    NAZIONE 
RE    D' ITALIA. 

Neil'  intento  di  rendere  uniformi  presso  i  Nostri  Economati  dei 
benefìzj  vacanti  le  norme  di  contabilità  stabilite  finora  da  regola- 
menti diversi,  e  di  introdurre,  mercè  la  compilazione  degli  stati 
patrimoniali,  dei  bilanci  e  dei  conti  e  V osservanza  di  procedimenti 
contabili  analoghi  a  quelli  in  vigore  per  l'amministrazione  dello 
Stato,  un  efficace  controllo  nella  conservazione  dei  patrimoni  ri- 
spettivi ,  e  nella  regolare  esazione  ed  erogazione  delle  rendite  de- 
gli Economati  stessi  e  degli  enti  dai  medesimi  amministrati: 

Sulla  proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di 
Stato  per  gli  affari  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

È  approvato  e  sarà  messo  in  esecuzione  col  i.°  gennajo  1875 
l'annesso  Regolamento  per  la  tenuta  della  contabilità  degli  Eco- 
nomati Generali  e  Subeconomati  dei  benefìzj  vacanti,  visto  d'or- 
dine Nostro  dal  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia,  Giustizia  e  dei 
Culti. 

L'anzidetto  Nostro  Guardasigilli  è  incaricato  dell'esecuzione  del 
presente  Decreto. 

Dato  a  Roma  addì  26  novembre  1874. 
VITTORIO  EMANUELE. 

YlGLIANI. 


-  186  - 


ESTRATTO  del  Regolamento  di  Contabilità  degli  Economati  Gene- 
rati  e  dei  Subeconomati  dei  benefizi  vacanti. 

Avvertenza.  Si  è  creduto  opportuno  di  includere  in  questa  raccolta  il 
solo  capitolo  riflettente  la  Contabilità  dei  Subeconomi  pei  quali  specialmente 
è  destinato  il  presente  manuale.  Si  ommettono  i  moduli  accennati  nel  regola- 
mento venendo  i  medesimi  forniti  direttamente  dall'Economato  Generale' 

CAPO  II. 
della  contabilità  dei  subeconomi. 

Art.  12. 

Per  ciascun  Ente  tenuto  in  amministrazione  dai  Subeconomi  deve  es- 
sere dimostrato  lo  stato  patrimoniale,  le  riscossioni  ed  i  pagamenti,  e  lo 
ammontare  del  prodotto  netto. 

Art.  13. 

Appena  assunto  il  possesso  e  la  gestione  di  Enti  vacanti,  o  comunque 
posti  sotto  la  Amministrazione  economale,  i  Subeconomi  aprono  per  cia- 
scun Ente  un  conio  speciale,  conforme  al  modulo  III. 

Su  questo  conto  speciale  deve  descriversi  la  consistenza  patrimoniale 
attiva  e  passiva  dell'Ente  amministrato,  e  vengono  poi  annotati  e  tenuti 
in  evidenza  le  riscossioni  ed  i  pagamenti  che  si  verificheranno  nel  pe- 
riodo della  gestione. 

Art.  14. 

Sul  conto  speciale,  di  cui  all'articolo  precedente,  dovranno  pure  de- 
scriversi le  case  di  abitazione  dei  titolari,  che  si  considereranno  come 
infruttifere  quando  lasciate  ad  uso  di  Economi  curati  o  comunque  non 
suscettibili  di  reddito  per  parte  dell'  Economato  nella  temporanea  sua 
gestione. 

Si  descriveranno  pure,  quando  non  siano  dati  in  consegna  ad  Economo 
curato  o  ad  altri  che  per  qualsivoglia  ragione  rappresenti  il  titolare  man- 
cante, le  chiese,  i  mobili,  gli  arredi  sacri  ed  altri  beni  di  simile  natura 
senza  assegnare  ai  medesimi  nella  apposita  colonna  rendita  alcuna. 

Art    15. 

Un  esemplare  del  conto  speciale  anzidetto  dovrà  trasmettersi  all'Eco- 


—  187  — 

nomato   generale   nel   termine  di  quindici   giorni  da  quello  in  cui   sarà 
stata  assunta  1'  amministrazione  dell'  Ente  cui  riflette. 

Art.  16. 

Per  tutte  le  riscossioni  dei  subeconomi  saranno  rilasciate  quietanze 
staccate  da  un  registro  bollettario  a  madre  e  figlia,  conforme  al  modulo  IV. 

Questo  registro  sarà  numeralo  e  vidimato  per  ciascuna  facciata  dal- 
l' Economato  generale,  o  da  chi  ne  fa  le  veci,  e  dovrà  rinnovarsi  di  anno 
in  anno. 

Tutte  le  riscossioni  dovranno,  all'  atto  stesso  in  cui  si  effettuano,  ri- 
portarsi eziandio  sul  conto  speciale  dell'  Ente  a  cui  si  riferiscono. 

Art.  17. 

Il  registro  bollettario  delle  riscossioni  dovrà  somministrarsi  dagli  Eco- 
nomati generali  ai  Subeconomi  per  il  primo  gennajo  di  ciascun  anno  al 
più  tardi. 

Presso  ciascun  Subeconomo  deve  sempre  esistere  un  solo  registro 
bollettario;  e  verificandosi  il  caso  che  ne  occorrano  più  esemplari  entro 
l'anno,  gli  Economati  generali,  dietro  richiesta  dei  Subeconomi,  ne  fa- 
ranno la  spedizione,  con  che  i  subeconomi  stessi,  nell'atto  di  ricevere 
il  nuovo  bollettario,  procedano  alla  chiusura  del  vecchio,  quand'  anche 
non  fosse  esaurito,  e  lo  trasmettano  in  giornata  all'Economato. 

Art.  18. 

Per  le  riscossioni  in  genere  e  derrate  di  beni  in  economia  o  di  pre- 
stazioni in  natura  verrà  indicato  il  giorno,  in  cui  si  effettuano,  la  quan- 
tità e  qualità  tanto  sulla  madre,  quanto  sulla  figlia  delle  bollette  da  rila- 
sciarsi al  debitore,  ma  non  verrà  portata  alcuna  somma  in  colonna  nel 
registro  generale  di  riscossione. 

Effettuandosi  poi  la  vendita  di  detti  generi  e  derrate  sarà  staccata 
altra  bolletta  per  il  prezzo  relativo  con  riferimento  a  quella  precedente, 
e  lo  stesso  prezzo  sarà  allibrato  in  colonna.  La  figlia  di  questa  seconda 
bolletta  verrà  però  tenuta  dal  subeconomo  e  prodotta  in  giustificazione 
della  eseguita  vendita  nel  conto  trimestrale. 

Art.  19. 

La  vendita  di  generi  e  di  derrate  non  potrà  dai  Subeconomi  essere 
ritardata  oltre  giorni  quindici  da  quello  della  seguita  consegna,  né  il  prezzo 
dovrà  mai  essere  minore  del  valore  segnato  dalla  mercuriale  dell'ultimo 
mercato  del  luogo  in  cui  si  effettua  la  vendita. 

Per  protrarre  la  vendita  oltre  l'accennato  termine,  o  per  effettuarla 
a  prezzo  inferiore  della  base  stabilita  dall' accennata  mercuriale,  i  Subeco- 


—  188  — 

nomi  dovranno  richiedere  speciale  autorizzazione  dell'Economato  generale 
con  motivato  rapporto. 

Art.  20. 

Ciascuna  quietanza  del  registro  bollettario  di  riscossione  dovrà  sempre 
indicare  l'Ente  a  cui  la  riscossione  si  riferisce,  la  natura  del  cespite,  la 
rata  riscossa  e  le  altre  notizie  richieste  dal  modulo. 

Art.  21. 

I  Subeconomi  non  potranno  effettuare  alcuna  spesa  per  conto  degli 
Enti  amministrati  se  non  se  sopra  ordini  di  pagamento  dell'Economato 
generale. 

Art.  22. 

L'Economato  generale  deve  tenere  per  ciascun  Subeconomo  un  regi- 
stro a  madre  e  figlia,  conforme  al  modulo  V,  degli  ordini  di  pagamento 
delle  spese  degli  Enti  amministrati. 

Tutte  le  spese  necessarie  per  gli  Enti  amministrati  verranno  distin- 
tamente per  natura  e  per  ciascun  Ente  proposte  dai  Subeconomi  all'Eco- 
nomato generale  da  cui  dipendono  coi  documenti  giustificativi. 

L'Economato  generale,  riconosciuta  regolare  la  proposta,  rilascerà, 
staccando  dal  registro  anzidetto,  apposito  ordine  di  pagamento  e  lo  tra- 
smetterà al  Subeconomo  proponente  colla  restituzione  dei  documenti 
prodotti. 

Art.  23. 

In  casi  eccezionali,  urgenti  ed  inevitabili,  nei  quali  non  siavi  tempo 
per  presentare  proposte  preventive  all'Economato  generale,  e  quando 
nessun  dubbio  possa  sorgere  sull'ammissibilità  e  regolarità  di  una  spesa, 
i  Subeconomi  potranno  anticiparne  lo  importare,  chiedendone  immediata- 
mente P  approvazione  nel  modo  indicato  all'  articolo  precedente. 

Art.  24. 

I  Subeconomi  sono  responsabili  delle  multe,  dei  danni,  degli  interessi 
e  di  tutte  le  conseguenze  derivanti  da  ritardati  o  mancati  pagamenti  per 
incuria  o  dimenticanza  nel  trasmettere  in  tempo  utile  le  relative  proposte. 

Lo  importare  della  contabilità  al  riguardo  incontrata  sarà  dagli  Eco- 
nomati generali  ritenuto  alla  fine  dell'anno  sul  premio  di  esazione  spet- 
tante ai  Subeconomi  responsabili. 

Art.  25. 

Gli  ordini  di  pagamento  rilasciati  dagli  Economati  generali  e  soddi- 
sfatti dai  Subeconomi  verranno  da  questi  descritti  sul  conto  speciale  del- 


—  189  — 

l'Ente  cui  si  riferiscono,  osservando  la  disposta  distinzione  fra  spese  fìsse 
e  spose  eventuali. 

Gli  stessi  ordini  verranno  quindi  coi  documenti  a  corredo  prodotti 
nelle  contabilità  trimestrali. 

Art.  26. 

Il  sopravanzo  delle  riscossioni  sui  pagamenti  dovrà  essere  versato 
all'Economato  generale,  da  cui  il  Subeconomo  dipende,  ogni  qualvolta  ec- 
ceda nel  complesso  della  gestione  subeconomale  la  somma  di  lire  mille, 
ed  in  ogni  caso  una  volta  per  trimestre;  né  dovrà  mai  ommettersi  o  ri- 
tardarsi per  causa  di  spese  impegnate  o  per  qualsivoglia  altro  pretesto. 
È  fatta  eccezione  solamente  per  la  seconda  quindicina  del  mese  di  di- 
cembre di  ciascun  anno,  nella  quale  i  Subeconomi  non  dovranno  eseguire 
alcun  versamento. 

Sarà  per  altro  in  facoltà  dell'  Economato  generale  di  autorizzare  di 
volta  in  volta  una  deroga  alle  prescrizioni  del  presente  articolo. 

Art.  27. 

I  versamenti  anzidetti  saranno  eseguiti  mediante  vaglia  del  tesoro  da 
quei  Subeconomi  che  hanno  sede  in  un  capo-luogo  di  provincia,  e  me- 
diante vaglia  postale  da  quelli  la  cui  sede  ne  fosse  lontana. 

I  detti  vaglia  saranno  immediatamente  trasmessi  all'  Economato  gene- 
rale, il  quale  ne  rilascerà  distinte  ricevute  ai  Subeconomi. 

I  Subeconomi  che  risiedono  nella  stessa  città ,  nella  quale  si  trova 
r  Economato  generale,  potranno  versare  direttamente  nella  cassa  del  me- 
desimo. 

Art.  28. 

Verificandosi  il  caso  di  mancanza  di  fondi  presso  i  Subeconomi  per 
far  fronte  a  spese  obbligatorie  ed  improrogabili,  gli  Economati  generali 
potranno  accordare  con  regolari  mandati  le  occorrenti  suppeditazioni,  dello 
quali  i  detti  Subeconomi  saranno  addebitati  nel  conto  trimestrale  (parte 
IV  del  modulo  VI). 

Tali  suppeditazioni  saranno  descritte  nello  stesso  conto  trimestrale 
(parte  V),  e  saranno  tenuti  indipendenti  dalla  contabilità  della  ordinaria 
amministrazione  di  ciascun  Ente. 

Art.  29. 

Entro  i  primi  cinque  giorni  dei  mesi  di  aprile,  luglio,  ottobre  e  gen- 
najo  di  ciascun  anno  i  Subeconomi  dovranno  compilare  e  trasmettere  in 
doppio  esemplare  agli  Economati  generali  il  conto  delle  riscossioni,  dei 
pagamenti  e  dei  versamenti  del  trimestre  precedente;  secondo  il  modulo  VI. 


—  190  - 

Art.  30. 

Devono  unirsi  al  conto  trimestrale  gli  ordini  di  pagamento  ed  i  do- 
cumenti giustificativi  delle  spese  del  trimestre  per  ciascun  Ente. 

Devono  pure  unirsi  le  ricevute  dei  vaglia  e  le  quietanze  del  Cassiere 
dell'Economato  generale  ottenute  nel  trimestre  per  versamenti  di  sopra- 
vanzi di  gestione. 

Art.  31. 

Insieme  al  conto  dell'ultimo  trimestre  di  ciascun  anno  i  Subeconomi 
dovranno  trasmettere  agli  Economati  generali  il  registro  bollettario  di  ri- 
scossione adoperato  nell'anno  scaduto. 

Questo  registro  sarà  conservato  presso  gli  Economati  generali. 

Art.  32. 

L'Economato  generale,  ricevuto  il  conto  trimestrale  di  cui  all'Art.  21) 
e  riscontratane  la  esattezza,  riporta  le  riscossioni  ed  i  pagamenti  sul  dop- 
pio del  conto  speciale  che  esso  ritiene  giusta  le  disposizioni  dell'Art.  15, 
e  quindi  ne  ritorna  un  esemplare  al  Subeconomo  munito  di  decreto  di 
approvazione. 

Gli  ordini  di  pagamenti  coi  documenti  giustificativi  si  conserveranno 
presso  l'Economato  generale. 

Art.  33. 

I  Subeconomi  devono  regolare  i  conti  delle  competenze  del  titolare 
o  degli  eredi  del  titolare  dell'Ente  amministrato  per  i  frutti  maturati  e 
non  percetti  per  il  periodo  anteriore  alla  vacanza;  come  pure  devono  in 
seguito  alla  immissione  in  possesso  del  nuovo  provvisto  regolare  col  me- 
desimo lo  stesso  conto  per  i  frutti  riferibili  al  periodo  della  vacanza  ed 
attribuibili,  sebbene  non  per  anco  riscossi,  all'azienda  economale. 

Art.  34. 

II  riparto  delle  rendite  e  delle  spese  tra  i  Subeconomi  e  gl'interes- 
sati sarà  eseguito  colle  norme  attualmente  vigenti  in  ciascun  distretto 
economale,  rilasciando  agli  interessati  una  copia  delia  liquidazione  ap- 
provata dall'Economo  generale. 

Art.  35. 

I  rimborsi  al  precedente  titolare,  od  a' suoi  eredi,  od  al  nuovo  prov 
visto  dovranno  comprendersi  tra  i  pagamenti  ed  effettuarsi  colle  norme 
sovra  prescritte  per  le  spese  da  farsi  dai  Subeconomi. 

Similmente  il  ricupero  e  la  restituzione  di  somme  dai  medesimi  do- 
vranno figurare  tra  le  riscossioni. 


191 


Art.  36. 


Se  all'epoca  della  dismissione  della  amministrazione  di  un  Ente  inse- 
guito alla  nomina  del  nuovo  titolare,  avvenga  che  l'Economato  risulti  in 
credito  per  frutti  maturati  e  non  riscossi  nel  periodo  della  vacanza,  il 
Subeconomo  continuerà  nella  gestione  dell'Ente  stesso  fino  a  che  non 
abbia  riscosse  le  competenze  economali,  salvo  il  caso  in  cui  il  nuovo  ti- 
tolare non  prescelga  di  soddisfare  lo  importare,  o  di  prestare  una  cau- 
zione o  malleveria. 

Art.  37. 

Saldate  le  competenze  economali,  il  Subeconomo  chiude  il  conto  spe- 
ciale dell'Ente  amministrato  e  lo  trasmette  prontamente  all'Economato 
generale,  il  quale,  riscontratane  la  esattezza  confrontandolo  col  conto  che 
esso  ritiene,  cogli  ordini  di  pagamento,  colle  contabilità  trimestrali  e  col 
prodotto  dei  versamenti,  lo  restituisce  al  Subeconomo  rilasciandogli  fi- 
naie  approvazione  e  liberazione  della  tenuta  speciale  gestione. 

Art.  38. 

Nel  caso  di  trascurato  adempimento  da  parte  dei  Subeconomi  delle 
pratiche  prescritte  dal  presente  Regolamento,  sono  autorizzati  gli  Eco- 
nomi generali  ad  inviare  nella  sede  del  Subeconomato,  a  spese  del  Su- 
beconomo negligente,  un  Ispettore  o  Commissario  per  l'assestamento 
della  contabilità. 

XXXIV. 

CIRCOLARE  23  dicembre  1874,  N.  20333-519,  del  Ministero  di 
Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti  riguardante  ancora  le  Corrispon- 
denze ufficiali  degli  Economati  generali  dei  benefizj  vacanti  e 
dei  dipendenti  Subeconomati. 

Facendo  seguito  alla  Circolare  N.  514  del  di  9  corrente,  colla 
quale  furono  da  questo  Ministero  prescritte  le  norme  per  l'affran- 
camento e  la  impostazione  delle  corrispondenze  ufficiali  degli  Eco- 
nomati generali  dei  benefizj  vacanti  e  dei  dipendenti  Subeconomati, 
e  nello  scopo  di  vieppiù  estendere  le  guarentigie  colla  Circolare 
medesima  stabilite,  lo  scrivente  crede  opportuno  di  dichiarare  che 
non  è  vietato  tanto  agli  Economati  generali  quanto  ai  Subecono- 
mati di  corrispondere  con  qualunque  altro  pubblico  funzionario  o 


—  192  — 

agente  speciale  del  proprio  Uffizio  non  designalo  nella  detta  Circo- 
lare,  quando  ciò  sia  richiesto  nello  interesse  dell'Amministrazione, 
previe  sempre  le  formalità  accennate  nella  Circolare  stessa.  Solo  è 
da  avvertire  clic  non  possono  considerarsi  come  ufficiali,  nò  com- 
prendersi quindi  nelle  distinte  prescritte  dalla  surriferita  Circolare 
le  corrispondenze  spedite  dai  Subeconomi  agli  agenti  da  essi  fidu- 
ciariamente incaricati  della  riscossione  delle  rendile  subeconomali. 
Prego  gli  Economi  generali  dei  benefìzj  vacanti  di  voler  dira- 
mare queste  istruzioni  ai  dipendenti  Ufficj  subeconomali. 

Pel  Ministro 

G.  Costa. 
XXXV. 

CIRCOLARE  f.°  febbraio  1875,  N.  5,  dell'Economato  Generale  ai 
Subeconomi  delle  Provincie  Parmensi  portante  alcune  Norme 
onde  agevolare  ai  medesimi  V  eseguimento  del  compito  loro  de- 
mandato. 

Accompagnando  copia  del  R.  Decreto  17  dicembre  1874,  N.  2310, 
col  quale  sono  istituiti  i  Subeconomati  in  codeste  Provincie ,  il  sot- 
toscritto trova  opportuno  di  tracciare  alcune  Norme  onde  agevolare 
ai  signori  Subeconomi  reseguimento  del  compito  loro  demandato. 

Anzitutto  vorranno  avvertire  che  il  loro  principale  attributo  è 
quello  d'amministrare  le  rendite  dei  beneficj  vacanti  e  di  sorvegliare 
suir Amministrazione  dei  benefìci  pieni  d'ogni  genere,  dipendendo 
esclusivamente  dall'  Economato  Generale  per  tutto  quanto  abbia  at- 
tinenza a  tale  materia;  la  vigilanza  poi  che  dall'Art.  3  gli  è  com- 
messa sulle  Chiese  e  Pie  Istituzioni  annesse  alle  medesime,  che 
non  siano  d' indole  laicale,  è  da  ritenersi  ristrettiva  all'  accertamento 
di  irregolarità  o  di  inosservanza  degli  ordini  e  regolamenti  in  vi- 
gore onde  renderne  intese  a  mezzo  di  questo  Ufficio  le  RR.  Pre- 
fetture a  cui  compete  provvedere  sulla  materia,  lasciando  del  resto 
che  le  Opere  Parrocchiali  dieno  passo  a  seconda  delle  Norme  per 
loro  stabilite  a  tutte  le  pratiche  che  non  riflettano  la  materia  be-\ 
neficiaria  propriamente  detta. 


-  193  — 

Premessa  questa  avvertenza  indispensabile  a  delineare  i  limiti 
delle  attribuzioni  dei  Subeconomati  testé  istituiti,  il  sottoscritto  in- 
dica quali  principalmente  siano  le  operazioni  alle  quali  debbano  i 
signori  Subeconomi  senza  indugio  dar  mano. 

i.°  Richiameranno  dalle  Opere  Parrocchiali  da  essi  dipendenti 
l'Archivio,  i  documenti  e  gli  atti  tutti  che  riflettono  i  benefici  esi- 
stenti nella  loro  sede,  non  essendo  essi  più  necessari  alle  Opere 
Parrocchiali  suindicate,  e  tornando  indispensabili  ai  Subeconomi 
per  la  tutela  od  Amministrazione  che  viene  loro  conferita. 

2.°  Si  faranno  esibire  dai  singoli  beneficiati  i  loro  atti  di  pos- 
sesso allo  scopo  principalmente  di  rilevare  se  per  avventura  siano 
avvenute  irregolarità  nei  conferimenti  delle  relative  temporalità. 

3.°  Assumeranno  l'Amministrazione  dei  benefìci,  nelle  forme 
volute,  ogni  qualvolta  loro  consti  o  la  vacanza  dei  medesimi  o 
l'irregolare  passaggio  di  essi  a  mano  dei  titolari,  e  in  quest'ultimo 
caso  air  intento  soltanto  di  provvedere  alla  regolare  consegna  delle 
temporalità  a  chi  di  ragione. 

4.°  Dalla  data  del  R.  Placito  che  dà  il  diritto  ai  beneficiati  a 
fruire  delle  rendite,  i  Subeconomi  potranno  conoscere  l' epoca  alla 
quale  risale  la  vacanza  di  ciascun  beneficio  ;  rileveranno  quindi  se 
le  Opere  Parrocchiali  abbiano  esibite  all'Autorità  competente  le  con- 
tabilità relative  all'epoca  della  vacanza,  ed  abbiano  conseguente- 
mente versati  gli  avanzi  di  amministrazione  ed  ottenuta  l'assolutoria 
del  loro  operato.  In  caso  negativo  si  faranno  rendere  conto  da  chi 
di  ragione  delle  rendite  percette  durante  la  vacanza.  Importando 
che  questa  disposizione  abbia  sicuro  effetto,  i  signori  Subeconomi 
limiteranno  il  loro  scrutinio  all'  esame  delle  contabilità  riflettenti  le 
vacanze  avvenute  dopo  la  istituzione  dell'Economato  Generale  in 
codeste  Provincie  che  data  dal  R.  Decreto  26  settembre  1860. 

5.°  Resta  inteso  che  la  presa  di  possesso  dei  benefìcj  vacanti 
o  di  quelli  che  vennero  ceduti  ai  titolari  senza  regolare  conferi- 
mento, dovrà  seguire  colle  Norme  indicate  dalle  istruzioni  14  set- 
tembre 1819. 

6.°  Informeranno  l'Economato  Generale  del  risultato  di  ogni 
loro  operazione,  avvertendo  di  riferire  con  altrettanti  rapporti  se- 
parati quanti  sono  gli  affari  ed  i  benefìcj  di  cui  si  farà  argomento. 


13 


-  194  — 
7.°  Nell'esposizione  delle  loro   competenze  si  atterranno  alla 

acclusa  tariffa. 

Si  uniscono  per  Norma  le  istruzioni  qui  vigenti,  delle  quali  i 
signori  Subeconomi  si  faranno  carico  e  daranno  ricevuta. 

Il  R.  Economo  Generale 

Gelesia. 

APPENDICE  ALLA  CIRCOLARE  PREMESSA. 

TARIFFA  degli  Onorarj  e  delle  Competenze  spettanti  ai  RR.  Subeconomi 
tratta  dalle  norme  vigenti  in  Lombardia  e  fatta  la  riduzione  della  mo- 
neta e  misura  austriaca  in  moneta  e  misura  italiana, 

ONORARIO. 

L'onorario  d'Amministrazione  si  computa  sulla  somma  dal  Subeco- 
nomo effettivamente  riscossa,  dipendentemente  dalle  rendite  sì  arretrate 
che  correnti,  escluse  le  restanze,  i  capitali  ed  ogni  altro  introito  patri- 
moniale. .         . 

L'onorario  è  dell' 8  per  0;0  il  primo  anno  d'amministrazione;  del  o 
per  0]0  per  gli  altri  anni  successivi. 

Il  primo  anno  si  calcola  dal  giorno  della  presa  d'amministrazione  o 
dal  giorno  dell'assunto  uffìzio  Subeconomale. 

COMPETENZE  E  SPESE. 

l.°  Per  gli  atti  di  vacanza. 

Dieta  per  l'atto  di  vacanza  ovvero  verbale L.    4.60 

Stesa  ed  autentica  dello  stato  Attivo  e  Passivo      ....      »     3. 63 
Compenso  per  spese  di  viaggio  oltre  tre  chilometri  ...      »  16.  — 

Dieta  di  sopraluogo »     4. 60 

Spesa  di  pranzo  per  giorno      »     4.- 

Alloggio  per  giorno »     -.  — 

Scritturazione  compensata  in  cent.  38  ogni  foglio  a  due  facciate. 
Ouando  la  distanza  è  minima  di  tre  chilometri,  a  luogo  del  compenso 

per  le  spese  di  viaggio,  si  computa  al  Subeconomo  una  dieta  di  L.  4. 60, 

per  essersi  portato  fuori  del  proprio  ufficio. 

Queste  spese  stanno  per  giusta  metà  a  carico  del  cessato  e  del  nuovo 

provvisto,  né  devono  figurare  nei  conti  da  rassegnarsi  all'Economato 

esse  vendono  rifuse  direttamente  dalle  parti. 


195 


2.°  Per  gli  atti  di  possesso. 

Onorario  all'atto  di  dare  il  possesso L.  12. 

Scritturazione,  come  nell'atto  di  vacanza. 

Viaggi,  spese  di  pranzo  e  d'alloggio  e  diete,  quando  il  conferimento 
avviene  fuori  d'ufficio,  si  calcolano  come  nell'atto  di  vacanza. 
Queste  spese  sono  a  carico  del  nuovo  provvisto. 

5.°  Competenze  per  gli  atti  semplici  d'ufficio 
e  consegne  suppletorie. 

Onorario  per  la  stesa  dell'atto  L.  4. 60,  a  carico  del  beneficiato  o  della 
persona  a  favore  della  quale  si  stende  l'atto. 
Scritturazione,  come  sopra. 

4.°  Per  altri  titoli. 

Onorario  di  L.  4.60  per  assistenza  ad  aste,  ad  istrumenti  di  affitto, 
di  vendita,  di  affrancazione,  di  compere,  di  mutui,  di  reimpieghi,  e  in 
genere  per  ogni  atto  od  intervento,  o  per  rappresentanza  superiormente 
delegata  per  qualsivoglia  causa  o  circostanza. 

Le  spese  borsuali  si  compensano  a  parte.  Così  pure  le  spese  di  viag- 
gio, vitto  ed  alloggio,  ove  il  Subeconomo  debba  recarsi  fuori  di  paese°e 
sempre  sulle  basi  suaccennate.  Queste  spese  e  competenze  stanno  rispet- 
tivamente a  carico  degli  affittuari,  rilevatari,  compratori,  affrancanti  e 
terzi  in  genere. 

5.°  Per  le  Fabbricerie  ed  Opere  Parrocchiali. 

Le  spese  di  viaggio,  diete,  competenze  per  consegne  suppletorie, 
vitto,  ecc.,  si  applicano  anche  a  carico  delle  Fabbricerie  ed  Opere  Par- 
rocchiali, nella  misura  sovraccennala. 

Quando  sia  chiamato  ed  autorizzato  l'intervento  dei  Subeconomi  ad 
atti  di  attribuzione  prefettizia,  essi  hanno  diritto  ad  analoghe  competenze 
in  ragione  delle  loro  prestazioni. 


—  i<m 


XXXVI. 


CIRCOLARE  23  giugno  1876,  N.  13,  dell'Economato  Generale  ai 
Subeconomi  colla  quale  si  danno  alcune  Norme  per  la  conta- 
bilità  Subeconomale. 

Dalla  revisione  dei  conti  d'amministrazione  risulta  che  non  raro 
avviene  che  i  cessati  investiti,  o  chi  per  essi,  avendo  esatto  in 
conto  dell'  annata  di  godimento  promiscuo  una  somma  eccedente 
le  loro  competenze,  devono  di  tale  eccedenza  rimborsare  il  Sube- 
conomo. 

Delle  esazioni  della  fatti-specie  i  signori  Subeconomi  sono  te- 
nuti a  caricarsi  tanto  sul  libro  bollettario  delle  riscossioni,  quanto 
nella  parte  attiva  dei  conti  trimestrali,  perchè  questi  rimborsi  de- 
vono necessariamente  erogarsi  o  nel  pagamento  delle  passività  del 
benefìcio  o  nel  pagamento  della  quota  spellante  al  nuovo  provvi- 
sto o  finalmente  devono  essere  versati  in  questa  cassa  quali  in- 
tercalari. 

Nei  primi  due  casi  i  signori  Subeconomi  ne  ottengono  lo  sca- 
rico mediante  gli  ordini  di  pagamento,  e  nell'ultimo  caso  ne  ot- 
tengono lo  scarico  mediante  quitanza  di  cassa,  e  quindi  ne  segue 
che  ove  essi  non  si  dessero  carico  di  questi  rimborsi  si  incorre- 
rebbe neir  inconveniente  che  ne  avrebbero  lo  scarico  senza  averne 
il  carico. 

Similmente  cade  in  acconcio  l'avvertire  che  molte  volte  avviene 
che  dietro  richiesta  dei  Subeconomi  vengono  loro  rilasciati  ordini 
di  pagamento  per  spese  di  campagna:  come  per  esempio  per  ac- 
quisto di  zolfo  per  le  viti,  di  semenza  di  bachi,  ecc.,  che  quan- 
tunque stiano  per  mela  a  carico  dei  coloni  devono  anticiparsi  per 
intiero  dai  Subeconomi ,  i  quali  poi  vengono  rimborsali  dai  coloni 
stessi  della  metà  che  sta  loro  a  carico. 

Ora  i  Subeconomi  restano  autorizzati  a  portare  in  iscarico  nei 
rendiconti  l'intiera  somma  portata  dall'ordine  e  da  loro  anticipata 
ma  in  corrispettivo  essi  devono  caricarsi  tanto  sul  bollettario,  quanto 


-  197  — 

nella  parte  attiva  dei  rendiconti  della  metà  spesa  che  viene  loro 
rimborsata  dai  coloni. 

Per  le  norme  attualmente  in  vigore  sta  a  carico  del  cessato  in- 
vestito o  di  chi  per  esso  una  metà  delle  spese  del  verbale  di  presa 
di  possesso,  escluso  il  diritto  di  registro  e  bollo  che  deve  soppor- 
tarsi dalla  vacanza,  nonché  quelle  pel  rilievo  delle  riparazioni;  e 
stanno  a  carico  del  futuro  investito  l'altra  metà  delle  spese  dell'atto 
di  presa  di  possesso  e  quelle  per  la  riconsegna  degli  stabili. 

Cionondimeno  molte  volte  questo  Economato  per  cause  anormali 
indipendenti  dalla  volontà  dei  Subeconomi ,  e  specialmente  per  mi- 
serabilità dei  cessati  investiti  e  per  il  prolungarsi  della  vacanza  ol- 
tre l'anno,  è  obbligato  a  rilasciare  gli  ordini  di  pagamento  per  que- 
ste spese,  di  cui  i  Subeconomi  si  scaricano  nella  parte  passiva, 
spese  eventuali,  dei  rendiconti  trimestrali. 

Ad  ottenere  quindi  regolarità  nella  compilazione  di  questi  ul- 
timi occorre  che  i  Subeconomi  si  carichino  tanto  sul  bollettario, 
quanto  nella  parte  attiva  dei  rendiconti  stessi ,  delle  quote  che  po- 
steriormente alla  domanda  dell'  ordine  di  pagamento  venissero  a  po- 
ter conseguire  sia  dai  cessati  investiti,  sia  dai  futuri,  e  riportarli 
nei  rispettivi  conti  speciali. 

Altro  punto  su  cui  si  deve  fermare  l'attenzione  di  quest'Eco- 
nomato è  la  contabilizzazione  dei  pagamenti  fatti  dai  Subeconomi 
in  conto  sussidj  da  soddisfarsi  sui  fondi  di  questa  cassa;  per  cui 
si  crede  utile  il  dettare  le  seguenti  Norme: 

Nella  parte  quinta  dei  conti  trimestrali  non  devono  esser  com- 
prese che  le  somministranze  di  fondi  o  suppeditazioni  che  si  fanno 
per  far  fronte  alle  spese  dei  beneficj  in  amministrazione;  quelle 
suppeditazioni  invece  che  si  fanno  per  pagare  i  sussidj  concessi 
da  questo  Economato  dovranno  figurare  a  parte  VI. 

Tanto  delle  ime  quanto  delle  altre  i  Subeconomi  sono  tenuti 
a  darsene  carico  nel  bollettario  delle  riscossioni.  A  rimborsarli  delle 
somme  pagate  per  sussidj  vengono  loro  rilasciate  quitanze  su  que- 
sta cassa  per  restituzione  di  suppeditazioni  fino  a  concorrenza  delle 
somme  loro  suppeditate,  ed  altre  quitanze  in  conto  intercalari  per 
le  somme  che  i  Subeconomi  avessero  pagato  oltre  i  fondi  loro  som- 
ministrati. 


—  198   - 

Le  quitauzc  della  prima  specie  dovranno  figurare  nel  rendiconto 
a  parte  VI  in  iscarico  della  suppeditazione,  le  quilanzc  invece  della 
seconda  specie  dovranno  figurare  a  parte  III  fra  i  versamenti. 

È  ovvio  poi  T  accennare  che  non  occorrerà  rilasciare  quitanzc 
della  seconda  specie  nei  casi  in  cui  i  Subeconomi  chiedessero  la 
restituzione  delle  somme  pagate  in  conto  sussidj  in  eccedenza  delle 
somme  loro  suppcditate. 

Con  soddisfazione  si  è  rilevato  che  molti  Subeconomi  si  atten- 
gono già  a  queste  Norme,  cionondimeno  ad  ottenerne  da  tutti  l' e- 
satta  osservanza  si  crede  bene  di  loro  diramare  la  presente,  di  cui 
si  prega  accusare  ricevimento,  che,  a  scanso  di  spese  postali  potrà 
farsi  in  margine  alla  prima  nota  che  per  qualsiasi  motivo  hanno 
a  rassegnare  a  questo  Economato  Generale. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 


XXXYI1. 

CIRCOLARE  23  gennajo  1877,  dell'Economato  Generale  ai  Sube- 
conomi circa  la  vigilanza  sui  monumenti  nazionali  di  natura 
ecclesiastica  onde  evitare  die  si  metta  mano  a  ristauri  senza 
V approvazione  ministeriale. 

Venne  dal  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  con  Nota 
19  corrente,  N.  564,  D.  4,  Sez.  2,  trasmesso  allo  scrivente  un  elenco 
dei  monumenti  medioevali  esistenti  in  ciascuna  delle  Provincie 
del  Regno  con  incarico  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  al 
quale  ne  è  affidata  la  vigilanza  e  conservazione  di  ordinare  rigoro- 
samente che  ai  monumenti  Ecclesiastici  in  esso  elenco  indicati  non 
si  proceda  mai  a  nessun  ristauro  o  riaddattamento  senza  la  previa 
approvazione  del  Ministero  stesso.  Lo  scrivente  nel  trascriverle  in 
calce  alla  presente  quella  parte  dei  suddetti  monumenti  compresi 
nella  di  Lei  giurisdizione  Subeconomale  e  che  sono  di  natura  ec- 
clesiastica la  interessa  vivamente   a  nome   del  Ministero  a  tener 


—  199  — 

sempre  viva  la  sorveglianza  sui  monumenti  di  cui  trattasi  perchè 
sia  assicurata  l' osservanza  dei  surriferiti  intendimenti  del  Ministero 
della  Pubblica  Istruzione  nell'interesse  e  nel  decoro  del  paese. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 


ELENCO  DEI  MONUMENTI  Mediqevali  Ecclesiastici  esistenti  nelle 
Provincie  di  LOMBARDIA  e  PARMENSI. 

(NB.  Tale  elenco  venne  dichiarato  non  ancora  definitivo). 

Provincia  di  Milano  —  (Città):  Cattedrale  —  Sant'Ambro- 
gio —  San  Gottardo  in  Palazzo  Reale  —  San  Maurizio  al  Monastero  Mag- 
giore —  Santa  Maria  delle  Grazie  e  Refettorio  dell' ex- Convento  —  San 
Lorenzo  —  Sant'Eustorgio  —  San  Satiro  —  San  Celso  —  Santuario  di 
Santa  Maria  presso  San  Celso  —  Chiesa  di  San  Vincenzo  in  Prato  — 
San  Marco  —  San  Sepolcro  —  Santa  Maria  della  Passione  —  Santa  Maria 
Incoronata  —  San  Simpliciano  —  San  Paolo  —  Seminario  —  San  Pietro 
in  Gessate  —  (Provincia):  Abbazia  di  Yiboldone  —  Certosa  di  Carignano 
—  Abbazia  di  Chiaravalle  —  Duomo  di  Monza  —  Santa  Maria  in  Strada 
di  Monza  —  Chiesa  e  Battistero  di  Agliate  —  Chiesa  e  Battistero  di  Ar- 
zago  —  Chiesa  Parrocchiale  di  San  Pietro  in  Gallarate  —  Abbadia  di 
Sesto  Calende  —  Santuario  di  M.  V.  presso  Saronno  —  Chiesa  di  Santa 
Maria  in  Piazza  in  Busto  Arsizio  —  Chiesa  di  San  Magno  in  Legnano  — 
Chiesa  Parrocchiale  di  Morimondo.  —  (Città  di  Lodi)  :  Cattedrale  —  B.  V. 
Incoronata  —  San  Francesco  —  San  Lorenzo  —  Chiesa  dei  SS.  Apostoli 
in  Lodi  Vecchio  —  Chiesa  Parrocchiale  di  San  Colombano  al  Lambro. 

[Provincia  di  Bergamo  —  (Città)  :  Duomo  e  Battistero  —  Cap- 
pella Colleoni  —  Chiesa  di  Sant'Agostino  —  Santa  Maria  Maggiore  — 
(Provincia):  Santa  Giulia  in  Bonate  sotto  —  Chiesa  di  San  Giorgio  d' Ai- 
menno  —  Chiesa  di  San  Tomaso  vulgo  Tome  di  Almenno. 

Provincia  di  Brescia  —  (Città):  Basilica  di  San  Salvatore  con 
Crypta  (ora  caserma  di  Santa  Giulia)  —  Chiesa  di  Santa  Maria  del  Sa- 
lario —  Chiesa  di  Santa  Maria  dei  Miracoli  —  Mausoleo  Martinengo  nella 
Chiesa  del  SS.  Corpo  di  Cristo  —  Duomo  vecchio  detto  la  Rotonda  con 
chiesa  sotterranea  —  Ex-Convento  di  San  Barnaba  (sala  con  affreschi  at- 
tribuiti a  Zoppo  il  Vecchio)  —  (Provincia)  :  Tomba  Aldofredi  in  Iseo  — 


-  200  — 

Chiesa  di  Santa  Maria  della  Neve  in  Pisogne  —  Chiesa  di  Santa  Maria 
Annunziata  —  Chiesa  di  San  Antonio  in  Breno  -—  Pieve  primitiva  di 
Gemmo  —  Chiesa  di  San  Giovanni  in  Edolo  —  Chiesa  della  Madonna 
del  Restello  in  Erbanno  —  Chiesa  di  San  Ercolano  in  Maderno. 

Provincia  di  Como  -  (Città):  Cattedrale  —  Sant'Abbondio  — 
San  Fedele,  San  Carpoforo  in  Camerlata  —  (Provincia):  SS.  Pietro  e  Ca- 
locero  al  monte  di  Civate  —  Santa  Maria  del  Tiglio  in  Gravedona  — 
Chiesa  Parrocehiale  e  Battistero  di  Castiglione  Olona  —  Battistero  e  Ba- 
silica di  San  Vincenzo  in  Galliano  —  Battistero  di  Lenno  —  Chiesa  e 
chiostro  in  Piona  —  Chiesa  di  San  Giovanni  in  Varese. 

Provincia  di  Cremona-  (Città):  Cattedrale  —  Battistero  — 
Sant'Agata  —  Sant'Agostino  San  Michele —  San  Pietro  —  Santa  Mar- 
gheriia  —  Santa  Maria  Maddalena  —  San  Luca  nell'Oratorio  del  Cristo 
risorto  —  San  Sigismondo  presso  Cremona —  (Provincia):  Chiesa  di  San 
Giovanni  Decollato  in  Pieve  Terzaghi. 

Provincia  di  Mantova  —  Sant'Andrea  —  San  Sebastiano  — 
Cattedrale  —  Santa  Barbara  —  San  Francesco  —  Chiesa  detta  di  Gran- 
daro  —  Chiesa  di  San  Benedetto  Po. 

Provincia  di  Pavia  —  (Città):  Basilica  di  San  Michele  Maggiore 

—  Cattedrale  —  Basilica  soppressa  di  San  Michele  in  ciel  d'oro  —  Santa 
Maria  del  Carmine  —  Basilica  di  San  Salvatore  ora  soppressa  —  (Pro- 
vincia): Certosa  di  Pavia  —  Oratorio  di  San  Lazzaro  nei  Corpi  Santi  — 
San  Lanfranco  nei  Corpi  Santi. 

Provincia  di  Parma  —  (Città):  Cattedrale  e  Battistero  —  Chiesa 
e  Monastero  di  San  Giovanni  Evangelista  —  Stanza  nel  monastero  di  San 
Paolo  —  Madonna  della  Steccata  —  Chiesa  dell'  Annunziata  —  Chiesa 
delle  Cappuccine  —  (Provincia)  :  Parrocchiale  di  Berceto  —  Parrocchiale 
di  Fornovo  —  Badia  di  Torchiara  —  Battistero  di  Serravalle  —  Catte- 
drale di  Borgo  San  Donnino. 

Provincia  di  Piacenza  —  (Città):  Cattedrale  —  Chiesa  della 
Madonna  di  Campagna  —  Sant'Antonio  —  San  Francesco  —  Affresco  del 
Lomazzo  nel  già  Monastero  di  Sant'Agostino  —  Chiesa  di  Sant'Agostino 

—  Chiesa  e  Monastero  di  San  Sisto  —  Chiesa  di  Santa  Brigida  —  (Pro- 
vincia): Badia  e  Chiesa  di  Chiara  valle  —  Chiesa  Parrocchiale  di  Cortemag- 
giore  —  Chiesa  dei  Francescani  in  Cortemaggiore  —  Chiesa  di  Castellar- 
quato. 


201  — 


XXXVIII. 


CIRCOLARE  18  giugno  1878,  N.  16,  dell'Economato  Generale  di- 
retta ai  Subeconomi  e  ai  Parroci  e  riguardante  la  tassa  di  ric- 
chezza mobile  e  di  manomorta  sugli  assegni  di  congrua  dei 
Parroci  delle  Provincie  Lombarde  e  Venete,  e  siili' obbligo  di 
denunciare  agli  Ufficj  del  Registro  per  gli  effetti  della  tassa 
di  manomorta  le  variazioni  nei  patrimoni  e  redditi  beneficiar]. 

§  I.°  —  Il  Ministero  delle  Finanze  (Direzione  Generale  delle 
Imposte  Dirette),  ha  con  nota  del  23  maggio  u.  s.,  N.  43007/7250, 
diretta  al  Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti,  dichiarato  che 
dalle  notizie  fornite  da  quest'ultimo  ha  tratta  la  convinzione  che 
le  congrue,  che  dall' Amministrazione  del  Fondo  pel  Culto  si  pa- 
gano ai  Parroci  delle  Provincie  Lombardo-Venete,  sono  a  conside- 
rarsi un  reddito  personale  dei  Parroci  in  corrispettivo  dei  servizj 
ecclesiastici  da  essi  prestati,  e  non  una  dotazione  del  Beneficio 
\  Parrocchiale. 

Conseguentemente  la  prelodata  Direzione  Generale  delle  Imposte 
Dirette  si  riserva  di  disporre  che  tali  congrue  e  supplementi  di  con- 
igrua  siano  a  cominciare  dall'esercizio  1879  classificati  alla  Cate- 
goria C;  alla  quale  devono  essere  iscritti  i  redditi  personali,  con 
Iche  però  sia  dai  Parroci,  che  ricevono  questi  assegnamenti,  pro- 
dotta nel  prossimo  mese  di  luglio  la  scheda  di  rettificazione,  senza 
della  quale  dovrebbe  considerarsi  come  confermato  il  reddito  tas- 
sato pel  1878,  sia  pel  suo  ammontare,  sia  per  la  sua  classificazione. 

Ciò  stante,  l'Economo  Generale  sottoscritto,  nel  mentre  è  lieto 
di  portare  ciò  a  conoscenza  dei  signori  Parroci,  il  cui  beneficio 
trovasi  sussidiato  a  titolo  di  supplemento  di  congrua,  ed  ai  signori 
Subeconomi  che  amministrano  beneficj  vacanti  posti  nelle  stesse 
condizioni,  li  invita  ad  informarsi  dall'Agenzia  delle  tasse  da  cui 
dipendono  se  le  congrue  suddette  siano  state  classificate  nella  Ca- 
tegoria C  oppure  nella  Categoria  A.  Xel  primo  caso  nulla  occorrerà 
di  fare,  nel  secondo  invece  dovranno  produrre  all'Agente  delie  tasse, 


—  £02  — 

come  è  dolio  più  sopra,  entro  il  mese  di  luglio,  la  scheda  di  ret- 
tifica, ondo  a  cominciare  dal  1879  la  congrua  clic  viene  corrispo- 
sta dal  Fondo  pel  Cullo  venga  classificata  in  Categoria  C. 

L'utilità  poi  che  gli  assegni  anzidetti  anziché  nella  Categoria  A 
sieno  classificati  nella  Categoria  C  consiste  in  ciò  che  i  redditi  di 
Categoria  A  sono  tassati  al  13,20  per  O/O  per  intiero,  mentrechè 
i  redditi  di  Categoria  C  lo  sono  soltanto  per  cinque  ottavi. 

Si  avverte  inoltre  che  la  prefata  Direzione  Generale  delle  Im- 
poste Dirette,  nel  considerare  come  personali  gli  assegni  di  congrua 
che  si  pagano  dall' Amministrazione  del  Fondo  pel  Culto,  ha  fatto 
eccezione  per  quelli  che  la  stessa  paga  come  succeduta  ad  Enti 
Ecclesiastici  soppressi  in  soddisfacimento  di  oneri  che  gravitavano 
il  patrimonio  degli  Enti  medesimi. 

§  2.°  —  Con  quest'occasione  il  sottoscritto  rammenta  ai  signori 
Parroci  ed  ai  signori  Subeconomi  il  disposto  nella  lettera  16  set- 
tembre 1870,  N.  103306-698G,  dei  Ministero  delle  Finanze,  Di- 
rezione Generale  del  Demanio,  diretta  all' Intendenza  di  Finanza  di 
Milano,  in  forza  della  quale  venne  deciso  che  le  congrue  e  sup- 
plementi di  congrua  suddetti  non  sono  a  valutarsi  come  redditi  sog- 
getti a  tassa  di  manomorta  ;  per  cui  ove  fossero  stati  per  inavver- 
tenza tassati  i  signori  Parroci  e  Subeconomi,  ne  chiederanno  la 
esenzione  con  apposita  nuova  denuncia  da  presentarsi  all'ufficio  del 
Registro  da  cui  dipendono.  Si  osserva  che  quantunque  le  disposi- 
zioni di  cui  nei  paragrafi  l.°  e  2.°  della  presente  concernino  sol- 
tanto le  Parrocchie  Lombardo-Venete,  le  stesse  però  sembrano  ap- 
plicabili per  analogia  alle  Parrocchie  Parmensi  ove  le  congrue  hanno 
un  identico  carattere,  come  emerge  dal  Decreto  Ducale  11  novem- 
bre 1856  e  28  novembre  1857. 

§  3.°  —  Il  sottoscritto  finalmente  rammenta  tanto  ai  signori 
Parroci  quanto  ai  signori  Subeconomi  la  gravissima  responsabilità 
cui  andrebbero  incontro  ove,  traducendosi  in  legge  il  progetto  di 
conversione  dei  beni  parrocchiali,  i  beneficj  da  loro  usufruiti  od 
amministrati  in  cause  di  inesatte  denuncie  di  manomorta  avessero 
a  conseguire  una  rendita  sul  Debito  Pubblico  minore  di  quella  cui 
avrebbero  avuto  diritto  se  la  denuncia  fosse  stata  fatta  regolarmente. 

I  signori  Parroci  quindi,  ed  i  signori  Subeconomi,  esaminino 


—  203  — 

le  denuncie  di  manomorta  dei  beneficj  da  loro  rispettivamente  go- 
duti od  amministrati,  ed  ove  vengano  in  cognizione  che  vi  fu  va- 
riazione sia  nel  patrimonio  che  nel  reddito ,  si  affrettino  a  presen- 
tare agli  ufficj  del  Registro  le  opportune  denuncie  di  variazione, 
le  quali  comincieranno  ad  aver  effetto  o  col  1.°  gennajo  1879  o 
col  nuovo  triennio  a  seconda  che  si  riferiscano  al  patrimonio  od 
al  reddito  tassabile. 

I  signori  beneficiati  accuseranno  ricevuta  della  presente  ai  si- 
gnori Subeconomi ,  e  questi  all'  Economato  Generale ,  al  quale  indi- 
cheranno se  gì'  investiti  abbiano  ricevuta  la  presente. 


Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 


XXXIX. 

CIRCOLARE  21  maggio  1879,  N.  805-822  del  Ministero  di  Gra- 
zia, Giustizia  e  dei  Culti  diretta  ai  signori  Procuratori  Gene- 
rali, Prefetti  ed  Economi  Generali  prescrivente  le  norme  da  se- 
guirsi nel  rinvestimento  in  Rendita  pubblica  dei  capitali  degli 
Enti  ecclesiastici. 

Pei  rinvestimenti  in  Rendita  pubblica  dei  capitali  degli  Enti  ec- 
clesiastici posti  sotto  la  dipendenza  di  questo  Ministero  si  è  sino 
ad  ora  seguito  il  sistema  di  far  versare  il  capitate  nelle  mani  del 
giurisdizionale  Subeconomo ,  dal  quale  è  trasmesso  al  Prefetto  della 
provincia,  od  air  Economato  generale  dei  benefizj  vacanti  per  l' ac- 
quisto della  Rendita  e  pel  tramutamento  di  essa  in  titoli  nomina- 
tivi. Però,  l'esperienza  avendo  dimostrato  che  da  tale  sistema  de- 
rivano non  lievi  inconvenienti,  essendosi  anche  recentemente  avuti 
a  deplorare  disperdimenti  e  sottrazioni  di  somme,  questo  Ministero, 
d'intelligenza  coi  Ministeri  del  Tesoro  e  dell'Interno,  ed  analoga- 
mente alle  disposizioni  da  tempo  in  vigore  pei  rinvestimenti  dei 
capitali  delle  Opere  Pie,  è  venuto  nella  determinazione  di  adottare 
le  seguenti  norme: 

1.°  I  capitali,  di  cui  gli  Enti  di  culto  debbono  eseguire  il  tra- 


-  204  — 

mutamento  in  Rendila  pubblica,  saranno  versali  nella  cassa  della 
Tesoreria  provinciale,  la  quale  rilascerà  corrispondente  vaglia  del 
Tesoro  secondo  le  disposizioni  in  vigore; 

2.°  Gli  amministratori  dell'Ente  uniranno  il  vaglia  del  Tesoro 
ad  una  scheda  compilala  secondo  l'annesso  modulo  e  trasmette- 
ranno poi  la  scheda  con  il  vaglia,  insieme  ad  altri  documenti  che 
fossero  necessari ,  alla  Prefettura  della  provincia,  od  all'Economato 
generale  dei  benefìzj  vacanti; 

3.°  I  Prefetti  o  gli  Economi  generali  muniranno  la  scheda  del 
visto ,  e  questa  col  vaglia  invieranno  al  Ministero  del  Tesoro  (Di- 
rezione generale  del  Tesoro)  che  provvederà  all'acquisto  e  all'in- 
testazione della  rendita. 

Ad  assicurare  poi  meglio  l'integrità  dei  capitali  di  pertinenza 
degli  Enti  ecclesiastici  essendo  mezzo  efficace  il  cercare  di  limitare 
od  impedire  il  passaggio  del  denaro  da  una  in  altra  mano  senz'  al- 
tra garanzia  che  la  responsabilità  personale  degli  amministratori,  o 
di  chi  possa  essere  delegato  ad  esigerlo,  le  SS.  LL. ,  nel  riferire 
sulle  domande  di  autorizzazione  risguardanti  i  contratti  d'interesse 
dei  ripetuti  Enti,  vorranno  nei  singoli  casi  esprimere  l'avviso  sulla 
opportunità  di  prescrivere  che  il  versamento  nella  cassa  della  Te- 
soreria provinciale  della  somma  da  pagarsi  si  eseguisca  a  cura  del 
debitore,  per  consegnare  all'Ente  creditore,  in  luogo  del  denaro, 
il  corrispondente  vaglia  del  Tesoro,  ovvero  quando  il  capitale  sia 
da  impiegarsi  altrimenti  che  in  rendita  pubblica  che  il  debitore 
non  possa  validamente  pagare  se  non  col  vincolo  del  reimpiego  e 
depositando  il  danaro  in  una  cassa  pubblica. 

In  questa  occasione  lo  scrivente  stima  altresì  opportuno  di  ri- 
chiamare l'attenzione  delle  SS.  LL.  sul  fatto  che  i  Conservatori 
delle  ipoteche  spesse  volte  si  rifiutano  di  procedere  a  cancellazioni, 
trasferimenti  e  riduzioni  di  iscrizioni  ipotecarie  nell'interesse  di 
Enti  ecclesiastici  perchè  non  è  abbastanza  specificata  l'iscrizione 
sulla  quale  cade  il  provvedimento,  ponendo  per  tal  modo  il  Mini- 
stero nella  necessità  di  tornare  più  volte  sul  medesimo  affare.  Ad 
evitare  che  tale  inconveniente  abbia  a  rinnovarsi,  vorrano  le  SS. 
LL.  da  ora  innanzi  astenersi  dal  dar  corso  ad  alcuna  istanza  per 
cancellazione,  riduzione  o  trasferimento  di  ipoteca  se  non  sia  al- 


—  20S  — 

legata  la  relativa  nota  ipotecaria,  o  quanto  meno  nell'istanza  non 
sieno  esattamente  indicati  la  data  ed  i  numeri  dell'ipoteca  intorno 
a  cui  si  richiede  il  provvedimento  ministeriale  per  guisa  da  evi- 
tare ogni  dubbiezza  od  equivoco. 

Piaccia  alle  SS.  LL.  di  attenersi  alle  suespresse  Norme,  delle 
quali  cureranno  di  dar  comunicazione  alle  autorità  dipendenti  od 
agli  amministratori  degli  Enti  di  culto  perchè  dal  canto  loro  vi  si 
uniformino. 

Si  attende  un  cenno  di  ricevuta  della  presente. 

lì  Ministro 

Tajam. 


COMUNE  di 


CIRCONDARIO  di 


PROVINCIA  di 


RICHIESTA  per  l'acquisto  di  Rendita  sul  Debito  Pubblico  consolidato  (1) 
da  intestare  a  favore  del  sottonotato  Corpo  morale. 


ti. 

a 

DENOMINAZIONE 

del  Corpo  morale 

DA  CHI 

è  amministrato 

SOMM  A 

disposta 

per  l'acquisto 

delle  Rendite 

NUMERO  E  DATA 
del  Vaglia  del  Tesoro 

che  rappresenta 
la  somma  da  impiegare 

Osservazioni 

(2) 

(6) 
(7) 

Visto,  nulla  osta 

187                          (3)                          187 
Il  Prefetto  o  l'Economo  Generale  (8) 

(4)                                  (o) 

(1)  Se  consolidato  §  per  00  o  3  per  0/0. 

(2)  Si  potrà  accennare  se  occorre  qualche  speciale  operazione   oltre  l'acquisto  p. 
assegni  provvisori  o  riunione  di  altri  titoli  di  Rendita,  trasferimento. 

(3)  Data  della  richiesta. 

(4)  Firma  del  Rappresentante  il  Corpo  morale. 

(5)  Sigillo  dell'Amministrazione  del  Corpo  morale. 

(6)  Data  della  vidimazione  del  Prefetto  od  Economo  Generale. 

(7)  Firma  del  Prefetto  od  Economo  Generale. 

(8)  Sigillo  della  Prefettura  od  Economato  Generale. 


e.  inclusione  di 


20G 


XL 


CIRCOLARE  10  gennajo  1880,  N.  17 ,  dell'Economato  Generale 
colla  quale  si  danno  alcune  prescrizioni  pei  conti  di  ammini- 
strazione e  per  gli  atti  di  immissione  in  possesso. 

Il  sottoscritto  è  venuto  nella  determinazione  di  dare  ai  signori 
Subeconomi,  nell'interesse  del  servizio,  le  seguenti  prescrizioni: 

1.°  Nei  conti  di  amministrazione,  perchè  possano  approvarsi, 
dovranno  indicarsi  di  fronte  a  ciascuna  partila  riscossa  il  numero 
e  la  data  di  bollettario. 

2.°  Ultimata  V  approvazione  di  detti  conti  che  si  attenderanno 
nel  termine  prescritto  dall'art.  2.°  della  Circolare  14  gennajo  1825 
sotto  pena  di  applicare  gli  Art,  18  e  19  del  Regolamento  14  aprile 
1828,  i  Subeconomi  trasmetteranno  per  la  revisione  un  prospetto 
di  dare  ed  avere  per  intercalari,  onde  in  seguito  all'approvazione 
di  esso ,  possano  saldare  i  debiti  che  per  tale  titolo  avessero  verso 
l' Economato. 

3.°  Negli  atti  di  immissione  in  possesso ,  pei  capitali  e  rendite 
mobiliari  di  qualunque  specie,  escluse  le  congrue  che  si  pagano 
dall'Amministrazione  del  fondo  pel  culto,  si  dovrà  sempre  indi- 
care la  data  ed  il  rogito  del  titolo  costitutivo. 

4.°  Agli  Economi  spirituali  godenti  la  Rendita  netta  del  bene- 
fìcio, dovrà  trattenersi  il  cinque  per  cento  a  favore  dell'Economato 
Generale  per  spese  di  amministrazione,  salvo  il  caso  che  la  Ren- 
dita netta  fosse  così  tenue  da  meritare  uno  speciale  riguardo.  In 
tale  contingenza  però  i  Subeconomi  prima  di  prendere  alcun  prov- 
vedimento, provocheranno  con  motivato  rapporto  l'opportuna  di- 
sposizione Economale.  La  presente ,  di  cui  si  gradirà  ricevuta ,  avrà 
la  sua  esecuzione  col  primo  del  corrente  mese,  per  quelle  dispo- 
sizioni che  non  fossero  state  precedentemente  osservate. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesta. 


—  207  - 


XLI. 


CIRCOLARE  15  febbrajo  1881,  N,  18,  del  R.  Economato  Generale 
colla  (fiale  si  danno  alcune  istruzioni  ai  Subeconomi  pel  retto 
andamento  del  servizio  segnatamente  in  materia  contabile. 

Non  tutti  i  signori  Subeconomi  spiegano  nel  servizio  loro  affi- 
dato, e  segnamente  nella  parte  contabile,  quella  sollecitudine,  pre- 
cisione ed  accuratezza  che  sono  necessarie  perchè  l' Amministra- 
zione, procedendo  colla  voluta  rettitudine,  dia  i  frutti  che  giusta- 
mente se  ne  debbono  attendere. 

Nell'intento  quindi  di  apportarvi  il  desideralo  miglioramento, 
si  reputa  conveniente  il  diramare  le  seguenti  istruzioni: 

Art.  1. 

Quando  la  vacanza  di  un  benefìcio  perduri  oltre  un  anno,  i  Su- 
beconomi nel  gennajo  di  cadaun  esercizio  debbono  spedire  all'E- 
conomato il  conto  speciale,  modello  3,  prescrilto  dall'Art.  13  del 
Regolamento  Contabile  26  novembre  1874,  procurando  di  compi- 
larlo con  quella  esattezza  che  richiede  un  così  importante  elaborato 
che  deve  compendiare  in  modo  il  più  attendibile  tutte  quante  le 
sostanze  dell'Ente  cui  riguarda  cogli  oneri  relativi.  E  perchè  lo 
stesso  abbia  poi  sempre  a  corrispondere  coi  consuntivi  e  coi  ren- 
diconti trimestrali  di  cui  deve  essere  la  base,  si  dovranno  notifi- 
care all'Economato,  man  mano  che  occorrono,  tutte  quante  le 
variazioni  da  arrecarsi  agli  stessi  sia  che  riflettano  l'attivo  che  il 
passivo. 

Intanto ,  essendo  mestieri  che  col  corrente  anno  siffatta  prescri- 
zione abbia  pieno  effetto,  si  invitano  i  signori  Subeconomi  a  far 
pervenire  entro  il  15  marzo  p.  v.  un  esemplare  dei  conti  speciali 
per  tutti  i  benefìcj  in  loro  amministrazione  per  l'esercizio  1881. 
In  questo  incontro  si  avvertono  che  nello  appostare  a  parte  II. a  i 
legati  passivi  gravanti  il  patrimonio  beneficiario,  debbono  sempre 
indicare  la  rendita  su  cui  gravano  ed  esporli  nelle  colonne  4,7, 


—  208  — 

8  al  neUo  delle  seguenti  spese,  quando  però  la  rendita  che  ne  è 
affetta  debba  interamente  erogarsi  nell' adempimento  dei  medesimi: 
Del  13,20  °/0  per  trattenuta,  se  il  legato  è  inerente  ad  una  ren- 
dita sul  Debito  Pubblico  ;  della  tassa  di  ricchezza  mobile  pagata  al- 
l' Esattore ,  se  colpisce  una  rendita  mobiliare  tassata  ed  iscritta  sui 
ruoli  ;  della  tassa  fabbricati  e  delle  riparazioni  occorse  al  fabbricato, 
se  e  inerente  a  redditi  edilizj;  della  tassa  terreni,  se  a  redditi  di 
beni  rustici.  Oltre  di  queste  spese  dovrà  sempre  dedursi  V  onorario 
d'amministrazione  nella  misura  competente  al  Subeconomo,  non 
che  la  tassa  di  manomorta  del  4,80  \  e  la  quota  di  concorso  nella 
debita  proporzione  quante  volte  l'Ente  ne  sia  imposto.  Si  richiama 
pure  l'attenzione  dei  signori  Subeconomi  sulle  appostazioni  della 
colonna  13,  parte  I.a  e  U.a  del  conto  speciale  predetto  riguardante 
le  riscossioni  e  spese  fatte  dai  cessati  investiti  del  benefìcio,  le 
quali  debbono  sempre  dare  il  preciso  loro  importo. 

Art.  2. 

Essendo  occorso  rilevare  che  non  tutti  i  Subeconomi  compilano 
il  conto  di  diritto  che  deve  essere  rappresentato  dalle  colonne  21 
a  24,  parti  I.a  e  II.a  del  rendiconto  trimestrale,  si  richiamano  al- 
l'osservanza di  tale  loro  obbligo. 

Art.  3. 

Anche  per  gli  ordini  di  pagamento  non  si  eseguiscono  troppo 
precisamente  le  disposizioni  dell'Art.  21  del  Regolamento  Conta- 
bile, chiedendosi  talvolta  gli  ordini  stessi  in  base  a  ricevute  di  spese 
già  soddisfatte.  Ciò  non  può  assolutamente  ammettersi ,  per  cui  an- 
che a  tale  riguardo  si  raccomanda  1'  esatta  osservanza  del  citato  ar- 
ticolo ,  avvertendo  che  in  difetto  dovranno  sopportarsi  dai  Subeco- 
nomi tutte  le  spese  non  riconosciute  dovute  o  credute  eccessive, 
segnatamente  quelle  di  campagna  che  debbono  limitarsi  alle  stretta- 
mente necessarie. 

E  qui  si  riconosce  utile  il  dichiarare  che  le  spese  di  registra- 
zione dei  contratti  verbali  d'affitto,  debbonsi  porre  a  carico  dei* 
fittavoli. 


—  209  — 

Art.  4. 

Dai  versamenti  in  conto  intercalari  o  d'altre  rendite  spettanti 
all'Economato,  che  si  effettuano  nella  Cassa  Economale,  i  Subeco- 
nomi residenti  fuori  capoluogo  di  provincia ,  non  dovranno ,  come 
usa  taluno,  detrarre  la  tassa  del  vaglia  postale,  dovendo  di  questa 
chiedere  il  rimborso  nei  modi  prescritti  della  Circolare  17  dicem- 
bre 1874,  N.  3. 

Art.  o. 

Nello  iscrivere  le  rendite  a  bollettario  si  avrà  cura  di  indicare 
chiaramente  il  nome  e  cognome,  paternità  e  residenza  del  debi- 
tore, la  natura  della  rendita  e  la  imputazione  della  medesima. 

Per  le  rendite  provenienti  da  vendita  di  generi,  si  rammenta 
l'Art.  18  del  predetto  Regolamento,  aggiungendo  che  la  quantità 
dei  generi  dovrà  essere  non  solo  designata  in  misura  o  peso  del 
paese ,  ma  eziandio  in  misura  o  peso  secondo  il  sistema  decimale. 

Il  bollettario  dovrà  portare  la  firma  del  Subeconomo  sopra  ogni 
bolletta  madre,  ed  essere  chiuso,  se  esaurito  od  al  termine  dell'e- 
sercizio, con  indicazione  in  tutte  lettere  del  suo  importo  totale  sus- 
seguito da  data  e  firma. 

Art.  6. 

Per  poter  invigilare  sulf  eseguimento  dell'  Art.  1 9  del  citato  Re- 
golamento, i  signori  Subeconomi  che  hanno  in  amministrazione 
beneficj  aventi  rendite  ad  economia  o  mezzadria,  fìtti  o  livelli  in 
generi,  trasmetteranno  ogni  anno  l'estratto  delle  mercuriali  da  cui 
sono  regolati  i  prezzi  dei  generi,  facendosele  rilasciare  dai  Comuni 
da  cui  dipendono  i  benefìcj ,  e  quando  i  Comuni  suddetti  non  ab- 
biano mercati,  da  quelli  più  vicini  a  questi  ultimi  in  cui  esista 
mercato.  Devonsi  quindi  prevenire  i  signori  Subeconomi  che  se  i 
generi  saranno  venduti  al  disotto  del  prezzo  di  mercato  senza  il 
preventivo  assenso  dell'Economato,  il  minore  ricavo  verrà  loro  ad- 
debitato. 


—  210  — 

Art.  7. 

Occorre  talvolta  di  dover  respingere  ricevute  di  spese  pagate  a 
persone  che  non  rappresentano  i  veri  creditori,  come  pure  di  ri- 
levare pagamenti  fatti  ad  eredi  di  creditori  senza  che  consti  legal- 
mente di  tale  loro  qualità. 

Ad  ovviare  un  inutile  carteggio  ed  una  sospensione  nell'appro- 
vazione dei  conti,  in  cui  sono  compresi  tali  pagamenti  irregolari, 
si  previene  che  nessun  pagamento  può  farsi  se  non  che  ai  veri 
creditori,  od  a  chi  per  essi  munito  di  regolare  mandato  per  atto 
notarile. 

Detto  atto  dovrà  unirsi  alla  ricevuta  di  pagamento ,  in  originale 
se  in  brevetto ,  in  copia  autentica  se  Y  originale  è  custodito  da  no- 
tajo  o  pubblico  archivio.  Si  previene  pure  che  i  pagamenti  fatti 
agli  eredi  di  qualche  creditore  dovranno  essere  giustificati  dai  ti- 
toli prescritti  dall'Art.  334  del  regolamento  sulla  contabilità  gene- 
rale dello  Stato  approvato  con  Regio  Decreto  4  settembre  1870, 
N.°  5852  che  sono  i  seguenti: 

Trattandosi  di  successione  testata,  estratto  d' atto  di  morte ,  co- 
pia del  testamento  ed  attestazione  giudiziale  da  cui  risulti  che  il 
testamento  non  è  impugnato  e  che  gli  eredi  con  esso  nominati  sono 
legittimi;  trattandosi  di  successione  intestata,  estratto  d'atto  di  morte 
e  certificato  di  notorietà  da  cui  risulti  che  non  vi  è  testamento  e  chi 
e  quanti  sono  gli  eredi  a  cui  si  deve  fare  il  pagamento.  Tale  atte- 
stato di  notorietà  deve  essere  rilasciato  dal  competente  Pretore  e 
può  farsi  dal  Sindaco  del  Comune  a  cui  appartengono  gli  eredi 
quando  trattisi  di  credito  non  eccedente  le  L.  50  (1). 

Art.  8. 

La  non  generale  e  retta  applicazione  della  legge  sul  bollo  13 
settembre  1874,  N.  2077  deve  formare  oggetto  di  speciali  avver- 
tenze. 


(1)  Vedi  l'appendice  I  in  fine  al  volume,  all'articolo  Contabilità   Generale 
dello  Stato. 


—  211  - 

Osservasi  in  primo  luogo  che  le  marche  da  bollo  a  centesimi 
5  applicate  alle  ricevute  ordinarie  del  valore  di  IO  o  più  lire  non 
possono  scambiarsi  coi  francobolli  postali  di  pari  importo ,  ciò  co- 
stituendo contravvenzione  alla  citata  legge ,  e  che  debbonsi  annul- 
lare unicamente  colla  sovrapposizione  deJla.  firma  del  percipiente, 
come  ebbe  a  stabilire  la  Suprema  Cort£df  Cassazione  di  Roma  con 
sentenza  in  data  16  maggio  1879,  inserta  nelle  Massime  del  regi- 
stro anno  1880,  N.  5378. 

In  secondo  luogo  si  fa  presente  l'obbligo  di  non  dar  corso  a 
domande  dirette  a  questo  Ufficio  se  le  stesse  non  siano  stese  in 
carta  bollata  a  centesimi  60,  a  senso  dell'Art.  20,  N.  15  della  ripe- 
tuta legge,  a  meno  che  non  si  trattasse  di  domande  di  sussidj  che 
possono  farsi  in  carta  libera,  giusta  l'Art.  21,  N.  14  della  legge 
stessa. 

Si  avverte  pure  che  i  documenti  legalizzati  nella  firma  dai  Sin- 
daci, vanno  soggetti  ad  una  marca  di  concessione  governativa  da 
L.  1.20,  giusta  la  legge  19  luglio  1880,  N.  5536,  allegato  F,  e 
che  quelli  che  ne  siano  mancanti  dovranno  respingersi. 

Art.  9. 

Si  fa  inoltre  preghiera  perchè  le  lettere  siano  intestate  da  ca- 
rattere spiccato  onde  a  prima  vista  si  possa  scorgere  da  che  Su- 
beconomato provengono ,  ed  a  tale  effetto  è  da  desiderarsi  che  tutti 
i  signori  Subeconomi  si  provveggano  di  carta  stampala ,  oppure  di 
un  bollo  a  secco  con  cui  potere  imprimere  alle  lettere  Y  indicazione 
del  Subeconomato. 

Si  attenderà  un  cenno  di  ricevuta  della  presente. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 


__  212  — 


XLII. 


CIRCOLARE  30  giugno  1881,  N.  20,  colla  quale  dall' Economato 
Generale  si  prescrivono  ai  Subeconomi  alcune  norme  per  la  ge- 
stione contabile. 

In  appendice  alla  Circolare  15  febbrajo  u.  s.,  N.  18  si  prescrive 

quanto  segue: 

1.°  Le  variazioni  ai  conti  speciali  si  dovranno  partecipare 
colla  nota  di  accompagnamento  dei  rendiconti  trimestrali. 

2.°  La  Circolare  manoscritta  14  agosto  1880,  N.  9273,  e 
abrogata,  ed  i  signori  Subeconomi  dovranno  come  pel  passato, 
uniformarsi  strettamente  all'Art.  21  del  Regolamento  di  contabilità 
per  quanto  riguarda  le  richieste  d'ordini  di  pagamento,  e,  per 
quanto  riflette  i  frutti  dei  capitali  esatti  da  corrispondersi  agli  in- 
vestiti, alla  Ministeriale  27   agosto  1880,  N.  2369-935,  unita  per 

copia.  . 

3.°  I  conti,  sia  d'amministrazione,  che  speciali  o  trimestrali, 
che  si  ritornano  corretti  da  questo  Generale  Ufficio  per  essere  ri- 
prodotti, si  dovranno  restituire  tali  e  quali,  senza  essere  sostituiti 

da  altri  rifatti. 

4.°  Tutte  le  esazioni  fatte  per  conto  dei  Subeconomi  dagli 
Economi  Spirituali  o  dai  Nuovi  Provvisti  dovranno  caricarsi  a  bol- 
lettario, essendo  il  Subeconomo  l'unico  responsabile  verso  l'Am- 
ministrazione di  tali  esazioni.  Le  spese  dagli  stessi  sostenute  do- 
vranno formare  oggetto  di  regolari  ordini  di  pagamento  come  se 
fossero  state  soddisfatte  dai  Subeconomi,  e  ciò  salvo  l'assestamento 
dei  conti  particolari  fra  di  essi  ed  i  Subeconomi  sia  pel  dare  che 
per  V  avere.  Dietro  il  suesposto  è  ovvio  il  dichiarare  che  nei  conti 
d' amministrazione  non  dovranno  più  figurare  nò  esazioni ,  nò  spese 
come  fatte  dai  nuovi  provvisti  o  dagli  Economi  Spirituali. 

5.°  Delle  restanze  attive  e  passive  alla  fine  di  cadami  eser- 
cizio i  Subeconomi  dovranno  sempre  dire  per  ciascuna  di  esse  i 
motivi  del  non  conseguito  appuramene  e  le  pratiche  fatte  per  n- 


v 


—  213  — 

tenerlo,  avvertendo  che  per  quelle  restanze  attive  che  non  si  fos- 
sero esatte  neh'  anno  per  mancanza  di  procedimento  per  parte  dei 
Subeconomi,  si  darà  addebito  ai  medesimi  a  senso  del  combinato 
disposto  degli  Articoli  59,  del  Regolamento  25  novembre  1874,  e 
211  del  Regolamento  sulla  Contabilità  Generale  dello  Stato,  ap- 
provato con  R.  D.  4  settembre  1870,  N.  5852  (1). 

6.°  I  Subeconomi  che  ritardino  i  versamenti  oltre  il  termine 
prescritto  dall'Art.  26  del  Regolamento  di  Contabilità  incorreranno, 
giusta  l'Art.  249,  del  citato  Regolamento  sulla  Contabilità  Generale 
dello  Stato  per  ogni  giorno  di  ritardo  in  una  multa  eguale  air  in- 
teresse in  ragione  dell'  1  per  0/0  al  mese  sulle  somme  non  ver- 
sate, e  se  il  ritardo  al  versamento  sia  maggiore  di  giorni  5  po- 
tranno inoltre  essere  sospesi  ed  in  caso  di  recidiva  destituiti. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 

XLIII. 

CIRCOLARE  Ministeriale  10  agosto  1881,  X.  1005-14044  rela- 
tiva alle  malversazioni  per  parte  dei  Subeconomi  dei  Benefici 
vacanti. 

Non  sono  stati  pur  troppo  rari  i  casi,  nei  quali  o  per  cessa- 
zione dall' Ufìzio,  o  in  seguito  di  reclamo  dei  terzi,  o  per  altre 
cause  si  sono  venute  a  scoprire  mancanze  e  sottrazioni  di  denaro 
a  carico  dei  Subeconomi  dei  benefìcj  vacanti;  e  non  poche  volte 
si  è  dovuto  constatare  che  non  solo  non  furono  tali  fatti  pronta- 
mente riferiti  a  questo  Ministero,  ma  che  mercè  bonarie  trattative, 
non  autorizzate  superiormente  da  qualche  Economato  si  sia  cercato^ 
di  ottenere  il  risarcimento  dai  debitori. 

Questo  Ministero  non  può  permettere  che  si  ricorra  a  simili 
espedienti,  i  quali,  come  si  è  dovuto  deplorare,  non  hanno  altro 

(1)  L'art.  211  del  Regolamento  citato  r.orrisponde  all'art.  221  del  nuovo 
Regolamento  di  Contabilità  Generale  dello  Stato  approvato  con  R.  Decreto 
4  maggio  1885. 


—  214  — 

elicilo  che  quello  di  sottrarre  i  colpevoli  alla  responsabilità  che 
loro  incombe  e  di  diminuire  le  garanzie  e  la  libertà  d' azione  del- 
l'amministrazione. 

Qualunque  indebita  condiscendenza  verso  i  depositari  del  pub- 
blico denaro  è  un  abuso  contrario  alle  norme  prescritte,  e  causa 
di  danno  non  lieve  per  l'amministrazione. 

Il  sottoscritto  quindi  deve  invitare  le  SS.  LL.  ad  esercitare  con 
ogni  maggior  energia  la  vigilanza  sulla  gestione  dei  dipendenti  Sub- 
economi ed  a  richiedere  la  più  esatta  e  stretta  osservanza  delle 
disposizioni  che  regolano  la  materia  per  impedire  che  i  fatti  de- 
plorati avvengano ,  e  che  gli  autori  di  essi  sfuggano  ad  alcune  delle 
conseguenze  del  loro  operato.  Ed  ove  risulti  di  qualche  irregola- 
rità le  SS.  LL.  non  dovranno  trascurare  di  portarla  immediata- 
mente a  notizia  di  questo  Ministero,  provocando  in  linea  ammini- 
strativa gli  occorrenti  provvedimenti  disciplinari  e  dando  corso  senza 
esitazione  agli  atti  necessari  acciò,  quando  ne  sia  il  caso,  si  possa 
promuovere  Y  azione  penale  contro  le  persone  che  debbono  rispon- 
dere del  fatto. 

Pel  Ministro 

Ronchetti. 

XLIV. 

CIRCOLARE  2  marzo  1882,  N.  24,  dell'Economato  Generale  di- 
retta ai  Subeconomi  riflettente  i  depositi  per  cauzioni  d'affitto 
dei  fondi  beneficiar]. 

Le  SS.  LL.  restano  avvisate,  che  d'ora  innanzi  questo  Econo- 
mato Generale ,  in  ottemperanza  ad  analoga  disposizione  del  Mini- 
stero di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti  in  data  25  febbrajo  1882, 
N.  150-2517,  non  accetterà  più  in  deposito  libretti  della  Gassa 
di  risparmio  ed  altri  valori ,  a  titolo  di  cauzione  di  fitto  dei  fondi 
benefìciarj,  dovendosi  le  cauzioni  stesse  prestare  mediante  deposito 
delle  corrispondenti  somme  nella  Cassa  dei  Depositi  e  Prestiti,  a 
termini  della  legge  17  maggio  1863,  N.  1270. 

Questi  depositi  obbligatorj  dovranno  farsi  direttamente  dagli  af- 


—  215  — 

fìttunri  nella  Tesoreria  della  Provincia  ove  sono  siti  i  beni  affittati, 
e  nelle  domande  relative  (per  le  quali  esistono  speciali  moduli  su 
carta  bollata  da  Cent.  60,  in  vendita  presso  gli  Uffici  di  registro) 
essi  chiederanno  che  nelle  polizze  venga  indicato  che  tali  depositi, 
in  un  agli  interessi  relativi,  non  si  potranno  restituire  che  dietro 
consenso  del  beneficiato,  o  dell'Autorità  tutoria  in  caso  che  il 
Benefìcio  si  trovi  sotto  mano  regia. 

Di  tale  disposizione  si  dovrà  fare  espressa  menzione  nel  con- 
tratto d'affitto,  accennando  che  l'esecuzione  del  medesimo  resta 
vincolata  alla  condizione  della  consegna  all'Economato  Generale 
della  Polizza  della  Cassa  dei  Depositi  e  Prestiti. 

Nulla  resta  innovato  circa  le  cauzioni  che  si  danno  mediante 
ipoteca. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesta. 


XLV. 

CIRCOLARE  6  marzo  1882,  N.  25  dell'  Economato  Generale  so- 
pra alcune  variazioni  nel  modulo  dei  rendiconti  trimestrali 

La  parte  6.a  degli  attuali  stampati  per  conti  trimestrali  non  pre- 
sentava tutti  i  necessari  controlli  contabili,  per  cui  il  sottoscritto 
venne  nella  determinazione  di  modificarla. 

Nel  rassegnare  alla  S.  V.  alcuni  esemplari  del  nuovo  modello 
da  unirsi  in  doppio  al  rendiconto  di  ciascun  trimestre,  si  dichiara 
che  a  Col.  3,  4,  5,  8,  9  ed  lì  i  capitali  dovranno  esporsi  uno 
per  uno,  mentre  per  le  Col.  6,  7,  e  10  basterà  il  totale  importo 
dei  capitali  stessi  per  ognun  benefìcio. 

Quei  Sig.  Subeconomi  che  non  avranno  capitali  per  cui  ren- 
dere conto,  basterà  che  diano  un  cenno  negativo  colla  lettera  d' ac- 
compagnamento del  rendiconto  trimestrale. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesta. 


216  - 


XLVI. 

CIRCOLARE  19  luglio  1882,  N.  26  dell'Economato  Generale  colla 
quale  si  prescrive  che  i  Verbali  di  deliberamento  d'asta  devono 
sottoporsi  a  registrazione. 

La  locale  Intendenza  delle  Finanze  con  Nota  30  p.  p.  Giugno, 
N.  23981 ,  Sez.  II.a  ebbe  a  stabilire  che  tutti  i  processi  verbali 
anche  li  intermediarj  d'asta  e  di  delibera  di  appalti  sono  soggetti 
a  registrazione  come  contemplali  per  una  tassa  fìssa  dallo  Art.  88 
della  tariffa  annessa  alla  legge  sulle  tasse  di  registro. 

In  conseguenza  tutti  i  verbali  di  delibera  tanto  di  i.°  quanto  di 
2.°  e  3.°  deliberamento  sono  soggetti  a  registrazione ,  ma  siccome  a 
sensi  dell'Art.  73  della  legge  il  termine  utile  alla  registrazione  non 
decorre  che  dal  giorno  della  approvazione  che  per  regola  generale 
viene  data  cumulativamente  col  contratto  d' appalto ,  così  tutti  i  ver- 
bali sovra  detti  potranno  presentarsi  alla  registrazione  unitamente 
all'atto  di  riduzione  in  contratto  del  deliberamento  entro  i  20  giorni 
dalla  sua  approvazione. 

Tale  superiore  decisione  affrettasi  il  sottoscritto  di  comunicare 
a  scanso  di  contravvenzioni. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesta. 


XLVII. 

CIRCOLARE  15  settembre  1882,  N.  11763  dell'Economato  Ge- 
nerale riflettente  i  depositi  presso  i  Subeconomi  dei  titoli  e  va- 
lori spettanti  agli  Enti  Ecclesiastici. 

Alle  SS.  LL.  non  è  consentito  di  conservare  in  cassa  altri  ti- 
toli e  valori  all'  infuori  di  quelli  che  provengono  dai  frutti  dei  be- 
nefici amministrati,  per  cui  il  sottoscritto,  in  ottemperanza  a  mi- 
nisteriali disposizioni  ricevute,  invita  le  SS.  LL.  di  astenersi  dal- 


-  217  — 

l'accettare  in  deposito  denaro,  titoli  di  rendita  ed  altri  valori  di 
pertinenza  di  Enti  Ecclesiastici ,  sempre  quando  il  deposito  non 
sia  richiesto  in  conformità  dei  regolamenti,  od  in  forza  di  una  par- 
ticolare disposizione  dell'Autorità  Superiore. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 
XLVI1I. 

CIRCOLARE  9  novembre  1882,  N.  1351  dell'Economato  Generale 
portante  decisione  Ministeriale  sul  modo  di  comportarsi  dei  Su- 
beconomi  verso  le  Cause  Pie  di  beneficenza  in  amministrazione 
dei  Parroci  prò  tempore. 

Il  Ministero  di  G.  e  G.  e  dei  Culti  con  Dispaccio  31  ottobre  1882, 
N.  4588,  ha  determinato  quanto  segue: 

I  Subeconomi  nel  prendere  possesso  dei  Beneficj  vacanti  assu- 
meranno pure  T  amministrazione  di  quelle  Pie  Cause  di  beneficenza 
che  in  virtù  delie  tavole  di  fondazione  vengono  amministrate  dal 
Parroco  prò  tempore. 

Esaminata  poi  la  natura  delle  dette  Cause  Pie,  occorrerà  di- 
stinguere quelle  che  hanno  una  esistenza  loro  propria,  e  sono  go- 
vernate dalla  legge  3  agosto  1862,  da  quelle  che  non  hanno  una 
entità  autonoma,  ma  sono  confuse  col  Benefìcio  Parrocchiale  di 
cui  può  dirsi  che  costituiscano  un  onere. 

La  gestione  delle  Cause  Pie  della  prima  specie  dovrà  essere 
lasciata  all'  Economo  Spirituale ,  salvo  ad  avvertirne  il  Comune  per 
quella  sorveglianza  che  è  ad  esso  attribuita  dalla  Legge  sulle  Opere 
Pie. 

La  gestione  delle  Cause  Pie  della  seconda  specie  spetta  invece 
ai  Subeconomi,  i  quali  anziché  occuparsi  direttamente  dell'adem- 
pimento delle  inerenti  opere  di  beneficenza,  ne  incaricheranno  l'E- 
conomo Spirituale,  passando  al  medesimo  le  relative  rendite,  ed 
esigendo  poscia  le  opportune  giustificazioni  delle  fatte  erogazioni, 
per  esibirle  a  questo  Economato  Generale  nel  rendiconto  della  te- 
nuta gestione. 

Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 


—  218  — 

XLIX. 

CIRCOLARE  4  dicembre  1882 ,  N.  27,  dell'Economato  Generaleì 
ri  flettente  V  amministrazione  dei  beneficj  dopo  il  Placet  alla  no-| 
mina  dei  nuovi  provvisti. 

È  occorso  rilevare  che  taluni  dei  Sig.  Subeconomi  e  Sindaci 
Capitolari  cedono  ai  nuovi  provvisti  l'intera  amministrazione  delle 
temporalità  ancorché  non  siano  immessi  in  possesso,  sebbene  le  vi- 
genti direttive  prescrivano  che  l'amministrazione  stessa  debba  re- 
stare a  loro  mani  a  tutto  Tanno  in  cui  seguì  l'immissione  in  pos- 
sesso del  nuovo  provvisto. 

Questo  sistema  porta  a  delle  conseguenze  dannose ,  fra  cui  ba- 
sta accennare  quella  derivante  dagli  indugi  e  rifiuti  che  indi  si  op- 
pongono dai  provvisti  a  ricevere  il  possesso  formale,  mentre  i  me- 
desimi continuando  a  tenere  quello  di  fatto,  cagionano  talvolta  danni 
alla  dote  beneficiaria  senza  che  si  possano  poi  bene  accertare,  in 
mancanza  di  consegna  per  parte  loro. 

Altre  volte  poi  l' inconveniente  si  spinge  ad  un  punto  peggiore 
e  succede  che  un  beneficiato  dopo  aver  avuto  per  varj  anni  il  pos- 
sesso di  fatto,  lasci  il  benefìcio  e  contesti  i  danni  arrecati  al  pa- 
trimonio del  Benefìcio  con  pretesto  di  non  doverli  riconoscere  per 
non  aver  avuti  in  consegna  i  beni. 

A  far  cessare  questo  stato  di  cose  affatto  irregolare,  si  prescrive: 
1.°  Che  i  Sig.  Subeconomi   e  Sindaci  Cap.  debbano  tenere 
l'amministrazione  fino  a  tutto  l'anno  in  cui  ebbe  luogo  il  possesso 
formale  dei  nuovi  provvisti; 

2.°  Che  debbano  rendere  fino  a  detta  epoca  i  conti  d'ammi- 
nistrazione ; 

3.°  Che  per  quei  beneficj  che  finora  ebbero  il  lamentato  trat- 
tamento, debbano  colf  atto  di  possesso  del  nuovo  provvisto  pro- 
durre una  di  costui  dichiara  attestante  d'aver  percette  direttamente 
tutte  le  rendite  a  tutto  l'anno  del  possesso  e  sostenute  tutte  le 
spese  (1). 


(1)  Nei  casi  in  cui  il  formale  possesso  viene  conferito  dopo  l'anno  in  cui 
fu  concesso  il  Regio  Placet  e  ¥  Exequatur  alla  nomina  di  un  beneficiato  è  sem- 


—  219  - 

Si  avverte  che  non  potrà  ammettersi  l'onorario  a  favore  di  quelli 
Amministratori  per  cui  colpa  il  provvisto  avesse  ritardato  uno  o  più 
anni  a  ricevere  il  possesso,  dovendo  questo  di  regola  aver  luogo 
nell'anno  istesso  in  cui  il  provvisto  ottiene  il  civile  riconoscimento. 

Il  R.  Economo  Generale 

Gelesia. 


CIRCOLARE  13  dicembre  1882,  N.  28  dell'  Economato   Generale 
sulla  tenuta  delle  Casse  Subeconomali  e  loro  verifiche. 

È  occorso  rilevare  che  non  tutti  i  Signori  Subeconomi,  atte- 
nendosi alle  regole  fondamentali  di  contabilità,  conservano  riuniti 
e  separati  dai  loro  averi  particolari  tutti  quanti  i  fondi  di  perti- 
nenza dell'  amministrazione ,  di  guisa  che  recandosi  nei  loro  Uffici 
i  Delegati  Economali  od  altro  funzionario  all'uopo  incaricato,  non 
si  può  far  precedere  alla  formazione  dei  conti  la  verifica  e  situa- 
zione della  Cassa. 

Ciò  costituisce  una  grave  mancanza,  e  nel  segnalarla  alle  SS.  LL. 
si  prescrive  quanto  segue. 

l.°  Ogni  Subeconomo  dovrà  tener  rigorosamente  riuniti  e  con- 
servati tutti  i  fondi  della  gestione  subeconomale,  sia  provenienti 
da  rendite  che  da  capitali; 

2.°  Al  presentarsi  negli  Uffici  Subeconomali  di  un  Delegato 
Economale ,  dovrà  subito  verificarsi  la  cassa  in  presenza  del  Sube- 
conomo. Del  risultato ,  dei  valori  rinvenuti  e  titoli  di  spesa ,  il  rap- 
presentante dell'Economato  farà  constare  da  apposita  situazione  in 
tre  esemplari  firmati  da  esso  e  dal  Subeconomo ,  di  cui  uno  verrà 


pre  in  facoltà  del  Subeconomo  di  consegnare  al  nuovo  provvisto,  insieme  al 
possesso  anche  l'amministrazione,  rimanendo  così  dispensato  dal  produrre  il 
Rendiconto  dell'annata,  purché  produca  all'Economato  Generale  la  dichiarazione 
dello  stesso  nuovo  provvisto  che  si  tiene  responsabile  per  tutti  i  pagamenti  e 
spese  riflettenti  la  gestione  beneficiaria  dell'anno.  Tale  massima  è  addottata 
dall'Economato  Generale  al  quale  il  Subeconomo  deve  rivolgersi  nei  singoli 
casi  per  la  dispensa  della  produzione  del  Conto. 


—  220  — 

tosto  spedito  all' Economato,  l'altro  sarà  trattenuto  dal  Subeconomo 
ed  il  terzo  dallo  stesso  rappresentante.  Prolungandosi  la  permanenza 
in  Ufficio  del  Delegato,  ove  questi  lo  ravvisi  conveniente,  potrà 
rinnovarsi  la  situazione  di  Cassa. 

3.°  La  non  regolare  tenuta  della  Cassa  darà  luogo  ai  prov-j 
redimenti  che  del  caso,  e  per  gli  ammanchi  all'applicazione  del 
Codice  Penale  a  senso  della  Circolare  del  Ministero  di  Grazia  e 
Giustizia  e  dei  Culti  10  agosto  1881  inserta  nel  Bollettino  Ufficiale 
di  detto  Dicastero,  dell'anno  1881,  N.  81. 


Il  R.  Economo  Generale 

Celesia. 


LI. 


CIRCOLARE  31  ottobre  1883,  N.  29  colla  quale  V  Economato  Gè- 
nerale  dà  alcune  norme  ai  Subeconomi  circa  f  applicazione  delle 
leggi  di  Registro  e  Bollo  agli  Atti  e  Registri  delle  Amministra- 
zioni Subeconomali. 

Nell'intento  di  regolare  l'applicazione  delle  Tasse  di  Registro 
e  Bollo  agli  Atti  e  Registri  delle  Amministrazioni  Subeconomali, 
sentita  la  Direzione  Generale  del  Demanio  e  delle  Tasse  per  quei 
casi  che  presentavano  incertezza,  si  crede  opportuno  di  diramare 
le  seguenti  norme: 

Art.  1. 
Bollettari  di  riscossione. 

Debbonsi  presentare  prima  di  farne  uso  al  competente  Ufficio 
di  Registro  per  l'applicazione  su  ciascuna  bolletta  d'una  marca  da 
bollo  a  Centesimi  10  da  annullarsi  col  bollo  a  calendario  dell'Uf- 
ficio stesso. 

Per  le  bollette  rilasciate  alle  parti  che  eseguiscono  i  pagamenti 
i  Subeconomi  ripetono  dalle  parti  stesse  l'importo  della  marca.  Per 
quelle  invece  che  si  rilasciano  all'Amministrazione  del  Fondo  per 
il  Culto ,  e  per  le  altre  riflettenti  giri  di  cassa  o  carichi  di  rendita 


—  221  — 

pubblica,  richiedono  in  fine  d'anno  T ordine  di  pagamento  dell'im- 
porto della  marca  caricandolo  nelle  debite  proporzioni  ai  Benefici 
amministrati  come  si  pratica  per  le  spese  postali. 

L'  applicazione  di  questa  Tassa  di  bollo  è  conforme  al  disposto 
dell'Art.  20,  N.  8  della  Legge  13  settembre  1874,  N.  2077  (Se- 
rie 2.a). 

Art.  2. 
Atti  di  immissione  in  possesso. 

Questi  Atti  si  stendono  su  carta  bollata  da  L.  1.20,  e  sono 
esenti  da  Registro  in  termine  fisso,  cioè  non  è  per  loro  obbliga- 
toria la  registrazione  (Nota  della  Direzione  Generale  del  Demanio 
5  corrente  mese,  N.  139919-19919,  Divisioni  3.\  Sez.  1.*). 

Nell'intento  però  di  conservarli  e  di  dar  loro  la  data  certa,  si 
consiglia  ai  Signori  Subeconomi  di  sottoporli  alla  registrazione.  In 
(tal  caso  la  Tassa  di  Registro  dovuta  sarà  la  fìssa  minima  di  L.  1.20, 
oltre  tante  altre  tasse  fìsse  da  L.  1.20  quanti  sono  gli  allegati  del- 
l'Atto. Esso  poi  si  trattiene  in  originale  nell'Archivio  subecono- 
male ed  all'Investito  se  ne  rilascia  copia  autentica. 

Giova  osservare  che  gli  allegati  dell'  Atto  di  possesso  sono  sog- 
getti al  bollo  fìsso  di  L.  1.20  ad  eccezione  della  perizia  descrittiva 
iegli  stabili  e  della  perizia  delle  riparazioni  per  le  quali  è  pre- 
scritto il  bollo  d'origine  in  ragione  della  dimensione  della  carta  (1). 

(Art.  20,  N.  30  e  '*0  della  Legge  sul  bollo  avanti  citata). 

Art.  3. 
Consegne  suppletorie. 

Le  consegne  suppletorie  sono  al  pari  dell'  Atto  di  possesso  esenti 
da  Registro ,  ma  debbonsi  scrivere  su  carta  filigranata  col  bollo  da 
L.  1.20.  Esse  pure  si  conservano  originalmente  nell'archivio  sub- 
sconomale  come  appendice  all'Atto  di  immissione  in  possesso. 

(1)  Riguardo  al  bollo  cui  sono  soggetti  gli  elaborati  tecnici  vedi  le  due 
circolari  che  fanno  seguito  alla  presente. 


—     999    


Occorrendo  però  di  consegnare  Certificati  di  rendita  o  Libretti 
della  Cassa  di  Risparmio  provenienti  da  impiego  di  capitali,  da  ven- 
dite o  da  qualsiasi  altro  mutamento  patrimoniale,  la  consegna  do- 
vrà farsi  senza  forma  di  verbale  e  per  semplice  ricevuta,  con  an- 
notazione della  provenienza  del  Certificato  o  del  Libretto. 

Tale  ricevuta  è  esente  da  qualsiasi  tassa  governativa  ed  emo- 
lumento subeconomale. 

(Nota  della  Direzione  Generale  del  Demanio  e  Tasse  del  19  gennajo  1883,  N.  172247-26247). 


Art.  4. 
Verbali  di  vacanza. 

Debbonsi  scrivere  su  carta  bollata  da  L.  1.  20  e  sono  esenti  da 
registrazione. 

Devono  però  essere  registrati  nel  termine  di  venti  giorni  dalla 
loro  data  quando  contengano  obbligazioni  o  garanzie  date  dai  be- 
neficiati, loro  eredi  o  terze  persone  a  favore  del  Beneficio  o  del- 
l' Amministrazione  Economale  :  in  tal  caso  la  relativa  spesa  starà  a 
carico  dell'  Antecessore  o  dei  suoi  eredi.  E  quando  la  presa  di  pos- 
sesso sia  da  qualche  interessato  contestata,  è  pure  prudente  cosa 
dare  al  verbale  la  data  certa  mediante  registrazione  col  pagamento 
della  tassa  fissa  di  L.  1.20. 

In  ogni  altro  caso  i  Signori  Subeconomi  si  asterranno  dal  fare 
registrare  detti  verbali. 

(Nota  della  Direzione  Generale  del  Demanio  e  Tasse  citata  al  N.  2). 


Art.  5. 
Quitanze  su  mandati  inferiori  a  L.  30. 

Sugli  ordini  di  pagamento  inferiori  a  L.  30  non  si  applica  da 
chi  li  firma  per  quitanza  la  marca  da  Centesimi  5. 

(Normale  inserta  al  N.  3,  foglio  25  del  Bollettino  del  Ministero  di  Grazia,  Giustizia  e  Culti,  anno    i 
1882). 


-  223  — 

Art.  6. 
Approvazione  degli  Atti  di  Bilancio. 

L'Atto  con  cui  la  parte  approva  il  bilancio  devesi  stendere  so- 
pra un  foglio  di  carta  bollata  a  L.  1.20  e  sottoporre  alla  registra- 
zione entro  giorni  20  dalla  sua  data. 

Gli  elaborati  peritali  quindi  saranno  soggetti  al  bollo  in  ragione 
della  dimensione  della  carta  su  cui  sono  scritti  e  non  dovranno 
essere  firmati  che  dall'Ingegnere  o  Perito  che  li  compilò. 

Non  occorre  la  ricognizione ,  di  cui  sopra ,  per  parte  dei  debi- 
tori, se  questi  pagano  contemporaneamente  il  loro  debito.  A  loro 
carico  stanno  le  spese  di  bollo  e  registro. 

Le  ricevute  che  i  Signori  Subeconomi  rilasciano  per  debito  di 
bilancio  si  stendono  sulle  bollette  bollate  come  al  N.  1 ,  e  si  sot- 
topongono a  registrazione  entro  venti  giorni  dalla  loro  data  a  spese , 
beninteso,  dei  debitori. 

(Art.  20  e  43,  Legge  13  settembre  1874,  N.  2076). 

Art.  7. 
Copia  degli  Atti  Subeconomali  rilasciati  air  Economato  Generale. 

Possono  stendersi  in  carta  libera ,  purché  neh"  autentica  sia  di- 
chiarato che  si  rilasciano  all'  Economato  Generale  per  esclusivo  uso 
interno  d'Ufficio. 

(Nota  della  Direzione  Generale  del  Demanio  e  Tasse  citata  al  N.  2). 

Art.  8. 
Nomine  di  Periti  negli  Atti  di  vacanza. 

Essendo  occorso  di  rilevare  che  taluni  Subeconomi  nel  verbale 
di  vacanza  nominano  il  Perito  o  l'Ingegnere  per  la  redazione  de- 
gli Atti  di  riconsegna  e  bilancio ,  si  avvertono  che  per  evitare  Tasse 
di  Registro  tale  nomina  dovrà  farsi  non  coli' Atto  suddetto,  ma  con 
apposita  lettera  d' Ufficio  diretta  al  Perito  od  Ingegnere ,  come  pre- 
scrivono le  vigenti  discipline. 


—  22ì  — 

Art.  9. 

Copie  ad  uso  di  registrazione 
degli  Atti  che  si  redigono  dai  Subeconomi. 

Debbono  stendersi  in  caria  bollata  a  L.  0.  30 ,  essendo  detti 
Atti  da  considerarsi  come  privati  e  non  compresi  nel  N.  4,  Art.  19 
della  Legge  sul  bollo  13  settembre  1874,  N.  2077. 

L'uso  della  carta  da  cent.  30  perle  anzidette  copie  è  stabilito 
dal  medesimo  Articolo  della  Legge  al  precedente  N.  2. 

Art.  10. 
Domande  dirette  air  Economato  Generale. 

Le  petizioni  dirette  al  R.  Economato  per  affari  di  sua  compe- 
tenza debbonsi  scrivere  su  carta  con  bollo  da  Cent.  CO:  quelle  in- 
vece che  trattano  affari  pei  quali  debba  pronunciarsi  il  Ministero 
voglionsi  scritte  su  caria  con  bollo  da  L.  1.20  (1). 

Non  avranno  quindi  corso  quelle  non  munite  di  competente 
bollo. 

(Art.  20,  N.  15  e  32  della  Legge  sul  bollo  sopra  ricordata). 

Si  gradirà  un  cenno  di  ricevuta  della  presente  Circolare. 

Il  Regio  Economo  Generale 

Gelesia. 

LII. 

CIRCOLARE  12  giugno  1884,  dell'Economato  Generate  ai  Sube- 
conomi portante  alcune  risoluzioni  in  materia  delle  Tasse  di 
Registro  e  Bollo. 

Si  portano  a  conoscenza  delle  SS.  LL.  le  seguenti  risoluzioni 
in  materia  di  registro  e  bollo  circa  gli  atti  di  consegna  dei  bene- 
flcj  Ecclesiastici. 


(1)  Sono  esenti  da  bollo  le  domande  di  sussidio.  Vedasi  Circolare  Econo- 
male 15  febbrajo  1881,  art.  8. 


-  225  — 
Dette  consegne  non  sono  soggette  a  registrazione  obbligatoria. 
(Nota  della  Direzione  Generale  del  Demanio  e  tasse  all'  Intendenza 
di  Finanza  di  Mantova,  in  data  Io  marzo  u.  s.,  N.  321 95-5' 195). 
Per  riguardo  al  bollo,  anche  quando  si  inseriscono  negli  atti 
d'immissione  in  possesso,  basta  che  abbiano  scontato  la  tassa  vo- 
luta dall'Art.  20,  X.  40,  della  vigente  legge,  in  ragione  dello  di- 
mensione della  carta. 

Tale  tassa  ha  le  seguenti  graduazioni,  e  si  sconta  con  l'appli- 
cazione di  marche  da  bollo: 

Fino  a  decimetri  quadrati  14 L.  0,  60 

Da  14  a  20 »    1,  20 

Da  20  a  30 »    2,  40 

Per  ogni  maggior  dimensione »    4,  80 

(Nota  della  Direzione  Generale  predetta  alla  Intendenza  di  Fi- 
nanza di  Bergamo  in  data  29  maggio  u.  s.) 

L'Economo  Generale 

Celesia. 

LUI. 

CIRCOLARE  25  febbrajo  1885,  N.  2403,  dell'Economato  Gene- 
rale ai  Subeconomi  riguardante  le  Tasse  di  bollo  sugli  Atti  pe- 
ritali di  riconsegna  degli  immobili  beneficiar]. 

Colla  circolare  di  quest'Economato  Generale  in  data  12  giugno 

1884,  N.  31,  venne  indicata  la  misura  della  tassa  di  bollo  cui 
vanno  soggettigli  atti  di  descrizione  degl'immobili  beneficiar) ,  che 
servono  di  consegna  ai  Nuovi  Provvisti,  e  che  s'inseriscono  negli 
atti  d'immissione  in  possesso  de' medesimi. 

Il  disposto  in  detta  circolare  rimane  fermo,  ma  in  seguito  ad 
una  nota  della  Direzione  Generale  del  Demanio  in  data  3  febbrajo 

1885,  N.  8056-1056,  diretta  all'Intendenza  di  Finanza  di  Brescia 
il  sottoscritto  avverte  le  SS.  LL.  che  detti  elaborati  tecnici  non 
dovranno  essere  firmati  che  dall'Ingegnere  o  Perito,  che  li  ha  re- 
datti. 

L'accettazione  degli  stessi  per  parte  dei  nuovi  provvisti   dovrà 

15 


—  220  — 
farsi  mediante  analoga  dichiarazione  nel  verbale  d'immissione   in 
possesso. 

Questa  disposizione  trae  origine  dal  fatto  che  la  detta  Direzione 
Generale  del  Demanio  nella  nota  suindicata  ha  deciso  che  gli  atti 
di  descrizione  o  consegna  anziché  soggetti  al  Bollo  in  ragione  della 
dimensione  della  carta,  dovrebbero  scriversi  in  carta  bollata  da 
L.  1.20  quando  fossero  firmati  dalle  parti. 

Tanto  ad  opportuna  norma  delle  SS.  LL.  ed  a  scanso  di  even- 
tuali multe  per  contravvenzione  alle  leggi  sul  bollo. 

Il  R.  Economo  Generale 

Gelesia. 


LIV. 

CIRCOLARE  i.°  luglio  1885,  A7,  20-58380  della  Direzione  Gene- 
rale del  Fondo  per  il  Culto  portante  le  norme  per  la  liquida- 
zione degli  assegni  ai  Parroci  aventi  un  reddito  prebendale 
inferiore  a  400  lire. 

Alle  Intendenze  di  Finanza,  agli  Ispettori  e  Ricevitori  del  Registro  e  Dema- 
nio ed  agli  Ispettori  Provinciali  del  Fondo  per  il  Culto. 

È  stato  approvato  nel  bilancio  del  Fondo  per  il  Culto  per  lo 
esercizio  1885-86  il  nuovo  stanziamento  di  lire  300,000  per  sov- 
venire i  parroci  che  abbiano  un  reddito  prebendale  minore  delle 
lire  400  annue. 

Il  concetto  che  indusse  all'  approvazione  di  tale  stanziamento 
venne  spiegato  nella  relazione  della  Commissione  parlamentare  del 
bilancio  presentato  alla  Camera  dei  deputati  nella  tornata  del  28 
maggio  1885. 

L' articolo  28  della  legge  7  luglio  1866,  ha  imposto  al  Fondo 
per  il  Culto  di  pagare  ai  parroci  un  supplemento  di  assegno  che, 
compresi  i  prodotti  casuali ,  abbiamo  un  reddito  minore  di  lire  800 
annue,  ma  ha  pure  stabilito  che  a  ciò  provveda  a  misura  dei 
fondi  disponibili.  La  legge  poi  non  ha  detto  che  il  Fondo  per  il 
Culto  accorra  a  queir  obbligo  tutto  di  un  tratto ,  nò  oggidì  finanzia- 


—  227  — 

riamente  lo  potrebbe;  ma  non  è  impedito:  anzi  è  plausibile,  che 
accorra  al  bisogno  gradatamente  e  che  incominci  per  quanto  è  pos- 
sibile a  soccorrere  le  condizioni  più  disagiate.  Di  qui  la  ragione 
e  lo  scopo  del  primo  fondo  ora  stanziato  per  sovvenire  intanto  i 
parroci  più  bisognosi  che  hanno  meno  di  lire  400  annue. 

La  stessa  Commissione  ha  pure  segnalato  il  modo  di  procedi- 
mento per  la  revisione  dei  redditi  prebendali  da  esercitarsi  sui  le- 
gali accertamenti  per  la  commisurazione  della  tassa  di  manomorta 
stabiliti  in  contradditorio  o  sulle  denunzie  degli  investiti  coli' ag- 
giunta di  tenue  partita  calcolata  in  media  nella  somma  fìssa  di 
lire  30  annue  per  ciascuna  parrocchia  da  tener  luogo  dei  prodotti 
casuali. 

Nelle  discussioni  parlamentari,  coir  autorevole  intervento  del  Mi- 
nistro Guardasigilli,  vennero  inoltre  opportunamente  raccomandate 
le  maggiori  garanzie  nella  distribuzione  del  fondo  stanziato  per 
tutela  così  dell'economia  del  Fondo  per  il  Culto  come  delle  ra- 
gioni dei  singoli  interessati,  rimettendo  all'uopo  le  concessioni  par- 
titane al  giudizio  ed  all'approvazione  del  Consiglio  di  amministra- 
zione del  Fondo  per  il  Culto. 

Premessi  questi  cenni  per  conveniente  intelligenza ,  importa  se- 
gnare il  compito  conseguente  per  uniforme  e  precisa  osservanza: 

i.°  Gli  investiti  di  benefìci  parrocchiali  con  reddito  preben- 
de minore  di  lire  400  annue  e  che  ritengano  aver  diritto  all'as- 
segno supplementare  sul  bilancio  del  Fondo  per  il  Culto ,  dovranno 
farne  regolare  domanda  od  alla  Direzione  generale  del  Fondo  per  il 
Culto  od  all'Intendenza  di  Finanza  della  rispettiva  Provincia: 

2.°  A  ciascuna  domanda  dovrà  essere  unito  il  prospetto  delle 
rendite  e  delle  spese  compilato  sul  modulo  253  che  si  distribui- 
sce dall'  amministrazione. 

3.°  I  documenti  che  dovranno  giustificare  la  dimanda  e  che 
dovranno  prodursi  dal  ricorrente  sono  i  seguenti: 

Per  la  parte  attiva:  A)  Copia  dell'ultima  denunzia  dei  red- 
diti per  applicazione  della  tassa  di  manomorta. 

B)  Copia  dell'ultima  denunzia  per  l'applicazione  della  tassa 
sui  redditi  di  ricchezza  mobile. 

Per  la  parte  passiva  :  C)  Le  pezze  giustificanti  la  cifra  delle 


-  228  — 

imposte  annuali  colla  distinzione  dell'importare  delle  imposte  era 
riali,  di  quelle  provinciali  e  comunali. 

D)  I  documenti  comprovanti  i  debiti  ipotecari. 

4.°  Inoltre  il  ricorrente  dovrà  presentare  la  bolla  di  sua  no- 
mina alla  parrocchia,  munita  del  relativo  placito  od  exequatur  in 
originale  od  in  copia  autentica,  ed  un  certificato  del  Sindaco  com- 
provante il  numero  delle  anime  della  parrocchia. 

5.°  Le  Intendenze  di  finanza,  ricevendo  le  domande  comple- 
tate coi  documenti  suaccennati,  dovranno  col  mezzo  dei  dipendenti 
uffici  finanziari  accertare  la  esattezza  delle  notizie  indicate  agli  in- 
teressati tanto  per  riguardo  alle  rendite  che  per  riguardo  alle  spese 
tenendo  presenti  le  discipline  vigenti  circa  l'accertamento  dei  red- 
diti per  l'applicazione  della  tassa  di  manomorta  e  specialmente  le 
disposizioni  dell'Art,  2  del  Reale  Decreto  1 3  settembre  1874,  N.  2078, 
e  facendone  apposita  dichiarazione  sul  modulo  anzidetto. 

6.°  Eseguito  tale  controllo  e  fattone  risultare  nel  modo  indicato 
dal  prospetto  modulo  253,  le  Intendenze  di  Finanza  trasmetteranno 
tutti  gli  atti  anzidetti  alla  Direzione  generale  del  Fondo  per  il  Culto 
dalla  quale  riceveranno  notizia  della  deliberazione  del  Consiglio  di 
amministrazione  se  negativa,  oppure  del  relativo  decreto  di  con- 
cessione dell'assegno  supplementare  dovuto,  dopo  che  sarà  stato 
ammesso  e  registrato  dalla  Corte  dei  conti. 

7.°  Ricevuta  tale  notizia,  le  Intendenze  di  finanza  ne  daranno 
senza  indugio  partecipazione  agli  interessati  con  avvertenza  che 
alle  debite  scadenze  riceveranno  il  pagamento  delle  rate  di  assegno 
loro  accordate  che  sarà  effettuato  a  semestri  posticipati. 

Prego  le  Intendenze  di  Finanza  dichiararmi  ricevuta  delle  pre- 
sente, assicurandomi  di  averne  disposta  la  puntuale  osservanza. 

Il  Direttore  generale 

Eugenio  Form. 


—  229  - 


LV. 


CIRCOLARE  22  luglio  1885,  N.  02392-17392,  D.  3,  della  Di- 
rezione  Generale  del  Demanio  e  Tasse  circa  la  decorrenza  del 
termine  per  la  presentazione  della  denunzia  delle  prese  di  pos- 
sesso dei  Benefici  Ecclesiastici. 

È  stata  ripetutamente  sollevala  la  questione  se  la  denunzia  dei 
passaggi  d'usufrutto  che  hanno  luogo  nella  presa  di  possesso  dei 
benefici  e  delle  cappellate  debba  prodursi  nei  quattro  mesi  dalla 
nomina  dall' investito  convalidata  dal  regio  placet  ovvero  dalla  ma- 
teriale consegna  delle  temporalità  dell'ente. 

Ora  a  tale  riguardo ,  sentita  anche  la  Regia  Avvocatura  erariale 
generale,  il  Ministero  ha  considerato  chela  legge  di  registro,  agli 
articoli  71,  80,  84,  e  così  l'annessa  tariffa  all'articolo  115,  dove 
dispone  per  il  passaggio  dell'usufrutto  dei  benefìzi  o  delle  cappel- 
lanie,  si  riferisce  sempre  alla  presa  di  possesso  di  questi  enti  da 
parte  dell'investito,  e  non  anche  alla  materiale  presa  di  possesso 
dei  relativi  beni. 

Per  altra  parte,  la  legge  stessa  obbliga  alla  produzione  della  de- 
nunzia ed  al  pagamento  della  tassa ,  così  nei  casi  di  trasferimento 
dei  beni,  come  nella  contingenza  di  passaggio  d'usufrutto,  tutti 
coloro  che  sono  in  possesso  di  un  legittimo  titolo  pel  quale  in  essi 
ha  luogo  il  trasferimento  o  il  passaggio ,  senza  punto  preoccuparsi 
se  quel  trasferimento  o  quel  passaggio  siano  anche  materialmente 
avvenuti  (1). 


(1)  La  tassa  che  si  paga  dai  beneficiati  pel  passaggio  di  usufrutto  corri- 
sponde al  2  per  cento  oltre  i  due  decimi  sulla  metà  del  valore  dei  beni,  op- 
pure sul  quarto  secondo  che  l'investito  ha  meno  o  più  di  50  anni.  Vedasi  l'Art. 
Ilo  della  Tariffa  annessa  alla  legge  di  Registro  13  settembre  1874,  N.  2076,  e 
vedasi  pure  la  Circolare  del  Ministero  delle  Finanze ,  Direzione  Generale  del 
Demanio  3  settembre  1874,  N.  135731-10491.  —  Ai  passaggi  di  usufrutto  che 
hanno  luogo  nei  conferimenti  di  benefici  e  cappellanie  si  applica  la  disposizione 
dell'  Art.  49  della  legge  di  Registro  relativa  alle  successioni  cadenti  sopra  beni 


—  230  — 

Indi  la  conseguenza  che,  tanto  per  la  lettera  della  legge  sud- 
delia  quanto  per  lo  spirito  di  essa,  il  termine  di  quattro  mesi  per 
produrre  la  denuncia  del  passaggio  d'usufrutto  a  sensi  dell'articolo 
80  della  legge  di  registro,  decorre  dalla  presa  di  possesso  del  be- 
nefizio o  della  cappellata:  dal  giorno,  cioè,  in  cui  lo  investito, 
ottenuto  il  regio  placet  alla  sua  nomina ,  viene  ecclesiasticamente  e 
civilmente  immesso  nello  esercizio  del  suo  ministero,  e  per  conse- 
guenza con  diritto  al  godimento  delle  rendite  relative. 

Viene  cosi  confermata  in  più  concreti  termini  la  risoluzione  con- 
tenuta nella  terza  e  quarta  parte  della  normale  N.  177,  pag.  835, 
del  bollettino  demaniale  1877,  con  avvertenza  che  i  ricevitori  in 
occasione  della  riscossione  delle  tasse  sulle  concessioni  di  exequatur 
e  di  regio  placet,  dovranno  ad  ogni  buon  fine  prevenire  gli  inve- 
stiti dell'obbligo  della  denunzia  di  passaggio  d'usufrutto  nel  ter- 
mine di  sopra  scritto. 


già  colpiti  dalla  tassa  di  successione  entro  il  periodo  di  quattro  mesi.  Ed  è 
quindi  da  ritenersi  che  entro  il  quadrimestre  in  cui  siansi  verificati  più  con- 
ferimenti a  favore  di  uno  stesso  beneficiario  questi  deve  una  tassa  da  pagarsi 
sul  Benefìcio  che  in  definitivo  gli  rimane  entro  i  quattro  mesi.  (Normale  173, 
anno  1880,  Ministero  delle  Finanze).  Diverso  è  il  caso  in  cui  la  traslazione  ad 
altro  beneficio  avvenga  dopo  il  quadrimestre  giacché  l'obbligo  della  denunzia 
incombe  imprescindibilmente  all'investito  tanto  pel  primo  quanto  pel  secondo 
beneficio  e  la  tassa  deve  essere  commisurata  sulla  integralità  di  amendue  le 
prebende,  siccome  ha  pure  ammesso  la  Corte  di  Cassazione  colla  sentenza  in 
causa  Natali  inserta  nel  Bollettino  Ufficiale,  Normale  159,  pag.  837,  Voi.  IV,  anno 
•1880. 


APPENDICE  I 


INDICAZIONE   DELLE   PRINCIPALI   LEGGI   CHE   OCCORRE   DI    CONOSCERE 
PER   LA   REGOLARE    TRATTAZIONE   DEGLI   AFFARI 
IN   MATERIA   BENEFICIARIA 


Codice  Civile  del  Regno  d'Italia,  in  data  25  giugno  1865,  andato 
in  vigore  il  i.°  gennajo  1866.  È  da  notarsi  che  in  Lombardia  prima  di 
questo  vigeva  il  Codice  Civile  Austriaco  in  data  1.°  giugno  1811.  Nelle 
Provincie  Parmensi  era  in  vigore  il  Codice  Civile  per  gli  Stati  di  Parma, 
Piacenza  e  Guastalla  in  data  23  marzo  1820. 

Codice  di  Procedura  Civile  del  Regno  d'Italia  in  data  25 
giugno  1865,  andato  in  vigore  il  l.°  gennajo  1866. 

Legge  comunale  e  provinciale  in  data  20  marzo  1865, 
N.  2248,  A,  e  regolamento  8  giugno  1865,  N.  2321.  È  specialmente  a  te- 
nersi presente  l'Art.  237  della  legge  che  dichiara  obbligatorie  pei  Comuni 
le  spese  per  la  conservazione  degli  edifìci  servienti  al  Culto  Pubblico,  nel 
caso  d' insufficenza  di  altri  mezzi  per  provvedervi.  La  Giurisprudenza  poi 
sembrerebbe  essersi  assodata  nel  senso  che  si  abbiano  a  comprendere 
fra  tali  edifìci  anche  le  case  canoniche. 

Legge  sui  Lavori  Pubblici  in  data  20  marzo  1865,  N.  2248, 
F,  della  quale  maggiormente  interessano  le  disposizioni  riguardanti  le  pro- 
prietà che  costeggiano  le  strade.  Tale  argomento  è  anche  trattato  dal 
R.  Decreto  15  novembre  1868,  N.  4697,  sulla  polizia  stradale. 

Strade  comunali  obbligatorie.  —  Legge  30  agosto  1868, 
N.  4613,  e  regolamento  11  settembre  1870,  ed  altro  16  aprile  1874,  N.  1906. 


—  232  

Espropriazione  per  utilità  pubblica.  —  Nella  legge  25 
giugno  1805,  N.  2359  meritano  speciale  attenzione  le  disposizioni  con- 
cernenti. 

A.  Il  termine  di  giorni  quindici  concesso  ad  ogni  interessato  per 
reclamare  contro  la  domanda,  che  fosse  stata  presentata  per  far  dichia- 
rare un'opera  di  utilità  pubblica. 

B.  11  termine  pure  di  quindici  giorni  per  reclamare  contro  il  piano 
particolarizzato  di  esecuzione; 

C.  La  procedura  a  eseguirsi  nel  caso  che  non  si  voglia  accettare  il 
prezzo  amichevolmente  offerto  dalla  Ditta  espropriante. 

D.  Il  diritto  competente  agli  espropriati  di  ottenere  la  retrocessione 
degli  stabili,  che  non  fossero  stati  occupati,  pel  prezzo  da  convenirsi 
amichevolmente,  o  giudizialmente,  ed  in  ogni  caso  da  non  eccedere  l'in- 
dennità di  espropriazione,  a  meno  che  dall' espropriante  non  fossero  state 
eseguite  nei  fondi  espropriati  opere  che  ne  aumentino  il  valore. 

Si  dovrà  poi  tenere  presente  il  disposto  nella  circolare  del  Ministero 
di  Grazia,  Giustizia  e  dei  Culti  in  data  4  febbrajo  1885,  N.  45-1126,  colla 
quale  viene  fatto  obbligo  di  presentare  i  contratti  della  fattispecie  inte- 
ressanti i  benefìci  al  R.  Economato  Generale,  il  quale  ne  riferirà  alla  com- 
petente R.  Procura  Generale. 

È  pure  da  tenersi  presente  la  Circolare  del  Ministero  dei  Lavori  Pub- 
blici in  data  23  dicembre  1884,  N.  18,  diretta  ai  Signori  Prefetti  del  Re- 
gno, che  è  del  tenore  seguente: 

Giusta  quindi  le  suaccennate  considerazioni  ed  in  conformità  del  parere 
manifestato  in  proposito  dal  Consiglio  di  Stato,  il  Ministero  dà  ai  tre  propo- 
sti quesiti  la  soluzione  seguente. 

i.°  Che  anche  nei  casi  di  espropriazione  per  conto  dello  Stato,  i  Pre- 
fetti non  siano  tenuti  a  provvedere  a  norma  dell'Art.  55  della  legge  25  giu- 
gno 1865,  se  non  sopra  istanza  dei  privati  aventi  interesse;  ma  presentata  tale 
istanza,  debbano  richiedere  d'ufficio  i  documenti  necessarj  ad  accertare  la  li- 
bertà del  fondo  espropriato,  specialmente  gli  estratti  dei  registri  censuarj  ed 
i  certificati  ipotecari. 

2°  Che  quando  l'espropriazione  segua  per  conto  di  altri  che  dello  Stato, 
l'ordinanza  Prefettizia  pel  deposito  della  somma  d'indennità  debba  compren- 
dere accessoriamente  anche  la  somma  necessaria  per  le  spese  dei  documenti 
che  occorrano  a  comprovare  la  libertà  del  fondo,  secondo  la  determinazione 
da  farsene  dal  Prefetto  a  suo  prudente  criterio. 

3.°  Che  l'onere  delle  spese,  e  quindi  del  deposito  per  l'espropriatile  debba 
limitarsi  in  relazione  a  quei  soli  documenti  che  siano  necessarj  per  l'esecu- 
zione del  disposto  dell'Art.  55  della  leg^e,  supposta  la  piena  libertà  del  fondo 
espropriato;  ma  siano  invece  da  ritenersi  a  carico  dell'espropriato,  o  da  chi 
per  lui  fa  istanza  per  lo  svincolo  dell'indennità,  le  cure,  le  spese,  e  la  pro- 
duzione di  tutti  gli  atti  che  occorrono  per  la  rimozione  degli  ostacoli  che  im- 
pediscono il  pagamento. 


-  233  — 

A  termini  della  normale  contenuta  nel  Bollettino  Demaniale,  a  pagina 
107,  anno  1885,  la  domanda  che  si  fa  alla  Cassa  dei  Depositi  e  Prestiti 
per  ottenere  il  pagamento  dell'indennità  di  espropriazione  deve  redigersi 
in  carta  libera. 

Opere  Pie.  —  Molti  benefìcj  hanno  annessi  dei  Legati  Pii  di  Be- 
neficenza, per  la  regolare  amministrazione  dei  quali,  oltre  l'osservanza 
della  circolare  economale  9  novembre  1882,  N.  13541 ,  sarà  bene  di  co- 
noscere la  Legge  sulle  Opere  Pie  in  data  3  agosto  1862,  N.  753,  e  re- 
golamento 27  novembre  1862,  N.  1007,  specialmente  per  quanto  riguarda 
la  compilazione  del  bilancio  preventivo  e  del  conto  consuntivo,  nonché 
il  pagamento  delle  spese,  e  lo  storno  di  somme  da  un  capitolo  all'altro 
della  parte  passiva. 

Legge  Catastale.  —  La  Legge  sul  catasto  dei  terreni  e  dei 
fabbricati  è  in  data  11  agosto  1870,  N.  5784,  allegato  G,  e  Regolamento 
24  dicembre  1870,  N.  6151. 

È  da  tenersi  specialmente  presente  che  il  termine  per  la  produzione  al- 
l'Agenzia  delle  Tasse  della  domanda' per  ottenere  la  voltura  catastale  è 
di  sessanta  giorni,  e  decorre  dalla  scadenza  di  quello  stabilito  per  la 
registrazione  dell'atto  traslativo,  o  per  la  denuncia  della  successione  che 
dà  luogo  al  trapasso. 

Alla  domanda  deve  essere  unito  il  titolo  in  forza  del  quale  ha  luogo 
il  trapasso  di  proprietà  o  possesso,  ed  il  certificato  di  denunciata  suc- 
cessione quando  il  passaggio  ha  luogo  per  causa  di  morte. 

Quando  però  il  passaggio  di  proprietà  avviene  per  atto  pubblico  in- 
ter  vivos,  spetta  al  Notaro  che  lo  ha  ricevuto  di  chiedere  la  voltura  ca- 
tastale. 

Tale  obbligo  spetta  pure  al  Cancelliere  quando  il  trapasso  ha  luogo 
in  forza  di  sentenza. 

Legge  Forestale  20  giugno  1877.  N.  3917,  e  Regolamento  10 
febbrajo  1878,  N.  4293.  —  Sono  da  tenersi  presenti  le  disposizioni  relative 
all'obbligo  di  chiedere  l'autorizzazione  all'Autorità  Forestale  prima  di 
procedere  a  tagli  di  piante  ed  a  disboscamenti  di  terreni  siti  in  zone, 
che  fossero  soggette  al  vincolo  forestale. 

Oltre  tale  autorizzazione  sarà  pure  necessaria  pei  benefìcj  quella  da 
provocarsi  per  mezzo  del  R.  Economato  Generale,  a  termini  del  R.  De- 
creto 22  marzo  1866,  N.  2832. 


Imposta  sui  redditi  di  ricliezza  mobile.  —  Legge  23 

giugno  1877,  N.  3903;  —  Legge  24  agosto  1877,  X.  4021;  -   Regola- 
pento  24  agosto  1877,  N.  4022. 


—  234  — 

Sono  esenti  da  tale  imposta  i  canoni  enfiteutici,  i  livelli  e  le  rendite 
fondiarie  che  importano  condominio. 

Imposta  sui  terreni.  —  Legge  14  luglio  1864,  N.  1831.  — 

R.  Decreto  20  luglio  1805,  N.  2455. 

Legge  29  novembre  1885,  N.  3497,  Serie  III,  colla  quale  venne  so- 
spesa la  riscossione  di  uno  dei  decimi  aggiunti  all'imposta  erariale  sui 
terreni,  del  quale  è  proposta  l'abolizione  coli' art.  21  del  disegno  di  legge 
25  novembre  1885,  N.  373. 

Imposta  sui  fabbricati.  —  Legge  20  gennajo  1805,  N.  2130.  — 
Legge  11  agosto  1870,  N.  5784.  -  Regolamento  24  agosto  1877,  N.  4024. 

Le  case  coloniche  o  costruzioni  rurali,  sono  esenti  dall'imposta  fab- 
bricati, essendo  invece  soggette  alla  tassa  fondiaria  in  ragione  dell'area 
che  occupano,  ed  insieme  ai  terreni  del  cui  catasto  fanno  e  debbono  far 
parte. 

(Massimario  della  Cassazione  di  Roma.  Anno  1883). 

Tasse  di  Registro.  —  Legge  8  giugno  1874,  N.  1947.  —  Legge 
13  settembre  1874,  N.  2070.  —  Regolamento  25  settembre  1874,  N.  2127. 
-  Legge  11  gennajo  1880,  N.  5430.  —  Legge  29  giugno  1882,  N.  835. 

Il  termine  per  la  presentazione  all'Ufficio  del  Registro  degli  atti  sog- 
getti a  tale  formalità,  è  di  giorni  20,  a  decorrere  però  dalla  data  della 
partecipazione  della  loro  approvazione  superiore,  quando  siano  subordi- 
nati alla  medesima. 

È  poi  importante  di  tener  presente,  che  quando  dal  Governo  viene 
impartita  ai  Beneficiati  od  ai  Subeconomi  l'autorizzazione  governativa  ad 
addivenire  ad  un  qualche  contratto  da  stipularsi  sulle  basi  di  una  scrit- 
tura preliminare,  tale  contratto  definitivo  dovrà  essere  fatto  e  registrato 
assieme  al  preliminare  di  scrittura,  entro  il  termine  di  giorni  venti,  de- 
combili dalla  partecipazione  ufficiale  del  Decreto  di  autorizzazione  sotto 
pena  d'incorrere  nella  multa  per  ritardato  pagamento. 

I  Subeconomi  hanno  1'  obbligo  di  presentare  entro  i  primi  dieci  giorni 
di  gennajo  e  luglio  di  ciascun  anno  all'Intendenza  di  Finanza  la  nota  de- 
gli atti  d'immissione  in  possesso  stipulati  nel  semestre  precedente. 

Vedasi  la  Circolare  della  Direzione  Generale  del  Demanio  22  luglio  1885 
inserta  nella  presente  raccolta,  e  nella  quale  è  stabilito  il  termine  per 
la  denuncia  degli  usufrutti  dei  Benelìcj. 

Tasse  di  Bollo.  —  Legge  13  settembre  1874,  N.  2077.  —  Rego- 
lamento 25  settembre  1874,  N.  2128.  —  Legge  11  gennajo  1880,  N.  5430.  - 
Legge  29  giugno  1882,  N.  835. 


—  235  — 

Le  copie  degli  atti  ricevuti  dai  Subeconomi,  le  quali,  per  gli  effetti 
della  registrazione,  si  depositano  negli  ufficj  di  registro  in  occasione  della 
registrazione  degli  originali,  potranno  farsi  in  carta  da  bollo  da  cent.  30, 
essendo  tali  atti  da  considerarsi  come  privati,  non  avendo  i  Subeconomi 
il  carattere  di  Funzionari  Governativi. 

Affrancazioni  di  censi,  canoni,  livelli,  legati,  ecc.—  Dette  af- 
francazioni in  confronto  dei  Benefìcj  creditori  si  fanno  a  norma  della 
Legge  24  gennajo  1864,  N.  1636  e  Regolamento  31  marzo  1864,  N.  1725. 

É  da  osservarsi  che  a  termini  dell'Art.  13  della  legge  i  beneficiati 
non  hanno  d'uopo  della  superiore  autorizzazione  per  acconsentire  alle  af- 
francazioni; ma  ciò  non  ostante  sogliono  richiedere  il  nullaosta  per  parte 
dell'Economato  Generale,  cui  comunicano  gli  atti  relativi  e  la  liquida- 
zione del  corrispettivo  che  viene  offerto  dai  debitori.  In  tal  modo  essi 
si  pongono  al  coperto  della  responsalità  in  cui  incorrerebbero,  nel  caso 
che  accettassero  un  corrispettivo  inferiore  al  dovuto. 

Per  determinare  il  corrispettivo  delle  affrancazioni  delle  enfiteusi  tem- 
poranee di  cui  all'Art.  3  della  legge  gioverà  la  tavola  annessa  alle  istru- 
zioni 26  dicembre  1869,  emanate  dalla  Divisione  Generale  del  Demanio  e 
e  delle  Tasse. 

Nel  caso  che  un  Beneficio  fosse  debitore  verso  il  Demanio,  il  Fondo 
pel  Culto,  ed  annessa  amministrazione  dell'Asse  Ecclesiastico  di  Roma, 
di  qualche  canone,  livello,  ecc.,  potrà  per  affrancarsene,  valersi  delle 
facilitazioni  accordate  colla  legge  20  gennajo  1880,  N.  5253. 

Quando  però  fosse  scaduto  il  termine  utile  concesso  per  godere  di 
tali  facilitazioni,  ritornerebbe  ad  essere  applicabile  il  disposto  nella  legge 
23  giugno  1873,  N.  1437,  in  forza  della  quale,  quando  trattasi  di  annua- 
lità inferiori  a  L.  100,  dovute  al  Demanio,  od  al  Fondo  pel  Culto,  è  fatta 
facoltà  agii  affrancanti  di  liberarsi  dal  loro  debito  mediante  pagamento 
di  una  somma  corrispondente  al  valore  della  rendita  pubblica  dovuta  a 
termini  delle  leggi  anzidette. 

Manomorta.  —  La  tassa  di  manomorta  è  regolata  dalla  legge  13 
settembre  1874,  N.  2078.  Essa  è  del  4,80  per  0;0  sulla  rendita  netta  dei 
Benefìcj. 

Le  variazioni  nella  rendita  si  fanno  entro  il  mese  di  dicembre  del- 
l'ultimo^anno  del  triennio,  onde  abbiano  effetto  nel  triennio  successivo. 
A  quest'uopo  si  osserva  che  il  triennio  scade  col  1885,  per  cui  il  red- 
dito accertato  nel  1885  non  si  potrà  più  variare  per  tutto  il  triennio  che 
scadrà  col  31  dicembre  1888.  Le  denuncie  di  variazione,  che  venissero 
presentate  entro  tale  termine,  avranno  effetto  a  cominciare  dal  1.°  gen- 
najo 1889  e  così  di  seguito. 

Le  variazioni  invece  che  avvengono  nell'asse  del  patrimonio  dovranno 


—  230  — 

denunziarsi  entro  il  mese  di  dicembre  dell'anno  nel  quale  sono  avvenute 
perchè  abbiano  effetto  nell'anno  susseguente. 

Asse  Ecclesiastico.  —  R.  Decreto  7  luglio  1866,  N.  3036, 
portante  la  soppressione  delle  Corporazioni  Religiose,  la  conversione  dei 
beni  delle  Chiese,  l'istituzione  dell'Amministrazione  del  Fondo  pel  Culto, 
la  soppressione  della  Cassa  Ecclesiastica,  e  l'imposizione  della  quota 
d'annuo  concorso. 

Interessa  specialmente  ai  Subeconomi  di  conoscere  la  disposizione  rela- 
tiva alla  quota  d'annuo  concorso  motivo  per  cui  si  crede  utile  di  trascri- 
vere qui  sotto  l'Art.  31  che  la  riguarda. 

Sarà  imposta  sugli  enti  e  corpi  morali  ecclesiastici  conservati,  e  sopra  i 
beni  od  assegnamenti  degli  odierni  investiti  di  enti  soppressi  una  quota  di 
concorso  a  favore  del  Fondo  pel  Culto  nelle  proporzioni  seguenti: 

1.°  Benefìzi  parrocchiali,  sovra  il  reddito  netto  di  qualunque  specie  o 
provenienza,  eccedente  le  L.  2000  in  ragione  del  5  per  0?0  fino  alle  L.  5000, 
in  ragione  del  12  per  0?0  dalle  L.  5000  fino  alle  L.  10000;  ed  in  ragione  del 
20  per  0/0  sovra  ogni  reddito  netto  maggiore; 

2°  Seminarj  e  Fabbricerie,  sopra  il  reddito  netto  eccedente  L.  10000  in 
ragione  del  5  per  0/0;  dalle  L.  15000  lino  alle  L.  25000  in  ragione  del  10  per  0/0, 
e  finalmente  in  ragione  del  15  per  O2O  per  ogni  reddito  maggiore; 

5°  Arcivescovadi  e  vescovadi,  in  ragione  del  terzo  del  reddito  netto 
sopra  la  somma  eccedente  le  L.  10000;  iii  ragione  della  metà  sopra  la  somma 
eccedente  le  L.  20000;  in  ragione  dei  due  terzi  sopra  la  somma  eccedente  le 
L.  50000;  e  del  totale  eccedente  le  L.  60000; 

4.°  Abbazie,  benefìzj  canonicali  e  semplici,  opere  di  esercizi  spirituali, 
santuari  e  qualunque  altro  benefizio  0  stabilimento  di  natura  ecclesiastica  od 
inserviente  al  culto  non  compreso  nei  paragrafi  precedenti ,  sopra  il  reddito 
netto,  di  qualunque  specie  0  provenienza,  eccedente  le  L.  1000,  nella  propor- 
zione'indicata  al  n.  1  di  questo  articolo. 

Per  la  liquidazione,  lo  stabilimento  e  la  riscossione  della  quota  di  con- 
corso saranno  seguite  le  basi,  i  modi  e  le  norme  delle  Leggi  e  dei  Regola- 
menti relativi  alla  tassa  di  manomorta. 

Legge  15  agosto  1867,  N.  3848,  per  la  liquidazione  dell'Asse  Eccle- 
siastico. 

In  forza  di  detta  legge  vennero  soppressi  tutti  i  beneficj  non  aventi 
cura  d'anime,  ad  eccezione  dei  Canonicati  delle  Chiese  Cattedrali;  i  quali 
non  saranno  provvisti  oltre  al  numero  di  dodici,  compreso  il  Beneficio  Par- 
rocchiale e  le  Dignità  od  Ufficj  capitolari,  e  delle  Cappellate  ed  altri 
benelizj  di  dette  Chiese,  che  non  saranno  provvisti  oltre  al  numero  di  sei. 

Legge  11  agosto  1870,  N.  5784,  Allegato  P.  che  esplicitamente  di- 
chiara soggetti  a  conversione  i  beni  delle  Chiese,  dei  Capitoli  cattedrali, 


—  237  — 

ad  eccezione  degli  edifici  ad  uso  di  culto,  abitazione  dei  Rettori.  Coa- 
diutori, ecc.,  e  sopprime  la  tassa  del  30  per  cento  sulle  Chiese  a  comin- 
ciare del  1.°  Gennajo  1871. 

Legge  19  giugno  1873,  N.  1492,  Serie  II,  che  estende  alla  provincia 
di  Roma  le  leggi  sulle  corporazioni  religiose  e  sulla  conversione  dei  beni 
immobili  degli  Enti  morali  ecclesiastici.  Di  detta  legge  importa  special- 
mente conoscere  l'Art.  2o  che  stabilisce  quanto"  segue: 

In  tutto  il  Regno  a  cominciare  del  1.°  gennajo  1873,  la  tassa  straordina- 
ria del  30  per  cento,  imposta  dall'Art.  18  della  legge  lo  agosto  1867  sarà  ap- 
plicata soltanto  alla  parte  di  annuo  reddito  eccedente  le  1^800  pei  canonicati, 
e  le  L.  ò'OOpergli  altri  benefici  e  cappellate,  sì  conservati  che  soppressi  delle 
Chiese  Cattedrali. 

Gli  assegni  dovuti  dalla  Amministrazione  del  fondo  per  il  Culto  a  norma 
dell'Art.  5  della  legge  lo  agosto  1867,  agli  investiti  e  partecipanti  degli  Enti 
religiosi  soppressi,  saranno  soggetti  alla  detta  tassa  straordinaria  soltanto  sulla 
somma  eccedente  annue  L.  oOO. 

Per  gli  effetti  di  questo  articolo  il  reddito  di  ciascun  Ente  si  intende  co- 
stituito, non  solo  dai  frutti  della  dotazione  ordinaria  della  Prebenda  o  parte- 
cipazione corrispondente  al  numero  organico  dei  partecipanti,  ma  anche  ad 
ogni  altra  somma  che  permanentemente  venga  corrisposta  all'investito  per  causa 
del  suo  ufficio  sul  patrimonio  dell'asse  ecclesiastico  e  della  Chiesa  per  adem- 
pimento di  legati  pii  o  per  altri  titoli,  e  dovrà  risultare  da  documento  confer- 
mato da  una  deliberazione  capitolare  compilata  nei  mudi  che  verranno  prescritti 
da  apposito  Regolamento. 

Per  costituire  l'annuo  reddito  sul  quale  si  deve  fare  la  ritenuta  del  30  per 
cento,  si  dovrà  anche  tener  conto  dei  redditi  di  altri  benefìci  o  Cappellate  di 
cui  il  canonico  o  il  beneficiario  sia  investito. 

La  disposizione  di  questo  Articolo  non  sarà  applicabile  ai  canonicati  il  cui 
annuo  reddito  ecceda  le  L.  1600  ed  agli  altri  benefici  semplici  o  cappellanie  il 
cui  reddito  eccede  le  L.  800. 

Nulla  è  innovato  al  disposto  dell'Art.  18  della  legge  lo  agosto  1867  nei 
rapporti  fra  il  Fondo  del  Culto  ed  il  Demanio. 

Contabilità  generale  dello  Stato.  —  Regolamento  appro- 
vato col  R.  Decreto  4  Maggio  1885,  N.  3074.  in  esecuzione  del  testo  unico 
di  legge  per  l'Amministrazione  del  Patrimonio  e  Contabilità  Generale  dello 
Stato. 

Le  disposizioni  che  maggiormente  interessano  sono  le  seguenti: 
A.  Quelle  contenute  all'Art.  73  e  seguenti  (riportate  testualmente  nel- 
r  Appendice  li  del  presente  volume)  che  segnano  le  norme  a  seguirsi  per 
gli  incanti;  ivi  però  non  è  contemplato  il  caso  del  deliberatorio  che  non 
si  presta  alla  esecuzione  del  contratto.  A  tale  lacuna  provvedono  gli 
Art.  689  e  seguenti  del  Codice  di  Procedura  Civile. 


—  238  — 

I  Subeconomi  poi  dovranno  curare  di  tenersi  sempre  al  corrente  delle 
massime  che  si  osservano  dall'Amministrazione  Demaniale  nel  tassare  i 
contratti  di  delibera  a  favore  di  persone  da  nominare  e  le  relative  di- 
chiarazioni delle  persone  nell'interesse  delle  quali  si  è  adita  l'asta,  potendo 
una  semplice  mancanza  di  formalità  aggravare  le  parti  o  l'Amministra- 
zione beneficiaria  di  doppia  lassa  di  registro. 

B.  Quelle  relative  al  pagamento  di  somme  agli  interessati,  quando 
questi  siano  interdetti,  inabilitati,  o  rappresentati  dagli  eredi.  Tali  dispo- 
sizioni sono  contenute  negli  Art.  336  e  seguenti  che  si  crede  opportuno 
di  qui  trascrivere  testualmente: 

Art.  536.  Nei  casi  di  assenza,  minore  età,  interdizione,  inabilitazione  e 
morte  di  un  creditore,  gli  ordini  di  pagamento  devono  essere  rilasciati  in  capo 
del  rappresentante,  del  tutore  o  curatore,  o  degli  eredi.  Quando  alcuni  degli 
eredi  fossero  maggiori  di  età,  altri  minori  o  interdetti,  i  mandati  sono  spe- 
diti a  favore  dei  primi  e  del  tutore  o  curatore  dei  secondi. 

A  corredo  dei  mandati,  oltre  ai  documenti  giustificativi  che  la  natura  della 
spesa  può  richiedere,  deve  essere  unito  l'atto  che  provi  le  qualità  di  rappre- 
sentante, tutore,  curatore  e  erede  del  creditore. 

Ove  si  debbano  successivamente  spedire  altri  ordini  di  pagamento  in  capo 
a  rappresentanti,  tutori,  curatori,  procuratori  od  eredi,  si  fa  menzione  del 
primo  ordine  al  quale  sono  uniti  gli  atti  presentati. 

Art.  357.  La  qualità  di  rappresentante,  tutore  o  curatore  si  prova  colla 
copia  autentica  dell'atto  di  nomina. 

La  qualità  di  eredi  testamentarj  si  prova: 
1.°  Colla  copia  autentica  e  coll'estratto  autentico  dell  atto  di  ultima  vo- 

'  °>°  Con  un'attestazione  giudiziaria  di  notorietà,  da  cui  risulti  quale  te- 
stamento sia  tenuto  valido  e  senza  apposizioni,  chi  di  conseguenza  sia  ricono- 
sciuto erede,  e  se  vi  abbiano  eredi  legittimi  o  necessari  oltre  quelli  contem- 
plati nel  testamento;  . 

3.°  Coli' atto  di  morte  del  creditore,  rilasciato  dall' Lfficiale  dello  Stato 

civile. 

La  qualità  di  eredi  intestati  si  prova: 

1.°  Con  un  atto  di  notorietà  ricevuta  dal  pretore  o  dal  notajo,  da  cui  ri- 
sulti la  non  esistenza  di  disposizioni  di  ultima  volontà,  e  la  indicazione  di  tutti 
coloro  cui  è  devoluta  per  legge  la  successione. 

2.°  Coli' atto  di  morte  come  sopra. 

Art  558.  Ove  gli  eredi  testamentarj  siano  creditori  verso  lo  Stato  di 
somma  non  eccedente  al  lordo  lire  100,  basterà  si  producano  l'atto  di  noto- 
rietà e  quello  di  morte. 

Se  la  somma  non  eccede  lire  50,  gli  eredi  tanto  per  testamento  quanto  ab 
intestalo  potranno  produrre  un  atto  o  certificato  di  notorietà  rilasciata  dal  Sin- 
daco, anziché  dal  pretore  o  dal  notajo.  j 

Art.  339.  Per  le  successioni  che  si  aprono  all'estero,  la  qualità  ereditaria 
è  provata  secondo  le  forme  della  rispettiva  legislazione ,  ed  i  documenti  giù- 


—  239    - 

stifìcativi  spediti  in  modo  autentico  dovranno  avere  il  visto  degli  agenti  di- 
plomatici e  consolari  del  Regno  d'Italia,  e  la  ricognizione  della  firma'  dei  me- 
desimi per  parte  del  ministero  degli  affari  esteri. 

Art.  340.  Nei  casi  di  successione  testamentaria  od  intestata,  e  quando  sia 
presentato  un  atto  legale  che  attribuisca  specificamente  le  rispettive  quote  agli 
aventi  diritto  alla  successione,  possono  essere  spediti  ordini  di  pagamento  par- 
ziali a  favore  di  ciascuno  di  essi,  non  ostante  che  una  sola  fosse  la  somma 
dovuta  al  creditore  defunto. 


APPENDICE  li 


PROCEDIMENTI   PER    Gl'  INCANTI  E  PER   LE   LICITAZIONI   A    TRATTATIVE   PRIVATE 


Estratto  dal  regolamento  per  P  Amministrazione 
del  Patrimonio  e  per  la  Contabilità  generale  dello 
Stato  approvato  con  R.  Decreto  4  maggio  1885, 
INT.  30*74. 

Sezione  I.  Procedimento  per  gl'incanti. 

Art.  73.  Quando  si  debbono  fare  contratti  con  formalità  d'incanto,  l'Uffi- 
cio presso  il  quale  si  deve  procedere  alla  stipulazione,  fa  pubblicare  l'avviso 
d'Asta.  L'Ufficiale  delegato  a  ricevere  i  contratti  deve  intervenire  agli  incanti 
per  autenticare  i  processi  verbali. 

Art.  74.  L'avviso  d'asta  si  pubblica  almeno  15  giorni  prima  del  giorno 
fissato  per  l'incanto  e  di  quello  per  la  successiva  aggiudicazione.  Tanto  l'uno 
quanto  l'altro  giorno  dovranno  essere  feriali. 

E  in  facoltà  del  ministro  competente  di  ridurre  questo  termine  fino  a  cin- 
que giorni,  quando  l'interesse  del  servizio  Io  richiegga. 

Le  ragioni  della  riduzione  debbono  essere  indicate  nel  decreto  di  appro- 
vazione del  contratto. 

Art.  lo.  L'avviso  d'asta  deve  indicare: 
1.°  L'Autorità  che  presiede  all'incanto,  il  luogo,  il  giorno  e  l'ora  in  cui 
deve  seguire; 

2.°  L'oggetto  dell'asta; 

3°  La  qualità,  ed  ove  d'uopo,  i  prezzi  parziali  o  totali,  secondo  lana- 
tura  dell  oggetto; 

4.°  Il  termine  prefìsso  al  loro  compimento  se  trattisi  di  lavori,  il  tempo 
e  luogo  della  consegna  per  le  forniture  e  quelle  del  pagamento  per  le  vendite 
e  per  gli  affitti; 


—  240  — 
;;.°  Gli  Uffizj  presso  i  quali  si  può  avere  cognizione  delle  condizioni  d'ap- 

'c.°  I  documenti  comprovanti  l' idoneità  o  le  altre  condizioni  da  giusti- 
ficare per  poter  essere  ammessi  all'asta; 
7.°  Il  modo  con  cui  seguirà  L'asta; 
8.°  11  deposito  da  farsi  dagli  aspiranli  all'asta  e  le  tesorerie  nelle  quali 

sarà  ricevuto;  . 

9.°  Se  l'aggiudicazione  sia  definitiva  a  unico  incauto,  oppure  soggetta 
ad  offerte  di  ribasso  o  di  aumento,  che  non  potranno  essere  inferiori  al  ven- 
tesimo del  prezzo  di  aggiudicazione. 

Art  76  Gli  avvisi  d'asla  sono  pubblicali  nei  Comuni  dove  esistono  gli 
effetti  mobili,  o  gli  stabili  da  vendere  o  da  affittare,  ed  in  quelli  dove  deb- 
bono farsi  le  forniture,  i  trasporti  ed  i  lavori. 

Quando  il  valore  dei  contratti  raggiunga  la  somma  di  L.  8000,  gli  avvisi 
debbono  inserirsi,  almeno  15  giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'incanto,  nel 
Bollettino  Ufficiale  della  Provincia  in  cui  avrà  luogo  l'asta,  salvo  le  abbrevia- 
zioni di  cui  all'Art.  74.  .  .  . 

Quando  il  valore  dei  contratti  raggiunga  L.  40.000,  gli  avvisi  devono  inol- 
tre inserirsi,  almeno  16  giorni  prima  del  giorno  fissato  per  l'incanto,  nella 
Gazzetta  Ufficiale  del  Regno,  salvo  le  abbreviazioni  di  cui  sopra;  e  devono  del 
pari  essere  pubblicati  nelle  città  principali  del  Regno  e  nei  comuni  vicini  al 
luogo  dove  esistono  i  mobili  o  gli  immobili  da  vendere  o  da  affittare,  ovvero 
ove' si  devono  eseguire  i  lavori,  i  trasporti  o  le  forniture.  Le  pubblicazioni  ed 
inserzioni  suddette0  sono  necessarie  per  la  regolarità  dei  conti-atti. 

Quando  l'amministrazione  lo  giudichi  necessario,  le  pubblicazioni  possono 
essere  fatte  in  altri  luoghi  oltre  i  suddetti. 

La  pubblicazione  ed  affissione  degli  avvisi  d'asta  si  fa  alla  porta  dell  Uf- 
ficio nel  quale  devono  tenersi  gl'incanti,  e  negli  altri  luoghi  destinati  alla  af- 
fissione degli  atti  pubblici. 

Qualunque  autorità  locale,  venendo  richiesta,  è  obbligata  di  far  eseguire 
gratuitamente  la  pubblicazione  e  l'affissione  summentovate. 

I  certificati  della  seguita  pubblicazione  ed  affissione  debbono  trovarsi  in 
mano  dell' Uffiziale  che  presiede  all'asta  allorché  questa  vien  dichiarata  aperta. 

Art.  77.  Quando  trattisi  di  lavori  d'arte  o  di  nuove  costruzioni,  l'aspi- 
rante deve  giustificare  la  sua  idoneità  con  la  presentazione  d'un  attestato,  ri- 
lasciato daf  prefetto  o  sotto  prefetto  infra  6  mesi  anteriori  alla  data  in  cui  e 
tenuta  l'asta,  e  che  assicuri  aver  l'aspirante  dato  prove  di  perizia  e  di  suffi- 
ciente pratica  nell'eseguimento  o  nella  direzione  di  altri  consimili  contratti 
d'appalto  di  lavori  pubblici  o  privati.  Quando  l'aspirante  non  possa  provare 
tale  sua  idoneità,  e  presenti  in  vece  sua  una  persona  che  riunisca  le  condi- 
zioni suespresse,  ed  alla  quale  egli  si  obblighi  di  affidare  l'esecuzione  delle 
opere,  l'Amministrazione  può  ammetterlo  all'incanto. 

Art.  78.  Quando  nelle  condizioni  dei  contratti  che  durano  più  anni,  si  debba 
stabilire  che  il  fornitore  tenga  sempre  a  disposizione  del  Governo  una  data 
quantità  della  materia  da  somministrare,  ovvero  che  abbia  i  mezzi  necessarj 
per  una  data  fabbricazione,  potranno  essere  chiamati  agli  incanti  soltanto  co- 
loro i  quali,  dopo  avvisi  pubblicati  tre  volte  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Re- 


—  241  — 

gno,  abbiano  provato  di  avere  i  requisiti  necessari  per  F  adempimento  di  que- 
sta condizione  (1). 

?Art.  79.  Sono  escluse  dal  fare  offerte,  per  tutti  i  contrattile  persone  che 
neir  eseguire  altre  imprese  si  sieno  rese  colpevoli  di  negligenza  o  di  mala  fede 
tanto  verso  il  Governo  quanto  verso  i  privati. 

L'esclusione  dovrà  risultare  da  un  atto  del  Ministero  da  cui  dipende  il 
servizio  pel  quale  è  avvenuto  il  fatto  suaccennato,  e  che  sarà  comunicato  an- 
che agli  altri  Ministeri. 

Art.  80.  Nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dall'avviso  d'asta,  l'autorità  che 
presiede  all'incanto  dichiara  aperta  l'asta.  Passata  un'ora  senza  che  si  presen- 
tino offerte  di  due  concorrenti,  o  di  uno  nel  caso  indicato  al  comma  a)  del- 
l'art, 87,  ne  fa  constare  in  un  processo  verbale,  che  trasmette  al  Ministero 
competente  per  le  ulteriori  disposizioni. 

Art.  81.  Non  si  può  procedere  ad  aggiudicazioni  se  non  si  hanno  offerte 
almeno  di  due  concorrenti,  salvo  il  caso  previsto  dal  comma  a)  dell'art    87 

Art.  81  Allorché  si  deve  procedere  ad  un  secondo  incanto,  nei  nuovi  av- 
visi d'asta  si  avverte  che  si  fa  luogo  all'aggiudicazione  quand'anche  non  vi 
sia  che  un  solo  offerente. 

In  mancanza  di  oblatori  al  secondo  incanto,  l'Uffiziaie  che  presiede  può 
ricevere  un'offerta  privata  per  sottoporla  alla  deliberazione  del  Ministro  com- 
petente, ovvero  per  aggiudicare  l'appalto  se  ne  ha  ricevuta  facoltà 

Art.  85.  Aperta  l'asta,  l'Autorità  che  presiede  chiama  l'attenzione  dei  con- 
correnti sull'oggetto  dell'incanto;  la  dar  lettura  delle  condizioni  del  contratto 
da  conoscenza  dei  disegni,  modelli  e  campioni,  se  ve  ne  hanno,  e  quindi  di- 
chiara che  il  contratto  si  effettua  sotto  l'osservanza  delle  condizioni  credette 
e  de' capitoli  d'oneri.  F 

Nelle  aste  tenute  secondo  la  lettera  a  dell'art.  87  possono  essere  omesse 
le  formalità  indicate  nel  presente  articolo. 

Art.  84.  Se  V.  incanto  non  possa  compiersi  nello  stesso  giorno  in  cui  fu 
aperto,  sarà  continuato  nel  primo  giorno  seguente,  non  festivo 

Art.  85.  Durante  l'asta  non  si  riceve  alcuna  offerta  condizionata. 

Art.  86.  L' asta  si  tiene  a  candela  vergine  o  per  mezzo  di  offerte  segrete 
secondoche  le  circostanze,  l'importanza  o  la  qualità  del  contratto  lo  factiano' 
reputare  più  vantaggioso  allo  Stato  e  sia  stato  disposto  dal  ministro  compe- 
tente o  dall' uffiziale  delegato. 

Nel  primo  caso  l'incanto  viene  aperto  sul  prezzo  prestabilito.  Nel  secondo 
caso,  il  maximum  od  il  minimum,  cui  si  possa  arrivare  nell'aggiudicazione  è 
previamente  stabilito  dal  ministro  o  dall' uffiziale  da  esso  incaricato,  in  una 
scheda  segreta  chiusa  con  sigillo  speciale. 

Questa  scheda  viene  deposta  dall'autorità  che  presiede  all'asta,  alla  pre- 
senza degli  astanti,  sul  banco  degli  incanti,  all'atto  dell'aprirsi  l'adunanza-  e 
deve  restare  sigillata  sino  dopo  ricevute  e  lette  le  offerte  de' concorrenti    ' 

Art.  87.  Quando  l'interesse  dell'Amministrazione  lo  richiegga  il  ministro 
competente  può  anche  determinare  che  l'asta  abbia  luo^o- 


(1)  Art.  6  della  legge  17  febbrajo  1884,  n.  2016. 

16 


—  242  — 

a)  mediante  offerte  segrete  da  presentarsi  all'asta,  o  da  farsi  pervenire 
in  nie-o  sigillato  all' Autorità  che  presiede  all'  asta  per  mezzo  della  posta,  ov- 
vero consegnandolo  personalmente  o  facendolo  consegnare  a  tutto  il  giorno 
che  precede  quello  dell'asta.  .,..,.  •  uAni 

b)  Col  mezzo  di  pubblico  banditore,  quando  trattasi  di  alienare  1  beni 
mobili  di  cui  al  n.  %  dell'art.  40,  o  delle  vendite  dei  cavalli  di  riforma,  e  di 
residui  di  fabbricazioni  o  di  costruzioni  e  di  manufatti  negli  opifizj  dello  Slato. 

Nelle  aste  colla  forma  indicata  alla  lettera  A  gli  offerenti  esprimono  nella 
loro  offerta  il  prezzo,  da  confrontarsi  poi  con  quello  indicato  nell  avviso  di 
asta  a  norma  del  successivo  art.  90;  e  l'aggiudicazione  può  essere  dichiarata 
definitiva  al  primo  incanto.  . 

Nelle  aste  a  mezzo  di  pubblico  banditore  la  gara  e  a  viva  voce,  e  dura  lin- 
tantochè  il  presidente  dell'asta  non  fa  dare  il  segnale  di  aggiudicazione  dal 
bandTtore.In  questa  specie  di  asta  l'aggiudicazione  è  definitiva  al  primo  in- 

Canl<ART  88  Quando  nelle  aste  ad  offerte  segrete  due  o  più  concorrenti,  pre- 
senti all'asta,  facciano  la  stessa  offerta  ed  essa  sia  accettabile,  si  procede  nella 
medesima  adunanza  ad  una  licitazione  fra  essi ^soli .a  partiti  segreti  o  ad estin- 
zione di  candela  vergine,  secondo  che  lo  creda  più  opportuno  1  ufficiale  inca- 
ricato  Colui  che  risulta  migliore  offerente  è  dichiarato  aggiudicatario.  Ove  nes- 
suno di  coloro  che  fecero  offerte  eguali  sia  presente, o  i  presenti  non  vogliano 
migliorare  l'offerta,  la  sorte  decide  chi  fra  loro  debba  essere  'aggiudicatario. 
Art  89  Quando  l'asta  si  tiene  col  metodo  dell'estinzione  delle  candele,  se  ne 
devono  accendere  tre,  una  dopo  l'altra;  se  la  terza  si  estingue  senza ^che  siano 
fitte  offerte,  l'incanto  è  dichiarato  deserto.  Se  invece  nell' ardere  di  una  delle  ti  e 
candele  si  sieno  avute  offerte,  si  dovrà  accendere  la  quarta  e  si  proseguirà  ad 
accenderne  delle  altre  sino  a  che  si  avranno  offerte.  Quando  una  delle  cande  e 
accese  dopo  le  prime  tre,  come  sopra  è  prescritto ,  si  estingue  ed  e  consumata 
senza  che,  si  sia  avuta  alcuna  offerta  durante  tutto  il  tempo  nel  quale  rimase 
accesa,  e  circostanze  accidentali  non  abbiano  interrotto  il  corso  dell  asta  na 
effetto  l'aggiudicazione  a  favore  dell'ultimo  migliore  offerente.  Le  offerte  ue; 
vono  essere  fatte  nella  ragione  decimale,  da  determinarsi  nell'avviso  d  asta, 
o  da  chi  vi  presiede  all'atto  dell'apertura  della  medesima. 

Art   90   Se  l'asta  si  fa  ad  offerte  segrete  a  mente  dell'art.  86,  ciascun  oi- 
ferente  rimette  in  piego  chiuso  all'Autorità  che  vi  presiede  la  sua  offerta    pre- 
sentando a  parte  e  contemporaneamente  la  ricevuta  dell'eseguito  deposito.  La 
detta  Autorità,  subilo  che  ha   ricevute  tutte   le  offerte,  del  che  si  accerta  ri- 
chiedendone ad  alta  voce  gli  astanti,  apre  i  pieghi  in  presenza  de  concorrenti 
le™e  ad  alta  ed  intelligibile  voce  le  offerte,  e  quindi  prende  cognizione  del 
prezzo  stabilito  nella  scheda  segreta.  Se  dal  confronto  fatto  le  risulti  che  que- 
sto prezzo  sia  stato  migliorato  o  almeno  raggiunto  dai  concorrenti,  1  Autorità 
stessa  aggiudica  il  contratto  al  migliore  offerente,  non  palesando  ne  indicando 
il  prezzò' stabilito  nella  scheda.  In  caso  contrario,  e  solo  allora,  essa  dichiara 
L'incanto  di  nessuno  effetto,  e  comunica  ai  concorrenti  il  maximum  od  il  mini- 
mum scritto  nella  scheda.  Le  offerte  possono  essere  ritirate,  se  1  asta  non  fu  per 
anco  dichiarata  aperta.  Dopo  l'apertura  dell'asta,  l'offerta  non  può  più  essere 
ritirata  ma  lo  stesso  offerente  può  presentarne  altre  prima  che  sia  cominciata  la 


-  243  - 

lettura  di  quelle  già  presentate.  Se  l'asta  si  fa  a  mente  del  comma  a)  dell'art.  87, 
r Autorità  che  presiede  all'asta  addiverrà,  nel  giorno  ed  ora  stabiliti,  alla  aper- 
tura in  pubblica  seduta  dei  pieghi  ricevuti,  ed  ove  sia  stato  dichiarato  che  l'ag- 
giudicazione è  definitiva  al  primo  incanto  delibererà  l'appalto  al  migliore  of- 
ferente, seduta  stante,  .tendendone  processo  verbale. 

In  quest'asta  è  accettabile  l'offerta  più  vantaggiosa  che  sia  incondizionata, 
e  il  cui  prezzo  sia  migliore  o  almeno  pari  a  quello  fissato  nell'avviso  d'asta. 
E  se  non  si  fossero  ricevute  offerte,  l'incanto  sarà  dichiarato  deserto,  e  si  po- 
trà procedere  all'appalto  a  trattativa  privata  alle  stesse  condizioni  e  prezzi  sta- 
biliti per  l'incanto. 

Se  invece  sia  stato  dichiarato  che  l'aggiudicazione  non  è  definitiva  al  primo 
incanto,  si  procederà  nei  modi  prescritti  dai  primi  quattro  capoversi  di  que- 
sto articolo. 

Nel  caso  di  provviste  di  generi  speciali,  per  cui  sia  utile  nell'interesse 
dello  Stato  procedere  ad  unica  asta,  e  non  dare  pubblicità  a' prezzi  d'incanto, 
il  ministro  potrà  disporre,  che  tenendosi  l'asta  colle  forme  indicate  alla  let- 
tera A,  dell'art.  87.  le  pervenute  schede  di  offerta  siano  aperte,  contrassegnate  e 
autenticate  da  pubblici  ufficiali,  preposti  all'asta  in  numero  almeno  di  tre.  Essi, 
previo  il  giudizio  sulla  validità  delle  offerte,  pronunzieranno,  se  vi  ha  luogo' 
sulla  aggiudicazione  della  provvista  al  miglior  offerente,  senza  che  sia  data 
pubblica  lettura  delle  singole  offerte,  né  fatta  alcuna  comunicazione  della  scheda 
ministeriale  e  del  prezzo  di  aggiudicazione;  salvo  le  altre  convenienti  cautele 
che  si  crederà  di  prescrivere,  sentito  il  Consiglio  di  Stato. 

Art.  91.  Nelle  aste  tenute  nei  modi  indicati  al  primo  comma  dell'art,  pre- 
cedente, l'Amministrazione  può  prescrivere  in  casi  speciali  che  le  offerte  a 
schede  segrete  si  ricevano  simultaneamente  in  più  luoghi  da  indicarsi  negli 
avvisi  d'asta.  Nel  giorno  e  nell' ora  stabiliti  negli  avvisimedesimi,  le  Autorità 
de  egate  ricevono  le  offerte  ed  aprono  i  pieghi  che  le  contengono  in  presenza 
dei  concorrenti,  compilandone  processo  verbale.  Indi  trasmettono  le  offerte  al 
funzionario  delegato  a  presiedere  agli  incanti,  il  quale,  fatto  il  confronto  di  cia- 
scuna delle  offerte  ricevute  o  pervenutegli  col  prezzo  stabilito  nella  scheda, 
aggiudica  il  contratto  al  migliore  offerente,  ovvero  dichiara  l'incanto  di  nessun 
effetto.  In  questo  secondo  caso,  il  maximum  o  il  minimum  scritto  nella  scheda 
sarà  fritto  comunicare  ai  concorrenti  non  presenti,  per  mezzo  delle  stesse  auto- 
rità che  ne  ricevettero  e  trasmisero  le  offerte. 

I  concorrenti  possono  anche  far  pervenire  le  proprie  offerte,  unitamente 
alla  prova  dell'eseguito  deposito,  all'ufficio  appaltante  col  mezzo  della  posta 
ed  a  loro  proprio  rischio. 

Pei  casi  speciali  di  appalti  di  opere  o  provviste  ordinate  dalla  Ammini- 
strazione dei  lavori  pubblici  il  cui  importare  ecceda  L.  100.000,  s'intendono  con- 
servate in  vigore  le  disposizioni  del  R.  Decreto  3  maggio  1863,  n.  1269,  in 
quinto  non  siano  contrarie  alle  norme  generali  del  presente  regolamento' 

Qualunque  sia  la  forma  degli  incanti,  le  offerte  fatte  con  telegramma  non 
sono  valide. 

Art.  92.  Gli  accorrenti  all'Asta  possono  presentarsi  muniti  di  regolare  e 
autentico  atto  di  procura  speciale  rilasciata  da  altra  persona,  sia  che 'tale  atto 
riguardi  un  solo  e  determinato  appalto,  sia  che  si  riferisca  a  qualunque  altro 


—  244  — 

appallo  per  forniture  dello  Sialo.  In  questo  caso  le  offerte,  l' aggiudicazione 
ed  il  coni  i-alto  s'intendono  fatti  a  nome  e  per  conto  della  persona  mandante, 
rappresentata  dal  mandatario. 

La  procura  è  unita  in  originale  al  verbale  d'incanto  se  è  stata  rilasciata 
in  originale.  Se  invece  l'originale  della  procura  è  stato  ritenuto  dal  notajo, 
come  gli  altri  atti  ordinari  a  norma  della  legge  notarile,  la  persona  che  in- 
tende valersene  deve  esibirne  una  eopia  autentica,  da  unirsi  agli  atti. 

1  mandali  di  procura  generale  non  sono  validi  per  la  ammissione  alle  aste. 

Possono  anche  essere  fatte  offerte  per  conto  d'una  terza  persona  con  ri- 
serva di  nominarla,  purché  l'offerente  stesso  abbia  i  requisiti  necessari  per 
essere  ammesso  agl'incanti,  e  il  deposilo  a  garanzia  dell'offerta  sia  a  lui  in- 
testato. 

Ove  l'aggiudicazione  abbia  luogo  a  chi  fece  l'offerta  per  persona  da  di- 
chiarare, se' ne  fa  speciale  menzione  nel  verbale  d'incanto,  e  l'offerente  può 
dichiarare  la  persona  all'atto  della  aggiudicazione,  ovvero  entro  il  termine  di 
giorni  tre  a  decorrere  da  quello  del  deliberamento,  e  non  ostante  che  T  aggiu- 
dicazione resti  subordinata  all'approvazione  superiore  per  conto  dell'Ammi- 
nistrazione. 

Se  la  persona  dichiarata  è  presente  al  momento  della  aggiudicazione,  la 
dichiarazione  è  da  essa  accettata,  apponendo  la  sua  firma  sul  verbale  d'incanto. 

Se  la  persona  dichiarata  non  è  presente,  o  la  dichiarazione  per  parte  del- 
l' offerente  non  è  fatta  al  momento  dell'  aggiudicazione,  deve  la  persona  dichia- 
rata presentarsi  entro  i  tre  giorni  per  accettare  e  firmare  la  sua  dichiarazione. 

Non  sono  valide  le  dichiarazioni  per  le  persone  indicate  all'  art.  79,  e  per 
quelle  che  non  hanno  la  capacità  civile  di  obbligarsi  e  di  fare  contratti.  Quando 
1'  offerente  non  faccia,  nel  termine  utile,  la  dichiarazione,  o  la  persona  dichia- 
rata non  accetti  o  non  abbia  i  requisiti  voluti  per  concorrere  all'  asta ,  1'  offe- 
rente è  considerato  per  gli  effetti  legali  come  vero  ed  unico  aggiudicatario. 

Art.  93.  Terminata  1'  asta,  si  stende  un  processo  verbale  in  cui  si  descri- 
vono le  operazioni  fatte,  e  vi  si  uniscono  le  offerte  ricevute.  Lo  sottoscrivono 
l'Autorità  che  presiedette  all' asta,  l'aggiudicatario  se  presente,  due  testimoni, 
l'uiììziale  pubblico  che  l'autentica,  e  nei  casi  previsti  dai  secondo  comma  del- 
l'art. 105,  anche  l'impiegato  demaniale  che  v'intervenne.  Si  uniscono  pure  al 
processo  verbale  un  esemplare  dell'  avviso  d'  asta  ed  i  giornali  in  cui  fu  inse- 
rito. Al  tergo  dell'  avviso  d'  asta  il  funzionario  che  ha  autenticato  il  verbale, 
apporrà  una  dichiarazione  indicante  i  luoghi  nei  quali  1'  avviso  fu  pubblicato, 
desumendoli  dai  certificati  pervenuti  a  norma  dell'  art.  76.  Nel  caso  di  offerte 
a  schede  segrete  ricevute  simultaneamente  in  più  luoghi,  se  non  sia  presente 
1'  aggiudicatario,  si  trasmetterà  il  processo  verbale  di  aggiudicazione  all'  auto- 
rità  che  ricevette  e  trasmise  1'  offerta  per  far  notificare  al  domicilio  eletto  dal- 
l'aggiudicatario  il  fatto  dell'avvenuta  aggiudicazione.  Nelle  aste  secondo  iL 
comma  a  dell'  art.  87,  il  deliberatario ,  se  presente ,  sottoscriverà  il  verbale 
d' aggiudicazione  definitiva  ed  in  sua  assenza  gliene  sarà  fatta  notificazione 
come  sopra  è  detto. 

Art.  94.  I  depositi  da  farsi  dai  concorrenti  alle  aste  sono  di  regola  ricevuti 
dalle  tesorerie  del  Regno  debitamente  autorizzate  ed  indicate  nell'avviso  d'asta. 
Possono  pure  in  casi  speciali  essere  ricevuti  da  chi  presiede  all'asta. 


—  243  — 

Chiusi  gì'  incanti ,  siffatti  depositi  vengono  restituiti  a  tutti  gli  altri  con- 
correnti, ritenendosi  solamente  quelli  fatti  dagli  aggiudicatari  per  essere  pas- 
sati alla  cassa  Depositi  e  Prestiti.  Per  i  contratti  d'una  durata  non  maggiore 
di  tre  mesi  i  depositi  possono  rimanere  nella  tesoreria  ove  furono  effettuati, 
a  titolo  di  deposito  provvisorio  infruttifero,  sino  alla  completa  esecuzione  del 
contratto.  Se  i  depositi  fossero  eseguiti  presso  1'  ufficio  appaltante,  questo  deve 
versarli  nella  più  prossima  tesoreria  all'  effetto  medesimo.  Per  i  depositi  re- 
lativi ad  aste  di  conto  dell'amministrazione  demaniale,  saranno  osservate  le 
speciali  disposizioni  in  vigore. 

Art.  95.  Negli  stessi  luoghi  dove  furono  pubblicati  gli  avvisi  d'asta,  e 
negli  stessi  giornali  o  bollettini  dove  furono  inseriti,  si  deve  pubblicare  nel 
più  breve  tempo  possibile,  con  apposito  avviso,  la  seguita  aggiudicazione,  ed 
indicare  il  giorno  e  l'ora  precisa  in  cui  scade  il  periodo  di  tempo  (fatali), 
entro  il  quale  si  può  migliorare  il  prezzo  di  aggiudicazione,  e  gli  ufflcj  ai  quali 
dev'essere  presentata  l'offerta. 

Passato  codesto  periodo  non  può  essere  accettata  verun  altra  offerta. 

La  detta  pubblicazione  può  essere  tralasciata  quando  si  tratti  di  appalto 
l'importanza  del  quale  non  ecceda  L.  6000,  o  quando  particolari  ragioni  ne  di- 
mostrino la  convenienza. 

Il  periodo  di  tempo  utile  per  migliorare  il  prezzo  di  aggiudicazione  è  al- 
meno di  15  giorni  a  contare  da  quello  dell'avvenuta  aggiudicazione  e  s'intende 
scaduto  al  suonare  dell'  ora  stabilita. 

Il  ministro  competente  può  ridurlo  fino  a  cinque  giorni  con  decreto  mo- 
tivato da  comunicarsi  alla  Corte  dei  conti,  unitamente  a  quello  di  approvazione 
del  contratto.  V  offerta  d'  aumento  o  di  ribasso  non  può  mai  essere  inferiore 
al  ventesimo  del  prezzo  di  aggiudicazione  e  dev'essere  presentata  all'ufficio 
in  cui  si  è  proceduto  all'asta  accompagnata  dai  documenti  e  dai  deposito  pre- 
scritti nell'  avviso  d'  asta. 

V  Uffizio  deve  spedire  all'  offerente  una  dichiarazione  indicante  il  giorno  e 
l'ora  in  cui  venne  presentata  l'offerta. 

Art.  96.  Le  offerte  di  miglioramento  sono  presentate  all'  Ufficio  appaltante. 
Possono  anche  essere  presentate  agli  altri  Uffici  designati  nell'  avviso  di  cui 
al  precedente  articolo.  Questi  trasmettono  le  offerte  ricevute  a  chi  presiede 
all'asta,  insieme  co'  documenti  comprovanti  l'eseguito  deposito.  A  parità  di 
offerte  pervenute  in  tempo  debito  la  sorte  decide  quale  fra  di  esse  sia  da  ac- 
cettarsi. 

Nel  ricevere  le  offerte  di  miglioramento  gli  uffici  predetti  si  regolano  come 
al  comma  ultimo  dell'articolo  precedente  pel  rilascio  della  dichiarazione  di 
ricevuta.  Le  offerte  possono  essere  presentate  in  piego  chiuso  ovvero  in  fo- 
glio aperto. 

Art.  97.  Presentandosi  in  tempo  utile  un'offerta  ammissibile,  si  pubblica, 
secondo  le  norme  indicate  negli  articoli  precedenti  e  dopo  scaduti  i  fatali, 
altro  avviso  d' asta,  e  si  procede  al  nuovo  incanto  sul  prezzo  dell'  ottenuta 
migliore  offerta,  col  metodo  dell'estinzione  delle  candele  o  di  partiti  sigillati, 
come  verrà  determinato  e  pubblicato  nell'avviso. 

A  questa  nuova  asta  sono  applicabili  le  discipline  stabilite  negli  articoli 
precedenti,  eccetto  quanto  riguarda  la  scheda  segreta. 


—  240  - 

II  delibcramento  è  definitivo  ed  ha  luogo  quand'  anche  siavi  un  solo  of- 
ferente. 

Art.  98.  Nel  caso  in  cui  al  nuovo  incanto  nessuno  si  presenti  a  fare  un'ul- 
teriore offerta  di  aumento  o  di  ribasso,  l'appalto  rimane  definitivamente  ag- 
giudicato a  colui  sull'offerta  del  quale  fu  riaperto  l'incanto. 

Avvenuta  la  definitiva  aggiudicazione,  si  procede  nel  più  breve  termine 
alla  stipulazione  del  contratto,  tranne  i  casi  in  cui  il  verbale  di  aggiudicazione 
tenga  luogo  di  contratto. 

Sezione  IL  Procedimento  per  le  licitazioni  e  trattative  private. 

Art.  99.  I  contratti  dei  quali  è  permessa  la  stipulazione  senza  la  formalità 
degli  incanti,  si  possono  fare  per  mezzo  di  licitazione  privata,  o  di  semplice 
trattativa. 

La  scelta  di  questi  due  modi  è  determinata  dall'  importanza  dell'  oggetto, 
o  dalla  natura  del  servizio,  o  dalle  disposizioni  di  speciali  regolamenti. 

Art.  100.  Ha  luogo  la  licitazione  privata: 

a)  quando  per  mezzo  di  avvisi  particolari  s'invitano  a  comparire  in 
luogo,  giorno  ed  ora  determinati  per  presentare  le  loro  offerte,  coloro  che  si 
presumono  idonei  per  1'  oggetto  della  licitazione. 

b)  mediante  l' invio,  alle  persone  che  si  presumono  idonee  per  l'oggetto 
della  licitazione,  di  uno  schema  di  atto  in  cui  siano  descritti  l'oggetto  dell'ap- 
palto e  le  condizioni  generali  e  speciali,  con  invito  di  restituirlo  munito  della 
propria  firma  e  colle  indicazioni  del  prezzo  pel  quale  sarebbero  disposte  ad 
eseguire  l'appalto.  Nel  primo  caso  gli  invitati  presentano  le  loro  offerte  a  voce 
se  la  licitazione  dev'  essere  verbale,  o  per  iscritto  se  ad  offerte  segrete.  Se  al- 
trimenti non  sia  stato  indicato  negli  avvisi,  l'Autorità  delegata,  dopo  invitati 
ancora  i  concorrenti  a  fare  una  nuova  offerta  a  miglioramento  di  quella  più 
vantaggiosa  presentata  aggiudica  l'impresa  seduta  stante  e  quindi  stipula  il 
contratto  col  miglior  offerente.  Nel  secondo  caso,  l'Autorità  che  deve  aggiu- 
dicare l' appalto  in  un  giorno  ed  ora  da  indicarsi  alle  persone  state  invitate  a 
concorrere,  procede  in  pubblica  seduta  alla  apertura  delle  obbligazioni  rice- 
vute e  delibera  la  provvista  od  il  lavoro  al  miglior  offerente,  stendendo  ver- 
bale di  deliberamento ,  dal  quale  risultino  le  ditte  invitate  a  concorrere,  le 
offerte  ricevute  e  l'esito  della  licitazione. 

Tale  verbale  dovrà  essere  corredato  anche  di  copia  delle  obbligazioni  ri- 
cevute dalle  dilte  concorrenti  e  non  rimaste  deliberatarie. 

Sono  applicabili  alle  licitazioni  private  le  norme  sancite  dagli  art.  77,  79, 
80,  81  e  94. 

Sono  ammesse  le  offerte  per  procura  ma  non  quelle  per  persona  da  no- 
minare. 

Art.  101.  Ha  luogo  la  trattativa  privata  quando  si  tratta  con  una  deter- 
minata persona. 

FINE. 


I3^TIDIOE 


PARTE  PRIMA. 


1783.     6  Gennaio  . 
1803.  11  Marzo  .  . 

1803.  3  Agosto    . 

1804.  30  Giugno   . 

18C6.     1  Aprile  .  . 

1808.  27  Gennajo  . 
1808.  15  Marzo  .  . 

1808.  16  Aprile  .  . 
1810.  18  Aprile  .  . 


Istruzioni  ai  Subeconomi  richiamate  in  vigore  con 
circolare  14  Settembre  1819 Pag.       3 

Sopra  la  misura  dell'onorario  da  assegnarsi  agli 
Economi  spirituali  delle  parrocchie »        7 

Estratto  del  Decreto,  ossia  articoli  del  medesimo 
concernenti  i  contralti  cadenti  sopra  fondi  di  be- 
nefici      »        ^ 

Decreto,  sopra  il  modo  di  esercitare  i  diritti  della 
tutela  politica  per  l'amministrazione  ed  indennità 
dei  benetìcj  in  caso  di  vacanza,  di  malversazione  o 
di  inadempimento  dei  pesi »      10 

Circolare  ministeriale  diretta  ad  impedire  il  taglio 
arbitrario  delle  piante  esistenti  nei  fondi  benefi- 
ciarj ».  15 

Circolare  colla  quale  si  prescrivono  speciali  norme 

per  l'amministrazione  dei  Canonicati  vacanti     .    »      14 

,  Disposizioni  circa  le  deduzioni  da  ammettersi  come 
legittime  nel  calcolare  l'attiva  rendita  delle  pre- 
bende curate »      i& 

.  Circolare  Ministeriale  sopra  la  libera  facoltà  dei  be- 
neficiati quanto  allo  stare  in  giudizio  per  difendere 
le  ragioni  dei  patrimoni  beneficiai^  quando  il  fac- 
ciano a  loro  spese ?      17 

.  Circolare  riguardo  ai  pesi  che  debbono  ammettersi 
o  non  ammettersi  in  deduzione  negli  stati  dei  be- 
nefici parrocchiali »      i& 


—  248  — 

1811.  10  Giugno.  .  .  Circolare,  sopra  il  modo  di  assicurare  l'indennità 

dei  benefici  nel  caso  di  promozione  dei  beneficiati  Pag.  19 

1812.  24  Aprile  .  .  .  Circolare  sul  modo  di  assicurare  il  pagamento  do- 

vuto dai  Parrochi  promossi  verso  gli  Economi  Spi- 
rituali della  Parrocchia  lasciata »      20 

1816.  31  Maggio.  .  .  Norma  Provvisoria  per  dirigere  i  Subeconomi  dei 

benefìcj  vacanti  nell'esercizio   delle   loro  funzioni  »      22 
»                »               Tariffa  per  le  spese  occorrenti  nelP assumere  in  am- 
ministrazione tutoria  e  nel  riconferire  i  benefìcj  va- 
canti       »      30 

1817.  l  Luglio  .  .  .  Circolare  sopra  il  dovere  di  far  adempiere  durante 

la  vacanza  dei  benefìcj  i  pesi  di  messe  e  di  altre 
funzioni »       33 

1817.  27  Dicembre  .  Circolare  colla  quale  si  prescrive  ai  Subeconomi  di 

non  fare  nella  vacanza  dei  benefìcj  alcuna  opera- 
zione che  non  sia  necessaria  o  prescritta  ...»      54 

1818.  13  Gennajo  .  .  Circolare,  sopra  il  condono  da  potersi  invocare  a 

favore  dei  coloni  poveri  nel  caso  di  infortuni  acca- 
duti nella  vacanza  dei  benefìcj »      35 

1818.  18  Aprile  .  .  .  Circolare  contenente  le  norme  per  determinare  i 

diritti  dei  Coadiutori  in  vacanza  delle  parrocchie  »      36 

1818.  4  Agosto  .  .  Estratto  dell'Appendice  alla  Norma  Provvisoria  31 
Maggio  1816  per  l'Amministrazione  dei  benefìcj  va- 
canti       »      37 

1821.  13  Marzo  .  .  .  Circolare  che  prescrive  ai  Subeconomi  di  dipendere 

dal  Giudice  quando  occorre  di  vendere  gli  effetti 
mobiliari  dei  defunti  beneficiati  per  le  spese  di  ri- 
sarcimento      »      ivi 

1822.  1  Aprile  .  .  .  Circolare  con  cui  si  determina  l'epoca  nella  quale 

incomincia  il  diritto  dei  nuovi  provvisti  a  godere 
le  rendite  beneficiarie  e  l'epoca  nella  quale  ne  deb- 
bono ottenere  l'amministrazione »      38 

1824.  18  Febbrajo  .  Circolare  sopra  il  modo  di  combinare  l'esercizio 
delle  funzioni  commesse  ai  Subeconomi  quanto  agli 
effetti  ereditari  dei  defunti  beneficiati  coli' esercizio 
della  giurisdizione  competente  all'autorità  giudi- 
ziaria      »      41 

1824.  12  Aprile.  .  .  Circolare  che  prescrive  doversi  giustificare  l'adem- 
pimento dei  pesi  di  messe  a  carico  dei  benefìci  o 
legati  colle  annotazioni  nelle  vacchette  da  tenersi 
nelle  sagrestie »      42 


1824.  12  Giugno    . 

1824.  21  Luglio.  .  . 

1825.  14  Gennajo  .  . 

1825.  30  Marzo  .  .  . 

1826.  12  Luglio  .  .  . 
1826.  19  Luglio  .  .  . 
1828.  17  Settembre. 

1828.  14  Aprile  .  .  . 
1831.  31  Maggio  .  . 
1833 


-  249  - 

Circolare  che  prescrive  doversi  invocare  l'assenso 
degli  Ordinari  ogni  qualvolta  sia  necessario  di  pro- 
curare la  celebrazione  di  messe  festive  a  carico  dei 
benefici  vacanti  con  limosina  accresciuta  mediante 
dispensa  di  certo  numero  di  feriali Pag. 

Circolare  sopra  l'uso  della  carta  bollata  per  esigere 
il  processo  verbale  di  assunta  amministrazione  di 
benefici  vacanti » 


1838.  30  Giugno  .  . 

1839.  1  Febbraio  . 


45 


44 


Circolare  che  segna  diverse  discipline  dirette  ad 
ottenere  dai  Subeconomi  la  prontezza  nella  resa  dei 
conti  e  l'esattezza  nell'applicazione  o  nell'impiego 
o  nel  deposito  delle  rendite  intercalari  ...'."»      45 

Circolare  che  limita  ad  un  semestre  l'esazione  com- 
messa ai  Subeconomi  dalle  rendite  dei  benefìci  ed 
uffici  iscritte  per  intiero  in  cartelle  del  Monte  .    »      48 

Circolare  che  determina  doversi  aggiungere  alla 
consegna  dei  fondi  ed  effetti  beneficiar]"  i  bonifici  ed 
acquisiti  fatti  con  applicazioni  di  rendite  intercalari  »      49 

Circolare  sopra  il  modo  di  impedire  possibilmente 
Toppignorazione  e  subasta  di  fondi  beneficiar]'  per 
differito  pagamento  dei  carichi  prediali ....    »      50 

Circolare  sopra  le  norme  da  seguirsi  per  determi- 
nare i  doveri  dei  beneficiati  quanto  alle  riparazioni 
delle  case  e  quanto  ai  legnami  che  sostengono  le 
viti \    .    »      51 

Regolamento  per  la  ripartizione  e  per  l'applicazione 
ovvero  impiego  delle  rendite  dei  benefici  vacanti  »      53 

Circolare  che  prescrive  la  ritenuta  dell'onorario  ai 
Subeconomi  che  sono  in  ritardo  nella  resa  dei  conti  »      56 

Istruzioni  pei  Subeconomi  e  Sindaci  capitolari  per 

la  resa  dei  loro  conti »  gg 

Modello  A  pel  Conto  d'Amministrazione     .  •.    »  77 

Modello  B  pel  Conto  di  Riparto »  97 

Circolare  intorno  alle  pretese  di  compenso  per  parte 
degli  eredi  dei  beneficiati  in  causa  di  migliorie  rile- 
vate all'atto  dell'intervento  di  nuovi  provvisti  .    »     111 

Circolare  sulla  pertinenza  dei  vivai  dei  gelsi  esi- 
stenti sopra  fondi  beneficiari »     112 

Modulo  A  di  processo  verbale  nel  caso  di  vacanza 
d'un  beneficio  avente  sostanze  stabili, 
rendite,  ecc »     115 


—  250  — 

Modulo  B  di  processo  verbale  nel  caso  di  vacanza 
di  un  beneli  *io  non  avente  dotazione 
di  beni  stabili Pag.  116 

»  C  per  l'istrumento  di  possesso  da  con- 
ferirsi      »     117 

»  D  di  processo  verbale  pel  rilascio  delle 
rendite  dei  beneflcj,  cappellanie  Coadju- 
torali  e  Coadjutorie  d'ufficio  non  aventi 
annessi  beni  stabili,  o  la  sola  casa  ca- 
nonica ed  orto »     121 

»  E  per  lo  Stato  attivo  e  passivo  di  un  be- 
neficio      *     *•*' 


PARTE  SECONDA 


1860.  26  Settembre.  R.  Decreto  col  quale  vengono  istituiti  gli  Economi 
Generali  per  l'esercizio  del  Sovrano  diritto  di  pos- 
sesso e  amministrazione  dei  benefìci  vacanti  .    .  Pag.  139 

1861  16  Gennajo  .  .  R.  Decreto  con  cui  si  approva  l'unitovi  Regolamento 
per  l'esecuzione  del  R.  Decreto  26  Settembre  1860  » 


1861.     5  Marzo 


1861.  11  Aprile 


1861.  25  Giugno 


1861.  17  Agosto. 


1862.  19  Agosto 


142 


1862. 


.  Circolare  Ministeriale  intorno  alle  attribuzioni  ri- 
spettive dei  Governatori  delle  Provincie  Lombarde 
e  dell'Economo  Generale  dei  beneflcj  vacanti    .    »     148 

.  Circolare  Ministeriale  diretta  all'Economato  Gene- 
rale di  Milano  colla  quale  si  danno  schiarimenti  sulla 
precedente  circolare  5  Marzo  1861 » 

.  Circolare  dell'Economato  Generale  con  cui  si  pre- 
scrivono alcune  norme  circa  i  periti  d'ufficio    .    » 

.  Circolare  dell'Economato  Generale  sullo  stesso  ar- 
gomento      B 

.  Decreto  Ministeriale  col  quale  si  dispone  che  la  resa 
dei  conti  di  gestioni  beneficiarie  di  qualunque  na- 
tura deve  farsi  dai  Subeconomi  e  Sindaci  Capitolari 
all'Economato  Generale » 

[uardante  la 


7  Settembre.  Circolare  dell'Economato   Generale  ri^ 

pubblicazione  delle  edittali  di  vacanza  dei  beneflcj 
ritenuti  patronali * 


149 


152 


15S 


154 


155 


-  251  — 

1862.  27  Settembre.  Circolare  dell'Economato  Generale  con  cui  si  di- 
chiarano i  sussidj  parrocchiali  di  congrua  esonerati 
dai  pesi  di  messe pag^  155 

1862.  16  Dicembre  .  Circolare  Ministeriale  agli  Economi  Generali  e  Pre- 

fetti del  Regno  portante  provvedimento  circa  l'e- 
poca da  cui  debba  incominciare  il  godimento  della 
temporalità  dei  benefìcj      .    .    .    / »     156 

1863.  28  Luglio    .  .  Circolare  dell'Economato  Generale  con  cui  si  par- 

tecipa ai  Subeconomi  che  il  Ministero  delle  Finanze 
non  li  ritiene  come  funzionari  obbligati  dalla  Legge 
di  Registro  alla  tenuta  del  Repertorio   .    .    .    7  »     157 

1863.  23  Novembre  Circolare  dell'Economato  Generale  relativa  all'adem- 

pimento degli  oneri  di  culto  dei  benefìcj  vacanti  »     158 

1864.  26  Giugno  .  .  R.  Decreto  contenente  disposizioni  per  l'esecuzione 

della  legge  5  Giugno  1830,  N.  1037  circa  le  domande 
di  autorizzazione  necessarie  agli  stabilimenti  e  corpi 
morali  per  acquistare  stabili  o  per  accettare  dona- 
zioni tra  vivi  e  disposizioni  testamentarie     .    .    »     159 

1866.  21  Febbrajo  .  Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  riguardante 
le  rettifiche  delle  intestazioni  catastali  degli  enti  ec- 
clesiastici    »     162 

1866.  22  Marzo  .  .  .  R.  Decreto  con  cui  si  prescrivono  le  norme  per  ot- 
tenere l'autorizzazione  governativa  per  gli  atti  e 
contratti  costituenti  alienazioni  di  beni  mobili  ed  im- 
mobili appartenenti  agli  enti  ecclesiastici    ...»     163 

1866.  31  Ottobre  .  .  Circolare  dell'Economato  Generale  riguardante  l'ob- 
bligo delle  denunzie  di  passaggio  d'usufrutto  dei 
benetìcj  per  l'applicazione  della  legge  sulle  tasse  di 
registro »     166 

1866.  19  Novembre.  Circolare  Ministeriale  riflettente  le  migliorie  ai  fab-     ■ 
bricati  di  pertinenza  beneliciaria »     167 

1866.  11  Dicembre  .  Circolare  dell'Economato  Generale  colla  quale  si 
inculca  ai  beneliciati  l'obbligo  di  assicurare  contro 
i  danni  degli  incendj  i  fabbricati  del  beneficio  .    »     168 

1868.  19  Settembre.  Circolare  dell'Economato  Generale  circa  l'applica- 
zione della  legge  lo  Agosto  1867  riguardo  ai  Legati 
pii  e  fondazioni  per  oggetto  di  culto     .    ...»     169 

1870.  26  Febbraio  .  Circolare  dell'Economato  Generale  portante  deci- 
sione ministeriale,  che  dichiara  non  soggetti  alla 
tassa  di  manomorta  gli  assegni  a  supplemento  di 


232  - 


1870.  20  Aprile 


1871.  15  Aprile 


1871.  25  Giugno 


1873.  25  Gennajo 


congrua  che  si  pagano  agli  investiti  dei  benefìci 
Parrocchiali Pag.  169 

Nota  Ministeriale  che  dichiara  essere  state  le  coa- 
djutorie  d'Ufficio  esistenti  in  Lombardia  dichiarate 
esenti  dalla  tassa  di  passaggio  d'usufrutto     .    .    »     170 

Nota  del  Ministero  delle  Finanze.  Direzione  Gene- 
rale del  Demanio  e  Tasse  nella  quale  si  riporta  la 
decisione  del  Consiglio  di  Stato  che  dichiara  le  Coa- 
djutorie  d'Ufficio  esenti  dalla  tassa  di  manomorta  »     172 

R.  Decreto  contenente  le  disposizioni  generali  circa 

Y Exequatur  ed  il  lì.  Placet »     175 

Regolamento  per  la  esecuzione  del  sovraccennato 

R.  Decreto »     176 

Circolare  dell'Economato  Generale  con  cui  si  ri- 
chiamano i  Subeconomi  alla  osservanza  del  disposto 
delle  istruzioni  14  Settembre  1819  circa  la  ricogni- 
zione degli  atti  di  riconsegna  e  bilancio  da  parte 
degli  interessati »     179 

.  R.  Decreto  che  istituisce  diversi  Subeconomati  nelle 
Provincie  di  Parma  e  Piacenza »     180 

,  Circolare  Ministeriale  portante  le  norme  per  l'af- 
francamento e  l'impostazione  delle  corrispondenze 
ufficiali  degli  Economati  Generali  dei  benefici  va- 
canti e  dei  dipendenti  Subeconomati     ....    »     182 

.  Circolare  dell'Economato  Generale  concernente  le 
norme  da  seguirsi  dai  Subeconomi  per  essere  rim- 
borsati delle  spese  postali »     184 

1874.  26  Novembre.  R.  Decreto  col  quale  viene  approvato  e  messo  in 
esecuzione  un  nuovo  regolamento  perla  tenuta  della 
contabilità  degli  Economati  Generali  e  Subeconomati 
dei  benefici  vacanti »     185 


1874.  17  Dicembre 


1874.     9  Dicembre 


1874.  17  Dicembre 


»  »  Estratto  del  Regolamento  predetto  per  la  parte  con- 

cernente la  Contabilità  dei  Subeconomi     ...» 

1874.  23  Dicembre  .  Circolare  Ministeriale  riguardante  ancora  le  corri- 
spondenze ufficiali  degli  Economati  Generali  dei  be- 
nefici vacanti  e  dei  dipendenti  Subeconomati    .    » 


1875.     1  Febbrajo 


186 


■191 


Circolare  dell'Economato  Generale  ai  Subeconomi 
delle  Provincie  Parmensi  portante  alcune  norme 
onde  agevolare  ai  medesimi  l'eseguimento  del  com- 
pito loro  demandato »     192 


—  2o3  — 


1875.    1  Febbrajo    .  Appendice  a  detta  Circolare  portante  la  tariffa  de^li 


1876.  23  Giugno 


onorarj  e  competenze  spettante  ai  Subeconomi .  Pag.  194 

Circolare  dell'Economato  Generale  ai  Subeconomi 
colla  quale  si  danno  alcune  norme  per  la  contabilità 
subeconomale 


1877.  23  Gennajo  .  Circolare  dell'Economato  Generale  ai  Subeconomi 
circa  la  vigilanza  sui  monumenti  nazionali  di  natura 
ecclesiastica , 

»  »  Elenco  dei  monumenti  medioevali  ecclesiastici  esi- 

stenti nelle  Provincie  lombarde  e  parmensi  .    .    » 

Circolare  dell'Economato  Generale  relativa  alla  tassa 
di  ricchezza  mobile  e  di  manomorta  sugli  assegni 
di  congrua  nei  Parroci  delle  Provincie  Lombardo  e 
Venete  e  sull' obbligo  di  denunciare  agli  uffici  del 
Registro  per  gli  effetti  della  tassa  di  manomorta  le 
variazioni  nei  patrimoni  e  redditi  benefleiarj      .    » 


196 


198 


199 


1878. 18  Giugno    . 


201 


1879.  21  Maggio   . 


1880.  IO  Gennajo 


Circolare  Ministeriale  diretta  ai  Procuratori  Gene- 
rali, Prefetti  ed  Economi  Generali  prescrivente  le 
norme  da  seguirsi  nel  rinvestimento  in  rendita  pub- 
blica dei  capitali  degli  Enti  ecclesiastici     ...»     203 

Circolare  dell'Economato  Generale  colla  quale  si 
danno  alcune  prescrizioni  pei  conti  di  amministra- 
zione e  per  gli  atti  di  immissione  in  possesso  .    »     206 


1881.  15  Gennajo  .  .  Circolare  dell'Economato  Generale  colla  quale  si 
danno  alcune  istruzioni  ai  Subeconomi  pel  retto  an- 
damento del  servizio  in  materia  contabile    .    .    » 


1881.  30  Giugno    . 

1881.  IO  Agosto     . 

1882.  2  Marzo  .  . 
1882.  6  Marzo  .  . 
1882.  19  Luglio  .  . 

1882.  15  Settembre 


.  Circolare   dell'Economato  Generale  colla   quale  si 
danno  altre  norme  per  la  gestione  contabile      .    » 

.  Circolare  Ministeriale  relativa  alle  malversazioni  per 
parte  dei  Subeconomi  dei  benefici  vacanti     .    .    » 

.  Circolare  dell'Economato  Generale  riflettente  i  de- 
positi per  cauzioni  d'affitto  dei  fondi  beneficiar]'    » 

Circolare  dell'Economato  Generale  sopra  alcune  va- 
riazioni al  modulo  dei  rendiconti  trimestrali     .    » 

Circolare  dell'Economato  Generale  colla  quale  si  pre- 
scrive che  i  Verbali  di  deliberamene  d'asta  devono 
sottoporsi  a  registrazione » 

Circolare  dell'Economato  Generale  riflettente  i  de- 
positi presso  i  Subeconomi  dei  titoli  e  valori  spet- 
tanti agli  enti  ecclesiastici » 


207 


212 


213 


214 


215 


21(> 


ivi 


—  234  — 

1882.  9  Novembre.  Circolare  dell'Economato  Generale  portante  deci- 
sione ministeriale  sul  modo  di  comportarsi  dei  Su- 
beconomi verso  le  cause  pie  di  beneficenza  in  am 
ministrazione  dei  Parroci  prò  tempore    ....  Pag.  217 

1882.  4  Dicembre.  Circolare  dell'Economato  Generale  riflettente  l'Am- 
ministrazione dei  beneficj  dopo  il  Placet  alla  nomina 
dei  nuovi  provvisti »    218 

1882.  13  Dicembre  .  Circolare  dell'Economato  Generale  sulla  tenuta  delle 

Casse  Subeconomali  e  loro  verifiche »    219 

1883.  31  Ottobre  .  .  Circolare  dell'Economato  Generale   che  dà  -alcune 

norme  ai  Subeconomi  circa  l'applicazione  delle  leggi 
di  Registro  e  bollo  agli  atti  e  registri  delle  ammi- 
nistrazioni subeconomali »     220 

1884.  12  Giugno   .  .  Circolare  dell'Economato  Generale  portante  alcune 

risoluzioni  in  materia  delle  tasse  di  registro  e  bollo  »    224 

1885.  25  Febbrajo  .  Circolare  dell'Economato  Generale  riguardante  le 

tasse  di  bollo  sugli  atti  peritali  di  riconsegna  degli 
immobili  beneficiarj »    225 

1885.  1  Luglio  .  .  .  Circolare  della  Direzione  Generale  del  Fondo  per  il 
Culto  portante  le  norme  per  la  liquidazione  degli 
assegni  ai  Parroci  aventi  un  reddito  prebendale  in- 
feriore a  400  lire »     226 

1885.  22  Luglio  .  .  Circolare  della  Direzione  Generale  del  Demanio  e 
Tasse  circa  la  decorrenza  del  termine  per  la  presen- 
tazione della  denunzia  delle  prese  di  possesso  dei 
Benefìcj  Ecclesiastici »    229 

Appendice  I.  —  .  .  Indicazione  delle  principali  leggi  che  occorre  di  co- 
noscere per  la  regolare  trattazione  degli  affari  in  ma- 
teria beneficiaria »    231 

Appendice  II.  —  .  Procedimenti  per  gli  incanti  e  per  le  licitazioni  a 

trattative  private »    239 


INDICE  ANALITICO  ALFABETICO 

DELLE  MATERIE  CONTENUTE  NEL  PRESENTE  VOLUME 


A.  wer  tenza,. 

Le  date  fra  parentesi  si  riferiscono  alle  Circolari,  Decreti  o  Note  riportate  nel  volume  e  nelle  quali 
si  tratta  delle  materie  indicate  sotto  ciascun  vocabolo. 

Acquisto  di  beni  immobili.  —  Gli  enti  ecclesiastici  per  acquistare  beni  im- 
mobili devono  ottenere  l'autorizzazione  regia  (Decreto  26  giugno  1864). 

Adempimento  oneri.  —  In  caso  di  vacanza  i  Subeconomi  devono  curarne 
l'adempimento  (Circolare  1  luglio  1817).  —  Come  debbono  giustificarlo 
(Circolare  12  aprile  1824).  —  Debbono  invocare  l'assenso  degli  Ordinarj 
Diocesani  quando  occorra  dispensa  delle  messe  feriali  per  aumentare  la 
elemosina  delle  messe  festive  (Circolare  12  giugno  1824).  —  Come  deb- 
bono regolarsi  per  l'adempimento  degli  oneri  in  caso  di  deficienza  dei  red- 
diti (Circolare  Economale  23  novembre  1863). 

Affitti.  —  Autorizzazione  e  formalità  richieste  per  gli  affitti  (Decreto  3  agosto 
1803).  —  Per  gli  affitti  eccedenti  il  termine  di  nove  anni  occorre  l'auto- 
rizzazione governativa  (R.  Decreto  22  marzo  1866).  —  Divieto  per  anti- 
cipazioni negli  affitti  (Norma  Provvisoria  31  maggio  1816,  Articolo  31).  — 
Cauzioni  da  prestarsi  per  gli  affitti  (Circolare  2  marzo  1882).  —  Durante 
la  vacanza  i  Subeconomi  non  devono  stipulare  affitti  senza  superiore  au- 
torizzazione (Circolare  27  dicembre  1817). 

Affrancamento  ed  impostazione  della  corrispondenza  ufficiale.  —  (Circo- 
lari  9  dicembre,  17  dicembre  e  23  dicembre  1874. 

Affrancazioni  censi  e  canoni.  —  Avvertenze  ai  beneficiati  nei  casi  di  affran- 
cazioni a  termini  della  legge  24  gennaio  1864  (Vedi  Appendice  I,  Voc.  Af- 
francazioni). —  Le  affrancazioni  volontarie  di  censi  e  canoni  sono  con- 
template fra  i  contratti  pei  quali  occorre  l'autorizzazione  governativa  (R. 
Decreto  22  marzo  1866). 

Amministrazione  dei  benefìcj.  —  Modo  di  esercitare  il  diritto  d'amministra- 
zione in  caso  di  vacanza,  malversazioni  o  inadempimento  dei  pesi  (Decreto 


—  25(5  - 

30  giugno  1804  —  Norma  provvisoria  31  maggio  1816  —  R.  Decreto  26  set- 
tembre 1860  e  Regolamento  16  gennajo  1861).  —  Amministrazione  dei  be- 
ndici aventi  in  dote  sola  rendita  pubblica  (Circolare  30  marzo  1825)  — 
Verbali  di  assunta  amministrazione  (Moduli  A  e  B).  —  Rendiconti  (V.  Conti 
d'amministrazione).  —  Amministrazione  dei  beneiicj  dopo  il  Placet  ai 
nuovi  provvisti  (Circolare  4  dicembre  1882  ). 

Assicurazione  dei  fabbricati  contro  i  danni  d'incendio.  —  È  fatto  obbligo 
ai  beneliciati  di  provvedere  alla  assicurazione  (Circolare  11  dicembre  1866). 

Assistenza  dell'autorità  giudiziaria  ai  Subeconomi.  —  I  Subeconomi  e  gli 
Economi  Generali  debbono  richiedere  l'appoggio  dei  Giudici  locali  in  caso 
di  opposizione  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  (Decreto  30  giugno  1804  — 
Articoli  7 ,  13  del  Regolamento  16  gennaio  1861). 

Aste  (Vedi  Incanti). 

Atterramenti  di  piante.  —  Sulla  vigilanza  da  esercitarsi  onde  impedire  il  ta- 
glio arbitrario  delle  piante  esistenti  nei  fondi  beneflciarj  (Circolare  1  aprile 
1806).  —  Prima  di  procedere  a  tagli  di  piante  e  disboscamenti  di  terreni 
in  zone  soggette  al  vincolo  forestale  occorre  l'autorizzazione  dell'Ufficio 
forestale  (Appendice  I,  Voc.  Legge  forestale).  —  Pratiche  richieste  ai  rap- 
presentanti dei  Beneiicj  per  essere  autorizzati  ad  atterrare  piante  d'alto  fu- 
sto (R.  Decreto  22  marzo  1866). 

Beneficenza  (Vedi  Opere  Pie). 

Benefìci  (Vedi  Amministrazione). 

Bilanci,  Riconsegne  dei  Beni  e  Perizie  di  riparazioni.  —  Come  debbono 
regolarsi  in  proposito  i  Subeconomi  (Istruzioni  6  gennajo  1783).  —  Ono- 
rari ai  periti  per  detti  atti  (Tariffa  annessa  alla  Norma  provvisoria  31  mag- 
gio 1816).  —  E  richiesta  la  ricognizione  delle  parti  interessate  (Circolare 
25  gennajo  1873).  —  Norme  riguardanti  il  bollo  e  la  registrazione  degli 
atti  di  Bilancio  (Circolari  31  ottobre  1883  —  12  giugno  1884  —  25  feb- 
braio 1885). 

Bollettari  dei  Subeconomi.  (Regolamento  26  novembre  1874  —  Circolare  15 
febbraio  1881  —  31  ottobre  1883). 

Bollo.  —  Norme  ai  Subeconomi  circa  l'applicazione  delle  leggi  di  Registro  e 
Bollo  agli  atti  e  registri  delle   Amministrazioni  Subeconomali  (Circolare 

31  ottobre  1883  —  12  giugno  1884  —  25  febbraio  1885). 

Canonicati  vacanti.  —  Norme  speciali  per  la  loro  amministrazione  (Circo- 
lare 27  gennajo  1808).  —  Sulle  case  dei  canonici  (Norma  provvisoria  31 
maggio  1816,  Articolo  4). 

Case  d'abitazione  parrocchiale  (Vedi  Riparazioni).  —  I  coadiutori  non  ti- 
tolari, ma  di  semplice  utììcio  non  hanno  alcuna  responsabilità  pei  risar- 
cimenti delle  abitazioni  da  essi  godute  quando  non  vi  sia  patto  espressa 


—  257  — 

o  antica  consuetudine  in  contrario  (Norma  Provvisoria  31  maggio  1816, 
Articolo  5).  —  Quando  manca  la  consegna  delle  case  si  deve  ammettere 
la  presunzione  legittima  che  le  case  fossero  consegnate  in  condizioni  suf- 
ficientemente buone  per  essere  abitate  (Circolare  17  settembre  1828). 

Casse  Subeconomali.  —  Sul  modo  di  tenerle  e  loro  verifiche  (Circolare  13 
dicembre  1882). 

Catasto  (V.  Rettifiche  catastali).  —  Alcune  norme  estratte  dalla  legge  ca- 
tastale (Appendice  I,   Voc.  Legge  Catastale). 

Cauzioni  d'affitto  (Vedi  Affitti). 

Chiese.  -  Vigilanza  demandata  agli  Economi  Generali  e  ai  Subeconomi  (Istru- 
zioni 6  gennajo  1783  —  Regolamento  16  gennajo  1861  —  Circolari  5  marzo 
e  11  aprile  1861).  —  Vigilanza  sulle  Chiese  Monumentali  (Vedi  Monumenti 
Nazionali). 

Coadiutori.  —  Loro  diritti  come  Economi  Spirituali  in  vacanza  delle  parroc- 
chie (Circolare  18  aprile  1818).  -  I  coadiutori  d'Ufficio  amovibili  ad  nu- 
tum  sono  esenti  dalla  tassa  di  registro  pel  passaggio  d'usufrutto  (Nota 
20  aprile  1870).  —  Sono  pure  esenti  dalla  tassa  di  manomorta  (Nota  15 
aprile  1871). 

Competenze  alle  parti.  —  Formalità  prescritte  per  la  regolarità  dei   paga- 
menti e  competenze  alle  parti  (Circolare  15  febbraio  1881  -  Appendice  I 
Voc.  Contabilità  generale  dello  Stato). 

Condono  ai  coloni  in  casi  di  infortuni  (Circolare  13  gennajo  1818). 

Congrue  parrocchiali.  —  I  sussidj  per  supplemento  di  congrua  sono  esenti 
dai  pesi  di  messe  (Circolare  27  settembre  1842).  -  Sono  esenti  dalla  tassa 
di  manomorta  (Circolare  26  febbraio  1870).  -  Loro  classificazione  perla 
tassa  di  ricchezza  mobile  (Circolare  18  giugno  1878).  —  Assegni  a  carico 
del  Fondo  per  il  Culto  pei  benefici  aventi  reddito  inferiore  a  L.  400  (Cir- 
colare 1  luglio  1885). 

Consegne.  —  Deve  darsi  consegna  suppletoria  ai  beneficiati  delle  migliorie 
alle  case  e  fondi  fatte  con  rendite  intercalari,  con  mezzi  patrimoniali  del 
beneficio,  o  con  sussidj  dell'Economato  Generale  (Circolare  12  luglio  1826). 
~  Norme  di  registro  e  bollo  riguardo  alle  consegne  suppletorie  (Circolare 
31  ottobre  1883  e  25  febbraio  1885). 

Contabilità  dei  Subeconomi  (Vedi  Conti  d'amministrazione). 

Conti  d'amministrazione  (Regolamento  14  aprile  1828  —  Istruzioni  del  1833 
-  Circolare  IO  gennajo  1880).  —  I  conti  d'amministrazione  dei  benefici 
devono  rendersi  dai  Subeconomi  e  Sindaci  Capitolari  all'Economato  Ge- 
nerale (Circolare  18  agosto  1862)  —  Termine  prefìsso  perla  presentazione 
dei  conti  d'amministrazione  e  pene  stabilite  in  caso  di  ritardo  (Circolari 
14  gennaio  1825  e  31  maggio  1831).  —  Conti  speciali  e  trimestrali  (Rego- 
li 


—  258  — 

lamento  di  Contabilità  26  novembre  1874  —  Circolare  23  giugno  1876  — 
Circolari  15  febbraio  1881  —  30  giugno  1881  —  6  marzo  1882). 

Contratti.  —  Autorizzazione  voluta  per  gli  Enti  ecclesiastici  a  stipulare  con- 
tratti e  formalità  per  conseguirla  (Decreto  3  agosto  1803  —  R.  Decreto  22 
marzo  1866). 

Corrispondenza  ufficiale  (Vedi  Affrancamento  e  impostazione). 

Depositi  titoli  e  valori  di  pertinenza  degli  enti  benefìciarj.  —  Ai  Subeco- 
nomi non  è  consentito  di  conservare  in  cassa  altri  titoli  e  valori  all'  in- 
fuori di  quelli  provenienti  da'  frutti  dei  benefici  (Circolare  15  settembre  1882). 

Diritto  di  Regalia  o  di  possesso  e  amministrazione  dei  Benefìcj  vacanti. 

—  Come  è  regolato  (R.  Decreto  26  settembre  1860  e  Regolamento  16  gen- 
naio 1861). 

Donazioni  (Vedi  Legati). 

Economo  Generale.  —  Sua  istituzione  e  attribuzioni  ( R.  Decreto  26  settem- 
bre 1860  —  Regolamento  16  gennaio  1861  —  Circolori  5  marzo  e  11  aprile 
1861). 

Economi  spirituali  delle  Parrocchie  vacanti.  —  Misura  dell'  onorario  da 
assegnarsi  (Circolare  11  marzo  1803).—  Cautele  da  usarsi  dai  Subeconomi 
nel  pagamento  dell'onorario  agli  Economi  Spirituali  (Norma  Provvisoria 
31  maggio  1816,  Art.  13  -  Circolare  24  aprile  1812).  —  Norme  per  de- 
terminare i  diritti  dei  Coadiutori  nominati  Economi  spirituali  in  vacanza 
delle  parrocchie  (Circolare  18  aprile  1818).  -  Le  nomine  degli  Economi 
Spirituali  sono  soggette  al  Regio  Placet  e  devono  presentarne  domanda  al 
Procuratore  del  Re'  (R.  Decreto  25  giugno  1871  e  annesso  Regolamento).  — 
A"li  Economi  Spirituali  che  godono  la  rendita  netta  del  benefìcio  deve 
farsi  la  trattenuta  del  5  °/0  a  favore  dell'Economato  Generale  per  spese 
di  amministrazione,  salve  eccezioni  (Circolare  IO  gennaio  1880). 

Edittali  di  vacanza.  {Circolare  7  settembre  1862). 

Emolumenti  Subeconomali.  (Norma  Provvisoria  31  maggio  1816,  Articolo  21 
e  seguenti.  —  Tariffa  annessa  —  Appendice  alla  Circolare  1  febbraio  1875). 

Enfiteusi  (Vedi  Contratti). 

Equo  assegno  ai  nuovi  investiti  dei  Benefìcj  (R.  Decreto  26  settembre  1860  e 
annotazione  all'  Articolo  2). 

Eredi  dei  Beneficiati.  —  Obblighi  degli  eredi  di  rispondere  dei  danni  inferii 
al  Beneficio  dall' investito  (Istruzioni  6  gennaio  1783)  —  Spese  a  carico 
degli  eredi  o  antecessore  in  occasione  di  vacanza  del  Beneficio  (Tariffa  an- 
nessa alla  Norma  Provvisoria  31  maggio  1816).  —  Formalità  per  la  vendita 
degli  effetti  sequestrati  dell'eredità  del  defunto  beneficiato  a  risarcimento 
dei  danni  inferii  al  benefìcio  (Circolari  13  aprile  1821, 18  febbraio  1824).  — 
Gli  eredi  non  possono  opporre  in  isconto  del  debito  per  riparazioni  ì  mi- 


-  259  — 

giuramenti  fatti  (Circolare  30  giugno  1838).  —  Modo  di  giustificare  la  qua- 
lità di  eredi  per  la  legalità  dei  pagamenti  di  somme  (Circolare  15  febbrajo 
1881  —  Appendice  l,   Contabilità  Generale  dello  stato ). 

Eredità  beneficiarie  (Vedi- Legati). 

Espropriazione  per  causa  di  utilità  pubblica.  —  Norme  estralte  dalla  legge 
25  giugno  1865  e  dalle  disposizioni  ministeriali  emanate  in  proposito  (Ap- 
pendice 1,  Voc.  Espropriazioni  per  utilità  pubblica). 

Exequatur  Regio  (Vedi  Placet  regio). 

Feste  del  titolare.  —  Le  spese  per  feste  titolari  non  sono  ammissibili  in  de- 
duzione delle  rendite  delle  prebende  (Circolare  15  marzo  1808).  —  La  spesa 
del  pranzo  per  la  festa  patronale  a  pari  di  quella  del  Corpus  Domini  può 
essere  ammessa  fra  le  passività  del  Beneficio  se  non  ne  è  fatto  espresso  do- 
vere al  Parroco  senza  compenso  per  altra  parte  (Circolare  18  aprile  1810). 

Fratti  dei  Beneficj  vacanti.  —  Vengono  raccolti  dall'Economato  Generale 
—  loro  destinazione  ed  erogazione  (R.  Decreto  26  settembre  1860  —  Re- 
golamento 16  gennajo  1861).  —  Modo  di  ripartizione  e  applicazione  delle 
rendite  dei  Benefìci  vacanti  (Regolamento  14  aprile  1828  —  Istruzione  del 
1833).  —  Dei  frutti  riscossi  i  Subeconomi  devono  versare  quanto  eccede 
complessivamente  la  somma  di  lire  mille  (Regolamento  di  Contabilità  26 
novembre  1874,  Articolo  26  —  Circolare  30  giugno  1881). 

Giudizj  nell'interesse  dei  Benefìcj.  —  I  Beneficiati  hanno  libera  facoltà  di 
stare  in  giudizio  per  difendere  le  ragioni  dei  patrimoni  beneficiarj  quando 
lo  facciano  a  loio  spese.  —  Gli  Economati  Generali  debbono  riportare  l'au- 
torizzazione ministeriale  prima  di  iniziare  una  causa  (Circolare  16  aprile 
1808  e  pedissequa  annotazione). 

Giuramento.  —  È  conservato  l'obbligo  del  giuramento  pei  Parroci  della  Lom- 
bardia. —  Formola  del  medesimo  (Modulo  C  per  V atto  di  possesso  e  anno- 
tazione in  calce). 

Godimento  delle  temporalità  beneficiarie.  —  Incomincia  dalla  data  del  R. 
Placet  o  Exequatur  (Circolari  1  aprile  1822  —  16  dicembre  1862,  R.  Decreto 
25  giugno  1871). 

Imposte  arretrate  (Vedi  Subasta). 

Incanti.  —  Procedimenti  da  tenersi  per  gli  incanti  (Appendice  I,  Voc.  Conta- 
bilità Generale  dello  Stato,  e  Appendice  II.)  —  Registrazione  dei  ver- 
bali d'asta  (Circolare  19  luglio  1882). 

Impiego  in  Rendita  di  capitali  beneficiarj   (Vedi  Rinvestimento). 

Ingegneri  (Vedi  Periti  d'Ufficio). 

Investitura  dei  Beneficiati  (Vedi  Possesso  ai  nuovi  provvisti). 

Ipoteca.  —  Per  le  costituzioni  di  ipoteca  a  carico  degli  enti  ecclesiastici  e  pei 


—  200  — 

consensi  alla  cancellazione  di  iscrizioni  ipotecarie  occorre  1'  autorizzazione 
governativa  (R.  Decreto  22  marzo  1866). 

Legati.  —  Pratiche  volute  dagli  enti  ecclesiastici  per  ottenere  l'autorizzazione 
governativa  ad  accettare  legati  e  donazioni  (Decreto  26  giugno  1861). 

Legati  pii  e  fondazioni  per  oggetto  di  culto.  —  Quando  non  siano  enti  mo- 
rali per  se  stanti  ed  autonomi,  ma  siano  oneri  di  altri  enti  morali  con- 
servati non  debbono  considerarsi  come  aboliti  (Circolare  19  settembre  1868). 

Leggi  principali  attinenti  alla  materia  beneficiaria.  (Appendice  I). 

Mano  regia  (Vedi  Sottoposizione  a  mano  regia). 

Malversazioni.  —  In  caso  di  malversazioni  delle  sostanze  beneficiarie  il  Mi- 
nistro è  autorizzato  a  provvedere  per  la  tutela  e  a  far  assumere  la  custo- 
dia e  amministrazione  dei  Benefici  come  nei  casi  di  vacanza.  (Decreto  30 
giugno  1804  —  Regolamento  16  gennaio  1861,  Articoli  2  e  3)  —Le  malver- 
sazioni per  parte  dei  Subeconomi  debbono  essere  denunciate  al  Ministero 
provocando  ove  occorra  il  procedimento  penale  (Circolare  IO  agosto  1881) 

Manomorta  (Vedi  Tassa  di  manomorta). 

Mense  Vescovili.  —  La  loro  amministrazione  in  caso  di  vacanza  è  affidata 
agli  Economi  Generali  (R.  Decreto  26  settembre  1860  e  Regolamento  16  gen- 
naio 1861,  Articolo  8). 

Messe  (Vedi  Adempimento  d'  oneri). 

Mobili  sotto  sequestro.  —  I  mobili,  scorte  e  frutti  si  prendono  sotto  seque- 
stro conservativo  dai  Subeconomi  al  verificarsi  della  vacanza  del  Beneficio 
(Istruzioni  6  gennaio  1783)  —  I  Subeconomi  non  possono  passare  alla  ven- 
dita dei  mobili  sequestrati  senza  dipendere  dalla  autorità  giudiziaria  (Cir- 
colare 13  marzo  1821)  —  Come  i  Subeconomi  si  debbono  regolare  in  caso 
di  sequestro  degli  effetti  ereditari  dei  Beneficiati  (Circolare  18  febbraio  1824). 

Migliorie.  —  Non  è  ammesso  compenso  fra  il  debito  per  riparazioni  ai  fab- 
bricati e  le  migliorie  dei  Benefici  (Circolare  30  giugno  1838)  —  È  fatto 
obbligo  ai  beneficiati  di  cedere  a  vantaggio  del  Beneficio  le  migliorie  ai 
fabbricali  (Circolare  19  novembre  1866). 

Monumenti  Nazionali.  —  I  Subeconomi  debbono  invigilare  sui  monumenti 
nazionali  di  natura  ecclesiastica  onde  non  si  metta  mano  a  restauri  senza 
l'approvazione  ministeriale  —  Elenco  dei  monumenti  ecclesiastici  esistenti 
in  Lombardia  e  Province  Parmensi  (Circolare  23  gennaio  1877). 

Oneri  (Vedi  Adempimento  di  oneri). 

Opere  Parrocchiali.  —  Alle  Opere  Parrocchiali  delle  Province  Parmensi  è 
tolta  la  ingerenza  tanto  per  la  amministrazione  dei  Benefìci  vacanti  quanto 
per  la  tutela  dei  benefici  provvisti,  ed  è  affidata  ai  Subeconomi  (R.  De- 
creto 27  dicembre  1874). 


—  261  - 

Opere  pie  di  beneficenza.  —  Norme  per  la  gestione  delle  Opere  Pie  ammi- 
nistrate dai  Parroci  per  tempo,  in  occasione  di  vacanza  delle  Parrocchie 
(Circolare  9  novembre  1882  —  Appendice  I,  Voc.  Opere  pie). 

Ordini  di  pagamento.  —  I  Subeconomi  non  possono  effettuare  spese,  per 
conto  dei  Benefìci  senza  l'Ordine  di  pagamento  dell'Economato  Generale 
(Regolamento  di  Contabilità  20  novembre  1874  —  Circolare  1  agosto  1880, 
e  30  giugno  1881). 

Pali  alle  viti.  —  Norme  da  seguirsi  per  determinare  i  doveri  dei  beneficiati 
quanto  ai  legnami  che  sostengono  le  viti  (Circolare  17  settembre  1828). 

Patrimonj  affini  ai  benefìcj.  —  Quali  di  essi  si  devono  apprendere  in  am- 
ministrazione subeconomale  in  caso  di  vacanza  (Decreto  30  giugno  1804). 

Passio.  —  La  questua  così  delta  del  Passio  si  considera  provento  straordi- 
nario dovuto  a  chi  Io  raccoglie  e  non  deve  comprendersi  nel  conto  di  Am- 
ministrazione del  Beneficio  (Circolari  18  aprile  1818  e  4  agosto  1818). 

Periti  d'Ufficio.  -  Norme  per  la  loro  nomina  (Circolare  25  giugno  e  17  ago- 
sto 1861)  —  Loro  onorar]'  (Tariffa  annessa  alla  Norma  Provvisoria  eletti 
maggio  1810)  —  Il  perito  deve  essere  avvertito  dal  Subeconomo  della  par- 
ticolare tariffa  stabilita  per  le  operazioni  di  Riconsegna  e  Bilancio  (Istru- 
zioni 6  gennaio  1783,  Articolo  VII). 

Perizie  per  le  riparazioni  (Vedi  Periti  d'Ufficio  e  Bilanci  e  Riconsegne). 
Permute  (Vedi  Contratti). 

Placito  Regio  e  Regio  Exequatur.  —  Disposizioni  generali  (R.  Decreto  25 
giugno  1871  e  annesso  Regolamento). 

Possesso  ai  nuovi  provvisti.  —  Norme  diverse  (Istruzioni  0  gennajo  1873  — 
Norma  Provvisoria  31  maggio  1810,  art.  22  e  seg.  —  Modelli  C  e  D  per  gli 
atti  di  investitura).  —  II  possesso  non  può  accordarsi  prima  che  il  Bene- 
ficiato abbia  ottenuto  il  B.  Placito  (Regolamento  IO  gennajo  1801,  R.  Decreto 
25 giugno  1871  e  annesso  Regolamento).  —  Non  può  effettuarsi  prima  che  il 
provvisto  abbia  soddisfatto  ogni  responsabilità  verso  il  Beneficio  dal  quale 
è  stato  promosso  (Circolare  IO  giugno  1811).  -  V  atto  di  possesso  deve  redi- 
gersi salvo  particolari  circostanze  nel  luogo  di  residenza  del  Subeconomo 
(Norma  Provvisoria  31  maggio  1810,  art.  21).  -  Nell'atto  di  possesso  devesi 
indicare  il  titolo  costitutivo  delle  rendite  mobiliari  (Circolare  10  gen- 
najo 1880).  —  Prima  del  possesso  non  deve  consegnarsi  ai  beneficiati  l'am- 
ministrazione del  Beneficio  (Circolare  4  dicembre  1882). 

Questua  del  passio  (Vedi  Passio). 

Quota  di  Concorso  (Appendice  I,   Voc.  Asse  Ecclesiastico). 

Registrazione.  -  Norme  circa  la  registrazione  dei  Verbali  di  delibera  d'asta 
(Circolare  10  luglio  1882)  -  Degli  atti  di  immissione  in  possesso;  degli  atti 
di  vacanza;  e  dell'atto  con  cui  si  riconoscono  le  risultanze  del  bilancio 
(Circolare  31  ottobre  1883).  -  Alcune  nozioni  sulle  tasse  di  registro  (Ap- 
pendice I,  Voc.  Tasse  di  Registro). 


_  202  

Relazioni  dello  Stato  colla  Chiesa.  -  (Estratto  della  Legge  delle  Guarentigie 

al  Sommo  Pontefice  in  calce  al  Decreto  25  giugno  1871). 
Repertorio  degli  atti.  -  1  Subeconomi  non  sono  considerati  come  funzionari 
obbligati  alla  tenuta  del  Repertorio  voluto  dalla  legge  di  Registro  (Circo- 
lare 28  luglio  1863). 
Rettifiche  di  intestazioni  catastali.  -  Non  può  procedersi  per  gli  enti  ec- 
clesiastici ad  alcuna  rettifica  senza  l'assenso  dell'Economo  Generale  (Cir- 
colare 21  febbrajo  1866). 
Riconsegne  (Vedi  Bilanci). 

Rimborsi.  -  Modo  di  contabilizzare  i  rimborsi  dovuti  dai  cessati  investiti  e 
dai  coloni  per  spese  di  campagna  anticipate,  per  gli  onorar]  degli  atti  di 
vacanza  e  per  gli  atti  peritali  (Istruzioni  del  1833  -  Circolare  23 giugno  18/6). 
Rinvestimento  in  rendita  pubblica  dei  capitali  degli  enti  ecclesiastici.  - 
Norme  da  seguirsi  in  proposito  dai  Procuratori  Generali,  Prefetti  ed  Eco- 
nomi Generali  (Circolare  21  maggio  1879). 
Riparazioni  ai  fabbricati.  -  Norme  da  osservarsi  e  garanzie  da  prendersi 
dai  Subeconomi  in  caso  di  vacanza  dei  Benefici  pel  risarcimento  del  debito 
eventuale  di  riparazioni  ed  altri  danni.  I  rilievi  peritali  per  le  riparazioni 
e  deterioramenti  si  debbono  fare  coli' intervento  degli  eredi  o  di  chi  vi  e 
interessato  (Istruzioni  6  gennojo  1783,  art.  V,  VII,  Vili,  X,  e  Circolare 
IO  giugno  1811). 
Riparto  (Conto  di)  (Istruzioni  del  1833). 

Sequestro  in  occasione  di  vacanze  (Vedi  Mobili  sotto  sequestro). 
Servitù  attive  e  passive.  -  Per  le  costituzioni  di  servitù  passive  e  rinuncie 
a  servitù  attive  nell'  interesse  degli  enti  ecclesiastici  occorre  l' autorizza- 
zione governativa  (R.  Decreto  22  marzo  1866). 
Sottoposizione  a  mano   regia.  -  Oltre  il  caso  di    vacanza  il  Beneficio   può 
essere  sottoposto  a  mano  regia  per  malversazioni  delle  sostanze  beneii- 
ciarie  da  parte  dell'investito  e  per  le  cause  riconosciute  dal  Consiglio  di 
Stato  (Decreto  30  giugno  1804,  Regolamento  16  gennojo  1861). 
Stato  attivo  e  passivo  del  Benefìcio.  (Norma  Provvisoria  31  maggio  1816, 
art  2;  Modulo  E)  —  Pesi  da  ammettersi  in  deduzione  nel  calcolare  la  ren- 
dita netta  dei  Benefìci  Parrocchiali  (Circolare  15  marzo  1808, 18  aprile  1810). 
Subasta  dei  fondi.  -  Sul  modo  di  impedire  la  subasta  dei  fondi  in  causa  di 

differito  pagamento  delle  tasse  prediali  (Circolare  19  luglio  1826). 
Subeconomi.  -  Operazioni  loro  affidate  (Istruzioni  6  gennajo  1783  -  Norma 
Provvisoria  31  maggio  1816  e  Appendice  4  agosto  1818).  -  Operazioni  loro 
vietate  durante  la  vacanza  dei  Benefici,  e  loro  responsabilità  in  caso  di 
trasgressione  alle  istruzioni  emanate  in  proposito  (Circolare  27  dicem- 
brerl817)  —  I  Subeconomi  dipendono  dall'Economo  Generale  e  sono  no- 
minali dietro  di  lui  proposta  dal  Ministro  Guardasigilli  (Decreto  26  settem- 
bre 1860,  art  4,  Regolamento  16  gennajo  1861,  Art.  21  e  22).  -  Vigilanza 


—  263  - 

da  esercitarsi  sul  loro  operato  (Circolare  10  agosto  1881).  —  Contabilità 
pei  Subeconomi  (Istruzioni  1833,  Regolamento  26  Novembre  1874).  —  Norme 
pei  Subeconomi  delle  Provincie  Parmensi  (Circolare  1  febbraio  1875). 
Tutela  politica  dei  Benefìcj.  —  Modo  di  esercitarla  (Decreto  30  giugno  1804).  — 
Tutela  degli  Economi  Generali  sull'amministrazione  dei  Benefìcj  pieni  in 
genere  (Regolamento  16  gennaio  1861). 

Tagli  di  piante  (Vedi  Atterramenti  di  piante). 

Tassa  di  Bollo  (Vedi  Bollo). 

Tassa  sui  fabbricati  (Appendice  I,   Voc.  Imposta  sui  fabbricati). 

Tassa  di  manomorta.  —  Come  è  regolata  (Appendice  I,  Voc.  Manomorta). 
—  Gli  assegni  di  congrua  ne  sono  esenti  (Circolare  26  febbraio  1870  e 
12  giugno  1878).  —  Ne  sono  pure  esenti  le  coadjutorie  d'  ufficio  (Nota 
15  aprile  1871).  —  Obbligo  di  denunciare  agli  uffici  di  Registro  le  varia- 
zioni  nel   patrimonio   per  gli  effetti  della   tassa  di  manomorta    (Circolare 

18  giugno  1878). 

Tassa  di  Registro  sui  passaggi  d'usufrutto  benefìciarj.  —  Obbligo  ai  Su- 
beconomi di  denunciarli  all'Amministrazione  demaniale  (Circolare  3i  otto- 
bre 1866).  —  Le  coadjutorie  d'  ufficio  esistenti  nelle  Provincie  Lombarde 
sono  per  la  loro  natura  esenti  dalla  tassa  di  passaggio  d'usufrutto  (Nota 
20  aprile  1870).  —  Decorrenza  del  termine  per  l'applicazione  della  tassa 
e  come  è  regolata  (Circolare  22  luglio  1885). 

Tassa  di  ricchezza  mobile.  —  In  quale  categoria  si  devono  classificare  gli 
assegni  di  congrua  per  la  tassa  di  ricchezza  mobile  (Circolare  18  giugno 
1878).  —  Sono  esenti  da  tale  imposta  i  canoni  enfìteutici,  i  livelli  e  ie  ren- 
dite fondiarie  che  importano  condominio  (Appendice  l,  Voc.  Imposta  sui 
redditi  di  ricchezza  mobile,). 

Tassa    del    30  per    cento.  —  (Appendice  I.   Voc.  Asse    ecclesiastico,    leone 

19  giugno  1873). 

Transazioni  (Vedi  Contratti). 
Vendite  (Vedi  Contratti). 

Versamenti.  —  Prescrizioni  ai  Subeconomi  pei  versamenti  delle  somme  pro- 
venienti dai  frutti  dei  Benefìcj  (Regolamento  di  Contabilità  26  novembre  1874, 
Circolare  15  febbraio  1881). 

Verbale  di  vacanza.  —  (Istruzioni  6  gennajo  1783 ,  art.  IV,  Norma  Provvi- 
soria 31  maggio  1816 ,  art.  21 ,  Moduli  A  e  R).  —  Se  e  quando  debbano 
sottoporsi  a  registrazione  i  verbali  di  vacanza  (Circolare  31  ottobre  1883). 

Vicario  Spirituale  (Vedi  Economi  Spirituali). 

Vivai  dei  gelsi.  —  A  chi  debbasi  attribuire  la  proprietà  dei  vivai  dei  gelsi 
trovati  nei  fondi  benefìciarj  in  occasione  di  vacanza  (Circolare  1  febbraio  1839). 


V 

JL 

REGOLAMENTI 


PER 


L'AMMINISTRAZIONE  E  TUTELA 


DEI 


bENEFICJ  ECCLESIASTICI 

VIGENTI  IN  LOMBARDIA  E  PROVINCIE  PARMENSI 

CON  ANNOTAZIONI  ED  AGGIUNTE 
PER   CURA  DI 

ENRICO  GIOVATOLI  ed  EMILIO  CALVÀUNA 

Segretari  nel  R.  Economato  Generale  dei  Benefìci  Vacanti 
di  Milano 


Pubblicazione  fatta  con  supcriore  autorizzazione 


MILANO 

Stabilimento  Tipografico  Ditta  Giacomo  Agnelli 

nelV  Orfanotrofio  Maschile 


1S86 


(prezzo:  Lire  3  50 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS-URBANA 


3  0112  104210650