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REGOLAMENTI
PER
L'AMMINISTRAZIONE E TUTELA
DEI
BENEFICI ECCLESIASTICI
VIGENTI IN LOMBARDIA E PROVINCIE PARMENSI
CON ANNOTAZIONI ED AGGIUNTE
PER CURA DI
ENRICO GlOYANELLl ed EMILIO CALVAUNA
Segretari nel R. Economato Generale dei Beneficj Vacanti
di
Pubblicazione fatta con superiore autorizzazione
MILANO
Stabilimento Tipografico Ditta Giacomo Agnelli
neW Orfanotrofio Maschile
1S86
5i
£1 3
R
r
Ili. fa. ftwtomo generale,
Nel presentarle il lavoro da noi compiuto , dietro V incarico avu-
tone dalla S. V. III. , crediamo conveniente accennare ai criterj se-
guiti in tale compilazione.
I Regolamenti per V Amministrazione dei Beneficj Vacanti pub-
blicati dall'I. R. Stamperia di Milano nel 1844 richiedevano, nella
necessità di procedere ad una ristampa, una diligente revisione per
escludervi quanto erari di superfluo o avente carattere transitorio, e
quanto ravvisavasi di non più applicabile di fronte ai nuovi ordinamenti
in materia beneficiaria; e richiedevano altresì alcune annotazioni di*
rette specialmente a mettere d'accordo e coordinare alle norme nuove
quelle antiche rimaste in vigore. Ciò appunto ci siamo studiati di
fare coir intento di riunire in piccolo volume quanto trova ancora
applicazione nella amministrazione e tutela dei Beneficj Ecclesiastici
e che ha qualsiasi rapporto cogli uffici subeconomali delle Provincie
Lombarde e Parmensi; materia questa che si trova sparsa nei vo-
lumi dei Regolamenti antichi (le cui edizioni sono da tempo esau-
rite) e fra i molti decreti, disposizioni legislative e circolari ema-
nate durante l'attuale ordinamento introdotto col R. Decreto 26 set-
tembre 1860.
Alla materia del volume abbiamo creduto opportuno di dare
V ordine cronologico; e a meglio facilitare le ricerche nel volume
stesso di quanto può interessare V applicazione dei regolamenti ab-
— IV —
biamo provveduto infine con un indice analitico alfabetico. E riflet-
tendo come la trattazione degli all'uri concernenti la proprietà ec-
clesiastica richiegga la cognizione di molle leggi che anche solo in-
direttamente la interessano, abbiamo ravvisato utile di farne in ap-
posite appendici un elenco riportandovi testualmente per alcuna di
esse qualche estratto.
Crediamo così che la presente raccolta oltre che di pratica uti-
lità ai Subeconomi possa essere accessibile ed utile anche ai bene-
ficiati, la maggior parte dei quali ignari delle norme vigenti per
V amministrazione e conservazione del patrimonio degli enti eccle-
siastici vi troveranno quanto li pub in modo più o meno diretto inte-
ressare nei loro rapporti coi Subeconomi e coli9 Autorità tutoria go-
vernativa.
E frattanto, finche non venga emanata la legge che dovrà ri-
formare gli attuali ordinamenti che reggono V amministrazione e la
conservazione del patrimonio ecclesiastico possiamo nutrire fiducia
che la presente pubblicazione risponda allo scopo per cui fu ordi-
nata , non ostante le lacune e i difetti che vi saranno di certo e in-
volontariamente occorsi. Di questi per altro speriamo venia non du-
bitando che si vorrà tener conto dello intento nostro che ci ha di-
retti nella presente compilazione, di far sì, che la stessa tornasse di
qualche utile agli interessati e alla Amministrazione della quale ci
onoriamo di essere da non pochi anni collaboratori.
Milano, gennajo 1886.
Devotissimi
Enrico Giovanelli.
Emilio Calvauna.
All'Ili, signor Comm.
Vincenzo Celesia di Vegliasco
R. Economo Generale dei Benefìcj Vacanti
di Lombardia e Provincie Parmensi.
PARTE PRIMA
AVVERTENZE GENERALI
La denominazione di Delegati, che si trova usata nelle Circolari e De-
creti Governativi, emanati fra gli anni 1802 e 1815, riportati nella pre-
sente raccolta, deve essere attribuita ai Subeconomi dei Benefici Vacanti,
quali erano ritenuti dal cessato Governo Austriaco e come lo sono attual-
mente per effetto dei R. Decreti 26 settembre 1860, N. 4314 e 16 gennajo
1861, N. 4608. In forza di tali Decreti i Subeconomi per quanto riflette
la materia beneficiaria sono passati alla dipendenza del R. Economo Gene-
rale, che esercita sopra di essi le attribuzioni dei Delegati Provinciali e
della Contabilità di Stato sotto i cessali Governi, salvo sempre le ragioni di
dipendenza per gli affari di competenza del Ministero.
Le disposizioni e regolamenti dei cessati Governi contenuti nel presente
volume vennero mantenute in vigore per tutte le provincie di Lombardia,
coi h. Decreti suaccennati, ed estese alle provincie di Parma e Piacenza col
R. Decreto 17 dicembre 1874, N. 2310.
ISTRUZIONI
AI SUBECONOMI DE' BENEFICJ VACANTI
Emanate dietro approvazione Governativa 6 gennajo 1183, ri-
chiamate dal Decreto Governativo 23 settembre 1802, e mantenute
interìnalmente in vigore dall'I, fì. Governo colla Norma provvisoria 31
maggio 1816 e relativa Appendice 4 agosto 1818.
Con annotazioni ed avvertenze derivate dagli Atti Governativi
suddetti e da analoghe disposizioni espresse in diverse Circolari Go-
vernative.
Richiamate in vigore con Circolare 14 settembre 1819.
Avvertenza. — Queste Istruzioni vennero compilate dietro l'Art, 11 delle
Istruzioni sopra la provvista ed amministrazione de' bene fìcj prescritte col Cesareo
Dispaccio 9 maggio 1782, pubblicate con Editto Governativo 6 gennajo 1783, dove
e detto: Il R. Economato di Milano eserciterà sia per sé, sia per mezzo de' rispet-
tivi Subeconomi Regj l'apprensione e custodia de' vacanti in tutta la Lombar-
dia Austriaca.
I.
I Subeconomi sono incaricati delle seguenti operazioni:
N. B. Si sono ommessi gli articoli che per effetto delle nuove norme en-
trale in vigore dopo la pubblicazione del R. Decreto 26 settembre 1860 non
hanno più applicazione.
III. Si fanno render conto dai cessati Subeconomi dello scosso
e pagato dipendentemente dall' avuta amministrazione delle rendite
de'beneflcj vacanti; si fanno consegnare i rispettivi stati attivi e
passivi colle carte che vi hanno relazione, e sono autorizzati a
farsi consegnare le rimanenze sia in danaro, sia in generi, rila-
sciando la corrispondente quietanza, onde proseguire essi nclP am-
ministrazione in modo di poterne rendere conto nelle vie regolari.
Ciò si applica al caso di sostituzione di un Subeconomo ad un altro, e ciò che
si dice della sostituzione si applica al caso di morte, dovendo gli eredi del Sube-
conomo defunto rispondere per esso.
IV. Partecipano al Governo col mezzo delle II. RR. Delegazioni
le vacanze dei benefici colP indicazione della causa, cioè se per
morte del beneficiato , se per promozione o rinuncia , indicando il
giorno preciso della morte , promozione o rinuncia , e prendono sul-
l'istante il possesso di vacanza in nome del Governo, mediante
processo secondo i modelli AoB(i), siccome convengono al diverso
caratteristico delle fondazioni, e sempre col mezzo delle II. RR.
Delegazioni ne rimettono copia autentica al Governo (2).
Vedi Norma provvisoria, Art. 21.
V. All'atto del possesso prendono sotto sequestro i frutti, mo-
bili e scorte, ancorché fossero di ragione dell'erede del defunto
beneficiato , per servirsene in tempo di vacanza e per averne gua-
rentigia al debito delle riparazioni e del risarcimento de' danni, se
ne fossero derivati dalla trascuratezza del defunto beneficiato, a
meno che gli eredi non producano idonea sicurtà (3).
Vedi all' Art 9. . .
Vedi ivi la Circolare 27 dicembre 1817 per norma delle operazioni ammini-
strative commesse ai Subeconomi durante il periodo della vacanza.
(1) Vedansi i moduli in fine alla parte prima del presente volume.
(2) Per le nuove norme l'atto di vacanza si trasmette direttamente all'Eco-
nomato Generale.
(3) Seguendo il parere manifestato in determinati casi dalle RR. Procure
Generali di Lombardia, parrebbe che il sequestro operato dal Subeconomo sia
unicamente diretto ad impedire la distrazione degli oggetti di ragione del de-
funto beneficiato, ma che non attribuisca alcun privilegio o diritto di prela-
zione sul prezzo a favore del Benefìcio. La procedura del sequestro che si opera
dal Subeconomo non trova opposizione nelle disposizioni dei vigenti codici; ve-
dasi in argomento la sentenza della Cassazione di Firenze in data 21 gennajo
1869 emessa nella Causa Rondi contro l'Università Israelitica di quella Citta,
— 5 —
VI. Di concerto cogli eredi si fa la separazione delle scritture
e di tutti i mobili e le scorte di ragione del beneficiato. I Sube-
conomi conservano in loro custodia i libri parrocchiali e le carie
spettanti ai rispettivi beneficj, e formano l'inventario di tali scrit-
ture e de' mobili, e lo stato attivo e passivo di ciascun beneficio.
VII. Colf opera di perito agrimensore avvertito dalla particolare
tariffa stabilita per queste operazioni e colf intervento degli eredi
a tal effetto avvisati (conservandosi negli atti una prova legale di
tale avviso) si rilevano le occorrenti riparazioni e deterioramenti
arrecati alla dote del beneficio (1).
Vili. La perizia suddetta si conserva presso i Subeconomi, e si
stabilisce un termine agli eredi per l' effettuazione di tutto ciò che
è prescritto nella perizia, colla riserva della revisione e collauda-
zione dello stesso perito. Se gli eredi non si prestano e sono messi
in mora legale, le riparazioni suddette si fanno eseguire d'ufficio
dai Subeconomi coi fondi sequestrati come all'art. 5.
IX. Eseguite le riparazioni e risarciti i danni, o data dagli eredi
idonea sicurtà, si rilasciano agli stessi eredi i frutti, i mobili e
tutto ciò che è di loro ragione.
X. Qualora fosse breve la vacanza del beneficio , non si ritarda
il possesso al nuovo beneficiato a causa delle riparazioni da farsi ,
e si concerta esso stesso cogli eredi per l' esecuzione di quanto è
portato dalla perizia d'ufficio, la quale nelle future vacanze serve
a riconoscere se il beneficio sia stato a suo tempo risarcito.
XI. Se si tratta di beneficio parrocchiale, è obbligo dei Sube-
conomi di corrispondere sopra le rendite del beneficio il consueto
onorario mensuale al Vicario Spirituale nominato dall'Ordinario (2).
colla quale venne sanzionato il principio che i nuovi codici civile e di proce-
dura civile hanno conservato certe procedure privilegiate. Ciò trova anche ap-
plicazione nel fatto che il Fondo per il Culto, le Opere Pie perle proprie ren-
dite ed il Governo per le tasse procedono esecutivamante senza avere prima
ottenuto sentenza di condanna dei debitori.
(1) Quando la casa canonica sia di proprietà del Comune, della Fabbrice-
ria o di altro corpo morale si lascia all'ente proprietario la cura di tutelare i
proprj interessi per quanto ridetta gli eventuali danni da risarcirsi dai 'cessati
investiti.
(2) L'assegno all'Economo Spirituale viene fissato dall'Economo Generale
dietro proposta del Subeconomo.
() —
XIII. Il possesso ai nuovi provvisti si dà all' istante che essi si
presentano al Subeconomo muniti della placitazione Governativa (1),
e dell' ordine relativo dell' I. R. Delegazione provinciale , indi si ce-
lebra il relativo atto d' investimento secondo i modelli C o D, sic-
come convenga al diverso caratteristico delle fondazioni (2).
XIY. Gli allegati del detto atto che servir debbono di consegne
ai nuovi provvisti, sono: 1.° l'inventario delle scritture; 2.° lo stato
attivo e passivo del beneficio siccome fu compilato nell'atto e nel
corso della vacanza; 3.° l'inventario specifico di tutta la sostanza
mobile ed immobile del benefìcio colla descrizione dei beni e delle
case del beneficio stesso , che sarà formata dal perito nei modi re-
golari e con tutte le necessarie indicazioni di pratica.
XV. Per l'esecuzione dei sopraccennati atti di possesso in va-
canza e d' installamene de' nuovi provvisti, non che per le spese
de'Notaj e Periti si assegnano gli onorarj determinati con tariffa
apposita.
XVII. Non è ammessa nei conti dei Subeconomi alcuna spesa
straordinaria non giustificata dalla superiore approvazione , ed ugual-
mente è proibito ogni compenso o bonifico alle partite de'fittabili
se non è previamente approvato dalla superiore Autorità.
Vedi Norma. Art. 7.
Vedi in appendice le Circolari 1? luglio 1817 e 13 gennajo 1818.
Se mai avvenisse che la vacanza del beneficio fosse protratta per circostanze
particolari oltre l'epoca in cui il Subeconomo dee rendere i conti, e che al Notaro,
al Perito od allo stesso Subeconomo fosse grave l'attendere la nuova provvista per
ottenere la parte del proprio onorario posta a carico del successore, è permesso al
Subeconomo per la Circolare 12 dicembre 1809, dopo di avere provveduto alle spese
necessarie e legittime le più urgenti, il prenderne la piccola somma occorrente so-
pra gì' introiti fatti in vacanza, dandosene credito ne' conti da presentarsi: essendo
poi dovere del medesimo di esigerne a suo tempo il compenso dal nuovo provvisto ,
al quale non sarà dato l'investimento delle temporalità beneficiarie se prima non
ha risarcito il vacante dell' anticipazione fatta per conto di lui.
(1) Invece dell'Ordine della Delegazione Provinciale i nuovi provvisti de-
vono ora presentare il Decreto dell'Economato Generale che autorizza la im-
missione in possesso delle temporalità.
(2) Vedi i moduli in line della parte prima del presente volume.
— 7 —
Ad eccezione del suaccennato caso, i Subeconomi non potranno mai comprendere
ne' conti di amministrazione alcuna spesa di possesso, ne qualunque altra che stia
direttamente a carico del nuovo provvisto.
Per nessun titolo poi saranno ammesse ne' conti le spese di simile natura che
si devono compensare direttamente dall' antecessore o dagli eredi del defunto bene-
ficiato.
XVIII. È specialmente affidata ai Subeconomi la cura d' invigi-
lare sulle amministrazioni delle chiese e delle pie istituzioni annesse
alle medesime, onde non accadano irregolarità o malversazioni, e siano
osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti veglianti (1).
XIX. Venendo eccitati i Subeconomi dalle competenti Autorità
superiori a somministrar notizie, debbono prestarsi colla possibile
sollecitudine ed accuratezza , come debbono prestarsi al disimpe-
gno di tutte le incumbenze che verranno loro addossate relativa-
mente ad oggetti di culto.
II.
CIRCOLARE 11 marzo 1803, sopra la misura dell'onorario da
assegnarsi agli Economi spirituali delle parrocchie.
Sulle replicate richieste di alcuni Prefetti rapporto al determi-
nare la quota dell'onorario da corrispondersi agli Economi spiri-
tuali delle parrocchie in cura vacante, mi è sembrato necessario
di prevenire i dubbj e di togliere F incomoda varietà delle pratiche
in proposito (siano ricevute in costumanza, siano autorizzate da
ministeriali anteriori Decreti) con una provvisionale uniforme pram-
matica.
Seguendo pertanto la norma adottata in molti dipartimenti, e
per ogni riguardo moderata ed equitativa , sono venuto in determi-
nazione di prescrivere provvisionalmente che cotesta quota, per re-
gola generale , non debba essere maggiore di milanesi lire 50 men-
suali, austriache 44. 10, né minore di lire 30, austriache 26. 46,
(1) Tale incarico di vigilanza è pure confermato nell'Art. 3 del Regolamento
approvato con R. Decreto 16 gennajo 1861, N. 4608 e nella Circolare Ministe-
riale 5 marzo stesso anno N. 64, D. 2, riportati nella parte seconda del pre-
sente volume.
_ 8 —
da prelevarsi dalla rendila nella del beneficio vacante a carico sia
dell'eredità del defunto, sia del successore , in quanto a ([nella od
a questo incumba, secondo i frulli percetti o rimasti da percepirsi,
il peso di sostenere 1' assistenza spirituale delle rispettive parroc-
chie vacanti.
Fra il maximum delle lire 44. IO ed il minimum delle lire
26. 46 verrà determinato all'occasione il medio dal Delegato del
circondario coir approvazione dei Prefetti, secondo il calcolo liqui-
dato o presunto, o possibilmente approssimativo della rendita del
benefìcio vacante (I).
Dove il benefìcio fosse straordinariamente comodo , e circostanze
particolari e riconosciute inducessero la convenienza di un aumento,
lascio questa parte di ragionevole arbitrio alla prudenza dei Prefetti,
dietro il rapporto del Delegato.
Dove col minimum la rendita del benefìcio venisse ad assor-
birsi intieramente , si avrà riguardo che ne siano prededotte le spese
di riparazione e di amministrazione, compresovi il diritto del De-
legato.
Che se , o per queste deduzioni necessarie o per la tenuità della
rendita stessa, non si facesse luogo neppure al minimum, si asse-
gnerà all'Economo l'intiero depurato prodotto del benefìcio.
Sia poi nel caso di tenue rendita, sia per qualunque ipotesi,
gli emolumenti detti straordinarj che risultano da volontarie obla-
zioni e da simiglianti proventi di costumanza debbono essere per
intiero ceduti all'Economo sulla norma della competenza parroc-
chiale.
(1) Come si è già avvertito il determinare l'assegno agli Economi Spiri-
tuali è ora di competenza dell'Economato Generale al quale viene fallala pro-
posta dal Subeconomo Giurisdizionale.
Coli' assegno che viene corrisposto agli Economi Spirituali essi si dovranno
ritenere compensati della elemosina della messa festiva prò populo che sono te-
nuti a celebrare in forza delle ecclesiastiche discipline e specialmente per la
Bolla di Benedetto XIV Cum semper oblatas.
III.
ESTRATTO del Decreto 3 agosto 1803, ossia Articoli di detto De-
creto concernenti i contratti cadenti sopra fondi di beneficj.
Art. XVIII. Il divieto di vendere, livellare o affittare oltre un
novennio, o di passare a tutt' altro contratto indipendentemente dal
superiore assenso e successiva approvazione si stende ai beneficiati
d' ogni condizione. Possono essi nondimeno procedere ad affitti fino
al novennio , mediante asta e colf assistenza d' un Delegato d' uffi-
cio, senz' altra dipendenza o formalità (1).
XIX. È facoltativo al Ministro , per cause speciali , il prescrivere
per qualsivoglia atto di deliberazione l'assistenza d'un Delegato
d'ufficio a qualunque stabilimento dipendente dalla sua tutela.
XX. Oltre i contratti novennali, le facoltà dei beneficiati sono
circoscritte dalle stesse regole siccome gli stabilimenti soprannomi-
nati.
XXI. Tutti i contratti fatti contro o senza, od oltre le forme,
a limitazioni prescritte sono dichiarati nulli e di nessun effetto.
XXII. Si eccettuano quei casi ne' quali sia intervenuta deroga
speciale per parte del Ministro (2).
(1) Con dichiarazione del Ministro del Culto riportata nella Circolare del
Prefetto dell'alto Po ai Delegati in data 25 luglio 1805, N. 10288 è stata fatta
facoltà ai beneficiati di affittare di triennio in triennio senza alcuna superiore
autorizzazione purché vi sia l'assistenza del Delegato. 11 Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti con Dispaccio 18 novembre 1880, D. 4, ha dichiarato di
lasciare in facoltà dell'Economato Generale di provvedere se e come di ragione
in conformità delle speciali disposizioni regolamentari vigenti in queste Pro-
vincie riguardo agli affitti fino al novennio senza esperimento d'asta. L'Econo-
mato Generale ad evitare il pericolo di contratti fa obbligo ai beneficiati nei
decreti di immissione in possesso di sottoporre al Subeconomo per la supe-
riore approvazione i contratti d'affitto eccedenti la durata di un anno. Gli af-
fitti stipulati senza autorizzazione sono validi nei rapporti personali tra bene-
ficiato e conduttore.
(2) Le norme e le formalità riguardanti i contratti relativi ai benefici e
istituti ecclesiastici del Regno sono portate dal R. Decreto 22 marzo 1866,
N. 2852, riportato nella parte II del presente volume.
- 10
IV.
DECRETO 30 giugno 1804 , sopra il modo di esercitare i diritti
della tutela politica per l'amministrazione ed indennità de' be-
nefit in caso di vacanza, di malversazione o d'inadempimento
dei pesi.
1. Ogni patrimonio di benefìcio propriamente e strettamente tale,
di qualunque natura e provenienza, sia di libera collazione , sia di
patronato, all'occasione che si renda vacante per morte o dimis-
sione del provvisto, si devolve di pieno diritto all'amministrazione
tutoria dei Delegati del Ministero pel culto, finché non venga ri-
conferito, o non ne sia altrimenti disposto.
2. Similmente si devolvono all' amministrazione dei Delegati que-
sti patrimoni, dove pure si trovassero da qualche tempo giacenti
in terza mano, e quindi sottratti all'azione tutoria. Però in questo
caso, quando per parte dei detentori sia opposta difficoltà, i De-
legati non procedono all' apprensione ed assicurazione dei medesimi,
se prima non ne rendono intesi i Prefetti, e sul rapporto di que-
sti non vengano autorizzati con positivo Decreto del Ministero pel
culto.
3. La norma segnata negli articoli precedenti si applica egual-
mente a que' patrimoni, i quali, sebbene non abbiano il compiuto
e stretto caratteristico di beneficio per mancanza di qualche forma,
hanno però la natura di equivalenti istituzioni sussistenti col favore
delle leggi, e formano la dotazione apposita di cappellata o di
legato da amministrarsi dagf investiti per tempo, a termini della
fondiaria.
4. All'opposto que' patrimoni , i quali non sono applicati nella
loro integrità e natura in dotazione di beneficio, cappellata, legato,
ma semplicemente sono affetti al peso di messe o di altre opere
pie, sebbene aventi una speciale ipoteca pei pesi medesimi, restano
in amministrazione del proprietario , senza che i Delegali vi si pos-
sano altrimenti ingerire, se non se per l'opportuna vigilanza, onde
i pesi vengano adempiuti.
— 11 —
5. Ferma stante la massima generale riguardo ai diritti della
tutela, è riservato al Ministero pel culto il derogarvi ne' casi spe-
ciali per cause legittime e riconosciute, salve le cautele indispen-
sabili per l'adempimento degli oneri.
6. Nel caso che le rendite di alcuno di questi patrimoni si
debbano applicare col superiore assenso politico in favore de' pa-
troni, per cui ne sia sospeso l'investimento in terza persona, di-
pende dalle facoltà del Ministro il permetterne , colle opportune cau-
tele, T amministrazione ai patroni medesimi; senza di che l' am-
ministrazione s'intende riservata al Delegato.
7. Le stesse norme sono applicate indistintamente al caso di qua-
lunque patronato, sia di privata famiglia, sia di persona morale.
8. Nel caso che i Delegati debbano assumere in amministra-
zione patrimoni non aventi il vero e stretto caratteristico di bene-
fìcio, ed in appresso consegnarli agi' investiti in titolo vitalizio od
in assegno temporario , si esclude ogni formalità di possesso , ba-
stando che il Delegato se ne dichiari amministratore, e ne avvisi
i contribuenti ; e quindi presentandosi l'investito coli' approvazione
del Ministro, ne faccia rilascio contro l'opportuna ricognizione dei
conti, e relativa liberazione per parte dell'investito medesimo.
9. Indipendentemente dal caso di vacanza, il Ministro è auto-
rizzato a provvedere, onde le sostanze tutelate siano rettamente
amministrate e gli oneri adempiuti , esigendo in caso di denunziato
malversamento o inadempimento le opportune cautele di garanzia;
e dove queste non siano date o non siano valevoli, è autorizzato
a procedere contro i dilapidatori ed i contumaci col formale seque-
stro del beneficio od equivalente patrimonio. In questo caso i De-
legati dietro ordine superiore ne assumono la custodia e l'ammi-
nistrazione nella stessa forma come nel caso di vacanza.
10. Egualmente si prestano i Delegati agli ordini del Ministero
per r apprensione delle rendite beneficiarie , dove questa venga de-
cretata nelle vie regolari come misura economica penale contro be-
neficiati delinquenti.
11. In caso di opposta resistenza per parte degl'interessati al-
l'apprensione ed assicurazione tutoria, sia nel caso di vacanza, sia
nel caso di decretato sequestro nei modi come sopra, i Delegati
— 12
richiedono all'uopo l'appoggio dei Giudici locali, ondo 1 appren-
sione medesima sorta compiutamente l'elicilo (I).
io Perchè i Giudici sicno abilitali ad assistere l'azione dei De-
legali"™! caso di apprensione ed assicurazione per vacanza come
agli articoli 1 e 3, basta che i Delegati alleghino l'ultimo stato pos-
sessorio, come legittima presunzione del diritto competente alla
tutela politica.
13 Nel caso che l'apprensione sia prescritta con positivo De-
creto del Ministro come agli articoli 2, 9 e 10, basterà la produ-
zione autentica del Decreto medesimo. .
14 L'apprensione ed assicurazione tutoria in qualunque ipotesi
non pregiudica giammai alle ragioni dello parti interessate , ne può
sotlrarre° alla cognizione ed azione del Potere giudiziario le que-
stioni in merito che potessero insorgere (2).
15 In qualunque caso è permesso alle parli il rimostrare alla
superiore politica Autorità dove queste si credessero lese nei pro-
pri diritti, ed il dedurre secondo la natura dell'articolo controverso
le loro ragioni avanti il Potere giudiziario (3).
(1) Confermalo coli' Art. 7 del regolamento approvato col R. Decreto 16
gemr Vedendo «^Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ordinata la sot-
toponimi,, beneficio a manoregia per misura di conservazione e utela
£gé alla competenza dell'Autorità Giudiziaria il decidere .sulla legalità del
decre-to stesso. (Sentenza della Corte di Appello di Parma 10-11 f^oJ879
TausaSnbeconoL contro Parroco di Casa Galvana). Pel disposto del Art 10
capoverso 5» della legge sul Consiglio di Stato (formante alleg. D. della Legge
M marzo 1865 N. 2248), questi esercita giurisdizione propria pronunziando
feflXamente'sui sequestri di temporalità sui V^»$*™fi^
attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche e sopra gli atti pio\
visionali di sicurezza generale relativi a questa materia.
V'S (5 Oc agonalmente all'esame che si dovette praticare sopra un ^ azione
di sacro patrimonio per conoscere se doveva o meno essere co p la dalla
legge lo Ss'lo 1867.N. 38Ì8, il Consiglio ci, Stato, * «*«"**-£
fu deferito considerò che le istituzioni vere e proprie di patrimoni sacri non
Levano essere ritenute siccome fondazioni per oggetti d. culto, non essendo
UcuZl'oggeto Principale delle medesime; ma piuttosto dovevano ritenersi
siccome ve?e fondazioni di carità e beneficenza, con lo scopo d, assicurale gli
alimenti acl un Chierico povero, dandogli cosi modo d. po.er adirare al Sa-
CerdConseguentemente il Consiglio prelodato emise parere che tali istituzioni
- 13 —
16. Accadendo che la rimostranza sia rimandata alla superiore
Autorità politica, e che l'articolo controverso dalle competenti Au-
torità sia giudicato appartenere alle ispezioni del Potere giudizia-
rio, le parti, dove credano d'insistere, potranno provocare avanti
i Tribunali competenti nelle vie regolari il Ministero tutorio , il quale
si farà rappresentare dal Procuratore nazionale, salvo il diritto di
ripetere le spese sostenute da coloro, se ve ne hanno, in favore
de' quali è sostenuta la lite.
17. Contestata la lite in giudizio, il Ministro pel culto, per mezzo
del Procuratore come sopra, riclama in prevenzione la conferma
della compartita provvidenza assicurativa, la quale nondimeno in
via di fatto si sostiene provvisionalmente, finché non sia regolar-
mente decretata od esclusa dal Tribunale.
Y.
CIRCOLARE ministeriale i.° aprile 1806 , diretta ad impedire il
taglio arbitrario delle piante esistenti nei fondi beneficiar}.
Debbo eccitare la vigilanza dei signori Prefetti sopra le corpo-
razioni possidenti e sopra i beneficiati, onde non si permettano
tagli di piante nei fondi de' rispettivi patrimoni dotali oltre il bi-
sogno famigliare, siccome già prima ebbi occasione di seriamente
avvertire dietro gli abusi denunziati, e che sento si vadano propa-
gando.
È necessario che i Cancellieri, i Delegati speciali del Mini-
stero , i componenti il Corpo Municipale dei Comuni sieno invitati
a sorvegliare da vicino ed a riferirne sollecitamente , ammoniti al-
non potevano essere colpite dalla legge succitata. Tal parere venne accolto dal
Ministero di G. G. e dei Culti e da quello delle Finanze, e forma giurispru-
denza amministrativa al riguardo. (Estratto dal dispaccio del Ministero di G. G.
e dei Culti all'Economato Generale di Milano 7 giugno 1876, X. 9040, 3.a Div.,
l.a Sez.).
Queste istituzioni non sono da amministrarsi dai Subeconomi durante la
vacanza (Dispaccio Ministero di G. G. e Culti 23 maggio 1879, N. 2021-8468,
o.a Div., 2.a Sez.).
— 14 —
l'uopo i trasgressori ed interposti gli opportuni mezzi assicurativi,
onde non sia sottratto il soggetto delle superiori ispezioni.
Dietro fondate denunzie, sia di zelanti individui, sia delle so-
pradetle locali Autorità, sarà proceduto alla verificazione della cosa,
e risultando dell'abusiva devastazione e del danno comunque ar-
recato al fondo , sarà risponsabile la corporazione ed il beneficiato
pel reintegro da determinarsi con approvazione di cotesta Prefet-
tura , oltre il carico delle spese occorse da rifondersi dai trasgressori.
Il risarcimento che verrà proposto o prescritto, dovrà in ap-
presso verificarsi mediante ricognizione da eseguirsi dal Delegato
speciale del circondario e relativa approvazione del Prefetto.
Sarà dichiaralo, onde togliere ogni equivoco, che i migliora-
menti eseguiti o meditati ne' fondi non autorizzano i tagli di pianto
come sopra, essendo un dovere d'un beneficiato od amministra-
tore il non permettere deterioramento ed il migliorare i fondi am-
ministrali. Bensì dove accada che per un determinato miglioramento
sia necessario o convenevole il togliere inutili o nocive o super-
flue piante, ed anco l'estirpare dei boschi, onde rendere suscet-
tibile di coltura il suolo ingombrato, od altrimenti convertirne in
questa causa il prodotto, si dovrà prima riportarne l'approvazione
di questo Ministero, dietro rapporto della Prefettura (1).
Abilitata la medesima alle altre sopraddescritte ordinarie prov-
videnze, dovrà riferirne al Ministero quando o la gravezza della
trasgressione, o la resistenza del trasgressore importi che sia pro-
ceduto ad ulteriori misure di severità a termini dell'articolo 9 del
Decreto Governativo 30 giugno 1804.
VI.
CIRCOLARE 27 gennajo 1808. Si prescrivono speciali norme per
V amministrazione de' Canonicati vacanti.
Sulle dimande di varj Prefetti e Delegati in proposito de' Cano-
nicati vacanti, se il rispettivo patrimonio e reddito nella vacanza
(1) Anche nei casi qui contemplati si dovranno osservare le formalità vo-
lute dal R. Decreto 22 marzo 1866, N. 2852.
— 15 —
de' singoli titoli debba amministrarsi dai Delegati; vista la singola-
rità che distingue cotesti beneflcj dagli altri per la divisione del
reddito in prebenda ed in assegno di residenza, trovo dell'ordine
e della convenienza il determinare:
i.° Che alla vacanza delle Dignità capitolari, dei Canonicati,
delle Cappellanie o Mansione™ il Sindaco capitolare , che ammini-
stra la massa residenziale debba parimente assumere senza forma
d'istromento la custodia ed amministrazione del patrimonio o del
reddito particolare di congrua o prebenda;
2.° Che il Sindaco distribuendo sopra il Collegio de' Canonici
o Cappellani la parte residenziale a termini delle norme canoniche,
dove la distribuzione è regolata dalle antiche pratiche o dalle po-
litiche prescrizioni , dove la distinzione e la misura fra la residenza
e la congrua è stata determinata nella riorganizzazione del Capi-
tolo, riservi il reddito o la parte prebendale da versarsi al depo-
sito del Monte Napoleone, dedotte le spese d'amministrazione, a
termini del Reale Decreto 29 ottobre 1807, rendendosi risponsa-
bile dell'esatta esecuzione il Sindaco stesso (1).
(1) I Canonicati delle Chiese Collegiali sono soppressi. (Art. 1, legge lo
agosto 1867, N. 5848).
Nelle Cattedrali sono conservati 12 Canonicati maggiori, compreso il Benefì-
cio Parrocchiale e le dignità ed uffici capitolari, e 6 canonicati minori. Art. 6
legge citata.
Nel numero dei dodici Canonicati non è compreso il Beneficio Parrocchiale
quando questo sia costituito separatamente e distintamente dal Capitolo (N. 66
del Massimario dell'Avvocatura Erariale Generale , Anno 1885).
Per quanto riflette la tassa del 50 per 0/0 imposta sui Canonicati vedi l'Art. 25
della legge 19 giugno 1875, N. 1402, Serie 2.a e regolamento 11 luglio 1875 r
N. 1461, Serie 2.a
I redditi dei benefici vacanti sono ripartiti in due parti , non sempre uguali,
e determinate dal titolo di fondazione, o dalla consuetudine, detta l' una resi-
denziale, e l'altra prebendale.
Qui non si tratta che della prebendale, giacché la residenziale anche du-
rante la vacanza si divide inter prcesentes. (Vedi anche Concilio Tridentino,
Sessione XXI, Capo III).
Nelle Cattedrali Lombarde i Canonicati vacanti vengono amministrati dai
Sindaci Capitolari; nelle Parmensi invece dai Subeconomi successi in tale at-
tribuzione ai Presidenti delle fabbriche delle Cattedrali.
Però anche nelle Provincie Lombarde il Canonicato avente annesso Puffi-
— 10 —
3.° Che però, nominato il successore ne' modi prescritti dal
Reale Decreto 22 dicembre p. p. , i signori Prefetli debbano per
mezzo del Delegato o Suddelegato localo farlo investire delle tem-
poralità nelle forme consuete, obbligalo il Sindaco sotto la di lui
risponsabilità a render conto di, tutto quanto riflette il patrimonio
amministrato e l'operato durante l'amministrazione.
4.° Quesla disposizione si estende egualmente ai titoli di patro-
nato esistenti nel Capitolo.
5.° Dove però durante la vacanza emergessero delle sospicioni,
ciò che non è da credersi, contro il Sindaco o di cattiva ammi-
nistrazione , o di malversazione , o d' innosservanza delle regole sta-
bilite, oltre il chiamarsi il medesimo risponsabile , si dovrà confi-
dare il patrimonio air amministrazione del Delegato o Suddelegato
locale.
VII.
DISPOSIZIONI di massima richiamate in alcuni articoli della pre-
sente Norma provvisoria.
Estratto delle Istruzioni 15 marzo 1808, sopra le deduzioni da am-
mettersi come legittime nel calcolare V attiva rendila delle pre-
bende curate (1).
Art. 12. Nel calcolo delle attività non saranno comprese le case
di abitazione parrocchiale , né gli annessi giardini , quando non ec-
cedano la misura di tre pertiche milanesi , o F equivalente secondo
le misure dei rispettivi paesi.
ciò parrocchiale è amministrato dal Subeconomo, come da decisione del Mi-
nistero di G. G. e dei Culti 27 marzo 1874, N. ^.
Le rendite della parte prebendale dei canonicati vacanti dopo soddisfatti
i pesi sono devolute come quelle d'ogni altro beneficio al R. Economato Ge-
nerale a termine del R. Decreto 26 settembre 1860.
(1) Queste disposizioni fanno parte delle istruzioni emanate dal Ministro del
Culto del Regno Italico per la esecuzione del R. Decreto 21 dicembre 1807, col
quale si formò un fondo di sussidio presso il Monte Napoleone per le Parroc-
chie mancanti della rendita di L. 500. Vennero poi adottate per la compila-
zione dello stato attivo e passivo del Benefìcio.
- 17 —
13. Nel calcolo de' pesi da dedursi non saranno ammessi se non
se i pesi estranei ai doveri parrocchiali ed all'istituto originario
del benefìcio. Quindi né gli assegni ultroneamente corrisposti ai Coa-
diutori, Cappellani, Confessori, Predicatori, né le limosine delle
messe festive , né i sussidj gratuiti ai poveri , né le spese per fe-
ste titolari, nò in generale le riferibili al servigio domestico saranno
da porsi in deduzione.
14. Quelle prestazioni che i Parrochi o per fondiaria o per con-
suetudine antica sono obbligati a corrispondere per manutenzione
della Chiesa parrocchiale in genere o in articoli speciali di servi-
gio, sono ammesse in deduzione.
Vili.
CIRCOLARE ministeriale 16 aprile 1808, sopra la libera facoltà
de beneficiati quanto allo stare in giudizio per difendere le ra-
gioni di patrimoni beneficiar], quando il facciano a loro spese.
Per togliere di mezzo ogni equivoco sull'intelligenza dell'art 17
del Decreto Governativo 3 agosto 1813, se mai venisse disputata
a qualche beneficiato la facoltà di stare in giudizio per difendere
le ragioni del patrimonio beneficiario concessogli in usufrutto
la prevengo che S. E. il Gran Giudice, Ministro della giustizia, ha
convenuto meco nel tenerli dispensati dal riportarne previo assenso
superiore ogni qual volta o provocati o provocanti in giudizio so-
stengano la lite a proprie spese, non potendosi loro applicare un
divieto che riflette i soli stabilimenti, tranne il caso che i benefi-
ciati intendessero di far concorrere alle spese il beneficio nella
quale ipotesi non più il beneficiato ma il solo titolo ossia 'stabili-
mento beneficiario farebbe la lite, e caderebbe sotto la disciplina
del citato art. 17 (1).
(1) L'Art. 17 qui citato si esprime come segue-
Nemmeno questi stabilimenti (di culto) possono contrarre debiti od entrare in
liti propriamente dette attive o passive, od impegnarsi in ispese straordinTLsnZ
ti previo assenso del Ministro. V. Regolamenti delle Chiese
Con Circolare 4 novembre 1874, N. 18188, Div. 4.% il Ministero di Gra-
— 18 —
IX.
CIRCOLARE 18 aprile 1810, intorno ai pesi che debbono ammet-
tersi o non ammettersi in deduzione neg li stati dei benefici par-
rocchiali.
Le osservazioni portate sopra gli stati dei benefìci parrocchiali
che si rassegnano dai Delegati nelle rispettive vacanze mi hanno
fatto conoscere che vi ha dell' incertezza e della differenza nel de-
finire quali oneri, oltre i naturali d'ogni rendita, si debbano com-
putare come passività singolare de' suddetti benefìci .
Conviene pertanto che i Delegati si richiamino all' articolo XIII
delle Istruzioni 15 marzo 1808, dove è detto non doversi compu-
tare come passività se non se i pesi estranei ai doveri parrocchiali
ed all'istituto del beneficio.
Quindi in primo luogo non si debbono computare come passi-
vità gli assegni a Coadiutori, Cappellani e simili sussidiari alla par-
rocchia se non se quando per fondazione , o per patto , o per equi-
valente atto di superiore Autorità , o finalmente per inveterata im-
memorabile consuetudine appoggiata alla chiara e tuttavia sussistente
necessità sia legge indispensabile al Parroco di continuarne la pre-
stazione.
In secondo luogo non sarà fatta deduzione né per mercede di
Predicatori straordinarj , nò per pranzi di feste, eccettuate la pa-
tronale e quella del Corpus Domini , quando pure per coteste , ne'
termini come sopra , non ne sia fatto un dovere al Parroco , senza
compenso per altra parte.
Finalmente non sarà fatta deduzione dei carichi e delle ripara-
zioni per le case parrocchiali e pei giardini annessi fino alla mi-
sura esclusa dal calcolo delle attività all'art. XII delle citate Istra-
da e Giustizia e dei Culti prescrive che gli Economati Generali debbano ripor-
tare l'autorizzazione prima di iniziare una causa, e debbano avvisare il Mini-
stero stesso quando invece siano convenuti in giudizio.
- 19 —
zioni 15 marzo 1808, essendone i Parrochi compensati dal gratuito
godimento aggiunto alla congrua.
Quanto alla limosina delle Messe festive, è detto nella Circolare
14 dicembre 1809 non doversi essa considerare una passività.
Ed è pure provveduto colla Circolare del 27 dello stesso anno e
mese al modo di verificare e determinare il contributo da imporsi
alle rendite parrocchiali per sussidj alle chiese, quando vi risultino
obbligate.
In generale, se ne' singolari casi emerga dubbio sulla legittimità
di certi pesi e sulla convenienza di calcolarli o di non calcolarli
in deduzione all'attività delle rendite, si dovrà esporne il fatto colle
opportune osservazioni e riferirne alla decisione del Ministero.
CIRCOLARE 10 giugno 1811, sopra il modo di assicurare V inden-
nità de' beneficj nel caso di promozione de' beneficiati
Per assicurare l'effetto delle cautele prescritte all'art. V delle
Istruzioni generali soggiunte al Decreto Governativo organico 21
settembre 1802, quanto all' indennità de' patrimoni benefìciarj resi
vacanti e dei successori nei beneficj stessi, la sperienza mi ha fatto
sentire la necessità d'obbligarvi efficacemente que' beneficiati resi-
denti; o Parrochi o Coadiutori o Canonici, i quali, promossi ad
altro beneficio, abbandonano talvolta le case d'abitazione ed i fondi
del primo beneficio in istato di deperimento , sottraendone i frutti,
i mobili e le scorte prima di aver soddisfatto al dovere, o senza
averne data equivalente garanzia; ond'é che i successori o sono
forzati a ripetere ciò che è di diritto con provocazione giudiziaria ,
ovvero per la difficoltà e pel dispendio sono costretti ad abbando-
nare le loro ragioni con pregiudizio proprio e del beneficio.
Pertanto d'ora in avanti è provveduto come segue:
1. Nessun beneficiato, Parroco, Coadiutore o Canonico promosso
ad altro beneiìcio, sebbene abbia ottenuta la ministeriale placita-
zione alla nuova provvista , potrà ottenere il conseguente reale in-
vestimento nelle relative temporalità beneficiarie se prima non giù-
— 20 —
stinchi al Delegato, con attestazione pure del Delegato del circon-
dario nel quale è posto il primo beneficio, di avere adempiuto per-
fettamente al suo dovere, eseguendo le riparazioni ed i risarcimenti,
di che gli è dato debito per officiale perizia verso il beneficio che
lascia, ovvero depositando una somma equivalente, anzi maggiore
per cauzione presso il Delegato o presso persona scelta dal Dele-
gato, ovvero finalmente prestando sicurtà idonea per somma como-
damente adeguata, la quale sicurtà sia accettata dal Delegato.^
2. Oualunque dei predetti modi venga praticato secondo 1 op-
portunità i Delegati sono risponsabili al Ministero ed ai successori
nel beneficio se per soverchia facilità o per trascuratezza avessero
ammessa o composizione pregiudizievole, o cauzione inadeguata,
o sicurtà meno solida. .
3 Quindi nell'intervallo che un beneficiato promosso indugiasse
a convenire per l'indennità del beneficio e del successore ne' modi
sopra detti sarà tenuto deposito de' frutti raccolti e delle equiva-
lenti rendite maturate dopo la placitazione (che le fa proprie del
beneficiato) per servire alle riparazioni ed ai risarcimenti di cui
gli fosse dato debito verso il primo beneficio.
4 In generale si eccita la vigilanza e l'energia dei Delegati,
affinchè nelle vacanze dei benefici non sieno per loro lentezza sot-
tratti i mobili, sopra i quali sono autorizzati ed incaricati di met-
tere il sequestro per l'indennità de'patrimonj beneficiarj.
XI.
CIRCOLARE 24 aprile 1812, sul modo di assicurare il pagamento
dovuto dai Parrochi promossi verso gli Economi Spirituali della
Parrocchia lasciata.
Con Circolare 10 giugno 1811 è stato provveduto a garantire
l'indennità de' benefici residenziali resi vacanti per la promozione
dei titolari ad altro beneficio , in quanto i promossi ne abbiano de-
bito di restauri alle case e di risarcimento ai fondi.
Ora essendomi rappresentato il bisogno di assicurare pur anco,
in modo che non possa venir meno, il pagamento che debba stare
— 21 —
a carico dei Parrochi promossi verso gli Economi spirituali della
parrocchia lasciata vacante , dichiaro che le stesse cautele ivi pre-
scritte s'intendono estese al debito egualmente sacro e più urgente,
che loro ne sia aggiudicato per questo titolo, secondo le norme
segnate nella Circolare lo marzo 1809 (1).
In oltre , a rendere efficace il provvedimento rapporto ai restauri
o risarcimenti come sopra, mi giova avvertire che il Ministero si
riserva di costringervi all' uopo i promossi beneficiati col sequestro
eziandio delle rendite che il medesimo per l'articolo IX del Decreto
Governativo 30 giugno 1804 è autorizzato ad ordinare contro i mal-
versatori de' patrimoni tutelati, e che non potendosi portare sopra
i dimessi benefici > è giusto e necessario che si porti equivalente-
mente sopra i benefici ai quali sono stati promossi.
(1) L'onorario agli Economi Spirituali durante la vacanza dei benefici viene
pagato dai Subeconomi; quindi si deve intendere che la riportata disposizione
contempla il caso in cui l'antecessore beneficiato fosse promosso dopo di aver
fatto il raccolto dei beni, od esatto in qualunque altra maniera i redditi de
Beneficio in proporzione maggiore della quota che gli spetta, con pericolo che
non rimanga più al Subeconomo da esigere la somma occorrente pel soddisfa-
cimento dell'onorario agli Economi Spirituali.
XII.
NORMA PROVVISORIA
per dirigere i Subeconomi de'bmeftcj vacanti nell'esercizio
delle loro funzioni, in appendice alle Istruzioni generali approvate
con Editto Governativo 6 gennajo 1783 ,
e rinnovate con Decreto 23 settembre 1802
Milano, il 31 maggio 1816.
Volendo il Governo procurare che le funzioni commesse ai Su-
beconomi de' benefici vacanti per le Istruzioni approvate con Editto
Governativo 6 gennajo 1783, rinnovate ed ampliate con Decreto
23 settembre 1802, sieno esercitate colla maggiore possibile rego •
larità, e che l'efficacia della tutela amministrativa e giurisdizionale
vi sia combinata col maggiore possibile comodo delle parti e con
risparmio di spesa, ha determinato di compendiare nei seguenti
articoli, con opportune aggiunte e modificazioni consigliate dall'espe-
rienza, le discipline relative per l' uniforme osservanza , finche non
sia determinato superiormente sopra il sistema attuale provvisoria-
mente mantenuto in vigore.
È quindi raccomandato ai Subeconomi e prescritto ciò che segue:
1. Rendendosi vacante un beneficio qualunque residenziale o
semplice, i Subeconomi saranno diligenti e solleciti nel compilare
e rimettere ai Regj Delegati provinciali, onde per loro mezzo per-
venga al Governo, lo stato attivo e passivo del beneficio nella forma
segnata colla modula unita alle Istruzioni 23 settembre 1802 (1).
2. In questa compilazione sarà posta cura che non si contrap-
(1) Lo stato attivo e passivo viene attualmente surrogato dal Conto Spe-
ciale Modello III annesso al Regolamento di Contabilità approvato col R De-
creto 26 novembre 1874, e che i Subeconomi a termini dell Art. la del Rego-
- 23 -
pongano alle attività della rendita , come passività stabile , altri pesi
se non se quelli che sono detti da contrapporsi , e da detrarsi quindi
dalla rendita, nelle Istruzioni Io marzo 1808 e nella Circolare 18
aprile 1810.
3. Per l'indennità de' patrimoni e per la ragione de' beneficiati,
quanto a compensi o risarcimenti dovuti in conseguenza alla perizia
da eseguirsi sopra le case ed i fondi, oltre le pratiche commesse
ai Subeconomi all'art, o e seguenti delle Istruzioni generali sopra
citate , si osserveranno ed applicheranno al caso ove convengano le
cautele prescritte colle Circolari 10 giugno 1811 e 24 aprile 1812.
4. Le cure per l'indennità delle case beneficiarie rese vacanti
si stendono egualmente alle abitazioni canonicali che alla morte
de' Canonici anziani sono optate per diritto o per equivalente co-
stume dai Canonici succedenti in ordine di anzianità. Non dovranno
quindi i Sindaci capitolari (incaricati per la Circolare 27 gennajo
1808 dell'amministrazione delle rendite canonicali vacanti) permet-
tere T effetto dell' opzione se prima ciascuno degli optanti non ab-
bia positivamente convenuto e garantito pei ristami dell' abitazione
che lascia. In appresso il Subeconomo, prima di dare il possesso
al nuovo provvisto che succederà nell'abitazione rimasta vacante
dopo l'opzione, dovrà riconoscere lo stato de' casini optati; ed al-
lora soltanto ne saranno liberati dalla risponsabilità gli optanti Ca-
nonici quando risulti che le riparazioni poste a carico di ciascuno
sieno state in fatto eseguite. In conseguenza a questa ricognizione
da farsi coli' assistenza di Perito, il Subeconomo, di concerto col
Sindaco, ne farà in iscritto la dichiarazione, che sarà rimessa in
copia autentica negli atti capitolari.
5. Si richiama opportunatamente a questo luogo l'avvertenza
fatta all' articolo XIX dell'Ordinanza 1.° settembre 1809, che i Coa-
diutori non titolari, ma di semplice ufficio, non hanno alcuna re-
sponsabilità pei risarcimenti delle abitazioni da essi godute , quando
lamento citato devono rassegnare all'Economato Generale entro lo giorni dalla
data dell'assunta amministrazione d'ogni beneficio.
Lo stato attivo e passivo redatto nella forma di cui al modulo in fine alla
prima parte del presente volume sarà invece redatto per essere allegato all'atto
di possesso del nuovo provvisto.
— 24 —
non vi sia patto espresso od equivalente antica consuetudine che
ne dia loro debito. In massima cotesto abitazioni appartengono alle
Chiese parrocchiali, ed il peso delle riparazioni e dei carichi, se
vi fossero sottoposte, dee sostenersi dalle Fabbricerie.
6. (Abrogato da disposizioni posteriori).
7. Quanto ai pesi da sostenersi nel periodo della vacanza colle
rendite di ciascun beneficio vacante , sia per promozione , sia per
morte del beneficiato, dovranno osservarsi le norme segnate nelle
Circolari 31 maggio 1808 e 15 marzo 1809. Saranno quindi per-
messe nell'intervallo della vacanza le sole spese pei seguenti titoli:
1.° Per imposte, livelli e canoni passivi; 2.° Perle riparazioni ur-
genti ed indispensabili alle case ed agli edifizj ; 3.° Per la coltura
dei fondi; 4.° Per 1' onorario dei Vicarj ossia Economi spirituali,
dove si tratti di parrocchie. Nessun' altra spesa è permessa, salvo
a chiederne l'espresso assenso dal Governo, o nei casi d'urgenza
dai Regj Delegati provinciali, dove ne sia dimostrata la necessità
o la convenienza (1).
' I Abrogati da disposizioni posteriori.
10. Se avvenga nell'intervallo di vacanza che maturi alcuna
rata di carico prediale, o ricorra vero bisogno di spesa legittima
prima di ogni possibile esazione o realizzazione di rendita suffi-
ciente, i Subeconomi, a termini della Circolare 4 dicembre 1813,
potranno usare interinalnxente , in questi casi soli, di qualunque
prodotto loro pervenuto da qualunque altro benefìcio vacante, ed
anco potranno usare di quanto possa essere di ragione degli eredi
sulle rendite dell' anno cadente , o che dai medesimi sia stato pa-
gato per titolo di riparazioni non ancora eseguite, salvo a compen-
sarne coi primi introiti dell'anno il vacante o gl'interessati (2).
(1) In casi eccezionali, urgenti ed inevitabili, nei quali non siavi tempo
per presentare proposte preventive air Economato Generale, e quando nessun
dubbio possa sorgere sull'ammissibilità e regolarità di una spesa, i Subeco-
nomi potranno anticiparne lo importare, chiedendone immediatamente l'appro-
vazione nel modo indicato nell'Art. 22 regolamento approvato col R. Decreto
26 novembre 1874.
(2) Verificandosi una mancanza di fondi presso i Subeconomi, i medesimi
— 25 —
' > Abrogati da disposizioni posteriori.
13. Sarà cura dei Subeconomi di non eccedere, nell' assegnare la
mercede ai Yicarj ossia Economi spirituali interinali delle parroc-
chie vacanti, la misura prescritta nella Circolare 11 marzo 1803,
e di non anticiparne il pagamento sulle rendite vacanti prima della
raccolta od esazione delle rendite stesse, onde non avvenga che
si paghi talvolta oltre le rendite , e se ne porti debito sopra la ren-
dita di altri beneflcj vacanti. Dove si ecceda la suddetta misura,
i Subeconomi ne sono risponsabili. Però nel caso singolare che la
rendita legittimamente presunta sia mancata per infortunio od altro
qualunque accidente impreveduto e da non potersi prevedere, i
Subeconomi dovranno invocare dal Governo particolare provvedi-
mento, ond' essere autorizzati a supplirvi colle rendite vacanti di
altri beneficj .
14. Abrogato da disposizioni posteriori.
15. Nel caso che un benefìcio per qualunque siasi causa ri-
manga in amministrazione tutoria oltre il periodo di un anno, e
che si preveda non prossima la provvista, i Subeconomi dovranno
prima di quell'epoca presentare il conto d'amministrazione al ca-
dere dell'anno economico, indicandone collo stato generale del be-
neficio la quantità e somma precisa delle esazioni fatte e realizzate
in danaro, e dei pesi sostenuti nell'anno precedente e da soste-
nersi nell'anno seguente, per averne la superiore approvazione (1).
16. Se mai avvenisse che alcuno de' Subeconomi non abbia as-
sunta nel corso dell' anno amministrazione di sorta , o che avendo
assunta la custodia di qualche beneficio vacante, non abbia fatto
alcun introito delle rendite correnti, dovrà egli egualmente infor-
marne il Governo , onde mancando per di lui parte ogni presenta-
zione di conti, non debba essere notato di negligenza.
devono chiedere una suppeditazione agli Economi Generali Art. 28 del Regola-
mento contabile approvato col R. Decreto 26 novembre 1874.
(1) Anche perdurando la vacanza oltre un anno, non è più necessaria la
presentazione del conto preventivo, bastando quello annuale di amministrazione
prescritto dalle Istruzioni del 1833 , e la rinnovazione del conto speciale mo-
dello III prescritto dal Regolamento contabile 26 novembre 1874.
— 20 —
"■)
18./ Abrogali da disposizioni posteriori.
19.)
20. Quanto alle pratiche e forme colle quali si debba dai Su-
beconomi assumere in vacanza la custodia dei beneficj ed investire
delle temporalità beneficiarie i nuovi provvisti, dovrà d'ora in avanti
osservarsi quanto segue:
21. L'atto di prendere in custodia i benefìcj vacanti o posti
in sequestro per nozione economica, a termini dell'art. 9 del De-
creto 30 giugno 1804, dovrà d'ora in avanti eseguirsi dal Sube-
conomo senza intervento né rogito di Notaro, nello stesso modo
che all' articolo 8 dello stesso Decreto è stato stabilito pei casi nei
quali si debbano assumere in amministrazione tutoria i patrimonj
di cappellanie mercenarie o di legati che hanno apposita dotazione
non aventi però nel vero e stretto senso il carattere di benefìcj.
L'atto si farà con processo verbale alla presenza di due testimoni .
Per questo atto l'onorario del Subeconomo è circoscritto alla sola
dieta di lire ital. 4.60, austr. 5.29, oltre le spese accessorie in
occasione della visita da farsi in luogo col Perito per le necessa-
rie ispezioni di tutela amministrativa, a termini delle Istruzioni ge-
nerali.
22. Si premette all'investimento del nuovo provvisto la descri-
zione delle case e dei fondi del benefìcio coli' opera di Perito ap-
provato, onde in ogni tempo, a termini degli articoli V, VII e VITI
delle Istruzioni generali, si possa dare debito ai beneficiati ai quali
si consegnano, se avessero permesso colpevolmente o recato pre-
giudizio ai patrimonj rispettivi. Ciò s' intende quanto ai benefìcj che
hanno la dote tutta od in parte in fondi stabili, od avvi almeno
casa d'abitazione.
23. L'investimento del provvisto nelle temporalità beneficiarie
continua per ora a farsi con pubblico istromento per rogito di No-
taro, dove cogli altri allegati indicati all'art. XIV delle Istruzioni
generali si unisce anche l'atto di consegna da premettersi, come
si è detto all'articolo antecedente (1).
(1) A termini del N. 2 dell'Art. Ioli del Codice Civile italiano, potendosi
27 —
24. Essendo ora disusate le antiche formalità di possesso reale
e corporale , ed essendo vietate ai Subeconomi le dimostrazioni ri-
ferentisi all'esercizio delle facoltà spirituali che i beneficiati assu-
mono in forza della canonica istituzione, non è necessario che
Tatto d'investimento si faccia nel luogo dov'è posta la sede del be-
neficio. Per comodo quindi delle parti e per risparmio di spesa
l'atto ne sarà celebrato nel luogo di residenza del Subeconomo o
del Notaro , secondo che il Subeconomo , d' accordo colle parti , giu-
dicherà meglio , salvo a potersi celebrare nel luogo dov' è posto il
benefìcio , se le parti il richiedono , o se di comune accordo ne
sia dimostrata per circostanze particolari la convenienza.
25. Dell' istromento di possesso cogli allegati ne saranno poste
a carico del provvisto due sole copie , V una da consegnarsi al me-
desimo onde sia custodita nell'archivio parrocchiale, l'altra da ras-
segnarsi dal Subeconomo al Governo (1).
26. Dove si tratti di parrocchie o vicarie mercenarie e di coa-
diutorie di semplice ufficio, si esclude la formalità del possesso, a
termini del sopra citato articolo Vili del Decreto 30 giugno 1804 (2).
In questi casi l'onorario del Subeconomo è circoscritto alla sem-
plice dieta di lire ital. 4. 60, austr. 5. 29. Però, se vi hanno case
e fondi da consegnarsi, vi si osserva egualmente ogni cautela di
assicurazione, di perizia e di consegna, come si pratica pei bene-
fici propriamente tali.
27. Lo stesso onorario compete ai Subeconomi per qualunque
atto od intervento per assistenza alle aste, per la stipulazione di
contratti , o per rappresentanza superiormente delegata per qualsi-
voglia causa o circostanza siccome è stato stabilito nella Circolare
7 aprile 1804 all'articolo IV. Però in queste ed altre funzioni po-
fare per scrittura privata le convenzioni che trasferiscono l'esercizio del di-
ritto di usufrutto, nulla osta che gli atti d'immissione in possesso dei Nuovi
provvisti, anziché per atto notarile, seguano per semplice verbale d' ufficio,
conche vi preceda l'autorizzazione dell'Economato Generale, e vi siano uniti
tutti i documenti indicati all'Art. XIV delle Istruzioni Generali.
(1) Alle copie suindicate se ne deve aggiungere una terza da depositarsi
negli uffici di Registro per gli effetti della registrazione.
(2) L'escludere la formalità del possesso, deve intendersi che il possesso
si dovrà conferire per verbale d'ufficio, come all'annotazione dell'Art. 23.
— 28 —
Iranno i Subeconomi, a risparmio di spesa di viaggio e di ciba-
ria , farsi rappresentare , escluse nondimeno le permanenti sostitu-
zioni, e salvo a risponderne per le conseguenze, siccome egual-
mente è stato prima introdotto per la Circolare 3 ottobre 1803.
28. Il diritto di amministrazione al Subeconomo durante il pe-
riodo della vacanza, sia di benefici, sia di equivalenti patrimonj,
è mantenuto nella proporzione dell' 8 per 100 sopra gì' introiti re-
almente fatti, non sopra i presunti. Ciò si permette, avendosi ri-
guardo agl'incomodi ed alle spese non compensate altrimenti che
i Subeconomi sostengono per la vigilanza tutoria sopra gli stabili-
menti ecclesiastici loro confidati, pei quali titoli è slato in questa
misura determinato con Decreto Governativo comunicato per Circo-
lare 7 aprile 1804.
29. Però, allorquando un patrimonio vacante debba rimanere
in amministrazione tutoria oltre il periodo intiero d'un anno, il
diritto d'amministrazione per l'anno seguente è circoscritto al 5
per 100. La stessa misura del 5 per 100 è prescritta per massima
al diritto de' Sindaci capitolari amministranti le prebende canonicali
vacanti, ai quali non è concesso l'8 per 100 giammai.
30. Con ciò s'intendono compensate ai Subeconomi le spese
di corrispondenza, di conteggio, di subalterna cooperazione, di esa-
zione delle rendite ed ogni altra simile, inclusivamente ai viaggi
in luogo che dopo il primo viaggio per le necessarie ispezioni di
assicurazione e di tutela possono in appresso divenire necessarj nel
periodo dell' amministrazione tutoria. Nel caso però che per circo-
stanze particolari fosse necessaria per la tutela ed amministrazione
del patrimonio spesa maggiore che non possa compensarsi col di-
ritto proporzionale concesso ai Subeconomi, o che lo diminuisca di
troppo, cotesti ne dovranno rappresentare la circostanza ai Regj
Delegati provinciali, ed ottenerne la previa autorizzazione, e do-
vranno citarne poscia nei conti le relative concessioni , onde ne sia
loro dato credito.
31. Si raccomanda ai Subeconomi d'istruire i nuovi provvisti
dei doveri loro quanto alla conservazione ed al miglioramento de'
patrimonj beneflciarj.
E singolarmente si vorranno avvertire di far trasportare in loro
- 29 —
testa nei catasti censuarj i fondi del beneficio , siccome è prescritto
all'articolo IX del Decreto IO febbrajo 1809, sotto comminatoria
di multa pecuniaria in caso di mancanza (1).
E quando la congrua sia costituita, in tutto od in parte, in
assegni o sussidj sullo Stato , sarà loro fatta avvertenza di presen-
tare all'Ufficio incaricato de' pagamenti il documento della placita-
zione in copia autenticata dal Subeconomo , per ottenerne Y inscri-
zione del nome.
Inoltre dovranno essere particolarmente avvertiti che in qualsi-
voglia contratto d'affitto è loro vietato ogni patto di anticipazione
o di riserva per compenso di miglioramento sopra il canone del-
l'ultimo anno, e tanto più è vietato di convenirlo a peso del be-
nefìcio in genere , o del beneficiato che ne riceva i fondi allo sca-
dere dell'affitto. Se il beneficiato convenisse con simili patti, egli
solo ed i suoi eredi avranno obbligo di mantenerli, ma il benefi-
cio ed il beneficiato per tempo non mai.
32. Per gli onorarj de' Subeconomi, de'Notari, de' Periti, come
per tutte le spese accessorie necessarie , in tutte le pratiche ed ope-
razioni sopra descritte, dovranno d'ora in avanti strettamente os-
servarsi le Tariffe soggiunte a questa Norma provvisoria, derogan-
dosi alle tariffe già prima in corso , e rendendosi risponsabili i Su-
beconomi se da essi o dai Notari o Periti si ecceda in pregiudizio
delle parti.
(1) Le volture catastali sono ora prescritte dalla legge 11 agosto 1870,
N. 5784, allegato G, e Regolamento 24 dicembre 1870, N. 6151.
TARIFFA
PER LE SPESE OCCORRENTI NEI^ ASSUMERE IN AMMINISTRAZIONE TUTORIA
E NEL RTCONFERIRE I RENEF1CJ VACANTI
N. B. La tariffa è stata ridotta dalla moneta italiana alla valutazione in moneta au-
striaca.
AL SUBECONOMO.
Austriache Italiane
Le spese contrascritte
saranno a carico dei rap-
presentanti ed eredi del
beneficiato antecessore
per metà, e per l'altra
metà del successore.
B
Le controscritte spese
sono tutte a carico del
nuovo provvisto.
I Onorario di semplice dieta per Tatto
d'assumere l'amministrazione de'
patrimoni beneficiarj ed equivalenti
• lir.
Le spese di viaggio e cibaria, quando
il beneficio sia in luogo discosto dalla
sua residenza, saranno regolate colla
seguente misura:
Dove sia necessaria vettura, si com-
pensano per ciascun giorno, com-
presa ogni spesa accessoria .... »
Dove basti mezza giornata, la spesa è
ridotta alla metà.
Se basti la cavalcatura in luogo di vet-
tura, si compensano per un giorno
»
E per mezza giornata la metà.
La spesa del pranzo è concessa in . »
. Per l'onorario all'atto di dare il pos-
sesso al nuovo provvisto »
Nel caso che senza formalità di pos-
sesso si debba concedere con sem-
plice atto d' ufficio l' amministrazione
ed il godimento delle rendite di par-
rocchie, coadjuton'e, cappellanie mer-
cenarie e simili, l'onorario si limila
alla sola dieta di »
Le spese di scritturazione si compen-
sano a pnrte.
Se per la circostanza che il Subeco-
nomo ed il Notaro hanno residenza
in diverso Comune, l'uno o 1' altro
dovrà recarsi fuori della sua resi-
denza per l'istromento di possesso
al nuovo provvisto, sarà dato com-
penso di viaggio e cibaria, nella mi-
sura di sopra stabilita alla tariffa A,
a quello dei due che dovrà portarsi
altrove.
5
18
29
59
7!)
10
60
29
12
60
— 31 -
AL NOTARO.
Austriache Italiane
Le controscritte spese
sono a carico del benefi-
ciato antecessore e degli
eredi, oltre le diete per
V operazione del bilan-
cio , se gli sia stata fatta
consegna col possesso.
Le controscritte spese
sono a carico del nuovo
provvisto.
D
Le contrascritte spese
sono a carico del nuovo
provvisto.
Per visione di documenti, dettatura
e rogito, compresa l'edizione d'una
prima copia lir.
Per la seconda copia autentica . . . »
Per l'inscrizione dell'atto nel reperto-
rio »
Per la tassa da pagarsi all'archivio no-
tarile ...»
Per la scrittura della matrice, degli al-
legati inscritti e delle due copie, per
ogni foglio a due facciate scritte in
carattere ben formato, di linee 30
per ogni facciata e di lettere 40 al-
meno per ogni linea »
La carta bollata si compensa a parte
secondo il valore e numero dei fo-
gli.
Se il Notaro debba recarsi presso il
Subeconomo fuori della sua resi-
denza alla distanza di oltre un mi-
glio, gli compete inoltre a titolo di
accesso e di dieta l'onorario di . »
AL PERITO.
Per ogni dieta di ore 6 impiegate sul
luogo per rilevare lo stato e la de-
scrizione dei fondi e delle case da
consegnarsi al nuovo provvisto . »
Dettatura della relazione »
Scrittura tanto originale quanto copia,
ancorché contenga conti di due pa-
gine, per ogni foglio di due facciate
come sopra, oltre il compenso della
carta bollata »
Per autenticazione del dettato, ancor-
ché consultivo »
Per le stime dei deterioramenti e delle
riparazioni dei fondi e delle case,
oltre le diete come sopra , si pagano
per ogni lire cento tino alle lire tre-
mila • »
E ritenendosi che per nessun calcolo
di maggior somma la spesa debba
eccedere giammai le lire 88,22 (It. lire
76,23), si aggiungono per tassa pro-
porzionale dalle lire tremila in avanti,
per ogni cento lire »
57
44
29
40
22
50
75
50
58
60
60
30
58
55
5S
— 19
32 —
Austriache Italiane
Quando il Perito debba portarsi fuori della propria residenza
per le operazioni suddette alla distanza di oltre due miglia,
gli sarà dato compenso ogni giorno in »
E per mezza giornata la metà.
Pel pranzo, se l'operazione sia compita in un giorno . . . »
Se l'operazione importi di trattenersi sul luogo anche la sera
per uno o più giorni , il compenso per tutti i pasti insieme
sarà per ciascun giorno di »
Quando il Perito, per rilevare lo stato delle riparazioni, si
associa al Subeconomo non gli compete particolare inden-
nizzazione di viaggio.
6
90
C
4
CO
4
G
90
6
— 33
XIII.
CIRCOLARE 1.° luglio 1817, sopra il dovere di far adempiere du-
rante la vacanza de' benefici i pesi di messe e di altre funzioni.
Per agevolare secondo le religiose intenzioni di S. M. V adempi-
mento degli obblighi annessi alle pie fondazioni, il Governo de-
termina che nella vacanza de' benefìci e delle coppellarne d'ogni
sorta i Subeconomi assumendone 1' amministrazione non sieno più
oltre obbligati a riportarne perciò il previo assenso Governativo,
ma debbano, a termini delle fondazioni stesse ed in proporzione
delle rendite realizzate e con certezza realizzabili , provvedere di
pieno diritto per la celebrazione delle messe ed altre funzioni sa-
cre alle quali risulteranno obbligati i rispettivi patrimonj (I).
Soltanto nei casi particolari dove insorga dubbiezza o difficoltà,
sia quanto all'obbligo, sia quanto alla possibilità ed al modo del-
l' adempimento , se ne farà rapporto all'I. R. Governo, che si ri-
serva di provvedere, presi air uopo i concerti cogli Ordinarj (2).
(1) Dovranno però sempre osservarsi le norme del Regolamento 26 novem-
bre 1874 circa la richiesta dell'ordine di pagamento.
(2) Vedi Circolare 12 giugno 1824, nonché la economale 23 novembre 1863,
N. 11177, che limita l'adempimento degli oneri ad ratam fructum , nel caso
che i redditi del benefìcio non fossero sufficienti ad adempiersi nella loro in-
tegrità. In proposito all'adempimento degli oneri di messe il dispaccio del Mi-
nistero di G. G. e Culti 26 giugno 1882, N. 9348, diretto all'Economato Gene-
rale di Milanofha sancito il principio, che quando nei conti di amministrazione
dei benefìci vacanti si verifichino giacenze per oneri di messe rimasti inadem-
piuti, l' Economato,' conformemente alla pratica fin qui seguita, ed alle dispo-
sizioni vigenti in Lombardia, abbia a prendere gli opportuni concerti cogli
Ordinari diocesani per 1' adempimento delle ommesse celebrazioni.
34 —
XIY.
CIRCOLARE 27 dicembre 1817, sopra il non doversi dai Subeco-
nomi permettere nella vacanza de' beneficj alcuna operazione che
non sia necessaria o prescritta.
Perchè l'amministrazione de' Subeconomi nell'intervallo delle va-
canze de' beneficj non pregiudichi in nessun modo i diritti e gì' in-
teressi de' beneficj stessi e di quelli che vanno ad esserne provvi-
sti, si avverte che non sono permesse ai medesimi sopra i fondi
beneficiarj se non se le operazioni le più necessarie ed urgenti di
ordinaria amministrazione.
Dovranno quindi astenersi i Subeconomi da tutte quelle opera-
zioni che possono riservarsi al nuovo beneficiato.
Quindi non potranno essi fare nuovi affitti, fuori de' casi che
scadano gli affitti anteriori, e che la rinnovazione sia urgente ed
indispensabile. Ed anco in questi casi gli affitti si limiteranno al
più breve termine possibile. Né mai si rinnoverà, e meno si farà
di nuovo, nemmeno per asta pubblica, affitto novennale senza la
previa autorizzazione e la successiva approvazione degl'II. RR. De-
legati (I).
Egualmente è vietato ai Subeconomi l'eseguire alcun taglio di
bosco o scalvamento di piante sui fondi de' beneficj, sebbene ciò
fosse regolare pel tempo.
Dei pari è loro vietato il vendere la foglia dei gelsi od altro
frutto o genere qualunque prima della maturanza.
In qualunque caso che circostanze straordinarie possano consi-
gliare cosa non conforme a queste norme, si dovrà prima ripor-
tarne l'assenso degli II. RR. Delegati.
I Subeconomi saranno risponsabili alla pubblica tutela ed ai nuovi
provvisti se contro i diritti e gli interessi de' beneficj e de'bene-
(1) L'approvazione per gli affitti fino al novennio è ora riservata all'Eco-
nomato Generale. Vedasi L' annotazione a pag. 9.
35
fidati si saranno permesse operazioni arbitrarie e contrarie alle
istruzioni generali ed a queste particolari.
XV.
CIRCOLARE 13 gennajo 1818, sopra il condono da potersi invo-
care in favore de' coloni poveri nel caso d' infortuni accadu
nella vacanza de' beneficj '.
Accadendo talvolta che i Subeconomi si trovino nell'impossi-
bilità di esigere nella vacanza de' beneficj l'integrità de' fìtti matu-
rati per l'impotenza dei coloni derivata bene spesso dagl'infortun
di grandini, brine e simili, il Governo volendo per una parte avere
ai coloni que' riguardi che sogliono avere in simili circostanze i
proprietari, e per l'altra non volendo lasciar luogo ad arbitrarie
agevolezze pregiudizievoli agl'interessi della tutela e dei beneficiati,
avverte che d'ora in avanti i Subeconomi, prima di chiudere 1
conti e d'innoltrarli alla superiore Autorità, dovranno avere riscosso
od equivalentemente assicurato ogni fìtto in modo che la riscos-
sione non ne resti dubbia ; ovvero se circostanze particolari la ren-
dano impossibile in tutto od in parte, o possano consigliare una
totale o parziale remissione, debbano prima invocarne con motivi giu-
stificati le competenti dichiarazioni o determinazioni dagl' II. RR. De-
legati. Quindi nel presentare i conti dell'anno, se il benefìcio con-
tinua ad essere vacante, o nel fornire gli elementi alla ripartizione
delle rendite percette, se il benefìcio sia riconferito, dovranno
citarne la relativa ordinanza (1).
volume
(1) Vedasi l' art. 8 del Regolamento 14 aprile 1828 contenuto nel presente
— 30
XVI.
CIRCOLARE 18 aprile 1818. Nonne per determinare i diritti
de' Coadiutori in vacanza delle parrocchie.
Sopra alcuni dubbj di pratica presentati dalla Direzione gene-
rale di Contabilità, il Governo ha emesse le seguenti dichiarazioni,
che giova siano conosciute ed osservate dai Subeconomi:
1.° I Coadiutori di semplice ufficio, allorquando sono con ap-
posita delegazione chiamati alle funzioni di Economo spirituale o
Vicario in cura vacante, ottengono un supplimento al loro tratta-
mento coadjutorale sulla congrua parrocchiale vacante.
Però il detto supplimento non dovrà eccedere lire ital. 23. 02,
austr. 26. 46, e dovrà circoscriversi in modo che fra il tratta-
mento coadjutorale ed il supplimento non si oltrepassi la mensi-
lità di lire italiane 76. 72, austriache 88. 18. In vece i Coadjutori
titolari che succedono di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali,
quando manca il Parroco , questi non hanno diritto a supplimento.
Possono però dimandarlo per equo riguardo allorquando il trat-
tamento coadjutorale sia al disotto di lire ital. 537, austr. 617. 24.
In questi casi è riservato al Governo il concederlo.
2.° Qualunque questua permessa ai Parrochi per consuetudine,
siccome "sarebbe la questua detta volgarmente del Passio (perchè
conscguente alla recita pubblica del testo evangelico della pas-
sione di Nostro Signore), non importando obbligazione nei parroc-
chiani che sogliono contribuirvi in quella misura che credono, si
novera fra gli emolumenti straordinari . Si dee quindi eseguire da
chi regge la parrocchia nelle epoche prefìsse alla questua relativa
di diversi generi, ed il prodotto rispettivo ne appartiene a chi lo
raccoglie, non avuto riguardo alla circostanza accidentale della re-
cita che potesse essere stata fatta da un altro mancato di vita o
promosso.
37
XVII.
ESTRATTO dell' Appendice alla Norma Provvisoria 31 maggio 1816
per V amministrazione dei benefici vacanti. Disposizione gover-
nativa emanata il 4 agosto 1818.
N. B. Si è ommesso quanto è stato abrogato per effetto di posteriori di-
sposizioni.
5. I Subeconomi avranno cura nell'atto di possesso in vacanza
ed in quello del possesso conferito di avvertire tanto l' antecessore
beneficiato o gli eredi del defunto , quanto il nuovo provvisto del-
l' obbligo che ai medesimi incumbe di fornire con metodo chiaro e
regolare tutte le notizie degli introiti e pagamenti da essi fatti. Le
quali notizie poi si rendono necessarie altresì nel caso che un Sube-
conomo relativamente all' assunta amministrazione non avesse fatto
alcun introito o pagamento durante la vacanza del beneficio.
8. Il prodotto derivante dalla questua detta volgarmente del Pas-
sio non si comprenderà nei conti d' amministrazione , poiché a ter-
mini dell'art. 2 della succitata Circolare (I), appartiene a chi la
raccoglie.
XVIII.
CIRCOLARE 13 marzo 1821 che prescrive ai Subeconomi di di-
pendere dal Giudice quando occorre di vendere gli effetti mobi-
liari dei defunti beneficiati per le spese di risarcimento.
Essendo detto all'art. 8 delle Istruzioni 14 settembre 1819 che
non prestandosi gli eredi dei beneficiati ad eseguire i risarcimenti
(1) La Circolare citata è la precedente del 18 aprile 1818.
— 38 —
verso i] beneficio vacante posli regolarmente a loro debito, i Su-
beconomi debbano farli eseguire d'ufficio cogli effetti sequestrati
secondo le disposizioni dell' art, 5 , gioverà che i Subeconomi me-
desimi sieno avvertiti non potersi procedere giammai alla vendita
di simili effetti per l'uso relativo senza dipendenza dal Giudice di
successione.
Una tale dipendenza riesce indispensabile, poiché rispetto al-
l'asse ereditario non può nel caso figurare il benefìcio se non se
come un creditore privilegiato che in forza di un regolamento am-
ministrativo ha diritto di essere risarcito sopra gli effetti che il Su-
beconomo è autorizzato ad assicurare per guarentigia del debito (1).
Della premessa dichiarazione ella renderà avvertiti i Subeco-
nomi per loro norma all'evenienza.
XIX.
CIRCOLARE 1.° aprile 1822 sopra V epoca nella quale comincia il
diritto dei nuovi provvisti a godere le rendite beneficiarie, e
sopra r epoca nella quale ne debbano ottenere la amministra-
zione.
In conseguenza delle disposizioni della Circolare 29 marzo 1817
e dell'appendice 4 agosto 1818, quanto all' applicazione delle ren-
dite de'benefìcj vacanti ed alla divisione delle rendite stesse cessa
f oggetto pel quale all'art. 6 della Norma provvisoria 31 mag-
gio 1816 era stata mantenuta la disciplina prima prescritta per im-
pedire il simultaneo godimento di due beneficj nel caso di promo-
zione da un benefìcio all' altro. Ed in conseguenza di quelle dispo-
sizioni si rende in vece necessaria una nuova disciplina d'ordine
che agevoli ai Subeconomi F adempimento di quanto ad essi è pre-
scritto per presentare il conto delle rendite percette in vacanza al
cadere dell'anno economico.
Il Governo quindi determina come segue:
(1) Vedasi a tale proposilo 1' annotazione (3) a pag. 4.
— 39 —
I.° D'ora in avanti l'epoca del godimento dei nuovi provvisti
dovrà di pieno diritto e senza eccezione ritenersi cominciata dal
giorno della placitazione politica , a termini dell' art. 4 delle Istru-
zioni 31 maggio 1808. Ed allo stesso modo dovrà da quel giorno
intendersi di pieno diritto cessato nei promossi ad altro benefìcio
il godimento del beneficio precedente.
2.° Ritenuto che il diritto al godimento delle rendite benefi-
ciarie comincia dal giorno della placitazione, l'investimento for-
male delle temporalità beneficiarie avrà luogo quando, eseguite le
pratiche prescritte dalle Istruzioni generali, si possa l'atto corre-
dare cogli allegati richiesti all'art. 14 di dette Istruzioni. Sia poi
che l'investimento consegua nell'anno stesso nel quale cade la prov-
vista , sia che venga differito , la riscossione dei generi e delle ren-
dite riferibili all'anno stesso è riservata al Subeconomo finché egli
possa chiudere i conti dell'anno e presentarli per la liquidazione
e ripartizione da farsi dalla Direzione Generale di Contabilità. Che
se, passato il gennajo seguente (epoca prescritta alla presentazione
de' conti) (1), rimanessero da esigersi alcuni crediti dell'anno de-
corso ed alcuni pagamenti da eseguirsi , questi si comprenderanno
nell'apposito allegato D. (2) delle rimanenze attive e passive, sic-
come è segnato nel modello relativo annesso all' Appendice 4 ago-
sto 1818, al quale dovranno così per questa, come per ogni altra di-
mostrazione conformarsi esattamente i Subeconomi.
3.° Durante il periodo dell'anno, per le rendite del quale è
riservata ai Subeconomi l' esazione come sopra (3) , dovranno egual-
mente i Subeconomi soddisfare alle inerenti passività ; ed anco po-
tranno concedere ai provvisti sia un'anticipazione in denaro, sia
una determinata quantità di generi maturati nell'intervallo, previa
(1) L'epoca prescritta per la presentazione dei Conti è stata successiva-
mente potratta fino al mese di aprile. (Vedi Circolare 51 maggio 1851). Se per-
tanto in questo frattempo si verificassero riscossioni o pagamenti riguardanti
l'anno precedente i Subeconomi potranno comprenderli nei Conti dell'annata.
(2) L'allegato D. dell' Appendice 4 agosto corrisponde alla Distinta IV del
modello dei Conti d'Amministrazione annesso alle Istruzioni del 1855.
(5) Vedi il disposto della Circolare 50 marzo 1825 pei benefici la cui dote
è interamente costituita da Rendita dello Stato.
— 40 —
valutazione convenuto espressamente nella misura del prezzo cor-
rente in giornata, semprechè la somma od il valore relativo non
ecceda la competenza del provvisto in ragione di tempo e di giorno ;
ritenendosi i Subeconomi risponsabili di quanto avessero concesso
al nuovo provvisto oltre la competenza che fosse per essere in ap-
presso al medesimo assegnata nella liquidazione o riparazione (1).
Di queste determinazioni dovrà farsi comunicazione ai Subeco-
nomi ed ai Sindaci capitolari per loro direzione e norma.
E saranno essi in conseguenza avvertiti che siccome nel mo-
dello C, per gli atti di possesso da conferirsi soggiunto alle Istru-
zioni generali del 14 settembre 1819, furono segnate le clausole
da inserirsi nel caso di vacanza di un beneficio residenziale avve-
nuta per la promozione del beneficiato, così d'ora in avanti avranno
cura che vi sieno fatte le modificazioni analoghe alle presenti di-
sposizioni. Omettendosi quindi tutto ciò che riguarda la dichiara-
zione supposta nel detto modello a termini dell' art. G della Norma
provvisoria, si farà Y enunciazione della massima generale quanto
alle cessazione ed al principio del godimento col giorno della pia-
citazione (2).
Inoltre quanto al paragrafo che nel ripetuto modello incomin-
cia : dichiara pure, ecc. : si ometteranno le parole al quale effetto
sino al fine, sostituendosi in seguito con articolo distinto, che la
riscossione delle rendite dell'anno sarà continuata dal Subeconomo
secondo la riserva prescritta dalla presente determinazione.
Nel resto si ritengono ferme le discipline prescritte nelT Appen-
dice 4 agosto 1818, quanto al doversi esigere dal beneficiato ante-
cessore o da chi lo rappresenta le notizie sugi' introiti e pagamenti
fatti nell'anno durante il godimento dell' antecessore medesimo.
(1) Vedi il disposto dell'Art. 7 del Regolamento lì aprile 1828, che stabi-
lisce la ritenuta di un decimo sulle competenze al provvisto.
(2) Nel modello citato per l'atto di possesso e riportato in line alla Parte
Prima vennero già introdotte le modilicazioni portate dalle disposizioni attuai-
41 —
XX.
CIRCOLARE 18 febbrajo 1824, sopra il modo di combinare l'eser-
cizio delle funzioni commesse ai Subeconomi quanto agli effetti
ereditar] de' defunti beneficiati coli' esercizio della giurisdizione
competente all' Autorità giudiziaria.
Le Istruzioni generali de' Subeconomi prescrivendo all'articolo V
che questi nell' assumere il possesso de' benefìci vacanti prendono
sotto sequestro i frutti, mobili e scorte ancorché fossero di ragione
dell'erede del defunto beneficiato, abbastanza avevano fatto inten-
dere che un tale sequestro era tutt' altra cosa che l' apposizione del
sigillo sulla sostanza del defunto in generale che ai soli Tribunali
o Pretori compete, mentre non si attribuisce ai Subeconomi giu-
risdizione alcuna esclusiva sugli effetti sequestrati, e meno auto-
rità di disporne. Quindi vi è soggiunto che l'oggetto del sequestro
economico sopra i frutti raccolti dai fondi beneficiar] e sulle scorte
è di servirsene in tempo di vacanza e di averne guarentigia al de-
bito delle riparazioni.
Egli è in conseguenza di ciò che colla Circolare Governativa
13 marzo 1821 era stato positivamente avvertito che se venisse il
caso preveduto all'articolo Vili delle citate istruzioni di dovere far
eseguire d'ufficio le riparazioni cogli effetti sequestrati, se gli eredi
non vi si prestino, non si potesse procedere giammai alla vendita
di simili effetti per l'uso relativo senza dipendenza dal Giudice di
successione.
Ora, per togliere ogni occasione di malintelligenza o di con-
flitto giurisdizionale fra gli Agenti della tutela politica e l'Autorità
giudiziaria, l'Eccelsa Aulica Cancelleria con ossequiato Dispaccio
15 gennajo, N. 1847-175, sopra rapporto del Governo, ha posi-
tivamente dichiarato che dietro i Regolamenti politici i Subeconomi
assumono in modo soltanto provvisorio la cura della facoltà lasciata
dal defunto beneficiato finché venga deciso quale parte debba re-
stare presso il beneficio , e quale debba essere consegnata in mano
agli eredi ; ciò che tanto più ad essi conviene se i Tribunali o Pre-
— Ì2 -
lori per adempiere ai doveri loro imposti dal § 28, cap. 5, sez. 2.a,
delle Istruzioni del 178 5 s'inducessero essi medesimi ad affidare
loro questa cura, ed essi la ricevessero.
Riguardo però ai fruiti ed alle scorte l'Eccelsa Aulica Cancel-
leria positivamente dichiara che per la continuazione dell'ammini-
strazione assunta dai Subeconomi resteranno presso i medesimi , in
conformila del § 296 del Codice civile e del § 33 delle succitate
Istruzioni de' Tribunali (1).
Quanto al compenso da farsi a chi sarà di ragiono si dichiara
ulteriormente che i Regolamenti sull'amministrazione e sul modo
di render conto degl'intercalari de'bcneficj, ossia delle rendite per-
cette in vacanza , lo fissano , riservando sempre agli credi d' invo-
carne la decisione de' Tribunali in caso che non si accontentassero
della bonificazione pronunciata dall' Autorità politica.
Di queste superiori dichiarazioni, che l'Eccelsa Aulica Cancel-
leria avvisa di avere comunicate all'I. R. Senato Lombardo-Veneto,
col quale sono state previamente concertate, ne sarà data norma
ai Subeconomi, ai quali per la Circolare 12 dicembre 1823 è stato
già confidato T'incarico d'intervenire in qualità di Commissari po-
litici all'inventario degli effetti di ragione dei defunti beneficiali.
XXI.
CIRCOLARE 12 aprile 1824, che prescrive doversi giustificare l'a-
dempimento de' pesi di messe a carico di benefici o legati colle
annotazioni nelle vacchette da tenersi nelle sagrestie.
Essendo prescritto alla Prefettura del Monte che non si deb-
bano pagare le rendite perpetue affette a celebrazione di messe o
(1) L'art. 296 del Codice Civile Austr. il quale concorda coli' art, 413 del
Codice Civile vigente, considera come faciente parie dell'immobile i grani, le
legne, ciò che serve al nutrimento degli animali e tulli gli altri frutti benché
già raccolti, e così pure tutti gli animali e tutti gli strumenti rurali e gli uten-
sili appartenenti al l'ondo lino a tanto che sono necessari alla continuazione
dell'ordinaria amministrazione economica del fondo stesso.
- 43 —
ad altre pratiche o funzioni di culto se le parti presentandosi per
l'esazione del semestre non offrano l'attestato dell'adempimento
munito di suggello del Parroco , il Governo crede necessario di ul-
teriormente prescrivere per la maggior esattezza che i Parrochi deli-
bano esprimere di averne verificata la celebrazione colla ispezione
delle vacchette de'rispettivi benefìcj o legati.
Vorrà quindi codesta I. R. Delegazione farne pervenire l' avviso
a tutti i Parrochi. Ed affinchè possano essi comodamente esami-
nare le vacchette de' singoli benefìcj e legati, sono essi autorizzati
ad esigere che tutti i celebranti nelle chiese parrocchiali o sussi-
diarie , ed in generale poste nel circondario delle loro parrocchie
debbano lasciare presso le singole sagrestie le vacchette de' bene-
fìcj e legati ai pesi de' quali soddisfano, onde siano sempre sog-
gette all'ispezione de' Parrochi ed anco de' Fabbricieri in quanto
essi pure hanno dovere e diritto d'invigilare perchè le rendite af-
fette a benefìcj e legati vengano regolarmente applicate mediante
l'adempimento dei pesi di fondazione.
Sarà poi raccomandato particolarmente ai Subeconomi d'insi-
stere pel richiamo alle sagrestie di tutte le vacchette riferibili a
qualsivoglia benefìcio o legato derivante la propria rendita da beni
o canoni di qualsivoglia natura, onde si possa facilmente cono-
scere se i pesi si adempiano dagli obbligati , e quindi risultandone
mancanza, si possano chiamare al .dovere i trascurati, ed invocarsi
all'uopo gli opportuni provvedimenti per obbligaceli o per gua-
rentirne altrimenti l'adempimento.
XXII.
CIRCOLARE 12 giugno 1824 che prescrive doversi invocare V as-
senso degli Ordinari ogni qual volta sia necessario di procurare
la celebrazione delle messe festive a carico dei benefìcj vacanti
con limosina accresciuta mediante dispensa di certo numero di
feriali.
Il Governo prescrivendo con Circolare 1.° luglio 1817 che nella
vacanza de' benefìcj dovesse continuarsi l'adempimento de' pesi di
— 44 —
messe e di altre funzioni sacre alle quali risultino obbligati i ri-
spettivi patrimoni , prevedendo che potessero insorgere nei casi pra-
tici dubbiezze o difficoltà sia quanto all'obbligo, sia quanto alla
possibilità ed al modo dell' adempimento, si è riservato di provve-
dere particolarmente di concerto cogli Ordinarj.
Ora , fra questi casi avendovi la circostanza spesso ricorrente che
le rendite realizzabili dei bencfìcj vacanti non bastino per farne ce-
lebrare tutte le messe per le quali sono obbligate, e che impor-
tando di assicurare le festive a comodo del popolo, non si possa
ottenerlo altrimenti se non se accrescendone la limosina e ridu-
cendo in proporzione le messe feriali, il Governo prescrive che i
Parrochi delle parrocchie rispettive dove sono istituiti i benefìci
debbano rivolgersi all'Ordinario per averne il previo assenso re-
golare; ottenuto il quale e presentatone il documento al Subeco-
nomo amministratore , questi , se nulla osti in fatto quanto alla pos-
sibilità della rendita , ne dovrà corrispondere in proporzione il pa-
gamento al Sacerdote che le avrà celebrate, e quindi rassegnando
ne' conti il documento stesso colla ricevuta del celebrante se ne
darà credito nell'annotazione delle spese legittime.
XXIII.
CIRCOLARE 21 luglio 1824 , sopra l'uso della carta bollata per
erigere il processo verbale di assunta amministrazione di bene-
ficj vacanti.
Essendo stato proposto al Governo il dubbio , se l' atto col quale
i Subeconomi assumono in custodia i benefìci vacanti o richiamati
equivalentemente in amministrazione tutoria debba erigersi in carta
bollata, il Governo, sentito l'I. R. Ufficio fiscale, ha giudicato di
stabilire che l' atto stesso originale , il quale serve di esemplare alla
copia che si deve d' ufficio rimettere al Governo stesso, debb' essere
eretto in carta bollata, siccome quello che serve di base alla dif-
fìdazione degl'inquilini, coloni, massari e contribuenti in genere al
benefìcio , e che segna le obbligazioni assunte dal beneficiato o dal-
l'erede che lo rappresenta , come del depositario degli effetti, onde
— 43 —
è che il detto atto può essere prodotto in giudizio, e noi potrebbe
altrimenti se non fosse steso in carta bollata.
La spesa relativa dovrà in conseguenza portarsi sul vacante be-
nefìcio, essendo Tatto diretto a tutelarne le ragioni.
Della stessa maniera si dovranno trascrivere in carta bollata le
copie che occorresse di concedere ai particolari a proprie loro
spese come documento di obbligazione, discarico, giustificazione,
dimanda o difesa da potersi produrre in giudizio.
Quanto però all'esemplare che a termini delle Istruzioni gene-
rali si deve rassegnare agli atti del Governo, dovrà trascriversi in
carta semplice siccome atto di corrispondenza colla superiore tuto-
ria Autorità (1).
XXIV.
CIRCOLARE 14 gennajo 1825 che segna diverse discipline dirette
ad ottenere dai Subeconomi la prontezza nella resa de' conti,
e V esattezza nelV applicazione o nelV impiego o nel deposito
delle rendite intercalari.
Volendo il Governo rendere più regolare, spedita e cauta l'am-
ministrazione dei benefìci vacanti confidata ai Subeconomi, prescrive
le seguenti discipline :
I. Tutti i conti non prima resi delle amministrazioni tenute dai
Subeconomi negli anni addietro dovranno essere rassegnati nel
termine di sei mesi al più tardi.
II. Concesso questo intervallo a riassumere i conti che fossero
da qualche anno arretrati, quanto ai conti correnti cominciando
dalle amministrazioni tenute nel 1824 in avanti e così di mano
in mano, si assegna come perentorio termine il mese di marzo
dell' anno che segue immediatamente alla tenuta amministrazione.
III. Passati i sei mesi stabiliti alla presentazione dei conti arretrati,
(i) Per quanto si riferisce al bollo e registrazione dei verbali di assunta
amministrazione dei benefici vacanti, vedasi nella Parte Seconda la Circolare
dell'Economato Generale 31 Ottobre 1885. art. 4.
- 46 -
come passato il marzo di ogni anno pei conli correnti, se alcuno
de' Subeconomi non gli abbia resi, o non abbia equivalentemente
giustificato il ritardo ed ottenutane dilazione, sarà facoltativo agli
IL RR. Delegali, dietro gli elenchi da fornirsi alla Direzione generale
di Contabilità, il destinare un ragioniere, il quale si rechi d'ufficio
presso i Subeconomi posti in mora, e vi rimanga a loro spese per
riassumere tutte le arretrate contabilità e presentarle colle sue os-
servazioni (I).
IV. Tutti i Subeconomi neli' atto di presentare i conti, sieno
annuali, quando si tratti di amministrazioni continuative, sieno pe-
riodici, quando si chiudono colla provvista, dovranno presumere
con approssimativo calcolo 1' avanzo, senza però determinarlo ; e
dietro quel calcolo diviseranno e proporranno i bisogni de' bene-
fìci o degli annessi stabilimenti ai quali secondo le norme pre-
scritte colla circolare 29 marzo 1817 possa applicarsi (2).
V. Se in qualche caso emerga bisogno urgente prima che i
conti si possano presentare, quando i Subeconomi possano rispon-
dere dell' avanzo verificato o verificabile, potranno farne domanda
estemporanea, salvo a regolarizzare ne' conti la spesa che fosse
per l'urgenza in prevenzione permessa. Ciò tanto più si potrà fare
quando i provvisti prima di ottenere 1' amministrazione chiedendo
per urgenza la concessione dell'avanzo, si offrono di anticipare la
spesa e di sottostare del proprio se la sia maggiore del fondo
d' avanzo che verrà poscia dichiarato nella liquidazione della Dire •
zione generale di Contabilità.
VI. Nella presentazione dei conti d' amministrazione dovranno
i Subeconomi espressamente accennare di avere già prima presen-
tato l' atto di possesso in vacanza e lo stato attivo e passivo (3) del
(1) Una tale disposizione concorda col disposto dell'art. 58 del Regola-
mento di Contabilità approvato col R. decreto 26 novembre 1874. (Vedi nella
Parte Seconda)
(2) Gli avanzi ora costituiscono gli intercalari di vacanza da versarsi nella
cassa economale a termine del R. Decreto 26 settembre 1860, N. 4514.
(5) Attualmente l'elemento di confronto è il conto speciale portato dal nuovo
Regolamento di Contabilità.
- 47 -
beneficio, senza de' quali elementi di confronto i conti non po-
trebbero avere una dimostrazione di regolarità.
VII. Essendosi poi osservato più volte che nella compilazione
de' conti viene trascurata l'osservanza dell'art. Il dell'Appendice
alla Norma provvisoria, e che notabili differenze emergono talvolta
perfino nelle rendite stabili dapprima annunciate per una tanta
somma nello stato attivo e passivo, e poscia diversamente conteg-
giate nel rendiconto d'amministrazione, si fa uno special dovere ai
Subeconomi di strettamente attenersi ai singoli modelli diramati
coli' Appendice summentovata, e di far conoscere nell'accompagna-
toria del conto il motivo dell'aumento o decremento di qualunque
rubrica di rendita, qualora 1' esposto nello stato attivo e passivo
fosse andato soggetto a variazioni (1).
Vili. GÌ' II. RR. Delegali trasmetteranno sollecitamente alla Di-
rezione generale di Contabilità i conti di mano in mano che ven-
gono presentati, limitando le proprie ispezioni ad esaminare se vi
si accenni la precedente trasmissione dello stato attivo e passivo, e
se vi sia soggiunta la proposizione per 1' erogazione degli avanzi.
Se manchino di questo corredo, ne sarà fatto richiamo, senza però
ritardare la trasmissione de' conti, l'esame de' quali, finché non
sia altrimenti disposto, si riserva alla Direzione generale di Conta-
bilità. Giungendo in appresso gli elementi mancanti, si rimetteranno
in seguito al Governo (2).
IX. Importando assaissimo che non sia frapposto alcun ritardo
alla trasmissione dei conti, e che ciascun conto sia rimesso con
apposita accompagnatoria, non collettivamente molti con un'accom-
pagnatoria unica, gì' II. RR. Delegati non attenderanno che ne
siano presentati più molti per comprenderli in una sola spedizione ;
sibbene trasmetteranno patitamente ciò che loro venga partita-
mente rassegnato col relativo rapporto del Subeconomo. Però, dietro
l'elenco che sarà loro fornito de' conti aspettati da ciascun Sub-
(1) Il modello per il rendiconto d'amministrazione fu successivamente mo-
uficato colle istruzioni del 1853 riportate in seguito.
(2) Per le vigenti norme i conti vengono assegnati direttamente all'Eco-
ìomato Generale cui spetta la revisione ed approvazione.
48
economo, si faranno allenii ad annoiare i conti che pervengono, ed
a richiamare con insistenza quelli che fossero differiti.
X. Allorquando in appresso venga comunicata agi' II. RR. De-
legali la liquidazione di ciascun conto colla relativa ripartizione del
fondo tra gli eredi dell'antecessore, il vacante ed il nuovo prov-
visto, non solo si faranno solleciti di trasmetterli per l'esecuzione
ai Subeconomi, ma contemporaneamente faranno comunicazione
alle parli interessate delle competenze loro assegnate, onde sap-
piano di doversi rivolgere ai Subeconomi per ottenere il fatto loro
proprio.
XI. Confidando il Governo che i Subeconomi, fedeli nel custo-
dire i depositi dei fondi giacenti finché ne sia determinata la re-
golare erogazione ed applicazione, saranno egualmente pronti nel-
T eseguire le relative disposizioni superiori, si riserva nondimeno
di potervi all' uopo far visitare d' Ufficio i depositi stessi quando
risultino considerevoli: ed anco se perla protratta vacanza de' be-
ndici aventi una rendita eccedente i pesi ne risulti un cumulo
maggiore di qualunque possibile prossima erogazione, si riserva di
esigerne cauzione o di farne seguire deposito interinale alle casse
delle II. RR. Delegazioni sotto le discipline e cautele che, sentita
la Direzione generale di Contabilità, saranno nel caso pratico
stabilite (1).
XXV.
CIRCOLARE 30 marzo 1825 che limita ad un semestre V esazione
commessa ai Subeconomi delle rendite de' benefici ed uflìcj in-
scritte per intiero in cartelle del Monte.
Sebbene colla Circolare 1.° aprile 1822 siano stati autorizzati i
Subeconomi a mantenersi neh" amministrazione de' beneflcj vacanti
per tutto T anno nel quale cade la provvista, onde esigerne tutte
(1) Vedi, circa i versamenti, l'art. 26 del Regolamento di contabilità ap-
provato col R. Decreto 2G novembre 187i.
— 49 —
le rendite sulle quali deve misurarsi la ripartizione, non avuto ri-
guardo all'epoca nella quale maturano, pure non concorrendo la
stessa ragione colle rendite di Monte le quali maturano regolar-
mente per semestre; quindi è che per tutti quei benefici od uf-
fìcj, la rendita de' quali è costituita per intiero in tali rendite, ba-
sterà che 1' amministrazione dei Subeconomi continui fino alla sca-
denza del semestre nel quale è seguita la provvista, siccome già
ne venne confermata con Circolare 4 settembre 1817 la pratica
prudente.
E poiché l'amministrazione di simili rendite durante la vacanza
non importa molta cura, vorranno i Subeconomi, attesa la circo-
scritta misura della rendita, limitarne l'onorario al 5 per 100,
applicandovi in parte la rendita riferibile al periodo di vacanza se
non vi abbiano particolari bisogni immediati.
XXVI.
CIRCOLARE 12 luglio 1826 che determina doversi aggiungere alla
consegna de' fondi ed effetti beneficiar] i bonifici ed acquisti fatti
con applicazione di rendite intercalari.
Potendo accadere che la consegna de'beneficj si premetta al-
l'applicazione delle rendite intercalari ne' bisogni de'beneficj stessi,
se avvenga che coi detti intercalari sia permesso di acquistare ai
benefìci individui i vetri od altri infìssi delle case beneficiarie , o
di eseguire nelle case e ne' fondi operazioni che ne migliorino' la
condizione, dopo la consegna premessa dovranno i Subeconomi
farne ricevere ai beneficiati in appendice ed in modificazione della
prima consegna una particolare descrizione coli' indicazione della
spesa fatta colle rendite de'beneficj stessi, onde ne resti documento
che faccia prova della responsabilità imposta ai beneficiati di con-
servare gli effetti acquistati e di mantenere nello stato migliore in
cui furono poste le case e le proprietà stabili del benefìcio.
Di questa descrizione o consegna suppletoria un esemplare do-
vrà rimettersi all'archivio parrocchiale, ed un altro ne sarà rimesso
al Governo, siccome all'articolo 23 della Norma provvisoria è pre-
— 50 —
sci ili.» per l'atto d'investimento, del quale è parte integrante la con-
segna (1).
XXVII.
CIRCOLARE 19 luglio 1826 sopra il modo d'impedire possibile
mente V oppignorazione e subasta di fondi beneficiar} per dif-
ferito pagamento de' carichi prediali.
Dovendosi prevenire possibilmente il caso che per trascuratezza
di qualche beneficiato non pagandosi i carichi prediali, gli esattori
vengano ad oppignorare ed a subastare alcun fondo di benefìcio,
poiché a termini dell'articolo 54 della R. Patente 18 aprile 1816
il Cursore incaricato delle oppignor azioni per parte degli esattori è
obbligato di informarne ogni volta il Podestà o V Agente comunale,
il Governo prescrive doversi dalle Amministrazioni comunali infor-
mate avvertire sollecitamente il Subeconomo del circondario delle
oppignorazioni cadute sopra fondi benefìciarj.
Quindi i Subeconomi dovranno in concorso delle Amministrazioni
suddette procurare che prima di procedere alla vendita del fondo
oppignorato l'esattore debba avere consumata l' esecuzione sopra le
Rendite e sopra gli effetti mobiliari del beneficiato debitore , a ter-
mini degli articoli 56, 57 e 58 della citata Patente.
Che se in qualche caso si renda impossibile il garantire l'in-
teresse dell'esattore altrimenti che mediante l' oppignorazione d'un
fondo beneficiario, i Subeconomi nell'intervallo fra F oppignorazione
e la subasta si faranno premura di conoscere l' entità del debito in
causa del quale è seguita 1' oppignorazione , e se vedano potersi
pagare con qualche altro fondo di beneficio vacante (l'erogazione
del quale possa essere differita senza pregiudizio del beneficio dal
di Questa disposizione è pure applicabile al caso in cui si operassero mi-
gliorie ed innovazioni nei beni prebendali, servendosi di mezzi di patrimonio
del benefìcio, o di sussidi a carico dell'Economato Generale.
Vedi il disposto della noia ministeriale 19 novembre 1866, N. 18260, circa
gli acquisti tuttora permessi cogf intercalari , i quali in tutti gli altri casi sono
da erogarsi nei modi indicali nel ministeriale Decreto 20 settembre 1800. N. i514.
— 51 -
quale deriva o di qualche parte interessata) , i Subeconomi ne use-
ranno momentaneamente per pagare il debito e far sospendere la
subasta. Dovranno però in questi casi assicurarsi che col richiamo
del beneficio debitore in amministrazione tutoria il fondo sovventore
possa in tempo compensarsi dell'anticipazione. Quindi ne faranno
sollecito rapporto alle RR. Delegazioni invocando l' autorizzazione a
richiamare effettivamente l'amministrazione del benefìcio sovvenuto,
e le RR. Delegazioni , se nulla osti d' altronde , potranno in nome
del Governo ordinarlo , riferendone contemporaneamente al Governo
per invocarne l'approvazione al provvedimento dato per urgenza.
Siccome poi la trascuratezza del pagamento de' carichi induce
naturalmente sospetto di cattiva amministrazione, così dovranno i
Subeconomi diligentemente informarsene, e se risulti approvata,
o se altrimenti si verifichi a carico dei beneficiati alcuno dei titoli
pei quali all'articolo 9 del Decreto 30 giugno 1804 si autorizza la
misura economica del sequestro de'benefìcj, dovranno farne rap-
porto agli II. RR. Delegati, e cotesti al Governo.
Altrimenti quando il debito de5 carichi venga rifuso dal benefi-
ciato o compensato colle rendite del beneficio richiamato , ne sarà
di nuovo ceduta l' amministrazione , rendendosene conto al Governo.
Di queste disposizioni dovranno i delegati istruire le Ammini-
strazioni comunali ed i Subeconomi, raccomandandone la diligente
osservanza. (1)
XXVIII.
Circolare 17 settembre 1828 sopra le norme da seguirsi per de-
terminare i doveri dei Beneficiati quanto alle riparazioni delle
case e quanto ai legnami che sostengono le viti.
Essendo stato più volte richiesto il Governo di determinare se
possono dispensarsi gli eredi dei defunti beneficiati dal riconsegnare
(1) Colla circolaredel Ministero delle Finanze 12 settembre 1874, N. 10932-8572,
relativa al pagamento della tassa di manomorta, venne imposto l'obbligo ai
Ricevitori del Registro di avvisare l'Economato prima di escutere i fondf pre-
bendali per ottenere il pagamento della tassa suddetta.
Ora dovrebbe ritenersi intieramente eliminato il pericolo che i fondi be-
— 52
le case riparate quando manca la descrizione dello stato nel quale
vennero loro consegnate, il Governo ha giudicato di dover dichia-
rare, secondo La pratica osservata costantemente, che in mancanza
della descrizione slava la presunzione legittima che le case fossero
consegnate in condizione sufficientemente buona per essere abitale ,
alla quale pratica corrisponde la massima dell'art. 518 del Codice
Civile dove prescrivendosi la descrizione « delle case date in usu-
» frutto si soggiunge che, se questa venga ommessa, si presume
B Che l'usufruttuario abbia ricevuto la casa in istato servibile di
» mediocre qualità con tutte le parti accessorie ed appartenenti al-
» l'usufrutto ordinario della casa medesima. »
Della stessa maniera essendo stato richiesto se gli eredi aves-
sero diritto di ritenere di ragione del defunto i pali posti a soste-
gno delle viti, onde potessero richiamarli o chiederne il prezzo
della cessione , il Governo ha dichiarato che essendo i pali neces-
sari alle viti , se non avessero altro equivalente sostegno di piante
vive si dovevano considerare come pertinenti alle viti, secondo la
massima segnata all'art. 294 del Codice, dove si chiamano perti-
nenti alla cosa principale le accessorie senza di cui la cosa prin-
cipale non servirebbe ad alcun uso, o che siano destinate all'uso
continuo della cosa stessa.
Potendo quindi accadere che simili dubbiezze vengano promosse
in occasione del trapasso dei beneficj si portano a notizia delle II. RR.
Delegazioni, e per loro mezzo dei Subeconomi, queste dichia-
razioni per F applicazione alla pratica, salvo a riferire particolar-
mente dove particolari circostanze richiedano direzioni e decisioni
particolari.
neficiari possano essere snbastati ad istanza delle Finanze, allo scopo dell'esa-
zione della tassa di manomorta, avendo la Corte di Cassazione di Roma con
sentenza 28 maggio 1H77 stabilita la massima, che la tassa di manomorta col-
pisce la rendita, e non già la sostanza dei beni mobili ed immobili dei Corpi
Morali.
— 53 —
XXIX.
REGOLAMENTO emanato il 14 aprile 1828 per la ripartizione o
per r applicazione ovvero impiego delle rendite dei beneficj
vacanti.
Inteso il Governo a prevenire la speditezza combinata colla esat-
tezza nelle operazioni conseguenti alle Amministrazioni dei bene-
ficj vacanti assunte dai Subeconomi colle norme segnate dalle Istru-
zioni generali 14 settembre 1819, e dagli analoghi veglianti Rego-
lamenti quando al cadere dell'anno economico vengano a chiudersi .
onde le parti private ottengano al più presto e con regolarità quanto
è ad esse dovuto , e sia ugualmente garantito l' interesse dei bene-
fici stessi, ha determinato come segue:
1.° La ripartizione delle rendite intercalari dei beneficj, giorno
per giorno colla deduzione dei pesi in proporzione fra l'anteces-
sore beneficiato o chi lo rappresenta, il nuovo provvisto ed il be-
neficio secondo la massima prescritta nell'Appendice alla Norma
Provvisoria in data 4 agosto 1818, è commesso d'ora in avanti ai
Subeconomi sulla base del conto di amministrazione, riservatone
soltanto la revisione, alla Direzione Generale di Contabilità.
2.° In conseguenza si faranno essi solleciti di compiere le ri-
scossioni e di realizzare i generi raccolti o riscossi di ragione dei
beneficj conferiti nel corso dell'anno, o di equivalentemente calco-
larne il prezzo secondo le norme pratiche, onde si possa formare
il conto dell'attività nitida della rendita e compilarsi quindi il pro-
getto di ripartizione da comunicarsi alle parti interessate.
3.° La compilazione e comunicazione alle parti di questo pro-
getto colle opportune dimostrazioni dovrà effettuarsi colla maggior
sollecitudine, entro il dicembre seguente al S. Martino od al più
tardi entro il seguente mese di gennajo.
4.° Disposti gli elementi della operazione suddetta, le parti in-
teressate ne dovranno essere avvertite, onde, recandosi presso il
Subeconomo possano farvi le loro osservazioni.
5.° Se le parti ne convengano, ne sarà steso processo verbale
— 04 —
in [oro concorso, nel quale sarà seguala la loro accettazione. Se
non ne convengano, si farà processo verbale egualmente, nel quale
saranno segnate le eccezioni ed osservazioni delle parti stesse (1).
6.° Se nell'anno nel quale accade la vacanza di un qualunque
beneficio non venga esso conferito, non dovendosi perciò ri lardare
l'assegno della propria competenza sulla rendita dell'anno stesso in
proporzione del periodo di godimento all'antecessore od a chi lo
rappresenta, ne sarà trattato con essi entro il termine e nel modo
stabilito agli articoli precedenli. Quindi conferendosi successivamente
il beneficio, si fa luogo a trattare separatamente della stessa ma-
niera col nuovo provvisto. Che se il benefìcio venga conferito nel-
l'anno stesso della vacanza, ne sarà trattato egualmente con tutte
le parti interessate rappresentandosi dal Subeconomo la parte del
benefìcio condividente. Nel caso però che le parti private non si
possano comodamente riunire in congresso comune, potrà trattarsi
con ciascuna separatamente. A queste trattative sarà posto per base
il conto di amministrazione dell'anno sulla rendita del quale deve
cadere la ripartizione onde assegnare a ciascuna delle parti condi-
videnti la propria loro competenza.
7.° Se le parti convengano, si corrisponde a ciascuna quanto
è ad essa dovuto rispettivamente secondo la ripartizione accettata,
facendosi però sconto di quanto ciascuna debba al benefìcio od al-
l'altra parte per qualsivoglia titolo. Che se le parti non ne con-
vengano, si terrà in sospeso ogni pagamento fino alla superiore
decisione. E poiché la ripartizione sebbene accettata dalle parli in
concorso del Subeconomo rappresentante le ragioni del benefìcio
dovendosi sottoporre alla revisione della Direzione centrale di Con-
tabilità, potrebbe essere notata di qualche irregolarità, e doversi
quindi modificare, si farà sul totale della rendita netta la ritenuta
di un decimo finché non sia conosciuto il risultato della revisione ,
dopo la quale si fa luogo al definitivo conguaglio fra le parti con-
dividenti.
8.° Se le circostanze importino di fare qualche abbonamento
(1) In luogo del verbale di accettazione viene ora sostituita la semplice tirma
delle parti in calce al conto.
oo —
ai coloni od affittuari per infortuni celesti o per impotenza dei me-
desimi al pagamento se ne farà proposizione alle parti private le
quali se ne convengano, i Subeconomi potranno convenirne per la
parte del vacante e farne deduzione colla riserva alle determina-
zioni delle II. RR. Delegazioni alle quali si concede l'autorità di
approvare l'abbonamento.
9.° Quindi i Subeconomi colla maggior sollecitudine entro il
gennaio stesso presenteranno alle li. RR. Delegazioni il conto di
amministrazione nelle forme consuete, e col conto trasmetteranno
il risultato delle trattative colle parti.
IO.0 Le II. RR. Delegazioni trasmettono il risultato di questa
operazione alla Direzione generale di Contabilità per l'opportuna
revisione; quindi la Direzione generale se le trovi in ogni rap-
porto esatte, le dichiara regolari , e se vi trovi delle inesattezze vi
segna le correzioni, e se prima le occorre di avere delle notizie
o degli schiarimenti, ne fa richiesta. La Direzione generale per
questi oggetti corrisponde colle RR. Delegazioni, dalle quali i Su-
beconomi ricevono le relative comunicazioni.
*
NB. Si ommettono gli Art. 11, 12, 15, 14, lo. 16 e 17. provvedendo altri-
menti le disposizioni poste in vigore col Decreto 26 settembre 1860, N. 4314,
e il nuovo Regolamento di Contabilità per gli Economati generali e Subeco-
nomati approvato col R. Decreto 26 novembre 1874.
18.° Il ritardo per parte dei Subeconomi alla presentazione dei
conti tanto delle amministrazioni chiuse quanto delle continuate,
se sia protratto oltre l'aprile dell'anno seguente , quando non venga
autorizzato per giusti motivi con positivo assenso delle II. RR. De-
legazioni, importa che non si debba sopra di essa amministrazione
imputare a credito del Subeconomo l' onorario di amministrazione.
19.° Se mai accadesse contro ogni aspettazione che alcun Su-
beconomo ritardasse nondimeno oltre questo termine la presenta-
zione del conto, e se per la natura del benefìcio o per altre cir-
costanze fosse indispensabile di ottenerlo prontamente gli II. RR. De-
legati ne prescriveranno un nuovo termine perentorio non più lungo
di un mese, con diffidazione che, trascorso senza effetto quel ter-
mine, sarà spedito presso il Subeconomo posto in ritardo un ra-
56 —
gioniere a sua spesa por riassumere i conti invano richiesti, a che
sono essi autorizzati (1).
Xl>. Si oramettono gli articoli successivi per le ragioni sopraindicate.
XXX.
CIRCOLARE del (/ionio 31 maggio 1831 che prescrive la ritenuta
dell'onorario ai Subeconomi che sono in ritardo nella resa dei
conti.
Confermando il Governo ciò che per suo ordine è stato già
comunicato nel 1829, alle II. RR. Delegazioni, che d'indi in avanti
non sarebbe stata ammessa in favore dei Subeconomi la scusa di
rilardo nella presentazione dei conti oltre il termine dell'aprile suc-
cessivo all'anno amministrativo, stabilito all'art. 18 del Regolamento
14 aprile 1828, se non si avesse prima domandata ed ottenuta per
giusti molivi una dilazione a certo tempo determinato, incarica le
Delegazioni stesse a diffidarne di nuovo i Subeconomi, onde siano
solleciti nel presentarli, o si provvedano in tempo per ottenere
una congrua dilazione.
Che se vi avessero dei Subeconomi, i quali, per aver lasciato pas-
sare il tempo utile senza presentare i conti e senza chiederne dilazione,
veduto di non poter più oltre ottenere l'emolumento di ammini-
strazione, si rallentassero e differissero a presentarli senza invo-
carne dilazione tre mesi oltre il termine stabilito, sarà da appli-
carsi ai medesimi la misura prescritta al § 19 del sopracitato Re-
golamento, coli' invio di un ragioniere a loro spese, previa però in-
timazione col termine perentorio di un mese, siccome ivi è detto.
Essendo ciò stabilito per massima generale, il Governo non
esclude nondimeno che, se alcun Subeconomo, distinto per esat-
tezza e diligenza, possa giustificare la dilazione oltre l' aprile, e
(1) Questo Articolo combina coli' Art. 58 del Regolamento di Contabilità
degli Economati Generali approvali col II. Decreto 26 novembre 1774.
— 57 —
l'ommissione della dimanda per proroga del termine, possa egli
rappresentarne l'occorrente nella trasmissione del conto ritardato,
onde la Direzione Centrale di Contabilità, siccome è stata avvertita,
possa esaminare i titoli addotti ed invocarne le determinazioni
superiori.
Frattanto però il Subeconomo non dovrà nel conto ritenersi
l'onorario di pieno diritto perduto, e del relativo ammontare ne
aggiungerà cumulo alla parte del vacante, non dovendone le altre
parti condividenti profittarne, e quindi dovendo le medesime essere
senza sospensione soddisfatte delle loro competenze colla deduzione
dell'onorario d'amministrazione, come se il conto fosse stato in
tempo presentato.
XXXI
ISTRUZIONI
pei Subeconomi e Sindaci Capitolari
per la resa de' loro conti
emanate nel 1833 dalla L R. Contabilità di Stato.
Presentando la materia beneficiaria per natura alquanto com-
plicata delle difficoltà nella compilazione de' conti d' amministra-
zione e di riparto delle rendite de' benefìcj vacanti, si è trovato
opportuno, onde agevolare le operazioni ai Subeconomi e Sindaci
capitolari, di compendiare alcune istruzioni in aggiunta ed a maggiore
illustrazione di quelle emanate colle antecedenti disposizioni Gover-
native e principalmente colla Norma provvisoria 31 maggio 1816
ed Appendice 4 agosto 1818, corredandole di nuovi appositi modelli.
ORDINE DEI CONTI.
§ 1.° I conti dovranno essere separati in due parti e portare
la data e la firma del Tenditore di essi. La prima parte risguarderà
il conto dell' annuale amministrazione del benefìcio in vacanza o
preso sotto sequestro : comprenderà la seconda il riparto, ove oc-
corra, delle relative rendite, dei pesi e delle spese fra l' antecessore
beneficiato od erede, il vacante ed il nuovo provvisto.
CONTO D'AMMINISTRAZIONE.
§ 2.° Cotesto conto sarà compilato precisamente secondo il
modello A, esponendo giusta 1' ordine delle ivi citate rubriche
1.° l'arretrato a tutto Tanno antecedente, ove ve ne sia; 2.° l'an-
nualità ossia l'intera competenza dell'anno cui il conto si rife-
risce; 3.° il totale dell'arretrato e dell'annualità; 4.° l'effettivo
introitato e pagato dalle parti rispettive ; 5.° le restanze attive e
passive a saldo.
- 59 -
Le cifre da esporsi nelle rubriche dell' attività e della passività
del conto dovranno corrispondere alia riunione, cioè per le attività
agi' introiti effettivi ed alle rimanenze attive in fin d'anno, e per
le passività agli effettivi pagamenti ed alle rimanenze passive in
fin d' anno da desumersi dalle specifiche I, II, III e IV.
Nelle citate distinte si avvertirà di descrivere le partite riferi-
bili all' arretrato separatamente di quelle risguardanti V esercizio
corrente, e d'indicare con esattezza le epoche della scadenza delle
singole rendite e di ciascun peso, e le epoche pure degli introiti
e aV pagamenti colla distinzione , rapporto agi' introiti fatti dal
nuovo provvisto, se per conto proprio o del Subeconomo, essendo
tale distinzione necessaria per determinare e ripartire 1' onorario
d' amministrazione.
Ove non avesse a verificarsi uno o più titoli di rendita, di peso
e di spesa supposti nel detto modello, verrà fatta ommissione nel
conto da rendersi di quello o di que' titoli non verificati, ed ove
emergesse qualche variazione nelle rendite e nei pesi stabili al
confronto delle cifre esposte nello stato attivo e passivo, che deb-
b' essere presentato subito dopo la vacanza del beneficio, giusta
l'art. l.° della Norma provvisoria, se ne addurranno i motivi in
calce al medesimo conto d' amministrazione od in foglio separato.
§ 3.° Nella compilazione dello stesso conto d' amministrazione
si avvertirà quanto segue :
ATTIVITÀ.
a) Qualunque sia la scadenza delle rendite, dovrà sempre cal-
colarsi per ciascuna di esse una intiera annualità, salvo il caso
contemplato nella Governativa Circolare 30 marzo 1825, n.° 8171-
1499 per que' benefìci od ufficj, la rendita de' quali è costituita per
intiero sopra 1' I. R. Monte dello Stato, e la di cui provvista av-
venga entro il semestre in cui si è verificata la vacanza, nel qual
caso, limitandosi 1' amministrazione subeconomale ad un solo se-
mestre, dovrà essere calcolata soltanto la rendita maturata nello
stesso semestre.
b) Pei fìtti in danaro ed in generi, pei prodotti de' fondi con-
dotti ad economia o mezzadria, pei frutti di parte padronale, pei
- 60 —
livelli, legati e prestazioni in generi, e per le decime e primizie
non convenzionale, qualunque sia V epoca della riscossione o del
raccolto, la decorrenza dell' annualità avrà sempre principio coiranno
economico, cioè col 29 settembre o coli' 11 novembre secondo le
diverse consuetudini locali, e termine col 28 settembre o col 10 no-
vembre dell' anno successivo.
e) Per le decime o primizie convenzionate con istromento od
altra scrittura portante la determinala annualità da pagarsi sia in
contanti che in generi, pei livelli, legati e prestazioni in danaro,
per gf interessi de' capitali e censi la decorrenza dell'annualità ri-
tiensi, dal giorno stabilito nel relativo documento sino a tutto il
giorno antecedente a quello della decorrenza dell' annualità succes-
siva. Suppongasi convenuta la decorrenza col 15 aprile, l'annua-
lità avrà principio dal detto giorno e terminerà col 14 dello stesso
mese dell' anno susseguente. Ove poi nel documento non fosse
stabilita la decorrenza dell' annualità, questa si riterrà dalla data
del documento medesimo.
d) Eccettuate le rendite noverate sotto b da calcolarsi ad anno
economico, tutte le altre, la scadenza delle quali si verificasse in
epoche anteriori al 1.° luglio, dovranno riferirsi all'arretrato; lad-
dove quelle che scadessero dopo il 30 giugno apparterranno al-
l'annualità corrente secondo la pratica finora osservata. Potrà quindi
accadere che in un conto d'amministrazione debbasi calcolare, oltre
le rendite dell' annualità corrente, una o più annualità di rendite
arretrate, come si è figurato nel detto modello A. Che se avvenisse
che un beneficiato antecessore promosso o cessato per rinunzia,
od un erede di alcun investito defunto riscuotesse qualche rendita
arretrata maturata dopo la verificazione della vacanza e prima che
il Subeconomo ne assuma il possesso, in tal caso si dovrà nel
conto calcolare, oltre F annualità corrente, soltanto il dietim della
rendita arretrata appurato dai pesi relativi competente al beneficio
dal giorno della vacanza sino alla scadenza delf annualità della
stessa rendita arretrata.
e) Non è però applicabile la premessa massima, rapporto alle
rendite perpetue sull'I. R. Monte, poiché essendo pagabili perio-
dicamente di semestre in semestre in corrispondenza alla data della
- m —
relativa cartella , la scadenza deir annualità dovrà in analogia al di-
sposto colla Governativa Circolare 4 giugno 1825, N. 10451-1831 P.
ritenersi in vece col semestre maturato dopo la prima metà dell' anno
solare. Ciò a semplificazione de' conti, poiché altrimenti per siffatte
rendite di Monte, di cui sono dotati molti benefìcj , frequentissimi
sarebbero i casi di dover far figurare un arretrato col corrispon-
dente peso proporzionale. Suppongasi che la cartella porti (1) la
data del 1.° febbrajo 1831, la scadenza dell' annualità , che giusta
la massima sotto ci dovrebbe verificarsi col 31 gennajo 1832, sarà
ritenuta col semestre maturato a tutto luglio 1831 , decorsa cioè dal
1.° agosto 1830 a tutto lo stesso luglio 1831; e nelf ipotesi che la
vacanza sia seguita dopo il 31 gennajo e prima di agosto 1831,
il semestre scaduto a tutto gennajo, ove fosse stato riscosso dal-
l'antecessore beneficiato, sarà descritto nella distinta delle riscos-
sioni fatte dal medesimo, e l'altro semestre maturato col 31 lu-
glio a compimento della annualità verrà introdotto nella distinta delle
riscossioni fatte a cura del Subeconomo.
f) Accadendo che il Subeconomo non abbia fatto né riscos-
sione, né pagamento di sorta dipendentemente dalla vacanza di
qualche benefìcio per essersi esatte le rendite e soddisfatti i pesi
e le spese del beneficiato antecessore, dovrà nondimeno il Sube-
conomo, ove siavi avanzo di rendita da ripartirsi, compilare il conto
d'amministrazione in base degli elementi da richiamarsi dallo stesso
beneficiato antecessore , e presentarlo col relativo progetto di riparto.
Al contrario, quando non vi fosse avanzo, basterà che il Su-
beconomo informi nel termine prescritto dal Regolamento 14 aprile
4828, che l'antecessore beneficiato abbia riscosse tutte le rendite
e pagati tutti i pesi e le spese; la stessa informazione basterà in
luogo della presentazione del conto quando si trattasse dell'ammini-
strazione di un benefìcio sotto sequestro, e che all'epoca del re-
lativo processo verbale tutte le rendite di queir anno fossero di già
state riscosse dall' investito. Per gli anni successivi poi al sequestro
dovrà il Subeconomo presentare i conti.
(1) L'esempio addotto, salva la differenza della scadenza, può applicarsi alla
rendita 5 0/0 i cui interessi sono esigibili al 1.° aprile e 1.° ottobre di ogni anno.
— 62 —
(f) Ove la casa d'abitazione del beneficialo fosse in tutto od
in parte affittata, si comprenderà il relativo canone nel conto d'am-
ministrazione ; come pure dovranno in esso conto calcolarsi i pro-
doni dei giardini quantunque di estensione minore di pertiche tre,
che sopravanzassero all' uso del Vicario spirituale, cui secondo la
pratica si accordano le verdure e simili prodotti di uso famigliare.
li) I capitali restituiti, il prezzo de" fondi occupati per la co-
struzione di strade od altro, le frazioni di capitali non iscritte nelle
nuove cartelle dell' I. R. Monte, le adeali pei contratti di livello,
il prezzo delle affrancazioni di annualità perpetue od a generazioni
determinate, ed in generale tutte le partite riferibili al patrimonio
sai anno descritte in fine del conto d'amministrazione sotto la ru-
brica Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.
PASSIVITÀ.
i) Del pari che per le rendite come ad a si dovrà nel conto
d' amministrazione calcolare per ciascun peso o spesa fissa un' in-
tiera annualità qualunque sia la scadenza, avuto riguardo a quanto
si è osservato sotto d per la distinzione dell' esercizio corrente
dall' arretrato.
I) Analogamente al disposto colla Governativa Circolare 3 no-
vembre 1821, N. 29633-4448 l'annualità pel carico prediale si
computa ad anno camerale, cioè dal 1.° novembre a tutto ottobre,
e quella pel carico comunale ad anno solare, cioè dal 1.° gennajo
al 31 dicembre (1).
m) Ritenuto che le rendite d'un beneficio (qualunque sia la loro
scadenza) devono sostenere il peso delle messe per un intiero anno
solare giusta la Circolare anzidetta, la relativa annualità corrente da
^ini
(1) A termine delle vigenti leggi sulla esazione delle imposte le mede-
...<> devono calcolarsi ad anno solare per cui l'annata agraria che comincia
coli il novembre o 29 settembre di un anno èva a sradere col 10 novembre
o 28 settembre dell" anno successivo deve sostenere le prediali di quest'ul-
timo anno.
- 63 -
descriversi sotto la rubrica Legati passivi ed obblighi del beneficio sarà
computata dal 1.° gennajo dell'anno della vacanza al 31 dicembre
se la vacanza è avvenuta prima dell' li novembre; se la vacanza
seguisse nel periodo dall' il novembre incluso sino al 31 dicembre
successivo, e che tutte le rendite di queir anno fossero maturate
non posteriormente al IO novembre, in questo caso il beneficiato
antecessore, cui competono tutte le rendite medesime, essendo te-
nuto a sostenere il peso delle messe sino a tutto dicembre dello
stesso anno di vacanza, l' annualità corrente verrà calcolata dal
i.° gennajo al 31 dicembre dell'anno successivo alla vacanza, e la
spesa che si fosse sostenuta dal Subeconomo a compimento della
celebrazione delle messe gravanti 1' anno solare in cui è seguita la
vacanza sarà descritta nell' arretrato ed accollata poscia per intiero
nel riparto allo stesso beneficiato antecessore : se poi, data la va-
canza nell'anzidetto periodo dall'I! novembre incluso sino al 31
successivo dicembre, alcuna rendita fosse maturata nel periodo
dall' 11 novembre al 30 giugno, in tal caso, oltre l'annualità cor-
rente delle messe, sarà pure calcolata nel* arretrato la quota del
peso delle medesime riferibile all'anno in cui seguì la vacanza in
proporzione della complessiva rendita dello stesso anno, ove si co-
nosca, od altrimenti in proporzione della complessiva rendita dei
successivo anno di amministrazione, e cotesta quota di peso sarà
poi ripartita fra le parti giusta 1' esempio dato nel modello B di
cui in appresso.
ìi) Ove si fosse ottenuto o si ottenesse indulto di messe a
favore di un beneficiato antecessore od erede, od a favore pure
di un nuovo provvisto, dovrà nondimeno calcolarsi nel conto d'am-
ministrazione l' intiera annualità delle messe d'onere del beneficio,
e dividersi nel conto di riparto la relativa spesa, come non fosse
seguita dispensa. Dovranno però compensarsi le parti nella coade-
quazione sottoposta al medesimo conto di riparto colf aggiungere
alla propria competenza nitida l'importo corrispondente alle messe
dispensate. Quando poi la rendita d'un benefìcio depurata dai re-
lativi pesi e spese e dall' onorario del Subeconomo non fosse suf-
ficiente per l'adempimento di tutte le messe incumbenti allo stesso
benefìcio, si ritiene che verrà limitala la loro celebrazione alla mi-
— m —
suro della rendila nella in analogia al disposto dalla Circolare Go-
vernativa 1.° luglio 1817, N. 16829-2951.
o) Pei beni lavorati a mezzadria la spesa pei carichi e per
le sementi si calcola nelle apposite rubriche soltanto per metà od
in quella quota che secondo la pratica locale ritiensi a carico
padronale, addebitandosi il rimanente ai massari nei loro conti.
Pei beni condotti ad economia detta spesa si computa per in-
tiero. In quanto alle sementi, ancorché la spesa si fosse sostenuta
dall'antecessore beneficiato nell'anno antecedente a quello della
vacanza, sarà nondimeno ritenuta fra le spese dell' amministrazione
corrente e descritta nella distinta de' pagamenti fatti dallo stesso
antecessore ; ove poi venisse pagata dal Subeconomo, si avvertirà
quanto segue ; se la semente, come per esempio quella del grano
turco, avrà dato il prodotto neh1' anno della seminagione, la spesa
verrà calcolata fra quelle di campagna dell' amministrazione cor-
rente ; se il raccolto, come per esempio parlando del frumento, si
avrà nell'anno susseguente alla seminagione pel quale non continui
la vacanza, la spesa della semente sarà computata a parte nel conto
sotto la rubrica Anticipazioni; se poi la vacanza continuasse, essa
spesa sarà introdotta nel conto dell' anno successivo alla semina-
gione nella rubrica Spese di campagna (1).
p) V assegno al Vicario spirituale pel servizio prestato durante
la vacanza si calcola sotto la rubrica Spese diverse dell' ammini-
strazione corrente. Qualora poi il Vicario continuasse il servizio
dopo la placitazione Governativa del nuovo provvisto, l'assegno
relativo si calcola nella rubrica Anticipazioni Cotesto assegno poi
(la cui decorrenza si ritiene a mese aritmetico, cioè di 30 giorni)
dovrà essere misurato e determinato giusta la Circolare Ministeriale
11 marzo 1803, N. 2396 richiamata nell'art. 13 della Norma
provvisoria, con avvertenza che ove il Vicario fosse un Coadjutore
titolare non gli compete assegno, ed ove fosse di semplice ufficio,
l'assegno deve contenersi nei limiti prescritti dalla Circolare Go-
vernativa 18 Aprile 1818, N. 8029-1361. (2)
(1) Vedasi nella Parte II la Circolare Economale 25 Novembre 1864, N. 11177.
02) Per l'onorario al Vicario Spirituale sia o meno Coadjutore in luogo
rimane sempre fermo quanto avrà disposto tassativamente l'Economato Generale.
— I).J
q) Lp spese per riparazioni istantanee a ristauro delle case e
degli ediflcj, e quelle di risarcimento ai fondi, che vengono rile-
vate nelle perizie erette in seguito all'atto del possesso di vacanza
in concorso del beneficiato antecessore od eredi, incombendo in
totalità al medesimo a termini dell' art. VII delle Governative Istru-
zioni 14 settembre 1819, X. Il 278, non si calcolano nel conto
d'amministrazione ancorché si fossero sostenute dai Subeconomi
salvo ad essi di ripeterne il pagamento direttamente dallo stesso
beneficiato antecessore od erede.
Verranno calcolate nel detto conto le spese per quelle ripara-
zioni che potessero per avventura occorrere durante l' amministra-
zione subeconomale da applicarsi per intiero al vacante Nel caso
però dell'amministrazione di un beneficio sotto sequestro sarà cal-
colata nel conto qualunque spesa per riparazioni e per risarci-
mento di danni.
r) Le spese per gli atti di vacanza e di conferimento non sono
ammesse nel conto d' amministrazione, dovendo i Subeconomi es-
serne rimborsati direttamente dalle parti secondo la tariffa annessa
alla Norma provvisoria. Ciò s' intende anche per le spese che oc-
corressero ai Subeconomi per l'assistenza agl'inventari giudiziali
de le sostanze dei defunti beneficiati nella qualità di Commissari
politici delegati dalle prime Istanze in conformità della Governativa
dichiarazione portata dalla Circolare 12 dicembre 1823 e successiva
disposizione 19 aprile 1826, N. 10808-191 9. Quando però m
Subeconomo avesse dietro superiore ordine a prendere sotto se-
questro 1 amministrazione di un beneficio, in tal caso sarà calco-
lata nel conto la spesa di possesso, salvo a ripetere il rimborso
defia meta dal nuovo provvisto da compensarsi all'antecessore be-
neficiato od crede ogni volta che fosse dichiarato vacante e ricon-
fentc il beneficio, nella quale occasione poi non dovrà il Subeco-
nomo replicare altro atto di possesso.
s) Si comprenderà nel conto d'amministrazione sotto la ru-
brica Spese diverse la spesa pel catastino o certificato di possesso
de fondi, e quella della carta bollata per l'atto di possesso dTva-
canza, da applicarsi per intiero al beneficio.
t) Non si comprenderanno nel conto le spese che si fossero
— (')(•) —
fatte dal beneficiato antecessore per piantagioni di viti e gelsi, e
quelle pel legname a loro sostegno, giusta le Governative Disposi-
zioni 29 agosto 1821, N. 23339-3574 e 28 agosto 1824, N. 24385-
3934, e la Circolare non meno 17 settembre 1828, N. 25668-3856.
Si comprenderanno però sotto la rubrica Spese di campagna le
spese occorrenti per 1' ordinaria manutenzione.
u) Si escluderà pure dal conto la spesa della carta bollata
pei processi di ricognizione de' conti prescritti dall'art. 5.° del Re-
golamento 1 4 aprile 1 828 e pei confessi che si rilasciano dalle
parti a giustificazione de' pagamenti loro fatti dai Subeconomi, do-
vendo tale spesa stare intieramente a carico delle parti medesime (1).
v) Così si escluderà il caposoldo che si fosse pagato dall'an-
tecessore benificiato per carichi ritardati: però se il caposoldo ve-
nisse pagato dal Subeconomo per difetto imputabile allo stesso be-
neficiato, dovrà comprendersi nel conto d'amministrazione sotto la
rubrica Spese diverse, ed applicarsi poscia per intiero al medesimo
beneficiato antecessore od eredi nel conto di riparto. Se poi il Su-
beconomo avesse a sostenere qualche spesa di caposoldo per ritar-
dato pagamento di carichi maturati durante la vacanza, sarà da os-
servarsi se eranvi fondi disponibili o no ; nel primo caso non sarà
ammesso nel conto d' amministrazione il caposoldo , nel secondo lo
si calcolerà nella rubrica Carichi come un aumento di spesa per
lo stesso titolo. Sul particolare si richiama l'art. IO della Norma
provvisoria e l'art. 15 dell'Appendice, i quali articoli autorizzano
i Subeconomi a valersi anco di mezzi straordinarj pel pagamente
di spese urgenti , fra le quali sono a ritenersi i carichi (2).
z) Avvenendo di fare qualche deposito alle pubbliche Casse
o d'investire qualche capitale ritirato o redento durante l'ammini-
(1) La pratica ora vigente, come si è già notato, sostituisce al processe
verbale di ricognizione del conto la semplice firma degli interessati in cale*
al conto medesimo. , . ,.,
(2) Dovendo i Subeconomi a termine del vigente Regolamento di Contato
Iità invocare una suppeditazione quando si trovassero in deficienza di fondi noi
si ammetterà in nessun caso a loro scarico le multe per ritardato pagamenti!
delle imposte.
- 67 —
strazione , saranno riferite le relative somme nella parte passiva in
fine del conto d'amministrazione sotto la rubrica Pagamenti spet-
tanti al patrimonio del beneficio.
ONORARIO D'AMMINISTRAZIONE PEI SUBECONOMI.
§ 4.° Art. i.° Quando non occorre di far riparto di rendite per
essere ritardata la provvista oltre il secondo anno d'amministra-
zione, o perchè si tratti di un beneficio sotto sequestro, o perché
tutta la rendita del beneficio sia erogabile nell'adempimento de' pesi
inerenti per celebrazione di messe od altro, in tal caso l'onorario
del Subeconomo da calcolarsi nel conto d' amministrazione si prende
sulla somma da esso realmente riscossa dipendentemente dalle ren-
dite sì arretrate che correnti (art. 28 della Norma) , esclusi i ca-
pitali ed ogni altro introito riferibile al patrimonio di cui si è fatta
parola sotto h, giusta il Dispaccio Governativo 28 maggio 1819
N. 11145-1980.
2.° Se occorre di fare riparto, l'onorario si calcola su tuttala
rendita lorda esatta e da esigersi ineccepibilmente dal Subeconomo
a saldo dell'anno d'amministrazione.
3.° Quando si tratta di conto finale per essersi riconferito il be-
neficio, ancorché sia il caso di riparto, si calcola l'onorario sol-
tanto sulla somma introitata dal Subeconomo dipendentemente dalle
3 rendite di quell'anno d'amministrazione, mentre i relativi residui
c' crediti, che per avventura sussistessero, si assegnano al nuovo prov-
visto ond' essere riscossi a cura di lui conseguentemente al dispo-
sto dal § 2.° della Circolare Governativa a stampa 1.° aprile 1822.
'' 4.° Dietro le premesse massime compete ai Subeconomi giusta
il disposto degli articoli 28 e 29 della Norma provvisoria, l'ono-
rario dell'8 per 100 pel primo anno di amministrazione d'un be-
nefìcio qualunque, e l'onorario del 5 per 100 per gli anni suc-
cessivi. Il primo anno d'amministrazione si computa pei Subeco-
nomi in attività di servizio a principiare dal giorno del processo
^verbale dell'assunto possesso, e pei Subeconomi sostituiti dal giorno
(del Decreto di loro nomina quando ne assumano immediatamente
le funzioni, ovvero dal giorno precisato nello stesso Decreto. Però,
ove si ve)
— 88 —
criticassero riscossioni per lauderai, d si trattasse di bene-
fici coadjutorali, la cui rondila sia costituita por intero sul) IR.
Monte anche noi primo anno «li amministrazione, compete a. Su-
Eonomi l'onorario de, solo 5 per 100 a termini del Diaccio
Governativo 27 mar/o 1829, N. 7524-1172 e della già c.tate Cir-
colare Governativa 30 marzo 1825, N. 8171-1499, confermata col
Dispaccio 17 settembre 1828, N. 25008-3850, P.
7° Conseguentemente all'ari. 4.°, so il Subeconomo presenta
il conio dopo compito il primo anno d'amministrazione, in tal caso
si calcola l'onorario dell' 8 per 100 soltanto sulle rend.te efT .,-
vamente dal medesimo introitate entro lo stesso primo anno e sugli
introiti fatti posteriormente dal Subeconomo, sebbene r.guard.no ren-
dite riferibili al medesimo primo anno d'amministrazione, si com-
PUlac.« Not compete onorario al Subeconomo sulle somme che avesse
a ritirare dal suo antecessore per avanzi intercalari od altri fondi
nresso di esso rimasti. . ^.
7° Non si ammette pure onorario sugl'introiti dipendenti da
rimborso per ispesc di carichi e di campagna spettanti ai mezza-
dri- anzi, dovendosi come si è notato sotto o, esporre per dette
spese soltanto la quota padronale, non dovranno essi rimborsi figuj
rare nel conto d'amministrazione. Al contrario se , coloni fossero
temili pagare al padrone, oltre il fitto in contanti ed in gener,
Sche somma per carichi, sulla stessa somma .considerata come
? le Si nSita'da porsi in aumento del fitto onde costituirne
fa reale annualità si ammette in favore del Subeconomo onorario
come lo si ammette pure su quelle somme che gli affittuarj pagas
soro per cariebi in conto fitto ed a comodo del locatore.
ONORARIO PEI SINDACI CAPITOLARI.
8 5° L'onorario pei Sindaci capitolari si limila al 5 per 100
qualunque sia l'anno d'amministrazione, giusta il citato art 29 della
Norma provvisoria. Esso onorario dovrà calcolarsi sugi introiti sol-
tanto della quote di rendita prebendate, di cui essi Sindaci sono „
tenuti a render conto, mentre gl'introiti della parte di rendila re-
- 69 -
sidenziale devono distribuirsi separatamente dai Sindaci medesimi,
a termini della Circolare Ministeriale 27 gennajo 1808, N. 894.
COMO DI RIPARTO.
§ 6.° Art. l.° Il conto di riparto sarà pure compilato giusta
il modello B, redattosi sopra alcuni casi pratici che presentano le
maggiori difficoltà nell'esecuzione. A cotesto conto dovrà sempre
premettersi il prospetto delle rendite, dei pesi e delle spese già
descritte nel conto di amministrazione con ordine di rubriche però
diverso, dovendosi in esso prospetto riunire in colonna separata le
rendite che scadono ad una stessa epoca onde farne un'unica ri-
partizione a risparmio di operazioni, indi descriversi le altre ren-
dite che maturano in epoche differenti, le quali devono dividersi
parzialmente ad una ad una. Egualmente collo stesso prospetto sono
a sommarsi in colonna separata le spese ed i pesi gravanti parti-
colarmente una o più rendite, ed i pesi e le spese che fossero a
carico soltanto di alcuna delle parti, onde farne pure nel riparto
l'applicazione a seconda ; indi sono a descriversi gli altri pesi e le
altre spese divisibili ad una ad una in proporzione delle rendite
che ne sono affette.
2,° Le rendite di diffìcile riscossione od inesigibili (che per re-
golarità sono da calcolarsi nel conto d'amministrazione egualmente
che le esigibili) non devono comprendersi nell'anzidetto prospetto.
Le rendite di diffìcile riscossione si riportano nell'appendice al
conto di riparto, giusta l'esempio dato nel modello B, ove ne vien
fatto separato assegno alle parti pel caso siano esatte. Per le ren-
dite poi assolutamente inesigibili si richiamano i Subeconomi al-
l'osservanza dell'art. 8 del Regolamento 14 aprile 1828.
DIVISIONE DELLE RENDITE.
§ 7.° Le rendite si dividono giorno per giorno ossia a dietim
(art. l.° dell'Appendice 4 agosto 1818) fra l'antecessore benefi-
ciato od eredi, il vacante ed il nuovo provvisto pel periodo di
tempo che ad essi appartiene giusta le seguenti massime.
— 70 —
Art. 1 .° Per l' anlcccssorc si calcola il dietim dall' epoca in cui
ha principio la decorrenza delle rendile secondo la loro natura no-
tala sotto 6, e, d, e, del conto d'amministrazione § 3.° sino a tutto
il giorno della morie se trattasi di un beneficiato defunto , sino a
tutto il giorno antecedente alla rinunzia se trattasi di un benciiciato
rinunziantc, e sino a tutto il giorno antecedente alla placitazione
Governativa della bolla di canonica istituzione ad altro benefìcio
se trattasi di un beneficiato promosso.
2.° Pei vacante si computa il dietim dal giorno immediatamente
successivo a quello calcolato a favore del beneficiato antecessore
sino a tutto il giorno che precede la placitazione Governativa della
bolla del nuovo investito, od altrimenti, quando il benefìcio non
sia riconferito, sino a tutto il giorno in cui scadono le annualità
delle singole rendile.
3.° Pel nuovo investito il dietim viene calcolato dal giorno della
Governativa placitazione della bolla o dell' approvazione di sua no-
mina (articolo 1.° della Circolare Governativa i.° aprile 1822) (1)
sino a tutto il giorno della scadenza dell'annualità delle singole
rendite.
4.° Qualora vi fosse alcuna rendita che scadesse alla Pasqua di
Risurrezione od in altra festa mobile, essa rendita dovrà dividersi
fra le parti in proporzione del tempo decorso dall'una Pasqua o
festa mobile all'altra conseguentemente all'art. l.° dell'Appendice
4 agosto 1818, e giusta l'esempio dato nel modello B.
5.° Come poi nei conti si fa calcolo del mese aritmetico di
trenta giorni, così accadendo la vacanza o la provvista di un be-
nefìcio nel giorno 28 febbrajo (o 29 se anno bisestile), ed avve-
nendo che un beneficiato soccomba od ottenga la Governativa pia-
citazione della bolla di canonica istituzione ad altro benefìcio nel
giorno 31 di alcun mese, si regolerà il dietim a mese aritmetico:
se poi un beneficiato rinunziasse nel giorno 31 , la rinunzia dovrà
ritenersi avvenuta il primo del mese successivo.
(1) Ciò è conforme anche alle disposizioni vigenti sul R. Placito.
RIPARTIZIONE DEI PESI E DELLE SPESE.
§ 8.° Art. l.° I pesi e le spese comuni, cioè quei pesi e quelle
spese che non sono applicabili in totalità ad un solo condividente,
si dividono fra le parti in proporzione delle quote delle differenti
rendite alle stesse parti assegnate. Alcuni pesi ed alcune spese sono
divisibili in proporzione delle totalità delle rendite , ed altri in pro-
porzione soltanto di alcune di esse od anche di una sola rendita,
come nei casi figurati nel modello B.
2.° Si applica in totalità al vacante la spesa della carta bollata
pel processo verbale di vacanza o di sequestro, giusta la Gover-
nativa Circolare 21 luglio 1824, n.° 19429-3112, e pel certificato
del possesso de' fondi, la spesa per le riparazioni occorenti du-
rante F amministrazione subeconomale di cui è cenno sotto q9 § 3.°,
l'assegno al Vicario spirituale pel servizio in tempo di vacanza,
ed ogni altra spesa riguardante la conservazione della dote bene-
ficiaria e gl'introiti spettanti al patrimonio del beneficio.
3.° Quelle spese da calcolarsi pel conto d'amministrazione sotto
La rubrica Anticipazioni per le sementi ed assegno al Vicario nel
servizio prestato a comodo del nuovo provvisto dopo la placitazione
Governativa, delle quali è cenno sotto o e p del § 3.°, e per al-
tri oggetti incumbenti esclusivamente allo stesso nuovo provvisto
devono nel riparto applicarsi per intiero al medesimo.
§ 9.° L'onorario del Subeconomo si descrive nel conto di ri-
parto per r identica somma già calcolata nel conto d' amministra-
zione. Ove poi l'antecessore beneficiato od il nuovo provvisto do-
vessero rifondere al Subeconomo qualche somma a compimento
della quota spettante al vacante per riscossioni da essi fatte oltre
la propria competenza, in tal caso sarà altresì calcolalo nel conto
di riparto a favore del Subeconomo l' onorario sulla relativa rifusione
nella misura dell' 8 o del 5 per 100 a seconda delle norme addi-
tate nel § 4.° Lo stesso dicasi quando il nuovo provvisto avesse
ja riscuotere somma maggiore della propria competenza dipenden-
temente anche dai crediti che fossero assegnati al medesimo da
esigersi. Quando però l'antecessore od il nuovo provvisto doves-
— 79 —
sero rifondere al Subeconomo qualche somma a compimento della
quota di spesa ad essi addebitata nel riparto, sopra tale rifusione
non dovrà calcolarsi 1' onorario.
§ IO.0 Sarà posto a carico di ciascuna delle parti condividenti
l'onorario d'amministrazione in ragione degl'introiti falli pel loro
conto dal Subeconomo.
Ove questi avesse riscosso o dovesse riscuotere somma mag-
giore della quota di rendita lorda assegnata nel riparto al vacante,
1' onorario da porsi a carico dello stesso vacante si prende sulla
medesima quota, e per V eccedenza dell' introito a fronte di essa
quota l'onorario si addebita all' antecessore beneficiato ed al nuovo
provvisto in ragione di quanto fosse stato per loro conto esatto
dallo stesso Subeconomo.
All' incontro quando il Subeconomo avesse riscosso o dovesse
riscuotere somma minore della quota di rendita assegnata al va-
cante per essersi esatto e pagalo dall' antecessore beneficiato e dal
nuovo provvisto, o dall' uno o dall' altro somma maggiore della ri-
spettiva loro quota di rendita e di spesa, in tal caso l'onorario a
carico del vacante sarà calcolato soltanto sulla somma che effetti-
vamente avrà esatto o dovrà esigere il Subeconomo a saldo della
competenza dello stesso vacante.
§ 11.0 Per l'applicazione dell'onorario d'amministrazione a
carico delle parti gì' introiti del Subeconomo si ritengono fatti pri-
mieramente per conto del beneficiato antecessore, indi per conto
del beneficio, poscia del nuovo provvisto.
§ 12.° Ritenuto quanto si è detto ai §§ 4.°, IO.0 ed 11.0 e
supposto
a) che la rendita lorda di un beneficio della somma in tutto
di lire 1000 venga assegnata come segue, cioè
All' antecessore beneficiato per lir. 500. —
Al vacante per » 22°-
Al nuovo provvisto per » 28°-
Rendita lorda in tutto » 1000. —
- 73 —
b) che la stessa rendita sia stata riscossa come segue :
Dal beneficiato antecessore per lir. 200. —
è o Lnel 1 .° anno d' am-
= g ; ministrazione lir. 400. —
_ g .nei 2.° anno » 250. —
g °f » 650. —
Dal nuovo provvisto per crediti
assegnati da esigersi ...» 150. —
lir. 1000. —
L'onorario dell' 8 per 100 sarà calcolato a carico del benefi-
ciato antecessore sopra lire 300 scosse per suo conto dal Subeco-
nomo nel primo anno d' amministrazione a compimento della rendita
di lire 500 al medesimo antecessore assegnata, indi a carico del
vacante sulle restanti lire 100 esatte pure dal Subeconomo nel
primo anno d' amministrazione per conto del benefìcio.
E sarà poscia calcolato a carico del vacante medesimo l'ono-
rario del 5 per 100 sopra lire 120 riscosse dal Subeconomo dopo
il primo anno d' amministrazione a saldo della rendita di lire 220
assegnata al beneficio, indi verrà computato a carico del nuovo
provvisto l'onorario pure del 5 per 100 sopra le rimanenti lire 130
esatte egualmente dal Subeconomo dopo il primo anno d' ammini-
strazione per conto dello stesso nuovo provvisto.
§ 13.° Nel caso contemplato nell'ultima parte del § 10.°, cioè
che 1' onorario d' amministrazione a carico del vacante debba mi-
surarsi soltanto sulla somma che il Subeconomo avrà effettivamente
esatto o dovrà esigere a saldo della competenza del vacante me-
desimo, servirà d' esempio la seguente dimostrazione :
Dato che l'anzidetta rendita di lire 1000 venga egualmente
assegnata nel riparto, cioè
Al beneficiato antecessore per .... lir. 500. —
Al vacante per . . . . » 220. —
Al nuovo provvisto per ...... » 280. —
Sommano lir. 1000. —
— 74 —
E che pei pesi e perle spese, non compreso V onorario d'am-
ministrazione, vengano applicate ai medesimi le seguenti quote, cioè
Al beneficiato antecessore lir. 75. —
Al vacante » 48. —
Al nuovo provvisto » 32. —
Totale lir. 155. —
E supposto che le parti abbiano riscosso e pagato come segue :
a) V antecessore beneficiato abbia riscosso lire 550, cioè
lire 50 di più della propria quota di rendita . . . lir. 50. —
E pagato lire 80, cioè lire 5 oltre la sua quota
de' pesi e delle spese » 5. —
Dovrebbe F antecessore medesimo corrispondere
al Subeconomo lir. 45. —
bj II nuovo provvisto abbia esalto per
conto proprio lire 340, cioè più della propria
quota di rendita lir. 60. —
E pagato lire 40, cioè lire 8 oltre la
sua quota de' pesi e delle spese .... » 8. —
Dovrebbe esso nuovo provvisto corri-
spondere al Subeconomo » 52. — » 52. —
Sarebbero da riceversi in tutto dal Subeconomo lir. 97. —
e) Il Subeconomo abbia effettivamente riscosso in
conto della rendita spettante al vacante » HO. —
Totale riscosso e da riscuotersi dal Subeconomo ,
su cui soltanto potrebbe competergli l'onorario . . . lir. 207. —
Ed abbia pagato a conto delle lire 48 , quota
dei pesi e delle spese applicata al vacante » 35. —
Rinviene la competenza netta del vacante come
abbasso in lir. 172.
Quota di rendita assegnata al va-
cante lir. 220. —
Quota dei pesi e delle spese .... » 48. —
Competenza netta lir. 172. —
— 75 —
§ 14.° Accade talvolta che il beneficiato antecessore od il nuovo
provvisto , avendo riscosso più di quanto sarebbe loro dovuto , de-
vono compensarsi l'eccesso. In tal caso a semplificazione del conto,
e per non aggravare le parti dell' onorario d'amministrazione, la
somma da rifondersi non si fa passare per le mani del Subeco-
nomo, ma la si assegna nella coadequazione sottoposta al conto di
riparto da pagarsi direttamente dall'antecessore al nuovo provvi-
sto, o viceversa a seconda che l'uno o l'altro ne sia il debitore.
Quando però anche il Subeconomo abbia esatto somma maggiore
della competenza del vacante, sicché debba farne compenso del
pari che l'antecessore ed il nuovo provvisto a quella di queste
ultime due parti che ha riscosso meno della propria competenza,
in questo caso dovendo farsi il compenso per una sola mano, la
somma che fosse dovuta dall'antecessore o dal nuovo provvisto
dovrà essere riscossa dal Subeconomo e posta a suo debito nella
coadequazione, onde questi ne faccia poi il pagamento al credi-
tore in unione alla somma più scossa da esso Subeconomo oltre
la competenza del vacante , e sulla stessa somma da rifondersi dal-
l' antecessore o dal nuovo provvisto sarà calcolato l' onorario d' am-
ministrazione.
§ 15.° In fine del conto di riparto sarà fatto il riassunto delle
attività e passività applicate alle singole parti , che servirà di prova
dello stesso conto, e sarà pur fatta la coadequazione pel più o
meno dalle parti medesime riscosso o pagato , e di quanto doves-
sero esigere o pagare , siccome è data norma nel modello B, mo-
dificando a seconda de' casi la disposizione e le cifre della coade-
quazione stessa. Quando però tutte le rendite di un beneficio ma-
turassero ad una stessa epoca e fossero state riscosse in totalità
dal Subeconomo, e tutti i pesi e le spese fossero comuni alle parti,
in tal caso non occorrerà eseguire il riparto separato delle ren-
dite, dei pesi e delle spese, ma per semplificazione si sottrarrà
dal montare delle rendite la somma complessiva dei pesi e delle
spese compreso l'onorario del Subeconomo, e verrà divisa sol-
tanto fra le parti la rendita netta.
70 —
AVVERTENZE GENERALI.
§ 4C.° Nei modelli A e B si è supposto il caso di un bene-
ficio vacante per promozione di un beneficiato ad altro benefìcio :
quando però le vacanze derivassero dalla rinunzia o dalla morte
di un beneficiato, saranno nei conti variate a seconda de' casi le
relative indicazioni.
§ 17.° Restano diffidati i Subeconomi e Sindaci capitolari che,
ove i conti non fossero compilati giusta le norme tracciate nelle
presenti istruzioni e secondo 1' ordine e la forma portala dai detti
modelli A e B e relative distinte I, II, III e IV, saranno rimandati
per riforma.
N. B. Si ommettono i %% 18 e 19 in cui si dispensano i Subeconomi dal
presentare i conti dei benefici sussidiati per supplemento di congrua e quelli
delle Coadiutorie di semplice ufficio costituite per intero in Certificati di Ren-
dita Pubblica. Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con Disp. 19 agosto,
1862 N. 61045 determinava che i Subecocomi e Sindaci capitolari nelle Provin-
cie di Lombardia dovranno produrre all'Economato Generale in Milano per l'op-
portuna revisione ed anche per la competente applicazione degli intercalari a
sensi dell'art. 2 dei R. Decreto 26 settembre 1860, N. 4514 i conti annuali di
ogni beneficio o cappellania ecclesiastica o laicale, manuale e d'ogni legato di
culto di qualsivoglia reddito cadente in loro amministrazione.
Modello -A..
CONTO D'AMMINISTRAZIONE
per l'anno Ì831 del beneficio parrocchiale sotto il titolo di S
nel Comune di Distretto di n.° .... Provincia di . . . .
rimasto vacante il 31 maggio detto anno per promozione del Sacer-
dote N. N. alla Parrocchia di e riconferito al Sacerdote N. N.
colla placitazione Governativa 31 ottobre stesso anno 1831 , n.°
AVVERTENZA
Per comodità delle parti si potrà far uso delle vecchie misure con che però
si aggiunga il ragguaglio delle misure decimali.
— 78 —
COJVTO d'amministrazione per Vanno 1831 del henen
Attività
Fitti
delle case
dei beni in contanti
dei beni in generi
Frutti di parte padronale sui fondi affittati
a generi -
Prodotti di fondi lavorati per economia . . .
Simili a mezzadria
Decime e primizie
Livelli attivi
Legati attivi
Interessi di capitali e censi
Rendite sull'I. R. Monte dello Stato
Assegni e prestazioni attive
Proventi diversi ordinarj e straordinarj . . .
lir
Arre-
trato
a tutto
il
1830
Anima-
lità
ossia
rendita
183J
Totale
Introiti
fatti
Uesta
atti
a tu
il li
Sommano lir.
240
(300
700
1540
0(1
un
30 00
590 oo
153 oo
OD
196
140
62
75
20
600
85
700
50
2750
00
30
590
153
55
43G
140
62
75
20
1200
85
700
50
4296 00
Introiti spettanti al patrimonio del beneficio lir
30
500
100
55
436
140
62
65
20
600
85
1400
50
Totale degl'introiti fatti
3543
450
4003
90
53
600
743
JRiassunto degV intra
Dall'antecessore come dalla distinta .
Dal Subeconomo ( iri, conto *' amministrazione
( ed in conto del patrimonio
Dal nuovo provvisto
Restanze attive e passive a saldo come dalla distinta
— 79
Tocchiate di S.
del Comune di
IPstssi-vità,
irichi prediali e sovrimposte locali .... lir.
)ese di campagna »
tti passivi *
.velli e decime passive »
iparazioni *
3gati passivi ed obblighi del beneficio . . . »
ssegni e prestazioni passive »
teressi di capitali e censi passivi »
)ese diverse • »
norario d'amministrazione »
Sommano
. lir
;nticipazioni di spese
Sommano ... lir
Arre-
trato
a tutto
il
1830
Annuali-
tà ossia
pesi
e spese
1831
Totale
Paga-
menti
fatti
Restanze
passive
a tutto
il 1831
48
29
77
no
si
si
140
40
20
10
10
200
5
25
222
177
851
69
920
00
140
)0
88
30
20
00
10
50
10
35
230
31
o
00
55
28
222
74
177
18
928
13
69
31
998
140
88
20
10
10
230
5
25
222
177
99 928
igamenti spettanti al Patrimonio del beneficio lir.
Totale dei pagamenti fatti »
69
998
450
1448
fife* pagamenti fatti.
. : .... I. lir.
■ (n) »
n »
ni »
Totale lir.
IV »
lir.
Introiti
Paga-
menti
1042
50
110
4.|
1540
450
50
00
750
450
70
00
15 marzo .
970
00
136
95
Il Subeconomo N.
N
4003
00
1448
12
743
00
4746
00
1448
12
— 81 -
DISTINTA, delle riscossioni e de' pagamenti fatti
dall' antecessore beneficiato promosso.
Riscossioni per l'arretrato
1830
15
1831
Dicembre
Maggio
detto
Interessi di capitali e censi.
Da Cova Ignazio pel primo semestre d' interessi
dell'annualità 1830 maturati sotto questo
giorno 15 dicembre sopra il capitale di lire
15000 mutatogli al 4 per 100, come da istro-
mento 15 giugno 1828 a rogito del dott. Giu-
seppe Riva notajo residente in Milano . . . L.
Assegni e prestazioni attive.
Dal Comune di per prestazione matu-
rata alla Pasqua di Risurrezione 1831, cioè
il giorno 3 aprile detto anno »
Somma delle riscossioni per V arretrato . L
Riscossioni per l' amministrazione corrente
Rendita sull' I. 2?. Monte.
Dall'I. R. Monte dello Stato pel primo seme-
stre della rendita maturata il 30 aprile p.° p.°
sopra la cartella n.° in data 1.° mag-
gio 1824 »
Totale delle riscossioni fatte dall'antecessore L.
Pagamenti per V arretrato.
Quota del legato annuo di lire 60. 65 per messe
n.° 50 sopra la totale rendita 1831 di lire 2706
descritta nel conto d' amministrazione in pro-
porzione della parziale rendita arretrata di
lire 1330 emergente dal modello B lire 29. 81.
300
00
700
1000
00
42
1042
50
50
82 —
Somme retroscritte
Pagamenti per l'amministrazione corrente
Cariali i prediali e sovrimposte locali.
1830
1831
20
18
1830
1831
Dicembre
Marzo
Ottobre
detto
detto
Maggio
Al Ricevitore comunale per la
prima rata dell' anno came-
rale 1831, come da confesso
n.° 1 C.
Al suddetto per la seconda rata,
come da confesso n.° 2. . . . »
Spese di campagna.
Per mezzo carro di con-
cime a lir. 10 L.
Per staja 2 frumento di
semente a lir. 30 ... »
Per aratura mezza bol-
cogna »
lo
Spese diverse.
Carta bollata per la quitanza al-
l' I. R. Monte L.
32
32
05 31
15
80
00
Totale de' pagamenti fatti dall' ante-
cessore L
29
81
1042
50
80
110
60
41
— 83 —
ll.a
DISTINTA* delle riscossioni e de' pagamenti fatti
dal Subeconomo.
Riscossioni per l' arretrato
1831
30
11
11
Giugno
Novembre
Agost o
Novembre
Agosto
Interessi di capitali e censi.
Da Cova Ignazio pel secondo semestre di inte-
ressi dell'anno 1830 maturati il 15 giugno
1831 L.
Riscossioni per l' amministrazione
corrente.
Fitti delle case.
Da De Micheli Pietro per fìtto oggi sca-
duto d'una porzione della casa bene-
ficiaria L.
Fitti de' beni in contanti.
Da Malerba Giorgio a conto del seme-
stre di fitto scaduto a S. Lorenzo di
annue lire 590 L.
Dal suddetto a saldo del primo
semestre ed a conto del se-
condo oggi scaduto, in tutto »
Sommano . . L,
Fitd de' beni in generi.
Da Pastori Girolamo a conto di
fìtto del corrente anno, cioè
Frumento mogg. 2 a lir. 30 . L.
Pollastri d' app. n.° 10 a lir. 1 »
Per carichi »
200
300
oo
30
500
100
630
(IO
00
500
00*
300
00
— 84
1831
»
»
»
»
»
»
»
•25
5
11
27
20
15
»
4
Frutti
Giugno
Ottobre
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
detto
Ottobre
Somme retroscritt
di pai-te padronale sui fondi
affittati a generi.
Da Sartorio Giovanni per im-
porto di libbre 30 gaietta a
lire 3 austr. lire 90; metà di
parte padronale L.
Da Valli Giuseppe per importo
di libbre 100 uva di parte pa-
dronale vendutagli a lire 10
austr. al 100 »
e . .
45
55
60
24
45
19
3
15
166
i,
oo
00
00
00
00
00
00
0o
00
00
630
55
166
851
00
00
00
300
OD
00
L.
Prodotto de' beni lavorati
per economia.
Da Brioschi Antonio per importo
di fasci 10 fieno maggengo
vendutogli a lire 6 al fascio L.
Dal suddetto per importo di fa-
sci 6 fieno agostano venduto-
gli a lire 4 »
Da Formenti Luigi per moggia 1,
staja 4 frumento vendutogli a
lire 30 »
Da Galazzi Giuseppe per fasci 5
fieno terzuolo vendutogli a
lire 3,80 al fascio »
Dal suddetto per staja 2 noci
pel prezzo convenuto di ... »
Dal suddetto per libbre 200 uva
del giardino vendutagli a lire
7,50 al 100 »
L.
Tl!
00
300
85 —
Somme controscritte . . . L.
Prodotto de' beni lavorati a mezzadria.
1831
14
Luglio
detto
Ottobre
detto
Agosto
detto
Novembre
Luglio
Da Arnaboldi Pietro per mog-
gia 2 segale di parte padro-
nale vendutagli a lire 20 al
moggio L.
Simile per moggia 2 frumento
a lire 30 i »
Da Cozzi Nicola per brente 2 vino
a lire 19 »
Simile per staja 1 torchiato a
lire 6 la brenta »
L.
Decime e primizie
non convenzionate .
Da Formenti Luigi per moggia
1, staja 4 frumento di decima
vendutogli a lire 30 al mog-
gio »
Dal suddetto per staja 4 segale
di primizia corrisposta dalle
famiglie del paese a lire 20 al
moggio »
Da Nicolini Giovanni per staja 4
miglio di primizia come sopra
vendutogli a lire 14 al mog-
gio »
L.
Livelli attivi.
Da Pedroli Giovanni per livello
in generi, cioè frumento mog-
gia 1 venduto a Formenti Luigi
a lire 30 al moggio L.
140
45
10
02
00
00
00
(!(»
851
00
300
00
140
00
62
00
1053
00
300
00
— 80 -
Somme retroscritte . . L.
30
00
1053
00
300
00
L831
■1
Luglio
Segale moggia 1 venduta al sud-
detto a lire 20 »
L.
20
50
00
00
»
11
Novembre
Da Bernasconi Vincenzo per l'an-
nualità del livello in contanti
maturato in questo giorno 11
novembre »
25
L.
75
00
75
00
Legati attivi.
»
31
Dicembre
Dall' Ospitale maggiore di Milano a saldo
del legato maturato nel controscritto
giorno 31 dicembre L.
20
00
Rendite sulV I. R. Monte.
»
o
Novembre
Dall'I. R. Monte dello Stato pel secondo
semestre maturato 31 ottobre p.° p.°
della rendita della cartella n.° . . . in
data 1.° maggio 1824 »
42
50
Riscossioni per rendite ordinarie
dell'amministrazione corrente. . . L.
1190
50
1190
50
Proventi diversi ordinarj e straordinarj.
»
11
detto
Da Bernasconi Vincenzo per laudemio in causa
del trapasso dell' utile dominio verificatosi nel
tempo della vacanza del beneficio »
50
00
Riscossioni fatte dal Subeconomo per rendii
ordinarie e straordinarie arretrate e coi
renti
e
L.
1540
50
— 87
Somma controscritta . . L.
Introiti spettanti al patrimonio
del beneficio.
1831 10 Dicembre
31
detto
Giugno
Settembre
Da Poli Giovanni per importo di tre
piante state atterrate dal vento sui
fondi benetìciarj e vendutegli con au-
torizzazione 22 novembre p.° p.°, n.°
28327-4230 dell'I. R. Delegazione pro-
vinciale - •■? <L.
Dal Comune di per prezzo di fondo
stato occupato nella formazione della
nuova strada comunale, come da pe-
rizia approvata con Ordinanza delega-
tizia 30 novembre p.° p.°, ri.0 30120-
4720 »
Introiti spettanti al patrimonio del be-
nefìcio in tutto L
Totale delle riscossioni fatte dal Sube-
Li
1540 50
120
00
conomo
330
450
00
00
450
00
1990 50
Pagamenti per V arretrato.
Nessumo.
Pagamenti
PER L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE.
Carichi e sovrimposte.
Per la terza rata del corrente anno ca-
merale, come da confesso n.° 3 . . li.
Per la quarta ed ultima rata oggi ma-
turata, come da confesso n.° 4 . . . >■
Sommano . . . . L
Si deducono per la quota a carico del
colono mezzadro sopra scudi .... a
centesimi ■
Residuano
. »
. L.
36
37
73
3
70
00
SO
so
00
«so
8S —
1831
11
14
Novembre
detto
detto
detto
Luglio
Somme retroscritte . . . L.
Sjjese di campagna.
Per n.° 14 giornate compensate
ai coloni pel taglio del fieno
maggengo, agostano e terzuolo,
e pel raccolto del frumento,
delle noci e dell'uva a cente-
simi 06. 2 cadauna giornata L.
Per precario d'acqua, come da
confesso n.° 5 »
L
Fitti ^tassivi.
Ad Ercole Bossi per fitto di una stanza
che serve per riporre i generi, come
da confesso n.° 6 L,
Livelli e decime passive
convenzionate.
A Re Pietro a saldo del livello matu-
rato sotto questo giorno 11 novem-
bre ed assentato sopra un fondo be-
neficiario, come da confesso n.° 7 . L.
Riparazioni.
Al capo mastro Giuseppe Romanone per
giornate e somministrazioni di mate-
riale occorse per alcune riparazioni
istantanee oltre quelle già fatte ese-
guire dal promosso, come da specifica
e confesso n.° 8 L
80
1990
50
19
00
20
00
10
00
10
130
50
30
-SD-
ISSI
31
1832
1831
Dicembre
detto
Germajo
Giugno
detto
Novembre
detto
Somme controscritte
. L.
Legati passivi.
Al Sacerdote Sigismondo Anelli per li-
mosina di n.° 100 messe celebrate a
saldo del corrente anno a lire 1. 21. 3,
come da confesso n.° 9 L.
Assegni e prestazioni passive.
Al Parroco Vicario foraneo di .... Sa-
cerdote N. N. a saldo della presta-
zione convenuta pagarsi sotto questo
giorno 31 dicembre di libbre 3 cera
a lire 1. 77 cadauna libbra a carico
della rendita portata dalla cartella
del Monte, come dal confesso n.° 10 L.
Interessi de' capitali e censi passivi.
Alla Mensa vescovile di a
saldo dell'annuo censo scaduto sotto
questo giorno 3 gennajo a carico delle
rendite maturate al S. Martino 1831,
come da confesso n.° 11 L
Spese diverse.
Carta bollata pel processo verbale di
possesso assunto in vacanza L
Al Commissario distrettuale pel
certificato di possesso dei fon-
di beneficiarj , come da con-
fesso n.° 12 »
Carta bollata pel confesso all'I.
R. Monte >>
Simile pei confesso rilasciato al
livellano Bernasconi per le pa-
gate lire 25 5
30
90
30
30
130
121
30
30
31
1990 50
80
00
281 91
1990
50
90
1831 30 Novembre
30
Ottobre
detto
detto
Novembre
Somme retroscritte
Onorario al Vicario spirituale pei
servigi prestati dal primo giu-
gno al 29 ottobre p ° p.° in.
elusi, che sono mesi 4 e giorni
29 a lire 44. 13 al mese, come
da confesso n.° 13 L.
Anticipazioni di spese.
Per staja 2 frumento di semente
pel raccolto dell'anno 1832
comperato a lire 36 al mog-
gio L.
Carra 1 concime »
Per aratura mezza bolcogna. . »
Anticipazioni per ispese di cam-
pagna L.
Onorario al Vicario spirituale
per servigi prestati per co-
modo del nuovo provvisto per
un mese dal 30 ottobre al 29
novembre 1831 inclusi . . . . »
Sommino . . L.
219
221
80
44
00
1?.
69 13
Sommano i pagamenti fatti dal Sub.0 L.
Onorario d' amministrazione.
Al Subeconomo per suo onora-
rio in ragione dell'8 per 100
sopra lire 2190. 50 (cioè lire
1490. 50 riscosse dal medesimo,
e lire 700 riscosse per suo conto
dal nuovo provvisto) . . . . L
175
175
281 91 1990 50
221 98
69
573
573
02
1990
5(.
91 —
1832
30
Gennajo
Somme controscritte . . L
Allo stesso per simile al 5 per
100 sopra lire 50 esatte per
laudemio >~
Somma l'onorario d'ammi-
nistrazione »
Sommano
175
21
50
177 74
L
Pagamenti spettanti al patrimonio
del benefìcio.
Depositate nella Cassa provinciale della
diretta dietro Ordinanza delegativa 24
gennajo 1832, n.° L.
Totale dei pagamenti fatti dal Su-
beconomo compreso l'onorario d'am-
ministrazione x
573
02
177
74
750
76
450
00
1200
76
1990 50
— 93 —
III.
DISTINTA, delle riscossioni e dei pagamenti
fatti dal nuovo provvisto.
Riscossioni per conto proprio
Prodotti di fondi lavorati per economia riferibili all'arretrato.
1832 12
Gennajo
detto
Sette noni della somma di lire 270 ricavata dalla legna
cedua del bosco detto Nizzolaro maturo di nove anni,
fatto tagliare dal nuovo provvisto, venduta in meda
a Giovanni Grosso previa regolare perizia 3 corrente
mese dell'agrimensore Felice Pulice, riferibili all' ar-
24
Aprile
retrato 1829 retro L.
Un nono delle dette lire 270 relativo all'arre-
trato 1830 . . . . ' »
Sommano le riscossioni riferibili all' arretrato L.
Prodotti suddetti
riferibili all' amministrazione corrente.
Un nono della detta somma di lire 270 spettante
all'anno economico 1831 :
Somma delle riscossioni fatte dal nuovo prov-
visto per conto proprio L.
Riscossioni per conto del subeconomo
210
30
240
00
00
00
Assegni e prestazioni attive
riferibili all' amministrazione corrente.
Dal Comune di ... . per prestazione maturata
alla Pasqua di Risurrezione 1832, cioè il giorno
22 aprile detto anno L
30
270
"00
00
00
Totale delle riscossioni fatte dal nuovo provvi-
sto per conto, proprio e per conto del Sube-
conomo L.l 970
Avvertenza.
Il ricavo delle legne del bosco Nizzolaro si ritiene fatto dal nuovo prov-
visto per proprio conto, non potendo i Subeconomi a termini della Go-
vernativa Circolare 27 dicembre 1817, n.° 33978-5921 fare alcun taglio di
boschi o scalvamento di piante sui fondi beneficiar,].
- <)ì
1831
31
Dicembre
19
31
detto
detto
Somma retroscritta delle riscossioni . . . . L.
Pagamenti per l' arretrato
Spese di campai imi.
Otto noni di lire 54 importo di n." 36 giornate a
lire 1.50 consunte nel taglio del nominato bosco
e neìVimmedamento delle legne . . . L. 48 00
Pagamenti
per l'amministrazione corrente
Carichi e sovrimposte.
Al Ricevitore comunale a saldo dell'ul-
tima rata delle sovrimposte locali del
corrente anno solare 183J, come da
confesso n.° 13 L. 3 90
Spese di campagna.
Un nono delle suddette lire 54
pel taglio del bosco Xizzolaro :
Sommano
. L.
Legati passivi.
Per limosina di n.° 50 messe
state dispensate a favore del
nuovo provvisto, come dall'In-
dulto vescovile 17 novembre
1831 approvato con Decreto Go-
vernativo 10 dicembre succes-
sivo n.0.... a lire 1.21 3L.
Per l'anniversario stato
adempito dallo stesso
nuovo provvisto, di cui
è gravato il legato at-
tivo delle lire 20 a ca-
rico dell'Ospitale di Mi-
lano, le quali depurate
di lire 1,60 per l'onora-
rio del Subeconomo re-
siduano L.
60
18
65
40
00
90
970 00
70105
Totale dei pagamenti fatti dal nuovo provvisto L.
88 95
13G
05
— 95
IV.
DISTINTA, delle restanze attive e passive a tutto il 1831.
Attive
Fitti de' beni in contanti.
Da Malerba Giorgio per residuo fitto maturato al S. Martino 1831
di dubbia riscossione, di cui si è proposto separato riparto in
fine del modello B nel caso che riesca di riscuoterlo al nuovo
provvisto, dal quale devono farsi le relative pratiche ed ì pa-
gamenti alle parti della rispettiva quota L
Fitti de' beni in generi.
Da Pastori Girolamo a saldo del residuo fitto maturato al
S. Martino 1831, cioè
Segale moggia 2 a lire 20 L.
Miglio » 1 » 13 . . • »
Totale fitto in generi dovuto dai Pastori che si ri-
tiene affatto inesigibile L.
53
DO
Interessi di capitali e censi.
Da Cova Ignazio per annualità d'interessi che maturano il giorno
lo giugno 1832 di sicura esazione L
Totale delle restanze attive L
90
53
600
743
00
00
Passive.
Nessuna rimanenza passiva.
NB 01 tra l'indicazione del nome e cognome de' debitori e creditori, e del
titolo ed ometto de" relativi crediti e debiti, dovranno altresì distinguersi
gli anni cui si riferiscono essi crediti e debiti. Sebbene poi non figuri
in questa distinta alcuna cifra di restanza passiva, si è pero notata la
relativa rubrica, onde sianvi descritte le partite che per avventura ios-
sero rimaste da soddisfarsi.
97 —
Modello B.
CONTO di riparto delle rendite, dei pesi e delle spese arretrate
a tutto il 1830 e correnti 1831 del benefìcio parrocchiale di
nel Comune di rimasto vacante il 31 maggio detto anno
per promozione del Sacerdote N. N. alla Parrocchia dì
e riconferito al Sacerdote N. N. con placitazione Governativa 31
successivo ottobre, n.° ....
Prospetto delle rendite, de' pesi e delle spese
Rendite arretrate.
Sette noni a tutto il giorno 10 novembre 1829 della somma di
lire 270 ricavata dalla legna cedua del bosco detto Nizzolaro L.
Un nono delle dette lire 270 riferibile all' arretrato
1830 L.
Assegni e prestazioni attive maturate il giorno 3 aprile
1831 : . . »
Interessi de' capitali e censi maturati il giorno 15 giugno
1831 »
(a) L-
30
700
600
1330
Sommano le rendite arretrate, come al conto d'amministrazione L.
Rendita dell'anno 1831.
delle case L.
de' beni in contanti, già escluse lire 90 di dubbia ri-
scossione, come alla distinta IV.a »
de' beni in generi, già dedotte lire 53 inesigibili, come
alla detta distinta .'...»
Frutti di parte padronale sui fondi affittati a generi '. '. »
Prodotti de' fondi lavorati per economia »
Prodotti de' fondi lavorati a mezzadria ..'..»
Decime e primizie ! . . . »
Livelli attivi '.'.'...'.'.'.•»
Sommano le rendite maturate al S. Martino . . . . L.
30
500
100
55
196
140
62
75
1158
210
30
240
700
600
1540
00
— <)8 —
Somme re
troscritte L
Lesati attivi maturati il giorno 31 dicembre 1831 . . . . J
Interessi di capitali e censi maturandi il giorno 15 giù-
(ruo 1832 -*i ' ■ * * oi
Rendita sull'I. R. Monte dello Stato maturata il giorno ói
ottobre 1831 • • • • ***',;" ò!
Assegni e prestazioni attive maturate alla Pasqua (li in-
surrezione, cioè il 22 aprile 1832
Proventi diversi ordinar.] e straordinarj , cioè laudemio
per trapasso di un livello avvenuto durante la vacanza »
Totale delle rendite 1831 riscosse e da riscuotersi che
risulta al disotto di lire 143 della cifra di lire 2706 espo-
sta nel conto d'amministrazione a motivo del a dedu-
zione delle due partite di cui sopra, runa di dubbia esa-
zione, l'altra inesigibile ■
1158
20
eoo
85
700
50
00
un
00
00
00
00
1540
00
L.
2613 0(
Sommano L
Introiti spettanti al patrimonio del beneficio.
Importo di tre piante state atterrate dal vento L
Prezzo di fondo beneficiario stato occupato nella
formazione della nuova strada comunale . . . . >
L.
120
330
450
00
00
20 13
1453
00
00
Totale attivo arretrato e corrente esatto e da esigersi
L.
Pesi e spese arretrate.
Otto noni di lire 54 spese pel taglio del bosco Nizzolaro
riferibili per sette noni al 1829 retro, e per un nono al;
Quound°ene3lire 60.65 limosina di n> 50 messe di legato
riferibili all'anno 1830, come alla distinta I.a del conto
d'amministrazione
Sommano i pesi e le spese riferibili all'arretrato L.
4S
2'.»
77
450
4G03
00
00
00
si
SI
— 99 -
Somme controscritte L
Pesi e spese dell' anno i831.
Carichi prediali e sovrimposte locali
Spese di campagna
Fitti passivi
Livelli e decime passive
Interessi di capitali e censi passivi
Carta bollata servita pel confesso del livello com-
presa nelle lire 222. 28 esposte sotto la rubrica
spese diverse del conto d'amministrazione. . . »
Sommano i pesi e le spese a carico delle ren-
dite maturate al S. Martino , . . . L.
Legato passivo delle messe n.° 100 a carico della
rendita maturante alla Pasqua di Risurrezione,
cioè il giorno 22 aprile 1832
Simile delle altre messe n.° 50 a carico di tutta la
rendita di lire 2563
Simile dell'anniversario a carico del legato attivo
di lire 20 »
Assegni e prestazioni passive a carico delia
rendita dell'I. R. Monte L.
Carta bollata a carico come sopra per le
quitanze semestrali di detta rendita di
Monte compresa nelle spese diverse d'am-
ministrazione
Somma de' pesi e delle spese comuni
1831 . L
Carta bollata servita pel processo verbale
di vacanza compresa nelle dette spese di-
verse d'amministrazione L.
Certificato di possesso di fondi beneficiarj
compreso nelle spese suddette »
Riparazioni istantanee »
Onorario al Vicario spirituale pei servigi
prestati nell'intervallo della vacanza, cioè
per mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al
29 ottobre 1831 inclusivi in ragione di
no
5 91
12
140
40
20
10
25
235
121
60
18
30
30
30
65
40
91
441
77
81
4603 00
- 100
Somme retroscritte . . L.
lire 44. 13 al mese compreso nelle dette
spc>e diverse >->
Somma delle spese 1831 a tutto carico
del beneficio L.
Onorario d' amministrazione del Subeco-
nomo all'8 per 100 sopra lire 2190. 50, cioè
lire 1490.50 riscosse dal medesimo come
alla distinta IL», e lire 700 esatte dal
nuovo provvisto per conto dello stesso
Subeconomo come alla distinta lll.a . • s
Idem al 5 per 100 sopra le altre lire 50 ri-
scosse pure dal Subeconomo pel laude-
mio • • }
Idem sopra lire 138.31 che il Subeconomo
dovrà riscuotere dal nuovo provvisto a
saldo della competenzadel beneficio, come
dalla coadequazione '
Totale onorario d'amministrazione di-
visibile fra le parti, come al seguente ri-
parto L.
Anticipazioni di spese, cioè:
Onorario al Vicario spirituale pei ser-
vigi prestati per un mese a comodo del
nuovo provvisto dal 30 ottobre al 29 no-
vembre 1831 inclusi L-
Spese di semente e seminagione pel raccolto
dell'anno 1832, come alla distinta II.a . »
Somma delle spese a tutto carico del
nuovo provvisto L-
12
219
231
175
11
188
18
XX
n
50
mi
so
441
231
69
13
00
13
Pesi e spese ì
831 in tutto L-
NB. Questa somma risulta maggiore di lire 11.6
al confronto dell'annualità di lire 920. 31 emer-
gente dal conto d' amministrazione per essersi
qui compensato al Subeconomo l'onorario anche
sulle lire 138. 31 eh' egli deve riscuotere dal nuovo
provvisto giusta il caso contemplato nel § 9 delle
istruzioni.
xi
4003
00
xx
188
XI»
69
931
13
37
931 37
Totale passivo arretrato e corrente L.
1009
18
— 101
RIPARTO
Al promosso.
Rendite arretrate.
Sette noni delle lire 270 ricavo delle legne cedue riferi-
bili alla rendita arretrata a tutto il 1829 L.
Un nono simile riferibile alla rendita arretrata del-
l'anno 1830 »
Le prestazioni attive maturate alla Pasqua di Risurre-
zione, cioè il giorno 3 aprile 1831, riferibili alla ren-
dita 1830 »
Dietim di mesi 11 e giorni 16 dal 15 giugno 1830 al 31
maggio 1831 inclusi sopra lire 600 d'interessi riferi-
Rendite arretrate spettanti al promosso L
Rendite correnti.
Dietim sulle rendite di lire 1158 maturate al S. Martino
1831 per mesi 6 e giorni 20 dall' 11 novembre 1830 a
tutto maggio 1831 inclusi L
Simile delle lire 20 legati attivi per mesi 5 dal 1.° gen-
naio a tutto maggio 1831 inclusi s
Simile delle lire 85 rendita sull' I. R. Monte per mesi 7
dal l.° novembre 1830 a tutto maggio 1831 inclusi . »
Simile delle lire 700 di prestazioni attive maturande alla
Pasqua di Risurrezione 22 aprile 1832 per mesi 1 e
giorni 28 decorsi dall'antecedente Pasqua 3 aprile 1831
a tutto maggio in proporzione di anni 1 e giorni 29
intervallo da una Pasqua all'altra s
Sommano L
30
700
576
1306
643
40
107
808
12
37
210
Od
1306 6Q
1516
66
Totale delle rendite arretrate e correnti competenti al
promusso » . L
808
2325
37
03
102
Somma retroscritta
Pesi e spese.
Otto noni della spesa fatta pel taglio del bosco Nizzo-
laro come al prospetto L.
Quota delle lire 29. 81 peso delle messe riferibile alle
rendite arretrate dell anno 1830 in proporzione delle
lire 1306.66 assegnate come sopra al promosso sulla
rendita del detto anno »
Simile delle lire 235.30 che gravitano sulle rendite ma-
turate al S. Martino 1831, come al detto prospetto, in
proporzione delle assegnate lire 643. 34 . »
Simile delle lire 121.30 legato di messe a carico delle
prestazioni attive maturande il 22 aprile 1832 in pro-
porzione delle assegnate lire 107. 12. »
Simile delle lire 60 65 gravanti tutte le rendite ordina-
rie 1831 in proporzione deile lire 808.37 assegnate . »
Quota delle lire 18. 40 gravitanti sul legato attivo di lire
20 in proporzione delle assegnate lire 8 33 »
Simile delle lire 5.91 a carico della rendita sull'I. R.
Monte in proporzione delle assegnate lire 49. 58 ... »
(b) Onorario d'amministrazione in ragione dell'8 per 100
sopra lire 1282.53 riscosse dal Subeconomo per conto
del promosso »
Sommano i pesi e le spese a carico del promosso . L
Competenza nitida del promosso medesimo »
L.
Al beneficio.
Rendite arretrate.
Dietim di giorni 14 dal 1.° al 14 giugno 1831 inclusi so-
pra lire 600 interessi di capitali riferibili al 1830. . L.
Rendite correnti.
Simile di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 ottobre
detto anno 1831 inclusi sopra la rendita maturata al
S. Martino di lire 1158 >
Simile pel detto tempo sopra il legato attivo di lire 20 >
48
29
130
18
19
7
3
102
359
1965
2325 03
479
487
2325 03
— 103 —
Somme controscritte . . . L.
Dietim di mesi 4 e giorni 15 dal lo giugno al 29 otto-
bre 1831 inclusi sopra lire 600 interessi di capitali ma-
turandi il 15 giugno 1832 »
Simile di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29 otto-
bre 1831 inelusi sopra la rendita dell'I. R. Monte di
lire 85 »
Simile pel detto tempo sopra le prestazioni attive di lire
700 matarande alla Pasqua di Risurrezione 22 aprile 1832
in proporzione d'anni 1 e giorni 19 decorsi da una Pa-
squa all'altra *
Rendite 1831 spettanti al beneficio L.
487
35
275,20
1022 94
Sommano le rendite arretrate e correnti spettanti al beneficio L.
Si aggiungono per proventi straordinarj, cioè pel laudemio . . »
Totale delle rendite ordinarie e straordinarie spettanti al
beneficio . • »
Più gl'introiti spettanti al patrimonio del beneficio, cioè I
Per le tre piante L. 120 00
Pel prezzo di fondo stato occupato in opere stradali »| 330 00
Sommano L
Totale complessivo delle rendite ordinarie e straor-
dinarie e degl'introiti spettanti al patrimonio del be-
neficio *
Pesi e spese.
Quota delle lire 29. 81 peso delle messe riferibile alla
rendita arretrata 1830 in proporzione delle lire 23. 34
assegnate come sopra al beneficio. In-
sinuile delle lire 233. 30 gravanti le rendite maturate al
S. Martino 1831 in proporzione delle assegnate lire
479. 28 »
Simile delle lire 121.30 a carico delle prestazioni attive
1831 maturate il 22 aprile 1832 in proporzione delle
assegnate lire 275. 20 »
450
97
47
145
un
23 34
1022 94
1046 28
50 00
1096 28
450
1546
00
28
— J(H
Somme retroscritte L.
Quota delle lire 60. 65 che gravitano sopra tutte le ren-
dite ordinarie 1831 in proporzione delle lire 1022. 94
Simile delle lire 18.40 gravanti il legato attivo di lire
20 in proporzione delle lire 8.28
Simile delle lire 5. 91 a carico della rendita dell'I. R.
Monte di lire 85 in proporzione delle lire 35. 18 . . .
Spese a tutto carico del beneficio come retro ......
(e) Onorario d'amministrazione del Subeconomo so-
pra lire 1040. 28 all'8 per 100 L.
Idem al 5 per 100 sopra le lire 50 rendita stra-
ordinaria pel laudemio »
L.
83
so
70
50
Pesi e spese in tutto a carico del beneficio
Competenza nitida del beneficio medesimo .
20
I,
r,
145
24
7
2
23?
497
1048
1546
20
Al nuovo provvisto.
Rendite correnti.
Dietim della rendita maturata al S. Martino 1831 di lire 1158
per giorni 11 dal 30 ottobre al 10 novembre 1831 inclusi. . L
Simile del legato attivo di lire 20 per mesi 2 e giorni 1 dal 30
ottobre a tutto dicembre 1831 inclusi >
Simile delle lire 600 d'interessi per mesi 7 e giorni 15 dal 30
ottobre 1831 al 14 giugno 1832 inclusi . . : i
Simile delle lire 85 rendita dell'I. R. Monte per un giorno, cioè
il 30 ottobre 1831 i
Simile delle lire 700 per prestazioni attive maturande alla Pa-
squa di Risurrezione 1832 per mesi 5 e giorni 22 dal 30 otto-
bre 1831 al 21 aprile 1832 inclusi in proporzione d'anni 1 e
giorni 19 decorsi da una Pasqua all'altra -
Sommano le rendite competenti al nuovo provvisto
1540 28
35
3
375
31*
38
39
00
24
68
731 69
— 105 —
Somma controscritta L.
Pesi e spese.
Quota della lire 235. 30 gravanti le rendite maturate al
S. Martino 1831 in proporzione delle lire 35. 38 asse-
gnate come sopra al nuovo provvisto »
Simile delle lire 121.30 a carico delle prestazioni attive
in proporzione delle assegnate lire 317.68 »
Simile delle lire 60 65 a carico di tutte le rendite ordi-
narie 1831 in proporzione delle assegnate lire 731.69»
Simile delle lire 18. 40 gravanti il legato attivo di lire
20 in proporzione delle assegnate lire 3. 39 »
Simile delle lire 5.91 gravanti la rendita dell'I. R. Monte
di lire 85 in proporzione delle assegnate lire — 24 . »
Anticipazioni di spese a tutto carico del nuovo provvi-
sto come retro *
Pesi e spese in tutto a carico del nuovo provvisto . . L
Competenza nitida del medesimo nuovo provvisto . . . x
L
RIASSUNTO
55
17
3
69
151 81
579
731
ss
69
731
69
Ì promosso ....
benefìcio
nuovo provvisto
L.
attività Passività
2325
1546
731
4603
00
COADEQUAZIONE
Promosso.
Suo credito.
Competenza nitida come alla ripartizione L
Pagamenti da esso fatti come alla distinta I.a *
Sommano L
359
497
151
1009 18
1965
110
2076
— i()() —
Somma retroscritta L
Suo debito.
Ila riscosso corno alla distinta I.a L
Riceverà dal Subeconomo all'atto del processo
di ricognizione di questo conto pei nove de-
cimi della residua sua competenza di lire 1053.53
a termini dell'art. 7 del Regolamento 14 aprilo
1828 L.
Idem per l'altro decimo a saldo dopo che il conto
sarà riconosciuto dall'I. II. Contabilità centrale »
Somma la competenza residua L
930
103
1033 53
Ritornano come sopra . . . . JL
Subeconomo.
«S'ito debito.
1042 50
2070 03
1033 53
2076 03
Ha riscosso per rendite ordinarie e straordinarie come
alla distinta II a L
Riscuoterà dal nuovo provvisto la parte di rendita ch'egli
ha esatto per conto del Subeconomo medesimo come
alla distinta III.a »
(d) Idem a saldo della competenza del benefìcio' »
Somma della rendita ordinaria sulla quale gravita l'ono-
rario del Subeconomo a carico delle parti L
Riscuoterà pure dal nuovo provvisto in rifusione delle
spese sostenute per suo conto dallo stesso Subeconomo.
x come alla dimostrazione x in fine del presente conto
su cui non compete onorario al Subeconomo mede-
simo ,
Somma in tutto da pagarsi dal nuovo provvisto al
Subeconomo L#
700
138
\ì
833
1540
700
138
2378
50
81
80
Ha riscosso pure il Subeconomo per introiti spettanti al patri-
monio del beneficio, come alla distinta II.a ?
Totale delle riscossioni fatte e da farsi dal Subeconomo . L
14
2393
450
2843
- 107 -
Somma controscritta L
Suo credito.
Ha pagato effettivamente a saldo de' pesi e delle spese,
come alla distinta II. a »
Pagherà al promosso come alla sua partita »
Onorario d'amministrazione del Subeconomo in tutto . »
Sommano L
Competenza nitida e Presso il Subeconomo
~ positate nella Cassr
ciale della diretta
del beneficio ì Depositate nella Cassa provin-
L.
573
1033
188
1795
I
2843 67
(e) Nuovo provvisto.
Suo debito.
Ha riscosso per proprio conto, come alla distinta III.a L
Simile per conto del Subeconomo, come alla distinta medesima »
Sommano L
Riscuoterà a saldo degl'interessi che maturano il giorno 15 giu-
gno 1832, come alla distinta IV.a s
Totale riscosso e da riscuotersi dal nuovo provvisto . . . L.
Suo credito.
Competenza nitida come al riparto L.
Ha pagato come alla distinta III.a, compreso l'importo
de' legati passivi in parte adempiti da esso nuovo prov-
visto ed in parte dispensati a suo favore »
Sommano L.
Dovrà rifondere al Subeconomo, come a quella partita »
579
136
716
853
1570
270
700
970
600
00
1570 00
— 108 —
APPENDICE
Ripartizione delle lire 90 dovute dall' affittitale Giorgio Malerba, come
alla distinta IV.0-, nell'ipotesi che il nuovo provvisto possa effettuarne
la riscossione.
Somma maturata di S. Martino 1831 L.
Al promosso.
Dietim di mesi 6 e giorni 20 dall' 11 novembre 1830 a
tutto maggio 1831 inclusi L
Al beneficio.
Dietim di mesi 4 e giorni 29 dal 1.° giugno al 29
ottobre 1831 inclusi L. 37 ilo
Si deducono per diritto d' amministrazione del
Subeconomo al 5 per 100 sulle dette lire 37. 25 » 1 86
Residua somma di ragione del beneficio . L. 35 39
Al nuovo provvisto.
Dietim di giorni 11 dal 30 ottobre al 10 novembre in
elusi L.
50
37
00
25
90 00
AVVERTENZE.
(a) Si sono descritte in colonna separata le tre partite costituenti la somma
di lire 1330 ritenute riscosse per lire 1000 dal promosso come alla di-
stinta I.» per lire 300 dal Subeconomo come alla distinta II.*, e per
lire 30 dal nuovo provvisto come alla distinta III.a onde avere il dato
di ripartire la quota del peso arretrato pel legato di messe calcolata
in lire 29.81.
(b) Sottraendosi dalla rendita lorda, che viene assegnata nel riparto al-
l'antecessore beneficiato od eredi ed al nuovo provvisto, la somma che
essi medesimi hanno riscossa per proprio conto, ne emerge la cifra su
cui calcolare a loro carico ed a favore del Subeconomo l'onorario giu-
sta il § 10 delle istruzioni.
— 109 —
2325
1042
1282
104G
1490 50
700
00
Rispetto al presente caso del promosso deducendosi dalla quota
di rendita assegnatagli nel riparto di . . •••••• L;
La somma da esso riscossa come alla distinta I. di »
Risultano le esazioni fatte per di lui conto dal Subeconomo, sulle
quali fu calcolato l'onorario a carico dello stesso promosso L
(e) Competendo poi al Subeconomo l'onorario sopra tutta la ren-
J dita ordinaria assegnata al beneficio nel riparto di >
La somma totale su cui fa calcolato l'onorario come dalla se^
guente dimostrazione ascende a . . ■•'•••••••• * '.'
Il Subeconomo ha riscosse oltre le lire 50 pel laudemio
come alla distinta IL* / V : .J+jr
E furono riscosse per di lui conto dal nuovo provvisto
come alla distinta III.a >
Sommano L-
(d) Assegnate al Subeconomo da esigersi dal nuovo prov-
visto a saldo della competenza del beneficio
Totale come sopra . . . L.
(e) Il nuovo provvisto non può essere in questo caso ca-
ricato dell'onorario d'amministrazione, poiché il Sube
corno non ha riscossa alcuna somma per di lui conto,
avendo anzi il nuovo provvisto esatto di pm della pro-
pria quota di rendita come in appresso.
La quota di rendita assegnata al nuovo provvisto nel ri-
parto monta a ■ • • ■ : • • • ; • L
Ha riscosso per proprio conto come alla distinta 111. . ?
E gli si assegnarono da riscuotere come alla coadequa-
zione *
Totale riscosso e da riscuotersi per proprio conto
dal nuovo provvisto L
2190
138
2328
270
600
870
'31 69
Eccedenza da rifondersi dal nuovo provvisto al Subeconomo a
saldo della competenza del benefìcio L-
Cui aggiunte le riscosse dallo stesso nuovo provvisto per conto
del°Subeconomo medesimo >y
870
138
700
838
00
31
00
31
— no —
Somma retroscritta l
E le spese meno pagate dallo stesso nuovo provvisto
sottoposta dimostrazione x
come alla
Ne risulta la total somma che il nuovo provvisto dovrà corri-
spondere al Subeconomo come alla coadequazione l
(ce) La quota delle spese esposte nel riparto a carico del nuovo
provvisto monta a L
Le spese effettivamente sostenute dal medesimo' come' alla di-
stinta III.a da sottrarsi ascendono a ,
Residuano le spese meno pagate dal nuovo provvisto state sod-
disfatte per suo conto dal Subeconomo l.
14 8G
- Idi -
XXXII.
Circolare del giorno 30 Giugno 1838 intorno alle pretese di com-
penso per parte degli eredi de' beneficiati in causa di miglio-
rie rilevate air atto dell' intervento di nuovi provvisti.
A prevenire ogni contesa verso gli affittuari dei fondi benéfi-
ciarii è stato prescritto all'art. 31 della Norma Provvisoria doversi
avvertire i beneficiati nell' atto del loro investimento che in qual-
sivoglia contratto d' affitto è loro vietato ogni patto <T anticipazione
o di riserva per compenso di miglioramenti sopra il canone del-
l' ultimo anno, dichiarandosi che se il beneficiato convenisse con
simili patti ; egli solo ed i suoi eredi avranno obbligo di mantenerlo,
e quest' avvertenza è stata segnata nel modello dell" atto d' investi-
mento fornito in appendice alle istruzioni generali sotto la lettera C (I).
Ora a prevenire altre questioni che possono insorgere fra gli
eredi dei beneficiati ed i successori in conseguenza al bilancio se
avvenga che ne risulti debito di riparazioni agli edifìci delle quali
è fatto dovere agli eredi dalle regole generali del diritto e da una
particolare disposizione Sovrana comunicata con circolare 22 Di-
cembre 1824, e che l'erede vi opponga in isconto il miglioramento
equivalente o maggiore dei fondi, sarà da aggiungervi apposita av-
vertenza nell' atto dell' investimento, che non si potrà giammai am-
mettere questo compenso, mentre le riparazioni sono indispensabili
per la conservazione e 1' uso degli edifici, laddove i miglioramenti
non sono se non se un atto ultroneo consigliato dal dovere di
ciascun beneficiato che riceve il beneficio coli' espressa condizione
di migliorarlo e non deteriorarlo, secondo la formola consueta se-
gnata nei regolamenti canonici, ed adottata dai regolamenti civili (2).
(1) Il modello C dell' atto di investitura viene riportato in fine alla Parte
Prima del presente volume.
(2) Vedasi nella Parte Seconda la circolare Ministeriale 19 Novembre 1866,
M. 18260 D. 2 risguardante le migliorie ai fabbricati di pertinenza beneficiaria.
— i!2 -
XXXIII.
Circolare del J.° febbrajo 1839 sulla pertinenza dei vivai dei gelsi
esistenti sopra fondi beneficiari.
Proposto il dubbio circa alla pertinenza de' vivai de' gelsi sai
fondi beneficiari, allorché per morte, rinunzia o promozione d' un
investito si renda il beneficio vacante, poiché per la destinazione
al trapianto o alla vendita i gelseti non potrebbero qualificarsi di
boschi, né i teneri allievi pareggiarsi agli alberi o frutti che l'art. 295
del Codice Civile ritiene come parte della sostanza immobile ; e
poiché alla massima sancita dagli art, 519 e 043 del citato Codice
quanto alla divisione dei frutti tra il proprietario e l'usufruttuario
una massima tutta particolare è stata sostituita all' Appendice
4 agosto 1818 alla Norma provvisoria 31 maggio 1816, secondo
la quale i frutti benéficiarii qualunque ne sia la natura, si dividono
con eguale ripartizione a misura di tempo, il Governo trova di
dichiarare che nei contingibili casi debba osservarsi questa norma ;
e quindi saranno da avvertirsi i Subeconomi di dover assegnare
all' antecessore o suoi eredi la quota del prezzo che possa attri-
buirsi agli allievi de' gelseti , salvo a farne oggetto di convenzione
fra gli antecessori ed i nuovi provvisti se i primi consentano di
cederli, e gli altri di accettarli contro compenso ; nel quale com-
ponimento debba essere compresa la parte del vacante.
MODULI
portati dall'istruzioni 6 gennaio 1783 colle me dific azioni riconosciute opportune
per effetto delle disposizioni attualmente in vigore.
MODULO A.
di processo verbale nel caso di vacanza di un Beneficio avente so-
stanze stabili, rendite, ecc.
V anno
Regnando
Pervenuta a notizia di me infrascritto Subeconomo la vacanza
del Benefìcio (si indicherà il titolo, la sede, il Comune, e a chi appar-
tiene la nomina) avvenuta per (qui si indicherà il
giorno della morte dell' Investito seta vacanza avviene per morte;
la data della placitazione governativa alla Bolla di nomina dell' in-
vestito ad altro Beneficio, se la vacanza avviene per promozione, e
la data della annessa rinuncia e della relativa accettazione da parte
dall'Ordinario Diocesano se la vacanza avviene per rinuncia) mi
sono portato in questo luogo di ad assumere in custodia sotto
la mano regia le sostanze e rendite appartenenti al detto Beneficio ed
assumere l'amministrazione secondo i vegliatiti regolamenti avendo
assunto a tale effetto gli infrascritti due testimoni.
Dietro le cognizioni risultanti dagli stati precedenti avendo ricono-
sciuto che la dote del suddetto Beneficio consiste in tutto (o in parte)
in beni stabili ne ho fatto perciò chiamare (od equivalentemente avver-
tire per iscritto) i rispettivi coloni ed affittuari dei beni e delle case,
ecc., ed ho, loro diffida di dovere da oggi in avanti riconoscere questa
amministrazione fino a nuova provvista.
Avvertenza. Se vi saranno livellari o debitori di censi legati od altre pre-
stazioni si esprimerà di essersi data o trasmessa 1' opportuna diffrazione ai me-
desimi : e quando vi siano beni affittati in tutt' altro territorio, si dovrà pure
diffidarne gli affittuari ed annunciarne la diffida.
Se il beneficio è fornito della casa abitata dall' antecessore si farà rilevare
neir atto che viene eseguito il sequestro conservativo dei mobili a termine dei
regolamenti, così pure 'si farà rilevare che viene eseguito (quando ve ne ab-
biano) il sequestro delle scorte e dei generi e ciò per assicurare i diritti del
Beneficio e del successore, finché non vengano adempite dall' antecessore o
dai di lui eredi le obbligazioni loro incombenti. E si accennerà la elezione del
depositario dei mobili ed effetti suddetti che dovrà firmarsi al processo verbale.
— in; -
Quando dagli credi o dal vivente antecessore si presti idonea sicurtà in
luogo del sequestro dei mobili se ne (ara l'opportuno rilievo nel processo
verbale a cui si unirà l'atto di sicurtà.
Si esprimerà poiché l'antecessore beneficiato (nel caso di rinuncia o pro-
mozione) o gli eredi del defunto beneficiato (nel caso di morte) si obbligano
di fornire tutte le notizie degli introiti e dei pagamenti fatti rispettivamente
nell'anno in cui si è reso vacante il Beneficio.
Si riserverà inline il Subeconomo di formare successivamente lo stato at-
tivo e passivo dell'ente secondo il prescritto dei regolamenti e la nota delle
scritture (piando non possa ciò eseguire nell'atto stesso, come pure di far ese-
guire entro breve termine gli atti peritali di Riconsegna e Bilancio e la nota
delle riparazioni.
Il Subeconomo accennerà altresì la persona alla quale viene affidata la cu-
stodia degli atti dello Stato civile, che dovrà essere per massima il Sacerdote
incaricato della reggenza della parrocchia.
MODULO B
di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio non avente
Dotazione di beni stabili.
V anno
Regnando
Essendo pervenuta a notizia di me infrascritto Subeconomo la va-
canza (si aggiunga il titolo, la sede del Beneficio o Cappel-
lata, a chi appaicene la nomina, la causa della vacanza e la data
come nel Modello precedente) ed avendo rilevato dagli stati antece-
denti (o da informazioni) che la dote del suddetto Benefìcio (o Cap-
pellanìa) non ha alcuna sostanza stabile ma consiste unicamente in (li-
velli, censi o rendita dello Stato) mi sono fatto dovere di diffidare
senza verun ritardo come feci con lettera del giorno il debi-
tore (o ì debitori) dei livelli, censi, ecc., affinchè mi siano corrisposte
le rendite appartenenti al detto beneficio (o Cappellania) fino a nuova
provvista. (Nel caso die la dote consista in soli Certificati di rendita
dello Slato si ommetterà quanto riguarda la diffida e si sostituirà
la dichiarazione di aver ritirato presso di sé ì Certificati che ver-
ranno descritti nello stesso verbale).
N. B. Si accennerà di essersi richiamate dagli eredi del defunto o dal ri»
nunciante le carte scritture e documenti di pertinenza del Beneficio.
Per assumere il Benefìcio non avente beni stabili dovendosi dal Subeco-
nomo evitare a risparmio di spese di portarsi nel luogo dove ha sede il Be-
nefìcio si dovrà far cenno nel processo verbale quando occorresse peli' interesse
dell'ente di portarsi sopra luogo.
117 —
MODULO O
per V istromcnto di possesso da conferirsi.
i— f' Ba ?! fesenle mo,du,°' ommesso rjaanto riflette alla presenza del notaio
IZYZToZt nelcaso in cui u possesso veDSa conferito c™p>-
L' anno milleottocento . . . giorno di . . del mese di
Regnando • • .
Avanti il Sig R. Subeconomo dei Benefici Vacanti di
e di me pubblico Notajo residente in ... . nonché alla presenza' dei
testimoni abbasso nominati si è presentato il Reverendo Sacerdote N
N nuovo provvisto del Beneficio il quale ha esibito la Bolla
(Vescovile, o Pontificia) in data munita del Regio (Placito o
Exequatur) in data .... nonché il Decreto in data . del R Eco
nomato Generale dei Benefici Vacanti di Lombardia e Provincie' Par
mensi che autorizza il conferimento di possesso delle temporalità di
detto Beneficio. Invitato detto Sacerdote a prestare il giuramento pre-
scritto dagli ordini vigenti ed ammonito della di lui importanza ha
previamente giurato e giura alla presenza come sopra e di parola in
parola come segue : « Giuro e prometto sopra i Santi Evangeli ubU-
« Utenza alle leggi dello Stato e fedeltà al Re; similmente prometto
« che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consi-
« gito e non prenderò parte in alcuna unione sospetta dentro o fuori
« del Regno che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità (l) »
In seguito a che il predetto Subeconomo vista la suddetta Bolla e
relativo Decreto di Regio (Placet o Exequatur) che si allega in fine
al presente per allegato N. 1, visto il Decreto del R. Economato Gè-
nerale inserto per allegato N. 2 che autorizza il conferimento al sun-
nominato Sacerdote del materiale possesso delle temporalità della Pre-
slizi e f,d i rf, ■ U"anZa " Novcml>re 1863 inorpellalo dal Ministero di Grazia e Giu-
stizia e Culti relativamente al giuramento da prestarsi dai beneficiali ecclesiastici nell'ano cn. li
immessi in possesso delle temporalità del Benefìcio ha espresso n-uere 1 .h. 1 ?, I 8°"0
dere l'obbligo del giuramento ai beneficiati di tu le proTce „ u CT Lna rio n^"'
SKSSSS =Ei==~r-"=-S£=
ah. io della Legge 13 Maggio 18/1 per le guarentigie del Sommo Pontefice.
- 118 -
$Z%£Sm££!% saetto Beneficio e di tutti 1 beni e ra-
gioni al medesimo ^^^ di possesso il Reverendo Sacer-
In conseguenza del quale n"* Ricevuto dal suddetto Signor
dote N. N. dichiara ; e ^ f ^^riuardauti il suddetto Be-
Subeconomo ^"^ in fine sotto il N. 3, unitamente
s^ks^ sa? -ri—. *« * flne „*, n
* , Se vi avesseroe.tU— «1 o ^^^SjS
q„ale rrmraToppure^sfl riservi di consegnarli alla line delia gestione
Subeconomale.
. i„ «tesso investito di attenersi al conto di hquida-
Dichiara pure lo st e^™ che verrà eretto dal Subeconomo
rione e di riparto delle rendite s^;c. continuando per tutto l'anno
ed approvato dal II. Economat o Genera e cont ^^ stess0.
IncovsoVzra^™™^*™^ a sè e suoi beni tutti
Lo stesso investito Sacerdote in ^^ ^ gucces.
ha promesso e Promette Pe' s e suo ^ ^ ^^
siva vacanza di questo ^nencio suddetto che sarà a lui
e qualunque alt- di P rt nen a te 1 B^ ^ ^ _
per pervenire durante u prupiw 0 «n0rt3 vive e morte di ra-
Isslro) cbe saranno restituì ^^^^^e conservare e di-
gione del Beneficio pi-omettndo inoltre di ^ ^^ ^
fendere ì beni tutti e le ra ioi riparati e non deteriorati
le case e i beni ' consegnati lod ev olmen e r.p ecclesiastici, do.
giusta gli obblighi ine mb nti a V ^s ^ q ^ N_
vendo perciò "»e« ^ per aUegato N. 6.
N. in data . . . .da gerirsi ' Governativa 30 giugno 1838
A sensi del disposto della ^colare d. ^^
.iene edotto \«^^V^S gU edafici non si potrà giammai
risultasse un debito di riparazioni ag le ri
ammettere a compenso le ™f °"« ^ .e uso degli edifìci lad-
zioni sono indispensabili per la conserva* « cònsigliato dal
dove i miglioramenti non sono chetm^to »p ont ^ ^
dovere che ha ciascun beneficia o che ^cev i ^.^ „
SSfSJLT^n'd^S dispaccio ministeriale 10 no-
- 119 —
vembre 1866, N. 18260 tutte senza eccezione le parti accessorie ed ap-
partenenti all' usufrutto ordinario fìsse ed infisse, annesse e connesse
migliorate ed anche fatte di nuovo debbansi dal Beneficiato cessante
riconoscere acquisite al Beneficio senz'obbligo di compenso od indennità
di sorta, fuorché nel caso in cui il Beneficiato stesso abbia domandato
ed ottenuto una dichiarazione di ammissibilità a compenso prima di
intraprendere 1' opera, ovvero nel caso che il cessante o chi per esso
comprovino di aver con danaro proprio rilevato dall' antecessore che
poteva disporne alcuni determinati effetti, i quali però sulla facoltativa
richiesta del Subeconomo dovranno essere ceduti al Beneficio contro
pagamento da farsi cogli intercalari di vacanza del Beneficio stesso.
Viene pure reso edotto lo stesso investito che a sensi del R. De-
creto 22 marzo 1866, N. 2832 non può procedere ad atti e contratti di
qualunque specie interessanti il patrimonio del Beneficio, quali sono :
vendite, permute, concessioni di enfiteusi o di rendita, affrancazioni vo-
lontarie di censi e canoni, costituzioni di servitù passive, o rinuncie
a servitù attive, transazioni, atterramenti di piante d' alto fusto, co-
stituzioni di ipoteca, consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie
e le locazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni ; per
dare effetto ai quali atti e contratti dovrà conseguire l'autorizzazione
governativa da invocarsi secondo le formalità volute dal suaccennato
R. Decreto e per mezzo del R. Economato Generale.
Si avverte altresì il nuovo Investito che è tenuto a sottoporre al
Subeconomo per 1' approvazione deli' Economato Generale i contratti
d' affìtto che sebbene non eccedenti il novennio sono superiori alla du-
rata di un anno. Nel caso di non intervenuta approvazione 1' Econo-
mato Generale e il Beneficiato successore non saranno obbligati a
riconoscere il contratto in corso.
Viene pure fatto avvertenza che in qualsivoglia contratto di affitto
è al medesimo Investito vietato ogni patto di anticipazione o di riserva
per compenso di miglioramento sopra il fìtto dell' ultimo anno, diffi-
dandolo perciò che qualora convenisse con simili patti egli solo od i
suoi eredi avranno 1' obbligo di mantenerli ma non mai il Beneficio od
il Beneficiato successore.
È fatto obbligo all' Investito predetto di assicurare e mantenere
assicurati tutti indistintamente i fabbricati del Beneficio Parrocchiale
di e di esibire a richiesta le prove dei relativi premi annuali
assumendosi esso investito tutta la responsabilità per i danni che ne
potrebbero derivare al Beneficio nel caso di incendio di un edificio pre-
bendale non assicurato.
È fatto allo stesso investito V obbligo di rifondere anche durante
l' investitura i danni e le spese per i verificati deterioramenti al pa-
trimonio beneficiario esclusa ogni pretesa di compenso per migliora-
mento qualsiasi che cede a favore del Beneficio.
— 120 —
È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere in evidenza un registro
dal quale possa in ogni tempo constare dello stato del patrimonio pre-
bendale e della amministrazione, e dovrà inoltre esibire al verificarsi
dei singoli casi le prove di avere a tempo opportuno rinnovate le iscri-
zioni ipotecarie a favore degli enti beneficiari e così pure curerà la
intestazione a favore del Benefìcio degli stabili e quant' altro apparte-
nendogli si troverà altrimenti intestato.
Si ricorda poi al Sacerdote .... che a termini degli art. 80 e 85
della legge 13 settembre 1874, N. 207G è fatto obbligo' all' investito del
Benefìcio di denunciare il passaggio dell' usufrutto dei beni, entro il ter-
mine di mesi quattro computabile dal giorno del Regio Placito (o Exe-
quatur) e di pagare entro due mesi successivi alla scadenza la rela-
tiva tassa (1).
Si ricorda parimenti allo stesso Investito che egli è tenuto nel
termine stabilito dalle vigenti leggi censuarie di far trasportare a
proprie spese al suo nome e partita all' ufficio del censo od a qualunque
fosse duopo, r estimo tanto dei fondi che delle case od altro di perti-
nenza della prebenda, venendo a ciò espressamente autorizzato dal
R. Subeconomo.
(Si farà poi avvertenza se i fabbricati vengono consegnati riparati
e in istato di ordinaria manutenzione. Nel caso abbisognassero dì
riparazioni per le (inali non vi siano somme giacenti per farle ese-
guire, lo si farà constare nell' atto a scarico della responsabilità
dell' Investito, e si descriverà infine per allegato N. 9 la Nota delle
riparazioni).
Le spese del presente atto e delle relative copie autentiche 1' una
per V Investito (da depositarsi nell' archivio Parrocchiale) 1' altra per il
R. Economato Generale, nonché di altra copia per l'ufficio di Registro
sono a carico dello stesso Investito.
E di tutto quanto sopra lo stesso Subeconomo ha ingiunto a me
Kotajo di farne pubblico atto.
Seguono gli allegati.
Fatto, etc presenti gli infrascritti testimoni, etc.
(1) Circa la decorrenza del termine per la denuncia dell'usufrutto reggasi in fine al Volume la Cir-
colare 22 luglio 1885 della Direzione Generale del Demanio.
— 121 -
MODULO r>
di processo verbale pel rilascio delle rendite di Benefìci, Cappella-
nie, Coadiutorali e Coadiutorie di semplice Ufficio non aventi
annessi beni stabili, o la sola casa canonica ed orto.
N. B. Il Subeconomo potrà praticarvi quelle modificazioni che fossero ri-
chieste dalla speciale natura dei redditi o da particolari circostanze.
V anno
Regnando
Essendo stata comunicata a me infrascritto Subeconomo la patente
dell'Ordinario Diocesano di .... (o la Bolla Pontificia) in data ....
portante la nomina del Sacerdote N. N. al Benefìcio .... munita del
R. Placito (o Eocequatur) con Decreto .... ed essendomi stato pure
comunicato il Decreto in data .... col quale il R. Economato Gene-
rale di Lombardia e Provincie Parmensi autorizza ad immettere con
semplice atto d'ufficio il detto Sacerdote nel possesso delle temporalità
inerenti al predetto Beneficio ; quali documenti e Decreti si uniscono
in fine al presente per allegato.
Si è presentato a me infrascritto il Sacerdote e mi ha ri-
chiesto il rilascio delle rendite e sostanze di detto Beneficio, in vista
di che ho dichiarato di immetterlo nel possesso delle temporalità tutte
inerenti al Beneficio stesso le quali consistono come segue :
Attività
(si descrivano ì cespiti eli rendita)
Passività
(si descrivano ì pesi)
Rendita netta
L' investito predetto accetta il detto Stato patrimoniale del Beneficio
obbligandosi a conservarlo e difenderne le ragioni e i diritti: e dichiara
di ritirare (oppure: si riserva di ritirare alla fine della gestione Su-
beconomale) i Certificati di Rendita di cui sopra (nel caso siavi al Be-
neficio annessa la casa e giardino si aggiungerà quanto segue:)
La consistenza della casa ed orto appare dalla descrizione rilevata
dal Perito N. N. in data .... che si unisce in fine per allegato.
L' investito ed accettante come sopra si obbliga di conservare il
fabbricato in istato lodevole nel caso di futura vacanza, di migliorarlo
e non deteriorarlo e di rinunciare per se ed eredi a qualsiasi pretesa
di compenso per migliorie e in generale di adempiere a tutti gli ob-
blighi incombenti ai possessori di Benefici Ecclesiastici.
— 122 —
Ilo reso poi avvertito il predetto Sacerdote che il diritto alla sua
quota di rendita decorre dalla data del R. Placito, (o Exequatur) e che
non può pretendere acconti prima che siansi realizzate le riscossioni,
né fino all'approvazione del conto di riparto da parte del R. Econo-
mato Generale potrà pretendere giusta le vigenti norme, più dei nove
decimi della sua quota presuntiva.
Seguono gli allegati e cioè: Bolla munita del R. Placito (od Exe-
quatur) Decreto del R. Economato Generale autorizzante l'immis-
sione in possesso. Descrizione del fabbricato ed orto prebendale.
Fatto a
MODULO E
STATO ATTIVO E PASSIVO
del beneficio parrocchiale sotto il titolo di S. Giorgio nella chiesa di S. Gior-
gio situata in Mariano, distretto di Mariano, n.° XXVI, provincia di Como,
di libera collazione (o di patronato N. N.), rimasto vacante il giorno 30
giugno 1819 per la morte (o promozione) del sacerdote Giovanni Battista
Gonsalvi alla parrocchia di N. N.
- 124 —
STATO ATTIVO E PASSIVO DEL BENEFICIO parrocchiale ERET!
NEL COMUNE DI Mariano, DISTRET]
ATTIVO
*i
delle case
Fitti l dei beni in contanti
v dei beni in generi
Ricavo de1 frutti di parte patronale sui beni affittati a ge-
neri
Prodotti de' beni lavorati a mezzadria
Prodotti de' beni lavorati per economia
Prodotti di decime e primizie
Livelli attivi
Legati attivi
Interessi de' capitali attivi
Censi attivi
Assegni diversi
(1)
Totale della rendita ....
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
L.
M.
X.
Rendita annu
in lire
italiane
lir.
100
»
1616
»
1131
»
413
»
833
»
910
»
200
»
339
»
40
»
180
»
35
»
70
lir.
5867
»
1719
lir.
4148
Si detraggono i controscritti pesi e spese .
Rimane la rendita netta
NB. Se vi saranno rendite in estero Stato, s'indicheranno separatamente in
questo prospetto, e si uniranno i corrispondenti e distinti allegati da compi-
larsi col metodo prescritto.
Se il beneficio è parrocchiale , si notificheranno per osservazione i prodotti
della questua, volgarmente detta del Passio, ed inoltre i proventi straordinarj
per emolumenti di stola, e finalmente il numero delle anime che costituisce la
popolazione della parrocchia.
(1) Dopo i censi attivi si potrà classificare la rendita sul Debito Pubblico.
— 125
,LA CHIESA DI S. Giorgio SOTTO IL TITOLO DI S. Giorgio
Mariano, N. XXVI , PROVINCIA DI COMO.
PASSIVO
tfchi prediali e sovrimposte locali (1)
mrazioni
ìse di campagna
elli passivi
rati, prestazioni ed assegni passivi
eressi decapitali passivi
isi passivi
ti passivi
Se il beneficio non è parrocchiale , si aggiunge:
Obblighi incumbenti al beneficio
secondo la tassa in corso
messe n.° 30 a lir. 1. 10 compresa la manu-
lir.
enzione
ecc. . .
? ecc. .
33
Totale dei pesi e delle spese .
0.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
Pesi e spese
annue
in lire italiane
lir.
624
»
130
»
350
»
290
»
131
»
75
»
35
»
50
»
33
lir.
1719
96
71
B Si aaaiungeranno le osservazioni che possono occorrere sulla qualità par-
ticolare e natura del beneficio, e specialmente se il beneficiato ha l obbligo di
assistere alle sacre funzioni, di fare la scuola gratis ai fanciulli del luogo e
simili; qualora poi il beneficio sia coadjutorale, s indicherà se e titolare o di
semplice ufficio. In seguito ai carichi prediali si esporranno le imposte per ma-
nomorta e ricchezza mobile; quota di concorso e il premio per assicurazione
incendi.
il Comune di Mariano il 1.° agosto 1819.
N. N., Subeconomo.
(i) In seguito ai carichi prediali si esporranno le imposte per manomorta e ricchezza mohile; quota di con-
,o, e il premio per assicurazione incendi.
— 126 —
FITTI DELLE CASE
Da Francesco Cattaneo affittuario della casa situata in Mariano .
censita scudi 313, affittatagli per anni nove, che scaderanno col
giorno di S. Michele 1824, per annue lir. 100, da pagarsi metà a
Pasqua, e metà a S. Michele di ciascun anno, come da investitura
semplice del giorno 13 ghigno 1815 lir. 100. —
NB. S' indicherà per osservazione il verosimile annuo fìtto della
casa goduta dal beneficiato ed il prodotto del giardino in quella
misura che non ecceda le pertiche 3, poiché nel caso che il per-
ticato fosse maggiore , il prodotto che deriva dal di più delle
pertiche 3 sarà da calcolarsi e descriversi nelV allegalo F. Pro-
dotti de' Beni lavorati per economia.
AVVERTENZA. — In questo modello si figura la scadenza col
S. Michele; però quando sia convenuta in epoca diversa, s'indi-
cherà quella che risulta dalla rispettiva investitura. Codesta av-
vertenza servirà per tutte le altre indicazioni esposte nei suc-
cessivi allegati sì attivi che passivi, e stampate per maggior
chiarezza in carattere corsivo.
FITTI DE' BENI IN CONTANTI
Da Malerba Giorgio affittuale della possessione detta Cantalupa, di
pertiche 300 con casa, censita scudi 6410. 3. 3 e situata in Ma-
riano, affittatagli per anni nove, che scaderanno al S. Mar-
tino 1826, per l'annuo fitto di lir. 1500, da pagarsi metà a S. Lo-
renzo, e metà a S. Martino di ciascun anno, oltre le infra-
scritte appendici da corrispondersi ai tempi convenuti secondo
la pratica, coli' obbligo del pagamento delle imposte prediali e
sovrimposte, oltre il fìtto convenuto e senza patto di ristoro
per qualunque infortunio celeste, come da istromento d'investi-
— 127 —
tura del giorno I.° agosto 1817 rogato dal notajo dott. France-
sco Bevilacqua lir. 1500. —
I Riso mogg. 2 — \ lir.
I Anitre n.° 4 — ) . »
Uva dozz.'i-l I' P^zzo si ,
,. . )n „ , . , ( calcola sul-
Appendici I Pollastri n.4-\ rad ato di
Pi Capponi n." 4 - \ n^ennìo.
1 Lino pesi 1 -
\ Butirro fo'&&. 5 -
70.
—
6.
60
3.
20
3.
—
6.
—
18.
—
10.
—
lir. 116. 80 » 116. 80
lir. 1616. 80
NB. Qualora V affittitale abbia l'obbligo del pagamento dei carichi
da scontarsi sul fitto annuo,, ne sarà data indicazione nella
relativa partita.
FITTI DE' BENI IN GENERI
o.
Da Girolamo Pastori massaro di pertiche 150 con casa da massaro
situata in Mariano, censita scudi 1800, affittatagli per anni nove,
di tre in tre, che scaderanno col S. Martino 1829, pel Atto in
contanti e de' sottonotati generi da corrispondersi alle consuete
epoche dei rispettivi raccolti, riservata la foglia de' gelsi, che
si ritiene di ragione del locatore; e quanto all'uva, da dividersi
per metà, come da investitura del giorno 30 giugno 1817.
In contanti per fìtto di casa e prati lir. 140. —
Fermento moggia 40 — a lir. 20 — lir. 800. —
Segale » 10 — a » 15 — » 150. —
Miglio » 2 — a » 12 — » 24. —
(a) . .
lir. 974. — » 974.—
Appendici . . { Pollastri n.° 5 » 5. —
Ova doz. 4 lir. 2.
Pollastri n.° 5 » 5.
Capponi » 5 » 10. —
lir. 17. — » 17.—
lir. 1131.—
(a) Qualora il massaro o pigionante sia tenuto al pagamento per
porzione de' carichi, si aggiungerà, dopo i generi, la quantità
convenuta e la relativa somma.
— 128 —
RICAVO DE' FRUTTI DI PARTE PATRONALE
SOPRA I BENI AFFITTATI A GENERI
PRODOTTI DE' BENI LAVORATI A MEZZADRIA
Per la metà de' generi (la di cui quantità e prezzo si calcola col
ragguaglio di un novennio).
Gaiette libbre 30 — in ragione di lir. 3 la libbra lir. 90. —
Frumento moggia 5 — a lir. 20 » 100. —
Segale » 2 — a » 15 » 30. —
Miglio » 2 — a » 12 » 24. —
Melica » 1 — a » 8 » 8. —
Melgone » 4 — a » 15 » 60. —
v- j crodello brente 15 — a lir. 20 ... . » 300.—
torchiato » 10 — a » 10 » 100.—
r>.
Foglia (per adeguato di un novennio) cent 45. 43, in ragione di
lir. 5 al cento lir. 227. 15
Uva (per adeguato come sopra) cent. 15 a lir. 12. 40 al cento. » 186. —
lir. 413. 15
NB. Si farà annotazione se il mezzadro sia obbligato di concorrere
in qualche parte alle spese di campagna, nel qual caso s' indi-
cherà la qualità delle spese ed in qual misura debba concorrere.
E.
Da Cipolla Egidio che lavora pert. 100 terreno, censito scudi 900,
e posto nel luogo di Carletto , frazione del comune di Canzo,
come da investitura del giorno 1.° luglio 1815 per anni sei, che
scaderanno al S. Martino 1821,
In contanti per fìtto di casa ; lir. 40.
Porzione di carichi convenuta da pagarsi per metà, e quindi sopra
scudi 450 nella misura di cent. 18 » 81.
lir. 121
712.
lir. 833. —
129 —
F,
PRODOTTI DE' BENI LAVORATI PER ECONOMIA
Dal campo di pert. 50, censito scudi 300, denominato la Lovetta, e
dalla vigna di pert. 10, censita scudi 64, detta la Gioannina ,
situati nel comune di Chiuduro ,
Gaiette libbre 23 a lir. 3 la libbra lir. 69. —
Frumento moggia 8 — » 20 al moggio » 160. —
Segale » 4 — » 12 » » 48. —
Melgone » 9 — » 18 » » 162. —
Miglio » 4 — » 10 » » 40. —
J crodello brente 6 — a lir. 20 » 120. —
\ torchiato » 2 — a » 10 » 20. —
lir. 619.
Dal prato di pert. 14, censito scudi 89, denominato il Pr agrasso ,
e situato nel comune di Larderà,
\ maggengo fasci n.° 40 — a lir. 4 lir. 160. —
Fieno \ agostano » 22 — » 3 » 66. —
' terzuolo » lo — » 3 » 45. —
Erba quartirola » 14. —
285.
lir. 904.
Dal bosco di pert. 4, censito scudi 6, denominato il Laghetto, e si-
tuato come sopra,
Prodotto di legna che sull'adeguato di un novennio si cal-
cola per verosimile in » 6.
lir. 910.
NB. La quantità de' generi ed il prezzo relativo si calcola sull'a-
deguato di un novennio.
— 130 —
PRODOTTI DI DECIME 0 PRIMIZIE
Dal Comune di Mariano per decima convenuta in danaro da pagarsi
il 31 dicembre di ciascun anno, la quale procede da (a)
come da istromento 13 febbraio 1770 rogato dal notajo Gaetano
Bentivoglio lir. 60. —
Da Cristoforo Stoppa per decima sui generi che si raccoglieranno
dal fondo denominato la Nosetta, situato in detto comune di Ma-
riano, risultante dall'atto di convenzione del giorno 2 agosto 1780,
Segale moggia 1 \ Il prezzo sarà da i lir. 15. —
Formento » 2 f calcolarsi sull' ade- J » 40. —
Miglio » 1 i guato del noven- \ » 15. —
Vino brente 2 ; nio. / » 40. —
lir. 110. — » 110.—
Da diversi contribuenti per perizia d'uva e miglio » 30. —
lir. 200.—
(a) S'indicherà il titolo da cui procede la convenzione, e se la de-
cima fosse originariamente convenuta in generi, saranno pari-
mente da indicarsi.
LIVELLI ATTIVI
H,
Da Bonifacio Cova livellano di una casa situata in Iseo per l'annuo
canone di lire 100 da pagarsi metà a Pasqua, e metà a S. Mi-
chele di ciascun anno, come da istromento del giorno 21 otto-
bre 1750 rogato dal notajo Giovanni Boniperti lir. 100
Da Anselmo De Pietri livellarlo de' beni denominati la Passar er a ,
in tutto di pert. 90, situati nel comune di Mariano, per l'annuo
canone di lire 200 in contanti da pagarsi metà a S. Giovanni ,
e metà a S. Martino di ciascun anno, oltre gl'infrascritti ge-
neri da corrispondersi ai tempi consueti, come da istromento
del giorno 14 luglio 1740 rogato dal notajo Piccoli Carlo,
In contanti lir. 200. —
Formento moggia 1 — a lir. 20 » 20. —
Segale » 1 — » 15 » 15. —
Capponi n.° 2 — » 2 » 4. —
lir. 239. — » 239.
lir. 339.
— 131 -
LEGATI ATTIVI
Da Per ego Giacomo per legato disposto dal fa Saverio Bona, da pa-
garsi al S. Michele di ciascun anno per F obbligo di soddisfare
in detto giorno all'adempimento di un ufficio con messa in canto,
come da testamento del giorno 4 giugno 1780 rogato dal notajo
Muzio Marco lir. 40.
INTERESSI DE' CAPITALI ATTIVI
Da Yittorio Bertolè per interessi sopra il capitale di lir. 2000 sov-
venutogli sotto la speciale ipoteca della casa situata in Code-
lago per anni dieci, che scaderanno il giorno 30 settembre 1825,
e sotto F interesse del cinque per cento da pagarsi di semestre
in semestre, cioè al 30 marzo e 30 settembre di ciascun anno,
come da istromento del giorno 30 settembre 1815 rogato dal no-
tajo dott. Luigi Martinengo lir. 100.
Dall'I. R. Monte dello Stato per l'annua rendita perpetua di lir. 80
procedente dalla cartella segnata n.° 1755, che si paga di seme-
stre in semestre, cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun
anno » 80.
lir. 180.—
N B. Si farà annotazione di que' capitali che fossero vincolati per
V adempimento di legato od altro, ecc.
CENSI ATTIVI
ivr.
Da Luigi Codelago per annuo censo costituito sopra il capitale di
lir. 1000 al 3 % per cento, da pagarsi il giorno 24 aprile di cia-
scun anno, assentato sopra una casa situata in Milano, come
da istromento del giorno 28 luglio 1796 rogato dal notajo Angelo
Cariboni lir. 35.
N B. Dopo questa categoria troverebbe posto opportuno la rendita
sul Debito Pubblico.
— 132 —
ASSEGNI DIVERSI
NB. Qualora il beneficio sia parrocchiale , si descriverà in questo
allegato l'assegno governativo di congrua a carico del Fondo
pel Culto.
CARICHI E SOVRIMPOSTE
IN\
Dal Comune di Mariano per assegno da pagarsi al 31 dicembre di
ciascun anno, come da istromento del giorno 23 gennajo 1783
rogato dal notajo dottor Carlo Erba lir- 40>~
Dalla Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Cantù per assegno da pa-
garsi in due rate, cioè nel giorno 30 aprile e nel giorno 30 ot-
tobre di ciascun anno, come da investitura di convenzione del
giorno 28 ottobre 1695
30.
lir. 70.
Per la casa situata in Cantù, censita scudi 313, in ragione di cent. 18
per ogni scudo d'estimo, compresa la sovrimposta locale ^ . lir. 56.34
Per le pertiche 150 terreno con casa massarizia nel comune di Ma-
riano, censite scudi 1800 • • * 324.—
Per le pertiche 100 terreno lavorato a mezzadria nel luogo di Car-
letto, frazione del comune di Canzo , censite scudi 900 .. - » 162.—
Per le pertiche 78 terreno lavorato per economia, situato nel co-
» 82. 62
mune di Chiuduro e Larderà, censite scudi 459
lir. 624.96
NB. Se pei beni affittati a danaro V affittitale ha l'obbligo del pa-
ga ne nto dei carichi da scontarsi sul fitto annuo, si compren-
deranno in quest'allegato col metodo suindicato.
— 133 —
RIPARAZIONI
Per le annuali riparazioni sopra la casa situata in Cantù (si calco-
lano sull'adeguato d'un novennio) lir. 10.—
Per le case, ponti, edificj d'acqua sulla possessione situata nel co-
mune di Mariano » 100. —
Per la casa da massaro situata nel detto comune » 20. —
lir. 130. —
N B. S' indicherà per osservazione la verisimile spesa delle ripara-
zioni annuali occorrenti alla casa e giardino goduti dal bene-
ficiato.
SPESE DI CAMPAGNA RIFERIBILI AI FONDI
LAVORATI PER ECONOMIA
Q
Per manutenzione de' gelsi e delle viti (si calcola sull'adeguato di
un novennio) lir. 30.
Per le giornate occorrenti alla coltivazione de' fondi e pel raccolto
de' generi » 200.
lir. 230.
Al camparo Pirola per l'assistenza, ecc.
In contanti lir. 40. —
Melgone moggia 4 — a lir. 15 » 60. —
Vino brente 2 — a » 10 » 20. —
» 120.
lir. 350.
NB. In questo allegato si descriveranno pure le spese occorrenti
sui fondi lavorati a mezzadria, però per quella somma sol-
tanto che spelta alla parte patronale.
- 134 —
LIVELLI PASSIVI
I*.
A Re Carlo per livello sopra la casa situata in Mariano annue lir. 80
da pagarsi nel giorno di 8. Michele di ciascun anno, come da
istromento del giorno 20 luglio 1769 rogato dal notajo Luca
Anselmo lir. 80. —
A De Gaspari Bartolomeo sopra beni di pert. 100 posti nel comune
di Pasturo annue lir. 150 che si pagano nel giorno di S. Mar-
tino di ciascun anno, come da istromento del giorno 29 aprile
1701 rogato dal notajo Wachter Ambrogio » 150.—
A Pedroli Giuseppe per livello d'once 4 d'acqua che si estrae dalla
roggia Lorina annue lir. 60 da pagarsi in due rate, cioè nel
giorno 25 marzo e nel giorno 8 settembre di ciascun anno, come
da istromento del giorno 1.° dicembre 1808 rogato dal notajo
Berlendis Marco » 60. —
lir. 290. —
s.
LEGATI, PRESTAZIONI ED ASSEGNI PASSIVI
A De Petri Lucio per legato disposto da Grippa Giovanni sopra una
casa situata in Mariano da pagarsi il giorno di S. Michele di
ciascun anno, come da testamento del giorno 31 gennajo 1650
rogato dal notajo Anselmo Buonadei . . * lir. 20. —
Per V ufficio e messa in canto da soddisfarsi nel giorno 24 giugno
di ciascun anno per legato disposto da Bernascone Vincenzo,
come da testamento del giorno 15 dicembre 1800 rogato dal no-
tajo Usnelli Bernardo » 24. — >
Per messe n.° 50 del legato disposto da Anelli Pietro, assentato so-
pra i beni situati nel comune di Mariano, come da testamento
del giorno 14 maggio 1540 rogato dal notajo Arrivatene Agostino » 57. 50
Alla Chiesa parrocchiale del comune di Mariano per annua presta-
zione convenuta a termini della Circolare 27 dicembre 1809 da
pagarsi in contanti in fine di ciascun anno » 30. 25
lir. 131.75
NB. Se il beneficio è parrocchiale , si descriverà in questo allegato
anche l'assegno che fosse a carico del beneficio in favore di
qualche Coadiutore, a termini della Circolare 18 aprile 1810,
indicando V atto di fondiaria od il relativo documento da cui
deriva il peso dell' assegno.
— 135 —
INTERESSI DE' CAPITALI PASSIVI
Viola Raffaele per interessi convenuti da pagarsi annualmente il
giorno 30 agosto in ragione del 5 per 100 sul capitale di lir. 1500
sovvenuto al beneficio dietro superiore abilitazione del giorno 15
luglio 1812, n.° 12470, da convertirsi nelle spese di fabbrica della
casa d' abitazione del beneficiato, come da istromento del giorno
10 settembre 1812 rogato dal notajo Bonifacio Rejna . . . lir. 75.—
CENSI PASSIVI
FITTI PASSIVI
TX
A Buocheri Taddeo per censo sopra il capitale di lir. 1000 in ra-
gione del 3 Vi Per cento, assentato sopra i beni situati nel co-
mune di Mariano , da pagarsi nel giorno di S. Martino di cia-
scun anno, come da istromento del giorno 15 aprile 1699 ro-
gato dal notajo dott. Girolamo Stroffa lir. 35.
V,
A Nepomuceno Fischer per fìtto d'once 2 d' acqua che si estrae dalla
roggia detta la Cavallera, e che serve per l'irrigazione dei fondi
situati in Mariano, da pagarsi in due rate, cioè il giorno 23
giugno ed il giorno 23 dicembre di ciascun anno, come da in-
vestitura del giorno 14 luglio 1812 lir. 30.—
Ad Ercole Bossi per fitto di una stanza in cui riporre i generi,
della quale è mancante la casa del beneficiato , da pagarsi nel
giorno di S. Martino di ciascun anno, come da investitura del
giorno 11 novembre 1818 » 20. —
lir. 50. —
N B. Se per comodo delle parti si voglia continuare ad indicare i pesi e le
misure antiche sarà duopo siano pure indicati i corrispondenti pesi e
misure portati dal sistema metrico-decimale.
PARTE SECONDA
4§^§&=
R. DECRETO 26 settembre 1860, N. 4314 col quale vengono isti-
tuiti gli Economi generali per V esercizio del Sovrano diritto di
possesso e amministrazione dei benefici vacanti.
VITTORIO EMANUELE li
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.
Considerando che per massima antica e costante della Nostra
Monarchia e di tutti gii Stati cattolici i frutti de'benefìcj vacanti
costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del
diritto di assumere il possesso dei detti benefici , e di amministrarne
ed applicarne i proventi;
Considerando che cotesto diritto è sempre stato esercitato, seb-
bene con varietà di misura e di forma, come nelle antiche Nostre
Provincie, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro
voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto per l'unione dell'au-
torità spirituale col dominio temporale vi andavano confusi i diritti
essenzialmente distinti della Chiesa e dello Stato;
Considerando che siffatto diritto in riguardo alla regia Nostra
prerogativa, alle ^istituzioni del Regno, all'ordine pubblico ed al
bene stesso della Chiesa deve essere uniformemente esercitato in
tutte le provincie dello Stato ed anche perchè le Cause religiose e
pie si vantaggino egualmente dei detti frutti dei benefici vacanti ,
che sempre, secondo la specchiata pietà dei Nostri Maggiori furono
alle medesime Cause applicati;
— 140 —
Per queste coasidcrazioni ;
Visto l'articolo 18 delio Statuto (1);
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giu-
stizia ed Affari Ecclesiastici;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1.
Il regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficj
vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo Stato senza diva-
rio fra beneficj maggiori o minori, e senza distinzione veruna circa
la natura de' beneficj medesimi.
11 rilascio de' beni a nuovi investiti dovrà essere preceduto sem-
pre dal Regio placito.
Art. 2.
I frutti de' beneficj vacanti, detratte le spese di amministrazione
e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito
proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della
rendita di un anno (2), saranno applicati a migliorare la condi-
zione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di
ristauro delle chiese povere e ad altri usi di carità.
Art. 3.
L' amministrazione dei beneficj vacanti sarà tenuta da Economi
Generali, che verranno da Noi nominati. Essi dipenderanno dal
Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ec-
clesiastici, alla cui approvazione dovranno alla fine di ogni anno
rassegnare i conti della loro gestione.
(1) L'Art. 18 dello Statuto stabilisce: « I diritti spettanti alla podestà Civile
in materia beneficiaria o concernenti alla esecuzione delle provvisioni d'ogni
natura provenienti dall'estero saranno esercitati dal Re. »
(2) 11 Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con Circolare 17 Aprile 1869,
N. 68 òis-3598 circa l'applicazione dell'Art. 2 del presente decreto ha dichia-
rato che l'equo assegno non è obbligatorio né costituisce un diritto dell'in-
vestilo ma è una mera liberalità e come tale non può essere concessa se non
esclusivamente dal Ministero.
— 141 —
Art. 4.
Gli Economi Generali avranno sotto di sé dei Subeconomi nelle
varie Diocesi, che saranno nominati dal Nostro Guardasigilli.
Gli Economi Generali terranno l'amministrazione dei benefìcj
vacanti di più Provincie , i Subeconomi quella dei benefìcj vacanti
di una sola Diocesi, o di più Mandamenti compresi in una Dio-
cesi medesima.
Agli Economi Generali sarà specialmente commessa l' ammini-
strazione delle Mense vescovili vacanti.
Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni degli Eco-
nomi Generali e dei Subeconomi, e la sede dei primi.
Art. 5.
Nelle antiche Nostre Provincie, nella Lombardia, nella Toscana,
e nelle Provincie Parmensi sono mantenute, finché non sia altri-
menti provveduto, tutte le norme e pratiche che vi sono in vi-
gore circa F amministrazione dei benefìcj vacanti.
Vi saranno però introdotte le disposizioni degli articoli 1 e 2.
Art. 6.
Nelle Provincie Modenesi e nelle Romagne saranno poste in
vigore, circa l'assunzione di possesso dei benefìcj vacanti, e circa
la loro amministrazione, le norme e pratiche stabilite nelle anti-
che Nostre Provincie con quelle modificazioni che saranno espresse
In apposito Regolamento.
Art. 7.
Il Nostro Guardasigilli è incaricato di provvedere alla compi-
lazione dei succitati Regolamenti, e di curare la piena esecuzione
del presente Decreto.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito dal Sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Tornio addì 26 settembre 1860.
VITTORIO EMANUELE.
G. R. Cassinis.
— 142 —
IL
lì. DECRETO 16 gennajo 1861, X. 1608 con cui si approva il
Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 26 settembre 1860.
VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE , ECC. ECC. ECC.
Visti gli articoli 4 e 7 del Nostro Decreto 26 settembre 1860,
N. 4314;
Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia,
Giustizia ed Affari Ecclesiastici;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal
Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici, per l'esecu-
zione del predetto Nostro Decreto 26 settembre 1860.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino il 16 gennajo 1861.
VITTORIO EMANUELE.
G. B. Gassinis.
REGOLAMENTO
ad esecuzione del Decreto Reale 26 settembre 1860, X. 43 IL
DEGLI ECONOMI GENERALI.
Art. 1.
Il Regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficj vacanti
è esercitato da Economi Generali, nominati dal Re sulla proposta del Mi-
nistro di Grazia, Giustizia ed Affari Eccclesiastici.
- 143 -
Art. 2.
Essi concentrano in sé l'amministrazione di tutti i beneficj vacanti di
ogni genere nelle Provincie a cui sono preposti, e la reggono secondo
le norme e le pratiche che vi sono, o vi saranno stabilite.
Il loro officio si estende all'amministrazione e conservazione delle tem-
poralità colpite dalla disposizione dall'art. 21 della legge 30 ottobre 18o9
sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato. (1)
Art. 3.
È egualmente affidata agli Economi Generali la cura d'invigilare sul-
l'amministrazione dei beneficj pieni d'ogni genere, delle chiese e delle
pie istituzioni annesse alle medesime, affinchè non accadano irregolarità,
o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti
che in tale materia sono, o saranno posti in vigore nelle diverse Provincie.
Art. 4.
Gli Economi Generali invigilano che nessun beneficiato sia messo in
possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente otte-
nuto il Regio placito, a sensi dell'art. l.° del Decreto Reale 26 settem-
bre 1860, e secondo i modi in pratica nelle diverse Provincie.
La concessione e quindi la presentazione del R. placito non sarà ne-
cessaria quando sia intervenuta la concessione del R. exequatur.
Gli Economi Generali si faranno presentare copia autentica o del R.
placito, o del R. exequatur, e la conserveranno nei loro atti.
Art. 5.
I Giudici di Mandamento, i Sindaci e in genere tutti i pubblici fun-
zionari che per ragione dei loro officj possono aver notizia della vacanza
d'un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse
riportato il R. exequatur o il R. placito, dovranno denunziare il fatto o
all'Economo Generale della Provincia, o al Subeconomo della Diocesi o
del Mandamento.
Art. 6.
La disposizione del succitato art. 21 della legge 30 ottobre 18o9 si
(1) L'Art. 21 della legge 30 ottobre 1859 stabilisce quanto segue: « Può inoltre il Consiglio se
ne è richiesto pronunciare sui sequestri di temporalità e sugli atti provvisionali di sicurezza
generale. »
« In caso di urgenza può sugli atti provvisionali pronunziare la sezione di Grazia e Giu-
stizia ed affari Ecclesiastici. »
Tale disposizione concorda coli' Art. 10 della legge sul Consiglio di Stato, Allegato D della legge
20 marzo 1865, N. 2248.
— 144 —
applicherà al caso di chi si immettesse nel possesso d' un beneficio senza
avere ottenuto il R. exequatur o il R. placito.
Art. 7.
Ove gli Economi Generali, o i Subeconomi incontrassero resistenza,
od opposizione ad esercitare i loro officj , e specialmente ad assumere il
possesso dei benefìcj vacanti, ed altresì dei pieni nei casi espressi nei
surriferiti articoli 2 e 3, potranno ottenere sia dal Pubblico Ministero,
sia dai Giudici locali il necessario appoggio legale, anche coli' uso dei
mezzi coattivi.
Art. 8.
Gli Economi Generali hanno speciale incarico dell'amministrazione delle I
Mense vescovili vacanti : essi possono però conferirla sotto la loro respon-
sabilità ad amministratori od agenti locali.
Art. 9.
Gli Economi Generali raccolgono i frutti netti di tutti i benefìcj va- j
canti delle Provincie da loro dipendenti, li custodiscono e li tengono ai
disposizione del Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici, peri
P applicazione indicata dall'art. 2 del Decreto Reale 26 settembre 1860.
Art. 10.
Gli Economi Generali devono compilare ogni anno un bilancio attivo
e passivo della loro amministrazione, da presentarsi nel mese di novem-
bre al Ministro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici.
Art. 11.
Essi devono altresì rassegnare ogni anno al predetto Ministro un ren-
diconto della loro gestione ed una relazione sui bisogni della loro Pro-
vincia economale, in cui indicheranno a quali usi potrebbero essere più
particolarmente applicati i frutti disponibili dei benefìcj vacanti da loro
amministrati, secondo le norme stabilite nel sopradetto art. 2 del De-
creto Reale 26 settembre 1860.
Art. 12.
Gli Economi Generali devono tenere presso di sé un elenco di tutti i
benefìcj d'ogni genere esistenti nelle Provincie a cui sono preposti, in
cui sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la
costituiscono, ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e do-
cumenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.
Un tale elenco servirà loro ad esercitare efficacemente la vigilanza di
cui è detto al sovrascritto articolo 3.
— 145 —
Art. 13.
Ove agli Economi Generali consti di qualche irregolarità, o malver-
sazione nel!' amministrazione d'un beneficio, o di qualche inosservanza
degli ordini e dei regolamenti vegliami in tale materia, sarà lor cura di
promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela, e
di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'Autorità
giudiziaria.
Art. 14.
Gli Economi Generali corrispondono col Ministro di Grazia, Giustizia
ed Affari Ecclesiastici e con ogni altra pubblica Autorità per gli affitri at-
tinenti all'esercizio delle loro funzioni.
Art. 15.
Ci sarà un Economo Generale in Torino per le antiche Provincie con-
linentali del Regno, in Milano per le Provincie Lombarde, in Firenze per
le Provincie Toscane, in Bologna per le Provincie delle Romagne, delle
Marche e dell'Umbria, in Parma per le Provincie Parmensi, in Modena
per le Provincie Modenesi, e in Cagliari per la Sardegna (1).
Art. 16.
Gli Economi Generali di Torino, di Bologna, di Modena e di Cagliari
si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche in vigore
nelle antiche Provincie continentali del Regno.
Art. 17.
Gli Economi Generali di Milano, di Firenze e di Parma si atterranno
nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore nella
Lombardia, nella Toscana e nelle Provincie Parmensi.
Art. 18.
Presso gli Economi Generali potranno essere instituiti Uffizj di Segre
feria e di Tesoreria ove ne sorga il bisogno.
(1) Attualmente gli Economati Generali stati modificati nella loro giurisdizione territoriale sono
sette in tutto il Regno e cioè: Torino per le antiche provinne mi inculali e la Sardegna, Milano per
la Lombardia e Provincie Parmensi, Venezia per le Provincie Venete. Bologna per le Provincie delle
; Romagne, delle Marche e Modenesi, Firenze per le Provincie Toscane, per l'Umbria e la Provincia
Romana avente Delegazione Economale sedente in Roma; Napoli per le Provincie napoletane: Palermo
per la Sicilia.
10
- 146 —
Art. 19.
Gli Economi Generali e gli Impiegati dei detti Uffizj non si conside-
rano come Impiegati dello Stato.
I loro stipendi e gli assegni per le spese d' uffizio rimangono a canco
dei fondi di ciascun Economato generale, e saranno determinati dal M -
nistro di Grazia, Giustizia ed Affari EcclesiasUci in relaztone al bilancio
di ciascuna Provincia economale.
Art. 20.
Nulla è innovato per ora quanto all'Economato Generale di Torino,
agli Impiegati che vi sono addetti e ai loro stipendi ed emolumenti.
DEI SUBECONOMI.
Art. 21.
I Subeconomi esercitano nelle Diocesi o nei Mandamenti a cui sono
preposti, e sotto la dipendenza degli Economi Generali , quegli ollicj che
sono loro assegnati secondo le norme e pratiche vigenti, o secondo ap-
posite e speciali istruzioni.
Art. 22.
Essi vengono nominati sovra proposta degli Economi Generali dal Mi-
nistro di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici fra i sacerdoti e i laici
più noti per probità, dottrina e perizia d'affari.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
Art. 23.
Nelle antiche Provincie continentali del Regno sono per ora conser-
vate le norme e pratiche vigenti che determinano gli oftic], le attribu-
zioni, gU emolumenti e le sedi dei Subeconomi e degli Impiegati da loro
^^Nulbt innovato per ora circa gli usi gallicani nelle Diocesi in cui
sono tuttora in vigore.
Art. 24.
Coleste norme e pratiche saranno introdotte nelle Provincie delle Ro-
magne nelle Modenesi e nella Sardegna con quelle mod. hcaz.om che ver-
ranno espresse in istruzioni apposite, e che saranno "chieste dalle cir-
costanze, o dimostrate ulteriormente opportune dall esperienza.
— 147 —
Art. 25.
Le sedi dei Subeconomati dipendenti dagli Economi Generali di Bolo-
gna, Modena e Cagliari saranno ulteriormente fissate.
Art. 26.
Nulla è innovato per ora alle norme e pratiche che determinano gli
officj, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi dei Subeconomi nella Lom-
bardia. Essi però nell'esercizio delle loro funzioni dipenderanno esclusi-
vamente dall'Economo Generale di Milano.
Art. 27.
Nella Toscana gli Uffizj d'Economia stabiliti in ciascuna Diocesi ter-
ranno luogo dei Subeconomi e saranno mantenuti con le norme e prati-
che vigenti, ma dipenderanno dall'Economo Generale di Firenze.
Art. 28.
Nelle Provincie Parmensi i Consigli delle Opere parrocchiali terranno
luogo dei Subeconomi e saranno mantenuti con le norme e pratiche vi-
genti, ma dipenderanno dall'Economo Generale di Parma (1).
Torino, 16 gennajo 1861.
Visto per ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia , Giustizia ed Affari Ecclesiastici
G. B. CASSINIS.
SllJt'S0 rÌmane abrogato C01 R- Decret0 17 dicembre 1874 che ^tituì i Subeconomi nelle
wovincie Parmensi.
i'iS
III.
CIRCOLARE 5 marzo 1861, N. 04, Divisione II del Ministero di
Grazia e Giustizia intorno alle attribuzioni rispettive dei Go-
mmtori delle Provincie Lombarde e dell'Economo Generale
dei benefici vacanti.
A cessare qualsiasi dubbio die in sequela al Regolamento san-
cito col D creto Reale 16 gennaio p.° p.' N. 4608, potesse sor-
"ere dea e attribuzioni rispettive dei Governatori delle Provine»
Lombarde e dell'Economo Generale dei benelicj vacanti, si reputa
opportuno fare in proposito le dichiarazioni seguenti:
1 • 1 Governatori delle Provincie Lombarde conservano tu te
le attribuzioni assegnate loro per la trattazione degli affari eccle-
siastici dall' articolo 2 del Decreto Reale 22 Marzo 1800, V 4013,
dee e^one di quelle che si riferiscono all' amministraz.one dei
BenS -canti, dia vigilanza sopra i Subeconomi e alla relativa
iMirrisDOiideuza coi medesimi.
t0mSP2oA,r Economo Generale per le Provincie Lombarde com-
petono le attribuzioni espresse negli articoli 2,3, 4 8 e 9 del
Regolamento approvalo col Reale Decreto 16 gennaio 1861 \ IV 4608.
3° La vigilanza che nel detto articolo 3 gli e affidata sul-
]" amministrazione dei benefici pieni d'ogni genere delle chiese
■ delle pie imitazioni annesse alle medesime , sarà da In, esercitata
secondo le norme e pratiche vigenti nelle Provincie Lombarde, ri-
tenuto che ove gli emergano irregolarità . malversazioni od inos-
servanza degli ordini e regolamenti in vigore, dovrà rivolgersi per
le opportune disposizioni ai Governatori o a questo Ministero, se-
condo la rispettiva competenza. _ .
4° Le Fabbricerie, le Corporazioni religiose, ì Seminari e
in "enere tutte le instituzioni pie che non hanno carattere di ne
neficio, non dipendono punto dall'Economo Generale.
5 ° Ogni volta che , secondo le norme e pratiche vigenti , si;
richiesto l'intervento dei Subeconomi ad atti d'attribuzione dell' Au
- 149 -
torita governativa, i Governatori la domanderanno per mezzo del.
l'Economo Generale.
I signori Governatori e il signor Economo Generale si compia-
ceranno di recare queste dichiarazioni a notizia gli uni degh In-
tendenti di Circondario, e l'altro dei Subeconomi.
Il Ministro
G. B. Cassini*.
IV.
CIRCOLARE 11 aprile 1861, N. 600 del Ministero di Grazia e
Giustizia ed Affari Ecclesiastici diretta air Economato Gene-
rale di Milano colla quale si danno schiarimenti sulla prece-
dente Circolare 5 marzo 1861, X. 61.
Essendosi promosso qualche dubbio intorno all' applicazione delle
norme espresse nella Circolare 5 marzo 1861, N. 64, Divisione II
circa le attribuzioni rispettive dei Governatori e dell' Economo Ge-
nerale dei benefìzi vacanti delle Provincie Lombarde ; il sottoscritto
si dà premura di soggiungere alla medesima alquanti schiarimenti
che serviranno a sciogliere i dubbi promossi e a determinare una
sicura interpretazione così della Circolare anzidetta come del Re-
golamento sancito col Decreto Reale 16 gennajo 1861, N. 4608.
Innanzi tratto è da ricordare che il Diritto pubblico interno dello
Stato stabilisce un divario fra la materia beneficiaria e tutti gli al-
tri affari Ecclesiastici in cui la podestà civile può e deve avere
ingerenza.
L'articolo 18 dello Statuto dispone che i diritti spettanti alla
podestà civile in materia beneficiaria (oltre quelli concernenti all' e-
secuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero);
saranno esercitati dal Re; onde si deriva che tutto ciò che con-
cerne questa materia può essere regolato ed innovato con sem-
plici Decreti Reali senza alcun intervento del Potere Legislativo, poi-
ché circa questa materia il potere Legislativo si concentra nella
— 130 —
persona d<4 Re. Ed appunto in ordine al citato Art. 18 dello Sta-
tuto poterono essere pubblicati il Decreto Reale 20 settembre 1860,
N. 4314 cbe determinò l'uniforme esercizio in tutto lo Stato del
Diritto Regio di possesso e d'amministrazione dei benefici vacanti,
e il successivo 1C gennajo del corrente anno N. 4008 che approvò
il Regolamento in esecuzione del precedente.
Invece tutti gli altri affari Ecclesiastici cadono sotto le dispo-
sizioni di legge , le quali non possono essere innovate se non col-
l' intervento del potere Legislativo, e in codeste provincie cadono
sotto le disposizioni delle leggi speciali che vi furono mantenute
in vigore.
Posta l'accennata distinzione non può sorgere incertezza sul-
V applicazione delle norme stabilite negli articoli 1 e 2 della Cir-
colare 4 marzo 1801, N. 04. La materia beneficiaria entra nella
competenza esclusiva dell'Economo Generale dei benefìzj vacanti.
Tutti gli altri affari Ecclesiastici entrano nella competenza dei
Governatori.
L'esclusiva competenza attribuita all'Economo Generale sulla
materia beneficiaria porta con se che sia al medesimo commessa la
vigilanza sui benefìcj pieni di cui è cenno all'Art. 3 dell'anzidetta
Circolare, ed altresì la trattazione di qualsivoglia pratica concer-
nente l' entità e l' interesse di un beneficio che esca dai limiti del-
f ordinaria amministrazione dei Titolari od investiti del medesimo.
Perciò si devono ritenere attribuite all' Economo Generale V appro-
vazione delle permute degli stabili di un beneficio, l'approvazione
degli affitti degli stabili stessi, l'autorizzazione all'atterramento di
piante non olire il valore di lire trecento, ed altre pratiche con-
simili.
Quanto poi alla vigilanza commessa all'Economo Generale sul-
l'amministrazione delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle
medesime di cui è pur cenno nel detto Art. 3 è da ritenersi che
si restringa all'accertare que' fatti di irregolarità o di malversazione
o d'inosservanza degli ordini e dei regolamenti in vigore di cui
l'Economo Generale può aver notizia nell'esercizio delle sue fun-
zioni, intorno ai quali converrà che egli invochi le opportune di-
sposizioni o da questo Ministero o dai Governatori secondo la ri-
- 151
spettava competenza, appunto perchè si tratta di oggetti che non ap-
partengono alla materia beneficiaria propriamente detta. Intorno a
che riesce ovvio che l'Economo Generale pigli indirizzo dalla con-
siderazione dell' interesse della Chiesa e dello Stato, mentre a que-
sto Ministero ed ai Governatori non potranno che tornare di grande
utilità i ragguagli che su tali oggetti saranno loro somministrati da
un funzionario a cui verrà agevole per la natura del suo Ufficio di
attingere alle fonti d'informazione le più sicure.
Per ciò che riguarda le Fabbricerie vuoisi aver per fermo che
nulla è innovato nelle Leggi e nei regolamenti in vigore di code-
ste Provincie. Perciò i Subeconomi continueranno ad avere le at-
tuali loro attribuzioni circa le medesime, e ad esercitarle nell'in-
teresse dell'amministrazione governativa provinciale, non potendosi
se non per mezzo d' una disposizione legislativa introdurre alcuna
variazione nelle norme e pratiche vigenti.
Si mantien fermo ciò che è stabilito nell'Art. 5 della surrife-
rita Circolare circa la domanda dell' intervento dei Subeconomi ad
atti di attribuzione dell'Autorità Governativa, per mezzo dell'Eco-
nomo Generale , così in ordine a quanto è determinato neh' Art. 26
del Regolamento approvato col Reale Decreto 16 gennajo 1861,
N. 4608, come in ordine alla convenienza che i Subeconomi, an-
che nell'esercizio di tal parte dei loro Uffici appajano o siano po-
sti sotto la dipendenza e la vigilanza del loro Capo gerarchico,
onde non può che essere giovato il pubblico servizio. Né già s'in-
tende che i Governatori debbano domandar l'intervento dei Sube-
conomi per mezzo dell'Economo Generale nel caso d'ogni singolo
atto relativo alla medesima pratica: bensì che l'abbiano da do-
mandare nell'iniziamento di ciascuna pratica speciale.
Il sottoscritto confida che gli esposti schiarimenti basteranno a
determinare l'applicazione delle norme espresse nella Circolare 5
marzo prossimo passato, e prega i signori Governatori di recarli
a notizia degl'Intendenti di Circondario, e il signor Economo Ge-
nerale a notizia dei Subeconomi.
Il Ministro
F. G. B. Cassinis.
— m —
v.
CIRCOLARE 23 gì ugno 1861, N. 2105 dell'Economato Gene-
rale con cai it prescrivono alcune norme circa i periti d' Ufficio.
Una recente Circolare del Ministero di Grazia è Giustizia av-
verte che in conseguenza della nuova Legge organica sui Lavori
pubblici 20 novembre 18;>9, N. 3^754 , questo Economato Generale
d'ora innanzi non potrà avere ricorso agli Uffizi tecnici dello Stato
per l'ispezione e giudizio degli elaborati che nell' interesse degli
stabilimenti Ecclesiastici gii venissero presentati, se non nel caso
che interessino il bilancio dello Stato, come sarebbe a cagione
d'esempio quando le opere, i contratti, le perizie risguardassero
beneficj di Regio Patronato o sussidiati dallo Stato.
Questa superiore determinazione condusse il sottoscritto a stu-
diare non tanto il modo di supplire alla tal quale guarentigia che
il voto degli Ingegneri dello Statò presentava alla sua amministra-
zione, quanto quello di renderla meno necessaria; e il migliore
di lutti gii parve la buona scelta di operatori valenti e fidati, cui
demandare i lavori tecnici che risguardano gli stabilimenti Ec-
clesia;"
Dì cjò pienamente convinto il sottoscritto crede di dover pre-
scrivere quanto segue:
i.° Ciascun Subeconomato avrà il suo perito d'Ufficio nomi-
nato dall' Economo Generale su di una terna che i signori Sube-
conomi gli presenteranno entro il termine di quindici giorni dalla
data della presente.
2.° Le operazioni d'Ufficio saranno sempre affidate dai Su-
beconomi al rispettivo loro Perito come sopra nominato, il quale
nell' esegui rie osserverà esattamente quanto è prescritto dai regola-
menti massime a guarentigia degli interessati:
3.° in tutti gli altri casi è lecito ai litolari, alle parti con-
traenti, agli amministratori ricorrenti il servirsi del perito che più
loro piacerà, salvo però a questo Generale Economato di ordinare
— 153 —
quando lo creda, che il lavoro tecnico sia a loro spese riveduto
dai periti d'Ufficio (1).
4.° In via ordinaria, e tranne speciali casi, i lavori tecnici
eseguiti dai periti d'Ufficio non saranno assoggettati per parte di
questo Economato Generale a revisione (2).
Il R. Economo Generale
ROBECCHI.
VI.
CIRCOLARE 17 agosto 1861, N. 3994 dell'Economato sullo stesso
argomento della precedente.
Da varii signori Subeconomi vennero fatte a proposito della
Circolare di questo Generale ufficio 25 giugno p. p. , N. 2402,
alcune riflessioni, delle quali tenendo il debito conto il sottoscritto
dichiara:
1.° Che col designare questa o quell'altra persona all'Ufficio
di perito presso i R. Subeconomati Egli non intende conferirle al-
cun diritto sia ad essere mantenuta in Ufficio per un tempo qual-
siasi, sia ad escludere nel Distretto l'opera di altri Periti.
2.° Che in conseguenza tanto questo Economato Generale,
quanto i signori Subeconomi possono ogni volta che l'interesse
delle Cause Pie lo consigli, servirsi dell'opera di quel Perito, che
giudicheranno in ispeciali casi, più conveniente.
3.° Che i signori Periti dovranno strettamente attenersi , per
ciò che riguarda le loro competenze , alla tariffa annessa alla norma
provvisoria 31 maggio 1816.
Di queste dichiarazioni vorrà la S. S. dare comunicazione al
Perito d'Ufficio pel suo Distretto Subeconomale.
Il R. Economo Generale
ROBECCHI.
(1) Vedi la Circolare Economale che segue sullo stesso argomento.
(2) Gli stati descrittivi degli stabili e gli atti di consegna e bilancio che
— 154 -
VII.
DECRETO Ministeriale 19 agosto 1862, N. 61043 col quale si di-
spone che la resa dei conti di gestioni beneficiarie di qualun-
que natura deve farsi dai Subeconomi e Sindaci Capitolari al-
l' Economato Generale.
Visto T Art. l.° del Regolamento approvato col R. Decreto 1G gen-
naio 1861, N. 4608 con cui è disposto che il regio diritto di pos-
sesso e di amministrazione dei benefici vacanti è esercitato dagli
Economi Generali;
Visto il successivo Art. 3 del detto regolamento con cui è af-
fidata agli Economi Generali la cura di invigilare sulla amministra-
zione delle pie istituzioni di culto annesse alle chiese;
Visto finalmente l'Art. 21 del regolamento medesimo con cui
è determinato che i Subeconomi esercitano nei mandamenti a cui
sono preposti, e sotto la dipendenza dell'Economo Generale, gli
uffici che son loro assegnati secondo le norme e pratiche vigenti
e secondo apposite e speciali istituzioni;
Il sottoscritto Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti dero-
gando al § 19 delle Istituzioni del 1833 per la resa dei conti dei
Subeconomi e dei Sindaci Capitolari determina che i Subeconomi e
Sindaci Capitolari nelle provincie di Lombardia dovranno produrre al-
l'Economato Generale in Milano per la opportuna revisione ed an-
che per la competente applicazione degli intercalari a sensi del-
l'Art. 2 del R. Decreto 26 settembre 1860, N. 4314 i conti an-
nuali di ogni beneficio o cappellata ecclesiastica o laicale manuale
e d' ogni legato di culto di qualsivoglia reddito cadente in loro am-
ministrazione.
Il Ministro
Raffaele CoiNforti.
vengono redatti in occasione della vacanza o riconferimento dei benefici de-
vono sempre sottoporsi alla revisione dell'Economato Generale.
DO —
Vili.
CIRCOLARE 7 settembre 1862, N. 7623 dell'Economato Generale
ai Subeconomi riguardante la pubblicazione delle edittali di va-
canza dei benefìci ritenuti patronali.
Con Decreto 4 corrente mese, N. 66583, Divisione IV, il Mini-
stero di Grazia e Giustizia e Culti ha disposto che d'ora innanzi
abbia a cessare qualunque inserzione delle Edittali di vacanza dei
beneficj , Cappellanie e Legati di Culto ritenuti Patronali nei fogli
Ufficiali , dichiarando dover bastare all' esecuzione di quanto in pro-
posito è prescritto dalla Circolare 23 dicembre d 829 tuttora vigente
la pubblicazione dei prescritti avvisi di vacanza e di invito ai Pa-
troni per cura dell'Autorità competente nel Capoluogo della Pro-
vincia, e nel Comune ove trovisi eretto il beneficio , o costituita la
Cappellania od il Legato.
In conseguenza di che mentre il sottoscritto invita la S. S. a
soddisfare alle spese delle inserzioni già eseguite per conto delle
Cause Pie da Lei amministrate, La avverte che d' ora innanzi non
sarà ammessa nei conti nessuna spesa per inserzioni di Edittali nei
Fogli Ufficiali.
Il R. Economo Generale
ROBECCHI.
IX.
CIRCOLARE 27 settembre 1862, N. 8109 dell'Economato Generale
ai Subeconomi con cui si dichiarano i sussidi parrocchiali di
congrua esonerati dai pesi di Messe.
Il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti ha con Dispaccio 24
andante, IV Divisione, N. 70813, dichiarato, che accordando ai Par-
roci poveri gli annui assegnamenti normali a supplemento di con-
grua non intende imporre ai Parroci sussidiati altri obblighi oltre
agli inerenti all'ufficio parrocchiale; e che quindi i ridetti Parroci
— £56 —
debbono ritenersi esonerati affatto dalla celebrazione che in pas-
sato veniva loro imposta di una Messa per ogni dieci lire di sus-
sidio, giusta il prescritto dalla Delegatizia Circolare 11 Giugno 1816,
N. 6862-62.
Il sottoscritto Economo, nel mentre affrettasi di comunicare alla
S. S. la suespressa Ministeriale dichiarazione, la interessa a darne
partecipazione conforme a tutti i Parroci sussidiati dal suo Manda-
mento, facendo loro ad un tempo sentire, come cotale determina-
zione costituisca una prova novella delle benevole sollecitudini del
R. Governo per questa veramente benemerita parte del Clero.
Il R. Economo Generalo
ROBECCHI.
X.
CIRCOLARE 16 dicembre 1862, N. 93221, del Ministero di Grazia
e Giustizia e dei Culti diretta agli Economi Generali e Prefetti
del Regno portante provvedimento circa V epoca da cui debba
cominciare il godimento delle temporalità dei beneficj.
Sul dubbio promosso circa il tempo in cui debba cominciare
pei nuovi investiti di un beneficio il godimento delle temporalità
o rendite del medesimo ed in ispecie delle case beneficiarie;
Visto il capoverso dell'Art. l.° del Decreto Reale in data 26 set-
tembre 1860, N. 4314 ove è detto che il rilascio dei beni a nuovi
investiti dovrà essere preceduto sempre dal Regio Placito,
11 Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti
DICHIARA :
I.° Il diritto a godere delle temporalità o rendite di un be-
nefìcio non si acquista dai nuovi investiti se non se dal giorno del
conseguito Regio Placito;
2.° I nuovi investiti non potranno per conseguenza prima di
- 157 —
tal giorno essere immessi od in qualsivoglia modo entrar nel godi-
mento delle case beneficiarie:
3.° Ogni disposizione o consuetudine contraria è abrogata.
Gli Economi Generali dei benefici vacanti e i Prefetti delle Pro-
vincie del Regno in cui fu pubblicato e messo in vigore il Decreto
Reale 26 settembre 1860 , provvederanno per 1* eseguimento delle
disposizioni occorrenti in conformità a questa dichiarazione.
Il Ministro
G. PlSANELLI.
XI.
CIRCOLARE 28 luglio 1863, N. 7380 dell'Economato Generale
con cui si partecipa ai Subeconomi che il Ministero delle Fi-
nanze non ritiene i Subeconomi come funzionar] obbligati dalla
Legge di Registro alla tenuta del Repertorio.
Con nota 22 luglio 1863, N. 38985-4477, Divisione III, diretta
al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, il Ministero delle Finanze
ha riconosciuto che, per le speciali Leggi da cui è regolata in Lom-
bardia T Amministrazione dei benefìci vacanti, non sono i Subeco-
nomi da ritenersi come Funzionari obbligati dall' Art. 65 della Legge
sulle tasse di registro alla tenuta del Repertorio.
Siccome poi gli atti dei detti Subeconomi, sieno questi fatti da
loro o semplicemente col loro concorso o senza il ministero del No-
tajo, non si possono considerare per riguardo alla Legge di Re-
gistro che come atti privati, cosi ove sieno contemplati per una
tassa fissa o proporzionale dalla Legge , dovranno venire sottoposti
alla registrazione nei termini prescritti dagli articoli 28 e 29 della
Legge medesima.
Tanto lo scrivente notifica ai Regi Subeconomi a loro norma.
Il II. Economo Generale
ROBECCHL
- 158 -
XII.
CIRCOLARE 23 novembre 1863, N. 11177, dell'Economato Gè-
iterale relativa air adempimento degli Oneri di Culto dei bene-
fici vacanti.
Verificandosi non di rado il caso che alcuni Subeconomi, te-
nendo calcolo di attivila in reslanza, facciano adempiere gli Oneri
di Culto di un beneficio in Amministrazione con fondi di altri be-
nefìzj, o proprii, in attesa alla liquidazione delle attività suddette,
ed avvenendo sovente che queste poi, per impotenza dei debitori
o per altro titolo, si rendano inesigibili e vengansi cosi a creare
al beneficio indebite passività.
Il sottoscritto a togliere questo inconveniente, dichiara:
I.° Quando le rendite di un beneficio sono insufficienti a co-
prire di Oneri di Culto stabiliti nella fondiaria , questi si adempiono
ad ratam.
2.° Dovranno essere erogate neh' adempimento degli Oneri di
Culto le sole rendite nitide esatte.
3.° Si porteranno in restanza passiva nei conti d'amministra-
zione quegli Oneri di Culto che non si sono potuti adempiere colle
rendite esatte , solo quando si potrà contrapporre una restanza at-
tiva esigibile che non sia inferiore agli Oneri stessi.
4.° Avvenendo che debba eliminarsi una restanza attiva, si do-
vrà eliminare del pari un equivalente Onere di Culto.
5.° Fuori dei casi indicati ai N. 3 e 4 le gestioni annuali dei
beneflzj restano invariabilmenttc chiuse alla fine dell'anno cui si
riferiscono, e giammai si potranno adempiere gli Oneri di Culto in
restanza colle rendite dell'anno susseguente.
Il R. Economo Generale
ROBECCHl.
— 159
XIII.
i?. DECRETO 26 giugno 1864, N. 1817, contenente disposizioni
per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, N. 1037.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE d' ITALIA.
Vista la legge 5 giugno 1850, N. 1037, nonché i RR. Decreti
12 luglio 1850, N. 1062, 22 giugno e 27 novembre 1862, N. 731
e 1007;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposizione dei Nostri Ministri di Grazia e Giustizia e
de' Culti e degli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Le domande di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi
morali a tenore della legge 5 giugno 1850 (I) per acquistare sta-
bili o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie
verranno presentate, col corredo di tutti i documenti relativi, al
Procuratore Generale del Re presso la Corte di' Appello del Distretto
od al Prefetto della Provincia, dove o già esiste o dovrà essere ri-
conosciuta la esistenza dello stabilimento o corpo morale, secondo
(1) La legge 5 giugno 1850 stabilisce: Artìcolo unico — « Gli Stabilimenti
e Corpi morali siano ecclesiastici o laicali non potranno acquistare stabili senza
essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, previo il parere del Consiglio di
Stato. Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non
avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accet-
tarle. » — Questa legge fu pubblicata nella Lombardia con R. Decreto li Marzo
1860, N. 4003.
— 1()0 -
che si tratti di instituti ed opere di cullo, oppure di Provincie e Co-
muni, di opero pie laicali od altre instituzioni qualunque.
Art. 2.
La domanda di autorizzazione dovrà esser fatta per parie di chi
rappresenti lo stabilimento o corpo morale, previa regolare e mo-
tivata deliberazione in proposilo, oppure, se ancora non abbia le-
gale esistenza o rappresentanza l'ente morale, dall' esecutore testa-
mentario, dal donante o dall' erede gravato dalla prestazione del
legato, o finalmente dal Comune, o da chiunque altro cui interessi
la ordinata instituzione o fondazione.
Art. 3.
Il Procuratore Generale ed il Prefetto esaminata la domanda , rac-
colte le opportune informazioni e sentiti anche dove trattasi d'atto
di ultima volontà, coloro ai quali sarebbe devoluta la successione,
trasmetteranno rispettivamente la domanda stessa , e i documenti che
vi hanno tratto, con apposito rapporto al Ministero di Grazia e Giu-
stizia e de' Culti, al Ministero dell'Interno o a quell'altro che v'ab-
bia speciale ragione di competenza, dai quali verranno promosse
le deliberazioni del Consiglio di Stato o le successive Sovrane ri-
soluzioni.
Se la donazione o la disposizione testamentaria, per ragione
di dipendenza dello stabilimento o corpo morale che vi ha diritto
o per lo scopo a cui è diretta, sia luogo a competenza di diversi
Ministeri, la risoluzione Sovrana dovrà esser provocata dopo pre-
ventivi accordi o concerti tra questi ultimi.
Art. 4.
Pendente il procedimento per ottenere la Sovrana autorizza-
zione, gli Amministratori degli stabilimenti e corpi morali eretti
od erigendi, dovranno fare tutti gli alti che tendono a conservarne
i diritti.
161 -
Art. a.
K
L'acquisto dei beni stabili di un debitore, fatto dagli stabili-
menti e corpi morali per via di aggiudicazione o di subasta non
andrà soggetto alla necessità di autorizzazione preventiva a senso
della legge 5 giugno 1850.
Però il seguito acquisto dovrà entro il termine di un mese , se-
condo le varie competenze , essere notificato al Prefetto della Pro-
vincia od al Procuratore Generale del Distretto, dove ha sede lo
stabilimento o corpo morale , da chi lo rappresenti per quei prov-
vedimenti che paresse opportuno di dare in ordine all' acquisto me-
desimo.
Art. 6.
I Notai ed altri pubblici Uffiziali che abbiano notizia di alcune
delle disposizioni contemplate allo art. <1.° del presente Regolamento:
ed i Ricevitori del registro, ai quali sia fatta denuncia di atti con-
tenenti qualche pia liberalità, dovranno entro il termine di giorni 30
dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dalla avve-
nuta denuncia darne avviso a chi rappresenti lo stabilimento o corpo
morale e , se questo ancora non esista legalmente secondo la rispet-
tiva competenza al Procuratore Generale del Distretto od al Pre-
fetto della Provincia dove dovrebbe avere sede il nuovo corpo mo-
rale.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Torino il 26 giugno 1864.
VITTORIO EMANUELE.
U. Peruzzi.
G. PlSANELLI.
li
- 102 —
XIV.
CIRCOLARE 21 febbrajo 1866, N. 2345, Divisione I del Mini-
li intero delle Finanze Direzione Generale delle Tasse e Demanio
riguardo alle rettifiche delle intestazioni catastali degli enti ec-
clesiastici.
È stata dimostrata la convenienza di affidare la tutela dei beni
appartenenti a benefizi ecclesiastici vacanti, ai Subeconomi locali
nei casi di domande per rettifica della intestazione catastale di detti
beni.
E questo Ministero , presi i debiti accordi con quello di Grazia
e Giustizia e dei Culti ha considerato, che i Subeconomi dei be- I
nefizj vacanti sono puramente e semplicemente i delegati dell' E- I
conomo Generale, al quale è dalla legge attribuita la sorveglianza dei ì
benefìzi , delle Chiese , e di altre pie istituzioni , e che convenga
massimamente nell'interesse dello Stato di estendere cotesta vigi-
lanza ad ogni sorta d' istituzioni di Culto.
Pertanto il sottoscritto ha creduto di determinare , siccome de-
termina con la presente, che sia fatto divieto agli Agenti gover-
nativi incaricati della censuazione del catasto di accogliere le do-
mande per rettifiche delle intestazioni catastali dei beni , dei quali I
si parla , senza il preventivo consentimento del rispettivo Economo
Generale quando si tratti di beni afferenti a benefìzi Ecclesiastici
vacanti, e della Direzione od Amministrazione della Cassa Eccle-
siastica , ovvero degli altri Agenti a ciò delegati , per tutti gli altri
beni appartenenti un tempo a corporazioni ed Enti Ecclesiastici
soppressi.
Cotesta Direzione nel ricevere la presente nota circolare vorrà
comunicarla a tutti gli Agenti Catastali, che le dipendono e curare j
che vengano da loro puntualmente eseguite le norme che in essa
si contengono (1).
Pel Ministro
Finali.
(1) A maggior schiarimento di questa Nota Circolare il Ministero stesso
— 163 —
XV.
R. DECRETO 22 marzo 1866, N. 2832 con cui si prescrivono le
norme per ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e
contratti costituenti alienazioni di beni mobili ed immobili ap-
partenenti agli enti ecclesiastici.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA.
Visto l'art. 434 del Codice Civile che prescrive i beni degli
istituti ecclesiastici non potersi alienare senza l'autorizzazione go-
vernativa ;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Stato:
Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario
di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Art. 1.
Le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti
dì qualunque specie costituenti alienazioni di beni mobili ed im-
mobili, che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del Re-
gno, devono essere presentate all'Economato Generale del Distretto
dove ha sede il Corpo morale contraente, per parte di chi ne ab-
bia l'amministrazione.
(Ielle Finanze ha dichiarato successivamente con Nota 31 marzo 1866 N 4907
lelleTl,,^ "UT? d6bba TTl VÌelat° dÌ aCCOgHere le domande * Wtifiehè
Jet le attuali intestazioni catastai, pei beni afferenti a benefici Ecclesiastici va-
Mnti senza il preventivo consentimento dell'Economo Generale, ma eziandio si
ntnE9 ,dmet,° eStende.re aHe reltÌfU'he de,le attua,i intestazioni qualora
1 r i im'ziZ rt rTen"' d' dlÌeSe> * bene"cj' di «PPe'lanie, e di tutte
Il imentn r,e» t ^ anC°ra riC0n0Sclul« ™ diritto, non consti del con-
■eniimento dell accennato Economo Generale.
— 164 —
A tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le
concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di
ce io canoni, le costituzioni di servitù passive o le nnunc.e a
se viù attive, e transazioni, gli atterramenti di piante di alo fu-
o le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellarne d 'iscri-
zioni ipotecarie (1), le esazioni ed impieghi dei capitali, e le lo-
cazioni di beni immobili eccedenti il termine di nove anni.
Art. 2.
L'Economato Generale rimetterà con avviso motivato l'istanza
al competente Procuratore Generale del Re, il quale a sua volta
ccoUe le necessarie informazioni in merito, la trasmetterà al M-
Sstero di Grazia e Giustizia e dei Culti accompagnata da apposito
parere e da tutti i documenti correlativi.
Art. 3.
Sopra tale rapporto il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti
procederà alla concessione o al diniego della chiesta autorizza-
zione.
Art. 4.
La deliberazione del Ministero dovrà essere preceduta dal voto
del Consiglio di Stato quando per motivate ragioni di urgenza o
di evidente utilità vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per ven-
to Con Disp 30 aprile 1866, N. 7373-7381, Divisione II il Ministero m ri-
sposu al Sue Ho propostogli dall'Economo Generale di Milano ha (hcta. o
rfuTtmito 'Economato in caso di beneficio vacante, quanto 1 investito in caso
dì b Scio pTeno possono senza osservanza di formalità alcuna vou a da HDe-
creto 22 marzo 1866 acconsentire alla cancellazione delle iserizon ipotecane
accese a garanzia dei (itti di stabili beneficiaci allo scadere del contratto elativo
E co inconsiderazione che tali ipoteche furono iscritte a garanzia e. fta«J
che si percepiscono o dal benelìciato o dall'Economato per 1 esercizi del di ulto
dr galla né la cancellazione delle medesime (che in tale ipotesi e alto d sem
Ji e amministrazione) riesce per modo alcuno a danno o a vantaggi o deH do
lagone natrimoniale alla cui conservazione mirano essenzialmente ed unica
mente l'Art. «! i del Codice Civile e il R. Decreto 22 marzo 1866 sopracitato.
— 165 —
dita di beni mobili od immobili di un valore eccedente le
lire 500.
Dovrà eziandio precedere il voto del Consiglio di Stato quando
si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capi-
tale eccedente le lire 8000 , oppure di alcuno degli altri atti o con-
tratti indicati allo alinea dell'Art. l.° che riguardino un valore ec-
cedente la somma suaccennata.
Art. 5.
È delegata ai Procuratori Generali, sentito l'avviso conforme
dell'Economato Generale, la facoltà di autorizzare la vendita, previo
esperimento dell'asta pubblica, di beni, e lo atterramento di piante
di alto fusto per un valore non eccedente le lire 500 , come pure
di autorizzare, entro i limiti della somma sopradesignata, gli altri
atti e contratti indicati allo alinea dell'Art. i.°
Art. 6.
Ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme
sancite nel presente Nostro Decreto rimane abrogata, tranne che
nelle Provincie Meridionali, dove avranno tuttavia pieno vigore in
argomento le disposizioni dei RR. Decreti del 1.° dicembre 1833
per i casi ivi previsti.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Re-
gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Firenze addì 22 marzo 1866.
VITTORIO EMANUELE.
De Falco.
— 466
XVI.
CIRCOLARE 31 ottobre 1866, N. 10540 dell'Economato Generale
riguardante l'obbligo delle denuncie di passaggio d'usufrutto dei
beneficj per V applicazione della legge sulle tasse di registro.
Si ricorda ai signori Subeconomi che col Decreto Luogotenenziale
14 luglio 1866, N. 3121, sulle Tasse di Registro, è imposta sui
passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso di
benefizj o cappellanie, sotto qualsiasi titolo e denominazione, una
tassa che dall'Art. 1 1 2 della parte li , della Tariffa annessa al De-
creto, ò stabilita nel 2 per cento sulla metà del valore dei beni
di qualunque natura che costituiscono la dotazione del beneficio o
cappellania ;
Che agli Art. 80 e 85 del Decreto è fatto obbligo agli investiti
del beneficio o cappellania di denunziare il passaggio dell' usufrutto
in loro Capo entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno
del preso possesso , e di pagare entro due mesi successivi alla sca-
denza del termine sopradetto la tassa:
Che l'Art. 8 del Decreto Luogotenenziale 18 agosto 1866,
N. 3886, contenente disposizioni per l'applicazione delle Tasse di
Registro impone ai signori Subeconomi l'obbligo di rimettere nei
primi dieci giorni di gennajo e di luglio di ciascun anno ai Di-
rettori delle Tasse e del Demanio del Distretto la nota delle prese
di possesso dei benefizj ecclesiastici avvenute nel semestre prece-
dente (la nota da presentarsi nel gennajo 1867, comprenderà quelle
sole prese di possesso che ebbero luogo dal 1.° dello spirante mese,
epoca in cui andò in vigore il Decreto).
Nel ricordare ai signori Subeconomi questi obblighi , e invitarli
ad adempiere esattamente a quello che li riguarda, lo scrivente li
richiede: 1.° di far presente a tutti coloro che dal primo di que-
sto mese sino al ricevere della presente fossero stati immessi in
possesso di qualche benefizio o cappellania l' obbligo della denunzia
e del pagamento della Tassa ; %° di volere inserire in tutti gli atti
— 167 —
di conferimento di possesso che avranno luogo d'ora innanzi il
disposto dei sopraccitati Art. 80 e 80 del Decreto 14 luglio 1866 (1).
Il R. Economo Generale
ROBECCHI.
XVII.
NOTA Ministeriale 19 novembre 1866, N. 18260 , Divisione II,
diretta air Economato Generale di Lombardia riflettente le mi-
gliorie ai fabbricati di pertinenza beneficiaria. Diramata ai Su-
beconomi e Sindaci Capitolari con Circolare Economale 23 no-
vembre stesso anno.
In esaurimento al rapporto 10 novembre corrente, N. 10777,
mi tengo in debito di dichiarare, per opportuna norma generale,
come e per la ragione di essere tutti i beneficiati tenuti a miglio-
rare il benefìcio, e pel disposto colla Circolare 30 giugno 1838,
debbansi tutte , senza eccezione , le parti accessorie ed appartenenti
allo usufrutto ordinario 3 fisse ed infìsse, annesse e connesse, mi-
gliorate ed anche fatte di nuovo dal beneficiato cessante, ricono-
scere acquisite al benefìcio senz' obbligo di compenso od indennità
di sorta , fuorché nel caso in cui il beneficiato stesso abbia doman-
dato ed ottenuto una dichiarazione di ammessibilità a compenso
prima di intraprendere l' opera, ovvero nel caso che il cessante, 0 chi
per esso, comprovino dì avere rilevato dallo antecessore che poteva
disporne col proprio denaro, alcuni determinati effetti, i quali do-
vranno però sulla facoltativa richiesta del Subeconomo essere ce-
duti al benefìcio contro pagamento da farsi cogli intercalari di va-
canza del beneficio stesso.
Pel Ministro
Castelli.
(1) Vedasi in fine alla presente raccolta la circolare 22 luglio 1883, N. 92392-
17392, D. 3, della Direzione Generale del Demanio e Tasse colla quale è dispo-
sto che il termine perla denuncia del passaggio d'usufrutto dei beneficiati de-
corre dalla data del R. Placito anziché dalla data del formale possesso.
•168 —
XVIII.
CIRCOLARE 11 dicembre 1866 , N. 11731 dell'Economato Gene-
rale colla quale si inculca ai beneficiati l'obbligo di assicu-
rare contro i danni degli incendj i fabbricati del beneficio.
È frequente il caso di beneficiati , i quali dimentichi del dovere
che hanno di conservare il patrimonio loro consegnato , omettano la
assicurazione dei fabbricati dai danni degli incendj , e debbano poi
ricorrere a mezzi di patrimonio pel necessario loro ripristino.
A prevenire questo disordine , in conformità al disposto del Di-
spaccio 23 novembre ultimo scorso, N. 18131 , Divisione II del Mi-
nistero di Grazia e Giustizia e dei Culti, si prescrive:
1.° Che in tutti i contratti d'affitti di Stabili benefìciarj sia
imposta la condizione che il Conduttore sotto la sua responsabilità
debba far assicurare e mantenere assicurati tutti i caseggiati com-
presi nel contratto dai danni degli incendj;
2.° Che in tutti gli Istromenti di possesso sia espressamente
fatto ai beneficiati obbligo di assicurare dall'incendio i fabbricati
del benefìcio, e di esibire a richiesta le prove del pagamento dei
relativi premj annuali;
3.° Che venga inculcato a tutti gli attuali beneficiati lo esau-
rimento delle pratiche per l' assicurazione degli incendj degli edifìci
di pertinenza beneficiaria con richiamarli allo adempimento del do-
vere che, per Canonico e per Civile diritto, loro incombe di prov-
vedere alla conservazione e miglioramento della dote beneficiaria,
avvertendoli della grave responsabilità cui soggiacerebbero nel caso
di incendio di alcun edificio del loro benefìcio non assicurato.
Il R. Economo Generale
ROBECCHI.
169 —
XIX.
CIRCOLARE 19 settembre 1868, N. 7309, dell'Economato Gene-
rale circa V applicazione della legge 15 agosto 1867, riguardo
ai Legati pii e fondazioni per oggetto di culto.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti, e quello delle
Finanze, a soluzione di alcuni dubbj cui dà luogo la pratica ap-
plicazione delia Legge 15 agosto 1867, N. 3848, hanno d'accordo
stabilito fra le altre la seguente massima:
LEGATI PII E FONDAZIONI PER OGGETTO DI CULTO.
Articolo I, N. 6.
« I legati pii e le fondazioni di Culto i quali non sieno enti
morali per sé stanti ed autonomi, ma sieno invece oneri di altri
enti morali conservati, sieno questi istituiti per oggetto di Culto,
per oggetto di Beneficenza o per altro qualsiasi scopo, non deb-
bono considerarsi come aboliti. »
Il Regio Economo Generale
ROBECCHI.
XX.
CIRCOLARE 26 febbrajo 1870, 2V. 1934, dell'Economato Generale
portante decisione ministeriale che dichiara non soggetti alla
tassa di manomorta gli assegni a supplemento di congrua che
si pagano agli investiti dei Benefici parrocchiali.
In seguito a giudicato della Corte di Cassazione di Torino,
3 aprile 1867, in Causa Devilla, per cui sono ritenuti esenti da
tassa di manomorta gli assegni o sussidj individuali precariamente
distribuiti agli investiti de' benefizj parrocchiali , o cappellanie , a
seconda dei loro bisogni, perchè si è riconosciuto che questi as-
- 170 —
segni non sono da annoverarsi fra le proprietà patrimoniali per-
manenti e perpetue della manomorta, il Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Demanio), interpellalo da quello di Grazia
e Giustizia e dei Culti, ha fatto conoscere che «se gli assegni,
de' quali è parola , vengono accordati dall' Amministrazione del Fondo
per il Culto ai Parroci, e debbano cessare quando i relativi bene-
lìzj abbiano raggiunta o superata rispettivamente la rendita netta
di lire cinquecento (come è della natura dei Supplementi di Con-
grua), pare che, atteso il carattere meramente personale e tempo-
raneo degli assegni medesimi , possano ritenersi esenti da tassa di
manomorta » (1).
Di questa Ministeriale dichiarazione sarà la Signoria Sua com-
piacente rendere avvertiti i Parroci di codesto Distretto Subecono-
male che vi sono interessati.
Il Regio Economo Generale
ROBECCHI.
XXI.
NOTA 20 aprile 1870, N. 5600, del Ministero di Grazia e Giu-
stizia e dei Culti che dichiara essere state le Coadjutorie d' Uf-
ficio esistenti nelle Provincie Lombarde dichiarate esenti dalla
tassa di passaggio d'usufrutto.
In relazione alla Nota 30 dicembre ultimo scorso N. 10039,
di V. S., lo scrivente si reca a debito di parteciparle che il R. Mi-
ci) Questa risoluzione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del
Demanio fu diramata alle Intendenze di Finanza con Circolare 16 settembre 1870,
N. 10506-6986, D. 3. — In essa Circolare è detto che «questa risoluzione che,
per gli assegni della specie, è conforme in massima a quella adottata dalla
Amministrazione delle imposte dirette colla Circolare 1.° giugno 1868 N. 40-27
rispetto alla imposta sui redditi di ricchezza mobile avrebbe il suo fondamento
nei principj della Legge e nel fatto che gli assegni per supplemento di congrua
hanno in queste Provincie carattere di assegnò personale ai Parroci e non fanno
perciò reddito patrimoniale delle parrocchie rispettive. »
Vedasi sullo stesso argomento la Circolare Economale 18 giugno 1878, N. 16.
— 171 —
nistero delle Finanze ammette che le disposizioni dell'Art. 5 della
legge 14 luglio 1866, N. 3121, e 112 dell'annessavi tariffa non
siano applicabili alle Coadjutorie d'Ufficio esistenti nelle Provincie
Lombarde e che il Ministero medesimo ha quindi impartite le ana-
loghe istruzioni ai suoi agenti (1).
Pel Ministro
Ferreri.
(1) Le istruzioni relative a tale determinazione furono dal Ministero delle
Finanze (Direzione Generale del Demanio) impartite alle Intendenze di Finanza
con Nota 5 marzo 1870, N. 24672-1664.
La decisione presa riguardo alla esenzione delle Coadjutorie d'Ufficio dalla
tassa di passaggio d'usufrutto parte dal concetto che le medesime non hanno nome
né natura di benefìcio né di Cappellania o di quegli altri enti che sotto qual-
siasi titolo o denominazione presentino però i caratteri di Benefìcio, mentre
il vero carattere di dette Coadjutorie è quello di assegni stabiliti a favore di
chi presta i suoi servigi come Coadiutore alla tale o tal altra parrocchia; esse
sono tanto di fatto come di diritto amovibili ad nutum del Vescovo, e i tito-
lari ne percepiscono le rendite, in quanto e per il tempo che ne adempiono
l'ufficio. Per tali ragioni nel conferimento di questo genere di Coadjutorie non
ha luogo la canonica istituzione ma una semplice delegazione a fungere l'Uf-
ficio di Coadiutore al Parroco. Dato questo principio è facile argomentare il
motivo su cui si è basata la risoluzione del Ministero delle Finanze. Infatti
FArt. 112, della legge 14 luglio 1866, (al quale corrisponde l'Art. Ilo, della
tariffa annessa alla legge di Registro 15 settembre 1874,) colpisce le prese di
possesso dei benefici, cappellate ecc. come passaggi di usufrutto; l'usufrutto
importa il diritto di godere vita durante delle cose di cui altri ha la proprietà;
tale diritto i Coadiutori d'ufficio amovibili, come si è detto, ad nutum del Su-
periore Ecclesiastico, non l'hanno e non lo possono avere ; sarebbe quindi in-
giusto che per questo titolo fossero tassati al pari di chi va in possesso di un
benefìcio che si definisce jus perpetuum, ecc.
— 172 —
XXII.
NOTA 15 Aprile 1871, N. 42621-3151, D. 3, del Ministero delle
Finanze Direzione Generale del Demanio e delle Tasse alla
Intendenza di Finanza in Milano, nella quale riporta la de-
cisione del Consiglio di Stato che dichiara le Coadjutorie d'Uf-
ficio esenti dalla tassa di manomorta.
Inerentemente alla decisione presa al riguardo delle Coadjutorie
d'Ufficio nei rapporti colla tassa di registro, colla Nota 3 marzo
1870, N. 24G72-1G64, anche il sottoscritto riteneva chetali istitu-
zioni considerate per se stesse dovessero ritenersi esenti dalla tassa
di manomorta.
Poteva per altro dubitarsi se questa tassa non fosse altrimenti
esigibile sopra le rendite dei beni assegnati alla Goadjutoria mede-
sima siccome facente parte integrante del patrimonio delle par-
rocchie rispettive.
Ma il Consiglio di Stato interpellato sulla quistione, considerando
che le Coadjutorie non sono enti morali ma semplici assegnamenti
per uffici temporanei, che questi assegni non entrano a formar
parte del patrimonio delle parrocchie nò delle fabbricerie dal mo-
mento che vengano fatte all' infuori d' ogni ingerenza dell' una o
dell'altra, nelf adunanza 21 marzo ultimo scorso, ha espresso pa-
rere che gli assegni medesimi non possono assoggettarsi alla tassa
di manomorta.
Il Direttore Generale
Saracco.
— 173 —
XXIII,
REGIO DECRETO del 25 giugno 1871, N. 320 (serie seconda)
contenente le disposizioni generali circa V Exequatur ed il
Regio Placet.
Visto l'Art. 18 dello Statuto;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871, N. 214
(serie seconda) per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pon-
tefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa (I);
Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di
Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti ;
(1) Sì crede opportuno riportare per intiero il Titolo Secondo della legge
13 maggio 1871 per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice, che
tratta della Relazione dello Stato colla Chiesa :
Art. H. - È abolita ogni restrizione speciale allo esercizio del diritto di riunione dei membri del
Cei0ART°lC50 - È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazìa apostolica in Sicilia ed in tutto il
Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizj maggiori.
I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.
I benefizj maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettoche
nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.
Nella collazione dei benefizj di patronato Regio nulla e innovato.
Art 16 - Sono aboliti 1' Exequatur e Placet Regio ed ogni altra forma di assenso governativo
per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.
Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui ali Art. 18 riman-
gono soggetti all' Exequatur e Placet Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei
beni ecclesiastici e la provvista dei benefizj maggiori e minori, eccetto quelli della citta di Roma e
•delle sedi suburbicarie. . . ,....„ , ,-
Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli
nstituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Art# 17 _ in materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti
delle autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.
La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d' ogni altro atto di esse autorità, appar-
tiene alla giurisdizione civile. .
Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all' ordine pubblico, o lesivi
-dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato.
Art. 18. — Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla am-
ministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.
Art. 19. — In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere enetto
■qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla legge medesima.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle
'leggi e dei decreti del Regno d' Ralia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
*ome legge dello Stato.
— 174 —
Sentito il parere del Consiglio di Stato ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Fino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge spe-
ciale di cui negli art. 16 e 18 della citata legge 13 maggio 1871,
N. 214 (serie seconda) saranno soggetti all' Exequatur gli atti eie
provvisioni della Santa Sede che riguardano la destinazione dei
beni Ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori o minori ec-
cetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.
Ove le provvisioni e gli atti siano emanati dagli Ordinari Dio-
cesani saranno soggetti al R. Placet.
Art. 2.
Nelle provviste beneficiarie si comprendono le collazioni dei
Benefìzj anche di Patronato Regio e le provvisioni che conferiscono
con l'esercizio di un ufficio ecclesiastico il diritto di ammini-
strare la dote del Benefizio o di goderne in tutto od in parte i
frutti o di percepire su di essi un assegno.
Art. 3.
11 R. Exequatur sarà concesso o negato con Decreto Reale
sulla proposta del Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei
Culti sentito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 4.
Le facoltà di concedere il R. Placet è delegata al Procuratore
Generale presso la Corte d'appello del luogo in cui som) posti il
Beneficio o i beni ecclesiastici.
Il Procuratore Generale dovrà non pertanto riferire al Ministero di
Grazia, Giustizia e dei Culti ed attendere le sovrane determinazioni:
1.° Quando si tratti di nominare a dignità o canonicati ;
2.° Quando si tratti di nomine a Be»cfizj o Cappellate corali
— 175 —
nelle chiese metropolitane e vescovili, fino a che questi non siano
ridotti al numero definito dall'Art. 6 della legge 15 agosto 1867,
N. 5848.
3.° Quando si tratti di destinazioni di beni ecclesiastici per un
valore eccedente lire cinquecento.
4.° Quando sia di avviso che il Regio Placet debba essere negato.
Art. 5.
Gli investiti di un Benefizio non saranno ammessi al Possesso
del medesimo prima che il loro titolo sia munito del Regio Exe-
quatur o del Regio Placet.
Dalla data della concessione dell' Exequatur o del Placet, il no-
minato al beneficio avrà diritto ai frutti, agli assegni, ed alle tem-
poralità dello stesso.
Dalla data medesima avranno effetto le provvisioni che concer-
nano destinazione di beni ecclesiastici.
Art. 6.
Le norme per la concessione dell' Exequatur e del Placet sono
determinate dal Regolamento annesso al presente Decreto firmato
d' ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.
Art. 7.
Tutte le disposizioni ed usanze contrarie al presente Decreto
ed annesso regolamento sono abrogate.
Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato
sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del
Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Firenze addì 25 giugno 1871.
VITTORIO EMANUELE.
G. De Falco.
— 176 -
REGOLAMENTO
per la esecuzione del Regio Decreto del 25 giugno 1871.
Art. 1.
Tutte le Bolle, Decreti, Brevi, Bescritti e provvisioni della Santa Sede
e parimente tutte le Bolle, Bescritti, Decreti e provvisioni degli Ordinarj
Diocesani concernenti destinazione di beni ecclesiastici o collazione di Be-
neficj maggiori o minori, eccetto quelli della città di Boma e delle sedi
suburbicarie, per avere esecuzione devono essere muniti i primi, di Be-
gio Exequatur ed i secondi di Begio Placet.
Lo stesso avrà luogo per gli atti d'investitura alle nomine di Patro-
nato Begio e per le provvisioni che conferiscono con l'esercizio di un uf-
ficio ecclesiastico il diritto d'amministrare la dote d'un benefìcio o di go-
derne in tutto o in parte i frutti, ovvero di percepire su di esso un as-
segno.
Art. 2.
Chiunque intenda far uso di una provvisione della Santa Sede, con-
cernente alcuno degli oggetti indicati nell'articolo precedente, dovrà pre-
sentarla in originale al Ministero di Grazia , Giustizia e dei Culti e chie-
dere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del Begio Exe-
quatur.
La provvisione ed il ricorso potranno pure essere presentate al Pro-
curatore Generale presso la Corte d'Appello del luogo dove si vuole ese-
guirla, perchè li rimetta al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti.
Art. 3.
Il Ministro di Grazia , Giustizia e dei Culti esaminati gli atti e rac-
colti i documenti che crederà necessari, promuoverà le Sovrane determi-
nazioni sentito il parere del Consiglio di Stato.
La concessione dell' Exequatur si farà con Decreto Beale, che sarà tra-
smesso al Procuratore Generale, e da questo comunicato agli interessati.
Se l' Exequatur viene negato si tratterrà presso il Ministero l'originale
della provvisione e si restituirà il ricorso con la seguente annotazione:
« Non si fa luogo al chiesto Exequatur. »
Art. 4.
Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani
- 177 -
la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'Art. l.°, dovrà pre-
sentarla in originale al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
del luogo in cui sono posti il benefìcio o i beni ecclesiastici, e chie-
dere con apposito ricorso in carta da bollo la concessione del Regio Placet.
Il Procuraiore Generale, esaminali gli atti e raccolti i documenti che
crederà necessari, concederà o negherà il Regio Placet secondo le norme
dei seguenti articoli.
Art. 5.
Il Procuratore Generale, prima di provvedere sulla domanda di Regio
Placet, dovrà fare relazione al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti,
ed attendere le superiori determinazioni:
1.° Quando si tratti di nomine a dignità o Canonicati;
2.° Quando si tratti di nomine a benefìzj o cappellanie corali nelle
Chiese Metropolitane e Vescovili, fino a che questi non siano ridotti al
numero definito dell'Art 6. della Legge 15 agosto 1867, N. 38i8, e
dall'Art. 8 delia legge dell' il Agosto 1870. Allegato P.
3.° Quando si tratti di destinazione di beni ecclesiastici per un va-
lore eccedente lire cinquecento;
4.° Quando sia di avviso che il Regio Placet debba essere negato.
Egli trasmetterà in questi casi al Ministro di Grazia , Giustizia e dei
Culti i Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani, il ricorso degli in-
teressati, i documenti relativi, ed un suo ragionato parere, nel quale espri-
merà se avvisi doversi il Regio Placet concedere o negare.
Art. 6.
Nei casi indicati nell'articolo precedente il Ministro di Grazia, Giu-
stizia e dei Culti potrà richiedere nuove informazioni. Promuoverà quindi
le Sovrane determinazioni che saranno comunicate al Procuratore Gene-
rale.
Ove sia d'avviso doversi negare il Regio Placet, sarà sentito il parere
del Consiglio di Stato.
Art. 7.
Fuori dei casi contemplati nell'Art. 5, il Procuratore Generale impar-
tirà il Regio Placet senza bisogno di precedente relazione al Ministro di
Grazia , Giustizia e dei Culti. Potrà non pertanto riferirne al Ministero e
chiedere le sue istruzioni, qualora ravvisi qualche circostanza che gli
sembri meritevole dell'esame del Ministro medesimo.
Art. 8.
Le domande pel Regio Placet alle nomine di Economi Curati o Vicarj
spirituali, che vi sieno soggette ai termini del secondo paragrafo del-
12
— 178 —
l'Art. I.°, potrnnnno essere presentate al Procuratore del Re del luogo
ove è posto il benefìzio (1).
Il Procuratore del Re, entro cinque giorni, raccoglierà le necessarie
informazioni, e ne farà rapporto al Procuratore Generale al quale trasmet-
terà il ricorso, il rescritto di nomina e i relativi documenti.
Il Procuratore Generale provvederà con la massima sollecitudine sulla
domanda.
Art. 9.
Nei casi in cui il Procuratore Generale concederà il Regio Placet senza
aver chiesto le superiori determinazioni, la concessione sarà scritta al
margine o al piede della provvisione nella forma seguente: t Visto il Re-
scritto dell'Ordinario di.... (se ne indicherà l'oggetto). In virtù di Regia
Delegazione, si concede il Regio Placet. »
Nei casi in cui il Procuratore Generale avrà chieste le superiori de-
terminazioni, dopo le parole « In virtù di Regia Delegazione » si aggiun-
gerà: «ed in conformità delle superiori determinazioni;» ed ove siano
state ingiunte clausole, riserve, condizioni o limitazioni, saranno queste
indicate nella concessione.
Se il Regio Placet vien negato, si tratterrà presso l' Uffizio del Pro-
curatore Generale il Rescritto o Decreto Vescovile, e si restituirà il ri-
corso con la seguente annotazione : « Non si fa luogo alla concessione del
chiesto Placet. »
Art. 10.
A tutte le concessioni di Regio Exequatur, o di Regio Placet, sarà
sempre apposta la clausola: « salve le leggi dello Stato e le ragioni dei
terzi. »
Art. il.
Se alcuno creda aver diritto di fare opposizioni alla concessione del
Regio Exequatur o del Regio Placet, dovrà presentarle con ricorso in
carta da bollo, corredato dei relativi documenti, all'Autorità delegata a
provvedervi. Questa ne terrà il conto che sarà di ragione, salvo sempre,
nei casi di quistioni giuridiche, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Art. 12.
Osmi concessione del Regio Exequatur o del Regio Placet sarà dal
(1) Con Nota 26 agosto 1803, N. 15276, il Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ebbe a di-
chiarare die non sono soggetti a Uegio Placito gli incarichi dati per il servizio spirituale delle Par-
rocchie in sostituzione dei Parroci ohe conservano il beneficio e che per causa e ragione legittima sono
assenti dalla loro residenza o impediti.
— 179 —
Procuratore Generale partecipata agli interessali, al Prefetto e all'Eco-
nomo Generale dei benefizj vacanti della Provincia, al Pretore ed al Sin-
daco del Comune in cui il benefìcio o i beni ecclesiastici sono posti.
L'esazione dei diritti per le concessioni dell' Exequatur o del Placet si
eseguirà secondo le norme stabilite dalla legge sulle concessioni gover-
native del 26 luglio 1868, N. 4521, e del relativo regolamento del 18 ago-
sto 1868, N. 4o59.
Art. 13.
Alla fine di ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al
Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti
degli Ordinar]' Diocesani, ai quali è stato concesso o negato il Regio Pla-
cet, con indicazione succinta del loro oggetto e delle clausole con cui
il Placet sia stato concesso.
Art. 14.
Fino all'attuazione nelle Provincie della Venezia e di Mantova della
legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, le attribuzioni demandate
ai Procuratori Generali saranno quivi esercitate dai Prefetti delle Provincie.
Art. lo.
Gli atti attualmente in corso d'istruzione e non ancora risoluti, sa-
ranno definiti secondo le presenti disposizioni.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
G. De Falco.
XXIX.
CIRCOLARE 25 gennaio 1873, X. 783 dell' Economato Generale
con ad si richiamano i Subeconomi air osservanza del disposto
delle istruzioni 11 settembre 1819 , circa la ricognizione degli
atti di riconsegna e bilancio da parte degli interessati.
È frequente il caso che per la mancanza di intervento dei be-
neficiati promossi, rinunziatarj o degli eredi dei defunti alle ope-
razioni peritali avvengono in seguito contestazioni sulle risultanze
dei Bilanci dei miglioramenti o deterioramenti operati durante l'u-
sufrutto.
— 180 —
Ad evitare un tale inconveniente il sottoscritto trova di dover
richiamare i signori Subeconomi alla osservanza del disposto del-
l'Art 7 delle Istruzioni li settembre 1819, avvertendoli che non
saranno assunti in esame gli elaborati peritali se non verranno con-
temporaneamente prodotte a questo Ufficio:
1.° La prova dell'avviso dato agli interessali per intervenire
alle operazioni peritali,
2.° La dichiarazione se o meno essi siano intervenuti,
3.° Le osservazioni che per avventura fossero state fatte alle
risultanze del Bilancio.
Si accuserà ricevuta della presente.
Il R. Economo Generale
ROBECCIII.
XXX.
fì. DECRETO 17 dicembre 1814, N. 2310, che istituisce diversi
Subeconomati nelle Provincie di Parma e Piacenza.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA.
Visto l'Art. 18 dello Statuto;
Visto l'Art. 5 del Nostro decreto 26 settembre 1860, N. 4314,
e l'Art. 4 dell'altro Nostro Decreto 22 novembre 1866, N. 3337;
Nell'intento di rendere uniforme in tutto il Regno l'esercizio
del Nostro diritto di regalia sui frutti dei benefìcj vacanti;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo.
Art. 1.
Col 1.° gennajo 1875 saranno instituiti nelle Provincie di Parma
e Piacenza numero dieci Uffìzj subeconomali per l'esercizio del
Regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefìcj vacanti,
sotto la immediata dipendenza dell' Economato Generale di Milano
— 181 —
giusta lo annesso Quadro firmato d'ordine Nostro dal Guardasigilli,
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.
Art. 2.
Col giorno stesso cesserà l'ingerenza fin qui esercitata nelle
surriferite provincie dalle Opere parrocchiali tanto nelF amministra -
zione dei beneficj vacanti come nella tutela di quelli provvisti.
Art. 3.
I Funzionari proposti ai detti Uffizj Subeconomali osserveranno
le norme e le pratiche di amministrazione vigenti sulla materia
nelle Provincie della Lombardia ed invigileranno altresì sulla am-
i ministrazione dei beneficj pieni, maggiori e minori d'ogni specie,
delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, che non
siano d'indole laicale.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma a dì 17 dicembre 1874.
VITTORIO EMANUELE.
VlGLIANI.
QUADRO
dei Subeconomati da istituirsi nelle Provincie di
Parma e Piacenza.
Numero
Sede
Preture comprese nel Distretto
d'ordine
del Subeconomato
del Subeconomato
1
Parma
Parma, san Donato, san Pancrazio. Colorno
Langhirano, Traversetolo.
2
Corniglio
Corniglio
3
Fornovo
Fornovo, Ca'estano
4
Borgotaro,
Borgotaro, Berceto, Bedonia
o
Borgo san Donnino
Borgo san Donnino. Busseto, Fontanellato
Noceto, Pellegrino Parmense, San Secondo
Parmense. Soragna, Zibello.
6
Piacenza
Piacenza. Castel san Giovanni, Rivergaro,
Ponte dell'Olio. Pontenure.
7
Borgonovo
Borgonovo, Agazzano, Pianello.
8
Bettola
Bettola, Ferriere.
9
Lugagnano
Lugagnano, Bardi.
IO
Fiorenzuola
Fioienzuola. Carpaneto, Castellarquato, Cor-
temaggiore, Monticelli.
182 —
XXXI.
CIRCOLARE del Ministero di Grazia ,' Giustizia e dei Culti 9 di-
cembre 1874, Div. 4, N. 19947-514 portante le Norme per
F affrancamento e la impostazione delle corrispondenze ufficiali
degli Economati Generali dei benefizi vacanti e dei dipendenti
Subeconomati.
In seguito ad accordi presi colla Direzione Generale delle Poste,
si è da questo Ministero disposto che l'affrancamento e la impo-
stazione delle corrispondenze ufficiali degli Economati Generali dei
benefizi vacanti e dei dipendenti Subeconomati debbano essere re-
golali secondo le norme seguenti.
Art. 1.
Le corrispondenze ufficiali spedite dagli Uffizj suddetti dovranno
essere affrancale con francobolli ordinari e consegnate a mano agli
Uffizj postali.
Sono corrispondenze ufficiali:
Quanto agli Economati Generali, quelle da essi spedite alle Am-
ministrazioni centrali dello Stato, ai Procuratori Generali, Procu-
ratori del Re e Pretori, ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Sindaci, alle
Intendenze di finanza ed Uffici del Registro, ed alle Curie Diocesane;
Quanto ai Subeconomi, quelle dirette agli Economati Generali;
ai Prefetti, Sotto -Prefetti e Sindaci, ai Procuratori del Re, Pretori
e Conciliatori, alle Intendenze di finanza ed Uffici del Registro.
Art. 2.
Le anzidette corrispondenze saranno accompagnate da una di-
stinta in doppio esemplare colle seguenti indicazioni:
a) Designazione dell'Uffizio speditore;
b) Indirizzo \ jjj ciascuna corrispondenza;
e) Ammontare dei francobolli (
d) Somma complessiva del valore dei francobolli in cifre e in
tutte lettere senza cancellature o rettificazioni;
- 183
e) Data della spedizione;
f) Firma dello speditore.
Art. 3.
L'Uffiziale postale, cui saranno presentate tali corrispondenze,
le riscontrerà colla distinta , e trovandole regolari applicherà il pro-
prio visto ed il bollo di uffizio a date sui due esemplari della dì-
stinta medesima, uno dei quali restituirà al mittente, mentre l'al-
tro dovrà essere custodito nell'Uffizio di posta fino che ne sia au-
torizzata la distruzione.
Art. 4.
In caso di discrepanza fra le corrispondenze e la distinta, l'Uf-
fìzio postale farà annotazione in calce a quest' ultima , indicando il
valore dei francobolli applicati realmente alle corrispondenze spedite.
Art. 5.
Le distinte firmate dagli Uffiziali postali dovranno essere pro-
dotte a corredo dei rendiconti tanto degli Economati Generali come
dei singoli Subeconomati, in prova delle spese sostenute per l'af-
francamento delle loro corrispondenze ufficiali, e serviranno altresì
di documento agli Economati Generali per ripetere il rimborso delle
spese di affrancamento per le corrispondenze necessarie alla defi-
nizione degli affari trattati nello esclusivo interesse dei terzi, nel
numero dei quali non sono da comprendersi gli Uffizj governativi.
La presente Circolare sarà per cura degli Economi Generali dei
benefizj vacanti diramata ai dipendenti Uffizj subeconomali.
Pel Ministro
G. Costa.
18'A
XXXII.
CIRCOLARE 17 dicembre 1874, N. 3 dell'Economato Generale con-
cernente le Norme da seguirsi dai Subeconomi per essere rim-
borsati delle spese postali.
Vista la Circolare 9 dicembre 1874, N. 19947-514 del Mini-
stero di Grazia, Giustizia e Culti relativa all' affrancamento e alla
impostazione delle corrispondenze ufficiali , il sottoscritto trova op-
portuno di far presente quanto segue:
1.° Nei conti di Amministrazione, che verranno presentati per
la liquidazione, non saranno ammesse altre spese di affrancamento
che quelle attinenti alla corrispondenza ufficiale con questo Econo-
mato occorrente nel tempo in cui perdura r amministrazione del
benefìcio. Non saranno quindi acconsentiti i rimborsi delle spese
postali incontrate per corrispondere coi proprj incaricati locali nel-
l'Amministrazione dei benefici, o colle parti in genere.
Per queste rimane fermo il disposto dell'Art. 30 della Norma
provvisoria 31 maggio 1816.
Le spese poi che entrano nei conti saranno ripartite fra i con-
dividenti in proporzione delle rendite rispettivamente assegnate.
2.° I Subeconomi dovranno richiedere un congruo deposito
per garantire il rimborso delle spese postali , ogni qualvolta vengano
loro prodotte istanze per autorizzazioni governative e per qualsiasi
pratica non afficiente l'Amministrazione di un benefìcio sottoposto
a mano regia.
Il deposito verrà restituito quando, esaurita la pratica, siano
state rimborsale le spese postali anticipate dal R. Economato Ge-
nerale e dai Subeconomi.
3.° Per tultociò che ha attinenza alle fabbricerie sarà cura dei
Subeconomi di promuovere le superiori deliberazioni delle R. Pre-
fetture, non essendo di pertinenza di questo Economato Generale
— m —
il dare istruzioni o provvedere comecchessìa ai rimborsi delle spese
postali inerenti agli affari delle fabbricerie stesse.
Favorirà accusar ricevuta della presente e degli uniti stampali.
Il R. Economo Generale
Celesia.
XXXIIL
DECRETO Reale 26 novembre 1874 col quale viene approvato e
messo in esecuzione un nuovo regolamento per la tenuta della
Contabilità degli Economati Generali e Subeconomati dei Rene-
ficj vacanti.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA.
Neil' intento di rendere uniformi presso i Nostri Economati dei
benefìzj vacanti le norme di contabilità stabilite finora da regola-
menti diversi, e di introdurre, mercè la compilazione degli stati
patrimoniali, dei bilanci e dei conti e V osservanza di procedimenti
contabili analoghi a quelli in vigore per l'amministrazione dello
Stato, un efficace controllo nella conservazione dei patrimoni ri-
spettivi , e nella regolare esazione ed erogazione delle rendite de-
gli Economati stessi e degli enti dai medesimi amministrati:
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato e sarà messo in esecuzione col i.° gennajo 1875
l'annesso Regolamento per la tenuta della contabilità degli Eco-
nomati Generali e Subeconomati dei benefìzj vacanti, visto d'or-
dine Nostro dal Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei
Culti.
L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del
presente Decreto.
Dato a Roma addì 26 novembre 1874.
VITTORIO EMANUELE.
YlGLIANI.
- 186 -
ESTRATTO del Regolamento di Contabilità degli Economati Gene-
rati e dei Subeconomati dei benefizi vacanti.
Avvertenza. Si è creduto opportuno di includere in questa raccolta il
solo capitolo riflettente la Contabilità dei Subeconomi pei quali specialmente
è destinato il presente manuale. Si ommettono i moduli accennati nel regola-
mento venendo i medesimi forniti direttamente dall'Economato Generale'
CAPO II.
della contabilità dei subeconomi.
Art. 12.
Per ciascun Ente tenuto in amministrazione dai Subeconomi deve es-
sere dimostrato lo stato patrimoniale, le riscossioni ed i pagamenti, e lo
ammontare del prodotto netto.
Art. 13.
Appena assunto il possesso e la gestione di Enti vacanti, o comunque
posti sotto la Amministrazione economale, i Subeconomi aprono per cia-
scun Ente un conio speciale, conforme al modulo III.
Su questo conto speciale deve descriversi la consistenza patrimoniale
attiva e passiva dell'Ente amministrato, e vengono poi annotati e tenuti
in evidenza le riscossioni ed i pagamenti che si verificheranno nel pe-
riodo della gestione.
Art. 14.
Sul conto speciale, di cui all'articolo precedente, dovranno pure de-
scriversi le case di abitazione dei titolari, che si considereranno come
infruttifere quando lasciate ad uso di Economi curati o comunque non
suscettibili di reddito per parte dell' Economato nella temporanea sua
gestione.
Si descriveranno pure, quando non siano dati in consegna ad Economo
curato o ad altri che per qualsivoglia ragione rappresenti il titolare man-
cante, le chiese, i mobili, gli arredi sacri ed altri beni di simile natura
senza assegnare ai medesimi nella apposita colonna rendita alcuna.
Art 15.
Un esemplare del conto speciale anzidetto dovrà trasmettersi all'Eco-
— 187 —
nomato generale nel termine di quindici giorni da quello in cui sarà
stata assunta 1' amministrazione dell' Ente cui riflette.
Art. 16.
Per tutte le riscossioni dei subeconomi saranno rilasciate quietanze
staccate da un registro bollettario a madre e figlia, conforme al modulo IV.
Questo registro sarà numeralo e vidimato per ciascuna facciata dal-
l' Economato generale, o da chi ne fa le veci, e dovrà rinnovarsi di anno
in anno.
Tutte le riscossioni dovranno, all' atto stesso in cui si effettuano, ri-
portarsi eziandio sul conto speciale dell' Ente a cui si riferiscono.
Art. 17.
Il registro bollettario delle riscossioni dovrà somministrarsi dagli Eco-
nomati generali ai Subeconomi per il primo gennajo di ciascun anno al
più tardi.
Presso ciascun Subeconomo deve sempre esistere un solo registro
bollettario; e verificandosi il caso che ne occorrano più esemplari entro
l'anno, gli Economati generali, dietro richiesta dei Subeconomi, ne fa-
ranno la spedizione, con che i subeconomi stessi, nell'atto di ricevere
il nuovo bollettario, procedano alla chiusura del vecchio, quand' anche
non fosse esaurito, e lo trasmettano in giornata all'Economato.
Art. 18.
Per le riscossioni in genere e derrate di beni in economia o di pre-
stazioni in natura verrà indicato il giorno, in cui si effettuano, la quan-
tità e qualità tanto sulla madre, quanto sulla figlia delle bollette da rila-
sciarsi al debitore, ma non verrà portata alcuna somma in colonna nel
registro generale di riscossione.
Effettuandosi poi la vendita di detti generi e derrate sarà staccata
altra bolletta per il prezzo relativo con riferimento a quella precedente,
e lo stesso prezzo sarà allibrato in colonna. La figlia di questa seconda
bolletta verrà però tenuta dal subeconomo e prodotta in giustificazione
della eseguita vendita nel conto trimestrale.
Art. 19.
La vendita di generi e di derrate non potrà dai Subeconomi essere
ritardata oltre giorni quindici da quello della seguita consegna, né il prezzo
dovrà mai essere minore del valore segnato dalla mercuriale dell'ultimo
mercato del luogo in cui si effettua la vendita.
Per protrarre la vendita oltre l'accennato termine, o per effettuarla
a prezzo inferiore della base stabilita dall' accennata mercuriale, i Subeco-
— 188 —
nomi dovranno richiedere speciale autorizzazione dell'Economato generale
con motivato rapporto.
Art. 20.
Ciascuna quietanza del registro bollettario di riscossione dovrà sempre
indicare l'Ente a cui la riscossione si riferisce, la natura del cespite, la
rata riscossa e le altre notizie richieste dal modulo.
Art. 21.
I Subeconomi non potranno effettuare alcuna spesa per conto degli
Enti amministrati se non se sopra ordini di pagamento dell'Economato
generale.
Art. 22.
L'Economato generale deve tenere per ciascun Subeconomo un regi-
stro a madre e figlia, conforme al modulo V, degli ordini di pagamento
delle spese degli Enti amministrati.
Tutte le spese necessarie per gli Enti amministrati verranno distin-
tamente per natura e per ciascun Ente proposte dai Subeconomi all'Eco-
nomato generale da cui dipendono coi documenti giustificativi.
L'Economato generale, riconosciuta regolare la proposta, rilascerà,
staccando dal registro anzidetto, apposito ordine di pagamento e lo tra-
smetterà al Subeconomo proponente colla restituzione dei documenti
prodotti.
Art. 23.
In casi eccezionali, urgenti ed inevitabili, nei quali non siavi tempo
per presentare proposte preventive all'Economato generale, e quando
nessun dubbio possa sorgere sull'ammissibilità e regolarità di una spesa,
i Subeconomi potranno anticiparne lo importare, chiedendone immediata-
mente P approvazione nel modo indicato all' articolo precedente.
Art. 24.
I Subeconomi sono responsabili delle multe, dei danni, degli interessi
e di tutte le conseguenze derivanti da ritardati o mancati pagamenti per
incuria o dimenticanza nel trasmettere in tempo utile le relative proposte.
Lo importare della contabilità al riguardo incontrata sarà dagli Eco-
nomati generali ritenuto alla fine dell'anno sul premio di esazione spet-
tante ai Subeconomi responsabili.
Art. 25.
Gli ordini di pagamento rilasciati dagli Economati generali e soddi-
sfatti dai Subeconomi verranno da questi descritti sul conto speciale del-
— 189 —
l'Ente cui si riferiscono, osservando la disposta distinzione fra spese fìsse
e spose eventuali.
Gli stessi ordini verranno quindi coi documenti a corredo prodotti
nelle contabilità trimestrali.
Art. 26.
Il sopravanzo delle riscossioni sui pagamenti dovrà essere versato
all'Economato generale, da cui il Subeconomo dipende, ogni qualvolta ec-
ceda nel complesso della gestione subeconomale la somma di lire mille,
ed in ogni caso una volta per trimestre; né dovrà mai ommettersi o ri-
tardarsi per causa di spese impegnate o per qualsivoglia altro pretesto.
È fatta eccezione solamente per la seconda quindicina del mese di di-
cembre di ciascun anno, nella quale i Subeconomi non dovranno eseguire
alcun versamento.
Sarà per altro in facoltà dell' Economato generale di autorizzare di
volta in volta una deroga alle prescrizioni del presente articolo.
Art. 27.
I versamenti anzidetti saranno eseguiti mediante vaglia del tesoro da
quei Subeconomi che hanno sede in un capo-luogo di provincia, e me-
diante vaglia postale da quelli la cui sede ne fosse lontana.
I detti vaglia saranno immediatamente trasmessi all' Economato gene-
rale, il quale ne rilascerà distinte ricevute ai Subeconomi.
I Subeconomi che risiedono nella stessa città , nella quale si trova
r Economato generale, potranno versare direttamente nella cassa del me-
desimo.
Art. 28.
Verificandosi il caso di mancanza di fondi presso i Subeconomi per
far fronte a spese obbligatorie ed improrogabili, gli Economati generali
potranno accordare con regolari mandati le occorrenti suppeditazioni, dello
quali i detti Subeconomi saranno addebitati nel conto trimestrale (parte
IV del modulo VI).
Tali suppeditazioni saranno descritte nello stesso conto trimestrale
(parte V), e saranno tenuti indipendenti dalla contabilità della ordinaria
amministrazione di ciascun Ente.
Art. 29.
Entro i primi cinque giorni dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gen-
najo di ciascun anno i Subeconomi dovranno compilare e trasmettere in
doppio esemplare agli Economati generali il conto delle riscossioni, dei
pagamenti e dei versamenti del trimestre precedente; secondo il modulo VI.
— 190 -
Art. 30.
Devono unirsi al conto trimestrale gli ordini di pagamento ed i do-
cumenti giustificativi delle spese del trimestre per ciascun Ente.
Devono pure unirsi le ricevute dei vaglia e le quietanze del Cassiere
dell'Economato generale ottenute nel trimestre per versamenti di sopra-
vanzi di gestione.
Art. 31.
Insieme al conto dell'ultimo trimestre di ciascun anno i Subeconomi
dovranno trasmettere agli Economati generali il registro bollettario di ri-
scossione adoperato nell'anno scaduto.
Questo registro sarà conservato presso gli Economati generali.
Art. 32.
L'Economato generale, ricevuto il conto trimestrale di cui all'Art. 21)
e riscontratane la esattezza, riporta le riscossioni ed i pagamenti sul dop-
pio del conto speciale che esso ritiene giusta le disposizioni dell'Art. 15,
e quindi ne ritorna un esemplare al Subeconomo munito di decreto di
approvazione.
Gli ordini di pagamenti coi documenti giustificativi si conserveranno
presso l'Economato generale.
Art. 33.
I Subeconomi devono regolare i conti delle competenze del titolare
o degli eredi del titolare dell'Ente amministrato per i frutti maturati e
non percetti per il periodo anteriore alla vacanza; come pure devono in
seguito alla immissione in possesso del nuovo provvisto regolare col me-
desimo lo stesso conto per i frutti riferibili al periodo della vacanza ed
attribuibili, sebbene non per anco riscossi, all'azienda economale.
Art. 34.
II riparto delle rendite e delle spese tra i Subeconomi e gl'interes-
sati sarà eseguito colle norme attualmente vigenti in ciascun distretto
economale, rilasciando agli interessati una copia delia liquidazione ap-
provata dall'Economo generale.
Art. 35.
I rimborsi al precedente titolare, od a' suoi eredi, od al nuovo prov
visto dovranno comprendersi tra i pagamenti ed effettuarsi colle norme
sovra prescritte per le spese da farsi dai Subeconomi.
Similmente il ricupero e la restituzione di somme dai medesimi do-
vranno figurare tra le riscossioni.
191
Art. 36.
Se all'epoca della dismissione della amministrazione di un Ente inse-
guito alla nomina del nuovo titolare, avvenga che l'Economato risulti in
credito per frutti maturati e non riscossi nel periodo della vacanza, il
Subeconomo continuerà nella gestione dell'Ente stesso fino a che non
abbia riscosse le competenze economali, salvo il caso in cui il nuovo ti-
tolare non prescelga di soddisfare lo importare, o di prestare una cau-
zione o malleveria.
Art. 37.
Saldate le competenze economali, il Subeconomo chiude il conto spe-
ciale dell'Ente amministrato e lo trasmette prontamente all'Economato
generale, il quale, riscontratane la esattezza confrontandolo col conto che
esso ritiene, cogli ordini di pagamento, colle contabilità trimestrali e col
prodotto dei versamenti, lo restituisce al Subeconomo rilasciandogli fi-
naie approvazione e liberazione della tenuta speciale gestione.
Art. 38.
Nel caso di trascurato adempimento da parte dei Subeconomi delle
pratiche prescritte dal presente Regolamento, sono autorizzati gli Eco-
nomi generali ad inviare nella sede del Subeconomato, a spese del Su-
beconomo negligente, un Ispettore o Commissario per l'assestamento
della contabilità.
XXXIV.
CIRCOLARE 23 dicembre 1874, N. 20333-519, del Ministero di
Grazia, Giustizia e dei Culti riguardante ancora le Corrispon-
denze ufficiali degli Economati generali dei benefizj vacanti e
dei dipendenti Subeconomati.
Facendo seguito alla Circolare N. 514 del di 9 corrente, colla
quale furono da questo Ministero prescritte le norme per l'affran-
camento e la impostazione delle corrispondenze ufficiali degli Eco-
nomati generali dei benefizj vacanti e dei dipendenti Subeconomati,
e nello scopo di vieppiù estendere le guarentigie colla Circolare
medesima stabilite, lo scrivente crede opportuno di dichiarare che
non è vietato tanto agli Economati generali quanto ai Subecono-
mati di corrispondere con qualunque altro pubblico funzionario o
— 192 —
agente speciale del proprio Uffizio non designalo nella detta Circo-
lare, quando ciò sia richiesto nello interesse dell'Amministrazione,
previe sempre le formalità accennate nella Circolare stessa. Solo è
da avvertire clic non possono considerarsi come ufficiali, nò com-
prendersi quindi nelle distinte prescritte dalla surriferita Circolare
le corrispondenze spedite dai Subeconomi agli agenti da essi fidu-
ciariamente incaricati della riscossione delle rendile subeconomali.
Prego gli Economi generali dei benefìzj vacanti di voler dira-
mare queste istruzioni ai dipendenti Ufficj subeconomali.
Pel Ministro
G. Costa.
XXXV.
CIRCOLARE f.° febbraio 1875, N. 5, dell'Economato Generale ai
Subeconomi delle Provincie Parmensi portante alcune Norme
onde agevolare ai medesimi V eseguimento del compito loro de-
mandato.
Accompagnando copia del R. Decreto 17 dicembre 1874, N. 2310,
col quale sono istituiti i Subeconomati in codeste Provincie , il sot-
toscritto trova opportuno di tracciare alcune Norme onde agevolare
ai signori Subeconomi reseguimento del compito loro demandato.
Anzitutto vorranno avvertire che il loro principale attributo è
quello d'amministrare le rendite dei beneficj vacanti e di sorvegliare
suir Amministrazione dei benefìci pieni d'ogni genere, dipendendo
esclusivamente dall' Economato Generale per tutto quanto abbia at-
tinenza a tale materia; la vigilanza poi che dall'Art. 3 gli è com-
messa sulle Chiese e Pie Istituzioni annesse alle medesime, che
non siano d' indole laicale, è da ritenersi ristrettiva all' accertamento
di irregolarità o di inosservanza degli ordini e regolamenti in vi-
gore onde renderne intese a mezzo di questo Ufficio le RR. Pre-
fetture a cui compete provvedere sulla materia, lasciando del resto
che le Opere Parrocchiali dieno passo a seconda delle Norme per
loro stabilite a tutte le pratiche che non riflettano la materia be-\
neficiaria propriamente detta.
- 193 —
Premessa questa avvertenza indispensabile a delineare i limiti
delle attribuzioni dei Subeconomati testé istituiti, il sottoscritto in-
dica quali principalmente siano le operazioni alle quali debbano i
signori Subeconomi senza indugio dar mano.
i.° Richiameranno dalle Opere Parrocchiali da essi dipendenti
l'Archivio, i documenti e gli atti tutti che riflettono i benefici esi-
stenti nella loro sede, non essendo essi più necessari alle Opere
Parrocchiali suindicate, e tornando indispensabili ai Subeconomi
per la tutela od Amministrazione che viene loro conferita.
2.° Si faranno esibire dai singoli beneficiati i loro atti di pos-
sesso allo scopo principalmente di rilevare se per avventura siano
avvenute irregolarità nei conferimenti delle relative temporalità.
3.° Assumeranno l'Amministrazione dei benefìci, nelle forme
volute, ogni qualvolta loro consti o la vacanza dei medesimi o
l'irregolare passaggio di essi a mano dei titolari, e in quest'ultimo
caso air intento soltanto di provvedere alla regolare consegna delle
temporalità a chi di ragione.
4.° Dalla data del R. Placito che dà il diritto ai beneficiati a
fruire delle rendite, i Subeconomi potranno conoscere l' epoca alla
quale risale la vacanza di ciascun beneficio ; rileveranno quindi se
le Opere Parrocchiali abbiano esibite all'Autorità competente le con-
tabilità relative all'epoca della vacanza, ed abbiano conseguente-
mente versati gli avanzi di amministrazione ed ottenuta l'assolutoria
del loro operato. In caso negativo si faranno rendere conto da chi
di ragione delle rendite percette durante la vacanza. Importando
che questa disposizione abbia sicuro effetto, i signori Subeconomi
limiteranno il loro scrutinio all' esame delle contabilità riflettenti le
vacanze avvenute dopo la istituzione dell'Economato Generale in
codeste Provincie che data dal R. Decreto 26 settembre 1860.
5.° Resta inteso che la presa di possesso dei benefìcj vacanti
o di quelli che vennero ceduti ai titolari senza regolare conferi-
mento, dovrà seguire colle Norme indicate dalle istruzioni 14 set-
tembre 1819.
6.° Informeranno l'Economato Generale del risultato di ogni
loro operazione, avvertendo di riferire con altrettanti rapporti se-
parati quanti sono gli affari ed i benefìcj di cui si farà argomento.
13
- 194 —
7.° Nell'esposizione delle loro competenze si atterranno alla
acclusa tariffa.
Si uniscono per Norma le istruzioni qui vigenti, delle quali i
signori Subeconomi si faranno carico e daranno ricevuta.
Il R. Economo Generale
Gelesia.
APPENDICE ALLA CIRCOLARE PREMESSA.
TARIFFA degli Onorarj e delle Competenze spettanti ai RR. Subeconomi
tratta dalle norme vigenti in Lombardia e fatta la riduzione della mo-
neta e misura austriaca in moneta e misura italiana,
ONORARIO.
L'onorario d'Amministrazione si computa sulla somma dal Subeco-
nomo effettivamente riscossa, dipendentemente dalle rendite sì arretrate
che correnti, escluse le restanze, i capitali ed ogni altro introito patri-
moniale. . .
L'onorario è dell' 8 per 0;0 il primo anno d'amministrazione; del o
per 0]0 per gli altri anni successivi.
Il primo anno si calcola dal giorno della presa d'amministrazione o
dal giorno dell'assunto uffìzio Subeconomale.
COMPETENZE E SPESE.
l.° Per gli atti di vacanza.
Dieta per l'atto di vacanza ovvero verbale L. 4.60
Stesa ed autentica dello stato Attivo e Passivo .... » 3. 63
Compenso per spese di viaggio oltre tre chilometri ... » 16. —
Dieta di sopraluogo » 4. 60
Spesa di pranzo per giorno » 4.-
Alloggio per giorno » -. —
Scritturazione compensata in cent. 38 ogni foglio a due facciate.
Ouando la distanza è minima di tre chilometri, a luogo del compenso
per le spese di viaggio, si computa al Subeconomo una dieta di L. 4. 60,
per essersi portato fuori del proprio ufficio.
Queste spese stanno per giusta metà a carico del cessato e del nuovo
provvisto, né devono figurare nei conti da rassegnarsi all'Economato
esse vendono rifuse direttamente dalle parti.
195
2.° Per gli atti di possesso.
Onorario all'atto di dare il possesso L. 12.
Scritturazione, come nell'atto di vacanza.
Viaggi, spese di pranzo e d'alloggio e diete, quando il conferimento
avviene fuori d'ufficio, si calcolano come nell'atto di vacanza.
Queste spese sono a carico del nuovo provvisto.
5.° Competenze per gli atti semplici d'ufficio
e consegne suppletorie.
Onorario per la stesa dell'atto L. 4. 60, a carico del beneficiato o della
persona a favore della quale si stende l'atto.
Scritturazione, come sopra.
4.° Per altri titoli.
Onorario di L. 4.60 per assistenza ad aste, ad istrumenti di affitto,
di vendita, di affrancazione, di compere, di mutui, di reimpieghi, e in
genere per ogni atto od intervento, o per rappresentanza superiormente
delegata per qualsivoglia causa o circostanza.
Le spese borsuali si compensano a parte. Così pure le spese di viag-
gio, vitto ed alloggio, ove il Subeconomo debba recarsi fuori di paese°e
sempre sulle basi suaccennate. Queste spese e competenze stanno rispet-
tivamente a carico degli affittuari, rilevatari, compratori, affrancanti e
terzi in genere.
5.° Per le Fabbricerie ed Opere Parrocchiali.
Le spese di viaggio, diete, competenze per consegne suppletorie,
vitto, ecc., si applicano anche a carico delle Fabbricerie ed Opere Par-
rocchiali, nella misura sovraccennala.
Quando sia chiamato ed autorizzato l'intervento dei Subeconomi ad
atti di attribuzione prefettizia, essi hanno diritto ad analoghe competenze
in ragione delle loro prestazioni.
— i<m
XXXVI.
CIRCOLARE 23 giugno 1876, N. 13, dell'Economato Generale ai
Subeconomi colla quale si danno alcune Norme per la conta-
bilità Subeconomale.
Dalla revisione dei conti d'amministrazione risulta che non raro
avviene che i cessati investiti, o chi per essi, avendo esatto in
conto dell' annata di godimento promiscuo una somma eccedente
le loro competenze, devono di tale eccedenza rimborsare il Sube-
conomo.
Delle esazioni della fatti-specie i signori Subeconomi sono te-
nuti a caricarsi tanto sul libro bollettario delle riscossioni, quanto
nella parte attiva dei conti trimestrali, perchè questi rimborsi de-
vono necessariamente erogarsi o nel pagamento delle passività del
benefìcio o nel pagamento della quota spellante al nuovo provvi-
sto o finalmente devono essere versati in questa cassa quali in-
tercalari.
Nei primi due casi i signori Subeconomi ne ottengono lo sca-
rico mediante gli ordini di pagamento, e nell'ultimo caso ne ot-
tengono lo scarico mediante quitanza di cassa, e quindi ne segue
che ove essi non si dessero carico di questi rimborsi si incorre-
rebbe neir inconveniente che ne avrebbero lo scarico senza averne
il carico.
Similmente cade in acconcio l'avvertire che molte volte avviene
che dietro richiesta dei Subeconomi vengono loro rilasciati ordini
di pagamento per spese di campagna: come per esempio per ac-
quisto di zolfo per le viti, di semenza di bachi, ecc., che quan-
tunque stiano per mela a carico dei coloni devono anticiparsi per
intiero dai Subeconomi , i quali poi vengono rimborsali dai coloni
stessi della metà che sta loro a carico.
Ora i Subeconomi restano autorizzati a portare in iscarico nei
rendiconti l'intiera somma portata dall'ordine e da loro anticipata
ma in corrispettivo essi devono caricarsi tanto sul bollettario, quanto
- 197 —
nella parte attiva dei rendiconti della metà spesa che viene loro
rimborsata dai coloni.
Per le norme attualmente in vigore sta a carico del cessato in-
vestito o di chi per esso una metà delle spese del verbale di presa
di possesso, escluso il diritto di registro e bollo che deve soppor-
tarsi dalla vacanza, nonché quelle pel rilievo delle riparazioni; e
stanno a carico del futuro investito l'altra metà delle spese dell'atto
di presa di possesso e quelle per la riconsegna degli stabili.
Cionondimeno molte volte questo Economato per cause anormali
indipendenti dalla volontà dei Subeconomi , e specialmente per mi-
serabilità dei cessati investiti e per il prolungarsi della vacanza ol-
tre l'anno, è obbligato a rilasciare gli ordini di pagamento per que-
ste spese, di cui i Subeconomi si scaricano nella parte passiva,
spese eventuali, dei rendiconti trimestrali.
Ad ottenere quindi regolarità nella compilazione di questi ul-
timi occorre che i Subeconomi si carichino tanto sul bollettario,
quanto nella parte attiva dei rendiconti stessi , delle quote che po-
steriormente alla domanda dell' ordine di pagamento venissero a po-
ter conseguire sia dai cessati investiti, sia dai futuri, e riportarli
nei rispettivi conti speciali.
Altro punto su cui si deve fermare l'attenzione di quest'Eco-
nomato è la contabilizzazione dei pagamenti fatti dai Subeconomi
in conto sussidj da soddisfarsi sui fondi di questa cassa; per cui
si crede utile il dettare le seguenti Norme:
Nella parte quinta dei conti trimestrali non devono esser com-
prese che le somministranze di fondi o suppeditazioni che si fanno
per far fronte alle spese dei beneficj in amministrazione; quelle
suppeditazioni invece che si fanno per pagare i sussidj concessi
da questo Economato dovranno figurare a parte VI.
Tanto delle ime quanto delle altre i Subeconomi sono tenuti
a darsene carico nel bollettario delle riscossioni. A rimborsarli delle
somme pagate per sussidj vengono loro rilasciate quitanze su que-
sta cassa per restituzione di suppeditazioni fino a concorrenza delle
somme loro suppeditate, ed altre quitanze in conto intercalari per
le somme che i Subeconomi avessero pagato oltre i fondi loro som-
ministrati.
— 198 -
Le quitauzc della prima specie dovranno figurare nel rendiconto
a parte VI in iscarico della suppeditazione, le quilanzc invece della
seconda specie dovranno figurare a parte III fra i versamenti.
È ovvio poi T accennare che non occorrerà rilasciare quitanzc
della seconda specie nei casi in cui i Subeconomi chiedessero la
restituzione delle somme pagate in conto sussidj in eccedenza delle
somme loro suppcditate.
Con soddisfazione si è rilevato che molti Subeconomi si atten-
gono già a queste Norme, cionondimeno ad ottenerne da tutti l' e-
satta osservanza si crede bene di loro diramare la presente, di cui
si prega accusare ricevimento, che, a scanso di spese postali potrà
farsi in margine alla prima nota che per qualsiasi motivo hanno
a rassegnare a questo Economato Generale.
Il R. Economo Generale
Celesia.
XXXYI1.
CIRCOLARE 23 gennajo 1877, dell'Economato Generale ai Sube-
conomi circa la vigilanza sui monumenti nazionali di natura
ecclesiastica onde evitare die si metta mano a ristauri senza
V approvazione ministeriale.
Venne dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con Nota
19 corrente, N. 564, D. 4, Sez. 2, trasmesso allo scrivente un elenco
dei monumenti medioevali esistenti in ciascuna delle Provincie
del Regno con incarico del Ministero della Pubblica Istruzione al
quale ne è affidata la vigilanza e conservazione di ordinare rigoro-
samente che ai monumenti Ecclesiastici in esso elenco indicati non
si proceda mai a nessun ristauro o riaddattamento senza la previa
approvazione del Ministero stesso. Lo scrivente nel trascriverle in
calce alla presente quella parte dei suddetti monumenti compresi
nella di Lei giurisdizione Subeconomale e che sono di natura ec-
clesiastica la interessa vivamente a nome del Ministero a tener
— 199 —
sempre viva la sorveglianza sui monumenti di cui trattasi perchè
sia assicurata l' osservanza dei surriferiti intendimenti del Ministero
della Pubblica Istruzione nell'interesse e nel decoro del paese.
Il R. Economo Generale
Celesia.
ELENCO DEI MONUMENTI Mediqevali Ecclesiastici esistenti nelle
Provincie di LOMBARDIA e PARMENSI.
(NB. Tale elenco venne dichiarato non ancora definitivo).
Provincia di Milano — (Città): Cattedrale — Sant'Ambro-
gio — San Gottardo in Palazzo Reale — San Maurizio al Monastero Mag-
giore — Santa Maria delle Grazie e Refettorio dell' ex- Convento — San
Lorenzo — Sant'Eustorgio — San Satiro — San Celso — Santuario di
Santa Maria presso San Celso — Chiesa di San Vincenzo in Prato —
San Marco — San Sepolcro — Santa Maria della Passione — Santa Maria
Incoronata — San Simpliciano — San Paolo — Seminario — San Pietro
in Gessate — (Provincia): Abbazia di Yiboldone — Certosa di Carignano
— Abbazia di Chiaravalle — Duomo di Monza — Santa Maria in Strada
di Monza — Chiesa e Battistero di Agliate — Chiesa e Battistero di Ar-
zago — Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Gallarate — Abbadia di
Sesto Calende — Santuario di M. V. presso Saronno — Chiesa di Santa
Maria in Piazza in Busto Arsizio — Chiesa di San Magno in Legnano —
Chiesa Parrocchiale di Morimondo. — (Città di Lodi) : Cattedrale — B. V.
Incoronata — San Francesco — San Lorenzo — Chiesa dei SS. Apostoli
in Lodi Vecchio — Chiesa Parrocchiale di San Colombano al Lambro.
[Provincia di Bergamo — (Città) : Duomo e Battistero — Cap-
pella Colleoni — Chiesa di Sant'Agostino — Santa Maria Maggiore —
(Provincia): Santa Giulia in Bonate sotto — Chiesa di San Giorgio d' Ai-
menno — Chiesa di San Tomaso vulgo Tome di Almenno.
Provincia di Brescia — (Città): Basilica di San Salvatore con
Crypta (ora caserma di Santa Giulia) — Chiesa di Santa Maria del Sa-
lario — Chiesa di Santa Maria dei Miracoli — Mausoleo Martinengo nella
Chiesa del SS. Corpo di Cristo — Duomo vecchio detto la Rotonda con
chiesa sotterranea — Ex-Convento di San Barnaba (sala con affreschi at-
tribuiti a Zoppo il Vecchio) — (Provincia) : Tomba Aldofredi in Iseo —
- 200 —
Chiesa di Santa Maria della Neve in Pisogne — Chiesa di Santa Maria
Annunziata — Chiesa di San Antonio in Breno -— Pieve primitiva di
Gemmo — Chiesa di San Giovanni in Edolo — Chiesa della Madonna
del Restello in Erbanno — Chiesa di San Ercolano in Maderno.
Provincia di Como - (Città): Cattedrale — Sant'Abbondio —
San Fedele, San Carpoforo in Camerlata — (Provincia): SS. Pietro e Ca-
locero al monte di Civate — Santa Maria del Tiglio in Gravedona —
Chiesa Parrocehiale e Battistero di Castiglione Olona — Battistero e Ba-
silica di San Vincenzo in Galliano — Battistero di Lenno — Chiesa e
chiostro in Piona — Chiesa di San Giovanni in Varese.
Provincia di Cremona- (Città): Cattedrale — Battistero —
Sant'Agata — Sant'Agostino San Michele — San Pietro — Santa Mar-
gheriia — Santa Maria Maddalena — San Luca nell'Oratorio del Cristo
risorto — San Sigismondo presso Cremona — (Provincia): Chiesa di San
Giovanni Decollato in Pieve Terzaghi.
Provincia di Mantova — Sant'Andrea — San Sebastiano —
Cattedrale — Santa Barbara — San Francesco — Chiesa detta di Gran-
daro — Chiesa di San Benedetto Po.
Provincia di Pavia — (Città): Basilica di San Michele Maggiore
— Cattedrale — Basilica soppressa di San Michele in ciel d'oro — Santa
Maria del Carmine — Basilica di San Salvatore ora soppressa — (Pro-
vincia): Certosa di Pavia — Oratorio di San Lazzaro nei Corpi Santi —
San Lanfranco nei Corpi Santi.
Provincia di Parma — (Città): Cattedrale e Battistero — Chiesa
e Monastero di San Giovanni Evangelista — Stanza nel monastero di San
Paolo — Madonna della Steccata — Chiesa dell' Annunziata — Chiesa
delle Cappuccine — (Provincia) : Parrocchiale di Berceto — Parrocchiale
di Fornovo — Badia di Torchiara — Battistero di Serravalle — Catte-
drale di Borgo San Donnino.
Provincia di Piacenza — (Città): Cattedrale — Chiesa della
Madonna di Campagna — Sant'Antonio — San Francesco — Affresco del
Lomazzo nel già Monastero di Sant'Agostino — Chiesa di Sant'Agostino
— Chiesa e Monastero di San Sisto — Chiesa di Santa Brigida — (Pro-
vincia): Badia e Chiesa di Chiara valle — Chiesa Parrocchiale di Cortemag-
giore — Chiesa dei Francescani in Cortemaggiore — Chiesa di Castellar-
quato.
201 —
XXXVIII.
CIRCOLARE 18 giugno 1878, N. 16, dell'Economato Generale di-
retta ai Subeconomi e ai Parroci e riguardante la tassa di ric-
chezza mobile e di manomorta sugli assegni di congrua dei
Parroci delle Provincie Lombarde e Venete, e siili' obbligo di
denunciare agli Ufficj del Registro per gli effetti della tassa
di manomorta le variazioni nei patrimoni e redditi beneficiar].
§ I.° — Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle
Imposte Dirette), ha con nota del 23 maggio u. s., N. 43007/7250,
diretta al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, dichiarato che
dalle notizie fornite da quest'ultimo ha tratta la convinzione che
le congrue, che dall' Amministrazione del Fondo pel Culto si pa-
gano ai Parroci delle Provincie Lombardo-Venete, sono a conside-
rarsi un reddito personale dei Parroci in corrispettivo dei servizj
ecclesiastici da essi prestati, e non una dotazione del Beneficio
\ Parrocchiale.
Conseguentemente la prelodata Direzione Generale delle Imposte
Dirette si riserva di disporre che tali congrue e supplementi di con-
igrua siano a cominciare dall'esercizio 1879 classificati alla Cate-
goria C; alla quale devono essere iscritti i redditi personali, con
Iche però sia dai Parroci, che ricevono questi assegnamenti, pro-
dotta nel prossimo mese di luglio la scheda di rettificazione, senza
della quale dovrebbe considerarsi come confermato il reddito tas-
sato pel 1878, sia pel suo ammontare, sia per la sua classificazione.
Ciò stante, l'Economo Generale sottoscritto, nel mentre è lieto
di portare ciò a conoscenza dei signori Parroci, il cui beneficio
trovasi sussidiato a titolo di supplemento di congrua, ed ai signori
Subeconomi che amministrano beneficj vacanti posti nelle stesse
condizioni, li invita ad informarsi dall'Agenzia delle tasse da cui
dipendono se le congrue suddette siano state classificate nella Ca-
tegoria C oppure nella Categoria A. Xel primo caso nulla occorrerà
di fare, nel secondo invece dovranno produrre all'Agente delie tasse,
— £02 —
come è dolio più sopra, entro il mese di luglio, la scheda di ret-
tifica, ondo a cominciare dal 1879 la congrua clic viene corrispo-
sta dal Fondo pel Cullo venga classificata in Categoria C.
L'utilità poi che gli assegni anzidetti anziché nella Categoria A
sieno classificati nella Categoria C consiste in ciò che i redditi di
Categoria A sono tassati al 13,20 per O/O per intiero, mentrechè
i redditi di Categoria C lo sono soltanto per cinque ottavi.
Si avverte inoltre che la prefata Direzione Generale delle Im-
poste Dirette, nel considerare come personali gli assegni di congrua
che si pagano dall' Amministrazione del Fondo pel Culto, ha fatto
eccezione per quelli che la stessa paga come succeduta ad Enti
Ecclesiastici soppressi in soddisfacimento di oneri che gravitavano
il patrimonio degli Enti medesimi.
§ 2.° — Con quest'occasione il sottoscritto rammenta ai signori
Parroci ed ai signori Subeconomi il disposto nella lettera 16 set-
tembre 1870, N. 103306-698G, dei Ministero delle Finanze, Di-
rezione Generale del Demanio, diretta all' Intendenza di Finanza di
Milano, in forza della quale venne deciso che le congrue e sup-
plementi di congrua suddetti non sono a valutarsi come redditi sog-
getti a tassa di manomorta ; per cui ove fossero stati per inavver-
tenza tassati i signori Parroci e Subeconomi, ne chiederanno la
esenzione con apposita nuova denuncia da presentarsi all'ufficio del
Registro da cui dipendono. Si osserva che quantunque le disposi-
zioni di cui nei paragrafi l.° e 2.° della presente concernino sol-
tanto le Parrocchie Lombardo-Venete, le stesse però sembrano ap-
plicabili per analogia alle Parrocchie Parmensi ove le congrue hanno
un identico carattere, come emerge dal Decreto Ducale 11 novem-
bre 1856 e 28 novembre 1857.
§ 3.° — Il sottoscritto finalmente rammenta tanto ai signori
Parroci quanto ai signori Subeconomi la gravissima responsabilità
cui andrebbero incontro ove, traducendosi in legge il progetto di
conversione dei beni parrocchiali, i beneficj da loro usufruiti od
amministrati in cause di inesatte denuncie di manomorta avessero
a conseguire una rendita sul Debito Pubblico minore di quella cui
avrebbero avuto diritto se la denuncia fosse stata fatta regolarmente.
I signori Parroci quindi, ed i signori Subeconomi, esaminino
— 203 —
le denuncie di manomorta dei beneficj da loro rispettivamente go-
duti od amministrati, ed ove vengano in cognizione che vi fu va-
riazione sia nel patrimonio che nel reddito , si affrettino a presen-
tare agli ufficj del Registro le opportune denuncie di variazione,
le quali comincieranno ad aver effetto o col 1.° gennajo 1879 o
col nuovo triennio a seconda che si riferiscano al patrimonio od
al reddito tassabile.
I signori beneficiati accuseranno ricevuta della presente ai si-
gnori Subeconomi , e questi all' Economato Generale , al quale indi-
cheranno se gì' investiti abbiano ricevuta la presente.
Il R. Economo Generale
Celesia.
XXXIX.
CIRCOLARE 21 maggio 1879, N. 805-822 del Ministero di Gra-
zia, Giustizia e dei Culti diretta ai signori Procuratori Gene-
rali, Prefetti ed Economi Generali prescrivente le norme da se-
guirsi nel rinvestimento in Rendita pubblica dei capitali degli
Enti ecclesiastici.
Pei rinvestimenti in Rendita pubblica dei capitali degli Enti ec-
clesiastici posti sotto la dipendenza di questo Ministero si è sino
ad ora seguito il sistema di far versare il capitate nelle mani del
giurisdizionale Subeconomo , dal quale è trasmesso al Prefetto della
provincia, od air Economato generale dei benefizj vacanti per l' ac-
quisto della Rendita e pel tramutamento di essa in titoli nomina-
tivi. Però, l'esperienza avendo dimostrato che da tale sistema de-
rivano non lievi inconvenienti, essendosi anche recentemente avuti
a deplorare disperdimenti e sottrazioni di somme, questo Ministero,
d'intelligenza coi Ministeri del Tesoro e dell'Interno, ed analoga-
mente alle disposizioni da tempo in vigore pei rinvestimenti dei
capitali delle Opere Pie, è venuto nella determinazione di adottare
le seguenti norme:
1.° I capitali, di cui gli Enti di culto debbono eseguire il tra-
- 204 —
mutamento in Rendila pubblica, saranno versali nella cassa della
Tesoreria provinciale, la quale rilascerà corrispondente vaglia del
Tesoro secondo le disposizioni in vigore;
2.° Gli amministratori dell'Ente uniranno il vaglia del Tesoro
ad una scheda compilala secondo l'annesso modulo e trasmette-
ranno poi la scheda con il vaglia, insieme ad altri documenti che
fossero necessari , alla Prefettura della provincia, od all'Economato
generale dei benefìzj vacanti;
3.° I Prefetti o gli Economi generali muniranno la scheda del
visto , e questa col vaglia invieranno al Ministero del Tesoro (Di-
rezione generale del Tesoro) che provvederà all'acquisto e all'in-
testazione della rendita.
Ad assicurare poi meglio l'integrità dei capitali di pertinenza
degli Enti ecclesiastici essendo mezzo efficace il cercare di limitare
od impedire il passaggio del denaro da una in altra mano senz' al-
tra garanzia che la responsabilità personale degli amministratori, o
di chi possa essere delegato ad esigerlo, le SS. LL. , nel riferire
sulle domande di autorizzazione risguardanti i contratti d'interesse
dei ripetuti Enti, vorranno nei singoli casi esprimere l'avviso sulla
opportunità di prescrivere che il versamento nella cassa della Te-
soreria provinciale della somma da pagarsi si eseguisca a cura del
debitore, per consegnare all'Ente creditore, in luogo del denaro,
il corrispondente vaglia del Tesoro, ovvero quando il capitale sia
da impiegarsi altrimenti che in rendita pubblica che il debitore
non possa validamente pagare se non col vincolo del reimpiego e
depositando il danaro in una cassa pubblica.
In questa occasione lo scrivente stima altresì opportuno di ri-
chiamare l'attenzione delle SS. LL. sul fatto che i Conservatori
delle ipoteche spesse volte si rifiutano di procedere a cancellazioni,
trasferimenti e riduzioni di iscrizioni ipotecarie nell'interesse di
Enti ecclesiastici perchè non è abbastanza specificata l'iscrizione
sulla quale cade il provvedimento, ponendo per tal modo il Mini-
stero nella necessità di tornare più volte sul medesimo affare. Ad
evitare che tale inconveniente abbia a rinnovarsi, vorrano le SS.
LL. da ora innanzi astenersi dal dar corso ad alcuna istanza per
cancellazione, riduzione o trasferimento di ipoteca se non sia al-
— 20S —
legata la relativa nota ipotecaria, o quanto meno nell'istanza non
sieno esattamente indicati la data ed i numeri dell'ipoteca intorno
a cui si richiede il provvedimento ministeriale per guisa da evi-
tare ogni dubbiezza od equivoco.
Piaccia alle SS. LL. di attenersi alle suespresse Norme, delle
quali cureranno di dar comunicazione alle autorità dipendenti od
agli amministratori degli Enti di culto perchè dal canto loro vi si
uniformino.
Si attende un cenno di ricevuta della presente.
lì Ministro
Tajam.
COMUNE di
CIRCONDARIO di
PROVINCIA di
RICHIESTA per l'acquisto di Rendita sul Debito Pubblico consolidato (1)
da intestare a favore del sottonotato Corpo morale.
ti.
a
DENOMINAZIONE
del Corpo morale
DA CHI
è amministrato
SOMM A
disposta
per l'acquisto
delle Rendite
NUMERO E DATA
del Vaglia del Tesoro
che rappresenta
la somma da impiegare
Osservazioni
(2)
(6)
(7)
Visto, nulla osta
187 (3) 187
Il Prefetto o l'Economo Generale (8)
(4) (o)
(1) Se consolidato § per 00 o 3 per 0/0.
(2) Si potrà accennare se occorre qualche speciale operazione oltre l'acquisto p.
assegni provvisori o riunione di altri titoli di Rendita, trasferimento.
(3) Data della richiesta.
(4) Firma del Rappresentante il Corpo morale.
(5) Sigillo dell'Amministrazione del Corpo morale.
(6) Data della vidimazione del Prefetto od Economo Generale.
(7) Firma del Prefetto od Economo Generale.
(8) Sigillo della Prefettura od Economato Generale.
e. inclusione di
20G
XL
CIRCOLARE 10 gennajo 1880, N. 17 , dell'Economato Generale
colla quale si danno alcune prescrizioni pei conti di ammini-
strazione e per gli atti di immissione in possesso.
Il sottoscritto è venuto nella determinazione di dare ai signori
Subeconomi, nell'interesse del servizio, le seguenti prescrizioni:
1.° Nei conti di amministrazione, perchè possano approvarsi,
dovranno indicarsi di fronte a ciascuna partila riscossa il numero
e la data di bollettario.
2.° Ultimata V approvazione di detti conti che si attenderanno
nel termine prescritto dall'art. 2.° della Circolare 14 gennajo 1825
sotto pena di applicare gli Art, 18 e 19 del Regolamento 14 aprile
1828, i Subeconomi trasmetteranno per la revisione un prospetto
di dare ed avere per intercalari, onde in seguito all'approvazione
di esso , possano saldare i debiti che per tale titolo avessero verso
l' Economato.
3.° Negli atti di immissione in possesso , pei capitali e rendite
mobiliari di qualunque specie, escluse le congrue che si pagano
dall'Amministrazione del fondo pel culto, si dovrà sempre indi-
care la data ed il rogito del titolo costitutivo.
4.° Agli Economi spirituali godenti la Rendita netta del bene-
fìcio, dovrà trattenersi il cinque per cento a favore dell'Economato
Generale per spese di amministrazione, salvo il caso che la Ren-
dita netta fosse così tenue da meritare uno speciale riguardo. In
tale contingenza però i Subeconomi prima di prendere alcun prov-
vedimento, provocheranno con motivato rapporto l'opportuna di-
sposizione Economale. La presente , di cui si gradirà ricevuta , avrà
la sua esecuzione col primo del corrente mese, per quelle dispo-
sizioni che non fossero state precedentemente osservate.
Il R. Economo Generale
Celesta.
— 207 -
XLI.
CIRCOLARE 15 febbrajo 1881, N, 18, del R. Economato Generale
colla (fiale si danno alcune istruzioni ai Subeconomi pel retto
andamento del servizio segnatamente in materia contabile.
Non tutti i signori Subeconomi spiegano nel servizio loro affi-
dato, e segnamente nella parte contabile, quella sollecitudine, pre-
cisione ed accuratezza che sono necessarie perchè l' Amministra-
zione, procedendo colla voluta rettitudine, dia i frutti che giusta-
mente se ne debbono attendere.
Nell'intento quindi di apportarvi il desideralo miglioramento,
si reputa conveniente il diramare le seguenti istruzioni:
Art. 1.
Quando la vacanza di un benefìcio perduri oltre un anno, i Su-
beconomi nel gennajo di cadaun esercizio debbono spedire all'E-
conomato il conto speciale, modello 3, prescrilto dall'Art. 13 del
Regolamento Contabile 26 novembre 1874, procurando di compi-
larlo con quella esattezza che richiede un così importante elaborato
che deve compendiare in modo il più attendibile tutte quante le
sostanze dell'Ente cui riguarda cogli oneri relativi. E perchè lo
stesso abbia poi sempre a corrispondere coi consuntivi e coi ren-
diconti trimestrali di cui deve essere la base, si dovranno notifi-
care all'Economato, man mano che occorrono, tutte quante le
variazioni da arrecarsi agli stessi sia che riflettano l'attivo che il
passivo.
Intanto , essendo mestieri che col corrente anno siffatta prescri-
zione abbia pieno effetto, si invitano i signori Subeconomi a far
pervenire entro il 15 marzo p. v. un esemplare dei conti speciali
per tutti i benefìcj in loro amministrazione per l'esercizio 1881.
In questo incontro si avvertono che nello appostare a parte II. a i
legati passivi gravanti il patrimonio beneficiario, debbono sempre
indicare la rendita su cui gravano ed esporli nelle colonne 4,7,
— 208 —
8 al neUo delle seguenti spese, quando però la rendita che ne è
affetta debba interamente erogarsi nell' adempimento dei medesimi:
Del 13,20 °/0 per trattenuta, se il legato è inerente ad una ren-
dita sul Debito Pubblico ; della tassa di ricchezza mobile pagata al-
l' Esattore , se colpisce una rendita mobiliare tassata ed iscritta sui
ruoli ; della tassa fabbricati e delle riparazioni occorse al fabbricato,
se e inerente a redditi edilizj; della tassa terreni, se a redditi di
beni rustici. Oltre di queste spese dovrà sempre dedursi V onorario
d'amministrazione nella misura competente al Subeconomo, non
che la tassa di manomorta del 4,80 \ e la quota di concorso nella
debita proporzione quante volte l'Ente ne sia imposto. Si richiama
pure l'attenzione dei signori Subeconomi sulle appostazioni della
colonna 13, parte I.a e U.a del conto speciale predetto riguardante
le riscossioni e spese fatte dai cessati investiti del benefìcio, le
quali debbono sempre dare il preciso loro importo.
Art. 2.
Essendo occorso rilevare che non tutti i Subeconomi compilano
il conto di diritto che deve essere rappresentato dalle colonne 21
a 24, parti I.a e II.a del rendiconto trimestrale, si richiamano al-
l'osservanza di tale loro obbligo.
Art. 3.
Anche per gli ordini di pagamento non si eseguiscono troppo
precisamente le disposizioni dell'Art. 21 del Regolamento Conta-
bile, chiedendosi talvolta gli ordini stessi in base a ricevute di spese
già soddisfatte. Ciò non può assolutamente ammettersi , per cui an-
che a tale riguardo si raccomanda 1' esatta osservanza del citato ar-
ticolo , avvertendo che in difetto dovranno sopportarsi dai Subeco-
nomi tutte le spese non riconosciute dovute o credute eccessive,
segnatamente quelle di campagna che debbono limitarsi alle stretta-
mente necessarie.
E qui si riconosce utile il dichiarare che le spese di registra-
zione dei contratti verbali d'affitto, debbonsi porre a carico dei*
fittavoli.
— 209 —
Art. 4.
Dai versamenti in conto intercalari o d'altre rendite spettanti
all'Economato, che si effettuano nella Cassa Economale, i Subeco-
nomi residenti fuori capoluogo di provincia , non dovranno , come
usa taluno, detrarre la tassa del vaglia postale, dovendo di questa
chiedere il rimborso nei modi prescritti della Circolare 17 dicem-
bre 1874, N. 3.
Art. o.
Nello iscrivere le rendite a bollettario si avrà cura di indicare
chiaramente il nome e cognome, paternità e residenza del debi-
tore, la natura della rendita e la imputazione della medesima.
Per le rendite provenienti da vendita di generi, si rammenta
l'Art. 18 del predetto Regolamento, aggiungendo che la quantità
dei generi dovrà essere non solo designata in misura o peso del
paese , ma eziandio in misura o peso secondo il sistema decimale.
Il bollettario dovrà portare la firma del Subeconomo sopra ogni
bolletta madre, ed essere chiuso, se esaurito od al termine dell'e-
sercizio, con indicazione in tutte lettere del suo importo totale sus-
seguito da data e firma.
Art. 6.
Per poter invigilare sulf eseguimento dell' Art. 1 9 del citato Re-
golamento, i signori Subeconomi che hanno in amministrazione
beneficj aventi rendite ad economia o mezzadria, fìtti o livelli in
generi, trasmetteranno ogni anno l'estratto delle mercuriali da cui
sono regolati i prezzi dei generi, facendosele rilasciare dai Comuni
da cui dipendono i benefìcj , e quando i Comuni suddetti non ab-
biano mercati, da quelli più vicini a questi ultimi in cui esista
mercato. Devonsi quindi prevenire i signori Subeconomi che se i
generi saranno venduti al disotto del prezzo di mercato senza il
preventivo assenso dell'Economato, il minore ricavo verrà loro ad-
debitato.
— 210 —
Art. 7.
Occorre talvolta di dover respingere ricevute di spese pagate a
persone che non rappresentano i veri creditori, come pure di ri-
levare pagamenti fatti ad eredi di creditori senza che consti legal-
mente di tale loro qualità.
Ad ovviare un inutile carteggio ed una sospensione nell'appro-
vazione dei conti, in cui sono compresi tali pagamenti irregolari,
si previene che nessun pagamento può farsi se non che ai veri
creditori, od a chi per essi munito di regolare mandato per atto
notarile.
Detto atto dovrà unirsi alla ricevuta di pagamento , in originale
se in brevetto , in copia autentica se Y originale è custodito da no-
tajo o pubblico archivio. Si previene pure che i pagamenti fatti
agli eredi di qualche creditore dovranno essere giustificati dai ti-
toli prescritti dall'Art. 334 del regolamento sulla contabilità gene-
rale dello Stato approvato con Regio Decreto 4 settembre 1870,
N.° 5852 che sono i seguenti:
Trattandosi di successione testata, estratto d' atto di morte , co-
pia del testamento ed attestazione giudiziale da cui risulti che il
testamento non è impugnato e che gli eredi con esso nominati sono
legittimi; trattandosi di successione intestata, estratto d'atto di morte
e certificato di notorietà da cui risulti che non vi è testamento e chi
e quanti sono gli eredi a cui si deve fare il pagamento. Tale atte-
stato di notorietà deve essere rilasciato dal competente Pretore e
può farsi dal Sindaco del Comune a cui appartengono gli eredi
quando trattisi di credito non eccedente le L. 50 (1).
Art. 8.
La non generale e retta applicazione della legge sul bollo 13
settembre 1874, N. 2077 deve formare oggetto di speciali avver-
tenze.
(1) Vedi l'appendice I in fine al volume, all'articolo Contabilità Generale
dello Stato.
— 211 -
Osservasi in primo luogo che le marche da bollo a centesimi
5 applicate alle ricevute ordinarie del valore di IO o più lire non
possono scambiarsi coi francobolli postali di pari importo , ciò co-
stituendo contravvenzione alla citata legge , e che debbonsi annul-
lare unicamente colla sovrapposizione deJla. firma del percipiente,
come ebbe a stabilire la Suprema Cort£df Cassazione di Roma con
sentenza in data 16 maggio 1879, inserta nelle Massime del regi-
stro anno 1880, N. 5378.
In secondo luogo si fa presente l'obbligo di non dar corso a
domande dirette a questo Ufficio se le stesse non siano stese in
carta bollata a centesimi 60, a senso dell'Art. 20, N. 15 della ripe-
tuta legge, a meno che non si trattasse di domande di sussidj che
possono farsi in carta libera, giusta l'Art. 21, N. 14 della legge
stessa.
Si avverte pure che i documenti legalizzati nella firma dai Sin-
daci, vanno soggetti ad una marca di concessione governativa da
L. 1.20, giusta la legge 19 luglio 1880, N. 5536, allegato F, e
che quelli che ne siano mancanti dovranno respingersi.
Art. 9.
Si fa inoltre preghiera perchè le lettere siano intestate da ca-
rattere spiccato onde a prima vista si possa scorgere da che Su-
beconomato provengono , ed a tale effetto è da desiderarsi che tutti
i signori Subeconomi si provveggano di carta stampala , oppure di
un bollo a secco con cui potere imprimere alle lettere Y indicazione
del Subeconomato.
Si attenderà un cenno di ricevuta della presente.
Il R. Economo Generale
Celesia.
__ 212 —
XLII.
CIRCOLARE 30 giugno 1881, N. 20, colla quale dall' Economato
Generale si prescrivono ai Subeconomi alcune norme per la ge-
stione contabile.
In appendice alla Circolare 15 febbrajo u. s., N. 18 si prescrive
quanto segue:
1.° Le variazioni ai conti speciali si dovranno partecipare
colla nota di accompagnamento dei rendiconti trimestrali.
2.° La Circolare manoscritta 14 agosto 1880, N. 9273, e
abrogata, ed i signori Subeconomi dovranno come pel passato,
uniformarsi strettamente all'Art. 21 del Regolamento di contabilità
per quanto riguarda le richieste d'ordini di pagamento, e, per
quanto riflette i frutti dei capitali esatti da corrispondersi agli in-
vestiti, alla Ministeriale 27 agosto 1880, N. 2369-935, unita per
copia. .
3.° I conti, sia d'amministrazione, che speciali o trimestrali,
che si ritornano corretti da questo Generale Ufficio per essere ri-
prodotti, si dovranno restituire tali e quali, senza essere sostituiti
da altri rifatti.
4.° Tutte le esazioni fatte per conto dei Subeconomi dagli
Economi Spirituali o dai Nuovi Provvisti dovranno caricarsi a bol-
lettario, essendo il Subeconomo l'unico responsabile verso l'Am-
ministrazione di tali esazioni. Le spese dagli stessi sostenute do-
vranno formare oggetto di regolari ordini di pagamento come se
fossero state soddisfatte dai Subeconomi, e ciò salvo l'assestamento
dei conti particolari fra di essi ed i Subeconomi sia pel dare che
per V avere. Dietro il suesposto è ovvio il dichiarare che nei conti
d' amministrazione non dovranno più figurare nò esazioni , nò spese
come fatte dai nuovi provvisti o dagli Economi Spirituali.
5.° Delle restanze attive e passive alla fine di cadami eser-
cizio i Subeconomi dovranno sempre dire per ciascuna di esse i
motivi del non conseguito appuramene e le pratiche fatte per n-
v
— 213 —
tenerlo, avvertendo che per quelle restanze attive che non si fos-
sero esatte neh' anno per mancanza di procedimento per parte dei
Subeconomi, si darà addebito ai medesimi a senso del combinato
disposto degli Articoli 59, del Regolamento 25 novembre 1874, e
211 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, ap-
provato con R. D. 4 settembre 1870, N. 5852 (1).
6.° I Subeconomi che ritardino i versamenti oltre il termine
prescritto dall'Art. 26 del Regolamento di Contabilità incorreranno,
giusta l'Art. 249, del citato Regolamento sulla Contabilità Generale
dello Stato per ogni giorno di ritardo in una multa eguale air in-
teresse in ragione dell' 1 per 0/0 al mese sulle somme non ver-
sate, e se il ritardo al versamento sia maggiore di giorni 5 po-
tranno inoltre essere sospesi ed in caso di recidiva destituiti.
Il R. Economo Generale
Celesia.
XLIII.
CIRCOLARE Ministeriale 10 agosto 1881, X. 1005-14044 rela-
tiva alle malversazioni per parte dei Subeconomi dei Benefici
vacanti.
Non sono stati pur troppo rari i casi, nei quali o per cessa-
zione dall' Ufìzio, o in seguito di reclamo dei terzi, o per altre
cause si sono venute a scoprire mancanze e sottrazioni di denaro
a carico dei Subeconomi dei benefìcj vacanti; e non poche volte
si è dovuto constatare che non solo non furono tali fatti pronta-
mente riferiti a questo Ministero, ma che mercè bonarie trattative,
non autorizzate superiormente da qualche Economato si sia cercato^
di ottenere il risarcimento dai debitori.
Questo Ministero non può permettere che si ricorra a simili
espedienti, i quali, come si è dovuto deplorare, non hanno altro
(1) L'art. 211 del Regolamento citato r.orrisponde all'art. 221 del nuovo
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R. Decreto
4 maggio 1885.
— 214 —
elicilo che quello di sottrarre i colpevoli alla responsabilità che
loro incombe e di diminuire le garanzie e la libertà d' azione del-
l'amministrazione.
Qualunque indebita condiscendenza verso i depositari del pub-
blico denaro è un abuso contrario alle norme prescritte, e causa
di danno non lieve per l'amministrazione.
Il sottoscritto quindi deve invitare le SS. LL. ad esercitare con
ogni maggior energia la vigilanza sulla gestione dei dipendenti Sub-
economi ed a richiedere la più esatta e stretta osservanza delle
disposizioni che regolano la materia per impedire che i fatti de-
plorati avvengano , e che gli autori di essi sfuggano ad alcune delle
conseguenze del loro operato. Ed ove risulti di qualche irregola-
rità le SS. LL. non dovranno trascurare di portarla immediata-
mente a notizia di questo Ministero, provocando in linea ammini-
strativa gli occorrenti provvedimenti disciplinari e dando corso senza
esitazione agli atti necessari acciò, quando ne sia il caso, si possa
promuovere Y azione penale contro le persone che debbono rispon-
dere del fatto.
Pel Ministro
Ronchetti.
XLIV.
CIRCOLARE 2 marzo 1882, N. 24, dell'Economato Generale di-
retta ai Subeconomi riflettente i depositi per cauzioni d'affitto
dei fondi beneficiar].
Le SS. LL. restano avvisate, che d'ora innanzi questo Econo-
mato Generale , in ottemperanza ad analoga disposizione del Mini-
stero di Grazia e Giustizia e dei Culti in data 25 febbrajo 1882,
N. 150-2517, non accetterà più in deposito libretti della Gassa
di risparmio ed altri valori , a titolo di cauzione di fitto dei fondi
benefìciarj, dovendosi le cauzioni stesse prestare mediante deposito
delle corrispondenti somme nella Cassa dei Depositi e Prestiti, a
termini della legge 17 maggio 1863, N. 1270.
Questi depositi obbligatorj dovranno farsi direttamente dagli af-
— 215 —
fìttunri nella Tesoreria della Provincia ove sono siti i beni affittati,
e nelle domande relative (per le quali esistono speciali moduli su
carta bollata da Cent. 60, in vendita presso gli Uffici di registro)
essi chiederanno che nelle polizze venga indicato che tali depositi,
in un agli interessi relativi, non si potranno restituire che dietro
consenso del beneficiato, o dell'Autorità tutoria in caso che il
Benefìcio si trovi sotto mano regia.
Di tale disposizione si dovrà fare espressa menzione nel con-
tratto d'affitto, accennando che l'esecuzione del medesimo resta
vincolata alla condizione della consegna all'Economato Generale
della Polizza della Cassa dei Depositi e Prestiti.
Nulla resta innovato circa le cauzioni che si danno mediante
ipoteca.
Il R. Economo Generale
Celesta.
XLV.
CIRCOLARE 6 marzo 1882, N. 25 dell' Economato Generale so-
pra alcune variazioni nel modulo dei rendiconti trimestrali
La parte 6.a degli attuali stampati per conti trimestrali non pre-
sentava tutti i necessari controlli contabili, per cui il sottoscritto
venne nella determinazione di modificarla.
Nel rassegnare alla S. V. alcuni esemplari del nuovo modello
da unirsi in doppio al rendiconto di ciascun trimestre, si dichiara
che a Col. 3, 4, 5, 8, 9 ed lì i capitali dovranno esporsi uno
per uno, mentre per le Col. 6, 7, e 10 basterà il totale importo
dei capitali stessi per ognun benefìcio.
Quei Sig. Subeconomi che non avranno capitali per cui ren-
dere conto, basterà che diano un cenno negativo colla lettera d' ac-
compagnamento del rendiconto trimestrale.
Il R. Economo Generale
Celesta.
216 -
XLVI.
CIRCOLARE 19 luglio 1882, N. 26 dell'Economato Generale colla
quale si prescrive che i Verbali di deliberamento d'asta devono
sottoporsi a registrazione.
La locale Intendenza delle Finanze con Nota 30 p. p. Giugno,
N. 23981 , Sez. II.a ebbe a stabilire che tutti i processi verbali
anche li intermediarj d'asta e di delibera di appalti sono soggetti
a registrazione come contemplali per una tassa fìssa dallo Art. 88
della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro.
In conseguenza tutti i verbali di delibera tanto di i.° quanto di
2.° e 3.° deliberamento sono soggetti a registrazione , ma siccome a
sensi dell'Art. 73 della legge il termine utile alla registrazione non
decorre che dal giorno della approvazione che per regola generale
viene data cumulativamente col contratto d' appalto , così tutti i ver-
bali sovra detti potranno presentarsi alla registrazione unitamente
all'atto di riduzione in contratto del deliberamento entro i 20 giorni
dalla sua approvazione.
Tale superiore decisione affrettasi il sottoscritto di comunicare
a scanso di contravvenzioni.
Il R. Economo Generale
Celesta.
XLVII.
CIRCOLARE 15 settembre 1882, N. 11763 dell'Economato Ge-
nerale riflettente i depositi presso i Subeconomi dei titoli e va-
lori spettanti agli Enti Ecclesiastici.
Alle SS. LL. non è consentito di conservare in cassa altri ti-
toli e valori all' infuori di quelli che provengono dai frutti dei be-
nefici amministrati, per cui il sottoscritto, in ottemperanza a mi-
nisteriali disposizioni ricevute, invita le SS. LL. di astenersi dal-
- 217 —
l'accettare in deposito denaro, titoli di rendita ed altri valori di
pertinenza di Enti Ecclesiastici , sempre quando il deposito non
sia richiesto in conformità dei regolamenti, od in forza di una par-
ticolare disposizione dell'Autorità Superiore.
Il R. Economo Generale
Celesia.
XLVI1I.
CIRCOLARE 9 novembre 1882, N. 1351 dell'Economato Generale
portante decisione Ministeriale sul modo di comportarsi dei Su-
beconomi verso le Cause Pie di beneficenza in amministrazione
dei Parroci prò tempore.
Il Ministero di G. e G. e dei Culti con Dispaccio 31 ottobre 1882,
N. 4588, ha determinato quanto segue:
I Subeconomi nel prendere possesso dei Beneficj vacanti assu-
meranno pure T amministrazione di quelle Pie Cause di beneficenza
che in virtù delie tavole di fondazione vengono amministrate dal
Parroco prò tempore.
Esaminata poi la natura delle dette Cause Pie, occorrerà di-
stinguere quelle che hanno una esistenza loro propria, e sono go-
vernate dalla legge 3 agosto 1862, da quelle che non hanno una
entità autonoma, ma sono confuse col Benefìcio Parrocchiale di
cui può dirsi che costituiscano un onere.
La gestione delle Cause Pie della prima specie dovrà essere
lasciata all' Economo Spirituale , salvo ad avvertirne il Comune per
quella sorveglianza che è ad esso attribuita dalla Legge sulle Opere
Pie.
La gestione delle Cause Pie della seconda specie spetta invece
ai Subeconomi, i quali anziché occuparsi direttamente dell'adem-
pimento delle inerenti opere di beneficenza, ne incaricheranno l'E-
conomo Spirituale, passando al medesimo le relative rendite, ed
esigendo poscia le opportune giustificazioni delle fatte erogazioni,
per esibirle a questo Economato Generale nel rendiconto della te-
nuta gestione.
Il R. Economo Generale
Celesia.
— 218 —
XLIX.
CIRCOLARE 4 dicembre 1882 , N. 27, dell'Economato Generaleì
ri flettente V amministrazione dei beneficj dopo il Placet alla no-|
mina dei nuovi provvisti.
È occorso rilevare che taluni dei Sig. Subeconomi e Sindaci
Capitolari cedono ai nuovi provvisti l'intera amministrazione delle
temporalità ancorché non siano immessi in possesso, sebbene le vi-
genti direttive prescrivano che l'amministrazione stessa debba re-
stare a loro mani a tutto Tanno in cui seguì l'immissione in pos-
sesso del nuovo provvisto.
Questo sistema porta a delle conseguenze dannose , fra cui ba-
sta accennare quella derivante dagli indugi e rifiuti che indi si op-
pongono dai provvisti a ricevere il possesso formale, mentre i me-
desimi continuando a tenere quello di fatto, cagionano talvolta danni
alla dote beneficiaria senza che si possano poi bene accertare, in
mancanza di consegna per parte loro.
Altre volte poi l' inconveniente si spinge ad un punto peggiore
e succede che un beneficiato dopo aver avuto per varj anni il pos-
sesso di fatto, lasci il benefìcio e contesti i danni arrecati al pa-
trimonio del Benefìcio con pretesto di non doverli riconoscere per
non aver avuti in consegna i beni.
A far cessare questo stato di cose affatto irregolare, si prescrive:
1.° Che i Sig. Subeconomi e Sindaci Cap. debbano tenere
l'amministrazione fino a tutto l'anno in cui ebbe luogo il possesso
formale dei nuovi provvisti;
2.° Che debbano rendere fino a detta epoca i conti d'ammi-
nistrazione ;
3.° Che per quei beneficj che finora ebbero il lamentato trat-
tamento, debbano colf atto di possesso del nuovo provvisto pro-
durre una di costui dichiara attestante d'aver percette direttamente
tutte le rendite a tutto l'anno del possesso e sostenute tutte le
spese (1).
(1) Nei casi in cui il formale possesso viene conferito dopo l'anno in cui
fu concesso il Regio Placet e ¥ Exequatur alla nomina di un beneficiato è sem-
— 219 -
Si avverte che non potrà ammettersi l'onorario a favore di quelli
Amministratori per cui colpa il provvisto avesse ritardato uno o più
anni a ricevere il possesso, dovendo questo di regola aver luogo
nell'anno istesso in cui il provvisto ottiene il civile riconoscimento.
Il R. Economo Generale
Gelesia.
CIRCOLARE 13 dicembre 1882, N. 28 dell' Economato Generale
sulla tenuta delle Casse Subeconomali e loro verifiche.
È occorso rilevare che non tutti i Signori Subeconomi, atte-
nendosi alle regole fondamentali di contabilità, conservano riuniti
e separati dai loro averi particolari tutti quanti i fondi di perti-
nenza dell' amministrazione , di guisa che recandosi nei loro Uffici
i Delegati Economali od altro funzionario all'uopo incaricato, non
si può far precedere alla formazione dei conti la verifica e situa-
zione della Cassa.
Ciò costituisce una grave mancanza, e nel segnalarla alle SS. LL.
si prescrive quanto segue.
l.° Ogni Subeconomo dovrà tener rigorosamente riuniti e con-
servati tutti i fondi della gestione subeconomale, sia provenienti
da rendite che da capitali;
2.° Al presentarsi negli Uffici Subeconomali di un Delegato
Economale , dovrà subito verificarsi la cassa in presenza del Sube-
conomo. Del risultato , dei valori rinvenuti e titoli di spesa , il rap-
presentante dell'Economato farà constare da apposita situazione in
tre esemplari firmati da esso e dal Subeconomo , di cui uno verrà
pre in facoltà del Subeconomo di consegnare al nuovo provvisto, insieme al
possesso anche l'amministrazione, rimanendo così dispensato dal produrre il
Rendiconto dell'annata, purché produca all'Economato Generale la dichiarazione
dello stesso nuovo provvisto che si tiene responsabile per tutti i pagamenti e
spese riflettenti la gestione beneficiaria dell'anno. Tale massima è addottata
dall'Economato Generale al quale il Subeconomo deve rivolgersi nei singoli
casi per la dispensa della produzione del Conto.
— 220 —
tosto spedito all' Economato, l'altro sarà trattenuto dal Subeconomo
ed il terzo dallo stesso rappresentante. Prolungandosi la permanenza
in Ufficio del Delegato, ove questi lo ravvisi conveniente, potrà
rinnovarsi la situazione di Cassa.
3.° La non regolare tenuta della Cassa darà luogo ai prov-j
redimenti che del caso, e per gli ammanchi all'applicazione del
Codice Penale a senso della Circolare del Ministero di Grazia e
Giustizia e dei Culti 10 agosto 1881 inserta nel Bollettino Ufficiale
di detto Dicastero, dell'anno 1881, N. 81.
Il R. Economo Generale
Celesia.
LI.
CIRCOLARE 31 ottobre 1883, N. 29 colla quale V Economato Gè-
nerale dà alcune norme ai Subeconomi circa f applicazione delle
leggi di Registro e Bollo agli Atti e Registri delle Amministra-
zioni Subeconomali.
Nell'intento di regolare l'applicazione delle Tasse di Registro
e Bollo agli Atti e Registri delle Amministrazioni Subeconomali,
sentita la Direzione Generale del Demanio e delle Tasse per quei
casi che presentavano incertezza, si crede opportuno di diramare
le seguenti norme:
Art. 1.
Bollettari di riscossione.
Debbonsi presentare prima di farne uso al competente Ufficio
di Registro per l'applicazione su ciascuna bolletta d'una marca da
bollo a Centesimi 10 da annullarsi col bollo a calendario dell'Uf-
ficio stesso.
Per le bollette rilasciate alle parti che eseguiscono i pagamenti
i Subeconomi ripetono dalle parti stesse l'importo della marca. Per
quelle invece che si rilasciano all'Amministrazione del Fondo per
il Culto , e per le altre riflettenti giri di cassa o carichi di rendita
— 221 —
pubblica, richiedono in fine d'anno T ordine di pagamento dell'im-
porto della marca caricandolo nelle debite proporzioni ai Benefici
amministrati come si pratica per le spese postali.
L' applicazione di questa Tassa di bollo è conforme al disposto
dell'Art. 20, N. 8 della Legge 13 settembre 1874, N. 2077 (Se-
rie 2.a).
Art. 2.
Atti di immissione in possesso.
Questi Atti si stendono su carta bollata da L. 1.20, e sono
esenti da Registro in termine fisso, cioè non è per loro obbliga-
toria la registrazione (Nota della Direzione Generale del Demanio
5 corrente mese, N. 139919-19919, Divisioni 3.\ Sez. 1.*).
Nell'intento però di conservarli e di dar loro la data certa, si
consiglia ai Signori Subeconomi di sottoporli alla registrazione. In
(tal caso la Tassa di Registro dovuta sarà la fìssa minima di L. 1.20,
oltre tante altre tasse fìsse da L. 1.20 quanti sono gli allegati del-
l'Atto. Esso poi si trattiene in originale nell'Archivio subecono-
male ed all'Investito se ne rilascia copia autentica.
Giova osservare che gli allegati dell' Atto di possesso sono sog-
getti al bollo fìsso di L. 1.20 ad eccezione della perizia descrittiva
iegli stabili e della perizia delle riparazioni per le quali è pre-
scritto il bollo d'origine in ragione della dimensione della carta (1).
(Art. 20, N. 30 e '*0 della Legge sul bollo avanti citata).
Art. 3.
Consegne suppletorie.
Le consegne suppletorie sono al pari dell' Atto di possesso esenti
da Registro , ma debbonsi scrivere su carta filigranata col bollo da
L. 1.20. Esse pure si conservano originalmente nell'archivio sub-
sconomale come appendice all'Atto di immissione in possesso.
(1) Riguardo al bollo cui sono soggetti gli elaborati tecnici vedi le due
circolari che fanno seguito alla presente.
— 999
Occorrendo però di consegnare Certificati di rendita o Libretti
della Cassa di Risparmio provenienti da impiego di capitali, da ven-
dite o da qualsiasi altro mutamento patrimoniale, la consegna do-
vrà farsi senza forma di verbale e per semplice ricevuta, con an-
notazione della provenienza del Certificato o del Libretto.
Tale ricevuta è esente da qualsiasi tassa governativa ed emo-
lumento subeconomale.
(Nota della Direzione Generale del Demanio e Tasse del 19 gennajo 1883, N. 172247-26247).
Art. 4.
Verbali di vacanza.
Debbonsi scrivere su carta bollata da L. 1. 20 e sono esenti da
registrazione.
Devono però essere registrati nel termine di venti giorni dalla
loro data quando contengano obbligazioni o garanzie date dai be-
neficiati, loro eredi o terze persone a favore del Beneficio o del-
l' Amministrazione Economale : in tal caso la relativa spesa starà a
carico dell' Antecessore o dei suoi eredi. E quando la presa di pos-
sesso sia da qualche interessato contestata, è pure prudente cosa
dare al verbale la data certa mediante registrazione col pagamento
della tassa fissa di L. 1.20.
In ogni altro caso i Signori Subeconomi si asterranno dal fare
registrare detti verbali.
(Nota della Direzione Generale del Demanio e Tasse citata al N. 2).
Art. 5.
Quitanze su mandati inferiori a L. 30.
Sugli ordini di pagamento inferiori a L. 30 non si applica da
chi li firma per quitanza la marca da Centesimi 5.
(Normale inserta al N. 3, foglio 25 del Bollettino del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, anno i
1882).
- 223 —
Art. 6.
Approvazione degli Atti di Bilancio.
L'Atto con cui la parte approva il bilancio devesi stendere so-
pra un foglio di carta bollata a L. 1.20 e sottoporre alla registra-
zione entro giorni 20 dalla sua data.
Gli elaborati peritali quindi saranno soggetti al bollo in ragione
della dimensione della carta su cui sono scritti e non dovranno
essere firmati che dall'Ingegnere o Perito che li compilò.
Non occorre la ricognizione , di cui sopra , per parte dei debi-
tori, se questi pagano contemporaneamente il loro debito. A loro
carico stanno le spese di bollo e registro.
Le ricevute che i Signori Subeconomi rilasciano per debito di
bilancio si stendono sulle bollette bollate come al N. 1 , e si sot-
topongono a registrazione entro venti giorni dalla loro data a spese ,
beninteso, dei debitori.
(Art. 20 e 43, Legge 13 settembre 1874, N. 2076).
Art. 7.
Copia degli Atti Subeconomali rilasciati air Economato Generale.
Possono stendersi in carta libera , purché neh" autentica sia di-
chiarato che si rilasciano all' Economato Generale per esclusivo uso
interno d'Ufficio.
(Nota della Direzione Generale del Demanio e Tasse citata al N. 2).
Art. 8.
Nomine di Periti negli Atti di vacanza.
Essendo occorso di rilevare che taluni Subeconomi nel verbale
di vacanza nominano il Perito o l'Ingegnere per la redazione de-
gli Atti di riconsegna e bilancio , si avvertono che per evitare Tasse
di Registro tale nomina dovrà farsi non coli' Atto suddetto, ma con
apposita lettera d' Ufficio diretta al Perito od Ingegnere , come pre-
scrivono le vigenti discipline.
— 22ì —
Art. 9.
Copie ad uso di registrazione
degli Atti che si redigono dai Subeconomi.
Debbono stendersi in caria bollata a L. 0. 30 , essendo detti
Atti da considerarsi come privati e non compresi nel N. 4, Art. 19
della Legge sul bollo 13 settembre 1874, N. 2077.
L'uso della carta da cent. 30 perle anzidette copie è stabilito
dal medesimo Articolo della Legge al precedente N. 2.
Art. 10.
Domande dirette air Economato Generale.
Le petizioni dirette al R. Economato per affari di sua compe-
tenza debbonsi scrivere su carta con bollo da Cent. CO: quelle in-
vece che trattano affari pei quali debba pronunciarsi il Ministero
voglionsi scritte su caria con bollo da L. 1.20 (1).
Non avranno quindi corso quelle non munite di competente
bollo.
(Art. 20, N. 15 e 32 della Legge sul bollo sopra ricordata).
Si gradirà un cenno di ricevuta della presente Circolare.
Il Regio Economo Generale
Gelesia.
LII.
CIRCOLARE 12 giugno 1884, dell'Economato Generate ai Sube-
conomi portante alcune risoluzioni in materia delle Tasse di
Registro e Bollo.
Si portano a conoscenza delle SS. LL. le seguenti risoluzioni
in materia di registro e bollo circa gli atti di consegna dei bene-
flcj Ecclesiastici.
(1) Sono esenti da bollo le domande di sussidio. Vedasi Circolare Econo-
male 15 febbrajo 1881, art. 8.
- 225 —
Dette consegne non sono soggette a registrazione obbligatoria.
(Nota della Direzione Generale del Demanio e tasse all' Intendenza
di Finanza di Mantova, in data Io marzo u. s., N. 321 95-5' 195).
Per riguardo al bollo, anche quando si inseriscono negli atti
d'immissione in possesso, basta che abbiano scontato la tassa vo-
luta dall'Art. 20, X. 40, della vigente legge, in ragione dello di-
mensione della carta.
Tale tassa ha le seguenti graduazioni, e si sconta con l'appli-
cazione di marche da bollo:
Fino a decimetri quadrati 14 L. 0, 60
Da 14 a 20 » 1, 20
Da 20 a 30 » 2, 40
Per ogni maggior dimensione » 4, 80
(Nota della Direzione Generale predetta alla Intendenza di Fi-
nanza di Bergamo in data 29 maggio u. s.)
L'Economo Generale
Celesia.
LUI.
CIRCOLARE 25 febbrajo 1885, N. 2403, dell'Economato Gene-
rale ai Subeconomi riguardante le Tasse di bollo sugli Atti pe-
ritali di riconsegna degli immobili beneficiar].
Colla circolare di quest'Economato Generale in data 12 giugno
1884, N. 31, venne indicata la misura della tassa di bollo cui
vanno soggettigli atti di descrizione degl'immobili beneficiar) , che
servono di consegna ai Nuovi Provvisti, e che s'inseriscono negli
atti d'immissione in possesso de' medesimi.
Il disposto in detta circolare rimane fermo, ma in seguito ad
una nota della Direzione Generale del Demanio in data 3 febbrajo
1885, N. 8056-1056, diretta all'Intendenza di Finanza di Brescia
il sottoscritto avverte le SS. LL. che detti elaborati tecnici non
dovranno essere firmati che dall'Ingegnere o Perito, che li ha re-
datti.
L'accettazione degli stessi per parte dei nuovi provvisti dovrà
15
— 220 —
farsi mediante analoga dichiarazione nel verbale d'immissione in
possesso.
Questa disposizione trae origine dal fatto che la detta Direzione
Generale del Demanio nella nota suindicata ha deciso che gli atti
di descrizione o consegna anziché soggetti al Bollo in ragione della
dimensione della carta, dovrebbero scriversi in carta bollata da
L. 1.20 quando fossero firmati dalle parti.
Tanto ad opportuna norma delle SS. LL. ed a scanso di even-
tuali multe per contravvenzione alle leggi sul bollo.
Il R. Economo Generale
Gelesia.
LIV.
CIRCOLARE i.° luglio 1885, A7, 20-58380 della Direzione Gene-
rale del Fondo per il Culto portante le norme per la liquida-
zione degli assegni ai Parroci aventi un reddito prebendale
inferiore a 400 lire.
Alle Intendenze di Finanza, agli Ispettori e Ricevitori del Registro e Dema-
nio ed agli Ispettori Provinciali del Fondo per il Culto.
È stato approvato nel bilancio del Fondo per il Culto per lo
esercizio 1885-86 il nuovo stanziamento di lire 300,000 per sov-
venire i parroci che abbiano un reddito prebendale minore delle
lire 400 annue.
Il concetto che indusse all' approvazione di tale stanziamento
venne spiegato nella relazione della Commissione parlamentare del
bilancio presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 28
maggio 1885.
L' articolo 28 della legge 7 luglio 1866, ha imposto al Fondo
per il Culto di pagare ai parroci un supplemento di assegno che,
compresi i prodotti casuali , abbiamo un reddito minore di lire 800
annue, ma ha pure stabilito che a ciò provveda a misura dei
fondi disponibili. La legge poi non ha detto che il Fondo per il
Culto accorra a queir obbligo tutto di un tratto , nò oggidì finanzia-
— 227 —
riamente lo potrebbe; ma non è impedito: anzi è plausibile, che
accorra al bisogno gradatamente e che incominci per quanto è pos-
sibile a soccorrere le condizioni più disagiate. Di qui la ragione
e lo scopo del primo fondo ora stanziato per sovvenire intanto i
parroci più bisognosi che hanno meno di lire 400 annue.
La stessa Commissione ha pure segnalato il modo di procedi-
mento per la revisione dei redditi prebendali da esercitarsi sui le-
gali accertamenti per la commisurazione della tassa di manomorta
stabiliti in contradditorio o sulle denunzie degli investiti coli' ag-
giunta di tenue partita calcolata in media nella somma fìssa di
lire 30 annue per ciascuna parrocchia da tener luogo dei prodotti
casuali.
Nelle discussioni parlamentari, coir autorevole intervento del Mi-
nistro Guardasigilli, vennero inoltre opportunamente raccomandate
le maggiori garanzie nella distribuzione del fondo stanziato per
tutela così dell'economia del Fondo per il Culto come delle ra-
gioni dei singoli interessati, rimettendo all'uopo le concessioni par-
titane al giudizio ed all'approvazione del Consiglio di amministra-
zione del Fondo per il Culto.
Premessi questi cenni per conveniente intelligenza , importa se-
gnare il compito conseguente per uniforme e precisa osservanza:
i.° Gli investiti di benefìci parrocchiali con reddito preben-
de minore di lire 400 annue e che ritengano aver diritto all'as-
segno supplementare sul bilancio del Fondo per il Culto , dovranno
farne regolare domanda od alla Direzione generale del Fondo per il
Culto od all'Intendenza di Finanza della rispettiva Provincia:
2.° A ciascuna domanda dovrà essere unito il prospetto delle
rendite e delle spese compilato sul modulo 253 che si distribui-
sce dall' amministrazione.
3.° I documenti che dovranno giustificare la dimanda e che
dovranno prodursi dal ricorrente sono i seguenti:
Per la parte attiva: A) Copia dell'ultima denunzia dei red-
diti per applicazione della tassa di manomorta.
B) Copia dell'ultima denunzia per l'applicazione della tassa
sui redditi di ricchezza mobile.
Per la parte passiva : C) Le pezze giustificanti la cifra delle
- 228 —
imposte annuali colla distinzione dell'importare delle imposte era
riali, di quelle provinciali e comunali.
D) I documenti comprovanti i debiti ipotecari.
4.° Inoltre il ricorrente dovrà presentare la bolla di sua no-
mina alla parrocchia, munita del relativo placito od exequatur in
originale od in copia autentica, ed un certificato del Sindaco com-
provante il numero delle anime della parrocchia.
5.° Le Intendenze di finanza, ricevendo le domande comple-
tate coi documenti suaccennati, dovranno col mezzo dei dipendenti
uffici finanziari accertare la esattezza delle notizie indicate agli in-
teressati tanto per riguardo alle rendite che per riguardo alle spese
tenendo presenti le discipline vigenti circa l'accertamento dei red-
diti per l'applicazione della tassa di manomorta e specialmente le
disposizioni dell'Art, 2 del Reale Decreto 1 3 settembre 1874, N. 2078,
e facendone apposita dichiarazione sul modulo anzidetto.
6.° Eseguito tale controllo e fattone risultare nel modo indicato
dal prospetto modulo 253, le Intendenze di Finanza trasmetteranno
tutti gli atti anzidetti alla Direzione generale del Fondo per il Culto
dalla quale riceveranno notizia della deliberazione del Consiglio di
amministrazione se negativa, oppure del relativo decreto di con-
cessione dell'assegno supplementare dovuto, dopo che sarà stato
ammesso e registrato dalla Corte dei conti.
7.° Ricevuta tale notizia, le Intendenze di finanza ne daranno
senza indugio partecipazione agli interessati con avvertenza che
alle debite scadenze riceveranno il pagamento delle rate di assegno
loro accordate che sarà effettuato a semestri posticipati.
Prego le Intendenze di Finanza dichiararmi ricevuta delle pre-
sente, assicurandomi di averne disposta la puntuale osservanza.
Il Direttore generale
Eugenio Form.
— 229 -
LV.
CIRCOLARE 22 luglio 1885, N. 02392-17392, D. 3, della Di-
rezione Generale del Demanio e Tasse circa la decorrenza del
termine per la presentazione della denunzia delle prese di pos-
sesso dei Benefici Ecclesiastici.
È stata ripetutamente sollevala la questione se la denunzia dei
passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei
benefici e delle cappellate debba prodursi nei quattro mesi dalla
nomina dall' investito convalidata dal regio placet ovvero dalla ma-
teriale consegna delle temporalità dell'ente.
Ora a tale riguardo , sentita anche la Regia Avvocatura erariale
generale, il Ministero ha considerato chela legge di registro, agli
articoli 71, 80, 84, e così l'annessa tariffa all'articolo 115, dove
dispone per il passaggio dell'usufrutto dei benefìzi o delle cappel-
lanie, si riferisce sempre alla presa di possesso di questi enti da
parte dell'investito, e non anche alla materiale presa di possesso
dei relativi beni.
Per altra parte, la legge stessa obbliga alla produzione della de-
nunzia ed al pagamento della tassa , così nei casi di trasferimento
dei beni, come nella contingenza di passaggio d'usufrutto, tutti
coloro che sono in possesso di un legittimo titolo pel quale in essi
ha luogo il trasferimento o il passaggio , senza punto preoccuparsi
se quel trasferimento o quel passaggio siano anche materialmente
avvenuti (1).
(1) La tassa che si paga dai beneficiati pel passaggio di usufrutto corri-
sponde al 2 per cento oltre i due decimi sulla metà del valore dei beni, op-
pure sul quarto secondo che l'investito ha meno o più di 50 anni. Vedasi l'Art.
Ilo della Tariffa annessa alla legge di Registro 13 settembre 1874, N. 2076, e
vedasi pure la Circolare del Ministero delle Finanze , Direzione Generale del
Demanio 3 settembre 1874, N. 135731-10491. — Ai passaggi di usufrutto che
hanno luogo nei conferimenti di benefici e cappellanie si applica la disposizione
dell' Art. 49 della legge di Registro relativa alle successioni cadenti sopra beni
— 230 —
Indi la conseguenza che, tanto per la lettera della legge sud-
delia quanto per lo spirito di essa, il termine di quattro mesi per
produrre la denuncia del passaggio d'usufrutto a sensi dell'articolo
80 della legge di registro, decorre dalla presa di possesso del be-
nefizio o della cappellata: dal giorno, cioè, in cui lo investito,
ottenuto il regio placet alla sua nomina , viene ecclesiasticamente e
civilmente immesso nello esercizio del suo ministero, e per conse-
guenza con diritto al godimento delle rendite relative.
Viene cosi confermata in più concreti termini la risoluzione con-
tenuta nella terza e quarta parte della normale N. 177, pag. 835,
del bollettino demaniale 1877, con avvertenza che i ricevitori in
occasione della riscossione delle tasse sulle concessioni di exequatur
e di regio placet, dovranno ad ogni buon fine prevenire gli inve-
stiti dell'obbligo della denunzia di passaggio d'usufrutto nel ter-
mine di sopra scritto.
già colpiti dalla tassa di successione entro il periodo di quattro mesi. Ed è
quindi da ritenersi che entro il quadrimestre in cui siansi verificati più con-
ferimenti a favore di uno stesso beneficiario questi deve una tassa da pagarsi
sul Benefìcio che in definitivo gli rimane entro i quattro mesi. (Normale 173,
anno 1880, Ministero delle Finanze). Diverso è il caso in cui la traslazione ad
altro beneficio avvenga dopo il quadrimestre giacché l'obbligo della denunzia
incombe imprescindibilmente all'investito tanto pel primo quanto pel secondo
beneficio e la tassa deve essere commisurata sulla integralità di amendue le
prebende, siccome ha pure ammesso la Corte di Cassazione colla sentenza in
causa Natali inserta nel Bollettino Ufficiale, Normale 159, pag. 837, Voi. IV, anno
•1880.
APPENDICE I
INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI LEGGI CHE OCCORRE DI CONOSCERE
PER LA REGOLARE TRATTAZIONE DEGLI AFFARI
IN MATERIA BENEFICIARIA
Codice Civile del Regno d'Italia, in data 25 giugno 1865, andato
in vigore il i.° gennajo 1866. È da notarsi che in Lombardia prima di
questo vigeva il Codice Civile Austriaco in data 1.° giugno 1811. Nelle
Provincie Parmensi era in vigore il Codice Civile per gli Stati di Parma,
Piacenza e Guastalla in data 23 marzo 1820.
Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia in data 25
giugno 1865, andato in vigore il l.° gennajo 1866.
Legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865,
N. 2248, A, e regolamento 8 giugno 1865, N. 2321. È specialmente a te-
nersi presente l'Art. 237 della legge che dichiara obbligatorie pei Comuni
le spese per la conservazione degli edifìci servienti al Culto Pubblico, nel
caso d' insufficenza di altri mezzi per provvedervi. La Giurisprudenza poi
sembrerebbe essersi assodata nel senso che si abbiano a comprendere
fra tali edifìci anche le case canoniche.
Legge sui Lavori Pubblici in data 20 marzo 1865, N. 2248,
F, della quale maggiormente interessano le disposizioni riguardanti le pro-
prietà che costeggiano le strade. Tale argomento è anche trattato dal
R. Decreto 15 novembre 1868, N. 4697, sulla polizia stradale.
Strade comunali obbligatorie. — Legge 30 agosto 1868,
N. 4613, e regolamento 11 settembre 1870, ed altro 16 aprile 1874, N. 1906.
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Espropriazione per utilità pubblica. — Nella legge 25
giugno 1805, N. 2359 meritano speciale attenzione le disposizioni con-
cernenti.
A. Il termine di giorni quindici concesso ad ogni interessato per
reclamare contro la domanda, che fosse stata presentata per far dichia-
rare un'opera di utilità pubblica.
B. 11 termine pure di quindici giorni per reclamare contro il piano
particolarizzato di esecuzione;
C. La procedura a eseguirsi nel caso che non si voglia accettare il
prezzo amichevolmente offerto dalla Ditta espropriante.
D. Il diritto competente agli espropriati di ottenere la retrocessione
degli stabili, che non fossero stati occupati, pel prezzo da convenirsi
amichevolmente, o giudizialmente, ed in ogni caso da non eccedere l'in-
dennità di espropriazione, a meno che dall' espropriante non fossero state
eseguite nei fondi espropriati opere che ne aumentino il valore.
Si dovrà poi tenere presente il disposto nella circolare del Ministero
di Grazia, Giustizia e dei Culti in data 4 febbrajo 1885, N. 45-1126, colla
quale viene fatto obbligo di presentare i contratti della fattispecie inte-
ressanti i benefìci al R. Economato Generale, il quale ne riferirà alla com-
petente R. Procura Generale.
È pure da tenersi presente la Circolare del Ministero dei Lavori Pub-
blici in data 23 dicembre 1884, N. 18, diretta ai Signori Prefetti del Re-
gno, che è del tenore seguente:
Giusta quindi le suaccennate considerazioni ed in conformità del parere
manifestato in proposito dal Consiglio di Stato, il Ministero dà ai tre propo-
sti quesiti la soluzione seguente.
i.° Che anche nei casi di espropriazione per conto dello Stato, i Pre-
fetti non siano tenuti a provvedere a norma dell'Art. 55 della legge 25 giu-
gno 1865, se non sopra istanza dei privati aventi interesse; ma presentata tale
istanza, debbano richiedere d'ufficio i documenti necessarj ad accertare la li-
bertà del fondo espropriato, specialmente gli estratti dei registri censuarj ed
i certificati ipotecari.
2° Che quando l'espropriazione segua per conto di altri che dello Stato,
l'ordinanza Prefettizia pel deposito della somma d'indennità debba compren-
dere accessoriamente anche la somma necessaria per le spese dei documenti
che occorrano a comprovare la libertà del fondo, secondo la determinazione
da farsene dal Prefetto a suo prudente criterio.
3.° Che l'onere delle spese, e quindi del deposito per l'espropriatile debba
limitarsi in relazione a quei soli documenti che siano necessarj per l'esecu-
zione del disposto dell'Art. 55 della leg^e, supposta la piena libertà del fondo
espropriato; ma siano invece da ritenersi a carico dell'espropriato, o da chi
per lui fa istanza per lo svincolo dell'indennità, le cure, le spese, e la pro-
duzione di tutti gli atti che occorrono per la rimozione degli ostacoli che im-
pediscono il pagamento.
- 233 —
A termini della normale contenuta nel Bollettino Demaniale, a pagina
107, anno 1885, la domanda che si fa alla Cassa dei Depositi e Prestiti
per ottenere il pagamento dell'indennità di espropriazione deve redigersi
in carta libera.
Opere Pie. — Molti benefìcj hanno annessi dei Legati Pii di Be-
neficenza, per la regolare amministrazione dei quali, oltre l'osservanza
della circolare economale 9 novembre 1882, N. 13541 , sarà bene di co-
noscere la Legge sulle Opere Pie in data 3 agosto 1862, N. 753, e re-
golamento 27 novembre 1862, N. 1007, specialmente per quanto riguarda
la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché
il pagamento delle spese, e lo storno di somme da un capitolo all'altro
della parte passiva.
Legge Catastale. — La Legge sul catasto dei terreni e dei
fabbricati è in data 11 agosto 1870, N. 5784, allegato G, e Regolamento
24 dicembre 1870, N. 6151.
È da tenersi specialmente presente che il termine per la produzione al-
l'Agenzia delle Tasse della domanda' per ottenere la voltura catastale è
di sessanta giorni, e decorre dalla scadenza di quello stabilito per la
registrazione dell'atto traslativo, o per la denuncia della successione che
dà luogo al trapasso.
Alla domanda deve essere unito il titolo in forza del quale ha luogo
il trapasso di proprietà o possesso, ed il certificato di denunciata suc-
cessione quando il passaggio ha luogo per causa di morte.
Quando però il passaggio di proprietà avviene per atto pubblico in-
ter vivos, spetta al Notaro che lo ha ricevuto di chiedere la voltura ca-
tastale.
Tale obbligo spetta pure al Cancelliere quando il trapasso ha luogo
in forza di sentenza.
Legge Forestale 20 giugno 1877. N. 3917, e Regolamento 10
febbrajo 1878, N. 4293. — Sono da tenersi presenti le disposizioni relative
all'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'Autorità Forestale prima di
procedere a tagli di piante ed a disboscamenti di terreni siti in zone,
che fossero soggette al vincolo forestale.
Oltre tale autorizzazione sarà pure necessaria pei benefìcj quella da
provocarsi per mezzo del R. Economato Generale, a termini del R. De-
creto 22 marzo 1866, N. 2832.
Imposta sui redditi di ricliezza mobile. — Legge 23
giugno 1877, N. 3903; — Legge 24 agosto 1877, X. 4021; - Regola-
pento 24 agosto 1877, N. 4022.
— 234 —
Sono esenti da tale imposta i canoni enfiteutici, i livelli e le rendite
fondiarie che importano condominio.
Imposta sui terreni. — Legge 14 luglio 1864, N. 1831. —
R. Decreto 20 luglio 1805, N. 2455.
Legge 29 novembre 1885, N. 3497, Serie III, colla quale venne so-
spesa la riscossione di uno dei decimi aggiunti all'imposta erariale sui
terreni, del quale è proposta l'abolizione coli' art. 21 del disegno di legge
25 novembre 1885, N. 373.
Imposta sui fabbricati. — Legge 20 gennajo 1805, N. 2130. —
Legge 11 agosto 1870, N. 5784. - Regolamento 24 agosto 1877, N. 4024.
Le case coloniche o costruzioni rurali, sono esenti dall'imposta fab-
bricati, essendo invece soggette alla tassa fondiaria in ragione dell'area
che occupano, ed insieme ai terreni del cui catasto fanno e debbono far
parte.
(Massimario della Cassazione di Roma. Anno 1883).
Tasse di Registro. — Legge 8 giugno 1874, N. 1947. — Legge
13 settembre 1874, N. 2070. — Regolamento 25 settembre 1874, N. 2127.
- Legge 11 gennajo 1880, N. 5430. — Legge 29 giugno 1882, N. 835.
Il termine per la presentazione all'Ufficio del Registro degli atti sog-
getti a tale formalità, è di giorni 20, a decorrere però dalla data della
partecipazione della loro approvazione superiore, quando siano subordi-
nati alla medesima.
È poi importante di tener presente, che quando dal Governo viene
impartita ai Beneficiati od ai Subeconomi l'autorizzazione governativa ad
addivenire ad un qualche contratto da stipularsi sulle basi di una scrit-
tura preliminare, tale contratto definitivo dovrà essere fatto e registrato
assieme al preliminare di scrittura, entro il termine di giorni venti, de-
combili dalla partecipazione ufficiale del Decreto di autorizzazione sotto
pena d'incorrere nella multa per ritardato pagamento.
I Subeconomi hanno 1' obbligo di presentare entro i primi dieci giorni
di gennajo e luglio di ciascun anno all'Intendenza di Finanza la nota de-
gli atti d'immissione in possesso stipulati nel semestre precedente.
Vedasi la Circolare della Direzione Generale del Demanio 22 luglio 1885
inserta nella presente raccolta, e nella quale è stabilito il termine per
la denuncia degli usufrutti dei Benelìcj.
Tasse di Bollo. — Legge 13 settembre 1874, N. 2077. — Rego-
lamento 25 settembre 1874, N. 2128. — Legge 11 gennajo 1880, N. 5430. -
Legge 29 giugno 1882, N. 835.
— 235 —
Le copie degli atti ricevuti dai Subeconomi, le quali, per gli effetti
della registrazione, si depositano negli ufficj di registro in occasione della
registrazione degli originali, potranno farsi in carta da bollo da cent. 30,
essendo tali atti da considerarsi come privati, non avendo i Subeconomi
il carattere di Funzionari Governativi.
Affrancazioni di censi, canoni, livelli, legati, ecc.— Dette af-
francazioni in confronto dei Benefìcj creditori si fanno a norma della
Legge 24 gennajo 1864, N. 1636 e Regolamento 31 marzo 1864, N. 1725.
É da osservarsi che a termini dell'Art. 13 della legge i beneficiati
non hanno d'uopo della superiore autorizzazione per acconsentire alle af-
francazioni; ma ciò non ostante sogliono richiedere il nullaosta per parte
dell'Economato Generale, cui comunicano gli atti relativi e la liquida-
zione del corrispettivo che viene offerto dai debitori. In tal modo essi
si pongono al coperto della responsalità in cui incorrerebbero, nel caso
che accettassero un corrispettivo inferiore al dovuto.
Per determinare il corrispettivo delle affrancazioni delle enfiteusi tem-
poranee di cui all'Art. 3 della legge gioverà la tavola annessa alle istru-
zioni 26 dicembre 1869, emanate dalla Divisione Generale del Demanio e
e delle Tasse.
Nel caso che un Beneficio fosse debitore verso il Demanio, il Fondo
pel Culto, ed annessa amministrazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma,
di qualche canone, livello, ecc., potrà per affrancarsene, valersi delle
facilitazioni accordate colla legge 20 gennajo 1880, N. 5253.
Quando però fosse scaduto il termine utile concesso per godere di
tali facilitazioni, ritornerebbe ad essere applicabile il disposto nella legge
23 giugno 1873, N. 1437, in forza della quale, quando trattasi di annua-
lità inferiori a L. 100, dovute al Demanio, od al Fondo pel Culto, è fatta
facoltà agii affrancanti di liberarsi dal loro debito mediante pagamento
di una somma corrispondente al valore della rendita pubblica dovuta a
termini delle leggi anzidette.
Manomorta. — La tassa di manomorta è regolata dalla legge 13
settembre 1874, N. 2078. Essa è del 4,80 per 0;0 sulla rendita netta dei
Benefìcj.
Le variazioni nella rendita si fanno entro il mese di dicembre del-
l'ultimo^anno del triennio, onde abbiano effetto nel triennio successivo.
A quest'uopo si osserva che il triennio scade col 1885, per cui il red-
dito accertato nel 1885 non si potrà più variare per tutto il triennio che
scadrà col 31 dicembre 1888. Le denuncie di variazione, che venissero
presentate entro tale termine, avranno effetto a cominciare dal 1.° gen-
najo 1889 e così di seguito.
Le variazioni invece che avvengono nell'asse del patrimonio dovranno
— 230 —
denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute
perchè abbiano effetto nell'anno susseguente.
Asse Ecclesiastico. — R. Decreto 7 luglio 1866, N. 3036,
portante la soppressione delle Corporazioni Religiose, la conversione dei
beni delle Chiese, l'istituzione dell'Amministrazione del Fondo pel Culto,
la soppressione della Cassa Ecclesiastica, e l'imposizione della quota
d'annuo concorso.
Interessa specialmente ai Subeconomi di conoscere la disposizione rela-
tiva alla quota d'annuo concorso motivo per cui si crede utile di trascri-
vere qui sotto l'Art. 31 che la riguarda.
Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i
beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di
concorso a favore del Fondo pel Culto nelle proporzioni seguenti:
1.° Benefìzi parrocchiali, sovra il reddito netto di qualunque specie o
provenienza, eccedente le L. 2000 in ragione del 5 per 0?0 fino alle L. 5000,
in ragione del 12 per 0?0 dalle L. 5000 fino alle L. 10000; ed in ragione del
20 per 0/0 sovra ogni reddito netto maggiore;
2° Seminarj e Fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente L. 10000 in
ragione del 5 per 0/0; dalle L. 15000 lino alle L. 25000 in ragione del 10 per 0/0,
e finalmente in ragione del 15 per O2O per ogni reddito maggiore;
5° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto
sopra la somma eccedente le L. 10000; iii ragione della metà sopra la somma
eccedente le L. 20000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le
L. 50000; e del totale eccedente le L. 60000;
4.° Abbazie, benefìzj canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali,
santuari e qualunque altro benefizio 0 stabilimento di natura ecclesiastica od
inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti , sopra il reddito
netto, di qualunque specie 0 provenienza, eccedente le L. 1000, nella propor-
zione'indicata al n. 1 di questo articolo.
Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di con-
corso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle Leggi e dei Regola-
menti relativi alla tassa di manomorta.
Legge 15 agosto 1867, N. 3848, per la liquidazione dell'Asse Eccle-
siastico.
In forza di detta legge vennero soppressi tutti i beneficj non aventi
cura d'anime, ad eccezione dei Canonicati delle Chiese Cattedrali; i quali
non saranno provvisti oltre al numero di dodici, compreso il Beneficio Par-
rocchiale e le Dignità od Ufficj capitolari, e delle Cappellate ed altri
benelizj di dette Chiese, che non saranno provvisti oltre al numero di sei.
Legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato P. che esplicitamente di-
chiara soggetti a conversione i beni delle Chiese, dei Capitoli cattedrali,
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ad eccezione degli edifici ad uso di culto, abitazione dei Rettori. Coa-
diutori, ecc., e sopprime la tassa del 30 per cento sulle Chiese a comin-
ciare del 1.° Gennajo 1871.
Legge 19 giugno 1873, N. 1492, Serie II, che estende alla provincia
di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni
immobili degli Enti morali ecclesiastici. Di detta legge importa special-
mente conoscere l'Art. 2o che stabilisce quanto" segue:
In tutto il Regno a cominciare del 1.° gennajo 1873, la tassa straordina-
ria del 30 per cento, imposta dall'Art. 18 della legge lo agosto 1867 sarà ap-
plicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le 1^800 pei canonicati,
e le L. ò'OOpergli altri benefici e cappellate, sì conservati che soppressi delle
Chiese Cattedrali.
Gli assegni dovuti dalla Amministrazione del fondo per il Culto a norma
dell'Art. 5 della legge lo agosto 1867, agli investiti e partecipanti degli Enti
religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria soltanto sulla
somma eccedente annue L. oOO.
Per gli effetti di questo articolo il reddito di ciascun Ente si intende co-
stituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della Prebenda o parte-
cipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche ad
ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa
del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della Chiesa per adem-
pimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documento confer-
mato da una deliberazione capitolare compilata nei mudi che verranno prescritti
da apposito Regolamento.
Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per
cento, si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefìci o Cappellate di
cui il canonico o il beneficiario sia investito.
La disposizione di questo Articolo non sarà applicabile ai canonicati il cui
annuo reddito ecceda le L. 1600 ed agli altri benefici semplici o cappellanie il
cui reddito eccede le L. 800.
Nulla è innovato al disposto dell'Art. 18 della legge lo agosto 1867 nei
rapporti fra il Fondo del Culto ed il Demanio.
Contabilità generale dello Stato. — Regolamento appro-
vato col R. Decreto 4 Maggio 1885, N. 3074. in esecuzione del testo unico
di legge per l'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello
Stato.
Le disposizioni che maggiormente interessano sono le seguenti:
A. Quelle contenute all'Art. 73 e seguenti (riportate testualmente nel-
r Appendice li del presente volume) che segnano le norme a seguirsi per
gli incanti; ivi però non è contemplato il caso del deliberatorio che non
si presta alla esecuzione del contratto. A tale lacuna provvedono gli
Art. 689 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
— 238 —
I Subeconomi poi dovranno curare di tenersi sempre al corrente delle
massime che si osservano dall'Amministrazione Demaniale nel tassare i
contratti di delibera a favore di persone da nominare e le relative di-
chiarazioni delle persone nell'interesse delle quali si è adita l'asta, potendo
una semplice mancanza di formalità aggravare le parti o l'Amministra-
zione beneficiaria di doppia lassa di registro.
B. Quelle relative al pagamento di somme agli interessati, quando
questi siano interdetti, inabilitati, o rappresentati dagli eredi. Tali dispo-
sizioni sono contenute negli Art. 336 e seguenti che si crede opportuno
di qui trascrivere testualmente:
Art. 536. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione e
morte di un creditore, gli ordini di pagamento devono essere rilasciati in capo
del rappresentante, del tutore o curatore, o degli eredi. Quando alcuni degli
eredi fossero maggiori di età, altri minori o interdetti, i mandati sono spe-
diti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi.
A corredo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi che la natura della
spesa può richiedere, deve essere unito l'atto che provi le qualità di rappre-
sentante, tutore, curatore e erede del creditore.
Ove si debbano successivamente spedire altri ordini di pagamento in capo
a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si fa menzione del
primo ordine al quale sono uniti gli atti presentati.
Art. 357. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla
copia autentica dell'atto di nomina.
La qualità di eredi testamentarj si prova:
1.° Colla copia autentica e coll'estratto autentico dell atto di ultima vo-
' °>° Con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale te-
stamento sia tenuto valido e senza apposizioni, chi di conseguenza sia ricono-
sciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contem-
plati nel testamento; .
3.° Coli' atto di morte del creditore, rilasciato dall' Lfficiale dello Stato
civile.
La qualità di eredi intestati si prova:
1.° Con un atto di notorietà ricevuta dal pretore o dal notajo, da cui ri-
sulti la non esistenza di disposizioni di ultima volontà, e la indicazione di tutti
coloro cui è devoluta per legge la successione.
2.° Coli' atto di morte come sopra.
Art 558. Ove gli eredi testamentarj siano creditori verso lo Stato di
somma non eccedente al lordo lire 100, basterà si producano l'atto di noto-
rietà e quello di morte.
Se la somma non eccede lire 50, gli eredi tanto per testamento quanto ab
intestalo potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciata dal Sin-
daco, anziché dal pretore o dal notajo. j
Art. 339. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria
è provata secondo le forme della rispettiva legislazione , ed i documenti giù-
— 239 -
stifìcativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti di-
plomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma' dei me-
desimi per parte del ministero degli affari esteri.
Art. 340. Nei casi di successione testamentaria od intestata, e quando sia
presentato un atto legale che attribuisca specificamente le rispettive quote agli
aventi diritto alla successione, possono essere spediti ordini di pagamento par-
ziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma
dovuta al creditore defunto.
APPENDICE li
PROCEDIMENTI PER Gl' INCANTI E PER LE LICITAZIONI A TRATTATIVE PRIVATE
Estratto dal regolamento per P Amministrazione
del Patrimonio e per la Contabilità generale dello
Stato approvato con R. Decreto 4 maggio 1885,
INT. 30*74.
Sezione I. Procedimento per gl'incanti.
Art. 73. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'Uffi-
cio presso il quale si deve procedere alla stipulazione, fa pubblicare l'avviso
d'Asta. L'Ufficiale delegato a ricevere i contratti deve intervenire agli incanti
per autenticare i processi verbali.
Art. 74. L'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima del giorno
fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno
quanto l'altro giorno dovranno essere feriali.
E in facoltà del ministro competente di ridurre questo termine fino a cin-
que giorni, quando l'interesse del servizio Io richiegga.
Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di appro-
vazione del contratto.
Art. lo. L'avviso d'asta deve indicare:
1.° L'Autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui
deve seguire;
2.° L'oggetto dell'asta;
3° La qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo lana-
tura dell oggetto;
4.° Il termine prefìsso al loro compimento se trattisi di lavori, il tempo
e luogo della consegna per le forniture e quelle del pagamento per le vendite
e per gli affitti;
— 240 —
;;.° Gli Uffizj presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'ap-
'c.° I documenti comprovanti l' idoneità o le altre condizioni da giusti-
ficare per poter essere ammessi all'asta;
7.° Il modo con cui seguirà L'asta;
8.° 11 deposito da farsi dagli aspiranli all'asta e le tesorerie nelle quali
sarà ricevuto; .
9.° Se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incauto, oppure soggetta
ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ven-
tesimo del prezzo di aggiudicazione.
Art 76 Gli avvisi d'asla sono pubblicali nei Comuni dove esistono gli
effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove deb-
bono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.
Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di L. 8000, gli avvisi
debbono inserirsi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel
Bollettino Ufficiale della Provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbrevia-
zioni di cui all'Art. 74. . . .
Quando il valore dei contratti raggiunga L. 40.000, gli avvisi devono inol-
tre inserirsi, almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto, nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo le abbreviazioni di cui sopra; e devono del
pari essere pubblicati nelle città principali del Regno e nei comuni vicini al
luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero
ove' si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture. Le pubblicazioni ed
inserzioni suddette0 sono necessarie per la regolarità dei conti-atti.
Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono
essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.
La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla porta dell Uf-
ficio nel quale devono tenersi gl'incanti, e negli altri luoghi destinati alla af-
fissione degli atti pubblici.
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire
gratuitamente la pubblicazione e l'affissione summentovate.
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in
mano dell' Uffiziale che presiede all'asta allorché questa vien dichiarata aperta.
Art. 77. Quando trattisi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspi-
rante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, ri-
lasciato daf prefetto o sotto prefetto infra 6 mesi anteriori alla data in cui e
tenuta l'asta, e che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di suffi-
ciente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti
d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare
tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condi-
zioni suespresse, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle
opere, l'Amministrazione può ammetterlo all'incanto.
Art. 78. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni, si debba
stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data
quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessarj
per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto co-
loro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Re-
— 241 —
gno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per F adempimento di que-
sta condizione (1).
?Art. 79. Sono escluse dal fare offerte, per tutti i contrattile persone che
neir eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede
tanto verso il Governo quanto verso i privati.
L'esclusione dovrà risultare da un atto del Ministero da cui dipende il
servizio pel quale è avvenuto il fatto suaccennato, e che sarà comunicato an-
che agli altri Ministeri.
Art. 80. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che
presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata un'ora senza che si presen-
tino offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato al comma a) del-
l'art, 87, ne fa constare in un processo verbale, che trasmette al Ministero
competente per le ulteriori disposizioni.
Art. 81. Non si può procedere ad aggiudicazioni se non si hanno offerte
almeno di due concorrenti, salvo il caso previsto dal comma a) dell'art 87
Art. 81 Allorché si deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi av-
visi d'asta si avverte che si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi
sia che un solo offerente.
In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'Uffiziaie che presiede può
ricevere un'offerta privata per sottoporla alla deliberazione del Ministro com-
petente, ovvero per aggiudicare l'appalto se ne ha ricevuta facoltà
Art. 85. Aperta l'asta, l'Autorità che presiede chiama l'attenzione dei con-
correnti sull'oggetto dell'incanto; la dar lettura delle condizioni del contratto
da conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, e quindi di-
chiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni credette
e de' capitoli d'oneri. F
Nelle aste tenute secondo la lettera a dell'art. 87 possono essere omesse
le formalità indicate nel presente articolo.
Art. 84. Se V. incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu
aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo
Art. 85. Durante l'asta non si riceve alcuna offerta condizionata.
Art. 86. L' asta si tiene a candela vergine o per mezzo di offerte segrete
secondoche le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo factiano'
reputare più vantaggioso allo Stato e sia stato disposto dal ministro compe-
tente o dall' uffiziale delegato.
Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito. Nel secondo
caso, il maximum od il minimum, cui si possa arrivare nell'aggiudicazione è
previamente stabilito dal ministro o dall' uffiziale da esso incaricato, in una
scheda segreta chiusa con sigillo speciale.
Questa scheda viene deposta dall'autorità che presiede all'asta, alla pre-
senza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi l'adunanza- e
deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette le offerte de' concorrenti '
Art. 87. Quando l'interesse dell'Amministrazione lo richiegga il ministro
competente può anche determinare che l'asta abbia luo^o-
(1) Art. 6 della legge 17 febbrajo 1884, n. 2016.
16
— 242 —
a) mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire
in nie-o sigillato all' Autorità che presiede all' asta per mezzo della posta, ov-
vero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno
che precede quello dell'asta. .,..,. • uAni
b) Col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare 1 beni
mobili di cui al n. % dell'art. 40, o delle vendite dei cavalli di riforma, e di
residui di fabbricazioni o di costruzioni e di manufatti negli opifizj dello Slato.
Nelle aste colla forma indicata alla lettera A gli offerenti esprimono nella
loro offerta il prezzo, da confrontarsi poi con quello indicato nell avviso di
asta a norma del successivo art. 90; e l'aggiudicazione può essere dichiarata
definitiva al primo incanto. .
Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara e a viva voce, e dura lin-
tantochè il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal
bandTtore.In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo in-
Canl<ART 88 Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, pre-
senti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella
medesima adunanza ad una licitazione fra essi ^soli .a partiti segreti o ad estin-
zione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno 1 ufficiale inca-
ricato Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nes-
suno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, o i presenti non vogliano
migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere 'aggiudicatario.
Art 89 Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne
devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza ^che siano
fitte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell' ardere di una delle ti e
candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad
accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando una delle cande e
accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto , si estingue ed e consumata
senza che, si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase
accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell asta na
effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente. Le offerte ue;
vono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d asta,
o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.
Art 90 Se l'asta si fa ad offerte segrete a mente dell'art. 86, ciascun oi-
ferente rimette in piego chiuso all'Autorità che vi presiede la sua offerta pre-
sentando a parte e contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. La
detta Autorità, subilo che ha ricevute tutte le offerte, del che si accerta ri-
chiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza de concorrenti
le™e ad alta ed intelligibile voce le offerte, e quindi prende cognizione del
prezzo stabilito nella scheda segreta. Se dal confronto fatto le risulti che que-
sto prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, 1 Autorità
stessa aggiudica il contratto al migliore offerente, non palesando ne indicando
il prezzò' stabilito nella scheda. In caso contrario, e solo allora, essa dichiara
L'incanto di nessuno effetto, e comunica ai concorrenti il maximum od il mini-
mum scritto nella scheda. Le offerte possono essere ritirate, se 1 asta non fu per
anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può più essere
ritirata ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la
- 243 -
lettura di quelle già presentate. Se l'asta si fa a mente del comma a) dell'art. 87,
r Autorità che presiede all'asta addiverrà, nel giorno ed ora stabiliti, alla aper-
tura in pubblica seduta dei pieghi ricevuti, ed ove sia stato dichiarato che l'ag-
giudicazione è definitiva al primo incanto delibererà l'appalto al migliore of-
ferente, seduta stante, .tendendone processo verbale.
In quest'asta è accettabile l'offerta più vantaggiosa che sia incondizionata,
e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
E se non si fossero ricevute offerte, l'incanto sarà dichiarato deserto, e si po-
trà procedere all'appalto a trattativa privata alle stesse condizioni e prezzi sta-
biliti per l'incanto.
Se invece sia stato dichiarato che l'aggiudicazione non è definitiva al primo
incanto, si procederà nei modi prescritti dai primi quattro capoversi di que-
sto articolo.
Nel caso di provviste di generi speciali, per cui sia utile nell'interesse
dello Stato procedere ad unica asta, e non dare pubblicità a' prezzi d'incanto,
il ministro potrà disporre, che tenendosi l'asta colle forme indicate alla let-
tera A, dell'art. 87. le pervenute schede di offerta siano aperte, contrassegnate e
autenticate da pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi,
previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunzieranno, se vi ha luogo'
sulla aggiudicazione della provvista al miglior offerente, senza che sia data
pubblica lettura delle singole offerte, né fatta alcuna comunicazione della scheda
ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele
che si crederà di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.
Art. 91. Nelle aste tenute nei modi indicati al primo comma dell'art, pre-
cedente, l'Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a
schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli
avvisi d'asta. Nel giorno e nell' ora stabiliti negli avvisimedesimi, le Autorità
de egate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza
dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al
funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di cia-
scuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda,
aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun
effetto. In questo secondo caso, il maximum o il minimum scritto nella scheda
sarà fritto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse auto-
rità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.
I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente
alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta
ed a loro proprio rischio.
Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dalla Ammini-
strazione dei lavori pubblici il cui importare ecceda L. 100.000, s'intendono con-
servate in vigore le disposizioni del R. Decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in
quinto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento'
Qualunque sia la forma degli incanti, le offerte fatte con telegramma non
sono valide.
Art. 92. Gli accorrenti all'Asta possono presentarsi muniti di regolare e
autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che 'tale atto
riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro
— 244 —
appallo per forniture dello Sialo. In questo caso le offerte, l' aggiudicazione
ed il coni i-alto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante,
rappresentata dal mandatario.
La procura è unita in originale al verbale d'incanto se è stata rilasciata
in originale. Se invece l'originale della procura è stato ritenuto dal notajo,
come gli altri atti ordinari a norma della legge notarile, la persona che in-
tende valersene deve esibirne una eopia autentica, da unirsi agli atti.
1 mandali di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste.
Possono anche essere fatte offerte per conto d'una terza persona con ri-
serva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per
essere ammesso agl'incanti, e il deposilo a garanzia dell'offerta sia a lui in-
testato.
Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da di-
chiarare, se' ne fa speciale menzione nel verbale d'incanto, e l'offerente può
dichiarare la persona all'atto della aggiudicazione, ovvero entro il termine di
giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che T aggiu-
dicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'Ammi-
nistrazione.
Se la persona dichiarata è presente al momento della aggiudicazione, la
dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte del-
l' offerente non è fatta al momento dell' aggiudicazione, deve la persona dichia-
rata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la sua dichiarazione.
Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all' art. 79, e per
quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti. Quando
1' offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichia-
rata non accetti o non abbia i requisiti voluti per concorrere all' asta , 1' offe-
rente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
Art. 93. Terminata 1' asta, si stende un processo verbale in cui si descri-
vono le operazioni fatte, e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono
l'Autorità che presiedette all' asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni,
l'uiììziale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dai secondo comma del-
l'art. 105, anche l'impiegato demaniale che v'intervenne. Si uniscono pure al
processo verbale un esemplare dell' avviso d' asta ed i giornali in cui fu inse-
rito. Al tergo dell' avviso d' asta il funzionario che ha autenticato il verbale,
apporrà una dichiarazione indicante i luoghi nei quali 1' avviso fu pubblicato,
desumendoli dai certificati pervenuti a norma dell' art. 76. Nel caso di offerte
a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente
1' aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all' auto-
rità che ricevette e trasmise 1' offerta per far notificare al domicilio eletto dal-
l'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione. Nelle aste secondo iL
comma a dell' art. 87, il deliberatario , se presente , sottoscriverà il verbale
d' aggiudicazione definitiva ed in sua assenza gliene sarà fatta notificazione
come sopra è detto.
Art. 94. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono di regola ricevuti
dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta.
Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.
— 243 —
Chiusi gì' incanti , siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri con-
correnti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere pas-
sati alla cassa Depositi e Prestiti. Per i contratti d'una durata non maggiore
di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati,
a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del
contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso 1' ufficio appaltante, questo deve
versarli nella più prossima tesoreria all' effetto medesimo. Per i depositi re-
lativi ad aste di conto dell'amministrazione demaniale, saranno osservate le
speciali disposizioni in vigore.
Art. 95. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta, e
negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel
più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed
indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali),
entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli ufflcj ai quali
dev'essere presentata l'offerta.
Passato codesto periodo non può essere accettata verun altra offerta.
La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto
l'importanza del quale non ecceda L. 6000, o quando particolari ragioni ne di-
mostrino la convenienza.
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo di aggiudicazione è al-
meno di 15 giorni a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione e s'intende
scaduto al suonare dell' ora stabilita.
Il ministro competente può ridurlo fino a cinque giorni con decreto mo-
tivato da comunicarsi alla Corte dei conti, unitamente a quello di approvazione
del contratto. V offerta d' aumento o di ribasso non può mai essere inferiore
al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata all'ufficio
in cui si è proceduto all'asta accompagnata dai documenti e dai deposito pre-
scritti nell' avviso d' asta.
V Uffizio deve spedire all' offerente una dichiarazione indicante il giorno e
l'ora in cui venne presentata l'offerta.
Art. 96. Le offerte di miglioramento sono presentate all' Ufficio appaltante.
Possono anche essere presentate agli altri Uffici designati nell' avviso di cui
al precedente articolo. Questi trasmettono le offerte ricevute a chi presiede
all'asta, insieme co' documenti comprovanti l'eseguito deposito. A parità di
offerte pervenute in tempo debito la sorte decide quale fra di esse sia da ac-
cettarsi.
Nel ricevere le offerte di miglioramento gli uffici predetti si regolano come
al comma ultimo dell'articolo precedente pel rilascio della dichiarazione di
ricevuta. Le offerte possono essere presentate in piego chiuso ovvero in fo-
glio aperto.
Art. 97. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica,
secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali,
altro avviso d' asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell' ottenuta
migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o di partiti sigillati,
come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.
A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli
precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta.
— 240 -
II delibcramento è definitivo ed ha luogo quand' anche siavi un solo of-
ferente.
Art. 98. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ul-
teriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente ag-
giudicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine
alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione
tenga luogo di contratto.
Sezione IL Procedimento per le licitazioni e trattative private.
Art. 99. I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la formalità
degli incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di semplice
trattativa.
La scelta di questi due modi è determinata dall' importanza dell' oggetto,
o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali regolamenti.
Art. 100. Ha luogo la licitazione privata:
a) quando per mezzo di avvisi particolari s'invitano a comparire in
luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte, coloro che si
presumono idonei per 1' oggetto della licitazione.
b) mediante l' invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto
della licitazione, di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dell'ap-
palto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della
propria firma e colle indicazioni del prezzo pel quale sarebbero disposte ad
eseguire l'appalto. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce
se la licitazione dev' essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se al-
trimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'Autorità delegata, dopo invitati
ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più
vantaggiosa presentata aggiudica l'impresa seduta stante e quindi stipula il
contratto col miglior offerente. Nel secondo caso, l'Autorità che deve aggiu-
dicare l' appalto in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a
concorrere, procede in pubblica seduta alla apertura delle obbligazioni rice-
vute e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo ver-
bale di deliberamento , dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le
offerte ricevute e l'esito della licitazione.
Tale verbale dovrà essere corredato anche di copia delle obbligazioni ri-
cevute dalle dilte concorrenti e non rimaste deliberatarie.
Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli art. 77, 79,
80, 81 e 94.
Sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da no-
minare.
Art. 101. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una deter-
minata persona.
FINE.
I3^TIDIOE
PARTE PRIMA.
1783. 6 Gennaio .
1803. 11 Marzo . .
1803. 3 Agosto .
1804. 30 Giugno .
18C6. 1 Aprile . .
1808. 27 Gennajo .
1808. 15 Marzo . .
1808. 16 Aprile . .
1810. 18 Aprile . .
Istruzioni ai Subeconomi richiamate in vigore con
circolare 14 Settembre 1819 Pag. 3
Sopra la misura dell'onorario da assegnarsi agli
Economi spirituali delle parrocchie » 7
Estratto del Decreto, ossia articoli del medesimo
concernenti i contralti cadenti sopra fondi di be-
nefici » ^
Decreto, sopra il modo di esercitare i diritti della
tutela politica per l'amministrazione ed indennità
dei benetìcj in caso di vacanza, di malversazione o
di inadempimento dei pesi » 10
Circolare ministeriale diretta ad impedire il taglio
arbitrario delle piante esistenti nei fondi benefi-
ciarj ». 15
Circolare colla quale si prescrivono speciali norme
per l'amministrazione dei Canonicati vacanti . » 14
, Disposizioni circa le deduzioni da ammettersi come
legittime nel calcolare l'attiva rendita delle pre-
bende curate » i&
. Circolare Ministeriale sopra la libera facoltà dei be-
neficiati quanto allo stare in giudizio per difendere
le ragioni dei patrimoni beneficiai^ quando il fac-
ciano a loro spese ? 17
. Circolare riguardo ai pesi che debbono ammettersi
o non ammettersi in deduzione negli stati dei be-
nefici parrocchiali » i&
— 248 —
1811. 10 Giugno. . . Circolare, sopra il modo di assicurare l'indennità
dei benefici nel caso di promozione dei beneficiati Pag. 19
1812. 24 Aprile . . . Circolare sul modo di assicurare il pagamento do-
vuto dai Parrochi promossi verso gli Economi Spi-
rituali della Parrocchia lasciata » 20
1816. 31 Maggio. . . Norma Provvisoria per dirigere i Subeconomi dei
benefìcj vacanti nell'esercizio delle loro funzioni » 22
» » Tariffa per le spese occorrenti nelP assumere in am-
ministrazione tutoria e nel riconferire i benefìcj va-
canti » 30
1817. l Luglio . . . Circolare sopra il dovere di far adempiere durante
la vacanza dei benefìcj i pesi di messe e di altre
funzioni » 33
1817. 27 Dicembre . Circolare colla quale si prescrive ai Subeconomi di
non fare nella vacanza dei benefìcj alcuna opera-
zione che non sia necessaria o prescritta ...» 54
1818. 13 Gennajo . . Circolare, sopra il condono da potersi invocare a
favore dei coloni poveri nel caso di infortuni acca-
duti nella vacanza dei benefìcj » 35
1818. 18 Aprile . . . Circolare contenente le norme per determinare i
diritti dei Coadiutori in vacanza delle parrocchie » 36
1818. 4 Agosto . . Estratto dell'Appendice alla Norma Provvisoria 31
Maggio 1816 per l'Amministrazione dei benefìcj va-
canti » 37
1821. 13 Marzo . . . Circolare che prescrive ai Subeconomi di dipendere
dal Giudice quando occorre di vendere gli effetti
mobiliari dei defunti beneficiati per le spese di ri-
sarcimento » ivi
1822. 1 Aprile . . . Circolare con cui si determina l'epoca nella quale
incomincia il diritto dei nuovi provvisti a godere
le rendite beneficiarie e l'epoca nella quale ne deb-
bono ottenere l'amministrazione » 38
1824. 18 Febbrajo . Circolare sopra il modo di combinare l'esercizio
delle funzioni commesse ai Subeconomi quanto agli
effetti ereditari dei defunti beneficiati coli' esercizio
della giurisdizione competente all'autorità giudi-
ziaria » 41
1824. 12 Aprile. . . Circolare che prescrive doversi giustificare l'adem-
pimento dei pesi di messe a carico dei benefìci o
legati colle annotazioni nelle vacchette da tenersi
nelle sagrestie » 42
1824. 12 Giugno .
1824. 21 Luglio. . .
1825. 14 Gennajo . .
1825. 30 Marzo . . .
1826. 12 Luglio . . .
1826. 19 Luglio . . .
1828. 17 Settembre.
1828. 14 Aprile . . .
1831. 31 Maggio . .
1833
- 249 -
Circolare che prescrive doversi invocare l'assenso
degli Ordinari ogni qualvolta sia necessario di pro-
curare la celebrazione di messe festive a carico dei
benefici vacanti con limosina accresciuta mediante
dispensa di certo numero di feriali Pag.
Circolare sopra l'uso della carta bollata per esigere
il processo verbale di assunta amministrazione di
benefici vacanti »
1838. 30 Giugno . .
1839. 1 Febbraio .
45
44
Circolare che segna diverse discipline dirette ad
ottenere dai Subeconomi la prontezza nella resa dei
conti e l'esattezza nell'applicazione o nell'impiego
o nel deposito delle rendite intercalari ...'."» 45
Circolare che limita ad un semestre l'esazione com-
messa ai Subeconomi dalle rendite dei benefìci ed
uffici iscritte per intiero in cartelle del Monte . » 48
Circolare che determina doversi aggiungere alla
consegna dei fondi ed effetti beneficiar]" i bonifici ed
acquisiti fatti con applicazioni di rendite intercalari » 49
Circolare sopra il modo di impedire possibilmente
Toppignorazione e subasta di fondi beneficiar]' per
differito pagamento dei carichi prediali .... » 50
Circolare sopra le norme da seguirsi per determi-
nare i doveri dei beneficiati quanto alle riparazioni
delle case e quanto ai legnami che sostengono le
viti \ . » 51
Regolamento per la ripartizione e per l'applicazione
ovvero impiego delle rendite dei benefici vacanti » 53
Circolare che prescrive la ritenuta dell'onorario ai
Subeconomi che sono in ritardo nella resa dei conti » 56
Istruzioni pei Subeconomi e Sindaci capitolari per
la resa dei loro conti » gg
Modello A pel Conto d'Amministrazione . •. » 77
Modello B pel Conto di Riparto » 97
Circolare intorno alle pretese di compenso per parte
degli eredi dei beneficiati in causa di migliorie rile-
vate all'atto dell'intervento di nuovi provvisti . » 111
Circolare sulla pertinenza dei vivai dei gelsi esi-
stenti sopra fondi beneficiari » 112
Modulo A di processo verbale nel caso di vacanza
d'un beneficio avente sostanze stabili,
rendite, ecc » 115
— 250 —
Modulo B di processo verbale nel caso di vacanza
di un beneli *io non avente dotazione
di beni stabili Pag. 116
» C per l'istrumento di possesso da con-
ferirsi » 117
» D di processo verbale pel rilascio delle
rendite dei beneflcj, cappellanie Coadju-
torali e Coadjutorie d'ufficio non aventi
annessi beni stabili, o la sola casa ca-
nonica ed orto » 121
» E per lo Stato attivo e passivo di un be-
neficio * *•*'
PARTE SECONDA
1860. 26 Settembre. R. Decreto col quale vengono istituiti gli Economi
Generali per l'esercizio del Sovrano diritto di pos-
sesso e amministrazione dei benefìci vacanti . . Pag. 139
1861 16 Gennajo . . R. Decreto con cui si approva l'unitovi Regolamento
per l'esecuzione del R. Decreto 26 Settembre 1860 »
1861. 5 Marzo
1861. 11 Aprile
1861. 25 Giugno
1861. 17 Agosto.
1862. 19 Agosto
142
1862.
. Circolare Ministeriale intorno alle attribuzioni ri-
spettive dei Governatori delle Provincie Lombarde
e dell'Economo Generale dei beneflcj vacanti . » 148
. Circolare Ministeriale diretta all'Economato Gene-
rale di Milano colla quale si danno schiarimenti sulla
precedente circolare 5 Marzo 1861 »
. Circolare dell'Economato Generale con cui si pre-
scrivono alcune norme circa i periti d'ufficio . »
. Circolare dell'Economato Generale sullo stesso ar-
gomento B
. Decreto Ministeriale col quale si dispone che la resa
dei conti di gestioni beneficiarie di qualunque na-
tura deve farsi dai Subeconomi e Sindaci Capitolari
all'Economato Generale »
[uardante la
7 Settembre. Circolare dell'Economato Generale ri^
pubblicazione delle edittali di vacanza dei beneflcj
ritenuti patronali *
149
152
15S
154
155
- 251 —
1862. 27 Settembre. Circolare dell'Economato Generale con cui si di-
chiarano i sussidj parrocchiali di congrua esonerati
dai pesi di messe pag^ 155
1862. 16 Dicembre . Circolare Ministeriale agli Economi Generali e Pre-
fetti del Regno portante provvedimento circa l'e-
poca da cui debba incominciare il godimento della
temporalità dei benefìcj . . . / » 156
1863. 28 Luglio . . Circolare dell'Economato Generale con cui si par-
tecipa ai Subeconomi che il Ministero delle Finanze
non li ritiene come funzionari obbligati dalla Legge
di Registro alla tenuta del Repertorio . . . 7 » 157
1863. 23 Novembre Circolare dell'Economato Generale relativa all'adem-
pimento degli oneri di culto dei benefìcj vacanti » 158
1864. 26 Giugno . . R. Decreto contenente disposizioni per l'esecuzione
della legge 5 Giugno 1830, N. 1037 circa le domande
di autorizzazione necessarie agli stabilimenti e corpi
morali per acquistare stabili o per accettare dona-
zioni tra vivi e disposizioni testamentarie . . » 159
1866. 21 Febbrajo . Circolare del Ministero delle Finanze riguardante
le rettifiche delle intestazioni catastali degli enti ec-
clesiastici » 162
1866. 22 Marzo . . . R. Decreto con cui si prescrivono le norme per ot-
tenere l'autorizzazione governativa per gli atti e
contratti costituenti alienazioni di beni mobili ed im-
mobili appartenenti agli enti ecclesiastici ...» 163
1866. 31 Ottobre . . Circolare dell'Economato Generale riguardante l'ob-
bligo delle denunzie di passaggio d'usufrutto dei
benetìcj per l'applicazione della legge sulle tasse di
registro » 166
1866. 19 Novembre. Circolare Ministeriale riflettente le migliorie ai fab- ■
bricati di pertinenza beneliciaria » 167
1866. 11 Dicembre . Circolare dell'Economato Generale colla quale si
inculca ai beneliciati l'obbligo di assicurare contro
i danni degli incendj i fabbricati del beneficio . » 168
1868. 19 Settembre. Circolare dell'Economato Generale circa l'applica-
zione della legge lo Agosto 1867 riguardo ai Legati
pii e fondazioni per oggetto di culto . ...» 169
1870. 26 Febbraio . Circolare dell'Economato Generale portante deci-
sione ministeriale, che dichiara non soggetti alla
tassa di manomorta gli assegni a supplemento di
232 -
1870. 20 Aprile
1871. 15 Aprile
1871. 25 Giugno
1873. 25 Gennajo
congrua che si pagano agli investiti dei benefìci
Parrocchiali Pag. 169
Nota Ministeriale che dichiara essere state le coa-
djutorie d'Ufficio esistenti in Lombardia dichiarate
esenti dalla tassa di passaggio d'usufrutto . . » 170
Nota del Ministero delle Finanze. Direzione Gene-
rale del Demanio e Tasse nella quale si riporta la
decisione del Consiglio di Stato che dichiara le Coa-
djutorie d'Ufficio esenti dalla tassa di manomorta » 172
R. Decreto contenente le disposizioni generali circa
Y Exequatur ed il lì. Placet » 175
Regolamento per la esecuzione del sovraccennato
R. Decreto » 176
Circolare dell'Economato Generale con cui si ri-
chiamano i Subeconomi alla osservanza del disposto
delle istruzioni 14 Settembre 1819 circa la ricogni-
zione degli atti di riconsegna e bilancio da parte
degli interessati » 179
. R. Decreto che istituisce diversi Subeconomati nelle
Provincie di Parma e Piacenza » 180
, Circolare Ministeriale portante le norme per l'af-
francamento e l'impostazione delle corrispondenze
ufficiali degli Economati Generali dei benefici va-
canti e dei dipendenti Subeconomati .... » 182
. Circolare dell'Economato Generale concernente le
norme da seguirsi dai Subeconomi per essere rim-
borsati delle spese postali » 184
1874. 26 Novembre. R. Decreto col quale viene approvato e messo in
esecuzione un nuovo regolamento perla tenuta della
contabilità degli Economati Generali e Subeconomati
dei benefici vacanti » 185
1874. 17 Dicembre
1874. 9 Dicembre
1874. 17 Dicembre
» » Estratto del Regolamento predetto per la parte con-
cernente la Contabilità dei Subeconomi ...»
1874. 23 Dicembre . Circolare Ministeriale riguardante ancora le corri-
spondenze ufficiali degli Economati Generali dei be-
nefici vacanti e dei dipendenti Subeconomati . »
1875. 1 Febbrajo
186
■191
Circolare dell'Economato Generale ai Subeconomi
delle Provincie Parmensi portante alcune norme
onde agevolare ai medesimi l'eseguimento del com-
pito loro demandato » 192
— 2o3 —
1875. 1 Febbrajo . Appendice a detta Circolare portante la tariffa de^li
1876. 23 Giugno
onorarj e competenze spettante ai Subeconomi . Pag. 194
Circolare dell'Economato Generale ai Subeconomi
colla quale si danno alcune norme per la contabilità
subeconomale
1877. 23 Gennajo . Circolare dell'Economato Generale ai Subeconomi
circa la vigilanza sui monumenti nazionali di natura
ecclesiastica ,
» » Elenco dei monumenti medioevali ecclesiastici esi-
stenti nelle Provincie lombarde e parmensi . . »
Circolare dell'Economato Generale relativa alla tassa
di ricchezza mobile e di manomorta sugli assegni
di congrua nei Parroci delle Provincie Lombardo e
Venete e sull' obbligo di denunciare agli uffici del
Registro per gli effetti della tassa di manomorta le
variazioni nei patrimoni e redditi benefleiarj . »
196
198
199
1878. 18 Giugno .
201
1879. 21 Maggio .
1880. IO Gennajo
Circolare Ministeriale diretta ai Procuratori Gene-
rali, Prefetti ed Economi Generali prescrivente le
norme da seguirsi nel rinvestimento in rendita pub-
blica dei capitali degli Enti ecclesiastici ...» 203
Circolare dell'Economato Generale colla quale si
danno alcune prescrizioni pei conti di amministra-
zione e per gli atti di immissione in possesso . » 206
1881. 15 Gennajo . . Circolare dell'Economato Generale colla quale si
danno alcune istruzioni ai Subeconomi pel retto an-
damento del servizio in materia contabile . . »
1881. 30 Giugno .
1881. IO Agosto .
1882. 2 Marzo . .
1882. 6 Marzo . .
1882. 19 Luglio . .
1882. 15 Settembre
. Circolare dell'Economato Generale colla quale si
danno altre norme per la gestione contabile . »
. Circolare Ministeriale relativa alle malversazioni per
parte dei Subeconomi dei benefici vacanti . . »
. Circolare dell'Economato Generale riflettente i de-
positi per cauzioni d'affitto dei fondi beneficiar]' »
Circolare dell'Economato Generale sopra alcune va-
riazioni al modulo dei rendiconti trimestrali . »
Circolare dell'Economato Generale colla quale si pre-
scrive che i Verbali di deliberamene d'asta devono
sottoporsi a registrazione »
Circolare dell'Economato Generale riflettente i de-
positi presso i Subeconomi dei titoli e valori spet-
tanti agli enti ecclesiastici »
207
212
213
214
215
21(>
ivi
— 234 —
1882. 9 Novembre. Circolare dell'Economato Generale portante deci-
sione ministeriale sul modo di comportarsi dei Su-
beconomi verso le cause pie di beneficenza in am
ministrazione dei Parroci prò tempore .... Pag. 217
1882. 4 Dicembre. Circolare dell'Economato Generale riflettente l'Am-
ministrazione dei beneficj dopo il Placet alla nomina
dei nuovi provvisti » 218
1882. 13 Dicembre . Circolare dell'Economato Generale sulla tenuta delle
Casse Subeconomali e loro verifiche » 219
1883. 31 Ottobre . . Circolare dell'Economato Generale che dà -alcune
norme ai Subeconomi circa l'applicazione delle leggi
di Registro e bollo agli atti e registri delle ammi-
nistrazioni subeconomali » 220
1884. 12 Giugno . . Circolare dell'Economato Generale portante alcune
risoluzioni in materia delle tasse di registro e bollo » 224
1885. 25 Febbrajo . Circolare dell'Economato Generale riguardante le
tasse di bollo sugli atti peritali di riconsegna degli
immobili beneficiarj » 225
1885. 1 Luglio . . . Circolare della Direzione Generale del Fondo per il
Culto portante le norme per la liquidazione degli
assegni ai Parroci aventi un reddito prebendale in-
feriore a 400 lire » 226
1885. 22 Luglio . . Circolare della Direzione Generale del Demanio e
Tasse circa la decorrenza del termine per la presen-
tazione della denunzia delle prese di possesso dei
Benefìcj Ecclesiastici » 229
Appendice I. — . . Indicazione delle principali leggi che occorre di co-
noscere per la regolare trattazione degli affari in ma-
teria beneficiaria » 231
Appendice II. — . Procedimenti per gli incanti e per le licitazioni a
trattative private » 239
INDICE ANALITICO ALFABETICO
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME
A. wer tenza,.
Le date fra parentesi si riferiscono alle Circolari, Decreti o Note riportate nel volume e nelle quali
si tratta delle materie indicate sotto ciascun vocabolo.
Acquisto di beni immobili. — Gli enti ecclesiastici per acquistare beni im-
mobili devono ottenere l'autorizzazione regia (Decreto 26 giugno 1864).
Adempimento oneri. — In caso di vacanza i Subeconomi devono curarne
l'adempimento (Circolare 1 luglio 1817). — Come debbono giustificarlo
(Circolare 12 aprile 1824). — Debbono invocare l'assenso degli Ordinarj
Diocesani quando occorra dispensa delle messe feriali per aumentare la
elemosina delle messe festive (Circolare 12 giugno 1824). — Come deb-
bono regolarsi per l'adempimento degli oneri in caso di deficienza dei red-
diti (Circolare Economale 23 novembre 1863).
Affitti. — Autorizzazione e formalità richieste per gli affitti (Decreto 3 agosto
1803). — Per gli affitti eccedenti il termine di nove anni occorre l'auto-
rizzazione governativa (R. Decreto 22 marzo 1866). — Divieto per anti-
cipazioni negli affitti (Norma Provvisoria 31 maggio 1816, Articolo 31). —
Cauzioni da prestarsi per gli affitti (Circolare 2 marzo 1882). — Durante
la vacanza i Subeconomi non devono stipulare affitti senza superiore au-
torizzazione (Circolare 27 dicembre 1817).
Affrancamento ed impostazione della corrispondenza ufficiale. — (Circo-
lari 9 dicembre, 17 dicembre e 23 dicembre 1874.
Affrancazioni censi e canoni. — Avvertenze ai beneficiati nei casi di affran-
cazioni a termini della legge 24 gennaio 1864 (Vedi Appendice I, Voc. Af-
francazioni). — Le affrancazioni volontarie di censi e canoni sono con-
template fra i contratti pei quali occorre l'autorizzazione governativa (R.
Decreto 22 marzo 1866).
Amministrazione dei benefìcj. — Modo di esercitare il diritto d'amministra-
zione in caso di vacanza, malversazioni o inadempimento dei pesi (Decreto
— 25(5 -
30 giugno 1804 — Norma provvisoria 31 maggio 1816 — R. Decreto 26 set-
tembre 1860 e Regolamento 16 gennajo 1861). — Amministrazione dei be-
ndici aventi in dote sola rendita pubblica (Circolare 30 marzo 1825) —
Verbali di assunta amministrazione (Moduli A e B). — Rendiconti (V. Conti
d'amministrazione). — Amministrazione dei beneiicj dopo il Placet ai
nuovi provvisti (Circolare 4 dicembre 1882 ).
Assicurazione dei fabbricati contro i danni d'incendio. — È fatto obbligo
ai beneliciati di provvedere alla assicurazione (Circolare 11 dicembre 1866).
Assistenza dell'autorità giudiziaria ai Subeconomi. — I Subeconomi e gli
Economi Generali debbono richiedere l'appoggio dei Giudici locali in caso
di opposizione nell'esercizio delle loro funzioni (Decreto 30 giugno 1804 —
Articoli 7 , 13 del Regolamento 16 gennaio 1861).
Aste (Vedi Incanti).
Atterramenti di piante. — Sulla vigilanza da esercitarsi onde impedire il ta-
glio arbitrario delle piante esistenti nei fondi beneflciarj (Circolare 1 aprile
1806). — Prima di procedere a tagli di piante e disboscamenti di terreni
in zone soggette al vincolo forestale occorre l'autorizzazione dell'Ufficio
forestale (Appendice I, Voc. Legge forestale). — Pratiche richieste ai rap-
presentanti dei Beneiicj per essere autorizzati ad atterrare piante d'alto fu-
sto (R. Decreto 22 marzo 1866).
Beneficenza (Vedi Opere Pie).
Benefìci (Vedi Amministrazione).
Bilanci, Riconsegne dei Beni e Perizie di riparazioni. — Come debbono
regolarsi in proposito i Subeconomi (Istruzioni 6 gennajo 1783). — Ono-
rari ai periti per detti atti (Tariffa annessa alla Norma provvisoria 31 mag-
gio 1816). — E richiesta la ricognizione delle parti interessate (Circolare
25 gennajo 1873). — Norme riguardanti il bollo e la registrazione degli
atti di Bilancio (Circolari 31 ottobre 1883 — 12 giugno 1884 — 25 feb-
braio 1885).
Bollettari dei Subeconomi. (Regolamento 26 novembre 1874 — Circolare 15
febbraio 1881 — 31 ottobre 1883).
Bollo. — Norme ai Subeconomi circa l'applicazione delle leggi di Registro e
Bollo agli atti e registri delle Amministrazioni Subeconomali (Circolare
31 ottobre 1883 — 12 giugno 1884 — 25 febbraio 1885).
Canonicati vacanti. — Norme speciali per la loro amministrazione (Circo-
lare 27 gennajo 1808). — Sulle case dei canonici (Norma provvisoria 31
maggio 1816, Articolo 4).
Case d'abitazione parrocchiale (Vedi Riparazioni). — I coadiutori non ti-
tolari, ma di semplice utììcio non hanno alcuna responsabilità pei risar-
cimenti delle abitazioni da essi godute quando non vi sia patto espressa
— 257 —
o antica consuetudine in contrario (Norma Provvisoria 31 maggio 1816,
Articolo 5). — Quando manca la consegna delle case si deve ammettere
la presunzione legittima che le case fossero consegnate in condizioni suf-
ficientemente buone per essere abitate (Circolare 17 settembre 1828).
Casse Subeconomali. — Sul modo di tenerle e loro verifiche (Circolare 13
dicembre 1882).
Catasto (V. Rettifiche catastali). — Alcune norme estratte dalla legge ca-
tastale (Appendice I, Voc. Legge Catastale).
Cauzioni d'affitto (Vedi Affitti).
Chiese. - Vigilanza demandata agli Economi Generali e ai Subeconomi (Istru-
zioni 6 gennajo 1783 — Regolamento 16 gennajo 1861 — Circolari 5 marzo
e 11 aprile 1861). — Vigilanza sulle Chiese Monumentali (Vedi Monumenti
Nazionali).
Coadiutori. — Loro diritti come Economi Spirituali in vacanza delle parroc-
chie (Circolare 18 aprile 1818). - I coadiutori d'Ufficio amovibili ad nu-
tum sono esenti dalla tassa di registro pel passaggio d'usufrutto (Nota
20 aprile 1870). — Sono pure esenti dalla tassa di manomorta (Nota 15
aprile 1871).
Competenze alle parti. — Formalità prescritte per la regolarità dei paga-
menti e competenze alle parti (Circolare 15 febbraio 1881 - Appendice I
Voc. Contabilità generale dello Stato).
Condono ai coloni in casi di infortuni (Circolare 13 gennajo 1818).
Congrue parrocchiali. — I sussidj per supplemento di congrua sono esenti
dai pesi di messe (Circolare 27 settembre 1842). - Sono esenti dalla tassa
di manomorta (Circolare 26 febbraio 1870). - Loro classificazione perla
tassa di ricchezza mobile (Circolare 18 giugno 1878). — Assegni a carico
del Fondo per il Culto pei benefici aventi reddito inferiore a L. 400 (Cir-
colare 1 luglio 1885).
Consegne. — Deve darsi consegna suppletoria ai beneficiati delle migliorie
alle case e fondi fatte con rendite intercalari, con mezzi patrimoniali del
beneficio, o con sussidj dell'Economato Generale (Circolare 12 luglio 1826).
~ Norme di registro e bollo riguardo alle consegne suppletorie (Circolare
31 ottobre 1883 e 25 febbraio 1885).
Contabilità dei Subeconomi (Vedi Conti d'amministrazione).
Conti d'amministrazione (Regolamento 14 aprile 1828 — Istruzioni del 1833
- Circolare IO gennajo 1880). — I conti d'amministrazione dei benefici
devono rendersi dai Subeconomi e Sindaci Capitolari all'Economato Ge-
nerale (Circolare 18 agosto 1862) — Termine prefìsso perla presentazione
dei conti d'amministrazione e pene stabilite in caso di ritardo (Circolari
14 gennaio 1825 e 31 maggio 1831). — Conti speciali e trimestrali (Rego-
li
— 258 —
lamento di Contabilità 26 novembre 1874 — Circolare 23 giugno 1876 —
Circolari 15 febbraio 1881 — 30 giugno 1881 — 6 marzo 1882).
Contratti. — Autorizzazione voluta per gli Enti ecclesiastici a stipulare con-
tratti e formalità per conseguirla (Decreto 3 agosto 1803 — R. Decreto 22
marzo 1866).
Corrispondenza ufficiale (Vedi Affrancamento e impostazione).
Depositi titoli e valori di pertinenza degli enti benefìciarj. — Ai Subeco-
nomi non è consentito di conservare in cassa altri titoli e valori all' in-
fuori di quelli provenienti da' frutti dei benefici (Circolare 15 settembre 1882).
Diritto di Regalia o di possesso e amministrazione dei Benefìcj vacanti.
— Come è regolato (R. Decreto 26 settembre 1860 e Regolamento 16 gen-
naio 1861).
Donazioni (Vedi Legati).
Economo Generale. — Sua istituzione e attribuzioni ( R. Decreto 26 settem-
bre 1860 — Regolamento 16 gennaio 1861 — Circolori 5 marzo e 11 aprile
1861).
Economi spirituali delle Parrocchie vacanti. — Misura dell' onorario da
assegnarsi (Circolare 11 marzo 1803).— Cautele da usarsi dai Subeconomi
nel pagamento dell'onorario agli Economi Spirituali (Norma Provvisoria
31 maggio 1816, Art. 13 - Circolare 24 aprile 1812). — Norme per de-
terminare i diritti dei Coadiutori nominati Economi spirituali in vacanza
delle parrocchie (Circolare 18 aprile 1818). - Le nomine degli Economi
Spirituali sono soggette al Regio Placet e devono presentarne domanda al
Procuratore del Re' (R. Decreto 25 giugno 1871 e annesso Regolamento). —
A"li Economi Spirituali che godono la rendita netta del benefìcio deve
farsi la trattenuta del 5 °/0 a favore dell'Economato Generale per spese
di amministrazione, salve eccezioni (Circolare IO gennaio 1880).
Edittali di vacanza. {Circolare 7 settembre 1862).
Emolumenti Subeconomali. (Norma Provvisoria 31 maggio 1816, Articolo 21
e seguenti. — Tariffa annessa — Appendice alla Circolare 1 febbraio 1875).
Enfiteusi (Vedi Contratti).
Equo assegno ai nuovi investiti dei Benefìcj (R. Decreto 26 settembre 1860 e
annotazione all' Articolo 2).
Eredi dei Beneficiati. — Obblighi degli eredi di rispondere dei danni inferii
al Beneficio dall' investito (Istruzioni 6 gennaio 1783) — Spese a carico
degli eredi o antecessore in occasione di vacanza del Beneficio (Tariffa an-
nessa alla Norma Provvisoria 31 maggio 1816). — Formalità per la vendita
degli effetti sequestrati dell'eredità del defunto beneficiato a risarcimento
dei danni inferii al benefìcio (Circolari 13 aprile 1821, 18 febbraio 1824). —
Gli eredi non possono opporre in isconto del debito per riparazioni ì mi-
- 259 —
giuramenti fatti (Circolare 30 giugno 1838). — Modo di giustificare la qua-
lità di eredi per la legalità dei pagamenti di somme (Circolare 15 febbrajo
1881 — Appendice l, Contabilità Generale dello stato ).
Eredità beneficiarie (Vedi- Legati).
Espropriazione per causa di utilità pubblica. — Norme estralte dalla legge
25 giugno 1865 e dalle disposizioni ministeriali emanate in proposito (Ap-
pendice 1, Voc. Espropriazioni per utilità pubblica).
Exequatur Regio (Vedi Placet regio).
Feste del titolare. — Le spese per feste titolari non sono ammissibili in de-
duzione delle rendite delle prebende (Circolare 15 marzo 1808). — La spesa
del pranzo per la festa patronale a pari di quella del Corpus Domini può
essere ammessa fra le passività del Beneficio se non ne è fatto espresso do-
vere al Parroco senza compenso per altra parte (Circolare 18 aprile 1810).
Fratti dei Beneficj vacanti. — Vengono raccolti dall'Economato Generale
— loro destinazione ed erogazione (R. Decreto 26 settembre 1860 — Re-
golamento 16 gennajo 1861). — Modo di ripartizione e applicazione delle
rendite dei Benefìci vacanti (Regolamento 14 aprile 1828 — Istruzione del
1833). — Dei frutti riscossi i Subeconomi devono versare quanto eccede
complessivamente la somma di lire mille (Regolamento di Contabilità 26
novembre 1874, Articolo 26 — Circolare 30 giugno 1881).
Giudizj nell'interesse dei Benefìcj. — I Beneficiati hanno libera facoltà di
stare in giudizio per difendere le ragioni dei patrimoni beneficiarj quando
lo facciano a loio spese. — Gli Economati Generali debbono riportare l'au-
torizzazione ministeriale prima di iniziare una causa (Circolare 16 aprile
1808 e pedissequa annotazione).
Giuramento. — È conservato l'obbligo del giuramento pei Parroci della Lom-
bardia. — Formola del medesimo (Modulo C per V atto di possesso e anno-
tazione in calce).
Godimento delle temporalità beneficiarie. — Incomincia dalla data del R.
Placet o Exequatur (Circolari 1 aprile 1822 — 16 dicembre 1862, R. Decreto
25 giugno 1871).
Imposte arretrate (Vedi Subasta).
Incanti. — Procedimenti da tenersi per gli incanti (Appendice I, Voc. Conta-
bilità Generale dello Stato, e Appendice II.) — Registrazione dei ver-
bali d'asta (Circolare 19 luglio 1882).
Impiego in Rendita di capitali beneficiarj (Vedi Rinvestimento).
Ingegneri (Vedi Periti d'Ufficio).
Investitura dei Beneficiati (Vedi Possesso ai nuovi provvisti).
Ipoteca. — Per le costituzioni di ipoteca a carico degli enti ecclesiastici e pei
— 200 —
consensi alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie occorre 1' autorizzazione
governativa (R. Decreto 22 marzo 1866).
Legati. — Pratiche volute dagli enti ecclesiastici per ottenere l'autorizzazione
governativa ad accettare legati e donazioni (Decreto 26 giugno 1861).
Legati pii e fondazioni per oggetto di culto. — Quando non siano enti mo-
rali per se stanti ed autonomi, ma siano oneri di altri enti morali con-
servati non debbono considerarsi come aboliti (Circolare 19 settembre 1868).
Leggi principali attinenti alla materia beneficiaria. (Appendice I).
Mano regia (Vedi Sottoposizione a mano regia).
Malversazioni. — In caso di malversazioni delle sostanze beneficiarie il Mi-
nistro è autorizzato a provvedere per la tutela e a far assumere la custo-
dia e amministrazione dei Benefici come nei casi di vacanza. (Decreto 30
giugno 1804 — Regolamento 16 gennaio 1861, Articoli 2 e 3) —Le malver-
sazioni per parte dei Subeconomi debbono essere denunciate al Ministero
provocando ove occorra il procedimento penale (Circolare IO agosto 1881)
Manomorta (Vedi Tassa di manomorta).
Mense Vescovili. — La loro amministrazione in caso di vacanza è affidata
agli Economi Generali (R. Decreto 26 settembre 1860 e Regolamento 16 gen-
naio 1861, Articolo 8).
Messe (Vedi Adempimento d' oneri).
Mobili sotto sequestro. — I mobili, scorte e frutti si prendono sotto seque-
stro conservativo dai Subeconomi al verificarsi della vacanza del Beneficio
(Istruzioni 6 gennaio 1783) — I Subeconomi non possono passare alla ven-
dita dei mobili sequestrati senza dipendere dalla autorità giudiziaria (Cir-
colare 13 marzo 1821) — Come i Subeconomi si debbono regolare in caso
di sequestro degli effetti ereditari dei Beneficiati (Circolare 18 febbraio 1824).
Migliorie. — Non è ammesso compenso fra il debito per riparazioni ai fab-
bricati e le migliorie dei Benefici (Circolare 30 giugno 1838) — È fatto
obbligo ai beneficiati di cedere a vantaggio del Beneficio le migliorie ai
fabbricali (Circolare 19 novembre 1866).
Monumenti Nazionali. — I Subeconomi debbono invigilare sui monumenti
nazionali di natura ecclesiastica onde non si metta mano a restauri senza
l'approvazione ministeriale — Elenco dei monumenti ecclesiastici esistenti
in Lombardia e Province Parmensi (Circolare 23 gennaio 1877).
Oneri (Vedi Adempimento di oneri).
Opere Parrocchiali. — Alle Opere Parrocchiali delle Province Parmensi è
tolta la ingerenza tanto per la amministrazione dei Benefìci vacanti quanto
per la tutela dei benefici provvisti, ed è affidata ai Subeconomi (R. De-
creto 27 dicembre 1874).
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Opere pie di beneficenza. — Norme per la gestione delle Opere Pie ammi-
nistrate dai Parroci per tempo, in occasione di vacanza delle Parrocchie
(Circolare 9 novembre 1882 — Appendice I, Voc. Opere pie).
Ordini di pagamento. — I Subeconomi non possono effettuare spese, per
conto dei Benefìci senza l'Ordine di pagamento dell'Economato Generale
(Regolamento di Contabilità 20 novembre 1874 — Circolare 1 agosto 1880,
e 30 giugno 1881).
Pali alle viti. — Norme da seguirsi per determinare i doveri dei beneficiati
quanto ai legnami che sostengono le viti (Circolare 17 settembre 1828).
Patrimonj affini ai benefìcj. — Quali di essi si devono apprendere in am-
ministrazione subeconomale in caso di vacanza (Decreto 30 giugno 1804).
Passio. — La questua così delta del Passio si considera provento straordi-
nario dovuto a chi Io raccoglie e non deve comprendersi nel conto di Am-
ministrazione del Beneficio (Circolari 18 aprile 1818 e 4 agosto 1818).
Periti d'Ufficio. - Norme per la loro nomina (Circolare 25 giugno e 17 ago-
sto 1861) — Loro onorar]' (Tariffa annessa alla Norma Provvisoria eletti
maggio 1810) — Il perito deve essere avvertito dal Subeconomo della par-
ticolare tariffa stabilita per le operazioni di Riconsegna e Bilancio (Istru-
zioni 6 gennaio 1783, Articolo VII).
Perizie per le riparazioni (Vedi Periti d'Ufficio e Bilanci e Riconsegne).
Permute (Vedi Contratti).
Placito Regio e Regio Exequatur. — Disposizioni generali (R. Decreto 25
giugno 1871 e annesso Regolamento).
Possesso ai nuovi provvisti. — Norme diverse (Istruzioni 0 gennajo 1873 —
Norma Provvisoria 31 maggio 1810, art. 22 e seg. — Modelli C e D per gli
atti di investitura). — II possesso non può accordarsi prima che il Bene-
ficiato abbia ottenuto il B. Placito (Regolamento IO gennajo 1801, R. Decreto
25 giugno 1871 e annesso Regolamento). — Non può effettuarsi prima che il
provvisto abbia soddisfatto ogni responsabilità verso il Beneficio dal quale
è stato promosso (Circolare IO giugno 1811). - V atto di possesso deve redi-
gersi salvo particolari circostanze nel luogo di residenza del Subeconomo
(Norma Provvisoria 31 maggio 1810, art. 21). - Nell'atto di possesso devesi
indicare il titolo costitutivo delle rendite mobiliari (Circolare 10 gen-
najo 1880). — Prima del possesso non deve consegnarsi ai beneficiati l'am-
ministrazione del Beneficio (Circolare 4 dicembre 1882).
Questua del passio (Vedi Passio).
Quota di Concorso (Appendice I, Voc. Asse Ecclesiastico).
Registrazione. - Norme circa la registrazione dei Verbali di delibera d'asta
(Circolare 10 luglio 1882) - Degli atti di immissione in possesso; degli atti
di vacanza; e dell'atto con cui si riconoscono le risultanze del bilancio
(Circolare 31 ottobre 1883). - Alcune nozioni sulle tasse di registro (Ap-
pendice I, Voc. Tasse di Registro).
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Relazioni dello Stato colla Chiesa. - (Estratto della Legge delle Guarentigie
al Sommo Pontefice in calce al Decreto 25 giugno 1871).
Repertorio degli atti. - 1 Subeconomi non sono considerati come funzionari
obbligati alla tenuta del Repertorio voluto dalla legge di Registro (Circo-
lare 28 luglio 1863).
Rettifiche di intestazioni catastali. - Non può procedersi per gli enti ec-
clesiastici ad alcuna rettifica senza l'assenso dell'Economo Generale (Cir-
colare 21 febbrajo 1866).
Riconsegne (Vedi Bilanci).
Rimborsi. - Modo di contabilizzare i rimborsi dovuti dai cessati investiti e
dai coloni per spese di campagna anticipate, per gli onorar] degli atti di
vacanza e per gli atti peritali (Istruzioni del 1833 - Circolare 23 giugno 18/6).
Rinvestimento in rendita pubblica dei capitali degli enti ecclesiastici. -
Norme da seguirsi in proposito dai Procuratori Generali, Prefetti ed Eco-
nomi Generali (Circolare 21 maggio 1879).
Riparazioni ai fabbricati. - Norme da osservarsi e garanzie da prendersi
dai Subeconomi in caso di vacanza dei Benefici pel risarcimento del debito
eventuale di riparazioni ed altri danni. I rilievi peritali per le riparazioni
e deterioramenti si debbono fare coli' intervento degli eredi o di chi vi e
interessato (Istruzioni 6 gennojo 1783, art. V, VII, Vili, X, e Circolare
IO giugno 1811).
Riparto (Conto di) (Istruzioni del 1833).
Sequestro in occasione di vacanze (Vedi Mobili sotto sequestro).
Servitù attive e passive. - Per le costituzioni di servitù passive e rinuncie
a servitù attive nell' interesse degli enti ecclesiastici occorre l' autorizza-
zione governativa (R. Decreto 22 marzo 1866).
Sottoposizione a mano regia. - Oltre il caso di vacanza il Beneficio può
essere sottoposto a mano regia per malversazioni delle sostanze beneii-
ciarie da parte dell'investito e per le cause riconosciute dal Consiglio di
Stato (Decreto 30 giugno 1804, Regolamento 16 gennojo 1861).
Stato attivo e passivo del Benefìcio. (Norma Provvisoria 31 maggio 1816,
art 2; Modulo E) — Pesi da ammettersi in deduzione nel calcolare la ren-
dita netta dei Benefìci Parrocchiali (Circolare 15 marzo 1808, 18 aprile 1810).
Subasta dei fondi. - Sul modo di impedire la subasta dei fondi in causa di
differito pagamento delle tasse prediali (Circolare 19 luglio 1826).
Subeconomi. - Operazioni loro affidate (Istruzioni 6 gennajo 1783 - Norma
Provvisoria 31 maggio 1816 e Appendice 4 agosto 1818). - Operazioni loro
vietate durante la vacanza dei Benefici, e loro responsabilità in caso di
trasgressione alle istruzioni emanate in proposito (Circolare 27 dicem-
brerl817) — I Subeconomi dipendono dall'Economo Generale e sono no-
minali dietro di lui proposta dal Ministro Guardasigilli (Decreto 26 settem-
bre 1860, art 4, Regolamento 16 gennajo 1861, Art. 21 e 22). - Vigilanza
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da esercitarsi sul loro operato (Circolare 10 agosto 1881). — Contabilità
pei Subeconomi (Istruzioni 1833, Regolamento 26 Novembre 1874). — Norme
pei Subeconomi delle Provincie Parmensi (Circolare 1 febbraio 1875).
Tutela politica dei Benefìcj. — Modo di esercitarla (Decreto 30 giugno 1804). —
Tutela degli Economi Generali sull'amministrazione dei Benefìcj pieni in
genere (Regolamento 16 gennaio 1861).
Tagli di piante (Vedi Atterramenti di piante).
Tassa di Bollo (Vedi Bollo).
Tassa sui fabbricati (Appendice I, Voc. Imposta sui fabbricati).
Tassa di manomorta. — Come è regolata (Appendice I, Voc. Manomorta).
— Gli assegni di congrua ne sono esenti (Circolare 26 febbraio 1870 e
12 giugno 1878). — Ne sono pure esenti le coadjutorie d' ufficio (Nota
15 aprile 1871). — Obbligo di denunciare agli uffici di Registro le varia-
zioni nel patrimonio per gli effetti della tassa di manomorta (Circolare
18 giugno 1878).
Tassa di Registro sui passaggi d'usufrutto benefìciarj. — Obbligo ai Su-
beconomi di denunciarli all'Amministrazione demaniale (Circolare 3i otto-
bre 1866). — Le coadjutorie d' ufficio esistenti nelle Provincie Lombarde
sono per la loro natura esenti dalla tassa di passaggio d'usufrutto (Nota
20 aprile 1870). — Decorrenza del termine per l'applicazione della tassa
e come è regolata (Circolare 22 luglio 1885).
Tassa di ricchezza mobile. — In quale categoria si devono classificare gli
assegni di congrua per la tassa di ricchezza mobile (Circolare 18 giugno
1878). — Sono esenti da tale imposta i canoni enfìteutici, i livelli e ie ren-
dite fondiarie che importano condominio (Appendice l, Voc. Imposta sui
redditi di ricchezza mobile,).
Tassa del 30 per cento. — (Appendice I. Voc. Asse ecclesiastico, leone
19 giugno 1873).
Transazioni (Vedi Contratti).
Vendite (Vedi Contratti).
Versamenti. — Prescrizioni ai Subeconomi pei versamenti delle somme pro-
venienti dai frutti dei Benefìcj (Regolamento di Contabilità 26 novembre 1874,
Circolare 15 febbraio 1881).
Verbale di vacanza. — (Istruzioni 6 gennajo 1783 , art. IV, Norma Provvi-
soria 31 maggio 1816 , art. 21 , Moduli A e R). — Se e quando debbano
sottoporsi a registrazione i verbali di vacanza (Circolare 31 ottobre 1883).
Vicario Spirituale (Vedi Economi Spirituali).
Vivai dei gelsi. — A chi debbasi attribuire la proprietà dei vivai dei gelsi
trovati nei fondi benefìciarj in occasione di vacanza (Circolare 1 febbraio 1839).
V
JL
REGOLAMENTI
PER
L'AMMINISTRAZIONE E TUTELA
DEI
bENEFICJ ECCLESIASTICI
VIGENTI IN LOMBARDIA E PROVINCIE PARMENSI
CON ANNOTAZIONI ED AGGIUNTE
PER CURA DI
ENRICO GIOVATOLI ed EMILIO CALVÀUNA
Segretari nel R. Economato Generale dei Benefìci Vacanti
di Milano
Pubblicazione fatta con supcriore autorizzazione
MILANO
Stabilimento Tipografico Ditta Giacomo Agnelli
nelV Orfanotrofio Maschile
1S86
(prezzo: Lire 3 50
UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 104210650