DI LOMBARDIA APPROVATA CON DECRETO REALE 25 GENNAJO 1863 >». STATUTO ORGANICO EDIZIONE TERZA. MILANO TIPO&RAFIA DEL PATRONATO _— 1865. ail GSSRO 1 iz in o { i tata: PRE SOCIETA AGRARIA DI LOMBARDIA APPROVATA CON DECRETO REALE 25 GENNAJO 41865 STATUTO ORGANICO EDIZIONE TERZA. AUD | Gt 4 7 MILANO TIPOGRAFIA DEL PATRONATO 1865. ) IZ Re AA NOTIZIE PRELIMINARI. Una eletta schiera di agronomi e di amici della patria agricol- tura, teneva il 6 dicembre 1861, in Milano, un’ adunanza pre- paratoria allo scopo di fondare una speciale Società Agraria per la Lombardia nell’intento di costituire tanti Consorzj, quante sono le varie regioni agricole della medesima. A tale scopo eleggevasi un Comitato Promotore a cui si affidava il mandato di proporre un progetto di Statuto per la divisata So- cietà Agraria, e si invitavano in pari tempo tutti i cultori degli studj agrarj a fare atto di adesione al pensiero di fondare la proposta Società. Nel periodo di pochi giorni raccoglievasi un numero così rag- guardevole di soscrittori, che potè il Comitato Promotore invitarli ad una generale Adunanza per discutere ed approvare il predi- sposto progetto di Statuto Sociale, e dare così vita alla divisata istituzione. I soscrittori si raccoglievano nei giorni 26 e 27 Gennajo 1862, e dopo matura discussione de’ var] articoli dello Statuto, lo ap- provavano a voti unanimi, e deliberavano di renderlo di pubblica ragione, onde venisse conosciuto dagli agricoltori Lombardi, e potessero in base ad esso costituirsi i varj Consorzj a seconda delle diverse regioni agricole della Lombardia. Il Comitato Pro- motore era rappresentato dai signori: Cav. Giuseppe SaccHI, Pre- sidente, Cav. Felice Dossena, Segretario. Se SI Il Comitato Promotore appena discusso ed approvato lo Sta- tuto deponeva i suoi poteri, ed in seguito l'Assemblea dell’11 Feb- brajo 1862 ha nominato un Comitato Costituente, onde costituire i Consorzj, preparare la Società ad un’adunanza generale, ove fos- sero eletti i poteri centrali a norma dello Statuto. Il Comitato» Costituente era rappresentato pure dai signori Cav. G. Sacchi, Pre- sidente, Cav. Felice Dossena, Segretario. Dietro invito del Comitato Costituente , il quale si è giusta- mente meritata la pubblica benemerenza e soddisfazione, il 25 settembre 1862 la Società si congregava straordinariamente nelle sale del palazzo dell’ Arcivescovado, sede provvisoria, e passava alla nomina della Direzione Centrale. Ecco come essa risultava composta: Lirta Mopignani ALronso, Presidente, Cav. Ferice Dossena, Vice-Presidente, Inc. GEROLAMO CHIZZOLINI, >» Cav. Bonzanini EMANUELE, Direttore, Nos. tarLO TINELLI, » Burtarava Inc. CrisToFORO. » Proressore Pavesi FRANCESCO, » Avv. De-GiucL1 Agostino, Segretario, P. Carco Carpi. » VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Visto l’atto di deposito dello Statuto Organico della Società Agraria di Lombardia; Vista la legge 206 novembre 1852, sulle Associazioni, vigente nelle Provincie Lombarde; Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 5 gennajo 18653; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'Associazione d’incoraggiamento sotto il titolo: Società Agraria di Lombardia avente sede principale in Milano, e Consorz) nelle varie regioni agricole Lombarde, è approvata in conformità dello Statuto inserito nell’istrumento di deposito del 22 dicembre 1862, rogato G. Capretti in Milano al N.-3620-156 di repertorio, salva l'osservanza del presente Decreto. Art. 2. In fine dell’Art. 28 dello Statuto Organico precitato dovrà ag- giungersi: « Gli amministratori, gl’impiegati e gli agenti sociali « sono mandatarj temporarj revocabili, socj o non socj, stipen- « diati 0 gratuili ». Art. 3. All’Art. 40 si aggiungerà: « Quelle però che modificassero il « presente Statuto non avranno effetto, se non in seguito a Go- « vernativa Sanzione ». Art. 4. La presente autorizzazione potrà essere rivocata, salvi i diritti del terzi nel caso d’inosservanza degli Statuti approvati, delle leggi dello Stato, e delle precedenti disposizioni. Ordiniamo che il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservare. Data a Torino, addì 25 gennajo 1863. Firmato VITTORIO EMANUELE, Contrasseguato Manna. Ra aaa ® io. joe UT 08) ner at datati OC 10 pds Vi A ii De cli STIMA O Veio tl ESS qsti n) La oi t'195 Ad digiea DVR ad trad di a goti casas magagii ab fi Li i I a li siii Liga enon) rardo i Rod CO ara mola Snia Maipaigi +4 2 tai: SSN SOCIETÀ AGRARIA DI LOMBARDIA STATUTO ORGANICO TITOLO |. SCOPO GENERALE DELLA SOCIETA” E SUOI MODI D'AZIONE. Art. 1. La società ha per iscopo di promuovere l’incremento del- l'agricoltura e delle arti ad essa attinenti, a seconda delle varie esigenze delle speciali regioni agricole di Lombardia. Art. 2. A questo scopo essa dispone dei fondi ordinarj versati dai Socj, e di tutte quelle altre rendite che le possono pervenire in via straordinaria. Art. 3. Coi mezzi di cui può disporre essa intende: I. di diffondere opere interessanti l'agricoltura, col promuo- verne la stampa, istituendo biblioteche circolanti ad uso dei Soc]. II. di istituire pubblici Corsi agrarj e Conferenze intorno a speciali temi agronomici, per promuovere i progressi dell’agricol- tura, ed applicarli alla miglior prosperità del paese. Ill. di fondare depositi delle migliori macchine ed appa- rati agrarj, instituendo anche raccolte georgiche e viva) di piante utili. IV. di pubblicare gli atti sociali col mezzo di un Giornale che contenga eziandio memorie e notizie che tendano al miglio- ramento della patria agricoltura. V. di ordinare pubbliche esposizioni di prodotti agricoli ed orticoli, di animali utili, di macchine agrarie, e d’ogni altro og- getto spettante all agricoltura. VI. di aggiudicare premj alla migliore soluzione di quesiti agricoli, economici e statistici, non che per qualsiasi utile applica- zione agraria, e per incoraggiamento a chiunque colla proficua _— 8—- applicazione di capitali o coll’opera personale, promuova il mi- glior bene dell’agricoltura, o giovi a diffondere la buona coltura, o migliori la condizione economica e morale degli agricoltori. VII. di assegnare i sussidii occorrenti per chi intendesse in- trodurre dall’estero nuove invenzioni o produzioni giudicate utili per l'incremento dell’agricoltura Lombarda. TITOLO Il. DEI SOCI. Art. 4. La società agraria di Lombardia ha un numero indeter- minato di Soc]. Art. 5. La qualifica di Socio si acquista mediante la presenta- zione fatta da uno dei Socj al rispettivo Consorzio regionale, e la successiva proclamazione da parte della Rappresentanza generale della Società. Art. 6. Ogni socio è obbligato a corrispondere l'importo di un'annua Azione che viene determinata in lire italiane dieci. Art. 7. Chiunque si obbliga a versare più Azioni può determi- mare, se vuole, la speciale applicazione da farsi dal Consorzio re- gionale, o dalla Rappresentanza generale, della somma che supera l'importo di un’Azione. Art. 8. Chi si sottoscrive per cinque 0 più Azioni ha diritto a due voti nelle deliberazioni sociali, tanto nelle adunanze del Con- sorzio regionale, come in quelle della Società generale. 9. Le Rappresentanze dei Comuni di Lombardia saranno invi- tate a prender parte alla Società, sottoscrivendosi per una 0 più Azioni, e godranno pur esse di tutti i diritti che spettano ai sin- soli Soc]. Anche le Rappresentanze di altre Società agrarie, 0 di corpi morali potranno colla sottoscrizione di una o più azioni apparte- nere come Socj alla Società Agraria di Lombardia. Art. 10. L’obbligazione del Socio s'intende continuata, quando non pervenga alla Rappresentanza speciale del Consorzio, non oltre il 54 ottobre di ciascun anno, una diffidazione in iscritto, in cui sia dichiarato che cessa di appartenere alla Società. Art. 11. Il Socio che non avrà pagato l’annuo contributo entro il termine prefisso al versamento, verrà per tre volte nel periodo di tre mesi invitato al pagamento dalla Rappresentanza speciale del Consorzio, ed ove non si presti, si riterrà escluso dalla Società. MI TITOLO ll. DEI CONSORZJ REGIONALI. Art. 12. La Società agraria di Lombardia è ripartita in tanti Con- sorzj quante possono essere le regioni agricole che intendono di costituirsi. Art. 15. Ogni Consorzio dispone delle azioni versate dai Soc} che vi appartengono, detratta previamente la quota che da cia- scuna azione deve prelevarsi per le spese generali della Società, giusta gli art. 23 e 28 dello Statuto; ed ha inoltre la proprietà d’ogni ente che fosse al medesimo esclusivamente donato od at- tribuito come di propria ragione. Art. 14. Perchè possa istituirsi un Consorzio regionale occorre almeno il numero di quindici annui contribuenti. Art. 15. Di regola il Consorzio si aduna nel capo-luogo di quel territorio, i di cui interessi agricoli intende di promuovere. Art. 16. Qualora però il numero piuttosto notevole di Socj di- moranti in un dato territorio, e le circostanze particolari della locale agricoltura, od altri titoli speciali, consigliassero un diverso riparto del Consorzio, potrà costituirsi un Consorzio speciale die- tro l'adesione dei Socj raccolti in adunanza generale. Art. 17. Le attribuzioni di ogni Consorzio regionale sono le seguenti: I. Esso elegge la propria Rappresentanza direttiva ed am- ministrativa composta di un Presidente, di un vice-Presidente, di tre o di cinque Consiglieri, di due Segretarj, e di un Tesoriere delegato a procurare l’esazione dei contributi sociali. Elegge pure uno de’ suoi membri nella qualità di Consigliere rappresentante il Consorzio presso la Direzione Centrale della Società, giusta l’art. 20 dello Statuto. Il. Il Consorzio si raccoglie in periodiche adunanze. III. Promuove le sperienze che crede più proprie pel miglior essere della locale agricoltura, e dà esito alle richieste che gli possono esser fatte dalla Rappresentanza generale della Società. IV. Discute e decide sulla presa in considerazione delle pro- poste che gli vengono fatte dai propri Socj. V. Delibera sull’uso e l’applicazione degli introiti speciali del Consorzio, e del fondo disponibile degli annui contributi, giusta l'art. 15 dello Statuto. DESOI (1 pad VI. Sceglie annualmente i Revisori del rendiconto economico consorziale. VII. Promuove Esposizioni locali di prodotti agricoli ed orti- coli, di bestiame e di macchine agrarie. VIII. Istituisce Corsi pubblici agrarj, e Conferenze su temi speciali d’agricoltura. IX. Promuove nuovi studi agricoli da intraprendersi, e ri- chiede voti scientifici col mezzo della Rappresentanza generale della Società che sente, all'uopo, il Comitato Tecnico. X. Compila ogni anno un rendiconto del proprio operato da irasmettersi alla Rappresentanza generale della Società. XI. Elegge Socj onorarj e Corrispondenti, i di cui nomi do- vranno essere notificati alla Rappresentanza generale della So- cietà. XII. Ogni Consorzio regionale compila il proprio Regolamento interno, da comunicarsi, per norma, alla Rappresentanza generale della Società. TITOLO IV. RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA”. Art. 18. La Società agraria di Lombardia è rappresentata da una Direzione Centrale residente in Milano. Art. 19. La direzione Centrale viene nominata dai Membri ef- fettivi che appartengono alla Società ripartita ne’ Consorzj re- gionali. Art. 20. La Direzione Centrale è composta di un Presidente, di due Vice-Presidenti, di quattro Direttori, e di un Consigliere nominato da ciascun Consorzio regionale. Art. 21. L'Ufficio della Direzione è gratuito. Art. 22. La Direzione verrà assistita da un Tesoriere e da due Segretarj, uno per la parte amministrativa, e l’altro per la reda- zione del Giornale della società. Questi coll’occorrenie personale di servizio potranno anche essere stipendiati. Art. 25. La Direzione Centrale ha le seguenti attribuzioni : I. Rappresenta l'Associazione ne’ suoi rapporti interni ed esterni. RAZIONI, | IDO Il. Ritira mediante i Tesorieri delle Direzioni consorziali quella quota procedente dalle singole azioni che devono i Soc] d'ogni consorzio versare per le spese generali della Società. III. Compila il conto preventivo delle spese generali, eroga i fondi cui dispone a tenore del preventivo approvato dalla So- cietà; provvede alle nuove emergenze che nel decorso dell’anno potessero presentarsi, e rende annualmente i conti della gestione aì Socj raccolti in adunanza generale. IV. Delibera intorno agli studj e lavori da intraprendersi per l'interesse generale della Società, consultando all'uopo il Comitato Tecnico, a norma dell’art. 41, tit. VI, e provvede alla relativa esecuzione. V. Tiene relazione coi Consorzj regionali allo scopo: a) di ottenere notizie dell'operato dai Consorz} medesimi; b) di accompagnare al Comitato Tecnico le interpellanze dei Consorzj, e trasmettere agli stessi le proposte e le domande del Comitato Tecnico; c) di decidere, ove sia richiesta, le vertenze che potessero insorgere fra i Socj ed il Consorzio, e fra i Consorzj diversi; d) di invigilare sull'andamento dei Consorzj, onde non escano dalle norme prescritte dallo Statuto Organico, salvo a questi il ricorso alle decisioni della Società raccolta in adunanza. ge- nerale. Art. 24. La Direzione Centrale corrisponde per quanto riguarda l'interesse dell’agricoltura colle associazioni d’indole analoga, coi var) corpi scientifici, e rappresenta la Società nei Congressi bien- nali degli scienziati Italiani. Art. 25. Tutti i Membri della Direzione rimangono in carica tre anni, ma possono essere rieletti. Art. 26. La nomina dei Socj componenti la Direzione Centrale ha - luogo a tenore dell’art. 28, tit. V. Tutti i Socj aventi capacità le- gale di obbligarsi civilmente, a qualsiasi Consorzio essi apparten- gano, possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio della Dire- zione Centrale, purchè tengano stabile dimora in Milano, o vi sono abitualmente ricondotti per occupazioni d’indole non even- tuale. La condizione della dimora stabile non si richiede pei Consi- glieri che rappresentano i Consorzj regionali. certi co TITOLO V. ADUNANZE SOCIALI E CONGRESSI. Art. 27. I Socj appartenenti ai varj Consorzj regionali tengono adunanze generali ordinarie e straordinarie, e si radunano anche ad annui Congressi. Art. 28. Le adunanze generali ordinarie si tengono in Milano, e sono due: La prima ha luogo nella prima domenica del mese di Dicembre di ogni anno, ed in essa si eleggono a pluralità assoluta di voti ì membri della Direzione Centrale della Società, giusta gli arti- coli 20 e 22, e si delibera intorno al conto preventivo delle spese generali per l’anno successivo, e si eleggono tre revisori pel ren- diconto dell’anno che scade. La seconda ha luogo nell’ultima settimana di carnevale, e si de- libera intorno al conto consuntivo delle spese generali dell’anno precedente in base al rapporto dei Revisori del Rendiconto. Nella stessa adunanza si approvano e si promulgano i Programmi di concorsi per gli annui Congressi della Società. Gli amministratori, gl’ impiegati e gli agenti sociali sono man- datarj temporarj revocabili, soc] o non soc], stipendiati o gratuiti Art. 29. Le adunanze generali tanto ordinarie che straordinarie sì tengono dietro invito pubblico della Direzione Centrale da co- municarsi anche quindici giorni prima alla Rappresentanza dei singoli Consorzj regionali. Art. 30. La società tiene un annuo Congresso generale in quella località che verrà all'uopo determinata in una delle ordinarie adunanze generali. Art. 54. All’annuo Congresso hanno diritto di intervenire tutti i Socj con voto deliberativo. Art. 32. In occasione dell’annuo Congresso si terrà una pub- blica Esposizione di prodotti agricoli ed orticoli, di bestiame, e di macchine e strumenti agrar]). Art. 53. Si conferiranno premj agli espositori, e consisteranno in medaglie d’oro, d’argento, o di rame, od anche in sussidj pe- cuniar]. Art. 54. Eguali incoraggiamenti di premio verranno distribuiti a tutti coloro che avranno felicemente sciolto i varj temi agrono- mici, tecnologici o statistici stati posti a concorso. Art. 33. La Presidenza effettiva del Congresso è demandata alla BAIEE 1 CSS Direzione Centrale della Società, di cui farà parte anche la Rap- presentanza locale del Consorzio regionale presso cui si tiene il Congresso. . Art. 56. Il capo della Rappresentanza del Comune, in cui ha luogo il Congresso, sarà ritenuto qual Presidente onorario. Art. 37. L'aggiudicazione dei premj viene attribuita a commis- sioni, od a giuri speciali da nominarsi dalla Rappresentanza ge- nerale del Congresso. Art. 58. Nelle adunanze generali i Socj assenti possono farsi rap- presentare da uno dei Socj presenti, che avrà in questo caso due voti. Qualunque però possa essere il numero degli atti di procura, nessuno può avere più di due voti. Quei Socj effettivi però che hanno, a termini dell’art. 8, diritto a due voti, possono, oltre il proprio duplice voto, avere anche un terzo voto, quando siano muniti di una 0 più procure. Art. 59. La elezione de’ Socj a qualche carica ed a qualche uf- ficio sociale, viene fatta mediante la presentazione di schede, e si ritengono eletti quelli che avranno ottenuta la maggioranza asso- luta dei voti offerti dai Socj intervenuti all’adunanza. Art. 40. Le deliberazioni sociali prese dai Socj raccolti in re- golare adunauza si ritengono valide ed obbligatorie anche per i Socj assenti. Quelle però che modificassero il presente Statuto non avranno effetto, se non in seguito a Governativa sanzione. TITOLO VI. COMITATO TECNICO. Art. 44. A lato della Direzione Centrale siede un Comitato Tecnico, alloscopo di far concorrere i lumi della scienza e della buona pratica alla miglior prosperità agronomica del paese. Possono far parte del Comitato anche le persone che non hanno la qualifica di Socio. Art. 42. Il Comitato Tecnico si compone, a seconda delle esi- genze sociali, di quel numero di Membri che parrà necessario alla Direzione Centrale, da cui verranno eletti. Essi rimangono in carica tre anni, e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito. Art. 43. Le funzioni di Membro del Comitato Tecnico non sono incompatibili coll’esercizio delle altre cariche conferite dalla So- cietà. SA Art. 44. Il Comitato Tecnico è presieduto da uno dei due Vice- Presidenti della Direzione Centrale. Art. 45. Al Comitato Tecnico competono le seguenti attri- buzioni : I a) Assiste, ove sia richiesto, alle adunanze generali della So- cietà, ed a quelle speciali della Direzione Centrale, per fornire tutti que’ schiarimenti che potessero all’uopo desiderarsi; 6) Esso intraprende tutti quegli studj e sperimenti che crede più opportuni pel prosperamento sociale. Nel caso che occorres- sero spese, si dovrà per questo richiedere la preventiva autoriz- zazione della Direzione Centrale che ne curerà l’erogazione; c) Dà opera ai lavori ed agli studj che gli vengono attribuiti dalla Direzione Centrale, sia a nome proprio, che a nome dei Con- sorzj regionali che ne abbiano fatta alla Direzione regolare do- manda; d) Assiste e coopera all'ufficio di redazione del Giornale della Società per giovarlo dei proprj lumi; e) Emette il proprio voto sulla proposta dei Programmi, dei Corsi pubblici agrarj, e concorre colla Direzione Centrale alta com- pilazione dei Programmi di Concorso; f) Dietro istanza dei Consorzj regionali decide le vertenze che possono insorgere fra questi corpi e le rispettive Rappresentanze in materia scientifica. Art. 46. Le comunicazioni del Comitato Tecnico coi Consorzj regionali hanno sempre luogo col mezzo della Direzione Centrale. TITOLO VII. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA”. Art. 47. Un Consorzio regionale cessa di esistere allorchè il numero dei Socj sia ridotto a soli cinque, ed in questo caso i fondi che gli appartengono vengono ritirati dalla Società Ge- nerale. Art. 48. La Società Generale può sospendere l'applicazione de- finitiva dei fondi residui di un Consorzio regionale stato sciolto, sino a che crede possa di nuovo ricostituirsi il Consorzio. Art. 49. La Società Generale cessa di esistere quando non sus- sista più che un solo Consorzio regionale, il quale però può, come tale, continuare la propria limitata esistenza. Art. 50. La Società Generale può anche essere disciolta per de- liberazione della Società stessa, quando lo scioglimento sia stato — 15 — proposto dalla Direzione Centrale, o dietro domanda di dieci Socj, e sia stato accolto alla maggioranza di tre quinti dei membri ef- fettivi dell’associazione a tale uopo invitati ad una apposita adu- nanza generale, e sia stato confermato un anno dopo in una se- conda adunanza generale a maggioranza assoluta dei Socj ad essa intervenuti. Art. 51. Nel caso del definitivo scioglimento della Società, ver- ranno i fondi sociali destinati dalla Società medesima a scopo analogo alla sua istituzione. ai CONSORZI REGIONALI COSTITUITI Milano — Presidente Cav. Giuseppe SACCHI. Cremona — » dott. AmepEO PINI. Pavia =— » Prof. Giuseppe PAsI. Como — Vice-Presidenti Prof. AnceLo RoncoronI, e Luici BrancHI. Lodi — Presidente dott. Seconpo CREMONESI. Basso Chiese ad Asola — Presidente Dott. RENATO GEROLA. Valle Inferiore dell’Oglio, a Campitello — Presidente CnizzoLini Dott. GiusEPPE. Alto Mantovano, a Guidizzolo — Presidente BarpeTtA ANSELMO. Soresina — Presidente Cervi Ing. Luci. Di imminente Costituzione Brescia — Bergamo —- Varese — Treviglio — Rivarolo del Re — x da da gi È È x * PRIAAM n pot Pe à Ad di x RA \ » n A ia di i LARO SONORI DEU dA MEN Wo 1 n re n \ CI tI ERRE. bale PIOOT DIR pAti) Oo sa CRA vpi ia 0 ba ba tot * Y i bi ; LAST. % i x À A p î sai & = ni; ‘ar r i è 2 v x MR, gi sA "” i ù BRA, f I pat dA E Ret 1 f* Lp nf = b: RA i 1% è Ù LI . = hi ‘ - li Hi a p 0 f pri SUI MLD ; È) s " ) VOIRATI Li t finti * i 18, y 3% br PRC Ù . n DA PI > 3 PITRGTART : SRE ì î Va i - SA v Ò ì Pat 4 X Pi Ad ù x O À $ i i fi Ù 10,044 î A I] LE ' o | T i î A ® x ” » è 4 n È Da, o ‘Roe pe giniri(i n LI gl gle tro e n \ Ara) (RL, } ‘ Ri x Ù " È . . i n x Culi Ai LIBRARY OF CONGRESS MULINI vue Nol; Du for a sia È } ne ì i Pa, s La “ Ù « d È + TM a ì ù LAI » Pio RE Y & i wi È