Skip to main content

Full text of "Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni"

See other formats


Google 



This is a digitai copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as pari of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legai copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with librarìes to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-C ommercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commerci al purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do noi send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legai Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we cani offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l 



Google 



Informazioni su questo libro 



Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 

nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. 

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere piti protetto dai diritti di copyriglit e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è 

un libro clie non è mai stato protetto dal copyriglit o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 

dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 

culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 

percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. 

Linee guide per l'utilizzo 

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate. 
Inoltre ti chiediamo di: 

+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Googìc Ricerca Liba per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 

+ Non inviare query auiomaiizzaie Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 

+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 

+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'udlizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di fame un uso l^ale. Non 
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 

Informazioni su Google Ricerca Libri 

La missione di Google è oiganizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e finibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed edito ri di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web 
nell'intero testo di questo libro da lhttp: //books. google, comi 



w 






■''•* 


c>^ 


III ' 










iH 


-' 1^- 


^ 

^♦^ 


-'-•^v 

^;l . .. 


Ert>' '• 


1 ^ 








1 


'ykk^ì 


^■/ 


\ 




'1 


r- 




H^^^: m 


t 


^■iHHr 



Zl a^ •-'' Vj^/ _ 



,1 



Sbarbarli College ^.ibrarp 




(;IFT OF 



Archibald Cary Coolidge, Ph.D. 

(Class of 1887) 



PROFESSOR OK HISFORY 



,1 ,M»..'. '.' . 



/ 







f » . 



r. 



(j 



I 



e "Vr^^ » 



V ": 










■ 

/ 



"^ 



^ 'tt.^ ,. . , ■ 



GLI STATUTI INEDITI 



DI 



CAVA DEI TIRRENI 



PER 



GIOVANNI ABIGNENTE 

PROFESSORr. PAREGGIATO DI STORIA DEL DIRITTO 
NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI 



Volume I. 



ROMA 

ERMANNO LOESCHER & C.« 
Tia del Cono , 307 

TORINO — FIRBNZB 

V i a d i P , 19 Tia ToroabBoni, 20 

18S6 




lU. SI 



Marnrrf Ctllege Library 

JIIW ? 1013 

i. GIflof .., 
Prof. A. C. Goolidge 



FRANCESCO SCHUPFER 



PROFESSORE DI STORIA DEL DIRITTO 



nell' università di roma 



CON RIVERENZA ED AFFETTO 



A questo mio lavoro, unica prefazione può essere: 
che ho molto durato, e per oltre quattro anni, in ricer- 
che faticose, sia per la natura de' documenti, disse- 
minati in tante schede notarili antiche, e per la dif- 
ficoltà de' caratteri, spesso resi inintelligibili dall'o- 
pera deleteria del tempo , sia perchè intesi ad uno 
studio oi^anico degli elementi ricercati e dissepolti, 
anziché ad una pubblicazione nuda o accompagnata 
(la poche note. 

No, non mi piacque pronunziare il sine me... vade 
sed incìdtus... di Ovidio, dopo tante vigilie, perchè 
avevo grande amore all' opera mia, e non mi sarebbe 
certo giunta gradita la taccia d'averla abbandonati 
per via, affinchè altri poi ne avesse goduto! 

M' inchinerò al giudizio di quelli i quali durarono 
parimenti nell'ingrato ed inglorioso lavoro, non »1 
giudizio de' compilatori, i quali vestono facilmente le 
spoglie altrui , mostrando una dottrina ed una col- 
tura che non hanno. 

E son certo... di un'accoglienza fredda o tepida, 
nello ambiente malsano in cui viviamo, atto allo glo- 
rie tribunizie , agli allori... pe' nuovi secentisti , al 
trionfo dell'utile sull'onesto. 

E... diranno^ quale utilità trarremo noi dalia ricerca 
degli statuti della Cava?!,.. 



f 



GLI STATUTI DEL REGGIMENTO 



DI 



CAVA DKI TIRRENI 



CAPITOLO I. 



Citta k Tkruitohio 



I. Alla piona coinpronsionft (loir origino o (lolla importanza 
dt*;rli Statuti Cav«>si, e iioo^ssaria la cojl^iììzìoiìo osiilla dolio 
vio»iulo sionch;> ili Cava, sp«H*ìalinoiUo noir Kvo Moilio. 

1% so talo iKvossiià iiuii apparissi^ ovidonto a prima vista, 
hasloroMio coiiosroro lo scopo o la tola di «piosto lavoro, poi' 
convinoM*si clic uossuiia va*^hoz/.a di prolissità ri trasporta, 
silihoiio il solo bisogno di iiiloiuloro o laro iiUoiid»M'(\ 

II. No] loiritoiio cavoso , posto fra Salorno <; N(Kora doi 
Pa«raiii, al ilir ili Straboiio, sor^rova T antica Mancina: infn* 
Sin'nusas et Pastdoniuta (Pesfutfi) Murrina esl a Tyrrhrnh 
ronditdj a fkimnitibus habilala. Ilinc per Nuceriaut ad 
Po/tipejos usque ad isthìnus est centum viginti anìplifis sta^ 
d l'or u/ ti. (1) 

Prupriamonto Marcina ora in quoHa marina, posta fra 
IVsto (Fusidonia) o Io Simnusso, ail iijrualn distanza, ciw sul- 
la marina di Viotri. 

Sonza va^^1^^ jm»! campo <loll«) induzioni, sulla storia dol- 
r antica Marcina, a noi basta formaro jkx'Iio nozioni pn»ciso. 

III. Marcina divenne una colonia i*omana, daccbò Livio 



fp StrabtiNf.. (ieog, tih. V. pag. 251. 



— 10 — 

ci nana avere Q. Fabio console, iieiraimo 14(), espuonata 
Nocera ed occupato il territorio campano, rimasto fino allora 
a' Sanniti; e poiché la Campania antica giun^^eva al là del 
fiume Silaro, e, di qua era Marcina, ben può dedursi essere 
il territorio marcinese, nel 44o, caduto sotto V imperio ro- 
mano. 

Anche il Mommsen accenna alla conquista della Campa- 
nia completata neh' anno 44G, colle seguenti parole: 

« Neir anno seguente (446) gli Etruschi deposero le armi 
€ e dopo essere allo stesso tempo investita i^or mare o, ptu' 
« terra, si diede nel medesimo anno, con favorevoli condi- 
re zioni, a' Romani, Nuceria, uUinui città della Canìpaaia 
€ che tenesse ancora coi Sanniti. » (1) 

Il che manifestamente implica da una parte essersi uA 
446 conìpletata la conquista della Campania, colla città di 
Nocera e col territorio adiacente, nel (|uale era Marcina , 
e dair altra che V avere assediata p(M- terra e p(M' mare No- 
cera, vuol dire avere i Romani occupata la spiaggia i)osia 
alle spalle di Nocera istess^u là dove era sita Marcina, nife)- 
Sirenusas et Posidoniam. 

IV. Il territorio di Marcina, solcato dal fiumicello Banea 
era esteso. 

Toccava da un lato Salerno, dall'altro NoctM^a. Antichi 
sembra fossero i villaggi di cfuel territorio, denominati Ceta- 
rcij Tì^asboìieciy Passiano, e Pn'ato, e, più di tutti, il borgo 
MetelUanOy da taluni scrittori ritenuto pel luogo ove abitò 
Q. Cecilio Metello, Console romano, in passiuido alla espu- 
gnazione dei Bruzii, nell' anno 548, da altri ritenuto luogo di 
delizia della famiglia Metellia. 

Un autore patrio, rAdinolfi, vuole che Marcina fosse stata 
distrutta da' Vandali nel 455 o poco appresso (2), e che gli 
abitanti si fossero rifugiati ne' vicini villaggi del territori!^ 
marcinese, specialmente nel Metelliano, ma questa ophiione 
non e provata e non può assumersi a verità storica. 



(1) Mommsen. Storia romana. Voi. I. pag. 375. 

(2) Adinolfi. Storia di Cava. pag. 77. 



— Il — 

V. Duranto lo dominazioni barbarici^, o s|KH-ialni«Mìt<> sot- 
to i lonirobardi, i villa^'gi dianzi connati (»l)b^r.) incivnif>nt<> 
p*and issi ino , inontro ([iiol cho ora rimasto di Marcina Iti 
dotto loco Vcfcrl, ora Vietri sul ^laio, dovi^ noi TSS lU <m1ì- 
fìcata una nuova citta. 

Noiropoca modosima troviamo ripartito Tapiro marcin<*so 
in tro distretti, McfcUianOy di Vclrrc o Viotri o di *^. Ad- 
julon*. 

Il distrotto Motolliano ora il più ampio, poiché abbrac- 
ciava il t<MTÌtorio fra la marina <li Viotri, o limiro Y alvino 
<I«»1 flumicollo Hmiea o la via noc(M-ina sino al monto S. Mar- 
tino presso NociM'a, ^iramlo sn por i monti che conllnano 
col territorio d'Amalfi, sino a ra^ririim^rero il primo pimio 
di partenza. 

Comprendeva i villa«rpri di M 'frll/a no^ Ofctzi S. Cosai'io, il 
Corpo di CarUy villair^ào suito all'epoca d' increnionto del 
Monastero della Trinità, Vcfrioffo, PasrianOy Priafo, Tì^ds- 
ho/uut, Alholdy RaitOf Btujnara, Fonti e 0*f<tra. 

Il distretto di Vrfrrr cDminciiva di là dal (inni » Hunoa, 
abl)ra<riava l'atiualo piano di Mulina, o poi, nMroc<»dondo 
poi ]iionio lk)tiirnino, porv.^niva alla vallata, (\ \ìvo^t'iS\UHu\i) 
sino a (lallocanta, ritornava al maro. 

Il distrotto di S. A<\juioro si ov;t»»:idoa pjM* tutto il tratto, 
tia (fallooania presso Salorno, o Sapiola i)n'sso Nocoi-a, al 
Nord dol territorio marcinose. 

Comprendova il OisfrfOit S, .1^///^^>/7n, elio dicesi fondato 
«la S. AdJiUore come vii la «r^Mo, o tutta la i^arto do'fortilizii 
onsiruita dai Lonirobardi, a <lill»s;i dolla via che monava a 
Salorno, s<m1<» dol principato. 

C<>mi»rondova altrosi varii cassili o borjz-ate, come quelli 
dolla Ma(ì(ì((lrfift^ i^nsabnri, Dupi/io, Qutiraiifn^ Arcani^ 
Marini o Alcss/n, 

VI. Marino Fi'occia, noi suo libio //<• s/«/y/;'/f^//,s (1), scrissi*: 
Kpisrojms Canrnsis exrutptus rs/, (^riias rrrc/is estesoli Sa- 
Irrtiilatii (piondiUn sifus, ///> Ilrrrtno sub Cura montis con- 



\) M. Freccia. /> subfeutJlis lib I. n. ii. 



— 12 — 

slriicto noì/ien suìnpùt. In quo viri scutctissimi temierunt 
et teìient incolatum: cosnobium hodie habet celebre; loci est 
amcenilas, ae>'is salubrifas. 

E soirjriuniro: 

Urbeìii appellata Blo?idus t:et astate tu ìnagnam exhibet 
in eo locOy qui Mitilianus dicitur, et Sanctus Caesarius; 
sederi yorrnannm^u/H ducum; fulget militibus utriusque di- 
scipliìiae. Honorius terttus ìncininlt in e. /. de off. jud. et 
Eugenius iij in e, insupe^' de testib. 

E l'Adinolfl ne conchiude: che il monastero fu primo a 
trar nome dalla cava, che avea prestato il suolo alle celle 
de- benedettini ; che il nome di Cava fu comunicato prima 
dal Monastero al Casale del Corpo, nel secolo XII; che, al 
cadere del secolo XIII, tal nome passò a tutta la parte oc- 
cidentale e meridionale del territorio marcinese , che il ti- 
tolo di città della Cava fu aaiuistato nella fine del seco- 
lo XIY. (1) 

E per verità il nome di Monastero della Cava noi non lo 
tix>viamo nel Diploma di Guaimaro Principe di Salerno, in fa- 
vore deir Abate Adelferio, dell' anno 1025 (2); dacché il di- 
ploma scritto da Alc:3prando clerico , dice: in quo ipsa ec- 
clesia a nobo fundamine construcre fccisti cura tuo espen- 
dio in noiuine sancii et indibidue trinità tis a foras liane 
salernitwuon cibitatein in pertinentia mitilianense. Et 
Cìnpta ipsa vocatur arsicza etc. 

In una carta del 1030 (3), contenente locazione di terix), 
si parla del rettore della Chiesa di S. Nicola, qui constnv- 
ctuui est in locum beteri ubi gallucantu dicitur^ e di una 
pecia de terra tmcua, quod puì-s 2)rcphalc herclesie abet et 
pertinentes est abere in locum salictutn mitilianknse 
finibus. 

Una carta del 10:il (4) con la «luale Giovanni figlio di Man- 



\\) Adinolfi. Ihid. pag. 2i1. 

f2) CoDEX Cavknsis. Voi. V. paj:. %\. Do.*. IMICLXIV. 

.'3) Ibid. pap. 187. IhK. DCCCXXIV 

iij Ibid. pag. 199. Doc. DCCCXXXII. 



— 13 — 

sone, locava a Mauro lìglio di Martino, un fondo pertinente a 
sua moglie Senda, si parlava di questo fondo, sito in locum 
qui (licitar ad forma mitilianense fìnibus. 

Neiranno 1032 (1) Madelmo e Griselaita conjugi, Tuno per 
la sua parte di proprietà, T altra per la sua quarta parte, 
costituente il nwrgencaph y vendevano un fondo a Sergio 
presbitero. Madelmo parla del suo fondo in questa guisa: 

Clarefacio ego jamdicfas lìiadelmus abere rebus in lo- 
cuta transboneja mitilianensk fìnibus . . . 

Neir anno 1033 (2) Jannacio e Marino Atrianonse, germani, 
pixx-odeano alla divisiono de' loro boni, siti in Salerno, in 
.Virola e nel territorio cavese, innanti al giudice longobar- 
<lo Grimoaldo; e, nella carta, parlasi do' beni , i quali sono 
in communione, così: 

Alia socia feci de Iota et inclita rebus ipsorum geì^rna» 
ni de locum beteriy et de locum cetara, et de locum pascia- 
mo otc. 

Anche il Diploma di Gisulfo II a favore di Leone Abate 
della SS. Trinità, dico: /v/?o Abas et Monachi Monasteri San- 
ctai\ et inseparabilis Trinifatis, foris liane Ciritatem ron- 
strncti in loco, qui nominatur Mitilianus...; e poi vi si in- 
dicano lo torre o gli uomini, Metellia/umses^ e il luogo Pas- 
siamo, o Transbonejay e AWola, o Cefara, e Fonti, e GaU 
Incanta, Ovl il Castrum S, Adjuforis\ ma non si parla mai 
di Cava. 

N«»iranno 1055 troviamo una carta che accenna a tal nt)me; 
C!^\ in altra carta del 1073, si logge: Indolfus, Gitiesolfus , 
Jnannes et Durantus germani fili Siconi conspirati st^ 
iitus prò Dirima providemtia et perrexitnus lionuim ad 
Oratorium S. Pauli Apostoli, et inrr'nitnus ibi Domiinum 
Prlrum Abatetn SS. Trinitatis de Cava , qui ènagìium 
Unnorcut notm fecit, et confessioni* ab ilio de nostris fa- 
riiìnribus nccepitmus , et nimiuim onus prò nobis sfcsce- 



li 0>ui\ CwKNsis. pag. 212. \hw. IK:C<:XLII 
.2> Ibi», pag. 229. l>oc. lìCATA.. 
• 3) Abio.nemti:. Diritto Successorio pag. 228. Appendice. 



— 14 — 

pity et in Socielate y et beneficio S. Monaslerii SS. Tri- 
nitatis nos et nostros parentes accepif. (1) 

Nel Diploma di Ruggiero Normanno del 1086, è scritto : 
veìierabilis Abbas Domine Petre Monaslerii Sancle , et 
lìidiridue TrinilatiSy qiwd condituta est foris ìiatic a Deo 
nobis concessam Salernitaìiam civitateuiy juxta Meliliani 
Cavam ... 

Lo stesso Rtiggiero nell'altro suo Diploma del 1087 eil 
in quello del 1090, contenuto nella bolla di Papa Urbano II 
del -1092, non parla più della Cava. 

Invece in una carta amalfitana del 1115 si logge: 

Domino Petro Roberentissimo Abbati Monasterii reli- 
giosoiHim ac perii issimorum viroriony quod dedica tutu est 
foris civitatem Salerniy ubi alla Caba dicitur y ad hono- 
rein SS. Trinitatis. (2) 

Dal secolo XI troviamo adimque talvolta usato il nome 
di Cava, a proposito del Monastero, e solo nel secolo XIV 
e XV troviamo la città chiamata della Cava^ come potrà 
rilevarsi da' documenti inediti, che verranno in seguito pub- 
blicati, a conforto di questo lavoro. 

VII. Le borgate o villaggi del territorio cavese crebbero 
rapidamente, sicché, nel secolo XIII, ebbesi una nuova par- 
tizione del territorio istesso in quattro distretti: Metelliano, 
di S. Adjutore , del Corpo di Cava, e di Tassiano. 

Notisi che il distretto Metelliano comprose sempre Vietri 
colla sua marina, nonché S. Cesario, Vetranto, Castagneto otc. 

Solo nel 1806, con decreto 15 settembre, Vietri formò co- 
mune a se, indipendente dalla Cava. 

Dall' antica Marcina adunque , come voglion taluni scrit- 
tori, germinò la Cava, che, prima composta di borgate me- 
schine e sparpagliate , crebbe poi sino al ptmto da dive- 
nire città fiorente ed incantevole, celebre per la Badia, dalla 
quale prese nome, ricchezze ed impulso di civiltìi. 



(I; Adinolfi. Eod. pag. 2i2. 
(2) Ibid... 



CAPITOLO II. 

Polizia Civile sotto i Longobardi. 

(571-1075) 

I. Degli ordinamenti civili di Cava, durante lo imperio 
romano e le tumultuose vicende barbariche, sino al do- 
minio longobardo, non è utile discorrere; imperocché se da 
una parte mancano documenti speciali, atti a confortare 
qualsiasi pensiero ed opinione, dall'altra non avrebbe la 
trattazione istessa alcmi vero e certo rapporto con 1' ob- 
bietto di questo lavoro. 

Documenti , notizie , statuti . . . tutto si riferisce all' epoca 
longobarda, alla normanno-sveva , all'angioina ed aragone- 
se, al Vicereame spaglinolo; resteremo quindi rigorosa- 
mente ne' limiti de' /aW/ certi ed indiscutibili. 

IL II territorio della Cava fu soggetto a' longobardi sa- 
lernitani, e, poiché non eravi un gran centro abitato, ma 
piccoli e sparsi villaggi, questi dipesero onninamente dalle 
autorità di Salerno, né ebbero magistrati proprii, essendo 
considerati come parte integrante della vicina capitale del 
principato. 

E non vi troviamo infatti né gastaldi , né sculdasci , né 
azionari ; invece tutto quel che attiene alla vita civile e 
giuridica troviamo concretato sotto l' immediata giurisdi- 
zione de' magistrati di Salerno. 

Il primo documento che autorizza queste affermazioni é 
delPanno 872 (1), sotto il principato di Guaiferio. Lupiciso, 
figlio di Lupo, permuta (vicariatio) con Ragimperto presbi- 
tero, un suo fondo sito nel territorio di Cava, in loco Pria- 



(I) CoOEX Cavensis. Voi. l. pag. 99. Doc. LXXVI, 



— IG — 

tu (1) , e r atto è rogato da Poterico notaio in Salerno : 
Unde te Pote>ùco notario tali tinore scribere royabit , 
actum Salerìio mense indie fio7ie felici ter. 

Ma assai più notevoli sono due documenti de^li anni 881 
ed 882 (2), sotto il principato di Guaimaro 1. 

Ermenando {filius leoni de Priatu), il ((uale risio<lova 
in Priato (Cava), ubi resedeo ia ì^ìtprascripiuìii locum 
priato , dona i suoi beni a Leoinperto suo germano , se- 
cundum legem de laioiegild, e V atto relativo è rogato in 
Salerno, actum Salerno. 

Dunque un abitante del territorio cavese, residente in esso 
territorio, per stipulare l'atto di donazione, dovea portar.<i 
in Salerno — ivi la Curtis regia, ivi i pubblici utttziali, ivi il 
notarius. 

Caratteristica è l'altra carta dell'anno 882. Rodelenda, 
figlia di Rodelupo e vedova di Polcaro, figlio di Lupo, di- 
chiara di avere dal fu suo marito, in die coniuncfionis 
atque copulationis , secundum ritum et constwtudo gen- 
tis nostre langobctì^doruìn, ricevuto il morgencaph; diihiara 
di volerne disporre a suo talento , ma di avere inteso dai 
dotti che non può ciò aver luogo, senza serbarsi le forme vo- 
lute dalle leggi, e quindi volere ella seguire i dettami delle 
leggi stesse: sic fecit notitiam lupicLsi filio lupi et liodo- 
risi filio poriciy qui sunt propùiquioribus parentis meis^ 
et pariter perressimus in presentiam nandiperti gastaldi 
et omnibus illius adnuntiabit , ut per^ eius absolutionem 
liceret niee ipsam quartam partem vindere meanique fa- 
ciendum utilitatibus. 

Ed allora Xandiperto gastaldo le dimanda, se ha altri 
parenti mundualdi, ed ella risponde che ha due figli, V uno 
predato da' Saraceni, l' aUro a Nocera, il quale non può y(^ 
nire in Salerno, perchè questa cittii trovasi assediati^ dai 
Saraceni istessi: non potuit ac beniret prò ista genera- 



(1) PriatUj vernacolo idiomale, sen Pregiato^ ob aeris amoRnitatcm vocatur 
unus ex vìcis, quibas constat Municipiam Cavae Tyrrlienorum. (Nota al Codex). 

(2) CoDEX Cavensis. Voi. I. pag. 108 Doc. LXXXV- LXXXVI. 



— 17 — 

tioìies barbaras saracenorum, unde in cibitate ista sale7\ 
nitana circumclusi summ. 

Nandiperto perciò, prò timore onmipolenti dei et nier- 
cedem superius domini nostri et sue animCj concede che 
Lupiciso e Liodoriso facciano da mundualdi, e fa procedere 
Rodelenda alla vendita della quarta parte, quod legibus tot- 
lere debeo de rebus substantias ipsius polcari viri niei in 
LocuM, QUE DiciTUR MiTiLiANO, ubi priatu bocutur^ a fa- 
vore di Iladelghiso. 

Ora questo atto fu rogato in Salerno, da Inghelprando no- 
tajo, alla presenza di Nandiperto gastaldo , per Rodelenda 
moglie di Polcaro , abitante e proprietario di Mitiliano , 
villano di Cava; epperò è prova non dubbia, che gli abi- 
tanti del territorio cavese eran sottoposti alla giurisdizione 
delle autorità salernitane, mentre troviamo nel Codice Ca- 
vense moltissimi documenti, della stessa epoca, rogati in 
Nocera per Nocerini e innanti a giudici locali. 

Neir anno 897 (1) Ametruda monaca , religiosa fernina , 
successa ne' beni del figliuolo Radelchi, morto senza eredi, 
volendo disporre di questi beni, si presentava a Castelchi, 
giudice e gastaldo in Salerno, per chiederne autorizzazione, 
al ottenutala , in presenza di Castelchi e di Orso notajo, 
vendeva i beni tutti, i quali ipse filio nieus per duo seri- 
ptionis cartule henitum habuit da leopenandus fdio poi- 
cari, et da Rodelenda filia Rodelaupi, que est rebus ipsa 
in locum qui dicitur mitilianu, ubi proprio priatu vo- 
catur idest territoria, arbusta, pomraiferis et infructi- 
feris suis , ubicwnque vel quomodocumque de rebus ipsa 
inbentus fuerit , cum inferius superiusque suis, cuui pro- 
prie finis et biebus suis et usus aquarum, et cum omnia 
intro se habentibus. 

V atto fu rogato in Salerno ed alla presenza del giudice 
e gastaldo Castelchi , il quale firmò, per primo, la cartula 
venditionis; e non è dubbio che Ametruda fosse cittadina 



(1) GoDEX Cavensis, Voi. I. pag. 437 Doc. GIX. 





— 18 — 

e proprietaria in (iiicl tii Cava, mUiliami o prialit, pA a 
contrarre la vendita, fosse stato necessario che ella si fosse 
portata in Salerno innanli al g-iudice e gastaldo, per esseni 
autorizzata. 

E non bastano queste prove, (lacchè ve ne ha di [àù con- 
cludenti. 

Nell'anno 938 (I) ebbe luogw giudìzio fra Johanniperto, pel 
fognato Pietro, Leomaro, pel nipote Giovanni, e Lindolfo, fi- 
glio di Adeljierto, in Sacraiissinio fkilernitano palatio, co- 
yam presentia rodelgrimi jttdici aliosqiie nobiliores hO' 
mines ibidem astanliOus , per la divisione de' beni della 
eredità dell' avo Gisolfo, i quali beai eran siti in Mililifuio 
( Cava ) : ipsa rebus de miUlianOf ubi ìnodo illi residentes 
sunt seu et uhi nos residentes surnits, ed erano parte in 

città e parte ne' casali alias res lam intus civUate et 

foras casalibus. 

V atto di divisione trovasi rogato da Pietro iiowjo e sot- 
toscritto da Itadelgrimo giudice in Salerno; e di conseguenza 
se ne traggono questo conclusioni: che cittadini di Mitiliano 
(Cava) litigarono per divisione di beni ereditarii, innanti al 
giudice Salernitano e nella curtis regia del Principe Guai- 
maro; che procalettero tv\ atto di divisione in Salerno , in- 
nanzi al giudice medesimo , pur essendo residenti e com- 
nioranti nei villaggi cavesi — cioè a dire, che i cavesi non 
aveano giurisdizione inilipendente, né aveaiio gastaldi , giu- 
dici, notai, che eran considerati come salernitani cives. 

Una vendita dell'anno 947 (2), fatta da Leone, figlio di 
Rosa, a Stefano Lupo, e Giovanni, figli di Giovanni e Adel- 
gario , Teoderico e Mirando, figli di Mauro , tutti cittadini 
cavesi , vendita di beni siti in locum trasboneja , ubi 
proprio majaao dìcìlur fìniòus mitilianensis, è caratteri- 
stica ; imperocché vi si accenna allo avere chiesta ed otte- 
nuta autorizzazione dal Principe Gisolfo di Salerno, e vi sì 



k 



(l) (>)DEi CMtNSis. Voi. l. |jag. 210 Dot. CLXIV. 
(ì) Ibid. Voi. 1. pig. 226. Doc. CLXXV. 



i 



— 19 — 

enuncia espressamente d'essersi rogato l'atto istesso ante 
presentia ipsms iudicis (Radelgrimo) ceterisque subscripto- 
rum testium... Salernitano palatiOy per mano di Pietro 
notajo. 

Giovanni figlio di Adelgario e Adelgario figlio di Mauro, 
nell' anno 954 (1^, addivenivano a convenzione con Leone ed 
Orso, figlio di Sergio Boccapizzola, intorno alla divisione del 
monte Oriselo de locuni Trasboneja ubi majano dicitura 
dopo aver litigato in sacratissiìao Salernitano j^alatio ante 
presentia radeìgrimi judici et alii testes. L'atto di conven- 
zione trovasi rogato da Rornoaldo notare e sottoscritto da 
Radelgrimo giudice di Salerno. 

Maraldo e Giaquinto, fratelli, donavano a Domnando e 
Giaquinto, figli di Amasiano orefice , i loro beni in Vetere 
(Vietri, allora territorio cavose) nell'anno 964 (2); e l'atto 
fu rogato da Antiperto notajo in Salerno. 

Nell'anno 969, Pietro giudice emanava S3ntenza, in sa- 
cratissimo Salernitano pala t io ^ per definire una lite che si 
agitava fra Orsolo Atrianense, figlio del quondam Marino 
giudice, e Giovanni Atrianense, figlio di Giovanni agnomL 
nato Buccabitello^ per una casa in locum beteri finibus 
Salernitanis, intus ipsa civitate qui fuit ibique in beteri, 
e donata ad Orso da Adolmondo, figlio di Aghenardo. (3). 

Neil' anno 972 Guaiferio monaco , Alferada monaca , ve- 
dova di Majone, figlio di Guaiferio , ed Aloara figlia di Al. 
ferada e di Majone, nonché Pietro gastaldo, marito di Aloa- 
ra, prò reniedium salutis anime eorum et predicti Majoni 
Castaldi, donavano al Monastero di S. Arcangelo in locum 
duliaria, tutti i loro beni siti in Fasciano et in mitiliano. 
L'atto relativo trovasi rogato in Salerno da Radechi no- 
tare. (4) 

Ed altra donazione troviamo dello stesso anno 972 da Gio- 



(\) CoDEX Cavensis. Voi. I. pag. 238 CLXXXIV. 

(2) IBID. Voi. II. pag. 18. Doc. CGXXVI. 

(3) Ibid. pag. 61 Doc. GCLIX. 

(4) IBID. pag. 68. Doc. CGLXVI. 



— 51) — 

vanni e Leone, fl^iH di Gutio Atrianense, ail Arechiso e Gìa- 
'(uirilo pastjilili . di beni siti in Volere . ulter flubio Bo- 
iieja, i ijuali Giovanni e lenone, aii/e subscriplo iwfarin et 
tesff^s, pn^sentavano 1" aulorizzaziono ni t (muta dal Principe, 
osleitdìmus co/tcessìonùì a palalio, q'taUler liaveimts licetìf 
tiain et polesfafem de rcO-is . el cauxa uoslru et jHdica/l- 
dum, el oiiiiiia inde facU'adum, qualiffr roluei-imu.i, e lei- 
ciano i-oiTare l*alto in Salerno, da lìadtvlii notaro. (1) 

Giovanni o Loono Atriaiiensp, (ìfili dì Gutio, e Riso, Rode- 
rico. Maraldo f Uigisio lìfjfli tli Maraldo, Leone e Giaquìn- 
lo, nell'anno !)7Ò, nf Wt'm componerent , prestavano scam- 
bievole Udejussione, apttd judicem Gaidonem (giudice Sa- 
lernitano ) circa possessinnem cujusdaìii chisuriae et pi- 
strini in loco Velcri et Transboneja. (2) 

Lainfì-eda, flfrlio dì Magolfrardo da Mililiano, vendeva a 
Leonfì, flfrlio di Gutto, la quaila parte di un terreno spet- 
lantegli por successione, sito in locum belei'i...iibi pj'opio 
ad moUna dictfur ; e la carhtìu vendifioìtis, poi-tante la 
data dpir anno 984, trovasi rogata a Salerno, da Giaquinto 
notare. (:t) 

Adeniai'io giudice spetUva mandato, per mano di Giovanni 
Notara, aìHncliè Pietro Alrianensp, figlio di Scipio e Gio- 
vanni, figlio (li Gutto, //( sacratissiiiui Salernilano patatio, 

avpssera coin|xisla una lite sorta fra loro eo quttd Joan- 

nes inalo hordìne iiih'oissel in j-eb'ts ipsius Pelvi, in Miti' 
liana ubi proprio dìcHiir Lliariit. (1) 

Nell'anno 994, Orso Fabro chiamato caballaru, donava e 
confermava al suo genero Ainelfrit, una terra con vigna m 
lietei-i ubi praprìo gallucantii bocatur, e la cartuln dona- 
/ionis III scritta da Alderiso notare in Salerno. 

Itmanzi a Landenolfo, comes, od in Salerno, nell' anno 995, 
litigarono Teuderico, avvocato della Chiesa di S. Maria, e 



ti) CoDKX ^^v^^sls. V.il. II. puf:. 91). \)-j.: CCLXX.MI. 
I2i IwD. pag. m. l)o.\ CCIAVll, 
(31 IwD. pag. 20i. Duf. CCCL.'iV. 
(i) JBiD. psf. 205. Doc. CGCLXVI. 



— 21 — 

Disio Aglio di Ingnone Presbitero , possessori di beni in 
Mitiliano (Cava), sostenendosi dalla Chiesa una usurpazione 
in suo danno fatta da Disio; e Landenolfo sentenziò: dovere 
esse parti dare garenzia (guadiaré) di portarsi sopra luogo 
cum judicem et notarlo , per determinare i confini de' ri- 
spettivi fondi. (1) 

Giaquinto figlio di Giovanni vendeva nell'anno 998 a 
Giovanni Atrianense figlio di Orso, una terra, cum insite" 
tum et aliquantum bacuum in locum transvoneja finibus 
7niUtianensej per otto tareni di oro, stipulandone l' atto re- 
lativo innanzi ad Alderiso notaro, in Salerno. (2) 

Aloara comitissa, filia Madelfril comitis uxori Landoari 
coiaitis e Guaiferio conies filium ejuSy nel 1000, donavano 
solennemente al Monastero di S. Nicola d^ Gallocanla (sito 
nel territorio Cavense), dacché esso Guaiferio era grave- 
mente infermo ed in età minore, in virtù della legge XVI 
dell' anno 720 di Luitprando, molte terre e selve, site in lo- 
cis Priato , Draconea , monte Falertio et Albola ac duo- 
rum Molendinorum in Vetero Cavae. 

E la pergamena, riportata in parte nel Codice Cavense, 
finisce: et taliter scribere rogavimus fe dauferius nota- 
rifiìUy actum Salet^no. (3) 

Del 1008, aprile, sesta indizione, abbiamo un documento 
interessantissimo. 

È un atto di divisione ira Madelmo, figlio di Giaquinto , 
Imperatissa di lui sorella e moglie di Sergio, e Pietro, figlio 



(I) CoDEX Cavensis. Voi. ni. pag. 22. Doc CCCCLXXIV. 

(2, IBID, Voi. li!, pag. il. Doc. CCCCLXXXVII. 

(3; iDiD. Voi. III. pag. 107. Doc. DXXXIV. 

Questa carta è notevole per la sua precisa dizione, e per esservi riferita alla 
lettera la cennata legge di Luitprando. Vi si legge così: et dura ego supra- 
dictus guaiferio a magna egritudo sum depreensum et infra etate me co- 
g nosco et in lege nostra langobardorum continet, ut si cuicumque ante 
decem et octo annos eveniat egritudo et se viderit ad mortis pericutum 
tendere, potestatem aberet de rebus suis prò anime sue in sanctis locis, 
causa pietatis vel in synodoctno judicare quod voluerit, et quod judica- 
verit rtbus »uam, stavilem debeat permanere. 



di Sergio ed Imporatissa. de' beni sili nel territorio cavense, 
Trasboneja, Raito, Albola etc, 

Innanzi a Tnippoaldo, gaslaldus et Comes, assistilo da. to- 
stimoni idonei, il quale si firma in ultimo ego qui supra 
Truppoald Stolsaiz el Comes , si presentavano Maddmo , 
Iiiiperalissa e Pietro, abitami tutti e tre dì Trasbon^ya (Ca- 
va), e comunicavano a TruppoaWo un niemoratorìo di divi- 
sione dell'anno 990, (decimo tii ttuaimaro) fra Madelmo eie 
sorelle Tncta ed Imperatissa, per mano di Romoaldo No- 
taro — 'ù testamento di Uoderiso presbitero, qui Sasso bocabit 
{(Cium Salerno, alchoin Notaritts, dell' anno 29 di Gis(rfft>, 
(90'2)— una cartula di permuta dell'anno 983. per Romoaldo 
notaro — una donazione dell'anno 980, da Madelmo ad Imi>e- 
ratissa, di molti suoi beni, innanzi ad Ademaro Giudice e Teo- 
dorico notarci — una permuta fra Madelmo ed Imperatissa dì 
un fondo in Trasboneja con mi altro in Salerno — una scritta 
dì convenzione per sen-itù di passagijfio, fra gli stessi sub- 
bietti, innanzi ad Adenolfo giudice — e, da ultimo, una carluia 
dotiationis di una terra, in quo pergolatum et viitea fac- 
tam aòuerat in locum tyansboìiege, fra Madelmo e la so- 
rella e cognato, Imperatissa e Sergio, 

Dopo ciò le parli riconosceano solennemente tutte le scrii- 
ture, memoratorii e cartule anzidette, confermavano la di- 
visione fatta per mano di Itomoaldu notaro, e stabilivano 
nuovi patti intorno ad un molino edificato da Madelmo e da 
Stefano, monaco, //( ìocum //eteri, tHÌ intorno agli altri beni 
ed alle locazioni di questi, dando i-eciproca garenzia di stai^ 
sene alla convenzione e minacciando della composizione di 
cento soldi di oro costantiniani il contravventore. (1) 

Ebbene, qual dubbio potrebbe accamparei intorno agli estre- 
mi che voglionsi provare, a base di questo documento, se 
essi no rampollano in maniera evidentissima? 

Sì tratta dì divisione ei'editarìa dì beni siti nel territorio 
cavense, e fra persone abitanti quel territorio, di beni cioè 



fi) CoDEX C^vE^sls. Voi. IV. |)»g. ioa .i 107 IWr. DClI 



k 



— as- 
siti ili Traiisboii€!Ja. Mililìano, itailo ei coetera, e fra" AbIì e il 
iiiiwii' di tiiaqiiiiilo. grititur Hloram in quo (loco 7'ransbo 
iwffc) resideiitrs fuit; p (juosta divisione è fìitta soleiino- 
ineiile iniiaiili allo stolsaz della Corte Salernitana , dacché 
(rattasi di beni peMinenti a donna e dA un minore, e Pesor- 
cizio del inandebHrdiuni regis è evidentemente necessario. 

Di coiisegufinza, non può contrastarsi che su questa im- 
portante pergamena possa concludersi; net llKW i cittadini 
etl abitanti del territorio cavese essej-e sempre soggetti 
alla fiiurisdizione salernitana, e non avere ancora {nudici, 
traKtaldi od a/.ìonarìi proprii. 

Anche nel 10i:i Adelpliisa, Fosca, Dilotta e ISerety^ario , 
abitanti nel territorio Salernitano, (non nella cìltK di .Saler- 
no) donano ad Orso, fifrlio di Ciìovaiini, i loro beni in Tran- 
sboneja. innaniì a Kageuipratido giudico e per mano di Gia- 
'{uinto notaro, con alto rogato in Salerno- (1) 

E nel 1018 Leone Atrianenso vendeva a Monda sua co- 
piiaUi, i suoi beni siti in Transboneja, /S«i6i(s mìtilianense, 
con atto per Notar Ademaro, ridato in Salerno. (2) 

Nel lO'itJ, innanzi a (liovaiuii, friudlce Salernitano, Sergio Ca- 
lendol.'i Iti Alfunsu divìdeaiio beni siti in loco Atonie {Cav.i). (li) 

Hieiro, ll;,'IiodÌ Giovanni Virino, e Tauro, fljjlio di Pietro, 
venilevano a Monda, int^lie di Giov.aniii Atrianenso, una 
terra in .VI;\jano, ftnibas inilHianenae, \»r duo tareni il'oro, 
e l'atto relativo era rog-ito da Alderìso notaio in Salerno, (t) 

Ma una pergamena assai notevole è quella del 1023, mese 
ili Hiagpio sesta indizione . d.ippoiché contiene 1" autorizza- 
lione (lei giudice Itagempraniio, della Corte Salernitana, al 
minore St^t^iolo figlio di Amato, per la vendita di un l'ondo, 
csercilandoHi da Kagnmprando islesso la prerogativa altis- 
sima del muiidi'btinliuiii n-i/is . la tute|;i cioè d'-gli inte- 
ressi de' minori. 



Il) Cowji CiVESHi. Vd. fV. pig. aH. Dot. DCLXil. 
If> iMn, Voi. V. pas. 7. Dot. DCCMII. 
(3j Imo. Voi. V. pat. 21. Dor. UOCXXI. 
( I) In». Voi. V. pie. 52. Uof, DCa\.\XI.\. 




— 24 — 



E non può farsi a meno di ricon-ere col pensiero aliai 
bella legge dì Luitpramio (SVI anno 720), con la quale fii T 
stabilito, inviarsi persoimm deum tiiitentein de sita presen~\ 
ila qui hoc opm sapienter considerei ut ad ipsum infatti \ 
talum aliqua damnietas conlra ralionem ani pei' tìegte~ ' 
gentia minime perreniat. 

Ed è commovente la sempliciU» della narrazione che Ra- 
gemprando premette al suo responso ; poiché quel giudice 
si esprime cosi: et dixit michi ipse infa/ilulm, ut fame et 
7uidita(em aheret et non abere nullum reinediitm , quo- 
niodo Libere potere; in simul et dicìl michi, ut ipsfi suo 
genitor a plurimis temporibus mortuus est, propterea be- I 
nit ad nos ipse infantulas et dixit michi ut haheret ille ] 
una pecia de ter^-a cum sil&e cum aliquanta bineola deserta \ 
in locuìn beteri a cuper flabio boneja et a suptfr bia qui i 
pergit ad nuceria , et bolerent ilkim benumdare, ut tein^ I 
pua famis ebadere, et die exinde bestire et calciare ^ ut\ 
de ipsa fame non niorìantnr. 

Quanta verità in questo barbaro idioma, qq^inta eMcacia,! 
e come si è lontani dallo frasi roboanti dei nostri tempi bu-I 
gLirdi! Itagemprando adunque concede la facoltà, e Sei^ioto.! 
vendo a Sergio, greco, il fondo, per otto soldi di oro, qtiat- ' 
^ro tareni per soldo ; e la sentenza o 1* atto sono ix^ati in 
Salerno, da Giaquinlo notaro. (1) 

^'ino all' anno 1023 adunque, non può dubitarsi che il ter- 
ritorio e gli abitanti della Cava furono interamente sotto- 
posti alla giurisdizione do' longobardi di Salerno , fUrono 
considerati come parte della capitale del principato , s^za 
avere magistrati proprii. 

E si comprende perfettamente la ragione dì un tal latto, 
dacché 1" agro e i villaggi della Cava sono cosi* vicini a Sa- 
lerno da formarne parte integrante , tantoppiù quando sì 
consideri, che per la Cava era l'unica via che menava a Na- 
poli ed a Capua, e quella vallata, essendo di grande inipor. 



. Vili. V pag. 66. [toc. I>CC\LVnt. 



— 23 — 

tanza militare, dovea stimarsi utile da' principi longobardi 
esercitan'^i la immediata giurisdizione. 

IL— Nell'anno 1025 (Marzo. VII. Indizione) segui un primo 
fatto di eccezionale importanza, in ordine alla polizia civile 
del territorio cavese, un fatto che inizia un èra nuova. 

Guaimaro III e Guaimaro IV, padre e figlio, donarono a 
S. Alferio , Abate della Trinità di Cava e loro congiunto , 
una parte del territorio cavese , cioè a dire : la chiesa e 
il monastero della SS. Trinità con le terre, vigne, selve, ar- 
busti, rupi, e tutto quel che era compreso ne' seguenti con- 
fini — fra il vallone Giniolo e il fiumicello Selano^ dalle rupi 
sul Monastero, sino al Sasso Vivo. 

Que' principi donarono, non solo la sudetta estensione di ter- 
reni cum omni intro se habentibus et suis pertinentiis , 
et cum vice de viis et anditis, colla clausola ut amodo et 
semper in tua et de iuis successoribusy qui in ipsa ecde^ 
sia prefuerinty sint potestatis illud tenendum , domiìiaììr 
dum, possidendum et omnia exinde faciendum quod vo- 
lueintis. . . ; ma tutto ciò concessero colla esenzione assoluta a 
pars reipubblicae in sua potestate et arbitrio, et non hor 
beamus potestatem, nec nos nec successoribus nostris exin- 
de tollere nec pensionem , nec censum, nec plateaticum , 
7tec qualiscunque serbitlum vel datloncìu. 

Inoltre concessero il fiume, colle rive, e col diritto di di- 
sporne a piacimento, di farvi chiuse e molini, di ricavarne 
ogni e qualsiasi utilità. 

E fin qui non v' è altro che concessione di beni immobili 
e de' diritti di regalia, quello sul fiume Selano, e quelli per 
censi, plateatico o servizio qualsiasi da parte del concessio- 
nario; ma là dove si rivela intera la concessione feudale, si 
è proprio in fine della preziosa pergamena, dacché vi si dice; 
Item concedimus tibi jamdicto donino Adelferii abbati , 

OMNIBUS LIBERIS ILLIS HOMINIBUS QUI IN OMNIBUS SUPRA- 
DICTIS REBUS SUNT, VEL PUERINT HABITANTES, UT SEMPER 

SINT LIBERI ABSOLUTi A PARS REiPUBLic^, et non habca- 
raus potestatem nec fios, nec successores nostros eorum 
tollere aut faccine tollere pensionem, nec plateaticumf 

3 



nec qwiUsCKtìigite censa rv'/ dationes, nec qnoUbet set^- 
bitium eorum tallere aul impoiiere rei ejcigere queran- 
tur; sei semper a partibus reìspuòbiicis securis et U- 
beris persislant sub defensìone et p}'oteclione tuaqite 
domni adelferiì abbati et de successoribiis tuis qui in 
ipso nìoiiaslerio prefuerint. 

Ora da questo documento risultano gli esti-emi , gli ele- 
menti precipui di una concessione feudale, dappoiché v' ha 
la formola della perpetuità (ut semper in tita et de tuis site- 
cessoribus sinl polsstatis), vi ha la concessione di beni iwi- 
nwbili, e vi ha la concessione della giurisdizione stigli 
abitanti. È vero che manca il vincolo dì fetleltà e quello 
del militare servizio, ma è vero altresì che la prima condi- 
zione può ritenersi implicita e la seconda ripugnava alla, 
piccola estensione del beneficio e al carattere del concessio- 
nario. .\Jtronde ben si sa che il feudo, in queste nostre Pro- 
vincie, nato coi longobardi, fu organizzato e disciplinato dai 
Normanno-Svevi. 

Quel che 6 certo, quel che non può revocarsi in dubbio, 
si è appunto che nel 1025 T Abate di Cava ebbe giurisdi- 
zione piena su parte del territorio cavese e su parte dogli 
abitanti del territorio medesimo. 

111. — Gisulfo II principe di Salerno, nell'anno 1058, estese 
la concessione di Guaimaix», a tutto il territorio cavese, com- 
preso il Castrum Sancti Adjuloris, Albola, Cetara e Fonti. (I) 

Ed in Torza della nuova concessione, la quale è eviden- 
temente di natura feudale, dacché è la prima cartula di 
quell' epoca, la quale parli di feudo, (Simililer confirrnamus 
sive dejìianìa siue feudalia fuerinl, tam in vassalUs quam 
in terris stabilibus, sive mobilibus), l'Abate acquistò la giu- 
risdizione su tutti gli uomini del territorio di Cava; Cotì- 
cediinus efiam fdice il diploma) ad honorem S. Trinitatis 
et reverentiam sanctitatis tuae. Pater Leo Abbas, et amore 
Domini Alferii qui fuit Pater noslei' spiritttalìs, et Ab- 



I 



(I) Abic.ieme. Diritta Successorio, pag. ÌÌT. Appendice. 



27 



bas jaiìidicti Monasterii, atque propt^r remissionem pec* 
calorum nostrorum et Dominae Gemmae Principis no- 
straey et Guaimarii filil nostìH, ut omnes homuiesqui habi- 
tanty sive habilaverint in Castello S. Adjuto?Hs, et pertl- 
nentia ejuSj et in locis Passiano^ Metiliano, et pertinenr 
iiis eoruìUy et in Transboìieja, qiuim a nobis tenet Vibus Vi- 
scontey et in loco Albolae, Cetarae et FontiSj omnia tribiir 
ta, pensioìies angarias et perangarias tam prò terris^ quas 
tenent intra fìnes inferius distinctos^ quain prò personis 
eorum^ atque salules quas nostrae camerae, sive prò terris 
quas laboì^ant juxta rituni regioniSy rei Dorninii debuerintj 
totas Ubi, tuisque successoribus dent et exsolvant in per- 
jìetuumy remota omnium contradictione. 

E più giù rifermasi quanto attiene alla giurisdizione su- 
gli uomini del territorio: — et de omnibus morantibus et 
moraturis intra ipsum domhuiberis 

Nulla nobis in ipso tenimento et in hominibus intra ip- 
suiu morantibus sive cominorataris jurisdictione sive potè- 
state rese^vyata. 

Et concediuius in eodem monasterio ut oìunes liberi ho- 
mines , quando ad habitandum in res ipsius moìuisteìni 
intraveìùnt et sui vassalli esse rolucrint^ ìiullum censum, 
angariam , vel pensionem , partibus ìiostrae reipubblicae 
facient sed quidquid ìiostrae Reipubblicae pei^solvere de- 
buerint , libi et successoribus tuis et partibus ipsius Mo- 
fuisterii dent et persolrant , aut Portaticum in nostro 
principatu vel Plateaticum et in hac civitate dent, tam si 
rendideiHnt aliquid, et emerint; quam et illi qui et ab ipso 
Monasterio , et ab eis emerint, seu quoqiu^ modo accepe* 
rint. Et concedimus in ipsi Monasterio, omnes res mof^ 
tuorum et sine lieredibus inortuoruni quocumque rebus 
ipsius Monasterii conjunctoiì suat et fuerint, ut tu et suC' 
cessores tui et partes ipsius Monasterii semper eas securù 
ter habeatis ad facieìidum quod volue^ntis de ipsis. 

Giuris<iiziono piena adunque sul territorio e sugli uomini 
della Cava si ebbe concessa T Abate Lieone, diritto di acco- 



— 28 — 

mandarsi i nuovi abitanti del territorio istesso, e perfino il 
diritto della Curfis Regia longobarda, di succedere a quelli 
i quali non lasciassero erodi, o come orbi , in tutto o in 
parte, fossero considerati, secondo le leggi 153, 158, 159, 
160, 103, 171, 174, etc. , dello Editto di Rotari e le leggi 
33 delPanno 11.*" e 77 dell'anno 14.^ di Luitprando. 

Esercitò l'Abate della Trinità (juesta giurisdizione, ed in 
qual maniera? 

Creò magistrati, mutò la polizia civile nel territorio a lui 
concesso ? 

Son questi i problemi i quali si i)i-esentano subito innanzi 
alla mente, e che richiedono una soluzione, il più possibile 
precisa. 

IV. Non risulta da alcun documento dell'epoca (1025 al 
112;?) che l'Abate della SS. Trinità avesse esercitata la giu- 
risdizione, così come l'ebbe dai principi longobardi conces- 
sa, in tutta la sua pienezza, nò che avesse nominati notai 
e giudici ne' divei'si casali. 

Risultii invece da un atto del Febbraio 1032 (1), che Ma- 
delmo figlio di Giaciuinto, ix)ssessoi'e di boni in locum traìis- 
boneja ìnilHianense fìnibus, xeinìo una vigna con selva in 
loco IransòonejUy con Tapprovazione disila moglie Griselaita, 
pel quarto spettantele a titolo di morgencaph^ a Sergio pre- 
sbitero, figlio del fu Gregorio de Marciano, corata presen- 
tiam Grimoaldi comifi et jnéici, et ipse conies et jndex 
griselaita intei^rogav it et inquisivit y ne forte aliqna vixr 
lentiarn esset partibukun. 

L'atto di vendita fu rogato da Mirando notaio, in Salerno, 
e sottoscritto da Grimoaldo istesso, giudice Salernitano, e ciò 
dopo sette anni dacché quel territorio erasi concesso all'Abate 
Cavense: il che induce nel pensiero che non fu esercitata in- 
teramente la giurisdizione dall'Abate m'xlesimo, ne' primi 
tempi, e che gli abitanti al Monasterio soggetti, seguitarono 
di fatto a soggiacere alla giurisdizione salernitana. 



(I) CoDEX Cavensis. voi. V. pag. 212 Doc. DCCCXLII. 



— 29 — 

Ma confessiamo pure che questa opinione non potrebbe 
essere accolta come sicura, sia perchè un sol documento non 
può essere tenuto per decisivo , e sia pure perchè potrebbe 
sostenersi che gli Abati esercitarono si la giurisdizione sugli 
uomini della Cava , ma compatibilmente alle insiituzioni 
nuove, le quali fu necessario stabilire, e compatibihnente allo 
sviluppo delle instituzioni medesime; imperocché non ad un 
tratto poteano essi creare e giudici e notai, né ad un tratto 
stringere in un pugno le forze e i subbietti asserviti al loro 
dominio. 

Per verità a noi sembra più verosimile la opinione che 
verremo ora esponendo , perchè fondata sulla osservazione 
de' fatti. 

I Normanni si impadronirono di Salerno noli' anno 1075, 
e noi Ano a quest' epoca ed anche più oltre , cioè Ano al- 
l' anno 1123, non troviamo traccia della giurisdizione eserci- 
tata dagli Abati. 

E poiché all'epoca delle concessioni di Guaimaro (1125) e 
Gisulfo 11 (1058), gli Abati medesimi erano dedicati ed as- 
sorti più nelle cose spirituali e religiose che negli affari 
della politica (1), erano più intenti alla diffusione delle cre- 
denza che al dominio civile, ben si comprende come lo eser- 
cizio di questo dominio loro concesso, non fosse cosi vivo e 
forte, come quello d'un principe, e la giurisdizione sugli uo- 
mini del territorio si svolgesse a que' tempi in maniera del 
tutto imperfetta. 

S. Alferio sottraevasi alle premurose cure, agli onori della 
Corto di Guaimaro III , e rifugiavasi nella Grotta Arsiccia o 
Cava metelliajia, fondandovi il Monastero, dove in età longeva 
moriva (1050) digiunando e pregando; e S. Leone esercitava 
la carità verso gli abitanti poveri di quelle contrade , ven- 
dendo le legna de' boschi, per comprarne del pane. 

A questi Abati virtuosi e pii, furono concesse da Guaima- 
ro e Gisulfo terre , vassalli e giurisdizione ; ma il carattere , 



i\) P. Guillaume. Essai Historique $ur l' Abbaye de Cava pag. 20 a 29. 



— 32 — 

omnibus cellh eisdem tnoìiasteriis pertùientibus; ut remoto 
omni requisitioìie pubblica cel cofiditione ìwstra fiscali in 
potestnte sint semper pì^ephati Domini Abbati et successo- 
rum ejus et partium ipsius monasterii. Et liceat eiet succes- 
soribus ejus et partium ipsius Moìiasterii cantra omìies, e- 
tiam et cantra /m)s, nastrasque heì^'des illas legaliter defenr 
dei^e et ratianabiliter semper sub potestale predictis Mona- 
ste7Ùis sunt habei^e. Et non liceat cuiquam de ejus homini" 
bus, sine taluntate predici i Domini Abbatis et successopn&m 
ejìis, de locis Monasley^ioruìny rei per^tinentiis ejus in locum 
alium, sub nostra patestate Iransire rei transmutare; qfiod 
si aliquh presumpset^it, liceat ipsi Domino Abbati et succes- 
sorum ejus et partium ipsius Moìiasterii per hatic conces- 
siònis nostre et canfirmationis cartulain ubique eos requi- 
reì^e et ad rcin Monasleriorum revocare. 

Etenim a Dea cancessis nobis fìliis noslris , rei a riceco- 
mitibus et auctoribus nostre Reipuhlice qualibet tempore 
de hac ìWstra coìicessione ulta, contrarietas predictis Mo- 
nasteìHis inferatur. 

Veramente la esenzioii) era stala concessa ripetutamente^ 
da Guaimaro o Gisiilfo, sicché <iuesia di Roberto potreiibe 
apparire una inutile ripetizione; ma non sarà tale per chi 
si farà a considerare le condizioni politiche e sociali di «piel 
tempo. A prescindere dalla necN\ssità che oixni nuovo si- 
gnore può e dee sentire, di rassodale il suo dominio sopi-a 
cose ed uomini non abituati al m<Hlesimo; ove si ricordino 
le proaiUe , le guerre atroci di «lueir ei)oc<a , in cui i Nor- 
manni, fomentando le discordie fra gli ultimi principi lon- 
gobardi, si impadronirono di ([ueste provincie, mentre i Sa- 
raceni d'altra parte, nelle continue loro scorrerie?, vi com- 
mettevano ogni sorta di rapine e di barbarie, si compi'en- 
derà altresi che i vassalli dt^l Monastero , gli uomini abi- 
tanti il territorio di Cava, ora per necessità di protezione 
e difesa (che i religiosi non poteano fortemente e assidua- 
mente accordare) ora per desiderio di maggioro libertà , 
sfuggivano , con frodi , alla giurisdizione della Badia Ca- 
vense. 



— 33 — 

E poiché quella triste condizione durò molti anni^ e le 
frodi si ripetevano e generalizzavano, dovette parer neces- 
saria una riconferma dell'antica concessione, tanto all'Abate 
quanto al Principe, con l'aggiunta assai significativa , per 
la quale si proibiva , in maniera assoluta , ai vassalli, di 
sfuggire al dominio del Cenobio ed accomandarsi ad altro 
signore. 

III. Riccardo, figlio di Drogone, nel maggio 1081, donava 
al Monastero della Trinità i monasteri di S. Angelo, S. Ca- 
terina e S. Vito con tre vassalli di Mutula, e due di Mas- 
safra, e il diritto di pesca in tutte le terre del monastero, 
esente da qualsiasi peso o requisizione (1). 

Il Duca Ruggiero, nel Maggio 1086, donava al Monastero 
medesimo il porto di Vietri, con ,tutte le sue pertinenze, col 
diritto di riscuotere tutti i fiscali dagli uomini o navigli , 
cosi come fin allora li avea riscossi la Corte Regia. E nel- 
l'ottobre dell'anno medesimo facea, in altro diploma , con- 
ferma delle concessioni precedenti sulle terre ed abitanti 

della Cava, in termini assai più espliciti : concedùnus 

in ipso Monasterio SS. Trinitatis omnes homines, qui 
habitant in loco Metiliano et in loco PassianOy atque in 
vicinis locis , et per fines, et vocabiUa, et pertlnentias 
ipsorum locof^umy intra hos videi icet fines, vel qui hor 
bitaturi sunt cum uxoribus et fiUis et om- 
nibus rebus eorum stabilibus et immobilibus, ubique per- 
tinenlibus, et integì^as omnes res, quas nobis et nostrae 
reipublicae pertintierit et pertinet in suprascriptis locis. 

quocumque modo, cum omnibus intra ipsas res 

habentibus, cunctisque earum pertinBntlis , cum vice de 
tiis earum et muniminibus ex eis continentibus . 
Donantes eisdem hominibus prò amore ipsius loci, ut in 
tota Principatu Salernitano a Pluvio qui dicitur Siler 
usque Fluvium de Schifato , non solvant plateaticum ad 
Monasterium praefatum de ipso plateatico, et de quocum* 



(1) Guillaume. Op, cit. App, pag. XI. 



— :;4 — 



■s///>, f////' ffitiffo ///(/y#7, ^'/ /// Ciftfi'O halK'bif, torcili ff*r r<d(^ 

iinis /'.ss/' liht'rntu *:( rx**htjit»tin. 

h'f si di' rnmllis nastri^ rrl alif»rtint do,,ti'ii*»r'i,n f7/f rf^p 
mimniiì juni tìifti MnttasttTii rolu'Vy'nf fnfu^irr, aaf in 
iimn >/'. /'/ snti nll't'rrt'f lirUe ìtoc fnccrc possi,if s/y«' ^oìì- 
(tilt trfntt' (ilirnjus, nisi ftuv'int st'rras, rd (liìgarias rfr., 
umiérs ifisi linnntirs^ (/ui stijiradicfani csf^ in anprafìicfis^ 
/ili /s }ti'r stfftrtfdirfos /ìn**s haffifanf^ et hnhitarcritìf. qnit^- 
i/.i/i/ iinlii\ , rt nttstnw liripablirae face re , dure et ^Kr- 
N.t//,rr deinh'rint tilii^ tui!i(jf(e succcs^oriijfi.s et parti re- 
^/' * .\/i».i, />/,•;•// faeitntt, deal et persolreut (1). 

l'i'Mi.M tii.i :»ilim«|U«» il«'l tioiiiiiiiu, cuiK'Ossion»' nuova di inno 
,|\i.l ili.» iii'ir.i.'jri» i';iv«'sc iiMii aiK'ora <Ta stato trasl>riw 
.il \l»M\.r.itMt». i*siMi/ii>n«» assoluia ì\k'\l\ì uoinini delia Cava, dal 
*mLui» .ti s.uiit». da platiN'iiifi), aduaiiioiiio oil ujrni altro ser- 
Nk I,» , rM.MisiiMio da uliiiuo a lutii i vassidli «lei Principe 
»• y\\ .i.ni si..v.\.«;i. \\e\ diriii^) di accomandarsi o di offrire 

I I».. ,^,. ls\;. ,.; M»M\;»siiM'o liuvltsiniO. 

l\ l .* v;/^v» Kiiii^^hM'o. n«'l inairirio 1087, conformando le 
»l. , ., ... j'.\\x\; '.'/.i y\\ iuiainiaro, (lisulfo e di tutti glial- 

*. --* ^ . >^: ^*.'u t^ sjvviahutMito il C«^7r/<iu 5. Jrf/«- 

.'V. ' i ../*'</ onkaeS' /iOniines habifanles et 

'...■/;.# I leniuientuìa et in praedictis 

^ * . - V , . ■/ .-.:>: \) praedietOy omnia tribù- 

^ . V . ...X . / .'.i ^ri^^;i?r/(is. tam reales qiuim 

.-.. i;"\::* dare et persolrere Ita- 

,;•./.>.:> :/ lì rtjHi propria y ut se/"- 

< , ■ . /'. sj '.: i od nostras snb ccì^ 

• •. . ^ . ' / ^..,<vv/ fiscali quaferìw a- 

, ' ■ ' :\ i/iO MdKìfi tradi fc- 

.< v / -.^ V deb:i<*rinf, dent et 

' ^ ..V V ".. ,..•>■-",/ ad ìpsiìis requisir 

A, ; i\r.'H\m\': nulla nobis 



.\ 



é 



■ . \ X » 



» . ^ 



,1 '.. "ix» *N«. 



— Xy — 

in ipso tenimento et in hominibiis intima ipsum morantir 
buii seti coìiimoraturis aut successoribus ìwstris jurisdi- 
ctioìiCy sire pot estate reserrata, 

concediiiins et confìrmamus ut libere ab homini- 

bus, raxnllis ipsius Monasterii Tu et successores tui re- 
cipios juranientuni et homagium fidelitatis sicut nos fa* 
ci ut US et rxipiìtius a raxallis nostris, nulla licentia a Be' 
pubt)lic(i rei Curia super hoc petita, rei impetrata. 

Sihil nobis et Reipubblicae nostrae in i^axallis ipsius 
Moìuisterii reserrantes , nisi tantum crirninalem potè- 
statem ........... 

• ••••••••••• 

ProhifjemuSy et sanciittus in perpetuo, quod nullus sire 
raxalhis sire quiris alius aliquid de bonis, que ab eodem 
Mnnastrrio tenente rei habuerlnt, tcbicunique fuerit, ali- 
mi rendere, pignorare seu in aliu/n quoìnodolibet tran- 
sferre, rei alienare presuuiat, partibus ipsius Monasferii 
irrequisifiìs ; et si secus fìat , nullius firmitatis existat , 
longinqnitate teuiporis in hoc aliquatenus non obstante , 
sfattif'nius insaper ut yiuUus noster feudatarius, rei qui- 
ris ali US preter Erclesiasticam personani , habens bona 
stabilia, infra fìnes suhscripti tenimentiy rendere seu al- 
teri qtuilitercuinque obbligare presumat, partibus ipsius 
Mouffsterii ir?'equisitis, et sin aliter factu/n fuerit, utri- 
qne en,ttrahe?ites, careantjure suo, et j)artibus ipsius Mo- 
nasti'rii liherum sit bona ipsa per se capone et toiere et 
satisfitrere fèostrae Curine de Terris praetio competenti. 

Iiitli cuiifiM'ina al Monastero il K<nulo donalo <la Salpor- 
to, iiniK'hr il juspadronatus su vario chioso di Erchia, Co- 
tara, Majori, et coetera; o poi prosofruo: 

Prn/t/t'rea statuimus et edictft perjìeffco confirmaìnus, ut 
nulla jtersnna habens bona stabilia intra suprascriptuìu 
trniiiienfuiii possit bona ipsa legare rei in alium tran- 
sferre partibus ipsius Monasterii irrequisitis , quoniam 
Oduìn et ineruin dominiutn ipsius tenimenti^ libi tuisque 
surcessoribus, etj>artibus ipsius Monasterii inperpeluam 
elemosiìiam condoìiamus; et quicumque tenent, vel tenue- 



— M~ 

que servitio , rei adfioamento in cunctis possessionUnts 
suis, que modo habet, et in antea habcbit, iolaliler role- 
mus esse liberum et exetnptutn. 

Et si de raxallis nostri, vel aliorum dominorum ad do- 
minium javi dicti Motiasterii voluefint Iransitv, aut in 
ipso se, et sua o/ferre, licite hoc facere possint sitte con~ 
trarictate alicitjus, nisi fuerìnt servus, rei angarius eie, 
omnes ipsi ìioinines, qui supradictuni est, in supradictts 
locis per supradictos firws ìiabitant, et habitarerint, quid- 
quid nobis, et nostrae Reipublicae facere, dare et per- 
solvere debuerint libi, tuisque successoribus et parti re- 
stri Monasterii faciant, dent et persolrent (1), 

Conforma aduoque dol dDiiiiiiio, concessione nuora di (ulto 
quel che nell'agro cavese non ancora era slato trasfi?rÌto 
al Monaslei-o, esenzione assoluta degli uomini della Cava, dal 
Silaro al Sarno, da plaleaiico, adoamento ed ogni altro ser- 
vizio ; estensione da uJtiino a tulli i vassalli del Principe 
dì altri signori, del diritto ili accomandarsi o dì offrire 
i proprii beni al Monastero nimlesìmo. 

IV. Lo slesso Ruggiero, nel maggio 1087, confermando le 
donazioni precedenti di Guaimaro, Gisulfo e di tulli gli al- 
tri antecessori e signori, e specialmente il Castrum S. Aàjtt' 
toris, soggiungeva: ila quod omnes ìiomincs habitantes et 
habitaturi intra praedictum tenitnentum et in praedictis 
locis sive casalibus afque castro praedicto, omnia tribu- 
ta, pensiones, angarias et parangnrias, tam reales quam 
personales, quas nostrae camerae dare et persolvere fta- 
buerint, tam ad eoru7ii expensas et arma propria, ut ser^ 
vientes, qui defcnsati dicuntur, quam ad 7iostras sub cer- 
tis diebus et tempore, sicut in tiostro fiscali quaterna a- 
pertius declaratur, quetn eidem Domino Abbati tradì fé- 
cimus, et assìgnari dare,et persolvei-e debuei'ìnt, dent et 
persolvant partibus ipsius Monasterii ad ìpsius requisì- 
tionaiì, ubicuìiigue eis visum fuerit expedire; nulla twbis 



(I) Ai>[M)Ln. Op. dt. pag. 289. 



à 



— 35 — 

in ipso teniniento et in hominibiis intra ipsuni moranti- 
bus seu commoraturis aut successoribus nostris jurisdù' 
ctione, sive potestate reservata. 

concedimus et confìmiamus ut libere ab homini- 

bus, vaxallis ipsius Monasterii Tu et successores tui re- 
cipias juranientum et honiagium fidelitatis sicut nos fa- 
cimus et exigimus a vaxallis nostris, nulla licentia o Re- 
pubblica vel Curia super hoc petita, vel impetrata. 

Nihil nobis et Reipubblicae nostrae in vaxallis ipsius 
Monasterii reservantes , nisi tantum criminalem potè- 

statem 

* ••••••••••• 

ProhibeniuSy et sancimus vi perpetuo, quod nullus sive 
vaxallus sive quivis alius aliquid de bonis, que ab eodem 
Monasterio tenent, vel habfierinf, ubicumque fuerit, ali" 
cui vendere, pignorare seu in alium quomodolibet tran- 
s ferine, vel alienare presumat, partibus ipsius Monasterii 
irrequisitis ; et si secus fìat, nullius fìrmilatis existat , 
longinquitate temporis in hoc allquatenus non obstante , 
statuimus insuper ut nullus noster feicdaiarius, vel qui- 
vis alius preter Ecclesiasticam personam , Imbens bona 
stabilia, intra fines subscripti tenimenti, vendere seu al- 
teri qualitercumque obbligare presumat, partibus ipsiics 
Monasterii irrequisitis, et sin alitei^ factum fuerit, utri- 
que contrahentes, careantjure suo, et partibus ipsius Mo- 
nasterii libe7*um sit bona ipsa per se capere et tenere et 
satisfacere nostrae Curiae de Teì^is praetio competenti. 

Indi conferma al Monastero il Feudo donato da Salper- 
to, nonché il juspadronatus su varie chiese di Erchia, Ce- 
tara, Majori, et coetera; e poi prosegue: 

P7*opterea statuimus et edicto perpetuo confimmmus, ut 
nulla persona habens boìm stabilia intra suprascriptum 
tcnimentum possit bona ipsa legare vel in alium tran- 
sfei^e partibus ipsius Monasterii irrequisitis, quoniam 
totum et ììierum dominium ipsius tenimenti, libi tuisque 
successoribus, et partibus ipsius Monasterii inperpeluam 
elemosinam condonamus; et quicumque tenent, vel tentce- 



— 36 — 

rint boìia stabilui ipslus Monasferli , qiioctiniqiée titulo 
corani fó, fuisqfce siiccessoribus et parlibus prefatis Alo- 
nasferii de bonis ipsis possis Tu et sficcessores tui aneto- 
ritate hujus nostri PrivilegUf qtwtiesjfu)ta causa enierse^ 
rity ad tuuùi vel praedicti Moìiasterii exaoien, et judicurn 
vocarCy et prò ipsis et contra ipsos sententia libere pro- 
nunciare justilia mediante , appellatione super hoc ad 
nostrum auditorium penilus interdicta, jure positivo vel 
consuettidiiiario in hoc aliquatenus non obstante; et quo- 
ties dubitai tio seu quaesNo orta fuerit de bonis stabilibus 
existentibus intra tenutorium ipsius Monasterii , huji^ 
smodi altcrcatio coram paì^tibus praedicti Moìiasterii ter- 
rninentur ; sic super his tibi, tuisque successoribus indul- 
gentes auctoritatem plcnariam sicut nos tenentes fenda 
nostra^ quaìitcì* ea tenent Docturi, ad nostrum judicium 
cogimuset nos vocamus: Eximentes Monasterium ipsum, 
et vaxalles ipsius , quoad nos ab omni jugo servitutis , 
seu censu Marinariae : Indidgentes tibi et successoribus 
tuis liberam potestatem compellendi et revocandi ad ip- 
sius Moaxisterii dominiithi pracdictum servientes defensa- 
tos et eomm heredes qtwcinnque sìooa transtulerint ùi- 
coìatìdiì. (1). 

Qu(}sto diploma di Rufrgioro da taluni , come dall' Adi- 
nolfi, si volle interpretare non per concessione feudale, sol 
porche vi si parla di homincsy di se7TÌ defensati e non di 
vassalli. Forse quel bravo scrittore fu tratto a tale opinio- 
ne dal soverchio amore poi natio loco e dal desiderio di di- 
mostrare la perenne liberlii de' cavesi, anche in tempi, nei 
quali tutti furono o vassalli regii, o vassalli dei baroni. 

E non pensò che, se lib(}rtà si ebbero i suoi concittadini, 
nella ferrea epoca feudale , non fu già per mancanza di 
diritti negli Abati, ma per magnanimità de' medesimi. 

Tutti i diplomi anteriori a (juello del 1087 di Ruggiero 
normanno , tutti sono concessioni feudali , tutti intendono 
attribuire agli Abati la piena giurisdizione sugli uomini del 



(1) ÀDiNOLFi Op. ciL pag. 290 



— 37 — 

territorio, senza distinzione di persone, senza distinzione fra 
«rli abitanti della terra e gli uomini liberi, i quali, entran- 
do ad abitare nelle terre del monastero, avessero voluto 
spontaneamente farsene vassalli (1). 

Ma, se dubbio mai potesse sorgere , non sarebbe certa- 
mente a proposito del Diploma del 1087; imperocché in e&- 
so , non solo si attribuiscono i diritti fiscali e la giurisdi- 
zione sugli uomini tutti, abitanti nel tenimento cavese, e non 
esc'lusivamonte su' servi defensati , ma si parla ancora del 
giuramento ed omaggio di fedeltà, da prestarsi ab hominU 
bì's, et raxallU^' ipstus Moìiasfeì^i^ senza licenza o permesso 
del Sovrano; della giurisdizione civile, della proibizione agli 
uomini del territorio , anche se feudatarii , di trasferire i 
beni ivi esistenti, irrequieto Monasterio, e vi si compen- 
diano i diritti concessi, qualiflcandoli di auctoritalem pie-' 
)iari(un sìcut Nos tenentes fetida nostra. 

Ora non può comprendersi, a nostro giudizio, una terra 
libi^ra con uomini liberi , quando (juesti uomini , senza di- 
stinzione, debbano pagai^e i fiscali ad un signore , prestar- 
gli omaggio e fedeltà, servigli con arnii e danaro, quando 
in ossa terra, anche S(3 vi dimori un feudatario, costui non 
possa vendere i beili, in essa siti, senza permesso di (juel si- 
gnoro, quando infine il pot<M'e e il dominio di cx)stui si as- 
somiglia dal concedente al potere sovrano. Quella terra e 
(luogli uomini non sono liberi verso il signore, nò possono 
<lii-si cittadini di città regia, (juando il Sovrano ha trasfe- 
riti in altri tutti i suoi diritti. 

Divonne, e vero. Cava univei*sità di Regio Demanio; ma 
non \)ov mancanza di diritti fondali noir Abate della SS. Tri- 
nila, sibbeno perdio quei religiosi stimarono miglior cosa 
ross^vjuio e Tamortì delle popolazioni, anziché la cieca e sor- 
vii»^ loro obbe<lienza, perchè no" tempi in cui i citta<lini di 
«li <|uel territorio tentarono sottrarsi alla giurisdizione del 
Monistero, non trovarono potenti ostacoli ne' miti successori 



(I) ADi>oLri. op. di. p«f. 263. 



- 38 — 



di S. Alferio , memori delle virtù auliche od immuni della 
proterva fierezza de' baroni verso i vassalli, 

V. Il diploma di Itu^oro del lt)87 toglieva iiern agli 
Abati la [giurisdizione criminale; ma, con diploma posteriore 
del 1092 , che si rinviene consacrato nella Bolla del Papa 
Urbano II (1), fu riconcessa. 

Difatti si li?^e; et ut de ipsL^ hoininibus liberarti C*«- 
riam et fnrvifacfuras oiiines sòie allo Bajalo suo rei uia- 
gistrato ìtabeatis, et in Curia ipsiits Monasleini per ejus 
suiiiMOsam veniant ad justitìam faciendam et a judicibus 
quos eìs staliufritis, debcant ratìonabiUler judicari (qitos 
et Sotarios publicos staluendi liberam vobis Iribuat fa~ 
ciiltatem ) taiii iti causis cirilibìts , quam in critniiialibus 
omnibus , praeter in illis causis de quibus condemnati 
legiliine debent mo^t; De aliis antem crìminalibus omni- 
bus, àequibm penam aliaiii, absque morte, subire debe- 
bunt, quidquid rolueritis faciatis: sìiniliter et de Duel~ 
lis causis interrenerint; appellai iottes cero si ìpsis ve- 
stris hominibus fuerinl opportune ad t^slrain Curiam 
appellelur, quoniam quidquid in predicds hominibus lo- 
corum ipsorum, et in Teniinen/o, in quo morantur, pos- 
sct ipse Dux et ejus successoj-es exigere, statuere et or- 
dina}-e, statuendi ordinandi et exigendi vobis perpetuo 
tribuit potestateiii. 

Rullerò concesse ancora un'altro rlirìtto agli Abati, 
quollo cioè di liberam jrli uomini del torritorio dalL*» con- 
daima di morte o da altro supplizio; rifermò quello di po- 
ter ricevere donazioni ed offerfe di bf>ni, e da ultimo ripe- 
tette la concesììioue di Gisulfo II, in ordine alle eri?flilà vacan* 
ti: Si rere aliquis tani de vaxallis ipsitis Monasterii, 
quam de aliis teìiens de bonis suis stabiUhus vel mobiUbus, 
sine hercde legitiuio et naturali decesserit, vel forisfactum 
fecerit, per quod ipsaad manus Reipubblice dejurepos' 
sint appellavi, licitum sii vobis per vos, eadein bona ad 



I 



A 



— 39 — 

vestrum dominium revocare^ omnii sua heredum , stiC" 
ccssoruììiy sHùruinque officialiwìii contradictioìxe remota. 

VI. Lungo sarebbe enumerare lutti i diplomi de' Norman- 
ni, in favore della Badia della Trinità; ma, poiché non tutti 
riguanlano il territorio cavese, sibbene altri luoghi di que- 
ste Provincie, esorbiteremmo dal compito nostro, ove ne fa- 
cessimo parola. 

Faremo quindi cenno del Diploma di Guglielmo il Malo 
air Abate Marino, e dell'altro concesso da Baldovino IV Ile 
di Gorusaleumie. 

Noir Aprile 1151 adunque Guglielmo il Malo, in Palermo, 
innanzi a' magnati del regno, accolse Marino Abate, il quale 
gli mostrò i diplomi sin qui enumerali. 

Il Ite Normanno, dopo aver confermale le concessioni dei 
suoi anionati, soggiungeva: libere et absolute in locispre- 
fatis Moìuisterii et pertinenciaruin eorunidem valent ipse 
(Ablxis) et successares ejus Judicern et notar ium pubbli^ 
cu/ii ordinare^ ìiec non vassalluni aut vassallos ipsius 
moìiasterii ad ntilitiaìu i/romovere^ nihil nobis in hoìniìii- 
bus in locis ipsius momisleriij seu qui uioraturi sunty 
jurisdictionis rei honores reservantes; sed et totam et in- 
tegranì pofestatem ipsi abbati et successoribus suis atque 
ipsi NiOfiasterio super hominibus eorumdeni locoruni in 
pi'rpetuuiu concediiiius et confirmaìnus adeo quod in nul- 
lo nobis et nostre refpubblice teneanturj nisi in crii ni- 
miti jtulicio tantuiiij quod nobis et jìrefate nostre rei- 
pubblice lotaliter 7\\se7^varnus, sicut in suo privilegio dux 
JiogeriuSy ìioster proarusy constituit et nuindavit. 

Viene adunque, con (juesto diploma, ultimo de' Normanni, 
rifermala la concessione feudale all' Abate Cavense, e più 
pi-ecisamenl<^ slabilila la sua giurisdizione piena su tulli 
gli uomini dimoranti nel territorio ; solamente si fa ecce- 
zione di nuovo per la giurisdizione criminale , dacché già 
era stata rLivocata al potere regio da Ruggiero, nel celebre 
Parlamento di Ariano (1140), del quale Romualdo Guaraa 
scrisse: Rex Rogerius, perfectae pacis traìiqvillitate pò- 



— 40 — 

tius , prò con^ervanda pace , Canierarios et lustitiarios 
per iotam Tcì^^ain instihdf. 

Da ultimo lialdovino IV di Gerusalemme, con diploma del 
di 8 Novembre 1181 (1), accordava all'Abate di Cavala e» 
senzione da tutti i diritti per i navigli del Monastero , ì 
quali si recavano in quelle plaghe lontane. Il che ci dimo- 
stra lo sviluppo del commercio, a mozzo e per conto della 
Badia, da' porti di Vietri e Fonti, dietro le concessioni avu- 
tene da' principi longobardi e normanni. Di un simile di- 
ploma concesso da Baldovino a' Pisani, nell'anno seguente 
1182, riferisce il Muratori (2). 

Abbiamo finora enumerate le diverse concessioni de' Nor- 
manni , ne abbiamo esaminata la estensione; ora a noi in- 
combe il dovere di riscontrare se e come, da elementi in- 
discutibili di fatto, risultino applicati e svolti i diritti emi- 
nenti della Ridia, sul territorio e sugli al)itanti di Cava. 

VII. Quantunque non rifl(>tta direttamente il territorio ca- 
vese , ma invece altri possedimenti del Monastero , è a ri- 
ferirsi un prezioso elemento, che dimostra lo esercizio della 
giurisdizione criminale, da parte degli Abati. 

Ex Prh\ B. Siì/ieonis. Abb. Cavcm^is mense Junio. An?i. 
1138. Causae Crirninales Vassalloruni dienti per ci^ 
riam Monasterii decovienda. 

Volumus etiam pietatis ra f ione die fan te par iter et 

firmaìnus, ut si quis ex L^tius Castri habi tutor ibiis ali- 
quid forte injuste coni/niserit, si justitiam inde piane 
facere roluerit ex praedicia parte Momisterii et Castelli 
ad detriiìientum minime eapiatur, et filium non fìat qui 
tollat de potestate patris et fratreia de potestate fratris 
usque quo illi reìniserint ad Cariam. (:^) 

Inoltre, fra le pergamene dell' Archivio Cavensie , (4) 
Ex sententia Curiae Abbai tialis Cavensis lata an, 1184 



(1) GriLLAUME. Op, CìL app. pag. XXXIX. 

(2) Muratori. Ani, Ital. 30 t. \l Col. 909. 

(3) CoLLECT. pag. 317 a tergo. 

(4) Arcuiv. Cav. 401 n. 480. 



— 41 — 

tempre B. Benincasa Ab, rinveniamo: Continnatio pos- 
sessionis Monasterii Cavensis decidendi catisas et questio- 
ìies quorumcuinqice adversus ipsum Moìiasterium. 

E (leir anno 1190, 7nense Majo, troviamo: (1) Causaemix- 
tac terrae Tramutolae sunt Monasterii Ckivensis. Ex Dipi. 
Wilielmi Comitis Marsici filii Comitis Silvestri: 
Si vero aliquis hominum Ecelesiae lainus fuerit aut de 
proprietate nostra vel civitatis nostrae Marsici usurpa- 
verif, in Curia Ecelesiae judicelur et quidquid juris no- 
bis exiìide spcctaverit per ipsius Ecelesiae Cariai n iìn- 
pleatur. 

Ed accostandoci al territorio di Cava, troviamo: che jrli 
Abati destinarono al governo del Castru/n S. Adjutoris un 
monaco, col titolo di Magister, et Castellanus, insieme ad 
un laico, il quale denominavasi Gabaì^^etta. Un tale ordi- 
namento rilevasi da un mandato di Procura dell' anno 1192, 
nel quale è detto cosi : Ante vie loannon ludicem, Joamies 
qui dicitur de Ma7^sico, Gabarelta Castelli S. Adiutoris, 
mandato Mathia Moìiachi Cavensis atque Castellano ejas- 

dc/u Castelli prò parte ipsius Monasterii tradidit Ha- 

modeo et Pascasius germanio filiisque quondam Wilielmi 
de Ateìiulfo, terra cum castaneto ipsi Moìiasterio perii- 
nentcìny in loco ubi dicitur a Caprile. 

Infine V Adinolfi afferma (2) che il Casale di Trasboneja, 
nell'anno 112^^, rendeva al Monastero due tareni di oro, per 
la bajulia minore ivi instituita dagli Abati. 

L' Abate Rodolfo, memore delle grandi concessioni e dei 
grandi benefici che il Monastero avea ottenuti da* Normanni, 
scriveva : 

Illustrissima yormatidoìmm legitiìna Prosapia desiit, 
a qua Monasteì*ii Cavensis gloria, origincm ferme sunip- 
sit et incrementum. Indi, dopo aver narrate lo crudeltà di 
Enrico di Svevia, il quale aeribusque candentibus multis 



(1/ 0>ll£i:t. |>ag. 305. 

(2; Aoi?(uLFi. Op. cit. pag. .265. 



r 



Baronibus dt'sjecit ocuhs. Atque ut praefatn GuUiehiiO 
successoris apem omiiein adhiieret, populnmgite sperati' 
tem frangerei, abscidi jitssil misero genitalia...., foggiìm- 
pe a teslimoniare la gralitudim? profonda vprso la infelice 
dinastia estinta: Quibus si prò collatis Catensì Mona- 
sterio beneficiis non aliud retribttere possuimts, prae- 
ter preces, qitas prò illis corata Deo dia nocltiqtie /"«/i- 
dimtts (qualis qualis est) eorunt faustissiuuim memo- 
riam (1) 

Vili. Possiamo adunque, senza tema di errori. ilaLxrhè ce 
ne affidano i documenti, affermare : 

1. Che gli Ahali della SS. Trinità ebbero da' Normanni 
riconfermata e più specialmente riconosciuta la potestà feu- 
dale sul territorio cavese, ed in certa epoca persino la giu- 
risdizione criminale , col diritto di grazia por qualsiasi 
pena altrove rijiortala da' loro vassalli. 

2. Che, dopo il Parlamento di Aliano (1140), tenuto da 
Rullerò , il (juale avocò a se 1' alla sovranità e la giuri- 
sdizione criminale, organizzando e disciplinando i feudi, sa- 
rebbe slato incompatibile col diritto pubblico del Itegno 1" e- 
sercizio della giurisilizione criminale da parte degli Abati 
di Cava ; e difatli dal Diploma dot 1154 dì Guglielmo il 
Malo risulta, che liu^iero avea generalmente avocati quei 
diritti alla Corona e che, in esecuzione di quella legge, il 
nuovo Sovrano dichiarava, anche verso il Monastero, quella 
riserva. 

3. Che il Monastero esercitava la sua giurisdizione sui 
diversi villaggi del territorio cavese , a mezzo di bajiilìe 
minori, e sul Castrum S. Adjittoris a mozzo di un monaco 
Castellano e ili un civile, detto Oabarrella. 

4. Che il Monastero avea la sua Curia, nella quale giu- 
dicava le liti e i delitti (criminalmente solo fin quando fu 
agli Abati permesso), e the questa Curia avea i suoi giu- 
dici e i suoi notai , mentre gli Abati aveano altresì il di- 



1 



(I) noui'L. i/S. 61. iiag. 123. 



— 43 — 

ritto dì nominare i notai in tutte le loro terre ; donde la 
imm(>rosa ed inesplorata raccolta di porframene e pi-otocolU 
neir Archivio della Badia, raccolta a noi conservala , con- 
servata alla storia civile delle nostre contrade, da' beneme. 
riti lienedettini. 

IX. Queste conclusioni, cui siamo peiTcnuti, dopo un esa- 
me , il più possibile , accurato , fu un momento in cui ci 
jiarvero gravemente minate e compromesse tlalla recisa af- 
tennazione dell' Adinolfl (1) ; il quale, ni^-andu ogni sogpe- 
xione degli «omini del tcrrilorio Cavese agli .Ybati della 
Triniti ed ogni diritto signorile degli Abati medesimi, pure 
affermanilone la omnimoda giurisdizione, Ihcea ritotiorc in- 
conciliabili le concessioni Tendali colla libeilà di quegli abi- 
tanti, facea dubitare dello es(>rcÌ£Ìo pieno della giurisdizione 
medesima. 

E tanloppiù per quanto rileriva , in appoggio della sua 
opinione, certi capitoli di un Abate FÌlÌp|W del 1131, sti- 
pulati c*)gli uomini della Cava e di S. Ailjulore, ne' quali, 
affermava, si leggessero le seguenti parole; 

Chiù ]rraetliclc homiiies sin/ liberi, franchi, et exeni- 
pti sicut aia hof)ìUie$ de cieitafibus demanialibas Regni, 
stvundum antiqua^ tibertates pefunt. JCas ipsi observari 
jter jìartes dicli moiiaslarii; sed lantuin uutitdalur eis se- 
cuwiuiii qualilatcìii permnarum, seu condidonis eorum 
honorifice per partes dicti momtslcrii; sicut tìtandalur 
alili hominibus de cimlatibus dcìiumiaUbm Itegni frati- 
chis et liberi*. 

K non npghiamo che grande fu il nostro turbamento, jier 
ladisorienlazione che subivano cosi le nostre ricerche, e che 
non lieve tU il doloro nostro , in vedere minato tutto 1' e- 
iliflcio da questo documento, il quale avrebbe avuto grave 
ed eccezionale imiturtan/.a. 

Ma, surse in noi il susp(>lto dio 1' Adinolli , o iiigonua- 
meate ovvero perchè all' iniellcito suo facesse velo la pas* 



II) Adikolr Op. cit. [lag. 26Ì. 



sione pel natio loco o per la sua tesi , della libertà piena 
degli uomini del territorio civese , fosse incorso iu grave 
errore ; ctl il sospetto fu avvalorato dai fatti. 

Invero il primo Abate della Trinità . S. .Uferio , eser- 
citò la sua carica dal 1011 al 12 Aprile 1050. — S. Leone I 
dal 12 Aprile 1050 al 12 Luglio 1079— S.Pietro I dal 12 Lu- 
glio 1079 al 4 Marzo 1 122 — S. Conslabile dal 4 Marzo 
1192 al 17 Febbraio 1124 — il Bealo Simeone dal i Marzo 
1124 al 16 Novembre 1141, e poi di seguito furono assunti 
Abati: Falcone, Marino, Benincasa, Ruggiero, Pietro li. Bal- 
samo, Leonardo, Tomaso, Giacomo, Americo, Leone li, Rai- 
naldo, Roberto, Bernardo do Starreriis e Filippo de La>-a o 
de Haya, il fjuale esercitò la carica dal Dicembre 1316 
al Dicembre ia3L 

Ora nell' anno 1131 non era Abate ddlaCava nessun Fi- 
lippo, era invece Abate il Beato Simeone, il quale successe a 
S. Costabile Gentilcore, nell'anno 1124. e visse sino all'an- 
no 1141; e di conseguenza, se Capitoli si fossero stipulati 
fra i cavesi e 1' Abate , avrebbero donito da Simeone sti- 
pularsi e non da altri. 

Ma, dietro pazienti ricerche, abbiamo rinvenuti i capitoli 
dell'Abate Filipiio de Haya coi cittadini cavesi, de' quali 
avremo ail intrattenerci in seguito ex professo, e con sod- 
disfazione abbiam rilevato, che essi datano dal 1322, 7 marzo 
Ò.' indizione ! 

Per l' epoca normanna adunfjue riman fermo quanto più 
sopra venimmo affermando a baso di irrefragabili docu- 
menti , riman fermo che gli Abati furono feudatarii e che 
si ebbero concesse tutte le prerogative da' Sovrani del tem- 
po, e la piena giurisdizione su quel territorio. 

Che, se in seguito, per loro magnanimità o per altra cir- 
costanza, vi rinunzia i-ono a favore de' cavesi, formerà lutto 
ciò obbietto del nostro studio, perìi distinguendosi i tempi e 
le circostanze col massimo scruiHilo, dacché ci dorrebbe una 
accusa di inesattezza, siccome a noi è stato increscioso &rì^ 
altrui. 




CAPITOLO IV. 

Polizia Civile sotto oli Svevi 

(1194.1266.) 

I. Quantunque i religiosi della Cava avessero tanto otte- 
nuto da' Normanni ed a questi da tanti vincoli fossero stretti, 
né la loro gratitudine avessero occultata, né i beneflcii, né 
i legami e rapporti, né il sentimento loro produssero rea- 
zione in danno della Badia, da parte del Re Svevo. 

La posizione del Monistero quasi inaccessibile e però atta 
a difesa efficacissima , i mezzi di cui disponeva V Abate ; 
la venerazione della quale il Cenobio era circondato presso 
tutte le popolazioni, lo mettevano al coperto da' grandi pe- 
ricoli, ed ingenerarono noli' animo di Enrico VI. rispetto e 
favore, anziché sentimenti di odio e di vendetta. Questo so- 
vrano, cosi crudele verso i nuovi sudditi e verso i suoi ne- 
mici sospetti di amicizia poi Normanni , volle prendere 
sotto r alta sua protezione il Monastero Cavense, e ne fece 
solenne promessa all'Abate Pietro IL, innanzi a' grandi di- 
gnitarii della sua Corte. 

Forse fu atto di politica accorta questo del Re svevo; 
imperocché non nudrivano per lui schiette simpatie le po- 
polazioni di quelle contrada, e V amicizia ed il favore degli 
Abati della SS. Trinità poteano essere elemento prezioso di 
conciliazione, e d' altra parte poteano determinare un moto 
centripeto intorno al nuovo sovrano, nella feudalità del Re- 
gno , in gran parte devota al Santo Cenobio , come ne fan 
fede le innumerevoli donazioni, anche perché l'Abate era 
fra' più grandi e potenti baroni di queste provincie. 

IL 11 Diploma, mediante il quale la Badìa Cavense otten- 
ne la protezione di Enrico di Svevia e la riconferma di 
tutti i privilegi e prerogative di cui fin allora avea goduto, 




è del 24 Settembre 1195. Xin. Indizione (1), datato in Sa- 
lerno, redatto per ìtianiis Alberti hnparialis aule Proto- 
notarij, e firmato innanzi a' so§:uenli testimoni ; Henricus 
Wormatm episcopus, Gualteriiis Trojanus epìscopas, Lo- 
dopvtcus dux Bawarie, Philippus frater domìni impe- 
ratorh, Lodorricts Comes de Wirtenibe, Sifrtdits cotnes 
de Morie, ^^arqnard^fs comes de Verigen, Robòertm de 
Dame, ffartimannua de Butigen, Henricus uiaresralcus 
de Kaledin et aliì gitaiaplures. In esso, Enrico afferma 
anzitutto di tenero sotto la siia proleitione e difesa il Mo- 
nastero: CuìH Eccìexias Dei et loca mancipata, virosqtte 
religiosos in nostra proteclione et defensiorte manule- 

nenius Itaque notnm fieri volumm unipersis Iviperii 

nostri fideUbns tam fufuris, qttain presentiòus, gitodnos 
considerantes Reliffionem pìroruin veneraòiltum de Caca, 
Deo ibidem famulantittin, ob spem divine remunera tio' 
nis, omnia bona et posscssiones et otnnes res mobiles et 
immobiles, prcineinorato monasterio de Cava pertinen- 
tes prefato imnasterio Imperiali aifcloritatc jìerpetuo 
corroboramus et confimtamits. 

Dopo di avere poi determinata e riconosciuta la esen- 
zione assoluta della Badia da requisizioni e vcssanioni di 
c^ii sorta, soggiunse: 

StaluiiHus e/iatu et presentis pririlegij pagina distri- 
cte precepimus, ni nulla omnino persona alta rei hit- 
milis, ecclesiastica vel secularis cont>-a hanc nostre con' 
firniationis divalem pagìnam venire rei eam aitsii teme- 
rario presumat violare. Qtiod qui facere attentaverit, 
nostre majesfatis iram et indif/na/ioneiu, et eterni Judi- 
cis ultionem se non 'dubitct incursurum, et prò pena 
centum libras aurt se sciai persoluturum, mediam par- 
tein Camere nostre, relìquam partem ìnjariam passi». 

tjuesto diploma si riporta ai precedenti de'Nunnanni, di 
Kuggiero e de' due Guglielmi; ma è notevole da una parte 



(1) Ancuiv. Cav, Are. May. L. 4U. 




che hi esso non si parla rin' vassalli del Monistero e del 
ptilerf! ftiulalo tìegìi Abali, dall' altra che, se vi si paria di 
possìbili violazioni de" diritti della Badia, vuol dire che, du- 
rante le piierre e lo incertezze del froverno, i soggetti aveao 
cercato di sottrarsi alla domiiiazioae, e i grandi avean cer- 
cato di usurpare, in danno del Cenobio. 

E non avea dovuto altrimenti accadere, dacché costretti 
a tenersi siUIn difesa e in prudente riserva, durante le brevi 
nia san^inose lotte Ira Tancredi conte di Lecce ed Enri- 
co VI. e durante le iuiprose vendicative di costui contro i 
bai-oni. gli Abali non aveano potuto tenore in freno tutti i 
loro vassalli, assai spesso lontani dal centro di azione, né 
avean jKrtuto impedire usurpjizioni , di cut appena forse 
avf>an ricevuto notizia. 

111. Ilurante la uiinoi-e eU^ di Federico II. il Monistcro di 
Cava sufTri jattun* di ogni genere; impeix»cchè da ima parte 
iroviarao una sosta in quello spirito di favori, lln allora cosi 
potente nelle pojxjlazioni e nell'animo de'grandi, dal (juale 
la Itadia avea tratto origine e forza , e dall' alti-a riscon- 
triamo le provo delle usurpazioni tentate o consumate in 
suo danno. 

L'.\rcivescovo di Salerno, il quaje a' tempi dell' Abate Be- 
ntncAsa non avea potuto impailronirsi ilei porto di Viotrì 
o Vetere, tentò impadronii-si, vei'so l'anno 1190, della Chie- 
sa ili S. Maria de Domno, situala in Salerno, la quale era 
stata agli Al>ati tlavesi donata da Guaimaro, signore di OiF- 
ftinj, a tempo de' longobardi. 

K, iHjichì; l'aulorilà regia non era efllcace, e forse anco 
porche, morta Costanza madre di Ftìdorigo II e lasciato il 
Biinore sotto la tutela del Pontefice hinoccnzo III (1108), 
era proprio a costui che il minaccialo Abate di Cava dovoa 
ricorrere, esjiose alla S. Sede li controversia e ne ottcmie 
la Bolla del Kl Novembre 1199 (I), con la quale gli fu ri- 
conosciuto il dirìlto sulla Chiesa modesima, ma gli fu al- 



. Cw.^An: Uag. M. J, 




— 48 — 



tresi imposto l' onore di 10 soldi Costantini di oro, c^ni anno, 
a favore dell'Arcivescovo Salernitano, 

Il Vescovo di Capaccio si ioipadroul di S. Nicola di Mer- 
catello e di altre Chiese del Monìstero , nonostante le pro- 
teste dell'Abate; e lo stesso avvenne del Castello del Cdento 
detto Castello dell'Abate, del quale risulta; che /«(7 occur 
patam, et detentum pei' ininticos Sanctae RoTiianae Ec- 
clesiae, et Regts, et propter guerrae discrimina depoptt- 
lutum. (I) 

Infine anche nel territorio cavese la Badia subì jallure 
assai gravi , dacché le fu tolto il Castrum SM Adjvloris, 
verso il 1204, probabilmente da ([uei Conte Diopoldo, castel- 
lano di Rocca d' Arce presso Aquino , il quale scorazzava 
nel territorio fra Napoli e Salerno (2). 

Tanto disordine generale e rovinoso nel Regno, Federi- 
go II siigmaiizzava e spiegava nel Proetiiio alle sue Co- 
stituzioni: Cam igitur regntim Sicilìae....plerumque inibe- 
cillitatem etatis nostre, pleru/ngiic etìam propter absea- 
tiam nostrani, preteriiarum perturbationum iiicursiòus 
extiterit hactemis lacessituìn. Mancava quella parola or- 
dinatrice ed efflcacemente imiieriosa, senza di che, il Rati- 
mer (3) dice, d male si spaccia per bene, iiigamia gii im- 
parziali e indebolisce i più potenti. 

IV. Federigo II. colmò di favori la Badia Cavense. 

L'Abate Balsamo essendo andato a visitarlo a Messina, 
ned' anno 1209, ne otleime una prova di sinjrolare benevo- 
lenza; inii)eroccliè deitigando, nel iiilto, al suo concetto le- 
gislativo, secondo il (luale la giustizia dovea amministrarsi 
dal Re o da' suoi magistrati eleni e revocabili , e non già 
dai Feudatarri, come fin allora abusivamente erasi prati- 
cato, nominoUo Giustiziere a vita, aftinché i vassalli del 
Monastero non avessero a patii-e più le oppressioni de' va- 



I 



(I) Aw>oLFi— Op. CU. pag. 20j — AntHiv. Cw.~ A rch Mag. M. 7. 
(3) Riccardo hi S. Gehharo. Chron — 1197 a 1211^. Muratori. % VII, 
(3) Ral-keh GetckkM e iter Ilohtnstavfm tiwd ikrrr zeit; Voi, III 369. 




— 40 — 

riì inajristrati, i quali più non voloano riconoscoro i diritti 
jrinrisilizionali deirli Abati. (1) 

yotu/ti faciiuifs uìiivc^rsis ficMWus nostris, taìii pi^e- 

setìfibfis (jfuim fufuris, quod cum Tv y Balsamo, venera- 
hilis Abbas Carensis, fidelis noster, ad nostrani nuper ac- 
cessen's derni US preseniiani et in huinilitatis sjnrifuhi sup- 
plicaris , n( quia, propter dirersos justiliarios qui per 
conlralaiu ronstituuntur, homines Cavensis ìnonasterii, 
iìuìebilis sepe fatlganlur ìnolestiis eie 

yos attendenles sinceritalein tue devolionis eie ron- 

redi/nus ac coinmitUiiius libi prediclo abbati Justitinria- 
tus tìffiriuni super tnlain terram et homiìws inonasterii 
fui 

Pttst ì/wrte/n vero tuam, hoc Iantina tuis surcessoribìfs 
indulf/eiuus, ut liceat eis queuicutnque Justitiariuin rolu- 
erint ex iis eligei\* , qtù per curiam nostrani ronstituti 
ftteriiìt per rontratam, et ipsum rocare, ut de hoininibìts 
ac terra Carmsis monasterii cause, qìui emerserint, or- 
dine judiriario terniinentur. 

V\\ qu«»sta una forniola trovata dal Ilo, pj>r favorirò Hal- 
sanio, siìiiza aportanionte scardinare ^^li ordinanionti dolio 
Siatu; iniiM^rocclie o^'*li, nolla Cost. 1.40 dal titolo; Quod 
nnlbis prelatusy coìnes , Imro o/fìciuni jusfitiarii r/erat, 
cKs.'rva: Ilor nostre majestafis edicfo in perpetue ralitu- 
ro firntitrr inhibemus prelatis ccclesiartim , cotnifibus, 
ÌMironibus et tnilitibus et locoruin unirersitatibus, ne ju- 
sfitiarii offiriutn in terris suis rjerere audeant rei f/eren' 
dutt* alieni deinnndare, sed inagistro jfistifiario, et just i- 
tiariis ab excelb'ntia mastra sfatufis intendanf; o l'iniico 
ni»»/zo oiitlo plausihihnonio conipiacon^ il suo dilolio o tlv 
d*4o lionodottino, ora por Jonno quollu di invost irlo dt»lla ca- 
noa di jriustizi«»ro, allineile non pou»sso sostouiM'si lo osojv- 
cizio tl«»lla *riuris<liziono di»«jrli Abati ossero un abuso, aspra- 
riH.Milo condannato o vietalo dalle lo^'}jri. 



(\ì Diploma hi Fkurhuìo 11. Dkonihn* 1209, HI. ImlH — (Ex trans, autli. 
aii. I2M;, Arr. Mag. M. H.) Ah«.ii. Cw. 

6 



— rx) — 

Ma, poiché T ufficio ora porsonalo, a salvare i iliriiti del 
Monistero anche per V avvenire , non potendosi concedere 
cariche a pei'sone future e non esistenti, qual mezzo si sa- 
rebbe escogitato? E Federico concesse ajrli Abati prò tem- 
pore il diritto di scegliei'si un priustizÌ!n*o , frti' nominati 
dalla Curia Regia, per giudicare i loro vassalli. 

E Balsamo infatti esercitò il giustizierato, dacché risulta 
, aver sentenziato di un vassallo del Monastero, imputato tli 
omicidio, rimesso alla sua Corte dallo Stratigoto di Salerno, 
che lo avea fatto arrestare. Ecco le parole della Cronaca (1): 
Hoc anno (1210) Siratigotus Salcigni, qui, hornlneìn Fas 
sallurn dicti Moìias^terUy de hoìnicidio inquisihon in rincu- 
lis detinehaty ad Abbateni Bahanium judicaìulurn rcnùt' 
tity utpote a liege Federico virtù te pririlrgii anni 1209 
saprà relati Justitiaritun in omnibus hominum et hono- 
rum suor Uhi causùi electum , qtvocumque alio Justitiario 
escluso. 

Feilerigo II di altri beneflcii colmò T Abate Balsamo, im- 
perocché nell'anno 1221, Febbraio, con diploma solenne, ri- 
conobbe e confermò tutti i beni, le donazioni e i privilegi 
del Monastero, dichiarò libere le terre e gli uomini del Mo- 
nastero medesimo da ogni servitù vei*so il Sovrano , ab 
omni jiufo scfTitutis rei adohaiuentiy i vasivalli esenti, ab 
onini plateatico, portulatico ripatico, herbatico, atque ab 
omni exitura [undici seu doane pcì^etuo per totum pre- 
dici mn Regnum Siciliae penitus*sit imhiune. 

Inoltre Fedtnùgo, in questo diploma, concesse e confermò: 
omnes dignitates, bonos usus et approbatas consuetudiìie^^ 
conservate sino allora dai vassalli del monastero e da' mo- 
naci stessi. (2) 

NelFanno 1229 da ultimo accordò, con diploma del 31 
Ottobre, Datum in Casfris ante Soratn combusfam, la sua 
aha protezione alla Itadìa e suoi vassalli, minacciando chiim- 



(1) De Blasi. — Chron. an. 1 2 1 6— niiLLARD-BRtHOLLES, Hist. Diplom. Fri- 
der. H. fol. t. pag. 152. 

(2) Huilurd-Brèholles. op, cit. t. U. pag. 118. 



— 51 — 

quo avosso anlito di molostaro o tiirbaro i monaci o {rli 
uomini loro soggetti . . . nostratn indignacioneui se nove' 
rit incursurum (lj;o, con diploma dol Febbraio 1231 (2), 
accordò a* Vassalli medesimi, (Ino a cbe si mantenevano fe- 
deli all'omaggio ligio dovuto al Monistero, il privilegio di 
pagare alla Curia Reale sole cent'oncie di oro l'anno; e 
ciò in considerazione dell'Abate Balsamo e de' suoi giusti 
lamenti , por essere state le terre della Badia desolate 
dalle lunghe guerre; il che del resto avrebbero potuto in- 
vocare tutte le altre popolazioni del regno! 

V. L'Abate Leonardo, succ<*duto a Balsamo, fu altresì 
caro all'imperatore Svevo, e maggiormente^ (juando si in- 
terposi^ l)er Federigo presso Innocenzo IV. a Lione, in- 
situne all'Arcivescovo di Palermo, al Vescovo di Pavia ed 
all'Abate di Montecassino. 

Con un diploma del 25 G'^nnaio 12:U, Federigo ordinò ai 
suoi Stratigoti di Salerno di pagare puntualmente all'Abate 
b» rendite dette di fìaliayglo: con diploma del 4 Maggio 
1231 «lichiarò, clie i vassalli di Itoccapiemonte e Nocera do- 
v«>ss<»ro ritenersi esenti da ogni imposizione; infine, con di- 
ploma del :K) Marzo 1235, conlerrnò una siMitenza di Tomaso 
Monlenogro contro Teodora castellana di Polla , la (jualo 
avr«»bbe voluto sottometten» alla sua giurisdizione gli uo- 
mini di S. Pietro di Polla, da lungo t(»mpo vassalli della 
Badia. (3) 

Allontanatosi dal suo regno, per combattere Enrico suo 
figlio in Germania, e rimasti a governare, in suo nome, gli 
Arciv«*scovi di Pah^rmo r Cai)ua o il Vescovo di Ravello, 
in nom«^ di costoro Angolo de Marra, giustiziero, oi'dinava 
nt»ir anno 12.37 a' giudici di Nocera, di non molestare i re- 
ligiosi della Badia, per la Chiesa di S. Lorenzo di Kosti- 
noto. (4) 



(I) ARrHiv. Cav. Arch, Mag. M. 23. 

r2) llriLLARD-nRèiioLLES. op. dt. t. 11. pag. 19(3. t. NI pag. 168, 259. 

{%) 1Icill.\ri)-Br^.holles. op. dt. t. IV. pag. .'il 9. Ì07. o33. 

( i) Archiv. Gay. Arch, i. n. 79. 



Di Manfredi non si irova alti-o fuori fho il liìploma del 
10 Aprile 12(ì5, col quale riconobbe appartenere al Moni- 
storo il Porto di Vietri (I) e no onlìiiò la reslituzione im- 
mediata, dacché egli ne avoa prima ordinata ad Orso Ru- 
folo, Qvaestorum MagUier, l'apprensione, per paile della 
Doana Regia. 

Bensì gli Annali Cavensi ci ricordano che Manfredi, nel- 
r Ottobre del I2G5. distrusse le terre di Cava e si forti- 
flcò nel Castrmn f\Ji Adjutorìs e nel Cofpo (U Cava , 
per aspettarvi l'Anpioino — /'* hoc anno (1260) Carolus Co- 
j/ìt's Provinciae intrafii lioi/iam, XIII Kal. Juniì et Se- 
jtator effectm est. Xonis Decentbri, Manfridus, qui roca- 
tur rex, desfruxit terram Cavae et depopitlavll. 

Dopo tanti privilegi e favori.... tanto o lio e tanta ruina!.. 

VI. Dagli elementi di fatto, fin qui esposti, qual concetto 
può trarsi in ordine alla polizia civile del territorio di Cava i 

Non è dubbio che la giustìzia civile foss-* esercitata dagli 
Abati, e in loro nome da' Bfyulì e giudici nominati dalla 
Curia Abbazìale, e revocabili a tempo. 

Se ne lianno esempì irrrofragabili. 11 Casale di Rapare. 
nell' anno 12(50, si eblw nominato a Bajulo Nicola (jui di- 
ciiur Gallardus filio q. Alfani, il (juale teime sedo prope 
Quaranta. (2) 

Nell'Archivio Cavense troviamo inoltre: Teinporalis per 
Bajulos alias Capifaneos a Carensi Monasterio consti- 
tutns regebatur — .Iniio 1263. Mense Marito VI Indictione. 
Nos Fr. ThoìiMs Dei Grafia Cawn.tix Abbas orditiari- 
inits ci consdliiiinus Coiisttmfìnwn plium Petri de S. Mait- 
ro Bajulum de eodem Casali hinc ad annos tres. (3) 

Quanto alla giurisdizione criminale, abbiamo già accen- 
nato allo esercizio che ne fece 1' Abate Balsamo , nell' an- 
no 1210. in forza del Diploma di Federijio II, col quale egli 
l'u investito dell' nlticio di giustiziere a vita, i)cr lutti i do- 



di Ahui. C.iv. Are. M-Tg. — N. ii 
|2| Adinulfi. op. cit. |>if;. SG-ìi. 
(3) CoLiEUT. paE- 26U a Icrga. 




— 5:^ — 

minii del Monastero; e non dubitiamo perciò di afferuiare, 
che durante la vita di Balsamo, dal 1209 al 1232, nessun 
piustiziero e nessun pubblico otticiale si immischiò nelle liti 
criminali pe* soj^getti al Monistero medesimo. 

Ma il diploma di Federigo II, l'abbiamo già notato, pur 
volendo favorire immensamente la Badia, derogò, per quanto 
ora i)ossibile e compatibile cogli ordinamenti dello Stato , 
al principio sid quale riposava la costituzione delle giuri- 
s^lizioni criminali. Gli Abati succeduti a Balsamo aveano 
il diritto solamente di scegliere, fra i giustizieri, quelli i quali 
loro convenissero , aveano il diritto di invigilarli , affinchè 
non angariassero i vassalli del Monastero; ma la giustizia 
l)enal(* fu irrevocabilmente amministrata da' pubblici offi- 
ciali, ma il uieruì/i imperiuì/i fu agli Abati, come agli altri 
feu^latarii, tolto, sebbene con forma diversa , sebbene rad- 
dolcito lo strappo, da una grande concessione attuale e da 
un favore speciale, consistente nel diritto di scelta, per lo 
avvenire. 

Federigo li ordinava, con la Cost. I. 40, che nessima citta 
anliss*? mai di nominarsi giustizieri , come nessun prelato 
o ffnidatario esercitasse la giurisdizione criminale o da al- 
tri in suo nome la facesse esercitare , e le Univei-sità mi- 
nacciava cosi : QtMicuièiqfie univrrsìfas fales of/iclales o>^ 
fìiiiavcrity desola! io ne Ili per pc liuti a patta tur , et Oìiìnes 
/toi/tines ejusfìem angarii in perpetuum habeantar. 

E non ix)tea fare più di <iuel che fece , per favorire gli 
Abati di Cava, e non potea trovare una formola jiii esatta 
di quella contenuta nel Diploma del 1200 , per avocan» al 
\io e suoi ofllciali il mero imperio, pur facendo le viste di 
conct»<lerlo! 

Sicché ò a conchiudere , riguardo alla giurisdizione cri- 
minale, che gli Abati, dopo la morte di Balsamo, dal 1232 
in |>oi mai più Y esercitarono , e (*he solamente vigilaro- 
no, per un C4}rto temj)o, i giustizieri ed attuarii della con- 
trada. 

VII. Tra le città demaniali del Registro di Federigo 11, 



— 54 — 

non trovasi Cava do' Tirreni (1) , nò avjrebbe mai potuto 
trovarsi , dacché quella contrada era soggetta agli Abati 
della SS. Trinità, come terra feudale. 

Ma di essa avvenne quel che avvenne delle altre città feu- 
dali del mezzogiorno. 

Feilerigo II, con la Costituzione ge?wraliajura, riconobbe 
la personalità giuridica delle Università; ma proibì la no- 
mina de* podestà , consoli , rettori f^tc... , ed invece ordinò 
che i Giustizieri e i Camerarii,i Bajuli e i Giudici ammi- 
nistrassero la giustizia; e, nel territorio cavese, già sappia- 
mo come prima V Abate Balsamo e poi il giustiziero dal- 
l' Abate pros?celto giudicassero delle cause criminali, e delle 
civili i bajuli, nominati sempre dagli Abati. E non trovia- 
mo poi documenti atti a provare che, a' tempi del grande 
imperatore, Cava si fosse governata amministrativamente a 
mezzo di eletti e di un Simlaco. 

E ci conferma in tale convinzione , il fatto della nuova 
partizione del territorio cavese, avvenuta verso la fine del 
secolo XIII, air (^poca Angioina; imperocché é un segno e- 
vidente tanto del progresso ed accrescimento degli abitanti 
e de' varii casali, quanto del bisogno che gli uomini delle 
borgate sentivano di aggrupparsi e stringersi meglio. E ci 
conferma nella convinzione medesima il fatto che solo nel 
secolo XIV e nel secolo XV cominciasi a riscontrare il no- 
me di Cava , per indicare 1' università , mentre prima non 
trovansi altri nomi che delle borgate, e quel nome generico 
è impiegato a designare il monastero e le sue pertinenze; 
e ciò vuol dire che non ancora nel XIII secolo , sotto Fe- 
derigo, era surta quell'autonomia amministrativa, ed anche 
lo scarso reggimento de' pochi eìoiii , per cui trovavasi il 
bisogno di una generica designazione, di un nome atto ad 
indicare la comunità. 

Erano borgate e pic<^oli villaggi , erano casali disperasi 
per l'agro cavese, soggetti al lieve giogo degli Abati , be- 
nefattori più che dominatori, in tempi nei quali il Sovrano 



(I) Faraclia. // G;wiM/i<? — pag. 33. iNola. 



>uy 



tivoa dovuto lar pesaro la sua ferrea mano su' baroni del 
re«rno, fieri oppressori dei loro vassalli. 

Venne più tardi 1* ora, in cui i cavesi tentarono di erigersi 
a libera Università! 

Ni> la riconferma di Corrado, nel Parlamento di Foggia, 
delle immunità e libertà comunali, concesse dai due Gugliel- 
mi (1), i)oteano giovare ad una comunità che non ancora avea 
vita certa e che non avea avuto concessioni da' Normanni, 
ma invece era stata da (piesti concessa e confermata in feu- 
<lo agli Abati; nò gli atti di Manfredi in favore di talune 
città del mezzogiorno (2) furono diretti a beneficio di quella 
contrada che egli saccheggiò e distrusse. 

Il Pontefice avrebbe potuto , per gli uomini della Cava, 
fan? qtiel che ave^i tatto per altre università del Regno, cui, 
iK^lle lotte e nelle convulsioni estreme della dominazione 
Sv«»va, att(»ggiandosi a liberale, e, nello intento di deprimere 
il partito ghibellino e propiziarsi le popolazioni, avea con- 
COSS4* autonomie e franchigie, fi) Ma, l'Abate della SwS. Tri- 
nità era figlio diletto e potente della Chiesa, ed il Pontefice 
non avrebbe mai commesso un simile attentato alla poten- 
za <l«»l C<3nobio, che era in fondo i)otenza del cattolicesimo. 

K difatti troviamo, e vero , dociunenti e IkAìo i)apali in 
qut»si' t'poia, ma ttitte favorevoli al Monistero ed agli an- 
tichi suoi diritti, nessuna favorevole agli abitanti della con- 
trada cavese. 

Onorio IV, nel 12 dicembre 1218 (4), incaricava l'Abate 
di'lla Trinità, Marino , di comporre il dissidio fra i pn^sbi- 
trri della t<.Tra di S. Severino e i laici di qtiella dioc(^si. 

Innocenzo IV, nel 17 Novembre 125i (5), accordava a' re- 
ligiosi d<»lla Cava di potere ennlitarc» e ritenere beni, meno 
i ft»udali. Lo stesso Pontefice, n(»l 3 dicembre 1254 ((>), con- 



(I) o. IIartwkì. Forsrh. zur deuMt. Gesch. L. VI. pag. (ì87. 
2» FiRAtiLiA. Op. cit, pag. M. 
\:\) Imd. pag. 39. 

0; Am:Hiv OiwArc. Mag. M. 12. 
'5) Imd. Are. Mng. .M. i'i. 
(6) Ino. Are, Mag, M. iK. 



fermava alla lìadia i poi'li eli Vietri e ili Fonti, ooiiiRiìiiai)- 
ilo la censura ecclesiastica contro i molestatori della Bailìa 
laalesiina. 

Alessandro IV, con Bolla del 28 Genn.'yo 1255 (1). confor- 
mava all' Abate Leonardo tutti i privil^ì e le possessioni 
ricevute sino allora da' Pontefici e da' Principi, specialmente 
quelle concessioni fatte da Gisulfo e Ruggiero, le cpiali, co- 
me innanzi abbiamo osservato, erano fendali ; ed il Ponte- 
flce designava con precisione la natura delle concessioni e 
privilegii, colle se-giiemi parole:... toni super burgensattcis 
quam pheudaliòus, que p/ieudalia libere vos poss^, absqtte 
CujusqttaiH conlrar letale, recipere declaramus, pariter et 
confiriiiemus, sicut Reges regni ìioslri Sicilie et jamtli- 
cius Fredcrictts post eos, ia eorum pririlcgiì^ slalaUse vir 
dimus et confirniasse. 

Poi, dichiarata la forza ed il vigore da attribuirsi a tutte 
le carte di privilegii e concessioni, sc^^giungeva; usurpa- 
ciane, iniasìone atqite tocìus retrohacd temporis pi-escrip- 
tioiie, cantra ipna, sea itnuutquodqtte ipsorum au( eorum 
clausulani divìsim rei conjunctim aliquatentis non ob- 
sfanle. 

Da ultimo, cosi fulminava quelli i quali avessero esalo 
violare il suo comando : Si quis aulem Imc attentare pre- 
sumpserif, i/idig>iacianein Oniiipotenfis Dei et f/eatorum 
Petri et Pauli apasfolnr'tm ejus se noverit incursurui/t. 

Ed a que' tempi ben si temeano i lidraini del Papa e i 
castighi del cielo, e non ci pare possibile che gli abitanti 
della Cava avessero cercalo di fi-ancarst dalla s(^^ezione 
della liadia, per incorrere nella scomunica. 

Tutto ci induce a credere, adunque, che, sino alla do- 
minazione Angioina, i diversi villaggi del territorio cavese 
non ebbero reggimento proprio annui nìstrativo , non go- 
dettero libertà ed esenzioni, se non per quanto da' sovrani 
erasi concesso alla Badia. 

Dobbiamo solamente osservare che, se il fatto della co- 



ti; Ahcbiw Cav. Are. Hiiy. SI, 3. 




J 



— 57 — 

stituzione della comunità non riscontriamo nell'epoca svo- 
va , riscontriamo bensì elementi tali da indurne un certo 
movimento accentrativo nelle popolazioni delle divei-se bor- 
jrate, e condizioni a tale movimento assai favorevoli. 

1^ nuova costituzione statalo di Federi<jro II, tendcMite a 
sopprimei'e Y assoluto potere de' baroni sulle loro terre, avo- 
cando alla regalità V imperio non di nome soltanto, ma di 
latto, creava un ambiente, per fermo, lavorevole alle liberta 
comunali di fit)nte a' feudatarii , sebbene i cittadini delle 
università medesime foss(»ro men liberi poi di fronte al so- 
vrano. In questa vita più generale e vasta, nel pensiero clie 
il barone non era assoltito signore, ma soggetto anclie lui 
al supremo potere d<^l Re, e non più libero di gravare e 
e molestar*^ i suoi vassalli a suo talento, perdio dif(\si dal 
R«» UHMlesimo, trovavano le università una certa forza di re- 
sistenza e di ribellione all'autorità feudale, e quindi un bi- 
sogno di unirsi e costituirsi nel miglior modo e con par- 
venze Uhìo, spesso innocue. 

K questo seniimento e <iUfti$to moto si genero fra gli uo- 
mini del territorio caves43 , favyrito anche più dalle guer- 
re neirli ultimi anni d(»lla dinai^tia sveva, mentre i monaci 
si rinchiudevano e difendevano nel Cenobio , lontani dalle 
assidue cure de' loro dominii. E più ([w\ sentimento e <iuel 
molo si fecero vivi, quando Manfredi distrusse il territorio 
caves*% e le sue truj;)f», abban lonato il Corpj di Cava, ca- 
salt* silo allato alla Ikidia, dov' eransi rinchiuse, ne distrus- 
sem le fortificazioni (1). Allora i cavesi , i quali eran fug- 
gili, tornarono a' loro arsi casolari, alle terre deserte, o do- 
vettem in quel triste ritorno costituirsi in maniera divei'sa 
dall'antica, dovKtero senz'altro considerarsi men servi di 
«|U«*I che i^si stessi si (Tan tenuti ne' tempi trascorsi. 

(ria le iHK'essarie difese e poscia le fughe precipitose e la 
comunt* sventura, avi.^an contribuito i)otentemenie ad alVratel- 
Lire gli uomini de' diviM-si villaggi, ed a creare quel serui- 



il) PiiLVCiiixo. Dfscriz, di Cava I, Ii3. 



— 58 — 

mento intimo, quel bisogno di miione in uno scopo comune, 
la libertà e la sicura tutela de' diritti. 

Troviamo adunque nell'epoca sveva i germi del comune 
di Cava, ma non ancora l' università costituita ; rimane tut- 
tavia contrada feudale sino alla caduta di quella dinastia, ri- 
mane ancora sotto la dominazione non grave, non faticosa e 
quasi amorevole del Cenobio. 

Balsamo avea, pe'suoi vassalli, ottenute esenzioni gran- 
dissime, dal gran Federigo, per l' adoa, per plateatico, er- 
batico, ripatico et coetera; il servizio militare scarso, le 
prestazioni al Monistero non gravi, nò erano essi defatigati 
ed oppressi da giustizieri e bajuli, i quali non fossero gra- 
diti agli Abati ; eppure l' ambiente nuovo il desiderio del- 
l' ottimo, e le speciali condizioni dianzi cennate, predispo- 
sero gli uomini della Cava air autonomia amministrativa. 



CAPITOLO VI. 

Polizia Civile sotto oli Anoioini 

(1266-1442) 

I. Se repoca sveva fu Citale all'assoluto dominio dei 
feudatarii, l'epoca degli Angioini fu favorevole all'accre- 
scimento del loro potere e dannosissima alle libertà comu- 
nali. Da una parte i baroni crebbero di numero e potenza, 
perchè gli Angioini, mossi da ragioni politiche, dovettero 
beneficare largamente quelli che li aveano ajutati nella 
con(iuista o loro si eran serbati fedeli , e dall' ahra i nuovi 
sovrani, paurosi delle autonomie locali, non poteano al certo 
farle crescere rigogliose; e perciò Carlo I, nel 6 Maggio 1279, 
comandò a' giustizieri delle provincie la distruzione di tutti 
i suggelli delle Università, segni aborriti di libero reggi- 
mento ! 

Et iiitellexiìnus quod aliqiu? universUatum Ipsarum 
ronlra hujusmodi consicetudinem temere venientes pro- 
pria sigilla liabentes nostra super hiis licentia non obten- 
fa. quibus utuntur in hlrunienlis. licteris et scriplis aliis 
sigillaìidis volentes abusum ipsum. prorsus inutilem. quin 
potius ipsis damnosum et honori nostro contrarium a- 
boleri, cum ex hoc. xiniversitates ipse qicamdam commiir 
nitatuììi specie/ti in derogacio)ie nostri honoris et nomi- 
nis et ipsius Regni status eie... (1) 

Si avverarono gli stessi fatti per l' Abate feudatario e per 
r Università di Cava? 

Bisogna, con diligenza, procedere nella ricerca degli ele- 
menti, da' quali potremo poi desumere un criterio. 

II. Durante i torbidi della guerra angioino-sveva , il Mo- 
nistero della Trinità avea subite gravi jatture, e poiché V A- 



(1) Fajuglia. // Comune. App. pag. 281. 



bate se ne richiamò a Carlo I, no ebbe lettere patemi , le 
quali ingiungevano la resHtuUo in integruni. 

a) Galvano Lancia, partigiano di Jlanfreili e poi di Cor- 
niilino, erasi impadronito di Auletla. Gii nomini di S. Ma- 
ria dì Perlosa , terra appartenente alla Badia Cavense , 
aveano il diritto del pasi-olo su quelle terre e montagne. 
I Bajiili di Auletta, col pretesto che gli oltlciali di Galvano 
Lancia aveano esatto il diritto di fida dagli uomini di S. Ma- 
ria Pertosa, aggravavano insolitamente quei poveri vas- 
salli. L'.ibate Amico, ne mosse querela a Carlo, il quale 
risiedeva allora nel Castello di Nocora, e Carlo, con lettera 
ilei 26 Settembre 1267, diretta agli otflciali suoi, ingiunse 
di non pretendere oltre ìl dovere : tion obstanle qttod tem- 
pore dicti Galvani ultra debitum, jus extoì-qiu'.batur aò 
eis, nec tu aggrates, nec patiaris a p/'oedictis Bajulis, pel 
ab aliquibits aliis suis subofficialibus aggrararL {I) 

b) Avendo il Monistero perdute le possessioni in Pu- 
glia, di S. Giovanni di Fabbrica e S. Egidio di Pantano, ed 
essendosene 1* Abate Cavense richiamalo al Ke, Carlo 1 or- 
dinò a Goffralo de Saxo, con lettera del 2 Luglio 1270, 
che avesse proceduto ad inchiesta segreta sulla verità dei 
tatli allegati, p, trovandoli veri : de nostro- mandato Eccle- 
smrum temitienloruin el jui'um hajusìnodì restitutioìtem 
fkfi debere Abbati et Conventui supradictis etc... (2) 

e) Mire lettere sarete spedi Carlo a' suoi officiali , 
aHinché all' Abate dì Cava fossero rese lo terre usurpale 
da' partigiani di Manfredi, e cosi, nell' anno 1374, il Mona- 
stero rientrò ne' suoi possedimenti di S. Pietro dì Polla , 
nel 1283 della Chiesa di S. Arcangelo dì Petralia, nel 1283 
delle Chiese di S. Giacomo e S. Barnaba e del Castello di 
S. Giacomo dì Lucerà de' Saraceni, e nel 128-1 dì S. Ma(teo 
dì Castellaneta. (.3) 



111 Venereu. MS. 1. 303. 
|3) .\iicii. Civ. Are. !U!ig, N l'J. 

(3) Ibu. Are. Mig. N. 23. 31. 33. il. IIudulf. M:^. 61. p 13S. Ve>»eu. 
HS. 303. SOS. De Busi. Chron. 



à 



— tìl — 

E a notare però, che da tutte queste lettere e diplomi 
non apparisce più quella riverenza e quell'affetto che spi- 
rano i diplomi dei Normanni e degli Svevi, né quelle espli- 
cite conferme e riconferme di privilegi e quelle ricche ed 
importanti concessioni, che avean resa si potente la Badia. 

tfli Abati furono di sentimenti tutC affatto fa vorevoU alla 
dinastia Angioina ; ma, nonostante il favore da essi goduto, 
non tornavano più i bei tempi trascorsi, V ambiente lenta- 
mente si trasformava, e, mentre i principi non erano più 
pii e devoti come un tempo, eil invece riguardavano il Pon- 
tefice e gli altri dignitari ecclesiastici comò elementi poli- 
tici, sui (juali dovean fare calcolo, le i)opolazioni tendeano 
a sotirarei da qualsiasi soggezione , fosse stata pure cosi 
jKX-o gl'ave e faticosa, come quella verso la Badia Cavense. 

Di tal che, se i documenti dianzi riferiti ci attestano il 
tavon^ goduto dall' Abate di Cava presso il re angioino , 
non possono al certo essere parificati a quelli de' Sovrani 
normanni né a (pielli degli Svevi; so ò vero che, per misu- 
ra generale, gli svevi tolsero a' baroni il mero imperio, è 
pur vero die air Abate cavense fecero qualche speciale con- 
c<.*ssione, mentre gli Angioini certamente non ridonarono 
qu*»! che al Monistero era stato tolto, né prerogative di nuo- 
vo genere concess(M'0. 

III. Neiranno l'^!)5 (25 Agosti)), fu eletto Abate, Frate Uay- 
naldo, e fu confermato in Monte Vergine da Landolfo Bran- 
caccio Caidinale e legato Apostolico, e poi consacrato a Ra- 
[luUa. (I) 

Da ultimo, preso possesso della Badia, vi ricevette il giu- 
nun«Mito e l'omaggio de' suoi vassalli, si)ecialmente degli 
abitanti della Cava e S. Adjutore: Haynaldo jam Cavensi 
AbfHiilae potilo^ /fdelilatis, hoinafjij et russala rj ij juruiueìir 
fuui praeslant honihies, ci Unirersilas Cavae et S. Adju- 
lo9*is^ doìiatito addito toiciarum 100. (Mense Octobris). (2) 



i|» AxN. ('av. p. Pf.rtz. |i. 190. 
Hi De Blasi. Chron, an. 1395. 



— 62 — 

L* Abate Raynaldo fu, per sue colpe, forzato a deporre 
la dignità abbaziale, e gli successe Roberto, Abate di S. Be- 
nedetto di Salerno, il quale ottenne da Carlo II d'Angiò 
aiuto efficacissimo per ripigliare il possesso di Castellabate, 
e poi quella lettera del 4 Gennaio 1302, con cui il sovrano 
lo esortava a prwedere del necessario i dieci uomini lascia- 
tivi a guardia insieme ai trenta del monastero. (1) 

Roberto mori il 20 Ottobre 1311, a Marsiglia, mentre si 
portava al Concilio indetto a Vienna da Papa Clemente V, 
e fu nominato in suo luogo Frate Bernardo, priore di S. Ma- 
ria di Moìit'Sei^rat in Ispagna; ma costui, secondo l'Abate 
Rodulfo (2), disprezzò la elezione . . . electioìie ipsa ab ipso 
(Bernardo) spreta ... di talché dopo cinque anni , nel No- 
vembre 1316, Papa Giovanni XXII dovè annullarla. Secon- 
do r Abate De Blasi , Bernardo si dette un procuratore in 
persona di D. Giovanni de Ha va, ciambellano di Re Roberto, 
reggente il Tribunale della Vicaria e Consigliere Reale; co- 
stui, influontissimo presso il Re e presso il pontefice, avrel>- 
be spesa tutta V opera sua i)er non foro approvare V ele- 
zione dei monaci, e tale opinione si conforterebbe nell'altro 
fatto , della nomina ottenuta dal Papa istesso, in favore di 
D. Filippo de Haya, fratello del procuratore D. Giovanni. (3) 

Di quest' Abate Filippo avremo a discorrere abbastanza, 
dacché fu feconda di gravi fat:i, in ordine all'obbietto del 
nostro studio, 1' epoca in cui egli tenne ed esercitò la digni- 
tà conferitagli. 

IV. Filippo de Haya, della famiglia nobilisshna de' Conti 
di Celano (4) godea il favore e l'affetto di Roberto d' Angiò, 
e, se ottenne per l' influenza del Re il seggio Abbaziale di 
Cava, ne ottenne in seguito altresì i titoli di Consigliere e 
di familiare. 

Non parrà strana perciò la nostra affermazione: che egli 



(1) Arch. Cav Are. Mag. 0. IO. 

(2) RoDUL. MS. p. Ilo. 

(3) De Blasi. Chron. noi. ad. an. 1316. 
(i) MuiuTORi. Ant. IkU. l V. col. 43o. 



— 63 — 

trovò modo di consolidare, per quanto più gli fu agevole, il 
potere della Badia, e di estenderne le prerogative o di rav- 
vivarle di fronte alla resistenza già tenace e continua dei 
vassalli. 

E per verità troviamo, in quest'epoca, che il Gas tram 
S. Adjutoris teneasi dalla Badia , e che la piena giurisdi- 
zione sugli uomini della Cava e S. Adjutore era sempre eser- 
citata dagli Abati, come veri feudatari. 

Una lettera doli' Abate Filippo non lascia dubbio sul pro- 
posito; essa è del 1 Maggio 1327, e del tenore seguente: 

Frater Philtppus dei grafia Cavensis Monaslerij hii- 
nnlis Abbas Dilectis in ChrUto Fratri Raynaldo Priori 
Clauslraliy Fratri Mattheo p7^aeposilo, et fratri Franci' 
f^Oj Magistro Castri nostri S, AdjutoriSy nostri Monaste- 
rij MonachiSy salutetn, et Paternae dileclionis affectum. 
Ut inter subjectos nostros et subditos Te^^rae nostrae Ca- 
re et pertinentiarum ejus nee 7ion et alia loca, quae Mo- 
nasterium nostrum habet Teì^itorio seti tenirnento Terrae 
jam dictae tollatur causa dissidii et materia jurgioì^um 
wo/i solum per ot^dinaria juris remedia, sed per summor 
rium processum exinde faciendum nostrum id officium 
impartimur... (1) 

Però sarebbe lontano dal vero chi volesse affermare, in 
forza di <iuesto documento, che il potere degli Abati fosse 
nel KS7 lo stesso che ne' secoli XI e XII; imperocché, se 
da una parie trovasi V affermazione del dominio là dove si 
parla di soggetti e sudditi di tutto il territorio cavese e 
suo pertinenze , d' altra parte si riscontra il fatto dei dis- 
sidii e delle contese che dilaniavano i cittadini e il rimedio 
che si ritiene necessario a rimuovere il danno, cioè a diro 
un procosso sommario, sui generis^ atto por sua natura a 
reprimere più che a sorenamento discutere. Dunque fatti 
siraonlinarii da una parte, e violenti rimedi repressivi dal- 
l' altra; dimque lo spirito di soggezione non 6 cosi intenso 



iU \w^ Cav. Epist. .MS. 72, f. 76. a. r. 



— B4 — 

come un tPrajx), esso ra dilf^amlosi dairanìmoftf^lì abi- 
tanti il territorio «iveso, e vi si siirri:^;a il <I<»siilerio im?- 
frenato di libertà e di autonouiia. 

I dissidii sposso sorti nel Monislero medesimo, gli Abati 
non più circondali dal presligio d'una vita virtnosissinia 
e divolxi , spesso imposti dal Poiilellce o slranieri alla &> 
munita relifriosa di Cava, lo spettacolo delle coniimie usur- 
pazioni a danno della Badia, nelle altre coiitrad-* più lon- 
tane, spettacolo sempre contajrioso, le g:uerre e i torbidi 
nel refino.... tutto ciò costituiva un cumulo di cause e di 
stimoli, cause di fiacchezza nel potere da una parte, e sli- 
moli di ribellione dall' altra. 

Ed a ccare uno stalo di cose tanto deplorevole sarebb:? 
siato ancor soverchio queir interrano di cinque anni, f'i-a 
la morte dell' Abate Roberto e la nomina di D. Filippo de 
Haya; imperocché da una parte i monaci non sapeano a 
ciie tenersi, ed il procuratore di Frale Bernai-do di S. Ma- 
ria di Mont-Serral non polca aver l' animo rivolto alle cure 
spirituali e temporali molteplici nell' interesse della Badm; 
ma, desideroso tbi-se di trarre solamente profitto dal man- 
dato ricevuto, non impediva le usiu-pazioni o rivendicazioni 
che vogrlian dirsi, da parte dei sudditi del Monìstero. 

E già i cittadini deUa Cava aveano ottenuto, nel 7 Marzo 
1322, dall'Abate Filippo la conferma di taluni Capito- 
li defi' Abate Leone II ( 1208-1200 } , di cui non troviamo 
traccia sicura, tranne la si^nente: cioè nell'anno 1294, 17 
Gennaio. Giovanni de Muccula dottoro de' Decreti e Nicola 
Rufolo di RaveUo Professore di Diritto, aveano emessa sen- 
tenza o responso per comporre le divergenze fra (fli uo- 
mini della Cava e l'Abate, intorno afi' esercizio della giu- 
risdiziooe. ne' termini segmenti: 

Item quo(ì predictus Dominus Abòas, nulla dtsfòiCtiOHe 
inter eos habila, incarceravi niandat fiomines diete Ter- 
re Cave, landaviinus, sentenliapiiiius , ei ordiiianiuiits 
qmdhoc non fìat, nisi iti casibus a Jure permissis et juxta 
Capitala Doni, Honorii Pape IV. Iteui licei per Capititla 
Papalia ei Regalia sii stutulum ut lìajuU exerceant offi- 



I 



4 



— 65- 

cium Magistre Juratie et per eumdem Doni. Abbatem Ca* 
vensem Bajulus sit statutus in perpetuum in terra pre- 
dieta, petunt predictum Bajulum mutari anno quolibet 
ad dictum offìcium exequendum, laudavimics, senteniia- 
vimiis et promulgavimus ipsum mutari secundum capi" 
tuia D. Honorii Pape IV. (1) 

Dal quale responso, mentre da un lato rilevasi che gli 
Abati, in forza de' Capitoli di Papa Onorio e contro la proi- 
bizione di Federico II, riteneansi nel diritto di esercitare 
la giurisdizione criminale in casibus a jure permissis, dal- 
l' altro gli uomini della Cava si erano ribellali aJ un tal 
fatto , ed avean voluto che dottori in legge ne avessero giu- 
dicato senza passione. E rilevasi pure, che gli uomini della 
Cava avrebbero voluto eleggere essi il Mastro-giurato, offi- 
ciale di polizia deputato ad assicurare la quiete delle terre, 
a prevenire i delitti, sorprendere i colpevoli ed assicurarli 
alla giustizia (2); ma fli deciso, che tale officio fosse eser- 
citato dai BajuU, sempre nominati e da nominarsi dagli 
Abati, cosi come il S. R. Consiglio decideva, in epoca po- 
steriore (3), per tutte le terre feudali, ne' termini seguenti : 
Scilicet niagister juratus in ba7^onum terris a baronibus 
debet eligi et in ceteris ab universilatibus. 

Il Faraglia, nel suo pregevole e dotto lavoro sul Comu- 
ne, (4) avendo affermato che i feudatarii non esercitavano 
più la giurisdizione criminale, devoluta a' Giustizieri, né la 
civile devoluta a' bajuli, eletti da' Camerarii, incontrandosi 
poi nel documento, riguardante le pretese del Giustiziere 
Errico della Marra, d'assoggettare alla Curia imperiale S. Ma- 
ria di Luco, respinte dal diritto del preposito cassinese, il 
quale solea nominare il bajulo, si domanda : conviene dun- 
que fare eccezione per le chiese? 

Ed in nota soggiunge: « Bisogna supporre che alcune 



{\) Archiv. Cav. n, 305 p. Vencr. 

(2) Vedi Gap. del Re Roberto in Faraglia Op. cil. pag. 66. 

(3) De Franchis. Dee. 43. 

(4) Faraglia. Op. cit. pag. 56. 

8 



« autorità ecclesiastiche, come }:Ii Abati di Moiiteca!«;ii)o , 
« abbiano es<*rcitalo questo dirilto, per speciali coiicessiotii 
« ed ili nome dei re e ilell' imperatore. 

La sua intuiziof'ie è provata apoditticamente dai diplomi 
di concessione affli Abati di Cava, dianzi connati, e dalla 
sentenza di Giovanni Muccula e Nicola Rufolo di liavello ; 
senonchè non parrebbe, a riguardo dell'Abate Cavense, esat- 
ta r idea dell' esercizio della giurisdizione civile in nome del 
sovrano, invece avendo le sembianze di un diritto irrevoca- 
bilmente costituito ed amico, e non già di una mera dete- 
stazione, da potersi revocare ad nitluin. 

Ritornando ai Capitoli dell' Abate Filippo, mediante i qua- 
li ricorifermavansi quelli di Leone, è necessario esaminarli 
partitanienle, per desumerne fili elementi utili al nostro so^ 
getto. 

V. I Capitoli dell' Abate Filippo furono concessi, a mezzo 
di solenne atto, per mano di pubblico Notajo, Giovanni de 
"^onàcha, universìlatis et ìwmiiii/jits civìfRtis Cave. (1) 

Dopo la riconferma de' Capitoli dell" Abate Leone II , il 
nuovo Abate e sij^nore riimuzia a qualsiasi dirilio p«r col- 
lette sugli nomini cavesi, restringe ad un grano [wr ciascun 
tomolo il dirilto di molitura ne' molini del monistero, abo- 
lisce ogni gravezza pe' mercatanti sui generi da esportarsi 
dal territorio Cavese, statuisce l'unica misura di capacità i 
per le derrate e per il sale, nello interesse tanto del moni- 
stero quanto degli uomini della contrada, rinunzia a qual- 
siasi diritto di viatico e plateatico in Salerno, riducendo 
ogni cosa ad un auguslale pe' soli Cavesi, rinunzia al di- 
ritto di soccida ed a' servigi personali gratuiti, rinunzia ad 
ogni dirilto per sepoltura nel cimitero, avendo gli uomini 
della Cava pagaie, al tempo della costruzione, sedici curie 
d' oro, concede facoltà pe' poveri e pe' bambini della sepol- 
tura nelle chiese, promette di non opiwrsi a che le eredità 
06 intestato fossero raccolte da' più prossimi in grada. 



(I) \tA\ i documi'n 



] inlcEralincriU riportali. 



— 67 — 

secundum quod in te^^a ipsa servatum est ab antiquo , 
rinunzia al diritto d' imposta sulle calcare, riserbandolo solo 
per quelle fatte nelle terre del monistero, nel caso di ca- 
restia rimanda air anno seguente l'esazione delle nocciuole 
prò redditUy e, se anche nell' anno seguente vi fosse stata 
carestia , dichiara dover esigere, per ciascun tomolo di noc- 
ciuole, grana auri 'decein, proibisce la recisione degli al- 
beri nelle terre de' cavesi, esonera questi da ogni contribu- 
zione per i forestieri chiamati a guardia delle possessioni 
della Badia, statuisce che i clerici cavesi non fossero tenuti 
alle encenie od a prestazioni indebite, sed in libertate so- 
lita conserventur. 

Oltre queste concessioni, le quali attestano da una parto 
il desiderio di affrancarsi e dall' altra molta magnanimità, 
determinata dal desiderio di propiziarsi le popolazioni, ora- 
mai difficili ad essere governate , riscontriamo disposizioni, 
le quali direttamente riguardano la polizia civile del ter- 
ritorio. 

La prima riguarda la nomina di due giudici annuali per 
tutto il territorio, fra i migliori e più abili uomini della 
contrada; la se?onda che vuol limitati i bajuli, da crearsi 
ogni anno, ad un solo; la terza che tratta della nomina tri- 
mestrale del Catapano. 

Altre poi riguardano la giurisdizione del monistero ; ed 
una, per esempio, statuisce che l'Abate e suoi officiali non 
potessero procedere ex officio ma jure ordinario , ad pe- 
tit ionem partis; od un'altra che nessuno de' Cavesi potesse 
essere giudicato exl7^a terram Cavae; ed una terza che 
gli stessi non potessero essere sottoposti ad examinationeni^ 
per qualsiasi causa, se non nei casi permessi dalle leggi. 

E dunque l' Abate creava quegli officiali, il Bajulo, i giudi- 
ci, il Catapano; e dee perciò inferirsene che, anche nel 1322, 
la Badia della SS. Trinità esercitava giurisdizione feudale 
sul territorio Cavese, dacché nelle terre non feudali i bajuli 
eran creati dai Camerarii e i maestri giurati, come i cata- 
pani e talora anche i giudici, dalle università. 

Né qui potrebbe obbiettarsi che dai Capitoli dell' Abate Fi- 



— 68 — 

lippe non risulti chiaro essere alla Badia riservato il diritto 
di nomina, e potersi pure intendere che lo si fosse abbando- 
nato air università Cavese ; imperocché sarebbe un travolge- 
re il significato del documento di cui si tratta- 
fi, i)er verità, è ad osservare innanzi tutto, che se T Aba- 
te Filippo avesse voluto concedere tanta prerogativa a' suoi 
vassalli, l'avrebbe espressa a chiare note. D'altra parte non 
avrebbe scritto; fianl et statiiantur judicesj ma avrebbe 
adoperato piuttosto Veligantur^ per riferirsi all'elezione 
pubblica , anziché alla creazione jure regiminis rei impe- 
rii; e poi, in seguito, e pel bajulo e pel Catapano è scritto: 
fiaty creetur, con una soggiunta: jyrout fait haclenus coìir 
stcetum, la qual cosa indica che la nomina era deferita al- 
l' Abate, come fin allora, senza contmversia di sorta, erasi 
praticato. 

E poi, se con gli stessi Capitoli si confermavano espres- 
samente quelli dell'Abate Leone II, e se dalle notizie che 
abbiamo di questi risulta: che i bajuli nel territorio eser- 
citavano anche l' officio di mastro-giurato, el per eundeni 
Abbaleìn Careìisem Bajulus sii statutus in perpetuinu in 
Icì^a predicia^ come potrebbe sostenersi una contraddizio- 
ne flagrante, tra la riconferma di questo diritto perjietuo e 
ki contemporanea negazione di esso? 

Conferma la nostra opinione il seguente elemento inoppu- 
gnabile : 

Abbates Cacenses Notarios pubblicos el Judices ad con- 
tractus creare consneve7^unt. Ex crea t ione (PHvilegii). 
Ann: 1344 et seq. (1) 

Or se anche dopo il 1322 è provato che gli Abati nomina- 
vano notai e giudici, dacché ne' CapitoU dell'Abate Filippo 
si parla di nomina di giudici, bajulo e Catapano, vuol dire 
che non può ad altri riferirsene il diritto, se non alla Curia 
Abbaziale. 
VI. Ma quali conseguenze giuridiche possono ricavarsi 



(1) Aachiv. Gaven. ibid. 



— 60 — 

dai fatti enunciali, in ordine alla polizia civile del territo- 
rio cavese, o, in altri termini, quali rapporti giuridici fer- 
marono intorno alla polizia civile del territorio medesimo i 
capitoli di I). Filippo de Haya? 

Innanzi tutto nulla si rileva da' capitoli stessi, che possa 
menomamente riferirsi a libertà degli uomini del territorio 
ad abdicazione, da parte dell' Abate, deir alto dominio o 
potere feudale. 

Esenzioni da' fiscali, miglioramenti nella condizione degli 
agricoltori, diminuzione di oneri, rinunzia ai servigi perso- 
nali.... tutto ciò non rivela che una cosa sola, cioè a dire 
che i religiosi della SS. Trinità rinunziavano ad aggravare 
i loro vassalli cosi come gli altri feudatari del regno, che 
essi davano prova di sensi civili , di intendimenti retti, di 
comprensione piena de' tempi nuovi, cui non più poteano 
riferirsi diritti e doveri, rispondenti a condizioni sociali, po- 
litiche ed economiche assai diverse. 

E, per verità, il fatto della riimnzia a' personali servigi 
e flnanco alle opere degli artigiani, obbligandosi invece a 
pagare i salarii competenti, è notevolissimo, è degno della 
fama de' successori di S. Alferio, tantoppiù se si rifletta al 
tempo in cui veniva abolita quella grave traccia dell' an- 
tica schiavitù , quel residuo dell' antico diritto , che di^^tin- 
gueva gli uomini in servi e padroni, e a questi dava il 
jus vitae et necls su quelli. 

Proprio nell'epoca angioina, quando i baroni, cresciuti 
di numero e di potere, usurpando a poco a poco le prero- 
gative , avocate da Federigo II alla Corona , e specialmen- 
te il mero imperio, aggravavano i vassalli per ogni verso 
e ne rendevano insoffribile 1' esistenza, unicamente dedicata 
al benaplacito del signore, mezzo alla potenza di lui, istru- 
mento perfino dei suoi capricci, proprio allora l'Abate della 
SS. Trinità dicea a' suoi vassalli : io voglio rendervi men 
ditflcile la vita, alleviando le imposte, dandovi agio a pa- 
gare quando per forza maggiore ne siate impediti, io non 
vorrò mai molestarvi, io ri nunzio alle angario e perangarie, 
io vi ritengo uomini non servi, F opera vostra, il vostro la- 



— 70 — 

voro dee avere un corrispettivo, dacché non siete carne 
venduta ! 

La giurisdizione però era riserbata alla Badia; nomina 
de' pubblici olliciali , esercizio della giustizia civile o cri- 
minale ancora, in taluni casi, rappresentanza della terra e 
degli abitanti verso il Sovrano.... tutto ciò era sempre pre- 
rogativa degli Abati. 

Ed è a notai^si, che se nel testo de' Capitoli non si parla 
mai di UniversKas o di civitas , sibbene unicamente di 
ten^a Care e del (kistruìti S. Adjutovis^ mentre nella Ibr- 
mola di collazione premessa alla copia esistente, ed eviden- 
temente di epocA posteriore , si parla di universi Uis ; ciò 
potrebbe ritenei^si indizio di mancanza della costituzione 
dell' Università. 

Anche nell'anno 1281 il Sovrano avea spedita lettera re- 
gia al giustiziere Elia de Gurello, per la riparazione della 
strada, che da Salerno menava a Napoli per viwn S. Ad- 
juforiSy e gli dava facoltà di esigere dagli uomini di Cava 
e S. Adiutore la quota di spesa loro spettante... ab hoiiii" 
nibus Saler)ii et forie Care et S. Adjutoris prouf quosll- 
bet locorum ipsoruia prò 7'ata contigerit (ibi prò parte 
curie nostre integre restituì facias atque reddi, (1) 

Però mentre di Salerno quella lettera parla cosi: Ex in- 
sinnacione hominum Civitatis iSalerni , <li Cava non di- 
ce: civitas nò unicersitas e parla invece di forie Cave et 
S. Adjutoris. 

Ma il fatto stesso d' avere il Sovrano comandato al suo 
giustiziere di rivolgersi agli uomini della terra, indica, se 
non una completa costituzione conumal(\ la esistenza della 
universitas e di una certa rappresentanza. 

Non è surta ancora (pieU' autonomia comunale che dovrà 
condurre poi all'affrancamento assoluto dal potere degli 
Abati ; se ne preparano bensì gli elementi , sia per tutte 
le ragioni cennate ne' precedenti capitoli, e sia perchè nel- 



(I) Faraclia Op. CU, pag. 49. 



- 71 - 

le nuove concess.oni si ravvivo e prose forza quel movi- 
mento centripeto, che tlovea poi condurre alla costituzione 
di una università demaniale. 

VII. Fin dall' anno 1313 noi troviamo i SimUci dell' Uni- 
versità Cavese. Il diploma di Roberto d* Angiò, che ci ap- 
presta questo prezioso elemento di fatto, è, per sé stesso, 
di eccezionale importanza. (1) 

Sane vcneìmnt nuper ad presenciam nostrani iudex 
apportanzia de Baldanza, judex lanzectus lo?igus, et ji(r 
dex albinus de pale^vno de Cava fideles nostri, sindici ad 
HOC CONSTITUTI, per universitateìn lioìninmn diete terre, 
ut roìistitil per quoddam scriptuìn puplicum università- 
(is ejusdeùi, et exponentes asseruerunt etc. 

Da queste parole, derivano tre nozioni di fatto abbastan- 
za rilevami; a) che gli uomini della Cava, riuniti, aveano 
(lelilxTata la supplica al Sovrano, Ij) che a presentarla a- 
v«»ano eletti tre sindaci, facendo constare il tutto da un at- 
to pubblico, e) che i sindaci a quest'epoca erano ancora, 
|)er Cava, non già ulticiali permanenti preposti all'ordina- 
ria amministrazione nmnicipale, sil)l)one ulliciali a tempo, 
creati per speciaU bisogne da trattare; cosi come T Univer- 
sità di C«*rvaro, soggetta alla curia cassinese, avea elotti i 
simlac-i suoi nel 2i) Agosto 1273, in presenza di Nicola de 
Amabile o. Pietro de Lupone, giudice e notajo: i^oee prae- 
conia congregata in loco ubi dicitur ad foriuaui, ut nio- 
ris est, fecit, constituit et ordinavit sindicos suos legiti- 
tnos Diaconum Joannem de Vizoca, et notarium Jercniiaìn 
de ct^dem castro ad coìnparendutn coram li. domino no- 
stro domino fìenuirdo, Dei Crratia Venerafjili Cassinensi 
Atxite etc... (2) 



(1) Hi;c. A>tìioiM A. 1310. C. 19'). Vedi documenti in Appendice. 

(2i (i\TToLA Accessione^. I. 312. 

1/ Aliate della Trinila I). Filippo de llaya nominò, nel r3l8, 15 Ottobre, per 
«pfciall lnconil>enze, suo sindico e pr(H*uralore Frale Mainerio, pos4*ia Abate dello 
i4r9«io monastero. 

Ad requisitionem et preces religiosi et honesti viri Fratris Maynerii 



72 



Facilmente è a supporsi che, nel 1313, la partizione del 
territorio cavese fosse ancora T antica , cioè Metelliano, S. 
Adjutore e Vetere, o che nel fatto l'antica si ritenesse, e 
che i tre Sindici fossero stati nominati a rappresentare cia- 
scuno il proprio distretto, o meglio a rendere completa la 
rappi-esentanza della Università. 

Troviamo dunque in Cava l'Università, la quale rara- 
mente si raduna , per gravi interessi , perchè cioè tormen- 
tata da gravi disordini per l'esazione delle collette e de'da- 
zii, perchè gli uomini desideravano la pace ed agognavano 
evitare nuovi scandali : cupientes ad pacem et mateìHam 
lolley^e scandalorum , attendo qiiod interdum prò mane- 
rum et aliorum onerum impositione fiscaliunij viteì^dum 
prò distributioìie et exactioìie illorum, interdum prò emer- 
gentib'is inde multi far iam exjquendls querelai io^ murmiir^ 
scisma^ suspicio et persepe dissidium immo incidenter ad 
factum^ in populo scandala periculosa surgebanf, pi^ovide 
statuerunt communi ^ coìicorditer , deliberatione tiabita, 
et consensu capitula etc... 

Non è r Università, né ancora l'Università costituita in 
organismo amministrativo completo; è tuttora la terra sog- 
getta al feudatario, la quale tenta, voha per volta, di scuo- 
tere il giogo, e i cui uomini si radunano, per trovare mo- 
do onde pagare le imposizioni. 

Già dal diploma del 1313 risulta un certo spirito di ri- 
bellione air autorità della Curia Abbaziale, per essei^si i cit- 
tadini cavesi rivolti al Sovrano direttamente, e non già per 
r intermedia persona del signore; ma quando si rifletta, che, 
nel 1313, la Badia della Trinità era sede vacante , perchè 
reletto Frate Bernardo non prese mai possesso della cari- 
ca conferitagli, ed invece per lui esercitò il potere il pro- 
curatore D. Giovanni de Haya, di cui già innanzi si ebbe 
a discorrere , potrà pure spiegarsi queir atto d' indipen- 



àlonachi Cavensis et Prioris S. Marie de Domno de Salerno , oc Mona- 
chi Sindaci et Procuratori D. Fhilippi Dei grafia Abbatis monasttrii Ca* 
tensis. (Ex meinb, 15 Oli. 1318. Are. LXVI. 21.) 



— r.\ — 

«lonza, come una necessiti. — E credo d* essermi apposto al 
vei\) jiocanzi scrivendo: clie, ad incoraggiare il moto (Fin- 
dipendenza <le' Cavesi, sdirebbe stato sutllciente V interregno 
di cinque anni nella Iladia, fra la morte dell'Abate Ilo 
berlo e la nomina di D. Filippo de Haya. 

Pori), studiando in ogni sua parte il prezioso diploma di 
Kolierto, vi si riscontra, in ultimo, una riserva esplicita ed 
assai importante, che vale a rilermare il concetto dianzi 
espn^sso, sulla embrionale costituzione dell' Università di 
Cava e sulla ancor viva dominazione del monastero nel ter- 
ritorio cavese. 

Ipsorum ergo houiiuuni nobis supplicacionc suòj ancia 
ut fiujusinodi ordmacioncs et statata coratu debita reli- 
mas fìrmitate v^allare nuSy i^ro coìmderatioiw pretnissa 
statata prefata et ordinaciones eoraèndem asqae ad no- 
sire majestatis beneplacilani vita habere roiat/ius et r/- 
goret/i natio propferra jan'bas nostre carie rei dot/tino 
diete terre ac immanilati clericorum prejadicio generando. 

Ed in s<^guito i)arlando dvl risarcimento della spesa, per 
l'esazione de' dazii, soggiunge; de resarciendo Regie cor 
rie rei domino diete teiere loto eo quod per concessiojicin 
et asaui dacioram ipsoram in ipsias curie ani dicti do- 
mini dispendiam resultaret. 

E dunqun da una parte» il Sovrano la s^dvi i diritti dol 
Signon? «Iella terra, nella lumia più ampia, insionn» alle» 
esibizioni decelerici, stabilite da t«rnpo antichissimo — e 
dall'altra parte fa salva alla Curia d(^l fenidatario istosso, 
rome alla Curia Regia, la riv(dsa per \o spese d' r»s;izi()n«^ 
deNlazii, d<»'(|uali parla il diploma;»» non può (juindi n«»garsi 
c|ii«»l che» risulta altresì da' Capitoli doli' Abate Filippo, pò- 
Rteriori di novi» anni a questo diploma del n» angirjino, chi» 
ciot> il Monastero S(»guitava ad esercitare giurisdizione lÌMi- 
dale sul territorio cavesi», mentn» gli uomini soggetti d'altra 
parte ?*i stu liavaii) di s.MtiMr>^:i», in mille moli, e coglien- 
done tulle le occasioni; che Y atiicersitas (»sistea e ch<? irli 
uomini i quali la componeano si radunavano (» deliberavano, 
e cosi come» avean chiesta sent(»nza sui piati sorti fra loro 

9 



-- ■■-^ *- 



e l'Abate Lconft, nel 1294, a Giovanni Miiccula o Nicoia 
lìufolo, {^iurisperili, nell'anno 1313 chietievano al Ite il lii- 
ploma pe' dazii, come tanti ne avea concessi e ne concetleva 
alle altre Università del reame Roberto d' Angiò. 

Forse perciò i monaci, impaurili ed insospettili dei ten- 
tativi di indipendenza de'Cavesi e della benevolenza dimo- 
strata loro d.1 Roberto, si decisero aii inviare al SovTano, 
nel 1315, tre rappresentanti, a' fiiwJi commisero di suppli- 
care il Sovrano , perchè impedisse le usurpazioni a danno 
della Badia, siccome risulta daiVIinlex Chronologicus Metit- 
branarum (M. S. t v. n. 7707. Procuratio in personas Fr. 
fìngerà Cuìiierarii, F7'atris MaUuiei Praepositi, Fr. Mai/- 
nerii Prioris Ecc. S. GiorgU de ^eapoU, Monachortwt 
cavensiiwi , facta a Connenlit dìcti Monasterìì , ut se 
conferant ad S. li. Majestatcìn, ut dignetur aliqitod do- 
tìttm ipsis concedere, Moiiasferìum defendere et prole- 
gere, nec perrnittere ut bonis etjuribus suìs spoìietur. (I) 

Segni e prove evitlenti , elle questi beni e questi diritti 
eransi vulnerati, a più ripi-ese, tia' vassalli. 

Cosi pure, nell' anno 132i;, i Cavesi chietievano ed ottene- 
vano i capitoli dall'Abate Filippo, testimoni dello spirito 
di indipendenza de' Uavesi stessi, già insofferenti di luia sojr- 
^zione assai mite, di Ironie allo abbrutimento ed alla op- 
pressione, in cui eran cadute le altre città feudali del regno. 

Anche in un istrumento del 1320, 23 luglio, per Nouar 
Giacomo Longo, troviamo la rniversità Cavese, la quale ot- 
tiene dall'Abate l'acqua della TVai-e/'Sff, assieme ad im tal 
Riccardo Scattaretico, mediante il pagamento di 2 libre di 
cera l'anno, per parte di costui , e di 13 rotola di pesci 
l'anno, per parte di essa Università, E, se 1' Università con- 
tralta, vuol dire che è cosliiuiia in guisa da poter con- 
traltare. (2.) 

VUl. Dell'anno 132!) ò un altro diploma dello stesso Ro- 
di Abchiv. CaV, Are. L\V. 69. 

|S) Qucslo islrumenlo è rj|ior[alo atii'hc lii aJlrl di Siinoncllo Monprelln . 33 
Maggio U70, e ili Noi. Crisloturo PJnlu, ilei 3 otlobre 1317. 




iO 



boriò iV Angriò, ri{?uarrIanto talune dolio voci daziarie, sulle 
quali foiose non orasi precisamente lojriforato , col diploma 
4Ìol VMO, perciò vi si incontrano disposizioni tassativo, 
si)Ocialmente in ordino alle carni od al frumento. (1) 

Non ci ò pervenuto intoro però questo diploma, nò se ne 
riscontra, ne' Ro<i:islri An«jioini, l'originalo; una copia mon- 
ca, collazionata da un Notajo in epoca posteriore, esiste nol- 
r Archivio municipale di Cava, e la formola di collazione 
non ò <?uari esatta. 

In tutti i diplomi di Roberto troviamo scritto : /?o6tW/<^ 
dei gracia rr,c hierumlrm et SiciUae, (furutus Apuliae 
et pn/iripa(us Capa(u\ folchalqiuìrii ac 2^('(Jeifioniis cotties 
otc; M in tjuosta co])ia riscontrasi il seguente poco per- 
donabile orrore: licx Robertui^ dei gracia liieriiMiloni et 
Siriliae, durufffs Apuliae ef priuripufus Cuptute, folchal- 
querii tir pedetnontis couies <Mc..; cosi che ne risulta il 
sijrnilìraio tutt' altro che i)rociso. 

Finisco poi con questo parole: 
Itt*in ronfiiieiifdr in eodeni privilegio concessio et cnnfìr' 
,nario (diaruui g(djellarniic et daciornm dictae vìiiver- 
sifdfis. 

E vuol din* che non tu trascritto il diploma per intiero, 
•» elio non può UMKM'si ;jran conto del me(b?simo per altro, 
so non i)or 1<» voci di ;/abj^llt^ in <*sso contenut(\ 

M«*nlro Uoborto d' Auiriò concodova all' Univ(M*sità di Cava 
«*<«»nzioni o privib»fri , proto,ir^^(»va d'altra parto l'Abate 
ihAìii S<^. Trinila. Morto 1), Filippo do Haya V(tso la fino 
«1«»1 l'SM , ;rli ora succosso I). (Gottardo, il (pialo l'u capp(»l- 
laiio , coiisiirli^'ro r poi «rraii cancollioro v «rran ciambol- 
lano d«»l Uo. K. poiché lo milizie angioino avoano occupa- 
to <'ast»»llabaio, in danno (b'I monastero , con diploma del 
•J<> Aprilo Ì'XV^, Roborto istosso ordinò a GoiFredo de Castro 
AòlMitiii, Castellano Castri diete T(^'re, di restituire il 
pat»s<^ <* i Ibrtilizii, con tutte le armi, munizioni, vettovaglie 



I; Vedi documenU iu Appendice. 



— 70 — 

ed altro coso esistenti, allo Abate, e, con incarico espresso 
(li lar rodim^cre un istruinento di consegna, in triplo esem- 
plare, da inviarsene uno ali* Archivio Regio in Napoli, un 
altro airAl)at(% eil un terzo ritenersi per cautela da Gol- 
Iredo niodosinio. (1) 

Però questo Abate Gottardo, per le funzioni altissime cui 
era chiamato da Roberto d' Angiò, lasciava la cura della 
Badia e delle sue possessioni a' suoi vicarii, cappellani e 
preposti, siccome può rilevarsi dalle lettere dirette a' mo- 
naci F. Giacomo da Montella, F. Citello di Cava, F. Ugo, 
F. Filippo et coetera (2), e risi(»deva abitualmenti^ in Na- 
poH. Donde un rilassamento nelle relazioni coi vassalli, una 
celia mollezza nell' esercizio della giurisdizione sugli uomini 
della Cava, donde V accrescersi delle cause, le quali pro- 
dussero poi gli scandali e le ribellioni, di cui avremo ad oc- 
cuparci fra poco. 

IX. A D. Gottardo successe V Abate Mainerio, il quale 
esercitò la dignità ed il potere abbaziale in tempi, fatti gros- 
si per molteplici ragioni. 

Egli era Abate del monastero di S. Benedetto in Salerno, 
e fu eletto nel i:Ul dai monaci della SS. Trinità, Abate 
del (-(^h^hre monastero, ma orano ben trascorsi i tempi in 
cui l(* elozioni eran valide per se stesse, senza bisogno di 
riconferme da parte del Pontefice romano, e Benedetto XII, 
allora residente in Avignone, mostrossi assai restio a con- 
validare* reiezione di Mainerio; il (piale per altro non se 
ne spavcMitò, ed intraprese un vinggio dispendiosissimo fino 
ad Avignone. Es<aminata la elezione da' tre cardinali di 0- 
stia, di Perigord, e di Mota, fu trovata viziosa, e Mainerio 
vi rinunziò. Egli soggiunge, con soverchia unzione: Etqvia 
sinr licentia Pape non atuìebamns recedere , oporluU 
jKfs Irahere ibi ìnm^aììt inulto tempore ^ et postea sicut 
Doìiiine placuit die XII novembris^ lyraedicliis Dominus 



y\) Guillaume. Op. CU. Appendice LXXUI. 

(2) Abu. Cav. Epist. r. 2. 15, 31, 45. 63. 69. 80. 86. 88. 



i i 



Papri, de grada speciali roncessil noOis diciam Abba- 
tiutu cavensetn. (1) 

K i)oi racconta il viaggio di ritorno e parla della spesa 
fatta, la (piale ascese a fiorini cinquemila, o mille oncie di 
«^ro (L. ()(), 000) più mille fiorini inviali al Papa, per la 
spiMlizione delle bolle e ventotto oncie d' oro, prò delatura^ 
vaio a dire L. 13, (580, 00. 

Il via«jr*rio di Mainerio e la elezione di lui costarono 
al monastcM'o circa 7 1,000 lire, sonnna enorme a ({ue' tempi, 
la quale dovette necessariamente produrre uno s<iuilil)rio 
ni'lle finanze della Radia, e quindi im a.irj?ravamento sulle», 
popolazioni sojj.irette: o, pcu* lo nn^Jio, il Tasto della Curia 
Abbaziale dovette provocare lo scontento e Ibm.Mitare i 
torbidi nc^Ua contrada cavese. 

11 buon Abate Rodulfo, nella sua Cronaca, scrivea: Irreli- 
gioso itaque fasta exirimecas cresceatey defìcienteque illa 
prisri saeruli sanctitate, qiuie siculi n^niinein Intere pò* 
teraty sic omniuin bene afftciebat onituos, reliqnani fuity 
ut Careìisis Abbalis,cujus ut olini non elucebat sancì itas 
etiam contemnelur aucforilas, (2) 

Mainerio lii altresì creato Consigliere a lalere da Roberto 
dWnjriò, n.^ll'anno i:U2, e poij^ran Cancj^Uiore ilei R(*^n<); <», 
morto RobiTlo, uno d(»i primi atti di (Hovannal fu di ricon- 
f<Tmai-o TAbatJ» nello di^niità confM'itf^jj-li dal Re, nominan- 
b)lo altresì suo cappellano particolare, ed inviando ai suoi 
<»iustizi(TÌ una lettera circolare, con la quale dicliiarava di 
pHMidon» sotto la sua jM'otezione la Radia. (3) 

Cl«Mnonie VI, succ<»ssu a Benedetto XII, con Bolla del l)(s 
r.'mbn» i:ur), in^nunso al Primi(N»rio della Cbiesa di Napoli, 
air Aba;<* di S. Severino di Sal(»rno, ed airArciv(\scovo di Sa- 
lerno di infli^grere pene ecclesiastiche ed anch(» secolari a' de- 
tentori ìh\ usurpatori de' beni del monastero ('aves*». 

Cosi Mainerio potè ricuperare molte possessioni perdute, 

' ^— — — ^— • 

• I) AiicHiv. Cav. E\ Hegesl. I. At»h. Mayii. r. 1. 
.2) linucLK. M. S. 61 pag. Ii8. 
(3; Vedi docuiueaU io Appendice. 



4 



— 78 — 

come S. Angelo presso Nocera, i beni di S. Giovanni di Rii)a- 
riaa Salerno, e Castellabate, clic n^l 1343 era stato rioccupato 
da Ruiririero Sanseverino, e fu reso da Giovanna al mona- 
Stero, confidandosene la guardia a molti uomini d'armo, co- 
mandati da un Monaco, armato di spada e di corazza a ma- 
glia, (i; 

Nel 1353 il Monastero Cavese fu invaso e saccheggialo 
da' malandrini, i quali infestavano le contrade meridionali 
d' Italia. Da una pergamena dell' anno 1353 (2) rileviamo 
cosi il fatto: Hr^ (onporibus Cciveni^c Monasterima a itia- 
landrinls et aeuuilU in Regno itili ifanfibiis fini iìirasuiti, 
et depopidatum, et datum in jivaedam. 

Fu allora che la Badia chiamò alle armi i suoi vassalli, 
per la difesa d^l Castru//i S. Adjuforls e di Castellabate, 
onde impedire nuove invasioni e saccheggi , e , poiché do- 
vette incontrarsi resistenza ne' vassalli stessi, per T adem- 
pimento di tale obbligo, troviamo, nei Reg. dell'Abate Mai- 
nerio (3), la seguente precisa dichiarazione: 

« 1355. Vasscdli Moìiasterij Ckweìisis in Castro S. Adju- 
toris teneìUur servire in dicto castello , sicut expresse 
declarattfv in concessione terrae, facta Xicolao Celenta- 
nOy in dicli castri Territorio. 

E furono dispensate armi offensive e difensive a' vassalli, 
agli uomini d'arme od a' religiosi, come risulta da' Reg. 
dell' Abate Mainerio anzi citati. 

Ma la vittoria non arrise alle armi della Badia, e, nel 
1."* Marzo 1357, Nicola di Vuliuro di Rocca Cilento catturò 
ed imprigionò Y Abate Mainerio, il quale, nelle carceri, do- 
vette lare concessioni e promosse per liberarsene; conces- 
sioni e promesse che egli disdisse solennemente, come fatte 
sotto pressione di violenza morale, appena usci di prigione, 
meno la cessione della castellania al terribile signore di 
Vulturo. 



(1) Archiv. Cav. Dipi Giovanna I <3i3 e 13i5. Are. Mag. 0. 36. 4l. 

(2) Archiv. Cav. Ave. Vet 60. n. 805. 

(3) Reg. Mayn. HI. e. 84. 



— 70 ^ 

Non cossArono poro «rli ailacchi alla Ridia ; e difatti, noi 
i;^)l, molti Cavosi, uniti ad altri d'altro città, Dei tu nove 
post posi (Of et rererentia Monasterij Cavensis jn^oad eje- 
età, invas<^ro il Monastoro e la Curia Abbazialo , sacchog- 
«riarono tlovumjuo, infransero lo insoj^no 0}?li og<2:otti sacri, 
incarcorarono Mainorio o i frati, od im^ondiarono il niona- 
siom ( 1 ). 

Tornata la calma, la vondotta contro i ribolli, fi-a i quali 
ora Tucio Lonjro, fu ti-emonda od osomplaro, una spocio di 
IMMia i\oì laprliono. 

Sconumicati puhblicamonto, loro furono confiscati i beni 
♦m1 avocati alla Curia Abbazialo; lo loro caso furono sinan- 
it»lIato Oli i matoriali servirono allo riparazioni da farsi al 
Mi)nastoro. 

1/ Abaio Roilulfo cosi ricorda il fatto: 

Eortit/t quoque Domos in perenueìu ir/no/nìniat/i avcto- 
ritate praetoria jussa suat solo aequnri , ac penitus ih*- 
mtiliri. Quorundut/i rero tertn confri(ji, trafjesque projicì 
(*f igne routtmriy doìiiosqae desertas atqae iiiìi(ibitnf)iles in 
imsteruui memoriit, fonnidafjilein derelinqui. Aliaque lui' 
jusmfHÌi tanto digna criiuine perpetrata sunt qnae cala- 
ni'is e,ch(trret et lingua. (*^) 

< Giovanna I, la «pialo non avoa fin allora trovato il modo 
di imp»»<liro (piollo sollevazioni , invasioni o saccbo^^i , 
con diploma doli* anno VMW, *^l ottobre, ordinò a<rli Stra- 
ti;: »ti di Salorno di reprimerò, ancb:^ a mant) armata, qual- 
sia'^i mi)lostia, in danno dolla Hadia. (3) 

Kpo<-a malau^rurata aduiKpie fu (piesia por la Hadia Ca- 
viMis#\ impMHxrbò <la una parie s'era dilo;rnata la forza o 
r inrtuonza morale doirli Abati sullo poi)olazioni, forza mo- 
ralo «lorivanto dalla vita virtuosissima do' successori di 
S. Alforio; e dall' altra i torbidi noi ro^mo r» il disordine» p>- 
norahì solleticavano viepi)ii'i i desidrrii e «rli appetiti doi 



I) 0»iif:\ ('wKNsis V«il. V. Heda, de temitorihutt pap. 71. 

i Bi.MLF. M. S. 61. ìi:\. 

.1» A«<:h. <:av. Dipi. 2i 0//. I3<U. An: May, pai;. 12. 



vassalli ; i quali d" altroii'l*! Praiio oppressi da' llscali oil 
irritati ila fiuello elio Rotkilfo chiaiin') fasto irreligioso. 

I monaci (lovellpro armarsi e difendere le rocche e le tor- 
ri, r Abate dovè patteggiare il suo riscatto e compi-are la 
sua libertà, cosi che il prestigio dovea iiecessariarnente sc» 
mamej trattarono da pari a pari, ÌI livello, prima eleva- 
tissimo per motivi spirituali , si abbassava lentamente se- 
condo che alle cose temporali veniva restringendosi ogni 
mezzo ed ogni fine del potere e della dì^nitÀ, un tempo uni- 
camente mezzi all' esercizio della carità e delle virili più 
preclare. 

E proprio in (juesf epoca , io penso, che 1' università di 
Cava avesse acquistata ma^iore autonomia ; imiierocchè , 
dopo il saccheggio del monastero e. la sollevazione contro 
r Abate Mainerio, e dopo la fiera punizione inflitta a' ri- 
belli, irrimediabilmente si era scavato un abisso fra dorair 
natore e dominati, e quel che non avrebbe mai operato foi-se 
il desiderio di libertà, indubbiamente fu prodotto dall' otUo, 
dal rancore, dal desiderio di nuove rap, resaglie. 

(jual differenza fra 1' Abate Leone , il quale vendeva le 
legna de'lioschi e dis^iensava il pane a' poverelli, fra l'A- 
bate Pietro, appellato da Venereo: pater orphaìioritin et 
viduarum, tion judex, e quest'Abate Mainerio. il quale ri- 
sponde all'offesa coli' offesa, al ferro col ferro, alla distru- 
zione colla distruzione! 

È il feudatario che si considera signore defrli uomini delLi 
sua terra e sugli stessi esercita il potere e la jiiuristUzione, 
obbliando che i suoi predecessori aveano dominato con l'a- 
more e ojI prestigio delle virtù loro ; è il U. C-onsigliere , 
adusato allo spettacolo del jotere assoluto della Corte, abi- 
tuato alle l'orme autocratiche de' grandi signori del tempo, 
coi quali ave-a rapporti frequenti, lontano dalle miserie dei 
villaggi sottoposti alla Badia, e più lontano ancora dal creare 
quella corrente di scambievole confidenza ed ossequio coi 
soggeiti, possibile unicamente nella ìniimilà e nella cono- 
scenza e comprensione reciproca. 

X. E, per verità, gli effetti degli avvenimenti dianzi nar- 



J 



— 81 — 

rati si risentirono bon presto, e noi possiamo rilevarli in 
ino*lo sicuro, con lo studio delle carte del t^^nipo. 

A Mainerio successe V Abate Golferio ed a costui TAbate 
Antonio , entrambi poco noti per fatti di grande impor- 
tanza (1366 — 1383). 

Ad Antonio successe V Abate Ligorio, fratello di Pietro 
de Majorinis, Stratigoto di Salerno a' tempi di Giovanna I. 
Bonifacio IX , di casa Tomacelli, protettore di Ladislao, 
nelFanno 1379, primo del suo Pontificato, diresse? una let- 
tera air Universitii di Cava, colla quale facoa noto di aver 
risoluta la proclamazione di Ladislao qual Sovrano dello Pro- 
vincie di qua dal Faro, ed esortava i cittadini della Cava a 
fico vere il nuovo Re con letizia e venerazione, prestandogli 
felicità ed obbedienza , nonché a prestare osse^juio e revo 
renza a Margherita : Quamobrem vestrae decolioni jyrao 
tnissa ad vestraui jucundiiateui et exaltationcni m/nfian- 

fes Ulani hn^tantor et attentcv requirininsy liegetu 

hunc coììimtoii laetitia recipiatls et j^^^aeciptm renerà- 

t''ofUf ro/a//s, et sili niìillohiinfcs ejusqiM^ ìvgiis of- 

ficiali/ms fìdelilateìii et obedientiani debilas exhibeado, et 
fila praesfando quae ras, vestraque ouinia aliis lief/ibus 
qui fuerunl prò tetnpore praestare co?isueristii: seu etiam 
consueverant. Sec ottii/tafis quia charissiniam in Christo 
filiani nostrani Margaritaia ejus illudreni genilriceni , 
iiitrirem et baliam, et dileetani in C/iristo fìlidin nobi- 
letti nuiliereni Joannam gernianani die ti liegis^ debita rt'- 
rerentia et obseqaip, ftdelibus eelebrare et colere stu- 
dealis (1). 

Se Itonifiicio IX dirigeasi: Dileclis fìliis Unirersitati ter- 

Trae Qitae, e non pel tramite del signoro, l'Abate (lolla 

SS. Trinità , vuol dire che T Univorsiià medissima con- 

sideravasi già come qualcosa di distinto dalla Curia del 

feudatario. Non è più il tempo de' Normanni e dogli Svevi, 

in cui que' Sovrani concetleano esenzioni agli uomini del 



\\ì Vfaerem. N. S. I. IH6. IH7. 

10 



— 82 — 

territorio Cavese, dirigendo le concessioni agli Abati, e di- 
cliiarando di largire que' beneflcii in favore di questi, co- 
me feudatarii, e degli uomini come vassalli della Badia; 
ora, per contrario, lo stesso Pontefice trova necessaria l' e- 
seriazione diretta ai Cavesi, senza neppur ricordarvi V Abate 
della SS. Trinità. 

È vero che Ligorio si adoperò alla riuscita del disegno 
di Bonifacio, e che poi n' ebbe, in ricompensa, V Arcivesco- 
vatio di Salerno e V elevazione della Badia a curia Episco- 
pale; ma ciò non distrugge il fatto pocanzi notato. 

Neil' anno 1384 e' incontriamo in due altri fatti impor- 
tantissimi, riguai-danti la polizia civile del territorio Ca- 
vese; cioè a dire un diploma di Margherita tutrice di 
Ladislao, riconfermato e riportato in altro diploma del 
1416 di Giovanna II, ed i Capitoli concessi all'Università 
dall' Abate Ligorio, ex instruìtiento facto nianu notarli pe- 
trucij de monaclia de cava (1). 

Il Diploma di Margherita stabilisce le seguenti norme, 
pel governo dell' Università di Cava. 

1) Che il Capitaneo non dovesse immischiarsi n^li af- 
fari civili. 

2) Che ogni anno dovessero mutarsi e nominarsi il Capita- 
neo , il giudice ed il notajo i quali doveano conoscere 
degli affari criminali, in persona di uomini idonei e suf- 
ficienti, e, post depositum officiumy esseme esaminata la 
gestione. 

3) Che il Capitaneo non dovesse inviare, in sua vece, 
un vicario o sostituto, ma pei-sonalmente dovesse esercita- 
re l'ulflcio. 

4) Che gli uomini dell'Università potessero comparire 
a mezzo del Sindaco, da nominarsi, se citati in numero 
di dieci più ancora, dinanzi al Capitaneo. 

5) Che per le ingiurie verbali non potesse procedersi ex 
officio contro l' Università o gli uomini, né singolarmente né 
generalmente. 



(4) Vedi documenti in Appendice. 



— 83 — 

0) Clie il CapiUinoo non potesse arrestare o lare aire- 
stare alcuna persona, nò procedere ad alcun atto jj^iudizia- 
rio, senza il consiglio del giu<lic43 e dell'assessore ed in 
presenza del notajo dejili atti, i quali erano a ciò deputali. 

7) Che nò il Capitaneo, nò il giudice, nò il notajo nò i 
loro domestici e familiari potessero mai pi'etendere cas;i, let- 
to, fui utensili domestici, senza competente salario. 

S) Che i banni del Capitaneo contro le leggi, contra do 
bU»iin solituhi juris orcUaem^ fossero a ritenersi nulli ed 
ineilk-aci. 

n) Che per le accuse di usura, in criniinaliònSy non po- 
tess»» il Capitaneo pi'ocedere ex officio^ ma ad istanza delle 
parti. 

10) Che il Capitaneo, il giudice ed il notajo non potessi»- 
n> mai pretendere doni, imposte, enc-^nie, collette od altro, 
ma duvessiM'O essere cont<Miti d^lle inilMinità per essi sta- 
hihte: srd eorui/t gafflis sòit cnnleati, 

li) Da uUimo che i cittadini Cavesi fossero esenti da 
quaUiasi imposta su'gi'«'^'ii <' '<* vettovaglia; nella città di 
S;iliTiio, per r esportazione e per il transito. 

Dallo esame di (juesto Diploma risultano gli elementi , 
lj*T d«*terminare ([ual fosse, nel 1:58 1, il goviTUo dell' l'ni- 
v«Tsii;i Cavesf», sebbene non in maniera precisa. 

«iià ò risaputo che non tutte h» Tniversità <»bbi>ro, ne' pri- 
mi nmipi, il CapitantM), tanto cIk; nel 1*^77 volando il Ro 
(.■nii»)-;*-!»!*»* «piali fossei-o le violiMize subiti) da' cittadini di 
S. Marco in Lamis, si rivolse alle sole autorità locali, al ma- 
stro giurato, al giudice, od al bajulo, ordinando loro di ri- 
Crirl*» al giustiziero (1). 

A «piesi' i^poi^a angioina solamente vediamo in Cava ap- 
l»arim il Capitan<K); ma non ci s<^mbra, n«'l DWl, fosso il 
Capitan«H> m«Hl(»simo nominato dal Re. 

Ni'ir anno VMd T Abate di Monl^rassino nominava Fran- 
cesi'o do Piscionis generalctu capilancutu et o/Jìcialcì/i na- 



if F\K\iàiì\, Op. CU. Ti. 



sirttin super ramine custodia gubernatioiie et bonn stattt, 
dì Potit<!corvo ; (1) e veramente sarebbe strano che l'Abate 
di Cava , cui espressamente era stalo concesso il mero e 
misto imperio da' normanni, e da Federigo II il diritto di 
scelta del gìusUziero e il diritto di inquirerne la condotta 
G dì moilerame gli eccessi, e cho aveva in seguito , per le 
fortunose vicende del r^io, riassorbita la giurisiUzione cri- 
minale , avesse poi permessa la nomina del Capiianeo da 
altra autorità che non fosse la propria. 

Ma dacché la storia fondasi meno su' ragionari che sui 
fatti, e talora pur contraddittorii, è necessario ricercare 
qualche elemento a confortare l' opinione nostra. 

Anzitutto nel Diploma di Manrherita non si parla di Gap 
pilano R^io, ma semplicemente del Capitaneo, del giudice 
e del notajo, rf« noiiunarsi ugualmetite ogni anno, e se 
mai la nomina del Capitane;) non fosse stala devoluta alla 
stessa autorità cui era devoluta quella degli altri due otìl- 
ciali, evidentemente non si sarebbe accomunata e compre- 
sa sotto la stessa formula. E la nomina del giudice, del 
notajo come del bajulo era devoluta all' Abate Cavense, ào- 
come innanzi ho dimostrato. 

iLn dileguano c^ni dubbio i Capitoli dell'Abate Lìporio, 
concessi a'Cavesi Io stesso anno i;ì84, 2(> giui,'no, e non si 
sa se prima o dopo il Diploma di Mai^herìta. 

Cosi leggiamo in essi: 

Item quod quolibel anno ìnulentur et slatitenlur no- 
VHS bajulus, cicarius et assessor et aclorum nolarius in 
predicla terra Cave , pertinentiis suis qui sunt suffi- 
cientes et idmicy in officiis prcdictis et similitcì' de ma- 
gistri dicti Castri S. Adjuluri^ , et officiuin exercent in 
eodem. 

Che cosa ò quel Vicai'iits se non il Capitaneo. quando 
è notissimo che il Capiianeo avea la sua Corte , composta 
di un assessore e d'uno scrivano, ed i Capitoli dì Lìgorio 



(I) Uattola. Accessionet \. ii7. 



— 85 — 

dicono: ricariiés et adsessorì In contrario che cosa mai 
sarebbe quel vicarius oA a quale ullicio preposto? 

I)\iltra parto o*rli e nominato cosi come il magistrr Cci- 
stri S. Affjuforisy il ([\mlo, esercitava appunto nel Ccistruìti 
i i>oleri Tutìlcio di Gapitaneo, e non poii'cblMi intendersi 
che (»ltre il Capitaneo, il liajulo, il pu(lic<\ il nota.jo vi fosse 
un Vi'car/us, eserciUmte non si sa quali poteri, e tanto 
meno che V Abate nominasse V asscssor e non il Capitaneo, 
una parlo della Coile del Capitaneo e non il Capitaneo 
isiesso. 

Ma, e come vien provato che pi'oprio alla Curia Abba- 
zialo, ora devoluto il diritto di nominare «rli olllciali me- 
desimi ? 

Anzitutto ne' Capitoli stessi fu convenuto: 

Ifi primis q. dictns 7). Abbas rt 2^<^trtrs (lieti ninnaste' 
rii et offìciales sui non ineareerent, nrc ineareeiHiri fitr 
ciant hoininrs otc. 

Itt^ni q. fJirtns D. Abbas et partes (lieti nwnasterii et 
(ì/priales eorum non impedianl houiines supradietos vo- 
leates (irredeve ad qnodeuìnque forata Kegiunt prò ea«r 
sis eritninalibf'.s 

Ova per chi conosco h^ attribuzioni de' Capitanei, è ta- 
cili» il ra<riona monto: se il Capitaneo esercitava la custodia 
dir tutrtuque «Iella città , (> se eirli potoa , si opus fun'if^ 
incan-orare i cittadini, o talora condannarli e lanì ese«ruirc 
la cniidanna (I), è chiai\) che rAbai<s il «piale proiin»tt(»a 
a' citiadini Cavesi che uò da parto sua né de' suoi olllciali 
.si s;in*blM> proceduto ad arresti arbilrarii oad impodinuMi- 
i!» di aiTinliTo alla Curia Uo<j:ia, non jmMjm non rit'orirsi a«jrli 
ntllciali ai quali tal inolerò ora conferito, cì(m> a dire al Ca- 
piian«»o, ass«»ss4jro, iriudice e notajo. 

K iH)i dai Capitoli medesimi risulta: 

Ité't/t qaod eligati'r ratapanus per liomines predietos^ 
q»ù sit //onns et su/ficiens quolibel trit/tcsfre, in qualif^et 



I; Oattula. Accessione» I. i47. 



— 86 — 

scena seu pì^ovintia ipsius terre Cave et Castrum S. Adjur 
toris et pertinentiarum suarum; et quod per sententiam 
dicto D. Abbati seu offlcialibus suis et ipsi debeanl cotir 
firmare. 

Fu concesso dunque dall' Abate Ligorio a' cavesi il di- 
ritto di eleggersi i Catapani, ne' singoli distretti , ogni tri- 
mestre, però riservando alla Curia della Badia ed agli of- 
ficiali dell'Abate il diritto della riconferma. E vuol dire 
che se fu pei soli catapani specificato il fatto della elezio- 
ne popolare, non potrebbe mai estendersi il fatto medesimo 
a quegli officiali, i quali eran chiamati proprio a ratificare 
relezione medesima. 

Nel caso del Catapano si dice: eligatur e si soggiunge: 
pei-" homines pi^edictos^ mentre pel vicarius o capitaìieuSy 
per r assessor , il bajulus , il judex^ il notar ius è scritto : 
mutentur et statuentur^ per indicare quasi che la nomina 
di quegli officiali fosse jure regiminis. 

Da ultimo, se espressamente è detto che V Abate dee no- 
minare il niagister Castri S. AdjutoriSy e se degli altri 
officiali in seguito è detto mutentur et statuentur et si- 
militer de magistri dicti Castri etc. vuol dire che i primi, 
così come il 7ìiagister Castri S. AdjutoriSj doveano nomi- 
narsi dall'Abate cioè, e non già da altra potestà. 

Adunque, col Diploma di Margherita, nulla è innovato per 
quanto riguarda la nomina degli officiali medesimi; ma 
solamente vien limitato il potere de' medesimi, specialmente 
per le cause criminali. E quando poi si esaminino i Capi- 
toli dell'Abate Ligorio, meglio ancora si integrerà il con- 
cetto, sul governo dell' Università cavese. 

Ligorio dunque stabiliva: 

Ij di non procedere o far procedere ad arresti arbitrarii. 

2) di non impedire a' Cavesi l' accesso al Foro Regio, nelle 
cause criminali. 

• 3) di non impedire loro V appello ad Sacram Regiam 
Majestatem o ad altro giudice competente — e, ne' processi 
presso la Ciucia Abbaziale, concedere 1' Apostulus. 

4) Che la Curia dovesse tenersi nel luogo detto k) Co- 



— 87 — 

• 

merziOj (cioè nel centro della vallata) e non già nel mona, 
stero, né dovessero citarsi, per testimoni, le donne, se non 
in quel luogo medesimo. 

5) Che r Abate dovesse nomii^are il Magistet* Castri S.Adju^ 
toris, il quale dovesse reggere la Curia ed amministrare la 
giustizia nel Castrum e sue pertinenze. 

6) Che r Abate e suoi officiali non potessero giudicare se 
non suir istanza delle parti, ovvero ne' oasi permessi dalle 

l<^i. 

7) Che r Abate nominasse ogni anno il Vicarius o Capi- 

taneo, l'assessore, il bajulo, il giudice, il notaju. 

8) Che i cittadini eleggessero tri mostrai mento i catapani. 
Risultano, da questi elementi, le seguenti nozioni di fatto. 

Il Castrum S. Adjutoris non era soggetto alla giurisdi- 
zione del Capitaneo, ma si di un magisteri il quale avea 
non solo il dovere di amministraro la giustizia e di prov- 
vodero al buon regime ed alla quiete della contrada , ma 
ancora alla difesa della fortezza , per la guardia di tutto 
il territorio cavese, e quindi del monastero. 

L' Università di Cava o Teì^^a Cavae propriamente avea 
il suo Capitaneo, colla solita Corte delP Assessore e dello 
scrivano. 

Il Capitaneo fu prima nominato dagli Abati, siccome 
panni aver dimostrato, sotto nome di Vicarius (1); ma in se- 
^niito fu inviato dalla Curia Regia , come potremo consta- 
tar»* su' documenti relativi, a suo tempo. 

Olire questi officiali troviamo il ludex^ il notarius aclo- 
ruìiì , il bajulus nominati tutti dall' Abate , mentre i ca- 
La{)ani, per l' annona e per la grascia, erano eletti per cia- 
scun quartiere dagli abitanti , ogni trimestre , salva la ri- 
conferma d(^li Abati loro officiali. 



1 1 ) Veiif reo , ne' suoi annali, ci assicura che 11 Monastero nominò suoi Capi- 
lawi iàabriele de Rlglo nel 1502 e Cesarino de Perrisinis nel lo07, non pen> 
prr la Cava; siccome troviamo ancora nel U02 la bolla di creazione del VI- 
callo temporale del Cilento In persona di Guglielmo de Nusco. Giillaume. Op. 
di, App. LXXIX. 



— 88 — 

Quanto al Sindaco, potrebbe sembrare non ancora certa 
la sua nomina, qual rappresentante deir Università, per Por- 
dinaria amministrazione e per tutti gli atti attinenti all'am- 
ministrazione medesima. 

E neanco per Andrea de Perrello, il quale presentava 
nel 25 Aprile 1416 a Giovanna II il diploma già riferito 
della regina Margherita, onde ottenerne riconferma, potrebbe 
aversi certezza assoluta che egli non fosse un Sindaco spe- 
ciale , come quelli i quali si presentarono a Roberto nel 
1313, ed invece fosse un Sindaco ordinario e generale ; seb- 
bene il fatto d' essere egli unico Sindaco , pure essendo il 
territorio Cavese ripartito nei distretti già noti e di essersi 
chiamato Sindicus Universitatis^ e' indurrebbe nel pensiero, 
che già vei'so la Une del secolo XIV e i principi del se- 
colo XV, i Sindaci Cavesi fossero divenuti ordinarii rappre- 
sentanti della Università. 

Ma un istrumento del 25 Agosto 1 405 per Notar Gugliel- 
mo Finto, dilegua ogni incertezza; imperocché da esso ri- 
sulta che Raimondo de Tesone , nella qualità di Sindaco 
Universale della Cava ed abitanti , aajuistava una casa ed 
un giardino , per uso dell' Università , nel Casale di Corpo 
di Cava. 

Nel secolo XV adunque, con sicurezza possiamo affer- 
mare: essere il Sindaco divenuto ordinario rappresentante 
della Università Cavese. 

Però ne' capitoli dell' Abate Ligorio v' è una frase, la quale 
ha dato luogo, secondo a me sembra, ad un equivoco ; im- 
perocché r Adinolfl volle trarne argomento per l' assoluta 
libertà e demanialità dell' Università Cavese. 

Itera f dicono i capitoli, quod cum praedicti homhies 
sempei* fueriat Uberi franchi et exempti sicut ahi ho- 
miìies de civifalibus deriianialibiis regni secioidum eorum 
antiquas libertates petunt eis ipsas observari, per partes 
diati ìno)iasterii, sed tantunimodo eis secundum qualitateìn 
personarurtiy seti conditiones eorum honoìnfice per partes 
dicti moìiasterii prò honore zenobij qui preerat in pre- 
sidatu dicti monasterij prout jmtum fiterit sicut nian' 



— 80 — 

delur aliis homlaibiis de civilalibus denianUdibu!^ regni 
hùjus franchis et liberi^. 

Certamente qiuvsta dichiarazione esplicita di liberlh, que- 
sto assimilare i cavesi agli uomini debile cittȈ d<Mnaniali del 
rejrno, non ò cosa di poco rilievo, anzi è di eccezionale jrra- 
vità ; pen) non crediamo esatto il criterio cIk^ ne dc^sunse 
TAdinolfl (1) sulla libertà e demanialità della C;ua. 

Non è la ojìinione meilesima conciliahih^ coi fatti ; im- 
perocché, 1) il maestro jriurato nollo tern^ demaniali era 
eletto dalle Università e nelle feudali dal liuidatario, e nella 
spocie, prima e dopo i capitoli dcir Ahati^ Li*i'oi-io la Ciu*ia 
della liadia nominò i Hajuli, i (piali esercitavano Totlìcio 
di mastri «giurati; 2) n»'llo teri*e demaniali non si pn<iavano 
imiK>ste ad alcim si<rnure, meno elio al Kisco U<\irio , (^ i 
tavesi pafravano tributi alla Uadia; \\) ncll«> trarre demaniali 
la giurisdizione civile (^ la polizia orano est»rcitat<.^ da o:Ii- 
ciali regii, e nella Cava furono (*seici;at(» dagli otliciali e- 
lotti dagli Abati; 4) e lo stesso dicasi d(»' no:ai o de»' giu- 
dici a* contratti; T)) e non è c»)nciliabile allauj) la oi)iniono 
doir Adinolfi, il (piale si ticno alla lotterà doll<3 parolo: r//«- 
Uqnas liberlales, sia con tutto (|ii(»l dio lu) t/ùx diUìisamonw» 
esiHjsto e dimostrato, sia col giuram<'nto di r)maggio o vas- 
sallngifio prostato (^splicitamouto dagli uomini o dalla Tni- 
voi>iiui di Cava all' Abat(* Kavnaldo, n<'ir oitobro d<»ir an- 
no 121)r>. Se anlicbo Ibssero stato 1(» libertà, immcIiò poi il 
giuramento prestato comcì vassalli ? 

A me sombra invece che la dichiarazioiu» dolT Abate Li- 
goriu stesso sia una prova contraria air assunto dolP Adi- 
nulfi, perche gli uomini di Cava, s(^ domaniali, non avrob- 
li*M"0 certamente chiesia al feudatario il ricoiiosciiiiomo di 
un diritto, loro dorivanto non dal i»ot(Te folldal(^ ma dal 
potere rogio. 

A me SiTubra invece cho Ligorio i»arlava delle os-mìzìo- 
ni da collette, fiscali, e sj»ecialmeiito da s<Mvigi personali, 
esenzioni ottenute in tempi remoti dagli Abati \to suoi vas- 



ti) Aduvolfi. Op. cit. pac 2Gi. 

Il 




r— flO — 
salii (li fi-oiile al potere regio, e concesse dagli Abati me- 
desimi agli uomini della Cava, come risiilia esplicitamente 
dai Capitoli dell' Abate Filippo. 
Non potrei iiarinienii sostenere con convinciniento che 
quella dichiarazione di Ligorio non avesse giovato alla Uni- 
versità della Cava, per larsi ritenere in seguito città dema- 
niale — fu abdicazione, ma non completa né definitiva. 
Xll. Perdurò la polizia e l'organizzazione lieirUniversità 
di Cava cosi fino al 1416; imperocché proprio il STj Aprile 
(li quell' anno Giovanna 11 confermava il Diploma della Re- 
gina Mai^herila. 
Però sin dal 7 Agosto 1.'Ì94 , dopo un decennio dal Di- 
ploma islesso e da' capitoli dì Ligorio, con Bolla di Boni- 
lacio IX, era stata elevata a città, avea avuto concessione 
ilello stemma, essendosi in pari tempo e colla stessa Bolla 
elevata la Badia a sale episcopale e la Chiesa della Trinità 
a Cattedrale; e sebbene di tal faito dovessero i cavesi essere 
grati all'autorità ecclesiastica ed alla Badia, pure ne trassero 
nuovo stimolo e desiderio di ma^ior libertà ed autonomìa. 
Lo scisma dì Occidente (1378-1417) porlo funesta confu- 
sione nel clero italiano, e di questa condizione slranae delle 
lotte fra Gregorio XII e Ladislao soffri gravemente la Ba- 
dia Cavense ; imperocché perdette Cast^IIabale , ceduto da 
Gn^orio XII al Re, ed in seguito perdette tutte le terre e 
tasaU de' dintorni , ([uaratitalre villaggi colle possessioni, 
vassalli e rendite relative! 

L' Abate e i monaci diressero preghiere e proteste a La- 
dislao; ma non solo non furono reintegrati ne' possedimenti 
perduti, quanto perdettero ancora le possessioni nella val- 
lata di Cava ed il Casl'Jlo di S. A<\jutore e le fortiflca- 
zioiii del Corpo di Cava furono militarmente occupate dai 
militi regii , obbligando aUresi la Badia a fornire ogni 
mese undici oncie di oro a' miliii stessi ! 

In una pergamena dell'anno 1400 leggiamo: (1).... Et 
de eo,quod ipst domino Episcopo dabaturpro IransUura, 



(I) Ek Uaabt. ann. U09. ap, Veneheo. Addìi. Castell. 




— 01 — 

ipso D. Episcopns pvovideret in parie grand ibiis aecessi- 
talibiis Eccleslae sapi^adictae: tmm oporlet euìndeìu D. E- 
piscopuui varia onera suslifiere^ et niaxhnc prò custo- 
dia Fortellitiorum et Castrorum Cavae et S. Adjatoris, 
quae detinentur per regaleìn Majestalem et pi^ovisum 
est solvi de jurihuh dictae ecclesiae prò custodia ipsorurn 
mense quolibet uncias undecini. 

I^idislao mori nel 141 1 o *rli successe) noi rejrno Giovan- 
na II, la quale ncir anno 1416 confi^rmò il privilegio di 
MarjrhorìUi, e nell'anno 1410, 31 Ottobre, concesso un nuovo' 
Diplunia a' Cavesi a^sai caratteristico. 

Oltre taluno facilitazioni nel pagamento dello collette ed 
esenzioni da' diritti di dogana e di transito, proibivasi dalla 
regina, che qualsiasi hoìfio de la Oiva poì^sa ha fere of- 
ficio a la Cara et a lo sìfo dishùcfo in criinumllbus. 

Vietavasi inoltre a (jualsiasi sii-nore, laico od ecclesia- 
stico, di costringere gli uomini della Cava a prendere le 
armi o a ditVMiilere i fbrtilizii del luoiro. 

« 

Si proibiva di tradurre i Cavesi, ad judiciìnn, fuori il 
loro distretto. 

Inolln» fu permesso agli uomini della Cava di riunirsi 
in Assemblea e giurare ed obbligai-si ad onore e fedeltà 
d«'lla regina , allineilo casu clic per signore alcuno tem- 
porale spirittude non loro fossero obserrati li dicti ca- 
pitali et gratie che a lloro sia licito comuiectere rebel- 
lionc^ et rciiìorerenose da o/nne fede che fossero teìiuti 
ad loro signore o vero officiale, salris juribus et hono- 
re ronianae et Cavensis ecclesiaruuì. 

Ingiimgevasi poi agli otUciali la residenza nel CorjM) di 
Cciva, si proibiva Y arresto personale per causa di mora 
iKd pagamento delle imposte. 

Da ultimo Giovanna promulgava un indulto generale per 
tutti i reati commessi da' Cavesi p«)r lo passato, anche se 
si fosse trattato del criìncn lesae uuijestatis 

E tutte quasi tutte queste concessioni, si vede chiaro, 
ridontlavano a danno del Monastero della SS. Trinità, no- 
nostante la platonica per qtianto espressa salvezza di diritti. 




Se limiuivasi ia nomina tlegli officiali i quali giudicavano 
in criminaUbiis, esdinleinlono (luelli del territorio, era da 
una pane per evitare lo rappresaglie e gli odii e le gelo- 
sie paesane, e dall' altra per rendere più difficile alla Badìa 
r esercizio dol suo potere. 

Se vielavasi, in genero, ai signori laici od ecdesiaslici di 
costringere ì Cavesi alla milizia, a chi potea 1' alto legisla- 
tivo riferirsi se non al solo signore della terra, l'Abate 
di Cava? 

E non si feriva cosi, anzi sì distruggeva, una delle più 
grandi prerogative feudali della Badia Cavense? 

I libri feudorum dichmravauò indegno colui il quale 
non seguiva il signore i/i acie periclilanicm, {Lib. Feiid. 
U. XXVI.) e sotto il regime de' normanni come sotto il re- 
gime angioino troviamo sempre vincolati i baroni verso il 
Sovrano al servizio militare, e di conseguenza i vassalli 
verso il loro signore. 

Nell'anno 1100 1' Abate di S. Eiena ne' capitoli concessi 
a' suoi vassalli di Montecalvo, prescrisse: 

Praeterea milìtes, et miUlari ìege viventes redditum 
Armwìim habere debetil, el ntdhim tidjvloriujn, danles 
quotiescìtmqìie els tnju/iclum fiierìt jti'oecepto Monasteri 
cvm a?'mis et equis giios habuerint in servitium Regium 
et Moitasleì-ii ire debent. 

L'Abate Maìnerio, come più imianzi ho rilevato, nell'an- 
no 1355 ordinava e riformava che gli abitanti di S. Atlju- 
tore eran tenuti a militare in dicfo castello. 

Eli ora Giovanna II, con un tratto di penna, dichiarava 
non tenuti all' ont's milifiae i cavesi, i quali, nel loro in- 
teresso ma non certo per la verità, asserivano che non fo 
ìiiaj solito de nei a adamo et per questo se pete! 

Il potere e l' influenza degli .^aatì cadeva, anzi precipi- 
tava, ed i Cavesi ne profittarono per liberarsi completa- 
mente dalla soggezione al monastero. 

E che altro significava quell' autorizzare la rivolta, so 
non ferire direllamonle, qud potere e /lUcH' influenza, se 
non dicbiaranie la illegittimità ove volesse ritenersi così 



I 




— 03 — 

oonio fti acquistata, cosi come i Diplomi di concossiono ma»- 
iiifostamoiitiì indicavano, o stMiza obbedire alle lejif^i restrit- 
liw novelle, <iiiasi sommet tendoni aì voi »re do'proprii vassalli? 

(Juesio Diploma di Giovanna li insi(^nie alle tristi condi- 
zioni in cui versava la Badia, retta a mezzo di procuratori, 
ilairliò jrli Abati Commendatarii erano lontani dal cenobio 
e b»»ji poco si preiKi'upavano di quel che non ait<^n(»va alle 
ri»:idit<\ che ne perc«q)ivano, «Ietterò il crollo alla jjiurisdi- 
7Ài)w lV»!iilale sul territorio Cavese, ajutarono la costituzione 
«li una Tniversiià demaniale, posero la città di Cava in una 
«.rc»*zionale condizione, anche di fronte^ alle altre Università 
ìv^n feudali. 

Imperocché «rli abitanti della Cava, air ondjra del Mona- 
stero della SS. Trinità irotbvuio esfMizioni da lìscali, lavori 
lH»r i tralllci, av«\ano quasi un porto franco aVietri, cohi- 
vavano tìntili cainpairne, sjMiza <j:ravezzi% s<Miza oppressioni 
ili auirarie e perantrai'ie, abolit<^ dall' Abate Filippo fin dal 
lo•^^^ senza molestie di siirnori — in una con<lizione quasi 
«*sb»i:i\ dacché non so<rjr«Mti al Re come h città demaniali, 
né a' lìMiilatari prospi»ravano «riorno p<.*r *riorno, fino a che 
p.TVi'.iii'M'o a tal'* alt(»zza, da essere invidiati da' Napoletani 
i<ii»«i, p »1 florido c»):inii»»i*cio e \)'^v Lì irrandi ricchezze. 

Allo stulio special'» suir'i Stauri d<»lle Arti Tessili, ri- 
iiruiilo li» notizio j)iù importami sul proposito. 

K duii jU»» panni ora di coaclud(»n\ e i m(»li«q)lici docu- 
ni 'iiii mi ailidano di esseMN* w\ vero, che p(M* la l'ava av- 
v"iin«^ il ci>nirarit) di qur»l eh > in ir«'ner<* cblx» hm^-o n<'lle 
pr'»vincii» d»»l notino di Sicilia; imi)'S-occlié m(^ntr»> altrove 
i f'Midaiarii cri*bbero ili n!un«M'o «i di poton», a danno delle 
riiiviTsità , ri'nivi'rsità tli Cava, proprio nt^lPopoca An- 
;.Mi»ina , vi'nii'» costitU'Mi'losi o svihqqjandosi a danno del 
jH»tere feudale deUa Badia Caven^e. 



— 00 — 

in Coininomla la Ridia al ^'iovaiiotto Giovanni iV Ara^rona, 
fi^'lio del Ro F«M\linan(lo I, (F Arairo:ia, rosiui ad(.TÌ al iltv 
siderio dol fljrliuolo riguardo alla n? [aziono di un Inventa- 
rio pubblico do' beni , dei drilli e dello ren<lito del nii:)na- 
stero , con facoltà di scrivere Ira \o temporalità sin allora 
posseduto ogni altra possessione cIk? gli sar^^lihe d«*Voluia 
in prosieguo (1). 

II. Ma a che polean mai giovare unte queste concessioni 
e privilegi e riconleruie di diritti feudali, quando gli Abati 
Commendatari eran lontani dalla Batlia, e non pou^ìno, come 
sarebbe stato neccessario, siimmo shulio et amore , rigira- 
dagnaro il terreno perduto , riallermare il pottMv cln^ già 
era sfuggito al monastero , riconijuisiare i)arte colla forza, 
parto con 1" amorevol<»zza o T isi^rcizio d'ogni virtù, T at- 
taccamento delle popolazioni ? li 'Stavano in gran jiarte di- 
chiarazioni platoniche, nuMio forso p<»' dazii o i»or lo galM»He, 
dacché i commondatarii (specialnuMiit» il Cardinal.» d«? Kuscis 
qualificato dall' UghoUi, AvuritÌLW sordidns ifiquinalas) poi 
loro fasto, avean bisogno <Ii ricchi provv<\-iti. 

D' altra parte la Badia <Ta rimasta s.^mpre di sontimenti 
angioini, (h1 i Cavosi on<Ie sottrarsi al j) )tJM*e degli Abati 
aveano francamente spos^ita la causai dogli Aragou'^i. 

E per verità con atti orbici ne mjM"itaiY>no liuto il lavo- 
ro, imperocché AnioUo 1- oirara , cavost», wA 1 U*J [>onetrò 
audacem»^nle, p.T un acqiii'doito, in Na;» )'i, el apri le p;>rie 
della ciiià ad Alfonso I, pon-'iulo ctjsi fino alla gu«MTa: fi) o 
quando Ferdinando I di Aragona verni» ad aspra lotta i-olle 
truppe do' ribelli baroni, partigiani di Giovanni d' Angiò, 
figlio di Renato, nella ])ianura dol Sarno, e la vittoi-ia *j^\l\ 
arrideva a cosmi, cinquecento C'avtNÌ, so. lo il comando ili 
Giosuè e Marino Longo sopraggiimti per V aspra via del 
monte che sovrasta la città di Sarno, sbaragliarono le mi- 
lizie do' ribelli, e liberarono Ferrante» dalla portlita del reame 
e foioso della morte. Ondi» il Re sptHli ai Gavesi il celebre 



(\) De Blasi. Chron, ann. 1173. 

(2) Processo Orìf:. del Dein. nella Regia Camera. 



Diploma in bianco, con facoltà di scrivervi qualsiasi grazia 
concessione, dacché non sarebbero state mai tali e tante, 
da soddisfare i loro meriti. 

Mi dispenso dal riferire la lusinghiera lettera, quasi de- 
vota, spedita da Ferrante a' Cavesi, a mezzo del Sindaco 
Onofrio Scannapieco, imperocché essa fu pubblicata dall' A- 
dinolfl, nella sua Storia della Cava (1). 

E Ferrante concesse altresì, nel 1460, alla Università di 
Cava, il diritto di unire al proprio stemma due pali, l'uno 
d'oro l'altro rosso, come nello stemma Aragonese si trova- 
no; Universitati Civitatis nostrae Cavae concedimus et aur 
thoritatem tribuimuSy quoti deinccps et ornnl futuro tem- 
pore possint et valeant^ tamquam nostri et fidelissimi 
beneniey^enteSy in scuto, in quo et'unt depicta vel relata 
arnia ipsius Civitatis Cavae depingere vel seulpere a pafHe 
dextera duas barì^as^ am^eam et ^mbram domus nostrae 
regie Aragoniae y ìiec non et supva scufum coronam 
nostrani regiani (2). 

Ili Nel 26 Settembre 1401 si riuniva l'Università, nel 
solito luogo, colla presenza od il permesso del Regio Capi- 
taneo Nicola de Arpadro de Capua, innanzi al Notar Si- 
monello Mangrella e al giudice pe' contratti Alberico d'Al- 
tavilla, (3) ed asseriva: che al principio delle guerre, s'e- 
rano dall'Università, per conservare statum regiuni, in 
quantum ad eos (homines) spectabat, prò conservatione 
ligii homagii et fidelità tis alitcr j^er eos prestitae Sacrae 
Regiae Majestali, nec non et bonum regimen civitatis 
hujus, ordinati gli eletti, il Sindico e i conservatori dello 
Stato regio e de' beni comunali, in numero di ventiquattro, 
da durare in carica per un anno. 

Che i detti eletti aveano lodevolissimamente compiuto il 



(0 Adinolfi. Op, cit pag. 273. 
(2j GuARiGLiA, Ex, Adnotat. M. S. 1.3. 

(3) Protocollo iNot. Simonello Mangrella — li61 . Vedi documenti In Ap' 
pendice. 



■ 98 - 



loro dovere, tanto da meritare non solo la riconoscenza de' 
conciltadini, ma altresì le lodi del sovrano. 

Che però, sebbene per essi non potesse ripetersi il motto 
molesto e volgare: Nento propketa acceptus in patria, 
pure voleano e (ietenuinavano che nessuno fra loro do- 
vesse essere rinnovato in carica. 

La Università quindi deliberava di farsi le nuove nomine, 
ma in numero minore, quia uhi multitudo, ibi confusio. 
Ciascuna Provincia quindi nominava due elelU, meno il 
Corpo di Cava colle membra (villaggi), che nominava tre 
rappresentanti, da immettersi in carica per totas festività- 
tei ìtativitatis Domini nostri lesa Christi. 

Le potestà loro conferite specificamente, oltre le generiche 
e quanto riguardava il termine della gestione, trovansi cosi 
riassunte nel ò.QCume\\io;gHber)iandÌ, regendi,riianutenenr 
di, prolegendi, et defendcndi in hac patria, et ubi ne- 
cessitas aderii, jitxta posse, statuiti regiutn et bonitm 
regimen hujus patrìae, ac agcndi, cxequendi, excitandi 
impediendi nec non et adininislrandi ommia et singula 
qua in his exequutionibus aitctoritate necessaria vtdebi- 
tur et fuerit, ac etiam oportuna. Et tam circa fabricas 
et reparationes, quam circa Grassiam frusndnrum, vie- 
iualiuìn ac utensiliutn et aliorum necessarioruin circa 
statum ac regimen supradictum ac circa vilam quoruni' 
liòet hominum jamdÌciorum;et tanien ordinationem gabel- 
larum ac ipsarmn aiig»ieìilum pì'ocurandam. 

Questo documento dimostra e conferma il pensiero da 
rae già espresso; che cioè, sotto il dominio degli Aragonesi, 
la Città di Cava si affrancò quasi del tutto dal dominio 
feudale della Badìa, si governò quasi indipendentemente 
dagli Abati. r"orittancIo cosi del favore e della riconoscenza 
acquistala pi-esso i sovrani, per averli aiutali e sorretti in 
ogni evenienza, come del turbamento inevitabile da tante 
lotte e tanta disconlia prodotto. 

E durante le guerre, asseriva l'Università Cavose innanti 
al Notar Mangrella e al R. Capitaneo, aver nominati eletti 
Sindico e Conservatori, in numero grande, quasi tumultua 



I 



\ 



. —99 — 

riamente, poggiandosi alla ragione di conservare lo stato 
e la fedeltà al Sovrano, ma in fondo per profittare del mo- 
mento, onde acquistare la piena autonomia e libertà. 

Poi tornati i tempi più calmi, confermava la costituzione 
del suo reggimento, e, diminuendo il numero degli eletti in 
proporzioni ragionevoli, ne determinava a;)prossimativa- 
mente i poteri, i quali ri'zuanUivano ramniiriistrazioue e la 
difesa in genere, ed in ispocio la conservazione de' fabbri- 
cati pubblici, la grascia, le gabelle e generalmente lo 

stalo, il regime e la vita di tutti e di ciascuno. 

Non troviamo ancora una precisa definizione delle pote- 
stà pubbliche, (lacche TUniversità è in via di integrazione 
e non è già che possa dirsi completa. 

C'è tuttavia qualche cosa che spetta al feudatario, cui 
non si ha ancora Tardimciito di giungere, per usurpare o 
rivendicare ! 

E poiché il potere degli Abati era trepidante e paraliz- 
zalo dal sopravvento degli Aragonesi, i cittadini provvedea- 
no alla loro difesa, senza neppure chiederne autorizzazione 
al signoro del luogo. 

Nel 30 Ottobre 1461 difatti, emanarono un bando (1) por 
la ri[)arazione dello torri esistenti, per la costruzione delle 
nuove mura, e per costruire ancora altre torri fra Cetara 
e Vietri, a difesa della città. 

Nel 1482 poi troveremo: che gli Ambasciatori Giosuè ed 
Agostino Longo, i)ortano V approvazione regia, per V ar- 
mamento di una galea a spese deir Università, per la di- 
fesa del Regno, (2) e che l'Università stessa decreta la 
insequestrabilità delle armi, acquistate col permesso regio, 
per la difesa propria e dello stato (3). 

Nel 14G5, nel Chiostro del Monastero, fu congregata TU- 



(I) Protocollo di Noi. Sinioncllo Mangrella. 30 Ottobre Ii6l. Conservato da 
Not P. d'Urso di Cava. 
^S) Idem, U82. 5 Mano. 
(3) Idem. 1482 1. Settembre. 



— 100 — 

niversità, per sentire rintimazioiie che il Re facea a mezzo 
d'un R. Commissario, affinchè si fossero, fralógiorni, for- 
mali i capitoli finali de' privilegi ed esenzioni, onde averne 
il Regio placet (l). 

Riappariva, un tantino della potestà degli Abati, perchè 
trattavasi di determinare lo stato di diritto della città, 
quanto ad esenzioni, privilegi od altro — ecco perchè il 
R. Commissario parlava all' Universiìà nel Chiostro od in 
presenza de' rappresentanti della Badia. 

D'altra parte, nel 1465, già questa era stata concessa al 
giovane Giovanni d'Aragona, ed il Sovrano non polca agire 
a danno del potere, che al suo congiunto spellava. 

Troviamo quindi nel 1568 il Vicario in temporalìbus, la 
Corte e gli ufficiali subalterni della Badìa, esercitare il 
loro ufficio, sebbene a sua volta l'Universiià esercitasse il 
Sindacalo sulla gestione dei medesimi, come su quella dei 
propri eletti e de! R. Capilaneo — {2). 

IV. Quando i Baroni del Regno, con Antonello Sanseve- 
rino, congiuravano contro gli Aragonesi, e Federico, secon- 
dogenito di Ferrame, si portò a Salerno per conciliare le 
divergenze, che eran pretesto alla ribellio;ie, essendogli slato 
offerto il trono ed avendo riilulato sdegnosamente di ribel- 
larsi al padre ed al fratello Alfonso, fu menato in prigione, 
nel fondo d'una torre. Fu allora che Grandinetto d' Aulìsio 
Cavese, assieme a Mariotto Broggi, còrso, si adoperò per 
r evasione di Federico, il quale potè fuggire, in abito fem- 
minile, per un condotto sotterraneo; donde a Bro^i la Ba- 
ronia di Arncsano ed ai Cavesi nuovi privilegi. 

Ora lanla benevolenza, tanto concessioni degli Ai-agonesì 
per l'Universiià della Cava, ridondavano sempre a* danni 
del monastero. Già Ferrante 1' avea chiamata Unicersitas 
e civitas nostra, rilenendola come città di demanio regio. 



()) IJcm. ProUKoUo U65. 30 Giugno. 

(9) Prolocollo del Not. Simoatilo Manerella Ubi. 15 Diccmlirc. Conservalo 
coniti sofra. 



~ 101 - 

ed allo stemma della Cava avea fatto sovrapporre la coro- 
na reale , quasi ad indicare il diretto dominio regio e la 
protezione speciale di cui circondava la fedele città. 

E troviamo nell' epoca aragonese i Sindaci Onofrio Scan- 
napi^o (1400) e Pietro Paolo Trogisio (1475) rappresentanti 
ordinari della Università, cioè Sindici Universali — e tro- 
vkimo, neir nnno 1482, il governo della città integrarsi con 
gli eletti, in numero di quaranta, così come le leggi muni- 
cipali di Ferrante stabilivano, (salvo il numero degli eligen- 
di secondo la popolazione) e cosi come trova vasi in uso 
presso tutte quasi le università del reame. 

Da un prezioso documento del 1482, rinvenuto in un an- 
tica scheda notarile di Notar Simonello Mangrella, possiamo 
rilevare, con sicurezza, nozioni precise intorno al reggimento 
deir Università di Cava, a' tempi di Ferrante d'Aragona. (1) 

11 9 gonna jo 1482, innanzi al Notar Simonello Mangrella 
ed al Index ad contracluii Ettore Mangrella, nonché in 
presenza di molti testimoni, fra' quali quel Giosuè Longo, 
milesj il quale avea salvato Ferrante d' Aragona, nella bat- 
taglia di Sarno... si riuniva l'Università di Cava: pì^o vwr 
Jori rf mniokv parte, nel luogo consueto, cioè a dire presso 
il borgo do' Scacciavonti, u% horto seti coriileo retilo Cu- 
riae Nolani.... ad banni c/uissio)u*m, ad honorem, statum 
et fidelitatem S. lì. Majestatis et prò bono regimine civi- 
tatis hujus de mandato et in presentia D. Regii Capir 
tanei. 

Il R. Capitaneo fece leggere dal Notar Simonello Man- 
grolla a tutti i congregati, Pragmatiraìn ìioriter editam 
per S. li. Majestatem, con la quale si ordinava la elezione 
di quaranta cittadini, per tutto il 10 gennaio, pel governo 
della Università, fra' quali doveano eleggersi poi il Sindaco 
e gli altri olliciali. 

11 Sindaco prò tempore, il quale, in quel giorno deponea 
l'olHcio, promise i)er l' Università la obbedienza alla Pram- 



(I) Vedi documenU in Appendice. 



— 102 — 



malica riferita, e difatti si proredette alla nomina di dua 
cittadini per Passiano, due per S. Adiutore, due per M&- 
telliano e tre pel Corpo di Cava o gli altri villaggi, prò 
corpore et nu'mbris, cum pofsslale piir eos electos eligen- 
di reliquos ad coinplendinn quadraginta ; cioè a dire altri 
otto per Metelliano, altri otto per S. Adjutora, altri otto par 
Passiano, ed altri sette poi Corpo di Cava e villani. 

I poteri attribuiti a' 40 eletti sono ancor defluiti cosi, 
nel documento del 1482; qulbus dandani plenariam potè- 
stateni et omniruodam facuUatem eligendi Sindacutn et 
alios offìciales intra dictam nwyterum quadraginla, et 
dicto Sindaco stabilire, preimpoitere et dare inodum per 
capitala qualiter possil et valeat uti officio Sindacatus, 
et illum exercere tcm in defendendo , quiun in recoHi- 
gendo, et quam in antea exerceat pei' toiam praedictum 
annulli dicii praesentis mensis. 

Dalle quali cose è facile trarre le nozioni desiderate; im- 
perocché risulta chiarissimo: 1.) che la nuova partizione del 
territorio Cavese, in quattro distretti, non era solamente no- 
minale, ma effettiva , si che ciascuno- de' quattro distretti 
eleggeva i suoi rappresentami, sebbene gli antichi parteci- 
passero alla cosa pubblica concerta preponderanza; 2.) che 
ciascun distretto dovea elerjrere dieci cittadini, si che il 
Consesso degli eietti era di quaranta; 3.) che questi qua- 
ranta erano eletti non direttamente dalla Università., sìbbeue 
per un sistema di elezione a doppio grado; cioè a dire cia^ 
scun distretto eleggeva due o tre cittadini, a' quali era de- 
ferita la scelta degli altri otto o sette, per completare il 
numero di dieci, per ciascuna circoscrizione: 4.) che i qua- 
ranta poi eleggevano fra loro il Sindaco e gli altri olHciali; 
5.) che d" cous^uenza, nel 1483, il Sindaco, come già ho 
più innani-i osservato , era unico generale amministratore 
dell' Università ; 6.) che gli eletti doveano, ptr capitula, det- 
tare al Sindaco le norme dell' amministrazione; 7.) che il 
Sindaco rimanea in carica per un anno; 8.) nonostante che, 
dal documento, non si rdevi in maniera esplicita, pure egli 
è da ritenere che vigea, per la durata del Consiglio degli 



k 



à 



- 163- 

eletti, la le}?j?e generale, cioè che un anno solo anche essi 
rimanessero in ollicio, e che ogni anno il detto Consiglio 
dovesse rinnovarsi; 9.) è da ritenersi ancora che ogni anno 
spettasse a qualcuno de'disl retti, per turno, la elezione del 
Sindaco, nel senso che gli eletti della circoscrizione pro- 
ponevano de' nonai , fra' quali il Sindaco dovesse essere 
scelto. Air epoca Spagnuola troveremo m^lio concretate 
queste forme elettive. 

Anche la città di Cava subì adunque la influenza del 
nuovo diritto municipale dell'epoca aragonese; ma però non 
troviamo sino all' epoca dol vicereame formali statuti pel 
rejfgimonto deirUnivoi'siià,cosi come in altre parti del regno. 

V. Altro interessante documento, rinvenuto anche in una 
Sihe*la antica del Notar Simonello Mangrella , ci fornisce 
notizie preziose intorno alle forme dell' immissione in pos- 
sesso del K>gio Capitando, allo norme a lui prescritte per 
r esercizio del suo o.Ilcio, od allo consuetudini e i)rivilegl 
della città, da rispettarsi scrupolosamente , prosane cono- 
scenza per iscritto (1). 

Nel di l.** settembre Ii82, nella pubblica piazza o Pla- 
tea, dinanzi al ludrx ad confraclus Ettore Mangrella, al 
Noiaro Simonello Mangrella ed a' testimoni Gentile Longo, 
Giosuè Longo ( illustre condottiero ) Leonetto de Curtis, 
Maturo e (fiovaiini d«5 Curtis, Filipiio Hi)rtal<»tta e France- 
sco i\o Anna e molti altri Cavici, o sulla istanza di Ra- 
mond^Olo de Citollis , Si/id/cfcs U/u'rrrslhUis et honUnuni 
cMiafis Qirae , ebbe luogo la doi)osiziono dell' ollicio di 
Regio Capitan<3<j da jjarto dol Magnifico Vito De Itenassai 
<le Senis, e la immissione in possesso da parte dol Magnifico 
Pietro Sansoriola do la dionea. 

Congre-rata la cittadinanza nella Platea, innanti alla su- 
detta autorità, il nuovo Capitanoo osfendit lieglurn Privi- 
lyiuuì^ sea liescriptuiu^ in carta de 2Jcrga„icno scriptum^ 
nwgno pendente sigillo Regie Majestatis ejusdem inpede 



{ì) VedJ docomeiitl in Appendice. 



— 104 — 

munUo, et more Curiae Regie Majeslatis ipsim robora- 
tum, col quale, il He Ferdinando, nominava il MagTiiflco 
Pietro de la Cuenca Regio CapitaDeo, pel nuovo aono. Il 
Notajo lesse quel Kescriiio, e poi il Magnifico Vito de Be- 
oassai depose il suo ufficio, e consegnò al successore il 
bastone del comando : per eum ooram nobis a^ignata 
baccìietta dicto Petra 

E volendo obbedire agli ordini del Sovrano, i! nuovo 
officiale richiese il predecessore , affinchè gli fossero con- 
segnali i captivi, e gli atii giudiziali peniienti, onde gli 
fosse agevole amministrare la giustizia, e da ultimo solen- 
nemente promise:(7rfl/M>se»»'rtK(ra»vj!tsWf«iHi etc... et alia 
facere et exequi quae continentur in dicto privilegio 
$eu Re$cripto. 

Ma il Sindaco dell' Universitii, in nome di questa, richiese 
il nuovo Capitaneo, perchè non solo dovesse amministrare 
la giustizia, ma ancora: obsercare Capitala comuetadines, 
privilegia , rescripta , franchitìas et immumtates aliler 
concessa et confirinatas diclae Universitati per j-etro 
Principes et Dominos ; ed all' uopo il Sindaco medesimo 
esibì lo copie de' detti CapitoU, privil^ì e coosueiudini. 

Il Itegio Capitaneo promise la piena osservanza, e piut- 
tosto accrescere che derogare alle franchigie , privil^ì et 
coetera; ciò posto, giurò, e simile giuramento prestò il 
Sindico per 1' Università. 

Da questo documento risultano elementi di non poco va- 
lore, per determinare lo stato della Università, di Cava, 
durante il dominio aragonese. 

1. Difatti, mentre all' epoca Angioina, dal Diploma di Mar- 
gherita e da' Capitoli dell'Abate Ligorio, risulta essersi 
sempre nominato il Vicarius o Capitaneus e 1' adsessor 
dalla Curia Abazi;ilo (13S4) dopo circa un secolo, all'epo- 
ca aragonese, troviamo il Capitaneo nominato dal Re, tro- 
viamo r Università che si congrega per dare e ricevere il 
giuramento di obbedienza alle leggi, statuti e privilegi, 
atti codesti assolutamente estranei alla giurisdizione della 
Badia, sebbene questa, come rileveiò iu seguilo, conservasse 






4 



— 105 — 

il diritto di nominare il Vicario Civile ed altri ofQciali, la 
cui imi)ortanza però diminuì di continuo. 

2.** Troviamo poi , come notizia storica più generica, la 
formola precisa dell'ingresso ed immissione in oilìcio di 
quo' Regi Utficiali , delegati dal Sovrano ad amministrare 
la giustizia, ed a tenero strette alla corona le città, del 
reame, formola importante, specialmente per la consegna 
de' prigionieri e degli atti giudiziari in corso. 

D' altra parte, nello stesso Protocollo del 1 i82, di Notar 
Simonello Mangrella (1) nel quale si rinviene V atto d' im- 
missione del R. Capitaneo, si rinviene altresì un atto dello 
stesso giorno, contenente una deliberazione dell' Università, 
con la quale si nomina una Comniissiune di tre cittadini, 
per sindacare la condotta del cessiito R. Capitaneo e suoi 
lam-liari, allineile non trovando ad osservare cosa alcuna, 
potessero dare al Capitaneo stesso le lettere s/ndacaiorie. 

E questa e notizia impuriaiitissinia, dalla quale può ar- 
guirsi che il R. Capitanei), scorso T anno del suo tempora- 
neo ollicio, dovea ottenere una specie di cortilicalo di sod- 
ilisfaziune da parte delle rnivi*rsità, le quali perciò slesso 
serbavano una certa vigorìa ed una vitalità tale, ila poter 
lottare contro le illegittime in.irenMizt^ iuw\u\ di (jui^gli Ciu- 
ciali Rojjtì. 

E questa notizia delle lettere sinilacatori»» poi, in irtMiere, 
è importante, imperocché ci rivela trattarsi, iimi jjifi di una 
us:inza speciale e locale, ma di un latto comandalo da una 
legge generale. Nei Capitoli di Vasto Aimone , pubblicati 
dal Faraglia {2) trovasi scritto: che lutti li Capitando 
assessori^ etc. finito V anno, doveano stan» 10 giorni tuori 
il palazzo Capitaneale, quali si linhiamt ad siadarare per 
lo Capifaìieo successore de ipso (\ipitaaeo\ et per li 
sindacatori deputati per detta Università , et che de- 



il) Protoi'ollo H82 Notar Simonello Mangrcli? — 1. St'Uombro fol. 3. 
Couervato da .Noi. P. d* l'rso di Cava. 
(3' Faraglia — Op. Cit. pag. 30f;. 

1.1 



— 106 — 

biano refare tutto quello che havessero levato indebi- 
tamente. 

Come n^li Abruzzi, cosi alla Cava de' Tirreni adunque 
troviamo i sindacatori e le lettere sindacatone; e poiché 
non abbiamo riscontrata, ne' Capitoli esaminati precedente- 
mente, alcuna convenzione o privilegio in proposito , me- 
no che nel Diploma del 25 aprile 1416 di Giovanna IL% 
e non è codesto un fatto isolato, è forza concludere che 
di legge generale per tutto il reame si fosse trattato. 

3. Riguardo all' Università cavese troviamo da una parto 
che essa è gelosa de' privilegi ottenuti da' Sovrani , e ne 
chiede il rispetto e l'osservanza, e dall'altra che i mag- 
giori privilegi , le più interessanti esenzioni, le consue- 
tudini più care , derivavanle da' Capitoli degli Abati , 
dall' autorità feudale de' medesimi , dalle concessioni an- 
tichissime agli Abati fatte da' Sovrani, opperò il Sindaro 
chiede l'osservanza de' Capitoli, privilog*, franchigie od im- 
munità, non solo ricevute da' Sovrani direttamente, ma 
altresì dal Signore del luogo; j^er retro Principes et Do- 
miìws. 

E, nel 1482, dunque iCavesi confessavano implicitamente 
il potere feudale della Badia, potere già presso alla sua 
fine. 

VI. Nel 1483 (1) si riuniva la Provincia di Passiano per 
deliberare sulle collotte e i collettori, e, nel relativo docu- 
mento, troviamo precisale le frazioni deli' Università e gli 
obblighi cui eran sottoposte, fra' quali perfino una rata per 
onorare la memoria di Cicerone, concorrenilo a decorarne 
la sepoltura ; e del 21 febbraio dello stesso anno, troviamo 
alla fine un documento che riguarda la nomina dei Sindici, 
spettante por queir aniìo al Corpo di Cava , specialmente 
perchè si fossero recati sull' Armata regia, per implorare 
di non contribuire con pedoni neir Armata stessa o di 



(\) Protocollo U83 Notar Pietro Paolo Troise — fot. 403 — Vedi Doc- 
ili appendice. 



— 107 — 

diminuirne il numero, esentando altresì la città dal papra- 
mento dello nuove imposizioni. E furono eletti i benemeriti 
condottieri fiiosuè cil Arrostino Lonjro per tale obbictto, e 
corno Siiulico Univorsalo i)Oi (liovan Paolo Camerlengo • 
jìro anno uno coìnpUnido. (1) 

rili obbliprhi imposti al Sindaco erano di prestare flde- 
jiissore e cauziono, e tanto fu stabilito an -ho per V avve- 
nire ; di dar conto doir amministrazione tenuta , conto da 
riveilersi scrupolosamente dal Razionale della Camera della 
S(»mmaria. 

(iu«3sia elezione, cui si oppose fieramente certo Herar- 

dino lovone, Simlaco di Santo Adjutore, dopo le protosto 

anche pe' danni-interessi per parte de<rli elettori, fu poi 

confermata nel di se.iruente e furono immessi i nominati 
nel i>ossessi.). (2) 

Aiiesta la vitalità politica o\\ amministrativa, il fermento 
e il moto che si producova nella Università, in quest'epoca, 
un atto del 10 Settembre US5, rogato da Notar Pietro P** 
Troisi», innanti al K. Capiianeo ed i Cavesi congregati al- 
l' uopo. 

Il signor Matteo de Curti, i>er parte del Casale di Cotara, 
chiesti la costituzione del Casale stesso in Conumo autonomo 
e indipondonto; e s'imjxiirnò un duello di ragionamenti e 
soitigliczzc lìvo e conlra la domanda, fra costui e il Sin- 
daco generalo della Cava, fino a che fu concluso appcllap- 
siMìi^. al Uo. 

(Questo curiosij ma intorossanto documento riferisco per 
intero in appendice. (I?) 

Nell'anno 1 ISJ), 8 Settembre, il U. Capitanoo, congregata 
l'Università, protestava formalmente, afilnchè si fossero or- 
dinati, nel tempo e nel modo prescritto, il Suidaco o i 
collettori con gli Eletti, sino quibusjurafiscaliaexiginon 



[t) 1(J. — Fol. 108 — Vedi Uoi'. in appendice. 
(3^ Id. — 2.3 fcbb: U83 — fol. 1U3. 
i3> Vedi ducumeuU in Appendice. 



— 108 — 



t ciò perchè T Università non aveva proceduto an- 
cora alle nomine medesime, (1) 

È adunque il rappresentante del potere regio, che richia- 
ma all'osservanza delle leggi sul suo governo e reggimento 
l'Università, e non già il feudatario, il cui potere è tanto af- 
fievolito che rimane estraneo a tutto quel movimento, quasi 
come se mai fosse esistito, 

Un ultimo documento adduco, a completare la dimosti-a- 
zione, rinvenuto nei Protocolli di Notar P. P. Troise, in 
data 13 Settembre 1489 (2). 

In quel giorno, innanti alle solilo Jiutorità, iurono nomi- 
nati il Sindico gli eletti e i Grassieri, prò toio integro prao • 
stmti anno, octavae indictioni'i. 

Il Sindaco è detto esplicitamente Sindico Universale della 
città di Cava , il quale promettea di esigere i fiscali e le 
altre imposizioni debite e debende, diligentemente e solle- 
citamente e risponderne al Regio Commissario nella città 
di Salerno, di difondere l' Università nelle liti e gli uomini 
della Università stessa, di rendere il conto a gestione finita, 
di fare infine quello che tutti i Sindaci erano soliti di fare, 
mentre l' Università prometteva il pagamento, prò salario 
e/WS, uncias duas de caroleais. 

Furono nominali gli eletti in numero di otto, in solidum 
per coppie, due a due, evidentemente per rappresentare 
por ciascuna coppia una delle quattro Provincie o distretti; 
la qual cosa trovasi confermata da una elezione del dì 8 
ottobre 1487, in cui gli eletti sono nominati uno per ognu- 
na delle quattro province o distretti, insieme a quattro so- 
stituii (3) , qui habeant pravidere in cunctìs neccssariis 
Universitatis jamdictae una simtil, aut prò rnajori parte, 
prout necessitas requirit; volendosi cosi alludere alle votar 



ili Frulocollu .\i>lnr Pietro i'ai>lu Tniise — ll^iJ. Vedi dcicumi'nti in Ap- 

(2) Prolot-ollo Noi. Pietro P. Troiso— U89. Vedi docunicnli in nppenilice 

(3) NoL P, P. Troise — ProlCKollo 1187 fol, 29. 





— 109 — 

zioni unanimi od alla presenza di tutti, ovvero a quelle di 

magjrìoranza. 

I Grossieri poi, in numero di tre, qui habent providere 

in assisias una simul, aut prò maim^i parte. 

II Sindaco poi e gli eletti doveano rivedere il conto pre- 
sentato dal Sindaco precedente , scaduto dall' ufficio, ed in 
pari tempo il Sindaco si obbligava, prò se et suis heredi- 
bus et successoribus , per tutto quanto costituiva la sua 
gestione. 

Il governo della città è costituito adunque in guisa da 
essere quasi indipendente dal feudatario, che un giorno la 
tenea avvinta; T Università perfino difende i propri citta- 
dini onusti per lunga famìglia presso il Re, per ottener loro 
speciali esenzioni dalle fiscalità, (1) senza neppure l'appa- 
renza di ricorrere al signore quale intermediario — i suoi 
legami sono stretti e immediati col potere regio, tanto che 
la funzione principale de'suoi reggitoii è quella di provve- 
dere all'esazione e al pagamento do'tributi, alle rappresen- 
tanze e donativi per le nozze regali (2) alle contribuzioni 
di guerra por la difesa terrestre e marittima, come già cen- 
nai più sopra. 

È costituita l'Università, ed il Re Aragonese, facendo le 
viste di proteggerla, sottraendola al potere del Monastero, 
vi stende sopra la mano di ferro, ed aspetta il momento 
per dichiararla di regio demanio. 



(I) Por la esenzione da*lisrali di Liberalo de Anna. Vedi Proiocolll di NoL 
Pielro P. Troise Ii89~1i90. fol 69. 77. 8i. 86. 120. 126. Lettera Regia 
1 3 Sellenilire I i89. fui. 1 1 . 

(2; Il 7 luglio 1165 rUniversltà, dietro lettere dei Re, si riuniva per delibe- 
rare di Un un confortatorio (tazza) di argento dorato, per le nozze del Duci 
di Calabria, delegando Giosuè Longo per presentarlo ed assistere alle feste. 

Il 5 Settembre U76 l'Università commettea al Sindaco P. P. Troise ed agli 
eletti» d'acquistare 200 canne di tela Una e 400 di dubletto, per (àrsene dooo 
alla Regina d'Ungheria, per le nozze. 

li 19 loglio U77 l'Università deliberava il donativo di ducati 100 per le 
Bozze reali Protocolli Net Simonello Mangreiia 4 465, 7 Luglio. 4476, 5 Settem- 
bre, 4477. fol. 456. GonservaU dal Not P. dUrsI di Cava. 



— no — 

Nell'epoca aragonese fti momentaneo il favore goduto 
dalla Badia, fu uno sprazzo di luce, e poi si ricadde in 
tenebra profonda. La fortuna era passata innanzi agli Abati 
e si era offerta.... ; ma fu spregiala, e s'allontanò per sempre. 

Certa cosa è che il Monastero perdette quasi tutta la sua 
influenza e giurisdizione sulla Cava , mentre la completa 
rovina del suo antico e vasto potere si avverò sotto il do- 
minio spagnuolo. 



CAPITOLO VII. 



Un diploma di Carlo VIIL 



I. Francesco Guicciardini , nella sua Istoria , parlando 
della facile conquista del Reame di Napoli, fatta da Car- 
lo Vili, e del poco affetto instillato da' francesi neir animo 
di quo' popoli, e più dello scarso accorgimento del sire di 
Francia, nel fecondare e rassodare la conquista medesima, 
scrive ; 

» Ma molto più era diminuita la grazia, perchè se 

» bene ai popoli il re molto liberale e benigno dimostrato 
» si fosse, concedendo per tutto il reame tanti privilegi 
> ed esenzioni , che ascendevano ciascun anno a più di 
» duirentomila ducati , nondimeno non erano state V altre 
» coso indirizzate con quell'ordine e prudenza che si do- 
» veva, perchè egli, alieno dalle fatiche, e dall'udire le 
» querele e i desidcrii dogli uomini, lasciava totalmente il 
» peso delle faccende a' suoi, i quali, parte per incapacità, 
» parte per avarizia, confusero tutte le cose (I). 

Caccialo Ferdinando II d'Aragona, i Cavesi i quali erano 
stati fieri sostenitori di quella stirpe regia, e, come innanzi 
ho dimostrato, ne erano stati colmi di benefizi è privilegi, 
naturalmente ebber timore che la Badia della Trinità, la 



il) (ìakciardini — Istoria — Lik II. Gap. II. pag. 57. 



— 112 — 



quale avea sempre parteggialo per gli Angioini , avesse 
coir aiuto e col favore di Carlo, che qual erede degli An- 
gioini s' era impossessato del regno, a riprendere quanto le 
era stato, per malizia o per concessione, sottratto. 

D' altro canto il Re sapeva quanto aveano i Cavasi ope- 
rato, con gran sacrifizio ed eroismo in prò degli Aragonesi, 
sapeva che essi non obbedivano ciecamente ad alcun barone, 
e che avrebbero potuto recargli molestia possedendo armi 
e valenti capitani, trovandosi altresì in silo assai importante 
militarmente, potendo interrompere ogni comunicazione con 
Salerno , la Basilicata e le Calabrie , per Cava passando 
r unica strada che conduceva a quei luoghi; laonde era in 
quella disposizione di animo di cui lo storico fiorentino 
parla, propenso cioè a conceder tutto, per gratificarsi i po- 
poli soggetti. 

1 Cavasi quindi, nel 19 Febbraio 1495, si riunirono in pre- 
senza del R. Capiianeo Andrea de Caro, per eleggere Sin- 
dicos , qui teneantur se pej'sonaliter conferre ad S. R. 
Majestaletn Francorum, ad praestandam hobedìentiam et 
ligium homagium et fidelilatis juramentum. 

Elessero Agostino Longo , Sansonetto de Curti , Gabriele 
della Monaca, Andrea de PerrcUo, Pietro Casaburi, Carlo 
di Capua, e Basilio de Pisapia, ed imposero loro altresì di 
chiedere : quod pricilegia Unicersilalis confivmct et quod 

UnTVERSITATIS IPSA REUANEA.T DE DEMANIO PRO COROXA 
REGIA (I). 

Prestala infatti fedeltà, e obbedienza al nuovo Sovrano, 
i Sindici sudetti chiesero immedialamento, e quasi coudi- 
zione della fedeltà e obbedienza stessa , sia la riconferma 
de' privilegi e delle concessioni ottenute dai princìpi prece- 
denti, sia nuovi privilegi e nuove concessioni. Carlo aderì 
con diploma del 30 marzo 1495 t2j. 



I 



(1) Hot Pietro P. Troise— Prot U95foI. )92. VeillDocamenli In Appendice. 

(2) Vedi Documenll in Appemlice. 



— 113 — 

IL L' esame di questo documento inedito mi sembra assai 
interessante, per la migliore intelligenza degli ordinamenti 
della Cava. 

Il diploma contiene anzitutto la sommissione della Cava 
al nuovo Sovrano: Cuni nobilis et fidelissima Civitas nostra 
Cavaeadhobedienciam et devocio nemnostram devenerit...; 
poi vi si fa menzione dell' essersi presentali al Re da' cit- 
tadini Cavesi nonnulla capitala et supplicaciones ^ e del- 
l'avervi il Re medesimo apposte le suo decretazioni. 

Segue il memoriale de' Cavesi, i quali dichiaravano, pria 
d' ogni altro, di supplicare la Maestà del Re a volere esau- 
dire le loro preghiere benignamente, ed a largire le grazio 
che chiedevano , perche V Univcrsitìi e gli uomin i della 
Cava, ab antiquis et diuturnis temporibus , in quoì^um 
contrarium uwìnoria hominis non existit, furono fedeli 
a' precedenti Sovrani e sinceramente avean prestata fedeltà 
a lui, che col favore «Iella divina clemenza, per merito ed 
ottimo iliriito, inerito opliinoque jure, avea aggiunto a'suoi 
domini, il Reame di Napoli. Invocavano quindi le grazie di 
Dio sul capo di Carlo ; e costui a quol f(}rvorino ( della 
cui sincerità è ben lecito dubitare, come nel capitolo se- 
guente potrà constatarsi) v' appose il Placet lieyiae Ma- 
Jestati. 

Chiedevano poi il solito privilegio del foro, tanto per le 
cause criminali quanto pm* le rivih o miste, in favore dei 
cittadini ed abitanti ilella Cava , ed anch e se il contratto 
fosse slato celebrato ed il delitto fosse stato commesso al- 
trove ; meno il caso in cui si fosso fatta solenne rinunzia 
dalle parti a tal i)rivilegio coruiU Capitanco et Vicario 
Civitatis. Ed asserivano che la prerogativa, della quale chie- 
devano la conferma , derivava loro da' privilegi concessi 
da' precedenti Sovrani, e specialmente dalla regina Gio- 
vanna (1). 



I; Vedi retro pag. . I 



114 - 



E Carlo appose il Placet Regiae Majestati, prò primis 
camìs tantum, per indicare che il privilegio del foro avesse 
a ritenersi limitato alla prima istanza, cosi come gli stessi 
Cavesi avean supplicato: prò guibusvis primis causis tam 
civilibus guani criminalibus sive niixti%. 

Poi chiesero che gli ofllciali e Calapani della Città do- 
vessero osservare, nell' esercizio del loro ministerio, ìl Capi- 
tolo Ul delatos, cioè a dire che non potessero procedere od 
inquirere ex mero officio, né imporre pena di morte natu- 
rale civile od amputazione di membra, senza una de- 
nunzia od accusa e che l' accusatore o lienunciatore fosse 
obbligato alla prova. 

E fu apposto da Carlo il R. Placet, colla condizione: se 
ì Cavesi si trovassero veramente nel possesso del privilegio. 

In terzo luogo chiesero che ciascuno accusatore o que- 
relante di cittadini cavesi, potesse desistere dalla accusa o 
querela, prima dell' ultimo perentorio, e prima che le parti 
comparissero in giudizio; e che, dopo la desistenza, non po- 
tesse il Capitaneo o la sua Curia procedere ad atti ulte- 
riori, e solamente il Mastro d' atti della Curia stessa do- 
vesse esigere, per la desistenza, grana due. Carlo appose il 
R. Placet. 

In quarto luogo chiesero che il Capitaneo e suoi officiali 
non potessero pretendere dalla Università spese di sorta e 
neppure l' abitazione, ed invece dovessero a' giurati prov- 
vedere eorum si/mplibtts et expensis. 

Ed ottennero il R. Placet. . . guod observelur consuetum. 

Le dimando seguenti riguardavano la tariffa giudiziaria, 
imperocché si chiese che il Mastro d' atti del Capitaneo 
dovesse riscuotere grana tre ogni fidqjussìone, e grana tre 
ogni testimone da esaminare, e, per ogni obbligazione a farsi 
negli atti della Curia, grana due , dovendo nessun diritto 
riscuotersi per le prime scritture, fino alla contestazione 
della lite. 

Fu chiesto inoltre che per ogni istanza, per la presenta- 
zione del titolo, il Mastro d' atti dovesse riscuotere grana 
tre, e cosi pure per la citazione, scrittura e contumacia: ma 





— 115 — 

nulla per T osarne de' testimoni o le informazioni della Cu- 
ria, quia res Curiae agitar. 

Porche poi ogni cittadino potesse farsi cassare dagli atti 
della Curia , il Mastro d' atti dovea, cifra praejudicium 
parliuiUy per la cassatura, riscuotere grana due. 

A tutte queste diman:lo, fu apposto il li. Placet. 

Seguono poi altro dimando relative alla norma de'giudizii 
od alla rinnovazione e domicilio degli utiiciali regi. 

Chiedevasi infatti che negli esami testimoniali da farsi 
per parte del Capitanoo e sua Curia, dovessero intervenire 
oltre il Capitano, l'Assessore, il Mastro d'atti della Curia, 
anche il Giudice, ludex anaalis ad id anmcatini eligendus 
et deptitandus per Universitatem Civitatis praedictae. 

L'esame fatto altrimenti, nullias roboris ceìiseatur. 

E Carlo aderì, ma soggiungendo che dovesse intervenire, 
negli osami testimoniali, /' assessore della Curia neces- 
sariamente. 

Chiedevasi poi che ogni anno dovessero mutarsi il Ca- 
pitano, r Assessore e il Mastro d' atti, e, rimossi, dovea es- 
sere sindacata la loro amministrazione, servata forma con 
slilucionum et Capilulorum Regni^ dal Capitanoo successore 
e da due deputati da eleggersi ad hoc dalla Università. 

E più che il Capitanoo dovesse risiedere alla distanza di 
ventimila passi dalla città, viginti railliaria. 

Carlo adori ad ambo lo dimando. 

Chiesero da ultimo la riconferma e riconcessione di tutti 
i privilegi dei quali erano in possesso, e Carlo risi)ose: 
Placet Regiae Majeslati prout in illorum possessioìie sunt. 

Segue la formola di comando a tutti, da' Grandi Ulliciali, 
del regno agli infimi, per l'osservanza, rispetto ed appli- 
cazione delle concessioni fatto, minacciand o della regia in 
dignazione e della pena di 10.000 ducati i trasgressori. 

III. Ed ora è necessario riassumere i dati di fatto esposti, 
e trame le legittime conseguenze : 

a) Innanzi tutto è a ritlettere che i Cavesi, nell'atto del 
19 febbraio 1185, rogato dal Notar Troise, per la elezione 
dei Sindici , commetteano ai loi-o rappresentanti di implo- 



— 116 — 

rare che la Maestà del Re jìrivilegia Universlfatis confir- 
met et quod Universitas ipsa remaneat de Demanio prò 
CORONA REGIA. E poi? E poi i SincUci chiesero tutto, meno 
che rUnivorsità fosso da Carlo Vili dichiarala di demanio 
regio, e, naturalmente, Carlo non fece questa dichiarazione 
nel diploma anzi riferito, né altrove ! 

E tal fatto, a mio parere, suppone molte cose ; 1® che i 
Cavesi non lasciavano occasiono di sorta per i)orre qualche 
nuova pietra all'opera che stavano edificando, Topera della 
libertii, dellairrancamenio dal giogo feudale della Badia; 2 
che però neppur mancavano di furberia, dacché mentre ac- 
cennavano, a parole, ad una condizione giuridica e politica 
diversa dalla elfottiva e reale, in momenii torbidi e ne'quali 
non erano sicuri nò della stabiliti del dominio, d'altronde 
non desiderato, di Carlo Vili, né della stabilita delle leggi 
e degli ordinamenti esistenti, non riteneano prudente con- 
cretare cose , le quali avrebbero potuto da una parte arre- 
car loro maggior pregiudizio, e dall'altra, mutando le leggi, 
il favore nmiarsi in disgrazia. 

Non potrebbe quindi il documento sopraccennato del 19 
febbraio 1-195, tenersi come prova indubitata della assoluta 
demanialità della Cava, sia perché il diploma di Carlo Vili, 
cui Tatto si riferisce, é muto al proposito, e sia perché in 
epoca posteriore, come nel 1497 (e lo vedremo in seguito)» 
i Cavesi medesimi supplicavano l'Abate della S. S. Trinità 
di confermare e riconcedere gli Statuti, privilegi e franchi- 
gie un tempo loro accordate. 

h) 11 privilegio del foro, di cui chiesero i Cavesi la ricon- 
ferma al Re, e, né più né mono, che il privilegio dato da 
Giovanna II nel 1119 (1), ed, a parer mio, questo a sua 
volta derivò dal privilegio de' Cavesi d'essere giudicati dal- 
l'Abate, in altri termini dalla giurisdizione degli Abati della 
Trinità , giurisdizione confermata sotto forma di Giustizie- 



(I) Vedi pag. 91 retro. 



— 117 — 

rato a vita dallo Svevo, ancho quando, a' feudatari ed a' loro 
arbitrii, costui surrogò la ^àustizia e gii officiali regi. 

Talché r Università Garoso faceva giuoco ili sottigliezza 
e di accorgimento, quando, i)ur facen^lo le viste di ileside- 
rare la demanialità, si riportava ed attaccava a' jìrivilegii 
della potestà feudale, dalla Badia derivanti , mentre il feu- 
datario, per le vicende do' tempi, dolio persone e per tutto 
quanto già notai col buon llodulfo, sulla decadenza del suo 
l>otere, non potea più stringere i freni, ed ogni giorno a 
suo danno jìcrpetravansi usurpazioni , od ogni giorno la 
Università medesima facoa atti di indipendenza e di auto- 
nomia. 

Avvezza al mite giudizio degli Abati, ispirantisi d'ordi- 
nario più all'equità che allo stretto diritto, avvezza a ve- 
dere il più spesso composte da' religiosi le vertenze, anzi- 
ché rinfocolate da civili legali, e quel che é più col pen- 
siero di usurpare ancora interamente la i)rerogativa giudi- 
ziaria e della nomina dei giudici alla liadìa , V Università 
stessa teneva al privilegio soprariferito, poi quale erasi co- 
stituita in una quasi indipendenza dagli officiali regi, nella 
condizione di non soffrire soprusi od angario, mentre il più 
forte legame ni Sovrano ora noi pago monto do' fiscali, pa- 
gamento che, come innanzi abbiamo avuto occasione di 
constatare, era curato scruplosamente da' Sindaci e coUetp 
tori, per espresso comando dell' Assemblea poi)olare. 

E questo stato di quasi autonomia, o, per lo meno, privi- 
legiato di fronte a quello della maggior parto delle Uni- 
versità del Reame , fu causa non ultima di una prosperità 
grandissima, ili cui parleremo in prosieguo, a pro])osito 
degli Statuti delle Arti tessili. 

e) L'osservanza al Capitolo Ut ddaloiiy por i)arte degli 
officiali regi richiesta da'Cavesi, la possibilità della desi- 
sienza dalle accuse o querelo, tutto quanto riguardava la 
tariffa giudiziaria, le spese i)el mantenimento degli officiali, 
la presenza del giudice eletto, in tutti gli osami testimo- 
niali, la rinnovazione del Cai)itanoo e suoi officiali e la re- 
sidenza del medesimo extra moenia, dicono una sola cosa 



— 118 — 

ed importantissima : il desiderio e il fatto da parte del- 
l' Università, di rendere impossibili gli arbitrii de' rappre- 
sentanti del potere regio, di tenerli in freno sotto tutti gli 
aspetti, tanto come giudici ed officiali di polizia , quanto 
come esattori de' fiscali. 

Evidentemente ad ottenere prerogative siffatte , essa ri- 
correva ora a' suoi concittadini influenti o celebri per va- 
lore militare o civile, ora agli antichi privilegi ottenuti da- 
gli Abati, ora alle stesse prerogative degli Abati , come 
feudatari, e, con tutte le Arti e con tutti i mezzi, pervenne 
ad un' altezza, cui sarebbe stato altrimenti follia l' aspirare. 



CAPITOLO Vili. 



Vicende dell' UnivkrsitX dal 1495 al 1505. 



I. In questo breve capitolo, tratterò delle condizioni 
dell'Università Cavese, durante quel decennio turbinoso delle 
lotte fra gli ultimi Aragonesi e i partigiani di Carlo Vili 
e fra Spagnuoli e Francesi; le quali finirono poi col rasso- 
damento del dominio Spagnuolo. 

Periodo turbinoso, ho già detto , e non potea essere al- 
trimenti, imperocché la Badia, parteggiando porgli Angioini 
e quindi pe* francesi, i quali in nome de' diritti della stirpe 
medesima eran venuti ad occupare il reame , 1' Università 
giuoco di destrezza, or facendo ossequio al Sire di Francia, 
per tema di perdere quanto con tanta lotta e pertinacia 
avea acquistato, ed ora ribcllamlosi a* francesi , quando le 
pan'e più conveniente a' suoi interessi addimostrarsi fedele 
a quei d' Arairona , e poi al Gran Capitano, rappresentante 
di Ferdinando il Cattolico. 

Da documenti inediti ho potuto trarre lo prove evidenti 
di questo parteggiare, e dell' attività che, in questo periodo, 
i Cavesi spiegarono, per conseguire gli scopi anzi connati. 

Partito dal regno Carlo .Vili, e proprio durante le sue 
guerre contro gli alleati, Ferdinando IL d' Aragona attese 
alla recuperazione dello Stato; e difatti, dopo la battaglia 
di Seminara, nella quale fu sconfitto da Obigni assieme a 
CoQsalTO di Cordova, ridottosi a Messina, mosse di là con 



i 



— 120 — 

sessanta lefrni di gaggia e venti legni minori e pochissima 
gente per Napoli , dove ferveva un movimentx) a lui favo- 
revole, ed arrivato a Salerno, Salerno, la costa di Amalfi 
e la Cava alzarono le sue bandiere (1). 

Il di 7 Luglio 1595, si presentò coli' armata nel golfo di 
Napoli, ed il popolo, sollevatosi contro i francesi, gli rese 
facile la conquista della città e delle castella (2). 

L'Università cavese fu molto travagliata, durante queste 
lotte, e difatti non risulta la data precisa dell' assalto dato 
alla città da' francesi, ma nel di 10 e 11 Ottobre certamente 
gli afflttatori delle gabelle domandarono al Sindico l' escom- 
puto dell' estaglio pattuito, per causa dell' assalto medesimo, 
che non aveva loro permesso d' esercitare 1* ufficio (3) ; e 
r Università, per tema che avessero a rinnovarsi il pericolo 
e il travaglio soflFerto, ordinava armamenti e vigile guardia 
a le porte ed a le torri. 

Difatti, nel 9 Settembre 1495, il Sindico contrattava con 
Sagosio de Alessio, perchè con 15 uomini, cum quindecim 
pedonibus (ideo quod in totum sint Jwmines sexdecim, 
avesse fatto Ile guardie ad Croce a la Focetella et ad al* 
tri lochi 7iecessarii, tanto de dy^ che de noeti (4). 

E con deliberazione del 23 Settembre dello stesso anno, 
r Università provvedeva tanto al modo di pagamento de' pe- 
doni sudetti, quanto alla estinzione de' debiti fatti, per le 
artiglierie nuove poste sulle fortificazioni , recentemente 
costruite (5). 

È da notare che la città fortificata era il Corpo di Cava, 
come anche oggi può vedersi dagli avanzi delle torri e della 
cinta — e che le altre fortificazioni erano staccate ne' di- 
versi punti strategici della vallata e della marina, centro 
di tutte il castello di S. Adiutore. 



(4) Guicciardini — Lib. H. Gap. V, pag.^^l, 

(2) Faraglia — Ettore e la Casa Fieramosca, pag. IO. 

(3) Noi. P. P. Troise — Protocollo U95 fol. 18 

(4) id. Cod. Col. 6 — Vedi documenti in Appendice. 

(5) Id. Eod. fol. 13. Vedi documeotllQ Appendice^ 



— 121 — 

Ferrante II inviò alla Cava, come Viceré, Pietro Pagano, 
nel doppio intento di sedare le ribellioni ivi avvenute , di 
cui parleremo in seguito, e di fortificare quel sito impor- 
tantissimo, com' altra volta ebbi a notare, perchè tra le for- 
tiflcazioniy nella valle, era la sola strada che menava alle 
Puglie, Basilicata e Calabrie. E Pietro Pagano, da una parte 
iniziò processi contro gli imputati di sedizione, e dall'altra 
ordinò e fec^ eseguire fortificazioni formidabili. 

IL Già nel 6 Ottobre 1495, essendo stati denunziati, come 
rei di sedizione, Nicolantonio Gagliardi, Pieirantonioed Ales- 
sandro Longo ed essendo già costoro in potere del R. Capi- 
taneo, senza che si fosse potuto provare la loro reità, l' U- 
niversità si riuniva per ordinare al Sindico ed a.^rli Elotti, 
che, se prove non si fossero raccolte, dovessero gli imputati 
essere assoluti, e per ordinare eziandio a tutti i cittadini,. "* 
che se alcuno sapesse fatti precisi della pretesa sedizione, 
dovesse denunziarli al Capitaneo; ma, se prove non si rac- 
cogliessero, T Università accordasse la fiilejussione per ot- 
tenere la libertà a Gagliardi e Longo , prout de jure et 
justitia (1). 

Nel giorno seguente, Silvestro della Cort<3 (2) e Matteo 
Gagliardi (3) innanzi al R. Capitaneo, si protestavano per 
essere stati accusati di ribelliono, e dimandavano si fossero 
prese informazioni sul loro conto; anzi Matteo Gagliardo 
sostenea essere falso che egli avesse disertato dalla iruardia 
delle mura, per pravi intendimenti, ma unicamente perchè 
un tal Matteo Buonoanimo Tavea allontanato, con dirgli che 
notizie di Tramonti recavano essere stato fatto prigio- 
niero Andrea de Lindo. 

Parimenti i tre accusati Nicolantonio Gagliardi e Pie- 
trantonio eil Alessandro Longo, innanti al R. Capitaneo, al 
Sindico ed agli Eletti facevano le loro proteste , e dicliia- 



(\) Id. Eod. fol. 46» Vedi docamenU in Appendice, 
(t) Id. Eod. (fol. 16) 
(3; kL Eod. ftoi. 17) 

15 



— 122 — 

ravano la loro fede alla casa d' Aragona, adducendo i loro 
servigi in prò del re Ferrante, e la loro devozione all' Uni- 
versità. Aflfermavano poi le accuse essere partite da quei 
malviventi, i quali avean loro sacch^giate le case, deva- 
state le terre , estirpati gli alberi , e, per scusare il loro 
delitto, avean voluto incitare le autorità alla persecuzione 
contro le loro vittime. 

Laonde chiedevano si fosse provata l'accusa del tradi- 
mento , anche per non rimanere sotto il peso dell' infame 
calunnia, e chiedevano il risarcimento del danno patito, sotto 
la protezione del Re e della giustizia (1). 

Ma la prova della rea accusa non fu fatta, ed invece il 
Sindaco e gli Eletti, deponendo che i tre imputati, assieme 
a Baldassarre Sellitto di Nocera, erano gentiluòmini di buona 
condotta, fedeli al Re e favorevoli all' Università, fecero si 
che il R. Capitaneo avesse loro data la libertà , dichiaran- 
doli senza infamia, pel preteso reato. (2) 

Ma, se per questi gentiluomini la colpa non fu ritenuta 
e provata, per altri cittadini Cavesi non fu lo stesso, e, dal 
medesimo Protocollo di Notar P. P Troise, risulta che Pie- 
tro Pagano mandato Viceré a Cava e il Contestabile Ge- 
ronimo de Alessandria, Capitano delle armi, per la sedizione 
avvenuta, pei tumulti succeduti a causa di alcuni partigia- 
ni de' Francesi, punirono i ribelli, ne confiscarono i beni 
e li vendettero, allo scopo di rimettere l'ordine turbato e 
riaflfermare l'autorità re>?ia dell'aragonese già scossa (3J. E 
ne risulta pure, come già dissi innanzi, che, nel 10 e 11 
Ottobre 1495, gli afflttatori della Gabella del pesce, del vi- 
no e della farina, richiedeano il Sindaco d'un escomputo 
sull'estaglio pattuito a causa deirassallo de" Francesi. 

I quali elementi inducono a ritenere che una grave ri- 



Ci) Id. Eod. 7 Ottobre 4i95 ( fol. 47 ) 

(2) Id. Eod. 46 Ottobre 4495 (fol. 22) 

(3) Idem. 46 Ottobre 4495 (fol. 22.) Idem. Protocollo 4496, 6 Febbraio 4496, 
fol, 50 e seg.) 



— 123 — 

bellione era avvenuta a Cava, forse combinata ad un as- 
salto de' Francesi contro la città; ma, non avendo sortito 
Tuno e l'altra buon esito, il Re avea creduto necessario il 
massimo rigore nella punizione dei colpevoli e la sollecita 
ricostruzione e completamento delle fortificazioni Cavesi, 
giusta le esigenze della scienza militare del tempo, affine 
di evitare nuove sorprese. 

III. Difatti, nel 29 Ottobre 1495, avendo il Viceré mani- 
festato all'Università il suo intendimento di fare in fron- 
tispitio Januae dlctae civitatis quoddam opus fabricae 
prò defeìisione dictae Universitatis et civitatis ejasdem^ 
il Sindaco Universale della Cava, Basilio de Pisapia, ed il 
Magnifico Marco de Marinis, contrattavano per la detta ope- 
ra, che costui assumeva di compiere ad ìaudem experlo* 
rum, et sicut designationihus et ordinationibus D. Vice- 
regiSj ad rationem de carolenis XXVIII prò qiialibet un- 
eia, ad niensura prò ut solitnui est, mentre il Sindaco a 
sua volta prometteva e idem Magnifico Marco ad pede la 
opera dare ad (ore spise, cauce, prete et arena, et solve* 
re laboratores, pagando et dando ligtiamiìia necessaria (1). 

Nel 16 Novembre 1495 il medesimo Sindico contrattava 

coi fratelli de ludi per la costruzione di una Torre 

quamdam Turrim prope portam Civitatis Cavae, cum 
àliis ììiemhfHS, calce lapidibus et arena, promettendosi 
scambievolmente la buona esecuzione deiropera e la pre- 
stazione deprli elementi all'uopo nocessarii, e stabilendo da 
ultimo il prezzo e Tepoca del i)agamento (2). In questo 
contratto trovo scritto, che agli imprenditori è concesso il 
diritto di cavar pietre e tagliar alberi dovunque essi aves- 
sero voluto, prò usa dicli operis, od osservo che t^ilimo 
potrebbe supporre una implicita autorizzazione a devasta- 
re le terre di altri, in tempi agitati e turbinosi; ma si dee 
a mio parere piuttosto credere ail una imjJicita spropria- 



il) XoL P. P, Troise Protocollo U95. (fol. 2i). 
{%) Id. Ed. fol 26. Vedi Documenti in appendice. 



— 124 — 

zione forzata, dove si metta questo in relazione coll^altro 
contratto del 29 Ottobre 1495, imperocché in esso obbli- 
gandosi la Università di prestare all'imprenditore cauce, 
prete et arena^ eie. pagando^ et dando lignamina Tieces- 
sariaj si ammettea Tobbligazione di indennizzare il pro- 
prietario danneggiato, pur tenendo fermo all'alta necessità 
di Stato. 

Un uguale contratto rinvengo nello stesso Protocollo, a 
di 30 Novembre di quell'anno, fra il Sindico e gli Eletti e 
Mastro Ursino Ferrara, per talune opere complementari del- 
le fortificazioni (1) cioè la scarpa sotto la torre die fo 
du Capitozzo deletay dove se dice lo CoratujOy le con- 
trelun*e in prossime la torre die è fore Ile mura de la- 
iere e pure a lo Coratujo, colle case matte mergoliaìvde'y 
et facere Ile halestere de cauce prete et arena de bono 
rnagisterio ad laudem expertorum quanto più presto se 
pOy ad non levare mano. Parimenti l'Università promettea 
dare ad ipso Mastro Ursino cauce ad pede la opera, et 
dardi lo Aso de prete et aretia dove ipso Mastro Ursi- 
no se trova^ senza pagamento de lo Aso, et più dare ad 
ipso Mastico Ursino tari due per canna da mesurarsi 
corno è solito, et quello più die sy meritasse ipso Ma- 
stro Ursino, avendo respecto a lo Aso et al loco de la 
opra pillyata per quitti de ludi. Et a la dieta opra pil- 
lyata per Mastro Ursini ad laude de Mastro Matteo 
Quaranta, comonemente electo pei* le diete parti eie. (2). 

Nello stesso giorno, il Viceré Pagano ordinava al Sindi- 
co, prò Stata Regio doversi abbattere e smanteUare TO- 
spedale di S. Maria delle Grazie di Gignuolo, posto fuori 
le mura del (Jorpo di Cava, e ciò per la sicurezza del ca- 
stello, imponendo altresì al Sindico ed Eletti di costruirne 
un altro della stessa altezza e larghezza, dentro le mura, 
in luogo a scegliersi dalla Confraternita del detto Ospedale: 



(4) la. Eod. fol. 30. 

(% Ecco un arbitro collaadalore ed un principio di compromesso. 



— 125 — 

ed 11 Sindico e gli eletti, per non cadere in commissum, 
8i obbligarono di far tutto a sp3se dell' Università (l). 

E cosi di seguito neirs Dicembre ed 11 Dicembre dello 
stesso anno 1495, il Sindico contrattava con Ramondello 
Tagliaferri alcune opere di rifazione alle mura ed alle 
torri, e si obbligava con gli Eletti di pagare, giusta l'ap- 
prezzo de' periti ad Antonio ed altri Landò, i danni che 
si sarebero cagionati colla demolizione di case ed usurpa- 
zione di suolo, ordinate dal Viceré P. Pagano per la co- 
struzione della Torre e fortificazione delle mura del Corpo 
(2). Anche nell'anno seguente 1496 il Viceré, il Sindico e 
gli Eletti contrattano con Norato de Marinis per costruire 
quanidam torrionam in loco ubi dicitur la torre, aperta 
da la banda di dentro, dalla pedanienta in suso secondo 

Ilo septo ly sarà dato dal d. Viceré et fare Ile 

casematte, bombarderà et sopracase in soprano secondo 
figi accaderantu) et li saranno orditiate (3J ; e nel 4 
Febbraio seguente il Sindaco Universale si dichiarava de- 
bitore di Nicolantonio Gagliardi prò pombardis et zabacta- 
riis datis eidem Universitati, in ducatis XXV II de carole- 
nis argenti etc, e confessando non avere i mezzi per pagare, 
altrimenti che dal ritratto della gabella del vino, visto che 
le dette pombarde erano state acquistate ad comudum 
dictae Univet^sitalis (essendosi inviate al Castello di S. Adiu- 
tore^ et prò stata Regio, fU consentita quella inversione 
per lo pagamento. (4) 

Adunque oramai non può revocarsi in dubbio lo stato 
di grave agitazione e disordine politico ed amministrativo 
in cui erasi trovata l'Università Cavese, e ciò tanto mag- 
giormente risulterà chiaro dove si volga l'attenzione ad una 
{irotesta legale che, nel 4 Dicembre 1495, gli Eletti della 



(I) Id. Eod. fot. 30, fot. 62. 

Itj M. Eod. M, 33-34. 

(3j M. l*ro(ocollo U95. fol. 51 (S9 Gennaio). 

(4) M. Eod, foL S7. 



— 126 — 

città, Gentile Longo, Carlo de lulio, Giovanni Catozzi e 
Carlo Capova, con altri cittadini, feceano al Sindico Univer- 
sale, mettendolo in mora per la compulsione del Sindico 
precedente Giovan Filippo Vertulatta, il quale era rimasto 
debitore, per la sua gestione, di somme, a' sensi d'una si- 
gniflcatoria già emessa contro di lui — Ecco le precise 
parole dell'atto che ho rinvenuto nei Protocolli di Notar 
P. P. Troise: requisiverunt Suidicum Universalem civi- 
latis Cavae praesentem^ qiwd debeat compelli facet*c -.Vo- 
tarium Ioannem Philippum Vertulattanij Sindicum anni 
praeteriti, duodeciniae ^ Lidiclionis ad solveìidam pecu- 
niam per eum debitam, ratione significaioriae cantra 
eum emanatae de computo sui Sindacatus, aliter prole- 
stantur de dapniSn expensis, et interesse et de omni o- 
lia re licite protestanda. Quibus omnibus etc. (1). 

E quella protesta conferma sempre il sistema del sin- 
dacato vigente a quell'epoca tanto pegli officiali regi, quanto 
p^li officiali municipali, sebbene in varia guisa e per di- 
verse ragioni si esplicava. 

IV. Ma l'agitazione che avea sconvolta l'Università Cave- 
se » nel Marzo del 1 496, sembra si fosse calmata e le cose 
si fossero avviate secondo un normale andamento; tanto che 
r Università stessa si riuniva nel Borgo de' Scaccia venti, e 
nominava Agostino Longo e Montorio Gagliardi per andare 
al Re: od intelligendum si Saa^a R. .Majestas ipsa in- 
tendit exigere jura fisclmlia suo more in civilate Cavae, 
vel non, ad hoc ut valeat Universitas ipsa sibi providere; 

(2) e nel 17 Marzo, cioè dodici giorni dopo, riunivasi nuo- 
vamente per disporre ed ordinare le vettovaglie, necessarie 
alla espugnazione della città di Salerno, nella quale erasi 
rifugiato e fortificato Montjjensier, confortato a ciò dal prin- 
cipe, nemicissimo deUa casa d'Aragona, come dice il Giovio 

(3) ed il Sindico Universale, nel 20 Marzo seguente, dava, 



(I) Idem Eod. Protocollo U95 fol. 32. 

(t) Id Protocollo 4 496, 5 Mano, fol. 72. 

(3) Id. Eod. fdi 76. Vedi DocumenU lo Appendice. 



— 127 — 

assieme agli eletti , compiissione a Maestro Tomaso Talamo 
di PositanOy per la costruzione di artiglierie. (1) 

L* Università poi si riuniva regolarmente, nel 16 Aprile, 
per provvedere a moltissimi gravi affari, cioè per solleci- 
tare TArcivescovo di Napoli ed il Legato Apostolico a prov- 
vedere la prebenda di S. Maria della Terra, per la conti- 
nuazione delle opere di fortiflcazione , e pe' pagamenti fi- 
scali, per sollecitare la riconferma nell'ufficio del Viceré P. 
Pagano, per pregare Francischetto Longo di ottenere la 
esenzione per la gabella dello caso, tiovamente imposta, e 
per la vendita de' grani acquistati dall' Università, nonché 
per regolare i rapporti de' cittadini Cavesi con Salerno, 
stante la condizione di ostilità, eri il timore di subire 
nuove sorprese, o ad evitare, in ogni ipotesi, lo spionaggio: 
Iteìti che non si prattecha in Salerno^ ny a lo castello de 
Salerno senza la carta de lo sig. Nicerè et de li Eletti, 
et senza grave lìecessUà, et quando necessario accade di 
andare , si faczy una fiata cada V utio e V auta vota 
Paulo (2). 

Nel 30 Aprile 1496, l'Università fu congregata per di- 
scutere sulla convenienza di soccorrere il Re nelle strettezze 
finanziarie in cui si trovava, per le guerre: fuit tractatum 
prapositum inteì^enire fiecessitati Serenissimi D. Regis 
Ferdinandi. Dopo molto disputa fu deciso cosi: In primis 
$y of^dina che si defieno a la Maestà del Signore Re du- 
cati sexcentuni de carolenis computati ad tareni cinco 
prò ducato , per lo terzo de Pasca et sy faczano presto^ 
et pì*esentansi a lo Re ovvero a D. Federico da soa parte, 
et che lo Sindico die è alpì^esente ande ad darelli et ad 
presentarelli. 

Per provvedere poi a riunire la somma stabilita , lu de- 
cisa la vendita de'grani conservati alla marina (cioè a Vie- 
tri) e pel dippiù la contribuzione per fuochi; e, poiché i 



(I) Ibid. M. 77. 

(I) Ibid. fol. 93 a 98. Vedi DocmnenU la Appendice. 



— 128 — 

grani erano stati comprati a cautela dei primi creditori dd- 
rUniversità , obbligavansi le gabelle stesse, e disponevansi 
del loro frutto non potersi disporre per altra spesa , ftiori 
' che per benefitio delle mure e fabì^iche de ia Torra^ 
cioè per la difesa della città stessa; sah4s reipublicae , SU' 
prema lex! (1). Il 19 luglio seguente, PUniversità, a mezzo 
del Sindico ed Eletti, deliberava : Che sy doìieno a la Mae- 
stà del Signor Re tre biicti di vino et XII presocte, et 
che si spenda tra lo pt^eczo de lo vino, delle presocte et 
Ile spese docali trentasey, et che li die ti d. trentasey si pUr 
yano dalle gabelle et alle Provintie si stornino secotido 
tocca prò conti, et la Università sia tenuta fare boni a 
lo dicto Sindico li dicti docati trentasey , non obstante 
qualesevoglia instante pì^oniessa o obligatioìie de diete ga- 
belle (2). 

E suscitato cosi il sentimento di affetto pel Sovrano, trovo, 
nel 6 agosto 1496, che alcuni notabili e distinti cittadini si 
obbligano innanzi al Not. P. P. Troise, di pagare la spesa 
di D. 60 per un cuscino da donare al Re, non potendosi 
dal Sindico disporre altro dalle gabelle, essendo obbligate 
a' creditori (3). 

Nel 19 Agosto seguente, essendosi il Re e il Principe di 
Altamura, con T esercito, avvicinati a Salerno per la espu- 
gnazione del castello, e poiché di continuo sollecitavano 
dall' Università quel che loro serviva ; il Sindico riunì gli 
Eletti e loro dimando come avesse a regolarsi, e gli Eletti 
cosi gli risposero: che tutto quanto si dimaìida per li ho- 
mìni de la Maestà del Signor Re et de lo dicto Signore 
Principe Ilo darete in absentia de ly Electi, nia quaìido 
accadesse ad ipso Siìidico pò avere copia de ly Electi, 
consulti con Ipsi, et quaìido no py^oveda secoìido al ditto 
di sopra , cfie pillya poliza da chi recepe da Ipso. Che 



(1) Id. Eod. foF. 93. Vedi documenti in Appendice. 

(2) Id. Eod. fol. 428. 

(3) Id. Eod. fol. 444. e seg. 



— 129 — 

piUjfe dinari delle gabelle, non obstante qualsivollya obli- 
gatione (1). 

Il Viceré P. Pagano poi si ebbe dall'Università, la quale 
deliberò solennemente nel 30 Agosto 1496, il dono di D. 60 
de carolenis etc, computati ducati 14, djeblli eidem prò 
pedonibus , pei grandi servigi resi alla città stessa (2). 

Nel 10 Dicembre 1496, esseado morto il Sindico della 
Università , B3rarJino lovene, V Università stessa riunivasi 
per eleggere Sindicum novum et Judicem in criminalem 
penes Capitaneum Civitatis Cavae. Elesse difatti Andrea 
de Tipaldo prò Sindico dictae Universitatis , prò toto 
residuo praesentis anni quintae decimae Indictionis, ed 
affidò allo stesso V incarico di giudice criminale: Ita quod 
dictus Sindicus per dictum tanpus sit electus prò Judice 
Criminali penes Capitaneum cicilatis Cavae. Inoltre, dopo 
le solite prescrizioni del conto a rendere , dell' osservanza 
di statuti e privilegi, stabiliva che qualsiasi cittadino avesse 
voluto violare questi e defraudarli, fosse a ilichiararsi ri- 
belle: sit rebellis pariler , et bona ipsius sint confiscata 
Regio Fisco, et in Unicersitate, perpetuo, ipsi et sui tief^e- 
des, et successores omnino habeant nec offìcium, nec bene- 
ficia nec liabeant votum in Universitale: et qui allocutus 
fuerit in favorem ipsius, incida t illieo ad ea qua£ p7*ae^ 
fatus quis ificiderat (3)! 

Altre deliberazioni preso la Università, noi 12 Gennaio 
e nel 12 Aprile 1497 (4), la prima rìguaixlo alla esecuzione 
de' privilegi avuti dal Re, la seconda riguardo all' assesta- 
mento de' debiti e al modo di soddisfare questi e di liqui- 
dare taluni danni occorsi a cittadini, al tempo delle guerre; 
e deliberazioni più importanti ancora trovo nello stesso Pro- 
tocollo di Notar Troise, una del 19 Aprile 1497 che impone 



(I) M. Eod. M. 150. Vedi documenti in Appendice. 
(I) KL Eod. lòl. 158. 

(3) Not Pietro P. Troise — ProtocoUo \ 496 fol. 92 
(I) M, Protocollo U97 fol. 406 e 182. 

46 



— iso- 
la gabella sui formaggi, concede la cittadinanza a Raffaele 
e Giacomo Tremulo e Paolo Nardo, Messinesi, stabilisce uà 
procuratore in Napoli per la difesa de' Cavesi innanti a' Tri- 
bunali ed al Re a' termini de' privilegi, e da ultimo statuisce 
sulla custodia e distribuzione del sale, che il Re dava.airU- 
niversità stessa (1), due altre, una del 6 Giugno 1497 colla 
quale si stabilivano quarantene e norme sanitarie, per la 
peste che allora era scoppiata, onde impedire che taiuào 
potesse entrare nella città e portarvi il flagello (2) ed un'al- 
tra del 12 Giugno istesso anche per la salute de la re- 
publica , confermando e facendo più severi i già dati 
provedimenti (3) , e flnalm3nte una del 7 Giugno riguar- 
dante la ricezione e distribuzione delle 1200 tomola di sale 
de la Regia Coorte la compera del grano di Silvestretto 
Longo, la conferma degli Eletti per la grassa de li viU 
tiuigliy e da ultimo la decisione che i Mastrodatti cosi de 
lo Capitano conte de lo Vicario potessero essere cittadini 
Cavesi, mentre prima ciò era proibito (4). 

V. Da tutti questi documenti, dagli elementi di fatto esposti 
pocanzi, risulta vero e indubitato quel che in principio af- 
fermai, che cioè l'Università di Cava, in quest'epoca, par- 
teggiando pegli Aragonesi e poi per gli Spagnuoli , profit- 
tando de' grandi meriti acquistatisi presso la dinastia Ara- 
gonese, non solo da' singoli valorosi cittadini , ma ancora 
dall' Università stessa come tale, tanto colle armi , quanto 
con danaro, donativi, ed ajuti d' ogni genere ed in tutte le 
occasioni, pervenne a sottrarsi, quasi del tutto, dal potere 
della Badia. 

Abbiamo già visto che 1' Università, indipendentemente, 
anzi, in dispregio dell' Abate feudatario, innalzava la ban- 
diera d'Aragona, quando ancora eran padroni del R^n^o 



(\) Id. Eod. fol. tSi. Vedi Documenli in Appendice. 

(2) Id. Eod. fol. 219. Vedi Documenli in Appendice. 

(3) Id. Eod. fol. 22i. 

(4) Id. Eod, foi. 21 9. Vedi DocumoiU In Appendice. 



^ 131 — 

i fhincesi — che essa disponeva di fortificazioni , di arma- 
menti , e della difesa in (rencre di tutta la vallata , sulla 
quale un di la Badia imperava sovrana, senza neppure darne 
a questa notizia di sorta; che contrattava colla garanzia 
delle gabelle, da essa stessa imposte ed ordinate, che prov- 
vedea al suo governo, ed allo ambascerie presso il So- 
vrano, senza V intervento del feudatario; che presentava alla 
Corte doni o facea prestiti ex se] che provvedea per T espu- 
gnazione del castello di Salerno, come uno stato belligerante; 
che stabiliva quarantene in caso di epidemie; e che da se 
e per se disponeva del sale, dalla Regia Corte dato alle 
Università, e da se e per se modificava gli Statuti fin allora 
vigenti in ordine sì* Mas froda t ti, ammettendo all'eleggibi- 
lità i già ineleggibili. 

Ora se codesta non era indipendenza dal feudatario, anzi 
dispregio del medesimo, non saprei comprendere più in che 
cosa r una e V altro potessero consistere. 

L* Università non solo era costituita; ma era costituita in 
eccezionali condizioni, di fronte alle altre Università del 
Regno» le quali se feudali eran gravate sempre dal giogo del 
Signore, e se demaniali eran sotto le pressioni degli utfl- 
ciali regi — Cava invece, fruiva di innumerevoli privilegi, 
perchè nominalmente soggetta alla Badia, e perchè da'So- 
vrani ambita come città demaniale, e fruiva, in pari tempo, 
di una grande libertà, i^erchè avea scosso <la una parte il 
giogo degli Abati, ed era dall'altra tomutd da' Re, e tenuta 
in pregio per le sue opere, pel suo ausilio, i)or la sua stessa 
situazione etnografica e militare, nonché per le sue valide 
opere di fortificazione. 

E la prova della quasi totale perdita d' ogni potere da 
parte della Badia sulla Cava, non si fece aspettare: impe- 
rocché, se a'tempi dell'Abate Mainorio (1:^(54) i ribelli Cavesi 
furono scomunicati e confiscali, i loro beni devastati e sman- 
tellale le case, perchè potessero i tetti, le i)orte ed ogni altra 
utile cosa, servire alle riparazioni de' danni inflitti al Mo- 
nistero, se Giovanna 1, col diploma 2i Ottobre 1364, ordi- 
nava agli Stratigoti di Salerno che fosse l'epressa ogni ri- 



i 



— 132 — 

bellione contro la Badia e salvaguardato ogni diritto alla 

medesima spettante ora non più i Gavesi ebbero a te« 

mere i fulmini della scomunica o pene gravissime per parte 
d*un feudatario senza effettiva giurisdizione e privo de'mezzi 
per esercitarla, e meno ancora degli ordini r^i, i quali, del 
resto, non avrebbero potuto, in que* frangenti, che esser pur- 
troppo loro lavorevoli, anche 7ion jure ! 

D' altronde tanta decadenza nel potere della Badia di 
Cava, oltre le tante ragioni esteriori e gravi sinora cen- 
nate, era mossa od almeno era fatta più grave, dalla de- 
moralizzazione che avea travagliata la Badia stessa. Non 
al Notargiacomo ricorrerò per provare una asserzione sif- 
fatta (1); ma al buon Abate Rodulfo, il quale, con accenti 
di vivo dolore, cosi descrive lo stato del Cenobio: 

Terrestris olim paradisus Cavense Coenobium^ solitum 
sanctitate preecipua redolere, fructus que aeiemae vitae. 
progtgnere, erat hoc tempore in speluncam latronum et 
Draconum evaserat cubile: Pasiores enim, Praesulesque 
praenominatiy licet viri piei^e eximij , absentes tamen 
a MonasteìHOy quid facerent ut pravos pullulantes mores 
praefocareìit ? .... (2) 

A questa decadenza precipitosa, V Abate Cardinale Carafa 
avea voluto mettere un argine, con una riforma radicale ed 
energica, a mezzo de' religiosi della fiorente Congregazione 
di S. Giustina di Padova, riforma che fu iniziata nel 22 
Marzo 1492, epoca in cui i nuovi monaci presero possesso 
della Badia, come risulta dair istrumento per Not. Pietro 
P. Troise della stessa data, (3) e fu completata poi colla 
rinunzia alla Commenda per parte del Card. Carafa e colla 
definitiva riunione della Badia stessa alla Congre^^azione di 
S. Giustina ( che poi si disse Cassinese ) mediante la Boll a 
di Alessandro VI, del 10 Aprile 1497 (4), eseguita nel 18 



fi) NOTARGIACOMO — Memor. ist. polit. sa Cava p. 52. 66. 

(2) RoDULF. M. S. 21. p. 318 e scg. 

(3) arch: cav : Ex Invent. Contr. Not. P. P. Troisii. M. S. 

(4) Arch. Cav. Bolla orìgioale. Are. Mag. Q. 21. 



— 133 — 

Giugno di queir anno> come risulta dal relativo istrumento 
inedito che riferisco in appendice (l). 

D' un tal fatto si allarmarono grandemente i Cavesi, impe*- 
rocchèjritennero che da quella lUsione , derivando la sop- 
pressione dell'Episcopato Gavense, e, chiamandosi la Cava 
Urbs Episcopatus CavensiSj per la concessione loro fktta 
dal Papa Gregorio IX, da una parte potessero perdere il lu- 
stro e il decoro alla città proveniente dalla Sede Episcopale, 
e dair altra la stessa qualità di civitas: ne Cava Civita^ 
amitteret titulum clvitatis, dice P Ughelli al proposito (2). 

Nel protocollo del Not. P. P. Troise, del 1497 , trovo atti 
assai interessanti, riferentisi a questa agitazione deir Uni- 
Tersità Gavese, della quale è necessario discorrere, perchè 
purtroppo ebbe, in seguito, assai gravi conseguenze. 

Nel 25 Giugno di queir anno, infatti, V Università si riu- 
niva, col solito intervento del giudice a* contratti, del No- 
tigo, testimoni, e del R. Gapitaneo D. Giovanni de Joanniciis 
de Villamarina, per decidere sul fatto della ftisione sopra- 
cennata, sifie reservatione Dignitatis Episcopalis^ la qual 
cosa, asserivasi, essere di disdecoro per la città — et est 
dedecus civitati. Dopo aver discusso lungamente, ed aver 
notato altresì che la Università non potea, per quel fatto, 
perdere il diritto alla giurisdizione di prima istanza (che 
si esercitava in dipendenza de* prìvil^i e della giurisdizione 
Abaziale ) , furono nominati taluni fra* più notevoli citta- 
dini , aflSnchè, in commissione , dichiarassero a' Monaci : 
qfmliter Universitas ipsa intenda haòere dignitatem 

Episcopalem et Episcopum et facere ea quae sunt 

necessaria pt*o expeditione ipsius dignitatis etc 

E, quanto alla giurisdizione, decisero che Giovanni de Anna 
e Raimondo de Monica, si fossero recati presro il Re, 
cum memoriali prò observatwne privilegii primarum 
causarum (3). 



<l) Noi. P. P. Troice, Prof. 1497. Vedi Dommentl hi Appewitee. 

tS) iGiELLi. lui. Sk, vii. 371. 

(3j Not P. P. Troise — ProlocoUo \ 197, M. Si6. Vedi Docmneiiti la Appeidiee. 



— 134 — 

.- Geme Io accordo si concretasse coi Monaci e con D. Ar- 
senio di Terracina, primo Abate inviato dalla Gongr^^ione 
di S-. Giustina alla Trinità di Cava, per parte della commis- 
sione nominala dall' Università e dal Sindico, si rileva da 
due atti, rinvenuti nello stesso Protocollo di NoL Troise, am- 
bedue del 1 Luglio 1497 (1). 

- Evidentemente i nuovi monaci erano poco consapevoli 
di quanto, per lunga serie di secoli, erasi svolto fra la Ba- 
dia e r Università Cavese, ma neppure poteasi agire con 
forma recisamente contraria ad ogni potestà, anche nomi- 
nale, del Cenobio, imperocché, cosi facendo, si sarebbero 
suscitate diffidenze d'ogni genere; epperò mai meglio e più 
che in quell' occasione, dovette V Università Cavese trovarsi 
contenta d'avere affidata la faccenda, fra gli altri, a due 
giurisperiti , ad un Professore di diritto, e a due Notari ! 

Da una parte il Sindico con modi sommossi, implorava 
dall'Abate e da' monaci, congregati capitolarmente, la ri- 
conferma de' diritti, statuti, capitoli, privilegi, franchigie ed 
esenzioni, nonché Ja concessione di nuovi capitoli.... et de 
novo concedi facere nonnulla alia capitala, cosi come 
vassalli fedeli avrebbero potuto implorar grazia presso il 
loro signore, e dall'altra i Commissari chiesero la dignità 
episcopale, con appositi capitala. In questi, come in quelli 
per le esenzioni o privilegi da riconfermare, era l'insidia, 
poiché abilmente fu strappato l'assenso, tanto per la crea- 
zione deH* Episcopato Cavense , in'lipendeate dalla Badia, 
con una pensione annua di 300 ducati d'oro (2) , quanto 
per r abbandono quasi completo dei diritti giurisdizionali, 
che si estrinsecavano col Vicariato, la Mastro Jattia, la Por- 
tolanìa etc. abbandono ottenuto sotto il modesto titolo ( pre- 
messo air istrumento relativo ) di moderatio officii vica- 
riatus etc. 

Come poi intendessero i Cavesi la loro soggezione al Mo- 



(4) Id. Eod. pag. 238 e 250 ^ Vedi Documenti in Appendice. 

(2) Db Bufii — Chron. — Ex Cip. NoL P. P. Troysio — P. 4 497, 



— 135 — 

nastero può riscontrarsi in una deliberazione dell* Università 
di pochi giorni posteriore alle precedenti , (6 Agosto 1497) 
con la quale eleggevasi un Sindico speciale, per rappresentare 
la città all'incoronazione del Re Federico d'Aragona, succedut 
to al suo nipote Ferdinando, soggiungendosi: etoportet quod 
Universitas ipsa compareat prout aliae Univbrsitatbì 
Dehaniales comparent, 7ion cum vmnu vocìào! B veniva 
deliberato il donativo di dugento ducati (1). 

Dopo avere mellifluamente sollecitata la clemenza della 
Badia, come vassalli verso il signore, onde ottenerne straor- 
dinario favore, sempre allo scopo di rendersi più indipen- 
denti dalla stessa , a distanza di pochi giorni dicóano in 
pubblico atto: noi siamo di citta demaniale, e^ coinè tali, 
ci sotloponiariW agli obblighi relativi! 

È vero, che, all'occorrenza gli stessi Cavesi sarebbero 
stati pronti ad allegare il contrario , per serbare viva ed 
intatta l'autonomia singolare, acquistata a si caro prezzo, 
ma ciò non toglie sibbcne aggiunge forza a quanto. già 
dianzi ho osservato. 

VI. Quando, nell'anno 1501, intervenne il patto fra Fer- 
dinando il Cattolico e Luigi XII, per la divisione del reame 
di Napoli, al sire di Francia toccò anche la vallata di Cava; 
Si che dal 1502 al 1503 troviamo molti atti intitolati al nome 
Luigi XII, come ad es.^ nell'Archivio Cavense, le pergamene 
del 19 Gennaio 1502 , Ottobre 1502, 27 Gennaio 1503 etc. 
(Are, LXXXVII. n. 91. 97 100 etc). 

Allora i religiosi della Badia, pentiti delle concessioni 
fette a'Cavesi, quasi inscientemente, profittarono della con- 
dizione favorevole, cioè del dominio di un sovrano amico^ 
e, per conseguenza, non propizio allo cosidette lancio spez- 
zate degli Aragonesi. 

In un protocollo di Notar Matteo Troisc del 1501 , con- 
servato nell' Archivio della Badia Cavense , trovo che TU 
Settembre di quell'anno, Sebastiano de Rinaldis di Nocera, 



(I) NoL P. P. Troise. 4497 Vedi DocueoU In Appaidice. 



— 136 — 

Vicario Generale dell'Abate della Trinità, mediante pub- 
blica lettura de'privilegi della Badìa, si protestava contro 
il R. Gapitaneo di Cava, Sig. Francesco Strongolo, il quale 
avea emanato bando circa la portolania e catapania e le al- 
tre giurisdizioni, spettanti all'Abate, obbligandolo a ritirare 
il bando stesso, pena la scomunica. 

n Bando veniva ritirato , meno pel capitolo del giuoco , 
pel quale il Gapitaneo sosteneva non essere di diritto della 
Badia (1). 

B la Badia risollevava il capo, e sosteneva i suoi diritti 
con vigore insolito, e i cittadini cavesi, in certa guisa &tti 
umili dalle mutate condizioni politiche del reame e del &• 
vore che la Badia godeva, mostravansi dolcemente sommessi 
Protestavano di fatti nel 19 Marzo 1502, contro il Sindico 
Garolo Gapova, accusandolo di avere impegnato TUniversità 
in una lite contro il Monastero dinanzi alla Corte del Vi- 
cariOf adducendo che non si dovesse assumere la lite stessa 
dairUnivenìità, sia perchè fosse più utile attendere il risul- 
tato della vertenza fra i privati e la Badia, sia perchè si 
dovesse prima consultare un giurisperito, sia perchè avven- 
tando le cose, sarebbe stato forse poi ben ditHcile ottenere 
dair Abate qualche concessione de bono et equo. 

lì Sindaco, vista tanta opposizione, dichiarò di recedere e 
null'altro fare, senza l'ordine espresso deirUniversità. (2) Ma 
avendo, ciò nonostante, perseverato nel primitivo divisamento, 
una nuova e più recisa deliberazione e protesta intervenne, 
nel 1*» Aprile 1502 (3). 

Questo stato, dirò cosi, di tensione intima in cui si tro- 
vavano i Gavesi, durò poco, imperocché sconfitti i Francesi 
da Gonsalvo di Gordova, l' Università si gettò di nuovo nel 
movimento bellicoso, dalla parte degli Spagnuoli, ed igu- 



(I) ArdL Civ. Protocollo Not. Matteo Troisc 4501 fol. 2. 
(8) Arch. Gav. NoL Matteo Troise. Protocollo 4507 fol. 61. Viidi i Witm^tt 
Id appendice. 
(3) Id. fiod. M. 400. Vedi DocunenU in appendice. 



— 137 — 

tando questi collo armi e col danaro, que'cittadini ottennero 
da Cìonsalvo, nel 1503, una lettera, quasi di comando, colla 
quale forzarono i monaci e l'Abate a riconfermare solen- 
nemente, quel che aveano promesso nel 1497 (28 Dicembre 
1503) (1). 

Quel che avvenne di queste promesse, e i torbidi che ne 
derivarono a tempo del dominio spagnuolo , sarà obbietto 
del seguente capitolo. 

E frattanto è ora di riassumere. 

Da tutto quel che ho esposto, confortato da documenti 
inoppugnabili, traggo queste conseguenze: 1) che l'Univer- 
sità di Cava, in questo breve e turbinoso periodo, si rese 
ancor più indipendente dalla Badia — 2) che in ciò fu aju- 
tata dalla dichiarazione degli Aragonesi, riguardo alla de- 
manialità di quella contrada — 3) che però al Monastero 
rimase una piccola parte dell' antica giurisdizione , per 
quanto riguardava il Vicario civile, il Catapano etc. sebbene 
di molto affievolita l'importanza dell'ufficio di costoro, giu- 
risdizione civile e di pace, più che d'imperio — 4) che vi 
fu un momento in cui parve la Badia ripigliasse l' antico 
potere, ma fu Tultimo sprazzo di luce, e poi tutto, per sem- 
pre, andò declinando, fino all'annullamento completo d' ogni 
traccia dell'antico splendore feudale. 



(I) Venereo. Arch. Cav. M. S. D^pred. f. 903. 



CAPITOLO IX. 

Polizia civilk sotto gli spagnuoli 

(1506-1734; 

I. L'Abate D. Michele do Tarsia avea attaccata la vali- 
dità delle concessioni, falle dalla Badia a* Cavesi, perchè c- 
8:orlo con violenza, ed avendo jìortata la disputa innauti al 
S.R.Co:isiglio,ques'o, noi 20 dicembre 1501, avea statuito il 
ritorno ad pnsiinumy mentre Papa Giulio II, con una Bolla 
del 29 gennaio 1505, avea annullalo ogni atto del Monaste- 
ro che avesse importalo concessione, alienazione o distra- 
zione deMiritii ad esso spetianti e della sua giurisdizione (1). 

Notargiacomo dice : queste decisioni aver prodotta nella 
città, lale e tanta effervescenza , che, in una riunione tu- 
multuosa, fu deciso : chiunque avesse voluto parlare di ri- 
conciliazione coi monaci della Trinità, sarebbe stato uccL 
so (2). E nel 6 Marzo 1507 scoppiò la ribellione violentis- 
simamente; duemila cavesi assediarono il Monistero, ne in- 
fransero le porto, percossero TAbaie e i monaci e li cac- 
ciarono dal Cenobio, mettendo questo al sacche^io (3). 

Questo fatto pervenne all'orecchio di Ferdinando il cat- 



(I) Arch. Cav. Are. Mag. Q. 28 — De Blasi Chron. 1503. 

(2p Notargiacomo — Meni. Isl. polilù-he su Cava — p. 77. 

(3) Venereo — Add. II. Depredai, f. 903-901 Rodilf. M. S. 61 P. 466. 



— 139 — 

lolico, il quale, por mostrare la sua alla riprovazione verso 
i Cavesi, (sebbene, come ora dirò, egli pel primo avesse 
viulali i diritti della Badia), concesse alla Badìa meiesima 
un diploma, nel 30 maggio 1507, col quale riconfermava 
lutti i privilegi e diritti conferiti dai precedenti Sovrani, a 
cominciare da Ruggiero normanno, e finire a Ferdinando 
d'Aragona (1). 

Giulio li scomunicò i Cavesi, ed inviò il Legalo Aposto- 
lico di Napoli, Cardinal de Flisco, alla Cava, col mania to 
di far rientrare i monaci nella Badia, e di imporre ai Ca- 
vesi una forte multa (2). 

Ma la Università di Cava, era caduta, prima di questi falli, 
effettivamente nel regio demanio, essendosene impadroni ;o 
Ferdinando il Cattolico, malgrado le proteste e reclami della 
Badia, (cui perciò era stata riconfermala la s^rio de' privi- 
legi platonicamente...) (3j e da quel Sovrano era stata con- 
cessa, in usufrutto, alla vedova di Ferdinando II d'Arago- 
na, Giovanna IV, la Trhte Heyna, assiemo a Lucerà, Ta- 
verna, Castrovillari e Maratca; opperò i cittadini, a far ri- 
movere la terribile scornuni(*.a di Papa Giulio II, prega- 
rono la loro padrona, perchè avesse otienuto dal Pontefice 
il jKìnlono. Il 1. Luglio LV)?, secontlo V Abate Kodulfo (4j, 
fìi tolto Panatema, coir obbligo ne' Cavesi di jiortare alla 
Ihidia, in ogni giorno dello Ceneri di cias/un anno, un ce- 
reo espiatorio; ma io trovo lettera di l^apa Giulio li, falta 
pubblica nel 1. Luglio 15()S, dal Preposilo di S. Maria a 
Mare di Majori, Guido Bonaventura, invialo Commissario 
niK>stolico, per assolvere i cavesi colpiti dalla scomunica (5). 

Checché sia di ciò, è indubitato che 1' Università di Cava 
passò, dal 1507, nel dominio della Tpùsfe Hcyrnijìsi quale 



<lt Arcb. Cav. Mandato al Card, de Flisco Are. LWVIU.n. Si. 
(t} Arcb. Cav. Are. Mag. Q. 30. 
(3/ Gu!«i«oiiE — IsL Civ. lib. XXXII. I. p. 272. 
(i) RoiN'Lr BL S. 61 p. 467. 

(5) Docomento originale conservato dall'egregio paleografo Prof. G. Senatore 
di Cava — Vedi Doe. in Appendice. 



— 140 ~ 

essondo lontana ila quel suo possedimento, né avendo V a- 
nìmo pronto e acconcio nlle faccende del governo, la città 
stessa da una parte fu agitata da' partiti, e dall'altra il 
Monistero eserLÌtò ancora talune sue prerogative giurisdi- 
zionali. Difatii, nel 12 settembre 1510, trovo: che, essendosi 
radunata la Università i)er la nomina del Sindaco ed Eletti, 
un partito tumultuariamente tentava imporsi, gridando: ro7e- 
mo per questo'anno Sindico il nobile uomo Domenico Casor 
buri,ci\ il R.Capitaneo fu costretto a sciogliere radunanza, di- 
chiarandone nulla qualsivoglia doliberazione, non ostante le 
protesto di Casaburi (1); e, nel 22 Gennaio 1511, cinquan* 
tas.M proli di Cava si riunirono, per deliberare che essi non 
volevano la tanto contrastata erezione d'un nuovo Episco- 
pato, desiderando rimanere soggetti alla giurisdizione del- 
la lìadia, e, nel 14 febbraio seguente, il clero e T Universi- 
tà inviavano Nicola, Marino Franco ed altri alla Triste Rey- 
nn ed al Papa.por protestare contro la erezione medesima (2). 

M\\ partilo dun jiie s'ora mosso contro l'altro fieramente 
eJ alla ribollion.) coniro il Monistero, era succeduta la rea- 
ziono a lavoro dol nu lesimo, sicché Papa Giulio li, soUe- 
ciiaio dalPAbaio, noi :J J ag.)^to 1511, speli una nuova IJoN 
la conliM'iniaio la fusiuao iblla 0):igr3^azione della Triai- 
tà, con tiuolla di S. Giustina di Padova, allora divenuta Cou- 
grogazione di Monte Cassino (3). 

La Badia, in tiuest'opoca, nonostante il diritto dominicale 
della Triste lieyna sulla Università Cavese, esercitò sem- 
pre un lamino di giurisdizione , così che la Badia stessa 
protose cauziono dalla città, ad evitare nuove ribellioni, 
cauziono imposta dalla Triste lieyna ^ con lettera dell' 11 
Aprilo 1508 (4). 

Però, nel 1513, un nuovo Abate, D. Crisostomo de Àles- 



(1) Prot<H-ol!o (li Noi. Liberato Mniigrolla, tolO, foi. IO. 

(2) Ancn. Cav. Arr. Ani. 17 n. 76 — De Bl.\si (*A/'Oit. 1311. 

(3) Arcii. C.\v. Are. Mag. Q. 31. 
(i) 1(1. Eod. p. 297. 



— 141 — 

Sandro, credendo di fare atto di sana politica, ed avendo 
constatato che serpeggiava sempre fra' Cavcsi lo sconionto 
To-lio contro il Monistero , addivenne alla concessione, 
jr la erezione d\in Episcopato auionòmo. L'atto relativo 
ito fra Tabate medesimo e il Cardinale Luipri d' Ara- 
>na, protettore de' Cavesi e legato apostolico ad hoc , in 
ita 15 marzo 1513, può leggersi in Adinolfl (1) , e per 
la Badia perdette le suo migliori possessioni, costret- 
come fu, onde, formare la rendita del nuovo Episcopato, 
alienare persino il porto di Vietri (2). 

quel momento la Badia non ebbe più alcuna giuri- 
sione su' Cavcsi, avendo, con quell'atto, rinunziato a tutti 
loi diriili sulla valle metolliana — Ecco lo parole della 
[venzione : Ile>n ut Ecclesia sii creda sen erigenda 
meditar integra et omninioda jurisdirlio Episcopalis^ 

m 

nnnis alia Jurisdictio in utroque foro, tatn rolunta- 

quamcontentiosa, vel mista, qua quidem mofiasteriuoi 

^t, et possidet, q nacque et jure, rei consuetudine com- 

^l, etiahi cum mero et uiisto imperio , si quod liabet 

)*a civilatem et leì^ntoriuin Carense in quascumque per- 

\s tam clericoSj et alios religiosos^ quain laicos cujus- 

nque conditionis fuerinty e te. 

Evidentemente si parlò del rnero e misto iìnperiOy per 

rrabbondanza, e per quell'abitudine curiale d'ogni tempo. 

Irla «iiiale nessuna salve/za di diritti sembra sufliciente; 

ipenxifhò, nel fatto, da Un;jfa pezza la Ikidia non esercita- 

diritti sovrani cosi eminenti, essendosi Tamniinistrazio- 

avocata dairUnivereità, e la giurisdizione criminale con 

falla sovranità, come già dimostrai, dal Ke melesimo. 

Ma la giurisdizione civile, che effettivamente si esercita- 
ra dalla Badia, per mezzo del Vicario civile, e della sua 
Corte, di nomina dell'Abate e sotto la dipendenza del me- 
desimo, anche questo residuo dell'amico potere, spari. 



1 1 ì .\Dl^0Lrl — Storia dHia («ava 277. 
t) MuHGALDI— ^m»/i. p. I. XXVIi. 



— USL — 

E 'ron 4»(sa ofiresarJumsir*^ loche la KuRroJacria , per 
In. 'laaJe è scrlria li -^rjMsiic-^ leOa *:Qa7Kizi«jae. la rinan- 
zia.- Ar7>itf ?)?yrj .i'««i^ ii<z«?r.^ 0/]tria rtìOffistri actor^n^ por* 



Li!oae X. n«>i 22 mors: I5L2. «peli la fai^Oa di approva- 
zif3Qe tl>. e «XK di «ronsumaa^ rnìtimo ano di dìsunziooe 
liei ptjcere Èfidalt; deJQa Bailia sul ierriiorio careose , per- 
chè anche prima e «iopto •^ai?<?i*epi>:a essa esercitò le pre- 
rogaÙTe e la giorisiiiioiie Snuial»? iKDe altre sue terre; im- 
perocirhè la ?r<ssa btiUa «il Lincee X «lichìaraTa che la Ba- 
dia coQ^^erraTa. la giaii3iiizi«jiie oniioaria su^i altri suoi 
possedimenti, e perché tr»3vo altresì nel lAlS: tìiagisfratas 
aciorurn «mf nuigìstrì aci»>runi offtci'iah in Roccapiemcfh 
//'-'* ad Oir^TiSéf MoausterÙAni p^'Uiieéis (2) , e^ nel lofiK): 
Vicarii Generales Monasterii Carensis OMJies sunl ludi- 
ces delegati S. Apostolicae &rf« inomxibcs causis itsti- 
TiAE ET Gratiae <3>. Questa uhima indicaziooe del resto, 
ri^niarda la i?iurisdizioQe ecclesiastica più specialmeDtey la 
quale gli abiti aveano a^ata oiferira ila' Pooteflci : ^16- 
òales Carenses Judices Delegati Apostolici in causis Jur 
sUiiae (4). Dictae d^legationes datae sunt HsqiiC ab anno 
12 IH ab Honorio III (5). Di o^asegueaza, a rigore, non pò- 
trebbesi da ciò indurre Tesercizio della giurisdizione civi- 
le; ma, nel mia-3scri'.to dell'Abate Ri3Ìulfo, trovo cho TA- 
bruc Guevara, nel 1552, rioitenne , per sentenza del S. R. 
Ojnsiglio, il possesso di Roccapiemonte , allora tenuta dal 
Duca di Castrovillari, con tutte le prerogative feudali e la 
giurisdizione. 

— Quarta tandem Hieì^oniùius praedictus eligitur et 
Vaxallos Roccapieraontis recuperavU. Enim vero diffini- 



i\ì Arcn. Cav. Are. Mag. Q. 33-33. 

(2; Arcn. Cav. Collect. p. 561 a tergo. 

a) Arch. Cav. Ex priv. Sisli V, Gregorìi \IV 1590. Collect. p. 118. 

(4j Arch. Cav. Dip. Gregorìi XV. Anno 4590. 

(6) Arch. Cav. Colteci, p. 50. 



- 143 — 

Uva sententia ipso procurante pei* S. R. Consilium lata 
estf qi4od Isabella Caracciola, Castrovillarum Dux^ Roc- 
Cam praedictanif una cum vaxallorum pristina iurisdi- 
CTiONB, aliisque juribus^ Cavensi monasterio redderet ac 
protinus relaooaret (1). 

Non potrò quindi essere biasimato per quel che ho più 
innanzi asserito, dacché i documenti confortano il mio pen- 
siero. 

IL Di fronte alla rovina del potere feudale però , io ri- 
scontro la decadenza dell'Università e la decadenza degli 
ordinamenti e dello spirito che li avèa fin allora vivificati; 
imperocché il potere feudale della Badia , fu poche volte 
gravoso a' cittadini, e il più delle volte valse a proteggerli 
da ogni angaria di sovrani o de' loro rappresentanti. Co- 
perta dalla protezione del signore, il quale, per la sua na- 
tura ecclesiastica , e specialmente per le singolari prero- 
gative che d'ordinario accompagnarono il Cenobio e i suoi 
abitatori, e per la considerazione ed il rispetto che se no 
avea, l'Università avea potuto svolgersi in un ambiente re- 
lativamente tranquillo e sereno, profittando di molte favo* 
revoli condizioni, ignote alle città sorelle di queste Provin- 
cie, ed erasi fatta forte, ricca, centro di traffici e di com- 
merci importanti. 

Invece, caduta nel regio demanio, come fra poco vedre- 
mo, già dissanguata per tutte le straordinarie sovvenzioni 
e donativi alla Corte Aragonese e per le straordinarie o- 
pere sostenute per ragioni militari, come già ho dimostrato, 
l'aspettarono prove terribili; imperocché da una parte le fu 
succhiato quel poco di sangue che l'era rimasto ancora, e 
dall'altra, considerata ed oppressa cosi come tutte le altre 
Università demaniali del reame, vi si affievolì progressiva- 
mente quella vitalità e quel grande interessamento di tutti 
gli oixlini e le classi per l'esistenza e pel rigoglio del Co- 
muna I peggiori si impossessarono del potere ed il disor- 
dine e la miseria si seguirono dappresso. 



(\) RoDVLF. M. S. 61. 90. 167. 178. 



— 144 — 

Questa decadenza però non avvenne ad un tratto, inve- 
ce f\i Teffetto di una lenta d^radazione , e poiché ho se- 
guito finora, dietro minuta analisi., il moto ascendente del- 
riJniversità e de' suoi ordini, S3guirò ora parimenti il moto 
di degradazione dianzi cennato. 

HI. Neil' anno 1515, trovo ancora una certa regolarità e 
vigore negli ordinamenti medesimi, e Luigi Pisapia eletto Sin- 
dico Universale, è costretto a dare cauzione per Tammini- 
strazione retta ed onesta, durante V anno della sua gestio- 
ne (1) ; ma gli Eletti già cominciano a negligere il proprio 
dovere, tanto che il Sin lieo m3do3Ìmo, innanti al R. Capi- 
taneo ed a' testimoni, per atto pubblico, si protestava nel 
25 ottobre 1515, perchè, avendoli convocati più volte a de- 
liberare circa l'affare del vescovado, non aveano adempiu- 
to al mandato loro conferito dall' Università (2). 

Nel 14 ottobre dello stesso anno, il Sindico Generale del- 
la Cava protestavasi formalmente contro il vescovo Sanfe- 
lice , pf^o consef^atione jurium Majoris Catliedralis Ec- 
clesiae Cavensis, sostenendo che la Cattedrale dovesse es- 
sere subito provveduta del Capitolo di dodici canonici, con 
quattro dignità (3). 

E nell'anno seguente l'Università costituiva taluni procu- 
ratori, per regolare in Roma ed altrove la spedizione della 
Bolla al vescovo Pietro Sanfolice e pel distacco di Due. 400 
annui dall'assegno della Mensa, al Capitolo (4). 

Troviamo cosi i primi segni della rilassatezza , ma an- 
cora v'ha tanta vitalità, che non solo si è vigili i^ev Tam- 
ministrazione civile , ma si è pur vigili per guardare e 
conservare intatti i privilegi ecclesiastici concessi con la 
erezione di un distinto e autonomo Episcopato. 



(1) Protocollo di Not. Tolomeo de David — 1515 — 9 Settembre — fol. I. 
consertato dal sac. i)al(H){sraro (ìennaro Senatore di Cava. 

(2) Id. Eod. fol. il. 

(3) Id. Eod. fol. 32. 
(4; Id. Eod foi 238. 



— 145 - 

Come già innanzi ho osservato, la Università Cavese era 
già avocata al regio Demanio, e concessa in usufrutto al- 
la Triste Reyna , Giovanna IV ; sicché , per quanto poca 
influenza diretta costei avesse spiegata sugli ordinamenti 
e sulla vita pubblica della città, pure di lei troviamo una 
lettera del 9 febbraio 1512, per la confezione deir inventario 
de' beni dell'episcopato allora eretto, nell'interesse del car- 
dinale d'Aragona, commendatario, ed un diploma ai Cavesi, 
deiril luglio 1518. 

Conia lettera del 9 febbraio 1515(1) investiva due giu- 
l'isperiti, Mercurio Mazzotta da Napoli ed Antonio Follerio 
da S. Severino , di ogni potestà o facoltà per confezionare 
rinventario dei beni episcopali, e di eleggere all'uopo altri 
olliciali pubblici. Questa lettera, dotta commissionale, essen- 
dosi letta innanti al Notaio, testimoni e giudice pei contrat- 
ti , i sudetti giurisperiti nominarono ed incaricarono d' ogni 
cosa, il Notar G. Marco lovone , al quale , di conse^ruenza, 
conferirono vices et voces et oinnimodas pole^tates. 

Si estrinsecava cosi il potere del nuovo signore , impe- 
rocché traltavasi di investire persone perite, di facoltìi spe- 
ciali , le quali altrimenti avrebbero dovuto esercitarsi e 
svolgersi por parte doi mastrodatti del luogo , olliciali co- 
stituiti ad hoc nella cerchia della propria giurisdizione ; 
si trattava di prorogare la giurisdizione stessa, e nessun 
altro lo avrebbe potuto fuori che il principe, dal quale ogni 
potere ed ogni oflicio partiva. 

Il diploma poi dell'I 1 luglio 1518 (2) non contiene altro 
che la riconferma dei principali privilegi , già esaminati 
per lo innanti, e già concossi dagli Abati e dai Sovrani 
diversi, e solamente ({uesta riconforma talvolta e fatta più 
csphcita più grave, ({uasi corno a porro un argino a «jual- 
clio cosa che tenta\a di no^raro o scrollare tutto rodilioio, 
con tanta arte, pazienza e sarrillzio innalzato dai Cavesi. 
Vi si menzionano esplicitamente, come una ragione de- 



ci) ProlocoUo di Notar Litierato Mangrella — fui. 9L 
i2> Vftll doc. In ApptMidii'C. 

18 



-, •• ^ \a lolle du^*** 
^ ; sacritou e le lot 

""".'^ bC»^ ^-^"Tb t*» «"««"»'""' ^ 

i« «sete»' I"^^ , , ri(»»»« l»''^! 

W«»f-- , nate Beyr^ «"'"^u so»«oi . e I*?' 

dd foto «* ?,T „« «'"^- ri<i «* >°°^^ 

-ti Wa™.^ - --rr s:"^-'"- 

onteriormei^^' «^^^ g Aprile U9l, co^ ,eà i mes- 



,„ V* w- '» "■"■ 



— 1 17 — 

cipare egualmente agli oneri ed agli onori , privilegi e 
grazie, come se fossero noti nel paese, etsi ex eadein ci" 
vitate esserli oriundi. 

La rimanente parte del diploma contiene la riconferma 
di tutte le consuetudini ed usanze di ogni genere: omnes 
et singulas sìms consuetudines , stilos , observantias ju- 
diciarias et extra judiciarias , scriptas et non scriptas 
etc. e della facoltà, già concessa da Giovanna II di resi- 
stere ad ogni persona o pubblico officiale, ove chicchessia 
avesse osato di negare o violare le prerogative , consuetu- 
dini o privilegi concessi o confermati, e che, anche per lo 
avvenire, ciò dovesse aver luogo, nonostante qualsiasi op- 
posizione , e che da ultimo , ogni dubbio avesse ad inter- 
pretarsi in favore della Università, e non altrimenti, ful- 
minando i trasgressori, della pena di D. 1000 ! 

Questo diploma di Giovanna IV , per quanto valore vo- 
glia attribuirglisi, non potrà mai essere ritenuto, come una 
nuova pietra portata all'edificio dell' autonomia e del vigo- 
re della Università Cavese; invece, a me pare, come il gri- 
do di coloro che voglian darsi coraggio, colla propria vo- 
ce, col ripetere a se medesimi di non aver paura. 

Vi si aflTermano e confermano diritti e privilegi, proprio 
quando la città è caduta sotto gli artigli del regio dema- 
nio,- e sta per essere equiparata alle altre città demaniali 
del reame, sta per subire il passaggio da una condizione 
singolarmente favorita e privilegiata a quella ordinaria e 
per niente aggradevole od almeno sopportabile, in cui tro- 
vavasi il maggior numero de' comuni meridionali. E da 
altra parte fu il canto del cigno, perchè Tex regina Gio- 
vanna IV era gravemente inferma nel luglio 1518 , tanto 
che nel 28 agosto seguente si moriva; e fu quel Diploma 
quasi un testamento a favore dei Cavosi , il quale certa- 
mente non fu rispettato da' Sovrani posteriori e meno an- 
cora durante le atroci lotte fra gli alleati e gli spagnuoli. 

IV. Durante queste lotte , 1' Università fu molto trava- 
gliata, sia perchè i francesi od i loro partigiani i)erse- 
guitaroDO ed oppressero egregi cittadini della Cava, accu- 



— 148 — 

Bandoli di ribellione, sol perchè devoti prima alla casa di 
Aragona, e poi agli Spagnuoli, e viceversa questi , a loro 
volta, accusarono ed oppressero quelli che avean parteg- 
giato pei francesi; sia pure perchè la città fu aggravata di 
insolite collette, anche contro i privilegii da essa per lo in- 
nanti goduti, e da continue requisizioni, o forzata ad arma- 
menti straordinarii e a spese per fortificazioni anche verso 
il litorale di Vietri ed a Cetara. 

Nei protocolli di Notar Tolomeo David, del 1528, trovo 
atti decreti e proteste per rassegno fatto dal Lautrech ai 
suoi favoriti Giovanni Vian e Stefano Vagliis della somma 
di ducati 3000 sull' Università di Cava e su' beni dei ri- 
belli, e mentre da' concessionari a mezzo del loro procura- 
tore G. Matteo Rocco , si pretendeva impossessarsi della 
gran .quantità di grano che era riposta alla marina , per 
rUniversità , onde rivalersi di quel che pretendeano , que- 
sta si opponeva (1). Trovo poi un decreto di Alfonso d'A- 
valos. Marchese del Vasto, luogotenente generale del re^o, 
circa la divisione, dei beni di G. Matteo de Rocco di Cava, 
a sua volta condannato come ribelle, spettandone parte alla 
moglie Prospera de Aloys e parte assegnata a Giovanni 
Icy, spagnuolo, dal quondam Principe di Orango, in rimu- 
nerazione dei servigi prestati (2). 

E, nel 24 ottobre 1532, G. Matteo Longo, dichiarato ri- 
belle e condannato dai giudici e commissarii delle cause 
dei ribelli, con sentenza definitiva, per ordine della R. Ca- 
mera, era spogliato di tutti i suoi beni mobiliari ed immo- 
biliari, i quali erano incamerati al R. Fisco ed il Commis- 
sario Michele de Soria ed il delegato Paolo Mazzella pren- 
devano possesso di tali beni, case e giardini a Casalonga, 
Passiano ed Osteria al Borgo (3). 

Per fermo questi atti di rappresaglia reciproca, secondo 
che le cose volgevano a favore degli uni o degli altri, sup- 



(!) Prol. Noi. Tolomeo David — 152^^ f. H3 e seg. 
(2) Id. Eod. 4529 — f. 43 e 89 e seg. 
^3^ 14. Eod. Id3£ — f. 37. 



ponevano lotte di partito ferocissime, le quali non poteva- 
no certamente contribuire air incremento ed al benessere 
comune» e tanto meno al consolidamento delle libertà, un 
tempo godute: erano e doveano essere fomite di discordie 
di apritazioni, o di nessuna cura, sia per l'interesse pubbli- 
co, sia pei privato. Questa condizione peggiorò sempre più 
in prosieguo, perchè alle agitazioni successe lo scoraggia- 
mento e la indifferenza nei migliori , e V oppressione del 
dominio spagnuolo, coi suoi sistemi di abusi e di angario 
inaudite. 

Nel 1539 (1) trovo difatti che il Sindico dell' Università 
Cavese si protestava per la imposizione dell' exstraw^di- 
Ilario ìurcitei* imposto a lo regno , perchè 1' Università 
stessa dovea esserne esclusa, in virtù dei suoi privilegii; ma 
dairinsieme dell'atto medesimo può desumersi un' aria di 
sconforto, come di chi afferma un diritto, timidamente, fra 
un orda di briganti, senza alcuna speranza di salvezza. Si 
protestava...., ma si pagava nell'atto della protesta, perchè 
Sua Eccellenza il Percettore della Provincia , avea seque- 
strati oggetti in danno della Università medesima. 

La Università , del resto , era obbligata a spendere in- 
genti somme, per fortificare i punti più minacciati, spe- 
cialmente quando i corsari barbareschi infestavano le coste, 
^, nel 1544, troviamo contratti per fortificazioni a Cetara f2). 
Nel 9 maggio 1564 il Viceré ordinava all'ingegnere Ja- 
c?opo Lautiere, di visitare tutta la costiera della Provincia 
• li Principato Citra e Basilicata, onde rilevare quali fossei-o le 
1 loccssarie riparazioni da apportare alle torri esistenti , e 
^t^*2ili ^^""i nuove dovessero essere costruite , ed In quali 
luoghi. 

11 detto ingegnere , visitata la costiera, da Amalfi a Sa- 
lerno, per quel che riguardava la Cava, cosi ne riferiva: 
Segue vieterò lontano più di due miglia (da Salerno) 



(1) Prutocollo diNoUro Giona Grimaldi — Conservalo neliWrchivio Cavea- 
^ — Almi < 539-40 fui, 25. 

'2j Prulocollo diNoUr Tolomeo de David — 15ii fol. iO. 



— 150 ~ 

a la di cui marina vi bisogna fare una buona torre giù 
nella spiaggia^ la quale perchè è al mare^ et esposta alle 
offése vole essere maggior delle altre , però per questo 
rispetto^ et per il fondamento costerà poco meno di de- 
cimilia ducati, et olt7*e a questo bisogna farne una nel- 
ratto poi per discoprire, cfie costet^à intorno a 500 due. 
Ivi è un passo che dicono il Chiatamoìie , ove si può 
smontare et dalla saccheggiare Vietere et più oltre mezzo 
miglio, ove dicono mare ad Arbore vi è un bel rio di 
bonissima acqua, et ivi pure si può smontare, et sac- 
cheggiare tre altri cabali de la Cava", quelli due passi 
costaranno a rimediarsi da circa 400 doc. et più appres- 
so vi soìio quattro altre torri de* quali due di esse 7ion 
si guaf:dano perchè sono mal sicure, ruìia è al posto di 
fonti fatta già per guardia di quel ponte et Taltra è ad 
Erchia, dove è spiaggia atta ad essere danneggiata et vi 
è abbondantissima acqiui, le altre due sono ad Cetara 
casal della Cava, tutte hanno bisogno di rimedii accioc- 
ché possano guardare et de fendere; il risarciììiento de 
tutte queste con alcuni passi, die sono in questo territo- 
rio, che è della Cava, costerà intorno a duemila et sei- 
cento altri ducati: di mancina che a la Cava toccarà du- 
cati 5500!! 

La Regia Camera della Sommaria quindi, provvide ed 
ordinò, che ciascuna Università interessata avesse dovuto 
pagare la sua rata o la spesa delle torri..... a ragione di 
grana 85 e frazione per ogni fuoco, e quindi la Cava fu tas- 
sata per fuochi 2797! (1). 

• Nel 1566 il Duca d'Alcalà ordinava nuovamente: che per 
servino de Sua Maestà et per mantcìier et defendere li 
popoli dalle continue invasioni et storsioni de infedeli coì^ 
sali et per securtà de la ìiavigatione etc. si procedesse 
alla rifazione di tutte le torri marittime del regno. (2). 



(I) An-bivio di Stalo NapolctaQo — Incarlamenlo delle Torri N. 410 Kcg. 
in liler. Guriac, 56 foi . 43. Doc. inediti. 
(2.) Id. Eod. Reg. io notanientuin Guriae — 38 — N. 803. 



— 151 - 

Già la Università era stremata, per le ingenti spese e 
sovvenzioni e donativi all'epoca Aragonese ; ed ora il do- 
minio spagnuolo sopraggiungeva in tempo, per esam'irne 
completamente ogni risorsa ed ogni vitalità economica e 
politica, sicché, a poco a poco, non le fu neanco possibile 
di pagare i fiscali e subì la sorte di tante città sorelle — 
fU dedotta in patrimonio, e dovette ascrivere a gran fortu- 
na, se ottenne il rispetto della prerogativa d'inalienabilità, 
confermatale da D. liamon de Gardena nel 1522, da Carlo 
V nel 1523, da Filippo II, ed infine dal S. R. Consiglio e 
dal Re nel 1625 (1). 

V, Nel 1537 22 Ottobre, trovo una elezione di Sindaco 
generale, assolutamente tipica, dacché nell'atto relativo é 
descritto il procedimento preciso , che all'uopo si tenea. 

Spettava, in quell'anno, alla Provincia di Passiano la e- 
lezione del Sindaco,e la Provincia stessa avea presentata 
una terna, composta di P. Giacomo de Capeva, Nicola Fran- 
cesco de Parisio -e Cesare de Curtis. 

Gli eletti, in numero di 28 presenti, si radunavano per 
procedere alla nomina del nuovo Sindico, nomina che si 
Iacea per esclusione, cioè a dire: anzitutto si estraevano 
dall^uma i tre nomi successivamente, poi si votava pei due 
primi nomi sortiti, e, visto chi riportava minor numero di 
voti, costui era escluso: Taltro rimaneva allora a combat- 
tere col terzo, e fra essi il voto e Turna decidevano. 

Ma quest'atto di elezione evidentemente ò un segno della 
decadenza degli ordini Cavesi; imperocché su' 40 eletti, ne 
^^biamo assenti 12 e presenti 28, la qual cosa ci testimo- 
nia quanto poco interesse sposavano alla cosa pubblica 
c^uelli stessi i quali aveano ambiti gli ufiici. D'altronde le 
^tole esortazioni che vi troviamo sono per la scelta non di 
^an uomo pieno di amor patrio e di interesse pel bene 
dell'Università, ma pieno del timore divùw ed intento al ser- 
tHzìo della Cesarea ed Apostolica Maestà al benefit io de 
dieta città (2). 

(I) Adikolfi— • Op. ciL pag. 277. 
'Si Vedi dotiimenU in Appendici*. 



— 152 — 

Servizio al Re e beneficio alla città, la quale finora 

aveva parlato alto e forte di diritti, di privilegi di prero- 
gative singolarissime! 

E la decadenza medesima è apoditticamente provata da 
taluni documenti di cui verrò ora ragionando , ed anche 
dal fatto di una nuova costituzione progettata e richiesta 
da' Cavesi, iti vista proprio del danno, che la costituzione 
allora vigente e il modo ond'era applicata produceano alla 
Università. 

Nel 1549 i cittadini cavesi, riuniti, deliberarono di pre- 
gare il loro compaesano Joan Andrea de Curti, R. Consi- 
liario, poscia Presidente del S. R. Consiglio, affinchè avesse 
redatto uno schema di costituzione nuova pel reggimento 
della città. E Ioan Andrea incaricò di riferire il suo pen- 
siero a' suoi concittadini , il Notar Bartolomeo Tagliaferro, 
il quale di fatti, nel 12 dicembre di quell'anno, con una lettera 
del Regio Consiliario medesimo presentavasi agli Eletti con- 
gregati, e riferiva: qualiter aveìido sua signoria matura- 
niente roìnviato et descusso lo modo del governo della dieta 
eitd, eircha la Congregatione de la Università ad Ianni 
eoiissioìiem, li ita parso et pare per tal eausa havernosi 
eausati et maxime ad questi tempi eau^arenose et posse- 
renose causare multi iìieonvenienti con dampni de dieta 
Univeì'sitày come per experientia si è visto et si vede et 
maxime eìie congì^egandosi tucto il popolo^ per la molti- 
tudinCy si genera confusione et non si fa matura dcseos- 
sione de li 7iegotiiy perchè le voluntate de li popoli si ti- 
rano ad ogni parte. 

Riferiva inoltre avere il de Curti osservato che li komi- 
ni de boìio iuditiOy consiglio^ o goveì^no si absentanoy ed 
invece quelli che sono interessati et quelli che da loro de- 
pendono solamente intervengono, e per lo più sono gli ar- 
tifizi del borgo; e più, che non era per tal guisa possibile 
il controllo dell'amministrazione, specialmente quando era 
stata dilapidata la sostanza comunale. 

Questi i mali più grossi e gli inconvenienti più certi! 

Dunque, da una parte i buoni non si interessavano al go- 



~ 153 — 

verno, dall^altra i tristi solamente si erano impossessali 
del medesimo, e studi avansi, con ogni mezzo, di conservar- 
lo e senza controllo di sorta; onde ricorrevano a due inge- 
gnosi espedienti r) perchè l'Università componevasi dì molti 
villaggi sparsi qua e là e taluni a molta distanza dal Bor- 
go, luogo delle riunioni, facean si che il bando non perve- 
nisse in tempo opportuno, là dove avrebbero potuto susci- 
tarsi difficoltà ai loro disegni 2'') e di conseguenza solle- 
citamente riunivano, nel solito luogo, i soli artetici del borgo, 
i quali essi propizia vansi con ogni mezzo, e, senza speciilcare 
il numero e la qualità dei presenti, procedeano cosi, come 
loro talentava, nelle deliberazioni più gravi. 

Non è più il governo degli ottimati, dei più chiari ed 
onesti cittadini , la demagogia si è insediata al potere e 
regna senza scrupoli, senza obbiettivo elevato, senza carità 
di patria, nel solo interesse e tornaconto personale! 

Joan Andrea de Curti dunque propose, le seguenti rifor- 
me, che io riassumo in brevi paragralì, riportando origi- 
nalmente gli atti relativi in appendice. 

1. Nomina di quaranta consiliarii, senza distinzione o ri- 
partizione per quartieri o provincia, i quali solamente do- 
veano riunirsi pel governo ed amministrazione, innanti al 
R. Capitaneo. 

2. Le citazioni per le riunioni doveano essere fatte il 
giorno innanzi, con assegnazione dell'ora e col permesso 
delR. Capitaneo- 

3. Le citazioni si doveano fare dal Giurato. 

4. L'assenza dovea essere punita con la multa di carlini 
cinque, da applicarsi e pagarsi al Regio Capitaneo, salvo giu- 
sto impedimento. 

5. Pria di deliberare, doveansi numerare i presenti ed an- 
notare. 

6. I consiliarii dovean mutarsi ogni due anni per metà, 
e l'altra metà dovea mutarsi dopo altri due anni, senza sor- 
teggio. 

7. Essi doveano eleggere il Sindico e gli Eletti, senza 
mutarne le potestà. 

19 



--- 154 — 

8. Nri caso di morte o di assenza prolungata di taluno 
fra essi, doveasi surrogare. 

Gli eletti quindi, in quel giorno medesimo, accettando le 
riforme proposte da Jean Andrea, procedettero alla nomina 
dei 40 consiliarii; i quali, a loro volta, proposero bandirsi 
la riunione dell'Università pel lunedi s^uente,onde ottener- 
ne Tapprovazione d'ogni cosa (1). 

E ciò ebbe luogo nel 18 Dicembre s^uente, perchè la 
Università, riunita, approvò la riforma, e la nomina dei 40 con- 
siliarii e deliberò ringraziamenti a Ioan Andrea de Curti (2). 

Ma, in prosieguo di tempo, essendosi il medesimo Joan 
Andrea negato di occuparsi del reggimento della Cava, la- 
Università presentò memoriale al duca d'Alba Viceré, ri- 
chiedendolo dell'approvazione di una nuova riforma, la qua- 
le intese, oltreché agli obbiettivi tenuti in conto dal primo 
riformatore, anche a sottrarre la Università dalle continuo 
agitazioni elettorali (3). 

Proponevasi dunque: 

1. Che il reggimento durasse quattro anni, eleggendosi 
quattro sindici e trentadue eletti, dovunque si rinvenissero 
capaci, senza tener ragione dei quartieri. 

2. Mettere in urna i nomi dei quattro Sindaci e dei 32 
eletti, e poi dall'urna estrarre il nome di un Sindaco e dal- 
l'altra quelli di otto eletti. 

3. L'anno seguente continuare il sortelo pei rimanenti 
e cosi fino al quarto anno. 

Questa riforma attesta un vivo desiderio di tranquillità, 
nella maggioranza onesta del paese, ed, in pari tempo, gli 
inconvenienti che , nonostante la rilorma di Joan Andrea 
de Curti, eransi verificati, per la lotta acre che il nuovo 
sistema di elezioni avea generata, appunto perché , non a- 
vendosi riguardo ai quartieri, e potendo tutti per merito od 
influenza, ugualmente concorrere, eransi svegliate ambizio- 



ni) Vedi documenti in Appendice. 

(2) Idem. 

(3) Idem. 



— ìoo — 

ni d*ogni genere ed alle elezioni erano s^uiti risentimenti 
e odii di ogni sorta. 

Il duca d'Alba non approvò; ma in vece, con lettera del 21 
luglio 1556 ordinò che si fossero nominati due per quar- 
tiere, i quali, informati delle cose, si fossero recati dinanzi 
a lui per discuterne (1). 

E rUniversità elesse i rappresentanti medesimi nel 24 
luglio 1556 (2). 

Nel 24 agosto seguente, furono lette innanti all'Università 
congregata, le lettere del duca di Alba del 13 agosto, colle 
quali si approvava, modificata, la riforma proposta: cioè a 
dire che invece di procedersi ad una elezione senza distin- 
zione di quartierijdovessero eleggersi « dieci homini virtuo- 
si per ogni quartiere, in tutto quaranta, invece di 32 e da 
essi 40 dovesse sortire il Sindaco ed otto eletti per ciascu- 
no anno di un triennio, quatriennio o quinquennio, a scelta 
deirUniversità. > 

Che poi questa indicazione del Sindaco ed eletti dovesse 
(arsi per sorte, e da estrarsi i nomi dalle urne per aitano 
di uno figliolo piccolo senza fraude. 

Da ultimo che, per sicurezza dell'Università, de' nomi dei 
40, dovesse inviarsi lista autentica al Viceré (3). 

La Università procedette alla elezione dei 40, e pare che 
l>cr tal guisa si fosse retta dal 1550 al 1647. 

VI. Ma l'ammalato è inquieto, (juando il suo male jKìg- 
jriora e si complica; e cosi la Università erodendo con nuo- 
ve leggi di migliorare la sua triste condizione, nel 1657 , 
chiedeva una nuova riforma, molto più ampia , la quale , 
pare sia rimasta un progetto senza esecuzione di sorte. 

Nel 7 luglio di quell'anno, adunque, i Deputati nuova- 
mente eletti dalla città, in numero di 43 cogli eletti in nu- 
mero di 5 ed il Sindaco, compilavano la nuova riforma già 



(l> V(*di docunieiiU in Ap|>endU'o. 
(2j Vedi documenti in Appendice. 
(3) Idem. 



— 156 — 

deliberala dall'Università in general Parlamento, e da far- 
si approvare poi per parte del Viceré. 

In essa è addotta, come ragione determinante, non solo 
il perenne rinnovarsi di scandali ed inconvenienti, ma anr 
Cora una recente sollevazione di popolo, in riguardo ad 
alcuni particolari che^ usurpandosi per loro privato in- 
teresse la potestà del governare, et restringendolo ad 
alcuni pochi della loro factione, teneano la città ripre^ 
sa et molto mal soddisfatta. 

Riassumo brevemente la nuova riforma. 

1. Rimanevano i quartieri di S. Adjutore, Mitiliano, Cor- 
po di Cava e Tassiano e si distingueva da essi Cetara; i 
quali ripartimenti doveano eleggere 76 deputati, 15 per uno, 
e gli altri sei solamente il Casale di Cetara. 

2. Ciascun quartiere riparr- . il numero di 15 per cia- 
scun villanie, seu parrocchia. 

3. Le elezioni doveano aver luogo in piena riunione del- 
l' Università , la quale dovea essere chiamata a suono di 
campana, due ore prima. 

4. Gli eletti doveano congregarsi in ora e luogo sta- 
bilito, ed ivi, per voti segreti scritti, nominare il Sindico 
gli Eletti, il Cassiere, gli avvocati e procuratori, leggendo- 
si i voti dal Capitaneo prò tempore, alla presenza di 5 de- 
putati , uno per repartimento. 

5. Erano esclusi dal governo, per 60 anni, gli uomini di 
spada e cappa, e per 50 anni quelli che avevano governa- 
to per lo passato come Sindici, Eletti, Cassieri, Gabelloti e 
loro dipendenti. (!) 

6. Doveano essere eletti i deputati dalle sole classi dei 
Dottori, Notari, Mercanti ed altre pei^sone quiete ed i- 
donee. 

7. U Sindaco dovea ricevere un indennità o provisione di 
docati 36 Tanno, e dove, con gli eletti, in caso di bisogno do- 
vesse recarsi altrove, carlini otto al giorno e la spesa di 
carrozza e cavalcatura per Vaccesso et ricesso. 

8. Fu proibito, nei casi di necessità, l'intervento a richie- 
sta di Commissarii od altri officiali nelle elezioni. 



— \Oi — 

9. 1 deputati doveano intervenire a lutti i Parlamenti 
pubblici. 

10. Il Cassiere riscuoteva una provisione di docati 50, e 
doveva dare garanzie sufficienti, per la retta amministrazio- 
ne del danaro pubblico. 

11. 11 Sindaco e i deputati, ogni anno, doveano eleggere 
xiii abile notare per Tufflcio di Cancelliere dei Comune , il 
cjuale riscuoteva 53 docati Tanno, ed era confermabile. 

12. Dovea provvedersi al governo del Monte Universale 
della cìiihy jìixta consiieium. 

13. Il giudice annale dovea nominarsi dalli Magnifici del 
Governo, ed anche con una provisione di D. 18. 

14. Riconfermavasi il diniego al Capitaneo ed altri offi- 
ciali di abitazioni ed altro. 

15. I mastrodatti doveano essere stranieri e notai, e sot- 
toposti al Sindacato, allo scader dell'ufficio. 

16. I deputati, eletti a Sindico doveano eleggere ogni an- 
no 4 avvocati dei poveri, uno per provincia i quali dove- 
vano comporre i rancori e le inimicizie fra le persone e 
difendere i poveri, in parlicolar modo contro gli aggravii 
dei R. Officiali. 

17. Era proibito il gioco dei dadi. 

18. Nulle ed illegali le spese, contro quel che stabiliva 
la riforma. 

19. I grassieri si doveano eleggere dal Sindico ed eletti, 
uno per quartiere, previa lista inviata dai Parroci delle ri- 
spettive parrocchie e coir approvazione posteriore del Ve- 
scovo, e gli emolumenti doveano andare a beneficio delle 
chiese medesime. 

20. Vietavasi Timposizione di nuovi dazii, ed avendo bi- 
sogno il Re, ciascuno dovea concorrere secondo le sue so- 
stanze. 

21. Doveano conservarsi diligentemente i privilegii della 
città. 

22. Ogni anno doveano rendersi i conti della passata am- 
ministrazione, fra duo mesi, da un razionalo da eleggersi di 
proposito e con T intervento di 4 persone de' quattro ri- 



— 158 — 

parlimenti, eligendi dai nuovi deputati Sindico « ed eletti, 
ed in mancanza o ritardo erano tenuti i nuovi eletti de 
proprio. 

23. Pr^avasi il Viceré di non mandare più Capitanei di 
guerra, stante la fedeltà della Cava. 

24. Di confermare il privilegio per la introduzione della 
seta in Cava, senza prima portarla in Napoli. 

25. Di confermare tutti i privilegii già ottenuti per lo 
passato, e di far incidere su tavola marmorea il privilegio 
di conferma, per Altura cautela e memoria. 

26. Di dichiarare nuovamente la inalienabilità della Cava, 
perchè taluni Viceré aveano sempre tentato di alienarla , 
tanto che, ad evitare ciò, aveva la città recentemente, cioè 
nel 7 luglio 1646, dovuto sborsare docati 15000! 

27. Chiedeasi poi un amnistia generale. 

28. E la potestà di incarcerare i vagabondi ed oziosi (1). 
Questa riforma non mi risulta che avesse mai ottenuto 

il plauso e lo assenso del Viceré, e che di conseguenza si 
fosse Applicata; laonde può considerarsi come un documen- 
to importante pei desiderii e le aspirazioni in esso mani- 
festate, e come lo specchio delle tristi condizioni, in cui la 
Università, in quell'epoca, versava. 

La maggior parte delle disposizioni ^nzi connate, si in- 
spira alle leggi allora vigenti, cioè alle Prammatiche II, III, 
IV, VI, VII de adminUtratioìie universitatum (2). 

I partiti e le fazioni , un certo spirito di indipendenza 
dalla Università per parte di taluni villaggi, le imposizio- 
ni fiscali, i debiti precedentemente contratti, i nuovi che 
si contraevano per le continue minacce di vendita da par- 
te dei Viceré spagnuoli , la economia e la ricchezza gene- 
rale in decadenza, anche per le condizioni generali del vi- 
cereame, di fronte al vivo movimento commerciale e marit- 



(1) Vedi documenti in Appendice. 

(2) Faraglu — Op. cil. p. 221. 



— 159 — 

timo di talune nazioni Europee, furono le principali cause 
di decadenza dell'Università Cavese. 

Ed a queste già enunciate, io aggiungo un'altra causa 
che a me pare assai grave: la distrutta autorità e potestà 
della Badia. 

All'ombra del Cenobio, dei suoi privilegii ed immunità 
sorse e fiori la Cava e divenne potentissima e ricca; ma 
quando, obliando la sua origine e i beneflzii, irritata forse 
da momentanei dissapori e contrarietà, volle sottrarsi al po- 
tere della Badia stessa, allora le venne meno ogni prote- 
zione, e cadde sotto gli artigli dei Viceré. 

E da questa epoca finisce, per la Cava, ogni specialità 
di ordinamenti, di fronte alle altre città del regno, sicché, 
come queste, fu assorbita nella generale legislazione e op- 
pressione, non potendo più soddisfare ai fiscali, fu dedotta 
in patrimonio, e fti l'amministrazione non più da un'accolta 
di liberi cittadini liberamente eletti, ma dalla Camera della 
Sommaria, i cui atti al proposito trovansi tuttora conservati 
integralmente (1). 

Respirò, come le città sorelle, colle riforme generali di 
Carlo III, nonostante i grandi debiti di cui era gravata, ed 
oggi , per virtù sua e dei suoi amministratori, libera da 
ogni debito, rara avis...j è sulla via del progresso e del- 
la civiltà, mentre ancora una gran luce su quella vallata 
si diffonde dal glorioso passato del Cenobio. 



(1) Archivio NapoleUno — Sez. Interno — Voi. 434 a 498. 



CAPITOLO X. 

Conclusione 

I. Sulla costituzione de' Comuni deiritalia continentale del 
mezzogiorno, scrissero ben pochi autori. 

Il Fertile, nella sua opera generale, trattò di sbieco dei 
meJesimi, e per quanto la scarsezza delle fonti pervenutegli 
e la lontananza dai nostri Archivii glie lo permisero (1). 

Il La Mantia si occupò de' Siciliani , ed in ispecie delle 
varie consuetudini , con tanta competenza e valore (2) ; e - 
dopo di lui, THartwig (3) ed il BrUnneck (4); ma de 'Comuni 
anzicennati ben pochi scrisse'^o di proposito e seriamente. 

Di traverso, ed anche imperfettamente, ne fu fatta parola 
da'varii autori storici (5) e trattatisti (6); e fra'più recenti 



(I) Perule — storia del diritto italiano — Voi. U. pag. 6oi, 656, 66 i nota 
(52), 666 nota {6\)y 703 noU (H), 7t0. 

(2j La Mantia — Storia della legislazione di Sicilia. — Consuetudini delle 
città di Sicilia — Palermo 1862. — Notizie e documenti sulle Gons. delle città 
di Sicilia. — Archiv. Stor. Ital. Voi. Vii a XIV. 

(3) IIartwio — Pas Stadtrecbte von Messina — Cassel, u. Gòttingen 1 867. p. 4. 

(4) Drunneck — Siciliens mittelalterliche Stadtrechte. Halle. 1881. 

(5) Storici — UgfieiU — Italia Sacra, opus singulare. — ifu rotori — AnU 
chità Italiane. — Pecchia — Storia Civile e politica del regno, di Napoli. — 
Capone — Discorso sulla storia delle leggi patrie. — Giannone — istoria Ci- 
vile. _ Grimaldi ^ Delle leggi e magistraU del Regno di Napoli. 

(6) Trattatisti = ^a<to — InsUlutiones'iurium UniverslUtum. Neap. 1777 
De Sariis — Codice delle leggi del regno di .Napoli. — De Jorio — Feracissi 
miis tractatus de Priv. Univers. .Neap. 1713. — J/a/ffi — Insliluliones Juris Nea- 



. — 161 — 

il De Meo (1), de Blasiis (2), Capasso (3), Pepere (4) Per^ 
la (5) etc. 

Altri scrittori discorsero di singolari comuni , come ad 
es. Falcone Beneventano , cancelliere del sacro Palazzo e 
giudice di Benevento, nel suo Chronicon, dove narra ancora 
delle particolari condizioni municipali di Benevento e paesi 
limitrofi» all'epoca degli ultimi longobardi e della conquista 

normanna; Romualdo Guarna nel Chronicon, e tutti i Cro* 
nisti di cui dà precisa bibliografia il Capasso, nella sua Dis- 



potiUiii. — Cert:W/im>— Direzione ovvero Guida delle Università. Nap. 4686. — 
Caepolla — De Servitulibus. Traci. 2. Gap. 3. — Pecori — Del privalo go- 
verno delle Università. iNap. 1770. — tìabelii — Suniuia diversorum Tractalaum. 
Jioles — Decisiones, de demanio Universitatum. — Caputo — De regimine rei- 
imbblkae. Neap. 162». ^Carli'—W Cancelliere istruito. Nap. 4803. — Fo/- 
derio — Commentaria ad pragm. Un. de adm. Univers. CoUez. Rovllo. — Gal- 
^tfcoo — Utile instructioni et documenti per qualsivoglia persona etc... circa 
il regg. de'popoii eie. .Nap. 1517. — Montanaro — Interpretationes ad pragm. 
xvgBL traci, de adm. Univers. etc. CoUez. liovito. — ZappulU — CommeDt. 
super pragm. V. de adm. rerum ad civitatem eie. Nap. IGIO. — Manerio^^ 
*rraeL de numeralione pers. seu focos eie. in Univers. Nap. 4 697. — Parisio — 
Woaaà apprelii juxla consuet. regni Siciliae. Collez. Uovito. fol. 425. — Pie- 
«oto — Forma apprelii etc. Nap. 4572. Collez. Rovilo. fol. 4 20. — Càpofriaii- 
«0 — TracU de jure el auct Uaronum erga vassallos Burgenses. Nap. 4666.— 
«Jfitud— Esame politico legale dei diritti e prerogative de* Baroni. Nap. 4792.— 
^Yororto — De Vassallorum gravaminibus. Nap. 4634-35. I6i2. — Rendelta'^ 
*IractaUis de paicuis, defensiSi forestis etc. Nap. 1618. — BorrelU — Pratica civile 
^ad. degli Uff. Bar. Nap. 1 768. — Greco — Pratica pe'Governatorl. Nap. 4 796. 
•^k Leonardis — Praxis oOicialium regiorum etc. Neap. 4595. — Carrabba^^ 
M^nikg aurea Syndicalus off. Neap. 1610. — Castelli — Addlcliones noviss; ad 
X?. CarrabtMm. Neap. 4791. — Ce/ima — TracUtus aureus de Syndacala off. 
2Seap. 4675. — iforo— Del Slndicalo degli ulUziaii. Nap. 4 752. — Patuft — 
TracL de Syndacalu off. Neap. 4685. — Del Pozzo — Aureus et perspicuas 
TracL dr Syndacala off: Venezia 1576. 
(4; Di Meo — Annali Storico-Critici. 

(2) Di fiLàSiia — L' insurrezione pugliese e la conquista normanna. 

(3) Capabso — Storia esterna delle Costituzioni di Federico II. 

(4) PircAi — li dirillo slalulario delle Corporazioni d' Arte e mestieri 488S, 

(5) Pmu — - Il diritto longobardo nelle Consuet del Napoletano. 



— 162 — 

seriazione, sulle Fonti della Stof^ia delle Provincie Napc* 
letane (1). 

Scrissero più recentemente storie locali^ per quanto a me 
risulta, il Granata (2), Camera (3), Milante (4), Racioppi (5), 
Volpicella (6), Lamannis (7), Spanò Bolani (8), Petroni (9), 
de Padova (10), Macchiaroli (1 1), Caravita (12), Amante (13), 
Adinolfl (H; Beltrani (15), Prologo (16), Alianelli (17), Ferra- 
ri (18), Bonazzi (19), Faraglia (20), Arena (21), Serena (22), 
Ma questi ultimi autori intesero più allo svolgimento della 
storia civile o di fatti memorandi, che ad indagini sulla 
costituzione municipale, e specialmente secondo un metodo 
rigoroso dal lato giuridico; anzi, non di rado, taluni fra essi, 
invasi da un eccessivo amore pel natio paese, travisarono 



(«) Capasso — Anhfv. Storico Napol. Anni! 876-77 pag. I-1 81-379. 381 - 1. 

(%) Granata — Storia Civile di Capna. 

(3) Camera — Memorie Storico Diplonialichs di Anialll. 

(i) MiLAKTE — Della città di Stabia. 

(5) Ragoppi — La Tabula e le Coosnetodini di Amalfi. — Are hiv. Storico 
Napol: Anno IV. fase, i — Paralipomeni della Storia della Denominaiione di Ba- 
silicaU. 

(6) Volpicella— Gli Statati della città di MolfetU — La Tavola e consueta- 
dinl di Amalfi — Antichi ordinamenti di Treni — Consnetadini e Statati di Bari. 
— D* ano Statato Aquilano — Gonsaetadini di Sorrento. 

(7) Lamannis — Raccolta di notizie riguardanti Gimigliano. 

(8) Spanò-Bolani — StatuU di Reggio di Calabria. 

(9) Petroni Giulio — Storia di Bari. 

(10) De Padova — Memorie di Pescocostanzo. 

(11) Macchiaroli — Diano e l'omonima Valle. 

(12) Caravita — I Codici e le arti di Montecassino. 

(13) Amante — SUtuU di Fondi, Monticelli, e S. Biagio— (MaceraU 1872). 
(M) Adinolfi — Storia della (]ava. 

(15) Beltram — Ordinamenti marittimi di Treni. * 

(16) Prologo — Ordinamenti intomo al governo municipale di Treni. 

(47) Alunelli — StatuU di Cajauo. 

(48) Ferrari — Apologia della città di Lecce. 

(19) Bonazzi — Statuti intomo all'antico governo .Municipale di Bari. 
|20) Faraglia — SUtuti di Sulmona. 
(24) Arena — Istoria deili disturbi ctc. nella città di Cosenza. 
(22) Serena — Della consuetudine dotale di Aliamure. 



— 163 — 

le vere condizioni politiche ed amministrative delle città 
stesse, onde conferir loro una importanza che non ebbero 
mai ; mentre altri , con mapj^ior senno , ad esempio il Ca- 
mera, Racioppi, Volpicella, Spanò Bolani, Amante, Alianelli, 
Faraglia etc. illustrarono brevemente Statuti e consuetudini, 
quantunque generalmente si fossero versati più sulla storia 
estema, che sulla remota origine, e sul valore storico e 
giurìdico di que' documenti importanti, e meno ancora essi 
intesero ad una esegesi minuta ed al confronto di elementi 
anteriori , contemporanei e posteriori, per dedurne il prò" 
cesso evolutivo de' comuni, cui gli Statuti, ordinamenti o 
consuetudini si riferivano. 

Sugli elementi già noti , sebbene talvolta con acume e 
felice intuito , scrisse il Rinaldi (1); e questo lavoro fti una 
ricostruzione, nella maggior parte, di quanto erasi già co- 
nosciuto e scritto sul proposito, valevole a spingere e sti- . 
molare gli altri alla ricerca, mostrando il vasto campo an- 
cora vergine, e non già vera opera organica. Pare anzi, a 
mio debole giudizio, potesse definirsi: la manifestazione di 
convincimenti, dall' egregio autore acquistati nello studio 
durato per opere, che, con l'argomento, aveano attinenze. 
E del resto l'autore medesimo, neWavvertenza^ dichiara di 
non aver fatto \\n lavoro schiettamente storico, ma un saggio 
di studii storici, e non bisogna volerne più di quanto egli 
stesso abbia avuto in animo di produrre. 

Il Faraglia fu il solo, finora, che prese, ex professo^ a trat- 
tare l'argomento, dietro studii e ricerche non comuni, anzi 
talvolta peregrine e fortunate (2). E, come primo tentativo, 
pel quale bene a ragione egli ripeteva gli emistichii di Lu 
crezio Caro (iv): 

ptTagro loca nuUius anle 

Trita solo. 

nuli può dirsi che scarsi risultati abbia, tanto studio,ottenuti. 



it) niNALDi — Il Comune o la Provincia— 1881. 
i2) Fajuolu — il Comune iieir lUlla Meridionale 1S83. 



— 164 — 

Molte cose Tautore assodò ed importanti; ma, come altra 
volta ebbi a notare (1), il Faraglia avrebbe potuto e do 
vuto meglio coordinare la materia dell'opera sua, doccile 
è così condensata e le osservazioni e i documenti si inse^ 
guano e si accavallano così, che se ne rende difficile la 
piena comprensione. 

Anzi aggiungerò: che, sia per queste ragioni, sia perchè 
la natura degli studii deiregregio autore non fosse rìgoro. 
samente giuridica, mancano, nel dotto lavoro, il sistema e 
Fesegesi giuridica; donde poi, nonostante Tingente materiale 
nuovo disseppellito, non si riscontra una relativamente com- 
pleta ricostruzione degli ordini comunali, e meno ancora lo 
studio accurato di instituti e consuetudini singolarissime o 
tipiche del tutto. 

E, con ciò, mi guardo bene dall'avere in animo di biasi- 
mare questo benemerito cultore di storia, sia perchè opere 
complete, in senso assoluto, non possono esistere, e sia perchè 
ai pionieri, in ogni novella ricerca scientifica, è ben dovuto 
un giusto e singolare rispetto. Ho inteso ed intendo unica- 
mente rilevare quel che,a me sembra, manchi nel lavoro suc- 
cennato, e che, forse non formò obbietto del medesimo. E 
forse neppure era possibile, per lo scopoda raggiungere, e col 
metodo seguito dal Faraglia, cons^uire il fine anzidetto, im- 
perocché a voler generalizzare criterii ed osservazioni per 
tutti i Comuni dell'Italia meridionale, parmi assai facile ca- 
dere in errore continuamente. Molte volte per due comuni li- 
mitrofi, soggetti alle stesse dominazioni, nelle diverse epoche, 
trovansi diflferenze di origini, di interamente, di costituzione, 
di leggi etc. mentre talora la massima affinità si riscontra 
in comuni lontanissimi ed apparentemente del tutto estranei 
fra loro. Ad esempio Salerno, Amalfi, Cava, Nocera, quattro 
Università vicinissime, anzi limitrofe tutte, ebbero differenti 
orìgini, diverse costituzioni, varie vicende, e singolari con- 



ci) Rivista di scienze soeiali e gioridlche diretta da* Prof. Schopfer e Fu- 
sinato — Anno 4881. 



— 165 — 

raetodini; e dò potrebbe volgarmente spigarsi per Amalfi, 
un tempo soggetta al dominio greco e poscia repubblica 
aut(Hioma , ma come spigare tante differenze ed antinomie 
fira le altre tre università, tutte e tre ugualmente soggette 
al dominio longobardo? Si generalizzi pure, e si cadrà in 
errori ed inesattezze imperdonabili. 

H Tamassia, in una mon(^rafla recente (1), enunciava un 
criterio di metodo, da servire allo studio delle legislazioni 
statutarie de'comuni italiani, confessando altresì essere stato 
quel criterio medesimo, subente a lui dall' illustre Prof. 
Schupfer. Ecco le sue parole al proposito. 

< Nello studio d^li statuti , s' incontra però subito una 

< grave difficoltà : quali debbono essere i criterii per un 

< esame severamente scientifico di essi ? Dopo averne scorsi 
€ molti, possiamo giungere a conclusioni generali? non si 
€ deve invece, prima di studiare internamente gli statuti, 
€ tentare di raggrupparli in varie famiglie, a seconda del- 

< razione, che sovr' essi hanno esercitato le consuetudini e 

< le leggi antiche, radicate nelle popolazioni, fra cui sorsero?» 
Lungi da me cosi il pensiero di criticare le idee delPil- 

lustie cultore di scienze giuridiche e storiche, cui mi lega 
vincolo di rispetto profondo, come di oppugnare una intui- 
zione, che a me par sempre di gran valore. 

n sillogismo è esatto : imperocché, dove le stesse condi- 
zioni sociali, politiche, giuridiche etc. abbian circondata la 
vita intera di un popolo, e vi abbiano resistito ugualmente, 
fino a prova contraria, è a supporre e ritenere che le isti- 
tuzioni, consuetudini ed usanze abbiano avuta identica ori- 
gine, natura e svolgimento. Sicché nulla di più esatto polca 
suggerire lo Schupfer ai giovani, i quali, por T aspra via 
delle ricerche, s' immetteano. 

Ma, a me sembra che, pur rimanendo integro il critorio 
medesimo , sia opportuno considerare : a) nt)n oam^ro pru* 
dente classificare a priori ogni cosa, por cAt(^g()rlo in^pixs 



(4) Tamassu ^ // diruto di prelazione nelh legieUnkmp «ftilNlrtWti M 
comuni iiaUani ^ Axchìy. Glorid. Anno 488tt |)0|. 



— 166 — 

scindibili, specialmenle pe* comuni meridionali, dove la va- 
rietà fra Statuti, consuetudini, capìtoli etc. sono maggiori 
che non altrove — b) ed invece attendere che il materiale, 
quasi del tutto ignoto, sia messo in luce e studiato atten- 
tamente. E può obbiettarsi: fino a quando questo materiale 
scientifico non sia disseppellito, dovremo noi restare inat- 
tivi ? No, inattivi mai — se vuoisi studiare qualche instituto 
speciale, si abbia la franchezza di non generalizzare, e di 
limitarsi al veramente noto, senza parlare d' Italia, quando 
non se ne conosce che una parte. Che se poi voglia farsi 
opera maggiormente proficua agli studii , a me sembra si 
debba seguire un metodo inverso. Impenitente ed ostinato 
nel mio pensiero, lo enuncio e ne dico la ragione. 

De' Comuni meridionali poco si conosce , e se il lavoro 
del Faraglia ha dischiusa una via , troppo rimane a met- 
tere in luce e a studiare. 

Prima di far la critica ha da nascere V opera letteraria 
e scientifica da criticare, e quindi, prima di nascere la e- 
si)osizione e critica del diritto statutario in genere, ha da 
conoscersi la legislazione medesima, almeno per la massima 
parte; ciò mi pare evidente come la luce del sole. . 

Ora, se non errano quelli i quali presumono di concreta- 
re stuilii comparativi e critici sopra singoli istituti di di- 
ritto statutario e sopra i comuni in genere , specialmente 
meridionali, prima di conoscere tutti o quasi tutti gli sta- 
tuti e le consuetudini e la storia de' comuni medesimi, al- 
lora.... confesserò di essere io cieco o matto, dacché a me 
non pare che possa nascere V effetto prima della sua causa 
diretta ed unica. (1) 



(4) E perchè a laluiii non sembri utopia il mio pensiero , specialmente per 
(|nel che riguarda la pubblicazione di quasi tutti gli elementi statotarii e eoo- 
suetudinarii de* nostri comuni, non ancora conosciuti , lo mi permetterò di de 
terminare, anche per questa parte, quel che ho nella mente. 

Può essere codesto un lavoro facile, là dove siano unite le forze. Un comi- 
tato di cultori delle discipline storiche, anche una Società Storica, potrebbe fa- 
cilmente ottenere ausilio del go\emo del Re, per imporre a' Comuni tatti la con- 



— 167 — 



Premesse adunque, le condizioni di fatto pocanzi deplo- 
rate, a me parve obbietto di attenzione, la ricerca di tutti 
gli dementi consuetudinarìi e statutarii di una sola Uni- 
versità, affinchè, dopo ciò, fosse stato possibile uno studio 
$i$tetììatico de' medesimi, serio e coscenzioso. E, per studio 



rezioM di copie esalto e fedeli di SulaU, privilegii, consaetadini scritte, e do* 
cimarti importaaU esisienU oegii Arcliivii rlspeuivi. Dove ArcliivU non esistes- 
sero, ceriUicare la cosa, e dove si sapesse di privati detentori di simili carte, 
deBaulame il nome, per soiieciUme, appetlaodosi alla cortesia de' medesimi, la 
comooicazIOQe. 

Rimiita tanta mole di lavoro, dividerselo fraternamente, ov>ero ripartirìo, per 
coBSlflio od ordine di autorità incontestate, sert>ando anclie il criterio di regioni 
e Provincie, allineile a ciaKuno fosse dato di guardare a fondo le cose, avendo 
tatti sottoccU gii elementi, per un retto e sicuro giudizio. 

Ed a ciascuno sarebbe riservato non solo ii compito di studiare gli elementi sol- 
loposU al soo esame, comune per comune, ma di ricercare quegli dementi nuovi o 
concomiunti, de' quali potesse rinvenire noUzie o traccie qualsiansi ne' primi. Certo 
queste ricerrlM non sono fàcili, dovendosi, il più delle volte, specie dall'epoca 
Angioina, immergersi nella interpreUzione delle antiche e polverose schede no* 
tarili, non sempre intelligibili, avendo Cario I d* Angiò ordinaU la distruzione 
de'soggdii delle Università, e quindi, avendo queste dovuto deliberare ed agire senh 
pre per atti noUrili, Uno alla seconda metà del Secolo XVi; ma, tolenti nikil 
éi fiale! Ricerche complementari, adunque, esposizione e critica; ecco il lavoro 
di ciaKono. Governo e privati, viribus unitis , provvederebbero al mezzi di 
pubblicazione, salvo a ciascuu autore il diritto di proprietà letteraria, con tutti 
gli effetti integri, sopra i rispeUivi lavori. 

Sarebbe vano obbiettare la difficoltà di ottenere da privali e Comuni quanto 
ho già sopra cennato, dacché è nolo come al solo Avv. Francesco Migliaccio, 
dei foro napoletano, passionato raccoglitore di SUtuti, riusciva finora, mediante 
privaU opera e private soUeciUzioni, di riunire 265 tra SUtuti, Regolamenti e 
Capitoli delle Corporazioni d* arti e mestieri delle nostre città, e non è suppo* 
nibiie un risultato negativo, coi mezzi più vasti ed efficaci da me enunciati. .Noa 
discuterò neppure la idea scettica che potrebbe afEicciarsi nelle n^ti di taluni, 
solla possibile indiCTerenza del Governo; Imperocché, per quanto possano aversi 
critcrii di partito , non può supporsl mai un governo incivile, né gii esempi di 
snssldii ad opere scientifiche più o meno biiportanti , mancano o depongono in 
contrario. 

È inutile qui accennare i melodi per le ricerche complementari sopra enonclalf, 
dacché un saggio panni di averne offerto, rol presente lavoro, e certamente non 
presono di avere scritto pe' profiini. 



— 168 — 

Sistematico, intendo non già le poche note critiche, solite 
compagne di statuti inediti pubblicati, e, per lo più, effetto 
di induzioni sugli statuti o Capitoli medesimi , sibbene la 
ricerca delle cause più remote che questi generarono, o de- 
terminarono in una guisa piuttosto che in un' altra, e delle 
cause che indussero il bisogno di innovazioni o modifica- 
zioni: la ricerca della natura ed indole del Comune e del 
modo onde esso si costituì e visse , e delle cause per le 
quali decadde; la esegesi degli statuti, capitoli e documenti 
e la critica de' medesimi ; lo studio di instituzioni giuridi- 
che singolari; e, solo da ultimo, la comparazione critica sia 
con altre forme statutarie, sia delle opinioni emesse da altri 
scrittori sulle costituzioni e sulle leggi e consuetudini co- 
munali , coi criteri! risultanti da' nuovi latti constatati ed 
accertati. 

Niente a priori^ neppure le note bibliografiche — questo 
il mio pensiero. 

£, col presente lavoro dò un saggio, ritenendomi abba- 
stanza lusingato neU' amor proprio, dove il metodo seguito, 
se non le ricerche nuove, lesse dichiarato buono, anziché 
frutto di plagio industre o malizioso. 

II. Note sono oramai le opinioni di tanti scrittori sulla 
origine de' comuni italiani; del Sigonio e Sismondi (1) i quali 
attribuirono la creazione de' comuni al volere ed al fatto 
d' un solo. Ottone Ij di Rainouard, Savigny, Sclopis, Rosa* 
Pagnoncelli ed altri ancora, i quali vogliono ripeterli dalla 
tradizione e dagli ordinamenti municipali romani (2) e più 
specialmente, pe' comuni meridionali,del Cimaglia (3),il quale 



(1) SiGonio — De Regno Italiae p. 320— Sismokdi— Le repob. lUI. 1. 402, iOO* 

(2) Rainouard — HisL du droU municip. en France- 1. 2. e. 40 etc. 
Savigry — Gesch. dcs R. R. im M. A. I. 

Sclopis — Storia della leg. ital. I. 439. 
Rosa — ^"1 feudi e i comuni nella Lombardia p, 76. 
Pagnoncelli — Suir anticliissima orig. e success, de* governi municip. ital. 
11. 265. 

(3) Cimaqua — Consideru. sù'magistr. municipali— 4790 p. 8. 



— 169 — 

sostenti e» con vigore soverchio, questa tesi, sebbene non la 
avvalorasse con documenti e prove di sorta. Leo, Balbo e 
Bethmann-Holweg .(1) pe' comuni italiani , come Eichhom, 
Heusler ed Arnold (2) pe' tedeschi , ritennero i comuni de- 
rivati dalle immunità e giurisdizioni ecclesiastiche. 

Cibrario , Hegel , HauileviUe (3), li ritennero ottetto non 
solo delie immunità e giurisdizioni ecclesiastiche, ma di- 
molteplici cause, e, per esempio, T U^gel, Ira le tante, asse- 
gna queste: T isolamento delie città con lortitlcazioni, dive- 
nendo cosi sictux) asilo contro i pericoli delle guerre e l'a- 
liar chia; la vita municipale e l'impulso dato al commercio 
ed alle industrie ', la conservazione d' un nucleo di Itberi 
comimij le corporazioni d'arti e mes.ieri etc. 

Il Lastig (4) ed il Maurer (5) pe' comuni tedeschi, riten- 
nero, il primo essere questi etletto d' un notevole svolgimen- 
to delle istituzioni dell' epoca carolingia, ed il secondo d'un 
vincolo patrimoniale , cioè di una certa comunione d' inte- 
ressi di coloro che usavano , in cominie, de' beni pubblici. 

U Urunner ritiene come fonte più antica del diritto mu- 
nicipale, i privilegii prima concessi da' Sovrani, poscia dai 
signori, e come immediata ragione di scriversi il non scritto 



(I) Leo — Eutwlckelung der Verf. der lomb. Stidle. Gescb; der idi. SUatou 
j. 417. 

Buso — App. per la Storia delle citU italiane. 

Brrnf Aimv-HoLWEo — Urspning der lomb. Slàdtrrtibèit. 

(2; EiciiioRPi— Ueber deo Ursprang der stadliscbeo Verfassongio Deutscbland 
(ZeilsclL r. gesch. Hecbtwii^ 4815. I. 447, 247—11. 165, 237;. 

Jlcu^LCi — Der Ursprung der deolcb. Stidtverfess. 

AE50LD = Verfatsuogsgescb. der deatscb. Freislidte io Anscbluss an die Ver- 
fkftsuogtgescb. der Stadi Worms. 

(3; CiBiuEio — Storia della monarchia di Savoja — I. 433. 

HecEL — Storia della Cost. de* Mooicipil italiani • Trad. Conti 4861 p. 399 e aeg . 

IIaullevillf. — Histolre dea T^unmiines Lombarda — L 205. 

li) Lastig — Cntwickelongiwege und Qoellen dea llanddirechts. 

(5) Maumer — Gesrhirhte der Stidteverfitsang in Dentsrbland. 

21 



— 170 — 

diritto consuetudinario-, ritiene spesso essere stata la do- 
manda di dedicazioìie (Beiwdmung) (1). 

Il Fertile si ascrive a quella schiera di autori che ritie- 
ne i comuni siurti ex novOy nel medio evo; ma sostiene però 
che la costituzione de' medesimi non fu V opera d' un mo- 
mento, sibbene di lunga e lenta evoluzione; che elementi e 
cause precipue furono: la separazione delle città dalla con- 
tea , lo spirito d* associazione proprio dell' evo medio , le 
corporazioni d' arti e mestieri, le gilde, giure o compagne, 
la religione, le communioni di beni, e, da ultimo, la giurisdi- 
zione episcopale (2). 

Il Rinaldi , quanto alla conservazione o persistenza del 
comune romano nelP evo medio , dichiara di essere eclet- 
tico (3), e, rilevati gli elementi precipui di discordia fra' 
tanti autori , sostiene che il patrimonio comunale fu, dove 
in parte conservato, e dove del tutto usurpato , e là dove 
fu usurpato, il dominio pieno dell' ente comune si converti 
negli usi civici del feudo. Quanto alla rappresentanza ed 
agli ordinamenti comunali, combatte l' esagerazione cosi di 
quelli i quali vogliono pretendere continuati gli ordini ro- 
mani, come di quelli i quali sostengono il contrario, e, pur 
ritenendo che degli ordinamenti romani medesimi molta 
parte fu distrutta , sostiene che qualche cosa continuò ad 
esistere spesso nominalmente, spesso per singoli e determi- 
nati rapporti (4). Quanto alle città rimaste sotto il dominio 
dell' impero greco, sostiene che gli ordini romani si vennero 



fi) BRnNKER-Geschichtc nnd Quellen des Deotscben RecMls, im Iloltzendorff 
Encyklopadic p. 227. Ecco le sue parole: 

« Dos gesi-hriebene Sladtrecht weist als alteste Quelle PrivUegien (Handfesten) 
e auf, welche zaerst die Kònige, danni auch die Landcsherren ertheillen. » 
• ••• ..,., 

e Umnùtlclharen Aniass zur Aufzeicboung des ungeschriebenen Gewohnhcits- 
c rechts gab nicbt selten das Ansucben um Bewidroung, > 

(2) Perule— Op. eli. Voi. H. p. 42 a 21. * 

(3) Rinaldi — Op. rit. pag. 107 e seg. 

(4) Rinaldi — ,0p. eli. pag. 146. 



— 171 — 

modificando lentamente, fino a degenerare » assumendo un 
carattere militare più che civile, salvo per poche città, come 
Amalfi, Napoli, Gaeta (1), le quali rimasero in uno stato di 
indipendenza, e si dettero ordinamenti liberi, nelF ammini- 
strazione interna. 

Il Rinaldi discorre del Comune nelle provincie meridio- 
nali, ma poiché s* incontra nella gran difficoltà di non poter 
concludere, determinare o generalizzare, stante la mancan" 
za di elementi e la molteplicità e varietà de' comuni stessi, 
cosi, accennando appena ad una tal quale ripercussione del 
movimento comunale dall' Alta e media Italia sull'Italia me- 
ridionale, cosa che egli immagina in gran parte, discende 
a parlare de' comuni dall' epoca normanna in poi , trala- 
sciando del tutto la indagine sull'origine dei medesimi e 
specie de' comuni e città nuove , cioè surte in epoche pò- 
steriori e per condizioni singolarissime (2). 

Il Paraglia, da ultimo, pur dichiarando cha egli intende 
a studiare i comuni meridionali dall' epoca normanna alla 
invasione napoleonica, intravede la importanza d' uno stu' 
dio sull' epoca precedente, specie per que' comuni mai ca- 
duti sotto il dominio barbarico. (3) Classifica poi i comuni 
meridionali, in comuni un di soggetti a' Greci e poi liberi, 
comuni longobardi, e comuni nuovi, e solo degli ultimi di- 
scorre in quanto alla loro origine e progresso, mentre dei 
greci e longobardi , accenna appena alle condizioni ed in- 
stituzioni prima dell' epoca normanna, salvo poi a trattarne 
/unditus da queir epoca in poi. 

Pe' comuni greci , in breve , ritiene che gli ordinamenti 
curiali vennero modificandosi parte per degenerazione, par- 
te per influenza del cristianesimo , parte per influenza dei 
vicini ordinamenti longobardi; e che a' primitivi successero 
nuovi ordinamenti aventi carattere più autoritario e mili 



(1) Rinaldi— Op. cit. pag. 149 e 458. 

(2) Rinaldi — Op. cil. pag. 178 e seg. 

(3) Faraolia — Op. cit. pag. 3. 



— 172 — 

tare. Ammette poi P esistenza di demanii e patrimonii co. 
muDaliy in questi comuni, e cita ad esempio la divisione di 
Basilio Bojano protospatario, de' demanii fra Troja e Va- 
canza fi). 

Per le città longobarde, ritiene potervisi rinvenire qual- 
che elemento dd comune e della rappresentanza , e discu- 
te, su' documenti, della condizione di Benevento , di Traet- 
to, di Teramo, per giungere a quel risultato. (2) 

E per le nuove terre e castella , adducendone numerosi 
esempli, ne ricerca P origine più sotto l'aspetto civile che 
sotto r aspetto giuridico, senza addentrarsi nella quistione 
delle giurisdizioni episcopali , quanto P argomento forse a- 
vrebbe potuto richiedere. Ammette però che questi comuni» 
conquistarono personalità giurìdica od ordinamenti singo- 
lari , all' ombra dell' autorità e del potere episcopale o ba. 
renale. (3) 

III. Ora, dal canto mio, pure accettando le distinzioni del 
Faraglia , in ordine a queste tre specie di comuni , delle 
Provincie meridionali, e ponendo, fira i comuni nuovi, la Cava, 
sento il dovere di riassumere i dati di fatto raccolti e le 
osservazioni, le quali, sui fatti medesimi, sembrino più con- 
cludenti. 

a) Non fu Cava una città dalle tradizioni latine , né in 
essa riscontrai traccio di patrimonio , di rappresentanze e 
di ordinamenti romani ; che anzi ebbi a constatare, essere 
divenuta città, dopo 1' epoca longobarda ed avere assunto 
il nome di Università solo all'epoca angioina. 

Checché voglia dirsi dell' antica Marcina , sita , secondo 
Strabene, inter Sirenusas et Posidoniam^ e da taluni rite- 
nuta una &vola, certo nessun legame io ho potuto rinve- 
nire fra una qualsiasi città romana sita nel territorio Ca- 
vese, e la città surta nell' evo medio. 



(0 Faraglia — Op. dL pag. 7 e seg. 

(2) Id. eod. — Op, cIL pag. 4 8 e seg. • 

(3) Id. eod. — Op. cit pag. 80 e aeg. 



— 173 — 

Un mio carissimo e rispettato amico (1), cultore di cose 
patrie, in un suo scritto, che fra non molto vedrà la luce, 
sopra G. B. Castaldo , celebre condottiero dell' epoca di 
Carlo V, afferma: che il villaggio cavese di Cesùwla (luogo 
di nascita del Castaldo) fosse un vicus dell'antica Salerno 
de' Picentini e de' Romani e che l' antica Salerno, non fosse 
sita ove è la nuova, ma proprio nel territorio ora Cavese, 
tra Metelliano e Vetere o Vietri, e di conseguenza il terri- 
torio cavese non fosse altro che territorio di Salerno antica, 
poscia di Salerno nuova, la Salerno de' longobardi, e stac- 
cato dal territorio medesimo mediante le donazioni di Guai- 
maro III e rV e di Gisulfo II, all' Abate della Trinità. 

Egli fonda il suo ragionamento , oltrecchè sulle tante o- 
pere, sepolcri, monete, ville, bagni, iscrizioni etc. ritrovate 
neir agro cavese, principalmente, sulla unione de' due ter- 
ritori! Ano all'epoca de' due Guaìmari e di Gisulfo II, e sulla 
comunione di un vasto demanio (pianura seminatoria e bo- 
schiva) fra le città di Salerno, Cava, Saragnano, Baronissi 
e Capriglia (prima tutti casali di Salerno), di oltre 6000 to- 
mola, e denominato Decimali o Decumane , donde egli ri- 
tiene che si trattasse proprio di quelle terre assegnate, per 
uso pubblico, da' municipii o colonie romane. 

Checché sia di ciò , e pur notando che le ragioni anzi 
cannate abbiano non pocx) valore, non mi par dubbio che le 
conclusioni e i fatti da me constatati, in tutto il corso delle 
mie ricerche, non ne siano affatto contrariati , né contra- 
stano a loro volta la opinione medesima. 

Che r agro cavese fosse stato agro di Salerno o di Mar- 
cina, all'epoca romana; che vi fossero stati demanii comu- 
nali romani appartenenti, un tempo, all'antica Salerno, po- 
scia assegnati alle città e villaggi staccatisi da Salerno 
istessa , tutto ciò non contrasta quel che a me pare asso- 
dato; cioè a dire — 1) che il territorio e i villaggi dì Cava 
fecero parte, all'epoca longobarda, della città di Salerno, o 



ri U sac. Gennaro Senatore di Civa'de' Tirreni. 



— 174 — 

furono soggetti alla giurisdizione della vicina capitale — 
2) che air epoc^ medesima que' villaggi ebbero graduato e 
continuo incremento — 3) che nel 1025 e poscia nel 1058 
il territorio medesimo fu diviso dal Salernitano , e dato 
alla Badia , con giurisdizione piena sugli uomini in esso 
abitanti ed esenzione assoluta , cioè completa immunità — 

4) che però negli ultimi tempi del turbinoso dominio lon- 
gobardo ed air epoca normana , gli Abati spiegarono la 
loro giurisdizione effettiva sul territorio e sugli abitanti — 

5) che nessuna traccia di ordinamenti e di patrimonio comu- 
nale romano, per Cava, si rinviene prima o durante l'epoca 
longobarda o posteriormente ancora. Potrà riscontrarsi tut- 
tociò per una Salerno antica, sita comunque e dovunque , 
ma non per Cava, città metlio-evale , sia pure sorta dalle 
rovine di una città romana o in territorio a questa ap- 
partenente. 

E, per verità, la disputa non è sulla origine della città 
e sulla appartenenza del suo territorio , prima che essa 
fosse surta, ma piuttosto neir indagare , se la città stessa 
come comune^ possa dirsi risultato di fatti più remoti: ad 
esempio, quanto ad ordinamenti, degli ordinamenti romani, 
quanto a patrimonio, del patrimonio romano , quanto a rap- 
presentanze, di rappresentanze romane. 

Chiarito cosi lo scopo precipuo della ricerca, è evideifte 
che da tutti gli studii premessi e da' fatti accertati , non 
risultano che le conclusioni di cui sopra, e che, pure pro- 
vata r esistenza di vici e pagi romani in queir agro e di 
Salerno antica nelP agro cavese, e resistenza di demanii co- 
munali romani dell' antica Salerno, poscia divisi con Cu-a 
ed altri villaggi , riman formo che Cava fu comune nuo- 
vo , e che in essa nò patrimonio , né ordini , né rappre- 
sentanze romane si riscontrano, come fatti generatori del 
comune medio-evale. Per ritenere il contrario, bisognerebbe 
provare, con documenti y V esistenza d' un patrimonio , di 
ordini, di rappresentanze romane in una città romana po- 
scia denominata Cava, e che questi fatti avessero generato 
il comune istesso, perpetuando un comune antico , ma per 



— 175 — 

verità, abbastanza diilìcile a me sembra una prova siffatta, 
quando, in ispecie, si considerino tutti i molteplici elementi 
in contrario da me accertati , i quali , se non altro , mi 
danno il diritto di tenere alla mia opinione, Anche quella 
prova non sia fatta, in modo aix)dittico e certo. 

b) V università di Cava surse e s' integrò all' ombra della 
Badia e per forza della immunità e della giurisdizione ec- 
clesiastica, nonché di altre cause minori e concomitanti. 
Ed a me sembra che, dove quei fatti si essenziali, fossero 
mancati, forse né la città né T univei-siià si sarebbero costi- 
tuite, e sarebbe rimasto assorbito quel territorio o nel prin- 
cipato di Salerno o nel contado di Nocera. 

Come siasi svolta la giurisdizione e l'immunità ecclesia- 
stica sul territorio cavese, io ho già dimostrato nella ma- 
niera più analitica , e sarebbe ripetere gli elementi della 
dimostrazione medesima, e superfluo sarebbe pure ripetere 
quanto ho già constatato e considerato , a base di docu- 
menti inoppugnabili, sul modo, onde 1' Università, air om- 
bra del potere feudale della Badia, si costituì e visse. 

Un elemento però assai notevole io devo aggiungere a 
tanti già notati , come atto a dimostrare il mio pensiem. 
Dall' ultimo statuto del reggimento, rilevasi che le diverse 
province o frazioni , nelle quali V Università si dividea, e 
come tali concorreano al governo del comune , si rianno- 
davano strettamente alle diverse parrocchie di ciascuno 
villaggio , anzi ciascun villagio era identillcato colla par- 
rocchia, e i deputati eligendi si ripartivano da ogni quar- 
tiere provincia, per ogni parrocchia o casale. E più gravo 
prova di questa connessione e di questo vincolo a me sembra 
quell'antica consuetudine confermala nel capitolo 16 dello Sta- 
tuto del reggimento, per la quale i grassieri doveano elegger- 
si dalli magnifici del governo, et quellicreare previa lista 
delti Pan^ochi et maestri delle Chiese dei Casali di detta 
città, sodata la formola del Privilegio et antico solito, 
e che per relezione medesima dovesse ottenersi Tapprova- 
zione deir llhistrissinio Monsignore Vescovo , il quale, in 
parentesi, dopo la divisione dell' Epi^^coi^to Cavense adall 



~ 176 — 

Badia, era succeduto in quel residuo di autorità e di pri* 
vilegi sulla città e territorio, come a suo tempo osservai. 
E ciò vuol dire: che V Università Gavese, non solo nacque 
e si sviluppò all'ombra del potere e della giurisdizione del 
Cenobio, ma tutta o neUa massima parte si oi^anizzò sulla 
costituzione ecclesiastica e feudale data un tempo dal Ce- 
nobio istesso a quella contrada, proprio cosi, come il bron- 
zo fuso si versa nella forma, e si introduce in tutii i meati 
più riposti della medesima, tanto da formare l'opera d'arte 
quale fu ideata e plasmata dall' artista ! 

e) Quanto alla giurisdizione stessa dell' Abate cavense , 
a me non pare di doverla ripetere unicamente dalle con- 
cessioni de' Sovrani, scartando le immunità prima ottenute, 
cosi come un egregio cultore di Storia del diritto, il Pi-o- 
lessore Salvioli , nel suo recente e pregevole lavoro sulle 
Giurisdizioni speciali, sostiene per tutte le Giustizie eccle- 
siasticlie (1). 

Imperocché dopo le immunità agli Abati accordate da' due 
Guaimari e da Gisulfo, per tutto il territorio ed abitanti 
in esso , poscia riconfermate da Roberto e da Ruggiero 
Normanno (2), troviamo nel 1087 Ruggiero istesso il quale 
specifica, in altro diploma, di nulla voler riservato a sé e 
allo Stato sui vassalli del Cenobio, meno la giustizia crimi- 
nale (3): nihil nobis et Reipubblicae nostrae in vaooallis 
ipsius Moruisterii reservantes ^ nisi tantum anniinaleèéi 
potestateìn. 

E ciò a me sembra voler dire , che la giustizia civile , 
esercitata già dalla Curia Abbaziale, cosi come la criminale 
sugli uomini del territorio, dovea e potea ormai sola, esse- 
re amministrata, come un tempo. (4) 



(f) Salvigli — Le Giurisdizioni Speciali — Prefazione — p. Vili. 

(2) Vedi retro — pag. 25 a 31. 

(3) Vedi retro — pag. 35. 

(4) Il Rinaldi, In un recente lavoro su* Primi Feudi neW Italia Meridio* 
no/r — .Napoli 1886, riconosco nella concessione di Gualniaro (1025) ani vera 



— 177 — 

La quale cosa viene riconfermata poi dal diploma -d^ 
1092, consacrato nella Bolla di Urbano II, il quale » conce- 



concessione feudale, e più ancora in qaclla di Gisulfo H (1058), e riconosce al- 
tresì ii progressivo svolgersi dei feudo , combattendo però la opinione, per. la 
quale i feudi sarebbero slati, fra noi, prima revocabili, poi ereditarli, (pag. 38 
e 431). Avrei a lagnarmi dell'egregio scrittore, ii quale mi cita solo pe' docu- 
menti da me pubblicati la prima volta, cioè pel Diploma di Gisuifo II dei 4058 
e pel Diploma di Pandolfo e Landolfo dei 967 (pag. 38 e 427), ma non tiene 
conto poi della opinione da me manifestala, in maniera non dubbia, ncli* Appen^ 
dice al Diritto Successario nelle Prov, Napoletane, (Nola 4884, 224 e seg. 
231 e seg.) a proposito proprio di que' Diplomi e di altri precedenti, in ordi« 
ne alia costituzione del feudo ed al successivo suo svolgimento, opinione ma- 
nifestata di nuovo in un lavoro scolastico nei 4884 (Elem. di 3toria dei Di* 
ritto — pag. 200 a 205 ). E così pure pei diritto longobardo e pei diritto o 
consuetudine feudale inflllratlsi nei Ducalo napoletano, opinione in ambo i la.* 
vori succcnnati da me espressa e provata, nel 4884 come nel 4884 (pag. 424): 

Ma tralasciando codeste quistionl di forma , pure apprezzando conveniente- 
mente 1* opera dei Rinaldi, con la quale egli ha tentato di aggruppare tutto» il 
materiale scoverto negli ultimi anni, di coordinarlo, e di trame per avventura 
criteri più esatti, sulla costituzione de* feudi tra noi, pur accettando quanto egli 
sostiene, contro ia opinione di quelli i quali avrebbero voluto ritrovare il feudo, 
ne' primordii , costituito con tutti gli elementi essenziali ed accidentali , che si 
riscontrano solo in epoca più recente , non posso accettare interamente quanto 
egli sostiene in ordine all'immunità ed alla giurisdizione, speciaimente pel caso 
mio, cioè per ia Badìa di Cava. 

Egli ha preso ad esaminare i soli diplomi di concessione, e ne ha inferito 
che se il tale diritto doveasi Intendere trasmesso all'investito, ergo, dovrebb'es^ 
sersi pure esercitato; mentre, a trasfondere negli altri la certezza della sua con^ 
vinzione, avrebbe dovuto addurre le prove delio esercizio e svolgimento eCfetti* 
\e della giurisdizione. Io invece ho provato con documenti, come V esercizio- 
e io svolgimento delle prerogative concesse all' Abate di Cava , avessero se^ 
guito non illieo et immediate le concessioni stesse, e che i normanni trovato 
l'esercizio delle prerogative medesime ed anche l'abuso ed estensione di esse, il* 
scipiinarono le giurisdizioni, compatibilmente col nuovo dirillo pubblico del regno* 

A me sembra, che le immunità furono compagne alle concessioni di beni, che 
non costituirono, con queste, un vero feudo, e che, ne' primordi!, non vi ftirono* 
esplicite investiture di giurisdizioni , ma esenzione limitata dalia giurisdizione 
ordinaria , e fin qui sono di accordo coir egr. autore ; ma non lo sono più In 
seguito, dacché a me pare che la concessione della giurisdltlono, non sia vonui» 
così , ex abrupto , a creare un fatto nuovo e che non avesuo già radici nel 

22 



~ 178 — 

dèndl> In giuiiddiziono criminale air Abate » meno per le 
tMttt^ capitali , specificava e coordinava il modo di espli- 
cazione del potere della Badia. (1) 



Uopo e iMIe istituzioni precedenti ; a me pare etie la concessione della furi- 
àUcèk^ a tempo de' normanni, venne come ana necessaria sanzione , del Hitto 
svoltosi a cagione delia immunità, goduta anteriormente. Già era esercitata, seb- 
hmt imperfettamente la jurisdicUo piena, negli ultimi anni delia travagliata do- 
Miaztoiie longobarda , e quando i normanni vo ilero riordinare il regno , non 
polendo distruggere del tutto quel che possedeasi da coloro, i quali era neces- 
«iHo propiziarsi, per rassodare il dominio , regolarono le istituzioni, avocando 
a «e quel che poteano, come ad esempio la giurisdizione criminale. Le coiice»> 
atonii mi pare, furono sanzione e Imitazione del fatto compiuto. Tutti i do- 
c ii ue i i tl da me esaminati al proposilo, mi dispensano «tali' insistere. 

(1) DI questa Bolla discussero il Di Meo (Annali Voi. 8. Anno 4098, paf. 
935;, fi Morcaldi (Una Bolla di Urbano il. Napoli 4880}, U De Blasiis (Ardk' 
Star, per le Prov. NapoL 4884 p. 747} ed il Rinaldi [De* primi feudi eie. 
pag. 469}. Il Di Meo la ritenne apocrifa, il Morcaldi la difese calorosamente, e 
Il De Blasiis, a proposilo di una pubblicazione del D. Pflung-Harttug (Ada 
FonUficum Romanorum Inedita Urkunden der Paepste vom lahre e. 97 
gwm lahre 4497 gesammelt und heratisgegeben von D. 7. v. Pflung-Har- 
ttug. Stuttgart 4884.^ osservò che veramente, confrontata la Bolla di Urbano 
U del 4092 , con quella dei 44 gennaio 4093, riportata dal D. Pflung-HarUug, 
a si riscontrava perfetta identità daUe parole Ceterum cum universis, poste 
a principio di entrambe sino alle altre: obedientes vero et ht^ui pagine 
praecepta servantes, colle quali termina la Bolla del 4093, mentre quella del 
4092, che si ritiene apocrifa, a prescindere da un periodo che egli sostiene m- 
terpolato a tempo degli Angioini, perchè vi si paria di una mposta per fih 
eolarij le cui notizie più remote risalgono a Carlo 1 di Angiò , continua con 
enumerare concessioni enormi, che si sarebbero fatte da Ruggiero Normanno, e 
vera investitura di diritti sovrani , per cui si sarebbe creato^uno stato neUo 
Stato. 

E qui il chiarissimo Prof, de* Blasiis propone un dilemma: o la Bolla del 4092 
è la stessa di quella del 4093, pubblicata dali* Harttug , ed allora è apocrib 
perchè questa è stata estratta dali* Arch. Vaticano , e quella ha tuttai l* irla 
d'essere sospetta. Ovvero è diversa, ed allora ritiene che sia apocrilk 4.« per* 
thè avrebbe, dopo due mesi , rivocato ciò che s*era innanzi stabilito , e aeau 
neppure il beneplacito di Ruggiero, concedente; 2.® perchè Pasquale II, nel 30 
Agosto 4400, confermando altre concessioni alia Badìa Cavense, non facet men^ 
tlone di quelle contenute nella Bolla del 4092. 

Il Rinaldi, senza controllare le opinioni suesposte, ritiene cosi, a priori^ wm 



— 179 — 

Gol primo diploma ili avocato ^lU Sovranità un diritta» 
già posseduto ed esercitato dagli Abati; ool secondo Ai ri' 



parergli cosa prudente di inflrmare il valore delle cartule e diplomi , lo 41MK0 
di una assoluta prova di falsità. 
Anzitutto debbo notare, che, pure ammessa la falsità di questa tanto eonlro- 

versa Bolla e relativo diploma di Ruggiero , le conclusioni cui io son venato 
nel corso del lavoro , non ne sarebbero per nulla scosse; imperocclià restereb- 
bero in vita ed inoppugnabili così il Diploma di Gisulfo II (4 058), come quelli 
di Roberto Guiscardo del 4080, di Riccardo del 4084, di Ruggiero del 4086 e 
4087, specialmente quest'ultimo assai lungo ed importante (Vedi retro pag.34 
a 37) e resterebbero pure la Bolla di Gregorio VII del 4073 (Guiluume Op. 
ciL App. pag. XI), il Diploma di Guglielmo il Malo del 445i e i documenti in 
ordine alla giurisdizione civile e criminale, esercitata effetUvamenU éagli 
Abati. (Vedi retro pag. 40 e 41). 

Potrebbe quindi ^on interessarmi troppo da vicino la verità o meno del do* 
cnmento controverso. Ma sono tentato unicamente a poche riflessioni suggerite* 
mi dair esame complessivo de' molti documenti riguardanti la Badia di Cava. 

Il De Blasiis ritiene sospetta la Bolla, perchè essa conterrebbe investitura di 
veri diritti di sovranità; e me invece, se qualche dubbio tormenta, non è affitto 
generato da simile cagione, imperocché Gisulfo II avea, nel 4058, non eonees» 
se le sole celie nelle quali 1 monaci dimoravano e i terreni circostanti, ma beii 
tutto il moderno territorio Cavese e di Vietri, Cetara, Fonti etc., territorio che 
basta conoscere per misurare d' uno sguardo sicuro , seguendo le indicaiiool 
del diploma medesimo. Già Guaimaro HI e Guaimaro IV, nel 4025, aveano coih 
cesso gran parte di quello a S. Alferio , non pure colia potestà di tenerlo , # 
dominarlo, ma con tutti gli uomini che erano o sarebbero stati abitanti dal 
medesimo: ut sempersint liberi absoluti a pars reipubblicae, 

E Gisulfo II avea rincarata la dose, concedendo ali' Abate che i vassalli del 
territorio anzidetto dovessero al Cenobio omnia tributa, pensiones angariai 
et perangarias tam prò terris quam prò personis ete. , che doveaaero rt« 
stare sotto il dominio dell* Abate , che egli nessuna potestà su d'essi ti ris•^ 
vava, e così via di seguito. (Vedi retro pag. 27). 

Queste concessioni ben furono di beni e di potestà, e di vna implicita >uH> 
sdictio sopra quegli uomini, i quali doveano essere, per ogni cosa, iseati 4i|« 
r autorità e da* pesi da parte dello Stato, e mi pare che vi sia poco a marti^ 
vigliarsi se ali* epoca di liuggiero Normanno la Badìa Cavense fosse un piceola 
Stato nello Stato. Era proprio un feudo, ed un feudo con piena giurisditioiie » 
salvi i temperamenti apportati dai nuovo diritto pubblico del regno, coow già 
osservai, a suo tempo. 

E tanto meno io mi sarei allarmato di qyeiie concessioiii , che al de Blaiiis 



— 182 — 

n^'anno 1190» cioè dopo il Parlamento di Ariano (1) ; i 
quali elementi, insieme alla concessione di Federico II.** all'A- 
bate Balsamo , dell' anno 1209, con la quale gli conferiva, 
anche dopo la Cost, L 49, il giustizierato a vita, ed a' suc- 
cessori il diritto di scelta del Giustiziere, non dicono altro, se 
non che spesso le riserve non aveano potuto infrangere la con- 
suetudine e Torganizzazione antica, e che anche la volontà 
di Federigo, dovette piegare dinanzi ad una giurisdizione 
da lungo tempo e cosi magnanimamente e piamente eserci- 
tata, trovando un mezzo termine , per fare una eccezione 
alla rigida regola, stabilita poco innanti. 

Non mi pare quindi assolutamente esatta, almeno rispetto 
al caso mio, V affermazione del Prof. Salvioli , che cioè le 
giustizie ecclesiastiche in Italia non nacquero dalla immu- 
nità, e mi pare che cosi scrivendo egli sia andato, per lo 
meno, troppo oltre. 

Neir Italia meridionale i Normanni e gli Svevi trovarono 
già l'abuso e l'usurpazione, e cercarono, con ogni mezzo , 
di frenare quello e distruggere questa ; è ciò dimostrano 
tutti gli atti principali di politica interna , tutte le leggi 
da quei Sovrani emanate, ed anche le derogazioni alla re- 
gola, cui essi furono forzati per necessità di governo. Né 
in altro senso possono interpretarsi le parole di Romualdo 
Guarna rispetto all' opera politica di Ruggiero nel Parla- 
mento di Ariano. La organizzazione giudiziaria del regno 
succcesse al disordine ed alle usurpazioni peri)etrate , nel 
non breve periodo dissolutivo del dominio degli ultimi lon- 
gobardi; lo stato unico e forte surse sulle rovine d'un altro 
già fatto a brani, e, mentre dovea frenare i tanti piccoli 
sovrani surti per ogni dove, avocando a se le più alte pre- 
rogative , era costretto poi a vivere come monarchia feu- 
dale, organizzando i feudi quali base e fondamento suo. 

E le giurisdizioni signorili e le ecclesiastiche erano già 
in vita, 0, per lo meno, in germe e in via di sviluppo, co- 



(I) Vedi relro — pag. 40 e 41. 



~ 183 — 

Si da necessitare poi le proibizioni più recise e violente ; 
e là dove ciò non fu prudente o possibile, furono escogitate 
ingegnose eccezioni. 

La giurisdizione della Badia Gavense, nata dalla immu- 
nità, concessale ab iniiiOj si i)erfezionò ed intero sotto i 
normanni e gli Svevi, cioè quando Torganizzazione statale 
venne a sua volta stabilita e concretata , imperocché, nel 
completamento e perfezionamento del tutto, è bene evidente 
che le parti subiscano la stessa legge naturale. Sconfine- 
rei, a mia volta , se volessi sostenere che questa giurisdi- 
zione fosse , sin da' primordii , in modo assoluto ed orga- 
nico esercitata; ma certamente mi porrei in contraddizione 
coi fatti da me medesimo accertati , se per avventura se 
volessi sostenere, anche per V Italia meridionale, e specie 
pe' vasti possedimenti della Badia cavense , V opinione del 
valoroso Prof. Salvioli. 

E neppure potrei acconciarmi alla opinione recisa del 
medesimo scrittore, per la quale il periodo della giurisdi- 
zione ecclesiastica è ritenuto di assai breve durata , tanto 
che nel 1300 egli sostiene regnare in Italia la giustizia 
municipale. I documenti per Cava dicono il contrario, im- 
perocché nel 1300 regna ancora la giurisdizione degli Abati 
(1), e, nel 1384, dimostrai che il Capitaneo era nominato 
dalla Badia stessa (2) e solo dall'epoca aragonese cominciò 
la lenta distruzione di quel potere , che pure perdurò , 
quanto alla giustizia civile, fino al 1500. 

E, per verità, nel 1 settembre 1540, innanzi al Notar To- 
lomeo de David, il Vicario Civile (allora non più nominato 
dair Abate ma dal Vescovo ) dichiarava di cominciare il 
suo anno e si obbligava di stare al Sindacato (3); i quali 
elementi di prova non dubbii , dimostrano che la giurisdi- 
zione civile ecclesiastica perdurò anche dopo il 1500. 



(I.) Vedi retro — pag. 6». 

(2; Vedi retro — pag. 83 a 86. 

(3) Prolofollo di NoLTolomeo David. —Arrh. Cav. 1540 r. 1 



— 184 — 

d) Non vorrei però essere tacciato di esclusivismo , né 
essere accusato di aver tenuto presente la sola giurisdizione 
ed immunità ecclesiastica, come causa ed impulso alla co- 
stituzione dell' Università Cavese. Già dissi che altre cau- 
se minori e concomitanti vi furono , talune fra le quali , 
dove fossero venute meno, forse diverso aspetto e diversa 
forma avrebbe assunto quel comune, e posso dire altresì 
di avere emunerate e dimostrate queste cause, permanenti 
ed eccezionali , nel corso di questo lavoro , secondo che i 
documenti me ne porgevano il destro. 

Certo il sostrato, la causa prima, dalla immunità e giuri- 
sdizione degli Abati dee ripetersi , nonché dal modo onde 
questa fu esercitata sugli uomini e sul territorio; ma, non 
può negarsi una certa importanza ed influenza degli anti- 
chi consorzii longobardici, esistenti nel territorio, (1) e la 
stessa formazione e disseminazione do' tanti villaggi o ca- 
sali nella vallo metelliana, la quale disseminazione avrebbe 
potuto anche essere causata da' consorzii medesimi, e dal- 
l' aggruppamento de' varii consorzii ne' siti più abitabili e 
più prossimi alle terre comuni. 

I consorzii , d' ordinario, costituendo una associazione, 
avente per base la comune proprietà ed una regola comu- 
ne del possesso e de' modi onde 1' attività di ciascuno, sui 
beni comuni, potea estrinsecai-si, poteano e doveano gene- 
nare rapporti e vincoli giuridici assai più estesi, cosi co- 
me del rimanente avvien sempre degli organismi, i quali, 
si perfezionano integrandosi e moltiplicando organi e fun- 
zioni, ovvero procreano altri organismi dipendenti e subor- 
dinati. E questi nuovi rapporti di comunanza potettero esien- 
dej'si dal possesso alla famiglia , e da questa alla comune 
difesa e poscia al comune governo; dal privato cioè al pub- 
blico interesse. Questo procosso di estensione e i termini di 
esso non sono dimostrabili; ma dimostrata certamente é la 
premessa , cioè 1' esistenza de' consorzii nel territorio Ca- 



li) Salvigli » CoDSortes e CoilìbcrU — Modena 1883. 



— 185 — 

vense (1), e da questa lice dedurre qualche conseguenza più 
probabile. Quanto alla disseminazione de' villaggi comiK)- 
nenti la Cava, parmi non dubbio : che , costituendo questi 
tanto unità ed aggregati di persone, doveano certamente 
fra le persone di questi pagi o casali sorgere rapporti e 
vincoli, per comuni privilegi. E le occasioni non doveano 
mancare a ciò, sia per T esercizio degli usi civici, su' beni 
concessi in feudo alla Badia, sia per la giurisdizione, per 
le bsyulie , e pe' rapporti, in genere, col Cenobio, ovvero 
per lo sperimento de' diritti immunitarii, estesi a tutti gli 
abitanti del territorio. 

Non credo però che questi elementi avessero a ritenersi 
essenziali e necessarii , tanto che, senza di essi , quel che 
avvenne non si sarebbe più verilicato, no; dagli eccessi di 
una certa poetica, invadente gli studii storici, ho corcato e 
cerco rimaner lontano, anche a costo di non sombrare ori- 
ginale al volgo sciontillco, che va leggendo de' libri ed opu- 
scoli, i titoli , gli indici e le bibliogralie , e poi spappola 
sentenze e concede lauri ed onori o inlligge biasimo e pe- 
ne, secondo fuggevoli impressioni o predeterminate simpatie. 
Non enumererò io fra le cause dell' aggruppamento di 
persone, di interessi e di vincoli giuridici più estesi, l'affra- 
tellamento (adfratalio) del (luale ha scritto recentemente il 
Tamassia (2); imperocché mai potrò imlurmi a ritenere che 
un tale istituto si fosse veramente acclimatato in Italia, e 
specie nelle province meridionali, e meno ancora che aves- 
se i>otuto influire menomam<»nte sulla costituzione comuna- 
le. Già r autore medesimo or ora connato, mentre assicura 
che queir istituto , eh' egli dice nostro , fu importazione 
de' Normanno-franchi , e che lo troveremo in bighilterra 
in FranciUy nell' Italia meridionale... (3); poi , nel consi- 
derare il valore giuritlico delle tre sole cartule , che egli 



(1) CoDEX. Cav. Voi. I. Dot-. CLXIV— Voi. IV. Doc. DCXCil. 

(2) Tam.\>sia — 1/ affralcHaiiionlo — Torino 1 8H0. 
i3i 1(1. IJMJ. pai:. 29. 

23 



— 186 — 

adduce, la farfense del 754 , la napoletana del 982 , e la 
nocerina del 985, pur volendo alle cartule medesime attri- 
buire una grande importanza, relativamente aW adfi^atatlo^ 
finisce per concludere : che desse appartengono alla storia 
dei consortes , sortifices e consortifices , e che non hanno 
una stretta relazione coli' arfoptóo in fratreni. (1) 

Egli avrebbe dovuto anzitutto mettersi d'accordo con se 
medesimo, e poi anche meglio avrebbe potuto e dovuto ri- 
cordare che i Franchi non ebbero imperio nel mezzogiorno 
d'Italia, e che i Normanni, nel 982 e 985, non erano pa- 
ranco venuti ad occuparne le province; e , se T adfratatio 
gli parve importazione normanna fra noi^ certo non dovè 
essere quella di cui le cartule sovracennate , ma un altra 
tutta da dimostrare, e le cui prove possono bensì esistere 
nella fantasia, ma non ne' Codici o negli Archivii. 

Altre cause le quali, parmi, collaborarono a determinare 
il comune nella valle metelliana, furono i necessarii e mol- 
teplici rapporti colla Badia; la quale, sebbene poco grava- 
va i suoi soggetti, pure a servigi personali ed a presta- 
zioni reali, in misura discreta, li tenea astretti, e, dopo i 
capitoli dell'Abate Filippo, pe' quali fu stabilito non potersi 
richiedere i Cavesi di servigii personali, (2) a sole presta- 
zioni reali, nonché alle personali degli artefici, cum salario 
competenti et tcsitato (3). A quante prestazioni reali fosse- 
ro astretti , in que' tempi , può rilevarsi da' Capitoli del- 
l 'Abate Filippo e da quelli dello Abate Ligorio , come, 
pe' tempi posteriori, a chi volesse imprendere uno studio 
sulle prestazioni dovute da' cittadini Cavesi alla Badia, do- 
vrebbero essere di sommo ausilio il manoscritto relativo 
dell'Archivio Cavense, dal titolo: Inventarium pubblicum 
seu Catasturny soletnnilate vaUaiunij totius civitatis cavae 



{\) Id. Eod. pag. 40 a, 43. 
(2) Vedi retro — pag. 6». 
(3j Vedi Doc. pag. V. 



— 187 — 

et casalium ejus, de omnibus cemibm^ quos debent cives 
S. Mon. Cav. ann. 1515. (l) nonché i Registri dell' Abate 
Mainerio del 1351 e i Registri dell'Abate D. Giovanni dW- 
ragona del 1478. 

Ora parrai non dubbio, che, dove i soggetti erano astretti 
a molteplici prestazioni e servigli, doveano stabilirsi cor- 
renii di interessi fra i condebitori e vincoli di comunanza, 
affln di resistere alle eccessive richieste o di moderarle;, e 
ciò tanto più quando si fosse trattato di condebitori dello 
stesso villaggio, e più ancora di quelli ad' uno stesso con- 
sorzio appartenenti. 

I quali , trasportati dal pensiero della comune difesa o 
dal comune interesse , i)oterono farsi arditi , poi , per ri- 
chiedere, in assemblea, i)romosso, privilojrii, e cajìitolazioni, 
comò quelle che riscontriamo ne' Capitoli di Filippo e di 
Ligorio. 

II fatto stesso di questi Capitoli, rivela la riunione dei 
ciiiadini, onde ottenere quel che chiedevano nel l'omune in- 
teresse; e le concessioni e lo regolo coi Capitoli medesimi 
stabilite, dimostrano la verità ili (juanto ho accennato po- 
canzi; imperocché, se si veniva ad infrenare, in limiti pi'e- 
cisi, la giurisdizione feudale deirAhate, sia per la giustizia 
penale e civile, sia por le gravezze, sia i»er le successioni 
sia in ordine alla proi)riela r»tc, ciò vuol din», che danni , 
molestie ed abusi erano avvenuti per V azione eccessi- 
va del Cenobio o de' suoi ulliciali, e che, di fidente agli 
stessi, i cittadini s'erano riuniti per resistere, appellandosi 
alle antiche consuetudini miti e generose della liadìa , e, 
non contenti di promesse vaghe , aveano voluto fermare i 
palli per isci'itto, ad evitare ulteriori guai ed agitazioni. 

Kd a seconda che gU Abati spogliavansi dell'antico ca- 
rattere, che r Abate Uoilolfo qnalillcava santità del tempo 
trascorso (2), di fronte al fasto estrinseco ed irreligioso 



(\ì Arcii. Cav. — Are. Mag. II. I. 
^2) Vedi rclro pag. 77 



— 188 — 

crescente..; a seconda che gli Abati medesimi si sentivano 
meno padri affettuosi del loro gregge , e più feudatari e 
grandi signori del regno; di fronte al potere feudale che 
si a^ravava , i Cavesi si mettevano sulla difensiva , e si 
aggregavano, si riunivano in un comune sentimento di pro- 
testa di ribellione, e la loro unione si cementava sempre 
più, per quanto più frequenti erano i bisogni e le occasioni 
della difesa stessa. 

E, nel sentimento dell'odio contro la Badia, certamente 
non del tutto giustificato, i Cavesi covarono per secoli, in 
comune, il pensiero della vendetta , e fu perciò che due 
volte assalirono e saccheggiarono il Cenobio (1); e pur- 
troppo è vero che sono più facili e più tenaci le cospira- 
zioni nel male, di quanto noi siano quelle nel bene, dacché 
nella prime il sentimento tristo tutti assorbe , ottenebra e 
riunisce , senza fare avvertire i danni , le conseguenze , e 
neppure il tornaconto personale...., e nelle seconde ben pre- 
sto l'idea del personale ed egoistico interesse sorge, il più 
delle volte, a dissolverle od ucciderle. 

Il bisogno, anzi la imprescindibile necessità dell' unione, 
si fece più forte, secondo che 1' assoluta immunità del ter- 
ritorio e degli uomini, di fronte al potere centrale, comin- 
ciò ad essere da questo vulnerata; imperocché, se, ne' tem- 
pi antichi, 1' unione medesima era necessaria solo per casi 
straordinarii e per straordinarie imposizioni, come ad esem- 
pio per la rifazione di qualche strada od altro (2), e quin- 
di costituiva un fatto non permanente ma temporaneo, in- 
vece, ne' tempi posteriori , crescendo le esigenze e l' inge- 
renza del potere centrale, si aumentò il bisogno dell'unione, 
ed a poco a poco divenne un fatto permanente , e , come 
ogni instituto nuovo , disciplinabile secondo la sua natura 
e le condizioni della sua esistenza. 



(1) Vedi relro pag. 79-138. 

(2) Vedi relro pag. 70. 



— 189 — 

Anzi debbo qui osservare , che quei nuovi rapporti col 
potere centrale , divenendo sempre più gravi e complessi , 
collaborarono potentemente ad aflfìevolire nell'animo de' ca- 
vesi quel sentimento di devozione e soggezione al mona- 
stero , un tempo si forte e tenace , creando vincoli e cor- 
renti affatto estranee o contrarie al medesimo, e, non ulti- 
me cause, d' ogni rovina del potere feudale del Cenobio. 

Una prova evidente del modo, onde que* rapporti e quei 
nuovi vincoli concorsero alla costituzione del comune , io 
già addussi neiresaminare i diplomi inediti di Roberto 
d'Angiò, del 1312 e 1329 (1), concernenti i dazii, e non mi 
par dubbio che la regola daziaria invocata ed ottenuta 
da' Cavesi , mentre da una parte significava una quasi ri- 
bellione air autorità del feudatario, per averla chiesta indi- 
pendentemente dalla B?idia , dall' altra esplicitamente indi- 
cavane il motivo quella frase caratteristica : cupientes ad 
paceoi , et ì7iafe7*iam tolle7*e scaìidalorura attento qitod 
interdum prò munerum et aliorum onerum impositioiie 
fiscaliuriiy interdum prò distributioìie et exactione ilio- 
ruhi, interdum prò emergentibus inde muUifariam exe- 
quendiSy querelatiOy murmur, scisma, suspicio, et persepe 
dissidium immo iìicidenter ad factum in populo scandala 
periculosa surgebant, provida^e statuerunt comuni, con- 
cordi ter etc. 

I dissidii, lo querele, i sospetti, il malumore, e gli scan- 
dali eran sorti per l' imposizione, l' esazione e la distribu- 
zione de* fiscali: d' onde il bisogno di una regola precisa e 
ferma, la quale avesse resa la pace agli abitanti tutti, to- 
«rliendo la possibilità degli scandali. E questa regola i Ca- 
vesi chieilevano , dopo deliberazione presa in generale as- 
semblea , e a mozzo di Sindici air uopo espressamente 
elotti, e con mandato limitato; e, notisi , eletti ciascuno 
per provincia , cioè ciascuno rappresentante un aggregato 



(\) Vedi reiro pag. 7l.7o. 



— 190 — 

di varii villaggi e non V intera universitasy non il comune, 
che non era ancora formato. 

Ma, chi non vede, che, proprio per questa via, si dovea 
pervenire alla costituzione comunale , e che i Sindici ad 
occasionein doveano poi divenire Sindici annuali pel go- 
verno della città, e da molti ridursi ad un solo , e che le 
riunioni temporanee, per occasionali bisogni, doveano dive- 
nire un tempo funzione normale deir Universitas , e fun- 
zione di amministrazione e di governo? Herbert Si)encer, 
discorrendo della legge e della causa del progresso, so- 
stiene che ogni causa produce più d'un effetto, e maggiori 
effetti produce là dove agisca sopra un campo più com- 
plesso , sicché la complessità degli effetti nascenti da una 
causa è in proporzione diretta della complessità del campo 
sul quale questa agisca. (1) Questi effetti multipli divengo- 
no, a loro volta cause concomitanti, in taluni casi; e que- 
sto precisamente avvenne riguardo alle relazioni, a* vincoli 
nuovi che si venivano formando fra la Università Cavese e 
il potere centrale; imperocché la protezione che fu invoca- 
ta e spesso da questo concessa ai Cavesi , costituì un de- 
trimento reale e crescente del potere della Badia, e fu al- 
tresì stimolo sempre maggiore, sempre più efficace all' in- 
tegrazione del comune. La storia di quella protezione , e 
degli effetti che produsse, io 1* ho messa in chiaro colla 
maggior precisione che mi era possibile, specialmente nel- 
r epoca aragonese, e spagnuola, laonde mi auguro non si 
possa revocare in dubbio menomamente, l'efficacia di quella 
successione di fatti, come causa concomitante alla forma- 
zione comunale in Cava. 

E evidente che anche contribuirono a questo risultato, 
e talora fortemente, cosi gli uomini preclari ed illustri che 
dalla città ebbero i natali , ovvero quelli i quali si resero 
benemeriti di taluni sovrani, come le continue guerre che 
tormentarono il regno, e, durante le quali, l' Università spo- 



(I) Spencer — Prìncipes of. Sociologie 1. pag. 73. 



— 191 — 

so un partito, e rigorosamente lo sostenne ed ebbe la for- 
tuna che quello trionfasse, donde gli estesi privilegi e 
r essere divenuta città prediletta della monarchia aragone- 
se, città temuta da Carlo Vili, e rispettata, per lungo tem- 
po, dagli spagnuoli. 

La famiglia Longo illustrò la città natia, con tre celebri 
uomini d'arme, Ido Longo, ammiraglio di Federigo II, Gio- 
suè e Marino Longo, capitani degli eserciti di Ferrante I 
ed Alfonso II d' Aragona e benemeriti di quella dinastia 
(1). Fu anche rinomato capitano di Ferrante I, Michele Ga- 
gliardi. 

Giovan Battista Castaldo fu generalissimo di Carlo V e 
Massimiliano (2); ed all'epoca delle guerre di Fiandra 
(1570—1650) Fulvio , Antonio ed altri Sparano capitanaro- 
no Bande armate. 

Benemeriti degli aragonesi specialmente, furono Aniello 
Ferrara, che penetrò, nel 1442, audacemente in Napoli, per 
un acquedotto, ed apri le porte iad Alfonso I; Giosuè e Ma- 
rino Longo, i quali, nella pianura del Sarno, ajutarono Fer- 
rante I nell'aspra battaglia contro i partigiani di Giovanni 
d' Angiò , e Grandinetto d' Aulisio , che liberò Federigo 
d' Aragona dalla prigionia di Salerno (3). 

Nel 1496 fu Nicolantonio Gagliardi Presidente della II. 
Camera della Sommaria , e , nel 1570 , Giov. Andrea de 
Curtis Presidente della S.R. Consiglio , e già autore della 
prima riforma degli Statuti del reggimento di Cava. (4) 

Papa Bonifacio Vili, fu figlio di Anna Perrelli, di fami- 
glia Cavese, residente nel villaggio del Corpo di Cava. 

Ora a me sembra evidente comprendere, quanta influen- 
za in prò della Università di Cava dovettero esercitare 



{\) Vedi retro pag. 96. 

(2) Di G. B. Castaldo scrisse il d'Ayaia, nelle Vite degli illustri Capitani, 
ed b« scritto il dotto Sac. Sonatore, di Cavi. 

(3) Vedi retro pag. 100. 

fi) Vedi IKx\ — XXXIX. pag. XCIX. 



— 192 — 

tanti valentuomini e tanti benemeriti delle dinastie renanti. 
Chi non ignora l'umana natura e la forza spesso inconscia 
che ne attrae pel loco natio , chi guarda solamente dintor- 
no a se medesimo e vede come la luce d'ogni astro che 
brilli sull' orizzonte della vita pubblica si rifletta sempre 
beneficamente sul paesello d' origine—, ben potrà non di- 
sconoscere questo elemento , che io , in buona coscienza , 
non ho creduto di trasandare. 

Potrebbe obbiettarsi: che se la città sposò partito e so- 
stenne vigorosamente il medesimo, essa era già costituita 
come comune autonomo, e non potea non essere tale, stan- 
te che una città feudale non avrebbe potuto, principalmente 
in quel caso , sottrarsi al dominio ed alla volontà del si- 
gnore. 

Una tale obbiezione potrebbe essere di gran peso , sol 
quando venisse obbliato il processo evolutivo ed integrati- 
vo dell' Università Cavese al riguardo, e del quale mi sono 
intrattenuto minutissimamente innanzi. 

Certamente è a notare, che quando V Università sposò 
partito e combattè pegli aragonesi , già si era , in buona 
parte, sottratta al potere della Badia , mediante le conces- 
sioni di Giovanna II in ispecie, e, per quel che riguarda- 
va la giurisdizione criminale, era già passata nel dominio 
regio, rappresentato dal R. Capitaneo, rimanendo all' Abate 
la sola giurisdizione civile, esercitata dal Vicario dell' Abate 
medesimo ; che già i vincoli colla monarchia e col potere 
centrale s' eran fatti più stretti e molteplici, sia pel siste- 
ma fiscale , sia per la parte militare , giacché il Castello 
fortissimo di S. Ai^utore, definitivamente la Badia avea 
perduto all' epoca di Ladislao, ed era passato nel dominio 
regio, e i cittadini Cavesi erano stati svincolati da ogni 
obbligo di militare servizio verso l'antico feudatario. (1) Tal- 
ché fu loro possibile il parteggiare, anche invito domino. 



(\) Vedi reiro pag. 90-91. 



— 193 — 

6, mentre questo fatto certamente indicava una certa indi- 
pendenza , contribuiva certamente ad acquistarne sempre 
dippiù» e quindi , effetto di quella , diveniva, a sua volta i 
causa concomitante alla formazione ed integrazione comu- 
nale. 

La obbiezione quindi, ripeto, sarebbe gravo, dove si vo- 
lesse prescindere da' latti, e dove io avessi voluto sostene- 
re, d'altro canto , che il parteggiare della città avesse a 
ritenersi come causa prima, se non unica, del comune. 

Ora chi avrà avuto cura e pazienza di leggei-e atumui- 
mente tutto questo lavoro , sarà facile comprendere: come 
quel fiitto realmente generò maggiore autonomia deir Uni- 
versità Cavese , anche a prescindere da' grandi pririlejfii 
ottenuti; imperocché le guerre produceano i bisogni p*x:ii- 
niarii, e le carestie inducevano la necessiià del prow^^ler*; 
a depositi di viveri, necessità cui ceriamenie non guar^ia- 
va la Badia, per cagioni lacili ad intuire. Quindi ^jitììl.-^ 
riunioni de' cittadini per deliberare intorno alle armi- a^ 
fortificazioni , alla dilesa , alle provvisioni di veiiova^J.i', 
all' acquisto di grani , <ii mezzi onde xaccogliere daiihz\ , 
a' donativi e soccorsi al sovi-ano.... (deiJe quali deiiiftìi-sii.ii:: 
ho raccolti i più noievoli esempli , in appendice , a i^rjr^ 
delle mie asserzioni;; e chi non vede come queiie t-ì :v^ ijl 
frequenti doveano cementale ed aiutaie , di lieeess:.!. is. 
costituzione comunale if 

Altre cause conoomiianii furano, con cen^ezza, ij njOTinjeuu 
commerciale siraoràiiiaiio e, 'liró , iii»'^?pei.a;c' iiiuri^ a 
cui imponanza ux^h^j hi jil<;v.'i:k nelic* seo-:»ii<ia ims.- cl 
questo lavoro, a proponilo ùe^ii .siaiuii dr^iie ATmI TtjssiL 
assieme alle oor^naloui u^* co^uumeivianLi, c-itse '.iizit Lar- 
vate a loro voiia daiie ^'■JcUiius^^jiie i^i^ro^ar^y^ -e iranjii- 
gie della Badia, sia u^ p-^ji-/ «ìì Vj-.-;:-i, 'Jl ^-r^'^jn-j. i->j:ì- 
siva del Cenoìiio, t sia iir^ bfsiiU u* «^jjdiLie. 

Procedere ora ad uu ebajjue iljiill-uO òi qu^-ie cau>t,. ì;;- 
rebbe un aiiùcijsae *; yx^f^-Jii-'i f^u'Si ciie au/. a jjroiKj^i. 
d^gli «awii delle ajii lebtuL : f^^jj. Lasvark ac-temiari : 
fillio, e ricordar»; come iJ wii:mer';iv lavori va rnuiìorLmi- 



— 194 — 

ne de* grani, di cui spesso usò V Università in gravi fran- 
genti, disponendone per gli eserciti e pe' cittadini (1) , e 
come le corporazioni commerciali ed artiere ebbero tale 
sviluppo ed importanza, che, in un dato momento, s'impos- 
sessarono del potere nella guisa più assoluta, statuendo la 
esclusione de' nobili da ogni pubblico ufficio. (2) 

Anche il sistema tributario di quell' epoche, contribuì ad 
una certa communione d' interessi, la quale dovea pur ge- 
nerare vincoli civili e politici ; come , da ultimo , il dover 
resistere ai continui attentati del potere centrale , per la 
vendita della città ad altro signore, specie all'epoca spa- 
gnuola, e tutto ciò col mezzo di nuovi donativi, atti a placa- 
re le premeditate ire, donativi i quali erano, a loro volta, l'ef- 
fetto di nuove imposte, anche questa resistenza, parmi, do- 
vette cementare l'unione. Vero è che all'epoca spagnuola il 
comune Cavese decadde; ma è pur vero che bisogna distin- 
guere le epoche, e che, ne' primi anni del dominio spagnuolo, 
la Università fu anzi fiorente e quasi libera. 

Presto venne la decadenza... ed è vano ripetere quanto 
ho già innanzi scritto ed osservato sul proposito^ 

Le cause, adunque, le quali generarono o concorsero ad 
integrare il Comune Cavese furono molteplici , e possono 
riassumersi cosi: a) nulla del comune e degli ordinamenti 
romani - b) causa prima, le immunità e la giurisdizione ec- 
clesiastica - e) cause minori o concomitanti: i consorzi lon- 
gobardici, la disseminazione de' villagi formanti 1' Vniver- 
silos , i necessari rapporti colla Badia e la comune difesa 
contro il feudatario , i molteplici e crescenti rapporti col 
potere centrale e la protezione da questo accordata , gli 
uomini della città preclari o benemeriti, il parteggiare della 
città stessa e quindi i bisogni di armi, vettovaglie e dena- 
ro, producenti a lor volta la necessità di continue delibe- 
razioni popolari ; lo sviluppo commerciale straordinario e 



(I) Vedi retro pag. 1 28 — Documenti, pag. LXIV — LXVI — LXXIII. 
(2j Vedi Documenti pag. G. GXli. 



— 195 — 

le corporazioni artiere e commerciali, e, da ultimo , il si- 
stema tributario. 

E spero cosi di nulla aver omesso, che abbiano rilevato, 
con certezza, i documenti. 

IV.<> I poteri, nel comune cavese , non furono sempre i 
medesimi ed in ugual modo e intensità esercitati; la loro 
indole ed intensità venne svolgendosi ei allargandosi, di 
pari passo coir integrazione del comune istesso, e quindi 
col progressivo affrancamento dalla giurisdizione feudale 
della Badia e colla conseguente progressiva autonomia. 

Prima li troviamo ristretti a quel che ne imponevano le 
necessarie relazioni col feudatario e col potere centrale, e 
quindi assemblee le quali deliberano di chiedere privilegii, 
promesse, capitolazioni al feudatario, ed assemblee le quali 
nominano rappresentanti speciali presso il Sovrano , per ot- 
tenerne privilegii e regole in ordine a' fiscali, alle collette, 
a* dazii etc. (1) 

Poi, a poco a poco, troviamo V eccezione divenir regola, 
le assemblee più frequenti, ed a scopo di deliberare intor- 
no air amministrazione, non solo per quel che riguardava 
i fiscali e le gravezze che tutti opprimevano , ma ancora 
per quel che riguardava le opere pubbliche, T esercizio dei 
diritti deir Università, il freno alla giurisdizione feudale, e 
perfino 1' acquisto di una sede stabile e decorosa per la 
rappi'osentanza comunale (2). Da ultimo troviamo che i po- 
teri da amministrativi si estendono altresì alla sfera del- 
l' iì/ipen'ut/iy col legiterare e decidere di opere di difesa , 
(li armamenti, e perfino di guerre ed assedii (3). E (jui 6 
utile che io dichiari espressamente, come sia da me ben 
lontano il pensiero di ritenere la possibilità e la serietà di 
un vero diritto rstcrnoy nei comuni meridionali, come ti- 
Inno protonde (4) Ciò potrà sembrare strano e contrad- 



( I ; \(*t\'ì n»(ro — pag. 66 • 7 1 . 

l2i Vedi reln» — pag. R6 a HK. 

(3) Wdl retro — pag. 97, •»•», 102, lOi, 120 a 137, e sfg. 

>i; Ciccvoliom: — li UiriUo e^(orllo de' Muiilcipii Napolitani — I $84. 



— 196 — 

dittorio a chi avesse in animo di parte^iare per simile 
teorica, dopoché io ho dimostrato, a profìisione, quanta e 
quale vivissima parte prese il Comune di Cava, nelle lotte 
e nelle guerre dall'epoca aragonese alla spagnuola; ma non 
sembrerà strano a chi sia abituato guardare il fondo delle 
cose e d^li avvenimenti, e studiarne severamente la natu- 
ra, r intensità e la portata. 

Lo stesso egregio Faraglia , dopo aver enumerati tanti 
esempli di leghe e tn^ue (1) conclude: che ìwn bisogna irir 
tendei^e queste tì^egue e convenzioni in un senso mollo 
ampio politico... 

Sono d'accordo su ciò, come pure su quanto ebbe a scri- 
vere r egregio Brandileor.e , in un breve articolo critico , 
sebbene dissenta da lui, su qualche particolare (2). D'accor- 
do, nel non ammettere una legislazione estema, in senso 
vero e retto, una legislazione intercomunale, presso i Mu- 
nicipii del mezzogiorno; imperocché le poche e rare dispo- 
sizioni statutarie riguardanti gli estranei , le tregue eie, 
tutte cose non certo riguardanti T amministrazione interna, 
furono r effetto di singolari concessioni , ovvero di legisla- 
zione più generale, ed anche di usurpazioni, durante periodi 
di lotte di rivolte. È proprio cosi; e, per la Cava, il di- 
ritto di conferire la cittadinanza, sebbene lo trovi esercitato 
con la deliberazione del 19 aprile 1497 , a favore de' tre 
messinesi (3), trovo pure nel diploma, concesso dalla Triste 
Reyna a' Cavesi , nel 1518, la storia di questo diritto , la 
quale conferma perfettamente la comune nostra opinione. 
Ecco le parole relative: Iteni eidem Universitati et homi- 
nibus confinnamus^ et qualenus opus est, de novo conce- 
dimusy quod possit creare exteros in cives ipsius Civita" 
tis , illosque adjungere , prout actenus Ciccare et fa<:ere 



(\) F\RAGLiA — Il Comune — pag. 124 a 128. 

(2) Franc. Branoileone — Rlv. Crii, delle Scienze Giurid. e S(N*lali An. II. 
N. IO 1884 -pag. 289 a 291. 

^3) Vedi Doc. XXVI- pag. LXVIII. 



— 197 — 

consueverunty et quod gaitdere possit quibiiscumque imr 
munitatibtcSf ea)emptionibuSj gratiiSy prerogativis et privi- 
legiis , quibus gaudent alti cives oriundi ex eadem civi- 
tatey non obstante , qicod sicut accepimusy propter bello- 
rum turbattones ,• Universitas , et homines ipsi privile- 
gium ab aliis Regibus super hoc sibi co7icessum amise- 
rini..... (1) 

Storia un poco ad usum delphini; imperocché a me pa- 
re siasi trattato prima di una usurpazione, consumata pro- 
prio durante le guerre e fatta poscia sanzionare dal So- 
vrano o chi per esso; e difetti, nel 19 aprile 1497, trovia- 
mo il conferimento della cittadinanza a' tre messinesi, pro- 
prio quando il r^no era agitato dalle guerre coi Francesi 
e dalle prepotenze che gli stessi Spagnuoli usavano contro 
il- re aragonese, pur facendo le viste di proteggerlo. E d'al- 
tronde, checché sia di ciò, ammesso pure che veramente il 
privil^io fosse stato concesso da' precedenti Sovrani al- 
l'Università, neppur questa versione infirmerebbe l'opinio- 
ne nostra, anzi la confermerebbe sempre maggiormente. 

A me pare anzi, che la serie delle relazioni cogli estra- 
nei, nel com.une di Cava , sia stata indotta da' Diplomi di 
Roberto d'Angiò (i) statuenti la legge daziaria , cosiddetta 
quartuccio; ne' quali diplomi spesso si riscontrano dispo- 
sizioni più gravi delle ordinarie, in ordine agli estranei ed 
aidazii cui eran soggetti, dove avessero introdotti in Cava 
taluni generi alimentari o di commercio, regole che gli estra- 
nei stessi e talora anche i Cavesi (3) riconobbero utile di far 
modificare, o perché gravose, o perché allontananti il com- 
mercio, così necessario ad un attivo centro industriale, qua- 
le fu Cava (e verrà dimostrato ciò a proposito degli Sta- 
tuti delle Arti Tessili). E la modificazione unica, possibile 
e radicale, dovette apparir quella dell'aggregazione, del con- 



ci) Vedi Doc. XXXVIIIF. — pag. XCIII. 

(2) Vedi Doc. IF. III. pag. VII a XIII. 

(3) Vedi Doc. XXVl. pag. LXVIII. 



— 198 — 

ferimento della cittadinanza, affinchè uguali diritti e doveri 
fossero statuiti a riguardo di persone, le quali collaborava- 
no al benessere della città, come i cittadini. 

Dove però io dissento, un poco, dalP ^r^o Brandileone, 
è in qualche sua affermazione troppo d^mmatica. Egli, ad 
esempio, non solo nega del tutto a' comuni meridionali, in 
genere, ogni e qualsiasi indipendenza, per legiferare all'in- 
terno ed alP estemo, ma sostiene pure che, se atti uscenti 
dair orbita della semplice amministrazione, si riscontrano , 
sono dovuti o a privUegii o ad usurpazioni. Ora, io V ho già 
innanzi scritto; pe' comuni meridionali c'è poco da affer- 
mare dommi , perchè, ad ogni passo , possono incontrarsi 
elomenti i quali sorprendono per la loro singolarità. Alme- 
no, pel fatto mio, per P Università di Cava, io credo non 
si possa parlare di diritto esterno; ma non credo, si possa 
negare assolutamente V esercizio di diritti meramente poli- 
tici, i quali derivarono non per le lotte, le rivolte o i pri- 
vilegii air Università, ma per la singolare sua costituzione, 
effetto della singolarissima sua storia, ed io queste cose ho 
provate, e non mi ripeterò certamente. Eoocepiio firmai re- 
gulam, mi si risponderà, e sono d' accordo; pia quel che 
io tengo a ribadire, è questo: che nessuna regola a priorij 
in nessun verso , "parmi prudente fermare sulla materia , 
almeno per ora, allo stato delle cose; e meno ancora quan- 
do una certa nervosità insofferente ci investe, in presenza di 
lavori spropositati o del tutto erronei, nel loro fondamento 
e nella loro costruzione. 

Ciò premesso, e ritornando al soggetto mio, panni non 
dubbio che i poteri comunali nella Università Cavese , lU- 
rono non solo amministrativi, ma, in prosieguo, ancora di 
un ordine più elevato, cioè a dire legislativi e d'imperio; 
sicché, rispetto a Cava , sarebbe un errore quel che molti 
scrittori affermarono, che cioè i Comuni meridionali furono 
unità esclusivamente amministrative e per nulla politiche. 
Esagerare l'importanza politica de' medesimi, non sarebbe 
giusto né, credo, serio; ma negarla onninamente parmi al- 
tresì errore non perdonabile. 



— 199 — 



L' Università Cavese non deliberò sempre unicamente in- 
torno a' fiscali, air amministrazione de'dazii, alle opere 
pubbliche etc... ma ancora intorno alle fortificazioni, agli 
armamenti, e perfino intorno all' assedio di Salerno, ed alle 
relazioni fra Salerno assediata e nemica e Cava istessa. È 
vero che tutto ciò, d'ordinario, faceasi in presenza del R. 
Capitaneo, e nelP interesse del Re, prò statu regio et be- 
neficio hujus Universitatis ; ma sempre noi incontriamo 
uno smembramento di potere e di giurisdizione , a favore 
dell' Università, e d'altronde è pur vero che più volte Cava 
prese iniziative ardite e pericolose, quando il Re prediletto 
mancava , e contro i poteri costituiti, e senza l' intervento 
di regii officiali. E, quanto a legislazione, provocò prima e 
di continuo modificazioni vantaggiose intorno al proprio 
reggimento, a mezzo di diplomi e concessioni Sovrane, po- 
scia presentò all' approvazione vere leggi ed ordinamenti , 
per ottenervi la sanzione regia, quando erano state le stesse 
però deliberate in Assemblea generale, unanimiter. 

Ma, da tutto ciò ad una vera indipendenza ed autonomia 
ad una vera cosiituzione statale, ci corre, e assai; no. Cava 
non fu una repubblica fiorentina, ma neppure fu una unità 
unicamente amministrativa. 

E potrebbe pure obbiettarmisi: che, se l' Università Cave- 
se esercitò poteri di ordine più elevato delle mere facoltà 
-amministrative , fu appunto per speciali concessioni e per 
singolarissime condizioni, nelle quali si trovò talvolta essa 
talvolta r intero reame ; ma a me non pare esatto il fer- 
marsi così alla parvenza delle cose e de' fatti, senza indagar- 
ne le cause e lo spirito. 

Anzitutto non possono guardarsi alla stessa stregua i co- 
muni feudali, le città demaniali, e quelle città le quali tro- 
^aronsi , per la loro origine e per la natura de' loro ordi- 
namenti , in condizioni più favorevoli delle feudali e delle 
demaniali. Poi, non è sempre vero che poteri d' ordine po- 
litico fossero esercitati dalle Università, per cause e condi- 
zioni anormali, imperocché ciò vuol dire applicare criteri, 
'Sttuali a coso d'altri tempi, cadendo in anacronismi. 



200 



jpoca,ao 
imperocd 



^4 B>ol«l» * . ,^e cose . i«*"^. ^ ùwesUr» ^ ' 
^ ^ avvenne P®*^ ^ . :„ condiiw^^ *" orovate 

fu dal de v gaio regw» 

eà opposto, coni ^ ^^,tò po 

V Cbi rappresa 
/..«« Caveae ? 



— 201 — 

Evidentemente, ne' tempi primitivi, quando vero comune 
non esisteva ed appena se ne preparavano i germi, furono 
le Assemblee, le riunioni di tutti gli interessati, quelle che 
decisero degli affari, concernenti Iwmines terrae Cavae. 
Poi, per trattare affari di grave momento, o per cliiedere 
privilegii, esenzioni etc, cominciò T Universitus a nominare 
Sindici ad hoc, mandatarii cioè per determinate incomben- 
ze (1). Necessaria selezione, adattamento di organi speciali 
per singolari e diiUcili cose! Questi Sindici erano, d' ordi- 
nario tre, perchè ciascun d' essi rappresentava una Provincia 
od aggregalo di villaggi, come rilevai a proposito del Di- 
ploma di lioberLo d' Angiù del 1313j e, adempiuto al man- 
dato, ne rendeano conto alla Assemblea mandante. Furono 
essi consliluU ad hoc, lino a quando non crebbero i rap- 
porti giuridici, ed il bisogno d'una rappresentanza perma- 
nente non si lece avvertire; imperoccliò, quando tutti rico- 
nobbero questa necessità , troviamo non più più i ti*e Sin- 
dici, ma il Sindico Universale, il quale rappresentava e ge- 
stiva per 1* Università intera, durante un anno. Ed in tede 
epoca, noi troviamo in Cava che i cittadini, per concessio- 
ne dell' Abate Ligorio, eleggono altresì i Gatapani per ogni 
quartiere o provincia, quoUbet trhìiestre ; mentre gli oUi- 
ciali della Badia amministrano giustizia penale e civile, il 
Capiianeo e il Vicario civile , coi rispettivi sidjordinati il 
ùajulus il judcjOy il nolarius , e , pel Caslrum S. Adjuto- 
vis, il niagislcr o Gabarretta. 

La jurisdictio , i poteri di governo e d' imperio , sono 
sempre riservati air Abate loudatario, mentre all' Univer-sità 
è riservato il diritto di eleggersi rappresentanti e reggito- 
ri, per regolare Tesazione de' carichi pubblici, per l'anno- 
na, per rappresentare tutti di fronte al feudatario medesi- 
mo, ed a' suoi olliciali (come , ad esempio , nel caso in cui 
eran citati dieci o più cittadini innanzi al capitaneo) (2) e 



M) VtHli nMro — pag. 71 <» sep.. 
(2) V(hII rcin) pap. H2. 



— 202 — 

per esercitare da ultimo una specie di controllo all' opera 
d^li officiali sudetti, controllo che poi troviamo inte^^to 
e definito nelP istituto del Sindacato, che consistea nell'esar 
me della rispettiva gestione degli officiali stessi, post de- 
positum officium. 

In prosieguo, troviamo da una parte diminuita i' influen- 
za della Badia, il Capitaneo e la sua Corte divenuti offi- 
ciali regii, alla Badia spettare unicamente l'esercizio della 
giustizia civile, a mezzo del Vicario civile, de'bajuli , del 
giudice annale e del notajo, ed alla Università devoluto il 
potere di anmiinistrarsi liberamente , e di ordinare a suo 
libito il sistema daziario e fiscale, nonché di organizzare 
la difesa propria, sotto la sorv^lianza del rappresentante 
regio, il Capitaneo (1); cose, per verità, un tempo devolute 
al feudatario , il quale anzi avea allora tutto il diritto di 
richiedere i Cavesi del militare servizio, come già dimostrai, 
e non ebbe più tale diritto dall'epoca di Giovanna li (2). Il 
Sindaco governa ed amministra , esige e paga il pubblico 
danaro, e ne rende conto esatto all'Assemblea, quando fini- 
sce la gestione. Così, nel 25 agosto 1405, Raimondo de Te- 
sone , Sindico Universale, acquistava una casa ed un giar- 
dino per la rappresentanza dell' Università (3). U primo 
tentativo di una rappresentanza più vasta ed ordinata, di 
una costituzione per la quale al governo della città potes- 
sero più cittadini collaborare e concorrere, lo riscontriamo 
all'epoca Aragonese, e propriamente durante le guerre Ira 
Angioini ed Aragonesi, Ed è proprio il caso di osservare 
con lo Spencer, che, a fianco dell' integrazione , che è il 
carattere primo dell' evoluzione , le società (come i corpi 
viventi) mostrano nettamente il carattere secondario della 
diffeì^enziazione (4), Cresciuti i bisogni , cresciuta la re- 



(1) Vedi retro pap. 99. 

(2) Vedi retro pag. 78 a 91. 

(3) Vedi retro pag. 88. 

(4j Spencer — Prlnclpes of Sociologie = II. C. IV. 



— 203 — 

sponsabilità del potere e moltiplicatisi i Ani del potere 
istesso. si differenziano e specificano gli organi del mede- 
simo. 

Ecco perchè troviamo in quest' epoca i primi eletti , il 
Sindico e i Conservatori dello Stato Regio e de' beni pub- 
bl'ci , in numero di 24; poscia, nel 1461 , ridotti a nove , 
appunto perchè, svaniti gli straordinarii doveri, cui forzava- 
no prima le guerre continuo. 

Questi fatti, quest'organizzazione, ebbero origine e vita, 
per le ragioni già da me accennate e discusse innanti , e 
tale stato di cose esistea già da lunga pezza , quando so- 
praggiunsero le le^i municipali di Ferrante d' Aragona ; 
le quali valsero a disciplinare le instituzioni esistenti, e non 
già a far sorgere o ad imporre una nuova costituzione, e 
furono applicate in quanto e per quanto gli usi, consuetu- 
dini e privilegi dell' Università Cavese poteano consentire. 
Da quost' epoca in poi (1482) troveremo una ripartizione 
dell' Università in quattro distretti, per la cresciuta popo- 
lazione e l'importanza di taluni villaggi; i 40 eletti, dicci 
I)cr distretto , ed eletti mcdiatamonte, dacché l' Assemblea 
eleggeva 9. persone (non 8 , perchè il Corpo di Cava coi 
villaggi intorno, ne eleggeva tre invece di due) , le quali 
persone ix)i, a loro volta, eleggevano i rimanenti, ad com- 
plendum qiiadì^aginfa. 

I quaranta eleggevano dopo, fra loro, il Sindaco e gli al- 
tri odlciali, come ad esempio i catapani e i collettori; (1) seb- 
bene de' catapani la nomina dovesse essere approvata dalla 
Radia, come vion provato anche dal documento del 1501 , 
da me altrove riferito (2). Non troviamo ancora il Cassiere, 
nò il vero Cancellar ius, i)erchò il Sindaco gestisce ancora 
jKìrsonal mente il pubblico danaro, e l' Università si regola, 
in OLrni negozio, per atti notarili, e perciò innanti al Tudcx 
ad contractus e por ministerio del Noiariiis puj^licus 



(1) Vedi relro pag. 90 e seg. 
[ì) Vetii retro pag. I3G. 



— 204 — 

ubilibet per totum Regnura Siciliae citrn Pharum , Re- 
già Auctoìntate. 

Sembra però un Segretario esistesse nel 1482, ma senza 
tutte le attribuzioni e Tinjrerenza che, in prosieguo, si ebbe, 
e panni possa desumersi da quel singolare documento ri- 
ferito da me in appendice , intomo alla ripartizione degli 
oneri fra le Provincie, nel quale è statuila la rata prò D. 
X. prò telis donatis Uxori Sccrelarii (1). Non insisto però 
su questo fatto , perchè potrebbe pure essersi trattato di 
uu Spretano del R. Capitaneo, o d'altra persona. 

Il Capitaneo, un tempo nominato dagli Abati, è divenuto 
r^o, air epoca aragonese, e già innanti ebbi a discutere 
sulle attribuzioni di lui e della sua Curia, sulle forme della 
immissione in possesso, e sul giuramento che earli prestava 
dinanzi Y Assemblea, il Sindico, gli elotti, il judex ad con- 
tractus ed il NotariicSy giuramento che mentre ne ricordava 
le potestà, prefiniva di queste i limili, di fronte a' privile- 
gi, alle consuetudini, di cui l'Università avea sempre go- 
duto (2). 

E, nel 1482, il Sindacato riguardante l'amministrazione 
del Capitaneo e do' suoi officiali , lo troviamo più preciso 
e definito, e già ne addussi, a suo tempo, una prova sicu- 
ra, coll'atto del 1 settembre 1482 per Notar Simonello Man- 
grolla, col quale si eleggevano tre cittadini, por sindacare 
la condotta del cessato R. Capitaneo e sua Curia e fami- 
liari , per potere poi consegnargli le lettere si?idacatoriey 
o, come a dire, un certificato di soddisfazione. 

Accennai, a suo tempo (3), che il Sindacato , degli oili- 
ciali , fosse una instituzionc generale nel regno , così che 
nel secolo XVI e poi nel XVII e XVIII , potemmo avere 
una breve ma importante letteratura giuridica sull' instituto 
medesimo, da me già accennata nella bibliografia. 



(1) Vedi Dot: X. pag. XXX. 

(2) Vedi reiro pag. lOi e seg. 

(3) Vedi reiro pap. ^05 e seg. 



— 205 — 

11 Sindacato degli officiali, secondo Sclopis (1), seguito in 
ciò dal Fertile (2) , sarebbe derivato dal diritto giustinia- 
neo (3), che prescrivea agli officiali incaricati dell' ammi- 
nistrazione superiore delle provincie , la permanenza per 
50 giorni nella loro sede, onde poter soddisfare alle do- 
glianze di quelli che si credeano danneggiati ed ofTesi. 
Sclopis ad<Juce come ragione principale per ritenere questa 
derivazione , il fatto che ne' più antichi statuti comunali , 
come quelli di Pistoja, trovasi quasi integralmente ritenuta 
la disposizione dello leggi giustinianee, mentre, in prosieguo, 
cominciò ad alterarsi e trasformarsi la instituzione profon- 
damente. 

Non pare a me improbabile che anche nelle province 
meridionali si fosse verificato lo stesso fatto, dell' applica- 
zione del diritto giustinianeo agli ordinamenti del regno , 
perche no troviamo la prima volta fatta parola nella co- 
stituzione di Federico II , Volumus ci praesentis legis 
edicto sancùnus (4) , colla quale fu stabilito: che i Giusti- 
zieri, Camcrarii e loro officiali, rimanessero, j^ost finltum 
offlciuìdy per 50 giorni nella residenza, apud succcssorcs, 
allinchù fosse possibile V esame de' loro atti , e l'esplica- 
monto delle querele degli oflesi o danneggiati, e poscia il 
risarcimento del danno per avventura arrapato al fisco od 
a' privati , e 1' applicazione della pena , a comminarsi dal 
Re (5). 



(I) Sclopis — I. 161. — 

r2> PEnTiLE — U. pag. <00 a ^12. 

(3; CimI. lil. io. lih. I —Novella 8. r. 9. 

(ij Ciò M'iiiltrn ('oiifiTniarc Andrea d'Iseniia, il ifiiale, a proposito di questa 

Co<lilu/.ioiie di Federigo li , notava: yovn consi. volumus Hkmovet jis 

cuMMr.NK f. ut omnt\s Inm civ. ifuiim milil. !. I. srd iH*r cap. in plnmcie 
prò qnoUhet unno drhet statr per 10 dies tri prò rata tnnporis , et ni- 
hitominus jutssunt accusan et inquiri contra eos , et punientur ut dieit 
litera. Itrm in quadruplum stcut fures vianifesU. supra de off. Furi. /. 
ap. Andreas — C(>N^TlTl•Tu^^ES Rewni. 

!'i; Oubtiluiioues ilegni — Coost. VoIìììhhs et praesentis. 



— 208 — 

nem obtentaniy ed , in caso di condanna , da rilasciarsi a 
chi ottenesse sentenza contro T officiale , punendosi altresì 
colla perdita d'ogni salario i contravventori; g) fu da ultimo 
proibito di prosciogliere chicchessia dal sindacato, non po- 
tendo questo aver luogo che al termine definitivo della ge- 
stione (1). 

Nel 1550 , Carlo V , concesse a Napoli il diritto di fiur 
sindacare i liegii officiali , a cominciare dal Reggente la 
G. Corte della Vicaria, dagli Eletti della città, senza inter- 
vento di qualsiasi regio officiale , colla condizione di non 
abusare della concessione stessa: dummodo non abulantur 
dicto Capitulo et grafia (2). 

Ma, durante il Vicereame (l'epoca degli abusi e delle 
angario in danno de' poveri sudditi) i r^ii officiali si negava- 
no sottraevano al controllo del sindacato; donde le Pramma- 
tiche del 12 Aprile 1585, 12 Gennaio 1588, 31 Ottobre 1588, 
e 15 Aprile IGOO (3), tendenti a ripristinare il vigore del- 
l' instituzione. La quale poi fu tenuta ferma anche da Car- 
lo III e Ferdinando IV, colle Prammatiche IX a XVI sotto 
il titolo De Syndicalu o/fìcialium (4). 

La giurisdizione del sindacato fu dunque concessa alle 
Università, da Ferrante d'Aragona, nel 1477, mentre prima 
il sindacato de' Regi officiali era esercitato dagli officiali 
successori, giusta la costituzione di Federigo IL E ciò vie- 
ne a confermare V opinione già da me espressa , che, du- 
ranto il dominio degli Aragonesi, le Università vennero ad 
acquistare maggiore autonomia; e non potea essere diver- 
samente, dacchò il Sovrano quasi si spogliava di un diritto 
incidente all' impet*iumy per investirne le Università stesse. 

11 sindacato por gli officiali comunali poi, fu praticato a 
simiglianza di quello per gli officiali r^ii, e già io ne ho 



(1) Nuova CoUes. delle Prammatiche (Napoli 1805) Tomo XIV. ]>ag. 205. 

(2) Idem. Eod. pag. 206. 

(3) Idem. Eod. paic. 207 a 2tO. 
[i) Idem. EiHi. p.^ 210 a 214. 



— 209 — 

addotti , nel corso di questo lavoro , taluni esempli , come 
per Filippo Vertulatta già. Sindico della Università, di 
Cava (I). 

Le cause per le quali potea incorrersi dagli officiali, nel 
sindacato, furono cosi riassunte da Francesco Carrabba, nel 
suo trattato Praxis Syndicalas officialium ; a) denegata 
ritardata giustizia , b) tortura indebita, e) carcerazione 
indebita , d) illegale giudizio criminale , e) estorsione , Q 
concussione, g) vendita o baratto della giustizia , ii) sper- 
giuro, per non osservanza dei termini del giuramento pre- 
slato nell'atto della immissione in carica, come ad esempio 
per r inosservanza de' Privilegii di una Università. , cui si 
era giuralo rispetto (2). 

E, quanto agli oiliciali comunali. Sindico ed Eletto, giu- 
dici annali, mastri d'atti, etc, Tautore enumera, ne' capitoli 
seguenti (XIV a XVII), le cause del Sindacato, secondo le 
funzioni rispettivamente da essi esercitato. No troviamo 
fatto cenno in taluni documenti da me innanzi ritoriti, e 
precisa definizione nel documento del 21 Febbrajo 1-183 (3). 

Non è questo il luogo di tratiai^c, cjo j^rofessoy T impor- 
tante argomento, degno di una vasta opera, tanto da stu- 
diarlo minutamente da' primordii sino all'epoca borbonica, 
travei'so le varie suo evoluzioni , determinate dalle condi- 
zioni generali e successivamente diverse, politiche , econo- 
miche ed amministrative del regno. Basta, per Tintelligen- 
za di quanto io dovea esporre , in ordine al reggimento 
dell' Uni versi tii Cavese, questo rapido sguardo , e basta a 
me r aver notata la difierenza dell' instituto po' regii offi- 
ciali e gli officiali delle Università , secondo le epoche di- 
vci'se. 

Un sindacato speciale, una vigilanza continua cioè , du- 



(f) Vedi retro pag. 126. 

(2; Carraua — Op. eli. Pars. U. pag. 65 a 110. lliS4*on(ra pag. lOi retro 
e Dw. \I. pag. XXXI. 

(3; Vedi Due. XII. pag. XXXV. 

26 



— 210 — 

rante l' esercizio della carica , io trovo in Cava , riguardo 
al Sindico , e ci6 risulta da documenti che ho riferiti per 
intero, quanto alla lite , che erasi mossa contro la Badia , 
donde le due proteste del 9 Gennaio e 1 Aprile 1502, per 
parte d^li eletti e de' cittadini (1). Ma questa vigilanza era 
esercitata in casi singolari, per contingenze e fatti di in- 
dole gravissima, e pe' quali il danno possibile sarebbe stato 
facilmente irreparabile, dove si fosse aspettata V epoca della 
scadenza dall' officio. 

Il sindacato, come ben sì comprende, fin quando fu scru- 
polosamente esercitato, fu efficacissimo mezzo a contenere 
gli officiali d'ogni specie ne' limiti delle rispettive attribu- 
zioni, nonché in quelli della rispettiva responsabilità ; sic- 
ché il governo, l'amministrazione, la giustizia, serbavano 
un andamento regolare, normale. 

Ma quando si volle e si potè prescindere da quel freno, 
tanto Tamministfazione della giustizia quanto il reggimento 
comunale decaddero e si pervertirono, con irreparabile danno 
delle istituzioni e del benessere de' popoli. 

I limiti e i vincoli del potere del Sindico, m^lio furono 
determinati dall'assemblea popolare, colla deliberazione del 
1483, della quale si chiedea al Re l' approvazione, e da me 
riferita integralmente, imponendosi al medesimo 1' obbligo 
di dare cauzione e fideiussore , per V amministrazione che 
egli avea del pubblico danaro. Ecco le precise parole della 
carta. Ilem quod in fine sui Sindicatus, teneantur dicti 
Sindicij praesens et successive futuri , finire eoì^um ad- 
' ministraliones, et sotisfacere id quod eis fuit invpositum 
per dictam Universitatein 

Itera dictus Sindicus , qui in praesentiarwn est ardi- 
status et aia successive futuri, teneantur calculum pofio^e 
de administratione eorum. 

Si specifica e differenzia ancora dippiù il governo nel- 
r Università , quando que' tali eletti, i quali doveano poi 



(\) Vedi retro pag. 436. Doc. XXXI Y e XXXV. pag. LXXXV a LXXXIX. 



— 211 — 

eleggere, a loro volta, gli altri, diventano gli eletti, che in 
numero di quattro con quattro sostituti, collaborano, a gui- 
sa di Giunta, col Sindico, insieme rappresentando il pote- 
re esecutivo. Questo potere fti cosi definito : qui (electi) 
habeant providere in cunctis necessariis Universitatis 
jaìììdictde una simul , aut prò inajori parte ^ x^rout ne- 
cessitas requirit (l) ; e vuol diro che nulla potean fare , 
Aiori quanto era stato precedentemente deliberato dairUni- 
versità, e quanto i casi di urgenza imponevano, non essen- 
do possibile riunire l'Assemblea suir istante, ed in casi, 
ne' quali ogni ritardo potea generare un danno agli inte- 
ressi comuni. Si perfezionano gli organi , di pari passo 
coli' integrarsi dell' Università, 

La quale, a' tempi di Carlo Vili, ed in forza del Diploma 
da costui concesso, acquistò sempre maggiore autonomia e 
maggiori diritti. Sicché troviamo, nel Diploma medesimo, 
fatto cenno del ludex annalisy da eleggersi per parte del- 
l' Università, onde avesse parlo e voce ne* giudizii criminali 
innanti la Curia del R. Capitaneo. Questo giudice annale , 
non era e non potea essere il giudico a' contratti, e nep- 
pure il bajulo, era invece un magistrato in materia cri- 
minale , perchè la giurisdizione civile di primo grado era 
tuttavia esercitata dalla Badia , a mezzo del suo Vicario 
Civile, e la lìadia ancora a quel tempo nominava i giudici 
a' contratti ed i bajuli. E d'altronde un documento inop- 
pugnabile prova quanto ho affermato, il documento cioè 
del 10 Dicembre 1496 (2), che parla della elezione del Sin- 
dico e del giudice criminale penes Capitaneum Civitalis 
Catae. Era un rappresentante della Università, d'ordinario 
lo stesso Sindico, il quale controllava V azione del Capita- 
neo e della sua Curia, oltre il finale controllo , esercitato 
poi dall' Università col Sindacalo^ cui quegli olHciali rogii 
eran sottoposti. Cosi completavasi da un lato V autonomia 



(I) VtHli reiru pag. 108. 
2) Vedi rctru p«g. 121). 



-1- oio _ 

dell* Università di fronte al feudatario, per la giurisdizione 
criminale, e d'altra parte frenavasi, sotto oirni aspetto , il 
potere degli offlciali regii, temendo che avessero questi ad 
opprimere , più che non quelli del Cenobio, i cittadini, me- 
nomandone le prerogative, con tanta fatica e sacriflcii, con- 
quistate. 

Il Sindico, neir epoca turbinosa che durò dalla riconqui- 
sta del regno , per parte di Ferrante II d' Aragona , alla 
conquista spagnuola , lo troviamo eletto non più mediata- 
mente , cioò dagli eletti, ma immediatamente dalP Univer- 
sità , come già rilevai a proposito del documento 10 Di- 
cembre 149G (1). 

Questo dovette certamente essere un fatto passeggiero, 
non permanente; ixìrchè riappare la elezione mediata ncl- 
Tatto del 1537, che ho rifoiito integrnlmenlCcilirove(2). For- 
se fu ritenuta , in momenti gravi e turbinosi , necessaria 
una elezione per acclamazione generale , quasi per poter 
conferire que' poteri, che, d' ordinario, ritenevansi riservati 
esclusivamente air Assemblea. 

Il Sindico era eletto, come gli altri olliciali, annuatiui ; 
ma ciascun anno, la elezione dovea cadere sopra uno diagli 
eletti d' un ([uartiere, per turno, ad evitare il sopravvento 
d' una Provincia sulle altro, e ad assicurare 1' uguaglianza 
neir esercizio del potere. Ma, nel 1537, troviamo in vigore 
una forma di elezione diflcrente da quelle dianzi connate, 
ed io ne ho fatta disamina a suo luogo (3), cioè a tlii-e il 
sistema per esclusione, su tre nomi presentati dalla Pro- 
vincia, cui spellava pel turno, e doven*lo decidere la sorte. 

È superduo qui ripotere le vario riforme del reggimento 
che si seguirono dal 1515 al 1G57, avendole già, nel capi- 
tolo precalente , esaminate minutamente. Da queir esame , 



(1) Vedi retro pag. 129. 

(2) Vedi Doc. XXXVIH. pag. XCVH 

(3) Vedi rclro pag. \'ò\. 



— 213 — 

parmi, si rilevi con chiarezza quali fosssro i poteri, e co- 
me e da chi esercitati nel comune Cavese. 
• Ioan Andrea de Gurti propose un Consiglio di 40 , dal 
quale dovessero eleggersi il Sindico e gli eletti , esercenti 
il potere esecutivo. Il Duca d'Alba poscia ordinò che gli 
eletti in numero di otto e il Sindico fossero nominati dai 
40, per ogni anno di un triennio, quatriennio o quinquen- 
nio. Non voglio ricordare V ultima proposta di riforma , 
perchè, sembra, sia rimasta allo stato di progetto. Però 6 
necessario osservare che da essa si rileva avere già la sua 
importanza il Segretario, Cancelliere del Comune, il quale 
era, d'ordinario, un notajo, e le funzioni del Sindaco esser- 
si anche più precisate differenziandosi, perchè il Cassiere 
del Comune ha la custodia del pubblico danaro , il carico 
d' esigerlo e pagarlo secondo gli ordini del potere esecuti- 
vo , cioè del Sindico stesso e degli Eletti. Tutti sottoposti 
al Sindacato , finita la gestione ; ma ciascuno nella sfera 
delle proprie attribuzioni. 

VI. Se queste furono le forme nelle quali successivamente 
si concretarono il regime e i poteri nel Comune Cavense , 
e se , come già dianzi ho connato, troviamo, in questo, ca- 
pitoli, privilegi e Statuti, i quali furono successivamente le 
leggi fondamentali del diritto pubblico ( jus reginiinis) 
deir Università, è necessario, anche per questa parte, rias- 
sumere i dati di fatto raccolti , per trarne possibilmente 
esatti criterii. Mai, come nel caso presente, l'opinione di 
molti autori, intorno airorigine remota degli Statuti comu- 
nali , non solo in Italia, ma anche altrove , ho riscontrata 
più esatta, e più che altro al caso mio farebbero le parole 
del Bininner: Das gescìiriebeìie Stadtrecut loeist ah di- 
teste Quelle privlleglen (Handfesten) auf, loelcìie zuersl 
die Kónige , dann aucli die Landesherrenn erlheillen , 
(1) dove pero vogliano intendersi nel senso che i privilegi 



(1) Bllu^'^ER — (ieschirhte nnd Quellen des DeiUschen Hechts im Ency 
klo(KÌdie (ler Kechlwisscuschafl. v. HollzcndorlT. Leipzig. 1882 pag. 227. 



— 214 — 

de^ Sovrani furono causa prima e remota di una condizio- 
ne giuridica, la quale poi agli Statuti ed alla costituzione 
comunale dovea necessariamente condurre. In contrario do- 
vrebbe invertirsi, cronologicamente, il concetto delP illustre 
professore di Berlino, nel senso di ritenere, almeno pel ca- 
so mio, che gli statuti comunali in Cava cominciarono con 
lo concessioni di privil^ii e di capitoli per parto de' feu- 
datarii Abati, e poi ebbero incremento da' Privilegi Sovrani. 
E ciò non altererebbe il concetto istesso, nel suo fonda- 
mento, percbè, essendo a' feudatarii ogni diritto o preroga- 
tiva derivata dal potere Sovrano, e parte di questa eccezio- 
nalmente esercitando essi verso i proprii vassalli, è sempre, 
neir una o nelPaltra forma, dalla Sovranità che deriva e si 
origina il diritto statutario. Ed, a me pare , di avere lar- 
gamente provato come le immunità, la giurisdizione,il feu- 
do, ed ogni singolare prerogativa agli Abati di Cava fosso 
da' Sovrani stata trasmessa, e come da un insieme di tante 
cause, e principalmente dalle immunità e dalla giurisdizio- 
ne della Badia, fosse nata V Università istessa, e come gli 
Statuti Capitoli del feudatario cominciassero a conferire 
certi diritti a' vassalli, e come poi, per successive concessioni 
Sovrane, si fosse costituito un diritto ed una pratica comu- 
nale, e come, da ultimo, e perchè si fossero generati gli 
Statuti del reggim^to. 

E però, a tener sempre presento una distinzione fonda- 
mentale fra gli Statuti , i quali furono legge municipale , 
intorno alla costituzione municipale istessa e raramente ri- 
flettenti il diritto privato e le consuetudini , le quali più 
propriamente riflettevano il diritto privato, specialmente 
le successioni, le doti etc (1) Ed in Cava troviamo talune spe- 
ciali consuetudini (2) , derivate assai facilmente dal diritto 



(1) Confronta de Schulte — Deutsche Reichs und Rechtsgeschichte. % 60. 
pag. 458. Pertile. Op. cit % 67. Voi. II. pag. 655 e 656. Aliakelli. Delle 
consuetudini e degli Statuti Municipali nelle Proo, Nap. 1873. p. 28 e seg. 

(2) Vedi retro pag. 50 e Doc. I. pag. V. 



^ — 215 — 

longobardo, misto ad altri elementi, intorno alle successio- 
ni e specialmente intorno alle regole dotali, come , per le 
doti stesse, ne troviamo altresì specialissime nelle città vi- 
cine, ad esempio in Amalfi e Nocera; ma di ciò a suo luogo, 
a proposito degli Statuti delle doti, nella seconda parte di 
questo lavoro. 

Degli Statuti propriamente detti, regolanti i poteri pub- 
blici e r esercizio de' medesimi, troviamo appena accennato 
r embrione nei Privilegi de' Sovrani e ne' capitoli del feu- 
datario , poscia sviluppato e determinato abbastanza nelle 
formolo di giuramento de' Sindici ed altri officiali , che a 
noi risultano da talune deliberazioni delle Assemblee, per 
nomine degli officiali medesimi e dalle immissioni in pos- 
sesso de' R. Capitanei , per quel che riguarda i rapporti 
de' Capitanei stessi coli' Università (1). Anche più perfezio- 
nata la regola del governo troviamo in qualche delibera- 
zione dell' Assemblea popolare, per la quale si chiedea pu- 
re l'assenso regio (2), e ne' successivi Diplomi di Carlo Vili 
e della Triste Regina (3), e nelle successive e continue de- 
liberazioni e contratti dell' Università, o riunita ne' comizii 
od a mezzo de' suoi rappresentanti. Statuti completi, i quali 
riassumono tutto lo stato di diritto precedente , e lo cor- 
r^[gono dove par necessario ed utile, li troviamo nell'epo- 
ca della decadenza dell' Università stessa , quasi opere di 
critica, dopo la poesia e gli entusiasmi di una geniale 
creazione. 

Il Portile, scrivendo della distinzione fra Statuti e consue- 
tudini, ed affermando che, d' ordinario, queste riguardavano 
pressoché esclusivamente il diritto privato e penale , sog- 
giungeva: « ed è appunto per questo, che comunemente le 
€ leggi municipali «del Napoletano e della Sicilia , lasciato 



(f ) Vedi retro p. 64. 65. 66. Ih, 73. 82. 83. 88. e seg. 402. 404, e Doc. 1 a XL 

(2; Vedi Doc XI 1. pag. XXXV. 

(3) Vedi Dof. XVII. pag. XLIX. e Doc. XXXMI. png. XCIII. 



— 216 — 

« il nome (li Statuti, che prendevano nel!' Italia Superiore, 
« si domandarono consuetudini ». Ed, in nota, poi osserva 
che, talvolta v' hanno pure colà, e ne prendevano anche il 
nome, veri Statuti regolanti il. governo della città , e cita- 
va gli Statuti di Molfetta (1). 

Ora, con tutto il rispetto air illustre scrittore , mi per- 
metto di osservare , che queste aft'ermazinoi non possono 
essere ritenute conformi al vero , e che le stesse derivano 
precisamente dalla poco esatta cognizione delle fonti del 
diritto patrio napoletano , nonché dalla prevalenza d' un 
giudizio ormai dissipato , pel quale a' comuni del mezzo- 
giorno d' Itaha fu negata, un tempo, ogni e qualsiasi libertà 
ed autonomia, quasi di essi fosse avvenuto quel che di Ca- 
pua scrisse Tito Livio (2) : Uabilari lanluui, tanquciùi ur- 
bem^ Caintaìii frequcntmHqtui placidi corpus nlllum ci- 

VITATIS , NEC SENATUS, NEC PLEBIS CONSILIUM , NEC MAGI- 
STRATUS esse! 

A volere emunerare gli statuti e i Capitoli , vere leg<^i 
intomo al governo comunale, nelle Università del Napoleta- 
no , sarebbe opera lunga e nojosa. Basta leggere le opero 
da me citate nella bibliografia, per non parlare piiì di raro 
eccezioni, cosi come sembra aver voluto fare T illustre Prof. 
Portile, e basterebbero, per tutte, le opere doir Alianelli e 
del Faraglia, per far riconoscere l'importanza e il numero 
degli Statuti, nei comuni delle province meridionali. 

E r esempio di Cava, certamente non par fatto per riba- 
dire r opinione dello scrittore suUodato, perdio in essa tro- 
viamo tutta una lunga serie di capitoli e di statuti del 
reggimento comunale, mentre distinte e separate ne sono 
le consuetudini, riguardanti il diritto privato, come quelle 
per le successioni e quello dotali. 

Neil* Università Cavese troviamo^ anzi una storia impor- 
tante e ricca degli Statuti del reggimento, e poi singolari 



(1) Pebtile Op. di. Voi. n. pag. 656. 

(2) Tito Livio — Hisl. XXVI. 16. 



— 217 — 

consuetudini delle doti, delle successioni, e poscia Statuti dolio 
arti tessili e Statuti delle doti, cioè nuove loggi dotali, di- 
rette a correggere le consuetudini degenerato od a riniuo- 
▼ere abusi . . • . , una produzione giuridi(*a insoninìa abba- 
stanza vasta, attestante una vitalità non comune, o non già 
cosi meschina e ristretta , come la ebbe a concopii'O , poi 
comuni meridionali in genere , il Portilo. Voramotili^ po- 
trebbe obbiettai*si che tutte queste manifestazioni loirislAti- 
ve , api)arlengono alla categoria degli Statuti dolla giuri- 
sdizione feudale della Badia, per sjostenoro clu», nc^u doven- 
do confonderei coi veri Statuti di comuni autonomi , sia 
fuor di luogo la rispettosa obbiezione da noi mossa all'opi- 
nione del Portile; ma, per voritii, una ossorvaziono siilatta 
supporrebbe il non avere avuta rognizi<.)no di quanto io Im 
minutamente esposto e dimostrato w\ cors») di «juivsio la- 
voro, imperocché se ó voro che in Cava troviamo gli Sta 
tuti di giurisdizione feudale, o son quelli intitolati (-aiiitoli 
degli Abati Leone II, Filip[»o e Ligoi-iu. r potiNddM» |l>rs«* 
neanche dirsi tale il Diploma della Tristi.- U<\uiiia, loudata- 
ria della città por breve tempo, olin^ i I)ii»lomi o Piivil(\ui 
Sovrani, i quali non possono cor-anuMii»» «lirsi Statuti i' m«»- 
no ancora signorili o feudali, troviamo altr»'s*i rd in mag- 
gior copia veri Statuti del roggi men lo , prima arnMinati 
ne' giuramenti o nelle deliberazioni dell' A>iSL»mbl<vi, jMisria 
redatii in maniera ori»anica «* compbua fd .inclie p«»r n|n»- 
ra di giurcconsulli, senz:i :il»MiM.a ingerenza ili fi'udainrii» , 
né dirotta ni* indiretta. 

Ed il contenuto drgli uni r d«\iili altri «liil'frisco abl»;i- 
stanza radicalmente ; Impcrncché monin» n»»' (';q»it<'li tb»gli 
Abati la materia e risti'cii.i :\\ diritto p«'nal<» imI ;dl«' m«Ml.'i- 
lità e ibrmr^ dt^l pr(»cedim<Mìtn, in (pKinlo si liniitavano al- 
l' uopo i jioioi'i del Ibudatarin e suni olliciali, a' diritti tl«»l 
feudiuai'io pnr ^.m'\'ÌììÌ pei'sonali ^ i'«»ali <• pii'sta/innj sva- 
riate, all'annona ed oiUciali da i'l«»ggoi-si ^/// /tnr^ a'diritii 
suciossorii in rapport(» colla i'«»galia del liMiilalari«M» vi;i di 
s<;*guito; negli Strituti d*'I redimo troviamn tmicaiut»ate Nta- 
tuitn intorni' al diritta [jubblii'o int«'!'ini, i» vi si parla «li 



— 218 — 

elezioni, di uiliciali, de' limili de* i»uien loro conlerili, del- 
r esercizio di questi • del Sindacato, de" magistrati , della 
polizia etc. 

Ora., se ambo le Ibimc legislative, con diversissimo con- 
tenuto, noi rinveniamo successivamente in una stessa. Tni- 
versità, conn: in moltissime altre del mezzogiorno d'Iialia, 
è uopn ronclnd^M'e, da una parte, che quivi non fu una ec- 
cezion»». «.» più aurora rari^isima , l'autonomia e la leijisla- 
zione d«^l r»»i;ini'* comunale: che, conformi alle condizioni 
politica- sociali, si succedctteio le varie forme ritloiteiiu il 
diver>:o periodo evoluiivo, dal nascimento olT iniegraziou»» 
del comuuoj e che V Università l'avese dimostri un tale or- 
ganismo di l'.'giJii. da riconoscervi T espressione adeiiuata ♦* 
sicura di una vita ricchissima, tanto sotto 1' asjiettn poli- 
tico e civilr, guanto sotto l'aspetto econoniico. 

Fu proi>rio V imiM.»rianza, che la dimostrazione apodittica 
di questi fatti, assunse dinanzi al mio spirito, quella ch*^ 
m' indusse' ad un lavoro lungo, irto di dilluoltà, e con ra>- 
soluta certezza dol niimo strepitoso suce-esso; ma fu appunto 
n'»lla sporan/a di compiere un lavoro organico, per dissi- 
pare i preiziudizii intorno alla vita de' conumi meridionali, 
senza ricorrere a poesie fuoi- di luogo. E non ilimando oi-i 
un giudizio anticipato, perchè non potrà alruno lìjrmai^i 
mi ciliare e completo ioncetto della vita intera dolf l'h-- 
vei-sità Cavese , se non dnpn lu studio sugli Statini di.»iali 
e su quelli dell*» Arti Tessili. 

La vita è un complesso di svariatissimi eleuionti. i* non 

basta, a conoscerla , studiarne taluni , e, se la so«-ieià è 

un organismo • lo studio della vita d' una società , aL<'he 
ristrotla in ronlìni angustissimi, e e deve essere, non ma; 
uno studio iimitatij a taluni d«»gli elem«'nii che la compon- 
gono, ma sopra tutti analiìicanirnie e complessivamer.v^ 
riv<..lt'\ 






DOCUMENTI 



I. 



7 Marzo 1522— Capitoli dell'Abate D. Filippo de Haya. 



Ex privilegio Abbati8 Philippi facto sub anno domini mil- 
lesimo triccntesimo viccsimo secundo: dio septimo mensis 
martii quinta Ind. Inter cetera Gapitula sunt infrascripta 
Vid. prò ut apparet ex Instrumento facto manu notarli Johan- 
nis do monacha de Cava concessa universitatis et hominibus 
civitatis Cave. 

In primis q. conflrmantur omnia Gapitula determinata etde- 
clarata per quondam dominum Johannem muchulam de nea- 
poli doctorem actorem et quondam domnum nicolaum Kufu- 
lum do Ravollo juris civilis professorcm per quondam bone 
memorie Àbbatem leonem tunc Àbbatem dicti monasterii et 
conventum predictum ac Universitati hominum predictorum 
tunc ad id electos: 

— Item quod dictus domnus Abbas et successorcs ejus de 
aliqua coUecta in sui dono nullis unquam temporibus ipsos 
homines heredes seu successores eorum impetant vel mole- 
stent. 

— Item quod prò molitura seu macinatura frumenti et 
aliorum victualium solvatur prò quolibet thumulo granum 
unum minus tercio tantum in omnibus molendinis monaste- 
rii supradicti. 

— Item quod mercatores et viatores venientes ad terram 
Cavae sanctum adiutorem et pertinencias eorum libere pos- 
sint exoneraro et vendere victualia et merces eorum quas tu- 



krint per territomai dietoraH locannnubiaiiiiqDB ralaarifrt 
ÌD donuboB n iKH h pf i" et lods aliis honunom eonuDdem. 

— BoiIt qaod flaoi et statouitar anno qDolibet duo jndi- 
dioas Untmii io piedìcta terra Gare, Su Adùrtoris, ei perti- 
Dootiamm eonun, melìorilnB A saffiaentìoribas hoaunibus 
loGonim ìpGonnn. Item — qood bdbo qnotibet fiat e( creetor 
muis tuma bstjulDS in predida lana, qm stt sdHciens in 
odkio SDpradicto. 

— Item,qDodAat in dieta Una et in qoslibet^as Torìa aea 
ProTÌDCìa giTigiilìs trìbos mensibQS Catapooos omis prout 
fiiit bactenus coosuetum. 

— Item. qood fiant duo tfaaminì tam pio dìdo monastario 
quampro hominibos supradictis et perpetuo teneantatr, TÌd»* 
licei prò fructibus mcinirandis ad medium capellam et alùw 
prò meosuiandis nctaalibus ad thaminum Salem. 

— Item, quod dictus Domìnus Abbas et socoessores sea o& 
ciales eomm non procedant oootra htxmnes dìctae lerrae Oa- 
T3e,S. AiIìuuhìs et pertinentiarum eonun ex officio, aed iure 
ordinario ad petitiooem partis si procedere Toluerit da qua 
cumque causa. 

— llem, quod dictus D. Abbas^ saccessores ejus oon tra- 
hant nec citarì faciaat dictos homines nec aliquem eomm 
ad fòrum eorum extra terram Carae seu terrìtorium ejus 
prò quaestiooibus a^tandis. 

— Itcm.quod nou destìtuatur aliquis tpsonim hominum ju- 
ris ordine ooa observato possessione sua, per predictos domi- 
num Abbatem et Conventiun, nisi prescriptum esset tempus 
localionì facta de re monasterii supradicti. 

— Iiem, quod doto. Abbas praedìctus et successores ^us non 
procedant coatra aliquos homines de dieta terra Carae. S. 
Adjutoris et pertinentiarum eorum, ad examìnationem prò 
quacumque causa, ntsi in casibus a jure permissis. 

1. q. homines ìpsi non artantur nec compellantur ad sol 
vendnm aliquid prò jure passagli, plathee busiinulae quam 
habet dictum monasterium in Salerno: solvatur tantum per 
homines ipsos monasierìo censum augustale unum pminde 
debito numasterìo supradicto. 



I. q. homines ipsi non compellantur nec mandetur eis per 
ounidem D. Abbatem successores et Oiìlciales eorum deferre 
cum animalibiis eorum res prodicti raonasterii nisi cum sala- 
rio competenti. 

I. q. non debeantur ad aliqua servitia personalia nisi arti- 
ficcs in machanicis rebus, cum salario competenti et usi- 
tato. 

I. q. homines ipsi non compellantur ad solvendum prò 
cemiterio nisi ad voluntatem testatoris vel ad voluntatem 
consan«juineorum dofuncti,ab intestato docendentis, cum pre- 
dicti homines, tempore constructionis dicti cemeterii, contri- 
buerunt et solverunt predicta do causa uncias auri sexdecim. 

I. q. parvuli et evùdentes pauperes homines predictae ter- 
rae Cavae, S. Adjutoris et pertinentiarum eorum, possi nt 
sepelliri in Ecclesiis locorum ipsorum, si voluerint, absquo 
contrarietate monasterii supradicti. 

I. q. defunctis ab intestato decedentibus succedant proxi- 
miores ingradu, sino contradictione dicti domini Abbatis et 
successorum ejus in bonis bore litariis defunctorum, secun- 
dum quod in terra ipsa servatum est ab antiquo. 

I. q. homines ipsi non compellantur per partes monasterii 
supra dicti ad solvendum aliquid prò juro calchariarum, 
(|uao llerent in terris eorutudem hominum, nisi prò illis quo 
lierent in terris (jue tenentur a dicto monasterio ad partem 
Iructuum et non ad certuni roilditum sino censum. 

I.cj. si aliquo tempore fuerit sterilitas fructuum, quoil absit , 
liominos jamdicti cxportentur prò redditu in quo tenetur ei- 
dom monasterio de tritoriisde quibus debent reddere certum 

quid, ad alium se^iuentem annum prout inde confestis: et si 

ipso anno se(|uenti nucellas ex (|uibus possent satislacero non 
haberent : teneantur solvere, prò quolibet thummo nuccl- 
larum, grana auri decem tantum. 

I. q. non incidaiitur arbores de terris dictorum hominum , 
contra voluntatem eorum. 

I. <|. non solvatur p<T eos aliqua pecunia pm forestcriis 
inx> custodia dictorum locorum et eorum a Vicario sta- 
t uendis. 



I. q. citentur homines supradicti ad penara uniua tareni 
coram predicto Domino Abbate vel olTìciatibus suis tantum 
et non ad raajorem penam prout fuit hacttìuus consuetum. 

I. q. presbiteri et alii diete terrae Cavae S. Adiutoris ac 
pertinentianim ejiis encema seu preslaciones iniiebiias per 
predictum dominum Abbalem seu offioiales suos minime coni- 
pellantur.sed in liberiate solita conserventur. 

Dall' Archivio del Comune di Cava. 



I 



VII 



IL 



27 Gennaio 1512 — Diploma di Roberto d' Angiò. 



Robortus etc. Universis prescntis scrìpti seriem inspecturis 
presentibus et futuris diim nostre Rei puplice augumenta 
continua ferventer appotinuis Subicctoruni comoda per so- 
lertos tramiles elllcacibus stiidiis procuramus. Sane venerunt 
nujìer atl preseneiani nostrani index apportanzia de Bal- 
danza, index lanzectus longns et index albinus de palermo 
de Cava lldeles nostri SinAioi ad hoc constituti, per univer- 
sitatem hoininum diete terre, ut constitit per quoddam 
scriptum puplicum universitatis ejusdeni et exponentes 
asseruerunt, qnod hominos ipsius terre prò bono comuni 
tendentes ad niolius in statum eorum ulim ex imrainentibus 
variis frequentius perturbaturn oportune reparationis ordinare 
iudicio cupientes ad pacem, et materiam tollero scandalorum 
attento <iuod inlenlum prò munerum et aliorum onerum 
impositione flscalium, interdumprodistributione et exactione 
illorum, interdum prò emergeniibus indo multitariam exe- 
quendis querelatio, murmur, scisma, suspicio, et persope 
dissidium immo incidonter ad lactuin in populo scandala 
periculosa surgebant , pruvide statuerunt comuni , concor- 
diter, deliberationo habita, et consensu capitula, sivo ut 
eorum alludamus vocabulo dacia subdistincta per quo so- 
Inciones flscaliuni collectarum, et aliorum que succrescunt 
in terra prelata vicissiindhb) sua, tam Ilscalium quain pri- 
vatoruni , siiniliter exjì'juciones debito aLrendorum absjjue 
solito siiiii-uluruni ^'ravamine et onero sujijjortentur, laliter 
ut audiviinus exiiul) ordinato, (jiiod panca et modica su- 
jH'rerunt llscalia, voi privala negocia, eniergeniia hominibus 
dici«i terre rA sj^eciali coUecta ilscali prò tempore impo- 
nenda alia necessaria ipsius terre , que ipsa super adiccta 



f 




Tiir 



pecunia quam daciura nomiiiaiil Qon deducantur ut expedit 
et solvaotur. Que quidem prò ut in quoddam scripto pu- 
plico per eosdem Sindicos, prò parte ejusdem uoiversitatis 
nostre Curie presentata sunt ista. In primis quod quUibet 
Buczerìus et apothecarius predicle terre Cave et territorii 
(yus vendens carnes receotes et salatas, assungiam recen- 
tem et salatam. oleum et caseum recentem et salatura , tun- 
□ìnam sardas salitas vel alia mercimonia venalia que %'ea- 
duntur ad rotulum intra terram Cave et pertinencìis qus, 
teneantur solvere prò quolibel rotolo g-ranum medium, pre- 
terea de carnibus vicorum et capramm excoriatorum de 
quibus solvatur prò quolibet rotulo denarius uniis. Itera de 
aliis venalibus mercimonij videlicet de panno lineo et laaa, 
mensalibus dublecUs Tobaleis et aliis ad mensuram canne, 
Trabibus Troculìs et tabulis et omnibus aliis lignaminibus 
aptis ad laborem, si ipsa mercimonia intra lerritorium 
ipsius torre vendila fuerunt solvant venditor et emptor cives 
prò equali porcione ad racionem prò uiiciis de grana de- 
cem: exteri de quinque et si forte aliquis de dieta terra 
predicta mercimonia estra terriiorìum ipsum delulerit ad 
vendendum solvat ipse venditor per unciam grana decem. 
Item si aliquis de terra predicta quecumque mercimonia 
vendiderit alteri, de eadcm terra nihil prò iure predicto esì- 
gatur ab eo, excepto de mercimoniis que ad rotolum vendun- 
tur, de quibus solvat prò ut declaratum est superius, et si 
aliquis de predicta terra Cave et pertinentiìs ejus frumentum 
vel aliavoctigalia ad vendendum poi-taverint intra predictam 
terram Cave et locis exteris solvat prò qualibet salma gra- 
num medium. Item quicumque frumentum vìctualia vet 
legumina quecumque vendiderit in predicta terra et perti- 
nentiìs ejus solvat prò qualibet salma granum medium. Item 
si quis exlraneus i;:]; -ril frumentum vel alia vecligalia a co- 
merzano vel ab alio de predicta terra et pertiaentiis ^ua 
solvat prò qualibet salma granum medium et si comerzanus 
vel alius ipsius terre ven liJerit alteri de terra preJicla 
frumentum vel vìctualia, tam venditor quam emptor sint 
immunes a solucioue iuria predirti. Item quicumque vendi- 



4 



IX 

ilerit vinum in terra Ciive et pertinentiis ejus solvat prò 
qiialibet decina granimi niediiim. Item quicuraque de terra 
predicta et pertinentiis ejus emerit vinum extra pertinentiis 
ipsius terre solvat prò qualibet salma grana decem excepto 
si emerit ipsum vinum prò usu domus sue, de quo extracta 
fraude per sacramentum nihil solvat. Item quicimique exte- 
rus venerit ad predictam terram Cave et pertinentiis ejus 
et ibi vinum grecum vel latinum vondiderit solvat prò quo- 
lib(?t barili vini greci capacitai is languinarum duorum grana 
duo, et prò quolibet barili vini latini capacitatis eiusdem 
granum unum. Item prò (luolibet capite purci qui macel- 
latur in planca sulvat ven litor civis granum unum <»t prò 
int(M*ioi'ibus grana iluo. Ii<*m prò quulibot capittì Catarocio 
porcino solvat venilitor tlonarios duos. Iiem si aliquis de 
ttu'ra predirla emorii vel dono babuerit porcum unum vel 
plures vel alia animalia intra torram Cavo vel extra non 
lamen a buczt»riis i|.sius terre, prò faciendis nuptiis, vel 
aliquo convivio nibil prò iun5 rotolorum ipsorum exigatur 
ab 1*0, preier si laclis ipsis nuptiis et convivio carnes ipso- 
rum animalium sibi supererint et eas vondiderit, de illis 
quas vemliderat ius rotulorum solvat. Item si ali<iuis civis 
emerit intra terram cave et pertinentiis eius voi extra non 
tamen a buczeriis vel apotbegariis porcum unum, presucia, 
carnes saliias, lardurn caseum prò usu dumus sue nibil prò 
iure rotulorum ipsorum exigatur ab eo dummodo iuret (juod 
non faciat in fraudem daciorum ipsorum preter Tabernarios 
qui teneantur ad solucioneni iuris predicti. Iiem prò qua- 
libet salma catinorum cannatarum et oUarum, solvat ven- 
ditor granum unum. Item prò qualibet salma Casei e<iui 
caseorum venditor civis solvat prò (jualibet uncia grana de- 
cem, exterus vero grana quinque. llom prò qualibet salma li- 
gnorum solvat ven«litor denarium unum. Item prò <iualibet sal- 
ma oltTum et cessorum solvat venditor granum medium. Item 
quiiiunque civis moli fecerit Irumentum voi alia victualia 
quecunniuo in territorio diete torre vel extra solvat prò 
quolibet thumino donarios duos. Iiem si aliquis de terra 
prodicta emerit vel quocumque moiIo tiabuorit porcos, Bo- 

s 



X 



ves, vaccas et alia animalia quecumque in territorio ipsius 
terre, por quodcumque tempus tenuerit, si ipsa infra terri- 
torium ipsum vendiderit solvat venditor per unciam grana 
qiiinque et emptor tantumdom si extra territorium ipsum 
vendiderit ipsa animalia solvat venditor civis per unciam 
grana decem et si venditor et enipior fuerit de territorio 
predicle terre (juod ambo sint immunes et exempti a solu- 
cione iuris pralicii. Item si aliquis de eadem terra oleum 
quod de suo vel mercacione habuerit, vendiderit infra ter- 
ritorium ipsum alieni extero solvai venditor civis per un- 
ciam grana quinquo, exterus edam grana quinque et si 
extra territorium ii)sum extraxorit ad vondendum solvat 
venditor civis per unciam grana decem. Item quicumque 
civis vendiderit fllatum et bombicem solvat per unciam 
quinque exterus vero «jrrana duo et medium. Item quicumque 
exterus venerit ad eamdem terram cave cum merciraoniis 
suis quibuscumque de eis que ibi vendiderit , solvat prò 
qualibet uncia grana quinque , preter do predictis merci- 
moniis frumenti et vini, do (juibus solvat prò ut est supe- 
rius dedaratum. Item quod si aliquis de terra predicta et eius 
territorio aliquas merces venales ex quibus ius rotuli debea- 
tur emerit in S. Adju toro, solvat jus rotuliun ipsorum pro- 
inde debitum. 

Ipsorum, ergo hominum nobis supplicacione subiuncta ut 
huiusmodi ordinaciones et staiuia eorum debita velimus 
flrmitate vallare nos i)ro considerationo premissa statata 
prefata et ordinaciones eorumilem usque ad nostro maio 
statis beneplacitum vim habcro volumus et vijj-orem nullo 
propterea iuribus nostro curio voi domino diete terre ac 
immunitati clericorum preiudicio g^Miorando. Ita quoil j^ro 
eo usque durent et valoant (iuous«iuo Univorsitas ipsa volet 
et sibi viderit expediro nullo in postorum ad corroecionom 
in minuendo vidolicot ipsa dacia vel rovocacionom illorum 
assensu vel mandato Curio roquirendo, aiu eciam expectan- 
do. Et quia lioc in bonum evidons i)Uplicum et privatiim 
dinoscitur introductum volumus quod dictis hominibus ex- 
inde alicuius derogacionis vel cuiusvis nota voluntario ser- 



XI 



vitutis S6U preiudicium aliquod quomodolibat generetur ab 
omnibus autem supradictis exactionibus simus exempti et 
immunes, nos regina mater et consors fllius et fratres no- 
stri totaque nostra Curia et illi qui in dieta terra vel eius 
territorio tonent fenda a nostra Curia prò quibus feudis 
niohil solvant ac nuncii principum et masnorum virorum 
qui habent titulum di^nitatis. adiciinus insui)er et expresso 
iubonuis quod dieta Universitas daciis vero utatur eisdem 
quousque lusticiarius reprionis cui exinde siTibimus se obli- 
^^1vorit et por prostacionein caucionis fideiussorio ydoneo 
cavorit, de rosarciondo Reirio Curie domini vel ilicte terre 
toio eo quod por coniossionom et usum daciorum ipsorum 
in ipsius Curiae aut dicti domini dispendium forsitan re- 
sultaret. Ulud ec*iam pi-ovidimus annoctondum quod se forsan 
aliciuo tempore appai-orent alia dacia concessa per Regias 
literas hominibus memoraiis illa proi-sus irrita et inania 
censeantur. In cuius rei tostimonium prosens scriptum exin- 
de fieri et pendenti si«rillo Xlaiestatis nostre jussimus com- 
niuniri. datum neapoli i)cr Uariholomeum de Capua militem 
anno domini M. CCCXIII die XXVII Januarii indictionis ro- 
fj^norum nostrorum anno (piarlo. 

Dall' Archivio Napoletano — Registri Angioini — Reg. 
1310. C. Voi. 195. 





7 Settembre 1329 — Diploma di Roberto d' Angiò 



Rex Robertus dei gracia hierusalem et Sicìliae ducatus 
ApuJiae et principatus Capuae provincie folcbalqueriì ac 
ptìdemontis comes ex presenti privilegio concessit uaivei^ 
sitati et homioibus dictae civitatis Cavae iacto sub anno do- 
mini millesimo trìceatesimo vigesimo nono die septimo meu- 
sis septembris terciae decimae indictionis. — Regnorum vero 
^usdem anno vicesimo primo inter alia que continentur in 
dicto privilegio sunt iairascripta. 

Videlicet 

Q- prò quolibet porcho qui macellatur et venditur so- 
plancha in dieta terra Cave et pertinenciarum ^us solvat 
buccerius seu eius macellarius grana quinque — Item prò 
quolibet castrato et byrcho qui similiter raacollatur et ven- 
ditur suplanclia supretlicla terra et pertinentiis tyus soivat 
buccerius seu ^us raacellator ut supra grana duo el me- 
dium. Item prò quolibet bove vel jencho : bacha vel jeo- 
cha qui macellatur et venduntur suplancha ut dictum est 
in dieta terra et ^"us pertinentiis soivat buccerius vel ejus 
macellator grana decem. 

Item quicumque civis vel alius exterus moli fecerit fru- 
menlum vel alia victualia quemquam predicto territorio ve! 
extra soivat prò quolibet thumulo denarios duos, 

Item prò qualibot salma frumenti vel victualium aut li- 
guminum quouscumque vel etiam aliatimi — Per d. venalium 
que jjortantur per exteros ad vendendum in predicta terra 
et perliiienliis ejus soivat exterus granum medium. 

Item quicumque exterus portaverit ad vendendum Unum 
in predicta terra et ^us pertinentiis soivat prò qualibet 
decina granum medium. 



xm 



Item prò qualibet salma casey seu equicasey qui portan- 
tur ad vendendum in predicta terra et pertinentiis cyus 
solvat exterus grana quinque. 

Itcm continetur in eodem privilegio concessio et conflr- 
macio aliarum gabellarum et daciorum dictae universitatis. 

DalP Archivio del Comune di Cava. 



IV 



5 Giugno 1433 — Diploma di Giovanna I.' 



Johanna dei gracia Regina, Jerusalem et Sicilie, ducatu? 
Apuiie et Prìncipatus Capue, Proviocie et Folchalquerii ac 
Pedimontis Comitissa Regentibus Curiam Vicarie Regni Si- 
cìliae et Judicibus qusdem Curie dìlectis coQsiliariis et fa- 
miliaribus nec non Justiciariis, Capilaneis SecretisCasiellanis 
Magnis Juratis, Bajiilis, Judicibus ceterisque otìicialibus altis 
ac universis et singulis per regnum Sicilie constituUs pre- 
sentibus et fìituris, fldelibus suis graciam suam et bonam 
Toluntatem. 

Vera devocio provocai et certa ratio suggerii, et instin- 
ctus naturalis adducit ut ecclesias et venerabilesDei domos 
principalis potestas precipue protegat, quam ejus clementia 
sua speciali dispositione gubernat. Hujus iUnque considera- 
tione inluytu a divina gracia cognosceotes simpliciter omnia 

que Venerabilem et Religiosum Virum Fralrem 

Maynerium Abbaiera Monastfirii Cavensis ipsumquo Mona- 
sterium Fratres et personas alias ejusdem Monasterii ilio- 
rumque bona ubicumque in regno nostro sistentia ipsiusque 
Monasterii conventum loca et Gmngias ejus omma sub no- 
stra protezione suscipimus et ad actum defensionis nostre 
specialiter deputamus. Quapropter fldelitati vestre districte 
precipimus quatenus diclos Abbatem , Monasterium , fratros 
et personas alias ipsìus Monasterii, illorumque bona ubicum- 
que in dicto Regno nostro sistencia, ^usdemque Monasterìa 
conventum, loca et Grangias ^us omnia habentes &vorabi- 
lìter aimmendaia, non inferatiseisdem nec inferri permìctatis 
ab aliis iniurias moleslias vel oifcnsas, quiiiinio eis favo- 
rabìliter assistentes prefatos Abbatem monasterium fratres 
et personas alias ipsius monasterii illorumque bona sicut 



XV 



predicitur in prefato regno nostro sistencia (yusdemque Mo- 
nasterii conventum loca et Grangia ac jura etiam omnia sine 
lesione justicie , vigore nostri presidii manutcneatis defen- 
datis ac cciain prodcatis et rcmoveatis nostri offlcii pote- 
state offensiones, ii\jurias, molestias, et gravamina quelibet 
alia qiie illis inferri conticerit quoquo modo. Presentibus post 
oportunam inspectionem eorum remanentibus presentanti effl- 
caciter ad vestrorum singulos in antea valituris. Predicta 
autcm ordinanda et demandanda duximus de inclite D. D. 
Sancie dei gracia Iherusalem et Sicilie ilegine reverente ma- 
tris amministratricis et gubernatricis nostre ac aliorum gu- 
bernatorum et amministratorum nostrorum Consilio, pariter 
et assensii. Datum Xeapoli per Addinulfum Cunsanum de 
Neapoli luris civilis Professorem Vice Protonotharium Re- 
gni Sicilie. Anno Domini 1313 die tertio iunii XI Indictionis 
liegnorum nostrorum anno primo N. Octavius. 

Dair Archivio della Badia di Cava. — Arch. Mag. 0, 37. 



23 Aprile 1-416 — Diploma di Giovanna II.' 



lohanna Secunda Dey Gratis etc. 

Sane prò parte Universitatis et liominum Civitatis nostrae 
Cavae fidelium nostrorum praesentate fuerunt Nobis et no- 
slro auditorio quaedam licìere boiiae memoriae Margarilae 
eadem gratia et diftorum Regnorum Reginac Reverendao 
Dominae geaitricis nostrae Ipsius Universitatis et homìni- 
bus per ipsam Dominam geniirìcem nostrani concesse et 
confirmate ipsius Dominae nostrae genitrìcis magno pea- 
denti Sigillo in cera rubea sigillate. Quas discretus vir Ai>- 
dreas de perrello de CavaSindicus dictae Civitatis Univer- 
sitatis et hominum ejusdem pra^entavit tenoris et con- 
tinentiae subsequentis : 

Margarita Dey gratia etc. 

Et Inter cetera Capitala dicti privilegii est Capitulum : 

In prinais quod Capitaneus qui nunc est et prò tempore 
fuerìt non se intromictat nec habeat cognoscere de Civili- 
bus Causis. 

Item quod anno quolibet mutetur, statuatur et ordinetur 
novus Capitaneus, ludex et Actorum notarius, qui babeant 
cognoscere de Criminalibus tantum, Sintque homines idoney 
et sufflcienles in otlìciis ipsis, timentes Deum, et honorem 
proprium diligentes, qui anno quolibet, post depositum of- 
ficium, sindicentur. 

Item quod Capit.Trieus, qui prò tempore erit, non faciat 
vicarium loco sui, nec aliquem substitulum , sed ipse per- 
sonaliter offlcium exerceat prout est sibi commissum. 

Item, quod liceat et licitum sit eisdem hominibus quociens 
eos coram Capitaneo citari contingerit prò eadem causa 




ultra novera numero per eorum Sindicum ordinandum per 
eos l^iiime comparere. 

Ilem prò iixiuriis verbalibus non procedatur ex offldo 
contra Universilatem et houiines ìpsos peneraiiter vel spe- 
cialiter, sed tantum per irijuriam passam agalur via orili- 
naria, nisì prò Injuriis Curialibus inUatis, quo casu'Regni 
Constitucio obseri'ciur. 

Itera quod dictus CapiUineus qui est et, prò tempore 
erit non capiat alifiuem de persona, noquo capi raandel, 
nuUumque acturo judiciarium exei'cere praesumat. nisicura 
Consilio , Judicis et assessoris et in praesencia vVclorura nor 
larii, qui deputabuntur in officio eodera. * 

Itera quod dieta Universilas et homines Tniversilatis 
ipsius non coganlur in generali vel speciali dare Capita- 
neo, Judici el actoruni Solario, familiaribus et ser\-ienlibus 
eorumdem gratis doraos, lectos, paleara, iìgua el alia uten- 
silia, sod si ca habere volunt, illa prociirent habore precio 
seu salario competenti, proul Capitula Uegni volunt. 

Itera quoil dictus tJapilanous non emintat . noe emidi 
raandet in dieta jurisditioae sua aliiiua banna contra iì&- 
bitum solitum juris ordincm: Et si qua contra juris ordi- 
nem emidi forte focerit, nullìus sint roboris vel momonti. 

Item quod dìgnetui' dieta Keginalis Majestas gra'iosd 
concedere borainibus supradiclis quod graiium et alia victua- 
lia quao aliundu extra Civitatem Salernì portaverint, quod 
illud vel illa transire per islam Civitaicm Salorni, et ex- 
trabere possint de dieta Civitate sino aliquo irapedimeuto, et 
absquo aliqua solucìone gabellae làctae vel fticiondae por Cives 
Salernitaiios. 

Item quod si aliquera contingat coram Capitaneo de U> 
surìs crirainaliter accusari, per oum non c\ officio, sod ad 
partis instaniiam procedatur. 

Itera quod Capitaneus qui nunc est, et prò lemporo erit, 
ludei et Aclorum Notarius non cxi;,'at a dieta l!iiiversìlale, 
vel a singularibus personis in generali vcl «iwciali, dona, 
uunera, enseuia, collectas, seu alias ros quascumquo. sed 

vm gagiia sint coni«oti. 



«Ttri 



Quae etc, confinnantes etc. Datum in Caslronovo Nespoli 
per nobilem et egregium virum Marinum Eoffam de Neapoli, 
et utriusque Juris Doctorem nostraeque Curiae praesiden- 
tem et ludicem, Consiliariura et fidelem nostrum dilectum. 
Anno Domini millesimo qualringenlesimo sextodecimo, die 
vigesimo quinto mensis Aprilis, nonae Indìctionts. Regno- 
rum nostrorum Anno Secundo. 




Dall'archivio Municipale di Cava de' Tirreni. Classe II.' 
Numero 1. Voi. 1," sez. 1. Privilegii fol. 16. 



vt 



26 Giugno 1584 — Capitoli dell'Abate Ligorio 



Ex Privilegio Fratria ligorij Abbatis Sacri Monasterii 
Sanctissime Trinitótis civitatìs Cave, facto sub anao Jomini 
1381 die 26 mensis junii septime Ind. Apud monasterium 
Cavense. Et inter coetera capitala sunt Gap. infrascrìpta. Vid. 
prout apparet ex instrumento (àcto manu notarij petrucij 
de tuonacha de Cava. 

f^ In primis q. dictus dominus Abbas et partes dicti Mo- 
nasterii et offlciales sui non incarcerent nec incarcerari fa- 
ciant homines nec aliquos de hominibus diete terre Cave 
Castri S. Af^jutoris et pertinentìarum ipsorura juris ordine 
non sen'ato, nisi in casibus a jure permissis. 

Itera quod dictus D. Mìhos et partea dicti monasterii et 
Offlciales eorum non impoiliant homines supradictos volentes 
accefiere ad quodcumque forum Regium prò causis crimi- 
nalibus quo vertunlur intra eosdem homines. 

Item quod liceat unicuique predìctorum hominum in ca- 
sibus a jure [jermissis appellare et appellar! facere ad Sa- 
cram Regiam majostatom vel ad omnem aliura judicem 
competentera asententiìs interlocutoriis sive difflnilivis qu. 
cuique vel aliis gravaminibus infercndis eisdem scu alicui 
ipsorum per ipsum domiimm Abbatem et partos dicti nio- 
nasterij ot offlciales eoruu et qu. eisd. dari faciant Apo> 
stulos et processus causarum quo agitabuntur in Curia 
ipsius domini Abbatis et monaslerij prelibali. 

Seguono capi i>er le scomuniche — successioni, poi legna- 
re — pe' servizi personali — corno ne' Cap. doli' Ab. Filippo. 

Item quod cuni praodicti homines sompor fuerint liberi 
franchi et esempli sicut alii homines de civitatibus dema- 
oialibua regni secundum eorum aaliquas Ubertates petunt 



eìs ipsas observari , per partes dioti monasterij sed tan- 
tummodo eìs secundum qualitatera personarum, seu condi- 
tiones eorum honoriflce per partes dicti monastery prò ho- 
nore zenohii f|ui preerat in presidatu dicti monastery prout 
juslum fiierit siciit maiidetiir aliis liominibus de civìtatibus 
deraanialibus rocrni hujus franchis et liberis. 

Itera quod liceat ciiicuraque predictorum hominura iaci- 
dere et incidi facere lignamina mortila in montaiieis dictì 
monasterij prout fiiit el est conventum et consuetum. 

Segue pel raccolto, come sopra. 

Item q. Regatur Curia ipsius domini Abbatis existentis 
in dicto monasterio in loco ubi dicitur lo Comerzio et non 
in monasterio nec alibi prout ftiit et est consuetum ab an- 
tiquo : et quod mulieres ibi compellantur ad perhibendum 
testimonium et non alibi. 

Item quod ordinetur et statuatur per dictum dominum 
Abbatem et monasterium prelibatum magister in perti- 
nentia dicti Castri S. Adiutoris: qui habeat illum regere 
curiam et ministrare justitìam de singulis hominibus ipsius 
pertinontio prout Cult et est ab antiquo ol alias consuoverunt. 

Item quod dìdus D. Abbas et parles dicti moaasttìrii et 

offlciales eorum questiones quo inter oosdera 

bomines sententiare partibus non consentientibus nec peten- 
tibus que non termi nentur et agitentur nisi in casibus a 
jure permissis. 

— calcare. 

— cimiteri. 

— locazioni. 

Item quod quolibet anno mutcntur et statucnlur novus 
bajulus, vicarius et assessor et aclorura notarius in predicla 
terra Cave pertinentiis suis qui sunt sufficientes et idoney 
in oftlciis predictis et similiter de raagistri dicli Castri 
S. Adiutoris et offldum exercent in eodem. 

Itera quod eligatur Catapanus per bomines sapradictos 
qui sit bonus et sultìciens (juolibet trimestre tempore in qua- 
libet scena seu provintia ipsius terre Cave et S. Adiutoris 
ul portinentiaruin suarum; et <iUod per sententiam diclo 



• XXI 

domino Abbati seu ofScialibus suis et ipsi debeant oonflr> 

mare. 

— Non procedura ex officio. 

— non mercimonii. 

— non collette. 

— sepoltura nelle chiese. 

— molitura. 

— esenzioni pe' mercanti. 

— citazioni. 

— platea busanoli. 

— custodia. 

— pena di un augustale. 

— trappeti. 

— clerici. 

— collette. 

— porto. 

Dnir Archivio Comunale di Cava. — Volume Privilegi. 



vn. 



51 Ottobre 1419 — Diploma di Giovanna II. 



Johanna seconda dei gracia hungarie hyerusalem Sicilie 
Dalmatie Croacie Regina etc. 

Ex alio privilegio: prefata Regina Johanna Inter alia que 
continentur in eodem privilegio regina Johanna secunda 
facto et concesso Universitati et hominibus dictae civilatis 
Cave sub A. D. 1419 die vero ultimo mensis Octobris XIII 
Ind. regnorum suorura etc. Anno VI, sunt ista, Videlicet: 

In primis che la Maestà de Maiiama la Reyna conflrraa 
a li homini et Università de la Cava et li soy dicstritti 
tucte Ile gratio franchicie et inamunità facte a la dieta Uni- 
versità tanto per li reali pacsaty , quanto per la Maestà 
sua: et specialiter et signanter una franchicia facla a la 
università che siano franchi da onne derido de dohana 
gabella et passagi. 

Itera che la Maestà de Madama considerata He gravìcze 
de la Cava remecta in perpetuum onze dieci per collecta 
a la Università, predicLa. 

Itera che nullo homo de la Cava possa bavere officio a la 
Cava et a lo suo districto in criiniiialibits. 

Rem che nullo signore che sia temporale e spirituale 
possa mandare li liomini de la Cava et suo districlo con 
Ila Arma et andare fore lo lerriloiio de la Cava invitis ho- 
minibus diete universiiatis, ne Ile commandare che compaya- 
no dinfro lo Castello de la Cava o de fore la Cava ne con 
Arme ne senza Arme in genere noe in specie. 

Item cho nullo oflìciale de qualuncha pertenencia se sia 
possa trahere ad iudicium per nulla acbasone li homini 
de la Cava, tara in genere quara in ispecie, de fora lo dic- 
stricto suo. 



Itera che nullo signore o officiale debbia comandare li 
homini de la Cava, tam in genere quara in specie, ad an- 
dare ad guardia de Castella tanto de quelle de la Cava 
quanto do fore la Cava, in parte nulla, invitis dictis homi- 
nibus, considerato che non fo mai solito de nd andarno et 
per questo se pete. 

Item che se Tacza per la macstii de Madama che sia 
licito a la università de la Cava, in genere et in specie con 
volontà et licencia de lo Conte de Sjirno, de si obbligamo 
et juramo in sembla ad honore et Odelità de la Regina : 
che casu che por sigiioi-e alcuno temporale o spirituale non 
loro fossero observati li dicli capitali et gratie che a lloro 
sia licito commectere rebellione : et removerenose da onne 
fede che fossero icnuli ad loro signore o vero officiali , 
salvis juribus et honore romanao et Cavensis ecclesiarum. 

Item che li officiali debiano stare a li lochi consueti sci- 
licet in corpore Cave ubi antiquitus extitit consuetum. 

Itera che nullo horario possa predare per le Collette li 
honiini de la Cava do foro lo territorio ; ma ìnnanti anda* 
re a la terra et recogliere con favore de lo officiale. 

Iiem che se fhcza per la Silaestii una perdonanza a la 
università de la Cava in genere et in specie, de onne ex- 
cesso et delieto facto per lo passato, usque in hodiernura 
diem centra onne persona che se sia, etiam si commisissent 
crimen lese majeslatis vcl alio modo quocumque in causa 
forma ad consilium sapìcntis. 

Dall' Archivio del Comune di Cava. Volume PrivilegL 



vni 



26 Settembre U6I — Elezione al governo della città 



Protocollo di Not. Simonello Mangrella — Conservato da 
Not. Vincenzo d'Ursi. Eodera die 20 Septembrìs 1461 — In 
Capite Burgi Scazaventulorum, et proprie in terra Petri 
de Roccho, quae dicitur lo Gaudo all'Ayro — Nos Alberi- 
cus de Altavilla de Cava ad contractiis ludes, nec non Si- 
monellus Mangrella publicus etc Notarius et testes videli- 
cet — Dominus Bernardus Quaranta, dominus Leonettus 
de Curti, illustris Doctor et Miles Honufriiis Scaynapecus, 
Mìles losuè Longus, Marinus Longus, lanisius de -Uferio, 
et quamplures alii de Civitate Cavae et ejus pertìnenliis 
ad hoc etc. Declarannis etc. quod praedicto die, congre- 
gata ibidem Universilate et liominibus civitatis Cavae et 
qus pertiiientiis ad bagni emissionem, de mandato et be- 
neplacito, ac espressa lìcentìa viri Egregii Nicolai de Ar- 
padro de Capua, Hegii Capitanei Civitatis Cavae, praesen- 
tis ed adsistentis prò regio sìatu. Universitas et tiomines 
ipsi sic congregati et cohadunati , prò majori et saniori 
parte hominum dictae Universitatis, puplice, corani nobts as- 
seruerunt. Quod olim in principio guerrarum vigenlium de 
praesenti, Universitas et homines ipsius volentes Statum Re- 
gium, in quantum ad eos spectabat, prò conservatione ligiì 
homagii et fidelitatìs, aliter per eos praestitac Sacrae Re- 
giae Majestalij nec non et bonum regimen civitatis hujus, 
posse procurare, ut procuratum est, ordinaverunt legitimcffl 
et solicitos eorum Electos, Sindicum et Conservatores Regii 
Status, et boni pubblici higtis civitatis, nonnuUos homines 
ipsius, utique legales fideles et egregios et approbatos circa 
Regium Statum et optimum regimon civitatis hiyus, nume- 
ro vigintiquatuor, vel circa, artatos maximis laboribua. 



XXV 

quibus Universitas et hominis ipsius tunc erant submissi; 
et penitus subjacebant cum nonnullis poteslatibus, faculta- 
tibus et ordinationibus, et prò anno compiendo a die or- 
dinationis factae in antea numerando, nec non in antea ad 
beneplacitum dictae Universitatis et hominum ipsius, certo 
modo, prout in instrumento dictae ordinationis, quondam 
facto per manus mei praefati Notarii, continentur. 

Quibus assertis subjunxerunt quod a tempore dictae or^ 
duiaiionis, et usque nunc, et por ipsum tompus, contìnuatis 
diebus et horis, diu, noctuque, dicti Electi tam circa Rt^ii 
Status conservatioiiem et immaculatae fldelitatis, quam cir- 
ca bonum regimcn et optiiaam gubernationem dictae Uni- 
versitatis et hominum, ac ne<^otiorum , tam bene et laudabi- 
liter tam soUicite et hoiieste, tamqiie Itegios, prout opus 
adfuit et pracstantissime se gesseruiit, nuUis parcendo 
periculis pcrsonarum, sudoribus^iue et laboribus maximis 
eorumdem, ut non solum ab eisilem Universitate et homi- 
nibus, sed ctiam in conspectu dictae Sacrae Kègiae M^'e- 
siatis dcbuerunt et dcbent merito commendari, prout Uni- 
versitas ipsa et homines do certa scientia coram nobis 
graviter commcndaverunt : decernentes et declarantes ex- 
presse, quod ipsi non talom, quinymo majorem et maioris 
praetii regimen et ^nibernationcm servaverunt. 

Et ({uia ut addendo dixerunt, satis laboriosum esset ei- 
sileni Elootis dictuni otlicium exercere, et maxime in con- 
gregationc eorum exisieniium tot numero; ymmo forte a- 
liqiiibus de Univcrsitiito molestum ne videretur conflrmari 
vocabuUun illuil goiioral») seu vulgatum : Xeino Prophcta 
acceptus in patria, propterea et aliis justis causis et mo- 
tivis, oorum nì(?ntem iiulucontibus ad id, dicto:^ elcctos a 
dieta clectiono et omni potestate sindacatus, ac aliis con- 
tcntis in dicto instrumento, et eorum otlicio, conflrmatis 
prius gesiis yicr eus, publire et libere, ac solemnitcr ex- 
presse admoverunt, cassavorunt et deleverunt, ailvocantes 
ad se onmes jamdictas i>otcstatcs et faculiatos; quinymmo 
revocantes beneplacitum jamdictum, decroverunt, declara- 
verunt ac determiiuivorunt quod ipsi, noe aliquis ipsorum 

l 



vigore (lieti iListrumenti et praesentis jam dicti possit mo- 
do aliquo ulterìus se impedire nec intromictere ad aliquid 
agendum, nec expediendum nomine Universitatis jamdictae 
vigore dicti instrumenti; quinymmo voluerunt, quod Edic- 
tum instrumentum quod ad citationem eorum electionis 
jamdictae, et potestates concessas, non valet etc Sub- 
jungentes ultimo ad praemissa, quod propter quod ad prae- 
sens Dominus noster Rex in prospero Statu tranquiliiter 
sit, et omnes regii Rebelles et emuli, dìversis in partibus 
Regni higus statum Suae Sacrae Regiae Majestatis turbare 
non praetendunt ;- quo flt ut ipsa Universitas et homines ci- 
vitatis hiyus de bono in melius pei*severent in conserva- 
tione status et r^iminis jamdicti ; et sic oportet eos alios 
de novo eligere in minori numero , cum potestatibus et fa- 
cultatibus necessariis et oportunis, quo Status Regius il- 
laesus prout supra, et bonum regimen eorum augeatur; 
sed id ex numero misurantes, ut dixerunt, onus eorum ne 
propter confusionem vacaret ; quia ubi multitudo, ibi con- 
ftisio, deliberaverunt velie ordinare certos alios electos ex 
hominibus dictae Universitatis, utique cognitos et appro- 
batos a dieta Universitate , qui habeant ad rem praedic- 
tam vocare, et interesse temporibus et viis debitis et opor- 
tunis. Et id ex anno Christi noviter intrante , Universitas 
et homines per Provinciam Mitiliani, coram nobis eligeruut 
Magnificum Angelum Longum praesbyterum , et Notarium 
Guarinum Costa: provincia Sancti Adjutoris Notarium Pa- 
tritium de Alferio et Lucanulum de Monica — Provincia 
Passiani ludicem Pacificum de Curti luris peritum , et Ca- 
tharinellum de Arminando — Corpus Cavae et membra 
Trasbonea, Citarla, Rai ti, et Arboli, Ioannen Paulum Camber- 
lingum , Magniflcum Christophorum de Simone et Vitum 
Cellium de Campanara, praesentes, cum omni qua decet ple- 
nitudine potestatis et facultatis, et cum pieno libero ac ge- 
nerali mandato vigore praesentis electionis instrumenti, ex 
nunq in antea et bine per totas festivitales nativitatis Do- 
mini nostri lesu Christi proximo venturis praesentis anni , 
gubernandiy regendi, manutenendi, protegendi et defendendi 



.xxvu 

in hac patria, et ubi necessitas aderit, jbxta posse, statum 
reprium et bonuiu regimen Iiujus patrìae, ac agendi, exe* 
queiidi , excitandi , inpediondi nec non et administrandi 
onmia et singida qua in his oxequutionibus auctorìtate ne- 
cessario vidobitur et fuerit ac etiam oportuna. Et tam 
circa fabrica et reparationes , quara circa Grassiam fruen- 
ilorum, victualium ac ulensilium et aliorum necessariorum 
circa vitam quorumlibet hominum jamdictoruQi ; et tamea 
ordinationem gaboUarum ac ipsarum augmentum procu- 
randum etc. 

Si'guono le facoltà generali per Tamministrazione ed il 
termine dello utiicio dopo le feste natalizie cioòi>er un 
anno. 

Dal Protocollo di Not. Simonello Mangrella 1461 — Con- 
servato dal Not V. d' Ursi di Cava. 



XXVUI 



IX. 



9 Gennaio 1482. — Elezione pel governo della città 
secondo la nuova Prammatica 



Eodem die (9 Januarii 1482) apud Burgum Scazaventu- 
lorum , pertinentiae Cìvitatis Cavae, et proprie in Horto , 
seu Cortileo retro Curiam mei praefati notarii. Nos Ecthor 
Mangrella de Civitate Cavae ad contractus Judex etc. Nos 
Simonellus Mangrella de Cava pubblicus etc. Notarius , et 
testes, videlicet. Dominus Petruscola Longus, Dominus Leo- 
nectus de Curte legum Doctor et Miles, Dominus Josuè Lon- 
gus Miles , Dominus Constantinus de Tipaldi , magniftcus 
Joannes de Curte Doctor, Ramondellus de Citellis, Lanzalaus 
de Landò, Monacellus de Adinulfo, et quamplures aliì etc. 
ad hoc etc. Declaramus etc. quod praedilo die congr^ata 
Universitate hominum Civitatis Cavae prò majori et saniori 
parte, loco et more solitis, ad banni emissionem, ad hono- 
rem, statum et fldelitatem Sacrae Regiae maiestatis, et prò 
bono regimine Civitatis huius, de mandato et in praesentia 
Domini Regii Capitanei. Dominus Capitaneus ipse coram 
nobis ostendit et legere fecit per me praefatum notarium, 
in praesentia dictae universitatis et hominum, judicis et 
Testium praefatorum, Pragmaticam noviter editam per Sa- 
cram Regiam Maiestatem in bona parte qua lecta , dictus 
Dominus Capitaneus mandavit dictae Universitati et homi- 
nibus, sub poena R^ii mandati contempti, quatenus debeant 
aligere per totum diem crastinum, decimum praesentis men- 
8is, quadraginta homines de Civibus Cavensibus, juxta for- 
mam , scripturam et tenorem dictae Pragmaticae. Et inicr 
eos volent eligi tam Sindacus , quam alii officiales ordinandi 
secundum formam Pragmaticae supradictae. 

Quod propterea volentes Regiis et dicti Capitanei obedire 
mandati?, praefota Universitas, post propositionem viri nobi- 



lis nicolaiantoni Siadaci Cavensis factam per eum de intel- 
ligentia et aliis causis, et deposito per eum officio Sinda- 
catus, elegit infrascriptos homines dieta Universitas, prao- 
sonte diete Domino Capitaneo, videlieet: 

Leonildum Jovene et Gregorium de Corte prò Passiano. 
Not. Patritium et Judieem Ursinum prò Sancto acljutorio. 
Dominum Jentilem Longum et notarìum Petrumpaulum prò 
laetelliano. 

Andrea de Perellis, magniflcum Marcum Antonium Pun- 
zum et notarium Blasium Jenoynum prò Corpore et mem- 
bris, praesentes ut praesentes, et absentes tamquam prae- 
sentes , eum potestate per eos eleetos eligendi reliquos ad 
complendum quadraginta sub hac lego, quod ipsielecti et 
per eos eligendi nullo modo possint, neque valeant recusare 
electionem de eis faetam , sed quod quilibet ipsorum tene- 
antur et debeant aeeeptare et sequi formam dictae Pragma- 
tieae, hoe est, quod metelianum debeat eligere suos prae- 
fatos eleetos oeto ad complendum deeem; sanetus a^jutor 
oeto alios , Passianum oeto alios , et Corpus eum membris 
scptem ; quibus dandam plenariam potestatem et omnimo- 
(lam faeultatcm eligendi Sindaeum et alios offlciales intra 
dietum numcrum quadraginta , et diete sindieo stabilirei 
praeimponere et dare modum per capitola qualiter poesit 
et voleat uti otiieio sindacatus , et illum exercere tam io 
defendendo, quam in recoUigendo, et quem in antea exerceat 
lK)r totum ])raedietum annum dicti praesentis mensis. 

Promiserunt habere ratum quod quod per dictom ordi- 
nator et ordinandum sit, una eum dicto Domino Capitaneo 

lacere certuni, absque contradictione. 

Et dictus Nicolaus Antonius electus ad hoc sindacus per 
(lictam Universitatem obbligavit dictam Universitatem et 
homines et eorum bona eie. ad poenam dupli etc CUm po- 
testate capiendi etc. 

Not. Simonello Mangrella Protocollo 1482-^ conservato da 
NoL Vincenzo d'Ursi di Cava — fol. 60. 



XXX 



» 



X. 



9 Febbraio 1482 — Reparlizioni di oneri tra le Pi*©- 
vince e distretti. 



I cittadini della Provincia di Passiano, riuniti con licenza 
del R.® Capitaneo, sotto il nome di Università di Passiono^ 
deliberano intorno alle collette ed a'Collettori , specificando 
cosi le diverse partite* 

L® Pro rata Passiani tangenti de ducatis XXV solutis prò 
interesse tertii natalis praesentis, anticipati per R. Curi.am. 

2.° Pro rata ducatorum XXIV defectorum in dicto tertlo 
nativitatis, quia tantum minus fuerunt Universales Gabel* 
lae, ad rationem de granis XII li2 prò quolibet ducato, 
ducatos septem et granus Vin. 1[2. 

3.® Pro rata ducatorum VII et granarum decem, solutor 
rum Sindico Universali civitatis Gavae equis (seu Cavalca- 
turis) prò accesso Neapolim prò causa Maraldi. 

4.* Pro rata ducatorum Vin prò custodia et expensa 
Castri S. À(]yutorìs. 

S,® Pro rata ducatorum X , prò telis donatis Uxori So- 
cretarìL 

6.® Pro rata ducatorum XV solutorum Sansoni de Fumo 

PRO SEPULTURA ClCERONIS. 

?.• Pro rata tarenorum VII cum dimidio , prò solutione 

Plateolae Buxanulae praesentis anni. 
&• Pro rata Plateolae et prò Sindacatu Not Si monelli , 

quae imposita non fuit in anno praeterito. 
9.** Pro rata in expeosis prò causa Desiatuli (Gabelliere) 
10.® Item prò provisione CoUectorum dictae Provinciae etc, 
Not: Pietro Paolo Troise — 9 febbraio 1843 foL 103. — 



itxil 



XI. 



l.^ Settembre 1482 — Ingresso del R. Capitaneo 

Iiifrrossus ofiìcii Capitanio magnifici Viri Petri Sansoriole, 
Rc*,MÌ Capitanii Civitatis Cavae. 

Die primo mousis Scplembrismillnsimoquailrinirentcsimo 
octua^»^(SÌmo sccundo, primae Indici ionis. Apud Biirgimi 
Scazavoriliilorum , lertincntiae Civitatis Cavae, et proprio 
in capite dicti Burgi in platea puplica. Nos Ecihor Man- 
grella de Civiiate Cavae, dictae Civitatis et pertinentiarum 
ejus ad contractus ludcx, Simoftellus Mangrella do Civilato 
Cavae, puplicus ubilibet p»ìr totiirn Regnum Sicilia© citra 
Pliarum Regia auctoritate Nolarius et testes siibscripti , vi- 
delicet — Duminns lontilis Longiis illiistris Doctor, Dominus 
Josue Longus Miles, Dominus Leonectus de Curtis illustris 
Doctor ot Milos, Dominus Matlieus do Curti, Dominus Joannes 
de Curii illustris Doitor, Nolarius Joan. Philippe Berthu- 
laita, MagnificusFranciscus de Anna et quamplures alii de 
Civitate Cavae et ejus porlinentiis ac aliun le, ad hoc etc. 

Declaramus quod praedicto die nobis praefatis Judice, 
Notario et testibus cognominatis et personaliter accersitis 
ad locum jamdictum ad peticiones , instantiam , preces et 
requisitionem liamundelli do Citellis de Cava, Sindici Uni- 
versitatis et Hominum Civitatis Cavae. Invenimus ibidem 
Magnillcos Viros Vitum de Benassai de Senis Regium Ca- 
pitaneum Civitatis Cavae, praedictum in anno nuper e- 
lapso (a) civitatis Cavae XV indictione, et Petrum Sanso- 



(a) Nel principio del volume si legga. 

b( est notandum prò cautela, quod more, qno otor ego— qnollbet vicesino* 
quinU) die cujuslibet nicnsis Marlii cujuscumtiue amii curreotis malatur mille- 
slmus. Et quolibei primo die mensis septembris muUlur IndlcUo. lodpttar ti* 
quidem a primo die mentU leptembrii quando incipit IwUcUo. 



I 



I 



WtXll 

riolam de la Ouenca Regium Capitaneum Civìtatis hiyus 
prò praesenii anno prime ludictionis, nec non dictum Sin- 
dicum et Universitatem et Homines Cìviiaiis Cavae prò 
majori et saniori parte congregatos ad banni emissioneni 
de mandato dictorum Olficialium, ad honorandum Statum 
et fldeliiatem Sacre Regie Majestatis Domini nostri Regis 
Ferdinandi prò subscriptis causis. Et existentibus ibidem, 
praefatus Petrus puplice coram nobis ostendit, et legi fecit 
per me praefatum notarium quoddam Regium Privil^ium, 
seu rescriptum in carta de pergameno scriptum, magno 
pendente sigillo Regie Majestatis ejusdem in pede munì- 
tum, et more Curiae regie Majestatis ipsius roboratum, non 
cassatum et non etc. sed omni prorsus vitio et subspicione 
carens, prout nobis prima facie apparuit evidenter. Et erat, 
prout est, tenoris et continentiae subsequentis. Videlicet — 
Ferdinandus Dei Gratia Rex Siciliae Jerusalem et Hunga- 
riae. Magnifico Viro Petro Sansoriola de la Cuenca etc. quo 
quidem privilegio seu Rescripto lecto, et egus tenore intel- 
lecto, praefatus Petrus novus Capitaneus, deposito officio per 
dictum Vitum, et per euro coram nobis assignata bacchetta 
dicto Petro, volens Regiis obedire mandatis, requisivit 
dictum Vitum praesentem, quatenus debeat eidem assignare 
captivos, et acta pendentia, quo noviter valeat justitiam mi- 
nistrare, et eam ministrare, eamque prosequi ad petitionem 
partium , quae tanguntur. Et deinde paratum se obtulit 
gratiose velie ministrare justitiam etc. et alia facere et 
exequi, quae continentur in dicto privilegio seu Rescripto. 
Post quam dicti Univei^sitas, et praefatus Sindicus no- 
mine ipsius, .expressit, et cum instantia requisivit eumdem 
Petrum Capitaneum praes3ntem ex parte Regiae Majestatis, 
quatenus tempore sui o.Hcii non solum modo debeat mini- 
strare justitiam, sed etiam observare Capitula, consuetudi- 
nes, privilegia, rescripta, franchitias et immunitates , aliter 
concessa et confirmatas dictae Universitati per retro Prin- 
cipes et Dominos : quorum et quarum copias obtulerunt 
velie dare et cedere eidem nostra manu. Et favorabiliter 
praestare auxilium circa exactione flscalium, functionum. 



Dicto domino Gapitanio praesente respondente et dicente 
quod paratum est realiter id facere, et eis observare privi- 
legia etc. et potius augere quam in aliquo eis derogare, et 
ita juravit. Praefatusque Sindicus, nomine Universitatis, si- 
mili modo juravit, quod Universitas parebit io cunctis ju- 
stis mandatis ejusdem Domini Capitami. Quibus omnibus etc 

Dal Protocollo di Not. Simonello Mangrella, 1482 — Con- 
servato come sopra. 



XxxlV 



XIL 



24 Febbraio 1483 — Deliberazione ed elezioni per 
r ambasciata al Re e pel governo della citta. 



Die vicesimo quarto mensis februarii, primae Indictìonis 
1483, in Scaza ventulis , pertinentiae Civitalis Cavae, Nos 
Michael de Troise de Cava ad contnictus ludex, Petrus Pau- 
lus de Troise de Cava puplicus etc. Notarius et testes, vido- 
licet: Leonectus de Curii, D. Nicolaus Capeva juris Doo 
tores, Judex Egidius de Lamberti Jurisperitus , Not: Be- 
rardinus Pintus, Not. Voiamontis de Monica, Silvester 
Punczus, Liberatus de Anna, Floravantes de Troisio, Not: 
Caroius de Julio, et Felix de Curti de Cava ad hoc vocali 
etc. quod praedicto die ibidem , nobis praedictis Judice , 
Notarlo et testibus connotatis, et personaliter accersitis ad 
locum jamdictum ad rogationem pariter atque praeces nobis 
cum instantia factas per Universitatem et Homines civitalis 
Cavae, et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Univer- 
sitatem unanimiter congregatam prò majori et saniori parte 
ad banni emissionem , in praosentia tamen Judicis et asses- 
soris Curiae Capitanei Civitatis Cavae prò expeditione litte- 
rarum super Classe seu armata dicii Domini Regis. Quae 
Universitas et homines ipsius prò expeditione praedictorum 
elegit Dominos losuò Lonirum et Augustinum Longum de 
Cava , qui habeaut ad accedere ad S. R. Majestatem , si 
possint obtinere de noa mietendo pedones prò dieta Classe 
seu armata , seu ad minus diminuere quantitatem , prout 
melius poterint Item suplicare ipsi Rc^iae Majesiati, quo:l 
escomputet io solutionibus llscalibus jura novarum imposi* 
tioQum. Item altempto quod electio Sindici spectat ad Uni- 
versitatem Corporìs Cavae, Universitas ipsa elegit Joannem 
Paulum Camerlengum praesentem, prò anno uno compiendo, 



incipiendo a praesonti dio in antea et una provisione prout 
habuit Ramondellus de Gitollis, et quod non se impediat de 
residuis. 

Itcm quod teneantur ipso Simlicus praostare fldcijussorum 
cautionos et quod do impositionibus imponendis et exigen- 
ilis , lompore suo teneantur oxigere ot satisfacere cui seu 
(juibus debuerit. 

I(<mì ordinavit dieta Universitas ot Homines ipsius quod 
omnos Sinilici futuri teneantur praestare fldqjussorum cau- 
tionos do oorutn administratione. 

Ifom quod in fino sui Sindicatus, teneantur dicti Sindici, 
pracsons ot successivo ftituri, finire coruin administrationes, 
et satisfa(*ero id quod ois fuit imposìtum per dictam uni- 
versitateni. Item ordinavit dieta Universitas quod dicti Do- 
mini Josuò ot Au'justinus ordinont Ilationalera Summariae 
<iui habeat so jìorsonaliter interesse in Civitate Cavae ad 
videndum computum dictae Univorsitatis , expensis ipsius 
Universitatis. 

Itom dictus Sindicus, qui in praesentiarum est ordinatus 
ot alii successivo futuri teneantur calculum ponere de admi- 
nistratione eonim. 

Itom licoat oisdom Dominis Josuè et Angustino exequi et 
fac(M-o praodicta alia juxta tenorem memorialis. 

Praosonte Notario Borartlino Juvene, Sindico Provintiae 
Sancti Adjutoris, ut dixit, ot diconte quo ad electionem 
faciam do dicto Sindico, quod eloctio spoctat ad Provintiam 
Sancti Adjutoris prò praesonti anno. Et propterea dictus 
Notarius Iterardinus, Sindacario nomine quo supra, expresse 
protestatur ad dictam assortam electionem, tamquam inde- 
bito fa(*tam , ot quod nullo modo intendit dictus Notarìus 
BerardiYius Sinda<-ario nomino et prò parto dictae Provin- 
tiae, in ojus salario contribuero, sy ad Universitatem S-A^ju- 
toris tanirit. 

Ueplicantibus aliis de Provintia Mitiliani, Passiani, et 
aliarum Provintiarum, ot dicentibus che lo homo che se ave 
ad elogerò Sindico per la Università deve essere, et toccha 
a la Provintia de lo Ciorpo de la Cava con li membri, et 



XXXVI 

perhò è fatta la electione predetta per essa Università legi- 
timamente, et dove dicino non volere contribuere a lo paga- 
mento, la Maiestà de lo Signore Re et lì soy officiali Regii 
provvederanno. 

Praesenti messer Josué et Angustino praedicti, electi ut 
supra , et diceno che lo Sindico eletto ut supra, è stato 
eletto justamente, et facendosi Ilo contrario, potrà essere la 
diffamazione di questa cita , et dicono che non acceptano 
tale electione de ipsi facta per difetto de quelli che contrad- 
dicono. Praesente lo dicto Berardino Sindico ut supra, et 
dice che Ipso è paratissimo. Sindacano nomine quo supra, 
contribuire de quello che justamente toccha a la dieta Pro- 
vintia, si per stato de lo Signore Re, et ancora de la Uni- 
versità, et facere exequire tucto quello che so tenuti de 
justitia. 

Et li homini de le predicte altre provintie sì protestano 
contro la Provintia de S. Ac^jutore, et ipsi Sindico de la 
contraditione che loro anno facta de la electione de dicto 
Sindico, et niente de meno si ly dicti electi non andaranno 
per lo Servitio de lo Signore Re per lo defecto sarà, et che 
lo dapno pena et interesse debba essere sopra la Provintia 
de Santo Aitore. 

Praesente Ramundello de Citellis Sindico praesente et 
protestante quod ex nunc, in anteà non intendit se intro- 
midere Sindacatui ratione dictae contradictionis, et prete- 
statur de dapnis,* expensis, et interesse. 

Praesente lo dicto Berardino Sindico ut supra et dicente 
che la dieta Provincia di S. Aitore è parata de observare 
et fare tucto quello che per la dieta Università è stato con- 
cluso excepto quanto a la electione de dicto Sindico et prò 
expeditione de tucto quello che sia stato de lo Signore Re, 
et ancora utilità de dieta Università si abiano da vedere ly 
Instrumenti de dicto Sindacato, antepassati, et si dicto Sin- 
dacato toccha ad Santo Aitore , lo abia. Donde che non si 
coQtempta de quello che in la dieta Università è stato con- 
cluso ; et ancora fare et observare quello so tenuti de justi- 
tia a la andata de li Sindici si contempta et vele più con- 



xxxvn 

Slittare la dicSa Provìntia et fare quello che ly sarà ordì* 
nato. 

Ly homini delle aute provintie replicantino et diceao ut 
Rupra, niente de meno che lly ìnslrumenti canteno et diceno 
come la electione toccha a lo Corpo de la CSava et membri, 
ot per questo se protestano ut supra, perchè li Sindicy non 
andano, et denegano di andare a lo Signore Re ut supra. 

Quibus omnibus sic peractis, prae&ti Universitas et ho- 
mines ipsius, ac dictus Notarius Berardinus nos praefktus, 
Judicem, Notarium, et testes ad dieta, ex parte r^ia requisi- 
verunt etc. 

Quod de praedictis conflcere deberemus puplicum instru* 
mentum etc. Nos. etc. 

ProtocoUo di Not P. P. Troise 1483 fol. 108. 



xxxyai 



XIII. 



10 Settembre i486 — Doliberazìone deirUniversilà 
Cava sulla istanza del villaggio di Celara, per la co- 
stituzione in separato Comune. 



Die decimo mensis Septembris quintae indictionis (1486) 
in Sc^zaventulis, pertinentiae Givitatis Cavae — Nos Ca- 
rolus Capova de cavae ad Contractus ludex, Petruspaulus 
de Troisio de Cava pupliciis etc . . . Notarius et testes , vi- 
delicet — D. Petruscola Lonorus railes et leoruin Doctor 
D. Leonectus de Curti miies et Legum Doctor, D. Ioannes 
Franciscus de Curti Legum Doctor, Dominus Antonius Lau- 
rus, D. Ragucius de David, Ramundellus de Citellis, Noi: 
Basiiius Pisapia, Galiaiius de Damiaao, Not: Votamontes de 
Monica, et D. Rosalis de Capova de Cava ad hoc vocali 
etc, quod praedicto die, nobis praedictis lulice, Notario, 
et testibus cognominatis , et personaliter accersitis ad lo- 
cum iamdictum ad rogationem, praeces et re(iuisitionem 
nobis cum iastaiitia factas per D. Mattheum de Curti de 
Cava nomine et prò parto Leonardi et Bacili luuii do Ta- 
ta, nomine Casal is Citariao, ad praeseniiam tamon Magni- 
fici Viri Regiì Capitanei Civitatis Cavae, et dum essonms 
ibidem, praedictus D. Mattheus, praesente, audiente et in- 
telligente dicto D. Capitanoo, assoruit qualiter homines 
Casalis Citariae intendunt prò bono reprimine ipsius Casalis 
facere Universitatem, et imoonere nonnullas solutionas prò 
defensione jurium et immunitate ipsorura et nichil aliud. 
Et propterea procuratorio nomine, praefatus Mattheus re- 
quisivit eumdem D. Capitaneum quod debeat eisdem impar- 
tire licentiam congregandi, ad hoc ut possint imponere 
dictas solutionesy aUter protestatur de omni re licite pro- 
testarla et quod eisdem aliquo modo dieta den^atio ha- 



beat praoiudicium : praesento Solimagno de Curti Sindico 
Universali civitatis Cavae, cL dicente et requirente dictum 
D. Capitaneuin ex parto Regiae Majestatis, quod dictam 
licentiam nullo modo concedere debeat eisdem de Citarla, 
propter quod talis congregatio ad faciendam pecuniam prò 
observaiione privilegii immunitatis assertae, eis concessae 
per S. R. Majestatem, tacile vitiati et expresse falsitatis, 
venit in praeyudiciuin ipsius S. R. Majestatis, prò eo quod 
dicti de Citaria intendunt facere Commune et separare se 
ab ipsa Universi tate Civitatis Cavae, et sic faciendo eosdem 
Commune, potesL osso quoi ali<j[uo tempore rebellaverint 
Uiiiversiiati praeJictae, prout alias fecerunt, et si tantum 
florot, Civitas Civiiatis Cavae ossei assiileata per mare, et 
non possit ita lacero staium, et obsorvare fldolitatem S. 
R. Ma j ostati, prout alias fecorunt, et soliti facere consue- 
veruni. Itom ex alia causa, quia si dieta immunitas ei ta- 
liier concessa vires haberoi, et non infrangoretur, et totali* 
ter venirci in dostruciionem et discapiium gabellarum im- 
positarum do mandato R. Majestatis prò soluiione flscalium 
ftuiciionum, ex quo nullo pacio dictae gaboUae possent ex- 
portari sino magno praojudicio ei scandalis committendis , 
per ipsos de Ciiaria, et alios qui forte cum eis contende- 
ront: et ex aliis causis et rationibus corani S. R. Maje* 
sialo fono por praoJicius proponondis, allogando etc. Ali- 
ter si Capitaneus dictam facultatem et licentiam concederete 
Sindacus ipso, nomine Sindacar io, protestatur centra ip- 
sum Capitaneum, et propteroa intcndit etc. Praodicto D. 
Maitlìoo, nomino quo supra, replicante et dicento quod ad 
primum Caput in primis cum dicitur quod tacite vitiatum 
et expresse falsitatis fuit dictum privilegium exemptionis 
impotratum sou concessum, quod, salva pace dicti Sindici, 
dictum privilegium sou immuniUis fuit motu proprio regio 
concessum et ex certa sciontia; quae clausola in privilegio 
apposiua supplet omnem defoctum , tollitque ommem sub- 
reptionem,et propteroa ex iste primo capite non dobet de- 
negari dieta licentia; quod ad secundum caput, non obstat 
in quantum dicitur per dictum Siodicumi dictos de Citaria 



xt 

incepisse prò Communitate, et de facili prò constitiitione 
dictae Cìommunitatis possint coniravenire regiae flilelitati, 
quod pace salva ipsius Sindici, se integros a tali defrc- 
tione existerunty et propterea cessai timor de quo agitur 
et exponilur per dictum Sindicùm, sicut de eventu futuro, 
tamquam adsit, et non danda regula est, cum notorie 
ipsi S. R. Majestati constat dictos de Citarla compromi- 
sisse fldelitatem, citra praejudicium ipsius civitatis, et maxi- 
me prò expiUando Illustrissimo D. Principe Taranti et 
propterea existo capite cessat et cessare debet prohibiUo- 
nem dictae Gongr^gationis faciendae per eos de Citarla. 
Quod ad alia dieta quae expresse negantur dicitur quod 
licet quis semel fuerit malus, semper malus ibidem fallit: 
quando flierit quis prò tempore bonus, quia semper prae- 
sumitur bonus, cum notorie homines et barchas vigin- 
tiquinque et ultra barchas suas , illis de Citarla ste- 
tisse sub regia fldelitate» contribuisse regiis flscalibus etc. 
cessat omnis suspectus. Propterea iterum etc dicto Sindico 
replicante, et primo quod ad clausulam adjectam in dicto 

privilegio immunitatis quae de jure tollitur subreptio- 

ne et causa a ut respectu quod dieta clausola non fuit ap- 
posita ex manu dictae S. R Majestatis sed per scriptorem, 
ut solitum est apponi in omnibus privilegiis, et si ipsa S. 
R. Majestas instructa fuisset de praedictis, dictum privi- 
legium non concessisset. Quantum ad aliud quod dicti de 
Citarla actum fecerunt, et conduxerunt dictum Principem 
ad civitate Salerni ad dictum Casalem de Citarla, non ipsi 
fecerunt, sed tota Universitas civitatis Cavae, personaliter 
mitlendo homines ultra mille prò securitate dicti D. Princi- 
pis, et solum ipsi de Citarla tamquam mercenaril ordinati 
per ipsam Universitatem, quibus mandatum extltit et or- 
dinatlones dictae Unlversltatis per magniflcum Vlrum 
D. Nicolaum Aognolum Romanum tunc Capitaneum R. Ma- 
jestatis in dieta Universltate, quod accedere deberent cum 
allls ordinatls per dictum Capitaneum ad ipsum D. Principem 
conducendum in civitate Cavae, et non in Casali Cltarlae 
male et pessime agendo, et in maximum periculum dicti 



tu 

D. Principis ponendo quod subsecutilm Aiisset por homines 
ipsius civitatis, qui statim et incontinenter accessenint ad 
dictum Gasalem Citariae, et dictum D. Prìncipem ab inde 
de lecto receperunt, et cum onere maxime, ut 'decuit, ad 
ipsam Givilatem Cavae, prò honore et statu ipsius S. R. Ma* 
jestatis conduxerunt et salvum fecerunt Ad aliud quod 
dicitur quod purgata fuit contraventio multorum stando 
per territorium infldelitatis, replicatur, quod de proximo 
male et pessime agerunt, denegando expresse se et arma 
eorum conducere et venire in civitatem Gavae, sed inve- 
niendo et stando iusuper Casalem Citariae , practicaverunt 
et conversati fuerunt in Civitate Salerni cum Rebellibus 
dictae R. Majestatis, et nonnulli fberunt processati de di- 
ete Casali Citariae, denegando proximis mandatis dicti Ca- 
pitanei,eis iryungentis sub formidabili poena, quod veniant 
ad habitandum in dieta Civitate Cavae cum aliis civibus 
Civitatis Cavae, prò statu regio, quod expresse lacere de- 
negaverunt, et neque ipsos, neque arma ad ipsam Civita- 
tem transtulerunt, centra mandatum dicti D. Capilanei, 
minis inhonestis quod facere intendebant, prout in actis 
dicti Capitanei continentur, et aliis et aliis contraventioni* 
bus, suo loco et tempore proponendis coram dieta R. Ma* 
jestate, dicti de Citaria non merentur ab ipsa S. R. Maje- 
state liane immunitatem et concessionem, et ideo requirit 
dictum D. Capitaneum et expresse dicit quod mandare de- 
bent expresse dictae R. Maiestatis dicti de Citaria quod s 
praedictis desistere debeant, prò scandalis evitandis maxi- 
mis, aliter protestatur etc — Sed dictus D. Matteus prò se 
et sociis replicans etc. modo precedenti, quod pace salva 
dicti Sindici, Ipse Dlustris Princeps non poterat tutum per 
terram venire, neque posset evadere maximum periculum, 
et propterea dicti de Citaria cum eorum barchis, et mari- 
nariis, ad illud erant ex parte, dictum Illustrem Prìncipem 
conduxerunt per mare, et in tute ipsum reddiderunt Et 
quod veritas in se habeat per nomem locum etc...... et per 

Ulos de Citaria dictus lUustris Prìnceps fuit in Barcha pò- 
situs, et per eos conductum tute ad casale praedictum Ci* 

6 



tariae. Quo ad alia quia cuncta manifesta sunt Regiae Ma- 
jestati eis non insistitur ; et propterea etc . . . . Dicto D. 
Sindico dicente quod tantum de dicto Gasali de Citaria 
iuerunt tres vel quatuor, et fuit una alia barcha centra 
solos viros de armis et ultra mille per terram venisse ad 
muros et portas Givitatis Salerni , de Givitate Gavae illa 
nocte. Replicante dicto Domino Matheo et dicente cum Illi 
de Gitana accesserunt cum XXV barcis, quae nulla ipso- 

. rum poterat se conducere in porta Salerni, vel in mariti- 
ma non minori numero hominum sex prò qualibet barcha, 
et sic inflciatio apparet de voluntate, invidia, malignitate, 
cum reverentia ipsius Sindici et aliorum contradicentium 

et propterea etc Replicante dicto Sindico quod 

in casu D. Gapitanei homines tres accesserunt et non alii* 

.et replicante dicto D. Matheo quod, pace ipsius Sindici sal- 
va, si accexerunt, accexerunt con Grandanecto Diputato ad 
illud de mandato Illustrissimi Principis et sui mandatari! 
etc ... . praesente dicto D. Gapitaneo et dicente quo ad 
evitanda scandala intendit consulere S. R. Majestatem et 
deinde facere quidquid ipsa S. R. Majestas vult , et prop- 
terea mandavit eisdem D. Matheo et sociis nomine quo su- 
pra ad poenam ducatorum mille , quod dictam Universita- 

.tem non faciant, non consulta S. R. Majestate etc... 

Not Pietro Paolo Troise — Protocollo 1486 — 10 Set- 
tembre — fol. 4. 



ZLIU 



XIV. 



8 Seiiembre 1489 — Ordine del R. Capitaneo al- 
l' Inivereilà, per la nomina del Sindico ed elelli, 

Eodem die, ejusdem, ibidem, (8 Scpt. 8. Indictionis in 
Scazaventulis — 1489) — Nos Nicolaus Joannes de Parisio 
de Cava ad Contraclus ludex, Petrus paulus de Troisio de 
Cava puplicus etc. Notarius, et testes videlicet — Laurentius 
de Adinullb, Fabricius de dirti, Pandolftis Coda et Fran- 
cisous de Canali de Cava ad hoc vocali etc. Quod praedicto 
die iiobis praeJictis Judico , Nolario et testibus connotatis 
et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad ro^ratio- 
nem , preces et requisitionem nobis ciim instantia fketas 
por Magniflcuin Virum Petrum Conzia de Nola R. Capita- 
nouni Civitatis Cavae , et dum essenuis ibidem , praefatus 
Capitaneus asseruit se esse paratura exequi et facere offl- 
cium suum circa exactiones jurium flscalium et oportet quod 
ordinetur novus Sindicus in dieta Universitate , et etiam 
Ehvii et collectores, et eanidem Universitatem et homines 
ipsius rcquisivit ut ordinare deberent dictum Sindicum 
Electos et coUectores etc. Et propterea, ipsa assertione facta, 
praefatus Capitaneus protestatur quod per se non stetit nec 
stai, et intendit mandatum facere eidem Universitati et 
hominibus sub certa poena quod infra certum terminem 
ordinetur Sindicum, CoUectores et Electi, sino quibus jura 
flscalia exi^i non i)ossunt et ipse Capitaneus fbit erat et 
est paratus exe^iui suum ofiicium etc. Quibus omnibus sic 
peractis, praefatus D. Capitaneus nos praefatos Judicem, 
Notarium et testes adstantes, ex parte llegia requisivit et 
quoil a praedictis et quolibet praedictorum oonflcere debe- 
remus puplicum instrumentum. 

Nos etc. 

Not Pietro Paolo Troise — Protocollo 1489 fol. 8. 



XLKV 



XV. 



13 Settembre 1489 — Elezione del Sindico , elelli 
e grossieri 



Pro Universitate Civìtatis Cavae — Electio Sìndici, Electo- 
rum, et grasserìorum. 

Eodem die, ejusdem , ibidem , ( 13 Sept 1489 in Scaza- 
ventulis pertinentiae Civitatis Cavae) Nos zapetus Juvenìs 
de Cava ipsius civitatis Cavae et pertinentiarum ejus ad 
contractus ludex, Petrus paulus de Troisio de Cava puplicus 
età Notarius et testes — videlicet D. Jentilis Longus utriu- 
sque Juris Doctor, D. Joannes de Curti l^um peritus, D. San- 
sonectus de Cur ti legum peritus, Magniflcus Votamonte de 
Monica et Matheus Costa de Cava ad hoc vocati etc. — 
Quod praedicto die, nobis praedictis Judice, Notano et te- 
stibus connotatis et personali ter accersitis ad locum jamdictum 
ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia 
fectas per Universitatem et homines Civitatis Cavae , et 
dum essemus ibidem, praefata Universitas unanimiter con- 
gregata et homines ipsius ad banni emissionem prò majori 
et saniori parte, et dum essemus ibidem praefeta Univer- 
sitas asseruit prò bono regimine Universitatis ejusdem velie 
ipsam Universitatem ordinare Sindicum Electos et Grasse- 
rios prò toto integro praesenti anno octavae Indictio- 
nis. Et propterea praefata Universitas unanimiter et jjari 
voto, nomine discr epante, elegit Fabritium de Curti de Cava, 
prò Sindico Universali Civitatis Cavae per dictum tempus 
qui teneatur et sic promisit exigere jura flscalia debita per 
ipsam Universitatem et alias solutiones impositas de prae- 
senti et imponendas, durante tempore dicti anni et dili- 
genter soUiciteque exigere etc. et de dictis pecuniis respon- 



ZLV 

dere R. Commissario in Givitate Salemi, et aliis ordioandis 
per dictam Universitatem. 

Item tenoantur convenire coram Capitaneo, Vicario aliisque 
quibuscumque prò defensione Universitatis praedictae et 
hominum ipsius, et causas agere et exequi cum omni dili- 
gentia , et cum poteslate sosti tuendi , in judicio et extra, 
loco sui tam ante litem contestatami quam post, cum si- 
mili principali mandato. Item in fine dicti oflScii Sindaca- 
tus computum reddere de recepto per intro3rtum et exitum 
legalem, et dare Ipsi Universitati residuos, si qui sint, usque 
integram satisfactionem introytuum quae alii Sindici soliti 
sunt facere et exequi, et ipsa Universitas teneatur, et sic 
promittit dare, tradere et pagare prò ejus salario praefato 
Sindico uncias duas de carolenis etc. Et in ullimum quia 
prò quadam contumacia praedictus Fabrìtius solvit Vice Ca- 
pitaneo tarenos decom prò calculo non praosentato de alio 
Sindicatu Vicecapitaneo, qui praesentalus fuit dictae Uni- 
versitati, propterea Ipsa Universitas liberavit ex amore quem 
gerit erga dictum Fabritium, praefato Fabritio dictos tare- 
nos deccm prò contumacia jamdicta, ultra praesentem pro- 
visionem, non propterea eos connumerando in dieta provi- 
siona Item dieta Universitas elegit et fecit Electos, videli- 
C3t: Ramondellum de Gilellis, Nicolaum Angelum Gastaldum 
in solidum; Notarium Raymundum de Monica, Notarium 
FerrantcmVle Monica insolidum; Perrellum de Parisio et 
Carolum Cai)ovam in solidum; ac Joannem de Perrello et 
Minico de Gurli in solidum qui habeant providere in cun- 
ei is necessariis Universitatis jamdictae una simul, aut prò 
majori parte, prout necessitas requirit. 

Item ordinavit Universitas ipsa Lisium Antonium de Mo- 
nica, Cifarium Gaparum, et Gabrielem de Gurti de Gava, 
qui habeant providere in assisias una simul, aut prò msgorì 
parte. 

Item quod dicti Sindicus et Electi habeant videro com- 
putum Notarii Berardini Juvenis de Gava Sindici praeseoti» 
una simul, aut prò miyorì parte. 

Quam quidem electionem prae&ta Universitas promitit 



XLvm 

ac debitam hobedientiam et petant quod privilegia Univer- 
sitatis confirmet et quod Universitas ipsa remaaeat de de- 
manio prò corona regia. Quibus omnibus etc. 
Not. Pietropaolo Troise — Protocollo 1495. Fol. 192. 



xux 



XVII. 

FI 
1495 — Diploma dLCarlo Vili 

Privilegium Caroli franconim, Hyerusalem et Siciliae Regis, 
Concessum Universitati et hoininibus Civitatis Cavae sub 
anno Domini Millesimo quatringentesimo nonagesimo quintOi 
ut infra continentur. 

Carolus Dei gratia franchoruni , Ilierusiilom et Siciliae 
Uex. Universis et singiilis praesonles nostras literas insj^e- 
cturis tam prae^ontib:is ({uain futuris. Cuni nobilis et iMe- 
lissima Civitas nostra Cavae ad liobeilienciain et devocio- 
nem nostrani dovenerit , pix) parte nobiliuni Civiuni ipsius 
fldelissimae Civitatis nobis oblata fuorunt nonnulla Capitula 
et supplicationes, cpiae diligonlor vidimiis, recognovimus et 
inspeximus , eascpie decretari jubsimus , et nostras decre- 
taciones et rcsponsiones in fine uniusciyus<|ue illorum inseri, 
continuari et apponi. Quorum onmiuin sequitur et est talis. 
Scronissin.ae ac Excollontissinia<\ ca Christianissimae Maja- 
stati Rogis franchoruin, Siriliae, Hierusiilein «He. huniililer 
et devote supplicatur j)ro parlo Universitaiis ot liominuni 
Civitatis Cavae tìdelium Vaxalloruni ojusdeni Vesirae Majo- 
statis , ut ipsa Vostra Majcstas prò sua ingenti clementia 
et humanitate dignotur subscripias eoruni supplicaciones 
clementer exaudiro, benigneriue admictero, et gracias elar- 
giri. Cum Univei*sitas et boniines Civitatis ejusdem ab an« 
tiquis et diuturnis temporibus, in quorum contrarium me- 
moria hominis non exisiit, bigus U(»gni Siciliae Suporioribus 
Regibus et retroprincibus fulelos luerini, et lldeli»at«im siu- 
ceram ex animo praestiterint Vestrae Excellentissimae et 
Christianissiinae Majostati , quao luyus 1^3;;ni provinciam, 
divina favente clementia, merito opiimofiuo juro adepta fuiu 
Supplicantos ipsi poiissimum Udolissimi oruat, ut Deus eam- 

7 



dem Vestram Majestatem conservet, et fortunet, ut optat 
Amen : placet Regiae Majestati. 

Item supplicatur ut Ipsa Vestra Majestas concedere digne- 
tur quod Cives, homines et liabitatores Cìvitatis Cavae prò 
quibusvis primis causis tam civilìbus quam Criminalibus, 
sive mixtis, conlra eos per quoscumque movendis et agi- 
tandis, noo possint, nec vsleaat aliquo modo conveniri in 
mcigna Curia Vicariae, et quavis Curia, exaniine, Tribunali, 
8ive foro, coram quocumque ludice, etiam in Sacro Re^o 
Consilio , quamvis delìclus alibi commissum , et contractus 
alibi celebratus pretenderetur , vel si praesenti Capitulo et 
privilegio fori, in genere vel in specie, cum juramento re- 
nupciatum fuerit, nisi dumtaxat coram Capitaneo, et Vi- 
cario Cìvitatis praedictae, qui prò tempore fuerintj quibus 
l^ibus, CoQstitucionibus, privilegiis, obligacionibns , renu- 
pciacionibuf=, etaliis juribus in contrarium factentibus noa 
obstantibus quovis modo. Et hoc appare! dictis supplican- 
tibus ex privilegio concesso per Superiores Reges, et prae- 
serlim per dictam quondam Reginam lohannam, quod pri- 
vilegium fuit et est in viridi obsen-ancia. Placet Regìae 
Majestati prò primis causis tantum. 

Item supplicatui- ut ipsa Vestra Majestas benigne conco- 
dere dignetur, quod olflciales, seu Calapanei ejusdem Civi- 
tatis, tam praesentes quam futuri , in administracione et 
exercitio eorura oftìcìi observare omnino debeant illud R^ni 
Capitulum, juxta sui seriem et tcnorem, quod incipit. Ut 
delatos. Videlicet quod non possit procedi nec inquiri ex 
mero officio, etiam in illis casibus, ubi venit; et imponenda 
pena mortis naturalis, vel civilis, vel membri abscìssio nisi 
interveniat legitimus denupciator, vel accusator, qui so h^ 
beat obligare de probando: et quidquid dicti officiales con- 
tra ^usdem Capitulì tenorem egerint, nullius roboris can- 
seantur; quod per superiores Reges apparet dictae Univer- 
sitati concessum ex privilegio , quod Jecit et est in viridi 
obsenrancia. Placet Regiae Majestati, si et quatenus in pò», 
sexione fuerunt, et in praesenciariun existunL 

Item supplicatur quod Ipsa Vestra M^gestas benigne 



I 



u 

cedere di^elur, ut quilìbet accusator, seu querelator pos- 
sit et voleat a sua accusaciono, donupciacione, et querela, 
instituta et proposita centra Cives et habitatoros Cìvitatis 
Cavae, inpune desistere ante ultimum i>erhemptorium , vel 
priusquam partes ipsae compareant in jiidicio,et factade- 
sistcncia, seu penitcncia praedicla per eumdcm Capitaneura 
et cjus Curiara minime possit ad ultcriora procedi, dum- 
taxat Aclorum Majristor Curiae pracdictae consoqui debeat 
prò scripiura desistoncìae voi jMjnitencia prrana duo : et 
hoc apparet ex privilegio concesso, qual fuit et est in vi- 
ridi observancia — Placet Regiao Majestali , quod obser- 
vctur Privilegium juxta ipsius tenorem. 

Item supplicatur, ut ipsa Majostas concedere et provide- 
re di'T^notur quod Universitas et Ilominos Civitatis praedi- 
ctae minime toneantur cornm sumptibus et expensis darò 
tndem Capitanio Nupcios et luraios, nec etiam habitacio- 
nem. Sod Capitancus ot ofiiciales predicti jìerquirere et con- 
ducere debeant, si voluorint, juratos et habitaciones eis no- 
cessarias ei oportunas oorum sumptibus et expensis : et in 
hujusmodi libortatis possessionem, seu quasi , supplicantes 
ipsi fuerunt et sunt — Placet Regiae Majostati quod ob- 
servetur consuetum. 

Item suj)plicatur quo<l Actonim Magister Capitanoi Civi- 
tatis praedÌ4tae prò qualibot fMoJubssionti praestanda curiae 
Ipsius Capitanei, vel partibus quarum interest , dumtaxat 
iN?cipiat grana tria, et quod Capitanous, Assessor, et Acto- 
rum Magister recipiat prò quolibot tosto et principali oxa- 
ininando in dieta Curia grana tria. Et pi\> qualibot obliga- 
ciono facionda ponos acta dictao Curiae grana duo. Et prò 
primis scripturis facicndis et scribondis por actorum Ma- 
gistrum, usque ad litis coni«\stacionem inclusive , nicbil 
solvatur — Placet Rogiao Majostati prout in proximo. 

Itera quo<l Actorum Magister Curiae prae»Uctae prò qua- 
cuinque peticione offoronda, ox instrumento praesontato in 
Curia praoilicta, recipiat prò praesentaciune dumtaxat gra- 
na tria, prò citacione, scripiura, ac etiam prò prima con- 
tumacia; et quod prò examinaciono Tostium examinando- 



rum et informacionem Ciiriae, nihil solvatur, quia res Cu- 
riae Agitur — Placet Majestati aidem. 

Ilem sì quis Cìvis vel habitator Civitatis praedictae rel- 
let forte se cassari facere ab acfis et processu causa ac- 
cusacionis et in<iuisicionis ex mero officio, rei parie instan- 
te, et a r|uibuscuni(iiie c^usis ordìnariis vel straordinariis, 
actorura Ma^ister dictae Curiae, citra pra^judicium par- 
tium, dumtaxat prò cassatura recipere et habere debeat 
grana duo — Placet Regiae Majestati quod obsenretur eoa 
suetum. 

Itera ìq quibusvis e\aininacioiiibus Testium eiamÌnao> 
dorum per dictum Capilaneura et ejus Curiam» omnìno in- 
tersit et inierveniat, ac interesse et inten-enire debeat una 
cum Capitaneo praedicto, vel assessore et Magistro actorum 
dictae Curiae, ludex annalis , ad id annuatim eligendus et 
deputandus per Universitatem Civitatis praedictae. Etexami- 
nacio aliter facta sine intervencionc Annalis ludicis prae- 
dìcti nullìus roboris censeatur. Placet Regiae Majestati ; e^ 
quod in examinacione inierveniat assessor dictae Curìaa, 
qui prò tempore fuerif, prout consuetum (bit. 

Item quod quolibet anno mutentur, et removeantur Capi. 
laneus, assessor et .\ctorum Magister Civitatis praedictae» 
et amoti Sindicentur per Capitaneum Successorem, et duos 
eligendos per dictam Universitatem , servata forma ConsU- 
lutionum et Capitulorura Regni. Placet Regiae Majestati. 
Item quod Capitaneus deputandus et eligendus in Civitale 
praedicta distet, ac distare debeat ab eadem Civitate per- 
viginti Miliarìa, prout etìam fiiit eidem Civitati ex privi 
legio concessura. Placet R^ae Majestati. 

Item supplicatur quod ipsa Veslra Majestas de ^us 
certa sciencia benitme confirmare et acceplare, approbare, 
ratificare, ac pieno Regio favore et praesidio communire et 
roborare, ac quatenus opus est de novo concedere dtgne- 
tur, queoumqno privilegia, litteras et rescripta, juxta eorum 
seriem et leiiorcm pleniorem quarumcumqiie praciarum , 
immunitaium, franchigiarum et aliarum exempcìonum, quo- 
modocumque et qualitercumque , ad beneficium, honorem » 



un 

corno lum et utilitatem dictae Universitatis Civìtatis CavM 
per retro principes hujus Ro.jrni dictae Uuirersitati Cìonces- 
sa, juxta ipsorum privilejfiorura, rescrìptorum et litterarum 
serioin et tenorom — Placet Regiae Majestatì prout in il- 
loruni possessione sunt. 

Quamobrem meritis et senùciis ipsiiis fldelissiraae CìvÌt 
tatis Cavae, nobilium et Civium ejusdera sic exposcentibus, 
volentes oportnne providere. quo 1 Capitala ipsa et unum- 
quotl(ue ipsorum iuxta nostra decretaciones et responcio- 
nos in fine uniuscujusque illonim continuatas, insertaset ap- 
positas ad unffuera sine transgressione serventur , Manda- 
mus hujus Regni Magistro Justiciario, M«'igno Camerario , 
loprotenonte et prothonotario, eorumque locotenentibus , ma- 
fristiùs, portulaneis et secrotis ac Dohaneriis, et praesertim 
dictae Civitatis nostrae fldelissimae Cavae Vicemgerentibus, 
Gubernatoribus, Commissariis et quorumvis jurium et ve- 
ctigalium exactoribus et perceptoribus, ceterìsque Universis 
et singulis otHcialibus et subditis nostris majoribus et mi- 
noribus, quovis otHcio, auctoritate et dignitate fungentibus, 
noniinequo nuncupatis, ad quos, seu quem praesentes per- 
voncrint, et spectabit, et fuerint quomodolibot praesentatae, 
eorumque locumtenentibus et substitutis praesentibus etfli- 
turis, (|uatenus forma praeinsertorum cApitulorum per eoe, 
et unumquomque ipsorum diligenter, attente et in omnibus 
inviolabiliter observaia praeinserta Capitula et unumquod- 
que ipsonun juxta nostras decretaciones in fine uniusciyu- 
scju»^ illorum preinsertas, continuatas et appositas eisdem 
nobili o\ fUelissimae Civitati Cavae, nobilibus Civibus et 
Incolis ojus ejusdcm teneant flrmiter et obsen'ent , teneri 
et obsorvari mandont, et faciant inviolabiliter per quos de- 
cot, omni contradictione cessante, et obstaculo remoto, juxta 
nostras «lecretaciones et responsiones praedictas. Quoniam 
sic pro<'o<lit de incommutabili mentis nostrae proposito. Et 
contrariurn non fariat prò quanto graciam nostram charam 
Iiabent, aut (ieri {)ermictant, vel actentent, si iram, indigna- 
cioncm, et |)enam ducatorum docemmillia cupiunt evitare. 
In ci\jus i*ei tcstimonium praeseas nostruiD Capitulorum 



pri^ilegium fleti jubssimus nostro magno Sigillo mnnitaoL 
Datum in Castello Capuanae nostrae Givitatis Neapolis, Vi- 
gesimo Martii Anno a Nativitate Domini Millesimo quatrin- 
gentesimo nonagesimo quinto. Regnorum nostronim Fraa- 
ciae Anno duodecimo, Siciliae vero primo. 

Dall' Archivio del Comune di Cava. Volume 



Vf 



XVUL 



9 Settembre 1495 — Contratto per la guardia della 
Città. 



Pro Uoiversitate Civitatis Gavae. 

Eodem die, ejusdem ibidem (9 Sept: 1495). Nos Nicolaus 
Antonius de Parìsio ad contractus ludez, Petrus Paulus de 
Trogisio de Cava puplicus etc. Notarius, et testes, videlicet, 
Dominus Carolus Longus l^gum doctor, Augustinus LoDgus» 
Carolus Capova , Andreas de Habundis , et Matbaeus Ga- 
gliardi de Cava ad boc vocati etc. quod praedicto die, ibi- 
dem in nostri praesentia personaliter constitutus Sagesius 
de Alexio de Cava sponte promisit Notano Basilio de Pisa- 
pia Sindico praesenti et Electis prò msgori parte oongre* 
gatis etc. eumdem per mensem unum continuum incipiendo 
a praesenti die in antea, et plus vel minus ad dectionem 
Universitatis cum quindecim pedonibus adeo quod in totum 
sint homines sezdecim, vulgariter loquendo — fare Ile guar^ 
die ad Croce a la fbcetella et ad altri lochi necessarii 
tanto de dy che de noeti etc. Et ipse Sindicus promisit 
dare eidem Sagesio ad rationem de tarenis quindecim prò 
quolibet mense etc. 

Not P. P. Troise. Protocollo 1495. foL 6. 



vn 



XJX. 

25 Settembre 1495 — Deliberazione dell' Università 
pel pagamento de' pedoni e delle artiglierie. 

Pro Univereitate Civitatis Cavae. 

Eodem die, qjusdem, ibidem (23 Sept 1495) — Nos prae- 
dicti Judex, Notarius et testes etc. quod persooaliter accer- 
sitis ad locum jamdictum, ad rogationem, preces^ et reqiii- 
sitionem nobis cum instantìa factas prò ipsa Universitate et 
hominibus Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, inveoi- 
mus eamdem Universitatem unanimiter congregatam prò 
majori et saniori parte de mandato praecedenti Magnifici 
viri Orlandi de Afflicto R. Capitanei Civitatis praedictae , 
et dum essemus ibidem praefata Universitas sic unanimiter 
congregata ad babcndum sumptus de pe.Ionibus Comaiissa- 
riis, in vulgari: Che so deheno farny conto a lo Vice Re, 
per servitio de la Maestà de lo sig. Rè per dicti dy, quali 
habiano tari tre per uno, o più, secondo la provisione et 
videre de lo Sindico et Electi, et che li dicti dinari si pil- 
lyano in pronto dalle gabelle, zoè de la paga de lo pre- 
sente mese, non obstante che siano obligati a li creditori 
de la Università , ma li ditti dinari se ngi ritorneno de li 
denari sy recoUyano de li Sali imposti per la Università, 
per servitio di lo Re, adflnchè li credituri de la Università 
si paghino. 

Item che li impronti facti per la Artillyeria posite sopra 
nuove mure , et altre si exequano , et che tutti quilli che 
pagano dicti dinari de ly dicti impronti la Università sia 
tenuta, et cossi vole che saranno satisfacti li credyti pas- 
sati fatti per la dieta Università et praesenti etc. 

Not P. P. Troise— Protocollo 1496 fol. 13. 



LVU 



XX. 



6 Ottobre 1495 — Richiesta del R. Capitaneo alla 
Iniversità, sulla ribellione ed i ribelli. 



Pro Orlando de Afflicto R. Capitaneo Civitalis Cavae. Die 
scxto mensis Oclobris XIV Indictionis (1495). In Corporo 
Cavae. Nos lioneJiclus Juvenis de Cava a l ooniracius Jiule'c, 
Peiruspaulus de Trogisio de Cava , pupiicus eie. Noiarius 
ei tesies« videlicet. D. Joniilis Longus, D. Joannes Puntius 
D. Uarnabas Juvenis , D. Paulus de Marinis , Augustinus 
Lo.igus, ei Kaimondellus de Ciieilis et Uernardus de Landò 
de Cava ad hoc vocali eie. (^uod praeJicio die , ibidem , 
nobis praedictis Judice, Nolano ei lesiibus connoialis et 
personaiiter accersilis ad iocum jamdicluiu ad rogalionem, 
preces et requisii ionem nobis cum instantia lactas per Ma- 
gnillcum Virum Oriandum de AfHicio Regium Capitaneum 
Civiiaiis Cavae, ad praesentiaui tainen nobilis viri Notarli 
Basilis de Pisapiis Sindici Univei*siialis Civitalis Cavao, ei 
cerlorum Elecioruni et mullorum honiinurn Civiuiiis janidì- 
ctae» et durn esseiuus ibidem praeCalus I). Capiuuitni^ prae- 
senlibus dicto Sindico, Eiectis ci cerlis hoininibus, audien- 
libus et inleliigenlibus , asseruil qualiter hominos Civiiaiis 
Cavae notaveruni Magnilicuni Nicolaum AnioniuinGa^^liar li, 
Petrum Anlonium Longum et Alexandrum Longuni de C:iva 
prò suspectis de sediclione ordinata prò eis iribiis cunira 
dictam Univerbiiatem et homines ipsìus, et ipso. Doniinus 
Capitaneus eosdem Nicolaum Anlonium, Petrum Anlonium 
et Alexandrum in domo ipsius Capitanei a lune et usque 
nunc delinuit et delinei, et perquirenda et iiivesliganda non 
invcnit eosdem Nicolaum Anlonium, Petrumanioninnì et 
Alexandrum in aliqua suspectione huc usque et non est 
jure pormissum quod detineanlur sine causa. Proptcrea ail 



LVlfl 

satis&ctionem hominum Universitatis Gmtatis Gavae retini- 
si vit dictum Sindicum, Electos et Homines Civitatis Gavae 
praesentes » et alios Electos tamquam praesentes , qualiter 
debeant cidem Capitaneo, dare informationes dictae suspe- 
ctionis 9 adeo quod prò stata Sacrae R.^ Maestatis et booo 
regimine Universitatis possit providere de justitia > et pu- 
nire cosdem Nicolaum Antoniùm, Petrum Antonium' et Aie" 
xandrum, et si quls esset, qui notitiam habuisset de tali sedi* 
tionc commissa in puplico aut in occulto» debeat etiam de- 
clarare cidcm D. Gapitaneo, et manìrestare prò causa jam- 
dicta ; alitcr intendit eosdem liberare a detentione jamdicta 
et si oportct dictam liberationcm facere sub flcUJussioiie 
prout de jure et justilia etc. 

Protocollo Not. P. P. Troise 1493 fol. 16. 



I^ 



XXI. 



16 Novembre 1495 —Contratto per costruzione dì 
nuove fortificazioni. 



Eodem die ejusdem, ibidem (16 Novembre 1405). in Gor- 
pore Cavae. Nos Carolus Capeva de Cava , ad contractus 
Judex , P. P. de Trogisio de Cava puplicus etc. Notarius, 
et testes, videlicel. D. Jentilis Longus, D. Joannes de Anna, 
Magniflcus Marcus quaranta , Magniflcus Julius Quaranta, 
Magniflcus Montorius Gagliardi et Barnabas Quaranta de 
Cava ad hoc vocati etc. Quod praedicto die, ibidem, in 
nostri praesentia personaliter constituiis, et praesentibus 
coram nobis infrascriptis personis, videlicet : Notano Basilio 
de Pisapiis de Cava Sindico Universalis Civitatis Cavae sicut 
dixit et Pandulfo de Jucli, Lionetto de Jucli, Adamante de 
Jucli, et Rampino de Jucli de Cava, intervenientibus et agen- 
tibus ad infrascripta omnia et eorum singula, videlicet : 
dido Risilio sicut Sindico, Sindacario nomine et prò parte 
Universitatis Civitatis Cavae ex una, et dictis Pandolfo etc. 
prò se ipsis, et eorum haere^lum et successorum ex altera 
parte. 

Praefatus itaque Sindicus, praesentibus, auliontibus, et 
intelligentibus dictis Pandolfo etc. asseruit , qualiter dieta 
Univeraiitas deliberavit facere quamdam Turrim prope i)or- 
tam Civitatis Cavae cum aliis membris, calce, lapidibus et 
arena, et dicti Pan lolfus, Lionettus Adamantes et Ilampinus 
obtulerunt eam Tacere* Et propterca praefatus Pandolfus, Lio- 
nettus, Adamans et Rampinus promisenmt eidem Sindico 
praesenti facere dictam Turrim cum fabrica» calce, lapidi- 
bus et arena de bono magisterio, ad laudem expertorum, 
et ipse Sindicus tenetur et sic promisit dare eisdem Pan- 
dolfo et Sociis praadictis calcem necessariam in loco dicti 



LX 

operis ad suaicientiaru , et interim liceat eisdem Pandolfo 
et sociis fodere lapides et arena et incidere lignamina prò 
usu dicti operis , ubi et quo voluerìnt et liceat conducere 
aquam in dicto loco etc. (segue il prezzo e Tepoca del pa* 
garnento). 

Not P. P. Troise. ProtocoUo 1495 foL 26. 



xxn. 



17 Marzo 1496— Deliberazione della Università per 
r espugnazione di Salerno. 



Pro Universitate Civitatis Gavae. 

Die XVII mensis martii XIV Indictionis (1496) in Scaza- 
ventulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Patiens de Alferio 
de Cava ad Gontractus Judex Petruspaulus de Troisio de 
Cava puplicus etc. Notarìus et testes videlicet. D. F. Longus» 
D. F. Gasaburius» D. C. Longus, D. S. de Gurti, T. Longus, 
et D. Barnabas Quaranta de Gava ad hoc vocali etc. quod 
praedicto die» ibidem , nobis praedictis Judice , Notano et 
testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jam- 
dictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum 
instantia factas per Universitatem et Homines civitatis Ga- 
vae, et dum essemus ibidem invenimus eamdem Universi- 
tatem unanimiter congregatam ad banni emissionem prò 
majori et saniori parte, super ordinatione victuali et victu 
prò expugnatione civitatis Salemi , et quia intendunt id 
exequi, propterea eligunt notarìum S.de Alferio, A. de Ti- 
paldo, S. de Vitale, P. de Falco, M. de Troysio, F. de Da- 
vid, L. Gosta, G. Gafaro, T. de Gurti, not F. Pb. de Parìsio, 
et 6. Gaputo de Gava, quibus liceat providere in necessarìis 
prò dicto victu, cum potestate mandandi de voluntate mar 
gniflci Viri P. Pagani Viceregis et Gubematoris civitatis 
Gavae praesentis et se contemptantis etc. realiter et perso- 
naliter, vid: de vino, pane, ot de omne altera cosa necessa- 
ria, auxilio, praesidio et fitvore dicti D. Viceregis proc^ 
dente etc. et cum potestate ordinandi etc. pro dicto yidu. 
Et dieta Universitas promisi! etc 

Not P. P. Troise Protocollo 1486 fiO. 76. 



xxm. 



16 Aprile 1496 — Deliberazione deir Università per 
Yarii affari, fra cui i dazi ed i rapporti con Salerno. 



Die XVI monsis Aprilis XIV Indictionis (1496^ in 
veotulìs perlinentiae Givitatis Gavae. Nos B. luvenis de Cava 
ad ooQtr. ludex, P. P. de Troisio de Gava puplicus etc. No- 
tarius et testes vid. D. F. Longus, A. Lon:^s, F. GasaJt>uri» 
L. de Anna, F. de Gurti, S. de Vitali, et R. de Citellis de 
Cava ad hoc vocali etc. quod praedicto dio, ibidem, nobis 
praedictis ludice, Notarìo et testibus connotaiis et persona- 
liter ac^rsitis ad locum jamdicium ad rogationem, preces 
et requisitionem nobis cum instantia fìictas per Not. Basi- 
lium de Pisapia Sindicuiu Givitatis Gavae et dum essemus 
ibidem, praefatus Not/Basilius per Matteum de luvenatio, 
jurato, bagniri fecit gabellam carnium, prout bagni ri fecit 
Uaiversitatem Givitatis Gavae, et dum essemus ibidem , in- 
venimus eamdem Universitatem in unum coiigregatam prò 
Stata Regio et bono regimine dictae Universitatis , in qua 
fuit dictum per dictum Sindicum id quod fiat prò beneficio 
Universali, et inter alia, dictum, actum et conclusum fuit 
hoc modo, videlicet. In primis che se mando ad Napoli, a 
lo Legato et a lo Archiepiscopo de Napoli per la collatione 
de la prebenda de S. Maria de la Terra che vaca per la 
morte di D. Ghristofaro de Anna che loro signorie vollyano 
prevedere, che se segua la ordinatione delle collationi delle 
prebende, come è ordinato et compete per la Bolla, et che 
si fkcza ad spese de la Università et chi obtene la prebenda^ 
paghe dette spese. 

Item che si scriva ad Messer Gesario Gasaburi et ad Mes- 
ser Galiano de Anna una lettera interessante a lo L^ato 
in &vore de dict» supidicatiooe. 



Txsn 

Item che le fabriche si seguano come fti, e so ordinate 
prò stato do la Maestà del Signore Re» et beneficio de la 
Università. 

Item che li impronti et li pagamenti si seguano ad Atre, 
et omne uno paghe et si serve e qualità. 

Item che lo signore Messer P. Pagano Viceré d prega 
con istantia che resti equa » a lo officio , secondo 4 frtato, 
per lo servitio del Signore Re et benefictio de la Univer- 
sità, et che ad ipso item sy da quello che si conviene, 
secondo la ordinatione de ly Eletti per sua substentatione. 

Item che non se prattectia in Salerno , ny a lo Castello 
de Salerno, senza la carta de lo sig. Viceré et de li Eletti, 
et senza gravo necessità , et quando necessario accade di 
andare si faczi una flata vada V uno e V anta volta Pauta. 

Item che si scriva ad Francischetto Longo, Universi tatis 
nomine, che per amore di questa Università intervenga a 
fare provedere de toUersi la gabella de lo caso, novamen* 
te imposta. 

Item che li grani comparati per la Università sy venda- 
no che no faczi perdita, et lo prezzo se retenga per sali* 
sfare a li creditori de la Università , ly improntare ad 
tempo che a lo Re si denaro oncie cento, ma che interim 
se ne compararono grani, ditto nomine, per uso de la U* 
ni versi là bisognando. 

Item che li gabelloti che recoUigeno la gabella de 'lo 
caso non ausino comparare caso, finché recollyeno la ga* 
bella, perché é prejuditiale et proibito comparare caso per 
multe rationi. 

Item che si proveda che li forestieri che so a la Cava 
sy da ordine che liceno da fare expense ordinando per li 
•Eletti — Quibus omnibus etc. 

* Protocollo di Not. P, P. Troise — 1496 fol. 98- 



txnr 



XXIV- 



50 Aprile 1496 — Deliberazione dell' Unhersili per 
soccorrere il Re. 



Die ultimo mensis Aprilis XIV Indictionis etc. • . (OnuB- 
8is ) Et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Univer- 
si tatem unanimi ter congregatam de mandato et licentia D. 
R. Capitanei Civitatis Gavae prò Statu R^o et bcneficUo 
higus Universitatis, in qua fuit tractatum propositum in- 
tervenire necessitati Serenissimi D. Regis Ferdinandi, quod 
dieta Universitas concurrat, nomine ipsius, Sacrae R. M^'e- 
stati cum pecunia aut cum pecunia tenet refondere prae- 
sentis anni, ant cum pecunia doni, et post multa fuit con* 
clusum et deliberatum per modum qui sequitur infrascrip- 
tus — Videlicet : 

In primis sy ordina che si dehono a la Maestà del Si* 
gnor Re ducati sexcentum de carolenis computati ad ta- 
reni ciuco prò ducato, per lo terzo de Pasca, et sy fkcza- 
no presto; et presentansi a lo Re ovvero a D. Federigo da 
8oa parte et che lo Sindico che è al presente ande ad da* 
relli, et ad presentarelli. 

Item che si vendano li grani che so a la marina ad tari 
tre et grana quindici lo thumolo, et vendansi a li i>anet- 
tieri, et li panettieri siano tenuti farende pane secondo la 
assisia de li Eletti, et Ilo pane sy venda in piazza ad chi 
nne vele, et lo dinaro che si pillya de dicti grani et di 
r auti che sonno in Citara , si subvenga a lo dicto paga- 
mento, non obstante che sia lo dicto dinaro et grani obli- 
gati ad quilli che improntarono ad tempo che si denaro 
ducati accento a lo Re, 

Item che quello che manca a lo dicto presente pagamen- 
to di ducati 600 si sparte per foco, et omne provintia 



txyr 

paghe la rata soa, o per impronto di grani, o coma loro 
pare. 

Item che sy imponga mo dicto terczo et esigasi et sati- 
siSsu^zasi a lo prezzo di dicti grani , et ad quilli che im« 
prontarono lo resto. 

Item considerato li ditti grani fo comparati per cautela 
di quilli che improntare al primo impronto, perchè so com- 
parati de ly dinari delle gabelle, et mo sy piUyano una 
altra volta, et la Università, addendo cautelam cautelae, oh- 
blega Ile gabelle, et anco la ditta imposizione che si & de 
li ducati 600 ad quilli che primo improntare, et chi paga^ 
no, a li primi frutti scranno satis&cti a li primi et a li 
presenti etc 

Item che delle gabelle presenti et passate non sia da 
&rne exito excepto per bcnefitio delle mure et fabricha de 
la Terra. Et ita Aiit conclusum etc. et cossi la ditta Uni- 
versità oblega se, successori et beni, observare Ui predetti 
a la pena etc 

Not P. P. Troise — Protocollo 1496 — fol. 03. 



um 



XIV. 



19 Agosto 1496 — Deliberazione degli Eletti per 
autorizzare le somministrazioni al ne e segnaci, 
assedianti Salerno. 



Die XIX mensis Augusti XIV Indictionis (1496). In Sca- 
zìLveniolis .... {omissis). Quod praedicto die ibidem nobis 
praedictis Judice, et Notarlo et testibus connotatis et per- 
sonaliter accersitis ad locum jamdlctum, ad rogatiooem pre- 
ces et requisitionem nobis cum instantia factas per Notarium 
Basilium de Pisapiis de Cava, Sindicum Universitatis Givi- 
tatis Cavae, ad praescntiam tamen magnifici viri D. Petri 
Pagani Vice regis Civitatis Cavae, nec non infrascriptomm 
Electonim unanimiter congregatorum coram dicto D, Vice- 
r^ge, et dum essemus ibidem, praefatus Sindicus assemit' 
qualiter S. R- Majestas, cum Ili. Principe de Àltamura et 
Cìjus exercitu se conduxit ad expugnationem Castelli Civita- 
tìs Salemi, et de continuo ipsa S. R. Majestas et dictos 
ni. D. Princeps mittunt ad Universitatem prò aliquibus re- 
bus necessariis, et ipse Sindicus non volens liberare aliquid 
sine licentia Electorum, retardet et non sit de focili pecu- 
niam habere, quapropter requisivit ipsos infrascriptos ele- 
ctos praesentes et alios absentes, quod debeant ordinare 
eidem Sindico ^[uid faciendum. Qui quidem Electi ordina* 
verunt praefato Sindico et dixerunt in vulgari, videlicet: che 
tutto quanto si dimanda per li homini de la Maestà del 
Signor Re , et de lo dicto Signore Principe lo darete in ab- 
sentia de ly Electi, ma quando accadesse et ipso Sindico 
pò avere copia da ly Electi consulti con Ipsi, et quando 
no provveda secondo al ditto de sopra, che pyllia poliza da 
chi recepe da Ipso. Che pillye dinari delle gabelle non ob- 
stante quale si voUya obligatione. Quibus omnibus sic pe- 



Lxvn 

ractis etc. Electi sunt, videlicct. D. Jcntilis Longus luris 
Doctor, Teseus Longus, D. Sansonectus de Curti luris Pro- 
fessor, Ferrantes Quaranta, Franciscus Gasaburìi Simonettus 
de Vitali. 

NoL P. P. Troise. Protocollo 1496 fol. 150. 



iizvni 



XXVI. 



19 Aprile 1497 — Deliberazione per vari! affari fra 
cui i dazii, il conferimento della cittadinanza a tre 
Messinesi, ed il privilegio del foro. 



Die XVIIII mensis Aprilis, XV Indictionis (1497) in 
zaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Nicolaus Joan- 
néft do Parisio de Cava ad contractus ludex, Petnispaulus 
de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius , et testes vide- 
licet. Dopnus Antonius de Parisio, Dopnus Raphael Capova, 
Raimundus de Monica, Joannes de Curti, Bartholomeus de 
Mauro, Franciscus de David, Raimundus Cantarellus, Lisius 
Costa, Jacobus Mangrella, et Gaspar Benincasa de Cava ad 
hoc vocati etc. quod praedicto die ibidem, nobis prae&tis 
Judice, notano et testibus connotatis et personaliter accer- 
sitis ad locum jamdictum, ad rogationem preces et requisì* 
tionem nobis cum instantia factas per Andream de Tipaldo 
de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, ac Electos 
Civitatis Cavae, prò majori parte congregatos in dicto loco, 
de licentia magnifici viri Domini Joannis de Joanniciis de 
Villamarina, rcgii Capitanei Civitatis Cavae, et dum esse- 
mus ibidem , praefatus Sindicus multa proposuit prò regi- 
mine Universitatis jamdictae et conventum fuit, conclusum 
et ordinatum modo infrascripto, videlicet. 

In primis considerato in lo territorio de la Cita de la Cava 
si conducono formagi da fore, et extraheno da fore, et la 
Università nne ave più presto carastia che utilità, et per 
questo, tum virtute privilegiorum Universitatis Civitatis Ca- 
vae, tum ex aliis causis mentem ipsorum Electorum moven- 
tibus , si impone gabella supra Uo caso , che tutta quella 
quantità di caso che da fore la Cita de la Cava se extra^ 
hesse, cossi per Citatini, corno per forestieri, causa com 



txu 

mercii , debia pagare denari tre per rotolo , et da mò li 
dicti Electi ordinano cbe Nicolao de Anna abia ad exigere 
dieta gabella di caso con lo braczo et fitvore de lo dicto 
Capitaneo , et eh e nullo contravenga , a la pena de uncia 
una, applicanda a la Università, secondo Ile ordinazioni de 
Ile altre ^bello, et che descriva tutto fldeliter. 

Item che la dieta gabella si intenda posta per tutto lo 
presente anno , et de inde in antea ad beneplacitum Uni« 
versitatis. 

Itcm considerato, è stato proposto da parte da li nobili 
homini Rafaele Tremulo, lacobo Tremulo et Paulo de Nardo 
de la nobile Gita di Messina, corno ipsi Ra&ele, lacobo et 
Paulo desiderano essere citatini di questa Cita de la Cava 
et gaudere cossi delle immunità et fhmchigie de la Cita de 
la Cava, corno intervenire prò bone reipublicae ad tutto 
quello che li Citatini so tenuti et devono exequire et fitcere, 
et per questo li dicti Electi ordinano a lo dicto Sindico che 
ad omne requiesta di dicti Rafaele, lacobo et Paolo debia 
pigliare li dicti Rafaele, lacobo et Paolo per Citatini di 
dieta Cita de la Cava , et che gaudono activo et passive , 
comò gaudono li autre Citatini , et jurano soUepnamente 
sopra li quattro santi Evangelii, serveranno fidelità a la Ma- 
jestà del Signore Re, et interverranno ad omne cosa, cossi 
per lo stato di detto Re, comò per comodo et utilità de la 
repuplica , comò tutti li antri citatini de la Cava , et che 
dicto sindico di questo fecza fere pupplico instromento per 
cautela de la Majestà del signor Re, de la Università » et 
de li dicti Rafaele , lacobo et Paulo , et per mano de pu- 
plico Notare, ad Consilio de Savio. 

Item considerato, accade multe volte, che alcuni Citatini, 
in genere et in ispecie, so chiamati a la gran Corto de la 
Vicaria, et per non esserne condannati, bisogna che oom- 
pajano et respondano, et ad ipsi chiamati 6 molta dispesa 
et fatica , et perchè lo privilegio concesso "per la Maestà 
del Signore Re a la ditta Università de la Gita de la Cava 
non sia derogato, ma anzi sia conservato ad unguem, per 
questo li dicti Electi ordinano che si mandi Andrea Fronda 



LXX 



de Neapoli , procuratore de la dieta Università in NapoAit 
per la defensione di dicto privile^o, quale abia ad 'inten- 
dere a la difensione de dicto privilegio , tanto dinnanzi a 
la Maestà del Signore Re, quanto in Consiglio, in Vicaria, 
et in enne Tribunale, in favore de tucti et qualsivoglia (S- 
latino , ad spese però de quelli Gitatini saranno chiamati, 
et in favore a li quali si ave da alleare dicto privilegio. 
Item considerato multe volte, et più tempo fo, che è stato 
proposto che li sali si avessero posti in magazeno, per ov- 
viare alle multe de spese si fanno tanto ad recollecturi , 
quanto ad commissarii et retturi, et anco per ovviare alle 
multe gelosie dello fare de li quartieri, et a li de&lchi 
di quelli fossero appresentati, per questo e per molte altre 
ragioni per li dicti Electi si ordina che li sali universali 
da mo si mandano in magazino, et che lo dicto Sindico ne 
abia ad tenere Adele cunto cosi de introyto, come de exito, 
et vendere a li Gitatini et habitanti de la Gava lo dicto sale 
ad quillo prezzo, che la Gorte Ilo conta a la Università, et 
che lo dicto Sindico facza bandire lo dicto fundico , si al- 
cuno fosse che volesse comprare lo dicto fundico, et respon- 
dere a la Regia Gorte etc. et intendere lo tutto, et referire 
a la Università et Electi ad finché la Università et li Electi 
possine provvedere et fare quello sia expediente et utile de 
la Università, et satisfare a la R^ia Gorte, et che nullo 
Gitatino o abitante in essa Gita ausa, ny presuma compa- 
rare, ny conducere sali da qualsivoglia loco da fere, excepto 
comparareselo da lo dicto fundico, a la pena de. oncia 
una etc. 

Prot. Not. Pietropaolo Troise— 19 Aprile 1497, fol. 184, 



tkxl 



xxvn. 



6 Giugno 14^7 — Deliberazione del Sindaeò ed Elètti, 
intorno alle precauzioni, per la peste. 



Eodem die, cgusdem, ibidem (6 giugno 1497, in Scazaven- 
tuiis). Nos Thomas de Curti de Cava ad contractus ludex, 
Petrus paulus de Mauro puplicus etc- Notarius et testes, 
videlicet; Carolus de Adinulfo, Ciparius Cafaro, Raimondus 
Cantarella, Ferrantes quaranta et Geronimus de Jordano 
de Cava ad hoc etc. vocati etc, quod praedicto die ibidem, 
nobis praedictis Indice, Notario et testibus connotatis et 
personalitor accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, 
preces et re^iuisitionom nobis cum instantia factas per An- 
drcam de Tipaldo de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis 
Cavao, et Elcctos ipsius Civitatis et dum essemus ibidem 
invenimus eumdem Sindicum et Eleclos in dicto loco una-, 
nimiter congregatos prò bono regimine Universitatis cgu- 
sdem , qui quidem Sindicus et Electi ordinaverunt quod 
Fabricius de Curti de Cava sit ordinatus circa custodiam 
postis, et mansionem suam circa dictam custodiam faciat 
in capite Burgi , ubi ccntocavalli vulgariter loquitur non 
facza intraro nullo senza Bqloctino, et che facza Bolectini 
ad tutti (luolli che lo domandano, purchò non sia infecto, 
ny suspocto, et da li forastiori si paghe, et tengano cunto 
di por di , con annotare li nomi , et no nno stampa nulla 
ad nullo no si^ripto, ot da li Citatini non exiga, sino quanto 
veleno loro , e de la piwisione sua ad arbitrio de lo Sin- 
dico et de li Elocti. Ipso Fabriiio pracscnte et so contentante 
etc. Item che Angelutio Scaczaventa sia a la guardia de lo 
Burgo, in poile lo Bur^ro, et non facza intrare nullo senza 
Buli»ctin<ì, et do la provisiono soa sia ad arbitrio do dicto 
Sindico et Electi: ipso Angelutio abscnte etc. Id. Eod. foL 219* 



xxvm. 



7 Giugno 1497 — Deliberazione dell' Universiti pei 
sali, la grascia, e la maslrodattia. 



Die septimo mensis lunii, XV. IndictioDis (1497). In Sca« 

zaventuliSy pertineDtiaeGivitalisGavae.No3PatieQs de Alferìo 

de Cava ad Ck)ntractux ludex. Petruspaulus de Trc^isio de 

Cava puplicus eie. notarius et testes, videlicet. Domiaus 

lentilis Longo, Dominus Ioannes de Anna, magnidcus Alfo:)- 

8US de Àlferio, magniflcus Nicolaus Antonius Costa, Petrus 

Loysius quaranta, Liberatus de Anna, magniQcus AatODu- 

cius Gagliardi et Garolus Capova de Cava ad hoc vocali etc. 

quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis ludice, notario 

et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum 

jamdictum ad rogationem , preces et requisitionem nobis 

cum instantia factas per Universitatem Civitatis Gavae , et 

dum essemus ibidem, invenimus eamdem Universitatem io 

dicto loco unanimiter congregatam , in praesentia tamen 

Domini Ioannis de Ioannitiis de Villamarina, illustris viri, 

Regii Capitanei Civitatis Cavae , prò statu Regio et bono 

regimine Universitatis ; in qua universitate fuit propositum, 

nunciatum et dictum per Andream de Tipaldo Sindicum 

Universitatis Civitatis Cavae, et breviter, unanimiter, et pari 

voto fìiit conclusum per modum qui sequitur infrascriptum. 

In primis che Ho sale quale la Università deve avere da 
la regia corte, che so thomola mille e ducento, si pigli 
per non possere stare altrimenti, videlicet, la metà russo, 
et Tauta metà bianche, purché Ho sale bianche si proveda 
per lo dicto Sindico, Rampino luvene e mastro Stolfo de 
Mauro, et si a lloro pare di pigliarese, si pigli, et lo dicto 
Sindico lo recepa , et iaczallo conducere in magazeno , se^ 
condo la ordinatione iacta per li electL 



Lxxm 

Item che lo grano di Silvestro Longo che ò venuto a la 
marina de Veteri si pigli per beneficio de la Università ad 
tari tre, e grana 12 lo thumolo, et che si venda primo Ho 
grano de lo Siciliano, et pò quello di Silvestro per la mo- 
neta che convene , et che non sia licito ad nullo citatine 
de qualunque stato et condizione se sia, che debia, ny possa 
conducere a la Cava, ny comparare grano, excepto de quello 
di detto Silvestro , finché si vende , a la ragione predetta 
etc. età la pena che parerà a lo Sindico et a li Eletti. 

Item che li Eletti ordinati a la grassa de li vittuagli , 
cioè Geronimo Casaburi, Liberato de Anna, Damiano de 
Damiano, Rampino luvene et Luise de la Monica sieno con- 
fermati a lo dicto Officio co quelle medesime potestà , ra- 
gioni et dritti che aveano et foro, quando foro Electi. 

Item considerato che fo ordinato per la Università pre- 
detta che li offlcii de Mastrodatti cossi de lo Capitano, comò 
de lo Vicario no sy exercitasse per citatini de la Cava, al 
presente considerando la comodità et beneficio de Citatini» 
de communi consenso et voluntate Universitatis, che li dicti 
offlcii de Mastrodatti si possine exercitare per Citatini con 
quelle cautele et conditioni, che stanno ordinate per la 
Università, o Electi de ipsa, prò bone regimine Universitatis 
ejusdem etc. 
Prot. Not. P. P. Troise — 1497 fol. 210. 



io 



txXtV 



XXIX. 



15 Giugno 1497— Deliberazione per otlenere Terezione 
deli'£piscopato. 



Die XV mensis lunii, XV Indictionis (1497) in Scazaven- 
tulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Augustinus Salemus 
de Cava ad contractus Judex, Petruspaulus de Troisio de 
Cava puplicus etc. Notarius et tcstes, videliceL Theseus 
Longus, lentUis Longus, Bartholus Casaburi, Dopnus Stefa- 
nus de Monica, magniflcus Nicolaus Antonius Costa, Anto- 
nius de Lamberto , dopnus losuè de Gaudiosi , Rafael is 
Frango et Damianus de Damiano de Cava ad hoc vocali 
etc. quod praedicto die ibidem , nobis praedictis ludico 
Notano et Testibus connotatis et personaiiter accersitis ad 
locum jamdictum ad rogationem , preces et requisitionem 
nobis cum instantia factas per Andream de TipaldoSindicum 
Universitatis Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem prae- 
fatus Sindicus in puplica Universitate , unanimiter congre- 
gata prò majori et saniori parte, ad banni emissionem in 
locis puplicis et consuetis Civitatis Cavae, in praesentia 
tamen magnifici* viri Domini Ioannis deloanniciis de Villa- 
marina utriusque luris Doctoris , Regii Capitanei Civitatis 
Cavae, exposuit qualiter Prior et Monaci Monasterii Ca- 
vensis a Summo Pontifico obtinuerunt per manus Reveren- 
dissimi Domini Cardinalis Neapolitani, tunc Commendatarii 
Sacri Monasterii jamdicti Unionem et Congregationem dicli 
Monasterii cum Congregatione Sanctao lustinae, sine reser- 
vatione Dignitatis Episcopalis, et est dedecus Civitati. 

Ulterius exposuit, si est facienda aliqua provisio coram 
Rege prò pbservatione privilegiorum primarum Causarum 

etc Praefata Universitas, sic unanimiter Congr^ata, 

in praesentia dicti Domini Capitanei, nomine discrepante. 



LXXV 



post dìscussiones fkctas inter Cives, fuit conclusum hoc modo 
videlicet 

In primo Ipsa Universitas el^it infrascriplos homines, 
videlicet. Dopnum lentilem Longum, Utriusque luris Docto- 
rom, Dopnum Carolum Longum Utriusque luris Doctorem, 
Dopnum Ioannem de Anna, Legum Professorem, Andream 
do Perrello, magniflcum Patientem de Alferio, Geronimum 
Casaburi , Notarium Carolum de lulio , Notarium Basilem 
do Pisapia, Raimundum de Monica, Ioannem Loysium qua- 
ranta, Galienum de Monica, Silvestrum de Curti et Zoptum 
loveno de Cava , qui habeant declarare Priori et Monacis 
(lieti Monasterii qualitcr Universitas ipsa intendit habere 
dignitatom Episcopalem et Episcopum, et nichilominus or- 
dinare possint et valeant cum dicto Priore et Monacis adeo, 
quod Universitas Ipsa habeat Episcopum et ipsam Dignita- 
tem Episcopalem cum conservatione onlinis, et facere ea 
quao sunt necessaria prò expoditione ipsius dignitatis et 
effectualis Episcopi periìotui in dieta Civitate Cavae, et in- 
terim dicti prior et monaci possessionem dicti Monasterii 
non habeant quo ad jurisdictioncm Episcopalem , quod ad 
alia habeant possessionem dicti Monasterii. 

Item Universitas ipsa et homines ipsius clegerunt prò 
conservatione privilegii primarum causarum prò factis et 
causa Ferrantis quaranta, videlicet Dopnus Ioannes de Anna 
et Ilaimundus de Mo'iica qui acoedant ad Sacram Regiam 
Majestatem, cum memoriali, prò observatione privilegii pri 
marum causarum. 

Prot. Not. Pietropaolo Troisc, 15 giugno 1497, fol, 226. 



I2XVI 



XXX. 



18 Giugno 1497 -— Presa di possesso della Badìa, per 
parie della Congregazione di S. Giustina di Padova. 



Die XVm mensis Junii , XV Indictionis (1497). In fede 
sacri Monasterii Cavensis , Pateat etc. quod praedicto die 
ibidem, nobis infrascriptis Notano et Testibus connotatis 
et personaliterfaccersitis ad locum jamdictum ad rogatio- 
nem, preces*et requisitionem nobis cum instantia fectas per 
Reverendum Don Bessarionem de Cipro» Priorem Sacri Mo- 
nasterii Cavensis, et totius Conyentus dicti Monasterii, in 
fecie Ecclesiae Monasterii jamdicti, et dum essemus ibidem, 
praefeti'Prior et Conventus, cum eo unanimiter congregati, 
obtulenmt quasdam Bullas Summi Pontiflcis, quarum te- 
nores sequmitur, videlicet etc. 

Quibus^quidem BuUis sic oblatis, et cum oìnni qua decet 
reverentia super caput receptis , voluit Ipse Prior exequi 
tenorem ipsarum. Accersitis nobis infrascriptis Indice, No- 
lario et testibus, coram nobis per osculum pacis, processio- 
naliter,' per impositionem manum super altare, per sonum 
campanellae,fper2spongiam aquae Sanctae, prior ipse cepit 
corporalem possessionem dicti monasterii cum praemagna 
turba praesbyterorum et Laicorum , cum omnibus lurisdi- 
ctionibus tam in spiritualibus quam in temporalibus , redi- 
tibus, et aliis ad dictum monasterium spectantibus et per- 
tinentibus, pieno jure, juxta tenorem dictarum Bullarum et 
ipsarum Bullarum virtute patet et convenit etc. quibus om- 
nibus sic peractis praefetus Pjrior nos infrascriptos Nota- 
rium et testes requisivit puplice , quatenus de praedictis 
conflcere deberemus Jpuplicum instrumentum etc. 

Not. Pietropaolo Troise 18 giugno 1498 fol. 228. 



WXVtt 



XXXI. 

1 Luglio 1497 — 1 cittadini cavesi chiedono al 
monastero r erezione del Yescoyato e nuoid capitoli. 

Die primo mensis lulii XV Indictionis (1497) la Palatio 
moQ^isterii Cavensis. Nos Joannes Catocias de Cava ad con- 
tractus ludex, Petruspaulus de Troisio de Cava puplicus etc. 
Notarius, et testes, videlicet — Dopnus Ioannes de Anna Ju- 
ris Professor , Dopnus Mattheus de Marinis, Dopnus Nico^ 
laus Franciscus de Cesareo, Dopnus Simonectus De Luccha, 
magniflcus Joannes Ànt de Cesareo, Àgatones de Cesareo» 
Sagesius Ide Habundis, Andreas de Amodeo, Paganinus Qua^ 
ranta, Donatus Paiamone de Catania, Imperialis de Girardo 
de Cava et Joannes Scannasorice de Neapoli, ad hoc vocati 
etc quod praedicto die ibidem, nobis praedictis Judice, no- 
tano et testibus connotatis et personaliter accersitis ad lo- 
cum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem no« 
bis cum instantia factas per honorabilem vi rum Andream 
de Tipaldo de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis Cavae 
sicut dixit, ad praesentiam tamen Reverendi in Christo Pa- 
tris Don Arsenii de Terracina, humilis abbatis Sanctae et 
individuae Triniiatis Monasterii Cavensis, Ordinis Sancti 
Benedicti Congregationis Sanctae Justinae de Padua , ac 
patrum monacborum infrascriptorum dicti monasterii, vi- 
delicet — Don Ludovici de Janua, Don Gr^gorii de Alben- 
ga. Don Sebastiani de Alamannia, Don Petri de Modena, 
Don Benedicti de Ebulo, Don Petri Cavensis, Don Antonii 
Cavensis, et Don Constantis Cavensis, unanimiter congrega- 
torum in dicto Palatio,- capitulariter etc. ad sonuiù cam- 
panellae , ut moris et juris est ; et dum essemus ibidem, 
praefktus sindicus sindicario nomine, et prò parte dictae 
imiversitatis et hominum ipsius, praesentibus audientibus 



txxvin 

et intelligentibus dictis Domino Abbate et monacis , asse- 
ruit, se ipsam Universitatem per antecessores Episcopos 
ipsius Unìversitatis obtinuìsse dignitatem Episcopalem, et 
deinde, ratione quia dictum Monastcrium devenit in cora- 
mendam , Dignitas Episcopalis erat in coUatione deducta, 
et quia dictum Monasterium cum juribus et pertinentiis 
suis omnibus fUit per Sedera Apostolicam unitum, a<?gre- 
gationis Sanctae Justinae De Padua, Ordinis Sancii Bene- 
dicti, et dieta Universitas affectat , et valde desiderai ha- 
bere dignitatem episcopalem, et dicti Abbas Prior et Mo- 
naci, habentes debitum respectum ad dictam Univrsitatem 
et homines Ipsius, habentesque super bis deliberationera 
maturam propter multa laudabilia opera et propter singu- 
larem, quam erga dictum monasterium et conventum ipsi- 
us gerunt devotionem , tamquam benemerentibus , et ad 
augmentum eorum devotionis, praefati Dominus Abbas et 
Monaci prò se ipsis, et prò reverendo Domino Bessarione de 
Cipro, priore dicti Monasterii cum dieta Universitate et ho- 
minibus ipsius inter se ipsos capitula infrascripta de Di- 
gnitate Episcopali fecerunt et ordinaverunt per modum qui 
sequitur infrascriptum. Videlicet. Quae quidem Capitula sic 
praemisso modo facta et ordinata praefati dominus Abbas 
et Monaci sic unanimiter congregati et cohadunati ad so- 
num Campanellae , ut moris et juris est capitulariter, ne- 
mine discrepante, prò se ipsis et dicto domino Priore, co- 
ram nobis praedictis Judice notario et testibus , praesente 
quoque dicto sindico, sindicario nomine, et prò parte di- 
ctae Universitatis et horainum Ipsius, ad unguem promi- 
serunt prò se ipsis et successoribus in eodem Monasterio, 
Illa observare lacere; ipsorumque Capitulorum Continen- 
tiam et tenorem in nihilo contravenire facere etc. 

Net Pietropaolo Troise 1 Luglio 1497 fol. 238. 



txii* 



xxxn. 



1 Luglio 1497 — Modificazione del Ticariato ed altri 
ufficii, per concessione dell'Abate. 



Pro Universitate civitatis Cavae — Moderatio Offlicii Vi- 
cariatus , Magistri actorum, Magistri portulani et aliarum 
rerum. 

Eodem die ejusdem ibidem (1 luglio 1497) nos praedi- 
ctus iudex poannes Catocius) puplicus notarius (Petnispau- 
lu8 Troise) et Testes etc.) quod praedicto die nobis prae- 
dictis Judice, notarlo et Testibus connotatis et personalìter 
accersitis ad locum jamdictum, ad rogationem, preces et re- 
quisitionem nobis cum instantia factas per honorabilem vi- 
rum Andream de Tipaldo Sindicum Universitatis Civitatis 
Cavae, sicut dixit, ad praesentiam Reverendi in Christo pa- 
tris Don Arsenii de Terracina humiUs abbatis Sanctae et 
Individuae Trinitatis Monasterii Cavensis , Gongregationis 

Sanctae Justinae de Padua , ac Patrum Monacorum infra- 

* 

scriptorum dicti monasterii , videlicet — Don Ludovici de 
Janya , Don Gregorii de Albenga , Don Sebastiani de Ala- 
mannia, Don Petri De Modena, Don Benedicti de Ebulo, Don 
Petri Cavensis , Don Antonii Cavensis , et Don Placidi Ca- 
vensis, unanimiter congregationem in dicto Palatio capitu- 
lariter in unum, ad sonum campanellae, ut moris et juris 
est, et dum essemus ibidem praefatus quidem sindicus, sin- 
dicario nomine, et prò parte dictae universitatis, praesen- 
tibus, audientibus et intelligentibus dictis Domino abbate 
et monacis asseruit seipsam universitatem, et antecessores 
in ipsa universitate tenuisse et habere a Patribus Mona- 
sterii praelibati nonnulla Capitula, Franchitias, jura, statu- 
la, privilegia et exemptiones, ut in illis etc. Et velie sin*» 
dicario nomine et prò parte dictae Universitatis ipsa prl^ 



Til^gìa, jura, statata, Capitola, franchitias et ezen^tiones 
eidem Universitati et hominibus ipsius conflrmari , et de 
novo concedi tacere nonnulla alia capitula. Et propterea 
supplicavit dictos Dominum Abbatem et Monachos, ut ipsa 
confirmare et de novo concedere debeant, qui quidem Do- 
minus Àbbas et Monachi, sic unanimiter congr^ati et coba- 
dunati contempii remanserunt, et ideo extantes praefati Do* 
minus Àbbas et Monaci sic unanimiter congregati, pari vo- 
to et nemine discrepante, capitulariter, primum intra se ha- 
bentes colloquium et tractatum prò se ipsis et successori- 
bus in eodem monasterio, ac nomine et prò parte reverendi 
Don Bessarionis de Cipro, Prioris dicti Monasterii, ex eo- 
rum, et ciyuslibet ipsorum, mera, pura, piacila et sponta- 
nea voUmtate , coram nobis praedictis Judice , notano et 
Testibus infrascripta Capitula, modo infrascripto ratiflcave- 
runt, approbaverunt, convalida veruni, confirmaverunt, et de 
novo concesserunt proposito modo et forma inferius expres- 
gatis — videlicet — quibus omnibus sic peractis, praefatus 
Andreas sindicus , sindicario nomine , et prò parte dictae 
Universitatis requisivit etc. Id. Eod. foi. 239. 






xxxm. 



6 Agosto 1497 — L' Università delibera un messo e 
il donativo, per l'incoronazione del Re. 



Eodem die, cijusdem ibidem (6 agosto 1497 in Scazaren- 
tulis) nos Ferrantes de Monica de Cava, ad contractus lu- 
dexy videlicet — Àgamemnon de Marinis , Bartholus Gasa* 
buri, Diomede Longas, Mattheus Costa, Magniflcus Joannes 
Macza et Franciscus de Curti de Cava ad hoc vocati etc. 
quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Judice notario 
et testibus comiotatis et personaliter accersitis ad locum 
jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis 
cum instanlia factas prò parte universitatis et hominum Ci- 
vitatis Gavae et dum essemus ibidem Invonimus eamdem u* 
niversitatem, mianimiter congregatam prò maiori et sanioti 
parte ad banni emissionem in locis puplicis et consuetis ci- 
vitatis Cavae , in praesentia tamen magniflci viri , Domini 
Joannis de Joanniciis de Villamarina, Regii Capitanei Gi- 
vi tatis Cavae. In qua Universitate fliit per Andream de Ti- 
paldo sindicum Universitatis Givitatis Gavae dictum, primo: 
qualiter a Sacra Ragia Maiestate Universitas Ipsa habue- 
rit litteras ad compàrendum in incoronatione dictae Sacrae 
Regiae Maiestatis , et oportet quod Universitas ipsa com- 
pareat prout aliae Universitates Demaniales comparent non 
cum manu vacua. Secundo quod universitas provideat de 
victualis prò toto praesenti mense, incipiendo, de faciendo 
contractus cum quodam mercatore stante in civitate Nea- 
polis , per Andeream Petrum de Canusió ; quibus quidenoi 
dictis per dictum sindicum , Universitas ipsa et homines 
ìpsius eiegerunt dictum Franciscum de Curti de Cava, 
qui habeat se personaliter conferread coronationem dictae 
Sacrae Regiae Maiestatis, nomine Universitatis €(jusdem, et 

4t 



ìxxjU 

nichilominus nomine dictae Universitatis donare dèbeat do- 
catos ducentum. 

Item Universitas ipsa ^t homines ipsius el^gerunt Gero- 
nimum Gasaburi, Liberatum de Anna, Damianum de Da- 
mianOy Rampinum lovene et ferrantem de Monica de Cava, 
qui tuia cum electis universitatis jamdictae interveniant, et 
&ciant dictum contractum cum mercatore etc^ 

Id. Eod. fol. 272- 



TfTTTTttl 



XXXIV. 



9 Gennaio 1502 — Protesta contro il Sindaco, perla 
lite mossa al monastero. 



Pro nobilibus viris Theseo Longo, Barnaba Quaranta et 
80ciÌ9-Requisitio. 

Die XVnn mensis Januarìi quintae Indictionis 1502. In 
Schazaventulis pertinentiae Givitatis Gavae. Nos Altobelluft 
de Gonterio de Gava ad contractus Judex, Mattheus de Tro- 
gisio da Gava puplicus notarius etc. et testes, videlicet — 
Dopnus Nardus Antonius Quaranta, Dopnus Lysius de Gurti 
Dopnus Evangelista Baronus , et Dopnus Richardus Macia 
de Gava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, no- 
bis praedictis Judice notario , et testibus cognominatis eC 
personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem 
preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Do- 
minum Theseum Longum , Dominum Barnabam Quaranta, 
Joannem de Perrello, Ferrantem Quaranta, Fioravantem de 
Troffisio, magistrum Ambrosium Quaranta, Joannem Gaio- 
cium et Mattheum Gesta de Gava tamquam electos et Gives 
Givitatis Gavae , nec non Thomam quondam lentilis Lon- 
gum, Dominicum Longum, Diomedem Longum, ludicem An- 
tonium de Electis, Solimannum de Gurte, Nicolaum loan- 
nem de Parisio, Fabricium de Gurli, Jacomellum de Landi 
magistrum Julium Quaranta, Berlingerium Gesta, Andream 
Mangrella, Garolum Punzum, Yinciguerram de Mauro et 
Galienum de Mauro de Gava tamquam Gives Givitatis Ga- 
vae, et dum essemus ibidem praefatus Theseus et soci u- 
nanimiter congregati coram Garolo Gapova Sindico Givita- 
tis Gavae asseruerunt infrascripta verba per modum qui 
sequitur infirascriptum videlicet — In praesentia di Vui Ca- 
rolo' CatXFvar sindico Generale de la cita 4e la Gatra ìnief 



Ltxxrv 

stiinonio puplìco coram m^ notaro Matth'io, supra'licto Jii- 
dice et testi per nui citatini de la cita de la Cava et al- 
Clini de ipsi electi a lo regimento de la ditta cita prole* 
stando, requirendo, si dice et declara corno alle aurecchio 
loro è pervenuto, come Vui corno ad Sindico, comparite in 
la Corte de lo Vicario , et prò parte de dieta Università 
date provisione , et faciti acti in una causa, mota per lo 
Monasterio pretendendo che He Montagne et paschuo de di- 
ete montagne siano de dicto Monasterio, et per consequeoza 
certi particolari citatini quali avano paschuato in diete mon- 
tagne, contro li quali particulariter è mota dieta causa de- 
vereno pagare al dicto monasterio lo prezzo de dieta escha 
et altro, secondo in lo processo de dieta causa si contene. 
Et perchè al presente è pervenuto ad noticia a li predicti 
Electi et citatini de dieta cita, come Vui comò ad Sindi- 
co comparite, et site comparso in dieta Corte, et pigliate 
lo Juditio per la università predicta, e perchè Ipsi sono ci- 
tatini et per consequens nge pretendono interesse loro per 
h rata loro, perciò requideno Vui supradicto Sindico che 
tale Juditio per la Università non debiate suscipere, né la- 
re alcuna spesa per le cause infirascripte, videlicet — per- 
chè ipsi infrascripti diceno che tale Juditio non se deve pi- 
gliare por fl ad tanto che non simo resoluti per uno do- 
ctore ydoneo et sufficiente, si la università ave justitia, si, 
o no, et quando dicto doctore declara la Università avere 
justitia , assentono et consentono per la via loro che per 
conservatione delle cose della Università si piglia lo Judi- 
tio, et quando per lo dicto doctore si declarasse de no, se 
d3ve andare et obtenere de bone et equo da lo dicto pa- 
tre abbate quello che sia comodo de dicti citatini. Imper- 
ciocché volendo pigliar juditio ad torto, a la Università di- 
eta saneranno multi incomodi et interesse, dishonore, de- 
spesa, et de pò, non possere obtenere de bone et equo, quel- 
lo che desiderasse. Secondo perchè al presente la univer- 
sità è povera et involuta de multi debiti per li pagamenti 
flschali in modo che ad pena né Uè gabelle, né li paga- 
menti de bur&a nge abastano, et perchè ma par ad loro 



per Ile ruce loro che si devano minuire li pagamenti fl- 
schali per litigare, per fl ad tanto che non siano chyari 
tuttL Tertio che Vui Sindico seguendo questa causa prcgu- 
dicate a la Università quale Università ave lo benefltio di 
essere auduta alle ragiune soe quocumque, et perciò aspet- 
tandose la puplicatione de la causa contro quelli partico- 
lari, et quando quelli obtenessero, la Università avarriak) 
attempto suo, et quando subcumbessero , la Università sa- 
ria slata cerliflcata delle ragiuni de lo Monasterìo, etpor^ 
ria più (acelemente proponere et coadjuvare Ile ragiuni soe 
et cossi de ogne tempo dieta Università restarla provisa 
con bonore et senza despendio alcuno, et con conservatio- 
ne delle cose soye, et facendosi el contrario per vui , de- 
segueria tutto Ilo opposto , il che redondaria in prejuditio 
de dieta università, et per consequens de li supradicti per 
la rata loro. Unde per conservatione de lo bonore et utili- 
tà, et anco con servitio de la patria, quale desiderano tutti 
li supradicti come a figliuoli de la dieta Università, et che 
desiderano lo bonore de epsa, diceno, requideno et prote- 
stano ut supra contro de vui Carlo , Sindico che in tale 
causa non ve debiate intromictere per fl ad tanto che al- 
trimenti per tutta la Università ve sarrà ordinato ; et si 
per ventura per Vui sindico si dicesse che è stato deter- 
minato per la Università di pigliare in questa causa pro- 
curatore et advocati, il che per li predicti si nega che may 
per la università pyena fo tale cosa determinata, ma quan- 
do fosse ' stata determinata, è stato dicto che se pigli pro- 
curatore et advocati, ma non data potestate ad te sindico 
de poterelo elegere, ma lo ave reservato ad ipsa Univer- 
sità la electione , il che per non essere facto, non dovete 
vui avere comparso in corte ad fare alcuno acto, quali tutti 
redondano in prcgudìtio de dieta Università per Ile causo 
predicte. Et ancora protestando dicimo che per Ile cause 
predicte omne atto che avite fatto et che intenderessivo di 
fare in dieta causa, che in quanto aspecta ad loro, che nm 
habiano in modo alcuno ad ipsi, né ad dieta Università 
prejudicare ni alle loro ragioni quoeumque modo et qua* 



LXXXVI 

Utercumque li competessero, et tanto più che appare eyi- 
deDter che dieta causa è male defeosata de ragiuni ; et* 
perchè ancora porria per la dieta causa resuscitare alcu- 
no dissidio e vero schandalo in sollevare li populi, che que- 
sta Università porria avere grandissimo interesse de hono* 
re et de roba, et per questa causa ancora dicono che non 
se deve fare. Et più se alcuno procuratore o advocato ha- 
vesse fatto, o alcuno atto intendesse fare, lo debia revocare 
aliter protestati extiterunt centra eumdem Carolum Sindi- 
cum ut supra de dapnis, expensis et interesse, et de o- 
rani alia re et causa eis licita protestari. Praesente diete 
sindico et dicente quod Taltro die facendose Università, fo 
ordenàto che si mandassero quattro citatini a lo patre ab- 
bate, che se volesse remectere et relassare Ile diete Mon- 
tagne in quanto allo paschuare et cogliere delle inghyandre 
per uso loro, conforme antiquamente è stato facto, et quan- 
do lo patre abbate non se avesse voluto disceniere ad lo 
predicto che la Università si avesse fatto procuratore et ad- 
vocato ad vedere si avimo justitia, sì o no ; et si avimo 
justitia che la Università si defensasse si avea justitia, et 
si non, che non si pigliasse impresa. Essendo nominati di- 
eti electi, quali furo Jeronimo Casaburi, Gabriele de la Mo- 
nica e Pirro Loysi Quaranta, et essendone ritornati, aveao 
riferito che diete patre abate non lo possea fare con bona 
conseientia, et certi Electi una con diete sindieo andare ad 
dire a lo Ma^rodatti che facesse scrivere eerti atti. Impe- 
rò da oge inante non farò procedere atto nullo da fare che 
non me è ordinato per la dieta Università, et quello che 
la Università mi ordina so parato fare. Praesentibus dictis 
Electis et civibus et dicen^-ibus che de tutto quello che dico 
diete Sindico non ne anno avuto nolitia nulla, quibus om^ 
nibus sic peractis etc. praetati Electi et Gives nos praefatos 
ludicem, notarium et testes adstantes, ex parte Saerao 
R^ae Mayestatis requisiverunt etc. quod de praedictis o 
mnibtts eonficere deberemus puplicum instrumentum etc. Nos 
enim ete. fiat etc. (Net Matteo Troise 19 genn. 1502 toì. 61). 



Ixzjtvtt 



XXXV. 



1 Aprile 1502 — Nuova protesta per la stessa causa* 



Anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi minesimo 
quingentesimo secondo — Pro Theseo Longo et sociis — 
protestatio — Die primo mensis aprilis V Indictionis in 
Schazavenlutis pertinentiae Givitatis Cavaé. Nos Thomas de 
Curii de Cava ad conlractus Judex, Mattheus de Trogisio 
de Cava puplicus notarius et Testes, videlicet — Joannes 
Gallardus Jurìs perìtus, Àdeninus Celentanus, Franciscus de 
Trogisio, Joannes Longus, Dopnus Antonius de Parisio, Do- 
pnusNardus Ad tonius Quaranta et clericus Franciscus de Roc- 
co de Cava ad hoc vocati eie. quod praedicto die ibidem, 
nobis praedictis Judice, Notano et testibus cognominatis et 
personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem 
preces et requisitionem nobis cum instantia (actas per Do- 
minum lohannem de Anna , Andream Longuin , Theseum 
Longum, Joannem Catocium, Joannem de Curti, magistrum 
Ambrosium Quaranta, Ferdinandum Quaranta Electos Cni- 
versitatis Civitatis Cavae, Laurentum de Electis Minichel- 
lum Longum Vinciguerram de Mauro, Gasparem et Anni- 
balem de Trogisio, et Vallentinum de Luccha de Cava, ad 
praesentiam tamen Caroli Capove sindico Civitatis CaVae 
de Cava, et dum essemus ibidem praefati Dopnus Joannes 
et socii asseruerunt praesenti, audienti et intelligente dicto 
Carolo ut supra Sindico dictae Universitatis Civitatis Cavae 
prò praesenti anno, qualiter diu est quod ad eorum noii- 
liam pervenit quod sindicus ipse sine aliqua commissione 
et ordinatione Univei*sitatis praefUta expendisset seu est 
in aclu exi)endendi in favorem certorum civium vocato- 
rum ad instantiam Sacri Monasterii Sanctae Trinitatis Ci- 
vitatis Cavae fuit requisitus sindicus ipse a pluribus elo* 



tixxVtd 

ctis et hominibus dictae Civitatis cofam Judice, notario éi 
Testibus prout constat per puplicum instrumentum &ctum 
per manus mei, ut dixerunt, notarii, quod non debuisset a« 
liquo modo expensas aliquas facere in causa praedicta no* 
mine Universitatis nec non de pluribus aliis concementibus 
et spectantibus ad beneflcium dictae Universitatis » prout 
hàec et alia in dicto instrumenlo dictae requisitionis pleni- 
us continetur. Noviter vero ad dictorum notitiam pervenii 
qualiter prae&tus Carolus ut supra Sindicus similiter non 
advertens ad dictam requisitionem et protestationem olim 
factam perseverat in expendendo pecuniam Universalem 
in causa praedicta in maximum dapnum, praejudicium et 
jacturam dictae Universitatis et jurium per pagamentorum 
flschalium .ipsius Universitatis. Propterea iterum et de no- 
vo requisiverunt praefatum sindicum praesentem, audien- 
tem et intelligentem ex parte Sacrae et Regiae Maiestatis, 
quatenus nullo modo debeat tamquam Sindicus et de pecu- 
nia spoetante ad ipsam Universitatem aliquid expendere in 
causa praedicta, nec aliquo modo fuisse conclusum per di- 
ctam Universitatem quod in causa ipsa Universitas ipsa 
deberet procurationem facere, nisi prius habito Consilio di- 
ligenter a juribus peritis de juribus competentibus ad di- 
ctum sacrum Monasterium, seu ad praedictos homines vo- 
catos et ad Universitatem praedictam, et si apparuerit ha- 
bere jus dieta Universitas centra dictum Monasterium quod 
debuisset accipere dictam procurationem et defensionem 
centra dictum monasterium, alias si secus; quod enim bue 
usque gestum non visum, fuit. Ciyus rei causa dictus sin- 
dicus non debuit, nec debet aliquo modo se impedire , et 
expendere in causa praedicta, eo maxime cum universitas 
ipsa fuit, erat et est involuta et debitrix pluribus et di- 
versis pagamentis, et maxime in pagamentis flschalibus, 
et est satis pauperrima, aliter si secus factum fuit per di- 
ctum sindicum, protestamur expresse contra ipsum Carolum 
tamquam privatam personam et contra eu'us bona , et de 
omnibus aliis expeasis et interasse occursis et occurrendis 
in dieta Universitate , et quod expensae ipsae si quae fa. 



Lxxxnc 

età fuerunt, vel flerent , quod intelligantur factae ab ipso 
non tamquam sindico, nec de pecunia spectantem ad di- 
ctam Universitatem, sed de bonis suis ipsius Caroli, et quae 
nullo flituro tempore debeant, nec audiri debeant ipsy 
Carolo per dictam Universitatem. Ymmo etiam prote- 
stantur quod nullo modo habeat nec debeat aliquod prae- 
judicium generari dictae Universitati, et juribus ipsius in 
causa praedicta, quam apparet evidenter ipsam Universita- 
tem non fuisse, nec esse vocatam « sed tantum aliqui par- 
ticulares homines et eo maxime cum ad notitiam ipsorum 
protestantium noviter pervenit, qualiter aliqui ex ipsis vo- 
catis se remiserunt in manus et posse Reverendi abbatis di- 
cti sacri Monasterii , nec non protestamur de omni alia re 
et causa sibi ipsis tam nomine dictae Universitatis quam 
nomine ipsorum licita et de jure protestari. Praesente di- 
cto sindico et petente copiam dictae protestationis cum ter- 
mino ad consulte respondendum. Praesontibus supradi- 
ctis Dopno Ioanne et sociis et insistentibus ac protestanti- 
bus et supra. Quibus omnibus sic peractis etc. praefatus 
Dopnus Joannes et alii cum eo protestantes, nos praefatos 
Judicem» Notarium et testes adstantes ex parte Sacrae Re- 
giae Msyestatis requisiverunt etc. quatenus de praedictis om- 
nibus conflcere deberemus puplicum instrumentum etc. 

Noi Matteo Troise 1 aprile 1502 fol. 100. 



a 



xc 



XXXVI. 

15 Febbraio 151 5= Nomina e possesso dei maslridatti, 
per r inventario dei beni dell' Episcopato. 

Pro Reverendissimo et lU.mo Domino Cardinale de Ara- 
gonia Episcopo Cavense — Assuraptio Magistrorum Actorum 
in conficiendo inventarium honorum dicti Episcopatus. 

Die XV mensis februarii III. Indictione, in Scazaventulis 
pertinentiae Civitatis Cavae.,Nos Petrus Joannes Costa de 
dieta Ciritate ad contractus Judex, Liberatus Mangrella de 
dieta ei vitate pubblicus ete. Notarius et testes videlieet — 
Mattheus Quaranta, Miniehellus Serrastulus, Ioannes Caro- 
lus Puntius, Nardus Fasanus de dieta civitate, et Dominus 
Joannes Theseus Boseus de Neapoli ad hoe ete, deelaramus 
ete. quod praedicto die coram nobis eonstituti nobiles Do- 
minus Mereurius Mazzarotta de Neapoli, et Dominus Anto- 
nius Follerius de Saneto Severino (1) et nobis presentaverunt 
et per me praedictum Notarium legi feeerunt quasdam licte- 
ras eoramissionales eisdem direetas per euriam reginalem 
ete. tenoris et eontinentiae subsequentis — Videlieet — Joan- 
na Regina Sieiliae Serenissimi et Illustrissimi Domini Don 
Federici secundi memoriae immortalis dei gratia Sieiliae, 
Hierusalem ete. Regis consors relieta ete. viris Mercurio 
Mazzarotta de Neapoli, et Antonio Follerio de Saneto Seve- 
rino utriusque Juris doctores Conmiissariis ad infrascripta, 
fldelibus regiis , nobis dileetis gratiam nostram et bonam 
voluntatem. Nuper prò parte Illustrissimi et Reverendissi- 
mi Cardinalis de Aragonia Episcopi Cavensis fuit nobis ex- 
positum quemadmodum tenuit et possedit, ac in praeseati 
tenet et possidet dietum Episeopatum eum introytibus, prio- 
ratibus et grantiis ipsius, nee non eensibus de cameratu et 
prioratu juste et rationabiliter , et nonnulla etiam bona, 

(1) Autore del trattato da me cennato nella Conclusione della prima parte 
del presente lavoro. 



xm 

territoria, tenimenta, jura erbagiorum et alia bona ad di» 
cium Episcopatum, grantias et prioratus ejusdemspectantia 
et pertinentia: quae quidem bona sunt posila in Provincia 
Principatus citra et alibi, suntque a praedictis bonis et 
censibus nonnulla bona et census non ventariata, qua de 
re in maximum dapnum et praejudicium dicti epis^opatus 
et jurium ipsius satis f^rave veniret, et propterea fuimu^ 
supplicatam et prò benefit io ea'usdem episcopatum prio 
ratuum et prrantiarum suarum, ne illorum bona dissipen- 
tur et annichilentup , ejum immo illa consorventur , alium 
probo et idoneo viro committere et indicare dictum inveri- 
tarium renovari et reflcore posse, benignius dignaremur. Nos 
enim rebus et bonis ecclesiasticis volentes intervenire de- 
bito favore, htyusmodi supplicationi tamquam justae et 
honestae benigne annuentcs, tenore praeseniium, nostra ex 
certa scientia, vobis praefatis Mercurio et Antonio Com- 
mis<^riis deputatis, et cuilibet vestrum in solidum diciraus 
committimus et mandamus quod bona omnia et singula 
praedicti episcopatus, priora tuum et gran'iarum ipsius, quae 
de praesenti praofatus Illustrissimus et Revereadissimus Car- 
dinalis, ac ejus procuratores possederunt, eo modo quo.l 
bona praelibata omnia et singula possidore inveneritis per 
detentores et censuarios illorum cum interventu alien jus 
praesbyteri et fldelis nostri, novum publicum inveatarium 
conflcialis, seu confici faciatis, prò dilucidanda veritatis cla- 
ritate. Adeo ut bona ipsa in futurum indebiti occultari non 
valebunt. Super quibus omnibus, Imrum serie duximus eius 
nostras plenarie concedendas, mandamus propterea Univer- 
sis et singulis ofilcialibus et substitutis nostris , quiquo in 
sua positis dictione , ubi bona ipsa reporiantur quatenus 
nobis supradictis commissariig et cuilibet vestrorum pre- 
stent omni auxilium, favorumque nocessarium et oportunum 
prout et ubi fmrint requisiti, et conLrariuui wxì laciant prò 
quanto gratiam nostram caram habent, et poenam ducato- 
rom mille cupiuiit evitare. Datum in civitate Puteolorura 
die Villi mensis februarii Millesimo quingentesimo decimo 
quinto — La triste Reyna — Praedicta Regina mandavit mi' 



xcn 

hi etc. Antoninus Uniaya — quas quidem litteras vidimus 
legimus et inspeximus , et erant in carta bombicina cura 
sigillo Curiae r^iae cum signis armorum de Aragonia nec 
abrasas , nec in a\iqua ipsarum parte suspectas sed pror- 
sus omni suspectioni carentes. Qui quidem commissarii vo- 
lentes dictum notarium eligere sponte coram nobis ad con- 
flciendum inventarium praedictum una cum annexis et con- 
nexis, elegerunt egregium notarium Joannem Marcum Ju- 
venem de praedicta civitate tamquam idoneum sufflcieotem 
et publicum notarium, servata forma ipsarum regalium Ut- 
terarum Commissionalium , et eidem notario jure proprio 
ut supra electo dederunt eius et voces ac omnimodas potè- 
States etc. Quibus omnibus sic peractis etc. requisiverunt 
etc. nos etc. Unde etc. fiat etc. 

Protocollo di Not. Liberato Mangrella 1514-15 fol. 94 L 
B. 766 — Cìonservato nell'archivio della Trinità di Cava. 



xeni 



xxxvn. 



11 Luglio 1518 — Diploma della Triste Reyna. 



Joanna Regina Siciliae , Serenissimi et Illustrissimi Do- 
mini Ferdinandi Secundi , felicis memoriae , Dei gratia 
Siciliae, Hyerusalem etc. Regis Consors relieta, Princepsquo 
Sulmonis etc. Universis et singulis praesentium seriem in- 
specturis, tam praesentibus quam fUturis. Licet quae firma 
smit conflrmatione non indigeant, conflrmantur tamen inter- 
dum, non quod id necessitas exigat, sed ut conflrmantis au- 
cthoritas elucescat, et rei gestae majus robur accedat. Sane 
dum essemus in civitate nostra Gavae, memoria repeten- 
tes longissima et maximi ponderis servitia prestila per U- 
niversitatem et homines ipsius Givitatis Serenissimae Do- 
mui nostrae Àragoniae, et praesertim Serenissimo Domino 
Regi Ferdinando primo Gtenitori, et Domino Nostro Colen- 
dissimo, felicissimae et perpetuae recordationis. Quae qui- 
dem servitia non sine maximis impensis, ac sudore et san- 
guine praedictae Universitatis et hominum ipsius eisdem 
progenitoribus nostris praestita et impensa fuerunt, tum a- 
lìas de quibus auditum tantum habemus, quae digna fue- 
runt remuneratone non parum, et a memoria nunquam 
delenda. His igitur rationibus et causis, digne et rationa- 
biliter, mente considerantes et animadvertentes quod per 
praedictos serenissimos Dominos Reges nostros progenitores, 
et praesertim per praedictum Serenissimum Dominum Re- 
gem Patrem nostrum CJolendissimum in tantorum Servitio- 
rum aliqualem remunorationem concessa et conflrmata fue- 
runt multa privilegia et Gapitula eidem Universitati et ho- 
minibus ipsis conflrmamus, et quatenus opus est, de novo 
concedamus, ut pariter illis nos beniflcas, gratas et libera- 
les ostendamus. Et propterea tenore praesentium de certa 



XCIV 



nostra scientia, deliberate et consulto , de proprii nostri 
raotus instintu, et ex gratia Speciali eidem Universitati et 
hominibiis conflrmanius, et quatéaus opus est , de novo 
concedimus omnia eorum privilegia, juxta eorum seriem 
et tenorem, et praesertim quod Capitaneus tana praesens, 
quara successive futuris, qui prò tempore in dieta Civitate 
fuerit, non possint, neque valeant procedere ex mero offi- 
cio in quovis casu nisi existente accusatore intimo , vel 
denuntiatore, et etiam quod post querelam fectam aut de- 
nunciationem, accusatorem- seu denuntiatorem penitere pos- 
sit, dictamque querelam, seu denunciationem accusator, seu 
denunciator ipse revocare usque ad ultimum peremptorium, 
vel litis contestationem, et alias, prout in eisdem Capitu- 
lis et privilegiis continetur : quibusvis ordinationibus et com- 
missionibns in contrarium per nos datis, et in fliturum dan- 
dis offlcialibus, qui in dieta Civitate prò tempore fuerint, 
non obstantibus, quas tamen, tenore praesentium, de certa 
nostra scientia, expresse cassamus , irritamus- et annulla- 
mus, et semper prò cassis, irritis et annullatis haberi vo- 
lumus et jubemus. 

Item eidem Universitati et hominibus conflrmamus , et 
quatenus opus est, de novo concedimus, quod possit crea- 
re exteros in Cives ipsius Civitatis, illosque adjiingere, pro- 
ut actenus creare et facere consueverunt, et quod gaudere 
possint quibuscumque immunitatibus, exemptionibus, gra- 
tiis, praerogativis et privilegiis, quibus gaudent alii cives 
oriundi ex eadem Civitate, non obstante, quod, sicut acce- 
pimus, propter bellorum turbationes Universitas et homines 
ipsi privilegium ab aliis Regibus super hoc sibi concessum 
amiserint ; conflrmando etiam per praesentes quoscumque 
Cives per ipsam Universitatem et homines actenus creatos 
et factos, gavisuros et potituros indiminute privilegiis et 
gratiis supradictis, et si ex eadem Civitate essent oriundi. 

Item conflrmamus, et quatenus opus est, de novo con- 
cedimus dictae Universitati et hominibus omnes et singu- 
las suas consuetudines, stilos, observantias judiciarias et 
extra judiciarias, scriptas et non scriptas in quarum et 



xcv 

I 

quorum possessione hactenus fuerunt, et in praesentiarum 
existunt. 

Item conflrmaraus, et (Juatenus opus est de novo conce- 
(limus dictae Universitati et hominibus privilegium sibi 
concessum per retro Principes hiyus regni , quod quando 
per Nos, seu Successores et Otiiciales nostros in dieta Civi- 
lale tentaretur derogare supradictis privilegiis et gratiis 
dictae Universitati et hominibus concessis, et per Nos illis 
conflrmatis et de novo concessis, quod liceat dictae Univer- 
sitati et hominibus impune hujusmodi conatui resistere et 
contradicere absque metu, et incursu aiicujus poenae, adeo 
quod per dictum Capitaneum et quosvis Oillciales, privile- 
giis, gratiis, consuetudinibus, stilis et aliis supradictis non 
possit aliquo modo, directe vel indirecte conti-aveniri, quo- 
rum et quarum tenorem haberi volumus praesentibus per 
expressis, et de verbo ad verbum specifico declaratis. Et 
volentes nos quod praedicta nostra confirmatio , et quate- 
nus opus est , de novo concessio sit dictae Universitati et 
hominibus omni futuro tempore valida, firma , stabilis et 
fructuosa, nullumque timeat in judiciis, aut extra, diminu- 
tionis incomodum, dubietatis objecto, aut alteri us ciyusli- 
bet nomini detrimentum, sed semper in suo robore et flr- 
mitate persistat : Mandamus quibuscumque offlcialibus no- 
stris, majoribus et minoribus, praesentibus et successive 
futuris, quocumque titulo, auctoritate et jurisditione fungen- 
tibus, ad quos, seu quem spectat , seu spectabit , praesen- 
tesque pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae, et 
signanter Capitaneo et Offlcialibus dictae Civitatis no strae 
Cavae, praesentibus et futuris, quatenus inspecta per ipsos 
et ipsorum quemlibet forma praesentium, et eadem invio- 
labiliter observata illa dictae Universitati et hominibus ob- 
servent, et faciant, per quos decet, inviolabiliter observari, 
omni dubio et diflicultate cessantibus. Volentes quod quod- 
cumque dubium in praesentibus resultaret , semper inter** 
petretur, et interpetrari debeat in favorem , utilitatem et 
comodum praedictae Universitatis et hominum , et non 
aliter, nec alio modo. Et contrarium non faciant prò quanto 



XCVl 

gratiam nostrani caram habent, iramque et iadignationem 
nostras ac poenam ducatorum mille capiant. 

In cigus rei testimonium praesentes nostras exinde fieri 
jussimus magno nostro pendenti sigillo munitas. Datum in 
Civitate nostra Castrimaris de Stabia, die midecima Julii mil- 
lesimi quingentesimi decimi octavi 1518. La Triste Reyna — 
Antonius Visnaga — Domina Regina mandavit mihi — 
Antonino Phiodo — adest sigillimi pendens. 

Archivio Municipale di Cava — Voi. Privilegi. 



XCVII 



xxxvni. 



22 ottobre 1557 — Elezione del Sindaco. 



Die 22 mensis octobris XI indictione 1537. Intus refe- 
ctorium Sancii Francisci Cavensis Diocesis. 

Congregatis subscriptis electis de auctoritate, parte etc. 
Et procedunt, exinde ad creandum et faciendum ac pallo- 
ctandura Sindacum, in quo quidam Sindacatu concurrunt in- 
frascripti — Videlicet Dominus Petrus lacobus Capeva , 
Notarius Nicolaus Franciscus de Parisio, et Cesar De Cur- 
tis de Cava. 

Et perchè da la Provintia de Pasciano, alla quale specta 
et pertiene la creatione del Sindaco , sono stati propo- 
sti li soprascripti, magnifico Pietro Jacobo , Notar Cola 
Francesco et Cesare, per questo congregati li subscripti 
electi per la electione et creatione di dicto Sindaco , per 
poteresi juridicamente palloctare uno per uno secondo è 
solito faresi. Che, primo, et che appresso sono state facte 
tre cartelle contenentino li nomi de li predicti et posti in 
busciola sono usciti primo ad Notar Cola Francesco, se- 
condo ad dicto mag. Pietro Jacobo, ultimo al dicto mag. 
Cesare et pertanto è stato decretato che se palloctano pri- 
ma li dicti Notar Cola Francesco et mag. Pietro Jacobo , 
quali palloctati, primo dicto lo Sindaco ad tutti dicti electi 
che debiano eligere lo più sufficiente et timente Dio 
et che facza lo servizio della Cesarea ed captolica Majestà 
et benefizio de dieta Città, li predicti mag.ci Petro Jacobo 
et Notar Cola Francesco foro primo loco palloctati : al qua- 
le Notar Cola Francisco sono venute pallocte dudici, et al 
dicto Mag. Pietro Jacobo pallocte sidici. Et similiter pai- 
loctato lo dicto mag. Cesare con dicto mag. Pietro Jacobo 
al dicto mag. Cesare li sono venute pallocte nove et al 

43 



diete mag. Pietro Jacobo pallocte decennove, et eossi é 
stato decretato et conflrmato lo dicto mag. Petro Jacobo 
Sindaco con li honori, pisi^ prerogative et provvisione, de- 
biti soliti et consueti. 

Cton potestate de possere defendere , tuere, proteggere , 
interesse, et manutenere et gubernare dieta Università , 
prout juris et moris est. 



Electi subscripti — 
Magnifico Joanne Berardino Longo 
Magnifico Octaviano De Curtis 
Magnifico Joanne Michele Trogisio 
' Magnifico Francisco De Perellis 
Magnifico Berardino Capeva 
Magnifico Andrea Bertolotta 
Floravante Jenoyno 
Notar Ferdinando lovene 
Alfonso De Falche 
Stefano Pisapia 
Dante De Mauro 
Stefano Casaburi 
Joan Vincenzo De Curtis 
Notar Augustine Gagliardi 
Magnifico Nicola Quaranta 
Notar Francisco Trogisio 
Notar Leonardo De Surrentine 
Notar Jacobo De Alferie 
Sebastiano Punze 
Prospero de Criscenzio 
Filippo Camberlenge 
Notar Joan Marzie Jovene 
Joan Matteo Vitale 
Paolo Punze .. 
Berardino De Boneiumo 
Santoro Quaranta 
Leonardo De Vitale 
Notar Diomede De Monica 



xcu 



12 Dicembre 1549— Proposta di riforma dello Statuto 
del reggimento. 



Die Xn mensis Decembris, Vili Indictionis. 1549. In 
magno Burgo cavensi, et proprie intus Fundicum honora- 
bilis Martii de fumo de Cava — Congregatis infrascriptis 
Magniflcis Electis, videlicet — Leonardo Puntio , Jeanne 
Dominico de Mauro et Jeanne Baptista de Monica, et So- 
limanno de Curti per nobilem Pelrum Jacobum Capovam 
Sindacum Universalem dictae Civitatis, et propositis non- 
nullis rebus, concernentibus servitium Caesareae Majestatis 
et beneflcium dictae Universitatis, fuit per eosdem provi- 
sum super eisdem subscripto modo, videlicet. 

Perchè Notar Bartolomeo Tagliaferro ha presentate al- 
cune lictere del Sig. Joan Andrea do Curti, derecte ali 
magnifici Sindaco et Electi, He quali lictere in omnibus 
et per omnia sono del tenore sequente, videlicet. 

A tergo — A li Multo Magnifici Signori — Li Signori 
Sindico et Electi de la Città de la Cava , comò Fratelli 
Exccllentissimi. 

Intus vero — Multo Magnifici Signori — Li di paxati 
per le Signorie Vostre me fo inviata copia del decreto 
facto per questa Magnifica Università , in lo quale me si 
ingiungeva, che havessi pensieri circha la reformatione del 
Regimento di questa Magnifica Cita. Al quale volendo io 
obedire, comò devo, ho tra me descusso quello che per 
multe ragioni in questo sia beneficio et utile universale. 
Et tutto lo ho comunicato con Io Egregio Notare Bartolo- 
meo Tagliaferro, exhibitore de questa. 

Et per non bavere tempo de scrivere prolixamente , il 
parere mio delle cause che me moveno, ho dato peso al 



predetto Notare Bartolomeo, che da mia parte Ile expone 
alle Signorie Vostre: quale serianno contenti darli, sincomo 
son certo che per sua integrità li daranno , senza che io 
lo scrivesse, indubitata fede : et intesa sua relalione , et 
parendo ad quelle provarsi fare congregare la Università, 
ot notificarli quello che per lui si exponerà, et si exequa 
quello che per dieta Magnifica Università serra ordinato. 
Et con questo resto pronto al servitio de Vostre Signorie. 
Da Napoli lo di sei di Decembre del 49. — Al servitio de 
Vostre Signorie. Joannes Andrea de Curtì. 

Il qual notar Bartolomeo da parte del predetto Signor 
Jean. Andrea ha referito et referisce, qualiter havendo sua 
Signoria maturamente rominato et descusso lo modo del 
Goberno de dieta Cita circha la congregatione de la Uni- 
versità ad banni emissionem, li ha parso et pare per tal 
causa havernosi causati, et posseno causare, et maxime ad 
questi tempi causarenose, et possernose causare multi in- 
convenienti, con dampni de dieta Università; comò per ex- 
perientia si è visto, et si vede : et maxime che congre- 
gandosi tucto il popolo, per la multetudine si genera con- 
fosione, et non si fa matura descossione de li negotii, per- 
chè Ile voluntati de li populi si tirano ad ogni parte. 

Appresso comò ad questi tempi si è visto quum 

si bannisce la Università, ciascaduno, et maxime li homi- 
ni de bone juditio, consiglio, o goberno si absentano , et 
nesciuno nce vene volentiere, excepto quelli che sono inte- 
ressati, et quelli che da loro dependeno ; et ut plurimum 
adpena si ponno congregare tanti che si pocza fare Uni- 
versità et la major parte sono de li Artifici de lo Burgo. 

Et quod pejus est, perchè quelli che desponeno de cose 
universale, de jure son tenuti de mala administratione, et 
quum in tale Università si fanno conclusioni, si dice con- 
gregata Universitate ad banni emissionem, et non si sape- 
no quelli che tal conclosione et decreti fanno : per lo che 
ogni cosa se pò fare, senza dubitare che se ne habia da 
dare cunto. 

Per questo et per altre ragiuni, et anche pigliando exem- 



CI 

pio dalle principali cita del Regno, et considerando che 
la major parte de la cita sono quelli che so de più recto 
juditio et consiglio, ha parso al dicto Sig. Jean. Andrea 
doverse reformare dicto modo de farsi Università, et ro- 
darsi alo numero de 40 consiliari de la cita, li quali ad 
ogni causa, dove bisognasse congregatione de Università, 
si babiano ad congregare al loco solito, in praesentia del 
Magnifico Regio Capitaneo ; quale partecipatione sarrà ad 
Stato, et Servicio de la Majestà Cesarea , et beneficio de 
dieta Cita, li quali nominatim si debiano citare uno di per 
lo altro, con la assegnatione de la bora, quando si ha da 
fere dicto Consilio et Università, con licentia de dicto ma- 
gnifico Capitaneo ; et ipsi 40 Consiliarii, o vero la majore 
parte de loro congregati, babiano ad representare tucta la 
dieta Università, et possano tractare, descutere et termina- 
re tucti negocii de ipsa Università, cossi come fosse tucta 
dieta Università in unum congregata. 

Li quali consiliarii essendo citati per lo Jorato, o vero cer* 
tiorati in quale si voglia modo per lo Sindaco che prò 
tempore sera, debiano ad bora deputata comparere perso- 
nalmente in dicto loco solito ad fare dicto Consiglio et U- 
niversità: et quello che non comparesse, ipso facto incor- 
ra a la pena di carlini cinque irremissibilmente applican- 
da al dicto magnifico Capitaneo , ritrovandose però in la 
Cita, et non havendo justo impedimento , che fosse tale, 
che in nullo modo possesso comparere. 

Li quali Consiliarii, che si trovaranno in ciascheduno 
Consiglio, si debiano nominatim descrivere , et quando in 
li negocii nce fossero voti contrarii, si debiano annotare 
prima che si pocza concludere, quello al quale conviene 
la mayore parte de li dicti Consiliarii presenti. 

Et perchè la Cita, per gratia de nostro Signor Dio, hav3 
copia de Licterati et homini de bone judicio et goberno, 
ad tale che ciascuno habia ad partecipare de li honuri et 
pisi de dieta Cita, dicto Sig. Jean Andrea è di parere 
che dicti Consiliarii non siano perpetui , ma che de ipsi 
ogni dui anni si habia ad mutare la mità , et la altra mità 



cu 

informata de li negocii habia ad restare per li altri dui 
anni, in lo fino de li quali si habiano da motare. 

Et che da li dicti 40 Gopsiliarii si babiano da eligere lo 
Sindico et Electi, li quali habiano la potestate secondo 
hanno havuto per lo passato. 

Et interea si alcuno manchasse per morte, o vero per 
longa absentia che verosimilmente absorbesse la mayor 
parte del tempo, si debia eligere altro Gonsilario in suo loco. 

Et che del modo si bavera da tenere in la motatione et 
in la electione del Sindico et Electi, appresso dicto Signor 
Jean Andrea scriverà suo parere. 

Et essendo slato dato ad Sua Signoria lo peso de dire 
reformatione et electione, volendose conformare con la vo- 
luntà de epsa Università, come bona, santa et justa, circha 
la unione de dieta Cita, et de non haversi consideratione 
a lo antiquo stile delle Provincie ; ma che si pigliassero li 
hordinati del gobemo dove si trovano ; bave electi al dicto 
goberno et consiglio per questo biennio , compiendo per 
tucto augusto none indictionis , nel qual tempo si bavera 
da fare la dieta mutatione de la metà ut supra, senza di- 
stintione de diete provincie, et per retornare tucte Ile eie- 
elioni al tempo solito del fine di augusto, li infrascripti — 
videlicel. (Seguono i nomi). 

Arch. Mun. Cavese, Classe 2.* Sez. 2. N. 3. Voi. ITI. De- 
liberazioni fol. 28. 



cm 



XL. 



18 Dicembre 1549 — L' Università approva la nomina 
de' 40 eletti, giusta la riforma. 



Die XVIII mensis Decembris Vili. IndictioDis 1549, Ga- 
vae. Intus Ecclesiam Sancii Jacobi, sitam in magno Burgo 
Cavensi. Congregata Universitate per nobilem Petra m Jaco- 
bum Capeva Sindicum Universalem dictae Civitatis, prius 
bannorum per loca solita consueta observata emissionem^ 
alta et intelligibili voce per Joannem Baptistam Calabrese 
et Joanne Benedicto de Palmerio juratos dictae Civitatis * 
ia praesentia Magnifici Alfonsi Caballi de Sancta Maria, 
judicis dictae Civitatis, et proposi tis nonnullis causis et ra- 
tionibus in servitio Caesareae majestatis et beneficio dictae 
UniversitatiSy per eamdem Universitatem , unanimiter et 
pari voto, nemine discrepante , fuit provisum subscripto 
modo — videlicet: 

In primis — inteso per dieta Università Uè lictere del 
sig. Jean Andrea de Curti et la relatione in hiscriptis 
iacta per lo nobile notar Bartolomeo Tagliaferro da parte 
de lo dicto sig. Jean Andrea, circa la reformatione de lo 
gobemo de dieta Cita, comò de sopra appare, con la ele- 
ctione de li 40 consiliarii, li quali babiano da representare 
tucta dieta Università in ogni negocio che occorresse per 
essa Università unanimiter, et pari voto, nemine discrepante 
la dieta electione, ut supra facta , con tutte le qualità et 
clausole in dieta relatione contente, è stata acceptata, omo- 
logata et ratificata, et concluso che cossi si habia da exe- 
quire, et rengraziando el dicto sig. Jean Andrea de la 
faticha in ciò pigliata. 

Arch. Mun. Cavese — Id. Eod. 



cnr 



XLI. 



24 Luglio 1556 — Proposta di nuova rifonna. Lettera 
del Duca d' Alba, ed esecuzione de' suoi ordini. 



Die vicesimo quarto mensis Julii 14 Indictione 1556. In 
Givitate Gavae, et proprie intus Ecclesiam Sancti Jacobi , 
sitam in Burgo dictae Civitatis. 

CJongregata Universitate Civitatis praedictae de licentia 
Domini Gapitanei dictae Givitatis, et in praesentia ipsius 
Domini Gapitanei, bannita prius more solito et consueto 
per omnes Provincias et quarterios dictae Givitatis, et Ca- 
salia ejusdem Givitatis per loca solita et consueta per Ju- 
ratos ejusdem Givitatis, prò servicio serenissimae Majestalis 
et Universali beneficio dictae Givitatis , fuit conclusum et 
decretum prò m^ori parte dictae Universitatis, modo in* 
frascripto, videlicet: 

È stato concluso unanimiter et pari voto prò mayori 
parte dictae Universitatis — Vista la lettera de lo IlLmo 
sig. Duca D' Alva, Vicerrè nel presente Regno per Sua Ma- 
jestà Serenissima, et quella letta in piena Università del 
tenor seguente, videlicet: 

A tergo — Magnificis Nobilibusque Viris Egregiis Givi- 
bus et Habitantibus Givitatis Gavae , Regiis Fidelibus di- 
lectissimis. 

Intus vero — PhUippus Dei Gratia Rex Gastellae , Ara. 
goniae, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae et Hiber- 
niae etc. Magnifici nobilesque Viri Regii Fideles dilecti — 
Da vostra parte ne è stato presentato memoriale del tenor 
seguente — videlicet — m.mo et Eccellentissimo Signore. 

La Università et Uomini de la Gittà de la Gava fanno in. 
tendere ad Vostra Excellentia, come governandose antiqua- 
mente ad un modo inconveniente, incorse in danno più di 



cv 



quarantacinque milia docati, et accorgendose che andava 
in royna, mutare forma de governarse, et più anni detta 
Università fò il regimento con parere del magnifico Gio. 
Andrea de Curti Regio Consigliere; poy non volendo il 
prefato magnifico Gio : Andrea più iir^)acciarse de dare 
detto parere, per togliere li designi et defecti che possea- 
no succedere ad detta Università, pensare li Eletti congre- 
gare la Università, et proponere che se facesse il regimen- 
to per quattro anni, et eligere quattro Sindaci, et pigliarli 
dove se trovassero de li cittadini de essa, che fossero elet- 
ti, et ponerli in una busciula, et 32 homini pur atti per 
eletti, dove se trovassero per detta Città, senza ragionare 
di quartieri et ponerlli in una altra busciula, et poy fare 
pigliare de la busciula et li quattro Sindici una cartella, 
et quel che venisse in sorte, fosse Sindico, et cossi da la 
busciula de li trentadue cavarne otto, per sciorte, uno ap- 
presso lo altro , et fare uno Sindico et otto Eletti ^ et lo 
altro anno seguente continuare de quelli che restassero 
tanto a la busciula de li Sindaci, come da li Eletti che re- 
stassero, fin che fosse fenito il quatrienio ; et cossi de 
pòy seguire. Et essendo stata bannita detta Università mo- 
re solito, con licentia del magnifico Capitaneo de detta Città, 
per proponere il detto modo di regimento, et concludere 
questo, altro che meglio a la Università predetta fosse 
parso, detto magnifico Capitaneo, prohibio, et non volse che 
se facesse, et perchè de questo è stato ragionato co li cir- 
cospetti sogetti, perciò recorrono a la Excellentia vostra , 
et la supplicano li paresse, comandarli, che cossi exeque- 
ranno, et se reputa a gratia ut Deus — Visto per noy quan- 
to da vostra parte ne è stato supplicato per lo preinserto 
memoriale, volendo sopra de quello debite provedere, ne 
ha parso farne la presente, per la quale ve decimo et or- 
dinamo che ne debiate inviare equa in Napoli doi homini 
per quartieri de quessa città, quali siano informati de quan- 
to per lo preinserto memoriale se expone , ad eh io intesi, 
possiamo de poy provedere come conviene, et cossi dopo 
exequirete, che tale è nostra volontà et intenzione, non fa- 

44 



evi 

condo lo contrario, si amato la gratia et il servizio de la 
predetta Majestà, et ad pena de docati mille. La presente 
rjste in potere vostro. Datum in Palacio prope castrum 
novum, Neapoli, die 31 lulii 1556. — Il Duca d'Alba — 
Vidit Polo Regens. — Vidit vilecto Regens. Albertinus prò 
Martirano Segretario. In partium, undecime, folio CLXVII. 
Solvat tarenos duos — Volendo detta Università exequire 
quanto in essa se ordina, sono stati eletti, siccome per lo 
presente decreto se eligeno per andare avante detta Ex- 
cellentia, et suo collaterale consiglio per la causa predetta: 

Lo magnifico GioiBenedetto Longo, et in sua absentia lo 
magnifico Francescantonio Longo, et lo magnifico Antonio 
David per la provincia, seu quartieri de Metigliano: 

Et per lo quartiere de passiano li magnifici Gio: Lau- 
rentio de Curti, et Vito Antonio de Arminando. 

Et per lo quartieri de Santo Aytoro li magnifici Giov. 
Matteo de la Moneca et luliano Ferrara. 

Et per lo quartieri de lo Corpo de la Cava li magnifici 
Christofaro Pisapia et Alfonso Genoyno. 

Quali prenominati sono stati eletti et Deputati per la 
detta Università ad comparere avante detta Excellentia, per 
la expeditionc delle cose contente in lo preinserto memo- 
riale. ^ 

Copia ctc. — idem codcm fol. 180. 



CVH 



XLH. 



15 Agosto 1556— Lettera del Duca di Alba contenente 
la nuova riforma. 



Die XV mensis Augusti 14 indictionis 1556. In Civitato 
Cavae, et proprie intus Ecclesiam Santi lacobi dictae Civi- 
tatis Congregata magnifica Universitate dictae civitatis prò 
servitio Serenissimae Majestatis, et bone regimine ejusdem 
Civitatis, et spocialitor prò aperiendis et legendis licteris 
Illustrissimi hujus Regni Viceregis , dictis universitati et 
hominibus ipsius directis, circa futurum regimen ejus lem 
Civitatis, quibus apertis et lectis in piena Universitate, il- 
lisque supra caput cum omni qua decet roverentia receptis 
fuit conclusum unanimiter et pari voto, nomine discrepante 
modo infrascripto. Universitate bannita prius per casal ia 
etc. de licentia Domini Capitanei ejusdem Civitatis , per 
loca solita et consueta ejusdem Civitatis Juratos etc. 

Viste e letto le lettore doirExccllcntissimo Duca d' Alba 
Veccrrè nel presente regno por sua Majestà. Serenissima, 
circa il regimonto de detta Città, presentate por lo magni- . 
fico notaio Gio: Benedetto Giovene, del tener seguente, vi- 
delicet. 

a tergo — Magnificis viris Electis Universitati et Homi- 
nibus Civitatis Cavae, Regiis, Fidclibus, Dilectis. 

intus vero— Philippus Deigratia Rex Castellae, Arago- 
niae, Angliae, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae et 
Hiberniae. — Magnifici, nobilesque Viri, Rogii, fideles, Di- 
lecti. Perchè la intenzione nostra ò che per servicio de sua 
Majestà, et ben regimonto de quessa città, dobiate da fare 
electiono de quaranta homini virtuosi, in ragione de Deci 
per qualsivoglia quartiere de essa città, et eletti che Ile 



CVIIl 



havereti, se vadano ad congregare in loco solito et con- 
sueto congr^arse il Consiglio de la Città, et in presentia 
del magnifico Capitaneo habiano da nominare tante per- 
soni de bona conscientia et timente Dio, qual siano de 
quessa predetta Città che siano bastanti per cinque, quat- 
tro, tre anni al regìmento et governo de essa ad ragione 
de persuni nove per ciaschuno anno, videlicet — otto per 
Eletti et uno per Sindico. 

Et eletti nel modo predicto per detti quaranta, o per la 
maggior parte de essi , se repongano lor(T nomi in dui bu- 
sciuli, in una de li Eletti, et Taltra de li Sindaci, qual se 
conservino clause et sigillate, come con vene, dentro de una 
cascia per dui horaini da bene, per voy eligendi, ad ciò ve- 
nuto il tempo, se possano poy cavare per mano de uno fi- 
gliolo piccolo senza fraude. Et quelli tali che usceranno de- 
biano assumere in lloro el peso de detto governo , senza 
contradicione per comun beneficio. Et ad ciò quessa uni- 
versità non reste defraudata, ne debiati incontinenti inviare 
lista autentica de tutti le persuni che saranno inbusciolate 
per lo predetto; et ad quelle che usceranno al governo 
predetto li prestariti la solita obedientia con farli goderò 
de li honori et dignità solite godernese per li altri simili 
predecessori officiali de quessa Città ; non facendose Ilo 
contrario per quanto se ha cara la gratia et servicio de la 
predetta Majestà, et ad pena de docati mille. La presente 
resta al presentante — Datum in Palacio propc castrum novura, 
Neapoli. Die terciodecimo Augusti millesimo quingentesinio 
sexto — El dugue d^Alva — Vidit Villanus Regens — 
Vidit Albertinus Proregens — Albertus prò Martirano Se- 
gretario — In partium — Primo — Fol. CLXXXII. Solvit 
tarenos duos — a la Università de la Cava — E stato con- 
cluso che per effettuarse Ho che se contene in He prein- 
serte lictere, se bandisca Università con licentia del signor 
Capitaneo de questa Città, per Dominica prima da venirle 
in la quale se averanno da nominare li .quaranta homini 
virtuosi in ragione de deci per qualsevoglia quartiere de 
essa Città, quali hanno da nominare tante persuni che sia- 



CIX 



no bastanti per tre anni al regimento et governo de essa 
città, servata Ila forma delle preinserte lettere de sua Ex* 
cellentia. 

Copia etc. etc. voi. 6 fol. 191. 



ex 



XLm. 



7 Luglio 1647 — Nuova proposto di riforma del 
reggimento. 



Copia — Eccellentissimo Signore — lulii 1647 — sigil- 
lum etc. 

Li Deputati novamente eletti dalla fldelissima città della 
Cava, precedente pubblico parlamento in presenza del ma- 
gnifico Governatore di detta città, supplicando vostra Ec- 
cellenza restar servita concederli in suo R^io beneplacito 
assenso, acciò possine convenire nelli pubblici et secreti 
parlamenti con il governo di quella, per poter concludere 
quello sarà per servitio di Sua Maestà Catholica, et buon 
governo di detta Città, et rilaveranno a gratia ut Deus — 
Liceat se conorreijrare cum intervento macini flcis gubernato- 
fibus, servata forma Regiae Pragmalicae. Die 19 lulii 1G47, 
Pro sua Excellentia Grimaldus. 

Die decimo septimo mensis lulii 1647. In palatio Ro;ri- 
minis Fidelissimae civitatis cavae. Congregatis infrascrip- 
tis magnificis Sindico, Electis et Deputatis ad Regimen di- 
ctae Civitatis in pubblico parlamento cum praesentia Magni- 
fici lanuarii Griffi R^i Gubernatoris Ipsius, videlicet, 

Not. Giuseppe Sorrentino Sindaco. 

(Seguono i nomi) 

Fuit per me pubblicus Notarius et Cancellarius dictae 
Civitatis ad requisitionem Dominicorum Magnificorum Sin- 
dici et electorum publice lectum infrascriptum memoriale 
cum capitibus subsequentibus tenoris sequentis — vide- 
licet. 



CXI 

Dlustrissimo et Eccellentissimo Signore 

La Adelissima città de la Cava supplicando dice a Vc« 
stra Eccellenza come per li disordini occorsi per T addie- 
tro nel modo di governare detta città sono succeduti molti 
scandali imiversali, et ultimamente una solleva tione de po- 
poli. In riguardo ad alcuni particolari che usurpandosi per 
loro privato interesse la potestà del governare, et restrin- 
gendola ad alcuni pochi della loro factione , tenevano la 
città ripressa et molto mal sodisfatta, per il che avendo 
unito un general parlamento hanno riformato il modo del 
governo con sodisfactione universale, et ridottolo negli in- 
frascritti capi, onde supplicano 1' Excellentia V.* si degni 
sopra di essi prestare il suo Regio Beneplacito ed inierpo- 
nere la sua authorità, et in nome di Sua Maestà, et Tha- 
verà a gratia ut Deus. 

Gap. r Perchè la detta Città stava ripartita in quattro 
Repartimenti, cioè Santo Adjutore, Mitigliano, Ctorpo della 
Cava et Fasciano, et al presente è stato concluso che il ca- 
sale de Cetara che prima andava incluso nel Repartimen- 
to del Corpo della Cava, per maggior comodità di cittadini 
di quello abbia un altro Eletto. Pertanto si determina che 
s'efiggano sessantasei deputati che durino un anno solo , 
cioè per ogn' uno dei detti primi quattro quartieri quindi- 
ci Deputati, e gli altri sei per detto casale de Cetara, li 
quali Deputati si habiano da eleggere dalli cittadini per o- 
gni Casale seu Parrocchia al numero secondo la partitio- 
ne fatta fra loro. In questa predetta electione ogni anno, 
.uno due giorni prima che si faccia il Sindico et Electi 
convocandosi il popolo a suono di campana, il quale debia 
convenire fra due bore dopo il segno della campana, et 
non venendo tutti, sia lecito eligersi il Deputato o Depu- 
tali respective da quelli che saranno presenti, et quello cho 
bavera più voci s'intenda eletto per Deputato, et per faro 
questo atto singulis vicibus non sia necessaria accaparsi 
licenza de' superiori, ma basti che quella solamente sia 
domandata. 
2. Che detti deputati eletti che saranno, s' habbiano a 



CXll 

congregare in giorno et luogo stabilito, et ivi per voti se- 
greti ; quali voli s'habbiano da l^gere dal Capitaneo di 
essa Città prò tempore, Con intervento et presenza di. cin- 
que Deputati, cioè uno per repartimento, la quale elettione 
debia farsi ogni anno alla fine d' Agosto non ostante che 
questa volta sia fatta prima. 

Con conditione che il Sindico si debia eleggere ognuno 
di imo delli detti quartieri di Santo Acijutore, Mitigliano 
Corpo della Cava et Fasciano, ordine successivo et per cir- 
culum. Et gli eletti siano ognuno per Repartimento, et co- 
si si debia sempre osservare, acciò restino compartiti gl'o- 
nori et pesi inter cives, escludendo * da detta futura ele- 
ctione de Deputati et governo per anni sessanta li spada 
et Cappa, et per anni cinquanta quelli che hanno governato 
per il passato da anni quindici a questa parte, prima del- 
la presente capitulazione, cioè Sindici, Eletti, Cascieri, Ga- 
belloti et loro descendenti , di modo che siano Eletti nel 
governo solamente Dottori, Notari , Mercanti et altre per- 
sone quiete et idonee. 

3. Che al Sindaco se dia solamente la provisione di du- 
cati trentasei Fanno, restando franco tanto esso, quanto gli 
Eletti, di quello farsi occorrerà di peso in quelPanno. 

4. Che quando il Siftdico o Eletti si diputerà o depu- 
teranno per andare in Napoli o altrove per servitio della 
Città, mediante parlamento, non se le dia più che carlini 6 
il giorno per spese, con pagarli de più la carrozza o ca- 
valcatura per l'accesso et ricesso. 

5. Che per detti Sindico et Eletti non se possano do- 
mandare commissarii; né altro superiore per assistere alla 
Electione del Governo se non in caso di necessità, precedente 
Parlamento, per evitare le spese, che sin bora, senza ne- 
cessità , si sono fatte in grossa somma con gran danno di 
detta Città. 

6. Che detti deputati debiano intervenire a-tutt'i Par- 
lamenti, conclusioni et altre pubbliche actioni che occor- 
reranno, con farsi del tutto notamento ne i libri di detta 
città, da conservarsi nell'archivio di quella. 



CXIII 



7. Che al casciero se constitnisca la provisione dai duca- 
ti cinquanta i)er liora, et poi occorrendo a crescere e di- 
minuire i pesi s'accresca e diminuisca detta provisione ad 
arbitrio del Parlamento ; il quale Cascioix) debba dare suf- 
ficiente plejr^iaria de bene et fldeliter administrando , et 
di pairare tutto quello al che foi'si sani sinrniflcato , con 
farsi li debiti libri d'introyto et esito: con conditione che non 
possa far pagamento alcuno senza ordine o mandato in i- 
scriptis delti inaj^niflci del governo, firmati dalla niaggioi- 
parte di quelli. 

A. Che detti Deputati con il Sindico et Eletti eligirano 
ogni anno un Cancelliero che sia Notare habilo et idoneo 
a! quale se diano docati cimiuantaqualtro Tanno di provi- 
sione con poso che dobia fare registro di tutte le scritture 
«Iella citta; et d'ugni ahi-a cosa che iu quella occorrerà. 
Restando però in arbitrio del (Jovorno che ent rara anno per 
anno di i)0sser confirnìare il detto Cancelliero, nella quale 
provisione s'includano tutte le scritture che farà come no- 
laro per serviiio di detia Città. 

0. Che li Maestri del Monte Universale di dotta Città 
siano quattro, et uno Casciero de più, et se elogiraiio anno 
I)er anno dalli magnifici del governo, uno pi»r ciascheduno 
dolli prenominati «luattro ((uartiori, juxta solitum. 

lU. Che il giuilice Annale se elegga oguanno «talli ma- 
gnifici del governo, et sia persona dabene et idonea a det- 
to otHcio, et sia uno delli Deputati de rjuel quartiere dove 
esce il Sindico, al quale se diano docati diciotto, \h}v sua 
provisione. 

11. Che al Capitaneo di qu(ìst città, et ogni altro Ofil- 
ciale ili essa non se dia casa alcuna, nò anco quella del 
Regimento, ne famiglia, denari o altra (tosa pei* dette cau- 
se, ma il tutto resti a peso del carrico d'essi medesimi of- 
ficiali, conlòrme all'antico solito, s<3rvata la forma del Pri- 
vilegio della Città. 

12. Che non si possa esercitare Tolficio di Mastrmlatti 
Criminale, se non da ll)rastiero di detta Città, et non cit- 
tadini, et che sia i)ubblico Notare; et che non possa eser- 

45 



CXIV 



citare né per se, né per intermedia persona, né partecipa- 
re in nessun modo neiremoliimenti di detti Offlcii, se non 
per un anno solo, quale elasso, se debbia fare altra elettioae 
similmente da forastieri, et che non si possa elicere quel- 
lo che una volta è stato maestro d' atti, se non saranno 
elassi cinquo anni, et che tutti detti Maestri d'atti, finiti li 
loro oflicii , debbiano «lare sindacato, conforme è di ragio- 
ne, et che prima che cominciano ad esercitare, debbiano 
dare idonea et surticiente ple^o^eria de recte et fldeliter 
administrando, et di dar detto sindacato conforme airanti- 
co solito et consuetudine di detta Città. 

13. Che dalli detti Deputati et jroverno se eliggano ogni 
anno quattro avvocati di Poveri, uno per ogni Repartimen 
to, li quali debiano componere tutte le inimicizie , odii et 
ranco, et ride difendere et agiustaro i poveri, et in parti- 
culare dalPaggravii, che forsi loro si facessero, et da Re- 
gii officiali in detta città. 

14. Che resti aflfatto proibito in detta città il gioco di- 
dadi, dal quale sono pervenuti in detta Città gravissimi 
mali. 

15. Che tutte le spese che si faranno contro la forma 
della presente Capitulazione non se possono, né debbiano 
ammettere nelli conti , et il contraveniente sia tenuto de 
proprio. 

16. Che li grassieri di detta città s*abianoda eliggere dalli 
magnifici del governo, et quelli creare previa lista delli 
Parrochi, et maestri delle chiese dei Casali de dieta Città, 
servata la forma del privilegio et antico solito. Verum si 
abbia d'eliggere uno per ciascuno delli predetti primi quat- 
tro quartieri, per Repartimento; li quali habbiano potestà 
d'esercitare detto loro officio ciascuno per dentro del suo 
Repartimento, et tutti quattro nella piazza publica, et che 
l'emolumenti vadano a beneficio de quelle chiese,. che an- 
davano prima delle presenti Capitulazioni et che per detti 
del Governo non possano farsi sopracarte, alias soprain- 
tendente, ma uno delli Eletti habbia da sopraintendere Pa- 
gravio del suo Repartimento, et faccia fare la giustizia 



cxv 

dalla Corte Civile di detta Città. Et rispetto al Casale de 
Cetara li sia lecito fare li suoi Grassieri Pariiculari citta- 
dini di dotto Casale, con la solita conflrma deirillustrissi- 
nio Monsignore Vescovo di detta Città. 

17. Che quando occorrerà fai'si Parlamento publico, de- 
bia chiamarsi l'Eletto ei Deputati di detto Casale di Ce- 
tara al quale sia lecito eleggere il suo eletto, et infra il 
termine prefisso per la Regia Pragmatica, et questo ha- 
vendosi mira alla scarsezza che por ora tiene di persone 
habili al detto governo. 

18. Che in nessuno altro futuro tempo si i)ossa mai più 
l)onere alcuna rrahella, o imposizione, ma havenJo bisogno 
Sua Ma<,»stà, vuole la città sovenirla con la robba et con 
la vita, secondo la possibilità de ciascuno conforme sompie 

■ 

ha fatto, et questo in conformitii della nova gratia fatta a 
tutto il Regno. 

I!). Che li Privilegi di detta Città debiano conservarsi in 
ima cascia particularo dentro Tarchivio di detta Città sotto 
du»» chiave, una delle cjuali debia tenere il Sindico, et Paltra 
il cancellion) prò tempore di detta città. 

iO. Che finito il governo ogn'anno si debbiano vedere li 
(«Miti dolPadunnistrazione passata ili Sindico Eletti et Ca- 
M'ioro per il ralionale <»ligi3ndo, con intervento, pero di i 
|iorsone delH rjuattro primi Repartinu»nti, uno per ciasclu»- 
dimo, eligendo per li deputati et governo nuovo, acciò le 
coso vadano più chiare et con più ordine, et questo al più 
fra termine di mesi due; quali elassi et non essendo finita 
d»'tia visiono di conti, il detto nuovo governo sia tenuto do 
pioprio in tutto quello che foi-si saranno debitori li admi- 
iiistratoii del passato governo; et intanto sia sospesa la 
Inro ad mi nist razione. 

il. Che Sua Hlccellenza n^sti servila far gratia atl <»ssa 
( iità non mandar pili Capitanei a guerra in oss;i, né nella 
Marina di Vietri, stante la vicinanza de un miglÌ4) incii*c;i 
tlal Preside ProviiuMalt», guardie de Torri, le leltà et exjHj- 
riontia de suoi Cittadini, et habililà de persone militari. 

ii. Che sia lecito alli citta<lini di cssii fedelissima Città 



cxvx 



pagando li debiti dorili i iininetlere quaisivoglia (luanlità 
di sete in della Città della Cava, tanto dalle Provincie di 
Calabria, quanto da ogni altra Provintia di questo Regno 
e fuor di esso, conforme l'antico solito, in virtù dei suoi 
privilegii, senza bavere obbligo di portarle prima in questa 
città di Napoli, per evitare spese pericoli ed oltraggi d'es- 
si cittadini, li quali vivono per lo più con V industria et 
arte di delle sete, et che li sia lecito ancora exlrabere le 
dette scie lavorate per extra Regno, facendo le debite spe- 
dii ioni nella Regia Dohana della Marina di Vietri, servata 
la forma delli loro Privilegi, confirmali dairinviltisimo Re 
Filippo secondo. 

23. Si supplica Vostra Eccellenlia resti servita concede- 
re et conflrmarli tutte le gratie , Privilegii et Immunità 
concesseli dalli Serenissimi Re Predecessori di questo Re- 
gno, et condrmali dall'illustrissimo Imperatore Carlo V de 
immorlal memoria, et dall'invittissimo Re Filippo secondo 
suo figliuolo, sotto li 30 de luglio 1588, et cbe sia lecito 
per loro futura cautela et perpetua memoria far descrive- 
re dotto privilegio insieme con li presenti Capituli ; che si 
degnarà Vostra Exccllentia concederli , in una tavola mar- 
morea da collocarsi in loco pubblico, eligendo per delta città 
della Cava. 

24. Et perchè, ancorché essa fedelissima città della Cava 
tenghi amplissimi Privilegi per il suo demanio,confirmatole 
con cause amplissime dalli Predecessori Serenissimi Re di 
questo Regno, et particularmente dair immollai memoria 
dell'i mperatoi^e Carlo V, che nostro signore conservi in Cie- 
lo, come appare dalla lettura di detti Privilegii, con tutto 
ciò sotto vari pretesti per li passati nostri Vecerrè di que- 
sto Regno si è preteso ancorché fosse contro Y espressa 
mente di Sua Maestà, di trattare di venderla , per il che 
ultimamente, non per via di transatione, giacché li privi- 
legi che tiene del Demanio sono cossi ampli, conftrmati e- 
tiam ciim Juramento et con clausole abdicative della ix>- 
testà di vendere, che non possi in nessuna maniera violarsi, 
sé indotta per 1' extrema volontà che sempre bave havuto, 



GXVII 

01 ha al servitio di Sua Maestà a servirla de docati quin- 
dicimila, come con effetti sono stati pagati et imboi'sato il 
denaro in cascia militare con le conlitioni et clausole ap- 
poste neiristrumento stipulato sotto il di 7 di Luglio 1040, 
al quale s'abbia relatione; supplica Vostra Excellentia per 
evitare simili tentativi ohe in luturum potessero venire, in 
riguardo deirinflnita fedeltà et servitio di detta Città, a con 
cederli che non siano obbligati a dar possessione di ossa 
cinà ad altri che alli s<3ronìssimi successori di Sua Maestà 
che succederanno nel dominio universale di questo Regno, 
et che ad ogni altro di qualsivoglia grado, stato et condi- 
tione si sia, per qualsivoglia Eminenza et prerogativa de 
titolo che tentasse detta i)ossessione, si sia lecito resistere 
annota mano etiam con convocare ajuti d' amici et da 
vicini, et impedirli detta possessione, et che per questo, 
non sia imputato mai vitio di Ilebellione, o peccato di Mae- 
stà lesa stante che professano tutti d' bavere a vivere et 
morire come fedelissimi vassalli di Sua Maestà, ma che 
lutio quello che no seguirà se debbia imputare a giusta 
difesa de lor priviK^gi, la quale è concessa a tutti dejure 
naturae, per la quale a tutti si concede di poter scacciare 
la foi7^ con la forza. 

*^r>. Perchè essa fldelissima città della Cava tiene risolu- 
tissima intentione di pmvare ciie li suoi cittadini da hoggi 
vivano (|uieti et pacillcamente sotto la Protezione di Sua 
Maestà et sua Giustizia et perchè s'impedisce d'alcuni de- 
liquenti che al presente vi sono , supplica Vostra Eccellen- 
tia a concederli T infrascritta gratia, conforme ha concesso 
alla fldelissima città di Na{)oli, che tutti li delifuiuenti et 
contumaci cittadini et abitanti in detta città a tempo delH 
]>assati tumulti siano liberi et indultati di qualsivoglia lor 
inquisitione et delieti ancoi-chè non tenessero remissione di 
parte offesa, ma dove sarà necessario la debiano procurare 
fra dieci anni di tempo, ancorché fossero forgiudicati di 
sentenza in (lualsivoglia Tribunale, et Regie Giunte , et vi- 
site tanto più che essa f<3<lelissima Città della Cava ha con- 
cluso lin pubblico parlamento che tutti li delloqueoti che 



CXVIII 

da lioggi inquieteranno lo publico o privati cittadini si de- 
biano catturare a spese di essa fedelissima città per tener 
tanto essa Città quanto tutto il suo Disti'etto quieto et pa- 
ciflco conforme conviene a fidelissimi vassalli di Sua Maestà. 

2tì. Et acciò se levi l'occasione delli otiosi vagabondi et 
altre persone incivili di perturbare od inquietare la detta 
Città et suoi cittadini, et essa città se manutenghi in pub- 
blica quiete, possino li magnifici del governo d'essa Città 
far procedere contro quelle persone che non tengono robe 
et entrata, con la quale possono vivere uè fanno arte, offl- 
cio, né exercitio alcuno, con far quelli carcerare castiga- 
re con ogni severità, come vagabondi, dal Magnifico Capi- 
taneo della medesima città, o altri legittimi oSiciali, fac>en- 
do contro di loro exeguire irremissìbilmente le pene sta- 
bilite dalle le ^gi e dalle costituzioni, banni et Regiae Prag- 
matico. 

Quo quidem memoriale cum lapitibus per me praefatum 
Notarium et Cancellarium lecto, et de verbo ad verbum re- 
petito, fuit per dictos Magnificos Sindicum Electos et Depu- 
tai os unanimiter et pari voto, nomine discrepante fuit dìc- 
tum et conclusum, quod praedictum memoriale cum lapiti- 
bus humiliter ix)rrigatur Excellenlissimo Domino prò Roge 
liu^jus Regni, ejusque Regio Collaterali Consilio prò obtinen- 
dis supra eis Regiis Decretatione et assensu. De quibus 
omnibus sic peractis , reciuisivenmt me infrascriptum 
Notarium et Cancellarium, ut de praedictis omnibus pub- 
blicum actum co.ificere et in libro conclusionum dictae Civi- 
tatis registrare debeamus ad futuram rei memoriam et cau- 
telam dictae civitatis. Unde etc. Xotarius Octavius Coda 
Cancellarius Fidelissimae Civitatis Cavae. 



I N D I e p: 



Ckv, 1. Città e Territorio 

Cap. II. Polizia Civile sotto i Lon«j:ol tardi . 
Cap. ih. Polizia Civile Fotto i Normanni . 
Cap. IV. Polizia Civile sotto gli Svevi . . 
Cap. V. Polizia Civile sotto gli Angioini 
Cap. vi. Polizia Civile sotto gli Aragonesi . 
Cap. vii. Un Diploma di Carlo Vili. . . . 
Cap. Vili. Vicende deirUniversità dal 1495 al l." 
Cap. IX. Polizia Civile sotto gli Spagnuoli . 
Cap. X. Conclusione 



VtK") 



Pag. 



0-14 
15-30 

:U-44 

45^ 

94-110 
111-118 
111M37 
1:ì8-159 
ItK).2I8 



1>OOU]M[E]NTI ITVEI>m 



I. Capitoli dell' Abate II. Filippo 
de Ha va. (1322) 

II. Diploma di Roberto d'Angiò( 1312) 

III. Diploma di Robertod'An-io(1329) 

IV. Diploma di Giovanna I. (1 1:«) 

V. Diploma di Giovanna li. (1410) 

VI. Capi(olidoirAl>ateLigono(l:i84) 
Vii. Diploma di Giovanna II. (M19) 
Vili. Atto di elezione al governo della 

città (1 101) 

IX . Atto di elezione .<ec«mdo la nuova 
Prammatica (1482) . . . . 



rag. 




» 


IV-VI 


♦ 


VII-Xl 


» 


XII-XIII 


)» 


XIV-XV 


» 


XVI-XVIII 


• 


XIX-XXI 


» 


XXII XXII! 


» 


XXIV-XXVll 


» 


XXVIIIXXIX 



X. Ripartiziono di oneri tra le Pro- Pag. 
vineie (1482) » 

XI. Ingresso del R. Capitaneo (1182) )► 

XII. Atto di elezione e ambasciata al 

Re (1483) . )^ 

XIH. Delil>erazione suU* istanza del 
villagfrio di Cetara, per eriger- 
si in separato comune. (1480) » 

XIV. Ordine del R. Capitaneo por le 

elezioni (1489) » 

XV. Atto di Elezione del Sindico , 

Eletti e grassieri (1489) . . » 

XVI. Nomina de' Sindici per prestare 

fedeltà a Carlo Vili. (1495) . » 

XVII. Diploma di Carlo Vili. (1495) . » 
XVIII. Contratto per la guardia alla Cit- 
tà (1495) » 

XIX. Deliberazione per pagamento di 

pedoni e artiglieria (1495) . » 

XX. Richiesta del R. Capitaneo sulla 

ribellione (1495) » 

XXI. Contratto per costruzione di nuo- 

ve fortificazioni (1495) ... » 
XXII. Deliberazione per Tespugnazione 

di Salerno (140<ì) » 

XX III. Deliberazione per vari! affari e 

po' dazii (1490) » 

XXIV. Deliberazione per soccorsi al Re 

(14%) » 

XXV. Deliberazione per le somministra- 

zioni ni Re assediante Paler- 
mo (1490) » 

XXVI. Deliberazione pe' dazii e la citta- 

dinanza conferita a tre Messi- 
nesi (1497) » 

XXVII. Deliberazione del Sindico ed E- 
letti per la peste. (1497) . . » 

XXVI li. Deliberazione pe'Sali, grascia e 

mastrodattìa (1497) .... » 
XXIX. Deli))erazione per ottenere l'ere- 



XXX 
XXXI-XXXIII 

XXXIV-XXXVII 



XXXVIIl-XLII 

XLIII 

XLIV-XLVI 

XLVIl-XLVIII 
XLIX-LIV 

LV 

LVI 

LVII-LVIII 

LIX-LX 

LXI 

LXII-LXIII 
LXIV-I XV 



LXVl-LXVII 



LXVIII-LXX 



LXXI 



LXXII-LXXIII 



> 

* 



PT>c*a ùi |Wi5c5es5v -iella BaiiLà 
«ìa pane della C^^nc. «ii S. 
GÌG«T:La di Padova i14^Ck » 

XXXI. Rioh5é*tA alla Ba.i:a [ler l>ne- 

zioLe deIì'Ei[?ox>r>a:*'. il4VC> 

XXXII. Mc-ilnoazi- L^ «ir-l Vì.^arùro e»! 

altri 'jr^ioii tU'Ci. . . . 
XXXI] I. Deh>«>.*a2:oL-e' {«er me>>i e lioni 
al aj.'vo Re fl4'>T) . . 

XX XIV. ProteFia 'X«ri:r\> il Sinlae»» j^r 

I ile !!:•:■->*: ai ! j had : a (l ."'* n.' ) 

XXXV. Nuova j-r^>t^-a ; l-Vr.'! . . . 

XXXVI. NvOiiiLi f i» >>e5S«» •ie'u.os;:! 

■ijtii ikt ri r;Vr L'Ario .i-'^^e- 
ni ffpi?*."^j!^i. n-'l'») . . . 

XXX VII. Dij-I«::i*a iella Tri-i'-e R»=-vr.a 

iIoISp .' . 

XXXVIII. f>2ì«jd- .i<! Sin a^» I ir^r» 

XXXIX. Pro>:"3:tà li R;:..rai.-. .ir.- 

XI^ Appr .vjLzlonv ■***-!! ri niiniir:^ 
di 4*» -:-'ri. |I.:^4«*) . . . 
XLI. Pr «p-^Ta IL ri:iov:i rirV-rrijji 
• 1-V>''i 

XLII. L'-^r^ij, ,\rì D'J.\'i d' Ai^^ e 

:» r: ■ .. '. A li r'o r ma 1 1 .V*j > . . . 
XLlIIi. >'a...vi pr.:p<,*:a ii riiorii-a 



lx:xiv4Jlxv 



LXXM 



» LXXVII-LXXVHI 



LXXIX-LXXX 



LXXXILXXXII 



LXXXin-LXXXVI 
LXXXVII4.XXXIX 



xcxru 

Xiiii-xrvi 
xcv:i-xv:vH 



XCIX-i-Il 



CHI 



« iv-cvi 



rviKIX 



cx-4:xviir 



J 



} 



PUSeitCAZlOM DELIO STESSO EOTTORE 



Carimin, U. • .Svnlgtineuia storico della cosljluzì'v- 
uo Uifìle>ii-' (i.illc orioni ai nostri giorni - Vn|. 
I 18S.1. ili S" graodo di pap. XIX - a->5 . l,. 
Voi. U 1RS:i. inS» graude di pag. X-6i:t - 

— \,jì giustizio e l' ommini'ilrnxtone siiidio 1SS4. 

in 8" di pug. 305 

— L' oi-dinamonio del govet-no ioc&\e in IngbiU 
~ terra in «" di pag. Ilrt ed una lav. . . • 

Cor.NE'n r De MARTna , S. - Le (ormo primitiva 
dcir evoluzione cronoinìci liUi'ì quattrn 1881. 
In fi" p-aii'fe di i)ag. V[ - -180 . , . , » 

Ferraris C. T. - Saggi di ccoDomia sialistica o 
scienza deir ani[nintsti-&zÌoae 1880. in K* di 
pag. -17*1 • 

— La slaltstica f> la scienza dolP aimnìnlstrazìo- 

ne nelle facoltà giuridiclie 1878. in 8" grande 

di pag. 113 • 

GARELt.i Della Morka, G. E. • Prìncipi di cco- 
noinin politica. Coi-so di I-^ozioni nella It. li- 
ni versilo di Torino a«uf> scolastico lS7-l-7.'>. 
seconda edì/Jone con un appendice sulla qua- 
iitioiie sociale 1881. in S" ^ando di pag. -ISd > 

— Saggio sulla scienza doirararaÌni«li-azione 1883 

in 8" di pag. 192 • 

Mosca, G. - Sulla teorica dei govQi'ni o mil go- 
verno parlamentare. Studi storici e =»cialì 

1884, in S" di pag. I^ófi 

Mayr G. e Salviom G. R. - La ^tatìsttua e la vita 
Rociale 2* cAV/.. intcranicnte riveduta e<l ani- 
pUata l«Wj in x" grande dì pag. LXXXI -&M 
con 30 ligure ìotercatale ed una carta gra- 
fica. . - s