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Monografia 24
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TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(già DITTA POMBA)
Milano — Napoli — Roma
1922
Prof. EDOARDO SPEROTTI
I CONSORZI AGRICOLI
NELLA RAGIONERIA
TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(già DITTA POMBA)
Milano — Napoli — Roma
1922
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Le LR ra
PROPRIETÀ LETTERARIA —
Sommario.
PARTE PRIMA. — Consorzi di acque,
INTRODUZIONE.
I. — Cenni storico-legislativi.
1. — Significato del vocabolo consorzio. — 2. Antichi consorzi d’acque. — 3. Storia
delle disposizioni legislative sui consorzi.
II. — Consorzi di diritto civile e consorzi amministrativi,
consorzi volontari e obbligatorii.
4. Elementi necessari per la costituzione di un consorzio. — 5. Consorzi di diritto
civile e consorzi amministrativi. — 6. Consorzi volontari e obbligatorii.
III. — Consorzi, società ed utenze.
7. Caratteri dei consorzi. — 8. Caratteri delle utenze o condomini.
IV. — La nostra legislazione sui consorzi.
La legislazione francese sulle « Associations syndicales ». Necessità di riforme.
Progetti e proposte.
9. Difetti della legislazione in materia di consorzi. — 10. Relazione dell’avvo-
cato Antonio Bonomi. L’importanza dei consorzi. — 11. Mancanza e disordine
della legislazione speciale. — 12. Distinzione difficile in pratica fra le due
sorta di consorzi. — 183. Dissensi sulla natura giuridica dei consorzi. —
14. Le Associations syndicales. — 15. Leggi diverse in Italia per ciascuna
specie di consorzio. — 16. Diversità di funzionamento dei consorzi di difesa
e di scolo. — 17. Disposizioni sui consorzi di bonifica. — 18. Varie specie di
consorzi di bonitica. — 19. Provvedimenti legislativi allo studio. — 20. Ini-
ziative private desiderabili. — 21. La Federazione dei consorzi d’acque. —
22. Il problema della divisione dei fondi. — 23. Commissione per lo studio
di una riforma alla vigente legislazione sulle bonifiche.
V. — Le utenze di irrigazione. -
Costituzione, amministrazione e scioglimento.
24. Caratteri delle utenze d’irrigazione. — 25. Utenze ex facto e utenze ex conventione.
— 26. Rapporti fra gli utenti; statuti e regolamenti. — 27. Scioglimento del
condominio, — 28. Liquidazione dell’utenza,
1 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24,
ale
6 EpoarDO SPEROTTI ;
LIBRO PRIMO. — Le funzioni iniziali
Cap. I. — Le leggi relative ai consorzi irrigui.
29. Scopo dei consorzi d’irrigazione. — 30. Disposizioni legislative riguardanti i
consorzi d’irrigazione.
Cap. II. — Costituzione e riconoscimento dei consorzi d’irrigazione.
Privilegi.
s1. Consorzi facoltativi. — 32. Pubblicazione degli atti costitutivi. — 33. Consorzi
obbligatorii. — 34. Recesso dei consortisti. — 35. La personalità giuridica
dei consorzi. — 36. Il privilegio per la riscossione dei contributi e gli altri
privilegi ed esenzioni.
Cap. III. — Le leggi relative ai consorzi di difesa.
37. Scopo dei consorzi di difesa. — 38. Leggi che li regolano.
Cap. IV. — Classificazione delle opere idrauliche.
39. Le cinque categorie di opere idrauliche. — 40. Procedimento per classificare le
47.
49.
opere nella terza categoria. — 41. Il magistrato delle acque.
Cap. V. — Costituzione dei consorzi di difesa. Privilegi.
. Consorzi volontari amministrativi. — 43. Consorzi obbligatorii. — 44. Concur-
renti alla formazione dei consorzi amministrativi. — 45. Recesso dei consor-
tisti. — 46. Privilegi accordati dalla legge.
Cap. VI. — Le leggi sui consorzi di scolo. Loro costituzione.
Assegnazione delle spese.
Scopo dei consorzi di scolo. — 48. Come si costituiscono e come si amministrana.
Cap. VII. — Le bonificazioni agricole ed igieniche.
Scopo delle bonificazioni. — 50. Varie specie di bonificazione secondo il proce»
dimento seguìto. — 51. Varie specie di bonifiche secondo il fine che si pro-
pongono. — 52. La legge 13 luglio 1911.
Cap. VIII. — Le leggi relative ai consorzi di bonifica.
. Elenco delle leggi e regolamenti che riguardano questa materia.
Cap. IX. — Classificazione delle bonificazioni.
. Le due categorie delle opere di bonificazione. — 55. Decreti di classifica,
Cap. X. — Costituzione dei consorzi nelle opere di bonificazione. Privilegi.
5. Da chi si eseguiscono le opere di bonificazione delle due categorie. — 57. Con-
sorzi volontari e obbligatorii. — 58. Pubblicazione degli atti costitutivi dei
consorzi volontari. — 59. La facoltà di cedere i fondi al consorzio. — 60. Con-
sorzi per le opere di bonificazione di prima categoria. — 61. Consorzi per
l’esazione e il versamento al Tesoro dei contributi alle bonifiche. — 62. Facoltà
di scelta nei proprietari non consorziati. — 63. Competenza territoriale dei
I coxsonzi AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 7
consorzi. -—— è. Documenti a corredo della proposta di consorzio speciale di
bonifica. --- 65. Procedura seguìta dal prefetto. — 66. Decreto reale di costi-
tuzione. — 67. Conservazione della personalità dei consorzi idraulici che
entrano a far parte di un consorzio speciale di bonifica. — 68. Pubblicazione
degli atti. — 69. Come si determina la maggioranza di interessi. — 70. Com-
pito della Deputazione provvisoria. — 71. Progetto economico per la manu-
tenzione delle opere. — 72. Il progetto di statuto. — 73. Diritto degli inte-
ressati di far parte del consorzio. — 74. Privilegi. — 75. Estensione delle
funzioni dei consorzi di bonifica a quelle di consorzi di derivazione a scopo
irriguo. — 76. Obbligo di sostituirsi ai Comuni nella fornitura dell’acqua
potabile e mutui relativi.
Cap. XI. — Organizzazione del consorzio. Assemblea. Consiglio dei delegati.
Consiglio di amministrazione.
77. Potere deliberante e potere esecutivo. — 78. Dell’opportunità di affidare a pochi
le sorti del consorzio. — 79. Maggioranza d’interessi e maggioranza di per-
sone. — 80. Attribuzioni dell’assemblea. — 81. Attribuzioni del Consiglio dei
delegati. — 82. Il Consiglio d’amministrazione e le sue funzioni. — 83. Dispo-
sizioni di legge sui deliberati degli organi consorziali. — 84. Gli uffici ese-
cutivi. — 85. La segreteria. — 86. L’ufficio tecnico. — 87. L’ufiicio di ragio-
neria. — 88. L’esattoria. — 89. La cauzione dell’esattore-cassiere. — 90. Unico
esattore per un consorzio che chiede mutui alla Cassa depositi e prestiti.
— 91. Il servizio di cassa e di esattoria affidato ad un Istituto di credito, —
92. Il presidente del consorzio e l’organizzazione del controllo.
Cap. XII. — Progetti tecnici.
Esecuzione delle opere. Assegnazione delle spese. Concorsi.
1. — Accesso alle proprietà private.
93. Necessità del diritto di accesso. — 94. La legge 25 giugno 1865. — 95. Compe-
tenza del prefetto e sotto-prefetto e funzioni dei sindaci. — 96. Obbligo del
risarcimento dei danni.
2. — Consorzi di irrigazione. Progetti tecnici.
97. Obbligo di compilare il progetto tecnico. — 98. Considerazioni su tali progetti.
— 99. Esame di due casi particolari.
3. — Consorzi di irrigazione. Derivazione di un’acqua pubblica.
100. Concessione e canone relativo. — 101. Concessioni perpetue e temporanee. —
102. Capitolato d’oneri o disciplinare. — 103. Derivazioni concesse per decreto
reale e derivazioni concesse dal prefetto. — 104. Procedura per le concessioni.
— 105. Derivazioni grandi e non. — 106. Documentazione a corredo delle
domande di concessione. — 107. Quando si può accordare la concessione. —
108. L’atto pubblico di obbligazione. — 109. Le spese e chi deve sostenerle.
— 110. Progetti esecutivi delle opere. — 111. Sorveglianza dell’ufficio del
genio civile. — 112. Il collaudo ela decorrenza della concessione. — 113. Varia-
zioni alla concessione. — 114. Canoni annui per le nuove concessioni. —
115. Cauzione del concessionario. — 116. Revoca delle concessioni.
4. — Consorzi di irrigazione. Esecuzione e manutenzione delle opere.
Assegnazione della spesa. Concorsi.
117. A chi spetta l’esecuzione e la manutenzione delle opere, — 118. Concorsi dello
Stato, delle Provincie e dei Comuni. — 119. Misura e modalità dei concorsi.
— 120. Collaudo graduale e relativi concorsi,
8 EDOARDO SPEROTTI
5. — Consorzi di difesa. Esecuzione e manutenzione delle opere.
121. A chi spetta l’esecuzione e la manutenzione delle opere. — 122. Facoltà di
eseguire direttamente le opere di seconda e di terza categoria. — 123. Appro-
vazione dei progetti tecnici delle opere di quarta e quinta categoria. —
124. Progetti di opere di terza categoria compilati da Provincie, Comuni e
eonsorzi. — 125. Progetti affidati agli ufficiali del genio civile.
6. — Assegnazione della spesa per opere di difesa. |
126. Spese per le opere di prima e seconda categoria. — 127. Limiti delle quote di
spesa a carico dei consortisti. — 128. Le spese per le opere di terza categoria.
— 129. Parte di spese che possono addossarsi le Provincie e i Comuni. —
130. Le spese per le opere di quarta categoria.
Ri SE Pe 6
7. — Esecuzione e manutenzione delle opere di scolo.
Assegnazione delle spese.
Pr,
131. A carico di chi sono le opere. — 132. Approvazione dei progetti tecnici.
8. — Esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.
133. Da chi sono eseguite e da chi mantenute quelle di prima categoria. — 134. Idem,
di seconda categoria. — 135. Pratiche per la concessione delle opere di bori-
fica di prima categoria. — 136. Progetto di massima. — 137. Pubblicazione
preliminare. — 138. Periodo di durata dei lavori e indennizzi ai proprietari
— 139. Bonifiche per colmata e relative indennità. — 140. Approvazione dei
progetti di massima ed esecutivi. — 141. Norme da osservare nella gestione
dei lavori. — 142. Vigilanza e collaudo dei lavori. — 1483. Norme per le
bonifiche di seconda categoria.
9. — Assegnazione delle spese per opere di bonificazione.
144, Spese per le opere di bonifica di prima categoria. — 145. Id., di seconda cate-
goria. — 146. Id., promosse dai proprietari. — 147. Quota a carico dello
Stato. — 148. Interessi sulle somme anticipate dal consorzio.
Cap. XIII. — Espropriazioni e servitù di acquedotto.
149, Facoltà di compiere le opere consorziali su terreni espropriati o sottoposti »
servitù di acquedotto. — 150. Quali opere debbono farsi in terreni di proprietà
consorziale. — 151. Quali lavori si possono fare su terreni sottoposti a ser-
vitù di acquedotto. — 152. Espropriazioni e compere. — 153. Dichiarazione
di pubblica utilità. — 154. Sua necessità. — 155. Procedura per ottenerla. —
156. Contr’osservazioni alle ossservazioni che furono mosse. — 157. Termini
per il compimento dei lavori. — 158. Formalità per ottenere l’ordine di esc-
cuzione. — 159. Piano di esecuzione. — 160. Valore esecutivo dell’approva-
zione dei progetti nei consorzi amministrativi. — 161. Determinazione delle
indennità. — 162. Come si determinano in fatto le indennità. — 163. Forme
per stabilire le indennità. — 164. Decisione del tribunale. — 165. A carico
di chi sono le spese giudiziarie. — 166. Deposito delle indennità alla Cassa
depositi e prestiti. — 167. Decreto di espropriazione. — 168. Decadenza di
ogni azione sul fondo espropriato. — 169. Trascrizioni e volture. — 170. Occu-
pazione provvisoria di beni privati. — 171. Pratiche relative. — 172. Perizia
per indennità. —173. Compere dirette. — 174. Leggi 22 marzo 1900 e 13 luglio
1911. — 175. Arbitrati per la determinazione delle indennità. — 176. Norme
da seguire nella valutazione delle indennità.
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I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 9
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Cap. XIV. — Piano finanziario.
177. Mutui e prestiti con obbligazioni. — 178. Mutui con la Cassa depositi e prestiti»
— 179. Mutui con gli Istituti di credito fondiario,
Cap. XV. — Inventario.
180. Attività e passività dei consorzi. — 181. Diritti di derivazione e canali. Valu-
tazione dei diritti di derivazione. — 182. Valutazione dei canali. — 183. Spese
di primo impianto e interessi ai mutuanti. — 184, Valutazione dei concorsi,
— 185. Valutazione dei mobili, attrezzi e macchinari. — 186. Altre attività, —
187. Valutazione del passivo. — 188. Le cose dei terzi. — 189. Variazioni
negli elementi patrimoniali.
Cap. XVI. — Bilancio di previsione.
190. Struttura generale del bilancio. — 191. Le entrate. — 192. Il contributo con-
sorziale. — 193. Accertamento e riscossione del contributo, — 194. Catasto
speciale del consorzio. — 195. Parti distinte del contributo e loro destinazione,
— 196. Divisione del contributo in due quote. — 197. Collette e comparti. —
198. Ricavi dal canale. — 199. Tasse per copie di atti. — 200. Le uscite.
— 201. Classificazione delle entrate e delle uscite. — 202. Preventivi generali
per spese comuni a più comprensori. — 203. Raggruppamenti diversi nella
ripartizione delle spese.
LIBRO SECONDO. — Le funzioni esecutive.
Cap, I. — Accertamento e riscossione delle entrate.
204. Ruoli dei contribuenti o quinternetti di scossa. — 205. Ruoli principali, supple-
tivi e di rettificazione. — 206. Ricorsi dei contribuenti. — 207. Indicazioni
dei ruoli. — 208. Cartelle di pagamento. — 209. Copie dei ruoli per uso del
consorzio. — 210. Il residuario. — 211. Avviso ai consorziati. — 212. Paga-
mento dei contributi. — 213. Accertamento del concorso dello Stato. —
214. Affitto dell’eccedenza d’acqua. — 215. Contratti d’affitto. — 216. Accer-
tamento dei ricavi patrimoniali diversi. — 217. Accertamento dei diritti di
segreteria. — 218. Contravvenzioni e penalità. — 219. Multe ai guardiani ed
entrate varie.
Cap. II. — Accertamento e pagamento delle uscite.
220. Conti e partitari agli espropriati. — 221. Servizio dei prestiti. Piani di ammor-
tamento. — 222. Rimborso delle obbligazioni. — 223. Controllo delle cedole
pagate. — 224. Spese di manutenzione. — 225. La tassa di circolazione. —
226. I buoni di economato.
LIBRO TERZO. — Le funzioni terminative.
Cap. I. — Rendiconto. Revisione. Sanzione.
227. Il rendiconto patrimoniale e il finanziario. Esempio. — 228. La revisione
compito dei revisori. — 229. La sanzione.
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EDOARDO SPEROTTI
Cap. II. — Scioglimento dei consorzi.
°° 230. Gli elementi della personalità giuridica. — 231. L’impossibilità di conseguire
°- lo scopo. — 232. I consorzi di diritto civile e lo scioglimento per la volontà
; St _ dei soci. — 233. I consorzi di diritto amministrativo e il consenso dell’auterità
allo scioglimento. — 234. La sorte del patrimonio del consorzio sciolto.
“I LIBRO QUARTO. — Le scritture.
“A 235. Esempio di registrazione. Inventario, giornale e maestro.
al PARTE SECONDA. — Consorzi, unioni e sindacati agrarii.
DE Cap. I. — Generalità, diffusione, scopi.
sà 236. Scopi dei consorzi agrarii. — 237. I consorzi in Francia e in Italia. — 288. Sta-
vi i tistica dei consorzi italiani. Diagramma. — 239. Scopi dei consorzi secondo
per gli atti costitutivi. — 240. La specializzazione dei consorzi.
bi Cap. II. — Veste giuridica dei consorzi agrarii.
241. Associazioni libere temporanee e associazioni permanenti ; società commerciali.
SRI — 242. Inconvenienti e deficienze delle associazioni temporanee. — 243. I con-
sorzi permanenti civili. — 244. I consorzi a forma di società commerciali.
Cap. III. — Costituzione ed organizzazione dei consorzi agrarii.
245. Rinvio. — 246. Gli uffici. — 247. La direzione. — 248. L’ufficio commissioni.
“D — 249. L’analisi dei concimi. — 250. L’ufficio di magazzino. — 251. L’ufticio
di cassa. — 252. La ragioneria.
Ù Cap. IV. — Compere e vendite in relazione al credito agrario.
, 253. La vendita a credito. — 254. Forme di vendita a credito. — 255. Lo sconto di
cambiali. — 256. I diversi sistemi di sconto. — 257. Le fatture accettate. —
ls 258. Le polizze di deposito.
<
) Cap. V. — Le scritture.
259. Il piano contabile del Consorzio agrario bolognese. — 260. Le scritture elemen-
tari. — 261. Le scritture delle agenzie.
APPENDICI.
» x 262. Piano di organizzazione delle Congregazioni consorziali dei grandi circondari
di scolo nelle legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì.
| ‘63. Regolamento per la Congregazione consorziale o Consiglio d’amministrazione
nel circondario di Garda Menata.
PARTE PRIMA
Consorzi di acque.
INTRODUZIONE
DE
Cenni storico-legislativi.
1. Il vocabolo consorzio, che filologicamente significa unione di più
persone legate da sorte comune, non fu mai adoperato in senso univoco,
ma servì per indicare qualunque colleganza di persone sottoposte 4
un comune statuto e ad obblighi reciproci per un fine qualsiasi.
Edil Giorgi: « nell’uso giuridico invalso, si usa di preferenza per signi-
ficare un’associazione di proprietari legati da interessi collettivi per
Opere, che spesso sono anche di interesse pubblico ».
2. L’esempio delle corporazioni religiose, che furono le prime nel
medio-evo a ridurre a coltura vasti spazi infecondi ed a migliorarne
degli altri con l'irrigazione, spronò più tardi gli altri possidenti ad imi-
tarne la solerzia e indi nacquero a poco a poco le società per le boni-
ficazioni, per gli secoli e per ie irrigazioni dei terreni. Così Casimiro De
Bosio nella sua opera Dei Consorzi d’acqua.
Lo stesso De Bosio ed il Pertile nella Storia del diritto italiano E
accennano al Consorzio di Ottoville nel Padovano, che esisteva già ‘
nel 1100.
È un consorzio di scolo; fu costituito, secondo documenti conservati
nell’ Archivio dei beni inculti (1), per il governo dei due corsi d’acqua
Nina e Bandizà, i quali allagavano i terreni circostanti.
L'istituto del consorzio quindi è sconosciuto al jure romano.
8. Le prime traccie di disposizioni legislative su di esso le troviamo
negli statuti delle città italiane della Lombardia e della Venezia.
(1) Il magistrato dei beni inculti fu istituito dalla Repubblica Veneta il
10 ottobre 1556.
12 EDOARDO SPEROTTI
Questi statuti sono tutti sostanzialmente uguali. Furono pubbli-
cati per le stampe sotto i Signori di Milano e sotto la Veneta Repub-
blica: esistevano manoscritti molto tempo prima.
Meno embrionale degli altri è lo statuto Municipalia Cremae, nel
quale al regime delle acque si riferiscono i seguenti paragrafi: Quod
quaelibet communitas habens rugiam teneatur constituere camparium.
(Come qualsiasi società che abbia un canale sia tenuta ad eleggere un
fattore); de anciamis constituendis super rugiis (degli anziani da eleggere
sopra i canali); de divisionibus acquarum fiendis (del modo di fare la
distribuzione delle acque).
La Veneta Repubblica promulgò, oltre a molti altri provvedimenti
legislativi, una importante: Parte presa sopra lo irrigar — 1556 die
6 febbruarij (1) — în rogatis, acciò si possi cultivar è luoghi aridi, et incutti
a beneficio universale et laude et gloria del Signor Iddio.
L’editto 24 dicembre 1781 sulla dispensa e sull’uso delle acque nel
Mantovano non parla dei consorzi pur contenendo buone disposizioni
sull’uso delle acque di irrigazione, sulle concessioni di esse sia a scopo
irriguo, sia a scopo industriale e sulle risaie.
La Repubblica Italiana del 1804 il 24 aprile promulgava il decreto
relativo alle spese dei lavori ed alla amministrazione delle acque pub-
bliche, del quale sono specialmente importanti per questo studio i
seguenti articoli:
Art. 49. — Quando i diversi tronchi di uno stesso canale o di uno stesso
scolo appartengono a diversi utenti, il Governo è abilitato ad unire in società
tutti gli interessati, affinchè vengano regolati od eseguiti dalla stessa Ammi.
nistrazione.
Art. 51. — Ogni privato è tenuto a cedere il terreno occorrente per l’inal-
veazione, rettificazione, diversione ed arginatura de’ fiumi, canali, scoli pubblici
ed in generale per tutte le opere relative ai lavori di acque, che abbiano un og-
getto di pubblica utilità, e viene indennizzato, ove occorra, a termini di ragione.
Art. 52. — Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche, legitti-
mamente possedute, per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine
ed opifici idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagando il valore del terreno
occupato dall’acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi
così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edifici, ccc., come ad indenniz-
zare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo stesso.
Art. 53. — Tali acquedotti debbono condursi per quella parte del fondo,
per cui a giudizio de’ periti si rechi il minor pregiudizio possibile al proprietario
o possessore, salva sempre la comoda derivazione delle acque.
Art. 54. — I terreni inferiori non possono ricusare di dar esito alle acque
superiori. Oltre il disposto degli articoli precedenti, spetta ai superiori la spesa
(1) Cioè 6 febbraio 1557 perchè, come è risaputo, l’anno veneto incominciava
col 1° marzo.
elit vali
abeti di + Éire
A rogo 9
=
I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 13
dell’escavazione dello scolo da farsi, e la difesa de’ fondi, per li quali passa; come
p ire il rifacimento di qualunque danno che in ogni tempo può derivare ai fondi
Stessi. Il presente articolo non toglie l’effetto delle convenzioni, dei possessi e
delle servitù legittimamente acquistate.
Il regolamento emanato da Eugenio Napoleone, in nome di Napo-
leone I, imperatore de’ Francesi e re d’Italia, statuiva:
Art. 1. — Nessuno può derivare acque pubbliche, nè erigere opifici sulle
medesime, senza l’investitura o la concessione del Governo.
Art. 2. — L’investitura o concessione determina la quantità, il tempo, il
modo e le condizioni dell’estrazione, della condotta, dell’uso delle acque, e della
costruzione e dell'uso dell’opificio e stabilisce l’annuo canone da corrispondersi.
E col successivo regolamento 20 maggio 1806 si provvedeva alla
organizzazione delle società degli interessati negli seoli e bonificazioni.
Infine il Governo sardo, inspirandosi alle dottrine di Romagnosi e
di Giovanetti, promulgava il codice Albertino, per giudizio universale
un vero modello in questo genere, e che accolse i due principii ripro-
dotti nel codice civile italiano e sconosciuti a quello francese, la dema-
nialità di tutti i fiumi e correnti e la servità dell'acquedotto coattivo, per i
quali il Ronna ebbe a serivere: « c'est l’ expression la plus avaneée, la
plus complète et la mieux codifiée de la jurisprudence réglant la matière
des eaux et particulièrement le droit d’aquedue ».
II.
Consorzi di diritto civile e consorzi amministrativi,
consorzi volontari e obbligatorii.
4. A costituire un consorzio occorrono due elementi. Un elemento
reale, che è determinato dal possesso dei fondiinteressatie posti nel com-
prensorio del consorzio; un elemento personale, che è l’associazione dei
possessori o degli enti ouhblici per mezzo dei quali, con la diretta par-
tecipanza e ia viva voce di essi ovvero dei loro delegati, il consorzio
assume una individualità giuridica più o meno perfetta.
5. A tal proposito devo distinguere i consorzi dotati di vera perso-
nalità da quelli che ne sono privi, o l’hanno imperfetta: distinzione,
che si traduce altrimenti nella formola, ormai accettata, di consorzi di
diritto civile e consorzi di diritto amministrativo o amministrativi.
I consorzi di diritto civile non hanno carattere di corpo morale; prov-
vedono all’irrigazione, allo scolo, alla difesa, al prosciugamento dei ter-
reni, ma in così angusti confini da non toccare l’interesse pubblico, da
non provocare l’intervento dell’autorità amministrativa.
Ma le opere che riguardano il corso delle acque e delle forze
idrauliche e il prosciugamento dei terreni paludosi sono fatti econo-
aule n
14 EDOARDO SPEROTTI $ 6
mici e giuridici, che non possono restare nel piccolo giro degli inte-
ressi privati, dove la debilità dei mezzi e l’angustia dei fini, in cui
dovrebbero restringersi, li renderebbero impari ai bisogni della civile
comunanza.
Fatti son questi, che hanno bisogno non solo dell’associazione, ma
di un’associazione diretta e sorvegliata dall’azione amministrativa,
accompagnata da una individualità giuridica e da una somma di pri-
vilegi, che li trasportino nelle sfere assai più ampie del diritto pubblico.
I consorzi amministrativi sorgono a tutela di interessi privati, ai
quali, in processo di tempo, si congiungono degli interessi pubblici:
onde avviene, che un intervento qualsiasi dell’autorità amministra- |
tiva ne sia il carattere distintivo comune e quello che li distacca dai
consorzi di mero diritto civile.
In alcuni l’interesse pubblico è prevalente, l’azione amministrativa
li costituisce e li accompagna costantemente con carattere coattivo,
e la personalità giuridica vi comparisce come attributo necessario.
In altri invece l’interesse pubblico ha minore importanza, soprag-
giunge più tardi in modo contingente: onde accade che l’azione ammi-
nistrativa interviene in modo sussidiario e si contenta di rendere più
agevole lo scopo del consorzio, facilitandogli i mezzi di raggiungerlo 0
concedendogli speciali favori, massimamente nella riscossione del con-
tributo e nella conclusione degli imprestiti. La personalità giuridica è
anche in questi consorzi una prerogativa costante: ma non tanto assolu-
tamente da non dar luogo a qualehe eccezione.
La distinzione, come abbiamo detto, dipende dalla estensione degli
interessi cui il consorzio vuol provvedere, ma dipende anche dallo scopo
suo e dai consorti: dallo scopo, in quanto esso mette il consorzio sotto
l'impero di una legge piuttosto che sotto l’impero di un’altra diversa;
dai consorti, in quanto questi possono, per godere degli speciali privi-
legi concessi ai consorzi dalle leggi amministrative, assoggettarsi anche
ai vincoli da tali leggi imposti.
I consorzi di irrigazione, avuto riguardo allo scopo loro ed alle leggi
speciali che li governano, conformi alla legge comune, si considerano
tutti di diritto civile, malgrado che alcuni, i minori, possano esserlo in
modo assoluto e gli altri, i maggiori, lo siano imperfettamente.
6. I consorzi sono inoltre volontari ed obbligatorii.
Sono volontari i consorzi che sorgono per il libero ed unanime con-
senso degli interessati.
sono obbligatorii i consorzi che sorgono per volere dell’autorità, che
la legge investe di questa delicata funzione, sopra domanda corredata
di apposito regolamento e presentata da una maggioranza di persone
aventi un interesse comune.
E non basta un interesse comune qualsiasi perchè il giudice o l’auto-
rità amministrativa consenta la costituzione di un consorzio coattivo:
I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 15
è necessario che l’utilità del consorzio compensi sicuramente e sufficien-
temente le spese necessarie per le opere da eseguire; è necessario, perchè
un proprietario sia obbligato a farsi consortista, che non possa ottenere
altrimenti e con minori sacrifici gli stessi vantaggi che gli darebbe il
consorzio.
I consorzi volontari devono essere costituiti per iscritto e l’atto può
essere privato se tutti gli aderenti sanno leggere e scrivere e vi possono
quindi apporre la loro firma; dev'essere pubblico se qualcuno di essi è
illetterato.
Non è necessario che il consenso sia dato uno conteziu; le adesioni
al consorzio possono essere successive alla costituzione sua, purchè sti-
pulate fra la legale amministrazione consorziale e i nuovi consortisti,
sesanno leggere e scrivere; stipulate mediante atto notarile se analfabeti.
EE
Consorzi, società ed utenze.
#. Il consorzio è un ente diverso dalle società.
Il Borsari (1), scrive a questo proposito:
« L'associazione, applicata alle necessità della vita ed allo sviluppo
dell’agricoltura idraulica, è la idea semplice del consorzio secondo il
codice civile, col qual nome però si esprime un’associazione sui generis
in relazione alla natura ed allo scopo. Pertanto se al consorzio il predi-
cato di associazione è fondamentale, non potrebbe quello di società
propriamente convenirgli nè per quanto riguarda la materia, nè per
quanto riguarda la sua ragione di essere ed il proprio suo fine .
«In altro luogo e con altre viste la legge considera la società, la cui
nozione si trova espressa nell’art. 1697. Sono due o più persone che met-
tono qualche cosa în comune e il loro fine è la divisione del guadagno.
« I consortisti non mettono in comune capitali per farne un fondo
sociale, nè (per ordinario almeno) lavoro personale per condurre l’im-
presa; essi trovano la materia già fornita dalla natura, che, sparsa od
inutile o dannosa, può essere organata dalla mano dell’uomo, guidata,
disciplinata sino a costituirne una ricchezza agricola. Non vi è moto
industriale nella vita umana che non sia rivolto a termine di utilità e di
guadagno; ma il guadagno dei consortisti delle acque non è quello dei
mercadanti. Si direbbe piuttosto quello degli agricoltori propriamente
tali, e quindi differenza profonda nella natura delle cose. Il guadagno
del commercio è talmente personale, che, entrato sotto forma mobile
DI
(1) Comment. al codice civile, vol. II, $ 1353.
16 EDOARDO SPEROTTI
in un patrimonio qualunque; segue le vicende della persona, laddove
l’altro s'imprime su ciò che vi ha di più stabile e durevole e ne trasforma,
colle intime qualità, persino l’aspetto esteriore »..... « Un più alto, e, se
così vuol dirsi, un più nobile carattere distingue dalle società civili e
commerciali i consorzi in quella espansione dell’interesse generale, che
è nell’indole loro, e nell'azione benefica, che esercitano sulle condizioni
materiali di un paese. Quindi i consorzi godono di una specie di prote-
zione particolare, e quasi si direbbe più affettuosa, perchè si sente di
proteggere direttamente l’interesse pubblico eziandio nei consorzi di
earattere privato ».
8. Il consorzio è istituto essenzialmente diverso anche dall’utenze.
Utenza, condominio, coutenza è comunione di un cavo d’acqua.
L’utenza non è un consorzio perchè non è un ente morale ricono-
sciuto, ma semplice comunione di un cavo di acqua appartenente a più
comproprietari; piuttosto che un ente è un fatto giuridico ed i beni del-
l’utenza sono, pro quota, i beni di tutti i condomini insieme e di ciascuno
d’essi separatamente, in ragione della caratura di ognuno nella comu-
nione, cosicchè i contratti relativi Jai beni dell’utenza devono lottenere
il consenso di tutti i singoli condomini.
EV:
La nostra legislazione sui consorzi.
La legislazione francese suile “ Associations Syndicales »n.
Necessità di riforme. Progetti e proposte.
9. Se il nostro legislatore ha saggiamente provveduto col sanzionare
lo demanialità di tutti i fiumi e torrenti e la servitù d’acquedotto coat-
tivo, non altrettanto si può dire della sua opera in materia di consorzi,
per modo che l’avv. Antonio Bononi, in una sua relazione al primo Con-
gresso dei consorzi di scolo e di bonificazione, tenutosi a Ferrara nel 1910,
ha potuto scrivere:
10. « Dell’importanza che hanno i consorzi idraulici nel nostro paese
io credo che non si abbia un concetto esatto.
« Basta dire che si stenterebbe molto a trovare di essi un elenco com-
leto e che il più completo è forse quello pubblicato nel 1878 dal Mini-
tero dei lavori pubblici, secondo il quale i consorzi idraulici erano 882,
sparsi in 42 provincie del Regno. Dopo di allora molti altri ne sono stati
creati; in una relazione del Ministero dei lavori pubblici del 1893 sono
calcolati in numero di 1144.
« Per parlare solo della mia provincia di Rovigo dirò che in essa vi
sono 36 consorzi di cui 4 di bonifica ed 1 di difesa e che il gettito comples-
?
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POTRA RIT) ARI R A ì
RE I ZA | INI
$ 11-12 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 1 Er
sivo delle tasse percepite da tutti questi consorzi per l’anno in corso
ammonta a L. 1.564.423,29.
«Quando si consideri che nella stessa provincia il gettito comples-
sivo della sovrimposta provinciale per terreni e fabbricati per il 1910 è di
L. 1.057.000 e che l’ammontare dell'imposta erariale è di L. 1.221.553,21,
si comprende facilmente quale sia l’importanza che hanno e che possono
assumere le amministrazioni consortili.
« E riesce strano ed inesplicabile come, mentre tanto si parla di tri-
buti erariali e provinciali, appassionandosi ai problemi che ad essi si
connettono, ben pochi si occupano dei consorzi nostri, quasi si trattasse
di quantità trascurabile e di microrganismi amministrativi ».
11. E più innanzi:
« Dei consorzi la legislazione italiana si occupa in molte, anzi in
troppe leggi, ein tutte in modo incompleto e farragginoso ».
12. « La prima domanda che si fa chi si deve occupare di consorzi
d’acque, in relazione alla legislazione, è se essi sieno regolati dal codice
civile o dalle leggi sui lavori pubblici.
«La dottrina ha stabilito, ormai, una decisiva e marcata distinzione
fra i consorzi di diritto civile ed i consorzi amministrativi.
« Ma se questa distinzione può sembrare abbastanza facile in teoria,
può diventare difficile in pratica.
« L'interesse pubblico dei consorzi di difesa è evidente. Ma quando
parliamo di consorzi di scolo e di bonifica, la linea di demarcazione fra
l'interesse dei privati e quello che deriva alla generalità può essere in
molti casi impercettibile e discutibile.
« Consorzi di irrigazione e di derivazione d’acqua presentano tal-
volta « un interesse pubblico più rilevante di certi consorzi di scolo »,
eppure i consorzi di irrigazione e di derivazione sono dî diritto civile,
n.entre, secondo la dottrina, sono amministrativi i consorzi di scolo.
« E si badi, secondo la dottrina, perchè secondo la lettera del patrio
codice (articolo 657) si potrebbero costituire consorzi di diritto civile
anche per le bonifiche e gli scoli. Non si costituiscono, perchè ai con-
sorzi amministrativi la legge accorda privilegi che non godono gli altri.
« Questo duplicato nella legislazione non è fatto per semplificare le
questioni che possono sorgere sulla competenza nei conflitti e nei rap-
porti con le autorità amministrative, e può dar luogo specialmente a
contestazioni nei riguardi dei vecchi consorzi che non sono stati costi-
tuiti nè in base al codice, nè in base alla legge sui lavori pubblici e che a
questa non hanno uniformato i loro statuti.
« Riconoscendo la larga parte che ha il diritto pubblico in queste
nostre istituzioni, il primo voto sarebbe che da una legge regolante la
intiera materia fosse tolta ogni ragione di dubbio sul carattere ammini-
strativo dei consorzi, ben distinti da quelle società e comunioni d’indole
assolutamente privata che entrano nel dominio della legge civile »,
18 EDOARDO SPEROTTI $ 13-14
13. « Questo toglierebbe anche il dissenso che vi ha nella dottrina
intorno alla natura giuridica dei consorzi.
« Chi riconosce in essi il carattere delle pubbliche amministrazioni,
chi questo carattere non vuole ammettere.
«Io credo che una delle ragioni che dà luogo al dissidio sia appunto
questa delle disposizioni del codice civile relative ai consorzi, mentre
non parmi essere dubbio il carattere pubblico di quei consorzi che ripe-
tono la loro origine da un atto della pubblica amministrazione, che si
propongono scopi di pubblico oltre che di privato interesse, che hanno
il privilegio di riscuotere i tributi con le forme ammesse per la riscos-
sione delle imposte dirette, che sono sottoposti alla tutela della pubblica
amministrazione fino al punto da riconoscere in questa il diritto di sosti-
tuirsi per un periodo più o meno lungo agli amministratori stessi.
«Per quanto possano essere diversi gli scopi dei consorzi e la pro-
porzione del pubblico interesse nelle varie specie, parmi che siano sostan-
zialmente identici il principio ed i caratteri fondamentali di queste
istituzioni.
« Sia che si tratti di grandi bonifiche e di lavori di difesa e di scolo,
od anche di opere di irrigazione e di derivazione, il principio è che la
azione collettiva e mutua si sostituisca a quella insufficiente dei singoli
in un’opera che sia, oltre che di privato, di pubblico interesse; che i
singoli entrino nel consorzio in quanto siano proprietari dei beni in esso
compresi e limitatamente ad essi; che la pubblica amministrazione con-
ferisca vita a questi enti, perchè possano esplicare un’azione propria
anche nei riguardi dei terzi per mezzo di propria rappresentanza; che,
in ragione del pubblico interesse, possano essere coattivamente costretti
ad entrare in consorzio quelli che, in caso diverso, impedirebbero il com-
pimento dell’opera progettata; che i beni consorziati debbano concorrere
in proporzione del beneficio alle spese; che la pubblica amministrazione
faciliti il compito con la concessione di facoltà proprie degli istituti pub-
blici, esercitando a sua volta un controllo perchè di queste facoltà non
sia fatto cattivo uso ».
14. «I teorici del diritto si metteranno d’accordo, se potranno, per
classificare questo ente; ma noi, che consideriamo la questione più dal
lato pratico che teorico, crediamo che una forma omogenea possa avere
anche nelle sue varie specie la figura del consorzio.
« Certo non tutti gli scopi che possono dar luogo alla costituzione di
un consorzio hanno uguale importanza. Molto diversa è la misura del
pubblico interesse e quindi in molto diversa misura si deve far uso, nei
varii casi, di quel grave provvedimento che è una limitazione al diritto
di proprietà e che si esercita con la forzata adesione al consorzio.
« Diversa è la parte che lo Stato prende nelle varie specie di consorzi.
«In quelli di bonifica — per esempio — concorre largamente nelle
rpese ed è quindi giusto che si abbia a riservare una maggiore parte-
8 14 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA SERIO,
cipazione nell’amministrazione e nella vigilanza; in altri non concorre
in alcun modo e la sua azione deve limitarsi a quell’alta sorveglianza
che è uno dei suoi attributi ed una garanzia anche per i singoli.
« Ma, pur tenendo conto di queste diversità, si può ridurre ad una
certa uniformità organica l'istituto che ci occupa. E l’esempio lo abbiamo
nella legislazione francese.
« Anche in Francia, i consorzi — 0, come li chiamano, les Asso-
ciations syndicales — hanno una storia antichissima.
« Al tempo della rivoluzione si è cominciato a regolarli per legge e
anche durante il periodo napoleonico molte furono le leggi emanate nei
riguardi dei consorzi, ma la legge organica che regola attualmente in
Francia la materia è quella del 21 giugno 1865, completata poi da quella
20 agosto 1881 e 22 dicembre 1888.
« L’articolo 1° della legge del 1865 dice:
« Possono formare oggetto di una associazione sindacale fra inte-
«ressati l'esecuzione e la manutenzione dei lavori:
«1° di difesa contro il mare, i fiumi, torrenti e rivi, navigabili o
«non navigabili;
«2° di espurgo, escavo e sistemazione di canali e corsi d’acqua
«nen navigabili nè fluitabili, e dei canali di scolo e di irrigazione;
«3° di prosciugamento delle paludi;
«4° dei condotti e delle opere per condurre le acque del mare
« negli stagni salati;
«5° di risanamento delle terre umide e insalubri;
« 6° di irrigazione e di colmata;
«7° di drenaggio;
«8° di strade di traffico e qualunque altra migliorìa agricola
« avente un carattere di [interesse collettivo ».
« Con la legge del 1881 si sono aggiunte tutte le strade che possono
avere carattere di pubblico interesse, anche nelle città.
« Le associazioni sindacali sono libere o autorizzate.
« Possono stare in giudizio, per mezzo dei loro rappresentanti; pos-
sono comprare, vendere, assumere obbligazioni e dare ipoteca.
« Le associazioni libere si costituiscono senza l'intervento della pub-
blica amministrazione.
«I proprietari interessati nella esecuzione dei lavori, di cui ai primi
cinque numeri del primo articolo citato, possono essere riuniti in consorzio
per decreto del prefetto o del sindaco, sempre che vi sia una data mag-
gioranza.
« Con la legge del 1888 anche per tutti gli altri lavori può essere costi-
tuito il consorzio autorizzato, purchè lo scopo sia riconosciuto di pubblica
utilità da un decreto del Consiglio di Stato.
« La legge stabilisce la procedura per l’istruttoria, le garanzie per le
iimoranze, le norme per le espropriazioni, ece.
20 EDOARDO SPEROTTI
« Contiene le disposizioni sugli statuti stabilendo che la rappresen-
tanza sia in proporzione della proprietà.
« L’atto costitutivo di ogni associazione fissa il minimo di interesse
che dà diritto a ciascun proprietario di far parte dell’assemblea generale.
I proprietari di porzioni di terra inferiori al minimo possono riunirsi in
gruppi ed è fissato anche un massimo di voti onde la volontà di uno solo
non sia assorbente ».
15. « Da noi, invece, non solo per tutte le varie specie di consorzio
abbiamo leggi speciali — per quanto monche ed incomplete — ma
abbiamo leggi diverse anche per le stesse specie.
« Così i consorzi di scolo, oltre che dalla legge sui lavori pubblici,
sono regolati, come abbiamo visto, anche dal codice civile e molti anche
da semplici statuti che non sono stati uniformati alla legge e che conti-
nuano ad avere vigore per forza di consuetudine, in forza di leggi
antiche ». ;
E il rag. Adriano Ravegnani, competente ed amoroso ammini-
stratore di consorzi: « Dalle molte leggi che si sono fatte, pare che ciascun
consorzio debba avere uno scopo speciale, unico, il quale dà ragione alle
distinzioni, tenacemente mantenute e corrispondenti alle diverse specie
di opere idrauliche, vale a dire, sembra che ciascun consorzio debba essere
o d’irrigazione, o di derivazione, o di difesa, o di scolo, o di bonifica ».
Mentre è noto anche « all’ultimo impiegato delle nostre ammini-
estrazioni, che un consorzio, stante la sua idrografia, può essere di scolo
e in pari tempo di bonifica, irriguo e di difesa; di derivazione poi lo è
sempre, anzi, raggiunto lo scopo primo della bonifica idraulica, subentra
di necessità il maggior bisogno del servizio della derivazione ».
E sempre a proposito dei consorzi di scolo, la legge non potrebbe
essere più sbrigativa.
« L'art. 128 della legge sui lavori pubblici dice che i lavori di acque,
aventi per unico oggetto gliscoli o i bonificamenti ele migliorìe dei terreni
sono a carico esclusivo dei proprietari. L’art. 129 dice che i possidenti
interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti
possono essere determinati dalla comunanza di interessi, e l’articolo
successivo stabilisce che ogni comprensorio costituirà un consorzio, l’isti-
tuzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle
norme contenute nella legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti. —
« A parte che per le bonifiche si è poi altrimenti provveduto, risulta
che per i consorzi di scolo valgono le norme stesse che sono stabilite per
i consorzi di difesa.
« E qui la uniformità costituisce difetto.
« Le ragioni di interesse pubblico che possono esservi in una opera
di difesa sono molto più evidenti che in un lavoro di scolo, e la obbliga-
torietà del consorzio per il primo caso non dovrebbe essere regolata con
gli stessi criteri che per il secondo ».
$ 16-17 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 2
16. Incompleta è pure la legge in quanto riguarda il funzionamento
dei consorzi di difesa e di scolo.
Dalla molteplicità e profonda diversità delle leggi oltre che dalle
loro frequenti indeterminatezze deriva nella pratica la più grande con-
fusione. Vi è una disparità assoluta da provincia a provincia, da con-
serzio a consorzio.
«Qualche consorzio trasmette alla Prefettura per il visto di esecu-
torietà tutte le deliberazioni, qualche altro non trasmette nè pure i
bilanci e tanto meno i consuntivi.
« Anche gli statuti, sottoposti alla approvazione dei Consigli provin-
ciali, i quali seguono disparati criteri, rispecchiano questa diversità, non
senza notare che i Consigli provinciali, in generale, dànno una impor-
tanza molto relativa a questo incarico loro demandato dalla legge e
sanzionano con facilità norme spesso contradittorie per consorzi della
stessa provincia ».
17. « Aleune norme più dettagliate intorno alla costituzione ed al
funzionamento dei consorzi si hanno nel regolamento 1904 sulle bonifiche.
« È subito si presenta una domanda.
«È giusta ed opportuna la distinzione fra consorzi di bonifica e con-
sorzi di scolo? Una vera e propria distinzione fra opere di bonifica e di
scolo è difficile all’infuori di certi casi tipici.
« Opere di bonifica si fanno talvolta per rendere produttive terre pal1-
dose e altre volte per fare che terre già produttive non diventino paludose.
« È più che altro l’entità dei lavori che può far rientrare l’opera nella
categoria delle bonifiche o in quelle di scolo, specialmente poi per le
bonifiche di seconda categoria.
«In che diversifica il consorzio di manutenzione di una bonifica da
un consorzio di scolo ?
« Il fare che enti, se non identici, certo molto analoghi, siano regolati
da lesgi diverse non può che produrre inconvenienti.
«La legge stessa ammette che un consorzio già costituito legalmente,
a scopo di scolo o di difesa, possa divenire concessionario di lavori di
bonifica e con un semplice atto di assemblea possa dichiararsi consorzio
di bonifica. Allora avremo un consorzio misto, per una parte regolato
da una legge, per una parte da un’altra.
« E non si tratta di piccole differenze.
« Come consorzio di scolo può essere sottratto ad ogni ingerenza del-
l’autorità tutoria, come consorzio di bonifica vi è sottoposto. Tanto che
l’art. 53 del regolamento 1904 dice: « se un consorzio funziona per
« scopi diversi si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio
« distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto ruolo di cortri-
« buzione ».
« Tutto questo non è certo fatto per semplificare la burocrazia delle
amministrazioni consortili »,
2 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24.
09 EDOARDO SPEROTTI $ 18-21
18. « Anche per le leggi di bonifica abbiamo varie specie di consorzi:
di esecuzione e di manutenzione, di prima e di seconda categoria e
fra questi i volontari e gli obbligatorii. Ma anche nelle leggi di boni-
fica le disposizioni relative ai consorzi sono disseminate senza ordine,
fra una disposizione di ordine amministrativo ed una di ordine
finanziario ».
« Si lasciano sussistere molte delle incertezze determinate dalle pre-
cedenti leggi ».
Mentre nella legge del 1882 le bonifiche dovevano essere fatte dallo
Stato, con la legge del 1886 si viene a fare larga parte all’iniziativa pri-
vata senza per questo sentire il bisogno di dare disposizioni organiche
per i consorzi cui si affidava un còmpito tanto importante.
Con la legge del 1900 si ritorna in buona parte al concetto della
esecuzione da parte dello Stato, creando tutto un complicato organismo
finanziario che ha difficultato l’esecuzione delle bonifiche da parte dei
consorzi « ed ha impedito allo Stato di farne, o quasi, perchè la somma
erogata e ripartita in un lungo periodo di tempo non era sufficiente che
a incominciare le opere e forse a mantenere quelle iniziate, non mai @
compierle ».
19. Il quadro che con tanta efficacia e con tanta verità ha fatto
l’avv. Bononi al Congresso ferrarese, non è lieto: ma se benemeriti cit-
tadini si preoccupano degli interessi così vitali per l’intera nazione, il
Governo ne riconosce l’importanza e dimostra la risoluta volontà di
provvedervi con modernità di intenti.
Ton. Sacchi ha convenuto nella necessità di spostare il centro d'azione
dal piano al monte, che il pregiudizio liberista, continuando la cieca
opera di vecchi Stati, ha lasciato devastare; ha prospettato tutta la
immensa vastità del problema relativo alle cosidette acque utili all’agri
coltura ed all'industria; ha già progettato, specialmente nell’ Appennino,
privo di quei grandi serbatoi naturali che sono i ghiacciai alpini, la
costruzione di laghi artificiali, allo scopo di impedire scoscendimenti e
frane, di risparmiare opere pubbliche di arginamento e di scolo a valle,
di sistemazione e risaldamento a monte, e di regolare il deflusso dei
fiumi, così da ottenere il massimo rendimento di forza idraulica neces-
saria per liberarci dall’enorme tributo che paghiamo all’estero per il
carbone e moltiplicare le irrigazioni.
20. Se a questi propositi veramente grandiosi del Ministro si aggiun-
gano le iniziative dei cittadini impazienti di sviluppare in tutta la sua
potenzialità l'industria agricola nazionale, vuoi coi perfezionamenti
tecnici, vuoi con saggie provvidenze amministrative, vuoi dotandola
Gi istituti economici adeguati al nobilissimo fine, crediamo di poter
affermare che la meta è in vista!
21. Fra le provvidenze amministrative più feconde dobbiamo ram-
mentare la Federazione dei consorzi d'acque e un nuovo geniale ordina-
$ 21 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 23
mento del credito agrario per facilitare il frazionamento 0, più efficace-
mente, l’appoderamento dei fondi.
La Federazione (1) per ora non comprenderebbe che i consorzi di
bonifica e di scolo.
Il dott. Luigi Fano, relatore sul tema ricordato al primo Congresso
dei consorzi, ne dimostra l’utilità determinandone la spesa di azione.
Riproduco i punti più salienti della sua relazione:
«I consorzi affratellandosi in una Federazione che tuteli, difenda,
amministri se occorre, tutto quanto vi è di comune fra loro, potranno
assurgere a tale potenza che garantisca, col minor sacrificio dello Stato
e dei singoli, la redenzione igienica ed agricola cdi tutta la penisola ».
La Federazione dei consorzi « deve essere un vero e proprio Istituto
autonomo, vivente di vita propria, esplicante la sua azione morale e -
materiale continuamente a pro’ dei confederati, agendo per essi là dove
l'interesse generale lo esiga, e soccorrendo col suo appoggio e col suo
consiglio i singoli nelle loro particolari contingenze.
« Il problema delle bonificazioni si è imposto ai governanti, e quando
lo Stato iniziava le prime classificazioni dei terreni bonificandi, sorsero
qua e là, come lalegge lo consentiva,i consorzi speciali di bonificamento
per assumere ed affrettare l’esecuzione delle opere necessarie in questa
o quella plaga; ma nella maggior parte delle zone da bonificarsi questo
spirito di iniziativa venne a mancare e lo Stato dovette farsi esso stesso
bonificatore.
« Per queste opere, le quali richiedono impiego immediato di ingenti
capitali ed un personale esecutivo numeroso e per così dire specializzato
in materia, male poteva e può provvedere lo Stato, sia perchè i fondi
stanziati per le bonificazioni sono per ragioni finanziarie ripartiti in
una lunga serie di annualità, sia perchè non può e non deve distrarre
il proprio personale da altri lavori del pari importanti e forse più urgenti,
nè gli converrebbe aumentarlo per essere tali opere di carattere tran-
sitorio.
« Dobbiamo quindi augurarci non sia lontano il giorno in cui, come
sono obbligatori i consorzi per la manutenzione delle bonifiche com-
piute, saranno del pari resi obbligatorii dalla legge quelli per le bonifiche
da farsi.
« Saranno numerosissimi i consorzi che dovranno pertanto costituirsi
in ogni parte d’Italia ed in regioni ove tali enti sono presso che scono-
sciuti; quale beneficio per essi se i consorzi esistenti potranno ofîrir
loro il sussidio della fatta esperienza sia tecnica che amministrativa !
(1) Ne fu approvato lo statuto nel Convegno dei rappresentanti i consorzi
di bonifica e scolo che ha avuto luogo il 6-7 giugno 1912.
Comincerà a funzionare quando gli aderenti raggiungano il numero deter-
minato dall’art. 26 dello statuto stesso.
prev se «e e /
CT
#
94 EDOARDO SPEROTTI VSS $ 21
«A ciò potrà per tutti ugualmente e dignitosamente provvedere la
Federazione affrettando il giorno in cui la malaria e i terreni paludosi
non siano in Italia che un lontano e doloroso ricordo.
«Dopo quanto esposto sarebbe forse superfluo entrare in dettagli
sull’utilità della Federazione dei consorzi di scolo e di bonificazione,
tuttavia non sarà del tutto inopportuno accennare per pura enumera-
zione a taluni fatti e circostanze in cui, più che utile, la Federazione
sarebbe necessaria.
« Una riforma della legislazione sui consorzi è di assoluta necessità,
ma perchè la nuova legge risponda efficacemente allo scopo, quale
miglior garanzia si potrebbe aver di quella che può dare la collaborazione
ad essa degli stessi enti interessati?
« Ma se consideriamo che i consorzi sono al presente parecchie centi-
naia e che molti e molti altri ne stanno sorgendo o sorgeranno fra breve,
è evidente quali e quante difficoltà presenterebbe una tal collaborazione,
difficoltà che sarebbero eliminate quando, costituita la Federazione, ad
essa fosse demandato di agire per ottenere le necessarie riforme legislative
e di studiarne le modalità.
« Abbiamo accennato poc'anzi alle difficoltà finanziarie che si oppon-
gono ad un sollecito sviluppo delle opere di bonifica: orbene, a superare
questa grave difficoltà, potrà giovare notevolmente la Federazione, sia
col provocare, come si è detto, riforme legislative, sia col dissipare le diffi-
denze degli Istituti di credito (più proclivi ora ad investire i loro capitali
in azioni e valori di borsa di facile realizzazione, che non ad immobi-
lizzarli in mutui a lunghissime scadenze) se pur anche non riuscisse,
ed a tal fine dovrebbe energicamente accingersi, sin dai primordi, @
far sorgere un Istituto di credito consorziale, non solo per le bonifiehe
idrauliche, ma anche per il loro definitivo compimento mercè la bonifica
agraria. Per tal modo i capitali necessari ai consorzi ed ai consorziati
sarebbero forniti ad un interesse che, data la garanzia assoluta che
possono offrire i mutuatari, potrà e dovrà essere il minimo consentito
dal mercato finanziario, e fors'anche minore a quello del Debito pub-
blico, perchè questi mutui costituirebbero un titolo privilegiato e garan-
tito esuberantemente da terreni, il quale non sarebbe soggetto alle
pericolose oscillazioni di borsa.
« Vi sono fra le opere cui devono provvedere i consorzi taluni lavori
e servizi che, per la cura che ne richiede l’attuazione, o per circostanze
d’ambiente, rendono bene spesso preferibile, se pur anche non neces-
saria, l’esecuzione diretta o come suol dirsi in economia o per piccoli
cottimi, a quella per appalto; in tal caso le amministrazioni consor-
ziali devono provvedere alla assicurazione degli operai, e mentre la
natura stessa dell’opera prestata presenta un pericolo minimo di infor-
tuni, tuttavia l’assicurazione contro di essi è obbligatoria e le elevate
tariffe costringono ad una spesa rilevantissima e sempre superiore,
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I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 93
anche nei casi più eccezionali, alla somma dei premi pagati dalle Casse
assicuratrici agli operai colpiti da infortunio, senza tener conto che in
un’azienda di qualehe importanza, e quando gli operai direttamente
impiegati siano molti, sono tali e tante le formalità amministrative da
osservarsi, che occorre per esse un ufficio apposito.
« Nè il carico dell’assicurazione pesa soltanto pei lavori condotti in
economia, chè anche per quelli appaltati, come è ben naturale, la spesa
relativa si aggiunge al costo dell’opera a tutto danno dell’amministra-
zione appaltante.
« Nessun consorzio per grande che sia può trovarsi nelle condizioni
volute dalla legge per farsi esso stesso assicuratore dei proprii operai,
ma questo potrebbe agevolmente fare la Federazione con una spesa
indubbiamente assai minore di quella che si richiede per le singole assi-
curazioni, tanto che solo questo servizio basterebbe a giustificarne la
esistenza. % -
« Procediamo ancora: nello scorso anno un progetto di legge, che
confidiamo non del tutto abbandonato, si proponeva di risolvere il
problema dell’acqua potabile nelle zone bonificate e quello della bonifica
agraria (1), che deve necessariamente susseguire a quella idraulica.
« Anche in questo la Federazione potrà essere di giovamento indi-
scutibile, e per quanto potrà concernere le modalità di attuazione, e
specialmente per ciò che riguarda la parte finanziaria dell’impresa.
« Altra questione di interesse generale sino ad ora rimasta insoluta
per mancanza di una azione energica collettiva, si è quella dell’imposta
fondiaria sui terreni occupati dalle opere consorziali. Mentre nella for-
mazione dei catasti censuari i vecchi canali di scolo o non sono allibrati
o non banno alcuna attribuzione di estimo all’effetto dell’imposta,
quelli invece di nuova escavazione e le zone occupate per sistemazione
ed allargamenti di canali preesistenti vengono volturati al nome dei
consorzi senza che ne sia cancellato l’estimo, per modo che le relative
tasse vengono ad aggravare, e talora per somme rilevanti, i bilanci
consorziali.
« E ancora: quanti consorzi non si sono trovati in condizioni di dover
promuovere individualmente controversie giudiziarie per un identico
scopo? e quanti non sostennero da soli cause che pure erano di inte-
resse generale, sopportandone essi soli le spese? Basterà citare all’uopo
quelle che molti consorzi ebbero a sostenere per far radicare il principio,
ormai non più controverso, che il privilegio fiscale concesso per l’esa-
(1) La bonifica idraulica ha per iscopo di prosciugare i terreni paludosi
affinchè possano dare un prodotio ; la bonifica agraria o integrale ha per iscopo
di ereare al lavoratore dei terreni prosciugati un ambiente sano, Parrebbe che,
non potendo quella agraria precedere quella idraulica, nè essere contemporanea,
dovesse immedictemente succedervi. Non fu purtroppo così. (V. cap. VII).
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08 EDOARDO SPEROTTI $ 22
zione delle imposte consorziali non si limita alla pura forma procedurale,
l’altra che riguarda l’irrepetibilità dei tributi consorziali erroneamente
pagati senza tempestiva opposizione, e le altre ancora sulle esenzioni
dalle tasse proporzionali di bollo e di concessione governativa sui mutui
per delegazioni accordati dalla Cassa depositi e prestiti.
« E che dire di tutte le questioni tecniche, finanziarie, amministra-
tive che, in forma più o meno apparentemente diversa, si agitano in
ogni consorzio ?
«Quante questioni, quante inutili spese, quante crisi amministra-
tive sarebbero risparmiate mercè l’opera di un ente che, forte dell’espe-
rienza di tutti, intervenisse indirizzando gli sforzi comuni a dirimerle,
a ridurle, ad evitarle! ».
22. Del secondo argomento, l’appoderamento, riferì al Congresso di
Ferrara il marchese Alessandro Di Bagno.
Il problema della divisione dei fondi è anche il problema della colo-
nizzazione interna. È studiato da molto tempo e sino dal 1888 con la
legge sul credito agrario si è tentato di risolverlo, ma invano. Il rela-
tore ha esposto un ardito suo progetto, che credo meriti di essere
preso in considerazione e che riassumo.
Con la costruzione di altre case coloniche, e delle opere necessarie
per i nuovi confini, si ha un aumento di produzione che è meravigliosa-
mente superiore all’interesse del capitale impiegato nel frazionamento;
quindi un eccezionale aumento nel valore del fondo.
Questo rapido aumento della ricchezza nazionale si verificherebbe
specialmente nei latifondi da poco redenti con le opere di bonifica,
perchè, mancando leggi speciali e speciali istituzioni per dare ai capi-
tali facile e sicuro adito alla terra, le culture vecchie restano stazionarie
e le bonifiche vengono solo in parte sfruttate con la cultura estensiva.
Frazionati i fondi, il paese, grazie all’aumentata produzione, si redi-
merebbe dal tributo che deve pagare all’estero per quanto manca di
grano. Si toglierebbe il male della nuova moltitudine di poveri brac-
cianti, assoldati per corti periodi, vaganti da luogo a luogo. Sul
medesimo terreno, invece di una famiglia, se ne avrebbero due ©
nelle bonifiche anche tre e quattro. Così si formerebbe una popo-
lazione rurale, utile, fissa, affezionata al luogo, non più di facile
emigrazione.
Nella provincia di Ferrara, l’unità culturale dei terreni vecchi è di
circa 20 ettari; mentre quella dei terreni bonificati sale anche a 80 ettari.
Invece, l’unità culturale adatta, perchè una sola famiglia possa
essere sufficiente a fare in tempo debito, bene, non trascurando nulla
della potenza produttiva del suolo, tutti i lavori di una cultura intensiva,
non dovrebbe essere maggiore dei 15 ettari.
Con l’aumento delle famiglie coloniche, in breve tempo si avrebbe
anche quello degli affittuari e dei piccoli proprietari.
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$ 22 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 97
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Il capitale necessario è imponente, non solo, ma dev'essere dato a
lunga scadenza ed a tasso mite. I possidenti non possono ottenerlo
ricorrendo al credito, perchè i fondi sono gravati d’ipoteche; d’altra
parte non hanno convenienza di stipulare mutui passivi con garanzia
immobiliare: per l’enorme costo degli atti necessari a dimostrare la
libertà dei fondi, per l’incertezza, sostenuta tale spesa, che la garanzia
sia giudicata sufficiente e, anche nel caso che il mutuo venga concesso,
per le tasse troppo gravose che lo colpiscono.
Riassumendo, il problema da risolvere consiste nel procurare i grandi
capitali che occorrono, a lunga scadenza a interesse mite, senza garanzia
ipotecaria, ma con altra ugualmente valida e con la sicurezza che i capi-
tali stessi siano effettivamente devoluti allo scopo.
Per non duplicare enti e per non moltiplicare funzionari, gli attuali
consorzi idraulici potrebbero essere autorizzati a completare le loro
funzioni a vantaggio della proprietà agricola. Come hanno cominciato
collo scopo primo delservizio dello scolo, indi si sono evoluti negli altri
più complessi della derivazione e della difesa e per ultimo si sono ele-
vati a consorzi di bonificazione, un’apposità legge potrebbe anche
facoltizzarli di proseguire il loro cammino nell’investimento della ric-
chezza per la produzione agricola, estendendone ie attribuzioni sino a
divenire consorzi di colonizzazione interna, la quale si conquista con
la divisione dei fondi.
In questo modo la collettività troverebbe i capitali necessari DErcno
sarebbero garantiti dal diritto di mano regia.
Non sarà un’inutile digressione osservare che pei consorzi idrau-
lici, che hanno uffici tecnici, amministrativi, di catasto, di esattoria e
di cassa, questa nuova funzione non sarebbe di grave peso, mentre poi
per gli analoghi precedenti servizi sono i più indicati intermediari.
Il consorzio:
1° garantirebbe senza eccezione i mutui oceorrenti, da svilupparsi
mediante conti correnti;
2° eviterebbe la necessità della garanzia in forma d’ipoteca;
3° provvederebbe perchè le spese fossero le minori possibili, stabi-
lendo una minima unità culturale, e progetti-tipo per le costruzioni rurali;
4° controllerebbe le spese, pagando dietro collaudo, sul conto cor-
rente.
Il consorzio si coprirebbe applicando sul nuovo fondo tasse suffi-
cienti all’ammortamento del debito ed al rimborso delle spese soste-
nute dal consorzio per tale nuovo servizio.
Lo Stato dovrebbe concedere, anche per questi mutui, alla Cassa di
depositi e prestiti, ai due Banchi meridionali e specialmente alle Casse
di risparmio, che non pagano dividendi e quindi non sono mosse da scopo
di lucro, la facoltà di emettere obbligazioni simili a quelle del Credito
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98 EDOARDO SPEROTTI 8 23-24
Per ragioni di giustizia e per ragioni politiche dovrebbe addossarsi
il pagamento parziale degli interessi nella ragione dell’1 }% per cento,
come statuisce la legge 13 dicembre 1903 per l’Agro romano.
23. Con decreto ministeriale 15 marzo 1911 .venne istituita una
Commissione per lo studio di una riforma alla vigente legislazione sulle
bonifiche, riforma che necessariamente dovrà estendersi ai consorzi
di scolo.
La Commissione ha diviso il lavoro da compiere fra diverse Sotto-
commissioni, le quali avevano presentato sino al maggio 1912 le cinque
seguenti relazioni:
1. Ordinamento dei consorzi: finisce con un vero e proprio progetto
di legge informato a criteri razionali e pratici;
2. Classificazione delle bonifiche: suggerisce una classificazione in
rapporto ai benefici igienici ed agricoli, ma riguardo anche alla esten-
sione superficiale delle zone bonificande ed alle condizioni demografiche
ed economiche delle plaghe da bonificare;
3. Plusvalenza dei terreni bonificati: tratta l’antica e dibattuta que-
stione se il concorso dato ad una bonifica debbasi considerare come dato
a fondo perduto o se invece chi vi ha concorso non abbia diritto a pre-
tendere poi una compartecipazione alla plusvalenza acquistata dai fondi
bonificati;
4. Perimetro delle bonifiche: studia la compartecipazione alle spese
per parte dei proprietari dei terreni indirettamente ‘interessati in una
bonifica, di quei proprietari cioè che risentono da essa benefici agricoli,
igienici od anche occasionali, quali la soppressione di servitù passive di
acquedotto, di passaggio, ecc.;
5. Bonifica integrale: contempla i principii informatori della bonifica
integrale, degno compimento dell’opera di redenzione igienica e agricola
delle opere idrauliche.
Ni
Le utenze di irrigazione. Costituzione, amministrazione e scioglimento.
24. Affinchè si possa mediante opportuni confronti determinare con
tutta sicurezza la sostanziale differenza fra consorzi ed utenze di irriga-
zione, diciamo brevemente di queste.
Soltanto le utenze di irrigazione possono dar luogo ad una trattazione
distinta, perchè soltanto esse hanno la loro ragione di essere nell’acqua
e nei cavi che costituiscono la loro comune proprietà.
Le altre o furono costituite per titolo, che divenne anche la loro
legge, o furono costituite dall’autorità amministrativa e si avvicinano
talmente ai consorzi da confondersi in modo quasi completo con essi,
$ 25-26 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 29
25. Le utenze si costituiscono ex facto 0 ex conventione.
Si costituiscono ex facto quando, per esempio, in seguito a successivi
trapassi un cavo d’acqua, che fu proprietà di uno solo, diviene compro-
prietà di molti, i quali ne commettono l’ammipistrazione ad uno solo di
essi che diviene il presidente dell’utenza.
I coutenti si riuniscono soltanto annualmente per conoscere del.
l’interesse comune e su di esso deliberare.
Il presidente può farsi assistere da un segretario e da un camparo.
Si costituiscono ex conventione allorchè parecchi proprietari per reci-
proco vantaggio mettono in comune le rispettive ragioni d’acqua, for-
mando un unico canale comune principale da cui defluire o a cui far
affluire i canali secondari. L’utenza essendo una comunione è discipli-
nata dagli articoli 673-684 del codice civile.
26.1 rapporti fra utenti sono regolati dall’atto costitutivo, o dai rego-
lamenti votati dagli utenti.
L’utenza per essere sorta ex facto potrebbe mancare di norme costi-
tutive e regolamentari, in tal caso è disciplinata dalla legge civile sulle
comunioni.
Le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, soltanto però
per ciò che concerne l’amministrazione ed il migiior godimento della cosa
comune, sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.
Non vi è maggioranza se non quando i voti, che concorrono alia
deliberazione, rappresentano la maggiore entità degli interessi che
costituiscono l’oggetto della comunione, in altre parole è la maggio-
ranza d’ interessi che prevale. Però se tale maggioranza volesse recare
con le deliberazioni sue grave nocumento alla proprietà comune, l’auto-
rità giudiziaria può prendere gli opportuni provvedimenti ed anche
nominare un amministratori
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Qualora però si tratti di mutare il patto costitutivo, è necessario il
consenso unanime degli utenti.
Le utenze quindi sono costituite dai singoli compatroni, la maggio-
ranza elegge un presidente e talvolta anche qualche amministratore
che lo sorregga di consigli e di opera.
Il presidente muove lite, sta in giudizio, provvede alla distribuzione
delle acque, alla manutenzione dei canali, alle riparazioni degli edifici,
dei macchinari e dei canali.
Le spese dell’utenza, qualora lo statuto o il titolo del condominio
non disponga altrimenti, sono a carico degli utenti pro quota.
L’utente, il quale ritiene la sua quota di spese necessarie alla conser-
vazione della cosa comune superiore al vantaggio che dalla cosa comune
medesima ritrae, può esimersi dal pagarla rinunciando ai proprii diritti
nella comunione. i
La quota del rinunciante profitterebbe ai condomini in proporzione
delle rispettive ragioni nell’utenza.
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30 EDOARDO SPEROTTI $ 27-28
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27. Qualora l’ente, oggetto dell'utenza, possa seguitare a servire all'uso
cui è destinato senza la esistenza della comunione, ogni condomino
ha il diritto di chiedere in qualunque tempo lo scioglimento del con-
dominio.
Non di meno è valido il patto che si debba rimanere in comunione
per un tempo determinato non maggiore di anni dieci.
È da ritenere però che l’utenza, se gli altri condomini lo vogliano,
possa continuare e tutto debba ridursi a liberare il ribelle dal vincolo,
contandogli, ove ne sia il caso, una somma in danaro equivalente al
valore della sua quota e fissata d’accordo o dall’autorità giudiziaria.
28. Manifestamente se la maggioranza (d’interessi) conviene nello
sciogliersi, l’utenza non può più sussistere.
In fine l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo impongano,
può sciogliere l’utenza anche prima che scada il termine.
Sciolta l’utenza ognuno riceve le proprie quote di proprietà 0, qua-
lora l’oggetto comune fosse stato alienato perchè indivisibile, una parte
proporzionale del ricavo.
Il codice civile italiano regola anche le utenze anteriori alla sua pro-
mulgazione, salve però le statuizioni, purchè lecite, contenute nei loro
atti costitutivi e titoli fondamentali, perchè in tal modo non si ammette
nella legge la retroattività, ma bensì l’incontrastato suo potere a disci-
plinare una materia cui nessuna legge anteriore provvedeva.
LIBRO PRIMO
Le funzioni iniziali.
CAPITOLO I.
Le leggi relative ai consorzi irrigui.
29.I consorzi d’irrigazione si propongono di derivare da corsi perenni
o da serbatoi artificiali e, mediante canali, di addurre ai fondi compresi
nel perimetro consorziale l’acqua necessaria per la loro coltivazione
intensiva.
80. I consorzi d’irrigazione sono regolati dal codice civile agli arti-
coli 598 e 657-661 e dalle leggi 29 maggio 1873, n. 1387; 28 febbraio
1886, n. 3732, testo unico; dal relativo regolamento 28 febbraio 1886,
n.3733; dal regio decreto 30 gennaio 1890, n. 6648; dalla legge 11 maggio
1890, n. 6856, che autorizza i consorzi d’irrigazione a stanziare nei proprii
bilanci le somme necessarie alla estinzione dei mutui ottenuti dalla
Cassa dei depositi e prestiti.
Data la loro brevità e la loro importanza, riproduciamo integral-
mente le due prime leggi citate.
Legge n. 1387. — Disposizioni legislative riguardanti è consorzi per la
irrigazione.
ART. 1. — I consorzi per l’irrigazione, siano facoltativi od obbligatorii, sono
regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del codice civile,
secondo la diversità dei casi ivi contemplati. Non sono applicabili che ai con-
sorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell’interesse pubblico sono san-
cite nel eapo IV, titolo 3°, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F.
ART. 2. — Ogni consorzio per irrigazione dovrà nel regolàmento o statuto,
prescritto dagli articoli 657 e 659 del codice civile, specificare l’estensione ed il
perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coî quali intende provvedere
all’impresa, le condizioni d'ammissione dei soci, i modi d’amministrazione ed
ì poteri assegnati agli amministratori.
Art. 3. — L’amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di
rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratt
EDOARDO SPEROTTI
ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regola.
mento o statuto.
ART. 4. — Laresponsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno
conferita in società o determinata nel regolamento.
Art. 5. — È fatta facoltà ai consorzi per l’irrigazione di stabilire nell’atto
della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci o tra soci
ed il consorzio siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere i
le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai tribunali fai
ordinari, che sarà sempre ammesso. È
Art. 6. — Ai consorzi, i quali dimostrino che la superficie dei sh da. «ee
irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con decreto reale la sa
facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. La ;
domanda accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio viene pro-
sentata al prefetto della Provincia che la rassegna al Ministro di agricoltura e
commercio, colle sue osservazioni, per l'emanazione del decreto reale.
ART. 7. — Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci,
ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabili-
mento del consorzio e gli atti successivi, che, per la durata di quattro anni dalla
data dell’atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori d’irrigazione,
nei quali atti s'intendono compresi quelli d’acquisto d’acqua per irrigazione.
Arr. 8. — L’aumento del reddito d’un fondo, per fatto dell’irrigazione
introdotta da consorzi costituiti sotto la presente legge e muniti del decreto
reale di cui nell’art. 6, non è soggetto adimposta fondiaria per trent'anni, a con-
tare dalla data del decreto stesso.
Art. 9. — Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle
irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione i
delle quali concorse l’erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od Cara
annualità. i
Art. 10. — I Comuni e le Provincie che, o soli o associati ad altri Comuni
o ad altre Provincie od anche a privati, intraprendono opere di derivazione
d’acque per irrigazione, sono parificati ai consorzi, e godono dei favori concessi
dalla presente legge.
Art. 11. — I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nell’esecuzione,
quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osser-
vanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente legge profit.
teranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7
ed 8. — Godono anche dei benefizi concessi dai detti articoli 7 ed 8 i consorzi
già costituiti ed approvati con decreto reale, che non abbiano ancora dato prin- i
cipio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente
legge.
Ordiniamo, ecc.
Data a Roma, addì 29 maggio 1373.
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YITTORIO EMANUELE
CASTAGNOLA — QUINTINO SELLA.
$ 30 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 33
Regio Decreto n. 3732. — Testo unico delle due leggi 25 dicembre 1883,
n. 1790 e 28 febbraio 1886, concernenti i consorzi d'irrigazione.
Art. l. — I consorzi d'irrigazione volontari ed obbligatorii sono ordinati
colle norme stabilite dalla legge sui consorzi d’irrigazione del 29 maggio 1873,
n. 1387 (serie 22), dal codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e
dalle disposizioni della presente legge.
ART. 2. — I consorzi d'irrigazione, che verranno costituiti dopo la pro-
mulgazione della presente legge, dovranno avere, come parte integrale della
loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irri-
gare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le suc-
cessive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.
Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà infrattanto con un catasto
che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi
da consorziarsi.
ART. 3. — Il Governo del re è autorizzato di stabilire, con apposito regola-
mento, le norme con cui dovrà essere istituito il catasto consorziale, e dovrà
lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.
Art. 4. — Costituito il consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti
delle disposizioni contenute nel titolo X.XII del libro 3° del codice civile, tutti i
diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto,
ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni
consorziati nei proprietari successivi.
Art. 5. — I consorziati concorrono alle spese del consorzio, mediante un
contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle propor-
zioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.
Art. 6. — Le condizioni e le riserve, che furono fatte da coloro che formano
parte di un consorzio d’irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra
consorzio e consorziati; ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che
avessero dei diritti verso il consorzio.
Art. 7. — La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall’ammini-
strazione del consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore
per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell’arti-
colo 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge.
Arr. 8. I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circo-
stanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse neces-
sario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione,
passaggio e scolo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari, se non d’ac-
cordo, verrà determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del codice civile,
Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno
decise dai tribunali.
ART. 9. — La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere anche ai consorzi
d’irrigazione, legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a
Provincie ed a Comuni, perle opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortiz-
zabili all’interesse normale, stabilito a termini dell’articolo 17 della legge
17 maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l’art. 17 della legge 27 maggio 1875,
n. 2779, mediante delegazione sui contributi consorziali.o sulle sevraimposte
comunali e provinciali.
34 EpoarDO SPEROTTI
Art. 10. — Il Ministro di agricoltura e commercio, con decreto da ema-
narsi, sentito il parere del Consiglio superiore d’agricoltura, potrà concedere,
entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a
consorzi d’irrigazione costituiti in conformità alla presente legge, a Comuni ed a
Provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione,
estrazione e di condotta delle acque fino alla zona d’irrigazione.
ART. ]l. — Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati,
sentito del pari il Consiglio superiore d’agricoltura.
ART. 12. — Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l’acqua
realmente destinata all’irrigazione, ed a condizione:
1° che l’acqua ottenuta coll’opera di cui sopra e destinata a scopo d’irri-
gazione sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo).
Però in circostanze particolari di coltura e di luogo può il Ministro d’agricoltura,
industria e commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere
il concorso, anche se l’acqua sia in quantità minore di moduli 1, ma non inferiore
ad un quarto (litri 25 al 1");
2° che i Comuni e le Provincie, sul cui territorio deve farsi l'irrigazione,
o aleuno di essi, concorrano a sussidiare l’opera, in una misura complessiva-
mente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano
essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costru-
zione delle opere di cui all’art. 10.
Art. 13. — Il concorso dello Stato verrà dato entro i limiti del progetto
presentato al Ministero per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota
d’interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione
delle opere di cui all’articolo 10.
Il concorso dei Comuni e delle Provineie verrà dato pure a fondo perduto, e
nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una
somma capitale corrispondente.
Le opere di cui sopra potranno essere distinte in più parti, e a mano a mano
che ciascuna di queste giungerà a compimento sarà, ad istanza degli interessati
e sulla proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, collaudata
secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865,
titolo V, capo III, ed il pagamento della prima quota d’interesse annuo sarà
fatto dopo un anno dalla data della collaudazione.
ART. 14. — Ileoncorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30.
Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il
primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero
socondo dell’art. 12, non potrà essere maggiore del 3 d’interesse per ogni 100 lire
di capitale speso per eseguire le opere di prima categoria, e del 2 per cento per
cuclle di seconda categoria. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo
periodo di un terzo del suo ammontare, e nell’ultimo periodo di un altro terzo.
In ogni caso non potrà mai superare l’importo della metà degli interessi, esclusa
la quota di ammortamento.
Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti
altrimenti dagli atti.
Art. 15. — Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai
moduli 30.
Sono di seconda categoria tutte le altre.
6 31 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 85
Art. 16. — Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10,
ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabili-
mento del consorzio, e gli altri successivi che per la durata di anni 6, dalla data
dell’atto costitutivo, occorrono per l’esecuzione; dei lavori di irrigazione, di cui
agli articoli antecedenti, nei quali atti s'intendono compresi quelli di acquisto
di acqua per irrigazione.
Ordiniamo, ecc.
Daio a Roma, addì 28 febbraio 1886.
UMBERTO
GRIMALDI — GENALA — A. MAGLIANI.
CAPITOLO II.
Costitezione e riconoscimento dei consorzi di irrigazione. Privilegi.
Sl. Consorzi facoltativi. I promotori e gli aderenti di un consorzio
facoltativo devono raccogliersi, affermare la loro volontà di stringersi
in consorzio, stendere l’atto costitutivo, che può essere per scrittura
privata, se tutti i consortisti sanno leggere e scrivere, e dev'essere per
scrittura pubblica, se vi ha fra essi qualche illetterato, e provvedersi
del regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, come
all’art. 2 del testo unico.
È parte integrale dell’atto costitutivo lo statuto consorziale, voluto
dagli articoli 657 e 659 del codice civile che lo chiamano regolamento
e che, a termini dell’art. 2 della legge 29 maggio 1873, la quale lo dice
regolamento 0 statuto, specifica l’estensione ed il perimetro del terreno
da irrigare, i mezzi coi quali provvedere all'impresa, le condizioni di
ammissione dei soci, le norme amministrative ed i poteri assegnati agli
amministratori.
È il patto fondamentale del consorzio. Non può essere modificato
che col consenso di tutti i consortisti.
Per vero dire l’art. 658 è poco esplicito, e la legge 29 maggio 1873
coll’art. 11 non dissipa il dubbio. Però nella discussione di questa legge
seguìta in Parlamento rimase assodato che la maggioranza non potesse
mai alterare lo statuto fondamentale. È superfluo avvertire che, se non
lo può modificare, tanto meno lo potrebbe creare, non essendoci.
Non fa mestieri che tutte le adesioni sieno coeve, siano cioè date nel
momento in cui viene steso l’atto 0, come si dice, uno contertu, ma pos-
sono essere fatte anche in processo di tempo.
In tal caso basta un contratto fra l’amministrazione del consorzio
ei proprietari che intendono prendervi parte.
Anche questo contratto dev'essere steso da notaio, se i nuovi ade-
renti sono analfabeti.
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392. Il consorzio inoltre a termini dell’art. 4 della legge 28 febbraio 1886
deve pubblicare per mezzo della trascrizione il proprio atto costitutivo
ed il proprio statuto.
La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto
pubblico o di scrittura privata. Gli atti però risultanti da serittura pri-
vata non possono essere trascritti se le sottoscrizioni dei contraenti non
sono state autenticate da notaio o accertate giudizialmente (art. 1935
del codice civile).
Per ottenere la trascrizione del titolo si presenta al conservatore
delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze,
l'originale stesso, se si tratta di scritture private. Qualora l’originale sia
depositato presso un pubblico archivio o negli atti di un notaio, basta
la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio
(art. 1936 del codice civile).
AI conservatore delle ipoteche il consorzio deve presentare, con la
copia del titolo o con l’originale stesso, due note contenenti le seguenti
indicazioni:
10 il pome e cognome dei consorziati, il nome del padre e il domi-
cilio o la residenza loro;
2° la natura e la data del titolo, di cui si domanda la trascrizione;
30 il nome dell’ufficiale pubblico, che ha ricevuto l’atto od auten-
ticate le firme, o l'indicazione dell’autorità giudiziaria, che ha pronun-
ciata lo sentenza;
40 la natura e situazione dei beni, a cui si riferisce il titolo, con le
indicazioni volute dall’art. 1979 (natura degli immobili, comune in cui
si trovano, numero del catasto o delle mappe censuarie ove esistono,
e tre almeno dei loro confini).
Per la tassa di trascrizione vedasi l’art. 16 del testo unico 28 febbraio
1886, n. 3732 e l’art. 60 del relativo regolamento 28 febbraio 1886,
n. 3753.
83. Consorzi obbligatorii. — L'art. 657 stabilisce come debbano proce-
dere per costituirsi i consorzi facoltativi; non parla affatto dei consorzi
obbligatorii e di essi non è parola nemmeno nelle leggi speciali.
Si può ritenere tuttavia che prova della loro esistenza sarebbe la sen-
tenza che li dichiara costituiti o l’attoche, in omaggio alla sentenza
stessa, fosse fatto dinanzi a notaio.
La legge 29 maggio 1873 ammise esplicitamente la costituzione di
consorzi irrigui obbligatorii, perchè una maggioranza di agricoltori intel-
ligenti ed arditi non dovessero sottostare all’ignavia ed all’ignoranza
di pochi, purchè si tratti dell’esercizio, della conservazione e della difesa
di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave
danno.
La procedura è semplice e breve, La maggioranza si riunisce e cita
i dissenzienti; oppure uno qualunque degli interessati cita tutti indistin-
rage en
8 34-35 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA SI
tamente gli altri, e coloro che sono del suo parere aderiscono. Il giudice,
uditi i renitenti sulle ragioni per le quali non credono di consentire alla
costituzione del consorzio, date tutte quelle provvidenze interlocutorie
che credesse del caso per acquistare sicura coscienza della questione,
rifiuta od impone la costituzione del consorzio obbligatorio. In questa
seconda ipotesi la sentenza dichiara costituito il consorzio e ne indica
lo scopo.
La maggioranza si aduna tosto per la compilazione e la discussione
dello statuto, che sottopone poscia all’approvazione dell’autorità giu-
diziaria competente, la quale, secondo il Rabbeno, è il pretore, secondo
il Gianzana, il tribunale.
Costituito il consorzio obbligatorio, approvato dall’autorità giudi-
ziaria lo statuto, nessuna differenza havvi più fra di esso ed un consorzio
volontario.
e4. Recesso dei consortisti. — Il consortista può ritrarsi dal consorzio
ottenendo la propria quota di proprietà qualora la divisione possa eftet-
tuarsi senza grave danno.
Se la divisione non si può compiere senza grave danno, il consortista
non può ritirarsi che cedendo al consorzio i proprii beni, facenti parte
del comprensorio, consorziale.
so. Il ministro Castagnola nel suo progetto, divenuto la legge del
29 maggio 1873, proponeva che ai consorzi irrigui fosse senz’altro con-
ferita la personalità giuridica, ma il Senato, malgrado il favore col quale
il suo ufficio centrale aveva accolta la proposta, per tema che il consorzio
potesse assorbire nella sua unità giuridica le persone dei consorziati,
il loro patrimonio ed i loro diritti, prescrisse che fosse regolato dalle
disposizioni del codice civile e gli concesse soltanto una rappresentanza
giuridica.
Infatti l’art. 3 della legge 29 maggio 1873 è così concepito:
« L’amministrazione del consorzio ha capacità giuridica di rappre-
sentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti, e
in tutti gli atti che lo interessino entro il limite dei poteri stabiliti dal
regolamento o statuto del consorzio ».
Ed i consorzi rimasero in tal modo semplici comunioni, prive di
patrimonio e che potevano facilmente disciogliersi.
Ma perchè potessero godere largamente del credito e prosperare,
dovevano avere la rispondenza finanziaria, e questo scopo non si poteva
ottenere senza concedere loro la personalità giuridica.
Nel lodevole intento di evitare i timori, che frustrarono l’opera legis-
lativa nel 1873, ma senza tenere il debito conto dei possibili equivoci,
la legge 25 dicembre 1883 non concede esplicitamente tale persona-
lità, infatti all’art. 1° dispone:
«I consorzi d'irrigazione sono ordinati colle norme stabilite dalla
legge sui consorzi d’irrigazione del 29 maggio 1873, n. 1387, s. 22, dal
3 — Bibl. Rag. Appl. Mon. 24.
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EDOARDO SPEROTTI $ 36-57
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codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle dispo-
sizioni della presente legge », però con le successive disposizioni accorda I
ai consorzi, in modo indiretto ma non meno certo, la tanto invocata
personalità giuridica; infatti aggiunge l'obbligo della formazione del
catasto consorziale e della sua trascrizione, e conferisce loro l’ius collec-
tandi, che da sè solo implica la erezione in corpo morale.
86. Infatti l’art. 7 della legge 28 febbraio 1886 stabilisce che «la
riscossione dei contributi consorziali è fatta dall’amministrazione del
consorzio colle forme, coi privilegi 'e colle norme tutte in vigore per la
riscossione jdelle imposte dirette ».
Si noti che per tal modo la legge esclude esplicitamente che il privi-
legio[sia di mera forma e non di sostanza, poichè fra le norme applica-
bili all’esazione dei tributi fondiari si comprendono quelle sancite dal
codice civile, per le quali fra l’altro il creditore verso i debitori morosi
a ha diritto di prelazione.
Gli altri privilegi e diritti che dànno ai consorzi le leggi 25 [dicembre
1883 e 28 febbraio 1886 sono:
1° la (dispensa per un trentennio, ai fondi migliorati dal consorzio,
di pagare una ]Ìmaggior tassa fondiaria per la plusvalenza;
2° l’esenzione dalla tassa di registro per i primi quattro anni degli
atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e
-G degli atti necessari all’esecuzione dei lavori (costituzione di servitù, ecc.),
I nonchè per l’acquisto delle acque di irrigazione, riducendola ad una
tassa fissa di L. 10, ove una minore non sia dovuta per legge;
3° la facoltà di contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti
| a condizioni di favore; e
4° il diritto a concorsi nelle spese per la costruzione di serbatoi,
costruzione di canali, estrazione e condotta delle acque da parte dello
Stato, dei Comuni e delle Provincie.
Il riconoscimento legale, di cui all’art. 2 del codice civile, non è
dunque concesso ai consorzi amministrativi irrigui, in conformità della
regola generale, dal potere esecutivo per mezzo dell’ assenso regio:
secundum legem; ma, per la via straordinaria ed eccezionale, dal potere
C legislativo col magistero della legge: ope legis.
CAPITOLO III.
Le leggi relative ai consorzi di difesa.
87. I consorzi di difesa si propongono di costruire e mantenere
le opere atte a riparare i beni particolari ed i territori dei Comuni e
delle Provincie dalle invasioni dei fiumi, dei torrenti e delle acque
pubbliche.
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E 38-39 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 39
28. I consorzi di difesa, in quanto non sieno preesistenti, perchè in
tal caso si reggono con gli antichi loro statuti, sono regolati dalle leggi
seguenti:
Codice civile, articoli 537-539; 657-661; legge sulle opere pub-
bliche del Regno 20 marzo 1865, n. 2248; regolamento per la costitu-
zione dei consorzi per le opere idrauliche di seconda categoria 9 feb-
braio 1888, n. 5231; legge sulle opere pubbliche del Regno 30 marzo 1393,
n. 173; decreto e regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi
d’acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella prima e seconda
categoria e per l’accertamento e denuncia delle contravvenzioni alle
prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche 7 marzo 1895,
n. 86; modificazioni alle disposizioni concernenti le opere idrauliche (1)
di terza, quarta e quinta categoria 7 luglio 1902, n. 304; testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
25 luglio 1904, n. 523; legge concernente provvedimenti per opere idrau-
liche e per opere idrauliche-forestali dei bacini montani 22 dicembre
1910, n. 919; provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei
bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni
13 luglio 1911, n. 774.
CAPITOLO IV.
Ciassificazione delle opere idrauliche.
29. Per effetto della legge del 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrau-
liche modificata dalla legge del 13 luglio 1911, n. 774, tali opere sono
classificate in cinque categorie.
Appartengono alla prima categoria:
le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell’alveo
dei fiumi di confine.
Alla seconda:
a)le opere lungo i fiumi arginati e loro confiuenti, parimenti argi-
nati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini o difese
continue, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una
provincia;
b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si
fanno a fine di regolare i medesimi fiumi.
(1) Le nostre leggi dicono opere idrauliche quelle che riguardano la sistema»
zione di fiumi e correnti; Opere di bonificazione quelle che si propongono il
risanamento dei terreni; Opere marittime quelle che si compiono nei porti e
sulle spiaggie.
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40 EDOARDO SPEROTTI $ 40-42
Alla terza:
le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e-loro bacini montani, non
comprese fra quelle di prima e seconda categoria, che insieme alla
sistemazione del corso d’acqua abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade o altre opere di grande interesse pub-
blico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
b) migliorare il regime di un corso d’acqua, che abbia opere
classificate in prima e seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di
ghiaie o altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno
al territorio o all’abitato di uno o più Comuni 0, producendo impaluda-
menti, possano recar danno all’igiene o all’agricoltura.
Alla quarta:
le opere che non possono essere comprese nelle precedenti cate-
gorie e concernenti la sistemazione dell’alveo o il contenimento delle
acque:
a) dei fiumi e torrenti;
b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d’acqua.
Alla quinta:
le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di
città, di villaggi e di borgate contro un corso d’acqua e contro le frane.
Nessun’opera può essere dichiarata di seconda categoria se non per
legge.
40. Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede
mediante decreto reale sentita la Commissione centrale idraulico-fore-
stale e delle bonifiche.
Sulla domanda e proposta di classificazione in terza categoria ven-
gono sentiti i Consigli dei Comuni e delle Provincie interessate.
41. Per le opere da eseguirsi nelle Provincie venete l’istruttoria per
l'iscrizione delle opere in terza categoria, anzichè al Ministero, spetta al
Magistrato delle acque istituito a Venezia con la legge 5 maggio 1907,
n. 257.
CAPITOLO V.
Costituzione dei consorzi di difesa. Privilegi.
42. Consorzi volontari amministrativi. — I consorzi che riguardano
opere pubbliche possono sorgere per l’unanime libero consenso degli
interessati. Malgrado che questi consorzi ripetano la propria esistenza
da tale consenso e sieno quindi volontari, non isfuggono all’ingerenza
dell’autorità amministrativa, al punto che il loro statuto è soggetto alla
approvazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, come
diremo a proposito dei consorzi obbligatorii.
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S 43-46 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 41
Ne consegue che le medesime norme presiedono alla costituzione e
alla amministrazione tanto dei consorzi amministrativi volontari che
dei consorzi amministrativi obbligatorii.
43. Consorzi obbligatorii. — Ipromotori di un consorzio di difesa per
poter chiedere la costituzione del consorzio al Consiglio comunale ove si
tratti di opera concernente il territorio di un solo Comune, al Consiglio
provinciale se l’opera riguarda invece il territorio di più Comuni, devono
anzitutto sollecitare l’adesione di quanti proprietari possano risentire
vantaggio dall’ideato consorzio; far compilare da tecnici i progetti
Gelle opere e stabilire il piano finanziario della spesa; compilare l’elenco
dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.
ivanaloga domanda corredata dei predetti documenti dev’essere
indirizzata al sindaco nel primo caso, al prefetto nel secondo.
Qualora si tratti di consorzi che riguardano il territorio di più Pro-
vincie, la costituzione del consorzio è riservata al Ministero dei lavori
pubblici, previo parere dei Consigli provinciali interessati.
Consorzi generali di più Provincie e di più consorzi speciali per
costruire e mantenere grandi opere di difesa, rettificazione, inalvea-
mento possono venire costituiti per legge.
44. A formare i consorzi amministrativi concorrono in proporzione
del rispettivo vantaggio i proprietari possessori di tutti i beni immobili
di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risen-
tano utile diretto o indiretto, presente o futuro.
Sono compresi nel novero dei proprietari possessori lo Stato, le Pro-
vincie, i Comuni, i Corpi morali ed i privati.
Un consorzio di difesa istituito per l’eseguimento di un’ opera
s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione (art. 26, testo
unico).
45. Recesso dei consortisti. — Da un consorzio amministrativo di
difesa i consortisti possono recedere qualora cedano al consorzio i beni
loro compresi nel perimetro consorziale o qualora tali beni vengano com-
pletamente asportati dalle acque.
46. In forza della legge 25 luglio 1904, n. 523, art. 30, anche questi
consorzi riscuotono i contributi con le forme edi privilegi dell'imposta
fondiaria.
Malgrado che non manchi qualche sentenza contraria (1), si deve
ritenere che il privilegio è sostanziale come e quanto l’analogo privilegio
concesso ai consorzi di irrigazione.
(1) Mion contro Cassa di risparmio di Padova (Corte di cassazione di Firenze,
12 aprile 1897): Ai contributi dei consorzi di scolo (quindi anche di difesa,
vedi cap. YI) non compete il privilegio dell'imposta fondiaria, di cui all'art. 196
del codice civile.
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49 EDOARDO SPEROTTI
CAPITOLO VI.
Le leggi sui consorzi di scolo. Loro costituzione. Assegnazione delle spese.
47. I proprietari di terreni, che mancano di scolo naturale, per procu-
rare loro un sufficiente scolo artificiale, in forza della legge 25 luglio 1904,
n. 523, possono costruire nei terreni sottostanti i canali e le altre opere
necessarie. Questi canali e queste opere riflettono terreni coltivabili ma
che per effetto del ristagnare delle acque meteoriche dànno produzione
scarsa ed incerta.
48. I proprietari di siffatti terreni provvedono alla costruzione ed
alla manutenzione delle opere riuniti in consorzio.
I consorzi di scolo si istituiscono e si amministrano con quelle stesse
norme che regolano i consorzi di difesa. La legge 25 luglio 1904, n. 523,
dispone soltanto (art. 64; legge 1865, art. 128) che le spese sieno a carico
esclusivo dei proprietari e che (art. 65; legge 1886, art. 129) i possidenti
interessati sieno uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere
determinati dalla comunanza degli interessi e dalla divisione territoriale
del Regno. Soggiunge ancora: I fondi che godono del beneficio di uno
scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e la
circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più
tronchi ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.
Le antiche assunterie emiliane erano considerate amministrazioni
di pubblico interesse, tanto che la medesima assunteria comprendeva
e comprende proprietari che scolano i loro fondi in fossi 0 cavedoni asso-
lutamente- distinti fra loro ed indipendenti.
CAPITOLO VII.
Le bonificazioni agricole ed igieniche.
49. La bonificazione ha per iscopo di rendere coltivabili terreni impro-
duttivi e di risanare l’aria viziata dai miasmi palustri.
50. La bonificazione si ottiene per colmata, mediante la immissione
di torbide, che rialzano la superficie del terreno; per prosciugamento,
mediante macchine e canali o mediante canali soltanto a seconda del-
l’altimetria della zona da bonificare; per fognatura, mediante special-
mente l’uso di draini (tubi di scolo posti sotto la superficie del terreno),
o finalmente anche mediante la sommersione.
91. Le bonificazioni sono idrauliche, agricole od integrali e igieniche.
La bonifica idraulica non si propone che di mettere i fondi in condi-
zioni da poter essere produttivi; la bonifica agricola o meglio integrale —
$ 52-54 1 CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 45
si dice agricola anche per contrapposto ad igienica — si prospetta tutto
il complesso problema economico e sociale dell’industria agricola e si
propone non soltanto di prosciugare il suolo, ma anche di appoderarlo,
mediante la costruzione di fabbricati colonici igienici, di costruirvi
comode strade, di dare ai coloni acqua potabile.
La bonifica igienica non si propone che il miglioramento delle condi-
zioni igieniche d’ambiente.
La colmata, il prosciugamento e la fognatura possono impiega:si
per ogni specie di bonificazione; la sommersione, soltanto per la bonifi-
cazione igienica.
52. La bonificazione integrale con la legge 13 luglio 1911, n. 774, non
è più una semplice aspirazione.
Il legislatore, che ha sempre dimostrato grande sollecitudine per le
bonifiche in genere, con questa legge, più ancora che con la legge sul-
l’agro romano, provvede al duplice scopo d’ogni bonifica: fertilizzare e
colonizzare.
CAPITOLO VIII.
Le leggi relative ai consorzi di bonifica.
53. I consorzi di bonifica sono regolati dalle seguenti leggi:
Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni
delle paludi e dei terreni paludosi; legge 7 luglio 1902, n. 333, che sta-
bilisce il riparto della spesa per le opere di bonifica dichiarate di prima
categoria; regolamento 8 maggio 1904, n. 368, per l’esecuzione delle ©
Gue leggi precedenti; testo unico 1° novembre 1905, n. 647, delle leggi
pel bonificamento dell’ Agro romano e sulla colonizzazione dei beni dema-
niali dello Stato; regolamento 20 novembre 1905, n. 661, relativo alla
predetta legge; modificazioni 28 febbraio 1909, n. 312, al regolamento
sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi; regolamento
18 aprile 1909, n. 487, per il personale di custodia delle opere di bori-
ficazione delle paludi e dei terreni paludosi; legge 13 luglio 1911, n. 484
per la sistemazione idraulico-forestale dei |bacini montani, per le altre
opere idrauliche e per le bonificazioni.
CAPITOLO IX.
Classificazione delle bonificazioni.
54. Le opere di bonificazione sono di due categorie: di prima, se prov
vedono principaliffente ad un grande miglioramento igienico, se ad un
grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio
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44 EDOARDO SPEROTTI $ 55-60
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igienico; di seconda, se esse non presentano alcuno di questi speciali
caratteri.
55. Le opere di bonificazione classificate in prima categoria risultano
dai decreti reali 2 luglio 1885, n. 3261, serie 3%; 11 ottobre 1885, n. 3455,
serie 32 ed 11 gennaio 1887, n. 4324, serie 3®, nonchè dall’art. 63 del testo
unico 22 marzo 1900, n. 195.
CAPITOLO X.
Costituzione dei consorzi nelle opere di bonificazione. Privilegi.
56. Le opere di bonificazione di prima categoria sono eseguite dallo
Stato o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni o dai consorzi dei
SCA interessati; sono mantenute dai proprietari.
Le opere di seconda categoria si eseguiscono e si mantengono
dei consorzi degli interessati, dalle Provincie, dai Comuni, nonchè
da semplici privati: però si hanno consorzi amministrativi di boni-
ficazione tanto per le opere di prima, quanto per le opere di seconda
categoria.
57.1 consorzi perle opere di bonificazione sono volontari cd obbligatori.
I consorzi volontari, due anni Gopo la loro costituzione, presentan-
done domanda al prefetto, DO chiedere di essere dichiarati consorzi
obbligatorii.
58. I consorzi volontari, per essere riconosciuti, devono trasmettere al
prefetto i loro atti costitutivi, perchè vengano pubblicati nel Bolla
degli annunzi ufficiali della Prefettura.
59. I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione,
che non abbiano aderito al consorzio, possono, per l’art. 27 della legge
22 marzo 1900, nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichia-
rare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al consorzio mede-
simo, e l'acquisto è obbligatorio per il consorzio. Malgrado l’art. 41 della
legge 13 luglio 1911, è una facoltà non solo eccessiva, ma illogica.
Si osservi che non può trattarsi di consorzi volontari, perchè senza
il consenso unanime degli interessati non possono costituirsi e però non
potrebbero esistere da due mesi, se qualche interessato non vi avesse
aderito. Se trattasi di consorzi obbligatorii, siccome tutti i proprietari
contrari potrebbero valersi di tale facoltà, i consorzi stessi diver-
rebbero essenzialmente volontari.
69. Per le opere di bonificazione di prima categoria si costituiscono
speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi:
a) corrispondere le quote di contributo;
b) assumere la concessione dei lavori;
c) mantenere le opere eseguite.
$ 61-65 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 45
61. Diciamo ora dei consorzi di cui alle lettere a e d.
Diremo più innanzi dei consorzi di manutenzione.
I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono
con deliberazione dell’assemblea generale assumersi l’obbligo di versare
al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle pro-
prietà consorziate.
In tal caso essi provvedono al riparto fra i consorziati del contributo
ed alla sua esazione.
Divenuta esecutiva la predetta deliberazione dell’assemblea, funzio-
nano da consorzi di bonifica, conservando i loro istituti in quanto non
sono contrari alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
62. I proprietari non consorziati possono ottenere di essere aggre-
gati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo l’ubicazione dei loro fondi.
63. Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro
di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione del-
l'assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale
di bonifica.
Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti,
è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica.
64. Il consorzio che prende l’iniziativa trasmette agli altri la sua
proposta corredata:
a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte
diverse per Provincie, Comuni e comprensori;
b) dell’elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel peri.
metro della bonifica con l’indicazione delle rispettive superfici e imposte
erariali;
c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla.
presunta spesa e sui vantaggi conseguibili;
d) ove lo ritenga opportuno, del disegno di statuto, secondo le
prescrizioni del regolamento 8 maggio 1904, art. 29. <
65. Ove nel perimetro della bonifica non esistano consorzi idraulici
o esistano consorzi e proprietari non aggregati, qualunque interessato
può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al
prefetto la relativa proposta corredata dei documenti più sopra accen-
nati e dell’elenco delle proprietà interessate non consorziate.
Il prefetto:
a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;
b) determina la estensione della superficie e l’ammontare dell’im-
posta erariale necessari a costituire la naaggioranza d’interessi;
c) invita i presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero
nel perimetro della bonifica, a riunire le assemblee generali per delibe-
rare sulla costituzione del consorzio, sul disegno di statuto e sulla nomina
dei delegati, che dovranno concorrere a formare la deputazione prov-
visoria del nuovo ente; e finalmente
46 FEpoarDO SPEROTTI $ 66-71
d) convoca i proprietari non consorziati o non appartenenti 4
consorzi interamente compresi nel perimetro della bonifica, perchè deli-
berino sugli stessi oggetti di cui alla lettera b.
65. Se la proposta di costituzione del consorzio speciale ha ottenuto
l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la
maggioranza degli interessi, il prefetto trasmette tutti gli atti relativi
alla pratica al Ministero dei lavori pubblici, che promuove il decreto
reale per la costituzione del consorzio stesso, con proprio decreto approva
il perimetro definitivo della bonifica e, ove occorra, lo statuto della nuova
imione.
87. I consorzi idraulici che entrano a far parte di un nuovo consorzio
speciale di bonifica non perdono la loro personalità e sono come altret-
tanti elementi di esso.
68. La pubblicazione si effettua dal prefetto mediante il deposito
nell’ufficio comunale degli atti per la parte relativa a ciascun Comune
e per un periodo di quindici giorni e mediante affissione per uguale ter-
mine degli atti completi nell’ufficio di Prefettura.
69. La maggioranza d’interessi è costituita da più della metà della
estensione e da più della metà dell’imposta erariale dei beni compresi
nel perimetro della bonifica.
70. Emanato il decreto reale di cui sopra, comincia il còmpito della
deputazione provvisoria.
La deputazione provvisoria, secondo che il consorzio speciale è for-
mato da consorzi idraulici preesistenti nel perimetro della bonifica o
per iniziativa di altri, come abbiamo detto, è costituita dai presidenti
dei consorzi idraulici promotori o da delegati eletti dagli interessati e
in quel numero che il prefetto ha fissato.
La deputazione provvisoria, se lo statuto non fu proposto dai pro-
motori del consorzio o la proposta non fu accettata, formula il progetto
di statuto e lo fa pubblicare dal prefetto, dal quale fa anche convocare
l'assemblea, per l'approvazione dello statuto se del caso e per la nomina
della rappresentanza definitiva del consorzio.
71. Quando lo Stato ha pressochè compiuta una bonifica, il Mini-
stero fa pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle
opere, da cui risultino:
a) l'indicazione del consorzio speciale istituito nel modo già
esposto o in mancanza l’elenco dei consorzi compresi per intero nel peri-
metro della bonifica e delle proprietà interessate direttamente;
b) l’elenco delle proprietà interessate indirettamente col loro riparto
in zone o in classi in ragione di beneficio e con la determinazione della
quota percentuale di spese di manutenzione a carico di ciascuna classe
e di ogni ettaro;
c) l’elenco delle rendite eventuali prodotte dai territori da boni-
ficore. i
Mean
& 72-75 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 47
Con il manifesto di pubblicazione il prefetto:
a) invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a
costituire il consorzio speciale volontario per la manutenzione delle opere
ed a procedere alla nomina della deputazione provvisoria;
b) designa i\presidenti dei consorzi interessati e i proprietari, che
— in caso di costituzione obbligatoria del consorzio — dovranno far
parte della deputazione provvisoria.
Scaduto il termine della pubblicazione il Ministero statuisce sulle
opposizioni e provvede:
a) all’approvazione|dell’elenco delle proprietà indirettamente inte-
ressate col riparto in zone e la quota percentuale come al manifesto di
pubblicazione;
b) alla costituzione anche coattiva del consorzio ed alla nomina
della deputazione provvisoria.
#2. La deputazione provvisoria entro due mesi deve compilare il
progetto di statuto a norma degli articoli 29 e 46 del regolamento
8 maggio 1904.
Lo statuto è sempre soggetto all’approvazione del Ministero, nella
forma e con le modificazioni ritenute oppertune.
783. I proprietari indirettamente interessati nella bonifica hanno diritto
di essere ammessi a far parte del consorzio.
74. Privilegi. a) 11 contributo è un onere reale gravante sui fondi
e la sua riscossione viene fatta con le forme ed i privilegi in vigore per
la riscossione dell’imposta fondiaria.
A tale effetto gli agenti della riscossione dei consorzi sono investiti
delle facoltà attribuite agli esattori comunali.
b) Tutti gli atti che un consorzio di bonificazione compie nel proprio
interesse sono registrati con il diritto fisso di una lira.
Anche le operazioni ipotecarie a favore di un consorzio di bonifica
sono soggette al diritto fisso di una lira.
c) L'aumento redditizio di un fondo, per effetto della bonificazione,
è esente dall’imposta fondiaria per un ventennio a contare dal giorno
in cui le opere dovevano essere compiute.
d) E ancora, l’aumento di valore prodotto dalle opere di bonificazione
non accresce i diritti di decima o gli eventuali altri canoni a carico dei
fondi medesimi, salvo però sempre il disposto dei titoli speciali relativi
a tali decime e a tali canoni.
79. La nuova legge 13 luglio 1911, con l’art. 30, provvede perchè i
consorzi di bonificazione possano divenire, come è generalmente neces-
sario che divengano per raggiungere il massimo progresso agricolo, anche
consorzi di derivazione a scopo irriguo: « i progetti tecnici potranno
comprendere l’allacciamento delle acque alte, studiato in modo da per-
mettere di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni
bonificati ».
48 EDOARDO SPEROTTI 876-738‘
RO
78. I consorzi già costituiti o che si costituiscano per l'esecuzione
o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più
Comuni devono sostituirsi ai Comuni stessi per la provvista di acqua
potabile nel territorio consorziato.
A tale scopo possono stipulare con la Cassa dei depositi e prestiti
mutui passivi al saggio molto mite, in vero, del 2 per cento: lo Stato pasa
all'istituto mutuante la differenza fra il saggio corrente e il 2 per cenio
pagato dal consorzio.
CAPITOLO XI.
È
È
Grganizzazione del consorzio. Assemblea. Consiglio dei delegati.
Consiglio di amministrazione.
"?.Il potere deliberante risiede nell’assemblea dei consorziati, la quale i
può delegare l’esercizio di una parte considerevole dei proprii diritti
ad un collegio di persone sceite nel suo seno e che prendono nome di |
delegati o deputati.
Il potere esecutivo, la mente direttiva del consorzio, risiede nel con-
siglio di amministrazione.
78. Nei consorzi numerosi la pratica di affidare a pochi le sorti del
consorzio è suggerita da molte e molte ragioni che la giustificano e la
raccomandano ad un tempo.
Infatti: |
1° ogni assemblea rappresenterebbe una spesa ed un lavoro non
sempre trascurabili;
2° molti consortisti abitano villaggi od anche fattorie lontane dalla
sede consorziale e, in molti casi, senza comode vie di comunicazione;
3° questioni gravi, che esigono lunghi dibattiti, possono sorgere
quando il lavoro dei campi assorbe intera l’attività dell’agricoltore;
4° non è sempre facile trovare un’aula sufficientemente capace ed
arredata;
5° date le ragioni precedentemente esposte, le assemblee non
potrebbero essere convocate che di rado, obbligandole ad estendere di
soverchio le facoltà del potere esecutivo, a tutto danno proprio e del
controllo.
Inoltre la scarsa coltura di molti e molti dei nostri piccoli agricol-
tori rende inutile, e non seevro di pericoli, il loro intervento alle assemblee.
Incapaci di giudicare di una proposta, purtroppo votano a norma
di quanto viene loro suggerito dalla persona verso cui si sentono in
gnalche soggezione e ciò avviene spesso senza plausibili motivi.
In tal caso riescono un pericolo grave se la persona, della quale
subiscono l’influenza, propugna, sia pure in buona fede, disegni perni-
ciosi al consorzio.
E TT ER € E e SE 7
8 79 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 49
Si potrà sostenere che il naturale buon senso si opporrà vittorioso
alle pressioni; che l’interesse proprio è così vivamente sentito da acuire
sufficientemente la perspicacia dell’universale, da suscitare il necessario
spirito di indipendenza; che i meno capaci non tarderanno a progredire
nelle attitudini necessarie ad ogni buon amministratore, di maniera che
in poco temporappresenteranno perilconsorzio forze attive ed utilissime.
Senza negare ogni contenuto di verità a siffatte argomentazioni, è
pur forza ammettere che il naturale senso comune e l’interesse indivi-
duale non bastano a trionfare dell’ignoranza, specie nelle questioni più
gravi ed urgenti, in quelle questioni precisamente in cui più intense,
più prepotenti si fanno le pressioni, e nelle quali è d’uopo della maggiore
indipendenza e della maggiore competenza; che il progredire di menti
rozze, e talvolta anche rozzissime, è lento e diificiie e pochissime assemblee
non bastano per certo alla bisogna; che, finalmente, non sono i consorzi
una scuola.
Il naturale buon senso, l’interesse individuale serviranno per sce-
gliere a delegati, e non sarà piccolo beneficio per il consorzio, persone
integre, zelanti e capaci.
Un confronto con le società per azioni, nelle quali l'autorità emi-
nente risiede in modo assoluto ed esclusivo nell’assemblea degli azio-
nisti, non si può seriamente nemmeno proporre, perchè in molti consor-
ziati è nulla l’attitudine a bene amministrare l’azienda comune, mentre
generalmente grande è negli azionisti; perchè le esigenze amministrative
nelle due specie di enti sono completamente, sostanzialmente diverse.
L’assemblea prende le sue deliberazioni a maggioranza di voti.
79. La maggioranza può essere d’interessi o di persone.
La maggioranza d’interessi è diversamente determinata a seconda
della diversa specie di consorzi. In generale si potrebbe dire che il mag-
giore o minor grado d’interesse di un consortista è indicato dal contributo
che deve al consorzio.
In particolare nei consorzi di irrigazione può venire determinata in
ragione della quantità d’acqua sottoscritta; ovvero delle ore per le quali
ciascuno ha diritto di godere dell’acqua consorziale; 0, finalmente, in
ragione della superficie dei poderi vincolati al consorzio.
Nei consorzi di difesa il grado diinteresse è determinato in base alla im-
posta principale suiterreni e sui fabbricati, gravante il fondo consorziato.
Neiconsorzidiscolo e di bonifica è determinato col eatasto consorziale.
Nella maggioranza di persone ogni consortista dispone di un voto.
Anche nei consorzi, per un senso di alta moralità, si è posta, benchè
senza fortuna, la questione dell’esonero delle quote minime: ripugna
infatti privare, come qualche statuto dispone, i piccoli proprietari e pos-
sessori del voto pur mantenendo fermo per essi l’obbligo del contributo.
La maggioranza è assoluta o relativa. Assoluta se è costituita da oltre
metà degli interessi rappresentati nel consorzio o delle persone che lo
6
50 EDOARDO SPEROTTI $ 80-82
DS
compongono. Relativa se è costituita da oltre metà degli interessi 0
dei consorti rappresentati in una adunanza.
Tl consorzio ha facoltà di seguire quel criterio che crede; si può richia-
mare all’articolo 678 del codice civile, il quale dispone che le delibera-
zioni siano prese a maggioranza assoluta d’interessi.
80. Le attribuzioni, che l'assemblea deve serbare a sè, sono:
1° la nomina dei delegati;
20 le modificazioni al perimetro consorziale;
3° le modificazioni allo statuto;
4° lo scioglimento del consorzio;
5° le eventuali questioni non affidate esplicitamente nè al con-
siglio dei delegati, nò al consiglio di amministrazione.
81. Il consiglio dei delegati nelle sue adunanze ordinarie:
1° nomina i membri del consiglio di amministrazione;
20 provvede alla revisione ed approvazione del preventivo e del
rendiconto.
Nelle adunanze straordinarie tratta:
1° del piano finanziario, mercè cui ottenere i mezzi necessari i alla
esecuzione dei lavori;
20 dell’ordine di esecuzione dei lavori stessi;
3° del servizio di esattoria e di cassa;
40 della nomina e del licenziamento degli impiegati.
La carica di delegato è ordinariamente gratuita. In qualche consorzio
sono concessi il rimborso delle spese ed i gettoni di presenza.
Nel caso che l’assemblea serbi a sè l’esercizio diretto ed integro del
potere deliberante, deve naturalmente compiere anche le funzioni che
spetterebbero al consiglio dei delegati.
Nell’Associazione generale d’irrigazione vercellese i soci hanno solo
il diritto di voto: nominano i deputati, e l'assemblea dei deputati « è inve-
stita del potere supremo dell’universalità dei soci ». Ma questa florida
Associazione conta circa 15.000 membri ed irriga 50.000 ettari di terreno.
82. Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio dei dele-
gati, che ne designa il presidente.
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono frequenti. Gli
interessi di un consorzio sono troppi in numero e troppo ponderosi,
perchè non esigano, specialmente nei primi anni di sua costituzione e
in alcuni periodi dell’anno, assidue cure.
Nelle assemblee e nei consigli di amministrazione dei consorzi di
difesa sono rappresentati lo Stato e la Provincia, qualora Stato e Pro-
vincia concorrano nella spesa per la costruzione delle opere.
Il consiglio di amministrazione:
1° compila i regolamenti e li fa applicare;
2° studia il piano finanziario, e, dopo che è stato approvato dal
consiglio dei delegati, lo effettua;
$ 83 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 51
5° chiede la dichiarazione di pubblica utilità, e l'autorizzazione
di riscuotere i contributi coi privilegi fiscali;
4° provvede all’appalto ed all’esecuzione dei lavori;
5° alla compilazione dei ruoli;
6° alla preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
7° ai servizi di esattoria e di cassa;
8° sopraintende alla sicurezza ed alla conservazione delle opere
consortili;
9° propone l’organico degli impiegati e le sue variazioni;
10° sorveglia gli impiegati, che, in caso d’urgenza, sospende dal-
l'ufficio e provvisoriamente sostituisce;
11° effettua, a spese dei morosi, i trasporti censuari dei beni com-
presi nel consorzio e che abbiano subìto dei trapassi;
12° dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio
dei delegati;
15° rappresenta il consorzio per mezzo del suo presidente o di chi
ne fa le veci;
14° in generale adotta quei provvedimenti, che non competono
all’assemblea, nè al consiglio dei delegati, e sono necessari per il rego-
lare andamento dell’azienda consorziale ed a salvaguardare i diritti
di essa. i
88. Le deliberazioni delle assemblee generali, del consiglio dei dele-
gati e del consiglio di amministrazione nei consorzi amministrativi sono
soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e delle
giunte comunali (1).
(1) Ai consorzi sono applicabili;
a) gli articoli 205 a 210, 212 a 214 e 313 del testo unico della legge
comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269;
b) l'articolo 211, nn. 1, 2,3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di
operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero:
ART. 205. — Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei consigli
comunali e delle giunte municipali, escluse le deliberazioni relative alla mera
esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei sindaci trasmesso
ai prefetti, e rispettivamente ai sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data.
Il prefetto, o il sottoprefetto, ne manda immediatamente ricevuta all’ammi-
nistrazione comunale.
ART. 206. — Il prefetto, o il sottoprefetto, esamina se la deliberazione:
1° sia stata presa in adunanza legale e con l’osservanza delle forme che
la legge prescrive;
2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.
Art. 207. — Se il prefetto, o il sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta
di cui all’articolo 205, sospende con decreto motivato l’esecuzione della delibera-
zione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al pre-
fetto, se sia emanato dal sottoprefetto.
3 A
52 EpoARDO SPEROTTI $ 84-85
e —_—_——_— eee
Per i consorzi di difesa e di scolo però si ammette che gli speciali
statuti e regolamenti possano provvedere diversamente, ciò che inva-
lida addirittura la prescrizione medesima.
84. Il numero degli uffici distinti e la loro estensione dipende dal-
l’importanza del consorzio e dal periodo di sua esistenza, perchè ben
maggior lavoro si esige allorquando si stanno costruendo le opere e non
sono estinti i mutui assunti, di quello che non abbisogni quando devesi
solamente provvedere alla manutenzione dei cavi costrutti, ed alla
ordinaria amministrazione aziendale.
L'organismo, di cui faccio parola in questo paragrafo, è adatto ad
un grande consorzio, che sia in condizioni di estensione e di tempo ana-
loghe a quelle che ho supposto nel quesito di registrazione in fine del
presente lavoro.
Gli uffici di un consorzio sono: segreteria ed economato; ufficio tecnico,
ragioneria, esattoria e cassa.
85. La segreteria:
1° riceve le lettere, che classifica e ordinatamente raccoglie;
20 prepara le missive e le risposte;
3° stende i processi verbali delle adunanze del consiglio di ammi-
nistrazione, del consiglio dei delegati e delle assemblee. Se pur questi
ultimi non sieno fatti da notaio per atto pubblico.
x
Art. 208. — La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto
del prefetto, o del sottoprefetto, o se il decreto di sospensione non è pronunziato
entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti
consuntivi.
Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d’urgenza, quando
la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o
danno nel ritardarne l'esecuzione.
Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, pronuncia, con deereto motivato,
l’annullamento dell’atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all’articolo 206.
L’annullamento non potrà essere pronunziato dopo trascorsi trenta giorni
dalla data della ricevuta, di cui all’articolo 205.
Art. 209. — Contro il decreto d’annullamento può il consiglio comunale
ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo
del re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Art. 210. — Il prefetto per l’esercizio delle facoltà di cui agli articoli
precedenti può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crederà necessarie.
Il prefetto, o sottoprefetto, potrà verificare la regolarità del servizio degli
uffici comunali.
In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze
loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedi-
zione degli affari in ritardo.
Art. 212. — Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio una
azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa
"POT € +
ria
$ 85 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 53
Generalmente non mette conte di tenere speciali uffici di protocollo,
di copia e spedizione, di archivio e di economato, e però le funzioni loro
si assegnano ad altri uffici, d’ordinario alla segreteria.
Di tutti gli atti ricevuti e trasmessi si tien nota in un registro detto
appunto protocollo.
Il protocollo può assumere questa forma:
16 CR Mese Le
|
i Data Data Classifica-
Î Anteatti della e numero DunieN OGGETTO Evasione zione
) presentazione | dell’esibito d'ordine d'archivio
|
|
i I | I
| CA
| | | |
| | |
L'ufficio di copia e spedizione deve provvedere alla copia degli atti
e lettere da trasmettere ed alla spedizione di essi.
L'archivio custodisce i registri chiusi, la corrispondenza ricevuta, i
documenti ed i titoli estinti.
agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione della Giunta provinciale
amministrativa nella cui giurisdizione è posto il Comune.
Art. 213. — Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il con-
siglio comunale, di fare d’ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese
obbligatorie.
Art. 214. — Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non
dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comu-
nale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la
Giunta provinciale amministrativa.
ART. 313. — Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver
luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e
darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per
antecedenti deliberazioni esecutorie.
ART. 211. — Sono sottoposte all’approvazione della Giunta provinciale
amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano:
1° l’alienazione d’immobili, di titoli del Debito pubblico, di semplici titoli
di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contratta
zione di prestiti;
2° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro, quando non si
volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche o verso la Cassa depositi e
prestiti o all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni del Tesoro;
3° le locazioni e le conduzioni oltre i dodici anni;
4° le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni,
4 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24.
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LA EDOARDO SPEROTTI ‘886
L’economato provvede all'acquisto, alla custodia ed alla distribu-
zione degli oggetti di cancelleria; all’acquisto dei bolli e francobolli;
alle spese di riscaldamento, di illuminazione e di manutenzione dei locali ;
alle spese di posta, di telegrafo, di telefono ed a tutte le altre, esigue e
frequenti. Ha quindi una piccola cassa ed i registri relativi,
In qualche consorzio il segretario dev'essere un avvocato perchè la
segreteria funge anche da ufficio legale. Rivede i documenti prodotti
dai proprietari dei terreni espropriati o sottoposti a servitù d’acquedotto
(cauzioni); stende i contratti e ne conserva gli originali e le copie.
In generale però si preferisce affidare queste mansioni a liberi pro-
fessionisti.
86. L'ufficio tecnico ha essenziale importanza ed estensione grandis-
sima durante il periodo di esecuzione delle opere consortili. Di poi con-
serva molta importanza, ma assume più modeste proporzioni.
È preposto:
1° all’esecuzione delle opere da costruire in economia;
2° alla sorveglianza ed al collaudo dei lavori dati in appalto;
3° alla compilazione del catasto consorziale;
4° alla redazione dei progetti di opere;
5° allasicurezza ed alla conservazione dei canali ed altri manufatti;
6° alla formazione degli orari;
7° rivede e liquida in linea tecnica i conti di operai ed appaltatori;
richiesto dal consiglio d’amministrazione, esprime il proprio parere sopra
tutte le questioni tecniche riflettenti il consorzio.
Molte volte l’ufficio tecnico è diviso in due o più sezioni: una presso
la sede del consorzio, l’altra o le altre in villaggi, dai quali l’opera loro
possa riuscire più pronta ed efficace.
Dell’ufficio tecnico fanno parte i guardiani, detti anche acquaioli e
campari, i quali, prima di essere assunti in servizio, devono provare di
possedere i requisiti seguenti:
1° essere maggiori di età ed avere adempiuto agli obblighi della leva;
2° saper leggere e scrivere;
3° non essere mai stati condannati per delitti portanti pene restrit-
tive della libertà personale oltre un anno, o per reati contro la proprietà;
4° essere persone oneste e dabbene. È
Devono essere approvati dal prefetto e prestare giuramento innanzi
al pretore.
I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinati, fanno fede
in giudizio sino a prova contraria (1).
(1) Art. 45 della legge 21 dicembre 1890, che regola il servizio e le attribu-
zioni degli ufficiali cd agenti di pubblica sicurezza, e art. 106 del relativo regola»
mento 5 febbraio 1891.
8 87-91 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 55
87. L'ufficio di ragioneria studia:
1° il piano delle operazioni finanziarie, dalle quali ottenere i mezzi
per l’esecuzione dei progetti tecnici;
2° compila il preventivo ed il rendiconto;
3° tiene le scritture contabili;
4° redige i progetti dei prestiti e ne compila i piani d’ammorta-
mento;
5° compila i ruoli; rivede e liquida in linea contabile i conti di
ogni specie presentati da fornitori, operai, stazioni appaltanti, espro-
priati, legali, esattorie consorziali, ecc.
6° redige i mandati di riscossione e di pagamento.
88. Il consorzio può nominare un esattore speciale o affidare il ser-
vizio di esattoria agli esattori delle imposte dirette.
La nomina dell’esattore è vincolata all’approvazione prefettizia.
L’esattore è retribuito ad aggio; risponde a suo rischio e pericolo del
non riscosso per riscosso ed entro 12 giorni dalla scadenza di ogni rata
deve tenerne a disposizione del consorzio o versarne al cassiere consor-
ziale, se non riveste anche questa qualità, l’intero ammontare. All’esat-
tore, come ho già detto, il consorzio può affidare anche il servizio
i cassa.
L’esattore ha obbligo di prestare una cauzione uguale all’ammontare
di una rata delle contribuzioni consorziali, e di mantenere la cauzione
stessa a siffatto livello, elevandola, occorrendo, di quanto difetta.
Anche il cassiere deve prestare la cauzione stabilita dallo statuto.
89. L’esattore-cassiere deve entrambe le predette cauzioni.
La cauzione dell’esattore dev'essere in numerario, o in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato, ovvero l’ ammontare della cauzione dev'essere
garantito mediante ipoteca su beni stabili.
I titoli pubblici sono computati per 9/1, del loro valore, determinato
in base al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo
l’aggiudicazione dell’esattoria.
La cauzione, di cui ho detto sin qui, non devesi confondere col depo-
sito provvisorio, che l’esattore deve fare dopo aver dichiarato di accettare
la nomina e prima di entrare in carica, e che ha per iscopo di vincolarlo
ad assumere l’ufficio.
90. Il consorzio, che aspira ad ottenere mutui dalla Cassa dei depo-
siti e prestiti, deve avere un unico esattore e perciò, se il suo compren-
sorio si estende al territorio di più Comuni, deve nominare un esattore
speciale, mentre, se è compreso nei limiti di un solo Comune, può affi-
dare la riscossione dei contributi all’esattore delle imposte dirette.
91. Frequentemente, a fungere da esattore-cassiere i consorzi chia-
mano qualche azienda bancaria.
In forza dell’art. 3 della legge 19 giugno 1902, la durata dei contratto
esattoriale è, per regola, di 10 anni.
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56 LpoaRDO SPEROTTI i 8 02
Talvolta i portatori delle obbligazioni consorziali intervengono nella
stipulazione del contratto di esattoria e di cassa, imponendo che il ser-
vizio sia affidato ad un Istituto di credito di loro fiducia, il quale si
obblighi al pagamento puntuale degli interessi loro dovuti ed wi rim-
borso delle obbligazioni estratte.
92. Al vario edimportante lavoro amministrativo attendono agenti di
grado e di attitudini diverse, che devono essere organizzati rigidamente
e sapientemente. Alla rigida e sapiente organizzazione deve presiedere
un capo, che nei consorzi è il presidente del consiglio di amministra-
zione. E però la scelta del presidente vuol farsi con grande avvedu-
tezza, e deve cadere su persona che possa disporre del proprio tempo,
che sia pratica ed istruita, perchè non si può giudicare l’opera altrui se
non si sa fare e far bene; quindi il presidente dev'essere non solamente
onesto perciocchè non saprebbe fare il male, ma perciocchè non saprebbe
esimersi dal fare il bene; deve essere attivo, energico e di singolare auto-
rità morale, cosicchè gli riesca facile ottenere quella deferente e pronta
obbedienza, che è necessaria perchè il lavoro aziendale proceda ordinato
e sollecito.
Col minor numero possibile di impiegati devesi ottenere che tutta
le ineombenze d’ufficio sieno regolarmente compiute, e però è mestieri
che gli agenti sieno cittadini esemplari, capaci e volonterosi. Devono
rispondere dei danni che per loro colpa o negligenza seguissero al con-
sorzio. Non devono possibilmente avere altri uffici; dev'essere loro vietato
di entrare in rapporti d’affari col consorzio: le frodi nelle scritture,
osserva il Besta, sono molto meno difficili, allorchè essi possono avere
conto o partita aperta nell’impresa.
Ov’è possibile, devonsi mettere in opposizione di interessi fra loro,
cosicchè ciascuno serva di controllo agli altri. A rendere più difficili gli
accordi fraimpiegati è opportuno non affidare continuamente il riscontro
sull’opera altrui alla medesima persona, e scegliere a controllore chi per
studi, per età, per condizione sociale, per indole non sia stretto nè,
probabilmente, possa stringersi in amicizia col controllato.
I riscontri predisposti devono risultare da un qualche atto, da un
qualche segno esteriore, cosicchè non possano essere pretermessi.
Degli impiegati assunti si deve avere la maggiore fiducia, e dimo-
strargliela, ma in nessun caso allentare o permettere che sia allentato
quel controllo, capace di costringere chicchessia al rigoroso adempi-
mento del suo preciso dovere.
Il Guilbault a questo proposito serive:
« Peut-il charger sans contròle un employé de faire une affaire pour
lui, de mouvementer des valeurs, et d’éerire les résultats dans les livres?
« Poser cette question c’est y répondre.
« Quelle que soit la confiance qui doive étre accordée è un agent, il
n’est personne qui puisse conseiller une pareille manière de faire, ne
$ 92 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 57
fàt-ce que pour éviter de laisser germer dans la pensée jusque là honnéte
d’un employé l’idée de la possibilité d’un profit illicite ».
L’impiegato non deve lavorare perchè vi è costretto, ma di buona
volontà, di propria elezione, per alto sentimento del dovere. E però
sarebbe gravissimo errore dimenticare quale arcana potenza esercitino
su tutti, ma specialmente sugli animi gentili, la cortesia dei modi e
quelle attestazioni di stima, che non si possono e non si devono negare
a nessuno, che non ne abbia demeritato.
D'altra parte ciascun impiegato dovrà compiere lavoro proporzio-
nato alle sue forze e adatto alle sue attitudini. L’orario non deve essere
troppo faticoso, ma non deve nemmeno essere fisso, cioè a dire gli
impiegati devono essere assunti ad orario minimo normale determinato,
ma coll’obbligo di compiere regolarmente tutti i lavori d’ufficio, ordinari
e straordinari, senza retribuzioni suppletive; in una parola gli impiegati,
riguardo alle incombenze d’ufficio, non devono considerarsi assunti @
giornata, ma a cottimo.
Il Consiglio di amministrazione, molto opportunamente, alla fine
dell’anno potrà proporre al consiglio dei delegati per un premio speciale
gli impiegati che si sono segnalati per diligenza e per zelo, o che hanno
avuto molto lavoro.
Gli impiegati devono godere, appena nominati stabili, di uno sti-
pendio sufficiente a tutti i bisogni della vita, e tale stipendio dev'essere
anche progressivo.
La consuetudine di assumere agenti obbligati solamente ad un dato
numero di ore e a quei dati lavori non può dare buoni frutti. Essa con-
duce ineluttabilmente agli arretrati d’ufficio, che vengono affidati ad
avventizi o agli impiegati ordinari, perchè li compiano fuori orario.
Non è chi non veda come d’ordinario gli avventizi non possano essere
buoni impiegati. Assunti per poco tempo, non hanno stimolo a fare e far
bene. Non è facile trovarne di esperti e di attivi, ed è difficilissimo tro-
varne di bravi. Oltre a ciò si deve notare che questi impiegati avven-
tizi vengono a conoscere segreti d’ufficio, che non sanno sempre tacere,
perchè il silenzio è degli animi elevati o è dato a prezzo.
L’altro espediente non è meno pericoloso. Quando gli impiegati ordi-
nari sono autorizzati a compiere gli arretrati d’ ufficio fuori orario con
rimunerazione suppletiva, finiscono per dare poco nelle ore a stipendio,
poco più in quelle a rimunerazione e vengono a costare molto. Dànno
poco nelle ore a stipendio, perchè lo stipendio decorre anche a non
lavorare, e serbano quanto più possono per le ore a rimunerazione.
In queste poi dànno poco di più, perchè non vogliono esaurire i lavori
ed inaridire così una comoda fonte di lucro, e se pure fanno qualche cosa
di più è per far credere all’utilità della istituzione.
Alle norme di indole generale esposte non è possibile aggiungerne
alcuna che valga a determinare l’organico, perchè troppe sono le dispa-
Lan, alle dia
DI
58 EDOARDO SPEROTTI & 93-97
— — —T_y_——@<—k—_Pm———€mm_—m_—m_m_&—r——r€€€mr—_—___———r————____——+t_ — ———_—_—_—_—_—_—_—_—_—m—_+t_r____.r_ _
rità che corrono fra consorzio e consorzio; solamente mi limiterò a ram-
mentare la regola di non mettere in nessun modo gli impiegati di ragio-
neria alle dipendenze degli altri impiegati amministrativi o tecnici: il
controllo riuscirebbe poco efficace.
CAPITOLO XII
Progetti tecnici. Esecuzione delle opere. Assegnazione delle spese. Concorsi.
1. — Accesso alle proprietà private.
93. La costruzione di opere di irrigazione, di difesa, di scolo, di boni-
fica, implica, in via preliminare, studi e progetti che non si potrebbero
compiere e compilare se le persone tecniche incaricate degli uni e
degli altri non potessero ottenere l’autorizzazione di accedere alle private
proprietà.
94. La materia è disciplinata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359,
sull’espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale all’art. 7 sta-
tuisce che ingegneri, architetti e periti possano introdursi nelle proprietà
private, qualora ne sia loro concessa facoltà con decreto del prefetto 0
del sotto-prefetto.
85. La competenza del prefetto o del sotto-prefetto a concedere tale
autorizzazione è speciale ed assoluta, nè ammetterebbe, in conseguenza,
sostituzione dell’autorità superiore all’inferiore, come non ammette,
secondo la giurisprudenza prevalente, il ricorso gerarchico.
Il prefetto odil sotto-prefetto comunica il decreto ai sindaci dei Comuni
nei quali sono gli immobili, cui si riferisce il decreto stesso.
I sindaci alla loro volta devono partecipare agli interessati:
1° il decreto prefettizio, e ciò tre giorni prima che le persone, cui
fu concessa la facoltà di introdursi nei loro fondi, se ne valgano; e
20 i nomi delle suddette persone.
85. Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbligati
a risarcire i danni eventuali recati ai proprietari.
Il prefetto o sotto-prefetto, per assicurare il pagamento di questa
indennità, può preserivere il preventivo deposito presso il tesoriere pro-
vinciale governativo di una congrua somma.
2. — Consorzi di irrigazione. Progetti tecnici.
97. I consorzi di irrigazione devono compilare il progetto tecnico
delle opere anche per ottenere la concessione di derivare un’acqua
pubblica.
Me
$ 98 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 59
98. Sui progetti tecnici di irrigazione, considerata la grande libertà
che godono i relativi consorzi, credo necessario richiamare l’attenzione
dei lettori sopra le seguenti considerazioni di carattere puramente
amministrativo. i
Il progetto delle opere è l'argomento che ha maggiore importanza
fra tutti, perchè da esso dipende l’esito dell'impresa. Profondamente
studiato in ogni suo particolare, deve ottenere la incondizionata
approvazione di specialisti di indiscusso valore.
La spesa necessaria per l'esecuzione del progetto deve essere calco-
lata in maniera da evitare qualsiasi dolorosa sorpresa. I progettisti, per
il desiderio che il loro progetto venga tradotto nel campo dei fatti, la
calcolano quasi sempre al di sotto del probabile, e l’acqua, che pro-
mettono a 20, a 25, viene poi a costare in realtà 40, 50 ed anche 60.
Sopra questo punto non saranno mai troppi gli affidamenti che i con-
sorti dovranno ottenere da persone capaci e disinteressate.
Serive con molta verità il Gianzana:
« Se la facoltà di creare consorzi d'irrigazione si fosse arrestata alla
comunione di acque e cavi proprii già dei consortisti, non vi sarebbero
pericoli; — ma coll’interpretazione, che ora è più generalmente data
alla legge, di valere cioè l’art. 659 del codice civile ad autorizzare anche
la creazione di consorzi tra i proprietari delle zone d’asciutto per derivare
acqua comprata, facendo ex novo appositi cavi — i danni temibili sono
gravi, e l’esperienza di qualche anno lascia già travedere le peggiori
catastrofi.
« Di vero, se alle spese che s'incontrano nella costruzione dei cavi,
delle diramazioni e degli edifici, e nell’acquisto dell’acqua si aggiungano
quelle altre immense, che le colture irrigue richiedono per aumento di
scorte e di fabbricati, per movimento ed orizzontamento di terreni, si
vedrà tosto, che, se non si possiedono dai proprietari grandi capitali, è
ben difficile che non si riesca alla rovina, prima che i frutti delle intro-
dotte irrigazioni possano raccogliersi. Ora, i capitali da noi essendo
pochi, e le terre, massime quelle nuovamente rese irrigue, o rendendo nei
primi anni scarsamente, 0 solo a seguito di laute concimazioni ed abbon-
denti arature, ne venne pur troppo quello che era a temersi, i rovesci,
cioè, che incolgono il più spesso alle speculazioni anche buone, fatte con
danaro tolto a prestito. Abbiamo quindi veduto i proprietari rovinarsi
lè dove, teoricamente parlando, era inevitabile il conseguimento di
abbondanti ricchezze, alcuni consorzi sciogliersi, altri naufragare in un
mare di debiti, lasciando scosso il credito pubblico, sfiduciato l’amore
alle imprese agricole, ed arricchito solo qualche astuto, che comprò col
ribasso dei due terzi del valore le reti di cavi, che erano costate tesori.....
Nei consorzi d’oggi, gente che non aveva danaro per comprare un palmo
di terra concorse a spese, che, se duplicarono e triplicarono il valore
dei beni, richiedevano l’applicazione di altro maggior capitale per farli
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60 EDOARDO SPEROTTI i 699
; produrre colla nuova ed assai più costosa coltivazione irrigua; l'ente
consorzio prese a mutuo il capitale per costrurre i cavi; il piccolo pro-
prietario, quello per acquistare l’acqua ed ingrassare i terreni. e l’ope-
razione sembrò la cosa più semplice del mondo; ma quando fu l’ ora di
restituire, si trovò ehe se i beni avevano aumentato di valore, non era
ancora trascorso abbastanza tempo perchè si potesse restituire il capi-
3 tale mutuato, e così l'ente ed i proprietari che lo componevano dovet-
È tero soccombere (1) ».
n) 99. L'argomento è di vitale importanza: cedo la parola eloquente
due fatti, accaduti di recente nella medesima provincia.
7 a) Nel 1873 si costituì il Consorzio della bassa campagna veronese,
se: detto consorzio Giuliari, che, col regio decreto 30 novembre 1873, ottenne
JI l'investitura di 15 m? di acqua al minuto secondo, pari a litri 15.000,
Si da derivarsi dal fiume Adige, alla località del Pestrino. Il regio decreto
B° 16 giugno 1878 gli accordò di esigere i contributi dei consorti nei modi
e coi privilegi fiscali. Finalmente il regio decreto 27 giugno 1880 lo
autorizzò a procedere alle espropriazioni necessarie per causa di pub-
blica utilità.
Furono emesse obbligazioni al portatore, da L. 500 cadauna, frut-
tanti il 5 % netto, ammortizzabili con estrazioni semestrali in 50 anni,
per L. 2.840.000.
4 aan
#4”;
# La fede in un uomo, il co. Eriprando Giuliari, non meno che nella
Sa onnipotenza dell’irrigazione, rese dimentichi tutti della nuda e premente
A realtà. i
) Malgrado fossero da risolvere gravissime e vitali questioni:
‘f quella degli scoli, perchè a norma del progetto le acque esuberanti
(0
È:
LI
3
e le colaticcie dovevano andare nei eanali appartenenti ai Consorzi delle
Valli grandi veronesi e dell’alto Tartaro, mentre questi consorzi, con
troppo forti ed evidenti motivi giuridici ed economici, vi si opponevano;
quella delle sottoserizioni condizionate;
quella relativa all’insufficienza degli immobili vincolati al consorzio
in confronto delle quote assunte da molti consorziati;
quella dei mezzi finanziari, inadeguati allo scopo;
nalgrado tutto ciò l'assemblea, con deliberazione del 30 novembre
1873, volle fossero incominciati i lavori. I tre milioni furono consunti,
ma non compiute le opere; l’acqua, tanto attesa, costava già melto e
non una goccia erasi ancora immessa nei canali.
All’entusiasmo subentrava il dubbio pauroso, indi a poco la certezza
dell'impresa fallita. Delusioni, rovesci, liti, sventure: il triste epilogo di
un sogno dorato.
Dopo il pagamento della 6% rata di cedole e di titoli estratti. si sospo-
sero i pagamenti. I portatori adirono i tribunali e con pieno successo.
(1) Dei consorzi, ccc., par. 390.
I
rd
$ 100 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA
In luogo di un primo amministratore giudiziario, defunto verso la fine
del 1883, se ne nominò un secondo in persona dell’avv. Raffaele Milla,
competentissimo amministratore. Egli, studiata e compresa prestamente
la difficile posizione, con criterio fine e sicuro, scelse la sua via. Evitò,
per quanto gli fu possibile, le liti; fece i gettiti per pagare le imposte,
acciocchè il Fisco, per poche lire, non s’impadronisse di opere costate
milioni, e per provvedere alle spese di ordinaria amministrazione. Tentò
con tutti i mezzi un componimento amichevole cogli obbligazionisti.
Diede tempo in tal modo agli avvocati Everardo Scandola, Ema-
nuele Cuzzeri, l’illustre procedurista, e Gianni Grigolati, costituitisi in
comitato di salvamento, di raccogliere fra i consorziati quanto più pote-
rono e, con la irresistibile eloquenza del danaro sonante, di persuadere
i creditori ad accettare, a completa tacitazione dei loro diritti, ascen-
denti fra capitale ed interessi a complessive L. 600 per ogni obbliga-
zione, sole L. 300.
I beni vincolati al consorzio furono interamente liberati da qualsiasi
ipoteca, ed il consorzio fu disciolto, dando luogo ad una semplice comu-
nione.
b) Nello statuto del Consorzio dell’agro veronese il prozzo del-
l’acqua, per il servizio dei prestiti, era stabilito in L. 23 al litro; nel 1894
fu di lire 46! E malgrado fosse tanto elevato era insufficiente; infatti
il consiglio d’amministrazione di quel consorzio scriveva:
« Non pensiamo neppure cosa dovrebbe avvenire se dovesse essere
elevato al limite necessario per saziare le passività consorziali; a dirit-
tura un disastro per tutti, consorziati e creditori ».
Ma non soltanto alla spesa è necessario: por mente quando si devono
costrurre grandi opere irrigue.
Gautier derivò l’acqua del fiume d’Aignes, che scorre presso l’Orange,
per irrigare un podere di certo Arnou, intendente generale della macina.
er esperimento, fece scavare un piccolo canale con intenzione di allar-
garlo quando il tentativo fosse riuscito felicemente. Con sorpresa di tutti
si conobbe che le acque di quel fiume, sparse sul terreno, uccidevano
ogni vegetazione.
3. — Consorzi d'irrigazione. Derivazione di un’ acqua pubblica.
100. Nessuno può derivare acque pubbliche, se non ne abbia un titolo
legittimo o non ne ottenga la concessione per legge o dal Governo, la
quale è assoggettata al-pagamento di un canone, ed alle condizioni sta-
bilite dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644 e relativo regolamento
26 novembre 1893, n. 710.
Il canone non rappresenta il correspettivo dell’acqua concessa;
bensì la ricognizione da parte del concessionario dell’alto dominio dello
Stato sull'acqua derivata (Relazione Baccarini sul progetto presentato
62 EDOARDO SPEROTTI $ 101-103
alla Camera dei deputati il 3 dicembre 1878). La legge 1884 lo ha reso
non affrancabile, nè redimibile, e lo ha posto nella categoria delle tasse,
aevolvendolo al Ministero delle finanze. Le concessioni sono sempre fatte
senza pregiudizio dei diritti dei terzi: nemo plus în alium transferre potest
quam ipse habet e però lo Stato non assume per questo capo nessuna
garanzia verso i concessionari.
101. Le concessioni sono perpetue 0 temporanee.
Le concessioni perpetue, per molte buone ragioni, esposte dal Bac-
carini nella Relazione già citata (1), sono riservate al potere legislativo.
Le temporanee non si fanno per un tempo maggiore di trent’anni:
sono rinnovabili per un altro trentennio e così successivamente, salvo
le modificazioni che si rendessero necessarie nel capitolato della conces-
sione.
Il concessionario, scaduto il termine, deve presentare la domanda
di rinnovazione, altrimenti decade 7pso jure.
102. Col capitolato d'oneri o disciplinare comparisce l'elemento con-
trattuale, perchè si determinano l’oggetto, il canone, la durata e la
revoca della concessione.
103. Le derivazioni dai laghi, dai tronchi fluviali di confine, dai corsi
d’acqua navigabili e da quelli dei quali le arginature e le sponde sono
inscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, sono concesse per
decreto reale, promosso dal Ministro delle finanze.
Le derivazioni da tutte le altre acque pubbliche sono concesse dal
prefetto în Consiglio di prefettura. Quando una derivazione interessi
il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della
(1) «La legge 20 marzo 1865 ammetteva che potessero concedersi deriva-
zioni a tempo indeterminato, cedendo anche l’acqua ai privati in proprietà asso-
luta; ed il Consiglio dei lavori pubblici allegava valutabili ragioni a favore delle
concessioni perpetue. Ma si è dovuto considerare che, nel maggior numero dei
casi, questa perpetuità delle concessioni non è necessaria;... la concessione tren-
tennale, rinnovabile al termine del trentennio, assicura ai concessionari il godi-
mento delle acque per un tempo largamente sufficiente a rimunerare le spese
che avranno avuto da sostenere per utilizzare la derivazione: e quindi non può
essere di ostacolo allo sviluppo della loro industria agricola o manifatturiera.
Ma con la rinnovazione periodica si dà facoltà all’amministrazione di introdurre
nelle relative condizioni le modificazioni, che si dimostrassero necessarie. Per
le grandi derivazioni ad uso d’irrigazione e per quelle altre concessioni di acque,
per la proficua attivazione delle quali si rendesse necessaria la perennità della
concessione, converrà provvedere mediante una legge speciale; ed in tali casi
eccezionali questa solennità è tanto più opportuna e necessaria inquantochè
simili grandi operazioni idrauliche toccano i più vitali interessi di vaste esten-
sioni di territorio, e quindi, indipendentemente dalla durata della concessione,
giova che esse vengano con la massima ponderatezza e maturità esaminate e
discussa »,
$ 104-106 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 63
provincia, nel territorio della quale cade la bocca di derivazione: nel
caso però di opposizione da parte di interessati di provincie diverse da
questa, la controversia è decisa dal Ministro dei lavori pubblici e la
concessione è fatta dal Ministro delle finanze (art. 3 della legge).
104. Le domande di derivazioni da concedersi con decreto reale
devono essere presentate al Ministero delle finanze per mezzo del prefetto.
Quelle di derivazioni da concedersi con decreto prefettizio, devono
essere presentate al prefetto stesso (art. 1° del regolamento).
165. Agli effetti del regolamento le derivazioni sono grandi oppure no.
Per giudicare se una derivazione è o non è grande, si deve aver
‘riguardo alla quantità dell’acqua, all'importanza degli interessi atti-
nenti ed all’entità delle opere necessarie.
Sono in ogni caso considerate come grandi derivazioni quelle che,
a bocca tassata, eccedono, se per irrigazioni, moduli 10 (1), se per boni-
ficazioni per colmata moduli 30, e quelle a bocca libera per le quali le
portate medie, coordinate all’uso che si vuol fare dell’acqua, eccedono
i limiti rispettivi suindicati.
108. Le domande, che hanno per oggetto grandi derivazioni, devono
essere corredate da un progetto di massima teenico-economico, compren-
dente i seguenti documenti, firmati da un ingegnere:
a) relazione particolareggiata;
b) piano generale;
c) profili longitudinali e sezioni del canale;
d) disegni delle principali opere d’arte;
e) calcolo sommario della spesa (allegato A del regolamento).
Le altre domande sono accompagnate dai seguenti documenti, fir-
mati pure da un ingegnere:
a) n piano topografico, sul quale devono essere indicate tutte le
opere, che s'intendono eseguire nell’alveo o bacino dell’acqua pubblica;
b) i profili longitudinali e trasversali dell’alveo o bacino, da cui
si vogliono derivare le acque;
c) una relazione che dimostri l’utilità delle opere proposte e la
loro innocuità rispetto a’ terzi ed al regime delle acque pubbliche, la
natura dei terreni da irrigare o da bonificare e la loro superficie in ettari.
Se a bocca libera, si deve inoltre determinare il perimetro di detta
superficie, allegandone il piano topografico (art. 3 del regolamento).
Nel caso che la derivazione sia di pochissima entità, il prefetto può
dispensare il richiedente dal presentare alcuni dei documenti tecniei
sopra indicati, e quelli voluti possono essere firmati da un architetto
civile, da un perito agronomo o da un misuratore patentato.
(1) Il modulo è l’unità di misura dell’acqua corrente. Esso è un corso d’acqua
she scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, e si divide in -
decimi, centesimi e millesimi.
G4 EDOARDO SPEROTTI $ 107-112 ©
Le domande possono presentarsi sotto riserva di costituire un con-
sorzio per esercitare la concessione (art. 1° del regolamento).
107. La competente autorità può farela concessione solo dopo: 1° che
il Genio civile ha proceduto alla visita locale, cui devono essere invitati
il richiedente e gli interessati; 2° che furono esaurite, in via ammini-
strativa, le opposizioni (art. 8 della legge).
108. Se la concessione è accordata, il richiedente deve prestarsi «
stipulare l’atto pubblico di obbligazione, eleggendo il proprio domicilio
o nel Comune ove cade la bocca di derivazione odin uno tra i Comuni,
nei quali farà uso dell’acqua da derivare (art. 14 e 15 del regolamento).
199. Sono a carico del richiedente tutte le spese occorrenti per l’istrut-
toria e in generale per l’esame della domanda. A questo scopo deve pre-
starsi, sopra analogo invito del prefetto, a depositare la somma neces-
saria a garantire il pagamento delle spese anzidette.
La nota delle spese effettivamente incontrate è liquidata con decreto
prefettizio (art. 27 del regolamento).
110. Emanato il decreto di concessione, se essa ha per oggetto una
grande derivazione, il concessionario deve sottoporre all’approvazione
del prefetto i progetti esecutivi delle relative opere (art. 28 del
regolamento).
Tali progetti sono composti dei seguenti documenti :
a) relazione spiegativa del progetto;
b) piano della località;
c) profili longitudinali ;
d) sezioni trasversali ;
e) disegni delle opere d’arte;
f) computo metrico;
g) analisi dei prezzi;
h) stima dei lavori. :
Quando le opere debbono essere eseguite per appalto, si aggiunge il
relativo capitolato speciale (allegato B al regolamento).
111. Il concessionario deve far conoscere all’ufficio del Genio civile
in qual giorno intende incominciare i lavori.
Il detto ufficio ne sorveglia l'andamento, e può ordinarne la sospen-
sione ogni qualvolta non sieno osservate le condizioni alle quali è vin-
colata la concessione, riferendone però immediatamente al prefetto,
che decide in merito, se la concessione è di sua competenza; negli altri
casi revoca o mantiene la sospensione, riferendone, ove la mantenga,
al Ministero dei lavori pubblici per le sue determinazioni.
112. Condotti a termine i lavori, il concessionario ne dà avviso all’in-
gegnere capo del Genio civile, il quale provvede alla visita dei lavori
stessi; stende, se del caso, il certificato di collaudo e lo spedisce alla
prefettura. Il prefetto dopo l'approvazione ne trasmette una copia al
concessionario,
pl
$ 113-116 Y CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 65
Dalla data del decreto di concessione decorrono il canone e la durata
della concessione.
Il possesso e l’uso dell’acqua non possono incominciare che dopo
approvato il collaudo delle opere (art. 31 del regolamento).
118. Alla concessione può il concessionario dovere o voler fare delle
variazioni.
Queste variazioni non devono recare pregiudizio ai terzi e possono:
1° non alterare il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione,
nò il punto della restituzione delle acque; o 2° toccare alla posizione,
alla forma od alla natura delle opere autorizzate, comprendere aggiunte
ad altri lavori accessori negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumenta”
o diminuire la quantità d’acqua derivata.
Le prime sono libere, facoltative: devono però essere previamente
notificate alla prefettura, sotto pena di una multa pari al triplo dei
canone.
Per le seconde il concessionario deve farne domanda, come ho detto
per le nuove derivazioni (articoli 6 e 19 della legge).
114. 1 canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche
sono:
per ogni modulo di acqua di irrigazione, senza obbligo di resti-
tuire le colature o residui di acque, L. 50;
se coll’obbligo di restituire colature o residui di acqua, L. 25;
per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di
ssere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 0,50.
115. Il concessionario deve prestare cauzione per il puntuale paga-
mento della tassa di concessione convenuta. Siffatta cauzione general-
mente corrisponde a due volte il canone.
Il canone si paga, in una sol volta o in rate semestrali, all’Ufficio
del registro, o, laddove àvvi separato ufficio demaniale, a quest’ultimo.
116. A norma dell’art. 13 della legge, le derivazioni concesse con
decreto reale, a cagione dei corsi d’acqua dai quali si fanno e solamente
per ragioni d’interesse pubblico che sopravvengano ad imporre una
modificazione nel loro regime, possono essere revocate senz’altra inden-
nità che la riduzione del canone.
Le revocazioni per tutt’altri motivi non sono ammesse che per via
di espropriazione, cioè a Gire contro pagamento di equo indennizzo.
L'articolo 13 non parla delle derivazioni dai minori corsi d’acquai
perchè le eventuali modificazioni al loro regime sono a carico degli inte-
ressati o frontisti. E se costoro eseguiscono lavori, che turbino la deri-
vazione, devono necessariamente indennizzare i concessionari. Qualora
però questi corsi d’acqua fossero navigabili, dovrebbero applicarsi gl,
articoli 143 e 148 della legge sui lavori pubblici.
PS
od
66 EDOARDO SPEROTTI $ 117-120
4. — Consorzi di irrigazione. Esecuzione e manutenzione delle opere.
Assegnazione della spesa. Concorsi.
117. L'esecuzione e la manutenzione delle opere spettano al con-
sorzio, il quale ne sostiene anche le spese.
118. A termini della legge 28 febbraio 1886, n. 3732, i consorzi di
irrigazione possono ottenere che Stato, Provincie e Comuni concorrano
nella spesa.
119. I concorsi non sono dati che per l’acqua realmente destinata
alla irrigazione; e quest’acqua non può essere in quantità minore di
un modulo o, in talune circostanze, di un quarto di modulo.
Perle derivazioni superiori ai moduli 30, il concorso dello Stato non
può essere maggiore del 3 per cento sul capitale realmente speso per ese-
guire nuovi serbatoi, nuove opere di derivazione, estrazione e condotta
delle acque; per le derivazioni inferiori a quelle predette, può raggiun-
gere al massimo il 2 per cento (1). In ogni caso non può mai superare
]a metà degli interessi passivi pagati dal consorzio.
Viene concesso per un tempo non maggiore di anni 30 e purchè i
Comuni o le Provincie, sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno
di essi, concorrano a sussidiare l’opera, in una misura complessivamente
non inferiore alla decima parte del concorso governativo. Il concorso
dei Comuni e delle Provincie può consistere nel capitale corrispondente
a questo decimo.
120. Le opere di cui sopra possono essere distinte in più parti, e a
mano a mano che ciascuna di queste giunge a compimento può venire
collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliehe.
In base ad ogni collaudo il consorzio può ottenere un concorso. È da
notare poi che di consueto in siffatti collaudi le somme che si ammettono
realmente impiegate in opere irrigue sono di gran lunga inferiori a quelle
realmente spese.
(1) Riproduco dalla legge spagnuola sui sussidi alle imprese di canali e
serbatoi d’irrigazione 27 luglio 1883 l’art. 2. « Il sussidio consisterà:
« 1° in una sovvenzione che non eccederà il 30 per cento del costo preven-
tivato dei lavori del canale o serbatoio e diramatori principali;
«2° in un premio, che non eccederà 250 lire per ogni litro continuo al 1",
che il canale o serbatoio impieghi nelle irrigazioni.
«Il Governo resta facoltizzato a sostituire la sovvenzione, di cui il paragrafo
primo, con una quantità equivalente di lavori speciali o di difficile esecuzione,
che costruirà per proprio conto. In nessun caso la somma della sovvenzione 0
del premio potrà eccedere il 40 per cento delle spese d’impianto delle irrigazioni,
che si calcoleranno aggiungendo al preventivo, approvato pel canale e diramatori
principali, 100 lire per ettaro di terreno, che si debba irrigare ».
Molto più generosa la Spagna, non c’è che dire!
$ 121-128 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 67
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5. — Consorzi di difesa. Esecuzione e manutenzione delle opere.
121. Le opere della prima e della seconda categoria sono eseguite e
mantenute a cura dello Stato.
Le opere di terza categoria sono eseguite a cura dello Stato, ma la
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manutenzione successiva è ‘affidata al consorzio degli interessati.
Le opere di quarta categoria sono eseguite e mantenute dal consorzio
degli interessati.
Le opere di quinta categoria sono eseguite e mantenute a cura del
Comune o dei Comuni interessati.
122. Il Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello deltesoro,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato,
su analoga domanda, può concedere alla Provincia o Provincie, al
Somune o Comuni, nonchè al consorzio degli interessati, la facoltà di
eseguire direttamente le opere di seconda e di terza categoria.
Riguardo alle opere di terza categoria mano mano che lo Stato od
i concessionari ne compiono un tronco lo consegnano al consorzio degli
interessati, il quale in seguito funziona come consorzio di manutenzione.
1283. I progetti tecnici delle opere di quarta e quinta categoria sono
soggetti all'approvazione dell’autorità governativa, la quale ha anche
l’alta sorveglianza sull’esecuzione dei lavori.
124. Qualora i progetti relativi a opere di terza categoria sieno stati
compilati da Provincie, Comuni o consorzi, all’autorità governativa.
spetta, come per le opere delle due ultime categorie, l'approvazione dei
progetti stessi e la sorveglianza dei lavori.
125. Il Ministero può concedere che gli ufficiali del Genio civile ven-
gano incaricati, a vantaggio del consorzio costituito o costituendo e del
Comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle
due ultime categorie ed anche di dirigerne i lavori.
6. — Assegnazione della spesa per opere di difesa.
126. Le spese per le opere di prima categoria sono a carico dello Stato
esclusivamente; quelle della seconda categoria sono a carico per metà
dello Stato, per un quarto della Provincia o Provincie interessate e per
il restante dei consorzi.
127. È però da notare che prima di procedere al riparto, ‘dalla spesa
totale si deve detrarre la rendita netta patrimoniale dei consorzi.
In nessun caso le quote annuali che devono pagare i consortisti pos-
sono superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale,
terreni e fabbricati. Tutte le eccedenze ricadono a carico dello Stato.
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128. La spesa di costruzione delle opere di terza categoria è per metà
a carico dello Stato; per un decimo a carico della Provincia o Provincie
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68 EDOARDO SPEROTTI
interessate; per un decimo a carico del Comune 0 Comuni interessati e
per gli ultimi tre decimi a carico del consorzio degli interessati.
Il decreto di approvazione dei progetti determina l’ammontare della
quota di spesa a carico delle Provincie, dei Comuni e del consorzio degli
interessati.
129. Le Provincie possono ottenere la facoltà di addossarsi in tutto 0
in parte i contributi dovuti dai Comuni e dai proprietari e possessori
per l'esecuzione e la manutenzione delle opere; i Comuni in tutto o in
parte i contributi dovuti dai proprietari e possessori per l’esecuzione e
la manutenzione delle opere come sopra.
130. Le spese concernenti opere di quarta categoria possono essere
dichiarate obbligatorie. In tal caso le Provincie, in cui ricade il perimetr
consorziale, vi concorrono per non meno di un sesto; nella stessa misura
vi concorrono i Comuni. Qualora il consorzio, malgrado i contributi
provinciali e comunali, sia impotente a sopperire alla spesa, lo Stato
può concorrervi per non più di un terzo.
7. — Esecuzione e manutenzione delle opere di scolo.
Assegnazione delle spese.
181. Le opere necessarie a raggiungere lo scopo pel quale il consorzio
si è costituito sono eseguite a cura ed a spese del consorzio medesimo.
132. I progetti tecnici relativi ad opere di scolo sono soggetti all’ap-
provazione dell’autorità amministrativa, come i progetti tecnici rela-
tivi ad opere di difesa.
S. — Esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica.
138. Le opere di bonificazione di prima categoria sono eseguite dallo
Stato o, per concessione, dalle Provincie, dai Comuni o dai consorzi degli
interessati. Sono mantenute dai proprietari.
154. Le opere di bonificazione di seconda categoria sono eseguite
e mantenute dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio.
185. I consorzi speciali che intendono ottenere la concessione delle
opere di bonifica di prima categoria, appena costituiti, devono farne
domanda al prefetto corredandola:
a) della corografia del territorio da bonificare, distinto con tinte
diverse per Provincie, Comuni e comprensori;
b) delle deliberazioni dell’assemblea generale da cui risultino la
decisione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie iu
ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte ed i poteri all'uopo accordati
alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;
c) la dimostrazione di avere disponibili i mezzi finanziari per anti-
cipare tutta la spesa;
d) il progetto tecnico-esecutivo della bonifica e quello economico,
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$ 136-143 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 69
126. Prima di fare tale domanda il richiedente può presentare,
per un'istruttoria preliminare, un progetto di massima.
187. Il Ministero dispone per la pubblicazione degli atti, soltanto però
se sopra di essi non tutti gli interessati si sieno pronunciati favorevol-
mente. Qualora — in seguito al risultato della pubblicazione — ritenga
di poter accogliere la domanda, provvede definitivamente con decreto
motivato.
138. Durante l’esecuzione delle opere il godimento delle proprietà
situate nel perimetro di una bonificazione rimane ai loro possessori,
salvo le cecupazioni temporanee o permanenti necessarie per l’esecu-
zione stessa delle opere.
Per le occupazioni temporanee il consorzio paga ai proprietari dei
fondi una indennità.
Per le occupazioni permanenti il consorzio acquista i fondi: può
pagarne il prezzo al massimo in 20 rate annuali, comprensive degli
interessi.
L’esecutore delle opere può prendere possesso delle terre da boni-
ficare, purchè ne ottenga l’autorizzazione prefettizia e depositi il prezzo
offerto per il primo anno di occupazione.
139. Allorquando la bonificazione si fa per colmata il consorzio occupa
le terre da bonificare per tutta la durata dei relativi lavori e paga al
possessore un’indennità annua sulla base del reddito netto dell’ultimo
decennio.
Il consorzio durante il corso dei lavori di bonificazione diviene per
tal modo usufruttuario dei terreni occupati.
I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono rinunciare
ad ogni indennità e conservare il godimento di esse, purchè ciò non osti
al regolare progresso delle colmate.
140. I progetti di massima ed esecutivi sono soggetti all’approva-
zione del Ministero dei lavori pubblici.
141. Perla gestione dei lavori il consorzio deve osservare le norme e
le forme prescritte per i lavori in conto dello Stato, le condizioni dell’atto
di concessione, il progetto approvato e il relativo capitolato.
142. I lavori sono eseguiti sotto la vigilanza tecnica del Genio civile,
ed il consorzio ne sopporta metà della spesa.
Ultimati i lavori, il Ministero delega uno o più funzionari ad eseguire
il colaudo.
Possono nello stesso modo ottenersi collaudi parziali, quando sia
compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a
giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, sia compiuta un’opera
di costo non inferiore al quarto della spesa, e che possa funzionare rego-
larmente da sola, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.
143. Per le opere di bonificazione di seconda categoria il Consiglio di
amministrazione fa dapprima compilare il progetto tecnico-economico
5 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24,
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70 EpoARDO SPEROTTI $ 144-150
generale di massima, e mano mano che si debbono eseguire i lavori fa
compilare i progetti di esecuzione.
I progetto di massima è soggetto all’approvazione del Ministero
anzidetto. I progetti di esecuzione sono soggetti all’approvazione del
prefetto.
9. — Assegnazione delle spese per opere di bonificazione.
144. Lespese per opere di bonificazione di prima categoria sono soste-
nute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie
interessate, per un decimo dal Comune o Comuni interessati e per due
decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.
145. Le spese per le opere di bonificazione di seconda categoria , pro-
mosse dalla Giunta comunale, dalla Deputazione provinciale o dallo
Stato, vengono sostenute:
per tre decimi dallo Stato;
per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente o indiret-
tamente interessate;
per un decimo dal Comune o dai Comuni direttamente o indiretta-
mente interessati;
e per cinque decimi dai proprietari direttamente o indirettamente
interessati.
I proprietari vengono divisi per zone o per classi a seconda del diverso
grado di interesse.
Compiuta la bonificazione di seconda categoria, Stato, Provincie e
Comuni possono esigere la rifusione della loro quota di contributo o di
una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle
rispettive classi.
146. Le spese per opere di bonificazione di seconda categoria promosse
dai proprietari sono 2 carico di questi.
147. La quota a carico dello Stato è proporzionata alla spesa prevista
con un’aggiunta dal 12 al 20 per cento a titolo di concorso nelle spese
per studi e compilazione di progetti.
148. Sulle somme anticipate dal consorzio ed a carico dello Stato il
consorzio, a decorrere dalla data del collaudo generale, ha diritto all’in-
teresse in ragione del 4 per cento.
CAPITOLO XIII.
Espropriazioni e servitù d’acquedotto.
149. I consorzi possono costruire le opere su terreni espropriati 0
sottoposti a servitù d’acquedotto.
150. Le opere che importano grandi scavi e la necessità di mantenere
per assai tempo, lungo i canali, estesi depositi di materiale; che esigono
$ 151-155 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 74:
la costruzione di edifici e manufatti d’ogni specie, per ovvie ragioni
amministrative, devono farsi in terreni di proprietà consorziale.
151. In quella vece, i canali distributori dei consorzi irrigui, per
esempio, nei quali pochissimi sono i manufatti e di poco costo, oppor-
tunamente trovano lor sede in terreni sottoposti soltanto a servitù
d’acquedotto, con cui si provvede ai bisogni del consorzio senza
aggravare oltre misura la condizione dei proprietari. Infatti, se per
una qualsiasi causa il terreno espropriato non potesse più oltre servire
a sede del canale, i proprietari venditori rimarrebbero senza il bene-
ficio dell’irrigazione e con le loro campagne divise e deformate da
lunghe striscie di terreno altrui: mentre usus est requisitum principale
in servitutibus; quo cessante, et ipsam quoque cessare pernecesse est ed i
proprietari quindi riacquistano senz’altro il possesso integro e completo
dei loro poderi.
L’espropriazione importa il pagamento di un maggior prezzo e
addossa all’espropriante l’onere fondiario e gli altri pesi inerenti al
fondo espropriato.
152. Il consorzio può divenire proprietario dei terreni che gli sono
necessari, in grazia dell’espropriazione per causa di pubblica utilità,
od anche col mezzo di contratti liberamente conchiusi, ai quali pure
ricorre per la costituzione delle servitù d’acquedotto.
158. Dichiarazione di pubblica utilità. — L'argomento è disciplinato
dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il regolamento relativo, e del quale
è anche cenno nell’art. 5 della legge, non fu pubblicato.
154. L'autorità competente concede espropriazioni forzate solamente
per opere che, con un proprio suo atto, espressamente riconosce e
dichiara di pubblica utilità.
155. Ad ottenere che le opere costruende sieno dichiarate di pubblica
utilità, si deve presentarne domanda al prefetto, allegando:
1° una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo
delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il ter-
mine entro il quale saranno finite;
2° un piano di massima, che contenga la descrizione dell’insieme
delle opere e dei terreni, che esse devono occupare (art. 3).
La domanda, a cura del prefetto, dev'essere fatta pubblicare in
ciascun Comune in cui l’opera vuol essere eseguita, ed inserita per
estratto nel Giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della
Provincia. Nelle pubblicazioni e nelle inserzioni suaccennate deve
farsi menzione del deposito di cui appresso, della sua durata e del
suo Scopo.
Per 15 giorni almeno la relazione ed il piano di massima debbono
rimanere depositati nell’ufficio del Comune, ove l’opera dovrà essere
eseguita; se l’opera tocca il territorio di più Comuni, può bastare che
sIeno depositati nel capoluogo del circondario presso l’Ufficio di prefet-
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79 EDOARDO SPEROTTI $ 156-162
tura o di sotto-prefettura (art. 4). Durante il termine per il quale dura
il deposito, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del
piano di massima, e fare le sue osservazioni.
156. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può alla sua
volta aver conoscenza delle fatte osservazioni e presentare osservazioni
di risposta (art. 5).
157. La dichiarazione di pubblica utilità stabilisce i termini entro i
quali devono cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
L'autorità che stabilisce questi termini può prorogarli, ma soltanto per
casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei
concessionari. Trascorsi i termini predetti, la dichiarazione diviene inef-
ficace (articolo 13).
158. Ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, per ottenere anche
l’ordine che l’opera si eseguisca, il richiedente deve depositare, con le iden-
tiche avvertenze, negli stessi modi e luoghi e per analoghi scopi di cui
sopra, il piano particolareggiato (art. 16) e l’elenco dei proprietari e dei
rispettivi fondi da espropriare, con l’indicazione del prezzo che egli
offre per ciascuno dei fondi stessi (art. 24).
159. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può con la rela-
zione presentare addirittura il piano particolareggiato di esecuzione
(art. 21), evitando così la compilazione del piano di massima.
160. Per ciò che riflette i consorzi amministrativi l'approvazione dei
progetti tecnici da parte dell’autorità competente ba valore, per tutti
gli effetti di legge, di dichiarazione di pubblica utilità.
161. L'indennità deve corrispondere alla differenza fra il giusto prezzo
che aveva l'immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo che
conserva dopo di essa (art. 40). Se l'occupazione è totale, l’indennità
corrisponde al giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera
contrattazione di compra-vendita (art. 39).
Però, nelle contrattazioni per le quali non è intervenuto un decreto
di espropriazione per pubblica utilità, a norma dell’art. 8 della legge
28 febbraio 1886, testo unico, le indennità sono stabilite secondo gli
articoli 603 e 604 del codice civile. L'articolo 603 prescrive che debbasi
pagare il valore a cui saranno stimati i terreni da occuparsi, senza detra-
zione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo e col soprappiù
del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati; ed i terreni, da
occuparsi soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto
dello spurgo, metà del prezzo determinato come sopra.
L'articolo 604 aggiunge che le indennità precedenti devono essere
ridotte della metà, ove la domanda di passaggio delle acque sia per un
tempo non maggiore di nove anni.
162. Questa la parola e lo spirito della legge; nella pratica però l’inden-
nità che gli esproprianti devono pagare agli espropriati riesce, assai
frequentemente, di gran lunga superiore al giusto prezzo.
$ 163-164 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 73
Il Consorzio dell’alto agro veronese ha pagato terreni, che si potreb-
bero chiamare campi di ghiaia, in ragione di L. 10.000 all’ettaro!
La deformazione del fondo, il rammarico di dover cedere altrui la
proprietà avita, il sacrifizio del diritto più universalmente sentito, il
danno di permutare l'immobile, soggetto a progressivo aumento, con
danaro, soggetto invece a continuo deprezzamento, sono le ragioni che
si fanno valere, con maggiore o minore senso di rettitudine, per ottenere
indennità sproporzionate ed enormi.
Il còmpito dell’amministrazione consorziale, in siffatta questione,
è delicato e vitale. Il prezzo dei beni espropriati è uno degli elementi
costituenti il costo dell’acqua, il quale troppe volte sale, sale inopinata-
mente, ed agli entusiasmi del primo momento fa subentrare delusioni
amarissime, che si pagano con sacrifici lunghi e dolorosi. i
L’amministrazione deve evitare l’errore di procedere alle espropria-
zioni successivamente. Le opposizioni fortunate di uno o di pochi, venute
a conoscenza di altri molti, ne solleticano l’ingordigia e li determinano
a rifiutare le offerte eque e ragionevoli, a chiedere la perizia, cosicchè il
consorzio finisce per pagare indennità molto più elevate di quelle che
avrebbe sborsate se avesse proceduto con metodo simultaneo.
163. Per determinare l’indennità, il consorzio deposita presso l’ufficio
comunale l’elenco dei proprietari da espropriare e delle offerte fatte a
ciascuno, con la relazione ed il piano di massima relativi alle opere da
costrurre.
I proprietari che accettano la somma offerta dagli esproprianti ne
devono fare espressa dichiarazione in iscritto e consegnarla, entro
15 giorni dalla data del predetto deposito, al sindaco del Comune in
cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione (art. 25).
Entro il suddetto termine, proprietari interessati ed espropriante,
o chi per esso, possono presentarsi avanti al sindaco, il quale, con l’assi-
stenza della Giunta, ove occorra, deve procurare che venga amichevol-
mente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità (art. 26).
Trascorsi i 15 giorni, le dichiarazioni di accettare l’indennità offerta
e gli accordi conchiusi fra esproprianti e proprietari devono trasmettersi
al prefetto (art. 29).
L'indennità è accettata o pattuita direttamente dai proprietari dei
fondi da espropriarsi 0, se trattasi di beni enfiteutici, dagli utilisti (art. 27).
164. Il prefetto forma l’elenco dei proprietari che non accettarono
l’indennità offerta, nè conchiusero alcun amichevole accordò, indicando
sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione. Codesto elenco
trasmette, unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti, al
presidente del Tribunale del circondario in cui sono i beni da espropriarsi.
Il Tribunale, nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento
delle carte, nomina, con un semplice decreto, uno o tre periti, perchè
procedano entro un dato termine alla stima giudiziale dei beni da espro-
74 EDOARDO SPEROTTI i S 165-166
priarsi. Il Tribunale può non citare le parti (art. 31-34). Il presidente
del Tribunale trasmette al prefetto la relazione dei periti.
165. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti sono a carico del-
l’espropriante. Sono però a carico dell’espropriato, se la stima riesce
inferiore al prezzo che gli fu offerto. Si dividono a metà fra le parti,
quando la stima eccede la somma offerta di non più del decimo (art. 37).
166. Il prefetto deve ordinare il deposito delle indennità accettate,
convenute o risultanti dalla perizia nella Cassa dei depositi e prestiti (1).
Il deposito è fatto in nome dell’espropriato, che non può disporne
senza apposito decreto prefettizio di svincolo (2).
Il prefetto può anche autorizzare il pagamento diretto dell’indennità
per intero od in parte all’espropriato, quando sia da questo o dal-
l’espropriante somministrata, a tutela dei diritti dei terzi, idonea garanzia.
(1) I depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti sono obbligatorii o volon-
tari. I depositi obbligatorii, a norma dell’articolo 30 delle istruzioni pel servizio
dei depositi in data 24 dicembre 1875, sono giudiziari, amministrativi e cauzio-
nali. I depositi per prezzo di espropriazione a causa di pubblica utilità lo stesso
articolo classifica fra quelli amministrativi. I depositi inferiori a L. 200 sono
infruttiferi. (Si veda la Monografia n. 7)-
(2) Il decreto di svincolo non viene concesso, se la parte non produce
tutti i documenti comprovanti che il fondo le appartiene ed è libero.
È però consentito che lo indennità inferiori alle lire 51 vengano pagate in base
adun certificato di notorietà della Giunta municipale, e quelle superiori alle lire 50
ed inferiori alle lire 201, in base ad un atto di sottomissione di due proprietari,
noti e solvibili, i quali dichiarino che i fondi sono di assoluta proprietà del-
l’espropriato e garantiscano di tenere indenne l’autorità, che rilasciò il decreto
di pagamento, da ogni danno o molestia, che potesse derivarle dall’emissione
del decreto di svincolo. Nel secondo caso la Giunta municipale deve attestare la
verità di quanto è dichiarato dai garanti.
A proposito di questi documenti un egregio funzionario di prefettura mi
diceva: « Vi sono espropriati che non percepiranno mai i loro quattrini perchè -
non sono in grado di giustificare il loro diritto. Siamo senza tregua assediati
da questi poveri disgraziati rimasti senza la poca loro terra e senza il prezzo ».
Ed in parte il grave inconveniente si deve all'ordinamento italiano della
proprietà immobiliare, tanto imperfetto e tanto diverso dall’ottimo sistema
germanico fondato sull’ Eintragungsprinzip.
Dice assai bene il CovieLLO (citato dell'avv. Gros. CorTE-ENNA nel suo
dotto lavoro La Buona Fede, Cagliari 1901) quando afferma che presso di noi,
per provare la proprietà, bisogna provare l’usucapione. Infatti è mestieri risa-
lire trent'anni indietro attraverso trapassi, smembramenti, espropriazioni di
ogni maniera.
Gran mercè se può invocarsi l’art. 2137: « Chi acquista in buona fede un immo-
bile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debi-
tamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo
favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione ».
$ 167-173 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 75
167. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l’effettuato
deposito o pagamento, il prefetto emette, se del caso, il decreto, in cui
pronuncia l’espropriazione dei beni e ne autorizza l'immediata occu-
pazione.
168. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto
dominio e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espro-
priazione non possono interrompere il corso di essa, nè impedirne gli
effetti.
Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far
valere non più sul fondo espropriato ma sull’indennità.
169. L’espropriante, entro 15 giorni ed a sue spese, provvede alla
trascrizione nell’ufficio delle ipoteche ed alla voltura nel catasto e nei
libri censuari dei decreti che pronunciano l’occupazione e la espropria-
zione del fondo,
Un estratto di codesti decreti dev'essere inserito, nel termine di
5 giorni, nel Giornale degli annunzi giudiziari della Provincia.
170. Gli intraprenditori ed esecutori di un’opera dichiarata di pub-
blica utilità possono occupare provvisoriamente i beni privati per estrarre
pietre, ghiaia, terra o zolle, per farvi deposito di materiale, per stabi-
lire magazzini od officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire
canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all’esecuzione
dell’opera stessa.
171. A tale scopo devono farne domanda al prefetto della Provincia, in
cui trovansi i beni da occuparsi, con l’indicazione della durata che essi
intendono si debba assegnare all’occupazione e dell’indennità offerta.
Il prefetto comunica detta domanda agli interessati coll’invito di
fare, entro 10 giorni dalla notificazione, le loro osservazioni e di dichia-
rare se accettano o meno l’offerta indennità, la quale in caso di silenzio
si ritiene rifiutata (art. 65).
172. Trascorsi i 10 giorni senza che |i proprietari abbiano espressa-
mente dichiarato di accettare l’offerta indennità, il prefetto, se crede
fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l’indennità
dovuta, e determina ad un tempo la durata dell’occupazione. Il pre-
fetto, veduta la perizia, ordina il pagamento della somma determinata
dal perito ed autorizza l’occupazione temporanea (art. 69).
Se la somma non viene accettata o si fa opposizione al pagamento,
il prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti ed auto-
rizza l’occupazione.
178. Il consorzio, come ho detto, può venire in possesso dei ter-
reni necessari alle sue opere con contratti liberamente conchiusi coi
proprietari. A questo scopo, prima di pubblicare l’elenco dei pro-
prietari da espropriare, deve trattare coi proprietari stessi e con
quelli che accettano le sue offerte stipulare l’atto preliminare di
compra-vendita.
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76 EDOARDO SPEROTTI ì IS 174-176 —
Per la conchiusione dell’atto definitivo, i venditori devono provare
la libertà del terreno, oggetto del contratto, producendo tutti ì docu-
menti necessari a tal fine.
Nei consorzi, in cui i canali raggiungono uno sviluppo di qualche
centinaio di chilometri e le stipulazioni sono quindi numerosissime,
l’esame, che dev'essere affidato a persona competente, dei singoli e volu-
minosi fascicoli (cauzioni) esige un lungo periodo di tempo e una spesa
considerevole.
174. La legge 22 marzo 1900, n. 195, e la legge 13 luglio 1911, n. 774,
sanciscono due importanti principii in fatto di espropriazioni per opere
di bonificazioni.
175. La prima con il suo art. 15, modificato dall’art. 36 della seconda,
dispone: in caso di espropriazione totale o parziale, permanente o tem-
poranea di fondi o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipen-
denti dall’esecuzione o dall’esercizio delle opere, le indennità e è danni
saranno valutati anche in caso di contestazione giudiziaria în via arbi-
tramentale da tre arbitri, nominati uno dal Ministro dei lavori pubblici,
uno dal possessore o dai possessori dei fondi ed uno dal presidente
della Corte d’appello territoriale.
176. La seconda con il suo art. 41 stabilisce: l’indennità di espro-
priazione per fondi redditizi è valutata in base alla media del reddito
netto effettivo del quinquennio antecedente alla pubblicazione del
piano particolareggiato di esecuzione capitalizzato al cento per cinque.
Qualora, per le eccezionali condizioni del fondo, tale capitalizzazione
apparisse eccessiva o insufficiente, potrà essere fatta ad un tasso più
elevato mai superiore al cento per sei, o ad un tasso meno elevato mai
inferiore al cento per quattro.
Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore
venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi
dalreddito, l’indennità è determinata a norma della legge 25 giugno
1865, n. 2959.
Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non
si tien conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l’esistenza di
cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle
comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura o di destinazione
dell’intero fondo o di parte di esso e simili, nè si computa alcun compenso
perivalori predettiche ne siano stati posti in atto o riattivati o comunque
sorti nei dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del piano partico-
lareggiato di esecuzione.
I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA FATÙ
CAPITOLO XIV.
Piano finanziario.
1°”?. D’ordinario i consorzi ottengono le somme necessarie alla esecu-
zione delle opere per mezzo di mutui a lunga scadenza, rappresentati
da obbligazioni o stipulati con Istituti di credito.
Generalmente il consorzio contrae il prestito con uno o più banchieri
riuniti in gruppo. Gli assuntori del mutuo dànno il capitale convenuto
e ricevono in cambio tante obbligazioni al prezzo pattuito, detto prezzo
di emissione.
Il consorzio per ogni obbligazione corrisponde un dato interesse ad.
un dato saggio. Il capitale che, a questo saggio, corrisponde all’inte-
resse prodotto da un’obbligazione, è il capitale nominale di essa. D’ordi-
nario il consorzio, per tacitare il suo debito, paga per ogni obbliga-
zione il capitale nominale predetto.
I primi mutuanti di consuete. poi vendono le obbligazioni rice-
vute. Il consorzio può anche collocare le proprie obbligazioni diret-
tamente, aprendo una sottoscrizione pubblica; ma la sottoscrizione
può non riescire, pregiudicando anche il primo sistema, che perciò è
preferito.
Il prezzo di emissione dipende:
1° dal saggio dell’interesse;
2° dal capitale nominale o prezzo di rimborso di ciascuna obbli-
gazione;
3° dalla più o meno lenta graduale estinzione del mutuo;
4° dalla maggiore o minore fiducia pubblica nell'impresa e nelle
persone ad essa preposte;
5° dalle condizioni del mercato finanziario.
Il consorzio deve por mente alle determinanti del prezzo di emissione,
e trarne abilmente il massimo profitto.
In via generale conviene fissare un basso saggio d’interesse; fare
assai lenta la graduale estinzione del mutuo; vendere le obbligazioni
sotto la pari e rimborsarle col capitale nominale. In siffatta guisa le
obbligazioni si collocano bene, perchè il prezzo loro, dall’epoca della
emissione a quella del rimborso, salvo circostanze anormali, deve neces-
sariamente e progressivamente aumentare sino a raggiungere il capitale
nominale, e perchè le obbligazioni, all’atto del rimborso, guadagnano
la differenza fra il capitale nominale ed il prezzo di emissione, la quale
differenza dicesi appunto premio del rimborso. E questo premio può
toccare alle prime estrazioni.
78 EDOARDO SPEROTTI X $ 178
Finalmente il saggio reale del mutuo, cioè il saggio al quale il con-
sorzio ha ottenuto effettivamente il danaro, rimane poco elevato.
D'altra parte i consortisti, i quali, specialmente nei primi anni,
devono sostenere ingenti spese per trasformazione di colture, non
riescono soverchiamente aggravati.
Il graduale rimborso delle obbligazioni si suol fare sortendo ad ogni
estrazione un numero sempre crescente di obbligazioni, in modo che il
capitale necessario a rimborsarle, aggiunto alle somme gradualmente
minori da pagarsi a titolo d’interessi sulle obbligazioni in circolazione,
dia un totale costante. i
Si può anche procedere altrimenti: sortire, per esempio, ad ogni
estrazione un numero costante di obbligazioni: al servizio del prestito
occorre allora un capitale progressivamente e regolarmente minore,
perchè mentre è costante la somma necessaria per il rimborso delle
obbligazioni estratte, al pagamento degli interessi concorre un numero
di obbligazioni progressivamente minore; oppure sortire ad ogni estra-
zione un numero variabile di obbligazioni senza che la somma neces-
saria ad estinguere le obbligazioni estratte e quella da pagarsi per
interessi formino un totale costante.
In quest’ultimo caso il numero delle obbligazioni da estrarre può,
per esempio, variare secondo una progressione aritmetica, crescente 0
decrescente.
L’interesse che il consorzio corrisponde sopra le proprie obbliga-
zioni può essere al netto od al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.
È conveniente lo corrisponda al netto di questa imposta, perchè
essa si paga sull’interesse nominale e, gravando in ogni caso, direttamente
o indirettamente, sul consorzio, riesce molto meno onerosa se l’importare
di codesto interesse è minore.
Come ognuno sa, l'imposta di ricchezza mobile, senza tener conto
degli aggi di riscossione, è del 20 %.
Le obbligazioni, in surrogazione del bollo e del registro, sono sog-
gette alla tassa di circolazione, di cui dirò più innanzi.
In via generale le somme necessarie all’esecuzione delle opere occor-
rono a poco a poco e però il consorzio può emettere in epoche diverse
più ordini di obbligazioni, assumere più di un prestito. Ciascun ordine
di obbligazioni deve avere un piano d’ammortamente suo proprio.
1/78. Il consorzio per gli eventuali bisogni di fondi può anche ricor-
rere alla Cassa dei depositi e prestiti.
All’uopo deve farne domanda al Ministero di agricoltura, industria
e commercio, allegando alla domanda stessa lo statuto e il relativo cer-
tificato di trascrizione ed il progetto d’arte. Se il Ministero assente, ne
informa la Prefettura perchè inviti il consorzio a far la domanda del
prestito alla Cassa dei depositi e prestiti con istanza corredata dai
documenti che possano far conoscere la propria situazione economica.
8179 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 79
Per ottenere mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti deve avere un
proprio ed unico esattore, salvo che il territorio consorziale sia compreso
nei limiti di un solo Comune, come ho già detto.
Il consorzio, a garanzia del prestito concessogli, cede alla Cassa
una parte dei contributi consorziali. Codesta cessione ha luogo per
mezzo di tante delegazioni, quanti sono gli anni fissati per la restitu-
zione del prestito, i quali non possono essere più di trenta. Le delega-
zioni sono pagabili dall’esattore consorziale, che deve accettare e firmare
quelle scadenti negli anni per cui durerà la sua gestione.
La Cassa, ricevute le delegazioni, paga l’ammontare del mutuo.
Le delegazioni, a norma dell’art. 81 del regolamento 9 dicembre 1875,
sono annuali; però in grazia dell’art. 23 della legge 23 aprile 1871, n. 192,
sulla riscossione delle imposte dirette sono pagabili con 6 uguali rate
bimestrali, di cui le prime 5 rispettivamente anticipate di 5, 4, 3, 2 ed
1 bimestre. Le bimestralità scadono rispettivamente il giorno 10 dei
mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
Il mutmatario gode dello sconto razionale (interesse sulla somma
scontata) sulle rate anticipate per i rispettivi bimestri di anticipazione.
Per modo che, chiamando D l’importare della bimestralità ed è il
saggio annuo unitario, la bimestralità del 10 febbraio viene accreditata
al mutuatario :
5bi )
per D+ i lo(14 si)
6 6
} 43
quella del 10 aprile » Db+ na == (i + di)
» » 10 giugno I DUE Di — b{1+ di)
6 6
Sn È
» » 10 agosto » b+ di == (1 + "i
6 6
» » 10 ottobre » b+ Da, — (1 + i)
6 6
4 >. 10 dicembre » d =
L’esattore, allorchè paga le rate bimestrali, ritira una dichiarazione
di eseguito pagamento.
Soddisfatta l’ultima rata a saldo di una delegazione, riceve dall’am-
ministrazione centrale della Cassa la delegazione stessa opportunamente
quitanzata, e restituisce le dichiarazioni predette.
179. Il consorzio può farsi mutuare le somme per la esecuzione delle
opere dagli Istituti di credito fondiario (legge 16 luglio 1905 testo unico
e 22 dicembre 1905).
Mai. “i
Li st
0 EDOARDO SPEROTTI $ 180
I prestiti che questi Istituti accordano sono ipotecari e rimborsabili
in via semestrale in non meno di anni 10 e non più di anni 50. Le seme-
stralità scadono il 1° gennaio ed il 1° luglio d’ogni anno.
Gli Istituti di credito fondiario accordano mutui al 3, 3 1/,,3145,3 5/4
4, 415 e 5 per cento.
Gli Istituti di credito fondiario dànno danaro o cartelle, dette appunto
di credito fondiario, al loro valore nominale di L. 500 ciascuna e fruttanti
interesse allo stesso saggio del prestito (1).
Sono a carico del mutuatario:
le spese di perizia dei fondi dati in ipoteca;
le spese di contratto;
la eventuale rifusione totale o parziale dell'imposta di ricchezza
mobile; i
diritti di commissione, spettanti all’Istituto nella misura massima
di L. 0,45 per cento lire all’anno sul capitale originario o residuale del
mutuo, a seconda dell’Istituto sovventore;
i diritti erariali a titolo di abbonamento per le tasse ipotecarie,
di registro, bollo ed altre in ragione di L. 0,10 per cento lire all’anno sul
capitale predetto, se il mutuo eccede L. 10.000, e in ragione di L. 0,08
per mutui inferiori.
I diritti erariali si riducono alla metà quando anche il mutuo è ridotto
alla metà.
Qualche Istituto di credito fondiario si addossa le spese di perizia e
di contratto.
Generalmente i diritti di commissione richiesti dall'Istituto mutuante
sono molto al disotto del massimo.
CAPITOLO XV.
Inventario.
180. Le attività di un consorzio sono in via generale:
tutte le opere;
capitali corrispondenti ai concorsi dello Stato, delle Provincie e
dei Comuni;
capitali corrispondenti a canoni attivi;
consolidato italiano;
mobili d’ufficio;
attrezzi;
macchinari.
(1) Si veda anche la Monografia sugli Istituti di credito fondiario (N. 76).
$ 181 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 81
Le passività:
debiti verso espropriati;
debiti per la costituzione di acquedotto;
debiti verso gli appaltatori;
debiti per mutui passivi;
debiti diversi;
capitali corrispondenti a canoni passivi.
Beni dei terzi:
cauzione dell’esattore-cassiere;
fondo dei guardiani.
181. I beni consorziali, aventi i caratteri di quei beni che nello Stato
costituiscono il demanio pubblico, sono il diritto di derivare una deter-
minata quantità d’acqua pubblica ed il canale.
Il diritto di derivare un’acqua ha certo, od almeno può avere, gran-
dissimo valore specialmente oggidì, in cui il carbone bianco ha ricevuto
così maravigliose applicazioni.
Però il consorzio, malgrado non paghi il canone come giusto prezzo,
ma a titolo di ricognizione dell’alto dominio dello Stato sull’acqua
derivata, deve, a mio avviso, attribuire a quel diritto un valore cor-
rispondente al canone stesso. Un maggior valore sarebbe sempre e
necessariamente arbitrario e potrebbe dirsi giustificato soltanto nel
caso che lo Stato avesse elevato, per le nuove concessioni, la misura del
canone.
Il diritto di derivare un’acqua, ancorchè fosse temporaneo, come
più spesso accade, si può valutare, chiamando V il suo valore e c il
canone, con la formola:
perchè la revoca non può essere che una rara eccezione (1).
(1) «Infatti per questo servizio (derivazione d’acqua per movimento d’opi-
fizi) l’acqua non si aliena: fatto che abbia questo servizio, rientra immediata-
mente nel fiume; ma quando si adopera per l’irrigazione, allora si fa una vera
alienazione.
« Faccio poi osservare che la questione della temporaneità non vale molto
in questo caso. S'immagini, per esempio, che la provincia di Modena, che ha
chiesto una derivazione dal Po per un canale che costerà 15 o 16 milioni ed
irrigherà 25 o 30 mila ettari di risaie, la ottenga pure per soli trent'anni.
Ma domando io: quando si saranno spesi 15 milioni e irrigati 30 mila ettari di
risate, quest’acqua non continuerà ad essere derivata? Il dubbio non è
serio bisogna per necessità rinnovare la concessione e l’ alienazione sarà
assovuta e perpetua ». Così l’on. PossEenTI alla Camera dei deputati nella tornata
del 22 luglio 1868.
all
82 EDOARDO SPEROTTI $ 182-184
182. I canali nel primo o nei primi anni, sinchè non si è iniziato il rim-
borso dei prestiti, si possono valutare al prezzo di costo. Siccome poi
vengono costrutti col ricavo di mutui, pagabili generalmente in via pro-
gressivamente maggiore e in un certo numero d’anni, è razionale che
il loro prezzo di costo di anno in anno debba essere diminuito degli
acconti di capitale compresi nei pagamenti periodici fatti dal consorzio
in conto deisuoi mutui passivi. Ed il periodo nel quale l’ammortamento
si deve compiere comprenderà quindi gli anni entro i quali si compie
l'estinzione dei mutui stessi.
Nel caso di canali consorziali non siamo dunque dinanzi ad un
ammortamento amministrativo arbitrario, ma ad un ammortamento
logico, razionale, determinato, come in pochi altri casi.
Che l’ammortamento completo si debba compiere è chiaro, perchè
il canale è tal bene che cessando di servire all’uso per il quale fu costruito
non rappresenterebbe nessun valore reale di cambio, anzi all’opposto
avrebbe in caso un valore negativo per le livellazioni e le colmate che
sarebbero necessarie per la migliore sistemazione dei terreni e delle
comunicazioni.
183. Un’altra osservazione sopra l'argomento. Il danaro ottenuto da
un mutuo non viene tutto erogato per la costruzione delle opere. Una
parte va consunta in spese di primo impianto, ed un’altra parte deve
necessariamente servire al pagamento degli interessi ai mutuanti negli
anni pei quali dura la costruzione del canale e in cui di conseguenza
non possono incominciare i gettiti.
Alle spese di primo impianto si confanno perfettamente le conside-
razioni svolte a proposito del canale. È però opportuno procedere prima
all’ammortamento di quelle; poscia di questo.
Riguardo agli interessi siamo nello stesso caso di quelle società com-
merciali che, nei primi anni di loro costituzione, non possono svolgere
la loro attività in affari proficui, perchè devono preparare il capitale
fermo richiesto dal fine propostosi. Queste imprese, malgrado la neces-
saria mancanza di qualsiasi profitto, pagano agli azionisti sul capitale
versato un equo interesse.
Siffatto interesse, precisamente come nel nostro caso, rappresenta
uno degli elementi costitutivi del costo delle opere, e perciò, per ottenere
il costo effettivo delle opere stesse, come vogliono la buona pratica e
le più saggie norme amministrative, devesi aggiungerlo a tutte le altro
somme, impiegate nella costruzione di quelle.
184. I concorsi dello Stato e degli Enti locali devono essere esposti
nell’inventario al loro valore attuale.
Nell’anno in cui furono concessi, e se furono concessi per un tren-
: 2a a. i : :
tennio, essendo a, TRA il concorso annuo rispettivamente del primo,
$ 185-186 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 83
del secondo e del terzo decennio, questo valore è dato dalle seguenti
formole:
1+04)0-1
ARS Cet Ò) E
i(1+ d)!0
v. Rai
30 d(1+0)0
IRE pat
Vi= IE
S i(1+ 2)
in cui Vj, Vs e Vs sono il valore attuale al principio del trentennio dei
concorsi rispettivamente del primo, del secondo e del terzo decennio, ed
a è l’importare del concorso annuo iniziale.
Nella costruzione di nuove vie di comunicazione, di nuovi canali
accade frequentemente che altri debbano attraversare le proprietà
consorziali. Generalmente in tali casi il proprietario delle nuove opere,
a titolo di riconoscimento dei diritti consorziali sui beni attraversati,
si obbliga al pagamento di un canone annuo.
Nell’inventario devono figurare i capitali corrispondenti a questi
canoni. Si determinano con la solita formola:
val.
(7
185. I mobili, gli attrezzi e gli eventuali macchinari, appena com-
perati, si valutano al prezzo di acquisto.
Mobili, attrezzi e macchine si devono ammortizzare. Il periodo di
ammortizzazione però sarà più lungo assai per i mobili, che non per gli
attrezzi ed i macchinari, i quali sono soggetti ad un molto più rapido
deperimento.
I mobili e gli attrezzi, per non impinguare con troppe cifre di pochis-
simo momento l’inventario, si possono descrivere in appositi allegati
all’inventario stesso. Possono essere numerati e dati in consegna ai
funzionari, agli impiegati, agli operai, che se ne valgono.
Le macchine si descrivono nell’inventario; si possono ammortizzare
inun periodo da 5 a 10 anni. Se la macchina, anche quando sarà divenuta
inservibile, potrà conservare un qualche valore, per il metallo con cui
è costruita, siffatto valore non si ammortizza. Si deve però calcolare
molto basso.
Il consolidato 3,50 % netto, eventualmente posseduto dal consorzio,
può essere posto ad inventario al valore nominale; quello 3 % lordo in
proporzione.
186. Altre attività possiamo trovare in un consorzio: evidentemente
anch’esse devono trovar posto fra quelle predette.
Re Ri eg o
à È ds n ° d PALE, UT BI A :
LA 5)
84 EDOARDO SPEROTTI i $ 187-190
187. Riguardo al passivo osserverò solamente che sono debiti civili
fruttiferi quelli verso gli espropriati e quelli per la costituzione di acque-
dotto; sono debiti commerciali fruttiferi ed a lunga scadenza quelli
per mutui, e finalmente sono debiti commerciali a breve scadenza e
non sempre fruttiferi quelli verso gli appaltatori.
Di tuttii debiti fruttiferi si deve tenere distinto il capitale dall’inte-
resse, e dell’interesse, agli effetti della prescrizione, devesi indicare
l’anno cui si riferisce.
Se il consorzio ha assunto un mutuo passivo con obbligazioni devesi
tener distinto il debito per obbligazioni in circolazione dal debito per
obbligazioni estratte.
183. Finalmente nell’inventario, ma in una terza sezione di esso,
devonsi descrivere le cose dei terzi, cioè a dire le cauzioni di impiegati
ed appaltatori; il fondo per sussidi ai guardiani vecchi o malati, ecc.
189. Pochissime sono le variazioni che si verificano negli elementi
patrimoniali di un consorzio, e perciò non fa mestieri rifare l'inventario
tutti gli anni, ma compilato l’inventario nelle pagine a sinistra, nell’even-
tuale spazio delle stesse pagine e nelle pagine a destra, in altrettante
colonne, si espongono i valori attribuiti ai diversi elementi patrimoniali
negli anni successivi. Così:
(Pagina sinistra) (Pagina destra)
| : 8 DESCRIZIONE
= |degli elementi patrimoniali
1902 1903 1904 1905 1906
Deno-
minazione
Categorie
—T——___ [| —T—_ | -——_—- :--_—T |-___
CAPITOLO XVI.
Bilancio di previsione.
190. Il consorzio è un’azienda pubblica e però anche dipendente.
I consorziati hanno il diritto di bilancio, che esercitano in assemblea
od a mezzo del Consiglio dei delegati.
Il bilancio, preparato dal Consiglio di amministrazione, ha due scopi
principali:
stabilire il carico totale dell’anno e ripartirlo fra i consorziati a
norma dello statuto;
prescrivere al Consiglio d’amministrazione le operazioni cui dovrà
dedicare le sue cure e i limiti di esse.
191-192 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 85
Delle tre diverse specie di bilanci: preventivi, di spese e rendite, di
cassa e di competenza, il più adatto nei consorzi è fuor di dubbio quello
di competenza, non però di competenza pura, ma con iscrizione dei residui
e dell’avanzo o disavanzo lasciati dagli esercizi precedenti.
Il bilancio che considera soltanto le spese e le rendite, le per-
dite ed i profitti dell’azienda, non raggiunge il primo scopo, manca al
secondo.
Il carico annuale complessivo è dato, non solamente dalle spese e
dalle rendite aziendali, ma benanco dai rimborsi di mutui passivi, dalla
costruzione di nuove opere, ecc.; il Consiglio dei delegati deve limitare
l’azione del Consiglio di amministrazione per ciò che riguarda le spese e
le rendite effettive, come pure per ciò che si riferisce ai movimenti di
capitali.
Il bilancio di cassa, perchè non considera le competenze che saranno
adempiute nei futuri esercizi, riesce difettoso, incompleto; e gli ammini-
stratori, procrastinando qualche pagamento, possono oberare di debiti
il consorzio e sfuggire alla responsabilità dei loro atti.
Va anche notato che il bilancio di competenza, nei consorzi, riesce
completo, esauriente, e quasi direi perfetto, perchè mancano rendite
în natura; non sono necessarie le provviste, che perciò si possono e si deb-
bono evitare, evitando per tal modo anche i consumi.
191. Le entrate proprie speciali di un consorzio sono:
contributo dei consorziati;
concorsi dello Stato e degli enti locali;
affitto di piccoli ritagli di terreno;
cessione del diritto di pesca;
ricavi di legna e di erba;
ricavi di eventuale eccesso d’acqua;
ricavi di atti rilasciati dal consorzio;
ricavi di multe inflitte a contravventori dei regolamenti consorziali.
192. Il contributo consorziale è un obbligo reale gravante sui fondi.
Esso, oltre ai fondamenti estrinseci di una qualunque imposta;
a) deve servire a coprire spese che abbiano scopi strettamente ed
esclusivamente legati con le finalità dell’opera;
b) non deve estendersi a coprire quella parte di spesa, pur conforme
agli scopi dell’opera, che trascende il vantaggio economico dei singoli
consorziati e tende a produrre una utilità avente manifesto carattere
pubblico generale, che incombe invece allo Stato e agli Enti locali;
c) dev'essere inferiore alla maggiore fertilità conseguita dai fondi
per effetto dell’opera consorziale;
d) non deve superare il fabbisogno per la spesa relativa al periodo
di tempo per cui viene versato, evitandosi le eccedenze e devolvendosi
le eventuali eccnomie a sollievo del contributo susseguente al loro
accertamento;
6 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24.
86 EDOARDO SPEROTTI $ 193-194
e) anche per la sua influenza sul valore dei fondi, non dev'essere
destinato a sopportare le rilevanti spese d’indole straordinaria se non
ripartitamente in più anni, così da non produrre sbalzi troppo sensibili
nella tangente normale.
193. Come abbiamo già notato, i consorzi riscuotono il contributo
con le forme, coi privilegi e con le norme in vigore per le imposte
dirette.
I privilegi fiscali risultano dalla legge, testo unico, 23 giugno 1891,
n. 246 sulla riscossione delle imposte dirette, e dalla legge 19 giugno
1902, n. 181, che modifica la precedente. Sono:
decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d’im-
posta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in
parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di cent. 4 per
ogni lira del debito (art. 27);
ai contribuenti morosi l’esattore intima, per mezzo del messo,
un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del
debito, prefiggendo il termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta
(art. 31);
trascorso inutilmente il termine predetto, l’esattore procede al
pignoramento dei beni mobili del debitore compresi anche i fitti e le
pigioni da scadere entro l’anno (art. 33);
scorsi dieci giorni dal pignoramento, senza che il contribuente
soddisfi il suo debito, l’esattore vende gli oggetti pignorati al pubblico
incanto. Ove l’esattore abbia pignorato pigioni o fitti già scaduti, l’inqui-
lino od affittuale deve pagare il debito d’imposta, accessori e spese entro
quindici giorni dal pignoramento e sino alla concorrenza del suo debito
(art. 41).
Quando sia tornata insufficiente l’esecuzione sui beni mobili, l’esat-
tore può prosedere alla esecuzione sugli immobili del debitore.
L'accertamento del contributo a carico di ciascun consorziato nei
consorzi di irrigazione è fatto in ragione della superficie del fondo irri-
gato; o della quantità d’acqua sottoscritta; o delle ore durante le quali
ha diritto all’irrigazione; 0, finalmente, del consumo d’acqua determinato
in base alle colture. Così, per esempio, l'Associazione generale d’irriga-
zione vercellese computa uno la bagnatura del terreno coltivato a campo
e dei prati nuovi, tre quella degli altri prati e sette quella delle risaie.
Il contributo, nei riguardi dei consortisti, può anche venire diviso
in due parti, da porre a loro carico in base a criteri diversi. Per esempio
l'Associazione suddetta lo divide in contributo per provvedere alle spese
straordinarie e contributo per provvedere alle spese ordinarie. Quello
divide in ragione di superficie associata; questo in ragione di consumo,
determinato come ho detto.
194. L’accertamento del contributo dovuto da ciascun consorziato,
nei consorzi di difesa, di scolo e di bonifica, è fatto in base al catasto
RS A
$ 195 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 87
speciale del consorzio e in ragione del vantaggio risentito dal fondo per
effetto dell’opera consorziale.
Il catasto, perchè possa servire anche a tale importantissimo scopo,
dev'essere:
a) particellare quanto alla forma: tale cioè da mettere in evidenza
l'elemento territoriale per superficie, per grado di produttività e per
possessore;
b) commisurato al maggior prodotto o al maggior valore venale
del fondo per effetto dell’opera;
c) facile e pratico ai fini della deduzione del contributo e della
conseguente compilazione del ruolo dei contribuenti;
d) tale da permettere in ogni tempo e con speditezza, senza che
se ne turbi l’ordine e le risultanze, le variazioni dipendenti dal cambia-
mento dei possessori e dalla riunione o suddivisione delle particelle.
Al vantaggio risentito da ciascun fondo, vantaggio che si dice grado
d’utenza, donde il nome di campioni d’utenza dato alle singole particelle
catastali, si applica per determinare la quota di contributo individuale
un coefficiente uguale per ciascun consortista ma vario in ciascun eser-
cizio a seconda dei bisogni finanziari del consorzio.
Il coefficiente da applicare al reddito è il quoziente che si ottiene divi-
dendo il totale contributo necessario al consorzio per la somma degli
imponibili.
185. Il contributo, nei riguardi dell’amministrazione consorziale, è
costituito di tre parti ben distinte:
la prima è destinata al rimborso del capitale dei mutui passivi
assunti;
la seconda al pagamento degli accessori loro: interessi e tasse;
la terza serve a sopperire alle spese di ordinaria amministrazione.
Le due prime sono temporanee; l’ultima è continuativa, permanente.
L’amministrazione consorziale, nell'interesse proprio e dei suoi con-
sorziati, deve determinare con precisione gli elementi costitutivi del
contributo e tenerli distinti.
Questa divisione del contributo ha ragione di essere nella diversa
natura economica di tali elementi e nella loro conseguente diversa
influenza sul valore dei fondi consorziati.
Infatti, preso il valore di un fondo senza tener conto dell’onere con-
sorziale, per determinare il prezzo che il fondo stesso avrebbe in una
ibera contrattazione di compra-vendita, devesi diminuire quel valore:
1° del capitale corrispondente alla parte continuativa del contributo, che
ha tutti i caratteri di una tassa e 2° di quella parte del debito con-
sorziale che incombe sul fondo stesso: l’estinzione del debito verso
il consorzio per la parte continuativa del contributo non accresce il
valore predetto; l’estinzione complessiva invece dei debiti annuali per
quella parte del contributo, che rappresenta l’acconto di capitale sui
88 EDOARDO SPEROTTI $ 19
mutui, aumenta il valore del fondo di tutto l'ammontare di essa parte.
E perciò il conto di un podere potrebbe essere tenuto come segue:
Podere « La Pace ».
|
Pala DARE | Avere |
consorziale |
eee e a Ta
i Gennaio | 1| Valore lordo del fondo L. 58.000 |
Î » 1| Debito consorziale . » 14.000 |14.000| — |
|
» 1| Valore netto attuale del fondo . 44.000] — |
Giugno |30| Acconto di capitale compreso nel O
CONERO RR Roi 700) — 700| — |
È | ESE] PRESE TI
(tugio J'l'aValore:atto ale Me Mentana o 13.300 — | 44.700] — | ! I
RAI
La divisione del contributo nei suoi elementi costitutivi è anche
necessaria per la equa ripartizione sua fra proprietari ed usufruttuari
di fondi consorziati.
A questo proposito tolgo da una sentenza arbitrale, cortesemente
comunicatami dall’avv. Luigi Arrigossi, presidente del Collegio degli
arbitri: « Considerato che al pagamento dei carichi imposti sulla pro-
prietà durante l’usufrutto è tenuto il proprietario, a termini dell’art. 509
codice civile; e che l’usufruttuario è tenuto a tuttii carichi annuali del
fondo, giusta l’art. 506 del detto codice;
considerato che la quota d’ammortamento, incombente al proprie-
tario, deve essere rifusa all’usufruttuario al momento della cessazione
dell’usufrutto
giudicano
dovere il sig. N. N., proprietario, rifondere al sig. N. N., usufruttuario,
la somma di L...... da questo pagata a titolo di ammortizzazione
del capitale consorziale dell’Alto agro veronese relativamente ai fondi
da lui usufruiti, soggetti al detto Consorzio.
« A questa somma devono essere aggiunti gli interessi legali di mora
a datare dal..... fino all’eseguito pagamento ».
Considerato l’esplicito ed esauriente disposto degli articoli citati,
non si poteva fare altra sentenza che questa.
196. Gli statuti consorziali generalmente dividono il contributo in
due parti soltanto. Comprendono nella prima la quota per l’ammor-
tamento dei mutui e quella per il pagamento degli interessi ed acces-
sori; collocano nella seconda la quota-delle spese di ordinaria ammi-
nistrazione.
$ 197-199 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 89
LS
Per le ragioni esposte è opportuna la divisione del contributo in
tutte e tre le sue parti.
Lo statuto dell’ Agro veronese con l’art. 15 ammise, ma, se sono bene
informato, senza pratici risultamenti, che un socio potesse soddisfare
in una sol volta la parte di debito consorziale incombente sopra i suoi
fondi.
197. Molte volte, e sotto un diverso punto di vista, il concorso dei
consorziati nelle spese, che apparisce nei ruoli, è costituito di due
parti, le quali, in qualche luogo, prendono rispettivamente i nomi di
collette e di comparti.
La colletta è il contributo propriamente detto, e ii comparto è il rim-
borso di spese che il consorzio ha sostenute per alcuni consorziati in
particolare.
198. Lungo il canale, presso l’edificio di presa, qualche piccolo ritaglio
di terreno di proprietà consorziale, produttivo di erba od anche da
dissodare, può essere ceduto in affitto a terzi con un piccolo utile da
parte del consorzio.
Il consorzio può, se lo crede utile, cedere verso un corrispettivo il
diritto di pesca nei proprii canali.
Gli argini dei canali vengono generalmente alberati per aggiungere
loro resistenza e solidità. Da queste piantagioni il consorzio ricava
un qualche prodotto in legna.
Le sponde e gli argini dei canali possono dare anche qualche pro-
dotto in erba.
Molte volte, nei consorzi irrigui, il canale ha una portata maggiore
che non sia l’acqua presa dai consorziati. L’eccesso viene anno per anno
ceduto agli agricoltori, consorziati o non consorziati, che lo richiedano.
Gli affitti, i ricavi di legna, di erba e dell’acqua superflua sono rendite
patrimoniali.
I ricavi di legna d’ordinario sono annui, malgrado che le piante si
scalvino ogni tre o più anni, perchè i canali non si piantano tutti nello
stesso anno e perchè non si piantano con una sola specie di alberi.
Rigorosamente sarebbe d’uopo, di ciascun prodotto triennale, qua-
driennale, ece., trovare la competenza annua. Considerata però la poca
entità di tali prodotti e che, se il prodotto di una pianta è poliannuale,
quello degli argini è ordinariamente annuale, si può assumere senz’altro
a bilancio il probabile ricavo dello scalvo dell’anno.
199. Il consorzio rilascia ai richiedenti copia degli atti esistenti nel-
l'archivio consorziale o dichiarazioni comprovanti fatti attinenti al
consorzio stesso.
Tl rilascio di tali copie e dichiarazioni è vincolato al pagamento di
una tassa stabilita con speciale tariffa.
Nei regolamenti consorziali sono anche comminate multe a tutti
coloro che recano un qualche danno alle proprietà consorziali, oppure
90 EDOARDO SPEROTTI $ 200-201
ai guardiani che mancano ai loro doveri precisati da speciale disci-
plinare.
Il ricavo di quelle viene ordinariamente diviso fra il consorzio e
l’agente che ha rilevato la contravvenzione; in qualche consorzio, molto
opportunamente, il ricavo delle seconde alimenta il fondo speciale per
sussidi ai guardiani infermi o malati.
200. Le uscite proprie speciali dei consorzi irrigui sono soltanto quelle
relative alla costruzione e manutenzione dei canali, e la tassa di con-
cessione. Altre uscite sono:
le spese di amministrazione;
le imposte fondiaria e di ricchezza mobile;
la tassa di esercizio e rivendita;
le spese di lite;
gli interessi passivi;
la tassa di circolazione sulle obbligazioni in circolazione;
il rimborso dei mutui.
291. Le entrate ele uscite consorziali anzituttoclassificoin due sezioni:
nella prima sezione comprendo le entrate e le uscite determinanti è
risultato dell’esercizio; nella seconda le entrate e le uscite senza effetto
sul risultato stesso, altrimenti dette partite di giro.
Le entrate e le uscite della primassezione poi distinguo in due cate-
gorie: entrate ed uscite effettive; entrate ed uscite per movimenti di capitali.
Le entrate ed uscite effettive e per movimenti di capitale sono
ordinarie o straordinarie. Le entrate e le uscite ordinarie fisse 0 variabili.
Fra le entrate effettive abbiamo quelle patrimoniali e quelle extra-
patrimoniali.
Fra le uscite effettive quelle per spese patrimoniali, per spese di
amministrazione e per spese dirette di irrigazione.
Questa classificazione ritengo debba completarsi con un’altra, spe-
ciale ai consorzi, che divide le entrate e le uscite consorziali della prima
sezione in due gruppi: entrate ed uscite permanenti, entrate ed uscite
temporanee.
Questa mia distinzione ha il molteplice ed importantissimo scopo
di dimostrare quali sieno i carichi destinati ad estinguersi; di provare
come sia esatto il riparto del contributo; di rendere edotti delle precise
condizioni dell’unione i suoi membri. La distinzione in parola si può
ottenere con apposito prospetto.
Credo ozioso specificare quali entrate e quali uscite appartengano
alle diverse classi; farò una sola eccezione: i concorsi devono essere
imputati parte alle entrate effettive e parte ai movimenti di capitale.
Infatti se gli enti debitori deyono al principio dell’esercizio la somma:
[L'eta
=a ——T_—
i(1+d)"
Vi
’
$ 202-203 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 91
alla fine dell’esercizio dovranno questa somma accresciuta dei suoi
interessi per tutta la durata dell’esercizio stesso.
Il debitore però, in conto del suo debito, eseguisce il pagamento
convenuto, il quale riduce il credito del consorzio per la sola differenza
fra l'ammontare del pagamento stesso e quegli interessi: siffatta diffe-
renza solamente è movimento di capitale, l’altra parte, uguale agli
interessi suddetti, è entrata effettiva.
202. Quando un consorzio comprende diversi corpi a sè stanti di
opere, cioè abbraccia più comprensori, cosicchè può dirsi un consorzio
ci consorzi, abbiamo il preventivo generale per le spese comuni a tutti
i comprensori.
Gli utenti di ciascun comprensorio considerati per gruppi concor-
rono in queste spese generali proporzionalmente alle quote d’interes-
senza che ciascun comprensorio ha nel consorzio. Tali quote d’interes-
senza in alcune provincie emiliane si dicono denarini.
Oltre al bilancio preventivo generale, in questi consorzi vi hanno
tanti bilanci preventivi speciali quanti i comprensori.
203. Talvolta i raggruppamenti sono di diverso grado e più di due,
in modo che tutti i consortisti concorrono in determinate spese generali;
alcuni comprensori concorrono in altre le quali si possono dire generali
soltanto limitatamente ad essi, e finalmente ciascun comprensorio sostiene
le spese sue proprie esclusive.
n ra
-
LIBRO SECONDO
Le funzioni esecutive.
CAPITOLO I.
Accertamento e riscossione delle entrate.
204. La ragioneria forma, distintamente per ogni Comune, i ruolî
annuali dei contribuenti, altrimenti detti anche quinternetti di scossa.
La segreteria, fattili firmare dal presidente del Consiglio d’ammini-
strazione, li trasmette al prefetto, perchè li renda esecutivi.
Ritornati dal prefetto col visto di esecutorietà, il segretario ne spedisce
la parte che si riferisce a ciascun Comune al sindaco rispettivo, perchè
la pubblichi nell’albo pretorio. Quindi i Comuni ritornano i ruoli, con
l'attestazione che furono debitamente pubblicati, al consorzio, il quale
li consegna all’esattore.
205. I ruoli sono principali, suppletivi e di rettificazione.
I ruoli principali comprendono tutti gli utenti in conformità al
catasto consorziale. I ruoli suppletivi comprendono gli utenti non
compresi nei ruoli principali. I ruoli di rettificazione servono even-
tualmente alle variazioni per volture, occorse fra la compilazione dei
ruoli principali o suppletivi e la riscossione, ed alla correzione degli
errori commessi nei ruoli predetti.
I ruoli principali devono essere consegnati all’esattore entro i primi
15 giorni di gennaio di ogni anno,
206. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, gli interessati
possono ricorrere al Consiglio d’amministrazione per far rettificare gli
errori materiali che fossero incorsi nella loro formazione.
In omaggio alla nota massima solve et repete, il ricorso non sospende
il pagamento del contributo; però, se accolto, il ricorrente ha diritto al
rimborso di quanto avesse indebitamente pagato.
Il contribuente, cui fosse respinto il ricorso, entro 30 giorni dalla
notificazione può appellare al prefetto.
207. I ruoli contengono le seguenti indicazioni:
Nell’intestazione:
1° la tassa unitaria principale, divisa nei suoi elementi;
2° la tassa unitaria di amministrazione.
$ 208-210 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 93
Nel prospetto:
1° il cognome e nome dei debitori, in ordine alfabetico e contras-
segnati da un numero progressivo;
2° la caratura di ciascuno;
3° la tassa principale, a carico di ciascun debitore e che si può,
anche qui, dividere nei suoi elementi;
4° la tassa d’amministrazione; nonchè
5° il totale delle due tasse precedenti.
268. Ai contribuenti l’esattore deve spedire a tempo debito, a mezzo
del messo, le cartelle di pagamento, indicanti l'ammontare del contributo
annuo, quello di ciascuna rata e la rispettiva scadenza. Al messo l’esat-
tore consegna gli elenchi dei debitori, divisi per Comuni, affinchè se ne
serva per la distribuzione delle cartelle predette. Sopra questi stessi
elenchi l’esattore, in prova della fatta distribuzione, riceve la firma del
messo.
259. Dei ruoli si usa fare copia per uso del consorzio. Questa copia
avrebbe la forma seguente:
Ruoli di riscossione del canone consorziale in ragioni di L. ............... ogni litro
per la tassa principale, di cui L. .................. PErKCAPita lei REI per acces-
TO ASCIOI Dee e, ogni litro per la tassa di amministrazione, da pagarsi in
GUCUGUATA ORA ed il ......- DPR IA IRE
| ° | Î
Z Tassa Importare |
E a Tassa di TOR di |
E; TI principale SARA. GOL |
ai DITTA Osservazioni |
È 13 4 5 6 7 |
= Ì
Z . .
| I 9 litri Ge lire e lire c lire c lire c 8 |
| Casa eo OL i IS
I ruoli sono desunti dal catasto consorziale.
L'originale dei ruoli oltre leindicazioni precedenti, subito dopo l’împor-
tme di ciascuna rata, ha due altre colonne per il numero della cartella
di pagamento e per l’importo riscosso.
Jl ruolo è unico; l’esattore lo esige nel numero di rate ed alle scadenze
stabilite.
210. In base ai ruoli ed alle riscossioni sugli stessi emarginate, l’esat-
tore compila il residuario.
Il consorzio, che provvede per conto degli utenti alla manutenzione
dei canali a loro carico, esige il rimborso delle spese col contributo, e
precisamente con l’ultima rata di esso. Ai ruoli, in questo caso, si
aggiunge, dopo la 72, una colonna per le spese di anioni no dei i
canali a carico degli utenti, ed un’altra per il totale. ;
211. L'avviso ai consorziati può essere del tenore come il modulo
seguente.
Mop. la.
ESATTO RIA
del Consorzio «SR SIE ISEE
sorziale per l’anno _........... nel:Comune: di 40/016 Mb e SEA (reso
esecutorio con decreto della Prefettura di .......................... SITES DIE 3
ida SARA OSTRA ) per le somme sottoindicate da pagarsi in due
rate, scadenti una il SIOE a vraltra it RE AAA i
e suddivise come segue :
SCADENZA SCADENZA
15 gennaio 19.....- 415 luglio 49.....-
Aliquota Aliquota
ata | VnorO perito Importo
Contributo principale. . . .L. 7|— 20] —
Tassa di amministrazione. . . » ne cea bi
Totale L. 29— o5i |
Non pagando interamente le rate entro otto giorni dalle rispettive scadenze, o pagandole solo in parte, ìl contri-
buente è assoggettato alla multa di 4 centesimi per ogni lira della somma non pagata.
Il contributo dovrà essere pagato alla Esattoria cOnSsorziale ..-.--.---.----------------x--v0-n0-10-azezeccennenaee reni
in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 ant. alle 2 pom.
PILA AIR AN gennaio 19......
212. La consegna dei ruoli esecutivi, dei quali l’esattore rilascia
ricevuta, lo costituisce debitore dell’intero loro ammontare.
In forza dell’art. 29 della legge 19 giugno 1902 i consorziati possono
pagare il contributo con vaglia o cartolina-vaglia intestata all’esattore,
$ 213-216 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 95
rimanendo però responsabili delle somme che non gli fossero regolar-
mente ed a tempo debito pervenute.
Le contribuzioni che non eccedono le lire cinque all’anno possono
essere pagate in una sol volta, sin dalla scadenza della prima rata.
213. L’accertamento del concorso dovuto dallo Stato, per tutto il i
trentennio di sua durata, ha luogo col decreto gi concessione, emanato di
dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.
La riscossione del concorso stesso si effettua dal presidente del con -
serzio, a nome del quale viene emesso il mandato.
La ragioneria emette la reversale, con la quale il presidente accom-
pagna il versamento al cassiere consorziale della ‘somma riscossa.
I concorsi dei Comuni e delia Provincia sono accertati, per tutta la loro
durata, quando i concedenti hanno preso la relativa deliberazione e che
tale deliberazione è stata debitamente approvata dall’autorità tutoria.
Alle scadenze stabilite gli enti, debitori del sussidio, emettono il
mandato di pagamento sul loro cassiere a favore del consorzio ed a
nome del suo presidente; questi lo riscuote e ne fa il versamento, come
ho detto più sopra.
214. Quando la portata del canale è maggiore dei litri sottoscritti
dai consorziati, l'eccedenza è data in affitto a chi ne fa domanda per
iscritto ed a tempo debito all’amministrazione consorziale. Questi con-
tratti di fitto sono annuali.
Il prezzo fisso per litro dell’acqua disponibile è stabilito di anno in ©
anno dal Consiglio di amministrazione, ed il consorzio lo riscuote 4
mezzo dei proprii ingegneri.
215. I contratti di affittanza relativi a ritagli di terreno sono stipu-
lati dall’ingegnere, il quale ne riscuote anche il prezzo. SI
Trattasi di entrate di poca entità, ma ciò non giustificherebbe la
omissione di ogni regola di controllo, e però sarà espediente disporre che
ciascun fittaiuolo, all’atto che entra in possesso del terreno, firmi una
carta d’obbligo, dalla quale risulti il terreno affittato, il fitto convenuto
e la scadenza di esso.
216. La legna prodotta dagli argini, dalle ripe, scarpe, banchine e
loro pertinenze viene generalmente venduta da scalvare ed a pronto
pagamento col metodo della pubblica gara od a partiti privati.
Lo Stato, per esempio, provvede all’affitto dei boschi cedui, piantati
sulle sponde dei canali demaniali, nonchè ‘alla vendita del taglio delle
piante vive e di quelle morte col mezzo dell’asta pubblica e con tutte
le norme ordinarie di gestione dei beni patrimoniali (art. 9 regolamento
9 febbraio 1893, n. 166).
Nel caso l’amministrazione consorziale credesse opportuno proce-
dere all’incanto, scelto il procedimento cui attenersi e stabilite le condi- i
zioni per adire all’asta, dovrebbe con la maggiore conveniente pubblicità st
cercare di ottenere il massimo concorso di offerenti. ta
96 EDOARDO SPEROTTI $ 217-219
L'asta dovrebbe essere tenuta dal presidente del consorzio, da un
membro del Consiglio di amministrazione e dal segretario.
Nel caso, molto più frequente, in cui sia opportuno vendere a tratta-
tive private, l'ingegnere deve preparare, per ciascuno degli acquirenti,
un certificato dal quale emergano la qualità, la quantità e le condizioni
della legna venduta, il prezzo unitario stabilito e l’importare.
I certificati in parola, con la firma dell’acquirente, devono essere
consegnati alla ragioneria, che emette la reversale a carico dell’ingegnere
riscuotitore.
217. Il presidente, il Consiglio di amministrazione, il segretario e
l'ufficio tecnico possono rilasciare determinati documenti a chi ne fa
richiesta. Il presidente ed il Consiglio di amministrazione rilasciano
certificati comprovanti fatti avvenuti nel consorzio. Il segretario e
l'ufficio tecnico rilasciano soltanto copia di atti esistenti in archivio.
Il rilascio è vincolato al pagamento di un diritto fisso stabilito con
speciale tariffa. Il richiedente paga nelle mani del segretario, mediante
reversale staccata da apposito bollettario a matrice tenuto dal ragioniere.
Ove le funzioni di segretario e di ragioniere fossero adempiute da
un’unica persona, il bollettario predetto e la cassa relativa a questi
diritti fissi non dovranno in nessun caso essere tenuti dalla stessa
persona.
218. Tutti coloro che in qualsiasi modo recano danni alle opere
consortili sono passibili di pene pecuniarie.
Gli oggetti e gli animali, colti in contravvenzione dei regolamenti
consortili, vengono sequestrati; ed il proprietario, per ricuperarli, deve
fare, entro un breve termine, un congruo deposito presso l’esattore del
consorzio, altrimenti, spirato il termine stabilito, sono venduti al pub-
blico incarîto.
Le contravvenzioni sono rilevate dai guardiani o da agenti della
pubblica forza.
Le multe sono inflitte dal Consiglio di amministrazione 0, qualora
non si convenga sul loro ammontare, dall'autorità giudiziaria.
Le spese di procedura, nonchè le spese per il mantenimento degli
animali o per la custodia degli oggetti sequestrati, sono a carico del
contravventore.
In generale una parte della multa va devoluta al guardiano, oppure
all'agente che ha rilevato la contravvenzione.
219. I guardiani, qualora disobbediscano al loro regolamento disci-
plinare, sono passibili di multa.
Le contravvenzioni sono rilevate dagli altri guardiani, fra i quali
è necessario stabilire una certa gerarchia. Il guardiano che rileva la
contravvenzione redige apposito verbale, che consegna all'ingegnere,
il quale, con le proposte che crede del caso, lo trasmette all’ammini-
strazione, che infligge la pena.
8 220 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 97
Le multe pagate dai guardiani e il ricavo di oggetti sequestrati,
appartenenti ad ignoti, dedotte le spese e le multe a favore del con-
sorzio, vanno al fondo speciale per sussidi a guardiani vecchi o malati.
Altre entrate può avere un consorzio: interessi di depositi fruttiferi
presso una qualche banca; rendita dello Stato in deposito cauzionale
e così via. Ma l’accertamento e la riscossione di tali entrate sono cose
troppo note a tutti perchè metta conto parlarne.
CAPITOLO II.
Accertamento e pagamento delle uscite.
299. I contratti di espropriazione e di servitù d’acquedotto, come
ho avvertito precedentemente, si protraggono per lungo tempo dopo la
costituzione del consorzio e la costruzione delle opere.
La revisione delle cauzioni non permette di procedere solleciti,
cosicchè l’improbo lavoro e l’ingente spesa inerenti a questi contratti
vengono, con non poco vantaggio, distribuiti in parecchi anni.
Agli espropriati ed alienanti in genere è d’uopo tenere apposito
partitario.
Non tutte le amministrazioni consortili tengono conto a tutti gli
espropriati e si limitano ad aprire conto soltanto alle ditte liberamente
alienanti, perchè per le altre l’accertamento della competenza di poco
precede l’adempimento completo di esso col deposito dell’indennità
presso la Cassa depositi e prestiti. Ma questa pratica non mi sembra
la migliore.
Anzitutto e in via generale sono preferibili, salvo rari casi, i sistemi
di conti che dànno la dimostrazione delle competenze e degli adempi-
menti; sono poi irrazionali quelli che non seguono uniformi procedi-
menti.
Nella fattispecie è di somma utilità ottenere da speciali registri la
dimostrazione particolareggiata delle compere fatte, delle servitù di
acquedotto costituite; sapere con chi devesi addivenire alla stipulazione
del contratto; a favore di chi furono fatti i depositi ed emesse le polizze;
seguire con diligenza i decreti prefettizi di svincolo.
Appunto per raggiungere lo scopo credo necessario erigere il parti-
tario degli espropriati ed alienanti, appena l’ufficio tecnico ha formato
l’elenco dei proprietari che dovranno cedere i loro terreni al consorzio
ed ha stabilito i prezzi da offrire a ciascuno. Per tal modo i conti del par-
titario si aprono con importi puramente previsti. Mano mano che l’in-
dennità od il prezzo è definitivamente determinato (quando cioè ha
avuto luogo l’accettazione dell’offerta a mezzo di amichevole accordo,
Accer-
sione |tamento
Previ-
Epoarno SPEROTTI - $ 22t
=] 3: di stima peritale o di libero contratto
di compra-vendita) si devono registrare,
Î 3 X sulla stessa linea ma in diverse colonne,
la data dell’avvenuto accertamento e
=reatoe di l'importo relativo.
DE 9” Gli accertamenti finalmente si riassu-
mono nelle scritture sintetiche apren-
MATO, 1
RIFERIMENTI
OPERAZIONI
VIII
ou | ea dovi a tale scopo il conto « Espropriati ».
“gn I conti del partitario in parola si de-
fara ra; vono disporre in ordine alfabetico. Del
partitario devesi tenere il repertorio.
RENO, Sui debiti per contratti liberamente
o pa conchiusi decorrono gli interessi semplici
(art. 1509 del cod. civ.), salvo patto in
contrario.
| Lo schema dei conti da aprirsi nel
partitario può avere la forma del pro-
spetto qui contro.
221.Ilservizio dei prestiti comprende:
la compilazione dei piani d’ammor-
tamento;
We
ESSI
-. 9/0
Importo
INTER
il pagamento delle annualità o delle
semestralità convenute; e le registrature
delle diverse operazioni.
Riguardo ai piani di ammortamento
distinguo i prestiti in tre categorie:
18 mutui concessi da un solo mu-
| odma | tuatario e rimborsabili con pagamenti
POLIZZA
dello
periodici costanti;
22 mutui con obbligazioni;
3a mutui della Cassa depositi e
prestiti.
OPERAZIONI | RIFERIMENTI
DATA
nori La formola che nei prestiti della
©. prima categoria serve a determinare
l'ammontare a, del pagamento periodico
Ro << S costante è:
E TON a RE I
|
|
|
|
A UR O ri ci
ove ce è il capitale da rimborsare; è l’in-
teresse di 1 lira in un anno ed » il
| numero degli anni entro i quali deve
a ammortizzarsi il prestito.
$ 221 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 99
Se il prestito fosse rimborsabile con pagamenti semestrali, nella
formula precedente ad i basta sostituire — se il tasso è proporzionale,
|
n
[N
ed (1+%)° se il tasso è equivalente, che del resto in pratica non si
usa, avendosi rispettivamente:
0)
d= 2 2)
== i (2)
(1 È .)
i
2
{
= cia+9?-1l 5
de is Nea) . (3)
AE NETTO,
La quota g;, contenuta nella prima annualità a, e che va a diminuire
il debito per capitale, è: qa. = a, — ci
e negli anni successivi essendo gg. =a, — (c—gq)i=a—ci+g,i e
sostituendo a a! — cì il suo valore g!:
Q=(1+ 0%)
qu qu (1 + ijh=4
Analogamente se il prestito è rimborsabile con pagamenti semestrali.
Il piano d’ammortamento per i prestiti di questa categoria è sempli-
cissimo, come risulta dall’esempio riportato a pagina seguente.
Le identiche formole servono anche per i prestiti con obbligazioni;
senonchè il capitale c si può rappresentare con mm}, indicando con m
il numero delle obbligazioni emesse, e con % il capitale nominale di
ciascuna. Avrebbesi:
mi
i(1+% gi.
gia -
RETI
100 EDOARDO SPEROTTI $ 221
| 1898 | Gennaio 1| Capitale mutuato . . . . . . 10.000 | —
| | Dicembre |31| Interessi 6 °/, dell’anno . . . .| 600|— |
| » 31| Prima annualità L. 2373, . .| 600|—|1773|96,
| na |
| 1899 | Gennaio 1 |<Capitale residuo Gee 8.226 |04|
| | Dieembre |31| Interessi 6 °/, dell’anno . . . .| 493 [56
» 31| Seconda annualità. . . . . .| 493 |56| 1.880|40]
| 1900 | Gennaio J° Capitale resi dare 6.345 | 64 |
| Dicembre |31}| Interessi 6 °/, dell’anno . . +. .| 380 |73
| » B1ATerzA A NNUALITAN I ea 380 |73| 1.993 | 23 |
{i 1901 | Gennaio 1| Capitale residuo i | 4.352 | 41 |
| | Dicembre |31]| Interessi 6 °/, dell’anno . . . .| 261|14
| | » S1| Quarta annualità 0.0... 261 | 14| 2.112! 82 |
| 1902 | Gennaio 1'| ‘(Capitale residuo. Le + | 2.239 | 59
Dicembre |81| Interessi 6 °/, dell’anno . . . .| 134 |37
| » 3 Ultima an NU alità RR 134 |37| 2.239 | 59
Dalle quali si desume l’acconto di capitale compreso in ciascun paga-
mento periodico procedendo come nel caso precedente.
Il piano d’ammortamento di un prestito con obbligazioni assume
una forma simile a quella indicata alla pagina seguente.
Se ad ogni scadenza si rimborsa un numero costante e di obbligazioni,
sarà nel primo periodo:
a,= ek + mki
nel secondo:
a,= ek +(m— e) kî
in generale:
an= ek 4-|m-=-(h—1)e]ki
Finalmente se il numero 2 delle obbligazioni, che si rimborsano in
ciascun anno, varia, cosicchè i successivi suoi valori enstituiscano una
progressione aritmetica, di cui il primo termine sia e, essendo d la ragione,
avremmo nel primo periodo:
a, = ek + mki
nel secondo:
a, =(e+d)k+(m—e)ki
in generale:
(4 — 1) [2e + (f — 2) d]
an=[e + (h—1)d]k + (m — — IA ki
000°968 | 29 006T
S | cone a. CAS 0G| G6G 59 log 6089 | 09) SELE 006609 | TGI | 009'687 628 |C009°09 | T3I COST
POGI | 60| €6 GT | IRENE LT| F9LS9 | 0G]| 688659 | 09] GEES 000°8S | OTT |00ST8E| S9L |00S°8IT] LE FOGI
8O6I | 9L| FLI |ES| L |83]| L9I | EG] L6PE9 | — | 06869 |— | 068"L 00S°SS | TIT |000°9GE| 59 |000°FLT| 878 061
zo6I |78| LOG | 93] str |9e] Feg [9g] 6099 | —| STTE9 |—| SIZOI | 00079 | 901 |000°EL3| 97S |000°L33| SF GO6L
TOGI | ST! 038 |6L| ST |98]| 908 |98]| €639 (091) L869 [09] L8FI | 009°0S or 009'66G| SFP_|00S'LLE| SG TOGI
OSI |LP| 9 |69]| STI |69] 807/£9 | —| 9659 |— | S9L8I | 00577 | 68 000°€8 991 |000°LIF | PES 868I
613 |FP| 6 |#8| 60% | 78] L88889 |OS| LLTG9 | OS] LL9'08 | 00867 | S8 00S'OF 18 00S'6SP | 616 L68I
I#| 681 |IF| 681789 | — | 000789 |—| 002'33 | 00607 = —_
t
D
ri
Sii
19
(1.0)
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I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA
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$ 221
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7T — Bibl. Rag. Appl. — Mon, 24,
102 EDOARDO SPEROTTI $ 222
Gli acconti di capitale compresi in a, aa... an sarebbero rispettiva-
mente:
q=ek;gas=(e+d)k;oa=[e+(4—1)d]E.
Nei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti la somma delle sei bime-
stralità e dei rispettivi interessi dev’essere uguale all’importare a del-
l’annualità, cioè:
5i 4i Si 2i
(14) +e (+) +e (+) (14)
+5(1+7) +=
donde: @ (4)
e sostituendo ad a il suo valore dato dalla formula (1):
= nn di \'
(alii
Il piano d’ammortamento è laborioso; per ogni anno si farebbe
come è indicato alla pagina seguente.
222. Peri pagamenti rateali convenuti quando il mutuo fu accordato
da un’unica ditta, basta che la ragioneria prepari, alle scadenze stabilite,
l'emissione del mandato di pagamento sul cassiere consorziale ed a
favore del creditore.
La registrazione del mandato predetto vien fatta addirittura nelle
scritture complesse, desumendo dal piano d’ammortamento qual’è la
parte che costituisce l’acconto di capitale, e quale altra serve alla taci-
tazione degli interessi.
In modo affatto analogo procede il servizio dei mutui contratti con
la Cassa dei depositi e prestiti.
Ad epoche stabilite, e con qualche precedenza sopra le scadenze delle
annualità o semestralità di ammortamento, l’amministrazione provvede
all’estrazione del numero di obbligazioni indicato dal piano d’ammor-
tamento.
Il sorteggio è fatto da notaio. Vi assistono il presidente del consorzio,
o chi per esso, e due testimoni. Il notaio ne stende processo verbale, dal
quale fa risultare il numero delle obbligazioni in circolazione, quello
delle obbligazioni da estrarre ed i contrassegni — serie e numero — di
ciascuna obbligazione estratta.
Se le obbligazioni fossero nominative, alla indicazione della serie e
del numero si aggiungerebbe il cognome ed il nome del possessore.
(5)
6 229 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 103
i {1 {qgqdq@_r mlt qo@ tp’, 1. n.
A. la
Rimanenza » |195.809| 51
| Capitale mumiatoli ga Le ig 00.000] 1
{ Interessi del 1° bimestre . > : - È » 1666 | 66
i 1° pagamento . È È . - : . » | 2.316 | 81
| Rimanenza » |197.683 | 19 i
' Interessi del 2° bimestre. /. 0.0.0» 1647 | 36
| 2° pagamento . È E È i ° A » 2.316 | 81
Il —__ |
È |
| Ricimenza e ona |
| Interessi del 3° bimestre . È ; 2 È » 1628 | 05
i 8° pagamento . s 7 È È È È » 2.816 | 81
i itctadia ni
|
| Rimanenza =» |193.049| 57 |
Interessi del 4° bimestre . c È - È » 1608 | 74
4° pagamento . 3 - È 2 3 7 » 2.316 | 81 |
| ca
| Rimanenza » |190.732|76 |
| Interessi del 5° bimestre... ..° » 1589 | 43.1
i 5° pagamento . . : ; £ i 3 » 2.316 | 81
| Rimanenza » |188.415| 95
| Interessi del 6° bimestre . È S È } » 1570 | 135
| Interessi del 1° anno - È s A # » 9.710 | 37 |
| _—-T—€6@Ò@s ilo cca see
| 198.126 | 32
6° pagamento . ; i È : i » 2.316 | 81
Il rimborso delle obbligazioni estratte e il pagamento degli interessi
può venire affidato al cassiere consorziale 0, verso provvigione, ad Istituti
di credito.
Nel primo caso, se il consorzio ha un cassiere speciale, la ragioneria
emette sopra il cassiere stesso, a favore di ciascuno che presenta
obbligazioni da rimborsare o cedole da riscuotere, apposito mandato.
Qualora le funzioni di cassiere consorziale sieno disimpegnate dal-
l’esattore delle imposte dirette o da una qualche banca, non spetta al
consorzio determinare il procedimento da seguirsi nel dare esecuzione
alle operazioni in discorso.
Finalmente se il servizio del prestito è affidato ad un Istituto di
credito, a ciascuna scadenza la ragioneria deve promuovere l’emissione
di un mandato di pagamento sopra il cassiere consorziale ed a favore
dell’Istituto.
’
104 EDOARDO SPEROTTI 8 223
In tutti i casi contemplati l’incaricato di rimborsare le obbligazioni
e di pagare le cedole d’interesse paga soltanto contro consegna delle
obbligazioni, delle cedole e delle relative distinte, stese dagli esibitori
sopra moduli a stampa, i quali sono di diversa forma a seconda che
devono servire per le obbligazioni o per le cedole. Delle cedole poi si
devono esigere tante distinte quante sono le scadenze cui si riferiscono.
Se le obbligazioni fossero nominative, la ragioneria, desumendoli da
apposito registro, può anticipatamente compilare prospetti o ruoli delle
somme da pagarsi ai singoli creditori, e su questi prospetti, o sopra
duplicati loro, registrare i pagamenti eseguiti.
Il pagatore annulla le obbligazioni rimborsate e le cedole estinte
con un timbro ad olio, o meglio a traforo, e a dati intervalli riepiloga
le distinte in appositi riassunti.
Il consorzio ritira a mezzo della ragioneria i titoli rimborsati, le cedole
pagate, le rispettive distinte ed i riassunti e ne dà ricevuta.
223. Per facilitare la determinazione delle cedole pagate si può usare
questo procedimento.
Si dispongono ordinatamente in speciali cassettoni, divisi in piccoli
scompartimenti, tanti cartellini quante sono le obbligazioni in circola-
zione, da cui quindi si possono staccare cedole. Questi cartellini sono
contrassegnati dal numero di una obbligazione che è lo stesso come dire
di una cedola; a mano a mano che vengono pagate cedole, esse si
sostituiscono ai cartellini dello stesso numero, i quali si distruggono.
Le obbligazioni estratte vengono registrate in uno speciale registro,
che d’ordinario ha la forma indicata alla pagina seguente.
Anche le cedole scadute ed estinte talune aziende allibrano in spe-
ciali registri elementari, che la Navigazione generale italiana foggia
secondo lo schema seguente:
Cedola 4 del 4* luglio 1902 Cedola 2 del 1° gennaio 1903 Cedola 3 del 4° luglio 1903
È: | sy È
29 Piazza 25 | 22 Piazza 5 | c® Piazza 25
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Ea di pagamento 85 Biel di pagamento ES Sa di pagamento ES
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Verona Verona Verona i
1 47 1 : 53 il i 25 |
5 luglio 1902 7 gennaio 1903 2 luglio 1903
Torino Torino Torino
2 22 2 10 2 É 11
25 luglio 1902 2 luglio 1903 2 luglio 1903
i Milano x Milano Torino î
3 62 | 3 40 3|
|
: 3 2
6 luglio 1902 3 gennaio 1903 5 luglio 1903 |
106 EDOARDO SPEROTTI $ 224
n __—_—_—_—_—__— _———€—&—————_—6€& —_
Se il consorzio ha un cassiere specisle che compie anche il servizio
dei prestiti, la ragioneria registra in giornali appositi i riassunti, di cui
ho parlato più addietro. Negli altri casi questi giornali non sono neces-
sari nè utili, perchè assai pochi, forse uno o due per scadenza, i riassunti.
La ragioneria ripone le cedole estinte entro le rispettive distinte e
le conserva in scaffali chiusi. Così anche la Navigazione generale e
l'Opera Pia di San Paolo in Torino.
2924. Le spese per la manutenzione dei canali sono a carico del con-
sorzio, ad eccezione, nei consorzi irrigui, di quelle per i canali dispen-
satori o terziari, le quali, per evidenti ragioni di giustizia, devono essere
sostenute dai rispettivi utenti.
Per cui o affida la manutenzione di questi canali agli utenti; od il
consorzio provvede alla manutenzione loro, salvo far poscia il riparto
della spesa fra gli utenti di ciascun canale dispensatore in proporzione
della loro caratura e rimborsarsene comprendendola nel ruolo delle
tasse consorziali.
La manutenzione dei canali dispensatori affidata incondizionata.
mente agli utenti dà luogo a qualche inconveniente.
Il diverso metodo, tenuto dagli utenti nella manutenzione dei varii
tratti di uno stesso canale, non conferisce alla sua buona conservazione.
Alcuni consorziati provvedono alla manutenzione del loro tratto di
canale in modo da risparmiare quanto più è possibile di lavoro e di spesa,
con gravissimo danno degli utenti posteriori e dando luogo a litigi di
consorziati fra loro e fra consorziati e consorzio.
Siccome però buon numero di utenti desiderano venga loro affidata
la manutenzione dei canali terziari anche per provvedervi senza spesa
con la propria opera personale, il consorzio non può non appagare questo
legittimo desiderio, qualora gli utenti dimostrino e si obblighino di
voler salvaguard»- anche gli interessi dei loro consoci e del consorzio
Per tutelare gli interessi consorziali è sufficiente che l’amministra-
zione stabilisca:
1° di non affidare la manutenzione di alcuni tratti di un canale
dispensatore separatamente ai singoli e rispettivi utenti di quei tratti,
ma bensì di concedere la manutenzione dell’intero canale alla totalità
degli interessati; e:
2° che tutti gli utenti di un canale, i quali desiderino di provve-
dere alla sua manutenzione, ne facciano domanda per iscritto al con-
sorzio. obbligandosi di eseguire tutti i lavori necessari al regolare fun-
zionamento del canale a tempo debito sotto la sorveglianza dei guardiani
consorziali.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratcie e dei
serramenti relativi ai bocchetti, dai quali l’acqua entra nel fondo di
ciascun utente o ne esce, viene fatta per cura ed a spese degli utenti
rispettivi.
$ 224 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 107
Nel caso che non si prestassero, provvede l’ufficio tecnico consor-
ziale e la spesa è passata in iscossa all’esattore.
Ogni settimana l’ingegnere compila e presenta all’amministrazione,
per la relativa liquidazione contabile e conseguente emissione del man-
dato di pagamento, il conto dei lavori, diviso in due parti: lavori a
carico del consorzio; lavori a carico degli utenti, con la precisa indica-
zione dei canali in cui i lavori stessi furono fatti.
Generalmente la stessa persona, l'ingegnere, stipula i contratti
ai lavoro, liquida le competenze agli operai e ne eseguisce il paga-
mento.
Come ognuno vede tutto ciò contrasta con le più elementari norme
del controllo. 3
È d’uopo riconoscere però che un diverso ordinamento urta contro
ostacoli e difficoltà non lievi.
Infatti mentre è strano che un’amministrazione adotti procedimenti
puramente fiduciari, e che gli impiegati ritengano siffatti procedimenti
i soli compatibili con la loro dignità, in quella vece si trova strano dai
più che un’amministrazione « scelga gli uomini per gli impieghi come se
tutto dovesse dipendere dalla loro sola virtù » e organizzi «i sistemi
come se nulla si dovesse contare sulla virtù degli uomini prescelti »
(Pietro Verri). Per tal modo si snatura e si sposta una questione esclu-
sivamente tecnica, per farne un’odiosa questione personale, dimo-
strando di non intendere che la rigorosa costrizione dei fatti ammini-
strativi giova, non soltanto all’azienda, ma benanco agli agenti, dai
quali tiene lontani bassi sospetti, bavose calunnie.
Nella fattispecie alle diverse mansioni non si può sempre deputare
diverse persone, non riesce possibile creare quell’opposizione di interessi
tanto raccomandata e tanto efficace.
Tuttavia si potrà disporre:
1° che i contratti di lavoro sieno stipulati senza eccezione dal-
l’ingegnere; È
2° che i capisquadra compilino la nota settimanale delle giornate
di lavoro fatte dagli operai della loro squadra e indichino le competenze
di ciascuno;
3° che le note settimanali sieno allegate dall’ingegnere al suo
conto settimanale riassuntivo dei lavori;
4° chela paga venga fatta dall’ingegnere e non già dai capisquadra.
Ordinato il controllo dei lavori con queste cautele, l’unico abuso
tuttavia possibile è un’intesa fra operai e capisquadra di notare qualche
mezza giornata di più.
L'ingegnere però, dalla somma dilavoro prestato da ciascuna squadra,
può facilmente e sicuramente giudicare del tempo realmente impiegato
a fornirla e della più o meno solerte sorveglianza del capo. Deve inoltre
di frequente recarsi sui punti del canale ove si lavora.
ide.
i itgia
tane tra
108 EDOARDO SPEROTTI $ 224
E appunto perchè queste ispezioni, tanto utili anche nei riguardi
tecnici, possano essere più frequenti, qualora le circostanze lo permet-
tano, è opportuno che i lavori vengano fatti successivamente anzichò
simultaneamente.
Lo schema delle note può essere il seguente:
Nota dei lavori eseguiti nella settimana dal .................... FA PRO SAT 6 > Liga
sotto la sorveglianza del caposquadra __...........................
Ha lavorato giornate | |
| 2 i Gli spetta Gli spetta
i È Pd, DER BRR 1 ogni in Osservazioni
| = VORO z Ei S 3 in tnuo giornata tutto |
=|5 |
Ì == 55 | |
l1 i I FALNH |
|
Le spese di manutenzione possono essere scritturate in apposito
registro avente un conto per ciascun canale.
La registrazione delle spese a carico del consorzio vale a serbare me-
moria di quanto importarono i lavori per ciascun canale e delle epoche
in cui furono fatti.
La registrazione delle spese a carico degli utenti è necessaria per
poter fare la ripartizione delle spese stesse.
Ciascun conto di canale terziario potrebbe svolgersi in un partitario
per i rispettivi utenti. Questi partitari possono assumere la forma tabel-
lare seguente, tanto più che il numero degli utenti non supera la capa-
cità di una doppia pagina che può contenere benissimo persino 80 conti.
Utenti del canale ...................... ,s che lia la portata di I. .......... Clo: 0
TOSSE E grz; FO
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6 225 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 109
Il Consorzio dell’Agro Veronese prepara, per ogni canaletta ed in
fogli volantivun prospetto della forma seguente :
Consorzio Agro Veronese
Manutenzione terziari ..........-....-.... a carico utenti.
Importo totale dei lavori . +. . L. ............
Percentuale per materiali, trasporti,
i amministrazione e sorveglianza
CANALETTA durante i lavori ( DR SE
Importo totale della spesa. . . L. ............
Fila oca Dai Sig ae io Acquausatalitri......QuotaperlitroL. .___........
EE MONO CARATURA | QUOTA COMUNE |
UL EN ESE I
d’acqua |per utente AMMINISTRATIVO |
N. | Importo |
Lire |C. Litri |cl.{ Lire |C. il
Questo procedimento.ha senza dubbio degli inconvenienti.
La colonna « Conto lavoro » ha\impostazioni che non corrispon-
dono, linea per linea, alle scritturazioni contenute nelle altre, ma sola-
mente il suo totale coincide con quello della colonna « Quota per utente »
e coll’« Importo totale dei lavori » dell’intestazione;
ogni anno è mestieri scrivere tutte le ditte degli utenti;
le registrazioni sono in fogli volanti, i quali si possono raccogliere
in volumi, ma senza permettere quella facilità di ricerche e di confronti,
"che, a mio modesto avviso, si ottiene col procedimento da me proposto.
Ciò malgrado il procedimento è perfettamente razionale e rispettoso
delle sane norme del controllo.
225. Ritengo ozioso parlare dell'impegno e del pagamento dell’im-
posta di riechezza mobile e delle imposte e tasse do vute dal consorzio.
Faccio una sola eccezione per la tassa di circolazione. A norma del-
l’art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, per la circolazione e la negozia-
zione delle obbligazioni consorziali, sia nominative che al portatore, è
dovuta una tassa annuale nella misura di una lira e centesimi cinquanta
per ogni mille lire, e col doppio decimo una lira e ottanta centesimi.
La tassa è liquidata sul valore dei titoli al corso medio di borsa del-
l’anno precedente o di quel minor tempo da cui dati l'emissione.
Quando le obbligazioni non siano quotate in borsa, la liquidazione
della tassa si fa in base ad un certificato peritale rilasciato da un sinda-
cate di agenti di cambio, e quando questo certificato non venga esibito
entro venti giorni dall’intimazione, si fa sul loro valore nominale.
110 EDOARDO SPEROTTI
La eventuale frazione di migliaio è considerata come migliaio intero.
La tassa di circolazione è pagata in due rate semestrali computabili
dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.
Coll’art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, la tassa di circolazione
sulle obbligazioni al portatore fu elevata di un terzo, cosicchè, tenendo
conto del doppio decimo di guerra, la tassa sui titoli nominativi è del-
l’1,80, sui titoli al portatore del 2,40 per mille.
Il consorzio che emette obbligazioni deve, entro sessanta giorni,
denunziarle all’ufficio registro.
226. È buona pratica di non permettere all’economato di far acquisti
quando vuole e presso chi vuole. Il Consiglio di amministrazione può
conchiudere contratti di fornitura, aprendo piccole gare fra negozianti
di sua fiducia, farsi dare dai deliberatari analoghe tariffe e convenire con
essi che nessun oggetto possa essere fornito se non contro esibizione di
apposito buono.
Il buono è staccato da un «libro a matrice ». Dev’essere firmato dal-
l'impiegato che funge da economo, e per evitare lo spreco tanto fre-
quente, specie negli oggetti di cancelleria, e le piccole disonestà, se non
molto dannose, certo molto comunemente perpetrate e condannevoli
quanto ogni altra specie di furto, sarebbe conveniente lo fosse anche
dal presidente.
Matrice e figlia possono avere questa forma:
Il Sig. G. BINDA, Cartolaio
ha fornito al Consorzio .................. vci È Seguenti oggetti:
Prezzo
di tariffa
Riferimento
alla tariffa
Quantità
| DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI
{
'
—_—
o» I
LIBRO TERZO
Le funzioni terminative.
CAPITOLO I.
Rendiconto. Revisione. Sanzione.
227. Ben poco di particolare ai consorzi devesi osservare a proposito
di queste tre importantissime funzioni.
All’approvazione dell’assemblea si devono presentare e il rendiconto
patrimoniale e quello finanziario. Con apposito prospetto è necessario
dimostrare la corrispondenza fra i due rendiconti.
Il rendiconto finanziario dev'essere fatto in corrispondenza al bilancio
di previsione, con la stessa classificazione delle entrate e delle uscite,
anzi in distinta colonna deve riprodurre gli importi preventivati.
Entrambi i rendiconti devono essere semplicissimi, perchè possano
riuscire chiarissimi; banno da conservare sempre la medesima forma,
perchè possano più prestamente e più completamente essere intesi,
perchè possano permettere il confronto fra l’esercizio cui si riferiscono
e gli esercizi precedenti.
Parte integrale dei rendiconti sono i documenti giustificativi, detti
comunemente pezze giustificative, le quali valgono a dimostrare l’esat-
tezza delle somme assunte nei rendiconti stessi. Per agevolare la revi-
sione dei rendiconti gli importi loro debbono essere collegati per mezzo
di lettere o di cifre con le relative pezze giustificative.
Per maggior chiarezza diamo alle pagine 112-119 il conto consuntivo
speciale di un comprensorio e il riassunto dei consuntivi di tutti i com-
prensori di una frale maggiori bonifiche emiliane.
228. La revisione, la più importante delle tre funzioni nei riguardi
del controllo, perchè da essa in generale Gipende anche la sanzione finale,
dev'essere compiuta con serena imparzialità, con assoluta indipendenza,
con profonda analisi. A questo fine i revisori devono possedere rara
competenza amministrativa, devono essere franchi per carattere, indi-
pendenti per posizione: cogli amministratori e cogli impiegati non devono
avere vincoli, nè prossimi nè lontani, di amicizia, di parentela o di
interessi.
Titolo
| Categoria
Articolo
No]
——- lil‘ ZII nenti i iii a
|
Lio]
2
OGGETTO DELL'ENTRATA
RESIDUI ATTIVI
Rimborso mandati provvisori
Rimanenza carbone
TITOLO 1°
Proventi ordinari:
Sette trentaduesimi delle rite-
nute pensioni sugli stipendi
comuni
| Emolumenti volture
Tasse e diritti
Rimborsi ordinari :
Rimborso manutenzione ar-
pino sic dallo Stabili-
MENO. nie
TITOLO 2°
Multe, ammende, ritenute
straordinarie pensioni, ri-
cavo relitti di terra, ecc.
Compenso annuo per chiusura
di strada consorziale
TITOLO 3°
Partite di giro:
Rimborso premio di esazione
Rimborsi mandati provvisori
Depositi cauzionali
Rimborso anticipi e prestiti
Depositi per spese
Rimborso spesa per acquisto
carbone ..... POL) stila
1254 IIS pero notte
Somme stanziate
Preventivo
—_—_—_—_—_—_—»—T__—&
16.672 | 51
33.123 91 | Girata all’esercizio 19...
36
08
80
TITOLO
Esatte dai seguenti p.rimborso
mandati provvisori: da .....
49.796 | 42| TOTALE residui attivi
e e
ENTRATE ORDINARIE
Trattenute sugli assegni men-
sili degli impiegati comuni e
versate colle reversali N. ...
Incassate p. emolumenti netti
sette trentaduesimi
Versate dall’esattore-cassiere |
colle reversali N. .....
Per annualità di concorso
nella spesa del 19... versate
dallo Stabilimento .....
24|TorALE del Titolo 10
65
ENTRATE STRAORDINARIE
OBOROROIO OTO RO ROOM IO ORO OO PP
TOTALE del Titolo 2°
CONTABILITÀ SPECIALI
DI ROTA ONOR I NORTE oe
PORTE ROOM ON COLI EI NN)
RON MORAR ORO STORTO e
AR e RE EA TIT e Dt n)
el allle/ nate ho), dg gd IS RR
Carbone in'rimanenza al 31 di-
cembre 19...
ToraLE del Titolo 3°
Numero
della
reversale
I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA
113
Somme incassate
Somme Totale
parziali
da incassare
totale per articolo
delle Entrate
Differenze
CS 10.672] 51 600 | — | 10.672 [51
BE ©:33.1298 33.123 | 91
Bn 1 43196 43,796 | 42
VSS DI 48 48 |48
17 17 | 35
254.176 254.176 | 97
1.276 1.276
255.519 255.519
1.501 1.501
Re 300
1.501 1.801 |
3.507 3.507 ae)
17.477 17.477 ì
882 882
256 303
150 150 i
58.133 98.645 64!
1.047
4,288 È
REINA (IAA OE \
81.456 |59| 43.799 125.255 |93|114.944 | 98 696 | 70
Osservazioni
1
=———_————————————t
114 EDOARDO SPPROTTI SM
Va VPTOTA
Seque Cont
| 2 Somme stanziate Las
| S| 2 OGGETTO DELLE ENTRATE nel TITOLO Fichi
Ì î sal< Preventivo ; = RI
i
|
|
| RIASSUNTO
| Avanzo di cassa del 19...
Residui attivi
Entrate originarie
Entrate straordinarie
Partite di giro
i
| | 316.918/31| TOTALE ENTRATE
1.885 [59] 2.175 |52]133.478|24
I-_|E 5 Somme Variazioni
| =|®| [occETTo pELLA SPESA] Stanziole Disponibili TITOLO
i 3 VE 0 Preventivo in più in meno
DISAVANZO di.
RESIDUI PASSIVI Cassa dell’esc;-
cizio 19...
1 Derivazione acqua =.=] 1378816] Rea
TA {| TOTALE residili
ia (2 3.783|15| passivi 4
SPESE
TITOLO 1° ORDINARIE
1 1 |Pagamenti capitali
ed interessi passivi — |—| 85.837/92/ ... 0000
"/ss Spesa 19...
come bilancio
2 2 |Spese ordinarie co- di tutti i com-
muni 299 |91] 9.981|78| prensori |
3 3 {Personale speciale — || 6.880||........... j
4 Spese d’ufficio :
4 |Stampe, carta, og-
getti di cancelleria 264 |20 335/80] ..
I 5 |Spese di economato 188 [28 361|72
i 6 |Spesebolloeregistro 17 [80 1821201". «at Oca
ì 7 {Imposte — {| 2.885/59/ 1
il 81 |Assicuraz. incendi 1.418|56 —iinii o L4I8/50|0 2 ale e
| 8° [Assicurazione infor-
i | tuni operai di ..... 1.000 — 750 | 250/—-| Lear dl
ò | Manutenzione ordi- i
naria: |
i 9 |Diserbamenti 6.000/— — || 6.000|—|...........% |
| 10 |Canali ed argini 12.000] — — |—| 12.000/—|.........., a
I 11 |Manufatti murari 5.000|— — |-| 5.000/—|......... 0%
i 12 |Attrezzi 500) — — | BOO|/1RIle 0 ite STE
i 13 |Rilievi, trasferte ed ;
altro 1.500) — — || 1.500|— i
14 |Indennizzi ai possi-
| denti 1,000 — 655 (33 344/67
da riportare 133.768|17
À
$ 227 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 115
onsuntivo.
Somme incassate Sud Totale Differenze vir |
5 Osservazioni
} da incassare delle Entrate : . ;
parziali totale per articolo in più | in meno O
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— |—| 43.196|42 600 | —| 43.796|42] — |{—| 6.000|— |
2. |-|255.519|60] — -|-|{255.519|60] — |—| 264/64 |
— |J- 1.501 |35 3005880 30 ALT — |—- |
#58 81.456 |59 | 43.799 ; 34|125.255 | 93 | 114,944 | 98 696 | 70 |
_ | — | 381.673 | 96 | 44.699 | 34 | 426.373 [30 | 116.416 | 33 6.961 | 34 |
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6.879196| — |—| 6.879/96
|
335/80) — |—| 335/80
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2.88559| — |—| 2.885/59 È i
141856] — |_| 141856) — || — |- |
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3743/55) — |—| 3.745) — |-| 2.256/45 |
6.872/34] — |—| 6.872/34| — .|—| 5.127(66 i
820/82) — |— 820/82] — | 4.179,18 |
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Il
P:155/300) = 455/3015 SI |
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—li20.725|54] — [[120.72554| — || 12.752/70 i
EDOARDO SPEROTTI
& 227
Categoria
(so)
Articolo
23
98bis
| carbone a......
Spese per acquisto
Somme
stanziate
nel
Preventivo
OGGETTO DELLA SPESA
EE E ’———_—_—__—
Riporto|133.768]17
Esercizio macchine:
Stipendio al Capo
meccanico
Stipendio al Vice-
Capo meccanico
Personale ordinario
e straordinario 4 ...
Spese minute, Sca-
rico carbone, som-
ministraz. diverse
Consumo carbone
Esercizio macchine
Derivazione ordina-
riaacqua permaceri
Riserva ordinaria
TITOLO 2°
sa delle comuni
Speciali della Boni-
fica .....
Residuo debito per
fornitura caldaie
Spese legali
Indennizzi ai possi-
denti e saldo agli
appaltatori per la-
vori già eseguiti
Riserva straordin,
TITOLO 3°
Premio d’esazione
Mandati provvisori
Restituzione depo-
siti cauzionali
Anticipi e prestiti
per conto di terzi
Rimborso depositi
per spese
Spese per acquisto
carbone per
11.007/65.
_———
Segue Cont
Variazioni
Disponibili TITOLO
in più in meno
1.885!59| 2.175/52 oa
Lele
DIRI POME MISERA RA I
Ue saio 5.,658/61/ AR
5408/98] ‘(| | 15.428/98/ OR
— || 2248/82) 30,064/68] CSR
5.000 LUN
fuse Di pere
———_= | ‘ToraAre delli
7.314|57 7.314|57 203.817/71 tolo 1°
SPESE
STRAORDINARI
350 |91| 00.0 LN 7RIGG
2580/60] | 2580/50 SEN
702/8422 ie 1070234
169/32] (cl (668/32 AE
4.931/39| 8.000|—| 11.931/39| ....
= || 8736/96) 10/905/94|
—__—__, rr del I
8.736|96 16.736|96 37.861|66 tolo 2°
CONTABILITÀ
SPECIALI
| oi'ario le (0,66 e
sione; dI SA
ToraLEe del T
tolo 3°
SE ROTOLO ATEI RAR È
$ 227 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 147
consuntivo.
Somme pagate Differenze
Somme Totale
da pagare | delle Spese
umero
1a
Da totale
parziali | per articolo
del Mandato
— |_{120.725]54
— — HH 420)—| —
= -—- |{-|] 1590—| —
-| 5658811 —
15.428]88| —
|
30.961/68| —
2.801/47| —
2.019|77| 4.980
23
- 182.886/251 4.980|23 187.866/18 il 15451123
UL.
pro 8 841070284 eee
— |- TSO) EVI i 662/92/0e age Len
i tegani 39] ro ELI ostsg e
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-— _i 26.455/7 - 10.905/94
— || 3.507(66] — |—| 3.507[66|] — /|/01| — |—
— || 17.477(55| — |—| 17.477[(55| 11477551 — |—
i 700 — 182/90 882/90 382/90] — |
= 303/30) — |— 303|/30| — |— 696/70
iu 1504 — J_ 150|— 150/.—| — |_
92) — |—| 98.645|92| 98.645192} — |
— |_| 4288/61] — |—| 4.288/61 RARO DA =
|
125.073,04] 182|90/125.255|94 114.944|99 696|70|
8 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24,
118
EDOARDO _SPEROTTI
8 227
Segue Conto
£ 2 Somme Variazioni
& | È |OGGETTO DELLA SPESA ama Disponibili TITOLO
|< Preventivo in più | ìn meno
a agi a WES: CREO VE 4. Ì
i RIASSUNTO
It]
| | | | | | Disavanzo di
Il | ica eta iu == Cassa
| | 3.78|15| — |—| — |—| 3.783|15| Residui passivi
| 203.317|71| 7.314)57| 7.314)57|203.317|71|] Spese ordinarie |
i Spese straordi-
Î 45.361|66| 8.736/96| 16.736 96| 37.361/66|] narie
11.007/651 — |—| — |—| 11.007(65| Partite di giro
|
Il
CONSUNTIVI SPECIALI
riscosse
! N. d'ordine
Azienda di tutti i Com-
(ri
PIEDSOrI i de e teetonto 52.004
2! Azienda di una parte dei
| Comprensori ...... 732.507
i 8 | Aziendadiunaparteminore
e diversa di Comprensori 363.034
ABOCA ere 30.132
5 E CRE: DA a A 83.937
6 Ad: Let Cra oro ea io 70.406
7 TAMA ta + 72.378
8 | i AE IR 34,324
9 $ (; PIRRO IO 64.916
10 TASSI g RA ag Foa ee 26.791
11 TAN ea Roo e 49.203
12 TA RTIO o o Natte 23.405
Reda ITA id Bo 381.673
O 1.984.716
Î Meno le somme pagate 1.927.240
Meno il disavanzo
PT Le et,
Avanzo di Cassa
Avanzo economico. . . .
vas 16.051}53 24.051
STA LIES
58 255.470|17
Riassunto generale del Conto
SOMME
CASSA
pagate avanzi disavanzi
84| 52.004 | | ci 2
97| 547,934 184,573 | 83] SONGS
27| 171151 191.882 | 95 = de:
65| 26.451 3.681 | 16 i di
TI| 129,510 e —| 45.572|90
03| 192.084 pis — | 121.678 |68
57| 58.131 14.246 | 85 2a —
SL 28.169 6.154 | 29 : Ca
19| 118.740 pa —| 53.824|28
37| 52.418 —L —| 25.627|13
17| 77.990 14 —| 28.787 59
26| 82.514 Av: —| 59.109|55
96| 390.137 Le È 8.463 | 26
05 | 1.927.240 400.539 | 08| 343.063 | 34
31 343.063
57.475 |74
I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 119
Numero
del Mandato
Somme
DELLE
SPE
pagate CASTA Totale Differenze
Seta e Osservazioni |
totale da pagare | delle Spese IA ;
per articolo in più in meno |
SE |
| | i
52.925 |67 — || 52.925/67 — || — |
2.79654| — |—| 2.79654| — || 9861 |
182.886/25| 4.980|23|187.866|48 — || 15.451/23
26.455 72 — |—| 26.455|72 — | 10.905;94
125.073/04 182/90 125.255|94 114.944/99 SEN
390.137|22 |
5.163/13 395.300|35 114.944/99
28.040/48
Consuntivo dell'esercizio 19... i
RESIDUI AVANZO ECONOMICO DISAVANZO RUI |
cho a. = disposto disponibile economico |
attivi passivi complessivo AO DRG
84.001 | 06| 143.326 | 65 — | _
1.171 |16 — — | 193.054 | 11 _ — _
3.173 | 20 — = 6.854 | 36 — | E
10.205 | 72 —_ = —_ = — |—- — | 35.367 | 18
9.709 | 55 _ = —_ —_ — | — |—| 111.969
8.935 | 74 - —_ 23.182 | 59 — —_ — |_-] —
4,325 | 32 —_ _ 10.479 | 61 — | — | —_
5.530/02| — |—| — |—-| — |[=| — || 48.294 |
4.524 | 08 — _ —_ —_ — | — | 21.103 |
5.078. | 03 —_ a —_ — — | — | 23.709 o
1.677 | 80 — _ — _ — | _ —_ 57.431 |
44.699 |34| 5.163 18 3107295. |K o ine |
141.783 | 84 | 89.164 | 19| 407.970 | 27 — | — |—| 297.874
tetti e occcncnni | amen] omcroceonenge | ene I
297.874 | 88
110.095 | 39
|
pe
120 EDOARDO SPEROTTI $ 228
-_
Il còmpito dei revisori non consiste nel riscontrare la perfetta cor-
rispondenza fra le pezze giustificative e le somme del rendiconto. Questa
corrispondenza esiste sempre; non si può tampoco supporre che un
ragioniere compili e che un’amministrazione presenti un rendiconto
in cui manchi tale accorda.
Non dico che i revisori non debbano occuparsi anche di siffatto
controllo perchè sono sempre possibili gli errori, perchè non si può affer-
mare esatto ciò che non si è verificato, ma constato come esso abbia poca
importanza, sia affatto secondario. In prima linea devono riscontrare se
l’amministrazione ha scrupolosamente adempitii deliberati dell’assemblea
e del Consiglio dei delegati; se ha sempre applicate le prescrizioni con-
tenute nello statuto e nei regolamenti consorziali; se ha saputo proporre
o fare, nei limiti della propria libertà d’azione, tutto ciò che poteva, e
quindi anche doveva, a vantaggio del consorzio; se dagli impiegati ha
saputo costantemente ottenere opera diligente ed assidua; se ha eseguite
frequenti ispezioni degli uffici.
I revisori hanno ancora il preciso dovere di accertarsi se i lavori di
ufficio sono al corrente; se i libri tutti sono regolarmente tenuti; se i
consumi di oggetti di cancelleria, legna, candele, ecc., sono eventual-
mente superiori ai bisogni d’ufficio; se le figlie dei mandati corrispon-
dono esattamente colle matrici rispettive; se le firme sono autentiche;
se le somme pagate ai creditori sono quelle realmente dovute.
Di tutto poi devono riferire al Consiglio dei delegati: devono dire
della loro opera e delle constatazioni fatte, senza reticenze, senza esa-
gerazioni. Possono infine fare le proposte, che per il migliore andamento
del consorzio credessero opportune; qualora riscontrassero irregolarità,
grosse 0 piccine non monta, devono procedere alle necessarie indagini
per stabilire a chi risale la colpa, devono studiare come si possano impe-
dire nei successivi esercizi.
A chi ritenesse soverchiamente estese tali facoltà farò osservare che
i revisori nei consorzi devono tener luogo dei sindaci nella società com-
merciali per azioni; che il Consiglio dei delegati non è soltanto organo
deliberante, ma benanco organo di controllo e come tale non ha altro
mezzo per esercitare il proprio delicatissimo mandato all’infuori della
revisione compiuta da mandatari di sua piena fiducia. Osserverò infine
che le revisioni complete, estese a tutto e a tutti, ed erette a sistema,
lungi dal recare offesa agli amministratori e agli impiegati, sono la loro
migliore garanzia e si risolvono nel loro migliore guiderdone.
Invero chi può sentirsi lusingato da tutte le lodi che, troppo di
sovente, vengono prodigate ad amministratori ed impiegati da revisori
o superficiali o poco indipendenti? Quanta compiacenzainvece non devono
provare uomini integri, capaci e zelanti solo del proprio dovere e delle
sorti del sodalizio affidato alle loro cure, se revisori esperti e serupolosi
affermano che ognuno ha saputo compiere tutto il suo dovere? Si osservi
IS 229.220 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 121
infine che le revisioni, condotte con sani criteri di controllo, non sola-
mente servono a scoprire le magagne, se magagne ci sono, e ad accertare
le responsabilità; ma benanco a costringere tutti ad agire con rettitu-
dine e ad eliminare gli incapaci e gli accidiosi: questi vantaggi sono di
gran lunga maggiori di quelli.
229. La sanzione, data una revisione come io la intendo, neces-
sariamente deve essere conforme alle conclusioni dei revisori.
CAPITOLO II.
Scioglimento dei Consorzi.
220, Tl sentimento, si può dire universale, che le persone giuridiche
debbano essere perpetue, non risponde a verità. Le persone giuridiche
si estinguono, le persone giuridiche si sopprimono, le persone giuridiche
sì riformano; e la pretesa perpetuità non è che un’iperbole. Quale è
infatti la personalità collettiva, l'istituto sia pure educativo, benefico,
religioso, che non soggiaccia alle leggi del tempo?
Perpetuo, quando si dice dello scopo o dell’ordinamento di una per-
sona giuridica, significa soltanto duraturo.
Gicverà rammentare che gli elementi fattivi della personalità giu-
ridica sono intrinseci ed estrinseci.
Fra gli intrinseci abbiamo:
a) l’associazione di individui ordinata ad unità giuridica, che è
l'elemento soggettivo;
b) lo scopo lecito ed utile da ottenersi con mezzi patrimoniali; e
c) il patrimonio sufficiente per conseguirlo, che ne rappresentano
l'elemento oggettivo.
I requisiti estrinseci o formali si possono ridurre ad uno solo: alla
erezione legale, ora implicita e indiretta, ora esplicita ed esteriore, del
potere sovrano, che imprime all’ente collettivo il suggello visibile del-
l’unità giuridica patrimoniale adversus omnes.
E poichè sono tutti e quattro elementi essenziali, che non si possono
scompagnare senza distruggere la personalità giuridica, ogniqualvolta
ne viene a mancare uno dopo che l’ente morale fu già costituito, deve
perciò estinguersi, in via generale, la personalità giuridica.
Tuttavia non est novum, ut quae semel utiliter constituta sint, durent,
licet ille casus eatiterit, a quo initium capere non potuerunt (1). Che, nel
nostro caso, significherebbe: non è cosa nuova che una società, costitui»
(i) GIORGI, op. cit., vol. I, pag. 461.
LA ‘
2;
Pa > »
ili AT
GINO EIA NAT MITE
di
129 EDOARDO SPEROTTI $ 231-234
tasi una volta per certi scopi di utilità, duri, quando pur sorga caso tale
da cui non potè essere originata.
281. Tutto ciò in linea generale; in linea particolare, un consorzio, al
quale è divenuto impossibile conseguire lo scopo per il quale si è costi-
tuito e che da principio era legittimo ed attuabile, deve necessariamente
estinguersi.
I consorzi irrigui, per esempio, potrebbero trovarsi nella condizione
di non poter raggiungere lo scopo qualora, verdi gratia, lo Stato non
rinnovasse loro la concessione.
In tal caso però si cadrebbe nel concetto della soppressione, della
tacita revocazione del riconoscimento giuridico, e la legge, in forza della
quale il consorzio resta soppresso, provvederebbe certamente alla sua
sorte, come fece la legge che estendeva la privativa dei tabacchi e dei
sali in regioni ove non esisteva, facendo perire le società che prima prov-
vedevano alla produzione e al traffico di quelle merci.
Alla perdita del patrimonio non consegue ipso iure la fine del con-
sorzio. Sventurato il consorzio rimasto senza i proprii canali o, ciò che
torna quasi lo stesso, rimasto con canali inservibili; ciò malgrado però
dovrà protrarre la propria esistenza sino alla estinzione dei mutui passivi
assunti.
232. I consorzi di diritto civile sono libere associazioni, interessate al
tornaconto degli affigliati: l'elemento volontario vi prevale ed il volere
dei soci è assoluto ed onnipossente, cosicchè per deliberazione della
maggioranza, che per l’art. 660 del codice civile deve eccedere i tre quarti
dei collegati, essi possono disciogliersi.
283. I consorzi di diritto amministrativo, per essere invece unioni
in cui predomina l’interesse generale, cosicchè divengono di spettanza
pubblica, il consenso anche unanime det soci non è sufficiente a delibe-
rarne lo scioglimento: a tale scopo è necessario l’intervento di quella
autorità amministrativa che ha concorso a costituirli.
234. Del patrimonio appartenente al consorzio disciolto, salvo i |
diritti dei terzi, dispongono in ogni caso i consortisti secondo il libero
loro volere.
«Quando un corpo morale perde la personalità giuridica per un fatto
nel quale non si mescoli l’autorità della legge, non sempre i beni che ne
costituivano la dotazione restano vacanti; ma può darsi che vi rivivano
i diritti acquisiti dei fondatori, dei soci o dei terzi. E questi diritti nascono
talvolta da riserve contenute nell’atto costitutivo, tale altra da disposi-
zioni contemporanee all’atto di scioglimento.
«Il fondatore od i soci possono, nell’aito di costituire un istituto,
o nel mettersi d’accordo per collegarsi a un intento comune, prevedere
la fine o lo scioglimento del corpo morale, e dettar legge ai beni attri-
buendone in quell’evento la proprietà 0 a sè medesimi, ovvero a un terzo
che può essere anche un nuovo istituto da erigersi. Sanzionati che siano
8 234 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 123
questi patti nell’atto di erezione o di riconoscimento legale, debbono
essere rispettati, e conferiscono un diritto acquisito a pro dei riserva-
tari, che può essere anche esperimentato in giudizio ». (Giorgi).
Negli enti collettivi di libera associazione i consociati hanno diritto
di nominarsi un suecessore?... Io credo di sì; purchè lo facciano secondo
le leggi di loro costituzione, se ve ne hanno, e prima di essersi disciolti.
Del rimanente, dimostrato sussistere il diritto nei consorti di prov-
vedere per mezzo dello statuto, in caso di scioglimento, al patrimonio
comune, consegue di necessità il diritto negli stessi consociati, che lo
statuto possono modificare come e quando credano, di disporre dei beni
consorziali all’atto che si disciolgono.
La successione dello Stato nei beni dei corpi morali estinti o disciolti,
per effetto delle norme ordinarie di diritto che trasferiscono allo Stato
le successioni vacanti, è un fatto quasi privo di riscontro; e questo,
perchè le associazioni libere, se si sciolgono, hanno sempre chi vanta
diritti superiori a quello dello Stato: le altre istituzioni si riformano
e del loro patrimonio gode l’ente nuovo che va a prenderne il posto.
La predicata successione dei beni vacanti non è dunque ordinaria-
mente che una confisca decretata dal legislatore pro bono publico nel-
l’atto di soppressione.
sos —- ©» -_
LIBRO QUARTO
Le scritture.
235. Esempio di registrazione:
Avvertenze.
Ho adottato un sistema incompleto di conti, perchè non avrebbero
avuto scopo i conti al diritto di derivazione dell’acqua ed ai capitali
corrispondenti a’ canoni attivi e passivi.
Nei conti, e fra essi comprendo l’inventario, relativi al prestito 1896,
ho costantemente valutato l’oro alla pari, passando l’aggio dell’oro,
effettivamente pagato nell’anno, alle spese temporanee.
L’aggio dell'oro ho, cioè, considerato come un sopraprezzo del
mutuo, come un rincaro dell’interesse. Un’unica differenza lo distingue
infatti dall’interesse: questo è fisso mentre quello è variabile e in sommo
grado.
L’aggio sul residuo debito computato nelle scritture avrebbe neces-
sariamente condotto ad un avvicendarsi continuo di grosse perdite e
di ingenti guadagni patrimoniali a seconda del salire e dello scendere
dell’aggio stesso.
I mutui a lunga scadenza non si scontano; ogni anno si paga quella
parte che è stabilita dal piano d’ammortamento, cosicchè la rigorosa
esattezza in siffatta questione non si può ottenere: essa esigerebbe che
si prevedesse l’aggio che si dovrà realmente pagare in ciascuno degli
anni per i quali dura ancora il prestito e, scontato, si aggiungesse
all’attuale rimanenza in oro del prestito.
Ma tuttociò è all’infuori delle nostre facoltà e, per non cadere nel-
l’arbitrario, è mestieri assumere nelle scritture il residuo del prestito
senza tener conto dell’aggio.
Sembrami che l’opposto sistema avrebbe meritate le medesime cen-
sure, che il Besta muove ai sistemi integrali di scritture applicati alle
aziende pubbliche maggiori: « non si corre in tal modo — egli serive —
pericolo di scemare, nella considerazione di chi fa compilare i conti e
ne giudica, importanza ai dati certi o molto approssimati col distrarre
da essi la mente confondendoli con altri incertissimi? Non si rende forse
$ 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 192
2
così, per voler veder troppo, arduo veder bene? Non si porge per avven-
tura facil giuoco ad amministratori poco delicati di adombrare mercò
di quei datia valutazione arbitraria i veri effetti dell’opera loro, secondo
a loro meglio torna? » (1).
Secondario ma pur importantissimo vantaggio della soluzione pro-
posta è una grande semplificazione delle scritture. Il prestito del 1896
è stato fatto in carta, mentre i rimborsi e gli interessi devono essere
pagati in oro. È un caso eccezionale; più frequentemente accade,
qualora rimborsi ed interessi debbansi pagare in oro, che la somma
mutuata sia pure in oro.
Come si dovranno registrare le operazioni relative? Col precedente
questo è, per quanto mi consta, un secondo problema che non ho
veduto in nessun autore.
Una soluzione chiara, semplice ed esatta potrebbe, a parer mio
essere la seguente:
1. Esaitore-Cassiere a diversi
a Obbligazioni in circolazione, emesse 9000 obbli-
gazioni a L. 400. . . . or 00:000
@ Aggio dell’oro ottenute nel smo altre... » 36.000 — L. 3.636.000 —
2. a) Diversi a Obbligazioni estratte.
Obbligazioni in circolazione estratte 10 obb. a L. 400 L. 4.000 —
Spese temporanee premi maturati sulle precedenti » 1.000 — » 5.090 —
b) Spese a Obbligazionisti.
« C.t0 int. maturati » interessi del semestre . . L. 90.000 —
8. Diversi a Esattore-cassiere.
Banca Lunnet oro rimessole . . . SAOILE 95.000 —
Spese temporanee aggio relativo agli SA DARI EI), 900 —
Aggio dell'oro » » ai rimborsi. . . » 50 — » 95.950 —
(1) Corso di Ragioneria. parte II, Venezia 1882-83, pag. 25-26.
EDOARDO DPEROTTI
tr
— ———————— TT + _—— —*t—_ —
INVENTARIO
ATTIVITÀ
Canale
d’irrigazione incominciato il............... finito
RIV su progetto degli ing. ...............- La
sna erogazione è di m? 11,1 al minuto secondo
pari a moduli 111 praticata sulla destra dei
RITO LIRE Consta delle seguenti parti :
Manufatto di presa a 6 luci con doppie para-
toie e diga sommergibile. Costò; L.' 50.000
ridotto per successivi ammortamenti a. L.
Canale derivatore Borgo lungo m. 16.000;
comincia a valle del manufatto di presa e ter-
inina nella località ............... Lungo questo ca-
nale vi hanno 8 tombini, 4 ponti-canali, per
torrenti, 36 ponti per strade, varii muraglioni
di sostegno e 4 gallerie. Ha uno sfioratore per
rimettere le acque sovrabbondanti nel fiume ed
uno scaricatore. È costruito su terreni di pro-
prietà consorziale. Le espropriazioni e le opere
costarono L. 2.500.000; ridotte per successivi
ammortamenti @& . rat UE,
Canale diramatore 8. GHuEsi CE atea
Diritto di derivazione
di m? 11,1 al minuto secondo, vincolato al
pagamento della tassa annua di L. 2.775, valu-
tato in base alla tassa preleita capitalizzata
2l'AOOPORAEI IE dI NIE brace da LEN TIE e
Mobili, macchine, utensili
come da alleg. A da L. 12.000 ridotte per
successivi ammortamenti a. . +... L
Capitale corrispondente ai sussidi
Concorso governativo 1° collaudo, accordato,
con decreto ministeriale 2 giugno 1898, per un
trentennio in ragione di L. 2,70 per il primo
decennio, di L. 1,80 nel secondo e di L. 0,90
nel terzo per ogui 100 lire dei capitale effetti-
vamente speso in opere irrigue, collaudate per
un importo di L. 2.891.803, 75; di conseguenza
tale concorso fu col successivo decreto 1° sen-
naio 1899 liquidato
a) in L. 78.078,70 dal 1° gennaio 1200 al
1° gennaio 1909 :
il suo valore attuale è =
1,048 — 1
= 78.078,70 ———. ... 0.0. L
1,047 X 0.04
Da riportare . +... L.
49.620 —
= (‘t_(@9@t96 dr. x A
E 0
ia
ni
“Ù
"
$ 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 127
Segue Inventario.
IRIPOLLO A 546. 7113
6.780. BEGGI.
b) in L. 52.052,46 dul 1° gennaio 1910 al
1° gennaio 1919:
il suo valore attuale è =
1,041° — 1
— 52.052,46 ——— —. . . . 0, . L.| 320.831/28
1, 0417 X 0,04
c) in L. 26.026,23 dal 1° gennaio 1920 al
1° gennaio 1929:
il suo valore attuale è =
ci
1,040 — 1 |
=326:02623 e zi ON È
0) 1,0427 x 0,04 108.371|06
Concorso provinciale 1° collaudo, accordato
dal Consiglio provinciale con sua deliberazione
15 agosto 1898, in ragione di !/, del sussidio
governativo precedente e con le stesse scadenze:
e quindi
) 8.675,40 uit È
a) 8. TOTO Ie 3 .74
"1,047 X 0,04 asse (i) |
b) 5.783,60 ehe |
. IRE [OM O .6 9
399 04T < 0,04 35.647/9
) aso18o Si
(6 5 IDEA MAE eno » 12.041192
7 1,0427X 0,04 3
Concorso governativo, 2° collaudo, come il
precedente, opere collaudate L. 1.358.195,83,
sussidio liquidato col decreto 24 giugno 1899.
a) in L. 36.671,29 dal 24 giugno 1900 al
24 giugno 1909:
il suo valore attuale è =
PAS
AA i OSS I o ce
Fi
1,04‘ 365 X 0,04
b) in L. 24.447,52 dal 24 giugno 1910 al
24 giugno 1919: quindi =
y, DC ceani
Sio EIA ARA pl CAeT818190
la
1,04 17 265,4 0,04
c) in L. 12.223,76 dal 24 giugno 1920 al
24 giugno 1929: quindi =
TO2sis
= 12208,06) Se Ae o A A9:900 88
|
175
27 365
1,04 X 0,04
| Da riportare . . . L.|1.534.168|47 | 6.780.365/—
I (So)
Riporto le ate
dal Consiglio provinciale con sua deliberazione
25 agosto 1899, in ragione di !/g del concorso
governativo e con le stesse scadenze: quindi
48.22
0) A:074,69 tina 1;
pi
1,04 ” 865 x 0,04
10
è) (0.116,39 00 ra
175
1,0417855 0,04
ko rea
RR iero
175
1.04 2755 x 0,04
Capitali corrispondenti a canoni attivi
Canone annuo di L. 1588 capitalizzato al
100 per 4, pagabile al 1° gennaio d’ogni anno
e dovuto dal consorzio irriguo ............... che
eresse la sua bocca di presa a monte di quella
consorziale . 5 a
Fondi pubblici e privati
Consolidato italiano 3,5 °/, nominativo, cer-
tificato D. ........-.... della rendita annua lorda di
L. 700, vincolato a garanzia della tassa di con-
cessione : al valore nominale .
Crediti
Verso la Cassa dei depositi e prestiti per
deposito amministrativo obbligatorio fatto il
15 giugno 1900 dal Ministero dei lavori pub-
blici fruttifero dell’interesse semplice lordo del
3°/,perdanniail’argine destro delfiume...............
capitale L. 3.000, interessi di 3 semestri e 15
giorni Ir 110 RR
Verso la banca Finzi di qui, in conto servizio
prestito 1895, come da suo conto 31 die. 1901 L.
Verso la banca Lunnet di Zurigo, in conto
servizio prestito 1896, come da suo conto
81 dicembre ‘1901. IRR RAI
Danaro
Presso l’Esattore-cassiere, come da suo rendi-
conto 31 dicembre 1901.
A. mano del segretario —.. . .° 1...
Torare delle attività +. 0. la
27.999/—
5.550/07
1.584.148|47 ||
14.000/—
3.111|—
6.383/75
È S 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 199
Segue Inventario.
PASSIVITÀ
Mutui passivi
1 Prestito 1895 di n. 7.200 obbligazioni da
L. 500 nominali ciascuna, emesse a L. 410,
rimborsabili con 100 semestralità costanti di
L. 90.813,60. Saggio nominale annuo 4,50 9/
reale per semestre 2,89993 °/,. Il primo rim-
borso di obbligazioni fu fatto il 1° giugno 1899.
Il prestito sarà estinto col 1° giugno 1948. Ob-
bligazioni in circolazione n. 7118 a L. 410 L. | 2.918.380|—
2 Prestito oro 1896 di n. 9.000 obbligazioni
da L. 500 nominali ciascuna emesse a L. 400,
rimborsabili con 120 semestralità costanti di
L.39.216,44ognuna. Saggio nominale annuo 49/,, |
reale per semestre 2,6343519/,. Il primo rim- |
borso diobbligazioni fu fatto il 15 giugno 1900.
Il prestito sarà estinto col 1° novembre 1957.
Obbligazioni in circolazione n. 8.955 a L. 400 L. | 3.582.000 —
3 Prestito 1901 della Cassa dei depositi e pre-
stiti al 5°/, da estinguersi in 25 anni con altret-
tante delegazioni da L. 13.900,85 ciascuna.
Ogni delegazione è pagabile in 6 uguali rate
da L. 2.316,81 il 10 dei mesi di febbraio, ADERDI
giugno, agosto, ottobre e dicembre . . L. 200.000) — | |
___| 6.700.380/— |
Debiti per espropriazione e servitù di !
acquedotto
Il Per i debiti rimanenti, come da libro ausi- |
are Re ROIO e NR A 400.000/_ |
Debiti per obbligazioni estratte e per
interessi
1 Obbligazioni del prestito 1895, n.10, da L. 500
non presentate al rimborso . . L. 5.000;_—
2 Obbligazioni del prestito oro 1896, Do AG: da
L. 500 non presentate al rimborso . . L. 7.500|—
3 Interessi maturati sul prestito 1895 . . >» 787/50
4 Interessi maturati sul prestito oro 1896 » 1.200/—-
5 Arretrati sul prestito 1895. . . . . » 596/25
6 Arretrati sul prestito oro 1896 . . . » 700/—
15.783/75
Capitale corrispond. al canone passivo
al di L. 8 dovuto alla Società anonima delle
Strade ferrate meridionali pagabile il 31 gen-
naio d’ogni anno, capitalizzato al 100 per 4
per il sottopassaggio alla ferrovia dei canali
CONSOLZIALISA N te i IU 200/—
Darriportare se ae. 7.116.363 795)
pi i GS a N af i so ARAN | a » s ri Vi4;l. Risi Le
130 ITA | EDOARDO SPEROTTI — CRT SRI SIR
Sea ; Segue Inventario. n :
o. Riporto
se 5 Debiti diversi
MI 1| versol’avv. Gorlaperspecificada liquidare L. 600 —
6 Wi |2 verso l’esattore per contributi inesigibili e
«PE addebitatipli 3 CNMI e e E Se 1.700/—
si 3 verso espropriati per imposta fondiaria pagata
e su terreni ceduti al consorzio. . . +. . L. 285|—
mea - l 2.585|—
Pat (ERA Peiai PMT
"ole TOTALE delle passività . . . L. 7.118.948|75
VW Valori di terzi.
Hi
LI Fondo per i guardiani vecchi e malati
RO libretto di risparmio al portatore n. 71.432
W.. della cassa di risparmio fruttante il 3°/, . L. 2.000/— ||
4 RIASSUNTO
Pi AGIVILA 0A E A OE a e SIBA
SG Passività et NI RO LO LI LEAD
È
5 Lr VV:
Bi: Patrimonio netto © . . . + . . +. + L. 1.319.092,47
È
1907
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132 EDOARDO SPEROTTI 8295.
BILANCIO D
Consorzio d'irrigazione — Bilancio di pre,
i Totali
I PARTE ATTIVA
| a Lettere | Articoli © Categorie |
| SEZIONE I. — Entrate determinanti il risultato. |___—_—____T_—_—____
| TrroLo I. — Entrate ordinarie.
| Cat. I. — Entrate effettive.
Art. 1. Contributi: a) Tassa di amm. L. 4,91°/, per l.| 49.175|—
per il servizio dei prestiti:
b) a rimborso di capitale . . » 2,72 » 27.200/—
c) a pagamento d’interessi.. . » 85,86!/, » 358.,625| —
| SNA SEC ES RAT Ei
| in tutto L. 43,50 435.000| —
Art. 2. Redditi patrimoniali: a) affitto di 150 litri di
i acqua a L. 40 . . . Pirenei 6.000] —
I b) affitto di piccoli ritagli di Le ugge a a 2.800|—
i c) ricavi di legna ed erba IR ALT 760) —
| d) canone dovuto dal consorzio. . . . è. +. 1.588|/—
e) interessi sul consolidato . . . 490|—
| Î) » » deposito PERO la Cassa dei depo-
| siti e prestiti . . . . Ai AI e ei TEi=
| g) interessi sul valore dei concorsi . . . . .| 63.365/94 75.075|94
O TOTALE entrate ordinarie efl'ettive 51C.075/9
LI
| Cat. II. — Movimenti di capitali.
| Art. 1. Concorsi: a) Stato I coll., I dec. 2a annata 39.042/15
| » Db) on » » » 4.338|02
| » 0) MGELOV- Sl » » » 18.678/49
| » 1) Mente ANO dI » » » 2.075|39
| TOTALE enirate ordinarie per —_ | Ì
| movimenti di capitali 64.134|0
|
| 'frroLo II. — Entrate straordinarie. .
| Cat. I. — Entrate effettive,
|
| Art. 1. Ricavi: a) per rilascio di atti, multe, ece. . . 110|— |
i i —____|=-
| TOTALE entrate straordinarie effettive 110
|
i SEZIONE II. — Partite di giro.
| Art. 1, Rimborsi: a carico degli‘ utenti@ cenni. 2.725,24
| » 2. Multe: ai guardiani . . soli
| » 3. Interessi: sul deposito presso la Cassa di ri-
i BPALMIO +4 40 I A RO RO | FO 60 sa 9 885
i 577.205|2
6
"TO
$ 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 133
°REVISIONE
fone Esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 1902
Totali |
PARTE PASSIVA e i{(\W( --:; _——
SEZIONE I. — Uscite determinanti il risultato, |__t®!9 | Aki | Categorie |
TiroLo I. — Uscite ordinarie.
Cat. I. — Uscite effettive. | |
Art. 1. Spese patrimoniali: a) interessi e a maturati
sui prestiti (Dese ni |P9011392 43
b) interessi sui debiti di espropriazione. ++ «| 14.874|50
c) canoni passivi . . e 8|— |
d) imposta fondiaria e di ‘ricchezza mobile . +. | 96.836/22
e) tassa di circolazione . . .-| 14.000|—
f) aggio dell’oro sugli interessi e > sulle obbliga-
zioni estratte prestito 96 (2). . . . . .| 8.819/60 |
E IR 4961930175 i
Art. 2. Spese di amministrazione: a) spese di ufficio, ties
allegato A. . . SIIVISSIRVAA IS eaGRIMTa 8.738|30 FrpfSiaio]
b) tassa d’esercizio e rivendita. FIRMA TATO IS 21|— |
Dias giorallesattoren, astra) Sotto 8.700|—
Le 45990) on.
Art. 3. Spese dirette dì irrigazione: a) stipendi all’inge-
gnere ed ai guardiani . . . . . . . .| 19.200|—
| b)pLassa/difconcessionetz Melges ie de o Ste 2.775|—
c) manutenzione dei canali... . .... 5.800| —
dpacguispo utensili: au rel tane 150|—
MT
Pet A SH ondoldi MiServa ii i i nto a 3.014!45 |
TOTALE uscite ordinarie effettive 545.329/|50 I
Cat. II. — Movimenti di capitali.
Art. 1. Estinzione di debiti:
a) n. 30 obbligazioni prestito 1895 a L. 400 . . 12.300| —
db) » 24 » » 1896 ALOE 9.600| —
c) acconto alla Cassa dei depositi e RR IRiSa 4.190/49
d) acconti agli espropriati . . . TOO
TOTALE uscite ordinarie per movi- —— — |
menti di capitali . . . 27.190449
TiroLo II. — Uscite straordinarie.
Cat. I. — Uscite effettive.
Art. 1. Spese di liti .
» 2. Acquisto mobili .
SEZIONE II. — Partite di giro.
Art. 1. Spese a carico utenti: a) manutenzione dei canali
e concorso spese . . . afgana MIRI 2.670|74
b) aggio di riscossione relativo. SEARS A 54/50
Art. 2. I'ondo dei guardiani: c) entrate da devolvere a
Questogiondol::® gs ato
9 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24.
134 EDOARDO SPEROTTI 8 235
Dimostrazione della parte permanente e della parte tempe
Entrate permanenti.
Entrate effettive ordinarie.
| Contributi: tassa di amministrazione L. 4,91 la per litro . . L.| 49.175
| Redditi patrimoniali: affitti d’acqua . . . +. . L. 6.000 —
I affitti di piccoli ritagli di terreno . . . . . . » 2.800 —
ricavi:di legna e diierba:. "i. ere ein 0
| canone dovuto dal consorzio. . . . . . ... » 400—
| interessi sul consolidato . . . » — —
| » sul deposito presso la Cassa dei depositi
| e prestiti: Wil pe RT ORI ia oe RO
I} ———_—_—_————_—_— _|____|-_
| TOTALE entrate effettive ordinarie L. 50.447|—
Entrate effettive straordinarie.
I Ricavi per rilascio di atti, per multe, ecc... . . . . .L 110|—
| |
| TOTALE entrate effettive straordinarie L. 110|—
TOTALE delle entrate permanenti . . » 59.557|—
Entrate temporanee.
| Entrate effettive ordinarie.
Contributi: tassa di L. 2,72 per litro DE rimborso
di capitale . . RATIO
Ì tassa di L. 35.86 !/, per a per pagamento
| degli interessi . . . +. >» 858.625 — | 385.825/—
i Annata: interessi sul valore dei c CORCOLBI i Rn FURTO ATE 63.365|94
TOTALE entrate effettive ordinarie L. 449,190|94
Entrate per movimenti di capitali.
Concorsi dello:Stato.S1 collaudo 9, ae RR LIO 39.042|15
| » » ®. cid » RARA in ee I 4.338/02
| » della Prov. I » BORE E ra IATA e No 18.678/49
» » pnt: FI » TE EUR peer i Pani SIR 2.075|39
4 —————_———_ __
I
È TOTALE entrate ord. per mov. di capitali L. 64.134 05,
i
—_|l
TOTALE delle entrate temporanee L. 513.324 99
4
$ 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 135
anea, comprese nel primo e secondo titolo del bilancio.
Uscite permanenti.
Uscite effettive ordinarie.
Spese patrimoniali: canoni passivi . . . . . .L. 8—
IMMpostattondiaria SIA O RO040
Spese di amministrazione: spese di ufficio come da all. AL. 8.788 30
tassa esercizio e rivendita . . . . . .. . » 21 —
AOP1O Al /eRA Tore (EEE RD 983 42
Spese dirette d’irrigaz.: stipendi SE e dei Lg L. 19.200 —
tassa di concessione . . . ». 2.715 —
manutenzione dei canali . CE MOTI S00,E
SEIT R e 150 —
Wondo di riserva per spese impreviste. .0. 0.0.0... + L.
TOTALE uscite ordinarie eftettive L.
Uscite effettive straordinarie.
RCA i ES AR ME NE A SIA EE
CPC DAI VE ISEE A IE E a ERA Mo ALII
TOTALE uscite straordinarie effettive L.
TOTALE delle uscite permanenti . . L.
Uscite temporanee.
Uscite effettive.
Interessi e premi: inter. e premi maturandi sui premi L. 367.392,43
sui debiti per espropriazione e servitù . . . » 14.874,50
Imposte e tasse: imposta di ricchezza mobile . . .L. 78.270,82
Lissa idiicircolazione sn enna DUTA 000
Aggio di riscossione all’esattore . . 10:
» dell’orosugli int. e sulle obbligaz. da estrarre © prest. 1896 »
l'ondo di riserva per spese impreviste . . . en
TOTALE uscite effettive L.
Uscite per movimenti di capitali.
Estinzione di debiti: n. 30 obbligazioni prestito 1895 a L. 410. . L.
n. 24 » » 1896a » 400. . »
acconto alla Cassa dei depositi e prestiti . . . . . . »
DECOLLO 11 GSPFOPLIAL AN se ERI TRO PeR
TOTALE uscite per movimenti di capitali L.
TOTALE delle uscite temporanee L
18.573/40 |
9.742/72 |
382.266/93
92.270|82
7.71658
3.819/60
486.138/23
27.190/49
513.328|72
136 EDOARDO SPEROTTI i $ 235
Note al bilancio di previsione:
Interessi reali
(1) Premi _
matu- Somma
rati stanziata
Prestito: 1895* I Semestre. (GR RO 50) SA 630)97
» » I » 1350| 84.452/62
» 1896 I » SN RI a Ra O 200) IAS 21
» >, OI » SRO ERO OI 1200) VAIL VIA
» della Cassa dei depositi e prestiti . . . . . . DE 9.710|37
5100|367.392/43
Somme da pagarsi in oro per Aggio al 102
(2) —T ’__—=t __ss
Somma
interessi obbligazioni in tutto stanziata
| |
Prestito 1896 I semestre . . | 89.550/— 6.000|— | 95.550|— 1.911|—
| » »EII » . +. |] 89.430|— 6.000/— | 95.430|— 1.908|60
178.980 — 12.000|— |190.980|-— 3.819| 60
Nota alla dimostrazione:
(3) Aggio
Riparto dell’aggio di riscossione.
Uscite effettive ordinarie e straordinarie
PELINADEDLIC ANO NOIOSI
Entrate permanenti, che diminuiscono i |
CODITIDULLI CO OOO O
| Uscite permanenti da coprire coi contributi L. 49.171,27 X 0,02 = 98342
| Le e —EÉ
Uscite temporanee |... -. .0. 0... L. 513.328,72
ressi sui concorsi . . . L. 63.365,94
\ Entrate temporanee per movi-
menti di capitali . . . >» 64.134,05
|
Entrate temporanee per inte- |
| Entrate temporanee, che diminuiscono i
| contributi La. ra ORE 199,99
i Uscite temporanee da coprire coi contributi L. 385.828,73 Xx 0,02 = | 7.716 58
I Cina
| Contributi L. 435:000 X 1002 = ea VV
8 235 1 CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 137
GIORNALE
| l|esercizio| |30| Esattore a Concorsi gov. e prov.:
13| Riscosso il concorso gov. I collaudo 3 anno
Trdecennio:t 3} Hol e COS
Id. prov. id. » 83.675,41 8675411
i 2] maggio | 1/30| Zsattore a Rendite extrapatrimoniali:
I 10|Rnotkdiksc0ssa rata A IR CRISTO ORE RO SIE 217.500|—
3| giugno |12/30| Diversi a Esattore:
3] Banca Finzi pagatele pel serv. prest. 1895 L. 87.577,50
24) » Lumnet rimessele » » 1896 » 95.550 —
| 7| Spese temporanee aggio del-
i l’oro:a 401,75 0 e 0,42
i Id.provv. e spese dettarim 3882 » 5 — » 1.677,12 184.804|62
|
| » 15/18) Diversi a Obbligazioni estratte 1895 :
| 17! Obblig. in circ. 95 estratte 15 obbl. emesse
ZIO .L. 6.150 —
"| Spese temporanee premi maturati ‘sulle ‘ohi
bligazioni estratte. 00 ae a.» 1.350 7.500/—
E) » 15| 7| Spese temporanee a Obbligazionisti e. int. mat.:
21! Interessi prestito 95 dedotti i premi maturati . . . L. 80.077|50
6} » 15|20| Diversi a Obbligazioni estratte 1896:
19| ODI. in circ. 96 estratte n. 12 obbl. emesse
a L. 400 . . . .L. 4.800 —
Spese temporanee premi argani sulle li
6.000/—
bligazioni estratte . .. . +. +0...» 1.200 —
Spese temporanee a Obbligazionisti c. int. mat.:
Interessi prestito 96 dedotti i premi maturati. . .L. 89.550| —
Esattore a Concorsi gov. e prov. :
Riscosso il concorso gov. II collaudo 3 anno
IRA ECONO RO 00129
Id. prov. id. » 4.074,59 40.745|88
Esattore a Rendite patrimoniali:
Riscosso semestre renditain cauzione . . . . . L. 245|—
Diversi a Esattore:
Spese dirette di irr. pagate per
spese gener. di manutenz. L. 1.875 —
Id. spese di manut. dei canali
a carico del consorzio . » 3.508 — L. 5.383 —
10| ottobre |31|30
8
26| Spese rimborsabili pagate per manutenzione
dei canali a carico utenti. . . . .L. 1.784,93 716793
Jai » 31|26| Spese rimborsabili a diversi :
8| a Spese dirette di irr. concorso
degli utenti, 10°/, delle
spese generali . . .L., 187,50
c. s. 5°/, degli stipendi ‘agli
esterni ch ni ia 1008, — Lat 1.190,00
6| Id. di amministrazione aggio di riscossione » 60,83 1.256|33
Da riportare L. 721.601|37
——————_—_—_—_—=————==rr"@eeeeeeee===-=e-e-eee ——
=—=———=———..----r&€C@<<* * *+ —*« «M®m----*-- He TS a
_—=—«—e« «= i igimgieàì=>:
12 ottobre |31|30
10
26
13|dicembre|10|30
23
24
17
18| esercizio
»
»
————————m———_TTTTTecCccCcCc__'_=""=—"———""""-
‘121
15
30|
SIRIA Ma cab I
PRA at È
EpoaARDO SPEROTTI —_ $ 235
Segue Giornale.
|
Riporto L.| 721.601/37
Esattore a diversi:
a Rendite extrapatrimoniali ruoli II rata . L. 217.500 —
Stipulati diversi contratti di espr. e ser-
Mine eee n capivo N 32:091090
interessi » 7.860 — |
|
|
29.891|90
Espropriati a diversi : |
il
a Esattore acconti pagati . . . . .L. 18,650 —
a Espropriati il restoa4anni senza interesse » 11.241,90
Spese temporanee a Espropriati :
Inter. dell’anno sui crediti di cui i preced. contratti L. 555/60,
Esattore a diversi :
a Rend. patrim. riscosso il ca-
none consorzio . . . .L. 1.588 —
id. affitto acqua 1. 150a L.40 » 6.000 —
id. » terreni... iu. » ‘2,900 —
id. » ric. legna ed erba . » 687,50 L. 11.175,50
id. extrapat. rifusione maggior tassa di cir-
colazione pagata nel 1901 . . . .L. 2.000 — Î 13.175|50
Diversi a Esattore:
| Spese patrim. pagato il canone |
Alla ferrovia, Use re. 8— |
Td. ‘impostei a » 18.595,40 L. 18.603,40 I
Da riportare L. 1.852,683\74
a Spese rimborsabili rimborso spese a carico
i 2
UE RON ORI AS COLI TTT IDE 920,541/26 |
Diversi a Esattore:
Banca Finzi pagatele pel serv. prestito 95 L. 87.330 —
» Lunnet rimessele » » 96 » 95.340 —
Spese temporanee aggio dell'oro
SA0L65 4 ICI E
Id. provv. e spese detta ri-
MOSSA Lo ESE 5— ». 1.578,11 184.248|11'
Diversi Obbligazioni estratte 1895 : |
ODI. in circ. 95 estratte n. 15 obbl. emesse
au dt .L. 6.150 — |
Spese temporanee premi ‘maturati sulle. ob- di
bligazioni estratte . . . . . ... » 1.350 — 7.500/—
Spese temporanee a Obbligazionisti c. int. mat.:
Interessi prestito 95 dedotti i premi maturati. . . L. 79.830|—-
Diversi a Obbligazioni estratte 1896 :
ObbI. in circ. 96 estratte n. 12 obbl. emesse
SE 400 RI NE .L. 4.800 —
Spese temporanee premi maturati sulle ‘ob-
200 —
bligazioni estratte . . . . . . . » 1.200 6.0001-- |
Spese temporanee a Obbligazionisti c. int. mat: Î |
Interessi prestito 96 dedotti i premi maturati. . . L. 89.340|-- |
>—————_————t_——_—«_E_e—__—_—_——————==
$ 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 139
Segue Giornale.
I
i
Riporto L. | 1.352.688|74
Riporto L. 18.603,40
6| Spese di amm. stip. agli interni L. 5.760 —
Id. -» r. m. sui predetti » 1.152 — |
|
| 21|esercizio
Ì
|
O (PINO pigione d’ ufficio » 600 — i
Id. » abbon. al telefono » 180 — |
IU aro» tassa di esercizio » DO LEI I
8| Spese dirette d’irr. tassa di con-
cessione...» .0..L. 2.775 —
Id. stipendi agli esterni . . » 20.160 — i
Id. acquisto utensili . . . » 50 —
Id. rimborso all’ing. di spese Î
per carrozza, posta, ecc. » 130 — » 23.115 — h
n rp ce Ii
i
7| Spese temp. tassa di circolaz. L. 14.800 —
Id. imposta di r. mobile . . » 78.300 — » 93.100 —
i
o
i
16| Cassa dei d. e p. c. m. 6 rate i ‘
bimestrali di. . . . .L. 2.316,81 » 13.900,86 i i
25| Debitori e cred. div. pagate a saldo specif. |
DATA GOLA n I RO IA 400 — I
CA RON (E O 26|
30] Diversi a Esattore:
Pagategli per aggio di riscossione. . . DInOpro AL 8.760|83 i
6| Spese di ammin. attribuite a queste spese L. 1.044,27 |
23 »
10| Ricavi per rilascio di atti . . . . . .L. 80 —
7 » temporanee » » DEAD OI110,00
TERZINO
29| Cassa segretario a Rendite extrapairimoniali : | i
» DE DAVID GIR AI AO EI E 53 — | |
24 » 6( Spese di amministrazione a diversì :
5| a Cassa segretario piccole spese d’ufficio . L. 180 |
5| a Debitori e cred. div. conti dei fornitori da
liquidare, io RO ea 841 —|
|
25 » 28| Cassa di risparmio a Fondo guardiani : |
27| Versate in più volte p. multe riscosse dall’ingegnere L. 65 | 3
26 » 25| Debitori e creditori diversi a Spese e rendite estranee: | qa
4| Ribasso ottenuto sulla specifica dott. Gorla . . . » 200|— |
| 27\chiusura| |23| Diversi a Banca Finzi: | |
| 28| Obblig. estratte 95 rimbors. 34 obbligazioni L. 17.000 — |
\21| Obbligazionisti c. int. m. pag. nt. maturati » 159.581,25 i
I
DO » » art. » »' arretrati » 337,50
24| Diversi a Banca Lumnet: °.
23| Obblig. estratte 96 rimborsate 33 obbligaz. L. 16.500 — |
21| Obbligazionisti c. int. m. pag. int. maturati » 177.700 —
—|
-
22 » » f. » ©» arretrati ‘» 600 —
21| Obbligazionisti c. int. m. a Obbligazionisti e. int. arr.:
199 Passano a quest’ultimo conto del prest. 95 L. 292,50
» » » » 96 » 1.050 —
I SS
| Da riportare L. | 1.892.757/0 Ms
140
37
EDOARDO SPEROTTI
Segue Giornale.
Riporto L. | 1.892.757/08
12) Fondi p. e p. a Rendite patrimoniali: |
g| Int. sul consolidato in cauzione . . .. +... L. 245 —
7| Spese temporanee a diversi :
15|a Espropriati annata interessi . . . .L. 13.290 —
16|a Cassa dei d. e p. c. m. annata interessi . » 9.710,37 23.000|37
9) Diversi a Rendite patrimoniali : |
13) Concorsi gov. e prov. annata interessi. .L. 63.365,94
14| Cassadei dep.e prest.c.d. » » IR) 72— 63.437/94
28| Cassa di risparmio a Fondo guardiani :
IT ADDA IDDErESSÌ sett RIO IL 61|—
4| Spese e rendite estranee al bilancio a Valori da amm.: |
Quota d’ammortamento del canale . . .L. 21.900 — |
» » delino bito 410 — 99 310 —
—_______________— sa Ì
3| Diversi a Spese e rendite generali :
9| Rendite patrim. ammontare di queste rend. L. 75.103,44
10 » ertrapatrimoniali. . . . . . .»437.133 — | 512.236|44
3) Spese e rendite generali a diversì : |
5|a Spese patrimon. ammont. di queste spese L. 18.603,40
6 » di amministr. » » A At
7 » temporanee » » » » 471.525,26
8| >» diretted’iîrr. » » » » 27.302,50 ;
4 » erend. estranee eccedenza delle spese » . 22.310 — 549.458l60 |
2| Patrimonio netto a Spese e rendite generali:
8|Eccedenza delle\spese. lt tale e 37.222|16
——————rrr——m————_—1———_——_———_————1—@@@
fa
(n
|
ToTALE I. |3,100.728/59
|
“>
IT, PAR
285 | 1 CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA
2 M'AAESTRO
È. RUBRICA
A fitato patrimoniale al 1° gennaio 1902. . . . ..
i PAbIINONIORIE GIOR A ANI PRI IN OSTIA I I
SPESO TESTE nale NEROLA NN IU
Spese e rendite estranee al bilancio . . . . . . .
A Spese permanenti patrimoniali . . . ......
Spese permanenti di amministrazione . . . . .
dî SPORCELEIMPOEIMEOL O Te N E e
SPeserdirebbo GINITTI AZIONE ie N
Rende rpattimoniali ONE ER
IRONATLERCXTAPALTIMONI TI ROTTO
Val0rIS AREIMMOLDIZZALON A IS A IONI
ASSE HOTAREPUPPLICITNTIVA LIE Sl II POSI PORN
Concorsi governativi e provinciali . ... . . . . .
Cassa dei depositi e prestiti conto deposito. . . . .
«i [E SPROPIIZLIA A AA ARTO N ATEI AI
È. Cassa dei depositi e prestiti conto mutuo . . . . .
È Obbligazioni in circolazione 1895. .}. /.. .00.
Obbligazioni estratte 1895. . . .
Obbligazioni in‘circolazione 1896... .\.0. 0...
Obbligazioni estratte 1896 . . . E A
_-® Obbligazionisti conto interessi i mtatati Gita
4 Obbligazionisti conto interessi arretrati . .
‘ Banca Finzi, qui (servizio prestito 1895)... . . . .
Banca Lunnet, Zurigo (servizio prestito 1896). . . .
Pebipori.erereditori: diversi ina Muto Cala e
SPOSCLIIMbOrSa DI, el riu UL IAT
Fondo per i guardiani vecchi o malati .. . . . . .
CASSTEAIETISPaLMI ORE o I ERO
Cassagdel: seoretario:o tl char en NRE
ESAbbOLO=CABBLOREl a a IP Lan»
TRAZIONE TI IA
196- — —
Lat o
09 09 N N N NNNNONNDHHHHHHHWHW HW
mo O LA ASTA WVLN HS ON ADIPAPWWCNH oO
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Api, p Gi EER di ita ite : tt SIE
ò » bi bat FÉ x È
142 FEnoaRnO SPFROTTI $ 235
Dare Stato pat
Tasse a As
i 1902 |
| Apertura |—|—|15| aespropriati, loro credito per capitale ed interesse L. 400.000/—
» —|—|16]| acassa dep. e p. c. m., s. credito » 200.000
|» —|--|17| a obbl. in cir. 95, n. 7134 a L. 410, » |2.918.380
i » — |—|18| a obbl. estratte 95, n. 10 a L. 500 » 5.000|/—
î » —|—|19| a obbl. in cire. 96, n. 8955 a L. 400 » | 3.582.000
I » —|—|20]| a obbl. estratte 96, n. 15 a L. 500 . x » 7.500
i » —|—T—|21| a obbligazionisti c. int. m., interessi 2° sem. 1901 » 1.987|50.
| » —|—|22| aobbligazionisti e. int. arr. ., interessi dei semestri
precedenti al 2° 1901 » 1.296/25
» —|—|25| adeb. e cred. div., ammontare dei debiti diversi » 2.585
» —|—|27| a fondo guar diani, ammontare di questo fondo . » 2.000|/—
» —|T—|2| a patrimonio netto, importare di esso » | 1.210.217|4
I TOTALE . . L. | 8.330.966/22
so
Pairimonig
{l
| 1902
Chiusura 37823 | aspeseerendite gener., eccedenza delle spese . L. 37.222|16
I » — |31| a rimanenze, ammontare del patrimonio netto
li
1902
TOTALE
36 a spese patrim., ammontare di queste spese . L. 18.603|40
a spese di amm., » » » » 9.717/44
a spese dirette d’irr., » » » » 27.302|50
a spese temporanee, » » » » 471.525|26
a spese e rendite estr., eccedenza delle spese
5)
» | 6
» | 8
PAT f
DI
|
|
| TOTALE
a valori da amm., quote d’ammortamento
DOTATA, scs
al
sue
DE
» |1.172.995/30
1.210.217|47
Spese e rendite
» 22.310
va
Spese e rendit
22.5101
22.510|-
$ 235 T CONSORZI AGRICOLI NFLLA RAGIONERIA 143
moniale (1). Avere
41902 |
Apertura |— | — |11| davalori da amm., loro valore attuale. . . .L. }6.710.990/—
» —i—|12| dafondi p. e p. » » » 14.000|/— |
» —|—|14| dacassa dep. e. p. c. d., montante del deposito » 3.111|— |
» —|—|13]| da concorsi gov. e pr., loro valore attuale. . . » |1.584.148|47 |
» i —|-—|23| da banca Finzi, s. debito come da conto' 31 di-
cembre 1901... . » 6.383/75 |
» | —|—|24| da banca Lumnet, s. debito come dai conto. 31 di- |
| CEOMbreRLICIAR AA REED 9.400/— !
» —|—|28| dacassa di ris., 8. debito per ‘cap. ed interessi SES, 2.000|— i
x —|-—|29]| da cassa segret., danaro a mani del segretario . » 61|— |
i —|—|30]| daegsattore, » » » RE 872/— |
| —i
I
TOTALE Gs oe
O | a 8.330.966]22 sasnoed|
— |-1| dastato patrim., patrimonio netto . . . . .L. |1.210.217|47 O
| mar
TOTALE IZ AT
io Î Î
|
i
|
Chiusura 35| 9 | da rendite patrim., ammontare di queste rendite L. 75.103/44 |
» | 35|10| da rendite extrap., » » » » 437.133|— |
» | | 37/2 | da patrimonio netto, eccedenza delle spese . . » 37.222|16 |
| |
Torare . . . L. | 549.458/60 |
sstranee al bilancio (4).
i n - = — —_—-- = ————— + =—_- A. o ==
"n | |)
Men CRI
Esercizio i-—-|30|25 da deb. e cred. div., ribasso specifica dott. Gorla L. 200/— |
Chiusura |-—-|40| 3 | da speseerend. g., eccedenza delle spese estranee Il
| UE DILAMGLO e RO i 22.310|— |
i j j ‘nn
o | | | PO PA | 22.510/— |
! Ì |
144 | EnNNARDO SPEROTTI
Dare
Fs I i -—rea a
| | Canone
1902 | alla
I ferrovia
i esercizio 20|30|a esattore, pagate . . . . L 8| — |18.595 | 40 [18.603 40
1
;
Ì _— — —-
Spese permanenti
| Stipendi | ISIS» | = | Ricchezza
O 1902 interi | codam Pigione | mobile |
esercizio 21|30]| a esattore, pagate . . . L. {5.760|— 600;— [1.152 —
» 22 | 30 » » FANS TO |
I » 24 |29| a cassasegret., pagate. . >»
| » 24|25| a debit. e credit. div., conti
| da liquidarsi . ... » 710. — | 2
SARA ToraLe .. . L. |5.760)--| 710|—| 600|—|1.152:-É
i | | | iii E
Spese tem
= ===——==<>-+=="* * **+*«=«<=»=+<%7>““-<--<-=“"* = —————___-=-=
| | | | Interessi sui mutui Premi maturati | S
| n | Aggio
| 1902 | dell'oro.
ì 1895 1896 1904 1895 1896
HI ASINI DIES] PIIERIAPRA CISA) NSSIaS I pro po an El
i
| Giugno | 12| 3|30| a esattore, rm.
| | Lunnet . L. 1.672] 1
i » 15| 4|18)| a obblig. estr. 95,
Premi eo 1.350) —
| » 15) 5|21)| aobbligazionistie.
I int.m., int. » | 80.077|50
| » 15| 6|20)| a obblig. estr. 96,
| PIMS RO 1.200] —
| » 15) 7|21| aobbligazionistie.
| int. m.,int. » 89.550|—
Î Dic. 10|]13|30| a esattore rm.
fi Lunnet . » 1.573) 1
| » 15 | 14|18| a obblig. estr. 95,
| premi: Alea 1.950] —
i » 15|15|21| aobbligazionistie.
ij
î int. m.,int. » | 19.830/—
î » 15(16|20| a obblig. estr. 96,
i premi. . »
i » 151 17) 21| a obbligazionistie.
| int.m., int. » 89.340|—
i Essrcizio| — | 20|15| a espropr., int. »
| » — | 21]|30| a esatt., pagate »
— | 22 | 30 » » »
— |31| — | a diversi, inter. » 9.710| 37
— | lc |__| —-|—-|-rr_r_- |
ToraLE L. |159.907|50|178.890|—|9.710| 37|2.700| —|2.400| —|3.245|2
|
Ù sl
e
e
$ 235 | I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 145
patrimoniali (5). Avere
1902 Totali
chiusura 36| 3 | da spese e rendite generali, ammontare delle spese
PALLONI GIA E POTE IIR 18.603 | 40
| E
di amministrazione (6).
Tassa Aggio
di di Diverse Totali 1902
esercizio | riscossione
dle 180/— |7.713|— [Ottob.|31|11|26| da spese rimbors., aggio a
1.044/27 1.044/27 carico utenti. . L. 60 | 83
180/.—| 180|—|chius. 36| 3| daspeseerendite gen., am-
montare spese di am-
131|—| 841|— ministrazione . » 9.717 | 44
0 ag e] eee (i =) 3 = = _______
91|T 1.044/27 | 491|— [9.778]|27 3 TOTALE: 9.778 |27
oranee (7).
Imposta Tassa Aggio (00249
di R. Mob. | di circolaz. | riscossione Totali 1902 Totale |
Interessi
espropriati
TOTALE L. 471.525 | 26
e diverse Ù
chius. 36| 3 | da spese e rendite
1.677] 12 gen., ammontare
delle spese tem-
1.350| — poranee L.| 471.525 |26
80.077| 50
1.200| —
89.550| — i
1.578 11
1.350| — |
79.830] — |
1.200] — |
89.340] —
555| 60 555| 60
78.300) — | 14.800] — 93.100| —
7.716) 56) 7.716) 56 |
3.290] — 23.000] 37 |
|
RD
Gps
13.845 60] 78.300] —| 14.890] — 7. 726] 561 471.525) 26 |
—_———Èm___r____t—. Pere ate ieri
Sii in |
146 EDOARDO SPEROTTI
x |
Dare Spese dirette
(| rt Li... ‘i
| | | SPESE DI MANUTENZIONE
Ì 202 SPEC. Aa
aa generali a carico
consorz.
| "
ottobre 31|10|30| a esattore; pagate. . . . .0. . L. | 1875) —| 3.082
esercizio |—|21 » DIA RO ehy Sei ee O — |—-| — j—
| |
i AA |
ToraLe . . L.| 1.875j—| 3.508| 3
Ù RI _
Rendite pa
ERRE — —..91, = — = — 3. = TE
| 1
| 1902 Totali 1902
chiusura 35 | 3 | a spese e rend. generali, ammontare luglio 1| 9/30
rendite patrimoniali. . L.|75.103|44 | esercizio 20 | 30
chiusura 30 | 12
» 32|—
TOTAL. (e 010 |D10SAE
——_ .
Rendite extre
4902 Totali 1902
chiusura 35 | 3 | a spese e rendite gen., ammontare maggio | 1| 2/30
rendite extrapatrimoniali L. |437.133|—| ottobre |31|12]|3(
esercizio 20 | 3(
i 23 | 24
i TOTALE (5, USL 427019825 | |
Valori da am
Mobilia
apertura a stato patrimoniale, valore ri-
spettivo. . . . . L.|6.700.380|— 10.610 | — | 6.710.990 | —
_— ——_______________ | -———-+-}, --—-—-————-.-=-= |1—
ToraLE L. | 6.700.380 | — 10.610 | — | 6.710.990 4
$ 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 147
di irrigazione (8). Avere
—--=--=-="=""""“*““* > <==&<<—_>--r--:-iii “““““*«* —___., i
stipendi tassa di | |
“SHE Eonnarsione diverse Totali 1902 Totali |
SS, A SIDE
— |-| — |—| — |—| 5.983|—[ottob.|31|13} da spese rimb., a carico | o
20.160 —| 2.775| —| 180| —|23.115| —fchius. 40 ULEDbLE N ar I) 50 |
da spese e rend. generali,
spese d’irrig. . >» 27.302 50!
20.160] —| 2.775] —| 180] — | 28.498| — ToraLe . L. i
rimoniali (9).
Permanenti TEMPOR. |
DROP NA A A RIE E VELE O E O
canone del| ricavi di | affittanze interessi e interessi ; |
consorz. legna i affittanze | proventi | sul valore Tool: |
ra iedterDa terreni d’acqua diversi concorsi |
da @saticre; riscosse «. L.l {| =. |=l- | — || 245|—-| — |— 245 |
_» » È » [1.588| —| 687/50 [2,900] —{6.000| —| — || — |--|11.175| 50
da fondi n ep... >| —|-| || <]|={ —|—{25]|-| — |=|__24|—
da diversi . ... >| — || — || —|—| —|—| 72]|—| 63.365] 94 | 63.437] 94
ToraLe L. |1.588| —| 687|50 [2.900] —|/6.000| —| 562 | —| 63.365] 94 | 75.103] 44 “i
ii
atrimoniali (10).
|
contributi |rilascio atti| multe diverse Totali
Miei:tiore, ruoli. I*rata; >. 0.0.0 Li [217.500] alte ee —|217.500|—
» ruoli 2 rata . . . » |217.500|—| —|—| —|—-| —|—|217.500/—
» rifusione tassa pagata in più » — |—-| —|—-| —|—]|2.000|—| 2.000 _|
cassa s€g., riscosse . . . . +» » — || 80|—-| 53|-| —|—_ 133|—
TOTALE . . . L. |435.000|—| 80|—| 53] —|2.000] —|437.133| —
ortizzare (11)
ee _ ___—«; ;«i{:jirz _c-ikkb®É{--““« | |f@@’’’.“««-««--<-=<=< <z<xxrt
| Canale Mobilia Totali
39| da spese e rend. estr., ammorta- |
TCIORO E LS LE 21.900 | — 610 | — 22.510 | — |
31| da rimanenze, conservano il va- i
lore: HiGoi REBOLO4S0 10.000 | — | 6.688.480 | —
— | _—__________________[— —TtT_—-
'l'oraLe L. [000.380 = 10.610 | — | 6.710.990 | —
RL ———i
a TRA Rd CUSPTR ILE
148 EpoARDO SPEROTTI $ 235
Dare Fondi pubblici
| Consol. î
O 1902 59/0 | Corso Totali
| apertura | —|--| 1| astato patrim., esistenti. . . SIGSCOTRIOL 490 100 | 14.000) —
| chiusura | —|30| 9| a rendite patrim., semestre interesse . ROSI —_ 245| —
Ì
| | si
| DOTE 490 14.245| —
E RC governativi
i 7 Foro was Î
i |
I | PRIMO COLLAUDO SECONDO COLLAUDO
il
{ 4902 | FRENA SE NRE FORI a a e Totali
il governativo provinciale governativo provinciale
‘apert. {— lia stato patrim.,
i loro val. L.| 975.913|66| 108.434|85| 449.819;96 49.980 | —| 1.584.148 | 4°
9| a rend. patrim.,
interesse . » 39.036 | 55 4.337|39] 17.992|80 1.999 | 20 63.365 | 9
58
—_ , è Là _AÒe——rt_—-—A,._/1—_—_—=—.—r_-|—-
|
| chins. |—132
|
|
{
|
ToraLe L.|1.014.950|21| 112.772|24/ 467.812|76 51.979 | 20| 1.647.514 | 4;
Cassa dei depositi e
(ELE 1902 | | | | Capitale | Interessi Totali
[ea
apertura | —|—| 1|a stato patrim., 8. debito . . . . L.| 3.000 | — 111|—| 3.111|-
[Sa —|32|] 9 |a rendite patrim., interessi dell’anno BNS — | 72|— 2
| TOTALE GS Mepesgo dan eo 0004 183 | — | 3.183| —
li — —— — "———— ————_—_—___
Espro
LORO DEBITI
4902 fruttiferi Totele
infruttiferi
| capitale interesse
“n
| esercizio |—|18/—| a diversi, contratti con- |
| alma AA 2 22.081|90| 7.860|—| 29.891|90
' chiusura |—|—|31|a rimanenze, restano » 11.241|90| 292.968 |10 90.985 | 60| 395.195 | 60
ToraLr L. 11.241|90| 315.000 | — 98.845 | 60| 425.087 |50
————————_____—_ — —P—_—_——m———_—_—_———--—— ———€—€€———__—
ln
(è
- AG
s 235 I CONSORZI AGRICOLI NILLA RAGIONERIA © 149
> privati (12). Avere
"=" ZIE = rai
1902 Line | Corso Totali
chiusura | —|—-|31| da rimanenze, esistenti BA Aida ip AU 490 101.75 |14.245} — |
Soa
IROATE MR DI 490 14.245 A
2 provinciali (13).
PRIMO COLLAUDO SECONDO COLLAUDO
1902 Totali
governativo provinciale governativo provinciale
>Serc. RS 130) da esattore, ri-
3 | scosse . L. 78.078 | 70 8.675 | 41 — |- — |_ 86.754 | 11°
uglio | 11830) da esattore, ri- |
SCOSSO . >» _ —_ — _ 36.671 |29 4.074 | 59 40.745 | 88
chius.|—j—|31| da rimanenze, 1.
valore. »| 936.871|51| 104.096|83) 431.141|47 47.904 | 61| 1.520,014 421
Torare L. | 1.014.950 |-21] 112.772) 24) 467.812|76 51.979 |20 L06151 [dI
restiti c. deposito (14).
|
Capitale Interessi Totali o
hiusura |—|—|81|da rimanenze, a suo debito . . . . L. | 3.000/— 183 |—| 3.183 |
TOTALE enna 000 = 133 | — 3.183 | |
iriati (15).
LORO CREDITI
; fruttiferi
“o infruttiferi VAR AV TRON NATA RESTA Totale
capitale interesse
ipertura | —|—| 1|da stato patrimon., loro Dr
CEOGLDIOOI I — l—| 315.000| — 85.000| —| 400.000 | —
>sercizio |—|13|15|da sè medesimi, conver-
titi a infruttiferi » 11.241 |90 — | — |_- 11.241 | 99
» —|19| 7|daspesetempor., int. sui
contratti d’oggi » — | — | 555 | 60 555 | 601
-hiusura |—|31| 7|da spese tempor., inter. |
dell’anno. . . » — |_- — |_ 13.290] — 13.290 | —
————_—_———_——_—___—_—— |__| ——_—__r—_r_T—T-|{ — |__| -_______-| —
TOTALE L. 1!.241|90| 315.000] — 98.845 | 60| 425.087 | 50
RIRAETE RITA SEAT | TELI | ALIENE POTE
10 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 2i.
CRAS ND
150 EDOARDO SPEROTTI ESE Ie
Dare Cassa dei depositi e
n Î WSSIITON IRONIA RE
o 4902] |
|
|
| apertura | — |21|30] a esattore, pagate . . . di e 13.900 | 86
{ chiusura |—|— 81] a rimanenze, residuo Ss. tredit te) IO Ret RISO RD 795.809 | 51
| | i TOTALE ACONON 209.710 | 37
| I ì ì
Obbligazioni in
i |
i 1902
|
| giugno |15] 4|18| a obblig. estratte 95, estratto . . . N. 15| 410 6.150 | —
| dicembre 15 |14|18 » » 95, » SA eta) 15| 410 6.150 (=
| chiusura | — | —|31]| a rimanenze, rimangono in circo. . » | 7.088| 410 |2.906.080 | se.
o | | | TOTALE} CEN: DI LES 2.918.380 | -
Obbligazioni
i ———6m__ =ieirretaegean —- —_——————==——=—=-
| 1902 |
|
|
chiusura | —- |27|23| a banca Finzi, rimborsate. . . . N. 94 500 17.000 | —
» —|T—|31| a rimanenze, non furono presentate » 6 500 3.000 | —
| | Torare . . N. | 40 20.000 | sa
Obbligazioni in
1902 | Î
giugno 6|20| a obblig. estratte 96, estratte . . . N. 12 400 4.800| —
idicembre | 15 | 16 | 20 » » 96, » E LT 12 400 4.800 gr
chiusura — |31| a rimanenze, restano in circolazione pi |U8.951 400 | 3.572.400! —
Toràre .. . N; | 8:955 3.582.000 | —
Obbligazioni
| 1902 |
l'ebiusura —|28|24| a banca Lunnet, rimborsate . . N. 33| 500 16.500 | —
31] a rimanenze, non furono presentate . » 6| 500 3.000! —
| Torane: Ni 39 19.500 | —
I J
co ‘ por
8 235 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 151
prestiti c. mutuo (16). \ Avere
1902 |
apertura — | —| 1| da stato patrim., s. credito PERITO e NR CORI 200.000 | —
chiusura —{31| 7| da spese tempor., interessi dell’anno . . . . . » 9.710 | 37
| TOTALES ge 209.710 | 37!
ST
circolazione 1895 (17).
I
1902 |
apertura
— 1 | da stato patrim., sono in circolaz. .
| TOTALE
estratte 1895 (18).
| |
1962 | |
i \ì
apertura | —|—| 1| dastato patrim., non furono presentate N. 10 | 500 5.000 | —
i giugno |15| 4|—| da diversi, estratte TR Ca 15 | 500 7.500] —
! dicembre | 15|14| — » » FTT NARO 15 | 500 7.500. —
[TOTALE .. .. N 40 | 20.000 | —-
circolazione 1896 (19).
1902 | | |
apertura | —{—| 1| dastato patrim., sono in circolazione N. | 8.955| 400|3.582.000| —
I TOTALE N. | 8.955 | 3.582.000 | =|
estratte 1896 (20).
1902
apertura — | 7| da spese temp., non furono presentate N. 15 500 7.500 2
giugno |15| 6|—| dadiversi, estratte . . . . . . » 12 500 6.000 | —
dicembre | 15|13| — » » PARE cl ALE I 12|] 500 6.000 | —
TOTALE! a Cana 39 19.500 | —
ARL
159 EDOARDO SPEROTTI % $ 235
| Prestito Prestito
| 1895 1896 Tolnli
esercizio | — |27|23| a banca Finzi, pagati inte- | |
ressi del 1° semestre L. 80.010 | — —_ | 80.010|—|
» | » | a banca Finzi, pagati inte- |
| ressi del 2° semestre »| 79.008 |75 — |-| 79.008|754
» | » | a banca Finzi, pagati inte- | |
| ressi del 2° sem. 1901 » 562 | 50 e 562 | 50
» —}28|24]|a banca Lumnet, pagati inte-
ressi del 1° semestre » — | 89.000 89.000 | —
» » | a banca Lunnet, pagati inte-
ressi del 2° semestre » — |- 88.000 88.000 | —
» » | a banca Lunnet, pagati inte-
ressi del 2° sem. 1901 » —_ 1—- 700 700| —
» — | 29/22 a obbligazionisti c. int. arr., |
passano a questo conto » 292 | 50 1.050 1.342 | 50
» 31|arimanenze, restano del
20 semestre . . . » 821|25 1.340 2.161) 25
| | | TOTALE . L.| 160.695 —| 180.090 340.785| —
I I | { immense | con lt
| Prestito Prestito
|
chiusura | —|27]|23]| a banca Finzi, pagati . L. 337 | 50 — | 397 | 50.
| » — [28 | 24 « Lumet, pagati » — | 600 | — 600] —
» —|—|31|arimanenze, restano . » 551|25 1.150 | — 1.701) 25,
| ToraLe . L. 888 | 75 1.750 | — 2.638 | 75
Banca Finzi,
apertura = ‘3| Aabato palrim:; Jamo debito nt e a 6.383 | 75
giugno |12| 3|30 a esattore, pagatele DI SISI I RT LS ILA AE 87.577150
dicembre | 10 | 13 | 30 » » ORRORE TREO ORO SOR A Io Mt 87.330 |
Lil
TOTALE . . . IL. 181.291 25
==“
i
sd = “+9
& 285 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 153
-— re rr —_—26@-‘»Ì(..111 P +++ + + _____2ak—Éklìa—Éh_nÉ@h"2=—-——T+-—+--+-—-+—-—-——-—-—-—-—-—-—-—=—=—=-
interessi maturati (21). Avere
do
Dik 1895 1896
Prestito Prestito
Totali
apertura 1|da stato patrim., interessi
RONCHI ESTERI, e 0 II 78750 1.200] — 1.987 | 50
giugno 5| 7|daspesetemp., interessi del
loremestro 80.077 | 50 — | 80.077 | 50
7| 7|da spese temp., interessi del
1° semestre... >» — | 89.550 | — 89.550 | —
dicembre | 15115| 7|da spese temp., interessi del
2° semestre “.'. i» 79.830| — =.= 79.830 a
16| 7|da spese temp., interessi del
2° semestre uc. 0» — | 89.340 1 — 89.340 | —
]
| | TOTALE .. L.| 160.695| —| 180.090) —| 340.785 | —
| Prestito Prestito
4895 1896 Totali
_ 1|da stato patrim., interessi |
non chiesti . . . L. 596 | 25 7001 — 1.296! 25
—|29|21}|da obbligazionisti c. int. m.,
interessi che passano a
apertura i
|
chiusura
QUOBLONC- le LR 292 | 50 1.050 | — 1.342 | 50
| Torare . L. 888 | 75 L50 2.638 | 75
qui (prest. 1895) (23).
1902 |
A
chiusura |—|27] —| da diversiî, pagato: . . . +... 608 +» L. 176.918 | 75
» —W— | 31 darimanenze; s. debito ©. 00.0 ta ent 4.372 | 50
TPORALKIATa a Tao 181.291 | 25
cz
EDOARDO SPEROTTI
— N 1/ a stato-patria., B.depitont t 0 9.400. è ; I
0 giugno .|12] 3301 a cedttore; pagatelo; 100 2 in a SIR 95.550 | — |
Ro) dicembre | 16 | 13 | 30 » » RN RAS ER A e) 95.340 |
Bi
ui Debitori e cre.
d 14
De esercizio | —|21|30}| a esattore, pagate al dott. Gorla . . L. 400 —|
n » —|26| 4| a spese € rendite estr., ribasso sul debito precedente » 200| —|
dr, chiusura | —|—|81| a rimanenze, importare dei debiti diversi . .. . » 2.826| —|
s 4 TOTALE: rt ee 3.426 | — |
x si tI Ul _—— ——————————6 TP —————-€-rÈ
Sa Spese rim
Poe |
1902
Mer ottobre |31|10|30| a esattore, pagate per conto degli utenti . . . . L. 1.784 9]
» 31|11|—| adiversi, quota spese a carico degli utenti . . . » 1.256 33 |
# TOTraLe 00, LO 26|
‘Ao i Fondo per i guardi gl
UN? “ —c=—->«iiigiiii’*’’’’’‘-iìi@.-.—@@——1126k____(@<EE’ EE5ÉSE5KIÌ
> I
è: Di
fc chiusura ; — | — {91| a rimanenze, importare di questo fondo . . . . L. 2.126 I
hi?
Ex Mesa ie.
p. | TOTALI 0 2.126
: Rei N Cassa
È: 1902
Ly (Legga
n apertura | || 1| astato patrim., montante suo debito al 381-x11-01 . L. | 2.000
be -- esercizio | —|25|27| a fondo guardiani, versate... . ... 0...» 65
bi, chiusura | —|33 27 » » LIBOLERDÌ lei a cpr I RR NP I 6l
%
caea 1 Tonare ni, pe Li 2.126
“y i ; | ] Ì
le
CONSORZI AGMICOTT NUTTA PAGTONFRIA
‘igo (prest. 1896) (24).
si Ì
1902
D
Aa diversi PASO IU 194.800 | —
da''ramanenze, S0 debito; OLTRE 5.490 | —
di - i ORALE SR VOOR
i
apertura | —|—| 1| da stato patrim., importare dei debiti diversi . . L. 2.585 | —
esercizio | —|24| 6| da spese di ammin., conti dei fornitori ., . . . » 841|—
io
PORALE:C s0) 5 ago 3.426 _ 3,008
borsabili (26).
1902
te:
Li Il
} ottobre 31|12|30| daesattore, caricate agli utenti nei ruoli. . . . L. 3.041 | 26
TOTAL geo 3.041 267
BE
da stato patrim., importare di questo fondo .
da,cassa di rispar., Versate: i.
» » INIVOLOSSIVON SE I N e
TOTALE Ae e
da rimanenze, montante del suo debito . . . . L.
TOTALE
TOTALE ="
156 EDOARDO SPEROTTI
Dare
Bal 1902 |
| | apertora it È a stato patrim., danaro a mano del segretario
esercizio | — | 33 | ‘i a rendite extrapatr., ricavi di atti e multe
TOTALE
|
Il 1902
|
| apertura — | 1| a stato patrim., fondo di cassa
| esercizio 1|13| a concorsi, riscossì i concorsi del 19 collaudo
maggio | 1| 2|10]| a rendite extrapatr., consegnatigli i ruoli 12 rata
luglio 1| 8|13]| a concorsi, riscossi i concorsi del 2° collaudo
| » 1| 9| 9| a rendite patrim., riscosso semestre rendita .
ottobre |31|12| —| a diversi, consegnatigli i ruoli 22 rata . . .
esercizio | —|20|— » riscossioni . .
TOTALE
Il | Tua
| 1902
|
| chiusura | —|-—|11| da valori da amm., loro valore attuale .
| » —|—|12| da fondi p. e p., » » :
| » — | —|13]| daconcorsi gov. e p., » »
î » —j— |14}| da cassa dep. e p. c. d., montante del deposito . ;
i » — | —|23| da banca Finzi, debito "come da conto 31-xII-01 .
I » —|--|24 » Lunnet, » » » »
| » — | —|28| da cassa di risp., debito per capitale ed interessi
» —|—-|29 » segretario, danaro a mano del segretario
| » — |.--|30| da esattore, danaro a mano dell’esattore .
Il
(2)
ora
86.754 |11]|
217.500 | —
40.745 | 88
245|—|l
220.541 | 26
13.175 | 50
6.688.480 | —
14.245] —|
1.520.014 | 42
3.183//2&
4.372 | 50
5.490 |—|
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| 8 235 I CONSORZI AGRICOTI NELLA RAGIONERIA 157
segretario (29). Avere
—diGGGiSGrreÈÈoGÒ€AAGSCGE: GG TÈ
1902 |
esercizio | —|24| 6| da spese di amm., piccole spese d’ufficio . . . . L. 180 4)
‘chiusura |—|—|31| darimanenze, restano a sue mani . . . . .. >» 14|—
TOTALE a 194 ja o
cassiere (30).
1902 |
giugno |12| 8 a diversi, pagate per il servizio DnE 1° semestre L. 184.804 | 62
ottobre |31|10 » pagate per lavori . . CAT LI I N 7.167|93
| dicembre | 10 | 13 » » » il servizio prestiti i 2° semestre » 184.248 | 11
esercizio 18|15| a espropriati, pagate in conto loro crediti . . . >» 18.650 | —
» 21|—| a diversi, pagate per spese. - SORT TER, 156.832 | 26
» 22| — » » aggio di riscossione... . è.» 8.760 | 83
chiusura — |31| a rimanenze, danaro a sue mani... +. +... » 19.370 | —
TOTALE o 579.893 | 75
ed interessi . . Re LAI CE 395.195
— |16| da cassa dep. ep. c. m., ‘residno | 8. uredito AEREA to 195.809
— |17| da bd. in circolazione 95, n. 7.088 a L. 410 . . . >» |2.906.080
chiusura | — — |15| da espropriati, tO di de, debiti per capitale
Ù
DIE REIT » estratte 95, n. 6a so DOORS SILA 3.000
AE] » in circolazione 96, n. 8.931 a L. 400 SARTI » {3.572.400
sai ES 07 » estratte 96, n 6 00: 500 » 3.000
On ida obbligazionisti c. int. m., interessi del 20 semestre
19024: o » 2.161
—|—|22| da obbligazionisti c. int. arT., ‘interessi dei semestri pre-
cedenti al 2°, 1902 _. . . » 1.701
—|T—|25| da debitori e cr editori div., ammont. do Sl ia » 2.826
—| —|27| dafondo per i guardiani, Fazi di questo fondo » 2.126
j—|—| 2| da patrimonio-netto, suo ‘ammontare SRO n A 2995
| TOTALE: L. | 8.257.294
PARTE SEGONDA
Consorzi, unioni e sindacati agrari.
CAPITOLO I.
Generalità, diffusione, scopi.
236.I consorzi agrari sono sorti allo scopo di comperare, con le neces-
sarie garanzie di qualità e di prezzo, per conto dei soci,i concimi chimici.
Non mancano esempi di cooperative italiane sorte con intendimenti
simili prima dell’introduzione e della diffusione di questi concimi negli
usi agricoli: per citarne qualcuno, l’ Associazione agraria friulana, che
fin dai suoi primordi, nel 1835, acquistava per conto comune seme
bachi, sementi da orto e macchine ed attrezzi; l Unione cooperativa
viticola di Canneto Pavese, costituitasi sino dal 10 febbraio 1884; ma
sono rare eccezioni rimaste senza alcun seguito.
Col progresso dell’agricoltura, di cui i consorzi sono dapprima un
effetto, ma della quale poi, costituitisi, divengono causa efficacissima,
la loro sfera di azione si è grandemente estesa: la scintilla di un largo
movimento in questo senso è partita dal congresso degli agricoltori tenu-
tosi a Siena nel 1888.
237. In Francia l’attività dei singoli consorzi agrari non oltrepassa il
dipartimento, I consorzi dipartimentali sono collegati in unioni regionali
e pressochè tutti sono affigliati all'Unione centrale di Parigi, «la quale
attualmente rappresenta ed assomma, spontaneamente e nel modo più
perfetto e potente, gli interessi dell’agricoltura e degli agricoltori del-
l’intera nazione » (Niccoli).
In Italia i singoli consorzi agrari non estendono la rispettiva sfera
d’azione oltre i confini della provincia. Sino dal 1892, a Piacenza, si è
costituita la Federazione dei consorzi agrari cooperativi, la quale, sòrta
con mezzi modesti, è ora prosperosa e potente. Essa, col valido aiuto delle
banche popolari, a mezzo dello speciale suo ufficio di propaganda, in
breve volger di tempo ha ottenuto risultamenti maravigliosi.
IO, CO 1 ene ee PI
$ 238-239 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 159
238. Infatti all’atto della sua costituzione il 10 aprile 1892 non si
dànno la mano che 18 enti e 32 persone! E di enti pochi più ve ne sono
in Italia. Nel 1899 i consorzi agrari italiani sono 192 sparsi in 55 pro-
vincie, ma nel centro e nel mezzogiorno d’Italia sono così scarsi che la
Federazione, a proposito di essi, scrive: «pur troppo tolgono assai al
rapporto complessivo di densità, sia colla popolazione sia coll’area
coltivata ».
In generale poi la stessa Federazione afferma: «il confronto della
Germania e della Francia riesce umiliante ».
Nel 1911 i consorzi agrari sono 653, di cui però circa 200 sono istitu-
zioni di credito o di istruzione; anche nel centro e nel mezzogiorno
d’Italia e specialmente in Sicilia si constata un notevole risveglio, ed il
confronto coi paesi che sono all'avanguardia del movimento cooperativo
agricolo non è più umiliante.
Perchè il lettore possa farsi un concetto di tale rapido progresso
riproduciamo dal «Secondo annuario 1911» della Federazione, « Le società
agrarie di acquisto in Italia sino al 1910» l’eloquente diagramma
riportato alla pagina seguente.
Tale diagramma non comprende che consorzi agrari d’acquisto e
non tutti tali consorzi perchè qualcuno non ha mandato alla Federa-
zione i dati relativi alla propria gestione. Le forzate omissioni però
riguardano poche associazioni e poco importanti.
Il fatto che sono esclusi i consorzi agrari di vendita dimostra come
essi non siano ancora assurti a grande importanza.
Molti dei consorzi d’acquisto compresi ammettono nei proprii statuti
operazioni di vendita per prodotti di associati, ma effettivamente in
questo senso la loro attività non ebbe modo di esplicarsi.
239. Gli scopi che, secondo i loro atti costitutivi, si propongono
attualmente i consorzi agrari sono:
1° acquistare, per conto proprio e dei terzi, e distribuire ai proprii
soci ed agli agricoltori in genere, concimi, sementi, attrezzi, macchine,
scorte vive e morte, ecc., occorrenti all’esercizio dell’industria agraria
ed al consumo delle famiglie coloniche;
2° vendere, per conto proprio e per conto dei terzi, i prodotti
agrari dei soci e degli agricoltori in genere, aprendo, quando ne sia il
caso, degli spacci o magazzini, sia in provincia che fuori, partecipando.
con altre società o con privati alla vendita dei prodotti stessi, sia all’in-
terno che all’esterno;
3° avere un deposito di macchine e strumenti agrari da darsi ai
soci in prestito o in affitto;
40 stabilire laboratori od opifici per la lavorazione di prodotti
agrari;
5° esercire magazzini generali;
6° esercitare il credito agrario a favore dei proprii soci;
EDOARDO SPEROTTI
160
S |00S |00T
OT | 000"T| 008
ST | 00S'T]| 008
06 |000'3| 007
SG | 006"*3| 009
068 | 000"€| 009
SE | 009"8| 00L
OP | 000"7| 008
ST | 00S°*F| 006
0S | 000"S| 000°T
SS | 006*G|] 0OT'"I
09 | 000*9
S9 | 006"9
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SL | 00S"°L
08 | 000°8
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8 240 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 161
7° fabbricare per conto dei soci o dei terzi mezzi e prodotti occor-
renti all’esercizio dell’agricoltura e delle industrie affini;
8° promuovere la istituzione diindustrie affini all’industria agricola;
9° esercitare l’assicurazione agraria entro i limiti della provincia;
10° raccogliere le offerte e le domande di lavoro agrario ed agire
come ufficio di collocamento;
11° avere una o più camere arbitrali per risolvere amichevolmente
i dissidi tra proprietari ed affittuari, tra affittuari e coloni, tra compratori
e venditori;
12° fare saggi, analisi ed esperienze; istituire corsi, scuole e
biblioteche circolanti nell’interesse dell’agricoltura;
13° esaminare tutte le misure economiche e le riforme legislative
che possono essere reclamate neil’interesse dell’agricoltura.
La molteplicità degli scopi che i consorzi agrari posseno proporsi
non significa già che un medesimo consorzio si debba costituire per il
conseguimento di tutti od anche soltanto di parecchi degli scopi anzidetti.
240. I consorzi non si possono sottrarre alle leggi generali e speciali
che regolano tutte le aziende.
Il successo è subordinato alla specializzazione, la quale consenta
competenza profonda di dirigenti, condensazione di pensiero e di opere,
omogeneità di organizzazione.
Inoltre, osserva acutamente il Niccoli, la fusione di diverse e sva-
riate funzioni economiche in una medesima associazione cooperativa
corrisponde alla spontanea rinunzia ai benefizi della divisione del lavoro
e nuoce dallo stesso punto di vista della mutualità.
«Si consideri in fatto che mentre la funzione fondamentale degli
acquisti, se bene organizzata e diretta, non può dar luogo a perdita
alcuna, tutte le altre sono invece, dal più al meno, suscettive di disa-
vanzi passivi ed ognuna di esse presenta un grado di rischio notevol-
mente diverso »; e « quei soci, che desiderano soltanto di acquistare le
materie prime a buon mercato e bene controllate, non vorranno certo
correr l’alea di pagare di più per sanare le piaghe indotte eventual-
mente dall’esercizio del credito, o da un magazzino di vendita o da altre
funzioni economiche diverse per le quali non hanno alcun diretto
interesse ».
I consorzi agrari che si sono vittoriosamente affermati ovunque
sono quelli d’acquisto.
I consorzi agrari di vendita, molto specializzati, prosperano in Ger-
mania; in Francia non hanno ancora potuto superare le grandi difficoltà
di organizzazione, di funzionamento, di concorrenza, benchè non man-
chino indizi bene auspicanti.
Vogliamo osservare come l’agricoltore trovi molta maggiore diffi-
coltà a comperare e comperare a credito a prezzi bassi concimi, macchine,
attrezzi, che non a vendere: quella è funzione nuova per lui ed oltre alle
162 EDOARDO SPEROTTI ° & 241-248.
—_—_— __ _ ————
relazioni gli mancano cognizioni di fatto necessarie e molte volte il suo
bisogno non è sufficiente a fare il minimo di una ordinazione; questa,
dal consorzio, può essere resa più vantaggiosa, ed è già molto, ma non
possibile, perchè possibile lo è anche all’agricoltore singolo.
Presso di noi esiste qualche consorzio di vendita: funziona da
tempo e con buonissimi risultati il Consorzio Imolese di vendita fra i
produttori d’ortaggi; prosperano pure parecchie cooperative per la
vendita in comune degli agrumi; quella sérta nella provincia di Novara
per la vendita in comune dei vini, ed altre.
I consorzi agrari d’acquisto e di vendita coadiuvano efficacemente
i soci nelle loro domande di credito. -
CAPITOLO II,
Veste giuridica dei consorzi agrari.
241. I consorzi agrari prendono forme e caratteri molto diversi: gli
uni si costituiscono sotto forma di associazione libera temporanea per
acquistare materie utili all’agricoltura a conto di coltivatori e si sciol-
gono non appena hanno compiuti gli acquisti ed ultimata la liquidazione;
gli altri prendono forma di associazione permanente, talora preferendo
la forma di società civile e tal’altra la forma di società commerciale.
242. Nelle associazioni temporanee si fa spreco delle energie che sono
pur necessarie per la costituzione di un’azienda; non si può trar profitto
dall’esperienza e non si può contare sui benefizi relativi al credito che
la correttezza abituale, costante, inveterata apporta immancabilmente.
Le stesse persone preposte alla direzione dell’azienda non possono acqui-
stare quella profonda conoscenza dei mercati, dei prodotti e dei produt-
tori, che è gran parte del successo; necessariamente la loro sfera d’azione
è molto limitata.
Gli inconvenienti e le deficienze cui abbiamo accennato diminuiscono,
non scompaiono se l’associazione temporanea sorge in seno ad altra
associazione agricola permanente: un comizio agrario, una cassa rurale
di prestiti.
248.I consorzi permanenti civili, in confronto di quelli commerciali,
hanno maggiore libertà di azione e risparmiano molte spese, ma per
converso hanno il grandissimo svantaggio di non avere personalità giu-
ridica propria, cosicchè non possono far valere direttamente il proprio
diritto nè godere del credito se gli amministratori non assumono per
essi responsabilità morali e ben anche materiali.
I consorzi temporanei o permanenti in forma di società civili si
capiscono soltanto come tentativi od esperimenti di istituzioni volte
a nuovi scopi, o in ambienti in cui la cooperazione è poco o punto svi-
iene
6 244 I CONSORZI AGRICCLI NELLA RAGIONERIA 163
luppata, ma là dove essa è giunta ad un alto grado dievoluzione i consorzi
devono assumere risolutamente la forma di società commerciali.
La Commissione giudicatrice del concorso bandito nel 1890 fra sin-
dacati agrari — e da allora a oggi di strada se ne è percorsa e di molta —
affermava che «il credito per somme corrispondenti agli acquisti non
viene accordato all’agricoltore se non si può, dalla rappresentanza del-
l’istituzione, attestare a favore di chi lo richiede, sia riguardo alla sua
moralità, sia riguardo all’uso delle merci; e che il prestigio dell’attesta-
zione va di pari passo col prestigio commerciale della società; e l’ele-
mento di questo prestigio è una forma sociale che determina rigorosa-
mente le responsabilità e pone in grado la rappresentanza di mantenere
i diritti collettivi e in faccia ai soci e in faccia ai terzi ».
244.1 consorzi agrari, pur assumendo la forma di società commerciali,
non diventano mai società di speculazione: gli statuti sanciscono dispo-
sizioni atte ad impedirlo e bella parte degli utili tornano a coloro che
hanno concorso a costituirli.
Il consorzio di Cremona non permette che un socio possegga più di
20 azioni da L. 25 ciascuna e inibisce che si assegni un dividendo supe-
riore al 3 %.
In quanto al riparto degli utili si adottano tre diversi criteri:
1° il capitale e la riserva si mantengono nei limiti minimi e quindi
la maggior parte degli utili resta disponibile e dev'essere ripartita fra
i soci-clienti;
2° il capitale e la riserva si aumentano per dare all’istituzione in
breve volger di tempo la massima potenzialità materiale e morale;
3° il terzo sistema consiste in una ingegnosa variante del secondo:
la quota di utile da restituire ai soci, come compratori nei consorzi
d’acquisto, o come fornitori di prodotti nei consorzi di vendita, non si
paga loro in contanti ma si passa nel loro conto corrente. Ogni qualvolta
il credito di un socio raggiunge il valore di un’azione, gli si consegna un
certificato per la azione stessa diminuendo di altrettanto il suo credito.
Quando un socio possiede in tal guisa, od in seguito ad acquisti
diretti, azioni per un valore nominale di L. 5000, l’utile gli viene pagato
in contanti.
Il Niccoli ritiene che sarebbe più vantaggioso aumentare, sia pure
in più modesta misura, il fondo di riserva perchè al capitale azionario
è necessario corrispondere un interesse, mentre non è così per la riserva,
i cui frutti sono interamente disponibili.
Questa opinione del Niccoli non risponde al vero; la maggiore riserva
farebbe aumentare il valore delle azioni, ed è su questo loro maggior
valore, il quale per i nuovi soci sarebbe il prezzo d’acquisto delle azioni.
stesse, che dovrebbe essere pagato l’interesse.
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CA I
164 EDOARDO SPEROTTI
CAPITOLO III.
Costituzione ed organizzazione dei consorzi agrari.
245. Non ci soffermiamo a dettare le norme di costituzione dei con-
sorzi agrari perchè esorbiteremmo dal nostro compito.
246. Gli uffici diun consorzio agrario, salva la differenziazione che può
rendersi necessaria quando l’azienda raggiunga uno sviluppo grandioso
o quando attenda a operazioni di diversa indole, possono essere, nella
generalità dei casi e per enti di estensione già considerevole, i seguenti:
ufficio di direzione;
ufficio delle commissioni ed analisi;
ufficio di magazzino;
ufficio di cassa;
ufficio di ragioneria e controllo.
Tali gli uffici dell'importante ed esemplare Consorzio Agrario
Bolognese. Analoga è l’organizzazione del Consorzio Agrario Cooperativo
per la provincia di Cremona, che ha questi uffici: direzione, commissioni
e spedizioni; magazzino; cassa; analisi e liquidazione fatture; conti
correnti e fiduciari; ragioneria.
247. La direzione, organo esecutivo delle deliberazioni prese dal
Consiglio di amministrazione, ha la sorveglianza sugli altri uffici.
È assistita dalla commissione dei fidi e dalla commissione degli
acquisti.
Alla direzione ed alla commissione degli acquisti spetta anche la
corrispondenza coi fornitori e corrispondenti.
258. L’ufficio delle commissioni riceve le prenotazioni di acquisti, sti-
pula i contratti di vendita, ordina le spedizioni ai fornitori, ordina al
magazzino i ricevimenti.
Questo ufficio tiene la contabilità cronologica e sistematica degli
impegni, dalla quale devono risultare per qualità e quantità le merci
dal consorzio commesse e ricevute, quelle vendute e consegnate; quelle
che deve ancora ricevere e quelle che deve ancora consegnare.
249. L’ufficio commissioni, e in qualche consorzio un ufficio apposito,
provvede anche all'analisi dei concimi, la quale ha lo scopo di determi-
nare se i concimi stessi hanno il titolo denunziato nella fattura del for-
nitore, se sono genuini, puri, dotati della potenza fecondatrice convenuta.
Per titolo s'intende la percentuale di elemento fertilizzante che con-
tengono (1).
Generalmente le analisi vengono compiute dai laboratori riconosciuti
lal Governo. A far eseguire l’analisi del concime provvede il consorzio
(1) Si veda la Monografia 54.
)
|
1
$ 250 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 165
o provvedono i soci, a seconda che i concimi stessi giungono dalla
fabbrica a quello o direttamente a questi.
Consorzio e soci tengono intatti, dei concimi ricevuti, tre sacchi: se
dall’analisi risultano delle differenze, esse vengono comunicate al for-
ritore per la relativa rettificazione del prezzo. Se il fornitore non le
ammette si prelevano dai tre sacchi predetti tre boccette di campione,
che vengono suggellate. Il prelevamento dei campioni, il loro colloca-
mento nelle tre boccette ed il suggellamento delle boccette stesse hanno
luogo alla presenza di due testimoni e di tutto si fa constare in apposito
verbale.
Ciascuna boccetta è munita di un cartellino sul quale si scrivono le
necessarie indicazioni. Preparati regolarmente i campioni, assume la
pratica in ogni caso il consorzio, che manda una prima boccetta al
laboratorio chimico per l’analisi.
Il laboratorio fa tenere al consorzio il certificato d’analisi ed il con-
sorzio lo comunica al fornitore. Se il fornitore non ne accetta le risul-
tanze, il consorzio fa ripetere l’analisi dallo stesso o da altro labora-
torio su una seconda boccetta.
Se nemmeno questa nuova analisi conduce ad un accordo — che
generalmente si ottiene facendo la media fra i risultati delle due analisi
— la terza boccetta viene sottoposta ad un’analisi arbitrale!
Questo procedimento esige la preparazione solenne dei campioni
soltanto nel caso di controversia ed è il procedimento che segue il Con-
sorzio Bolognese.
Altri consorzi preparano sempre i campioni in presenza dei due testi-
moni ed erigendone verbale. Oltre a ciò notano i risultati delle analisi
in tre ordini di schede, a seconda che sono analisi in corso, compiute 0
in contestazione.
Non vi è dubbio che il primo procedimento è è di gran lunga preferibile.
250. L’ufficio di magazzino è tenuto da un ASA Il quale,
puro e semplice consegnatario delle merci, provvede por la loro conserva-
zione e compie le operazioni di carico e scarico che gli vengono ordinate,
mediante apposite bollette, rispettivamente dall’ufficio di ragioneria e
dall’ufficio commissione.
Tiene uno scontro di magazzino; compila o giornalmente o periodi-
camente la situazione di magazzino.
Generalmente i consorzi agrari, per raggiungere più completamente
il loro scopo, istituiscono altri magazzini nei villaggi e borgate che, per
lo stato delle comunicazioni e per il numero degli agricoltori locali od
accorrenti ai mercati, sono buoni centri di rifornimento e di smercio.
Questi magazzini in alcuni consorzi dànno luogo a vere e propris
succursali; in altri, con maggiore semplicità amministrativa e con
risparmio di spese, sono semplici depositi staccati dal magazzino cen-
trale per pura opportunità di vendita.
11 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 24.
Ti ana STAMI E E SAI MORI, VOI
O SAL Aa
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166 EpoarDO SPEROTTI
251. L’ufficio di cassa può essere affidato ad un Istituto di credito
conseguendo per tal guisa due considerevoli vantaggi: la soppressione
di un organo amministrativo ed il conseguente rmsparmio di spesa.
Il consorzio possibilmente deve avere la propria sede presso l’Istituto
di credito che funge da suo cassiere: talvolta consorzio e Istituto di
credito hanno sede comune.
252. L’ufficio di ragioneria deve, come è risaputo, tenere le serit-
ture complesse e predisporre anche a tale suo còmpito le scritture
elementari degli altri uffici.
CAPITOLO IV.
Compere e vendite in relazione al credito agrario.
258. La vendita ai soci delle materie utili all’agricoltura esige che
il consorzio accordi loro un termine conveniente al pagamento.
254. L'operazione si compie mediante lo sconto di cambiali dirette;
mediante l’apertura di credito in conto corrente; mediante le fatture
accettate.
255. Col primo modo il socio dà al consorzio cambiali per l'importo
delle somministrazioni ricevute: il consorzio, scontandole, può realiz-
zare, quando creda, i proprii crediti.
256. La scadenza fissa degli effetti e il termine contenuto in quei brevi
limiti che 10 sconto presso Istituti di credito consente sono i due incon-
venienti di questo procedimento, che si evitano invece con l’apertura
di credito in conto corrente.
Due sistemi si seguono nella pratica. Il seguente è dovuto al Con-
sorzio di Cremona: il socio che ha ottenuta l’apertura di credito in
conto corrente rilascia al consorzio una cambiale per la totalità del cre-
dito stesso. La cambiale è a un anno. Sino alla concorrenza della somma
rappresentata dalla cambiale il socio può ottenere dal consorzio sommi-
nistrazioni di concimi, sementi ed altro.
Le cambiali dei soci con la firma del consorzio vengono date ad un
Istituto di credito, che per il totale loro ammontare apre alla sua volta
un credito in conto corrente al consorzio medesimo.
Il secondo sistema è quello usato anche dalla Cassa di risparmio di
Bologna. Il socio del consorzio che desidera l’apertura di credito in
conto corrente ne fa domanda alla Cassa, la quale delibera in base
alle informazioni ed agli estremi forniti dal consorzio.
Se la deliberazione è favorevole, la Cassa stipula direttamente il
contratto di conto corrente cor socio del consorzio.
Non vi è dubbio che il primo sistema ha l’inestimabile vantaggio in
confronto del secondo di non addossare all'Istituto di credito rischi che
eee © vp
TE ET È I O_O SOT OT, PO OI OO np.
$ 257-259 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 167
devono pesare ner ragioni di equità sopra il consorzio: il sistema adot-
tato dal Consorzio Cremonese ha avuto maggiore successo.
257. Il credito ai soci mediante la fattura accettata è stato praticato
per la prima volta dal Consorzio Agrario Bolognese, che io ha ordinato
come segue:
Alla ordinaria fattura il socio applica il bollo graduale e la munisce
della propria accettazione a sei mesi.
La Banca popolare di credito sconta tali fatture e acconsente,
occorrendo, la loro rinnovazione ad altri sei mesi.
Se a questi procedimenti semplici e pratici si potrà aggiungere a
favore dei consorzi agrari di tutta Italia il privilegio di cui all’art. 1953
del codice civile sancito dalla legge 7 luglio 1901, n. 334 (1), non vi ha
dubbio che la questione del credito agrario potrà, per ciò che riguarda
l'impiego dei concimi chimici, delle sementi selezionate e delle macchine
nell’industria agricola, dirsi felicemente risolto.
258. Nei consorzi di vendita i soci ottengono il credito in modo ana-
logo a quello delle fatture accettate or ora descritto.
Il consorzio deve rilasciare ai singoli soci ad ogni loro consegna una
polizza di deposito, per qualità e quantità, del prodotto affidatogli.
Nella polizza il prodetto stesso dev'essere valutato al prezzo com-
merciale corrente detratte le spese generali di amministrazione e quelle
particolari di vendita, tutte largamente calcolate.
Il socio, che abbisogna di credito, dà le polizze di deposito in garanzia
a quegli Istituti di credito con i quali il consorzio ha, in via preventiva,
stabiliti i necessari accordi.
CAPITOLO V.
Le scritture.
259.I1 Consorzio Agrario Bolognese ha adottato un sistema di scritture
complesse in base al piano contabile riportato alle pagine seguenti, salvo
lievissime modificazioni specialmente riguardo ai valori dei terzi e che
crediamo opportune anche per la più retta compilazione e corrispon-
denza dei rendiconti.
Il giornale-mastro del Consorzio Bolognese ha 30 colonne e 6 svolgi-
menti, dei quali due, quello delle merci e quello dei debitori diversi,
hanno soltanto due sottoconti.
(1) La giurisprudenza, per quanto ci consta, non si è pronunciata in modo
definitivo: una prima sentenza contraria della Corte d’appello di Bologna fu
cassata dalla Suprema Magistratura giudicante.
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168 EDOARDO SPEROTII
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Numero progressivo (gaeta e e II 5) i
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Patrimonio sociale (svolgimento D IRAN I)
Perdite e profitti (svolgimento II). . +... +. +... 11-12
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Attività varie (svolgimento III). . . . . . . +... 19-20
Effetti cattivi Ri RA e e ARI O Se
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Debitori diversi (Evolelmtato mv). AE ZO)
Creditori diversi (svolgimento IV) . . . . ... +. . 31-32
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SvoLcIiMENTO IV. — Bebitori e creditori.
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Per evitare lo svolgimento del conto merci, lo abbiamo bipartito, e
per separare il patrimonio sociale da quello dei terzi, che nel giornale-
mastro del Consorzio Bolognese è confuso con quello, abbiamo aperti gli
ultimi quattro conti d’ordine; per i debitori e creditori diversi abbiamo
adottato uno svolgimento doppio.
Si ingannerebbe chi credesse che un giornale-mastro non potesse
avere quaranta colonne. L'importante « Unione Legnami » di Ferrara
ha un giornale-mastro con 19 conti e se ne trova benissimo, e potremmo
citare molti altri esempi.
170 EDOARDO SPEROTTI $ 260-261
Scritture elementari.
260. Le scritture elementari sono costituite dai seguenti registri:
libro degli inventari;
libro dei soci;
partitario dei soci;
giornale di cassa;
libri delle merci;
giornale degli effetti attivi e scadenzario relativo;
giornale degli effetti passivi e scadenzario relativo;
giornale dei fornitori e partitario relativo;
giornale dei clienti e partitario relativo;
libro dei dividendi.
Scritture delle agenzie.
261. Alcuni consorzi hanno un vero e proprio corpo di scritture
presso ogni agenzia.
Il Consorzio Agrario Bolognese ottiene tutti gli scopi di un illuminato
e sicuro controllo con mezzi molto più semplici e spediti.
Il consorzio tiene bollettari di carico per le merci che fa mandare alle
agenzie dai fornitori o manda dal magazzino del consorzio (mod. 1,
pag. 171); le agenzie tengono bollettari di scarico per le merciche vendono
ai clienti o mandano al magazzino del consorzio (mod. 2, pag. 174).
La matrice Cei bollettari di carico resta al consorzio; la contromatrice
e la figlia vengono dal consorzio mandate all’agente; il quale trattiene
la prima e restituisce, munita della sua firma, la seconda.
La contromatrice e la figlia dei bollettari d’uscita servono rispettiva-
mente per il cliente e per il consorzio, il quale manda al cliente diret-
tamente la fattura; la matrice resta all’agente.
Giornalmente gli agenti spediscono alla sede tali bollette.
Quindicinalmente o mensilmente gli agenti compilano e spediscono
alla sede la situazione di magazzino (mod. 3, pag. 172-173), nonchè la
situazione di cassa (mod. 4, pag. 175).
Ogni agenzia tiene un libro di cassa ed uno scontro di magazzino
come il seguente:
Scontro di magazzino — Schema dei conti.
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APPENDICI
262. PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLE CONGREGAZIONI CONSORZIALI
DEI GRANDI CIRCONDARI DI SCOLO
nelle legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, che sì presenta alla S. Con-
gregazione delle acque per l'approvazione, a termini dell’art. 298 del Motu
proprio 23 ottobre 1817, ed approvato con decreto della stessa Sacra Congrega-
zione 4 settembre 1820.
TITOLO"t:
Nomina delle Congregazioni Consorziali.
ART. 1. — Tutti i possidenti interessati nei lavori di uno stesso circondario
di scoli formeranno un’associazione, la quale sarà rappresentata da una Con-
gregazione Corsorziale. Motu proprio, art. 284.
Art. 2. — Ogni Congregazione sarà composta di nove membri nominati
dal Corpo degli interessati convocato espressamente con pubblica notificazione.
Art. 3. — La convocazione si terrà in Bologna per tutti i circondari
dipendenti dalla Commissione del Reno; per gli altri circondari si terrà nel
capoluogo della legazione, dalla quale dipendono.
Art. 4. — Gl’'interessati v'interverranno personalmente, non ammetten-
dosi mandatari, o rappresentanti, salvo che per i minori e pupilli, che potranno
essere rappresentati da’ loro tutori o curatori. Ed in qualunque numero inter-
vengano, avranno facoltà di risolvere.
Art. 5. — Nella convocazione, prima di ogni altra cosa, si stabilirà dai
Convocati a pluralità assoluta dei voti il luogo di residenza della Congregazione
Consorziale, indi si procederà alla nomina dei membri della Congregazione.
ART. 6. — Questa nomina si farà per ischedole. Resteranno eletti quei nove
che avranno maggior numero di nomine. Dovranno essere interessati nel rispet-
tivo circondario.
Art. 7. — I membri scelti a comporre le Congregazioni Consorziali non
potranno essere sostituiti o rappresentati, intendendosi che il loro ufficio sia
personale.
Art. 8. — Se, a termini dell’art. 296 del Motu proprio, vi sia luogo a creare
qualche particolare assunteria, chi no ha interesse dovrà farne speciale istanza
all’eminentissimo presidente della Commissione, o all’eminentissimo legato che
ha giurisdizione sul circondario. Queste istanze dovranno essere presentate entro
due mesi dal giorno della nomina della Congregazione Consorziale. L’eminentis-
78 EDOARDO SPEROTTI — $ 262
simo presidente o legato come sopra, sentito il parere della Congregazione Con-
sorziale, deciderà sopra l’istanza (art. 299). i
ART. 9. — Se più Congregazioni Consorziali hanno residenza nella medesima
città, esse potranno, per maggior risparmio di spesa, convenire tra loro, onde
avere uno stesso locale di residenza ed un ministero comune, ripartendone la
spesa in proporzione del loro interesse. Potranno ancora destinare in comune
un ingegnere consultore per la revisione delle perizie degli ingegneri di ciascun
consorzio.
Art. 10. — La Congregazione si rinnoverà mediante la sortita di due dei
suoi membri in ogni biennio, e di tre nel quarto biennio. La sorte deciderà
dell’uscita dei primi eletti, ed in seguito l’anzianità della. nomina regolerà il
turno. I sortiti saranno rieleggibili (art. 285).
Art. 11. — Ogni Congregazione fisserà i giorni delle ordinarie sue sessioni,
e li farà noti al pubblico. Dovrà però riunirsi anche straordinariamente ad invito
del proprio presidente, o per ordine delle Autorità superiori.
Art. 12. — La presidenza della Congregazione si eserciterà per un anno
in turno da ciascheduno de’ membri di lei. Il turno verrà regolato dalla maggio-
ranza de’ voti riportati nella elezione.
Art. 18. — La Congregazione delibererà secondo la maggiorità de’ voti
dei presenti. La convocazione non sarà legittima se non v’intervengano almeno
quattro de’ membri della Congregazione, che non sono legittimamente impediti
dall’intervenire, nel qual caso, per le risoluzioni, si esigeranno almeno tre voti
conformi.
Art. 14. — Al presidente è affidata l’esccuzione delle determinazioni
della Congregazione, la condotta degli affari ordinari e la vigilanza sugli impie-
gati. In caso di urgenza, potrà anche dare delle provvidenze immediate, con
l’obbligo di riferire alla Congregazione nella prima seduta.
Art. 15. — Le Congregazioni avranno un ingegnere, un computista, ed
un cassiere eletti da loro medesimi, i quali saranno incaricati delle funzioni a
ciascuno appartenenti (art. 290). Potranno avere anche un campioniere (art. 321).
ART. 16. — Se per qualche circostanza particolare, e segnatamente nel
caso in cui più Congregazioni avessero in tutto o in parte un ministero comune,
si giustificasse la necessità di aggiungervi qualche impiegato, le Congregazioni
saranno in libertà di farlo, premessa sempre l’approvazione dell’eminentissimo
presidente o legato. Gli onorari di tutti gli impiegati verranno fissati dalle
Uongregazioni stesse, e proposti all’approvazione superiore.
TITOLO II.
Incombenze delle Congregazioni Consorziali.
ART. 17. — Le incombenze ordinarie delle Congregazioni saranno quelle
d’invigilare alla conservazione de’ canali di scolo, ed al regolamento delle chia-
viche ed emissari esistenti nel proprio circondario.
Art. 18. — Sono specialmente mearicate di procurare l’esatta esecuzione
di quanto in materia di scoli viene prescritto dal citato Motu proprio, ove trat
însi della custodia e manutenzione dei canali di scolo e delle bonificazioni.
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$ 262 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 179
Art. 19. — Fanno conoscere quali sono le discipline, che credono più
confacenti alla miglior conservazione degli scoli, onde si abbiano in vista nella
formazione di un regolamento stabile diretto al suddetto scopo (art. 309).
Art. 20. — Nominano i custodi degli scoli e chiaviche del proprio circon-
dario nel numero proporzionato al bisogno (art. 311).
ART. 21. — Compilato il conto preventivo di tutti i lavori e spese occorrenti
per l’anno successivo per la custodia e manutenzione del circondario a ter-
mine dell’art. 312, presentano esse entro il mese di novembre all’eminentissimo
presidento o legato il conto preventivo stesso per tutte le viste d’immediata
tutela, che gli competono (art. 281).
ART. 22. — Presentano pure entro il mese di febbraio il conto consuntivo
dell’anno precedente (art. 329).
Art. 23. — In caso di nuove opere e di lavori straordinari, sottomettono
il progetto giustificante l’utilità della nuova spesa, le facoltà di eseguirla, e la
spesa approssimativa, che si fa pubblicare nel modo e pei fini contemplati dagli
art. 337 al 340 del Motu proprio.
TITOLO III.
Lavori e spese consorziali.
Art. 24. — Ilavori consorziali riguardano l’interesse di tutto il circondario,
o solamente quello di qualche solo particolare.
Art. 25. — Nel primo caso, l'importo del lavoro sarà classificato fra le spese
comuni; nel secondo se ne darà debito speciale agli interessati nello scolo a
beneficio di cui il lavoro si eseguisce. I lavori riguardanti, o tutto il cireondarlo
in comune, o specialmente qualche scolo particolare, saranno eseguiti con quel
metodo, che la Congregazione Consorziale stimerà più economico ed espediente
(art. 314).
Art. 26. — Alle spese di lavori consorziali si supplisce: 1° coi redditi delle
pertinenze di ciascheduno secolo; 2° col prodotto delle multe; 3° col prodotto
delle tasse da imporsi sui terreni interessati, dietro la proposizione della Congre-
gazione Consorziale e l'approvazione dell’eminentissimo presidente o legato
(art. 322 e 325).
Art. 27. — Ogni circondario avrà uno o più campioni di contributo di
tasse, graduati in proporzione dell’utile. Sono confermati quelli che si trovano
in corso, e dove non vi fossero si formeranno dietro le massime stabilite da
sovrano Motu proprio (art. 319).
ART. 28. — Collo stesso metodo si procederà alla riforma de’ campioni attuali,
qualora sia provocata da una gran parte di contribuenti (art. 320).
Art. 29. — I ruoli di riparto delle tasse dovranno essere regolati sulla
nor na dei predetti campioni, e verranno firmati dal campioniere, dal presidente
e da due membri della Congregazione Consorziale ed approvati dall’eminentis-
simo presidente o legato (art. 323).
Axr. 30. — Le tasse si esigeranno dal cassiere della Congregazione per
bimestre col privilegio della mano regia.
ART. 31. —Il cassiere dovrà dar cauzione tanto per le somme esatte, quanto
per le inesatte, entro il limite però delle tasse regolarmente imposte (art. 324).
OE, da Ir ORIO
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180 EDOARDO SPEROTTI $ 262
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Art. 32. — Esso renderà conto ogni quadrimestre alla Congregazione Con-
sorziale dell'esatto e dello speso (art. 328).
ART. 33. — La Congregazione disporrà dei fondi esistenti presso il cassiere
per mezzo di mandati regolari, firmati dal presidente, da un altro membro della
Congregazione e dal computista (art. 327).
Art. 34. — Essa non potrà disporre dei predetti fondi, se non per le cause
espressamente contemplate nel preventivo. In caso di spesa urgente e straordi-
naria non compresa nel preventivo, dovrà riportarne speciale approvazione dai
presidente della Commissione del Reno, o dall’eminentissimo legato.
Elenco dei Circondari di Scolo sotto la tutela della Commissione del Reno.
Denominazione dei Circondari |
desunta CONFINI |
per lo più dallo scolo principale |
Dosolo . . . +. + + + + | Fralavia di Bassano, la Samoggia ed il Reno.
: Fra la via di Casalecchio, fiume Reno, eil canale
Riolo e Calcarata. . . . + Naviglio di Bologna.
Fra la via Emilia, il canale Naviglio, il finme
Reno dal passo Segni fino al Zraghetto, 1’ Alveo
d’Idice abbandonato, fino alla nuova sua de-
viazione, ed il torrente Idice fino alla via
Emilia; scola in Reno.
Fra l’ alveo abbandonato deli’ Idice, d
Canale della Botte . . .
Scolo a sinistra della colmata
dell’ Idice nuovo, ed il Reno.
Fra il torrente Idice in tutto il sno corso dalla
| I CINESE ERE STONES tane
eo ara via Emilia in giù e il torrente Quaderna.
. È .
-- °——————+—»w———tm’_s———\9®-
Garda e Menata . . . . Fra la Quaderna e il Sillaro.
Fra il Sillaro e il canale di Conselice, meno le
piccole frazioni, i di cui scoli passano nel
seguente.
MAGUDIO Re
Fra il canale suddetto e il Santerno Vecchio,
meno la frazione, i di cui scoli passano nel-
l’antecedente.
. . .
«n
Fossa di Buon acquisto .
ne
Fra il Santerno Vecchio, il Senio, la via Emilia,
Canale Vela ed il Reno.
Fra il Senio ed il Lamone fino a S. Alberto, e
ti LISTE RENE, quindi l’alveo antico del medesimo,
_— — art
$ 263 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 181
263. REGOLAMENTO
PER LA CONGREGAZIONE CONSORZIALE 0 CONSIELIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL CIRCONDARIO DI GARDA MENATA
— sro —
LECCO,
Organizzazione dell’Amministrazione del Consorzio.
Capo I.
Dell’assemblea generale degli interessati.
ART. 1. — Il Consorzio è costituito di tutti i possidenti del circondario,
interessati in qualcuno degli scoli consorziali compresi nel medesimo.
ART. 2. — L’assemblea generale di detti possidenti si raduna, in via ordi-
naria, ogni anno «ntro il mese di maggio per:
a) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente
esercizio ; i
b) la nomina della Congregazione o Consiglio di amministrazione, o la
parziale rinnovazione della medesima, quando ne scada il turno;
c) il completamento con apposite nomine della detta Congregazione 0
Consiglio di amministrazione, casochè nel corso dell’anno precedente vi fosse
avvenuta una qualche mancanza;
d) la nomina, quando lo creda, di un Consiglio di delegati, da chiamarsi
in sua vece nel corso dell’anno susseguente, in quei casi, in cui, secondo la legge,
rendesi il suo intervento necessario.
Si raduna altresì nel mese di settembre per l'approvazione del bilancio
preventivo, ogni qualvolta non sia stata fatta la nomina del Consiglio dei dele-
gati, di cui sopra.
ART. 3. — Tutte le dette nomine vengono fatte per ischede ed a maggio-
ranza relativa; e i nominati entrano in carica tostochè le deliberazioni siano
state rese esecutive.
ART. 4. — L’assemblea generale degli interessati, o il Consiglio dei delegati,
se ne è stata fatta la nomina, può essere convocata straordinariamente, dalla
Congregazione o Consiglio d’amministrazione, quando questo ne trovi la neces»
sità. — In ogni caso l’assemblea generale sarà convocata straordinariamente,
quando ne faccia richiesta una buona parte degli interessati in numero non
minore di cinquanta, i quali, presi insieme, paghino un quinto almeno delle
imposizioni annue consorziali.
Art. 5. — Le adunanze dell’assemblea riguardanti le elezioni generali e
l’approvazione del consuntivo sono presiedute da quell’individuo che dall’as-
semblea sarà per essere eletto a tale uffizio; elezione da farsi per mezzo di schede
segrete.
12 — Bibl. Rag. Appl. — Mon. 22,
182 EDOARDO SPEROTTI $ 263
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Tutte le altre adunanze dell’assemblea stessa saranno presiedute dal pre-
sidente, o, in mancanza di questo, dal vice-presidente della Congregazione o
Consiglio di amministrazione; il quale, nei casi dello elezioni generali e dell’ap-
provazione del consuntivo, presiederà l’uffizio provvisorio, composto del mede-
simo, e di due degli interessati presenti, da lui invitati a disimpegnare l’incarico
di verificatori.
ART. 6. — Le convocazioni dell’assemblea devono farsi per mezzo di avviso
a stampa, da pubblicarsi, a cura dei sindaci comunali, nei centri più popolati
di tutti i Comuni in cui si estende il circondario; e nel capoluogo della provincia
dove ha sede la Congregazione, o Consiglio di amministrazione; e da inserirsi,
almeno per estratto, nel (iornale ufficiale della provincia medesima.
ART. 7. — Se dietro la prima chiamata non concorra la maggioranza degli
interessati, si procede a una seconda convocazione col metodo medesimo, nella
quale le deliberazioni prese a maggioranza di voti saranno valide, qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Art. 8. — In dette assemblee i possidenti interessati potranno farsi rap-
presentare da persona munita di procura a forma di legge; con avvertenza che
un mandatario non potrà disporre che di un solo voto, qualunque sia il numero
delle persone, per le quali giustificherà di essere intervenuto.
Capo II.
Del Consiglio dei delegati.
Art. 9. — Il Consiglio dei delegati, ove sia nominato, sarà composto di
dodici individui presi dal novero degli interessati; e sarà convocato per mezzo
di avviso a domicilio, in via ordinaria una volta l’anno in settembre, per discu-
tere ed approvare a maggioranza di voti in concorso della Congregazione ordi-
naria il preventivo del Consorzio; e in via straordinaria al verificarsi di quei casi
non contemplati precedentemente, in cui, per disposizione di legge, occorresse
l'intervento dell’assemblea generale degli interessati.
Art. 10. — Tale Consiglio, in caso, sarà costituito annualmente dall’as-
semblea generale, nella sua convocazione ordinaria del maggio di cui all’art. 2.
Art. 11. — L’adunanza del Consiglio dei delegati verrà presieduta dal
più anziano di età, e non sarà valida se non vi concorra la maggioranza de’ suoi
componenti; le sue deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti.
Capo III.
Del Consiglio d’amministrazione.
Art. 12. — La Congregazione, o Consiglio d’amministrazione, è composta
di nove individvi presi dal numero degli interessati, e risiede in Bologna, capo-
luogo della provincia di tal nome, sotto la tutela della Prefettura e della Deputa-
zione provineiale della medesima.
Art. 13. — Non può far parte di detta Congregazione o Consiglio d’ammi-
nistrazione un individuo appartenente all’Ammumistrazione di un altro Consorzio,
v
pe
S 263 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 183
che sia con questo in permanente opposizione d’interessi; e, quando ciò si verifi.
casse, il nuovo eletto dovrebbe optare fra le due amministrazioni.
ART. 14. — I componenti la Congregazione o Consiglio di amministrazione
non possono farsi sostituire o rappresentare da altri, essendo l’incarico onnina-
mente personale. Si eccettuano le rappresentanze amministrative legittimamente
costituite e riconosciute, qualora dall’assemblea degli interessati venissero elette,
essendo data facoltà a queste di farsi rappresentare in tali Corpi da uno de’ loro
componenti a loro scelta, però stabilmente e sintantochè l’individuo a tal uopo
destinato appartenga a quell’ Amministrazione, salvo l’effetto della rinnovazione,
di cui all’articolo susseguente.
Art. 15. La Congregazione o Consiglio d’amministrazione viene rinnovata
completamente in quattro bienni colla nomina di due nuovi membri alla fine
di ognuno dei tre primi bienni, e di tre nel quarto. Escono per turno i membri
più anziani (che nei tre primi bienni dalle elezioni generali dovranno essere desi-
gnati dalla sorte), ma possono essere rieletti;: e in tal caso rientrano come
membri nuovi.
Art. 16. — Le dette rinnovazioni parziali hanno luogo del pari in assemblea
generale degli interessati, come all’articolo 2.
Art. 17. — Se qualcuno dei componenti la Congregazione o Consiglio
d’amministrazione prende domicilio fuori dello Stato, perde una tale qualifica.
Art. 18. — Accadendo una vacanza, sia pel motivo di cui all’articolo ante-
cedente, sia per rinunzia, per cessazione d’interessenza, per morte o per altro
qualsiasi motivo, provvede l’assemblea generale degli interessati nell’ordinaria
sua convocazione del maggio colla nomina di un altro degli aventi interesse.
Il quale andrà ad occupare il posto rimasto vacante, acquistando il grado di
anzianità, che competeva al cessato membro.
Art. 19. — La presidenza della Congregazione o Consiglio d’amministra-
zione si esercita per un anno in turno da ciascuno dei suoi componenti: turno
regolato dal maggior grado di anzianità. In caso di elezione generale l’anzianità
si desume dal maggior numero di voti ottenuti all’atto della nomina, e a parità
di voti sarà preferito il più anziano di età.
Art. 20. L’individuo che, per turno d’anzianità determinato come all’arti-
colo precedente, viene appresso al presidente, ha la qualifica di vice-presidente,
e sostituisce il primo in caso di sua assenza.
ART. 21. — Se la sostituzione eventuale, di cui all’art. 18, riguarda il
presidente, o il vice-presidente, le funzioni relative sono esercitate da quello
dei componenti la Congregazione che, per grado d’anzianità, viene appresso
al nuovo nominato.
Art. 22. — È ufficio del presidente di far eseguire le deliberazioni della
Congregazione o Consiglio d’amministrazione, di dar corso agli affari ordinari, e
d’invigilare sugli impiegati. Ove ne trovi il bisogno, ha facoltà di convocare la
Congregazione o Consiglio d’amministrazione straordinariamente, indicandone
nell’invito il motivo, e in caso d’urgenza potrà anche ordinare provvedimenti
immediati, con obbligo però di dar parte alla Congregazione o Consiglio d’ammi-
nistrazione, nella prima seduta, di quanto avrà operato.
ART. 23. — La Congregazione o Consiglio d’amministrazione delibera a
maggioranza di voti fra i presenti;-e le sue adunanze non sono legali, se non vi:
intervengano almeno quattro do’ suoi componenti,
in
MI
184° EDOARDO SPEROTTI $ 263
a A MIE E IO
Capo IV.
Incombenze del Consiglio d’amministrazione.
ART. 24. — La Congregazione o Consiglio d’amministrazione cura il man-
tenimento di tutti i condotti di scolo che sono compresi nel circondario, e che
hanno la qualifica di consorziali, i quali sono i seguenti e cioè (segue l’elenco).
ART. 25. — Propone in occasione dei bilanci il numero, la qualità e lo
stipendio degli impiegati di cui riconosce il bisogno, tanto pel servizio interno,
quanto per la custodia e vigilanza esterna locale; ed, a bilancio approvato, pro-
cede alle nomine occorrenti, non senza farsi dare le debite guarentigie da quelli
pei quali trovasse necessaria una tale cautela.
Si giova pure dell’opera di un ingegnere idraulico a sua scelta.
Gli obblighi di tali dipendenti risulteranno da appositi capitolati.
I custodi dovranno essere agenti giurati, come all’art. 67, ed avranno obbligo
di rilevare e denunziare tutte e singole le contravvenzioni commesse contro le
leggi e contro il presente regolamento.
Art. 26. — La detta Congregazione o Consiglio d’amministrazione si
raduna, in via ordinaria, due volte il mese, salvo le adunanze straordinarie, @
cui potesse essere invitata dal presidente, come all’art. 22.
Art. 27. — Se taluno dei componenti la Congregazione o Consiglio d’ammì-
nistrazione non intervenga a sei adunanze consecutive, senza che di tale man-
canza sia nota e giustificata la cagione, si ritiene come dimissionario, e si prov-
vede a quel posto vacante nei modi indicati all'art. 18.
ART. 28. — La Congregazione o Consiglio d’amministrazione forma ogni
anno il preventivo degli impegni da incontrarsi nel venturo esercizio, tanto per
l'esecuzione de’ lavori quanto per le spese d’amministrazione e ministero; e nel
mese di settembre convoca il Consiglio de’ delegati (o, in mancanza di questo,
l’assemblea generale degli interessati) per sottoporlo alla sua approvazione.
Art. 29. — Compìto l’esercizio di un anno, forma il corrispondente bilancio
consuntivo posto a confronto col preventivo, e, pubblicatolo per quindici giorni
nel modo indicato all’art. 6, convoca l'assemblea generale degli interessati, entro
il mese di maggio, per la relativa sua deliberazione e come all’art. 2.
ART. 30. — La Congregazione o Consiglio d’amministrazione dispone dei fondi
esistenti presso il suo cassiere per mezzo di mandati firmati dal presidente, da un
altro de’ suoi membri, non che dal segretario e dal contabile della medesima.
Art. 31. — Di tali fondi non può disporre se non pei titoli espressamente
contemplati nei preventivi. Verificandosi però l’urgenza di lavori per impedire
o riparare guasti imprevisti, potrà ordinarne l’esecuzione, valendosi, per le
spese relative, del fondo di riserva, ed anche, per insufficienza di esso, stornando
fondi destinati ad altro uso. In quest’ultimo caso però introdurrà di nuovo nel
preventivo venturo i fondi pei titoli rimasti così allo scoperto.
Art. 32. — Le deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio dei
delegati, ove sia nominato, e della Congregazione o Consiglio di amministra-
zione, che secondo gli antecedenti speciali statuti e regolamenti e secondo la
consuetudine erano soggetti alla sanzione del preside della provincia di Bologna,
come all’art. 12, continueranno ad esserlo anche in avvenire a termini dell’arti-
colo 118 dell& legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.
tai
$ 263 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 185
TITOLO II.
Opere consorziali e discipline relative.
Capo I.
Lavori e spese consorziali e mezzi che vi provveggono.
Art. 83. — I lavori ordinari di mantenimento tanto riguardo allo scolo
recipiente d’interesse comune, quanto in ordine agli scoli influenti di qualunque
classe, si eseguiscono a carico generale di tutto il comprensorio tributario del
detto scolo recipiente, ripartendo le spese sugli interessati secondo i gradi di
interessenza, che risultano da apposito campione.
Art. 34. — Quando però si tratti di lavori fuori dell’ordinario, ossia di
sistemazione, riguardanti uno scolo influente, la spesa relativa dovrà essero
caricata a quegli speciali interessati che ne sentono il vantaggio: ripartita questa
pure fra di essi secondo i diversi gradi d’interessenza che saranno fissati in un
campione speciale.
Art. 35. — Qualsivoglia lavoro consorziale, sia che riguardi l’utile gerto-
rale, sia che si riferisca a un utile parziale e subalterno, viene eseguito o in eco-
nomia, o per mezzo di contratto. In quest’ultimo caso il contratto potrà essere
stabilito per asta pubblica, per licitazione privata, od anche per trattative per-
sonali, secondochè la Congregazione o- Consiglio d’amministrazione troverà
più opportuno.
ART. 36. — Alle spese qualunque da sostenersi dalla Congregazione o
Consiglio di amministrazione provvedono: 1° i redditi delle pertinenze con-
sorziali; 2° i prodotti delle ammende e delle oblazioni, qualora vi si faecia
luogo; 3° e principalmente i proventi delle tasse o quote di contributo da atti.
varsi a carico degli interessati, in relazione ai preventivi deliberati come all’arti-
colo 28, ed all'appoggio dei campioni, di cui al susseguente art. 37.
ART. 37. — I riparti delle dette tasse, o quote di contributo, si fanno sulla
base dell'imposta fondiaria e secondo le classificazioni determinate dagli appo-
siti campioni, per ordine ed in ragione dell’interesse diverso che possono avere
i possidenti nell'esecuzione dei lavori consorziali, a termini dell’art. 105 della
legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato F.
Art. 38. — Dovendosi formare campioni nuovi, sia in sostituzione degli
esistenti, che abbisognassero di essere riformati, sia per un nuovo interesse
consorziale che sorgesse permanente, od anche solo temporaneo, prima di essere
attivati, saranno da porsi in pubblicazione nei modi indicati all’art. 6 affine di
dar luogo ai reclami di quelli che se ne ritenessero indebitamente od eccessiva-
mente gravati, e, lasciato campo alla presentazione di tali reclami col tenere
esposti al pubblico i nuovi campioni per due mesi, si convoca dalla Congrega-
zione o Consiglio d’amministrazione il Consiglio dei delegati (o in sua mancanza
l'assemblea generale degli interessati) per l'esame così dei detti nuovi campioni,
come dei reclami che su di essi fossero stati prodotti, e per le sue deliberazioni,
Art. 39. — I ruoli per l’esigenza delle tasse, o quote di contributo, sono
formati in appoggio alle risultanze dei campioni; e devono portare la firma di
186 EDOARDO SPEROTTI S 263
chi ha l’incarico dei relativi riparti, quella del presidente e di altri due membrl
della Congregazione o Consiglio d’amministrazione; nonchè il visto della R. Pre.
fettura a termini della vigente legge sulla riscossione delle imposte. Così legaliz-
zati, si procede all’esazione colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.
Art. 40. — La riscossione delle tasse di cui all’antecedente articolo viene
affidata dalla Congregazione o Consiglio d’amministrazione, a seconda dei casi,
ad uno o più esattori, i quali dovranno prestare idonea cauzione ed assumere
l’obbligo del noniscosso per scosso, col corrispettivo proporzionato all'ammontare
ed all'importanza dell’esigenza loro commessa. Le somme date ad essi in iscossa
dovranno essere versate nella Cassa della Congregazione o Consiglio d’ammini-
strazione non più tardi della fine del mese, in cui avrà luogo l’esazione.
Capo II.
Manutenzione e custodia dei canali di scolo.
ART. 41. — Tutti gli scoli consorziali devono essere conservati nella conve-
niente larghezza, e mantenuti alla profondità e cadente, che risultano dal profilo
di livellazione, all'appoggio del quale se n’è fatta l’ultima sistemazione.
Art. 42. — Gli argini di detti scoli e gli altri traversagni, che fossero con-
sorziali, saranno mantenuti nelle stabilite altezze e grossezze.
Art. 43. — Tutti i così detti manufatti consorziali, come chiaviche, botti
sotterranee, ponti-canali, ecc., devono essere conservati in buono stato.
- Art. 44. — Le chiaviche di sbocco di detti scoli sono da mantenersi
fornite degli ordegni necessari per la più comoda manovra delle paratoie e
travate; ed eziandio di quei materiali che potessero occorrere per fortificarle
in tempo di piena. Tali chiaviche, in tutto che interessa la difesa della linea
arginata de’ fiumi e torrenti, sono sotto la sorveglianza degli ingegneri di quel-
l’Autorità che è preposta a questi ultimi.
Art. 45. — Gli scoli consorziali devono essere ripuliti almeno due volte
l’anno dalle erbe formatesi nei loro alvei, ed agli argini dei medesimi (e così
pure agli argini traversagni consorziali) sarà fatta la guardia in tempo di piena;
e ciò per mezzo dei custodi, sotto-custodi ed altri, al bisogno, sotto la dire-
zione dell’ingegnere giusta le istruzioni, di cui i detti custodi saranno muniti
dalla Congregazione o Consiglio di amministrazione per mezzo di un apposito
regolamento.
ART. 46. — È obbligo dell'ingegnere della Congregazione o Consiglio di
amministrazione di esibirle ogni anno il preventivo dei lavori e delle spese che
giudica necessarie pel mantenimento degli scoli, e ciò in tempo debito, per gli
effetti di che all’art. 28.
Capo III.
Nuove opere negli scoli.
ART. 47. — Le nuove opere dirette al miglioramento degli scoli consorziali,
sia col protrarne e variarne lo sbocco, sia coll’ingrandirne la sezione, sia col sepa-
rare le acque dei terreni alti da quelle dei più bassi, sia con altri mezzi simili,
s aranno esaminate, approvate ed eseguite coll’ordine e col metodo seguente,
$ 263 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 187
Art. 48. — Dovrà l'ingegnere d’ufficio farne una prima proposta alla
Congregazione o Consiglio d’amministrazione, il quale, riconoscendone l’utilità,
gli commette di formare il relativo progetto di massima.
ART. 49. — Compito tale progetto, dal quale risulti evidentemente l’utile
dell’opera, la possibilità di eseguirla e la spesa approssimativa, se ne fa la pub-
blicazione per un mese, e si proclama la convocazione dell’assemblea degli
interessati, o del Consiglio dei delegati quando sia stato nominato, per un giorno
posteriore alla scadenza di detto periodo; pubblicazione e convocazione da
praticarsi secondo le norme indicate agli art. 6 e 7.
Art. 50. — La deliberazione relativa sarà sottoposta alla omologazione
della Prefettura a termini dell’art. 120 della legge sulle opere pubbliche 29 marzo
1865, allegato F.
ART. 51. — Ove per l’esecuzione di siffatte opere occorra occupare altrui
proprietà, se non venga fatto di combinare amichevolmente i compensi dovuti
ai possidenti da espropriarsi, si procederà per parte della Congregazione o Con-
siglio d’amministrazione all’ adempimento di quanto a tale riguardo prescrive
la vigente legge d’espropriazione per titolo di pubblica utilità.
Art. 52. — I fondi occorrenti per l’esecuzione di cotali lavori devono esi-
gersi in base di apposito campione speciale, formato sul principio che ogni pos-
sidente concorra a quella spesa in proporzione dell’aumento di valore che acqui-
steranno i suoi terreni, in seguito del miglioramento prodottovi dal lavoro in
discorso. Anche per tali campioni vale quanto si è detto all’art. 38.
Capo IV.
Polizia dei canali di scolo.
Art. 53. — Ogni sbocco di fossi privati in pubblici scoli, o di scoli consor-
ziali minori in altri maggiori, o di scoli maestri in un fiume o torrente, deve esser
munito, ogniqualvolta la Congregazione lo giudichi necessario, di difesa, la
quale impedisca lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l’introdu-
zione di terra nel recipiente; e, qualora tali sbocchi siano soggetti a rigurgito,
devono essere muniti di ventola o di paratoia. Tali difese o manufatti devono
essere eseguiti e mantenuti a spese rispettivamente dei proprietari, o delle
aziende consorziali, e conformati in guisa, che servano efficacemente allo scopo
pel quale furono costruiti, e che non rechino danno al sistema del recipiente.
Art. 54. — Per poter costruire cosiffatte difese, i privati dovranno chie-
derne il permesso alla Congregazione o Consiglio d’amministrazione, il quale
prescriverà le condizioni e discipline da osservarsi per la incolumità dello scolo.
Art. 55. — Sono da tenersi separati gli sbocchi dei fossi inservienti allo
scolo delle terre ad asciutta coltura da quelli degli altri destinati a smaltire
acque provenienti da terreni irrigatorii. Pei primi basterà la difesa di semplice
briglia o di manufatto con ventola; per gli altri invece è prescritta espressa-
mente la paratoia.
Art. 56. — Qualora per qualche circostanza particolare la detta separa.
zione non potesse effettuarsi, lo sbocco del fosso inserviente ad acque promiscue
sarà considerato come emissario di acque d’irrigazione, e andrà soggetto alle
regole di quelli.
188 EDOARDO SPEROTTI $ 263
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Art. 57. — I manufatti destinati allo scarico delle acque non possono
farsi servire ad uso inverso. d
ART. 58. — Ogni variazione, innovazione od alterazione all'andamento
ordinario e stabilito delle acque degli scoli per qualsiasi fine è vietata senza il
permesso della Congregazione o Consiglio d’amministrazione, il quale, quando
ne venga fatta speciale particolareggiata dimanda e la riconosca fondata —
dopo che il richiedente avrà eseguito nella Cassa del Consorzio, per far fronte
alle spese relative, il deposito di quella somma, che il detto Consiglio stimi
proporzionata alla entità delle indagini da effettuarsi in proposito — fa prati-
care dal proprio ingegnere d’ufficio le verifiche locali necessarie per riconoscere
le conseguenze della chiesta innovazione, tanto nell'interesse degli scoli, quanto
in quello dei privati, dopo di che pubblica la dimanda nei modi indicati all’arti-
colo 6 insieme col relativo riferimento del detto ingegnere.
Ove tale pubblicazione non dia luogo a reclamo, la Congregazione o Consiglio
d’amministrazione aderisce alla dimanda sotto il vincolo delle condizioni e
cautele che giudichi opportune per assicurarne l’innocuità.
Se all’incontro sorgano reclami che dalla Congregazione o Consiglio d’ammi-
nistrazione siano riconosciuti giusti, la dimanda viene senz’altro reietta; ma
in caso di dubbi, la Congregazione o Consiglio d’amministrazione convoca il
Consiglio dei delegati, o, in mancanza di questo, l'assemblea generale degli
interessati, per una deliberazione definitiva.
Art. 59. — Si fa eccezione per le more in servizio di maceratori da canapa,
e ciò di conformità agli antichi regolamenti e consuetudini, che hanno sempre
favorito in questa provincia lo sviluppo della nominata produzione agricola.
Per la costruzione di tali more, quando riesca evidentemente accertato che non
possano servire ad altro fine, il permesso può essere accordato dalla Congrega-
zione o Consiglio d’amministrazione, non senza però tutti quei vineoli che esso
Consiglio, sentito il parere dell’ingegnere d’ufficio, giudichi necessari a guarentire
l’altrui incolumità.
Art. 60. — A traverso uno scolo consorziale può essere permesso il pas-
saggio di altri acquedotti; semprechè però coi manufatti a tal uopo necessari
(i quali saranno da costruirsi e mantenersi a spese del proprietario del fondo a
cui benefizio è stato concesso il passaggio) non venga di nessuna guisa impedito,
ritardato, o comechessia alterato il corso dell’acqua di quello scolo. Rispetto
però alle conseguenze di un tale nuovo passaggio d’acque, la Congregazione 0
Consiglio d’amministrazione dovrà dar corso, secondo i casi, alle pratiche indi.
cate nell’articolo 58, comprensivamente alla convocazione dell'assemblea degli
interessati, o del Consiglio dei delegati ove esista, quando si tratti di cose gravi,
che impegnino l’interesse generale.
Art. 61. — Salva l’incolumità degli scoli e riservato che, in caso di amplia-
mento o spostamento, i lavori di adattamento e coordinamento dei manufatti
staranno a carico dei proprietari, potranno essere permessi eziandio a traverso
i medesimi nuovi passaggi di strade sia pubbliche, sia private.
Art. 62. — Nell’alveo degli scoli, e cioè nello spazio compreso fra le sponde
fisse dei medesimi, nessuno può eseguire opere o lavori senza il permesso della
Congregazione o Consiglio d’amministrazione.
Art. 63. — A nessuno è lecito impedire agli agenti consorziali di percor-
rcre la linea, o le sponde di uno scolo, quand’anche questo s’internasse nella
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$ 263 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 189
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proprietà di un privato; essendo obbligo dei detti agenti d’invigilare lungo gli
scoli la condotta delle acque, e di praticarvi gli espurghi e le riparazioni di cui
fossevi bisogno.
Art. 64. — Le siepi e le piante qualunque (eccettuate le quercie) potranno
essere piantate lungo gli scoli sino alla distanza di metri 0,285 (oncie nove del
piede bolognese) dal piede esterno degli argini, per quelli che ne sono muniti; e
alla stessa distanza dal labbro dei cavi, per quelli che di argini sono privi; inten-
dendosi per labbro quella zona o quel margine che deve lasciarsi lungo gli scoli
disarginati pel passaggio degli agenti consorziali e per la temporanea riposta
delle materie d’espurgo, la larghezza della quale zona sarà determinata dalla
Congregazione o Consiglio d’amministrazione, secondo l’importanza e le spe-
cialità degli scoli, non eccedendo però mai un metro e cinquanta centimetri.
ART. 65. — Per le quercie e piante simili, detta distanza, sia dal piede
esterno degli argini, che dallabbro dei cavi, considerato come sopra, sarà di m. 5.
Art. 66. — Qualora, pel bisogno di sistemare uno secolo consorziale, faccia
mestieri ingrossarne gli argini od allargarno la sezione; ed in seguito di tali opere
alcune piante e siepi riescissero sulla scarpa degli argini o sulle ripe dei cavi, le
une e le altre dovranno svellersi per fatto dei rispettivi proprietari senza pretesa
di aleun compenso, a meno che non si trattasse di piante collocate alle distanze
di cui all’art. 64, per le quali sarà dato, occorrendo, un equo compenso; e tale
operazione dovrà eseguirsi coll’assistenza del custode di quello scolo, e premesse:
le dovute intellisenze colla Congregazione o Consiglio d’amministrazione.
ART: 67. — Per quegli alberi e per quelle siepi che si trovassero entro la
sezione degli scoli di qualsiasi natura, o che appresso venissero piantate fuori
delle prescrizioni di cui all’art. 64, il custode consorziale — che autorizzatovi dal
signor prefetto ed in relazione all’art. 25 avrà prestato giuramento nei modi
di legge — stenderà processo verbale di contravvenzione, in appoggio al quale
si darà corso alle pratiche dalla legge a tale riguardo prescritte.
Art. 68. — La lavorazione e coltivazione dei campi nei poderi limitrofi
agli scoli consorziali dovrà sempre lasciare intatta (per quelli che non hanno
argini) la zona destinata al libero passaggio del custode e alla temporanea riposta
delle materie di espurgo, di cui all’art. 64, e per quelli che sono arginati sarà
da tenersi lontana almeno un metro dal piede esterno degli argini.
ART. 69. — Per la riposta e remozione delle materie provenienti dagli
espurghi di fondo o dai ripulimenti di sponde, che vengono gettate lateralmente
agli scoli sugli argini, o sulle campagne adiacenti, i possessori di queste non
possono pretendere nessun compenso, essendo per antica consuetudine ogni
proprietario frontista soggetto a una tale servitù.
Qualora però si trattasse di lavoro fuori dell’ordinario, che facesse aumentare
il peso di detta servitù, si darà un compenso pel trasporto Gi quella parte di
terra che eccedesse l’espurgo ordinario. Come si darà in tale occasione un com-
penso per l’occupazione stabile del suolo, se di tale occupazione sia il caso.
Pel trasporto da farsi nei suindicati casi dal frontista verrà ogni volta pre-
finito un termine.
ART. 70. — Rispetto agli alzamenti ed ingrossamenti d’argini, si darà un
compenso pel suolo che andrà occupato dal nuovo piede dell’argine stesso,
properzionato al deterioramento di condizione a cui quel suolo va soggetto;
e un compenso pure sarà dato pei prodotti pendenti, che, atteso l’urgenza del
190 EDOARDO SPEROTTI $ 263
lavoro, andassero perduti; e ciò tanto rispetto al suolo stesso occupato, quanto
in ordine alle scarpe dell’argine.
Nulla però si darà per titolo di ritardo di rendita occasionato dalla costru-
zione delle spalle su terreno già atto a produzione naturale, essendo questa
consuetudine sancita dall’uso, e dipendente dal maggiore interesse che ha il
possidente frontista ad essere guarentito da sormonti e da rotte.
ART. 71. — Per ciò che riguarda le corrosioni e slamature di sponde negli
secoli incassati o disarginati, è ufficio della Congregazione o Consiglio d’ammini-
strazione di provvedervi per quanto può riferirsi all’interesse del Consorzio;
e cioè di sbarazzare lo scolo dalla terra dilamatavi, affinchè l’acqua abbia il
libero suo corso, gettando la terra stessa sulla corrispondente sponda; e, in caso
di terreno scorrevole per natura, che conservi la tendenza a franare, deve forti-
ficare il piede di quel tratto di sponda con adatto lavoro di legna portato sino
a quell’altezza che nell’interesse dello scolo potrà essere necessaria.
ART. 72. — Qualora, per rendere più ferme e consistenti le dette sponde, fosse
trovato opportuno dare alle medesime un aumento di scarpa, occupando terreno
del possidente frontista, sarà dato dalla Congregazione o Consiglio d’ammini-
strazione per tale occupazione un compenso, giusta quanto è stato indicato per
l’ingrossamento degli argini all’art. 70.
Art. 73. — Per regola generale gli scoli non devono servire all’uso del bar-
cheggio, ma questo vi può essere permesso dalla Congregazione o Consiglio
d’amministrazione, se creda che possa aver luogo senza danno, preserivendo
le condizioni e discipline a tal uopo necessarie secondo i casi.
ART. 74. — È proibito di far servire sotto qualsiasi titolo o pretesto, neppure
per piccolo tratto, l’alveo degli scoli ad uso di conduttori per le derivazioni da
altri corsi d’acque; salvo le convenzioni o i diritti già acquisiti.
ART. 75. — È altresì assolutamente vietato di fare attraversare da bestiame
gli alvei degli scoli; e più poi di introdurre bestiami o lasciarli andare al pascolo
sopra gli argini, golene o ripe degli scoli medesimi.
Art. 76. — Tutti i manufatti di spettanza de’ privati, che esistono negli
scoli consorziali, devono essere mantenuti dai rispettivi proprietari a loro spese;
salvo il caso di convenzioni in contrario. — Se in occasione di lavori nuovi in
tali scolii manufattiin discorso abbisognassero di essere modificati in relazione
ai lavori stessi, od anche di essere affatto rinnovati, i proprietari dei medesimi
non potranno opporsi alla loro modificazione o rinnovazione, riservata la
competenza passiva della spesa a termini di ragione e di diritto.
Art. 77. — Anche i ponti delle pubbliche strade a traverso gli scoli consor-
ziali dovranno essere mantenuti dalle aziende stradali rispettive, salvo il caso
di convenzioni speciali, che dispongano altrimenti.
Art. 78. — Potrà la Congregazione o Consiglio d’amministrazione, per
richiesta degli interessati, estendere la sua giurisdizione a uno scolo attualmente
privato posto nei comprensori consorziali, il quale, sia per unanime volontà
espressa da tutti gli aventi interesse, sia col mezzo del procedimento prescritto
a tale riguardo dalla vigente legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, alle-
gato PF, abbia acquistato il carattere di consorziale. Per tale nuovo scolo dovrà
formarsi un campione apposito, procedendo colle norme indicate all’art. 38; in
base al quale si attiveranno le tasse occorrenti per le spese de’ lavori e di ammi.
nistrazione, a cui quel nuovo scolo desse motivo.
$ 263 I CONSORZI AGRICOLI NELLA RAGIONERIA 191
Capo V.
Disciplinare per l'esercizio delle umide colture, in relazione all'articolo 4 del regola-
mento approvato con regio decreto 5 maggio 1869, n, 5063, per l'esecuzione in
questa provincia della legge sulle risaie 12 giugno 1866, n. 2967.
Art. 79. — Tutti i terreni, che godono il beneficio della irrigazione per-
qualsivoglia genere di umida coltura ed immettono le loro scolatizie in condotti
consorziali, sono soggetti ad una sopratassa per l’ulteriore servitù che arrecano
agli scoli, immettendovi acque non naturali di pioggia: sopratassa regolata da
appositi speciali campioni già esistenti; o, in caso, da formarsi e legalizzarsi
a termini di quanto si è detto all’art. 38.
Art. 80. — Le chiaviche d’immissione delle scolatizie di tali terreni nei
condotti consorziali devono essere fornite di paratoia come all’art. 55; e queste
saranno da costituirsi in guisa, che possanv essere assicurate a chiave.
Art. 81. — Le dette chiavi dovranno essere consegnate al custode di quel
riparto di scoli, a cura del quale saranno regolate tali paratoie in modo, che
l’efflusso delle acque d’irrigazione non possa nuocere allo scarico delle piovane
dei terreni ad asciutta coltura.
ART. 82. — Se le umide colture si esercitano su terreni adiacenti agli scoli
consorziali, deve lasciarsi senza irrigazione, in corrispondenza ad essi scoli, una
zona larga metri sei tanto dal piede esterno degli argini dei medesimi, quanto
dal ciglio del cavo se trattasi di scoli disarginati; al di là della qual zona è da
formarsi la fossa per le filtrazioni, indi l’argine circondario della irrigazione; il
quale dovrà essere alto in guisa che sopravanzi sempre almeno per centimetri
trenta (m. 0,30) il pelo d’acqua massimo della irrigazione medesima.
Art. 83. — Qualora, in qualche caso di scoli arginati, la prescrizione di
cui all’articolo precedente o non potesse essere assolutamente praticata, o per
qualche altro motivo i proprietari intendessero d’esimersene, la Congregazione
o Consiglio d’amministrazione vedrà se siavi modo, o di rendere innocue tali
umide colture, prescrivendo agli esercenti l’esecuzione di altre opere che guaren-
tiscano gli scoli dai guasti attribuibili al contatto delle acque, o di procurarsi
il rimborso delle maggiori spese di mantenimento derivabili da tale inosservanza
di prescrizione, col sopraccaricare quei proprietari con una ulteriore sovraim-
posta, proporzionata ai presumibili danni, basandola sopra speciale campione
da stabilirsi colle norme dell’art. 38.
Capo VI.
Delle contravvenzioni.
Art. 84. — Perle contravvenzioni al presente regolamento, si osserveranno
le prescrizioni del Titolo VIII, Capo I, della legge 20 marzo 1865, allegato F;
fatta eccezione pei casi in cui possa essere ammessso il contravventore all’obla-
zione, e che questa dalla Congregazione o Consiglio d’amministrazione venga
accettata; il che escluderà ogni ulteriore procedimento (1).
(1) Vedasi aggiunta all’art. 84in seguito.
‘radi
TITOLO III
Bisposizioni transitorie,
SÉ CAPO UNICO. | ai ,
| ART. 85. — Approvato e reso esecutorio a forma di legge il presente regola- LI
| mento, l’Amministrazione consorziale, che cessa d’ufficio, consegnerà alla fine
_ —dell’esercizio in corso l'Archivio dell’azienda, e renderà conto della, propria. |
i gestione all’Amministrazione nuova, nominata secondo le norme del regolamento
medesimo. i
Aggiunta all'articolo 84.
« I contravventori alle varie disposizioni contenute nei Capi IV e V del
Titolo II del presente regolamento saranno punibili con una multa non inferiore
i a L. 5 estensibile al massimo di L. 300, oltre al sequestro degli oggetti colti
È & in contravvenzione, alla rifusione dei danni, se del caso, ed alla riduzione delie
SS cose in pristino ».
ft Questa aggiunta venne approvata col decreto reale 18 febbraio 1904.
CIRO
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Ip., « Rivista Emiliana di ragioneria ».
END;
SOMMARIO 700 Lal TRENI CITI LETTINI IERI LU IAN FAI A e Ma IRA IETA
PARTE PRIMA.
Consorzi di acque.
INTRODUZIONE! <a 00 PA MN I RO E AGI
I. Cenni storico-legislativi. . . x : IRAN) e
II. Consorzi di diritto civile e consorzi O consorzi i e
OBDIISA VONTI TE LT LI PO I INN OI EV III A RO
III. Consorzi, società ed utenze. . . Sparaeigte »
IV. La nostra legislazione sui consorzi. La SRO franiccka sulle « Le
ciations syndicales ». Necessità di riforme. Progetti e proposte . . »
V. Le utenze diirrigazione. Costituzione, amministrazione e scioglimento »
LIBRO PRIMO. — Le funzioni iniziali.
Cap. I. Leleggi relative ai consorzi irrigui. . . +». Pag:
» II. Costituzioneericonoscimento dei consorzi d’irrigazione, TEcgHosi »
» III. Le leggi relative ai consorzi di difesa... . . .. . ... »
» IV. Classificazione delle opere idrauliche |... . ..... »
» V. Costituzione dei consorzi di difesa. Privilegi. . . »
» VI. Le leggi sui consorzi di scolo. Loro costituzione, ienanni
delle, speso. n SENATO CID at SRI ONT cf
» VII. Le bonificazioni agricole ed (HIGICHe RANEBCIIME TE SISI I E
» VIII. Le leggi relative ai consorzi di bonifica |. . . . .... »
» IX. Classificazione delle bonificazioni . . »
» X. Costituzione dei consorzi nelle opere di ioni lErigliepi »
» XI. Organizzazione del consorzio. Assemblea. Consiglio dei delegati.
Consiglio di amministrazione . . . . . BU
» XII. Progetti tecnici. Esecuzione delle opere. ana delle spese.
Concorsi . . . SAD ISTISAN 0 LI ESITATO CIELI SAID
1. Accesso alle cnepribhi PILVALONI SE RIS
2. Consorzi di irrigazione. Progetti tecnici. . . »
3. Consorzi di irrigazione. Derivazione di un’acqua i »
4. Consorzi di irrigazione. Esecuzione e manutenzione delle
opere. Assegnazione della spesa. Concorsi . . . . . »
5. Consorzi di difesa. Esecuzione e manutenzione delle opere »
6. Assegnazione della spesa per opere di difesa . . . . »
7. Esecuzione e manutenzione delle opere di scolo. Assegna-
zione delle spese . . . . . . . I
8. Esecuzione e manutenzione delle opere di ion tica INI RD
9. Assegnazione delle spese per opere di bonificazione . . »
196 EDOARDO SPEROTTI
Cap. XIII. Espropriazione e servitù d’acquedotto —». . . + +. » + Pag.
n » XIV. Piano finanziario Lt Re RR e I I ia SEITEN PIO TRIVIA
» XV. tInvenbario:: 1. REI SLA Ie GEO a PE IMI E I
» XVI. Bilancio di e RIO AAT IN VOTANO AD
LIBRO SECONDO. — Le funzioni esecutive.
Cap. I. Accertamento e riscossione delle entrate. . . . . . . . Pag.
» II. Accertamento e pagamento delle uscite . . . . +... . . »
LIBRO TERZO. — Le funzioni terminative.
Cap. I. Rendiconto. Revisione. Sanzione . . . . . . . . +. Pag.
» II. Scioglimento dei consorzi... +... .0 0.000...»
LIBRO QUARTO. — Le scritture.
Esempio di registrazione... Vel aio ae ee a SNO I
PARTE SECONDA
Consorzi, unioni e sindacati agrari.
Cap. I. Generalità, diffusione, scopi... ai. a Si e a a a LAT
» II. Veste giuridica dei consorzi agrari î GIA »
» III. Costituzione ed organizzazione dei consorzi agrari . . » »
» IV. Compere e vendite in relazione al credito agrario . . +. +. . »
Di V. Lelsorittunes Eli SUE LS te RIERTO LI Seite ARI La) OLIO N
APPENDICI. Piano di organizzazione delle Congregazioni Consorziali dei grandi .
circondari di scolo . . . ARR AA DSS Ta SE I RA O 2021710
» Regolamento per la cao Consorzi ale o Consiglio d’ammi-
strazione del circondario di Garda Menata . . . . è. . »
PRO REA TORI 1 REDS MN Re RE RR Re
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CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
S Sperotti, Edoardo
567 I consorzi agricoli nella
S6 ragioneria
BioMed
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