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3 204^ 058 381 467
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IIARVARi:) LAW LIlìRARY
r™h«,i jun I i» 1907
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(WAS^^^
RACCOLTA UFFICIALE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
^ DEL REGNO D'ITAUA
PABTE PRINCIFALK - TOLUMI 8EC0XD0
J^ITITO 190S
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RACCOLTt UFFICULB
DELLE LEGGI E Di DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA
PARTK PEINCIPALE
ANNO 1»«5
RO>tA
3TÀMP£KIA REALT.
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T^l^^t, . ^^p—c i^ .'^n
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LBOOI B DECRETI DEL BEGNO d'iTAIJA - 1906 961
N. 131. Jk N. 131.
^85^
Legge portante la sostituzione delVart. 10 della legge 2 giu-
gno 1904y n. 836y sul personale dei contabili e dei
guardiani della regia marina.
13 aprile 1905.
(PìMUetaa nsUa QoMima Uffi^aU d$l Eapìo U 21 apriU 1006, m. 94)
VITTORIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Articolo unico.
L'art. IO della legge 2 giugno 1904, n. 236, relativa al
personale dei contfibili e guardiani di magazzino della regia
marina, è abrogato ed è sostituito dal seguente:
e A coprire un terzo dei posti che si renderanno va-
canti nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine presso il Mi-
nistero della marina saranno ammessi, in seguito a loro
domanda gli aiuto contabili che abbiano prestato 12 anni
di servizio eiSettivo sotto le armi nella regia marina e siano
stati congedati col grado di sott'ufficiale.
€ Gli altri due terzi di tali posti saranno conferiti, per
esame di concorso, a sott'ufflcialì della regia marina sotto
le armi con dodici anni di servizio effettivo.
« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili con
i requisiti preaccennati, anche il terzo dei posti loro riser-
vato sarà devoluto ai sott'ufficiali nel modo ed alle condi-
zioni anzidette.
61 — Vok n. - 1905.
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9fi2 tiBoai E oBcssn ixel bbono d'iz^ja. - 1005
«e A coprire, metà dei posti di ufficiale d'ordine ed
equivaledciti» nelle altre amministrazioni centrali e provin-
ciali deUa Stato, sono ammessi proporzionalmeirte in con-
correnza con gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni mi-
litari del regio esercito, gli aiuto contabili che abbiano
prestato 12 ansi di servizio effettivo nella regia marina e
siano stati congedati col grado di ^ott'ufficialet
« In mancanza di aspiranti fra gli aiuto contabili coi
requisiti anzi indicati, ì posti di cui al precedente capo-
verso saranno conferiti direttamente ai sott'ufficiali della
regia marina con 12 anni di servizio effettivo sotto le armi.
« Un apposito regolamento stabilirà le norme e le con-
dizioni per il conferimento degli impieghi suddetti. >
Ordiniamo che la pt^esente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d*Italia, mandando a ohiunqub spetti (fi osservarla e di farla oar
servATO ^xuate legg^ dello Stato.
Data a^Roma, addi 13 aprile 1905.
; ' ' VITTORIO EMANUELE
sa»
Lttogo dfl Sijfilh. V. !1 auardagìgilii C. FÌNOÒCHÌAKÒ-APRILE.
Q« liflRAJBELLO.
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LB60I S BXCXETI HXL BMQìSfO O'iTALU - 1905 963
N. 132. Jk N. 132.
é
Rkoio Dsgrbto che ^fpr&pm il testo unico di regolamento
per U personale delle agenzie delle imposte dirette e
del catasto.
23 mano 1905.
(PìMIkato mMa GoMS^na Uf/lùiaU del lUfmo il 2à afriìe 19(5, «. 00;
VITTORIO EMAÌOJELE ffl
PER GRAZIA DI DIO B PER VOLONTÌ DKLLA NAZIOMB
KB D'ITALIA
I
Veduti gli irtiooli 6.0 7 deUa legge 8 IngUo 1904, n. 371,
che approva alcuni organici del personale déll'attministra-
zione finanziaria;
Sentito il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri; ì
£kdla propotfta del NmIfo ministro segretario di Stato per
le^ fiBanw ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
É approvata il testo unico di regt^lamento per il perso-
nale dieUe agenzie deU^e imposte dirette e del catasto, an-
nesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal mi-
nistro delle finanze.
Ordiniame ehe 11 in-esente deeieto, munito del sigillo dello
Stato^ sia inserto nella raecolt« ufficiale d^e,le^i e dei decreti
del Regno d' ItcOia^ mandando a ohjwique spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
J)aio f^ noma, addi 23 marzo 1905.
VITTORIO BMANUKLE
Ms^isiraio «Itolhritf Ael eoHté àMì 18 ùprih 1M5.
Ota. 22, AtH d$l Oirvemo a f. 7. Pacinl
Luogo M aigiUo. V. U GuardasiglU JiONOHBTTL
A. Majorana.
Ttttoni.
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964 LBGOI E DBCBETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1906
TESTO UNICO DI REGOLAMENTO
per il personale delle agenzie delle imposte dirette
e del catasto
Art. 1.
Giusta la tabella organica B^ annessa alla legge 8 lu-
glio 1904, n. 371, che approva alcuni ruoli organici del-
l'amministrazione finanziaria, i titoli ed i gradi del perso-
nale di ruolo degli uffici esecutivi delle imposte dirette sono
i seguenti :
a) Ispettori superiori;
Ispettori provinciali ed agenti superiori;
Agènti; ' ^ ' ^
Vice agenti;
Volontari ;
h) Aiuti di agenzia.
Sono conservati il titolo ed il gradb di ufficiale d'agenzia,
sino alla completa eliminazione di coloro che attualmente li
posseggono.
Art. 2.
I posti vacanti ùell'ultima dasse degU ispettori superiori
sono conferiti soltanto per merito a^ ispettori provinciali
ed agenti supetiori di prima classe^
Art. 3.
É costituita tuia commissione presieduta dal direttbre o
dal vice direttore generale delle imposte dirette, e compo-
sta del vice direttore generale, dei direttori capi divisione
della direzione generale medesima, o, in loro vecò, dei ri-
spettivi capi sezione pili anziani, e di un ispettore superiore
delle imposte dirette, per la designazione degli ispettori pro-
vinciali ed agenti superiori di prima classe promovibili al
grado di ispettore superiore.
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I^OGI E DECSETI DEL BEONO d'iTALIA - 1905 965
Art. 4.
La scelta dei promovibili verrà fatta, previo esame dei
titoli di tatti gli ispettori provinciali ed agenti superiori di
prima classe, quali risultano dalle note informative e da
ogni altro elemento idoneo, secondo il giudizio della com-
missione, a chiarire ed integrare le note informative stesse,
ed, in genere, a rivelare il merito' dei funzionari suddetti.
Art. 5.
I posti vacanti nell'ultima classe degli ispettori provin-
ciali ed agenti superiori >6ono conferiti per tre quinti per
esame di concorso, al quale saranno ammessi gli agenti di
prima e seconda classe, purché, tanto agli uni quanto agli
altri non sia stata inflitta la censura formale, od altra più
grave punizione disciplinare, nel triennio anteriore al giorno,
in cui, giusta il decreto che indice il concorso, scade il ter-
mine per la presentazione della domanda di ammissione.
Oli agenti di seconda classe, però, per essere ammessi
al concorso, debbono inoltre avere almeno tre anni di ser-
vizio in tale qualità al giorno predetto.
Gli altri due quinti dei posti vacanti saranno conferiti,
seguendo l'ordine di anzianità, agli agenti di prima classe
che non siano riconosciuti immeritevoli ed ai quali non sia
stata inflitta la censura formale, od altra più grave puni-
zione disciplinare, come al primo comma del presente ar«
ticolo. La designazione dei promovibili verrà fatta dalla com-
missione di cui all'art. 3.
Art. 6.
L'esame di concorso sarà scritto ed orale.
L'esame scritto consterà di due pl'ove, delle quali una
verserà suìla scienza della flnanza e l'altra avrà pefr og-
getto una deÙe materie giuridiche, da sorteggiarsi, indicate
alle lettere A^ B ^ C della parte prima del programma,
che costituisce la tabella A annessa al presente regola-
mento.
L'esame orale verserà sull'intero programma predetto.
Per conseguire l'approvazione, i concorrenti dovranno
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906 LEaoi E DBCsm bsl BEairo b'itaua - 1906
riportare una inedia di almeno sette decimi dei punti di
marito, tanto &eUe prove scritte qaauto nelle prove orali.
A parità di punti di merito, sarà data la precad^iza i»lla
graduatoria dei vincitori del coooorso, ai oandidAti» che ab-
hisAo maggiore anzianità nel grado e n^Ua oUsse giusta i
relativi ruoli.
Art. 7.
I posti di agente di ultima classe saranno conferiti per
tre quinti ai vincitori di concorao per eaami fra i vice
agenti detUe due classi, che abbiano: alm^AO tre anni di ser*
Visio compreso il periodo del volontariato, ed ai quali non
sia stata inflitta la censwa formale, od altra ihù grave pu*
ivUioae disciplinare, nel biemoda^^ntenore al giorno, in cui,
giuata il decreto ohe indice il concorso, scade il termine per
la presentaiione deUa domanda di ammisàone.
Oli altri due quinti saranno conferiti, seguendo l'ordine
di aMianiià, ai vice agenti di^ prima classe riconosciuti Ido-
nei nell'esame di concorso, per avere conseguito n^e {wrove
scritte e nelle prove orali rispettivam/ente, una media di al-
rneno ailO dei punti di merito
Art. 8.
L'esame di ooncorao, di coi all'arÉieolo preceéoits, sarà
scrìtto ed oraie> e Verserà sul programotta che costituisee
la tabella B^ annessa al presente regolamento.
La prove nritte avranno per oggetto attrettantl temi
quante sono le parti del programma.
Per conseguire l'approvai^one,, i vice agenti dovranno ri-
portare, tanto nelle prove scritte quanto iMUe prove orali,
unik media di aJ[meno^6ilO se appaiW^nti alla primis classe,
e dà, almeno 7il0 se appartenenti alla seconda dMse.
Anche a questa eaame dì ooa%corso sono a^licabili le di-
sposiaioni del quinto comma deU'sort. 6.
Art* 0«
Nel decreto ministeriale con cui verranno indetti gli esaasi
di concorso dei quali è parola nei precedenti aartiedi 5 e 7,
saaranno anche stabilite le nerme dh^tte a guArentire l'as-
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SSOGI E taCSOAl BKL BBGNO D'ITALIA - IAOSe^ 967
soluta S6gf«t6fiià dM nome dei concorrenti per tutto le prove
scritte, fino a dopo la definitiva votazione ed asBegnaiiMnto
dei punti a tutti i lavori consegnati alle commissioni esa-
minatrici e da queste riveduti.
Art- 10,
La commissione esaminatrice per il concorso ai posti di
ispettore provinciale ed agente sq|»eriore sarà composta di
un cansigUere di Stato, presidente, di un consigliere di corte
di appello, di un referendario deUa corte dei conti e di due
funzionari si^riori della direzione generale delle imposte
dirette. Quella per H concorso ai posti di agente delle im-
poste sari costituita da un consigliere della corte dei conti,
presidente, da un referendario del consiglio di Stato, da due
funzionari superiori della direzione generale delle imposte
dirette e da un ispettore superiore deDe imposte.
Le due commissioni saranno di volta in volta nominate
con decreto ministeriale.
Art. 11.
I posti di vice agente di ultima classe sono conferiti, senza
ulteriore esame, ai volontari, soguendo l'ordine della loro
(dawificazione nel concorso, purché abbiano compiuto il ti-
rocinio prescrìtto dal regolamaato generale sul personale
degli uffici finanziari, abbiano dato prova di attitudine alla
carriera intrapresa» e risultino ben classificati per condotta,
operosità e eyuigenza.
I yolontarl giudicati immerìtevoU dalia commissione di
cui al precedente art. 3, della nomina a vice agente per
due volte consecutive, vengono radiati dal ruolo con decreto
ministeriaia..
Art. .12.
I poflti di r<dontario neirammlnistrazione delle imposte di-
rette e del catasto sono conferiti a quelli fra i vincitori
deU'esame di concorso, dato secondo le norme determinate
dal regolamento generale sul personale degli uffici finan-
ziari, che siano stati assegnati alla carriera degli uffici ese-
cutivi delle imfKMte dirette.
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968 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'iTALIA - 1905
Il servizio del volontario è pure disciplinato dalle norme
del citato regolamento.
Art. 13.
I posti di aiuto d'agenzia di ultima classe che si rende-
ranno vacanti dopo il collocamento in pianta stabile dei
diurnisti fissi, messi e cottimisti indicati nell'art. 4 della
legge 8 luglio 1904, n. 871, saranno conferiti:
1^ a coloro, che assunti nelle agenzie delle imposte in
qualità di cottimisti per l'intero anno, o di messi indica-
tori e notificatori con mercede superiore a lire 50 mensili,
dovettero abbandonare, nell^esercizio 1903-1904, le agen-
zie stosse, per soddisfare agli obblighi della leva militare;
2® a coloro che, in qualità di scrivani provvisori, du-
rante Tesercizio 1903-1904, per un periodo dì tompo non
inferiore a sei mesi, prestarono servizio nelle agenzie delle
imposte, alle quali, giusta la tabella di reparto del perso-
nale approvata con decreto ministoriale 6 giugno 1902,
venne assegnato uno scrivano provvisorio per sei o più
mesi.
Per ottenere il conferimento dei 'posti predetti, tanto i
cottimisti e messi indicati nel n. 1 , quanto gli scrivani prov-
visori indicati al n. 2, dovranno però dimostrare:
a) di avere tenuta buona condotta e di avere dato prova
di operosità e diligenza nel periodo di tompo in cui presta-
rono servizio presso le agenzie, mediante certificati del capo
d'ufficio, alla cui immediata dipendenza si trovarono, e del-
l'intendenza di finanza;
b) di non avere riportato condanne penali, mediante
certificato rilasciato dall'autorità competente in data non an-
teriore di tre mesi al gionio che verrà fissato dall'ammini-
strazione, come termine utile per la presentanone delle do-
mande di nomina;
e) di non aver superato il 50® anno di età, al giorno
suddetto.
Dei cottimisti, messi e scrivani provvisori, che posseg-
gono i requisiti sovra indicati, sarà formata una gradua-
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I<EOQI B BECXEn BEL REQNO b'ITAUA - 1906 989
toria, nella quale si collocheranno prima i cottimisti e i
messi, in base alla durata del senrìzio prestato nelle agen-
zie delle imposte, e poi gli scriyani prornsori, in base alla
durata del servizio prestato nel corso dell'esercizio predetto,
ed a parità di tale durata, in base a quella del servizio an-
teriormente prestato.
La graduatoria approvata co^. decreto ministeriale e re-
gistrata alla corte dei conti, sarà definitiva.
Art. Ù.
Esaurita la graduatoria, di cui all'articolo precedentOi i
posti che si renderanno ulteHormente vacanti neirultima
classe negli aiuti d'agenzia, saranno conferiti per metà ai sot-
tofficiali della regia guardia di finanza, che posseggano i re-
quisiti voluti dall'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1899,
n. 124, per poter prendere parte agli esami di concorso
stabiliti per l'ammissione a,Ua scuola dei sottufficiali me-
desimi.
La designazione dei nominandi, a richiesta della direzione
generale delle imposte dirette, verrà fatta dalla direzione
generale delle gabelle, di volta in volta che occorra pro-
cedere alle nomine e pel numero necessario a coprire i po-
sti vacanti.
La stessa direzione generale déOfi gabelle indicherà l'or-
dine secondo il quale deve procedersi alle nomine, che ver-
ranno disposte con decreto reale..
L'altra metà dei posti suddetti rimane riservata a sottuf-
ficiali dell'esercito e della real ni^rina, giusta l'art. 1 della
legge 2 giugno 1904, n. 217.
Art. 15.
Le promo;sioni di classe nei vari gradi avranno luogo
esclusivamente per anzianità.
Art. 16.
Oli ispettori superiori risiederanno in Roma alla imme-
diata dipendenza della direzione generale delle imposte di-
rette e del catasto.
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97D LBOGI E SECBETI DEL SEGNO D^IXALIA - 1806
Art. 17.
Delle funzioni di ispettore provinciale Terranno inoaril
catì, con decreto ministeriale, su proposta della àirezìoii
generale delle imposte difette e del catasto, gli agenti suj
periori a qualunque classe appartengano, conservando 1^
stipendio di cui sono provvisti e la rispettiva anzianità..
£ssi potranno essere esecrati da questo incarico, sia pe
ragioni di servizio, sia sopra loro domanda.
Art. 18.
Con decreto ministeriale verranno impartite le ìstriisìoii|
per il servizio di<ispeEÌoiie delle imposte dirette e del ca^
tasto.
] rilievi fatti dall'ispettore durante la verifica sarannq
notificati ai capi d'ufficio e, da questi, al dipendente perso^
naie, per la parte cke lo riguarda.
Art. 19.
L'incarico delle funzioni di messo notificatore ed indica*
tore, nelle agenzie i cui mesi^ notificatori ed indicatori Ten-
nero sistemati in pianta stabile colla legge 8 luglio 1904,
n. 371, verrà affidato agli aiuti di agenzia oon decreto mi-
nisteriale, sentito il parére del capo d'ufficio nel cui di -
stretto le funzioni stesse debbono esercitarsi, nonobd quella
dell'ispettore e delF intendente della rispettiva provincia.
Le agenzie predette sono indicate nMla tabella (7, an-
nessa al presente regolamento. Di tale incarico, però, ri-
mangono senz'^^tro obbligatoriamente investiti gli aiirti di
a^nzia, che, prima di assumere questa deiiomisaziocLe, già
lo disimpegnavano, ed avevano perciò la qualifica d> meesi
indicatori e notificatori. Non potranno, invece, esseme in-
vestiti, senza il loro esplicito consenso, i diurnisti fissi e
cottimisti sistemati in pianta stabile con la legge 8 lu-
glio 1904, n. 371.
Ari;. 20.
La dispensa dalle lunsriofli di'miesso notificatore e4 indi-
catore potrà sempre dìsporsi per ragioni di servizio. Verrà
concessa anche a domanda dell'interessato, solo nel caso in
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LBOOI B HBCKBII VBL BEOHO d'xTALIA • 1905 971
cui egli dimostri di essere afietto da infermità fisica tale,
che la inabiliti ad esercitare le funzioni stesse.
Art, 21.
Oli impiegati di ruolo deg^ uffici eaecutiri delle imposte
dirette, ove il servizio pubblico non ne soflfra, potranno ot-
tenere dai fispettfvi intesidentt di fteiwsa coBgedt, che, in
complesso, non eccedano un mete* in ciascun anno.
Per cause gravi, la durata del congedo potrà essere estesa
a due mesi con decreto ministeriale.
Art. 22.
Al reparto del personale fta le diverse agenzie delle im-
poste dirette e del catasto, sarà provveduto mediante ap-
posita tabella da approvarsi con decreto ministeriale.
' Art. 23.
Rimangono abrogate le disposizioni diverse o contrarie a
qu^e contenute nel pi^esente regolanientb, a partire dalla
sua pubblicazione; e per tutto dò che in esso non sia espres-
samente disciplinato, sono applicabili le disposizioni anafo-
re contenute nel regolamento generale per gli uffici fi-
nanziari.
Visio, dtohKiu éa SL M.i
Il mintftro dell* tìntktkte
MAJOBAia.
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972 hEOQX E DECBFn DEL BEOKO d'iTAUA - 1906
Tabella A
PROaRAMMA
dagli esami li eeneorto ai potli di ispettore pronaeiale ed a§eBte soperiore
delle, imposte dirette.
Parte I.
Generalità.
a) Diritto e procedura civile.
Disposizioni preliminari al codice civile — Cittadinanza,
domicilio, residenza, assenza — Cause che modificano o li-
mitano l'esercìzio dei diritti civili delle persone fisiche —
Persone giuridiche — Dei heni della proprietà e delle sue
modificazioni — Modi di acquistare ^ trasmettere la pro-
prietà e gli altri diritti suUq cose; successioni e donazioni,
obbligazioni e contratti in genere; disposizioni legislatiTe
concementi i contratti di matrimonio, di vendita, di permuta,
di enfiteusi, di locazione, di società, di mandato, di transa-
zione, di costituzione di rendita, di vitalizio, di comodato,
di mutuo, di pegno e di anticresi* — Della trascrizione dei
privilegi e delle ipoteche — Della prescrizione.
Ordinamento giudiziario — Competenza per grado, per
territorio, per materia e valore — Delle sentenze in gene-
rale e dei mezzi per impugnarle — Esecuzione forzata in
genere — Esecuzione sui beni mobili e sui beni immobili.
b) Diritto commerciale.
Degli atti di commercio, dei commercianti e dei libri di
commercio — Delle società e delle associazioni commer-
ciali — Della cambiale e deirassegno bancario — Del con-
tratto di conto corrente — Del fallimento — • Esercizio e
durata delle azioni commerciali.
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LEGGI B DSCBETI BEL SEGNO d'iTALIA - 1906 973
o) Diritto amministrativo e costituzionale.
Poteri dello Stato, dÌYÌ8Ìone ed esercizio di essi — Dei
potere esecutivo — Ordinamento amministratiyo — Ordi-
namento della amministrazione finanziaria in genere e del-
l'amministrazione delle imposte dirette e del catasto in ispe-
eie — Diritti e doveri dei funzionari pubblici — Loro re-
sponsabilità — Leggi sul consisto di Stato e sulla corte dei
conti — Legge e regolamento sull'amministrazione comu-
nale e provinciale.
d) Amministrazione del patrimonio e contabilità
dello Stato.
Beni dello Stato — Nonne per gli inventari e per le va-
riazioni dei beni mobili — Stipulazione, approvazione ed
esecuzione dei contratH nell' interesse dello Stato — Bilanci,
stati di previsione, assestamento del bilando dell'esercizio
in corso; rendiconto consuntivo — Spese dello Stato —
Modo di ordinarle e di eseguirle.
e) Economia politica e scienza delle finanze.
Parte IL — Imposta sui redditi ili ricchezza mobile.
Parte III. — Imposta sui terreni e sui fabbricati — Con-
servazione dei catasti — Sovrimposte e tributi locali.
Parte IV. -^ Kìscossione delle imposte dirette.
I VuiOjd'ardmediS.M.:
• lì minÌB'tro d«lle finanie
A. MAIORANÀ.
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974: £BOGI X DZCBETI BEL XBQNO D'ITALIA • 1906
Tabèlla B
PROGRAMMA
ptr gi Marni iì f otcofso ai pMli di agaala delle in|>eile dirette
e del eataste
Parte I.
Amministrùaione del patrimonio € contabilità
' dello Stato.
Indicazione <lei bem mobili ed temebiU deUo Stato —
Nonaie per ^ inwntari io par le variaziani dai besii mo-
bili «-^ Nanne per la atipulatione, apiuroyacioiàe ed eMcu-
zione dei contratti nell' ìnt^reeee d^o. Stato ~- Forma e
scopo del bilancio di previsione d^lle entrate e delle spese
— Della legge, per l'assestamento del bilancio preventivo
dell'esercizio in corso — Del rendiconto generale dell'eser-
cizio scaduto.
, Nozioni generali delle , imfieste.
Principi regolatori delle imposte — Specie e caratteri
delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e per-
sonali — Proporzionali e progressive — Imposte di quo-
tità e di cont^gelite ' — Indiziarie e dirette sulla rendita
— Cenno storico delle imposte dirette stabilite e riordinate
in Italia dal 1860 in poi — Ordinamento tributario del
Regno — Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta
fondiaria — Loro limitazione, determinazione e liquidi^
zione.
Rtseossione.
Legge 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Prin-
cipi fondamentali del vigente sistema di.riscossione — Norme
per l'appalto delle esattorie — Obblighi — Responsabilità
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UtGOI B BXCKETl DKL fiSGNO jfZTALlA - 1905 976
6 malleverie degli esattori — Prooedimento per 1a riscos-
sione — ÀTVìsi, cartelle — Seadenze delle rate d' imposta
— Multe per riiardato pagamento delle imposte — Quie-
tanze a matrioe — Atti ooatìzTi contro gli esattori ed i ooa-
tribneorti — Norme generali per resecuzione forzata «ai beni
mobili ed immobili — Versamenti nelle easae dei ricevitori
— Obbligo del non riscosso per riscosso — ^ Rimborso deUe
quote indebite ed inesigibili -^ Giustificazione e documen-
tazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a Ik-
Yore degli esattori — * Verificazione alle casse esattoriali
nel caso di ritardato versamento — Speeiati attribuzieni
ed obbtiglii degli agenti in ordine alla riscossione delle im-
poste dirette.
Cenu) sui sistemi principali di risoosaione vigenti nel
Regno ^ima della emanazione di detta legge.
Parte II.
Imposta sui redditi della ricchezza mobile.
Legge del 14 luglio 1864', e modificazioni recate dalle
leggi posteriori. ' '
Caratteri dell' imposta e modi di riscossione -*- Aliquota
dell'imposta e addizionali.
£nti tassabdii — Redditi tassabili per ritenuta diretta
mediante ruoli — Esenzioni^
Imposta esigìbile per ritenuta diretta — Redditi soggetti
alla stessa — Norme che ne regolano Tapplicazione -~ Ri-
corsi — Termini *^ Competenza.
Imposta eaigibiile mediante ruoli — Opeorazioni di accer-
tamento dei contribuenti e dei redditi tsMabfli — Liste dei
contrìlni«[iti — Didbbiaratzioni e.rettifieaziani -^ Conferma
per iscritto o col silenzio dei redditi precddentemente ac-
certati — InMrààoni e rettificazione d'ufficio — Spese ed
annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento ~
Redditi definitìvamettte accertati — SMpensione dell' iscri-
zione dei redditi in ruolo. ' ,
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976 LBOai B DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Dichiarazioni dei redditi dei corpi morali e delle società
ed istituti di credito in genere e delle casse di risparmio
in ispecie — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed
impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei red-
diti agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie —
Industrie agrarie esemtate dal proprietario e tassabili —
Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della deter-
minazione del minimo imponibile — Classificazione dei red-
diti — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.
Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli sup-
pletivi — Prescrizione.
Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione —
Ricevute — Ricorsi alle commissioni — Documentazione —
Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni
definitive — Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli
— Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini
— Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta — Soprar
tasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.
JPARTE III.
Imposta sui fabbricati.
Legge del 26 gennaio 1865 e modi^cazioni recate dalle
leggi posteriori.
Caratteri dell' impòsfe — Aliquota ordinaria e decimi —
Sovrimposta e spese di riscossione*
Definizione dei fabbricati civili e degli opifici — Costru-
zioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.
Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi
tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro
forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo
e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli
non affittati. — Dei fabbricati posti in più comuni — Dei
fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiarie e
redditi mobiliari.
Modificazioni e revisioni parziali dei redditi — Rimborsi
per sfitto.
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LKOoi E VEcnvm m:L rrowo d'itawa - 1906 0T7
Formazione dei ruoli principali e suppletivi — Prescri-
zione.
Avvisi ai contribuenti — Norme per la notiflcazioue —
Ricevute — Ricorsi alle commissioni — Documentazione
— Appelli degU agenti — Giudizi — Procedure — Deci-
sioni definitive.
Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ri-
corsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Ri-
sol uzioue — Sgravi e rimborsi d'imposta.
Sopratasse — L^gge, regolamecto ed istruzioni relative
Parte IV.
Imposta sui .beni rurali.
Base e riparto della imposta secondo la legge 14 lu-
glio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle pro-
prietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non cen-
siti — Contingente compartimentale — Contingenti comunali
— Aliquota ordinaria dell' imposta — Decimi addizionali —
Sovrimposta e spese di riscossione.
Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento
o diminuzione di rendita.
Applicazione dell' imposta in base ai catasti o alle dichia-
razioni — Leggi e disposizioni vigenti nei vari compar-
timenti.
Operazioni per la formazione dei ruoli.
Catasto dei terreni e dei fabbricati.
Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fon-
diario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fon-
diarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel
Regno — Principi che regolano la formazione e conserva*
zione del nuovo catasto italiano ordinato colla legge 1"* marzo
1886, n 3682, e successive — Norme speciali per il ca-
tasto dei fabbricati.
Norme generali per la conservazione del catasto secondo
il testo unico di legge del 14 luglio 1897, n. 276, ed il re-
te - Vou n. - 1905, •
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978 LEOOI B DSCRSTI DEL KSOITO D^ITALU - 1905
golamento n. 277 dì pari data — DispoBizioni leg'slaflve'e
regolamentari successive.
Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura — Richieste
di voltura — Forma e documentazione delle domamle —
Proroghe — Eseguimento delle voltare in catasto — Vol-
ture non domandate — Note dei passaggi — Volture d'uflicio.
Estratti, certificati, copie e tipi cata^^tali --- Norme per
il loro rilascio — Liquidazione e riscossione dei diritti —
Copie dei catasti permesse ai comuni — Catasti speciali per
i consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione e di difesa —
Duplicato catastale.
Ca^i che danno luogo a vaj iazioni sul catasto rispetto agli
estirai e redditi --- Verificazioni peiiodiohe.
Stati di cambiamento.
Fft/o, d'ardine di 8. J£:
li mioistro delle finansa
. . .i A. MAJORANA.
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tCGOI S DECRETI DEL &BOK0 D^ITALtA - 1905 070
Tabella C
i eoi mÈsA
AGENZIE
Mtificatori #d indicatori vannsro sisteoiati io pianta stabii
con la ^agga 8 fugiio
1904, n. 371
1. Ancona.
11. Napoli
2. Bari.
là. Palermo.
3. Bologna.
13. Pisa.
4. Cagliari.
14. Potenza.
5. Catania.
15. Rtfma.
6. Firenze.
16. S>^saari.
7. Genova.
.•
17. Torino.
8. Livorno.
18. Udine.
9. Messina.
19. Venezia.
10. Milano.
VÌ9to, d'ordine di S. If. :
Il
miniitro delle finanze
A. MAJORANA.
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P80 Tsvooi fi DBCRcn msL sEoiro d'itazxa - 1905
N. 433. A N. 13a
RsQio Degreto c/te istituisce un posto di notaro
nel comune di Sambiase.
:S- aprile 1906.
(PuM/ieafo nella Gaxtitta Uf/lc^U dU Rijno U 24 apriìg 1905^ ». M)
YITTORIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA IIAZIOKI
. BB D'ITALIA
V^ista la deliberazione, con la quale il consiglio comunale
di Sambiase ha chiesto T istituzione di un tt^rzo posto no-
tarile in quel comune;
Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provin-
ciale di Catanzaro e dal consiglio notarile di Nicastro;
Visto Tart.) 4, alinea, della legge notarile, testo unico
del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2^); e la tabella che de-
termina il numero e la residenza dei notari, approvata col
regio decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3');
Ritenuta' dimostrata la necessità della istituzione di un
terzo posto di notaro in Sambiase;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segre-
tario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei
culti;
Abbiamo decretato e decretiamo: ,:ù^ ' '
Articolo unico.
È istituito un terzo posto di notaro nel comune di Sam-
biase, distretto notarile di Nicastro.
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t£OOÌ S nfeCREH niEL EfiOKO D^ITAIJA - l905 Ó8l
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d^Italia, maidando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
mUa OorU dei etmH addì 18 aprile 1905.
Meg. 22. Affi del Gooemo a /. 8. Paoini.
Lmgo del Sigiih. V. U GaaraiitìgiUt G. PiNOCGHf ARO-APaiLB.
C. Finocchiaro-Aprilk
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982 LEGGI £ D£Cil£tI 1>KL EKUNO D*ITALIA • 1905
f
' N. 134. n N. 134.
Regìo D.iCRKTO che fissa la cauzione da prestarsi dal teso-
riere centrale e dal controllore capo della tesoreria cenr
frale.
9 aprile 1905.
{Pubblicato nella Gaxniia Ufficiale del I(egno il ti aprile 1905, n. C ^
VITTORIO DIANIJELE III ' :
PER GRAZIA DI DIO E PKR VOLONTÀ DELLA NAZIONK
RE D'ITALIA
Veduto il reale decreto 15 luglio 1900, n. 290, conte-
reute disposizioni relative alle cauzioni dei funzionari di ge-
stiouB 8 di controllo alla dipendenza della direzione gene-
rale del tesoro;
Ritenuta Topportunità di aumentare le cauzioni del teso-
riere eentrale e del controllore capo della tesoreria cen-
trale, in relazione alle cresciute att^ibu^ioni della tesoreria
medesima;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Le cauzioni che, giusta la tabella annessa al regio de-
creto 15 luglio 1900, n. 290, sono tenuti a prestare, in
lire 40,000, il tesoriere centrale ed in lire 12,000 il con-
trollore capo della tesoreria centralo, sono rispettivamente
fissate in lire 50,000 (cinquantamila) ed in lire 15,000
quindicimila).
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LKGOt £ t>hi ìS^n Del ftE&XO J)'lTALlA • IDOS 983
Art. 2.
I funzionari di cui al precedente articolo, attualmente in
carica, avraono un anno di tempo, dalla data del presente
decreto, per integrare le rispettive cauzioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
St»to, sia inserto nella raccolta ullicialo delle leggi e dei «IcH^rnU
del R^^no d'Italia^ mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservane.
Dato a Roma^ addi 9 aprile 1905.
Y1TT4^0 fiUANUSLB
Bt^it&n^ mttm CarU éM etmfi addi 18 (tpriU 1905
fi«« fcr. AHI dtf 13Ìfipefm fif.ìk P^nMl•
^^À9^ Sifif/o> V« U 0 firdMJgmi C. FiNCCCHlARO APRILE.
Gargano.
!
I
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§84 LEOOI S BSCBBTI DEL EEONO D^ITAIJA - 1M&
s. m. » ^ i3S.
Regio DEcnETo che approva la conrenswne per la cnnces
sione e Vesercizio di una Jerrovm da Mestre per Co,^
stelprancOy Lassano e Primolano al confine italo-aur^
siriaco,
23 febbraio 1905.
{PubbUcato nella QaMMéUa Uf/ldmU^M Bégna U £4 apriU 1006 ». 95)
VITTOBIO MANUELE HI
PER ORAZIA DI DIO E PER VGLONTI DELLA NÀZIOMB
BB D'ITALIA
Vedute le leggi 29 luglio 1879, n, 5002 (serie 2*), e 24 lu-
glio 1887, n. 4785 (serie 3*), il Nostro decreto 25 dicem-
bre 1887, n. 5162 (serie 3*), convalidato con la legge 30 giu-
gno 1889, n. 6183 (serie 3^), e le leggi 30 aprile 1899,
Q. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506;
Sentiti il consiglio supcriore dei lavori pubblici, il comitato
superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri niinistrì segretari di Stato per
i lavori pubblici e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
É approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata
il 19 febbraio 1905, fra i minisiri dei lavori pubblici e del
tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato, ed i si-
gnori conte comm. Filippo Qrimani, sindaco di Venezia, e
coram. Emilio Ponzo presidente della deputazione provin-
ciale di Venezia, in rappresentanza rispettivamente del co-
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ìMùùt s nÉctsn DkL rnsovo D'tritu - 1906 985
mune e della provincia di Venezia, per la concessione m
comune e alla provìncia medesimi della costruzione e del-
l'esercizio di una ferrovia a vapore a sezione normale, da
Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine
italo-austriaco.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 23 febbraio 1905.
f .• •
VITTORIO EMANUELE ^^
S^giUraio alla Con$ dei tonH addì 19 apriU 100&
Reg. 22, AUi del Qwem • a f. 14. PAcfm.
Lmifo del Sigillo. V. lì r}uai-a:<ttgìlli RONCHETTI
4
Tedesco.
OlOLÌTTI.
L LUZ2ATTI.
I .
t
f
t
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BBOOI B DBOEKXI DEL ESOMO D^ITAUA - IfiOS
(N. 27 di repertork)).
CONVENZIONE
per la concessione delia costruzione e deir esercizio di una iérrovia a
sezione ordinaria' con trazione a vapore da ieslre per Castelfranco,
Bassano e Primolano ai confine (tato-Austrìaco.
Fra le Loro Eccellenze il commendatore Fbinoebco Tedesco,
ministro dei lavori pubblici, ed il commendatore professor Luigi
LuzzÀTTi, ministro del tesoro, per conto deiramministrazione dello
Stato, ed il signor conte commendatore Filippo Obimani, sindaco
di Venezia in rappresentanza del comune di Venezia giusta deli-
berazione 23 gennaio 1906^del consiglio comunale di Venezia, qui
allegata sotto il n. 1, ed il signor commendatore Emilio Penzo,
presidente della deputazione provinciale di Venezia in rappresen-
tanza della provincia di Venezia giusta deliberazione 28 gennaio
1905 del consiglio provinciale di Venezia, qui pure allegata sotto il
n. 2, i quali hanno dichiarato di stipulare per conto del comune
e per la provincia, ed anche per conto di una impresa la quale si
è assunto l'obbligo di costituire entro tre mesi dalla data del decreto
reale, che approva la presente concessione, una società anonima per
la costruzione ed esercizio della linea; si è convenuto, si conviene
e si stipuli» quanto appresso»
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XJ&QOI E BSCBSTt ìOSL BEQKO B^ITALIA - 1905 987
*jrt. 1
Il Governo aoowda aUa pisovlncia ed al comune^di Yenesia la
coneeBSMme per la oostouzioiie e l'esercizio di una f^roria a se-
sioae ordisiaria da JCeetre per CasteUraxuM^i paesano e Primolano
al eonfine italpriMts^riaee, clie i ponceBsiejaari ^i o̻bli4;aEo eoUdal-
mente^di oostruire^ed esercitare a tutte loro spese, rischio e peri-
colo.
La concessione ò fatta sotto T osservanza delle disposizioni sta-
bilite dalla legge sni lavori pubblici 20 marzo 18B5, allegato F^
e da quelle 27 dicembre 1896^ n. 661, 30 aprile 1899, n. 168 e 4 di-
cembre 1902, n. 606, nonché dei regolamenti dalle medesime deri-
vanti, compreso anche queljio n. 1 approvato con regio decreto
21 ottobre 1863, n. 1628 e delle condizioni della presente conven-
zione e del capitolato relativo. , , .
! ( II'..
Art. 2.
Emanato il decreto reale di approvazione della presente con-
venzione, dovranno i concessionari, con obbligo solidale, entro un
mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella Oaz-
ztiia ufficiale^ dare una cauzione di lire 21,000 di rendita S.ffO per
cento, in titoli al portatore d^l consolidato italiano, imputando in
detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.
La restituzione della cauzione sarà élfettùata colle norme si at)irite
dair articolo 247 della legge sui lavori pubblici.
Art. 8.
In conto del deposito dediiitiVo ptevisto daSl^articdò *prece-
dente, ed a titolò di cauzione provvisoria per gli «ff^tti'^ir arti-
colo 247 della le^ sui lavori ptfbblicl, è stato dai concesstonari
eseguite il deposito di lirief 101,606 di rendita in "fòtoli M portatole
del eonsolidato itsBilino 3.1Ì0 peit cettto, come risulta dàlia dichia-
razione proviriÀO!rian. 41 (rilasciata H 10 fèbbf aio 1908 d^Ua Cassa
dei depositi e prestiti, sezionie di tèsdrefià 01 Venezia,'.
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066 LBOai X DEGKETI DEL REQKO D'ITìUJA - 1906
Art. 4.
Se il deposito della cauzione non Terrà effettuato nel termini
prefisso dall'articolo 2, s'intenderà di avere i: ooncesùonari rinuii
ciato alla concessione, ed i medesimi incorreranno n^a perditi
della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituidone ii
mora o àt prorredimenti dell'autorità giudiziMia.
».
Art. 6.
Lo Stato per la costruzióne ed esercizio di questa linea assume
di pagare ai concessionari (o per essi al' subconcessionario) per la
durata di 70 anni un sussidio di lire 8,000 a chilometro pel tratto
compreso fra l'asse del F. Y. della stagione di Bassanò e il termine
della linea, e di lire 4,900 a cMlometro pel tratto fra gli assi dei F. V.
delle stazioni di Mestre e di Bassano, esclùsi i tratti che non hanno
sede propria e quelli comuni ad altre^ ferrovia e tramvie in esercizio,
a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente
autorizzata.
Nel caso però che a richiesta del concessionario il tronco
Mestre-Bassano Venga aperto all'esercizio prima del termine sta-
bilito pel compimento 4^1a intera lipea, il sussidio come sopra
assegnato ^ detto tronco karà intanto corrisposto a decorrere dalla
data di tale apertura regolarmente autorizzata.
Per i periodi di tèmpo nei quali l'esercizio della linea venisse
in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da f or^a mag-
giore debitamente giustiflcatò è constatate, il sussidio per i tratti
non esercitati non Verrà corrisposto. ^ ' *
Art. 6.
Il governo assume d'interp<»re i suoi buoni uffici presso il
Governp austro->ungarico perchè sulla linea Irento-I^ze siano
apportati i. m(iglì/>ramenti opportuni per xenderla adatta ad un
traffico interiiazionale; jgromette inoltre di, adoperarsi presso lo
stesso Governo austro-ungarico acciocché sia- autorizzata la prose*»
cuzione della ferrovia dal confine àtato austriaco a Tezze per ivi
operare la congiunzione delle due linee.
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UBGGI S DECKEn BEL BEGKO D'ITALIA - 1905 989
I concessionari alla lor Tolta si obbligano fin da ora di osser-
Yare tutte le condizion* che saranno stabilite dai dne Oorerni, tanto
rispetto alla costnusione, quanto rispetto all'esercizio del tratto di
allacciamento della linea.
Art. 7.
Quando il prodotto lordo deireserc'zio della linea Mestre-
Bassano-Primolano oltrepasserà la misura di lire 12,000 a chi-
lometro, l'eccedenza sulle 12|000 sarà ripartita in ragione del 70
per cento ai concessionari e del 30 per cento al Oorerno. Besta
inoltre fermo in ordine alla partecipazione dello Stato, il disposto
dell'artcolo 285 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici,
sost tuito, però, al dieci per cento contemplato in detto articolo,
il sei e mezzo per cento.
Per gli effetti della suindicata* partecipazione i conti del con-
cessionario (o del subconcessionario) doTranno essere presentati al
GoTerno annualmente,alla fine d'ogni esercizio^ pei debiti riscontri.
n QoTerno, inoltre, avrà sempre il diritto di far ispezionare,
a mezzo di funzionari propri, espressamente delegati, tutti i re-
gistri contabili ed amministratiTi conceri^enti l'azienda della linea
concessa.
n concessionario (o subconcessionario) sarà obbligato a dare
libero accesso ai predetti funzionari In tutti i locali d'ufficio e di fa-
cilitare loro in tutti i modi l'adempimento del loro mandato.
n sistema di contabilità che vorrà il concessionario (o sub-
concessionario) adottare, finché non sia stabilìt^o con regolamento
generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all'approvazione
del Governo, il quale avrà il diritto di prescrivere le modificazioni
che riterrà necessarie, e di giudicare inappellabilmente in merito
sentito il concessionario (o subconcessionario).
Art. 8.
Kon si potrà cedere la presente concessione o la relativa
subconcessione se non previa l'approvazione del Governo.
I concessionari per tutti gli effetti della presente concessione
in rapporto col Governo, nominano sin d'ora come loro rappre-
sentante il signor sindaco della città di Venezia e presso l'ufficio
di lui in Venezia eleggono 1 loro domicilio.
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990 XìBaBl B DECBBTl DBIi WBfUHd b'iTAIJA - 1905
AU^ piorsoaa « al domicilio cosi eletti saranno leg^lpi^nte
fatjte dal Goy^ruo tutte le oomI^Iioazio^i e^ intimazioni concer-
nenti la. presente «concessione.
Art. 9.
La presente convenzione Qon sarà valida e definitiva se non
dopo^approvata per decreto reale, e dopo là registrazione del me-
desimo alla Corte dei conti. %
Fatta a Boma, quest'oggi diciannove del mese di febbraio
deirann^o mille ^ novecento cinque.
n miniitro dei ìàvori puhbliei
Fbancesoo Tedesco.
S Ilnf^inistrodélieiaro
LiriOI LUZZATTI.
, H sindaco di Venezia
{Filippo Gbihaki,
il preeidente détta deputazione ptovineitAe di Venezia
^Emilio Penzo.
* Gusti^vq Boldrin^y ieeUmoner^
Valerio Marangoni, teeUmone.
Avv. BabtoIiOMeo Suini,
segretario ddegoio cdla HipvJlazvmeldei contraiU
del Ministero dei lavori pubblici
e ddr ispettorato generale delle strade ferrate.
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SBOoi s ascsBn un. >Bain> tfrtàaju - 1006 9^1
' CAPITOLATO
a seziMM ordinaria oon traztone a vapor» 4a Meatr* par CastaKnuwo,
Bassano o Prìnolano al oonfino HaloAustriaoo.
TITOLO I.
Oggetto bblla oongessionb.
Art. 1.
Indie^iqne 4^^ strada ferrata che forma oggetto della concessione.
I coxiC663M>nari sono obbligati solidalmente ad eseguire, a tutte
loro spese, rischio e perìcolo, la costruzione e TiOserciEio di una
strada i^rrata a sezione .ordinaria da Mestre per Castelfranco,
Bassano e Primolano al confine italo- austriaco, pel tronco da
UJestre a ^assano^ secondo il progetto di massima 10 gennaio 1902,
redatto dagli uffici tecnici provinciale e comunale di Venezia in
base al progetljo ritenuto amn^ssibile dal Consiglio superiore dei
liftveri pubblici coi^ voto ,16 aprile 1897, e pel tronco da Bassano al
cpnftne austriaco secondo il progetto governativo redatto dalla
direzioBe tecnica di Af^^tova in data 29 agosto e.30 settembre 1893,
con le variaQLti in data 28 settembre e 18 novembre 1894.
Potranno pure essere tenute in conto le proposto di varianti
chefessero fatte dal concessionario sulle traccio della relazione della
commìssioAe reale, per lo stufilo delle ferrovie complementari,
in quanto ne sia provata la utilità e subordinatamente alla debita
approvazione ministeriale sentito il Consiglio superiore dei lavori
pabblici.In applicazione deU'articolo 210 della legge 20 marzo 1866
sili lavori pubblici il Governo acconsente fino da ora alla sostitu-
zione della trazione elettrica a quella a vapore sia totalmente che
parzialmente previa la esibizione da parte dei concessionari del
relativo progetto per l'approvazione del Ministero dei lavori pub-
blici. ^ /
r "^ Art. 2.
g Termini per V ultimazione dei lavori.
Bntro tre mesi dalla d^a ^ approvazione del progetto ese*
eutivo i conoessioiiavi sono tenuti ad ìncominoiariB i lavori e do«
T^no dMÌijfiitìjttfktijbìitfo tre asmi 49^» ^tiie^sii^d^vt^t
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992 LBOoi B sxcBSR iiBL uavo d'itaua - 1906
Dovranno altresì arer fatto tutte le proTTiste occorrenti
perchè entro quest'ultimo termine di tre anni l'intera linea possa
essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti
delle persone e delle meror ^
Art. S
Deeodenssa detta eonee$9ione.
Se il termine stabilito nell'articolo precedente per l'incomin*
ciamento dei lavori scadrà ìnfrnttnosamente, verranno applicate
di pieno diritto, e senza premettere alcuna formale ingitinzione, le
d'spos!z''onì dell'articolo 250 della legge organica sui lavori pub-
blici 20 marzo 1865, allegato F.
Se poi,'nel termine stabilito pel compi ikento dei lavori, questi
non saranno nlt^'matì; o se entrò due anni dalla data del decreto
ministeriale di approvazi^one del progetto esecutivo non saranno
avviati i lavori stessi ed eseguite le provviste iii modo da rendere
Ricura l'apertura all'esercizio nel t^ermine JBlssato dall'articolo 2,
i concessionari incorreranno pure di pieno diritto e senza bisogno
di costituzione In mora, nella decadenza della concessione e del-a
sovvenzione, e nella perdita della cauzione definitiva, senza ohe
possano più ottenere una seconda concessione. Ove concorres-
sero giust'flcati mòtiv', al tèrmini per l'ultimazione dei lavori,
come a quello per il loro avviamento e per la esecuzione delle prov-
viste, potrà essere accordata una sola proroga, non maggiore di un
anno purché domandata in tempo ùtile prima della scadenza di
detti termini.
Art. 4.
Progetto eseouiivo.
I concessionari sono- tenuti a ptesentare all'approvazione del
Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data del decreto
Beale di approvazione della concessione il progetto esecutivo della
linea, compilato, in coixformità dèirart. 77 del regolamento 17 giu-
gno 1900, n. 306, e comprendente, altresì, tipi e quantitativi del
materiale mobile e di tutti gli impianti e meccanismi. Tale presen-
tazioneTePa'relativa approvaziofìè potranno essere fatte anche se-
paratamente per ciwouno dei^dué tronohiMestre-Bassanto e Bas*
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lAOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTAIJA - 1905 998
sano confine austriaco, purché entro il termine di 6 mes> sopì a sta-
biliti.
TTna copia del progetto, dopo seguita Tapprovazione, verrà
depositata a corredo degli archivi del Ministero del avori pub*
blioi.
Art. 5.
Stagni e paludi.
Keiresecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi
che possano dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti in
modo permanente.
Per le cave di prestito' eh e fosse indispensabile di aprire, i
concessionari saranno tenuti alla osservanza delle disposizioni
delle leggi 2 novembre 1901, n. 460 e 15 maggio 1904, n. 209^0 dei
relativi regolamenti.
Del pari per tutto quanto riguarda la costruzione e l'esercizio
della linea i concessioaari sono tenuti all' osservanza delle leggi
predette, e delle altre tutto contenenti disposizioni -peir combàttere
la malaria e sul ch;nino»di Stato, e dei regolamenti relativi, nonché
airesservanza dèlie disposizioni generali e speciali che per T esecu-
zione di dette norme legislative e regolamentari, siano o possano
essercemanate dal Ministero dell'interno.) (
lArt. 6.
Traversate alifféllo.
Le traversate a livello delle strade ordinarie sui' a ferrovia,
di regola, dovranno eseguirsi sotto un angol o non mai minore di 45".
La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe
di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quelle più
comuni delle strade attraversate.
La carreggiata dovrà formarsi cqu massicciata ben costipata
in piano orizzontale da estendersi fino a 10 metri oltre pgnj rotai a,
od a raso delle rotaie^ che qu'vi dovranno sempre essere nranite
di controrotaie di sufficiente lunghezza. ^ . ,. . ,
I passi a livello saranno muniti di tabella monitoria e potranno
essere senza ^alcuna chiusura laterale, salvo per le strade che si
63J— VoL. n. . 1905i
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Qt)^ I^GGI f pEP^KTI ptlli REOKO I^*IT4^U - 1906
trovano comprese in tratte 4^ Ui^^a a^yenti Ift chiusura, fip][ q.Ti»le
caso i medesimi dovranno essere, secondo la loro importaiiuiay
chinsi con cancelli p con pb^rre mo^ e a ipanq pd % dist^^nz^ poji ap-
positi apparecchi, ovvero cbiiisi a chiave, si^co^do saranno per pre-
scrivere i funzionari governativi incaricati della sorveglianza s|>Usv
costruzione ed all'esercizio della linea.
Art .7. ^ V^ :
Chiuiura della strada.
L^ {ei;^ 0Yi^ 3arà iso^^ta con a4eguatip aia^mf. <U e^^lasHsa nei
tratti ove vi è bestiame vagante e nei luoghi Q^olt9 |]Peq,v^&tati
e p^ricpl<^8i,. tn^tti e luq^hi daidete^n^iu^rfàii 0a? fu|i;KÌoQfbri gover-
^2^-ì\I i^Q^fi^^'ti d^ia, sorveelianf a al^ cpstsm^ij^ii^edaM't«er^i»io
dcUal^ne^ . . - , ' . - < .
Art. 8-
Stazipjii e stahUimenti accesjsori.
Le staancmife e fermate sarahno staWlite nelle femHlà indi-
ciate nei progetti citati aH'artioolo 1 del presente capitolato. * *
Il Ministero si riaetva la facoltà di ordinare in ogni' lempo
quoHe vart»zionl ed aggiunte nel numero e nella ubicazione delle
stazioni e fermate che riconoscesse opporlniné, Mutiti 1 ooncessio-
nari.
Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i
tipi approvati dal Mmistero, salyp le aggiunte che dopo l'apertura
all'esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.
In quelle intermedie le punte degli \ghi degli scambi dei bi-
nari secondari saranno stabilite in senso contrario, al corso dei
treni.
Possono ammettersi scàmbi lungo la^ linea dove si trovano
officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servìz'o, proteggendo
il binario princ'pale con segnali X) con opportuni apparebchi auto-
matici di sicurezza.
r
Il pi^nb della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza
non superiore al 3 per mille. * ^
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XObOOI E DECIESTZ DBL fiSOKO d'iTALU - 1905 996
;. :* * TITOLO II. "
Stipulazioni diverse: «
Art. ^. . /
DuriUa déUa eonpMsionfi.
La eouce$siiQiie della atoada ferrata .che forma oggettio del
capitolato presente è fatta per anni 70,^ a decorrere dalla data dd
decreto reale di approvazione della conceseiodie medesima.
Qualora i ooneessionari (o snbeoneessionari) si valgano della
facoltà consentita loro dall'articolo 1 nltimo capoverso del presente
capitolato, fra le opere componenti la ferrovia e le sne dipendfdnze,
di cui aU*arti<ì9lo J^48 della legge sui labori pubblici, s'intende-
ranno coippj^.esi anche tnttj g;li impianti, le macchine e gli appa-
recchi per la produzione della forza motrice, per la sua trasf orma*'
zione in energia elettrica e per la trasmissione dell'energia me-
desima al materiale rotabile e di) esercizio, subentrando lo Stato
anche nei diritta spettanti al concessionario .(o snbconcessionario)
sulla quantità di acqua occorrente per la ferrovia, stabilita nel di-
scipUnaie per la ooAMSsione della derivazione d'acqua, oin difetto
nd a quantità d'acqua adibita pel iervizi<> deUa ferrovia.
iArt. 10. , .^ .
Taiia^ireffigtro:
Saranno registrati col solò, pagamento del diritto fisso di lire
una:
a) Tatto di conc^essionef atto* dal Qoverno;
l) Tatto con cui fosse dai concessionari allogata la costru-
zione e l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del
Governo, l'intera concessione. , . .
Saranno parimenti soggetti alla sola tassa fissa di lire una per
ogni proprietà gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri
stabili Dieoessairi per ta^ costortizione della ferrovia concessa e delle
sue dipendenze ed anche quelli peri «uoeessivi ampliamenti auto-
rizzati dal Governo; ed anohe le conrveazioni ohe i co^essionari
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996 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1906
stipulassero coi Ministeri della guerra e della marina per trasporti
militari e per lavori di ampliamento e di miglioramento richiesti
dai Ministeri stessi e da eseguirsi a loro spese.
Art. 11.
Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d*arte
trovati nelle escavazioni.
I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori
della ferrovìa non saranno menomamente danneggiati. '
I concessionari dovranno darne avviso al Governo per mezzo
del prefetto della provincia, il quale provvedere sollecitamente
perchè siano trasportati^' onde non impedire la continuazione dei
lavori. '. '
Per la pertinenza delle s'Éàttre, medaglie, frammenti archeolo-
gici e per tutti gli oègétti antichi In genere si osserveranno le leggi
ed i regolamenti in vigore.
r . * 1 . I A«.»12. » ■ >
Spese di sorveglianza perla costruzione eperVeseroizio.
' Dalla data del decreto reale che approTWà la presente conces-
sione, sino Bi termine' della ooneeesione medesima sarà pagata dai
concessionari annualmente al pubblico tesoro la somma di lire
venti per chilometro di linea^ hi sl^ada ferrata, in corrispettivo
delle spese a carico del Ooverfto per la sorveglianza della costru-
zione e dell'esercizio della ferrovia a sensi e per gli efiFetti dell'arti-
colo 288 della legge sui lavori pubblici, restando stabilito che tale
pagamento sarà dovuto iptegral mente anche nel caso che fossero
accordate proroghe, nei limiti consentiti dalU legge aU'incomin-
ciamento dei lavori.
Art. 13.
Materiale rotabMe ed orari.
* Il mMeriale rotabile si dovrà provvedere in misura non in-
feriore a lire 1^,000 al chilometro e dovrà lessére costruito in con-
formità dei tipi da approvarsi dal Governo.
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LEGGI B OBCBMI BEL REQKO d'iTìIUA - 1905 997
Il materiale mobile dovrà essere atto, seeondo le prescrizioni
del Goyerao, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio iongitu-
diaale dovranno essere costruite in modo da poterai adattare al
trasporto dei malati e feriti.
Qualora il OoTcrno ritenga di dotare le stazioni della linea di
assortimenti di pancke, sbarre e lanterne per l'arredamento dei
carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, i concessionari
dovranno riceverli e tenerli in custodia senza diritto ad alcun com-
penso.
La velocità massima di corsa; dei treni, la loro composizione
media e le norme tutte dì servizio e movimento dei convogli cor-
risponderanno alle norme stabilite nei regolamenti d'esercizio da
allegarsi al progetto esecutivo della linea.
n Ooverno si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il nu-
mero dei treni Ano a tre al giorno in andata e ritorno. AH'infuori
di questi potranno i concessionari proporre all'approvazione del
GovernOi entro congruo termine, quei treni e fissare quegli orari
che troveranno conformi ai loro interessi, avendo il debita riguardo
alla sicurezza dell'esercizio.
Art. 14.
Preferènza aU'induetrianazionàle.
i4uaiora per la provvista d^el materiale Asso e ael materiale
mobile, cosi della prima dotazione, come dei successivi aumennti e
rinnovamenti, i concessionari non trattassero direttamente con
l'industria nazionale, potranno aprire una gara ed ammettervi
aache delie ditte estere; ma dovranno limitarla soltanto ad una
metà della provvista occorrente e preferire l'industria nazionale
ogni qualvolta questa . proponga prezzi cbe non eccedano quelli
offerti dalle ditte estere, aumentati del 6 per cento e delle spese di
dogana e d. trasporto al luogo di consegna.
Qualora in questaprlma gara sia rimasta preferita l'industria
nazionale, alla stessa ditta aggiudicataria, o ad altre d^tte nazionali
sarà affidata la fornitura dell'altra metà, alle stesse condizioni deUa
prima aggiudicazione; se sia rimasta invece preferita nella prima
gara una ditta estera, e non sia stato possibile l'allogamento della
seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una
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99B' jjEQOi B dbcbeh bk« reoko d'itaIiXa - 1905
seconda ga?a limitata all'indngtiia aa^n^nale^ e solo nel caso che
le oflCerte relatire risaltassero stiperiori al presso 4i aggitidicasione
della prima metà, i oonoessionari saranno liberi di aprire nnora-
jnente una gara internazionale.
Alle suddette gare saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti
di materiali) e non ditte aventi sala rappresentanza, adottando,
in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degR articoli
27) 28) 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate,
approvato con regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3706.
La regolarità delle operazioni di gi^a e di aggindica^ione,
alle quali dovrà assist^e un funzionario del regio ispettorato gene-
rale delle strade ferrate, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove
le premesse disposizioni risultino inadempiute, ssu>à applicata ai
concessionari una multarci 16 percento del valore dei matetiali ac-
quistati, e, per quanto riguarda il materiale mobile, ne sarà vietata
la messa in circolazione. • >
L'importo delle multe, in. caso di mancato ^pagamento, sarà
trattenuto sulle annualità delie sovvenzioni governative.
Art.l6,:
Tariffe e condizioni di trasporto.
Le tariffe, condizioni e norme pel trasporti sulla linea concessa
dovranno essere presentate al Governo per la sua approvazione
prima dell'apertura della linea àiresercizio.
Talli tariffe non potranno essere mai superiori a quelle cbe
sono e saranno in vigore sulle ferrovie attualmente facenti capo a
Venezia.
I concessionari non potraiino, senra la preventiva approva*
zione del Governo, alterare in nessuna maniera i T^ezti delle ta-
riffe predette, né accordare speciali facilitazioni a chicchessia, uè
modificare le suaccennate condizioni e norme dei trasporti. Po-
tranno soltanto, dandone avviso in tempo utile 'all'ispettorato go-
vernativo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accor-
dare facilitazioni di prezzo per viaggi con treni ordinari, in occa-
sione di feste, fiere, mercati e simili.
I concessionari potranno, previa approvazione del Governo,
accordare speciali riduzioni di tariffe od altre faclltazioni a singoli
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speditori e per determi nati trasporti, purché in eguale misura essi
e accordino a chiunque uè faccia richiesta, offra alla ferrovia
eguali vantaggi e si trovi in circostanze equivalenti. Sugli even-
tuali reclami fler l'applicazione di questo comma deoideri ih Ifiui-
stero dei lavori pubbliei^ sentito il OonsigHo delle tarile.
Di queste facilitazioiii dotranno dare ih tempo utile preav-
viso al Mimateroy il quale potoà sospenéarle e revocarle^ e dovranno
pare notiflcarle al pubblico nel motnento della ìbto stiptUanone.
Art. 16.
Riduzioni di tariffe in casi Si pubbliche ealamiià.
In caso di straordinaria carestia e di altra calamità pubblica il
Governo potrà ordiAal*e pei g^fieri di ptima hQc:essità che siano da
trasportarci per cento del Governo, dèlie protineie e dei C' mtini,
ovvero dei coiuitati di 8boci](r8o e di società cooperative dai Oo-
verno stresso iàditfate, ttha tetripòì^tiéa Hdhziotae lion maggiore il^l
50 per cento delle tariffe in vigore, senza che i concessioiiarì ab-
biano diritto a verun compenso.
Art. 17.
Concessioni sf(eciàli.
Al trasporto di persone, di bestiame e di «cose per coutil diellla
Casa B<dale e dì quella dei PHliòlpi Eésili, nonché per eo«fto dél!0
Stato^ sarantio apfAicate, quando risultino per essi più cbnv^nièn 1
di quelle dai coneesMòfiari attuate per il pubblico, le tatitfe Àpè-
c'ali, di cui all'allegato n. 3 che fa parie integrale e sostahzfale dèi
preflente conif att«.
Saranno inoltre applicate le tariffe speciali di cui all'allegato
medesimo (concessióne C e seguenti) al trasporto delle persone e
d^le co e specifteate ft^ir allegato stesso.
Per rapplieasione di tali tariffe i concessionari dovranho
adottare le norai«, eondiflioni e modalità in vigore sulle alt^e
strade ferrate del Regno.
I fansionari del regio ispettotato geniale' delle strade ferrate
e le hnm familftfe attanai» lo i tèsso itru^ttàmeatty stabilito sale
rett priadyaUé
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1000 LBoai B hecrbti dsl bsoko d'xtaxja - 1906
Art. 18.
Pubblicità delle tariffeé
^'Le tariffe in vigore, nonché le modificazioni, estensioni ed ag-
giunte aUe medesime, dovranno essere rese note al pubblico in
tempo utile; ed inoltrel\un esemplare]^delle medesimci tenuto al
corrente, dovrà trovarsi sempre depositato nelle stazioni a^dispo-
sizione del pubblico per prenderne visione, salvo le eccezioni che
siano consentite dal Ministero.
Art. 19.
Contravvenzioni.
t concessionari, per le contravvenzioni alle disposizioni dei
precedenti articoli 16, 16, 17 e 18 incorreranno in una multa di
lire 600, salvi in ogni caso i diritti dei terzi essenza pregiudizio^delle
penalità di cui all'articolo 277 della legge 20 marzo 1866 ani lavori
pubblici. I
Art. 20.
Trasporti gratuiti.
I concessionari saranno obbligati a trasportare gratuitamente
nelle vetture di qualsivoglia classe i. funzionari governativi incari-
cati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro baga*
gli> nonché, a richiesta del Governo, quei funzionari od agenti dello
Stato i quali per ragioni di ufficio in dipenden^ di rapporti colla
ferrovia debbono compiere frequenti viaggi^
A tale effetto i concessionari dovranno tenere valide le tessere
di libera circolazione permanente rilasciate dal regio ispettorato
generale delle strade ferrate per gli incaricati della sorveglianza
e fornire biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati,
ed i buoni per il trasporto gratuito, del bagaglio che saranno loro
richiesti dal regio ispettorato generale medesimo.
I concessionari dovranno pure trasportare gratuitamente
i membri del Pfi(rlamento, e, nei limiti della rispettiva giurisdizione,
i prefetU e i sottopxefetti; per i sottoprefetti inóltre il trasporto
gratuito sarà concesso fino al capoluogo della provincia.
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uoox X OECSBII SBL uoKO d'itaxja - 1906 1001
Art. 21«
FoeUUazioni agli ufficiali ed personale^déU^esereiio e iéttamarina.
i conoessionari dovranno accordare tutte le possibili facilita^
zioni agli ufficiali ed al personale dei regio esercito e della regia ma*
rina incaricati dalle rispettive amministrasioni di studiare le con*
dizioni di esercizio della ierrovia nell'interesse militare.
In quanto le esigenze del normale servizio dei trasporti lo
consentano, dovranno anche mettere a disposizione dell'autorità
militare vetture e carri per esercitare le truppe^nelle operazioni di
carico e scarico. L'epoca e la durata di tali esercitazioni saranno
stabilite d'accordo tra l'autorità militare ed i concessionari.
Questi avranno pure l'obbligo di prestare tutto il concorso che
loro sarà richiesto dall'autorità militare per la predisposizione degli
orari e delle norme per i trasporti in tempo di guerra o di prepa-
razione aUa medesima.
Art. 22
Oper0 di diftià-noifionàle.
I concessionari non potranno opporsi a che, sia durante la
costruzione, sia durante l'eserciziOi l'autorità militare esegua con
personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giu-
dizio crederà necessario di predisporre nell'interesse della difesa
nazionale; ciò ben inteso senza recare danno od incaglio all'eser-
cizio.
. Art. 23. _
Esercizio ddla linea in caso di guerra.{
Ferme restando le disposizioni dell^ articolo 287 della legge
sulle opere pubbliche, il comando superiore dell'esercito, durante
la mobilitazione e durante la guerra^, avrà diritto di prescrivere
che siano posti a sua dispo3izione tutti i mezzi in possesso del con^
cessionario (o subconcessTohario) che giudicherà necessari per la
esecuzione dei trasporti- militari, di ordinare che questi siano ese-
gniti in conformità delle disposizioni che verranno date, di stabilire
le norme da osservarsi nel servizio ferroviario e di limitare o sop*
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lOOà LEGGI E ÓECREtt DEL IIÈGNÒ d'ÌTÀLIA - 1905
primere il servizio per il pubblico in relazione alle esigenze dei tra-
sporti occorrenti nell'interesse militare.
Durante la mobilitazione deiresercito e durante la guerra
l'esercente dovrà contiìiuate la gestione delia ferrovia con gli stessi
organi come n^i tempi ordinari, e la relativa responsdtbilità non
avrà altra limitazione tmnne quella che potesse derivare dall'una
che l'autorità militare farà delle facoltà sopra dette.
Il comando supremo dell'esercito avrà anche il difitto di fare
direttamente l'esercizio della linea, quando, a suo giudizio^ lo cre-
desse necessario. In tale caso sarà tenuto apposito e disiàato conto
dei prodotti dei trasporti per servizio militare e di qu«alli peor.ser-
vizio del pubblico, ed i prodotti complessivi, siMtto dedDUsione dello
spese vive incontrate dall'autorità militare, saranno versati
mensilmente nelle casse dello Stato, a carico del quale sarà rimbor-
sato I-esercente delle spese vive da lui eventpalmeote sostenute.
L'esercente non avrà diritto ad altro compenso traane quello so-
pra indicato.
JkJ^t. 24. .
Scarta di eombusiibiU. ,
1 concessionari dovranno sempre tener lungo la linea una
provvisia di combustibile sufficiente aliiienò*per un quadrimestre.
Quando il Governo stimasse di ordinare provviste di combu-
stibile superiori al consumo di un quadrimestre, l'esercente dovrà
eseguirle, salvo il diritto agli eventuali compensi.
, . Art. 25,
Servizio di posta.
I concessionari sono obbligati ad effettuare il «trasporto e
scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo
le norme e condizioni fissate dall'articolo 45 della legge 27 dicem-
bre 1896, n. 661 sulle tram vie e ferrovie economiche.
Bssi potranno trasportare in esenzione dalle tasse {i^oistali
sulla propria litica soltanto le lettere ed 1 iiiegbi rig«MÌlaiitl èsèl^-
Bivamente ramministtrMione ereserol«io deHaIffiMvteMi».
Digitized by VjOOQIC '
tfittOI S mSCRETt D£L K£Giro D^ITALIA - 190S lOOS
Art. 26. i
Stabilimento ddle linee telegrafiche e telefoniche.
Il QoyerAO arra il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee
telegraflche e telefoniche lungo la strada ferrata concessa, ovvero
di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costruita dai
concessionari.
Le linee telegrafiche e telefoniche destinate esclusivamente
al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dai
concessionari.
La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano
anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti sta-
bilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste
e dei telegrafi ed i concessionari corrispondorai^no ad esso, a titolo
di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro
pel primo filo ed, altre lire cinque per ogni altro filo ad xx&o dei con?
cessionari. Si deve intendere escluso dal presilo suddetto il cambio
dei cordoni Cjhe attraversano, le gallerie^ ed il prezzo di essi coi re-
lativi arpioni,, non ohe le spese di mano d'opera, saranno dai con-
cessionari pagati a pie di lista.
Oli ageii^ti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle
linee telegrafiche e telefoniche compatibilment^e al loro servizio ^
sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione ter.
legrafica od all'autorità più. vicina competente i, guasti soprav^ve^
nuti alle linee mede^me. ^ \
Il personale di sorveglianza e in servizio ed il materiale desti-
nati alle linee telegrafiche e telefoniche impiantate e da impiantarsi
lungo la strada ferrata concessa saranno trasportati gratuitamente
lungo la strada ferrata concessa.
Art. 27.
^ Telegrammi di servizio.
I concessionari non potranno ^^trasmettereialtri dispacci te-
legrafici fuorché quelli relativi al òervizio della linea concessa e
saranno perciò sottoposti alla sorveglianza governativa.
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1004 LEOQI B DECBJITI Dfil. BEOKO d'iTAUA - 1905
Art. 28.
Telegrammi del Governo e dei privati^
Dietro richiesta del Governo i concessionari dovranno assu-
mere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei
privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolaménti del-
Tamministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date
dal Ministero delle poste e dei telegrafi.
I concessionari riterranno per loro il 10 per cento delle tasse
interne dei telegrammi privati, scambiati fra i loro uffici posti in
località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza di-
stinzione di orario, oppure spediti aW'edtero o ad altre ammini-
strazioni dai loro uffici posti in località dove esistono uffici del
Governo, anche senza distinzione di orario.
Essi riterranno il 60 pér"cento delle tasse' interne dei* tele-
grammi privati spediti dai loro uffici, posti in' località fomite di
uffici del Governo,* senza distinzione di orario, e diretti a località
non provvedute di uffici governativi.
Biterrannò il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati
interni scambiati fra loro uffici, posti in località sprovvedute di
uffici governativi.
Saranno tenuti a versare nelle casse dello Stato, o/ltre al rima-
hente delle tasse interne, di cui agli alinea 1**, 2° e S'^'del presente
atticolo, anche l'amm^ontare ìiltero delle tasse dei telegrammi di
Stato, accettati ùé' loro uffici per Tinterno e per l'estero, e l'ammon-
tare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.
Art. 29*
Tronchi e stazioni comuni.
II Governo si impegna fin d'ora di accordare ai concessionari
l'innesto della linea ed il servizio di essa nelle stazioni di Mestre,
Castelfranco e Bassano ed in quelle di Venezia, Santa Lucia e Ma-
rittima; e s'impegna inoltre di accordare il transito per il tronco
Mestre-Venezia, il tu^tto alle condizioni cl^e, sentito il concessiona-
rio, saranno stabilite dal Governo, apche per regolare il servizio
comune nelle stazioui di Venezia.
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LBGGI B DECRETI DEL REGNO D^ITALIA - 1905 1005
I concessionari dovranno costruire nella stazione di Primolano
e nelle eyentuali fermate intermedie i locali necessari per il regolare
funzionamento degli uffici doganali colle modalità ed ubicazioni
stabilite d'accordo colle amministrazioni interessate e dovranno
provvedere pure all'Impianto di un casotto per il corpo di guardia
all'estremo confine dove possano riposare gli agenti italiani di
finanza destinati à scortare i treni provenienti dall'estero fino alla
dogana.
Saranno a carico dei concessionari le spese per gli ampliamenti
eie innovazioni che, per l'esercizio della nuova linea, ocoorressero,
a gudizio del Ooverno, in detto stazioni: i lavori relativi saranno
eseguiti a cura delle Società, predette.
I eoBcessionari poi saranno temiti .ad accordare al Governo,
ed a società eoncesstonarie obé fossero autorizzate a costruire
o ad eseroitaìre nuove linee, l'uso delle stazioni e dei taroachi par-
ziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante
però i compensi e sotto le condizioni che yerranno d'accordo coor
venute, ed in caso di dissenso atabilite 4a tre arbijfcri, due dei quali
scelti dalle parti interessate) edril terzo dal presidente del tribunale
civfle di Venezia.
Art. 30.
Rinunzia di privilegi.
. < t t : { f ^) ( . r- ,
I concessionari rinunciano ai privilegi e diritti di preferenza,
indennità e compensi di cui agli articoli 26d è 270 della legge sui
lavori pubblici, 'òhe loro potessero competere ìper le diramazioni,
intersezioni e prol^cfgamenti di linee, nonché* pefr le linee laterali,
restando quindi in facoltà del Governò di costruirle direttamente
o di concederle liberameiìte a chiunque esso creda setiza essere
tenuto, in qualsiasi caso>, a compensi od a risarcimenti di daniii a
favore del concessionari.
ifrfclSl..
Questioni.
Tutte le qtiestlcfn! d'ittdole tecnica ed amministrativa che pò-
t anno insorgere ìt, dipendènza deUa «concessióne 'saranno decise
dal Ministero dea lavori puttbUei,«entito illpareve del Consiglio su-
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1006 LKGOI B DBCTBTI DEL EBGNO d'iTALIA - 1905
periore dei lavori pubblici» ed, occorrendo, aiLChe quello del Cons -
glio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite
al giudisio dei tribunali ordinari.
Però, verificandoci il caso di applicare, gli articpli 252» 2^^ 0
e 284 delia legg^ 20 marzo 1$65, allegato Ff s^i lavori pubblio',
l'atto di compromei^so stabilirà il procedimento . ed. i termini che
dovranno osservarsi dagli arbitri cbe saranno nomina^ iy com^) al
precedente articolo 29.
■ -' --^' vt - Art. 32.
Decadenza de^a eonoe99Ìone per maneato compimento dei lavori.
Nei casi di decadenza con^dplati dall' artloolo Sé*ì prèmente
cat>'tolato, e nella con egneìit^ applicaziontd degli 'ar 6<^1 i62 e
Seguenti delia legge organica sui lavori pubblici, eome pure rie)
cae^ pre^ist^o dall' artico' o 255 della stessa legge, la stiuia d^volutu
ai tre arbitri f nappellabi i si limiterà al valóre delle opere e prov •
viste esistenti, consfdera'ei fuòri d'uso, e per impresso efaeee ne rl-
ciaverèbbe potendcfle 'rivendere infmediatamiente e sempre Indi-
p^endentemente dalla loro 'destinazione allo stabiUm<elitó ed eser»
cizio della strada ferrata. ^ '
^ Art. 33. 1 '
Bisoa'to della concessione.
Il Qovernqai ri^erya la facoltà di riscattare la linea ei^tro die
anni d^ empimento della sua ^ostruzione, oon 9pportuno preav*
viso a^coi^essionari^sei uiesi prima; il Qorrispettivp djDl riscatio
sa];àx£^pxeaeutato dall'ammontare del oo^o di J(^ost]:fl2; oue e della
spesa incontrata per la provvista di,m;^erlale rotabile e di eaero zio
da stabiUr^; sulla baae dei cen^unt^ivi regplarmentQ coq^ui^cati.c
delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dai.conc^o-
s onari, il tutto aumentato dc^ 6 per cento a titolo di premio.
Non eseguendosi il riscatta nel termine come sopra previsto,
il Governo avrà facoltà di riscattare là linea in qualunque epoca,
p4»rà non primai.dii30>aani da-rapertnva * totale. diSlIa feffiovia al
reae?ciAiO) previo diffldam^uto da.davsi ai eonei96ajk>Bapi nou b&od i
^i un anno prwa, ed anche inaansi lo spirafe4cA veurt^amcv cigtr -
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IXOpi B PBPWn VfBl HEO!^0 ©'iTALTA - 1905 1007
ri8poxidep4o par tutta la. restante durata della concessione una
annualità eguale alla tersa parte dei prodotti netti ottenuti nei'tre
dei cinque ei^ercizi annuali immediatamente precedenti. a quello
nel quale avvenne il diffidamento, che diedero prodotto maggioroi
diminuita dell'interesse del 5 per cento sul valore del materiale
mobile e di esercizio all'atto del riscatto.
L'annualità di riscatto potrà dal Governo essere convertita,
in ogni tempo, in un capitale corrispondente.
--' ■' Art. 34.
•'^' Personale,
I concessionari dovranno, tanto per la costruzione quanto
per l'esercizio della linea, impiegare esclusivamente italiani, salvo
le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal
Governo.
Un terzo d^i posti d'ordine, di custodia di locali o materiali,
o di servizio,, sarà riservato, a tèrmini dell'articolo 15 lettera C
del testo unico delle leggi suUo^ stato dei sott'u$ic'aIi approvato
con regio decreto 30 novembre 1^902 e modificato colla legge 2 giu-
gno 1904, n. 217, ai sott'ufflciali di cui è parola neU'articolo 12 della
legge medesima, che abb ano l'idoneità necessaria a sostenere tali
Art.' 36.
Re0€Ìfti'9kenU> j»^ f 0^oiial«.
I concessionari dovranno stabilire cron apposito regolamento,
da approvarsi da^ Mi^is^o; dei lavasi pubblici, il trattamento del
personale assunto per l'^erxùzio della ferrovia concessa, nonché
le pene disciplinari e 'e formalità per la loro applicazione.
Art. 36. I
As^iQWQfiioiMJ^l penonfAe presso la Cassa nazionale.
I ee«ef^84:9A4an''d0^ran«U» provvedere ad assicurare, presso la
Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai,, il per-
sonale stabile addetto all'esercizio della ferrovia. ^,Gli agenti le cui
mansioni corrispondono a qn^ellle ix),^ieate aìV^i^ticola $ del testo
unioo della legge sulla Gassa n^diioa^l»; da j^vi46iWBa. per la invali^
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1008 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITAMA - 1906
dita e per la veccliiaia degli operai, approvato con regio decreto
28 luglio 1901, n. 387, saranno inscritti nei moli ordinari degl
operai. Per il rimanent.e personale, avvalendosi delle assicurazioni
popolari di rendita vitalizia, saranno dai concessionari concordate
colla detta cassa di previdenza speciali norme per garantire agli
agenti, oltreché la pensione in caso di vecchiaia, anche la indennità
o pensione per il caso di invalidità, e la indennità agli aventi di-
ritto in caso di morte.
Il contributo dei concessionari nei versamenti da farsi alla
Gassa non sarà inferiore al 4, per cento della paga dell'agente in*
scritto nei ruoli operai ed al 6 per cento dello stipendio per gli altri
agenti, *
Art. 37, ,.
Servizio eumidaiivo.
I concessionari' dovranno uAifòrmàfsi a tutte le disposizioni
che hanno vigore o:^a è iche saranno emanate dal Governo per il
servizio cumulativo delle ferrovie del jBegno agli effetti del quale
la ferrovia concessa sarà pareggiata alle linee dello Stato e da esso
esercitate.!'
n ministro dei lavori pubblici
Faakosboo ^Tbdeboo.
nminietf^tdel tesero . >
n sindaco di Venezia"^ • ' t
Filippo Geimaki.
Il presidente della deputazione provinciale di Venezia
Emilio^ PAkzo.
• • ' Gustavo Boldrinf, iestiéione.
Valerio ÌHarskngoniy'ieHinone.
Avv. Baetolombo Suini
segretario ddegaiq aUc^ etiptdazione dei oonlraUi
del Ministero dei lavori pMUci
^ddFiéfettortaoi/9M^Ìdkstrzdé ferraiei^
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LEGGI K DE(EETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1009
N. 136. A N. 136.
Rbqio Dscrbto che chiama alle armi per istruzione
alcune classi dai congedo illimitato.
16 aprile 1906.
(PNWtelo mOm GoMMéUm Uf/lclaU 4$l B»0Uf U 23 apriU, n. 95)
VUTOfilO EMADUELE DI
nSL 0R4ZIÀ DI DIO S PXR VOLOHTI DILUL NaXIOIIB
BS D'ITALIA
Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul
reclutamento, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888,
IL 5655 (serie 3*);
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art, L
Nel corrente anno 1905 saranno chiamati alle armi per
istruzione: *
1. Fer un periodo di 20 giorni:
a) 1 militari di r cate^ria della classe 1881 ascritti
aU'artiglieria da campagna (escluso il treno) appartenenti ai
distretti di Ancona, Arezzo, Barletta, Belluno, Benevento,
Bologna, Cagliari, Caserta, CastroviUarL, Chieti, Cosenza,
Cremona, Ferrara, Gaeta, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno,
Lodi, Lucca, Macerata, Messina, Mondo vi, Nola, Novara,
Pesaro, Piacenza, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Emi-
lia, Rovigo, Sassari, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo,
Torino, Trapani, Treviso, Udine, Vercelli, Vicenza e Vo-
w - voL n. - igo5.
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1010 LEGGI E BECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905
6) I militari di 1* categorìa della classe 1881 ascritti
all'artiglieria da campagna (compreso il treno) appartenenti
ai distretti di Catania e l^alermo;
e) I militari di 1* categoria delle classi 1879 e 1880,
(esercito permanente) e della classe 1875 (milizia mobile)
ascritti air artiglieria da campagna (compreso il treno) ap-
partenenti ai distretti di Catania, Girgenti, Messina, Pa-
lermo e Trapani;
d) I militari dì 1' categoria della classe 1881 ascritti
all'artiglieria a cavallo (escluso il treno) appartenenti a tutti
i distretti del regno;
e) I militari di 1* categoria della classe 1881 ascritti
airartiglieria da montagna appartenenti a tutti i distretti
del regno;
f) I militari di 1* categoria della classe 1876 (che
faranno passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) ascritti
alla specijalità ferrovieri del genio appartenenti a tutti i di-
stretti dei regno;
g) I militari di 1*. categoria della classe 1^75 ascritti
alla milizia mobile del' genio, specialità ferrovieri, apparte-
nenti ai distretti compresi nei territori del VII, Vili, IX,
X, XI e XII corpo d'armata.
2. Per un periodo di 21 giorni:
a) I militari di 1* categoria delle classi 1877 e 1878
ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla sanità
e sussistenza appartenenti ài distretti di Arezzo, Firenze e
Siena ed a qneUi compresi ìael territorio del IX è X corpo
d'armata e della divisione militare di Ancona;» '
V) I militari di 1* categoria delle classi 1«77 e 1878
ascritti ai granatièri appartenenti a tatti r ftirtretti del re-
gno, ad eccezione dei distretti compresi nel territorio della
divisione militare di Óhieti, deirXI e XH òorpo d'armata e
della divisione "^militare di Cagliari.
3, Per un periodo di 2S giorni: •»'
I militari di 1* categoria della classe 1878 ascritti
agli alpini appartenenti ai distretti di reclutamento dei soli
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I.EG6I B DECBETI DEL BEGNO D^ITALIA - 1906 101 1
redimenti alpini 1^, 2**, 3* e 4** (meno i distretti di com-
plemento).
4. Per un periodo di 26 giorni:
a) 1 militari di 1* categoria delle classi 1874 e 1875
ascrittì sàlok Biilizia mobile di fanteria di lìnea appartenenti
ai distretti compresi nei territori dell'XI corpo d'armata e
della divisione militare di Chieti;
b) I militari di 1^ categoria delle classi 1874 e 1875
ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri «appartenenti ai
distrettì di Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Campobasso, Ca-
strovillari, Chieti, Foggia, Lecce, Sulmona, Taranto e Teramo;
e) I militari di 1^ categoria della classe 1874 ascritti
alla milizia mobile degli alpini appartenenti al distretti di
reclatamento dei reggimenti alpini 5^ 6"* é 7"";
d) I militari di T categoria delle classi 1879i (eser-
cito permanente) e 1875 (itìflizia mobile) ascritti all'artiglie-
ria da costa e da fortezza appartenenti a tutti i distretti
del regno.
Per i sottufficiali ed i caporali maggiori la chiamata avrà
una maggiore durata di giorni 7;
e) I militari di 1* categoria della classe 1874 ascritti
alla milizia mobile del genio specialità zappatori (escluso il
treno) appartenenti ai distretti compresi nel territorio del
IX corpo d'armata e a quelli di Aquila, Chieti, Gaeta, Sul-
mona e Teramo;
D I militari di l"" categoria della classe 1874 ascritti
alla milizia mobile del genio, specialità telegrafisti (esclusi
0i specialisti ed il treno) classificati quali trasmettitori ap-
partenenti a tutti i distretti del regno.
5- Per un periodo di 30 g forni:
I militari di T categoria della classe 1879 ascritti
aQa specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il
treno) appartenenti a tutti i distretti del regno.
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1012 LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Art. 2.
La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e
nei modi che saranno, d^ordine Nostro, stabiliti dal ministro
della guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 16 aprile 1905
VITTORIO EMANUELE
S§gittra$o aUa O^rU M evtiU udii 22 apHh 190&
B0§. VLAMM €hMmo a f. 28. Paoiiii«
iMogo ed aigOh. y. n OmrdMigim C. Fm0GCHIAR0.APRILB.
E. Pkdotti.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 lUl3
N. 137. Mk S. 137.
^S^
LsoGB portante protwedtmenti per l'esercizio di Stato
delle ferrovie non concesse "^ ad imprese private.
22 aprile 1905.
[PM>iicaia neUa GoMMeUa UffidaU dei Regno il 22 aprile 1906, n. 96)
YITTOMO EMNUELE m
PXR GRAZIA DI DIO B PBR'tOI^ONTX DBLLA NAZIONI
B« D'ITALIA
n Senato e la «Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Dal r luglio 1905 lo Stato assuma l'esercizio :
a) delle ferrovie di proprietà dello Stato comprese nelle
attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;
h) delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola- Arena
e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio
1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n 530;
e) delle ferrovie Alessandria-Piacenza, Novi-Tortona,
Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Ac-
qui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torrebe-
rettì-Pavia, Pontegalera-Fiumicino, VogheraPavia-Brescia,
Cremona-Mantova, Mantova-Modena, PalazzoloParatico e
Monza-Calolrio, concesse all'industria privata ed ora com-
prese nelle reti Mediterranea ed Adriatica;
d) della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15
della convenzione 20 giugno 1888 approvata con la legge
20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3*);
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1014 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
è) (iella ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti deirart. 31
della convenzione 28 novembre 1864 approvata con regio
decreto 28 giugno 1865, n, 2401.
Il Governo è autorizzato ad assumere per mezzo delPam-
ministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferro-
vie Torre Annunziatar Castellammare di Stabia, Roma Viterbo
e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da
prendersi coi concessionari nonché l'esercizio delle ferrovie
da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e
il lago di Garda e da Livorno a Vada^ ai sensi e per gli
effetti delle rispettive convenzioni approvate coi regi de-
creti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e
8 settembre 1904, n. 566. É pure autorizzato a stipulare
con società o ditte private contratti per l'esercizio delle
linee Brescia-Iseo, Ascoli Sambenedetto del Tronto, Teramo-
Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-
. GaUipoU. •
Il contratto per l'esercizio della linea ZoUino-Gailipoli
dovrà comprendere, una clausola risolutiva cordinata al ri-
scatto della linea Francavilla-Nardò
Il Governo potrà altresì assumere l'esercizio di nuove
linee in prolungamento di altre di sua proprietà o da esso
esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo con-
siglino.
Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sen-
tito il consìglio di Stato, per decreto reale che sarà presen-
tato al Parlamento per essere convertito in legge.
Art. 2.
Il Governo è autorizzato a prendere i provvedimenti ne-
cessari per attuare, alla data di cui all'art. 1, l'esercizio
da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con
le società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula,
le reti minori e le linee speciali, e con le amministrazioni
delle ferrovie estere confinanti.
Il Governo, appena promulgata la presente legge, nomi-
nerà il direttore generale^ con le forme prescritte dall^ar-
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LEGGI E DECRETI DEL KEGXO p'iTAT.TA - 1906 1015
ticolo 4, e gli darà coadiutori in numero sufficiente sce-
gliendoli ira i funzionari del regio ispettorato generale delle
strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea,
Adriatica e Sìcula.
Art. 3.
Anche prima della costituzione dell'amministrazione delle
ferrovie di Stato, il ministro dei lavori pubblici può assu-
mere gli impegni che riconosca necessari per l'attuazione
del nuovo ordinamento e per ì bisogni prevedibili dell'e*
serdzio.
Nel suddetto casci, per gli impegni relativi alle spese di
cui alle lettere d ede dell'art. 9, deve essere sentito preven-
tivamente il comitato superiore delle strade fbrrate.
Degli impegni assunti a senso del presente articolo sarà
tenuto conto nella formazione del bilancio di cui all'art. 6.
Ai pagamenti che si debbono fa^e prima del r luglio 1905
si prowederà, nei limiti dì lire 250,000, con prelevamenti
dal fondo di ri^ierva istituito con la legge 30 giugno 1904,
n. 293, e iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. Le somme
prelevate saranno rimborsate dell'amministrazione delle fer-
rovie di Stato e reintegrate nel detto fondo sull'esercizio
finanziario 1905-1906.
Art. 4.
L'amministrazione delle ferrovie di Stato esercita le sue
funzioni sotto la responsabilità del ministro dei lavori pub-
blicL Ad essa presiede il direttore generale coadiuvato da
un comitato di amminisirazione composto di sei membri. Il
direttore generale è nominato per decreto reale su proposta
del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio dei mi-
nistri. Egli presiede il comitato di amministrazione.
I membri del comitato di amministrazione sono^. con ie
stesse forme, nominati per decreto reale e restano in ca-
rica fino all'attuazione dell'ordinamento definitivOà
Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Con-
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1016 LEGGI K DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
siglio dei ministri, si stabiliranno Io stipendio e le indennità
del direttore generale, nonché le indennità dei membri del
comitato di amministrazione.
L'ufficio di direttore generale e quello di membro del co-
mitato di amministrazione sono incompatibili con qualunque
carica parlamentare.
Su proposta del direttore generale, il ministro dei lavori
pubblici designa il membro del comitato di amministrazione
che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di
impedimento.
Il direttore generale può delegare a membri del comitato
di amministrazione e, col parere di questo, a funzionari
dipendenti, alcune delle facoltà che gli sono riservate dai
vigenti ordinamene.
Art. 5;
La direzione genei^ale ha sede in Roma.
Il direttore generale e il comitato di amministrazione
sono responsabili verso il ministro dei lavori pubblici.
Le attribuzioni e le facoltà, ora assegnate dagli statuti
e dai regolamenti intemi vigenti, ai consigli di amministra-
zione ed ai direttori generali delle società Mediterranea, Adria-
tica e Sicula, sono deferite, in quanto non siano contrarie
alla presente legge, al comitato di amministrazione ed al
direttore generale delle ferrovie dì Stato. Al comitato di
amministrazione vengono pure assegnate le facoltà ed at-
tribuzioni ora di spettanza del regio ispettorato generale
e del comitato superiore delle strade ferrate per quanto
riguarda la gestione delle somme destinate a lavori e prov-
viste.
L'ordinamento dei servizi tecnici ed amministrativi ora
vigente sulle lìnee affidate alle tre società esercenti, è prov-
visoriamente mantenuto, salvo le modificazioni che occor-
ressero per migliorarlo ed adattarlo alle nuove condizioni
dell'azienda. ^ i i
La facoltà consentita al direttore generale dal primo ca-
poverso dell'art. 137 delle tariffe e condizioni pei trasporti
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LEGGI K DISCRETI DEL REGNO iVlTALIA - 1905 1017
approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3*),
si intende estesa a tutte le contestazioni giudiziali.
Art. 6.
In allegato al disegno di legge per Tassestamento del bi-
lancio del Ministero dei larori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1905*906 sarà presentato airapprovazione del Parla-
mento il bilancio delle entrate e delle spese della ammi-
nistrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio stesso*
Le somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa sono
versate alle sezioni di regia tesoreria provinciale pressò la
banca d'Italia. Queste somme sono tenute in conto corrente
speciale distinto da quello attuale del tesoro dello Stato. Il
direttore generale dell'esercizio di Stato avrà facoltà di fare
prelevamenti sul detto conto corrente speciale, mediante as-
segni vistati dal delegato del tesoro presso la sezione di
tesoreria.
La differenza fra le entrate e le spese dell'esercizio delle
ferrovie è liquidata mensilmente e portata in conto entrate
del bilancio dello Stato.
Fino all'approvazione del bilancio la nuova amministra-
zione preleverà dai prodotti le somme occorrenti per prov-
vedere alle spese ordinarie di esercizio, comprese quelle at-
tualmente a carico dei tre fondi di riserva
Art. 7.
È assegnato all'amministrazione delle ferrovie di Stato un
fondo di dotazione di magazzino, costituito dal valore delle
scorte di materiale e di oggetti di consumo in corso di ap-
provvigionamento ed in carico ai magazzini dell'esercizio al
r luglio 1905 e riconsegnati agli effetti delle convenzioni
approvate con la legge 27 aprile 1885, n 3048 (serie 3*),
e dei materiali in corso dì approvvigionamento ed incarico
ai magazzini dei fondi speciali istituiti in base alle conven-
zioni stesse.
Con la legge di iipprovazione del bilancio sarà stabilito
l'ammontare definitivo di questo fondo, il quale ha gestione
propria. Il rendiconto del fondo di dotazione di magazzino
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1018 LEGGI E UKCaETI DEL KEGNO d'iTALIA - 1905
è allegato al consuntivo del bilancio dell'amminiatrazione
delle ferrovie di Stato.
Art. 8.
Airamministrazione delle ferrovie di Stato è aperto dal
tesoro sui fondi della tesoreria provinciale un conto cor-
rente in contabilità speciale fino alla concorrenza di otto
milioni di lire.
L'amministrasdone si può valere di questo credito per le
provviste di materie ed oggetti di consumo deliberate dal
comitato di amministrazione e approvate dal ministro dei
lavori pubblici in eccedenza alla dotazione di cui all'art. 7.
Sulle somme prelevate sul conto corrente nel limite degli
otto milioni sarà pagato l'interesse medio vigente sui buoni
del tesoro.
Le somme prelevate dovranno essere restituite non ap-
pena il fondo di dotazione del magazzino sia ricondotto alio
stato normale.
Art. 9.
Il ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori
pubblici, prowederà all' amministrazione delle ferrovie di
Stato la somma di lire 65 milioni da servire nell'esercizio
finanziario 1905-906.-
a) per lavori, forniture, trasporti ed altro occorrenti
pei primo impianto della nuova amministrazione;
b) per la continuazione e il saldo dei lavori e delle
forniture in corso al T luglio 1905 sulle linee assunte in
esercizio dallo Stato;
e) per integrare la nuova amministrazione della defi-
cienza di manutenzione delle linee e del materiale al 30 giu-
gno 1905, salvo rivalsa verso le società esercenti ;
d) per forniture di materiale disposte fino al 30 giu-
gno 1905, o da disporsi dopo il T luglio 1905, sia in re-
lazione agli aumenti di traflSco verificatisi negli esercizi
finanziari 1903-904 e 1904-905, sia in sostituzione del ma-
teriale noleggiato;
e) per provviste, in aumento del patrimoniOj di mate-
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LEGGI £ DECKBTI DEL REOXO d'iTALIA - 1905 1019
riale fisso, rotabile e di esercìzio, di materiale metallico di
armamento occorrente per i nuovi binari, e di macchinario
di officina, per i miglioramenti sulle linee e per quelli del
materiale che ne aumentino il valore, per nuovi impianti e
per l'ampliamento di quelli esistenti, per noleggio di mate*
riale rotabile, e m genere per qualunque spesa urg<ente di
lavori e provviste di carattere patrimoniale.
Per la provvista dei fondi occorrenti ramministrazìone
del tesoro è autorizzata ad assumere mutui dalla cassa dei
depositi e prestiti all' interesse annuo del 3. 75 per cento
netto per i primi cinque anni, e del 3v 50 per gli anni suc-
cessivi ammortizzabili in 40 anni.
Le somme prese a mutuo saranno inscritte nel bilancio
dello 'Stato e le annualità necessarie per la loro estinzione
e relativi interessi saranno inscritte, a partire dalPesercizio
finanziario 1906-907, nel bilanpio della spesa del Ministero
del tesoro, al quale saranno rimborsate dairamministrazione
dello ferrovie di Stato.
Art.. 10.
L'amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata ad
assumere a carico del bile^nciq dell'azienda per l'esercizio
1906-907 impegni di spesa fino alla concorrenza di 30 mi-
lioni di lire per fonditure di materiale rotabile e di eserci-
zio da consegnarsi dopo il r luglio 1906.
Le somme occorrenti saranno fornite dal tesoro nello
stesso modo e con le stesse condizioni di cui al precedente
art. 9.
Art. 11.
Il Governo commetterà all'industria nazionale le nuove
ordinazioni di materiale contemplate dai comma d ed e del-
Tart. 9 e quelle dell'art. 10 provvedendo che a pari con-
dlzicmi esse sieno equamente ripartite fra gli stabilimenti
congeneri nelle diverse parti del Regno, ferma rimanendo
la disposizione dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, nu-
mero 351.
Il direttore generale potrà, su conforme parere del con*
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1020 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
sigilo d'amministrazione e in seguito a deliberazione del
consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e
procedere per trattative priyate, quando ciò sia consigliato
dall'interesse dell'amministrazione o per assicurare un'equa
ripartizione delle forniture.
Nel caso di collusioni o di altre frodi degli industriali a
danno dell'amministrazione ferroviaria, o quando non sia
possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi convenienti
ed equi, tenuto conto delle condizioni generali del mercato,
si potrà, con la osservanza delle forme prescritte nel pre-
cedente capoverso, ordinare l'appalto della fornitura all'in-
dustria estera
Art. 12.
Fin dall'esercizio 1905-906 sarà iniziata la costituzione
di un fondo di riserva per le spese impreviste formato col
prelevamento del 2 pbr conio dei prodotti lordi.
Dal fondo di riserva sono prelevatele somme occorrenti
per le urgenti necessità di servizio, per le quali non siano
sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano pro-
porsi in tèmpo le corrispondenti variazioni. Le somme pre-
levate per spese ordinarie saranno rimborsate al fondo stesso
in uno o più esercizi finanziari.
Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese
impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bi-
lancio o ad un capitolo nuòvo, sono fatte per decreto reale
su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
I decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Re-
gno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla corte dei
conti) sono comunicati al Parlamento insieme al conto con-
suntivo.
Fino a che le somme accumulate in questo fondo non
abbiano raggiunto il 4 per cento del prodotto medio avu-
tosi nei due anni precedenti, il credito in conto corrente
di cui all'art. 8 può, per servire agli scopi indicati nel pre-
sente articolo, essere aumentato delle somme mancanti a com-
pletarlo.
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LEGGI E DECBBTI DEL REGNO B*ITALIA - 1905 102 L
Le somme di spettanza del fondo di riserva per le spese
impreviste sono versate in conto corrente al tesoro.
Art. 13.
Al servizio di ragioneria delia nuova amministrazione è
affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi
alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle
entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini
e depositi, sugli inventari, nonché la tenuta delle scritture
delle entrate e delle spese.
La corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate
e fa il riscontro delle spese. Le sue attribuzioni sono eser-
citate per mezzo di un ufficio speciale presso la direzione
generale.
La registrazione preventiva da parte dell'ufficio speciale
della corte dei conti degli impegni delle spese è limitata
ai contratti per lavori, forniture ed approvvigionamenti che
rappresentano un ammontare superiore alle lire 50,000.
Da tale registrazione preventiva^ sono esenti i contratti per
lavori, forniture ed approvvigionamenti da farsi d'urgenza
per assicurare la continuità e regolarità del servizio.
Settimanalmente sono comunicati allo stesso ufficio della
corte dei conti gli elenchi degli impegni di spese assunti
senza la registrazione preventiva, compresi quelli ' assunti
d'urgenza, nonché gli elepchi dei mandati emessi.
I ministri dei lavori pubblici e del tesoro disporranno
per i controlli che crederanno opportuni.
Art. 14.
Per i contratti, approvvigionamenti e lavori occorrenti
per l'eseizirco e la manutenzione della rete ferroviaria var-
ranno provvisoriamente le norme amministrative e contabili
in uso presso le attuali amministrazioni sociali col coordi-
namento che Punita del servizio rendesse necessario, tenuto
oonto delie seguenti disposizioni:
a) L'amministrazione può stipulare a trattativa privata
contratti per opere e forniture di qualunque importo quando
un'evidente esigenza prodotta da cause imprevedute o dal
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1022 LEGGI h D£CRET1 DEL REGNO d'ITALIA - 1905
bisogno dì garantire la sicurezza e la regolarità dell'eser-
cizio, non permettano gì' indugi del pubblico incanto o della
licitazione privata;
b) Può, verificandosi le condizioni previste nella let-
tera a, ordinare la esecuzione di opere senza preventivo
progetto regolare;
e) Può, per l'acquisto dei carboni, servirsi delle far-
colta accordate con l'art 4 della legge sulla contabilità
generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, nu-
mero 2016 (serie 3*), modificato con la legge 14 luglio 1887, ,
n. 4713 (serie 3*).
Ai contratti per opec^ e forniture da stipularsi dalla pre-
detta amministrazione ed ai progetti da essa compilati non
sono applicabili: ^
V le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della
legge 20 marzp 1865,^ n. 22^18, allegato F^ e corrispon-
denti modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, a. 294;
2^" le disposizioni degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16
della legge^ sulla coutabilità generale dello Stato.
Per la stipulazione dei contratti dell'amministrazione delle
ferrovie;^ di Stato si applicano ji^ norme stabilite pei pon-
tratti, delle altre pubbliche ammini frazioni dall'art. 11 ,(ji?lla
stessa leggp. suUa.pòntabiUtà g^fierale 4ello Stato. , ,
Art. 15;
Le 'condizioni per' i triatsporti e le tariflFe in vigore sulle
ferrovie delle quali lo Stato assume Tesercizio sono prov-
visoriamente mantenute.
Per le variazioni alle tariffa; che si ritenessero necessarie
od opportunfr, continueranno ad applicarsi le norme ora
vigenti.
Art. 16.
Sulle linee in^ esereizie all'atto d^'applicàzione della pre-
sente legge il numero dei treni viaggiatori, rispettivamente
portato dall'ultimo orario invernale • e daU/ultimo orario
estivo, non può essere diminuito.' ^
Per gli eventtiaU aumenti di treni viaggiatori giornalieri
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I.BGGI E DECRETI DEL BB6NO d'iTAIJA - 1906 ] 0 J3
sulle linee in esercizio e per la istituzione di treni in ser-
vizio di nuove linee valgono le norme ora vigenti.
Faranno eccezione le linee di accesso al Sempione, per
le quali il numero dei treni viaggiatori potrà, in seguito a
parere favorevole del comitato di amministrazione, eccedere
i limiti stabiliti dalle norme predette
11 ministro dei lavori pubblici, per speciali circostanze lo-
cali, e per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può
per alcuni tratti di linea autorizzare treni leggeri o con
carrozze automotrici in aggiunta ai treni ordinari.
Art 17.
Col r luglio 1905 il personale delle tre reti Mediter-
ranea, Sicula e Adriatica per la parte che non concerne le
linee Meridionali, ' salvo il caso del risbatto, passa alla di-
pendenza dell'amministrazione autonoma delle strade fer-
rate dello Stato.
Il Governo ha facoltà di neh kccf^ttare in servizio del-
ramministrazìone delle, ferrovie di Stato ì funzionari delle
società Mediterranea, Adriatica e Sicula aventi grado di
direttore generale, vice- direttore g»^nerale e direttore di
esercizio.
Il personale stabile ed in prova addetto alle ferrovie eser-
citate dallo Stato ha, il grado, gli stipendi, le p»ghe, gli
avanzamenti, e, compatibilmente con il nuovo assetto dei
servizi, le qualifiche ^e le competenze accessorie stàbilitiB
negli ordinamenti delle reti Mediterranea, AcJriatica e Si*-
cula, dalle quali rispettivaniente proviene; ha pure diritto
alla pensione ed ai sussidi secondo le norme degli istituti
'di previdenza ai quali è ascritto, e che contimi eratinb prov-
visoriamente a funzionare' con le nof'me vigenti.
Fino alla unificazione di cui all'art. 22, i funzionari del
regio ispettorato generale delle strade ferrate addetti alle
ferrovie esercitate dallo Staio continuano a far parte del
proprio ritolo ed hanno provvisoriamente le ^^alifiche, in-
dennità e competenza accessòrie stabilite * dal comitato di
amministrazione.
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1024 LEGGI E DECEETI DEL ttEUXO JD^ITALIA - 1906
Se per effetto del nuovo assetto si dovessero sopprimere
o ridurre posti coperti da funzionari dei primi tre gradi
degli attuali organici delle reti Mediterranea, Adriatica e
Sicula, i funzionari che risulteranno in eccedenza, e che
Tamministrazione non creda di poter destinare ad altre fun-
zioni, saranno collocati a riposo, se hanno compiuto gli anni
di compartecipazione agli istituti di previdenza previsti dai
relativi statuti: in caso diverso saranno collocati in dispo-
nibilità per due anni.
L'amministrazione delle ferrovie di Stato ha facoltà di
rivedere, entro il secondo semestre dell'anno 1905, e, ove
ne sia il caso, non riconoscere le promozioni deliberate
entro il primo semestre dello stesso anno dalle società eser-
centi le reti Mediterranea, ' Adriatica e Sicula per i primi
quattro gradi.
Art. 18.
Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di
cui al precedente artìcolo, qualunque sia il loro grado ed
ufEicio, sono considerati pubblici ufficiali.
Rimangono in vigore le disposizioni disciplinari e le re-
lative garanzie contenute nei regolamenti allegati al decreto
reale 4 agosto. 1902, n. 379, emanato in eseouzione della
legge 7 luglio 1902, n. 291.
^ Coloro che volontariamente abband0n9.no 0 non assumono
l'ufficio 0 prestano l'opqrfb propria in modo da interrom-
pere 0 perturbare la continuità e regolarità del servizio
sono considerati come dimissionari e quindi surrogati.
Può però il direttore generale, su parere del comitato
di amministrazione, considerate le condizioni individuali .e
le speciali responsabilità, applicare invece un provvedimento
disciplinare.
Art, 19.
Per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile agli
stipendi e agli assegni personali, goduti dagli agenti ieiro-
viari a carico dell'esercizio di Stato, la classificazione del
reddito è fatta ai sensi dell'art. 54, lettera dy della legge
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LEGGI E DECBSTI DEL REGNO d'itALTA - 1905 1026
24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 2 della legge 22 lu-
glio 1894, n. 339.
Per il personale attualmente in servizio il quale, per ef-
fetto della tassazione yrft categoria (7, gode della esenzione
e delle detrazioni di cui all'art. 55 della citata legge del 1877,
ramministrazione delle ferrovìe di Stato assume a suo ca-
rico, conteggiandolo separatamente, il maggior importo del-
l'imposta che fosse conseguenza della tassazione in cate-
goria D. '. - , _^?^v;^r.
Oli assegni corrisposti oltre lo stipendio o la paga gior-
naliera a titolo di sussidio, indennità e competenze acces-
sorie, sono pagati al personale senza ritenuta per imposta
di ricchezza mobile, la quale però sarà conteggiata sepa-
ratamente dall'amministrazione delle ferrovie di Stato nella
parte ordinaria del suo bilancio e versata in conto entrate
delle imposte dirette. Sono esclusi da tale conteggio gli as-
segni e le indennità che siano concessi in rimborso anche
generico o in contemplazione di spese.
Art 20.
Agh agenti più anziani, esclusi quelli dei primi cinque
gradi dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, i quali,
tenuto conto degU ordinamenti in vigore, si trovino, non
per demerito, in arretrato nel loro stipendio o paga, sa-
ranno assegi^iMjteni anno, a cominciare dal T gennaio 1906,
aumenti anticipati non compresi fra quelli previsti nei re-
golamenti in vigore,per una somma non minore di L. 1,200,000
nel primo anno e per la somma che sarà stabilita con la
legge di bilancio in ciascuno degli anni successivi, fino a
raggiungere, col cumulo degli aumenti annualmente accor-
dati, l'importo complessivo dì lire 3 milioni.
Tali aumenti speciali a favore degli anziani saranno ri-
partiti secondo norme formulate dal comitato di ammini-
strazione dopo sentita una speciale commissione di rappre-
sentanti delle diverse categorie del personale, nominata nel
seno di questo con le forme stabilite da un regolamento
speciale.
«6 - VoL. II. - 1905.
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10<J6 LKGGI E DErnETI DEL REGXO d'iTALTA - ] f)05
Le predette norme saranno approvate con decreto reale.
Art 21.
Dal r luglio 1905 è ammessa a^vore della vedova e
dei figli minori del compartecipante «fl consorzio di mutuo
soccorso la rìversìbilità del sussidio continuativo previsto
dallo statuto nelle proporzioni e con le norme stabilite per
la riversibilità della pensione alla vedova ed ai figli minori
del compartecipante alla cassa pensioni.
Per i compartecipanti alla seconda sezione del nuovo isti-
tuto di previdenza le somme loro spettanti a termini dello
statuto sono, a partire dal V luglio 1905, commutate in
assegni vitalizi o temporanei a favore anche della vedova
e dei figli minori nei modi e nelle proporzioni stabiliti nello
statuto per i compartecipanti alla prima sezione.
Ad assicurare il suindicato trattamento Tamministrazione
provvede con aumento del suo contributo, e lo Stato assume
a suo carico il disavanzo a tutto il 30 giugno 1905 deri-
vante al consorzio di mutuo soccorsi) e alla sezione seconda
del nuovo istituto di previdenza dall'applicazione delle pre-
dette disposizioni.
-Negli statuti del consorzio di mutuo soccorso e del nuovo
istituto di previdenza saranno introdottf> le modificazioni che
conseguono dalla predente disposizione e saranno approvat<^
con la procedura seguita per rappròvazionj^ degli statuti
medesimi.
Art; 22.
Il Governo entro il 2"* semestre 1905 farà la revisione
delle competenze accessorie e la unificazione delle tabelle
organiche del personale proveniente dalle reti Mediterà anea,
Adriatica e Sicula e dal regio ispettorato delle strade ferrate.
L'aumento di spesa derivante dalla revisione e dnila uni-
ficazione suddetta non dovrà eccedere la somma annua di
un milione di lire.
1 detti provvedimenti saranno approvati con decreto reale,
il (luale avrà effetto a datare dal I** gennaio 1906 e sarà
presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
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LEGGI B DECBETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905 1027
Art. 23,
All'amministrazione delle ferrovie di Stato saranno affi-
dAti gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori di
costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, nonché la sor-
veglianza della costruzione di ferrovie concesse alla indu-
stria privata giusta le vigenti leggi.
Le spese all'uopo occorrenti saranno rimborsate con i
fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Ai progetti e contratti di lavori e provviste riguardanti
le costruzioni ferroviarie per conto dello Stato, affidate al-
ramministrazìone suddetta, sono applicabili le disposizioni
della presente legge.
Il servizio dei contratti relativi ai lavori e alla gestione
delle ferrovìe, al quale ora provvede il Ministero dei lavori
pubblici, pama alla nuova amministrazione alla quale sa-
ranno conseguentemente assegnati, nei limiti richiesti dal
servìzio stesso, funzionari del suddetto Ministero con i modi
e le condizioni di cui agli articoli 17 e 22.
Art. 24.
r
Salve le attribuzioni della rf^gìa avvocatura erariale per
le controversie di indole patrimoniale, la difesa delle cause
e le consultazioni legali in tutte le controversie che riguar-
dano l'esercizio delle linee di cui all'art.' V dèlia ' presente
legge sono affidate all'ufficio legale dell'amministrazione, al
quale però, non liiéno chfe al direttore generale, è fatta fa-
coltà di richiedere l'avviso dell'avvocato generale d'anale.
Dovrà essere sentito l'avvocistto generale erariale ove sorga
questione sull'indole délfà controversia,' 'se 'patrimoniale o
di esercizio, ed in tutte le questióni anche ' attinenti all'e-
sercizio nelle quali l' interesse dèiramminìstrazìone ferro-
viaria si trpvi in collisione con quello di altre amministra;',
rioni dello Stato. . • •• .
Art.' 25. ' * ' '^
Qualora nota si addivenga al rìscatlo delle meridioùali, è'
data facoltà al Governo dì prendere tutti i proweditìienti
occorrenti alla tutela degli interessi delle regioni servite
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1028 LEGGI E DEGEETI DEL REGNO d'iTAUJl - 1906
dalle linee concesse alla società per le strade ferrate me-
ridionali.
E fatto obbligo alla società stessa di consentire al pas-
saggio dei treni dell'amministrazione delle ferrovie di Stato
sul tratto Bologna-Faenza della ferrovia Bolognar-Ancona^
mediante condizioni e compensi, che in caso di disaccordo
saranno stabiliti da tre arbitri inappellabili, dei quali due
nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente
della corte di cassazione di Roma.
11 Governo è pure autorizzato a concorrere, previ ac-
cordi con la società stessa, nella spesa di costruzione del
secondo binario sul suddetto tratto dì ferrovia da Bologna
a Faenza.
Art. 26.
Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo
viaggio in servizio non possono concedersi che al personale
dell'amministrazione delle ferrovie di Stato ed a quello go-
vernativo d'ispezione delle ferrovie, in quanto lo richieda
il servizio a cui ciascuno è addetto, ed ai funzionari dello
Stato, i quali, per ragioni d'ufficio in dipendenza dei rap-
porti con la ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.
I biglietti per un solo viaggio non possono essere con-
cessi che al personale dell'amministrazione delle ferrovie di
Stato ed a quello governativo d' ispezione delle ferrovie ed
alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal re-
golamento.
1 funzionari che rilasciano a persone diverse da quelle
sopraindicate, carte di libera circolazione, biglietti di ser-
vizio 0 biglietti gratuiti o semigratuiti sono puniti con la
sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad
un mese, ed hanno l'obbligo di rifondere il danno derivato
dalla indebita concessione. Nel caso di recidiva l'ammenda
per il danno tmaBcato è elevata al doppio. Queste disposi-
zioni punitive sono da applicarsi per ogni caso in via di-
scipUnistre ed amministrativa, senza pregiudizio dell'azione
penale.
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LEGOI £ DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905 1029
Oli scambi di biglietti con altre amministrazioni ferro-
viarie e con società di navigazione^ sono stabiliti per de*
crete reale, tenuto conto della rispettiya loro importanza.
Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei
biglietti semi-gratuiti sarà regolata con decreto reale da
presentarsi al Parlamento entro Tanno corrente per essere
convertito in legge.
Art. 27.
La prima parte dell'art. 18 si applica anche agli addetti
alle ferrovie concesse ad imprese private.
Si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto ar-
ticolo, ove nei rispettivi regolamenti manchino prescrizioni
analoghe e gli ordinamenti delle imprese assicurino al per-
sonale un equo trattamento.
Art. 28.
L'esercizio di Stato delle ferrovie sarà fatto per mezzo
di una amministrazione autonoma al cui ordinamento defi-
nitivo sarà provveduto entro Tanno 1905 con apposita
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del R^o
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 22 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
l^ffo M SigìUo y. n OiiMdarigim C. FINpCCfflARO-APRlLE.
Carlo Ferraris.
Oarcano.
Rava. '
C. FiNOCCHURO- Aprile.
A. Majorana.
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1030 LEQOI E DECRETI DEL EEONO d'ITALIA - 1905
N. 138. A N. i3a
Rboio Decreto relativo all' assegnazione dei nomi delle re-
gie navi di ntwva costruzione ed al cambiamento di
nome delle regie navi già inscritte nel quadro del re-
gio naviglio.
2 aprile 1905.
[Pybblieaio nulla GoMMwtta UffieiaU del Regno il ^5 aprde 1905. xu 97)
VITTOBIO MANUELE III
PER aRiLKLL DI DIO E PER YOLOIITX DELLA NAZIONE
BB D^XTALIA
Sulla proposta del Nostro ministì^o della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Artìcolo unico.
L'assegnazione dei nomi alle re^e navi di nuova costru-
zione ed il cambiamento di nome delle regie navi, già in-
scritte nel quadro del regio naviglio, dovrà sempre farsi
per Nostro decreto, su proposta del Nostro ministro della
marina, da inserirsi nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno.
Ordiniamo che il prpsente decreto, munito del sigillo d'ilio
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decr**ti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti dì osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Béoistraio alia Corte dei conM addi 21 aprile 1905.
Keg. 22. Atti del Qonemo a f. 2^» Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il OuardaBigUli C. FINOCCHIARO-APRILE.
C. MlRABELLO.
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LHGGI K DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1031
N. 139. À N. Ì'i9.
Reoio Decreto relativo air ammissione al concorso per al-
lievo della regia accademia natale per ranno scola-
stico 1905-906.
2 aprile 1905.
{fyièUcako nella QmMtMa UffietaU del JUgno U 25 apnU 1905, n. 97)
VITTORIO EMANUELE IH
FBR ORAZIA Dì DIO K PER VOLiOlfl À ù'dLLÀ NAZXOKM
BB D'ITALIA
Visto il regio decreto 17 dicembre 1896, n. 589, che ap-
prova rordinamento della regìa accademia navale;
Visto il regio decreto 15 dicembre 1898, n. 505, por-
tante alcune modifiche all'art. 8 del predetto ordinamento;
Visto il regio decreto 7 febbraio 1904, n. 50, col quale
veniva, fra Taltro, modificato il comma a dell'art. 8 succitato;
Vista la disposizione transitoria contenuta nel regio de-
creto 7 febbraio 1904, circa il limite di età prescritto per
i giovani concorrenti alla prima classe della regia accade-
mia navale;
Considerata l'opportunità di riservare ancora per que-
st'anno ai giovani nati nel 1886 una parte dei posti messi
a concorso per allievo della regia accademia navale per
l'anno scolastico 1905-9Ì06;
Sentito il imrere del consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
Disposizione transitoria.
Per Tanno scolastico 1905-906 sono ammessi al concorso
per allievi della regia accademia navale, eccezionalmente.
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1032 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
anche i giovani nati nel 1886 unitamente a quelli nati ne-
gli anni seguenti^ purché si trovino nelle condizioni indi-
cate nell'art. 2, comma h^ Cy dy e^ della relativa notificazione
di concorso.
1 giovani nati nel 1886 che risulteranno idonei e com-
presi nei primi quaranta approvati potranno conseguire un
numero di posti non superiore a quattordici fra quelli messi
a concorso.
La classificazione di idoneità sarà comune fra tutti i oon-
correnti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del siglilo dem
Stato, sia inserto nella raccolta uflSiciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
B0gi$traio alla Oorie dei conti addi 21 apriU 1906.
IUg.2Si^ Atti del OùVirno €i f. Zi. .Paoimi.
Luogo del Sigillo. V. 11 QuardwigUU C. FINOCCHIARO-APRILE.
C. MlRABBLLO.
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IXOat B DECBETI DEL BEONO d'iTALIA • 1905 1083
^9^
N. i40. B N. i40.
Lbogb che proroga al 20 maggio 1905 il termine pel' ri"
scatto delle strade ferrate meridionali di cui alVart. 1
della legge 89 dicembre 1904, n. 678.
16 aprile 1905.
{Pubblicata nella GagMetta Ufficiale dèi Regno il 24 aprile 1905 n. 90).
VITTORIO EMANUELE UI
PER GRAZIA DI DIO B PBR VOLONTÀ DELLA NAZIONE
£E D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Govemo del Re è autorizzato a stipulare un accordo
con la società italiana per le strade ferrate meridionali allo
scopo di prorogare fino al 20 maggio 1905 il termine di
cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904, n. 678.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato
Data a Roma, addì 16 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Im^ del Sigillo. V. n GuardaslgUli C FINOCCHIARO-APRILE.
Carlo Ferraris.
C ARCANO.
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1034 LEGOl E riKCRETI Olii, UKUNO Ii't?.vI,1A - 1 ^^On
N. HI. ìMè, N. i4i
IjEqge che approva il contratto di permuta dee fabbricato
dema/iiale a Quartiere vecchio » in Siracusa coi fab-
bricati « Asiio "h e a Statella » di proprietà comunale
stipulato tra ti demamio e il municipio di Siracusa il
30 luglio 1903, nonché dell'atto aggiuntivo stipulato
tra il demanio e lo stesso municipio il 29 ottobre 1904.
16 aprile i905.
{Pubblicala neUa Gazzetta UffMalc del Hegfio U 25 aprile 1905 /&. Uh
VriTORK) EMANUELE 111
PVM GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIOKH
SU D'ITALIA
Il Senato e la. Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È approvato il contratto di permuta del fabbricato de-
maniale « Quartiere vecchio » in Siracusa, coi fabbricati
a Asilo r> e a Statella » di proprietà comunale, stipulato
tra il demanio dello Stato ed il municipio di Siracusa addì
30 luglio 1903, nonché Tatto aggiuntivo stipulato tra il de-
manio dello Stato e lo stosso municipio addi 29 ottobre 1904.
Ordiniamo che la presente, munita dei sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta uflQciale delle leggi e dei decreti delRe^o
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 16 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V, Il GuardwiigilU C. FINOCCHI ARO- APRILE.
E. Pedotti.
A. Majorana.
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LEGCrJ E DECRKTI DKL REGXO D'ITALIA - 1905 1035
N. 142. lAft N. 142.
Leoos che aggrega il comune di Limosano al mandamento
di Montagxino.
16 aprila 19C'5.
{pubblicata nella GoMwMa Ufficiale del Regno il 25 apHle 1905, n. 97)
VITTORIO EMAlìraiiE m
PER URANIA. DI DIO X PER VOLONTI DILLA » AZIONE
RS D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il comune dì Limosane è distaccato dal mnncamento di
Gastropignano ed aggregato a queUo di Montagdno.
Art. Z.
É data facoltà al Governo del Re di provvedere per de-
creto reale a quanto occorra per la ^ esecuzione della pre-
sente legge*
Ordiniamo che la presente, maDita <lel sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'ItiyUa, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato*
Data a Roma, addì 16 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
1^0 M Sigillo. V. Il Guapdiuiigmi C. FINOCCHI ARO- APRILE.
C. FiNOCCHURO- Aprile.
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1036 LEGGI B BECBETI DEL BEGKO d'tTALIA - 1905
N. i4a A. N. 143.
^j^r
Regio Bbcreto che dà esecuzione aWaceordo concluso /Va
r Italia e la Russia per lo scambio di vaglia interna-
zionali ordinari.
19 febbraio 1905.
iPumiMo néUa GoMMém UffidaU del B$gm U 27 aprile 1906, n. 99)
VITTOBIO EMANUELE m
PER GRAZIA DI DIO B PBR YOLONtX DBLLA NAZIONE
BB D'ITALIA
Visto raccordo amministrativo, firmato dal ministro delle
poste e dei telegrafi del Regno d' Italia, e dal direttore ge-
nerale delle poste e dei telegrafi dell^ Impero Russo recante
rispettivamente le date di Roma 23 ottobre 1904 e di Pie-
troburgo ^^^ 1904, ed avente lo scopo d'introdurre un
regolare cambio di vaglia fra i due paesi;
Considerato che detto atto è stato ratificato mediante le
dichiarazioni diplomatiche del ministro imperiale russo degli
affari esteri in data 25 novembre 1904, e del ministro degli
afiarì esteri del Regno d' Italia 'in data del 29 dicembre ul-
timo scorso;
Ritenuta la convenienza di un tale servizio, che tornerà
utile alle relazioni commerciali fra l'Italia e la Russia;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
i lavori pubblici interim per le poste e per i telegrafi, d'ac-
cordo con quello degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
É data piena ed intera esecuzione all'accordo ammini-
strativo firmato dal ministro delle poste e dei telegrafi del
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LEOOI E DSCBBTI DSL RSOKO d'ITALIA - 1906 1037
Regno d'Italia e dal direttore generale delle poste e dei te-
legrafi dell' Impero Russo per regolare lo scambio dei vaglia
postali fra i due Stati, con effetto dal ~ dicembre 1904.
Ordiniamo che il presente decreto, monito del sigillo dello
Stato, sia inserto neUa raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossenrarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 febbraio 1905.
VITTORIO EMANUELE
^gi9tra»o aUa ChrU dèi eonM aàM 20 aprìU 1906.
%. 22. AM éM Oinmmo a f. 10. PACim.
£«0^ M Sigaic. V. n OnardàsigUU RONCHBTTL
Tedesco.
• TrrTOKi.
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1038 ' LKOGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1906
ARRANGEMENT
coneernant Péchange dss mandats poste entro l'Empire de Russie
et le Royaume d'Italie.
Les soussignés ont arrété, d'un commun aooord, sons réserve
de Tapprobation par les Autorités oompétentes, les dispositions
suivantes :
Art. 1.
1. Il est établi entre T Empire de Bnssie et le Boyaume
d'Italie un échange régulier des mandats-poste.
2. Oet échange aura llen par rintermédiaire des bureaux
désignés par chaoane des deux Ad ministra tions respectives.
3. Oes bi^reanx s'informeront réciproquement, au moyen de
listeSy des mandats tirés dans un pays sur Tautre.
Art. 2.
1. L'Office expéditeur détermiue, si le montant des man-
dats-poste doit 6tre déclaré nar les déposants en monnaie du
pays d'expédition cu en celle da pays de destination.
2. Si le montant d'un mandat est déclaré en monnaie du
pays d'origine, il doit dtre converti, par les Boins.de TOfiee
expéditeur, en monnaie métallique du pays de destinatioui
3. L'Administration des pOstes du pays d'origine déter-
mine elle-memo le taux de conversion de sa monnaie en mon-
naie métallique du pays de destination. Les Administrations des
pays contractants se pommuniquent réciproquement le taux
qu'elles auront adopté pour ladite conversion et les changement
qui seront, le cas échéant, introduits ultérieurement à cet'égard.
Art. 3.
1. Les Administrations postales des pays contractants au-
ront le droit de determinar, d'un commun accord le maximum
du montant de chaque mandat qui sera délivré dans les paya
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LEGGI t DiXJftETX DKL BEGNO d' ITALIA - 1905 1' o9
lespectiijj. Ce maximum ne pouna daiis aucun cas étre inférieur
à 100 roubles (266 franca).
2. Il ne sera pas tenu compte pour établir le montana
dea mandats des fractìons de copecks oudeBBommes^inférieurea
à 5 centi mes.
Art. 4.
1. Iie payement du montani desi mandats est eilectué cn
monnaie métallique dn pays de destination ou en papier-mon-
naie ayant cotars legai en ce pays, sous réserre^ on ce dernier
eaSy qn* 11 sera tenu compte de la diilérence de cours.
2. Est réserré auz Administrations des pays contraotants
le droit de dédarer la propriété des mandats-poste provenant
de Tautre pays transmissible sor son terrìtoire par voie d'en-
doBsement.
Art. 6.
!• Ohacniie dM denx Administratìons Àzèra les tazes à
percevoir sur les mandats-poste qu*eUe* délivrera sur Tautre
pays.
2. Oette taxe ne derra pas, toutefois, dépasser un pour
cent des sommes rondes, qui forment les dégrés de l*éclielle de
perception. Elle pourra 6tre diminuée d'un commun accord en-
tre les Administrations postales intéressées. Seront ezempts de
cette taxe, les mandats d'office relatifs au sieririce des postes et
écliangés par les Administrations postales ou entre les bureauz
releyant de ces Ad^inistratiaus.
3. Les deux Admii^istrations se donneront connaisaanee des
tazes qu'elles auron établies fòt des changements qu'elles y ap-
porteraient ultdrieurement.
4. Un droit special ne dépassant pas 20 .copecks peut étre
prélevé par l'Office de Bussie pour le payement da montant
d'un mandat au domicile d,u destinataire.
6. L*ezpéditeur d'un mandai peut obtenir un avis de paye-
ment de ce mandata en acquittant d'avance, au profit ezclusif
de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celu^
bui est persu'dans ce pays pour les ayis de reception des corre-*
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1040 JUEGGI E DECKETl DEL UEOKU DITALIA - iUOÒ
Bpondances recommandées. Le mèiue droit peut Giro applique
> aux demandes de renseignements sur le Bort de mandats qui se
broduisentpostérieurement au dépdt, 8i Texpéditeur n'a pas déjà
acquitté la taze speciale pour obtenir un avis de payement.
6. L'expéditeur d'un mandat peut le fair retirer du service '
ou en faire modiflerradresse aux oouditions et sous lesréserves
déterminéespour les correspondances de la poste auxlettres par
la Oonveation Principale en vìgueur de rxJnion Postale Univer-
selle (actuellement par Tartiole 9 de la Oonvention de Washin-
gton)! tant que la bénéfloiaire n'a pas pris liTraison^ soit du
titre lui-mdme» BOit du montant de ce titre.
Toutef ois les demandes de retrait ou de ohangement d'àdresse
ne peuvent pas ótre transmises par la voie télégraphique*
7. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces man-
dats, de m6me que les récépissés délivrés aux déposants, ne peu«
vent 6tre soumis à la oharge des expéditeurs ou des destinataires
des fonds à un droit ou à une taxe queloonque en bus de la
taxe pergueen vertu du pnósent article.
Art. 0.
Les mandats télégraphiques ne sont pas admis.
Art. 7.
1. L'Administràtion postale qui déliyrera les mandats ere-
diterà TAdministration du pays ou le payement doit se faire
d'une somme égale au total du montant des nìandats annoncés
et d*un droit d'un demi pour cent (1/3 %) de la diftérence entro
le montant total des mandats annoncés et colui des mandats
annulés et remboursés. Toutefois aucun droit de commission ne
^sera boniflé pour les mandats d'offlcCi ceux-ci étant exempts
'[ des payements de la taxe prévue à Tarticle 6.
'i 2. Le droit de commission prévu ci-dessus peut étre abaissé
''^d'un oommun acoord entro les Administrations postales intéres-
sées, conformément à la diminution de la taxe per$ue sur les ,*
mandats-poste en Vertu de rarticlo 6 paragraphe 2 du présent [
Arrangement.
^
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USOGI B DECKSTX HEL B^QUO o'xTAUA - 1905 1041
Art. 8.
1. Lea sommes conyerties ea min data-poste sont garantiea
aux deposants joBqti'aa momeut où ellea ont été régnliérement
payée^ aux destiaataires on aux mandataires de ceux-ei.
2. Il est toutefois ontendu que la rtfclamation conoernant
le payemeiìD d'un mandat à une pcr.'^onne non autorisée nVst
adinise que dans un dela» d'un an à partir de la datedu dépòt
du mandat. Passe ce terme, Ics Admlnistrations cessent d'étru
responsablcs des payemonts sur fauz acquit.
3. Pour les cnvuis adress<Ss poste -restante, la respoBsabUité
cesse également par le payemcnt à une personne qui a justiiìé
Buivant les régles en vi^ueur dans le pays de dcstination, que
Bes nom et quallté sont conformes aax indicationa de Tadresso
du mandat.
4. Il est entendu que la réelamation conoernant le non-pa-
yement d'un mandat n'est admiae que dans le délai fixé par les
lois et réglementa du pays d'emission. L'émission eveutuelle dea
duplicata dea mandata non payéa ne donne lieu à la perception
d'aucane taze.
5. Lea somofiea eAoaisséea par chaque Administration en
<^cbange dea mandata et dont. le montant n'aurait paa été re-
clame par les ayants-droit avnnt l'^xpiifation dea délais fixés par
les loia ou réglementa du pays d'origine sont défìnitivement acqui-
sea à rAdminiatratiqn qui a délivr^é eoa mandata. Toutefois
cotte Administration prend lea mesurea nócessaires afln de pour-
vo'r au remboursement de oes aommes aux dépoaanta ayant
Teipiration dea délais ausyiaéa.
6. L'Adminiatration des postea du paya d'origine devra
recevoir avls de tona lea mandata qui n'auraient paa été payéa
à leurs bénéficiaìres i;capectifs dans un délai de aix moia aprèa
la date du dépòt. . ^
Art. 9.
1. A l'expiration de ebaque trimestre l'Ailministration dea
poste» de Busaio.fera le compte dea aommes encaisaées par lea
C6 •- VcM, II. - 1905.
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idtó LEÒÒI t UÉCRÈTt »Ét RÈtJlJÒ tì'WÀLlÀ - 19M
ofTlces des dcux pays, et dt^i» creclit.4 à allouer de part et d'autre,
en txéentiptk de TltrtiQle 7 tidegnusk
8» l«j» iiQlide ^^i*a éta^lf eo mpniiftie de franoi A «ette fio la
convcrsipA do ì^ ni<»an»io rnsso lea franos nera lien sur le pi^d
de iOOroubies r— 20&.68 fri$no»^ Mum ice coiin deehaogd poarra
étrjp Diodi j9é ^ toute epoque d'un comnlHa aocord des Admi-
.Art. 10. ^ *
1. ti'AdJtoiiiiptratiòildeBpostes d^Italle oxahHno^a le com'pto,
le )*ectifiéla, sMl y a ììtitLj et si lo soldé est eri faveur de la Kus-
sio, el!^ en payera le bipntant dans un moi^, au plus iàrd, at)rés
la i-éCeptiou dtt cotiipte.
2. 8i le solde s'établi eu faveur de rAdiuinistTatiou dels j\b-
sti-s <i*ltalie, l*Adtti!nIstration des postoci ùé this^ié ep l)ayeia
W hi'óntalit à celle-ei au plus tatd. dahs iln luoìs qiit ébivra
TaVis de l*ja.C!eeptat1ott bti de la reellfì(^àtibn du rohi^te.
3. Lo l[)iij'en)rtit àP^ bahtnces 5<era hit en hahcs effifclifs do
la manièro suivaute:
81 la bàÌJtncé est «h f'aveUt de la Itusi^j^, l*Adnìihistrsktion
dc\d po^tés d'itaUfe dt)ìt \éh^k>r le mototànt de cétt^ balAiibli à li»
ihaisoh de banqtié à t^aris ibdlquée per l^Adtnlhiétfàtiòti dèe pò-
bÙ^r dt^ RiiàsiipJ
ST ia balatlce e^t én Tif^velit dfeTlfcallK' l'Adtnibl&tràtiotì dee
pbfites de llnsaìfe dolt Verf^cr le raontant de ct^.tle balanco à la
ìnìli^dn elle b^inque à Paris Indiquée J3ar rAdmlnlstratlon des pò-
stes d'Italie.
4. LeJ^ frais féshltaht du payement dea soldes sont à la
ehatgc de rAaministt-àtlDu tjui ettif*ctùe le payemtent.
5. Lofsqtie diina le toiirant dil trtmrestre it est rfeconntì
qn'une Administration se trouve à découvert vis à-vis de Plltìthì
d'une somme supérieure «^ 50,000 franca, rAdministration debi-
trice doit payer à l'autre, à titre d*acompte, le montant appro-
nti hi atif de U dlfTéfebce. L(?s acomptes Umetti payés de la ma-
nièra pteaerlte dans le paragtaphB 3 pfiScMfent, et jjottés datiB
le compie au crédit do 1* Administration qui les a £ait verser.
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h0m m hmsiAe ma naM ^nmmA • IMI KMB
Ari. 11.
toilte ffc fbrreéiJbndance «rofftco, stìit eatre Jes Adminlstra-
tiona centrale^, suit eiltre léà bu^eanx J'^tì^^ànife ciòsigD^l'^ ( qyr
iVublUsctjiènt rtéì? listes tJonfcerbAtìt le servici» 4t'.s mahdaU ip-
Ftitué par cdt Arrlingeitìbnt, àè fdta eri liiù^aé rFafiyaisé.
Art. 12.
1. La fftPtfte et les èonditions dVm'Rsion dt^S mhrttlnf.g sont
«J^t'^rihinééss dana eliaqUé pays par les róglenjpntà eh vigueur
ditaa ce pUjrs.
8. L« Ìhf5tliÉ eb 169 bt)tldfHotld du paycnibht déd maùdatS-pÒHe
SODI régié^ par les disposi tious en vigueur dans le pay8 de desti-
ti&tlOQ.
Art. 13.
Chaqne Administration postale eRt autoH^ée à limìtcr le aer-
^iee de T^cbange d<si maudauts-poste dans soq pays à un cer-
tiin uombre de villea et à suspendre temporali ement lYebange
des mandata-poste chaque foiB qae le cours dn chaDge oa qucl-
que autre circonstauce poarrait donnei lien à des abns on por-
ter préjodice anx intérèts da Oonvernement respectif. Avìs de
crtt^ RURpoiiaion doit £tre donne im mediate ment et, an beaoio,
l'ar lélégraplie, à Tantre Ad minia tra tion.
Art. 14.
Les Adminfstrations postales dea denx paya sont antoriaóes
à règler d'un commun accord les mesures de détail ponr l'exé-
cutìou de cet Arragement, et à les modifìer à tonte epoque sui*
▼ant les beaoins du aervice.
Art. 16.
Le présent Arrangement sera mia àezécntion le 1-14 déccm-
bre 1904.
Il resterà en Tignenr jnsqu'à Texpiration de la periodo d'une
année après la date à laquclle Tune des denx Administrations
aura notifié à i'antre son intention d'en faire ceaaer les effets.
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1044
LEGQI E DBORBTI DEL BEOKO d'iTALIA • 1906
Art. 10.
Lo pri^sent Arr^an^remout sera iutlj<^ par tin dcbaDge di* Dé-
claration ministérielles aussitót que faire »e pourra.
Fait en doublé originai et signó à S. Pétersboiirg lo 29 octo-
bre-11 novembre 1004, et à Rouue le 23 oclobre 1904.
J^e directenr general,
des poste et des téléghaphcs
de l'Empire de Rassie
Bignè: Sévastianoff
Payr le mivisfrr
dea poòien et des tèUgraphes
da Pogaume d'Italie
Slgné: MOBELUGUALTIBBOTTl.
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LEooi B latcvEn DBL RSGNO d'itaija • 1906 101)
N. 144 A N. 144
^HP^
Regio Degreto che convoca t>el giorno 14 maggio 1905 il
collegio elettorale di Pmrmno per la eiezione del pro-
prio deputato.
\2Ó.apri%'l90B, ^ ^ '\ •; • ^.
(Fuòblieaicr fulla bastala Vfficiaà ^éki ìt^gno il ti iipHU I9W, n/ 99) *^
VITTOBIO EMANUELE m
PER GRAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONE
RE D'ITALTà
Veduto il messaggio in data del 15 aprile 1905 col
quale Fufficio di presidenza della Camera dei deputati no-
tificò essere vacante il collegio elettorale di Fabriano in
provincia di Ancona;
Veduto Tart. 80 del testo unico della legge elettorale
politica^ approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli afiari dell'interno^ presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
11 collegio elettorale di Fabriano è convocato pel giorno
14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio
deputato.
Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il
pomo 21 maggio successivo*
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IfMB UMoi • aMkmi n» smini bT^^lu f 1805
Ordiaiamo ohe il presente decreto, munito del sigillo delio
Stato, §1^ i]M|erte neUÙi raccolsi tifficiale delle l^g^ e dei decreti
del lUftift ritalk, maiidaii4o A oìHunque sp^flipi ^saeA&rlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.
VITTOiUO )IMAlfU«UI
R09. 25L Amdd OoMTMO a f. M. F. lÉttam.
^m *« «WK Ti |1 Ow*»fP CPPi9CC^fARO^)^M5.
A. FORTIS.
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UQOI ^ UmCVBf^ DEL l^EGNp D^ITALIA - 1906 ' IQ^T
Rsaio Decreto che ifééMkm pel già^no Éé éiaggiè i905 il
collegio elettorale di Teano per la elezione del proprio
deputato.
20 Aprile 1905.
{f^MUMo nslia QasMetiù tff/tààb àéi Agno U S7 aptik )9lte, fi. 01^
VITTOBIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il messaggio in data del 16 aprile 1905 col quale
rofficio di presidenza della Camera dei deputati notificò es-
sere racante il collegio elettorale di Teano in provincia di
Caserta;
Veduto Tart. 80 del testo unico della legge elettorale po-
litica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari deir interno, presidente del consiglio dei mi-
nistri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il collegio elettorale di Teano (Caserta) è convocato pel
giorno 14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del
proprio deputato/
Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il
i^omo 21 maggio successivo.
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1048 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*1TAL1A - 1906
Ordiniamo che il presente decreto^ munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
ki§tstrtao ulU Oan$ dH ùimiH addì 27 apriU 1906,
ìUg, 22. ÀMi del Ghvsmo a f. 37. P. Misorrn.
LuQgo del BigiUo. V. U OiianJUuiigiUi C. PINOCCHIARO-APRILB.
A. FORTIS.
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LEGGI E DECRETI DEL BEONO D*ITALIA - 1&05 1049
N. Ì46. A, N. 146.
Regio Decreto che convoca pel giorno 14 maggio 1905
il collegio elettorale di Pesaro per la elezione del prò-
prie deputato.
27 aprile 1905.
{JP9t»UeaUf n4Ua QoMtnia Uf^U del Regno U 27 apriU 1905» n.^)
VITTORIO EMANUELE lU
PKR ORilZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIOME
B£ D'ITALIA
Veduto il messaggio in data del 24 aprile 1905, col quale
rufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò es-
sere vacante il collegio elettorale di Pesaro;
Veduto Tart. 80 del testo unico della legge elettorale po-
litica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari deir intemo, presidente del consiglio dei mi-
nistri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo nnico.
il collegio elettorale di Pesaro è convocato pel giorno
14 maggio 1905 afl^chè proceda alla votazione del proprio
deputato.
Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno
21 maggio suoces8Ìvo«
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1030 ItHaoi ^ I)909Bt; J>^ 9^ono p'italia - 1905
Ordiniamo che il presente decreto» munito del sigiUo deDo
StatOi 0i^ ipserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del BJ^ho d'Itidia» mandando a chiunque spiitidl ossijrvarlo a
di farlo osservare.
Dato a Roma» addì 27 aprile 1905
Vittorio IsHajavmìjs
.^gittrato alla CorU dd eonH ofM 1^ ^rit^ |tf^5
Reg. 22. AtH del Governo a f. 38. P. Mbzzbtti.
A. FORTIS.
I j
'4 , ■ •
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t Ut- A N. 147.
Regio Dboreto che convoca pel giorno i4 maggio 1905
il collegio elettorale di Trapani per la elezione del
proprio depvAatò.
yi fiprìld 1905.
{Pubblicato nella Gatgetta qflMk éel tUgno U WJ épHk 1M5. ». W)
VITTORIO EfilANUELE m
PSR ORAJUA DI DIO S PKR VOLONTÀ DELLA NAZIOIIB
EB D'ITALIA
Veduto il messaggio in data del 17 aprile 1905, col quale
Tufficio dì presidenza della Camera dei deputati notificò es-
sere vacante il collegio elettorale di Trapani;
Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale po-
litica, approvato con regio decreto del 28 marzo 1895, nu-
mero 83;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei mi-
nistri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il collegio elettorale di Trapani è convocato pel giorno
14 maggio 1905 affinchè proceda alla elezione del proprio
deputato.
Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno
21 maggio successivo.
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1052 LfiGOI E DECIttnt DSL REONO B*ITAIIA - 1905
Ordiniamo ohe il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetfi di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 27 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
U$ffiMtrato alln OorU M eoi/< addi 27 aprile 1905.
JB#f. S2. Atti del Gatm-mo a f. 39. F. Mazttm.
huojo del Sigillo, y. a OiULi*dMÌgìUi C. FUNOCCHURO- APRILE.
A. FORTJS.
I I
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uggì e DBCRETI DKt RSGKO D*ITAUA - 1905 )053
N. 14& i|k N. I4a
Regio Decrbto che riduce la quota di toncorso a carico
dello SicUOy concessa al comune di Vizzmi per Voto-
Uzione del dazio sw farinacei.
23 mano 1905.
{fìibòtieaio nella GaoMOa O/fleiuie del lUgnó U 1» maggio 19^5, m 102^
VITTOBIO EMANUELE IH
VÈR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA ilAZIONI
ES D'ITALIA
Visti gli articoli 2, lettera &, 3, 4 o 20 della legge 23 gen-
naio 1902, n. 25, allegato A;
V^eduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, nu-
mero 90;
Visto il Nostro decreto 5 aprile 1903, n. 139, col quale
furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a ca-
rico dello Stato, concesse ai comuni indicati negli elenchi
medesimi, per rabolizione totale del dazio sui farinacei;
Vista la deliberazione 13 marzo 1905 della commissione
centrale nominata con Nostro decreto 10 aprile 1902, nu-
mero 134;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
La somma annuale compresa, a favore del comune di
Vizzini, neireknco relativo ai comuni della provincia di Ca-
tania, il quale è annesso al sovracitato Nostro decreto del
5 aprile 1903, è ridotta da lire 11,715. 06 a lire 5,954. 28,
dal r gennaio 1903 in poi.
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ld'^4 I.EGGI < IÌÈC;ÌtfeTt ÌJfÈL VitOM ìftTlfilA - IMS
Ordiniamo che il presente ilKreto» munito del sigillo dello
St^to, lift Incerto nella racc(rt1* Ufficiale delle 1#^ » dei decreti
del Regno (V Italia, mandando a chiunque spettiai osservarlo e
di farlo osservare,
Dato ù Ruma, addì 28 mirio 1905.
VITTORIO tìMANÙÈLfi
E0g. 9^, Affi éUl ao9erno a /. 36u P. UtxzKrr.
Luo(;o d4l Sigillo. V. Il Oaardasigiili HONCHBTTL
A. UétOBàMé^.
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m:ooi e nta reti del REO^'o d'itat.ia - 1905 1055
N. 149. lÉs N. 149.
Rsoio Decreto che approva f^li stattifi per la reale insi^
gne accademia di bette arti di San Luca in Aoma.
10 febbraio ]^'5«
[PMtbUealo nella QoMJfttia Cf/kIaU ésì Ré^no ti U maggio 19(j5. ». 105)
VltTORIO EMANUfXE IH
PER efeAUA DI DÌO E PER VOLONTÀ. DELLA RAKÌONE
BB D'tfALtA
Veduto gli statuti della reale insigne accademia di belle
arti dehomìnata di San Luca in Roma;
Riconosciuta la convenienza di modificare g\ì statuti stessi
secondo i voti manifestati dalla stessa accademia ;
Sentito ii consiglio di Stato ;
Sulla proposta del Nòstro|ministro segretario di Staio
per la pubblica istruzióne;
Abbiamo decretato e diicretiamo:
Articolo unico.
Sono approvati per la reale insigne accademia di belle
arti di Sa|^ Lucfa ip Roma gli statuti apQesfli al presente
decreto e firmati d'ordine Nostro dal Nostro ministro se-
gretario di Stato per la pubblica istruzione,
Ogni disposizione contrària è abrogata.
Ordiniamo che il t)reBeato decroto> uinaltu dei ^igiliu d( Ilo
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei <Jeonti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di fikrio BéMtywfHt
Dftto ft'Rboie^, addi 16 febUraio 1905.
VtWOftlO EMANtJfittì
Registrato alla Corte dei conti addi ?S aprile 1005
Reg. 22 Atti del Governo a f, 40. P. MKr>:RTTt.
Luogo del Sigillo. V. Il Guariasigiiii RONCHETTF.
Orlando.
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1056 LEGGI E DECUETI DEL REGNO d'iTALTA - 1005
STATUTI
della reaJe insigne Accademia di bello arti denominala di San Luca.
Articolo PBKHMiNA.ur4.
La Eoale insigne Accademia Romana di belle arti, denomi
nata di S. Luca, ha origine dalia università dei pittori del secolo
XIV, riformata con nuovo Statuto del 17 dicembre 1478, la quale
aveva sede in una chiesa dei ss. Cosma e Damiano, con fondo an-
nesso, sull'Esqnilino. Demolita questa da Sisto V, fu in compenso
assegnata ad essa l'odierna sede con la chiesa di S. Martina (motu-
proprio dell'anno 1588).
La trasformazione dell'università in Accademia dei pittori e
scultori fu promossa dal pittore Girolamo Muziano ed approvala
da Gregorio XIII (Breve dei 15 settembre 1577). Quindi, per rop(.»ra
del pittore Pederieo Zuccari, furono nel 1593 riunite nell'Accade-
mia le arti della pittura, della scultura e dell'arehitettura, con
perfetta eguaglianza di grado. Da Pontefici, da RcpubbUchc, da
Imperatori e da Ile ebbe questo insigne Sodalizio in ogni tempo
protezione e privilegi. Esso ha tenuto il pubblico insegnamento
dello belle arti in Roma, dalla propria origine fino airanno 1873.
CAPO I.
FBOGBAMMA E COSTITUZIONE DELL'ACCAPEMIà,
Art. 1.
La Eeale insigne Accademia Eomann di belle arti denominata
di S. Luca è istituita per insegnare e promuovere le belle arti, ono-
rare il merito s'ngolare degli artisti, ammettendoli nel Corpo Acca-
demico, e per adoperarsi alla conservazione dei monumenti e delle
opere d'arto antica e moderna. ^ . ... .
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LEGGI B DBCBETI DEL BEOKO s'iTAUA - 1905 1057
Art. 2.
«
L'Accademia deve adempiere gl'incarichi ad essa affidati da
speciali disi>osizioniy dare il giudizio di concorsi o risposte a quesiti
d'arte proposti da Enti pubblici, e proporre partiti e consigli fa-
Torevoli al progresso delle arti.
Art. 3.
L'Accademia è Corpo morale autonomo^ fin dalla sua origine.
Art. 4.
L'Accademia è costituita da tre classi di Aeeademiei di merito
residenti^ che corrispondono alle tre arti cioè pittura, scultura ed
architettura; da tre classi di Accademici di merito corrispondenti;
di tre classi aggiunte di Accademici residenti o non residenti, e da
una classe speciale di Accademici d^ onore.
Art. 6.
Il titolo storico di Principe perpetuo dell'Accademia è confe-
rito unicamente a Sua Maestà il Be.
Art."6.
L'Accademia deve pubblicare in ogni anno VaLbo dei suo i mem -
bri, secondo l'esistenza dei medesimi al 1^ di gennaio.
CAPO n.
DBGLI AOOABEMIOI DI MERITO.
Art. 1
Oli Accademici di merito residenti sono eletti dair Assemblea
generale su proposta della relativa classe (come al capo Villi
art. 4) fra i più rinomati prtjfessori di qualunque nazionalità domi -
ciliati in Boma. Essi sono in numero di dodici per ciascuna <irte p
».' ■• ' n
67^— Vol; il - 19Q5.
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1058 LEGGI £ DECBETI DEL BEOKO d'ITALIA - 1906
Art. 2.
Oli Accademici di merito corrtspondentij cioè con domicilio
fuori di Boma, hanno lo stesso grado dei residenti, e sono in numero
di venti per claase< Sono Accademici corrispondenti i Presidenti di
quelle Accademie italiane od estere, le quali conferiscono lo stesso
onore al Presidente dell'Accademia di S. Luca.
Art. 3.
Le donne di alto valore artistico possono essere elette Acca-
demiche di merito residenti e corrispondenti. Se sono residenti,
hanno li diritto del voto nell'Assemblea generale.
Art. 4.
Gli Accademici di merito aggiunti sono coloro che si sono resi
eccellenti nelFarte, anche se applicata a rami speciali. Sono in nu-
mero non superiore a nove complessivamente. Hanno il diritto del
voto nell^Assemblea generale.
Art. 6.
Il seggio o grado accademico di S. Luca è a vita.
Art. 6.
Affinchè Fattività del Corpo Accademico si mantenga sempre
in vigore, è istituita una classe di Accademici emeritiy alla quale
vengono ascritti gli Accademici di merito residenti^ che, per motivo
di salute, o per assenza, non possono piti intervenire alle adunanze.
Ad essi sono conservati tutti gli onori e i privilegi del grado acca-
demico. I seggi degli emeriti si considerano vacanti nella rispettiva
classe.
Art. 7.
Nel corso di un triennio, gli Accademici di merito inviano al-
rAccademia il proprio ritratto nella forma e misura stabilite nel
Begolamento.
Art. 8.
jf *è. E' vietato qualunque interesse, o^rapporto d'indole finauzia-
Tìa,tra^gli_ Accademici eJ'Acc3,4®Dii«'T
-^
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£EG^OI B inSCRETI DEL REGNO ]>'lTAIJA - 1905 1059
CAPO in.
DEGLI AOOADEHIOI D*ONOBB.
Art. 1.
Oli Accademici d*onorej eletti o dall'Assemblea generale o dal
Cons'glio Accademico sono illustri scienziati, letterati, scrittori di
arte, protettori delle belle arti, d'ambo i sessi, di un merito gene-
ralmente riconosciuto, essendo questo il massimo onore che TAc-
cademia conferisce a persone non esercenti l'arte.
4rt. 2.
Oli Accademici d'onore sono di numero illimitato. Essi Inter-
vengono ad alcune sedute accademiche, dietro invito speciale*
Possono ricevere incarichi dal Consiglio, ed essere consultati per
qualunque affare sia di arte, sia di amministrazione.
CAPO IV.
DELLA PRESIDENZA.
Art. 1.
La Presidenza dell'Accademia è formata da un Presidente,
da un Vice-Presidente, da un ex-Presidente, dal Segretario del Con-
siglio e dal Sovrintendente dell'amministrazione.
Art. 2.
La durata dell'ufficio del Presidente, eletto dall'Accademia
(come al capo Vili, art. 1) è di un anno comune. E' in facoltà del-
TAccademia il confermarlo per un altr'anno.
Art. 3.
Il Presidente ha il titolo di Conte Palatino, riconosciuto dalla
Consulta Araldica del Bcgno, finché esercita l'ufflciO;. Egli è anche
insignito dell'ordine equestre speciale dei Principi dell'Accademia,
istituito con Breve di Pio VII del 23 settembre 1806; e mantiene
questo onore dopo cessato l'ufficio. Le insegne dell'ordine gli ven-
gono consegnata dal Presidente, che cessa dall'ufficio, nella prima
seduta del nuovo anno.
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1060 L.EGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Art. 4.
Il segretario del Consiglio Accademico, eletto successivamente
ìe ciascuna delle tre classi, dura in ufficio come il Presidente.
Art. 6.
In mancanza del Presidente, ne esercita le attribuzioni il
Vice-Presidente; in mancanza del quale, le dìsimpegna l'ex-Presi-
dentej ed ìu assenza di questo, il Segretario del Consiglio.
Art. 6.
La Presidenza rappresenta l'Accademia nelle funzioni, nelle
corimoniCj in ogni atto pubblico tanto d'onoro, quanto d'ammini-
strazione. Può anche delegare altri Accademici a rappresentarla in
casi speciali.
Art. 7.
Il Presidente sottoscrive i verbali delle adunanze consigliari
e generali, dopo approvati dal Consiglio o dall'Assemblea; le cor-
rispondenze di materia artistica ed anche economica con i Ministri
dello Stato; i diplomi delle nomine accademiche e i decreti dei
premiì. Egli convoca lo adunanze accademiche e ha il diritto di in-
tervenire a tutte le Commissioni.
Art. 8.
Poiché i membri della Presidenza rappresentano le tre classii
le adunanze delle classi separate sono presiedute dal rispettivo
membro della Presidenza, salfo il diritto al Presidente dell'Acca-
demia d*iritervenire in ciascuna adunanza, senza dare il voto.
• Art. 9.
Il Presidente regola le discussioni, tanto nel Consiglio Accade-
mico, quanto nello Assemblee generali, secondo l'ordine del giorno;
propone gli argomenti sui quali si deve deliberare; fa lo spoglio
delle votazioni e ne proclama il risultato; vigila suU'o^servajiza
degli Statuti e dei^Eegolamenti/j
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LÈÙGt E DÈCEEtl DEL REGNO D*ITALIA - 1905 1061
CAPO V.
BEL SEQBBTABIO.
Art. 1.
Il Segretario dell'Accademia è' un letterato di noto valore
eletto a vita dall'Assemblea generale (come al Capo Vili, art. 10).
Art. 2.
Il Segretario interviene in tutte le adunanze accademiche e
in tattf le Commissioni tanto artistiche quanto economiche^ ma
non ha il voto. Egli dà lettura degli articoli dello Statuto relativi
all'argomento delle adunanze stesse; ne redige i verbali, ne rac-
coglie le proposte, ne mette in atto le conclusioni; controfirma con
il Presidente i verbali delle sedute approvati e i diplomi accade-
mici. EgU redige tutte le corrispondenze che vengono sottoscritte
dal Presidente dell'Accademia.
Art. 3.
Spetta al Segretario la custodia dei sigilli accademici, l'ordi-
namento degli atti in corso, dei quali non potrà dare copia né comu-
nicazione ad alcuno senza licenza del Consiglio. Egli ha la conse-
gna dell'Archivio dell'Accademia, con obbligo di non estrarne do-
cumenti senza licenza del Consiglio e non dare in prestito libri o
stampe della Biblioteca che ai soli Accademici residenti.
Art. 4.
Il Segretario formula gli ordini del giorno e convoca, per in-
carico del Presidente dell'Accademia, le adunanze generali, quelle
del Consiglio e delle Commissioni speciali; convoca le Classi separa-
tamente, d'intesa col rispettivo Presidente.
Art. 6.
Al Segretario compete un'annua medaglia per -compenso,
come ancora competono le indennità per i varii Concorsi e per la-
vori straordinari, che sono stabilite dai testatori, o vengono decre-
tate dal Consiglio Accademico,
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10<'>2 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Art. 6.
n Segretario presta la sua opera nella Amministrazione,
(vedi Capo VII, art. 2) nella quale ha il voto consultivo, ne redige
6 ne controfirma i verbali insieme col Sovrintendente.
Art. 7.
Spetta al Segretario l'ufficio di dettare le memorie, compilare
gli atii^ l'albo annuale, i documenti, le iscrizioni e quanto altro ri-
guarda la parte letteraria, storica e araldica dell'Accademia.
Art. 8.
In caso di assenza, di malattia o di decesso, il Segretario del-
rAccademia è sostituito dal Segretario del Consiglio; ed in man-
canza dì esso, dal Consigliere anziano.
I, CAPO VI.
DEL CONSIGLIO AGGADEMIOO E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO.
Art. 1.
Il Consiglio Accademico è formato da ventiquattro Accade-
mici di merito residenti, otto per ogni classe, compresi 1 membri
della Presidenza.
Art. 2.
Il Consigliere è eletto dall'Assemblea dei 36 Accademici di
merito residenti, su proposta del Consiglio stesso, appena si rende
vacante un posto nella relativa classe. L'ufficio di Consigliere è a
vita, salvo il caso di volontaria dimissione, e il disposto dell'art. 6
oap. II.
, Art. 3.
r ^' Al Consiglio spetta l'alta responsabilità di tutta l'am mini-
strazio ne accademica; perciò esso esamina i bilanci annuali, decreta
le spese straordinarie, non registrate nel bilancio, le alienazioni, gli
acquisti, l'accettazione di lasciti e di doni, e le cause, con le forma-
lità di legge. Esso nomina e destituisce gl'impiegati, e riferisce al-
TAssemblea generale le proprie decisioni per mezzo della Presi-
denza.
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Ì^ÈÙÙt E DSCRETÌ DJ3L REGNO D^ITALIA - 1905 1063
Art. 4.
Al Consiglio spetta la revisione dei giudizi sui Concorsi arti-
stici, la sorveglianza sugli obblighi dei pensionati, la presentazione
delle candidature del Vice-Presidente e, degli Accademici di merito
residenti e corrispondenti, che vengono pure eletti dall'Assemblea
generale, e la nomina effettiva degli Accademici di onore, che par-
tecipa all'Assemblea stessa.
Art. 6.
n Consiglio si aduna una volta al mese, salvo che sia ^ dal Pre-
sidente richiesta una seduta straordinaria. Esso è legalmente co*
stituito, quando, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, siano pre-
senti almeno sette consiglieri. Il Consigliere che mancasse a cinque
snccessive adunanze, senza giusto motivo, s'intende dimissionario.
Art. 6.
n Consiglio nomina due Accademici Sovrintendenti alle Gal-
lerie dell'Accademia, le cui funzioni sono determinate da un rego-
lamento.
Art. 7.
Se vi sarà la distribuzione della medaglia di presenza (in lire
cinque), questa competerà ai f^oli Consiglieri presenti alla lettura
del verbale della seduta precedente.
Art. 8.
E' in facoltà del Presidente l'adunare il Consiglio in casa, o
in altro luogo fuori della sede Accademica per giusto motivo.
Art. 9.
n Segretario del Consiglio invigila sul regolare andamento dei
Concorsi, sullo stato della biblioteca, dell'Archivio e della Segre-
teria, sulla condotta degli alunni e studiosi che frequentano l'Ac-
cademia, e sulla osservanza dei presenti Statuti. Egli ha una me-
daglia d'oro annuale.
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106i LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1906
CAPO VII.
DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATITA.
• Art. 1.
L'ammÌBÌs trazione delle entrate e la erogazione delle mede-
sime, seconda i Bilanci approvati dal Consiglio Accademico, è
affidata ad una Commissione permanente, che sostituisce l'Eco-
nomo stabilito dagli antichi Statuti.
Art, 2.
La Commissione è composta di tre Consiglieri scelti uno per
ciascuna classe, esclusi i membri della Presidenza. Sono eletti dal
Consiglio Accademico e durano nell'ufficio tre anni. Essa nomina il
suo Sovrintendeato. Il Segretario dell'Accademia è Segretario
deHa Commissione, Ogni anno fra i tre si rinnova un Commissario,
quelio che ha compiuto il triennio. Il Consiglio può riconfermarlo.
I Commissari che mancano a tre adunanze di seguito sono ritenuti
dimissionari.
Art. 3.
Spetta alla Commissione la vigilanza immediata sugli impie-
gati^ sullo stato della contabilità, sulla regolarità delle esigenze,
sulla manutenzione delle proprietà Accademiche, sulia regolarità
dei pagamenti e sulla corrispondenza con lo Stato, Provincia e
Comune per gli altari amministrativi. ,
Art. 4.
La Commissione si aduna ogni settimana, se gli affari lo ri*
chieggono, ma non meno di due volte al mese. È convocata dal
Sovrintendente. E' in numero legale, quando i Commissari sono
due, oltre il Segretario. Oli intervenuti hanno diritto ad una me-
daglia di presenza.
Art. 6. lì
H Presidente dell'Accademia può intervenire alla Commis*
filone amminiBiiativa (come al Capo IV, art. 7) e quantunque non
intervenga, ha il diritto di essere informato dal Sovrintendente
della Commissione delle risoluzioni e di ogni affale che riguarda
l'andamento amministrativo.
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LB<H>I B DECRETI DEL REQÌTO D^ItALIA - 1905 1065
Art. 6.
Il SoTrìntendente della Commissione ha facoltà d'invitare
qualsiasi Accademico^ per fornire aiuti od informazioni utili al-
l'andamento dell'amministrazione, e qualsiasi impiegato dell'Ac-
cademia per rendere conto del suo ufficio.
Art. 7.
L'Accademia non deve custodire valori in danaro. Le sue en-
trate sono versate quotidianamente in un pubblico Banco. Il So-
vrintendente della Commissione firma gli ordini di pagamento
prima che siano sottoposti alla firma del Presidente dell'Accade-
mia, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che si riferiscono
all'Amministrazione.
Art. 8.
D-Bagioniere dell'Accademia prepara i bilanci annui, che ven-
gono redatti nella Commissione amministrativa e sottoposti alla
approvazione del Consiglio.
Art. 9.
La Commissione per mezizo del suo Sovrintendente, riferisce
al Consiglio accademico tutto ciò che eccede i limiti dell'ordinaria
amministrazione, e riceve da esso gl'incarichi e le facoltà neces-
sarie per casi speciali.
CAPO Vili.
DBLLB ELEZIONI.
a) Dd Presidente.
Art. 1.
Allorquando il Vice-Presidente dell'Accademia è promosso
per il turno di classe alla Presidenza, il Consiglio accademico si
aduna per le elezioni del nuovQ VicePresidente, che dev'essere un
Consigliere della classe a cui spetta il turno.
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1066 LEGGI È BECBEtl DEL SEGNO d'iTALIA - l90à
Art. 2.
La elezione del Vice-Presidente si fa dal Consiglio Accademico^
con deporre nelle mani del Presidente una scheda firmata che
contiene tre nomi. I nomi che riportano maggiori voti sono pre-
sentati all'Assemblea generale; la quale elegge con ischeda senza
firma recante un solo nome dei tre candidati.
Art. 3.
Tanto]]nella votazione del Consiglio^ quanto in quella dell'As-
semblea generale, in caso di ballottaggio, il Presidente dell'Acca-
demia può usare di doppio voto.
b) Degli Accademici di merito.
Art. 4.
L'elezione degli Accademici di merito si fa in prima luogo
dalla rispettiva classe, in cui. è vacante il seggio, presieduta dal ri-
spettivo membro di Presidenza, avvertendo che il numero degli
adunati sia di due terzi della classe, non tenuto conto degli assenti
da Boma e degli impediti da forza maggiore.
Art. 6.
Ogni Accademico ha diritto di proporre uno o più nomi per la
elezione con scheda firmata. Prima di procedere alla votazione, si
propongono coloro che furono approvati, ma non eletti, nelle ul-
time elezioni. L'Accademico, che propone un candidato, deve gua-
rentire che questi sia un artista di valore generalmente noto; e
se si tratta di un candidato a corrispondente, ch'egli sia già Socio
della primaria Accademia della sua nazioìie.
Il Presidente della classci aperte le schede, comunica i nomi
in esse contenuti, affinchè, assunte le debite informazioni sui re-
quisiti morali ed artistici, si proceda alla seconda convocazione.
In questa successiva seduta la Classe, a scrutinio segreto, decide
prima sul titolo dei requisiti, e poi sulla nomina a Candidato, a
maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, si rimette
la decisione ad altra adunanza della Olaaae.
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tEÒGl E DECRETI DEL HEGNO d'iTALIA - 1906 1067
E' in facoltà^della^Glasse^ il tenere doppia seduta nello stesso
giorno, ove per notizie positive, da esprimersi con votazione,' sia
considerata, superflua la seconda convocazione.
Art. 6.
La candidatura è partecipata al Consiglio Accademico, il
quale fa relezione a scrutinio segreto sulla proposta della classe.
Art. 7.
L'Assemblea dei soli Accademici di merito, riceve dalla Presi-
denza la partecipazione della elezione dei candidati fatta dal Con-
siglio, e li elegge definitivamente a nuovi Accademici, per mezzo
di scrutinio segreto.
Art. 8.
Il diploma di Accademico di merito residente si conferisce nel
giorno del possesso, dopo il giuramento (v. Capo XI, art. 1).
e) Del Segretario dd Consiglio e deW Accademia.
Art. 9.
L'elezione del Segretario del Consiglio viene fatta come^ quella
del Vice-Presidente. L'elezione del Segretario dell'Accademia è
preparata dal Consiglio.
Art. 10.
Il Consiglio, per l'elezione del Segretario dell'Accademia, pro-
cede alla formazione di una terna per mezzo di scheda firmata, e
presenta la terna all'Assemblea generale, che elegge da essa il Se-
gretario con ischeda non firmata.
d) Degli Accademici d^onore. ^ ;
Art. 11.
Ogni Accademico di merito può presentare alla Presidenza
uno o più nomi di scienziati, o letterati 'o di jiersone benemerite
delle arti, perchè siano eletti Accademici d'onore. La proposta di
ciascun nome deve essere accettata con firma da altri due Acoade-
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1068 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALL\ - 1905
mici, e viene quindi sottoposta al Consiglio, che, approvandola con
scratinio segreto, la trasmette all'Assemblea generale la^quale de-
cìde con identica votazione.
Art, 12.
E' in facoltà del Consiglio l'elezione definitiva di Accademici
d'onore, quando le circostanze richieggano minore impiego di
tempo, salva sempre la partecipazione all'Assemblea generale
Il Presidente dell'Accademia conferisce il diploma di Accade-
mico d'onore.
CAPO IX.
DEI GIXJDIZII, DEI CONCOKSI E DEGLI ALUNNI
Art. 1.
L'Accademia dà giudizi e formula perizie di cose d'arte sol-
tanto per incarico di pubbliche autorità e di Enti morali, non per
conto di privati.
Art. 2.
I giudizi dell'Accademia nei Concorsi artistici sono emessi
dalla rispettiva Classe e in ordine alle disposizioni testamentarie,
con i relativi diritti ed obblighi in esse determinati. Il Presidente
della Classe partecipa all'Assemblea generale il giudizio emesso,
accompagnato da una relazione.
Art. 3.
I giudizii dell'Accademia nei Concorsi artistici sono inappcl*
labili.
Art. 4.
Le discussioni che hanno luogo nella sede del giudizio, e il
numero e la provenienza dei singoli voti debbono essere mantenuti
nella massima segretezza, anche dopo il conferimento del premio.
Art. 5.
I Exigolamenti dei Concorsi vengono compilati o modificati
dal Consiglio, sempre in ordine alle disposizioni testamentarie ed
fUe forme di legge.
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lAGOI B DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1069
Art. 6.
Le opere dei concorrenti vengono esposte al pubblico a cura
deirAccademia. Per ciò che spetta ai doveri e ai diritti dei concor-
renti si osserveranno esclusivamente i regolamenti e i programmi
di ciascun Concorso.
Art. 7.
Iie Commissioni straordinarie, per qualunque esame, perizia
o giudizio, sono nominate dal Presidente dell'Accademia.
Art. 8.
Ogni Accademico ha facoltà di proporre, in casi di dubbi d'in-
dole artistica e prof essionale, alla respetti va Classe, di formulare un
voto.
Art. 9.
I giovani allievi degli Accademici di merito delle tre Classi
possono essere ammessi per titoli al grado di al«n»f dell'Accademia,
e saranno disciplinati da norme speciali.
CAPO X.
DELLE ADUNANZE AOOADEMIOHE.
Art. 1.
Le adunanze generali della Accademia sono di due specie:
cioè dei soli Accademici di merito residenti, per trattare aftari in-
terni ed elezioni di cariche, di tutti gli Accademici, quando si
tratta dì possessi di nuovi ascritti e di cose d'arte.
Art. 2.
Per qualunque adunanza generale l'ordino del giorno viene
formulato dal Segretario, d'intesa col Presidente; ed in esso non
può iscriversi alcun argomento che non sia stato già esaminato d ^l
Consiglio accademico.
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1070 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Art. 8.
L'adunanza generale è in numero legale quando intervengono
dodici Accademici, compreso il Presidente, tenendosi conto del-
Tassente che partecipa la causa della sua assenza.
Art. 4.
Il voto è sempre personale, né alcun Accademico può farsi
rappresentare, né inviate il voto in iscritto.
Art. 6.
Le deliberazioni si prendono per voto di maggioranza assoluta.
8e trattasi di elezioni, in caso di ballottaggio, il Presidente ha dop-
pio voto.
Art. 6.
Le proposte d'importanza artistica debbono essere presentate
in iscritto alla Presidenza, la quale decide sull'ordine e sul tempo
lu cui saranno discusse.
Art. 7.
E' vietato di approvare o di riprovare qualunque proposta
por mezzo di acclamazione; ed anche di eleggere o confermare al
cuna carica accademica in tal modo, salvo il caso che si tratti del
Prìncipe perpetuo.
Art. 8.
Le adunanze dell' Accademia sono mensili, eccettuato il periodo
dal 30 giugno al 13 novembre, nel quale esse non hanno luogo.
Tuttavia la Presidenza ha facoltà d'intimarle anche in questo pe-
riodo, come in qualunque altro tempo, per motivo di provata op-
portunità.
s
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USOai E DECBSTI DEL BEONO D^ITALIA - 1905 1071
CAPO XI.
DISPOSIZIONI OBNEBALI.
Art. 1.
Ogni Accademico nel prendere possesso del suo grado sia di
merito^ sia di onore, pronuncia innanzi alla Presidenza la formola
seguente: » Io K. N. prometto alla Beale Accademia Eomana di
i Belle Arti di 8. Luca di adoperarmi a vantaggio dell'arte, di eoo-
i perare all'utilità ed alla gloria dell'Accademia e di osservarne gli
4 Statuti ».
Art. 2.
Agli Accademici estinti sono resi gli onori dalla Presidenza e
dai colleghi. Nell'Assemblea generale un Accademico, o il Segre-
tario, ne ricorda i meriti artistici e civili.
Art. 3.
L'apposizione di qualunque memoria, il collocamento di
qualsiasi oggetto d'arte, l'esecuzione di qualsiasi lavoro tanto
nella Chiesa di S. Luca, quanto nel sotterraneo di 8. Martina, e
nelle aule e Gallerie Accademiche non può assolutamente farsi senza
decreto della Presidenza.
Art. 4.
Qualunque atto contrario alle disposizioni dei presenti Sta-
tuti è nullo,
DISPOSIZIONI TEANSITOBIB.
Art. 1.
I diritti acquisiti e le funzioni in corso degli Accademici, se-
condo gli Statuti del 1889, rimangono in vigore fino alla cessazione
del relativo ufllcio.
Art. 2.
Entro un anno dalla data del Begio Decreto, che approva i
presenti Statuti, sarà ordinata l'Accademia nel modo i|i essi pre-
«?ntl;o,
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ì
1072 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Art. 3.
L'Archivio e la Biblioteca delir Accademia saranno consegnati
al Segretario della medesima, quando ne saranno compiuti i nuovi
inveutarii.
Art. 4.
T quadri, le statue, 1 mobili, le suppellettili dell' Accademia
fiaranuo consegnati agli impiegati responsabili destinati dalla
Commissione amministrativa, quando ne sarà compiuto il nuovo
inventario.
Art. 5.
Per effetto della esperienza acquistata nel corso del governo
dell'Accademia, si reputa utile alla medesima il tener conto di
proposte che possono modificare le presenti disposizioni, e che
a tal Une possono essere presentate dagli Accademici Consiglieri
nelle rispettive adunanze,
V. d'Ordine di S. M.
Oblanpo,
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LJSOOI E DXCBETl DEL REGNO d'iTALIA - 1906 1073
N. 150. A N. ISO.
Rseio Dkcbbto riguardante il ntwvo modello di conto gith
diziàle che debbono presentare i eonsegnatari di mch
gaazini e depositi di materiali della regia marina.
% aprile 1905.
(PudMlMlo nMa €huxHia UffhiàU M Segno il 4 maggio 1906, h. 106)
VITTORIO £MàNU£L£ m
FER ORA2IA DI DIO E PER YOLONTX DELLA NAZIONE
BS D'ITALIA
Tata la legge 17 febbràio 1884, n. 2016 (serie 3*), ed
il regolamento per la saa applicazione, approvato con regio
decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 8^);
Visto il regio decreto 20 giugno 1895, n. 43*1, che ap-
prova il regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori;
Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, ed il regio de-
creto 23 dicembre 1897, n, 532, per l'appUpazione di detta
legge;
Visto il regio decreto 25 maggio 1899, n. 190;
Visto il regio decreto 14 gennaio 1900, n. 28, relativo
&i conti giudiziali dei magazzini e depositi della regia ma-
rina;
Visto il regio decreto 26 maggio 1904, n. 228, col quale
ò stato istituito il registro analitico riassuntivo per tenere
in evidenza la consistenza e le variazioni dei materiali e
merci dei magazzini e depositi della regia marina;
Sentito il parere della corte dei conti-;
SuUa proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per la marina di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
68 — V«. IL - 1906.
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1074 LBOOI X DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1005
Art. 1.
I conti giudiziali che debbono presentare i consegnatari
di magazzini e depositi di materiali delia regia marina» sono
compilati secondo l'unito modello, a cominciare dall'eserci-
zio finanziario 1904-905.
Costituiscono documenti giustificativi dei conti giudiziali
i registri analitici riassuntivi, mod. A, prescritti dal citato
regio decreto 26 maggio 1904, n. 228, corredati dagli or-
dini di carico e scarico, che a norma del regio decreto
25 maggio 1899, n. 190, sono trasmessi trimestralmente alla
corte dei conti.
A piedi del conto giudiziale di ciascun magazzino, il capo
deir ufficio di ecobomato dichiara, in nome proprio e per
delegazione della ragioneria dell'amministrazione centrale,
la conformità delle introduzioni e degli esiti dei materiali
quali risultano dai registri analitico-riassuntivi, mod. A, coi
dati inscritti ne^ registri dejlle direzioni e sotto direzioni.
Art.. 2.
II modello dì conto giudiziale fst^rbìUto con il regio de-
creto 14 gennaio 1900, è abolito, a principiare idaU'eser
pizio flnafLziario 1904-905.
: Art. 3.
11 citato regolaqiento 20 giugno 1895, s'intende modifi-
cato in conformità delle disposizioni del presente decreto.
Ordiniamo che ilf presente decl^to, munito del sigillo dello
Stato, sìa inserto nella raccolta ufiiciale delle leggi e dei decret:
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oshefvarto p
di farlo osservare.
Bato a Reina, addi 2 aprile 1905.
/ni " VITTORIO EMANUELE .
lUaisiyaìo mila CorU M dotUi adiU 28 aprile 1905
iuta, 22. Ani del Governo a f. 46. F. MBorrn. . '
imio del aigillo. V. D GuardaidgiUi C. FlNOCpHIARO-APRlLE.
r C. MlRABEII.0.
Oarcano.
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LEOai £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1076
Modello 0
REGIA MARINA
JDipartimeiito di (1)
(2)
CONTO GIUDIZIALE
del contabile del ma^azsdno (8) ^.
dal al
(1) Spesna o Napoli o Venana o Taranto.
(S) Dimioiie o Sotto Dimione.
(3) IMrasiooale o oonrani regie navi o deposito.
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1076
LBOOT 11 DBCEETT DBL SEGNO d'iTALIA •
. 1906
Debito
Aumenti nel trimestre
Totale
del debito
e degli
aumenti
al
r luglio
!•
2*
3°
4o
lì cantabile sottoscritto dichiara che il suo carico al 1^ luglio 190. .. gli aumenti e le di-
mlnuzloDi «Trenute nel corso dell*esercizio ^ iX comguei^t^ caiM3Q.al.60^ugno^ 190.. sono
i^elk precise quantità e Talori risultanti dai registri analitici modello A d^ quattro^ trimestri
i>elatifì al detto esercizio e nel loro complesso riportati nel presente conto.
addi
190 —
IL CONTABILE
Dichiwo, anche per delegazione della ragionerìa del Ministero della marina, la confor-
mità delle introduzioni e degfli esiti del materiale quali risultano dai suddetti registri anali-
tici modello A coi dati inscrìtti nei registri della (1).
IL CAPO DBLL*UPFICIO DBLL*BC0N0MATO
(!} Direzione Sotto-Direzione.
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LEGGI £ DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905
1077
DiminìizioDi nel trìmestra
20
Totale
delle
diminmioiii
Rimanenza
allachivBura
dell*eaercizio
Visio: IL DIRETTORE
j r
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1078 LEoai E DicmiTT del regno d'italia - 1905
N. i81. Jk N. IM.
Riaio Dborbto e?ie dichiara zane mcUariche porzioni
di territorio della promncia di Messina.
26 marzo 1905.
{PvAblkiato nella QaMMtm UflldaU M Répto il 5 maggio 1905, n. 106)
VITTORIO EMANUELE m
PER QRilZLL DI DIO E PKR VOLONTÀ DELLA NAZIONB
BS D'ITALIA
Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902,
n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento appro-
vato con regio decreto 30 marzo 1902, n. Ili, che con-
tengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il rapporto col quale il prefetto di Messina ha
inviato le proposte di quel medico provinciale per la desi-
gnazione di altre zone malariche in quella provincia;
Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle
anzidette proposte ;
Udito il consiglio superiore di sanità;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
gli afiari esteri. Nostro ministro ad interim per gli affari
deir interno, e per la presidenza del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge
e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di
Messina distinte come risulta dall'elenco che segue, facente
parte integrante del presente decreto che sarà vidimato, d'or-
dine Nostro, dal ministro proponente.
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LKGGI £ DECBETI BEL REGNO o'iTALIA - 190Ò 1079
A cnra del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli
affici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, af-
fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà pror-
yeduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei
fondi compresi sielle zone stesse, con riferimento ai dati
censnarL
Ordiniamo che il presente decreto, munito del 8igl]^o dello
Stato, sia inserto neUa raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Ragno d'Italia, mandando a chi\mque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 26 marzo 1905.
VITTORIO EMANUELE.
Sifktrato alUk OorU dm eofiM addi 29 apHU 1006.
%. n. Ata del Qwiémo a f. 47 P. Mbuttl
hmgo da SigUlQ. T. U GuardMigiUi RONCHETTI
TlTTONI.
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1080 LEOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
ELENCO DI ZONE MALARICHE
tsistenti in provinola di Messina, coli' indicazione dei risiiettivi
confini territoriali
L — Comune di Alcara li Fusi.
Vi sono due zone malariche.
La prima zona (a destra del torrente Rosmarino) ha per
limiti :
la mulattiera Sant'Agata-AIcara^ dalla sponda destra
del torrente Rosmarino alla parte superiore dell'abitato di
Alcara;
la mulattiera AIcara-Sant'Antonino-AcqHachiusa, dalla
parte superiore dell'abitato di Alcara al burroncello Viddi-
cano;
il burroncello Viddicano dalla mulattiera Alcara-Sant'An-
tonino-Acquachiusa al burrone Sant'Anania;
il burrone Sant'Anania, dalla confluenza col burron-
cello Viddicano al torrente Rosmarino;
la sponda destra del torrtnte Rosmarino, dalla con-
fluenza col burrone Sant'Anania alla mulattiera Sant'Agata-
Alcara, punto di partenza.
Nella zona resta compreso tutto l'abitato di Alcara.
La seconda zona (a sinistra del torrente Rosmarino) ha
per confini:
il limite territoriale Militello-Alcara, per metri seicento,
a partire dalla sponda sinistra del torrente Rosmarino;
la sponda sinistra del torrente Rosmarino, dal limite
territoriale Militello-Alcara al ponte Gatto;
la mulattiera San Paolo, per metri seicento, a partire
dal ponte Gatto;
una linea virtuale congiungente gli estremi della prima
e terza linea di confine sopradescritte.
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LEGGI E DECRETI DEL REOKO D'iTALIA - 1905 1081
2. — Comune di Brolo.
Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:
il limite territoriale Naso-Brolo, dalla spiaggia alla via
provinciale ;
la strada provinciale, dal limite territoriale Naso-Brolo
alla sponda sinistra del torrente di Brolo ;
la sponda sinistra del torrente di Brolo, dalla via pro-
vinciale alla mulattiera che va al torrente Jannello;
la mulattiera anzidetta, dal torrente di Brolo alla sponda
sinistra del torrente Jannello;
la sponda sinistra del torrente Jannello, dalla via mu-
lattiera suddetta alla strada provinciale;
la strada provinciale, dalla sponda destra del torrente
Jannello alla sinistra del torrente S. Angelo;
la sponda sinistra del torrente S. Angelo, dalla via pro-
linciale alla spiaggia;
e da ultimo questa, dalla sponda sinistra del torrente
S. Angelo al limite territoriale Naso-Brolo.
Nella zona resta compreso tutto Tabitato del comune di
Brolo,
3; — Comune di Caprileone
Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono :
il limite territoriale S. Marco-Caprileone, dalla sponda
sinistra del torrente ZappuUa alla via mulattiera detta di
S. Giovanni o Barbuzza;
la mulattiera Barbuzza o S. Giovanni, dalla via pro-
vinciale alla via mulattiera Rocca-Caprileone ;
la mulattiera Rocca-Caprileone, dalla via jS. Giovanni
alla via mulattiera Rocca-Mirto ;
la mulattiera RoccA-Mirto, dalla via Rocca-Caprileone
al limite territoriale Caprileone-Mirto ;
il limite territoriale Caprijeone Mirto, dalla via mulat-
tiera Ròcca-Mirto ^lla sponda sinistra del torrente Zap-
pulla;
la sponda sinistra del torrente ZappuUa, dal limite ter-
ritoriale Caprileone-Mirto al limite territoriale Caprileone-
S. Marco.
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1082 LEGGI E DKCV.LVl Dr-.L KKGNC) l/lTALIA - 1905
4, — Comune di Caronia.
L' intero territorio del comune, nei suoi attuali confini,
costituisce zona malarica, eccettuatane una porzione che ha
i seguenti confini :
Il limite territoriale Caronia-Troina, da Trefinaidi sino
aUa via mulattiera che dal territorio di Troina scende al
torrente S. Barbara;
la mulattiera anzidetta, dal limite territoriale Caronia-
Troina al torrente S. Barbara;
il torrente S. Barbara, dalla via mulattiera anzidetta
al burrone Grassetto;
il burrone Grassetto, dal torrente S. Barbara alla mu-
lattiera che da Grassetto va alla Croce d'Anaci ;
la mulattiera anzidetta dal burrone Grassetto alla Croce
d'Anaci ;
la mulattiera che dalla Croce d'Anaci va al Pizzo Pe-
trudelle, dalla Croce . d'Anaci al torrente Rubino;
il torrente Rubino, dalla mulattiera anzidetta sino al-
l'altra mulattiera proveniente dalla contrada Sambuco ;
la mulattiera Sambuco-Monte Pomiere, dal torrente Ru-
bino sino al limite territoriale Caronia-Capizzi in prossi-
mità del Monte Pomiere ;
il limite territoriale Capizzi-Caronia, dalla via mulat-
tiera Monte Pomiere-Sambuco,. sino al limite territoriale
Caronia-Troina, in corrispondenza delle Trefinaidi,
5- — Comune di Mirto.
Vi è una sola zona malarica i cui confini sono :
il limite territoriale Caprileone-Mirto, per metri cin-
quecento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Zap-
puUa; . .
la sponda sinistra del torrente ZappuUa, dal limite
territoriale Mirto -Caprileone alla confluenza col torrente
Galali ;
la sponda sinistra del borrente Galati, dalla confluenza
col torrente Zappulla al limite territoriale Mirto-Frazzanò ;
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LEGGI E DECRKTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1083
il timite territoriale Mirto-Frazzanò, per metri cinque-
cento, a partire dalla sponda sinistra del torrente Galati ;
una linea virtuale congiungente gli estremi della prima
e quarta linea di confine anzidescritti.
6. — Comune di Motta d'Affermo.
Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono :
il limite territoriale Motta-Reitano, dalla spiaggia alla
strada provinciale;
la strada provinciale, dal limite territoriale Reitano-
Motta alla via mulattiera che da Torremuzza, passando per
Bellomo e Piana, va a Motta;
la mulattiera anzidetta, dalla strada provinciale al bur-
rone Piana o S. Catavado ;
il burrone Piana o S. Catavado, dalla via mulattiera
anzidetta alla strada provinciale ;
la strada provinciale dal burrone Piana o S. Catavado
al limite territoriale Motta-Tusa;
il limite territoriale Motta-Tusa, dalla via provinciale
alla spiaggia;
la spiaggia, tra i limiti territoriali Motta-Tusa e Mot-
ta-Reitano ;
Nella zona resta compreso tutto T abitato di Torre-
muzza.
7- — Comune di Naso.
Vi sono tre zone malariche.
La prima zona ha per limiti:
il limite territoriale Naso-Brolo, dalla spiaggia al limite
territoriale Naso-Ficazza;
il limite territoriale Naso-Ficazza, dal limite territo-
riale Naso-Brolo alla sponda destra del torrente di Naso;
la sponda destra del torrente di Naso, dal limite ter-
ritoriale Naso Ficazza alla strada provinciale ;
la strada provinciale, dalla sponda destra del torrente
di Naso alla Torre di San Carro;
la spiaggia dalla Torre di San Carro al limite terri-
toriale Naso-Brolo,
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1084 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
La seconda zona è delimitata:
dalla strada mulattiera Capo Orlando-San Gregorio, i
partire dall'abitato del villaggio Capo Orlando fino alla yi£
provinciale ;
dalla strada provinciale, cominciando dailla mulattieri
anzidetta fino alla sponda destra del torrente Zappulla;
dalla sponda destra del torrente Zappulla partendo dalli
via provinciale fino alla spiaggia;
daUa spiaggia, a partire dalla sponda destra del tor-
rente 2^ppulla fino all'abitato del villaggio Capo Orlando
in corrispondenza dell'intersezione della via rotabile Cap<
Orlando-Naso coll'antica via RealQ , attraversante la Piani
di Naso.
La terza zona ha per. confini :
la strada provinciale per metri cinquecento, a partirf
dalla spalla destra del ponte sul torrente Zappulla;
la sponda destra del torrente Zappulla, dalla via pro-
vinciale al limite territoriale Naso-Casteir Umberto;
il limite territoriale Naso Gastell'Umberto, per metri cin
quocento, a partire dalla sponda destra del torrente Zap-
pulla;
una linea virtuale congiungente gli estremi della primi
e terza linea sopradescritte.
8. — Comune di Pettineo.
Vi è una sola zona malarica, i cui confini sono:
il limite territoriale TusarPettineo, dalla sponda destre
del torrente di Tusa alla via rotabile di Pettineo ;
la rotabile di Pettineo, dal limite territoriale Tu»a-Pet
tìneo a Pettineo ;
la mulattiera Pettìneo-San Giovanni, da Pettineo al bur
rone San Giovanni; '
il burrone San Giovanni, dalla via mulattiera anzidetti
alla spontia destra del torrente di Tusa; ^
la sponda destra del torrente di Tusa, dalla confluenze
col burrone Sah Giovanni al limite territoriale Tusa-Pettineo
Nella zona rimane compreso tutto l'abitato di Pettinec
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LEGGI E DECRETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905 1085
9. — Comune di Piraino.
Vi sono tre zone malariche.
La prima zona ha per limiti ;
la sponda sinistra del torrente Zappardino dalla spiag-
gia alla strada provinciale;
la strada provinciale, dalla sponda sinistra del torrente
Zappardino al Capo dì Piraino, in corrispondenza della Torre
dei Ciavoli;
la spiaggia dal Capo Piraino in corrispondenza della
Torre dei Ciavoli alla sponda sinistra del torrente Zap-
pardino.
La seconda zona ha per confini:
la strada provinciale, dal capo di Piraino, in corri-
spondenza della Torre dei Ciavoli, àUa sponda destra del
torrente Sant'Angelo;
la sponda destra del torrente Sant'Angelo, dalla via
provinciale alla spiaggia;
la spiaggia, dalla sponda destra del torrente Sant'An-
gelo al Capo di Piraino, in co'rri'spondehza della Torre dei
Ciavoli
La terza zona ha per confini:
la via rotabile di Sant'Angelo, dalla via provinciale al
limite territoriale Sant'Angelo-Piraino;* '
il limite territoriale Sant'Angelo-Piraìiio, dalla Ma ro«
tabile di Sant'Angelo, alla sponda destra del telante S. Angelo.
la sponda destra ^ del torrente Sairt' Angelo, dal limite
territoriflJe Sant'Angelo-Piraino alla strada proyinciale;
la strada provinciale dalla sponda destra del torrente
anzidetto aUa via rotabile di Sant'Angelo.
10. — Comnne di San Fratello.
Vi è ima sola zona malarica, i suoi '-confini sono:
la sponda sinìAtra del torrente Inganno, dalla spiag-
pà al viottolo Sant'Anna-Presamurata;
il viottolo Sant'AnnsrPresamurata dalla sponda sinistra
lei torrente Inganiio alla strada provincide Sant'Agata-
San Fratello;
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1086 l.VCiGJ V TìKCRKTI DEL BF.OXO d'iTALIA - 1905
la strada provinciale Sant'Agata-San Fratello, dal viot
tolo Sant'Anna-Presamurata, alla vìa mulattiera detta Te
desca che da Acquedolci va a San Fratello;
la mulattiera detta Tedesca, dalla via provinciale, S. Fra
tello-Sant' Agata, alla via mulattiera Acquedolci-Castellaro-
San Fratello;
una linea virtuale, congiungente l' intersezione della mu
lattiera Tedesca con la mulattiera Acquedolci- Castellaro (
r intersesdone dell' altra mulattiera Scorcianebbia col bur-
roncello Sugherita;
la mulattiera Scorcianebbia, dal burroncello Sugherita
all'altra mulattiera dividente la contrada Terreforti dalh
contrada Mascarino;
la mulattiera anzidetta, dalla via Scorcianebbia alh
sponda destra del torrente Furiano;
la sponda destra del torrente Furiano, dalla mulattiera
dividente la contrada Terreforti dalla contrada Mascarin<
alla apiag^a;
qùeitta dalla, sponda destra ^ del torrente Furiano alb
sinistra del torrente Inganno.
11. — Comune di San Marco d'Alunzio..
Vi è una,. sola zQna malarica i cui confini sono:
la sponda sinifi|tra dei torrente ZappuUa, dalla spiaggia
al limite territori£^9 «San iMarco-GaprìIeone ;
il. limite territoriale San Marco Capirileone, dalla sponda
sinistra del torrente Zappulla alla via provinciale;
la strada provinciale, dal limite territoriale San Marco-
Caprileone alla sponda destra del torrente Rosmarino;
la sponda destra del tojrrente Rosmarino, dalla via pro-
vinciale alla spiaggia e questa dalla sponda destra del tor-
rente Rosmarino alla sinistra del torrente Zappulla.
12. — Comune dì Sant'Agata di AfiliteUo. .
Vi è una sola zopsa m<darioai, i cui limiti sono:
la sponda sinistra del torrente Rosmarino,^ dalla spiag-
gia dUa via provinciale;
la strada proìdncisde, dal torrente Rosmarino al bur-
rone Posta;
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LEGGI E DECRETI DEL HEONO d'iTALIA - 1905 1087
questo burrone Posta, dalla via provinciale alla via mu-
lattiera che va alla contrada Telegrafo;
la mulattiera deUa contrada Telegrafo, dal burrone Po-
sta al burrone Carra in corrispondenza della contrada Te-
legrafo;
il burrone Carra, dalla via mulattiera anzidetta alFal-
tra vìa mulattiera detta di Oaglio;
la mulattiera detta di Gaglio, dal burrone Oarra sino
al crocevia detto di Gaglio ;
la mulattiera detta di San Giovanni dal crocevia di Ga*
^o al burrone Minuto nella contrada San Giovanni;
questo burrone, dalla via mulattiera Gaglio-San Gio-
vanni alla sponda destra' del torrente Inganno ;
la sponda destra del torrente Ingaiino, dalla confluenza
col burrone Minuto alla spiaggia;
questa^ dalla spondft destra d^l torrente Inganno alla
sinistra del Rosmarino.
13. — Comune di^ Tusa. ^
Vi è una sola zona, ina^rica, i pui confini sono:
il limite territoriale TusaMotta d'Affermo, dalla spiag;
già alla strada provinciale Messina- Palermo:
la strada' provinciale anzidettft, dal limite territoriale
Motta-Tusa alla strada rotabile di Pettineo; .
la strada rotabile di'Pettineo,; dalla strad^a provinciale
al limite territoriale Tus^r-Pettineo;
il limite territoriale Tusa-Pettineo, dalla via rotabile
di Pettineo alla sponda sinistra del toji^rente di Tusa;
la sponda sinistra del torrente di Tusa, dal limite ter-
ritoriale Tusa-Pettineo alla confluenza col burrone San Pan-
taleo segnante Taltro limite territoriale Tusa-ÌPettìneoj
il burrone San Pantaleo^ segnante il limite territoriale
Tusa-Pettineo, sino alla yia mulattiera che passando da Oa*
mone e Sampolito, va a JTusa; V
la mulattiera anzidetta, dal burrone Sé^u Pantaleo alla
strada rotabile di tusa;
la rotabile di Tusa^ dalla v^a mulattiera proveniente
da Sampolito e Camene alla strada provinciale;
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1088 I^aGI E DECEBTI DEL RKONO D*ITALIA - 1905
la strada provinciale, dalla vìa rotabile di Tusa alla
sponda destra del torr0ii;te San Biagio;
la sponda destra del torrente San Biagio dalla via pro-
vinciale alla spiaggia; e da uttinio questa dalla spenda de-
stra del torrente San Biagio al limite territoriale Tusa-
Motta d'Affermo.
14. — Comuni di Cesarò e San Teodoro.
Vi è una sola zona malarica costituita da porzioni con-
tigue del territorio di ciascuno dei detti due comuni, e cir-
coscritta:
a) pel comune di Cesarò:
dal Kmite territoriale Troina-Cesarò, a partire dalla via
mulattiera di Bottiglierfa flEno alla spónda sinistra del fiume
di Troina ; *
dalla sponda sinistra del flume^di Troina, a partire dal
limite territoriale Cesarò-Troina fino alla confluenza del
fiume di Brente.
dalla sponda destra del fiume Brente a partire dalla
confluenza del àume di Troina flno alla confluenza col fiume
Semantile;
dalla sponda dedtra del fiume Semantile cominciando
dalla confluenza col fiume di Brente 'flìio al limite territo-
riide Cesarò-Broùte. »
dal lìmite territoriale Cesarò-BroAte per metri sette-
cento (m. 700) a partire dalla s^^onda destra del Seman-
tile; . . '
da una liilea virtuale passante a melri settecento a
mónte della sponda destra del Semantile e parallelamente
alla sponda medesima, h partire dal limite territoriale Ce-
sarò-Bronte fino alla via mulattiera detta del Nadore;
ddlla mulattiera del Nadóré a partire dallo i^contro
con la linea virtuale anzi descrltjba fino all'altra mulattiera
che va alla . casa cantoniera Malamogliera ; .
dalla via ùazionale cominciando dalla^ cantoniera Ma-
lamogliera fino alla via mulattiera detta di Bol^glieria;
dalla mulattiera di Bottiglieria cominciando dalla via
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LEGGI E DECRETI DEL HEGXO d'iTALIA - 1905 1089
nazionale fino al confine territoriale Cesarò-Troina in cor-
rispondenza della contrada Bottiglieria.
h) pel comune di S. Teodoro :
a levante : dal limite territoriale Cesarò-S. Teodoro, a
partire dalla sponda sinistra del fiume di Troina fino alla
strada nazionale;
a mezzogiorno : dal tratto di sponda sinistra del fiume
di Troina compresa fra i due limiti territoriali di est ed
ovest dei comuni di Cesarò e S. Teodoro ;
a ponente : d^J limite territoriale Cesarò-S. Teodoro^
compreso fra la sponda sinistra del fiume di Troina e la
strada nazionale;
^ settentrione : dal tratto di strada nazionale compresa
fra i limiti territoriali di ponente e levante dei comuni di
Cesarò e S. Teodoro.
15. — Comune di Santa Bomei^ca Vitto^a.
La zona malarica ha per confini :
il limite territoriale Roccella-Valdemone- Santa Dome-
nica dalla via mulattiera RoccellaContrada Torrazza-Santa
Domenica alla sponda sinistra del fiume Alcantara;
la sponda sinistra del fiume Alcantara dal limite ter-
ritoriale RoccellarSanjta Domenicct al limita territoriale Santa
Domenica-Randazzo ; ,
il limite territoriale Santa Domenica-Randazzo dalla
sponda sinistra del fiume Alcantara al burrone Secco ;
il burrone Secco dal limite territoriale Santa Dome-
nica-Randazzo alla via mulattiera Santa Domenica-Ter-
razza;
la mulattiera Santa Domenica-Terrazza dal burrone
Secco al lìmite territoriale Santa Domenica-Roccella.
16." — Comune di Spadafora S. Martino.
La zona malarica ha per confini :
il torrente Spadafora o Cocuzzaro, segnante il limite
territoriale Spadafora* Venetico, dalla Spiaggia alla strada
provinciale.
d9 — VoL. II. - 1905.
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1090 LEGGI K nKCIlTCTI DEL REGNO d'iT.ÌLIA - 1905
la strada proviiioìale, dal torrente Spadafora o Cocuz-
zaro al torrente Fondaeonuovo, segnalate il limite territo-
riale Spadafora-Rometta.
il torrente Fondaconuovo» dalla strada provinciale alla
Spiaggia;
la Spiaggia, dal torrente Fondaconuovo al torrente Co-
N. B. — Nella zona sopradesoritta è compreso tntto
l'abitato di Spadafora.
17. — Comune dì Venetico.
La zona malarica ha per confini:
il (torrente Siena OiPalmara, segnante il limite torri-
torialeipVenetieo-Yaldina dalla spiaggia a^a via provin-
ciale;
la strada provinciale, dal torrente Siena o Palmara al
torrente Cocuzzaro o Spadafora, segnante il limite terri-
toriale Spadafora-Venetino.
il torrente Co<;uzzaro e Spadafdra, dalla strada pro-
vinciale'alla spiaggia ; .'
la spia.ggia, dal torrente Cocnz2aro al torrente'^ Siena
o Palmardf. ' " ' •
N. B. — ' NiBllà "zona sopradescrittii è compr^o tntto
l'abitato delle borgate Carmine-Liddotto e Bagni.
VhtOy (Pordine di S» M.i
11 ministro deirinter oo^
TITTONL
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LEGGI £ DECBEXI DEL B£G>'0 d'iTALIA - 1903 1091
N- ÌS2. Jk N. 1S2.
Regio Dscrsto che istituisce presso il Ministero della mad-
rina un consiglio superiore della marina mercantile^
2 aprile 1905.
(P^mtu» m$Um QmMwma^Vfìl^U del ÌU^no U 3 maggio 190&, n. 104).
YmomO EMANUELE IH
PCB «BAZIA. DI MO B PKR TOLOM TÌ. DBUJl MAZIOMS
BB D'ITALIA
Visti i re^: decreti in data 18 luglio 1885, n. 3596;
6 dicembre 1889, n. 6562; 23 agosto, 1898, n. 397, sul^
rordinamento del consiglio superiore della marina mer-
cantile;
Riconoficiuta^ lai necessità di modificare la composizione
^ le attribuzioni del suindicato consigplio superiore ;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Udito il Gonsìglip dei ministri;
SaUftì proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
É istituito', presso il Ministero della marina, un consi-
glio superiore della marina mercantile.
Arti 2.
Il consiglio può esser chiamato a dare il suo parere :
1* — su tutti i disegni di leggi, di regolamenti e dì de-
creti di massima riguardanti la marina mercantile ;'
2* — sulle proposte' di m()dìfiòazioni della circoscrizione
marittima stabiKta dal codice per Ta marina mercantile ;
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1092 LEGGI E DECENTI DEL REGXO D*ITALIA - 1905
3*^ — su tutte le questioni di massima relative all'or-
dinamento amministrativo della marina mercantile;
4^ — a richiesta dei Ministeri competenti, sulle parti
controverse dei trattati di commercio e di navigazione degli
accordi internazionali che riguardino la navigazione, la pe*
sca, la industria marittima in generale e gli interessi della
gente di mare nazionale;
5® — sull'ordinamento del servizio dei porti, sulla siste-
mazione del servizio ferroviario in relazione col movimento
della navigazione, sulle proposte di istituzione di consorzi
portuari, sulla classificazione dei porti e sulle proposte di
opere marittime che devono essere eseguite di concerto
fra i Ministeri della marina e quello dei lavori pubblici;
6"" — sulle proposte di nuove tasse e diritti marittimi
principali e supplementari, sulla applicazione delle tasse e
dei diritti esistenti, sulle questioni di massima e reclami re-
lativi, sulle proposte' di nuove tariffe dì diritti consolari e
suirapplìcazione dì quelli vigenti, sulle proposte di age-
volazioni da usare, in materia di tasse e di diritti, verso
la bandiera nazionale e le bandiere straniere, sulle pro-
poste di trattamenti differenziali e sui relativi reclami;
7* — sii tutte lè proposte di léggi, di regolamenti e
di decreti relativi al trasporto per mare dei passeggeri
e degli emigranti, sulle questioni di massima riguardanti
l'emigrazione, relativamente alle attribuzioni dell'ammini-
strazione marittima e su di ogni altro argomento ohe, re-
lativamente al trasporto dei passeggeri e di emigranti,
possa interessare la marina mercantile nazionale, compreso
le questioni riguardanti il trattamento da usare verso . le
navi straniere che vengono ad esercitare tali traffici nei
porti nazionali e le agevolazioni che si concedono per di-
rigere emigranti njsizionali a prendere imbarco nei porti
stranièri;.,
8"* — sull'istituzione dei servizi marittimi postali e
commercisili, sui rapporti fra il servizio ferroviario e quello
marittimo postale sul^e questioni relative al funzionamento
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LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906 1093
dei servizi già esistenti nei rapporti dell' interesse pubblico,
su di ogni proposta di sovvenzione diretta o indiretta per
lo stabilimento di lìnee di navigazione, ed infine su di ogni
altro argomento riguardante l'espansione del commercio ma-
rittimo nazionale;
9^ — sul servizio di sanità marittima, relativamente
agli' interessi della marina mercantile, nei limiti delle at-
tribuzioni dell'amministrazione della marina, sui reclami re-
lativi al trattamento sanitario usato verso navi nazionali
in porti stranieri, sulle proposte di imposizioni di speciali
diritti, ed infine sul sistema sanitario marittimo in ge-
nerale ;
10* — sull'ordinamento della regia scuola superiore
navale, degli istituti nautici e dell' insegnamento nautico in
generale e sui relativi programmi;
11^ — sull'esercizio della pesca, per quanto riguarda
le attribuzioni dell'amministrazione della marina mercantile,
sulla ripartizione del litorale in distretti di pesca, sulle con-
cessioni ai sindacati per le società cooperative ed alle so-
cietà in generale fra i pescatori e relativi ^ regolamenti ;
fiulle: questioni relative al trattamento usato verso ì pescar
tori nazionali in acque straniere, sull'ammissione di pesca-
tori stranieri nei mari dello Stato, sulle istituzioni desti-
nate a promuovere la industria della pesca o la istruzione
dei pescatori;
12* — sulle proposte di leggi, di regolamenti, e di de-
creti relativi alla previdenza ed all'assistenza della gente
di mare, sulle proposte di fondazioni di istituti destinati a
regolare l'ofierta e la richiesta di lavoro della gente stessa,
e di società cooperative fra le persone addette al servizio
della navigazione e dei porti;
13® — sulle opportanità di addivenire alla concessione
di parti del demaliio marittimo, dei porti, delle rade o delle
spiaggie per lo stabilimento di opere di speciale importanza
per l'industria ed il' commercio marittimo nazionale, con-
cessione negata dal Ministerp della marina o da altre am-
ministrazioni dello Stato.
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1094 T-KGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
In questo caso il parere del oonsigUo superiore deve es-
sere chiesto tanto sulla domanda delle parti interessate c^
degli enti pubblici.
Art. 3*
Se consenzienti le parti ed annuente il ministro della ma^
rina potrà, anche sulla richiesta di enti piAblici/ essere
chiesto il parere del consiglio superiore sulle questioni di
carattere collettivo concementi i rapporti* fra la gente di
mare, compresi i lavoratori dei porti e gli arm^ètori, le so-
cietà di navigazione e gli esercenti di piA^lici servizi nei
porti.
Art. 4.
Il consiglio può, di sua iniziativa, proporre al ministro
della marina le riforme della legislazione, le inchieste ed i
provvedimenti che reputa utili all' incremento dell' industria
marittima nazionale ed agli interessi della gente di mare.
Art. 5.
É in facoltà del ministro della marina di chiedere 11 pa-
rere del consiglio su di ogni altra materna che non sia fra
quelle indicate nei precedenti articolile 4she abbia attinenza
«Ha marina mercantite.
Art. 6.
Il consiglio si compone di membri di diritto e di mem-
bri designati.
Il numero complessivo dei membri del consiglio è di
trenta. ,
Sono membri di diritto:
Il direttore^ generale del personale, e del servizio mili-
tare al Ministero della marina;
Il direttore generale delle costruzioni navali;
il direttore generale della marina mercantile;
IL direttore generale delle gabelle;
Il maggiore generale medico, ispettore del servizio sa*
nitario militare marittimo;
L'ispettore del corpo delle capitanerie . di portp;
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LEGGI E DECRETI DKL REGNO n'iTALlA - 1905 1005
L'ispettore generale deirindHstria e del commercio al
Ministero di agricoltura, industria e commercio;
L'ispettore superiore dei servizi marittimi al Ministero
delle poste e dei telegrafi;
Il direttore capo della divisione « affari commerciali »
al Ministero degli affari esteri;
Il capo dell'ufScio del lavoro;
Un funzionario superiore del Ministero dei lavori pub-
blici (opere idrauliche);
Un funzionario superiore del Ministero dell'istruzione
pubblica (insegnamento nautico);
Un delegato del consiglio di emigrazione;
Il direttore della regia «cucia superiore navale di
Genova;
Il direttore del registro italiano;
Un funióonario del personale deiramministrazione cen-
trale della marina (direttore . capo divisione) che avrà l'in-
carico di segrfetariodel conaiglio.
Sono membri designati:
Due scelti fra le persone più versate nelle discipline giu-
ridiche ed economiche, relative alla marina mercantile e
nella pratica della industria della navigazione;
Tre scelti fra le associazioni marittime e fra i gli ar-
matori;
Due sc^ti, a turno, fra i èomponenti le camere ' di com-
mercio ' d^le àittà m^arittime ;
Due direttori di casse degli invalidi della marina mer-
cantUe;
Un direttore di cantiere di costruzioni navali;
Un direttore di stabilimento siderurgico ;
Un rstppfesentante dei capitani marittimi;
Un rappresentante dei macchinisti navali;
Un rappresentante dei lavoratori del mare e dei porti.
Art. 7.
I membri del consiglio* sono npminati con decreto ^reiJe,
sulla proposta del ministro della marina.
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1096 LEOQI E DECRETI DEL EEOXO d'iTAUA - 1905
I membri designati durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
Essi sono nominati dal ministro della marina.
Art. 8.
Per la validità delle deliberazioni occorre che sia pre-
sente più della metà dei membri del consiglio.
Art. 9.
I lavori del consiglio saranno diretti da un presidente e
da un vice presidente da nominarsi fra i membri di esso,
con decreto reale, i quali rimangono in carica per tre anni.
Art. 10.
II consiglio si raduna in sessioni ordinarie nel maggio e
nel novembre di ogni anno.
Potrà anche essere radunato in sessioni straordinarie. La
convocazione del consiglio è fatta dal ministro della marina,
sia direttamente sìa su proposta del presidente.
Art.. IL
11 consìglio è ripartito in 4 sezioni:
1* Della navigazione in generale, dei trattati ed ac-
cordi intemazionali, delle costruzioni navali del diritto ma-
rittimo in tempo di guerra;
2* DeHa protezione della marina mercantile, delle tasse
e diritti marittimi, di tutte le questioni relative all' industria
dell'armamento;
3* Del servizio dei porti, delle concessioni del demanio
marittimo, della pesca e dei pescatori;
4* Delle istituzioni di previdenza e di assistenza per
la gente di mare, delle leggi e dei regolamenti di carat-
tere sociale.
Art. 12.
L'assegnazione dei membri del consiglio alle rispettive
sezioni sarà fatta dal presidente, il quale potrà sempre mo-
dificarla.
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LEGGI E D£CHKTI DEL EEGNO d'iTALXA - 1905 1097
Art. 13.
Ciascuna sezione procede all'esame preliminare secondo
la propria competenza, delle materie che debbono essere
sottoposte all'esame del consiglio superiore ed elegge nel
suo seno un presidente.
I presidenti delle sezioni costituiscono il comitato perma-
nente del consiglio superiore.
Art. 14.
Al comitati permanente è preposto il vice presidente del
consiglio superiore.
É membro efiettivo di diritto del comitato il direttore
generale della marina mercantile.
II segretario del consiglio superiore esercita, con diritto
di voto, le stesse funzioni presso il comitato.
Il presidente del consìglio superiore può intervenire nelle
adunanze del comitato: in tal caso ne assume la presidenza.
Art. 15.
Il comitato riassume i lavori compiuti dalle commissioni,
e designa un relatore che ha T incarico di riferire al con-
siglio superiore.
Art. 16. ;
Il comitato è convocato dal ministro della marina sia di-
rettamente, sia sulla proposta del proprio presidente e anche
del presidente del consiglio superiore.
Art 17.
Le questioni di carattere collettivo indicate nell'art. 3
sono sottoposte all'esame del comitato, nel quale, in tal caso,
però, dovranno sempre intervenire i rappresentanti delle
parti in controversia, per esporre le proprie ragioni, senza
che abbiano diritto a voto.
Qualora le parti non accettino il parere del comitato, e
ne facciano esplicita domanda, sarà chiesto il parere del
consìglio saperiore in adunanza generale.
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1098 LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905
Art. 18.
Il ministro della marina ha facoltà di chiedere il parere
del comitato sulle questioni di competenza del consiglio su-
periore, qualora questo non sia radunato.
Art. 19.
Il comitato si raduna durante gli interyalli che corrono
fra le sessioni del consiglio superiore.
Art. 20.
Le norme per il funzionamento intemo del consiglio e per Tor-
dine dei lavori saranno determinate con decreto ministeriale.
Art- 21.
Per Tesame di determinati argomenti possono essere ag-
gregati al consiglio, mediante decreto ministeriale, dei mem-
bri straordinari, i quali avranno gli stessi diritti dei membri
ordinari
Con consenso del ministro, il presidente può fare intervenire
nel consiglio, a semplice titolo consultivo, (|uelle persone che
egli creda necessario di interrogare sulle questioni in esame.
Art. 22,
In fine di ogni anno il presidente presenterà al Bodnistro
della marina una relazione sui lavori fatti dal consiglio, che
sarà pubblicata nella Gaazetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il pi^ente decreto, mnaito del sigiHo delio
Stato/ sia inserto nella raccolta ufficiale dell» leggi e d^ decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
n$^htraio ai^ Corié^^M' «onU addi Sg anriU 1905.
Bàg, 22. Alti d4l ao9«rno a A 44 P. Mkzzktti
LiOffQ dei aigilìo. V. li Gcardaglgiili C. FINOCCHIARO-APRILE.
C. MlRABBLLO.
A. FORTIS.
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LEGGI E DECRETI DEL BEGXO d'iTALIA - 1905 1099
N. im. A N. f sa
Lseos che costituisce in comuni autonomi le fl^azioni
di Verderio Superiore e Verderio Inferiore.
9 aprile 1905.
(PuMOcola mUa <3«fjr#lia UffiaUde d^i JU^no U 3 maggio 19l5, n, 104).
VITTORIO EMANUELE HI
pm ORAZU DI DIO S PER VOLONTÀ DSLLA NiJKIOmi
BE DXTALZA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sttizionato e promulghiamo 'quattto segue:
Art. 1.
Le due frazioni di Verderio Inferiore e di Verderio Su-
periore jiono costituite in comuni autonomi.
. Art. 2.
Il Governo del Re è autorizzato a dare le dìspoaizioni
opportune per l'attuazione della presente l^ggd dal T gen-
naio 1906.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 9 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
iMogo del Sigiih. V. D GaardaBÌgilli C. PINOCCHIARO-APRILE.
A. FORTIS.
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1100 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
N. 1S4 JAi N. f S4
Legge che costituisce in comune autonomo la frazione
di Soìbiate Amo e Monte.
9 aprile 1905.
{PuMiùata nella Qatxtiia JJfAdaU del Kegfio il 3 maggio Wb, n. 104)
VITTORIO EMANUELE IH
PER ORAZU DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
BS D'ITALIA
Il Senato » la Camera deitdepujtati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Articolo unico.
La frazione di Solbiate Amo e Monte è separata dal co-
mune di Albizzate (Milano) e costituita in comune auto-
nomo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
nserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Itegno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 9 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Luogo dsl Sigillo. V. Il Qoardasigilli C. FINOCGHIARO-APRILE.
A. FORTIS.
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LSOai E DECSETI DEL BEONO D^ITALXA - 1906 1101
N. 16S. A N. ISS.
Rboio Decreto che approva alcune varianti al piano di ri-
sanamento della città di Palermo e dichiara dt ptibblica
utilità il prolungamento della via Roma in quella città.
23 marzo 1906.
(PiOmoaio neUa QMMetta UfflcUOe del Megna V 8 w%aggio 1006, n. 108
VITTOBIO EMAIRJELE DDt
PER QRAZU DI DIp E P«R VOLONTI DELLA MAnOIIB
Bl A' IVJLLIA
Viata la domanda presentata dal comune di Palermo af-
finchè: '
a) sia dichiarato di pùl)blìca utilità ti prolungamento
della? via Roma nei due tratti compresi fra le vie Bandiera
e Bara e tra le vie Vittorio Emanuele e Divisi;
t) siano approvate alcune varianti al piano di risana-
mento deUa città approvato con la legge 19 luglio 1894,
n. 344; e precisamente nelle zone 3* e 4* del rione Latta-
rmi, 5* e 6* del rione Santa Rosalia e 2* del rione Stazzone;
e) sia concessa iJ'comime la facoltà di espropriare le
zone laterali tanto per le opere progettate come varianti al
piano di risanamento approvato con la citata legge, quanto
per i due nuovi tratti della via Roma, giusta le disposi-
zioni delia legge sulle espropriazioni e col diritto di chia-
mare a contributo i proprietari dei beni confinanti;
Visti i piani particolareggiati delle opere da eseguire in
data 27 novembre 1897 e 5 maggio 1904;
Visto Fart. 8 della'legge 19 maggio 1904, n- 185, Tari 3
della legge 19 lùglio 1894, n: 344, e la legge 25 giugno 1865,
n. 2359; ''" '
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1102 LEOOI S DECBBTI DEL RSQKO D*ITALU ^ 1905
Considerato che in virtù del combinato disposto degli ar-
ticoli 2 della legge 19 luglio 1894 e 8 della legge 19 mag-
gio 1904, per il solo fatto della regolare approvazione delle
varianti al piano di risanamento e del progetto particola-
reggiato delle altre opere cui è accordata la precedenza su
quella del piano medesimo, deriva al comune la facoltà:
a) di espropriare le zon^ laterali alle nuove vie e piazze
con le norme sancite dall'art. 2 del regio decreto « ^ lu-
glio 1886, n, 3983 (serie 3');
b) di chiamare a termini degli articoli 77, 78, 79, 80,
81 della vigente legge sulle espropriasnoni a contribuire
nelle spese del piano, e delle opere cui è accordata la pre-
cedenza, i proprietari dei beni confinanti o contigui alle
opere che verranno eseguite;
Ritenuto che regolare è il procedimento seguito e che
durante il periodo della >pubblica2aoxi0 del progetto furono
presentate nove opposizioni o cioè:
l** da Palminteri Melchiorre' percltè una sua villetta,
fu totalmente, compresa fra le zone da espropriarsi, nventre
una sola parte di essa è necessarìst per le ope;re pjrogettate ;
2*^ da Vito Rallo perchè il numero dei vani del. suo
stabile indicato nell'elenco sarebbe inferiorid alla realtà;
3"* dal principe di Fitalia : a) per difformità fra il ^iano
di esecuzione e il. piano. parcellare relativamente al suo pa-
lazzo compreso neUer espropriazioni; b) perchè, iliiupiéFO di
vani ad esso assegnato è inferiore alla realtà; e) perchè a
suo avviso la proposta variante potrebbe essere vantaggio*
samente sostituita da un'altra coa Ja quale la mi^gioir papte
del palazzo verrebbe risparmiata;
4"" da Bonanno Cal^neo , Francesco Paolo priB|CÌpé di
Lingùaglossa per f ar , rjlserva ' riguardo ai danni <?he dal
taglio potranna derivar!^ al suo fondo e per propprro una
variante;
5"*. da,. La Mattini9k Giovaivnx: a) perohò venne «omesso
neirelanco un yano ad uso magdzzin^ di sua. pròprieÌÀ;
b) perchè i corpi di fabbrica in via San Cristoforo figurano
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LEGGI B DECRETI DEL BKG^rO D'ITALU - 1SK)6 1103
a 8Q0 avviso illegalmente come espropriandi in vlrth della
legge sul risanaaiBnto ; e) per proporre una variantei;
6* da Algerino Giuseppe, Bracco Gaetano ed altri per
affermare il loro preteso diritto a non essere espropriati
in base allÀ legge sul risanamento di Napoli;
7"* da Russo Giuseppe, Baldi Gaetano ed altri per pro-
porre in sostituzione della variante nel rione Santa Rosa^-
lia il ri tomo al primitivo progetto col semplice allarga-
mento della via Stazione;
8* 'da Cardinale Salvatore perchè i'espropriasione non
avvenga gìnsta la legge di -risanamento, trattandosi a suo
avvisa di puri e semplici miglioramenti;
9" da Aragcma Pfgnatelli Cortes Giuseppe, duca di Ter-
ranova, per protestaftpe contro Tespropriazione di una zona
laterale alla via Roma attualmente coltivata a giardino e de*
stinata per i nuovi uffici del Museo nazionale e per nuovi*
fabbricati;
Ritenuta che il consiglio comunale di Palermo ha accolto
il primo reclamo di Fatmintèri Melchiorre ed ha dichiarati
irricevibSi o idamminsibili gli' altri in base a ragioni aecet^'
tate dairilffifeiò del genio civile;
Considerato che quanto ai vari reclami che rilevano una
discordanza fra il numero reale dei vani dei loro stabilì e
quello dichiarato' n€*reletico,' o- romissione- di una intera
parte dei loro fondi, il consiglio comunale opportunamente
rìspondei che tali dati sono defunti da* indicazioni catastali
e che quindi i reclamanti devono imputarea se stessi tale
dlf!o[rmit& oinsu€teiesiza che^ non si curarono di far rilevare;
Che uguale ragione può con^apporsi ^al reclamo del prin^-
cipe di Fitalia che lamenta una differenza ira'* il piamo di
esecuzione e il piano parcellare;
Che le varianti proposte da alcuni dei reclamanti per
evitane od attenuare il. danno dei loro fondi, o non possono
accogliersi; riguaraando la parte del proge^ito ormai defini-
tivamante .app;^ovata e non compresa nelle varianti, o de-
vono .respingarsi per sicure ed evidenti ragioni tecniche;
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1104 LEOOt E DECBBTI DEL BEQNO d'iTAUA - 1905
Che airofiservazione di tre dei reclamanti, di essere stati
cioè i loro rispettivi fondi designati nel progetto come spro-
prìabili in base alla legge sul risanamento di Napoli e quindi
con maggior sagrìfizio del privato interesse, e non in base
alla legge comune, può agevolmente rispondersi che tale de-
terminazione procede daUa legge approvante il piano di ri-
sanamento e che quindi i reclami in quanto si oppongono
ad essa devono essere dichiarati irricevibili;
Che il reclamo del principe di Linguaglossa il quale per
le suesposte ragioni è da respingersi, per la parte che pro-
pone una variante, ò altresì da ritenersi intempestivo per
la parte che riguarda la determinazione della indennità;
Che infine non. può neppure ritenersi accoglibile il re-
clamo del duca di Terranova, giacché la parte del giardino
Monteleone compresa fra i terreni da espropriare, e desti-
nata dal comune ai nuovi locali del museo, è compresa ira
le zone laterali che il comune chiede ed ha diritto di espro-
priare come necessarie per indiscutibili ragioni tecniche al-
Tattuazionedel piano; tnentre la destinazione data fin da
ora dal comune all'area non può infirmare tali ragioni;
Ritenuto che uniformandosi al disposto dell^art. 8,capov. S"*,
della leggci 19 miaggio 1904, già citata, il comune di Pa-
lermo ha presentato I-elenco ideile opere da rinviarsi per
l'importo complessivo di lire 17,199,595. 71 con la data
r marzo 1904;, ,
Uditi i pareri del consigUO' superiore dei lavori pubblici
e del consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per
gli affari esteri interim dell'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Respinte le opposizioni e le osservazioni piii sopra rego-
larmente i^saminate:
Sono approvati i piata particolareggiati di esecuzione dól
prolungamento della vìa Roma nei tratti compresi fra le vie
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uggì S SKRKTI del REOVrO O'ITALIA - 1906 1105
Bara e Bandiera e tra le vie Vittorio Emanuele e Divisi,
redatti dall'ingegnere Felice Qiarrusso capo dell^uffioio di ri-
sanamento di Palermo, e visti d'ordine Nostro dai ministri
proponenti nelle tre planimetrie in data 5 maggio 1904,
uell'elenco delle espropriazioni in data 27 novembre 1897
e negli altri due in data 5 maggio 1904.
Sono approvate le varianti al piano di risanamento deUa
città di Palermo e precisamente: alle zone 3* e 4* della
parcella n. 13 (rione Lattarinì), alla zona 5* e 6* della
parcella n« 8 (rione Santa Rosalia) ; alla zona 2^ della par-
cella n. 7 (rione Stazzone).
E approvato l'elenco delle opere da rinviarsi per l'im-
porto di lire 17,190,595.71, visto d'ordine Nostro dai mi-
nistri predetti nell'apposito quadro in data 1* marzo 1904 a
firma dell'ingegnere capo Felice Giarrusso.
E assegnato il termine di anni tre da oggi per il com-
pimento delle espropriazinni e dei la\rorì.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osiservario e
di farlo osservare.
Dato a Roma^ addi 23 marzo 1905.
VITTORIO EMANUELE
Ma CorU ad ótmU addi 11 maggio 1906.
Jbf. 22. Atd M Ga9€mo a f. 51. P. Mkzitti
ItMfo da mgilUh r. U Ovardaiigim RONCHETTI.
TlTTONI.
Tedesco.
70 — Toii. IL • 100&
Digitized by VjOOQIC
1 106 LRGOI X DECRETI DEL IBOICO d'IZAUA - 1906
N. 18G. JU N. 158.
tfii
Regio Decreto c^ disciplina il reclutamento e le promo-
zioni nel personale di bassa for^a delle capitanerie di
porto.
2 apiile 1905.
{JhMIkai» nslla QoMMtita UffietaU del Bégno TS maggio i905| «. 108^
VrrrOBIO EMANUELE m
PXR ORAZIO DI DIO E PER VOLONTI DELLA NAZIONI
EE D'ITALIA
Visto il regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (se-
rie 2*), che approva fl regolamento per la esecuzione del
testo unico del codice per la marina paercantile;
Visto il regio decreto 17 novembre, 1904, m 650, circa
il reclutamento della bassa forza del corpo delle capitane-
rìe di porto;
Sentito il parere del consiglio superiore di marina, del
consiglio di Stato e del Consiglio d^i ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro delia marina e di con-
certo con quello di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Gli articoli 53, 54, 55, 56 del predetto regolamento ma-
rittimo 20 novembre 1879, n 5166 (serie 2*), sonò modi-
llcdti e sostituiti dai seguenti :
Art. 53 — Le nomine a marinaio di porto e le suc-
cessive promozioni di classe e di grado sono fatte con de-
creto ministeriale.
• ^ Art 54. — Le promozioni da marinaio di porto di
2* classe a marinaio di 1* classe sono conferite per anzia-
nità, con esclusione doi non meritevoli. >
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isaoi M sfcuiz BU UMNO b'italu - 1906 1107
Le promozioni da marinaio di porto di 1^ classe a secondo
nocchiere sono conferite metà a scelta, metà per anzianità.
Le promozioni da secondo nocchiere a nocchiere di 2* e
da nocchiere di 2^ a nocchiere di 1* sono conferite esclu-
sivamente a scelta.
Una commissione composta di un capo sezione del Mini-
stero presidente e di due ufficiali di porto procederà an-
nualmente, in hase alle note caratteristiche trasmesse dai
capi di compartimenti, alla compilazione delle liste di avan-
zamento, in relazione alle vacanze che per ciascun grado e
per ciascuna classe si potranno verificare, presumibilmente
nel corso dell'anno.
Art, 55. — Un quarto dei posti di secondo nocchiere
e di nocchiere di porto sarà riservato ai sottufficiali del
corpo reale equipaggi i quali ne facciano demanda entro il
trimestre anteriore al cougedamento e purché il posto si
renda vacante nel termine di due anni dòpo il congeda-
mento. Sono esclusi da tale beneficio i sottufficiali delle ca-
tegorie furieri ed infermieri, nonché quelli di qualsiasi ca-
tegoria riformati per imperfezioni fisiche che impediscono
di prestar servizio nei porti. *
Nelle nomine dei sottufiiciali al quarto dei posti di secondo
nocchiere dì porto sarà data U precedenza a quello, tra gli
aventi diritto^ che abbia maggiore anzianità di servizio sotto
le armi e, in caso di pari anzianità, al maggiore di età.
Art 56. — Gli- individui ddla bassa forzai del corpo
delle capitanerie di porto sono assimilati ai gradi del corpo
reale equipaggi nel seguente modo :
Nocchiere dì porto di lodasse — Nocchiere di 1*;
Nocchiere di porto di 2* classe — Nocchiere dì 2* ;
Secondo nocchiere di porto; — Secondo nocchiere;
Marinaio dì porto di 1* classe e 2* — Marinaio scelto e
comune.
Per le trasferte per motivi di servizio e nei casi (A tra-
mutamento da una sede ad un'altra detto personale rice-
verà le competenze stabiKte per gli agenti civili di basso
servizio» _ ^,. , .4
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1108 taooi i uoÈnf aie finàM tfnOUZ ■ lOU
Art. 2.
Nulla è innoyato circa le dispoBizionl del suddetto rego-
lamento marittimo concernenti la bassa forza delle capita-
nerie di porto per quanto riguarda la diyisa, le norme di-
sciplinariy il diritto ai proventi eventuali, le licenze, le at-
tribuzioni varie, ecc.
Disposizioni transitorie.
Art. 3.
Le disposizioni contenute negli articoli 54 e 55, saranno
applicate allorquando entrerà in vigore il nuovo organico
della bassa forza portuaria, in conformità dall*art. 6 del re-
gio decreto 17 novembre 1904, numero 650.
Art. 4.
I marinari di porto reclutati prima dell'attuazione del
nuovo organico stabilito col regio decreto 17 novembre 1904
dovranno, per essere promossi al grado dì 2"" nocchiere,
soddisfare alla condizione di saper leggere e scrivere.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale <Ielle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
ii farlo osservare.
Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELK
M$pis1raio tUla Cort$ dM etmM oidi lo n%a§gio 1905.
JUg. 22. Atti del Governo a f. 50. F. Mbuvri.
Lkogo del Sigyilio Y. U Gvardasigìlli C FLNOCCH ARO-APRUiE.
C. MlRABELLO.
A. FORTIS.
C. FlNOCCmARO-APRILB
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Maòl E DECHteTl DEL HEGNO D*ITALtA - 1906 1109
N. 137. JA| D. 187.
Regio Decreto che istiluisce un posto di notaro
nel. comune di Omignano.
9 aprila 190B.
iy%àklkan mUa QiUUMa UffMaU da Magno U 6 mmggiù 1906^ n. 107)
VITTOJUO EMAl^JELE m
Pnt GRAZIA DI DIO E PER VOLONTI DELLA MAZIOini
BB D'ITALIA
Vista la deliberazione, con la quale, il consiglio comunale
di Omignano ha chiesto T istituzione di un posto notarile in
quel comune;
Visti 1 .pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale
d| Salerno e del consiglio notarile di Vallo della Lucania;
Visto Fari. 4, alinea, della legge notarile, testo unico del
25 maggio 1879 n. 4900, (serie 2'), e la tabella, che de-
termina il numero e la residenza dei notari del Regno, ap-
provata col regio decreto dell' 11 giugno 1882, n. 810
(serie 3*);
Ritenuta la necessità della chiesta istituzione;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario
di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo ùnico.
É istituito un posto di notaro nel comune di Omignano,
distretto notarile di Vallo della Lucania.
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Ilio LEGGI 15 DECRETI DEL REGNO D^ITALIÀ - ld06
Ordiniamo cfie il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a ciiiunqae spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 9 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELB
SUgiHfatù atta CorU dH eon(t addi 1* maggio 1905.
Éag. %% Aiti del Governo a f, 49. F. Mbzzktti.
Imgo dei Sigillo, y. D OixardasigiUi a FINOCGHTARO-APRILB.
C. FiitoocHT ARO Aprale
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tÈdÙt t tZCtttt ÈBt ntGXO D^ITALIA - ld05 Hit
N. 188. gU N. ìliS.
Reoic Decreto che approva fi regolamento pe^ la esecu-
zione delta legge i4 febbraio 19(^4, n. 36 y sui mani-
comi e sugli alienati.
5 marzo 1905.
{PìMlkato nsUa QaxMéUa TJffieiaìs del Regno il 17 maggio 1005» ti. IIQ
VITTORIO EilANUELB m
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLQIITJI DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA
Veduta la legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui. manicomi
e sugli alienati ;
Veduti ì pareri del consiglio superiore di sanità e del
consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro jninistro segretario di Stato
per gli affari dell' intemo ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico*
È approvato Punito regolamento per Tesecuzione d<^lla
legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati.
Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine
Nostro, dal ministro dell' intemo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
<ii faiio osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.
VirrORIO EMANITELE
JMiinM c/te Cbrlf dèi canti addi 4 maagio IS»( 5.
Em. 2t àm dd aw€MU> a f.6i.lf. Mtfsvm
blf iti affOk. y. ^ OiMdariilU ROMoasm
QlOUTTIi ,
., . _, ^oogle
^■'■^mt • ▼w->»it»vv...^.v.
Ili 2 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
REGOLAMENTO
par la esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36
CAPO 1.
Manicomi pubblici e privati ed altri luoghi di cura
e di ricovero degli alienati.
Art. 1-
Sono compresi sotto la denominazione di manicomi e sottopo-
Htx alio prescrizioni della logge 14 febbraio 1904, n. 36, e del pre-
sente reyjolamento tutti gì istituti pubblici provinciali, le istitu-
zioni pubbliche di beneficenza e gli stabilimenti privati che, sotto
qualsiasi denominazione di ricoveri, case o ville di salute, asili e
simili^ ricoverino alienati di qualunque genere.
Fanno parte integrante dei manicomi le colonie agricole o fa-
miliari da essi dipendenti. ^
Le colonie agricole o familiari autonome, cioè non dipendenti
da maoicumi, sono considerate, agli effetti della legge, come mani-
comi.
Art. 2.
Sdoo comprese sotto la denominazione di case private, di cui
al 2^ e 3^ comma dell'articolo V della legge, tutte quelle case pri-
vate, esclusa la casa propria deiralienato o della sua famiglia, che,
BBO^a c^8sere organizzate a stabilimento, ricevano uno o due alle-
natì^ a norma degli articoli 13, 14 e 16 del presente regolamento.
Art. 3.
Ogni manicomio, sia pubblico, sia privato, non può ricoverare
elis il II amero di alienati consentito dalla accertata capacità dei
locali di cui dispone, e deve avere i locali ripartiti in guisa da assi-
curare la separazione dei due sessi e delle diverse categorie di alle-
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LEGGI E mSCBBTI BEL REGNO d'ITALIA - 1906 1113
nati, in coniormità 4eIlej8trn£Ìoiu cbe^Baranno emanate dal mini-
stro dell'interno^^sentito^il^oonsiglio Buperiore di aanità.
Art. 4.
Ogni manicomio, sìa pubblico, sia privato, ad eccezione degli
latitati di cui all'articolo 6, deve ayere:
a) un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati
in via provvisoria, in maniera che questo locale non abbia alcuna
comunicazione con gli altri reparti del manicomio, e preferibil-
mente ne formi una parte distaccata, od almeno abbia separato
ingrèsso ed apposito personale di assistenza ed abbia una o più
stanze separate per i pericolosi e gli agitati;
b) locali dove i malati possano occuparsi nel lavoro preferi-
bilmente in forma di colonie agricole;
e) locali di isolamento pei malati pericolosi ricoverati defi-
nitivamente e per quelli in osservazione giudiziaria,
d) locali di isolamento per malattie infettive;
e) provvista di acqua e fognatura corrispondenti ai bisogni
dell'istituto ed alle esigenze dell'igiene;
/) un gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio ed
alla diagnosi e cura dei malati.
I manicomi che provvedono agli alienati, la cui spesa è a ca-
rico della provinda, debbono avere comparti spedali per gli impu-
tati prosciolti per infermità di mente ai sensi dell'articolo 46 del
codice penale e pei condannati che abbiano espiata la pena«
I detti manicomi possono essere dispensati da quest'obbligo
quando la provincia provveda al ricovero dei detti alienati o in
altri manicomi provvisti dei comparti speciali, o riunendosi in con-
sorzio con altre Provincie.
I manicomi pubblici debbono avere un locale speciale pei le
autopsie degli alienati.
Art. 5
Sono esenti dall'obbligo dei riparti di osservazione e di lavoro:
a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come reparti
di osservazione;
b) gl'istituti privati e i reparti per pensionanti negli istituti
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1 114 J tÈÒGl È DfiCRÈTÌ DEL REGNO D^TTAUA - 190S
pubblici, ^riandò gli uni e gli altri abbiano dimore distinte pet
ciascun pensionante;
e) lo sezioni di ospedale, in cui gli alienati sono provvisoria-
mente ammessi o trasferiti da altre sezioni^dell'ospedale stesso.
Art. 6.
Olì istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto
alienati cronici tranquilli, eb^ti, cretini, idioti, ed in generale indi-
vidui colpiti da infermità congenita, non pericolosi a sé od agli altri,
uè BuBcettibili di cura, sono tenuti, all' osservanza dei commi a),
h)j d), e)j /), del precedente articolo 4 e di tutte quelle norme che
valgano ad assicurare il trattamento igienico e l'assistenza dei ri-
coverati.
Art. 7.
L'amministrazione del manicomi pubblici è rispettivamente
affidata:
a) al consiglio provinciale, il quale la esercita per mezzo
della deputazione provinciale, pei manicomi mantenuti dalle Pro-
vincie:
b) ad un consiglio, nominato dai rispettivi consigli provin-
ciali^ per quelli consorziali^ secondo le speciali disposizioni dei re-
lativi atti di costituzione; '
a) alla congregazione di carità od all'amministrazione spe*.
ciale deir opera pia, in conformità della legge e delle tavole di fon-
dazione, per i manicomi che hanno carattere d'istituzione pubblica
di benefìcenza.
Art. 8.
La deputazione provinciale ed il consiglio consorziale possono
delegare; nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento orga-
nico di ciascun manicomio, ed in conformità al disposto del 2°
comma deU'articoio 32, l'esercizio delle rispettive funzioni ammini-
strative di vigilanza e di esecuzione ad uno dei propri membri, da
scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorano nel^luogo ove il
manicomio ha sedò.
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L&Oai E DfiCBBtt D£t REGNO B^ITALIA - 1905 lll5
I Art. 9.
L'amministrazione dei manieomljpriyati è regolata dai parti-
colari Btotnti e regolamenti.
Deve però essere notificato al prefetto ed al procuratore del
Be il nome dell'amministratore e di qnello che sia destinato a sosti-
tuirlo in caso di assenza o d'impedimento, ed ogni cambiamento
che si yeriflcasse al riguardo.
Art. 10.
I manicomi pubblici ed i pubblici istituti di cui aU'articoIo 6
dovranno averei oltre al regolamento speciale prescritto dall'arti-
colo 6 della leggCi un regolamento organico, da deliberarsi dall'am-
ministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, se
trattasi di opera pia, nel quale siano determinate, fra l'altro, e le
categorie e il numero del personale amministrativo o tecnico; i
diritti ed i doveri dei vari impiegati; i rapporti fra i vari ordini di
impiegati e le responsabilità di ciascuno, le norme per i vari servizi
di fornitura e di manutenzione.
Questo regolamento organico sarà approvato, nei modi stabi-
liti dalla legge comunale e provinciale o da quella sulle istituzioni
pubbliche dì beneficenza, secondo che si tratti di stabilimenti pro-
viaciali, anche consorziali, o di opere pie.
Art. 11.
Chiunque intenda di istituire uno stabilimento pel ricovero e
la cura degli alienati deve presentarne domanda al prefetto, corre-
data del piano edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui
all'articolo 6 della legge e di una relazione particolareggiata sull'or-
dinamento dell'istituto, sulle norme igieniche, sulla ubicazione ed
orientazione di esso, e sul numero di alienati che l'istituto è desti-
nato a ricevere. La relazione deve dimostrare anche l'osservanza di
tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 4, salvo il disposto
dell'articolo 6.
Uguale domanda deve essere presentata per qualsiasi modifi-
cazione essenziale del piano edilizio o dell'ordinamento dell'isti*
tuto»
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1116 LEOOt E 1>ECSE±I Dfit REGNO D^ITALIA - 1905
Art 12,
Il pn^fetto, compiate con la commissione di vigilanza le oc-
correiitì yerlfiche, e sentito il parere della commissione stessa e del
consiglio provinciale di sanità, nonché, ove lo creda opportuno,
queUo di altri tecnici, se ritiene che l'autorizzazione possa essere
coQcessaj trasmette con sua relazione gli atti al Ministero deirin-
terno^ per T approvazione, da parte del consiglio superiore di sa-
nità, prescritta dal secondo comma dell'articolo 6 della legge, del
regolami^oto speciale dell'istituto.
Soltanto dopo l'approvazione del regolamento il prefetto ri-
lascia raiitodzzazione con suo decreto, nel quale determina anche
il numero massimo degli alienati che potranno essere ricoverati
neiriatituto.
Le Bpc&e occorrenti, sia per le verifiche che il prefetto credesse
compiere, sia per il parere dei medici alienisti che egli reputasse di
domatidat e, sono a carico di chi ha presentata la domanda. Il pre-
fetto può anche richiedere che il medesimo depositi anticipata-
mente por tali spese, presso la tesoreria provinciale, una somma
determinata in via approssimativa, salvo l'obbligo di versare la
maggiore gomma che potesse in fine risultare necessaria.
Art. 13,
Kon può essere autorizzata la cura in una casa privata che per
uno Q due alienati.
Art. 14.
Pere li è possa essere autorizzata la cura in una casa privata,
ciiA non sia la casa propria dell'alienato o della sua famiglia, oc-
eorrt^ che sia dimostrata:
a) la salubrità dell^ casa e la sua capacità a ricevervi conve-
nientemente l'alienato, e l'a.datta disposizione degli ambienti;
h) la sua ubicazione, che dev'essere fuori dei centri abitati,
ed avere possibilmente una sufficiente estensione di terreno an-
nesso;
e) la possibilità che l'alienato sia adibito a qualche lavoro,
preferibilmente agricolo;
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tSGoi E jmCRsm del regno d'Italia - 1905 1117
d) la compoBÌ£Ìone della famiglia ed i lavori in cui essa è
occnpata, in maniera che si scorga se Talienato possa avere la
dovuta cnra ed assistenza, e sia eliminata ogni probabilità di pe-
rìcolo per l'alienato o per altri, e di pubblico scandalo;
e) la buona condotta e la moralità dei componenti la fa-
miglia;
/) l'assistenza medica assicurata, con l'indicazione del sa-
nitario che assumerebbe la cura dell'alienato. •
art. 16.
Chiunque intenda ottenere rautorizzazione per la cura di alie-
nati estranei nella propria casa, deve farne domanda al prefetto.
Il prefetto, assunte le debite, informazioni e compiute all'oc-
correnza le opportune verifiche, se riconosce che la domanda me-
rita di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco del quale
dà partecipazione al prociirat^ore del Re della circoscrizione in cui
ha sede il manicomio e al direttore di quest'ultimo.
Il direttore di un manicomio, che sotto la sua responsabilità
autorizza la cura di un alienato in una casa privata, sceglie la casa
stessa fra quelle autorizzate dal prefetto.
' Art. 16.
1 direttore del manicomio può istituire speciali corsi teorico-
pratici per coloro che intendono ricevere alienati in casa privata.
Tali corsi non possono durare meno di' sei mesi e possono essere
fusi coi corsi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
j lì direttore è autorizzato a rilasciare, secondo le norme stabi-
lite dall'art. 24, terzo comma, di questo regolamento, attestati di
idoneità a chi frequenta L corsi medesimi.
Le famiglie delle quali fa parte persona munita del detto at-
tentato o uno degli ex -infermieri od ex -sorveglianti contemplati
nel capoverso dell'art. 22, devono di regola essere preferite nell'as-
segnazione degli alienati aUa cura in casa privata, quando 'non
manchino gli altri' requisiti di cui nel precedente articolo 14.
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1118 X^BOGI E DBCSSn IMBL REGNO Vf^JTJOJA - 1906
CAPO II.
PERSONALE DEI HANIOOHI - NOMINE ED ATTRIBUZIONI.
Art. 17.
IN'essnQO può essere nominato a qualsiasi ufficio nei mani-
comi pubblici e privati, se non sia cittadino italiano e maggiore
di età e se non abbia serbato costanteoiente buona condotta
morale e civile.
Oli amministratori dei manicomi privati che adibiscano im-
piegati in contravvenzione alle dispoBizioni del presente articolo
sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.
Art. 18.
Per l'approvazione dejle deliberazioni di nomina degli im-
piegati e salariati dei manicomi pubblici, compresi i consorziali,
nulla è innovato alle disposizioni dclle;leggi sull'amministrazione
comunale e provinqiale e sulle istituzioni pubbliche di benefi-
cenza, i
Art. 19.
Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici
non può aver luogo che per concorso.
La nomina viene fatta rispettivamente dal consiglio provin-
ciale o dalla rappress^ntanza consorziale o dall'amministrazione
dell'istituzione pubblica di beneficenza fra i' primi tre classifi-
cati dalla commissione di cui nell'articolo aeguente. i
Pei manicomi privati la nomina dev' essere denunziata al
prefetto, che può annullarla nel termine di 30 giorni dal rice-
vimento della notifica, se il nominato . non ha, oltre a q.-uelli
stabiliti dall'articolo 17, i necessari «requisiti di moralità e com-
petenza tecnica.
Art. 20.
I concorsi, per la nomina del direttore e ^ei medici di un
manicomio pubblico bebbono essere fatti per titoli scientifici e
pratici e giudicati da una commissione composta di tre o di
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ZJMOX X USCISTI wsL REGNO b'italu - 1906 1119
cinque membri, dei quali uùo, nel primo caso, e due, nel se-
condo, debbono essere professori universitari di psichiatria or-
dinar! 0 straordinari. Nel concorso per la nomina dei medici il
direttore del manicomio fa parte di diritto della commissione
esaminatrice.
A parità di altri titoli costituisce titolo di preferenza il ser-
vizio prestato nello stesso manicomio.
I membri delle commissioni esaminatrici non debbono essere
parenti né affini, entro il quarto grado civile dei concorrenti, e
non debbono essere interessati in alcun modo^ neanche indiretto,
nella gestione del manicomio.
Art. 21. ..
Per essere ammessi al concorso per la nomina a direttore,
occorre comprovare di possedere i requisiti previsti dall'arti-
colo 17, e di avere prestato servizio in manicomi od in cliniche
psichiatriche per non meno di un quadriennio.
Per il concorso a medico basta comprovare la competenza
tecnica acquistata per studi speciali compiuti o per servizi pre-
stati in manicomi o in cliniche psichiabiche.
Art. 22.
I
Nei manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza,
sotto qualsiasi denominazione eserciti le sue funzioni, cioè di
sorveglianti, capi-infermieri o simili, d^ve e^ere scelto fra per-
sone che abbiano apecùali attitudini e adeguala coltura, e che
abbiano riportato i'attcatato di idoneità alla qualità di sorve-
gliante, di cui air articolo 2i. La nomina sarà^ fatta su proposta
del direttore.
Possono anche essere, sulla proposta del direttore medesimo,
promossi ai gradi suddetti gli mfermìeri, che abbiano prestato
servizio per tre anni almeno, e sieno stati sperimentati capaci
alle relative funosioni.
Art. 23.
Oli Infermieri, sia nei manicomi pubblici che privati, debbono
essere dotati di sana costituzione fisica riconosciuta con app9-
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1120 XiEOOI S DECRETI DEL BEGNO d'iTIUA - 1905
sita visita medica, e saper leggere e scrivere ed aver riportato
l'attestato di idoneità di cui all'articolo 24.
Essi non possono esser nominati se non sn proposta del di-
rettore.
Art. 24.
TI direttore del manicomio, o personalmente o per mezzo di
medici del manicomio stesso da Ini prescelti, deve istituire corsi
speciali teorico- pratici per la istruzione degli infermieri allievi e
di quelli interni e, possibilmente, anche per la formazione di un
buon personale di vigilanza.
I corsi debbono aver la durata di sei mesi almeno per gli
infermieri e di un anno per gli inspiranti alla qualità di sorve-
glianti.
II direttore è autorfzzato a rilasciare attestati d'idoneità ri-
spettivamente agli infermieri ed agli aspiranti alla qualità di
sorveglianti che, avendo frequentato il corso con assiduità,
avranno superato con buon esito un esame teorico-pratico finale,
che sarà dato davanti ad una commissione composta del medico
provinciale, del direttore medesimo e di un delegato dell'ammi-
nistrazione.
Oli attestati d'idoneità rilasciati in un manicomio pubblico
sono validi per l'ammissione in qualunque altro.
Art. 26.
Il ministro dell'interno può, sulla proposta della commis-
sione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di beneme-
renza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali
si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i
corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.
Art. 26.
La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli
infermieri dei manicomi pubblici diventa deflnitiva»dopo due aniu
di esperimento.
Art. 27.
n licenziamento dèi medici dev'essere deliberato almeno tre
mesi prima della scadenza del biennio dal consiglio provinciale
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LEGGI E DKCRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1121
o dalla rapprcsentaiiza coDSorzfale, o cfalVamministrasiune del-
Tistituartone pubblica di beneficenza.
Traacorso il periodo di esperimento, le ammini^trajtioni pre-
dette non possono licenziare il medico se non per motiri ^avi
che debbono essergli contestati in iseritto, con invito a presen*
tare, pure in iscritto^ nel termine di giorni 16, le sue ginatifl-
cazìoni.
La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal
consiglio provinciale con l'intervento almeno di due terzi dei
consiglieri assegnati alla provincia, o dalla rappresentanza con-
sorziale, o dairamminìstrazione déiristitnzlone pubblica di be-
neficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei
membri componènti l'asseniblea leònsorziale o Tamminlstrazione
stessa.
Art. 28.
Al direttore dei manicomi pobblioi « privati, per T^aercizio
della piena autorità sul servigio interno sanitario e dell'alta sor-
veglianza su queUo economico per tutto ciò che concerne il trat-
tamento dei malati^ nonché t^er l'esercizio del potere disciplinare
bqI personale dipendente, spetta, di: , .
a) provvedere all'ammissione ed Sil Jioenziamento dei ma-
lati secoudo le norme stabilite dalla leg^^ e dal prosente rego-
lamento;
h) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e
regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni;
e) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando
airoccorrenza i provvedimenti dell'amministrazione, in mode ri-
spondente agli intenti di esso e sopra tutto al benessere dei ri-
coverati, all'igiene, alla sicurezza, al decoro dell'istituto, in con-
formità dei progressi de}la scienza e della tecnica dei manicomi;
i) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del per-
sonale di vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia
la responsabilità effettiva del rispettivo .ufficio ; ;
e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento^ in
ogni ramo di servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i
poteri disciplinari addatigli dai rispettivi regolamenti ;
71 — VoL. II. - 1905.
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1122 LEOOI £ DKCaETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
/) denunciare alle eompetenti autorità qualsiasi fatto ac-
caduto o atto compiuto da persone addette allo stabilimento,
che cada setto la sanxione del codice penale o.di altre leggi
vigenti ;
g) sorvegliare tutto ciò ohe concerne il servizio economico
interno.
Art. 29.
Per le case di salute speciali presso gli ospedali civili, de-
stinate abitualmente a servire di ricovero ad un numero limi-
tato di alienati cronici e tranquilli, le funzioni di direttore pos-
sono essere esercitate, agli effetti della legge e del presente
regolamento, dal direttore medico dell'ospedale al quale è an-
nessa la casa di salute, o, in mancanza, da chi ne esercita le
funzioni.
Se la casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi
deve avere irequisiti contemplati dilV^rtìcóìoil od esercita le fun-
zioni di cui ncirarticolo.28, menò Quelle indicate nella lettera ^).
i Art. 30.
*
Nelle sezioni di ospedali, che sono éomparti di osservazione
per alienati, la 'nomina dello specialista deve* essere fatta per
concorso, còlle norme degli aiticeli 19, 20 e 21. Ad ee^ò spette-
ranno le funzioni di cui nell'articolo 28, meno quelle indicate nella
lettera g). ' *
Nelle cliniche psichiatriche che funzionano da* comparti di
osservazione tutte le funzioni di cui nell'articolo 28 spetteranno
ai direttore della clinica.
Art. ai.
Nei manicomi pubblici il servizio economico iìitèrna è affi-
dato ad un' economo, a cui spetta la eretta responsabilità del-
l'esecuzione dei provvedimenti relativi, e presta la prescritta cau
zione, nei modi e nella misura che verrà stabilita col regolamento
di cui al precedente articolo 10.
Il delegato nominato dàiramministrazione nel caso di cui
air artìcolo 8 del regolamentoinvigila su tutto l'andamento ammi-
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LRQQl E DBCRBTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 . 1123
BìstratiTO ed economico del manicomio e suiresercizio delle f iin-
àoai dell'economo.
Quando il gervìxio economico sia molto importante e com-
plesso, specialmente a causa della gestione di opiflct interni o di
apposite aziende, è data facoltà alle amministrazioni del mani-
comi di nominare, oltre Teconomo, nn capotecnico, e ciò senza
pregiudizio dell'alta sorveglianza spettante al direttore sul ser-
vino stesso per tutto ciò cbe concerne il trattamento dei malati,
e ferma restando all'economo la funzione esecutiva e contarle
di cui al primo comma.
Il regolamento organico determinerà le funzioni del capo-
tecnieo.
Art. '32.
Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le fun-
zioni, sotto la sorveglianza del direttore, la cura dei malati e la
vigilanza e responsabilità del servizio tecnico e disciplinare nei
riparti rispettivi.
■ì » ... i.
Art. SS.
li. , . .
Spetta al personale di vigila^^, sotto gli ordini del direttore
e dei medici, di curare che diagli, inferA^ieri e dal personale dj
servizio siano cigorosamente osserviate le prescrizioni ,e gli orari,
e aia siantenratf^ desta L'attività, e Io zelo di essi, riferendo ai
superiori intorno alle eventiiali mancanze del personale ed a tuttq
eiò che riguarda i malati ed il servizio.
Art. 34.
Spetta agli infermieri, sotto la dipendènza del direttore, dei
medici e dei capi -infermieri, di sorvegliare ed assisterei malati
affidati a ciascuno di essi ; vigilare attentamente affinchè questi
non nuocciano a sé e s^gli .altri, e. sia provveduto ad ogni loro
bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a quello oc
oupazloni che dai medici fossero indicate come adatte all'indole
e alle attitudini di ciaBCuno ; eseguire tutte le presenzipni im-
partite dai superiori per la buona manutenzione del locali, degli
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1124 * L^GGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - ]f)06
arredi, ecc., e riferire immediatamente ai saperiori stessi tutto
quftAtQ concerne i malati ed il servizio. . ,
. Bi9pondQn.o dei malati loro affidati e della custodia degli
strumenti impiegati pel lavoro. .,,
Non possono. ;rlcorrere, a mezzi coer;Cì ti vi,^ se non in casi ec-
cezionali col permesso scritto del medico. "Sei caso di. contrav-
venzio;ae a questo divieto sono soggetti ad una pena pecuniaria
estensibile a lire 100, senza preziudizio delle maggiori responsa-
bilità in cui potessero incorrere a' termini di legge.
liTell'adempi mento dei loro doveri debbono aver sempre pre-
senti le disposizioni contenute negli articoli 371, 375, 386, 390,
391 e 477 del codice penale.
Copia a stampa di questi deve essere costantemente tenuta
affissa in ciascuno dei reparti del manicomio.
Art. 36. r
* * • . ,
La proporzione tra il numero dei medici, degli infermieri e
del personale di assistenza e quello degli alienati di ogni mani-
comio pubblico 0 privato deve essere determinata nel regola-
mento speciale di cui airarticolo 5 della legge.
Il servizio medico,^ 'di infermierf e di vigilanza fion deve
mancare né di giorno né di notte; e derve essere' ussiébrato nei
modi e coi turni da stabilirsi eoi regolamenti i^t^ecillli^ provve-
dendo a che tutto il personale di assistenza abbia ' il fiee^ssario
riposo. • '* "
CAPO III.
kUrnS^lOT^B DEGLI ALIENATI NEI LUOGHI DI OXJR^ E DI RICOVERO.
' . . ' ' * "^ .
Art 36- . ,' .-
L'ammisst.one degli alienati in un manicòmio ò là cti^a in
una rasa privata, che non sia quella dell^lienato o della sua fa-
nnglìa, dev'essere chiesta dai V»i*^iiti neirordino in rlii sono te-
nuti agli alimenti, ai tenuini deirarticolo 142 'dèt còdice* civile,
ovvero dai tutori, protutori o curatóri.' ^ i ■
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L^OI E DECRETI DEL REGNO d'ITAUA - 1905 1125
La doQianda [)<^t ricovero in un uiaiiicomio, o per l'autoriz-
zazione della cura in casa privata d'un alienato, deve essere pre-
sentata al pretore o airautorità locale di pubblica sicurezza e
firmata, da chi la produce e portare l'indicazione del domicilio,
della condizione del richiedente e dei suoi rapporti con l'alienato,
e il vÌ9io del sindaco del comune dove questi dimora.
Insieme con la domanda, le persone indicate nell'articolo 36
debbono presentare il eertàfioato medico e^ se non trattasi di
caso d'urgeBJta, i'altto di notorietà dji cui al secondo comma del-
l'articolo 2 della legge.
.- : . Art. «8.
U ceitifìcato medico deve essere rilasciato da un medico eser-
cente non vincolato da legami di parentela, ent^o il quarto grado «
civile, col malato, o col direttore o prpprietkrio del manicomio,
né appartenènte al manicomio' siefUsó, o alla casa di saluta" avente
reparti anche per alienati.
j • .
Art. 39.
Il, certifiQi^to medico deve. «accertare: . .
a) l'indole dell^ infermità mentale, indicando i sintomi,
r.origijQjer, il, decorso, ^ f38^,.e via dicendo;
h) la necessità di ricoverare il malato nel manicomio, atte-
stando, pve pecorra, la necessita dell'im mediato ricovero di ur-
genza; ^ : r, '
e) la possibilità; .^i trasportar^ l'alienato al manicomio, per
le condiisioni^ fisiche in cui si trova senza grave noc.umento della
sua salute. .. . /
Il certificato ' dev^essere rilasciato in dupliòe copia, una per
uso deU'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, e Taltra per
uso del direttore del manicòmio, a norma degli articoli seguenti.
Art. 40.
L'ajtt.o di np^tor^età deve essere co m^pilato dal pretore o, nei
eomuni che non sono sede di pretura, -dal sindaco, é deve ri-
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1126 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
sultare dalle deposizioni giurate di quattro testimoni che abbiano
i requisiti di leg^c^, siano riconosciuti come persone probe e de-
gne di fede, e siano estranci alla famiglia deiralienatp, ma pos-
sibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest^ultimo.
L'atto di notorietà dere essenzialmente riguardare i fatti e
le circostanze che fanno ritenere lo stato di alienazione mentale
dell'indi viduo.
Art. 41.
Il certificato medico e l'atto di notorietà luiu sono più ya-
lidi se presentati dopo quindici giorni dalla loro data.
Art. 42.
L'autorità locale di pubblica aicnrezza, appena viene a cono-
fSK^enza in seguito a denunzia od altrimenti, di un caso di alie-
nazione mentale, se scorge in esso l'assoluta urgenza di provve-
dere immediatamente senza attendere l'autorizzazione del rico-
vero provvisorio dal. pretore, dispone, con ordinanza motivata,
il ricovero provvisorio stesso in base af certificato medico ed in
conformità del S'' comma dell'articolo 2 della legge.
Art. 43.
Il pretore del mandamento doVe trovasi Talienato emette
l'ordinanza di autorizzazione del ricóvero di esso 111 via provvi-
soria nel manicomio, qualora dal certificato' mèdiéo ristrlt) che
possa essere trasportato. ' ' ' * * '
Quando dal certi^cato medico risulta che ralienàtò non'può
essere trasportato per le condizioni fisiche in cui si trova, il pre-
tore sospende l'emissione dell'^ordìnànza di ricovero provvisorio,
mandando al sindaco del luogo ove rfsle^é l'alienato di dare le
disposizioni opportune perchè siano evitati eventuali pericoli
4^11' alienato ed agli altri^.fino a che sia accertato,* con altro
certificato medico, che possa essere trasportato, in seguito a
che il pretore emette l'ordinanza di autorizzazione del ricovero
provvisorio.
il sindaco che non ottemperi alla disposizione del precedente
capoverso è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire
trecento.
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JJEQGl E DECBEn DEL REGNO d'ITAMA - 1906 1127
Art. 44.
Sulle domande di autorizzazione alla cura In case prirate,
le quali risultino conformi alle disposizioni degli articoli 13 a 16
del presente regolamento, il precBratore del Be provvede i0 ria
provvisoria.
Il tribunale, prima di emettere l'ordinanza di autorizsaaione,
deve accertare, coi mezzi che ritiene opportuni, lo stato di alle*
nazione mentale.
Art. 46.
Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via
provvisoria il pretore, e rispettivamente il procuratore del Be,
assunte sommarie informazioni sulla condlzrone economica del-
l'alienato e sui suoi rapporti di famiglia, provvede, ove ne sia
il caso, alla custodia provvi«prìa dei beni di lui mediante l'ap-
posizione d'ufficio dei sigilli nelle forme prescritte dal codice di
procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in
quell'altro modo che ritenga più conveniente. Se l'alienato non
è del mandamento^ a ha aziende e beni fuori del mandamento,
provoca subito analoghi provvedimenti dal pretore o dai pre-
tori locali.
Quando Tautorità di pubblica sicurezza ordina il ricovero
di urgenza a' termini dell'articolo 2, comma 3% della legge, prov-
vede alla custodia momentanea dei beni dell'alienato nei modi
che stima più convenienti, provocando al più Jprestó i provvedi-
menti del pretore.
Il .direttore del manicomio è obbligato a denunziare all'au-
torità che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione provvisoria
tutti i valori che avesse seco l'alienato al momento del suo in-
gresso nel manicomio.
Art. 46. ^i/V.^^*
L'ordinanza di autorizzazione, del ricovero provvisorio in un
manicomio, se emessa dal pretore, è comunicata coi relativi do-
cumenti airftutotiti locale di pubblica mcurezza, la quelle in ogni
caso provvede aH'inviò ed airacooBipagiiamento« d^U'aUenato
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1128 USaOI £ DECRETI DSL BEGNO d'iTALIA - 1905
al manicomio destinato ad accogliere gli alienati poveri della
provincia.
Quando non si tratti di famiglia povera, il traspo^rto ha luogo
a spese della lamigUa, e rispettivamente delle pprsone tenute a
prestare all'alienato gli aliment^^ 9^1 termini dell'articolo I42 del
codice civile, all'istituto prescelto dalla famiglia. Quando qoie^ia
lo .domandi, oj^ia,2:iohi68tq da ragipni ,d'iirgenza, provve.de al
traspoDcto l'autorità di pubblica sicurezza.
Le spese del trasporto sono anticipate, ove occorra, .dal co-
mune.
L'autorità di pubblica sicurezza invia ai direttore del mani-
comio l'ordinanza di ri<^overc| pi'ovvisorio coi relativi documenti-
li direttore del manicomio dà avvisi del disposto ricovero prov-
visorio al presidente della deputazione provinciale, se si tratta
di alienato povero. ^ , ,
• Art. 47.
A richiesta deiramministrazione dei manicomi pubblici, il
sindaco deve trasmettere ad essa i seguenti documénti, in carta
libera per uso interno d'ufficio, per ciascun alienato : '
a) situazione di famiglia, in cui djBbbono essere compresi
anche i parenti indicati dall'articolo 142 del codice civile; '
h) certificato relativo alle condizioni economiche dell*ali6-
nato e di ciascvino dei parenti di lui, contemplati dal citato
articolo 142. A tale certificato debbono essere' uniti quelli del-
l'agente delle imposte dirette e dell'esattore, relativi a tutte le
menzionate persone, da rilasciarsi sii ricHiesta del sindaco stesso.
In caso di omissione o d'ingiustificato ritardo oltre i trenta
giorni, ovvero di attestazioni incomplete, od inesatte, ì sindaci,
gli agenti delle imposte egli esattori sono soggetti all'amm'enda
da lire dieci a lire cinquanta, salva la facoltà dell'amministra-
zione di ricorrere al prefetto perchè provveda di ufficiò a ca-
rico di chi di ragioif^'^ti^termfni della legge comunale.
Art.' 481 ■'
Per -gli alienati estèri tiem» luogo.. ^f)|. d^oo^meiìti prescritti
dairaxticolo precedemte mi attestato del .console dello St^to cui
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LEGGI £ P£^*R£TI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1129
falienato apparticDe, nel quale siano indicati, con la maggiore
preeisioniì che sarà possibile, nome, cognome, paternità, 'età,
liiogo ili nascita e di domicilio, profcssioiie, condizioni econo-
niicbo e di famiglia deirali^^nato.
Art. 49.
Dopo un periodo di osservazione, non .maggi<Nre. di quiudici
giorni, il direttore del manioomio trasmette al proouiatox^ del
Be presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio^, una
reazione circa la natura ed il grado della malattia, e^pr^m^ndo
il proprio indizio se l'ammalato . travisi o no nelle condisioni
previste dal primo comma dell'art. 1° della legge^ e conaeguen-
temente sulla necessità di trattenerlo, o no, in cura nel mani-
comio, come anche fa le sue proposte sull'opportunità di auto-
rissame la eura in una casa privata, o di coneedenie Tuscita in
esperimento alla famiglia deH'alienato, se queata ne abbia f^tto
domanda.
Nei easi in cui il direttore non creda di poter emettere il
giadixio .entro il termine suddetto, ne comunica le ragioni al
procuratore : del Be, chiedendo una proroga, che^nou potrà ec-
cedere altri quindici giorni. ;
Art. 60.
Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, sopra istanza
del procuratore del Be provvedendo in camera di consiglio,
sentito, ove occorra, un perito alienista che Qon appartenga al
personale del manicomio e fatte le altre indagini che credesse
necessiffie, emette il decreto.che autorizza il definitivo ricovero
nel manicomio, ovvero la cura in casa privata, degli alienati pei
quali è risultato che si trovano nelle condizioni previste dal
primo comma dell'articolo 1^ della' legge. Con lo stesso decreto il
tribunale nomina, ove occorra' preferibilmente fra le persone 'e
secondo l'ordine stabilito dall'articolo 330 del codice civile, un'am-
ministratore provvisorio per l'alienaio. Ordiha invece rimine-
diate licenziamento dal manicomio di quelli che ^oho risultati
non affetti da alienazione mentale.
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1130 LEGGI E DECRETI DEL REGNO I)*ItALIA - 1905
Per coloro che, durante il periodo di osservazione e in base
agli altri accertamenti ordinati dal tribunale, sono risultati bensì
affetti da alienazione mentale, ma non pericolosi né a sé né agli
altri, né di pubblico scandalo, come alienati cronici tranquilli,
ebeti, cretini, idioti, ecc., il tribunale emette ugualmente Tordi-
uanza dì ricovero definitivo nel manicomio e dispone nel tempo
stesso ohe vendano segnalati al prefetto della provincia, perchè
si possa provvedere altrimenti alla loro assistensa in uno degli
istituti di cui nell'artieolo' 6 o in case private.
Il procuratore del Be comunica T ordinanza del ricovero de-
finitivo eoi relativi documenti al procuratore del Be nel)a cui
giurisdizione ha domicilio l'alienato.
Art. 61.
Quando non vjf sia domanda» dei parenti, il procuratore del
Be, prMso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l'a-
lienato, in base agli articoli 326 e 339 del codice civile^ ed entro
il termine che reputa opportuno, tenuto. conto delle particolari
condizioni di famiglia ed econòmiche dellHndividuo^.provooa i
provvedimenti del tribunale circa la tutela e La cura della per-
sona e dei beni di chi sia dichiarato eolpito da alienazione men-
tale.
Art. 62.
Dei decreti del tribunale é diata, a cura del procuratore del
Be, immediata p'artecipa^ione al direttorie del manicomio ed al
prefetto della provincia ove il manicomio ha sede.
Art: 53. -
Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del pròprio
sta^to di alienazione parziale di mente, chieggano di essere rico-
verati in un manicomio, U. direttore, in caso di assoluta urgenza
e sotto la propria r^spousabilità, può riceverli provvisoriamente
in osservazione, dandone t^vviso entro venti quattr^ore al procu-
ratore del Be, salvo a riferirgli, ai termini del precedente arti-
colo 49, pei provvedimenti del tribunale, come nei casi ordi-
nari], ed all'autorità di pubblica sicurezza.
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I.EOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1131
Il direttore, che ometta o ritardi di dare l'ayTÌBo al pro-
curatore del Be, è soggetto ad nua pena peouniaria entensibile
a lire 300.
Art. 64,
Il direttore del i&anicomio deye sempre avyisare immedia-
tamente il procuratore dei Be dell'aTTenuta ammissione proy-
yisorìa, nonché del trasferimento di un alienato da un mani-
eomio all'altro.
Art. 66.
Per gli alienati rimpatriati dall'estero, il ricoyero proyyisorio
ha luogo per ordine e a eura de^rautarHà di pubblica sicurezza
in baae al certificato medico.
r Art. 66.
Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Be, Tanto-
rità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono,
a seconda dei casi e della rispettiya competenza, fare le occor-
renti partecipazioni al console dello Stato, cui ciascuno di quelli
appartiene. ,
Art; 67. •
Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie ner-
vose, nella quale esistano anche reparti per alienati, non pos-
sono trairferive un malato nei reparti degli allenati se nen col-
rossenranza delle disposizioni deirarticelo 2 della legge e di
quelle del presente regolamento.
Chimnique eontrayyenga a tale diyiete è soggetto ad una pena
pecuniaria da lire 3M a lire. 1000, seuza pregiudizio delle pene
maggiori sancite dal eodiee penale, e tolvi i pro^yedi menti del
prefetto af termini della legge aomunale e di quella sulla sanità
pubbliea.'
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11?^ ^.EOai K DECRETI DEL KKONU d'ITALIA - 1906
• ' CAròìv. '■ ■■ ■ • '•/■ "
' '• •' ' I , li. » 1 • »
AtìHlSTBNZA, OUEA E TRASFERIMENTO DEGLI ALltóNA;4'i.
Art. .68.
Durante il periodo di osservazione i rieo /erati nei manicomi
debbono essere tenuti costantenl(»titte nrtl'aj^pósWo locale »pre-
scritto dal secondo coiilìna doll'àrtieolb 2 ftelhi legge.'
Per rittfrazioné di tale disposizione, non gitist^eata dd as-
soluta necessità, il direttore è sottoposto ad una pena pecuftiaria
da lire 20 a 100.
Art. 59.
Kei manicotnì debbono essere aboliti o ridoi/ti ai''ea^i asso-
lutaméhte eccezionali i niè^fci di coeì^cizione deglfiAfernfiS «'^non
possono essere usati se non con rautori%!za!rioné d(!tìt}ta del- di'
rettore o di un medico dell'istituto.
Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del
mezzo di coercizione.
L'autorizzazione jndebita dell',usd di detti ine z^i rende pas-
sibili coloro che ne sono responsabili di.una pena pecuniaria da
lire 300 a lire 1000, senza pregiudfzio delle maggiori pène com-
minate dal codice penale. .->,».
L'uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura iu case
private. Chi contravviene a tfi^e disposizione è soggetto alla stessa
pena stabilita nel comma precedente.
^ i . ' ■' .-ri-;..»
. .Art.. 60. , ;. . ,j, ..
Co&i deliberazione delia deputtkZ'tone' furo Ti nei ale^ .piwigii «ilie*
Uati a carico della provincia, e per gK. altri» so^tBii dosiiaAdavdel-
reserceute la patria potestà, del tatore. o del curatore !o del pro-
curatore d^ iRie, il quale anche negli idtri casi dieve daDe ^ìl suo
consenso, o, in easo di contestasi o ne, :x>fir deen^to ilelttoibapalie,
Talienato può essere trasf^ito.ida.*«Tin^ maoiCQOiiOi^i^Vi^trp. ^ _
' In tal easo ]lidi)>ettore del •maojcotnìo, da eui provieu§ Taljier
nato, deve trasmettere a quello del manicomio in cui è tra^sf^rito,
una speciale relazione medica, da lui firmata, e copia conforme.
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LKGGI E DECKKTI DKL ilKGNO d'iTALIA - 1905 l1^
autenticata Butto la sua respoiiAabilità dal direttore Btosao, d<^i
documenti, in base ai quali fu Wùtòn^zato il ricovero definitivo.
Art. 61.
Qnando il numero dei matati i^coverati superi la capacità
di»! manicomie, il pretetto, sentite la eoviniiasioiìei di vigilanza
e I» deputacione pfovint^ale, dovrà protvedero al ooìloG&metito
del numero esuberante di cronioi tranquilli sia in case private^
sia negli islSituti di cui airarticolo"ft, osservate^ quanto a questi
ultimi, le disposizioni del 2° comma dell'articolo 60.
• AH. 62- ' .
^ I ..,.....»;,
Ia> Ogni manicomio deve essere temitoe » :•; i .
•) UB registro nominatìTO) a forma di rubrica alfabetieai
di ttttti i ricoverati J ^ i .
b) un fascicolov personale per eiasciuiri^jfoyorato, noi quale
debbono essere conservati i.doeumenti relativi air.aÀnmisaionOf i
provvedimenti,.]* comutiiei^^ni e la eor.rispondQaza 'diel^auto*
riià giudiEiaria, di quella amministrativa se idoUa faipiglia, la
diagiM» ed il riassunto mendile delle i condizioni dell'alienato, e
gli atti relativi al licenziamento di esBò per guarigione od in
esperimento o per altra causa;.
e) un registro in cui siano indicati giorno per giorno, i ma-
lati a cui sono stati applicati i mezzi di coercizione;
i) un elenco dei- malati dimessi in via di esperimento,
pei quali non^sia stato emesso il decreto di licenziamento defl-
oitivo;
e) un elenco dei malati affidati a case prirate^
? , .Art, .63. . •
Con .speciali istruzioni il Ministero dell'interno, sentito il
ronsigìio* superiore di sanità, darà le norme per i trasporti degli
alienati e prescriverà i modelli per i certificati medici, di cui
all'articolo 37, e per i njgit*1ri prescritti dall'articolo prcccdouic.
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^Èi LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
CAPO V.
LICBNZIAMBNTO DEGLI ALIENATI.
Art. 64-
Quando ub alieoato sìa guarito, il direttore trasmette appo-
sita relaBione al procuratore del Be presso il tribunale della circo-
scrizione in cui ha sede il manicomio, richiedendo l'autorizza-
zione del presidente del tribunale pel licenziamento dell'alienato
guarito.
Del decreto del presidente del tribunale è data, a cura del
procuratore del Be, immediata partecipazione al direttore del
manicomio, il quale provvede perchè senza ritardo il licenzia-
mento abbia luogo. A tale uopo egli potrà, secondo i casi, o invi-
tare la famiglia del guairit'é,|' direttamente o per mezzo del sin»
daco del comune ^ui appartiene, a ritirare il ricoverato entro un
termine congruo, proporzionato alla distanza del comune stesso
dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al pro-
prio domicilio, 0 anche rilasciarla* aeftz-'altro quando giudichi,
sotto la propria»' responsabilità, bon necessario l'accompagna-
mento, ovvero, * quando non esista più la famiglia, potrà affi-
darlo all'autorità di pubblica sicurezza perchè provveda al rim-
patrio e al collocamento di esso. *
Art. 66.
n direttore può, in via di esperimento, consegnare alla fami-
glia, se questa lo richieda o vi consenta, l'alienato che. abbia
raggiunto tal grado di miglioramento da potere essere curato a
domicilio, avvizandone contemporaneamente il procuratore del
Be presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sederi mani-
comio, l'autorità di pubblica sicurezza ed il sindaco del comune
a cui appartiene.
Durante l'esperimento la fan^iglia deve inviare ogni quattro
mesi, per mezzo del «indaco, al direttore un certificato medico
sullo Htato del malato.
Quando il direttore dichiari che l'alienato in esperimento è
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'itALIA - 1905 1185
marito, ne dà ayyiso al procuratore del Ko perchè provochi il
decreto di licenziamento definitivo.
Yeriflcandosi durante l'esperimento la necessità del ritorno
del malato al manicomio, questi vi è riammesso in base a sem*
plice certificato medico. Il direttore deve subito informarne il
procuratore del Be, inviandogli copia autentica del detto cer-
tificato.
Il direttore che omette o ritarda di dare al procuratore del
Be l'avviso di cui nel capoverso precedente, incorre in una pena
pecaniaria da lire 60 a lire 300.
Artr 66.
Verificandosi negli alienati affidati alla cura' in case private
la necessità del ritorno del malato nel ìnanicomio, il direttore
potrà riammetterlo, salvo a darne subito avviso al procuratore
del Ee ed all' autorità di^ pubblica sicurezza.
Per gli alienati affidati a case private che siano guariti, o in
«condizione di essere consegnati alle famiglie in via di esperi-
mento, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
, r . Ar,t. 67. ,
La conseguii' dèH'drHenatoi guarito, nel case in' cui il direttore
non creda di rilasciarlo sotto la propria responsabilità, o di
quello licenziato in via di esperimento, deve essere fatta a chi
esercita la patria potestà su di esso, o al tutore, o al curatore.
In caso che le dette persone rifiutino di ricevere l'alienato
guarito, il direttore ne informa il procuratore del Re, il quale
provvede immediatamente alla nomina di una persona incaricata
di prender cura dell'alienato guarito, fino alla revoca della inter-
dizione o dell'inabilitazione, ovvero lo consegna all'autorità di
pubblica sicurezza.
Chiunque, essendovi obbligato,' si 'rifiuti a ricevere un alie-
nato guarito, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 100 a
Hre 500.
Art.^ 68.
ì
Quando la famìglia voglia ritirare un alienato non guarito,
ohe ha ancora bisogno di cura e custodia, il direttore, che non
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1136 LEGGI E DECKETI DEL REGNO IMITALI A - 1 f>05
creda di rilasciarlo in esperimento sotto la sna rcAponsabilltày
non pnò farne la consegna se non in seguito ad autorizzazione^
che il tribunale concede in camera di consiglio, sentito il pub-
blico ministero, dopo (3i aver accertato che concorrono le condi-
zioni necesisarie per la cura e custodia deiralienato.
Dell'eseguita consegna il direttore dà immediato avviso al
procuratore del Be ed all'autorità di pubblica sicurezza.
. Art. 69.
Qualunque cittadino può reclaùiare contro un ricovero rite-
nuto indebito e chiedere che cessi..
L'istanza può essere presentata tanto al direttore del ma-
nicomio quanto ad altra autorità pubblica, e chi_la riceve è in
obbliga di rimetterla senza ritardo al procuratore del Be.
Il tribunale, sentito il pubblico miniatero, decide in camera
di consiglio, m base alle informazioni ed alle perizie che avrà
reputate necessarie all'uopo. ,
Il direttore del manicomio e qualunque altra persona rive-
stita di autorità, che ometta di inviare al procuratore del Re
l'istanza ricevuta, incorre nella pena pecuniaria da 100 a 600
lire, seuBai pregiudizio delle maggiori» pene con^minate dal codice
penale.
' Art. io.
Bmesso d»L presidente del tribuaale il decreto di diefiuitivo
licenziamento, il procuratore del Be provocherà il giudizio per
la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
CAPO VI. '
.COMPSTBHZA DBLLB SPB8B. /,
Art. 71.
Oiascuna provincia del Begno adempie all'obbligo del man-
tenimento degli alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi,
sia in manicorat propri, sia, in seguito a speciali convenzioni, in
manicom! pubblici o privati, salvo l'eventuale rimborso delle
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905 1137
spese relative secondo le norme contenute nel capo VII della
legge 17 luglio 1890, n. G972.
Quando si provveda a tale obbligo avvalendosi di nn mani-
comio esistente fuori del territorio della provincia, sulla relativa
convenzione dev'essere previamente sentito' il consiglio provin-
ciale di sanità, il quale deve motivare 11 suo parere, tenendo'
eoQto della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero'
degli alienati in relazione alla capacità def mam'còihio prescelto.
La provincia, cLe non ha manicomio proprio, deve noti11ci)(ro'
a tutti i sindaci della provincia stessa quale manicomio è desti-
aato ad accogliere. ^1i alienati poveri.
■ * 't
Art. T2.
Ciascuna provincia è obbligata a provvedere al ricovero di
'Hti gli alienati cbo si trovino nul territorio li.^p^'ttlvo, beucbò
apparteui liti ad altre pruvingic.
In t»li oasi e sempre ch.e,uu alienato,. ppr ragioni urgenti di
ordine o di moralità pubblica, venga ricoverato in un manicomio
diverso da quello di cui si avvale la provincia uUa quale in-
fT.nibe la spesa pel manttaiimeiito di essoj a provincia medesima
é toQuta a rimborsare, a quella clfe le I^a anticipato, le spese
relative, ma può far trasferirei a sue sp^se, nel proprio mani-
coiìiio, l'alienato, purcbà guest! Aia in coudizioni di salute tali
da x)oLcr sopportare il viaggio.
È sempre fatto salvo alla provincia, che sopporta la spesa
di mantrnimenlo di un alienato, il diritto di farsene rimborsare
dal medesimo o dai parenti di esso che fossero in grado di farlo,
osservando rordiue stabilito dall'articolo 142 del codice civile.
Art. 73.
Le spese, a carico della provincia, per ricondurre in fami-
glia l'alienato guarito, comprendono anche, quelle pef iljviaggio
della persona inearieata' dal direttore dell' accompagno o dell^
persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il ricoveralo. ,
72 — VoL. IL . 1905*
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1^3^ Ì^^GGl E DECRETI BBL REGNO d'iTALIA - 1903
Art. 74.
JiP 0p?R^ w\ trv^jffc^po àfjfìì alienati esteri al manicomi e
^q^qcJq noQ yì ^i prpyye^^ dlrettameute dagli interessatii sotic
^i^ttip^p^tf ^al 99fp)mey i|^ qi^i Tali^nato ^i provai ì] <|uale rimetti
^\ 'f^if>^^, }f^ T^^t'^y^ ppntabilità pel rimborso » caricp 4j^ll<
Art. 75.
La domanda di rimborso a carico dello Stato pel manteni-
mento di alienati esteri ricoverati nei manicomi, deve essere ri
volta al prefetto della provincia in cui il manicomio ha sode, <
ueve essere corredata:
a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;
b) della tabella nosologica cc^mprovante l'indole della ma-
lattia che ha reso necessario il ricovero, vidimata dal direttore
del manicomio; '
f) 'di una copisi dell'ordinanza di ricovero provvisorio o
rtcfinitivb^
La forma della contabilità e delle domande di rimborso à
(jiif^lla In vigóre per la cnra di stranieri negli ospedali del Begno.
Lt> 'contabilità debbono essere trfpieàtrali.
Art. 7G.
Qualora il direttore del manicomio riconosca ohe Talienat^
i'ntcro è in grado di poter sostenere il viaggio per essere rimpai
triato, deve darne avviso al prefetto.
Art. 77.
- Tatti gli atti amministrativi e giadleiMi restivi all^ammi»
sionè ^d al lioenKiamento degli alienati pCTwi sono redatti ìH
carta libera e Bensa spesa di sorta
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LEGGI E DECRETI DKL REGNO D*ITALTA - 1905 1139
CAPO VII.
¥XpUbiN:64 9U^ MANICOMI 9 UUQhl ALIENATI. ]
Art. 7S.
La commissione di vigilanza si riunisce in sessione ordinaria
n 1 mese di gennaio di ciascun anno ed in sessione straordinaria
tntfce le volte che il prefetto crede di convocarla.
Tiene le sue seduto nel locale della prefettura, ed è assistita
da nn impiegato della prefettura medesima con le funzioni di
segretario, senza voto.
Art. 79.
Il prefetto deve sentirò il parere della cpmmisaioQQ di vigl
lanza sugli aflari, ppi qo^U quo^tp sia richiesto dal , presente rp
SalamQptQ, e può dpma^^f^lq su tettigli altri pgg^t^tf p^p pi ri
feriscono al funzionamento dei manicomi ed alla cpra ^f^^\
alie|44ti. . •
Art. 80.
L'oi&cio di segreterìa dolla commissione di vigilanza, annesso
[^quello del modico provinciale, deve tenere in corrente:
a) UB elenco del manicomi pubblici e privati esistenti nella
provincia, con rindicazione del proprietario, degli amministra-
tori, del direttore, del numero dei medici, dei sorveglianti e degli
infermieri, del numero degli alienati che può contenere;
h) un elenco degli istituti, di cui all'articolo 6 del presente
regolamento, con le stesse indicazioni sopra cennate ;
e) un elenco delle case di salute annesse dall'ospedali, di cui
all'articolo 30 del presente regolamento, con le stesse indicazioni ;
d) un elenco delle case private, ammesse a ricevere in cura
g'i alienati, in conformità dcirarticolo 15 ;
e) un elenco delle case private, presso le quali già siano
ricoverati alienati, per autorizzazione sia del tribunale, sia del
direttore del mamcòmfo ;
/) un registro delle deliberazioni della commisdioue;
a) nn registro delle visite eseguita.
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1 1 tO l.I.c;^:i !'. UKCKETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905
Ari. ^.l.
I d rettori dei manicouit pubblici e privati debbono mensil-
mente inviare al prefetto, per u:^o della commissione di vi;;i.
hiuza, un elenco in cui sia indicato il numero degli alienati ri
coYor;iti e la loro dl.ntiibuzione nei singoli riparti.
Art. 82.
TI medico alienista che deve far parte della commissione di
vigilanza di cui al primo capoverso dell'articolo 8 della legge, non
può esaere nò il proprictaxio, né il direttore, né alcuno dei me-
dici adibiti al servizio di manicomi, case di salute o sezi mi di
ospedali per alienati esistenti nella provincia.
In quelle provincie nelle quali non vi siano medici alienisti,
o quelli che vi sono si trovino nelle condizioni prevedute uA
precedente camma, il minisfro dell'intetno può incaricare di far
IKirte della commissióne un medicb alienista residente in altra
provincia. ' ' '
La nomina del medico alienista è fatta dal ministro dell'i n-
terno per un biennio ed è sempre rinnovabile.
'Art. 83. ^
Al medico alienista che risiede nel capoluogo della provinci;^,
non spetta indennità o comj)enso, né por Tassistenza alle sedute
della commissione, né per visite nel capoluogo stesso.
Se non risiede nel capoluogo, gli spetta Tiadennità di liro
quindici al giorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio, d^
liquidarsi ai termini del regio decreto 23 agosto 1863, n. 114G,
esclusa ogni altra indennità.
II trattamento medesimo gli è dovuto per lo ispezioni che
esegue, aia da solo, sia collegialmente, fuori il luogo di propria
residenza.
Art. 84.
Tutti i manicomi debbono essere iS;pez]onati almeno una
volta l'anno dalla commissione di vigilanza ed almeno una volta
ogni due anni da ispettori generali del Ministero delTinternoi
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LtGGT E DECHETI DTX KKGXO d'iT.^T-IA - 1905 11*1
Le case priyate debbono «j^ssore ispezionate aua volta I'aui^u
da un membro delegato dalla commissione di vigilanza.
Il ministro dell'interno ha facoltà di disporre in qualunque
tempo ispezioni straordinarie di ciascuno dei manicomi contem-
plati dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, nòifchè delle
case private di oni all'articolo 2. affidandole, a seconda delle
circostanze, o agl'ispettori generali che da esso dipendono, 0 alla
commissione di vigilanza istituita dairarticolo 8 della legge, o
ad ano dei membri di essa.
Art. 85.
Quando si .veri-ficano circostanze che rehdano opportuna o
necessaria l'ispezione d'aa manicomio, Il prefetto, sentita, ovc^
occorra, la commissione di vigilanza, ne riferisce al Ministero '
per la necessaria autorizzazione;' formulando lo 'prot>ogte che oc-
corressero in ordine all'oggetto Speciale dell* ispezione ed alla^
persona o alle persone» che' debbono eseguirla.
Nei casi di assoluta urgenza, nei quali non sia possibile at-
tendere rantorizzazione ministeriale, il prefetto provvede infor-
mandone contemporaneamente il Ministero.
Art. 86. ' ' ,
- »■•
Quando dsille ispesioni ordinarie e straordinarie agii Istituti
contemplati nel presente regolamento, da éhinnque vetigano di'-' *
sposte ed eseguite, risultano tiasgressioni delle disposizioni con-
tenute nella legge e nel regolamentp, il prefetto, accertata la
spesa occorsa per la ispezione, emette mandato di ufficio sopra
qualsiasi 'fondo disponibile a carico dell'amministrazione dell'isti-
tuto, se trattasi di stabilimento pubblico, o dispone con decreto
il pagamento, se trattasi di stabilimento privato. In entrambi
i casi o!rdina di versare la somma alla tesoreria provinciale in \
conto delle efatrate eventuali del tesoro. ' /
Ove, nel termine di dieci giorni dall'invio del mandato di ,^
ufficio o dell'ordine di pagamento, l'amministrazione dell'istituto !
non vi adempia, il prefetto provvede mediante apposito com-
missario, se trattasi di pubblico istituto, e con l'aptilrcàzione
della sospensione deiresercisio, M trattasi di istituto privato. «
t
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1142 LEGGI E DECRETI DEL HEOXO DITAtlA - 1906
Il prefetto ha obbligo di assicurarsi ohe le amministradoni
degli istituti pubblici esercitino la fapooltà di refreeso verso gii
amministratori e gli impiegati responsabili delle liasgres^ioni;
promuovendo anche, quando ne sia il oaso« i proTTedioienti di
cui agli articoli 99 e 30 della legge 17 loglio IMO, a. ««79, per
gli amministratori di istituti che siano i^titttzioai pvbbliolse di
beneficenza.
• • n^ l • Att. 67. ' '
Nel caso previsto dalParticolo 9 della legge, il prefetto, prima
di sospendere o revocare rautorizzàzione di apertura o di eser*
cizip dei m^^icom! privata o di fare adottare t proTt^cdilllènti
di ufficio consentiti dalle leggifpei q^nW^mf . pubboi, d«ve pre-
scrivere alle amministrazioni dei detti «tabrlimieBti un congruo
termine per reseci^zione dei lavori o 1' ^eqnisto dGgH anedi, o
per quegli altri provvedimenti qh^.fos^erd stvfiltamehte a^ces*
sari al regolare andamento del servizio (O* ^mt Figleiito del rico-
verati. ...«.: i ' ' i . :V • ■
T^j^^prppedyra pvò essere o|9e6S^S(»)tan<>#i& «nei: oiril straor-
dinari, nei q lali un sollecita. jrrQvv^ilkm^Ato «a impanto da evi-
dente ed assoluta urgenza nell'interesse della morale o deirigiene.
I motivi dell'urgenza debbo ncf éssbi^ esposti nel decreto.
In caso di chiusura di «n mantceoiio il pvefetto Vigila pel
coi^vepienjLe. coUaeaB^Mto degli «liénalt.
. .. AH. 8S. ^ ' '
1 pretettu séqtitaja commissioni) di vigilanza 4i oiii^all* ar-
ticolo 8, deAa legge, debbói^o inviare p{[pl anpoal ^{iuistera del*
l'internA', tlbn pii!r iardi dei mese di fe^^braiOi una relazione^- gè-
nef'à¥^ sul servizio dei manicomi e <}eglijs^xti;ti .di civi a^V^FU-
colò D (iéf p^e&A^nlè regolamento, iióncbò s^l A^rviziodj quF» degli
alienati in caaa privata. . . . , -«.
. -•. • - Art. 9». - — '
ISTun^ À jinpovato al)0idispOsiaroiii éirglinri7ie4tl $6»A^KI del
togo|fM9i#|i.tp 0fBMfaiepe«gl>»tlk)MÌip»èDbr M(rót^r«ìri fr viié tii^ttmif
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LEGGI E DECRETI D5L BEGXP d'XTALIA - 1905 1143
tori goTernatiri doJ Keguo, approvato con regio deoroto 1* leb-
braio 1891, n. 2QQ.
I regolamenti interni, dei qnali è parala ncH^iirticoIo 479 succi-
tato, debbono e^^re coordinati, p^r quanto è posaibilei allo Bo^me
(oatennte nel presente regolamento, ed appprovatì dal consiglio
Biiperiore di sanità. '.'•.-. 4..
La n-Iazione annuale, ;^reacritta dall' ar ti cg4o4BOdctl regola-
Biento generale. ^uocitato^ dev' essere trasmessa al Ministro p/?r .
M zzo d^I prefette, che 1» siottopone priiQfi alla commis^onedi
vi^^ilanza itisi^jine poj^ l^i;#la^ioae di poi aU'articfoI^. è^,df^ J^tfi- .
sente regolamento.
Sono estese ai manicomi giudixfarl le facoltà di vigilanza, da
j'^^te della commissione e degli ispettori, di cui all' articolo 8
ÙlIU Ìèg^^é'^4 e 85 di' questo rogbl ai Jiie fatò. * * '' !
fCAPO VTJI.
BK^pomsMini niTAliiis* Tn:Kiit0BfEJ
' -Art. m ■ ^ ^
Sono cbris^ilérail Co'vao maniero ini, aglf ' eflefèi delf^ 1^?^®
hi febbraio lbu4, n. 3o, e déTpreseiite régotàìlifefiid, t«> clinicté
]' icbiatriche quando fanzionino come comparti di Ooscrvazione
I)\* ilienati.
ha Tigilan^ pullc cIwìcIiq psicbiatricbe sarà es<>rcitattt a
1 ifma 4t^gii autfocli ft èli dolhihfgge. • ' :'
Però, ogni vdìtik tìrfei lo ffètiS èKaieBe deSbafl* ^smre. fspè'
yi'^n'ite o dalla commissione di vigilanza o dagli ispettori gene-
rici del Ministero deirintcrno, ne dovrà esser dato avviso al
''rini.stero della pnl>blica isù'uzione perchè possa, ove lo creda,
farsi *fàpprésentarè nefl'ispezione da un proprio delegato. 'l
Art. 91.
r-itro tre mesi dal giorno in cui andrà in vj;:oro il presente
r-^^olamento, tutti i direttori di manicomi pubblici e privati deb-
b}no trasmettere al procuratore del Ee rolenco degli alienati,
iuiicando per ciascuno il nome, il cognome, la paternità, il luogo
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1 ] 14 «ilGGi e decreti del regno d*italia - 1905
e la data di nascita, il luogo di provenienza, il genere ed lfrra<l
della malattia, la data di ammissione e se sia mantenuto in tutt
o in parte a spese della famiglia.
'I direttori che omettono o ritardano l'invio del detto clcnc*
incorrono in una pena pecuniaria di lire trecento.
Il procuratore del Ite, presso il tribunale nella cui circoscri
sione ha sede il manicomio, osaminati gli atti, assuntele oppor
tun^ informazioni e fatte eseguire le verifiche che reputassi
necessarie, promuove dal tribunale il decreto che convalidi l'am-
niissiotte o ordini il licenziamento degli alienati.
Art. 02.
Entro un anno dalla pubblicuioao del presente regolamento
tutti i manicomi, così pubblici come privati, debbono presen-
tare al prefetto :
a) una relazione da cui risulti che essi si sono conformati
alle disposizioni della legge e del regolamento Rteaso per quanto
Ri riferisco alla direziono, al personale ed ai locali.
b) il regolamento speciale compilato in conformità dcUo
disposizioni della legge e del presente regolamento, perchè sia
sottoposto airapprovazione del consiglio superiore di sanità.
Alt. 93.*
Per l:i prima ap;)licazione dMla legge e del presente regola-
mento le nomine dei medici alienisti, di eui nel precedente arti-
coVo 32, avranno effetto Ano al 31* dicembre 1905.
Visto, d*ordine di 8w Maestà
Il ministro dell*iiitenio
GIOUTTL
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LEGGI B DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905 1145
N. 1S9. lift N. isa
Rboio Decrrto che disiacea la frazione Carpe dal comune
di Balestrino e V aggrega a quello di Toirano.
23 mano 1906.
(FnWfcaio mUa QoMum Uf/MaU M Bégm il 12 magfph ÌUOè, n. US)
vrrroKio Emanuele m
PXB GRAZIA DI DIO S PXR YOIìONtX^ DILLA NAZIONI
RB D'ITALIA /
Sulla proposta del Nostro bainistro segretario di Stato
per gli affari esteri^ interim per gli affari dellMntemo, e
per la presidenza del consiglio dei ministri ;
Veduta 1^ istanza in data 9 marzo 1901, presentata dalla
maggioranza degli elettori della frazione Gar|>e per otte*
nere il distacco dal. comune di Balestrino e l>ggregazione
a quello di Toirano ;
Vedute le deliberazioni' 6' gennaio' 1901, del consiglio
comunale di Toirano^ e 21 SLprììe stesso anno del consiglio
comunale di Balestrino;
Veduta la deliberazione 16 gennaio 1904 del consiglio pro-
vinciale di Genova;
\^sto il parere favorevole 13 marzo 1904, dell' ufllcio del
genio civile e relativa pianta topografica per la delimita-
tone del confini;
Vedutele relazioni in data 1 a ottobre 1904 e 24 gen-
naio 1905; del óommlssarìo prefettizio incaricato di pre-
sentare le proposte per il riparto delle attività e passività
patrimoniali del comime di Balestrino, che in ' conseguenza
del distacco devono passare a Carpe e per essa al c(»nune
di Toirano;
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1146 LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALL4 - 1905
Visto il voto iàv ore volò ai proposto ripaKo emesso dalla
giunta provinciale amministrativa di Genova in seduta 10 no-
vembre 1904 ; ' ',
Visti 1 pareri del consi^lb di Stato eméssi ih «tdtinanze
3 giugno 1904 e 3 correria mése ;
Vista la legge comunale e provinciale;
Abblaitid defci'éfato e dMretiAmof
Ari ì.
La frazione Carpe è distaccata dal comune di Balestrino
ed aggFe^gjdia invece a quello di Toiram>*
Art. 2.
I territori dei oanrani- di^ Balestrai»^' e^di Toirano sono
rispettivamente dimihuiii ed'àùmeniati della porzione risul-
taaite dàltó' pldlifa toj[)Ograàcà redatta néU'àt^t^é f 9J4 dal-
rufl3.cio del genio civile! di Gfenova, che sarà, d'ordine No-
stro, vidimata dal ministro proponente.
' . r . ; ■ , "Art. 3i » • f ; * :•'
II riparto delle MtÌTitli e passività fra 4I oomume (U Bur
léstriBO 0} la fpazìoiiB* Gaffpe IggfegaM nècMttttiet di /Toi-
rano è stabilito c^me nt^guei : . t ,
Aiiiviià assegnate alla^ fraj^ióne t^àrpè
e per essfl^ al comtm^ di , Tótrdnb :. • ]
V Rieibvo ^i.be&iinooki^ Geptidc^ti^iiw 1)230,444^ della
rendita di lire 35; . .
^ }A. Gremto di lire 4,234. 40 ohe viiltfc tuttora il co-
mune di Balestrino verso i terzi acquirentiM dei bèoÉt ia
purola j ; .r : i-p. . ' . • .' v. \ . ^
8^ }d. Capitale :di lir&^t ,7394 60 .dei itaap» iHMmatè di^
Balestrino, con avvertenza che, ove il suddito (eredito '4ì
lire 4,334. 40 verso i terad ae^ufireifti (dii80 ri4òti€r * ibi-
nore 9omma^ ia differenza! £wrà ^^unti^Mla Baleeiti4ilo alle
lire 1,739. 60 -ijnj»dic»tft; :^ \ • : i ì -
4''X»^it0 « Cateamiglio». Gertì^iiiriio &. 576/668 Mll«
renetta, (tt liw 3^^* > - ' .
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IJBOOI S BECBEn USL BEQNO D^ITAUA - 1905 1147
5* Scuole dì Carpe. Certificato n. 632,415 della ren-
dita di lire 175;
6*" Id« Capitale di lire 438. 18 incassato da Balestrino
quale sopravanzo yerificatosi neiracquisto dèi certificato di
rendita di lire 175.
Passività :
i^ Òeùào di lire 10. »8 dbtilto kM& còngfegaiioilé fli
carità ài fiatóStrtito (dàpitalé dì fire 183 ài 6 pei- ceiito;
2* Ctodò di lite 5.84 dovuto àU^òteM ^ÒVèrl di Carpe
(capitale di lire' Ì46 àì 4 per cento) j
3^ Censo di lire 13.53 dovuto al comune di Toirano
che lo ha riscattato dalle, due caj)pellanie della SS. annun-
ziata* e Trinità (capitale dì lire 34l. 25 al 4 per cèh^).
Art. 4.
La fr^^zione pdrpe, A di cui favore reèta interamente de-
voluta la beneócenza della c^ua speciale opera pia^ è esclusa
dai béfletìzi della congregazione di carità di Toirano, limi-
tatamente però al patrimonio attu&Iè deUa congregazione
stessa^ non da quello che venisse ad acquistare dopo che
la suddetta frazione avrà fatto pj9*rte integrante di Toirano
medesimo.
a , Art. 5.,
La c(uofa asinata al copune di Toirano pel disimpegno
dei servizio sanitario consorziale coi comuni di^ Balestrino
e Baissano, sarà. aumentata di lire 800,. ed> in conseguenza
dìmiiitiita di pari somnaà la quptà dovuta da Balestrino.
Ordiniamo chp il presente decreto» munito 4tk Bigilìo dèile
StatOf »a ii]Mserto nella raccolta ufficiale delie leggi e dei itoefeti
del Regno d'Italia^ mand^odo a cLdunque spediti di oMdrvarlo •
di fiurló 03sejrvare,
fiato a Romti^ ad^ £d mafflO 1905.
1-U.ù'u,traip mia CorU de^ eonli aàai ò, magato ìiHJ5.
"TlTTOklw
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1148 LEGGI E DECRETI DEL REGFO D*ITALIA - 1905
N. 160. A N. 160.
Regio Decreto col quale sono accertate le rendite sui beni
devoluti al demanio e qtùella corrispondente alla tassa
straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio
degli enti morali ecclesiastici soppressi.
30 marzo 1905.
{PHmieato nella Qaztetta UffitiaU de' R$j. o TU maggio 1905, n. Ili)
VITtOBlO EMANUELE m
PXR OIUZU DI DIO B PER VOLONTÀ DXLUl HÀZIOMI
j BS .'D'ITALIA
Visti la legge 7 luglio isno^ >,, .103(r, et] il relativo re-
golamento approvato col r^ale decreto 21|taglio stesso anno,
n. 3070;
Visti la legge 15 agosto 1$67> n, 3848, ed il relativo
regolamento appressato col reale decreto 22 agosto stesso
anno, n. 3852 ; ' *
Visti l'art. ^4 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli ar-
ticoli 1 e 2 'della legge 11 agosto 187Ó, il. 8784, allegato^,
e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;
Visti i reali decreti 6 gennàio 1867, n. 3546, 17 feb-
braio 1870, n. 5519, e 2 settembre 1880, n. 5644;
Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operati
per gli eflfetti della soppressione degli enti morali ^vBoélesia-
stici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;
Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al de-
manio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria
del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali eoclesia-
stici suddetti;
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hEQQl B DECRETI DSL BEQNO d'iTALIA • 1905 1149
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per
le finanze e per gli alTarì di grazia e giustizia e dei culti;
Sentita la conunissione centrale di sindacato istituita dal-
l'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;
Abbiamo_decretato e decretiamo :
Art. 1.
Le rendite liquidate pei beni devoluti al demanio e quella
corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento
suirintiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici sop-
pressi indicati negli elenchi Aj By C^ i), E^ Fy Gj Hy 7,
Ky Ly My Ny 0, Py oontrofirmati dai Nostri ministri segre-
tari di Stato per le flnaoze e per gli affari di grazia e
giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono
rispettivamf'n^e accertate nelle somme annue esposte nelle
colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.
Art. 2.
In relazione all'articolo precedente per effetto delle li-
quidazioni del patrimonio degli enti morali indicati nei sud-
detti elenchi, è accertata al V luglio 1904, giusta le risul-
tanze del prospetto riepilogativo allegato Q, coiitroflrmato
dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per
gli aflari di grazia e giustizia e dei culti, annesso al pre-
sente decreto, in complessive lire duemila quattrocento tredici
e centesimi due (L. 2,413.02) la residua annua tassa del
30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per cento dovuta
al fondo per il culto, a termini dell'art, 11 della legge
7 luglio 1866, n. 3036, e dell'art. 2 della legge 15 ago
sto 1867, n. 3848.
È altresì accertato in complessive lire trentamilacinque-
oentotto e centesimi uno (L. 30,508.01), deduzione fatta
delle rate arretrate di tassa, il residuo credito dell'ammi-
nistrazione del fondo per il culto per rato di rendita ma-
turate a tutto giugno 1904. '
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1150 LEGGI B BBCRETI DEL BEGKO l/lTAtlA - 1905
|Li'ati2Ìdetta annua tassa ed arretrati di rendita saranno
conteggiati e prelevati dalla rendita iscritta a favore del
fondo per 11 culto coi predetti reali decreti 6 gennaio 1867^
n. 3546, e 2 settembre 1880, n. 5644/ '
Ordiniamo che fi presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta yfficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
4i fiiirlo QSMnraite. . ^ . > i
Datp a RpHia, ^ddl 30 jRarzp 19Q§.
VITTORIO EMANUELE
tU^ttraio ali0 GorU dèi emU adéH 5 maggia ìWk
Reg. 22 Atti dtl Governo a /". 54. F. H^xtas^m. )
Luogo del Sigillo. V, fl Guardasigilli C. FINOCCHI ARO-APRILE,
A. Jf4fORAWA-
p. Fiifppc«ffV«P^APWL]¥r
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ELENCO
itegli enti morali ecclesidstici soppressi, delle rendita 6
pfT Oio àa. inscriversi sul Gran Libro del Debito pub-
|>|t^ JPfT ^ffftiQ della conversione dei beni immopili di
ì^f^ rmffili epslesfastipi.
<i-*egg6 7 loglio 1866, n. 3036, e 16 agosto 1867, n« 3848)
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1 152 LEGGI E DECRETI DEL REGXO d'iTAUA - 1905
Allegato A — Elenco degli |
delle rendite 5^|g da inscrwerti eul Oran Jéibro del Debito puhòlico m fk^n
a saldo della tassa del SO per cento in eeeat4M^
(Leggi 7 lugUo 1866, n. 33
DENOMINAZIONE
d«U*Bnt6
morale eecleeiMtieo
BoppresBo
SEDE
dell*Ente morale
eociesiaetioo
soppresso
OOMUNK
Corporaz. religiosa
Convento degli agosti-
niani scalzi in (!) • .
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PiiC<»ndo8Ì luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1^ luglio 1904, si
a(.^^inngono alle rate arretrata di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella
l'olonoa 0, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno
ÌD04 sul complessivo ammontai e della rendita annua esposta nella colonna 7.L.
Ammontare complessivo deUe rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1604 L.
(i) Iscrizione suppletiva, vedi n. 178 dell'allegato if, annesso ai regio decreto 12 ago&to 1^71
Roma, addì 30 marzo 1905.
Visto, d' creine di S, M,:
U ministro segr^tvrìo di Stato per gli affari delle
A. MAJORANA.
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1906
■ LEGGI & DBCKBn DEI, REGNO d'iTALIA
mi Mtiaiiaitici «opprats),
m fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
^ Itggi di UquidaMione delCAue eccletùulieo
>lì)(i»iol80T, B. 3848).
1153
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Tltlo» d^ordiné di 8. M.i
n minlitro Mgretaiio di Stato per gli affari di grazia e giustizia e d«i culti
C. FINOG(mURO-APRILE.
^3 - VoL. IL - 1905.
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1154 LEGGI £ DECRETI DEL BEGKO d'xTALU * 1905
Allbgato B ~ Elenco degli
ffellfi rendite 5 ^^ da inscrivevi iul Gran Libro del Debito puòbliao a fi
a saldo della taua del 30 j^er cento in esecui
(L^gì 7 luglio 1366, lu
DENOMINAZIONE
deIl*Bnta
morale ecclesiastioo
aoppresso
SEDE
dell'Ente morale
eceleaìastico
floppreaso
OOMUIiE
PROVINCIA
RBflDlTA
annua
re 'itti BvrKurte
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Legato Franceioo GQe>
l'ira in (1).
Caltagirone
Catania
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Faoendosi luogo alla iBcrudone della rendita con decorreusa dal l** luglio 1 904^ al aggiun-
gono alle rate arretrate di tassa liquidate fino idl^epoea indicata nelU colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 190i iul com-
plessivo ammontare della rendita annua esposta nella colon na 8 .*..., L.
Ammontare com plessi vo delle rate arretrate di tasaa del 30 per canto liquidate a tutto
giugno 1904 . , , , . L.
(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 39 dell'allegato Q, annesso al regio decreto 2 febbrai > l<
Roma, addi 30 marzo 19Q5.
Visto, d^ordbM di 8. M,:
n miaiatro «agretarìo di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.
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I«£GGI £ DECBETI DSL SSOKO D^ITALIA < 1905 1165
raE aeeletiasiiei soppressi,
I Fbntla per ti Culto e delle rendite da prelevarsi a favore u . '^^mamo
P ^"^gi ^ HqtddoMÙme deWÀMee ecclesùutieo
5Bgwto 1887, n. 3848).
«UDITO O'jò. D&iUNa»
fm rate anatrate óì t«Ha
M 10 p«r Mfito
0S59, Mrie 3^.
il ministro ganetario di Stato per gli altari di graiia e ffinstisia e dei culti
0. FmocOHIARO-APRuLB.
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1166 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'TTALIA - 1906
ALLBOATo C — EiiMO dogli
dèlie rendite 5 "^^ da itucrioerei tul Qrem lAbro del Debito pmòiUco a fi
a ealdo della taeea del 80 per eemto im eaecm
(Leggi 7 loglio 186d» a. \
DSNOMINAZIONK
4«irXat«
moraU «aclMÌMlieo
••pprtiM
SEDI
«lall'KnU moral*
•eelMÌMtiM
aoppresM
OOlfUNS
PROTINOU
Legato Agsta Mimmi-
Moretti
Spoleto
Perugia
Pacandosi luogo alla iscrizione della readita con deoorrensa dal 1* loglio 1904, si aggiun-
gono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sul com-
pleesiTo ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8 L.
Ammontare compLessiyo delle rate arretrate di tassa del 30 ^1^ liquidate a tutto
giugno 1904 L.
Roma, addi 30 mano 1905.
Vitio, d'ardine di S. JC:
segretario di Stato per gli aflari delle finania
A. MAJORANA.
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. LBOOI E PHCRETT D2L REGNO d'iTAUA - 1906 1157
tii MGttMttici sappressi,
I Fondo per ti Ouito e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
m l'fgi dx UqtudaxUme delVAue eecleekutieo
15 igcito 1887, n. 3848).
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881.50
Visto, d'ordine dH S. Jlf.:
D ministro logretarìo di Stato per gli ftffari di grazia • giustizia e dei eolti
C. PINOnCHIARO-APRILE.
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1158 LEGGI £ OKCBKTI OKI. ESONO d'iTALIa - 1905
AiXBOATo D — Eltoet
dei^ rtndùe 5 •(„ rfa iiwfln»tfrj« MtU Gran Libro del IMito puòMiGO
a mlda della (ossa del 30 per cento in
(L«gsi 7 loglio
DENOMINAZIONE
dairiDt^
morale eoolmuatiao
SEDB
dell^Ente morali
•c<slesìftttÌQO
•oppi^tMO
Legato Gaffurrì Bal<il««-
auro nella parroi^Ule
di
Legato Bortolo Facino
ài BoQvicìni Odila par-
rocohiale di
Legato Roaaato Giovanni
ncdla clùeea parroc-
chiale di Valle 8. Gior-
gio in. ,,.».. ,
Da riportarMu . .
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liEOGI E BBCHETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1159
mcdemstìcì soppressi,
' ^mBdo per il CuUo e delle rendite da preìevarei a favore del Demanio
l^gi di hquidazions delVAne eccUnoMiico
1867, n. 3848).
1,539.93
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lieo
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
DENOMINAZIONE
deirEnté
morale ecciesiastico
soppresto
SEDE
dell*Ente morale
ecclesiastico
soppresso
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Legato dal Moro di Bai^
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parrocchiale di S. Leo-
nardo dell* isola del-
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Corporaz. religiosa.
Convento di S. Francej t*o
di Paola in (1). . . .
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Ammontare complessivo delle rendite annue e dei re-
lativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1898 L.
74.70 900.17
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15. »
61.91
1».47
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1® luglio 1904, n
aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 b
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'am-
montare complessÌTo delle rendite annue esposte a colonna 8 • L
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa del 30 per cento liquidata a tutte»
giugno 1904. . . L,
(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 202 dell'allegato P^ annesso al regio decreto 5 fibbi*^ia 14
Roma, addi 30 marzo 1905. |
VtKo, d^ ordine di S. M.: ,
D ministro segretario di Stato per gli a d'ari d«ll@ finii
A. MAJORANA. j
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L,EGG£ E DECRETI DKh BEONO d'ITALIA - 1905
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n ministro sefftretaiio di Stato per sAi affari di grazia e ginaticiai * d«i eohi
C. FINOCGHIÀRO-APRILE.
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1162 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
At.lkqato e — Eienao degli
delle rendite 5 ^}^ da imcrivetsi sul Gran Libro del Debito pubblico a i
a saldo della tas$a del SO per cento in ^^cà
(Leggi 7 lugUo 1866, iJ
SEDE
dell'Ente morale
eccUeiastico
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DENOMINAZIONE
dell* Ènte
m orni e tìccleai&Htico
sappreaso
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Facendoci luogo alla iicrizioiie della rendita con decon^nza dal !° luglio 1904^ bì
aggiungono alle rate arretrate lic|uidate floo nllepoca indìaiti nella colouua ^ là
rate matumte nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 Buiram-
montaro completivo dell^ rendite annue esposte nella colonna 7 L.
Ammontare completai vo delle rate aiTt>trate di rendita liqiiidatea tutto giugno 1904 L,
Rom:i, uddL 30 marzo 1905.
Viste ^ d'ordine di S. M,i
lì minifttrv aegrètaHo di Stiito pei' gli affari dalle
A,MAJOR.ySA,
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LKGGI E DECRETI DEL EEGNO d'iTALIA - 1906 1163
r«ii eeeleriastici soppressi,
\ Fondo per il Cttìto e delle rendite da prelevarsi a favore del Detnamo
^e leffgi di liquidazione deWAsse ecclesiastico,
15 &«wto 1867, n. 3848).
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81.98
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109.77 499.09
98.46
98.45
r98.46
98.46
Visio, d&rdiné di S. M.i
D ministro segretario di Stato per gli affari di grafia e giustizia e dei calti
C. FINOCOHIARO- APRILE.
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1164 LKGGl E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
ALUBOATo F — Elencodegt^
delle rendite ^\ cUt inscriversi sul Oran Libro del Debito pulMi(^ a
a saldo della tassa del 30 per cento in esead
(Leggi 7 luglio 1866, i
1
DENOMINAZIONE
diilDCiild
monJtt «oolMiastico
■oppresso
Cappellanìa prima Ot-
tavio Montaperto prin-
cipe di Raffadali in. .
Legato Bonazzi Elisa-
betta nella chiesa dì
S. Maria dei Servi in.
Legato Pusateri can. Fi-
lippo 0 Donna Paola in.
SEDE
dell^Ente morale
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■oppresso
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Ammontare complessivo delle rendite annue e dei re-
lati vi arretrati liquidati a tutto dicembre 1899. L. .. 108.18 f08.18
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con deoorrenza dal ì° luglio 1904, si
aggiungono alle rate arretrate liquidate fino airepoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dsdla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'am-
montare complessivo delle rendite annue esposte a colonna 8 L.
Ammoncare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 °[o liquidate a tutto giu-
gno 1904 L.
Romi>, addi ^0 marzo 1905,
. Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli effari delle finanis
A. MAJORANA.
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I.EGGI E DECRETI DEL REGNO D'iTALIA - 1906
1165
jEMT il CmUo e delle rendUa da prelevarti a favore del Demanio
di Uquùkuùme delFAese eecìuiaetico
1807, n. 3848).
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n ministro gegnUrio di Stato per gli affari eli grada e ginstuda • dei eultì
C. FmOGGHTARO-APRILB
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1106 XEGOI E DEClTKTr UEL RHONO b'ITÌXTA - 1905 ■
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delle rendite 5 \ da imcrH^enti muI gran Libro del Debito pubblico ^k
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iFofi'io per il Culto e delle rendile da prelevarsi a favore del Demanio
v ì'^i di liquidazione delTAsse ecclesiastico.
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e Salamene Ted. Mocco
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Legato Messina Cristina
nella chiesa di S.Pie-
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naTÒ Yineèiiso nella
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Legato pio Banano Pie-
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Eredità Sparaoia Qia-
seppe in (l)
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LEGGI £ DECRETI DEL R£ONO D^ITALIA - 1906
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DENOMINAZIONE
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giungono alle rate arretrate liquidate fino all^epoca indicata nella colonna 0 le rate
maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 8ull*ammontare
complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L,
Ammontare complessivo delle rate arretrate di iiendita e tassa 80 per cento liquidate
a tutto giufTPO 1904 L,
Roma, addi SO marso 1005.
Yiito, tToràine di 8* Af.:
11 ministro iegi*etario di Stato per gli affari delle fluauzd
A. MAJORANA.
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ÀLLBOATo H — Elenco dej
delle rendite 5 % da tnècHf>erH iul Oran Libro del Débito pubblico a
a ealdo della tassa del 30 per cenA in eseet
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(S) Iseriiione snppletiTa, Tedi n. 05 doll*allegato S, annesso al regio deereto 15 dioembrs
JJSOQX S BEqpiZ BEL BE6N0 d'iTAJ(JA - 1905
Bini accbihrtici sopprassi,
M FbMioper il Culto e delle rendite da preìeearei a fawìre del Demanio
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DENOMINAZIONI
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SEDE
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Legato Baaterotti dia-
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UBOGI B raCXBTI DSL BSOVO d'iTAUA - 1905
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LEOQI E DSCBETI DEL SEGNO p'iTAT.TA - 1905
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Facendosi luogo alla iacrizione della rendita con deeorrensa dal 1* luglio 1904, ei
aggiungono alle rate arretrate liquidate fino airepoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tntto giugno 1904 snll^am-
montare compleaaiyo delle rendite annue eepoete nelle colonne 7 e 8 .... L^
Ammontare compleesivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per cento
liquidate a tutto giugno 1901 L.
(1) Iscrizione suppletiTa, Tedi n. 106 delFallegato L, annesso al regio decreto 30 ottobre 18
Roma, addi 30 mano 1905.
Vigtc, d'ordine di S, M:
n miaiatro segretario di Htato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA. ^ r
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IfOOI E DECBETI DEL BSOHO d'iTALIA - 1905
1181
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11,181.19
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1.888.83
VUto, Sordine di S. M.i
D miniitro 8Mnretario di Stato per gli affari di grazia e giustùda o dei eviti
G. FINÒGCHIARO-APRILB
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1182 IiSaGI B 0BGBBTI DEL K&QlSfO d'iTALIA - 1905
Allegato I — Elenco degli E
delie rendite 5 ^{^lìà inecrwerst sul Oran Libro del DebUo fmòòttco a fan
a sQUdo della taeea del Super cento m eeecuzic
(Uggi 7 Ivglio 1866, n. 30
DENOMINAZIONI
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I.E6QI E JDECEETI WSL EEGNO d'iTALIA - 1906
BTtri eodesiattioi soppressi,
r- Fondo per il Culto 0 déUe rmdUe da prelevarsi a fa^9ore dei Demanto
Ci Uggi ài liquidazione deWAsee eceìeeiasHco
15 ^Rwto 1867« n. 384Q.
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1184
JjEQQi e decreti del becno d'itaua - 1906
DENOMINAZIONE
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Legato pio della Ma-
donna deUa Misericor-
dia nella parrocchiale di
8. SelMurtiaao in. . .
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seppe e Baldassaitein.
Legato Impsria Matteo
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Da r^forktni.
Maiolati
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Castiglione
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LEGGI B DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1186
CBBDITO IWL OBUÀMIO
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1186
LEOGI E DECEETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
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Legato Patti Tommaso
di Giuseppe in. . . .
Legato Patti Tommaso
di Giuseppe in. . . .
Comnnìa dei Preti in
Serrentini di (2) . . .
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[1) derisione suppletiva, vedi n. 104 dell'alleg ato F^ annesso al rerio decreto 27 novembre I8i
(2) Iscrizione suppletiva, vedi n, 6 dell'allegato /, annesso al regio decreto 29 novembre W
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D ITALIA
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1188
LEGGI E DECRETI DEL EEGNO d'iTALIA - 1905
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DENOMINAZIONE
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UaaOI K DECBBTI DEL BSGNO d'iTALIA - 1906
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ag^ungono alle rate arretrate liquidate Ano all*epoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sull'am-
montare complesBÌTO delle rendite annue esporte nelle colonne 7 e 8 L.
Ammontare complessiTO deUe rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento li-
quidata a tutto giugno 1904 L.
Roma, addi 30 marzo 1905.
Tufo, d^ ordine di 3, M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari dells finanze
A. MAJORANA.
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LEOOI S UECBETI DEL BS6NU D'ITALIA - 1906
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YiHo, éCordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per ^li ai!ari di grazia e giustizia e dei culti .
C. FINOCCHIARO-APRILE.
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1192 Li:c;c;i :: i)k< ukìi dì-:l ricgno d'italia - 1905
Allegato K — Elenco degli Ei
delle rendite 5 \ da imeriversi sul Qran Libro del Debito pubblico a fa»o
a saldo della tassa del 30 per cento in esecutiOi
(Leggi 7 IngUo 1866, n. 302
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DENOMINAZIONE
d«U'E»t»
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0opprea«o
SEDE
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(1) licriiione BUfphtha, Tedi a. 3 deiraUagHto /, annesso al regio decreto 22 marzo 18'
(2) laemtona aappletiTa^ Tedi n. t dairallegato B, annesso al regio decreto 2r dioembre \S
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XEOGf E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
^trnB acofesiasliGi soppressi,
^^ Fomdo per il Oulto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
leggi cU Uquiàaxione diWAsee eccleetastioo
^ te agosto 1S76, n. 3848).
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
DENOMINAZIONE
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
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ti7i arretrati liquidati a tutto dicembre 1901 . • lu
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal V luglio 1904^ ai
aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1004 sull*am-
montare complessiyo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 .... L.
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 p«r cento li-
quidate a tutto giugno 1904 ' L.
(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 181 dell'allegato K, annesso al regio decreto 31 luglio 18
Roma, addì 30 marzo 1905.
ViiiOy d^ordins cU S. M.:
n minislro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.
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iKGGl K DJÌCUETI DEL REGNO d'iTALIA - li3{)5
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Yiito, d'ordine di S. M.:
n ministro ■«grotarìo di Stato per gli affari di grada e ginstisia e dei culti
a FINOCCHIARO-iPRILB.
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1198 T.F.GOI K DKClìKTl DFX REGNO d'iTALTA - 1005
Allegato L — Elenco degli I
fielle rendite 5 '[o da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a f€i\
a saldo della tassa del 30 per cento in esect^jst
(Leggri 7 luglio 1866, tu 2
I
DENOMINAZIONE
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««oppr«Miii
CAf>peI[o già ammini-
mù&ìe dAUa congrega-
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C^apitoìo ddlla chiesa col*
legiata dai SS. Pietro
e F&oUj del Sasso Ca-
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B. Qiu&oppe in. • . .
Legate Pavara Salvatore
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SEDE
dell'Ente morale
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(^) liRrtiione suppletiva, vedi m. 84 dell'allegato K, annesso al regio decreto 7 maggio U
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IFGGI E DFXnETI DKL RKGXO d'iTALIA - 100-3
ecclesiastici soppressi,
IjRmuìo per U CuUo e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
Uggi di liquidazione deìTAnte eeelesiastico.
; agosto 1867, n. 384^.
1199
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1200
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
SEDE
dell^Ente morale
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DENOMINAZIONE
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F^flendoai luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal V luglio 1904, si
a^ungono alla rate arretrate liquidate fino àIl*epoca indicata nella colonna 9
le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 Bull*am-
montare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7e 8 . . . • L^
Ammantare compleeeÌTO delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 ^f^ liquidate a tutto
giugno 1904* . . * L.
Roma, addi 30 mano 1906.
Visio, d^itrdèM di a.M.1
Q ministro segretario di Stato per gli ailkri delle fimui
A. MAJORANA.
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LKGGI E DECEETI DEL HEGXO d'iTALIA - 1905
1201
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Visto^ d'ardine ài S. M.:
D ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e ginfticia e dei e«l(i
C. FINOCGHIARO-APRILE.
76 — y€fu n. - 1905.
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1202 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
ÀLL3GAT0 M — Elenco degli
delle rendite 5 \ da inscriversi sul Ghran Libro del Debito pubblica r f-:^
a saldo delta tassa del 80 per cento in esecu^i
(Leggt 7 luglio 1866« n. 2*
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DENOMINAZIONE
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1203
iG ecclesiastici soppressi,
Fondo per il Culto e delle rendite da prelevarsi a femore del Demanio
> leggi di Uquidaxione delVAsse ecclesiastico
sgotto 1867, n. 3848).
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
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1206
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d' ITALIA - 1905
DENOMINAZIONE
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Canf orale annessa alla
chiesa collegiata di. .
12 Legato Fantini Alessan-
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LEGGI E DECRETI Dìh REGNO d'iTALIA - 1905
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1208
LEGGI K DECRETI ìW.Xj RKGXO d'iTALIA - 1905
DENOMINAZIONE
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soppresso
SEDE
dell* Ente morale
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soppresso
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Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1^ luglio 1904, si
aggiungono alle rate arretrate liquidate fino airepoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decoreo dalla detta epoca a tutto giugno 1904 suU^am-
montare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 .... L.
ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di
quidate a tutto giugno 1904
30 per cento li-
L.
(1) Inscrizione suppletivs, vedi n. 16 deirallegato G, annesso al regio decreto 2 settembre 1^
Roma, addi 30 marzo 1905.
VittOf d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.
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LEGGI E DECRETI DEL UEQNO d'iTALIA - 1905
1209
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16,402.41
16,452.41
721.44
S'Ui, serie 2*.
Vùtoy érordÌ9te di S. 3f.:
U ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
a FINOCCHIARO-APKILE.
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1210 LKGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Allegato N — Elenco degli.
delle rendite 5 \ da inscrwerst sul Oran Libro del Debito pubblico a fìi
a saldo della tassa del 30 per cento in esecuM
(Leg^i 7 loglio 1866, n,\
DENOMINAZIONE
dell* Ente
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soppresso
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soppresso
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XEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1211
Brali ecelesiastici soppressi,
1 Fondo per ti Culto e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
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1213
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1214
LEGGI E DECRETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
11
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13
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LEGGI E DECRETI DKL REGNO d'iTALIA - 1905
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- 1905
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1240
LEGGI E DECRETI DEL UEGXO D IT.VLIA
1905
DENOMINAZIONE
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1242
LEGGI E DECRETI DEL REGNO D ITALIA - 1905
DENOMINAZIONE
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aggiungono alle rate ar'ret.Ate liquidate fino all*epoca indicata nella colonna 9 le
rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1904 suU'am-
montare complessiyo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 L.
Ammontare complessivo delle rate arretrate di i*endita e di taasa 20 per cento liquidate
a tutto giugno 1904 , L.
Roma, addì 30 marzo 1905.
Visto, d'ordine di 5. M.:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finaiu
A. MAJORANA.
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LEGGI E DECKETl DEL REGNO d'itALIA - 1906
1243
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Visio, éTordiné di S, M.:
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C. PTNOCCHIARO-APRJLE.
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1244 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1906
Allegato 0 — Elenco degli |
delle rendite 5 \ da inscriversi sai Oran Libro del Debito ptMlico a feà
a saldo della tassa del 30 per cento in es&pmm
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LEGGI B DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
rati ecclesiastici soppressi,
^ Fondo per U Culto e deìlt rendite da preìevarsi a favore del Demanio
k leggi di Uquidasùme delVAsse eceìeeiastieo
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1246 LEGGI
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LEGGI E DKCRETI DEL HEGNO d'iTALIA - 1905
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Monastero delle France-
scane di S. Maria Egi-
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(1) laerizione anppletlTa, vodi a. 118 dell'allegato K^ anneiio al regio decreto 6 ottobre
(2) beruione rapj^thn, Twdi n. 17 dall'aUegaio i, aantfw al regio deereto 2 lettimlM
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X^GGI E BECEETI DEL BBGKO d'iTALU - 1906
1281
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LEGGI E DECEETI DEL ££GKO P'iTATJA - 1905
DENOMINAZIONE
morata eccle«i&aticd
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Biparto,.
GonTento dei pudri do-
menicaiii di S. Maria
Novella in (l) . . . .
Convento dei Gaaainesi^
di S. Maria delia Ba-
dia in (2)
Convento degli ex do-
menicani di S. Maroo
in (3).
Monastero delle enore
della carità in (4) • •
Da riporiarH.
SEDE
dell'Ente morale
eeclesiafitìcó
soppresso
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annua .
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(\) Isorisione suppletiva, vedi n. 81 dell'allegato L, anneno al regio decreto V* gennaio 1880,
(2) Iicrizione suppletiva, vedi n. 1 dell'allegato A, annesso al regio decreto 3 giugnio 1886,
Co) Iscristone suppletiva, vedi n. 105 dell'allegato A annesso al regio decreto 90 ottotre 1896,
(4) Iscrizione suppletiva, vedi n. 89 dell'allegato L, annesso al regio decu^eto V gennaio 1880,
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LEGGI E DECBETI DEL BBaNO d'iTAUA - 1905
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1284
LEGGI E DECRETI DEL BEONO d'iTALIA - 1906
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SEDE
dell*£nte morale
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•oppresso
DENOMINAZIONE
den*Eiit«
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Riporto, . .
GonTeàto degli agoati«^
niani sotto il titolo di
S. Nicola in (1). .• . \
Monastero delle cappuc-
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Ammontare complessivo delle rendite. annue^ e dei reW
tivi arretrati liquidati a tutto giugno 1903 • . L. ni.WtttM.TS
Facendosi luogo all$ iscrizione della rendita oon decorrenza dal 1* luglio 1904, si
aggiungono alle rate arretrate liquidate fino airèpoca indicata nella colonna ^ le
rate maturate nel tempo deooTBo dalla detta epoca a tutto giugno 1904 sUiraàn-
aontare òomplessiTo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8. . . . L.
Ammontare coroplesfriro delle rate arretrate di rendita e di tassa del 90 per cento
liquidate a tutto gi^jgno 1904. . ' L.
Ucrisione suppletiva, vedi n. 133 dell*allegato £, annesso al regio decreto 6
I Iseriaione suppletiva^ vedi n. 37 dell'allegato M^ annesso al regio decreto 22 '
I Iscrizione suppletiva, vedi n. 1 deirallegato N^ annesso al r^gio decreto 20
Roma, addi 30 mano 1905.
Visto, d'ordine di S. M,x
U ministro segretario di Stato per gli affari
A. MAJORANA.
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LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
1285
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visto, d'ordine di S, M.\
n ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.
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1286
LEGGI K DKrlirTI UIX .ìKiJXO 1)
il\\Ll.\ - lii.C
ALLKeATo P ~ Elenco degli
delie rendite 5 \ da nucnveret sul Gran Libro del Deòtto pukUico a, ;
a ealdo della tassa del 30 per cetUo in esecu
(Leggi 7 loglio 186G, n
SEDE
dell* Ente morale
dcclesiaistico
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BSMDITA
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DENOMINAZIONE
deU^Eute
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Ammontare complessivo delle rendite annue e dei re-
lativi arretrati liquidati a tutto giugno 1904 . L.
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(1) Iscrizione suppletiva, vedi n. 21 dell'allegato /, annesso al regio decreto 6 ottobre
Roma, addi 30 marzo 1905.
Vùto, d: ordine di S. M:
Il ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze
A. MAJORANA.
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UEGGI E DECRETI DEL REGNO d'itALIA - 1905
iMnH welMiasliei sopiirastì,
lei Fondo per ti Cuito e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio
VAe leoffi cU UquidaMÒme delVAue eecìetiaeHeo
%\IS agosto 1867, n. 3848).
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Viffo, d^ordku di S. M.:
n miairtro tegretarìo di Stato per gli affari di grazia a giustizia e dei onlti
C. FINOCOHIARO-APRILE.
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1288 LEGGI E DECRETI DEL BEGKO d'iTALIA - 1905
Allboàto 0 — Prospetto riepilogativo do
delle rendite 6 \ da mserivern sul Qran Libro del Debito pubblico a favt
a saldo della tatsa del 30 per cento in esecuzio
(Leggi 7 lugUo 1866, n. 30;
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I.KGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
ihaelii dagli Enti moraH ecclesiastici soppressi,
lei Fondo per il CUito e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanie
UXU leggi di liquidazione delTAue ecclesiastico
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LEGGI £ DECRETI DEL REGNO D'iTALIA - 1906
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9. Eleaeo— Alliftto I .
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11 . Eleaco -> Allifralo X*.
11. Beneo — AUtftta K.
13 Eltiioo* Allegato M.
1 1. Btoaco - Allegato O.
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17,178.86
110,843.67
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1292
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
INDICAZIONE
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/ dalla presa di poeteseo degli immobili a tutto il 3 Mttambre 19i7
1. RaiUUta 6 per ceato da prelerare « fBTora del Demanio con decorrenaa dal 1» loglio 1904, contegglandolt
dlei e oentesimi due ,
9. fiali d( rendita dorate agli inr>etm dògli 3^tì moraU pel tempo dacono dalle preaa di pouaiao dai beni la
evi entrò in tlgore la leg^e di fopprasslone del 16 agosto 1907, e già pagate egli intestiti medesimi
n. 5519, ilre
9, Baie di rendita maturate a Attore del Fondo per il Culto a tatto giugno 1904 e da saontarsi sugli interi
1907, a.3540L lire eentotfomila ottoeenionovanuisei e centesimi senai^kuette
ì, Mletmta per imposta di rieck^^T-UL mobile sulle rete maturate a fiitnre dal Pondo par il Culle negli anni iià
5. Ma$e di rendila a tutto giugno 1904 deparate dalla ritenuU di rleekana mobile, lire nowmtmmila ottoct
%, Male di latta dei IN) per eento dotute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possa
7. Moie di da dedurre dalle .....
9. Ueeidmt^ a eratUto dfl Pondo per il GuUo a tutto giugno 1904, lire trentetmila cmqu^centotto e centesimi i
Home, addi 80 mano «906.
Vttte. éToréUne di S,M:
n ministro segretario di SUto par gli ailkrl delle flnanie
A. majoKaha.
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LE06I E OECUETX DEL BEGNU D ITALIA
1005
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Il Valitro ef gretario di SttWper gH'Ikfliirf 'di mila e giaftliia • dei culti
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1294 :,KGOI E D£CRF/;.l 'ìI'T. PK'rVO n'iTALlA - 1905
N. m. Jk. N. 161
Regio Decreto che fissa il giorno per la estrazione della
tombola telegrafica a favore deW ospedale civile di
Ancona. ^^
20 aprile 1905.
{PiMliealo nella Gazzetta Uffeiale del Regno il 10 fnaffgio 1905^ n. 110)
VITTORIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NA7JONK
EE D'ITALIA
Vista la légge 30 giugno 1904, n. 317, con la quale il
Governo del Re venne autorizzato a concedere alla com-
missione amministrativa dell'ospedale civile di Ancona una
tombola ^telegrafica nazionale per l'ammontare di lire otto-
centomila, ed a fissare la data dell'estrazione, purché non
oltre il 30 giugno 1905;
Visto il Nostro decreto 1^ dicembre 1904, esecutivo della
citata legge e l'annessovi piano;
Vista la lettera 14 aprile 1905, n. 7482, con la quale la
commissione esecutiva chiede che la data dell'estrazione sia
fissata per il giorno 29 giugno 1905;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A!Ì;icolo unico.
] L'estrazione della tombola telegrafica concessa alla com-
missione amministrativa dell'ospedalei civile di Ancona avrà
luogo alle ore 18 del giorno 29 giugno 1905 in Roma, nel
cortile del palazzo demaniale ove ha sede la direzione com-
partimentale del lotto, alla presenza della commissione di
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LEGGI E DECRETI DEL RKGXO d'tTALIA - ^'-'^ìò 1295
vigilanza e sotto la osservanza delle condizioni e formalità
tutte stabilite dal citato Nostro decreto P dicembre 1904
e dal rejfativo piano d'esecuzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 20 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Rtgktraio alla Corte dei tonH addì 5 maggio 1905.
Bi9g. 22. AM del Governo a A 56i F. MBZzvm.
Luogo del Sigillo, Y. Il Qnardaslgilii 0. FINOCCmARO-APRILE.
A. Majorana.
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J296 LKGGI E DECRETI DEL BKGNO d'iTALIA - 1905
N. 462. JjjL N. 161
Regio Decreto c?ie dichiara zone malariche porzioni
di territorio della provincia di Catania*
2 aprile 1905.
iPttèèìicmio n§lla GoMM^a UffUsiaU del Regno il 9 maggio 1905, fi« 109}
VITTOBIO £MAm}£L£ lU
PER GRAZIA Di DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZiOMj:
KE D ITALIA
Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 giugno 1902,
n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento appro-
vato con regio decreto 30 marzo 1902, n. Ili, che con-
tengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia
di Catania ha inviato le proposte di quel medico provin-
ciale per la designazione di talune zone malariche in quella
provincia;
Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle
anzidette proposte;
Udito il consiglio superiore di sanità;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli afifari dell'interno, presidente del consiglio dei mi-
nistri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge
e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di
Catania distinte come risulta dall'elenco che segue, facente
parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato,
d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
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LEGGI E DECRETI DEL RLGNO D*ITALIA - 1905 1297
A cura del signor prefetto della provincia e oolFaiuto
degli uffici finanziari competenti per le zone ove ciò occorra
affine di maggiormente precisarne la delimitazione, sarà prov-
veduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei
fondi compresi nelle zone stesse» con riferimento ai dati
censuari.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delio
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo •
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
g$giMlrau> alla Coru dai ecnii addi è maggio 1906.
JU^. 2SÌ. Am iél ^otMTNo • f. 59. F. Itaurm.
iMCffc dèi atffUió. V. Q a«>iii>itgini a pinocchiaro-aprilb.
A. FORTIS-
82 — VoL. II. - 1905.
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1298 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
ELENCO DI ZONE MALARICHE
esistenti in provincia di Catania coli' indicazione dei rispettivi
confini territoriali
1. — Comune di Agira.
La zona malarica occupa quasi tutto il territorio del co-
mune, restandone escluse:
la cresta dei monti sulla quale si svolge la strada na-
zionale che passa per l'abitato ; le sommità dei monti Sant'A-
gata, Gianguzzo, Colla, Rocca d'Aquila, San Vito, Finocchio,
Nunziatella, Marcato Crudo, Portella Grande, Santa Chiara
e le alture delle regioni: Mandr^ Bianche e Scardilli.
Le contrade interamente mal^^riche sono le seguenti:
Capodoro, Consolazione, Lavandaio, Bucale, Piano della
Corte, Comuni, Marano, Ulmi, Commenda, Botemo, Trefon-
tane, San Paolo, Caramitia, Santa Barbara, Speziale, Te-
sauro, Salito, Tinghina, Bene&^io, Zagaci, Ministra, Saglim-
bene, Linusella, Barracca, Perni, Lavanga, Risicata, Ma-
taplana, Vaccarìzzo.
Le contrade che sono malariche solo nelle parti basse sono :
Mastro Marino, Mensale, Blasoi, Ponte Sancì Pemi-
cone, Pirato, Stramazzo, Ciappitelle, Bordino, Campana, Mo-
dica, Cote, Mangiagrilli, Giorgia, Colla, Cordaro, Scardilli,
Marcato Crudo, Sciarella, Gararai, Nunziatella, Bastione,
Salinella, San Nicola, Cannomele, Buffa, Mandre Bianche,
Grado, Barbarigo, Bufali, Santa Chiara, Saraceni, Burrone,
Santa Nicolella.
Sono completamente immuni da malaria le contrade:
Frontedoro o Fronti, San Giuliano, San Costantino,
Maimone, Consiglio, Sant'Anna, Gianguzzo, Contessa, Mintina,
Conche, Orteluzzo, Serre, Canaletto, Sant'Agata, Gambone,
Mazzacane, San Giorgio, Seritondo, Carrubba e Ghiapparo.
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LEGGI E DECRETI DEL REGXO D'iTALIA - 1905 1299
2. — Comune di Assoro.
Vi sono tre zone malariche :
La prima zona che resta ad est, ed è costituita dai piano
di Morra e San Giorgio, è delimitata:
a nord e ad ovest, da un tratto della mulattiera che
segue presso a poco l'andamento della curva orizzontale 600
e dalla cresta dei monti che segue la stessa altitudine;
a sud, dal torrente Morra e da parte della mulattiera
che attraversa le Manche e va a Villa San Giorgio;
ad est, da un tratto del limite territoriale con Agira.
La seconda zona malarica occupa l'estremità meridionale
del territorio ed è limitata:
a nord, da una linea che segue a mezza costa l'anda-
mento dei monti che formano il versante sud del fiume
Dittaino, e precisamente dalla curva orizzontale 350;
ad est ed a sud, dal vallone di Valguamera;
ad ovest, da un tratto del limite territoriale con la
provincia di Òaltanissetta e da un tratto di quello col co-
mune di Leonforte.
La terza zona occupa la parte a nord del tratto di ter-
ritorio che confina con i comuni di Agira, Rammacca e Rad-
dusa, ed è delimitata:
a nord, dal corso del fiume Dìttaiiio;
ad est, dal limite territoriale con Rammacca;
a sud-ovest, da una linea che, dal triplice confine Assoro-
RaddusarRammacca, va in direzione deUa stazione di Assoro.
Restano comprese in detta zona le seguenti contrade :
' Piano di Morra, Villa San Giorgio, Sperone-Piano, Co-
muni-Milocca, Rape (piano di Nezio), e le parti basse delle
contrade :
Mandre Tonde, Cuticchi, Capo Bianco, Rassoaro, Spa-
ragia^ Agliastro e Pozzo.
3. — Comune di Centuripe.
Vi sono due zone malariche.
La prima zona comprende le valli del fiume* Salso e del*
Simeto, ed è limitata:
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1300 LEGGI B DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
a nord, dalla strada rotabile che daUa contrada Grotta
Fumata conduce alla borgata Carcaci, sino ad incontrare
la mulattiera che, dirìgendosi verso i) nord, costeggia il fiume
Simeto, e che forma il limite ad est;
a sud dal tratto di strada nazionale che, dalla regione
Si^to, va ad incontrare il fiume Salso nella regione D. Gen-
naro ; quindi il limite della zona, seguendo la mulattiera che
va in direzione nord-sud, costeggia le colline all'altezza
della curva 350 passando ad est di Poggio Spinasanta, e,
salendo sino alla contrada Marmora, costeggia il Poggio Re-
nardo ad ovest, va ad incontrare la mulattiera che passa
per Poggio La Cucca e ripiega in direzione nord-est-sud-
ovest lasciando compresa nella zona la regione Paportelll;
ad est, dal tratto del fiume Simeto compreso tra il
triplice confine Randazzo-Centuripe Adernò e la regione
Raisa;
ad ovest, dal tratto di limite territoriale con Regalbuto,
compreso tra la regione Grotta Fumata e l'altra denominata
Sisto.
La seconda zona occupa la valle del fiume Dittaino che
scorre al sud del territorio, ed è circoscritta:
a nord e nòrd-est, da un tratto della mulattiera Pa-
ternò-Catenanuova, compreso tra il limite territoriale Pa-
temò-Centuripe e la casa Granare, e quindi da una linea
che, da detta casa va a quella denominata Ficodindia, e da
quivi alla regione Ponticello, precisamente al punto in cui
una mulattiera attraversa il limite territoriale con Re-
galbuto ;
ad est, da un tratto del limite territoriale con Paterno,
sino aùa stazione ferroviaria di Sferro;
a sud-ovest, dal fiume Dittaino e da un tratto del li-
mite territoriale con Catenanuova;
ad ovest, dall'altro tratto di detto limite e da un tratto
di quello con Regalbuto;
Restano comprese nelle zone predette le seguenti con-
trade :
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LSGOI X DECBETI DEL REaNO d'iTALIA - 1905 1301
Careaci, Ougno di Carcaci, Don Carlo, Canalotto, Ra-
gona, IntorreUa, Saporito, Licciardi, Spinasanta, Salenella,
Gavalera^ Gooo Marmora, Minuè, Picone, Manderano, Pa-
portello, Muglia, San Todaro, Laocitella, Pranchiscè, Salina,
CuM», Pietralunga, Granaio e Giudeo.
4. — Comune di Cerami.
Vi sono due zone malariche:
La prima zona ò cosi circoscritta:
a nord, da un tratto del limite con la provincia di
Messina, compredo tra il mulino della Rocca e la regione
Monerchia;
ad est, da una linea che segue a mezza costa Tanda-
mento dei monti che formano il versante ovest del fiume
Cerami e che passa per i punti: Molineddu, Giardino, Qhi-
riti, Serra di Falco, Cigone, San Nicola, da dove il limite
resta costituito dalla mulattiera che passa ad est deUa con-
trada Le Stanze;
ad ovest, dal tratto di fiume compreso tra i punti Ruf-
fiano e Cannameli. Da questo punto la zona si estende sino
alla contrada Sciascia, e quindi il limite segue una linea a
mezza costa in porrispondenza della curva orizzontale 650
sino al mulino della Rocca;
a sud, da un tratto del limite con Gagliano-Castelfer^
rato e da un tratto di quello con Nicosia tra i punti: La
Serra e Cannameli.
La seconda zoi^a che occupa la valle del fiume di Troina,
è compresa tra due linee che seguono a mezza costa l'an-
damento dei due versanti di esso fiume e che corrispondono
alle curve 1000.
Restano comprese interamente in dette zone le contrade
Ruffiano, Stanze, San Nicola, Ponte Stretto, Rigone, Ri-
verso, Nerìone, Molinello, Staforno, e, parzialmente, Cam-
misa, Cannameli, PancoUo, Pietrarossa, Stagliate, Pardo.
5. — Comune di Gagliano Gastelferrato.
Vi è Una sola zona malarica, che comprende le parti a
sud e ad ovest del -territorio, ed è limitata:
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1302 LEGGI £ BECUETI DEL REGNO d'iTALLA. - 1905
All'esterno, dal limite territoriale oon Nissoria (fiume
Cerami) e dal fiume Salso.
All'interno del territorio, da una linea che segue a
mezza costa Tandamento dei monti che costituiscono il ver-
sante a sud del Salso ed il versante ad ovest del fiume di
Cerami, la quale linea può ritenersi coincidere con la curva
orizzontale 550.
Restano comprese in detta zona le contrade: Bonfiglio,
Molino Caferfari, Molino Nuovo, Guido, Molino di Nardo,
Nagaretto, Molino Carretta, Isola, Crisostomo, Garbato e
Cotoniero.
6. — Comune di Leonforte.
Vi è un'unica zona malarica che occupa quasi tutta la
parte meridionale del territorio ed è circoscrìtta:
a nord, dalla mulattiera che dal bivio della strada per
Assoro, sulla Leonforté-Agira va verso la regione Scan-
naso, da dove il limite della zona attraversa la contrada
Salito, e quindi segue l'altra mulattiera che va verso la
contrada Mangiafara. Di qui la linea di confine segue la
mulattiera che da Léonforf e conduce alle case della regione
Montagna di Mezzo, da dove infine con un'unica linea sì
unisce alla strada che passa ad ovest della R. Castellazzo
Buzzetta ;
ad est, dal tratto della strada nazionale compreso tra
il bivio tìopradescrìtto e la casa del Re, e dal tratto di lì-
mite territoriale con Assoro, compreso tra detta casa e la
provincia dì Caltanissetta;
a sud e ad ov^est, dal lìmite territoriale con detta pro-
vincia.
Dalla zona sopra descritta restano escluse le alture delle
contrade Scala, Castellazzo, Valle dei Fiori e Russi, dalla
linea di livello 500 in su.
Restano comprese in detta zona le seguenti contrade:
Salito, Castellazzo, Noce, Canaletto, Mistrì, Signiruzzo, Presa,
Serrazza, Voltarutta, Mistri Sottani, Sperone e la stazione
ferroviaria, nonchò le parti basse di Manca, Zafiariu[ia, Boz-
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LEGGI E DECEETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1303
zetta, Rocca di Mietere, Manca Scala, Filiere, Valle di Fiori,
Mangiafara, Palombazzo, Erbebianche, Grottaformosa e Russi.
7, — Comune di Nicosìa.
Vi sono quattro zone malariche.
La prima zona sita lungo le valli del fiume Salso e del
fiumeito di Nicosia, è circoscritta:
a nord, da una linea che segue l'andamento della curva
orizzontale 600, dall'estremità est di casa Salamene, sino
al km. 103 a sud della regione La Costa. D\ questo punto
il confine della zona segue a mezza costa l'andamento del
Fiumetto, con una larghezza totale di circa 500 metri,
Quindi, dal chilometro 102, in poi, verso ovest, la zona con-
tinua ad essere circoscritta a nord dal limite territoriale
con Sperlinga e chiusa ad ovest da un tratto di detto limite ;
a sud, da una linea che segue Tandamento della curva
orizzontale 600 sul versante nord del Salso a principiare
dalla sorgente in contrada Pioppo sino alla regione Bene-
fizio, dove va ad incontrare il limite territoriale con Nissoria;
ad est, dal tratto di detto limite compreso tra il punto in
cui esso ripiega risolutamente verso nord e la casa Salamene.
La seconda zona è limitata :
a nord-ovest, da una linea che segue l'andamento de]Ia
curva orizzontale 800, che passa a nord della borgata Vil-
ladoro ;
a sud-est, da una linea che^ dall'estremità del limite
territoriale con Sperlinga, va a passare ad ovest del monte
Mancipo, e indi a mezza costà della contrada Mandra di
Piano, sino ad incontrare la mulattiera che passa ad est
del P. S. Agostino;
ad ovest e sud, dal limite del territorio con la provin-
cia di Caltanissetta;
a nord-est, da un tratto del limite territoriale con
Sperlinga. ^
La terza zona lungo il cosi detto Fiumetto di Sperlinga,
è delimitata:
a nord, dalla mulattiera che dalla regione Cannella
conduce alla Parizze;
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1304 LEGGI E DECHETI DEL KEONO d'ITALIA - 1905
a sud, dal detto Fiumetto;
ad est, dal molino di Capatrà;
ad ovest, da un tratto del limite territoriale con Gangi.
La quarta zona resta sul limite territoriale con Cerami
che la chiude ad est, mentre ad ovest resta chiusa da una
linea a mezza costa che segue Tandamento della curva oriz-
zontale 600 dal punto Cugni-Latri alla contrada Cannameli.
Restano comprese in dette zone le contrade : Fiume Salso,
Piano dell' Acpto, Anghera, Soccorso, Basso Ciappiere, Mu-
niarellì, Valdinora, parti basse di Fontana di Piazza, Gèssi,
Olivera, Fiumetto, Pioppo, Pantano, Montegrosso, Margio,
D* Albano, Fucilino, Passarello, Mancipa, Mandre, Selle, Be-
neficio, Casale, Cannella e Parizzo.
8. — Comune di Nissoria.
Vi è una sola zona malarica che comprende parte del
territorio e che è limitata:
a nord e ad ovest, da una linea che segue a mezza
costa Tandamento dei monti che formano il versante sud
del fiume Salso ed il versante est del vallone che torma li-
mite territoriale con Gagliano Castelferrato, e la quale li-
nea può considerarsi coincidere con la curva orizzontale 500 ;
a sud, da un tratto del limite con Nicosia, compreso
tra la casa Salamone ed il punto in cui lo stesso ripiega
verso ovest, e da una linea che segue la curva di livello 500
sul versante nord -est e sud-est del P. Galate, costeggiando
anche il vallone San Paolo e Rinaldi;
ad est, la zona resta chiusa dal limite territoriale con
Gagliano.
Restano comprese in detta zona:
1. Lungo il fiume Salso: le contrade Trappettazzo,
Santa Caterina e Rocca di Sarro, nonché le parti basse dì
Favara, Mentina e Galati ;
2. Lungo il vallone San Paolo: le contrade Rinaldi,
Torre, Costa di Salso, Cozzo Mendoliere, Bosco Centosalme.
3. LuDgo il vallone di Cerami: le parti basse delle con-
trade: Santa Caterina, Caporetina, Canaletto e Busciana.
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LEGOK S DFCBSXX DEIi SBOXQ p'jTAUA - 1905 1305
9. — Comune di Raddusa.
Vi sono due zone malariche che comprendono parte del
territorio.
La prima zona malarica è compresa tra il tratto di li-
mite territoriale con la provincia di Caltanissetta, costituito
dal cosi detto fiume Secco, e la strada mulattiera che va
in direzione sud-est, nordovest, toccando Testremità ovest
dell'abitato di Raddusa.
La seconda zona occupa l'estremità ovest del territorio
ed è compresa tra un tratto del limite territoriale con la
provincia dì Caltanissetta, un tratto di quello col comune
di Assoro compreso tra il trìplice confine Raddusa, Aidone-
Assoro, e la prima strada mulattiera che, dalla contrada
Capo Bianco, va verso Raddusa.
Le contrade comprese in detta zona sono quelle deno-
minate: Betta, Mattea, San Nicolò, Poggio di Croce, Gan-
gitano e Cannellara.
10. — Comune di Rammacca.
U intero territorio del comune, nei suoi limiti attuali, co*
stituisoe zona malarica, eccettuate le seguenti località:
a) Le alture dei monti che restano a sud dell'abitato
di Rammacca, comprese tra il limite territoriale, la strada
mulattiera che unisce detto abitato colla fonte Calcagno e
il tratto di strada rotabile Rammacca-Palagonia compreso
tra l'abitato stesso ed il limite territoriale;
h) Le alture dei monti San Nicola, Tre forche e Pollice,
che restano ad est del paese, dalla curva di livello 200 in su;
e) Le alture dei monti Capezzano, San Giovanni e Tur-
rìsi dalla curva di livello 200 in su;
d) Le alture del monte Indica che restano circuite a
sud-est dalla strada mulattiera che attraversa la borgata
Giardinellì e si dirige verso la casa Stella; aa ovest, dall'altra
mulattiera che, aaiia predetta va verso la contrada Caval-
lera e passa vicino alla casa Campanarella; a nord-est da
una linea che unisce le dette due case Stella e Campanarella;
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1306 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
e) Le alture dei monte Scarpello, comprese tra il li-
mite territoriale con Agira e la mulattiera che ne resta
immediatamente al sud in direzione est-ovest;
f) Le alture delle contrade Mandrerosse e Calatari
che restano comprese tra il limite territoriale con il co-
mune dì Raddusa e la mulattiera che dal punto Zolfara-Por-
tella, dirigendosi verso nord-est, attraversa la contrada Rocca
di Mastro Pasquale, e quindi, ripiegando in direzione sud-
est, nord-ovest, va ad unirsi all'altra che da Catenuova va
verso Raddusa, passando per la stazione di Agira. Il tratto
di quest'ultima mulattiera compreso tra il punto d' incon-
tro con la prima ed il limite territoriale con Raddusa cir-
coscrive anche le altre in discorso.
11. — Comune di Randazzo.
Oltre la zona malarica già delimitata con regio decreto
31 gennaio 1904, n. 39^ ne esistono altre due nella Jfra-
zione del comune stesso situati fra i comuni di Brente,
Centuripe, Troina.
La prima zona è compresa tra il tratto del fiume Simeto,
che forma limite territoriale, e una linea che dorre a mezza
costa in coincidenza con la curva di livello 400, sul ver-
sante occidentale di detto fiume, cosicché la zona in pa-
rola è costituita dalle parti basse della regione Pietre Rosse.
La seconda zona è limitata dal tratto del fiume sotto
Troina che forma limite territoriale con la frazione di Ran-
dazzo e da una linea che segue l'andamento della curva
orizzontale 400.
Questa zona occupa le parti basse delle legioni Spanò e
Scala.
12. — Comune di Regalbuto.
Vi sono due zone malariche :
La prima zona è costituita dalla valla del fiume Salso,
ed è limitata :
a nord, da una linea che dal punto Cotonerà (sul limite
territoriale con Gagliano Castellerrato) segue l'andamento
della curva orizzontale 400 dei monti che costituiscono il
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I.EGOI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALTA - 1905 1307
versante sud del fiume Salso ed est del fiume sotto Troina,
sino al punto Grotta Fumata ;
ad est, dal tratto di limite territoriale con Centuripe
compreso fra detto punto e la regione Sisto ;
a sud, da un tratto della strada nazionale Bronte-Re-
galbuto, e quindi da una linea che segue Tandamento della
curva orizzontale 400 dei monti che costituiscono il ver-
sante nord del Salso, sino alla contrada Tremoli;
ad ovest, da im tratto del limite territoriale con Agira.
La seconda zona è delimitata:
a nord, dalla mulattiera che partendo dal limite ter-
ritoriale con Centuripe, sul punto Regione Ponticello, segue
un andamento sinuoso, passa a sud di Montepeloso e quindi,
dirigendosi verso nord, costeggia ad est il vallone Cere-
mellaro sino all'altezza di Pizzo Pagliarazzo. Da questo punto
il limite della .zona costeggia il versante est del vallone pre-
detto, seguendo la curva di livello 250 sino a raggiungere
la mulattiera che va verso Fìzzq Turrìcchia questa seguesi
sino a questo punto, ner poi^ seguire la curva orizzon-
tale 300 dei monti che formano il versante ovest del val-
lone Sciagnana;
ad est, da un tratto del limite territoriale con Cate-
nanuóva e con Centuripe ;
a sud e ad ovest, ,dal limile territoriale con Agira.
Restano comprese in dette zone le seguenti contrade :
Sparacene, Boterno, Gangemi, Campo grande, Prato, Pozzillo,
Fontana Fichera, Parisi, Speziale Sparacollo, Ponte, Sitalù,
Colle, Cagno Troina, Miraglia, Bruca, Sisto, Ciaramidaro,
Piano Mattina, Sparacogna e le parti basse di TTorricchia.
13. — Comune di Sperlinga,
Vi è un'unica zona malarica che occupa parte del terri-
torio e precisamente le valili del Fiumetto e del Salso.
Essa è circoscritta :
dal lato estemo : dal corso del Fiumetto, dal limite con
la provincia di Palermo sino al Molino Capostrà e da que-
sto punto, da una linea che costeggia ad est, l'andamento
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1308 LEGGI E DECaETI DEL EEGNXD D*ITALIA - 1905
del detto Fiumetto, passa a breve distanza dall'abitato di
Sperlinga (lato ovest) ed a mezza costa del monte Grattar
vecchia, dove ragigpiunge il limite territoriale con Nìcosia.
Prosegue quindi, la detta linea di confine, nella direzione
di nord-ovest sino alla contrada San Silvestro, dove rag-
giunge la curva orizzontale 800.
Dal lato intemo, il limite della zona segue Tandamento di
detta curva sino alla contrada Tiri ; quindi, passando per la
masseria Intronata, si dirige verso la contrada Gorgasse, da
dove ripiega in direzione nord-ovest e, seguendo l'andamento
del Fiumetto, raggiunge il limite con la provincia di Palermo.
Lungo il corso del Fiumetto, la zona mantiene una lar-
ghezza variabile dai 300 ai 500 metri.
Sono parzialmente comprese nella suddescritta zona ma-
larica le contrade: Santa Venera, Cicera, Veschena, Oapostrà,
Capreria, Balmazzi, Paglione, Rocca, Corte, Grottavecchia,
Gurgazzi, Intronata, Pantano, San - Silvestro e Mandre.
14. — Comune di Troina.
Vi sono tre zone malariche costituite dalle ^alli dei fiumi
Troina, Sotto Troina e Salso.
La prima zona è delimitata :
a nord, dal limite territoriale con la provincia di Mes-
sina dal punto C. Stagliata, sino alla regione Monastra, sul
limite territoriale col comune di Brente;
a sud, da una linea a mezza costa che segue Tanda-
mento dei monti che costituiscono il versante a nord del
fiume di Troina, e precisamente la curva orizzontale 800;
ad est, da un tratto del limite territoriale con Brente ;
ad ovest, da un tratto del limite con Cerami.
La seconda zona è delimitata:
a nord e ad est, da una linea sinuosa che segue a mezza
costa l'andamento dei monti che costituiscono il versante
a sud del fiume sotto Troina, a partire dal punto in cui
il limite territoriale con la frazione di Randazzo, cessando
di seguire l'andamento del detto fiume sotto Troina, co-
mincia a seguire la linea che passa ad est della M^a Pia-
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LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1906 13C9
sarò tra la regione omoDÌma e quella detta Spanò, sino a
punto C. Squilla, ad ovest di Troina, Detta linea, che segue
anche TaDdamento del vallone Lavanche e del burroni che
immettono nel fiume, attraversando le regioni Pissarò, Stingi,
Ferrerò, San Paolo e Redegone, si può ritenere coincidere
con la curva orizzonlale 500, dal punto in cui il fiume sotto
Troina cessa di formare confine con la frazione di Ran-
dazzo sino al vallone Levanche predetto, e da quivi in poi
con le curve orizzontali 600 e 700 ;
a sud ed ovest, da un'altra linea che segue a mezza costa
il versante a nord del fiume Sotto Troina e che coincide
simmetricamente alla precedente con le curve orizzontali 500,
600 e 700 dal punto in contrada Rocca Fumata, dove co-
mincia il limite territoriale tra Centuripe e la frazione di
Randazzo, sino alla C. Squilla.
La tersa zona occupa l'estremità del territorio che tocca
il fiume Salso sino all'altitudine di metri 350 nella r^one
Cagno di Jroina, che costituisce il confine a nord. Ad est
è ciFCoscrltta da un tratto del limite con Regalbuto ; a sud
dal fiume Salso, e ad ovest da un altro tratto del limite
con Regalbuto.
Restano comprese in dette zone le contrade Mannia, Pe-
decaro, Failla, San Costantino, San Cataldo, Ponte, Biatore,
Costagraiide, Santa Domenica, Brunno, Contessa, Paciona,
Principe, Mastratico, Paterno, Candela, Larcirci, Marchelli,
Calabro, Gambaro» Radicene, Olivete, San Gregorio, La-
vanche, Masseria Vecchia, San Francesco, Licciardello, Gra-
nate, Cuij)pulla, Ferraro, Cammino, San Paolo, Scodellafi'e,
Stime, Pisciare, Corre, Naso, Cota, Lupo, Ficarazzi, Afiìtio,
Prastà, Pietralonga, Buscemi, Feudo Grande e Cugno.
Furto, d'ordins di S. M. :
Il ministro deirinterno
FORTIS.
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1310 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905
N. 163. A N. 163.
Regio Decreto che dichiara zone malariche porzioni
di territorio della provincia di Campobasso.
2 aprile 1905.
{Pubblicato nella GaggeUa Ufficiale del Regno il 16 maggio 1906> n. 115)
VITTOBIO EBiANUELE m
PER GRAZIA DI DIO B PER VOLONTI DELLA If AZIOMS
MB D'ITALIA
Vedute le leggi 2 novembre 1901, n, 460, 22 giugno 1902,
n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209, e il regolamento appro-
vato con regio decreto 30 marzo 1902, n. Ili, che con-
tengono disposizioni per diminuire le cause delia malaria;
Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia
di Campobasso ha inviato le proposte di quel medico pro-
vinciale per la designazione di talune zone malariche in
quella provincia;
Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle
anzidette proposte ; * - '
Udito il consiglio superiore di sanità;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei mi-
nistri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di leg^e
e di regolamento le porzioni, di territorio della provincia di
Campobasso distinte come risulta dall'elenco ohe segue, far-
cente parte integrante del presente decreto, che sarà vidi-
mato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
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LEOQI E DECRETI DEL EEGNO d'iTALIA - 1905 * 1311
A cura del signor prefetto della provincia e colPaiuto
degli uflBci finanziari competenti, per le zone ove ciò oc-
corra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione,
sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei pro-
prietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferi-
mento al dati censuari.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 2 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Regisiraio alia Corte dei conti addi 6 mofrgio 1905 \
%. ^. /luì del Gooomo a /\58. F Mbzzitti
Luogo del SigUlo, V. Il Guardasigilli C. FINOOCHTARO-APRILE
A. FORTIS.
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1312 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
ELENCO DI ZONE MALARICHE
esistenti In provincia di Campobasso, con riodicaiione dei rispettivi
confini territoriali
1. — Comune dì Baranello.
La zona malarica ha per lìmiti:
a) a nord, il confine Baranello-Busso, cominciando dal
suo incontro col Biferno, fino all'intersezione del confine
con Baranello e la via Santa Cecilia;
b) ad est, la via di Santa Cecilia, cominciando dal suo
incontro col confine Busso-Baranello, fino al punto detto
Torretta; poi la via detta del Molino, dalla Torretta fino
all'incontro della via sunnominata col vallone Isca; da que-
sto punto, un rettifilo fino alla cappella di Santa Maria a
Monte. Finalmente da Santa Maria a Monte la via della Selva
dell'Aquila fino al suo incontro col confine Baranello-Colle
d'Anchise;
e) a sud, il confine Baranello-Colle d'Anchise, comin-
ciando dal suo incontro con la via della Selva dell'Aquila,
fino al Biferno;
d) ad ovest, il Biferno per tutto il tratto per cui forma
confine comunale.
2. — Comune di Bonefro.
Vi sono due zone malariche.
La prima zona è delimitata:
a) a nord-ovest, dalla via mulattiera detta Gerione, co-
minciando dal punto detto Cerro del Ruccolo, fino al punto
d'incontro della via di Gerione col confine Bonefro Montorio,
e poi da questo confine fino al suo incontro col vallone di
Montorio ;
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LEGGI E DBCEETI DKL KEGNO u'iTALlA - 1906 1313
6) a nordest, dal corso del vallone Montorio, prima, a
partire dal punto suddetto, e poi da quello del torrente
Tona fino alla sua confluenza col vallone Varco;
e) a sud, dalla via mulattiera Isca degli Zingari, co-
minciando dalla confluenza del vallone Varco col Tona, fino
all'incontro della detta via Isca degli Zingari con la rota-
bile Rotello-Bonefro;
d) ad QYQftt, da questa, rotabile, a partire dal punto sud-
detto, fino al punto sul Tona;
e) a sud-est, dalla via mulattiera, che prende succes-
sivamente i nomi di Cava d'Arena, San Paolo, Cannilia,
Aia delle Macchie, Pinpiara, Gadiorio, Rapino e Tre Terre,
cominciando dal ponte sul Tona fino al punto detto Colle
della Nevieora;
f) a sud-ovest, dalla via mulattiera che prende succes-
sivamente i iH)mi di Carpini, Crocelle e Trocchi, cominciando
dal punto detto Colle della Neviera, fino al punto detto Cerro,
del Ruccolo^
La seconda zona, malarica è delimitata:
a) a nord-ovpst, dalla via mulattiera che prende suc-
cessivamente i nomi di Macchiarelle, Riserva e Degna, co-
minciando dall'incontro della via Macchiarelle col confine,
Sant'Elia- Bonefro, fino all'incontro della, via^ Degna con la
rotabile che conduce a CoUetorto;
h) a nord-est, dalla rotabile per CoUetorto, comin-
ciando dal suo incontro con la via Degna fino al suo in-
contro col tratture;
e) a sud, dal regio tratture^ cominciando dal suo incon-
tro con la rotabile, fino al suo incontro col confine Bone-
fro-Sant'EUa, e poi da questo confine fino al suo incontro
con la vìa Macchiarelle.
3. — Comune di Busso.
Vi sono due zone malariche.
r.a prima zona è delimitata:
a) ad ovest, dal corso del Biferno;
h) a nord, dal confine di Busso con Gratino lungo il
83 — Voi. II. - 1905.
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1314 LEGGI J£ DKCKETI DEL EEONO d'iTALIA - 1905
corso del vallone Rio, cominciando dalla confluenza del Rio
col Biferno fino al punto d'incontro del Rio con la vìa mu-
lattiera detta di Santa Croce;
e) ad est, dalla via mulattiera di Santa Croce, comin-
ciando dal suo incontro col Rio. fino alle vicinanze dell'abi-
tato di Busso, a nord;
d) a sud, a partire dal detto punto, la zona è delimi-
tata, prima da una linea che gira a nord dell'abitato, fino
a raggiungere la strada Vicenda di Lisce: poi da questa
via fino alle Masserie Strade, continuando sulla stessa fino
a raggiungere il confine territoriale di Busso con Baraneilo.
e indi da questo confine fino a raggiungere il Biferno.
La seconda zona è delimitata:
dalla mulattiera di Santa Maria, cominciando dal punto
d'incontro di detta mulattiera con la rotabile, presso il ci-
mitero, fino al punto in cui essa incontra la via vicinale
Ciapparelle, la quale gira attorno, comprendendole, al gruppo
di case coloniche esistenti nella contrada avente lo stesso
nome di Ciapparelle, e infine dalla detta via fino a rag-
giungere la contrada Cesa Longa nel bosco comunale.
Indi dalla mulattiera detta di Montevairano cominciando
dal bosco comunale fino ad incontrare la rotabile, e poi da
quest'ultima fino al suo incontro con la via Santa Maria
nelle vicinanze dell'abitato.
4. — Comune di Caccavone.
Vi sono due zone malariche
La prima zona ha i seguenti confini:
a) a sud-ovest, il fiume Verrino per tutta la lunghezza
per la quale forma confine comunale;
b) ad est, il confine Caccavone- Civitanova del Saujiio
per la parte posta al di qua della sponda destra del Tri-
gno, cominciando dall'incontro del detto confiiie Caccavone-
Givitanova del Sannio col Trigno, fino ad arrivare al punto
detto Farone a 1000 metri dì distanza d».l Verrino (da questa
parte la zona malarica di Caccavone . è in confine con altra
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LEGGI E DECUETl DEL REGNO D*ITALlA - 1905 1315
zona malarica appartenente al comune di Civitanova del
Sannio) ;
(?) a nord-ést, una linea parallela al Verrino e distante
uà chilometro da questo fiume, cominciando dal punto detto
Forcone tìno a raggiungere la mulattiera dtetta Faidone
posta nOiMa contrada Casale; da questo punto un lettifllo
fino a raggiungere la via Coste del Molino nelbi località
Casette e precisamente alla masseria degli eredi Francesco
Paolo Antinucci; e finalmente da questo punto un altro
rettifilo fino al punto d'incontro del corso del Verrino col
confine Caccavone-Agnone. '
La seconda zona malarica ha i seguenti confini:
a) a sud-ovest, la via detta Tratture,, cominciando dal
Colle del Sorbo fino all'incontro del detto Tratture col con-
fine Caccavone-Agnone che segue il corso del vallone delle
Coste grandi; ...
6) a nord, il confine Caccavone-Agnone, cominciando
dal suo incontro col tratture fino all'incontro del suddetto
confine comunale ,cól corso del Sente;
e) a nord-est, il corso del Sente cominciando dal suo
incontro col confi ce Caccavone-Agnone fino all'incontro del
Sente col confine Oaccavone-Schiavi d'Abruzzo ulja contrada
Farone e lungo il vallone Carapellese;
d; a sud-est^ il vallone Carapellese comipciaudo dalla
sua confiuenza col Sente fino alla 3ua origioe alla località
Colle del Sorbo-
5. — Comune di Campodipietra.
Vi è una sola zona malarica, ch'è delimitata:
a) a nordest, dal tratturo che conduce a Ripalimo-
sano, cominciando dal punto in cui questo tratturo inter-
seca il confine comunale con Campobasso, fino al punto in
cui incontra la mulattiera detta- Rua dei Mancini; poi da
questa mulattiera fino all' incontro della rotabile» che viene
da Toro; indi da questa rotabile fino all' incontro con quella
che viene ^1a Campobasso; finalmente da quésto punto (in
rettifilo) fino all' incontro del tratturo col confine dì Toro;
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1316 ],..•.;: ]. DIXKETI DEL KilG.NO u'iXAJLIA - VòOò
b) sA est, dal confine con Toro dal detto punto fino
all'incontro dei tre confini di Campodipietra, Toro e Jelai, e
poi dal confine con Jais! per tutta la sua. lunghezza;
e) a, sud, dal, confine con Qildone p^r tutta la sua lun-
ghe^zza;
d) ad ovest, dal confina con Ferrazzano, poi tutta la
sua. lunghezza, ii^i dal confine con Campobasso, comin^
cia^do dal punto in cui s' incontrano i tre confini di Cam-
podipietra, Ferrazzanp e Campobasso fino al punto in cui
il confine con Campobasso interseca il tratture che viene
da Ripalimosano.
6. — Comune di Casacalenda.
Vi sono tre zone maljiriche.
La prima zona è delimitata:
a) a nord, dal confine comunale con Larino, e preci-
samente dal casello 41 al punto in cui detto confine in-
contra il torrente Cigno;
h) a sud-est, dal corso del torrente Cigno, cominciaijda
dal punto in cui detto torrente incontra il confine comu-
nale di Larino, fino alle sue origini, e poi dalla strada mu-
latrerà per Bonefro, fino al punto in cui questa incontra il
confine comunale con Bonefro;
e) ad est, dal confine comunale di Bonefro partendo dal
punto anzidetto fino al punto in cui detto confine incontra
la strada rotabile per Bonefro;
d) a sud, dalla strada rotabile per Bonefro, cominciando
dal punto anzidetto fino al punto in otti detta s^^ada incon-
tra la ferrovia nei pressi della stazione, di Bonefro;
e) ad. ovest) dalla linea ferrorisDla, cominciando dal
punto anzidettp fino al punto in cui la ierrovia» incontra la
mulattiera che porta al casello 51 ; poi dck detta; mulattiera
fino all'incontro della rotabile per- Casacalenda; indi dalla
liqea iero^vìam fino al casello 50; poeciat daUai rotabile
fino al suo iiigresso nell'abitato di Ca^m^alendai alia vìa Nar
poli, e df^ questui fino alla piazza Umbertoi; indi da questa
pia,s^a, segu^odo via Termoli, fiìno alla fine dell'abitata cko
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LEGGI E DECKETI DEL BEGNO l/lTALIA - 1905 1317
sottosta a detta via; in fine dalla rotabile per Larino, fino
al casello 44^ e, da questo, dalla ferrovia fino al casello 41 ;
Da seconda 2ona è delimitata:
a) a nord-ovest, dal fitiÉie Biferno, e precisamente dal
punto in cui detto fiume Intìarseoa il confine con Oudrdial-
flera sulte sponda destra, fino al punto in cui interseca il
confine con Larino, pure sulla sponda destra;
b) a nord -est, dal vallone Olivoli, detto volgarmente
vallone O'rande, dal punto in cui detto vallone si getta nel
Bifémo, fino al punto in cui incontra la mulattiera per
Larino;
e) ad est, dal còrso del vallone Olivoli, a partire dal
punto anzidétto, fino alla confluenza col vallone Collaltare;
d) *a sud, d-al cdrso del Vallone Collaltare a partire
dal pulito anzidetto; fino ad incontrare la mulattièra che
passa presso la masseria Melfi;
e) ad ovest, dalla mulattiera che mena alla masseria
Melfi, u paìHilre dal punto anzidetto, fino a raggiungere detta
masserta ;
f) a sud, accora dalla toulattiera che passa sotto monte
Cece, partendo dall'anzidetto punto, fi ao all'innesto suo
nella mulattiera che còiiduce al Biferno, dirimpetto al monte
Peloso, e poi da detta mulattiera fino al Biferno.
La terza zona è delimitata:
a) ad ovest, dal corso del fiume Biferno, e precisa-
mente dal punto in cui detto fiume interseca sulla sponda
destra il confine fra Morrone e Casacalenda, fino al punto
in cui interseca il confine fra Casacalenda e Guarlialfiera,
lungo il vallone della GravelIIna;
h) a nord-est, dal confine comunale con Guardialfiera,
a partirà dalFanzidetto punto, fino dove detto confine in-
terseca la mulattiera per Casacalenda;
e) ad est, dalla mulattiera per Casacalenda, partendo
dal punto ora detto, fino al punto in cui detta mulattiera
interseca 11 confine comunale fra Casacalenda e Prov-
videnti ;
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1318 LEGGI E DECRLTl DEL UJ:G^O d'iTALIA - 1905
d) a sud, dal confine con Provvidenti, dal punto ora
detto, fino ad incontrare il Rio;
e) ad ovest, di nuovo, da una linea che dal punto an-
zidetto, scende al corso del Rio, seguendolo fino al punto
in cui questo abbandona il confine comunale; indi dal con-
fijie comunale fino a raggiungere di nuovo il Biferno.
7. — Comune di Cercepiccola.
Vi è una zona malarica che ha i seguenti confini:
a) a nord, la strada rotabile, cominciando dal suo in-
contro col confine CercepiccolaSan Giuliano del Sannio fino
al suo ingresso nel. paese a valle dell'abitato; indi una li-
nea girante tutt'attorno all'abitato a sud fino a raggiun-
gere la vìa mulattiera per Gildone; poi questa mulattiera
per Gildone, mulattiera che prende successivamente i nomi
di Porta Fontana, Capo Croce, Chiusa di Cristo, o Macera
de' Santi, e Padulatta, fino all'innesto della via deIJa Cro-
cella alla Montagna; finalmente questa via della Crocella
fino a raggiungere il confine Cercepiccola-Cercemaggiore;
b) ad est, il confine comunale Cercepiccola-Cercemag-
giore, cominciando dal punto d'incontro di questo confine
con la via della Crocetta fino al punto d'incontro dei tre
confini Cercepiccola- Cereemaggiore-Sepino;
e) a sud ed a sud-ovest, il confine Cercepiccola-Sepino
per tutta la sua lunghezza;
d) ad ovest, il confine Cercepiccola-San Giuliano del
Sannio, cominciando dal punto, ove s' incontrano i tre con-
fini Cercepiccola SepinoSan Giuliano, fino al punto d' incon-
tro del confine Cercepiccola- San Giuliano del Sannio con la
strada rotabile.
8/ — Comune di CoUetorto.
Vi è una zona malarica, i cui confini sono:
a) a nord, la via mulattiera detta volgarmente del Mo-
linello e che porta a Colle Jammanco, cominciando dal mo-
lino Santa Maria fino all'incontro della via del Molinello col
confine CoUetorto-San Giuliano di Puglia;
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LEGGI E DECRETI BEL REGNO D ITALIA - 1905 1319
b) ad e^t, il confine Colletorto-San Giuliano di Puglia,
cominciando dal punto suddetto fino a dove il detto con-
fine incontra il vallone Santa Maria, e da questo punto il
corso del vallone Santa Maria fino alia sua confluenza col
Fortore; e poi il corso del Fortore da quest'ultimo punto
fino alla confluenza col vallone Caprareccia ;
e) a sud, il fiume Fortore cominciando dalla sua con-
fluenza col vallone Caprareccia fino al punto in cui il con*
fine di CoUetorto con Carlantino passa al di qua della sponda
sinisrtra del Fortore;
d) a sud ovest, la parte del confine comunale CoUetorto-
Carlantino, che trovasi al dì qua della sponda sinistra del
Fortore, cominciando dal punto in cui il confine di Colle-
torto con Carlantino abbandona il Fortore, fino al punto di
incontro dei tre confini CoUetorto-Carlantino e Sant'Elia a
Pianisi;
e) a nord ancora, la via mulattiera Fonte la Torre, co-
ininciando dal suo incontro col confine CoUetorto Sant'Elia
a Pianisi, fino al punto d' incontro della suddeUa vi*?. Fonte
la Torre colla rotabile; poi la rotabile, cominciando dal suo
incontro con la via Fonte la Torre, fino all'incontro della
rotabile con la via mulattiera detta Airino o Mara della
Torre, poi la strada Airino o Mura della Torre fino al suo
incontro con la via mulattiera, che dall'abitato di Colle-
torto conduce all'aia Pietroniro, e che si chiama appunto
strada Pietroniro; indi una linea retta fino all'origine dc4
vallone Macchiarelle ed all'incontro di questo vallone con la
via, che prende successivamente i nomi di Serpullo e Savace,
finalmente queste vie Serpulle e Savace fino ad Aia Nicola;
/*) ad ovest, la mulattiera che attraversa la contrada
Gefalicchio cominciando dall'Aia Nicola fino al molino S. Maria.
9 ~ Comune di Fossalto.
La zona malarica è delimitata:
a) a nord, dalla mulattiera detta dell'Aia Vecchia, co-
minciando dal vallone Fossalto (distante dall'abitato circa
iOO metri) fino al suo incontro col vallone Castelluccio;
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1320 LEGGI E DECRETI DFX REGNO d'iTALIA - 1905
h) a nord-est, da una lìnea retta che dall' incontro della
via Aia Vecchia col vallone Ca^teliuccio va a raggiungere
rincontro della mulattiera di Macchie Colucci col confine
comunale con Limosano;
e) ad est, dal confine col comune di Limosano a par-
tire dal punto d'incontro di esso colla mulattiera di Mac-
chie Colucci fino a raggiungere il Biferno ;
d) a sud-ovest, dal confine comunale con Caàtropì-
gnano (che segue il corso del Biferno), cominciando dal-
l'incontro di questo fiume col confine comunale con Limo-
sano fino alla confluenza del vallone Fossalto col Biferno;
poi dal vallone FossaHo, a cominciare da questo punto, fino
a raggiungere \\ contrada Lisciare; indi salendo la costa
Tre Monti per 300 metri, e da questo punto da una paral-
lela al corso del vallone Fossalto, distante 300 metri dal
vallone stesso, e continuando parallelamente al corso del
vallone Feudo, e sempre alla stessa distanza di metri 300,
fino all'incontro della mulattiera denominata Costa Calda;
e) ad ovest, a partire da questo punto, dalla mulat-
tiera di Costa Calda fino all'abitato di Fossalto ; poi da una
linea che gira attorno a questo (alla distanza di circa 100 me-
tri dal vallone Fossalto) fino alle ultime case a nord in
contrada Rinforzi, indi, da questo punto da una parallela
al vallone medesimo toccando ftl di sopra il casino Orlando
fino all' inr^ontro col confine comunale con Pietracupa ; in-
fine di questo confino fino alla sua intersezione col vallone
stesso ;
d) a nord, a partire da quest'ultimo punto, dalla mu-
lattiera Castellano fino a raggiungere la via dell'Aia Vecchia.
10. — Comune di Ferrazzano.
Vi sono due zone malariche.
La prim^a zoaa è delimitata :
a) a nord dal confine con Campobasso, cominciando
dal punto, in cui questo confine interseca la rotabile nuova
Campobasso Ferrazzano, fino al punto in cui interseca la
rotabile Campobasso-Gildone ; poi da questo punto da un
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1321
rettìfflo fino al ponte Scarafone, e da questo da altro ret-
tifilo fino al punto d' incontro della strada vecchia 'di Gii-
(Ione colla mulattiera detta delle Piane ; infine da questa mu-
lattiera fino a raggiungere il confine con Campodipietra
presso la regione detta Feudo Ci vitella ;
b) ad est (a cominciare dal punto ora detto), dal con-
fine con Campodipietra fino a raggiungere il Tappino; poi,
dal detto punto, d!al confine con Gìldone, fino al punto
d'incontro dei tre confini di Gildoile, Ferrazzano e Mira-
beUo;
(?) a sud, dal confine con Mirabello Sannitico, a par-
tire dal punto d' incontro dei tre confini sopranotati, fino
dove questo confine abbandona il Tappino ;
d) a nord ancora, dal punto suddetto, da una linea
retta fino all' incontro della rotabile per Gildone colla mu-
lattiera detta Quartilia;
e) a sud ancora, dal punto suddetto, da un rettifilo
fino al punto in cui la nuova rotiibìle Campbbasso-Ferraz-
zsno interseca il confine con Campobasso.
La seconda zona malarica è delimitata :
a) a nord, a partire dal punto d' intersezione del con-
fiìie di Campobasso con la mulattiera detta Dammonte,
da questa fino al punto in cui inconti*a la rotabile per Mi-
rabello.
b) ad est, dalla rotabile ora detta fino all' intersezione
col confine di Mirabello ;
e) a sud, a partire dal detto punto da un rettifilo fino
alia sorgente dell'acqua solfurea;
d) ad ovest, dalla sorgente dell'acqua solfurea fino al
punto d' incontro del confine di Campobasso con la mulat-
tiera detta Dammonte.
11. — Comune di Gambatesa.
Vi è una sola zona malarica, essa è delimitata :
a) a nord, dalla strada nazionale Appuia- Sannitica,
cominciando dal punto in cui interseca il confine fra Ric-
cia e Gambatesa, fino al punto in cui incontra la muiat-
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1322 LEGGI E DECKETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
tiera che porta al tratturo presso le masserìe Torretta ed
Aviuso ;
b) ad ovest (dal detto punto), da una linea ietta fino
alla masseria Farinaccio (volgarmente detta Pellanera) e
continuando nella stessa direzione fino ad incontrare il con-
fine con Pietracatella ;
e) a nord di nuovo, dal confine con Pietracatella par-
tendo dal punto anzidetto fino a quello in cui detto con-
fine si allontana dal Tappino; poi da un rettifilo fino alla
masseria Galante (ora Fanelli);
d) ad ovest di nuovo (dalla masseria Galante), da un
rettifilo fino al punto di incontro del confine di Pietraca-
tella colla mulattiera che conduce a Macchia Valfortore ;
è) a nord, di nuovo dal confine comunale con Pietrar
Catella, a partire dal detto punto fino a raggiungere il fiume
Fortore ;
f) ad est, dal corso del fiume Fortore, partendo dal
detto punto fino air incontro del confine con Tufara ;
g) a sud, dal confine con Tufara, partendo dal punto
ora detto, fino air intersezione fra il detto confine e la curva
di livello 250 ; indi da un rettifilo fino alla masseria Josa,
e poscia da un altro rettifilo aucora fino air incontro della
strada mulattiera detta della Carestia (presso la località
Querce-Marino) con la strada nazionale ; e poi dalla rota-
bile fino all' incontro della mulattiera detta del Mulino ;
h) a sud ancora, a partire dal detto punto, dalla mu-
lattiera detta del Mulino fino air incontro del vallone Fezzano
e indi dalla mulattiera detta Folicari per trecento metri ;
i) a sud-ovest, dal detto punto in rettifilo fino all' in-
tersezione fra il vallone Finocchio ed il confine con Rìccia;
da ultimo dal confine con Riccia fino all' incontro con la
strada nazionale.
12. — Comune di Qildone,
Vi sono due zone malariche.
La prima zona è delimitata :
a) a nordovest, dal fiume Tappino e precisamente
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LEGGI E DECRKTI DEL REGNO d'iTALTA - J 905 132ii
cominciando dal ponte Tappino fino al punto in cui il con-
fine comunale con Campodipietra si allontana dal Tappino;
b) a nord, dal conf ne con Campodipietra, a partire
dal punto anzidetto, fino a quello in cui questo confine in-
contra quello con Jelsì ;
e) ad est, a partire dal punto anzidetto, dal confine
con Jelsi fino ad incontrare la strada nazionale Appula-San-
nitica ;
d) a sud, cominciando dal punto anzidetto, dalla na-
zionale verso Gildone, fino ad incontrare il vallone Perdoc-
chioso, e per una zona larga 80 metri a destra e 80 a si-
nistra dell'asse del detto vallone, risalendo lunghesso per
cinquecento metri e ritornando alla nazionale poi fino al
ponte sul torrente San Nicola;
e) ad est ancora, a partire dal punto anzidetto, dal
torrente San Nicola fino ad incontrare il confine di Cer-
cemaggiore ;
f) a sud, a' partire dal punto anzidetto, dal confine
con Cercemaggiore fino ad incontrare la nazionale ;
g) a nord- ovest, dalla nazionale, a partire dall'ora detto
punto, fino all' incontro con la provinciale per Campobasso.
Poi. dalla provinciale fino a raggiungere di nuovo il ponte
Tappino-
la seconda zona, che comprende tutta la contrada Volla
0 Golia, è limitata :
a) a sud-ovest, dal confine col comune di Cercemag-
giore, cominciando dal punto ove esso interseca il tratturo
che porta a Cercemaggiore, fino al punto in cui interseca
la via della Golia;
h) a sud' est, da una linea che va dal punto anzidetto
fino al punto d' incontro della strada che conduce al Bosco
comunale di Gildone con la strada che conduce presso la
masseria Franco-Rìccelli e dalla strada del bosco che passa
al disopra della cisterna grande ;
e) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, dalla strada
del bosco che passa fra Colle Quadrano e Colle Sarachella^
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1324 LEGGI E DECRETI DEL REGXO D*1TALU - 1905
fino al punto in cui detta strada incontra il tratturo per
Cercemaggiore ;
d) a nord-dvest, a partire dal punto anzidetto, dal
trattilro stesso, fino air intersezione del confine di Cerce-
maggiore.
18, — Comune dì Guardialfiera.
Vi sono quattro zone malariche.
La prima zona è delimitata :
a) a nord ovest, dalla vìa mulattiera detta della Ca-
màrda, e precisamente dal punto ih cui detta via interseca
il confine comunale dì ^'Lupara fino al punto in cui s' im-
mette nella strada detta del Camposanto Vecchio a da que-
sta strada fino al punto in cui incontra la mulattiera che
conduce al torrente Cervaro ; dal detto punto da una linea
retta fino ad incontrare, nella contrada Sella Monte Peloso,
la strada rotabile che conduce al Liscione; poi da detta
strada fino al ponte Liscione;
b) a sud-est, dal fiume Biferno e precisamente dal punto
ove trovasi il ponte Liscione fino al punto in cui il Biferno
incontra il confine fra Guardialfiera e Lupara;
e) a sud, dal confine comunale iTra Guardialfiera e Lu-
para dal punto in cui incontragli Biferno fino a quello in
cui la strada detta della Camarda interseca il confine co-
munale.
La seconda zona è delimitata:
a) ad e^t, dal ponte Sant'Antonio seguendo la strada
mulattiera che va sotto Monte Cecio fino al punto in cui
detta strada abbandona il confine comunale;
b) a sud, a partire dal punto suddetto, dal confine co-
munale, fino al punto in cui detto confine interseca la strada
mulattiera che porta a Casacalenda, e poi dal detto punto
fino al Biferno;
e) a nord-ovest, dal fiume Biferno.
La terza zona è delimitata:
a) a sud-est, dalla vi«a che dall'abbeveratoio pubblico
presso l'abitato mena al cimitero fino al punto in cui dótta
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LEGGI E DECRETI DEL fiEGNO d'iTALIA - IGUj 1325
strada inconira quella, detta delle Vallocchie, e poi da detta
strada fino a raggiungere il torrente Cervaro;
h) a nord-est, dal corso del torrente Cervaro, a par-
tire dai punto ora. detto fino a quello in cui detto torrente
incontra il vallona Yaccardo^
e) a nord^ dal corso del vallone Vaccardo, a partire
dal punto ora detto fino a quello in cui detto vallone in-
contra la strada che da. Acquavi va conduce a Guardialfiera;
d) ad ovest, dalla strada che viene da Àcquaviva dal
detto punto fino alla prima casa dell'abitato ;
e) a nord-ovest, dal perimetro dell'abitato, a partire
dal detto punto fino a raggiungere l'abbeveratoio pubblico.
La quarta zona è delimitata:
a) a nord est, dalla prima casa dell'abitato verso la
via che mena al Calvario fino all'incontro della via che mena
a Civita;
b) a nordovest, dalla strada che mena a Civita, par-
tendo dal punto anzidetto fino al torrente Vallone;
e) a sud- ovest, dal Vallone, scendendone 11 corso, a partire
dal Vallone: fino ad' incontrare i ruderi dell'antico mulinello;
d) ad est, a partire dal punto anzidetto, dallist stradella
vicinale che mena al paese, fino a raggiungere di nuovo
l'abitato presso la casa d'Angelcola ;-
e) a sud, da una linea che dal punto anzidetto, ra-
sentando l'abitato, raggiunge le ultime case del paese verso
la strada che mena al Calvario.
14. — Comune di Jelsi.
Vi è una zona malarica: essa è delimitata:
a) ad est, dal confine con Pietracatella, cominciando
dal punto ìa cui il ccmfine interseca il corso del torrente
Carapello fina al punto in cui interseca la mulattiera delle
Vigne Vecchie^;
h) a sudasi, a partire dal detto punto dalla strada dello
Vigne Vecchie^ poi da quella della Greca^ indi da quella
del Macchione fino a raggiungere^ l'abitato di Jelsi alla via
Pìsciarello;
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1326 l:atGI e decheti dkl regno d'italia - 1905
e) a nord, dal detto punto, girando attorno airabitato
a nord, raggiungasi la nazionale Appulo-Sannitica, sul ponte
del vallone Cerri;
d) a sud, da una linea che dal detto punto, girando
attorno all'abitato a sud, rag^unge la strada mulattiera che
conduce all'ex bosco di Jeisi, e che è detta volgarmente via
della Selva;
e) ad est, a partire dal detto punto, dalla suddetta mu-
lattiera, fino alla contrada detta Casale S. Pietro, poi dalla
mulattiera che conduce al vallone Oscuro fino ad incontrare
il confine con Riccia; poi da detto confine fino a raggiun-
gere il vallone Oscuro;
f) a sud ancora, dal corso del vallone Oscuro, a par-
tire dal detto punto fino a raggiungere di nuovo la mulat-
tiera detta via della Selva;
g) ad est, ancora, a partire dal detto punto dalla mu-
lattiera suddetta, fino ad incontrare il confine con Cerce-
maggiore ;
h) ad ovest, a partire dal detto punto dal confine con
Cercemaggiore fino ad incontrare la fiumara Carapello al
confine di Qildone; poi da tale confine fino ad incontrare
il vallone della Castagna ; poi da un rettifilo fino al cimitero
di Jelsì; quindi, da altro rettifilo, fino alla masseria Ciaccia;
i) a nord, da una linea retta che va dalla masseria
Ciaccia fino all'incontro del torrente Carapello col confine
di Pietracatella.
15. — Comune di Larino.
Vi è una zona malarica Essa è delimitata
a) a sud, dal confino con il comune di Casacalenda,
partendo dal casello n. 41, punto dove s'ìncontraùo la lìnea
ferroviaria, la strada rotabile di Ca;3acalenda ed il detto con-
fine comunale, fino all'incontro 'lei torrente Cigno;
' h) a sud sud-est, dal torrente Cigno, partendo dal punto
d' Inter? ezìone col confine di Casacalenda, fino al punto
; incontro coi confini di Ururi e di San Martino in Pen?i-
lis, seguendo sempre il corso del torrente Cigno;
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LEGGI E DECRETI DEL REOXO d'iTALIA - 1905 1327
c) a nord-est, dal tenimento dì San Martino in Pensi-
lis, cominciando dal punto dove s' incontrano i confini dì
Larino, Ururi e San Martino in Pensilis fino al fiume Bi-
femo, seguendo sempre il confine comunale;
d) a nord-ovest, dal fiume Biferno, cominciando dall'in-
contro dei confini di Larino e Guglìoneai fino air incontro
dei confinì di Larino e Casacalenda, seguendo sempre il
corso del fiume Biferno;
e) a sud, ancora, dal confine col comune di Casacalenda
cominciando dall' incontro di detto confine col Biferno al-
l'incontro col vallone Olivoli, della stradetta vicinale che,
passando presso la masseria RiCiii, conduce a Larino, e dal
detto punto, dalla stessa stradetta vicinale fino all'incontro
di questa col vallone della Terra;
f) a sud-ovest, da una linea che dal punto d'interse-
zione del vallone della Terra .con la stradetta vicinale sud-
detta, segue la curva orizzontale 150, fino al suo incontro
con la stradetta vicinale detta dell' Acquara;
g) a nord, da una linea che dall'incontro della curva
di livello 150 con la stradetta dell'Acquara, va fino all'in-
tersezione della strada vicinale (che conduce al bosco co-
munale) con il r^gio tratturo;
h) ad est, da una linea retta che dal punto d'interse-
ziotie suddetto va fino al casoUo ferroviario n. 30;
' t) a nord-est, dalla ferrovia, a partire dal casello fer-
roviario n. 30, fino al casello n- 29;
/) a sud-est, da una lìnea che dal casello n- 29 va sino
all'incontro della strada mulattiera che mena a Roteilo, e
precisamente a 500 metri di distanza dall'intersezione di
detta strada con quella dei Tufi. Poi dalla vstrada di Roteilo
fino al Montarono, poi dalla stt-ada detta dei Tufi, fino al
casello n. 38, e finalmente dal casello n. 38, lur>go la linea
ferroviaria, fino al ctt^ello n.' 41.
la zona malarica comprende le seguenti contrade:
Molino, Fonte del Pesce (dett^, comunemente te Fonte del
Pesco »), Voi velli ;{detto comunemente « Olivelli »), il Ri-
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1328 LEGGI E DECRETI DEL EEGNO d'iTALIA - 1905
cupo, Parco di San Pardo, Colle dei Perazzi, Piani di La-
rino, Monte Carbone (detta « Colle Carbone »), Pozzo della
Mendorla, Campolungo, Colle di Lauro, Pezza di Spinilli, Di-
fesanuova, Parco dei Boni (detta comunemente oc Parco dei
Bovi »), Quascitello, Bosco di Melaine, la Defensa^ Ripe-
tello, Molino Falocco, Farozzs, Frassitello (detto comune-
mente « Frasaniello »), Colle di Vreccia e Colle Torretta,
e quella parte della contrada detta comunemente Para, che si
avvicina alla contrada Frasaniello.
16. — Comune di Limosano.
Vi è una zona malarica, cosi delimitata :
a) a nord, dalla mulattiera detta Morgia della Volpe,
cominciando dal suo incontro colla mulattiera detta di Colle
Favorì, fino alla masseria di Marcellino Ricciuto; poi dalla
mulattiera detta di Pozzillo fino alla masseria degli eredi
di Costanzo Ramolo ; poi dalla strada di teschio Martino e
Macchie Colucci, fin oltre la Morgia di Peschio Martino, e
da questo punto dalla via detta Fonte degli Sbirri fino a
raggiungere la mulattiera detta prima Le Mesce, ed in se:
guìto Morgia delle Cese; e infine da quest'ultima mulattiera
e poi da quella detta Lavandaia, sino a raggiungere la ro-
tabile Mpntagano-Limosi^no;
b) ad est, a partire dall'incontro della via Lavandaia
con la rotabile Montagano-Limosano, da questa fino a rag-
giungere il ponte sul Biferno ;
e) a sud, a partire dal ponte sul Biferno, dal corso di
questo fiume fino all' incontro del Biferno colla strada (ii
Colle Favori;
d) ad ovest, a p^^rtire di^U' incontro del Biferno cpl|a.
strada di Colle Favori, da questa strada fino al suo incoij-
tro con la mulattiera detta Morgia delia. Volpe,
17. — Comune di Macchia Valfortore.
Vi è una zona malarica ; essa è delimitata :
a) a nord-est, dal corso del torrente Cigno, comin-
ciando dal punto d' incontro di questo collìsi mulattiera detta
di Colletorto, fino alla sua confluenza col Fortore ;
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITAHA - 1905 1329
6) ad est, dal corso del Fortore, cominciando dalla sua
confluenza col Cigno, fino al punto in cui il Fortore esce
dal tenimento di Macchia Valfortore;
e) a sud, dal confine con Pietracatella, cominciando dal
punto d'intersezione di questo confine col Fortore fino al
punto d'intersezione dello stesso confine colla mulattiera
detta dello Spirito Santo, che passa presso la cappella di
S. Maria degli Angeli;
d) ad ovest, dalla mulattiera dello Spirito Santo, co-
minciando dal Tallone di Macchia fino a raggiungere l'estre-
mità sud dell'abitato; poi, girando tutt'attomo all'abitato
ad ovest, dalla strada dd circonvallazione fino a raggiun-
gere l'estremità nord dell'abitato presso la mulattiera detta
di CoUetorto ; e finalmente da questa mulattiera fino a rag-
giungere il torrente Cigno.
18. — Comune di Mirabello Sannitico.
Vi è una sola zona malarica cosi delimitata:
a) a nord, dal corso del Tappino, cominciando dal
punto in cui questo torrente entra nel territorio di Mira-
bello fino al punto in cui riceve le acque del vallone Ca-
stagna, che scende dalla regione San Paola;
b) a sud-est, dal corso del vallone Castagna, comin-
ciando dalla sua confiuenza col Tappino, fino al punto in
cui incontra la mulattiera detta strada S. Giorgio ;
e) ad ovest, a partire dal ^tbo punto, dalla mulat-
tiera detta strada San Giorgio fino all*abitato, e poi, gi-
rando tutt'attomo all'abitato ad ovest, fluo al principio della
rotabile; indi dalla rotabile fino ad incontrare il confijsie
di Ferrazzano, e finalmente dal confine di Ferrazzano fino
a raggiungere di nuovo il Tappino.
19. — Comune di Monacilioni.
Vi è una zona malarica, delimitata:
a) a nord, dal confine con Campolieto, cominciando
dal punto d'intersezione di questo confine conVla ' rotabile
Campolieto-Monacilioni pressò il vallone Maillo,^fino al punto
84 — Vou II. - 1905.
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1339 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
in cui la rotabile incontra il tratturello che partendo da
Campolieiio porta a Sant' Elia attraversando il canale delle
Lame al di sopra della rotabile; poi da questo tratturello
oljtre rattrayersamento del canale della Lama, e precisar-
mente fino al punto in cui incontra la mulattiera che porta
a Monacilioni;
b) ad esty da questa mulattiera, dal suo punto d' in-
contro col tratturello fino a quello con la rotabile presso
le prime case dell'abitato ; poi, girando tutto attorno all'a-
bitato ad eBity fino ad imboccare la mulattiera che conduce
a Pietracateila e che passa vicino a Serra di Macchia e
Monte Maniro, e poi da questa mulattiera fino all' incontro
col vallone Canale ;
e) a sud, dal vallone Canale, dal suo punto d'incon-
tro colla mulattiera per Pietracateila fino aJl' incontro del
detto vallone col Fiumarello, seguendo sempre il confine
con Pietracateila;
d) ad ovest, dal confine con Toro e quindi da quello
con San Qiovanni per tutte le rispettive lunghezze ; quindi
dal. confine con Oampolieto, cominciando dal puntò d' in-
contro dei tre confini comunali di Monacilioni, San Gio**
vanni e Campolieto, fino, al punto in cui il confine con Cam-
polieto incontra la rotabile Campolieto-Monacilioni presso il
vallone Manlio.
20. — OoiAune di Montagano.
Vi è una zona malarica che ha per confini:
o) a nord-ovest, il corso del fiume Bifemo;
b) a sud-ovest, il corso del torrente Ingotto, comune-
mente chiamatp Covatta, cominciando dalla sua confluenza
col fiume Bifemo, fino al punto d'incontro del sunnomi-
nato torrente Ingotto con la via mulattiera detta di Colle
Misero ;
e) a nord-ovest .ancora, la via mulattiera di,. Colle Mi-
sero, cominciando dal suo incontro col^ torrente Ingotto,
fino all' interse;;ione fra la via di collo Misero e la rotaJi>ile ;
poi la rotabile cominciando dal bivio di questa con la^ via
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LEGGI £ DECRETI DEL BEGKO d'iTALIA - 1905 1331
di Colle Misero, fino all^ incontro della rotabile con la yia
della Covatta; indi un rettifilo fino al bivio fra la vìa del
Ponte e la via Piana del Ponte; poi un altro rettifilo fra
il bivio suddetto e le masserie di Fonte Cuculo che termi-
nano la via Spinillo, finalmente un terzo rettifilo dalle mas-
serie di Fonte Cuculo alle masserie Janigro che si trovano
nella contrada Piano del Monaco e lunghesso la via delle
Caae;
d) ad ovest, la via delle Case, cominciando dalle mas-
serìe Janigro ed arrivando al punto detto Colle Martino, e
precisamente alle masserìe di Teodoro Janigro;
e) a. nord, la linea retta, che dalle masserìe di Teo-
doro Janigro va al punto d' incontro del vallone della Piana
colla strada mulattiera, che da Montagano conduce, alle mas-
serie Casale;
f) ad est, il vallone della Piana, cominciando dal suo
incontro coUa mulattiera per le masserìe Casale, fino alla
confluenza del vallone Fonte Nuova col vallone della Piana;
g) a sud, il vallone di Fonte Nqova cominciando dalla
sua confi|Uenza col vallone della Piana fino all' incontro del
vallone di Fonte Nuova colla via Carpineto;
h) ad ovest ancora, la via Carpineto cominciando dal
suo incontro col vallone di Fonte Nuova Anomalia località
detta Fonte di Calcare ; indi la linea retta tracciata dalla
fonte di Calcare alla confluenza del gallone di Petrella Ti-
femina nel Bifemo.
2L — Comune di Montelongo.
Vi è una seda zona malarica, che ha per confini: all'e-
sterno i confini del comune e air intemo :
a) ad est, la via mulattiera detta Fonte Porci, comin-
ciando dall'Abitato, per la lunghezza di un chilometro, an-
dando verso la contrada Pisciarelli; ^
b) a sud-ovest, la linea retta congiungente il punto
della via Fonte Porci, situato ad un chilometro di distanza
dall'abitato, con le masserìe dette Aia Pagliaia;
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1332 LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
c) ad ovest, la via mulattiera Fontana» cominciando
dalle masserie Aia Pagliaia, fino alle prime case del paese
ad est;
d) a nord, la linea che gira tutt'attomo all'abitato a
sud, fino a raggiungere il principio della via Fonte Porci.
22, — Comune di Morrone nel Sannio.
Vi è una zona malarica che ha per confini :
a) a nord-ovest, il corso del Bifemo lungo i confini
comunali con Castelbottaccio e Lupara per tutta la loro lun-
ghezza ;
b) a nord-est, il confine comunale con Casacalenda per
tutta la sua lunghezza;
e) ad est, il confine comunale con Provvidenti, comin-
ciando dal punto d' incontro dei tre confini di Morrone, Ca-
sacalenda e Provvidenti, fino al punto in cui il confine di
Morrone con Prt)widenti incontra la strada di Provvidenti;
d) a sud, dal detto pùnto la strada di Provvidenti, fino
a raggiungere il cimitero ;
è) ad ovest, la via Trocchi a partire dal cimitero fino
al suo incontro con la strada Pagliariello ;
f) a sud ancora, a partire dal detto punto, la strada
Pagliariello fino alla fontana detta Fonte Rape;
g) ad ovest ancdra,' a partire da Fonte Rape, la via
chÌ9 mena al conventd e )[>oi alla cappella Santa Maria, fino
a questa cappella;
k) a sud ancora, a partire dalla cappella Santa Maria,
la strada di Santa Maria fino alla masserìa di Colasurdo
Pasquale fu Michele, sita in contrada Montepeloso;
t) ad est ancora, a partire dalla masseria Colasurdo
Pasquale fu Michele, la strada detta Font^ Capalumbo, fino
alla masserìa di Carosilli Gabriele fu Bene<]letto;
Q a sud ancora, a partire dalla masserìa di Carosilli
Gabriele fu Benedetto, la via Santi Pietri, fino all'incontro
con/ la via Aja Jannotta; ^
m) ad est àncora, a ^partire dal punto suddetto, la via
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D^ITALIA - 1905 1333
Aja Jannotta fino al suo incontro con la via dei Giardini ,
e precisamente al punto detto Colle della Creta Rossa;
n) a sud ancora, a partire dal Colle della Creta Rossa,
la via Giardini, fino air incontro con la via San Benedetto,
e precisamente alla masseria Carbone, e da questa la via
San Benedetto, fino al suo incontro con la via delle Mac-
chie, e finalmente la yia delle Macchie da questo punto fino
a raggiungere il regio tratturo;
o) a nord-est ancora, il tratturo da questo punto fino
al suo incontro con la vìa detta delle masserie Cicchelli;
p) a nord ancora, la via delle masserie Cicchelli e poi
quella detta Fonte Schiaronesca, dal detto punto fino alla
cappella di San Roberto;
g) ad est ancora, la via Brancone, dalla detta cappella
fino al suo incontro col regio tratturo;
r) a nord ancora, a partire dal detto punto, il tratturo
fino al suo incontro con la via Pozzacchi;
s) ad ovest ancora, la via Pozzacchi, da^r incontro con
essa del regio tratturo fino al suo incontro con la via Fonte
delle Case;
t) a nord ancora, la via Fonte delle Case, dal detto
punto fino al suo incontro col' confine comunale Morrone-
Ripabottoni;
u) a sud-#et ancora, a partire dal detto pùnto, il con-
fine Morrone-Ripabottoni fino al suo incontro con la via
Pozzacchi, nella regione Torrioni;
v) a sud ancora, a partire dal detto punto un rettifilo,
attraversando il bosco Castiglione, fino ad incontrare il vallone
Cupo a 900 metri a^ monte della sua confluenza col Riomaio;
i) a sud-ovest ancora, a partire dal detto punto, prima
il corso del vallone Cupo e poi quello del torrente Riomaio,
fino alla sua confluenza col >fiume Biiemo.
23. — Comune di Gratino.
Vi è una zona malarica, che ha per confini:
a) ad ovest, il corso del Biferno per!tuttaìa lunghezza
del confine comunale;
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1334 LEGGI E DECBEXI BEL BSGNO d'iTALIA - 1906
h) a nord, il corso del Rivolo cominciiuido dalla sua
confluenza col Biferno, fino al punto d' incontro dei tre con-
fini dì Santo Stefano, Gratino e Ripalimosano;
e) ad est, il confine con Ripalimosano per tutta la sua
lunghezza;
d) a sud est, il confine con Campobasso, cominoiaiido
dal punto d'incontro dei tre confini di Campobasso, Ripali-
mosano ed Gratino fino al punto distante 500 metri dal
detto triconfine, andando verso il tratture;
e) ad^ ovest, la linea, che, partendo dal punto suddetto,
corre parallelamente al corso del vallone San Pietro, e,
sempre distante da questo 500 metri, fino a raggiungene le
falde del colle Tridone;
f) a sud, la linea che, partendo dalle falde del coUe
Tridone, corre parallelamente al Rivolo, sempre distante da
questo 500 metri, e a va raggiungere il tratturo;
g) ad est ancora, la linea che, partendo dall'ultimo
punto nominato va in . rettifilo a raggiungere la via provin-
ciale polla voltata sotto la Rocca; poi la via provinciale fino
al suo incontro colla mulattiera, che va a Casalciprano ;
h) a sud ancora, la mulattiera di Casalciprano, comin-
ciando dal suo inco^tro con la via provinciale, fino all'in-
contro della suddetta mulattiera col Rio d'Oratino, e qu^Idi
il corso di questo Rio fino alla sua confluenza col Biferno.
24. — Comune di Pescolanciano.
La zona malarica ha per confini:
a) a sud, un rettifilo tirato dal molino Spognardì (presso
il tratturo) all'incontro della mulattiera Colmaiuro colla
strada ferrata (poco lungi dall'imbocco della galleria di
Montetotila), poi questa via Colmaiuro fino al suo incontro
colla via detta Guado delle Selve, che dalla contrada Cer-
rone conduce all'abitato di Pescòlanciano ;
h) ad ovest, un rettifilo tracciato dal puaf o d' incontro
della via Colmaiuro con quella detta Guado delle Selve, al
punto d'incontro della via Pelisi col tratturo; indi la via
mulattiera Polisi fino al suo incontro colla ferrovia;
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LEGGI E DteCBETT DEL RBGJ^rO b'iTAXJA - 1906 1335
c) a nord, la ferrovia, cominciando dal sno incontro
colla mulattiera Pelisi, fino air incontro col confine di Ca-
roviUi, poi questo confine fino al suo nuovo incontro colla
ferrovia presso il casello 103 primo;
d) a nord-ovest, il confine con Carovilli, cominciando
dal casello 103 primo, fino al vallone Sant'Angelo;
e) a nord-est, un rettifilo tracciato dal punto d'incontro
del vallone SanVABgdo eoi confine di Carovilli, fino al punto
d'intersezione della mulattiera che viene dal bosco di Col-
lemeluccio con la provinciale per Pietrabbondante ; poi altro
rettifilo tracciato dall'ultimo punto nominato fino allMncon-
tre della mulattiera che viene da Chianci (e che passa fra
Colle Jeto e Colle Lione) col confine comunale di Chianci;
f) a sud-est, il confine comunale con Chianci, comin-
dando dal punto suddetto, fino al suo incontro ool tratture
presso il molino Spognardi.
25. — Comune di Pietrabbondante.
Vi è una zona malarica i cui confini sono:
a) a nord, il confine con Castelverrino, da colle Ric-
cione fino a raggiungere il fiume Verrino;
b) a nord-est, il confine con Caccavone, per tutta la
sua luni^ezza;
e) a sud, il confine con Civitanova del Sannio, dal ^uò
incendo col fiume Verrino fino al suo incontro col tratture ;
d) ad ovest, il rettifilo tracciato dal punto d'incontro
del confine di Civitanova del Sannio col tratture fino alla
masseria Fafò della contrada Stampamiglia: poi altro .ret-
tifilo tracciato da quest'ultimo punto a colle Vernoni,. e fi-
nalmente il rettifilo tracciato da colle VemoDi a colle Riccione.
26. — Comune di Pietracatella.
Vi sono due zone malariche.
La prìnota è delimitata :
a) a nord, dalla mulattiera che, partendo* da Pietraca-
tella, va a finire nel vallone di Macchia, a cominciare dal-
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1336 LEOOI E DEGBETI DEL SEGNO d'ITALIA - 1905
l'abitatOy fino al punto d'incontro di questa mulattiera col
confine di Macchia e poi da questo confine fino a raggiun-
gere il Fortore;
V) ad est, dal fiume Fortore, cominciando dal punto di
incontro col confine Pietracatella-Macchia, fino al punto d' in-
contro col confine Pietracatella-Gambatesa;
e) a sud, dal confine con Gambatesa, cominciando dal
Fortore fino al punto d' incontro di questo confine col val-
lone detto della Confine; da questo punto da un rettifilo
fin sopra Casa Arsa e finalmente da Casa Arsa di^a mulat-
tiera fino a raggiungere l'abitato e poi da una linea che gi*
rando intorno all'abitato a. sud, va fino al principio deUa
mulattiera che scende al Tallone di Macchia.
La seconda zona è delimitata:
a) a nord, da una linea parallela al córso del Tappino
e distante un chilometro dalla sua sponda sinistra, comin-
ciando dall'intersezione col confine di Toro, fino al punto
d'incontro col confine di Gàmbatesa;
h) ad est, a partire dal detto punto, dal confine con
Gambatesa per un chilometro di lunghezza, fino a raggiun-
gere la sponda sinistra del iTappino poi dal corso del Tap-
pino fino ad incontrare il confine fra Gambatesa e Pietràr
Catella sulla sponda destra, e infine da questo confine per
500 metri;
e) a sud, a partire dal detto punto, da una linea pa-
rallela alla sponda destra del Tappino, e distante da questa
500 metri, fino a raggiungere il confine fra Pietracatella
e Toro, alla distanza di 500 metri daUa sponda destra del
Tappino ;
d) ad ovest, a partire dal detto punto, dal confine con
Toro, fino a raggiungere la sponda destra del Tappino, poi
attraversando il Tappino dal suo corso fino ad incontrare
il confine con Toro sulla sponda sinistra, e poi da questo
confine fino ad allontanarsi di un chilometro dalla detta
sponda sinistra.
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LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'xTjOJA - 1906 1337
27. — Comune di Provvidenti.
La zona malarica ha per confini:
a) a nord e ad est, il confine comunale Prowidenti-
Casacalenda, dal suo punto d' incontro col torrenter Rio fin
dove esso incontra la via mulattiera detta del Cantone;
b) a sud, la via del Cantone, dal- detto punto, fino ad
incontrare la rotabile per Provvidenti, e poi questa rota-
bile fino a raggiungere l'abitato, girando tutt'attomo al-
l'abitato (che rimane escluso dalla zona malarica) fino al
punto in cui la mulattiera Provvidenti -Morrone^ esce dal-
l'abitato, indi questa mulattiera fino a raggiungere il con-
fine Provvidenti Morrone del Sannio;
e) ad ovest, il confine Provvidenti-Morrone 'dal detto
punto fino a quello d'incontro dei tre confini Provvidenti-
Morrone Casacalenda. r . .
28. — Comune di Riccia,
Vi sono due zone malariche.
La prima zona è delimitata: * '
a) a nord, da una linea che, cominciando dalla scesa
Sabatelli, e, girando attorno all'abitato di Riccia, va ad
incontrare la via Passo Orando;
b) a nord-est, a partire dal pùnto anzidetto, dalla mu-
lattiera che mena a Castelvetere e passa sotto Pcfsco della
Carsa^ fino a raggiungere il confine comunale fra Castel-
vetere e Riccia;
e) a sud-est, cominciando dal punto anzidetto, dal con-
fine comimale con Castelvetere fino ad incontrare il confine
comunale con Castelpagano ;
d) a sud-ovest, a partire dal punto anzidetto, dal con-
fine comunale con Castelpagano fino a raggiuligere la strada
delle Masserìe Ciccaglione; ^
e) a nord- ovest, a partire dal punto anzidetto, dalla
strada delle Masserìe Ciccagliene, che passa presso il Ca-
sone Massimo e non lontano dalla Masseria Crìsci, fino a
raggiungere di nuovo l'abitato di Riccia, presso la ^ scesa
Sabatelli.
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1338 LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
La seconda zona malarica è delimitata:
a) ad est, dalla strada rotabile che condfuce ali' innesto
della nazionale, cominciando dairuscita del paese; poi dalla
nazionate fino all'incontro della mulattiera che porta a Pie-
tracatella; e infine dalla detta mulattiera fino all'incontro
dei confi&i di Riccia, PietraeBiteUa e Gambatesa;
h) a nord-est, a partire dal punto anzidetto, d^l con-
fine comunale con Gambatesa, fino all'incontro del Tallone
detto Valle Finocchio;
e) a sud-est, dal punto anzidetto, da una linea r^a,
prima fino al Casiao del Lupo, e poi fino alla mulattiera
che passa vicino al Casino Cima;
d) ad est, a partire dal punto anzidetto, dalla mulat-
Mw^ dbe passa presso la masseria ZingareUi fino u rag-
giungere il fabbricato di Riccia;
e) a nord, a partire dal punto anzidetto dal perimetro
estemo di Riccia fino a raggiungere il principio della rotabile.
29. — Comune di Ripabottoni.
Vi sono due zone malariche.
La prima zona è delimitata :
a) a nord, dalla strada rotabile per Morrone nel San-
nio dal punto in cui questa inta^seca il confine di Motrone
coD) Ripabottoni, fino all'innesto della stessa rotabile comu-
nale con la strada nazionale, e di qui dalla mulattiera di Oer-
rosecco fine all'incontro di questa mulattiera con la ferrovia;
h) ad est, a partire dal punto ora detto^ dalla ferrovia
fino all' incontro di questa con la mulattiera dèi fastello e
poi da questa mulattiera fino a raggiungere il vallone della
Taverna; e finalmente dal corso di questo valloup fino ad
incontrare il tratturo FoggiarCelano che passa per S. Croce
di Magliano;
e) a sud, dal tratturo, a partire dal detto puaio fin
pressoi la Taverna Centocelle, e di qui da un rettifilo fino
all'origine del torrente Riomaio e finalmente dalla mulat-
tiera detta di Pianici per un chilometro di lunghezza ;
d) ad ovest, a partire dal punto ora detto, da un relr
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UOOI B PKCHWn DEL prn^O n'iTAMA - 1906 1339
tifilo fino ad inoontrare il confine ccHiiunale con Morrone
del Sanalo alla contrada Colle Querceto; indi eempre dal
confine con Morrone fino all'incontro di questo coiÀne con
la strada rotabile di Morrone.
La seconda zona è delimitata:
a) ad ovest, dalla mulattiera detta Gastiglioney a par-
tire dal suo punto d' incontro con quella detta della Pizzuta
fino all'incontro con la strada nazionale;
b) a sud, dalla nazionale a partire dal suo punto d' in-
contro colla mulattiera Castiglione fino all'incontro colla
ferrovia, poi da questa verso la stazione di Ripabottoni, fino
all'incontro della ferrovia con la mulattiera detta della
Pizzuta;
e) ad est, dalla mulattiera della Pizzuta dal suo punto
d'incontro colla ferrovìa fino all'incontro colla strada Ca-
stiglione. ^
30. — Comune di Bipalimosano.
Vi è una zona malarica, delimitata:
a) a nord, dal confine con Limosano, per tutta la sua
lunghezza, quindi dal confina con Montagano cominciando dal
punto ove s'incontrano i tre confini di Ripalimosano, Limosano
e Monti^aAO, fino al punto in cui iliconfine con Montagano
incontra la rotabile, che daUa stazione porta a Montagano ;
b) ad est, dalla rotabile Montagano-Campobasso, comin-
ciando dal punto in cui questa interseca il confine di Mont^k
gano, fino all'incontro colla ferrovia presso la località Cam-
posorouno fra la taverna Mariana e la contrada Oessera; poi
dalla ferrovia fino all'intersezione col confine di Campobasso;
e) a sud, dal c(mflne oon Campobasso, cominciando dal
punto d'incontro di ^questo confine con la ferrovia fino al
punto d'incontro delle rotabili, che conducono a Campobasso
partendo l'una da Ripalimosano e l'altra da Montagano;
d) ad ovest, a partire dall'incontro ideile due rotabili
suddette, dalla rotabile di Ripalimosano, fino all'incontro
della mulattiera che passa presso la Madonna della Neve,
poi da questa mulattiera fino all' incontro, presso la cosi detta
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1340 LEGGI E DECRETI DEL REGKO d'iTAIJA - 1905
Crocella di Pallacuoca, di due altre mulattiere, che diver-
gono ad angolo andando verso il Bif erno, e denominate, quella
a sinistra, di Ravenna, e l'altra a destra dei Mulattieri;
poi da una linea retta dalla Crocella di Pallacucca fino al-
l'origine del vallone della Covatta, e finalmente da questo
vallone fino al Bifemo.
31. — Comune di Sant'Elia a Pianisi.
Vi è una zona malarica, delimitata:
a) a nord, dal regio tratturo, cominciando dal punto
detto Taverna vecchia, fino al punto d'incontro col tor-
rente Cigno; poi dal corso del Cigno fino ad incontrare il
confine con Bonefro, e finalmente da questo fino all'incon-
tro dei tre confini di Sant'Elia, Bonefro e San Giuliano di
Puglia;
b) ad est, a partire dal punto suddetto, dalla mulat-
tiera che, dalla regione Campo Lottatore, va alla strada
rotabile Sant'Elia- Colletorto, presso la contrada Affariaturo ;
poi da questa rotabile fino all' incontro con la rotabile Col-
letorto Casacalenda; da questo punto, dalla mulattiera che
scende nel vallone Salso (il quide, attraversando la contrada
Li Valli, immette nel- Fortore) fino ad incontrare il confine
con Carlantino, poi dà questo confine fino al punto d'incon-
tro dei tre confini di Sant'Elia, Carlantino e Macchia Vai-
fortore;
e) a sud, a partire dal detto punto, dal confine con
Macchia Valfortore, fino all'incSontro della rotabile Sant'Elia-
Macchia Valfortore;
d) ad ovest, cominciando da quésto punto, dal vallone
che passa presso la masseria * Codemanno, fino alla con-
fluenza del valloncello Stingete, poi da questo vallonceUo fino
alla rotabile per Colletorto ; poi da questa rotabile fino alla,
contrada Pozzo Cfbpone, indi dalla mulattiera che dalla con*
trada Pozzo Cupone va a masseria Borro, e finalmente a
partire da questa masseria, da una linea retta, fino a rag-
giungere il tratturo presso la Taverna vecchia.
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LEGGI B BECRSTI DSL BE050 d'iTALIA - 1906 1341
32. — Comune di San Giovanni in Galdo.
Vi è una zona malarica così delimitata:
a) a nord, dalla mulattiera che conduce a Monacilioni
passando presso la masseria Graziano, cominciando dall'e-
stremità nord dell'abitato fino all'incontro del confine con
Monacilioni;
h) ad est, dal confine con Monacilioni, cominciando
dal punto dove questo comune interseca la mulattiera San
Giovanni-Monacilioni, fino al punto d'intersezione col tor-
rente Fiumarello;
e) a sud, dal confine con Toro, e da quello con Cam-
podipietra per tutte le lunghezze rispettive;
d) ad ovest, dal confine con Campobasso per tutta la
sua lunghezza; indi dal confile con Matrice cominciando
dal punto dove s'intersecano i tre confini di San Giovanni,
Campobasso e Matrice fino al punto d' intersezione del con-
fine con Matrioe con la mulattiera San Giovanni Matrice;
e) a nord-est, a partire dal detto punto, da ima linea
retta fino airestramità nord dell'abitato, presso la chiesa
dell'Annunziata. . - >
33. — Comune di San Giuliano nel Sannio.
La zona malarica ha per confini;
a) a sud, il confine comunaliB SÀn Giuhjsuio-Sepino per
tutto il tratto compreso fra Ponte Lungo ed il punto d'in-
contro dei ir^ confini San Giuliano-Sepino-Guardiaregia e
della via mulattiera Guardiaregia-San Giuliano;
h) a nord-ovest, la via mulattiera^ Guardiaregia-S. Giu-
liano, cominciando dal punto d'incontro dei tre confini
San Giuliano-Sepino-Guardiaregia fino alla casa colonica
del marchese di San Giuliano ; poi un rettifilo tracciato fra
quest'ultimo punto ed il casello 65;
e) a nord, la linea ferroviaria per il tratto compreso
fra il casello 65 ed il caseUo 63 ; poi la mulatllìera Magna-
lupo che dal casello 63 va a San Giuliano, cominciando dal
suddetto casello fino all' incontro .della mulattiera Magnalupo
con la via nazionale;
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1342 LSaOI E BEC&ETI BEL BBOKO d'ITALIA - 1906
d) a nord-est, la vìa nazionale, cominciando dsd suo in-
contro con la mulattiera Magnalupo, fino a Ponte Lungo.
34. — Comune di San Pietro Avellana.
Vi sono dtte zone malariche.
La prima zona malarica ha per limiti:
a) ad ovest, il confi ae comunale San Pietro Avellana-
Castel di Sangro, cominciando dal punto di questo confine,
presso la contrada San Nicola, a 1000 metri dal fiume
Sangro, fino all'incontro dei tre confini San Pietro Avellanar
Castel di Sangrc-Roccaraso ;
b) a nord-ovest, il confine San Pietro Avellana-Rocca-
raso, per tutta; la sua lunghezza ;
e) a nord, il confine San Pietro Avellana- Ateista per
tutta la sua lunghezza, e poi il confine San Pietro AvellsuMr
Castel dal Giudice, cominciando dal Sangro fino all' incontro
del detto confine con la mulattiera detta delle Serre^ che
da Castel del Giudice conduce a San Pietro Avellana;
d) a sud-ovest^ la via delle Serre, cominciando dalla
sua intersezione col confine San Pietro Avellana-Caat^ del
Giudice, fino all'estremo sud delle masserìe dei Cerri;
e) a sud, il rettifilo che, partendo dall'estremo sud
delle masserie dei Cerri, porta al punto del confine S. Pietro
AveUana-Castel di Sangro, a 1000 metri dal Sangro presso
la contrada San Nicola.
La seconda zona malarica ha per confini:
a) a nord, il rettifilo che unisce il punto d'incontro
della mulattiera per Forlì del Sannio con il confine S/ Pietro
Avellana-Castel di Sangro, con il punto d' incrocio del trat-
ture con la mulattiera detta della masseria di S. Giovanni,
e poi questa mulattiera fino . al suo incontro col confine
San Pietro Avellana-Vastogirardi;
b) a sud-est, il confine San Pietro Avellana-Vastogi-
rardi, pomiilciando dal suo incontro con la mulattiera della
masseria. di §an Giovanni, fino al confine San Pietro Avel-
lana-Vastogirardi 9, Castel di Sangroi;
e) a sud-ovest, il confine con Castel di Sangro^ coznin-
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LSOOI £ DSCBETI DEL REGNO d'iTAIJA - 1905 1343
ciando dal triconflne anzidetto, fino al punto d'incontro del
confine San Pietro Avellana-Castel di Sangro con la mu-
lattiera per Forlì del Sannio.
35. — Comune di Sepino.
Vi è una sola zona malarica, i cui limiti sono :
a) a nord, i confini comunali di Sepino con San Giuliano
del Sannio e con Oercepiccola, per tutta la loro lunghezza;
h) ad est, il confine comunale di Sepino con Cercemag-
giore per tutia la sua lunghezza;
e) a sud, il confine comunale di Sepino con Santa Croce
del Sannio, cominciando dal punto ore s'incontrano i tre con-
fini di Séinno, Gercemaggiore e Santa Croce, fino al punto d'in-
contro del detto confine Sepino-Santa Croce con la ferrovia;
d) ad est ancora, il rimanente tratto del sunnominato
confine comunale Sepino-Santa Croce del Sannio, compreso
fra la ferrovia ed il punto d'incontro dei tre confini Sepino-
Sauta Croce del Sannio-Sassinoro ;
e) a sud ancora, la parte del confine comunale Sepino-Sa»-
sinoro compresa fra il punto d'incontro dei tre confini Sepino^
Santa Croce del Sannio-Sassinoro e l'intersezione del sunnomi*
nato confine Sepino-Sassinoro con la via del hosco Colatorre;
f) ad ovest, la via del bosco Colatorre, cominciando dal
suo incontro col confine comunale fino al ponte di San Rocco
sul torrente Tappone; poi il corso del Tappone fino al suo in-
contro con la stradetta di accesso al tiro a segno, e quindi que-
sta stessa strada fino alla rotabile; poscia il confine ovest della
zona è dato dalla rotabile fino alla cosi detta Fontanella, e. da
questa Fontanella, dalla vìa del Ponte delle Tavole sino al tor-
rente SaracLQo; quindi dalla via dell' Altilia fino alla Croce Ma-
glieri, e, da questo ultimo punto, dalla via dei Cantoni, interse-
cando il torrente Magnalupo e continuando lino ad incontrare
il tratture al vallone Cupo; finalmente dal tratture fino al suo
incontro col triconfine Sepìno-San Giuliano Guardiaregia.
36. — Comune di Sessano.
La zona malarica ha per confini:. \
a) a nord, la strada che dalla borgata Coste (pasisando
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1344 LEGGI E DECHETI DEL EBGKO d'iTALIA - 1906
per la borgata Pantanello e per le contrade Fonte Castalda
e Fonte la Taverna) va alla stazione ferroviaria, comin-
ciando dall'incontro della strada denominata Le Coste col
vallone di Miranda (detto volgarmente la Rava) fino alla
stazione sunnominata;
b) ad est, la linea ferroviaria, cominciando dalla sta-
zione di Sesf^ano, fino al suo incontro col confine comunale
Sessano*(!arpinone ;
e) a sud, il confine comunale Sessano-^Carpinone co-
minciando dal suo incontro colla ferrovia fino al triconfine
Sessano-Carpinone-Pesche; indi il confine di Sessano con
Pesche, cominciando dal triconfine suddetto fino all'incontro
del già nominato confine Sessano-Pesche con il fiumarelio
di Case Resine (che si trova sul prolungamento del corso
del vallone di Miranda o Rava e va a terminare col Rio
Fonte la Satta che va nel territorio di Carpinone) ;
d) ad ovest, il detto fiumarelio di Case Resine, comin-
ciando dal suo incontro col iconfine. Sessano-Pesche, fino al
suo incontro con la strada delle Coste.
37. — Comune di Toro.
Vi è una zona malarica,, cosi delimitata:
a) a nord, dalla sponda sinistra del torrente Fiuma-
relio per tutta la lunghezza per la quale questo forma con-
fine fra Toro e San Giovanni in Galdo;
. b) ad est, dal confine con. Monacilioni, per tutta la sua
lunghezza; poi dal confine con Pietracatella, cominciando
dall'incontro dei tre confini di Toro, Monacilioni e Pietra-
catella, fino all' incontro del confine di Pietracatella col tor-
rente Tappino;
e) a sud, dalla sponda destra del Tappino, cominciando
dall'incontro col confine di Pietracatella, fino ali* incontro
del Tappino col confine di Campodipietra;
d) ad ovest, dal confine con Campodipietra cominciando
dal punto d* intersezione con la sponda destra del Tappino,
fino al punto d' incontro col ciglio superiore del regio tratture;
e) a nord ancora, a partire dal pimto suddetto, dal
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I.EGGI R DECBETI DEL REOITO d'iTAJLIA - 1905 1^5
regio tratluro (lungo il suo ciglio superiore), fino ad incon-
trare la sponda sinistra del Tappino presso la località detta
Bosco dì Toro;
f) ad est e poi a sud ancora, a partire dal detto punto,
da una linea parallela alla sponda destra del Fiumarello, e
dìstantiB da questa metri 250 fino ad incontrare il confine
con San Giovanni 4n Gaido, poco lontano dal punto d'incontro
dei tre confini di Toro, San Giovanni e Gampodipietm ;
g) ad ovest ancora, «omincisAdo dal detto punto, dal
confine con San Giovanni in Gaido fino al punto d'incontro
col Fìumarello-
38. — Comune di ToùtWL
Vi è una sola zona malarica situata ad est dell'abitato di
Tofara, e cosi delimitata:
a) a nord, dal confine con Celenza Valf ortore per tutta
la sua lunghezza;
b) a nord-est, dal confine con San Marco la Catola,
pure per tutta la sua lunghezza;
e) ad est, dal confine con San Bartolomeo in Gtaldo,
pure per tutta la sua lunghezza;
d) a sod, dal confine con Caetelvetere Valfortore, eo*
mineiando dal Fortoce, risalendo il oonfine per la lunghazea
di 300 m0Èri;
e) ad overt, a paptirs dal datto punto, da una linea retta
fino ad incontnare il moUno Giglio; indi da U2ia retta fino
alla masseria Porcarelli, e poi da altra retta fino ad incon^
trare il confine oon Gambatesa a 300 metri dal fiume Fortore;
f) a nord ancora, a partire dal detto punto, dal oon-
fine con Gambatesa, fino a rag^ungere il Fortore.
TittOi éPordine di 8, M.\
Il niid»ifttro d«ir interno
A. FOftTIB.
85 — VoL. II. - 1905.
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1346 LEGGI E DECRETI DEL EEGXO d'iTALIA - 1905
N. 164 JU N. i64
Regio Decreto che indice tm esame suppletivo all'impiego
di tifficiale d^ ordine di classe transitoria nel Ministero
del tesoro,
13 aprile 1905.
{Ptibklka0 nMÌla GaMxetta VffioiaU del B^gmil 10 maggio 1905, n. HO)
VITTORIO EMANUELE HI
PKR ORAZIiL DI DIO S PER VGLONTI DBLLA NASOMB
BB D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 23 giugno 1904, n. 258;
Visto il Nostro decreto 30 giugno 1904, n. 324, col quale
gli scrivani avventìzi, i cottimisti ed i commessi fiduciari
del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, del
tesoriere centrale e dell'agente contabile dei titoli del de-
bito pubblico in servizio del Ministeì^o del tesoro alla data
della pubblicazione della legge 23 giugno 1904, n. 258,
vennero ammessi all'esame di idoneità per l'impiego dì
ufficiale d'ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro;
Visto il parere n. 724-112 emesso dal consiglio di Stato
nell'adunanza del 10 febbraio 1905;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1.
É indetto un esame suppletivo all' impiego di ufficiale di
ordine di classe transitoria nel Ministero del tesoro, al quale
saranno ammessi, in seguito a loro domanda, coloro che
rimasero soccombenti nell'esame bandito col Nostro decreto
30 giugno 1904, n. 324.
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LEGGI E DECEETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1347
Art. 2.
Detto esame avrà luogo nei giorni che saranno fissati con
decreto ministeriale, in base alle norme stabilite dal decreto
30 giugno 1904, n. 324, e i dichiarati idonei saranno gra-
duati fra di loro secondo la rispettiva anzianità di servizio
e collocati in graduatoria dopo gli approvati nell'esame ban-
dito col predetto regio decreto.
Art. 3.
Per Tassistenza all'esame e pel giudizio degli elaborati è
confermata la commissione nominata con decreto ministe-
riale 11 novembre 1904, n. 8897.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia^ mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 13 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Regirtrato eUla Corte dei conti addi 6 maggio 1905.
Reg. 22. AtU del Governo a /. 61. P. Mszzvm.
Luogo del Sigillo. V. H Qnardasigmi C. FINOCCHIAHO-APRILE.
Gargano.
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1348 LEGGI E DECKETI DEL BEGNO d'iTALIA - 19Q5
N. 163. A N. I6S.
Reqio Decebto cfie proroga V applicazione delle norme con-
cementi la misura delle reti permesse e delle maglie
di esse nelle acque del lago di Como, e dei laghi di
Garlate^ di Moggio e di Olginate.
3 af^rUe 19&g.
(^P%Mlii^io mh QaMfjat» Vffi^^ ^-'^ ^<Vn^ ^* ^ maggio 19Q&, ^. UQ;
VriTOmO EMANUELE lU
PIE aUkUX DI DIO B PBR VOLONTÀ DKLLÀ 1IA2I0IIB
BB D'ITALIA
Visto il Nostro decreto dell'8 maggio 1904^ n. JL7^^ che
disciplina la pesca nel lago di Como e nei laghi di Garlate,
di Moggio e di Olginate;
Vista la istanza d^i peseatpri ii^r^s^ati ;
Visti i pareri degli enti locali;
Visto il parere del consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei minijitri;
Ritenuta la oppartmiità ,^1 QOftcedepe una dilmone mag-
giore (che il consiglio di Stato ritiene sufficiente se accor-
data per un altro anno) di quella consentita, dall'art. 2
del su citato decreto reale, ai pescatori, per uniformarsi
alle disposizioni sulla misura delle reti permesse esuU'am-
pìezza delle maglie di queste nelle dette acque ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per Tagricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
11 termine consentito dal regio decreto 8 maggio 1904,
n. 176, ai pescatori del lago di Como, e dei laghi di Gar-
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LEGGI E DECRETI DKL REGNO D*XTALIA - 1905 1349
late, di Moggio e dì Olginate, per uniformarsi alle nuove
dispo8izìom riguardanti la misura delle reti permesse e l'am-
piezza delle maglie di queste in quelle acque è prorogato
fino a tutto maggio 1906.
Ordimamo ohe il presente decreto, munito del sigillo detto
Stato, aia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 13 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Beffiitroio alla CorU dei ccfnH addi 6 maggio 1905.
%. SS. Am'dél GotéhHo d f. (7. f. MBttBm.
Imgo dd mgOlo. V. U Ooardasiilll C. FINOCCmARO-APRILE.
A. FORTIS*
Rava.
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1350 LEGGI E DECEETI DEL KEGNO d'iTALIA - 1905
N. 166. A N. 166.
Regio Decreto che chiama Von. comm. Rubini Giulio^ de-
putato al Parlamento^ a far parte della commissione
tecnica per gli istituti di previdenza^ in sostituzione i
deWon, Fasce Giuseppe.
SO aprile 1905.
(pyhblitaiù nelta^ Qui ietta XJffidaU del lUgno V\\ maggio 1005, n. Ili)
VITTOBIO EMANUELE IH
PER OFUZIA DI DIO K PER YOLOIITI DELLA NAZI01IB
BB D'ITALIA
Visto l'art. 24 deUa legge 14 luglio 1898, n. 335, rela-
tiva alla ìstitu2:ione di una cassa pensioni per i medici
condotti, col quale si prescrive la costituzione d'una commis-
sione tecDÌca estesa a tutti gli istituti di previdenza ammi-
nistrati dalla cassa dei depositi e dei prestiti per soprain-
tendere alla gestione economica e finanziaria degli istituti
stessi ;
Veduti Fari 6 deUa legge 7 luglio 1902, n. 302, rela-
tiva air istituzione dì una cassa di previdenza per gli im-
piegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici
finanziari ; Tart- 40 del testo unico delle leggi sul monte
pensioni per gli insegnanti elementari, approvato col regio
decreto 2 luglio 1903, n. 430, e l'art. 35 della legge
6 marzo 1904 che istituisce la cassa di previdenza e di
pensione a iavore dei segretari ed altri impiegati comu-
nali ; coi quali articoli si danno le norme per la costituzione
della precitata commissione tecnica e si stabiliscono le sue
attribuzioni per ogni singolo istituto;
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LEGGI E DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905 1361
Veduti i Nostri decreti 24 maggio 1900 e luglio 1900 coi
quali si nominavano i membri componenti la commissione
tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla cassa
depositi e prestiti;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel
tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
É chiamato a far parte della commissione tecnica per gli
istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e pre-
stiti Ton, comm. ing. Rubini Giulio, deputato al Parlamento,
in sostituzione dell' on. Fasce prof. Giuseppe, 'deputato al
Parlamento, nominato sottosegretario di Stato pel tesoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo deDo
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Begittralo alla Corte dei conti addi 6 maggio 1Q05.
Rig. 22. Atti del Go^mmo a f, 60. F. Mkzzbtti.
hmgo del Sigillo, V. U GaftrdaBigiUi C. FINOCCHI ARCA PRILE.
Gargano
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1352 X-EQOI E DECfiÈTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
N. 167. i& N. 167.
Regio Decreto che istituisce una commissione con V inca-
rico di riferire al Governo sulla convenienza del ri^
scatto delle ferrovie meridionali,
22 aprile 1905.
(PubblitiX^ n^l^a (?«w/rtte Uffiaiak M Hégno il 9 faggio 1906, fi. 109)
VraOElO MAKUMiE HI
nOt 0RA1IA DI DIO E PER VOLONTÀ t>^Lhk HAStOHÈ
E£ B'ITALlJli
VisU la legge 16 aprile 1905, che proroga al 20 mag-
gio pros.nmo vnniuro il termine utile per la difl&da relativa
al ri:^oatto delle strade ferrate meridionali;
Visto l'art- 25 dell'altra legge del 22 aprile 1906, col
quale vengono conferite al Governo le facoltà necessarie
per adottare i provvedimenti ravvisati opportuni pel caso in
cui non si a4ldi venga al riscatto delle strade ferrate predette;
Ritt)uuta la necessità di trarre dagli studi jSnora com-
piuti e dagli elementi raccolti definitive conclusioni sulla
convenieozaj o non, del riscatto in parola, e di avvisare
così sulle condizioni alle quali il riscatto dovrebbe effet-
tuaraij come sui provvedimenti da adottare qualora il ri-
scatto non apparisse consigliabile ;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri,
e dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricol-
tura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
É istituita una commissione con l'incarico di riferire al
Governo, non più tardi del 10 maggio 1905:
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LEGGI E DECRETI DEL REG2JO d'iTALIA - 1905 1353
« Se convenga, ed a quali condizioni subordinato, il
FÌscatto delle strade ferrate meridionali, e quando il riscatto
si reputasse non conveniente, quali provvedimenti occorre
adottare, sia in rapporto al trattamento del personale, sia
nei riguardi delle tarifle pei trasporti nelle regioni servite
dalle strade ferrate medesime ».
Art. 2.
La commissione dì cui all'art. 1** è cosi composta:
Senatori
Casana barone Severino ; Colombo comm prof. Giuseppe ;
Finali cav. Gaspare.
Deputati
Cannine ing. Pietro; Guicciardini conte Francesco; Mas-
siminì aw. Fausto.
Funzionari
Avvocato generale erariale, comm. Adriano De Cupis,
senatore ; direttore generale del tesoro, comm. Serafino Zin-
cone ; ragioniere generale dello Stato, comm. Emilio Melani ;
vìae4spettore generale delle strade ferrate^ comm. Icilio Cai-
veri; regio ispett'Ore capo delle strade ferrate, comm. Ip-
polito Saint-Cyr.
Ondiniaaio che il iweseote decreto, munito à«ì sigillo deUb
Stato, sia inserto nella raccolta ufflciaJe deUe leggi e dei decorati
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osaetYsre.
Dato a Roma, addi 22 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Bs^émBoto alia Corte dei eonU addi 9 maggio 1005
Méjf, M. AtH éM Bocé-nó a f. 6^7. P. MÉeììtrrL
éM mgUk y. n Onartaligtlli C. PINOGGHIARO^APRILE.
A. Fouris.
Gargano.
Carlo Ferraris.
Rava,
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1364 LEaoI E DECHETI BEL REGNO D'TIMXk - 1905
N. 168. A N. 168.
Regio Decreto che nomina gli onorevoli aw. Francesco
Girardi ed ing. Leone RomaninrJacur, deputati al Par-
lamento^ a far parte della commissione di riferire al
Governo le questioni relative al riscaito delle strade fer-
rate meridionali^ in sostituzione degli onorevoli ing. Pie-
tro Carmine e comm, Francesco Guicciardini.
29 aprile 1905.
(FMkàìiù<m nella GatMétta VffMuU dèi Regno U 9 maggio 1905, n, 109)
VITTORIO EMANUELE HI
Pia QRfZIA DI DIO E PER YGLOMTJL DELLA NAZIONB
RE B^JLTALIA
Visto il Nostro precedente decreto in data 22 aprile 1906
col quale fu istituita una commissione con T incarico di ri-
ferire al Governo, non più tardi del 10 maggio p. v., sulle
questioni relative al riscatto delle strade ferrate meri-
dionali ;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri,
dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell^agricoltura,
industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
In sostituzione degli onorevoli ing. Pietro Carmine e
conte Francesco Guicciardini, deputati al Parlamento, che
non poterono accettare Io incarico, sono nominati a far
parte dell'anzidetta commissione gli onorevoli aw. Fran-
cesco Girardi e ing Leone Romanin-Jacur, deputati al Par-
lamento,
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1355
Ordiniamo ohe il presente deoreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raecolta uffioiale delle leggi e dei deoreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. ,
Dato a Roma, addi 29 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
lU^isttalo alla Corte dei etmU addi 9 maggio 10C6.
Beg, 22. AtH del Qwamo a f. 6S. F. MuEvrn.
LMgo del Sigillo. V. U Gnardasigmi C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. FORTIS.
Caroano.
Carlo Ferraris
Rava.
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13B6 LEGGI r DECERTI BEL BEOKO u'iTAXIA - 1905
N. 169. am N. ina
Regio Decreto che nomina Von- comm, Valentino Cer--
rw/i, senatore del Regno ^ a far parte della commissione
con r incarico di riferire sul riscatto delle ferrovie me-
ridionali in sostituzione delVon, comm. Giuseppe Co- .
tornio.
30 aprile 1905.
{FttbòliGiaù Hiiìa QaM9€tUi UfTiciaU dal Bàgw^ il 9 maggio 1905, n. 109}
VITTOBIO EMAKUKLE UI
?1E GRAZIA DI DIO S PER VOLOXTX DELLA NA/JONl
RI D ITALIA
Visto il Nostro precedente decreto in data 22 aprile 1905
col quale fu istituita una commissione con V incarico di ri-
ferire al Ooverno, non più tardi del 10 maggio p, v. sulle
questioni relative al riscatto delle strade ferrate meri-
dionali ;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri^
dei ministri dei tesoro, dei lavo ri pubblici e dairagricol-
tura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
In sostituzione dell'onorevole comm. prof. Giuseppe Co-
lombo, senatore del Regno, ohe, per impedì mento soprav-
venuto, ha dovuto rinunziare air incarico, è nominato a far
parte deiranzìdetta commissione l'onorevole comm* profes-
sore Valentino Cernirti» senatore del Regno.
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LEGGI E DECRETI DEL BEGXO d'iTALIA - 1903 1357
Ordiniamo ohe il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, m inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osseirario ^
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi SO aprile 1905.
VITTOJIIO EMANUELE
tUgiiIrak) Ma Corte dei eonft addi 9 maggio 1905.
Btg. 22. AtH del Governo a f. 69. F. Mbzzbtti.
Utogo dd Sigillo, y. O i6u%r4i»f^9Uiì C. FINOCCHURO^PBILE.
A- FORTIS.
Caroano.
Carlo Ferraris.
Rava.
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1358 LEGGI E DECRETI DEL HEGXO d'iTALIA - 1905
N. 170. A N. 170.
Legge che autorizza una maggiore assegnazione di lire
350^000 pel completamento dei lavori di costruzione
del palazzo delle poste e dei telegrafi in Milano.
20 aprile 1905.
iPuifblkaia nella Gatzetia UffleicUt d$l Regno il 12 maggio 1905, tt. 112j
VITTOBIO EMANUELE m
PER aRAZU DI DIO S PSR VOLONTÌ DILLA MAZIOlll
£1 D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvarlo;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art- 1.
Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle
poste e del telegrafi è autorizzata una maggiore assegna-
zione di lire 350,000 per provvedere al completamento dei
lavori di costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi
in Milano, la quale somma farà carico per lire 180,000 al-
Fesercizio 1904-905 e per lire 170,000 all'esercizio 1905-
1906.
Art. 2.
È approvata l'annessa convenzione stipulata il 26 giugno
1903 in Milano fra l'impresa Ignazio Zanini ed i rappre-
sentanti del Ministero delle poste e dei telegrafi, nella
quale sono stabilite le condizioni per l'anticipata ultimazione
dei lavori.
Art. 3.
La detta convenzione sarà registrata col diritto fisso di
lire L20.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1360
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
^'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os^
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 20 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
^90 del SigUìo. V. H Goardasigim C. FINOCGHIARO-APRILE.
morelu gualtierotti.
Carcano.
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1360 LEGGI E DECHETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905
CONVENZIONE
fra ramministrazione delle poste e telegrafi e T impresa ZaRlnilgnazio
per I accelersmlBnto dei lavori di costruzione del palazzo delle po-
ste e telegrafi in Milano
Premesso che in seguito a richiesta dell' impresa Zanini
per stabilire le condizioni alle quali essa avrebbe anticipato
l'ultimazione dei lavori del palazzo delle poste suddetto, in
confronto col tempo fissato nel contratto di appalto in data
7 novembre 1902, Sua. Eccellenza il Ministro delle poste e
telegrafi ha stabilito che si addivenisse a opportune tratte^
ti ve con r impresa stessa;
Che a queste trattative presero parte, per conto del dBtto
Ministero, il sig. cav. Carlo Civallero, ispettore centrale, e
r ingegnere del genio civile di Milano;
Si è addivenuto con il pieno accordo di tutti i funzio-
nari suddetti, e sentito pure il parere favorevole del si-
gnor ispettore compartimentale del genio civile, alla presente
convenzione :
Art. 1.
L'amministrazione delle poste e telegrafi, corrisponderà
all'impresa Zanini Ignazio un premio di lire 60,000 (lire ses-
santamila) nelle quali sono compresi i premi allo stesso
scopo assegnati dal municipio e dal comitato dell'esposizione
di Milano nel 1905 sempre quando la suddetta impresa con-
segni, ultimati e pronti al servizio, all'amministrazione ap-
paltante, i locali di cui al successivo art. 4, entro il 15 gen-
naio 1905 e terminati tutti i lavori che le sono stati appaltati
in forza del contratto 7 novembre 1902 entro il 15 aprile
1905. Detto premio s'intende netto da ogni ribasso.
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LEGGI E DECRETI Dix ui:(;no d'itaua - 1005 1361
Art. 2.
Il premio sarà corrisposto in una sola rata in base ad
apposito certificato di pagamento da rilasciarsi dall'ufficio
del genio civile col corredo di due distinti verbali di con-
statazione, da compilarsi dallo stesso ufficio il 15 gennaio
ed il 15 aprile 1905 in contradittorio dell'impresa e con
l'intervento di un ispettore ministeriale appositamente a ciò
delegato dal Ministero delle poste e telegrafi.
Art. 3.
Qualora uno od ambedue i suddetti certificati riescano
negativi, non si farà luogo alla concessione di premio di
sorta, e resterà in pieno vigore il contratto principale in
tutte le sue partì e come se la presente convenzione non
avesse avuto luogo.
Art. 4.
I locali che dovranno essere consegnati per il 15 gen-
naio 1905, sono i seguenti:
a) tutto il sotterraneo;
h) tutto il pianterreno; • ^
e) tutto l'ammezzato;
{Q tutte le scale, meno quella riservata all' impresa nel
successivo articolo, fino al 15 aprile 1905.
I locali in parola dovranno essere in perfetto assetto e
tali da poter essere immediatamente occupati dall'ammini-
strazione postale e telegrafica.
Art. 5.
Dal 15 gennaio al 31 marzo 1905 l'impresa potrà man-
tenere tutti i ponteggi compresi gli estemi, purchò la loro
parte inferiore, e cioè quella che fronteggerà il piano ter-
reno e l'ammezzato, sia ridotta per modo da non togliere
luce agli ambienti consegnati e da permettere la completa
tttilizzazione delle porte e finestre relative.
L' impresa potrà tener per sé la scala situata nell'angolo
nord-ovest dell'edificio rendendone, con opportuni muricci
provvisori, indipendente l'accesso del rimanente dell'edificio.
85 -. VoL. n. - 1905.
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13(32 LEGGI E DECRETI DEL HEGXO d'iTALIA -. 1905
Le altre scale saranno sbarrate all'altezza del primo piano
in modo che non possano dall'alto cadervi calcinacci, de-
triti od altro.
Al 15 aprile tutti 1 locali dovranno essere c(»npletamente
ultimati, rimossi i ponteggi, ultimate e scoperte le facciate
e consegnato Tediflcio airamministrazione in completo as-
setto.
Art. 6.
In base ai prezzi stabiliti nell'elenco senza ribasso d'asta,
r impresa si obbliga ad eseguire i lavori di adattamento di
apparecchi, mensole e sostegni per fili, fori nei muri e si-
mili, che le fossero richiesti in tempo opportuno dairam-
minìstrazione postale^ e telegrafica, per modo che conse-
gnati i locali si possa senz'altro portarvi gli apparati.
Di tali lavori sarà compilato un conto speciale separato,
indipendentemente éa, quello relativo al contratto principale.
Art. 7.
La presente convenzione andrà inmiediataimente in vigore,
sempre riservata la superiore approvazione.
Milai^o, 26 giugno 1903.
IJ* ispettore d^l^e poste e telegrcifi
Carlq Cxv/l^.lbho.
^' ingegnere capo del genio civile
B. Sanjust di Tbulada.
V impresa assuntrice
Zakini Ignazio.
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LEGGI E DKf UETI DKL RKGXO d'iTALIA - 1905 1363
N. 171. Jk N. 171.
^*H|Pr
Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione air-
raccordo per la repressione detta « tratta delle bianr
che ».
9 aprile 1906.
(P%MUm%o n$Uo GasMem UfjflùiaU d§l JUgno il 13 maggio 1905, n. 113)
YTTTOBIO EMANUELE ffl
PBR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
gli aflfari esteri, di concerto col presidente del consiglio dei
ministri, ministro dell'interno, e col ministro di grazia e
giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo per la re-
pressione della « tratta delle bianche », firmato a Parigi,
tra l'Italia e vari Stati, il 18 maggio 1904, le cui ratifiche
furono scambiate nella stessa città il 18 gennaio 1905.
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1364 LEGGI E DECRETI DEL REGXO d'ITALIA - 1905
Ordiniamo che il presente decreto, niunito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufflciaJe delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 9 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
MéffùtnOo alla Ooru ad taM ttddi 8 maggio 1906.
BUg. 82. Ani d$l Qmfmmo a f. 64. ¥. Mannm.
Luogo M SigiUo T. B QwrdMigflli 0. F1N0CCHIAR0-APR1LB.
A. FORTIS.
TlTTONI.
C. FmOCOHrARO-APRILE
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1365
ACCORDO INTERNAZIONALE
per la repressione della < tratta delle blanebe »
(18 maggio 1904)
Sa Majesté l'Empereur d'AUemagne, Roi de Prusse, au
nom de TEmpire allemand; Sa Majeerté le Roi des Belges;
Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espa-
gne ; le Président de la République Frangaise; jSa Majesté le
Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
et des possessions britaimiques au óJélk des mers, Bmpereur
des Indes; Sa Majesté le Roi d'ItaUe; Sa Majesté la Reine
des Pays-Bas; Sa Majesté -le Roi de Portugal et des Al-
garves; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;,Sa
Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et Je Conseil Fe-
derai Suisse, désireux d'assurer aux femmes majeures, abu-
Bées ou contrainteSy cornine aux femmes et filles mineures,
une protection efficace eontre le traflc crimìnel connu sous
le nom de « Traite des Blanches y>j ont résolu deconclure
un Arrangement à l'eflfet de concerter des mesures propres
à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires, savoir:
SA MAJESTÉ L'EMPEREUR d'aLLBMAONE, ROI DE PRUSSE :
S. A, S. le Prince de Radolin, Son Ambassadeur Extraor-
dinaire et Plénipotentiaire près le Président de la Répu-
blique Francaisej
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :
M. A. Leghait, Son Envoyé Estraordina^ire et Ministre
Plénipotentiaire près le Président de la République Fran-
caise;
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1386 LKOGI K DECRETI DEL REGNO d'iTALI.\ - 1905
SA UUEBTÈ LE ROI DE DANEMARK :
M. le Comte F. Reventlow, Son Eavoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la Répu-
blique Francàise;
SA MAJESTÉ LE ROI d'ESPAQNB :
S. Exc. M. F. de Leon y Castillo, Marquìs de Muni, Son
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Pré-
sident de la République Frangaise;
LE PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANgAISE :
S. Exc. M. Th. Deicassé,' Député, Ministre des Affaires
Etrangères de la RépuWiqtie Frameaise ;
SA BIAJB^é LE ROI DU ROFAUME-UNI DB LA ORANOB^RETAGNE
ET d'iRLANDE et DBS P08SESSI0N8 BRITANNIQUE8 AU DELÀ
DBS MBRS, BIIPBREUR DBS INDBS :
S-' Exc, Sir Edmund Monson, Son Ambassadeur Extraor-
diliail:*e et Plénipotentiaire près 'le Président de la Répu-
blique FraiiQaise; ^
SA MAJESTÉ LE ROI i^' ITALIE:
S. Exc. M, le Comte ToniieUi Brusati dì Vergano, Son
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire pt*s le Pré-
sident de la République Francaìse;
SA MAJESTÉ LA REINB DES PATS-BAS :
M. le Chevalier de Stuers, Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la Répu-
blique Frangaise;
SA MAJESTE LE ROI DB PORTUOAL BT DBS ALGARVES:
M. T. de SouzarRpisa, Son Envoyé ExtraK>rdinalre et Mi-
nistre Plénipotentiaire près le ÌPrésident de la République
FrauQaise ;
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LEGGI E DECRETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905 1367
SA MAJESTÉ L^EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES :
S. Exc, M. de Nelidow, Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire près le Président de la République Fran-
gaise;
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUEDE ET DE NORvéoE :
PCUR LA SUÀDS BT POUR LA NOBVÈOB :
M. Akennaiiy Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire ppès le Président de la République Francaise ;
ET LE G0N8EIL FIÈDÉRAL SUISSE:
M, Charles-Edouard Lardy, Envoyé Extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le
Président de la République Frangaise ;
Lesquels, ayaat échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en
benne et due lorme^ sont conrenus des dispositions sui-
vantes :
Art. 1.
Ghacun des GouvemementB contractants s'engage à éta-
bldr ou à designer une autorité chargéo de centraliser tous
les renseignements sur l'embauchagie des femmes et fiUes
en me de la débauclie à Tétranger; cotte Autorité aura la
faculté de eorrespondre directement avec le service simi-
lairo établi daiis chacun des autres Etats contractants.
Art. 2.
Chacun des Gouvernements s'engage à faire exercer mie
surveiUance en vue de rechercher,. particulièrement dans
les gares, les ports d^embarquement et en cours de voyage^
les conducteurs de femmes et fiUes destinées à la débauché.
Des instructions seront adressées dans se but aux fonction-
naires ou à toutes autres persopnes ayant qualité.à cet effet,
pour procurer, dans les Umites légales, tou^ rensj»lgnements
de aatuire & maitre sur la trace d'un trafic crii^inel.
L'anivée de personnes parai^ssant évidemmen^t étre les
auteux'Sy ÌM (CompliQes ou les vìctimes d'un tei trafic sera.
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1388 LKGGI K DECttETI DEL REGNO D'iTALIA - 1905
sìgnalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de de-
stinatiop, soit aux agents diplomatìques ou constilaires in—
téressés, soit à toutes autres autorités compétentes.
Art- 3.
Las Gouvemements s'engagent à faire recevoir, le cas
échéant et dans les limites légales, les déclarations des
femmes ou fiUes de nationalité étrangère qui se livrent à
la prostitution, en vue d'établir leur ìdentité et leur état
civil, et de recherclier qui les a déterminées à quitter leur
pays. Les renseignements recueiUis seront communiqués aux
autorités du pays d'origine desdites femmes ou fllles, en vne
de leur rapatriement éventuel.
Les Gouvemements s'engagent, dans les limites légales
et autant que faire se peut, à confier, A titre provisoire et
en vue du rapatriement éventuel, les victìmes d'un traflc
criminel, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources, à des
institutions d'assistance publique ou privée ou à des par-
ticuliers offrant les garanties nécessaires.
Les Gouvernements s'èngagent aussi, dans les limites lé-
gales et autant que possible, à renvoyer dans leur pays
d'origine celles de ces femmes ou fllles qui demandent leur
rapatriement ou qui seraient réclamées par les personnes
ayant autorité sur elles Le rapatriement ne sera effectué
qu'après enterite sur l'identité et la nationalité, ainsi que
sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. — Cha-
cun des Pays contractants faciliterà le transit sur son ter-
ritoire.
La correspondance relative aux rapatriements se fera,
autant que possible, par la voie directe.
Art. 4.
Au cas où la femme ou fiUe à rapatrier ne pourrait rem-
bourser elle-mème les frais de son transfert et où elle
n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui payeraient pour
elle, les frais occasionnés par le rapatriement seront à la
charge du pays sur le territoire duquel elle réside, jusqu'à
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LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905 1369
la prochaine frontière ou pori d'embarquement dans la di-
rection du pays d'orìgine, ~ et à la charge du pays d*ori-
gisie ponr le surplus.
Art. 5.
Il n'est pas dérogé, par les dispositions des artides 3
et 4 cl-dessus, aiix conrentions particulières qui pourraient
exister entre les Gouyemements contraotants.
Art. 6.
Les Gouyemements contraotants s'engagent, dans les li-
mites légaleSy à exércer, autant qu9. possible, une surreil-
lance sur les bureaux ou agences. qui s'occupent du place-
ment de femmes ou filles à Tétranger.
Art. 7.
Les Etats non signataires sont admis à adhérer au pre-
sent arrangement. A cet effet, ils notifleront leur intention,
par layoie diplomatique, au Gouyernement frangais qui en
donnera connaissance à tous les Etats contraotants.
Art. 8.
Le présent arrangement entrerà en yigueur six mois
après la data de l'échange des ratificationB. Dans le cas
où rune (les Parties contractantes le dénoncerait, cotte dé-
nonciation n'aurait d'effet qu'à Tegard de cotte partie, et
cela douze mois seulement à dater du jour du ladite dé-
nonciation.
Art. 9.
Le présent arrangement sera ratiflé et les ratifications
seront échangées à Paris, dans le plus bref délai pos-
sìble.
En poi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont si-
gile le présent arrangement et y ont appose leurs cachets.
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1370 LEGGI E DECRETI DEL REG^O d'iTALIA - 1905
Fait à Parùi, le 18 mai 1904, eu un seul exemplaire
qui resterà depose dans les archives du Ministère des af-
faires etrangères de la République Francaise, et dont une
copie, certìfiée conforme, sera remise à chaque Puissance
contractante.
(L. &) Signé : Rabolìn.
(L. S.) Signé: A. Leghait.
(L. S.) Signé: F. Reventlow.
(L. S.) Signé : F. db Leon y Castillo.
>{Lr Si) Signé : Oblcassé.
(L. S.) Signé : Edmund Monson.
(L. S) Signé: O. Tornielli.
(L. S). Signé : A. de Stuers,
(L. S.) Signé : T. de Souza-Roza.
(L. S.) Signé: Nelidow.
Pour la Suède et ponr la Norvège
Le Ministre de Suède et Norvègie :
{L. S.) Signé: Akerman.
(L. S.) Signé : Lardy.
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LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905 1371
PROCèS-VERBAL DE SIGNATURE
Lea plé&ipotentiaiF6S sonssignéa réunis ce jour à Tefifet
de procéder à la signature de Tarrangement aya&t pour bui
d'assurer une proteotion efficace contre la « tratte des
bhmches y>y ont échangé la déclaration snidante en ce qui
concerne Tapplioation dudit arrangement aux colonies re-
spectives des j^itats contraotants.
Art. 1.
Les Pays sìgnataires de Tarrangement susinentionné ont
le droit d'y accèder en tout temps pour leurs colonies ou
possessions étrangères.
Ils peuyent, à cet effet, soit faire une déclaration gene-
rale par tequelle toutes leurs colonies ou possessions sont
comprises dans l'accession, soit notnmer exprèssement celles
qui y sont comprises, soit se bomer à indiquer celles qui
en sont sont exclues.
Art. 2.
Le Gouyemement AUemand dédare résenrer ses résolu-
tions au sujet de ses Colonies.
Le Gouyemement Danois déclare quHI se réserye le droit
d'adhérer à Tarrangement pour les Colonies Danoises.
Le Gk)uyemement espagnol déclare résenrer ses résolu-
tions au sujet de ses Colonies.
Le Gouyemement Frangais déclare que Tarrangement
s'appliquera à toutes les Colonies Francaises.
Le Gouvernement de Sa Majest^ Britannique déclare se
réseryer le droit d'adhérei: à l'arrangement et de le dénon-
cer pour chacune des Colonies ou Possessions Britanniques,
séparément.
Le Gouyemement Italien decloro que TaiTangement s'ap-
pliquera à la Colonie de l'Erythrée.
Le Gouyemement des Pays-Bas déclare que Tarrange-
ment s'appliquera à toutes les Colonies Néerlandaises.
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1372 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALLV - 1906
Le Gouvemement Portugais déclare se réserver de dé-
cider ultéiìeurement si rarrangement sera mis en vigueur
dans quelqu'une des Golonies Portugaises.
Le Qouyernement Russe déclare que rarrangement sera
applioable ìntégralement à tout le territoire de r£mpire en
Europe et en Asie.
Art. 3.
Les Gouvernements qui auraient ensuite à faire dea de-
elaratìons au sujet de leurs colonies les feront dans la forme
prévue à Tarticle 7 de rarrangement.
Au moment de procéder à la signature de rarrangement,
S. A. S. le prinoe de Radolin, ambassadeur d'Allemagne,
demande, au nom de son Gouvernement, ^ faire la deci»-
ration suìvante:
De Tavis du Goavemeinent Allemanda les réglmients qui
pourraient ^exister entre l'Empire Allemand et le pays d'ori-
^e, concemant l'assistance mutuelle d'indigents, ne sont
pas applicables aux personnes qui seront rapatriées, en
vertu du présent arrangement, en passant par l'Allemagne.
En foi db quoi, les pléDipotentiaires ont signé le pré-
sent procès-verbal.
Fait à Paris, le 18 mai 1904.
Signé: Radolin.
Signé: A. LEOHArr,
Signé : F. Reventlow.
Signé: F. de Leon t Castillo.
Signé': Dklcassé.
Signé: Edmund Monson
Signé: G. Tornielli.
Signé: A. de Stuers.
Signé : T. de Souza-Roza.
Signé : Nelidow.
Poar la Soòde et ponr la Norvège:
o
Signé : Akerman
Signé: Lardy.
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LEGGI K DECBETI DEL KKGXO D^ITALLà - 1905 1373
N. 472. n N. 472.
Regio Dborvto relativo (Ma istituxiùne
di un reparto macchine nei regi arsenali marittimi.
16 aprile 1905.
ìFìMUóalo mlU GagMéUa UfJteiaU del Me^no il 15 ma^pto 19W, w. lUì
VnrORIO EMANUELE ffi
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DRLLA NAZIONI
EE D'IYALIA
Viato il regio decreto 20 giugno 1895, n. 431, che ap-
prova il regolamento per il servizio delle, direzioni dei la-
vori e per la contabilità del n^ateriale nei regi arsenali e
cantieri marittimi;
Visto il regio decreto 21 aprile 1904, n. 189, che porta
alcime modificazioni al regolamento suddetto;
Riconosciuta la necessità d'istituire nei regi arsenali e
stabilimenti marittimi, presso le direzioni dei lavori, un
e Reparto Macchine » alla diretta dipendenza del direttore
delle costruzioni navali;
Sentito il cfonsiglio superiore di marina;
Sentito il consiglio di Stato e la corte dei conti;
Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di con-
certo col ministro del tesoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. L
Presso ciascuna direzione delle costruzioni navali è isti-
tuito un reparto, che assumerà la denominazione di « Re-
parto Macchine », nel quale sarà accentrato tutto il* servizio
delle direzioni dei lavori inerente al montamento, alla con-
dotta, alla manutenzione e alla riparazione degli apparati
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1374 LKGOT K DECRETI TìFX RKGNO d'iTALIA - 1905
motori del naviglio militare e delle macchine a vapore dei
regi arsenali o stabilimenti marittimi ;
A capo (li questo reparto è proposto un twente colon-
nello macchinista col titolo di « capo del reparto macchine »j
il quale è alla immediata dipendenza del direttore delle co-
struzioni Btavali per tutto oiò che riguarda il servizio del
reparto a lui affidato.
Art. 2.
Nelle Msenze del direttore delle costruzioni navali i rap-
porti tra il vice-direttore che lo surroga ed il capo del rè-
parto macchine sono regolati come se il direttore fosse pre-
sente.
Art* 3.
Alla immediata dip^idenza del capo del reparto mac-
chine saranno destinati un maggiore ed un capitano mac-
chinista. Sarà pure destinato al reparto, dal direttore delle
costruzioni, un'sudtciente numero di ufficiali macchinisti, di
disegnatori e di iihpiegati della direziohe costruzioni, in base
alle richieste del capo reparto. ' '
Gli ufficiali macchinisti Imbarcati suUe^ regie navi in dispo-
nibilità dipenderanno direttamente dal capo del reparto
macchine per quanto, si riferisce ai lavori inerenti agli
apparati motori delle* navi sulle ^uali sono fmbarcatì.
Art. 4.
Nelle assenze del tenente colonnello macchiniata il re-
parto macchiBe sarà retto dall'ufficiale maoc]|4nista più ele-
vato in gpfbdo o più anziano addetto 6^1 reparta*
Art. 5.
Il capo del reparto macchine riceve gli ordini e conto
per Tesecuzione dei lavori emanati dal direttore delle co-
struzioni aUe offleine di soa competenisa (calderai ^oon an-
A]9ssi iramierì, toMAti e congegnateri per la parte die pisò
cenpeter9li);li tiraamette agli ufficiali maechilììsli praposti
alle officine* tiesse,' ed è responsabile della buona eseoufliùne
di e^ttL '-^ r -' . .^ ,
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALL\ - 1905 1375
Nei casi di urgenza ha facoltà di emanare direttamejite
gii ordilìi yerbtkli e le disposizioni necessarie per la pronta
esecuzione dei lavori facendone poi immediato rapporto al
direttore delle costruzioni per averne la sanzione.
Art. 6.
Egli fa eseguire dai suoi dipendenti od esegue egli stesso
frequenti visite a bordo delle navi in riparazione, in dispo-
nibilità, in allestimento o in disarmo per assicurarsi del
buono e del rapido andamento dei lavori, della conserva-
zione ed accurata manutenzione delle macchine a vapore e
relative caldaie, dando a tal uopo le necessarie disposizioni
in relazione alle istruzioni in vigore sul servizio degli ap-
parati motòri.
Art: 7.' ,
Analogamente per lo scopo indicato neU^àrti&olo precedente
l'officina calderai, con l'annessa sezione dei ramleri, tubisti,
col personale tecnico, ed operaio alla stessa assegnato, è
posta alla dipendenza del capo tepartò.
Per quanto ha tratto all'offlcina consegnatori ed a tutte
le altre ofllcine invece la ingerenza del capo del reparto
macchine è esclusivamente limitata ai lavori che vi si com-
piono per conto del reparto.
Arl.'S.
Sono attribuzioni del capo reparto macchine :
a) la compilazione d'eUe note dei materiali ed aftri og-
getti necessari per i lavori jdi,. sua competenza per presen-
tarla al direttore dèlie 90struzioni per gli ùltÌ3riori ordini
di acquisto, e la vigilanza suf buono ii^piego e sulla buona
conservazione dei medesimi;
b) la tenuta al corrente dei disegni di insieme e di det-
taglio de^li a{){toTttti motori ed^aUsilitiri delle navi ascritte
al dipariiéietito nondhè di quelli appltrtenenti alle offleine,
tenendo a tale uopo speciali cataloghi descrittivi dei pre-
detti apparati ;
e) la ^oittèilazione di speciali' rapporti relativi alle pro-
poste, o progmiì di ihnovaziòne, modifiche o riparazioni, da
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1376 LKGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
compiersi, corredate da disegni illustrativi debitamente fir-
mati e vidimati. Tali rapporti dovranno essere diretti al
direttore delle costruzioni;
d) la vigilanza sugli apparati motori e ausiliari delle
navi, torpediniere e barche, galleggianti, ecc., ascritti al di-
partimento, per curarne la manutenzione e rendersi conto
dei lavori nécessarìi, servendosi a tale uopo dei propri di-
pendenti ;
e) la vigilanza sui pezzi di ricambio degli apparati mo-
tori delle navi, conservati nei magazzini, aflSnchè essi siano
custoditi convenientemente ed in condizioni di poter essere
sempre impiegati;
f) le proposte del direttore delle costruzioni relative
alle costituzioni degli inventari ed alle dotazioni dei pezzi
di ricambio, attrezzi e materiale di consumo per gli appa-
rati nuovi, e le modifiche che si crede utile apportare alle
dotazioni degli apparati motori in. esercizio ;
g) fa compilazione e la teputa delle matricole degli
apparati motori e dell'archivio tecnico per quanto concerne
macchine e macchinari ;
h) il servizio di rifornimento del combustibile e quello
della produzione dell'acqua distillata.
Art. 9.
Presso il reparto macchine dovrà essere custodito e te-
nuto in ordine per ogni nave upo speciale registro nel quale
sono indicati sommariamente tutti i lavori di macchine e
caldaie di cui ciascuna nave ha bisogno, suddividendoli in
urgenti, necessari ed utili.. Tale suddivisione dovrà essere
tenuta presente neiresecuzione di vart lavori.
Art. 10.
Analoghi registri dovranno essere tenuti in ordine indi-
canti le caldaie ed i macchinari nuovi o impiegabili esistenti
nei magazzini.
Art. 11.
In r0lazione alla natura ed alla importanza dei lavori da
eseguire il ,capo reparto potrà richiedere che parte del per-
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ÌMboi t fiBCSETi DSL ftBONO d'italia - 1905 1377
sonate militare (macchinisti e fuochisti) sia, in base all'ar-
ticolo* 40 del regolamento 20 giugno 1895, chiamato a coa-
diuvare il personale operaio nelle officine. Avrà però sempre
facoltà di utilizzare il perf^onale militare imbarcato sulle
navi nei lavori che si eseguono sulle medesime, previo ac-
cordo con le autorità di bordo.
Art. 12.
U capo reparto esercita speciale vigilanza sui lavori di
montamento degli apparati motori, avendo ai suoi ordini
Tufflciale macchinista destinato ad imbarcare quale direttore
di macchina ed essendo per tale incarico all'esclusiva e di-
letta dipmdeiusa del direttore delle oostnudoni.
Artia.
Interviene a tutte le prove di macchina più importanti,
sia come capo del reparto macchine, sia come delegato del
direttore delle costruzioni quando questi non crede di. in-
tervenire personalmente o non si faccia rappresentare da
altro delegato.
Art 14.
Nelle giunte di ricezipne il direttore delle costruzioni in
seguito a proposta fattane dal capo reparto macchine, de-
lega un ufficiale msicehinista a prendervi parte ogni qual-
volta si tratta di ricezione di parti di macchile, di com-
bustibile di qualsiasi natura, e di materie lubrificanti.
Il capo reparto è membro di diritto della giunta' supe-
riore quando questa è . convocata per giudicare dei materiali
sopraccennati.
Art. ^5.
Il capo reparto "vigila che le prove idrauliche e sotto va-
pore di qualsiasi specie previste dai regolamenti in vigore
siano sempre seguite inoltrando in tempo le opportu{ie pro-
poste al direttore d^Ua costruzioni.
Art 16.
Ri/a^tte /dl.itiriittore delle costruzioni un rapporto men-
sile particeiu9ggi*to sullo stato dei lavori in cono^ su quelli
87 - VoL, II. - ì9jó, w
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1378 LSaOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1005
sospesi, ecc., specificati per ogai singola nav^e, galleg-
giante, ecc., indicando esattamente l'epoca nella quale ogni
singolo lavoro o riparazione sarà compiuta, e specificando
altresì per ogni macchinario principale od ausiliario lo stato
di manutenzione e conservazione, ecc.
Art. 17.
Analogamente in caso di consegna del proprio ufficio re-
dige uno speciale processo verbale, da cui risulta quanto è
specificato nell'articolo precedente.
Art 18.
Presso la direzione di artiglieria ed arammenti il servizio
delle macchine, ecc., potrà essere retto da un ufficiale mac-
chinista alla dipendenza del'direttore di artiglieria, ed ar-
mamenti.
' ^ Art. 19.
Tutte le, disposizioni contrarie a quelle indicate nei pre
cedenti articoli sono da ritenersi abrogate.
Art 20.
n presente decreto entrerà in vigore il 1* ìna^gio 1905.
' Ordiniajoto che il preeiente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi.e dei decreti
del Regno d'Italia^ mandando a cubiunque spetti di osservarlo e
di jbrlo ojsservare.
Dato a Roma, addi 16 aprile 1905. T
VITTORIO EMANUELE J. /
R$g. tt. Aftf <W GotMTfw a /. se. F. BlBom.
iifofo M mfUi^ y. n Q«snusigflu a finocchiaro-apriul ^
e. IClRABKLLO.
r~ Carcaho,
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iirnòtT, rmcRkn nw, nisoico d'italia - WOO 1379
N. i7a JU N. i7a
Reojo Decreto che approva il regolamento per Veseeuziane
della legge 31 marzo 1904^ n. 140^ e sui provvedimenti
speciali a fauore della provincia di Basilicata.
26 marzo 1905.
iPubblkaio nella Gaztetta Ufficiale del Regnq il 30 maggio 19Qt(» n. 125)
VITTORIO EMAOTJELB HT '^ /
. .PIR ORAZU DI DIO E PKR VOLONtX DKLLA. NAZIOm
BE D'ITALIA
Veduta la. legge 31 marzo 1904, n. 140, portante proY--
vedimenti/ spepiali a favore della provincia di Basilicata;
Visto li parere della commissione centrale consultiva isti^
tuita daU'art 92 della predetta legge;
Udito il consiglio di Stato;
Sentito il Consìglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per gli affari esteri interim per l'interno e dei Nostri mi-
nistri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per
r istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per ragrìcoltura,
industria e commercio, e per la grazia e giustizia e pei
culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
• Articolo unico.
É approvato il qui unito regolamento, visto, d'ordine No-
stro, dai ministri predetti, per resecu7Ìono della lef/^e
31 marzo 1Ó04, n. 140, portante provvedimenti speciali a
Idvgre della provincia di l3asilioiita.
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1380
taaoi B DBcnn msL «bovo B^rrAUA • 1906
Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficialo delle leggi e dei decreti
del Regno d'Ftalta, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di fario osaenrare.
Dato a Romai adcfi 26 marzo 1905.
VITTORIO BMAKUIHiS
M§gb»taù «Ai Ori» dd mtU addi 10 maggio 190S.
M$g. 2Z. Aur da «h9€mo « f. 70. T. Mnstm.
iMogo da aigiUo. T. U Ovardaii^ ROMGHBTTL
TrrroHU
A. Majorama.
^ Orlando.
TBMfiMO.
Rata.
'RONOHBm.
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LÈOOl S HftCHEtl ML RKOVO D^IXALXA - 1905 1381
REGOLAMENTO
par rm&màmm (Ma Itggti 31 mano I8M, ». 140;
jMrtftiiié prQ¥¥adIinttili tpeekili a tevore deNa previnoia di Basitieala
TITOLO I.
Amminibtrazionb so opebb pubbliohb.
CAPO I.
Ahhinii^tbazions.
Art. 1,
Il eomminsarìo civilei di obI nei titolo VII dalla l^gge 31. marzo
1904, n. 140, è alla diretta dipendenj^a dcd Ministero dei lavori
piliblid ad lialarappr/esentanca di i&eao Hinifitero e di quello del-
l'agricoUrura, indBatiiAe commercio per tutto quanto riguarda la
esecuzione delle opere contemplate dalla legge medesima, com-
prcBA U boniflcll^•
Art. 2.
ÌX oomn^^Jio civile:
X^ fiee^oita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal pre*
aeate regolaiaenjtas
2"* firma gli atti e la corrispondenza del Oommigsarìato, pre-
aiedf^ le adwia^use del OonsigUo e dà esecuzione alle deliberazioni
del medesimo;.
di^ esercita» rigu^do alle opere di cai alV articolo precedente
e non appaltate o non autorizzate prima della data di coslfituzione
del.Qps^ajesariatO| le attribuzixmi che, in materii^ di layori pub-
bU(^^ ^I^Q deferte 1^ p^^etto dalle disposizioni in vig^xre* salvo
leccezioni stabilite dall'articolo. OS della legge, provvedendo ai
corrispondenti aervisi am.miniati:ativi;
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1382 LÈÒC^X K BECBE^ BEL BEOKO D^ITAtU - 1906
é^ dà esecnzione alle disposizioni dei Ministeri competeutii e
provvede perchè sia conservata unità di indirizzo nei servizi affi-
dati, in dipendenza della legge, air officio del genio civile ed a quello
d*Ispezìone forestale, sui quali esercita la sua diretta sorveglianza;
Ò'* prepara lo schema del prospetto annuale dei lavori e de-
gli studii^tenendo presente il piano regolatore di masmma comuni-
catogli dal Ministero dei lavori pubblici, ed il presente regolamento;
|3aa 6°^ provvede, in conformità delle deliberazioni prese dal
consiglio del commissariato ai sensi del n. 2 dell'art. 8 del presente
regolamento, per lo studio e la compilazione dei progetti delle opere
di cui all'articolo precedente, ed invigila sulla gestione economica
ed amministrativa dei relativi appalti;
7^ prepara gli atti che debbono essere sottoposti al consiglio
del commissariato, sia per le adunanze ordinarie che straordinarie,
stabilisce l'ordine del giorno e nomina il rellatore su ciascun affare;
l^r^i 8^ ha facoltà di chiedere l'intervento dei rappresentanti
delle autorità governative e dèlie amministrazioni pubbliche e pri-
vate alle adunanze del consiglio, perchè forniscano le informa-
zioni ed i pareri di cui questo possa aver bisogno;
9^ trasmette ai Ministeri interessati un estratto del verbale
delle deliberazioni prese dal consiglio, accompagnandolo con le
notizie e con gli schiarimenti opportuni;
I 10" presenta, entro il mese di agosto di ciasicun anno, ai
Ministeri interessati una relazione sull'andamento dei servizi del
commissariato;
'' 11** promuove la iniziativa dei privati o'dèi consorzi per la
utilizzazione, nei riguardi dell'agricoltura, delle acque di eui sia
stata riconosciuta possibile la derivazione ai termini dell'art. 28
del predente regolamento;
12*' corrisponde, secondo le esigenze del servizio, coi Mini*
steri, con la prefettura, con l'ispettore superiore compartimentale
del genio civile e con tutte le autorità governative, provinciali e
comunali;
I ;; IS"" cura la disciplina del personale addetto all'ufficio del
commissariato e gli accorda i congedi ordinari nenchè quelli straor-
dinari non eccedenti i quindici giorni;
14'' esercita finalmente quelle attribuzioni dipendenti dalla
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LBGGt B Ojgcnteti jOsl RfiolTo d'italu - 1905 1383
legge, che, sebbene non specificate nel presente regolamento, ri-
spondano ai fini della sua istituzione.
Art. 3. ^ ;
È assegnata al commissario la indennità annaa di lire seimila
oltre lo stipendio di cui è provvisto. La indennità gli sarà corri-
sposta mensilmente in dodicesimi posticipati.
Quando si reclii, per ragioni di servizio, fuori di residenza, gli
spetta la indennità giornaliera di lire 18, il rimborso dei prezzo del
biglietto di prima classe in ferrovia, oltre il decimo dell'importo del
biglietto e la indennità chilometrica di centesimi 40 per viaggi
Bolle strade ordinarie.
Sezione 2* — Consigliojid oommissariaio. ]
{A — Nomina dei componenti U Consiglio. \
Art. 4. '
L:.,^Entro^un m^e^daila pubblicazione del presentejregolamento,
il Ministero dell'interno, quello di agricoltura, industria e commer-
cio ed il consiglio provinciale di Potenza nominano le persone che,
insieme ai membri di diritto, devono comporre il consiglio del com-
missariato. . -
.. hÀ Art. 6.
I consiglteri non hanno facoltà di delegare altri in lor o^sostitu-
zione. Quando manchi uno dei rappresentanti di diritto per vacanza
della carica o, in caso di legittimo impedimento o di incompatibi-
lità ai sensi dell'art. 7, ne fa le veci chi lo sostituisce neir ufficio.
Ove i servìzi' tecnici governativi della Basilicata siano affidati
a diversi uffici del genio civile, alle adunanze dei consiglio del com-
missariato interviene Tingegnere capo che dirige il servizio atti-
nente alle materie che sono all'ordine del giorno.
Art. 6.
Tre mesi^prima della scadenza del quinquennio^di^cui^all'arti- >
colo 90 della legge, i Ministeri e gli enti interessati designano i
membri a scelta od elettivi che devono far parte del consiglio del
^commissariato per il quinquennio successivo.
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1884 LEOGtI B UBCftEtt D15L REGNO D^ITALIA - l&tìè
DoTendosi surrogare in via straordinaria un membro a Bceìtà
od elettivo, si provvede, entro un mese dalla vacanza del posto
alla sua sostituzione nei modi indicati dal presente regolamento.
Il consigliere cosi nominato resta in carica per il rimanente
periodo del quinquennio.
Art. 7.
Non può essere chiamato a far parte del consiglio dei commis-
sariato:
a) chi sia attore o convenuto in vertenze giudiziarie o «rbi-
tralif aventi rapporto diretto col servizi affidati al commissariato;
b) chi sia arbitro o perito in tali vertenze;
o) chi partecipi direttamente o indirettamente ad appalti,
imprese o servizi di competenza del commissariato;
d) chi abbia un vincolo di parent^a Ano al quarto grado, o
di affinità Ano al secondo, con altro consigliere.
Chi si trovi, o venga a trovarsi, in una delle sopraindicate con-
dizioni, decade immediatamente dall'ufficio di membro del com-
missariato.
§ B — Attribuzioni dd Consiglio del Commisiariato.
Art. 8.
n consiglio del commissariato:
l"" Esercita le attribuzioni deferitegli dalla legge e dal pre-
sente regolamento;
2^ esamina lo schema del prospetto annuale di cui all'ar-
ticolo 95 della legge, e compila il prospetto definitivo;
3^ esamina, nei riguardi tecnici, economici ed amministra-
tivi, i progetti e le eventuali varianti delle opere contemplate dal.
l'art. 1** e prende in merito le necessarie deliberazioni;
4** dà parere:
a) sulle eventuali proposte per accelerare la esecuzione
delle opere previste dalla legge e sulle conseguenti variazioni nella
ripartizione dei fondi di cui alila tabella F,
b) sulle proposte di costituzione di conBorzi per le manu-
tenzioni delle opere dei corsi d'acqua non classificate in seconda ca-
tegoria;
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è) auUe pTOiK)Ste di decadenza della temporanea esenzione
dall'imposta fondiaria eo^ncessa ai proprietari ai quali siano stati
assegnati i pTemi di eoi all'art. 43 della legge;
d) sulle domande per ceneessioni di derivazioni d'acqua;
e) sulle proposte di revisione dell'elenco delle strade na-
zionali scorrenti nella Basilicatai e di variante all'andamento delle
Btrade provinciali sovvenute dallo Stato;
/) sui contratti di enfiteusi da approvarsi dal commissa-
rio civile a termini dell'art. 27 della le^ge;
g) sulle vertenze che possono insorgere durante l'esecu-
zione delle opere e sulle transazioni che eventualmente siano pro-
poste;
h) su tutte le questioni, sulle domande e sui ricorsi che si
riferiscono all'applicazione della legge.
5^ esercì tja finalmente q^uelle attribuzioni dipendenti dalla
legge che, sebbene' non specificate nel presente regolamentO| ri-
spondano ai lini della sua istituzione.
Art. 9.
n consiglio del commissariato si riunisce in via ordinarla una
volta al mese; in via straordinaria ogni qual volta sia convocato dal
commissariOi o di sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro
consiglieri.
L'avviso per le adunanze, col relativo ordine del giorno, ò
intiato dal commissario civile ai consiglieri almeno cinque giorni
prima.
U commissario, dopo spedito l'avviso, può aggiungere altri
oggetti all'ordine del giorno, purché 24 ore prima iie sia stata data
partecipazione ai singoli consiglieri.
' Art. 10.
n presidente regola l'ordine da seguire nell'esame dogli affari
che scilo da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle
propóste dei relatori e le mette a partito.
I segretari teìigono nota delle deliberazioni prese in ciascuna
adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo ver-
bale.
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Idèe hÉùat z m^c&BM firn, ssano d'itaUi - 1905
la caso di dissenno, ciascun consigUora lia diritto di fare in-
scrivere nel verbale la motivata dichiarazione del proprio voto.
Il verbale di ciascuna adunanza, è di regola, approvato nel-
l'adunanza successiva e sottoscritto dal presidente e dai segretari.
J : Art. 11. , ;,:; ,
^Alle adunanze del consiglio possono essere invitati ad inter-
venire, per fornire notizie e schiarimenti, gli autori dei progetti il
cui esame è inscritto nell'ordine del giorno. '
Art 12. ; ^ ' J J ;
Il^consiglio delibera a maggioranza di voti. Nel caso di parità
di voti ha prevalenza il voto del presidente.'
Non vi può essere deliberazione s^ non intervengano almeno
cinque^consiglieri. In mancanza del numero legale il commissario
provvede per una seconda convocazione, la quale non può, a ver
luogo se non 48 ore dopo la adunanza andata d^erta. '
[ J Art. 13.
Ài consiglieri non provvisti di stipendio, e che risiedono^in
Potenza, è assegnata una medaglia di presenza di lire 10, la quale
è corrisposta per ogni adunanza cui essi intervengano. Qualora in
una giornata si tengano due sedute, queste si computeranno
come una sola adunanza agli effetti della medaglia di presenza.
Ai consiglieri che risiedono fuori di Potenza è rimborsato il
prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio in ferrovia dalla
loro abituale residenza e viceversa, e la indennità chilometrica di
lire 0.30 per viaggi sulle strade ordinarie. W inoltre loro corrispo-
sta una medaglia di presenza di lire 15, per ogni giorno di seduta,
e una indennità, in eguale misura, per le giornate necessarie al
viaggio di andata .e ritorno.
Ove sia ad essi affidata una speciale missione fuori del li^ogo di
loro ordinaria residenza hanno diritto, per tutta la durata della
missione, ad una indennità giornaliera di lire 16, oÌf;re alla inden-
nità di viaggio di cui al precedente capoverso.
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JUÈ:(Ìjtlì S ]>£C&fóì DEL A£OKO D'itAUA - .190& iW
Seziokb^S* — Segreteria del Commissariato.
Art. 14«
Il commisBario civile ha alla sua dipendenza^un ufficio di se-
greteria composto di funzionari dipendenti dal Ministero' dei la-
vori pubblici e da quello di agricoltura, industria e commercio.
Il personale componente l'ufficio continua a far parte del
ruolo della rispettiva amministrazione, a carico della quale riman-
gono gli stipendi ad esso dovuti.
A ciascun funzionario addetto airufflciov c&e appartenga ai
ruoli dell-amministrazione centrale dei lavori pubblici o deiragri-
coltura, industria e commercici è corrisposta una indennità in con-
formità al regio decreto 14 settembre 1862, n. 840. Questa inden-
nità, che graverà sul fondt) assegnato pel commissariato, sarà,
dopo il primo mese, ridotta di uil terzo. ' '
La missione presso l'ufficio di siegreteria del comn&issiariato dei
funzionari deUe amministrazioni centrali predette non può esser
protratta oltre due anni sen^a il loro consenso.
Art. 15.
Il Ministero dei lavori pubblici determina, annualmente, ras-
segno da prelevare sul fondo di cui aììak tabelIa^J*, allegata alla legge
che deve iM>;rrispondersi al commissario civile per le ^pese d'ufficio'.
Sbziokb 4* — Commissione eehtraie consultiva.
1^ Art. 16.
Gol decreto reale, col quale viene nominata la commissione
centrale consultiva, è designato il presidente della commissione
stessa.
Con deóreto del ministro dei lavori pubblici è provveduto alla
nomina del personale che deve esercitare le funzioni di segreteria
della commissione.
Z-t.l7.
Iia commisiione oentrale:
l^'^apj^OTa il piano regolatore di massima;
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3*" dà parere:
a) su tutti i progetti riguardanti i larori contemplati dalla
legare, pei qnali sia prevista una spesa superiore alle lire 200 mila;
b) sul prospetto annuale di cui all'art. 23 del presente re-
golamento;
e) sulle proposte di modiflcacioni al programma.di esecu-
sione allegato al piano di massima;
(I) sulle proposte riguardanti la necessità di accelerare la.
esecusione di opere previste dalla legge;
•) sulla elàs^iflcazione delle opere di 3*, ^ e 6* categoria
compiute per la sistemazione dei corsi d'acqua e sulle proposte per
la costitudone dei consorzi;
/) sulle domande per concessione gratuita di derivazioni
da tutti i corsi d'acque pubbliche della Basilicata;
g) sulle eventuali opposizioni de|^ enti interessati a rice-
vere in consegna le opere eseguite in base ^la legge;
i) su tutte le questioni, attinenti all'applicazione della
legge, che le siano sottoposte dal Ministero dei lavori pubblici^ o.
di sua iniziativa, o in seguito a richiesta di altri Ministeri.
Art. 1&
In tutrti i casi in erti, dal presente regolamento, sia l4i^]liesto^ il
parere della commissione ^centrale eonsidtrva, tato- pavere tiene
luogo di quello che, per effetto di altre disposizioni regolamentari,
dovrebbe emettere il oanaigUo^ sajpteripxe dei labori puliJiUci.
CAPO II. ;, :
Obbub Pubbuchs»
^SsziOKB 1* — Piano regolatore e prospetto annuale dei lavori.
Art. Ift.
Il piano regolatore di massima dei lavori da eseguire in base
alle tabelle annesse alla legge è compilato dairufflcio del genio ci-
vile di Potenza, con la cooperazione' 4eU'iepeci<atte' iosesteli^ per
la parte attinente alla siate la^iona idvairiiea^f westalif^
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SàWOfQl E9Wnra MML-R-BCmO D*ITAJLIA - 1006 1869
Iift.e#mpilafiiaBe éd^piftao, per la parte Attinente «i rimboschi-
Baeftti ejTMiealdasieAtii'è <aMa diM*i^»€«ioiie toreetaley di coooei^to
ooa IHUidedel genie eivfle.
Art. 20.
piano^segolatere^^coBtituito dai segmenti allegati:
«) di mna planimetria generale sommaria delle opere. dise-
gnata sulla carta topegraflca dairistitute -geografico militare nella
scala.da 1 a 35 mila;
V) di una stima descrittiva sommaria dei lavori, che stabili-
jwa lUmporto approssimativo di ciascuno di essi nei limiti fissati
deUa legge.
La yalutasione dei lavori potrà essere ^tta a mn tanto pe,r
metro lineare quando trattisi di strade, canali, condutture per ac-
qua potabile, argini, fognature, opere d'arte e di difesa e simili;
ad un tanto per metro quM^dato se trfuttfsi di rimboschimento,
riwaldamefito, nonché d^lla sistemasione di bacini montani dei
eoxsi d*acqna; e con somme a calcolo iier spese ed opere non contem -
piate nelle qategorie precedenti;
e) di un programma di, esecuzione dei lavori, contenente 11
riparto di. questi nei vari eaerdsi finanziari stabiliti dalla legge in
ooivisFfMidensa deUa somme, p^ ciascun eser-cizio assegnate, dal le
.tabule edi quelle già antorissate da leggi anteriori e non impe-
gnate prima della data di oostitusione del commiesaiiatoi
i) di una reiasione giustiflcativa.
Art. 21.
L'ordine di esecusione dei lavori, e per conseguenza il riparto
di cui fiel pseeedente artie^lo» è slabttito jael modo Mgmente:
.#) per i rimboAehimentiyrlnsaldameDti e pw le sistemasioni
idrantfetM e leMstfdi è dati^ la iMcefeyenna ai lavori che ooneenono
alla difesa degli abitati minacciati da fraa^e, tenuto conto del ri-
spettivo grado di lurgepaa, ed^^i lavwineUa parte montana dei ba-
cini; f
b) per i lavori di consoUdamento deUofrane^di liaanamento
,gti abitati indissi nella taMUa S delia legge, o di f^vnitora di
•0I9IIII jp^otabitOT^ da0ka)la'PBflef «o^ H g«^lL«be Mooxfoao per per •
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1890 LEGGI 1? DT5CHETI BEL HEOKO d'ITALIA - 1905
«eryare 0 abitati da pericoli imminenti o prossimlf per rhanare i;1 1
abitati che si trorino in peggiori condizioni igieniche e per fornire
di acqua potabile i comnni che ne siano assolntamente deficienti
e incontrino'maggiore difflcoltà'per provvedersene;
e) per le strade provinciali è data di regola la preferenza ai
lavori che servono a' togliere i comnni dainsolàmento ed a qnelli
che facciano raggiungere più presto ai tronchi già costruiti, od in
corso di costrnrione, l'obbiettivo della strada;
d) per le strade comnnali sarà continuata !a costruzione di
quelle che, al momento della pubblicazione della legge, risultino già
appaltate o in corso di costruzione e sarà poi data, per le altre, la
preferenza a quelle che servono a togUere dallMsolamento il centro
principale del comune. '
.t^;/. 5 ..Art. 22.
Le due' parti che, a senso dell'art. 19, costituiscono il piano re-
golatore, sono, a cura degli uffici che le hanno compilate, coordi-
nate fra lóro e jJresentaté con relazione unica firmata dai capi degli
uffici medesimi al commissario civile, affinchè invi! il piano stesso
al Ministero deflavori pubblici con' le sue osservazioni. H Ministero
dei lavori pubblici, dopo inteso quello dell'agricoltura, industria
e comfmercio, per quanto^riguarda 1 rimboschimenti ^e i rinsalda-
menti, lo sottopone all'approva jìione della commissione centrato di
cui all'articolo 92 della legge.' ^
li piano^ dopo approvato, è rimesso al commicTsarìato per la
sua attuazione.
. Art. 23. . ,
A cura del commissario è annualmente fatto : compilare
dall'ufficio del genio civile e dall'ispeMoneforestalè; a secónda delle
rispettive competenze/' un prospetto dei singoli stanziamenti an-
nuali per le opere comprése nelle tabelle allegate alla legge.
n prospetto viene sottoposto alle deliberaizioni del consiglio
del commissariato entro il mese di aprile precedente l'eserciiao fi-
nansitfio a eui si riterisee.
? ^ J^I®^™™*sl»rio^4rasm5ette il prospetto, con le deliberazioni del
coasi^o deroommissariato/^ al Ministero dei lavori pubbBd il
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u<^ai s mscREit msL rsoico B^rrAru - ld06 1391
quale, dopo averlo comantoato, per le Bue OBserrazioni, al Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio, Io approva sentita la
oommissione centrale.
Art. 24.
Nel prospetto, di cui airarticolo precedente, sono indicati gli
studi e i laYori da compiere per ciascun esercizio, tenendo presenti
i bisogni locali e il relativo loro grado d'urgenza, e determinando
Tordine di precedenza delle opere da eseguire.
Il prospetto è diviso in due parti: la prima riguarda le spese
occorrenti alla compilazione dei progetti; la seconda le spese per
la esecuzione dei lavori.
Ciascuna delle due parti è divisa in capi corrispondenti alle di-
verse categorie di lavori,* e cioè: correzioni di corsi d'acqua, rim-
boschimenti e rinsaldamenti, lavori stradali e lavori d'interesse co-
munale per consolidamento di frane^ risanamento degli abitati
e fornitura di acqua potabile.
Il prospetto è 'accompagnato da una relazione giustificativa
proponente l'ordine da seguire nella compilazione dei progetti e
nella esecuzione dei lavori, il modo e il tempo più opportuni per
provvedervi^
Art. 28.
n commissario civile, nei limiti d%gti stanziamenti anhuali.
propone nel prosìpotto, ove lo ravvisi necessario, quelle variazioni
al piano di massima che sia'uo consi^liiiteda bisogni megbo acoer-
tati, o richieste da 'nuove circostanze di fatto, e suggerisce nello
stesso tempo le variazioni opportune nel riparto dei singoli stan-
ziamenti annuali fra i divetsi lavori, curando che non si venga con
ciò a superare la sómma totale assegnata per l'esercizio^
Ove circostanze eccezionali ed impreviste lo richieggano,
il commissario potrà proporre lo studio di progetti non compresi
nel prospetto annuale.
Sezione 2* — Sistemazione dei oorsi ' adacqua.
. t Art. 26.
Il commissario civile incarica gU nfBci del genio civile e della
ispezione forestale di procedere, ognnno per la parte che lo zi-
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1892 ixOQi X DBCHcn iibl rbono d'italu * 1965
guarda^ a nornm dell'art. 10, alla oosipf fanone dei prof^eèti dei lga«
Tori di ùsteHiafiione sia inpiaD^ura ohe net bacini mostaai dei coesi
d*acqna comprese le opere di rimboschimento e rinsaldamento^dei
terreni montani naturalmente ad essi collegate e coordinate.
I progetti sono compilati separatamente pel lavori di sistema-
zione idranlica e per quelli di rinsaldamento e rimboschimento dei
terreni relatiTi, e sono dal commissario civile trasmessi al compe-
tente ispettore superiore compartimentale del genio civile con una
sua relazione.
Art,97.
.1 progetti sono studiati ed'eseguiti con unità di coucettOi asso-
ciando e coordinando ai lavori di correzione dei córsi d'acqua <|uelli
dMndole forestali e <ju^lli ausiliari.
,1 lavori sono eseguiti per ciascun bacino triJ>utario gradual-
mente, senza interruzione, fino al loro completamento.
Iie sistemazioni di pianura sono coordinate e subordinate a
quelle dei bacini montani.
' Art. 28. •
Nello studio dei progetti, ove si riconosca possibile utilizzare le
acque per la fertilizzazione deHe terre, debbono coordinarsi le opere
di siii^mazione dei corsi d^^acqua a quelle per lo inizio di uà fidBtema
di irrigazione, formando un elenco delle possibili d^vazioni. Tale
elAQt^o, dopo Tapprovazione dei progetti, è reso dipubblioa notizia
pediante avviso da rimanere affisso per 16 giorni nell'albo pretorio
dei comuni il cui territorio è attraversato dal eof so d'acqua.
ITeU'avviso è dichiarato ohe Telenco trovici depositate, per il
periodo, di un mcise, nell'ufficio del commissariato.a disposizione di
obi voglia prenderne conosoenza.
Art. 29.
Appena approvato il contratto d^appalto di ogni singolo pro-
getto riguardante opere di sistemazione idraulica dei tronchi di
pianura dei corsi d'acqua, il commissario civile promuove dal Mi-
nistero dei lavori p«bbllei la emanazioBe del regio deereto[^di cui
^ll'articoloi48 della legge.
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I.EOOI E DECRETI DEL BEONO d'ITALIA - 1905 1393
PromnoTo pure, appeoa approvato il contratto d'appalto dì
ogni singolo progetto riguardante la sistemazione idraulica dei
corsi di acqua nel bacino montano, nonché il rimboschimento e il
rinsaldamento del bacino stesso, la classificazione delle opere rela-
tive nella categoria cui esse possono appartenere, a norma delle
vigenti leggi, ed avvenuta questa, provvede alle' pratiche occor-
renti per la costituzione dei relativi consorzi di manutenzione,
ferme restando, per le opere di terza categoria, le disposizioni del-
l'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 7 luglio 1902, n. 304,
per le spese relative alle riparazioni straordinarie dell'opera o di
parte di essa.
Ultimati poi i lavori, il commissario provvede per la consegna
all'ufficio del genio civile, in rappresentanza dell'amministrazione
idraulica governativa, delle opere di seconda categoria, e per la
consegna di quelle delle altre categorie al consorzio degli interessati.
A tal fine un rappresentante del consorzio è invitato ad inter-
venire alle operazioni di collaudo.
Le opposizioni che fossero sollevate alla, consegna delle opere
saranno risolute dal Ministero dei lavori pubblici, udito il consiglio
del commissariato e la commissione centrale, di cui all'articolo 6
del presente regolamento.
A misura che è ultimata la sistemazione di un tronco di corso
d'acqua, il commissario civile provvede inoltre all'accertamento
ed alla delimitazione dei terreni guadagnati nell'alveo improdut-
tivo, per farne consegna alla cassa provinciale di credito agrario.
Art. 30.
Al collaudo delle opere di sistemazione idraulica si provvede
secondo le disposizioni vigenti.
n collaudo dei lavori di rimboschimento e rinsaldamento,
compresi nei progetti di sistemazion^ idraulica, quando superino
l'importo di lire 12,000, è eseguito, in concorso dell'ingegnere capo
del genio civile, da un ispettore di ripartlmento delegato dal Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio che non abbia preso
parte al progetto od alla esecuzione dei lavori da collaudare.
Per i lavori di minor importo, l'ispettore forestale, con l'in-
gegnere capo dell'ufficio del genio civile, constata, con apposito
88 — VoL. II. - 1905.
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1-304 LKGGI B DECttKTl DEL KKUNO d'iTALIA - 1905
oertiflcato, la regolare esecuzione delle opere e la loro corrispo n-
denza coi documenti contabili.
Art. 31.
Nessuna domanda per derivazione d'acqua da un fiume o
torrente, di cui sia prevista la sistemazione nel piano di massima,
potrà essere presa in considerazione, nei riguardi doU'istruttoria
se non dopo approvato il progetto di sistemazione.
A tale norma potrà farsi eccezione solo quando intervenga pa-
rere favorevole da parte del consiglio del commissariato.
^ Art. 32.
Chiunque intenda di ottenere gratuitamente una derivazione
di acqua pubblica, deve presentare al commissariato, oltre i docu-
menti prescritti dalla legge 10 agosto 1884, n. 2644, e dal relativo
regolamento, la prova che a favore della concessione concorre una
delle condizioni stabilite alle lettere a) e h) deirarticolo 50 della
legge 31 marzo 1904, n. 140, e che egli dispone dei mezzi sufllcienti
per procedere eventualmente alle espropriazioni di cui alla let-
tera o) dell'articolo stesso
Sezione 3» — Strade.
§ A — S ifade nazio nali.
Art. 33.
Il consiglio provinciale di Potenza propone le eventuali modi-
ficazioni da apportarsi all'elenco delle strade nazionali esistenti
nella provincia.
Le proposte col parere del consiglio del commissariato, sono
trasmesse al Ministero dei lavori pubblici il quale, nel termine sta-
bilito dall'articolo 55 della legge, provvede alla pubblicazione del
nuovo elenco, uditi il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
consiglio di Stato.
§B — Strade provinciali.
Art. 34. •
Alla costruzione delle strade provinciali sovvenute, di cui
nella tabella B della legge, piovvede direttamente lo Stato in
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LEGGI E DBCBBTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1395
base alle norme vigentii con il contributo della provincia ai sensi
degli articoli 62 e 63 della legge medesima.
I laYori però attualmente in corso a cura della provincia sa-
ranno da essa proseguiti fino alla loro completa ultimazione col
contributo dello Stato, corrisposto ai sensi degli articoli 62 e 53
sopraricordati.
È obbligatoria per la provincia Tiscrizione in bilancio della
sua quota di contributo nella misura che le sarà indicata dal Mini-
stero all'atto dell*approvazione di ogni progetto.
L'iscrizione in bilancio incomincia dall'anno successivo a
quello in cui saranno dal Ministero aggiudicati i lavori.
§ C — Strade eomunàli.
Art. 36.
Le nuove strade destinate ad allacciare alla esistente rete stra<
dale i comuni e le frazioni di comuni^ di cui nella tabella D annessa
alla legge, devono, qualora non risultino comprese in eleucbi già
omologati, essere inscritte a cura delle Giunte comunali interessate
negli elenchi delle strade comunali, da compilare entro un anno
dalla pubblicazione del presente regolameqto, secondo il modello
unito al regolamento 11 settembre 1870, n. 6021.
L'aggiunta nell'elenco è approvata dal consiglio comunale ed
omologata dal prefetto.
Per ciascuna delle strade comunali di accesso alle stazioni fer-
roviarie, di cui all'art. 64 della legge, deve essere compilato dalla
Giunta municipale un elenco contenente l'indicazione della strada,
la stazione ferroviaria da collegare con l'abitato, le strade esistenti
cui debbasi eventualmente congiungere quella da costruire o da ul-
timare per arrivare alla stazione ferroviaria ed il carattere della
strada, se rotabile, cioè, o mulattiera.
L'elenco sarà corr^edatp di una carta topografica nella scala
di 1 a 25,000 in cui sia indicata la strada da costruire. e quelle esi-
stenti cui essa deve collegarsi per giungere alla stazione. Per Tap-
provazioae e la pubblicazione dell'elenco si seguirà laprocedura
di cui all'articolo 17 della legge 20 marzo 1865, allegato F,
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1396 LKCJGI K DECUKTI DEL RKONO n'iTALlA - 1906
L'omologazione è data dal Prefetto, sentito il consiglio del
commissariato.
Art. 36,
I progetti delle opere, di coi alle lettere ò) e e) dell'articolo 61
della legge, e quelli delle strade comunali di accesso alle stazioni
ferroviarie di cui all'articolo 64, sono compilati dall'Ufficio del
Genio civile, secondo le norme ed i regolamenti in vigore pei lavori
di conto dello Stato.
L'andamento generale delle strade da costroire è stabilito
con l'intervento di un rappresentante dell'ufficio tecnico pro-
vinciale e di ciascuno dei comuni interessati.
In caso di dissenso, il commissario ne riferisce al Ministero
dei lavori pubblici, a mezzo del competente ispettore superiore
compartimentale del genio civile. Il Ministero decide sentita la
commissione di cui all'articolo 92 della legge.
Art. 37.
I progetti debbono essere studiati con l'intento di raggiun-
gere la maggiore possibile economia, escludendo ogni opera di
lusso e di abbellimento.
Di regola la pendenza massima non può superare il 7 per
cento e la larghezza normale di via lìbera deve essere di metri 6.
Bono però ammesse, sentito il Oomune interessato, maggiori
inclinazioni e minori larghezze, in casi eccezionali, e quando sia
opportuno evitare troppo grave dispendio.
Allorché un tronco di strada comunale serva di allaeciamento
fra due strade provinciali, potrà essergli assegnata la stessa lar-
ghezza di queste.
r
Art. 38.
Compilati i progetti, il commissario li trasmette al Ministero
dei lavori pubblici, per l'approvazione, a 'mezzo dell'ispettore su-
periore compartimentale.
Dopo l'approvazione nei riguardi tecnici, il Ministero li comu-
nica al prefetto per la dichiarazione di pubblica utilità, dandone
contemporaneamente avviso al commissario civile.
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LKOOI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1906 1397
Art. 39.
Per TappaltOi l'egecuzione ed il coUando dei lavori sono ob-
seryate le norme Yìgenti per i lavori di conto dello Stato.
I pagamenti Bono disposti dal Ministero dei lavori pubblici
sui fondi annualmente inscritti in bilancio, salvo il ricupero della
quota posta a carico della provincia.
Art. 40.
Per le strade indicate alle tabelle C e Dy che erano in corso
di costruarìone alla data della pubblicazione della legge, l'importo
delle opere e di ogni altra spesa relativa per il periodo anteriore
alla detta epoca, sarà determinato mediante accertamenti conta-
bili da farsi dall'ufficio del genio civile in contradittorio coi rap-
presentanti della Provincia e di ciascun Comune interessato. Ogni
spesa successiva sarà, dal momento dell'andata in vigore della
legge, assunta dallo Stato, col contributo della provincia ai sensi
dell'art. 52 della legge.
CAPO III.
OoiTBOLIDAlCJfiNTO DI FBÀlfB — BI8ANAHBNT0 DI ABITATI
FOBNITUBA DI ACQUA POTABILB.
Art. 41.
Le opere per il consolidamento delle frane minaccienti la
sicurezza dell'abitato dei comuni indicati nella tabella E allegata
alla legge, debbono essere limitata al più stretto bisogno con
esclusioiie di qualsiasi lavoro inteso a riparazioni di fabbricati
o di strade.
Le opere di rimboschimento, di rinsaldamento, nonché quelle
di sistemazione idraulica e forestale, destinate a concorrere alla
difesa dell'abitato dei comuni, debbono essere coordinate a quelle
sopradette e comprese in separato progetto.
Art. 42.
Nello studio dei progetti per la fornitura di acqua potabile
ai comuni indicati nella tabella M della legge^ deve aversi l'obbiet-
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1398 LEOQI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
tivo di limitare la provvista al più stretto bisogno e di ntilissare
il più ohe sia possibile le esistenti sorgenti e condottare.
Quando non sì possa, o riesca molto dispendioso, derivare le
acque da sorgenti, dal sottosuolo, da serbatoi naturali od artifi-
ciali, da fiumi o da" pozzi comuni od artesiani, si provvede me-
diante cisterne razionali.
Art. 43.
Ai progetti per la provvista di acqua potabile deve essere
unita una relazione che giustifichi, nei riguardi tecnici ed igienici,
le proposte per la qualità e quantità d'acqua da provvedere, se-
condo le norme vigenti per la sanità pubblica.
Art. 44.
Se è proposta la derivazione dell'acqua da sorgenti, la rela-
zione deve descrivere il bacino imbrifero, fornire i dati di mas-
sima e minima portata'dalle sorgenti stesse, con le indicazioni
sulle variazioni di temperatura delle acque in confronto a quella
atmosferica.
Deve ptire contenere i risultati delle indagini compiute per
assicurarsi che l'acqua si mantiene costantemente limpida anche
dopo le pioggie e quant'altro può occorrere a far meglio conoscere
le condizioni di potabilità delle sorgenti.
Se non si proponga la derivazione da sorgenti, la relazione
deve contenere la descrizione particolareggiata di tutte le condi-
zioni locali permanenti o temporanee, superficiali o sotterranee,
le quali possano avere un'azione sulla purezza dell'acqua, e ciò
allo scopo di fornire tutti gli elementi per un sicuro giudizio sulla
qualità dell'acqua e sui mezzi da adottare per garantirne la po-
tabilità.
Art. 46.
Nella compilazione dei progetti delle opere di risanamento
e di fornitura di acqua potabile devono tenersi presenti la legge
ed il règofl'amento vigenti sulla tutela della sanità pubblica e le
istruzioni ministeriali sulla 'igiene del suolo e dell'abitato.
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LEGGI E DBCHBTI DEL RKGNO b'iTALIA - 1905 1399
Art. 46.
Se un comune compreso nella tabella Mi intendesse eseguire
una condottura 'd'acqua potabile, di un importo superiore a quello
assegnatogli nel piano di massima, deve assumere a suo carico la
maggiore spesa.
II relativo progetto, in questo caso, è compilato dal comune
e, dopo essere stato esaminato dal consiglio del commissariato,
è trasmesso, a. mezzo del competente ispettore superiore oompar-
tiiuentale, aMfinistero dei lavori pubblici agli effetti dell'art. 92
della legge. I relativi lavori sono eseguiti a cura del comune sotto
la sorveglianza dell'ufficio del genio civile, salvo rimborso da
parte dello Stato della .quota stabilita nel piano di massima.
Tale rimborso è fatto in rate proporzionali all'importo dei
lavori eseguiti, in base a certificato rilasciato dall'ufficio del
genio civile ed in relazione ::rgli stanziamenti iscritti nei prospetti
annuali di cui all'art."* 96 della legge.
Art. 47,
I comuni non iscritti nella tabella E che, posteriormente al
1® luglio 1903 e fino al giorno della pubblicazione della legge,
avessero appaltato opere di condottura d'acqua' potabile, deb-
bono, entro due mesi dal funzionamoiftò del commissariato,
darne partecipazione al commissariato stesso, presentando copia
del contratto e del progetto appaltato.
II commissariato trasmette col suo parere gli atti pervenu-
tigli al Ministero dei lavori pubblici, il quale, udita la Commis-
sione centrale, determina la quota di contributo a carico dello
Stato da corrispondersi al comune in ragione di metà della spesa.
Tale contributo viene pagato in base a certificati dell'ufficio
del genio civile attestanti la regolarità e l'importo dei lavori ese-
guiti ed in relazione agli stanziaménti iscritti nei prospetti an-
nuali di cui all'art. 95 della legge.
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1400 LKOai K DKCHKTl DEL JtKGNO D ITALIA - 1906
CAPO IV.
Disposizioni comuni P£b le st&abs oomunàli, feb il consoli-
dàmento delle frane, il risanamento degli abitati e
la fobnituba di acqua potabile.
Art. 48.
1 progetti delle opere, di cui alle tabelle 0^ D ed S della
legge devono essere corredati del piano particolareggiato di ese-
cuzione rappresentante i beni da occupare con un fianco descrit-
tivo delle ditte e con la indicazione delle indennità relative.
Essi saranno pubblicati agli effetti della legge 26 giugno 1866
n. 2359, nei modi e con le avvertenze di cui agli articoli 4, 8, 17,
18, 21 e 24 della legge medesima.
Sulle eventuali osservazioni e sui reclami che fossero pre-
sentati durante la pubblicazione dei progetti, dà il suo parere il
consiglio del commissariato, e, sui medesimi, decide Tautorità
competente ad emettere la dichiarazione di pubblica utilità.
Qualora però la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera
spetti al Prefetto e le osservazioni siano dirette contro il tracciato
od il modo di esecuzione dell'opera stessa, il Prefetto, udito l'av-
viso dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di pre-
fettura, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge defi-
nitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione ne
decreta il rinvio, per la decisione, all'autorità da cui fu impartita
l'approvazione del progetto.
Art. 49.
Le opere sono collaudate dall'ispettore compartimentale del
genio civile o da un ingegnere del genio civile da lui delegato.
In casi speciali potrà essere nominata dal Ministero dei lavori
pubblici una commissione coUaudatrice composta di ispettori su-
periori e ingegneri capi del genio civile.
Alle visite di collaudo dei lavori di strade comunali sono in-
vitati ad intervenire un rappresentante dell' amministrazione
provinciale e un rappresentante del comune interessato, desi-
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LROOI B DBCHEn DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1401
gnati rìBpettiYamente dalla deputazione provinciale e dalla
giunta comunale.
Per tutte le altre opere è invitato a intervenire un rappre-
sentante del comune interessato.
Se le opere sono ritenute coUaudabili^ l'ingegnere capo del
genio civile ne fa la consegna ai^ comuni interessati, i quali non
possono riflutarla. ^
Sulle opposizioni sollevate dalle provincie o dai comuni prov-
vede definitivamente il Ministero dei lavori pub.blici, sentito il pa-
rere della commissione centrale consultiva.
Art. 60.
I comuni interessati^ debbono trasmettere al commissario
civile^ entro due mesi dalla pubblicazione del presente regola-
mento, i progetti di massima o defluitivi che fossero stati compi-
lati per le opere da^eseguire, di cui^alle tabelle C^ DedE della legge*
CAPO V.
DiVBBOENZE FBA I CONOESBIONA&I DELLE FEBBOVIE AUTOBIZZATE
dall' ABT. 60 DELLA LEGGE, E GLI ENTI PBOPBIETABI DI STBADE
OEDINABIE — COSTITUZIONE DEI OOLLEGI ABBITBALI.
Art. 51.
La determinazione del contributo nelle eventuali maggiori
spese di manutenzione per quelle strade ordinarie su cui, ai sensi
dell'articolo 64 della legge, debba impiantarsi una ferrovia, sarà
fatta, in caso di dissenso fra il concessionario e gli enti interessati,
da un collegio di tre arbitri, nominati, uno dal presidente della
deputazione provinciale di Basilicata, l'altro dal concessionario
della ferrovia, ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.
Art. 62.
Le eventuali divergenze per compensi relativi o alla trasfor-
mazione della sede delle ferrovie, previste dall'articolo 60 della
legge, in sede promiscua per strada ordinaria, o all'utilizzazione,
per l'impianto delle ferrovie stesse, di strade costruite od in eorso
di costruzione dipendenti dal commissariato, saranno deferite
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1402 LEGGI B DECBIiTI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati, uno dal consi-
'glio del «ommissariato, l'altro dal concessionario della ferrovia
ed il terzo dal presidente del tribunale di Potenza.
/^^-- TITOLO II
; BiMBOSCHIHENTI £ COUSBBYÀZIONE DEI BOSCHI.
CAPO jl.
"*5!Elenchi de4^t£erbni soggetti al vincolo forestale.
'^j ^ Art. 63.
Jln esecuzióne dell'art. 37 della legge, il conaitato forestale
della provincia di Potenza cessa dalle sue funzioni, appena co-
minci a funzionare il commissariato, al quale dovrà farsi regolare
consegna di tutte le carte, processi verbali e registri del comitato.
Il commissario civile promuove la nomina, da parte di cia-
scun consiglio comunale della provincia, di un delegato, il quale,
limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune ^ohe
rappresenta, prende parte con voto deliberativo alle adunanze
del consiglio del commissariato per quanto concerne il vincolo
forestale, la coltura agraria e il pascolo.
Art. 64.
Per le proposte di vincolo, di cui all'art. 38 della legge,* la
ispezione forestale prepara, previ preliminari accordi con l'uf-
ficio del genio civile, gli elenchi dei terreni da sottoporre al vincolo
forestale, segnando sulle carte dell'istituto geografico militare
alla scala da 1 a 25,000 la loro ubicazione e possibilmente il loro
perimetro.
Nella formazione dei nuovi elenchi la ispezione forestale si
varrà di quelli attuali, e procedendo, ove occorra, all'accerta-
mento delle condizioni locali.
L'elenco distinto per ciascun comune,, indica:
a) il nome, cognome, la paternità e il domicilio del pro-
prietario;
h) il bacino idrografico principale e quello secondario;
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1906 1403
e) la denominazione del fondo e^qnella della contrada;
d) ì confini e la Buperflcie;
e) la elevazione massima e minima;
/) la natura del suolo e del sottosuolo;
g) la pendenza massima e minima;
h) i corsi d'acqua interni e laterali;
i) lo stato di coltura;
\>\l) i motivi della proposta di vincolo.
Per i terreni che formano una zona ininterrotta si indicano
soltanto i confini del loro complesso.
Le spese, per gli accertamenti locali e per la preparazione de-
gli elenchi di vincolo, fanno carico al fondo di cui al n. 15 della
tabella A annessa alla legge.
Art. 66.
Gli elenchi sono trasmessi al commissario civile, il quale ne
dispone la pubblicazione in ciascun comune per la durata dì 30
giorni, decorsi i quali il sindaco li restituisce al commissario con
la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, unendovi gli even-
tuali reclami.
Art. 66.
Il commissario civile sottopone al consiglio del commissa-
fiato, per le definitive ^decisioni, gli elenchi pubblicati ed i reclami.
Besi così definitivi gli elenchi, l'ispezione forestale ne pre«
para quattro esemplari, corredandoli delle relative carte del-
l'istituto geografico militare, ingrandite alla scala da 1 a 10000,
sulle quali traccia i limiti dei terreni vincolati di ogni comune.
Sino a ohe non siano disposibili le< carte nella suindicata scala po-
tranno impiegarsi quelle in scala da 1 a 26000.
Uno di tali esemplari è rimesso al sindaco di ciascun oe-
mune, perchè provveda alla Sua pubblicazione.
Art. 67.
Dei quattro esemplari, con le carte di cui all'articolo prece-
dente, uno è conservato nell'archivio del commissariato, il se-
condo in quello dell'ispezione forestale, il terzo presso il distretto
forestale ed il quarto nell'archivio del comune interessato.
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1404 LEGGI E DECRETI DEL BEGKO D'ITALIA - 1906
Il solo elenco ha forza probatoria rispetto al vincolo ed ai
suoi effetti^ dorendoBi considerare le carte come semplice illn-
strazione deirelenco stesso.
Art. 58.
Sino alla approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore
quelli esistenti.
Il vincolo forestale, osservata la procedura di cui nei prece-
denti articoli, può essere in seguito esteso anche ad altri terreni,
per i motivi indicati nell'articolo 38 della legge quando lo richie-
dano le mutate condizioni locali.
Art. 69.
I confini dei terreni vincolati sono segnati, con termini sta*
bili, a cura deirAmministrazione forestale, la quale preleverà la
relativa spesa dai fondi indicati al n. 16 della tabella A annessa
alla legge.
CAPO II.
DlSBOSOAHENTI, TAGLIO DBI BOSCHI E DISSODAICENTI.
Art. 60.
Chiunque, nei boschi sottoposti a vincolo, intenda procedere
a disboscamento per camfoiaire la specie legnosa, all'estirpazionq.
di piante vecchie e ceppale improduttive ed alla lavorazione del
terreno per quindi rimboscarlo, deve farne preventiva domanda
al commissario civile, dimostrandone la necessità o l'utilità nei ri-
guardi dell'economia silvana.
II commissario, previo raccertamento delle condizioni lo-
cali, fatto a cura dell'ispezione forestale e su parere motivato
della medesima, decide sulla domanda stabilendo il taoào e il
tempo per la esecuzione dei lavori.
Le spese per l'accertamento sono a carico dei richiedenti.
Art. 61.
Quando un proprietario intenda introdurre la coltura agra-
ria in un terreno sottoposto a vincolo forestale,, a tenore dell'ar-
ticolo 41 della legge, ne fa domanda corredata, possibilmente.
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LEOUi K ì)K<:kkti dkl rkono d'itali a - 1906 1406
del tipo catastale, dimostrando la convenienza della proposta col
tivazione e presentando il piano dei lavori da esegnire per garan*
tire permanentemente la stabilità del snolo ed assi cnr are il buon
governo agrario ed Igienico delle acque.
La domanda è consegnata al sindaco del comune, in cui è
compreso il fondo, per essere pubblicata all'albo pretorio con i rela-
tivi allegati, durante 15 giorni consecutivi.
Spirato questo termine, la detta domanda è trasmessa dal sin-
daco al commissario civile, con gli eventuali reclami e con il certi-
ficato di eseguita pubblicazione.
Le colture agrarie già introdotte in terreni sottoposti a
vincolo possono essere mantenute alle condizioni che siano pre-
scritte dal commissario per la saldezza del terreno e per lo scolo
delle acque.
Art. 62.
n commissario civile rimette la domanda, coni relativi docu-
menti, all'ispezione forestale perchè la esamini e, se del caso, pro-
ceda allo accertamento locale a spese del richiedente e vi aggiunga
la pianta del fondo, segnandola sopra una delle carte indicate nel-
l'art. 66, nonchò una relazione contenente le notizie sulla inclina-
zione massima e minima del terreno, sulla natura geologica, sulla
consistenza del suolo e sui corsi d'acqua.
Nella relazione è espresso il parere dulia efficacia delle opere
esistenti o proposte dal richiedente, e sono suggerite le prescrizioni
necessarie al fine della legge.
Art. 63.
Il commissario civile, ricevuti gli atti di cui al precedente arti-
colo, li sottopone all'esame del. consiglio del commissariato, il quale
decide sulla domanda e la decisione^ se favorevole, indicherà la de-
limitazione del terreno destinato ad uso agrario ed il tempo entro
il quale dovranno essere eseguiti i lavori.
La decisione è esecutiva dopo l'approvazione del Ministero di
agricoltura, industria e commercio ed è trasmessa dal commissario
civile al sindacoy che la notifica subito all'interessato.
La delimitazione del terreno sarà segnata, a cura e spese del
proprietario, con termini stabili.
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1406 LRGOI E DKCRBTl DEL REGUO d'iTALIA - 1906
Art. 64.
Presso Tispeziono forestale è tenuto un registro in cui sono se-
gnati, per ogni comune e proprietario, tutti i fondi vincolati per i
quali è autorizzata la coltura agraria, con la indicazione della loro
superficie e, sommariamente, delle condizioni alle quali è subordi-
nata la concessione.
Art. 66.
L'ispezione forestale cura che i lavori prescritti siano eseguiti
regolarmente nel termine stabilito e mantenuti in buono stato.
Art. 66.
Chiunque intenda dissodar;e o disboscare terreni vincolati per
eseguire lavori ed opere, ancorché d'interesse pubblico, deve chie-
derne il permesso al commissario civile, il quale lo concede quando
ritenga che nessun danno può derivare alla consistenza del suolo
od al regolare corso delle acque, salvo a prescrivere le norme e
cautele di esecuzione.
Qualora si tratti di opere già dichiarate di pubblica utilità, il
commissario civile delimita la zona occorrente per l'esecuzione del-
l'opera, prescrivendo le i^orme.e cautele come sopra.
In tal caso, alla domanda, deve essere allegato il piano del-
l'opera stata dichiarata di pubblica utilità e già approvato dall'au-
torità competente.
Art. 67.
E vietato il pascolo nei terreni vincolati, di cui all'art. 42 della
legge, fino a che le piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto
uno sviluppo tale da non esaere offesi dal morso e dal calpestio del
bestiame pascolante.
Nei boschi esistenti o da piantare possono essere riserbate al
pascolo quelle zone che, per le condizioni topografiche, idrogra-
fiche e geologiche dei luoghi, comportano tale uso e con le norme e
garanzie che saranno prescritte dal commissario civile, su parere
dell'ispezionejforestale.
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LEGGI E 0KCHET1 DKL REGNO «ITALIA - J 905 140T
Art. 68.
I comuni e gli altri enti morali che intendano procedere al ta-
glio, sa tutta 0 8u parte della superficie, nei boschi di loro pro-
prietà i quali, tenuto conto delle condizioni e degli usi locali, ab-
l>ìano raggiunta la maturità economica, debbono farne domanda
al commissario civile, ai termini deirai>t. 40 della legge. ,.
II commissario dispone che l'ispezione forestale esegua, a spese
del proprietario, i relativi accertamenti e, quando da questi ri-
sulti la maturità economica del bosco, la ispezione medesima com-
pila il progetto di taglio, secondo le norme vigenti, e lo rimette
al commissario, il quale, udito il consiglio del commissariato, lo
invia al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'ap-
provazione.
Art.j69.
I privati proprietari di bos^chi -Vincolati, che intendano di pro-
cedere al taglio su tutta o sn parte della superficie, debbono farne
domanda al commissario civile il quale, sentito il parere del con-
siglio del commissariato, concede il permesso, prescrivendo le con-
dizioni e le cautele necessarie per la buona conservazione ed il
miglioramento del bosco. ^
L'ispezione forestale sottoporrà il permesso di taglio a quelle
condizioni e cautele che crederà opportune, previo, ove occorra,
accertamento locale delle condizioni de>l bosco da farsi a spese del
proprietario.
' CAPO III.
Rimboschimenti a cuba dei privati <]1^^
; Premi pd esenzioni da imposte — Espropriazioni, v^
■ Art. 70.
n proprietario che, a tenore dell'art. 43 della legge, intenda
procedere al rimboschimento di terreni nudi o cespugliati sotto-
posti a vincolo e concorrere ai premi dalla legge stessa stabiliti,
Qo dà avvilo al commissario civile; indicando l'epoca nella quale
intende iniziare i lavori.
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1408 LEGGI E DBCBETI DKL REGNO d'iTALIA - 1905
11 commissario prescrive le norme alle quali il proprietario
dovrà attenersi nella esecazione del lavoro, per garantire la sal-
dezza del suolo e il buon regime delle acque.
L'ispezione forestale cura, per mezzo degli agenti alla sua di-
pendenza, che il proprietario osservi le norme predette.
Art. 71.
Dopo un quinquennio dall'inizio del rimboschimento, il com-
missario civile dispone per Taccertamento locale ed il verbale con-
statante il risultato della visita è trasmesso al commissario perchè
sentito il consiglio del commissariato, assegni i premi a tenore del-
l'art. 43 della legge e determini, su proposta dell'ispezione forestale,
il piano di coltura e di conservazione. Questo piano deve essere
accettato integralmente dai rispettivi proprietari con atto dì sot-
tomissione.
Accertata la inosservanza delle norme contenute nel piano
l'ispezione forestale ne riferisce al commissario il quale, sentito il
consiglio del commissariato, pronuncia, se del caso, la decadenza
dall'esenzione temporanea dell'imposta fondiaria, di cui all'art. 78
della legge, salvo le pene stabilite dai regolamenti forestali in vi-
gore ed ove si tratti anche di trasgressione prevista e punita dalle
disposizioni in essi contenute.
Art. 72.
I
Qualora, per i, terreni vincolati di privata proprietà, sia r co-
nosciuta la necessità del rimboschimento per il consolidamento
delle frane, per la sistemazione dei corsi di acqua, per ragioni igie-
niche 0 per altri interessi generali ed i rispettivi proprietari, inter-
pellati, si ricusino di rimboschirli, nonostante i premi e la esenzione
d'imposta, il commissario civile, quando non riesca conveniente
o possibile la costituzione di un consorzio, si varrà, ai termini del-
l'articolo 44 della legge, della facoltà di procedere alla espropria-
zione dei terreni stessi, a tenore dell'art. 16 di quella l"* marzo 1888
n. 6238 (serie 3»).
Art. 73.
Sempre ai fini del rimboschimento dei terreni privati soggetti
al vincolo forestale, di cui^all'art. 44 della legge, il commìBsario
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U500I B jmoBm del rrono d'italta - 1905 1409
civile può concedere una ìndcnjaità ai proprietari di essi, che esclu-
dano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o piti specie
di animali dai terreni stessi e si sottomettano alla osservanza dei
disegni di coltura e di conservazione, preparati dall'ispezione fore-
stale e approvati dal Ministero di agricoltura, su parere del consiglio
del commissariato
CAPO IV. )
Rimboschimenti a ouea e spese dello Stato.
Art. 74
Il commissario civile compila, per mezzo dell'ispezione fore-
stale, in ba-se agli elenchi di vincolo, separati prospetti dei terreni
demaniali dello Stato, dei terreni provinciali e coraunatli, che de-
vono essere rinsaldati e rimboschiti a spese dello Stato, ai termini
doirart. 46 della legge, distinguendo, fra i terreni comunali, i pa-
trimoniali e demaniali, da quelli ex-feudali.
Invita pure la provincia ed i comuni a fornire, entro un mese,
pei terreni di cui sopra, esclusi quelli di pertinenza dei comuni che
fossero demaniali ex feudali, documentate notizie sul reddito me-
dio netto riscosso nel sessennio antecedente alla promulgazione
della legge.
Determinato, In base a tali notizie e sentita l'ispezione fore-
stale, il reddito medio netto per ogni terreno, il commissario civile
provvede perchè, nel foglio degli annunzi legali della provincia,
8- ino pubblicati i prospetti di cui alla prima parto del presente ar-
ticolo, con la indicazione del reddito a ciascun terreno assegnato.
La pubblicazione &arà fatta senza spesa.
I prospetti sono rimessi ai sindaci di ciascun comune interes-
sato per essere affissi, durante trenta rrìorni, all'albo pretorio.
Spirato tale termine, i prospetti, con le eventuali osservazioni
che fossero prodotte, sono rinviati al commissai*io civile il quale,
udito il consiglio del commissariato, approva gli elenchi e deter-
mina definitivamente il reddito medio di ciascun terreno dandone
notizia agli enti interessati e al Ministero di agricoltura.
Contro le decisioni del commissario civile è ammesso, entro
trenta giorni, il ricorso al Governo del Re.
89 — VoL. IL - 1905.
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1410 LEGOI E DBGRETI DEL REGNO d'iTALU - 1906
Art. 76.
LMBpezione forestale, eontemporaneamente alla preparazione
dei prospetti, di cni all'articolo precedente, compila i progetti dei
lavori di rinsaldamento e di rimboBchi mento dei terreni suindicati
e quelli per la costrazione delle case di guardia, delle atradelle e
delle siepi di chiusura necessarie alla buona conservazione dei
nuovi boschi ed alla loro razionale utilizzazione.
Tali progetti debbono essere compilati anche per i terreni li-
beri erariali e provinciali, per i quali sia stata riconosciuta conve-
niente la coltura silvana e che, a quest'oggetto, siano stati conse-
gnati all'ispezione forestale a norma dell'art. 26 della legge.
Il consiglio del commissariato, esaminati i detti progetti ed ac-
certatosi che essi concordano coi lavori di sistemazione idraulica
proposti dal genio civile, li approva e li trasmette al Ministero di
agricoltura, industria e commercio, per essere autorizzato a prov-
vedere alla loro esecuzione valendosi del personale forestale a nor-
ma dell'art. 93 della legge.
Art. 76.
L'ispezione forestale inoltre compila i piani di governo dei
nuovi boschi, come sopra formati; ed i piani stessi, previo esame
del consiglio del commissariato, sono approvati e resi esecutivi da
Ministero di agricoltura..
Art. 77.
Per tutti i terreni rimboschiti, dichiarati foreste inalienabili,
a sensi dell'art. 46 della legge, l'ispezione forestale propone, sulla
base dei piani di governo di cui all'articolo precedente, i progetti
per la loro utilizzazione.-
Questi progetti, previo parere del consiglio del commissariato
sono trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio
per l'approvazione.
Per l'amministrazione dei boschi divenuti inalienabili, affidata
all'ispezione forestale, si provvede con le norme dettate dal con-
siglio del commissariato ed approvate dal Ministero di agricoltura,
iftdustrifr e comm^rcio^ '^ •
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I£OGI E DECBETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905 1411
Art. 78,
La rendita netta che bì otterrà dai terreni provinciali e comu-
nali, dal giorno in cui passeranno all'amministrazionef crestaie per
essere rimboschiti ai termini deir articolo 46 della legge, sarà ver-
sata in conto corrente nella tesoreria provinciale di Potenza, ai
sensi dell'articolo 606 del regolamento di contabilità generale dello
Stato, e verrà quindi corrisposta, fino all'ammontare della prece-
dente rendita media netta sessennale, accertata come all'articolo
74 del presente regolamento, dal Ministero di agricoltura alla pro-
vincia ed ai comuni interessati, a rate semestrali posticipate.
Eguali norme si osserveranno per il versamento della rendita
ne tta^pr eveniente dai terreni demaniali dello Stato, la quale, in-
sieme con l'eccedenza traila rendita^netta'che'si otterrà dai terreni
provinciali e comunali e quella che verrà corrisposta alla provin-
cia e ai comuni, ai sensi della prima parte del presente articolo sarà
poi'ripartita,''a'cura^derMinistoro"d'agricoltura ed assegnata alla
cassa provinciale di credito agrario e ai monti frumentari nelle
forme e con le norme stabilite dall'art. 46 della legge.
CAPO V.
Agenti fobestau.
Art. 79.
Agli effetti dell'articolo 39 della legge, l'attualo corpo degli
agenti forestali della provincia di Basilicata è sciolto dal giorno in
cui comincia a funzionare il nuovo corpo ricostituito secondo le
disposizioni della legge e del presente regolamento.
n prefetto della provincia emana il decreto di scioglimento di
concerto col commissario civile.
Art. 80.
n commissario civile, sentiti l'ispezione forestale e il consiglio
del commissariato, procede alla formazione del nuovo corpo degl
agenti forestali, determinando il numero, i gradi, gli assegni, le in-
dennità, le spese d'amministrazione, nei limiti delle somme autoriz -
zate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Iil2 LEGGI E PKCBFTT ni?t. BKGWO D^ITAWA - 1P06
Il commissario civile, su proposta deirispezione forestale, com-
pila le norme organiche e disciplinaifi del nuovo corpo.
Art. 81.
Per l'ammissione del nuovo corpo degli agenti forestali, i
concorrenti debbono presentare al commissario civile domanda su
carta bollata da centesimi 60, corredata:
a) della fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante ha
compiuto gli anni 21 e non superati i 32. Per coloro che hanno pre-
stato servizio nell'esercito o nell'armata, il limite di età è elevato a
36 anni;
i) del certificato penale;
e) dell'attestato di buona condotta morale, rilasciato dal
sindaco del comune, in cui l'aspirante ha avuto la sua residenza nel-
l'ultimo biennio;
d) del certificato medico di sana costituzione fisica.
I documenti, di cui alle lettere &), o) d), devono avere data non
anteriore di tre mesi a quella dell'avviso di concorso.
Gli aspiranti sono sottoposti ad un ename sullo n^aterie da de
signarsi dal commissario civile nei relativi avvisi di concorso.
Art. 82.
Gli attuali agenti forestali della Basilicata potranno far parte
del nuovo corpo, senza che sia tenuto conto del limite di età e
senza l'obbligo dell'esame di cui nel precedente articolo, qualora
posseggano gM altri requisiti, abbiano serbato buona condotta o
CT)nservino l'idoneitfi al servizio.
Art. 83.
Lf^ nomina degli agenti forestali è fatta con decreto del commis-
sario civile, sentito il consiglio del commissariato.
Art. 84.
I contributi a carico della provincia e dei comuni, per il man-
tenimento degli agenti forestali, debbono essere versati a rate bi-
mestrali nella cassa del commissariato civile.
Ove tali contributi, stabiliti dalla legge forestale vigente per
il mantenimento degli agenti forestali, risultino insuflScieuti per
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lEaOi È Decreti del regno d*italia - 1905 l4ia
far fronte alle spese del nnovo corpo, sarà, per la diiferenza, prov-
veduto col foudo di cui al n. 15 della tabella A^ annessa alla legge.
Art. 86.
Oli stenti forestali saranno inscritti alla cassa nazionale di
previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai,
A tal iino sugli assegni degli agenti sarà prelevata mensilmente
una ritenuta nella misura di una lira, ed un contributo equivalente
sarà dato sul iloudo di cui al n. 15 della tabella Aj annessa alla
^egge.
Lo ritenute degli agenti forestali e i contributi deirammini-
Btrazìone saranno, mensilmente, versati alla sede secondaria della
cassa nazionj^le di previdenza gerita dal banco di Napoli,
CAPO VI.
Jj Disposizioni oenbbaIjI.
Art. 86.
Quando, ai termini dell'art. 93,delila legge, occorra la CQope-
razìonie del personale forestale nella sistemazione idraniica, re-
stano ad esso affidate la direzione e la cisccuzione dei lavori di rin-
saldamento e di rimboscliimento nella parto montana di o^ni ba-
cino idfograrflco.
Art. 87.
A CMa deirispezione forestale, è provvcd.uto, nello foreste de-
maniali inalienabili, alPirapianto od alla Hucoossiva manutenzione
di vivai per I rimboBchimenti, di cui nel presente regolamento.
I progetti relativi, udito il parere del consiglio del commissariatp,
sono sottoposti all'approvazione del Ministero di atgricolturf^.
Art. 83*
Il consiglio del commissariato formula il nuovo regolamento
di polizia forestale, che sarà approvato con le norme stabilite dal-
l'articolo 24 della legge Ì0 giugno 1877, n. 3917, serie 3\ Lo stesso
consiglio, su proposta dell'ispezione forestale, stabilisce le prescri*
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1414 USaOI E DECBEtT DEL REGNO d'ITALU - 1905
£Ìoni di mafisimft per la buona conBervazione, la razionale utilizza-
zione e la riproduzione dei boschi vincolati.
Sino a quando non siano stati pubblicati il nuovo regolamento
e le nuove prescrizioni di massima^ continueranno ad applicarsi
quelli in vigore. v^
TITOLO III.
Obedito AO&ABIOi
OAPO I.
Gabba pbovikoiale di o&ebito agrario.
A — Costituzione e funzionamento della Cassa protineialté
Art. 89.
H consiglio di amministrazione deMa cassa provinciale, costi-»
tuito ai termini dell'art. 4 della legge, dovrà, entro due mesi dalla
sua costituzione, proporre lo statuto della cassa.
Lo statuto deve contenere:
l"* le norme per la convocazione e la validità delle adunanze
del consiglio di amministrazione;
2° la procedura da osservare per decidere sulla concessione
delle anticipazioni di cui alle lettere a), h) e e) dell'art. 1 della legge
e sulle cautele per la destinazione agricola di esse e per la esecu-
zione delle opere iudicate alle lettere b) e o);
d"* le norme per Tamministrazione dei terréni, di cui ai nu-
meri 2 e 3 dell'art. 2 della legge;
4" le norme per la formazione del bilancio annuale della
cassa;
6^ le attriburìoni del direttore della cassa e le discipline re-
lative alla nomina ed alla revoca degl'impiegati.
Art. 90.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà
d'introdurre nello statuto della cassa tutte le modificazioni che re-
puterà convenienti.
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tÈGÓt E DECBEtl tm. RF.àNO d^italU - Ì906 1415
tio statuto è approvato con decreto reale, promosso dal mi-
nistro di agricoltura, sentita la commissione di cui airarticolo 92
della legge e il consiglio di Stato.
Art. 91.
Le successive modificazioni allo statuto della cassajprovin-
ciale possono essere proposte dal consiglio di amministraeione.
Quando siano promosse dal Ministero di agricdltura,^industria
e commercio deve essere sentito il consiglio di amministrazione
deUa cassa.
Quando le variazioni proposto allo Statuto riguardino gli
obietti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 89, dovranno essere sen-
titi anche la commissione di cui airarticolo 92 della legge ed il
consiglio di State.
Aru. 92.
lì bilancio col resoconto annuale della cassa provinciale è
formato dal consiglio d'amministrazione non più tardi del mese di
marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce e deve essere
sottoposto all'esame dei revisori, di cui nell'articolo seguente.
n bilancio, col resoconto delle operazioni compiute e con
l'elenco dei mutui concessi, è ibviato al Ministero di agricolturai
industria e commercio assieme alla relazione dei revisori.
Ottenuto il nulla osta del Ministero, il bilancio col resoconto e
l'elenco dei mutui è pubblicato nel BoUettino della prefettura ai
sensi del penultimo capoverso dell'art. 4 della legge.
Art. 93.
Nel gennaio di ogni anno deve essere nominato un collegio di
.^visori dei conti della cassa provinciale; uno dei quali nominato
dal prefetto della provincia, l'altro dall'intendente di finanza e il
terzo dalla deputazione provinciale.
I revisori nominati dal prefetto e dall'intendente di finanza
devono essere funzionari dello Stato residenti in Potenza.
I revisori esaminano collegialmente il bilancio e il rendiconto
delle operazioni compiute dalla cassa provinciale,, ed hanno facoltà
di riscontrare i libri dell'iatituto e i documenti che hanno relazione
egl bilancio e ool rendiconto*
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1416 LEOOl E DECRETt DEL REGNO o'iTAUA - 1905
Art. 94.
Il consiglio d'amministrazione ba facoltà di nominare nel ano
seno un vice presidente.
Quando il presidente sia abaente o impedito, ne assume l'uf-
ficio il vice presidente ed, in mancanza anche di questo, il consi-
gliere più anziano.
Art. 95.
Il direttore della cassa provinciale ha la rappresentanza legale
deiris tituto.
Lo stipendio del direttore della cassa provinciale non poirà
essere superiore alle 6000 lire annue.
Art. 96.
Il direttore e gl'impiegati dalla cassa provinciale saranno in-
8i;ritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la
vecchiaia dogli operai, ramp rendite popolari vitalizie.
I contributi da versare nella ca;}Ba provinciale e le ritenute su-
gli stipendi dei detti impiegati saranno stabiliti con apposita con-
venzione che interverrà fra l'amministrazione della cassa^provin-
cialq e quella della cassa nazionale di previdenza.]
Art. 97.
II consiglio di amministrazione della cassa provinciale for-
merà il regolamento interno e disciplinare, che satà sottoposto al-
Tapprovazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio.
f B — Anticipazioni ddta cassa provinciale.
Art, 98.
Per ottenere le anticipazioni in danaro dalla cassa provinciale,
di cui nella lettera a) dell'art, l'ideila legge,! Monti frumentari,
le casse agrarie e i consorzi agrari devono presentane al consiglio
di amministrazione della cassa provinciale; '.>'
y una domanda, nellj^ quala.deve essere indi-cata la somma
richiesta, e gU scopi ai quali è destinata;
2'' un estratto della.situazione, a data eorreute, dei oonti dei*
l'istituto richiedente.
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LBÒGI S DECRETI DKL REGNO d'iTALIA - 1905 1417
Prima di accogliere le doma&de di anticipazione che vengano
fatte da istituti che non sono Monti frnmentari o casBC agrariei
\'ftmniini8trasione della cassa proTinciale deve assumere esatte e
precise informazioni sulla solvibilità deiristituto richiedente.
Art. 99.
Perle anticipazioni in attrezzi, l'istituto richiedente deve indi-
eare nella domanda se questi servono per essere dati in prestito agli
agricoltori, ai seilSi degli aiuticeli 10 e 20 della legge, o se di essi
sia stato chiesto l'acquisto dagli agricoltori.
Nel secondo caso, ed anche per le anticipazioni in scorte,
l'istituto richiedente devo unire alla domanda l'elenco degli oggetti
chiesti dagli agricoltori con rindicazione delle condizioni di acqui-
sto e del termine nel quale debba esserne pagato il prezzo.
Art. 100.
jbe domande di anticipazioni presentate dagli enfìtcutì, dalle
società cooperative agrarie riconosciute e dai proprietari e condut-
tori di terre per gli scopi indicati nello lettere 6) e e) dell'articolo 1**
della legge, devono contenere:
l'^la indicazione dei lavori o degli acquisti ai quali è desti,
nata la somma richiesta;
2** la' descrizione d'el fondo o dei fondi sui quali può essere
accesa l'ipoteca;
3^ la durata dell'anticipazione, il numero, l'ammontare e
la scadenza di ciascuna rata di ammortamento.
Quando l'anticipazione è chiesta per la esecuzione di lavori
aUa domanda deve essere unito il piano dei lavori ehe si intende
eseguire col relativo fabbisogno.
Ali. 101.
Le anticipazioni della cassa provinciale, in danaro e in natura,
ai. Monti |r^mentari non possono complcssit^amente 'superare la
somma di lire £000 fissata dairarticolo 9 della legge.
Le anticipazioni alle casse agrarie non possono essere superiori
nel loro complesso, al capitale da ciascuna di esse posseduto, se-
condo l'articolo 16 della legge.
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l4Ìd IXaai B DBCRBTI DEI. REQVO ViTTALLA - 190é
La misura delle aatìcipazioai cUe possono essere concede a
consorzi agrari, sarà, per oiasenno di essi, determinata dal consiglio
d'amministrazione della cassa proTinciale, come prescrive Tarti-
colo 19 della legge.
Ari^ 102.
Le anticipazioni in danaro fatte dalla cassa provinciale di ere
dito agrario ai monti frnmentari, alle casse agrarie e ai consorzi
agrari devono estinguersi in un periodo di tempo non maggiore di
quattro anni.
Il prezzo degli attrezzi e delle scorte somministrati dalla cassa
provinciale agli istituti predetti deve essere da questi pagato in un
periodo di tempo non maggiore di sei anni.
Le anticipazioni fatte agli enfiteuti e alle società cooperative
agrarie riconosciute, per acquisto di bestiame, di strumenti di la-
voro, di materie prime e in generale di scorte, devono essere estinte
in un periodo non maggiore di sei anni. Quando le anticipazioni
predotte diano date in natura, ne deve essere pagato il prezzo
entro lo stesso periodo di tempo.
W in facoltà della cassa provinciale di pattuire con gli enti e
le persone sovvenute il pagamento delle anticipazioni date o del
prezzo di quelle in natura, sia n una sola volta alla scadenza con-
venuta, sia in rate semestrali con gli interessi a; scalare.
Art. 103. '
Le anticipazioni fatte dalla cassa provinciale agli enti ed ai
privati di orui alle lettere b) e e) dell'art. 1 della legge e per gli scopi
ivi indicati, possono essere rimborsate entro un periodo di tempo
non maggiore di cinquantanni.
Quando le somme date in anticipazione vengano sommini.
strate ratealmente a misura che procedono i lavori, il periodo del-
Tammortamento incomincia dalla data deirultima somministra-
zione e, nel periodo delle somministrazioni, il mutuatario paga sol-
tanto gli interessi sulle somme effettivamente ricevute.
Il rimborso delle anticipazioni si effettua mediante pagamento
di semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di am*
mortamento del capitale anticipato.
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Ieggì 'è hecseti d£l regno d'itaija - 1906 14Ì9
[Art. 104.
Per la costituzione del privilegio speciale consentito dall'ar-
ticolo l"* della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3*), Tatto scritto
di cui nelTart. 3 della legge stessa, deye contenere :
1^ Tindieazione precisa della qualità del mutuatario, cioè
se enflteuta, società cooperativa agraria, proprietario di terre,
conduttore o mezzadro;
2^ la descrizione degli oggetti e dei prodotti sui quaU viene
eostitaito il privilegio;
3^ la misura dei diritti che il mutuatario possiede sugli og-
getti e sui prodotti anzidetti;
4^ la espressa costituzione del privilegio con la indicazione
della durata di esso;
6° la enunciazione della somma per la quale il privilegio è
costituito, della- misura dell'interesse pattuito sul prestito e la de«
Btinazione della somma stessa agli scopi indicati negli articoli 1,
10, 17 e 20 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
O'' l'indicazione se il privilegio è costituito a garanzia di
cambiali (quante e di quale somma ognuna) o di un conto corrente.
Quando gli oggetti e i prodotti dovessero, per condizioni spe-
ciali, trovarsi o essere trasportati in luogo diverso del fondo cu|
servono o da cui provengono, si £arà espressa menzione di tale con-
dizione nell'atto costitutivo del prijvilogio.
Quando il contratto del prestito non viene fatto con la forma
cambiaria o con atto separato, ma nello stesso atto di costituzione
del privilegio, questo deve anche determinare i tempi e i modi di
restituzione delle somme costituenti il prestito
Art. 106.
La registrazione presso l'ufficio 4^1 registro e la registrazione
sul registro speciale del conservatore delle ipoteche, ai sensi del-
l'articolo 3 della legge 23 gennaio, 1887, n. 4276 (serie 3*), e la rin-
novazione di cui neir articolo 9 della legge medesima, debbono es«
sere fatte a cura dell'istituto Qreditore.
I certificati d'iscrizione possono, quando l'istituto lo consenta
essere stesi in calce all'atto originale di costituzione del privilegioi
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1420 LEGGI E DECKETI DEL REGNO D*ITALTA - 1900
Art. lOG.
Le auticipazioni, per gli scopi indicati alle Ietterò b) e.o) d^«
Tarticolo 1^ della legge, devono risaltare da atto s^dUo^ il quale^
oltre alle indicazioni di cui nell'articolo 100 del piresenite regola-
mento, davo contenere:
1° le norme per la spniminislrazione jratcale delle 4<ianfi)^
mutuate, quando sia pattuita a misura dellaeeecusione dei lavori;
2"^ la costituzione, quando ne sia il caso, del privilegio ape-
cialesoprailmaggior valore che acx}ui8terà il f(.adodopo <»seguite
le opere per effetto dciranticipazione consentita dall'art. 22 dellA
leggo 23 gennaio 1887 n. 4276, o della ipoteca couBentitn dibirarti-
colo 17 della legge 31 maggio 1903, n. 264;
8*^ la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori, nel caso
dell'art. 28 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (3««ie 3^);
4"^ l'elezione di domicilio, da parto del debitore^ uqI oireon-
dario del tribunale dove sono.situati i fondi, per sèesuoi aucceasori
ed alicnatarii. >
Art. 10..
Kelle anticipazioni guarentite col privilegio speciale, di cui
negli articoli 22, 23 e 28 della leggo 23 gennaio 1887, n. 4276 (se-
rie 3*), si concorderanno fra le parti le basi e le condizioni del con*
tratto, da avere effetto dopo che sia stata depositata la perizia
del fondo e siano state adempiuta le altre formalità indicate dal-
l'articolo 23 della letrge modesima. Dtopo ciò la Gassa provinciale
farà procedere alla stipulazione del contratto e, previe le oppor-
tune inscrizioni, incomincierà la consegna delle somme mutuate
per l'inizio dei lavori.
* Art. 108.
La Cassa provinciale può promuovere (iirettamente ed a
spose del mutuatario negligente,, l'esecuzione della s^econda pe-
rizia e l'adempimento delle altre formalità prescritte dall'arti-
colo 25 della legge 23^gen,naio 1887, n. 4276 (serie 3«), per Taccer-
tamento del maggior valore del fondo risultante dai lavori per i
quali l'anticipazione i^u concessa*
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1421
S 0 -^ Bimi^rio del e&ntributo detli^ 8Mo.
Art. 100.
Alla fine dcirundicesimo anno dalla data dell'ultimo ver-
sanrento della somma di 2 milioni di lire somministrata dallo
Stato alla cassa provinciale di credio agrario, la cassa stessa in-
coniìncierà il rimborso della somma ricevuta.
Tale rimborso si. effettuerà nel periodo di 50 anni, mediante
annualità che dovranno essere non inferiori, ciascuna, nel primo
decennio a lire 30,000, nel successivo ventennio a lire 40,000, e a
lire 45,000 nell'ultimo ventennio. Ogni rata sarà versata alla fine
dell'anno cui si riferisce nella tesoreria dello Stato, aumentata
degli interessi a scalare nella misura del 2 %.
II patrimonio mobiliare ed immobiliare della cassa ])rovin-
ciale guarentisce il rimborso delle somme dovute allo Stato.
CAPO II.
Monti fiiumentabi.
§ A — Coltivazione gratuita dei terreni dati ai Monti.
Art. 110.
Quando, per formare od accrescere la dotazione in grano dei
Monti frumentari, oerorra ftp])lTcare lo disposizioni contenute
nell'art. 7 della leggts il prefetto, sentita la commissione ammini-
stra trice del Monte, invita il ccu»fiiglio comunale a concedere gra-
tnitnmente la estensione di terreno che sia sufficiente a tale scopo.
Il consiglio comunale deve provvedere entro due mesi dal-
Tìnvito del prefetto; e qualora enir^o quel termine non provveda,
il prefetto fa procedere d'ufficio alla scelta e concessione del ter-
reno, e stabilisce la durata di questa, addebitandone al comune
il canone di affitto quando il terreno non sia di proprietà comunale.
• Art. 111.
Per la coltivazione gratuita dei terreni di cui nc.irarticolo
precedente, adempiute le condizioni indicate nell'art. 7 della
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1422 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1906
le^ge, la gianta proTinoiale amminiBtratiTa emette la relativa
ordinanza e stabilisce la durata della coltivazione stessa.
La commissione amministratrice del monte formerà il molo
delle prestazioni d'opera che trasmetterà al consiglio comunale.
Nel formare il ruolo deve tener conto delle speciali condi-
zioni che nel comune sono portate dalle cosuetudini o giustificate
dalla natura del terreno o da altre circostanze.
Art. 112.
Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel comune in
cui ha sede il monte, può essere obbligato a dare annualmente
tante giornate di lavoro quante sono necessarie per la coltivazione
del fondo, in proporzione delle bestie da lavoro che possiede, e
quando non ne possegga, per ogni individuo maschio atto al la-
voro dai 16 ai 60 anni che faccia parte della sua famiglia.
La commissione amministratrice del monte potrà consentire
che la prestazione abbia luogo in giorni festivi.
Art. 113.
Agli effetti degli articoli 117 e 119 la commissione jiel monte
determina in apposita tariffa il valore in denaro di ogni giornata
di lavoro personale e il prezzo giornaliero dell'impiego delle be-
stie da lavoro coi relativi attrezzi.
Art. 114.
La commissione del monte stabilisce l'epoca nella quale do-
vranno eseguirsi le prestazioni.
Il ruolo e la tariffa so&o pubblicati nel primo giorno festivo
dopo la sua approvazione da parte del consiglio comunale e de-
vono rimanere affissi nell'albo del comune per 10 giorni.
Di questa pubblicazione si deve, nei comuni rurali, dare no-
tizia alla popolazione per mezzo di pubblico bando.
Art. 116.
Entro il termine fissato nell'articolo precedente gl'interes-
sati possono reclamare alla giunta provinciale amministrativa.
I reclami, a cura del presidente della commissione del monte,
cou le osservazioni di questa, devono essere inviati alla giunta
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XJSaOI E DSCSETI DSL REGNO D^ITALIA - 1905 1423
proTinoIale amministrativa, la quale pronunzia deflnitlTament e
nel termine di un mese.
Art. 116.
I! ruolo e la tariffa sono resi esecutivi dal prefetto e pubbli-
cati nell'albo del comune per 10 giorni.
Il ruolo e la tariffa sono riveduti ogni anno, e per le varia-
Ejoni di essi, si segue la procedura indicata in questo e negli arti-
coli precedenti.
Art. 117.
E in facoltà del contribuente di convertire in danaro le pre-
stazioni di opera.
In tal caso dove farne dichiarazione al presidente della com-
missione del montCf nei cinque giorni successivi alla pubblica-
zione del ruolo e della tariffa, e nei 30 giorni successivi deve ver-
sare la somma relativa al montistv*.
Art. 118.
Sono esenti dalla prestazione del lavoro personale di cui nel-
r«»ticolo 111:
a) coloro ohe vivono eoclusivamente con lavoro retribuito
a giornata;
;li Inabili al lavoro; ^
e) coloro che non hanno raggiunto Tetà di anni 16 e coloro
che hanno superato quella di 60 anni;
d) coloro che sono a salario fisso per tutto Tanno plesso i
coltivatori, siano questi o no proprietari;
e) gli agenti forestali, le guardie comunali e le guardie
campestri.
Alle esenzioni di cun alle lettere o), d) ed e) non si farò, luogo
quando le^persone si trovino nelle condizioBi di possidenza di cui
al precedente art. 112.
Art. 119.
La mancata prestazione di lavoro personale porta l'obbligo
4ella conversione in danaro della prestazione stessa, ^ ,:
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1424 Limoni E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 190$
Art. 130.
La riscossione delle prestazioni volontariamente conver-
tite in danaro e non pagate nel termine indicato nell'art. 117 e dì
quelle indicate neirart. 119 si esegue dal montista in base al
ruolo formato dalla commissione del monte e reso esecutivo dal
prefetto.
L'esecu^^ione dei contribuenti morosi viene fatta dal mon-
tista coi privilegi fiscali consentiti dalla legge vigente sulla ri-
scossione dello imposte dirette.
Art. 121.
I componenti la commissione del monte, insieme ai venti
maggiori contribuenti del comune, soeleròno a turno fra di loro
una delegazione per esercitare Iji vififilanza suH'esecuzione mato-
naie delle prestazioni di opera, sul raccolto del grano e sulla in-
troduzione di questo nel magazzino del monte.
La sorveglianza tecnica sulla cultura del terreno èesercitata
dal direttore della cattedra ambulante ai sensi dciruUimo ca-
poverso dell'art. 7 della legge
Art. 132.
•' La misurazione del grano prodotto, prima il^^lla. esporta-
zione dalle aie, deve risultare da verbale, formato alla presoij;!a
di almeno due membri della commissione del monte.
Altro verbale deve formarsi per la consogna del grano al
montista.
Copio autentiche di tali atti sono rimesse al prefetto.
Art. 123.
La concessione gratuita del terreno può cessare ancihe prima
del termine di cui nell'art. Ili, quando il prefetto, su proposta
del consiglio comunale d'accordo con la commissiono del monte,
accertata dairispettore di cui nell'art. 21 della legge, riconosca
Buffioiente la dotazione in grano del Monte*
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xjsaai B DECBETi DEL REGNO d'italia - 1005 1425
- OperoBioni dei Monti frumefiiart.
Art. 134.
Ogni Monte frnmentarto deve essere regolato da uno sta-
tuto, il qnale deve contenere le norme:
a) per il fnnzionamento della commissione amministratricc;
b) per la'natnra delle malleverie che devono darei richie-
denti il prestito;
e) per le guarentigie che deve offrire il montista;
d) per la distribuzione degli utili annuali^
e) per la formazione delle situazioni semestrali e dei rendi-
conti annuali.
Kello statuto deve essere fissata la retribuzione mensile o
annuale del montista.
Oli statuti dei monti frumentari sono approvati dal consi-
glio di amministrazione della .cASsaprovinoial^ ed omologati dal
Hinifltero di agricoltura. Industria e commercio.
TArt. 136.
Entro il mese di agosto, il presidente della commissione
del monte invita con pubblico avviso gli agricoltori del comune
a presentare, nel termine di 16 giorni, le domande per essere am-
messi all'assegnazione ordiinaria dei prestiti di grano, di stru-
menti agricoli o di danaro.
Le domande devono contenere rindicazionef
a) della qualità del richiejclente, se cioè .proprietario, con-
duttore, mezzadro, enflteuta;
,») della quantità di grano, degli strumen]bi agricoli o della
Bomuia di danaro di cui i richiedenti hanno bisogno;
e) della estensione del torreno'prèparata per la seminagione;
d) dello scopo a cui serve il grano chiesto in prestito e della
destinazione agricola del prestito in danaro;
e) delle malleverie offerte daji richiedenti. r >
" Art. 126. '
La comìnissioné del Itonte determina, per ogni singolo richie-
dente, la quantità di gi*ano, gli strumcmti agricoli e la somma'^di
90 -. VoL. IL - 1^5,
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1426 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 190o
danaro da concedersi a'prestito, dando la preferenza ai piccoli col-
tivatoriy e forma un elenco per ordine alfabetico e con le indica-
zioni delle domande, del prestito chiesto e concesso e delle malle-
verie.
Neirelenco è indicata, per ogni categoria di prestiti, la misura
dell'interesse che sui medesimi deve essere corrisposto, e che non
potrà in Ter un caso superare il 6%.
Art. 127.
Oli elenchi devono essere compilati entro dieci giorni dalla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, e
pubblicati per afSissione all'albo del comune; rimangono affissi per
dieci giorni e sono comunicati al consiglio di amministrazione della
cassa provinciale.
Coloro la cui domanda non sia stata ammessa in tuttoo in parte
qualora i loro reclami siano respinti dalla commissione ammini-
stratrice del Monte, possono ricorrere al consiglio di amministra-
zione della cassa provinciale, il quale provvede inappellabilmente,
sentita la commissiono del monte.
La presentazione dei ricorsi non sospende la esecuzione deh
l'eLenoo.
Art. 138. ' y-
La commissÌT)ne non può concedere alcun prestito, né diretta*
monte, né per interposta persona:
a) ai debitori morosi;
h) a chi non presenti idònea malleveria;
e) a chi non è maggiore d'età o non abbia la libera ammini-
strazione dei suoi beni, quando non sia' legalmente rappresentato.
Art. 129.
Oltre al riparto ordinario autunnale, in caso di esuberanza di
fondi, si ooncederanno prestiti per scopo agricolo, in di tre epoche,
mediante formazione di elenchi Suppletivi, osservate le horme sta-
biute nell'articolo 127 per il riparto ordinario.
La domanda e l'ateo col quale si concede il prestito devpno
indicare gli scopi agricoli ai ^uali deve essere applicato.
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LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1427
Quando il prestito non sia impiegato negli nsi indicati nel-
Tatto, il monte dovrà chiederne l'immediata restituzione.
Art. 130.
n presidente della commissione del monte fissa il giorno in
cui Incominca la distribuzione dei prestiti nel periodo autunnale,
la quale deve continuare nei giorni successivi senza interruzione.
n mutuatario rilascia una obbligazione secondo la formula
indicata da apposito modulo.
L'obbligazione è firmata dal mutuatario, dal fideiussore e dal
montfsta. Qualora uno o più del contraenti fossero analfabeti
l'obbligazione sarà da questi crocesegnata, ma deve essere firmata
da dne testimoni. H fideiussore inentrambi i casi è solidale col de-
bitore. L'obbligazione fa piena prova in giudizio. : ]
^ ^ Art. ÌSL "
I prestiti in grai^o devono essjere restituiti nel raccolto succes-
sivo alla data di concessione del prestito.
La restituzione deve essere eseguita dal debitore prima di
asportare dall'aia p grano raccolto. Il montista deve recarsi sul-
l'aia e scegliere il grano della migliore qualità e domanderà, ove oc-
corra, il sequestro conservativo, secondo le disposizioni dell'arti-
colo 924 del codice di procedura civile.
II monte godo del privilegio stabilito nell'articolo 1968, n. 5,
del][codice civile. i *
Il procedimento coattivo deve esplicarsi con la forma dei pri-
vilegi fiscali stabiliti dalla logge 29 giugno 1902, n. 281 /^^sto unico)
'^^r la riscossione delle imposte dirette.
Art. 132. ^ -^
La scade;iza per la restituzione dei prestiti in danaro.è stabi-
lita annualmente dalla commissione del monte non oltre >1 mese di
novembre. , i ...
È ammessa, alla fine del primo ^pno, la rinnovazione del pre-
stito per un altro anno soltanto^ e per il sblo capitale o per parte
di esso.
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1428 LEGGI K DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
Art 133c
Almeno dne moBi priroa del pi*rlodo del raccolto il rnontista
tr:wmetto al prefetto, per Tapprovazìono, la lista di tntti i debitori
correnti ed arretrati, riconosciuta regolare e firmata dal presidente
dell(v .cQmmissiorje. Questa lista serve di.titolo esecuiiYO per la pro-
codaip.«>. cQuti:o i dQbil^ori che alla scadenza del loro prestito non ab*
biaup .paga»t,o,e d^vo .essere conforme ad apposito madalo.
Il, montisi doTe accusare. ricevuta deJla list^ approvata^
CAPO HI.
Delle ^ oasrb^ aqb^bi?-,
art. 184.
Lo istituzioni di credito agrario esistenti nella Basilicata sotto
varie denominazioni e derivate (L^fLa, trasformazione di monti fra-
mentari o di altre opere pie, assumono il titolo di 4 Oasse.agrarip >•
Esse devonO) nel termine di un anno damila pubblicazione del
presento regolamento, modillc re i loro statuti per porli in armo*
nia con la nuova 0 la rinnovata loro funzione.
I nuovi statuti delle casse esif3[tenti e gli statuti delle nuove
casse, escluse quelle costituite con la forma di società cooperative
in nome collettivo, deliberati dai rispettivi consigli di amministra-
zione od enti fondatori, sono approvati per decreto reale promosso
dal ministro di agricoltura, indùstria e commercio.
Art. 186;
Oli statuti delle casse agrario devolvo conton^i:e le norme:.
a) per la formazione, la rinnovazione e il funzionamento del
consiglio di amministrazione, il quala;[ion potrà essere minore di
tre né maggiore di cinque componenti, compreso il presidènte;
b) per la concessione dei prv^stiti agli scopi indicati nell'ar-
ticolo 17 della legge; '' *
0) per il servizio dei depositi a risparmiò quando ne siano au-
torizzate a tenore deirarticolo 16 della Icfrge;
d) per la nomina e la revoca degli impiegati;
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t&Ùùt S BfiCRBtt DEL BECNO d'iTALIA - 1905 1429
e) per la^formazione del conto annuale e per la distribuzione
degli utili;
/) per la custodia dei titoli e valori di proprietà della cassa.
Art. 136.
Le casse agrarie, le quali intendano funzionare come casse di
risparmio esercenti il credito agrario, devono présòntare d rimanda
al Miidstei'o' di agricoltura, industria e commercio. Alla domanda
saranno uniti i seguenti documenti:
l"* copia autentica delle deliberazioni deiramministrazione
della cassa intorno alla assunzione del nuove servizio;
2"* statuto contenente le disposizioni intorno al servizio dei
depositi a risparmio;
3° stato attivo e passivo della cassa alla chiusura del mese
precedente a quello in cui si presenta la domi^mla.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il
consiglio di Stato, promuove il regio decreto col quale la cassa
agraria è autorizzata a funzionare come cassa di risparmio esercente
il credito agrario.
Art. 137.
Le casse agrarie costituite con la forma di società cooperative
in nome collettivo, adempiute, per la loro costituzione, le forma-
lità volutedal codice di commercio, devono rimettere al Ministero
di agricoltura, induiStria e commercio una copia dell'atto costitu-
tivo e dello statuto.
irMitlistero baiacoltà di suggerire quelle modiflcazionr che re-
puta opportune per il buon funzionamento della cassa ài fini della
'Ifegge.
Art. 138.
Per èssere inscritti alla cassa agraria, ai sensi dell'articolo 18
della legge, gli agricoltori deroomune devono presentare domanda
alla amministrazione della cassa.
La domanda oouterrà le indicazioni:
a) della qualità del richiedente, se cioè proprietario di terroi
conduttore, mezzadro o enflteuta;
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1430 LKOOI E BECBETt DSL REGKO B^ITALIA - 1905
b) della estensione e destinazione agricola del terreno posse
dato o coltivato;
e) del numero dei capi di bestiame qualora ne possegga.
L'amministrazione della cassa agraria ha facoltà di control-
lare l'esattezza delle dette indicazioni.
Art. 139.
L'amministrazione della cassa agraria forma il ruolo degli
agricoltori inscritti che sarà permanentemente af&sso in un locale
dell'istituto accessibile al pubblico.
Nello stesso locale deve essere afteso l'elenco degli agricol-
tori cancellati dal ruolQ.
Art; 140.. '. : .. yj_,,. k^lr:.
Sono cancellati dal ruolo degli agricoltori inscritti ammessi al
credito:
1^ coloro che non abbiano pagato nel termine convenuto il
diritto di primo ingresso, di cui nell'articolo 18 della legge;
2^ coloro che non abbiano, alle scaden-ze pattuite, rimbor-
sato in tutto o in parte il prestito- ricevuto.
Il diritto di primo ingresso può essere pagato in una sola
volta all'atto della inscrizione o in rate mensili di una lira ciascuna.
Art. 141.
Kel consiglio di amministrazione della cassa agraria devono
essere rappresentati gli agrì^coltori inscritti in numero non minore
di due.
I rappresentanti degli inscritti devono essere eletti diretta-
mente da questi con le norme che saranno stabilite nello statuto
della cassa.
I revisori dei conti devono essere scelti fra gli agricoltori in-
scritti e da questi designati.
L'ente fondatore della t^assa ha però facoltà di aggiungere ai
revisori una persona che abbia speciale competenza contabile.
Art. 143.
Per le operazioni che compiono le casse agrarie sono applica-
bili, nelle parti che concei^ono i prestiti in danaro, le disposizioni
degli articoli 124 a 132 del presente regolamento. _
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tfiOGÌ £ t)£CR£tI pÈL ftìSdNO B^ItAtlA - 1905 14Sl
CAPO IV,
Sovvenzioni delle casse di risparmio e delle società or-
dinarie E COOPERATIVE DI CREDITO, AI MONTI PRUMENTAEI,
ALLE CASSE ED AI CONSORZI AGRARI.
Art. 143.
Per ottenere le sovvenzioni dalle casse di risparmio e dalle
società ordinarie e cooperative di credito autorizzate ai sensi del-
Tarticolo 22 della legge, i monti frnmentari, le casse agrarie e i
consorzi agrari devono rivolgere apposita domanda all'istituto dal
quale intendono ottenere la sovvenzione.
Le domande devono essere corredate di un esemplare dello
statuto e del regolamento interno e di un estratto della situazione
a data corrente dei conti dell'istituto richiedente.
Alle domande dei mónti frumentari e delle casse agrarie sarà
inoltre unito il parere favorevole del consiglio d'amministrazione
della cassa provinciale.
Art. 144.
Le domande per la concessione delle. sovvenzioni, corredate,
quando occorra, di quelle altre informazioni che l'amministrazione
dell'istituto sovventore abbia raccolto sull'istituto richiedente
sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione del
Tistituto sovventore.
Il consiglio d'amministrazione, quando trovi regolare e meri-
tevole di accoglimento la domanda, determina la somma della sov-
venzione che può essere accreditata in un anno all'istituto richie-
dente.
Trattandosi di domande di casse agrarie costituite con la forma
di società cooperative in nome collettivo, il consiglio d'ammini-
strazione dell'istituto sovventore, stabilita la cifra del valore pa-
trimoniale di ciascun socio, determina la somma della sovvenzione
in una misura non superiore alla metà del valore complessivo de
patrimonio dei soci.
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1432 LEoai s OECBfixz osl uGiro d'iiaua - 1906
L ^Art. 146.
n consiglio d'amministrazionedeiristitutoBOTTentorei quando
lo reputi necessario, può stabilire che la concessione sia subordi-
nata ad una garanzia personale, da prestarsi in solido da tutti, o
solo da alcuni, a scelta del consiglio stesao, dei membri dell'ammi-
nistrazione dell'istituto che ha presentato la domanda, o anche da
una o piti persone estranee all'amministrazione; ovvero ad una
garanzia reale in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi
dall'istituto richiedente.
Art. 146.
Le sovvenzioni da concedere ai consorzi agrari p^ procurarsi
i mezzi per l'acquisto di sostanze e di materie agrarie commesse
ad essi dai soci, non devono superare l'ammontare, a valore cor-
rente, delle sostaiuze e materie commissionate dai soci, depurato
delle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissioae.
Le cambiali emesse in dipendenza della sovvenzione concessa
non possono avere una scadenza superiore ai «ei- mesi. Possono,
alla scadenza, col consenso dogli enti sovventori, essere sostituite
dalle cambiali che avranno rilascisi^to ai consorzi i soci acquirenti.
Art. 147.
Por il servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari de-
gli agricoltori, di cui al n. 2 dell'art. 20 della legge, le sovvenzioni
sotto forma cambiaria ai consorzi agrari non devono superare i
tre quinti del valore dei prodotti eifettivamente trasportati nei
magazzini dei consorzi o nei magazzini generali.
A garanzia di questo' operazioni l'istituto sovventore può
chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il consorzio, la costitu-
zione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di
deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoU di de-
bito per acquisti fatti dai terzi.
Le cambiali scontate per il servizio delle vendite collettive
non possono avere una durata superiore ai sei mesi; possono ia
seguito essere sostituite da altre di minor somma, le quali però
dovranno essere totalmente estinte dopo un anno dalla data delle
cambiali originarie.
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UBOoi X 9lB0B8tl ma* bbqvo d^itaua - 1906 I4à3
Art. 148.
Le disposizioni degli articoli 146 e 147 del. presente regola-
mento si applicano anche alle Boyyen;QÌoni fatte dalla cassa provin-
ciale di credito agrario ai consorzi agrari.
Art. 149.
Per il pagamento del contributo dello Stato, di cui nell'arti-
colo 23 della legge, le casse di risparmio e le società cooperative ed
ordinarie di credito che abbiano fatto sovvenzioni ai monti fru-
mentari, alle casse agrarie ed ai consorzi agrari della Basilicata,
devono, alla fine di ogni anno, rimettere, al Ministero di agricol-
tura, industria e commercio, un elenco contenente:
a) la denominazione degli istituti sovvenuti;
h) la somma a ciascuno di essi anticipata;
e) la data delle singole sovvenzioni;
d) il giorno dal quale decorrono gl'interessi sulle singole
sovvenzioni concesse;
e) l'ammontare e la data dei rimborsi ricevuti durante
, Tanno;
/) l'ammontare del eredito che l'istituto vanta al 31 dicem-
bre dell'anno verso ciascuno degli istituti sovvenuti.
In corrispondenza degli elementi contenuti nell'elenco, l'isti-
tuto sovventore deve indicare la somma costituente la differenza
fra l'interesse del 3% e l'interesse che l'istituto prende sulle opera-
zioni cambiarie.
In ogni caso la somma della differenza non sarà superiore al
2 per ogni cento lire di capitale somministrato ed ancora da i^imbor-
sare e per il tempo perii quale sid capitale stesso è do vutol'interesse.
Art. 160.
Il llfinistero di agricoltura, industria e commercio, prima di
procedere Ma liquidazione del contributo dovuto agli istituti sov-
ventori, chiederà a ciascuno degli istituti sovvenuti laindicazione:
a) delle somme^da essi ricevute;
b) della data delle singole somministrazioni;
e) degli eventuali rimborsi, con le date rispettive, effettuati
uetfftiiiio}
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1434 LEQOt fe D«CR£tl DEL UtOVO D^ITAlIA - 1905
d) delle somme ancora dovuto al SI dicembre dell'anno.
Qualora le informazioni ricevute dagli istituti sovventori non
concordino con quelle ricevute dagli istituti sovvenutici! Ministero
ha facoltà di fare eseguire opportune verifiche presso gli uni e gli
altrL
Art. 151.
Accertata la somma del contributo che deve essere pagato a
ciascuno degli istituti sovventori, il Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio procede alla liquidazione del contributo stesso,
la quale è comunicata all'istituto interessato, prima di emettere il
relativo mandato di pagamento.
CAPO V.
VlOIULNZA GOVERNATIVA,
Art. 162.J .
L'ispettore governativo, di cui nell'articolo 21 della legge,
deve prendere in esame gli statuti dei monti frumentari esistenti,
accertare la consistenza patrimoniale di essi entro sei mesi dalla
pubblicazione d^l presente regolamento e promuovere dalle com-
missioni amm'inistratrici le riforme degli statuti in conformità
del. a legge e del regolamento.
Qualora la dotazione in grano del monte non sia sufficiente ai
bisogni del comune, l'ispettore determina la quantità di grano oc*
corrente per integrare quella dotazione e ne fa rapporto al prefetto
per i provvedimenti indicati negli articoli 6 e 7 della legge e 111 e
seguenti del presente regolamento.
Art. 163.
Nei comuni nei quali non esiste monte frumentario^ od altro
istituto che possa trasformarsi in cassa agraria» l'ispettore deve
promuovere la costituzione di uq monte frumeutario o di una cassa
agraria secondo che il consiglio comunale, all'uopo interpellato,
decida per l'uno o per l'altra.
Nel caso di costituzione di un monte frumentario, l'ispettore
deve stabilire la quantità di grano occorrente per la sui^ datM&oae
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LSCFdl S DÈCREtl tfÈL BEQNO D^ITAUA - 1905 l4d5
e farne rapporto al prefetto per i provvedimenti di cni nell'articolo
precedente.
Qualora occorra dar vita a casse agrarie, l'ispettore deve ado-
prarsi perchè esse siano costituite nella forma di società coopera*
tive in nome eoUettivo.
Art. 154.
La vigilanza sulla cassa provinciale di credito agrario è esercì*
tata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per mezzo
dell'ufflcio d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito e di
previdenza.
La vigilanza ordinaria sui monti frumentari, sulle casse agra-
rie e sui consorzi agrari è esercitata dal Ministero per mezzo del-
l'ispettore di cui nell'articolo 21 della legge.
Il Ministero potrà anche servirsi, per la vigilanza sui consorzi
agrari, dei direttori delle cattedre ambulanti della Basilicata
Art. 156 " ^
La cassa provinciale di credito agrario rimette al Ministero di
agricoltura, industria e commercio, non più tardi deiprimi quindici
giorni di ogni mede, la situazione dei conti del mese precedente,
nei primi quattro mesi di ciascun anno, il rendiconto delFesercizio
dell'anno precedente.
Nelle situazioni mensili e nei rendiconti annuali deve essere
appo.sta la dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e dai
revisori che essi sono conformi alla verità.
U Ministero ha facoltà di chiedere all'amministrazione della
cassa tutte le informazioni che reputerà necessarie.
Art. 166.
1 monti frumentari, le casse agrarie e i consorzi agrari ri-
mettono all'ispettore, di cui all'art. 152, le situazioni semestrali
dei conti non piti tardi del mese successivo alla fine del seme-
stre cui si riferiscono e i rendiconti annuali nel termine stabi-
lito nell'articolo precedente.
Le situazioni e i rendiconti devono 'essere muniti della di-
chiarazione di conforme alla Aderita, sottoscritta dagli ammini-
stratori e dai revisori.
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ì^36 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D^ITALIA - ld05
Art. 167,
Le ispezioni alla cassa provinciale ai monti frumcntari, alle
casse agrarie ed ai consorzi agrari sono ordinarie o periodiche
e straordinarie.
Le ispezioni periodiche si fanno di regola una volta Tanno
e si compiono mercè gli opportuni risòontri' dei registri, dei ti-
toli di credito e della oasaa degli 'istituti.
Quando' il Ministero ravvisi la necessità di un'ispezione straor-
dinaria rispettoré dovrà fare un'Inchiesta completa ed esauffeilte
sopra ogni parte della gestione.
Le ispezioni straordinarie possono anche essere òhieste dai
soci delle casse agrarie e dèi consorzi agrari che rappresentino
un quinto almeno del numej'o totale delusoci delTtstituto.
Art. 168.
Ogni ispezione periodica o straordinaria deve essere eseguita
nel giorno stesso in cui gli ufficiali incaricati di compierla si pre-
sentano all'istituto, né può essere rimandata per qualsiasi motivo
ad altro giorno. Occorrendo piti di un giorno, si prosegue nei giorni
successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che gli uffi-
ciali stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato.
B^ell'eseguire le ispezioni si deve avere riguardo alle esigenze
del pubblico servizio dell'istituto.
Il consiglio di amministrazione deiristituto e il direttore di
esso 0 coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornìre'tutte le
spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dagli
ufficiali che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere
all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.
Art. 169.
I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo
di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali dei
Governo e quelli dell'istituto, deve farsene particolareggiata men-
zione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli interessati, eia-
senno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che raputerà op-
portune*
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UOOJ B DECRETI DEL REaNO D^ITALIA - 1905 1437
II processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque
giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella
qi^alQ rispettore eapoxrà )€^ sue osseryazioni e 1 suoi giudizi intorno
airaa4^Q^^ii^o dell'ìsl^ituto,. alle cagioni degl'inoonvenienti che
fossero. accertati e ai proryedi menti necessari per rimuoverli.
Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti
devono essere denunziate immediatamente.
Una copia del processo verbale dell'ispeisione è rilasciata al-
l'amministrazione dell'istituto.
Il processo verbale sarà presentato al consiglio d'amministra-
zione dell'istituto nella sua più vicina. adunanza ed anche prima,
se dalla ispezione risultino fatti gravi.
Saranno puro, pr^se^iit^te al coiisigtio* d'amministrazione le
osservazioni del Ministero che i risultati delle ispezioni abbiano
provocato.
Art. 160.
Quando dall'ispezione risultino gravi irregolarità nell'ammini-
strazione, dei monti frumejitari oselle ca^se agrarie non costituite
nella forma di società cooperative in nome, collettivo, o violazioni
della legge, o dello statuto, il Ministero di agricoltura,, industria e
commercio può promuovere lo, scioglimento, cjel oonsiglip d'ammi- .
nistrazione o della commissione amministratrice dell'istituto e la t
nomina del commissario regio, mediante decreto reale, sentito il
consiglio di Stato.
* Per leicasseagrarie costituite nella forma di società cooperative
in nome collettivo e per i consorzi agrari, il Ministero comuni-
chesà i risultati dell'ispezione all'autorità giudiziaria per gli effetti
dell'artìcolo 153, del codice di commercio.
Ark 161.
Il commissario regio assume l'amministrazione dell'istituto
por un periodo di'>tempo non superiore a tre mesi. Esso deve rife-
rire ogni mese al Ministero sull'andamento dell'istituto.
Per gli atti che eccedono i limiti di conservazione del patri-
monio e di ordinaria somministrazione, il commissario regio dey^
conseguire la preventiva ap^roSrazioné del Ministero,
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14S8 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
A 3"^
Appena composta la nuova amministrazione/ il commissario
regio la convoca per dichiararla costitnita ed immetterla ^nell'eser-
cizio delle funzioni con la consegna dell'ufficio, dei titoli, dei valori
del numerario esìstenti in cassa. Di tutto ciò è esteso processo
verbale, sottoscritto in triplice esemplare dagli intervenuti, di cui
uno è depositato nell'archivio dell'istituto, uno è inviato al Mini-
stero ed uno rimane presso il commissai^o regio.
TITOLO IV.
B0vv]n>i]csinci pbb l'agbiooltxtba.
CAPO I.
Beni di patbimonio^^erasulEi provinciale e comunale.
t Art. 163.
Tutti i ten-ciii, di cui all'articolo 2, n. 2, e all'articolo 26 della
legge saranno rispettivamente consegnati, dall'intendenza di fi-
nanza e dall'amministrazione provinciale di Potenza, alla cassa
provinciale di credito agrario, entro due mesi dalla pubblicazione
del presente regolamento.
Art. 164.
Appena la cassa provinciale di credito agrario sarà entrata in
possesso dei terreni predetti, procederà alla nomina di una com-
missione tecnica composta di un membro del consiglio d'ammini-
strazione della cassa con le funzioni di presidente, del direttore
della cattedra ambulante di agricoltura del circondario in cui i
beni trovansi ubicati, di un ispettore forestale e di un ingegnere
dell'ufficio tecnico di finanza, perche distingua i terreid nelle due
categorie, liberi e vinoolaiiy a norq^a dell'articolo 26 della legge.
Art. 166.
g^ I terreni vincolati, e quelli, liberi ai quali meglio convenga, a
giudizio della commissione predetta, la coltura forestale, sono
consegnati, a cura della cassa provinciale di credito agrario, entro
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LBQGI B DECRETI DSL REGNO d'ITALIA - 1905 l^d
tre mesi dalla relazione della commissione tecnica, alla ispezione
forestale per essere dalla medesima rinsaldati e rimboscati.
m
Art. 166,
I terreni riconosciuti più adatti alla coltura agraria sono, a
cura dell'amministrazione della cassa provinciale, concessi in enfi-
teusi, in conformità agli articoli 25, 26 e 27 della legge, con l'ob-
bligo dei miglioramenti prescritti in appositi capitolati proposti
dalla commissione tecnica di cui all'articolo 164, e approvati dal
commissario civile.
La cassa potrà pure proceut?re alla vendita dei terreni, ai ter-
mini dell'articolo 26 della legge, previo parere favorevole del con-
siglio del commissariato, nel qual caso il prezzo potrà essere pa-
gato in rate annuali, comprensive di capitale e d'interesse, in un
periodo di tempo non superiore a 20 anni.
In ogni caso la concessione in enfiteusi o la vendita sarà ef-
fettuata mediante pubblici incanti sulla base dei capitolati di cui
nella prima parte del presente articolo. L'incanto sarà reso noto
mediante avviso inserito, almeno 16 j^'orAi prima di quello fis-
sato per Tasta, nel foglio dèglf annunzi legali della provincia e
pubblicato in ciascun comune óve sonò situati i terreni da conce-
dere in enfiteusi o da vendere.
La trattatila privata non sarà consentita se non dopo riusciti
deserti due esperimenti d'asta.
Nel caso di inadempimento delle condizioni prescritte ai sènsi
dell'articolo SI della légge, il decreto del prefetto, col quale è pro-
nunziata la risoluzione del contratto, è notificato per mezzo del
messo comunale alle parti interessate.
Dalla data della notificazione decorre il termine di un mese per
il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il
quale i>ronuncia definitivamcDte, sentita la commissione centf'^^e
consultiva, ed il consiglio di Stato. * '
-», Art. 167;
Entro sei niesi d^Ua pubblicazione del presente Begolamento
é fatto obbligò, a ttitti i Comuni delle Basilicstta, di denunciare,
al commissario se posseggano teìfféni patrimoniali indicandone
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1440 LSGGX E DBOBBTI DEL REGNO D*ITALIA - 1906
ìd caso affermativo, la denominazione, la ubicazione, la superficie,
Taso, la rendita annnale accertata, le servitù e le imposte rispet-
tive.
Nel caso che la denuncia non sia fatta nel termine indicato, il
prefetto, su richiesta del commissario civile, provvede di ufficio
a spese del Comune ritardatario.
Art. 168.
commissario civile, promuove dal consiglio comunale la
deliberazione per la' concessione in enfiteusi o per la vendita a
pagamento rateale dei terreni liberi da adibirsi a coltura agraria.
La deliberazione del consiglio comunale, col relativo capi-
tolato, sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa
sentito il commissariato per la parte tecnica.
La concessione in enfiteusi o la vendita P'^rà fatta con le norme
dell'art. 16^.
Art. 169.
n capitale ricavato dall^alienazlone dei terreni comunali^ di
CU' all'articolo precedente, sarà investito in titoli del Debito pub*
bl'co dello Stato, e la rendita relativa rimarrà attribuita al co-
mune fino all'importo corrispondentjB al reddito. annuo medio ri-
cavato dai terreni nell'ultimo quinquennio.
Il di piti della rendita eventualmei^te .disponibile Bara asse-
gnato per metà al comune,, acciò lo eroghi in .aumento alle entrate
copiunal' e per metà alla cassa agraria od al monte frumentario.
locali.
Nel caso che i terreni fossero invece concessi in en&teuai, i
canoni relativi saranno assegnati nA comune sino alla concorrenza
della rendita media del quinquennio precedente ricavata ds4 ter-
reni stessi, e la parte residua sarà distri^buita in poraioni effu«^.i fra
il comune, la cassa od il monte frumentario locali. ».i
Qualora nel comune non fosse ancora costituito Tuno o l'al-
tro di questi due enti^ la quota parte di rendita derivante dall'alie*
nazione e dai canoni dell'enfiteusi, sarà prowisoriaménte depe
aitata nella cassa provinciale di eredito agrario.
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LEOOI S DECRETI DEL BEGNO d'ITAI^IA - 1905 1441
Arfc. 170.
I terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei
fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi, do-
vranno, a cura del commissariato, essere consegnati alla cassa
provinciale di credito agrario, redigendone verbale, al quale sarà
allegato il tipo della località.
L'amministrazione della cassa, mediante avviso inserito
nel foglio degli annunzi legali della provincia e pubblicato in cia-
scun comune ove sono situati i terreni per un periodo di tempo
non inferiore ai tre mesi, rende noto al pubblico l'elenco dei ter-
reni disponibili perchè i proprietari confinanti possano, in quel
termine, far valere i loro diritti di preferenza all'acquisto.
Neirelenco sarà indicato il prezzo dei terreni corrispondenti
alla fronte delle singole proprietà, determinato in base a stima
compilata dal genio civile.
n pagamento del prezzo d'acquisto potrà farsi anche a rate.
Scadi^to il suddetto termine, i terreni che non siano stati
chiesti in acquisto dai proprietari, saranno concessi in enfiteusi,
a termini dell'articolo 2 della legge.
La concessione in enfiteusi sarà fatta con l'obbligo di intro-
durre nei terreni quei miglioramenti che saranno prescritti in ap-
positi capitolati approvati dal commissario civile.
CAPO II.
GATTBBBE AMSm/ANTI DI AGBIOOLTUBA E PODERI DIMOBTBATIVI.
Art. 171.
II Ministero dell'agricoltuj*a, industiia e commercio, tenendo
conto delle condizioni, economiche agrarie, di viabilità, di popola*
zione, di movimento di afiFari e di quant'altro può contribuire a
trarre il massimo della utilità, dalle cattedre ambulanti circonda-
riali e dai poderi dimostrativi, destina la sede rispettiva di cia-
scuna istituzione circondariale, udito il parere del consiglio del
commissariato.
91 — VoL. 11. - 1905..
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1442 Lk>oor K DROKKrr iìbl imiìono d'Italia • 1906
Art. 172.
L'ineegnamonto delle quattro cattedre circondariali deve
essere quello dell' agricoltura pratica nelle sue vario manifesta-
zioni, con speciale riguardo, per ciascuna cattedra, alle varie con-
dizioni economiche agrarie dei rispettivi circondari, secondo le
istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura, udi-
to il consiglio dei direttori di cui all'articolo 180 del presente rego-
lamento.
Art. 173.
La nomina del direttore e degli assistenti delle cattedre am-
bulanti è fatta in seguito a concorso per titoli e per esame.
Qualora vada deserto il concorso o non sieno riconosciuti ido-
nei i concorrenti, il ministro dell'agricoltura, industria e com-
mercio può procedere alla nomina dei detti funzionari a scelta
fra il personale delle istituzioni agrarie alla sua dipendenza,
' Art. 174.
I sorveglianti esperti o agricoltori pratici sono scelti fra gli
allievi delle scuole speciali e pratiche di agricoltura con preferenza
a quelli che abbiano fatfo un tirocinio pratico presso cattedre am-
bulanti, scuole ed aziende agrarie.
Hanno un assegno non inferiore a lire mille e non superiore
a lire milleduecento all'anno.
A questa spesa è provveduto con lo stanziamento, nel bi-
ancio passivo del Ministero di agricoltura, dì cui al n. 9 della
Tabella A annessa alla legge.
Art. 176.
II direttore, gli assistenti e i sorveglianti esperti di ciascuna
delle quattro c*attedre ambulanti di agricoltura, sono iscritti alla
cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia
degli operai, ramo « Rendite popolari vitalizie ».
I contributi da versare dal Ministero di agricoltura e le ri-
tenute sugli stipendi dei detti impiegati, sono stabiliti eon appo-
sita convenzione, che interverrà fra il Ministero medeBìmo e la
cassa nazionale di previdenza.
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UEUOI e BRl^RKTI DEL REGNO D*ITAL(A - 1906 H43
Art. 176.
Lft «lasBiflcasiono e rAnrianità per i direttori e gli assisteuti
è stabilita in base alla, data di nomina e al maggior numero dei
roti riportati neiia graduatoria del rispettivo concorso.
Nri caso di vacansa nei posti di direttore e in quelli di assi-
stente a lire 1600 si provvede per concorso in conformità del-
l'articolo 173.
QU assistenti possono essere promossi a lire 2000 per an-
zianità eongianta ai merito.
Kei concorsi al posto dì direttore, gli assistenti, a parità
di voti, hanno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.
r Art. 177.
Ai direttori ed agli assistenti che dovranno recarsi, per il di-
simpegno delle loro funzioni, fuori del coAune di ordinaria resi-
denza spettano: ai &irettori lire 7, ed agli assistenti lire 6 per ogni
giornata, nonché il rimborso del prezzo di un biglietto di 2* cla8<;e
per i viaggi sulle fereovit» e una indennità di centesimi 26 a
chilt>metro, dalla sede della cattedra, sulle strade ordinarie.
La metà della diaria e le indennità di viaggio saranno cor-
risposte per le trasferte nel territorio del comune di residenza oltre
i cinque chilometri dalla sede della cattedra.
Ai sorveglianti esperti è corrisposta l'indennità di lire tre per
ogni giornata di trasferta fuori del territorio del comune Ove
risiedono, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di 3* classe per
i viaggi in ferrovia e ad una indennità di centesimi venti a chilo-
metro per i viaggi sulle strade ordinarie, Per le trasferte oltre i
5 chilometri, entro il territorio del comune della loro residenza, è
loro corrisposto la metà della diaria e Tindennità di viaggio. Per
le visite richieste dai privati, nei loro particolare interesse, le inden-
nità sòpi;adette sono a carico dei richiedenti.
Art. 178.
Lu residenza ordinaria del i)orsonjile addotto alle c.ittcMlre,
deve essere nel luogo ove ha sedo la cattedra rispettiva.
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1444 LEGCH E DECRETI DEL UKONO d'ITALIA - 1906
Art. 179.
I sorveglianti esperti possono essere destinati, dal direttore,
in altro comune fuori di quello in cui ha sede la cattedra. In caso
di destinazione temporanea, che non potrà eccedere i sei mesi, ai
sorveglianti distaccati è corrisposta, durante il primo mese della
missione, l'indennità giornaliera di Ure tre, di cui all'articolo 177;
per il tempo successivo l'indennità predetta è ridotta alla metà.
Quando la destinazione temporanea del sorvegliante in altro co-
mune è fatta su richiesta del comune, questo dovrà provvedere
l'alloggio.
Art. 180.
I quattro direttori delle cattedre ambulanti circondariali si
riuniscono due volte l'anno in copsiglio sotto la presidenza del di-
rettore anziano, per trattare affari concernenti il progressivo in-
cremento dell'agricoltura localCi secondo }e porme proposte dal
consiglio medesimo ed, approvata dal Ministero di agricoltura, in-
dustria e commercio.
Uno degli assistenti della cattedra, presso la quale ha luogo la
riunione, funziona da segretario del consiglfo ed ha voto consultivo,
Art. 181.
II consiglio dei direttori delle cattedre fissa annualmente, su
proposta dei rispettivi insegnanti: il programma delle conferenze
da tenersi da ciascuna cattedra, degli esperimenti che si reputino
più opportuni, delle ricerche e degli studi secondo il questionario
della inchiesta agraria allo scopo .di mantenerla in corrente; il
piano generale di propaganda agricola; la forma delle relazioni che
ogni direttore ha l'obbligo di. presentare nel mese di gennaio di
ogni anno, a cominciare dal 1906, al Ministero di agricoltura, sul-
l'attività spiegata da ciascuna cattedra e sui risultati ottenuti,
il metodo uniforme di contabilità da adottare tanto per' le catte-
dre quanto per i poderi dimostratavi e istituzioni annesse, previa
l'approvazione del Ministero, e quant'altro si renda necessario
per conservare l'unità di indirizzo, a meglio raggiungere il fine del
progressivo incremento dell'agricoltura locale, rispettando sem-
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LEQQl E DEGRSTI DEL BEGNO d'iTAUA - 1906 1445
pre Tantonomia di ciascuna cattedra avuto riguardo alle condi-
zioni particolari di ciascun circondario.
Art. 182.
Delle sedute del consiglio dei direttori sono fatti speciali ver-
baliy dei quali ò rimessa copia al Ministero di agricoltura e al com-
missario civile, nei dieci giorni successivi, a cura del presidente,
con la firma dì questo e del segretario.
Le deUberacioni che importino spesa o che modifichino l'indi-
rizzo e i programmi delle singole cattedre già approvati dal Mini-
stero di agricoltura, non sono esecutive se non dopo l'approvazione
del Ministero predetto.
Art. 183.
I direttori e gli assistenti delle quattro cattedre ambulanti
esercitano la loro propaganda a favore del progresso agrario della
Basilicata a mezzo: di conferenze agrarie pratiche nei vari comuni
della provincia; di consigli e dimostrazioni pratiche intorno alle
coltivazioni, all'allevamento ed all'igiene del bestiame, alle indu-
strie agrarie, alle macchine, ai concimi ed altri fattori della produ-
zione rurale nei poderi dimostrativi, come nei campi sperimentali
e nei fondi degli agricoltori privati; di istruzioni verbali e scritte
sopra materie che interessino le varie branche della tecnica agra-
ria, dell'economia rurale, della contabilità agraria, della prepara-
zione e dell'imballaggio dei prodotti agrari, e di quanto altro con-
cerne il miglioramento economico o tecnico-agrario della regione.
Sarà loro cura di promuovere i campi di prova presso i pri-
vati, le escursioni agrarie d'istruzione, le piccole mostre agrarie e
zootecniche, e quelle associazioni agrarie a forma cooperativa che
abbiano per scopo: l'esercizio del credito agrario specialmente in
natura; l'acquisto di cose utili all'agricoltura; la produzione e lo
smercio delle derrate; l'assicurazione contro i danni della morta-
lità del bestiame, della grandine, incendi, ecc.
Art. 184.
I direttori ed uno degli assistenti di ciascuna delle quattro
cattedre debbono tenere, ognuno, non meno di 24 conferenze o le-
zioni, pratiche pubbliche ogni anno nel rispettivo circondario, se-
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1446 LEGGI F. DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
condo il programma approvato dal coesi gHo dei direttori e dal Mi-
nistero.
Il direttore affida riucarico delle conferenze a ciascun assi-
stente tenuto conto delle sue attitudini.
Nei luoghi delle rispettive residenze sono tenute lezioni e con-
ferente serali di agricoltura pratica secondo il programma appro-
vato dal consiglio dei direttori.
Art. Id5.
Non è permesso, ai funzionari delle cattedre, di tenere confe-
renze o lezioni pubbliche fuori della circoscrizione assegnata a
ciascuna cattedra, senza il consenso deila cattedra locale.
Art. 186.
Quando i mezzi lo consentano e col concorso, possibilmente,
della provincia, dei comuni e degli agricoltori, sarà pubblicato, a
cura dei direttori delle cattedre, un periodico agrario intitolato:
Bollettino delle cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata.
Esso sarà dettato in forma semplicissima: tratterà soltanto
argomenti agrari di pratica utilità per la provincia; renderà noti
l'attività di ciascuna cattedra e i risultati dei miglioramenti agrari
eseguiti nei rispettivi fondi da enti e da privati.
Alla direzione, alle spese ed alle altre modalità della pubbli-
cazione sarà provveduto con deliberazione del consiglip dei diret-
tori delle cattedre, da approvarsi dal Ministero di agricoltura.
Art. 187.
Nei limiti dei mezzi disponibili si formeranno man mano, per
ciascuna cattedra, piccoli musei agrari, affinchè grinsegnanti pos-
sano disporre del materiale necessario a meglio illustrare e rendere
piti proficue le conferenze e le dimostrazioni pratiche aelle stagioni
meno favorevoli alle visite ed alle istruzioni dirette nei campi e
nelle stalle.
Art. 188.
I poderi dimostrtìtivi, annessi a ciascuna -cattedra circon-
dariale, debbono costituire tanti centri di aiuto intellettmato e ma-
il eri^le per gli agricoltori e favorire eou l»>diiiio8ilra9ion« o con lo
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LEOat E DKC'KKTT DKL l?FGXO d'iTALTA - 1906 1447
eseinpie le opere di bonìftcamento agrario e di oolonizzuzion<)y la
trasf or m aziono e la inteiiBifleazioDe delle colture od ogni altro nii-
^ioramentO' che miri a rendere più rimunerativa l'agricoUnra
locale.
Art. 189.
Il terreno assegnato alla cattedra come podere dimostrativo
sarà diviso in tre parti: una pai te da destinarsi alle prove ed agli
esporimenji di coltivazione da introdurre o da adattare; un'altra
parte ad uso di vivaio di piante agrarie arboree ed arbnstive, e la
terza sarà coltivata con quei criteri tecnici ed economici che me-
glio valgano ad avviare ad un progressivo miglioramento la pro-
duzione agraria del circondario.
Art. 190.
Tanto nell'impianto del podere con i fabbricati ed accessorii,
quanto nell'esercizio della sua coltivazione, le spese devono essere
contenute nei limiti strettamente necessari.
Del terreno destinato alle prove ed agli esperimenti deve te-
nersi un conto speciale, che potrà chiudersi anche in perdita.
Sul conto del vivaio non devono prevedersi profitti, perchè le
piantine debbono cedersi agli agricoltori al solo prezzo di produ-
zione.
Il conto del podere dimostrativo propriamente detto dovrà,
salvo eventuali avversità d'indole fìsica od economica, risultare
normalmente attivo, per attestare l'utile impiego dei capitali nel-
l'agricoltura razionalmente esercitata.
Art. 191.
Delle stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina, di
cui all'art. 33 della legge, sono tennti conti speciali distinti da
quelli de! podere dimostrativo economicamente coltivato.
Le tariffe sono proposte dal consìglio' dei direttori delle catte-
dre ed approvate dal Ministero di agricoltura.
Art. 192.
A enra dei direttori di ciaacuna cattedra circondariale è ri-
mc'Bsa, nel mese di uarso di ogni aniàai al Ministero di agricoltura,.
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H'ìS LEGO! E DKCREll DEL U£GNO B'ITALIA - 1906
un'acourata relazione sul fnncionamenio della cattedra» del po-
dere dimostrativo e delle istituzioni annesse, con i relativi conti
consuntivi dell'anno precedente ed i preventivi pel nuovo anno
agrario.
A cura degli stessi direttori ò pure rimessa ogni anno, nel mese
suindicato, al presidente del consiglio amministrativo della cassa
provinciale agraria, una copia del conto consuntivo del podere di-
mostrativo per il precedente esercizio.
Il detto consiglio ha facoltà di far procedere a quei riscontri
od a quelle verificazioni, che crederà opportune, nella parte ammi-
nistrativa e contabile dell'azienda. Il risultato di tali indagini sarà
dal presidente del consiglio suddetto, con le eventuali sue osserva-
zioni, comunicato al Ministero di agricoltura.
Art. 193.
Ai poderi dimostrativi saranno, possibilmente, annessi, in
progresso di tempo e gradatamente: una modesta stazione per il
controllo e la selezione dei semi di piante agrarie; un piccolo osser-
vatorio udotermometrico per le più comuni osservazioni utili
all'agricoltura; un deposito di màcchine e strumenti più indicati
per l'agricoltura locale; un modesto laboratorio per sperimentare
e per dimostrare i modi di preparazione razionale delle principali
conserve alimentari, per la utilizzazione di quei prodotti del suolo
per i quali non sarebbe facile o conveniente lo smercio in natura.
Art. 194.
Nel podere dimostrativo di ciascuna cattedra, oltre il vivaio
di piante agrarie da frutto e da foglia, che meglio corrispondano
alle prevalenti condizioni telluriche e climatiche del circondario,
saranno coltivate piante madri delle più scelte varietà da frutto
per il commercio di esportazione, dalle quali potranno ottenersi le
marze per gli innesti delle piante adulte di qualità scadenti, appar-
tenenti ai privati.
Agli agricoltori, che ne facciano richiesta in tempo debito alla
direzione del podere dimostrativo, potranno pure essere forniti, a
loro spese, buoni operai innestatori, potatori, ecc., quando le esi-
genze delle coltitazioni del podere lo consentano.
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LKQQI S DECRETI DEL REGINO d'ITALIA - 1905 1449
CAPO III.
Case coloniche ed altsi iìigliobamenti agbabi.
Art. 196.
PoBSono concoriere ai premi di costruzione delle case coloniche,
di cui all'articolo 34 della legge, tatti i proprietari di fondi rustici
e gli agricoltori della Basilicata.
È lasciata piena libertà ai proprietari per l'ampiezza, la forma
e il modo di costruzione delle «ase coloniche, purché rispondano
alle esigenze della stabilità, dell'igiene, della economia e delle con-
dizioni culturali del fondo, secondo le prescrizioni approvate dal
consigli '^ del commissariato, intesi i direttori delle cattedre.
Art. 196.
Le domande, per l'ammissione al godimento dei premi, de-
vono essere presentate in carta semplice al commissario civile nel
primo semestre di ogni anno, a cominciare dal 1906, e devono con-
tenere le notizie seguenti:
a) il nome, cognome e dimora del concorrente;
b) l'indicazione del comune e della contrada ove trovasi il
fondo, in cui la casa ò stata costruita;
e) la strada di accesso^al fondo del capoluogo del comune
e dalla stazione ferroviaria più vicina;
d) la indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e
come;
e) la estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla
sua coltivazione.
A corredo della domanda deve unirsi un disegno, anche sol-
tanto dimostrativo, della casa costruita, in modo che risultino chia-
ramente indicati: la distribuzione delle stanze la loro destinazione e
le misure dispetti ve in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei
muri.
Il e>>mmissario civile tiene al corrente un registro delle do-
mande per ordine cronologico di presentazione.
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1450 LKGOI K DKCRKTI DFX REGNO J>*1TALTA - 1906
Art. 197.
Il commissario civile, ricevuta la domanda e riconosciuto dagli
elementi eeìblti ehe Q^Ia eoatruzione della easarsouo state seguite
le prescrizioni di cui nell'art. 195 fa eseguire il collaudo a tenore
della prima parte dell'articolo 34 della legge.
Art. 198.
Sarà titolo di preferenza al conferimento dei premi:
a) l'aggiunta alla casa della stalla e annessa concimaia;
h) la scelta del luogo meno abitato per il quale la costruzione
delle case coloniche contribuisca al progressivo ripopolamento e
alla redenzione economica delle terre incolte;
e) la limitata condizione economica del concorrente.
Art. 199.
Il commissario civile, nel mese dì marzo di ogni anno, rimette
al Ministero di agricoltura una particolareggiata relazione intorno
alle case costruite accompagnandola con le sue proposte per il con-
ferimento dei premi.
Art. 290. ,
A cura del consiglio dei direttori delle quattro cattedre cixcou-
dariali di agricoltura sono preparate, entro Tanno 1906, le norme
che debbono regolare il conferimento, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1907-908, dei premi per i singoli oggetti indicati alle
lettere a), 6), o), d), e), /), ^), A), dell'art. 35 della legge, da sottoporsi
alla approvazione del Ministero di agricoltura.
Art. 201.
Le spese per l'aggiudicazione dei premi e le indennità alle com-
missioni, di cui all'articolo 34 della legge, fanno carico al numero 6
della tabella A annessa alla legge.
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LEGGI B DKORKTl DKL REGNO D*ITAT.TA - 1905 1451
TITOLO V.
Nuovi centri di popolazione.
CAPO I.
Costituzione dei nuovi centri.
Alt. 202.
Agli effetti dell'articolo 83 della l^gge i nuavi centri possono
essere costituiti quando in regioni disabitate ed incolte venga a for-
marsi un complesso di case, anche sparse, in comunicazione fra loro
che servano alla residenza stabile di una popolazione non inferiore
a cinquanta abitanti.
Si intendono per regioni incolte quelle in cui siavi assenza di
lavorazioni atte a modificare o ad accrescere il prodotto naturale e
spontaneo della terra, da qualsiasi causa dipenda tale assenza,
anche se da abbandono di precedenti colture, purché verificatosi
prima della pubblicazione della legge.
Art. 203.
La constatazione ufficiale dei nuovi centri è promossa, a ter-
mini di legge, con domanda diretta al prefetto.
Il prefetto incarica una commissione, composta dell'ingegnere
capo dell'ufficio tecnico di finanza, der direttore della cattedra am-
bulante di agricoltura del circondario e del medico provinciale, di
constatare l'esistenza del nuovo centro e dar parere sull'estensione
di territorio da attribuirgli.
Brell'emettcre il suo giudizio* la commissione terrà conto del
numero degli abitanti idonei al lavoro, della natura dei terreni,
della potenzialità dei mezzi disponibili e delle altre condizioni ne-
cessarie a rendere possibile una razionale coltura dell'intero ter-
ritorio.
Coloro eke, agli effetti dell'articolo precedente^ intendessero
costruire nuove case in una regione incolta, potranno richiedere
obo il prefetto^ sentita la commissione di cui sopra, aoeerti preli-
minarmente l'assenza di coltura nella località.
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1462 LEGGI K DECKETI DEL UKGìNO B*ITALIA - 1906
Sul rapporto favorevole della commissione, e sentiti il con-
sigilo del comune interessato e la Giunta provinciale amministra-
tiva, il prefetto emana il decreto di costituzione del nuovo cen-
tro e di delimitazione del territorio, a norma dell'articolo 83 della
legge.
Qualora il consiglio comunale non si pronunci nel termine asse-
gnato dal prefetto, si riterrà assenziente.
Art. 204.
Il decreto del prefetto dev'essere registrato alla corte dei conti
a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale
sarà trasmesso entro 60 giorni dalla sua data, corredato dei seguenti
atti:
1^ domanda di costituzione e documenti necessari a dimo-
strare l'esistenza' delle condizioni di cui all'articolo 202;
2^ parére della commissione relativo alla constatazione del
nuovo centro;
3^ deliberazione del consiglio comunale interessato o, in
caso di mancanza, certificato del prefetto attestante l'invito fat-
togli a deliberare nel termine di cui all'articolo 203;
4^ parere della giunta provinciale am ministrati va;
ò"" mappa catastale del territorio compreso nel perimetro
del nuovo centro^ e piano di delimitazione di esso, in sc^la da 1 a
50 mila, vistato dal genio civile;
6^ certificato dell'agenzia delle imposte su la imponibilità
fondiaria.
Tutti gli atti e documenti occorrenti per la costituzione dei
nuovi centri, devono essere richiesti dal prefetto ai competenti uf-
fici e saranno rilasciati in carta libera ad uso amministrativo.
. Art. 206.
Gli atti relativi alla costituzione dei nuovi centri sono conser-
vati nell'archivio del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio, il quale rimette al prefetto ed ai Ministeri dell'interno e
delle finanze copia autentica del decreto registrato alla corte dei
conti. >
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LEOOI E mCRVn DBL REGNO d'iTALIA - 1905 1453
CAPO II.
SpBSB PS& I BS&VIZI PUBBLIOI.
Art. 206.
L'ujfficiale del Governo, di cui al penultimo capoverso dell'ar-
ticolo 83 della legge, nel termine di due mesi dalla comunicazione
del decreto di riconoscimento del nuovo centro, prende accordi col
comune, nella cui circoscrizione si forma il centro medesimo, per
stabilire:
a) i servizi pubblici collettivi indispensabili ai quali debba
continuare a provvedere il comune;
&)rentitàela forma dei contributi da prestare dalla borgata
per tali servizi in proporzione della loro importanza.
I nuovi servizi che occorresse in seguito afSdare al comune do-
vranno essergli richiesti almeno tre mesi prima dell'apertura del-
l'esercizio finanziario al quale si riferiscono.
II riparto del contributo dovuto^ al comune, come di ogni altra
'Spesa o prestazione occorrente per i servizi riconosciuti indispen-
sabili nella borgata, viene eseguito, dall'ufOicìale del Governo, fra
i capi di famiglia del nuovo centro, in proporzione dei redditi di
ogni specie della famiglia e del numero degli indivìdui atti al la-
voro, che la compongono.
In caso di disaccordo fra il comune e la borgata sui servizi
collettivi e sul contributo nella relativa spesa, come pure sul ri-
parto delle quote di contributo a carico delle famiglie, provvede la
Giunta provinciale amministrativa.
TITOLO VI.;
Provvedimenti tbibutabi.
CAPO UNICO.
Esenzioni e sqbavi d'imposte.
i Art, 207.
Per la determinazione della rendita imponibile provvisoria dei
terreni nella provincia di Basilicata, a' sensi ed agli effetti dell'ar-
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111104 LB90I E DECKETI DBL BBOMO b'ITAUA - 1906
ticolo 66 della legge, ramministrazione catastale sceglie, per cia-
scun circondario amministrativo della detta provincia, fra i co-
muni nei quali siano eottipiute le ^^erasioni di misura, qualifica-
zione, classiflcazione e classamento per gli effetti della legge 1^
marzo 1886, n. 3682, uno o piti comuni che, per la specie e l'esten-
sione delle colture, meglio si prestino a rappresentare le condizioni
del circondario, così sotto l'aspetto topografico e altimetrico,
come sotto l'aspetto agricolo ed economico.
Art. 208.
Per i comuni scelti come tipo di ciascun circondario, giusta
l'articolo precedente, l'amministrazione catastale raccoglie gli
elementi occorrenti per la determinazione delle nuove rendite im-
ponibili provvisorie. Tali elementi saranno desunti, sia da infor-
mazioni locali e da indagini dirette, sia dai registri delle aziende
rurali di enti morali, di società agrarie e di grandi amministrazioni
private, sia dai canoni di affitto ed anche dai prezzi di compra- ven-
dita risultanti da regolari contratti esistenti presso gli uffici del re-
gistro.
Nella raccolta e nella valutazione dei detti elementi saranno te-
nute presenti le condizioni nelle quali la provincia di Potenza si
trovava nel dodicennio 1874-1886, nonché delle speciali circostanze
che ne abbiano peggiorate le condizioni dopo quel dodicennio.
Art. 209.
Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, i
periti catastali, per ciascuno dei comuni scelti come tipi del circon-
dario, determinano, con procedimento sintetico e mediante op-
portuni confronti, le tariffe provvip.orie d'estimo delle diverse qua-
lità di coltura risultanti dal quadro di qualificazione e classifica-
zione predisposto per i comuni medesimi.
Stabilite le tariffe per i comuni tipo, sono determinate, me-
diante coefficienti, quelle degli altri comuni del circondario, nei
quali sia compiuto il classamento, tenendo conto delle speciali con-
dizioni dei diversi comuni; e sulla base delle tariffe provvisorio
cosi stabilite si calcola !a rendita imponibile compleshiva dei co-
muni stessi.
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LKOOI E IMSCBETI IIEI^ HKUNU D ITALIA - 1906 14%
Art. 310.
Alle readi te' imponibili proFvJsom determinate ^r i eomuni
di ciascun circondario, ai qnali siasi potuta estendere l'operazione
di coi agli articoli precedenti, si applica l'aliquota dell'8.80%, e
l'ammontare totale dell'imposta che ne risulta è confrontato con
l'ammontare della imposta erariale sui terreni (principale e decimo)
attualmente gravante sui comuni medesimi.
La differenza fra i due carichi totali di contribuzione prediale
serve a determinare la quota percentuale di riduzione provviso-
ria dell'imposta erariale da accordarsi, dal l"" gennaio 1906 e fino
All'attivazione del nuovo catasto, a tutti i contribuenti inscritti nei
ruoli dei terreni dei comuni del circondario, esclusi quelli che haano
eiascuno una rendita imponibile complessiva superiore a lire 8000.
Art. 211.
Compiuto le operazioni d| cui agli articoli precedenti, le ali-
quote di riduzione di imposta da applicarsi in ciascun circondario
sono approvate, sentito il consìglio del catasto, con decreto del mi-
nistro delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da inserire
nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali
della provincia di Potenza.
Art. 212.
La ripartizione, fra terreni e fabbricati, delle somme comples-
sive di ciascuna delle due sovrimposte provinciale e comunale, è
fatta ogni anno, in proporzione della somma d'imposta erariale
principale inscritta, pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno
precedente, e per i terreni, nei ruoli principali dell'anno 1905.
Per la distribuzione, fra i singoli possessori, del carico di so-
vrimposta che cade sni' terreni e sui fabbricati, separatamente, si
tengono per base i rispettivi imponibili inscritti nei ruoli dello stesso
anno al quale si riferiscono le sovrimposte.
Art. 213. ''
Per ottenere l'esonero dalla imposta e dalle sovrimposte, di cui
all'articolo 7 della legge, il possessore, dove presentare domanda,
iu carta semplieei all'agenzia delle imposte del distretto entro tre
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1456 LEGGI S DECBJETX DEL &BGNO B'iTALLà - 1905
mesi dal giorno in oai ha principio la concesBione gratuita del ter*
reno destinato alla semina.
La domanda deve essere corredata da copia autenticai in carta
semplice, dell'atto di concessione.
In caso di ritardo, oltre i tre mesi, Tesenzione è limitata dal
giorno della domanda fino al termine della concessione.
Art. 214.
Le somme equivalenti alla riduzione dell'imposta fondiaria,
di cui al 2" capoverso dell'articolo 66 della legge, e destinate ad au-
mentare il capitale della cassa provinciale di credito agrario, sono
determinate, su proposta dell'agenzia delle imposte, con decreto
dell'intendente di finanza il quale dispone altresì per il pagamento •
Oontro il decreto dell'intendente, la cassa provinciale può ri-
correre al Ministero delle finanze entro il termine di SO giorni.
Art. 216.
L'esenzione, di cui all'articolo 69 della logge, si accorda ai sin-
goli possessori che non paghino per i loro fabbricati più di lire
quattro di imposta principale, non abbiano redditi né mobiliari
uè fondiarìi soggetti, per ciascuna categoria dei redditi stessi, ad
un'imposta principale maggiore di lire dieci, ovvero non siano tas-
sati in principale per più di lire venti complessivamente per le
tre imposte dirette.
La riduzione di lire quattro d'imposta principale sui fabbri-
cati, coi relativi decimi e con le corrispondenti sovrimposte comu-
nale e provinciale, si accorda ai singoli possessori di fabbricati ohe,
per i medesimi, paghino più di lire quattro e meno di lire 10.01 di
imposta principale, e si trovino, per le altre due imposte e pel coa-
cervo, nelle condizioni del precedente alinea.
Art. 216.
Le aliquote da applicarsi al reddito imponibile esentato dalla
imposta, per determinare l'importo delle sovrimposte da restituire
alla provincia ed ai singoli comuni, giusta il primo capoverso del-
l'art. 69 della legge, non potranno essere maggiori di quelli com-
plessivamente stabilite in conto di competenza dell'anno 190S per
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LEGGI E DECHETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1005 1467
ognnno degli enti stessi, e da tale restituzione verrà provveduto
con apposito stanziamento nel bilancio passivo del ministero delle
finanze.
Art. 217.
La domanda ed i certificati in carta semplice, di cui all'art. 78
della legge, devono essere presentati entro tre mesi dall'eseguito
lavoro di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione, l'esen-
Kione sarà limitata dal giorno della presentazione della domanda
Ano al termine dei periodi di esenzione.
Nei casi di decadenza dalla esenzione dalla imposta e dall:^
Bovraimposta, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 43 della legge,
l'ispezione forestale dà immediato -avviso, alla competente agen-
zia delle imposte dirette, delle decisioni pronunciate dal commis-
sario civile.
Art. 218.
Per ottenere lo sgravio e l'esenzione concessi dall'art. 79 della
legge, 1 contribuenti devono presentare all'agenzia delle imposte
dirette, come all'articolo precedente ed agli stessi effetti, apposita
domanda col certificato, in carta semplice, del commissario civile,
comprovante la destinazione voluta dal suddetto articolo 70.
Gessando la destinazione per la quale i terreni od i fabbricati
sono stati esentati dall'imposta, il commissario civile ne dà avviso
immediato all'agenzia delle imposte, la quale provvederà per la
determinazione del reddito dei terreni e fabbricati stessi con lo
norme stabilite per i beni sfuggiti alla imposta.
Art. 219.
Per ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria, accordata
dall'art. 80 della legge, gli interessati devono denunciare all'agei.'
zia delle imposte dirette l'attuata coltura entro tre mesi dalla dat b
dell'inizio dei lavori.
La denuncia deve essere corredata di certificato da rilascian i
in carta semplice dal commissario civile, attestante che la coltura
è praticata nei sensi voluti dalla legge.
92 — VoL. II, - 1905
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1458 LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'ITALIA - 1905
Qualora, in prosieguo di tempo, la coltura venga abbandonata
prima che sia decorso il ventennio di esenzione, il possessore de-
cade darl diritto aircsonzione per gli anni successivi.
Art. 220.
IVr ottenere, a termini dell'art. 82 della legge, l'esenzione de-
cennale dalle imposte, a favore di opifìci nuovi per industrie non
ancora esistenti nella provincia, e l'esenzione quinquennale a favore
<li opifici nuovi per industrie Ciìlstenti e di opifici risultanti da am-
])liamenti organici di stabilimenti minori, i possessori devono
farne denuncia alle agen.T^o delle imposte entro tre mesi dacché
fa terminato l'impianto o rampiiameuto.
Qualora la denuncia sìa presentata dopo decorso tale termine
(o sgravio dello relative in:pc>»ste già iscritte è concesso soltanto
dalla data di presentazione e pel tempo che rimane per compiere il
decennio od il quinquennio.
Per opifìci che risultino da ampliamenti organici di stabili-
menti minori si intendono quelli che derivano da trasformazioni o
modifìcazioni nei generatori della forza motrice, o nelle macchine
lavoratrici, che siano di tale natura ed entità da costituire un note-
vole effettivo auu lento di potenzialità e un miglioramento nell'eser-
cizio razionalo della industria.
L'agenzia delle imposte si accerterà che concorrano le circo-
stanze stabilite dalla leggo per la esenzione.
Art. 221.
Agli effetti dell'esonzione dai tributi fondiarii, il prefetto tra-
smette il decreto di cui agli articoli 203 e 204 del presento regola-
mento all'intendenza di finanza, la quale provvede allo sgravio
del reddito imponibile per i terreni attribuiti col decreto prefettizio
al nuovo centro e pel rimborso dell'imposta che già fosse inscritta
nei ruoli.
Lo sgravio del reddito e l'eventuale rimborso d'imposta sui
terreni decorre dal giorno in cui, secondo il decreto prefettizio, ha
oominciato ad esistere il nuovo centro di ahitazluiie.
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LEGGI E DECEETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905 1459
Art. 222.
' Le agenzie delle imposto tengono nota nei loro registri delle
esenzioni temporanee accordate ai terreni, ai fabbricati ed ai red-
diti di ricchezza mobile, per procedere, in tempo debito, alla sca-
denza del termine di esenzione, all'accertamento e tassazione re-
lativi.
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, a mezzo
degli uffici dipendenti, e le agenzie delle imposte, coadiuvate dal*
Tufflcio tecnico di finanza, invigileranno se, durante il periodo
delle esenzioni temporanee accordate dalla legge, permangano le
condizioni del diritto alla esenzione.
Art. 223. ^
Ideile contestazioni che possano sorgere in materia d'imposta
sui terreni, fra agenti delle imposte e contribuenti, decidono l'in-
tendenza di finanza ed il Ministero delle finanze in via di ricorso.
Per le contestazioni sulle altre imposte si seguiranno le norme
eia procedura stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Art. 224.
Per la registrazione, con tassa fissa di una lira, degli atti di
enfiteusi fra privati, che si stipulino a termini dell'articolo 2S
della legge, occorre che, dal contesto dei detti atti, risulti espres-
samente convenuta la condizicne di cui alla lettera a) del citato
articolo e che, all'originale atto esibito per ia formalità, venga unito
un certificato in carta semplice, rilasciato dal competente ufficio del
catasto, indicante la estensione del fondo.
Per la registrazione, con la tassa fìssa di una lira, degli atti di
cui alla prima parte dell'articolo 74 deJla legge, stipulati dai co-
muni a sensi dell'articolo 29,. occorre che gli atti stessi siano stati
approvati dalla Giunta provi nei alo amministrativa.
Per ottenere la registrazione, con tassa fìssa di una lira, degli
atti di permuta e di compra-vendita, di cui al terzo capoverso del-
Tarticolo 74 della legge, fatti allo scopo di arrotondare il tenimento
di uno stesso proprietario, dovrà essere unito, all'originale atto, un
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1460 ' LEGGI E DECilKTI DEL UKGXO d'iTALIA - 1905
certificato In carta semplice, rilasciato dal competente ufficio del
catasto, dal quale risulti l'estensione, così dell'arrotondamento
contrattato, come del fondo principale.
Visto d'ordine di Sua Maestà:
H ministro dell'interno II ministro di grazia e giustizia o dei ooltl
TITTOiri. RONCHETTI.
Il ministro delle finanze II ministro del tesoro
A. MAJORANA. L. LUZZATTI.
Il ministro della pubblica istruzione II ministro dei lavori pubblioì
ORLANDO. TEDESCO.
U ministro di agricoltura, industria e commercia
RAVA.
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LEGGI E DECRETI DEL HEGNO d'iTALIA - 1905 1461
N. 174 mt N. 174
Rsoio Decreto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 26^ prelevazione nella somma
di lire 6y680 a favore del Ministero del tesoro.
27 aprile 1905-
(Pt«hft tolto n€lia Gas g' Ha VffciaU del Regno il 16 maggio 1905, n. 115
VITTORIO EMANUELE lU
PBR GRAFIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA- NAZIONE
££ D'ITALIA
Visto Tart. 38 del testo unico della legge sull'ammini-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste
inscritto in lire 1,000,000 nello stato dì previsione della spesa
del Ministero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-905,
e reintegrato tìella somma di lire 350,000 colla legge 23 di-
cembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già
autorizzate in lire 1,159,41 1. 06, rimane disponibile la somma
di lire 190,588.94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario dì Stato per
il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-1905, è
autorizzata una 26* prelevazione nella somma di lire sei-
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1462 LEGGI E BECRETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905
milaseicentottaata (L. 6,680) da portarsi in aumento al ca-
pitolo n. lAl-quinqmes: « Rimborso alle società di naviga-
zione di spese di trasporto bonificate agli esportatori dì vini
dai porti dell'Italia meridiotiale per Vienna e Budapest »
dello stato di previsione medesimo.
Questo decreto j^arà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osseryarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei eonii addi 10 mag^gio 1905.
R^g, 22. Alfi; del Governo a f.7L F. Mbzzbttt.
Luogo del Sigillo. 7. D anardaaigiUi C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. FoRTrs.
Gargano.
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LEGGI E DECRETI DSL REGNO d'ITALIA - 1905 1463
N. I7& ^ N. I7S.
Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 27^ prelevazione nella somma
di lire 4fi00 a favore del Ministero dell' istruzione
pubblica.
30 aprile 1905.
(Pubblicato nella Gaztofia Vffini-iU del P^c/io il 16 maggio 1905, n. 115Ì
vrrroRio emai? iiele in
rSR ORAZU DI DIO 8 PER VOLOWTÀ DULLA MAZIOME
SE D'ITALIA
Visto Tart. 38 del testo unico della legge suirammini-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste in-
scritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905,
e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23
dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazionì
già autorizzate in lire 1,166,091.06, rimane disponìbile la
somma di lire 183,908.94 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro; .
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Bai fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è
autorizzata una 27* prelevazione nella somma di lire quat-
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1464 LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'ITALIA - 1905
tromila (L. 4,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col
n. 292**^'*'' e con la denominazione « Concorso dello Stato
nella spesa per il V congresso internazionale di psicologia
in Roma » dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero della istruzione pubblica per Tesercizio finanziario
predettò.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficialo delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla CorU dei conti addì 11 maggio 1905.
Reg. 22. Aiti del Governo a f. 75. P. Mxzzbtti.
Luo^o del Sigillo. V. Il GuardaFigilli C. FINOCCHI ARO- APRILE.
A. FORTIS
Gargano
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LEGGI E DECBETI DEL EEQKO d'iTALIA - 1905 1465
N. 176. A N. 176.
Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impre-
viste autorizza una 28^ prelevazione nella somma di
lire 20^340 a favore del Ministero dell' istruzione pub-
blica.
30 aprile 1905,
{Pubblicato nella QoMxeUa Ufficiai, del R^gno il 16 maggio 19C5 n. 115)
VITTOBIO EMMUELE HI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÌ DELLA NAZIONE
BS D'ITALIA
Visto l*art. 38 del testo unico della legge suU^ammini-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste^ in-
scritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per Tesercizìo finanziario 1904-905,
e reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 di-
cembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazìoni
già autorizzate in lire 1,170,091. 06, rimane disponibile la
somma di lire 179,908. 94 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di State per
il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste^ inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-905, è au-
torizzata una 28* prelevazione nella somma di lire ventimila-
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1466 LEGGI E DECRETI DEL RKGXO d'iTALLI - 1905
trecentoquaranta (L. 20,340) da inscriversi ad un nuovo
capìtolo col n. 260'bìs e con la denominazione a Università di
Sassari - Acquisto e sistemazione di locali per T istituto
anatomico » dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero deir istruzione pubblica per Tesercizio finanziario pre-
detto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d* Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservalo.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
lUgiitrato alia 0>rU d4l conti addi li maggio 1905.
R$y. 22. Ani dil Governo a /. 74. F. Mbzzbtti.
Im$j;o del HMìlo. V, D awrdaslgìlli C FINO CCHIARO- APRILE.
A. FORTIS.
Gargano.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1487
N. 177; ^' H. 177.
Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 29^ prelevazione nella somma
di lire iOfiOO a favore del Ministero del tesoro.
30 aprile 19'J5.
iPubbUeaU) nella Gannita l7/v«:ii^f dfi U^^no ti IT maggio 1905, n. 116
VITTORIO MAmJELE m
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull' ammini-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo dì riserva per le spese impreviste in-
scritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercìzio finanziario 1904-905, e
reintegrato della somma di lire 350,000 colla legge 23 di-
cembre 1904, n, 664, inconseguenza delle prelevazioni già
autorizzate in lire 1,190,431 . 06, rimane disponibile la somma
di lire 159,568. 94 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Artìcolo unico.
Dal fondo di riserva perle spese impreviste^ inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per 1' esercizio finanziario 1904-905, è
autorizzata una 29' prelevazione nella somma di lire dieci-
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1468 LEGGI E DECHETI DEL REGNO d'iTAUA - 1906
mila (L. 10,000) da portarsi in aumento, per lire 5,000,
al capitolo n. 53: <( Compensi, retribuzioni, mercedi, inden-
nità di missione al personale dell^ufficio di presidenza del
consiglio dei ministri » e per lire 5,000, al capitolo n. 65:
« Spese per Tufflcio di presidenza del consiglio dei mini-
stri » dello stato di previsione medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti ^ osservarlo e
dì farlo osservare.
Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Rigiitrato alla Corte dei eonH addi 11 maggio 1006,
Big. 22, Aiti del Go9emo a /. 73. F. Mkzzbtti.
iMogo del Sigillo. 7. TL Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. FoRas*
Gargano.
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LEGGI X DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 14.69
N. 178. S% N. 178.
Regio Decreto cJie dal fóndo di riserva per le spese im-
previste autorizza ima 30^ prelevazione nella somma
di lire iiy205 a favore del Ministero del tesoro.
30 aprile 1905.
(Pubblicato nella Gaxzttìa Ufficiale d$l Regno il 17 maggio 1905, n. 116'
VITTOBIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA N AZIOHl
KB D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della leggo suirammini--
«trazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste
inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario
1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla
legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle pre-
levazioni già autorizzate in lire 1,200,431.06, rimane di-
sponibile la somma di lire 149,568.94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al
capitolo h. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è
autorizzata una 30* prelevazione nella somma di lire un-
dicimiladuecentocinque (L. 11,205), da iscriversi ad un nuovo
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1470 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
capitolo col n, 130 '***''*'' e colla denominazione « Ricostru-
zione di scaffalatura neirarchivio della corte dei conti si-
tuato nei, locali dell'ex convento di Santa Apollonia in Tra-
stevere e suo riordinamento > dello stato di previsione
medesimo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
tUgiMÈralù alla CorU dei coviH addi 11 maggio 1906
Utg. 22. AiU del Ghtsmo a f. 76. P. Mbzzbtti.
Lmgo del 'Sigillo. V. Il GnardasIgiUi C. FINOCCHIARO-APRILE.
A* FORTIS.
Carcano.
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LEGGI E DECRETI DEL RKGXO d'iTALIA - 1905 1471
N. 179. MH N. 179.
Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 31^ prelevazione nella somma
di lire 5^000 a favore del Ministero di agricoUuraj in-
dustria e eommercio,
30 ypnlo 19.5.
iP-ibblicaio rulla Qatsetta Vffic:als d^l Regno il 17 maggio 1905. n. 116)
VITTOKIO MJANUELE HI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONE
B£ D'ITALIA
Visto Tart. 38 del testo unico della legge suiramininistra-
zione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste in-
scritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-905,
e reintegrato della somma di lire 350.000 colla legge 23 di-
cembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già
autorizzate in lire 1,21 1,636. 06, rimane disponibile la somma
di lire 138,363.94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste^ inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-905, è au-
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1472 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
torizzata una 31* prelevazione nella somma di lire cinque -
mila (L. 5,000), da portarsi in aumento al capitolo n. 142 :
« Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la
grandine » dello stato dì previsione della spesa del Ministero
di agricoltura, industria e commercio per Tesercizio finan-
ziario predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Itaha, mandando a chiunque spetti di osservarla e di feria os-
servare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi 30 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
RtgiMiraU) alla Corte dei conti addi 11 maggio 1905
Rég. 22. Alti del Gommo a f, 77. F. Mbzibttl
Zuoffo del Sigillo. V. U GuardasigUU C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. FORTIS.
Carcano.
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.MMSOl E DSCBETI DEL XEGSO b'iTAUA - 1905 1473
N. i80. A N. 180.
^^
Bacoo DxdaBTO c^ approva la seconda appendice al -con-
traUo tira il Governo e la Società italiana per le strade
ferrate delia Sicilia sul servizio di naoigaziorìe nello
stretto di Messina.
le «prik 190&.
(PMlMlMto mM$ OmKUUa Vf/Urnh 4M lùgmaM 17 ma§gi9 1006, «. 110)
YITTOBIO EM!aOT£LE IH
PER GRAZIA DI DIO S PKR VOLONTÀ. DSUJL NAZIONB
IB B' ITALIA
Visto Tarticolo addizionale del contratto 31 ottobre 1884
per Tesercizio delle strade ferrate della Sicilia, approvato
con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3*);
Viste le leggi 28 febbraio 1892, n, 75, e 6 agosto 1893,
n. 491, colle quali è data facoltà al regio Governo di sti-
pulare colla Società esercente le strade ferrate predette,
un contratto pel servizio . ili i navigazione a vapore nello
stretto di Messina;
Visto il regio decreto 23 novembre 1893, che approva
il contratto intervenuto fra il regio Governo e la Società
per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navi-
gazione nello stretto di Messina;
Visto l'altro regio decreto 1^ giugno 1897 che approva
e rende esecutoria una prima appendice al contratto in pa-
rola relativa ai rischi di navigazione;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei
lavori pubblici e pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
03 - VoL. n. - 1005.
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1474 LEOOX B DBGBETI IXEI. BSaKO D^ITAIJA - 1906
Articolo irnioo.
É approvata e resa esecutoria la seconda i^pendice al
contratto 22 novembre 1893 pel servìzio di navigazione
nello stretto di Messina, stipulata Vii aprile^ 1905 tra i
ministri dei lavori pubblici e del tesoro per l'amministra-
zione dello Stato ed il signor comm. ing, Riccardo Bianchi
per la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, a
ciò espressamente delegato dal consiglio di amministrazione
della predetta Società; colla quale appendice si estende a
due nuovi ferry-boats la garanzia gi& stabilita a carico
dello Stato per i rischi marittimi degli altri battelli in ser-
vizio di navigazione nello stretto di Messina,
Ordiniamo ohe il presente decreto, munito del sigillo deUo
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 16 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Miffiiira^ alla CorU M ùo/nH addì 18 maggio WgS.
B»g. 22. Afl^ dA Qùoirno a f. 83. F. Mbbktii.
ZàMgo del aigUlo. 7. U GuardasigUU 0. FIN0C0mARO-APRa«B.
Carlo Ferraris.
Gargano.
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LEGGI E DBCBETI BEL BEGNO d'iTALU. - 1905 1476
N. 181. A N. 181.
Regio Decreto che approva un'aggiunta al regolamento
sugli assegni speciali di bordo.
27 aprQe 1005.
{JPubbUcaio netta Gaietta UJlficlale del Regno il 17 maggio 1905, n. 118)
vrrroBio Emanuele m
PER GRAJU DI DIO E PER YOLOMTI DELLA MAZIONB
BS D'ITALIA
Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo ap-
provato con regio decreto 4 febbraio 1897, n. IH;
Sentito il parere del consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del' Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
É approvata l'annessa aggiunta al citato regolamento
sugli assegni speciali di bordo, firmata d'ordine Nostro dal
ministro della marina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a cliiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 27 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Reginrcao aUa Owié del comU addi 13 maggio 1905.
Reg. 88. AtH del Governo a f. 84. P. BIbortl
Luogo dei SigiUo. V D Qnardaaigim a PlNOCCmARO-APRILE.
0. MmABELLO.
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1476 LBOOI B DSCBETI DSL BSGITO S^ITALIA - 1905
Aggiunta al regolamento sugu assegni speciali di bordo
IN DATA 4i FEBBRAIO 1897
€ Al capitano del genio navale imbarcato su di una nave-
officina in qualità di uf&ciale dirigente dell'officina e dei la-
vori è assegnato in ogni posizione amministrativa della nave
un soprassoldo giornaliero di lire 1. Tale assegno sia ag-
giunto alla tabella B del citato regolamento. »
Roma, li 27 aprile 1905.
Vùia, dTm'dine di Si M.: .
Il aiftiatr» d«lla marina
a I0BA9ELL0.
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IMÙOI B DBORBTI BEL BBOVO d'iTAXiIA - 1905 1477
N.181 A N. 1S2.
d
Lboos cA^ approva lo staio di previsione deUa spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.
I4 maggio 10(/5.
iPubbUeata mila GoMJtMa Ufficiale dei Regno il 2& maggio 1006, n. 124)
VUTOBIO EMANUEU; HI
PfcH tiRAZU DI DIO E PER VOLONTX DELLA KAZIOWE
RS D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Art, 1. j
Il GoYomo del Re è autorizzato a far pagare le spese
ordinarie e straordinarie del Ministero dei tesoro per Teser-
cìzio finanziario dal l*" luglio 1905 al 30; giugno 1906, in
conformità dello statò di previsione annesso alla presente
legge.
Art 2.^ ,
Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge
sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio
decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono oonaiderato spese
oiÒligcUoHe e (Tardine quelle descritte nel qui unito eIeiioo.A«
Art. 9*
Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso
elenco B^ potranno i Minist^ aprire crediti mediante màth
dati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai ter-
mini dell'art. 47 del testo unico daDa legge sullar eontabi-
lità generale dello Stato, i^provato ool regio decreto 17 feb-
braio 1884, IL 2016,
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1478 LSaOI E DBCBETI DSL BSONO d'iTÌUA - 1906
Art 4.
Il limite d'impegno nell'esercizio 1905-906 per le sovven-
zioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'art, 4 della legge
30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.
Art. 5.
Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle
pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, nu-
mero 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni,
da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a ri-
poso, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito
di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato V alla legge
8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 420,000, ripar-
tita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
Ministero del tesoro L. 12,000
9 delle finanze » 25,000
r^ di grazia e giustizia e dei culti. » 1 4,000
» degli affari esteri ...» 10,000
)» dell'istruzione pubblica. . » 12,000
> dell'interno * 48,000
» dei lavori pubblici . . . • 15,000
V delle poste e dei telegrafi . » 18,000
» della guerra ...... 240,000
' » della marina ...... 20,000
» dell' agricoltura, industria
e commercio .... » 6,000
ToTALB . . L. 420,000
Al conto consuntivo 1905-906 sarà unito l'elenoo delle
coneessioni fatte durante Pesercizio per le pensioni suddette.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato
sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
.Data a Roma» addi 14 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
iMogo del Sigiilo. V. U Guardasigilli: FINOCCmARO-APRILB.
Carcaro.
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stato di previsione delia spesa
DBL
MINISTERO DBL TESORO
|er feseitizio finanziario Ì90S-906
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•■•^^:
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LEGOI E BECBETI IXEL KEGHO ì/tIALUl - 1906
1481
TITOLO L
Spesa ordinaria
CATEGORIA I — Spese éffeUhe.
Oneri dello Stato.
DMti perpstuL
Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbliga^
tona) . - .
Rendita coaiolidata 3 percento (Idem).
Rendita cotsolid^ta 4 por cento al netto (Idem) .
Antiche rendite ooneolidate nominatiTe 4.50 par
cento al netto conserrate esclusivamente} a fin-
▼ore delle pubbliche, iatìtiisioni di beneficei|»i
(Idem). • • . • . '. ,
>
Rendita consolidata 3. 50 per cento al netto (Idem).
Rendita per la Salita Sed0 .
Debito per|)etno a noma d^ coi*pi morali in Si-
cilia " Interessi (Spesa obbligatoria)
Da riportar»^
CoifPITBtti
[Mir reserctzìo
finanziario
dal
lMagliol005
al
30 giugno 1909
400^1,451.62
4,802,32a02
7,8^12. »
32,532,112.04
29,762,381.08
3^225,000. »
l,Gd3,«84. 87
479,289,163. 13
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1482
LBOGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALU * 1906
a
CAPITOLI
DBNOÌUIUZIOIIE
per ra««rcizTo
flnamJMrio
dal
riuc^oioos
al
90 giugno 1906
10
11
12
13
14
Ripario,
Debito perpetuo dei oomimi della SieOia - Inte»
(Spesa obbligatoria). • . . •
Rendita 8 per cento aaaegnata ai crédiiori UgaM
aeUe profÌAoie ni^Militaae (Idem) • •
Readita 8 per eeato aaeegnata ai creditori di cai
alla ]egg« W mano 188S, n. 9016, serie 3*
(Idem).
DebiU rMmihiU.
Debiti redimibili inscrìtti nel gran ^bro
(Speaa obbligatoria)
late-
béUti redimibili non inscritti nel gran libro « In*
tersesi e premi (Idem)
Obbligasioni p« labori e^lizi di Roma e per Pan-
tioipazione di lire 12,000,000 del concorso go-
TematiTO, di eni alle leggi 20 loglio 1890,
B. 0080, e 28 giugno 1892, m 299 (Idem)
flpsM doritante dall*art 3 della eeaYeniione 17 no-
vembre 1876^ modificato coll*art 1* dellVltra
oenfenzìone 25 febbraio 1878, approvata coUa
legge '29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto
' delle ikrrorie deU*AlU ItalU - Interessi
Da riportarsi.
47%289,308 13 1
987,028.78
94,171.40
503;MS.(I0
480,904,400.03
8,708,042.70
9,821,294.43
29a400. »
25;ì31,004. »
44,^91341.49
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UOOI B mCBETI SSL BEOHO Vi'tIÀLIà. - 1906
1483
95
CAPITOLI
OauFwnaak
per Teseremo
finanziario
dal
DEliOUINAZIONS
lMngUol905
al
30 gin^no 1906
Riporto,
44,291341. 19
15
ObbiigMioBi femmurie 3 per oanto per k cMtm-
Boni ferroTiarie e per conto delle casse degli
aumenti patrimoniali Q^go 27 aprile 1885,
n. 9040 - Interessi (Spesa obbligatoria).
27,540,120. »
16
Obbligasioni 5 per oento per le spese di coetru-
sione di strade forate del Tirreno già conse-
gnate agli appaltatori in cambio dei certifi-
cati, 0 date in pagamento dei laTori appaltati
dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890,
n. 075^ - (Interassi (Idem) ...»
5,721,575. »
17
Titoli spedali di rendita 5 per o^uto per il risa-
namento ddla cttU di Napoli (articoU 3 e 5
della legge 15 gennaio 1885, n. 2802) - In-
teressi (Idem) . . i
DcìHH wxriaHli.
71^089.801.19
18
Stato fSpese fisse)
WifiOO. »
Ì9
Aannalità al eomnne di Napoli per rassegno agli
12 maggio lOOl, n. 184) (Spesa obbUgatoria).
400.000. »
20
lateressi dei bnoni del teAorò e spese -di negosia-
iÌMM(Ideln).
Da riporktrsi.
«^MO/xn. »
d,92OJ50O »
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14S4
xsoox E OBCBxn Dm. SBOKo D'rrAUA - 1906
o
«
CAPITOLI
COBIPBmBA
per Tesereino
tinanziarìe
dal
1* luglio 1905
30 giugno 1906
Ci
RENOMINAZIONE
Biporlo.
6,920,600.
21
InteresBi di bvottl dal tesoro a ,hiBgm 9cmémim
creati con la legge 7 luglio 1901, n* 328, e
1,281,625.
E^
Interessi dipendenti da contratti stipulati a licita-
zione prìTala per le ooeCruiioni delle ferfvfie
complementari a norma dell'art 4 detta legge
cedente leggo U loglio 1867, n. «785 (làem}.
20,060.
23
lolereesi di somme versate in conto corront» eoi
tesoro dello SUto (Idem) ....
450,090.
E4
Interessi dell* 1.50 per cento A aetto sopra aa«i-
dpazioni statutarie degli istituti di emissiottè
a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n..449, U
lugtto 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 48d, e
:' 17 geitnaio 1897, n. 9 (art 3 delFallegato D)
(fi^^f^jj
25
Garanzie e sossidi a società conceBsionarie di strade
ferrate (Idem) . . . ^ . .
ITtMOjOOA.
93
Sovvenzioni annue chilometriche deriTaoti dalla
facoltà coooessa al CUrferao eoo Vi% U della
legge 89 luglio 1879, n. 5002, serie 2^ (Idem).
25;306.90
27
•
Corrispettifi dovuti alla società italiana per le
strade fenaU della Sidlia per U servizio di
. Bavigaaione attraverso lo stretto di Messiiia
-JL»tàs^ O^agosto 1893, n. 491 (Idem) .
Da riporiarH
\vifm.
»
•
26,807,SS1.
29
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£Wai M IKBCIEZX SBL XBGVO fi'lTALIA - 1905
1436
CAPITOLI
8
0
21
DENOMINAZIONE
COMPSTEKZA.
|)6i' Tescrcizio
finaD7Ìarìo
dal
r luglio 1905
al
30 giugno 1900
28
29
30
i&]por<o.
Onere eveatotle per Hacfai meriitiini dei piMeeell
CaU$bri0f StUU e Cariddi adibiti al eenizio
di oavigaaioiie dello etrctto di Meweina (Regio
deento 1* giugno 1807, a. 380) (Speea obbMg.)*
Anmialità netta domia rIIs locieià italiana per le
■trade ferrate Meridionali eseroento la rete
Adriatica in oorriapettivo delle linee di sna
proprietà (art V dei ooa^tfto) .
31
32
Corriepettivotshilometrìco Spettante alle Bodetfc <
centi le reti Medhen^ttcib, AdrìatiÌBa e Sicnla
per la coetrozione delle strade ferrate di cui
alle convnzioiu approTate colla legge del fO
luglio Itta» n. 6660 (Spfea obbligatoria)
Quote di pro^otéo lordo! àétièr ferrovie apipartenenti
a locietà prirate ed merritate per loro conto,
a senio dei riapettrri atH di concessione o in
legtito a oonTenzioni speciali (art 13 del con-
tratto per la i«U ìlediterrMiea e 16 di quello
per la Mie Adriatica) (Idem).
Corrispettivi dovuti alle società delle reti Mediter-
, ranea, Adriatica e Sicnla per Tesercizio delie
linee complementari ooatitnenti le reti seoon-
' dàrie (art 73 dei capitolati per le reti Medi-
terranea e Adrìatioa e 69 per qn^lo della rete
Sicula) (Idem)
Da riportare ,
26,897,381.29
per mmnaria
82,091,646.88
22,226,089. 43
7,000,000. »
23,220,210. »
111,405^276 69
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1486
LEOai S nSCBEII BEL BEGITO Jt'ltAUA. - 1905
o
•
CAPITOLI
GOMPSnDNEJl
per Tesercido
flBaadario
dal
DBNOMINJlZIONB
lMugUol906
al
30 giugno 1006
Riporto» •
111,406^278.00
33
Correflponnone alle cane delle pendoni e dei eoo-
oond del penonale delle vM M editemuea,
Adriatioa e Sionla deUe qaote del 2 e 1 per
cento del prodotto lordo al disopra di quello
iniziale (art 35 del capitolato delle reti Me-
diterranea e Adriatica e art. 31 di quello per
la rete Sicnla) (Spesa obbligatoria)
2,100,48a »
34
Annualità dovuta alla ditta Mangili per il aenrizio
di nangasione a vapore sai lago di Garda
(art. 28 della oonvenxione approvata con la
legge ornano 1803, n. 125) (Idem)
112,788.40
85
ferrovia GremonarMàntova per Tiiao coarane
della ataiione di Piadena oon la linea Parma-
Breeoia-Iieo in ordine alla oonvensione 27 o^
tobro 1888 e reUtivo atto addizionale 20 mag-
gio 1889 e alFaltra conTeniioae 12 giagno 18M«
ìjno. »
30
AnnnaUtà apettante alla'caaea depoiiti e preatiti, a
forma dell*art 8 dell'allegato Jf, approvata oon
rari 13 della legge 22 lagUo 1894, n. 339 -
Intereeei - (Nona annualità)
JUòiio 9ÌiaiÌMÌù.
4,023,727.01
117,K2,04«.Ol
37
Pendoni del Miniitero del teMro (Speee flaae)
2;a86^000. »
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LBOGI E DECRETI DEL BEONO d'iTAIIA - 1905
1487
p«r r«
flniTtfinrig
r luglio 190S
30 giugno liM
Pmukmi 9iraor<Unarié.
Aflugni ai Mille di ManftU o loro TodoTe ed or^
luii, e peBàoni divene. • . • .
AflMgiii Titalin a titolo di rìoompensa naiionald.
oompred quelli pei Toterani 184840, ai lensi
della leggi 4 mano 1898, n. 46, e 18 'dicem-
bre 1806, &. 480
Àasegiii a faTore di coloro che preaero parte alle
guerre per 1* indipendenxa dltalia a eominoiare
da quella di Crimea (legge 8 luglio 1004, n. 341).
Indennità per una lola Tolta, iuTece di penftioni,
ai termini degli articoli 3, 83 e 100 del teeto
unico delle leggi tulle peneioni cìtìU e mili-
tar], approrato col regio decreto 21 febbraio
1806, n. 70, ed altri aefl^gni congeneri legal-
mente dovuti (Speaa obbligatoria).
Tcftale del debito Titalido.
Doteiioni della Gan Reale
Dovario a 8. M. la Regina Margherite di Savoia,
vedova di S. ÌLìì Re Umberto 1 (leggv 6 di-
cembre lOiO, n. 303)
730,000. »
2,000,000. »
per memoria
2,730,000.
84,000. 0
5,440,000. »
15,060,000. »
1.000,000. »
16,060,000. »
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1488
UOQI S DBCBKTI TOSL SEGNO d'iTALIA. - 1905
o
u
•
81
CAPITOLI
CkMfPBlWZÀ
per Tes^tùsio
finanzìai-io
dal
r luglio 1906
Z,
DBMOMINAZIONS
al
90 giugno 1906
Spué per U Cambre UgitlaHve.
44
Spese pel Senato del Regno ....
500,000.
»
45
Speae p«r k Camera dei deputati
931,000.
»
40
Rimborao aile aodetà di strade ferrate e di naTi-
gaiione dell'importo dei viaggi dei membri
del ParUmento (Spesa obbligatoria)
. 1 *
812,000.
»
2,313,000.
»
47
48
49
50
51
Spase generali di amministrazione.
ìAmUUro.
Personale di nioio (Spese ilsse) ....
Pexwmak di ruolo -Indennità di residenia in Roma
(Usffi) ."'
Personale straordinario .'.••.
Personale straordinario - Indennità M nsMeaiain
Roma (Speae fiise)
Speae d'ufllcio del Ifiusterò .
2,026,493.44
275,022. »
51,8T7. >
iO,000. »
105,040. »
2,468,432.44
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JUEOQI B DECBEZZ JKBIi JUBGNO d'iTALIA - .
1905 14S9
CAPITOLI
[i«r TMercizio
finanxiario
dal
8
0
IMuglio 1905
2
DSNOMINAZIOVB
al
30 giugno 1900
Pr09idmua del Consiglio dm ministri.
»
PenoiiAl« di n»lo dflU*«fl«io di praidean d«l
consiglio doi ministri (Speso fisso).
4,000. »
53
Personalo di molo dall'nfBoio di pi-osidonsa del
oonB%lio doi ministri - Indennità di residenza in
Roma (Idem) .....
350. »
54
Compensi^ rstrìbozioni, mercodi, indonnita di mìs-
■tono al personale dell'ufficio di presidenza
del oonsiglio dei ministri • • • .
18,000. »
55
Porsonalo straordinario dell*n(Bcio di presidenza
del oonsiglio dei minÙBtri - Indennità di resi-
denza in Romi/ (Spese fisse) ....
400. »
56
Spese per Tnfflcio di presidenza del consiglio dei
ministri
Corts dei conti.
5,000. »
22,750. »
57
Penonalo di molo (Spese fisse) ....
1,528,235. »
sa
Personale di ruolo - Indennità di residenza in Ruma
Gdom). .......
214,811.50
59
Spese d'ufficio
* 84,500. »
1327,546.50
94 -. YoL n« - 1905.
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1490
LEOOI S DECRETI DEL REOMO d'iTAUA • 1906
•
2
C A P ITOLI
CoMp]ffnr«zi
l^r lesercirJo
ttnauziario
dal
s
UPNoMLNAZlONB
30 giugno .if Jb
Yt^/oiua sugli isHtuH di emMoné e sui servisi
dna di Napoli.
60
Personal* d^^H* ipp«ttorato generala (Speie ftMe) .
76,000. »
61
Personale deirispettorato genentle - Indennità di
residenn in Roma (Idem) • . » .
5,197« 50
62
Spese diverse occorrenti per la oommissione per-
manente di cui all*art 107 del testo unico
driUa l«gge siigr istituti di emissione e sulla
ciroolasione dei biglietti di banca, approdato
eoi regio decreto 0 ottobre 1900, n. 873, e com-
penso al segretario della detta commiasione** •
5,000. >
63
Indennità di minione agH ispettori deUMspettorato
generale ed al personale aildetto ali ispettorato
medesimo o da esso delegato
Atvoeaturs erarialL
2!r,500. »
•
113,6^7.50
65
Personale di ruolo (Spesa fisse) ....
; 882,830.62
«9
Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma
(Idem). .
Da Hpopitvst»
20,653. »
003,503.62
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LEGGI E DECEETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
1491
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
irajporlo*
Pflraonak straordinario
Personale straordinario - Indennità di reeidenia in
Roma (Spese fine)
Speso d^nfSdo (Idem) . •
Fitto di locali non demaniali (Idem) .
Inttnd^Hsa dfi finanza,' i
Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di sorit-
tura e magasmnieri economi delle intenderne
(Spae fisse).
Personale di molo di ragionerìa, uffici^ di scrit-
tura e magaxsiniori economi delle intendeufie
- Indennità di reeidenxa in Roma (Idem)
Personale straordinario
Personale straordinario - Indennità di reaidensa in
Roma (Spese fisse) . . . • •
Sertuio del tesoro.
Personale di gestione e di controllo nella tesoreria
oeotnde del Regno, nell*ufficio dell'agente con-
tabile dei titoU del -déMto pubblico, neiroffl-
C0MP8TBNZÀ
per reserdsio
finamdario
dal
1* luglio 1905
al
30 giugno 1906
903,503.62
12,440. »
900. »
41,500. »
25,600. >
983,943.62
2,053,109.47
12,360. »
5,700. »
350. >
2,071,519.47
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1492
£BOGI E BECaETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
u
•
CAPITOLI
DENOIfIN AZIONE
ctiiA daU« cai^ Pilori • dipendenti cartiera,
nell» r^gia leoca e nella casaa spedale dei
biglietti a debito dello Stato (Spese fine)
76 Peraonale di geitione e di controllo nella tesoreria
oentnle del R^gno, nell*nfflcio deiragente con-
tabile dei titoli del debito pubblico, nella regia
lecca e nella casta speclak» dei biglietti a de-
bito deUo Stato • Indennità di residenza in
Roma (Idem)
77 Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente
omtabUe dei titoU del debito pnbbfieo e del
magazsiniere dell'officina carte-Talori e della
tesoreria di Massana
78 \ Personale fidnoiario della tosoreria centrale e del-
Tagwito oontalnle dei tìtoli del debito pubblico
- Indenikità di resrdenza in Roma (Spese fisse).
79 Personale delle delegazioni del tesoro presso la
regia tesoreria profindale gestita dalla banca
d'Italia (Idem)
30 Personak delle delegazioni del tesoro presso la
regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca
d'Halia " Indennità di residenza in Roma
(Idem)
8[ Personale straordinario delle delegazioni del tesoro
(Idem) •
Da HparianL
CoMPrnaaK
per resercizìo
finanziario
dal
ringliol905
al
ao giugno IQOS
183,920.
8,880. »
43,060. >
2»000. >
931,^58.50
7,460. »
1,139,018.50
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LSOGI E HECKETI BEL BEaNO b'iTAUA * 1805
149S
CAPITOLI
DBNOMIMAZIOiaB
GOMP
par reserdno
finAiixiarìo
dal
!• luglio 1906
al
30 giugno ig06
Bipono,
SpéM d*iiiil«o dolio doleirazioni dol tesoro (SpoM
)
SpoM por teBporto fondi e di toaororìa» aoqniilo
di cmeo forti a reoipionti ]j&r la oonaerfaiione
dei ndori • . . •
Spoio pei aorriii del
'Speao per Tacoertamento preeoo lo inCendeno H
Anania o preno la cassa dei depositi e prestiti
doUa legittimità dei doeamMitl prodotti per lo
operaxiaid di debito pubblico •
Spese di liti sostenute noli* interesse delle ammini-
■ti'MioBi del tesoro e del debito pubblico e
dell*asi«nda dei danneggiati dalle troppe bor-
boniche in Sicilia e altro spere acceoeorìe (Spesa
obbligatoria)
Méffia Mecca e moneiagUmé.
Personale di molo (Spese firn») . . . '.
Personale di molo - Indennità di residenxa in Roma
(IdemX ;
Da riporkarti.
ì,ì3èj5ìB. 50
ie,500. »
36,500. »
21,500. »
1,500. »
10,000. »
i;230,518.50
41,390. »
47,331. »
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1494
LBOOI E DECRETI BEL BEGNO d'iTAUA - 1905
ss
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
CoaiPsnMZA
par reMrcizìo
fituuasiimrìo
dal
IMngHolOOS
al
SO giugno 1906
88
89
89
àis
90
90
91
Speaa d'nffido (Bpete fisae)
Speae d*M«rcl2Ìo della zecca (Speea obbligatoria) .
Asaegni di Taletndinariotà ai lavoranti di lecca,
Buasidi ai medeaimi e loro auperatiti - Premi
per modelli di naovi tipi di monete - Speae per
la commiaaione artistica-tecoica-monetaria iati*
tnita con regio decreto 89 gennaio 1905^ n. 27, e
per laTori atraordìBari
Personale atraordinario - IndennitJk di
in Roma (Speae fisae) .
reaidenaa
8mvUi diversi.
Ratribaaioni e oompenaì agrìmpiegati e al perao-
nale di baaao aarniio deiramminiatradone oen-
trale e proYineìale del teaoro per laTorì e pre-
ataaioni atraordinarie - Gompenai alle commia-
aioni di eaami e alla oommiaBÌone tacnica per-
maDonta di cai ali* art 83 del regolamento
16 giugno 1886, n. 853 .
Speae di commiaaione e di cambio per i pagamenti
allWaib (Spwa obbligatoria)
47.881. »
8,000. »
88.000. »
l^OOO. »
700. »
150,081. »
108,860. 1^
380,000. »
438,860. »
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LBOOi E hbcbeti del segno d'italia - 1906
1495
CAPITOLI
DENOÌJINA/IOXB
Co^!PETB^rzA
poi- ToBercino
finanziario
1* luglio 1905
al
30 giugno 1906
Riporto,
Spese di commiMUone per la riseot8Ìoiied<>>iruiilen*
nttà doiriit^ da] Qoverno cineso (Spesa obbli-
gmtoria)
Spese per i servizi delle delegazioni airestaro, per
rapplieasone àrìVaffidaoU e per telegrammi
di hmk
AilestimMito dei titoli dal debito pabbltco * Spese
per oomple'are, mettsire in ciroolazione e spe-
dir» alTestMfo i titoli éhe si ricevono dall'of-
ilfliiia ewlsTalorL
ladMultà di Tiaggio e di soggiorno agli impiegfttt
Indennità di tnunvtamento agU ' impiegati ed al
personale di basso sorvido e indonniti^ di tra-
sferimento al domicilio eletto, doTuts agrim-
piegati ed al personale enddetto collocati a
riposo ed alle famigKe di qnelli morti in aer-
Tisio . •
Restìtssione di somme indebitamente versate nelle
tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine). •
Spese di bollo ani titoli del debito pnbblioo, le
quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa
obbligatoria)
i)# ripoi*l8rji«
40,000. »
doooo. »
85,750. »
56.000. »
22,000. »
120,000. >
5,000. »
776,010. »
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1496
UOOI B nECBITI DEL SEGITO D^ITiXXl • 1909
o
u
a
z
CAPITOLI
CoMPVmCBA
per reaerctzio
finanziario
dal
DBNOUINAZIONB
IMugUplQC»
30 giugno IQW
AlpOfw*
776,610. »
97
SpMe poi seiTiiio della eonlftbilità g«Mnife ^per
gU stadi » kvori relothi .
io,ooa »
96
Siuridi non obblig»ftorìament« vitalisi .
75.00O* »
99
TeUgvammi da Bpediro all'aiterò (Spesa d*orduM).
3,000. >
100
8p6M postali (Idem)
8,000. »
101
Spaia di itampa.
96,700. >
102
ProTTieta di carta a di oggetti Tari di caneaUerìa,
legatura di libri e ragistrì ....
23,550. »
103
Spese per racquisto di libretti e di scontrini fer-
roTÌari per conto degli impiegati deU*ammin^
straàona del tesoro (Spesa d*ordine) '
300. »
104
Residui passiri alimiiàli a sanse deUTasL 91 dal
testo unico éi legga aalla contabilità g«Mraìa
e raolamati dai crediÉoii (9ps«k oèU^alarì^.
per mm/ncria
105
Spasa di latori per preparare i pagamenti della
rendita nominative consolidata a per eseguire
gli appuramenti semestrali nel gran libro ..
16,000. »
108
Indennità di miariona par le ispeiioni aBis ra-
gionerìa delle intandma ^i ftaaaaa a par la
operasioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897,
n. 256, su) riacanfro effsClNo M magauM
e depositi di tnatamli e di marel di proprietà
dello Stato
40,000. »
1,049460. »
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UOCa E DECBEn DEL REGNO o'iXAIXA - 1906
1497
107
108
(«)
110
111
112
113
114
CAPITOLI
DFNOMINAvtONB
GoMPStnoA
per Tesercttio
fiiumiiurìo
dal
!• luglio 1905
al
30 giugno 1906
Ripcrto,
Sussidi ad impiegati di ruolo e atraordinari, agli
uacieri e al personale di basso s^ryizio in at-
ticità di funzioni déiramministrazione centrale
e proTinciale
Aasegiu, indenaità di ousaione e ^Mee diverse di
qualsiasi natura per gli addetti ai gabilMMI .
Somma da versare alla cassa depositi e prestiti
per costituire il fondo di riserva per le epi-
soozie, in ordine all*art 4 della legge 20 giù*
gao 1902, n. 272 (Spesa obbligatoiia e d*«rditte).
Quota del prodotto della tassa di boUo applicati^
agli stipièndi degli impiegali cìyìU e militari
da destinarsi a^ /sTore delle istituzioni per gli
orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo
1904, n. 67;
Spese casuali
Spesa per servizi speciali.
Of/Uina per la fahbrieanone dàlU tmie^aìori.
Personale (Spese fisse)
Mercedi e sussidi agli operai ed asaistenti ooutrol-
lorì e loro superstiti^ spese sanitarie, premi par
rassicurazione degli operai stessi ed assistenti
controllori ai termini della legge 17 osane
I8969 n. 80. Contributo annuo da yersarsi alla
eaasa nazionale di presidenza per T invalidità
Da ripetUKTÈi
1,049,160. »
40000. »
20,000 »
175,000. »
42,984.60
23^000. »
1,350,144.60
31,760. »
31.760. »
(a) n oapililo a. lOf fo ippifUio.
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1498
LEGGI E DECBETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905
CAPITOLI
p«r TeMiretsìo
dal
r loglio 1905
al
30 giugno 1006
s
DKNOMINAZIONB
Riporlo.
31,760.
>
Itfgge 17 luglio 1806, n. 350, e ad altri i«ti.
luti oongeneii (Speea d*ordine)
541,000,
»
115
GarU flligimnata e non flligranata, cartoncino,
macchino, apoM di aoqua e di matonaie por
la stampa dello carte-yalori, laTorì di?or«i por
conto doi Ministeri od altri enti (Idem)
5 *
1,520,090,
»
2,092,850.
»
116
Fondo di riaorra per lo spofo obbligatorie o d*or-
dine (art 38 del tosto unico rlella leggo di
contabilità, approvato col regio decreto 17 feb-
braio 1884, n. «010) . . . ^ .
2,500,000.
»
117
Pondo di rvMrra per lo speao impronito (art 38
dol testo nnico della leggo di contabilità, ap-
prOTatoi ool regio decreto 17 febbraio 1884,
n. 80W)
TITOLO IL
Spesa itraordlnniia
1,000,000.
»
3,500,000.
»
CATEGORIA I — «/)o# tfreitivé.
Oneri dello Stato.
{Debitt tariabilì).
118
Interessi del 2 per cento» a calcolo, sui mutai con-
tratti dallo proTineie Jannoggiate daUo iaon-
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I.BOOI E DECBBTI BEI. BEONO d'itALIA - 1905
149»
CoMPnVNZA
o
CAPITOLI
per reeordzio
s-
o
linanriario
a
dal
•
lMugliol906
2;
D£NOMINAZIONB
30 giugno 1900
dasioni, a termini dell*art 9 d'ella l«gge 8 giu-
gno 1813, n. 1400, e delia legge 8 luglio 1883,
n, 1483 (8peMi obbligatoria).
56,000. »
119
Interrii a calcolo sui mutai oontratti dalla pro-
^inda di Sondrio in ordino doU'art. 7 deUa .
legge 7 aprilo 1889, n. 6018, o dalle pro-
Tinde di Teramo e Ghieti in ordine airiOti-
colo 11 della legge steesa ^jor riparare i danni
cagionati dalle inou'^aadoni deirautunno 1888
e per la eeeenzione di movi lavori occorrenti
alla difesa contro nuovi diaaatri coueimili
(Idem) 1. . . . .
12,000. »
ISO
Annualità da pagarsi alla c^sa depositi e prtWtìti
per interoesi al 3. 50 per cento <d anmiorta-
mento dei mutui conoeeei alle provincie di Qe-
nora, Porto Mauriao e Cuneo ed ai comuni
delle madeeime in relanone alfart 8 deUa
leggo 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare
ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887
ed ai danni cagionati al comune di Campo-
maggiore dalla frana del 10 febbraio 1888,
giusta la legge 26 luglio 188& nam. 6000
(IdemX
368,294.56
121
Indennità dovute secondo la le'<ge per le espro-
pxiazioni del GoTerno austriaco per opere di
fortificationi
per memoria
1»
Somme da passarsi nel conto corrente spedala col
mnnidpio di Napoli come concorso dello Stato
nei lavori di risanamento di quella città, oor-
Da Hpmiatti.
.
4as;eo4.86
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l&UO LBGK» a BBGBBTI USL SEGVO D'HALLà - 1906
GoxpBiSNza
o
CAPITOLI
per reeerciàa
9
fiaanaiarìo
dal
lMugliolM6
2S
DBMOMINAZIONB
30 giugno 1900
Riportù.
426,204 50
rÌBpOQd«iiti, alla metà della •omma atabiliia
dall*art. 3 della legge 15 gennaio 1885» nu-
mero 2892, e da procurani mei modi indicati
daU*art. 1 deUa oon^enzione 15 «enUaio 1896,
approTsia eon Fart 5 deU^aOe^ato I alk leff^e
8 agoilo 1895, n. ^^ ed ai termini delia
legge 17 luglio 1898, n. 3ia .
1.000,000. p
123
Somma dovuta «Uà aocietà MU fenwno Meridio-
nali in oona^gneatt della eonvensione appro-
vata con la legge 28 luglio 189t>, n. 4S^ a
oompeneo dei lavori CBegniti per il aoprapas-
saggio al ponte ferroviario snl Po aMenana-
oorti (Quattordicesima annualità) .
Speso genoralt di animinittrazime.
102,838.26
1,580,192.82
124
Maggiori anegnamanti sotto qualsìaai denomiAa-
23,72a >
125
Spesa oooortente alla corte dei conti per il ser>
-
personali di spese fisse. . , » •
43,000, »
126
Personale straordinario dellar corte dei conti - In-
dennità di residenza in Koma (Spese fisse) •
Da riportarsi.
2,600. »
09,320. »
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UBaei B DECBEn del bboho d'italia - 1906
1501
o
•
a
ss.
CAPITOLI
GoMPRBaA
per resepciBio
finauziariò
del
lMugUol905
al
30 giugno 1006
dbnovinàzionb
Biporto.
M,320.
»
127
Spen pei lami ■trMrdinari per r«mininifltn«i(ni«
del debite pabWeo
46,080.
»
19B
SpeM per la fabbrìcaiume dei biglietti di State e
per reiaroizio e la manutenzione del forno cre-
materìo delle carte-calori di Stato (Spe^a ob-
bligatoria)
248,800.
»
128
bi9
Spese d*iifficio del cassiere speciale dei bigiietti a
debite della State ^ Studi e UT^ri dÌTersi ine-
renti alla iabbficakione dei biglietti di State .
17,900.
»
IM
Personafe della cassa speciale dei biglietti a de-
bito dello Stato - Indennità di rendenxa in
Rmaa OSpese fisse)
10,500.
»
9l»fiO0.
»
190
Gompena ai danneggiati dalle troppe borboniche
in Sidla (Spese fisse e d'ordine) •
264,000.
»
ISl
Anstro-Ungarìca a tonnine dell'art 9- della
contenzione A, approdata colla legge 23 mano
1871, IL 137 (Spesa d'ordine)
4,50d.
»
192
Spesa derìiranto dall'eseoojiione dell'art. 8 della con-
▼endone B, stipulate fra 1* Italia e ia monarchia
Anstro-Ungarioa ed approvate ooUa legge 23
marpo 1871, n. 137
Z#0 n|Mrf flTff.
p^n^enuHa
258,500.
»
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1602
I^QGI E DECBBTI DEL RBGXO d'iTALTA -
1905
O
CAPITOLI
per leses-eizio
9
finanxisario
3
dal
0
f luglio 1Q05
z.
DENOMINAZIONE
30 giugno 19(M
jRiporfo.
856,50a »
133
SpMa per indemiità dovuta, ai tormini delPart 149
della legge ani riordinamento del notariato
25 maggio 1879, n. 4900 (testo anice), ad ewr-
centi di ufllrf notarili di propr:età privata in »
Remi Mati abolita col prM^edente art. 148
(Sp«a obblfghtorìa) ' .
30,073.68
134
Contributo del tftporo dello Stato a favore della be-
neficenza pubblica 'romana, ia esegnimonto
deirart. 9 della leg^e 30 luglio 1890, n. 343,
ed articol • unico dolìa le^rge 3 febbraio 1898,
n. 48, ed aii. 3 della logge 8 luglio 1903, n. 321. .
1,300,000. »
135
Contrìbnlo «Tentnale dello Stato a favore della
congregazione di carità di Roma, in eaecn-
zione deirart. 5 della bgge 30 loglio 1890,
n. 343, sulla beneficenza di Roma (Sposa ob-
bligatoria)
300,000. »
136
Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli
infermi poveri non appartenenti ai comune di
Roma, ricoverati nell* istituto di Santo Spirito
ed ospedali riuniti di Roma (I^gge Si mag-
gio 190a n. 211)
300,000. »
137 ..
Corresponsione all'istituto di Santo Spirito ed agli
ospedali riuniti di Roma a pareggio del fisO)^
bisogno annuale non* coperto dalle disponibi-
lità del fondo destinato al pagamento delle
pendoni monastiche a carico d^l fondo spe-
ciale di beneficenza e religione giusta Tart 1
comma 2^ della legge 8 loglio 1903, n. 321 .
Va r^Oi'iarti.
jier MSmorui
2,194.573.88
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J,
LEGGI E DECREXI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
1503
CAPITOLI
DBMOMINàZIONB
PfT
dal
l'kgliolQOS
al
90 fiagno 1900
Eiporio.
Restitaiione «fealoale di rendite e capitali già ap-
partenenti alle opnlratemite romane indema-
niate» in ooDcegnenza di dismtsaioni di , beni
ordinati e da ordinarsi in oonformiti delKan
ticolò 1 della leggfi 30 loglio 1896» n. 343, e
reetituzione al demanio, di somme ▼«rsate al
t«eoro in più delle dovute iu conM'guenxa del-
ramministrazlone dei beni già &ppartonenli a
dette confraternite, tenuta dal demanio prima
deiriipplicazione di detta legge (Spesa obbli-
gatoria) •
Somma corrispondente alle quote di eommpoata
provinciale e comunale sui fabbricatidi prò*
prieià della, società pei: ^ risanamento di Nft«- •.
poli da versarsi a favori» de} fondo per il; p,-
sanamento (art. 3 deìla legge 7 luglio 1902^
n. 200) ( « • • • . . , •
»
Somma <)orrispondente all^ quota d'imposta era-
riale sui fabbricati di proprietà delia Società
per il risanamento di Napoli da versarsi a fa-
vore del fondo per il risanamento (art 8 della
legge 7 luglio 1902, n. 290).
Spesa per la costruzione e l* impianto in Roma della
nuova secca di Stato • , .
Sussidio Id Monte per le pensioni agli insegnanti
elementari
Da r^^ùriarsi.
2,194,573. 68
ver memoria
410,000. »
480,000. »
125,000. »
300,000. »
3,509,573.68
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1504
L800I B lOCBETI DSL KBOVO d'iTALIA. -
1906
u
•
CAPITOLI
CoMpnBoi
per reMrctrfa
fiiuuudano
dal
a
1* luglio 1906
^
DKNOMINAZIONR
al
30 giagno 1000
lUpOTtOm
S,609£73.e8
143
Concono dello Steto n«lla •pen da sotteneni dal-
ramminiitraioiie d«l fimdo per fl «alte per
dA Im ^m a lira 1,000» di tbm aiTaitioolo 1
comna f della lc«ge 4 giagno 1600. n. 101
(art 5 della legge %ì dicembre lOOS, n. 48$^
GATBQORIA lU — Mommmio di et^Uaìi.
1,000,000. >
4,500,873.08
CtHiizioiie di Miti.
144
Spesa derimnte diUVrt 3 della oen^nzleiie 17 nò-
Tempre 1875, modificato cblTart 1* dell*alln
oonTenimae 25 Mbndo 1876, approdata edla
l^gg» » giagno lerd, «. 3181, pel riecatto
delle fonone dell*Àlta Italia - Ammortamento.
7,a28,»07. 12
145
Debiti redimibili Inscritti nel gran libro- Ammor*
tamento (Speea obbligatoria).
^17,650. »
146
Debiti redimibiU non inscrìtti nel gran libro -
Ammortamento (Idem)
2.433,080 . »
Ì47
Obbligazioni 5 per cento per le ipeee di coetm-
none delle strade ferrate del Tirreno - Am-
mortamento (Idem)
1,560.000. »
13,8 8,337. 12
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LEQGI E UECRETI DEI. REGNO d'iTALIA - 1906
1605
O
CAPITOLI
DXNOMIMAZIONK
HnMularìo
dml
90 ghtgno 19ÙQ
148
140
150
151
152
153
154
Riparto.
Obbligaiioaii iiarroTUne 3 per ouito per le oof tra-
zioni ferroviarie e per conio delle caese degli
aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885»
n. 3048 - AminortaiBento • • . .
Obbliganoni 5 per cento eni beni ecclesiastici ri-
covate in pagamento di prono di beni (Legge
11 agosto 1870, n. 9784, e regio decreto 14
itoMO mese, n. 5794) ~ Ammortamento (Spesa
obbligatorie) ..<...
Titoli speoiali di rendita 5 per cento per il risa-
namento della città di Napoli (aKiooli 3 e 5
della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento
(idem)
Obbligazioni pei layori edilizi di Roma e per Tan-
tidpasione di lire 12,000,000 del couoorso gp-
vematÌTO • Leggi 20 luglio 1890, n. 6080, e
28 gingno 1802, n. 299) - Ammortamento
(Idem).
Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato
(Wem).
Annualità spettante aUa oaaaa dei depositi e pre-
stiti a forma deU*ari % deU*aliegato M, ap-
pi-ovata ceirart, 13 della legge 22 logUo 1894,
n. 339 - Ammortamento (Nona ananalità)
Quota d^ammoriamento dei buoni del tesoro a lunga
scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323) .
Da riportarti.
13,839,337. 12
3,750,000. »
20,000. »
141,500. »
45,000. »
50,000. »
976,272. 99
1,210,000. »
20,032,110.11
95 — VoL. IT. - 1905.
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1606
LEGGI £ DECRETI DEL EEGKO D ITALIA
1906
CAPITOLI
B
p
DENOMINAZIONE
COMPBTBNZA
per Tesercizio
<iaaD/.iarìo
dal
!• loglio 1905
al
30 fl^iugno 1900
Riporto,
155 Restitazione alla eaata depo»iti- e presliti dette
anticipazioni in conto della somma dì lire
25,000,000 autorizzata oolla legge 28 dieembre
1902^ n. 547, per resecuzione aatleipata di la-
vori stradali, portuali, idraulici e di bonifica
approvati da leggi dello Stato (Prima rata) .
AfUieipaiioni a provincie e comuni.
156 Somma da pacarsi ma conto corrente^siMQÌale ocd
mnnioipio di Napoli^ eernspefadente alla metà
della somma stabilita dalFart. 3 della legge
15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei
modi indicati all^art. 1 della oonveanone 15
gennaio 1895, approvata con Tari. 5 d^*alle-
gato L alla legge 8 agosto 1896, n. 486, ed ai
termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 .
Partite «Ae si compensano oolVentrata,
157 Quote dovute ai funzionari delle avvocature en^
riali sulle somme venuite dalie contropwti,
per compelvue di avvocali e procuratori, peste
a loro carico nei gtwiizi sostenuti direttamente
dalle avvocature ei*ariall e pagamenti di spese
gravanti le competenze me-Iesime (Spesa d*or
dine)
Ikk ripmrlani.
20,03 2,lia 11
180,000. »
20,212,110.11
1,000,000.
170,000. »
70^000. »
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I200I X DECRETI JXBh BSOITO d'tTALIA - 1986
150T
CAPITOLI
DBMOMINAZIOm
CùUPvrmxuL
per reewebio
flwaniiftrio
dal
!• luglio 1905
al
90 giugno 1000
JZtporlo.
Spesa oecorreirto pel mniaao éei débiti MdiniUM
indicati naUa tabella Jl annMa aU*«lleg)aio M
dell*art. 13 della legge tt Inglk» ÌMà, n.SSO,
pei quali Tengono somministrati i fondi dalla
cassa dei deponiti e pwsCiti (Spesa d*offdiiis)L •
Anticipasioni pel servìzio di cassa del corpi àài-*
Teseroito
Anticipazioni da Tersand alia cassa depositi e pre*
stili per integnxione del fondo di ammortii-
sezione stabilito daU^art 9 della legge 12 giu-
gno 1002, n. 106, per la rendita consolidata
3,50 per cento al netto in sostitozionB di titoli
di debiti redimibili eonrertiti (Speaa d'ordine) .
CATEGORIA IV — ParUU di giro.
Servizi dherH,
Beadiia consolidata di proprietà dello Stato vinco-
lata od in sospeso
Rendita di proprietà dello Stato libera da qual-
siasi yincolo
Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento
per le spese di costruzione delle strade tw-
rate del Tirreno state emesse in relazione «Ila
La riporUttrsL
170.000. »
10383,147.50
8,000,000. »
per memoria
18,553,147.50
6,607. »
16.475. »
23.172. »
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1608
LEGGI E DECSSTI SEI. B£ON0 s'iTALIA - 1906
GioBiPnMZÀ
per l*6Mreizio
fijuiQiiario
dal
I* luglio 1(K)&
al
30 giugno 1906
Riporto.
legge 30 ni«no 1890, n. 6751, bui non anoorm
rilasciate in cambio dei certificati o uon an«.
Cora date in pagamento dei laTorL
164 Somma da Tenani alla eaeaa depoaiti e prealìti in
corrispondenza dei proTenti derivanti dagli
aumenti delle tasse erAriali sni prezzi dei tra-
sporti a grande e piccola velocità snlle reti
Mediterranea, Adriatica e Sicnla, a da desti-
narsi a colmare il disavanxo delle casse di
pensioni e di mntno soccorso del personale
ferroviario di cni al cenema 4* degli arti-
coli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate
(legge 29 mano 1900, d« 101) (Spesa d*ordine),
165 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in ser-
vizio di amministrazioni governativa
23,172
1,947,825. »
6,655.000. »
496,863.81
9,122,860.81
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LEGGI B OBCSBTI D£L BBGKO b'iTAIJA - 1905
1600
CAPITOLI
DBlfOMINAZIOiai
OOMPITXNZA
per Vmneuà»
ftnanziano
dal
lMagliol906
al
90 giugno IM6
RIASSUNTO PER TITOU
TITOLO 1.
Spes» ordinaria
GATBQORIÀ PKMA,-- Spese effetUte.
Oneri dello Stato.
Debiti perpetui
Debiti redimIbUi
Debiti TariabUi
Debito Titalizio
Dotaiioni
Spese per le camere legislatÌTe .
480,064,406.03
79,080,861. 10
117,652,040.01
5,440,000. »
16,050,000. »
2,313,000. »
701,510,207.23
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1610
LBOGI B D£GR£n DEL EEQKO J)'lTALIA - 1905
m
a
CAPITOLI
DSMOMINAZIONB
Spese generali d'amministrtzione.
MiniBtero
Pretidenia del consiglio dei ministri .
Corte dei conti
Vigilanza ingriititQti di emittione e sui senrirì del
teeoro e ralle opere di riBanamento della città
di Napoli
A?TOcature erariali
IntendenM di Anania
Senrizio del tesoro
Ragia lecca e monetazione
Serfizi diTord
Spese per servizi speciali.
Officina per la fabbricazione delle oarte-Talori
Fmidi di rieerva.
Totale della categoria prima delia parte ordinaria.
C0MPVTBEfZ\
per reeercizio
finanziario
dal
ringUol905
al
30 gingno 1906
2,468,432. 44
2a,750. >
1,827,546. a>
1 13,687.50
983,943.62
2,071,519.47
1,230,518,50
150,031. »
1,350,144.0}
10,218,583-63
2,092,850.
3,500,000. »
717,830,640.86
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LEGGI E DECRETI DEI EEONO d'iTAIIA - 1905
1611
O
a
CAPITOLI
DBNOMmAZIONB
CoMPEmOA
per resercino
finanziario
dal
r luglio 1905
ai
30 giugno 1906
TITOLO IL
Spela straordinaria
CATEGORIA PRIMA. — S|Mff« éffmiw.
Oneri delio Stato.
Debiti variabili
Spese g6nei*ali di amministrazione
Spese diverse
Totale della categoria prima della parte straordì-
Dsria
CATEGORIA TERZA. — Mommmto di capitali.
Estinzione di debiti
Anticipazione a provincie e comuni
Partite che si compensano colFentrata.
Totale della categoria terza della parte straordi-
naria
Totale del titolo U. — Speea straordinaria .
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) .
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro .
1,589,132.82
393,200. »
4,509,573.68
4,902,773.68
6,491,906 50
20,212,110.11
1.000,000. »
18,553,147.50
39,765,257.61
46,257,164.11
763,587,804.97
9,122,860.81
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1512
LEGGI E DECRKTI DKL llEGNO d'I! ALTA - I OOo
e
u
«
CAPITOLI
DBNOMmAZIOMB
COMPRZEIZA
per reserciiio
fiimnxLirìo
dal
lMasliol905
a]
30 giugno 1906
RIASSUNTO P£R CATEGORIE
Categoria I. — Spoae effettiva (Parte ordinaria e
straordinaria)
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straor-
dinaria)
Totale Bpeae reali
Categorìa IV. — Partito di giro .
Totale generale.
723,822^7.38
39,765;a57. 61
763,587,804.87
9.122,860.81
772,710.665. 78
^ùtOy (lordine di S» Af.:
Il ministro del tesoro
GARGANO.
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IiEGGl B DECRETI B£L BEQKO d'iTALIA - 1905 1513
Slenco ^.
Spese obbligatorie e d'ordine inscritte neUo stato di previsione per Veser^
eixio finanziario dal i® ìitglio 1905 al 30 giugno i906^ ai termini
delVart, 88 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello
Staio^ approvato eoi regio decreto i7 febbraio 1884, n. 2016.
Capitol
on»
>
n.
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n.
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n.
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D.
]IIiiiifiif43i*o del tesoro.
1. Rendita consolidata 5 per cento.
2. Rendita consolidata 3 per cento.
3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al
netto conseryate esclasìramente a farore delle pubbliche
istituzioni di beneficenza. ,
5. Rendita consolidata 3,50 per cento al netto.
7. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - interessi,
8* Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - interessi.
9. Rendita 3 per cento assoijnaia ai creditori legali nelle Pro-
vincie napolitane.
n« 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditrio di cui alla legge
26 marzo 1885, n. 3015, serie '>*.
n. 11. Debiti redimibili inscritti nel gran L'bro - interessi,
n. 12. Debiti redimibili non inscritti nel gran libro - interessi e
premi.
n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per ranticipazione
di lire 12,00)/J00 del concorso governativo, di cui alle
leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1802, n. 299.
n. 15, Obbligazioni ferroriarie 3 per conto per le costruzioni fer-
roviarie e per conto delky casse degli aumenti patrimoniali
(legge 27 aprile 18-5, n, 3048) - interessi.
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1614 laGOI B DECRETI DSL RXOKO d'iTALIA - IdOS
Capitolo D, 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costrazione di stiwle
ferrate del Tirreno gi& consegnate agli appaltatori in cambio
dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati
dopo la pubblicazione della legge SO marzo 1890, n. 6151
- tnteressù
» n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della
cittÀ di Napoli (articoli 8 e 5 della legge 15 gennaio 1885,
n. 2892) - interessi.
> n. 10. Annualità al comune di Napoli per rassegno degli iaiitati
di beneficenza di detta città — Legge 12 maggio 1901,
n. 164.
» n. 20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
» n. 21. Interessi dei buoni del tesoro a lunga scadenza creati oon la
legge 7 luglio 1001, n. 323, e spese di negoziazione.
> n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata
por le costruzioni delle férroTie oomplementari a norma
deirart. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'ar-
ticolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
> n. 28. Interessi di somme yersate in conto oorrante col tesoro dello
Stato.
» n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni
statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi
10 agosto 18(^3, n* 449, 22 luglio 1804, n. 339, 8 agosto
1895, n. 486, e 17 gennaio 1807, n. 9 (art. 3 dell'alle-
gato D).
» n. 25. Garanzie e sussidi a società concessionarie di strade ferrate,
> n. 26. Sovvenzioni annue chilometriobe derivanti dalla facoltà con-
cessa al Governo con Tart. 12 della legge 29 luglio 1879,
n. 5002, sefKi 2*.
» n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate
della Sicilia per il servìzio di navigazione attraverso lo
stretto di Messina - Legge 6 agosto 1803, n. 401.
> n. 28, Onere eventnele per risefai marittimi dei proseafi CalaàHcL,
Scilla e Cariddi adibiti al servizio di navigazione dello
stretto di Messina (re^o decreto 1^ giugno 1897, n. 880X
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I£GGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAT.IA - 1905 1615
OspitoloD. SO. Gorrispettiyo ebilometrico spettante slla Boeietà eeereenti le
reti Mediterranea, Adriatica e Stenla per la costruzione
delle strade ferrate di oni alle oonTeBsioni approvate eolla
legge del 20 luglio 1888, n. 5650.
» n. 31. Quote di prodotto lordo delie ferroTie appartenenti a società
private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi
atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (ar-
ticolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 10 di
quello per la rote Adriatica).
» n. 82. CJorrispettivi dovuti alle società delle reti Mediterranea»
Adriatica e Sioula per Tesercizio delle linee complementari
costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le
reti Mediterranea- Adriatica e 69 per quello della rete
Sicula).
» n. 33. Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del
personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle
quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra
di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Medi-
terranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
» n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navi-
gazione a vapore sul Iago di Garda (art. 28 della con-
venzione approvata con la legge 5 marzo 18V)3, n. 125).
> n. 41. Indennità per una sola volta» inveee di pensioni, ai termini
degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21
febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legal-
mente dovuti.
> n. 46. Rimborso alle società di strade ferrate e di navigazione del-
rimporto dei viàggi dei membri del Parlamento.
» n. 85. Spese di liti sostenuto nellMnteresse 9elle amministrazioni
del tesoro e del debito pubblico e dell'azieuda dei danneg-
giati dalle truppe borbooicbe in Sicilia e altre spese ac-
cessorie.
> n. 89. Spese d'esercizio della zecca.
> n. 91. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
» n. 91 bts. Speae di commissione per la riscossione dellMndennità do-
vuta dal Governo cinese.
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> n.
» n.
1516 LEGGI E DECRETI DEL OEGNO d'iTALIA - 1905
Capitolo n, 05. Restitozione di somme indebitamante versate nelle tesoreria
dello Stato.
> n. 96. Speee di bollo sui titoli del debito pubblico; le quali deb-
bono stare a carico dello Stato.
99. Telegrammi da spedire airest^aro.
100. Spese postali.
103. Spese per Tacnnisto di libretti e lii scontrini ferroyiari per
conto dciitli impiegati deiramministrazione del tesoro.
n. 104. Residui passivi eliminati a senso delPart^ 32 del testo unioo
di legge sulla contabilitÀ generale e reclamati dai creditori.
n. 110. Somma da veiMare alla cassa depositi e prestiti per co-
stituire il foDdo di riserva per le epizoozie, in ordine al-
Tai-t. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
n. 114. Mercedi e sussidi Agli operai ed assistenti controllori e loro
superstiti, spese sanitarie, premi per rassieoratione dag^
operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge
)7 marzo 1898, n. «0. Contributo annuo da versarai alla
cassa na2Ìonale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia
degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350,
ed altri istituti congeneri.
n. 115. Carta flligranatii e non filigranata, cartoncino, macchine,
sposa d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-
valori, lavori diversi per conto doi Ministeri ed altri enti.
n. 118. Interessi del 2 par cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle
Provincie danneggiate dalie inondazioni, a termini dell^ar-
ticolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge
8 luglio 1883, n. 1483.
n. 119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provinola di
Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1880,
n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine
airart 11 della ìsqgo stessa, per risanare i danni cagio-
nati dalle inondazioni deirautnnno 1888 e per la esecu*
zione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi
disastri consimili.
n. 120. Annualità da pagarli alla cassa depositi e prestiti per int»>
ressi al 8.50 per conte ed ammortamento dei mutui con-
cessi alle provinole di Genova, Porto Maurizio e Cuneo
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1617
ed ai comuni delle medesime in relazione alFart. 8 della
legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei
terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati
al comune di Gampomaggiore dalla frana del 10 feb-
braio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
Callido n. 128. Spene per la fabbricasione dei biglietti di Stato e per Te-
serdzio e la manutenzione del forno crematorio delle carte
valori di Stato.
> n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
» n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Un-
garica a termine deirart. 8 delia conrenzione A^ appro-
vata con la legge 23 marzo 1871, n. 187.
» n. Ì33. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della
legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879,
n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di pro-
prietà privata in Roma stati aboliti col precedente arti-
colo 148.
» n. 135* Contributo eventuale dello Stato a favore della congrega-
zione di carità di Roma, in esecuzione delFart. 5 della
legge 30 luglio 1896, n. 343^ sulla beneficenza di Roma.
» n. 18& Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti
alle confraternita romAue indamaniatei in conseguenza di
dismiasioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità
dell'art. 1 dalla legge 80 luglio 1896, n. 343, e restitu-
zione al demanio di somme venute al tesoro in più delle
dovnte in oonsegnenza dell*amminÌ8traiione dei beni già
appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima
dell'applicaiione di detta leggo.
» n. 145. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
» n. 146. Debiti redimibili non inscritti nel Gran libro -Ammortamento.
> TL 147. Obbligazioni 5 per cento per le spese di eostruzione delle
strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
» n. 149. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in
pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784,.
e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento»
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1518 LKGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Capi Xiloli. 150. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il riBanamento
della città di Napoli (artieoli 3 e 5 della legge 15 gen»
naio 1885) - Ammortamento.
> n. 151. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per Tantieipasione
di lire 12,000,000 del concorso goyemativo - Leggi 20 la*
glio I89Q, n. 6980, e 28 gingno 1892, il 2fl0 - Awba»-
tameato.
» n. 152. Rimborsi di capitali dovuti da! tesoro Mio Stato.
» n. 157. Quote dovute ai funzionari deUe avvocature erariali sulle
somme versate dalle controparti, per competenze di awo>
eati e piroouratori, poste a loro carico nei giudizi soste-
ntiti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di
^ese gravanti le competenze medesima.
» n« 158. Spesa oooorrente pel servizio dei debiti cedùttibili indicati
neUa tabella A annessa all'allegato M delFart. 13 della
legge 22 luglio 1894^ n* 339, p^ quali vengono sommi-
nistrati i fondi dalia cassa dal depositi e prestiti.
» n. 160. Anticipazioni da versarsi alla caaK depasiti e prestiti per
integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dal-
Tart. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la ren-
dita consolidata 3. 50 per cento al netto in sostituzione di
tìtoli di debiti redimibili convertitL
» n. 164. Somma da versarsi alla eaasa depositi e pusstiti in eor^
ritpondeaaa dai proveati derivanti dagli aumenti delle
tasM erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola
velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicnla, e da
destinani a eolnase il dìiavanzo dello casse pensioni e
di mutao soeeorso dei paiaoaale ferroviario di cui idi
comma 4^ degli artìcoli 85 e 31 dei caxiitolati per le reti
precitate (legge S9 mano 1900, b« 101).
niinistero delle finanze.
Capitolo n, 18. TVa^porto di registri, stampe, mobili ed altro per conto del-
ramministrazione finanziaria.
n. 19. Telegrammi da spedirsi alFeetaro
n. 20. Spese poetali.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1619
Capìtolo D. 22. Rimborso al MinisUro del tdBoro della spesa occorrente per
la proTYiata della carta bollata, deUe mavche da bollo,
delle oarte-^alori, dei ooateassegni doganali, dei bolli e
punzoni e ptf le altre forniture oeeorrenti per vari ser-
vizi finanaiari, da farsi dairofflcina governativa delle carte-
valori.
» n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro delia spesa per le forni-
tore eosorrenti per i Tari servizi finanziari, da farsi dalla
zecca di Roma.
» n. 24. Acquisto di libretti e soontrìni ferroviari per gli impiegati
dell'amministraùone centrale e provinmale delle finanze.
» n. 25. Residai passivi «lÙBmati a senso dell'art 82 del testo unico
di legge sulla contabilitA generale e reclamati dai cre-
diti.
» n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini
degli articoli 8, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari, approvato col regio decreto
21 febbraio 1695, n. 70, ed altri assegni congeneri legal-
mente dovuti.
» n. 85. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto -
Leggi 1^" marzo 1886, n. 3682, e 7 luglio 1901, n. 321.
» n. 45. Àggio di esazione' ai contabili (Demanio).
> n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche
ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipote-
cario - Alt. 6, allegato O^ le^^ 8 agosto 1895, n. 486
(Idem).
» n. 53. Spese di coazioni e di lìti ; risarciobanti ed altri accessori
(Idem).
» D. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe,
e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta
bollata e per retrlbwdone ai bollatori diurnisti pel servizio
del bollo straordinario (Idem).
» n. 53. Spese per le commiasieni provinciali incaricate della de-
terminazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni
e fabbricati ag^ effetti delle tasse di registro e di suc-
cessione - Articoli 15 e 18 dell^allegato C alla legge
23 gennaio 1902, n. 25. '
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1620 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Capitolo n. 67. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
> n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblioo insegnamento e di quote di
tasse universitarie d* iscrizione da versarsi nelle oasoe delle
unirersita per essere corrisposto ai privati insegnanti,
giusta Tart. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, na-
mero 3143 (Idem).
» n. 50* Contribuzioni fondiarie sui beni delFantico demanio - Imposta
erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
» n. 61. Speso di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
» n. 62. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
> n. 68. Spese di materiale, d* indennità ed altre spese per la tassa
sulla circolazione velocipedi.
» n. 68. Restituzioni di somme indebitamente peroette e rimborsi per
risarcimento di danni (canali Cavour^
)^ n. 69. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
» n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
» n. 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione
deUe entrate (Idem).
» n. 77. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti daU*affie i
ecclesiastico. '
I
» n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei]
beni dell'asse ecclesiastico.
> n. 79. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta pN
vinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
> n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dairamministraziom
dei beni dell'asse ecclesiastieo.
> n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi
26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla
nazionale di previdenza per la invalidità e la yecebia
degli operai, giusta la legge 17 luglio 189S, n. 350,
» n. 81. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle ageuj
per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni oompiol
neirinteresse del servizio delle imposte diretta e del cataH
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LEGGI E DECHETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1521
Capitolo n. 00. Anticipazioni delle spese occorrenti per reseoniione di nf-
fleio delle yoltnre catastali - Art. 0 del testo anice delle
leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio
decreto 4 luglio 1807, n. 276, ed art. 62 del regolamento
relativo (Imposte dirette).
> n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza
mobile e dei fabbricati e spese per la notiflcasione di av-
visi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del ca-
tasto (Idem).
» n. 03. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d*im-
poste e devolati allo Stato in forza delFart 54 del testo
unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette
20 giugno 1002, n. 281.
» n, 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
> n. 95. Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte
dirette.
» n. 06. Decimo deiraddizionale 2 per cento per spese di distribu-
zione destinato alle spese per le commissioni provinciali
- Art SO del' ifegolamento 3 novembre 1894, n. 493, sui-
Timposta (}i ricchezza ^nobile (Imposte dirette).
» n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
> n. 98, Rimborso alla provincia ed ai, comuni deUa Basilicata delle
rispettive sovrimposte sui fabbricati i^ corrispondenza
alla esenzione d'imposta concessa coll^art 69 della legge
31 marzo 190^, n. Ì40.
> n. 99. Imposta sui terreni Aon devoluta ai proprietari in provincia
di Potenza aventi un reddito imponibile' superiore a
lire 8,000 e da versarsi alla cassa provinciale del credito
agitarlo nella stesda provincia. -Art. 66 della legge 11 marzo
1904, n. 140.
> n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le eause
della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono
le guardie di finanza «^ Art. 5 della legge 2 novembre 1901,
B. 460.
> n. 116. Spese di gibsiizia per liti civili sostenute per propria difesa
e per condanna verso la parte avversaria, compresi inte-
ressi giudiziari, risaroimenti ed altri accessori (Oabelle).
98 — YoL. IL - 1905.
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1522 LBGOI B DECRETI DSL REGNO D*JTJLhlA - 1905
Capitolo n. 117. Spase di ginstizia penale * Quote di 2!:^cio «gli agenti do*
gaiMdi e ad altri aoopritori deUe coatraTyenzioni sol pre-
dotto delle stesse - Indeiwità a testiiSM>iLÌ e periti - Spese
di traspoiie ed alire eonpreee fra le spese processuali da
anticiparsi daU*erarie (Oabelle).
> n. 119. Pagamento ai Ministeri deUa guerra e della marina per U
spesa del mantenimento delle gnardie di finanza ineoi^-
rate nella compagnia di disciplina o detenute nel capcere
miKtare e per concorso alle spese di ginstizia militare
(Idem).
» %. 129. liiéleniiità di ria^gio e fi soggiorno, competenze ai membri
Arile coàamissfoni (Tasse di fid>bricàzioae)*
> n. 196. Aggio agli esattori» ai riceTitori provinciali ed ai contabili
incaricati della riscossione, indennità ai riceyitori del re-
giitto per la TSftdtla deUe marohe da ap^ttcarsi agli in-
Tolnoi;! dei fiammiferi e delle polveri* e indennità per il
rilascio delle bollette di legittimaaioM e per altri serrisi
relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
> h. 128* Restitnzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e soUo
zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e del
liquori esportati, sulla birra, sulle acqne gassose esportate
e restituzione della tassa suìracido acetico adoperato nello
indostrie.
> a. ItrT, Restituzione di tas^e di fabbricazione indebitamente percepite.
> ti. 1^. Tasse postati per versa taenti, trasporto di fondi e indennità
ai propriotari di ^ìérci avariate nei depositi doganali.
» n. 143. Restitusione.di diritti all^osporiaaione (Pogane)«
# u, 144. Sestìtudone di diritti indebitameiiàe «iseassii restituzione di
^tsfOffiii per bellette a eanzifae di meni in transito,
foeia.xlA oorrisBoadersi aUa repubblica di S. Marino,
giusta gli articoli 39 e 40 deUa oeavenzione 28 giu-
gno 18d7 e pagamento al eoaune di (Genova delle semme
riscosse a tttolp di tassa supplementare di ancoraggio p^r
gli approdi «el porte di (iesova.
# n, 148. Quota di concorso per la graduale soppressione del dsaio
.., sii ftriaaoei, da cerrispondeiyi ai eooisni, meno quello
di Roma ,e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla
l««fe 23 .gennaio: 190^ a. «>.
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1.EOGI B BECBETI DEL REOKO D'ìTALIÀ - 1905 1^3
CapitoIoB* 160; CSdatribste ddlo 8teèp nèlb sMUtfHe éA d«zid ooaaasio di
Napoli iti aftMttkdtlraBiime fUretti^ oorrìBponddnte alla ec-
Md«]i«i dalle apatfa mIM entraA^ drik Ifoatione atessa.
p n. 15h Contributo dello Stato neOa gestione del daiio consumo di
Roma fai aemmiftislrattotoe diretta oorrlipondente all*ecee-
densa delle speae eolie entrate d^ lattone stesia.
» n. ne. B^iese di giuatith per liti civili toMenute per propria difesa*
e per condanna Terso là parte avttirMria, compresi iute*
reaai glndiUari» tùardmmiti ed altri mesaori (Priyatiye).
» Q. ìt*!. Spdàe di giustizia penale - Ouote di riparto agli agenti sco-
pritori delle contratrebasiodi bai' prodotto delle stesse - In-
dennità a tMtimoni e pedtl - Spe^ di trasporto ed altre
comprese &a fd spese px'ocesìSQali da anliciparsi dall'erario
p a. 166. Mercedi per la Teriflca e pel collaudo e spese per il tra-
sporto e per Timbàtfa^gio disi 1[>oIl6ttafi del lotto.
> n. 166. Aggio d'efazioi^e (Lotto).
^ il. 16T. Tinnito id iollo.
» n. Vt4. Paghe..al personale operaio delle manifatture e dei magaz-
zini dei tab&oclii greggi, mercedi àgli operai ammalati, as-
segni di parto, indennizzi per infortuni sul layoro e con-
corso dello Stato a favore del detto 'j^erìson&le da versarsi
aUa eaeea neeionale di previdenm per rtavalidit& e la
vecchiaia degli opemied alla^easardl mutuo soccorso per
le malattie*
» n. ITS. Peiisiotìi ngtl operai delle HHiiiifMtlif e dei tabacchi e dei ma-
gafidni di depoeito dei tabacchi greggi esteri.
> n. 176. Paglie ó soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai
delle agenzie di coltivazione; iìidètimt& dt li^rehziamento al
personfde suddetto è- contributi deiramministrazione, da
veraaiei a favore delio stesso peiP'male, alla «Hssa nacio-
naie diprevidtonsa per la invididtta è la vecchiaia ed alla
cassa di tonino socéol^o per le malattie.
» n. 180. Assedi ed indennità al personale pi^r la vigilanza delle col-
tivazfottl di tàbntseo destinato aiì^ccporilttione ed altre spese
relative.
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1524 LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Capitolo n. 181. Compra di tabaodii, lavori di bottaio e facchinaggi; apese
per isformazioni e miaiioni all^eatero nello interesse del-
raeqoisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per cam-
pionamento e perizia dei tabacchi.
. » n. 188. Trasporto di tabacchi e di xnateriali diversi.
» n. 184. Aoqìiisto, nolo e riparazione di materiali diverai per oso
delle manifattaroi dei magazzini dei tabaoahi greggi e delle
agens̀L^ delle^.coUiTazioni.
» n* 190. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mer-
cedi agli opcjrai yaletndinari ed ammalati, indennizzi per
infortuni sol ln^yoro, conporso di afisicnrazione e contributo
dpllo Stato alla cassa sodale di mutuo soccorso per gli
9perai della salina di Luugro.
» n. 10?. Indennità al riyendifori di generi di privativa pel trasporto
dei saU. .
> n. 194. Manntepzione, adattamento e miglioramento delle saline e
degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di
macchine, mobili, attrézzi e 'm'àteriali vari per uso delle
saline; proYvista di articoli «diyeosì per rimpacchettam^nto
e r imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubri-
ficanti e di articoli diversi per il funzionamento del mac-
ohihario e per altri usi' e ^pese. relative.
> n. 195. Compra dei pali. , ^ ' ,-
'» n. 196. Trasporto di sali e di materiati diversi e facchinaggi interni
nei' magazzini di ^depoatto:
» n. 199. Speso di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze
per radulterazione.del sale..>che si vende a presso di ecce-
zione per uso delia pastorizia, dell'agricoltura e delle in-
dustrie, e spese di mano d*opera per prepar^b.
» n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la
produzione naturale o clandestina del sale.
' » n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione
delle carni, del burro e dei fonnaggi ohe si esportano ad*
restero -Art 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
» n. 205. Aggio a titolo di stipendio ai m^azzinieri di vendita dei
sali e tabacchi e con^penso ai reggenti provvisori dei ma-
gazzini stessi.
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LEGGI E DBCRSn DEL REGNO d'iTALIA - 1906 1526
Capitolo n. 209. Indennità ai magazzinieri di yendita ed agli spacciatori al-
l'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio
e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di sog-
giorno per missioni a funzionari ciyili e della guardia
di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita;
rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa
derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei ver-
samenti dei gestori degli uffici suddetti,
> n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti
(Tabacchi e sali).
» n. 213. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e dì
quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasfor-
mazione e condizionatura dei detti sali.
» n. 214. Spese d'ufficio, di materiali d-ufflcio, di stampati e diverse;
permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chi-
nino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti
a servizi coucernenti il chinino; spese per analisi di con-
trollo e perii trasporto nel Regno dei preparati chinacei
destinati alla* vendita.
> n. 215. Àggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di
vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai far-
macislii medici e rivenditori.
> n. 216. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla
vendita del chinino, art 4, lettera A àeìlA legge 19 mag-
gio 1904, n. 209.
» n. 217. Sussidi per diminuire le cause della malaria - Art 5 della
legge 19 maggio 1904, n. 209b
> n. 224 Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di
imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del
testo unico di legge 23 giugno' 1897, n. 236.
> n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni
(Asse ecclesiastico).
» n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem.)
» n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i bèni delle confrater-
nite romane stati indemaniati in eseguimento dell'art, li
della legge 20 luglio 1890, n. 6960.
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1939 LBd»! E SECRETI DEL BEONO d'iTALIA • 1905
Capitolo n. 2^3. Somme rMooauM al netto dei pi|ga9(Ma<j per la gestione 4«1
1^ settembre 1886 dei beni appre^ a}le confraternite ro-
manoi da paga^fii di^l Demaoiio alla Congregazione di om-
riUL di Roma, in eaecvsione della l^gge 30 loglio 1898»
p- n. 284. Aggl^ al contabili ixkcaricati della riscossione delle sopra-
tesse per emesse od Inesatte diekiarazioni nelle imposte
dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
> n« 285. Spese di Uti ed ahre diverse di stralcio pel servizio del macinato»
s> n. 236. Restituzione d'imposta sni terreni per ritardata attuazione
del naovo catasto (art 47 della legge 1^ marzo 1886, no-
mere 8689| modificate coU*art 1^ della legge 21 ' gennaio
180T, n. 23).
» n. 2K^ Spese per la gestione delle esattone.
> n. 249. Affrancazioni di annualitA e restituzione di capitali passivi
(Asse eccle8Ìastico)i
> n. 1^0. Rimborsi di ca{»itali ed affrancazioni di pi*estazioni perpetne
dovati dalle finanze dello Stato.
;» . n. 252. Fondo per acquisto di rendita pubblica da inteatare al De*
manlo per conto delli\ pubblica istruzione, in equivalente
del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e daU^afEi*anca-
zione di annue prestazioni appartenenti ad enti ammini-
strati, e spese per la valutazione e rendita dei beni so-
praindicati.
> 0. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di
astei tasss^ eee^ esegoiti negli nMci esecutivi damanialL
> n. 254. Prodotto natto delf amminirtffazioae provvisoria dei beni
ex-ademj}rivili dell'isola di Sardegna, da corrisponderai alla
cassa ademprivile istituita coUa legge 2 agosto 1897, nu-
mero 392.
» n. 256. Canone dovuto al comune di Napoli per eletto dell'art. 5
della legge 14 maggio 1881, n* 198, deU'art 11 della legge
15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art 2 della legge 28 giu-
gno 189£, n. 298, e deirart 4 della legge 8 loglio 1904,
n. 351.
> n. 257. Pevaonàle per la riscossione del dazio (Comune di Napoli),
» n. 258. Stipendi» ed. indiMit4 al persoaal* foori ruolo (Idem).
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LEGGI E DECRETI VEL HEGXO dViaLIA - 1905 I82T
Capìtolo 0. 269. ÀMégai eà Ménnìià per ap«0» di u<I«M| tf gir», di BÌik/gf^o^
dì disagiata f «ridanaa ad altre (QoMmaa di Napoli).
» n. ffiù. CflMFBumgia, léniìlu»a d) aaqcM potabile e risoaldamenio dei
locali ^à altv» spesa per ka gaurdfa ék finansa (Idem);
» B. 291. Spese d! mairatenzione deHa cinta dasiarìa, di illnminazioiie
B di riscaldamento dei locali ed attre (Idem)*
» n. 262 Acquisti, riparazioni e tra^ortx> del materiale (Idem).
» n. 269. KestitTEione dt diritti indeWtamente esatti (Idem).
» n. 2Ò4, Fitto di localS per gli nfllci e le caserme (Idem).
> n. MS. Canone dorato al comune di Roma per elTetto degli articoli
6 e 7 deUa legge SO luglio 1800» n. 6080 (serie 6^) e del«
rart 4 della legge 8 luglio 1004, n. 320.
» n* 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Rema).
» n. 267* Persomde per la rhceealone del éaci^ coniamo (Idem) -* In-
dennità di residenza in Roma.
v* n. 268. Aasegnt ed lataMKà per spese d*ttf>efte| 4ì gifb, d*alk>ggi#,
di servizio volenle, di 4iss^ite HéJsiMi dt ser.YitÌo aot-
tnmo ed altre (Idem>
>^ lu 2d9. Casermaggio, fornitura d*acqua potabile» ritoaidam^to dei
locali fi4 aJire ^^Mie f^ la guardia di finanza (Idem).
» n. 270. Spose di manutenzione della cinta dasiaila, canoni per occu*
pazlcjie di teirienit riparaaion}» mannlefuÉiaAe» illuminazieae
0 viaeaìdaiKiita dea loeaM ed aléne tfàtm).
> n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale
(Idem).
T> n, 272. Restituzione, di diritti indebitamente esatti Qldem).
> u. è73« Fitto di lokcali par gli ufftoi e le eaasrQie (Idem).
Alinistero di gpaaeia e giustimia e dei culti*
Capitolo n. 12. ^eae pastai!.
» n. 13, Telegrammi da spedirsi all*estero.
» 0. 19. Stampa d^e leggi e decreti iéi Regno.
> n. 17. Residui passivi eliminati a senso delPari 82 del testo unico
di legge sulla contabilità generale • reéUuBati dai ereditori.
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1528 LEGGI E DECRETI DEL KEGNO D*ITALIA - 1905
Capitolo 0. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferro?iari.
» n. 24. IndennitÀ per ubh sola Tolta, invece di pensioni, ai tencini
degli art 8» 83 e 109 del testo anioo delle leggi sulla pec-
sioni cìtUì e militari, approvato eoi regio decreto 21 feb-
braio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente
doTQti.
» n. 28. Spese di giastizia.
» n. 80. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.
> n. 82. Indennità e spese varie per ispezioce e controllo della oon-
tabilitÀ degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 mag-
gio 1879, n. 4900 e regio decreto 6 febbraio 1898, n. 34).
Ministero degli affari èsteri.
Capitolo n. 6, Acquisto di libretti e di scontrini feiroviari
» n« 7. Telegrammi da spedirsi all*estero.
» n. 8. Spese postali.
» n. 12. Residui passivi eliminati a senso deirart. 32 del testo unico
' di legge sulla contabilità generale e reclamati dai credi*
tori
» n. 19* Indennità per una «sola volta, invece di pensioni, ai ternùni
degli art 3, 83 e 109' del testo unico delle leggi sulle pen-
sioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 feb-
braio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente
dovuti.
» n. 40. Rimborso al tesoro delle spese di cambio dei pagamenti in
oro disposti sulle tesorerìe del Regno; saggio, sconto e
commissioni su cambiali dall'estero.
Ministero deU'istruadone pubblica.
Oapitolon. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» a. 15. Spese di liti.
» ^ n. 16. Spese postali.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1529
Capitolo n. 19. Residai passivi eliminati a senso delFarL 32 del tesk> unico
di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
> n. 22. Indennità per una sola volta, inTece di pensioni, ai termini
degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle
pensioni ciyiii e militari, approvato col regio decreto 21 feb-
braio 1895| n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente
dovuti
» Bk 104. Musei, gallerie, soavi di antichità e monumenti - Spese da
sostenersi colla tassa d'entrata (art 5 della legge 27 mag-
gio 1875, n, 2554>
» n. 208. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scola«>
stici destinati ad uso delle scuole elementari municipali
(Legge 18 luglio 1878, n. 4460).
» n. 209. (Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei
mutui che i comuni traggono per provvedere all*acquÌ8to
dei terreni, alla costruzione, airampliamento e ai restauri
degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole
elementai'i e degristituti educativi deirinfanzia, dei ciechi
e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Go-
verno secondo Tari 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516,
e 15 luglio 1900, n. 260.
» n. 210. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei
mutui che le provincie e i comuni contraggono per prov-
vedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edi-
fici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e
normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di prov-
vedere, come pure per altre scuple e convitti mantenuti
a loro spose, che siano pareggiati ai governativi - Onere
del Governo secondo Tart. 7 della legge 8 luglio 1888,
n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
p tu 222. Propine ai componenti le commissioni per gli esami di ma-
turità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione
classica e tecnica, nelle scuole ì ormali e complementari;
rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni
delle antiche provincie.
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1530 LEGGI E DECRETI DEL HEGNO d'iTALIA - 1905
Capitolo n. 21. Tolegrammi da spedirsi «U*eate(o.
» n. 22. Spese di posta,
> n. 2& Residai pa38ÌTÌ elimÌBati a senso dall'ari. 32 del testo noico
di legge snlla contalHlitÀ generale e rackmati dai creditori.
» n. 29. Acquisto di libretti 0 di scontrini ferroviari.
> n. 30. Spese di liti.
> u. 33. Indennità per ana sola Tolta, ifiYoce di pensioni, ai termmì
degli art. 3, 83 e 100 del testo unico delle leggi snlla
pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 feb*
braio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente
dovuti.
» n^ 54. Fondo a calcolo per la anticipazioni della speea occorrente
al mantenimento degli inabili al iftvoro fatti rlco venire
negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicnrezza pubblica
del 30 giugno 1880, n,614l, serie d% art. 81, e regio de-
creto del 19 novembre 1889, n. 65S5, art. 24).
» n. 93. Kimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate
od espulso.
;► B. 151. Maggiore' interessa da pag^arsi aiki Gassa depositi e prestiti
sui mutui ai cemuni più bisognoei per opere di risana-
m^to (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, e 8 febbraio 1900,
n. 50, art. 2).
• D. 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui
contratti dai comuni con la cassa depositi e prestiti, o con
altri enti qviteiasi, per reeecusione di epere riguardanti
la provvista di aoque potabili per i bisogni delle popola-
zioni (Leggi 8 febbraio 1900f n. 60, e 28 dicembre 1902,
B. 5661
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iXALIA • 1905 ]63l
Ministero dei lavori publilici.
Capitolo n« 10. Spott^ po«EtatL
» n^ IS. Reeidai passici «lìmiiiAti o senso édH'aH. 32 del testo unico
di legge, falla oontftbilitÀ generale e reclamati dai ere-
diteiL
> n. 15, Spese di liti.
> vt. W. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» a. 18. Indennità por una sola volta, invece di pensioni, ai termini
degli art. 3, 88 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-
noni civili e^ ittilitari, approvato ool regio decreto 21 feb-
braio 1895, n. 70| ed altri assegni oóageneri legalmente
dovuti.
> n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di ooDtvawenzioni aUa po-
lizia delle stride.
> ii« 91* Restaori aUe opere mevrHtime dannieggiatein contravvenzione
alla polizia tecnica dei poiiL
> n. 67, Quote ar caribo dello Stadio italiano, Mie spese rigurdanti
Tuffleio centrale intetnazionale di Berna per il trasporto
delle mèrci e la Delegazione Italo» Svizzera per il Sem-
pione (Leggo 15 dicembre 18^, n. 710, e 21 gennaio 1904
• n. 15).
> n. 69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni fer-
roviarie.
Ministero delle poste e del telegrafi*
Capitolo D. Ifk Acquato cb libpett» e di scontrini teroviari.
> n. 16. Spese di liti.
■p^ u. 34. Reaidoi passivi eliminati » senso deipari. 82 dal tetto unico
di leggo- sulla coslabilità generale e reclamati dai cre-
ditori*
> jk {& SpeM postali.
> n. 27. Bollo slraerèhiario di eambialL
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1532 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Capitolo n. 37. Qaote spettanti alle Società esercenti ferrovie o tramvie per
il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi. - Trasporto
in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compar-
timenti gratuiti assegnati dalle convenzioni.- -Rimborso di
spese di trasbordo nei casi di interruzioni di linea. - Nolo
di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale. - Retribu-
zioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di basti-
menti mercantili che non fanno servizio per conto dello
Stato.
» n. 38. Quote spettanti alla Navigazione generale italiana ed alle
altre Società di navigazione per il trasporto dei pacchi.
» n. 39. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
> n. 40. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per U ser-
vizio delle poste,
» n. 41. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei
* pacchi.
» n. 44 Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e tli car-
toline postali concesso agli uffici di 2* e di l* classe, alle
collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regola-
mento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
» n. 45. Àggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
> n. 46. Rimborsi: eventuali cui può esser tenuta Tamministrazione delle
poste ai sensi del lesto unico delle, leggi ppstali (24 di-
cembre 1899, n, 5Q1) per la perdita di lettere raccoman-
date od assicurato.
» n. 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta ramministrazione
delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pac-
chi. Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti.
» n. 4S. Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia.
» n. 49, Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi lyéì. servizio dei
risparmi. i
» n. 50. Rimborsi eventuale "per condono o riduzione di multe. Rim-
borsi dovuti di somime pagate aU*amministrazione.
» n. 51. Diritti doganali per i piombi ed i lasciapassare dei pacchi
postali interni spedili per via di mare ; per le bollette di
cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette
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UBGGI £ D£CR£TI DEL RBGNO d'iTALIA - 1905 1533
di uscita dei pacchi esportati, per i bolli ed i piombi ap-
posti ai carri deUa yaligia delle Indie, tasso speciale per
oggetti d'arte esportati all'estero.
Capitolo D. 53. Retribozione ai fattorini telegrafici.
> n. 60. Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di
diyersi.
> n. 68. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dei-
Toro.
» n. 69. Rimborsi e bonificazioni diverse.
» n. 82« Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per
la carta fiUgranata e non filigranata, per la fabbricazione
dei francobolli, dei vaglia e.dei biglietti postali, cartoncini
per cartoline postali, cartoline-^vaglia, bollettini di spedi-
zione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di
risparmio, .per vaglia di partecipazione di depositi, di di-
chiarazioi^i di conferma, ecc.
» n. 84. IndennitA per una sola volta, invece di pensioni, ai termini
degli art. 3, 83 ^ }09 del -testo unico, delle leggi sulle
pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 feb-
braio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente
dovuti.
^ n. 89. Rimborso 4ol valore d^i francobolli accettati come deposito
di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali de-
creti 18 febbraio lS83y n. 1216, e 25 novembre detto anno,
n. 1698) - Valore dei francobolli- applicati dagli operai
sui cartellini per contributo minimo per Tiscrizione alla
cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
Ministero della guerra.
Capitolo n. .5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico
di lef^e sulla contabilità generale e reclamati, dai creditori.
> n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini
degli art 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pen-
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1^4 tiSOGI E DSCHETI DBL HEONO D'ìtAUA - 1805
•ioni tbrììi e nllftarì» ajpprovato <ioì règio decreto 21 feb-
VUBilo 1895| ». tO, ed altri imeghì congeneri legalmente
dOTUtl.
Capitolo n. 26. Quota spesa manteDimento degli allieri arile scuole miUiarS,
oorrispondente alla retta « loro carico da yersarsi all^e-
rario*
» n. 4L Spese di giustizia penale militare.
» lì. A4* Spese di liti e per risarcimento di danni.
» n. 45. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del le-
gato Henry.
n. 6. Spese poetali.
n. 1?. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per nffleiali ed
impiegali.
n. 1$. Residui passivi eliminati a senso delibati. 32 éA tèsto unico
di legge sulla cóotabiiità generale e )«eclamati dai cre-
ditori. ♦ . . .:
n. 14, Spese di liti
n. 25. Indennità per ana sola volta, invece di pensioni, ai termini
degli al^. 8, 83 e 109 del tesio^ ntìcp delle leggi Bolle
pensioni civili e militari, apt^i^otato eòi ì^ègio decreto 21 feb-
braio 18d^, n. ÌOy ed altri assegni congeneri legalmente
dovuti.*
n. 34. Specie eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di
equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 mag-
gio 1877, n. 3919.
n. 35. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroBoafi
ei ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 di-
cembre 1885, n. 3547 (serie 3'), 23 luglio 1896, n. 318, e
legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie
per la esee«sio&e di dette leggi.
n. ^5. Corpo reale equipaggi -* Prèmi di i^fferma, soprassoldi e gra-
tifio&zioni. ;
B. 69. Spese di ginstìeia.
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T,EOGI E DECftEXr DKL REGNO d'iTALTA - 1905 1635
MiiìfsterD 4i ftgfrieoltiirTS fntlaiFtiHla e coiiràiereio.
Carolo n. 5. Minfstoiro - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per
il trattamenlo di riposo al personale di serTizio dell*am-
miAiSlrazkme eentrale.
> n. ^. Acquisto di libretti e soontrlni ferroviari.
» n. 14. l'elegrammi da spedirsi airostero.
» n. 15. Spese di posta per corrispondenzo e per la spedizione del
Bollettino ufficiale del Ministero.
» n. 17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Mini-
stero.
» n. 20. tlesidai passivi eliminati a sehso dell'art. 32 del testo unioo
di legge sulla coatabilità generale e reclamati dai creditori.
> n. &4. Spese di liti.
> n. .28. Indennità por una sola volta, invece di pensioni, ai termini
degli art 3, S3 e 109 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 feb-
braio 1895, n* 70, ed altri assegni congeneri legalmente
doverti*
» n 37. litruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura
otdiniite a s^so Mìa legge 6 gitfgno 1885, n. 3141, serie 3*
- Speso per ^azienda.
> n. 48 bis. Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti a
combattere la diffusione della diaspis pentagona (legge
24 marzo 1904, n. 130) e della mosca olearia.
» n. 107. Pubblicazione del Bollettino delle società per azioni (Regola-
mento del codice di commercio, art 52).
» n. 109. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del
regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904,
D. 141, per resecnzione della legge (testo unico) 31 gen-
naio 1904, n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro.
> n. 125. Servizio pesi e misure e sag^o dei metalli preziosi - Com-
pensio agli ufSciali metrici per il giro di verificazione pe-
riodica ai sensi dell'arti 71 del regolamento per il servizio
metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890^
n. 7249, serie ».
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1536 LEGGI E DBCRETI DHL REGNO d'iTALIA - 1905
Capitolo n. 129. Servizio pesi e misare e saggio dei metalli prexiosi - Resti-
taziene e rimborsi di diritti di verifloazione.
» n. 132. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di am-
missione al lavoro e delle denunzie di esercizio (Legge 19 giu-
gno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
» n. 14«3. Provvista di carta ei oggetti di canoellerìa, oggetti vari e
di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta
del magazzino dell'economato generale, a fine di soddi-
sfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in
servizio delle amministrazioni centrali dello Stato.
» n. 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provinole meri*
dionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge
4 agosto 1894, n. 397.
» n. 147. Spese per impedire la diffusione della philloxera vmtatrix^
» n. 148. Spese per Tacquisto e la coltivazione di viti americane.
> n. 154. Bonificamento agrario deirfjgro romano - Annualità dovute
alla cassa dei depostiti e prestiti in rimborso delle antici-
pazioni fatte, per le espropHazloni, di cui all'art. 9 della
legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie Z\ e spese per Tarn*
ministrazione temporanea dei beni espropriati.
» n. 155. Spese di conduzione e di miglioramento del campo speri-
mentale di Sant'Alessio,
» n. 172. Prez:{o. delle espropriazioni, dei terreni compresi nella zona
dell'agro romano, indic^tit dall'art, 1 della legge 8 lu-
glio.1883, n. 1489.
Yisto, d'ordine di S. Jf.:
Il ministro del tesoro
GARGANO.
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ISQGI E DECRETI DEL REGNO D'iTALIA - 1905 1537
iElenoo JB.
Spese di riscossione delle entrate^ per le quali si possono spedire mandati
a disposizione di funzionari governativi^ ai termini dell'art. 47 del
testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato^ approvato
col regio decreto i7 febbraio 1884, n. 2016
Ministero del tesoro.
Capitolo n. 84. Spese pei servizi del tesoro - Àggio ai contabili sugli introiti
pel r&mo e Azienda dei danneggiati dalle truppe borbo-
niche in Sicilia» e per contributi idraulici a di bonjUica-
mento.
» n. 85. Spese di liti per ranuninistrazione del tesoro e per quella
del debito pubblico * Spese di liti alle quali fosse con-
dannato il tesoro dello Siato dai tribunali, onorari agli
avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneg-
giati dalle truppe borboniche in Sicilia).
Ministero delle finanze.
Capitolo n. 45. Aggio di esazione ki contabili (Demanio).
» n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipo-
teche ed ai ricevitori del registro, incaricati del servizio
ipotecario - Art. 0, allegato O^ legge 8 agosto 1896, no-
merò 486 (Idem).
^ n. 53. Spose di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori
(Idem).
» n« 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe,
e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta
bollata e iper retribuiione ai boUatori diurnisti pel servizio
del boUo fStraordinario (Id^m).
97 -- VoL. IL - 1905.
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1638 LEGGI E UKCRETI DKL EEGNO d'iTALIA - 1905
OApitolon. 57. Rdstìtazionì e rimborsi (Demanio).
> n. 58. Restitazioni di tasse sai pnbbliso insegnamento e di quote
di tasse aniversitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse
delle ahiversitÀ per essere corrisposte ai prÌTati Inse-
gnanti, ginsta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885,
n. 3443 (Idem).
» n. 59. Contribnzioni fondiarie sai beni dell'antico demanio - Imposta
erariale, sovrimposta provinciale e oomanaie (Idem).
:» n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavoar).
» n. 72. Spese di coazioni o di liti (Idem).
» n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette salla risoowione
delle entrate (Idem).
» n. 78. Restitazione di indebiti dipendenti dall'amministrasione dei
beni deli-asse ecclesiastico.
» n. 79. Contribnzioni fondiarie - ImpoSita erariale e sovrimposta pro-
vinciale e comniiale (Aése ecclesiastico).
» n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministraxione
dei beni dell'asse ecclesiastico.
'» n. 81. Spese relative alle eredità devolate allo Stato apertesi dal
26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla cassa
nazionale di previdenza per la invaliditÀ e la vecchiaia
degli operai, ginsta la legge 17 luglio 1898, n. 350«
» n. 91. Spese pel servizio di accertìamento dei redditi di ricchezza
mobile e dei fab|)ricati e spése por la notificazione di av-
visi rignardanti il servizio delle imposte dirette e del ca«
tasto (Imposte dirette).
» n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di
imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del iaato
nnico delle leggi sulla riscossione delle imposte divette
29 giugno 1902, n. *281.
» n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
« n. 95. Spese per le commissioni' di prima istanza delle impoate
dirette.
» nv 9%. Deóimo dell'addizionale 2 per cento per spese di diatriba-
lione destinato alle spese per le commissioni provinciali.
- Art. 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 403, aul-
r imposta di ricchezza moMle (Imposte dirette).
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 190§ 1639
Capitolo ii« 97. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
» n. 101. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la
guardia di finanza.
» n* 102. Personale degli ispettori, sotto-ispettori, commessi ed agenti
subalterni * Indennità di residenza in Roma.
> D. 103. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza
- Art. 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
> n. 104. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante
ed altre por la guardia di finanza.
> n. 105. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di
finanza.
» n. 107. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrab-
bando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine
nell^interesse della vigilanza (Gabelle).
V n. lOB. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese
per la guardia di finanza. ' ^
» n. 109. Impianto e manutenzione dei itaezzi per diminuire le cause
della malaria nelle zone dichiarate infetto ove risiedono
le guardie di finanza -'Art. 5. della legge 2 novembre 1902,
n. 460.
» n. 110. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistema-
zione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle
guardie di finanza. ,
» n. 111. Costruzione, riparaziome, manutenzione ed esercizio dei bat-
telli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per
la sorveglianza finanziaria.
» i\. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa
e per condanna verso la parte avversaria, compresi int^
, ressi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
» n. 117. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti do-
ganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul pro-
dotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese
dì trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da
anticiparsi dairerario (Idem).
» n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili
incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del
registro per la vendita del][e niarche da applicarsi agli in-
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1540 ALEGGI R DKCilF.TI PEL RF.nvo r/lTATJ A - 1905
Tolacrì dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il
riUflcio delle bollette di legitiimasione e per altri serbili
relativi alle tasse di fabbricasione.
Capitolo n. 126. RefltituEione di tasse di fabbrieazione sullo spìrito e snllo
succherò impiegati nella preparaeione dei Tini tipici e dei
liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportata
e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle
industrie.
» n. 127. RestituEione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
» n. 130. Tasse postali per Tcrsamenti, trasporto di fondi e ìndennitA
ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
> n, 143. Restituzione di diritti all^esportazione (Dogane).
» n. 144. Restituzione di diriiti indebitamente riscossi, restituzione di
depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota
da corrispondersi alla 'Repubblica di S. Marino, giusta gli
articoli 39 e 40 della convenzione 23 giugno 1897 e pa-
gamento al comune di Genova delle somme riscosse a ti-
tolo di tassa supplomentare di ancoraggio per gli approdi
nel porto di Genova.
> n. 155. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrab-
bando (Privative),
» n. 1S6, Spese di giustizia per lìti civili sostenute per propria difesa
e per condanna verso la parte avversaria, compresi inte-
ressi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
» n. 157. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti sco-
pritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse -
Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre j
comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario
(Idom),
> n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magas- I
Zini dei tabacchi greggi, mercedi agii operai ammalati^ as-
segni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e con-
corso dello Stato a favore del dotto personale da veraarsi
alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e h
vecchiaia degli operai ed alla cassa di mutuo soccorso pe
le malattie.'
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LEGGI E IJECKETi DKL REGNO d'iTALIA - 1905 1641
Capitolo D. 176. Paghe e soprassoldi ai veridcatori subalterni ed agli operai
delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al
personide suddetto e contributi deiramministrazione, da
yersarsi a favore della stesso personale alla cassa nazio*
naie di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla
cassa di mutuo soecorso per le malattie.
> n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottàio e fiiechinaggi; spese
per informazioni e missioni airestero nello interesse del-
]*aequi8ip e della coltivazione dei tabacchi ; spese per eam*
pionamento e perizia dei tabacchi.
» n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle
mani&ttnre, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agen-
zie delle coltivazioni.
» n, 192. Indennità ai rivenditori di generi di privatiTa pel trasporto
dei sali.
1» n. 199. Spesa di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze
per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di ec-
cezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle
industrie, e spese di mano d'opera por prepararlo.
> n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti salse per "impedire la
produzione naturale e clandestina del sale.
» n. 201. Restituzione della tassa sul salo impiegato nella salagione
delle carni, del burro e dei formag^, che si esportano
all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
» a. 205. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e
tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini
stessi.
» n. 208. Indenuità di trasferimento, di missione e di disagiata resi-
denza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita
dei sali e tabacchi.
» n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori al-
l'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio
e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di sog-
giorno per missioni a funzionari civili e della guardia di
finanza incaricati della reggenza di affici di condita; rim-
borso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa
derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei ver-
samenti dei gestori degli uffici suddetti.
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1542 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Capitolo n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente p^oetti
(Tabacchi e sali).
» n. 215. Aggio di rivendita dei preparati ehininaoei ai magazzinieri
di vendita e spaooiatori ali* ingrosso delle privative e ai
farmacisti, medici e rivenditori.
» n. 22 1. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'im-
poste e devoluti al demanio in forza dell^art 54 del testo
nnioo di legge 23 gingno 1897, n. 236.
» n. 228. Spese di eoaiioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni
(Assd ecclesiastico).
» n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
» n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confrater-
-nite romane stati indemaniati in esegnimento dell*art. 11
della legge 20 Inglio 1890, n. 6980.
» n. 234. Aggio ai cohtabiii incaricati della riscossione delle sopratasse
p€|r' omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette
è per la riscossione dolle imposte del 1872 e retro.
» n. 286. Restiiazione d'imposta sai terreni per ritardata attaacione
del naovo catasto (art. 47 della l^ge 1° marzo 1886, nu-
mero 3682, modificato coirart. 1^ della legge 21 gennaio
1897, n. 23).
; f
» n. 253. Restitnzione di depositi per adire agli incanti, per spese di
asta, tasse, ecc., esegniti negli affici esecativi demaniali.
• n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Gemane di Napoli).
» n. 268. Stipendio ed IndennitÀ al personale fuori ruolo (Idem).
» n. 259. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio,
di disagiata residenza 'ed altre (Idem).
» n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei lo-
cali ed oltre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 261. Spese Kli manutenzione della cinta daaiaria, di illuminazione
e di riBealdàmento dei locali ed altre (Idem).
» n. 262. Acqtdsti riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
> n.' 263. Restituzione di diritti indèbìtaiùente esatti (Idem).
> tt.'2é6. Personale per la riscossione del dazio (Comune di RonoLa).
» n. ÌÌ67. P^so&ale*|>er la riscossione del dàzio consumo (Idem) - In*
dennitÀ di residenza in Roma,
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LEGGI E DECRETT DEL EEGXO d'iTALIA - 1905 1543
Capitolo n. 268. Assegni ed indennità per spese d*afficio, di giro, d* alloggio,
di servizio volante, di disagiata residenza, di serrizio not-
turno ed altre (Cornane di Roma).
» n. 269. Ossermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei
locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
» n. 270, Spese di manntenzioiie della cinta daziaria, canoni per occu-
pazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione
e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
» n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale
(Idem).
» n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
Visto, d^ordine di S. Af. :
Il ministro del tesoro
•CARCANO.
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1544 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905
N. 183. Jk N. 183.
Leooe che approva lo staio di previsione della spesa del
Ministero delVintemo per Vesercizio fina/nziario 1905-906.
14 maggio 1905.
{P¥JbhUMia mila Gaxutta UffUiaU del Haffno il 26 maggio 1906, n. 124)
VITTOBIO EMAKUELE m
PBR GRAZIA DI DIO B PBR VOLONTI DSUJl NAUONB
Il D'ItAIiilA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Articolo unico.
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese
ordinarie e straordinàrie del Ministero delFinterno per l'eser-
cizio finanziario dal r luglio 1905 al 30 giugno 1906 in con-
formità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita dol sigillo delio Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 14 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del SigUlo. V. U OnardasigilU C. FINOCCmARO-APRILE.
Gargano.
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stato di previsione della spesa
DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
per rwnjao Boannsrìo Ì90S-906
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA -
1905 1547
o
CAPITOLI
CoMnmnvA
p«r Ymmiàà»
•
fi
m
ì^ìm^ìmm
X
DSKOMIIUZIOIQI
al
TITOLO I.
Spesa ordinaria
CATEGORTA PRIMA. — Spete effHtwe.
Spese generali.
1
Ministero - Personale (S^jese fisse)
1,008,754.98
2
Ministero >- Personale - Indennità 4} residenza in-
Roma (Idem) . • , .
99,850. »
3
Ministero - Retribnnone agli soriYsni ed inserviènti
giomalierì (Idem). .....
97.810. »
4
Ministero - Personale straordinario - Indennità di
rsaidenza in Roma (Idem) ....
20,200. »
5
Spese per la coj^tnra a oottimo.
30,500. »
6
Ministero - Assegni, indennità di missione e spese
diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai ga-
binetti
20,500. »
7
' Mbustero - Spese d'nffioio . . .
137,90a »
8
Ministero - Fitto di looaH per nfid dell*ammini-
stxasione centrale (Sflese fisse)
Da riportarsi.
IÌ600. »
1,430.114.98
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1548
I.EOOI E DECEETI DEL RBOXO d'ITAUA - 1906
u
%
a
a
Vi
CAPITOLI
CoMnmoizik
per resercixìo
finansiario
dal
DBNUUINàZIOMR
IMnglioigOS
30 ginguo 1909
Tl\tm ■ ^ fi
ittpano.
1.430,114.08
0
Bfinktaro - MannteBsioiie, rìpwanone ed adatta-
mento dei locali
HOOO. >
10
Consiglio di Stato - Penonale (Spese fisso) .
669^391.55
11
OonsigUo di Stato - Personale - Indennità di ré-
sidenxa in Roma (Idem) ....
5<60a »
12
Consiglio;Mi Stato - Spese d'uiBcio •
%000. »
13
Consiglio di Stato - Pitto di locali (Spese flsfe) .
25^000. >
14
1
Fnniioni pnbbliolie e feste goremative.
60,000. »
15
Bfedsglis^ diplomi e sawdi p«ir atti di indore civUe.
6,000. »
16
Penonale del senriiio araldico - Stipendi (Spm
Amo)
aioo. >
17
Personale del serrizio araldico - Indennità di re-
sidenia in Roma (Idem) . • . •
1,07j. »
18
Spese diTsrse pel servizio araldico (art. 10 del re»
gio decreto 2 luglio 1800, n. 313) .
10«83a »
19
Indennità di trsslocamento agli impiegati .
236^00a »
20
Ispenoni e missioni amministratÌTe . .
616^000. »
21
Telegnmmi da spedirsi aU^estsro (Spesa obbliga*
toria) % . .
Da retarsi.
11,500- »
3,053.506.53
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IJIOGI E DECRKTl DKL EEQNO d'ITALIA - 1905
1549
O
a
CAPITOLI
DBMOMINAZIONE
por r«
fin
dal
1* loglio 1906
al
90 giugno 1000
22
23
24
25
26
27
28
29
90
31
Riporlo.
SpeM di posta (Speta d*ordine) • • • •
SpeM di ■Umpa.
ProTfìite di ourta e di oggetti Tari di oanodileria.
Reaidtd pasaivi aUminati a miìso dali^art. 32 del
teato vnioo di If ggs aulla oontabilità generale
e redamati dai creditori (8peu obbligatoria).
Gompenii e gratifleasioni »1 peraonale dell'amini-
niairanone oeittrale per larori atraordinari •
Svaridi ad impiegati ed al basv-o personale in atti-
ynA di sermio neU*amminÌBtraiione oentrale e
prorinoialey del oonaiglio di Stato e degli ar-
c^tì di StMo ......
Smndi ad impiegati ini^idi già appartanenti al-
ramministrazione dell* intemo, a loro fiamiglie.
Aoquiato di libretti ed i toontrini ferroviari (Bpeea
d*ordine)
Speae di liti (Spesa obbligatoria).
Spese oasnali
3^053.500.53
12,000. »
110,050. >
32,700. »
per memoria
12,190. »
26^000. »
40,000 >
200. »
3,000- »
80^000. »
3;888,640. 53
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1550
LEGGI 12 DECBETI DEL REGKO d'iTALIA - 1905
a
CAPITOLI
DSMOMUfAZIOllB
CkmpwoMZk
per l'eBerciiio
finAfizùu-io
dal
!• lugUo 1905
Al
50 giugno 1900
32
33
94
35
36
37
38
Debito vitalizio.
Pennoni ordinarie (Speee fisse) ....
Indennità per una sola Tolta, invece di pensioni,
ai tennini degli articoli 3, 83 e 109 del testo
unico déHe*^ leggi sulle pensioni civili e mili-
tari^ approvato col i^o decreto 21 {febbraio
1895, n. 70, ed altri assegni congèneri legal-
mente dovuti (Spesa obbligatoria).
Speso per gli archivi di Stata.
Archivi di Stato - Personale (Spese fisie) . -
Archivi di Stito - Personale -Indennità ^i resi^ -
densa ia^Roma (Idem). . ' .
Spese d'ufficio, di 'ordinamento e di ispezione agli
archivi di Stato
Fitto di locali per gli archivi di Stato( Spese fisse).
Blanutendone dei locali e del mobilio degli archivi
di Stato
7,600,000 »
117,000. »
7,717,000.
609,365.03
11,792. »
65,000. »
20,245.63
80,000. >
786.402.66
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LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALU -
1905 1651
•
a
CAPITOLI
Co^>KTB!aÀ
t)er resercizìo
finanziario
dal
DRNOMINAZIONK
iMugU loas
al
9i giugno A MS
Spesa per ramministrazione previnciale.
39
7.538.479.87
40
AmministrazionA proTinciale - Personale - Inden-
nità di rwidenza in Roma (Idem).
39.617. 50
41
Indennità di residenza ai prefetti (Idem)
278.000. »
42
Spese d'ufficio per ramministruione proiindale
(Idem). ,
554,845.29
43
TÌnciale e per Testiario uniforme agli nscien
delle principali prefetture del Regno .
8^249.71
44
Indennità agli incaricati del servisio di leva (Spese
fisse) . . , • . j .
i
82,970, *
45
Gratificazioni e compensi agli impiegati dell*ammi*
nìstrazione provincùale per laTori straordinari •
16.000. *
46
Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse).
26,720. »
47
Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordi-
nario - Indennità di i^deyiza in Rcwna (Idem^.
3,300. »
48
Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi
Da riportarsi .
232,400. »
8.780,582.37
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1552
LEGGI E DECRETI DEL fiEGNO d'iTALIA - 1906
a
ss
•A
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
Riporto,
49 Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunsi
nelle proTinde - Speee di cancelleria, fitto di
locali e Yarie
50 Retribuzione agli amministratori del foglio degli
annunzi nelle proTincie ....
Spese per la pubblioa beneficenza.
51 Suasidi dlverd di pubblica beneficenza ed alle iati-
tuzioni dei ciechi. . • • • .
52 Speae di spedalità e simili
53 Assegni fini a stabilimenti dlTeni di pubblica b^
neficenza
54 Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa oc-
corrente al mantenimento degli inabili al la-
voro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti
(Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno
1889, n. 6144, serie 3*, art 81, e regio decreto
del 19 novembre 1889, n. 6685, art 24) (Spesa
d*ordine)
55 Indennità ai membri delle oommissioni provineìidi
e del consiglio superiore di assistenza e di be-
Da riportarsi.
COBIPKTIMZA
per reseroudo
finanziario
dal
r iuiirlio 1905
lil
30 giugno ig06
8,780.582.37
600. »
25,000. »
8,806,182.37
230,000. >
30,000. »
73.460 »
700.000- »
1,033,460. >
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1905
1653
o
B
CAPITOLI
C0MPmiBN?A
per Tesercizio
finanziario
dal
DKNOMINAZIONE
lMugliol905
al
30 giugno 1906
Riporto.
1,033,460. »
BAficenia pubblica - Spase di cancelleria, di
copiatura, di lavori atraordinari e Tane per
il ftumonamenfo delle singole commiisioni e
del oonmglìo tuperiore .... ;
50.000. »
56
Indennità ai membri delle commiBsioni provinciali
di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e
gngli alienati curati in caia privata - Spese
Tarie per il. loro funzionamento .
Spese per la sanità pubblloa.
80,000. »
1.113,460. »
57
Medici provinciali - Personale (Speee fisse) •
297,612.48
58
Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma
(Idem) . . .....
1,370. >
59
Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi
negli ospedali
298,990. »
60
Dispensari celtici - Spese e concorsi pel Ainzionar
mento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed
istituti di beneficenza; compensi al personale,
locali, arredi, medicinali, ecc.
225,350. »
61
Dispensari celtici - Personale straordinario - In-
dennità di residenza in Roma (Spese fisse) .
Da riportarsi.
350. »
823^,672.40
— VoL. n. - 1905.
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1654
LKGOl T. DECRETI DEL BKGXO d'iTALIA - 1905
o
CAPITOLI
per I escpouio
f4
•
finanziario
n
dal
lMugHol9(te
Z
DENOlfINAZIONB
al
30 giugno igO0
Riporto.
823^072 46
62
Indennità ai componenti le commiMioni samtanei
le cozDJnìaaioni gindicatrici dei conoorai pel
personale tecnico, centrale e provinciale, di-
pendente dalla direzione generale della aanità
pubblica, il oonfliglio raperiore di sanità e i
sioni all'estero per servìzio sanitario
4o.ooa >
63
Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese
fisse)
72,190. »
64
Laboratori della sanità pubblica - Personale - In-
-"
dennità di residenza in Roma (Idem)
7.950. »
65
Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità
pubblica
40.000. >
66
Sussidi per provvedimenti profilattici in oaai di
endemie e di epidemie - Spese per acquisto e pre-
parazione del materiale profilattico
120,000 >
67
Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Com-
pensi per lavori eseguiti nellMnteresse della
sanità pubblica che non possano imputarsi,
neanche per analogia, ad altri ciq[>itoli del bi-
« lancio - Medaglie ai benemeriti della salute
pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecni-
co-sanitarie e spese diverse che non trovino
luogo negli altri caj^itoli per le spese della
sanità pubblica
Da riportarsi.
20,000. *
1,123.812.40
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I.EGGI £ DECHETI DEL BEGNO d'ixAI.U - 1905
1555
o
•
0
CAPITOLI
CoMPwtmmk
per reserdzio
finanziario
dal
1* luglio 1906
^
DBNOMOUZIOMB
30 giugno 1906
luparia.
1,123,812.46
68
Manuteniionedal fabbricato di Sanf EtuebioiiiRoma,
sede dd laboratorii della Balliti pubblica
2,000.
»
&9
Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti
glioramenti
43,000.
»
70
Lavori di miglioramento e di manutenzione delle
stazioni sanitarie
30,000.
»
71
Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo
e di basso servizio, assxmto in via tempora-
nea per le stazioni sanitarie.
10.000.
»
72
Mobili, spese di cancelleria, d* illuminazione, di ri-
scaldamento, e spese varie per le stazioni sa-
nitarie
70.000.
»
73
Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sani-
tarie - Pei*Bonale (Spese fisse) ...
94.350.
»
74
Veterinari provinciali - Stipendi (Idem)
150.000.
>
75
Spesa, Rassegni ed indennità per la visita del be-
stiame di transito per la frontiera - Spesa per.
Talpeggio del bestiame italiano all'estero - Com-
pensi ai vetarìnari per lavori straordinari nel-
rinteresse della polizia zooiatrìca .
80,000
»
76
Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sus-
•
sidi, esperimenti e ricerche varie . .
Da riportarti.
21.000.
»
1,624,162.46
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1566
LEGOI E DECRETI DEL REGNO d'ITAUA - 1905
o
B
77
78
79
80
81
82
83
84
85
CAPITOLI
denominazione
SuHtdi per aiatare la istìtmioae di ooBdotto vetè-
riiiarie ooBsoniali e oomuuaH
Qaota a oarioo dallo Stato per pagamento delle
indennità pw abbattimento di anifladi .
Pitto di locali per gli uffici dei Toterinari di oon-
fine (Speae fi«M) . . .
Spese di assegni perla Tinta Teterinarìa nei porti*
Sussidi ai comuni per ' 1* impiglio e il fnnaona-
mento degli istituti 'curatici contro la pellagra.
Spese per Tesecazione della legge 11 luglio 1904,
n. 388, per combattere le frodi nella prepara^
sione e nel commercio dei vini
Spese per la eienreza jmbbliet.
Sèrvido segreto • •
Pnnsionari ed impiegati di pubblica sicurezza -
Personale (g^ese fisse)
Funzionari ed impiegati di pubUioasieuresEsa'- Per-
sonale - Indennità di raddensa in Roma
Idem)
Speae d*affldo per la sicurezza pubblica (Idem)
Da riportar jti.
CoMPXTKNZii
per reseorctno
finanziario
dai
1« luglio 1905
al
30 giugno 1906
1,(124 je2.4e
91,00O »
44.000. »
1^000. »
15.000. »
100,000. »
50,000. »
U9ES,iee. 46
1,000,000. »
5^668^078 31
41,430. »
217,700. >
0,927,208.31
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JLBGGI £ DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - .
1906 1657
OoMPRBMZl
o
CAPITOLI
per reserdzio
u
9
fl]IA112ÌArìo
0
dal
1* luglio 1006
z
dxnomuiazionb
30 giagao 1808
Riparto.
6,987.208.31
87
Guardie di città - Penumale (Spese Asm) •
12,d52»482.50
88
Ufficiali delle grasrdie di città - Personale - In-
denitità di reaidenia in Rooia (Id^m) .
2,800. »
89
Speee per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle
guardie di dtt^ ed agU altri agenti, di pubblica
sicurena per servizi fuori di residenza, e per
trasferimento alle guardie di città .
480.000. »
90
Gratificazioni agli impiegati^ agli uffidi^, alle
guardie di città e ad altri agenti di pubblica si-
curezza, non che agli uscieri ed ai commessi di
questura e di Benone, al personale di altre
amministraaioni ed a privati cittadini. per con-
corso nell'arresto di malfattori e per a^tri ser-
vizi prestati neir interesse deiramministrazione
della pubblica sicurezsa» Premi per arresto di
latitanti e per sequestro d*anni 4
95^000. »
91
Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie
di città destinati in locfJità di confina isoUte
e malsane •••••••
20,000. »
92
Sussidi ai ftinnonari, agli impiegati ed uscieri di
pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guar-
die di città
3Ì000. »
93
Rimborso di debiti di massa delle guardie di città
liceniiate od espulse (Spesa obbligatoria)
Da riportarsi^
pgr memoria
1
20.211,490.. 81
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1558
LEOai £ DECBETI DEL REONO d'ITALIA - 1906
fi
is
Z.
C APITOLI
BKNOMINAZIONP
Compi
p«r r«
fliuitziario
r luglio 1905
al
30 givgno 1906
94
95
96
97
96
99
100
101
102
Biporio,
Armamento, traYegtimento e ritaroimento degli ef-
fetti di dlTisa delle guardie di città
Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici
di pubblica sicurezza ....
Istnizione e servizio sanitario per le guardie di
dttà - Assegni ai maestri e medici di nomina
ministeriale (Spese fisse)
Personale incaricato per llbrtruiione e pel servizio
sanitario delle guardie di città -* Indennità di
residenza in Roma (Idem)
Qratiflcasioni e onorari per ristrusione e servizio
sanitario ed altro spese per le guardie di città.
Contributo da pagarsi alla cassa depositi e prestiti
per la cassa pensioni dei medici in servizio della
pubblica sicurezza (L>egge 14 luglio 1898, n . 885]
Fitto di locali per le guardie di città destinate in
flustodia di domiciliati coatti presso gli uffici
di confine (Spese fisse)
Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed
allievi guardie di città.
Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e
por le delegazioni distaccate (Spese fisse)
Da riporiarH,
20,^l 1,490. 81
43,254 »
15,000. >
3i500. •
3,800. »
15.000 >
5^280. »
8,000. »
07.675.50
84,170. >
20,488,170. 31
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
1559
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
Biporio»
Manutenzione dei locali ed acquieto e manutenzione
dei mobili per gli offici di pubblica sicnrezza,
per le delegazioni distaccate e per la scuola
allievi guardie di città
Abbuonamento, impianto e manutenzione dei tele-
foni e dei telegrafi ad uso della pubblica si-
curezza (S|>e0e fi«|e)
Gratificazioni e compensi ai reali ctirabinierL
Spese di trasporto, àbiti alla borghese, lanterne, ed
altre relatiTe per i reali carabinieri
Spese di cancelleria pei reali carabinieri (Spese
fisse)
Indennità di 7ia e trasporto d'indigenti per ra-
gione di sicurezza pubblica; indennità di tra*
sferta e trasporto di guardie di città e agenti
di pubblica sicurezza in accompagnamento;
spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati al-
Testerò nelle professioni gii'OTagbe.
Repressione del malandrinaggio, estradizione di im-
putati o condannati, e spese inerenti a questo
speciale servìzio di sicurezza pubblica .
Gontrìbuto al Ministero della guerra per aumento
della forza organica dell'arma dei reali durabi-
Da riportarti.
OòupnsEVÀ
p«r resercisio
finanziario
dal
1* luglio 1905
al
30 giugno 1906
20,488.170. 31
29,000. »
64.000. »
30,000. »
90.000. »
7,100. »
450.000 »
1.150,000. >
22.308;a70. 31
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1560
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA -
1905
O
o
a
CAPITOLI
COMPETBNZA
per Teaercizio
finanziario
dal
DENOMINAZIONE
r luglio 1905
al
30 giugno 1906
Jiiporto, • •
22,308^0.31
ni«ri, coneessioDd di nnove rafferme con premio
e di eoprasBoldì ai militari dett^aima eteasa e
per la spesa ocoorrente alla legione di Palermo
incaricata del lervizio già diaimpegnato dalle
guardie di aicnreza pubblica a carallo.
4,686,265.60
111
Manutenzione^ riparazione e trasporto delle bici- ;.
dette in serrizio dei reali carabinieri •
Spese per ramministrazione delie carceri.
50,000. >
27,044,535.91
112
Carceri - Personale di direzione, di amministra-
none e tecnico (Spese fisse) ....
1,222,591,60
113
Personale di direiione, di amministrazione e tec-
nico delle carceri - Indennità di residenza in
Roma (Idem)
13,195. »
114
Personale di sorveglianza e disciplina dei riforma-
tori goTomativi (Idem). ....
309,000 >
115
Personale di custodia, sanitario, religioso e d'i-
strusiotte delle carceri (Idem)
6,279.013.51
116
Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli
ispettori generali di seconda classe, direttori e
Da riparlarti.
7,823,800.11
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA -
1905 1661
o
m
a
m
CAPITOLI
CoMPJtmDOUL
per resercizio
finanziario
dal
DSNOlfINAZXOXK
riagUol905
al
30 giugno 1006
aiportOm •
7.823.800.11
funzionanti da direttori, e indennità di disa-
giata reùdenza agli impiegati effettivi di nudo,
agli agronomi, ai sanitari e cappellani ad-
detti a «tobilimenti poeti in località isolate o
malsane (Speae fisse) .....
44,000. »
117
Spese di ufficio, di posta, ed altre per le direnoni
degli staMimenti carcerari - Qite del personale
neir interesse deiramministrazione domestica .
76.400. »
118
Premi d* ingaggio agli agenti carcerari
125.000. »
119
Armamento ed indennità cavallo agli agenti car-.
cenuri
7,200. »
120
Spese di viaggio agli agenti carcerari • «
40.000. »
121
Compensi, rimnneraùoni, snssidi e gratificazioni
straordinarie al personale carcerario - Com-
pensi al personale di altre amministrazioni per
servizi prestati nell* interesse dell*amministra-
zione carceraria e dell*amministrasione del fondo
dei detenuti, depositato alla cassa depositi e
prestiti
65.000. »
122
Carceri - Spese per esami e studi preparatori
10.000. »
123
Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, com-
bustibile e stoviglie . .
Da riportarsi .
11,536,000. »
19,727.400.11
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1662
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
o
u
m
a
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
Co»lPBXK?<Z \
per i*ode>rc'ùùo
dal
!• luglio 1905
al
30 giugno 190G
Riporto,
124 Provvista e riparazioni di veetiario, di biancheria
e libri per le caroeri
125 Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inaer-
vienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassa-
tori di medicinali per le carceri .
126 Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati
per oziosità e vagabondaggio.
127 Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a
domicilio obbligatorio
128 Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle
guardie
129 Provvista e manutenzione dei veicoli per U tra-
sporto dei detenuti e spese accessorie .
130 Servino delle manifatture carcerarie - Acquisto e
manutenzione di macchine, attrezzi o utensili.
131 Servizio delle mani&tture carcerarie - Provviste
di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3
della legge IO febbraio 1898, n. 31)
132 Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai
detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie.
133 Servizio della manifatture carcerarie - Retribuzioni
e gratificazioni ai capi d*arte liberi, agli agenti
Da ripcrUsni.
19.727,400. 1 i
1,000,000. »
100.0OO. »
1,431,120. »
864,^^80. »
1,340.000. »
10,000. w
170.000. »
3,000,000. »
600,000. w
28,243,500 LI
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1563
a
CAPITOLI
GoMpRimzi
per reg^rciao
fiuaDZiiU'^O
dai
DBNOMmAZIONK
1" luglio 1905
ai
30 giugno 1906
Riporto.
28,243,500.11
carcerari fonzioiianti da capi d'arte, ai com-
miEsionarì, agli insendenti ed agli agronomi,
ainti agronomi, awistenti tecnici e retribuzioni
agli operai liberi per i laTori di rifinitm*a di
manufatti, ed anche a persone estranee per
servizi resi nelF interesse delle manifiattnre
carcerarie
150.000. »
134
Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stam-
pati, minuti oggetti di facile logorazione, posta,
lavorazioni
185,000. »
136
Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità
per gite fuori di residenza .
11,000. *
136
Fitto di locali per le carceri (Spese fisse) .
130,000. >
137
Manutenzione dei fabbricati carcerari .
540.000. >
138
Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per
lo studio e la compilazione dei progetti relativi
air impianto di stabilimenti carcerari, inden-
nità per trasferte e per servizi straordinari.
27,000. »
139
Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del
regolamento generale degli stabilimenti carce- ,
rari, approvato con regio decreto 1^ febbraio
1891, n. 260)
Da riportarsi.
6,000. »
29,292,500 11
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1564
LEGGI E DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905
9C
CAPITOLI
CnMPwrmuk
per resOTciiio
finaniiario
dal
DXMOlOZfAZIOlfB
IMugliol906
90 giugno 1906
Ripario.
20^^500.11
140
SuBiidi alle società di patronato ....
13,300. »
141
Contribnto da pagani alla caaaa depositi e preetiti
per la cam pensioni dei mediei in serriiio
dell*amminÌ8trasione caroerarìa (Legge 14 lu-
glio 1898, n. 335)
TITOLO II.
47,000. »
•
29,35S;800. 11
Spesa straordinaria
CATEGORIA PRIMA. - Spue effgUwe.
Spese generali.
142
Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denomina-
sione (Spese fisse)
1,000. »
143
Assegni di disponibilità (Idem) ....
32,000. >
144
giati politici
200,000. »
145
Assegnaiioni vitaliiie, indennità e sussidi ai dan-
neggiati poUtici del 1848 e 1849 delle Provin-
cie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496,
serie 3*, articoli 1 e 7)
Da riportarti.
525.000. »
758,000 »
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LEGGI E DECBETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905
1565
o
•
a
0
CAPITOLI
COMPKTKfZÀ
per resercizio
finanziario
dal
!• luglio 1905
2S
DSNOMINAZIONB
al
30 giugno 1906
jR^porfo.
758.000. »
146
AflBegnasioni Titalizie, indennità e Busndi ai dan-
neggiati poHtici del 1848 e 1849 deUe proTÌncie
•iciliane (Leggv 8 IngUo 1883, n. 1496, ee-
rie 3% artiooli 1 e 7)
175,000. »
147
AMMgnaiioni ntalisie, indennità e snttidi ai dan-
neggiati politici del 1848 e 1849 delle proTÌn-
eie fdciliane (Legge 8 lugUo 1889. n. 1496,
serie 3% articoli 2 e 8)
68,093.12
148
Gostnizione di locali peir rimpianto' del servizio di
pubblica sicurezza e di polizia sanitaria nella
stazione intemazionale di Domodossola (Spesa
ripartita) (Legge 8 luglio 1903| n. 310).
8pe$e per gli archivi di ^Stato.
183,333.34
1,184,426.46
149
LaTori per evitare gli incendi negli arehin di
Stoto (Spesa lipartita) (Legge 8 IngUo 1904,
n.363)
Spesa per la pubblica beneficenza.
50,000. »
150
Assegni a stabilimenti di pubblica tlenefioenza
9,910. »
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1586
LEOOI £ DECRETI DEL REGNO D'ZTAUA - 1906
o
«
a
CAPITOLI
DBMOllIMÀZIONE
GOBIFSTKNZJL
per rOTorciao
dal
IMuglio igo5
al
30 gincno 1906
Spese per ia sanità pubblica.
151 Maggiore interesse da pagarsi alla caoaa depositi
e prestiti sui mutui ai oomnni più bisognosi
per opere di risanamento (Leggi 14 Inglio 1887,
n. 4791 e 8 febbraio 1900, u. 50. art. 2) (Spesa
obbligatoria) ' .
Concorio dello Stato nel pagamento degli interessi
sui mutui contr<itti dai comuni con. la cassa de-
positi e prestiti, p con altri enti qnalsiansj,
per Tesecuzione di opere riguardanti la prov-
vista di acque potabili per i bisogni delle po-
polazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 di-
cembre 1902, n.506) (Spesa obbligatoria;
153 Concorso dello Stato nel pagamento della rata an-
nua dovuta alla cassa depositi e prestiti per
interessi ed ammortamento del mutuo concesso
al comune di Ghs'oaseto, giusta ia legge 26 lu-
glio 1888, n. 5615 . . . . ,
154 Ck>noorso dello Stato nel pagamento degli interessi
sul prestito concesso dalla cassa depositi e pre-
stiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio
1897, n. 321). . • . .
Da riportarsi.
186^000. 9^
80,000. >
26,687.28
3^032.28
295.719 56
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LBQOI £ DECBETl DKL REGNO d'ITALIA - 1906
1667
CAPITOLI
DBNOMINAZIONB
Riporto, •
Conoono dello Stato al pagamento degli interessi
sul prestito concesso dalla cassa depositi e pre-
stiti al comune di Gomacclùo (Legge 23 ago-
sto 1900, n.315)
Spese per la sicurezza pubblica.
Soprassoldo, trasporto ed altra spese per le truppe
comandate in servizio speaials di sicnresia pub-
blica ed indennità ai reali carabinieri .
Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in
più della forza bilanciata ....
Spese per ramministraziono delle carceri.
Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione
dei fabbricati carcerari (art. 1 e 5 della legge
10 febbraio 1896, n. 31). .
Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove
vetture e vagoni cellulari pel servizio di tra-
sporto dei detenuti .....
CoMPBTKfZÀ
per TeeercMo
finanziario
dal
!• luglio 1906
al
30 giugno 1906
295,719.56
9,938.64
305,658. 20
700,000. »
1.000.000. »
1,700.000. »
512,000. »
10.000. »
522.000. »
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1668
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
o
9
a
0
z.
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
CoMPSTS!«ZA.
per Tesercizio
finanziario
dal
!• luglio 1905
al
30 giugno 1906
Spese diverte.
100 Compenso per i danni derivanti al comune di Scan-
sano dalla abolizione dell^estatatura disposto
con la legge 20 luglio 1897, n. 321 (Legge 28
febbraio 1003, n. 61) . . . . •
CATEGORIA QUARTA. — ParHte ài giro.
161 Fitto di beni demaniali destituiti ad oso od in ter-
TÌzio di amminlfltraiioni goTeraatiYe
20,000. »
1,611,069 09
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LEGGI E OEC&FTI BEL KEGNO D'iTALIA - 1906
1569
RIASSUNTO PER TITOLI
TITOLO I.
Sposa ordinaria
CATEGORIA PRIMA. — 8p$$€ $ffeUii>é.
Sp6M generali
Debito Titaliiio
Arehin di Stato
Amminiitraanone provinciale ....
Pubblica beneficenza
Sanità pubblica
Sicureua pubblica ......
Anuniniatraziono delie carceri . . ...
Totale de la categorìa prima doUa parto ordinaria.
99 — VoL. II. - 1905.
GoMPRIRSa
per reMrewo
flniniiario
dai
l*Imgliol905
al
30 giugno 1006
3^368,640 53
7.717.000. »
786,402.06
8,806,182.37
1,113,460. »
1,925,162 46
27,044.535.91
29,352.800.11
80,114,190.04
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1570
IXaOI E DECRETI DEL XEGMO D'iTAUA - 190Ó
CAPITOLI
p
DBNOUINiLZIONB
TITOLO ir.
Spesa Btraordisaria
CATEGORIA PRIM.V. — Spete effettive.
Specie generali •••.,.•
Archili di Stato
Pubblica beneficanza ,
Sanità pabblica ...•••.
Siónrezxa pubblica ••«...
Amminiistrazione delle carceri ....
Spete dive»e .••••••
Totale della categoria prima della parte straordi-
naria
ToTALB delle speacr reali (ordinarie e straordinanr^).
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro .
CoHPXXBttA
per reeeraxio
il&anziarìo
r luglio 1906
al
30 giugno l^K^
1,184.426. 46
50,000. »
9,910. »
305^058.20
1.700,000. »
522,000. »
20,00a »
3^79l.994,66
83,908,184.70
1.611,969.09
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LEOai B 0BCBBTI DEL BlbONO d'ITAUA - 1906
1571
O
«4
9
a
CAPITOLI
PFNòMINAZTONB
RIASSUNTO PER OATEGORIE
CATEGORIA T. — Spe«« effettive (Parte ordinaria
e ati^aordinarìa) .
CATEGORIA IV. — Partite di giro .
TOTALR OBNBBàLB.
CoMl'RTXNZA
per reAcrdzio
tìuauziarìo
dal
l* luglio 1905
al
30 giugno 1006
83.900,181 70
1.61 1,969 00
85.518.153.79
Vi tOf d'ordirle di S. M.:
Il ministro del teso *o
CARCANO;
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1672 LEGGI £ DECHETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
N. 184. n N. 184.
Legge per la convaHdazione dei decreti reali coi quali fu-
rono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di
riserva per le spese impreviste delV esercizio finanzia-
rio 1904^905.
14 maggio 1905.
{PubWceta nella GaMM€ita Uf)Usiak dal Ragno il 10 maggio 1906, n. 118)
VITTORIO EMANUELE HI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTX DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo san;nonato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Sono convalidftti i regi decreti coi quali furono autoriz-
zate le prelevazioni descritte nella annessa tabella dal « Fondo
di riserva per le specie impreviste », inscritto al capitolo
n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio flnanziarlo 1904-905.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 14 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
l^iogo del Sigillo. V, Il GunpdasigLIli C, FINOCCaiABO-APRILE.
Gargano.
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lEGOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1673
TABELLA
dei decreti reali di approvazione delle prelevazioni dal fondo
di riserva per le spese impreviste eseguite nel periodo di
vacanze parlamentari 19 dicembre 1904-23 gennaio 1905.
Capitoli del bilancio ai quali Tennero iacritte
Data e numero
le somme prelevate
Somma
dei
regi decreti
i
Denomioasione
prelevata
AOnittero del tesoro.
12 genn.1905, ii.2
141
Rimborso alle Società di naTigazione di
spese di trasporto bonificate agli
esportatori di Tini dai poi ti ^ell'^tar
lia, meridionale per Vienna e Bu-
dapest ......
276,000. »
Ministero degli affari esteri.
24 dieaiLl904 11.602
1 '1
Missioni politiche e commerciali, incari-
80,000. »
\^<
chi speciali, congressi e conferenze
15 genn. 1905, n. 7
internazionali • .
Ministero deir istnuione pubblica.
15,000. »
15 genn. 1005, n.8
282
Impegni per spese di esplorazioni archeo-
logiche all^estero ....
4,300. »
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V.t-
1574 LEGGI E
INCRETI DEL SEGNO D*ITALIA - 1905
Data e ntimero
Capitoli dei bilanci ai quali vene ero iscritte
le fomme prelevata
- Somtna
dei
regi decreti
o
«
a
Denominazione
preleTata
Ministei-o dei lavori pubblici
20 dicem. 1904,11.701
337
Sp^e per U commi mìo do istituita col
regio decreto 11 novembre 1898, per
studi e proposte suir ordinamento
. . dello strade ferrate
60,000. »
Ministero della marina.
20 dicem. 1904, 11.700
69
Spesa per la inchiesta sulla regia marina
Geg?o 27 marzo 1904, n. 139)
50,000. »
V,^ d'ordine di S.M.:
Il ministro del tesare
GARGANO.
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LEGGI E DECRKTT DEL RfeGXO D*ITALIA - 1906 1575
N. 185. ili N. 188.
Lbgok che dà esecu^one al trattato addùtonale al trattato
di comnierciOy di dogana e di navigazione fra V Italia
e la Germania del 6 dicembre d89l.
II maggio 1905.
{Ptiòòliecta Keila f^oMsttla VffieiaU éUl B^gno il 9 giugno lOOP, n, 136)
VITTOBIO EMANUELE IH.
PKR QRÀZIA DI DIO E PBR TOLOXTiL DELLA NÀXIOEB
Bl D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
Articolo unico.
È data esecuzione al trattato addizionale al trattato di
commercio/ di dogana o di navigazione fra T Italia e la
Germania del 6 dicembro 1891, od all'annesso protocollo
sottoscritti a Roma il 3 dicembre 1 904, le cui ratifiche sono
state scambiate a Roma addi 8 maggio 1905/
Ordiniamo che la prosento, rauniia del sigillo delto Stalo, sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a !l^oma, addi 11 maggio 1905.
. . VITTORIO EMANUELE*
Litogo dd JSkgéUo. V. D GnardasigilU 0. FINOCCHIÀRO-APRILK -
TlTTON?.
0. MlRACELLO.
Rava.
A. Majorana.
Caroako.
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1576 LBOGI B DECftETI BEL REGNO D^ITALIA - 1906
TRATTATO ADDIZIONALE
ai trattato di commercio, di dogana e di navigazione
fra IMtaliae la Germania del 6 dicembre 1891
Sua Maestà il Re d'Italia, da una parte, e Sua Maestà
r Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Im-
pero Germanico, dall'altra, desiderando di assoggettare a
revisione il trattato di commercio, di dogana e di naviga-
zione in vigore fra V Italia e V Impero Germanico e con-
cluso il 6 dicembre 1891, hanno risoluto di concludere un
trattato addizionale al detto trattato e hanno nominato a
questo scopo a Loro plenipotenziari:
Sua MabstÌ il Re d'Italia:
Sua eccellenza Tommaso Tittoni, cavaliere gran croce del-^
l'ordine della corona d' Italia, commendatore dell'ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere gran croce dell'ordine
prussiano dell'aquila rossa, Suo ministro segretario di Stato
per gli affari esteri, senatore del Regno;
Sua eccellenza Luigi Luzzatti, cavaliere gran croce deco-
rato del gran cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Laz-
zaro e della corona d' Italia, cavaliere dell'ordine del merito
civile di Savoja, cavaliere gran croce dell'ordine prussiano
dell^aquila rossa, professore, Suo ministro s%retario di Stato
per il tesoro, deputato al Parlamento;
Sua eccellenza Carlo Mirabelle, grande ufficiale dell'or-
dine della corona d'Italia, commendatore dell'ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro, decorato degli ordini prussiMii del-
l'aquila TOBSSk di 1* classe e della corona di 2^" classe, Suo
ministro segretario di Stato per la marina, senatore del
Regno, contr'ammiraglio;
Sua Eccellenza Luigi Rava, grande ufficiale dell'ordine
della corona d' Italia, commendatore dell'ordine dei SS. Mau-
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LEGGI B DECRETI DEL REGITO b'iTAUA - 1905 1577
rizio e Lazzaro, professore. Suo ministro segretario di Stato
per ragricoltura, industria e commercio, deputato al Par-
lamento ;
Sua Eccellenza Angelo Majorana, commendatore dell'or-
dìne della corona d'Italia, cavaliere deirordine dei SS, Mau-
rizio e Lazzaro, professore. Suo ministro segretario di Staio
per le finanze, deputato al Parlamento;
Oiacomo Malvano, cavaliere gran croce dell'ordine della
corona d'Italia, grande ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio
e Lazzaro, decorato degli ordini prussiani dell'aquila rossa
di 1* classe e della corona di 1* classe con brillanti, segre-
tari# generale del Ministero degli affari esteri, senatore del
Regno, consigliere di Stato;
Dott. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento;
Dott. Nicola Miraglia, cavaliere gran croce decorato del
gran cordone dell'ordine della corona d'Italia, grande uffi-
ciale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale
dell'ordine prussiano dell'aquila rossa, direttore generale del
banco di Napoli, già direttore generale dell'agricoltura e
già deputato al Parlamento;
Gherardo Cfifllegari, commendatore dell'ordine dei SS. Mau-
rizio e Lazzaro e della corona d' Italia, decorato dell'ordine
prussiano della corona di 3^ classe, professore, ispettore ge-
nerale dell'industria e del commercio;
Ludovico Luciolli, commendatore dellU>rdine della corona
d'Italia, ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, de-
corato dell'ordine prussiano della corona di 4* classe, diret-
tore capo di divisione nel Ministero delle finanze; e
Sua Maestà, l' Impiratohe di Germania, Re di Prussia :
Sua eccellenza Antonio conte di Monts, decorato degli or-
dini prussiani dell'aquila rossa di 2^ classe e. della corona
di 1* classe, cavaliere gran croce decorato del gran cordone
dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo consigliere in-
timo attuale, Suo ambasciatore straordinario e plenipoten-
ziario presso Sua Maestà il Re d'Italia,
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1&78 tEGGl B toECHETÌ DEL MONO D^ITALTA - 1905
i quali dopo essersi comunicati i lor<y pieni poteri, trovati
in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli
seguenti :
Articolo 1.
Sono introdotte nel testo del trattato dì commercio, di
dogana e di navigazione del 6 dicembre 1891 le modiflca-
zioni e aggiunte seguenti :
L — Articolo 6. Questo articolo è modificato come segue :
Le parti contraenti s' impegnano a non impedire il com-
mercio reciproco con alcun divieto d'importazione, d'espor-
tazione 0 di transito.
Eccezioni a questa norma, in quanto esse siano applica-
bili a tutti i paesi o ai paesi che si trovano in condizioni
identiche, non potranno aver luogo che nei casi seguenti :
1"^ in circostanze eccezionali, riguardo alle provvigioni
di guerra;
2"" per motivi di sicurezza pubblica;
3"^ rispetto alla polizia sanitaria e jln vista della pro-
tezione degli ammali o dello piante? utili,- contrp le malattie,
gli insetti e parassiti nocivi; . ,
4° in vista deirappli<f azione, alle «merci estere, delle
proibizioni o restrizioni sancite da leggi interne rispetto alla
produzione interna di merci similari, o alla vendita o al
trasporto alVintergio di merci similari di produzione na-
zionale.
77. — Articolo 7. Le tariffe indicate in questo articolo seno
sostituite daUe annesse tariffe, il e J5.
777. — Articolo 12. Questo articolo è modificato come segue:
Le merci ,di qualsivoglia natura e provenienza, I9. cui im-
portazionej ^esportazione, transito o deposito potranno aver
luogo, nel territorio di una delle parti contraenti, per mezzo
di navi nazionali, potranno e^se^vi ugualmente importate,
esportate, passare in transito 0 essere messe in deposito,
ppT mezzo di navi dell'altra parte, senza essere sottoposte
ad altri 0 più forti diritti di dogana, né ad altre 0 più forti
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LEGGI E KCBKTI DEL SEGNO b'iTALU - 1905 1579
restrizioni, e col godimento degli stessi privilegi, riduzioni,
benefizi e restituzioni, anche in materia di ferrovie, che sono
in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione,
triuQtsito o al loro deposito per mezzo di navi nazionali.
IV, — Sono inseriti nel trattato di commercio, di dogana e di
navigazione del 6 dicembre 1891 ì tre nuovi articoli
del seguente tenore :
Articolo 2 a).
Le parti contraenti si impegnano a* esaminare dì comune
e amichevole accordo il trattamento degli operai italiani in
Germania e degli operai tedeschi in Italia a ritardo delle
assicurazioni operaie neir intento di garantire, mediante op-
portuni accordi, agli operai delle nazioni rispettive neiroltro
paese nn trattamento che loro conceda vantaggi fin dove è
possibile equivalenti, i '
Questi accordi saranno consacrati con un atto separato,
indipendentemente dall'entrata in vigore del presente trattato.
Articolo 10 a).
Sulle ferrovie non sarà* fatta differenza alcuna, né quanto
al prezzo di trasporto, né quanto al tempo e al modo Ideila
spedizione, fra gii abitanti dei terrieri delle partì contraenti.
In modo speciale, le spedizioni di merci che vengono* dal-
l'Italia e sono. dirette a una stazione tedesca, o transitano
attraverso la Germania, non saranno passibili, sulle ferrovie
tedesche, di tariffe di trasporto più alte di quelle applicete
nella stessa direzione e fra le stesse stazioni ferroviarie te-
desche alle merci similari tedesche o estere. Lo stesso pri.>
cipio sarà applicato sulle ferrovìe italiane, per le spedizioni
di merci che vengono dalla Germania e sono dirette a una
stazione italiana o transitano attraverso l' Italia.
Non potranno aver luogo eccezioni che per i trasporti a
prezzo ridotto fatti per motivi d'interesse pubblico o per
beneficenza.
Articolo i4 a). »
Qualora sorgesse fra le parti contraenti una controversia
rispetto all'interpretazione o all'applicazione delle tarìfle A^lB
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1580 LEOOI B JXECXETl DSL REGNO D'iTAIXà - 1906
annesse al presente trattato, comprese le disposizioni ad^
dizionali relative a queste due tariffe, come pure rispetto
all'interpretazione o all'applicazione dei diritti delle tariffe
convenzionali stipulate fra le parti contraenti e terzi Stati,
questa controversia sarà definita, su domanda dell'una o
dell'altra parte, mediante arbitraggio.
Il tribunale arbitrale sarà costituito per ogni controversia
in modo che ognuna delle parti nomini arbitro un suddito
competente del proprio paese e che le due parti scelgano
per terzo arbitro un suddito d'un terzo paese amico. Le
parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente
e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona
del terzo arbitro da designare in caso di bisogno.
Qualora se ne presentasse il caso, e salvo intesa speciale,
le parti contraenti sottoporranno parimente ad arbitraggio
altre controversie intorno all'interpretazione o all'applica-
zione del presente trattato all' infuori di quelle designate nel
primo alinea.
Articolo 2.
Il protocollo finale del trattato di commercio, di dogana
e di navigazione del 6 dicembre 1891 è modificato nel modo
seguente :
/« — Le disposizioni attuali aìVarticolo 7 del traitato
sono soppresse e sostituite da quanto segue :
AìVarticolo 7 del trattato,
a). È convenuto che, nei casi di reclami di interes-
sati di una delle due parti contraenti, richiedenti il tratta-
mento in base alla tariffa convenzionale dell'altro Stato o
concementi l' interpretazione di disposizioni di questa tarififa,
una decisione già emessa in ultima istanza dalle autorità
competenti non potrà costituire un motivo per escludere
ogni possibilità di discussioni ulteriori intorno^ all'oggetto
del reclamo e non impedirà, quando ne sia il caso, che una
nuova decisione sia emessa dall'autorità in questione, purché,
tuttavia, il reclamo sia presentato, per la via diplomatica
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XSOOi B DECRETI DEL REGNO d'iTAIJA - 1905 1681
e corredato di dichiarazioni di periti o d'altra autorità com-
petente, nel termine di sei mesi a partire dal giorno in cui
la prima decisione sarà stata ufficialmente notificata agli
interessati. La decisione presa intomo al ricorso non potrà
riguardare che il caso in questione, per il quale essa sarà
senza appello. Tuttavia le parti contraenti avranno la facoltà
di provocare, per il caso in questione e per i casi futuri,
una corretta interpretazione o applicazione delle stipulazioni
del presente trattato, secondo Tari 14 a) del detto trattato.
&). Riguardo alle tariffe A e B sono da osservare le
disposizioni seguenti:
§ 1. — Tariffe A e B. — Dazi d'entrata nei due Paesi.
In quanto le tarìfie A e B annesse al presente trattato
facciano dipendere rammentare del dazio da percepire su
una determinata merce dairammontare del dazio stabilito
per un*altra merce e che vi siano ,piii misure, generali o
convenzionali, del dazio determinante, sarà presa per base,
per fissare il dazio dipendente, la meno alta di queste di-
verse misure di dazi applicabile ai prodotti dell'altra parte
contraente.
L'applicazione delle marche o dei nomi di fabbrica sulle
merci non esercita alcuna infiuenza sul trattamento doganale.
§ 2. — Tariffa A. — Dazi all'entrata in Germania.
A nn. 83 e 47. 1 prodotti soggetti, secondo la tariffa i4,
al dazio d'entrata in Germania durante un determinato pe-
riodo dell'anno e che saranno dichiarati e presentati a un
u£Qicio doganale di confine competente prima dell'inizio del
detto periodo, saranno ammessi in esenzione anche nel caso
in cui Io sdog;anamento non fosse ultimato che dopo questo
termine.
Nel caso in cui lo sdoganamento definitivo fosse rimesso
a un ufficio posto all'interno, i detti prodotti saranno am-
messi in esenzione qualora, nel giorno in cui la bolla a cau-
zione (Ladungsverzeichniss o Begleitschein 1) sarà emessa
dairufficìo di confine, il suddetto periodo non sia arcora in-
cominciato.
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1582 LT^GOI K DKCRBTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
A n. 36. Il dazio ridotto per i pomidori semplicOTaente
preparati compresi sotto il n. 36 è applicabile alia conserrct
di pomidori semplicemente preparata, in quanto essa non sia
in recipienti chiusi ermeticamente.
A n. 37. I cetrioli e gli altri ortaggi non nominati nei
numeri 34 a 36 della tariffa generale, semplicemente con-
servati nell'acqua salata, in recipienti non chiusi ermetica-
mente, sono compresi sotto il n. 37.
A n, 135. 11 dazio meno alto che fosse eventualmente
accordato dalla Germania alle specialità svìzzere di formaggi
sarà parimente applicato ai formaggi simili d' Italia come
pure alle specialità italiane indicate nella tariffa A : strac-
chino, gorgonzola, fontina, parmigiano,
A n. 166. Qualora fossero stabilite delle norme per lo
sdaziamento degli olii d^olLva alla loro entrata in Germania,
con lo ?c'opò di' accertare che essi non siano miscelati con
altri olli,»saraniÌQ riconosciuti in Germania i certificati d'a-
nalisi, rilasciati dagli istituti scientifici del regno d'Italia
designati di comune accordo fra i due Governi, e gli olii
accompagnati dai detti certificati non saranno sottoposti a
una nuova analisi, purché risulti da 'questi certifteati che
l'analisi è stata fatta secondo le norme da stabilire di co-
mune accordo fra i due Governi.
Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle
autorità tedesche di verificare dal canto loro, in caso di
dubbio, l'analisi degli olii importati con i certificati.
A n. 234. Il marmo, l'alabastro e il granito, greggi o sem-
plicemente sgrossati, anche segati, ma su non più di tre Iati,
0 in lastre non spaccate, non segate (taghate), o in polvere,
sono compresi sotto il n. 234 e ammessi in esenzione. Le
pietre d'asfalto e le marne bituminose, greggie, anche ma-
cinate, sono parimente ammesse in esenzione.
A n. 384. L'esenzione da dazio d'entrata per l'estratto di
sommacco è concessa a condizione che ogni spedizione sia
accompagnata da un certificato d'analisi attestante che si
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T.T.am E TìT-irur.Ti ny.L TìKr:>'o i^ttiua - ICOo 1683
tratta d'estratto di sommacco puro^ non mescolato con altri
estratti tannici^ nò fabbricato con la mescolanza di som-
macco e altre materie greggie per concia. I detti certificati,
da rilasciarsi dagli istituti scientifici del regno d'Italia de-
signati di comune accordo fra i due Governi, saranno ri-
conosciuti in Germania, in questo senso, che le spedizioni
non saranno sottoposte a una nuova analisi, purché risulti
da questi certificati che l'analisi è stata eseguita secondo
le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi.
Questa disposizione non pregiudica affatto il diritto delle
autorità tedesche di verificare dal canto loro, in caso di
dubbio, l'analisi dell'estratto di sommacco importato con i
certificati.
A n. 607. I coralli lavorati d'altra sorta (coralli bian-
chì, ecc.) non saranno trattati meno favorevolmente dei co-
ralli rossi nelle medMime condizioni.
A n. 680. Il marmo, l'alabastro e il granito sono com-
presi fra le pietre designate sottesi n. 680.
Le statue (compresi i busti, bfitsjsorilievi e figure di ani-
mali) di metalli nominati nel titolo XVII della tarifia gene-
rale, almeno di grandezza naturale, sono ammesse in esen-
zione, in quanto siano oggetti d'arte.
xL convenuto che la tariffa generale tedesca menzionata
nella tariffa A annessa al presente trattato addizionale e
nelle disposizioni che precedono è la tariffa del 25 dicem-
bre 1902, quale fu sancita dalla legge in data dello stesso
giorno.
§ 3. Tariffa B, — Dazi all'entrata in Italia.
A. n. 4. I caratteri della specialità di birra indicata sotto
il n, ex 4 saranno fissati di comune accordo fra i due Governi.
Ogni riduzione di dazio concessa dall'Italia a qualsiasi
altra qualità di birra diversa dalla birra scura, preparata
alla bavaresa, sarà estesa a quest'ultima birra come pure
a qualunque altra birra di origine tedesca.
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1584 LBOOI M DSCBSTI DSL KSGUO d'iTALIA - 1905
A n. 76. L'indaco sintetico non sarà soggetto a dazi di*
Tersi 0 più alti di quelli dell'indaco naturale.
A n. 122. Qualora l'Italia risolvesse di assoggettare le
calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze
e dei guanti tagliati non supererà quello delle maglie sem-
plici aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei
guanti foggiati non supererà quello delle maglie foggiate
aumentato di 50 lire per cento chilogrammi. In questo oaso,
le calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopra-
tassa speciale per la cucitura.
Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno
tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di na*
strini per rinforzo o attaccatura.
I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiega-
tura non ayranno influenza sulla classificazione dell'oggetto,
il quale sarà considerato come semplicemente cucito, non
come ricamato.
A n. 131. I cascami e la borra di lana non saranno as-
soggettati a un dazio più alto deUa lana greggia.
Questa disposizione è. applicabile anche ai cascami di filati
di lana di qualsiasi lunghezza, che* non possono servire come
filati. In caso di dubbio gli uffici doganali possono doman-
dare che essi vengano tagb'ati sotto vigilanza d'ufllcio.
A n. 144. Qualora l' Italia risolvesse di assoggettare le
calze e i guanti a un regime speciale, il dazio delle calze e
dei guanti tagliati non supererà quello delle maglie semplici
aumentato di 40 per cento, e il dazio delle calze e dei guanti
foggiati non supererà quello delle maglie foggiate aumen-
tato di 50 lire per cento chilogrammi. In questo caso, le
calze e i guanti non saranno assoggettati a una sopratassa
speciale per la cucitura.
Nella classificazione delle calze e dei guanti non saranno
tenute in conto le orlature di nastri e l'applicazione di na-
strini per rinforzo o attaccatura.
I cordoni ottenuti sui guanti mediante semplice ripiega-
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LBGGI B DECEBTI BEL BEGKO d'iTAIJA - 1905 1585
tura non avranno influenza sulla classiflcazione dell'oggetto,
il quale sarà considerato come semplicemente cucito, non
come ricamato.
A n. 20i. I colletti, i boa, i berretti di pellìccia (a ec-
cezione dei berretti guarniti per donna), con fodera, nastri
e cordoni di seta o altre guarnizioni, si classificano sotto
il n. 201.
A n. 214. L'acciaio temprato è assimilato all'acciaio non
temprato.
A n. 818. Le cassi forti si classificano sotto il n. 218 a) 2
e &) 2, anche se hanno accessori usuali ma senza carattere
ornamentale, guarniti d'altri metalli, anche dorati.
A n.225. In caso d'aumento del dazio sul rame in pani,
rosette, limature e rottami (n. 225 a), i dazi convenuti per
i prodotti del numero 225 ex d) e^del numero 225 ex /),
potranno subire un aumento proporzionale.
A nn. 239 e 240. Le macchine possono essere introdotte
a tariffa convenzionale, anche smontate, alle condizioni in-
dicate qui appresso, sia che le parti della macchina entrino
contemporaneamente oppure successivamente a diverse ri^
prese, e che esse vengano trasportate idi un solo o in di-
versi vagoni.
Tutte le spedizioni parziali delle parti della macchina de-
vono essere, dichiarate allo stesso ufficio 4oganale ed entrQ
un determinato termine, che sarà indicato dall' importatore
all'atto in cui presenta la prima spedizione, e che non potrà
sorpassare i due mesi.
Introducendo una macchina smontata o alcune parti stac-
cate della macchina, l' importatore ò tenuto a presentare, in-
sieme con la dichiarazione, i piani e i disegni della madchina
completa, nonchò un elenco delle parti importanti, secondo
la natura loro, il numero e il peso di ognuna di queste parti,
e l'indicazione approssimativa del peso totale delle piccole
parti accessorie.
Rimane inteso che, se, dopo la spedizione di alcune parti
100 — vou n: - 1905.
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1586 tMàai s nscKsn obl bsoho d'xxjlulì • 1A06
dtiDiMite deHft mttwtidnay le* aliare partf: non crono importate
intra il termina' flMaòov ai dovrà pagem per le^ pa^rtL già
importate^ o i dazi stabiUti per le parti staccatff/dtmacdttn»,
0^ nel caBO in. cui la tariffa non contenga daei q^ciali per
<yieate ultime^ 1 diritti stahìliti a seconda. deUa materia di
cui sono. faJbhriaate. le parti staccate. Però^ la mancanza di
alcune parti accessorie di poca importanza non impedirà
Tapplicazione del dazio stabilito per la macchina completa.
Fino allo sdoganamento deflnitiyo di tutte le parti che
costituiscono la spedizione, è riservata alla dogana la facoltà
di esigere una canizione per i dazi pia aM^ da pagare^even-
tualmente, e di OMnire di un cimtrasmgM d'idratMlcafidone
le parti introdortt» a riprese; ad eema è; ìaeHire^ rhfervata^Ia
faecdtà^ di aeaeFtarai, mediante uoba verificaùonei fotta 9^syese
del oontribuMite dopo la B9(mtatuiPa*detta maecMna» che^tutte
le spedizioni pMziali appartettevaoir afiamaeohina in quistione.
Le parti di rioamlAcj^ <^ (^ riserva pagbei^iio sempre i
dazi, d'entrata separatamente. ^ ,
A n« 242. In caso d'aum^ntoi dsì dazio istd ranae op^re
sul prodotti di raawio sue legh#, il dairio oowremvto per
quelli fra gli apparecectìi io^dicati sotto 11^ m ^É^ nella fU>^
bricazione dei quali scoio imi^egate* queste mateiKe e questi
prodotti potrà subire un aumento proporzionale^
A n: 243. L'Italia si riseWa di asso^gettai^é'le lampade
Mettricrhe a un regime speciale. In tal óaso il dazio mm
sarà supeiiore a 5 lire per centhìaio sulle laito^flRlé* a incan-
descenza, nèr a 60 lire per 100 chilograinnii sulle lampada
ad arco voltaico.
Ann.270e27i.
1. Qualsiasi variiotà dd stamp^^. (MHsnpiiesL gli ornati (^
t^iuti in pasta^ nen ha infliuenza sulla dassifloattOBa. .
2, X^;pipe di teirragUa^Of dlporcedibiDa, anche con. carchi
0 coperchi <li metadli comuni non dorati^ nò angentaii, j3ono
assimilate ai lavori di terraglia o di porcellana*
1 Gopeiichi e gli altri accessom dìilega: dir niahelJd:coi
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USOGI E IXBCBBfTZ DEC REGNO D'ITAUA - 1905 l587
quali queste pipe possono esserci montate, non sono consi-
defatl ctfme di metallo airgentato.
Gli stessi oggetti con cerchi o coperchi di metalli
comuni argentati si classificano sotto il n. 352 a) (mercerie
cornimi)'.
A n. 278. 1 bottoifi di vetro e di porcellana sono ammessi
al dazio di 60 lire per 100 chilogrammi.
Rispetto ai dazi d'entrata da pagare per le seguenti voci
della tariffa italiwia :
n. 114 (tessutì di cotone a colori o tinti);
n. H5Ì (tessuti dì cotone stampati);
n. i56b} (tessuti di seta o filusella, colorati);
n. 157 (tessuti misti nei quali la seta o la fllusella
entrano nella misura di non meno del 12 e
non^ ]^ù del 50^ per cento);
n. 164 (galloni e nastri di seta);
n. 240 g) (macchine pefr la filatura, comprese le mac-
' chine per asciugare i filati e le macchine per
lavare e s^ssare i' filatf);
n. 240 ex A) (macchine per la tessitura e telai da tes-
sere, a eccezione def telai da far maglie);
Ti. 240 ex t) (macchine, e apijarec(^ per la fabbrica-
zione d^lla cpjria e delle paste per fare la
carta); ,
l'Italia s^mpagna, per la durata del presbite trattato ad*^
dizicAale, a B<m mutare a pregiudìzio dell'esportazione te*-
descà k)^ stato* di fatta risultante attualmente dalla tarifiii
generale italiana e dai diversi trattati-di commercio vigenti
fra l'Italia e terzi paesi^
§ 4; — t)azi d'iisciia daìV Italia.
11 Governo italiano si riserva di stabilire eventualmedte
un daaiò if^usoita sulle- ossa greggie. Riguardo agli altri pro-
dotti attealtoente esenti d* dazio d'uscita, Tltalia manterrà
resenzlbttt^ per- la durata del preàente trattato.
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1688 LEGGI S DECRETI DEL EEONO d'iTALIA - 1905
§ 5. — Informazioni ufficiali.
Tenuto conto delle disposizioni vìgenti in Germania rispetta
al servizio d'informazioni ufficiali in materia doganale, il
Governo italiano è disposto ad adottare, al più presto pos-
sibile, delle disposizioni per effetto delle quali gli importar
tori saranno in grado di ottenere, in via ufficiale, informar
zioni intorno al trattamento doganale delle merci alla loro
entrata in Italia.
//. — Sono aggiunte le disposizioni seguenti:
AlVarticoìo 10 del trattato. La sopratassa che la birra
paga, all'entrata in Italia, a titolo d^equivalenté dell'imposta
intema, sarà riscossa^ a sceUa delF importatore, o in base
a una ricchezza saccaA^ometrica di 16^ al massimo, o in
base alla ricchezza saccarina e alcoolica, constatata seconda
la formula J?+ 2 ^1, nella quale E rappresenta l'estratto
secco in grammi per 100 cm' e A l'alcool in grammi per
100 cm*.
Nell'applicazione di questa formula saranno mc^tif^icate
per due anche le frazioni di peso dell'alcool. Se il risultato
dell'addizione darà delle frazioni, quelle di \^ o meno saranno
trascurate nella tassazione della birra, quelle al di sopra
di ^10 saranno contate per un grado.
Nel caso in cui,' su domanda deir importatore, la sopra-
tassa dovesse essere riscossa in b^ase alla ricchezza sacca*
rina e alcoolica constatata, saranno riconosciuti dalle auto-
rità italiane i certificati d'analisi rilasciati da istituti scientifici
tedeschi. La birra accompagnata da tali certificati non sarà
sottoposta a nuove analisi, purché risulti dai detti certificati
ohe il grado saccarometrico del mosto originale è stato con-
statato secondo la formula predetta e che nell'analisi sona
state osservate le norme che saranno fissate di comune ac-
cordo fi*a i due Governi, anche in vista degli interessi sa-
nitari.
Dal canto suo la Germania riconoscerà, per i vini italiani,
i certificati d'analisi rilasciati dagli istituti scientifici del
regno d'Italia, in tutti i casi in cui l'analisi fosse necessaria
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LEGGI E DECKETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1589
per lo sdoganamento. In questi oasi i vini italiani non sa-
ranno sottoposti a nuora analisi, purché siano accompagnati
tlaì detti certificati e da questi risulti che l'analisi è stata
fatta secondo le norme che saranno stabilite di comune ac-
cordo fra i due Governi.
In caso di dubbio, è riservato alle amministrazioni rispel^
tive il diritto di verificare l'analisi delle birre e dei vini
importati coi certificati.
Gli istituti scientifici autorizzati a rilasciare i certificati
previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di
comune accordo fra i due Governi.
AlVarticolo 14 a) del trattato. Rispetto alla procedura da
seguire, nei casi in cui l'arbitraggio ha luogo in base ai due
primi alinea dell'artìcolo, 14 a), le parti contraenti hanno
convenuto quanto segue:
Nel primo caso d'arbitraggio, il tribunale arbitrale avrà sede
sul territorio della parte contraente convenuta, nel secondo
caso sul territorio dell'altra parte, e cosi di seguito alter-
nativamente sull'uno e sull'altro territorio, in una città
da designarsi dalla parte rispettiva, alla quale spetterà di
fornire i locali,, gì' impiegati d'uflBLcio e il personale di ser-
vizio necessari al funzionamento del tribunale.
11 terzo arbitro sarà presidente del tribunale, il quale pren-^
derà le sue decisioni a maggioranza di voti.
Le parti contraenti s'intenderanno, o di caso in caso o
una volta per tutte, intorno alla procedura del tribunale
arbitrale. In mancanza di tale intesa, la procedura sarà re-
golata dal tribunale stesso. La procedura potrà essere fatta
per iscritto se nessuna delle parti contraenti solleva obie-
zioni; in questo caso la disposizione del 1^ alinea potrà es-
sere modificata.
Per la citazione e l'audizione dei testi e dei periti, le au-
torità di ognuna delle parti contraenti, su richiesta del tri-
bunale arbitrale da rivolgersi al rispettivo Governo, preste-
ranno la loro assistenza irallo stesilo modo che per le richieste
dei tribunali civili del paese.
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1^90 JUSOOI E DECBETI DEL BSGNO d'iTALIA - 1905
Articolo 3.
U j^roe^ite larattaio AddizioiMto enfhrorà im Tògoire 41U0 api*
T$ffe del termine di sei mesi ^ contare dal igiomo in oui Ì0
due |M«ti contra«Kti «i rMreAno poste d'accordo « queafa»
effetto. Tuttavia^ l'entrata in vigore del ppeaente triMtio
addimon%le jhmql in^vvi luogo jvè prima del V gonsAio 1905,
jkè <lopo U r IttgUo 1906.
Dopo l'entrata in vigore del trattato addissicnale, M itftir
tato attuale di icommepoio, «di dogwia n» di nsavigaacaoLe, con-
dluflo ;il 6 4iceml>re 1891, con le modìficaffloni ^e a^unte
apportatevi dal detto trattato Addieionaàe, eaepoiterà 1 m»i
effetti fino al 31 dicembre 1917.
Nel caso In cui nessuna delle j)arti contraenti avesse no-
tìficato dodici mesi prima della scadenza di questo termine
la sua intenzione di far cessare gli effetti del trattato, que-
st'ultima, con le modificazioni e aggiunte suddette^ continuerà
à essere obbUgatorio fino allo spirare di un anno a partire
dal giorno in cui l'una 0 l'altra delle parti contraenti l'avrà
disdetto.
Articolo 4.
Il presente trattato sarii, ratificato, e le ratificazioni sa-
ranno scambiate il più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi tanno firmato
il presente trattato addizionale e vi hanno applicato il sigillo
delle loro armi.
Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.
{L. S.) TiTTONi ^L. 8.) MoMTa
(L.S.) LUIOI LUZZATTI
(Zi. s!) C. Mirabello
(L. S.) Lraai Bava
(L. S.) Anoblo Majorana
{li. S). Qt. Malvano
(L. S.) Edoardo Pantano
(L. S.) NlCOULA M^HAOL^A
(L. 8.) Qherardo CAL1.EOAR1
(L. 8.) L. LuoioLLi
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Tariffa A
DAZI AIX' ENTRATA IN GERMANIA
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XEGOI B DECBBTI DKIi BBOHO D'ITALIA - 1906
1593
Numero
della
tariffi^
generale
tadeeoa
Deuemin azione delle merci
Unità
Dazio
Htrdd
10
Riso» non pulito . .
100 kg.
4
ex 11
Fagioli oommeetibili
id.
3
ex 12
Fagioli da foraggio (fave cavallluc, ecc.) .
id.
2
ex 13
Semi di senapa .
id.
2
ex 14
Semi di papavero e teste di papavero ma-
ture, semi di girasole, tubercoli di
cipero dolce (mandorle di terra), ug-
giola, coccole di lauro
id.
S
17
AHri semi oleosi e frutti oleosi, non spe-
cialmente nominati in tariffa generale.
id.
S
18
Semi di trifoglio rosso, semi di trifoglio
bianco e altri semi di trifoglio . .
—
esenti
10
Semi di grammaoee d*ogni sorta . , . •
—
esenti
ex 21
Altri somi di rape di campo, semi di oa-
rote, semi di cicoria; semi di ortaggi,
semi di fiorì e ogni altra sorta di
semi per ragricoltura, non altrimenti
Dominati in tariffa generale, . . .
esenti
23
Patate fresche:
nel perìodo dal 15 febbraio al 31 loglio.
100 kg.
1
nel periodo dal 1^ agosto al 14 febbraio.
—
esenti
azS4
Parbabietole da foraggio, carote, naToni e
altre rape di campo:
freeohi
—
esenti
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1«M
SBOOI E SECBETI SEI. BBGWO d'iTALIA - 1905
Numero
della
terìifa
generalo
tedesca
DenomiDazione dello menci
Unità
Da«io
■troU
ex 27
Paglia di riso e paglia aimile, non tinte,
anche tritate
—
esenti
0x28
Lino e canapa, greggi, puliti, macerati, gra-
molati, scotolati, prirati delia colla.
eaenti
Nota: La stoppa di lino e di canapa è
ammessa in esenzione secondo il n.?8.
32
Piante per tinta e loro parti, anche salate,
soooate al forno o altrimenti, tostate,
macinate o altrimenti sminuzzate .
esenti
(ex3M7)
Ortaggi (legumi e erbaggi commestibili,
funghi, mdìche e piante analoghe):
ex 33
Carciofi, cocomeri, asparagi, pomodori,
freschi ; altri ortaggi freschi non spe-
cialmente nominati in tariffagenerale.
—
esenti
0x34
Foglie di lauro, foglie di salvia e altre
foglie e efbe che sonrono a aroma-
uz/aregli alimenti e i commestibili,
secche, non specialmente nominate
in tariffa generala
100 kg.
4
35
Funghi prataioli {àgaricus cawpestris), in
salamoia o preparati in altro modo
semplice
id.
IO
36
1
Carciofi, eocomeri«.6inghi,. rabarbaro, aspa-
ragi, pomodori, sminuzzati, mondati,
compressi, seccati al forno o al|ri-
menti, cotti o fritti o preparati in
altro modo semplice:
pomodori
id.
4
gli altri prodotti nominati sopra. . .
id.
IO
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9VQGI |S WQaxm DEL REGNO o'iTALIA - 1906
uw»
Kiimero
della
taiifOik
C^enerale
tedesca
Denominazione delle meroi
Dasio
MircU
ex 37
38
Ortaggi, eompreae le riftp^o di oBvpo che
servono come ortaggi, sminuzzati,
mondati o sbucciati, compressi, sec-
cati al forno o altrimenti, cotti o fritti
o preparati in altro modo semplice,
in quanto don «adono sotto i numeri
34 a 36; fagioli commestibili imma-
turi e piselli immaturi, secchi^ fa^
Paioli commestibili e piselli (maturi e
immaturi), cotti o fritti o preparati
in altro modo semplice; semi com-
mestibilit polrerizzati, cotti o fritti o
preparati in altro modo Mtnplioe .
Alberi, vitigni, arbusti, fruttici, polloni da
trapiantare e altee piante ¥ive^ 'con
0 senza piote aderenti alle radioi,
anche in rasi, mastelli o casse; in-
nesti:
Rosai
Fosti di cyeas^ senza i;adici né foglie.
Altre piante:
in vasi:
palme
altre
con piote aderenti alle sadici, anche in
mastelli o casse:
|)alme
altre .
100 4«.
id.
100 kg.
100 kg.
12
esenti
esenti
10
esenti
6
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1696
LEOOI Z DECSETI DEL BEOKO d'zTALU - 1905
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
Denominaxione delle mero!
Unità
Dazio
Virckt
38
senza piote aderenti alle radici • . .
100 kg.
8
innesti •«••! •••«,..
id.
6
30
Bulbi d^orohidee, ohe non hanno messo ra-
dici i
esenti
40
Cipolle da fiorì« tuberi e bulbi di fiorii sopra
non nominati • . . .
esenti
41
Fiori, corolle, petaK « boccioli, per fave
mani o per adornamento, freschi .
esenti
42
Foglie, erbe, rami (anche con frutti), per
fare mazzi o per «doma mento, freschi.
— .
esenti
44
Fiori, foglie (anche le palme e le foglie di
pMma tagliate per ventagli), corolle,
petali, erbe, mucco marino, boccioli,
rami (anche con fratti), per fare mazzi
0 per adornamento, secchi, impre-
gnati 0 altrimenti preparati per au-
mentarne ia '1 iirevolezza, anche tinti.
•senti
6x45
Uva (grappoli e acini):
fresca:
da tavola:
1. importata in pacchi postali dì peso
mente.
100 kg.
esente
2. importata in altro modo
4
altra. ...,,..
id.
10
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LEOGI E DECRETI DEL BEGNO tì'ttat.ta . 1905
1597
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
DeDomi Dazione delle merci
Dazio
Mircld
ex 45
ex 46
(ex 47-49)
ex 47
da yendemmia, pigiata in fusti o in va-
goni-eerbatoi, anche se ha subito un
principio di fermentazione, conte-
nente, oltre il succo, tutte le parti
del frutto, cioè i graspi, i vinaccioli
e le bucce
Noci e nocciole, immature o mature, anche
sgoeciate, macinate o altrimenti smi-
nuzzate 0 preparate in modo semplice.
Altre fruUa:
fresche:
Mele,, pere, cotogne:
non imballate:
nel periodo dal 1* settembre al 30
norembre
nel perioda dal P dicembre al ^1
agosto
imballate
Albicocche, pesche
CSliege, Tisciole
Nespole; frutti di rosa canina, susine
selyatiche, nonché altre frutta a semi
o a nocciolo non nominate in tariffa
generale
100 kg.
id.
IO
esenti
100 kg.
2
id.
5
id.
2
id.
2
éeenti
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1098
ex 47
teffue)
ex 48
49
•x51
LEGGI E DECRETI DEL REG!<rO D'rrAi:iA - 19©6
Lamponi, ribeB, uva spina, more sei-
vatiche, mirtilli, bacche di aambuoo,
coccole di ginepro e altre bacche
commestibili, ecoettuatO' le fragole e
TuTa orsina
Fragole, importate in pacchi postali di
peso fino a 5 chilogrammi ineliui*
yamente
seccate al forno o altrimenti (anche Xii-
gliate in pezzi o mondate) :
Mele e pere, compresi gli avanzi uti-
lizzabili
Albicocche, pesche.
Altre frutta (escluse le prugne d*ogni
sorta) seccate al forno o altrimenti.
macinate, schiacciate, ridotte in polVeré
o altrimenti sminuzzate, anche salate,
cotte seiiza zuochero ^marmellata
senza aggiunta di zuccnero) o pre^
parate in altro modo 8<^niplice; fer-
mentate
Aranci, froschii
Limoni, freschi
Cedri, aranci amari, melagrane, fichi, anche
fichi dlndia, mandorle, pistacchi e
altre frutta del Mezzogiorno non spe-
cialmente nominate in tariffa gene-
r:tle, freschi
100 kg.
id*'
id.
id.
id.
100 kg.
esenti
esenti
4
4
4
3.25
esenti
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£BOGI B OECBETI DEL BBQKO d'ITAUA - 19Q5'
vm
Numero
della
generale
tedesca
DèDoqÉiinazìoiie delle merci
Unitài
Dazio
Marekl
ex 52
Fichi teccliit ..•..*»•• -r •
100 kg.
id.
9
1 ex54
Mandorle, secche (con o senza guscio) . .
4
ì
Aranci amari (esclusi quelli indicati al nu-
mero 57), melagrane, pistacchi e altre
fratta del Mezzogiorno non special-
mente nominate in tariffa generale,
secchi
id.
id
10
ex 55
Carrube, anche macinale .......
1
Castagne oommestibili (marroniX anche sbuc-
ciate; pignoli, maturi (secchi); pignoli,
maturi e immaturi, sgusciati . . .
• . i
id.
. 3
Castagne commestibili, pignoli^ macinati o
altrimenti frantumati
id.
4
56
Limoni tagliati in pezzi o sbuooiati, impor-
tati in aoq&a di mare oin aqqua sa-
lata
id.
id.
4 '
ex 57
Aranci amari, immaturi (verdi o gialli, sbuc-
ciati 0 no), anche conservati in. acqua
salata
2
V
58
)
Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze car-
nose di frutta del genere € citrue >,
fresche (anche conservate in acqua
salata) o secche
id.
1
i
Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze car-
nose di frutta del genere < citi^us >),
macinate; cedri, tagliati in pèzzi e
importati in acqua di mare o in acqua
salata
ìd.
4
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1600
USOOI E OECBETI D£L BEONO s'iTALIA - 1906
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
Denominazione delle merci
Unità
Dazio
lfar«U
ex 59
Saghi di fratta (eooettuato il sago d^ara) e
di piante commestibili, non conte-
nenti né etere nò alcool, non cotti o
cotti senza aggiunta di zucchero, an-
che sterilizzati:
Sago di limoni, d^aranci amari e d'altre
frutta del Mezzogiorno
^
esenti
Sughi di frutta, non fermentati. . . .
100 kg.
4
Altri sughi commestibili non nominati
qui sopra né altrore in tariffa gene-
nerale
esenti
60
.Sughi di fratta e di piante per usi indu-
striali 0 medicinali non nominati al-
trore in tariffa generale, non conte-
nenti né etere né alcool, anche con-
densati . • .
esenti
ex 68
Giunchi, anche tinti, «spacca^ o taaliatl;
paglia, tinta o spaccata; radiche di
riso; materie regetali che servono
alla fabbricazione di spazzole, di la-
vori d'intreccio, ecc., non nominate
altrove nò comprese sotto altri nu-
meri della tariffili generale, anche at-
torcigliate in corde
esenfi
ex 71
Coccole, foglie, corolle, petali, fiori, boccioli,
erbe, drupe, cortecce, semi, gusci, ra-
diche e altre piante e parti di piante,
non nominate altrove in tariffisi gene-
rale, per usi industriali, anche salati,
seccati al forno o altrimenti, tostati,
mondati, macinati, o altrimenti fran-
tumati ; noccioli e semi di fratta non
nominati altrove in tarìffiei generale,
con 0 senza guscio.
•M&ti
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LEOOI E DECBETI DEL BEONO d'iTALIA - 1906
1601
Numero
della
-,-
tarifb
Denominaùone delle merci
Unità
Dazio
generale
tedesca
llarthl
' ex 72
Goeoole, foglie, corolle, petali, fiorì, boccioli,
erbe, druoe, cortecce, gusci, semi ra-
diche e altre piante e parti di piante,
)
non nominate altrove in tariffa ge-
nerale, per usi medicinali, anche sa-
lati, seccati al forno o altrìmenti, to-
stati, mondati, macinati o altrimenti
frantumati; legni medicinali, anche
sminuzzati .••...••••
—
esenti
exT7
Legno d*erìca; greggio o in pezzi tagliati.
esente
03
Legno di qnebraco e altri le^i per concia,
._
altrimenti frantumati
100 kg.
2
94
Sommacco, anche macinato
Algarovilla,-babla, dividi vi, cupole di ghianda,
noci di galla, galle o galloni, mira-
bolani, vallonea, coma pure altre; ma-
terie per concia non nominate altrove
in tanfia generale, anche macinati;
catecù bruno e giallo (gumbier), gre-
gio 0 depurato; kino ......
"
esente
100 kg.
2
ex 99
Manna (anche mannite)
—
esente
ex 107
Pollame d*ogni sorta e altri animali vola-
tili domestici, vivi, escluse, le. oche .
100 kg.
4
ex 110
Animali volatili domestici: '
uccisi, anche squartati, non preparati •
id.
20
1
lardellati o preparati in altro modosem-
nlice
id.
20
r**'*" ••••••.••••••
101 - V<«, II. - 1905.
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1602
UBGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTÀJLIA - 1905
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
Denominazione delle merci
Unità
Daxio
MirdU
ex 117
Pesci pi\ ; -vrati (escluse le aringhe salate
intors):
preparati semplicemente alFaceto, airolio
0 con drofirhe
100 kg.
12
125
Animali vivi non nominati altrove in ta-
riffa generale * . .
esenti
ex 133
^
—
esente
ex 135
Formaggio: |
giano . • ' ,
100 kg.
id.
20
ex 136
Uova di animali volatili domestici, erode o
solamente cotte col guscio, anche
tinte, dipinte o altrimenti decorate .
3
144
Lana ovina (compresala lana morta), greg-
gia, anche lavata - .
—
esente
ex 145
Peli di capra domestica, di lepre, di coni-
glioj di bestiame bovino, di porco e
simili peli ordinari, tutti questi an-
che bolliti
—
esenti
146
Crino di cavallo (della criniera o della coda),
anohe bollito
esente
147
Piume da letto, anche purgate o preparate
(barbe, ecc.)
esenti
ex 151
Setole
esenti
152
Bozzoli da seta
esenti
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ISGGI K DECBETI BEL BEONO Tì'ttat.ta . 1906
1603
Numero
della
tarìfla
Denominazione delle merd
Unità
Dazio
generale
tedesca
lUnUf
ex 153
Pelli di animali di piccolo e di grosso ta-
glio, per la preparazione del cuoio,
r'
calce, secche), ancKe senza pelo (pelli
spelate)
.^
esenti
ezlM
w^'wawvkv/ •••••••••••
Gonohigliegreggie. (anche con perle) e co-
N
ralli ffreflrflii * .
^^ '
esenti
ex 159
Spugne (spagne marine):
greggio 0 soltanto battute . . • • • .
' —
esenti
preparate (lavate o- imbianchita J . . »
—
esenti
ex 160
Altre materie animali greggio, non nomi-
nate altrove in tariffa generalo, per
es^ uova diverse da quelle degli ani-
mali volatili doonestici 0 della selvag-
gina pennuta (uova di pesce, fresche.
anche fecondate, seme di bachi da
seta e altre uova simili), ossi di sep-
pia, scaglie di pesce, uova di formi-
che, filo di baco da seta* jier lenze
(crini di Firenze), fiele di bu^, ambra
grìgia, castoreo, muschio naturale, zi-
betto, cantaridi, scarabei maggiaioli.
—
esenti
163
Riso pulito . ••••••••••.
100 kg.
4
(ex 166 e
Olii grassi:
167)
w
ex 166
in fusti:
Olio decliva, puro
—
esente
Olii estratti dalle sanse o dalle polpe
delle olive mediante l'acqua o ì sol-
Airo di carbonio
—
esenti
. Olio di ricino. • - . .
100 kg.
2
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1604
LEGGI S DECBEn DEL REGNO d'iTALIA - 1906
«X 107
ex-177
«X 180
in altri recipienti:
Olio d*olÌTa, paro •
Olio di ricino in stagnoni pesanti, con-
tenente 0 contenuto, almeno 15 chi-
logrammi
Zucchero di latte
Vino d^UTa» non contenente più di 20 *2o ùi
peso di gpirìto di vino, e mosto freeoo
d*uTa, anche aterìlizzati, in Aieti o
in vagoni-eerbatoi :
Vino roseo e mosto di vino rosso, da ta-
glio, sotto riscontro.
Vino per la fkbbricazione del cognac, sotto
riscontro..
Vino tipo Marsala. . *
Altri Tinif contenenti 14 *^i^ in peso o
mono di spirito di Tino
Nota : Non saranno ammessi come rino
da tafflio al desio ridotto tli 15 mardkt per
100 chilogrammi che i Tini rossi naturali
e i nioati di Tino rosso 'che contengono, in
peso, almeno )).5 *2^ e al massimo 20 *f.
d'alcool — oppure, se si tratta di mosto, il
suo equÌTaleute in glucosio — e che con-
tengono, inoltre, alia temperatura di 100 gra-
di del termometro centigrado, 28 grammi
almeno di estratto secco per ogni litro di li-
quido, in quanto i detti Tini e mosti siano
effettiTameute adoperati per il taglio con
rossenranza delle formatiti prescritte, per
il riscontro, dal Consiglio federale deirlm-
pero Germanico.
È considerata come taglio, la meeco-
lenza del Tino bianco da taffliara, con una
quantità di Tino o mosto della qualità qui
sopra indicata non eccedente il 60 \ ^^
tutta la miscela, come pure la mescolanza
del Tino rosso da tagliare, con una quantità
di tale Tino o mosto non eccedente i dò lfi*u
di tatta la miscela.
100 kg.
id.
id.
id.
id.
id.
IO
2
40
15
10
20
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UBOOI E DECBETI DEL SEGNO d'iTAIJA - 1905
1605
NvBMfO
della
tarìilk
DmominuioBO dtUe morei
Unità
Dazio
generaU
tedMoa
■anU
ex 184
Yanniit, non oontontnto più di 20 *2« in
pMo di spirito di Tino:
in fiDurti
100 kg.
20
in altri rooipionti • • • .
id.
90
«z 188
Foooia di Tino :
Mooa 0 in pasta •*....• ^ •
esente
«z im
Gtaoami di viso prorenienti dalla mondatara
'
a pnlitnra del rìso, anche macinati,
adatti esclnsiTamente all*alimenta-
xione del bestiame
—
esenti
103
lUndni solidi della fbbbrìcaxione di olii
masi, anche macinali o in panéUe
UMmelle oleose); cmscadi mandorle.
—
esenti
«200
Paaie àlimentarì (taglierini e altri prodotti,
non cotti, di farina, di semolini o di
fflntine)
100 kg.
10
O**""*""/ ••••••••••
oltra al dado à»'
802
Dolci e altri prodotti di snochero non no-
minati altroTe in tariffa generale,
compresi i prodotti non cotti ai quali
es., prodotti preparati con bassonna
0 adragante, con agguata di zuo-
ohero; nocou^ e semi di frutti, dro-
riie, semi, preparati con zucchero
(canditi, glacèt)
fromemo
id.
00
Castagne commestibili (marroni), ortaggi.
noci, frutti, scorie di frutti del Mezzo-
giorno, fratti del Meszogiomo e altre
piante o parti di piante, non nomi-
i
nate qui sopra, preparati con suo-
obero (canditi, ffìacés), * ^ . . .
id.
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16Ò6
UGO! B nECBEn SEI. BBOHO d'itaua - 1905
Numero
dellA
tarìi&
generale
tedesca
Denominaiione delle mere!
Unità
Duio
KtriU
211
Moetarda, preparata con mosto, droghe o
altri ingredienti
100 kg.
60
213
Sughi di frutta (eccettuato il sugo d'uva) e
di piante, non contenenti nd etere né
alcool, con aggiunta di zucchero o di
siroppo, 0 cotti con aggiunta di zuc-
chero 0 di siroppo, comprese le mar-
mellate e le gebuiue vegetali; sugo
di lampone inìsio ad aceto (Himbee-
ressiaì
id.
i
fio
ex 216
Frutti (in quanto non sinno compresi sotto
il n. 215), legumi secchi, castagne
commestibili (marroni), ortaggi, semi,
scorze di frutti del Mezzogiorno e al-
tre piante e parti di piante (eooetlo
le droghe e il granturco), preparati
per consumi di lusso ; salse ; capperi*
id.
60
Olive, anche conservate nelFaceto, noirolio
0 in salamoia .........
id.
30
210
Generi alimentari e di consumo d'ogni sorta
(eccettuate le be^iinde), in recipienti
chiusi ermeticamente :
(
Conserva di pomodoro; olive, anche con-
servate nell'aceto, neirolio o in sMa-
moia
id.
30
Altri prodotti, in quanto per loro natura
non siano soggetti a dazi più alti .
id. '
60
ex 224
Ocre, boli, terra di Siena, terra di Verona,
greggi ; grafite, gteggia (in pesai),
macinata o lavota .......
esenti
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LBOOI E DECBEn DEL REaNO D'iTALIA - 1906
1607
Numero
della
tarici
generale
tedesca
Denamlnazione delle merci
Uniti
Dazio
Mircbl
ez2S5
ex 227
ex 229
ex 231
Pomice e tripoli, greggi, macinati o lavati:
in altri recipienti (cioè non in sca-
tole, barattoli di vetro o di terra, né
preparati per la vendita al minuto),
anche in forma di mattonelle . . .
Carbonato di calce ; calce, «'alcinata, epenta;
fosfato di calce naturalo
Tufo, pozzolane naturali e artificiali, anche
macinati o pestati
Talco, greggio, anche macinato. . • • •
Ili!
esenti
esenti
esenti
esente
ex 233
234
Ardesie in tavole greggie. . . • ^ , .
Pietre (escluse le ardesie e le pietre da Isr
stricareX come pure lave, porose
0 compatte, greggie o semplicemente
sassate, anche segate, ma su non
più di tre lati, o in lastre non spac-
cate, non segate (tagliate); pietre ma-
cinate, non nominate in tarififa gene-
rale • • • , ,
100 kg.
l
esenti
ex 8t8
ex 237
\
ex 240
Altre terre e materie minerali greggie, non
nominate né comprese altrove in ta-
riffa generale, anche calcinate, lavate,
macinate o depurate
Minerali, anche trattati
Asfalto solido
esenti
esenti
esente
ex 257
Glicerina ffreflrirìa. . . • •
esente
ex 270
Zolfo, greggio o raffinato, anche polverizzato.
Nota : n fiore di zolfo è compreso sotto
U n. ex 270.
esente
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1608
IfOai B DBOXBTI JOB, BBOITO d'iTAUA. - 1906
Numero
della
tariffi»
generale
tedeeoa
Denomiiiaiione delle merci
Unità
Disio
Manu
ì
275
Addo borico e borace (borato di loda idrato).
i—
esenti
S79
Acido tartarico • . • . .
100 kg.
4
Acido citrico •••••••••••
esente
ex 311
Tartaro:
greggio ^
—
esente
depurato (raffinato) ;
100 kg.
4
Nota: n tartaro semi-depurato segue il
regime del tartaro greggio.
312
Tartaro emetico e altre preparazioni a base
d*antimonio , .
id.
id.
100 kg.
4
ex 316
Carburo di calcio. .,.....«•
3
ex 317
Citrato di calce . . ;
esente
ex 329
Terra d^ombra, terra di Siena, calcinate, ma-
cinate 0 lavate, secche o in pasta»
non miste ad altri colori. ....
0.25
1x353
)
1
\
Olii YolatiM (essenze) dei frutti del genere
< citrus > (essenza d^arancio, di li-
mone, di bergamotto, di manda-
rinoi ecc.) . . . . ...
id.
20
368
Fiammiferi di stearina, di cera o di altre
simili materie
id.
10
ex 373
Caseina ... . f
id.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905
1609
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
DtnommaiioBt dell» mMoi
Daiio
■■nU
384
ex 385
ex 391
(ex 396 e
307)
396
«X 307
Estratto di sommaooo, poro, non misto ad
altre materia
Altri estratti tannici, non specialmente no-
minati in tarìA generale:
liquidi 1 ...... .
solidi -. . . .
Sugo di Hqnirizia:
con aggiunta di zucchero, di miele, di es-
senza d^anici, di salo ammoniaco o
di altri condhnenti o sostanze medi-
cinali, oppure preparato perla Tondita
al minuto
altro, mggio o depurato^ avelie in osj^
nMli semplioemente imballati in
easse. ..••••
Seta greggia:
non tinta:
non torta o torta a semplice torsione •
Filusella (cascami di seta) :
non pettinata
pettinata :
non tinta
Nets si ^sswri dM e 997: I cascami di
seta tinta sono ammessi in esepxione, >
100 kg.
id.
id.
esente
60
esente
esente
esente
esente
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1610
LSaai £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
6x396
404
405
409
•X 413
ex 470
ex 475
Filati di filusella, semplici o a più capi, an-
che torti :
non tinti
Velluti e felpe, tessati yellntati o felpati
(tagliati ono):
di seta pura
di seta mista
Tessuti fitti, non nominati altrore in tariffa
generale:
di seta pura. . . . '.
di seta mista
Tessuti a maglia o a rete, lavori a maglia
o a rete:
di seta pura
di seta mista
Lana ovina (anche lana morta) e peli di ca-
pra domestica, di lepre, di coniglio,
di bestiame bovino^ ai porco e simili
peli ordinari; tutti questi ravviati,
imbianchiti, tinti, anche anìeoiati .
Lino e canapa, pettinati
Filati di canapa e filati di stoppa di canapa:
semplici, greggi:
fino al n. 0 inglese
oltre il n* 6 fino al n. 10 inglese . .
oltre il n. IO inglese. *
100 kg.
id.
id.
id.
id.
id.
100 kg.
id
id.
esanti
80O
450
800
450
800
450
esenti
esMiti
6
7
8
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LEGGI E DECBETI DEI. BEONO d'iTAUA - 1906
1611
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
Denominaiiona della maroi
Unità
Dazio
Marckl
ex 484
Gomene, corde, funicelle e apago (layori da
cordaio non intrecciati, formati unica-
mente dal commettaggio delle ansiere
[grossi fili elementari che servono
alla labbricazione dei cordami]), an-
che imbianchiti o incatramati:
della grossezza di ^ millimetri o più. .
100 kg.
10 '
di grossezza superiore a 1 millimetro ma
inferiore a 5 millimetri
xd.
24
515
Crino di cavallo (della criniera o della coda),
preparato :
pettinato, stirato, imbianchito o tinto. .
—
esente
crino di cavallo, arricciato, anche misto
con altri peli o con materie filamen-
tose vegetali
100 kg.
5
ex 527
Calzature di lavori fatti con fili tessili o di
f<^tro, òon suola cucite di altre ma-
terie:
di feltro
id.
id.
50
di lavori fatti con fili tessili, non special-
mente nominati sotto il n. 54^7, an-
che di tessuti impermeabili. . . .
65
(537e588)
Cappelli da uomo, di feltro (esclusi i cap-
pèlli verniciati):
5S7
di feltro di pelo:
»
t
non guarniti
ciascuno
0.50
guarniti. .,• ••.
id.
0.80
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1612
jxaai B DECBEn del begito d'itaua - 1906
Numero
dalla
tariflk
generalo
todew»
Denominaiiono delle merci
Unità
Daiio
Manu
538
di feltro di lana:
,
non goamiti. . • • •
ciascuno
0.30
\
gaamiti
id.
0.35
NeUi al auner! 5^7 e «5: I cappelli di
feltro la coi forma e guarnitura non per-
mettono di distinguere ae ai tratti di cap-
pelli da uomo 0 da donna^ saranno trattati
come cappdQLi da uomo sotto i numeri 537
e 538 della tariffa generale.
ex 541
CappeUi di paglia:
non guarniti
id.
0.15
55eJ
Galxatore di pelle d*ogni sorta, anche di
pelle col pelo o di pelle di pesce o
ai rettile, con suola non di lepna:
pesanti pia di ISOO grammi il paio . .
100 kg.
85
pesanti più di 600 sino a 1200 grammi
il paio; anche tomai di pelle d^ogni
sorta guarniti internamente di tessuti
elastici, senta riguardo al peso . .
id.
100
del peso di 600 grammi o meno il paio.
id.
150
562
Guanti, interamente o in parte di pelle
(Melasi i guanti riooperti o foderati
di pelliooia e i guanti imbottiti da
schema)
id.
175
587
Trecce di truciolo:
non tinte ,*- '
id.
id.
1
tinte • •
2
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LMaai B OECBBTI DEL BEOVO d'iTÌJUA - 1906
1613
Nomeio
della
tarìfBi
generale
tedeaea
Denominazione delle merci
Uniti^
Dazio
■■r«U
ex58S
Treoee di paglia:
non imbianchite, non tinte
—
esenti
imbianchite, tìnte
100 kg.
8
1090 e 991)
Larori da panieraio e altri lavori di in-
treccio:
580
groesolani, greggi o tinti, trattati al mor-
dente, Terniciatì:
di yerghe di legno ooortecciate o no, di
canna d'India, di midollo di canna
dlndia flVcM^^ 0 di truciolo. . .
id.
3
di altre materie da intieooio j • • •
id.
3
591
non groeeolani, ipecialmente i lavori lac-
cati, puliti, bronzati, dorati, argentati.
id.
24
ex 596
Scope grossolane, anche in unione con le-
gno, canna o ferro non laccati, né
puliti:
di materie vegetali o di succedanei di
fibre vegetali ; scope di bordo e altri
oggetti ai^loghi per pulire. . . .
id.
3
Spazzole grossolane, anche in unione con
legno, canna o ferro non laccati né
puliti:
di materie vegetali o di succedanei di
fibre vegetali. .'../••••
id.
4
«s597
Soope e spazzole:
grossolane, in unione oon legno, canna o
fèrro laccati o puliti
id.
94
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1614
IXaOI £ DECEETl DEL REGNO d'iTAUA - 1905
Numero
della
tariffa
generale
tedesca
ex 607
ex 611
ex 631
Coralli rossi layorati (strofinati, levigati, fo-
rati):
non montati.
non montati, infilati su filo di materia
tessile o su cordoncini per scopo di
imballaggio o di trasporto ....
Bottoni stampati di corno o di un impasto
di corno e unghia fusi, con o senza
gambo
Lavori di legno fini (esclusi i bastoni), an-
che in unione con altre materie, pur-
ohà per effetto di questa unione non
siano soggetti a dazi più alti:
lavori di legno scolpiti o intagliati; la-
vori di legno con sculture fini ; altri
lavori fini di legno, non specialmente
nominati in tariffa generale . . .
lavori di legno (esclusi le liste e- i qua-
drelli da pavimento) intarsiati, pur-
ché le materie costituenti T intarsio
non li assoggettine a daxi più alti;
lavori di legano con pitture fini, do-
rati, argentati o bronzati ....
lista per comici, dorate, non scolpite né
intagliate
Nota: Le liste per comici, bronzate o
argentate, non scolpite né intagliate, sono
soggette al dazio delle liste per comici do-
rate.
Le comici sono soggette al regime delle
liste per comicL
100 kg.
id.
id.
id.
id.
id.
30
60
45
30
30
24
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LEGGI E DECJIETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905
1615
Numero
della
tariffa
generale
tedeaca
Denomìnaiione delle menù
Dazio
MncU
ex 646
ex 674
677
680
(dx682 e
683)
ex 682
Bottoni di corozo (ayorio vegetale^ anche in
anione con altre materie, purché one-
sta unione non li assoggetti a dazi
più alti
Libri in tutte le lingue, stampati o mano-
scritti, anche con illustrazioni d'ogni
sorta nel testo o semplicemente in-
serite; carta manoscritta; carta stam-
pata, esclusa qhella indicata nel ti-
tolo undicesimo della tariffa generale;
musica ; tutti questi' lavori, anche t>
legati »..,..
Quadri (dipinti a mano) su tessuti di ma-
terie tessili vegetali, su legno, metalli
comuni 0 leghe di metalli comuni,
carta o pietra; disegni, anche rile-
gati o incollati su carta«. cartone, tes-
suti, ecc
Pietre (escluse Tardesia e le pietre da la-
stricare), come pare lave porose o
compatte, segate su più di tre lati e
greggio 0 semplicemente sgrossate
sui lati non segati
Lastre:
segate (tagliate) o spaccate, non levigate,
né piallate, pufite o smaltate:
di alabastro» di marmo, di serpentino.
di granito, di porfido, di sienitc o di
simili pietre dure; di lave porose o
compatte • , • '•
di altre pietre (escluse la pietra calcare
snsoettibile di pulitura, Vardesia e la
mica).
Nota : Le lastre di spessore superiore a 16
centimetri vanno classificate sotto il n, 680.
100 kg.
100 kg.
id.
id.
id.
45
esenti
esenti
0.25
2.50
2.5(1
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1616
LBOGI E BEClUSn DEL BBOVO d'iTALIA - 1905
ex 683
(ex 6856
686)
6x685
6x 686
«X 687
l6TÌgat6, piallate, polite o smaltate:
di alabastro, di marmo, di serpentiiio.
di ^nito, di Dorfido, di sienite o di
simili pietre dure
Larori da scalpellino, non levigati, non pial-
lati, anche in unione con legno o
ferro non laccati né puliti, esclusi
quelli di pietra calcare suscettibile di
pulitura :
semplici, non profilati, né torniti, né or-
nati:
d'alabastro, di marmo, di serpentino
di granito, di porfido, di 'sienite o di
simili pietre dure; di lare porose o
compatte
di altre pietre (esclusa Tardesia). .
profilati, del tutto o in parte torniti o or-
nati:
d'alabastro, di marmo, di serpentino
di ^nito, di porfido, di sienite o di
simili pietre dure; di lavo porose o
compatte
di altre pietre (esclusa Tardesia). .
Larori da scalpellino, levigati, i>iallati, pu-
liti o dorati, anche in unione col le-
gno e col ferro:
d'alabastro, di marmo, di serpentino . .
di granito, di porfido, di sienite o di si-
mili pietre (iure
100 kg.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
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ÉiOdl £ M^mftl JOOm RBOtNO B^iAJA - 190& MI?
N^nm^To
della
tariffa
generale
tedesca
Dwkonliiiazioiie deli» merci
Unità
Dazio
Hirchl
689
Lavori del tatto o in parte di lava porosa
0 compatta, purché Tunione con al-
tre materie Beo li anseggetti a daù
più alti
100 kg.
200
1
690
Statue di marmo o d'altre pietre ....
esenti
Lavori da sooltoie d*ogni altra sorta, di pie-
tre d*ogni specie, in quanto siano og-
getti artistici, compresi i lavori pun-
teRffiati
.
escuti
Lavori di pietra, non oompreai in altri nu-
meri della tariflk ge«era4e:
ex 691
non uniti con altvo naaterie o uniti sol-
tanto col legno 0 col ferro, eccettuati
gli oggetti di lusso:
di alabastro, di marmo, di serpentino.
100 ìig.
10
di gradito, di porfido, di siefaànm o di
simili piijtre dure ' .
id.
10
ex 730 e
731)
Lavori di terraglia^ di grès fi«e, di pasta
argillosa àikéi no& nominati uUrove
in tariffa generale:
730
a un colore
id.
8
,xr31
a più colori, anche con intonaco lustro o
metallico: i
diversi dai vas^ d*orf»8mento,datte figure
e altri simili oggetti di lusso . . .
id.
16
ex 73B
j
Tubetti e verghette di vetro, senza distin-
zione di colore, usati nella fabbrica-
zione delle perle e dei vetri airtittici*
id.
3
102 — VoL. IL - 1905.
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1618
I.BOOI E DBCBETI DEI. BEOMO d'iTALIA • 1906
Numero
dellft
tariffa
generale
tedesca
Denominasione delle merci
Unità
Dasio
MarcU
ex 737
Vetro cavo:
non stampato, né arrotato, pulito, levi-
gato, tagliato, inciso al mordente, o
fregiato con disegni:
colorato o bianco opaco, anche placcato
con vetro colorato o bianco opaco .
100 kg.
15
759
Lastrine di vetro; perle di vetro, perline di
vetro forate e scaglie di vetro anche
infilate su fili di materie tessili, uni-
camente a scopo di imballaggio e di
trasporto; gocciole di vetro (lacrime
di vetro, lacrime bataviche); granelli
di vetro (palline di vetro, goccio di
vetro massicce):
bianchi o colorati « • • •
id.
id.
o
dipinti, dorati o argentati ......
15
ex 760
Coralli fdÌBÌ di vetro, non montati, anche
infilati su fili di materie tessili, uni-
camente a scopo di imballaggio e di
trasporto:
SETeflrfln ••••••*•••■••.
id.
15
ex 761
1
o"''oO' •••••••••••••
Perle di vetro, vetrificazioni imitanti le pie-
tre preziosa, pietre da gioielli di ve-
tro e coralli . falsi, di vetro, cuciti o
infilati su fili di nukterie tessili, cor-
doncini 0 fili metallici e adoperabili
senz'altro come ornamento ....
id.
60
ex 704
Dipinti su vetro; mosaici di vetro. • . .
■
id.
25
1
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J
LEGOI B OECBBTI DEL BEOlfO d'iTAIXA - 1906
1619
Numero
deUa
tariffa
generale
tedesca
Denominaiione delle merci
Dado
ex 767
ox769
ex 772
ox 942
«x944
Lavori di vetro o di smalto in anione con
altre materie, ia quanto non siano
specialmente nominati in tariffa ge-
nerale o per la loro unione con altre
materie non vadano soggetti a dazi
più alti:
dipinti, dorati, argentati o fregiati di di-
segni a colorì applicati a freddo o
fissati a fuoco
altri
Ceneri d^orefice (cascami della lavorazione
deU'oro)
Ceneri d-oreflce (cascami della lavorazione
deirargento)
Stramenli musicali a fiato:
strumenti d*ottone, flauti, clarini, ocarine.
Armoniche a mantice • • «
100 kg.
id.
100 kg.
id.
U
24
esenti
esenti
20
20
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Tariffa B
DAZI AIX.'E1IVTRATA IN ITAUA
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1623
ex 4
ex 9
di
e)
ex 31
ff)
ex t)
q)
ex r)
ex 33
34
«)
^)
ex 35
a)
e)
Birra scara, preparata alla bavarese:
in botti o caratelli ......
in bottiglie
Olii volatili e essenze*
di menta ....
non nominati . .
Acidi :
fenico ....
gallico e tannico:
2. puri . . V
tartarico . . .
non nominati, eccettuati gli acidi citrico
e lattico.
Potassa caustica
Alcaloidi:
sali di chinina ....
non nominati e loro sali
Ossidi:
di alluminio idrato (allumina pura) . .
Nota : Ù oomprt*3a sotto il n. 35 a) l'al-
lumina gelatinosa*
di zinco-
ettolitro
cento
chilogr.
id.
100 kg.
id.
id.'
id.
id.
ciùlogr.
id.
100 kg.
id.
3
3
7.50
3
10
10
10
10
2
5
5
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I«34
ISaai B DECRETI DEI. SEGNO d'iTAIJA - 1906
Nomerò
della
tariffii
generale
italiana
Denominazione deUe mera {
Unità
Dasio
Unta ora
ex 36
ext)
ex 37
e)
ex 40
«)
ex 43
e)
9)
4&
50
Acetati e piroUgniti:
aoetiMti.di bmte^di calee, di potaB8a.e.di
soda . • -
Carbonati:
di Boda ••••••••••••
«
100 kg.
id.
chilogr-
i
100 kg.
100 kg.
100 kg.
id.
4
0.50
Nitrati: i
d*argento ••••••••••••
5
Solfati:
di barite
1
di potassa, .•••••
fOsente
Solfuro di mercurio (cinabro o vermiglione).
Bromo e iodio •
80
floenti
S6
ex ^
ex 59
Salicilati, esclusi quelli d*alcaloidi . . .
Ceresina, pura o mista a paraffina . . .
Prodotti chimici non nominati:
1, glicerina, greg^ e raffinata; ossalato
(biossalato) di potassa; sali di stron-
ziana; cianuro di potassio; solfuro di
potassico di sodio; solfuro d^arsenico
(orpimento) giallo e rosso, non in pol-
vere; cromato e bicromato di potassa
e di soda; sale di stagno; albumina
pura; sali di cadmio; ossido di rame;
prepsirazioni disincrostanti per cal-
daie; ossido d'antimonio; bonzoRti;
brillantina per apparecchio di tessuti;
citrato di ferro; fegato di zolfo; fo-
sfati; manganati: mastice composto
d'olio di noce o di lino e di ossido o
80
8
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UOOI X IffiOIETI OKL HBGNO d'itALIA • 19Ò6
ÌÉZò
Numero
della
tariOa
geuerald
it&liana
Denominazione delle merci
Dazio
Un li «ro
ex 59
{Segue)
ex 61
d)
ex 66
b)
ex 09
ex 70
77
-78
a)
b)
carbonato di .piombo; mastioe com-
poeto di raaina, oera .o oora, adope-
rato per attaccare marmi o altre ma-
terie simili o per spalmare i turac-
cioli delle bottiglie
Z. altri, a eccezione dei clorati e perclo-
rati di soda e di potassa e dei sali
di antimonio . .
Cartucce, capsule e micce: "**'
capsule
Canfora:
raffinata
Cotone e ovatta, antisettici; pepsina pura;
estratto di luppolo; terpina. . . .
Olio canforato
Pmssiato di potassa giallo e rosso . . .
Colori derivati dal catrame e da ahre so-
stanze bituminose:
in istato secco .
in pasta o liquidi
Nota: I colori derivati dal catrame me-
diante Tacido gallico, lo zolfo o i solfuri
sono compresi nel n. 78 a) e ,b).
I colori derivati dal catrame saranno
ammessi in esenzione, quaud^anche oosteii-
gauo sostanze {p, es. cloruro di sodio in pro-
porzione di 50 per eenlo al massimo, aoido
acetico, destri na, eco.) la cui aggiunta abbia
solamente lo soopo di indebolirne o renderne
stabile il tono di IhHa o di impedirne la
precipitazione nel bagno, oprare di dare
al colore altre proprietà simili aventi per
effeMe di renderlo più adatto al suo uso •
id.
id.
id.
10
S20
25
10
10
eienti
esenti
esenti
Digitized by
Google
1026
LEGGI E DECRETI DEL EEGKO d'iTALIA • 1905
Numero
della
tariffa
generale
italiana
Denominazione delle merci
Dazio
Un !■ or»
79
85
ex 81
ex b)
82
«)
b)
83
«)
à)
ex 65
ex 103
ex a)
Estratti coloranti di le^i da tinta e di al-
tre specie tintone di qualsiasi sorta.
Colori in mattonelle, in polvere o di qual-
siasi altra sorta, comprese le lacche
color anilina
Nota : Per lacche color anilina si inten-
dono le combinazioni delFanilina' con allu-
mina, ossido di stagno, di piombo p di ferro,
senzf alcuna aggiunta d*olio minerale uè
d^alcool, aUo stato ^eeco o umido in pasta.
Vernici:
senza spirito:
2. altre
Lapis : ,
di pastelli colorati senza guaina e tutti
quelli con guaina lucidata o verni-
ciata, non bianca
altri
Inchiostri :
da stampa • • • • .
altri
Felpe di lino di qualsiasi sorta
Oggetti cuciti di materie tessili della cate-
goria V:
sacchi, biancheria da letto e da tavola,
asciugamani, tende semplicemente or-
late e oggetti simili di lino. • • .
100 kg.
id.
id.
id.
If
10
20
id.
100
id.
SO
id.
12
id.
15
100
DMiod^lteantOQOQ
raomeatodilOpec
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LEGGI £ OECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
162?
Numero
della
tariffa
generale
italiana
Denominazione delle merei
Dazio
Un la oro
108
1Ì5
t 120 e)
exm
ex!»)
ex 122
ex a)
ex 6)
1S8
«)
Filati di coto;ie da cucire, avrolti su roc-
chetti, in gomitoli 0 altrimenti pre-
parati per la vendita al minuto . .
Tessuti di cotone stampati ......
Tessuti di cotone smerigliati. , • • • •
Velluti di cotone:
fini (velvets)',
3. tinti
4. stampati
Blagilie di cotone, esclusi le calze e ì guanti:
semplici •
foggiate
Note: Nella classificazione delle maglie
comprese sotto il n. ex 122 a) e fr), le orla-
ture di nastri e Tapplicazione di nastrini
per rinforzo o attaccatura non potranno es-
sere tenute in conto che per Tapplicazione
della sopratassa di cucitura.
Le maglie foggiate comprese sotto il
n. ex 122 6) non sono soggette a sopratasssa
per la cucitura neeessana a compiere reg-
gette.
Tessuti di oetone misti :
oon seta in misura inferiore a 12 per
cento. ..••.•••...
100 kg.
100 kg.
id.
id.
id.
110
Dttiodd lassato im^
UABchitooonrac
■lento di Uro 70 :
qaioulo.
45
190
150
Dasio deDo maglio'
aomplict con l*aiii-
monto di 50 por
Datiosocondo ìa qon-
litàdoLteosutoooD
Taamonto di lii»
40 il qniutalo.
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m»
XJBOOr X DXCBETI JttL IBOITO D'iXAUtA . 1AB6
Nomerò
della
tariffa
gmerale
Denominaiione deUe omnì
-Ifaùtà
Daiio
Unii «•
ft)
oon lana in mMpi» wCwiare « £0 par
oento
t
^
Dado seoondoU qi»
LUMlMantoooo
il qnintate.
es-it»
Oggetti eaoiti di materie tessili della oate-
tegorìa VI :
e)
altri.
"^
137
«X 138
Filati di lana pettinata, ritorti
Tessuti di lana:
■^
pIMooal'aiuMBM
ul*.
«)
soardassataf ohe pesano per ogni metro
quadrato :
<
1. 300 grammi o meno
100 kg.
m
2. più di 800, fino a 500 grammi • •
id.
JOO
3. più di Qk)0 grammi
id.
Ì40
»)
pettinata, che pesano per ogni metro qua-
drato:
4
1. 200 gn^suni o meno
id.
sso
2. più di 200, fino a 500 grammi . .
id. '
«20
3. più di 500 grammi
id.
190
e)
ex 139
stampati e ..• e ,».,.«•• •
Feltri :
raamaata di lira
4»aqaintals.
»)
della grossena di oltre tre millimetri .
100 kg.
SO
«X 143
Tappeti da pavimento di lana e di borra
di lana, compresi i tappeti da pavi-
mento nei quali predominano in peso
altre materie tessili non seriche . .
i^
100
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XBCtoi B decbbh isl segno -d'tuoja - 1906
i«es>
Numero
deUa
tariffa
generale
italiana
DewMmnaKione delle merei
I Unkè
Daziò
Un II «rt
ex 144
ex a)
ex b)
146
147
150
Maglie dì materie teeaili della categoria VII,
eecluBe le calze e i guanti:
aempiici
foggiate.
Nota: Nella daaeificazioBe delle -maglie
compreae aotto il n. ex 144 a) e fr)» ^® ^^
lature di nastri e^ Tapplioazione di nasirini
per rinforzo o attieiccatura non potranno es-
sere tenute in conte che per rapplioazione
della sopratassa di cucitura.
Le: maglie foggiale eomprese^ setto il
n. ex 144 b) non sono soggette a sopratassa
per la cucitura netfesaaria It compiere Tog-
getto.
Galloni e nastri^ di materie tessili della ca-
tegoria Vlt
Passamani, di mattiti tesaiii della catego-
ria VII
Oggetti cuciti, di niaterìe tessili deUa cate-
goria vn
N<4e — I. Gli aeialU, le sciarpe e ^i
scialletti {fichus) di lai», tetemti o a maglia,
stampati o no, guarniti di frangio di ma-
teria tessile mista di seta, e nelle quali la
seta entri in proporzione inferiore a 12 per
cento, se le frangio rapprasentano nel pro-
dotto compiuto la materia' tèssile più forte-
mente tassata, pcigheranno' il danio stabilito
per le frangio, seoondo la materia domi^
nante in peso, cOn l^aumtfntè di unar lira il
cfailogmmma. [
100 kg.
100 kg.
id.
S20
Dsilo d«ll6 iDSglto
■emplfci ooB Taa-
m«Dto di BO per
canto.
940
220
Dasio del tenuto ood
r aunlODto di 8&
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leao
USQGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAIOA - 1906
2. La aoprataBsa per la aemplioe cuci-
tura degli scialli, delle sciarpe e deg^i sciai-
letti {fichus) di lana, tessuti o a maglia,
stampati o no, con o senza frangie, e altresì
la sopraUssa di cucitura per le coperte di
lana semplicomente orlate, sono fissate a
20 per conto.
I tappeti in pozza destinati a essere
venduti a misura non sono soggetti a so-
pratassa di cucitura, quand'anche le estre-
mità sicno cucite per eyitare la sfilaccia-
tura del tessuto. '
La sopratassa di cucitura per i tappeti
di lana fabbricati in pezza e separati runo
dall'altro dopo la' fabbricazione; semplioe-
mente orlati lungo i due lati sprovvisti di
vivagno, è fissata a 10 per cetito.' Negli altri
casi i tappeti di lana semplicemente orlati
sono soggetti, per la cucitura, alla soprih
tassa di %0 per cento.
3. Oli scialli, le sciarpe e gli scialletU
(fichus) di tessuto di lana,* neri, non rica-
mati, con frangio di seta, o ricamati, anche
in seta, in un solo angolo, con o senza fras-
gie di seta, saranno sottoposti al trattamento
del tessuto, secondo la specie, con l'aumento
di 25 percento. Questi oggetti saranno esen-
tati dalla Bopratassa di cucitura.
4. Gli abiti per uomini e per ragazzi e
i mantelli e le giacchetto per donna, di lana,
saranno sottoposti al trattamento della m»-
{erìa più fortemente . tassata, nel caso in
cui questa rappresenti più di un decimo
della superficie totale doll*oggetto cucilo.
Se due o |iiù parti delie materie più
fortemente tassate rappresentano, nel Uro
insieme, più di 10 per cento della detta su-
perìlcie, 1 oggetto pagherà uà dazio oorri«
spendente alla media aritmetica dei Hazi
che còUpisoono lei materie .più fortemente
tassate che entrano nella comJ[>osizione del-
Foggetto.
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USGGI £ DECRETI IffiL KEONO d'iTAUA - 1905
1631
«Z 157
à)
«X 159
^)
ex 160
a)
Idi
«)
«X 164
165
'3
Tessati misti nei auàli la seta o la filusella
entrano nella misura di non meno
di 12 e non più di 50 per cento:
colorati:
L lisci
2. operati
Tessuti di seta o di filusella, ricamati:
i
a ponto passato
Velluti e félpe, di seta o di filusella:
lisci **.' •,? ,
Velluti misti nei quali la seta d la filusella
entrano nella misura di non mano di
12 e non più di 50 per cento:
lisci.
operati
Galloni e nastri di seta o di filusella miste
con altre materie tessili, contenenti
non meno di 12 né più di 50 per cento
di seta o di filusella .-.'....
Passamani di materie tessili della catego-
ria VUI
chilogr.
id.
diilo^.
id.
ifd.
5
8
Dazio del teisoto coi
l'aumantodiilmS
il ohilogramma.
7
10
Dtfiodelt
l'aamento di lira 8
il ohiiogramiiuu
«Dasio d«i nMtri.
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laat
kA<»«i e sbcssii obl SBcmo s'iTAUA - 19M
Numero
della
tariffa
geuenJe
italiana
Denominazione delle merei
Unità
Daiio
168
Oggetti eaeiti, di materie tessili delU ea*e>
gena Vni:
«)
scialletti, sciarpe e f^zoletti (cocAe-nejrj,
neri o colorati, di tessati di seta o di
flloaella. operati o no, orlati o guar-
niti di frangio
DMiofMtamitoooD
l'aamantodiVpw
oento.
b)
altri
-*"
Dasio da taMoto 000
cento.
ex 176
Mobili e parti di mobili greggi o finiti:
» a)
■on imbottiti:
2. altri di legno comune
100 kg.
13
Nela: I mobili non imbottiti, di legno
comune non carvato, si classificano sotto il
n. 176 a\ 2, anche se sono torniti, impial-
lacciati di legno comune, traforati, o con
ornamenti impressi od ottenuti ctm la mac-
china a scanalare e oemmisti a iatreoci di
paglia,' canna dlndia e materie simifi, pur-
ché non siano intagliatL Sono pure com-
presi M>tto k) stesso n. 176 a) 2 i mobili
non imbottiti, di le^no comune non curvato,
con accessori usutdi e non ornamentali di
metalli oonrani, anche nichelatL
- .
3. di legno da ebanisti
id.
5»
4. impiallacciati, intagliati o inteniàti.
id.
50
ex 177
Comioi e liste di legno per comici :
*)
Temiciate, dorate o argentate
id.
60
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LEGOI E DECRETI DEL UKGXO d'iTALIA - 1905
1633
Numspo
dallA
tariffa
generale
italiana
Denominaiione delle merei
Unità
Dazio
Lift la «0
! 178
a)
Utensili e layorì diversi di legno comune:
ereiEEri .•.'...
100 kg.
id.
r.
id.
id.
oiascnno
id.
100 kg.
o'^oo* •••••••••••••
puliti 0 dipìnti . .
Nola : Le pale, le forche, i rastrelli, i
piatti, i cucchiai, le scodelle e alt ri oggetti,
d'uso domestico, i manichi d'utensili e di
strumenti, con o senza ghiera, gli zoccoli
comuni di legno e gli oggetti da disegno
(tavole, regoli e simili) sono compresi nel
n. 178 a) e d), secondo la natura del lavoro.
Gli oggetti compresi nel n. 178, vi sono
ammessi anche se siano guarniti di ferrar
menta, di cerchi o d'altri accessori di me-
tallo comune.
Mercerie di- legno .
13
60
180
ax 182
ex a)
Nota: I bottoni di o^ni specie, di le-
gno, sono classificati fra i lavori di legno,
secondo la natura del lavoro.
I bottoni di corozo e le cannucce da
pipa, di ogni sorta, di legno con bocchini
d'osso, di comò o di legno, seguano il re-
gime dello mercerie di lc{^no.
Balocchi di legno
Vetture da strade comuni:
velocipedi, non a motore:
1. a due ruote
60
•
35
•■'
2. a tre ruote . *. . . . . . . .
42
3. parti staccate di velocipedi . .
Nola : I telai di velocipedi sono sog-
getti allo stesso dazio dei velocipedi completi.
Le parti di ferro e di acciaio greggio
sono ammesse al trattamonlo dei lavori di
ferro e d'acciaio secondo la specie.
100
103 -- VoL. II. - 1905.
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ie34
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA • 1905
Numero
della
tariffa
generale
Dtnominasiono delle merci
Unità
Dario
Unlaara
61 185
6)
ex 190
a)
ex 191
ex a)
b)
ex d)
ex (Q
193
Lavori da panieraio e da stoiaia:
fini
Nota : Sono compresi sotto il n. 185 h^
i lavori da panieraio fini anche se gnamiti
dei loro accessori ugnali, senza carattere
ornamentale, di metallo comune, anche ni-
chelato, come pure i lavori da panieraio fini
in unione con paglia, libro, rafia, sparto,
giunchi, foglie di palma, laccioli, cordoncini
e altri lavori di materie tessili, purché non
siano guarniti air interno, né foderati o im*
bottìti di queste matite tessilL
Pasta di legno:
cellulosa . .
Carta:
bianca o tinta in pasta:
1. non rigata, d'ogni qualità • • • .
colorita, dorata o dipinta e da parati (com-
presa la carta imbiancata per lito-
grafia o fotogitifia)
da involti, di pasta di legno meccanica,
cotta a vapore (lenio cotto), di color
bruno naturale, anche lisciata in qual-
siasi modo su una o su entrambe le
facce (esclusa la carta in rotoli) . .
da affilare, da dirugginire, da pulire e
carta-ardesia . . . ' . . . . . .
Stampe, litogmA^ e cartelli, comprese le
cromolitografie •.....••
100 kg.
30
IQO kg.
' id.
id.
esenfii
12. SO
id.
id.
40
6
8
75
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£90ai 9 PKCXSTI Z)EL BBQNO d'iTALIA - 1905
1485
106
106
s a)
Neto: I cartoni rifilati agli orli, in
forma rettangolare, sono oompreai sotto il
n. 104.
Lavori di carta e di cartone:
tubetti e rocchetti per la filatora e la tes-
eitara
non nominali:
1. cartoni tagliati in peni o piegati per
servire alla fabbricaxione ai laron di
cartone
2. bottoni di cartapesta o di materie
simili ,
3. altri !
Neta: Sono compresi fra i lavori di
carta e di cartone, gli oggetti di carta e di
cartone, con aooessori di altre materia, che
il repertorio attualmente in vigore rimanda
al n, 105, come pure la biancheria di carta,
anche con imitazioni di cucitura ottenute
mediante impressione a secco, e ricoperta,
su una o su entrambe le facce, di tessuto
di cotoBe, purché il tessuto non raggiunga
il 50 per cento del peso totale.
Libri:
•lanpati:
ex 1. con testo misto (italiano e altra
lingua), sciolti o seniplieeBiente le-
««2
100 kg.
100 kg.
id.
Ktffm» dflU earu,
• laqiiialilà
90
Daiio M OftHMii OM
l'MBeDtodilinill
tt quinUto.
60
70
esenti
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1636
XiEOOI E OSCBETT DEL SZONO d'ÌTAZJA • 1906
Numero
della
tariffa
generale
italiana
Denominaxione delle meroi
Unità
Dub
Iktka.
0 sempircemente legati . , . . .
,
mmA
3, legati in qualsiasi modo ....
100 kg.
m
Nota: 1 libri stampati, ornati di sem-
plici linee o vignette per separare i capitoli
0 i titoli, non sono sottoposti, per qaeeto,
a diritti più alti.
197
Musica stampata:
'
«)
soiolta 0 semplicemente legata •....,
- —
•Mate
h)
legata in qualsiasi modo
100 kg.
»
Nota: La manica litografiskta segue il re-
gime della musica stampata.
«1 199
Pam:
' ' .
ex d)
eoiiciaie senta pelo e rifinito:
^
3. altro. .....,...• .^
id, -
70
ex TOb
Terniciatd.
id. '
100 paia
90
Calzature di qualsiasi tpecie, di gomma ela-
stica, foderate o guarnite di stoffa .
125
207
LaTorì di pelli oonee sensa pe&s, non no*
minati •...•••••.•
100 kf.
100
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I.EOai B EECEETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905
1637
Numero
deUa
tariffa
generale
italiana
Denominazione delle merci
Unità
Daxio
Untati*
ex SII
Gbisa:
^ p)
lavorata in getti piallati, torniti o in altro
modo lavorati:
1. in oggetti per mobili, per omament
0 per arnesi domestici . • . . i
100 kg.
10
•
ex 2. in altri oggetti, esclusi quelli di
peso inferiore a 500 grammi . . •
id.
f
»
Nota: Oli oggetti di ghisa lavorata, con-
siderati sotto il n. 211 e) 2, possono essere
spalmati oon coloro di fondo (couleur d*ap-
prét) 0 incatramati senza subire pei: que-
sta pittpars^ione un aumento di dazio,,
■
ex d)
lavorata in getti con guamiziom d*altro
metallo, stagnati^ smaltati, nichelati,
verniciati, ossidati, laccati, ecc.:-
1. in oggetti per mobili, per ornamenti
0 per arnesi domestici:
a) lampade e loro parti, di ghisa
gettata, oon o senza guarnizioni o
ornamenti di zinco, stagnate, smal-
tate, nichelate, vernioiate, ossidate,
laccate .-
ia.
15
d) altri
ia.
18
ex 2. in altri oggetti, esclusi quelli di
peso inferiore a 500 grammi • . .
id.
12
213
Ferro e acciaio :
«)
laminati o battuti in verehe, spranghe o
barre sagomate 4i sezione ^ualun<iue:
1. non aventi in sezione alcun diame-
tro 0 lato di 7 millimetri o meno •
id.
«
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1638
ixoei s sicsBxi BKL BBOxo d'itaua - 190§
Numero
della
tarìfh
generale
italiana
Denominazione delle merci
Unità
Dasio
UrtUOT»
^
2. aventi in sezione nno o più lati o
diametri di 7 millimetri o meMH ma
più di 5 millimetri.
100 kg.
1
0
3. arenti in lezione ano o più lati o
diametri di 5 millimetri o meno. •
id.
h)
tirati in fili :
1. ayenti on diametro di 5 millimetri
0 meno, ma più di 1 milimetro e
mezzo
d.
•' 11
2. aventi un diametro dì 1 millimetro
e mezzo o meno. .......
id.
' 16
<Ù
in lamiere della groeeeiza: r
1. di 4 millimetri e più.
id.
7
2. di meno di 4 millimetri e più di mil-
limetri 1 e mezzo / . . . . . .
id.
IO
3. di millimetri I e mozzo e meno. .
id.
IS
NoU : In case t di dubbio, la grossezza
delle lamiere safà stabilita constatando il
peso preciso e la superfioie loro. Dal peso
e dalla superficie si dedurrà allora la gros-
sezza della lamiera prendendo per base un
peso specifioo di 7,8, cioè un peso di 7,8
chilogrammi per metro quadrato di una la-
miera di un millimetrò di grossezza*
/
216
Ferro e aociaio in tubi, di lamiera della
grossezza:
a)
di 4 millimetri e più
id.
12
à)
di meno di 4 miìlitiietri e più di 'inHIi-
metri 1 e mezzo. ^ .- . . • .
id.
14
ci
di millimetri 1 e mezzo e riieno. . . .
id.
IT
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USOOI B IKCRSn DEI. REGNO D'ITAUA • 1906
1639
Nnmoro
della
•
tariffi»
generale
DeBominaiioBe deBe merci
Unità
Dazio
Unfaifi*
ex 217
Ferro e acciaio fncinati o gettati, in laTorì
gteggi, pesanti:
a)
50 chilogrammi e più .
100 kg.
9
ex b)
meno di 50» ma più di 5 chilogrammi .
id.
12
ex 218
Ferro e acciaio di seconda fiubbricasione
(esclusi i cordami di fili di ferro o
d*aociaio e i chiodi di ferro od*aociaio),
in lavori:
•
ex a)
&tti principalmente con ferri o acciai
grossi:
ex 2. in oggetti piallati, limati, torniti,
bacati, eec, sa tutta o larga parte
della loro superficie
id.
18.25
Nota: Saranno considerati cotne lavori
fotti principalmente con ferri o acciai grossi
i lavori fatti nella massima parte con ferri
0 acciai fucinati o gettati di pese superiore
a 25 chilogrammi, e i lavori tatti nella mas-
sima parte con ferri o acciai laminati o tra-
filati che non presentano in sezione alcun
lato 0 diametro di 7 miUimetri o meno.
0Kb)
fotti principalmente con ferri o acciai pio-
coli:
!
ex 2 in oggetti f^iallali, limati, torniti,
bucati, ecc. su tutta o larga parte
della loro superficie:
•
a) vasellame (padelle e simili) di la-
miera soltanto polito nell'interno.
k
16.60
b) altri • .
. idi.-
IT. SS
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Google
1640
jMoai E vmcBxa obi. rbono d'ttaua f.l905
Numero
delia
tarìfia
Denominasione delle merci
Unità
Duio
geuerale
Lk«lB««
ex 3 stagnati, piombati, zincati, laccati
17.25
e verniciati
100 kg.
ex 4. ossidati, smaltati, nichelati, guar-
niti d'altri metalli, o congiunti a ve-
tro 0 prodotti ceramici (esclusi gli
utensili d'uso domesttco e il vascK
lame, di ferro smaltato)
id.
30
Nota: I lavori che il repertorio attual-
mente in vigore rimanda espressamente alla
rubrica del « Ferro e acciaio di seconda fab-
,
bricazione », quando sono bruniti in tutto o
in parte, si classificano come quelli niche-
lati. É fatta eccezione a questa regola per
»
le casse-forti e i forzieri, i quali seguono il
regime del n. 218 a) 2 e b) 2, anche se
hanno accessori usuali, ma senza carattere
'
ornamentale, bruniti.
ex 222
Utensili 0 strumenti usuali per arti e me-
.
stieri, in ghisa, ferro o acciaio:
ex a)
comuni :
ex 2. macv-hino-utensili per la lavora-
zione del 'legno e dei metalli, del
peso di più di 50 fino a 300 chilo-
grammi, anche con parti brunite. ,
y- .
u
3, altri
id.
13
Nota: Sono considerati come utensili e
strumenti comuni i seguenti:
-
Accette, aratri, ascio, attrezzi ordinari
di agricoltura in genere, badili, bicorni,
bietta barletti, ciizzuole, coti, cunei,' ei*pici,
filiere, forche, graffietti, leve, mannaie, mar-
telli, morse da fabbri, pale, pali, picconi,
f
piccozze, rastrelli, sarchielli, scuri, tanaglie.
vomeri, ecc.
{
Gli utensili e strumenti della specie.
bruniti, sono assimilati agli utensili e stru
menti smaltati, laccati o ossidati e sono
classificati sotto" il n. 222 a) 1.
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LBOGI E OECBETI DEI. BEaAO d'iTALIA - 1905
1641
Ninnerò
della
tari&
frenerale
italiana
Denominazione delle merei
Unità
Dmìo
Ut* Il or*
à)
fini:
i
1. smaltati, laoeatì, ossidati o braniti .
100 kg.
22
2. altri, anche puliti, verniciati, zincati,
piombati, galvanizzati, ramati, sta-
gnati, 0 guarniti di altri metalli. .
id.
17
— macchine-utensili per la lavorazione
del legno e dei metalli, del peso di
50 chuogrammi o meno, anche con
Darti brunite
id.
10
Nota : Sono considerati come utensili e
strumenti Ani i seguenti:
Binde, bilance a bilico, brunitoi, ba*
lini, cacciaviti, compositoi, copia-lettere, ce-
soie, falci, falciole, forbici, fucine portatili,
zolai, doratori, falegnami, fitbbri, maniscal-
chi, parrucchieri, stampatori e altri artigiani;
ferri da stirare e da crespare, incastri, lame
da seghe, lesine, licciaiole., linguette o ferri
da pialle, lisciatoi, pettini, piallo, pinze,, pun-
zoni, punteruoli, roncoli, raschiatoi, saette
per succhielli e trapani, scalpelli, seghe,
sgorbie, spatole, stampi, succhielli, trivelle,
trivelline, timbri, torchietti per timbri e
punzoni, torni da orologiaio, trapani a mano,
verrine, ecc.
e)
lime e raspe, aventi, non compreso il co-
•
1. di più di 30 centimetri . . • . .
id.
IS
2. di 15 fino a 30 centimetri ....
id.
15
3. inferiort a 15 centimetri • • • ,
id.
»
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1642
XJtaai B DECKETI DEL BEOKO d'iTALIA - 1905
Numero
della
tarìfra
generale
italiana
Denominazione delle merci
Uniti
Dazio
LbvtaMt
ex 223
Catene da orologi; fibbie, ditali e fermagli;
catenelle e anelli per chiavi; arma-
ture/serrature, guamizioni e ferma-
gli per sacche e per portamonete;
tutti questi oggetti di ferro o di ac-
ciaio, oroniti .•••••...
100 kg.
id.
80
224
Aghi e spilli ••••••
80
ex 225
Rame, ottone e bronzo:
ex d)
in fili aventi un diametro superiore a
mezzo millimetri^ •.....•
id.
20
h)
in lavori ornamentali, non dorati, né ar-
gentati • • •
id.
75
ex i)
dorati o argentati :
3. in altri lavori J ..•.•.. .
id.
ISO
Noti : Sono oompresi sotto il n. 225 i)
3 gli oggetti della specie, anche placcati
d'oro 0 argento, in quanto il repertorio in
oggetti d*oro o d*argento, o alle mercerie.
ex Z)
in lavori non nominati, escluse le viti e
le chiavarde a vite. ......
id.
30
ex 228
Piombo e sue leghe con Tantimonio:
• ^
in caratteri da stampa
Id.
18
ex 230
Zinoo:
b)
in lamiere e foffli. .
id.
4
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USOGI B BSCSBTI USL SBOVO d'iTAUA. - 1916
16fó
Namero
deUa
tarìffa
generdle
italiaoa
Denominazione delle merci
Unità
Dasio
Un U ora
0)
in lavori:
1. dovati 0 argentati
100 kg.
58
f • non dorati né argentati, con ornati
0 Tremici di qualsiasi sorta. . . .
id.
12
3. non nominati
id.
12
Méta : I lavori della specie nichelati sono
compresi sotto il n. 230 e) 2.
ex 238
ex a)
mnltituboìarif con tubi di ferro o di ghisa .
id.
14
239
non mnltitttbulari ..•••••••
id.
id.
12
Macchine uiensiU per la lavoraziona del le-
gno e dei metalli (seghe, pialle, tomi,
filettatrici, trapani, ecc.) di pèae su-
periore a 300 chilogrammi ....
9
ex 240
Macchine :
ex a)
a vapore «
L fisse, senza caldaia
id.
12
ex 2. semifisse, con caldaie annesse,
motori ad aria calda, ad imtì* oom*
pressa, a gas, a petrolio (comprese le
motrici rotative) : (li peso anperiore a
300 chilogiaoiÉii
id.
12
f)
agrarie di ogni sorta
id.
9
»)
per la tessitura e telai da tessere . . .
id.
ÌO
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1644
UtOOI E OECHETI DEL SBGKO d'iTALIA - 1905
Numero
della
tariffa
generale
italiana
Dettomiaaxione della meroi
UniOi
Daiio
LlitliWi
i)
ex T)
da cucire :
U con sostegni .
2l senza sostegni
ex 241
ex e)
242
macchine per frantumare o polverìzzRire
pietre, minerali, ossa, ecc.; argani di
^hisa e ferro; gru meccaniche, non
idrauliche; cavalietti per alzare va-
goni, ecc.; macchine centrifughe per
la fabbricazione dello zucchero; freni
automatici (ad aria compressa, a
vuoto, ecc.j ; lami uatoi ; macchÌBe per
cilindrare, eccettuate quelle per ci-
lindrare tessuti; macchine congela-
triiù; macchine per la fabbricazione
delle acquo gassose; macchine taglia-
carta ; macchine ])er la fabbricazione
dei laterizi; macchine per lavare e
e stirare laibiancheria; macchine per
legare libri; macchine pneumatiche
per uso industriale; macchine per
pulire; ventihitori con meccanismo:
macchine per traforare la carta; mao-
chine per tingere i filati; macchine e
apparecchi per la fabbricazione della
carta e delle paste per fare la carta.
Parti staccate di macchine:
altre, ali* infuori di quelle di macchine
dinamoelettriche e di macchine da
cucire, in quanto si tratti di parti
d*una macchina nominata nelpre-
sente trattato
Apparecchi di rame o di altri materiali, per
riscaldare, raffinare, disti iJare, ecc.
100 kg.
id.
25
£5
id.
id.
id.
10
11
16
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LEGGI E DECRETI DEL BEOKO d'iTALIA - 1906
1645
Nomerò
deUa
tariffa
generale
italiana
Denominazione delle merci
Dazio
Lir« la oro
243
«)
fr)
ex
246
e)
ex
847
«Q
248
840
250
Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione,
di osservazione, di chimica, di fìsica,
di chirurgia, ecc.:
costruiti in rame, ottono, bninzo o acciaio:
I. muniti di cannocchiali o microscopi
0 di aste o circoli graduati; tianuoc-
chiali terrestri, moiifocolie binocoli,
lenti scrolte e chiuse in armatura .
?. non muniti di alcun istrumento ot-
tico, né di JV^te o circoli graduati .
d*ogni specie nella costruzione doi quali
entra con evidente prevalenza il ferro.
Oro:
battuto in fogli (senza difnlcare il peso
della carta
Argento:
battuto in fogli (senza difalcare il peso
della carta) , , .
Oreficeria e vasellame d'oro .
Lavori d'argento, anche dorati, o argenteria.
Nota: 1 lavori d'argento placcati in oro
sono classificati coree Isvoh d'argento do*
rati e non come lavori d*oro.
Gioielli :
d'oro:
1. catene
& altri.
100 kg.
id.
id.
ohilogr.
id.
ettogr.
chilogr.
ettogr. ^
id.
b) I d'argento, anche dorati 1 chilogr.
30
30
30
18
5
U
9
2
IO
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1646
jMoai B vmcajsn d£l reoito d'italia • 1906
Nomerò
della
tariffa
generale
italiana
Denominazione delle merci
Unità
Duio
ex 254
Fornimenti d*orologi da taroia e da muro.
100 kg.
60
ex 255
Pietre preiioee lavorate:
exb)
ex 261
affate e onici ••••••••••
chilogr.
9
Pietre, terre e minerali non metallici:
^""^ ^o •
e» a)
pietre litografiche
—
euBli
270
Terraglie e larori di pasta bianoa-
bianchi
100 kg.
IS
variamente colorati o dipinti, dorati o al-
trimenti decorati
id.
25
Neto: Le terraglie o lavori di penta
bianca, colorati a fondo unito o con nem-
pliei linee, riglie o cerchi d*Dn eoi colore
(esclusi Toro e Targento) non eono conside-
rati come oggetti deconUi e sono combresi
sotto il n. 270 a).
271
Porcellane:
«>)
bianche • . . . .
id.
id.
16
36
>)
colorati, dorate o altrimenti ^eeorate. .
ex 274
Uvorì ài vetre e di crisUllo:
a)
semplicemente soflUti o gettati, non oo-
lorati, nk arrotati, né incisi . . .
id.
8lM
fr)
oolerati; Unti in patta, arfotati, smeri-
gliati e incisi
t
.'^
16
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I.EGOI S DECRETI DEI. REGNO d'iTJlUA • 1905
1647
Numero
della
tarine
generale
Denominaiione dalle meroi
Unità
Dazi»
Un la ora
e)
dipinti, smaltati, dorati, argentati o altri-
ment. decorati:
1. larori di retro vuoto bianco o di co-
lorOf aemplioemente soffiati, non ar-
rotati, non paUti, né smerigliati, né
incisi, argentati internamente e anche
ricoperti esteriormente, in tntto o in
parte, di una vernice gialla o di de-
coraxioni in pittura grossolana (sfere
per giardini, candelieri, vasi, coppe,
saliere • simili)
100 kg.
--
12
àL altri lavori
id.
18
Nets: I vetri e cristalli che portano la
marca o il noma della fabbrica o una placca
di vetro o un* incisione per indicarne la ca-
pacitik, possono essere compresi sotto la
lettera a) del n. 274.
1 lavori di vetro o di cristallo, sempli-
cemente soffiati 0 gettati, sono compresi
sotto il n. 274 a\ anche se hanno Torlo, il
fondo 0 il turacciolo arrotati 0 puliti.
I lavori di vetro e di cristallo compresi
nella lettera b) del n. 274 possono essere
incisi in tutto o in parte.
278
Tetri cristalli e smalti in conterìe, tagliati
a foggia di gemme o in prismi per.
lumiere e altri simili lavori , . .
Nota : Le perle di porcellana sono com-
prese sotto il n. 878.
id. .
«
ex SM
Amido:
ex a)
oomuna:
\
fL d*altra materia
id.
8
b)
fimi 0 in scatole ......•••
id.
16
AAAN^r ^^ *«• w^^m^mw^^^^^ ••■••#PV*
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1648
lAOOI S DBCBSII DSL RBOHO d'iTAXJA. - 1906
Numero
deUa
tarìfift
geuarale
itaUan»
Denominazione delie merci
Unità
Dario
Un il «TO
305
Luppolo ^ . . . .
—
esente
S35
Acido stearico (comprese la stearina e la
palmitina) ,.«••••.•.
100 kg.
8
«348
Avorio, madrcperla e tartaruga:
b)
lavorati:
1. pettini e foroellc da testa ....
id.
150
2. altri oggetti
id.
100
352
Mercerìe :
a)
comuni :
1, mercerie di vetro . . . .... .»
id.
. 60
2. altre, compresi i baluochi d'ogni sorta
(anche bambole)
id.
80
»)
fini:
1. mercerìe di vetro
id.
60
2. in cui predomini il cuoio dVgni sorta,
compreso il cuoio di Russia . . .
id.
Ì20
3. altre, compresi i balocclù d*ogni «erta
(anche bambole). . . ...
id.
IGO
•s
Nota: I portafogli, portamonete, porta-
sigari, libretti per note e simili lavori, di
pelle di ogni sorta, compreso il cuoio di
kusaia, montati in metalli comuni non do-
rati nò argentati, sono classificati come me^
ocrie comuni.
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liEOOI £ DECBETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905
1649
Numero
d«Hft
tariffii
generale
italiana
Deuomin.iziono delle merci
Unità
Dasio
Lirt la ON
Sono parimente classificati come mer-
cerie comuni gli album ricoperti o guarniti
di cuoio 0 di stoffa, eccettuata la seta, an-
che con doratura o argentatura sul taglio e
con impressioni in oro o in argento.
Gli accessori di lega di nichelio, di cui
questi oggetti possono essere forniti, non
sono considerati come di metallo argentato.
»
•z3S5
Strumenti musichili:
>)
pianoforti :
1, a tavola e verticali ..•••.
ciascuno
90
2. a coda
id.
180
d)
non nominati, a corda, pesanti: «
1. 400 grammi e meno
id.
1.50
2. più di 400 grammi ... . .
id.
1.50
«)
non nominati, a fiuio, pesanti:
1, 400 grammi e meno
id.
1.50
2. più di 400 grammi .
id.
1.50
f^
altri non nominati ...••...
id.
1.50
356
Parti staccate di strumenti musicali . . .
100 kg.
100
ex 358
«)
in Altri lavori, compresi quelli di gomma
elastica indurita (ebanite) od (esclusi
quelli misti n t<>ssiili u a mfitiiilo .
id.
60
104 - VoL. II - 1905.
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ir>r)0
^)
LF.nc.i K i)r(in-:Ti dkl iikun<» jj'italia - lOOù
pM! uTiin.izione delle merci
hi l..v-»"i H ogni fo^;jia, tui.sti a tessuti
OS l.;':i i t.\ssuti f.-.iuui;ai in j»o/./.a gli
ogi" 1*.! (li vegliai IO o da viapiiio, le
i'ij>v i.:i} M trasmissione n ì tubi, ma
ceti»- [.reso le copAfturo, lo camere d'a-
ri i (» !.• altro lasciature per ruote da
V'*looi>'.f"'''
l.'K'^rnta \\\ ]» .s«a'i;:nii. na.;lri e t'^ssuti
rl.lSlli'l
Kili e coni e Ili elettrici:
cordoni elettrici formati con uno o più
conduttori metallici coipunque rico-
perti <ti materie isolanti, aniiati o
protfjtti con ferro o con qii.ilsinsi al-
tro metallo, compresi i cordini .sol
tomarini .
rnit'i
Dazio
lire !■ •
10>> kg.
id.
Pennelli con u^tH o senza
id.
id.
60
130
20
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905 1651
PROTOOOLxLOx.
Nel momeato di firmare il trattato addizionale al trattato
di commercio, di dogma e di navigazioìie fra V Italia e l'Im-
pero germanico del 6 dicemLrei 1891, i sottosoritti, debita
mente autorizzati, hanno dichiarato quanto segue :
La tariffa B^ annessa al detto trattato addizionale, stabi-
lisce per le felpe di lino (ex 95) un dazio di lire 100 in oro.
Le due parti contraenti hanni però convoauto- che, qualora
fosse aumentato il dazio sulle felpe d!i ju*a (ex 93 &), le f*^lpe
di lino potranno essere as30ggettate allo stesso aumento.
In fede di che, il presente protocollo è stato redatto e
firmato in doppio esemplare.
Fatto a Roma, il. .3 dicembre 1904.
Jl minùtro degli affari esten d'Italia L'ambasciatore di Qermaìvu
' (L. 8.) TiTTONi. (L, a.) EONIB. . >
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1662 LEGGI E DECHETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
N. 186. ^ N. 186.
Regio Degreto che approva il regolamento per la esecu-
zione della legge 8 luglio 1903^ n. 321^ sui provve--
dimenti a favore delV istituto di S. Spirito in Sassia ed
ospedali riimiti in Roma.
5 marzo 1905.
(Pubblicato nrlla Gazzetta Ufficiale del Regno U 22 maggio 1905, fi. 120)
VITTORIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la. legge 8 luglio 1903, n. «321, portante provve-
dimenti a favore dell' istituto di S. Spirito in Sassia ed ospe-
dali riuniti di Roma;
Sentito il consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato ^
per gli affari dell' interno, . presidente del consiglio dei mi-
nistri, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento per l'epecuzione della
legge 8 luglio 1903, n 321, che sarà, d'ordine Nostro, vi-
dimato e sottoscritto dai ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decieto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta uiSìciale delle leggi e dei decreti
del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1905.
VITTORIO EMANUELE
R£gi$h ì$o alla CorU dei conH addi 15 nuiaoìo I9()5.
'R<i 22. Ani del a<n>(frno a f. 87. F. M'b'zzktti
Luot^ del Sigillo, V. Il Guardasigilli RONCKK'ITI. GlOLITTI.
feizI^US^ZATT^glg
LEGGI E DKC'RKTI DEL REGNO d'itALIA - 1005 165-5
REGOLAMENTO
por resBOuziona della legge 8 luglio 1903, n. 321» portante provvedimenti
a favore deiristìtulo di Saita Spirito in Sassia ed ospedali riuniti
in Roma.
Art. 1-
Atl'atto dell'approyasione del bilancio di previsione degli
ospedali riuniti di Boma il Ministero dell'interno determina in
linea presuntiva la somma occorrente a provvedere alla eventuale
deficienza della gestione ospedaliera, nel limite deUe lire 600 mila
rssato dall'art. 1.' della legge.
Art. ^. \ ' ^
Per determinare tale defioiensa, devono essere - calcolati se-
paratamente i risultati, preventivi della gestione ospedaliera
quelli della gestione economica, in modo che non possono mai
far carico a quella le apese di carattere straordinario per miglio-
ramenti o m^^^utenasioue o trasformazione del patrimonio costi-
tuente la dotazione del pio istituto.
Art. 3.
Agli effetti dell'art. 1 della legge il Ministero dell'interno de-
' nunda a quello dol tesoro la deficienza passiva della gestione spe-
daliera presuntiva dell'esercizio che risulterà dopo dedotti :
a) la rendita netta paltrimoniale liberamente disponibile
per l'esercizio della beneficenza;
ft)' 11 fondo speciale per le spedalità dei malati non romani,
costituito dalla legge 31 maggio 1900, n. 211 ;
e) la spesa per il mantenimento dei malati non apparte-
nenti al comune dì Boma, calcolata in linea presuntiva in base
ai risultati accertati nei precedenti esercizi, perla parte eccedente
il fondo di cui la precedente lettera b, e ripetibile dai comuni.
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1654 LEGGI E DEfBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1005
Qli assegni fissi corrisposti dal tesoro dello Stato agli ospedal i
in virtù delle leggi 30 luglio 1896, n. 343, 3 febbraio 1898, n. 48 e
dell'art. 3 della legge 8 kiglia 1903, n. 321, sono da immutare alla
gestione spedaliera.
^ Art. 4.
li tesoro dello Stato corrisponde agli ònpedaH riuniti di Homa,
per dodicesimi posticipati, la somma occrorente s'-pare^ o della
gestione spedaliera, determinata a termine dei precedenti aiticoli.
Qualora il bilancio degli ospedali non si trovi approvato al
principio deiresercizio finan^^iàrio del pio istituto e manchi per-
ciò nei primi mesi deiresercleio stesso la deteffminasiaie della de<
«ftciensa da' ripianare a senso del «preeedente art« 3^ questa sarà
per quei mi^si corrisposta dal te;<aro, per do4ioesl.mi| nella misora
fissata per' l^eseordsciQ scaduto; salvoi dopo, approntata il bilancio e
Assata la presunta eccedenza passiva ideila gestione spedaliera,
a conguagliare sui dodicesimi che ancora restano insoluti la mag-
giore o minore somma cofrisposta agli ospedali.
7.1. Art. 5,.
L'aiiiministrazione dei fondo per usi di beneficenza e xeligione
della città di Roma, versa annualm ente al tesoro dello Stato tutte
le eeoDonuc verificatesi sul fondo destinato ài pagamento delle
poi)8ioni monastiche di cui all'art. 1 della leggo.
Art. 6.
CoK (\vcfHcf dU appvovaisione dei. conto reofiAuntivOvaanaale
dogli spodall'riiUviti di! Bo^ma il limisteirotdelPiateNiai* a-norma
dól s\igsegnonte art. 26| d»tttrmina nel :m odo i&idieato dai prece-
doDti articoli 2 e 3, quale sia Teflettivw deftcieoaa aeoerta4a neì-
•resorcizio e uè dà partecipazione al Ministero del tesoivo, il quale,
a seconda dei casi, dispone o la^ ritenuta sugMiassegni di eui al-
Tart 9 d^lla legge, dovuti agli ospedMi delle somme eventualmente
antieipatc fn più durante l'esercizio stessente il pagamento^a saldo
della» ovMiluaK' difTerenza in meno,: sempre fino alla oenoorrenza
di^ir*'» »00,000.
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LKGGI E DKCHKTI DKL RKGNO d'iTALIA - 1905 1655
Art. 7.
L'amministrazione degli ospedali rinniti di Boma^ entro un
mese dalla pubblicazione del presente regolamento, presenterà
al Miìiistero deirinterno l'elenco dei debiti da dimettere a norma
dell'art. 2 della legge, insieme alla liquidazione aggiornata di
ciascun debito od agli atti costitutivi del debito stesso.
n Ministero, dopo di avere riconosciuta la regolarità della
liquidazione, ed approvate le modalità della operazione, delegherà
un proprio funzionario ad intervenire nell'esecuzione di essa,
agli effetti del succennato art. 2 della legge.
Art. 8.
L'amministrazione del fondo per usi di beneficenza o reli-
gione per la città di Boma consegnerà nello stesso termine al-
l'amministrazione degli ospedali i certificati della rendita di cui alla
legge 28 maggio 1896, n. 145.
Art. 9.
Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento
l'amministrazione del fondo per usi di beneficenza e religione
per la città di Boma, procederà, in contraddittorio coU'ammi-
nistrazione degli ospedali, alla constatazione dei locali del mo-
nastero di Santa Pudenzianae degli annessi e connessi, e conse-
gnerà all'amministrazione degli ospedali copia autentica degli
atti di presa di possesso e della pianta dei locali stessi.
Nel relativo verbale saranno indicate le servitù attive e pas-
sive, apparenti e non apparenti, eventualmente esistenti, e dalla
data di questo verbale non potranno portarsi, senza il consenso
dell'amministrazione spedaliera, modificazioni nello stato degli
Immobili medesimi.
Le spese di ' manutenzione e di riparazione, sia ordinarie ^
che straordinarie, le imposte e le sovrimposte fondiarie, ed ogni
altro peso o tassa di qualsiasi genere inerente alla proprietà o al
godimento degli immobili stessi restano a carico del fondo per usi
di beneficenza e religione fino allo sgombero od alla definitiva loro
consegna agli spedali.
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1550 LEGGI i: DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Art. 10.
Appena si sarà avverata per le caaoaiohesse lateranensi di
Saata Pudenziana la condizione prevista dall'art. 6, secondo alinea
della legge 7 luglio 1866, n. 3036, Tamministrazione del fondo
per usi di beneficenza e religione per la città di Boma prov-
vederà allo sgombero delle religiose stesse e di tutte quelle altre,
non appartenenti in origine al monastero, che vi fossero state con-
centrate e alla consegna del locale all'amministrazione apedaliera
a termini dell'art. 4 della legge.
Art, 11.
Entro 16 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
il tesoro dello Stato verserà in conto corrente alla Banca d'Italia
in nomo degli ospedali riuniti di Boma, la somma di lire 400,000,
in conto dell'anticipazione concessa con l'art. 5 della legge, e dì
cui l'amministrazione spedaliera potrà disporre mediante chèque
a firma del presidente e vidimati dal ragioniere generale del pio
istituto, sia direttamente a favore dei creditori, sia a favore del
proprio tesoriere. *
Quando i prelevamenti eseguiti abbiano raggiunto la somma
di lire 300,000 l'amministrazione spedaliera richiederà al tesoro
il versamento della rimanente somma concessa dalla legge.
I chèques rilasciati direttamente a favore dei creditori sa-
ranno pure controfirmati dal tesoriere del pio istituto, il quale,
all'atto della loro consegna alle parti percipienti, curerà che sieno
quietanzati i mandati corrispondenti.
A favore del tesoriere non potranno, sotto la responsabilità
del presidente e del ragioniere generale degli ospedali, essere rila-
sciati chèques per un importo superiore a lire 60,000, ed in ogni caso
non se ne potranno emettere per una somma che, unita a quelle
ritirate nei giorni precedenti e non ancóra erogate, superi il detto
importo di lire 50,000.
Art. 12.
Le somme avute in anticipazione come al precedente artìcolo
dovranno a preterenza destinarsi al pagamento dei residui passivi
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LEGGI E DECRETI DKL REGNO d'iTALIA - 1905 16
a tutto Tesercizio 1902, secondo Telenoo che ne sarà formato dal-
l'amministrazione spedaliera e vidimato dal Ministero dell'interno;
né potranno essere adibite a profitto del servizio di cassa dell'eser-
cizio in corso se non dopo soddisfatti gli accennati residui.
Art. 13. ;j
La riscossione dei crediti degli ospedali per rimborso di spese
di spedalità dei comuni è vigilata dai prefetti, i quali comuni-
cheranno annualmente alla seziono di regia tesoreria provinciale
per mezzo della delegafsioniB del tesoro il ruolo delle somme dovute
da ciascun comune d^Ua provincia, co^ipilato sulla base degli
elenchi resi esecutori dal Miniatero dell'interno a senso del regio
decreto 6 luglio 1900, n. 277.
11 ragioniere capo della prefettura, so.tto la propria respon-
sabilità, terrà al corrente il conto, delle somme dovute da ciascun
comune, in base agli elenchi suddetti ed allo quietanze di ver-
samento che saranno dalla sezione di regia tesoreria provinciale
comunicate ai Qomuni, sempre a mezzo della prefettura, provo-
oandoj quando occorra, dal prefetto, i provvedimenti di cui al-
l'art. 3 della legge.
Trasmetterà annualmente al Ministero e non più tardi del
31 gennaio, per mezzo del prefetto, un elenco delle riscossioni av-
venute nell'anno precedente e del debito residuale di ciascun
comune al 31 dicembre dell'esercizio scaduto, con una relazione
sull'andamento delle riscossioni.
Art. 14 .
' Se i tesorieri non provvedono al pagamento dei mandati
emessi a norma dell'art. 6 della legge, il prefetto farà senz'altro
procedere alla verifica della cassa comunale.
Ove da questa risulti la esistenza di fondi o che il tesoriere ab-
biasoklistatto apteferenza altri mandati od ordini di pagamento
per qualsiasi titolo o causa, il tesoriere stesso, per efletto della re-
sponsabilità alni comminata dal detto articolo, è tenuto alle spese
dei provvedimenti d'ufficiò adottati ed al pa^^araento a vantaggio
degli ospedali della multa del 4 \ su l'ammontare dei mandati
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165fS LEGGI K DKrRKTI DKL RKGNO l/lTALlA - 1905
insoluti, e n procederà con ordinanza del prefetto alla rsecn-
zione sulla cauzione per l'importo dei mandati medef<imi.
Art. 16.
Entro due mesi dalla pubblicazione del presente rogolamt^uto
l'amministrazione degli ospedali riuniti compilerà per ogni prò-
vincia relenco dei contributi tuttora dovuti dai singoli comuni
per spedalità a tutto l'anno 1900 ed a mezzo del Ministero dell'in-
terno li trasmetterà alle rispettive prefetture.
Art. 16,
I prefetti comunicano ai comuni l'ammontare del rispettivo
debito residuale perchè provvedano al pagamento entro il ter-
mine di giorni 30 dalla data della nota di comunicazione.
Oontemporaneamente i prefetti trasmettono per la riscossione
alla sezione di regia tesoreria provinciale per mezzo della delega-
zioni del tesoro l'elenco dei comuni debitori coll'indicazione della
scadenza del debito.
Appena decorso il termine, il prefetto deve senz'altro pro-
muovere i provvedimenti d'ufficio, di cui all'art. 6 della legge.
Alla riscossione di queste somme sono {applicabili le disposi-
zioni dei precedenti articoli 13 e 14.
Art. 17. ,
L'ultimo giorno di ogni mese la sezione di regia tesorerìa pro-
vinciale, per mezzo della delegazione del tesoro, converte tutte
le somme riscosse per rimborso di spedalità dovute a tutto l'anno
1901 in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale, il quale
ne farà imputazione al credito del Ministero del tesoro in conto
delle rate annuali per ricupero dell'anticipazione di cui all'art 6
della legge.
Converte le somme riscosse per contributi posteriori al 1901
in vaglia del tesoro a favore del tesoriere degli ospedali di Eoma,
e lo rimette al prefetto per l'invio air^imministrazione interessata.
Art. 18.
Ove le somme riscosse in ponto dei contributi arretrati a
tutto ÌM901 e yersate al tesero in conto dell'ai^ticipazione sud-
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LKC;(JI K DECRETI DEL KKCiXO dViAI.IA - 1005 1659
detta, risultino inferiori all'annualità dovuta dagli ospedali, la
differenza sarà trattenuta dal tesoro sugli assegni agli ospedali
stessi dovuti per effetto dell'art. 3 della legge.
Qualora invece superassero l'ammontare dell'annualità sca-
duta, esse saranno imputate a conto di quella successiva.
. , Quando l'intero debito verso lo Stato per restituzione della
ripetuta anticipazione risulti integralmente sodisfatto, il Ministero
del tesoro disporrà che tutte le successive riscosBìoni siano versate
all'amministrazione ospedaliera.
Art. 19.
Le deliberazioni indicate nell'art. 34 della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, sono pubblicate all'albo della sede principale dell'istituto
e trasmesse in copia, munite dell'attestazione di pubblicazione a
Arma del segretario generale dell'istituto stesso, al Ministero del-
l'interno entro otto giorni dalla loro data.
Art. 30.
Salvo quanto è disposto nei seguenti articoli 21 e 22, il Mi-
nistero dell'interno, trasmetterà con gli atti relativi, al Ministero
del tesoro, per il juo esame, tutte le deliberazioni, di cui agli ar-
ticoli 36 e 38 della leggo 17 luglio 1890, n. 6972, dopo di avero
provveduto per quello cui occorra, alla relativa istruttoria.
All'approvazione dell'atto verrà provveduto con decreto del
mi Distro dell' int*. TUO previo accordo col ministro del tesoro.
In caso difdissenso si provvederà a ienore del n. 8, art. 1,
del regio decreto 14 novembre 1901, n. 460.
Art. 21.
I ministri dell'interno e del tesoro disignano, annualmente
ciascuno, nn proprio funzionario, perchè procedano di accordo
^ir<samt* del bilancio di previsione e dei couti dell's^ mi Distra-
zione e degli agenti, contabili degli ospedali riuniti.
I funzionari delegati hanno facoltà di procedere direttji-
nieiìte presso l'amministrazioni sprdaliera all'esame dei n lati vi
documentii a^ riscontro delle scrjttHre .contabili e di chiedere co-
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lf)«)() LKGGI K DECPETT DML lUCiNO d'tTAUA - 11)05
raunicazione degli atti tutti che vi hanno o possano avervi riferi-
mento.
Occorrendo di rilevare irregolarità o discordanze, ne danno
comanicazione, secondo i casi, airamministrazione od agli affici
competenti, od agli agenti contabili, le cui contro deduzioni scritte
richiedono ed uniscono alla relazione, quando non le ritengono saf-
ficienti a dirimere la contestazione.
Art. 22.
Neiresame del bilancio di previsione i funzionari delegati ri-
leveranno specialmente:
a) le sì(uazi.oni risultanti dalle previsioni agli efletti degli
articoli 2 e 3 del presente regolamento;
b) le variazioni occorrenti negli stanziamenti attivi e pas-
sivi, sia per allogazioni d'ufficio che per riduzioni di spese o mi-
gliore accertamento di entrate.
La relazione dei due funzionari delegati sarà trasmessa, in-
sieme al bilancio, in due esemj>^ari distinti al Ministero del tesoro
e al Ministero dell'interno.
ii ' Art, 23.
L'esame dei funzionari delegati sul conto consuntivo dell'am -
ministrazione e sui conti del tesoriere e degli altri agenti contabili
riguarda il merito' giuridico e contabile di ciascuna partita del
conto, i «rapporti di debito e credito fra gli agenti stessi e l'isti-
tuto, e si estende ai contabili di diritto, a tutti coloro che hanno
avuto maneggio di valori per conto della pia istituzione ed agli
amministratori che potessero risultare responsabili a termini di
legge.
Art. 24.
Il Ministero dell'interno, ove intenda variare d'accordo eoi
Ministero del tesoro le risilltanze dei conti odichiarare la respon-
sàbilitlà degli amministratori o degli adenti éontabili, fa notificare
agli interessati, nei modi di cui all'art. 131 del regolamento am-
ministrativo 5 febbràio l'891, n. 99, apposita ordinanza interloeii-
toria.
Le decisioni definitive detono èssere motivate.
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LEOOI E DECRETI DEL REGKO d'iTAUA - 1905 1661
Art. 35.
Nell'esame del conto coiiAiintiyo deiramministrasione i fan-
zionari delegati rileveranno con separata relazione:
a) la situazione deUa gestione del fondo speciale creato
dalla legge 31 maggio 1900, n. 211, per il mantenimento dei ma:
lati non appartenenti al comnne di Boma e l'ammontare della
somma eyentualmente spesa in eccedenza al detto fondo speciale
e ripetibile dai comuni.
b) la effettiva deficienza passiva della gestione spedaliera
per gli effetti di cni all'articolo 6 del presente regolamento.
Art. 26.
In base alle risultanze del dontb consuntivo' dell'amministra-
zione e contemporaneamente all'approvatone di esso il Ministero
dell'interno, d'accordo col Ministero del tesoro, con separati de-
creti provvede:
a) alla determinazione della eventuale rimanenza passiva
della gestione del fondo speciale costituito coll'art. 1^ dell'accen-
nata legge 31 n^aggio 1900, n, 211 da ripianare col rimborso delle
spese dir spedalità a termini dell'art. 9 del relativo regolamento
6 luglio 1900, n. 277; ^
J>) ella determinazione della, somma che gli^^ospedali do-
vranno rimborsare ^1 tesoro, o riscuotere dallo stesso per con-
guaglio tra quelle riscosse in conto dell'esercizio e l'importo del-
l'effettiva deficienza accertata nella gestione ospedaliera, a senso
dell'art. 6 del presente regolamento.
Art. 27.
Oltre ai provvedimenti autorizzati dall'art. 29 della legge
17 luglio 1890, n. 6972, il Ministero dell'interno, può in caso di
urgenza, anche. indipendentemente dall'esame e giudizio sui conti,
emettere acarico degli agenti contabili, e, nei casi di cui alle lettere
a) e h) dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, a carico degli
amministratori, provvedimenti validi per procedere ad atti con-
servatori. /
Bi questi sarà data oomunici^zione al Ministero del tesoro.
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1662 LEGGI E DECRETI DEL HEGXO d'tALIA - 1905 ' '
Art. »«. '••
Il pteBM^&t^dMlft^oOìnmiBBtoìif^iflyedalieimv oltre allHB#ii>«te
copia delle deliberàXi^ììl«cS9e<4r^'«0d^approiQafoiipe<tatoTift/t6omu«-
Dica, di volta, !b volta 'al MinBtéro'dda'iiiteTn^l^eleneo di tmtte
ie ddiber'aziom adottate della commissione s<)eB8a* > •
Art. ^9.
A mente dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
spetta al Ministero dell'interno di provvedere, ove occorra, alle
allogazioni d'ufficio nel bilancio ed all'emissione dei mandati di
ufficio.
Esso provvede pure con suo decreto, o col mezzo di un dele-
gato speciale, all'esecuzione degli altri atti resi obbligatori da
legge o da regolamento, nei casi di cui all'accennato articolo.
• Art. '30,
Il ragioniere generale dell'Amministrazione spedàliéra, ' deve,
in conformità delle istruzioni che saranno impartite' dòl Ministero
dell'interno:
a) tenere in evidenza nelle sue Scritture i .eotiti ^elle en*
trate e delle spese, in relazione, tanto ui capitoli del bilancio^
quanto ai vari servizi ed alla responsabilità degli agenti «contabili;
e i conti del patrimonio dell'istituto e delle variazioni ndla sua
consistenza, sia per effetto della gestione del bilàncio'che per qua-
lunque altra causa;
b) esercitare una continua Vigilanza su tutti i servizi conta-
bili, comprese le officine maggiori o minóri, e su qualtmque agBnte
che abbia maneggio o deposito disvalori e materia di conto del-
l'amministrazione.
Art. 31. .
Tutti i mandati di pagamento devotio p^tave^it visto dei «a-
gionierc generale li quale, sotto la sua responsabiiità, d^e aocef<
tarsi che siano osservate l«e disposizioni dell'art. 52' del regoSameato
di contabilità 5 febbraio 1891, ti: 99.
Qualora non creda per qualsiasi motivo d'irregolarità di dare
seguito ad un ùiandato'o ruolo di pagan^ntoj deve^8«ibit;o> f He-
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LEO or i: DKf'RKTi DEL REOXo d'italta - 1005 1663
rime al presidente della Commissione, il qnale se ciò nonostante
giudichi di tLar dorso al titolo di pagamento, ne darà ordine in
iscritto al ragioniere, che dovrà eseguirlo, trasmettendo però^coQ-
temporaneamente tanto le sue osservazioni che l'ordine del pre-
sidente al Ministero deUMnterno.
Art. 82.
Per tutto ciò che c<>ùcetné'l'àmministr»^x)ne e la contabilità
dell* istituto e Tesercizio della vigilanza ed ingerenza governativa
saranno osservatele disposizioni del regolamento 5 febbraio 1891,
n. 99, iii' quanto* nbh provveda il presente regolamento, al quale
potranno per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'in-
terno e quello del tèfeoro, sentito il parere del consiglio di Stato,
apportarsi quelle modificazioni che l'esperienza avrà dimostrate
opportune.
Visto d'ordine di Sua Maestà:
, // ministro dell'interno
prvsédente del Consiglio dJei ministri
GIOLITTI.
// ministro delle finanze
U LUZZATTÌ.
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1664 LliGGI E DECRETI DEL UEGNO d'iTALIA - 1905
N. 187. A N. 187.
Rbqio Decreto che modifica il regolamento sul servizio dèlie
direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale
nei regi arsenali e cantieri marittimi.
13 aprile 1905.
{Puòàiica0 ntlh QaMMeUa Uffieiak del Regno il 23 maggio 1906, m. 1211
VITTOEIO EMANUELE DI
PER ORÀZIA DI DIO E PER VOLONTÌ DELLA NÀZIOMI
BB D'ITALIA
Visto il regio decreto in data 20 giugno 1895, n. 431,
col quale fu approvato il regolamento per il servizio delle
direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale dei
regi arsenali e cantieri marittimi;
Visto il regio decreto 22 novembre 1900, n. 434, in
virtù del quale furjono approvate alcune modificazioni ni
suindicato regolamento ;
Visto il regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, relativo
al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi ;
Sentito il consìglio superiore di marina;
Udito il parere del consiglio di Stato e della corte dei
conti;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di ac-
cordo col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Sono approvate le seguenti modificazioni e aggiunte, fir-
mate d'ordine Nostro dal ministro della marina:
a) Agli artìcoli 7 (lettera.;), 37, 38 (n. 7), 51 (n. 3 e 7)
del suindicato regolamento 20 giugno 1895;
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LEGGI £ DBCBETI DEL RSGNO d'iTALIA - 1905 16' 5
h) Agli artìcoli 1 (n. 3) e 2 (n. 1, 2, 3 e 5) delle dì-
sposizioni approvate col regio decreto in data 22 novem-
bre 1900, TX. 434 ;
e) All'art. 3 del regio decreto 2 dicembre 1900, n, 414.
Art. 2.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 9
(lettera d) 30 (n. 2, 3 e 4), 33 (n. 3, lettere d ed e) del
menzionato regolamento 20 giugno 1895.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 13 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
Uégigtralo alla OorU dwi eonti adcH 15 maggio 1006.
Ség. 22. AiU del Gommino a /. 86. P. Mnarrn.
tMogo del Bigm. Y. B Guardasigilli C PINOCCHIARO-APRILB.
C. MlRABELLO.
Gargano.
I ..ir
105 — VoL. IL - 1905.
Digitized by VjOOQIC
1666 LEGGI E DECRETI DEL EEGKO D*ITALIA * 1905
xMODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO
pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabiliti del materiale
nel regi arsenali e cantieri marittimi
Art. l.
I. Alla tabella relativa ai mestieri ed alle mercedi dei
lavoranti dei regi stabilimenti marittimi, di cui all'art. 1,
n. 3, delle disposizioni approvate col regio decreto 22 no-
vembre 1900, n. 434, è sostituita la seguente:
.s
M esJ^ie ri
Meroetie giornaiiei-a
f
O
Normale
Lire
Massima
Lire
!•
I. Calderai fucinatori; 2. Congegnatori elettricisti;
3. Gongegnatarì e montatori di macchine; 4. Con-
gegnatori ailnriati ; 5. Congegnatori tprpedini-
Bti ; 6. Fabbri capi maglio ; 7. Fonditori capi
forno ; 8. Fotografi ; 9. Facinatori di lamiere
e verghe profilate; 10. IncÌBC»i an metalli;
11. Meccanici di precisioDe ; 12. Modellatori di
nayi; 13. Ramierì tubisti da vapore; 14. Ra-
mierì tubisti per silarì; 15. Souitorì da legno;
16. Tornitori da metallo
3.50 a 4.00
8.00 a 3.50
3.G0 a 3.50
5. 00 e più
2»
3*
1. Calderai comuni; 2. Carpentieri coomni da fer-
ro; 3. Carpentieri maestri d*ascia; 4 Conge-
gnatori comuni ; 5. Elettricisti comuni ; 6. Fab-
bri fucinatori ; 7. Fonditt^ri stalfatori ; 8. Fuo-
chisti per prove di apparati motori; 9. lata-
ffliatori ; 10. Lavoratori di mobili di ferro ;
II. Litografi; 12. Macchinisti conduttori di
macchine fisse; 13. Modellatori comuni ; 14 Pit-
tori omamentisti ed indoratori; 15. Stipettai
ebanisti; id. Tagliatori di vele; 17. Tipografi.
1, Armaiuoli ; 2. Artificieri per alti esplosivi ; 3. Ro-
blnatori per macchine elettriche; 4. Calafati
foratori, impernatori da mazzohi e da ferro
per navi e per caldaie; 5. Fabbri agpustatori;
6. ImpiOmbatori di cavi metallici ; 7. Ribaditori
A con utensili meccanici speciali ; 8. Tappezzieri;
9. Zincatori a caldo
5.00
4.50
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LEGGI £ UBCB£TI DEL SEGNO D'iTALIA - 1905
1667
08
Mestieri
Mercede giomaliera
1
^
Noimale
Massima
s
Lii-e
Lire
4*
1. Artificieri oomimi; 2. Attrezzatori ; 3. Bottai;
4. Bo/zelUi; 5. Capi faochisti; 6. Conduttori
di maochine utensili; 7. Cordai; 8. Cacitori
di baaditte; fil.Caeitan e guarnitori di vele;
10. Foratori e aealpellatoii con ntenaili moe-
canici «peciali ; 1 1 . InaerTienti d*u|kio ; 12. Lan-
ternai ed ottonai; 18. Lustratori di mobili;
14. Muratori per forni di caldaie; 15. Palom-
bari; 16. Piallatori, incaatratori e trapanatori
"^
dì metalli; 17. Pittori comuni per nari e atuc-
catorì; 18. Ramieri comuni; 19. Remai; SjKX Ri-
' •
baditorì per naTi e caldaie; 21. Segatori;
; •
22. Stipettai comuni; 23. Tornitori da legno.
3.00 a 3.50
4.00
^-
1. Arrotini, saldaHBeghe e lima-saghe; t. Carrai;
3. C&iodaroli ; 4. Conduttori di magli a vapore;
di locomobili e piccoli motori; 5. Cuoiai per
! ■ 1
'
fornimenti militari, p«r manichette di pompe
*
1
,
. gnami ; 8. Foratori di metallo a mano, imen-
, latori e scalpellatori di metallo a mano ; 9. Fuc-
•
cHisti per forni fissorì; tO. Lattai; il. Lega-
•
tori di libri; 12. Magazsinieri di officine;
K
13. Magnani e limatori; 14. ManoTali marinai;
-,
15. Materassai; 16. Muratori comani. . . .
J. 50 a 3 00
. 3.50
6*
l. Fuochisti comuni; 2. Guide da palombaro; 8.Ma-
>•*
noTàli comuni; 4. Pegolieri e preparatori di
*
2. 00 a 2. 50
8.00
7*
ODeraie di aualuaone mestiere
2.00 a 2.50
8.(0
i
'^^ hr^^A «w*^*^ ^•^ ^^v«h*^Wft ^^fl*»^^ •••*#«»w«^#* **■ ■««« *9***
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1668 LEr.-;( e dbcbeti del heoxo d*itaija - 1905
2. Nessun lavorante è classificato nella matricola e nei
ruoli di presenza e mercedi con nn mestiere che non sia
compreso fra quelli indicati nella precedente tabella.
Art. 2.
Le disposizioni approvate col regio decreto 22 novem-
bre 1900, n. 434, contenute all'art. 2, paragrafi 1, 2, 3
e 5 sono abrogate e soatituite dalle seguenti:
1. Le promozioni di classe dei lavoranti hanno luogo
normahnente con la data del V gennaio e del T luglio di
ciascun anno e vengono el9ettuate dalle direzioni e sotto
direzioni dei lavori.
Il Ministero, quando ne sia il caao, unpartisoe istruzioni
circa le modalità d'indole generale da osservarsi nel con-
cedere le promozioni, perchè si seguano criteri uniformi
nei vari stabilimenti* ' '
2. Le promozioni sono fatte, in massima, per anzia-
nità, con esclusione 4ei lavoranti non meritevoli, ed a
scelta, per merito speciale, secondo le norme appresso in-
dicate.
3. Gli operai di tutti i mestieri contemplati nella ta-
bella di cui all'art. 1, le- operaie ed i manovali comuni
hanno diritto alla promozione,, se ne sono riconosciuti meri-
tevoli per abilità ed irreprensibile condotta, quando al
1^ gennaio ed al P lugUo si trovino di avere la seguente
anzianità di classe, in relazione alla loro mercede:
Operai dei vari mestieri considerati nelle prime cinque
categorie dalla tabella di cui all'art. 1 :
con la mercede di L. 4. 50 . . . 10 anni
» 1» » 4. 00 . * . 8 anni
» » » 3. 50 ... 6 anni
» » " » 3. 00 . . . ' 5 anni
1^ 1^ » 2. 50 ... 4 anni
» » » 2. 00 ... 3 anni
» » j» 1 . 50 ... 2 anni
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1669
Operai, operaie e maBovali comuni della 6* e 7* ca-
tegoria :
con la mercede di L. 2» 50 . . . 6 anni
» y^ » 2. 00 ... 4 anni
» » x> 1 . 50 . . . 3 anni
4. Quando per giustificate ragioni sia il caso di conce-
dere promozioni a scelta» esse vengono effettuate sempre
contemporaneamente alle promozioni per anzianità, però il
loro numero non può essere, volta per volta, superiore a
quello corrispondente al 10 per cento del numero di queste
ultime promozioni pei lavoranti che non hanno ancora rag-
giunta la più elevata mercede normale stabilita pei rispet-
tivi mestieri e del 15 per cento dello stesso numero per
coloro che hanno raggiunta o superata tale mercede.
Perchè i lavoranti possano conseguire promorione a scelta,
debbono avere almeno un anno di anzianità di classe.
5. Salvo ordini in contrario del Ministero e Teccezìone
dì cui al seguente n. 10 noh hanno luogo promozioni di
lavorante oltre quelle semestrali indicate al precedente nu-
mero 1. *
6. Le proposte di avanzamento dei lavoranti vengono
compilate, presso ciascuna direzione dei lavori, da una com-
missione presieduta dal vice-direttore e composta di due
ufficiali dirigenti, e due impiegati tecnici, da nominarsi dal
direttore tra quelli di grado più elevato o più anziani.
Presso le sotto-direzioni dei lavori le commissioni sono
presiedute dal sotto-direttore.
.7. Per le promozioni per anzianità, le commissioni
scrutinano tutti i lavoranti che si trovano nelle condizioni di
anzianità indicate al precedente n. 3, per accertare se sono
meritevoli dì avanzamento. Questo scrutìnio viene fatto in
base alle note matricolari e caratteristiche, ai rapporti de-
gli ufficiali preposti ai lavori ed alle officine e dei capi di
queste ultime, nonché ad altri elementi di giudizio a cui le
commissioni credessero di ricorrere per dare alle loro pro-
poste il maggiore affidamento d'imparzialità e di giustizia.
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1670 LEGGI £ DECHETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
8. Le commissioni compilano processo verbale circa le
proposte di avanzamento per anzianità. In esso vengono in-
dicati i lavoranti non compresi nelle liste e le ragioni della
loro esclusione.
Analogamente, dal verbale debbono risultare le proposte
di avanzamento a scelta, con l'indicazione dei motivi che
le giustificano.
9. 11 direttore può non concedere la promozione a la-
voranti che siano stati proposti dalla commissione, quando
abbia valide ragioni a ciò fare. Queste ragioni debbono es-
sere indicate nel verbale con apposite note sottoscritte dal
direttore medesimo.
I verbali vengono conservati negli archivi delle direzioni.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 83, n. 3, let-
tere d ed Cj del regolamento j^er il servizio delle direzioni
dei lavori e per la contabilità del materiale nei regi arse-
nali e cantieri marittimi, approvato con regio decreto 20 giu-
gno 1895, n. 431, che nei seguenti articoli sarà indicato
con la semplice denominazione di regolamento: 20 giu-
gno 1895.
10. I garzoni, giunti al W anno di età, se hanno ser-
bato buona condotta, sono ammessi ad una prova d'arte
nel loro mestiere per la promozione ad operaio di 8* classe,
la quale promozione è loro concessa quando questa prova
risulti soddisfacente.
11. Le promozioni debbono essere annunziate all'or-
dine del giorno delle direzioni e sotto-direzioni dei lavori
nel corso della quindicina che precede il giorno della loro
decorrenza, il quale in ogni caso dovrà essere il primo di
una quindicina.
Le direzioni inviano al Ministero, volta per volta, un
prospetto numerico delle promozioni e^ettuate nelle varie
classi dei lavoranti, distinguendo quelle a scelta dalle idtre
per anzianità.
Art. 3.
Le disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del-
l'art. 30 del regolamento 20 giugno 1895 sono abrogate.
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LEOGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905 1671
Art. 4.
All'art. 3 del regio decreto 2 dicembre 1900, n- 414, è
sostituito il seguente:
Agli individui del personale lavorante degli stabilimenti
marittimi, che si trovino nelle condizioni di essere riammessi,
quali reduci dal servizio militare, ai sensi degli articoli 1
e 2 del regio decreto 2 dicembre 1900, n. 414, sarà as-
segnata, all'atto della riammissione, la mercede di cui go-
drebbero, giusta i periodi di anzianità nelle mercedi stabi-
lite all'art. 2(n. 3) delle presenti disposizioni, ove non si
fossero assentati dal lavoro a causa del servizio militare.
Art. 5.
È abrogato Tart. 34 del regolamento 20 giugno 1905.
Art. 6.
Il titolo dell'aìrt. 37 del regolamento 20 giugno 1895 è
modificato come segue : lesioni riportate in servizio per
causa di lavoro ; malattie non dipendenti da cause di ser--
vizio.
Al medesimo articolo sono aggiunti altri otto paragrafi,
numerati progressivamente dal 16 al 23, circa gli operai
infermi per cause non dipendenti dal servizio ; e cioè :
16. Ai lavoranti infermi per cause indipendenti dal la-
voro è, su proposta dei direttori e sotto-direttori, concesso
dal Ministero un sussidio giornaliero^ quando l'infermità
abbia una durata superiore a cinque giorni e quando i la-
voranti che ne sono affetti risultino meritevoli^di conside-
razione.
17. Il sussidio giornaliero non può oltrepassare la metà
della mercede assegnata ai lavoranti ai quali è concesso.
La misura del sussidio cpsi limitata è determinata dai com-
petenti direttori o sotto-direttori in relazione all' abilità, allo
zelo in servìzio ed alla condotta dei lavoranti, tenendo anche
conto delle loro condizioni economiche e del numero dello
persone di famìglia che hanno a carico.
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1672 LEGGI E DBCHETI DEL REGNO o'iTALIA - 1906
18. Per aspirare alla concessione del sussidio i lavo-
ranti infermi a casa debbono fare domanda alla direzione o
sotto-direzione di essere visitati da un medico militare.
Questa domanda deve esser fatta non oltre il terzo giorno
di malattia.
19. Ricevuta la domanda, il direttore o sotto-direttore
provvede sollecitamente per la visita medica, rivolgendom
direttamente alla direzione di sanità o ospedale secondario
rispettivamente, o alla autorità militare del regio esercito
all'occorrenza.
L'ufficiale sanitario incaricato della visita deve accer-
tare la esistenza della malattia ed indicarne la presumibile
durata.
Contemporaneamente il direttore o sotto direttore chiede
informazioni, per mezzo dei reali carabinieri, se già non
ne possiede di data recente, intorno afle condizioni econo-
miche dei lavoranti infermi ed alla composizione delle loro
famiglie.
20. Per i lavoranti ricoverati in pubblici ospedali, o in
case di salute, alla visita dell'ufficiale sanitario, di cui al
precedente n. 19, è sostituito un certificato medico del di-
rettore dello stabilimento nel quale ciascun lavorante tro-
vasi ricoverato.
Questo certificato è fatto pervenire alla direzione o sotto
direzione per rura dei lavoranti infermi, ovvero è chiesto
d'ufficio, in seguito a domanda degli interessati.
21. I lavoranti infermi possono avere successivi sus-
sidi per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovando le
istanze a periodi di 10 giorni, a contare dall'ultimo giórno
nel quale è stato concesso il sussidio precedente.
22. Non sono, per alcuna ragione, concessi sussidi ai
lavoranti per infermità contratte indipendentemente dal la-
voro, con la semplice esibizione di certificati o dichiarazioni
di medici estranei alla regia marina ed al' regio esercito,
salvo il caso previsto nel precedente n. 20.
Parimenti non sono concessi sussidi quando le istanze per
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LEGGI E UBCHETI DEL EEONO d'iTALU - 1905 1673
la vìsita medica non sono presentate nel tempo prescritto
nel n* 18, in modo che si possuio accertare dajruffioiale
sanitario, prima che cessino, le infermità che rendono tem-
poraneamente i lavoranti inabili al servizio.
23. Nell'assegna2ione dei sussidi si tien conto dei giorni
festivi solo per qManto riguarda la durata delle infermità,
mentre la quota di mercede che si propone per ciascun
giorno di malattia è conteggiata esclusivamente pei giorni
feriali.
I sussidi considerati in questo articolo vengono pagati
con liste speciali, dopo l'emissione dei relativi decreti, in
base alle proposte fatte al Ministero..
Art. 7.
Al § 7 dell'art. 38 del regolamento 20 giugno 1895 è
aggiunto il seguente capoverso:
Ai capi operai e capi manovali i direttori possono ac-
cordare, conciliabilmente con le esigente del servizio, li-
cenze, senza perdita dì mercede, fino alla concorrenza di
dieci giorni lavorativi per ciascun anno, non cumulandoli
per più anni.
• Art. 8.
Le disposizioni contenute nei paragrafi 3 e 7 dell'art. 51
del regolamento 20 giugno 1895 sono modificate e sosti-
tuite dalle seguenti:
(N. 3). Quando il trasferimento implica cambiamento
del comune di residenza i lavoranti trasferiti hanno diritto
ad un soprassoldo giornaliero di lire 2,00 se operai, operaie
0 manovali e di lire 1 ,50 se garzoni, durante il viaggio, e
ad una indennità giornaliera di lire 0,50 nei primi quindici
giorni di effettiva presenza al lavoro, a partire da quello
di arrivo, se il trasferimento è definitivo, o nei primi 45
giorni se esso è temporaneo.
Trascorso il detto perìodo, Tindennità di lire 0,50 può
essere pagata nel secondo caso solamente per concessione
del Ministero.
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1674 LEGGI B DECRETI DEL UKGNO d'iTALIA - 1905
Essa è pagata anche a quei lavoranti che nella novella
destinazione sono impiegati in lavori a cottimo.
N. 7). Ai trasferiti sono amministratìi i mezzi di viaggio,
sia per ferrovìa, trams o per mare, sia sulle vie ordinarie,
dalla direzione o sotto-direzione dalla quale partono. Questi
mezzi consistono nei posti di 3* classe sulle ferrovie o sui
piroscafi, pei qualt posti, sempre quando esista, dovrà ap-
plicarsi la tariffa militare, od altra, comunque ridotta, con
diritto ad una indennità di bagaglio, corrispondente al tra-
sporto a tariffa militare di 40 kg., qualunque sia la quan-
tità effettivamente trasportata; ovvero nell'indennità di
lire 0,10 per ogni km (bagaglio compreso), per i viaggi
sulle vie ordinarie.
Quando trattasi di trasferimento definitivo e che i lavo-
ranti abbiano famìglia a loro carico, la quale si trasferisca
pure alla nuova residenza, sono accordati a ciascun membro
della famiglia gli stessi mezzi di viaggio sopra indicati,
escluso il bagaglio ; però nel complesso alla famiglia è con-
cesso ii prezzo del trasporto per mare, per ferrovia (a piccola
velocità) e sui trams, delle masserizie nel limite massimo
di kg. 500 e su presentazione dei documenti di spedizione.
Per famiglia s'intendono la moglie, i figli minorenni e le
figlie nubili conviventi con l'operaio ed a suo carico.
Quando più individui sono inviati contemporaneamente,
i dociimenti possono essere collettivi e sono allora affidati
a quello che guida il drappello.
Per i viaggi sulle linee ferroviarie e di navigazione, per
i quali è concessa la tariffa militare od altra comunque ri-
dotta, gli operai e le loro famiglie dovranno esser muniti
dei prescritti docnmenti.
Sulle linee, nelle quali non esiste la 3^ classe, è dovuto
il trasporto in 2* classe.
Art. 9.
Le attribuzioni deUe direzioni di artiglieria ed armamenti
indicate alla lettera j dell'art. 7 del sovramenzionato rego-
lamento 20 giugno 1895 sono determinate come segue:
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LEGGI E DECRETI DEL EEGXO D'iTALIA - 1905 1675
j) Tacquisto, la conservazione e la distribuzione alle re-
gie navi dei materiali consumabili per tutti i servìzi di bordo^
escluso il combustibile.
SonOy in conseguenza, abrogate le disposizioni contenute
alla lettera d) delFart 9 ed al n. 3 dell'art, 61 del preci-
tato regolamento.
Art. 10.
Disposizioni transitorie*
1. I lavoranti che all'attuazione dei presente decreto si
trovino a percepire mercede superiore alla massima sta-
bilita pei mestieri che esercitano dalla tabella di cui al
precedente art. 1 continueranno a godere della mercede
stessa,
2. I lavoranti che esercitano un mestiere non conside-
rato nella suddetta tabella saranno classificati in matricola
con im mestiere affiae, a giudizio dei direttori dei lavori
dai quali rispettivamente dipendono.
Roma, 13 aprile 1905.
Visto^ cT ordine di S. M. : >
Il miniitro della marina
G. MIRAfìELLO.
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1676 LBOOI K DBCRBTI DEI. RBONO d'iTAUA - 1906
N. 188. A N. 188.
Regio Dbcrito che indice un concorso a premi flra i co-
munì, gli enti moraU, i consorzi e i privati proprie-
tari della provincia di Bologna per opere di colmata
di monte.
12 mano 1905.
{Pubbiie(Uo nella GoMMeUa Ufflolale del Regno il Zi maggio 1905, «. 122}
VmORIO EMAlinJELE m
PICK aiuziA DI DIO 1 PiR yoloutX dilla nazionb
mV D'ITALIA
Volendo incoraggiare il buon regime delle aeque nelle
pendici montane, le opere di colmate di monte, di censo*
lidamento e di sistemazione dei terreni di collina e di mon-
tagna, nelle valli o lungo i torrenti e i rivi montani non
che il rimboschimento e il rinsaldamento deirappennino bo-
lognese, affinchè meno dannose riescano le erosioni dei ter-
reni in pendio e meno frequenti le alluvioni torrenziali;
Visti i resultati ottenuti dal concorso per opere di col-
mata di monte e di condotta razionale delle acque nelle
pendici montane della Toscana e dell'Umbria, bandito con
regio decreto 26 marzo 1891 ;
Viste le deliberazioni del consiglio di vigilanza deli'uffi-
ciò provinciale di agricoltura di Bologna del 13 luglio 1904,
della cassa di risparmio di Bologna del 12 novembre 1904
e della Società Pro montibus et syhiSy sede emiliana, del
5 dicembre successivo, con le quali i tre enti contribuiscono
rispettivamente per il detto concorso nella misura seguente:
Ufficio provinciale di agricoltura con. L. 500
Cassa di risparmio . . . . n 1000
Società Pro montibus et sylvis . • » 100
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1677
Sulla proposta del Mostro ministro per Tagricoltura, T in-
dustria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art 1.
É bandito un concorso a premi fra i comuni^ gli enti mo-
rali, i consorzi e i privati proprietari della provincia di Bo-
logna, i quali compiano, con felice risultato, opere:
a) di colmata di monte;
h) di condotta razionale delle acque nei terreni in
pendio;
e) di consolidamento delle pendici franose nelle vici-
nanze degli abitati, corsi d'acqua, strade ed altre opere
pubbliche;
d) di imbrigliamento e sistemazione di torrenti e rivi
montani ;
ey (U rimboschimenti e rinsaldamenti che contribuiscano
al miglior regiihe idraulico dei bacini montani.
Art. 2.
Le opere di cui all'articolo precedente, sono divise in due
categorie secondo la estensione del terreno in cui furono
eseguite, ed a ciascuna di esse sono assegnati i premi di
contro indicati, come risulta dalla tabella seguente:
{Segue tabella).
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1678
LKaOI £ DECBBTI DKL REQNO D ITAUA -
i-i ili
•£5 i^j
B —
I
s-^
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LKGGI K WCCKETI DKL KEGNO D*ITALlÀ - 1905 1679
Art. 3.
I premi che non fossero conferiti ad un» data opera, po-
tranno essere conferiti alle altre opere in concorso.
Art.. 4.
Le opere, di cui all'art. 2, debbono essere eseguite dalla
data del presente decreto al 31 dicembre 1907, fatta ec-
cezione per le colmate di monte, le quali possono concor-
rere ai premi anche se iniziate nel biennio 1903-904.
Art. 5-
Le domande per l'ammissione al presente concorso, deb-
bono essere rimesse, in carta da bollo da lire 1.20, al Mi-
nistero dell'agricoltura (direzione generale dell'agricoltura)
non più tardi del 31 dicembre 1905
Art. 6.
Le spese per i premi in denaro e medaglie^ per le in-
dennità alla commissione giudicatrice ed altre relative al
concorso, nella somma complessiva di lire 7,600, sono così
ripartite :
L. 6,000 al Ministero di agricoltura;
y> 1,000 alla cassa di risparmio di Bologna;
)> 500 all'ufficio provinciale di agricoltura di Bologna ;
1» 100 alla Pro montibus et sylvis (sede emiliana).
II contributo di lire 6,000 a carico del Ministero di agri-
coltura graverà, per Ure 4,000, il capitolo 61 dello stato
di previsione della spesa d*.llo stesso Ministero per l'eser-
cìzio 1904-905, e per le rimanenti lire ZfiOO sarà imputato
al capitolo corrispondente dell'esercizio 1905-906.
Art. 7
Le somme, di cui all'articolo precedente, saranno versate
al prefetto di Bologna, il quale provvede rà al pagamento
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1680 LEGGI B DECHBTI DSL REGNO d'iTALIA - 1905
dei premi ai vincitori del concorso^ giusta Telenco che sarà
preparato dal Ministero di agricoltura, industria e commer-
cio in base alle decisioni delia commissione giudicatrice, ri-
mettendone al Ministero stesso speciale discarico.
Art. 8.
Con decreto ministeriale sono spedficate le norme che
regolano il presente concorso ed il conferimento dei premi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigillo deUo
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo «^
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 12 marzo 1905.
VITTORIO EMANUELE
tU^iraio aUm Ooru iH eonH addi 16 maggio 1005
Bég. 9SL MtH del Omommò a f. 88. Pàoihi.
Lmgo 4^ Bifilìù. V. 0 GnardasigilU RONCHETTI,
Rava.
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LKGGI Z DKrUKTI DVA. RKCNO n'iTALlA - 1005 ] («S l
RE^au Dk(:r.'.to che mo'b'^'Ca le tariffe per la vendita
(hi tahacciiì '(V'Orati esJ.rri.
2 iVbbraio 1905
ijx^blicato ,'K..;4*- ^iujfuttu i:fp,.:cL tt'l JUono il 5:3 maggio 1905, n. 121)
VITTORIO EMA^niIL^; III .
PER GRAZIA DI DIO h FKH VOLOIV rÀ Ì^KhLA NaZIONB
UT. D'ITALIA
Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato prr
le finanze ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo
Articolo unico.
A datare dal giorno V pìiipno 1905 la tariffa [.erla ven-
dita, dei tabacchi lavorati est^^ri a.inessa ùl Nostro decreto
21 aprile 1901, n, 171, è mrdificata in conformità della ta-
bella unita al present^^ decreto e vista d'ordino Nostro dal
ministro delle finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito d'/i sibilio dc^^ki
:HAto, sia inserto nella raccolta uflìcirtlp ^!elh* '-'gi^'ì *-^ <i'"^ decn-ii
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os:<' rv^irl
di farlo osserv.Are.
Dato a Roma, addi 2 febbraio 1905
VITTORIO emanhe: e
leoìsirafn ai 'a Co-r 'ì-'^ <:ouit addi 18 maggio \M \
R^o, 22. Ma d^J Gor;er>io a f. 99. F. Mp//Kttj.
.^w^o d'H %«7/o. V. 11 Guardasigilli RONOHK J'T .
106 — VoL. II. - 1905.
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1682 LEOOI E DECBBTI DEL BEONO d'iTAIJA - 1906
TABACCHI ESTERI
DENOMINAZIONE
Prezso
di vendita
dai
magazzinieri
ai riTenditori
per
chilogramma
Prezzo di rendita dai rivenditori
al pubblico
dei
tabacchi
per
chilogramma
per ngare e spagnolette
0 per ettogramma
L. e.
L. e.
L. e.
Rapati ....
18 60
14. »
20. »
15. »
Per ettogramma 2. >
» 1.50
37.20
40. »
» 4. »
Trìaciati . . . . <
27.90
30. »
» 3. »
23 30
25. »
» 2.50
282. »
300. »
Per sigaro. . 1.50
225. »
240. »
» 1.20
187. »
200. »
» 1. »
Sigari deirAvaoa . . ^
149. »
160. »
» 0.80
111. »
120. »
» 0.60
92. »
IGO. »
» a50
73. »
80. »
» 0.40
130 »
140. »
» 0.70
120.50
130. »
» e.65
IH. »
120. »
» 0.60
101.50
110. »
» 0.55
Sigari del Menico •
92. »
100. »
» 0.50
82.50
90. >
» 0.45
73. »
80. »
» 0.40
63 50
70. >
» 0.36
54.05
l
60. >
» 0.30
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IiEOOI E DECBBTI BEL BEONO d'tIAUA - 1905
1683
DENOMINAZIONE
Prezzo
di Tondita
dai
magazzinieri
ai rlTenditori
per
chilogramma
Preso di vendita dai rÌTenditori
al pubblico
dei
tabacchi
per
chilogramma
PeT sigaro e spagnoletta
0 per ettogramma
L« e
L. e.
L. e.
54.05
60. »
Per sigaro . . 0. 30
Sigari di Manilla . . ^
45.05
50. »
» 0.25
36. C5
40. »
» 0.20
142.50
150. »
Per spagnoletta 0. 15
Spagnolette
112.50
93.50
120. »
100. >
» 0.12
» 0. 10
74.50
80. »
» 0.08
VtstOy c^ ordine di 8. M. :
11 ministro segretario di Stato per le finanre
A. MAJORANA.
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1684 ucGGi ì: decrkti del tieg^o d'jtama - 1905
%kM-
Ri:ìj.> Decreto c:/4<? trasforma fsh archivi 7iotarili ìnnu-
d:une7itaU di Filotlrano e di Ostra in archivi notarii
comunali,
12 mai-zo ICOri.
PvhhiiirAo varila G-^tz-itc !7/■^cwl^ M ^'.'c-.o ti 24 mt^ggio l'X'5, n. 122
PEB ^HB^ZIA 1)1 DIO R PER VOI.ONTX TjJ<;ll -• NA/J'.:*^V
Visto il regio decireto 29 gii3gno 1879, n 4949 (scri«» 2',\
cui q'jale, tra gli altri, gU archivi tiotarili dì Filottraiio •
rti Montalboddo fiirono trasformali ia man d'i mentali ai to:
mini doirarf. 101 della l^ggf^ notarile, te^to unico ai»pro-
vato col reg'o decMcto 25 mag^^io 1879', n. 4960 (serie £*}•.
Visto il reg:io decr io 12 maggio 1881. n. 353 (serie 3*;.
col quale fu auto;i^zato il co*3:ìune di Montalboddo ?. c^n-
bìare la. sr.a denominazione in qaella di Ostra ;
Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Filottra ^
e di Oiitra, debitamente approvate dalla giunta provinci/"
amministrativa e dirette ad ottoviere che i detti archi^'
siano trasformati in archivi notarili comunali;
Visti gli articoli 146 della legge sucoitaia e 147 del re-
lativo regolamento, approvato con regio decreto 23 no-
vembre 1879, n. 5170 (serio 2*);
Sulla propo-ta del Nostro guardasigilli, ministro sp
greturio di Stato per gli affari di gra^zia e giustizia e dei
culti ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
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LEGGI E DKCKIiTr DKL IlKGNO d'iTALIA - 1906 16^5
Articolo unico.
Gli archivi notarili raaadamentali di Filottrano e di Ostra
sono trasformati in archivi notarili comunali e posti sotto
la dipendenza dell'archivio notarile distrettuale di Ancona,
e sotto la vigilanza di quel consiglio notarile.
Ordiniamo ^he il presenta decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta uflìciale doUe leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a cliiunquo sv»etti di osservarlo ^
di farlo osso r varo.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1905
VITTORIO EMANUELA
Registrato alla Corte d^i conti addi 18 maggio 1905.
Reg. ^2. Atti del Govei-no a f. 92. F. Mb7Zktti.
Luogo del iSigillo. VAI Guanianigilli RONCFlKTn.
RoXCIIElTi
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1686 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D^ITAIJA - 1905
N. 191. A N. 191.
^W^
Regio Decreto che concede Vesenzione dalle tasse postali
al carteggio spedito dalle delegazioni del tesoro ai no-
tari certi ficatori reali.
16 aprile 1905.
(P^Mliòaio nella Qaxx^Ua Ufficiale del Ragno il 24 maggio 1906, R. 122)
VITTORIO EMANUELE m
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA
Visti gli artìcoli 140, 141 e 143 del regolamento gene-
rale intorno al servizio postale, approvato con regio de-
creto del 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il regio decreto del 13 dicembre 1903, n, 510, col
quale sono approvate le tabelle dimostrative delle esenzioni
dalle tasse postali, accordate al carteggio delle autorità e
degli uffici governativi;
Sulla proposta» del Nostro ministro segretario di Stato per
le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro segretario
di Stato del tesoro ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
Alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse po-
stali, accordate al carteggio delle autorità e degli uffici go-
vernativi, tabelle annesse al regio decreto del 13 dicem-
bre 1903, n. 510, è apportata la seguente modificazione.
Tabella relativa al Ministero del tesoro, alla rubrica
« Delegazioni del tesoro presso le sedi e succursali della
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LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906 1687
banca d' Italia, esercenti il servizio di tesorerìa )», aggiun-
gere alla seconda colonna:
a Notai certiflcatori reali ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufGlciale delle leggi e dei decreti
del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di ossenrarlo •
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 16 aprile 1905.
VITTORIO EMANUELE
RsgUtrato alla CarU dei conti addi 18 maggio 1906.
Rgg. 22. AtH del Govèrno a f. 93. V. Mbzzitti.
Luogo dol Sigillo. Y. D GnafdturigìUi C FIN0CCHIAR0.APR1LB.
Carcano.
Morelli Gualtierotti*
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ICrSS \K<.iGl i l)!- .'MITI T)KL Ki.'INv) l/ ITALIA - 1005
li 192.
IN
•Cuf..'.
itEGio Decreto che concef^e resenzwne dalle tasse postai
al carte fXG:io sramhiato irò /e j^egia s^cì'Oki di arti e
'/ne^'f-ì^j7^i (c Umher:i) 1 » di ìiar!^ il Regio deIe;^alo per
le Banìiche Palatine Pvs^Jiesi ed il Minvtero di agri-
coltura^ rridiis'lna e comYtUircio.
2 marzo 1905,
■^w.' •'^';. !» ^.'/'./ G iTicUci V, fida ti del Uéj/yw il 24 majyiu l:*U5, n. i2i')
VITTORIO EMANUELE 111
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTX DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli artìcoli 1 JO, 141 e 143 del regolamenlo gene-
rile intorno al servizio postai lo, approvato con regio decreto
i\i\ 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il regio decreto cUl 13 dicembre 1903, n. 510, col
(juale soiJO approvato le tciboUe dÌDii).s tifati vo delle esenzioni
dalle tasse postili, accordate al carteggio delle autorità e
degli uffici governativi;
S3n{itrt il parere del coniglio di Stato;
Sulla proposta di^l Nostro ministro segretario di Stato
;.<~à lavori pubblci, interim per lo posto ed i telegrafi, di
concorto col ministro segretario di Strjto dì agricoltura,
i'rUÌustria e »:omj:ierclo;
Abbiamo 'lecrctato e decretiamo:
Articolo unico.
All^ tabelle diino arative dell-: eseri/ioni dalle tasìe po-
si ali accordate b\ carteggio delle uuiorità e degli uffici go-
vernativi, tai:elle annesse al regio decreto del 13 dicem-
bre 1903, n. 510, ò apportatala seguente modificazione.
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LEGGI E DECRETI DEL HEGXO d'iTALIA - 1905 1689
Tabella relativa al Ministero di agricoltura, iadustria e
commercio, aggiungere la seguente nuova rubrica:
Regia scuola di arti
e mestieri a Um-
berto I » in Bari.
Ministero di agricol-
tura, industria e L. 0 P. C.
commercio.
Allò tabelle che fanno seguito al regio decreto del 5 mr>rzo
1899, n, 95, riguardanti la franchigia post?>le competente
al carteggio della Real Gasa, dovranno apportarsi le se-
guenti modificazioni:
Alla rubrica relativa al carteggio spedito dal « Regio de-
legato in Bari, per l'amministi azione civile delle Reali Ba-
siliche Palatine Pugliesi », aggiungere alla seconda colonna:
« Ministero di agricoltura, industria e commercio >>.
Ordiniamo che il pro^^ente decreto, munito i\^\ si^zCili) cubilo
Stato, sia inserto nella raccolta uflìcìale delle legjji e rìoi decreti
del Regno d'Italia, mand.indo a chinnque spo-t- di o^v^rvarlo e
di farlo osservare.
Dato a Rome, a:u1i 2 -oar/.o ITO.^i.
VITTORIO EMAiN[JELE
iUyittraio c^Ua CorU <Ui c^utt addì 19 maggio ''VK'5.
F-g, %L Àta àel Qù?>n%o a f. 93. F. ME'ZBni.
Luoffo dal Sigino, V. 11 GTJarda%illi U'-NCHETTI.
TkIiKSCO.
ìiAVA.
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l690 LEGGI E DECRETI DEL BEOKO D*ITALIA - 1906
N. i9a A N. i9a
Regio Decreto che autorizza un quarantesimo preleva-
mento di lire 350,000 dal fondo di riserva per le spese
relative alla costruzione delle strade ferrate.
4 maggio 1905.
{PìMlieaio tuUa Gaggetta Uf/tddU del lUgno il 26 maggio 1906, n. 124)
VITTORIO EMANUELE 111
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÌ DELLA NAZIONI
BE D'ITALIA
Visti gli artìcoli 3 deUa legge 12 luglio 1894, n. 318, e
5 della legge 27 giugno 1897, n, 228;
Visto l'art. 38 del testo unico della legge per Tam-
ministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884,
n. 2016;
Ritenuto che pel fondo di riserva relativo agli aumenti
di liquìdazioDe, a transazioni di vertenze e ad interessi,
nonché ad altre maggiori sppse impreviste per le ferrovie
complementari e per i titoli di spesa descritti nella tabella
annessa alla succitata legge 12 luglio 1894, fu approvata
la somma di lire 28,555,128 che, colla aggiunta di lire
6,500,000 delle quali fu autorizzata la spesa colla succes-
siva legge 30 giugno 1896, n. 251, fu elevata alla com*
plessiva somma di lire 35,055,128 interamente stanziata»
tutto l'esercizio finanziario 1896-97;
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LEOGt E DECRETI DEL BEONO D^ITALIA - 1906 1691
Che per gli anzidetti titoli di spesa e per ogni altra spesa
dipendente da contestazioni relative alla azienda ferroviaria,
in aumento al succitato fondo dì lire 35,055,128, negli
esercizi finanziari dal 1897-98 al 1900-901 inclusivi, fu stan-
ziata l'ulteriore somma di lire 6,064,871 in base alla au-
torizzazione di cui al n. 11 della tabella allegata alla suc-
citata legge 27 giugno 1897, n. 228, dimodoché il fondo
di riserva in parola si elevò a complessive lire 41,1 19,499;
Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati tren-
tanove prelevamenti dell'anzidetto fondo di riserva per l'am-
montare complessivo di lire 36,072,539,66 imputabili per
lire 32,229,051.60 alle lire 35,055,128 stanziate in base alla
spesa autorizzata dalle succitate leggi 12 luglio 1894 e 30
giugno 1896 e per lire 3,843,488.06 alle lire 6,064,371
stanziate in base alla autorizzazione della successiva legge
27 giugno 1897 dianzi citata;
Che a mente delle disposizioni della legge 3 marzo 1904,
n. 66, coi residui delle suesposte lire 85,055,128 (capitolo
364 bilancio lavori pubblici^ esercizio finanziario 1904-905)
furono altresì pagate lire 167,550 e lire 345,100, ed in
complesso lire 512,650, rispettivamente mediante i mandati
18 maggio 1904, n. l,e 21 ottobre 1904, n. 1, commutati
in quietanza di entrata con assegnazione ai capitoli 106 bis
e 103 bis del bilancio dell'entrata degli esercizi finanziari
1903-904 e 1904-905;
Che conseguentemente del fondo di riserva in parola sono
tutt'ora disponibili lire 4,534,309.34 delle qualiL. 2,313,426.40
costituenti i resi ini della complessiva spesa di lire 35,055,128
stanziata in base alle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896
e lire 2,220,882. 94 rappresentanti i residui della somnia
di lire 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della
legge 27 giugno 1897;
Ritenuto che fra i titoli di spesa a favore dei quali può
disporsi del fondo di riserva autorizzato colle anzidette leggi
12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 è compreso quello indi-
cato al capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori
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1692 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
pubblici per lo esercizio finaoziario 1904-005 {Assegni al
personale tempcra/teamente addetto al servizio delle costru-
zioni ferroviarie. Indennità e sicssidi eventuali e contintia-
tioi al personale stesso in servizio o licenziato) ;
Che per far fronte alle spese àA citato capinolo del bi-
lancio occorre di autorizzare dallo anzidetto fondo di ri-
serva il prelevamento di Uro 350,000, imputandolo alle
sopra esposte lire 2,313,426. 40 costituenti i residui della
somma stanziata in base alle autorizzazioni delle leggi 12 lu-
glio 1894 e 30 giugno 1896;
Che il prelevamento in parola di lire 350,000 deve por-
tarsi in auaiento, in conto residui, al sufjci tato capitolo 361
del bilancio del Ministero dei lavoii pubblici, esercizio finan-
ziario 1904-905;
Udito il Consiglio dei minìbtri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni
ferroviarie approvato colle leggi 12 luglio 1804, n 318,
30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228 {Capi-
toh 364 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Eser*
cizio finanziario 1904-905) è autorizzato un quarantesimo
prelevaaaento di lire trecentocinquantamila (Ij. 350,000) da
imputarsi ai residui delle lire 35,055,128 stanziate in base
alle succitate leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896,
n. 251, e da portarsi in aumento ai resìdui dello esercizio
1904-905 del capitolo 361 dei citati bilancio ed esercizio
(Assegni al personale temporaneamente addetto al ser-
vizio delle costruzioni ferroviarie. Indennità e sussidi even-
tuali e continuativi al personale stesso in servizio o licen
ziato).
Questo decreto sarà preseiìtato al Parlamento per ess^^ro
convertito io logge.
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LEGGI E DECRETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905 1693
Ordiniaiiìo iche il prr^sfuite «iecreto, munito del sigillo delk;
Slato, aia iusorto nella raccolta nfliciale dolio leggi e dei decreii
del Rogne d'Italia, m^ndandt] a '•liinnq'i.'^ ?p?4ti 'li os*i^M^v/>r]o ;•
di farlo ossoì^varo.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
^r.ga^raiK ci*^i Corte dei conti adJÌ 19 maggio 1905.
lxC(., 22 Aiti del Oovf.rno a f, 100. F. Mbzzbtti.
luo'co ':el Siffino. V. Il 'ìuar.l^^slffiDl C FINOCCHIARO-APRILK.
A. FORTIS.
• Carlo F^iiuiari?..
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1694 LEGGI £ DECfiETI DEL REGNO d'ìTALIA - 1905
N. 194 A N. 194.
Regio Decreto che istituisce un consolato in Georgetown.
4 maggio 1005.
{PiMlic9$o nella Qa$X4iia UfìldaU d$l Btgno il 25 maggio 1905, n. 123)
vrrroBio Emanuele m
PER OBAZIK DI DIO E PER YOLONtJL DELLA NAZIOlCi
BE D'ITALIA
Visto Tart. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866,
n. 2804, e l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della
legge stessa approvato con regio decreto 7 giugno 1866,
n. 2996;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
É istituito un Nostro consolato in Georgetown con giù*
risdizione nel territorio della Quiana inglese.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossenrario e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Registralo alla Corte dei eonU addì 19 maggio 1905.
R§g. 22. AtH del Qcvemo a f. 99. F. Mbzzbttl
Luogo del Sigillo. V. U GnardasigìMi C. PINOCCHTARO-APRILB.
TrrroNi.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1696
N. 19S. A N. 19S.
Regio Decreto che modifica il regolamento
di contabilità generale dello Stato.
7 maggio 1905.
(PìMlieafo nella Qtuzetia Ufjfieiale del Regno il 25 tnaggio 1905, n. 123)
VITTOBIO EMANUELE m
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
BB DlfALIA
Visto il testo unico di legge suH'aDiministrazione e sulla
contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto
del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3*);
Visto il regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (se-
rio 3^), col quale fu approvato il regolamento perla esecu-
zione di detto testo unico ;
Sentiti la corte <Jei conti ed' il consiglio di Stato ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i tele-
grafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Artìcolo unico.
Al capo XIII del titolo VII (articoli 502, 503, 504 e
505) del regolamento per la esecuzione del testo unico di
legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello
Stato, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n, 3074
(seiie 3^), è sostituito il seguente:
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1696 LEGGI E DECJKETI lìEL RKONO d'iTALTA - 1905
Capo XI li.
Delle paghe alle guardie di pubblica sicurezza, alle guarJie
di finanza^ ad alcune categorie di personale dip- fi-
dente dal Miuislero delle poste e dei telegrafi e al per-
sonale di altri corpi aventi analogo ordinamento.
Art. 502.
Per il pagamento delle paghe e degli as?^egni alle guardie
ed ai graduati di pubblica sicurezza, si spediscono dal Mi-
nistero dell'interno mandati di anticipazione a favore degli
ufficiali incaricati di tale servizio dalle prefetture, in ra-
gione delle guardie che trovansi in servizio per ciascuna
provincia.
Per il pagamento delle retribuzioni dovute al personfì>
delle seguenti categorie, dipendeiiti dal Ministero delle post*^
e dei telegrafi :
a) agli assistenti ed' assimilati, agli operai ed agli al
lievi meccanici ;
b) agli allievi fattorini, ai fattorini in surrogazione dei
serventi, alle inservienti delle sezioni femminili, agli allìf^vi
guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di
linea ; •
6') agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nell»-
direzioni postali e negli uffici di 1* classe ;
d) agli agenti rurali delie poste;
e) ai procacci pel servizio del trasporto delle corrìspon
denze e dei pacchi;
f) al persourile degli uffici postali e telegrafici dì 2* e
3* classe;
sono spediti dal Ministero delle poste e dei telegrafi man-
dati di anticipazione a favore dei direttori provinciali delle
poste e dei telegrafi per l'importo dei pagamenti da eseguirsi.
A queste anticipazioni si applicano le disposizioni conte-
nute nel capo IV del presente titolo^ escluse solamente quelle
deU'art 3T7.
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LEGGI E DErilETT DEL REGXO d'iTALIA - 1905 1097
Art. 503.
Le prefetture ed il Ministero delle poste e dei telegrafi
tengono rispettivamente un conto nominativo delle guardie,
dei graduati di pubblica sicurezza e delle categorie di per-
sonale delle poste e dei telegrafi enumerate nel precedente
articolo.
Un esemplare dei singoli ruoli è fornito alla corte dei
conti:
a) dalle prefetture per mezzo del Minisiero dell* intemo;
b) dal Ministero delle poste e dei telegrafi direttamente.
Nello stesso modo sono notificate alla corte dei conti, me*
diante note, le successive variazioni che avvengono ai ruoli
predetti.
Le note di variazioni debbono indicare:
Per le guardie di pubblica sicurezza :
1^ gli individui ammessi alla compagnia o al drappello
per nuova nomina o per tramutamento ed in questo caso
da quale provincia vengano;
2** quelli che cessano di appartenere al corpo per qual-
siasi motivo;
3" quelli promossi o degradati;
4* repoca da cui deve decorrere la nuova paga, Tau-
mento, la cessazione o la diminuzione di essa.
Per il personale dipendente dal Ministero delle poste e
dei telegrafi:
P le persone alle quali fu affidato il servizio ;
2^ la durata del medesimo e se del caso, la località,
l'ufficio e la provincia rispettiva presso cui il servizio deve
prestarsi :
3* la retribuzione dovuta;
4^ la scadenza del pagamento;
5*" gli aumenti, le diminuzioni e le cessazioni delle re-
tribuzioni ;
6"" gli eventuali tra mutamenti del personale da una pro-
vincia all'altra.
107 — VoL. IL - i905.
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1698 I>.G or K DKCRF.TI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Art. 504
Quando una guardia od un graduato passi da una pro-
Tincia ibd un'altra, il prefetto, dal quale cessa di dipendere,
dispone per rinvio all'altro della situazione del rispettiyo
conto di paga.
Tale situazione, sarà unita alia giustificazione del primo
pagamento fatto nella nuova residenza.
Allorché un agente delle poste e dei telegrafi sia trasfe-
rito da una ad altra provincia il Ministero competente, me-
diante analoga nota di variazione, provvede al trasporto
deUa partita presso la direzione provinciale delle poste e dei
telegi^afl della provincia di nuova residenza, dell'agente.
Art. 505.
Il procedimento stabilito nel presente capo per le guardie
di pubblica sicurezza sarà seguito anche per le paghe e gli
assegni delle guardie di finanza, dei guardiani alle carceri,
dei cantonieri stradali, delle guardie di pubblica sicurezza a
cavallo in Sicilia e del personale degli altri corpi aventi so-
migliante costituzione; salvo che fosse trovato più conve-
niente di provvedere con mandati a disposizione, nel qual
caso saranno osservate le norme del capo III di questo titolo.
Ordiniamo che il presente decreto^ munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei deci^ti
del Regnp d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
&$gi$irato alla CorU dei conti addi 19 maogio 1905.
Reg, SS. AtU del Governo a /. 98. F/ Mrzzbtti.
Luogo del Sigillo. V. U GuardaBÌgim G. PINOOCRTARO-APRILE.
A. FORTIS.
Cargano.
Morelli GnJLLtiBROTTi.
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LBGOI E DECRIPTI DEL H1':GX0 o'iTALt V - 1905 1699
N. 196. A N. 196.
Hegio Decreto che istituisce V indennità giornaliera da
corrispondersi agii ispettori delle intendenze fuori della
ordinaria residenza.
11 maggio 19C5.
{PiMìkato nsllm Qnmtla VffMaU M lU^o il 25 mae^gio 1905, tt. 123)
VITTORIO EMAmiELE HI
PER GRAZIA DI DIO E ]PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
B£ D'ITALIA
Vista la legge 3 marzo 1904, n. 68, con la quale furono
istituiti due ispettori delle intendenze ;
Visto il 'decreto reale del 14 settembre 1862, n. 840;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
le fìn9»nze; ,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli ispettori delle intendenze, incaricati di recarsi fuori
della loro residenza per ragioni del loro ufllcio, sarà cor-
risposta uoa indennità di lire 15 al giorno per il tempo in
cui dovranno rimanere fuori della loro residenza medesima.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta uflSciale delle leggi e dei decreti
del Regno d* Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
<Ji farlo osservare.
Dato a Roma, addi 11 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Reatsiraik> alla Corte dei conU addi 10 maggio 1905.
heg. 22. AtU del Gotemo a f. 07. P. Mbzzstti.
Luogo del SigUlo. Y. Il Guardasigilli G. FINOCCHIARO-APRILE.
A. Majorana.
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1700 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905
N. 197. M S. 107.
Leooe portante disposizioni per la chiamata della leva
di mare della classe i885.
14 maggio 1905.
(PvkbUmta nella Qaztetta UffidaU del Regno il 26 maggio 1905, n. 133)
VITTOEIO EMANUELE IH
PRR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÌ DELLA NAZIONE
BE D'ITALIA
II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art, 1.
Gl'inscritti di leva marittima della classe 1885, che sa-
ranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto
all'assegnazione alla 3* categoria, saranno tutti assegnati alla
1* categoria.
È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti,
provengano dalle leve anteriori a quella della classe 1878,
nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto
appartenere alla 2^ categoria.
Art. 2.
Gl'inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve
sui nati nel 18ÌB3 e nel 1884, in base all'art. 53 del testo
unico delle leggi sulla leva di mare del .16 dicembre 1888,
n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla 1* ca-
tegoria nella leva del 1905, assumeranno la ferma di due
anni, se nati nel 1883, e quella di tre anni se nati nel
1884.
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LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905 1701
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
Inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 14 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Luogo dui ^giUo. V. lì (ioanlaaigUU C FINOCGHIARO-APRILB.
0. MlRABELLO.
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02 LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1906
S. 198. ,A N. 198.
Regio Decreto che istituisce rmom posti di giudice nei tri-
bunali di Lecce^ Lucerà^ Messina^ Napoli, Palermo e
e Udine.
4 maggio 1905
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 maggio 1905, n. 123)
VITTOBIO EMANUELE lU
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONtX DELLA NAZIOKK
£E D'ITALIA
Visto l'art. 3 della legge 18 luglio 1904, n. 402;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segre-
tario di Stato per gli aiffari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono istituiti nuovi posti di giudice nei tribunali sotto-
indicati :
Lecce . .
. 1
Napoli. .
. 1
Lucerà. .
. 1
Palermo .
. 1
Messina .
. 1
Udine . .
. 1
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ulTiciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE >
Registrato alla CorU dei conti addi 23 maggio 1905.
Reg. 22. AtH del Governo a f. 108. P Mbzuttu
Luogo del SigiUo. V. D GoardasigilU G. PINOCGIUARO^APRXE.
A. FORTIS.
C. FlNOCCmARO-APRILB-
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tEGGI E DKC&ETI I3£L KKCJNO D*IT.iLTA - 1005 Ì'ÌOS
N. 199. M N. 499.
Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 32^ prelevàzione nella somma
di lire 82yf)60 a favore del Ministero ^ di agricoltura,
industria e commercio.
4 maggio 1905.
(PubbUccUo nella GaastMa Ufficialo del Regno il 27 maggio 1905, n. 125)
VITTORIO FJ^IANDELE m
PXR GRAZIA DI mO V nSIÌ YOLOIfTl DBLÌÀ KjLZIONI
BB D'ITALIA
Visto l'art 88 del testo unico della legge suirammì-
nìstrazione e sulla contabilità generale dello Stato, appro-
vato con regio decreto 17 fbblwaio» 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste
inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario
1904-905, e reintegrato delia somma di lire 350,000 colla
legge 23 dicembre 1904, n. 664, in conseguenza delle pre-
levazioni già autorizzate in lire 1,216,636. 06, rimane di-
sponibile la somma di lire 133,363. 94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-
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1704 IKOrfl K DECRKTI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
torìzzata una 32^ prelevazione nella somma di lire venti-
duemila seìcentosessanta (lire 22,660) da inscriversi ad un
nuovo capitolo col n. 133&i^ e con la denominazione:
« Saldo dovuto in seguito a transazione colla ditta Ba-
dellino per la sistemazione edilizia del palazzo sede del Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio ì> nello stato
di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, in-
dustria e commercio per Tesercizio finanziario predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il prosente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Rtgno d* Italia, mandando a chiunque spetti di ossenrario e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei eùmU aMì 22 maj^cio 1905.
lUg. 22 ÌLtH del Qooemo a f, 103. P. MBzz^crn.
Luogo del Sigillo. V. lì QaardMigflli p. FLNOGGHIARO- APRILE.
A. FORTIS.
Gargano.
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LEGGI E DECREtl BEL BEGXO d'iTALIA - 1905 1706
N. 200. M N. 200.
Regio Decreto che dal ftmdo di riserva per' le spese im-
previste autorizza una 33* prelevazione nella somma
di lire 20^000 'a favore del Ministero degli affari
esteri.
4 maggio 1905.
[Pubblicalo nella Qaxxeita UffMaìé 'M Regno il 27 maggio 1905, n. 125)
VmOBIÒ MANUELE in
PER GRAZIA DI DIO E PER YOjLONTI DELLA NAZIONE
BE D^ZTALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'ammini-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;*
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste in-
scritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dèi tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905,
e reintegrato della somma di lire 350,000, colla legge 23 di-
cembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già
autorizzate in lire 1,239,296. 06, rimane disponibile la somma
di lire 110,703.94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-
torizzata una 33* prelevazione nella somma di lire ventimila
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It06 LEOOI E DECRIPTI DFX RÌ?GNO d'iTALTA - l90o
(L. 20,000), da inscriversi ad un nuovo capìtolo col nu-
mero 42 ^**''''' e con la denominazione « Acquisto di una
barca a vapore per il servizio della regìa ambasciata ita-
liana a Costantinopoli » dello stato di previsione della spesa
del Ministero per gli affari esteri, dell'esercizio predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legjfe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
R$gistraio alia Corte dei conH addì 22 maggio 10(5.
Reg, 22. Atti M Gonemo a f, 144. P. MiBmrrn.
Luogo del Sigillo, V. Il Guiudarigaii C. f IN OCCHIAR C-APRILE.
A. FORTIS.
Gargano,
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tótJGt E DECITETI DFX REGXO D^ITALTA - 1905 iW^t
N. 2(M. dm N. 201.
Rkoio Decreto che dal /ondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 34^ pj^elcoazione nella somma
di lire 6y000 a favore del Ministero di 'agricoUùray in-
di^tria e commercio.
4 maggio 1905.
(PiMUeato twHa Gazzetta Ufficiale dH Bagno il 27 maggio 1005, m 125
^TTTOBIO EMAI^^UELE IH
PER ORAZU DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
• FK D'ITALIA
Visto Tart. 38 del testo unico della legge suirammini-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo ^i riserva per le spese impreviste in-
scritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905,
e reintegrato nella somma di lire 350,000 colla legge 23 di-
cembre 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni già
autorizzate in lire 1,259,296.06, rimane disponibile la somma
di lire 90,703. 94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste^ inscritto al
capitolo n. 1 1 6 dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è au-
torizzata una 34* prelevazione nella somma di lire seimila
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1708 LEGGI E DECRETI DEL HKONO D*ITALIA - 1905
(L. 6,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col nu-
mero lb9-quater e con la denominazione « Concorso dello
Stato nelle spese per le esposizioni agricolo-industriali in
Cuneo » nello stato di previsione della spesa del Ministero
di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finan-
ziario predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
li farlo osservare.
Dato a Roma, addi 4 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Bi$gi$ltam Ma CorU ad WMi addì 22 maggio IWò.
JUg. 22. AiU del Octm-nù a f. 109. P. Mnanm.
Luo§o M SégOh. V. U GnardASicilU C. FINOCOHIARO^APRILB
A. Forti».
Caroano-
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LEGGI E DECRETI DEL UKOXO d'ITALTA - 1905 1709
N. 202. Jk N. 202.
Regio Dbcrbto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 35^ prelevazione nella somma
di lire 8y000 a favore del Ministero di agrieoltura^
industria e commercio.
7 maggio 1P05.
{FukòMétOQ miia GatfUa VffiMU M lUgno il 90 maggio 1905, h. \TI\
VITTORIO EMANUKLE 111
P«R GRAZIA DI DIO B PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
lE D'ITALIA
Visto Tart. 38 del testo unico della legge suir ammini^
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste in-
scritto in lire 1 ,000,000 nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905,
e reintegrato della somma di lire 350,000, colla legge 23 di*
cembro 1904, n. 664, in conseguenza delle prelevazioni f?ià
autorizzate in lire 1,265,296. 06, rimane disponibile la somma
di lire 84,703.94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-905, è au-
torizzata una 35* prelevazìo;ie nella somma di lire ottp-
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1710 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D^tTAT.T \ - 1905
mila (L. 8,000) da inscriversi ad uu nuovo capitolo eoi niv
mero 45 *" e eoa la denominazione « Spese per gli studi
e per la ricerea dei mezzi diretti a combattere la diflusione
della « Diaspis pentagona » (legge 24 marzo 1904, n. 130)
e della « Mosca olearia » dello stato di previsione della
spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per
l'esercizio finariziarip predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 7 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Bfffitirato alli OorU àéi èovOi adii 22 maggio 1^5,
R$g.'^ Atti fM Ch94rHo a f. 106. P. Msezetis. ^
Luago M Sigillo. Y. U Gnarda^igiUi C. FlNOCCHiAR WPRILE.
A. FORTIS.
Gargano.
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LEGGI 13 Jìy.CRV.Tl DEL REOXO d'iTALIA - 1905 1711
N. 203. SiL N. 20'J.
Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese im-
previste autorizza una 36^^ prelevazione di lire iOfiOO
a favore del Ministero di agricoUuray industria e com^
merda.
7 maggio lOrS.
{Pubhìàcaio nella Gaixitia Ufficiale <JU!l R'gno il 30 maggio 1905^ it. 127)
vrrroRió émmukle m
PER GRAZIA DI DIO E PER VCLONtX DELLA NAZIONE
SE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge suirammÌBi-
strazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato
con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste
inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per Tesercizio finanziario
1904-905, e reintegrato della somma di lire 350,000 colla
legge 23 dicembre 1904, n. 661, in conseguenza delle pre-
levazioni già autorizzate in lire 1,273,296. 06, rimane di-
sponibile la somma di lire 76,703 94;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per
il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al
capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per Tesercizio finanziario 1904-905, è
autorizzata una 36* prelevazione nella somma di lire dieci'-
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1712 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALI-\ - 1905
mila (lire 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n- 16:
« Spese di stampa y> dello stato di previsione della spesa
del Ministero di agricoltura, industria e commercio per Te-
sercizio finanziario predetto.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo cho il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiimque spetti di osservarlo e
di farlo 08«ervare.
Dato a Rom^, addi 7 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Rsgùtrato alla CorU dM conti addì 2^ maggio 1905.
B^g.tSL AtH del Qotemc a f. 107. P. MtzzFm.
iMOffo del Sigillo. V. U OuardasigiUi C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. FORTIS.
Gargano .
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LEOOI E DBCEETI DEL BEONO d'ITALIA - 1906 1713
N. 204 ^ N. 204
EIkqio Decreto che approva le nuove tariffe e condizioni
per i trasporti sulle strade psrrate secondarie della
Sardegna. .
19 gannaio 1905.
{^h^UifsoHQ nella GagjuUa UffiùiaU éUl Bm^aù il fiO m^gio W36, n. 124)
VITTOBIO EMANUELE HI
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONB
B£ D ITALIA
Visto rart. 276 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 ;
Visto Tart. 1 del regio decreto 5 agosto 1869, n 5211;
Vista la legge 22 marzo 1885, n 3011 /'sene 3 ), rela-
tiva alla concessione di strade ft rrate secondarie nell' isola
di Sardegna ;
Visto il regio decreto 1* agosto 1886, n. 4041 (serie 3*),
che approva il contratto 28 luglio 1886 per la concessione
della costruzione e dell'esercizio di dette ferrovie ;
Visto l'art. 44 del capitolato d'oneri annesso al precitato
regio decreto ;
Ritenuta l'opportunità di modificare, per la migliore at-
tuazione del servizio cumulativo interno dell'isola, le tariffe
e condizioni per i trasporti attualmente in vigore sulle li-
nee delle ferrovie secondarie della Sardegna, nel ?enso di
renderlo in massima conformi a quelle in vigore per le
linee della compagnia reale delle ferrovìe sarde ;
Vista la proposta presentata dalla società d'Alo iViTovie
secondarie della Sardegna, in data 28 novembre 1904 pcT
alcune varianti nelle attuali tarifìe e conflìzioni dei tra-
sporti sulle ferrovie anzidetto, lo quali varianti portano nel
complesso una compensazione, con tendenza a favorire il
pubblico ; (;! ^
103 — VoL. II. . 19 .
Digitized by VjOOQIC
17U
LEOai X DECRETI DEL REOKO d'ITALIA - 1906
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta rie» Nos,tr\ ministri segretari di ^tato per
ì l^vqi^i ipuhii^ici, per le finanze, per il ^e^cjirj), e ^r 1 agrì-
co^ra. .^ndastria e commercio ;
Abbiamo decretato e depretiamo:
ArUcQlp ui;iico.
L^ M^\U^ì jtaiuiEB e condisioni per i trasporti sulle strade
ferrate secondarie della Sardegna sono abrogate e sostituite^
a decorrere dal 31 gennaio 1905, da quelle comnr^e nel-
Vffi^ii» «egol^^ianto, firmato d'ordine 'Nxyj^tro dai mmistri pro-
ponenti.
Ordiniamo $\ie il presQv^>e decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserii nella raccoltfi ufii^ia^^ djdUe jtoggi « ùà^ decreti
def 1¥égnc) d^talia^ inandan,à^ ^ obiiji^nque spetti di osservarlo e
di farlo osservare
I^al^ a'Sx>ma, addì: 49 gennaio 19p5,
'vVf'fO^lQ 3EÌ1ANUBLB
f^egisfratù alla Corte dei conii, addi 2E maggio 1905.
luogo «^/.§<^7/9-,y* ì) ftB|^«9JgiUi t&OMOHBTTI.
GiqLrrn.
Tedesco.
A. Majorana.
l luzz4tti.
Rava.
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Sociiii iteliitt pn le Stradi fmate hstiié dilli Sudifu
Sodala anoniina ooii~15 milioni di capitalo intaraaiont» remto e in ooirso di unmortamonto
SEDBIKBOKA
TARIFFE
E
CONDIZIONI PER I TRASPORTI
SmU «ETE DELIF FfiOIIIE SECOiOmilE SIW
approvate con R. Decreto del 19 gennaio 1905, n. 53
ed in vigore dal 31 gennaio 1905
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ueaai e decbsti del beovo d'itauca - 1906 1717
INDICE DELLE MATERIE
Avvertenze generali . « Pag, 1725
CAPO I.
]>6]le eondlBlmil generali oke regolamo 1 trasporti*
Art. 1. Obbligbi di chi ai aerve delle -si) ade fcftrate !'..•.. Pag, 1729
> 2. Obblighi deirAraministrazione. Pubblicazioni » »
> 3. Obbligatorietà delie tariHe e reialive condizioni » >
> 4. Detorrainazione e pagamento dei prezzi di trasporto . . > 1730
> 6. Reclami . . '. » 1731
» 6. Danni al maiteriale ed ai locali. » »
CAPO IL
]>el trasporte dei Tfagglateri.
Art. 7. Basi deHa tariffa Pag. 1731
8. Pagamento del biglietto .««.....' > 1732
9. Validità dei biglietti » »
10. Distribuzione dei biglietti » »
11. Apertura delle carrozze dei convogli in partenza . • • . > »
12. Compartimenti di coupé » 1733
13. Carrozze a salone » »
14. Compartimenti interi. » 1784
15. Convogli speciali > >
16. Ragazzi > 1735
17. Biglietti di andata-ritorno. \ • . i » »
18. Biglietti di abbonamento > 1737
19. Rimborso eventuale del prezzo dei biglietti . .' » 1741
20. Persone non ammesse nei convogli.' » 1742
ti. Ammalati > >
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1718 LKGQI E DECRETI DEL BEOKO D ITALIA - 1906.
Art. 22. Cambio di classe
7 23. Dintto fisso per le esazioni suppletivo
% 24. Presentazione e consegna dei biglietti
> 25. Biglietto mancante
» 26. Biglietto irregolare
» 27. Divieto di fuin^^nci • , ^ .
^ 28. Osservanza degli ordini di servizio
» 29. Donne ciie viaggiano sole . ]
» 30. Rioccupazione del posto lasciato precariamente ....
» 31. Fermate dei convogli sulla via
» 32. Responsabilità perdonale del viaggiatore
> 33. Sale d'aspetto e cafifè
Pag, 1742
1743
»
1744
1745
»
1746
CAPO Ut;
l.O Mi
Art
Del trasp^fto del bi^rAfli e^M oaaL
34. Definizione del b^agliq, . ^ .,..,. .P«p..l746
35. Base della tariffa ,g6nefal^ por il trasporto, «lei. bjigi^li. e.
per il trasporto come tali dei piccoli animali e dei, v^
locipedi, velocimani, bicicli e tricicli a.tmQ(|oreu.
36. Bagaglio ammesso nelle carrozze
37. Bagaglio soggetto a tassa
38. Bagaglio escluso dal trasporto
39. Armi da faoco, , '. \ i i \ *.....
40. Assicurasione dei bagagli
41. Riconsegna dei bc^gagli •
42. Mancanza dello scontrino di spedizione bagagli . .
43. Diritto di deposito •...:..
44. Bagaglio non ritirato -. . . .
45. Bagaglio mancante all'arrivo
46. Cani
47. Oggetti trovati.
174X
1748
1749
1750
1751
1752
CAPO IV.
Del trijq^iio a grande v^iOfittà*..
Art, 48. Basi delle tariffe generalij . . / - • • f^- ^^
».'49. Brezzo inimmò per vagone. i^ 17%
»'50. Modo "di" trasporto. '.'. .*. ... ». IT^l
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. \
LKOGI E DECRETI DEL REGXO d'iTALIA - 1905 17)9
Art. 51. Termine per la resa a destinaziono f^ag. 1757
» 52. Indirizzo > »
> 53. Consegna delle merci in arrivo » »,
> 54, Carico e scarico » 1758
> 55. Merci escluse dal trasporto » >
CAPO V.
Del trasporto a piccola TelooiUu
Art. 56. ClassIReafeiwné-delfó merci . Pag, 1758
» 57. Basi delle tariffe generalt , '..' . . '. » 1759
» 58. Scali marittimi > 1760
> 59.' Colli contenenti merci di classi diverse » >
» 60. Peso minimo tassàbile ..., » »
» 6Ì. Prezzo minimo per vagone ♦. . » »
> 62. Carico e acarico > 1762
» 63. Caparra per vagoni ^> 1763
» 64. Termini per la resa a désti no zio no » 1764
> 6r>. Merci escFuse dal trasporto. » 17B5
< APO VI.'
Del. trasporto del teicolt, del feretri e delle oeneri mortuarie'
Art.' 66. Basi della tariffa. . . . " Pa^;. 1765^
> 67. Vetture sniontate » 1707
» 68. Carri è carrétti > »
» 6é. Carri firivatida vino. » >
» 70. Disposizioni diverse » , .> .
» ' 71. Feretri » 1768'
CAPO VII.
Del trasporto del bestiame.
Art. 72. Classificazione Pag. 17b8
> 73. Basi della tariffa. . . .■ . ' » 1769
> 74. Spedizioni a vagone completo » ».
> 75. Cavalli in vagone-scuderia » 1770
» 76. Caparra ,• ■ " *
> 77. Bestianìic minuto in ceste o gabbie > >
^ 78. Trasporto di scimnàie, gatti ed altri piccoli aninali ... > 1771
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1720 LEGOT E TìErKKTT imt RKOyO T>'lTALTA - 1905
Art. 79. Custode del bestiame - Bagnigli, bardature, attrezzi e fo-
raggi ' Pag. ìVt
80. Modo di spedizione > 1772
81. Carico, scarico ed alimentazione del bestiame » >
82. Re^nonsabilità > 1773
83. Bestiame non ritirato » »
» 84. Animali esclusi dal trasporto > >
> 85. Bestie feroci > 1774
RT
. 86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
CAPO Vili.
Delle condizioni comuni al trasporti di mercl^ Teloolfy
feretri e bestiame.
Orari di servizio Pag, 1774
Richiesta di snodì/iono » 1775
Prescrizioni particolari alle richiesto di spedizione ... > 1776
Ricevuta delle merci - Conclusione del contratto di tra-
sporto » 1778
Acccttazione delle merci » »
Merci ritirate prima della partenza > 1779
Modificazioni al contratto di trasporto > 1780
Rilascio del bollettino di consesrna al destinatario e ritiro
delle merci » 1781
False ed erronee dichiarazióni > »
Uso dei vap^oni , . > 1782
Disinfezione dei vagoni > 1783
Trasporti a rischio e pericolo dello speditore > >
Merci pericolose » 1784
Oggetti di straordinario peso o dimensione ....... » >
Merci voluminose » 1785
Assicurazione delle merci > 1786
R^'spedizioni » »
Spedizioni giacenti, rifiutate, abbandonate » 1787
CAPO IX.
Del serrisi spedali.
Art. 1J4. Ricognizione del peso Pag, 1788
> 105. Nolo dei copertoni » »
> 106. Copertoni, catene, stanti in ferro e corde di proprietà degli
speditori » ' 1789
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1906 1721
Art. 107. Ricevuta di ritorno Pag, 1790
» 108. Diritto di deposito o di sosta per le merci ed il bestiame .
* 109. Uso della gru
» 110. Trasporti a domicilio
» 111. Diritti daziari
> 112. Magazzini di deposito
> 113. Spese anticipate
» 114. Assegni
» 115. Rifiuto di pagamento di spese anticipate o di assegni. .
» 116. Rimborso di spese eventuali
» 117, Trasporti per oltre le strade ferrate ,
» 118. Formalità doganali
1793
1794
■ >
1795
1796
»
1797
CAPO X.
Delle interrnzion! temporuiee dei trasporti.
Art. 119. Avviso delle interruzioni Pag, 1797
» 120. Viaggiatori e bagagli in co'rso di trasporto » 1798
» 121. Spedizioni di merci, veicoli, bestiame, ecc., semplicemente
accettate od in corso di trasporto . ' > »
CAPO XI.
Della respoBSEbilHà dell' ImmlBiitrarione
nei trasporti bagftflrliy merci^ Teieoli e bestimne.*
»
Seziona I. — Responsabiliià per acarie, perdite o riiardì.
Art. 122. Limiti e durata della responsabilità • . . . Pag, 1799
» 123. Casi d'irresponsabilità dell'Amministrazione » 1800
» 124. Calcolo dei termini di resa * . . > 1801
> 125. Responsabilità per quanto riflette il personale dell'Am- j
ministrazione » 1802
> 126. Rodami per avarie e perdite > >
Sezionb II. — Domande di risarcimento,
Abt. 127. Persone aventi diritto a reclamare Pag. 1802
» 128. Limiti al diritto di reclamo » »
> 129. Accertamento dei danni > 1803
> 130. Reclami per eccedenza di tasse. .* » 1804
» 131. Rappresentanza legala deirAmministrazione » >
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178ST jjoam e dk^ètì bel regno d'Italia - 1906*
Sezione IH. — De (/li iwìenniszi.
Art. 132. Indf?nn1z2o nei casi di ritardo o di perdita dei bagagli e cani Pag, 1805
» 133. Indennizzo peri ritardi alla ricoasegaa delle cose tra-
sportate a grande e piccola velocità » »
» 131. Indennizzo per la perdita totale o parziale delle cose tra-
sportate a gf afide od a piccola' velocità ^ 1806
> 135. Kinvonimento delle cose perdute » 1807
» 136. Indenniz^'o per avarie ai bagagli, merci ed oggetti ...» •
» 137. Indennizzo ìiei casi di spedizioni falsamente dichiarate . » »
» 138. Indennizzo per 1 trasporti a tariffa speciale » 1808
» 139. Forza maggiore » »
Sezione IV. — Della prescrhlone.
Art. 140. Termine e decorrenza della prescrizione Pag, 1808
CAPO XII.
Homenelatnra e classificaziaiie delle- merci a plooola relMità.
Avvertenze Pag. 1809
Distinzione per categoria delle merci a piccola velocità » 1810
Nomenclatura e clasiift^w afctft^ ■ delM métti r a t '^piewhi •^é\<fèìW: —
Basi chikMiielHdhlf 'e'pveztri-ipar zéao^^M tr^aépOflf'corrf
condiziono di peso > 1811
CAPO xm.
' Tarlflé li]rediai^e relàUire oondiiÉioìil di appliòaiione.
Condizioni generatt pel» rdn^lf^Mslorìe déitt' ta^ffé^'Spedklf . . . . P^^. 1989*
Tariffe q^eclaU a Gralfte^YeloeHà!'*
Tariffa speciale N. 1. Spedizioni di -piccolo peso. — Carte di tra-
sporto Pag. 1993
»•» > ^ N. 2. Messaggerie, e -niiei*^ ' » 1996^^
» » N. 3. Derrate alimentari e {>rodt)ttf d't)rtf6oltui*tf : » 1^*
^ " » N. 4. Recipienti vuoti generalmente in u^o per 'ti
trasporto di mertfisuffe' ferrovia^. ... > 2»J03*
> » N. 5. GhiacSKtov'è ficrver > 2006'
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Tariffe speoiali a Pio<jfU T^oeità aceelenta.
Tarila speciale N. 50, Ortaglie e frutjta . tresche a vagone coiu-
pletò,^ . . • Pag.'2O01
» » N. 51. (Loca/e), Ortaglie q. frutta fregche a vagone .
complptp > 2008
» > N. 52. Bestiame cavallino, bovino, ovino e suino, a
vagone completo . ^ > 2009
» 9 N. 53. Latte fresco e latte sterilizzato > 2011
Tariffe spedali a Piooola Telooltà. ,
Ta4>iA speciale N. 75. Meicaniie Pàg. 2012
CAPO XIV.
T«ri4^a<K}aU e r<aatt(re.«4Ni«iidoia.4|,a|iill^
Tariffa locale per il trasporto dei viaggiatori Pag, 2013
Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe locali » 2015
Tariffe locali a Plcoola Yeloeiià.
Tariffa locale N. 201. Antracite alla rinfusa o in sacchi, legna da
ardere, comprese le fascine Pag, 2018
» ^» N. 202. Marmi in lastre o lastroni semplicemente
segati, in blocchi o in massi anche squa-
drati od in pezzi abbozzati o ridotti ^in sa-
goma, pietra calcarea greggia o grossola-
namente lavorata, sabbia comune, calce
viva o spenta in sacchi, o botti, o alla rin*
fusa » 2020
» > N. 203. Argille refrattarie » 2024
> » N. 204. Conserve alimentari non nominate » 2025
V > N. 205. Ortaglie e frutta fresche » 2026
» » N. 206. Crine vegetale > 2027
» > N. 207.^Concimi chimici od artificiali e residui di con-
cerie^ foraggi (fieno, paglia e stramaglie
in balle), macchine agrarie, preparati anti-
crittogamici 0 peronosfughi, o ^simili in-
settifughi per l'agricoltura non nominati
solidi 0 liquidi; vitriolo azzurro (solfatoci
rame); zolfo macinato, loifo ramato ... > 2028
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1724 LEGGI E BECHETT DEL R'.£ON0 d'iTALIA - 1905
Àllegmti.
Allegato N. 1. Distinta delle valute metalliche e cartacee da accet-
tarsi dalle stazioni e norme relative. . . .... Pog. 8031
» » 2. Trasporto ai porti di Cagliari e Bosa > 2086
> » 3. Regolamento per il trasporto delle merci perico-
lose e nocive > 2087
> > 4. Elenco delle merci che T Amministrazione ha fa-
coltà di trasportare in vagoni scoperti senza co-
pertoni. » 2061
» > 5. Nota di spedizione a grande velocità. ...... » 20fó
> » 6. Lettera di porto a piccola velocità accelerata. . . » 2097
» » 7. Lettera di porto a piccola velocità > 2129
» > 8.
» > 8. bis
. > Distanza in chi loro^ri da stazione a stazione » 2161
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LEeOI B DBCRBTI DBL BEGNO D'ITALIA - 1906 1726
i^wertenze generali
i\ I prezzi di trasporto indicati nel presente libro compren-
dono le imposte erariali stabilite colle leggi n. 542 del 6 aprile 1862
e n. 1945 (Serie 2*) del 14 giugno 1874; e cioè: sono aumentati del
13 per cento, se si riferiscono ai trasporti a grande velocità, e
del 2 per cento, se sono riferibili ai trasporti a piccola yelocità
accelerata od a piccola yelocità.
2^ Per ogni biglietto di viaggiatore e per ogni riscontro per
il trasporto di bagagli, cani, merci a grande velocità, a piccola
velocità accelerata ed a piccola velocità devonsi pagare, in ag-
giunta ai prezzi ed alle imposte sopraindicate, centesimi cinque
per tassa di bollo. ( R. Decreto 8 luglio 1897, n. 414 - Testo unico).
Per le spedizioni di bagagli e di merci con assicurazione del
valore, oltre al premio dovuto all'Amministrazione, è dovuta
l'imposta stabilita dalla legge n. 1947, Serie 2^) iu data 8 giugno 1874
modificata dall'altra 8 agosto 1895 n. 486, Alleg. H.
3*. I pagamenti dei prezzi e dei diritti speciali, accessori, ecc.
relativi ai trasporti, hanno luogo nelle stazioni ed agenzie sociali
in valuta cartacea e metallica avente corso legale nel Begno ed
alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore
(Alleg. 1).
Sarà in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere che il
pagamento delle tasse sia effettuato colla somma corrispondente
al preciso ammontare del trasporto. In casi ordinari però si
farà il cambio della moneta, sempre che il resto non superi il
decimo del valore presentato.
4*. Oli orari degli uffici delle stazioni e delle corse dei convogli
sono regolati sul tempo medio dell'Europa centrale (H. Decreto
10 agosto 1893, n. 490).
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DISPOSIZIONI E TARIFFE GENERALI.
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L£QOt E OECRKTI DRL ttEGNO D^ITALlA - 1906 172 .'
DISP03IZI0NI B TARIPFB GENERALI
CAPO. I.
I>eUe ooncUaioni generali die regolano i trasporti
Art. 1.
OVSLWBI DI OHI SI SBKTS P£Z^B ^TBABB FSBBATB.
Obi si sèfTve delle strade ferrate è tenuto all'osservanza di
tutte le prescrizioni relative all'esercizio ed all'uso delle medesime
e ad uniformarsi agli avvertimenti del personale che vi è addetto:
in caso diverso risponde delle conseguenze.
Art. 2.
Obblighi dbll'Ammikisxbazionb. Pubblicazioni.
L'Amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee
ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di per-
sone e di cose, che le vengono richiesti, sempre che!
vi possa provvedere coi mezzi corrispondenti ai bisogni
ordinariamente prevedibili ;
non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.
L'Amministiazione risponde dei danni conseguenti dall'ina-
dempimento di questi Suoi obblighi.
Ussa è pure in obbligo di pubblicate e di tenero esposti
nelle stazioni gli orari, le tariffe, 1 manifesti ed i regolamenti che
interessano il pubblico.
Art. 3. ,
ObbligatobibtI delle tabiffe e bblative condizioni.
Le tariffe generali e speciali e le condizióni relative, debi-
tamente approvate, fanno legge fra rAmministrttzione e chiunque
109 — VoL. II. - 1905
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1730 LBQOi E DSC&£Tt DBL ttEGNO d'iTALIA - i9UÒ
8i serve delle ferrovie e sono strettamente applicabili in ogni
loro parte; qualunque deroga alle stesse è nulla di pieno diritto
e qualunque errore, sia a danno del pubblico, sia a danno del-
l'Ani ministrazione, deve essere rettificato.
L'Amministracione può accordare speciali ribassi di tariffa
od altre facilitazioni, purcbè ciò abbia luogo in eguale misura
per chiunque ne faccia richiesta, le offra eguali vantaggi e si
trovi in parità di circostanze. Di queste concessioni dovrà esser
dato in tempo utile preavviso al Ooverno, il quale potrà so-
spenderle o revocarle; delle medesime si farà oggetto di speciali
pubblicazioni.
Art. 4.
DETESMINAZIONB a PAOAMBNTO DBI PIUSZZI DI TRASPORTO.
Kella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto il
chilometro incominciato si calcola come compiuto.
Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali (Alleg. 8 e S-bis)»
I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di dieci chi-
logrammi, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.
Nel prezzo complessivo di trasporto la frazione inferiore a
cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi; in verun
caso il detto prezzo può essere inferiore a quello minimo stabi-
lito dalle singole tariffe.
Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri importi
accessori si fa in partenza od in arrivo.
È però sempre obbligatorio in partenza : .
a) per i viaggiatori, bagagli e feretri;
b) per il bestiame, per i cani e per gli altri animali;
e) per le merci facilmente infiammabili, esplodenti o peri-
colose, secondochè è stabilito nel relativo Begolamento (Alleg. 3);
d) per i campioni e per le merci di un valore intrinseco
inferiore alle spese di trasporto;
e) per le merci suscettibili, durante il trasporto, di dimi-
nuzione 0 perdita totale del loro valore per naturale deperi-
mento;
/) per le merci ed oggetti ehe si trasportano a rischio e
pericolo delio speditore.
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IJ500I B DBCBXn DBL RSONO p'iTAtJA - 1906 173 1
Qaalora all'atto della spedizione non si possa determinare
il prezso complessivo del trasporto, la stazione di partenza può
esigere il deposito di nna somma, ohe ne rappresenti l'importo
approssimativo.
Art. 6.
BBOIrAUI.
In tutte le stagioni è messo a disposizione del pubblico un
libro per i reclami contro il servizio della ferrovia. Il capo sta-
zione deve sollecitamente trasmettere copia dei reclami al regio
Ispettorato^ di Oircolo.
I reclami possono essere inviati, anc^e alla Direzione dello
esercizio ed ai rappresentanti del Governo.
Ai reclami si darà lùspopta od avviso, di ricevimento entro
il termine di quindici giorni.
Nei casi di divergenza fra il pubblico ed il personale delle
stazioni o dei convogli, provvede il capo stazione.
Art. 6.
^ I>aAki al matbbiaub bd ai locali.
Tutti i danni e guasti arrecati ai locali, al mobilio, al ma-
teriale Asso e mobile ed ai meocanicrfm, devono essere risarciti
da chi ne è responsabile. . .
gAPO n.
Z>el trasposto d.ei viaggiatori
Art: 7:
Basi della tasiì^fà.
Le bafiA della tariffa pet il trasporto dei viaggiatori sono sta-
bilite come segue: * ^
Ì?er la !• classe L. fr.0678 - J per * ogni viaggiatore e p«r
» > 3* » » 0.03966 1 chilometro.
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1738 tSOOt E DEOt^n QffiL. RBOFO d'itAÌ^U * Idfti
Per le diatenee minori di tre ehiioBouetfi» U tama.Mfà. calco-
lata cojne per tre chilometri; in iieeean o»8i<» però ia tsm^ |K>trà
eseere minore dei dieci eenteeimi per egpti corM, ^ItreaUe im-
poste erariali.
Art. 8.
PAGAVBHlO.BSf' S|»I*rBTTO.
t: consegnato al viaggiatore, co litro il pàgamèiito dtoà tassa
di trasporto^ un biglietto in'rirtii del quale 'è'^ Ùa difitéo di
effettuare la corsa.
All'atto di ricevere il biglietto, il viai^g$ato!re deVe kfissfeu-
rarsl cbe sia della classe e per la dei^tinazìone richièsta ; che il
prezzo pagato corrisponda a quelto esposto ^ul biglietto; cbe nel
cambio delle monete non sia incorso eri^ore. Non si ackiétta t^run
reclamo in proposito, se non fatto imtnedlàtàiiaente.
Art. 9.
VALIDITÌ BBI BIOIiIBTTI.
I biglietti sott» valevoli apltikftto .per il e#»vei^io per cui fu-
rono distribuiti.
^Art. 10.
DlSTEIBUZIONI BEI BIGUBSTI.
Di regola la distribuzione dei biglietti comincia trenta mi-
nuti prima della partenza del convoglio e cessa, nelle staxioni
primarie, cinque minuti prima dèll'bra indicata per la partenza
e, nelle secondarie, al segnale d'arrife dèi convoglio.
Art, XI.
APEETUSA delle OÌJB.BOZZB DEI OONTO0LI IN PAETBNEA.
Sutti i cempartim^enti . di^ponil^ili delle, carrodize, coi» ponenti
i convogli in partenza, saranno lasciati aperti a^oh% i pasaeg-
l^i^ri poM^p f^etioew^i dove piìk lo?a,a^|pr9bda, secou^o U classe
del loro biglietto»
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£lSQOt B lASGiuiTi USL KBoiTO t/ttalia - 1906 1733
Aft. 12.
Ck>itPÀRTnaBim bi ooupé (*).
Per i posti di cotij^'neHe earroeze di 1» classe, clie potranno
easefe messi a dispodisione d«i Tiafgistori; si pagherà, oltfe al
pFessa del bi|^Uetfto ordinario, la. seguente soprataisa:
Fer 1^ peFfiorrensa fino a Km. 100 inclusiyi 1». 1^,0$
t . <f t » 309 > » 2^60
Oltre i » 200 » » 6.00
Per Fivso dai. àoupi a letti da due e dia t;re posti sono stabilite
le norme e IftWfle seguenti :
Il ylaggiatore che vuole oceupare un posto in coupé a due
letti dovrà pagare il prezzo di quattro posti di 1* classe; se in
eoupi a tre posti pagherà lire 0,226 per chilometro. Nel primo
caso avrà diritto di far salire con sé, senza supplemento di prezzo,
una persona ehe l-o aooomiMfcgni.
I viaggiatori non potranno esigere posti in eoupij con o senza
letto, qualora il ooovdglio non contenga vettura di detta specie,
o, oonlienendole^ non ne abbia disponibili.
I posti di coupé devono essere richiesti prima deUa' partenza
del canvoglio e saranno dati di preferenza a quei viaggiatori,
cbe dovranno fare un più lungo pcircorso sulle lince della Com-
pagnia.
Per le linee di diramazione, i posti di coupé si pagano sol*
tanto fino alla stazione dove succede il cambio delia vettura,
non potendosi gurantire ohe, per il tratto ulteriore, il convòglio
in coinoidenza abbia posti disponibili.
Nei coupé non si potrà fumare, a meno di unanime eofnseuso
degli altri viaggiatori.
Art. 13.
OàBBPatX A SAZiOIiOB (*).
Per le corse in carrozze a salone, che venissero poste a di-
sposizioni del pubblicò, si pagheranno 12 bigliétti di 1* classe per
(^ Non la vigore fino a nuova disposizioDe.
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1734 tBOOI B DBGSBTI OBL BBONO D'iTJkLU. - 1906
Ogni oarroeza. Quando i yiaggiatori fossero in numero maggiore
di 12, ciascuno di essi pagherà un biglietto di 1* e asse.
Art. 14.
GOHPAKTIiaBNXI INTXEl.
Il viaggiatore, che vuole avere a sua disposiBione un intero
compartimento in nna carrossa di 1* classe, dovrà acquistare i
biglietti pei tre quarti dei posti dei quali è capace il comparti-
mento ed avrà il diritto di occuparli con altrettante persone;
ma se i passeggferi fossero in maggior numero, ciascuno di essi
dovrà avere il proprip bigliet^ di scorsa. Nel computo, la fra-
zione di un biglietto da acquistare verrà considerata come un
biglietto intero.
Art. 16.
CONYOQLI SPECIALI.
La tariffa per i convogli speciali viene stabilita come ap-
presso: i
Bara pagata per ogni. •convoglio, nell'atto dell'ordinazione,
una taspa fissa di lire 3S.90 qualuque sia la distanza che deve es-
sere percorsa.
Oltre la tassa fissa suddetta, i viaggiatori, qualunque sia il
loro numero, pagheranno H prezzo del biglietto^ di 1* elasse
aumentalo di un decimo; e per le vetture, cavalli, cani e baga-
gM si pagheranno i prezzi fissati dalle tariffe generali per i tra-
sporti a grande velocità.
' Il minimo della tariffa per i convogli spedali sarà di lire 4.52
per chilometro, ed il minimo del prezzo totale sarà di lire 86.50
oltre il diritto fisso di lire 33.90.
Per il ritorno, se questo avrà luogo entro 12 ore dall'arrivo
e se sia stato richiesto all'atto della partenza, l'importo del con-
voglio speciale verrà calcolato sulle basi suddette, colla dedu-
zione del 20 per cento sul prezzo di trasporto e senza pagamento
di una seconda tassa fissa, salvo sempre il mfn|mo di lire 66,50.
L'Amministrazione è ai^torizzata a rifiutare le domande di
convogli speciali ogni qualvolta essa giudicherà che possano com-
promettere il servizio.
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LEOOT E DECRETI DEL REGXO d'iTAUA - 1905 1736
Nel caso che, per cansa di chi richiede il oonyoglio, la par-
tenza non avesse luogo all'ora stabilita, T Amministrazione avrà
diritto di rifiutarsi di eseguirlo, ritenendo le lire 33.90 a' titolo
d'indennizzo.
Qualora occorressero convogli speciali per merci tanto a
grande che a piccola velocità, varranno le norme suddette, ap-
plicando le rispettive tariffe coiraumento del decimo.
Art. 16.
B AGAZ ZI.
I ragazzi di età inferiore ai tre anni sono trasportati gra-
tuitamente, sempre che non occupino un posto di viaggiatore e
sieno accompagnati da persona adulta. Quelli di età compresa
fra i tre rd i sette anni hanno diritto di occupare un posto, pa-
gando la metà del prezzo ordinario di cui all'articolo 7.
Tale riduzione non si estende' al prezzo dei biglietti di an-
data-ritorno e di abbonamento, né ai supplementi per i posti di
coupé.
Art. 17.
Biglietti bi andata-bitòbno.
Le basi di tariffa per i biglietti di andata-ritorno sono fis-
sate :
Da 1 A 50 Km. Oltre i BO Km.
Per la 1* classe 0.05086 0.04746 ( per viaggiatore e
f 3» » 0.0296625 0.027685 S per chilometro
oltre la tassa di bollo di cinque centesimi.
I biglietti di andata-ritorno verranno rilasciati per tutte
quelle località per le quali si distribuiscono in media almeno
tre bigietti ordinari al giorno.
È proibita la cessione in qualsiasi modo della sezione di ri-
torno; il trasferimento della medesima ne produce la nullità.
I contravventori a questa' disposizione, ossia tanto^chi cede'
quanto chi acquista il biglietto, come chi si intromette nella
cessione, incorrono nelle pene stabilite dal Begolamento di polizia
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1736 LEOOi B dbcueti del begno d'italta - 1905
e fiionrezza delle strade ferrate e sono quindi denunziati all'au-
torità giudiziaria per ì proeedimenti di legge (*).
I biglietti di andata-ritorno Tengono distribuiti tutti i giorni
e sono valevoli per viaggiare con qualsiasi convoglio avente vet-
ture de!la cla<:Se per la quale sono emessi. I portatori di tali
biglietti devono intraprendere la corsa di andata nel giorno stesso
dell'acquisto e quella di ritorno nel giorno suddetto o nel suc-
cessivOy coll'obbligo, se il convoglio non va fino a destinazione,
di compiere il viaggio con la prima corsa del terzo giorno. La
vali2ità viene prorogata di un giorno quando quello successivo
(♦) Estratto Hai RepoUiiiento per la polizia, sicurezza e regolarità deire-
sercizio delle strade fernite, approvato con regie decreto del 31 ottobre 18 A
n. 1687, modificato eoa nìgio decreto del 23 giugno 1895, n. 385:
€ .4rt. 50.— I biglietti a prezzo ridoito, cioè quelli che si rilasciano con ri-
basso sui prtz^i delle tarifTe generali, ed ogni altro documento rilasciato per
usufruire delle concessioni speciali, non sono trasferibili, né possono essere
usati in modo diverso da quello stabilite dalle rispettive condizioni debitamente
approvate.
€ È proibita perciò la cessione in qualsiasi modo della parte del biglietto
di andata- ritorno, la quale serve pel ritorno, e di cedere altro biglietto, do-
cumento o certi ficaio, non trasferibile, pei» abilitare a viaggiare persona divei-sa
da quella alla quale fu rilasciato.
€ Nessuno potrà viaggiare o tentare di viaggiare valendoai di biglietto a
prezzo ridotto, o di qualsiasi altro documento o certificato non trasferibile,
rilasciato per usufruire di una concessione speciale, o della seconda parte dì
un biglietto di andata-ritorno, che abbia acquistato od ottenuto, ditvttaiBeDte
od indirettamente, in contravvenzione ai precedenti due paragrafi, né inter-
rompere il viaggio, quando ciò aia espressamente vietato dalle condizioni sta-
bilite per la concessione stessa.
€ E proibito d'intromettersi o di far traffico nella compra- vendita o ces-
sione dei biglietti o documenti di viaggio, indicati nel § iV tentando di pro-
curare a prezzo ridotto il passaggio sulle ferrovie pubbliche a persone delle
quali è dovuto il prezzo di una corsa ordinaria, a nonna delle tariffe generali,
< Art. C5. — I contravventori al disposto dei paragrafi 2« e 3» dell'art. 56.
saranno puniti con una multa estensibile a lire 100.
€ Coloro che poi contravvengano al disposto del paragrafo 4* del suddetto
art. 56, inoorreranno in una multa estensibile a lire 500.^
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I£OQI E DSCBETI DEL REGNÒ d'iTàLU - 1905 1787
alla data di vendita sia festivo, di due o più, se a questo seguono
immediatamente altri festivi.
Il viaggiatore nell'andata deve presentare il biglietto colle
due sesioni unite, spettando unieamente agli agenti della fer-
rovia lo staccare e ritirare la sezione di andata: presentandolo
colle sezioni staccate incorre nella perdita del biglietto.
Nei viaggi di andata-ritorno non sono concesse fermate in-
termedie. È tuttavia permesso al portatore di un biglietto di
andata ritorno di interrompere il viaggio di andata o di inco-
minciare quello di ritorno, in qualunque stazione intermedia a
quelle segnate sul suo biglietto.
Quando per straordinaria affluenza occasionata daieste, fiere,
mercati, ecc., non vi siano posti disponibili della classe. del bi-
glietto e non vi sia modo o tempo di aggiungere carrozze^ i viag-
giatori con biglietto d'andata e ritorno devono prendere posto
in classe inferiore, senza diritto a rimborso alcuno.
Art. 18.
Biglietti di abbonàhento.
Gli abbonamenti possono essere annui, semestrali, trime-
strali, mensili e si' rilasciano per le due classi. Quelli annui ven-
gono rilasciati prr un percorso qualunque; quelli semestrali ven-
gono rilasciati per percorsi non superiori a 200 chilometri, e
quelli trimestrali e mensili, per percorsi non superiori a 100 chi-
lomet i.
La tariffa stabilita per i biglietti di abbonamento annui,
semestrali, trimestrali omensili, è contenuta nel quadro seguente:
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1788
LEOOI E DXCltETI DEL KEGNO d'ITALIA - 1905
Distanza
in
chilometri
PREZZI
Per un anno
s
s
o
m
Por sei mesi
o
G>
s
i
o
o
«
«1
T-<
co
Per irò mesi
Per un mese
s
9
S
s
3
3
d
o
o
iti
i^
00
Fino a
Fra 11 e
» 21 »
» 31 »
» 46 »
» 61 »
» 76 »
> 101 »
» 126 »
» 151 »
» 201 >
> 251 >
» 301 >
» 351 »
10 Kra.
20
30
45
60
75
100
125
150
200
250
300
350
400
Lire
Lire
*Lire
Lire
Lire
Lire
Ure
81
47
61
35
' 40
23
20
154
90
116
. 67
70
45
81
219
128
146
f)0
84
53
36
323
161
174
104
95
61
40
353
221
197
120
107
67
49
382
240,
219
129
122
75
51
408
5Ì64
231
144
136
80
61
442
282
255
158
469
297
266
167
503
318'
286'
183
(
525
327
^49
345
594
374
624
396
Lire
12
17
21
25
?9
30
36
Norme per l'applioazione dei prezzi : Il prezzo d'abboaamento per un percorso
chilometrico non tassativamente designato nella presente tabella, si
ottiene aggiungendo al prezzo indicato per il limite: del percorso imme-
diatamente inferiore, la diiTerenza che risulta fra il pi*ezzo stesso, e
quello per il limite immediatamente successivo, divisi :
per 10 o moltiplicato per i Km/cccedenti per i percorsi non eccedenti i 30 Htn*
» 15 > > » da 31 a 75 >
» 25 » > » da 76 a 150 »
» 50 » » » oltre i 150 >
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LSOOI B DBOEBTI DSL SBQNO d'iTAUA - 1905 1 73
I biglietti di abbonamento sono fojfgiati a guisa di libretto.
Fella parte interna della eopertina viene inquadrata la fo-
tografia «Il hM$io del titolare. Bulla quale si appone il bollo della
Direzione deiresereizio.
II biglietto eontiene le seguenti indicazioni scritte a mano:
cognome e nome- del titolare; le linee ohe il medesimo può percor-
rere; la durata deìV abbonamento e la firma del titolare.
La domanda di abbonamento deve essere fatta per iscritto
alla Direzione deiresereizio almeno dieci giorni prima della data
da cui si vuole fare decorrere : si potrà presentare alle stazioni
per rinoltro d'ufficio alla Direzione, medesima.
La domanda deve indicare il nome, cognome, condizione e
domicilio della persona, che Vuole abbonarsi, la tratta di fer-
rovie da percorrere, la classe del biglietto e la durata dell'ab-
bonamento.
Colla domanda si devono pure presentare due copie della fo-
tografia in bueto ed una dichiarazione 'di un capo-stazione, com-
provante il Tersamento anticipato dell'ammontare dell'abbona-
mento, più lire 2 costo del libretto e lire 0.60 per tassa dì
bollo* P^ gli abbonamenti di tre mesi, o meno, il costo del li-
bretto è ridotto a lire 1.
La Direzione dell'esercizid, verificata la regolarità del pa-
gamento, emette il biglietto e lo fa- tenere alla stazione indicata
dal richiedente.
L'abbonato ha l'obbligo di restituire il biglietto, con l'am-
messa fotografia, entro gli otto giorni euoceeeivi alla eccedenza.
A garanzia deireseouzione di questa clausola l'acquirente
depositerà lire 6 all'atto del ricevimento del libretto, le quali
verranno rimborsate contro restituzione del libretto stesso nel
limite di tempo suindicato, restando altrimenti quel deposito in
proprietà dell'Amministrazione.
L'abbonato 'potrà esigere dalla stazioupe, alia quale farà' tale
restituzione, che venga distrutta in sua presenza la propria fo-
tografia, y
. L'abbonato, durante il tempo del suo abbonamento, può
prendere posto in tutti i convogli di viaggilatori a seconda della
classe del biglietto che possiede. Il biglietto non è valido che
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1740 LSOOI B DBOai!TI DEL S80K0 d'ITAUA • td06
per 1% tratta in ewo indienta^ e p«roiò se P^bboiiAio oHMpaasa
le stazioni, sul biglietto segnate eomo' estrome, o ne vittffla sn
una linea o tratto di. linea non eompresl nelPafbWneme&to, deve
munirsi di un biglietto ordinario.
Bglinonfaa diritto a TÌ8arcinieii:lo di danni neleasedixitaMo o
di soppreesiene di qualche convoglio, oppure qveiKlo, per esi-
genze del servisio, T Amministrazione modiAca gli era»i«
D biglietto di abbonamento ò persosale e non è* valido se
novi è Armato d,al titolare.
L'abbonato non può entrare n^le sale d'aspetto, né pren-
dere posto nelle cavrosse sensa essere munito del biglteito di ab-
bonamento, ch-è tenuto a presentare ad ogni siehieeta degli
agenti'deirAmministrasione, giustificando, in capo di debbio, di
eeserne U vero titolare col dare la prepria fl,rmA.
L'abbonato poi, cbe per qualsiasi motivo viene, d»nuite il
viaggio, trovato sprovvista del biglietto di aBbaiMinntenttt» deve
sottostare ài pagamento^ a tarilta ordinaria, delpresoM» della oinsa
efiettuata e, per proseguire, deve acquistare untseeondo bigliettq
Vàalevole fino a destinazione.
Il biglietto tiovato in. mano d^altri che non sia r^bbouÉto^
viene ritirato e distrutto senza che il titofaxre pesfliar «ver dixitto
a reela^mo djcuno, salvo ohe ne abbia'denunaiatQilo smarrimento.
Ghi ae ne sarà illecitamente servito dovi à. sottostare atte peneUéà
stabilite dai regolamenti in vigore.
Vel caso di smarrimeJito del biglifitlto, l'abbonatiadierve tosto
dar^ne avviso ad uno dei Capi staaione^ il qaale ha l'obbligo di
farne rapporto alla Direzione deireaeroiziOt afflncdiè qaesfca ne
fornisoa nel più breve tempo possibile un secondo^ qnalor» te
rieerchedel primitivo siano, rimaste infruttnose« L'abbonato dovrà
però. pagare atuticipatamenteilcosto del nooiro «libretto, e VreO^M
per tassa di bollo. Col rilascio di qutesto secondo 1ii|AiettQ ai in-*
tenderà del tutto annullato 11 primo; qualora peità quest'ultimo
venga^rin venuto, dovrà essere resrtntuito impiediatAmenteall'Am*»
ministrazione. In ogni caso, dopo il rilascio del secondo biglia(tto^
l'uso. del primo sarà oonsideraito come un tentativo di Irdde a
dMino d(eU'Amministr^iQ»ne esoggetto qiulndi alle penalità ste^
biHte dai regqtoineuti^
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LMOl S mtCftfetl Dm. HBOtfO n*ITALlA - 1606 1741
L'abbonato, il qoAle ba smarrito o dimenticato il suo biglietto,
non può viaggiare senza pagamento finobè non ne abbia ricevuto
un secondo o tl«it>«tiité it fMfUcItó è ik&n ànikAìtitto ad inden-
nÙEso per i viaggi effettuati nell'intervallo.
L'abbonato di 3* classe, ohe volesse passare aila classe su-
periore, deve pagare a tariHa intera la differenza» suppletiva, sta-
bilita per i biglietti ordidari.
Qualora per malattia, assenza, decesso od altro motivo
qualsiasi, l'abbonato non possa fruire dell' abbonamento, non
si fa luogo a restituzione, né in tutto né in parte, del prezzo
pagato.
Art. 19.
BimOBSO fiVmNTUAZ/B DBIi PRSZBO DB! BIGKLIBTTI.
H viàggiàfco-rer htt diritto ^ài sodò HmWorrsodBl prezzo totale
WA bigliétto:
a) quando 1à partenza del convòglio sia ritardata di tm*òra;
Vf <^aiido ti Saggiatore non pòssa partire in seguito ad
ordine dell^autorità politica o giufflriartà}'
c)'qtratido non vi sia posto disp'onibile nel contt^i^o.
n ifaggiatòre ha diritto al rimborsò del plrezs^o del biglietto
ptopòrzionfttamenté aUa iiarte ^el viaggio non eseguita:
i) quando il convoglio Hdn possa proseguire 1^ corsa ed
il vfàggiaiioj^e 'non intenda profittare dei mezsii che rAmn>ini8tra-
zione fosse in grado di tnettére a sua disposizione;
e) quando per causa di ritardo manchi la coincidenza col
convoglio corrispondente e il viaggiatore non intenda approfit-
tare di altro successivo che, senza maggiore spesa, gli venisse
offerte dolf AtnminisìtrartòDe.
Il «diritto ^del viaUflatire ad eventuale timbamo * di preozo
pagato,- qualità fputooa di un 'ri-bosso sul presso iivdinario Ael
UgjtìKàti^ è «Inello indioato, al Oapo XIII, nella !• deBe iOoodi-
zioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali.
IB fdlri òasi BOB sii ammettono abbuoni.
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1742 LBOOI B DBCBBTI DSL BBONO d'ITALU • 1906
Art. 20.
Pb&bonb nok AHKBaaB irsi oohvooli.
Non sono ammesde nei convogli o ne Tengono, ove d'uopo,
allontanate, anche durante il viaggio, le persone clie ricusino di
sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del ser-
vizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo
o di disturbo agli altri viaggiatori o si trovino in istato di ub-
briachezza.
Art: 21.
Ammalati.
Le persone ammalate e quelle travagliate da affezioni, che
possono recare inoomodo o sgrodimento agli altri viaggiatori, si
trasportano in compartimenti separati alle condizioni di cui al-
Tarticolo 14, ow^era sarà loro ^ concesso .u^ vagane p^ esaere
trasportate nel proprio letto, verse pagamento di lire 0|5S6 per
vagone-chilometro, col miplmo di ìiijò 11.30. STel vagone possono
prendere posto gratuitamente ,due persona di compagnia; le
persone in più pagano, ciascuna il biglietto di terza classe. ^
I dementi si trasportano soltanto in , compartimenti sepa-
rati, nelle classi ed ai prezzi stabiliti dall'art. 14 e devono essere
sempre accompagnati. Tanto i dementi, qjaanto gli ammalati di
cui è cenno nel primo capoverso del predente articolo, debbono
essere preventivamente denunciati alla stazione di partenza, da
parte di chi ordina o richiede il trasporto.
Art. 22.
0 AMBIO D\ 0LA8SB.
Per il cambio dalla 3» classe alla superiore, i viaggiatori de-
vono dare preventivo avviso agli agenti ferroviari, pagando
contemporaneamente la differenza di prezzo dal punto dove
suceede il cambiamento Ano alla destinazione indicata dal bi-
glietto.
Per i biglietti a prezzo ridotto, la differenza m calcola sot-
traendo il prezzo ordinario della classe, che occupa ii viaggia*
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LBQGI £ DBCREtt DEL REGNO D^ITALIA - 1906 1743
tore, dal prezzo ordinario della classe superiore che vuole oc-
cupare.
Art. 23,
DlSITTO FISSO PBB LB ESAZIONI SUPPLBTIVa.
In tutti i oasi aei quali, per fatto del viaggiatore, ha luogo
un'esazione suppletiva, spetta all'Amministrazione il diritto Asso
di dieci centesimi.
Art. 24.
P&BSBNTAZIONB B OOKSBaKA DBI BIGLIBTTI.
I viaggiatori devono presentare il loro biglietto agli agenti
ferroviari, all'entrare nella stazionei nelle carrozze ed ogni qual-
volta ne siano richiesti, anche durante il viaggio e riconsegnarlo
al- personale incaricato del ritiro.
La riconsegna delle sezioni di biglietti di andata-ritorno e
dei biglietti di abbonamento, si deve, fare al termine della loro
validità e secondo le norme speciali stabilite.
Art. 26.
r BlQJJXTSO MANOANTB.
n viaggiatore che, durante la corsa od all'arrivo, ò trovato
sprovvisto di biglietto, e non giustifica che, all'atto di prendere
posto in convogliò, ne abbia dato avviso al personale di servizio,
dichiarandosi pronto a sborsare il prezzo dbl viaggio, deve cor-
rispondere l'importò di un biglietto valutato dalla stazione in
cui ha principio la corsa del convogliò, eccetto che egli comprovi
di essere partito da una stazione intermedia. Tale biglietto sarà
di prima classe ove non sia accertato che il viaggiatore abbia
preso posto in compartimento di classe inferiore.
Art. 26.
BlGLIBTTO IBBBQO^ABB.
Ohi viaggia cqn biglietto di data scaduta o di classe infe-
riore a quella occupata, ovvero oltrepassa la destinazione indi-
cata nel suo biglietto, senza averne dato preventivo avviso al
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1744 LEOOI lì DeCBBTt WSL ftEQKO v'itAllA - 1905
personale dlserrisfo: chi vlen ttoYftto mnnrto di bigKetto con
riduzione speciale senza il documento che comprovi il diritto a
tale riduzionci ya soggetto, cdtre al pagamento del prezzo do-
vuto, ad una. sopi»taaaa uguale al prezzo medesimo.
Chi faccia viaggiare alle condizioni dell'articolo 16 un ra-
gSkZzo d^età sup'eriore ai t^e ad ai sette anni pagherà il prezzo
dèi relativo Biglietto, più una soprstMsa uguale a detto jnp&sso
e non eccedente lire 5.65. Insorgendo divergente sull'età dèi ra-
gazzo, decide il capo della stazioioe di partenza, intermedia, op-
pure di arrivo, presso la quale sia insorta la controversia e nel
caso di decisione a lui contraria, il v aggiatore, fermo intanto il
pftgiftBieBto di cui sopra, potrà i^aeianiare la yestituaioiics giusti-
ficando con 'la fede di nascita Tetà del ragaczo^
Ohi viaggia o tenta di'viaiggiare con biglietti falsi£eati od in
qualsiasi altro modo alterati deve pagare, olire il prezso normale,
tma sopratassa uguale a tre volte il prezzo stesso, senza pregiu-
pisfio delle pemeAssate^daìle leggi e Asd decreti in vigore.
Art 27.
Divisto vi vumabb.
È proibito di fumarie ndlesaler d'aspetto come anche nelle
carrozze, eccetto nei compartimenti a ciò destinati.
Ji' Amministrazione non è tenuta a mettere a disposizione
dd {amatori un niunero di compartimenti maggiore di quello
assegnato nel conyogUo; anzi pu^ estendere ai medesimi il di-
vieto di fumare quando^ per insufflclenza di posti negli altri eom-
partimanti, vi debbano entrare viaggiatori ai quali sia molesto
il fumo del tabacco. ISTegli altri compartimenti non si può fu-
mare 1^ meno di unanime consenso dei viaggiatori e in quelli a
letto è sempre proibito di fumare durante la notte.
Art.. 28.
OSSBRYÀKZÀ BfiOU ORDUCI DI SERVIZIO.
Oltre alle precedenti prescrizioni, i viaggiatori devono ancora
osservare le disposizioni regolamentari approvate dar G-ov^no,
che a cura ctéll* Amministrazione' saranno pubblicate nelle sta-
zioni.
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ueoGt B oscBxn vbl reoko d'italia - 1906 1745
Si faranao nsoire dalle stasioni e daUe oarrosse le persone
che malgrado le rìceTate ammonizioni, contraryengono a tali
disposiiionii
Art. 29i
DONIOB CHB yiAGGIANO SOLB (*)•
Le donne, che yiagg'ano sole o con ragazzi di età non mag-
giore di dodici anni, saranno possibilmente collocate, ove lo ri-
chiedano, in nn compartimento a parte della classe corrispon-
dente al loro biglietto, qnando questo sia di prima o di seconda
classe^
Art. 30.
BlOOOOPAZIOKS DBL POSTO LASOIATO FEBO ABI AMBNTE.
n Tiaggiatore, che abbia abbandonato precariamente il suo
posto nella carrozza, avrà diritto di rioccni>2Ìrlo qnando alPuopo
▼i abbia lasciato nn oggetto qWalnnqne. In caso di simulata oc-
cupazione di posti, rAmministrazione è in diritto di far pagare
al viaggiatore una somma corrippondente airimporto di un se-
condo biglietto, ma non oltre il massimo di lire 6.66.
, A't. 31.
FBBMATB BBI OONYOQLI 8T7LLA VIA.
Allorché un convoglio si ferma fuori di stazione, non e per-
messo ai viaggiatori di scendere senza l'autorizzazione del per-
sonale di servizio e» appena scesi, devono scostarsi dalle rotaie
e poi risalire sollecitamente in carrozza quando ne ricevono
ravviso.
Art. 33.
BBSPOlf SABIUTl PBESaNALB I>EI» VIAG0UTOBB.
n viaggiatore deve curare che, sopratutto nelle stazioni di
diramazione non gli accada di rimanere o di prendere posto Ì4
un convoglio per il quale il suo biglietto non sia valido,
(*) NoQ in vigore fino a nuova disposizione.
tlO — Vot. II - 1905,
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1744 imK»! j^ p«cttsn im B^scwa vfvfèj^iM - 1905
IM cMo ohe ii TMUggiatofe p«r fatMr pmfrio p^Mom^ naa
Ttft divetM da f|ikelte p«r te quhto è valido U «ao bigliette, éewé
pagare, per tntta la percorrenza effettuata irregolavmeotof 3
prezzo ordinario di tariffa. Besta però sempre al viaggiatore il
diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo
o secondo convogHo frti'eeessivo^ e per f! petcoiBo non effettuato.
ti pure obbUgo del viaggiatoci di usare le pre^i^eid ne-
cessarie e di vegliare» per quanto da lui dipQU^^ aUa aiomrezxa.
ed incolumità della sua persona e deUe^ peraoAQ cbe]]aoaQ satto
la. sua custodia,
Art. 33.
Sale d'awstto b oaffè.
Le sat« d^aspetl» sono^ dl>egoIa, aporie soHanto al momento
in cui comincia la distribuzione dei biglietti -eid i viaggiatori, per
entrarvi, devono essere muniti di biglietto regolare.
Nei c^Sè delle sta^oni dovrai ^ssere e3po3ta upa t^^o)!^ in-
dicante i prezzi dei vari generi.
I reclami conterò l'esazione di prez^si suporiari a quelli indi-
cati in dette tabelle ed in generale co^trq il servigio dei c»ffè,
potranno essere rivolti al eapo stazione od alla Direzione del-
'lesercizio o scritti nel libro di cui alParticoIo 6.
OAPO^rn.
I>él trasporto del baga^l e dei cani.
Art. 84.
DEFINIZIONB DB^ BAGAGLIO.
Sono Mnnideratt ed ammemi come baijagM qtret mU effetti
che, per uso proprio del viaggiatore e della pua famiglia, ordi-
nariamente si trasportano in bauli, vajigie^ sacche da viaggio,
cappelliere, cassette, scatole e simili, nonché i campioni. Quando
per questi ultimi non sia fatta la dichiarazione del valore (40),
la spedizione deye considerarsi come eseguita f^ tariffa apeci^l^
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XACMil B P^PftpTCI D|5L EEONO D'iTAjyrA - 1905 1747
6 1% r^9.]^Q9^l>U^t^. d^'4qiTBJ9ÌsiTa.fi0ik6^ per i oasi di ritardo
ncilla re^a a. àQQUn»z\o.ne>^ è quells^ indicata al Capo XITI, nella
9« dell^ CcmdUsipaì generali per rs^ppìic£^«jione delle tariffe spe-
oiali e^ per le perditei odayarie, è liiDit.ata in ogni c^so 9IM0
valore intrinseco e venale dei campioni calcolato in, l^se agli
articoli 132 e 136.
Oogli stessi limiti di responsa.biUtà stabiliti per i ca mpioni
e snbordinatan^ente alle esigenze del servizio, il capo stazione
potrà permettere, in via eccezionale, che nn viaggiatore spe*
disQa. come bagaglio, per la stessa diestin^zione del sno biglietto,
qnSfìétye collo, dì m^rc^ ob.e venisse presentato in ^mpo ntile
Xiec U spjQdizio^e, purché di p«ao non eccedente! J70 chilo*
grammi.
Art. 35.
BASB DELLA TARIFFA QENBBAI^^.PBB Ih TRASPORTO I^EI BAGAOLI
E PER IL TEiA,aPQRTO 00X15 TALI DEI BIOOOLI ANIMALI E DEI
VELOlQIPBDI, VELOOIMAiyi, BICICLI E TRIOJOLI A ^OTq;^f
La base della tariffa generate per il trasporto dei bagagli ò
di lire 0.452 per tonnellata e per chilometro. In egnal modo
vengono tassati i bicicli ed i tricicli a motore, ma questi non
possono essere accettati per il traspòrto che privi della materia
adop^rat£^ per il funzionamento del motore.
> Allo stesso prezzo, ipa coiranmento del cjinquanta percento^
si ftcoettanò le scimmie, i gatti, gli nccelli, purché rinchiusi in
gabbie, e le carrozzine' da bambino.
TI prèzzo mìnimo per' o^ni spedizione è di lire 0.45.
In baso AI seguenti prezzi si accettano pure, per il trasporto
nel carro a bagagli, i velocipedi, i velocimani e le altre mac-
chine congeneri in appresso specificate, sempre che spedite da
Tiaggiatori partenti collo stesso convoglio :
L. 0,01356 per macchina e per chilometro, per bicicli
aventi un solo posto e velocimani sciolti od
anche semplicemente imballati; '
f 0,02034 per macchina e per chilometro, per bicicli aventi
un solo posto e'velocfmanilnca'^sati o in gabbie
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1748 LEGGI E DBCRBTl BEL REGNO d'iTALTA - 1906
e per bicicli aventi più di un posto (tandems,
triplettes, eoo.) e tricicli e quadri cicli sdolti o
in qualunque modo imballati o incassati.
Il prezzo minimo per ogni. spedizione e per ogni macchina
è di lire 0.46«
Art. 36.
BagagiiIO amkesso nelle oabbozzb (*).
È permesso ai viaggiatori di portare seco in carrozza, senza
pagamento di tassa, ma sotto la propria cura e responsabilità,
un bagaglio che non pesi più diventi chilogrammi e non ecceda
il volume di 0iii,50 X Om, 25 X Om^ 30, sicché possa collocarsi,
senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili e sulle reti
delle carrozze e non contenga oggetti che tramandino odori da
recare disgusto agli altri viaggiatori.
In via eccezionale sono ammessi gratuitamente nelle car-
rozze i piccbii uccelli, purché in gabbie di dimensioni non mag-
giori di 0.20 X 0.20 X 0.26 a condizione che non riescano di mo-
lestia ai viaggiatori.
(^) TarifTa Ir via di es!i8rIaieatQ. — Spiano trasportati ^gratuitamente col
primo ti*eno ciie arriva nella giornata, i er una diatanza non superiore ]ai 50
chilometri e per tutti i capoluoghi di mandamento, i les^umi e le frutta
fresche, il latte, il burro e le uo^a; che i coltiyatori viaggianti in 8^ elasse
portano con loro nei treni per offrirli direttamente in vendita nei luoghi so-
praindicati, o che essi inviano ai detti luoghi per mezzo di persone di casa.
Gli stessi coltivatori potranno, con qualunque treno della giornata, ripor-
tare gratuitamente oon loro nel ritorno gli imballaggi, i recipienti, le bottiglie
ed i panieri vuoti che hanno servito come sopra, sotto rosservania delle mo-
dalità da stabilirsi dairAmmìnistrazione.
Saranno pure trasportati grtuitamente e per qualunque destfnazìone gli at-
trezzi rurali che i coltivatori ed i .braccianti avessero con loro por la lavora-
z^ione dei campi.
Il peso massimo della merce e degli attrezzi che possono portare non dev*
superare, compreso l'eventuale bagaglio, i 90 chilogrammi calcolato l'imbat*
laggio! nò essere ripartiti in più di 5 colli.
I colli suindicati saranno ammessi, in quanto possono oollocarsi, senza in-
comodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sui porta- bagagli delle carrozze,
oppure saranno accolonnati s^i un lato della vettqraf
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l&OOi B DteEtrti DEL ntolxo d^tàlia - IdOÒ 1719
In via pure eccezionale e salvo revoca in ogni tempo, vi sono
ammessi i gatti in ceste o gabbie, verso pagamento per gatto
o per chilometro, della tassa stabilita dall'articolo 46, a condi-
zione che il proprietario li tenga sulle ginoceliìa ed i viaggiatori
lo permettano.
Art. 37.
BAGlGfiIO SOGGETTO A TASSA.
Salvo i oasi previsti nel precedente articolo, il bagaglio deve
essere consegnato, almeno quindici minuti prima della partenza
del convoglio, alla stazione per esservi registrato e tassato; il
prezzo del trasporto dev' essere sempre pagato in partenza (4).
Il viaggiatore, in prova dell'eseguita consegna del bagaglio,
riceve uno scontrino, mercè il quale ne opera il ritiro alla sta-
zione di arrivo. ' '
I colli non debbono portare cartellini od altri segni' relativi
a precedenti trasporti: l' Amministrazione non è responsabile,
qualora, per l'inosservanza* di tale prescrizione, fosse avvenuto
un qualche disguido.
Art. 38. ' :
Bagaglio esclttso ì)al tàasporto.
Sono esclusi dal trasporto i colli di bagagli(0,la cui condi-
zione esterna faccia temere che abbiano a guastarsi durante il
trasporto od, a recare danno agli altri colli, nonché quelli che, a
parere degliagenti dell' Amministr^^zione, abbiano un imballaggio
difettosi^ od insufficiente, ovvero non siano ben chiusi.
Le materie e le cose pericolose, infiammabili od esplodenti,
quelle che possono recare danno al materiale delle ferrovie, sono
escluse dal trasporto come bagaglio, nè.il viaggiatore può portarle
seco in qualsiasi modo, ma è obbligato a consegnarle con pre-
cisa indicazione e separatafnente come è detto all'articolo 98 e
nell'Allegato 3.
Sono parimente esclusi i liquidi^fil numerario e gli oggetti
preziosi, o come tali considera^, la spedizione dei quali è rego-
lata dalle relative tariffe*
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1750 LEGQI S DECAEtl DEL BEGXÒ D^ITALIA - ldÒ5
Art. S^.
Armi da fuggo.
Le armi da fuoco non possono essere introdotte nelle sale
d'aspetto, nelle carrozze e nei vagoni, se prima non siano state
consegnate al personale delia stazione per riconoscere che non
sono cariche.
Art 40. , .
AS&lOir&AZIONjB DEI BAGÀGLI:*
I bagagli possono essere assicurati per il loro valore itnediante
il pagamento delle tasse stabiUte per il iiumèrario e gli oggetti
preziosi, in aggiunta al prezzo di trasporto (35), airimposta go-
vernativa di cui all'articolo 101 e sotto le speciali condizioni
prescritte per gli oggetti medesimi. L'assicura^icnè del valore
deve risultare dallo scontrino di che airàrticolo 37. *
Ajrt. él. .
RlCOI^SEGKA DEI BAGAG&I. '
I bagagli sono riconsegnati iella stazione di arrivo al porta-
tore dello scontrino rilasciato dalla stazione di partenza e contro
restituzione del medesimo. Il ritiro dei bagagli può aver luogo
immedia;tamente' ovvero entro le ventiquattro ore dall'arrivo,
trascorse le 'quali si applica il disposto dell'articolo 48. .
Quando non vi si oppongano disposizioni d^oganali, di polizia
0 di sanità ed il tempo e le c^rcMtaii!B^ lo peifmettatto, i l^agj^i
possono essete ritirati anche iti altra stasione ohe ptì^ceda •quella
kli destinazione, ma senea diritto a rimborso del prezzo pagato,
a meno che il ritiro si effettui alla stazione di parteoisa, nel qnal
caso Hi applica il disposto deir-articolo 01. ^
* Alt. 42,
Mancanza bello scontrino di bpebizion^^aagaqu.
Chi sì presenta a ^et^btìuare bagagli, senza lo ècontrììio di
sl)ediziOfeie, piiò tuttavia 'otte li'él*ne la con^èì^n'à quando giusti-
fichi di esserne il proprietario e ne ritastì ticevtittt.
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ÌSéai fi fifeCRBXt DiEL BÈéiSfO D^ITAZJA - Ì906 llòi
Art. 43.
DXKITTO DI DBiPOSlTO.
Per i)^agli ^dep^iitati in ibttesà dèlia partenza dei convogli
e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'artìcolo 41,
^ Covato un^diri'tto in ta'git)iie di lire 0.05 per colio e per ogni
-ventiq^iAtt^'e ore, coi minimo di lii-e OAt per ogni deposito.
Le ventiquattro ore incominciate si considerano come'6òm*
;^{rt6.
Art.- 44.
BlxOAOXilQ NON BCTIKA^ro.
l 'bagagli non ritirati nel termine di sei mesi dal giorno della
spedizione o del deposito di cui ai precedente articolO| M <^on-
bideràno ó vengono trattati coinè oggetti abbandonati a norma
dell'àrticolb 103, previo accertamento del loro contenuto, da farsi
con verbale.
iTi^pertufa è la vendita dei colli ttasj[>ortati come bagi^glio
può aver luogo prima di sei mesi quando si tratti di oggetti de-
peribili.
lArt. 46.
Bagaglio makcahi?4b all' aeri vo.
Se all'ai'rivo del coìivógtlo manca parte del bagaglio, il por-
tatAred&Ufi/icoaCrinp dcvrenórare la fuurte arrivata «ed ifnioambio
dellp Acanlixino riceve una dicluara^ioue comprovante Ài pe^p detta
f^te manca^tei .salvo semps^e ii disposto del penultimo conuaa
doU'articoJlo 132.
Per Aa perdita totale del b^^gagUo, v^egga^nsi lei^tie r|is{>O0ì-
zioui del apddetto artieolo. .
Art. 46.
Cani.
La base della tariffa generale per il trasporto dei cani lè éi
lij6i)^Q2^.]ttr .cacnei e psr dhiloim^n»^ eoi -pMftM «littfatao di
lire 0.46 per ogni spedizione.
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17^2 LSOOI K OECÉÉHl DBL BZGKO i/tTÀLU - 1906
I cani 6i trasportano nel vagone a bagagli e si ammettono
nei compartimenti noleggiati per intero (14). In yia eccezionale
e salvo revoca in ogni t^mpo, i cani piccoli sono ammessi nelle
carrozze, a condizione che il proprietario U tenga sulle ginocchia
e i viaggiatori lo permettano.
lu tempo di caccia può essere permesso ai cacciatori di tenere
seco loro i cani nelle carrozze di terza classe, purché npn rechino
disturbo ai viaggiatori.
In ogni caso è dovuto all'Amministrazione il prezzo di tra-
sporto nella misura di cui sopra.
I cani devono essere muniti di museruolai corda o catena;
quando sono consegnati per la spediiiona il proprietario ha
l'obbligo di introdurli nel vagone a bagagli e di ritirameli al-
l'arrivo.
Bono inoltre ammessi al trasporto/ colle modalità ed alle
condizioni stabilite peìr i {t'asporti a grande velocità, i cani non
accompagnati dal viàggiatorci purché siano. riposti in gabbie o
ceste reticolate e con pagamento in base ai prezzi fissati dal pre-
sente articolo. ' '
Ih caso di ritardo al ritiro, i canì sono ricoverati a rischio,
pericolo e spese del proprietario.
Art. 47.
Oggetti t&ovati»
Tutti gli oggetti rinvenuti nelle stazioni, nelle carrozze, sulle
)t«ee dell'Amministrazione od in a.tri siti ad essa appartenenti,
s^n'o dai capi stazione inviati alla Direzione dell'esercizio dopo
sei giorni di giacenza, quando non siano nel frattempo reclamati
dal propretMio, nel qual caso gli sono restituiti verso pagamento
delle tasse in base alia tariffa applicabile per lui più x^onve-
niente. La Direzione, trascorro il termine di sei mesi e previo
avvióo al pubblico, ha facoltà di venderli a privata licitazione,
sotto l'osservanza delle norme vigenti presso l'Amministra-
zione. . »'
Questa vendi^ ha laogo anche prinna per gli oggetti nocivi
0 di facile deperimento*
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tfeÒOl k iifeCRÀii DEL B^ÒNÒ D^ITALIA - ÌÒbÒ 175^
Il rieavato dalla vendita, depurato dalle spese, viene trat-
tenuto per due anni a disposizione di chi potesse avervi di-
ritto, dopo di che andrà a vantaggio delle Istituzioni di soc-
corso e previdenza per gli agenti dell'Amministrazione.
Allorché gli oggetti si trovano sotto imballaggio, si proce-
derà, dopo tre giorni di giacenza, al loro accertamento mediante
verbale.
N«l caso che gli oggetti od il ricavato dalla vendita doves-
sero essere riconsegnati o spediti al proprietario, questi ha l'ob-
bligo di rifondere all'Amministrazione gli sborsi fatti,! prezzi di
trasporto ed il diritto di deposito di cui all'articolo 43, ridotto
della metà*
CAPO IV.
Bel trasporto a grande vWlbcità.
Art. 48«
Basi bblu taeuipb asKBBAiiL
Le basi delle ttoiSe generali per il trasporto a grande ve-
locità delle merd, numerario, carte- valori ed oggetti preziosi e le
Gondicioni relative, sotno le seguenti:
Messaggerie e merci, oggetti d'arte (^j,
d^Btiehltà e M eelleiloBe, merletti o j^lzil a mane.
L. 0,452 per tonnellata e per chilometro.
n praizo MiBlmo per ogni spedizione è di L. 0.50.
Condizioni. — a) I pacchi contenenti seterie debbono essere
ricoperti di tela cerata, legati con una cordicella e suggellati con-
venientemente: ogni paocodeve essere inoltre collocato fra d^eassi-
(*) Si conaiderano oggetti d*arte le pitture, le sculture in generale, i mo-
saici, le statue, i bronci artistici e simili. Per i mosaid montati in oro ed in
argento si applica la tariffa del numerario e degli oggetti preziosi.
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1754 UBOQt E OBcaim de! beoko d'itjliia - 1906
celle della stessa sua (Umanaioue^ legate Qon^ttoa ^mrda più grossa
le^cui estremità devono^essere iermate Qjon suggello aU'esteujo4i
una delle assicelle. Per le casse è obbligatoria TaipmagUatura eoa
corda; inoltre sulle connessioui delle casse ^| fiUa distau»! di
dicci centimetri l'uno dall'altro,, debbono essere a^frposti dallo
speditore i suggelli in ceralacca;
b) per la seta nera in cordoni sono da osseryarsi le speciali
condizioni contenute nelle tariffe ^ oondizioiù di trasporto delle
merci indicate neU' Allegarlo 3 ;
ci gli oggetti d'arte, d'anticliità e di coUeL^ione, debb4»nD
essere collocati in cassp p gabbie^ in. ni odo d^ iJi^pedàie ogni sc«o
timento interno. Per le spedizioni che devono essere imbaccate
in un porto deiridola, sono inoltre da osservarsi le disposizioni
speciali del Qo verno;
d) i merletti ed i pizzi a mano si ammettono al trasporto
soltanto in casse od involti in téì^ greggia o cerata; ogni collo
deve essere fkinpiagliato e portare i suggelli in «ceralacca sulle
connessioni alla distanza di dieci centimetri Tuno dalPaltro:
e) la corda o lo spago, che Berve ad avvolgere le balle, i
pacclii o le casse^^dev^ esst^re di ikwi Mt ^etzi», ossia senza ag-
giuntature e di grossezza proporzionata «.al peso dei coUi.
!Nei suggelli sono vietate Te impronte genericele o delle meiiete.
Kttnierarioi earie-TsLori ed OQ^^Ui yreiiMi.
L. 0,0017 per ciiiIoinct,i*o e..per ^00 lire iiidi^kibiU.
li p l'Uzzo Oiiuimp p^iv osai apeUiziune ò di L. 4àMÒ»
iyc il pe«o del nuuibi'ui'io, curtu- vaioli ed o^^geiti preziosi eccede tre cliilo
granimi }.er ogui 500 Uro iiidivisibili di valoi'e dichiarate, oltre af prezzi sud
detu é dovuto, per la eccodetiza, quello sul peso in base -alia, lanl&i geucraie
•per le luessaggerle e merci.
AvvBftmize. — a) Sono 80ggc»tti a questa Tarlflfa l'oro e Vargento in verghe,
coxùiui eu HiiriiàiOiiu ia^ft^rai^ii - àk.piucoato Usino v'dUryoiao^ il piaiùMt i ^o-
ieili, le perle e le pietre preziutse - i co,aiU iaoorutt^ la ^ao«z, i moécuci e ^li
oròtogt da UuFca móufati ih oro od 'argento - ìbtykeiU dihancà^ i tUoU puùbUcit
Simili carce-oaCorL
0) il numerario^ le earte-ccUori e gli oggetti preziosi non possono essere
consegiittii 'OMi ia deuumuia^ont» Ui luvrui.
i;) Le cariC'OuliY'i ufUiiUcuie, i òiyUcUi di banca annuUa,U% le «fzm^iaii
ed i tUoU nominaUoi sono da consideiursi cotue merci comuni e ai tassano
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tfebSl E ÌJECKE±I teL KEOlro b'itAtlA - 1906 Ì755
stìl t)eijè in base ^Ile Uirfllfe illative, còh ì'aggwnla del ppemk) e dfell'iffiposrla di
cui all'articolo 101 m caso che sia ricliiesui i'assicurazioue del valore.
Ver le speiiizipiu di lUoU nomincuioi seuza àssicurazioiie di valore la re-
spons;£bilila dell' A'uuiuuii>u*aZioiie tu caso di peMua-o di avuna equiVuieiUe a
perdita, è 1 imitala al sqit> rtmbor^o. dulie .spes^. oocui-im» pei* la riuuovaxioue
dei titolo, olire a quello della speba Ui U'Jid^urlo evuiitualuieiiie pagaia.
-Gilfldijsiom. "-- ^) IliMinierari^y le carte-Taflléri' e gli oggetti pxe-
2io8i «Mbfeeoo egsèi^ rifro^i^e <6tiitiBi| itniaseiàe) fiacdd» .«oalole,
pacchi, pieglii^ Cfassle o bariti ; : •
b) 1 sacchi e le tasche «devono essere cuciti mternamente
ed 4n perfetta coit<li2ieiie, vale a- dire nò sdruciti^iLèra^^ppaU.
IjA b^^ioa dei sacchi e deiie tasche gara chiusa col inazeodi coio&è
o oor4ii«i9Ua di un «ole pez'20 sen^aaggiuniatuffe, ii niod^o addop-
piato delia quale i^ia'coperto da un suggel'ioa oeialacoa e le^estre-
mità siano BOTrapposte e iissate ad un caiteJlm&.oo& altrosug-
géì^ ugusUe. ÌA;*dtte eut^etuità de.ia'corda 0 coixià'Oi^ha poiBsono
iiknche essere riunite piBSiK) il ^odo col mezi^ éi piombi^
e) le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cer-
chiate solidamente e non prebentare alcuna traccia di fessura o
rottura, ancorché irif^ftit a; *
4} le Beatele a «casso detono ' csseore iorteaientB legate da
uirà èorda ia un sol peexo, con buggeiii a ceralacca aUa distanza
di dieci oen^liriìctri Tuao d^U'ai^tro o coti piombi in urun^ero^auf-
ftoiente da'gatati4)ii'nl3Ìlà inviolabilità;. >
e) ai barili uovrà essei^e applicata una cordicella in <<^^ooo
aBsicu^ata aHe due eskre^itTà col mezzo di sttjggelii ^ oeralae«a o
di pii^mW-,
i) i pact)hi o piaghi contenenti carte-valori devono essece
formati -éi telift ^gt^ggia od imbiancala, ^ un sol pezio^ «i^Miasì con
dimetto -cni^ue isrtigigeHi; N'on si aceottano pacchi, tasche d pieghi
formati Ài catta o di tarta-tela od involti in telar ludda^ in téh,
cerata od in altra tela in genere che non presenti ai suggelli ^a
t$er alacca uii'adesMne taire da rendere impoBSibìle il fri-tt'ueveifti
vento, iusciat traccie vfeiWlij
g) gli Indirizzi devono esisere esclusivamente scritti sulPin-
vt^tlcroirtesjoiaci Tiegi^'e ilei colloj ovveco s^lla pavere d^llé^cassa
Ci m'fti erdèiti, ite Inchiod^tf^ né incoUati; -pesaono «Merri^sehe
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Ì75é Lsòai X ìììceetì MkL akbi^o ìì'ìtàjlia - iSDò
attaccati con cordicella. Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed
il valore del collo;
h) l'impronta dei suggelli o dei piombi deve essere chiara
ed intelligibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono
vietate le impronte generiche o delle monete;
i) sulle note di spedizione, da presentarsi in doppio origi-
nale, come pure sul bollettino di consegna esul tagliando che serve
di ricevuta, deve essere ripetuto lo stesso anggello od unito un
piombo identico a quello apposto alla spedizione;
l) le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi, devono
pure essere ripetute in isoritto sulle note di spedizione e sui re-
lativi tagliandi nella colonna « Marche e numeri ». Se l'impronta
dei suggelli o piombi non consistesse in parole od iniziali, si ac-
cennerai con annotazione nella colonna suddettai la figura rap-
presentata dal suggello.
Le preindicate condizioni e cautele potranno essere modificate
quando ciò fosse riconosciuto necessario. •
Art. 49.
Prezzo minimo per taoonk.
Quando il trasporto di un «eolio indivisibile, per ragione di
•forma o dimensione richieda l'im^piego^di iKn vagone, ovvero si
tratti di merce alla rinfusa o che per^sua uatura non ammetta
comunanza di carico con altre, .per cui si renda^ necessario l'im-
piego di un vagone, si applica il prezf omini modi lire 0.45 per chi-
lometro e per ogni vagone della portata ftno ^ Bfiì tonnellate.
Quando sia richiesto o fosse necessario, per il trasporto, un va-
gone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumen-
tato di un sesto per ogni tonnellata in pi il di j^ortata.
Il purezze minimo è applicabile nel solo caso in cui il peso da
trasportarsi^ m.oltiplicato per il prezzo chilometrico della tariffa,
dia, per ^agpno-cl^ilometro, un prodojtt^o inferiore al d^tto prezxo
minimo: per conseguenza, se il prezzo in ragione del ,peso riu-
scisse superiore, sarà dovuto quest'ultijno invece di quello mi-
nimo*
Qualora per il trasporto di una qierce che ammetta comu-
aai^sa 4i carico con altre, lo speditore riohiedesse, per iscritto
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XJSOOX B BSCSSTI DEL REGNO D^ITALIA - 1906 1757
sulla nota di spedisione, un ragone per sno esolnssivo uso, il
presso dorato secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato
del dieci per-cento.
Art. 50.
Modo di tbaspobto.
II trasporto delle merci a grande Telooità avrà luogo coi
convogli omnibus o misti; però le spedizioni non eccedenti eia*
scuna il peso di 60 chilogrammi saranno anche effettuate eoi
convogli diretti, per quanto lo consentano le esigenze del ser-
vizio, ' '
Art. 61.
TeBMINE per. la BB8A A DESTII7AZI0NB.
Salvo il disposto del precedente articolo, le merci a grande
velocità saranno spedite col primo convoglio successivo alla con-
segna, purché questa sia stata ultimata almeno un'ora prima
della partenza del convoglio.
Quelle presentate più tardi, come pure i colli eccedenti il
peso di 160 chilogrammi, le, spedizioni eccedenti .in complesso
i 300 chilogrammi e gli oggetti voluminosi avranno corso col
secondo convoglio snccessivo alla consegna.
Art. 62.
Indirizzo.
Tutti i colli di mercante da spedirsi a grande velocità de-
vono portare un indirizzo chiaro e preciso delle persone cui sono
destinati.
Art. 63.,
Consegna delle merci in arrivo. i
Eccettuati i casi dì forza maggiore, le merci a grande velo-
cità dichiarate ferme in stazione saranno messe a disposizione^
4ei destinatari ui^'ora dopo l'arrivo del convoglio^
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1758 IMOOl K PKCBBn im* WQIXO X/J7À|^ - 1906
Art. B4.
ClBIOO B SCARICO.
Di regola rAmministrazìone provvede al carico ed allo sca-
rico delle merci a grande velocità. Essa potrà lasoiare la cara
di esegaire le dette opArsuBusmarmcttMiòìo destinatari, allorché
trattasi di trasporti a tariffa speciale.
In ambi i casi valgono, in ^anto sono àpplicabiU^le~no»rme
stabilite dall^artioolo «2.1 t>
Art. 55-
Merci escluse dal trasporto.
Sono esclnse dal trasporto a grande velocità:
a) le merci pericolose e nocive, salvo le eccezioni previ-
ste dal relativo Eegolamento (Allegato 3);
t) le merci che richiedono Tuso di vagoni congiunti e
quelle altre che, per ragioni di forma, dimensione o peso, non
po89o^o, a giudizio del capo-stazione^ ammettersi nei convogli
viaggiatori;
e) le merci alla rinfusa, a meno che trattisi di partite a
vagone completo o paganti per tali;
d) le merci di cui fossero vietate Timportazione, Tesporta-
zione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre.
CAPO V.
J>ék trasporto a piooola valoaHà.
Art. 66.
OlASSIFIC AZIONE DELLE HERCL
Le merci da trasportarsi a piccola velocità sono distinte in
otto classi, secondo la classificazione stabilita dall'annessa No-
menclatura (pag. 101 e seg.).
Se una merce non si trova specificata nella Nomenclatura e
classificazioi^ey viene assimilata a ^uell^ colla quale presenta
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uo^i 11 oBGnBn BdL nvmo Thtàvu - Ì90Ò 1759
maggiore analogia. Ove rassimilazione non sia possibile, si ap-
plicano i prezzi stabiliti per limerei non nominaiey né strettamefUe
assimilabili a quelle nominate.
4?t. W,
Basi bblui nrìAmiFm OBarnaiiLi.
Le basi delle tariffe generali pec il trasporto delle merci a
piccola velocità aono la seguenti:
in... è ir
pfmzzi
■ereftttste.
DISTINZIONE IH CLASSI
U
classe
2
("lasse
classe
4»
piasse
classe
classe
7*
classe
classe
Pei* toutieliala e per
oliilomctro. . . .
Diritto fisso per ton-
neRftta
0,1632
2,04'
0,H»
2,04
0,1224
2,04
0,1020 0,9816
2.04
2;04
0,0714
1,224
Il |»«m MlihiO per ogni spedizione è di Tiro 0,40.
0,0612
1.224
0,0510 r
1,224
AwerUnze. — U diriUo fisso comprende il carico, lo acarioo e U ^pesa
di stazione. Le parti dovranno eseguire il carico e lo scarico delle merci
di 6^, 7* e ^ classe, quante volte si tratti di partite dì peso eguale o su-
periore a 4 tonnellate, ovvero ^i p.i^hi per tala peso. In ()uesti casi il di-p
ritto fisso viene ridotto a lire 0,204 per tonnellata (62).
Il carico e lo scarico delle merci presentate con richiesta di applica-
zione di tariffa speciale, con vincolò di peso, veggasi Tart. 62.
Quando una spedizione di lUfìf qb fo^o apppggUt»' nd una stazione per
la rispedizione, nel rir«rtegg:io si applicherà nuòvamente l' intera tassa Ji
diritto fisso quand'anche non fossero eseguite al momento le operazioni di
trasbordo.
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17f>0 LXOOI B QflOBBn DEL EEOKO d'iTAUA - 190^
Alt. 58.
SOALI MÌBITTIMI.
Per i servisi negli scali marittimi sono applicabili le tariffe
e condizioni contennte nelPallegato 2.
Art. 59.
Colli contenenti merci di classi diverse.
Per i colli dichiarati contenere merci appartenenti a classi
diverse, il prezzo di trasporto si applica secondo la tariffa pia
elevata delle meréi stèsse. Sono pure tassate in questo modo le
spedizioni composte di colli di merci appartenenti a classi di-
verse, dei quali non pia stato iLdieàto parti tamente il peso.
Art. 60.
Peso minimo tassabile.
11 peso minimo tassabile a piccola velocità è fissato in cin*
quanta chilogrammi per ogni spedizione.
Le spedizioni di peso inferiore a cinquanta chilogrammi e
composte di merci diverse appartenenti a più classi, sono tas-
sate per ciascuna classe' in base al peso effettivo, arrotondato di
dieci in dieci chilogrammi, aggiungendo al peso della merce che
appartiene alla classe più elevata, la differenza dì peso mancante
per ottenere il minimo prescritto dei cinquanta chilogrammi.
Trattandosi di merci voluminose, il prezzo ai applica sul peso
effettivo aumentato della metà, salvo ad applicarlo sul peso mi-
nimo di cinquanta chilogrammi, quando il peso effettivo, aumen-
tato della metà, risultasse inferiore.
Art. .61.
Prezzo minimo pee vagon?.
Salvo Teccezioue in appresso stabilita, qualora il ntraporto
di un collo indivisibile, per ragione di forma o dimensione, ri-
chieda l'impiego di un vagone, ovvero si tratti di merce che per
flu^ natura noi| amn^etti^ cqmi^nanza di carico con altre, per coi
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LBOGI E BECEBTI DBL REaNO d'iTAUA - 1905 1761
si renda neceosario Timpiego di un Tagone, ai applica, oltre al
diritto fisso sul peso reale, il prezzo minimo di lire 0,2650 per
chilometro e per ogni vagone della portata fino a sei tonnellate;
quando sia ricliiesto o fosse necessario per il trasporto un va-
gone di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumen-
tato di un sesto per ogni tonnellata in piò di portata.
Sono pure soggette ai detti prezzi minimi : le spedizioni di
merci che si trasportano ordinariamente alla rinfusa o che pos-
sono mescolarsi con altre (90) o che siano da lassarsi a tariffa
senza condizione di peno ; quelle in piccole partite di merci ca-
ricate alla rinfusa, per le quali dalla Nomenclatura è ammesso
un tale modo di trasporto solti^nto a vagone completo ; quelle
di merci voluminose, ogni qual volta la tassa a: sensi dell'arti-
eolo 100 riesca più elevata dei detti, prezzi minimi.
È ammesso che le tasse applicate alle merci alla rinfusa ed a
quelle in colli, caricate in un solo vagone, concorrano insieme a
formare il prezzo minima per vagone quando si tratti di una
stessa merce presentata da un solp mittente, e .dìi^^tta ad un solo
destinatario. La ferrovia avrà il diritto di richiedere il rilascio
della dichiarazione di garanzia, qualora la comunanza del ca-
rico potesse produrre danno alla merce spedita.
Questi prezzi minini non iiono applicabili alle spedizioni che
si tassano in ragione di un peso minimo per vagone oppure in
base a tariffe speciali e locali con prezzi fatti, per vagone, nò
alle spedizioni composte di un odio indivisibile, trovantesi nelle
condizioni di cui sopra, quando trattasi di un recipiente usato
oppure di un recipiente nuovo ohe sia ascritto alla medesima
classe di tariffa di quello corrispondente usato.
Quando poi per il trasporto di una merce occorresse l'im-
piego di due o più vagoni congiunti, il detto prezzo minimo è
di lire 0,306 per chilometro e per ogni vagone della portata di
sei tonnellate con raggiunta del diritto fisso sul peso reale.
Quando siano richiesti o fossero necessari per il trasporto
vagoni di portata maggiore, il detto prezzo minimo sarà aumen*
tato di un sesto per ogni tonnellata in più di portata.
Sono pure soggette alle tariffe e. condizioni stabilite por due
vagoni congiunti le merei di lunghezza superiore a metri 9.60,
111 — VoL. IL - 1905.
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1762 LfiOOl E DCCBBTI DEL REQNO d'iTALIA - 1905
Lo speditore pot^à completare, a suo rlsohio e pericolo, il
carico dei vagoni ooagiaati con altte merci proprie per la me-
desima destioatfione, aroto sempre riguardo alla sicuresta dei
conyogli ed alla conserratione del materiale ferroviario.
Tatti i sopra stabiliti pressi mainimi sono applicabili nel solo
caso in cai il pes3 da trasportarsi, moltiplicato per il presso
chilometrico delta classe a cui le merci rispettivamente appar-
tehig^ono, dia nn prodotto mferion^ ai detti pressi minimi per
vagone-chllonietro; per consftguensa, se il presso in ragione del
peso riuscisse superiore, sarà dovuto quest* ultimo invece di
quello miniiiìo.
Qualora pe)- il trasporto di una merce, la quale ammetta co-
munanza di carico conaltre,«lo speditore richiedesse per iscritto
sulla lettera di porto un vagone per suo esclusit^o uso, il presso
dovuto, secondo le norme sopra indicate, sarà aumentato del
dieci per Cento'. So ho considerate nulle le domande di uso esclu-
sivo di vagoni per s|>cdizioni da tassarsi con tariffe speciali e
locali con prassi fatti '^er vagóne od ih ragione di un peso mi-
nimo per vagone. '
Art« 62.^ «
OÀftlOO ifi BOÀEtco.
Le op<5tasi4^nidi carloo e soarieo delle merci, a qualunque
classe appartengano) sorno eseguite* a oura deirAmministratione
per le merci spedite Bensa condisioui di' peso, fatta eeoeeiaflre
per quelle di 6», 7^ e d» classe^ il carieo e lo scarico delie quali
dovrà essere eseguito' dalle parti quante y^te si tmtti di piatite
di peso eguale o superiore a 4 tonnella^^e, ovvero si paghi per tal
peso; in questi oasi il diritto fl%so viene ridotto a lire 0,i04 per
tonn^lata (57).
Inatte le altr^^ merci^pedite a tariAik speciale, con oondiKìone
di péso od a c^ro completo, saranno caricate e soarioate a cura
e speea delle parti. Il diritto fisso, indiòato per tali tariffe nella
Nomenclatura e classiAcaziorie genernle delle merci, non com-
prende alcuna tassa per operaaioni di carico o scarico.
Il carico consiMe nel prender le meroi dal luogo dove il mit-
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LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'iXALIA - 1906 1763
tento dere arerle depositate in Begoito alle indicazioni del ci^o
gfeacione e nel rìporle entro i vagoni; Io eoarico oonsiBte nel le-
vare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei Inoghi
dOTe se ne effettua la eonsegna ai destinatari.
Qualora ramministrasione, per agevolare il carico e lo sca-
rico, creda di prescrivere che i carri o birocci privati, coi quali
si trasportano o si esportano le merci dalla stazione, siano con-
dotti Ano al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni
ai vagoni hanno laogo dai carri e birocci o viceversa. Le opera-
zioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle
merci sui earri o sui birocci privati incombono sempre ai desti-
nataria.
L'obbligo deirAmministrazionet soddisfatto allorché i vagoni
sono collocati in luogo in cui si possa accedere ed il carico e lo
scarico si possano compiere.
n oarico e io scarico delle merci a cura e spesa dei mittenti
o destinatari sono regolati dalle seguenti norm*e:
a) i% partenza, i vagoni devono essere completamente ca-
ricati nelle 24 ore dalla loro consegna;
() in arrivOf i vagoni devono essere completamente scari-
cati nel termine fissato per il ritiro delle merci i(108);
o) quando il mittente destinatario non provvedala tempo
utile al completo obrioo e scarico delle merci, T Amministrazione
ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti: in
tal caso il diritto è aumentato di lire 0.51 per ogiii tonnellata
e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di depo-
sito (108);
d) tanto il mittente quanto il destinatario devono sotto -
porsi a tutte quelle norme e cautelo, che saranno stabilite dal
capo-stazione neir interesse del servizio e della conservazione
del materiale. ^ .
Art- 63.
CàPABBA PBE VAaOjNI.
Per le spedizioni delle stazioni minori il committente deve
fare richiesta dei vagoni necessari almeno 24 ore prima della
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1764 LEGai B DBCRETI DEL REGNO O'iTALlA - 1905
consegna della merce e pagherà, in conto dei diritti di trasporto,
lire 6 per ognuno dei vagoni ohe la stasione deve procurarsi.
Questo diritto apparterrà airAmministrasione se la merce
non è resa alla stazione di portensa il giorno convenuto; in tal
caso potrà rAmministrazione disporre altrimenti dei vagoni.
Art. 64.
TBBHINI PBB la BBS a A DBSTINAZXONB.
Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salvo
per le merci pericolose ed in&ammabili, regolate da norme spe-
ciali, si compone di 24 ore per le operazioni occorrenti per la
consegna della spedizione al convoglio, più di 24 ore per ogni
75 chilometri indivisibili di percorrenza, non compresi il giorno
dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato se cadono nei
giorni di partenza o di arrivo.
Il detto termine decorre dalla mezzanotte suoeessiva all'ora
della completa :0onsegna risultante dalla ricevuta in partenza ed
è sospeso dui'aute il tempo in cui le mer.ci rimangono ferme
per l'adempimento delle formalità doganali o per altre.cause in-
dipendenti da fatto dell'Amministrazione.
I termini di resa sono aumentati : (
a) di diciotto ore per ogni : traversata di montagna ove si
incontrano pendenze superiori al 20 per mille (*);
(*) I tratti acclivi con pendenze superiori al 20 per mille sono i seguenti:
Linea Cagliari -Torio lì e diramazione Gairo-lerzu :
Da Cagliari a Villanòvatulo
Da Villanòvatulo a Cairo o Ier«u
Da Gairo o di lerzu a Tortoli.
Linea CagHari-Sorgono :
Da Cagliari ad Isiii
Da Isìli a Meana
Da Moana a Sorgono.
Lìnea Bosa-Macoraer-Nuoro :
Da Bosa a Tirso
Da Tirso a Nuoro in senso ascendente.
Linea Tirso-Chilivani :
Da Tirso a Chilivani.
Linea Monti-Tempio :
Da Monti a Tempio.
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LEGGI E DEC&ETI DEL REGNO d'iTAUA - 190& 1766
b) di dodiof ore per ogni transito fra linee d'anìministra-
zioni diverse;
e) di sei ore per ogni passaggio da una linea all'altra della
stessa Amministrazione, quando la merce deve cambiare convo-
gì io nella stazione di diramazione.
Per le merci da consegnare a domicilio, ai termini di rosa
sopra indicati si aggiungerà il tempo occorrente per tale con-
segna.
Art. 65.
Meboi bsolusb dal tbaspobto.
Sono esclusi dal trasporto a piccola velocità:
a) il numerario, gli oggetti preziosi o come tali considerati
ed i bozzoli vivi;
i) le merci soggette a rapido deperimento;
o) la nitroglicerina, i picrati esplodenti all'urto, i fulminati
d'oro, d'argento, ecc., e le altre sostanze che si accendono spon-
taiieamente o per semplice sfregamento;
à) gli oggetti che non si possono circoscrivere nella sagoma
stabilita ;
e) le merci di cui fossero vietati l'importazione, l'esporta-
zione od il transito per misure sanitarie, di polizia od altre.
CAPO VI.
I>el trasporto del veicoli, dei feretri
e delle ceneri mortuarie,
Art. 66.
Basi dblla tabiffa.
Le basi della tariffa generale per i trasporti dei veicoli, dei
feretri e delle ceneri mortuarie, sono le seguenti :
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1766
LBQOI E DECRETI DEL HEONO d'iTAUA - 1905
Qualità dei trasporti
Grande velocità
III
»* S 5
2 o t-
H4 M Q.
ini
§11
Dg.
8 li
Ss"
1-2 fe
Piccola velocità
OT3
oca
Omnibus, diligenze e furgoni L.
Carrozze a quattro ruote »
Carrozze a due od a tre ruote con uno o
due sedili »
Carri e carretti a due e quattro ruGfte. . >
Feretri anche contenenti cadaveri esumati
od ossa e parti di cadaveri su carri
particolari o non »
Per ogni successivo feretro, qualora fos-
sero più d'uno, caricati in uno stesso
carro ' . . . »
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri
racchiusi in anfore od urne incassate,
per ogni cassa »
Vagoni e carrozze per uso di ferrovie ('V^ 5 5 *
Locomotiva spenta col suo tender (•,^ ^ ^ .
» senza tender {•)! .| fe. »
m
evi»»
Tender separato (*) »
I 0,678
{
0,5085
0.452
0.396
0.678
Ì0;339
0,113
0,339
2,260
1.582
0.678
3,39
3.39
3.39
1,13
3,39
2.26
1,13
0.408
0,357
0,306
0^255
0,408
0,204
0,082
0.204
1,530
1,122
0.408
3,06
2,04
2,04
1,02
8,0R
2.04
0,82
(*') L'untura delle ruote ò a carico dell' Amministrazione.
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i
LEGGI B DECBSTI 0EL REGNO d'iTALIA - 1905 1767
La taBsa mìnima per ogni veicolo è di lire 11,30 Re la spedi-
zione ha Inogo a grande velocità, ovvero di lire 5.10 se il tra-
sporto ha luogo a piccola velocità. Tale tassa minima è di L. 20
per ogni locomotiva.
Art. 67.
Ys;tttjbjeb skontate.
Le vetture smontate ed incassate sono tassate a peft) e se
spedite a piccola velocità vengono considerate quali merci di
1« elasse, salvo le disposizioni relative alle merci ingombranti.
Le vetture smontate, non incassate, saranno invece tassate
coi diritti stabiliti per le vetture montate.
Art* 68.
Gabbi b oabbbtti.
I carri ed i carretti smonjbati, se spediti a piccola velocità,
saranno tassati coipe merci di 1» classe; le carrette a mano
quali merci di 4" classe; salvo, in ogni caso,, l'osservanza del
disposto deirart. 60.
Art. 6».
Gabbi ^vJSàxi t>a vino.
I carri privati .adoperati p^r il traiipprto del vino p.ono tas-
sati coi diritti delle merci di 4« classe i)i ragione del peso com-
plessivo dei carri stessi e dei Recipienti, tanto pieni quanto vuoti,
purché non contengano altva naeree.
Art. 70.
Disposizioni divbbsb.
Le disposizioni relative %1 modo di trasporto, di spe^igjone
ed »i teimini di rena delle merci a grapde ed a piccola velocità
(50, 61, 63, 64, 134) sono estese ai veicoli, secondo cbe la spe-
dizione si effettua in un modo o nell'altro.
Lo speditore deve provvedere le corde, le catene, i copertoni
e quant'altro è necessario per assicurare e coprire i vèicpli sui
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1768 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Art. 71.
F B B B T B I.
I feretri sono trasportati in vagoni separati ed in seguito a
permesso dell'autorità politica.
Per il trasporto da uno in altro cimitero del Begno e cosi
pure per il trasporto fuori del Begno di un cadavere ancora so-
pra terra o di già sepolto, di parti di cadavere o di ceneri mor-
tuarie, è necessaria rautoriisazione del prefetto della provincia
dove seguì la morte: per 1 trasporti in provenienza dair estero è
necessaria rautorizEazione del Ministero dell'interno.
Non si accettano siffatti trasporti quando manchino le au
torizzazioni di cui sopra.
Per i trasporti dei resti umani, quando sono destinati ag^i
istituti antirabbici o ad altri istituti scientifici (governativi,
provinciali o comunali), sono anche da osservarsi le modalità e
condizioni di cui agli ultimi 3 alinea dell'articolo 84.
Tali trasporti non si eseguiscono in porto assegnato (4).
CAPO VII.
I>el trasporto del bestiame.
Art. 73.
OhABsmoAzmvm.
Il bestiame da trasportarsi a grande od a piccola velocilà
si distingue in cinque classi.
Ogni capo di bestiame sarà considerato:
di 1* classe quando il suo peso supera i 400 chilogrammi;
> 2* > » > » 200 e fino a 400 chiL ;
> 3* > > > » 100 » 200 »
>4»>> » » 20» 100 »
> 6* > » > sia inferiore ai 20 chilogrammi.
Il bestiame cavallino sarà invece considerato di 1* classe,
quando la sua altezza, misurata dal suolo alla sommità deUe
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USOai E 0BGRSTI DEL KEGNO D'ITAUA - 1906 1760
spalle; raggiunga m. I946; e sarà considerato di 2* classe, quando
la sua altezza sia inferiore.
Art. 73.
Basi bblla tabiffa.
Le basi della tariffa per il trasporto del bestiame sono le
seguenti :
DISTINZIONE DI CLASSE
Per ogni capo e per chilometro
Grande velocità
Piccola velocità
!• classe (*)
2* id. (•)
3' id
0,11300
0,07910
0,04520
0,01695
' 0,00678
0,07140
0,05100
0,02244
0.01020
0,00408
4P id
5» id
1 (*) Salvo le eccezioni stabilite per i cavalli caricati in vagone* scuderia (75).
La tassa minima per le spedizioni del bestiame è stabilita :
per la grande relocità, in lire 0,1695, per ogni spedizione
e per chilometro;
per la piccola velocità, in lire 0,1224, per ogni spedizione
e per chilometro.
Art. 74.
Spedizioni a vagone oomplbto.
La spedizione a grande velocità a vagone completo o pa-
gante per tale, ò tassata in ragione di lire 0,462 per vagone e
per chilometro.
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1770 LEGGI B DBCBBTI DEL REGNO d'iTAUA - 1906
8e invece i) tr&BiM>rto ba luogo a pkeo]a velocità u riBCDoto
la taBsa in ragione di lire 0,306 per vagone e per ebilometro.
Il mittenti"! di una spedizione di bestiame a vagone completo
ba facoltà di caricare nel vagone, ma a suo riscbio e pericolo,
quel numero di capi di cui il vagone può essere capace, qualun-
que sia la classe alla quale appartengono.
Se dopo il carico di uno o piti vagoni completi rimanessero
ancora altri capi da caricare per compiere la spedizione, questi
saranno tassati come è prescritto dalla Tariffa per capo^ senza
però eccedere la tassa stabilita per il vagone completo.
Art. 76.
OayaSjJjI in vàgokb-sottdbbia (*).
Quando è ricbiesto il trasporto in vagone-scuderia si riscuote:
Per un cavallo, L. 0,2826 ^
* due cavalli, > 0,2260 | per ogni capo e per cbilometro
f più di due, > 0,1696 )
L*Àmministrazione fornisce i vagoni-BCuderìa nei limiti con-
sentiti dalle esigenze del servizio.
Art. 76.
0 A P A B B À.
La domanda di vagoni per bestiame dev'essere fatta almeno
24 ore prima della consegna, ed il ricbiedente dovrà depositare
nelle mani del capo-stazione, cbe gliene rilascorà ricevuta, lire
cinque per ognuno dei vagoni domandati, in acconto dei diritti
di trasporto.
Questa somma, laddove il bestiame non sia caricato nei va-
goni nel tempo convenuto, apparterrà all'Amministrazione, cbe
potrà quindi disporre altrimenti dei vagoni stessi.
Art. 77.
Bbstiamb mit^xtto in oebtb o gabbie.
Le spedizioni di bestiame di 4* e 6* classe, non eccedenti
ciascuna il peso di 60 chilogrammi, potranno essere effettuate e
(*) Non in vigore fino a nuova disposizione.
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LEGGI E DECBKn DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1771
tassate come merci non nominate a grande ▼olocilà^ oppure di
!• classe se a piccola velocità, porche il bestiame sia bene asse-
stato in ceste o gabbie ed in condisioni tali da non danneggiare
le merci caricate nello stesso vagone.
Art. 78.
TBASPO&TO di SOmMIS, gatti BI> ALOTBI PIOOOLI AKIHAIil.
Le piccole scimmie, i gatti e gli altri piccoli animali saranno
accettati, per la spedizione a grande velocità, quando siano messi
in gabbie ben chiuse e ne sia fatta la consegna alla stagione per
essere riposte nei carri e bagagli.
In ta) caso la tariffa da pagarsi sarà qnella fissata per il
trasporto dei cani (46). '
Art. 7».
oustodb bbl bestiame.
Bagagli, babdatubb, attbbzei e fo&aggi.
Il custode di nna spedizione a vagone completo ha diritto
di accompagnare la spedizione, prendendo posto nel vagone
stesso del bestiame, mediante pagamento della metà del prezzo
di nn biglietto di 3* classe.
Quando poi si tratta di una spedizione, che non comprenda
un vagone completo (74), il custode potrà bensì accompagnare
il bestiame prendendo posto nel vagone in cui è caricato, ma
dovrà pagare Tinl^ra tassa di un aglietto di 8» elasse.
Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco il proprio
bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'arti*
colo 36.
Per ogni cavallo spedito, tantQ in vagone-scuderia, quanto
in vagone bestiame, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito
delle bardature^ degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il
viaggio, puKcbè il peso complessivo di tali oggetti non sia» per
ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non
pia di dieci di foraggio; e purché possano essere caricati nello
stesso vagone senza impedirne l'utilizzazione normale, quanto
al numero dei capi. Il foraggio, deve essere riposto in sacchi o
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1772 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
roticello« Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige, per la
eccedenza, il presso di trasporto in base alla tariffa delle mes-
sAggerie e merci.
Bilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratnitamente non
siano d*uso dei cavalli di coi si effettua il trasporto o che il ba*
gaglio non sta di esclusivo uso personale del custode, si esigerà,
per tali oggetti, il doppio presso di tariffa.
Art. 80.
Modo di spedizioiob.
Il bestiame da trasportassi a grande velocità sarà spedito
col convoglio immediatamente sueeessivo alla consegna, purché
questa sia stata fatta, nelle stazioni principali, due ore prima
della partenza e quattr'ore prima nelle altre stazioni.
Quando invece il bestiame dev'essere trasportato a piccola
velocità, r Amministrazione ha il diritto di fare la spedizione
nel termine di 24 ore.
Sui tratti acclivi, di cui l'articolo 64, TAmministrazione i
riserva la facoltà di effettuare le spedizioni di bestiame con
altri eonvogU susseguenti, in modo tuttavia da non ecce-
dere le dodici ore di ritardo per ciascuno dei suddetti tratti
acclivi,
L'Amministrazione non è obbligata al trasporto del bestiame
coi convogli diretti.
Art. 81.
CABIOO, SOàBICO BD AIOMSKTAZIONB DBL BBSTIÀia.
Il carico e lo scarico del bestiame si eseguiscono per cura
dello speditore e del destina' ario, a loro rischio e pericolo, ma
sotto la sorveglianza degli agenti delF Amministrazione. Ogni
guasto dei vagoni sarà a carico del mittente o del desti-
natario.
Oli speditori di bestiame sono obbligati a fornire le corde,
catone, cavezze, e gli altri <^getti necessari per assicurare il
bestiame nei vagoni; sono pure obbligati a ricoprire il piano dei
vagoni con sabbia o terra e devono accertarsi òhe il bestiame
vi sia collocato /ed assicurato.
L'alimentazione del ;bestiame incombe allo speditore.
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LEGGI E DECRETI BEL REGNO u'iTALIA - 1906 177S
Art. 82.
BbsponsabuiItì.
L'Amministrasione, a meno che sia provata la sua colpa,
non può essere tenuta responsabile delle avarie o danni nel
trasporto degli animali viventi^ in quanto siano la conseguenza
dei rischi particolari al loro trasporto.
Art. 83.
Bestiamb non bitibato.
Il bestiame che, arrivato di.giornoy non viene ritirato nelle
quattro ore dopo il suo arrivo a destinazione e quello che,
giunto con l'ultimo convoglio della sera, non viene ritirato im-
mediatamente, sarà per cura deir Amministrazione ed a spese,
rischio e pericolo del' proprietario, ri<-t)vcrato in una stalla; se
il valore presunto del bestiame non btistasse a coprire le ta^se
e spese fatte, sarà dall' Amministrazione venduto per conto del
proprietario, senz'alcuna formalità giudiziaria.
Qualora il bestiame dovei^se rimanere nei vagoni, si appli-
cherà la tassa di sosta stabilita dall'articolo 108.
Art. 84.
Animali bsolusi dal tbaspobto.
Gli animali morti (o parti di), ad eccezione del pollame,
della cacciagione e della carne macellata di fresco, sono esclusi
dal trasporto.
Il bestiame può essere altresì escluso dal trasporto nei casi
di epizoozia od in seguito a disposizione delle Autorità com-
petenti.
Possono soltanto essere accettati per il trasporto a grande
velocità gli animali morti (o .parti di) destinati agli Istituti
aniirabici o ad altri Istituti scientifici (governativi, provinciali
o comunali) legalmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:
a) gli animali morti (o parti di), dopo essere stati oondl-
Eionati in ba^ae alle prescrizioni cha fossero state emanate dalle
Autorità prefettizie, devono essere riposti in casse metalliche
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1774 USGOI E DECRETI BEL RRONO D^ITALIA ^ 1905
ermetica taontO' chiuse ed alla loro volta protette da altre ro
buste casse di legna solidamente inchiodate;
b) le spedizioni devono esieffe dichiarate a domieilioj
quando sono dirette a località dove esiste il servizio dei tra-
sporti a domicilio, ed in tal caso, tanto sulle note di spedi-
zione che sui rispettivi colli, deve essere indicato, in modo
ch'aro e preciso, l'indirizzo deirtstituto scientifico cui le spedi-
zioni stesse sono dirette;
e) i privati non potranno fare per proprio conto cotali
spedizioni, se non a meazo dell'Autorità comunale, alla quale
incombe l'obbligo di assicurarsi che siano state osservate le
prescrizioni dMmballag^io a forma del comma a).
Art. 85.
Bbstib fbbooi.
Le bestie feroci, rinehiuse in gabbici di^ ferro, smanno tra-
sportate soltanto a piccola velocità ed in seguito a conveneioni
particolari, previo permesso deir Autorità di pubblica sicuresza.
CAPO VITI.
Delle oondisionl comuni al trasporti di merci,
veicoli, feretri e bestiame.
Art. 86.
Orisi di sbbvizio.
L'orario per il ricevimento e la riconsegna delle spedizioni
a ^aftde velocità, a piccola velocità accelerata ed a jH^eola ve-
locitò è regolato ^sr ciascuna stazione secondo la sua im]M>rtanza,
la quale sarà determinata con l'approvazione del Ooverno. ;
Nei giorni festivi ri^olarmente rioenosoiuti, cioè: tstte le
Domeniche, il giorno di Capo d'Anno, dell' JBp^«aia, dell'JLteci»*
sione, del 88. Corpo ii Cristo, dei Beali Apostoli Pietro e Paoio,
AelV Assunzione e della Natività dsUa B. V. M., del 20 8eUemhre,
di Ognissanti, della Concezione, di Natale e del Celeste Patrono
dì ciascuna diocesi, città o terra, gli uffici e cancelli saranno
chiusi in tutte le stazioni della rete a mezsogiorno.
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LKGGI E DECJRBTl DEL REGNO d'ITALIA - 1906 1775
Art. 87.
BioHiBsrrÀ Bi sPBDieioiriD.
Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose, esclusi i
bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore (36) (46), è ne-
cessaria una richiesta in iscritto, ossia una nota di spedizione (*)
per la grande velocità, ed una lettera di porto {*) per la piccola
velocità accelerata o piccola velocità, perfettamente conforme ai
modelli approvati dall'Amministrazione (Allegati 6, 6 e 7).
Per le spedizioni di numerario ed altri oggetti menzionati
nella relativa tarlila generale devesi consegnare un esemplare m
più per essere trattenuto dalla stazione di partenza (48).
La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indi-
cazioni :
a) il nome della stazione di partenza e di arrivo.
Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza
colla stazione speditrice ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il
mittente deve designare 11 mezzo od il modo col quale intende
di eseguire o disporre Tinoltro della spedizione (117). Altrettanto
deve fare quando le merci fossero dirette ad una 9tazione o fer-
mata non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedi-
zione eseguita a piccola veìocìtà si dovesse inoltrale d^uffloio a
stazione abilitata soltanto a trasporti a grande velocità;
h) il nome^ cognome ed indirizzo dello speditore e del de-
stinatario ;
o) la descrizione della spedizione e cioè :
8e trattasi di merciy la qualità d'imballaggio, il genere o la
natura ed il relativo peso (104) ; il numero dei colli, le marche
ed il numero da cui sono controdist*nti, e quando ne sia il caso,
le dimensioni ed il volume dei medesimi;
'Se ìrattìisi di numerario ed altri oggetti contemplati n'élia ta-
riffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte
lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste
per le merci;
(•) Le locuzioni nota di spedizione e lettera di por/o sostituiscono quella
di lettera di eettura usata nel Codice di commercio.
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1776 L£OOI S DECRETI DEL BEONO D'ITALIA - 1905
8e iraiiasi di veieolif il namero e la qualità secondo la no-
mendatuia esposta all'artìcolo 66;
8e iraUasi di fer^rij le indicacioBi coatennte nella tabella del
suddetto articolo;
Se irattaii di hentiarM^ il numero dei capi, la specie e la
classe a cui appartengono (72);
d) se il trasporto deve aver luogo in porto affrancato od
assegnato, salvo le eccezioni stabilite (4);
é) la menzione: in ntaaione^ quando non Tuolsi che la merce
sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un tale ser-
vizio (110) ;
/) la domanda delle tariffe , speciali (Oapo XIII, condi*
zione 2*);
g) la dichiarazione del valore, nel caso di assicurazione (101);
h) l'indicazione specifica dei documenti doganali (118), di
polizia 0 di altro genere che dovessero scortare la spedizione;
i) le spese anticipate, distinte come alParticolo 113, e gU
assegni a carico della spedizione (114) ;
l) il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la flroia
del mittente o di chi per esso;
tu) l'indicazione delle qualità (chiusi, scoperti, speciali) e
portata del vagone occorrente ed anche la qualità dei vagoni
quando trattisi di trasporti in vagoni congiunti.
Per le merci inflammabiU od esplodenti deve essere pure di-
chiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle pre-
scrizioni vigenti (98).
Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando
della richiesta di spedizione intitolato : BoUetiino di consegna.
Art. 88-
PRIBSORIZIONI PABTIOOLAEX ALLB RIOHIBSTB di BPBDIZIOIIB.
Le merci devono essere dichiarate esattamente, escludendo
in modo assoluto le denominazioni generiche.
Lo speditore deve presentare richieste separate per ogni
spedizione di bestiame, di veicoli, di feretri e ceneri mortuarie,
di numerario e di oggetti preziosi, di merci infiammabili, peri>
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTÀLIA - 1906 1777
col ose, esplodenti od altre che non ammettono comunanza di
carico^ che sono di facile deperimento, ovvero soggette a forma-
lità doganali.
Ogni richiesta di spedizione non può concernere che un solo
vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occupanti due o
più vagoni congiunti), un solo mittente ed un solo destinatario.
Lo speditore risponde dell'esattezza delle indicazioni conte-
nute nella richiesta di spedizione e sopporta tutte le conseguenze
che possono derivare da dichiarazioni e scritturazioni erronee,
poco precise, e inintelligibili.
Le richieste di spedizione si devono consegnare alla stazione
nei termini rispettivamente stabiliti per le varie categorie di
trasporto, e cioè:
a) Se il carico viene effettuato dalla ferrovia, all'atto della
consegna della merce quando tale cosegna ha luogo in una sol
volta, oppure all'atto .della consegna della prima partita quan-
d'essa ha luogo in più riprese ;
h) Se il carico è eseguito dal mittente, nel termine rispet-
tivamente stabilito per il carico dairàxtiòolo 62 e dalle singole
tariffe speciali.
Alle richieste devonsi allegare, quando no sia il caso e nel
prescritto numero, le dichiarazioni di dogana e gli altri docu-
menti di polizia, sanità, caccia, ecc., di cui alla lettera h) del-
l'articolo 87.
Qualunque clausola, condizione o raccomandazione, che po-
tesse impegnare la responsabilità dell'Amministrazione oltre i
limiti fissati dalle tariffe e condizioni di trasporto, s'intende di
pieno diritto nulla ed inefficace. Non sono ammesse richieste
di spedizione aventi correzioni o raschiature, salvo che siano
convalidate colla firma dello speditore.
È assolutamente vietato agli agenti dell'Amministrazione di
compilare e sottoscrivere le richieste di spedizione per conto dei
mittenti ; essi devono limitarsi a coadiuvarli nella compilazione
affinchè riescano redatte nel modo stabilito.
112 — VoL. II. - 1905,
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1778 LEGGI E OBGRKTI DEL SEGNO 0*ITAL1A - IU05
Art. 89.
BlOBVtrTÀ BELLB MERCI.
GONOLUSIONB DEL OOITPBAWO DI TBA8POETO.
Compiuta che sia la consegna della morce, la stazione di
partenza rilascia allo speditore la ricevuta, staccandola dalla
richiesta di spedizione e vi applica contemporaneamente il prò
prio bollo.
Tale ricevuta deve essere scritta per intero dall'agente che
la rilascia; in caso diverso rAmminìstazione non risponde delle
conseguenze.
11 contratto di trasporto s'intenderà concluso cui rila^icio
della ricevuta.
Art. 90.
AOOETTÀZIONE BELLB MEECI.
Le merci che, secondo gli usi commerciali, soglionsi traspor-
tare in recipienti od in altro modo imballate e quelle altre, per
le quali l'imballaggio fosse tassativamente prescritto dall' Am-
mini.' trazione, debbono essere condizionate in modo da per-
metterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di
danni o di avarie.
L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle
merci non convenientemente imballate, di quelle presentate senza
imballaggio, allorchò gii agenti della stazione giudicassero ch<»
debbano averlo e cosi pure delle merci che presentassero traccie
di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri
l'Amministrazione da responsabilità, rilasciando all'uopo la di-
chiarazione di garanzia, in conformità del modello esistente sulla
richiesta di spedizione.
I hquidi che spandono dai recipienti, e lo merci che per
qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, noa si
accettano nemmeno colla dichiarazione di garanzia.
Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argilla, asfalto,
calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gu&ci
di noce, letame, sabbia, terra e tutte le merci ohe possono me-
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LKOai E DECRETI DEL REGNO d'ITAUA - 1906 1779
scolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le
spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra,
non occupanti un vagone, <}evono essere consegnate in sacchi,
cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a norma
dell^articolo 61.
Per le macchine o meccanismi montati sopra ruote (come
locomobili, trebbiatrici, distillatori, ecc.), conforme a quanto è
stabilito pei veicoli (70) lo speditore deve provvedere le corde, le
catene, i copertoni e quanto altro è necessario per assicurare e
coprire la merce sui vagoni.
Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condi-
zioni proscritte (98).
I colli merci da spedirsi a piccola velocità devono essere
muniti di indirizzo, oppure di marche e numeri eguali a quelli
inscritti nella richiesta dì spedizione.
Art. 91.
M£BOI BITIBATE PBIHA DELLA PARTENZA.
II mittente che ritira una merce già consegnata per la spe-
dizione, ma il cui trasporto non sia ancora cominciato, è tenuto:
alla restituzione dalla ricevuta in partenza, al pagamento di
lire 0.25 per ogni spedizione e, quando ne sia il caso, alla rifu-
sione delle spese anticipate, deUe tasse di pesatura, di gru e di
diritto fisso, nonché aireventuale pagamento delle sopratasse
stabilite all'articolo 94.
• Se poi la nicrco avesse so^ilato de dici ore o piil nella stazione
(li partenza, lo .speditore pagherà altresì la tassa di deposito sta-
bilita per le merci in arrivo (108).
Inoltre saranno devolute all' Amministrazione le caparre
eTentuàlmente sborsate per i vagoni, ancorché all'atto in cui fu
eseguita la spedizione fossero state restituite al mittente.
Per le spedizioni in porto affrancato, l'Amministrazione rim-
borsa allo speditore gli altri importi che, a senso del presente
articolo, non le appartengono.
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1780 LEOai B DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
Art. 92.
Modificazioni al contratto di trasporto.
I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di yelocità. o
di quant*altro riflette una spedizione consegnata per il trasporto
sono regolati dalle seguenti norme:
a) il diritto di disporre delle cose consegnate per il tra-
sporto appartiene al solo mittente od al giratario, escluso chiun-
que altro;
b) il mittente o giratario non può dare le disposizioni di
cui sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando
trattasi:
l"" del ritorno della spedizione;
2"" del cambiamento di destinazione o di destinatario;
3"* della sospensione di consegna al destinatario per oltre
dieci giorni dall'arrivo della spedizione.
In tutti questi casi si farà annotazione sulla ricevuta della
ordinata modificazione;
e) in difetto della presentazione della ricevuta, per asseri-
tone smarrimento o distruzione, il mittepte o il giratario non è
ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente let-
tera b) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della
prescrizione (l'IO);
d) il cambio di velocità può farsi soltanto nel caso in cui
un trasporto a piccola si voglia fare eseguire a grande velocità;
e) le domande di modificazione al contratto di trasporto
devono essere fatte in iscritto dal mittente alla stazione di par-
tenza e sul modello stabilito: lo speditore assume la responsa-
bilità di tutte le conseguenze dai cambiamenti;
/) r Amministrazione darà corso ai cambiamenti e modifi-
cazioni iu quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo
utile e ne sia conciliabile l'esecuzione colla regolarità del servizio
ordinario;
g) gli ordini di cui si tratta non hanno alcun valore se non
sono dati per mezzo della stazione di partenza;
h) per ogni ordine, il mittente od il giratario deve pagare
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LSOOI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIa - 1905 1781
la tassa di lira una, più Teventiiale maggior prezzo di trasporto
e le altre spese che fossero la conseguenza deiresecuzione del-
Tordine;
i) il diritto del mittente, ancorché detentore della ric(»vuta
di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in
cui questi, svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino
di consegna (93).
Art. 93.
BiLÀSOIO BEL BOUiSTTINO DI CONSEGNA AL BB8TIKATABIO
B BTTIKO BELLE MERCI.
La riconsegna delle merci e degli oggetti si effettua soltanto
al destinatario od al suo legittimo rappresentante e contro firma
di ricevuta.
All'atto dello svincolo della spedizione e verso pagamento
delle tasse, spese ed assegni a carico, il destinatario riceve il
bollettino di consegna, che indica le tasse pagr te in ])artenza od
in arrivo e gli dà diritto di ritirare la merce.
Se mancasse qualcuno dei colli od oggetti componenti la
spedizione, il destinatario potrà escluderli dalla ricevuta, desi-
gnando veli specificatamente.
Art. 94,
False eb ebbonee bichiabazioni.
Qualora TAmmitiistfazione presuma che la mei ce consegnata
sia diversa da quella"" dichiarata, può esigere che si aprano i
colli ed, in caso di rifiuto dello speditore, essa ha facoltà di aste-
nersi dartrasportarli. La stessa facoltà compete ""airAmmini-
strazione veiso gli spedizionieri per impedire l'agglomerazione
di articoli appartenenti a classi diverse.
Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione
delle tasse, che soiko dovute per trasporti, ogni falsa dichian*a-
zione della qualità o del peso di una merce, ogni agglomerazione
in un'unica spedizione di articoli appartenenti a* classi diverse
o diretti ^a persone diverse, saranno^ punite col pagamento di
una tassa jtripla.
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1782 LEGGI E DECKETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
La tripla t^ssa ni commisiiira suirìmpoxto di cui volevasi de-
fraudare rAmminifitrazione; vale a dire, fii percepisce il comide*
mento di tassa che in ogni modo sarebbe stato dovuto all'Am-
ministrnzione e vi si aggiunge il doppio di tale complemento, a
titolo di multa. Così pure la tripla tassa si commisora sulla
quantità di merce ricorosciuta in piti od in meno di quella di-
chiarata dal mittente.
Per false dichiarazioni nella qualità delle merci si applicano
pure le precedenti disposizioni.
Le erronee dichiarazioni della qualità delle mcrm spedate
senza imballaggio non danno luogo alia riscossione di soprataase,
ma soltanto alla correzione dei prezzi di trasporto nella misura
stabilita dalle tariffe, sempre che però tali erronee dichiarazioni
possano essere accertate a prima v'Sta e senza uopo di analisi
chimica o di perizia.
Art. 95.
IT so DEI VAGONI.;
T vapoìii non possono in vemn capo essere caricati cltiv? i
limiti della sagoma né oltre la loro portata, aumentata del 3
per cento (*), Falvo però quelli per i quali fosse prescritto, per
ragioni di sicurezza, che col carico non si ecceda la portata.
L'Amministrazicne procurerà di mettere a disposizione d€^li
speditori i vagoni della qualità e portata richieste; però, quando
quegli offerti non corrispondessero ai domandati, lo speditore
potrà rinunciare al trasporto, salvo il diritto alla restituzione
del deposito. Nel caso in cui i vagoni offerti fossero di una por-
tata supcriore a quella richiesta, lo speditore iM>irà va^^rsene,
pagando solo il prezzo di trasporto conje se il vagone impiegato
fo86« della portata richiesta, ma alla eondizione che la merce
sia tale per volume da poter essere eontenata nel yag^ne do-
mandato.
Qualora il volume della oiereo richiedere Timpi^^o di nn
vagone di- portata maggiore a quella richiesta sono applicabili
le disposiziQuf degli articoli 49 e 41.
(•; Tale tollcraiua è ftmnaesia soltanto per i vagoni coi) telajo io f^rco,
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r FCGI K «ìECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1783
Per le merci che sono Puscettibili di aumento nel pese per
cause atmosferiche, T Amministrazione può prescrivere che il
carico sia limitato in modo che, verificandosi siffatte cause esso
non venga ad eccedere )a portata del vagone impiegato, ovvero
la portata del vagone strsso aumentata del 3 per cento, se il va-
gone è di quelli che ammettono tale sovraccarico.
Se il carico eseguito a cuora drllo speditore risultasse supe-
riore alla portata del vagone impiegato, l'Amministrazione, salvo
le tolleranze stabilite, è in diritto di scaricare il maggior peso a
rischio e pericolo dello .speditore e di porre a carico della spedi-
zione la relativa spesa di trasbordo, calcolata in lire 1.13 per
tonnellata per i trasporti a grande vi^looità, ed in lire 1.02 per
quelli a pìccola; alla quantità di merco trasbordata in altio va-
gone, sono appl»cabi]i le tariffo geni-rali o speciali a seconda
del caso e senza pi egiudij'io delle sopratasse di cui all'articolo 94
Art. 96.
DlSINFEZIONE DEI VAGONI.
Per la pulitura o la disinfezione dei vagoni nei quali siasi
trasportato bestiame od altri animali in genere, oppure le merci
contemplate nell'alleg. 3, categoria 1», caricate alla rinfusa, è
dovuta la tassa di lire 1.00 por vagone. Ove trattisi di spedi-
zione di un solo capo di bestiajue, detta tassa &i riduce a lire
0.60. Questa tassa è pure dovuta nel caso di spedizione di merci
che, sebbene imballate, sia per lo stato in cui vengono presen-
tatOy sia per le alterazioni subite durante il viaggio, abbiano ef-
feitivamente in&udiciato il vagone per modo da non potorviai
caricare altre merci senza preventiva pulitura o disinfczione.
, Art. 97.
Trasporti a bisghio e pericolo bello speditobs.
Le merci che si spediscono sciolte^ cioè senza ipaballaggio,
alla rinlu&a, quelle suscettibili di facile deperi miE^nto, ^e .merci
fragili e tutte quelle per le quali la Nomenclatura (Capo XH)
Iirev(?4e il traspoytp 6^n^a.^arap;5ift, Qam© puro il b^atiame o gli
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1784 LEOOI E DECRSn DEL BEONO d'iTAUA - 1905
altri animalii si trasportano a rischio e pericolo dello speditore
(82-123).
L'Amministrazione però risponderà del danno che fosse se-
gnìto quando sia provato che esso fa cagionato da sua colpa.
Art. 98.
Mbboi pbbioolosb.
Le merci infiammabili, esplodenti o pericolose, cosi pnre
tntte le altre, sebbene non specificate nella l^omenclatura delle
merci, che facilmente ricevano o comunichino incendio, non si
accettano al trasporto se lo speditore non si sottomette alle spe-
ciali disposizioni e cautele all'uopo stabilite nel relativo Bego-
lamento (Alteg. 3).
Gli speditori che non avessero dichiarato gli oggetti perico*
losi o nocivi, ovvero non si fossero conformati alle prescritte
condizioni d'imballaggio, sono responsabili di tutti gli inconve-
nienti che potessero derivare dall'ignoranza Involontaria della
Amministrazione a tale riguardo, oltre al pagamento della cor-
rispondente sopratassa (94).
Art. 99.
Oggetti di btbaobdinàbio peso o BiMENSioms.
n trasporto dei colli indivisibili aventi un peso da 3000 a
6000 chilogrammi, si cKeguisee soltanto a piccola velocità ed è
vincolato alla condizione che il carico possa convenientemente
ripartirsi sulle ruoto del vagone e che lo 8i)editore provveda le
corde, le catene e quant'altro occorra per assicurare i colli sui
vagoni.
I colli suddetti, per i quali non sia stata indicata nella No-
menclatura la classe o la tariffa da applicarsi, si tassano in base
ai prezzi stabiliti per le merci relative, con l'aumento del venti
per cento.
Yeriflcaiidosi speciali esigenze, di servizio l'Ammuìstr azione
ha facoltà di prolungare di cinque giorni i termini di resa fissati
dall'articolo 64.
L'Amministrazione non è obbligata al trasporto di colli in-
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tEDOI E DECRETI DEL KEGNO D*ITALIA - 1905 1785
divisibili eccedenti il peso di 6000 chilogrammi e degli oggetti
le cui dimensioni oltrepassano la lunghezza di tre vagoni o la
misura della sagoma limite. Per siffatti trasporti converrà otte-
nere speciale autorizzazione dalla Direzione dell'esercizio.
Selle stazioni ove non esistono i meccanismi necessari per
eseguire il carico o lo scarico degli oggetti indivisibili pesanti
più di 1000 chilogrammi, l'Amministrazione può esigere che tali
oggetti, anche se spedit' a tariffa generale o a tariffa speciale
senza condizione di peso, e quindi tassati col diritto fisso di
lire 2.04 o di lire 1,224 per tonnellata, sieno caricati o scaricati
a cura e spese delle parti. In tale caso per le spedizioni tassate
come sopra l'Amministrazione dedurrà dal diritto fisso la quota
di lire 0.51 per tonnellata e per ogni operazione di carico o di
scarico.
Art. 100.
Merci volttminose.
Si considerano voluminose:
a) le merci non suscettibili di compressione, quando il
loro peso è minore di 150 chilogrammi al metro cubo;
ft) le merci suscettibili di compressione quando il loro
peso è minore di 200 chilogrammi al metro cubo.
Queste merci sono tassate coU'aumento del 50 % sui prezzi
delle rispettive tariffe a grande ed a pìccola velocità.
Sono sempre sottoposte all'aumento del 50 % le spedizioni,
sia a grande sia a piccola velocità^ di merci contrassegnate nella
Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità colle
lettere V o W; però quando lo speditore abbia indicato sulla
richiesta di spedizione il volume della merce e i dati di misu-
razione da cui fu desunto, il prezzo si applicherà in base al peso
virtuale di chilogrammi 150 o 200 per metro cubo, quando que-
sto modo di tassazione riesca piii conveniente allo speditore: op-
pure sul peso reale, se questo sarà maggiore, per ogni metro
cubo, dei rispettivi pesi sopra accennati.
Il prezzo da applicarsi, a forma di questo articolo, non può
essere superiore a quello minimo stabilito dagli articoli 49 e 61.
Tuttele disposizioni ohe precedono non sono applicabili ai reci-
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1786 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'H'ALIA - 1906
pienti vuoti usati uè a quelli Vuoti nuovi, che nella Fomenclatiira e
classificazione delle merci si trovino ascritti alla medesima cdaase
di tariffa dei recipienti stessi usati, e neppure alle s^pedieioni
che si taissano in ragione di un peso minimo per vagone od in
bASe a tariffe speciali e locali con prezzi fatti per vagone.
L'Alò minis^azione potrai ooll'approv azione del Governo,
contrassegnare nella Nomenclatuxa aJtre merci, ove eiò xìsbI-
tasse necessario per la r^ta appUca^ione delle tariffe.
Art. 101.
ASSICURAZIONE DELLE MEBGI.
Le merci, eccetto quelle di facile deperimento o pericolose
o scortate da dichiarazioni di garanzia, od infine quelle per le
quali TAmministrazione non può essere tenuta responsabile in
dipendenza della stato o della natura della merce, si possono
assicurare contro la perdita totale o parziale e contro Tavaria
mediante il pagamento della tariffa stabilita per il numerario
ed oggetti preziosi in aggiunta alla tassa sul peso, sotto le eon-
dizioni speciali contenute nella tariffa stessa e ooll'aggiunta
eziandio della tassa speciale governativa imposta dall'art. V
§ 3° del titolo 2*^ della legge 8 giugno 1874, n. 1947 («erie 2*),
modificata dall'altra 8 agosto 1895, n. 486, Allegato H (♦).
Sono escluse dal pagamento di tale imposta le spedizioni di
numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, anche quando st do-
vessero tassare sul peso oltre che sul valore.
Art. 102.
ElSPEDIZIONI.
Per rispedire le merci giunte al proprio indirizzo, il desti-
natario deve prima svincolarle regolarmente, pagando tutte le
tasse e spese a carico delle med^ime, compresi gli assegni.
^ffelle spedizioni da ferrovia a ferrovia, l'Amministrauone
a^sce senza l'opera d'intermediari.
(•) Le spediitioni di bagaglio e di merci, tanto a grande che a piccola ve-
iooità, per le quali lo spediioite richiede rassiciira&ione del yaJore» pagando,
olire la tasaa mi peso, quella sul valore, ^ono colpito da una imposi^, di cei^-
tesimi 12 per ogpi lira doirapf)inontarp del premio pagato.
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LKOOI E P15CRKTI DKL REGNO d'tTALTA - 1905 1787
Art, 103.
SPBBIZieNI GIACENTI, EIFIUTATB, ABBANDOlf ATB.
Non potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi
di ritirare gli oggetti, T Amministrazione ha facoltà, quando
siano facili a deperire o ad e.88ere danneggiati, di venderli im-
mediatamente per conto di chi di diritto, senza alcuna forma-
lità giudiziaria; il ricavato d^lU Véndita, dedotte le sppse e
competenze dovute all'Amministrazione, viene tenuto a dispo-
sizione del proprietario a cui se ne darà avviso e, quando questi
non lo ritiri nel termine di due anni, andrà a vantaggio delle
Istituzioni di soccorso e»previdefiza per^jli agenti deirAmmi-
nistrazione.
Per gli oggetti non suscettibili di deperimento, l'Amminir
strazione avvisa lo speditore del rifiuto o della giacenza, rite-
nendo come rifiuto esplicito anche il fatto del destinatario che,
sebbene avvisato, non si presti al ritiro della merce.
L'avviso di rifiuto è inviato al mittente entro 24 ore dal
momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la sua deci-
mone; nei c£ksi di giacenza per altre cause, tale avviso si dà
entro 10 giorni dall'arrivo.
Se lo speditore non fa ritirare o non chiede il ritorno degli
oggetti nel termine di sei mesi, questi sono considerati come
abbandonati '^ l'Amministrazione può disporne la vendita, rego-
landosi nel modo sopra stabilito.
Il termine di sei mesi può essere abbreviato quando i diritti
di deposito e le altre spese a carico riescano superiori al valore
delle merci.
Gli assegni sopra tali spedizioni sono di pieno diritto an-
nullati. .
Qualora gli oggetti od il prezzo . ricavato si dovessero resti-
tuire al proprietario, queliti ha l'obbligo di pagare il relativo
prezzo di trasporto e gli eventuali diritti di deposito (108) e di
rifondere inoltre all'Amministrazione gli sborsi fatti.
In caso di ingombro di merci l'Amministrazione potrà, dopo
un mese di giacenza e dandone possibilmente avviso allo spedì-
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1788 LEOOI E DECRETI DEL REGKO d'ITALIA - 1905
tore, farle trasportare in un magazzino privato, contro rimborso
delle relative spese di trasporto e di cnstodia.
L'Amministrazione ha sempre il diritto di rivalersi sullo
speditore di tutte le somme di cni fosse rimasta in^disborso, in
seguito all'abbandono della merce.
CAPO IX.
I>ei sesrvlzi speciali
Art. 104.
BlOOGiriZIONE DBL PSTSO.
Qualora per mancanza di dichiarazione del peso sulla ri-
chiesta di spedizione o su domanda del mittente o del destina-
tario, si proceda alla pesatura di uno o più colli di merci, m
esigerà per tale operazione la tassa di lire 0.75 per ogni vagone
di merce pesata coinpléssivamehte e di lire 0.06 per quintale se
la pesatura si effettuerà per colli e non per vagone. La pesatura
avrà per altro luogo gratuitamente in partenza per le spedizioni
di peso inferiore a 60 chilogrammi; ed in arrivo solo per quelle che
presentassero segni esterni di deterioramento dipendenti dal tra-
sporto.
Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni inter-
medie va in aumento del termine di resa.
Art. 106.
IS^OLO dei oopbetoni.
Quando uno speditore, mediante domanda scritta sui docu-
menti di trasporto, richiede dei copertoni per preservare le merci
per le quali secondo le consuetudini ferroviarie viene stabflito
il carico su vagoni scoperti (ÀUeg. 4), sarà applicata la tassa di
nolo in ragióne di lire 0.01 per copertone e per chilometro, più
il diritto fisso di lire 1.00 per ogni copertone.
L'Amministrazione noh è obbligata a fornire copertoni se
non nei limiti del disponibile, e può rifiutarli quando la merce
che si vuole coprire sia di tale natura che possa danneggiarlo.
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LEQOI B DBCHBTI DBL REONO d'iTALIA - 1905 1789
Art. 106.
OOPEBTONI9 OÀIBKEy STANTI IN FEBBO E CORDE
DI PEOPSIETÌ DEOIiI SPEDITOEI.
Agli speditori, che vogliono coprire con propri copertoni le
merci da trasportarsi in vagoni scoperti, l'Amministrazione ne
accorda il trasporto gratuito anche per il ritorno, quando però
i copertoni medesimi siano restituiti al proprietario nel termine
di tre mesi dal ritiro della spedizione. Eguale agevolezza con-
cede per le catene, per le corde e per gli stanti, che avessero
servito ad assicurare legnami od altro sui vagoni, nonché per i
cavalietti, per gli scaffali o per l'impalcature impiegate nel ca-
rico della frutta entro i vagoni.
I copertoni, le catene, i stanti, ecc., di proprietà privata, de-
vono portare un numero e la marca dello speditore.
II ritorno di questi oggetti ha luogo a grande velocità, ma
senza responsabilità ]^er il ritardo, quando non sia ;:Uperato il
termine di resa fissato per i trasporti a piccola velocità (64).
Il mittente che adoperi copertoni, catene, corde, stanti, ecc.,
di sua proprietà, deve esporre sul documento di trasporto Tan-
notazione :
« Copertoni^ eaiene, stanti^ marca. . . appartenenti al mittente
4 N. ... con metri . . carda, del e da ritornarsi al me-
4 peso di Kg. \ desimo ».
L'obbligo di ritirare alla stazione di arrivo i detti attrezzi
e di ritornarli al mittente, spetta al destinatario e, nel caso che
il medesimo non vi ottemperi, T Amministrazione non può essere
tenuta a rispondere delle conseguenze.
Per il detto ritorno il destinatario deve presentare una nota
di spedizione a grande velocità coH'annotazione:
t Da trasportarsi gratuitamente avendo servito per la spedi-
Q. V. '
% «ione N a p^—y del . , . da . . . a . . . •
♦ composta di del peso di Kg. . . . >.
producendo, contemporaneamente, il documento dell'invio pri-
mi ti vo, che la stazione restituirà alla parte dopo avervi apposta
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1790 LEGGI E DECHETI DEL AEG.NO d'ITALIA - 1905
rannotai^ione indicante che è stato effettuato il ritorno degli
attrezzi.
BlOfiVITTA Di &IX0SNQ.
IiO ap^ditoore può aver la prova della rioonaegna della merce
al d^tiaatarip, la^ceoiidoue domanda aolla richiesta di apedisione
e pagatAdo la tassa di [ire 0.25. In tal caso lastasione di arrivo
n^l consegnare la merce al destinatiario, ne ri4àra la firma di ri-
cevuta! non solo nei registri di stagione od evenimalmente sulla
letbsfla dA avviso, ma anche sull'apposito modello, da inviarsi
allo speditore col mezzo della stazione di partenza.
Art 108.
DXBITTO DI D&POSITO 0 DI SO^TA PS» LB MiEnOl «D IL BBBTIAIIE.
L'arrivo delle merci spedite a piccola velocità verrà notifi-
cato ai destinatari mediante lettera d'avviso loro consegnata di-
rettamente o per mezzo postale.
Tale pratica non avrà luogo per le merci a grande velocita.
La consegna delle lettere d'avviso ai destinatari è convali-
data dalla firma di questi ultimi sul libretto del porta-avvisi|
quando la .stazione si vale di agènti propri per la consegna
stessa.
Quando gli avvisi sono trasmessi per mezzo postale, ne fa
fede il bollo ad umido della posta sulla lettera dì avviso; ed in
caso che l'emissione di questo documento venga ad essere con-
testata, fanno fede i libri della stazione.
Se la consegna della lettera d'avviso sarà fatta alla posta,
l'amministrazione avrà il diritto di rivalersi verso il destinatario
.delle spese occorse.
Oli oggetti e le merci che non* sono da trasportarsi a do-
micilio, devono essere ritirati nelle stazioni dai destinatari entro
le 24 ore dall'ora dell^arrivo alla stazione destinataria se a
grande velocità e del recapito della lettera d'avviso se a pie-
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L£OGI E DBCSETI DfiL ESONO d'iTALIA - IdOS 1791
cola velocità. 3e la lettera di avviso fosse rimessa alla posta,
il ritiro deve effettuarsi nelle 36 ore successive all'impostazione;
ove peròja giornata fosse festiva e come tale riconosoiata dallo
Stato, tanbJ nei caso di recapito, qaant3 in quello di importa-
zione della lettera d'avviso, il ritira può farsi nel giorno dopo.
In conseguenza:
l"* Quando trattaci di avviso recapitato a domicilio, le
merci e gli oggetti devono essere ritirati:
a) se l'avviso viene recapitato prima delle ore 12, avanti
e ore 12 della giornata successiva, feriale o festiva, salvo che
il recapito abbia luogo in giorno festivo riconosci a to, nel qual
caso lo si ritiene avvenuto dopo le ore 12 e si applica il se-
guente comma b.
b) se l'avviso viene recapitato. dopo le ore 12 di un giorno
qualriasi, entro il giorno successivo, salvo che questo aia festivo
riconosciuto, nel qual caso il ritiro può avere anche luogo prima
delle ore 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo.
2^ Quando poi trattasi di avviso rimesso alla postale merci
e gli oggetti devono essere ritirati:
a) se l'avviso viene impostato prima delle ore 12 di un
giorno qualsiasi, entro il giorno successivo, salvo che questo
sia festivo riconosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo
anche prima delle ore, 12 del giorno dopo, sia o non sia festivo;
b) se l'avviso viene impostato dopo le ore 12, il ritiro
deve aver luogo prima delie ore 12 del secondo giorno succes-
sivo, salvo che quello immediato all'i mpostaeione sia festivo ri-
conosciuto, nel qual caso il ritiro può aver luogo anche durante
tutto il secondo giorno: che se poi il secondo giorno predetto
fosse pure esso festivo, il ritiro potrà avvenioe anche j^ima delle
ore 12 del terzo giorno.
In caso di straordinario ingombro questo termine può essere
ridotto di. non più d'un terzo.
Quando il ritiro .delle merci e degli oggetti non ^avesse luogo
nel termine sopra stabilito, dovrà essere pagato un diritto di
deposito o di sosta d'applicarsi nella misura e colle uorme che
seguono:
(a per le merci a grande velocità e per quelle a piccola
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d
o
9
1792 LEGGI B DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
velocità accelerata e a piccola velocità appartenenti alle prime
cinque classi secondo la No-
menclatura L. O.lOper quint. eper ogni24ore;
b) per le merci a piccola
velocità accelerata ed a pic-
cola velocità appartenenti co-
me sopra alle classi 6% 7» ed 8* . > 0.05 per quintale
e) per il numerario, carte
valori ed oggetti preziosi . . » 0.06 per ogni 500 lire
d) periveicoU a due óà
a tre ruote • . . > 1 00 per veicolo
e) per i veicoli a quattro
ruote > 1.50 per veicolo
/) per i feretri e per le
ceneri mortuarie. . . . • . > 3.00 per ogni spedizione |
g) per il bestiame so-
stante sui vagoni » 0.30 per ogni spedizione o per
ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.
Per il bestiame che fosse stato ricoverato (83) sono inoltre
dovute le spese occorse per lo scarico, pel mantenimento e pel
ricovero ;
h) le frazioni di quintale e di cinquecento lire si compu-
tano per intero e le 24 ore incominciate si considerano come
compiute;
i) i diritti di deposito o di sosta sono pure dovuti per le
merci e per gli oggetti rimessi o depositati a partenza; per quelli
la cui totale consegna non abbia avuto luogo entro i termini
prescritti; per tutte le merci che rimangono ferme nelle sta-
sioni, sui vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti,
per disposizione o fatto dello speditore o del destinatario o per
qualsiasi altra causa indipendente dall' AmministrazioDie;
l) se le merci non ritirate appartengono al novello di quelle
che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, il
diritto 'di sosta non può essere minore di lire 6.00 per vagone e
per giorno e rAmministrazione può inoltre fare scaricare i va-
goni, trascorso che sia il termine utile per lo soaricoi contro
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D^ITALIA - 190Ò 1793
rimborso della tassa di lire 0.51 por tonnellata, stabilita dal-
l'articolo 62;
m) quando una partita di merci non possa essere ritirala
per intero prima della scadenza del termine utile, non sarà do-
vuto diritto di sosta, purché Tesportazione si continui senza in-
terruzioni e con mezzi sufficienti.
Art- 109.
Uso DELLA QRJJ.
Il carico e lo scarico delle masse indivisfbill, quali: blocchi
di marmo o di pietra, travi, macchine e meccanismi, caldaie,
grosse botti di liquidi e simili, che, per ia loro forma, dimen-
sione o peso, non possono ossero caricati a braccia senza peri-
colo di sinistri o di avarie delle merci o di guasti nei veicoJi,
saranno- possibilmente effettaati col mezzo della gru, per l'uso
delia quale si dovrà pagare il didtto speciale di lire 0.20 per
ogni tonnellata. Qualora la gru non esista nella stazione, tale
meccanismo vi sarà spedito da altra stazione, contro pagamente)
del diritto di trasporto di lire 0,153 per chilometro, col massimo
di lire 10.20.
Le tasse prescritte per l'uso e per il trasporto della gru sa-
ranno fatte pagare soltanto nel caso in cui le operazioni di ca-
rico e scarico siano e^oguite dal mittente o dal destinatario.
Per i colli pesanti oltro una toniieilata veggasi l'articolo 99.
Art. 110.
TRASPOETI a pOMIOILÌO.
L'Amministrazione potrà 'stabilire servizi per la presa e la
consegna delle morci a domicilio. Essa indicherà al pubblico, con
appositi manifesti, le stazioni presso lo quali sono stabiliti' questi
ervizi, i prezzi e le condizioni dtb cui sono regolati.
I colli, che non portano la menzione /erm tn stazione ovvero
In stazione^ saranno trasportati d'ufficio a domicilio nelle loca-
ità ov'è attivato questo servizio.
113 -. Voi. II. - 1905.
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1794 LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905
Art. 111.
Diritti dàzia&i.
I diritti di entrata nelle città, per le merci da consegnarsi a
domicilio, sarannq pagati dairAmministrazione contro rimborso
dei medesimi per parte dei destinatari con l'aggiunta di cente-
simi 10 per ogni spedizione, in compenso delle operazioni di sda-
ziamento.
Art. 112.
Magazzini di deposito.
Nelle stazioni ove esistono magazzini di deposito, questi po-
tranno essere affittati contro pagamento dei diritti mensQi od
annuali da convenirsi in ragione di spazio superficiale o cubico.
L'accesso ai detti magazzini avrà luogo nelle ore fissate dall'Am-
ministrazione; ogni ipaooyra per il carico e lo scarico delle merci
nei magazzini sarà effettuata per cura ed a spese del loctttarìo.
Art. 113.
Spesb antioipats.
L'Amministrazione paga ai mittenti le spese anticipate di
cui possono essere gravate le merci al momento della consegna,
salvo rimborso per parte dei destinatari.
II pagamento delle spese anticipate è subordinato alle se-
guenti condizioni :
^^^ 1° che la merce si trovi in buona condizione, che non sia
fragile o soggetta al facile deperimento;
2** che l'importo delle spese anticipate, compreso il prezzo
di trasporto, sia inferiore almeno al terzo del valore presuntivo
della merce;
3*^ che le spese riflettano unicamente il trasporto anteriore
e siano giustificate e specificate dal mittente sulla richiesta di
spedizione da esso compilata, nonchò sul .bollettino di consegna
e ne sia inoltre firmata la quietanza a tergo della richiesta me-
desima.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1795
Le spese anticipate sono soggette alla provvigione del mezzo
X>er cento calcolata di dieci in dieci lire indivisibili e col minimo
di centesimi 10, andandone esenti soltanto quelli che rappresen-
tano il porto sulle linee di altre Amministrazionif nei casi di
rispedizione d'ufficio.
Art. 114.
ASSSGNI.
Lo speditore -può caricare le merci di una somma a titolo di
assegno, che gli verrà pagata quando la stazione di arrivo avrà
dato avviso deireffettuatone incasso dal destinatario.
n pagamento degli assegni si fa solo dalla stazione di par-
tenza ed allo speditore ovvero al suo legittimo rappresentante
e contro quietanza sul mandato di rimborso che TAmmìnistra-
zione rilascia all'atto della spedizione.
Nel caso di smarrimento del mandato di rimborso, lo spedi-
tore può tuttavia ottenere il pagamento dell'assegno, rilasciando,
colla quietanza, una dichiarazione dell'avvenuta perdita del do-
cumento.
Qualora la merce fosse stata consegnata al destinatario senza
il contemporaneo ifioàsso dell'assegno, TAmminist^^azione è re-
sponsabile del danno occasionato fino al valore deljia merce, ma
non mai oltre l'importo jlell'assegno.
In caso di perdita della merce, gli effetti dell'assegno cessano
e l'Amministrazione liquida l'indennizzo a norma dell'articolo 134.
Lo speditore deve pagare, all'atto in cui riscuote l'importo
dell'assegno, una provvigione di lire- 0.25 per cento, arrotondata
di cinque in cinque centesimi, col minimo di venticinque cente-
simi per ogni assegno. La provvigione minima di lire 0.25 sarà
pure pagata dal mittente nel baso in cui l'assegno fosse* annul-
lato (116). '
Per gli assegni caricati sopra spedizioni da esWuirsl dà fer-
rovia a ferrovia, vale a dire appoggiate alle stazi oiii di transito
per la rispedizione,' la provt-igione suddetta è doVuta per cia-
scuna delle Amministrazioni interessate- al trasporto.
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1796 LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTAUA - 1905
^^ Alt. 115.
BlPXUTO di PAaUCBNTO DI SPBSS AUTIOIPATS 0 D'ASaSGiri.
Quando i) destinatario rifiuti il pagamento delia spesa anti-
cipata, la stazione di arrivo deve informamelo speditole per le
sue disposizioni, ed ove questi autorizzi la consegna delia spe-
dizione franca di tutta o parte della spesa, dovrà rimborsare nello
stesso tempo il corrispondente importo all' Amministrazione.
Se lo speditore ordini la riduzione deL'assegno devesi esi-
bire il mandato di rimborso per la relativa annotazione e, quando
ne volesse rannullainento, dovrà restituire il detto mandato con
analoga dichiarazione, pagando nell'atto istesso la provvigione
minima di 25 centesimi.
Le disposizioni dello speditore por riduzione od aniiullamento
di spese anticipate o di ÌEtssegni devono sempre ess.re* date per
iscritto ed a mezzo della stazione di partenza.
Art, 116* ♦
BiMBOBSO DI SPESB EVENTUALI.
Oltre alle tasso di porlo, dazio e dogana, di cui possono es-
sere gravate le spedizioni, l'Amministrazione ha diritto di cari-
carle delle spiBse che fossero indispensabili per assicurarne l' inol-
tro a destinazione ; tali spese saranno giustificate con documenti
da rimettere a ohi ritira le merci..
Art. 117.
Tbàspobti per' oltre le strade ferrate.
l
, Le spedizioni di merci oltre le strade ferrate, sono fatte pro-
seguire con quel mezzo che fosse indicato dallo speditore sulla
richiesta di spedizione, sempre che l'assuntore dell'ulteriore tra-
sporto paghi tutte le somme che si trovano a carico della spe-
dizione che ^li yìeae consegnata.
In difetto di ind cazioAe del mezzo di inoltro o nel casj di
rifiuto dell'assuntore di pagare le somme aiizjdette ovvero di
ritirare la merce, l'Amministrazione ne dà avviso al mittente, e,
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905 1797
quando questi non profvveda, procederà con ìe norme stabilite
dall'articolo 103.
Lo speditore deve esporre sulla richiesta di spedizione la pre-
eifsa indicaz/one della località cui è diretta la merce, coir aggiunta
della provincia o del circondario, cui la località stessa appartiene.
Art. 118.
FOEM ALITI DOGANALI.
I mittenti ed i destinatari devono soddisfare a tutte le di-
sposizioni doganali e daziarie a cui sono soggette le merci da
essi spedito o ricevute; conseguentemente ogni contravvenzione
a tali disposizioni sarà ad esclusivo loro carico.
L* Amministrazione s' incarica di compiere alle stazioni di
confine le formalità doganali per il transito e per lo sdogana»
mento delle merci, salvo il rimborso delle relative spese per parte
dei destinatari. Essa potrà egualmente inearicarflii di tali opera-
zioni in altre stazioni ove esista dogana di deposito.
Le suddette operazioni saranno effettuate colla scorta delle
dichiarazioni dei mittenti, eppcrciò ogni contravvenzione per
erronea dichiarazione sarà a carico della merce.'
Per reseguimento delle formalità doganali, TAmministfazione
ha il diritto di applicare, una tassa di commissione, di essere
rimborsata delle spese di facchinaggio, ecc. Essa indicherà al
pubblico, con appositi manifesti, le stazioni presso le quali s'in-
carica di questo servizio, come pure i prezzi e le condizioni da
cui il medesimo è reggiate.
CAPO X,
X>elle interruzioni temporanea dei trasporti.
Art. 119.
Avviso dellb interruzioni.
Qualora In circolazione dei convogli venisse interrotta, T Am-
ministrazione ne darà al piìi presto avviso al pubblico con ap-
posito manifesto, il qua^le contenga tutte le possibili indicazioni ,
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1798 ZJBOGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
sia riiniardo alla presumibile durata deirinterruzione o sospen-
sione del servizio, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo ohe
fosse in grado di offrire.
I trasbordi sono dall'Amministrazione esegniti gratuitamente.
Nei soli casi In cui tali trasbordi dovessero essere eseguati con
servizio ippico, T Amministrazione avrà diritto di applicare una
sopratassa in compenso delle maggiori spese che a tale 8coi>o
deve incontrare.
Art. 120.
YIAGGIATOBI B BAGAGLI IN CORSO DI TRASPORTO
Le persone che ei trovano in viaggio al momento deirimter-
razione saranno restituite gratuitamente, insieme al loro bagaglio,
al punto in cui furono prese o ad un punto intermedio a scelta
di esse, rimborsando loro il prezzo corrispondente al tratto non
percorso (19).
Art. 121.
Spedizioni di merci, veicoli, bestiame, ecc.
sempliceme-ntb accettate od in corso di trasporto.
Per le merci, pei veicoli, per i bestiami ed altre cose accet-
tate od in corso di trasporto, a grande velocità, a piccola velo-
cità accelerata ed a piccola velocità, e che, in causa deirinter-
ruzione, non possono inoltrarsi o proseguire a destinazione, si
domanderanno istruzioni allo speditore, il quale potrà rescindore
il contratto di trasporto, pagando tutte le spese fatte in partenza,
quelle di scarico ed il prezzo proporzionale alla distanza già per-
corsa, a meno che la ferrovia sia in colpa.
Quando lo speditore nel termine di ventiquattro ore dall'av-
viso ricevuto, non abbia dato le istruzioni richiestegli, TAmmi-
nìstrazione, ove non vi sia modo di dar corso al trasporto, prov-
vederà al ricovero delle merci, mettendo a carico della- spedi-
zione le sole effettive maggiori spese.
Per la percorrenza di ritorno sono applicabili le tariffe spe-
ciali seguenti:
a) per le spedizioni di numerario^ earte-valoriy^og getti pre-
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1799
aiosij veicolif feretri, hestiame ed altri animali: prezzi delle rispet-
tive tariffe, ridotti del cinquanta per cento;
b) perle merci e derrate a grande velocità: lire 0,0565 per ton-
nellata e per chilometro;
e) per le merci a piccola velocità accelerata ed a piccola ve-
looità: lire 0,0204 per tonnellata e per chilometro.
Il prezzo minimo per questi trasporti non può essere infe-
Tìore a lire 0,15 per ogni spedizione, si a grande che a piccola
T^elocità.
Le derrate e le merci soggette a facile deperimento possono
essere vendute secondo le norme deirarticolo 103.
Qualora lo speditore non sia in possesso della ricevuta di
spedizione, le istruzioni che egli darà nei casi previsti da que-
st'articolo non possono implicare il ritorno della merce, né cam-
biare la persona del destinatario, né il luogo di destinazione.
Se, prima che giungano le istruzioni dello speditore, si riat-
tivasse in qualunque modo il servizio sulla via interrotta, le
merci saranno fatte proseguire a destinazione senza attendere
le disposizioni del medesimo.
CAPO XI.
Della responsabilitét deir^ininlnl3tra2done
nel trasporti di bagagli, merci, veicoli e bestiame
Sbziokb I. — BesponsaMlità por avarie, perdite o ritardi.
Art. 122.
Limiti e dubatà della bebpdnsabilitì.
L'Amministrazione risponde della buona condizione esterna
dei colli, del loro numero quando risulta dalla richiesta di spe-
dizione e del peso, tenuto conto del calo naturale e dei termini
di resa. La responsabilità dell' Amministrazione per avarie, per-
dite o ritardi, incomincia dal momento del rilascio della rice-
vuta delle cose da trasportarsi e cessa:
a) per le spedizioni a domicilio e per quelle che sono riti-
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] 800 LEGGI E DKCRETI DEL RECrNO d'itALIA - 1905
rate alla stazione dal momento che i destinatari ne hanno rice-
vuta la consegna;
h) per le spedizioni vincolate a dogana, dal momento in
f'wi fu compiuta la consegna in do^anfì, qualora non sia provato
che il danno eventuale d'pende da colpa della ferrovia;
e) per le spedizioni destinate oltre le strade ferrate, dal
momento della loro consegna nll'assuntore dtl trasporto ind'cato
dal mitteiito sulla richiosta di spedizione, salvo che TAmmini-
strazione sMncnrichi ddrinoltro sulle fie ordinarie, notificandone
ar pubblico i prezzi e 1 condizioni (117).
Art. 123.
Casi d'iebbspo usabilità dell' Amministeazionb.
L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non
può esv^ere tenuta rCvSponsabilc:
a) delle avarie o del deperimento dt>lle merci che si tra-
sportano a rìschio e pericolo dello speditore; dei liquidi e delle
altre sostanze che facilmente fermentino o si corrompano e di
quelle che in altro modo subiscano la influenza della atmosfera;
della ruggine ai metalli,
in quanto il danno derivato sia la conseguenza della na-
tura delle merci o del loro modo di spedizione;
h) della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco,
neve, ghiaccio ed in generale di altre merci,
in quanto la diminuzione è conseguenza inevitabile della
loro natura e del trasporto;
e) delle merci infiammabili, esplodenti, fulminanti od al-
trimenti pericolose,
in quanto il danno possa essere considerato come la con-
seguenza delle proprietà, pericolose delle merci stesse o del loro
modo d'imballaggio ;
d) delle avarie soprawetiute alle merci fhe, in virtù delle
tariffe e condizioni di trasporto o di accordi passati collo spe-
ditore, si spediscono in vagoni scoperti o riparati con copertoni
appartenenti al medesimo,
in quanto 1 avaria provenga da un tal modo di trasporto;
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iT.ÌLIA - 1905 1801
e) delle avarìe sopravvenute alle merci che, in virtil delle
tariffe e condizioni suddette odi accordi passati collo speditore
fossero da questi caricate a sua cura e sposa, ovvero scaricate
dal destinatario.,
in quanto l'avaria sia dipendente dal catMvo carico o sca-
rico, ovvero da imballaggio difettoso;
/) dello merci spedite con falf^a dichiarazione o senza l'adem-
pimento delle misure speciali di sicurezza prescritte,
in quanto 1 danni cagionati siano la conseguenza della
trasgressione commessa;
g) delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi,
in quanto dano la conseguenza dei rischi particolari al
trasporto degli animali;
li) delle avarie o danni alle merci od agli animali pet il
cui trasporto è ammessfi la scorta od è obbligatorio Taccompa-
gnamento,
in quanto il danno potevasi evitare colla presenza della
persona di accompagnamento o colla vigilanza della scòrta;
i) delle avarie o dei danpi risultanti da colpa o negligenza
dell'avente diritto sulla 8pedi;iione, da un ordine del medesimo
non motivato da colpa dell'Amministrazione; dalla natura o da
un vizio proprio della merce, ò da relativo imballaggio, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 124.
Calcolo dei termini di resa.
I termini di resa delle spedizioni si calcolano nel loro com-
plesso e sono inscindibili, senza che si debba render conto del-
l'impiego di quelli parziali che li compongono. I termini pre-
scritti per richieste di vagoni, preavviso di spedizione, o per
effettuare il carico da parte dello speditore ed altri simili ter-
mini suppletivi, sono computati, ove d'uopo, in aumento di
quelli normali di resa.
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1802 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Art. 126.
BESPONB ABILITI
PER QUANTO RIFLETTE IL PEBBONALE DELL'AMMINISTBAZIOVE.
Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 123,
rAmministrazione è responsabile del personale che essa impiega
nell'esecuzione dei trasporti.
Art. 126.
Eeclami peb avarie e perdite.
Il destinatario ha diritto di yerificare a sue spese, al mo-
mento della riconsegna, lo stato delle cose trasportate, se anche
non presentino segni esterni di avaria.
Ogni reclamo per avarie o mancanza di oggetti deve essere
fatto al capo stazione di arrivo, prima che la merce sia espor-
tata dalla stazione, affinchè l'avaria ola mancanza possa essere
debitamente accertata dalla stazione medesima, salvo il caso con-
stempiato nel secondo comma dell'art, 128.
Sezione II. — - Domande di risarcinienio.
Art. 127.
Persone aventi diritto a reclamare.
Il diritto di presentare reclami o di esperimentare le azioni
che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui
che può disporre della cosa spedita.
Se lo speditore non è in possesso della ricevuta di spedi-
zione, l'azione non può essere intentata che di comune accordo
fra lo speditore e il destinatario.
I reclami devono essere fatti per iscritto.
Art. 128.
Limiti al diritto di reclamo."^
II pagamento del porto ed il ricevimento senza riserva delle
cose trasportate, quand' anche il pagamento del porto sia stato
anticipato, estinguono ogni azione contro l'Amministrazione.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906 1803
TnttaTia razione contro TAm mi nis trazione per la perdita
parziale o per T avaria non riconoscibile al momento della ricon-
segna, snssiste anche dopo il palesamento del porto od il ri-
cevimento delle cose trasportate se si provi che la perdita o
l'avaria avvenne neir intervallo fra la consegna all' Amministra-
zione e la riconsegna, e a condizione che la domanda di verifi-
cazione sia proposta appena scoperto il danno e non piti tardi
di sette giorni dopo il ricevimento.
I reclami e le azioni estinte nei modi sopra specificati non
possono essere riproposti, né sotto forma di domanda riconven-
zionale, nò sotto qnella di'eccezione.
Art. 129. J"
r Accertamento dui danni.
In tntti i casi di avarie o di perdita totale o parziale, l'Am-
ministrazione ha l'obbligo di fare immediatamente le occorrenti
indagini, constatandone i risnltati in iscritto per comunicarli agli
interessati a loro richiesta.
Qnalora si scopra o si supponga nna perdita parziale od nna
avaria, ovvero se l'avente dintto ne allega l'esistenza dopo fatto
lo svincolo, ma prima dell'esportazione della merce,,si deve tosto
procedere all'accertamento de' fatto, mediante verbale, dal quale
risulti, a seconda rfei casi, lo stato delle cose spedite, l'ammon-
tare dei danni e, possibilmente, la causa della perdita parziale
o totale, ovvero^dell'avaria e l'epoca presumibile a cui risalgono.
La verificazione deve essere eseguita, per quanto è possibile,
in presènza di chi ha diritto di disporre della spedizione, di te-
stimoni idonei e col concorso di periti, se occorre.
Se, dopo lo svincolo, il processo verbale constati l'es'stenza
dei danni o perdite, il destinatario, prima dell'esportazione, deve
farvi risultare se accetta la spedizione, salvo l'azione per l'in-
dennizzo, o se la rifiuta; in quest'ultimo caso dovrà restituire,
contro-rimborso delle somme da lui -pagatOj^il bollettino- di con-
segna e cesserà il suo diritto 'di disporre della spedizione e di
esercitare le azioni alla'*mcdesima relativa.
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1804 LEOGI E DECRETI DEL EEGNO d'iTAUA - 1905
Art. 130.
BEOLAMI per EOOEBBirZA DI TASSE.
O'^ni reclamo avente per oggetto una tassa creduta eccessiva
dev'essere fatto airAmministrazione, la qnale provvederàin base
al presente Regolamento.
Tali reclami, corredati da documenti che provino Veseguito
pagamento delle somme a carico delle merci, potranno essere
presentati anche al capo stazione del luogo di arrivo o di par-
tenza, che dovrà rilasciarne ricevuta. Il ritiro della spedizione
non estingue il diritto di reclamare per erronee applicazioni di
tariffe, purché bia fatto valere prima del termine dì prescri-
zione (140). ^
Per le deficienze riconosciute nelle tasse applicate dalle sta-
zioni, rAmministràziohé ne ripeterà l'ammontare dagli speditori
o dai destinatari, secondo i casi.
Art. 131.
Bappresentanza legale dell'Akministbazione.
Ferma stante la competenza dei tribunal^ a norma di legge,
il Direttore. deirAmministrazione la rappresenta rispetto ai terzi,
in giudizio , e fuori, per tutto ciò che riguarda l'es'^rcizio delle
strade ferrate.
Trattandosi di fatti npu personali al Direttore, questi potrà
designare quali suoi rappresentanti, per determinati incombenti
giudiziali come il giuramento, gli interrogatori e simili, q^uei fun-
zionari che ebbero parte nel fatto e ne hanno speciale conoscenza
per ragioni delle loro funzioni.
Però, quanto alle azioni nascenti dal contratto di trasporto,
r Amministrazione s'intenderà rappresentata anche dal capo sta-
zione di partenza o da quello di arrivo, secondo i casi.
I mandati rilasciati dal Direttore per la sua rappresentanza
in giudizio valgono altresì per rappresentare i capi stazione.
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LEOOI E I)£Cr.£Tl DEL KEGNO D^XTALIA - 1905 1805
SaziùNfi III. — Degli ^indeimizsL
Art. 132,
InDENIVIZZO nei oasi di &ITABDO O DI PERDITA
DEI BAGAeiil E OANI. ^
Nei casi dì ritardo airarrivo a destinazione dei bagagli, salvo
che per i Oftippioui, l' Amministrazioue corrisponde Tindennità sta-
bilita n^lla prima parte del seguente articolo (133).
Trascorsi diecji giorni dalla data in cai i bagagli avrebbero
dovuto giungere a destinazione, questi soiuo considerati come
perduti.
Per la perdita dei bagagli non aasicurati sarà corrisposto
al viaggiatore il .presunto, valpr^e.d^l bagagUo,..dA^. determinarci
secondo le circostanze particolari del fatto, esclusi i valori e
gli altri oggetti, non ammessi al trs^spoxto, come bagaglio.
Per la pe,];dita totale dei bagagli assicurati (40) sarà corri-
sposta al viaggiatore la intera somma dichiarata, ed una parte
proporzionale di essa per la perdita parziale.
Iq ogni caso, se la perdita, parziale d^i bagagli supera i tre
quarti del loro quantitativo, il viaggiatore p;uò considerarla come
p^dita totale, lasciando ii rimanente pericontd dell'Amministra-
zione e conseguendo da questa l'Intero co^mpensoi
In quanto.^ cani, rindennii&zo si regola secondo /le circo-
stanze particolari del fatto.
Art. 133,
IhDENKIZZO PBB I EITAEDI ALLA EIOaiVSEeNA
DELLE OOSB TEASPOETATB A GRANDE E PIOOOLA VELOOITÀ.
Trascorso, il termina di resa (51) (64)> senza che quqstaf abbia
avuto luogo, l'avente diritto può reclamare una p^te ^ej prezzo
di traspo^rto proporzionata a^Ua^^urat^ del ritard^o^:ppp^re l'in-
tero prezzo di trasp^orto se il ritardp è /lurato il doppio ddl
tempo stabilito per l'esecuzionq. del^ traspp^to, oltre il risarci-
mento del maggior danno che porvasse essergli derivato.
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1806 1£GQ1 E DECRETI DEL KEONO d'iTALIA - 1905
L'Amministx»zione non è responsabile del ritardo derivato
da oaso fortuito o da forsa maggiore o da fatto del mittente o
del destinatario.
Art. 134.
Indbnnizzo^pbr Là pebjuta totalb o paszialb
IdSLLB OOSB TBàSPORTATB a aBANBB OD A PICCOLA VBLOaiTl.
Trascorse due settimane dal giorno fissato per la resa delle
merci a grande velocità (51) e quattro settimane per quelle a
piccola velocità (64), senza che essa abbia avuto luogo, le eose
trasportate si considerano come 'perdute e rAmminietr azione,
sulla domanda dell'avente diritto, ne corrisponde il valore, cai-
colato sulla base del prezzo correàte della merce della stessa
natura e qualità nel luogo e tempo della riconBegna.
Il prezzo corrente si desume dai listini di Borsa o dalle mer-
curiali del luogo della riconsegna ed, in mancanza, da quelle
del luogo piìi vicino e da ogni altra fonte di prova, detratte le
spese risparmiate in conseguenza* della perdita o dell'avaria.
Se il danno è operato con dolo o ibanifesta negligenza, la
misura del risarcimento si determina secando le disposizioni degli
articoli 1227 e 1229 del codice civitei
L'Ammididtrazione non risponde degli oggetti preziosi, del
denaro e dei titoli di credito che non le sono stati dichiarati,
ed in caso di perdita, rAmminidtraizione'^non è tenuta a risar-
cire più del valore denunciato.
Se la merce è stata assicurata (101) T Amministrazione cor-
risponde, per la perdita totale, la intera somma assicurata ed
una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.
Nel fissare Tindenuilià, nel> caso di perdita parziale, si.terrà
conto dei calo naturale delle merci e del peso dei recipienti e
dell'imballaggio, ti riservata all^interessato la prova che il càio
non è' naturale.
Qualora la p^erdita sia definitivamente accertata anche prima
delle due o delle quattro setttmahe, di cui 'al principio del pre-
sente articolo, si fa luogo senz'altro alla liquidazione dell' in-
dennità.
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LEGGI £ DECBETI DEL BEGNO d'itALIA - 1905 1807
Art. 136.
EiNYBNIMSNTO DELLE OOBB PEBDUTB.
Se le cose considerate come perdute sono rìtroTate nei
quattro mesi dopo spirato il termine di resa, T Amministrazione
deve avvisarne immediatamente Tinteressato, jì quale, entro
quindici giorni dal ricevuto avviso (108), ha diritto di ritirare
la merce franca di porto alla stazione di partenza o di destina-
zione, ovvero in altra intermedia a sua scelta, verso restituzione
della indennità corrispostagli.
Se le cose, in qualunque tempo rinvenute, fossero riscon-
trate di quantità o qualità diverse da quelle indicate per otte-
nere la liquidazione deirindennità, colui che l'ha ricevuta è te-
nuto a risarcire l'Amministrazione pagandole il doppio della
somma indebitamente riscossa e senza pregiudizio delle pena-
lità stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore ove ne sia il
caso.
Art. 136.
Indennizzo pe& avabie ai bagagli, meboi ed oggetti.
Per le avarie ai bagagli alle merci ed altri oggetti, accertate
secondo le norme dell'articolo 129, l'indennizzo consiste nel pa-
gamento della somma corrispondente al deprezzamento con-
statato.
Trattandosi di bagagli, di merci e di oggetti assicurati per
il valore (40) (101), la indennità per avaria sarà regolata pro-
porzionalmente al valore dichiarato.
Il disposto del quarto alinea dell'articolo 134 è pure appli-
càbile al caso di avarie.
Art. 137.
Indennizzo nei oasi di spedizioni falsahbntb d.iohubatb.
Verificandosi false dichiarazioni nelle spedizioni, le indennità
in caso di perdite, avarìe o ritardi, rispettivamente stabilite in
questa sezione non saranno regolate che sulla base della dichia-
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1808 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
ragione fatta dallo speditore, fermo sempre il disposto dell'arti-
colo 94.
Art. 138.
Indennizzo psb i tbaspobti a tariffa speciale.
Le basi d'indennità per i trasporti effettuati a tariffa spe-
ciale sono quelle risultanti come condizione esplicita dell'appli-
cazione delle tariffe stesse.
Art. 13».
FOKZA MAGGIORE.
Nesauna indennità è dovuta per qualsiasi causa o titolo per
i danni derivati da caso fortuito o da forza maggioro.
SEZIONI!: IV. — Della prescrisione.
Art. 140.
Termine e decorrenza della prescrizione.
Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto
di trasporto si prescrivono col decorso :
l*' di sei mesi se la spedizione fu fatta in Europa;
2^ di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.
Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale, de-
corre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto
giungere alia loro destinazione, e, in caso di perdita parziale, di
avar a o di ritardo, dal gio no della riconsegna.
Interromperà il corso della prescrizione la prima domanda
che l'interessato presenti in via amministr.i tiva, in doppio ori-
ginale, al capo stazione del luogo di partenza o di arrivo della
merce. Il capo stazione apporrà il' visto ad uno dei due origi-
nali, che verrà 'restituito all'interessato, in prova dell'esibizione
della domanda.
Si prescrivono del pari nel termine di un *aano, decorribile
dal giorno deireSettiva consegna, le azioni del vettore contro
lo speditore.
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LKGCrI E I)K( KKTI DKL REGNO D'ITALTA - 11)05 1H(59
CAPO* XII.
l^oibeiiclWtuIra é dkaM^ìfUQBiOìófhe d^llef iMdiKfir a ptoobla velbcftà.
Avvertenze, — 1* L'indicazione abbi'é^i'ata e8d\j post» invece
del numero della classe nella colonna della classificazione delle
merci^ significa che la merce è esclusa dal trasporto a piccola ve-
locità.
2* I frezsf delle elasfli assegnate per le spedizioni sensa rin-
colo di peso, dì liquidi riposti in bottigliCi in fiaschi ed in da-
migiane, sono applicabili soltanto quan^lQ i detti recipienti ven-
gono consegnati per la spedizione in casse chiuse; quando invece
i liquidi riposti in bottiglie, in fiaschi ed. in damigiane vengono
consegnati per la spedizione con, un imballaggio diverso, la loro
tassazione dovrà farsi in base al prezzo della classe immediata-
mente superiore a quella rispettivamente assegnata e, se trat-
tasi di liquidi ascritti alla prima classe, in base al prezzo di detta
classa aumenta]to di lire 0,0204 per tonnellata e per chilometro.
Il passaggio di classe q Taumento ora accc^nnati npa. hanno
altrimenti luogo quando i liquidi ^iano consegnati per la spedi-
zione riposti in damigiane provviste completamente di speciali
rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o
di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza
pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico
e la comunanza con altre merci.
I liquidi riposti in damigiane rivestite completamente di
metallo con coperchio pure di metallo, si considerano e si tas-
sano come se fossero consegnati per la spedizione riposti in botti
e barili.
3* La lettera V posta accanto al numero della classe, indica
che la merce è voluminosa, e non suscettibile di compressione
(eccezione fatta peri foraggi, il fieno, la paglia, le stramaglie, che
sono compressibili) e la lettera W indica che la merce è volumi-
nosa e suscettibile di compressione. Queste merci soqo da tassarsi
a fornia dell'articolo 100 delle tariffe generali.
114 - VoL. II. - 1905.
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1810 LEGGI E DECEETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
4* Le merci inflam inabili od esplodenti, alle quali nella l^o-
menclatnra non è assegnata alcnna classe, devonsi tassare in
base alle relative tariffe e condizioni di trasporto (Alleg. S).
0» Per le tariffe speciali, con condizioni di peso od a carro
completo, valgono le Oondizioni generali per l'applicazione delle
tariffe speciali (Oapo XIII).
IMstlnzione per categoria delle merci a piccola -velocità
1. Oereali, legumi secchi e faHne.
2. Derrate alimentari.
3. Frutta, ortaglie e verdure.
4. Acque, bevande, spiriti e vini.
6. Coloniali e drogherie.
6. Olii vegetali e materie gracise.
7. Materie tessili greggie, filate o tessute. *
8. Semenze, radici, piante, foraggi ed altri prodotti vegetali.
9. Prodotti chimici, industriali e generi medicinali. '
10. Qeneri per t»nta e per concia, '
11. Mercerie, chincaglierie, profumerie ed oggetti diversi.
12. Stampati, carta ed oggetti di cancelleria.
13. Prodotti dell'arte ceramica e vetraria.
14. Prodotti animali.
16. Minerali metalliferi e metalli greggi.
16. Prodotti deirindustria metallurgica.
17. Macchine e meccanismi.
18. Legnami greggi e lavorati.
19. Materie bituminose, resinose ed olii minerali.
20. Terre ed altri minerali non metalliferi.
21. Marmi, pietre ed altri materiali da costruzione,
22. Oombuatibili.
23. Cascami, avanei è concimi.
24. Sale. ' : ^
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LEGai E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 1811
NOIBN€LATIIRA E €LAS8IF1CAZ10NB DKLLB IKRdl
À PICCOLA VELOCITÀ
BA8I CHILOIUTHICHB B PREZZI PER ZONE DEI TRASPORTI CON CONDIZIONE DI PESO
I preszi fatti, stampati sotto le basi di tariffa delle singole sone,
sono complessivi per tonnellata e per l'intera percorrenza
di ciascuna sona, compresi i pressi delle sone precedenti.
Xjc tariffe, clie in qualcuna delle prime zone di percorrenza
non hanno la indicazione dei prezzi chilometrici, sono appli-
cabili soltanto alle spedizioni aventi percorrenza delle zone
successive, quando, bene inteso, i prezzi complessivi risul-
tino più favorevoli per il pubblioo.
Ijo basi ed i prezzi delle tariffe speciali per otte tonnel-
late non avranno applicazione flao a che non vi saranno i
vagoni della portata corrispondente.
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. 1
1812
LKGGI K DKCRKTI DEL BEGN<I d'iTALIA - 1JK)5
•
Qas»
della tAr:
NOMENCLATURA
genert:-
1>
e
o
* • •
delle inen!i
e
della \^rS
2
S
Cd
•E
ape'.-iai-
IJ.75
—
11
Merci iiO!i nominate, nò strettamente assimilabili alle merci
nomiiiatfe (e non escluse dal trasporta secondo l'art. 65 a
pag. 53)
i
1
' /;;? merc^ (usintièabili ad «ha éteHe r^Mi^ofahmie neila
presente JVomen^laiura, sono Ccusate in base alla dassifi--
co:: ione poftjUa da- La ooce cui sono assimilabili.
A.
1
U
Abiti e vestimenta io genere / . . .•
1
2
29
Accenditori di lexno resinoso o pezzetti di le^rno imbevuti di
resina — cedi AU(*f)nto 3* categoria 5" ,
*
3
Acciaio (gomene di) — oedi Acciaio ingrossi laoori yjpygi (i^).
4
15
— in barre, in lamiera od in lastre greggio
5
5
16
— in tili ed in lavori non nominati
2
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LEGGI E DECUETI DEL ttECSNO d'iTALTA - 1905
181»
Z= ■ ■ , Il : : ;-; ' ; — - ' -' " p
Basi e prezzi delie taritle speciali
con condizioni di poso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
11
III
IV-
V
fìsso
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da tOi
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tonnellate
Lire
Lire
Lire
Uro
Lire
Ure
Lire
^s
)
0.0612
8.06
8.57
0.0612
•.oè
0.0612
6.Ì2
0.0408
6.61
0.0612
K
■
j
1 ;■■
0.Ó510
0.0408
Ò.0408
11.22
16.80
—
0.0408
0.0408
0.0357
9.69
18.77.
—
0.0510
0.0408
0.0408
11.22
16.80
—
0.SO4
0.51
0.204
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18U
LBOOI E DECBETI DEL BEONO D'ITALIA - 1906
Ciane
della tsni
NOMENCLATURA
generali
delle merci
della tirin
S
}
specìaìe
1
6
16
4
7
16
— in limatura, ritagli, rottami e tornitura
1
1
8
—
Aoetate di rame — cedi Vitrioìo cusgurro (668).
9
4
4
9
Aeete (Comune in botti o barili ,
• 5
10
i
\
— comune in bottiglie od in 'fiaschi
3
11
Acetone — cedi allegato 3* categoria 9*
3
12
9
Acide arsenico — cedi allegato 3* eofegoria ^
1
^3,
9
— arsenioso — cedi aUegaio 5" categoria 2*
1^ '
14
9
— carbonico (gas), compresso od allo stato liquido — oedi
allegato 3^ categoria 7* '
i
3 •
15
9
— cloridrico (acido muriatice o spirito di sale marino) ed
acido solforico (olio di vitrioio) — cedi alleg. 3* eaieg. S^ .
4
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAMA - 1906
1815
BSfcssaa
' Basi e prezzi delle tariffe speciali
eon condizioni di peso ed a carico completo
Peso
minimo
por
carro
ToonalUtte
Zone di percorrenza i-X"
1
U
m
IV
V
Dal
«50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a2U0
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
300 km.
Lira
Un
Un
Un
Lira
Diritto à
fisso
per
tonnellata
Lire
per
carro
Ur%
i 0.0612
( S.06
I
( 0.0561
ì 2.805
0.0612
S.06
0.0969
4.846
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
«18
11.28
16.80
~
0.0357
0.0357
0.0806
0.0306
4.S9
8.16
11.88
—
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
e. 12
11.88
1S.89
0.0^
0.0663
0.0561
0.0510
9.18
1S.81
81. ti)
—
0.204
0.204
0.204
0.51
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1516
hEQQÌ E DECBKTI DEL BEGXO ^ITALIA - 1905
4
o
^ lo
NOMENCLATURA
delle M^erci
Classe
delUUri^i
generai
e
della Urì^
speciale
16
17
18
19
20
21
22
23
24
19
23
19
25 4
Apido fenico o carbolico del commercio — o(\di allegato 3* ^o-
tegoria o*
— idrocioro azotico (acqna ragia), nitrico o azotico (acqua
.forte) — vedi allegato 3^ caùégpriu 2*
— picrico rettificato — cedi allegato 3* categoria^ 13^.
— picrico non rettificato, esplodente all'urto — uedì alle-
gato 3* articolo /•
— solforoso, (jiras) ^oa^pr^ì^so od.aljo stato liquido — i^edi
allegato ^ categoria 7^
Acqmft concentrata, spgo proveniente dalla lavorazione dei ta-
bacchi ;
— dolce, di mare e da bagni, in botti o barili
— impura e proveniente dalla lavorazione dei (abacchi, in
botti o barili
— ragia od olio essenfiale di trementina — liedi allegato 3*
categorìa 9» '
• AeqvaTlte semplice in bottiglie — crdi allog. 3^ categorie 5* e 9*.
I
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F.KGGI K DfXHKTl DKL RKGNO d'iTALTA - 1905
1817
Basi e prezzi delle tariffe Bpeciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
II
111
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Todoellate
Uro
Ure
Lire
Lire
Uro
Ut9
Lire
i 0.1122
} 6.61
0.0459
2.296
0.1122
0.0765
0.0663
0.0612
U.»
18.87
26.60
' 'l
0.0459
0.0357
0.0306
,1
0.0306
4.89
8.16
11.83
—
L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.
> 0. 255 > da 8 »
0.51
t
0.204
1.02
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1818
LBOOI B DECBBII USL EEONO d'iTAUA - 1906
Qam
della tarif
NOMENCLATURA
generato
•
dello merci
e
della tarid
ns
A
•S
apedalA
6
9
1
«3
n.75
26
4
AflfUTlte semplice, in botti o barili ^ vedi allegato 3* cate-
gorie 8^ e r
4
27
4
1
Acqme gazose, di geltz e DiÌDei*alì, nalurali od artificiali . • .
28
11
Agld da cucire e apilli
29
9
Agro 0 augo di limone, di arancio e aimili
30
3
Agram!, cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandai ini e
simili, anche in acqua di mare o salata
31
21
Alabaatro ffrefirflrio. in oezzi ••
32
11
— (lavori di)
33
4
Alcool etilico, an. ilice (a) e metilico (spirito di vino, di patate,
di legno) ed alcool di cereali e aimili, in bottiglie — cedi
allegato 3* categoria 9*
34
4
— etilico, amilico (a) e metilico» come aopra, in botti o ba-'
rili — oedt allegato 5* categoria 9».
(a) L'alcool amilico o flemma è un liquido oleo90^ di
odore sgradito, di sapore acre e bruciante, pocMuimo so-
lubile neWaequa,
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LEOQI S DBCBETI BEL REGNO d'iTAUA - 1906
1819
Basi e preszi delie tariffe apecialì
con condisionì di peso od a carico completo
Zone di peroorrensa
Dal
a50
km.
\.ìf
n
Da 51
a 100
km.
Um
lU
Daim
aSQO
km.
Lira
IV
Da 201
aSOO
km.
Ura
Oltre
300 km.
Lire
Diritto
fisso
per
tonnellata
Ur%
per
carro
Ura
0.091B
4.59
0.0612
8.06
0.0612
8.06
0.0663
8.815
^ o.o9ia
ì 4.69
0.0612
7.66
0.0612
6.12
0.0612
6.12
0.0561
6.12
0.0612
7.66
0.0561
0.0459
0.0459
18. M
17.86
—
0.0610
0.0408
0.0406
11.82.
16.80
0.0510
0.0408
0.0408
11. «
16.80
—
0.0*»
0.0408
0.0857
10. ao
14.28
0.0661
0.0459
0.0459
18. M
17.86
0.51
0.204
0.204
0.204
0.51
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ISUO
LKGOI K DECIIKTI DKL REGNO d'iTALIA - 1005
I
E
s
S5
NOMENCLATURA
delle merci
Ciaasc
della t&: :
geDcn
e
dell» ur:^
35
36
37
40
41
42
2C
11
9
5
15
Al^ke marine o fuco, per concimi — vedi allegato 3^c€Ui*yoria 4*
Alloro (foglie di)
i
Allmme di rocca o di Roma
i'
Amianto od asbesto filato À tessuto ed ini altri lavori ....
Aaddo ed amidone.
Anice stellato, frutto con semi in forma dì stella
— verde
Antinonio crudo o solfuro d'antimonio, melallioo o regolo d'an
timonio !*...'■..•...•.'..;..'•.'..
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LEGGI E DECllETI DEL EEG^TO D'ITALIA - 1905.
r82i
Basi B prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
1
II
III
IV
V
fìsso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
pér^
carro
lOinstntfrtc ~
-tìre- —
Uf
LlF*
Uro
Un
Ur6
Lire
1
L. 0.255 por carro da 6 o 8 torni, e km^
0.0969
4.845
0.0969
4.845
^ 0.0867
^ 4.385
0.1122
5.61
0. 1122
5.61
0. 0816
408
0. 0765
8.67
0.0867
9.18
0.06(3
7 65
0.1122
11.22
0.0918
10 iO
0, 0408
6 12
0.0(12
14. 79
0.0663
15.81
0 0510
12.75
0.0765
18.87
0.0714
17.84
0. 0408
10.20
0.0510
19 89
0.0561
21.42
0. 0459
17.84
0.0663
25.50
0.0612
28.46
0. 0 108
14.28
0. 0459
0. 0510
0. 0450
0.0612
0.0510
0.0'108
0.51
0.51
0.51
0. 51
0.51
0.51
1.02
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1822
LEOOI S DECKETI DSL KBONO d'iTALIA - 1906
Qatae |
delUUrifii
NOMENCLATURA
generale ^
1
delle melaci
6
della ttfìi^.
<3
spedale .
n.75 j
.1
43
—
ÀMtraelte — vedi Carbone fossile (118).
1
1
44
—
Aratri a macchina — oedé AfacefUnc agrarie (885).
i
45
—
— ordinari esclusi quelli a macchina — i^edi Attressi ru-
raU (68).
1
1
1
46
—
Aratrtoi a vapore — ordì Macchine agniric (886).
47
—
Ardesie — vedi Lavagne (SW e seg.).
48
20
11
Arfl^ille non nnminAt(> n oj*^\A in fifilur^ ...... t , . .
8
49
AraU da fuoco e da taglio
:\
50
9
Arsenlee metallico ed arsenico noro o nativo — oedi aUcyaUo 3^
cateaoria 2*.
o
51
19
Asfalto, minerale biluuiiitoso, in pani, in .polvere od in roccia
— I^'ei' quello in pani, vMi nuegatJ> .?* ciìi(*goria fi* . . .
7
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LEOOI E DECKEXI DEL BEGNO d'iTALTA - 1906
182S
Basi e prezzi delle tariffe apeciali
con condisioni di peso od a carico completo
Peao
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
II
m
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
800 km.
per
tonnellata
per
carro
Toonellate
Lire
Un
Ut»
Lire'
Un
Un
Lira
0.0459
2.295
)
0.0612
8.06
t 0.0510
^ 2.65
0.0459
4.59
0.0612
6 12
0.0510
5.10
0.0357
8.16
0.0510
11.22
0.('408
9.18
0.0300
0.0306
11.22
0.0408
0.0408
15.80
—
0. 0357
0. 0306
12.75
0.204
0.201
0.^^04
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1824
LVAiGl K DE<:HK'ì1 DEL KKGNO u'iTAUA - 1905
•E
ne
fa
o-
NOMENCLATURA
dello aiercf
If)
AmI di ferro anche acciaiato o di ghisa, con ruote o aon.
16 Attrezzi rurali formati iti tutto od ia parie di acciaio, di ferro
o di ghisa anche con parti di legno come: ai*atri ordinari
esclusi quelli a macchina, badili, erpici ud estirpatoi esclusi
quelli a macchina, falqi, falcetti o faiciuoli, m^ze da aratro,
rastrelli, roncon», vanghe, vomeri, zappe, zapponi e simili.
54 11 AtotIo (lavori di)
55 14 — in natura. .
5G
10
Bacche o coccole di alloro, cipresso, ginepro, mirto e simili*
57 11 ilalocchi o giuocattoli
58 11 BamM
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LEGGI E DKCBEXI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1825
Basi e prezzi delle tariffe speciali '
con coadizioni di peso od a carico completo
' t
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
liaimo
por
carro
I
n
lU
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a 800
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
por
curro
onnaliate
l^ire
lire
Lire
Lire
Lire
Ur«
Lfr«
0.0612
8.06
\ :
^ 0.0510
^ 2.56
\ 0.0663
^ a. 815
0.0Q12
6.18
6.18
0.0510
5.10
O.OoGl
6.18
0.0510
11.88
0.0408
10.80
0.0445
8.55
0.0408
10.80
15 - VoL. IL - 1905.
0.0408
15.80
0.0408
14.88
0.0380
18.85
0.0408
0.0408
0.0408
14.88
0.0880
0. 0408
0.004
0.51
0.804
0.204
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1826
UOOI B DECBXn DEL BBOITO d'iCAIJA - 190&
59
18
60
t9
61
11
62
9
63
10
64
11
65
9
66
9
67
17
68
17
69
11
— Dedi aUegcUo 5* caiegoria 9*
o bianco o carbonato di piombo.
BiaietU o ceneri azzurre
confezionate .
BiiBìOa di zinco
Bler^Mato di ferro» di potassa ed altri non nominati — eedi
aUegato 3^ categoria 5^
Bllaace non nominate .
I — a ponte, di peso fino a 5 tonnellate per collo, senza ga-
i*anzia per le avarie di quelle non incassate o non im-
ballate
BtllaHi.
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LBOGI E DBGRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
im
Basì e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Dirillo
nlnimo
per
1
n
m
IV
V
flSiO
carro
Da 1
à50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
SCO km.
per
tonnellata
per
carro
rofuiellate
Lire
Un
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Un
Un
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Lira
5
0.0969
0.0867
0.0663
0.0561
0.0510
0.51
4.8tf
9.18
15.81
81.48
—
«r-
5
0.0969
4.84S
0.0867
9.18
0.0663
15.81
0.0561
n.tà
0.0510
0.51
0.0969
0.0(563
0.0663
0.0561
0.0510
0.51
5
4.846
8.16
14.7»
90.40
—
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1828
UiOOI E DECRETI DEL RKONO d'ITAMA - 1905
1
è
•o
«
2
1
/
i
iTcrivnBTTCì. A ririr A
leilfi melaci
70
71
72
73
74
19
75
BIm in bottiglie
— in botti o barili
/ iuracdoU delle botti e dei barcU deoono essere ^c,
a perfètto Uoello del fiuto e eoperU con una lastra di
deoit€unente inchiodata.
ordinario — oedi Pane comune (4M^.
^
Bttud liquidi e solidi aoa nominati — eedi allegato J* cate-
goria 5' • •
19 Boghead solido per gas — oedi allegato 3* categoria 5\
Schisi o bUuìinoèo (*hf seroe speciainieni*' alla fiMÒhrica*
sione del gas, è di r.olor grillo oolgente al nero, di grana
fina ed uniforme.
Qais»
della Isrd
delln tiKi
specìak
I
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USOGI E DECItETI BEL REGNO d'iTAUA - 1905
1829
Basi e prez7.i delle taritfe speciali
eoa condisìoni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
11
III
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tocmellate
Lire
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Uro
Ure
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0.0612
8.M
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6.0612
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0.0661
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0.0510
0.0406
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16. M
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11.82
16. M
—
—
0.0408
0.0406
0.0408
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■10.80
U.86
—
0.0661
0.0406
0.0408
0..QS&7
«.«1
9.09
1S.77
0.204
0.204
•0.'5!
0.204
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1830
LEGGI £ BECBETI DEL EEGNO d'iTALIA - 1905
o
NOMBNCLATURA
delle marei
deUati
spedili
il15
76
i
i
77
9
78
9
79
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17
81
7
82
16
83
9
81
16
85
16
86
16
Belo d'Armenia o terra sigillata (ocra) — vedi Terre colo-
ranti (en).
Boraee (borato di soda) naturale ed artificiale
BOMOU da cartuccie innescati, ossia muniti di capsula — oedi
allegato 3* categoria 11^
Bottirfa (uoTa di muggine» di tonno o simili)
Bottiglie da seltz montate, ossia munite dell'apparecchio me-
tallico (sifone)
I
Bouoli morti ...../
Brande di ferro, ripiegate
BroBie, veleno — vedi aUegalo 3* categoria 2^
BroBsliie per ruote, ossia strìscie di metallo che rivestono la
parte interna del mozzo delle ruote
ì
Bromio in campane
— in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili ....
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
1881
' Basi e preizi delle tariffe ipeciali
con condixioQi di peso od a carico eompleto
Peso
Zone di percorranza.
Diritto
minimo
per
carro
1
n
m
IV
V
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Dal
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km.
Da 61
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km.
Da 101
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km.
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300 km.
per
tonnellata
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Tooii«ll«to
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1
0.0765
S.8W
0.066S
7.14
0.0510
18.84
0.0406
16.88
0.0406
0.51
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1832
UiOOI E DECRETI DEL KEOKO d'iTALTA - 1905
£
a
NOMBNCLATURA
delle merci
11.75
87
89
90
14
91
2
92
18
93
16
94
—
96
6
96
5
BrOBie in lastre, limatura, pani» piastre, ritagli, rosette, rottami
tornitura e verghe a fasci
— in monete ed in minuti, lavori non nonÙBati
Bndella e vesciche fresche, salate -^ cedi àlLeyato 3^ cate^
goria 1*
— e vesciche secche ....
Bure fresco e burro salato
Bnacele di giunchi o di altri vegetali per torchiatum del-
rolio 0 per la pressione dei sego. . '.
Bnssole/o boccole di ferro o di ghisa per mozzi da ruote di
carri ordinari
G
Oaecligione
Caffè
— artificiali o surrogati del caffè. •
3v
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LBGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1906
183S
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carFO
I
II
UI
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
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km.
Da 201
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300 km.
per
tonnellata
per
carro
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7.14
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0.1020
28.07
0.0816
a2.i8
0. 0816
0 81
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1884
LEOOI E OECBBTI DEL HEONO d'iTAIJA - 1906
QUM
d«naUrìi
NOMRNCLA.TURA
ge/oenk
•
1
1
1
1
delle merci
•
deUatirii
•pedali
1
<3
-
a.»
97
96
100
101
102
103
21
17
16
16
Ciglia solido e liquido
Galee viva o spenta, anche alla rinfusa se a vagone completo
— tedi iariffa locale n, 202^ pag. 308
Caldaie (e parti di) non nominate di acciaio, di ferro, di rame
per macchine ed altri usi industriali, di peso fino a 5 ton-
nellate! per collo
Caldaie e simili recipienti in acciaio od in ferro per uso do-
mestico
-^ e simili recipienti in rame per uso domestico
Canpei^e in tronchi od in ischemie e macinato — vediMoi^
terie coloranti vegetali comunt (M8).
Canapa greggia o pettinata (ga^giolo) in balle — oedi ojto-
gaio J* categorìa^
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LEOai E DECRETI DEL BEONO d'iTAUA - 1906
1835
Basi 6 prezzi delle tariffe apeciali
«OD ooadizioni di peso od a carico completo
Peto
oainimo
per
carro
Zone di peroorrensa
Dal
a50
km.
Un
Da 51
a 100
km.
Un
m
Da 101
a200
km.
Lira
IV
Da 201
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km.
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Oltre
300 km.
Un
Diritto
per
tonnellata
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^ 0.0661
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1^ 0.0714
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0.0459
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CIO
9.18
12.84
0.0663
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0.0612
0.0610
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1122
15 80
0.0612
0.0610
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16.80
0.0714
0.0510
0.0510
7.14
18.24
17.84
per carro da 6 o 8 tonn.
0.0306
0.0510
0.0408
0.0408
0.0510
0.3060
0.204
0.51
0.204
0.204
0.51
1.02
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1836
LSaOl £ DECBBTI DEL REGKO d'iTALIA - 1905
I
6
NOMBNCLATUEA
delle merci
Classe
della Urii
gBoank
e
delle ian5i
epocitie
104
105
106
107
14
108
9
109
17
110
9
111
20
112
11
113
11
Caadele di cera
— di ceresina, di parafina, di sego, di spennacelo, e stea-
riche
GaBBe d'India lavorate o non
— ordinarie e palustri — vedi allegato 3* categorìa ^ . .
CeaBelll a frizione e cannelli eletirìci — tedi aUegaio 3^ ca-
tegoria 11*
Canneal contro la grandine • « .
'Oentaridi — eedi allegato 3^ categorìa 2*
Caellne, feldspato argilloso
Cappelleria, esclusa quella di psgha . . • . «
'Cappelli di paglia, di truciplo e di scorza.
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LEOOI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA- - 1905
1887
Basi e pressi delle tariffe speciali
con condìsioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
II
UI
IV
V
fisso
Da 1
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km.
Da 51
a 100
km.
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km.
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300 km.
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tonnellata
per
carro
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0.0661
0.0459
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14 3»
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0.0612
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M.to
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0.0357
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18.77
0.204
0.51
0. 204
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1838
U500I E OECSETI DEL BEOKO d'iTAUA - 1905
o
u
NOMENCLATURA
delle aerei
della a
e
dell&t
114
9
115
9
116
16
117
15
118
22
119
22
120
22
1/1
9
Capeile detonanti, contenenti ciascuna dae o più decigrammi
di fulminato di mercario -» oedi aUegeUo ^ categoria i^t.
— per fucili, per spolette, per cartuccie e simili — eedi air
legato '3* categoria If^
CsmUerl da stampa e lastra per stereotipia
— guasti fuori uso, atti soltanto alla rifondita
Carbane fossile (antracite e litantrace) coke, lignite e matto-
nelle (di) — oedi allegato 3» categorìa 3^, antracite — oedi
tariffa locale ruìl^X, pag. 806
vegetale e formelle o mattonelle (di) — oedi allegato 3^
categoria 3^
— polvere grossolana, tritumi e mondiglia {dì) e carbonella
di legna o brace — oedi allegato 3» categoria 6* . . .
Carburo
laro di calcio, per la fabbricazione del gas acetilene —
oedi allegato 3* categoria 7*
I
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905 1839
fiasi e preizi delle tariffe speciali
con conditioDi di peso od a carico completo
Peso
Diritto
minimo
per
carro
I
n
UI
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
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km.
Oltre
800 km.
per
tonnellata
per
carro
Toimall&««
Lire
Lire
Lira
Ura
Ura
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Lira
6
0.0510
8.56
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8.08
0.0612
8.08
0.0510
2 86
0.1122
6.81
0.0510
6.10
0.0612
8 18
0.0408
6.10
0.0408
4.69
0.1122
11.88
0.0306
8.18
0.0510
11.88
0.0408
9.18
0.0306
7.85
0. 07tò
18.87
0.0306
11.28
0.0108
16.80
0.0408
18.88
0.0306
10.71
0.0663
86.60
0.0306
0.0408
0.0357
0.0306
0.U612
0.204
0.204
0,204
0.204
0.51
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1640
LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905
0;
S
1
o
I*
B
1
I
NOMBN^CrLATtrRA
delle mera
122 8 Cardi o cardoni vegetali per iscardassare. imballati .
123 16 — o scardassi in feiro, per pettinare la, canapa, il lino e
la lana
124 2 Oml aflumicate, salate o secche e carni conservate in sca-
tole
125 23 Carajecto, ossia brandelli di carne, freschi od incalcinati, an-
che alla rinfusa se a vagone completo — eedi aHegcUo 3^
categoria /• . . . j.
I
126 11 Oarrlvole a mano da sterro
127 12 GarU da disegno in rotoli, porcellanata o coperta di biacca e
simili materie, oliata, preparata per riprodurre disegni,
traforata per ricami, usq pei^amena per fotografie, colo-
rata, dorata, argentata e simili; cartoni e cartoncini fini;
da lettera e buste : filigranata con intestazioni, stemmi,
cifre o disegni di qualunque spesie anche impressi oppure
semplicemente condizionata in scatole
Per caria da lettere filigranata si considera quella cka
lascia t/^asparire, attraverso la luce^ lettere^ parole o di-
segni, esclusi però quelli di semplice lineatura o verga^
iura^
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I.EOCI K OUCaK'i'I DKI> REGNO o'iTALtA - 1905
1841
Dati e preszi delie tariffe apeciali '
con condiaioni dì peto od a carico completo
p«.
Zon* di peroorrenta
Diritto
aÌBÙno
par
I
n
m
IV
V
fimo
aGO
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
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km.
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800 km.
per
tonnellata
per
carro
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Un
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^ 0.0612
^ 8.66
0.0510
S.61
0.0408
0.69
0.0406
18.77
0.0357
0.204
116 — VoL, II. - 1905.
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1842
UBOOI B BBCBBTI DEL RBOMO o'iTAUA - 1906
ClMK
NOMENCLATURA
ge-r*,
8
1
delie merci
e
della te-A
•o
2
}
IL 75
1
128
18
OarU bianca non nominata, tinta in pasta non nominata, co-
mune da lettera e buste, da filtro, da musica, in qua-
derni per scuole, in strisele per telegrafi, stampata in
fogli sciolti anche in moduli d'ufficio, sdugaiite ed altre
earte non nominate
;
La carta Urda in patta ha un colore uniforme tu tutte due
le superficie e nella Mpexxatura : quella colorala ha U co-
lore su una superficie sola.
129
12
— grossolana da involgere, compresi i libri stampati o
scrìtti fuori d'uso per involgere. -»- Per quella oliata o re-
sinata, 9edx aUegaio J* categoria €^.
ì
130
9
— esplosiva — cedi.aUegaio 3^ categoria 1^.
131
12
Oaitmie e cartoncini ordinari e cioè: cartoni in massa, di pa-
glia, di amianto, gessati por pareti od altri lavori da co-
struzione, da tetto imbevuti di catrame e rivestiti di pol-
vere di ardesia o di sabbia o di simili materie, impermeabili
per vagoni, in celle quadrangolari od altrimenti formate
per la lachicoltur^
132
0
Cartaecie canclic a bossolo metallico, per fucili, pistole, rivol-
telle, spingardo e mitragliela — i^edi allegato ,?• cote-
f/oria it^
)
133
9
1
— cariche a bossolo metallico per r^iinoni — oidi allegato ^^
categoria IST.
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I.BGGI E DBOBETI DEL KEONO o'iTAUA - 1905
1813
Basi e pressi delle tariffe speciali
con condisioni di peso od a carico completo
Peao
Zone di percorrensa
Diritto
minimo
earroL
I
II
ni
IV
V
«-
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
aaoo
km.
Ohre
800 km.
per
tonnellata
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carro
Toaaellate
Un
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0.0612
8.66
0.0612
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0.0612
0.0510
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11.88
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16. M
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134
9
135
3
136
7
187
7
138
16
139
9
140
a
tertoode cariche a boRsoIo di cartone o di carta, per fucili,
pistole, ecc. — oeM allegato 3* ecUegoria 13^.
Curale
GaeeaHf di canapa, di coAme, di fiflati o di tessutf di cnrtone,
di lana e dt iuta, in ballo — aedi allegalo 3^ categoria ^ ,
— Por quelli intriti èH olio, di grasso e dt^ affre sostanze
untuose, vedi mUegaio 3^ ecU^goria 6^
— di seta o di filati di seta
Oaase-fertl o forzieri per denaro
Oasila naturale, in caana od in baccelli
Gaalayae
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UKSGI B nUSXTI DBL BBOfTO v'rAUA - 1M5
1845
Basi e preziì delle Urìffe speciali
con condiiioni di peso od a carico completo
PCM
Zone di percorrenza
Diritto
miaimo
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1
11
III
IV
V
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Da 1
a60
km.
Da 51
a 100
km.
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km.
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300 km.
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tonnellata
per
carro
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I84r>
LBOOI E DKOBBTI DBL ESONO o'iTAIlA - 1906
a
o
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NOMBNCLATURA
delle
MUtarft
deyml«i&
8)
I
141 9 Caitigael» per segnalamento — oedi allegato 3* categoria 13^
142 10 Cateet^^o cattù naturale, terra j;iappoQefle
143 19 Catrame o coal-tar liquido o solido — wéU allagato > ca<<*-
yoria 5* , ,
144
21
Cerneste in sacchi o botti
145
146
23
14
Cesari comuni e cenerone
Cera comune vergine o greggia, in pani e rottami e residui di
candele e di torcie di cera— tedi allegato 3^ categoria 5\
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laooi B DEoum dei. bkoko d'itai.ia - 1906
1847
t Bmì 6 pressi delle tariffe speciali
eoo condisioni di peeo od a carioo eompleto
Peto
Zone di peroorrani».
Diritte
nÙAimo
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1
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300 km.
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1848
LEGGI E DfiCKETI DKL fifiGNO n'iTA^TA - l^NW
e
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delie merci
147
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149
16
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152
16
153
9
154
—
Ceni vegetale — cedi aUegato > categarim 5*
Oerohl di ferro per carri
Cerehl^Ml per ferrovie
Cereali come: aven», frCinento, grimiorco, me^tea o saggina,
miglio, orzo (aperiato o non), panico, riso, risone, scagliola,
segala, spelta e simili ..,'........
•»
CUeii e viti di acciaio, di ottone e di rame
— e viti in ferro, in ghisa, in zinco, punte delte di Parigi,
chiavelie dette biotte o copiglie
CfaMuA di mereorto, di potassio ed altri non nominati — wdi
cUlegalo .?• ccUogoria 2*
#
Ctaal^reae o sinopia — cedi Terre coloraiUi (CK).
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Ue(K:i K IffiCHETI DFX RSONO O'iTAtlA - 1^5
181D
Basi e prezzi dello tariffe Bpeciali
con condfsionì di peso od a carico completo
¥^»o
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
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carro
I
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IV
V
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Da 1
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1850
LBOOI £ lÌECEBTI BEL BliGNO D'iTAUA - 1905
NOMENCLATURA
^* delia iDerci
CUam
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155
—
156
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4
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9
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9
164
9
165
9
166
—
CiaaJbr» o vermiglio — vedi Materie coloranti fine (147).
ClMێhi% cacao e mondiglia di cacao
Clorata di potassio ed altri non ncuninati ^'vedi aUegoio 3»
categoria 5» .
danra di alluminio ferruginoso;
di bario;
di calce od ipoclorito di calce;
di magnesio
Codette per spolette — vedi allegaio 3* categoria 11\ « . .
Cognao in bottiglie — vedi allegato 3* categorie 8* e 9" . . .
— in botti 0 barili — oedi allegalo 3* categorie 8* e 5*. .
■ i
Colla forte o di pelle (caravellaX anche liquida, e colla
d'ossa
— di pesce . .
— vegetale gelatinosa :
Collodio — oedi cUlegato > categoria 9^ . • ^
Colofoaia -^ vedi Pece greca (488).
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USOOI S DBCBBTI DEL BSONO d'ITAI*IA - 1905
Bmì e pressi delle tariffe «pedali
con condìsfoni di peao od a carico completo
1851
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18£2
LBGGi R DECteri DKL Rsavo b'iialia - 1S65
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167
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169
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171
172
173
174
175
176
177
178
Celeelall non nominati.
Celeri non pominati . .
Celtellerie
CeeeUflle greggie. . .
CoeelMl chimici od artificiali non Jioroinati, in panelli od in
;. 3 io
polvere — oedi tariffa locale n. 207, pag.
naturali organici ed inorganici, non nominati — w»d< al-
legato 3* caiegona /•
CeAfeilererle e pasticcerìe.
CeBMire alimentari non nominate — oedi tariffa locale n. 9i4,
pag. 313
— alimentarì sotto aceto» come: capperi, citrìuoli, peperoni
e simili
Ceperie di cotone
— di lana, di seta ed imbottito di ogni genere; di tessuto
Ceperleel di tela, andie incerati od incatramati •
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I,K06I E BKCBBTI DEL RKOKO d'ITAMA - 1906
185S
Basi e pretsi delle tariffe apeciali
con condisioni di peto od a carico completo
V^eso
Diritto
minimo
per
carro
I
II
III
IV
V
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Da 51
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km.
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1854
UBBOl B DBOBETI DEL BEOHO d'iTAUA - 1906
Da»
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NOMENCLATURA
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delle merci
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14
Oenal . . '
S
180
CeriMirl e funami di canapa, di lino, di stoppa e dì altri ve-
getali filamentosi •-
4
181
Gema greggia in genere — oedi allegato 3* categoria /* . . .
4
182
—
Ooiieede di albero non nominate per ardere^ in fasci stretta-
mente legati -~ oedi Legna da ardere (8M) e aUegaio 3^
categoria 4^.
183
10
— di albero per tinta, non nominato e macinato
*>
184
10
< 1
•— di albej*o per tinta, non nominate e non macinato . . .
,ì
185
10
— di betulla, di casstagno, di ; faggio^ di gelso, d'olmo, dì
quercia (rovere, corro od elceX di salice, di sugliero,
macinato o non, per concerie, in fasci strettamente le-
gati od in sacchi — oedi aUegaio &• categoria 4* . . .
f)
186
7
CMoae in filetto — oedi allegato 3^ categoria 4^
5^i
1«7
7
— greggio in balie — oedi allegalo > categoria ^ , . . .
u
188
19
4
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
18fi6
Bmì e preui delle torìffe speciali
con oondisioiii di peio od a earico oomplelo
Peeo
Zone di percorrenza
Diritto
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carro
I
II
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IV
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a 100
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km.
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1866
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LKGGI K UKCJLKTI DKL RKGNO l/lTALIA - 1906
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NOMENCLATURA
delle merci
Classe
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1
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11
197
9
198
10
Crime animale greggio, in balle
— ventale greggio In balle — oedi allegalo 3* ctUegoria ^.
oedi tariffa toeaUi n. 80^ p€ig. 315
CrlstalUad non nominati e cristallo in lastre, in casse . . .
CMTelll 0 vagli a mano
Orematl — 9edi aJUefgaito 3* categoria 5*'
Cruea o cruscherelio, detto anche tritello
D
Billeri
HeeeraileBi da teatro
BimaMlle e materie analoghe alla dinamite, come sebastìna,
paleìna, litofrattore, ef!c., — oedi nif^gaio .?» talfigoria A>.
Blf i41f I (baccelli conciati) 1
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LEGGI E DÉCB£TI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
1857
B:i-<; (t )ìvvz/ì delle tariiio 8;>eciaii
con condz oui di peso od a carico completo
Zone
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117 _ VoL. II. - 1905.
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1858
LKGOI K DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
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NOMENCLATURA
delie merci
199
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11
202
11
203
8
204
9
205
9
206
9
207
9
Dofhe nuove od usate da tini, bolli o barili» in fasci — i^edi
Legname non nominato^ greggio (809).
Drofke non nominate
Effetti, d'uso
— teatrali, escluse le decorazioni
Erba palustre, spartea, sala, pitta o spada ed altre erbe fila>
mentose — tyedi allegato 5* categoria 4*
Erbe medicfnali non nominate
Esca preparata — oedi allegato 3* categoria 10^
EsploBlTl non nominati, senza clorati — ^edi aUegaio 3* ea^
tegoria 1^.
— non nominati, contenenti clorati — ^edi aUegoÉo > caie-
goria /^.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1859
ilisi e jii'cz^i delle taritle spociaii
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
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1800
LSaOI E DSCSETI DEL BEOÌTO d'iTAUA. - 1905
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Esieisa di petrolio — eeéU Benzina (OD).'
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— di trementina — f>edi Aequa ragia 124).
BsteBie ed olii essenziali non nominaci -- oedi aUegaio > cor
tegoria 9^ ..••••••.• •.
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Brtratti tintorìali e concianti non nominati
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Etere — oedi allegato > categoria 9*. . *
1
213
23
FaagU in botti o mastelli .
8
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1
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Farina di castagne, cereali e legumi !.••••
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215
8
— di semi oleosi. ^..-...
A
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LEGGI E DECRETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905
1861
Basi e prezzi delle taritì'e Bpeciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
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V
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0.204
0 204
1
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1862
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
e
9
2;
216
NOMENCLATURA
delle merci
217
218
22
219
1
220
2
221
7
222
7
223
16
specìaje
Faioise di minuta legna — oedi aUegato J* categoria 4^ etor
' ri(fa locale n. 201, jpa^. 306
I
I
Feeela di vinb, crìstalliezata o non — aedi Tartaro greggio
Fecele o monchie d'olio d'oliva e di altri olii vegetali — oedi
allegato 4* categoria 5*
Feeela di patate
F^ole alimeiftari non nominate 3
Feltri incatramati od asfatet» 4
~ non non^inati
I
I
Ferro (mobilili in) senza garanzia per le avarie di quella non
imballata! o non incassata
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LEOOI E DECBETI DEI BEGNO d'iTAIJA - 1905
1863
Basi e prezzi delle tariffe apeciaii
con condizioni dì peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
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1
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III
IV
V
fisso
Da 1
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Da 201
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Oltre
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0.3060
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0.0408
10.20
0.0714
17.84
107.10
0.0408
14.28
0.0561
22.05
0.0857
0.3060
0.0408
0.0561
0.204
1.02
0.204
0.51
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1864
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
y.
22-1
NOMENCLATURA
delle merci
16
2:?5
22C.
16
16
Ferro a punte per sit'pi ;
in badili \\^v u?o di miniere;
in ferri da stirare ;
in fili, anche piombato, ramato, stagnato o zincato;
in lavori d'oruato, balaust^ri, ringhiere, cancellate, per-
golati e simih ;
in lavori non 'nominati;
in stoviglie e pomate;
in utensili da faburo ferraio
in attrezzi rurali ;
in lamiera stagnata o piombata (esclusa la latta)
in arpioni, caviglie e minuti raattriali d'armamento;
in balconate;
in leve e palanchini . . . •
227
16
a r ed a doppio T per pavimenti od impalcature, per
travicelli da ponti o palchi e simili ferri semplicemente
sagomati e laminati;
da chiodi o da trafilare, rozzamente cilindrato, quadro,
bisquadro, ottangolare, mezzo tondo, non zincato, del
diametro non inferiore a quattro millimetri, in rotoli o
fas^^i ;
in bolloni e stecche ;
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USOOI E DÈCEETI DEL SEGKO d'iTAUA - 1905
1865
hasi e pr( zzi delle tariife speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
1
II
ili
IV
V
fisso
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tonnellate
Uro
IJre
Lire
Un
IJre
Ure
Lire
^ 0.0612
^ 8.06
^ 0.0612
^ 8.06
0.0612
8.06
I :
■
0.0612
0.0510
1
0.0408
0.0408
6.18
11.22
15. M
— ;
0.0812
0.0510
0.0408
0.0408
6.12
11.28
15.80
—
0.0612
0.0510
0.0406
0.0406
6.18
11.22
15.80
—
—
0.0408
0.0408
0.0408
6.12
10.20
14.28
0.204
0.204
0.204
0.51
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im
ixOKln'n mcaxftì skl begno s'itai.u - 1906
J
C
2
s
9
TTO"MET^CLATURA
delle iherci
Classe
delia tan&^
generale <
e
della tarìSij
apedak
il75
Segue FerT#:
in fili per telegi|afo e telefoni ;
in lantiera ordinaria anche ondulata; apaimata di minio
o zìndata;
in rotliie per Tiè ferrate, tramvie e ferrovie portatiti»
anche riunite con traverse in ferro;
in tubi;
in verghe 0 baHre piatte ò tonde;
lavorato in gro^i pezzi còme alberi» accolse, àrmftiure
per tétti 0 tettoie, coi*dé, éat6tìe, 'gofaietfe ed incuAhi .
228 15 -> greggio abbozzato e pudellàto
229 15 — in limatura, rita«fli, rottami» scaglie, tornitura e mate-
riale veòchio da fondere
230 9 llammlferl di cera, d) legno e éimiti — vedi allegato > caie-
goria l(j^
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - V906
Basi e prezzi delie tariffe speciali
con condixioni di peso od a carico completo
18»7
Zone di percorrenza
Da 1
a 50
km.
Ur«
Da 51
a 100
km.
Lire
ni
Da 101
a 200
km.
Lira
IV
Da 201
a 300
km
Un
Oltre
300 km.
Lira
Diritta
fisso
per
tonnellata
lirt
p«r
0,0612
8.06
i 0.0612
( 6.M
0.0612
, 6.06
0.0561
2.866
'0.0612
8.06
0.0459
i 2.866
0 0612
0.0510
0.0408
0.0406
e. 18
1182
|lfi.80
—
0.0408
0.0408
0.0306
0.0306
S.IO
9.j»
12.84
—
0.95t0
.0.051,0
0.0408
0.0357
6. a
10.71
14 79
—
0.0357
0.0357
0.0306
0.0306
4 fi»
8.16
11.88
—
0.0612
0.0510
0.0406
0.0408
6.18
n.«s
Ifi.W
—
0.0357
0,0p6?
0.02IS5
- 0.0255
4.06
7.66
10.20
.
0.204
0.204
0.204
0.204
0.204
0.204
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1868
USGOZ B DECKKn DEX BEGirO d'iTALIA. - 1906
1
detta tarfi
NOMENCLATURA
geaeralr
s
delle meroi
deiUtari^;
B
6
spedala ;
a.75
231
7
Fibre vegetali tessili o da intreccio, non specialmente nomi-
nate — Dedi allegcUo 3^ categoria ^
5w .
?t8?
3
FieU secchi.
1
4
233
7
Fiuti di canapa, cotone, lino ed altri vegetali
Per il filo di coione Ritorto preparato per Ucci da teloL
sono da osseroarsi le speciali coiìd^aìoru contenute neWai-
legato 3^ cateaoria 6*.
Ilfilo è facilmente riconoscibile perché irrigidito mediante
sostanse resinose.
1
[
\
3 I
234
7
7
— di lana '.'..... ^
9
1
235
— di seta o di cascami di seta. • •..
236
Filo di acciaio — cedi Acciaio in fili (6).
237
—
— di ferro — cedi Ferro infili (824 e 227).
24)8
16
^ 0
— di metalli non nominati ..••••••
1
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tEOOI £ SSCBETI DEL BKQNO d'iTALIA - 1905
1869
fìajii e prezzi delle larifle speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
mìaimo
per
carro
1
II
HI
IV
V
fisso
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tonneiìatc
lire
Ure
Lire
Lire
Lire
■
Lire
Lire
0.0714
8.57
0.0612
8.06
i 0.1122
5.81
0.0714
0.0510
0.0510
0.0510
7.14
18.24
17.84
—
0.0612
0.06W
O.Q498
0.0408
6.18
11 22
16. W
—
0.1122
0.0816
0.0714
0.0663
11.82
19.88
26.62
1
•
1
i
0.51
0.204
0.51
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1670
LBGOI E DKOEETI BEI* RKQNO D^ITALIA - 1905
w
o
9
NOMENCLATURA
delle merci
CÌUK
deilsttfà
i
della tii^
spedi:
239
16
240
16
241
8
242
8
248
10
244
—
245
8
246
8
Itto di ottoneo di rame
— di ottone o di rame o di laitri ipetalli non noininati, ri-'
coperti di gattllpéI^t^'odiaIt^o
j *
Foflte di granturco *- eédi*'alòegàio 3^ eiUegOrid4^. ....
j
Voglie di mirto, moiitella, palaia e tamiiriaeo. Pei* quelle di
palma non lavorieite — cedU allegato 3^ categoria ^* . . .
— non nominate, anche per 'concia
— per tinta — DeéU maierie'' coloranti hegeiidi eokiuni (US^,
— secche di castakno, di faggio, di ro'vere e siiàili — tedi
allegato 3^ categoria ^
Foraggi, fieno, pagliai e stramaglie — ^eii allegaio\3* eatego^
^Ha ^ e 6* e toHffà locale n, Wi, pàg. 316
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lAGGI £ DECEDI BBL UBONO D^ITALU - 1905
im
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condixioni di peso od a carico completo
Zone di percorrenza
Dal
a 50
km.
lire
II
Da 51
a 100
km.
Lire
ni
Da 101
a 2U0
km.
Lirt
IV
Da 201
aSOO
km.
Lire
Oltre
300 km.
Lire
DiriM«<
fissf
per
tonnellata
Lire
carro.
Wre
0.0612
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
8.08
0.12
U.28
16.80
0.0612
0.0510
0.0408
0.0357
0.0357
8.08
S.81
• 88
18.28
-
0.4080
20. iO
0.0561
2.806
per carro da 6 o 8 tonn.
0.3060
0.4080
40.80
0.0561
6.61
0.3570
76.60
0.0408
9.69.
107.10
0.0408
.18.79
0.3060
0.0357
L.0.255percarroda6o8 tonn. ekm.
a»]4
aaw
0.204
1.02
1.02
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1872
IXOOI E BEOBETt DEL REOKO D'ITALIA - 1905
o
9
E
9
NOMENCLATURA
delle merci
o
B
Classe
della tani'; !
generai:
e
della tarine
apeciaie
IL 75
247
248
249
250
251
252
253
23
Formaggi facili à liquefarsi ' /
— sodi.T
Fosforo comune ^bi'anco) e fosforo amorfo (rosso) — vedi a/-
legaio 3° categoria '/O*. ................
Fratta fresche non nominate «^ cedi la Tariffa Mneeiale n. M
a pag. ^95 e le locali.n. 61 e f>. 20& a pag, 296 e 3i4 .
— fresche soggette a rapido deperimento, come fichi, fra-
gole e simili .
— secche non nominate
• Fnligine anche alla rinfusa se a vagone completo -— eedi al*
legato 3^ categoria 6* %, '.
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XiEOOI B BEGBETT DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1873
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
1
II
UI
IV
V
fisso
Da t
à50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
ronnallate
Ure
Lire
Lire
Ure
Lire
Lire
Lire
0.0918
0. 0714
0.0663
0.0561
0.0510
4.69
8.16
14.79
20.40
"~"
0.0969
0.0867
0.0612
0.0510
0.0459
4.84S
9.18
15.80
20.40
■~~
0.0612
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
8.06
6.18
11.22
ISSO
—
0.0470
0.0470
0.03.52
0.0352
0 0294
2.86
4.70
8.22
11.74
—
0.0408
0.0408
0.0306
0.0306
0.0255
S.04
4.08
7.14
10.20
—
0.51
0.51
0.204
0.204
0..204
8 _ VoL. IL - 1905.
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X874
LEQOI E DECRETI DEL REONO o'iTALlA - 1906
e
o
g
e
NOMENCLATURA
delle merci
254
9
255
9
256
9
257
—
258
9
259
10
260
9
261
9
262
8
FilmlootOB0 stabilizzato, cioè polpato col processo Abel, con-
tenente almeno il 18 «(p di acqua — vedi aUeg^o 3^ ca-
tegoria 12^.
— secco o conteiiPDte mono del 18 «jo di acqua — cedi al-
legato 5» catcgono- /^»
— (derivati o coin}y)sti di) come tonito, polvere Schultze,
balistite, acapnv), ere. — vedi aUegalo 3^ categoria /J*.
FnlailBAti d*oro, d'argento, di mercurio, eco. — vedi allegato 3^^
articolo /.^
Fiochi d'artifìcio, da salone e per uso di guerra con o senza
innesco fulminante — vedi allf-gato 3* categoria 13^ gruppi
2 e 4,
a
Galle 0 gallozze per f^nta e per concia, non nominate . . .
Clas illuminante ed al(|ri gas non nominati, compressi od allo
stato liquido — vedi allegato 5* categoria 7^-
CtoadaAA macinata
— (radice di) |
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LBGGI B DECRETI DEL ESaKO d'iTALIA - 1905
f875
Basi e prezzi delle taiiffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri
ito
mimiino
I
11
in
IV
V
fìsso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
0 200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
3iO km.
per
tonnellata
per
carro
Tonnellate
Ure
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
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1876
LBOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
9
a
'f
o
9
o
O
NOMENCLATURA
delle merci
CUase
della tarlai"
!
geoertI< >
• I
delia tarìSi
spedala
0.75
263
264
13
in lavori incasaati. . . .
in lavori non inoaaaaii , 4
esci
265
2i
— in polvere, calcinato o non, in sacchi o botti.
266 4 Ghiaoeio o nove
267 — Ohlala, pietrisco e ciottoli — oedì Pietrame in genere (469}.
268
Ohlande naturali.
269 11 Ghisa in gròssi lavori, come balaustri, caldaie, cancellate, co-
lonne, pergolati, ringhiere ed altri grassi lavori non no-
minati
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Umat B DECEBTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1877
Basi e prezzi delie tariffe speciali
con coudizioiii di peso od a carico completo
Perno
Zone di percorrenza
Diritto
Tiiiiimo
per
carro
I
11
III
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
itm.
Da 101
a 200
km.
Da 20!
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tonnellate
lire
Un
Lire
Lire
Lire
Ure
Lire
s
0.0612
8.06
0.0661
s
0.0612
8.06
0.0561
2.806
0. 0612
8.06
0.0612
0.0510
0.040S
0.0408
e. 18
11.88
fU.W
—
ao4so
0.0408
0.0306
0.0306
fi. 10
9.18
18. 8é
"~~
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
e.is
11.88
£15.80
—
0.0661
0.0406
00408
0.0357
fi.ei
9.9»
18.77
—
0.0612
0.0510
0.0408
0.0406
eia
11.88
lfi.80
—
^^^
0.0408
0.0406
0.0408
e. 18
10.88 '
Ì4«
1 *""
0.204
0.204
0.204
0.204
0.S04
0.51
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1878
UOOI E DECEETI DSL SEGUO d'cCAUÀ - 1906
270
271
272
273
274
275
276
16
16
15
16
8
5
20
,
'
.
cune
della tari&l
NOMENCLATURA
gei>8r.le ^
•
e
1
ne
delie merci
delUteriffi
S9
tpectile
e
t.
E
2i
te
ci
ilTS
in ^981 lavori dell'arte industriale, come figure di uo-
mini, esanimali, vasi e simili, verniciati, galvadiuati o
bronzali, in casse
— in minuti lavori non nominMi.
in limàtara, pani, ritagli, roltamt, acacie e tornitura. .
— in tubi ,
CUuieM gregei, in fàsci
OlKeoslo solido e liquido e melasao.
Gtatfte ovvero piombaggine* . , .
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LEGGI E DECRETI DEL KEGNO d'iTALIA- 1905
1879
Basi e preizi delle tariffe speciali
con condiiionì di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorreoza
Diritto
minimo
per
carro
1
n
Ul
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a900
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
ToQOéllate
IJra
Lire
Lira
Lira
Lira
Lire
Lira
^ 0.1122
^ 5.61
0.0612
8.06
0.0459
^ 2.295
I 0.0612
) 8.06
l O.OWB
) 8.06J
)
0.0969
i.8i6
0.0918
0.0663
Ò.0510
0.0il59
10. SO
,10.88
21.^
—
0.0612
0.0510
0.040S
0.0108
6.18
11.22
15 80
—
0.0357
0.0357
0.0255
0. 02f5
4.08
7.06
10 20
—
0.0612
5.0510
0.0408
0.0408
6 12
11.28
1S80
—
Oitmos
0 0406
0.0357
0.0306
£.10
0.18
18.76
—
0.0765
0.0612
0.0510
0.0459
8.07
14 7»
19.89
.
0.51
0.204
0. 204
0.204
0.204
0.51
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1880
LEQOI E DECRETI DEL REGNO d'iTAI^IA - 1906
o
5C
NOMENCLATURA
delle merci
2T7
6
878
23
279
9
280
9
281
9
282
9
283
9
284
11
285
13
GraMO naturale di bue, di maiale e simili, dégras, sego e
grassi minerali per macchine. Per il dégras, per il sego e
per i grassi minerali, cedi allegato 3^ categoria 5* . . .
G«aa0 naturale od artificiale
I
Idrogena — vedi allegato 3° categoria >
Inolilostro
Iiuiesolil detonanti contenenti ciascuno due o più decigrammi
di fulminato di mercurio — aedi allegato 3Ì* categorìa /^.
— di fulmicotone — cedi allegato 5« ccUegoria 13^,
— per spolette — ^oedi aUegato 3^ categoria 11*^ .....
I]iT0laori di carta o di paglia per bottiglie
Isolatori per linee telegrafiche e telefoniche
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LEGGI C DECEETI OKL KEGNO d'iTALIA - 1905
1881
Basi o prezzi delle tariife apeciali
con condizioni di peso od a carico completo
Zone di percorrenza
Da 1
a 50
km.
lare
Da 51
à 100
km.
Lire
1I(
IV
Da 101
a 2U0
km.
Da 201
a 300
km.
Lire
Lire
Oltre
300 km.
Lire
Diritto
fisso
per
lonnellata
Ure
per
carro
Lire
i 0.0612
l 8.06
0.0612
6.12
0.0510
11.22
0.0408
15.80
L. 0. 204 per carro da 6 tonn. e km.
|l. 0.255 > 8 »
0.0408
0.204
1.02
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issa
USGOI E DECBSm DEL BEGKO d'iTALIA - 196§
s
p
9
E
NOMENCLATURA
delie merci
della tar^
genéni
e
della Unfk
apecisk
11.75
16 Lame da seghe
287 11 Lampade, fanali o lanterne, anche per gai e per lucè elet-
trica
288 7 Lhu lavata, in balle
289 7 ^ sucida, in balle e lana moccanica, ricavata dagli «tracci
in balle — cedi allegato 3« categoria ^
Lardo e lardoni
15 Latta bianca in fogli
290
291
2v
3t
4v
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USeOI E DECSaSTI DEL REGNO d'ITAI.TÀ <- 1906
18BB
Basi e pressi delle tariife apeciali
con condiBìoDi dì peso od a carico completo
Zone di percorrenza
Peso
Diritt*
minimo
I
n
m
IV
V
fia«>
canro
Da 1
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Da 51
a 100
Da 101
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km.
km.
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tonnellata
carro
Tonnellate
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Un
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Un
Un
Un
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0.1122
0.H22
0.0816
0,0714
0.0863
, 0.51.
4
S.«l
11.88
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88.62
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1
—
0.0612
0.0510
0.0458
0.51
8. «7
li. 7»
19.89
—
j
f
1
per carro da 6 o 8 tono.
'
1
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0.4080
0.4080
0.3570
0.3060
0.3060
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1
20.M
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78. M
107.10
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6
0.0918
0.0714
0.0663
0.0561
0,0510
0.51
é.W
8.1«
14.79
80.40
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1884
LEGGI S DECRETI DEL REGNO d'iTAIJA - 1905
o
a
p
s
NOMENCLATURA
della uiorci
292
16
293
16
294
2
295
2
296
2
297
2t
298
21
299
12
800
11
301
11
302
13
Latta in lavoH non nominati. . .'
— in stoviglie per uso domesti^^o
Latte condensato o concentrato ^ . •
— fresco • .1
— sterilizzato
1
LtTagne od ardeste iii lastre gre^ie
— od' ardesie' fé vigate
— per scrivere
Lsrorl di cartone cornane
— di cartone fino 9 di carta pesta» ^ « • • • •
— in getto (figure ed ornati) di terra cotta o di cemento •
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tBOOI E Ì)£CaETI DEL KBONO d'iTALIA - l905
1685
Basi e prezzi delie tariiic speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
1
li
111
IV
V
fisso
Da 1
D 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
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krn.
Uà 201
a 300
km.
Oltre
3 0 km.
per
tonnellata
per
curro
Tonnellate
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Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
ì:
I 0.0612
8.oe
0.0561
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0.0918
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0.0459
0.0406
0.0306
0.03i[)6
S.10
,.».18
12.84
—
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
«.IS
U.S2
16.80
Ò.0714
0.0561
0.0459
0.0459
8.1»
18.77
18.86
—
0.204
0.204
0.51
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1886
UOOI E DSCKETI DEL BBONO d'iTÀLIA - 1905
Cias»
della UrJ
NOMENCLATURA
gementr
s
■g
delle ineroi
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deUsteriì
e
B
9
«8
x
1
«3
ilTS
SOS
21
Layiffi semplici in cemento non nominati
6
S04
22
Legna da ardere, non comprese le fascine — r>edi allegato 3^
catrgorfa 5* e tariff'a locale n, 201, pag. 306
1
305
18
18
Lefname di acero, di ebano, di mogano, ti noce d'Ifidia e si*
mili lesini di ebanisteria
s
S06
— io forijfia di sarranieQta o di allri gdDsw lavori da fide-
gnamb e da carradore, comprese Te scale a oiano. . .
4
307
18
18
"*- in lavori non norainaii
2
308
— non nominato, grecamente preparato o sagon^ato, com-
prese le doghe finite nuove usate
5
309
18
— non nominato, greggio in tronchi d*a(bero od anche sem-
plicemente segato 0 squaldrato, co|ne: assalti, doghe
non finite, tavole anche cbngiuntb al due a due, travi e
travicelli di ogni specie, pertiche aeche spaccate e ri-
flesse per cerchi da bottino pali non nominati, non ec-
cedenti la lunghezza di u( vagone
6
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LEOai E DECBETI DEL BEGKO d'iTAUA - 1905
1887
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
miuimo
fier
carro
1
II
Ul
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 2U0
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
ToonelIaU
lire
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Un
Un
Ura
Lir«
0.0510
( 0.0663
) 8 815
I
s
l 0.0918
f 4.59
0.0765
8.885
0.306
15.80
0.4080
20.40
0.0561
0.0108
0.0408
0.0357
6.18
10.80
14.28
—
0.0408
0.0306
0.0306
0.0306
4.6»
7.6S
10.71
—
0.0714
0.0561
0.0459
0.0459
8.16
18.77
18.86
—
0.0765
0.0561
0.0459
0.0459
7.6S
3 r»
17.85
—
per carro da 6 tonn.
0.306 j 0.26735 1 0.2295 0.2295
80.60 I 57.40 I 80.85
per carro da 8 tono.
0.4080 I 0.3570 1 0.3060 1 0.3060
40.80 76.50 I 107.10 I —
0.204
0.204
0.51
0.51
1.02
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1888
LEOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
9
G
U
O
3
NOMENCLATURA
delie merci
310
10
811
3
812
1
313
—
314
12
315
—
316
16
317
7
318
4
Leirnl da concia e da tinta non nominati in pezzi od in ìscheg-
gie
Lefuiil fraschi, come : ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, piselli ed
altri non nominati
— secchi, come : ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lu-
pini, piselli, vecce ed altri non nominati
Letame — oedi Concimi naturali (172),
Libri stampati
Lignite — fiedi Carbone fossile (118).
Lime 0 raspe
Lino g:reggio o pettinato in balle — vedi allegato > eatego^
ria 4^
Licori in bottiglie
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LEGGI E DECBETI DEL BEOKO d'iTALIA - 1905
1889
Basi e prezzi delle tariffe apeciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
li
III
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a ?00
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
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Uro
Lire
Un
Ure
Lire
Ure
Lire
0.0969
4.845
0.0918
4.59
0.0612
8.06
0.0867
9.18
0.0510
7.14
0.0612
6.12
» _ VoL. II. - 1905.
0. 0612
15^80
0.0510
12.24
0.0510
11.22
0.0510
20.40
0. 0459
16.88
0.0408
15.80
0.0459
0.0408
0.0408
0.51
0.51
0.204
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1890
LEU Gì £ DECRETI DEL REGNO D*ITALIA - 1905
o
Q>
B
319
NOMENCLATURA
delle merci
320
325
321
10
322
12
323
9
324
2
17
liqmorl in botti o barili — vedi all'agata 3^ categorie 8^ e ^,
I turcoceioU delle boUi e dei barili^deeono essere tarati
a perfetto UoeUo del fusto e copèrti con una lastra di Luta
debitamente inchiodaUt.
IJaeÌT& d'ogni specie liquida e solida. — Per quella caustica
oedi allegato 3^ categoria 2^
Litargirlo
litografie
Lveido e vernici da soarpe, di ogni specie
Lomaolie o chiocciole
M
Hacohine agrarie, come : locomolbili, trebbiatrici, aratri, batti-
trici, dicanaputatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mie-
titrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandi-
6eno, trebbiatoi, trinciatrici e simili — cedi iarijfa locale
n.Wi,pag, 316 7 . . . .
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LEGGI E DKCBETI DEL REGNO DITALIA - 1906
1801
Basì e prezzi delie tariffe speciali
coD condizioni di peso od a carico completo
Zone di pei>correnza
Peso
Diritto
miviinio
JMMT
l
II
Ili
IV
V
fisso
carro
Dal
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Da 51
a 100
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km.
km.
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300 km.
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0.0612
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1
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10 80
14.88
—
! 0.4080
par carro <la 8 torni.
1
0.4060 1 0.3570 | 0.3060
0.9060
. l.«
[ 80.4»
. 40.80
1 70. M
1 107.10
)
'
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1892
L£OOI E DECBETI fi£L REOKO d'iTAUA - 1905
Q>
NOMENCLATURA
delie merci
326
17
327
17
328
17
829
17
830
17
831
7
332
7
333
8
3S4
13
■aeehlHe da cucirò (pedali, crociere, volanti, bielle di, e almi li),
spediti separatamente
— da cucire e simili, senza garanzia per le avarìe di quelle
non imballate o non incassate
— dinamo-elettriche, di peso sino a 100 kg. ciascuna e oarti
relative, elettrostatiche, magneto-elettriche, fotografiche,
stereoscopiche e simili, incassate
— o meccanismi (o parti di) non nominati, di peso supe-
riore alle 5 e fino alle 10 tonnellate per collo, senza
garanzia per le avarie di quelli non incassati o non im«
ballati :
— o meccanismi (o parti dì) ' non nominati, di peso fino
a 5 tonnellate per collo, senza ^ranzia per le avarie di
quelli non incassati o non imballali
taglierie dt cotone o di lino
— di lana o di seta ...• •
Kaglloli o tralci di vite
Maiollclie artistiche e di collezione .
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£BOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
1893
Basi e prezzi delie tariffe Bpeciaii
con condizioni di peso od a carico completo
Peao
Zone di percorrenza
Diritto
DÌ ni ino
per
carro
I
li
III
IV
V
fisso
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
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km.
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a 300
km.
Oltre
3)0 km.
per
tonnellata
per
carro
ronnellate
lire
Lire
Lire
Ure
Lire
Lire
Lire
( 0.1826
) 6.68
0.1122
6.61
0.1122
12.24
0.0918
10.20
0.1020
22.44
0.0714
17.64
0.0816
6D.60
.0.6612
28.46
0.0765
0.0510
0.51
0.51
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1894
LEOOI E DECBEn DEL REGNO d'jTAUA - 1906
7.
ha
2
B
9
52
S)
6
NOMENCLATURA
delle merci
deHatanSi
•J
della ttfìfij
il75
335
13
Miiellehe comuai, anche alla rinfusa, se a vagone completo.
336
337
338
Hmderle secche col guscio
— secche sgusciate
340
15
18
21
Maalekl per vanghe, scope e simili.
Mamette o apnobrogette da paVimienio
4
4
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lì
1
1
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1895
Basi e prezù delle tariffe apeciali
con concBsioni di peto od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
n
ni
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
adOO
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
por
carro
Tooaellftte
L«r«
lira
Lira
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Un
Lira
0.306
U.IIO
0.4080
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0.0G12
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0.1122
5.61
0.0612
8.06
0.0612
8.06
per carro da 6 tonn.
0.306
0.26775
0.2295
80.60
57.40
80.85
per carro da 8 tonn.
0.4080
40.80
O; 0612
6 19
0.0918
10.80
0.0612
6.12
0.0612
6.12
6U
0.3570
76 50
0.0510
11 22
0 0714
17.84
0.0510
11.22
0.0510
11.22
0.2295
0.0408
10: 80
0.3060
0.3060
107.10
—
0.0 101
0.0408
15.86
—
0.0612
0.0510
23 46
--
0 0408
0.0108
15.80
—
0.0408
0.0408
15 80
—
0.0408
0 0857
14.28
^
0.204
0.51
0.204
0.204
0.204
1,02
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1893
S
O
Cd
C
o
S
6
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1906
NOMENCLATURA
delle merci
841
342
343
344
21
21
21
21
345
346
23
11
Mftrmo in lastro o lastroni semplicemente segati, in blocchi
od in massi anche squadrati ed in pezzi abbozzati o ri-
dotti a sagoma — vedi tariffa locale N. 202, pag, 308 .
— in lavori di architettura con ornati, esclusi gli oggetti
d'arte "
— in lavori semplicii come : balaustri, capitelli, camini, cippi,
colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri
simili lavori
— in pozzi semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma per
essere poi lavorati in balaustri, capitelli, camini, cippi,
colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti ed altri
simili lavori
Mania o marga per ammendare i terreni
t
Kasserlxle ed arredi di casa usati, come: biancherie, mate-
rassi, mobili, stoviglie ed altri utensili, in partite com-
plesse dichiarate sgomberi tn conseguenza di cambiamento
di dimora •
Per le masserie ed arredi di casa usati, CAmmimstra-
gione si riserva il diritto di riconoscere se siano usati e
di chiedere eziandio la proca del camàiamento di dimora
che occasiona il trasparto.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1987
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
miniaio
per
carro
Tonnellate
6
Zone di percorrenza
I
li
IH
IV
V
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
3oO km.
Lire
Lire
Llr»^
Lire
Lire
Diritto
fisso
per
tonnellata
0.0663
S.8U
0.0612
I 8.06
0.0612
8.06
0.056t
0.0408
0.0406
6.12
10.20
14.28
0.0618
0.0510
0.0408
e. 12
11.22
16.80
0.0612
0.0510
0.0408
6.12
11.22
16.80
0.0357
0.0408
0.0408
L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.
L.a255 > 8 » »
0.1224
6.12
0.1224
82.24
0.1020
22.44
0.0816
80.60
0 0765
Lire
0.204
0.204
0.204
0.51
per
curro
Lire
1.02
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1998
L19G6I E DECHETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
a
B
9
847
NOMENCLATURA
delle merci
348
349
10 Haterie coloranti fine, corno : anilina, arancione (color d'aran-
ciq vìvo pep mìeiatara) — azaMirro di raonlagtia (carbe^
nato, idrato di rame naturale), di Parigi,, di Prussia, di
cobalto o smaltinQ — carminio, cinabro o vermiglio» coc-
ciniglia, enooianina — estratti tintoriali io genere —
gialli : di Aladino, reale, minerali, di cromo o cromato di
piombo, di cadmio^ di arsenico (orpimento), di Napoli, di
Cassel, di Ck>loniaa
vegetaJi : di Pcrnambuco, di curcuma ^ simili — indaco
Siasta tintoriale vegetale) — lacca carminata — licbeoi
a tinta;
rosso d'arsenico (reslgar o risìguUo) — verdi : di Ale-
magna, inglese, eterno, di m<>ntagna, di vescica, di cromo,
di malachite, di Sassonia — e simili materie coloranti
fine non nominate
Per il Giallo e per il Verde (T arsenico e per i Cromati
cedi allegato J» catcfforie^ ^ e 5» — Per il Rosso (f crr-
senico oedi allegato 3^ categoria 2^
10 — coloranti vegetali comuni, come: campeggÌQ ki- tronchi
od in iscbeggie e macinato, corteccie per tinta noti no-
minate e macinate, foglie per tinta, galle e gallozze non
nominate, legni per tinta, oriana, oriccllo, radici non no-
minate macinate o non, quercitrone, tornasole e simili
materie ooloraati vegetali comuni ... :
10 — coloranti minerali comuni, non nominate, escluse «le terre.
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I£OOI E DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1899
Basi e preui delle tariffe speciali
con condinoni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
I
n
ni
IV
V
ilMO
per
carro
Dal
aSO
lem,
Da 51
a 100
km.
Da 101
aSUO
km.
Da 201
«300
km.
Oltre
800 km.
tonnellata
per
eano
TomMilate
Ur*
Un
Un
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Un
Un
Um
( 0.0969
Ì.84S
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0.0612
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0.061^
14.79
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19.89
0.0510
19.89
0.0459
0.0459
O.W^
0.51
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1900
LBOGI £ PECBETI DEL BEG^O d'iXALIA - 1905
Materie fecali o dei pozzi neri (escrementi) anche disinfettate
con torba — oedi Concimi naturali (172).
351 -* — non nominate che esplodonoj o si accendono spontanea-
mente o per lieve attrito -^ ^di aUegaio 3^ ariieolo 1\
352 21 HaUonelle o piastrelle di maiolica, di terra cotta, non nomi-
nate e di cemento semplice
I
353 21 Mattoni e mattonelle comuni od ordinari di terra cotta anche
per pavimenti ^
354 ^ Merci non npminate, né strettamente assimilabili a quelle no-
minate — cedi pag, 100, '
355 15 Metalli greggi nqn Dominati, esclusi i preziosi
356 16 — lavorati non nominati, esclusi i preziosi
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ÌMàÙl E DECRETI DEL REGKO D^ITALIA - l905
1901
Basi e prezzi delie taritl'e speciaii
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zona di percorrenza
Diritto
mìnimo
per
carro
1
li
HI
IV
V
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Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
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km.
Da 201
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km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
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carro
Toanollafc
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0.0510
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0.0408
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11.22
18.80
—
—
0.0406
0.0408
0.0357
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14.28
• — ,
0.1612
0.0510
0.0406
0.0408
6.12
11.22
18.80
—
0.0357
0.0806^
O.OS06
0.0255
4.06
7.14
10.20
0.204
0.204
0.204
0.204
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1W2
LEqPI E DKCBETI DEL HEQNO o'iTAIJA - 1905
o
e
E
2
NOMRNCLATURA
marci
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4
deilaUril
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0.15
367
15
858
9
359
14
960
14
361
15
362
9
*
9
Metalli non nominati» esclusi i preziosi, in limatura» ritagli,
rottami e tornituHt
Mleela di o(gnl sorta, comprese quelle Bichford dette di sicu-
rozza — ^ €^edi alUgaio 5« categorie li^ e 1^
Miele puro od anche ceotrKbgato
— impuro.
Per miele impupo $i eónsi^em iiUanio quello di tòlore
oscuro contenente traccie di materie eterogenee od un miele
liquido privo di mnterie eierogeriee ekiamaào eomumanenie
melasse di miele, il quale è di colore oscuro pia del miele
impuro e si ottiene ^diunte torehiaiura dei favi e coita i
lavatura di mastelli che hanno contenuto il miele.
Minerali metalliferi, aon nominati
Minio di piembo (ossido di pionkbo) ......
— di ferro (ossido Ai ferro naturale macinato)
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LEGGI E DECRETI DEL EEGNO d'iTALIA - 1"906
1903
Basi e prezzi delle tarifife speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minltaio
per
carro
I
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UI
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V
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km.
Da 51
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tonnellata
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Lira
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Lira
Lira
Lira
Lira
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0.0765
0.0714
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l 8.06
0.0765
0.0510
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0.0406
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17. M
—
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0.0408
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0.0357
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0.0612
0,0510
0.0408
0.0408
6.U
11.82
16.80
a.di
0.51
0.204
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Id04
LEGGI E DECRETI DEL SEGNO d'iTAUA - 1905
s
o
u
a
NOMENCLATURA
delle merci
364
17
365
16
366
11
367
11
368
11
369
11
370
16
371
16
372
16
373
16
Miraratoiiy contatori o registri del gas, senza garanzia per le
avarie di quelli non incassati o non imballati
Misure di capacità, in ferro od in legno
Kobllia di legno curvato, di canne d'India, di bambù e simili.
— non nominata, imballata od incassata
— non nominata, né imballata, né incassata, senza garanzia
per le avarie . |
l
Molinelli 0 macinini da caffè, da formaggio, da pepe, in legno
od in metallo
Molle da carrozze e da carri per vie ordinarie
— spirali per mobili. . • , .'
i
Moneta erosa di bronzo, di nichelio o di rame
Morse da fabbro-ferraio
i
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LEGGI E DECRETI BEL BEGKO D'iTALIA - 1905
1905
Basi e prezzi delle tariffe ■ pedali
con coudi sioni cy peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
1
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UI
IV
V
fisso
carro
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
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300 km.
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0.0816
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0.0765
0.51
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0.1530
7.65
0.1530 J
15.80
0.1224
27.64
0.0918
86.72
\
0.0816 •
f '
• = 0.51
f
•. •■
>Q — VoL. a. - 1906.
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I90d
LfeCGI E BfcCREtl DEL REGNO D^ITALTA - 1906
374
375
376
377
878
379
9
9
20
MOflto in botti 0 barili *- cedi aUJcgato > categoria 7^ . . .
Le boi i ed i barici non dootanno essere tappali al eoe-
chiume^ ma dooran^o avere un cannello che sì e^eoi per
un cerio tratto, affinché abbimo sfogo i gas generaci dalla
fermenioisiwie,
KuliiiMil da guerra, ospia proiettili carichi^ cartuccieri, ca-
riche e cartocci per caiinòhi eisirtillii kon miihitì-di Innòeco
fulminante — vedi ideila NomènclcUura ti nome della mar'
tarla. espl0sipa di. cui Siono ca/ticfù e l'aUfegato 3*.
N
I
Nfl|troBe| soda d'Egitto q carbonato naturaci di soda J . . .
NfjQliiiA — ve^i allegato. 3<* categoria 9* *. * • *
Hip» animale o di ossa e nero fui[io vegetale — Per qjuest'ui-
tinio vedi aUegaio 3^ categoria 6^. . . .'
-— minerale. — vedi allegcUo 3^ categoria 3*
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LEoai B DÉCÈfein rasL iìeonò B'ÌTXirA - 190ft
i4W
Basi e prexzi delie tariffe speciali '
con condisìout di peao od a carico completo
Peto
miiAiiio
per
àlrtò
fooMlUte
Zone di pereorrensa
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300 km.
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0.0408
0.0408 '
0.0408
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0.51
«■ I
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1606.
LfeOttt B titCStfìX BEL ftSOKO vflTAUk - ld05
ì
7:
O
NOMENCLATURA
delle merci
380
881
382
383
384
886
887
Herrl e tendini di bue, greggi ^- òedp allegato ^ categoria >•
niratl Qon nominati — oedi^allcfaiù > categotia > . . • .
HltreèeulBa -^ vedi allegalo > categoria 3^
HttrogUeeriBA — cedi allegato > articolo i*
Neeeloll ed altre ossa di frutta n^n nominali, non infranti .
iMolMle . ., :
Veel ,....•
. o
I
I
Oggetti di cancelleria non nominati • • ...
Oleina od acido oleico — codi allegato > categoria ^ . . .
Oleegrate ) . . . . j .
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ISGOI E DECRETI DEL REG^O d'iTALIA - 1905
1909
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peto od a carico completo
Zone di peroorranu
i
Pe«o
Diritto
kinin&o
per
I
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Da 51
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liBOGI Tf DEC^STf 0£t BEGI^q V^lTi^A - 1905
;^SSe=
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2
I
■ 9
390
391
392
394
3^7
398
NOMENCLATURA
Pll« dì mai^orle, di Ipuru od aHoro
— di olivf e di altni vegetali noa noinifiati, ia bofiigUe —
oedi alUgcUo J» c^cgoria S^
— di oliva e di altri vegetali non nomii^ati, in botti, barili,
o vasi di metallp cerchiati in ferro od in recipienti di
latta Mcatole» sipgnoni e Rimili) racchiusi in casse od
anchtV sciolti se! a vagone completo, ma senza ^ransia,
in qucÉst'ultimo o^so, per le^dispersioi^i — odd« delegato S^
caicgofia 5» . . ' . , • .
— di oliva in pelli, ma pdf a. vifoiip cpmf V)lf e Sen||§ pi-
ranr.ifll per le cvjcntuàu dispersioni -r- oeéU allegato 3*
categoria 5* . • .
— di pcsoc, in barili — ficdi allogalo 3^ categoria 5« . , .
— di ricìijo medicÌDlBile — oedi allegato ^» categoria 5* . .
Olire in conserva •
— in natura
Oltrraiare (aziurro minerale) — vedi Maiprie colonuiti Jine
(HI). . ^ ~
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LBGOI £ BECBETI QEL REGNO d'iTALIA - 1905
.mi
Basi e pressi delle tariffe speciali
eon eondisioni di poso od a earìoo oompleto
Zone di peroorrenza
Peso
Dirltt*
minimo
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II
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0.0450
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19.8»
5
0.0612
0.0612
0.0510
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0.0408
0.204
S.06
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11 22
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1912
3
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LEGGI E DECE£TI DEL SEGNO d'iTAT.TA <
- 1906
Clft»6
'
della Ur:f3
NOMKNCLilTURA
generai€
•
della Urifi
delia flueroi
399 — OrlABa — 06(2t Materie eolorcaUi vegetali comuni (818).
400 — Orleello (pasta tintoriale) — uedi Materie coloranti oegetali
comuni (MS).
401 — Orine — oedi Concimi naturali (172),
402 11 Oroloferie, escluse quelle da tasca montate in oro od ar-
gento. ... V
403 3 Ortagrlie e verdure fresche, come: aglio, angurie, capperi, car-
ciofi, carote, cavoli, cipolle, citrioli, cocomeri, finocchi, me-
loni, napi, peperoni, pomidoro, porri, rape e simili — oedi
la tariffa épeciale n,'SO pag. 295 e le locali n. 61 e
n. 206, pog. 296 e 314 ........ ^
404 23 Ossa greggio e raschiatura di ossa ed ossa sgrassate — jyedi
allegato 3^ categoria 1^
t
405 9 Ossido di metile (gas), compresso od allo stato liquido — oedt
allegato 3^ categoria 7» \ ...... .
406 9 OssUreno -^ oedi allegato 5* caiegoria 7»
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I.EOOI E DECRETI DEL BEONO d'iTALIA - 1906
1918
Basi e preszi delle tariffe speciali
con condiuoni di peso od a carico completo
Peso
Zone dì percorrenza
Diri4U
minimo
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carro
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km.
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tonnellata
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8. 80»
0.0510
7.14
0.0528
5.87
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5.10
0.0510
12 24
0.0470
10.57
0.0408
9.18
0.0459
16.88
0.0411
14.68
0.0357
12.75
0.0408
0.0294
0.0306
0.51
0.204
0.204
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19U
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LBOOX K 9EGSBTI DEL REOKO d'iTALU
•1906
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NOMBNCLATURA.
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delle merci
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—
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16
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15
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16
412
7
413
11
414
—
- OitMe in Ali — f>edi Filo d'ottone (289 e 840).
in fogli, lamine, lastre, pani, piastre e verghe a fasci
~ in lavori non nominati
— in limatura, ritagli, rottami e tornitura
— in tubi.
Ovatta di cotone.
Paglia da oappeili preparata in mazzetti ^er treccie^
— comunlB in balle — oedi Fbraggi (SM).
2v
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£^0I B DECBBTI DKL «EOVO d'iTALIA • 1905
\m
Basi e prezzi delle tariffe ■i>eciaU
•OH condiiioni di peto od a earìco eompleto
Zone di pereorrenia
Dal
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Da 51
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0.0612
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1916
LEOOI E DECBETI DEL SEGNO o'iTALU - 1906
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E
3
NOMENCLATURA
delle merci
415
—
416
11
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11
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15
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16
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18
421
18
422
—
423
16
424
2
Pftfllerleel in ferro, a rete metallica, a molle oyali o spirali
ovvero a liste a reticolato con molle ; seoza garanzia per
le avarie di (quelli non imballati o non incassati — cedi
Ferro {mobilia in) (889).
— elaàtioi a molle sbirali, non imballati nò incassati» senza
garanzia per' le avarìe
— elastici, a molle spirali, imballati od incassati
PakfOBg in lastre od in piastre. ...•»...
— in lavojri npn nominati ...... ^ « «
Pale, palottià forche ed altri simili utensili di legno
Pali per linee telegrafiche e telefoniche
Panini da caccia — oedi Piombo in migìiarola (470).
Panehe di ferro o di ghisa, con legno, per giardini. ....
Pane comine, compresi i grissiiii ed il biscotto ordinario di
mare •« ••..,
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LkCtClt B DkCB&tl ìat. bEQHO o'iTAUÀ - IdOÒ
idi7
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
CATTO.
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V
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Dal
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km.
Da 51
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Da 101
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Oltre
300 km.
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LBOoi B mcxtn est tsOiro d'Italia - 190&
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8
482
10
ÉaMlto per alimentazione del bclitiame
l^aatari nuoirt, d'ogni apeeie, noti nominati
— e corbe) nuovi, di canna e di vimini, vuoti
' — ed altri' recipienti di canna "e di vinlini vuoti usati —
9edi Bedpiémì ouoii u»aU (W)*
Éaraiia in i^ani — vedi aUegaio > eaiegoMa 5*
Vaile da veifmtcellaio
fatate • . .
I
teoe £freca e colofonia» pece miUeMè é péce tMk\é o pece
nera — vedi aUegétOrS^ c/fUégor^ 5* •••••..,. .
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tBOOI B BÈCKEXl BK. BSaiTO d'iMUA • 1906
1919:
* Basi 6 prezzi delle tariffe epeciali
con eondiaioui di peto od a carico completo
IVlM
Zon» di percorrenxa.
Diritto
Diinìno
carra
1
D
01
IV
V
Has»
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km.
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a 100
km.
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• 200
km.
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km.
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300 km.
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Un
Un
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L. 0. 804 per carro da € tonn. o km.
L. 0.255 » 8* > »
0.0612
8.06^
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6.12
0.0459
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6.12
0.0510
11.82
0.0510
11.88
0.0408
9.68
0.0408
10.80
0.0408
1«:86
9.0408
18.89
0.0408
18.77
0.0408
14.88
0.0408
0.0408
0.0357
0.0408
0.204
a204
0.204
0.51
1.92
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idao
V
433
434
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1.
o
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2^
t&£^Ot E HECKEtl D^ BKaHO D^ITAXJA -
.1906
'
cune
della Uria
NOMENCI^ATUttA
geDenbj,
ielle merci
• 1
deUa taiifii
Bpedak
D.13
437
438
439
Peli d'animali non nominati, esolusL la lana, il crine e le se-
tole
Pèlli camosciate o yerniciate
— conciate d'ogni specie, non nominate, anche con lana o
pelo
— greggio secche ed anche salate, di aKuello, camosdo,
capra, capretto, corvo, coniglio, daino, lepre e simili —
Per quelle salato, aedi cUlegato > categoria >
k
,1 « , •
— greggio secche, di bue, vacca, vitello,} cavallo, bufalo,
cammello, montone, pecora e di altri gi^ossi animali ;
J peggio fresche, come sopra* insalamoiate, salate od in-
cinate, in sacchi, ceste, botti o barili — Per le greggie
fresche, ecc., vedi allegato > categoria P^
^ in lavori] non nominati i . . •
— (ritagli di) in lavori, come : suole, tacchi o talloni e ai-
miU
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hBGOl E DECRETI DEL UKONO DITALIA - 1905
1921
Basi e prer : '-elle tariffe speciali
con condizioni di . ìo od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
D i r- i 1 1 0
Tiininio
per
carro
I
II
III
IV
V
fìsso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
adOO
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
oc nel late
Lire
Lire
Lire
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Lire
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i 0.1122
) 5.61
0.1122
5 61
0.306
15.30
0.4080
ao.4o
0, 1122
0.0816
0.0714
0.0714
11.22
19.88
26.62
—
0.1122
0.0816
0.0714
0.07M
11.82
19.38
26.62
—
0.306
60.60
per carro da 6 tonn.
0.2295
0.26775
57.40
60.65
per carro da 8 tonn.
0.3060
0.4080
40.80
0. 3570
76.50
107.10
0. 2295
0.3060
0.51
0 51
1.02
21
VoL. IL - 1905.
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11*22
LEGGI B DBCRETI DEL REGXO d' ITALIA - 1905
o
NOMENCLATURA
delle merci
e
n "'
140
11
411
2H
442
11
443
5
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12
415
11
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—
447
2
448
2
449
—
4:7)
->
ir.i
<)
Pelliccerie
Penne di pollame, (Vocìi e simili (oscluso il pìmnino d'ofu o
le penne d'oca da scriveiv), s«-<?lie por la fabbriijizioiie di
guanciali, trapunto e simili
Pennelli d'ogni specie
Pepe
Pergamena . . . .'
Persiane composte di fubcelliiii o di assiccelle di hjgno o di
giunchi, unite con spago o filo metallico
Pesce guastp od avanzi di pesce, per concime — vedi Conctniì
naturali! (172).
Pesci afiumijcati o secchi
— all'olio od in conserva, non nominati
— freschi
— inai'inati o carj»ionn*i, nel sale (u\ insahimoiati
Petardi - rrdì <d(ofj<i(n > ntfrgnrui />.
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lEOai B DECHETI DEL REGNO d'ITAIIA - lOOfi
1923
Basi e prezzi delle tariiTc speciali
con condiziODÌ di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
miniino
per
carro
1
!1
III
IV
V
fìsso
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
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km.
Oltre
3^0 km.
per
tonnellata
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carro
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I.ipe
Lire
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19:5 i
T.KGCI K ììhA'HKTl DEL HKGISO I) ITALIA - 1906
C
C
o
£ i
5^.
NOMKNCLATURA
delle merci
Classe
della tartìi
generale
e
della tarici
spedai
452
19
453
11
454
8
455
8
456
9
157
458
:^o
4M)
21
Petrolio, alti*i olii minorali ed olio di catrame — oedi alle-
gcUo > categorie 5», 5* e ^ ... .
Pianoforti, harmonium, fisarmoniche, molodium, melopiani, in
casse
Piante e piantine viventi, con o senza vaso, in ceste o casse
coperte di tela o di paglia, e piantoni fruttiferi od orna-
mentali non imballati, il tutto senza garanzia per le avarie
— e piantoni fruttiferi od ornamentali, imballati od anche
semplicemente fasciati con paglia, senza garanzia per
avarìe
Plorati non esplodenti airurto, come polvere Brugère, di A-
bol, ecf . — oedi allegato 5" categoria 13^,
— di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto — cedi
allogato 3^ articolo 7»
Pietra pomiot? in pezzi od in polvere
Pietrame in j«:enere — pidn» da ralce e da fjresso, ciottoli.
!.rhÌHÌu e pi^trÌHiM) *
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1
LKOGI E DKCUKTI DKL RKGNO DITALIA - 1906
1925
Baai e prò 7:7. i delle tapiflV' Rpeciali
con coTìdiz'oni di poso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri
tic
minimo
per
carro
1
11
111
IV
V
fisso
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
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km.
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km.
Oltre
310 km.
per
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per
carro
Tonnellate
Lire
Lire
Lira
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/ 4.845
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0.0510
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0.0918
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0.0612
0. 0510
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17.84
28.46
—
0.0765
0.0612
0.0510
0.0459
8.67
14.79
19.89
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
6.12
11.22
15.80
—
0.0357
0.0306
0.0306
0.0255
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7.14
10.20
0.204
0. 51
0. 51
0.204
0.204
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1926
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401
462
163
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21
21
21
20
LEGGI E DEGKKTI BEI. UKGNO d'iXAUA - 1906
'
Class'
della t:t?:.
NOMENCLATURA»
geueraic
e
delle uierci
della tari
9i
ape ciak
1
n.7:.
Pii'ire l'Oli per afiRlare e molari da ari-otan
- grcgglfe o grossolanamente lavorate, <ìi peso fino a
5 tonnellate per pezzo, comprasi i granili e la lava per
lastricali ^basoli) — cedi UulJJ'a locale n. 202, [Mig. 308 ^
lavorate a scalpello piano od alla martellina, di peso fino
a 5 tonnellate per pezzo
levigate od arrot^ito in lavori soniplici e di ornato, escluse
le opere d'arte, di peso fino a 5 tonnellate per pezzo .
— hVo^'ralìclK* e simili.
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LEGGI £ DEC&ETI. DEL ££G^0 b'iTALIA - 1905
19-7
Basi e prezzi delle taritl'e speciuh
con condizioni di peso od a carico^ completo
Pe»o
Zone di percorrenza
Diritto
mioimo
per
I
li
Ili
IV
V
fìsso
carro
Da 1
a 50
km.
Da 51
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km.
Da 101
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km.
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km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
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Lire
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5
0.0612
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6.12
11.22
15.80
8
0.0561
0.0459
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0. 0306
0.0306
0.204
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9.18
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0.0612
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
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11.22
15.80
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8
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0.0408
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6.12
10.20
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—
5
0.0969
0.0969
0.0714
0. 0612
0.0612
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4.845
9.60
16.88
22.95
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0.0867
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18.26
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17.85
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. 0.51
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192.S
LKGGl K 1>E('RET1 DKL REGNO d'iTAOA - 1905
9
C
£
o
te
S
NOMRNCLATURA
delle Uiorci
della iwt
»>
della Un:
speci ■ ■
465 21 Pietre da molino o macina, di peso fino a 10 tonnellate per
pezzo
4r)6 3 Pine, frutti del pino, anclie :alla rinfusa se a vagone com-
pleto
467 3 Pinoli col guscio
468 3 -sgusciati. . . .!
469 15 Piombo in fogli, lamine, pani, piastre o verghe a fasci . .
470 10 — in migliarola (pallini da caccia) e piombi per la chiusura
di vagoni, di colli od altro;
in tubi anche stagnati internamente
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1.KGG1 t: DKCEKTi DEI, HKGìNO d'iTAIJA - 1905
1929
Basi e p^ez^i delie tarine speciali
con condizioni di peso od a carico compie
0
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
[ràinimo
per
carro
I
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Ili
IV
V
fìsso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
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km.
Da 201
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km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Foonellate
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0.0612
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0.0612
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0 0510
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—
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6.12
10.20
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5.61
9.69
0.0612
0.0510
6.12
11.22
0.0408
0.0408
5.10
9.18
0.0612
0 0510
6.12
11.22
0. 0408
15.80
0.0408
14.28
0.0408
13.77
0. 0408
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O.tSOG
12.24
0.0408
15.80
0.0408
0.0357
0.0357
0. 0408
0.0306
0.0408
0.204
0.201
0.204
0.204
0.204
0.204
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IdSO
LBOGI £ DKGH£:iI DEL B£GJ\'0 d'iTALIA - 1906
9
C
ì
KOMENCLATURA
delle merci
471
478
15
472
11
473
11
474
3
475
11
47G
—
477
9
21
Piombo ili limatura, ritagli, rottami e tornitura
Pipe ih gesso, di legno, di schioma e «li terra
— grossolane in terra cotta e cannuccie per pipa. . . *. .
Pistacchi (frutta di) con o senza guscio .
Piarne ed acconciature di piume
Pollftme vivo o morto •.
Polrere da fuoco ed esplosivi affini — nedi allegato 5" cede-
goria /,>,
. . — di marmo, di ardesia e di porcellana
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LEGGI E HBCBSTI DEL REGNO D^ITALIA - 1905
1931
Basi e prezzi delio tariffe Bpeciali
con coadizioni di peso od a carico completo
jnn«liato
Zone di percorrenza
1
li
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IV
Da 1
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km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
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Oltre
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Diritto
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tonnellata
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0.0612
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0. 0510
0.0510
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11.22
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0.0510
0.0408
6.12
11.22
15.30
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0.0306
0.0306
4 08
7.14
10.20
0.0357
0. 0306
0.0.108
0.0255
0.204
0. 204
0.204
0. 2(M
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Ì\)Ò2
LA.GG1 K Dt-t dLTl DLL iLkAJSu D*iiAlJLA - 1905
e
NOMKNCLA TUKA
ciciL« lutarci
r
479
9
480
—
481
2
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17
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13
484
13
485
9
m*
9
487
9
488
9
489
21
Polrere Horaley, Pelil e simili esplosivi contenenti clorati —
ctfdi uUt*gato 3^ C€U**gorui /-!•.
P0MlÌ«r» — cedi Orlagli*' (406).
— (conserva o salsa di)
I
Pompe a mano d'ogni genere, comprese le iiTOtralrici per le viti.
Poreelluie artistiche, con rilievi e da collezione
— comuni, anche dipinte, dorate e con fregi
Potuu (bicarbonato di)
— (carl)onato puro di) e (solfato di)
— del commercio (carbonato greggio di) od allume di feocia
e caustica per arti
Potassio (metallo) — cedi allegato > categoria It^ , . . , .
Poziolana
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LROai K DKCRKTI DKL REGNO n'iTALIA - 1905
193S
Basi e prezzi delie tarìUe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peto
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
II
in
IV
V
fìsso
Dal
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
adOO
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tonnellate
Un
Lire
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Lire
Ure
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^ 0.3326
^ 6 68
0. 0765
' 8.825
s
0.0 •>12
^ 8.06
0. 0451)
s
0.1122
0. 1020
0.0816
0.0765
12.24
22.44
80.60
0.0663
0.0510
0.0408
0.0408
7.14
12.24
16.82
O.0612
0.0510
0. 0408
.0.0408
6.12
11.22
15.80
__
0.0357
0.0306
0. 030ri
0. 0255
4.08
7.14
10.20
0.51
0.51
0.204
0, 204
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1?»31
LEOOI E DKrilETI DEL HRGHO d'iTALIA -
. 1906
Cia>-
do"a U'
KOMF.Mr.LATURA
i?enera|
e
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delle merci
dellstt-
g
5?;
te
O
speeùH
190
491
49.>
403
-191
u>r.
il
20
Preparati anticiittoganiici, perono^fuglii e simili insetlifughi
poi* ragricoltupa, non nominati, solidi e liquidi — Quando
allo stato solido od in polvere contengano zolfo in preva-
li! n za, rt'di (dir gaio .7° cdiegoriti 5* f hir/Jfa 'or air nu-
mero 207, pag, 316 *
Stìtto questa ooce si ctUendorux compresi i />/ epa/ cUicÀr
si if/ipìegano rsclmrcamente a combattere la crittogama e
la prronoifpora e non sono allatti ad altri usi.
— o miscugli pirotecnici — f?rdi all^g^to 3^ cutrgojio /3*
e 1^.
Prodotti chimici non nominati — Ptr 'juclli pericolosi e no-
civi, aedi allegato 3^
a
<{iiadri e r|uadreric in casec
Quelle detsiiauU all' imbarco devono essere scortati da
certificalo rilasciato dal H. Museo na^ìonalo di Cagliari.
— non incassati
Quarzo in jM'/.zi od ìfi pt)lvorL'
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LBGOI E DECRETI DEL REGNO d'xTALIA - 1906
ids.")
Basi e prezzi delle tariffe Bpeciaii
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri
tto
minimo
per
carro
1
II
HI
IV
V
fisso
Da 1
a 50
km.
Da .^)1
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
3(0 km.
per
tonnellata
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Lire
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6
0.0705
8.825
0. or)'.)
2.295
0. ()0<M
7.14
•
(I.Ol.V.)
4.59
0.0.510
12.24
(1 03.57
8.16
0. O.Ì0S
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11.22
0.0408
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lino
LKGGI E OKIRETI DKL BKONO l/lTALIA - 1905
B
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NOMENCLATURA
delie merci
rm
49H
8
497
8
498
8
4'.>9
—
500
15
501
16
502
16
15
R
Rftdioi di palude e da spazzole
— di regolizia
— per foraggi, come gramigna e simili
Rame in fili — ot^dl Filo dì rame (889 e 240).
— in fogli, lamine, massi, pani, piastre, rosette e verghe
a fasci
— in lavori non nominati ed in moneta
— in lavori non ultimati, come fondi di bacini, di caldaie,
di casseruole e simili . . i
— in limatura, ritagli, rottami e tornitura
Ci'-
t
ili Ila IT
spe-
ri r-
b V
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I.EOOI E OiSCRETI DEI. RBGNO d'iTAUA - 1906
1937
Basi e prezzi delle tariffe apeciali
con condizioni dì peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
ninìmo
per
carro
i
li
m
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
ronoellato
Lira
Lira
Lira
Lira
Ure
Lire
Ura
L. 0.255 p*ir carro da 6 o 8 tomi, o km. . . .
0.0612
3.06
\ 0.0612
ì 8.06
} 8.67
122 — VoL. II. - 1905.
0.06t2
0.0510
0.0408
6.18
11.88
15. M
0.0612
0.0510
0.0408
6.12
11.88
1C.80
0.0408
«.0408
0.0408
6.61
9.6»
18.77
0.0408
0.0408
0.0357
0.204
0.204
0.51
1.02
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1^06
L£OGI £ DECBETI DEL REGNO D IT AULA - 1905
1
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NOMENCLATURA
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delle merci
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504
16
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Kame in tubi
505
Recipienti di ferro vuoti nuovi (a) per il trasporto del gas .
506
7
— nuovi Hi tela impermeabile por il trasporto di uve, vino,
iTiOSto, a<^qua, eoe
..
507
18
— vuoti nuovi (a) non norninati o non clas^^ifi^afi in altre
}»arti r^i questa NonuMiclaUini, di vimini, di le^no, di ferro.
11
di zinco di latta e siniiii
508
— vu(>ti usati (a) non nominati o non chvssiiicatì in altro
[larii di nucMta Nomenclatura, che hanno servito per il tra-
sporto delle merci ••.
t
(a) / barili, l** big 'ncie, i bigonciuoU, le botti, i cara-
irUi, i in(v<i(elb\ le nacassc, i (ini, le tinojje o. le sangole
non .sa"(inno tiCGettafi per il tru^porto se non sono con-
trci^segnatt da apposti^ marche fatte con colore a oernice
}<ni foudi 0 su altre parti, in modo oi-sibllr; tali marcht?
dooranno con intere di almeno due lettere 'eW alfa beta con
un numero progressico. Detti recipienti ouoti usati non ct-
rhiati in ferro, si spediscono soltanto in porto affrancato.
1 canestri, le casse, i cassoni, le ceste, i cestoni, le corbe.
i corbelli, le goJjbie, i panieri, le sporte, gli sporionl e gli
•-piagnoni, usati, ••?/ spedi^cowì egualmente soltanto in pnrlt»
, a /francato, '
Per i ri'cìjitrn'i vno'l usati in retro, legno e ferro, do*
Ihtnno *i'i-r.lto pfr il trasporto di afcoiì' e liquidi alrooUf'ì
(acquar ite, rag no e, rìiwn e simili), di lucilina, petrolio, sol-
1
furo di carbonio, ecc, — cedi allegato 3"* articolo 5".
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LEGGI E DECRKTI DEL EK GNO d'iTALIA - 1905
1939
Bassi e prezzi delie tari tic speda ii
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri
tto
minimo
per
carro
I
II
IH
IV
Da 201
a 300
km.
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
l'uanoUute
Lira
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
0.0612
6.12
0.0510
11.22
0.0108
0. 0408
0.204
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1040
I.K<;t;i E IIKCttKTI DKL RKGNO D*1TALIA - 1905
CI.V
iJclb: -
NOMENCLATURA
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delle merci
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509
510
511
512
11
23
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HeeiplMitl vuoti, nuovi (a), generalmente in uso soltanto per il
trasporto delle merci« e cioè: barili di legno, botti di legno
di capacità non superiore a sette ettoUtri, canestri or-
dinari, caratelli di legno, casse e cassette di legno greg-
gio, cassoni da seta, ceste ordinarie, cestoni (sgorboni)
da bozzoli, corbe e corbelli ordinari, fusti di legno di
capacità non superiore a sette ettolitri per il trasporto
di li(|uidi in genere, gabbie di legno greggio per imbat
iaggi e per il trasporto del pollame e delia cacciagione,
imballaggi di stuoia o di paglia per il trasporto di giac-
cio e neve, mastelli di legno, sportoni ordinari, tinozze
di legno e zangole di legno
(a) / ecmestn, le ceste, le eorbe ed i eorbeUi che 9i de-
cono considerare ordinari e Uuiore come tedi, sono uni-
camente queUi fatti con eimini allo staio naturale o con
stecche intrecciate di legno comune^ ali uni e le altre greggi^
priei di qualunque accessorio e coloritura o oernieiaàtra
e manifestamente in uso soltanto per imballaggio e tra-
sporto di merci.
Eetldvi animali o vegetali di ogni genere, non nominati, per
concimi — oedi Concimi naturali (178) e tariffa locale
n. 207, pag. 316.
~ di membrane e di pascle risultanti dal sego, come: grat-
toni, grasselli e ciccioli — eedi allegcUo > categoria i^.
— () castrami d'unghie ed unghioni d'animali non atti ad
altro uso che per concime, anche alla rinfusa se a vagone
completo — oedi allegato 3* categoria 1*
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LEGGI K 1>ECHE11 DHL lU:ONO u'iXALIA - 1905
1941
Basi e pre7.zi dello laiifTe speciali
con condizioni di peso od a carico romplelf»
Peso
Zone di percorrenza
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per
carro
1
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V
fUso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
3j0 km.
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Lire
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0.0612
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0.0408
9.09
0.0408
18.77
0.0357
O.i^fiJ
i L. 0 204 per carro da 6 tonn. o km.
ì L. 0. 225 > 8 » > \
41 I m
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1942
LKGOI E DFCRKTI DEL RKONO u'iTALlA - 1905
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delie merci
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16
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21
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12
519
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52()
7
521
8
Beslne, ciof^: coppau, gallipot, trementina e simili non nomi-
nate, esclusa la colofonia — cedi allogato 3^ categoria l^^.
Rosso d'India, di Napoli, di Portu^allo (rosa vegetalo), di Tur^
chia e di Venezia
Rullettt o cilindri da slampatori
Bnote di ferro o di ghisa
Sabbia coniune anclie cor la fabbricazione del vetro — tvdi
iar'Hì'a locale n. 202, pag. .'iOS
Sabbie colorate ed altre non nominate
Saochi dì tela vuoti nuovi
— di tela vuoti usati
Saggina (sttdi di) fior scopo — nrdf allegalo 5* categoria 4^ .
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO lì'lTALTA - 1905
191:*)
lì:u\ o prcz/i delle ianiio Boeciuii
con condizioni di peso od a carico completo
Da 1
a 50
km.
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0. 0450
2.295
0.0969
ì 4.845
I 0.0765
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Zone di percorrenza
Da .M
a 100
km
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0. 0357
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0. 0705
8.67
0. 0705
7.65
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Da 101
n 200
km.
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0.0306
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0.0612
14.79
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Da -^^'i
a 300
km.
Lire
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3 i) km.
Lire
Diritto
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0. Ii306
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0.0510
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0.0255
0. 0'150
0.0-108
Lire
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0. 51
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Lire
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1944
LKGGI E DK( BRTI DKL RKOM» u'iTAUA - 1905
1
NOMENCLATURA
delle merci
generi
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Jcliatar:
spedii'
0.75
522
2
523
9
524
20
525
9
526
9
527
14
528
23
529
22
rm
22
I, lingue, mortadelle, prosciutti e siraOi prodotti da piz-
zicagnolo, anche in scatole
Sale ammoniaco o cloruro di ammonio e sale di Saturno. .
— marino o cloruro di sodio
— di stagno (cloruro di stagno)
Salaltre — oedi aUegaio 3* caie§orìa ^
Saayie di bue o di altre bestie, essiccato, in iscaglie sottili,
destinato :>d altri usi che per concime
di bue o di altre bestie, liquido, in grumi oppure essic-
cato, in polvere o triturato, per concime, e (siero di) —
cedi allegato 5*» categoria 7*
Bassa carbonizzata — oedi allegato 3^ categoria 6*
SawM esausta d'olio
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I^aUI K UKCU£TI ii&L UEUNU Jj'l'i'ALU - 1005
lOib
Basi 0 prezzi delle tariffe speciali
con condizioQi di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
iniiiimo
per
carro
I
II
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Dal
a60
km.
Da 51
a 100
km.
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Oltre
300 km.
per
tonnellata
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carro
Lira
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0-0561
0.0510
9.18
15.81
21.42
—
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
6.12
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15.80
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V L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km v
ì L. 0.255 »
1
da 8
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. . . .s
^ 0.0510
0.0408
0.0306
0.0306
0.0306
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4.69
7.66
10.71
—
0.0459
0.0857
0.0306
0.0306
0.0306
8.296
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10. ao
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0.1^01-
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1.02
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191(»
IMOai B DECBFTI DEL REGNO d'iTALI^ - 1905
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NOMENCLATURA
delle merci
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IH
Sansa vciviue ^rl•^i^^^■orli .-live ùa ci.J iììsii >>ia s»at«* toudn'iOir».-
t-.ra:o l'olio- in ^a'vlii, o|»piiM* MH'I.e alla rinfusr» «^d a
carico iiiisio, cioè pai'U* alla riiuVif*;i e parie in sacchi,
soiiauio a vairone oonip elo
Saponaria farnia<vutica (fiori, foglie e radici «In
— (radice di) por ro'icia o per liiiUi
Sapone comuno non profumato, iii ]>ani od in pasta
profuruato in pani od in polvere
Saponlte o saponaria luìniM'ate
Scale e ponti meccanici su ruote, anche >nioM(a'j, raricaljiH in
vagoni chiusi
Scarpe e stivali di pelle o (Vi stoffa
o zoccoli di Iri^no
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LEGGI E DECRETI DKL REGNO d'iTALIA - 1906
11M7
Basi e prezzi dello tari ito af>ecìali
con condizioni di peso od a carico completo
Zone di percorrenza
Peso
Diritto
linimo
per
I
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IV
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carro
Da 1
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Da 51
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3)0 km.
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0.0352
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0.12
11.22
15.80
0.0561
2.805
0.0561
0.0408
0.0408
0.0357
0.204
0
5.01
9.09
18.77
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1948
LLt><>l K l»l. Hi.ll f.-L ll».o>-- s>'ltAIX& - l'I.»?»
NOMRMCLATURA
Ci»
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7
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18
54«
1»
547
11
548
11
S^iaTtee, ossìa coperte grossa >lane dì pelo boTÌno
Selfffi non nominati
Se^pe o Bcopette di saggi '*^* <^i stipa o di legno — enfi alb^
gatit J" categoria 4^
— di palma e di erbe palustri — eedi allffan 3* cate-
goria 4»
Seone dì frutta non nominate
Seeohle e mastelli dì legno vuoti
Per i masteìU destinati ed trasporto di merci — oedi
lìeeipierUi cuoti (M6 e 609).
S«4Ie in ferro
— 0 seggiole, d'ogni genere in legno, anche curvato, non
imballate né incassate
— o seggiole. d*ognì genere in legno, anclie curvato, im-
ballate oa incassate .....
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LEGGI K DKCWKTI J)KL «KGNO D*ITALIA - 1905
VM9
Ba8Ì e prezzi de ilo tari Uè Bpeciaii
con condizioni dì peso od a carico completo
Zone di percorrenza
ili
IV
Da 101
a 200
km.
Da 201
a 300
km.
Lire
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Oltre
3'i0 km.
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Diritto
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0.0108
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0.ai59
0. 0408
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i9:o
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
0)
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NOxMENCLATURA
delle merci
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23
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551
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553
1()
551
7
555
11
SeiT^tura di Icf?naino r*,omuiie (l'opima '• da oustruxioiic —
crdi aliegafo J" cat^'garia 4»
Sellerie od altri lavori da sellaio non nominati
Semi da orta^rlia, di prato, da vivaio, di barhnìjjelola, d'erba
medica, di lo«:Iio, di n'olo.ì-.», di trifuf^lio, di zucca, esimili
— semi oleosi: di aj*acliid(\ di alisso, di eanj'pa, di colza
o ravizzoni?, di cotone, d* crolouc, dì dattilo, di girasole, di
lino, di papavero, ni ricino, di senipa, di sesamo e si-
mili
Seppia (ossa di)
Serrature e chiavi, . .
Seta gre^rtria e mani fatturata
Per la éeta nera in cordoni sono da osseroarsi In «/,/>-
dali condizioni conLnute neWaUcgaio J" categoria (\
Setacci o stacci -
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LEGGI E DECKETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
19^»i
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri
tto
minimo
per
carro
I
II
III
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
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Da 201
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km.
Oltre
300 km.
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tonnellata
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0.0612
6.12
0.0510
5.61
0.0612
6.12
0 0510
11 22
0. 0 108
9.69
0.0510
11.22
0. 0408
15.80
0.0408
18.77
0. 0408
15.80
0.0408
0. 03')?
0.04'KS
0.204
0.201
0. 204
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1052
c
I
9
o
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LKOGI K DECRKTI DEL REGNO d'iTAUA -
1905
Clasv.
dell» Urif»
NOMENCLATURA
genera^
e
dello liierci
della \xr\ii
speciale
n.7ò
556
14
557
—
558
13
559
20
5(i0
9
561
9
562
9
563
9
5^1
9
566
9
666
9
567
9
vuoti, nuovi ed usati — ^edi Recipienti ouotì (S08
e 600).
Snftltl, materie vetrificate
flmerlfllo in polvere e carta smerigliata
Soda (bicarbonato di)
— (carbonato greggio e soda calcinata), soda fattizia greg-
gia e soda cristalli/^zata del commercio
— (carbonato puro di)
— caustica per arti — cedi allegato J» categoria ^. . . .
— (nitrato di) o nitro cubico — oedi allegato > categoria 5*
— (silicato di) o vetro solubile allo stato solido o gelatinoso
— (solfaa di)
8Mie (metallo) — oedi allegato J« caiegoria 10^
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I^OOI E DSCKETI DEL RKGNO D'iTALIA - 1905
1958
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri tto
minimo
per
carro
1
11
Ili
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
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carro
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0.0612
8.06
0.0612
6.12
0.0510
11.22
.3 — VoL. U. - 1905.
0.0408
16.80
0.0408
0.204
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1054
LEGGI E DECRETI DEL BBGNO d'iTALIA - 1906
p
s
s
9
NOMENCLATURA
delle uierci
568
0
569
9
570
—
571
9
572
10
573
10
574
7
575
11
576
11
577
13
57S
Solfati medicinali noa uominati
— in genere, non nominati
Solfato di ramo — cedi Vitriolo (ujurro (668).
Solforo di carbonio — oedi allegato > categoria 9*
SoiKBiaooo in foglia ....
— macinato . .
Spa§:o comune
Spaiiole non nominate
-* di andropogo (ti'ebbia), di saggina e di crine vegetale ,
Speeotai in (^asse >
— m)n incassati
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LBOGI Z DECRETI BEL BEGl^O d'iTALIA - 1906
1955
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
ninìmo
per
carro
Da 1
a 50
km.
Lir«
^ 0.1122
i 6.«1
0 0612
8.06
0.0969
4.846
Zone di percorrenza
Da 51
a 100
km.
Lire
III
Da 101
a 200
km.
Lire
IV
Da 201
adOO
km.
Ure
Oltre
SCO km.
Lire
Diritto
fìsso
per
tonnellata
Lire
per
carro
Lire
0.1122
11.22
0.0ei2
6.12
0.0765
8.67
0.0765
18.87
0.0510
11.22
0.0612
14.79
0.0663
0.0612
25.50
—
0.0408
0.0108
15.80
—
0.0510
0.0458
19.89
»
•
0.51
0. 2^1
0.51
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1960
LKUOl E DKCRKTl USL UKONO u'iTALlA
- 1905
'
NOMENCLATURA
Qt3se
della UrA
genenit
'"2
delie merci
e
della lifl^
1
spedii
1
1
n.7S
579
6
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9
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9
582
9
583
14
584
15
585
16
586
15
587
16
TnS»
—
Sfenueete greggio o bianco di balena — cedi allagato 3^
categoria 5»
Sfrtette a tempo ed a doppio effetto, cariche ma non muinte
d'innesco — cedi allegato J* categoria il*'
— a percussione, munite di innesco — eedi allegato S^ ea^
tegoria 11^
— detonanti, contenenti ciascuna due o più decigrammi di
fulminato di mercurio — 9^' allegata 3^ caloria 14^
le
Stagno in fogli, lamine, pani, piastre e verghe a fasci. . . .
— in lavori non nominati
— in limatura, ritagli, rottami e tornitura
8tagft#la verniciata, damascata e dorata
HIlMfati, <|uali: giornali illustrati o non, dispense di romanzi
o di opere st'ientifiotie pure illustrate o non, ed altre si-
mili pubbli»^ azioni periodii^lie ~ redi Carta stampata in
fogli sciolti (128). '
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r,KOGI K 1»E<JJUiTl J)i:i. BKGNU ÌIVl'AI.ÌA - 1905
1957
Basi 0 prezzi dell© tariffe «peciaH
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
ìiinìmo
I
II
HI
IV
V
fisso
per
carro
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
OQDeKate
Lire
Lire
Lire
Ure
Lira
Lire
Lire
0.0612
8.06
0.0612
6.12
0.0510
11.22
0.0408
16.60
0.0408
0.204
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1058
LBOOI B OBGBBTI W&L KKGìiO d'xVAUA - 1906
9
i
i
I
nomenclatura;
dello merci
589
12
590
11
591
11
592
6
593
7
594
11
595
9
596
16
Stampe di ogni genere
Statme in marmo ed altri lavori di scultura
— di ogni specie non nominate
Stearina od acido stearico e ceresina — cpdi aUegaio 3^ ea-
tegoria 5»
Stoppa di canapa, di lino o di juta, ìa balle — nedialU^aUid^
categorìa 4»
SteppaeeI di feltro per fucili e pistole
Stoppini d'innesco — i^edi allegalo 3^ categoria 11^
I^torte in ferro, in ghisa ed in terra collii, compreai i cro-
giuoli
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uggì S D£Cit£TI DEL UUCiSO u'iTAUA - 1906
1959
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Pe«o
Zone di percorrenza
Diritto
linimo
per
carro
I
II
111
IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
oitQelìate
Ure #
Ure
Uro
Ure
Ure
Ure
Lire
0.0663
8.815
0.4080
20.40
0.0663
6.63
0.0510
11 78
0.0459
16.82
per carro da 6 o 8 tonn.
0.4080
40.80
0.3670
76 60
0.3060
107.10
0,0408
0.204
0.8060
1.01^
Digitized by
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19fi0
LKOGI K DR<mKTl lìKL RIDONO D* ITALIA - 1905
s
'i.
Jp
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o
t-
s
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1
' 1
NOMENCLATURA
delie merci
della tari:;
generi^
e
della lar;^'
speciiK
n.T-
ìm
23
11
11
16
13
11
It
9
Slraoet non nominati, in balle — ^edi allegato > eaiegarie
^e 6^ .
6\s
I
4
1
598
Sirlfllo
599
Btrunesti di chirurgia, di fisica, di musica, d'ottica, di preci-
sione e simili
600
8tmfe (o parti di) in ferro o ghisa
601
~ (o parti di) in terra cotta
602
603
604
Stuoie d'alfa, d'alga, di canna, di giunchi e simili
— e stuoini non nominati per pavimenti e simili
8iibll»ato corrosivo (preparato à\m^TC}xt'\o) — fyediaUegaio3^
eaifigoria 2^
Digitized by CjOOQIC
LEfJCii r. i)k«i«i:ti dkl rkono d'itaua - 1006
1961
Basì e prezzi delle taritl'e speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
li
III
iV
V
fìsso
Da 1
aSO
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
lire
Lire
Ure
Ure
Lire
Lire
Lire
0.0«12
0.0510
0.0408
0.0408
0.0857
8.06
S.61
9. «9
18.77
—
per carro da 6 o
8 lonn.
\
0.4080
0.4080
0.3570
0.3060
0.3060
M.40
40.80
7«.M
107.10
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0.0918
0.0918
0.0663
0.0561
0.0510
4.W
9.18
U.81
81. «S
—
0.0018
0.0918
0.0663
0.0561
0.0510
4.W
9.18
U.81
81. «i
0 204
0.51
0.51
1.02
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§
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611
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7
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7
«14
12
Svflicv» greggio (scorza ài> aucbe ia peni quaiinugoìari o
r.jbici. ..
— in turaccioJi ed in altri IatoH non nominifi ......
8fM liquidi o concreti, doti nominati
T
tmhmoM, in cottole
— in foglie
— luvorati e ritagli (spuntature)
Talco o bteatite, in j>ezzi od in polvere
Tappeti di aloè, di ca^ìapt, di rotofie, di crine vegetate, Wh
tormio, di lino o di juta
— ili oi'itie animale, di lana, di seta e di cascami di seta .
Tapposserie fine di carta. ,
Si considerano iappezserìp. fine auelle con disegni in ri*
lieoo oppure quelù ad uso stoffe ai seia^ di raso, di eel^
Luto e sìrnili.
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LKaoi B jmcBxn hbl hsgno b'itaua - 1905
19C3
Basi e preiu delie tariffe speciali
con condisioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
1
U
HI
IV
V
fisso
Dal
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Toonellate
Lira
Lire
Lire
Ure
Lire
Lire
Lire
L. 0.
255 per c«
Lrro da 6
0 8 tonn. i
B km.
1.02
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l%4r
LhdGl K J)i:<«KTl Dl-L HKONO o'iTALJA - lìHìÒ
e
1
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6
9
NOMENCLATURA
delie merci
della uru.|
e '
della ur.r.
615
12
G16
23
617
21
618
21
619
7
620
7
621
7
«22
16
628
7
Ti^ifenerie ordinarie di carta .
Tartare greggio, ossia gruma di bolli o feccia di vino . . .
Tegele o coppi verniciati o tinti
— 0 coppi ed embrici comuni
Tela cerata, verniciata, stampata e da vele.
— da sacchi e da imballaggio ed altre consimili tele greg-
gio grossolane, crude, di canapa o di juta, in colli intera-
mente scoperti, ossia senza imballaggio di sorta ....
— incatramata
— metallica in ferro.
Telerie non nominate
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LEGGI E DKCEETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
1965
Basi e prezzi delle tariffe apeciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peio
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
II
III
IV
V
fisso
Dal
a.50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
aSOO
km.
Olire
300 km.
per
tonnellata
per
carro
ToDneilste
Lire
Lire
Lire
Lire
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0.1122
) 6.61
0.0969
) 4.846
' 0.0663
8.816
I
0.0459
2.886
^ 0.9909
/ 4.846
0.0918
0.0714
0.«0612
0.0510
le.ao
17.84
tt.46
—
0.0867
0.0663
0.0561
0.0510
9.18
lfi.81
81.42
—
0.0561
0.0408
0.0408
0.0357
6.18
16 80
14.28
—
0.0357
0.0306
0.0306
0.0255
4.06
7.14
19.86
-!-
0.0765
0.0612
0.0510
O.O-ISO
8.67
14.79
19.89
0.51
0.51
0.204
0.204
0.51
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1966
UOOI B OKCBEn DBL SEGNO d'iTAIU. - 1905
Qa*-
delia tv:
NOMKNCLATURA
genera
1
delle merci
ddUùir-
•a
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1
1
spedik
024
625
626
627
629
20
ao
13
Telerie o tovaglierie di canapa, di cotone, di lino, di juta, crude,
bianche, tinte e steim|»aie
Terra od argilla da fonderia, da pipe, refrattaria, vegetale o
terrìccio dei boschi -^ ^édi tcuHfféi iocale fu fte, pof . &19,
— d'ombra, di Nocera^ di Siena gialla o ismafi), di Tripoli
(rossa e verdeX di Verona, ed altre terre coloranti non
nominate — vedi Trrre coloranti (ttS)
TerragUei stoviglie e tasèUame -^ ckdi ifaioUe^ tomuni iJUt),
Terre coloranti, come: bolo di Armenia o terra sigillata, ci-
nabrese o sinopia, terra di ombra, di Nocera, di Siena,
di Tripoli, di verona e simili
— cotte in forma di utensili per cucina, anche alla rinfusa
se a vagone completo
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uggì b decreti del regno d'italia - 4I905
1967
Basi e prezzi delle tarilfe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
mìnimo
per
1
li
111
IV
V
fisso
carro
Da 1
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Tonnollate
Lire
Lire
Lire
Lire
Liro
Uro
Life '
5
0.1320
0.1122
0. 1020
0.0816
0.0765
0.51
e. 68
12.24
22.44
30.60
—
6
0.0459
0.0459
0.0357
0.0300
0.0306
0.204
2.295
4.59
8.16
11.22
6
0.0663
8.815
0.0540
5 81
0.0408
9 69
0.0408
18.77
0.0357
0.20t
. 0.0714
4.0510
0.0403
0.04(J8
0.0408
0.51
1
5
^ 8.67
6.12
10.20
14.28
—
«
por carro da 8 tomi.
0.3<»60
1
0. lOSO
0. 4080
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0. 3060
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107.10
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Itf6
8
LKGCI E DKCBKTI DKL KKUNO d'iTAUA
-1905
della lanf
NOMENCLATURA
genenc
S
1
dolio merci
e
della tari ,
«e
speciale
8
§
5?:
6
n.7n
630
631
633
634
636
636
13
21
22
T«rr6 cotte in gros»i lavori, come: anfore, giarre, olle, orci,
vasi da fiori e simili, non nominate
— cotte in lavori semplici o lisci, per costruzioni, come:
stipiti per finestre, cornicioni e simili
TMflvtl di canapa, di cotone^ di jjuta, di lino ed impermeabili
in tubi ed in altri lavori
— di crine, di lana, di seta ed altri non nominati ....
• ••••••••••••••••••••••• •••
Ttamo sott'olio
Toiiba e formelle di torba — cedi aUegcUo > cfUegoria 3^, .
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I.BOGI E DECEETI DEL BBGOirO d'iTALIA - 1906
1969
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
1
II
III
IV
V
fisso
carcp.
Dal
a60
km.
Da 51
a 100
km.
Da noi
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Toonellate
Un
Un
Lire
Un
Un
Lire
Lire
5
a 0714
/ 8.57
0.0510
6.12.
0.0408
10.20
0.0408
u.a8
.0.0406
0.51
per carro da 8 tomi.
4
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0.4060
0.4080
0.3570
0.3060
0,3060
1.02
M.40
40.80
76.50
107.10
—
6
0.0663
0.0661
0.0408
0,0408
0.0357
0.204
8.816
618
10.96
14.88
'■• i
6
1 0.0510
! 8.»
0.0408
4.fi9
0.0306
7.66
0.0306
10.71
0.0306
0.204
1
124 — VoL. IL - 1905.
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19T0
saaoi K matm sbl bbqwo d'ixauu - 1806
S
1
s
i
2
NOMfiNCLATURA
delie aerei
.1
della Urif^ -i
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generale ^!
e
delia «uifb
epedde
n.75
I
637
23
19
iTeita in natuMk non cofiipfeeto od in trittimi toer aamenda-
mente dì terreni o per lettiera di anìmau, in sacchi, e
torba per tiso di dméknc ÓKfpe ^èhret servilb di leUiera»
alla iliiifuga — Per la Torba in nai^a oedi alleaiUo 3» I
categoria 4^, e per quetia ad uio di Concime vedi aUe- '
gaio 3^ categoria 1^
Toree a vento, in fasei — cedi allegato J» categoria 5* .
639
18
4!raTene di. legno per vie ferrate e per tram vie
640
641
18
23
Tneielo di legno comune — vedi allegato 3^ categc^ia 4*. .
VvitoU di meliga o di grano turco anche macinati — Per
quelli nton Tnaoindti 99di mllìfgato 3^ eafegma ^ . . ^ ^
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UOGI E IKCKETI DEL BEONO d'ITALIA - 1906
lv971
Bui e prezzi delie tariife speciali
con coadiziosì di peso od a carico completo
PeM>
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Diritto
minimo
carro
I
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IV
V
fisso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
300 km.
pe*
nneliata
par
carro
roonaltate
lira
Lire
Lire
Lire
Lire
- - --
Lire
Lii«
6
1 L. 0.204 per carro da 6 tonn. e km.
H. 0.255 > 8
0.0408
9.e8
0.3060
107.10
0.0^
lt.77
per carro da 8 tomi.
0.4080 I 0.3570 1 0.3060
40.80 I 76.60 I 107.10
0.2295
0.3060
0.0357
0.3060
1 02
0.204
1.02
1.02
Digitized by
Googl(
1972
LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
e
o
£
E
C0
T
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NOMENCLATURA
delle merci
\ Cla&.
delUur'i
e
dellA Unfì
spedi!'
XJ
642
14
Unf Uè ed unghioni d'animali — lìedi allegato > categoria J^.
613
644
645
646.
617
Usto da ruote — cedi allegato 3» categoria .>
Uora in casse od in ceste col coperchio
11 Utensili non nominati per arti e mestieri, escluse le macchine
utensili
Ura fresca in ceste o casse o pigiata con mosto, in botti o
tini — o<?rfi' aUegato 3" categoria 7»
* — scc.ca
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LEGGI E DECRETI DKL ttEGNU d'iTALIA - 1905
197.{
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diritto
minimo
per
carro
I
U
III
IV
V
fisso
Da 1
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
aSOO
km.
Oltre
3)0 km.
per
tonnellata
per
carro
Toonftllate
Lire
Lira
Lire
Ure
Lire
Ure
Lire
0.0612
/ 3.08
0.0561
I 8.805
\ 0.1224
6.12
/
0.0612
8.06
(^ 0.0612
ì 8.06
I
0.0612
0.0510
0.0408
0.0108
6.12
11.22
15.80
—
0.0459
0.0408
0.0357
0.0255
6.10
0.18
12.75
—
0.0816
0.0765
0 0714
0.0663
10.20
17.85
24.90
"""
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
6.12
11.22
15.80
—
0.0612
0.0510
0.0408
0.0408
6.12
11.22
15.80
1 1
—
0.204
0.204
0.51
0.204
0.204
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1974
LROOl E DKCRKTI DEL KEONO d'iTALIA - 1906
G
9
2
•E
8)
s
6
NOMENCLATURA
delle merci
Qmiee
della Uu-*'^
generale
e
«)ellft tarif*
ipOCillr
V
»
648 17 Tagonetti anche usati (sMt» e non vt'atii) per asO a^ic4>k) o
pei* cantiere, per opere di sterramento e aitnili
649 10 Talloaea
050 ~ Yerde d'Alemagna e verde inglese, eterno, di cromo, di ma-
lachite, di montagna, di vescica e simili — cedi Materie
coloranti Jine (847).
651 10 Terderame — vedi allegato 5* categoria i^
652 10 Terdetto e vérde minerale
653 4 Temeath^ anche con china, in bottiglie
654 4 — anche con china, tn botti o barili
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I.S0OI E 0EOBBTT DSL REOMO d'iTAUA - 1906
1975
Basi e prezzi delle taiifTe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
minimo
per
carro
Tonnellate
Zone di percorrenza
Dal
a 50
km.
Ure
u
III
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Lire
Lire
IV
Da 201
a306
km.
Ure
Olire
3.0 km.
Lire
Diritto
fisso
per
tonnellata
Ure
per
corro
Lire
^ 0.132a
> 66S
0.0663
' 8.815
1
0.1122
o.ioao
12. 2é
»44
0.0561
0.0408
6.18
10.80
I
0.4080
ap.40
0.0816
80.60
0.0408
14.28
per carro da 8 tonn
0.4080
40.80
0.3570
76.60
0.3060
107.10
0.0765
0.0408
0.3060
- \
0.51
0.204
1.02
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1976
LEGGI £ DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
e
1
s
9
B
9
NOMENCLATURA
delie merci
•E
8)
2
Class-
della tarif. >
genen.;
e
della tarì'j
speGa.e
IL 75
055
056
10
13
(Ì57
058
13
13
659
060
13
13
Tendel in fìasconi metallici od in casse ^ t^edi allegato 3^
categorie 5^ e 9^
Tetro (barili, bottiglioni, damigisjne e fiaschi <]i) e vetrerìe non
nominate, esclusi i cristalli, . »,
— (bottiglie e bicchieri di). . ;
— (campane d^) per vasi, per pendoli e per quadranti;
filato, soffiato';
modellato in lavori fini di ornamento, di decoi*azione od
imitazione di oggetti antichi;
in lastre stagnate o luci da specchi, in lenti per oc-
chiali, in oggetti intagliati, molati, puliti alla ruota od
altrimenti smerigliati ed in lavori non nominati . . «
— (lastre di) arrotate, smerigliate od altrimenti lavorate .
— (lastre di) per finestre, per pavimenti, piane o ricurve
per tettoie e simili
4v
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LEGGI £ DECRETI DKL HEGNO d'iTALIA - 1905
1977
Basi 0 prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peso
Zone di percorrenza
Diri
tto
minimo
per
1
II
HI
IV
V
fisso
carro
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a300
km.
Oltre
300 km.
per
tonnellata
per
carro
Toonellate
Lire
Lire
Ur^
Lire
Ure
Ure
Lirtfc
per cai
MG da 6 0
8 tonn.
)
0.4080
0. 4080
0'3570
0.30CìO
0.3060
f
[
1.02
^ 20.40
0.0510
2.66
40.80
76.50
107.10
1
6
0.0610
5.10
0:0445
9.65
0. 0380
18.86
0.0880
0.204
ti >
0.0510
0.0510
0.0445
0.0380
6.0380
0.204
}
2.55
5.10
9.56
18.86
—
—
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1978
UMOI E OECBBTI DEL KBONO d'ITAUA - 1906
8
1
£
662
66S
(M
T
NOMENCLATURA
delle merci
della iuiÙÈ
genenfc |
e
della Unf .
apeciaic
11.75
28
18
23
Tetra (rottaoìi di) e di cristallo
Tlmlal in fasci atrettamente legati
flMaeeta.
Tfad comuni, in bottiglie (a)
(a) / oini di MartcUa, Siracusa, Lipari (Malvasia^ Asti^
il Lacri/ma Chriiti, il Vin Santo, l'Aleatico, la Vemaceia
e simili oim ^r/lfr* nostrani sono eonsidégmii e tastati cùme
oini comuni. Viene pure tassato con i prejrxi del oino co-
mune il vino di Samm%
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LBOOI B IXXCBETI DEL REOITO d'iTALIA - 1906
Basi 1! prczTii dello tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
1979
Peso
inimo
per
Mirro
tonellate
Zone di percorren%a
'Dal
a50
km.
Lire
11
in
IV
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
aSUO
km.
Un
Un
Un
Oltre
300 km.
Lire
0.0470
0.0408
2.04
L 0.0663
) 8.815
I .
I 0.0470
6
0.0408
2.04
0.1020
5.10
0.0470'
0.0862
0.0352
4.70
8.22
1174
0.0408
0.0306
0.0306
4.08
7.14
IO.» ,
0.05ftl
0.0510
0.&I06
6.12
11.28
16. SO
0.0470
0.0352
0.0852
4.7»
».ar
11. 74
0.0408
0.030fi
0.0306
4.08
7.14
10.20
0.0714
0.0612
0.0510
8. «7
14.7»
1».^
0.0294
a0255
0.0347
0.0294
0.0255
0.0459
Diritto
per
tonnellata
Ure
0.204
0.204
0.204
0.204
0.204
0.51
per
carro
Llf«
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1980
LEGGI E DECHETI DEL HEGXO d'iTALL\ • 1905
e
0;
e
O
m>\ 4
Km 4
667
G68
NOMRNCLATURA
delle merci
e
delia i»r;.
spedi»
Tisi comuni in botti o barili (a)
/ tot CLCC ioli delle botti e dei barili devono essere UtyUati
a pei I etto linvUo del fiisio e copevli con una lastra di Ut Uà
drbitamenle inehitìdaui'.
— comuni, in damigiane od in fiaschi (a).
(a) / nini di Marsala, Siracusa, Lipari {MaUaMÌm\ Asti,
il Lacrima Christi, UlVin Santo^ tAUatieo, la Vernaccia
e simili eira scelti noni r ani sono considerati e tassati come
vini comuni. Viene pure tassato con i prezzi del vino co-
mune il vino di 8amos.
— di lusso
Sono da considerarsi come vini di lusso i rlni esteri di
Bordeaux, Borgogna, Champagne, Frontignan, Sauternes^
Cipro, Xères, Madera, malaga, Johannisberg, Lunel,
Steimberg, Tokai ed altri simili,
Tttrlolo azzurro (solfato di rame) ■— vedi tariffa locale, n. aw.
pag. 316
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LBGGI £ JPECRETI D£L JUCQNO b'jTAJUIA - 1905
1981
Basi e prezzi delle tai-iilc Bpeciali
con condizioni di peso od a carico completo
i
Peso
Zone di percorrenza
Diri
tto
minimo
per
'
II
HI
IV
V
fisso
carro
Dal
a 50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a 300
km.
Oltre
3 JO km.
per
tonnellata
per
carro
Tonneilaic
Lire
Lire
Lire
Lire
Ure
Ure
J-ire
5 '
0.0612
8.06
0.0612
6.18
0.0610
11.88
0.0408
15.80
0.0408
0.204
5 ^
^ 0.0969
4.845
0.0561
7 65
0.0561
18.86
0.0459
17.85
0.0459
0.51
0.0765
ì 8.885
1
0.0663
0.0510
0. aios
0 0408
0.51
(>
7.14
18.84
16.88
—
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»«2
LBOOI E DBOKBTI DEL RSaNO D'iTàUA - 1806
,6
e
ì»
I
NOMENCLATURA
delle merci
CbiH
dellAterìSi
genenie
e
della Urìfi
epedak
il75
Tilriolo bianco («olfaio di aiinco) ...
670 9 ~ verde (solfiate di ferro)
z
671 5 aaTerame, droga
672 10 iZaffenuiOEe o zaffrone, fiore delio zafferano bastardo, di color
rosso croceo
673 15 Bìeoo in fogli, pani, piastre e verghe a fasci
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LEGOI E DECBETI BBL BEONO d'iTALIA - 1*906
1983
fiati e pretti delle tariffe speciali
con condizioni di peio od a carico completo
Peao
Zone dì percorrenza
Diritto
inimo
per
jarro
I
II
IH
IV
V
Raso
Dal
a50
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a200
km.
Da 201
a900
km.
Oltre
800 km.
per
tonnellata
per
carro
(aneliate
Un
Lire
Lire
Lire
Ure
Ure
Lire
6
5 '
8
0.0969 '
4.845
0.0765
8.885
0.0612
^ 808
0.0612
8.08
1
0.0S67
9.18
0.0663
7.14
0.0612
8.18
0.0408
5.10
0.6663
15.81
0.0510
18.84
0.0510
11.82
0.0.W8
9.18
0.0561
21.48
0.0408
18.88
0.0408
15.80
vO. 0906
12.24
0.D510
0.0408
O.OIOS
0. 0JK)6
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0.51
0 mx
0 204
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1984
LEGGI E DECRETI DEL RBOKO d'iTALLA. - 1906
c
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O
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X
o
5
674
675
676
677
678
679
16
15
16
9
20
NOMENCLATURA
delle merci
delia tarìs
genera p
e
<1cl!a larici
spcci&le
in lavori iion nominati
. . , -,
— in limatura, ritagli, rottami e tornitura
— in tubi |. . . . , •
SEolte in fiore od in cannoli — oedi aUegaio 5° cmtegoria 5».
i
— macinato, in pani od in pozzi, compresi il calcarone e lo
sterro di zolfo — ^edi allegato 3^ categoria 5* e tariffa
locale n, «W, pag. 316
— ramato — cedi kUegato 3» categoria 5» e tariffa locale
n. Wi, pag. 316 • • •
I . ^ .,
Lo solfo ramatosi può facilmente distinguere dallo solfo
, ponendo la poloere neU*acqua ed agitandoUit inqaeuUùchè
il solfato di rame sciogliendosi riduce il liquido di color
glauco {celeste cerdognolo).
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tSGGI E DECRETI DEL &EGNO D*ITALIA - 1905
10^5
Basi e prezzi delle tariil'e apeciaii
con condizioni di peso od a carico completo
*'/S:->
Zone di percorrenza
Diri
tto
ìiiino
I
II
IH
IV
V
fisso
[M ì
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Da 1
a LO
km
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Da 101
a 2W
k...
Da 201
a 30
km.
Oltre
3 0 km
per
t^unollata
per
carro
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Lire
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Lire
Lire
1^ 0.0612
) 8.06
0.0561
2.805
0.0612
8.06
0.0765
8.825
o.or.io
0.0510
0.0408
0.0357
5.61
10.71
14.79
—
0. 0357
0. 0357
0.0306
0.0306
4.59
8.16
11.22
0.0612
0. 0510
0.0408
0.0408.
6.12
11.22
15.80
--
0.0663
0.0510
0. 0408
0.0408
7.14
12.24
16.82
—
•
o:204
0 204
0 204
0.51
— VoL II. 1905..
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1986
LEGQI E DECRETI DEL EEGNO D*ITALIA •
. 1905
Qaasti
delia urifi '
NOMPNCLATURA
geueraie
9,
«
•a
s
C
o
delle merci
•peciaie
n75
80
5
Zveoliero greggio
3
681
5
— raffinato in pani od in polvore
^
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALM - 1905
1987
Basi e prezzi delle tariffe speciali
con condizioni di peso od a carico completo
Peto
Zone di percorrenza
Diri
Ito
minimo
per
I
II
UI
IV
V
fiaio
carro
Dal
aSO
km.
Da 51
a 100
km.
Da 101
a 200
km.
Da 201
a300
. km.
Oltre
300 km.
per
tonnolliU
per
carro
Tonnellale
Un
Un
Lire
Uro
Ura
Lire
Lire
1
5
1
0.1122
6.«1
0.0918
10.20
0.0714
13. M
0.0612
88.46
0.0510
0.51
8
0.1020
0 0816
0.0612
0.0510
0.0459
0,51
filo
0.18
16.80
80.40
—
K
0.1326
0.0816
0.0765
0 0510
0.0510
0,51
o
e. 68
10.71
18.86
28.46
*"""
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! .
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ìJE&ai E B60b£ti del REGNO d'italia - 1905 1989
CAPO XlII.irj
VttrfÉfe spedali e rei attere òòiiaixloiil di appllcaslone
1» 1 viii^atori elle fruiseono d'un libASSo svi piBMH) otdi-
Dario del biglietto hanno diritto soltanto' alla'^resiitauoae del
prezzo del viaggio par il .percorao non ~ iiBnlitait09^''4«aftte'yoltey
inforza d'un caso che Bon sia provato easave ìmptitabile AirAm-
ministraizione^ il convc^lio sul guale Tiaggiano ritardi a n^nfpoasa
compiere la eorsj(k inconunciata.
'2* Le tariJBte' special si applicano^ soltftnto in seguito a do-
manda fatta dallo speditore sulla richiesta di spedizione: iu^ di-
fetto di* tale domanda, il trasporto viene di diritto eseguito ai
prezzi e6 alle condizioni delle tariffe generali.
È considerata esplicila^^domanda di tariffa speciale qualunque
delle seguenti Indicazioni: si domanda ta tariffa speciale^ tariffa
ridotta j la piò fikoàa^ , speci die e simili ammesse nelV uso commpT'
eiUlef Scritta b stampata per est€Bo3;od;'abbreviatamente jaello
spazio delle richieste di spedizione riservato alla domanda' di ap-
plicazione di tariffa speciale.
Per i trasponi diftoerci'^e bestiame a piccola velocità ac
celerata, la feefcip'R^e jnresentazicne della lettera di porto, nel mo-
dulo prescritto pw la piccola velocità accelerata ( Alleg. è), equi-
vale alla domanda d'applicazione delle tariffe relative.
3» Iie[4i^rifftB^! speciali Variabili a seconda ft«!le dMtftnze, 19* ap-
plicano ìn|],modo che per ciascuna zona di pereiimMUriafSi paghi
Isb tassa graduale, che le è][assegnata.
é» 4)iMklfa vi diaho ftà taitiffe'/speciali applicabili£àl tnede-
«ifido trasporto ^ netta flomrairàa diftariffa speoittle tion ile fosse
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1990 LSOOI E DECBETI D£L BEGKO d'iTALIA - 1906
stata specificata alcnnai rAmmìnistrasione ha l'obbligo di con-
siderare la domanda come richiesta generica di tariffa spedale
e di applicare quella che, in ragione del prezzo, torna più- yan-
taggiosa allo^speditore.
La domanda di nna de terminata, tariffa speciale non ha ef-
fetto quando la tariffa stessa non competa alla relativa spedi-
zione o quando la sua applicazione importerebbe una tassa eguale
«o maggiore a quella della tariffa generale. Per altro, in tali casi,
se esiste altra taxi ita spedale applicabile al trasporto e questa
offra diminuzione di prezzo, in confronto alla tariffa generale,
si conBìdera TaTTenuta domanda come richiesta generica di ta-
riffa speciale.
I trasporti per i quali fodse stfeita domandata una tariffa
Bpeciale a piccola velocità accelerata importante, per ragioni di
peso minimo o di carico completo del vagone una tas^a eguale
o superiore a quella della tariffa geVierate a grande velocità, cal-
colata sul peso reale, sono considerati, ai soli effetti della tassa-
zione, quali trasporti a grande velocità, ^coll'applicazione della
tariffa speciale a js^^nde velocità piti vantaggiosa cui la merce
fosse ammessa come se i mittenti avessero fiotta domanda gene-
rica di tariffa speciale.
Per le speclizioni con yìncolo di peso si computano, ove ne
risulti maggior utile alla parte, i prezzi pef lì peso minimo sta-
bilito dalla tariffa speciale, quando quello effettivo della spedi-
zione fosse inferiore.
5^ II diritto fisso stabilito nelle singole tariffe speciali a P. V.
(fatta eccezione per la tariffa n. 76) non comprende il carico e
lo scarico e si applica in ragione del peso tassabile.
6* Dopo il ricevimento senza riscT va da parte del destinatario
non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle
cose trasportate^
7» Per le perdite o per le avarie delle cose trasportate senza
assicurazione di valore, la responsabilità dell* Amministrazione è
limitata, infogni oaso, al solo valore deHe medesime, calcolato
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905 1991
Balla base del prezzo corrente della merce della stessa natura e
qualità, al luogo e nel tempo deiraccettazione del trasporto,
oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato per il
trasporto stesso, dedotte però sempre le spese eheT Amministra-
zione avesse anticipate.
8» Il calo naturale delle merci a tariffa speciale, quando non
sia stato preventivamente fissato, si determina all'atto deU*ac-
certamento delle avarie e delle perdite. In caso di contestazione
si provvede mediante perizia.
9» Per qualunque caso dì ritardo oltre il termine stabilito
per la resa delle cose trasportate, T Amministrazione è tenuta
soltanto a rimborsare od abbonare una parte del prezzo di tra-
sporto proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intero
prezzo di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine
anzidetto.
10* Per ciascuna voce il peso minimo per carro, od il primo
dei pesi minimi quando ne sono indicati più di uno, si riferi-
scono ai carri della portata di sei tonnellate. Il peso minimo ili
otto tonnellate sarà applicabile ai carri che verranno resi atti ai
trasporti di tal peso.
Il* Le spedizioni di merci per le quaU nelle tariffe speciali
siano stabiliti due o più pesi minimi ed aventi un peso inter-
medio fra due dei detti m'nimi, stabiliti per i carri da 6 o 8
tonnellate, o ragguagliati in base alla condizione 10» precedente,
a quelli del carro di maggior portata richiesto, saranno tassate,
0 sul peso reale coi prezzi indicati per il peso minimo minore o
sul peso minimo maggiore coi prezzi relativi, a seconda che l'uno
0 l'altro modo di tassazione riesca più vantaggioso per la parte.
12» A formare il peso minimo per carro, stabilito dalle tariffe
speciali, è ammesso, a tutto rischio e pericolo del mittente, il
carico misto di diverse merci alle quali si applicano identici
prezzi, purché di ciascuna siano distintamente dichiarati la qua-
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11:92 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
lità ed il relativo peso, siano consegnate dallo stesso mittente
e dirette ad tin solo destinatario.
13* Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe generali,
comprese qnelle stabilite nellalSTomenclatnrae classificazione delle
merci in quanto non sieno modificate dalle presenti condizioni o
da quelle inserite nelle singole tariffe speciali, sono pure osservate
come condizioni particolari per 1 trasporti a tariffa speciale.
Le condizioni 6», 7* e 9» sono applicabili sempre che vi sia
diminuzione di prezzo in confronto della tariffa generale.
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LEGGI B OEC&ETI DEL SEGNO o' ITALIA - 1905
1^93
TARIFFA SPECIALE N. 1 — G. V.
Spedizioni idi piicoolo peso.
Fino a 2
chi logra rami
Da olire 2 fìno a 5
'chilograroini
Da oJU*e 5 fÌAp a 10
cbilogrammi
Prezzi per ogni spedizione e per qualsiasi percorso
Ure
0.25
Lire
JO.SO
Lire
9.W
Avvertenze. — a) Questa tariffa non è applicabile alle spadìzioni di
Offgetti d'arto e di collezione» di merletti e pizzi a ro^oo
b) Non sono estese a queste condizioni ie dispo^ìuaui dell'art. 100.
'1 : .
Oaarto di txvhsporto.
Per le spedizioni in servizio interno dei piccoli colli di cui
la sopraindicata tariffa è lasciata facoltà al pubblico di servirsi
di carte di trasporto. Con tale sistema vengono abolite la let-
tera di porto ed il rilascio della ricevuta.
Le carte di trasporto sono in vendita presso tutte le stazioni,
al prezzo della tariffa qui di seguito segnata (bollo governativo
escluso), e consistono in cartellini da applicare, uno per collo.
Le carte di trasporto sono di tre specie, cioè:
Serie A per colli fino a 2 kg L. 0,25
> B » da oltre 2 e fino a 6 kg. > 0,50
> C » da oltre 6 e fino a 10 kg. > 0^85
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1994 LEGGI B DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Per servirsi di questo mezzo di trasporto, il mittente deve
solo:
a) Munirsi della oarta-trasporto corrispondente al peso del
collo da spedire;
h) Applicare solidamente la carta di trasporto al collo;
e) Scrivere chiaramente, nello spazio a ciò destinato, U
cognome e recapito proprio e deL^destinatario, la qualità ed il
peso effettivo della merce;
d) Farne consegna alla stazione di partenza per riscontro
delle regolarità della carta-trasporto applicata e d^e indicazioni
appostevi.
Avvertente rdaHve alle earU-irasporto.
V Oltre alle merci indicate nella nota a) della tariffa spe-
ciale 'S. 1 sopra esposta, sono esclusi anche dal trasporto i boz-
zoli, le carrozzinedabambino, gli oggetti infiammabili, esplodenti
od in qualsiasi modo pericolosi o nocivi.
2"" Ogni inconveniente causato da falsa dichiarazione della
merce sarà a carico del mittente.
3^ I colli ai quaU fossero state applicate carte-trasporto
di valore inferiore a quello corrispondente al loro peso, saranno
sottoposti alle disposizioni seguenti :
a) Se l'eccedenza di peso viene riscontrata alla stazione
di partenza, questa non terrà conto alcuno delle carte di tra-
sporto state applicate, le quaU in questo caso serviranno come
semplici indirizzi, ed eseguirà senz'altro una regolare spedizione
in porto assegnato a iariffa ordinaria, quando si tratti di merce
il cui valore sia tale da garantire le spese di trasporto; in caso
contrario i colli non saranno trasportati e rimarranno Termi alla
stazione di partenza, a disposizione del mittente il quale ne sarà
avvertito, e se di facile deperimento, saranno venduti. Trascorso
il periodo di un mese, dalla data dell'avviso al mittente, la merce
o l'importo ricavato dalla sua vendita si riterrà come ceduto alla
Società;
h) Se l'eccedenza viene inV-ece riscontrata alla stazione
di arrivo, questa ne darà tosto avviso alla stazione di partenza,
indicandole il peso riconosciuto, e regolarizzerà la spedizione
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UOOI E DECRETI DEL RSONO d'ITALIA - 1906 1995
tassandola a tariffa ordinaria, eome se fosse fatta in porto asse-
gnato;
o) In ogni oasoy gl'inconTenienti derivanti dall'eccedenza
di peso sono a carico del mittente qnando il destinatario si ri-
fiuti al pagamento della tassa di trasporto indicato ai precedenti
punti a) e h),
4^ Qualora il destinatario sia frreperibile o si rifinti di ri-
tirare gli oggetti, ed il mittente non possa esserne avvertito o
non intenda rifondere ogni diritto alla Società, si seguiranno le
norme di cui all'articolo 103, ritenendo :gli oggetti come abban-
donati quando sia trascorso il termine di un mese.
6^ Per questo speciale servizio, istituito senza pregiudizio
degli altri vigenti pel trasporto delle merci, la Società non
assume responsabilità per la ponsegna a destinazione in un dato
termine, uè per avvenute avarie o smarrimenti; non tralascerà
però di eusire a cheli medesimo proceda con regolarità.
6"* Le carte-trasporto possono essere acquistate in un
dato numero assieme ed esser usate poi di mano in 'mano che
oceprre, essendo esse' valide per sei mesi a datare dal giorno in
cui sono vendute; trascorso però tale termine .esse non danno
più diritto ad alcun trasporto uè a rimborso del loro importo.
7^« Le carte di trasporto sono valevoli solo per spedizioni
dalla sl^azlone che le ha emesse. •
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1996
LEGGI E mCBSTI VEL XBGQifO I^nA&IA - 1905
TAEIPFA 8PB0IALB N. 2 — G. V.
Messaggerie e mercL
^*^--4a
Prezzi
Zone 4ì percorvenza
Da
1 a 50
kiQ.
Il
III
IV
Da
km.
T>a
51 a tgo. iai a Ì8e
km.
Da
km.
Oltre
SOO km.
Serie A. *- 8^4lslo«i A pmù éa ékkm 10 eiflse a ÌM
Per tonnellata e per chi-
lometro L. 04526
Fatti per tonnellata e
per4af erTCATeiHea in*
tera Hi eia scuna xona, .
comprese le prece- *
denti L. 22.60
€14990
4éM
8Ì.76
^13.
Serie B. — Spedixioiii di peso superiore a 200 Uno a 1000 ohilograaai-
Per tonnellata e per chi-
lometro L.
Fatti per tonnellata e
per la percorrenza in-
tera di ciascuna zona,
comprese le prcee-
dentì L.
0.4068
20.34
0.4068
40.68
0.2938
70.06
0.2034
90.40
Q^OM
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LfiOOl £ DBGBA^n DBL SMIN€ B^ITAlrlA - 1906
*^^ TABIPFA SPBOIALB N. 2 — G. V.
i9yr
Prezzi
Zone dv paveavfeDia
U
1 a5#
km.
51 a 100
km.
m
IV
101a2(M)
km.
Da
201 a 300
km.
Oltre
300 km.
Sbrib (X — Sb941Iiì«]|1 di ptM flv^eiUkre a IQUa Ahllagraiaial
Per tonnellata e per chi-
lometro L.
•fa
Patti
per ia percorrenza in-
tera inciascuna zona,
comprese le prece-
denti L.
0.3616
18.08
0.3616
36.08
0.2825
64.41
0.1921
83.61
0.1921
Awertenzft. — a) Per lo spedizioni di peso supeniore- a 10 e fina a
20D>kg. si applicano i prezzi dell» presente tariffa seitie A, ovverd quelli
della serie B per il pesK) minimo di 210 chilogrammi quando tornino oiù
vantaggiosi allo speditofe: Per qiBelle di peso kuperioro a 200 e 6no a 1000
chilogrammi si applicano i prezzi della serie B, ovvero i prezzi della se-
rie C per il peso minimo di 1010 chilogrammi, quando parimente tornino
più .vantaggiosi allo speditore.
b) Il prezzo d'ogni spadlzlons al disopra di IO kg. non piò essere Infe-
riors a L 0.85.
e) ai^tr^jyuv^tfrj^^ito po^.a^ao.>pf^U^l»iJi oÌ9m9 i^. prezzi dplla se-
rie A ferme per alfFo te disposizioni della avvertenza b). Però i filati di
casoami di seta ed i tessuti misti con seta devono essere considerati come
merci e messaggerie e non già come seta greggia o manifatturata.
dj questa tariffa non è applicabile alle spedizioni di oggetti d'arte e di
collszione, di bierletti e» pizzi a nolano.
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1998 LBOOI E DSGBBTI DEL lÌBOKO d'iTAUA - 1905
TABIFFA SPECIALE N. 3 — G. V.
I>errat0 aUmentari e prodotti d'orticoltura.
Zone di percorrenza 1
Prezzi
I
II III
IV
'
Bavaw^^ih^.B
Da
1 a50
km.
1
Da
51 a 100
km.
Da
101 a 200
km.
Da
201a300
km.
•
Oltre300
km.
Sbrib a. — SpMUifcml 41 p«w 4a «Itra 10 1b« a M* «Utogmanri.
Per tonnellata e per chi-
lometro L.
. Q.248a
0JM86
osa»
Q.m»
O.1008
Fatti per tonnellata e per
la percorrenza intera
di ciaftcuna zona, com*
preae le precedenti. •
12.43,
24.06*
47.146
65.54
—
Sbrib B.- 8pedlil«Bl 41 peM iBpeHMT a MO cUlogmud.
Per tonnellata e per chi-
lometro L.
0.2260
0.2260
0.1808
0.1695
0.1696
Fatti per tonnellata e per
la percorrenza intera
di ciascuna zona, eom-
preae le precedenti. >
11.30
22.60
40.60
S7.03
—
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LEGGI £ DECRETI DEL KEGI40 d'tALIA - 1905 1999
Segue TABIFFA SPECIALE N. 3 — Q. V.
Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso oltre 10 e fino a 500 chi-
logrammi, si applicano i prezzi della presente taritla serie A, ovvero
quelli della serio B per il peso minimo di 510 chilogrammi, quando tor-
nino più vantaggiosi allo speditore.
b) Il prezzo d^ognl spedizione al disopra di IO kg. non può essere in-
feriore a L. 0.85.
e) Non possono fruire dei ptfezzi di questa tariffa i liquidi in da-
migiane (1), in bottiglioni, ovvero in fiaschi, se non riposti in casse od
in robuste gabbie a liste di legro, ammenoché si tratti di spedizioni a
vagone completo; perciò le spedizioni che non soddisfino a tali condi-
zioni ed abbiano un peso superiore a chilogrammi 10 si tassano in base
alia tariffa N. 2 — G. V., salvo il disposto dell'avvertenza b) della tar
riffa stessa.
d) Le spedizioni eseguito in base alla presente tariffa speciale non
sono soggette alle disposizioni dell'art. 100 delle tariffe.
(1) Agli effetti delPapplicazione di questa tariffa ti consideraoo e si tassano come
liquidi in recipienti di vetro riposti in caKse, quelli consegnati per la spedizione in
damigiane provviste completamente di spiiciaU rivestimenti rigidi od elastici, con rin-
forzi o sostegni di legno ò di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano,
senza pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico e la comu-
nanza con altre merci.
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2M0' LEGGI E BECRBTI DEL
Le merci che^ friiisriono di questa
Aceto comune.
▲e^iia dolce gazosa e minerale.
Aglio.
Agnudy cioè: aranci, cedVi, mandarini,
limoni, bergamotti, e aimili.
Barbabietole in natura.
Beatlaao minuto vivo, in ceste od in
gabbie, come agnelli e capre- iti,
porcellini e vitellini lattanti (1).
— minuU) (ogiielli, capretti, porcel-
lini, vitellini) macellato, con 0 iienza
pelle.
Birra in botti, fusti e bottiglie.
Blseottfo di mare.
Bottarga.
Bulbi 0 radiche di fiori.
BUTO fresco.
— salato.
Caociagtose o selvaggina*
Caglio lic|aido o solido.
Carni affumicate, insaccate (salami, ec-
cetera), salate od altrimenti pre«
^ parate.
— fresche macellate.
Castagno.
Cariale.
Coitali, compreso l'orzo comune e per-
iato.
ClpoUe.
Conigli vìvi.
— morti.
REGNO D*rrALIA - 1905
tari(]R& sono le seigaeoti:
CoBserra di ginepro.
CoBSOrro alimentari di legumi, d'orla-
glie, di verdura e di frutt' , escluse
le frutta candite.
Cmaca.
Estratti di carne.
Farina di castagne.
— di legumi non torrefatti.
Farine di coi*eali ed ogni altro pro-
dotto derivante dalla macinazione
dei medesimi.
Fecola di patate, di riso, di lenticchie
Fiori freschi s<"Jolti od in mazzi, in
casse, scatole o cesto g fiori io
acqua salat-a.
Formaggi freschi.
— sodi.
Fmtta fresche.
— secche.
Fnnghi freschi.
— secchi od in conserva.
Gamberi e granchi.
Grascie naturali fresche, di bue, di vi*
te Ilo, di porco e simili.
Grasso d'oca.
Lardo e lardoni.
Latto fresco e sterilizzato.
— condensato.
Latticini.
Legumi freschi e secchi.
LioTlto e glutine.
(\) ti peso lordo di ogni cesta o gabbia non deve eccedere quello medio di 30 chilogrunnu
por ogDi capo di porcellini, né il peso di 120 chilogrammi per ogni capo di ▼ItellinL la cu
contrario il trasporto non può aver luogo in base ai prezii di questa tariffa speciale.
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i;E.aOI E DBGRBn DEL REGNO d'itAUA
Lttiuelie in recipienti ben chiusi.
— burrificata (burro artificiale).
Miele.
Mortadella conservata in scatole.
Mostarda (Conserva di frutte senapata).
Moaio.
Ifoei di cocco intere.
1905
2001
Olii mangerecci, compresi quo) li di
lino, di sesamo e di noci.
Olire in natura ed in conserva.
OrtairHe e verdure fresche.
— e verdure semplicemente essicate.
Oatrfcliey cappe, ricci e frutti di mare
in genere.
Pane comune, compresi i grissini.
Paste da vermtcelTaio.
PaUte.
Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti
freschi.
— secchi ed in qualunque modo .pre-
parati.
Piante (rami e foglie fresche di) per
ornamento.
— vive fruttifere od ornamentali con
0 senza terra.
Piantine da aria aperta, da tepidario
e da serpa, con o senza vaso, in
ceste o casse coperte con tela o
paglia.
— come sopra in cassette di legno
impagliate od imballate.
Pine o pigne.
Pollame vivo o morto, compresi i pic-
cioni, le tortore e simili animali
domestici.
Pomidoro al naturalo conservati in
scatole di latta.
— (conserva o salsa di).
Rane.
Rlso.o risone.
8ena|Mi in composta.
Siero di latte o di sangue.
Strutto 0 grasso cotto di porco.
Svgna' fresca.
Tartaraghe.
Tartvft.
Tonno sott'olio.
Uora e chiaro d'uova.
— vive di pesce,
Ura pigiata con mosto.
Yermontli anche con china*
Tini comuni (1).
(l) Per la destinazione della qualità dei vini da tassarsi io base alla presente tariffa
speciale, velasi quanto A stabilito pei vini che von^no spediti a piccola velocità, nelU re-
lativa Nomenclatura e classiflcaiione delle merci.
I vini che non sono di considerarsi comuni, ti tassano in base alla tariilà speciale o. 2
— G. V.
126 — VoL. IL - 1906.
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2003 LEGGI E DfiCBÉTI DEI «SGITO l>*rrAtlA - 1906
Condizioni. — 1» Le derrate debbono essere imballate convenientemente
ed in modo tale da poter essere caricate, trasportate e scaricate sentm perì-
colo di danno, tanto per le merci stesse, qiianto per le altre con le quali si
possono trovare in contatto.
2* Per i prodotti di orticoltura è obbligatorio 1* imballaggio specificato
nella Nomenclatura delle merci che precede.
> I liquidi, le conserve, ecc., in bottiglie, in vasi od in iscatole debbono
essere racchiusi in ceste o casse od in robuste gabbie a liste di legno; ^^
in damigiane, in bottiglioni od in fìasclli si accettano esci usi vameote ìd casse
od in robusto gabbie a liste di loprno. Le spedizioni di paste da vermicellaio,
frutta fresche, di fiori freschi ed ortaglie in casse o corbelli devono essere
condizionate in modo che il contenuto non sorpassi Torlo dei recipienti e che
la copertura di questi sia tale da permottore senza danno della meree, la so-
vrapposizione ed il contatto di aUn colli. Le spedizioni oondixioaate àkf%taa^
mente si tassano colla tariffa spentale N. 2 — G. Y.
4* Le casse, ceste o gabbie di pollame, conigli .e simili animali vivi o
morti devono essere interamente avviluppate da una rete solida, noe rattop-
pata e con maglie di lar^^^hezza non accedente i due cnntimetri ; la rete deve
essere inoltre assicurata con piombi o Suggelli dello dtesso mittente. In caso
diverso, il trasporto ha luogo senza fesponsabilità per le d^ftoieiiae.
5* Le gabbie e le ceste nello quali si trasportano il pollame ed nitri
volatili vivi debbono essere arieggiaie, a fondo chiuso e provviste di abbevt-
ratoio e il numero dei capi deve esic^e proporzionale all'ampiezza dei fùcì-
pienti, di guisa che i volatili vi si possano muovere liberamente.
6* Il bestiame mi-.iuto sg«}zzato, sotto pcilo o dissanguato, nouchò i (or-
maggi sodi si accettano anche non imballati, ma senza responsabilità pel de-
terioramento.
7* Il trasporto delle uova si eseguisce a rischio e pericolo del mittente.
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UBOGI B BBCSXTI MX EIWWO d'iTALIA - 1906
2003
TABIPFA SPECIALE N. 4 — G. V.
Redpientl vuoti generalmente In uso per il tra4Bporto di merci
sulla ferrovia.
Prezzi
Zone di percorrenza
I
II
ìli
IV
V
Da
la50
km.
Da
51 a 100
km.
Da
101 a 200
km.
Da
201 a 300
km.
Oltre 300
km.
Sbrie a. -~ Sacchi) balle e tele da imballaggrio in colli scoperti.
Per tonnellata e per chi-
lometro ..... L.
Fatti per tonnellata e per
la percorrenza intera
di ciascuna zona, com-
prese le precedenti L.
0.2034
10.17
0.2034
- 20.34
0.1130
31.64
0.0791
39.55
0.0791
Sbrie B. — Bigoncie - Botti, fusti e barili - Bottiglie vuoto d'ogni
specie, condizionate in cassette comprose quelle da acque gazose e da
soliz - Canestri - Cassoni da seta - Casse di ferro - Casse di legno,
anche se scomposte in assicelle - Ceste -* Cestoni da bozzoli - Con)e e
corbelli - Damigiane di ogni specie in ceste, gabbie o casse - Dami-
giane usate in. qualunque modo rivestite e damigiane nuove interamente
rivestite fino alia bocca, spedite sciolte, cioè: non in ceste, gabbie o
casse - Fiaschi impagliati in ceste o casse - Fiaschi usati alla rinfusa
a vagone completo - Gabl)ie da pollame e da cacciagione ed altre in
legno per imballaggio - Mastelli - Panieri - Recipienti di tela imper-
meabile pel trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc. - Becipienti vuoti
in ferro pei trasporto di gaz - Stagnoni da latte e da olio, esclusi quelli
da petrolio - Sporte e sportoni - Vasi di latta in cassa o non, per
burro ed altro, esclusi però quelli da petrolio od altre materie affini -
Zangole.
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2004 LBOGI E DECRSn DEL REGNO d'iTALIA - 1905
setm9 TARIPPA SPECIALE K. 4 — G. V.
Prezzi
Zone ài percorrenza
Da
1 a50
km.
Il
Da
51 a 100
km.
Ili
Pa
101 a 200
km.
IV
Da
201 a 300
km.
Olb%300
km.
Per tonnellata e per chi-
lometro L.
Fatti per tonnellata e per
la percorrenza intera
di ciascuna zona, com-
prese le precedenti L.
0.3164
16.82
0.3164
31.64
0.2034
61.98
0.1582
67.80
0.1356
Avvertenze. — a) Per le spedizioni di peso fino a 100 chilogrammi
si applica la tarifTfi speciale n. 1 — G. V.
b) Per le spedizioni di peso superiore si applica la presente tariffa
senza che il prezzo possa essere inferiore a quoilo stabih'to dalla tariffa
speòìale n. 1 prodetta, per i colli da oltre 5 e sino a 10 chilogrammi.
e) Non sono estese a questi trasporti le disposizioni degli articoli 4^
e 100.
Condizioni. — 1* Ciascun colto di sacchi vuoti o di tele deve essere monito
di una tavoletta sulla <juale siano scrìtti nome e cognome del destinatario e il
nome della sta/ione cui è diretto.
2* Lo speditore deve indicare sulla nota di spndtzione la qualità ed il peso
dei colli e nou mai il numero dei sacchi per il quale rAniministrazìono non assume
responsabilità.
3* Le botti, i fusti, i barili ed i mastelli devono essere contrassegnati <ia
apposite marche fatto in colore a vernice sui fondi o su altra parte visibile: io
n)arche devono constare di almeno due lettere dell'alfabeto' con un numero
progrc.«*8Ìvo.
4' I recipienti vuoti non cerchiati in ferro, usati, si accettano soltanto io
porto affrancato,
5* Lo operazioni di carico e scarico dei fìsschi vuoti, alla rinfusa ed a
vagone completo, saraimo eseguite a cura e spesa del nn'ttente e dei dcstinA-
nitario. Gli speditori dovranno lilasciare sui documenti di trasporto la dichia-
razione di garanzia, colla quale assumono a loro rischio tutte le conaegueoxe
dei danni, che per la speciale condizionatura del carico potessero derivare
alla merce.
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isttot fi jttÈsiiTt DEL taxmo d'isàiu - IdOà
TABIPFA 8PE0IALB N. 6 — G V.
2005
Oblaodo a neve.
Zone di percorrenza
I
II III
IV
V
Prezzi
Da
Da
Da
Da
Da
1 a 50
51 a 100
101 a 200
201 a 300
oltre 300
km.
km.
km.
km.
km.
Sbrib a, -
- Spedizioni senza rincolo di peso.
Per tonnellata e per chi-
lometro L.
0.2034
. 0.2034
0.1808
0.1582
0.1582
Fatti per tonnellata e per
1
la percorrenza intera
di ciascuna zona, com-
prese le precedenti. »
10.17
20.34
38.42
54.24
—
Sbrir B.
— Spedizioni a Tzgone completo.
S
Per vagone e per
chilometro . . L.
0.2712
0.2712
0.2204
0.1865
0.1695
II
OS
Fatti per vagone
1 e per la percor-
'e O
renza intera di
II
ciascuna zona.
sr
compresele pre-
>
cedenti ...»
13.66
27.12
49.16
67.81
—
5 / Per vagone e per
S chilometro . . >
0.3616
0.3616
0.2938
0.2486
0.226
o .
P«C
Ss] ^^^^ P©«* vagone e
Soo \ P«r la percorren-
.^.^ i 7sSL intera di cia-
g "^ f scuna zona, com-
g) I prese le prece-
> \ denti . . . . >
18.08
36.16
65.64
90.40
""
Avvertenze. — 2a);Per|
fele spedizioni di peso fino a 10 chilogramr
riffa speciale n. 1 — G. V. :
ni si ap-
plica esclusiyamente la ta
ì% b) Per, le spedizioni ^d
i peso superiore si applica la presente tar
iffa senza
ohe^il prezzo possa esser
e inferiore a quello stabilito , dalla tariffa
speciale
n. 1 predetta per i colli
da oltre 5 fino a 10 chilogrammi.
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2006 LEGGt B nSCESTI DSL UOKO O^ITAXJA • lOOfi
Condizioni. — !• Le spedizioni di ghiac4;io e neve sì accettano soltanto io
porto affrancato.
2» Le spedizioni non eseguite a vagone completo devono essere conse-
gnate in botti, mastelli od in altri recipienti tali da non danneggiare le altre
merci; a quest'ultima condizione si accettano pure imballato in stuoje.
S* Il carico delle spedizioni a vagone completo si eseguisce a cura e
spese dello speditore e deve essere compiuto almeno ungerà prima della par-
tenza del convoglio e Io scarico dev'essere eseguito a cura e spesa del desti-
natario entro quattro ore dall'arrivo.
Pei vagoni arrivati a destinazione dopo il tramonto, le quattro ore decórrono
dalle sei dei giorno successivo.
Trascorso questo termine la spedizione è sottoposta al diritto di sosta sta*
bilito dalla tariffa generale.
4» Il piano dei vagoni, deve essere coperto a cura e spese dello speditore,
da uno strato di paglia del l'altezza di cin^iuanta centimetri almeno o da uno
strato di segatura di legno dell'altezza d^ almeno 10 ceniioietrì.
5* 1 termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo la
consegna del vagone carico o della merce, purché la consegua della medesima
avvenga almeno un'ora prima delia partenza.
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tmot E lakOtBtC DBL BEOVO lìfmàiLLA - 1900 2007
TABIPPA SPECIALE N. 60 — P. V. accelerata
La presente tariffa è aiantenttta In vigore In via d*e8perlmenfo;con facoltà di revoca
in seguito a preavviso di 4«e mfsi al Governo ed al pubblico.
Ortaglie e frutta fresclie a vagone completo.
Condizioni di carico
prezzi
Zone di percorrenza
'i^ino "
Da
101 a 200
km.
Oltre
i 200 km.
Spedizióni di peso fino a 4 ton-
nellate per vagone e per chi^o-'
lueiro L.
r •
40.80
O.Q408
i
. 4.08.
0,357
76.50
0,0357
7.65
0,306
0,0306
Fatti per vagone e per la percor.
renza intera di ciascuna zona,
comprese le precedcnii. . . »
Per ogni tonnellata in più caricata
nello stesso vagone e per chilo-
metro • •• .-. >
1
Fatti per tonnellata e pei* !a per-
correnza intera di ciascuna zona,
^iT^rese le precedenti . . . »
Condizioni. — 1' Il carico e lo scarico sono eseguiti rispettivamente a
cura del mittente e del destinatario,
il carico, per il quale in via normale è concessa mezz'ora per ogni va-
gonoi deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la
partenza.
I Lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore
II è dovrà essere compiuto entro quatt'ore dall'arrivo.
Il 2« I termini di resa a destinazione sono stabiliti in ore 24 per ogni
percorso indivisibile di 225 chilometri, con l'aggiunta di ore 8 per le ope-
razioni di servizio e dì ore 6 per le spedizioni che dovessero valicare i
tratti acclivi di cui l'articolo 64.
1 termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà luogo dopo
la consegna del vagone, caricato come alla condizione 1\
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2008 iBoùi X mciÈn dsl isovo ifaAtJUL - 1^
TABIFFA SPEOIALB LOCALE N. 61 — P. Y. Ìookukata
Ortaglie • fMtta firescbe.
Spedinoni a vagone completo o paganti per tale:
a) In partenza dalle stazioni di Sassarii Olmedo e Fermati
San Oiwgio per Alghero;
b) In partenza dalle stazioni di Sicd, Donori, Laons»*,
Ellni Ilbono e Tortoli per Cagliari;
e) In partenza dalla stazione di Bosa per Hacomer e Nuoro^
e dalla stazione di Ozieri per Chilirani e liTnoro.
BuiiitarUb.
L. 0|306| per vagone e ehilometro
L. 1.02, per vagone, di diritto fisso.
Avvertenza. — Valgono le condizioni della tarifia speciale n. 60, P. V. ac-
celerata.
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iìBàÒt A IXaOBBII tSÈL ftKQirO D*ITALU - 1006 2000
TABIFFA SPECIALE N. 62 — P. Y. àCOBLBBàTà
La presente iariflk è nantenata ia vigore in via cTesperinento, con facoltà di revoca
In eegttlto a preavviao di dna mesi al Governo ed ai pubMIoo.
Beatlame cavallino, bovino, ovino e suino, a vagone completo.
Preszi
Zone di percorrenza
Diritto
fisso
per n
vagone H
Da
1 a 100
km.
Da
101 a 200
km.
Oltre 200
km.
Tahiti della porta
ia di 6 0 8 tonncUate.
Per vagone e per chilometro L.
0,3570,
0,3168
0,3060
Fatti per vagone e per la per-
correnza intera di ciascuna
1.02
zona, compresa la prece-
dente •
35.70
70.38
—
■ 1
Condliioni. — 1* 11 carico o Io scarico del bestiame sono eseguiti rispetti-
vamente a cura del mittente e del destinatario.
Il carico del bestiame, pel quale in via normale è concessa mezz'ora per
ogni vagone, dev'essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la
partenza.
Lo scarico deve farsi appena i vagoni sono condotti al piano caricatore e
dovrà essere compiuto entro quattr'ore dall'arrivo.
Gli speditori del bestiame sono obbligati a fornirQ le corde, le catene, le
cavezze e quant'altro fosse necessario per assicurare il bestiame i.ei vagoni :
sono pure obbligati a' ricoprire il piano dei vagoni con sabbia o terra e devono
accertarsi che il b<$stiame siarben collocato ed assicurato.
All'alimentazione del bestiame "provvede lo speditore.
2^ E fatta facoltà al' mittente di collocare nel vagone, a suo rischio e
pericolo, i capi di bestiame che* esso può contenere; però alla condizione che
senza responsabilità per la ferrovia e solo nei riguardi dell'igiene, il bestiame
non abbia a aofirire durante il viaggio.
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2010 UGGÌ B PEOtBXl JD^ 9£OSO p'lT4MA - 1^
Se dopo il carico di uno o più vagoni completi, rimanessero ancora altri
capi di bestiame da caricare, di questi dovrà farsi una spedizione sepa-
rato (74).
3* Per ogni vagone completo si ammette un custode mediante il paga-
mento di un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 75 per cento, purché
pj'eada posto nel vagone a b^iiame.
Se in corso di viaggio il custoik voiK^ prudere poato nelia qnrrozze dei
convoglio duvrÀ pagare per il tratto tino a destinazione il supplemento del
preazo ot^inario di Iraaporia.
Se rAmmi'"^*^«>*'^»*^ per motivi di cautela io ritiene necessario, puè pre-
scrivere cbe il bestiame sia scortato da ^u custode alle condizioni suespresso.
4f 1 termini di resa del bestiame a desiinazìone, sono stabiliti in ore 24
per ogni percorso indivisibile di 2'^5 chilometri, coll'aggi^nta di ore 8 per le
operazioni di servizio e di ore 6 per 1^ spedizioni che dovessero valicare i
tratti acclivi di cui 1 articolo 64.
I termini di resa decorrono dal primo convoglio che »vr4 luo£0 dopo U
consegua dei vagone, caricato come alla condizione 1\
5* li bestiame che non sia stato scaricato e ritirato entro quattr'ore dai-
l'arrivo a destiuaziooe, può essere i icov^ato per citrfi 4eil'AiutJ^iiùslrazione a
spese, rischio e pericolo del proprietario; qualora il valore presunto del be-
stiame non bastasse a coprire le tasse e spese fatte, sarà, dall' Amministrazioue
venduto per conto d^l proprietjario.
Le spedizioni di bestiame che non potessero essere ritirate entro quat-
tr'ore dall'arrivo, nò ricoverate, per etfotto di diaposiziuni dajiiarie e 4aniiUJÌe>
ovvero per altri molivi e che dpvessero perciò riiaaaeru uei vagoni* vanno sog-
ffettc ad un diritto di sosta nella misura c|i lire 0.90 per ogni vagone e per ogoi
era di sosta in più delle prime qdattro. '
Per il bestiame che fosse stato ricoverato socio iaoiira doTiite le speae
occorse per lo scarico, accompagnamento, mantenimento e ricovero {JSS^.-
0* 11 vagone che ha servito ai trasporto bestiame deve esaere disinfet-
tato a senso delle prescrizioni sanitarie governative. Per talfo disinfe^^e è
dovuta la tassa di una lira per vagone (90j[.
Quando il bestiame cai*icato in un carro appartiene a classi diverae^ par
il computo del numero dei capi si considera:
SI »it di IL
3 di UL
4 * di IV
9 di V.
Ì2 di V.
3 di IV.
6 di V.
UD.capo'di 111 classe come I 3 ^i V.
Un capo di IV classe come fi di V,
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IBÙQl B DMSBn BiUU JRSQHO P*X7AIJA - lfi05
20U
TARIFFA ePECIALE N. 63 — P. V. acoblkeata
La presente tariffa viene stabilita In via df esperimento, con facoltà di revoca
in seiiufto a preavviso di due mesi al Governo ed al publillco.
Ijatte flresoo e latte sterllissato.
PREZZO PEB. TONNELLATA E PER CHILOMETRO
Spedizioni di peso eguale o superiore ai 100 chilogrammi e percorrenti
almeno 50 cliiioBietri L. 0.17. !
Condizioni. — 1* Le spedizioni dovranno essere consognato in rocipicnli
tali dn non danneggiare le altre merci. Il latte fresco sarà accettato, per
la spedizione, soltanto in porto affi*aucaio. ,
^ I tent^jni di resa a destinazione . sono stabiliti in ore 24 per o^ni
percorso indivisibile di 225 chilometri, 4<>i^ l'aggiunta di ore 8 per le ope-
razioni di servizio e di ore 6 per te spedizioni elio dovessero valicare i
tratti acelivi di cui l'articolo 64;
I termini di resa decorrono dal primo convoglio che avrà lyogo dopo
la coosegna della merce», purché avvenga almeno un' ora prima delia par-
tenza,
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2Ò12 iÌM}ói B iKtecsiEti tasL lo&aKo TfrrjaÀA - idOÀ
TABIFFA SPECIALB N. 76 — P. V.
Mer oanmie.
Avvertenza. — Le cifre stampate sotto ai prezzi per tonnellata e per chi-
lometro delle singole zone, rappresentano i prezzi fatti complessivi per ton-
nellata e per l'intera percorrenza di ciascuna zona, compresi quelli delle zone
precedenti.
Prezzi
Zone di percorrenza
I
Da
la50
km.
Uro
II
Da
51 a 100
km.
Lira
HI
Lire
IV
Da
10ia200|201a900
km
Da
km.
Uro
Oltre
300 km.
Lira
il
si
Lire
1*
Per tonne
2*
Id.
3*
w.
4*
5»
6»
7*
8»
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
0.1632
8.1«
0.1428
7.U
0. 1224
6.18
0.1020
6.10
0.0816
4.08
0 0714
8 67
0.0612
8.06
0.0510
2.66
0.1632
16.82
0.1428
14.88
0.1224
1S.84
O1020
10.20
0.0816
8.16
0.0714
7.14
0.0612
6.18
0.0510
6.10
0.1530
81.62
0.1326
27.64
0.1122
28.46
0.0918
19.88
0.0714
16.80
00612
18 26
0.0661
[11.78
0.0459
9.69
0.1428
46.90
0.1224
89.78
0.1020
88.66
0.0867
28.06
0.0714
W.44
0.0612
19.88
0.0561
17.84
^-1^^^2.04
^•^J2.0i
0.1020
2.04
^•.^«J2.04
0.0714
— S
0 0561
1 224
0.0610|j2^
0.0459 0.0459
14.88
2.04
1.224
Il prezzo mialmo per ogni spedizione è di L. 0.40.
(*) Il diritto fisso comprende il caiico e lo scarico.
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UBOGI E DBOBKTI DEL REaNO D^ITALIA - 1905 2013
CAPO XIV.
Tariffe locali e relative condizioni di applicaziqpe
TAEIFPA LOCALE
PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI
lgtiiailoB6 In tU di esperimento di blgrltetti di andata e ritorno settimanali
6 festtri in f^ classe por gli operai e braccianti e per percorsi non supe-
riori a 20 ohiiometri.
Pbbzzi/
Da Alghero a Ponte Serra km. 6 — L. 0.76
♦ » a Olmedo 12 — ♦ 1.50
Da Tortoli a Sella Blecci ♦ 15 — ♦ 1.90
Ai prezzi saddetti è da aggiungere la tassa di bollo dì cen-
tesimi cinque per ciascun biglietto. I biglietti sono di due specie:
V fiiglieUo settimanale di andata-ritorno per gli operai
e braccianti.
Oondieioni:
a) I biglietti settimanali per òj^erai e braccianti servono
per 6 viaggi di andata e 6 di ritorno da eseguirsi nei 6 giorni
della settimana dal lunedì al sabato.
h) 1 viaggi di andata debbono effettuarsi sempre col primo
treno della giornata; quelli di ritorno con T ultimo treno della
giornata.
e) I biglietti settimanali sono messi in vendita soltanto la
domeivicai dalle stazioni di Alghero e Tortoli. Però ih via ec-
cezionale, e salvo revoca, in ogni tempo è ammesso che la ven-
dita dei biglietti settimanali si faccia anche il lunedì, purché il
richiedente si presenti alla biglietteria almeno 20 minuti prima
della partenza del trenp.
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2014 usOQi la necftETi six txovo i/italia • 190S
2^ Biglietto festivo per gli operai hraeeianti.
Condizioni:
a) J biglietti festivi per operai e braccianti serTono per
6 viaggi Bettimanali consecutivi di andata e 6 di ritorno da
farsi, quelli d'andata il sabato, e quelli di ritorno il lunedi suc-
cessivo.
h) I viaggi di andata debbono eflFettuarai sempre coli* ul-
timo treno utile del sabato; quelli di ritorno col primo treno del
lunedì.
e) I biglietti festivi sono messi in vendita soltanto il sabato.
Condieioni comuni atte due categorie di biglietti:
V II possessore del biglietto non potrà fermarsi, sia nell'an-
data che nel ritorno, in altra stneione o fermata che non sia
quella estren^a di andata e ritorno indicata nel biglietto.
2^ Nessun rimborsa è dovutola chi per una ragione qualsiasi
non usufruisca d'uno o più viaggi pei quali è valido il biglietto.
3"* n viaggio di ritorno è ammessoselo quando abbia avuto
luogo un precedente viaiggio di andata.
4"^ li biglietto è improrogabile tanto pei treni della giornata,
quanto p^l periodo settimanale, se trattasi del biglietto giorna-
liero, o delle 6 settimane consecutive, se trattasi del biglietto
festivo.
5^ Esso non è cedibile e perciò non è valido se non porta
r iDdìcazione del nome e cognome del titolare, nonché la quali-
fica di operaio o bracciauta. Ài contravventori sono da appli-
carsi le disposizioni dell'articolo 17 delle tariffe e condizioni dei
trasporti.
6^ I biglietti pei viaggi giornalieri saranno validi solo quando
si sia effettuato un precedente viaggio di andata in qualsiasi
giorno deUa settimana; e quelli festivi saranno validi anche
quando siano state sospese per una o piti settimane le due corse
di andata e ritorno.
Avvertenta. — L'Amministrazione potrà, senza bisogno di preventivai^
prorazione, estendere il beneficio della presente tari£h ad altre località*
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LEGGI B DÉCRBTt DEL HBONO d'iTALIA - 1^05 2016
Condizioni generali
I^er r applicazione delle tarifle locali
1® Le Tariffe locali si applicano soltanto il^segùito a domanda
fritta daUo speditore snDa richiesta di st^ediKione ; possono però
essend applicate anche in seguito a domanda generica di tarlila
sMcide, salvo il caso in eni sia diversamente stabilito daUe ta-
riffe locali medesime.
È considerata esplicita domanda di tariffa speciale qualnn-
qne delle segilenti iadfcazlonl: Si dnmanàa la tariffa BpeoiaU —
Tariffa tidòfià — i- La pih ridotta — Speciale o simile ammeasa
ndV^ÈO (Jo^m^<jfft7e,''Sòrttt© ó^statnpate per esteso ©d'abbrevia-
tamente nello spazio della rchiesta di spedizione riservato alla
d<ymidtìda di applitcaulone d'i tariffe «speciali.
In difetta detraila ò delPaltra 'domanda il trasporto vene
di diritto esegntto ai projszi ed alle condiziont delle tariffe ge-
nerali* '
V Pe* trasporti di merd, escluso il bestiame, à piccola ve-
locità accelerata, la semt^lice presentazióne della lettera di porto
del modulo prescritto per la piccola velocità accelerata equivale
alla domanda di applicazione della relativa tariffa.
8i applicherà poro la tariffa locale^ se più favorevole al pub-
blico della tarì'ffa speciale a piccola velocità accelerata, salvo
che sia prescritta la tassativa domanda della tariffa locale.
3* te tariffe locali, variabili a seconda delle distanze, si ap-
plicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza sì paghi
la tasssì graduale che le è assegnata.
4^ Qualora vi siano piii tariffe locali applicabili al medesimo
trasporto, e nella domanda di tariffa locale non ne fosse stata
speoiflcata alcuna, l'Amministrazione ha ^obbligo di considerare
la domanda come richiesta generica di tariffa locale e di appli-
care quella che, in ragione del prezzo, torni più vantaggiosa allo
s|»editore.
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2016 LBOOt E DBCBSTI DEL REOKO d'iTALIA - 1905
La domanda di nna determinata^tarlffa locale non ha effetto
quando la tariffa stessa non compete aOa relatiTa spedizione, o
qnando la sna applicazione importerebbe nna tassa nf^ale o su-
periore a quella della tariffa generale. Per altro in tali casi, se
esiste altra tariffa locale o speciale applicabile al trasporto, la
quale offra diminusdone di prezzo in confronto alla tariffa gene-
rale, si considera Tavrenuta domanda, come richiesta generica
di tariffa locale e spM^iale.
I trasporti, pei quali fosse stata domandata una tariffa lo-
cale a piccola Tclo^ità accelerata, importante, per ragione di
peso minimo o di carico completo del ragone, una tassa uguale
o superiore a quella della tariffa generale a grande yelocità cal-
colata sul peso reale, sono considerati., ai soli effetti della tas-
sazione, quali trasporti a grande yelocità, con l'applicazione
della tariffa speciale a grande yelocità più yantaggiosa cui la
merce fosse ammessa, come se i mittenti avessero fatto domanda
generica di tariffa speciale.
5^ Le condizioni di proyeniénsa, di itinerario o di destina-
zione, stabilite per fruire delle tariffe localii sono luTariabili.
Quindi le tariffe medesime non possono mai applicarsi alle spe-
dizioni e neppure alle rispedizioni di merci provenienti o desti-
nate a località che non si trovano specificate nelle tariffe stesse.
6^ Il diritto fisso stabilito nelle tariffe locali (fatta eccezione
per le tariffe un. 206, 206 e 207) non comprende il carico e lo
scarico, che deve essere eseguito ìa cura delle parti.
7^ Dopo il ricevimento da part^ del destinatario, non sono
ammessi reclami per ava ie o perdite parziali delle cose tra-
sportate.
8** Per la perdita o l'avaria delle cose trasportate senza as-
sicurazione del valore, la responsabilità dell'Amministrazione è
limitata, in ogni caso, al solo valore delle medesime, calcolato
sulla base del prezzo corrente delle merci della stessa natura e
quaMtà, al luogo e nel tempo dell'accettazione, del trasporto,
oltre al rimborso del prezzo eventualmente già pagato pel tra-
sporto stesso, dedotte però sempre le spese che dall' Amministra-
zione fossero state anticipate.
9*^ n calo naturale delle merci a tariffa locale, quando non
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iSOOt B DBCBEIT DSL BSONO b'iTAXJA - 1905 3017
sia stato preyentiYamente Ussato, si determina all'atto dello ac-
certamento dell'aTaria o della perdita. In caso di contestazione
si proTTcde mediante pertsia.
10^ Per qualunque caso di ritardo oltre il termine stabilito
per la resa delle cose trasportate, l'Amministrazione è tenuta
soltanto a rimborsare od ottenére una parte del prezzo di trasporto
proporzionato alla durata del ritardo, oppure l'intiero prezzo
di trasporto se il ritardo è durato il doppio del termine sud-
detto. ^
11* I prezzi fatti per vagone quali sono indicati nelle tariffe
locali si riferiscono ai Tagoni della portata di sei tonnellate ;
quindi se in seguito a domanda dello speditore vengono impie-
gati pel trasporto vagoni d^Ua portata dì otto tonnellate i detti
prezzi si devono intendere aumentati di un terzo.
13® Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe ge-
nerali, compreBe quello^ stabilite nella nomenclatura e classifl-
cazione delle merci, sono pure estese alle tariffe locali in quanto
non siano modificate dalle 'presenti condizioni e da quelle, altre
partifiolari^nserite nelle tariffe locali medesime.
Le disposizioni degli jftHicoli 7, 8 e 10 sono applicabili sem-
p)rechè vi sia diminnsiond di prezzo in confronto; della tariffa
generale. , * |
m -^ VoL. IL - 1905,
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2018.
ZJBQqi B DECB3TI BSli EE0KO,D*JXA]UI\- 19Q5
TABIPPA LOCALE N. 2PJL,-%P,, V;.,
— rrr— n
Gk»nlMiMtibiÌlv
Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale» dalla sH-
zione di Beni alla Stazione di Gagliari.
: '
Zone di percorrenze '^ f
Pnazi '
"
!»***• fi«o
. ■ "T'
n •.' '» 1 •
a" • fi 1 •
Dal alt»
Oltre 100
•per carro
•
chilometri
»
<
i.cliiloipejR|;
i
. -. j.- • -
\ .*.., i-i*«
.-r '■
1
Per carro e per chilometro. .L.
^ 0.2601
o.isbo6
Fatti per carro e per la percor-
renza intera di ciascuna zona,
comprese le precedenti. . . >
26.01
—
L.1^
Serie B. -- Legna da ardere, comprese le faselae.
Spedizioni a vagone completOi o paganti per tale:
a) In partenza dalle stazioni delle linee Oagliari-Arbatax,
Mandas-Sorgono, Gairo-Ierzn, in destinazione a Cagliari;
b) In partenza dalla stazione di Monti e fermate di Piraa
e Eifornitore ed in destinazione a Tempio;
e) In partenza dalle stazioni di OrotelU e Tirso ed in de-
stinazione a Maoomer.
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L£Oai £ 0B(JBBTI 0£L RBONO O^ITAUA - 1905
m»
Prezzi
Zone di porcorfenza
dà la 50
km.
daSlalOO
km.
oltre 100
km.
Diritto fisso
per carro
Per carro e. per chilometro L«
Fatti per carro e per la
PfBTooFreosa- intera d\ cnl-
scuna zona, comprese le
precedenti »
0,2001
I3»005
0.20808
23,409
045606
L. i;^
— /
knMènm ^ a) L-'Atnministraiiooe potrà, senza bisogno di prerentiTa
tfppr jvazioue, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località dalle
quali sì effettuassero trasporti diaoiracite e legna da ardere e fascine.
b) Le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite a cura e
spese delle parti, ^ .
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LKGGt B DBCRBTI DEL RKONO d'iTATJA - J?05
TARIFFA LOOALB N. 202 — P. V.
Marmi, pietra ed f altri materiali da oostrnsione.
Sebis a. — Marmi In lastre o laslron! (1) iemplieemeiite aegatl^ la MoeeU
od in mani anche squadratt od in. pezsi abboxjmtl o ridotti In aaftma,
di peso n<Hi avperlore alle 6 tonnellate.
, r
Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in par-
tenza dalla stazione di ManÀas in 'destinazione a^tntte le sta-
zioni delie linee affluenti a Cagliari, ed in partenza dalla stanione
di Silanns in destinazione a intte le Btatfoni ddle linee affluenti
a Macomen _. - • I
1
Prezzi] ,
!
ZdiM-di perooprenza
IKritto fiaao
per euro
Da 1 a 50
km.
Oltre
50 km!
Per carro e per chilometro L,
Fatti per carro e per la per-
correnza intera di ciascu-
na tona, compreae le pre-
cedenti • •••••••• >
0.29835
14,9175
0,25245 \
L. 1,224
(1) Por norma delle stazioni e degli speditori si avTerte che qualora Tope-
razione di pesatura si dovesse fare mediante misurazione, il marmo deve ri-
tenersi pesante kg. 2700 e la pietra kgi 2500 per metro cubo.
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uoDi B smcntn Bist, ueùvo vittaux - 1905
2021
Sxbh B. — Plitra eakurda frtgflA (1) o grtiMlAiiamente laToriU.
Spedizioni a Tagone completo, o paganti per tale, in partenza
dalla stazione di Tortoli e in destinazione a Cagliari
1
Zone di percorrenza
Prezzi
Diritto fìsso
per carro
Da 1
Da 101
Oltre
a 100 km.
a 200 km.
200 km.
U Per carro e per chilometro L.
0,25704
0,2142
0,17136
Patti per carro e per la pèr^
correnza intera di ciascu-
na zona, coiciprese le pre-
cedenti ' . . . L.
2&704
■ ? ■ 1,
47.124
1 _
^ L. 1.224
1
(1) Per norma delle stazioni e degli speditori si avverte che qual ora l'o-
perazione di pesatura si dovesse fare mediante misurazione, il marmo dove
riteneni pesante kg. 2700 e la pietra kg. 2«500 per metro cubo.
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ìxm
isaot B taBcftBn dbl ttBOKo d'staiu - 1906
C. -
Spedisionl a Tigone oampleto, » pi^ ai^ti i^cir .tate, ki paftensa
didla Btauojie 4i 3arraU ed iu destUiaKiaiie a tatte le otasioni
delle linee affluenti a Oagliarii ed in partenza dalle stazioni di
Bosa, Tirso ed Onniferi in éestinasione a tutte le stasioni delle
linee affluenti a Maoomer*
1
1
Zone di percorrenae
Preizi
Diritto fitto
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Da 1
Da 51
Oltre
per carro
a 50 km.,
a 100 km.
100 km.
:
Per carro e per chiioonetro L, 1
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0;23409'
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0,15006 A
Fatti per carro e per la per^
correnza intera di oiascu-
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na zona, comprese le pre-
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lifeèOl'B mààkltt ìtÈL ÉfitìNO vflTALtJL - 1905
àoàd
Sbrii D. — tàlté tIti o*si>éiiU In lueèlii o botti optila rlnitoa.
Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, in par-
tenza da tutte le stazioni delle linee afSnenti a Cagliari ed in
destinazione alle stazioni 'di Mohserrato e Cagliari.
1
Zone di percorrenza
1
Prezzi
• »
Wfltto'ffeso'
'
Da 1 .
Da 51
Oltre
-per carro
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a 80 km.
a 100 km.
100 km.
1 -Per esrro e per ctrttometro L.
0,26928
0.22032
0,t9584-
i Fatti pop dirro e per la per- i
ceìrreìiza intera di ciascu-
> L. 1,224 :
na zona, comprese le pre-
» cedenti L.
in,im
2448
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•
/(vvMrtSBze. — a) L'Amministrazione potrÀ^ senza bisogno di preventiva
approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località dalle
quali si effettuino i trasporti suindicati.
b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e
spese delle parti
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2021
tsaoi X IXÈCÉÀTI iffiL UBONO D^IXàLU - 1906
TABIFFA LOCALE N. 203 — P. V.
Argilla refrattarie.
Spedisioni a magone completo, o paganti per tale, in partenza
dalle stazioni di Orroli e di NUrri e dalla fermata di Cignoni,
con destinazione per Cagliari.
Prezzi
Zpne di percorrenza
— r
Da 1 !
a 50 kml
Da 51
a 100 km.
Olire
100 km.
Diritto fisso
per carro
Per carro e per chilometro. L.
Fatti per carro e per la percor-
renza intera di ciascuna zona,
coinareso lo pccedenti « ^ L.
0,23409
11.704$
0,23409
23.409
0^18207
1,224
1
Avvertente. ~ a) L'Amministrazione potrà, senza preventiva approvaùone,
estendere il beneficio della presente tarifl'a ad altre località, dalle quali si ef«
fettuassero trasporti di argille refrattarie.
b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite a cura e
spese delle parti«
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t£ÓQt a Ì)£CE£tl IXBt BBaKO D^ITAUA - 1905 'ÌQ2Ò
TÀBIPPA LOCALE N. 204 ~ P, y.
Oonserve alimentari non nominate.
Spedizioni a vagone completo, o paganti per tale, dalla sta-
sione di Alghero per Sassari.
Basi di tariffa.
L. 0|408 per carro e chilometro.
L. 1.02 diritto fisso per carro.
Avvertenze* -^ a} V^iuwìuìaie^Zìfìne potrà, senta proventiva approvazione,
estendere il beneficio della predente tarlila ^d altro localitài dallo quali sì ef-
fettuassero trasposti di conservo alimentari.
b) Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguile a cura e
spese delle parti.
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àOB8 uoat £ DÉECttvt UML ufifin o ]>^iria,2A - 1M6
TA»I*SPià liOCAiliS N. 126(5 — P. V.
Ortaglie e fratta fresche.
Spedizioni senza condizione di peso, in partenza dalle Btaziom
di Sassarii Olmedo, fermata S. Qiorgio, Bosa, Ozieri, Sicci, Do*
noriy Lannseii Elini Ilbono e TctrtoVl.
Basi di tariffa.
L. 0,0816 per tonneUata e eUiloÉietro.
L. 2.04 di diritto flsuò per tonnellata.
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tSOM S BBOESttl BBt BBOHO B^FTJIiIA - l906 SX>%1
TARIFFA LOCALE N. 206 — P. V.
Orina vegetale.
Spedizioni senza condizioni di peso, dalle stazioni di Alghero
e Olmedo per Sassari.
Basi di tabiffa.
L. OyOTlé^ per tonn^ata e chilometro.
L. 1,224 di diritto fisso per tonnellata.
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2038
IBOOI B BBCTSXl BEL BSOHO IjfviALUi - l90Ò
TABIPFA LOCALE S. 207 — P. V.
Spedisioni senza condisione di peso da e per tutte le stasicmi
della rete.
Nomenclatura delle merci
Prezzo
per
tonnellata
e
chilometro
Diritto
fisso
per
tonnellata
Conolnl chimici od artificiali e roBÌdui di concerie
Foraggi (fieno, paglia e stramàgìie in balle). . .
Macchine agrarie» come locomobili^ trebbiatrici,
battiirici, dicanòpulatrici.erjpici, ed eUiipatoi,
falciatrici, mtettfici, rastrelli automatici, sgra-
natoi, spandifieno, trebbiatoi, trincialrici e si-
mili
Preparati anticrìttogamici o peronosfughi e simili
insettifughi per l'agricoltura, non nominati,
solidi o liquidi
Vltrlole azzurro (solfato rame).
IZolfb macinato
n_
0,0408
0.0612V
0.0510
0.0510
0.0612
0.0612
0.0612
1J224
1.224
1.224
1.224
t224
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ALLEGATI.
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XJ50GI E DBGBKn PK ftEOKO vItVAWl - 1906 26ftl
Allegato N. I.
da accettarsi dallei stazioni e norme relatite
Nelle riscossioni si devono accettare unicamente le valute
che sono qui appresso indicate:
VALUTA HRJALLWA.
a) I pezEi d'oro da lire 100, 50, 20, 10 e 6 conia ti in Italia e
negli Stati (Francia, Belgio, Svizzera e Grecia) ohe sottoscrissero
la oonvenzione^monetaria internazionale in data 23dioembre 1866,
approvata colla legge n. 3087 'del 21 luglio 1860 e modificata
coiraltra convenzione firmata a Pari^ il 6 novembre 1886 ap-
provata coUa legge n. 3590 (serie 3») del 30 dicembre 1886;
' b) I| f^af4 d'oro da Ijlre JQQ e 20 coi^i^ti.daA Prinpipato. di Mo-
i^f^fio. Vm^^nti i} mi|l|BSJima 187& o quello d^U anni segpe^ti ;
o), Lf^^Ufa e i^Giz;^a lixa s^erjiina Jioóireffiger dàllarB^gintit Vih
<oj^rirt,ri?Bftttfyo pj;fBtf2yc>,di Ifre 26 e 12.60;.
ifì^'Lfii^Bffij^pt^ 4*0^0 a^fU^1f^9h§ d%. 4. e* da 8 fiv^ni oonMsppn*
denti, Tis]i^(4va.weA.tei,^.4ire!lO;e 2^,^ coAiate. mJl, sui^e^v^ it^^
liano e portanti il millesimo 1871 o quello degli anni seguenti;
e) Le monete d'oro del Pr|n^xpa^o e del Begno di Serbia da
20 e 10 dinara, corrispondenti, rispettivamente, al valore di lire 20
e 10^ portenti il- millefiimo 1879 o quello degli anni seguenti ;^
/) Le monete d'oro dell'Impero di Bussia da 6 rubli, ossia
mezze imperiali, pari a 20, liro;
g) Le monete d'oro della Beggenza di Tunisi da 10 e 20 fran-
clHi. puffi. a,,lita.W.,^ 20$ ?
h) Lei o^i^pQjt^ dj'ofiOid^l 0<iyernoi.iBuineno> da 10^^20 lei, par}
^ Hre 10 e, 2(1,
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2032 LEGGI E DEOBETt BEL BEGKO d'iTALU - 1905
Argento.
i) I peKzi da lire JS d'argento coniati in Italia, noi Belgio,
in Francia, nella Svizsera ed in Grecia dal 1800 in poi e per
conto della Bepnbblica di S. Marino.
i) Le monete di visionarle d'argento, vale a dire i pezsi da
lire 2, 1 e da lire 0.60 coniati in Italia, nel Belgio, in Francia,
in Grecia, nella Svizzera e per conto della Bepnbblica di S. Ma-
rino, purcbè il millesimo impresso sulle monete stesse non sia
anteriore :
al 1863 per le ^monete italiane;
» 1866
> belghe;
» 1864
> francesi, da 60 centesimi;
» 1866
> ». da 1 e 2 lire;
» 1866
; svizzere;
» 1868
► T greche; .
» 1898
> . della Bepubblici^ di S. Marino.
'KlcbeUc
l) Le monete in lega di nichelio e rame' da 20 centesimi del
Begno d'Italia, di exd è stata autorizzata la fabbricazione ed
emissione con regio decreto n. 49 del 21 febbraio 1804 e co-
niate nell'anno stesso e nel 1896, nonché quelle pure di nichelio
di 26 centesimi di cui è stata autoritszata la fabbricazione ed
emissione con règio decreto n. 64 del 18 febbraio 1902.
Bronso.
I) Le monete di bronzo, di coniami 10, 5, 2 e 1 del Begno
dltaìia.dal 1861 in poi.
VALUTE METALLICHE DA BIFIUTABBli
a) Le monete d'oro calanti il mezzo per cento e quelle d'ar-
gento calanti Tuno per cento oltre la tolleranza legale, tutte
indistintamente le monete toaato^ buci^te, sfigurate o logore, per
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LEGGI E DECRl^m DEL REGNO d'iTALIA - 1905 2033
modo che Timpronta non sia più riconoscibile da entrambi i lati
od anche da uno solo;
b) Le monete d'oro francesi da lire 5 e 10 di diametro in-
tcriore a quelle delle monete italiane dello stesso valore;
e) Tutte le monete d'oro da lire 40 e 80; quelle d'argento
da lire 0.30 e le monete di nichelio e di bronzo di conio estero.
PESO DI OIASOUl^A MONETA
e tcUeranza in piò od in meno per ogni pezzo.
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Peso legale
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2034
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LKOGI £ D6CRETI DEL REGNO d'iTALIA - l!)06 2035
VALUTA OABTAOBA.
a) I biglietti a debito dello Stato, e cioè;
l*' I biglietti di Stato da lire 25 emessi in esecuzione
della legge n. 339 del 22 luglio 1894 ;
2** I biglietti di Stato da lire 10 e 6 emessi ia esecuzione
della legge 7 aprile 1881 ;
3"^ I buoni di cassa da lire 2, di cui al regio decreto n. 49
del 21 febbraio 1894 e quelli da lire una di cui al regio decreto
n. 462 del 4 agosto 1893, limitatamente al 31 dicembre 1901,
nel qual giorno cesseranno di avere corso legale.
b) I biglietti propri degli istituti di eniissione del taglio di lire
50, 100, 200 e 1005.
I biglietti della già Banca Nazionale nel Segno, della
Banca d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca
Toscana di credito hanno corso legale.
Sono sempre da rifiutarsi i biglietti eccessiTamentc usati o
sudici, quelli nei quali non sia facile il riconoscere la relativa
impronta e quelli foderati.
i ; . • ♦ i .
LIMITE ALL'AOOBTTAZIONB
I>I MONBTB DIVISIONABIB D' A B G B N T O,
DI NICHELIO E DI BEONZO.
1^ Le monete divisionarie d'argento, a senso della Oon-
venzione monetaria internazionale citata al comma a) della parte
del presente allegato relativa alla valuta metallica, si devono
accettare Holtanto per somme non maggiori a lire 50.
È fatta soltanto eccezione pei pagamenti dei dazi d'impor-
tazione, nei quali potranno accettarsi monete divisionali d'ar-
gento di conio estero sino a lire 100 per ogni pagamento e di
conio italiano per le sole frazioni di lire 5.
2^ Le monete di nicl^elio devono essere accettate per un
importo inferiore a lire 5 per ogni pagamento; ma pei daz* do-
ganali non potranno riceversi che per frazioni di lira, compu-
tandole assieme alle monete di bronzo (regi decreti nn. 112 e 161
dell! 28 marzo e 26 aprilo 1894).
3"^ Le monete di bronzo sono da accettarsi soltanto per
somme nou eccedenti l'importo di lire 1, come dalla legge n. 783
del 24 agosto 1862.
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3038 hnOQl B DKf'RBTI DEL RKOTf (> D Il'AtilA - 1906
Allbgato ir. S.
Trasporto al ]K»rti di Cagliari e Bosa.
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LEGGI E I>R<^^:RKTI DFX KEONO D^VFMS.K - 1905 3(187
ALLCflATO N. 8.
Begolametito per il trasporto Mie mere! pericolose e iioclTe.
AVVERTENZE GENBEALI.
Art. 1.
Ohi coiiBegaa per la spedizione m^rei di natvrA taiie da oom-
j^roiuettcre la sicurezza dei eonvogli, apj»are d^ recarci danne al
personale incarioato di manipolarla, od alle ^txe m^eicii od al
materiale della ferrovia, è .tenuto a dichiararle come tali, ed a
condizionarle nel modo prescritto, altrimenti risponde di tntti
i danni che potessero deriyai^ datt'ignoranza involontaria del-
l'Amministrazione al fly^^atr^do, oltre al ^paganMito d^e «opra-
tasse di cui al seguente articolo 3. ,
Per le merci che si .presentano iml^Uarte, 1« siiedittore deve
inoltre indica^nd sillla siehiesta di spediaiaiie, nello ag^a«io oiser-
vato alla natura della merce, la categoria ed il gruppo a emi
cBsa trovasi jaspritta; ciò a fine di richiaui^ave rabtenziesbe degli
agenti delle f err^v e snlle cf^utele da prendersi neUe manipala-
zioni e durante il trasporto. Questa indicazione enfuiv ale Alla di-
chiarazione del mittente che l'imballaggio da ess« aéottSrto è
tale da escludere la possibilità che .si ^^ej^iftcbino^ris^^on venienti
e i danni contro i quali tendono a provvedere le comdiAiooi dìel
presente Begolamento e che soa^} ^tati o^ssrvAti i UBàiti.di quan-
tità massime ammesse al trasporto eventualmente stabiliti per
o merci delle singole categorie. In mancanza della suddetta
chiara e, precisa indieasione 1$ ftpedizi4H):e non sasÀ aooelitata.
Le meorci pericolose e nocivie non Bi^eoifie«te aella oJaasiflca-
zione del presente Begolamento, si considerano come apparte-
nenti alla categoria con la quale hanno maggiore a'ffl?nità; sè poi
iM5r le sue proprietà, una merce può appartenere a categorie di-
verse, in tal caso la si considera ascritta a quella categoria che
proscrive cautele maggiori. Sono però assolutamente escluse dal
trasporto por strada ferrata tutte le soHanze che esplodono o si
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2088 IJSGGI E DECRETI DEL HKONO u'iTAT.lA - 1905
accendono Mponiuneamente od al pia ìiove attrUo, come ad cBempio:
la y Uro pietrina ^ % Picraii di potassio^ di piombo, ecc., esplodenti
aWnriOf i Ftdnìinati d'argento, d'oro ^ di mercurio (1), ecc.
Art. 2.
L'imballaggio delle merci pericolose e no<DÌTe prescritto nelle
diverse categorie si considera strettamente necessario; resta però
n facoltà dello speditore, come quegli che deve conoscere la pro-
prietà delle merci che consegna, di provvedere sia riguardo alla
qualità, alla forma ed alla robustezza dei recipienti, sia riguardo
itila condisionatura interna def colli, a quelle maggiori cautele
che giudica opportune por la buona conservazione della merce e
])i'V evitare i pericoli inetentt al trasporto.
•Ar<|. 8, ^- .
In caso di falsa dibhiarasione deBà qhalità o del peso della
merce, oppure di inosservansa alle norme e modalità stabilite
per gl'imbaliaggi e per Tinterna oondìsionatura dei colU, si ap-
plica la sovratassa stabilita dall'articolo 94 delio Tariffe e condi-
zioni pei trasporti.
Inoltre, se la falsa dichiarazione per il genere si riferisce
alle merci esplodenti, queste verranno tenute in sequestro a di-
sposizione dell'Autorità' locale, che ne si^rà tosto informata pei
successivi provvedimenti di legge. L'Autorità suddetta non rila-
scerà la merce al destinatario se questi non avrà provato, me-
diante regolare ricevuta, di aver pagato all'Amministrazione delle
strade ferrate quanto le è' dovuto.
Ar^. 4.
È permesso di riunire nello stesso collo le merci nominate
nelle diverse t^ategorìe, alla Condizione che ciascuna di esse non
(1) Salvo reccdzione per il fulminato dì mercurio condizionato in capsule,
spolette ed ionegchi per i Ceci di fulminato d'argentn di cui alia categorìa 14».
nalle qualità massime ivi previste, e per ìì^/utminaio di mercurio in matta irtt
siiortato per conto deirAutorità militare, nell^jt quantità wm eccedente uo cìù'
logramma, come è previsto dagli accordi speciali esistenti fra TAutorità %iesm
e la ferrovia.
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IiKGGI E DECRETI DKL REGNO d'iTALXA - 1905 2039
receda il peso di 10 chilogrammi e .sìa contenuta in recipienti
di vetro o di m^'tttllo ben inrafi, riposti in casse robuste, con
paglia, segatura od altro negli intcìsUzS.
È fatta eccezione pc^ quelle materie che sono esplosibili
da sole, ovvero che si incendiano o scioppiano quando siano
unite o vengano a contatto con altre contenute nello stesso
collo.
Il mittente di una spedizione di materie diverse, riunite
come è detto sopra, dovrà dichiararlo esplicitamente specifi-
candole per qualità e peso sulla richiesta di spedizione ed as-
sumere la responsabilità delle false dichiarazioni e degli incon-
venienti ehe possono derivare.
I colli di cui trattasi saranno accettati a piccola velocità
fino al peso di 60 chilogrammi per spedizione o anche a grande
velocità limitatamente a 20 chilogrammi per spedizione, purché
nessuno dei prodotti contenuti nel collo sia escluso da questo
ultimo modo di trasporto.
Art. 6.
I recipienti vuoti, imbrattati od imbibiti delle materie pe-
ricolose 0 nocive che hanno contenuto (materie di odore dis-
gradevole, sostanze corrosive, materie gras.se e merci infiamma- .
bili), devono essere bene tappati e si trasportano esclussi va mente
in carri aperti.
Qualora si tratti di recipienti o barili di ferro che abbiano
servito al trasporto di liquidi infiammabili (alcool, benzina, ete-
re, ecc.), questi devono, a cura dello speditore, essere risciacquati
con diligenza ed ermeticamente tappati I relativi tappi, devono
inoltre essere piombati come se sì trattasse di trasporti a pieno.
Art. 6.
Tutte le merci pericolose e nocive che non si potessero cari-
care subito dopo la consegna in stazione o perle quali, in arrivo,
i destinatari non si prestassero airipaipediato ritiro nel termine
stabilito, non saranno deposte nei ma^zziifi insieme alle altre,
bensì in località separata ed aperta da designarsi dal capo sta-
zione, riparandole col copertone solo quando nel trasporto sia
prescritto di farle viaggiare coperte.
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ÌS040 LEGGI E DKi^RETI DEL SEGNO D^ITALIA - 1905
Art. 7.
Le diBpo8Ì2ioni che precedono e quelle speciali deirariieolo
seguente, sono, in quanto concerne il trasporto di merci espio
denti per conto dei privati, informate alle presciizioni deile
leggi di pubblica sicurezza n. 6144 de] 86 giugno 1«B9 e n. 314
del 19 luglio 1894, nonché dei relativi Begolamenti n. 6517
(Serie 3») in data 8 novembre 1889 e n. 389 del 23 agosto 1894.
In quanto il presente Begolamento non stabilisca tassative
e speciali prescrizioni, tutte le condizioni del B^olamento stesso
sono applicabili anche ai trasporti di merci pericolose e nocive
che si effettuano per conto delle Amministrazioni dello Stato.
CLASSIFICAZIONI E CONDIZIONI SPECIALI.
Art. 8-
Lo merci che per la loro Datura soqo soggette a condizioni
speciali, si distinguono, nei riguardi del trasporto sulle strade
ferrate, in merci Infettanti^ Corrosive e vel^nose, Combi^stibìli,
Fermentescibili, decomponibili e tensive, Infiammabili ed Esplo-
denti e si suddividono nelle seguenti 14 categorie:
infettanti.
Cst^forta l^^s
Gbuppo 1"" — Lùi^mef orinCf e materie fseaU o dM |M>m neri.
Gruppo 2"" — Materie animali e residiéi di materie animali:
Carniccio non incalcinato; Grassumi; Nervi e tendini; Ossa; Coma
ed unghioni non perfettamente scarnati; Pelli fresche e pelli sàlatr
od ifisalamoiate; Residui di macellerie; Pesci guasti ed af^ansn di
pescò; Vesciche e budella fresche e simili materie d*odore disaggra-
devole o soggette a putrefazione.
Ntts. — Le macerie die fossetto rase i^kodore od imimirescibiU con fa^
giunta di qualche disinfettante o con altro mesgo quaUiasi e quelle allo fiMUf
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I^KGGI £ DECRETI 0EL REGNO d'jTALIA - 1905 2041
naturale che (asterò presentate in recipienti chJusi ben condisicnaii, non si
considerano altrimenti come infettanti e quindi le loro spedi;: ioni non sono
soggette ailr condizioni che seguono:
GoodiKioiii. — a) he werci di questa categoria si acoettano per
la spedixiAne soltanto a piccola velocità.
h) Xie medesime devono essere imballate in modo da evi-
tare le «colo .delle parti Vqiiiée. Le siMdicioni a carro completo
si aceettsAo afté)Le sciolte od alla rinfusa, ma, se sono allo stato
ujnidiD, il i^iano del carro dovrà amere «osparso, a cura e spese
dello speditore, di qualche materia come torba, segatura dì legno,
Genève, eoe., in quantità sufficiente da assorbire lo scolo delle
parte liquide.
e) Le operasioni di carico e di scarico delle partite sciolte
od Idia rinfusa seno obbligatorie per le parti, le quali devono
pute provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le
eveotaali spese di diainfezione dei carri di cui all'articolo 96
delle Tariffe e condizioni pei trasporti.
A) Il iorasg^orto ha luogo, di regola, in carri aperti e, se
trattasi di mier^ «sciolto od alla rinfusa, in carri aperti «on co-
pertone o tdone fornito dallo spc^ditore; in mancanza di carri
aperti, in .carri chiusi da bestiame.
«) AirAmministrazione ferroviaria spetta di stabilire il mo
monto in evi dev-ono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna
ed il ritiro delle merci, nonché il tresio con cui le medesime de-
vono essere trasportate.
/) Per il rimanente si appKcaiio le disposizioni in vigore
por le merci otAinarie.
Corredivi e valeiii.
Categoria t'' :
Q&uppo 1? . — Acidi minerali^ come : acido solforióo^ acido do-
ri4rico, aeido nitrico od azotico ^ acido idroeloro- azotico^, ecc.; Bromo;
Lisciva oauaiioa 0 simili ^ostaoize corrosiM,
Gruppo 2^ — Cantaridi; Aconito ed altre piante o parti di
piante velenose^ secche; Cianuri; Preparati d'areenieo^ di mercurio
e di rame, come : acido arsenioso, €u:ido arsenico, orpimento, reaX-
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2042 uggì e OECEBTl BKL REGNO d'iTALIA - 1905
gatf verde di 8ck%o rinfuri, arsenico nero o nativo^ svìflimaU) corro
hìto, rerderawf e nimUi Moslanze molto relcno9e.
Condizioni. — a) K« mern di que8i;i categoria allo sìhIu liquido
si accettano iu generale per la sola spodizione ;i piccola Yelooì ' à
ed, eccezionalmente, anche a grande velocità se a carro com-
pleto; quelle allo stato solido, si accettano per la spedizione a
piccola velocità senza limi (azione di peso, ed a grande velocità,
quando però il loro peso non ecceda i kg. 60 per collo.
b) Le prime devono essere presentate in recipienti inattac-
cabili da esse, perfettamente chiusi, rivestiti di vimini oppure in
recipienti non rivestiti ma riposti in ceste od in casse con paglia
od altro negli interstizi. Ques: 'ultimo modo d'imballaggio èam-
Diesso per Tacido nitrico (comiiiie o fumante) nel solo caso che
l'imbottitura prescritta non sia ( ostituita di paglia o di simili
materie organiche molto suddivise, ma consista invece di ma-
teria inorganica, come scorie laniformi, terra' d'infusori, sabbia
od altro. I colli devono essere provvisti di maniglie.
Se invece trattaisi di materie allo stato solido, queste devono
essere presentate in robusti recipienti, condizionati in modo che
il movimento, le scosse, ecc., inevitabili nella manipolazione e
nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.
I colli delle merci di questa categoria dovranno essere pre-
sentati con una etichetta xM>rtante l'indicazione 0orro9ivi e veleni
ed il disegno in nero di un teschio.
e) Non è permesso il carico degli acidi inmeme ad altri pro-
dotti chimici od a merci pericolose delle altre categorie.
d) Jl trasporto a piccola velocità delle suddette merci allo
stato liquido si fa in carri nperti senza copertone, a meno che
il mittente non provveda alla copertura con copertone di sua
proprietà.
Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo dei
mittenti, ritenendosi l'Amministrazione ferrovia sollevata da ogni
responsabilità per le rotture, spandimenti, ecc., che potessero^
senza sui colpa, verificarsi lungo il viaggio o dtirante la fermata
nelle stazioni.
e) Per lo merci di quenta categoria allo stato liquido, spe*
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LEGGI E J>E«KKT1 DKL BRGKO l/lTALlA - 1905 304^1
flìte a piccola velocità e ro non f^ carro completo, i terminf di
reHji Nono raddoppiati.
/) Per il riniant'Ute hi applicano le diijpoaiziuni in vigore per
le jucrei ordiaarie, egelu^aperò quella deiravTertenza 2«che pre-
cede la Nomeaclatnra e la classificazione delle merci a piccola ve-
locità.
Combustibili e materie ai falcile combustione.
CateforU 8*:
Carboni minerali: antracite, litantrace e lignite; Coke; For-
melle e mattonelle ài carboni minerali; Legno da ardere; Torba
compatta; FormeUe di torba e di carbone di legno; Carbone di legno;
Carbone vegetale o carbone di legno^ eoe*
Nota. — La Torba scioka e le Fascine di minuta legna appartengono alla
e ategoria 4*/ U Boghead appartiene alle categoria ò\ il Carbone di legno, in
polvere ed in granelli e la Carbonella o brace alla categoria 6*.
Condisioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano in
generale per la sola spedizione a piccola velocità ed, eocezional-
mente, anche a grande velocità, quando però il loro poso non
ecceda i kg. 50 per, collo. Inoltre i carboni minerali e relative
mattonelle si accettano per la spedizione a grande velocità senza
lin^itazipne di peso.
b) All'imballaggio di queste merchi provvede l'articolo 90
delle Tariffe e condizioni pei ti^asporti. Per le partite a carro
completo non si richiede verun imballaggio.
e) n trasporto a piccola velocità si fa in carri aperti faenza
copertone. Qualora il mittente desiderasse riparare la meree contro
la bagnatura, egli potrà ottenere i neeessarl copertoni alle con-
dizioni previste^ dall'articolo 105,'delle Tariffe. Non si accorda la
copertura de^ carbone di legno, quando non esista la certezza che
il medesimo* non è di recente fabbricazione, a fine di. escludere
ogni probabilità d'incendio dì qualche peizzo non del tutto spento.
d) Per il rimanente si applicano le dispoai/Joni in vigore
per le merci ordinarie.
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Fibre vegeUM iesMi d^ tulreoei •, gregeie e loro cuseumij come:
canafMy eoiontj UnOf éiopfOj spmriOj hioiOj eoe.; P«flt«« steKj Mno.
cmnne per §rmiiooi, Mi^f ina por ooo^j foglie eeeohe e oimUi; Ttm-
Holo di legnOf ramoscéUij fascine di minula legnaj scorze d^oMberv
secche^ ecc.; Torba sciolta od in tritumi; Ritagli di carta e simili
materie a rapida eombusUonéj la cui accensione pnò essere deter-
minata dalle faville della locomotiva.
Nota. — Le suddette merci prese tUale /ilio stato umido, oppure intris f J<
olio, di f/ras.^o, di petrolio, eec, apparU*ngono alla categoria 5*.
Condiràtti. — ii> Lie merci di guaita e«tegoFift m aeeeiteao in
generale per la sola Bpedisioue a piACol*.vel#oità#d9 eceaci^ui!-
mente, anche a grande velocità pnrchè in colli coperti (imballati),
quando però il peso delle merci non ecceda i chilogrammi loo
per spedizione.
b) Per l'imballaggio delle medesime provvede l'articolo 90
delle Tariffe e condizioni per i trasi>orti.
e) Il trasporto delle merci alla rinfusa od in 4>a!1e scoperte
Hi fa efl^usivamente in carri aperti con copertone; il trasport-o di
qYielle in balle coperte si fa pure in carri aperti con copertoni*
od, in manq^nza, in carri chiusi.
d) Per le merci di questa categoria, 8pedit<' a piccola ve
]m*'ttÀ, i termini di resa sono raddappiatf.
e) Per il rimanent/C si applicano le dispofifizioni in vigore
per le merci ordinarie..
(MsgSìtìSk I^M
Oeuppo 1* — Bo^tanxe grasse^ oere^ ffHarina, éee.y greggit;
Resine e materie resit^osof Bitwmi e maiorie òiinminose; Atjakto.
parafine, cMrame^ boghead, eoe; Olii grassi vegetali ed animali;
Olii mintrali bótlenti a ^00"" o piò del termometro cenHgrmdo: Ver-
ni/'i grasse; Zcifo; Niirobeneina; Fenolo od oMào fenico, e simili
sostanze accensibili atta temperatura non inferiore a 20^; Materie
combustibili intrise di zolfo; (canapuli detti zolfanMi)^ di resino fi
d* altro {pasta per accensione, torcie a vento ^ ecc.).
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LEGGI E DBCRBTr DEL RKGNO d'iTALTA - 1905 2)45
dnvTfo 2* — Cfloraiiy nifraiij orùmtai e eomposti a funzione
ossMìB^nie, etoè favorenti ìa combuittone.
Condizioni. — a) Le merci di. cui sopra 0i aoeettaito per la spe-
dizione tanto a piccola quanto a grande velocità senza limita-
zione di peso.
ft) Per IMmbalIaggio di queste merci provvede l'artieolo 90
delle Tariffe e condizioni pei trasporti. È fatta eccezione per i
composti del 2^ gruppo^ i quali devono essere condizionati iu
modo che il contenato aoa possa in neasun caso disperdersi dalle
eonnessure dell'imballaggio. Il nitratp di soda ò ammesso anche
in sacchi, mai però alla rinfusa.
e) Non è ammesso il carico dei composti del 2*" grappo con
le merci del l"* gruppo o con i combustib^i delle altre categorie.
d) Il trasporto delle merci della presente categoria si fa in
carri chiusi od, in mancanza, in carri aperti con copertone.
e) Per il rimanente si applicano le disposicioni in vigore
per le merci ordinarie.
Caieg»ri« 6*t
Obuppo 1° — Materie oombustibili àeUa categoria 4^, allo 9iaio
umidùy tog^geUe a oombuetione epont^mea per U riicaldamento in-
terno della massa.
QkìTPFO 2** — Utaterie di tarid natura {fiHre tessiti, lana, stracci^
stoppa j ecc.) intrise di grasso o di altre sostanze untuose; FUatij tele,
earte, oliati od intrisi di resina; Seta nera torta, in matasse; Car-
bone ài legno in polvere od in graneUi, carbonella o brace; Sansa
carbonis^ata; Utero fuma; Fuligine ed olire materie organiche car-
boniézatè, soggette a combustione spontanea per assorbimento di
ossigeno.
GM4lste«É. — a) Le mevei di questo categoria si accettano, in
^eocrole, per la^sola spedizione a Incela "velocità ed, eecevional-
meftt«, «diche a grasde vekMrità qtiaHdo il loro* ii^so* non eccfida
i kg. 100 per spedizione. Tale limi^azie^o non è pefò appltea-
bile alla seta, ai fflatf, tefe e curtef menzixmati nel gru-ppo 2"" di
questa ca4^g6riaf, i quali si accettano per fa spedizione a grande
velotrttà MUST» limitazroiie di peso.
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2046 LKOOI K DECRKTI DEL BJKGNO d'iTALIA - 1905
b) Le merci del gruppo 1^ cLctodo essere piesentate in con-
dizioni tali da permettere ohe Tarla circoli liberamente entro i
colli; quelle del grappo 2° devono essere presentate con imbal-
laggio impermeabile alTaria.
Le saddette merci si accettano anche compresse in baHo co-
muni o condisionate altrimenti; ma in tale caso TAmministra-
ZIO ne ferroviaria si riserva di stabilire i) momento in cui deve
effettuarsi la consegna delle spedisioni.
e) Il trasporto a piccola velocità delle merci, non condi-
zionate secondo il comma h) alinea primo, si fa esclusivamente
in carri aperti con copertone*
d) Per il rimanente si applicano le disposisioni in vigore
por le merci ordinarie.
FersiaiitesolbiUv.deeomponiMU e teasivi.
Ostegeris Vt
Oeuppo l"" — Stagne freteOf itera di san^we, mosto b simili
materie fermenieseiUli.
— A questa categoria non appaH*mgono l liquidi resi in/ermcat^-
s*ibllf con V aggiunta (U acido soifbrieo o di aitfo antinseUico qualunque.
Geuppo 2"" OarbMfo ^ oàloio; Perossido di sodio ed àUri pre-
parali ehimiei ohe a ootùaito de^'ac^^a si decompongono dando
luogo ad immediato sviluppo di gas.
Gruppo 3"" — Ossigeno, acido solforoso f acido carbonicoy ossido
di metUe. acetilene^ ga» ammonÌ€ieoj idrogeno solforato^ gaa illu-
minante, protossido d^asoto e simili gaz compressi oppure ridotti
aUo stato liquido.
, Condisioni. — a) Le, merci 4i questa categoria si aooettano in
geuers^e per la sola spedizioae a piccola velocità ed| eccesìonal-
«dcnte^ anche a grande velocità, quando nefò il loro peso non
ecceda i kg. 00 per spedisione.
b) Le merci che fermentan^^ ^^ decomponendosi svolgono
gaz la cui pressione può determinare lo scoppio dei recipienti ohe
le contengono, devono essere presentatoi quelle del grappo 1%
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LEGGI K DF.cwrrT DKL KioGNo d'italfa - 1905 204T
in doppio reoipien te od anche in recipienti semplici, in questo
caso però non interamente riempiti e non ermeticamente chiusi;
quelle del gruppo 2"", in recipienti perfettamente chiusi ed im-
permeabili air acqua.
I gaz compressi od allo stato liquido devono essere presen-
Uti in cilindri metallici atti a resistere alla tensione dei vapori,
quand' anche la temperatura si elevi a SO"" del termometro cen-
tigrado; in caso diverso i recipienti devono essere muniti di una
▼alvola di sieuresza difesa contro i guasti ed inaccessibile dal-
resterno,
e) Il trasporto a carro completo deile merci ascritte al
gruppo 1^ si fa esclusivamente in carri aperti senza copertone e
quello delle merci dei gruppi 2'' e 3% in carri chiusi.
d) Per il rimaaeute si appiici^no le : disposizioni in vigore
per le merci ordinarie..
Infiammabili.
Gstegoris 8* :
Alooólioi eontènenU in Volume non oltre U 60 per cento di àleool
anidro ; Petrolio coni detto di testo, avente a 17^ ^5 del termometro
centigrado il peso specifico' di almeno 0,780 o che alia pressione
atmosfera di 760 mm. non svolge vapori' infiammabili al disotto
del 2r centigradi ; Olii minerali bollenti a meno di 200"" del termo-
metro centigrado o che non svolgono vapori infiammabili al disotto
di 2V* centigradi^ e simili sostanze di un grado di infiammabilità
non maggiore a qudlo del petrolio normalc"\o di testo.
Coadizioni. — a) Le merci di questa categoria si acoettajao
por la spedizione soltanto a piccola velocità. L'acquavite, il co-
gnac, fil rhum, lo spirito e simili,. si accettano anche per il tra-
sporto a grande velocità se.il loro peso non eccede i chilo-
grammi 30 per spedizione, e sempre che in botl^iglie deirtro casse
od in barili si trovino nelle migliori condizioni,
b) L'è suddette merci devono essere pondizionate: in reci-
pienti di vetro rivestitiidi vimini o in recipienti noa rivestiti
ma riposti in ceste o casse provviste di maniglie e rinoalsati
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2§*8 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905
ooA paglia od àKro ; oppure in reoipieirti raetafflct naldafi o rac-
climsi ia easse di legrao ; ovverc»- in rorbtisti barili.
I recipienti derono essere perfèttamente condiziè nati e non
aver segni apparenti di colature*
e) n trasporto a piceola vetocltà ha luojfo in earrì aperti
con copertone od in carri clùitsi.
Le mercY di cai trattasi viaggiano a ricrehio e pericolo d^
mittente, ritenendosi l'Àmminìstrasione ferroTìaria soHeTata da
ogni responsabilità per le rotture e spmrdimenti clie potessero,
senza sua colpa, verificarsi lungo il viaggio o durante la fer-
mata n^6 starioni.
éf) Per le merci di questa categoria, spedite a picootìi ve-
locità, i termini' di resa *sono raddop^atl.
e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore
per le merci ordinarie, esclusa però quella dfeK'avvertenaa 3» ohe
precede la nomenclatura e classificazione delle merci a piccola
velocità.
GAtegoris 9^ :
Alcool ed (Ucoolioi cof^tenAnti in volume ptà del 60 per eemio
di alcool anidro; Petrolio ed olii derivati dal petrolio {henMtnay
ligroino, ecc.) e dal catrame, aventi Or 17%^ del termof$^eiro centi-
grado un pé90 speoifieq inferiore a 0^780 o che colgano vapori in-
fiammahiLi al dieotto di 2V centigradi; Sssenae edoliiesoenaiali^
cojnprena V essenza di trementina od acq^a ragia; Vomici àtcoo-
liche ed aWessensfa di trementina; Etere solforico e liquidi oke ne
contengono in grandi proporzioni {collodiOf spirito o goeeie deUe
di HoffmanUj eoe.) ; Acetone ; Solfuro di carbonio e simili liquidi
moMo infiammami.
Condizioni. -- a) Le suddette merci sì" aeeettano per la spe-
dizione soltanto a piccola velocità.
h) Le merei d! questa categoria deverò essere eendisiosa^e :
in recipienti di vetro lmpagHat^> riposti eias^uno in' easw e eeste
provviste di' coperchio e di maniglie^ del peso di non oltre chilo-
grammi M« per eofle ; oppure ììt rèèipienti metatliei saldati, rae-
cfainsr in apporta sMsa di legne^ dtel pmo lordo di oev oltre
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 -sOlO-
<dìilograinmi 76 per collo ; ovvero ia robusti barili. Quest'ul-
timo modo d'imballaggio uoq è ammesso per Tetere, per il sol*'
furo di carbonio, per l'acetone, per gli olii leggeri del petraliOf
aventi un peso specifico inferiore a 0.6S0 (gazolina, neollna^ ecc.)
né per quelli derivati dal catrame che bollono a meno di 50° cen-
tigradi (amilene, ecc.) i quali, anziché in barili di legno, devono
essere presentati 'in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita.
del peso massimo di chilogrammi 660 per collo*
I recipienti devono esaere perfettameato condizionati e tu-
rati in modo da impedire la volatijizzazione. La paglia od altra
simile maiteria che riveste i recipienti di vetro, deve essere im-
bevuta di una soluzione satura di cloruro di, calcio o d!altro,
in modo da non accendersi nemmeno al contatto diretto di una
fiamma»
I colli delle merci di questa categoria dovranno essere pre-
sentati con -una etichetta portante la indicazione: ^Infiam-
mabili ^.
e) Il trasporto si fa esclusivamente in carri aperti con oo-
piertone.
Le merci di cui trattasi viaggiano a rischio e pericolo dei
mittente ritenendosi l'Amministrazione ferroviaria sollevata da
ogjìx responsabilità per rotture e spandimenti ohe potessero, senza
sua colpa, verificarsi lungo il viaggio.o durante la fermata nelle
stazioni.
d) Per le merci di questa categoria i termini di resa sono
xaddoppiaii.
e) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore
per le merci ordinarie.
CitegorlA 10"^.
Qbuppo 1. — Fiammiferi di legnOf di eera^ di esca, di carta^
€& bepffjolxLi eee. ; Fosfora rossa^ a 8imUi iMtoi.aùGensibilipeffsfre'
ff4$mmto.
Gruppo 2. — Fosforo bianca^ Fosforo ài calcio^ 8odio^ Po-
t€^88io e simfli sostanze che si conservano in liquidi diversi eia cui
4MCcensione p,ud essere determinata dal contatto cólV acqua o daHa..
dispersióne del liquido preservativo* .. -^
129 — VoL. ÌF. - 1905.
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2050 LEGGI E DECRETI DEL EEGXO d'iTÌXIA - 1905
Condizioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano per
la spedizione soltanto a piccola velocità; i fiammiferi di legno
e di cera si accettano per la spedizione anche a grande velocità
nel limite di peso fino a 10 chilogrammi.
h) Le sostanze del gruppo 1® devono essere riposte in re-
cipienti di legno ben connessi) dello si>essore di almeno un cen-
timetro, oppure in recipienti metallici racchiusi in casse. Ire
medesime devono essere imballate internamente con carta od
altro, in modo da formare una massa compatta.
Quelle del gruppo 2** devono essere presentate in recipienti
metallici racchiusi in casse cerchiate, provviste di maniglie, del
peso complessivo di non oltre 90 chilogrammi per collo.
I colli delle merci di questa categoria dovranno essere pre-
sentati con una etichetta portante la indicazione: < Infiamma^
hili ».
e) Il carico di queste merci si fa separatamente, oppure
anche insieme ad altre merci, purché di naturatale da non pro-
vocare incendio.
d) Il trasporto a piccola velocità ha luogo esclusivamente
in carri chiusi con eonvogli merci o, in mancanza, con convogli
misti.
e) Per le merci di questa categoria, spedite a piccola ve-
locità, i termini di resa sono raddoppiati.
/) Per il rimanente si apj)licano le disposizioni in vigore
por le merci ordinarie.
liiapIOiBivl.
Categoria 11*:
Capsule ordinarie per fucili^ per spolette e simili; Bossoli da
cartuccie innescati ossia muniti di capsula; Miccie ordinarie a
comhustione lenta^ dette di sicurezza; Spolette a tempo ed a doppio
effetto, senza innesco; Spolette a percussione munite dHnnesooì In-
neschi e codette per spolette; Cartucce cariche a iossólo metaXlieOf
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 2051
per fueUif pistole^ rivolieUe, spingarde e mitragliere; Cannelli a
frizione e cannelli elettrici.
Nota, -r- Le altre Capsule appartengono alla categoria I4\ Le Cartucce a
bossolo di cartone o di carta, per fucile, ecc., le cartucce a bossolo metallico
per cannoni e gli Inneschi di fulmicotone appartengono alla categoria 13*,
Le miccie a combustione rapida appartengono alla categoria 13^, gruppo 4*,
Condisioni. — a) Le merci di questa categoria si accettano
per la spedizione soltanto a piccola velocità. Per le medesime
lo speditore dovrà presentare la licenza di trasporto.
Per i trasporti per conto delle Ammiaistrazioni tfiilitari, dello Società del
Tiro a segao e dei Corpi Guardia di finanza, non occorre la licenza dell'Au-
torità di pubblica sicurezza. ^
h) Le merci suddette devono essere, presentate in reci-
pienti di legno ben condizionati di un centimetro almeno di
spessore, nei quali la merce si trovi imballata in scatole od al-
trimenti ed immobilizzata con segatura, di legno, ritagli di.
carta, eco.
I colli di queste merci dovranno essere presentati con una
eticlietta portante la indicazione : 4 Esplosivi categoria 11^ ».
e) Il carico di queste merci si fa separatamente od anche
insieme ad altre merci pitiche inerti; non maV con gli esplosivi
delle categorie seguenti.
d) U trasporto ha luògo esclusivamente in carri chiusi con
eonvogli merci o, in mancanza, con convogli misti.
e) Per le merci di questa categoria i termini di resa sono
raddoppiati.
/) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigere
per le merci ordinarie.
Categoria 12*:
FtUmieotone siahilizza^o^ cioè palpato cól processo Ab el^ conte-
nente almeno il 18 % adacqua; Granate e cartuccieri per armi su-
bacquee^ carichi del detto fidmicotone.
Nota. It fulmicotone contenente meno del. 18 Ojq d^aeqna appartiene alta
eoitsgoria 13^ gruppo J*.
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2052 LEOOI £ BfiCtETI SfiL BSOÌN^O d'iTALXA - 190&
Categoria IS^:
Getjppo 1** — Acido picrico purificato; Picraii non esplodenti
àlVurtOj cofne: polvere BrugèrCj di Ahélf ecc.; Polvere nera comune;
Esplosivi affini alla polvere comune, come: sassifragina, pudro-
lite^ ecc.; Miscugli pirotecnici di composizione analoga aUa pol-
vere comune senza dorati^ e simili materie esplodenti al colore ma
difflcilmenie alVurto.
Getjppo 2* — Cartocci per artiglierie; Fuochi d^artifhio, da
salone e per uso di guerra; Proiettili e simili munizioni cariche
ma non munite d'innesco fulminante.
Obxtppo S'' — Fulmicotone secco o contenente meno del 18 per
cento d'acqua ed Inneschi di fulmicotone; Derivati dal fulmicotone:
tonite, polvere ài achuttae, acapnia, halisltte, ecc.; Dinamite; Ma-
terie analoghe Ma dinamite, come: gelatina esplosiva, sebastina,
paleina, litofrattore, ecc., e simili derivati o composti di fulmico-
tone o di nitroglioerina a base inerte od attiva, anche pronti per
V applicazione, però in nessun caso muniti d'innesco fulminante.
Nota. — li Fulmicotone contenente ti 18 per cento o più adacqua appar^
tiene alla categoria 12^.
Obuppo 4"" — Oartuooie a bossolo di cartone o di caria, per
fucili e^pistole; Petardi e castagnole da segsuiiamento; Oartueeie
a bossolo n^tallico per c,annoni; Micoie a combustione rapida;
Fuochi di artificio, da salone e per uso di guerra, e simili esplo-
sivi lavorati, muniti d'innesco fulminante.
Nota. — Le Micele dette di sicuresia^ costituite di un sottile tstòo di
caouiehouc o di tela incatt^tmata ripieno di poleere nera comune, apparten-
gono alia categoria llK
Categoria U^t
Gruppo 1** — Esplosivi di qualunque genere contenenti* dorati
(polvere Horsley, Pehl, Carta esploliva, ecc); Miscugli pirotecnici
contenenti clorati e simili sostanze che possono esplodere, óUre che
alVurto, anche per decomposizione spontanea.
Gruppo 2^" — Capsule detonanti, spolette od inneoehi deio-
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 205S
naniij contenenti ciascuno due o ptò decigrammi di fulminato di
mercurio; Oeci fulminanti.
iNota. — Le capaide, spoleUe, ecc.j contenenti ciascuna meno di due deci-
grammi di m,aieria fulminante, appartengono alla categoria It*". Le capsule, le
spolette, ecc. che contengono ciascuna pia di grammi due e meszo di maceria
detonante, e le spedizioni relatice che contengono complessioamenie più di oenti
chilogrammi di materia detonante, come pure Ridiedi ceci JìUminanti che con-
tengono eomplesBÌDanenie più di mezzo gramma di failminaio d^argento^ si con-
siderano come fulminati in massa e sono perciò escluse dal trasporto (Art, 1).
Oondlzionl comuni alle categorie 18*, 13* e 14*.
a) Le merci delle categorie 1S^ 13* e 14* si accettano per la
«^•djjsieiiie soltanto a piccola veloeìtà ed alla ceiMlizione cbe con
la lettera di portò lo Bpeditore predenti la lioen^a di trasporto
rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicure^a (1), come
pure nna dichiarazione redatta nei termini di cui al richiamo (2).
Se poi fiattaai di acido picrico o dei detonanti di cui alla ca-
(1) La licenza di trasporto^ dovrà essere presentata per le spedizioni di
esplosivi in genere, fatta soltanto eccezione per le polveri piriche che non
superino a netto il peso di kg. 3, tanto in massa (categoria 13% gruppo 1*)»
quanto lavorate in cartuccie, miccie, ecc. (categoria 11*).
É pure fatta eccezione per i bossoli da cartuccie innescat* e per le cap-
sule ordinarle (categoria 11*), quando il poso complessivo della materia ful-
minante ivi contenuta non superi grammi 200.
11 detto limite di kg. 3 coi;ri sponde presso a poco a n. 500 cartuccie ca-
riche od a kg. 24 di miccia ordinaria; il limite di grammi 200 di materia ful-
minante corrisponde a circa 40,000 capsule ordinarie.
(2) *La dichiarazione' deve essere redatta nei termini seguenti:
< Il sottoscritto dichiara che la merce consistente io da lui
€ oggi conaegnata alla strada ferrata per essere spedita da
< a al signor •. è preparata con tutte le cure
€ che , la scienza e l'arte suggeriscono ; che essa corrisponde perfettamente
< alle dichiarazioni della lettera di porto e che per la medesima furono os-
€ servate tutte le prescrizioni e cautele imposte dal R^damento per il tra-
«spòrto delle materie pericolose, non ignorando che altrimenti ib trasporto ne
€ sarebbe assolutamente vietato,- Egli dichiara ioelire di assumere V ìptera re-
^ 6p€|osabiUtà per le conaeguenze e per i danni di ogni natura che potessero
4 verlScansi durante il trasportq p^jc effetto dell'inosservanza delle prescrizioni
^ «gelati ve a^deirirregoiare pd incompleta condizionatura della merce stessa >.
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2054 tEaOI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
tegoria 14% occorre inoltre la presentazione di un certificato di
un chimico, noto all'Amministrazione ferroviaria di partenza,
attestante, quando trattai di acido picrico, che osso è purificata
ed in tale stato da non essere soggetto a decomposizione spon-
tanea, e quando trattasi dei detonanti di cui alla predetta cate*
goria 14», gruppo 2% che per essi vennero ossecrate le prescri-
zioni del presente Eegolamento circa le quantità massime di
materia detonante.
Per i trasporti per conto delle Am minia* razioni militan, delle Società del
Tiro a segno e dei Corpi delle Guardie di finanza, non sono necessari la li-
cenza, la dichiarazione ed ii certificato di cui sopra.
h) Le merci di cui trattasi devono essere condizioiiate eome
segue, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro
che non sia stagnata o non sia internata nel legno o coperta da
mastice o da tela incollata: '
1**. Por il fulmicotone sciolto, tanto umido che seceo, Tim-
ballaggio interno deve essere costituito di una cassetta metallica
accuratamente chiusa, |)osta a sua vofta in robusta cassa di legno
con paglia compressa od altro negli interstizi. Se invece tratta??!
di fulmicotone riposto in granate od in cartucciera,, oppure di in-
neschi di fulmicotone, Timballaggio. si potrà limitare alla cassa
esterna di cui sopra, nella quale la mence sia stabilmente trat-
tenuta e circondata di segatura o dtaltro ;
2°. Per Tacido picrico è ammesso Timballaggìo in casse o
barili robusti a perfetta tenuta, .foderati di carta o di stoffa e
con assoluta esclusione di qualsiasi parte di. piombo o di com-
posti di piombo;
S"*. Le altre merci della categoria 13* devono essere presen-
tate in casse di legno ben condizionate, di un centimetro almeno
di spessore, foderate di carta o di stoffa nelle quali le merci
stesse si trovino imballate in scatole od altrimenti con segatura
di legno, ritagli di carta, ecc., vale a dire immobilizzate in. modo
da formare uha massa compatta;
4^. Per le merci della categoria 14* devesi aver cura : che
la materia esclusiva, sia es&ìa sciolta oppure preparata per Tap-
plicazione, si trovi perfettamente isolata ed immobilizzata in un
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 2055
mezzo soffice tale da impedire qualsiasi sfregamento dei pezzi
fra di loro o contro le parti dure degli imballaggi immediati;
che i pacchetti costituenti questi imballaggi siano riposti, e a
loro volta immobilizzati con carta, segatura ed altro, in appo-
sita cassetta accuratamente chiusa; che infine, le cassette cosi
confezionate siano rinchiuse in una seconda cassa di legno molto
robusta, circondandola di paglia, di stoppa o di altra materia
soffice non polverulenta, in quantità sufficiente da attutire la
ripercussione degli eventuali nrti sulla massa esplodente. Detta
cassa dovrà essere munita di robuste maniglie laterali e legata
in croce con filo di rame o di ferro stagnato o zincato ben teso
e fissato ai capi con piombini.
Per i detonanti del gruppo 2% gli imballaggi immediati di
cui sopra dovranno essere molto resistenti ed inoltre la merce
^'partitavi in modo che nessuno di essi abbia a contenere piii
di 100 grammi di materia detonante.
I colli delle merci delle categorie 12* 13» e 14» non do-
vranno mai eccedere il peso lordo di chilogrammi 50 ciapcuno*
e dovranno essere presentati con una etichetta portante Tindi-
cazione: < Esplosivi > o 4 Fulminanti », secondo il caso, ed il
disegno in rosso di una granata con fiamma. Se poi trattasi di
detonanti del gruppo 2% i colli dovranno inoltre portare Tindi-
cazione in grandi caratteri; « Detonanti >, < Non capovolgere >.
Lo spedizioni per conto dolle Amministrazioni della guerra e della ma-
rina 8i aocettano nelle condizioni di peso e d'iraballaggio in cui vengono pre-
sentate, corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime,
eccetto i\ caso di tassativa esclusione dal trasporto. É però sempre obbliga-
toria l'applicazione dell'etichetta sovra indicata.
e) Il carico e lo scarico delle merci di cui trattasi, in par-
tite dì oltre 50 chilogrammi, devonsi eseguire rispettivamente
dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti
dell'Amministrazione, in località lontane dai binari ove mano-
vrano locomotive.
Per le eccezioni che occorresse di fare alle disposizioni di questo comma,
avuto riguardo all'entità dei trasporti per conto delle Amministrazioni della
guerra e della marina, di volta in volta saranno da prendersi con la ferrovia
gli opportuni accordi.
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2056 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
H carico di ciascun vagone non dovrà in nessun caso oltre-
passare i due terzi della sua portata.
Nel carro i colli devono esser messi in modo da evitare che
si spostino o che si sfreghino fra loro, ed a tal fine se ne col-
meranno gli interstizi con fascetti di paglia, ramoscelli sciolti,
cunei di legno, stuoie, ecc., da fornirsi a spese del mittente. La
totalità de! colli sarà poscia interamente avviluppata con tela
impermeabile fornita dal mittente o, in mancanza, con coper-
toni deirAmministrazione, alle condizioni previste dairarticolo
106 delle Tariffe.
Le spedizioni di non oltre 60 chilogrammi si caricano unita-
mente ad altre merci, però discoste da esse ed osservando le
cautele di cui sovra; quelle del peso superiore, in carri separati.
In nessun, caso. è ammesso di caricare le merci esplodenti con le
capsule od altri materiali contenenti Inneschi fulminanti (catego-
rie 11* e 14*), con gli ac'di minerali e, in generale, le .materie
esplodenti delle diverse categorie o dei diversi gruppi fra loro o
con mer<fi di natura tale da provocare incendio.
d) Gli esplosivi delle categorie 12% 13* e 14* si traspor-
tano, cjsclusivamente in carri chiusa servendosi dei convogli
merci. Se le linee non sono percorse da tali convogli, i tra-
sporti dovranno effettuarsi con convogli speciali alle condizioni
deirarticolo 16 delle Tariffe. Le spedizioni degli esplosivi delle
categorie 12* e 13* e di quelli del gruppo 1** categoria 14' non
eccedenti i 60 chilogramma; si pnssono inoltrare con un con^
voglio misto, quando non vi siano convogli merci, ma in tale
caso è sempre obbligatorio il doppio imballaggig prescritto per
le merci della categoria 14*, oltre alle cautele nel carico, di cui
alla lettera e). Di tali spedizioni non se ne ammette più di una
per ogni convoglio misto.
É fatta eccezione per gli esplosivi delle Amministrazioni militari, presen-
tati in casse regolamentari od in cofani d'artiglieria, i quali si possono inol-
trare con convogli misti anche se la cassa od il cofano eccedano i 50 chi-
logrammi, purché ogni spedizione non sia costituita da più d'un collo. Inoltre
sono ammessi al trasporto, anche in quantità maggiore, gli esplosivi costituenti
la dotazione di truppe viaggianti in convogli esclusivamente militari.
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iiEGQi E DECRETI bssl végì^o d'itaua - t905 9057
Le spedisioni di detonasti della eateg^ri» 14* grappo 2'', si
ammettono nei treni misti nel solo caso che la materia deto-
nante non superi complessivamente i 200 grammi.
e) Alle merci delle categorie 12^, 13^ e 14* si applicano per
il trasporto i seguenti prezzi, tenendo conto delle disposizioni
deirarticolo 15 delle Tariffe e condizioni pei trasporti, allor-
quando si tratti di convogli speciali:
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20B8
UEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
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LBGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 2059
Ai trasporti per conto dell'Autorità militare si applicano le tariffe conve-
nute con la stessa.
Oltre ai prezzi suddetti ed a quelli accessori stabiliti per le
merci ordinarie sono pure da aggiungere, quando ne sia il caso,
le seguenti tasse :
1* il diritto di sostaj secondo le norme stabilite dall'arti-
colo 108 delle Tariffe e condizioni per i trasporti, nella misura
dì lire 0.10 per quintale e per ogni 24 ore col minimo di lire 0.26
per ogipti ora ed ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla
consegna dell' avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore
quanto alle Amministrazioni militari e, se l'avviso fosse rimesso
alla posta, nelle 14 ore e rispettivamente 16 ore, successive al-
l'impostazione ;
2* le spese della notificazione della sosta alle Autorità locali
di pubblica sicurezza, qualora la residenza di queste fosse distante
più di 600 metri dalla stazione (1) ;
3* la tMsa per la guardia speciale per misure precauzionali
alle spedizioni per le quali occorre la licenza di cui alla lettera a).
Questa tassa dovuta all'Amministrazione di pubblica sicurezza
è calcolata in lire 1.60 per ogni 24 ore indivisibili e per ciascun
posto di guardia quando dall'Autorità venisse ordinata la sor-
veglianza da parte degli agenti di pubblica sicurezza (guardie
di città) nella località d'arrivo o di transito.
Qualora rAutorità di pubblica sicurezza ritenesse conveivente di sottoporre
a sorveglianza speciale anche i trasporti di materie esplodenti eseguite per
conto delle Amministrazioni della guerra e della marina che avessero a so-
stare più di due ore nelle stazioni, tale servizio sarà affatto gratuito, nessuna
competenza spettando in questo caso agli agenti di pubblica sicurezza inca-
picati.
4* le spese doganali per la visita del contenuto dei colli,
che, per ordine dell' Autoritè doganale, si dovesse eventualmente
(1) L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a notificare alle Autorità di
pubblica sicurezza la giacenza in stazione di tutte le materie esplodenti per le
quali sia necessaria la licenza di trasporto (vedi lettera a e relativa nota),
quando queste debbano sostare nelle stazioni intermedie per più di due ore
oppure, in arrivo, non siano ritirate nel termine stabilito.
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2060 U»GI S J>9CB£TI DEL VRQKO D'xxaj^IA. - . 1905
fftre nei magMsini del destinatario anziché nei locali della
dogana.
n pagamento dei prezzi di trasporto per le merci esplodenti
deve essere sempre fatto alla partenza ; le spese di cni sopra e
qnelle che possono occorrere Inngo il viaggio saranno gravate
anlle spedizioni e riscosse in arrivo.
/) Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alle categorie
12*y 13* e 1^^ devono essere annunziate anticipatamente. Al-
l'Amministrazione ferrpviaria spetta di stabilire il Inogo ed il
momento in cni devono effettnarsi il carico e lo. scarico, la con-
segna ed il ritiro, nonché i convogli con cni dette merd devono
essere trasportate., La ricevuta della merce si rilascia soltanto
dopo che il carico sia stato compiuto.
Per refte<m/.io«e éei tensponti per ooato deUe AmaniniMraaiaQi della guerra
e -della inarioa dovranno prawlers^ ,pre venti vaco^n te gli opportuni aocordi fra
gli uffici militari mittenti e le strade ferrate. Il giorno e Torà d'arrivo di ogni
convoglio contenente materie esplodenti saranno telegraficaroente notificati
airAutoritÀ militare del luogo d'arrivo dal capo dell'ultima stazione capo-linea
che precede quella d'arrivo.
I tra8poi*ti militari devono essere aecompAgnatt da ufia soorta i^iiiare dal
l«ogo di deposito fino. atUpt staaione di.pi^rtenza e.jdalla^ alazione di arhvo fino
al luogo di . /lestinazione. Però per , le ^ spedizioni di piccolo peso, cioè fino
JL 50 kg., e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regola-
mentaroy non è obbligatoria la scorta, potendo la merce essere presentata e
ritirata da qualsiasi p<)r5ona munita di tm documento 4<airA.mtorità militare.
g) Stante le cantele a prendersi per il trasporto d^U esplo-
sivi, l'Amministrazione non garantisce il termine di resa.
h) Per il rimanente si applicano le disposizioni in vigore
per le merci ordinarie*
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LEOGÌ £ JXRCR'&n DEL BEGfKO B^ITALU - 1905 200l
AUJI«ATO N. 4i
Eleacò delle lueFél che PAmmiiiìstrazIbne ha facoltà di trasportare
in Tagonl scoperti senza copei*tonI.
(Ari. 105 delle Tariffe e Condizioni per i trasporti)
1"* — Acqua comune, di mare, da bagni, ed acque di lava-
tura e di rifiuto.
2"" — Attrezzi rurali usati.
3^ — Bron»Oy ottone e rame in grossi lavori come; campane,
caldaie, candelabri, cannoni, colonne, e simili.
4° — FerrOf acciaio e ghisa in grossi lavori, coinè : pezzi per
macchine (alberi, caldaie, cilindri, ruote dentate, volanti, ecc.),
pezzi preparati per ponti e fabbriche, materiali da ferrovia e da
tram via (assi, cerchioni, ruote, rotaie, piattaforme, vagonetti da
sterro, ecc.) ed altri grossi lavori diversi (àncore, catene, can-
delabri, bombe, cannoni, corazze, armature, balaustri, colonne,
tubi, ecc.)
5** — JPerro, acciaio e ghisa in lavori di prima fabbricazione
come: barre d'ogni sorta anche sagomate, piastre e simili, non-
ché filo, moglietta e lamiere dello spessore. di oltre 2 millimetri.
6** — jParr 0, acciaio e ghisa greggi ed in rottami, come pure in
oggetti o lavori di qualsiasi genere destinati alla rifusione.
T^ Legname da costruzione e d'opera greggio o semplicemente
squadrato, segato o rifesso.
8"" — Legname in grossi lavori da falegname, da bottajo, da
carradore e da carpentiere.
9^ — Locomobili e locomotive agrarie.
10^ — Materiali greggi e da costruzione e lavori semplici di
terra cotta, di cemento e di calcestruzzo, quali : pietre spaccate
e terra (eccettuate quelle coloranti), arenarie, ardesie, breccia,
ciottoli, ghiaia, sabbia, lava, terra comune e refrattaria, argille,
calce carbonatica per l'agricoltura (calce del gaz), creta, marna,
tufo, ecc., mattoni e tegole d'ogni sorta, tubi per fognatura, qua-
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2062 LBOGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
drelli o mattonelle di ogni genere da pavimenti, da pareti, ecc.
e simili.
11* — Metalli d'ogni genere (eccettuati quelli preziosi) greggi
od in rottami.
12"* Minerali d'ogni genere, anche metalUferi, allo stato na-
turale, come : alumite, amiai>to in roccia, baritina, blenda, cala-
mina, celestina, dolomite, ematite, feldspato, fostoriti, galena,
gesso, giobertite, grafite, mica, piriti, pirolusite, quarzo, spato
calcare, spato fluorico, talco, withcrite, ecc.
13» — Pietre d'ogni genere (compresi i marmi ed i graniti)
in lastre od in pezzi squadrati o sagomati, come pure pietre in
lavori comuni, senza modanatura, lavorati alla subbia, allo scal-
pello piano od alla martellina.
le'' — Seeipienii vuoti come: barili, bigoncia, bigonciuoli,
botti, mastelli. Uni, gabbie, stagnoni, damigiane e simili.
15^ — Residui e eaeoami di materie animali per concime.
16^ — Beeidui e cascami di materie vegetali, provenienti
dalla spremitura, dalla fermentazione e dalla distillazione di
frutta di semi, ecc.,, eccettuato il panello.
17® — Bottami ài terraglie, di porcellane e di vetrerie.
18° — [ Scorie non macinate e ceneri metallifere.
190 _ Spazzature di città.
Avvertenza. — Pel trasporto delle meroì completate neir Allegato 3 val-
gono le disposizioni speciali risultanti dall'Allegato stesso.
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l
LEGGI E DECHETI DEL REGNO B'iTALIA - 1906 f 2063
E 208. A N. 20S.
Regio Decreto che modifica la divisa degli ufficiali forestali
e degli alunni del regio istituto forestale di Vallomhrosa.
__^3 _ -^^t:^^ 111 maggio 1905^ > , . J; -^ •:::-^
'{IhibbUcato^neLÌa^aM setta Ufficiale del Regno tr25 /najy^Vo'ìèOBrnrì^S)"**
VITTOKIO EMANUELE IH
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ. DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regio decreto in data 28 novembre 1901, n. 496,
che stabilisce la divisa degli ufficiali forestali;
Udito il consiglio forestale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
per Tagricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La tabella descrittiva della divisa degli ufdciali forestali
allegata al regio decreto* 28 novembre 1901, n. 496, è
completata con le aggiunte e modificazioni, riguardanti an-
che Tunilorme degli alunni del regio istituto forestale di
Vallombrosa, giusta Taltra tabella qui annessa, vista d'ordine
Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Ordiniamo che il presente dccieto, munito dol sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo •>
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 11 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
HegutroAo alla CorU dri conti addi 4 lup io 1905.
Kea, 21 Atti del Qozernc a f, 98. F. hìstziEiTU
Luogo d€l Sigillo. V. Il Oaardasigilli C. FI N'OCCHI ARO-APRILE.
Rava.
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2064 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
TABELLA DESCRITTIVA
delle medificazioni per It divisa del personale forestale
Ufficiali forestali-
1. — Divisa per ti servizio di campagna.
La giubba e i pantaloni avranno la stessa forma di quelli
dell'uniforme di panno, stabilita con il regio decreto 28 no-
vembre 1901, n. 496, ma saranno confezionati con la tela
bigia truppa^ in uso presso il regio esercito.
La giubba, al di sotto delle due strisele verticali all'al-
pina, avrà due grandi tasche con aperture verticali. I
bottoni di metallo ossidalo, come quelli della piccola tenuta
di panno, saranno nascosti dalla stoffa sul davanti. I para-
mani a punta, come quelli della giubba di panno, saranno
dèlia stessa tela bigia suddetta.
Le controspalline di tela bigia saranno unite all'alto della
manica e abbottonate con un bottoncino di metallo ossidato
in prossimità del colletto, come nella tenuta di panno.
Le tasche saranno pure abbottonate con un bottoncino
uguale al precedente. Alla cucitura inferiore del paramano
vi saranno tre bottoncini di metallo ossidato.
Tanto la giubba che i pantaloni non porteranno né di-
stintivi, né filettatura di sorta.
Con la divisa di campagna potrà portarsi una copertura
bianca sul berretto, in modo però che i distintivi del grado
rimangano scoperti. L'uso di qualsiasi altro genere di co-
pricapo che non sia il berretto di ordinanza resta espres-^
samente vietato.
Con la divisa di campagna, rimane facoltativo di portare
la sciabola, ma dovrà invece portarsi obbligatoriamente la
pistola a rotazione.
2. — Uso del loden impermeàbile e dello spencer.
Sarà permesso agli ufficiali forestali di portare il loden
impermeabile come usano gli ufficiali del regio esercito.
Lo stesso dicasi per lo spencer.
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LEGGI E DECRETI DEL REGIS^O d'iTALIA - 1905 2085
Alunni del regio istituto forestale di Vallombrosa.
Gli alunni vestiranno la medesima divisa degli ufficiali
forestali, con la giubba a colletto diritto munito delle fiamme
a due code di panno verde e i paramani pure di panno verde,
senza alcun dfstintivo nò aile maniche né al berretto (che
avrà però^ lo isterama) né al cappello di alta tenuta; quest'ul-
timo avrà però sul davanti il medesimo stemma degli ufficiali
forestali Nello stessa cappello il fregio, con il vertice in su,
sarà di gaUoncino di lana verde largo mm. 5, anche la nappina
sarà di lana verde La penna sarà come quella degli ufficiali.
Nella divisa di alta tenuta per gli alunni saranno soppresse
le controspalline con intreccio di cordoncini dorati, e resterà
la semplice controspaUiua di panno della piccola tenuta.
Al pari degli ufficiali, gli alunni in piccola tenuta e nella
tenut» di fatica, di etri si dirò in seguito, potranno tenere la
parte kvleriore dei panMcnì avvolta in^scarjte alte all'alpina.
È però agli alunni inibito Fuso degU stivali e degli speroni.
Gli alunni non avranno la iacoltà^ oome gii ulflciali di
usare il cappotto di panno turchino scuro: èssi potransKa
soltanto indossare il mantello di panno turchdxBO scuro di
cui al comma 6 della tabella dasorifttìva, annessa- al re|^io>
decreto 28 novembre 1901, n. 496, succitato.
L«k divida, di fatica sarà la medasìma usata dagli ufiiciali
per il servizio di campagna. Lo spadino OiC<dtello da caccia
verrà abolito e sarà sostituito con la sciabola-bajonetta éék
fucile Wetterly.
Gli alumu potranno essere comandati di vestire la divisa
di fatica, anche per le esercitazioni militari e per le escur-
sioni; in tali casi è per essi però obbligatorio di portare
la sciabola-bajonetta di cui sopra.
Visio, dr ordine cU òl M,:
II mìnùrtro d'agricoltura, industrÌA e oommerdo
RAVA. ,^ riposo,
130 - VoL. II. - 1905. ^^ da invito di
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2060 LBOOI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905
N. 206. A N. 204).
Lxaox che approva le variazioni per l'assestamento del bi-
lancio di previsione per Vesereixio finanziario 1904-905,
25 maggio 1905.
(PlMfVeafa néUa GasMettm UffidaU del Régno il 29 maggio 1906, n. 126)
'vrrroBio Emanuele m
PVR GRAZIA DI DIO E PBR TOLOKtX DELLA NAKIOHX
BB D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approyato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1,
Sono approrate.le variazioni per Tassestamento del bi-
lancio di previsione dell'esercizio finanziario 1904-905 in-
dicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella ta-
bella A^ annessa alla presente legge.
Art. 2.
Il bilancio di previsione per Tesercizio 1904-905 rettifi-
cato in conformità al precedente art. 1, presenta i se-
guenti risultati :
Entrate e spese effettive.
Entrata L. 1,792,267,638.94
Spesa ....... » 1,722,992,111.69
Avanzo L. 4- 69,275,527, 25
Costruzione di strade ferrate.
Entrata L. »
Spesa » 12,728,666.66
Lo ste^sriVciiàre • • L- - 12,728,666.66
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905 2067
Movimento di capitali.
Entrata L. 31,584,228.34
Spesa » 48,505,378.35
Deficienza d'entrata . L- — 16,921,150.01
Partite di giro.
Entrata L. 69,769,536.50
Spesa » 69,769,536.50
'È approvata la tabella B^ che contiene i suddetti stan-
ziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito :
Entrata L. 1,893,621,403.78
Spesa » 1,853,995,693.20
Avanzo L. 4- 39,626,710.58
Art. 3.
Some convalidati i decreti reali», coi quali vennero auto-
rizzate le pmlevazioni dal fondo di riserva per le spese
impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi ap-
provate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nel-
Vannessa tabella (7, per gli * effetti di che agli articoli 29
e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, ap-
provato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3*).
Art. 4.
All'elenco A delle spese obbligatorie e d^ordine annesso
alla legge di approvazione dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 è
portata la variazione indicata nella tabella E unita alla
presente legge.
Art. 5.
11 limite massimo delle annualità per le pensioni, da con-
cedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo,
sia di autorità, sia per domanda determinata da invito di
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2068 LEGGI E DECSETI DEL BIGNO Jì'jTAUA - 1906
ufficio, stabilito in lire 320,000 o^i rartlcolo 5 della legge
d'approvazione dello stato di previsione. deUa spesa del Mi-
nistero del tesoro, è elevato alla somma di lire 420^000,
ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri :
Mlttirtwo del tesoro L. ia,O0O
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
delle finanze . .
di grazia e giustizia .
degli afiari esteri . .
deiristruzion^ pubblica
deirinterno ....
dei lavori pubblici .
delle poste e telegrafi .
deBa guerra ...
d»lla marina. . . .
dì agricoltura, industria e
eommercio
19,000
14,000
10,000
12,000
48,000
15,000
18,000
240,000
20,000
n 6,000
L. 420,000
»
Al cont^ eonsuntivo 1904-905 aaràu unite Feieneo Mie
concessioni fatte durante l'esereìzio p^ ì» fisnnom saA-
dette. ^ . .
Art 6.
SoniM aji^ovato la variMtcm;pet^ l'aMpstam^Bèo del bi-
lancio di . previsione per resercifào flnanzia^o^ I904r--905
dett'amminifitra^ioike del fendo per il ou&to, desoritte nella
tabella F^ annjessa atta premute legge.
Art. 7.
Sono approvate le variazioni per TasaMtamente ééL U-
l£Hicio di previsione per Tesercizia fisMoinnrìo 1904-905
dell'aoQtminKrtrazione del fondo di benefieemn er di reUgieoe
nella città di Rorna^. descrìtte oBUa tabella . fi^ «noMS» aiis
presente legge.
Art. 8.
È coilvaiidato il decreto reale, indicato nella unita tabdla i?,
col quale, durante Tìeserciflio 1904-905, veiaie auterizsatn
un ptelevamien/to dal fondo per le epese ferroviarie, di
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LEGGI E DECRKTI DEL RKGNO d'iTALIA - 1905 2069
di cui alle leggi 12 luglio 1894, n- 318, 30 giugno 1896,
n. 261 e 27 giugno 1897, n. 228,
Art. 9.
Gli stati di previsione e^ i rendiconti consuntivi dell'en-
trata e della spesa degli economati generali dei benefici
vacanti faranno parte integrante, a cominciare dall'eserci-
zio 1906-907, del bilancio generale dello Stato, in allegato
a quelli del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia
laserta neUa raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
a^Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 25 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Luogo M Sigino. V. Il OnardasiiriUi 0. PINOCCHIARO-APRILK
Gargano.
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ASSESTAMENTO
DH.
BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'BSBRCIZIO FINANZIARIO
dal 1« iQgUo 1904 al SO giugno 1905
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
Tabella A.
Variazioni por rassetlamente del bilancie di pravitione
par l'atareizio finanziarìo 1904-906.
E N T R. A. T A.
2073
0 «
U
CAPITOLI
9
wiuinii
B
m
DBNOlfINAZIONK
CATEGORIA I. — JBmraU effeUwé.
9
Interrii di titoU di credito e di anoni indiutmli
ponediiti dil tesovo •
-ir.
6,M0 »
12
Partedpa&one dello Stato sui prodotti lonti 4Mè
femme coetitaenti le r«ti principali Mediter-
nmea, Adriatica e Sicilia (artiooU 22, 85 e: h)
dei riapettiri contratti d'eeenuìo).
1
+
3,470,000. »
13
1
Prodotto delle linee complementarì costituenti le
reti seoondariA Meditmmim, AàrMca-e Si-
cola eadnae le quote devolute ai rispettici
fondi di riaerra (art 73 dei capitolati per le '
reti Mediterranea e Adriatica ed art 09 di
qtiAllo per la rete Sicnla) ....
+
T75,(»0, »
15
Somme dovute daUa Sacietà Yan^a in «diaa ^
reaercisosèeUeliAM VioeniarScya, T»vèio-
Baaaano ....«•..,
+
3,056.07
17 ,
Partecipaiione deUo SUto ani prodotti netti della
ferreria Mortara-Vigerano ....
Da riportarti.
+'
10,000. >
+
4,284,056.07
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2074
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
e
0
CAPITOLI
DBNOMINAaONB
À1I1I0MTA.BI
dtlk
Riporto.
18 PTtadparion» dello Stato svi prodotti neUi doUa
torovia NoTi-Alenandria-Piaoeim.
1^ PartftdpMione dello Stato «ni prodotti delaeryìxio
di nangaiione nello atretto di Meaaina.
20 Imposta ani fondi matici
21 Imposta ani fabbricati
22 Imposta ani redditi di rìccheaia mobile
23 Taaae di saocesaione .
25 Tasse di registro i . )
26 Tasse di bollo
27 Tasse in snrrogaaone del registro e del bolle
28 Tasse ipoteoarie.
29 Tasse sulle ooncessiom gOTomatiTe
30 Taaaa sul prodotto dol movimento a grande e pie-
cola velocità svile terorie (Leggi 6 aprile 1862;
n. 542, e 14 agosto 187i n. 1945) .
Tasse di fiabbrìoasione
T>a riportarsi.
+
4^tù4fi&^.(n
90,000.
-4-
30,000. >
+
1,299.000. »
+
550.000. »
+
l,0tì,000. >
+
2,000,000. »
+
2,000.000. >
—
2,000/)00, »
+
i.ooo,ooa >
+
300,000. »
+
700,000. »
+
1.400.500. »
+
8,000.000 »
+
21,675,556.07
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
2075
Eiporto»
33 Dogane e diritti marittiini
36 Tabaoohì
37 Sali
38 Prodotto di yendita del chinino e proventi aooes-
aori
40 Poste . .
41 Gorrìspondensa telegrafioa e telefonica.
42 Prodotto della rete telefonica urbana di Veneiia .
bis
43 Taaae di pnbWed insegnaménto.
44 ' Tasse Tsrie e proToati di serrisi pubblici che si
riscnoiono dagli agenti demaniali.
53 Prorenti degli stabilimentì di reclnsione'mflitare".
55 Annualità a carico di società e stabilimenti di cre-
dito e di emissione per la spesa di sorveglianza
amministratiTa per parte del Governo .
56 Rimborsi e conomni dipandeurti da spese ordi-
narie inscritte ad bilancio del lifinistero del
Da riportarsi.
+ 21,675,556. 07
+ 550,000. »
+ 9,000,000, »
+ 1,250,000. »
- 108,000.
»
+ 3,000,000.
»
— 100,000.
»
per memoria
+ 900,000.
»
- 45,000.
»
+ 3,250.
»
+
2,000. »
27,981. »
+ 36,155,787.07
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2076
LEGGI E DECRETI DEL SEGNO d'iTALI^ - 1905
Q
f
P
te
CAPITOLI
DBNOHINAaeNB
AiiMoim.mi
f^
^
di
dE
64
65
84
Riporto.
Rìmboni' e conooni dipendenti da mpem mM
nane inscritte nel lulanei» del Miniitero del-
riatmione pnbblioa
Aimboni e oonoond dipendenti da apese ordinarie
inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno.
Rimborsi e ooncorri dipendenti da spese 4>rdi-
narìe inscrìtte nel bilancio del Ministero dei
lavori pubblici
Rimborsi e concorsi dipendeaii da spese oedinaiés
inscritte nel bilancio del Ministero delle poste
e dei tel^praS
Rimborsi e concorri dipendenti éa apsiw ardiiMfie
inscritte nel bilancio del Ministero delia ma-
nna
Rimborri e concorri dipendenti da apese ordi*
ngrìe iniicritls^ nd^biianrio dei Miaistvno 4ì
agrìooltnra, indnstriae commercio.
Rimborri e concorsi nelle *%pdte per opere stradali
straordinarie . . • . ..
Concorso dri corpi morali nelle spese per opere
straordinarie ai fvrti mssilfifln iasorille nel
bilanrio del iiiaìirtsro risi ilMri pvèbttri m
rirtù dell'articolo 34 deUa legge di contabUità
generale dello Stato 17 febbraio 1884, n.2016.
Da ripcrtartù
+ 36.155,787.07
— 11,786.80
+ 372,835.28
+ 5,d«.56
+ 150,000. >
-f
14,887.73
1,000. M
306,640 20
22^. »
+ 36,402,411.64
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LBQGI E DECBETI DEL BEGNO d'iTALIA - 1905
2077
o
•«
CAPITOLI
A
MMONTàRS
9
B
delie
▼ariaiioni
DKNOMINÀZIONB
RiporU).
+
36,402,411.64
86
Ooncono degli aoti iateresMti nelle nvove opere
marittime e iaoaali i^Pprovftte con la kgge
14 logUo 1889| B. 6280 .
•
^
323,370.
»
86
Gonoono degli enti intereesati nelle opere marit-
time in dipendenm della legge 25 febbraio
1900, m 56. . . - . /
14,000.
»
86
bis
Concorso d^gli fiaA iptesecHati nelle flf^ marit-
time in dipandan»! delk ]^9gga. 13 n^rzo 1904
n. 102 ^ .. ,. . . • • - ♦ i.
+
130,300.
>
89
Rimborsi diTorsi di spese straordinarie.
+
56,500.
»
06
PnADtto dell*ammÌDistraiione dei beni immobili
perrennti al demanio dàlie confraternite ro-
mane, a mente delParticolo 11 della legge 20
IngHo 1890, n. 6980
14J00.
»
96
bis
Somma corrispondente alle quote d*aggio pagate
in meno della misura massima ai distribntori
secondari dei valori di bollo e destinata alla
costituzione ói un fbndò pel miglioramento ddl
personale sussidiarib degli lifflci esecutivi de-
maniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, nu-
moro 68, e art. 14 del regolamento 16 luglio
1904, n. 458)
Da riportarsi.
j
per memoria
+
36,250,641.
64
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2078
LFOOT E DKrRETI DKL REGXO d'ttALIA - 1905
e
a
9Si
CAPITOLI
DBNOMINAnONK
AmiONTABI
d6ik
nuiadoai
tUporto.
97 Prodotto dei beni «■propriftti ed alienati per il bo-
niflcamento délTAgro Romano (artioolo 5 del
regolamento appreratoool regio decreto 7 ma^
gio 1891, D, 255). . . ' .
LOL Entrato oTentnali per fitto di erbe eolie ripe e «agli
argini dei canaU, per Uglio di , piantagioni,
pel reddito della peeca, per eatagli dai terreni
di demanio oomnnale tattoyia aggregati alle
boniflodionl in ooreo; per mnltei'ed ogni altro
proTento ev4ntaale^ uà dipendena delle opere,
di boniflcaiione (art 14 della legge 22 mano
1900, n. 195, testo nnioo) ....
Totali delle yariaiioni alla categorìa I {BtitraU
elettive) . . . * .
CATEGORIA fi. — Oostrujriane di strade ferraU.
105 Goncon» dei corpi morali intereeaati nella oostm-
sione di strade ferrato complementorì (Leggi
27 lagHo 1879, n. 5002* e 27 aprile 1885, nu-
mero 3048)
+ 36,250,641.64
3. »
^ 30,000. »
+ 38,220,638.64
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LEGGI £ DECBETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
2079
CAPITOLI
DBNOMINAZIONB
AmiOlfTARl
d«Ue
wtoùuàmà
CATEGORIA III. ~ Movimento di capiialù
Affiwneaiioni ed alieoASoni di prMtaadoni perpetue
e rionpero di mutui ed altri capitali ripetibili
- Affitmcamento dei canoni detti delle Tre
popolaiioni (Tardiere di Puglia) .
Prodotto della vendita di 30 milioni di monete di
bromo da oenteeimi 5 e 10 (Legge 7 luglio
lOOL n. 902)
Somme da Tenani dalla OBBsa depositi e prestiti
per eseguire anticipatamente laTorì stradali,
portuali* idraulici e di bonifica ai termini del-
Tart 3 della legge 9S dicembre 1902» n. 547.
Rimborso di somme dovute da provinole, comuni
e corpi morali pef debiti al 90 giugno 1901,
sistemati a sensi della legge 8 dicembre 1901,
num. 497
Annualità a carico della provincia di Potenza per
contributo nelle spese dello Stato a termini
dell'articolo 73 della legge 31 marzo 1904,
n. 140, sui provvedimenti a favore della Basi-
licata
Riscossione di anticipazioni varie
Somministrazione della cassa dei depositi e pre-
stiti delle somme occorrenti per il servizio
dei debiti redimibili, compresi nella tabella A
annessa airallegato Hf approvato con Tart. 13
della legge 22 luglio 1894, n. 339. ' ,
Totale delle vatiazioni alla categoria III {Mov^
mento di eapiiaìi)
+
140,000. »
600,000. »
170,000 »
172,427. 70
75,000. »
70,180. 18
— 69,290.50
— 182,042 98
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20B0
LEGGI E DECKETI DEL REGNO d'ITALIA - 1905
•
CAPITOLI
DBNOMINAZIOMS
AmiOMTlBB
daUe
vtrìazioBi
CATEGORIA IV — PABTifB m oibo.
L40 Intercisi di titoli di debito pubUioo di proprietà
del tesoro, liberi da ogni vineolo .
142 iaipoita di ricchezza mobile eugli intereoridi titoli
di debito pubblico di proprietà del tesoro vin-
colati e di (quelli liberi da og^i rincolo.
145 Somma corrispondente al prezzo del chinino nelle
scorze* v — • • •• >• •• » ••• - • •
146 Prodotto lordo del dazio conaano di If apoli ìa am-
minifltrazionev dixotta della Stato . • « •
147 Somma corrispóndente al contrìbtrto dello Stato
nella gestìoae diretta àét dazio eónattmo di
Napoli occof fante per paregfgiare le spese della
gestione stessa
148 Prodotto lordo del dazio consumo dì Roma in am-
ministrazione diretta dello Stato •
149 Somma corrispondente al contributo dello Stato
nella gestione diretta del dazio consumo di
^ Roma, occorrente per pareggiare le spese della
gestione stessa
151 Somme da preleTarai dal'oonto corrente con la cassa
depositi e prestiti, costituito dalle assegna-
zioni destinate alle opere straordinarie di bo-
nificamento (articoli 67 e 68 d«l testo unico
della legge sulle l>onificazioni 22 marzo 1900,
n. 195) •••••••
Da riportarsi.
+
+
1,966. >
— a[»,ooo. »
— 81,458.33
+ l,725,00a »
+ 1,175,076.33
— 175,076.33
2,559 w
2,369^32
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LEGGI B DECRKTT DEL REGNO d'iTALTA - 1905
2081
Riporto^
Anmento della tasse erariali sui prodotti a grande
e piooola Telocità delle reti Mediterranea, Adria-
tica e 8ien]n per oolmare disavanai casse pen-
sioni e soccorsi istitnite per il personale
Totale delle rariazioni alla categorìa IV
di giro
ParHU
131 — You n. - 1905.
+ 2.309,546.32
+ 452,900. »
+ 2,822,446.32
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2082 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTAUA - 1905
S P s s s.
CAPITOLI
Allll01fTA.Ba
K
MI*
DSnOMINAZIOICi
ì
MINISTERO DEL TESORO
»
CATEGORIA I. — Spe$<f e/Téttivé.
1
RaadiU oonaoliiata 5 per cento (Spesa obbligatoria)
—
142,Se4.75
2
Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . •
■-
126. >
3
Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)
+
12,07«. .
4
Hi
Antiche rendite consolidate nominatiye 4.50 per
cento nétto conservate escloaivamente a favore
delie pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)
+
1,485.740.86
5
Rendita conaolidata 3. 50 per oento al netto (Idem)
—
tT0;SB5.n
8
Debito perpetuo dei comuni della Sioilia - Intereasi
(Idtm)
+
579.84
11
Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi
(Idem>
—
8,858.26
12
Debiti redimibili non iscritti nei gran libro - In-
teressi e premi (Idem)
Ij0 TipOTwttTii» • •
—
300. »
+
876,221.92
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T.TraOT K TÌKORETI BEL REONO D*TTALTA -
1905
2083
o
%4
CAPITOLI
Ammontari
9
delle
inazioni
5^
DSMOMINAZIONV
▼j
JKporfo.
+
870,221.
92
13
ObbL'gaiioni pei* layori edilizi di Roma e per Tan-
ticipazione di lire 12,000,000 del concorso go-
yernativo di cui alle leggi 20 luglio 1890f
n. 6980 e 28 giugrno 1892, n. 299 (Spesa ob-
bligatoria) • . . . . .
+
50.
»
15
Obbligazioni ferronarie 3 per oento peìr le oostni-
zìoni ferroviarie e per conto delle casso degli
aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885^
n. 3048 - Interessi (Idem) . . . . ,
822,420.
»
17
Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risa*
namento della città di Napoli (articoli 3 e 5
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interani
(Idem).
50.
»
18
Interessi di capitali diTerù doTuti dai tesoro dello
Stato (Spese fisse).
,—
100.
»
20
Interessi dei buoni del tesoro e spese di- nego-
ziazione (Spesa obbligatoria) ....
—
400,000.
»
23
Interessi di somme versate in conto corrente col
tesoro dello Stato (Idem) ....
+
870,000.
»
24
Interessi dell*1.50 per oento al netto sopra aatiri-
pazioni statatacie degl* istituti di emissicne a
sensi delle leggi 10 agosto 1893, n.449, 22 lu-
glio 1894, n. 339. 8 agosto 1895, n. 486, e-
17 gennaio 1897, n. 9 (art 3 dtirallegato D)
(Idem). .......
Da riportarMÙ • .
100,000.
»
+
423,701.9?
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2084
LEGGI E DECBETI DEL REGNO D'iTAUA - 1905
e
CAPITOLI
A11110NTA.BS
•
a
è^ìm
DSNOMniÀZIONB
nrUàoni
Biporio, ,
•♦-
423.701. 9ì
25
Oaranne • suMidi a società oonceisioiiarie di strade
ferrate (Spesa obbligatoria) ....
—
115.800. *
27
CorrìspettiTi dovuti alla Società italUna per le
strade ferrate della Sicilia per il serriiio di
navigazione attraverso lo stretto di Messina -
Legge 6 agosto 1903; n. 491 (JLAem) .
+
28000. >
31
Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti
'
a senso dei rispettivi atti di concessione o in
seguito a convenzioni spedali (art. 13 del con-
tratto per la rete Mediterranea e 16 di quello
per la rete Adriatica (Idem) • • . •
+
600.000. »
32
Corrispettivi dovuti alla Società delle reti Medi-
terranea, Adriatica e Sicula per Teserelzio delle
linee complementari costituenti le reti secon-
darie (art 73 dei capitolati per le reti Medi-
terranea e Adriatica, e 69 per quello della rete
Sicula (Idem)
+
285.580. »
33
Corrisponsione alle casse delle pensioni e dei soc-
corsi del personale delle reti Mediterranea,
Adriatica e Sicula, delle quote del 2 e i per
cento del prodotto lordo al disopra di quello
iniziale (art 35 del oapitoUto delle reti Me-
diterranea ed Adriatica e art 91 di quello per
la rete Sicula) (Idew)
Da HpmUrtù
+
40«,8T0.>
+
1,628,351.92
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tSGGI E DECltÈTt DEL REGNO D'iTALIA - 1905
2085
CAPITOLI
DXNOMINAZIOICi
Annualità doYuta alla ditta Mangili p«r il serrizio
di navigazione a vapore sol lago di Garda (ar-
ticolo 28 della convenzione approvata con la
legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbliga-
toria) . . • • ,
Rimborso alle Società di strade ferrate e di navi-
gazione dell*importo dei viaggi dei membri del
Parlamento (Idem)
Personale di molo (Spese A»Ee) . • • •
Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza
sngristitnti di emissione, sni servizi del tesoro
e snlla fabbricazione dei biglietti di tre isti-
tuti di emissione
Personale di ruolo (Idem)
Personale di ruolo -Indennità di residenza in iUnna
(Idem) . . .' .
Personale straordinario
Personale straordinario - Indennità di residenza in
Roma (Idem)
Personale di ruolo di ragionerit, ufficiali di scrit-
tura e magazzinieri economi delie , btendenze
(Idem)
Da riportarsi, • •
AiIIIOMTA.BI
delle
variaibni
+ 1,628,351.92
+ 3,304.80
+ 1,500. »
+ 39,700. »
+
+
+
2,000. »
66,000. »
2,350. »
67,560. »
2,350. »
61,540. »
+ 1,734,836.72
Digitized by
Google
2086
IJ5GGI E DECEETI DEL EEGKO d'iTALIA - 1905
e
fa
•
0
CAPITOLI
DBMOMINAZIOiaB
AuXOlTTlBfl
dfllk
'Riporto,
71 Perionale di raolo di ragionetia, uffioiali di sorìt-
tura e magazzinieri economi delle intoadenze
- Indennità di reaidenia in Roma (Spese ine).
72 Personale straordinario . . . . •
73 Personale straordinario - Indennità di residenza
in Roma (Idem)
70 Spese d'ufficio della tesoreiia centi'ale, deir agente
contabile dei titoli del debito pabblico, e de
magazziaiers deirofflcina carte-yalori • •
78 Personale delle d^egazioni del tesoro presso la re-
^ già tesoreria proyindale gestita dalla banea di
Italia (Idem)
Personale delle delegazioni del tesoro presso 'la
regia tesoreria provinciale gestita dalla banca
d'Italia - ' Indennità Ai residenza in 'Roma
(Wem). • - . . .' .
80 Personale straorvliaario delle delegazioni del- tesoro
(Idem)
81 Personale straordinario delle delegazioni del tesoro
- Indennità di reaidenza in Roma (Idem).
05 Restitazione di somme iadeliitamente versate nelle
tesorerie dello Stato (Spese d'ordine) •
J)« riportarvi'.
+ 1,734,8 O.T'i
+ 250. »
— 71.100. >
— 250. »
— 4,600. »
+ 103,20C». »
+ l,75(ì. ,
— ddt040. >
— 1,750. >
+ 112,925. >
+ 1,779,221.72
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rvr.c.T V Ti-rnr.n t>ki. t?t.-o\-o n'irv^Tv - 1005
2087
o
CAPITOLI
A
mioMMBa
9
4eUe
wtelMd
8
se:
DSNOiaNAZIOM
mporio.
+
1,779,221.72
101
Spase di stampa.
+
1,218.78
no
bis
Quota del prodotto della, tasia di bollo applicata
agli stipendi degli impiegati civili e militari
da destinarsi a favore delle istitazion! per gli
orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo
1904, n. 67). • ...
+
42.984.60
115
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e à'oiy -.
dine (art 38 del testo nnico^élla leggo di con-
tabilità, approvato col regio decreto 17 feb-
braio 1884, n. 2016)
758,052.25
1L6
Fondo di itisepva per le spese impreviste (art. 38
del testo unico della legge di contabilità» ap-
rovato col regio decreto 17 febbraio 1884,
n. 2016) ^
\ '
246,111.06
117
Interessi del 2 per cento a calcolo sui multi) ^^n-
tratti dalle t»«)viri«ie -danneggiate- -^lle itìon- •
dazioni a termine dellVrrticolo 9 • della tegg» '
8 giugno 1873, n. 1400, e della legge» lu-
glio 1883, n, 1183 (Speéa obbK^toria) .
20,000. »
123
Sovvenzione accordata -«Ila oompagnia delle, léffro-.
vie del Qiiwa-^mpione . . ^
—
90,000.. »
124
Maggiori assegnamenti;. sotto qiuMasi éeofunina- .
zione a favóre del personale (Spese fisse)
Da riporiarti.
+
3^960. »
•
a.
707,221.79
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2088
LEGGI E DECBETI BEL KEGNO d'iTAUA - 1906
CAPITOLI
ÀHMOHTlmS
m
DSNOlfmAZIONB
^
RiportOm •
+
70rr^l.TO
130
Compensi agli impiegati della corte dei conti per
bis
indagini rai rendioonti conrantiTi dello Stato
eeegniti per incarico della giunta generale del
bilancio •.•••••
+
3.000. »
130
Spesa por la commissione d^ìspezione straordinaria
Ur
prttsso gli istitati di emissione nominata con
decreto ministeriale 18 dicembre 1903 .
+
25^000. »
131
Compensi ai danneggiati dalle tmppe borboniche
in Sicilia (Spese fisse e dn>rdine) .
—
1,000. »
134
Spesa per indennità dovuta ai termini deirartioolo
149 della legge sul riordinamento del nota-
riato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo' nnicoX
▼ata in Roma stati aboliti col precedente ar-
ticolo 143 (Spesa obbligatoria)
+
24,049.12
140
Somma corrispondente alle quote di soTrimposta
proTinciale e comunale sui fabbricati di pro-
prietà delle società per il risanamento di Na-
poli, da ▼ersarai a fayore del fondo per il ri-
sanamento (art 3 della legge 7 luglio 1002,
n. 290)
—
480,000. »
140
Concorso dello Btato nelle spese da sostenersi dal
hit
laboratorio di economia politica 8. Cognetti
e De Martiis in Torino per la ricerca e per
la pubblicaaùone dei documenti flnansiari degli
Stati della monarchia piemontese. • •
Da ripor tarli.
+
15.000. »
+
293;B70.91
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IJ&aOI E DECBETI DEL REGKO d'iTALIA -
1906
2089
e
CAPITOLI
Aiiiiohtisi
•
miuiaBi
DBNOIONAZIOICB
Ripario.
+
293.370.91
140
Somma oorrispondanta alle quote di impoita era-
ter
riale rai jhbbrìcati di proprietà della Società
■Kper il risanamento di Napoli da yersarsi a fa-
Tore del fondo per il risanamento (art 3 della
legge 7 lagUo 1902| n. 290).
+
480,000. »
141
Indennità per nna sol volta ai superatiti garibal-
ter
dini della campagna dell'Agro Romano del
1867 (Legge 8 luglio 1904, n. 340)
+
150,000. »
141
Spesa per la oostnuione e per rimpianto in Roma
quaier
della nnova secca di Stato' • • . •
Totale delle Tariazioni alla categoria I . . .
CATEGORIA III. - Mooimento di eapiiaU.
+
125.000. »
+
1.048.270.91
143
Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammor-
tamento (Spesa obbligatoria).
+
ir,187.50
152
Assegnazioni al fondo di ammortamento istituito
»i>
con la legge 12 giugno 1902» n. 166, della
somma occorrente a integrarlo di quella parte
delle economie Terificatesi nell'esercizio 1902-
1903 sul capitolo n. 126 per effettòr della con-
yersione delle obbligazioni fiarroviarie 3 per
cento in rendita consolidata 4. 60 e che yenne
passata a beneficio del tesoro col rendiconto
oonsnntlTO dell'esercizio medesimo
Da nporUxtit» • •
+
82,137.38
+
99,324.88
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<2eeo
LEGGI E DKcnSTI D?:L RF.OKO' T)*TT VtlA - WOS
•
CAPITOLI
ÀMMOaVABI
•
a
2;
daU*
winiom
DEMOMlNAZIOm
+
93L^4.S
152
Aisegnazioni al fondo di ammortimento istitctito *
ter
con la legge 12 giugno 1902» n. HM, *d^la
somma occorrewte a integrario delle economie ^
Yerìficatesi nelVeeereizio ]902-'^3-snl capitolo *
n. 124, articolo 11 per effetto deHa cocrrergiope
di obbligazioni 3 per cento della ferrovia To-
rino-SaTona^Aequi in rendita consoftdsta 5 per
cento e ohe Ventte passata atwneMo idei te-
soro col rendiconto contraativo delFeeerciaìo '
medesimo
+
19^000.»
152
1
Awegnazione al fondo di ammortamento ^ifititaito .
quote)
con la legge 12 giugno * 1902» n. 166^ della
somma occorrente a integrarlo delle economie
▼eriflcateai nelFesercizio 1902-903 snl capitolo
n. 123, articolo 4 per effetto della conrersione
di obbligazioni 3 per cen^ delle ferroTie Vit-
torio Emanuele «in rendita consolidata 5 e ^50
per cento e che \enne passata a. beneficio del
tesoro colla legge d'assestamento del bilancio
di prevìgione deiresercizìo medesimo
+
.547^.
152
Assegnaziope al'fotfdo di asMnòrtaMnto 4atit«ilo
quing.
con la legge ìl2 gingilo 1902, n. '106, ddla '
somma oecoirente àintegrario' di Minella "ptfrte
delle ecoomiie 'verMéaten'nell^e0Breizi<i 1908- ^
1904 sul «carpitolo «. 144 per ^etto'^deHa'-oon-
Yersione delle obbligasìoDi 'fisi*rf^vlftrie 3 fer '
cento in r^ndita"^ consolidata 4. 50 'per «auto e
che Tenne passata a 'beisdiloto del tesoro 'col
'
"
•
rendiconto consuntivo dell*esercizio medesimo.
J>a riporianL
+
103,417.23
+
700^11
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USOOI E 0EGEETI BEL HEOITO D^ITALIA -
1905
2091
o
CAPITOLI
•
0
délU
K
DENOlOMAZien
varìmikm
Amorfo.
+
769.242.11
152
Assegnazione al fondo di ammortamento istituito
9exies
con la legge 12 giugno 1902, n. 160, della
somma occorrente a integrarlo delle economie
verificatesi nell'esercizio 1903-904 sul capi-
tolo n. 142, articolo 11 per effetto della con-
versione di obbligazioni 3 per cento della fer-
rovia Torino-Savona-Acqui in rendita consoli-
data 5 per cento e che venne passata a bene-
ficio del tesoro colla legge d'assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio medesimo.
+
15.500. »
152
sepiies
Assegnazioni al fondo di ammoi'tamento istituito
con la legge 12 piagno 1902, n. 1f(6, delia
somma occorrente a integrarlo delle economie
verificatesi neiresercizio 1903-904 sul capitolo
n. 141 9 art. 4» per effetto della conversione di
obbligazioni 3 per cento della ferrovia Vittorio
Emanuele in rendita consolidata 5 e 4. 50 per
cento, e che venne passata a ^neficio del te-
soro colla legge d'assestamento del bilancio di
previfione delVesercizio medesimo.
+
614,000. »
155
Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili
indicati nella tabella A annessa all'allegato M
dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339,
pei qaali vengono somministrati i fondi dalla
cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) .
■~~"
69,290.50
Totale delle variazioni alla categoria IH. . .
+
1,329,451.61
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2092
LEGGI E DKCUETI DEL BEGNO Tì^ITALIA - 1905
159
161
1
15
CATEGORIA IV. — ParUte di giro.
Rendita di proprietà dello Stato libera da qual-
Tinoolo
Somma da venar&i alla cassa dei depositi e pre-
stiti in corrispondenza dei proventi derivanti
dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi
dei trasporti a grande e piccola yelocità sulle
reti Mediterranea^ Adriatica e Sicula^ e da de-
stinarsi a colmare il disavanzo delle casse di
pensioni e ili mutuo soccorso del personale
ferroviario^ di cui al comma 4^ degli . articoli
35 e 31 dei capitolati per le reti precitato
(legga 29 marzo 1900, n. lOI) •
Totale delle variazioni alla categoria IV-
MINISTERO DELLE FINANZE
CATEGORIA L — Spese efféiUw.
Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)
Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati
in missione
Da ripariani. •
+
+
+
2,445. »
452,900. »
455,345. >
107,900. »
10,000. »
97,900. »
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
2093
CAPITOLI
DENOMmAZIOMB
Riporto.
Rimborso al Ministero del tesoro della speea per
le forniture occorrenti per i vari serriai finan-
ziari da farai dalla zecca di Roma (Spesa
d'ordine) ••••••.
Residoi passivi eliminati a senso dell'art. 33 del
testo unico di legge sulla contabilità generale
e reclamati da creditori (Spesa obbligatoria) •
Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli
uscieri ed al personale di basso servizio in at-
tività di funzioni, dell* amministrazione cen-
trale e provinciale e gratificazioni al personale
delle intendenze di finanza ....
Gratificazioni al personale deiramministrazione cen-
trale
Personale tecnico e d*ordine, di ruolo, delPammi-
nistrasione del catasto e dei servizi tecnici
(Speie fisse).
Spesa occorrente per la formazione e conservazione
dei nuovo catasto - Leggi V marzo 1886, nu-
mero 3682, e 7 laglio 1901, n. 321 (Spesa ob-
bligatoria) • ••••••
Spese per gratificazioni, compensi per lavori straor-
dinari e sussidi al personale deiramministra-
zione centrale e provinciale del catasto e de-
gli uffici tecnici di finanza • • • .
Da riportarti, •
Ammomtiri
d«Ue
variazioni
+
+
+
97,900.
1,500. »
277.31
— 12,400. »
— 500. »
+ 333,000. »
~ 333,000. »
— 5,600. »
81,177. 31
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20»4
LEQOI fi BSCBaSTI DEL RBGKO d'iTALIA - 1905
Riporto. • •
52 Spése di coarìow e di liti; ritMoìmeali* ed- alni
accessori (Spesa ^obblìgatsorìa) . •
61 > Animalità e prestazioni direrse (Spese fi8?e el ob-
bligatorie)
62 Spese di materiale, indennità ed altve spese per la .
tassa salla circolazione dei Telocipedi (Spesa
obbligatoria)
63 Gratificazioni e compensi, al personale dì raolo e
straordinario pei serriido relatifO« alla tassa *
sui velocipedi
81 Personale di ruolo degli ispettori e delle ageniie
delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse).
82 Personale di molo degU ispettori e delle ag^nàe.
delle imposte dirette e del catasto - Indea*'.
nità di residenza in Roma (Idem) .
85 Retribuzioni al personale aTrentizio assunto in ser-
vizio delle agenzie per lavori diversi eventuali
ed a cottimo
86 Amanuensi delle ageniie deUb imposte > dirette -
Indennità di residensa in Roma •
Da riportarsU
.|- 81,177 31
-H 140,000. »
— 50,000. >
+ 30,000. »
— 4,000. »
+• 1,040,000. >
t
+ 7,«a >
— 430,000. >
— 3,400. »
+ 811,787.31
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LBOOI KDBCaaTI.DE& BBONO I^'uìlUA- 1906
2005
•
CAPITOLI
Alilf01ITA.Bie
•
0
^lU
DKNOICINAZIOM-
^ JStporfo.
+
811,727.31
87
Rimaneraiianip^r- lavori straordiiiAri p«l eerviiio
delle imp4^t6# dirette «eiegi^iti dal personale
centrale e provinciale alla dipendenza della
direzione generale
1,500.
»
90
Speee pel serviiiasdiaocectaiBeato del redditi .di
ricchezxa mobile e dei f^lthrioali e ^pee» «p^a.
la notiiioaabna diraT¥Ìti«.rignaaÌ8ati il sorFÌ^' .
zio delle imposte diretta » .del r catasta, (^p^sa-..
obbligato rial. .* • .. • .
1
74,460.
»
91
1 '
Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette -
Indennità ^rmUMtn iaiRena* .
1
j>
2,050.
»
9T>
f Restitnaieni e rimborsi (Spesa d'ordine)
—
200,080.
»
104
Sussidi e gvatiitcaiiioat M% guardia di flùàifza,'agli '
impiegati, agenth ed oberai deiramministra-
zione delle gsbdle o snssidl ai loro «nperstiti
ed al personale che ha già appartenuto' al-*
ramministrtóone medésima . ' .
8,500.
»
105
< contrabbando e ■ concorso nella spesa per le
rettifiche di. confine nelHnteresse . della Tig|-
lania
5,000.
»
109
Co8tmiione,> riparazione, manutenzione ed esercizio.,
dei battelli ^i proprietà dello. Stato e 'fitto di .
battelli privati per la sorTeglianza finanziaria.
Da riportarsi^
„^
20,000.
»
+
500,137.31
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2096
LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'iTALIA - 1906
HO
115
bis
120
122
123
BipTrto,
ProTYÌsta e manntennone di iHcidette e relatin
accessori per il serviiio delle brigate Tolanfi
delle guardie di Anania
Preleramento di campioni, indennità di trasferta,
compensi e premi per la scoperta delle con-
traTyenzioni, traaporto dei corpi di reato ed
altre spese pef reserdsio della vigilansa di-
retta a reprimere la fabbricazione ed il com
merdo dei Tini artificiali ai sensi della legge
Il lagUo 1904, n. 388
Indennità di viaggio e di soggiorno» oompetense
ai membri delle commissioni (Spesa obbliga-
toria)
Aggio agli esattori, .ai ricevitori profinciali ed ai
contabili incaricati della risoossione, indennità
ai ricevitori del registro» per la vendita delle
marehe da appUcarsi agli involucri dei fiam-
miferi e delle poWeri, e indennità pernii ri-
lascio disile bollette di legittimazione e per altri
servili relativi alle tasse di fisbbrioaiione (Spesa
d'ordine) •••••••
Restitosione di tasse di fabbricazione sullo spirito
e sullo niccherò impiegati nella prepàraiione
dei vini tipici e dei liquori esportati» sulla
birra, sulle acque gassose esportate e restitu*
sione della tassa sull'acido acetico adoperato
nelle industrie (Spesa obbligatoria). \
Dq TìpCTÌ€Oni% •
+ 50ai37S
5.ooa >
+ 50,ooa >
— 2(M)00. »
+
2Gk00a >
+
«oo^ooo. »
+
750,13T.31
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LEGOI E DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA -
1905
2097
,
CAPITOLI
Amkomtihb
•
d<lk
•riuìMÙ
1
1
■
BSNOMmAZIOICB
t
Biporio.
+
750,137.31
J5
Acquisto, costruzione e manuteiuionedi itnimenti,
acquisto di materiale per il suggéllamento di
meccanismi e per Tadolterazione degli spiriti
adoperati nelle industri^ e mercedi al perso-
nale straordinario incaricato della vigilanza
nelle officine di gas-lnce e di energia elettrica
e deirapplicazione e riparazione di congegni
meccanici; spese per misure di previdenza a
favore del personale medesimo ed altre diverse
relatÌTe alle tasse di fabbricazione.
—
1,500. »
28 Penonale di molo (Spese flaae) ....
+
371,500 »
i3l
Compenso agli agenti doganali per servizi disagiati
e di notturna e per trasferte^ ed indennità agli
impiegati doganali destinati a prestare servi-
zio presso le dogane intemazionali situate sul
territorio estero ed in località disagiate.
+
40,000. »
132
Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di lo^la-
sione e statistica delle dogane istituito col re-
gio decreto 28 lugHo 1883, n. 1555 (serie 3*),
e compensi per traduzioni straordinarie occor-
renti all*amministrazione - Compensi per la
compilazione delle statistiche periodiche del
commercio, delle tasse di fabbricazione e di
queUe annuali del movimento commerciale e
della navigazione eseguita in via straordinaria
dagli impiegati degli uffici finanziarii di pro-
vincia e da quelli dell'amministrazione cen-
trale
—
1,000. »
+
1,159,137.31
132- VoL. IL- 1905.
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2008
LBOOI m DECBETI DEL REONO J3?TtÀXJA - 1906
a
0
CAPITOLI
DSNOMINAZIOMS
Ammontui
vimsotii
Riporto,
140 Reititazione di diritti indebitamente riscossi, resti-
tuzione di depositi per bollette a cauzione di
merci in transito, quota da corrispondersi alla
rApabblioa di S. Marino, giusta gli art 39 e
40 della convenzione 28 giugno 1897, e paga-
mento al comune di Genova delle somme ri-
scosse a tìtolo di tassa supplementare d*anoo-
raggio' per gli approdi nel porto di Genova
(Spesa d*ordine)
143 Compensi per lavori straordioarì eseguiti nell'in -
teresse del dazio consumo, compresi i comuni
di Roma e di Napoli • • . • - •
144 Quota di eonoorso per la graduale soppreMione
del dazio sui farinacei, da oorriiponderFl ai
comuni, meno quelli di Roma e di Nap(>li -
ArtiooU 2 e 3 deli*allegato A alla legge 23 gen-
naio 1902, Ux 25 (Spesa obbligatoria) .
U6 Contributo dello Stato nella gestione del dazio con-
sumo di Kapoli in amoìinistrasioBa diretta,
corrispondente airedcedenza delle spase sulle
entrate della gestione stessa (Idem) » •
147 Contributo delio Stato n«Ua gestione del dazio
conftumo di 'Roma in amministFazione diretta,.
corrispondente «li*eeoed«naa delle epttso sulle
entrate dolU gestione stessa (Idem)
'Al FÌftftMf$L
M59,i37.Sl
+
fi5»(K0.
— 5,400.
— l,K5.00iJ.
1,725,0»:
— 175,' :3
1^233,^ •'
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T,T?OOI R DRCBETI «KI. nF.ONO d'itAT.TA -
1^05 2Gà9
CAPITOLI
Ammontari
delle
se •
DENOMINAZIONB
variazimii
ìliporto.
+ i.?33;r)0(\93
150
Suijsidi 6 g;ratiacanobi agli ittpì«gtttì, agenti ed
operai, ex*impidgati, et-agenti ed ex^p«i«i' '
deiramminiatrazione déllfl privative é* sussidi
ai loro Bnperstiti
- 7,000. »
153
Spose di giustizia penale - Quote, di riparta agli
agenti scopritorì delie contraTTenzioni sul pi*o-
dotto delle stesae - Indennità a testimoni e
periti - Spese di trasporto' ed altre comprese
fra le spese processuali da anticiparsi dallV
rarìo (Spesa obbligatoria) ....
— 10^000. »
154
Personale di ruolo (Spese fisse) ....
+ 40,550. »
159
Compensi ad impiegati deiramministrazione cen-
trale e provinciale e ad altri per laTori straor-
dinari, per studi e prestazione d'opera- ifi se|r- ,
Tizio dell'azienda del lotto • . • •
— 3,000. »
167
ÌÉ'ersonale di ruolo delle manifiitture e dtiinagàz-
zini dei tabacchi greggi (Spese fisse) .
+ 820. »
168
Personale delle manifatture e dei magazzini dei
tabacclii greggi - IndennitX di residenza in
Roma (Idem) . . . .
— ' 350 »
170
Paghe agli operai delle manifiiLtturo e dei maga/.-
Zini dei tabacchi greggi, mercedi * agli opterai
valetudinari, indennizzi per infortùni sul la-
voro e concorso di assicurazione (Spesa ol-
bligatoria)
Da riportarsi»
— ^ 300,000. »
+ 954,680.98
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2100
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA - 1905
170
bis
172
175
177
192
195
Pensione agli opend della maaifottoM dei tabacchi
e dei maganini di deposito dei tabaiscHi greggi
esteri (Spese ilise ed obbligatorie^
Compendi ad impiegati dell*amministraz)one oea-
tndee provinciale, ad agenti rabaltemi, ad
operai, alle gnardie di Anania aventi le ficm-
aoni di ▼erìflcatorì rabaltemi e ad altri per
lavori straordinari, per studi e prestaaoni di
opera in aerrisio deirazienda dei tabaoehi •
Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi;
spese per informazioni e missioni all'estero
nellHoteresse dell^acqnisto e della coltivaxione
dei tabacchi; spese per campionamento, perì-
zie, cernita e condizionamento dei tabacchi
(Spesa obbligatoria)
Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Idem)
Gompenn al personale deirammmistrazione cen-
trale e provinciale e ad altri per lavori straor
dinsrì, per studi e prestazione d*opera in ser^
Tizio delFazienda dei sali
Restituzione della tassa sul sale impiegato nella
salagione delle carni, del bnn*o e dei formaggi
che si esportano all'estero - Art 15 della legge
6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine).
Da rìportarM.
+ 954/»).
+ 1,10^000. »
4,000. >
+ 500000. >
+ 25^000. »
- 2.000. >
+ 30,000. »
+ 2»<X0,O8D.98
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Z.EOOt E DECRETI DEL REOKO d'iTALU - 1905
2101
CAPITOLI
DKM0lfIIfA2l0N8
Ammoiitiri
Yuritiiooi
Biporio.
199 Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di ven-
dita dei sali e tabacchi e compenso ai reg-
genti prornaori dei magàziini iteasi (Spesa
d*ordine)
201 Compensi agli impiegati ed agliiagei^ti incaricati
di disimpegnare le funzioni di magazziniere e .
di ufficiali ai riscontri e retribuzioni aglfim-
piegati deiramministrazione centrale e pi:o-.
Tinciale per laTori straordinari eseguiti nell'in-
teresse del servizio di deposito e vefldita dei
sali e tabacchi
203 Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spac-
ciatori airingroaso dei «ali e tabacchi a titolo
di spesa di eceiteizio e di trasporto dei generi;
e rimborso al Ministero delle poste e dei te-
legrafi della spesa derivante dairesejozione di
tassa sui vaglia postali pei versamenti dei fun-
zionari stessi (Spesa d'ordine)
207 Spesa per la compra dei sali di chinino * e per la
loro preparazione e oondizionatnra a norma
della legge 29 dicembre 1900, n, 505. art 4,
lettera A (Spesa obbligatoria)
208 Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio di stampati e di-
verae; compensi ai impiegati e mercedi ad
opei*ai adibiti a servizi concernenti il chinino;
spese per analisi di controllo e per il trasporto
nel Regno dei prodotti vendibili (Idem). •
Da riporlarii*
+ 2»003,680.98
— 58,000. »
2,100. »
58,000. »
— 72,000. »
18,000. »
+ ZfiafilSO.»
oogle
2102
LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALTA • 1905
B
ti
CAPITOLI
DSNOMINAZIOIiE
AlflfOlirA.RK
Riporto,
209 Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di
vendita o spacciatori airin grosso delle priva-
tive e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa
d^ordine) . / . . ' .
210 Assegnazione '^orrlBpondente al beneficio netto pre-
aunto della rendita' dei chinino - Articolo 4,
lettera d; della legge 19 maggio 1904, n. 209
(Spesa obbligatoria)
»
210 1 Sussidi par diminuire 'le cause della malaria - Ar-
lis ticolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209
(Idem). . • •) « • i • • •
21 1 Sti|»endio agrimpiegati fuori ruolo (Spese fisse) • *
212 Impiegati fuori ruòlo - Indennità di residenza ib
Roma (Ideln) . , . . • ' .
214 Maggiori assegnamenti . sotto qualsiasi denomina-
sione a &vore del personale (Idem) . • •
i
215 t Indennità ai volontari oblia (nten lenze di finanze
0 delle ammiaistrazioni esterne dello gabelle,
delle imposta dirotte p delle privati ve giusta
rarticolo 03 del. regolamento ap;>rovato col
regio decreto 29/ago.<to 1897, n. 512 .
Da riportarn.
+ 2^7,580 9S
+ 3^000. »
— 9t,000. »
pe*^ memoria
+ 3,190. >
+ 350. >
— 20.C0^. »
— iio/o). »
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LEQGt E OKCItBTI VEL B£GKO o'iTALIA - 1905
2103
o
CAPITOLI
t.
Ammontari
6
delle
Tariaziooi ^''
DSNOMINAZIONS
Riporto.
+ 2,367,12 980
218
bis
Fondo pel miglioramento del personale suBsidiario
degli uffici esecutivi deniaoiali (art. 6 dèlia
legge 3 marzo 1904, n. 68, e art. 49 del re- *
gelamento 16 luglio 1904,' n. 458).
per memoria
223
Spese di iodemaniamento e di amminis trazione dei
beni delle confraternite romàne, di cui all'ar-
ticolo il della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
— 250.
»
224
Personale straordinario pel servizio dei beni delle
confiBternite romane -*IndeQiiit& di residanza in
Roma* •..••••
— 250
»
225
Spese per imposte ed oneri afflcienti i beni delle
confraternite romane stati indemaniati in ese-
guimento dell'articolo li della legge 20 lu-
glio 1S90, n, 6980 (Spesa obbligatoria e d'or-
dine) . . . ' . . . . • .
- 500.
»
226
Somme riscosse al netto dei pagam(jnti per la ge-
stione dal 1^ settembre 1896, dei beni appresi
alle confraternita romane, da pagarsi dal de-
manio alla eongregszione di carità di Roma,
in esecuzione della legge 30 luglio 1896| nvh
^ ' mero 343 (Idem) . • .
}
— 200.
»
230
Rettituzione d'imposta mi terreni per ritardata at*
tnazione d^ nnofo catasto (articolo 47 della
legge V mar») 1880» n. 36^; modificate dal-
rartioQlo .1 della leggo 21 gennaio 18974 n, 23»
(Speut obbligatoria)
+ 2,193,1000.
»
-H 4,558,1920.
98
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2104
I.EQOI E OECSETI DEL S£QKO d'iTAUA - 1905
m
a
CAPITOLI
DENOMmAZIONS
ÀKKOIITIEI
adi*
283
263
Siporio.
0p6K ftddìdonali per la ooairozione di uno «fra-
dallo d*aecc8ao alla caserma di Torre Gnaoeto
(Lecce)
TV>tale delle fariauoni alla categorìa I .
CATEGORIA lY. — Porltte di ffirù.
4J3SèfiS0.9è
ìojm. »
i548,020.98
Versamenti in conto corrente alla cassa dei depo-
siti e prestiti per la costituzione del fondo di
compensazione prescrìtto all'art. 4 della legge
23 dicembre 1900, n. 506, «alla vendita del
chinino
Canone dovuto al comune di Napoli per eflfeito
dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881»
n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gen-
naio 1885, n. 8892, dell'articolo 2 della legge
28 giugno 1892, n. 299^ e dell'articolo 4 della
l^gge 8 luglio 1904, n.351 .
Canone domto al comune di Roma per effetto de-
^ artìcoli 6 e 7 deUa legga 20 luglio 1890,
n.d980 (serie 3*) e dell'articolo 4 della legge
8 lugUo 1904, n« 320
Totale delle variazioni alla categorìa IV •
— 279,000. >
1,643,541.67
l,000,0Qa »
2,364J541.€7
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IBOOI E DKCBETI DEL BEONO d'iTALU -
1906
8105
o
CAPITOLI
Ammomtibi
•
a
dalle
DXNOIIINAZIONB
MINISTERO DI GRAZIA E. GIUSTIZIA
B DSI CULTI
CATBQORIA l.^Speàé éffHHbi.
33
Ut
Sp6M straordinarie per il rìprìstilio dei locali del-
mente adibiti a sede degli uffici giudiziari du«r
rante i restami dell*edifleio di Gasteleapuano.
+
20^000. »
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CATEGORIA L - S^é éffeiiÌ9e.
1
Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse).
+
20^400. »
16
Spese casuali
+
4,ooa »
20
Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse) •
+
5,000. »
23
Assegni al personale dei consolati (Idem) .
+
8,000. »
20
Indennità di primo stabilimento ad agenti diplo-
matici e consolari; Txaggi di destinazione e di
traslocazione
' Da ripàriariu . •
+
3,000. »
+
40,400. »
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2106
UQOI ]Q BEC&Etl DEL RESKO d'iTALIA - 1905
o
2
CAPITOLI
DXMOMINAZIQiqB.
AimoKTJLax
ywÒMàom
28
42
42
ter
I
19
Missioni pplitichd e commerciali, incarichi fipe^
ciali, 0cngresù e coùferecze iakrnAfipnali .
Spessa per In costriuione di un ddiflclo ad ubo gode
della regia legazione itÀliana a Cetiigne
Spesa per la costruzione di un edifi9Ìo ad uso di
sede della regia agenxia diplomatica i» Sofia
(Bulgaria) « »
Totale delle variazioDi alla categoiia I .
MINISTERO .._
dbll'istruzionb pubblica
CATEGORIA L-^ Spese effetUve.
Ministero - Personale (Spe^e fisse)
Residui pattivi eliminali a senso dolFart. 32 del
testo unico di legge sulla contabilità generale
e reclamati dai cimiteri , • • .
t
Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) .
i Da riporiarsi. • •
+
4a,400. »
51,156. S7
1^663 67
35,333.33
143,556.87
63,700. >
5 0. >
40,900. t
108,100, p
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I
LEQ.OI E DECaTETI DEL EEGKO d'iTAIIA -
1905
ZK
n
o
«4
CAPITOCI
Ammohtim
B
0
, ' ' - -
uouv
9Z
DENOMINÀZIONB
varitfi^id
Riporto.
+
106,100.
:►
ZI
Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunera-
zioni per supplenze o compensi per eventuali'
8ei*TÌ^ straordinari ' . ' .
•/t-
6.25().
»
30
Indennità per le spose d'jfipezioi.e C^ììe, scjiole^prl- ^
marÌ6i« .• •:• •• • •..
^'.
4,260.
»
31
Missioni e ispezioni straordinarie per ri&truzione
primaria - Compensi per OTeutuali prestazioni
a faTore deU*istruAone .primaria - Compensi
ai componenti le 9ompissioni per i | concorsi,
ai posti di ispettóre scolastjc^, per Tabilita- ,
'%
■
f
«ione airufScio di direttore, didattico, ^er il
conferimento degli asségni di l}enemer8nza a
direttori didattici e direttrici didattiche, a
maestri e m^^stre er9]^entai|i,- ed ai segre f;a ri
delle coiAn^issionl ^bìÌbsso • . • ^ «
t
:
-^
^,70
»
■ 34
R^ istitvti ULÌveraitarì - Personale (Spese fissò)
- Stipendi, ai^segni e retribuzioni per incarichi-
t j
e per supplenfe .' ',""". ^. ^.
-f ,
3P,0 > .
»
41
Regie univerdità ed altri istituti universitari -
Materiale - Dotazioni e spese per gfi stabili-
menti scienti^ci della università e per gli altri
istituti uBiveraitari. — Asseg^io fisso' air uni-
;
Tersiti^ libe^ di Urbino ^ i . " .
+
15.000.
»
^9
Biblioteche governative - Persomele (Spes,^ fisse) . ,
Da rijpartarM. • #
+
75,020.
1
#
+
216,910.
i
»
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2108
LBOOI B DBGUn DEL BSQNO d'iTAUA - 1905
102 Anegni a dÌT«nt oomuni per rìmagnamento di
bella aiti ed aat^gn^ al miueo iadutrìale ed
artistioo di Napoli
104 Musei, gaflarie^ acati di antichità a monumaDti -
Speee da eoetenani con Im taasa d*antzmta (ar-
ticolo 5 daUa legga 27 maggio 1975> n. 2554)
(Speaa obbligatoria) ••..••
105 Mnaoi, gallerie, acati dì antichità - Acqnitto di
opera ^ di notatole importioiza archeologica a
ardatica a apeee par la loh> comertazione (ar»
ticolo 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185).
117 Regi ginnaai e licei - Penonale (Spese fisse) -
Stipendi e rimnneraxioni per supplenze; coin-
penai per maggiore oraiio ai professori di let-
tera latine e greche nei licei
139 Oontitti nasionali e contitto « Principe di Napoli >
in AasiBi, per i figli degli insegnanti - Perso-
nale (Spese fisse) - Stipendi, rimunerazioni e
suppleue •••••••
197 Oontitti nazionali, compresi quelli deUe protincie
napolitano» istituti col decreto-legge 10 feb-
braio 1861, e contitto « Principe di Napoli »
in Assisi - Somma a disposizione par concorso
dallo Stato nel loro mantenimento.
Da riporiarii.
'• •
— 2iaL9ia >
^ooa >
425,303.80
ll«,l7t«9
I3k300. >
OklOOl
3(M)00.
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LEGGI E DECSETt DEI. BEONO d'iTAIXÌ - 1905
2109
RiporiOm m
Aaaegtà mi istitiiti tocnici comiinaH • pronnciali,
alle scuole per gli agenti lérroTiaii di Napoli
e di Roma
Scuole tocmclie - Personale (Spese Asse) - Stipendi
e rìmuneraiioni per supplenze
Scuole normali e complementari -Personale (Spese
fisse) - Stipendi e rìmunermaioni per supplenze.
Concorso dello Stato per Farredamento di scuole
elementari appartenenti a comuni e a corpi
morali che mantengono scuole a sgraTio dei
comuni e sussidi a scuole facoltative comunali
- Sussidi ai comuni della Basilicata per ef-
fetto della legge 31 mano 1904, n. 140.
Sussidi a biblioteche popolari . • • •
Sussidi a fkTore dell*istituto di arti e mestieri Ca-
sanova e della scuola di lavoro A. Tarsia in
Napoli.
Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano
impartito lezioni nelle scuole serali e festive
comprese quelle di cui all*art 12 della legge
8 luglio 1904, n. 407 (a) •
Da riportarsi^
(a) IfodiaetU la denonipailone d«l capilolQ.
+
830,786.09
+
i7,ooa »
+
13.100. »
+
6.100. »
10,400. »
750. »
5»000. »
860396.09
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2110
lEGÒI E DECBETI DEL BEGKO «d'iTAUA - 1905
e
•
CAPITOLI
Ammontisi
S
0
ttlSUO
»5
DSNOMINAZIONB
▼srìaaoni
1
Riporto.
+
860^09
187
Awegni di bdD€morói;za ai maestri ed aìU maestro
delle scuole elementari pubbliche (Regi de-
creti ^4 marzo 1895,' n. 84, e 22 gennaio 1899
n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori
ed alle direttrici diiattirhe (Regio df'^^refo 27
1
febbraio 1902, n. 79) . '.
+
1600. >
188
Sussidi a redove ed orfani minoreAni biiognom dei
maestri elementari. Rimborib del calore os-
pitale deiraumento delle pensioni ai maestri
elementat i dipendente dal rìoonosdmento delle
campagne di guerra - Concorso dello Stato
nelle spese di riaggio dei maestri (a) •
»
189
Concorso dello Stuto nella spesa che i tnpu^d so-
1 siengono per gli stipendi dei maestri e lemen •
tali (leggi 11 aprUe 1888, n.3793, ed 8 lu-
glio 1904, n. 407) - Compensi per la compihi-
zione e la reviÉione dei prospetti statistici re-
lativi ai ruoli del concorsi dello Stato (a) .
+
1,587,805 16
190
Spese e compensi pei lavori preparatori della sta-
tistica dell*Ì8tnizione primaria e per. la sua
compilazione presso il Ministero .
—
4,040. >
194
• f j
Educatori feiainluiH - Persoh^ile (^pese fisse) -
Stipendi e riruunerazipui per supplenze.
—
10,451 »
107
Assegni ai conservatori delia Tosdana e ad aUri
•
collegi ed educatori femminili . .
' Da Ttportorsi* •
+
3,00(. »
+
2,378*811.^
(ci) ModiQoAta la denominazione del capitolo.
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LEGGI IR DKCttETI DEI BEGNO d'iTALIA -
1906
2111
e
CAPITOLI
AMHOMTAmB
9
dell*
8
55
DENOMINAZIONE
rariadoÀi
Riporto.
+
2,378^811,
25
209
Indennità per le spese d'ispezioni e missioni in
8ei*vizio degli istituti femminili di educazione
e dei collegi e degli istituti per sordo-muti -
Compensi ai membri ed ai segretari delle com-
missioni per concorsi a posti gratuiti, ad ufSci
di ruolo e per le promozioni del personale in-
segnante regi! istirufi pred-jUi - Compensi ai
funzionari che prestano opera straordinaria per
le commissionf stesse . * •
*
4»050
»
213
s
Insegnamento della ginnastica nelle scuole secon-
darie classiche e tecniche, negristituti tecnici
e nella scuole normali e complementari - Per-
sonale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni
por supplenze
+
1,000.
»
220
Propine ai componenti le commissfoni per gli'
esami di ammissione e di licenza negli istituti
d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole
normali e complemeAtari'; riaìboisSy di'* tasse
d'iscrizioni nei ginnasi ad alcuni comuni dellor
antiche provincie (?pcs9 d'ordin?).
• r
80,000.
>
249
òis
^ Costruzione di un nuoTO edificio per la clinica ehi'
rurgica della regia università degli studi di
Parma (legge 8 luglio 'l«)4, n. 381) .
+
' 1(J7,5')0.
»
257
Università di Roma - Lavo?! straordinairf pel* ttìt
genti riparazioni airedificio in cuihaiifedd l'i-
stituto chimico . • • . . • . • .
Bà^ riportarsi.
+'
10,000.
»
+
2,573,201.25
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2112
IXG<;i E DECXFTI DEL KEGYO d'iXAUA - 1905
2S3
èis
261
273
283
bis
284
284
284
qwaUr
284
Polkfineo Umberto I a
Lftvori • ipaw par rìpanre ai damu
rioMBdiD alla lablìotoea di Ti
1904, B. 389 .
0«*8
Lavori di
diy<
27
il
1904, m. 142)l
tecale (legge
Impiaiito di aa*ofllcÌBa maocanica, di aa laboniorio
di alamutocaica • far rampHamaato dà ga>
biaatti di laafrhìiiin a di taenolagìa daQa a»-
noBa iadaatriala d^^iatitiito teeaieo di Napofi.
Poado per l*iaipiaato di ana eew^. pratica eoa»-
mareialeb ooa banco modello^ preaeo la aadona
ì, ooa banco laodaìlo^ preaeo la aaii
ìa delTiatitato tocnioo di NapaU
Fonda per 1* impianto di im*oflleiaa aall'iatitato
aantieo di Napoli
Compeaai ad ineegnanti non ftoanti parto del par»
aoaala di raolo^ per Topera preetoto net licei,
ginnaa, latitati teeaiei a navtiei, aeaole taeaidie
6 aeaole normaliy dnianto ranno aeolastico
1903-904
Da riporiarn.
+
+
+
+
+
5Q.ooa »
sogooo »
lOQ^ooa >
18.000. »
2;C00. >
10^000. »
159,043^86
•I
3,002,306.11
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LEGGI E DECBETI DEL REGNO d'iTAT.TA -
1905
2113
e
u
CAPITOLI
Ammontari
a
SS
delle
variazioni
DSNOMmAZIONK
Siporto*
4-
3v0«2,305. 11
292
bis
Concorso nella spesa per il monumento da erigersi
in Areaso a Francesco Petrarca (legge 11 lo-
glio 1904, n. 365) . . .
+
3o,ooa »
292
Ur
Spesa per una edizione critica degli scrìtti del Pe-
trarca (legge 11 luglio 1904, n. 365) .
+
8.000. >
292
quater
Assegno ntalizio a Giosuò Carducci .
Totale delle varìaiioui alla categoria I.
-f
6,000. »
-f-
3,106.305.11
•
MINISTERO DELL'INTERNO
CATEGORIA L — 8p$s9 eftetHvn,
1
Ministero - Personale (Spese fisse)
-r
20.749,97
24
Residui passiYÌ eliminati a seufo delFart 32 del
testo unico di legge sulla contabilità generale
e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) .
•^
515. »
43
Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi diTersi
ed alle istitnzioni pei ciechi.
Ba riportarsi, . ,
+
500,000 >
+
521,284 87
133 — You lì. - 1W5.
Digitized by
Google
2114
I.ZOOI S DKCBETI DEL REONO d'iTAUA - 1905
•
•
a
0
CAPITOLI
Ahiiohtasb
DKMOMniAaDrai
"—
Biporio.
+
52l;264.97
51
òi$
• d«l eoBsiglio tmperion di MmmmoL 6 di
beii«fi<»nM pubblica - Spese di eaneeUem, di
cofietura, di UTori itraordiaarì e Tarie per
del consiglio BQperìere
-h
25,000. »
51
Ur
Indennità ai membri delle eommiasioni profineiali
di yigilansa tui manicomi pubblici e prilli
e angli alienati enrati in casa priyata - Spesa
▼arie per il loro funzionamento •
+
23.000. >
76
bis
Spese per resecnziooe delU l^ge U loglio \904^
n. 388, per combattere le frodi nella prepa-
razione e nel commercio dei vini.
+
50,000. »
78
Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica -
Personale (Spese fisse)
+
180,870. >
81 *
Guardie di città - Personale (Idem) .
+
968,025. >
105
Carosri • Personale di direzione, di ammiiustrar
xioaa e tecnico (Idem)
4-
4«,000. >
100
bis
Personale di sorTegliania e di disciplina nei rifor-
matori gOTernatÌTÌ (Idem) • • • •
-4-
38,^5. >
107
Personhle di custodia, sanitario, religioso e d'uitru-
zione delle carceri
Da ripcrtarsi.
4
4-
382,400. »
-u
2,235,184.^
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LEGGI E DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905 2115
•
CAPITOLI
Akmomtibb
9
a
0
2
delle
wiaiioBi
DKNOMUfÀZIOllB
4
Riporr» • .
+
2.235,184.97
141
bis
LaTorì per ent»t« gii iaoMdi Btgli archìTi di 8t«to
(8p6u rifWtita-LeggeSlugrlio 1904, n.853).
+
50,000. »
N9
bis
ProTTisU di bicicl«tte pel lerviiio deirarma dei
carabinieri reali
Totale delle TarìazioBl alla categoria I.
+
63,000. »
•V
2.348,184. 07
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
3
Ministero - Speee per trasferte e per indennità di-
Terse al personale deiramministrasione cen-
trale - Indennità per incarichi e studi diversi
al personale di altre amministraadoni .
+
5.000. »
8
Spese d*afficio
+
15,000. »
9
+
12,000. »
11
Spese di stampa e per la pubblicazione del Bol^
UUhio uffidaU del Ministero - Premi ai fìin-
sionari antori delle migliori monografie tecniche
ed amministratiTe.
Da riportarsi* •
+
15,000 »
+
47,000. »
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^pQti&M
13 Reitdm p««m «limitali & miuo daJI'afl 32 del
testo ti DICO dì Ugge b«1U edàtabilità geiienlQ
« r«cLiiDati dmi crediton (Sp^a obt>li^torÌB].
^ FniTTÌxtft 9 TÌpumùJM di mdbQì «d vftntia^nti
g«odetìt{« raitasTt» od AdattaiiMiito del locali
ad sso degli ufSet de! genio dfilo (art 2tf
della kgge 5 Itigtio 1^2, n. 874).
^3 Fitta di locali p«r qm d'Q£Qeio ^p««a fitM)u
28 Matiat«aBÌozi# di ttrade e ponti zuopoaslir tgombro
di tkmi, di materie franate o traiportata dalle
pieae; larori per impedire iiierrtuioni di tran-
■ito e per riparare e ganntire da danai le
■trada e ì ponti Da^ionali - Traaf^te e eompe^
tem^ dÌTene ai panoaMle di ■arregUasia ~
Spesa per il sermio delle RIL Trasere
35 Snendi ai comuDi e Gomom di ecrauni o di utenti
delle Btrade iieinaU più im portanti soggette a
iemtii pubblica, per opere che stanno a loro
carica (art 3Sl dalla legge 20 mano 1S55,
a. 2248^ allegato F) . . . . ,
31 Opere idrauliebe di 1* categoria - Auegai ai cti*
■tedi gnardiaaì a maBOYratori (Speie fìaee) ,
42 Opere idrattlicha di 2* categoria - Aaiegnì ai ce-
«todi gmardJani e □wnoTratori (Idem) »
Dm riportonip
47.000. a
1.5& »
45.000. » I
300^00(1 »
H.00O a
30.000 t
152,415, »
LEGGI E DECRETI DEL REGNO DETTALI A -
mn
2117
e
•
CAPITOLI
Ammontari
delle
B
0
DENOMINAZIONK
Riparto.
152.415.
»
45
Spesa pel serrisio di piena e ipeee cuiiali pel eer-
Tìxio delle opere idrauliche di 1* e 2* categoria
di altre categorie per la parte con quelle at-
tinente ..••...
+
85,000.
»
46
Speae per competerne al peraoaale idraulico lubal-
temo doTUte a termini e per servili normali
indicati nel regolamento sulla custodia, dilesa
e guardia dei coni d*aequa - Sussidi .
i
40,000.
»
48
Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui Isghi
e fiumi non parificati ai porti marittimi (ar-
ticoli lOa e 321 della legge SO mano 1865,
n. 2248, aUegato F)
15^000
>
49
Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed
indennità al personale ordinario (Spese fisse) .
-
8,000.
»
50
Personale di custodia delle bonifiche - Indennità
di residensa in Roma (Idem).
-r
400
»
52
Agro romano - Personale addetto alle macchine
idroTore» alla custodia ed alla sorregliansa
delle opere di bonifica - Stipendi, indennità
diverse (Idem)
-r
8,750.
»
54
Manutenzione e riparazione dei porti .
-
30,000.
>
55
Eseavazione dei porti
Da r^panarH.
-
14,000.
>
-
8S,265.
»
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2118
UOOI B UBOBBTI DEL BBONO Tt'UÀLU - 1906
o
u
o
fi
CAPITOLI
kuuonrkmm
vmm
»
DKNOlimAZIOlll
1
»ri»M
jRtporto. • •
—
85,265.
»
64
Sussidi per op«e *i porti di 4* class* e per e«i-
sermione di spiagge (art 321 ddk legfe 20
marzo 1865, a. 2218, allegato F, ed art 30
del lesto unico della legge sui porti e lari,
approvato con regio decreto del 2 aprile 1885,
n. 3095) ,
30,000.
60,000
65
Concorso dello Stato per operi strtordinaria nei
porti di 4* classe della 2* categoria (art 23
del testo unico della legge sui porti e fari,
approvato con regio decreto del 2 aprile 1886^
n. 8095)
>
67
Contributo annuo dello Stato a favore del oonsor^
sio autonomo per la esecuxione delle opere e
per reserclEio del porto di Genova
+
20.000.
»
75
Spese per slnìi ed esperimenti rìgaardanti Tordi-
namento o Tesercino delle strade ferrate
+
8.000.
»
TI
Maggiori assegnamenti a congiaglio di antichi sii*
pendi (8pefe fisse)
+
900.
»
78
bis
Spese occorrenti per il X congresso intemauonale
di navigasìone da tenersi in Milano nel 10^5.
+
100,000.
>
79
Assegni mensili al personale straordinai-io ed ar-
Tentizio addetto alle diverse opere pubbliche
(Spese fisse) - Indennità di trasferti*, sussidi
e competenze diverse al detto personale ed a
quello aggiunto del Ministero e del genio ci-
vile
Da riportarsi.
+
73,420.
»
+
27,056.
»
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA -
1905
2119
o
u
CAPITOLI
AimOMTlBI
9
B
MI*
wiadoid
DXMOMINAaom
Bificrto.
+
27,056.
»
80
Penonale straordiiMm «ddttto airammialitniiofte
centrale ed alte opere in Rotta - Indennità di
reridenn in Roma (Speae fiìM) .
f
850.
»
80
Minietero - PerfM>nale aggiunto - Indennità di re-
•idenxa in Roma (Idem) . • • .
+
200.
»
80
^uatér
Genio civile - Personale aggiunto (Idem) .
+
87,000.
»
80
Genio civile - Penonale aggiunto - Indennità di
residenia in Roma (Idem) ....
+
1.000.
»
80
ìexies
Isolamento del palasso Madama in cui ha lede il
Senato del Regno (sii. 1, lett. a, della legge
30 giugno 1904, n. 293) ....
+
160,000.
»
80
Ìépti99
Costrozione di una nuova aula per la Gamera dei
deputati e sistemazione del palazzo di Monte-
citorio (art. 1, lett. h, della legge 30 giu-
gno 1904, n. 293)
+
1,000,000.
»
81
Quota a carico dello Stato nella spesa pei lavori
di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890,
n 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897,
n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) .
4,382,375.
>
85
Prosecuzione della via Cavour e sntemazione della
pUzza Venezia (Leggi 30 luglio 1890, n. W80,
6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900,
n. 56).
Da TtpùtUJorHm • •
1,450,000.
>
—
4,557,970.
>
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120
LEQOI E DECRETI DEL REGNO D*ITALIA -
1905
CAPITOLI
AllHOIITA.mX
delle
se
DEMOlcmAZIONS
1
vsriaiioBi
Biporio. . ;
—
4.557.970. »
87
Costnuione dèi nuovo palazio di ginitisa in Roaa
(Leggi 20 loglio 1890, n. 0980, 28 giugno 1892,
n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897,
n. 12, 6 25 febbraio 1900, n. 66) .
+
197,000. »
89
Ampliameiito, aietemaùone e ari'edamento dell*iini-
Tenità di Napoli e degU istitati dipendenti
(legge 30 luglio 1896, n. 339} (Nona annuaUU).
—
2,000. >
92
Sottidi ai comuni e alle provinde per Tistitniioae
del aerfiii pubblici a moTio di automobili fra
località non congiunto da ferroTie o da tramTie.
^
30.000. >
93
Suaaidi ai comuni e alla proTÌncie per Feadrcùdo
di linee di automobili in eeryLdo pubblico fra
località non congiunte da ferrovie o datrarnvie.
30,000. »
94
Soandi a conoenionari per ristitnzione e Teaercizio
di linee di automobili in serriiio pubblico fra
località non oongiunte da ferrovie e da tramvie.
..
30.000. >
93
Àggiuniione di una seconda luce al ponte n. 60,
opere per la licurezza del transito e eiatema-
lione di scoli d*aoqua lungo il tronco da Avel-
lino a Porta di Ferro della strada nazionale
n. B4 ^Avellino)
14,000, >
Da riposarsi.
—
4.46a,970. >
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LEOOI E DECRETI DEL SEGNO d'iTALIA - 1905
2121
Riparlo.
Indennità Amm mensili, trasferte e competenze di-
vene al personale del genio ciyile in senriòo
dei lavori di sistemazione e miglioramento di
strade e ponti nazionali non eccedenti le lire
30,000
Sistemazione del piano viabile della galleria del
colle di Tenda lungo la strada nazionale n. 30
(Cttneo)
Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus
con sistemazione della strada nazionale n. 75
(Sassari) • • ^ • . • •
Restauro alla platea del ponte sul Calore, lungo
il tronco da Avellino a Porta di Ferro delia
strada nazionale n. 54 (Avellino) •
Costruzione di un ponte sul Basento nelVabitato di
Cosenza lungo la strada nazionale n* 62 (Co-
senza) - •
Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle loca^
lità Scadurano e Tribuccio; sistemazione di
frane e opere di miglioramento lungo il se-
condo tronco della strada naiionale n. 42 (Fi-
renze)
Da rtporiarsL
+
+
4,466,970 »
1,§00 »
42,500. »
210,000. »
25,000. >
35,000. »
50,000. >
— 4.610.470. »
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CAPITOLI
134
quinq.
134
sexiéi
134
Sépiies
134
oeties
134
134
décìes
134
deei4$
A
DKNOMINÀZIOim
Jfifporfo* •
Riparasione e ooaaéMaflMttto éel ptmt» di BorMto
ial Trebbia, la«go U ttrA^tt BAiimiale n. 30
(Genova)
Consolidamento e rioottmzione di manufatti nel
tronco dal ponte di Gaia pia al valioo delle
Radici della itrada nazionale n. 39 (Lncca) •
Siatemaxiono e miglioramento dei due tronchi delle
strade nazionali numeri 71 e 72 (Messina) •
Consolidamento di opere d*arte e sistemasione di
▼ari tratti lungo la strada nazionale n. 43
(Pesaro)
Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale
n. 67 oompi*e8a la traversa di Gioia Tauro
(Reggio Calabria). # . • . »
Consolidamento e riparazione del ponte di OliTPto
sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Sa>
lerno) •
Correiione del tratto della strada nazionale n. 46
da Loreto alla stazione flirrotiaria omonima
(Ancona)
Da HfporfartC • •
AMMORTlftS
dalU
▼ariaiioni
— i610;47a >
i5,ooa >
+
10,000. »
10.000. »
15.000. »
15,000. »
15.000. »
804)00. >
— 4,450,470. >
USQOI E DECKETI DEL REGKO D^ITALIA - 1905
2W3
CAPITOLI
DXNomNAaom
A11110MTA.K1
dilk
inrittdoai
Riporto, m
lUttificttioiie dii «miti del fonte Z$t& alla prò-
greiiivA 16^770 «d al pMtt ani Anna OaloM
alla prognatiTa JK^«3 dal tronoo da AvaUino
a Porta di Ferro delja itrada naàaaak a. 54
(AveUiao)
Gonresioiia altimatrica dalla atrada nadonale n. 56
nella contrada Peacarìello (Bari) • • •
ConsoUdamento dal tratta fiwMlo piataa il paata
Landa luigo la nazionale n. 53 (Beneveato) .
Costraziona di otateme per la caae caatonieye Yal«
leoieura e DirapellQ» reetauri e uatemazione
della casa cantoniera S. Giovaanello ed opere
diyerie di consolidamento e di difesa Inngo la
strada nazionale n« 73 (Galtanissetta) •
Variante al tratto della strada nazionale n. 53 fra
la protinclale dt Qildone ed 11 Km. 12 (Oam-
polnsso)
Sistemazione e miglioramento dal piano stradale e
delle opera d*«rte nel tronco dal Bivio par
Cesarò a Randaaco della naaioBale n. 70 ^Ca*
tanta). • •
Da rijforUtrsi»
- 4.450,470. >
+
55,000. »
55,000. »
40,000. »
23,000. »
28,000. »
17,000 »
- 4,232,470. >
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Google
2124
LKOOI E DKCRKTI DEL REGNO d'iTALIA - 1905
134
deciti
H
134
decies
I
134
decies
K
134
decies
L
134
deeiés
M
134
deeies
N
134
decies
0
Co3tniùoft« di un ponte di m. 3 in toititiiiioiie
della gayeta Tiglio nell'altipiano di Campo
Tenete fra i Km. 24 e 25 della itrada nasio-
nale a. 57 (Coaensa)
Siatemaiione del tratto della itimda naiionale n. 31
fra m. 572.58 oltre il pilone di S. Anna e ]a
■ponda liniatim del Rio Secoo (Cuneo) •
Rettifica del tratto compreso fra San Damiano e la
progreasiya SO^SOO della nazionale n. 29 Coneo-
Prano (Cnneo)
Coneolidamento e rettificaiione di un tratto di lo-
calità Casacce fra i Km* 9 e 10 preMo Tabi-
tato di Rafina Inngo il primo tronco della
strada nazionale n. 42 (Firenze) •
Consolidamento della frana in regione Malptsso a
monte della strada nazionale n. 35 (Genova) .
Rioostmsione di mnri di sostegno e impianto di
iMurriere nel tratto da TorrigUo al confine Pa-
Tese della strada nazionale n. 30 (QenoTs) •
Ricostruzione di chiaTÌcs, di muro di sostegno e di
ponticèlli nel tronoo dal ponte di Campia al
valico delle Radici» della strada nazionale nn-
inero 39 (Lncoa)
Da riporiarsi.
— 4;a2,4ra >
9,000. »
+
+
26.000. »
120.000. >
21.000. »
io.ooa »
24.000. >
19.000 >
— 4.003.470. >
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LKGGI E DECRETI DEL REGXO d'tTALIA - 1905 2126
Riporto» • •
Coireuone della salita delle Graiie e delle Fornaci
preeeo Tolentino lungo la strada nazionale nu-
mero 46 (Macerata)
Rettificasione del tratto della strada nazionale n. 38
compreso tra il ponte sul Rosaro e il ponte
Poserà (Massa) ••••••
Consolidamento della frana a Tallo del ponticello
n. d2 nel burrone Lavanca lungo il 3^ tronco
della strada nazionale n. 71 (Messina) •
Ricostruzione di muri di rivestimento e di cunette
lungo il tronco da Fiumetorto a CaltaTuturo,
della nazionale n. 70 (Palermo) •
Riparazione e consolidamento dei tratti fra i pon-
ticelli 71-73 e 80-82 della strada nazionale nu-
mero 69 (Palermo)
Correzione di liTélktte presso il ponte Grosso lungo
il tratto tra Cagli e Cantiano deUa strada na-
zionale n. 44 (Pesaro) • . . • •
Costruzione di parapetti sulle opere d*arte di ri-
leTante altezza lungo il 3^ tronco della strada
nazionale n« 58 (Potenza) • . • •
Da riportarsi^
4,003.470. >
49,000. >
80,000. »
10.000. »
15,000 >
15,000. >
14,000. >
10,000. >
- 3,810,470. »
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2126
LKGGI E DECBKTI DEL REGNO D'ITALIA - 1905
134
dee €9
X
134
dedes
Y
134
decies
Z
134
deciei
Aa
134
deciti
Ba
134
decies
134
deeiee
Dm
Apono.
Sittomaùone del corti d*aeqiia fra i km. 54.960 e
56.700 lungo il !• tronco della strada nazio-
nale a. 55 (Potenn)
Sistemazione e miglioramento della strada nano-
naie B. est (Reggio Calabria).
Costruzione di muri a sostegno con parapetti fra
i km. 2 e 10 della strada nazionale n. 83
(Sassari)
Costruzione di muri di coutrorìTa fra i km. 28 e
31 presso Fabitaio di Nahi lungo la strada
nazionale n. 85 (Sassari) • • • ,
Protezione measanioa delle oase canionieni Imago
le strade naslonalì aeonroaii in seno mnlarieiia
contro la penetrazione d^li insetti
Imprevisti e maggiori apeao per le
nei capiMi dal n. 134 détiee-à al a. 134 <i#-
eies-Aa
Indennità di trasferte e compotenze diverso al per-
sonale del genio citile per direzione e sorre-
glianza
- 3,8i0,4T0. »
10,000. »
7,500.
Dti TtporUtrtu
+
8,000 >
+
12,000. >
f
27,000 »
■1-
50.000. »
+
15,500. >
-
3,080»470. >
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IMQOl X DBGBBTI DU XSOIIO b'xTALZA - 190i
2127
Riporto, • «
Opere divene di rìptraziooi BtraovdUarie^ di Msto-
mosione e dì miglioffamaato di strade e ponii
.nmsiocali •••••••
Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato
dalle allaTÌoni e dalle frana.
Strada da Nioaetro alla Marina di Saat*Bn€imia
(Catanzaro) leggo 30 xnaggio 1875» n. 2521,
n. 6)
Strada dalla Marina di Fneealdo alla naiionale
delle Calabrie per la «tasiona e la strada pro-
Tìndale oostrnita per Bieignano (Coaeasa)
(Legge 23 luglio 1881, n. 333^ Elenco HI, nn-
mero 112)
Strada dalla pro^neiale Rotonda Yalainni, pei prean
di Oriolo, alla etasioBe di Amendolara (Potenza)
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco UT, nu-
mero 117)
Prolungamento della strada proTinciale Miglionieo-
Pomarico fino allo incontro della provinciale
proposta Terso Genosa (Potenza) (Legge 23 lu-
gUo 1881, n. 333, Elenco III, n. 211) •
Strada di MoUtemo alla nazionale del Slnni £ra
Latronico e Lanria (Potenza) (Legge 23 I«-
glio 1881, n. 333» Elenco III, a. 213) .
Da riportatii, •
3,680,470. >
f 50,000. »
•4- 50.000 »
30,000. »
50,000. »
0,000. >
20,000. »
20,000. >
3,720,470. >
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ijtcvjrxxx xi AMJux^aséXx Mjstxà AXivri^vr a/ AXAxa.A ~ ±\f\jxf
•
CAPITOLI
ÀMMORTlll
m
a
variaiMoi
DSN0MmA2I0NB
R'porto.
3,720,470 »
181
Costruzione di un tronco di strada provinciale presso
le dneRagnse (Siracusa) (Legge 23 luglio 1881,
n. 333, Elenco IH, n. 233) .
- 40,000. »
183
Concorso dello Siato per le strade proTÌnciali di
1* e 2* serie di cui nelle leggi 27 giugno 1860,
n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le
strade di cui nelI*elenco III deUa legge 23 lu-
glio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle
Provincie direttamente
+ 170,000. »
184
Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni se-
dali dipendenti dalle varie leggi emanate dal
1862 al 1883
540,000. >
185
Indennità fisse mensili, trasferte e competenze di-
verse al personale del genio civile addetto «1
servizio delle costruzioni stradali dipendenti
dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 .
8,000 »
186
Spese casuali per il servizio delle costruzioni stra-
1862 al 1883
10,000. p
180
qwater
Sussidi per rimpianto e Tesercizio in servizio pub-
blico di linee di automobili o di altro mezzo
di trazione elettrica sulle strade ordinarie, fra
località non congiunte da feiTOvie o da tram-
vie (art 1, lett rf, e art 5 della legge 30 gin-
gno 1904, n. 293)
Da riportcarsL
+ 100,000, »
4.048,470. >
X.EGGI E DECEETI DEL REGNO d'iTAUA. -
1905 2129.
e
u
m
CAPITOLI
ÀMMOHTÀKI
dello
»
DBNOMINAZIOiai
TarìadMi
Riporto.
4,048,470.
>
180
Sussidi ai cornimi e consorzi di conrani o di utenti
della strade ndnali pili importanti soggette
a aerritil pubblica, per opere che stanno a loro
carico (art. 321 della l^ge 20 marzo 1865, .
n. 2248, allegato F)
r 50,000.
»
187
Sussidi ai comuni per la costmsione di strade co-
munali obbligatorie e di strade comunali di
accesso alle staxìoni ferroTiarìe e all*approdo
dei piroscafi postali, ecc. (Leggi 30 agosto 1868,
n.-4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 lugUo 1894,
n. 838, art. 3 della legge 25 febbraio 1900,
n. 56, e legge 8 luglio 1903, n. 312) .
982.500
»
187
Stipendi al personale aggiunto addetto alla costiu-
bis
sione delle strade comunali obbligatorie nella
proTÌncia di Cosenza (Spese fisse) - Indennità
fisse meosili, trasferte e competenze diverse e
indennità alFart. 11 della legge 3 marzo 1904,
n. 66 (artìcoli 5 e 6 della legge 8 luglio 1904,
n. 367)
H- 32,500.
»
189
Sussidi ai comuni per opere di difesa degli abitanti
contro le frane
30,000.
.»
90
Sistemazione dei principali fiumi yeneti riconosciuta
necessaria in conseguenza di piene (Spesa ri-
partita) (Leggi 21 lugUo 1887, n. 4806» • 26
giugno 1898, n. 231)
Da riportarsi, •
550,000.
»
- 5.528.470.
»
134 — VoL. a - 1905.
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2180
hHQQI B DXCUn'SÈI. BSGirO d'itaxia • 1905
K
CAPITOLI
ÀMMOMTaKB
ditta
wia&OBi
DENOUINAZIOMI
Riporto.
- 5,528.47a
191
bis
Lavori di ripanmnè • miteaaBioiia dalle Ofstm
iirauUche «li 1^ eatagurift (ai< h Wtim 4
della legge 29 dicembre 1904, n. 674) .
-h 750,000.
192
bis
Lavori di riparazione e sistemazione delle opere
idraolìche di 2* categoria (art 1, lettera k, della
legge 30 giugno 1904, n 293 (Spesa ripaitifa).
-r 1.000.000.
192
ter
LuTori di rip:irazione e sistemazione delle opere
idrauliche di 2* categoria (aft. 1, Ietterà e^
della legge 29 dicembre 1904, n. 674) .
+ 1,460,000.
193
Opere di spostamento di un tratto del canale della
Botte al Passo Canne, in provincia di Bolo-
gna, neirintei*esse del regime del Reno, di che
al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 ago-
sto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335).
120.000.
194
(
Somma a calcolo per le «pese Inpprevisto per la eae-
cnxioile delle opere complementari di sistema-
abne del Reno e suoi affluenti, del Qorzone,
Brenta-Bacchiglione e dell* Aterno e Sagittario
(leggo 0 agosto 1893, n. 455)
300,000.
194
bis
Sussidi per opere ai porti e agli soali sul laghi e
fiumi, non parificati ai porti marittimi (arti-
coli 100 e 321 della legge 20 mano 1865, nu-
mero 2248, allegato F) - .
Da tiporiarsi.
+ 15,000.
- 2,T23,47a
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LEGGI B OECSSTI DEL BEONO d'iTAUA - 1905
2131
0
CAPITOLI
Ammoiitasi
•
déUe
fi
DBMOmKAZIOlO
kiporto.
2,723,470.
»
196
Opere idrauliche di 9^ categoria « Conoorao dello
Stato od eaeeisioao diretta delle opere a ter»
mini degli articoli 2 e 15 della legrge 7 lu-
glio 1902 n 304.
50,000
»
197
Opere idrauliche di 4^ categorìa -. 000001*80 dello
Stato giusta Tari 93 deUa legge 30 mano 1893»
n. 173. . . '^ . • . 4
17,000.
»
198
Opere idrauliche di ^ categoria - Soesidi^ giusta
gli articoli 99 della legge 30 raarKo 1893, nu-
mero 173, e 19 della legge 7 luglio 1902, nu-
mero 304 • • .
110,000.
»
199
Spese casuali per studi e pro-ttedimenti relativi -
alle opere idrauliche di 3*, 4* e 5^ cati'goria
e al huon regime dei fiumi e torrenti e per
sussidi a minori opere di dii^a . ' .
[ <
10,000.
>
^00
Sussidi a proTiaoie, eomu4i e còneorzi pel ripri**.
stino dello opere pubbliche stradali edjidrau- '
liche danneggiate dalle alluvioni e frane del-
ranno 1900 e 1^ semestre 1901 in base airar-
ticolo 2 della legge 7 luglio 1901» n. 341, e 4
della legge 8 loglio 190% a. 311 .
375,000.
»
500
Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le
frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per
il ripristino dello stèsse opere distrutte 0 dan-
neggiate dalle alluTioni 0 dalle piene (legge
30 giugno 1904, n. 293, e art. 8 della legge
29 dicembre 1904, n. 674) . . • .
Da riporiarsL
+ 25.000.
»
3,260,470.
»
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2132
LEOOI B DECaETI DBL HEONO d'itALIA -
1905
e
u
•
CAPITOLI
Ammoutaks
ddk
8
DBNOMTNAZIONB
Riporlo.
- 3,280.470. 9
200
Sussidi alle proyincie ed ai comuni per opere di
ter
difesa delle strade pronnoiali e comunali con-
tro le frane e la corrosione dei ilami e tor-
renti (legge 30 giugno 1904, n. 293) .
+ 100,000. »
200
Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripri-
qnaier
stino delle opere pubbliche stradali ed idrau-
liche distrutte o danneggiate dalle frano, al-
luTioni 0 piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514;
20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892,
D. 734; El gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899,
n. 165; Caprile 1900, n. 121 ; 7 luglio 1901,
n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903^
n. 311; 3 luglio 1904, n. 313, e art 6 deUa
legge 29 dicembre 1904, n. 674) .
- 5aooa >
201
Sussidi supplementari ai comuni pel ripristino delle
opere danneggiate dalle alluvioni e frane del-
ranno 1900 e l*' semestre 1901 in base all*ar-
ticolo 4 della legge 7 luglio KOU n. 341 .
75,000, »
202
Sussidi alle provinde, comuni e consorzi pel riprì-
stino delle opere pubbliche stradali ed idrau-
liche danneggiate dalle alluTioni e piene del
2<> semestre 1901 (art 2 deUa legge 3 luglio
1902, n. 298)
I85,00a »
203
Riparazione di danni cagionati alle opere dello
Stato dalle alluTÌoni e frane del 2* semestre
1902, (art 1 della legge 8 lugUo 1903, n.311).
Da riportarsi
250,000 >
3,020,470. p
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2.BGGI B DECRETI DEL REQNO D'iTAtlA - 1905
2133
CAPITOLI
DSNOMINAZIONB
Riporto, •
Sussidi alle proTincia, comuni e consorzi per il ri-
pristino delle opere pubbliche danneggiate dalle
alluvioni e frane nel 2^ semestre 1902 (art. 2
della legge 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ri-
partita)
Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti
che attraversano l'abitato di Modica, in pro-
vincia di Siracusa (art 3 della legge 8 lu-
glio 1903, n. 311, e art. 4 della legge 8 lu-
glio 1904, n. 313) (Idem) ....
Concorso dello Stato al pagamento delle annualità
dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a fa-
vore dei danneg^ati dalle alluvioni e frane
del 2"* semestre dèi 1903 (art. 8 della legge
3 luglio 1904, n. 313) (Idem) . .
Consorzio Gorzon Medio (Padova).
Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Ro-*
Vigo) . . •
Consorzio per la bonifica Reggiano-Mantovana (Reg«
gio Emilia e Mantova)
Bassa pianura Bolognese-Ravennate (Bologna e
Ravenna)
Da riportarsi. • ;
Ammontari
d«Ué
variazioni
3,320,470 »
+
200,000. >
50,000. »
40,000. »
10,000. »
90.000. »
300.000. »
600,000. »
3.530,470. »
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tm
IBOOI 1 SBCUtX DBL BSQlTO l/lTlilA - 1906
CAPITOLI
DSNOlfmAZIOBlk
AmmomyìlrB
mìAiioiii
Riporto.
260 Pondo di riBerva per provvedere alle apeee indicale
alle lettere a, b, e, dj e deU*art. 06 del testo
unico della legge 22 mano 1900, n. 105, e ad
altre spese necessarie per lo opere di bonifica
in base al disposto delPart 69, secondo comma,
della legge stessa,
Spsse per il commissariato civile della Basilicaia.
bis
287 Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto
e sistemazione delle banchine • •
2!88 Porto di Santa Venere - Prolungamento del molo
di difesa
289 Porto di Taranto - Ampliamento del porto com-
merciale > .
290 Porto di Castellammare di Stabia •» Prolungamento
del molo foraneo ed opere accessorie •
291 Porto di Brindisi • Gostroxione di nuove banchine
ed escavazione straordinaria .
292 Porto di Civitavecchia - Ampliamento e Mstsmsr
zione genei^e del 'porto ....
294 Porto di Livorno • Ampliamento della darsena e
oostmadone di banchine • • • •
Da riportar$i, « .
- 3,530,470. »
200,000. >
30,000. >
45.000. >
22,000. >
52/)00. »
90,00a >
60,000. >
90,000. »
90,000 p
4,149,470. >
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itoci B OSCtttt filEL ftfioiro t^tfàUà
CAPITOLI
DMNoiaifÀzion
«97
300
302
303
308
Riporto,
Porto di Paleriuo - SkUBiaiioae dtl porto e ba
Cini di caréDAggio • • • . .
Porto di I^ozzuoli - Opere di difesa e sistemazione
Costruzione di nnòvi fari e fknali . ;
Imprevisti a termini della precitata legge 14 In
glio 1889, n. 6280 . . ^
^otto di Napoli — Ckwtruziene di un .aateijiaFalc
a completamento delle opere foranee e pro-
priamente per difendere il porto dai Tenti del
primo quadrante - Costruzione di due capan-
noni per il deposito delie merci .
Opere diverse in altri porti del Regno.
Porto di Villa San Giovanni - Dife6a della spiaggia,
robustamente del molo, ed opere portuali ac-
cesBorìa, nonché opers ferroTìarie ri^"uardaiiti
l'approdo dtji ferry -òaais ed altre aecaMorìe .
Porto di Cotrone - Riparazioni atraordiuarìe ,
Porto di Lampedusa - E^cafasione straordinaria «
Porto di Santo Stefano - Gcsti^tmons di una sco-
gliera, • •.,.•,
317
318
318
tu
31B
313
JM ftj^orlttrii.
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2136
£BQGi B dbcbeh obl rboko d'itaija - 1906
CAPITOLI
m
DBN0MIZfA2I0NB
AmiOKTlXI
d«Ue
TErUaoni
Riporto. . - .
318 Porto di Venesia - SistemaiioiM • segnalamento
quinq, jel porto del Lido - Ampliamento ed arreda-
mento delle banchine - Impianti ferraviari .
318 Porto di Brìndiai - Eecamsione straordinaria - Co-
quinq. rtniziona di loogliera e di Inanelline con rela-
tÌTo arredamento
318 Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di
iexies ponente - Costruzione di banchine e rìcostrn-
sione di alcuni tratti delle esistenti
318 Porto di Catania • Riparazioni slrsordinarie - Si*
iepUet stemazione del nnoro porto e rafforsamento
del molo di difésa • NnoTa opera di difesa
foranea - Arredamento di banchine
318 Porto di Livorno - Ampliamento della darsena -
oeiiet Esoarazione straordinaria - Acquisto dal co-
mune di Livorno di magazzini di deposito esi-
stenti Bulla diga rettilinea ....
318 Porto di Messina - Costruzione di banchine e ri-
nooiet costruzione di un tratto delle esistenti - For-
mazione di piazzali e impianto di binari -
Esoavazione e sistemazione dei bassi fondi
Da riportarsL
6fi20;S2Ù. >
102.500. >
50,000. >
30»000 »
74.000. »
par memoria
34.000. »
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I2GOI E DECEBTI DEI, SEGNO d'iTALIA - 1905
2137
O
ù
318
deeies
318
undee.
318
duod.
318
terdec.
318
quat€r,
318
quind,
318
sexd.
CAPITOLI
DKNOBflNAZIOMB
Riparto.
Porto di Nt^poli - Ampliamento e sMiemaaioue del
ponte trapezoidale - Impianto di gi'ù -> Im-
pianto di due seali da costruzioni nayali - Al-
largamento e aietemasione del molo orientale
- Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca
sttssidiaria della darsena dei liacini da cajne-
naggio
Porto di Fiumicino - Prolnngamente dei moli .
Porto di Marsala - Prolungamento del molo oc-
cidentale •
Porto di Molletta -«Ampliamento della banchina
del molo di San Michele - Costruzione di un
altro piano inclinato pel tiro a terra delle
barche - Robustamento del molo foraneo -
Lastricamento di piazzati di deposito . •
Porto di San Remo - Prolungi^ento dól molo di
mezzogiorno.
Porto di Termini Imerese - Prolungamento del
molo e costruzione di una banchina
Maggiori spese impreviste per le opere suindicate
e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio
1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900,
n. 56 (articolo 1, lettera d), 20 giugno 1901,
n. 292, e 19 giugno 1902» n. 275.
Da riportarsi.
Ammohtiri
delle
nutazioni
5.929,820. »
+
101,500. »
33,000. >
30.000. »
•h 30,000. »
+ 30,000. »
per memoria
130.000. »
- 5,573,320.^
(3ogle
tìtt
IMOt S BSClltX ttEL Bsoiro ufttAtu - 1906
CAPITOLI
DXNOimfAZiOIIS
Ammonta, sa
318
septem
325
325
ter
328
6i«
328
ter
329
331
331
ter
Rtpùrto.
Opera diTttrs* ia altri ]porH d»l lUgao.
Porto Gornni - OottniAioao di na tratto di xawo
di sponda • . - «
Pòrto di Pesaro - Ooatratìona di aa tratta di
sponda murata in aOstitasione di logore palar
fitte
Sussidi per opere ai porti di 4*^ classe e per oon-
servazione di spìsggie (avtaeolo 321 dalla le|^
20 marzo 1865» n. 2248, allegato F, e arti-
colo 39 del testo unico della legge sui porti
e fari, apptH»vato eoa regìa decreto dal 2. a-,
prile 1885, n. 3005) .....
Concorso dello Stato per oparo straordinaria aei
porti di 4* classe dalla ^ categorìa (art 28
del testo unico della legge sui porti e &ri,~
approvato eoa regio decreto del 2i^rtle HM,
n, 3096)
Indennità fisse mensili, trasferte e competenaa di-
• verse al personale del genio eivile in sarmio
delle nuove opere marittime . • • .
Personale aggiunto aM*ispsttorato (Spese fisse) •
Personale aggiunto alTìspettorato «» ladeonità di
residenza in Boma (Idaai) • • • •
5^573,320. »
40,000. »
29.000. >
23.000. »
30,000. >
60.00a »
2.000. >
40,000. >
2,100. »
- 6,ssi;tto. »
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UAOt 1 UEGUm BBt ttOKO d'xTAIU * 1005
2130
CAPITOLI
DBMOMINAZiQMB
RipertOé è •
Indenaiià di trasferte al personale deirbpetterato
per la sonvgliaaza di lavori di ferrovie ed al
personale ordinario, di raolo arginato ed av*
ventiiio in aiutò al peraon^e di molo del-
l'ispettorato medesimo. . . . •
Indennità ad impiegati deiriapettorato provenienti
dal règio corpo del genio civile (art 14 della
legge 3 mai*zo 1904, n. 66) .
Opere in costo eapitale tnXké ftnrovie dello Stato,
esercitate dalla Società veneta d^imprese e co-
struzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, nu-
mero 299, art. 21, eontp^o 29 agoato 1896).
Spese per Tace ertamente àtXìo stato delle linee
ferroviarie di cui alle convenzioni approvate
con la legge 27 aprile 18S5, u.'^048, e del
relativo materiale rotabile e dieserciiio.
Assegnazione per un fondo di riserva per mag-
giori stanziamenti l'elativi a spese autorizzate
da leggi precedenti o dalla legge 30. giugno
1904, n.293, e per eventuali nuove «peso da
autorizzarsi con la Iftgge di bilaocio per somme
non eccedenti' lire 30,000, e con leggi speciali
per somme aiiperiori
J)a ripartar$L • •
AMiloirtA.Ki
5.351^0. »
50,000. »
8.000. »
2Ì4,000.
50.000. »
274,700. >
4,949.520. »
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2H0
LEGGI B DECRETI DEL REGNÒ D^ITALIA - 1905
o
u
•
0
Zi
CAPITOLI
DENOMINAZIONB
Ammohtari
377 Costruzione del Policlinico Umberto' I in Roma
(art I* della legge 20 laglio 1890, n. 6980,
art. r della legge 6 agosto 1893, n. 458, e
legge 25 febbraio 1900, n, 56) (Spesa ripar-
tita)
Totale delle yanazioai alla categoria I (Spese ef-
fettive)
CATEGORIA li. — Spet€ di eostrujfwne di sirade
ferrate.
367 Costruzione in stazione di'Domodx^ola o d'Iaelle
dei locali ed alloggi da porsi a disposizione
delle amministrazioni sTizzere^ e impianto del
seiTizio di trazione nella stazione d*Iselle (Legge
8 luglio 1903^ n. 310) . .
CATEGORIA III. — Movuonto di oapitiu.
Anticipazione della quota spettante alla provincia
di Roma sulla speaa dei lavori per la siste-
mazione del 'Tevere (Legge 2 luglio 1890, nu-
mero 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio
1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) (Spesa
ripartita)
4,949.520. »
500.000. >
4.449.520 >
200,00a »
625,^5. »
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LBOGI S DECBETI DEL REQKQ d'iTALIA. - ]
1905
2141
o
CAPITOLI
Ammomtiri
•
della
B
0
55
DENOMINAZIONB
vanasuNii
CATEGORIA IV. — Pabttib di giro.
371
Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre
per le opere straordinarie di bonifioamento da
rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento
dal conto corrente con la cassa dei depositi e
prestiti (artìcoli 67 e 68 del testo unico della
legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195).
+
2»559 65
MINISTERO
DBLLK POSTB E DE^ TELEGRAFI
CATEGORIA L ~ Spese effetUte.
, ^
l
1
Personale di carnei a dell amministrazione cen-
trale e provinciale (Spese fisse) .
+
1.243,555 »
2
Personale di oarrìera deiramministrazioue centrale
e provinciale - Indennità di residenza in Roma .
, (Wem)
+
50.000. »
3
Personale subalterno deiramministrazione centrale
e provinciale (Idem)
i
+
2.078,400 »
4
Personale subalterno deiramministrazione centrale
e provinciale - Indennità di residenza in Roma
(Idem)
Da riportarsi.
+
30,000 »
+
3.401,955. ^
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214S
I.EOOI B DBCEBTI SBL lUfiOKO xflTASJLA - 1900
RiporiOn • •
5 Compensi por bvjrì straordinari eJ a oottimo •
6 Retribuzioni agli assistenti ed agli allievi fattorini
ed altre retribuzioni diverse.
Indennità per tramatamenli, missioni, visite d'ispe-
zione ed altre indennità diverse .
9 Indennità per servìzio prestato in tempo di notte.
17 Spese per gli stampati, moduli, registra eoe, d^li
juffici postali e telegrafici, per la stampa delle
istruzioai, della relazione statistica e del Bol-
lettino ufficiale, ecc. •
19 Spese d'ufficio - Amministrazione eentrale .
20 Spese postali (Spesa d^erdin^) . • • •
21 Bollo Bti:aordinarìo di cambiali (Idem) .
24 Retrlbuziosi ordinaiHe e straordtn^e' agi! ttg^M
subalterni fuori mole in serVizitt nelle dlte^
ziotti postali e negli uffizi di 1* classe •
28 Retribuzioni ordinane e straordinarie ai piceaeibi
ed alle società di ferrovie e tramfìe pel aéc^
vizio del trasporto delle corrispondenze e dei
pacchi - Trosperto di agenti postali flubaHsrM
sui tramwayi*emnibufl - Triapcnio mi trai»*
wa7»-omnibus di fattorini telegx«$ci (Spese fisse).
JDa riportarsL
3.401.955. >
1^^00,000. >
1,097,555. >
200,000. >
80,000. >
136,040. >
50,000. »
10,000. »
3,000. »
348,400. >
180,000. »
3,709,640. »
Digitized by
Google
LEOISn E nvoUKTt im» 9BQ1XO n'TTAZXi - 1906
8143
CAPITOLI
DSNOMIMAZlIlìiai
Riporto,
TaiM da pagaMi alle anttiÌDÌ8trBzioiii daHé f&s
roYÌe ed alle eocietà di naTigazìone per il tra-
sporto delle corrispondenMy dei pacchi e dell 3
proTTÌite di Btampe e di materiale per il sei-
Tizio; per il trasporto della valigia delle ladie^
e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad
oso po8t&ld« e retribuzioni dovute per traspòrto
di corj-ispondenie ai capitani di bastimenti
mercantili che non fanno servizio per conto
dello Stato (Spesa d'ordine) . . • •
Spese VAriabili per il trasporto delle corrispondenze
e doi pacchi (Idem)* . • . . "
Indennità al personale di ruolo addetto agli uffici
postali presso le stazioni delle ferrovie e gli
scali marittimi . • . .: .
Spese di oostruzion^ e di mantenimento della vet*
ture postali, dei forgoneiui ed altri v^alcoli pel
trasporto delle corrispondenze e dei pacchi .
Premio per la vendita dei francobolli» di biglietti
e di cartoline postali concesso, agli ufizi di 2*
e di 3* classe, alle collettorie, ed ai rivendi-
tori autorizzati (articolo 138 del regolamento
generale 10 febbi-aio 1901, n. 120) (Spesa d*<n^ÌBe)
Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico del-
Tamministitizione nel servizio dei pacchi (Idem).
Da riportarsi.
AmmontirI
dalto
variaaani
3.709,640. »
305,000. »
80,000. »
35,000.
50,000
30,000. %
200,000. >
4,469,640.
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;2144
LEOGI E DECBETI DEL KTiOVO d'iTAIJA - 1905
CAPITOLI
0
7Z
DENOMINAZIOIOB
39
40
41
47
48
49
51
53
54
58
Riparlo.
Retribuiioni ai faitonni telegrafici (Spesa d'ordine)
Fattorini telegrafici - Indennità di residenza in
Roma (Speae fisse)
Spese di eserciiio e di manatemione degli nffici
telegrafici e telefonici . • . . •
Personale degli uffici postali e telegrafici di 2* o
di 3* classe
Spese di pigione (Spese fisse) ....
Assegni fissi per spese inerenti al servizio (Idem).
Spese d'ufficio (Amministrazione provinciale)
Crediti di amministrazioni estere - Cambio per
racquieto delPoro (Spesa d*ordine).
Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi
rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ri-
composti e per il cambio di francobolli, bi-
glietti e cartoline postali inservibili; restitu-
zione di tasse telegrafiche, di spese di espresso
e simili (Idem)
Servizio postale e commerciale marittimo
Va rivortarsi.
ÀMMOUTÀmi
-4-
4,4fi9,64a >
—
190,000. »
-
20,000. >
+
50,000. •
+
250,000. »
+
14.600. »
+
40,000 >
+
100,000. >
400,000. »
2fi0,000. »
70.000. »
5.444^0 >
Digiti^ed by
GoooIp
UIQOI E DECBBn DEL REGINO D'ITALL
m
CAPITOLI
DEMOMINAZIOlfB
his
64
hi»
15
16
17
18
19
Impianto di una nuova eomnineaiione telefonie
fra RomarTorino e Roma-Napoli per migUopar
lo comnnicaziom eeiatenti fra Roma - e li Ck
nisio e fra Roma e Bologna ($peaa ripartita)
Gostmsione di edifici per il senisio postale e te
legrafioo (Legge 6 marzo 1904, n. 84) (Idem
Totale delle variazioni alla categorìa ]
MINISTERO ]>ELLÀ GUERRA
CATEGORIA I — Spe9e effetH/oe.
• * .1.
Stati maggiori ed ispettorati
Oorpi di fimteria
Corpi di cayalleria ....
Armi 0 termi di artigUaria e genio .
Carabinieri reali - Assegni fissi •
Jkt riportarsi.
135 — Vou IL - 1905.
google
2146
LEGGI E DBCBEn DEL REGNO d'iTALIA * 1905
Riporto,
19 Carabinieri r«alt. - ABS^gni agli ufiftciali io ai^Mst-
*^ latita, in disponilàlità, in poaiMiia audHarìa
ed in ooiqtedo proìnnsario (Spasa ftme> •
20 Corpo], inTalidi e yeterani
Zi Corpo e Mrrizio.aanitarko •
22 Corpo di oommiflearìato, compagnie di snwrintmua
e paraonaU co&tabiU pei senrizi amministratiTL
23 Scuola militari
25 Compagnie di disciplina e stabilimenti militari dS
pena . ...
26 Spese par Tistìtuto geografico militare.
27 Pefsonala dalla ginstisia militare.
28 Assegni agli nffidali in aspettativa, in disponibi-
lità, in posisione ausiliaria ed in congedo prov-
Tisorio (Spefie fisse) .....
30 Vestiario e corredo alle troppe - Materiali Tari di
eqn^pag^mento e spesa dei tnagMiini cen*
trali - Rinnotaiioni e manntennone di ban-
diere
Dm rifortmrtL
4- 1,800. »
^ 7S,000. •
^ ééflOO. »
-¥ M,500. »
+ 5,100 •
+ iooa »
+ 178,000. >
002,400. »
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LEGGI E DECFKTI TìFTì HRGXO T)'tTALTA -
1905
2147
e
%4
CAPITOLI
Ammomtaiib
•
Mk
B
0
Sr.
DKHOlIWÀZtOMB
v
Riporto.
+
002,400. >
31
Pane alle troppe, rifornimento di meri dirìserra
ai corpi di truppa
—
100,000. •
35
Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
-
300,000. »
36
Materiale e stabilimenti d*ariigHerìa .
-
200,000. »
37
Materiale e lavori del genio militare .
-
302,400. »
45
Assegno fisso a favore della < Casa Umberto I >
bis
in Tarate per i veterani ed invalidi delle guerre
naaujuali . ' '.
• +
50,000. >
56
Gostmiioiie e sistemazione di fabbricati militari,
impianto e riordinamento di poligoni e piazze
d'armi
^
,6,Wd.78
58
Gontribnto dell'iino per cento snlla metà del pre-
bis
stito concesso dalla cassa depositi e prestiti ti
mnnieipio di Torino^ per la' sistemazione d'd
'■
servizi militari in detta città.
-¥•
6,936.72
Totale delle variazioni fdla^cat^ria I .
+
50,000 >
»
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o
•
CAPITOLI
i
ÀMnVOMVA»»
s
0
5^
DBMOMmAaoia
-—
1
2
il
12
24
28
29
MINISTERO DELLA MARINA.
GATBQORIA I — Spue effettive.
MiDÌitaro - Personale (Spese fisse)
Ifinistero - Personale - Indennità di residenza in
Roma (Idem) ^
Reeidoi passivi eliminati a senso dell'articolo 32
del testo nnieo di legge sulla contabilità ge-
nerale e reclamati dai creditori (Spesa obbli-
g»torfa)
Spese di liti (Idem)
Indennino alle finanse delle gasse p^r gli ^Lvalidi
dellA muffila mercantile, in dipencfensa della
legge 2 giugno 1904, n. 284 (Idem)
Navi in armamento, in armamento ridotto, in ri-
serra, in disponibilità ed in .allestimento.
Stato maggiore generale per la regia marina
Corpo del genio uATale (nfSeiill ingegneri, assi-
stenti, ed ufficiaU macchinista .
Da riportarH,
+ IS^OOO.
+ 3.170. .
+ ijgrro. io
+ 2,000. »
+ 53.881.38
- 50,000. »
+ 10,000. >
+ 90,000. »
+ «,701.42
i
LBOOI B DECRETI DSL BEONO D'iTiUUtA - 1905
2149
CAPITOLI
DENOMINAZIONE
ÀHHOlCTimB
éiàU
Riporto,
Corpo di c( mmìaBarìato militare marittimo .
Corpo aanitarìo militare marittimo • ,
Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie
Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gra-
tificazioni di rafferma (Spesa obbligatoria)
Personale civile tecnico (Spese fisse) .
Personale dTile tecnico - Indennità di residenza
in Roma (I<1em)
Disegnatori della regia marina (Idem).
Disegnatori della regia marina - Indennità di re-
sidenza in Roma (Idem) . . •
Personale dei contabili e dei guardiani di magas-
zino (Idem)
Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino
- Indennità di residenza in Roma (Idem) (a)
Difese locali delle piazze iparittime - Personale
(Idem).
Da riporiàrsi.
(a) GambUU la deoominaiione dal capitolo
+
65,701.42
+
15,000. »
+
44,700. »
-
25,000. >
-
40,000. »
-
5175,00. »
-
3,920. »
+
545.000. »
t
3,020. »
_
13,000. >
10,000. >
64,901.40
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2160
LEGGI £ DECRETI DEI. REGNO d'iTAUA - 1906
62
eo
64
08
09
bit
70
Biporte.
Quota 8p«ia corrispondente alla retta doTnta dagfi
allieii dell'accademia 'nande e della aenola
macckiniati da Teraani all'erario (Speea d'or-
dine)
Mano d'opera per la manutenzione degli acafi e
loro apparati motori,
Artiglieria ed armamenti - Mano d'opera .
Materiali e lavori per le fiibbriche, fortificazioni ed
opere idranliche della marina militare «
Combustibili ed altri generi di consumo, maochine,
attreizi e relatin impianti per gli stabilimenti
militari marittimi - Materiale e mano d'opera.
Stipendio ad ufficiali ed impiegati in ecceden» ai
moli organici (Spese fisse) . • . •
Personale degli nflkàali d'ordine in eooedenn ai
moli <^ganÌGÌ - Indennità di residenza in
Roma (Idem)
Personale transitorio ed in via di eliminasione
(Idem)
Riproduzione del naviglio (legge 13 giugno 1901,
n.25S) - Stanziamento da ripartirsi esdusiva-
mente fra le navi enumerate al cap.65.
Totale delle vai*iazioni^ alla categoria I.
64.001 42
9,867 73
BOjm^ »
43.500. »
36.500, »
86,000. »
6,160. »
1,570. >
381,«20. >
145,927.73
55,531.42
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LEGOI E OSGBSn DEL HEGNO d'ITALXA -
1906 2161
o
CAPITOLI
Ammontari
•
B
se
deUe
yarìazioni
* DENOMINAZIONE
MINISTERO
d'asbiooltura, industria e commercio
CATEGORIA I — Spese effettive.
34
Istruiione agraria - Scuole pratiche di agricoltura
ordinate a senso della legge 6 giugno 1885,
ju 3141, serie 3* - Stipendi, assegni, snwidi
e speee di mantenimento degli iititntì sudd^ttL
■^
2,500.
>
45
bis
Spese per gli studi e per la ricerca dei mesn di-
retti a combattere ia diffusione della Diaspis
petUagona (legge 24 mano 1904, n. 130) e della
Hofca olearia (Spesa obbligatoria).
per memoria
51
bis
Spese per Tattuazione dei proTredimenti per con^-
battere le frodi nella preparasione e nel com-
mercio dei Tini autorizzate colia l^ge 11 lu-
gUo 1904, n. 388
+
50,000.
>
62
Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed inden-
nità al personale (Spese fisse)
+
40,000.
»
63
Razze equine - Foraggi . . * . .
+
35,000.
»
04
ferratura, selleria ed altre spese inerenti, espo-
sizioni concorsi e trasporti ....
Da riportarsi.
+
425,000.
>
+
552,500.
^
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Riparto.
84 Senriiio geodinamico e meteorologico - Personale
(Spese fisse).
Meteorologìa - Compensi al personale dell'nfflcio
centrale di meteorologia e geodinamica, e sns-
sidi al personale in servizio o cessato dall'uf-
ficio medesimo, alle vedove e famiglie .
92 Personale di vigilanza degli istituti di credito e di
previdenza - Stipendi (Spese fisse).
94 Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e
sui monti di pietà e per la revisiona e pub-
blicazione delle situazioni semestrali dei ren-
diconti annuali e degli atti costitutivi o mo-
dificativi dei detti istitati • . • •
99 Pubblicazione del Bollettino delle Sodetà per azioni
(Regolamento del codice^ di commercio, art 52)
(Spesa obbligatoria) • . .
106 Insegna n^ento commerciale, industriale ed artistico
industriale - Contributi per le scuole com-
merciali, industriali, d*arti e mestieri, profes-
sionali di disegno e d'arti applicate alllndu-
stria
113 Spese ed indennità per TilMcio del lavoro, per il
consiglio superiore^ e per il comitato perma-*
nente del lavoro - Ricercbe, studi, congressi,
richieste e pubblicazioni ....
Da riportarsi.
56^500. >
0,740. >
1340. ■
18.000. >
18,000. »
eOfiOO. p
54,000. >
20,000. >
d9i,9oa >
LEGGI E DECRETI DEL BEGNO D'iTALIA - 1906
2153
Incoraggiamenti e «pesa diverse per promnoTere
il oommeroio e Tesporti^one ,de^ agriinù e
la produzione e 1* esportazione ,dei derÌTati
in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903^ n. 320.
e 11 luglio 1904, n,376 .
Riparto dei beni demaniale- comunali nelle Pro-
vincie meridionali e vigilanza augii enti . col-
lettivi regolati dalla legge 4 agosto 1904, nu-
mero 397 (Spesa, obbligatoria) (a) .
Riparto dei beni demaniali comunali nelle Provin-
cie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi
nelle provinole ex-pontificie. Retribnzioni, eom-
pensi per stadi e lavori compiuti da impiegati
di ruolo e straordinsjrL (Idem) (d) .
Spese per impedire la diffusione della philloasera
vastairko (Idem)
Concorso a favore dei consorzi di irrigazione (legge
28 febbraio 1886, n 3732, serie 3") - iPremi per
irrigazioni, bonificamenti e fognature •
Cooperazione del Ministero d'agricoltura per com-
battere la malaria . . .
Spese per Tesecuzione della legge 81 marzo 1904,
n. no, portante provvedimenti speciali a favore
della provincia di Basilicata (Spesa ripartita).
Da riportarsi,
{a) Cambiata !& deaominasione del capitolo.
691.900. »
130,000. »
1.400. »
400.000. >
4,000 »
1.500. i
301,000. »
1,516.000. »
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e
u
a
0
8S
CAPITOLI
DXNOMINAZIONB
AimOlfTABB
150
bis
155
156
bis
158
159
bis
Riparto.
Snaùdi e speee p«r riBcremento déU*mdii8trÌA pe-
■careooia e dall'acquicoltura por reseeiizioiie
dalla legge 11 loglio 1904. iu378 (Spen ri-
partita)
Concorso dello Stato al pagamento delle annualità
dei prestiti e mntni ipoteesri consentiti a £a-
Tore dei danneggiati dalle alluvioni e firame
nel 1900, 1901 e nel secondo semeetre del 1901^
in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 In-
glio 1901, n. 341, aU'art 8 delU legge 3 lu-
glio 1902, n. 298, e degU articoU 10 e 11 della
legge 8 luglio 1903, n. 311 (Idem)
Contributo dello Stato a favore dei danneggiati
dalle frane, ai termini déll*art58 della legge
31 mEno 1904, n. 140, che emana provvedi-
menti per la provincia di Basilicata (Idem).
Conoonù e sussidi per speee di fondazione di scuole
industriali e commerdali, per spese di impianto
ed ampliamento di laboratori e per acquisto
di materiale ed altro .....
Sovvenzioni alla camera di commercio di Roma
per speee relative ad onoranze e convegni
Totale delle variazioni alla categorìa 1.
l,516,oOa
30,000.
4-
170,000. »
+
25,000. >
+
25,000. »
-♦-
10,00J. »
+
1.776,000. »
IiBOGI £ DECBETI DEL REGNO d'iTAI
CAPITOLI
DaNOìONAZIONB
?
RIEPILOGt) DELLA TABELLA' -A
CATEGORIA I. — JBntraU e spese effettive.
Entrata: — Totale delle yariazioni
Spesa:
Ministero del tesoro
Id« delle finanze ....
Id. di grazia e giustizia
Id. degli aiEEuri esteri
Id. deU'isfamzione pubblica
Id. dell* intemo
ld« dei layorì pubblici
Id. delle poste e dei telegrafi .
Id. della guerra ....
Id. deUa marina ....
Id. di agricoltura, industria e commercio
Totale delle variazioni della spesa .
Difftfema aiUmi .
nigitized by
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o
•
CAPITOLI
J
d«ll«
Yarìaaoju
8
2
DBNOMINAZIONl
CATEGORIA IL — Costruihm éU strade ferrais.
Entrata: — Totale delle ▼arìazioni
-
l.«80. »
Spesa: Mmiatoro dei laTori pubblici .
-
200,000. »
Differenza attiva
-h
196^320. »
CATEGORIA lU. — Mommento di celiali.
Entrata: — Totale deUe variaiioiii .
Spesa:
-
182.042.98
Ministero del tescm
+
1,329,451.61
Id. dei laTori pubblid ....
Totale delle yariazioni nella spesa •
Diff&rema . .
-
625,625. >
-4-
703326.61
••
-
885,809.59
L
LEGGI E DECRKIT T>KL KEOXO d'iTALIA - 1905
2167
2
•
B
0
CAPITOLI
À
ìmhomtàbb
delle
se
DSMOMmAZfOHt
▼ariaibni
TOTALE
BBLU
Al
Sp
TABUBON lOLUi IKTRin 1 SPaOI RltU
+
Itrata: — Totale delle wiuioiil
esa:
86,036,915. 66
Ifiautwo del teMro
■1-
2,377,722.52
Id.
delle flnanie
+
4,548,920.96
U.
di gmia e giustìzia ....
+
20,000. »
j
ì M.
degU aflarì esteri '.
+
143,556.87
a
deU'iBtmsione pnbbUca
+
3,106,305.11
■
u.
dell'interno.
+
2,348.184.97
Id.
dei lavori pubblici . .
-
5,275.145. »
u.
delle porte e dei telegrafi .
+
6,119.240. »
■ Id.
■ .■
della guerra
+
50,000. »
Id.
della tnariq^
+
55,531.42
Id.
1
di agricoltura, industria e commersio •
rotale delle variazioni deUa spesa .
THffirenMa aUhm .
+
1,776,000. »
•^
15,270,316.87
+
20,766,598.79
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2158
UIOOI K DECSBn DEI. SEOITO d'iTALIA - 1906
•
m
CAPITOLI
Ammoicviu
nmoimiAWNai
farioiMd
CATEGORIA IV. — ParUtt di giro.
Buffata: — Totale deUe ?unaii<mi .
Spm:
Mittktsn) d«l teioro ......
R dallAfliiaiii»
Id. dei UTori pubblici ....
1 -
Tètale ddle variudoai dtlk j9«m .
-t- 8382,440.32
+ 455345. >
-1- 2,304^1.(17
•*• 2^560.06
-
+ . 2,882.448.32
»
!
Vitto, dTordine di S.M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO. .
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TABELLE B, C, D, E, F, a, H
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2160 LEGGI E
DECRETI DEL KEGNO d'iTALIA - 1906
Tabella B.
Blapilogo del liUuelo di pxeviakai* ntei
PARTB ORDINARIA.
PARTE S
Entrata
Entrala
M
e
Partite di giro
iX)TAr.R
•
•;-
SpeMefléttiTe
«|w» «Attiva
*^^
XntMto
i,78i,m;»4.oo
60,769/Sa6.50
1,851,808,890.50
10,618,344.8»
'
Spmm,
IfiniMaro-M Muro
715,506,260.15
0,011,860.81
784,518,110.06
5,107;B06.50
U. d«lfe flnaiiM. . . .
88,0tl,447.S5
38,618,807.88
866,800,71458
^77/04.66
Id. digramgiut.6 0iihi
4S|f08,805.78
161,818.43
48^00,819.81
37,349.63
U. dtfgU «Affi «Mari .
ld^IS,908.48
. ^«M«>
16,^^.43
78,500 >
U. deU'istnis. pnMil. .
54,864,906.86
1,806,051.15
65,^1,018.11
3488,1618.50
U. deU*i&t«nio ....
1,643,150.41
75;no,5eo.48
3,867,703.07
Id. ddUToripabbUei.
»,WT^45. »
14A0V,853.»
43,394,308.89
I6,«y8,'n8.14
18;7S8^
U. deUepoMsetatografl
87,101^019.34
764,271.38
87,866,890.66
fk153,18S.86
M. daUagMR». . . .
8S0,060/X)0. >
6»0«8,277.08
806,008,817.03
lòjmfloo »
jd. ddU marina. . . .
116,150,187.10
tfi9ìfiSi.l6
118,841,880.86
4,8(»,S94.a8
Id. di agr., iiid. e oomm.
12,968,802.10
198,455.07
13,151,758.07
4,150,810 »
l,680,S18,900.5t
60,700,586.50
l,0e9,8e8,5«7.O8
08,773,181.17
i8,7a^
Atamio
151,410,803.57
>
151,410,303.57
a
»
DnàYAlBEO. . . .
>
»
a
SMM.TW-SS
lt,7S8^
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■■m
^■1
{^■■■■■^■l^
LEGGI E DECHETI BEL HEGNO d'ITALIA - 1905
)r l'esareisio finanziario 1904-905.
2161
IRDINJkRZA
INSIBMJB
MoTimeii:o
Eutrate
Coetruiione
Movimvbto
Partite
di
TOTALE
e
di
di
di
TOTALE
•capitali
apeae «ffettive
strada ferrate
capitali
giro
51,584,228.34
42222,537.19
1,T92,267,63?.94
»
31,584.223.34
69,709,536.50
1,893,621,403.78
S</,441,003.35
45,148,209.85
721,213.456.05
*
3J,441,003.35
9,011,860.81
769,666,320.81
5,502,500 .
13,070,534.66
231.798,481.91
•
3,502,500 .
3!,07d,267.33
269,979,249.24
»
37,849.63
I2,336,;66.41
»
*
161.913.43
42,498,068.81
»
72,500 .
16,391,16?.43
m
•
168,052 .
16,^9,520.43
»
:< 628,678.59
57,993,614.95
m
m
1, 39(5,951. 75
59,390,596.70
»
3,857,703.07
77,124,152.08
•
»
1,643,1C0.41
:9,0OT,302.49
61,875 .
58,861,303.80
74,760,907.14
12,723,656.66
61,875 »
14.107,^3.29*
101,658,702.09
»
753,182.26
07,855,201.60
»
»
764,271.82
83.619,472.92
.
IG.OOOOOO. >
r75,060,C00. >
•
•
6,943,277.03
281.998,277.03
3,500,000 .
8,406,394.32
121.055,531.42
»
3,500,000 .
2,691,083.16
1^7,246,611.58
»
4.159,810 >
17,113,112.10
•
»
195,4K.97
17,311,568.07
13,505,378.35
151,007,166.18
1,722,992,111.60
12,728,Gtìó.C6
4-» ,505,378. 35
69.760,536.53
1,X53,995,683.20
»
»
Gy-275,5i:7.25
>
»
•
39,625.710.58
.,,921,130.01
111,784,592.99
•
1 2,723,666. 56
1?, 92!, 150. 01
•
•
Visto^ Sordine di S. M.:
il ministro dei tesoro
CAROANO.
\ÌQ-^ VoL. II. - 1905.
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LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'iTALIA - 1905 2163
Tabella G
Prélevazioni di »omme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine,. «fofijnato al cartolo n. i05 dello stato di premsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904^905.
Decreto ministeriale
di approvazione
Capitoli del bilancio 1904-905
ai qnali vennero inscritte le somme prelevate
Somma
Data
Num.
Num.
Denominazione
prelevata
14 Ivglk) 1904
2894
4G22
3000
5015
4241
4814
8
95
25
52
est
Ministero del tesoro.
Debito perpetuo dei comuni della Sicilia
- Interessi
579.84
23 ottobre 1904
Restituzione di somme indébitamente
versate nelle tesorerie dello Stato . .
Residui passivi eliminati a senso dell'ar-
ticolo 32 del testo unico di legge sulla
contabiJitÀ generale e reclamati dai
creditori
112,925. »
113,504.84
20 Inglio 1904
15 noTembre 1904
877.31
3 ottobre 1904
Spese di coazioni e di liti ; risarcimento
ed altri accessori
140,000. »
31 ottobre 1904
Spese di materiale» indennità ed altre
spese per la tassa sulla circolasione
. dei velocipedi
20,000. »
160^277. 31
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21Ò4 LEGGI £ D£C&£TI DEL REGINO B'iTALLà - 1906
Segue Tabella G.
Decreto minittarìald
di approTEiioiie
Data
Nam.
Capitoli del bilancio 1904-905
ai quali Tennero interìtte le aomme preleTate
Num.
Oenominaxione
prelevata
17 settembre 1904
3 settembre 1904
18 agosto 1904
1 settembre e
13 settembre 1904
4071
3798
3314
3826
19
M
13
Ministero dell'istruzione pubblica.
Remdui passivi eliminati a senso delKar-
ticolo 32 del testo unico di legge sulla
contabLlitÀ generale e reclamati dai
creditori
Propine ai componenti le commissioni
per gli eiMimi di ammissione e di
Hcen/A negli istituti d* istruzione
classici e tecnica, nelle scuole nor-
mali e complementaìi; rimborso di
tasse d*i derilione nei ginnasi ad al-
eutii comuni delle antiche pro^incie .
Ministero dell'interno.
Residui passivi eliminati a jienso del-
l'art. 32 del testo unico di legge sulla
contabilità goneiale e sciamati dai
a*editori
Ministero del lavoii pubblicL
Residui pascivi eliminati a sduso del-
Tart. 32 del testo unico di legge sulla
contabilità generale e reclamati dai
creditori . . .
500. »
80,000. *
80.500. >
515. >
1,585. »
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LEGGI E DECRETI DEL S£GNO d'iI
Segue Tabella C,
I20creto minitteriale
di approvazione
Capitoli del bilancio
ai quali vennero inscritte le
Data
Nura.
Nnm.
Denomina
15 novembre 1904
21 agosto
16 Bettembre
23 ottobre
1904
1904
1904
5016
11
4037 V 140
4621)
Ministero del i
Residui passivi elimi i
Tart, 32 del testo ui
contabilità generale
creditori
Miuistero di agricc .
e Gomme
Spese ]}er impedire la
philloacera vastatrios
lilASSUXTO
Ministero del tesoro
Id. delle finanze
Id« dell'istruzione pubblica ....
Id. dell'interno
Id. dei lavori pubblici
Id. della marina
Id. di agricoltura, industria e commercio
Visto, d'^
11
Digitized by
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2166 LEGGI E DECBEn DEL REGNO d'iTAUA - 1906
Tabella D
Prelevasiom di tomme eseguite dal Fondo di riserva por le spese impreviste,
9ÌanMÌ€Uo al capitolo n. HO dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per l'esercizio finansiario i 904-905.
Decreto reale
di approTazione
Capitoli del bilancio 1904-905
ai quali vennero inscritte le somme prelevate
Somma
DaU
Nuoi.
Num.
Denominazione
prelevata
P agosto 1004
22 agosto 1904
22 settembre 1904
10 ottobre 1904
435
483
534
555
101
ìdObis
120 ter
140WS
Mialstdio del tesoro.
Soesa di stamoa
1^18.78
3,000. »
25,000. >
15^000. »
Compensi agli impiegati della corte dei
conti, per indagini sui rendiconti con-
suntivi dello Stato, esdguite per inca-
rico della giunta generale del bilancio.
Spese per la commissione d* ispezione
straordiniria presso gli istituti di
emissione nominata oon decreto mi-
nisteriale 18 dicambre 1993
Concorso dello Stato nelle spese da so-
stenersi dal laboratorio di economia
politica S. CognettiDe Martiis in To-
rino per la ricerca e la pubblicazione
dei documenti finanziari degli Stati
della Monarchia piemontese
44,218.73
Digitized by
Google^
LFOGT V DF.rRETI DEL REGNO D IT
Segue Tabella D
Decreto reale
di approvazione
Data
3 ottobre 1904
3 ottobre 1904
1*» agosto
22 agosto
3 ottobi-e
1904
1904
1904
20 novembre 1904
Num.
Capitoli del bilancio
ai quali vennero inscritte le i
Num.
554
24 novembre 1904
25 agosto 1904
20 novembre 1904
553
434
505
553
(22
S^bis
14
506
621
16
28
Denomina:
257 W*
267
284
qoiDqoiei
Ministero di grazi
Spese straordinarie per
locali dell'istituto di
poli; proTvifloriameni
degli uffici giudiziari (
deiredificio di Castel
Ministero degli t
Spese casuali ....
Missioni politiche e coi
richi speciali, con/re
internazionali . .
Ministero dell'istrnz
Regia università di Ron
ordinari per urgenti ]
diflcio in cui ha sede 1
Policlinico Uonberto I ii
Compensi ad insegnanti i
del personale di ruolo
stata nei licei-ginnasi^
e nautici, scuole tecn
durante Tanno scolast
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2168 LEGGI E DECRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1906
Segue Tabella D
Decreto raale
di approTAzione
Capitoli del bilancio 1904-905
ai quali Tennero inscritte le somme prelevate
Somma
Data
Nam.
Num.
Denominatone
prelenta
20 ottobre 1004
595
620
587
5
113
159 bis
Ministero deUe poste e dei telegrafi.
Compensi per lavori straordinari ed a
cottimo
350,000. >
Ministero di agrieoltnra, industria
e oonunerdo.
Spese ed indennità per Tufficio del la-
voro, per il consiglio superiore e per
Ricerche, studi, congressi, inchieste e
pnbblicaiìoDi
20 novembre 1904
ao;ooo. »
10,000. »
20 ottobre 1904
Sovvenzione alla camera di commercio
di Uoma per spese relative ad ono-
ranze e convefirni.
30,000. >
lillASSUIMTO
Ministero deltesoru
Id. di grafia e giustizia . ^ . . .
degli affari esteri
dell'istruzione pubblica ...
delle poste e dei tolegrati . « .
di agricoltura, indu^^trìa e commercio
Id.
Id.
Id.
Id.
44^13.78
20.000. »
55,156.87
96.735 41
350,000. >
30,000. >
596,111.05
Vùto^ d'ordine di S. M,:
li ministro del tesoro
CARCANO.
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i
LEGGI E DKCRETI DEL REGNO d'iTALIA - 1905 2H9
Tabella E
Variazioni air elenco A A^^ Spese obbligatorie e d'ordine ann^^xo alla legge
di approvazione dello siato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per V esercizio 1904-905.
Capitoli modificati nella denominazione.
MINISTERO DELLB FINANZE.
Capitolo n. 210. — Assegnazione corrispondente al beneficio netto presanto
della vendita del chinino. - Art. 4, lett. d^ della legge
19 maggio 1904, n. 209.
p » 253. — Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'ar-
ticolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dall'ar-
ticolo 11 delift le^ge 15 gennaio 1885, n. 2892, del-
l'art 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e deU'ar-
. ticolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
> » 262. — Canooe dovuto al comune di Roma per effetto degli ar«
ticoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (se-
rie 30 e dell'art. 4 delia legge 8 luglio 1904, n. 320.
• mNISTBRO DI AGRIGOLTUliA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Capitolo n. 135. — Riparto dei beni demaniali comunali nelle provinole me-
ridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla
legge 4 agosto 1894, n. 397.
» > 136. — Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie me-
ridionali e vigilanza sugli enti collettivi nelle pro-
vincie ex-pontiflcie - Retribuzioni, compensi per studi
e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.
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Segue Tabella £
Capitoli da aggiungersi.
MINISTBRO DBLLB FINANZE.
Capitolo n. 17030.
» » 210 òù.
pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi
e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
Sassidi per diminuire le cause della malaria • Arti-
cclo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E OOmCBRCIO.
Capitolo D. 4bòts, — Spese per gli studi e per la ricerca dei mezzi diretti
a combattere la diffusione della Biaspis pentagona
e della Mosca oìearia.
Vùto, d^ ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
GARGANO.
leggi e decreti del regno d^italia - 1905
Tabella F
2171
Variazioni per Vaue^tamento del bilancio di previsione delf amministrar^
sione del Fondo per il callo per V esercizio finanziario 190 4-905.
CAPITOLI
Al
[nmontare
delle
Nomerò
Denominazione
variazioni
ENTRATA
CATEaORTA. I — Entrate effitHve.
4
Consolidato 3.50 per cento
+
60,000.»
11
Ricuperi, rimborii e prorenti diversi. • • • .
Totale delle variazioni della categoria L
SPESA
+
60,000.»
+•
120,000.»
CATEGORIA I — Spese effettive.
1
Personale (Spese fUae)
+
59,500 >
2
Penonale - Indennità di residenza in Roma (Idem) .
-h
3,000.»
5
Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco,
li trasferte e ad personam a complemento di stipendio
del personale dipendente dairamministrazione - Indennità
pel consiglio di amministrazione e per incarichi speciali.
Da riportarsi.
_
29,000.»
^
■♦-
33,500 »
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2172
LEGGI £ DECEETI DEL HEGXO D*ITALIA - 1905
Segue Tabella F
CAPITOLI
AmmjsmtMm
aejjft
NoMWro
D^QominBELoae
•^
nmazìoDi
'
Riporto, •
H-
33,500»
7
Jip€«e per eerrido estemo. •«*..•
-
75,000 »
IO
Contributo cerne «p«sa d^amin in ir ragiona alk finansa dello
Stato pel Bervi £10 del Fondo per il culto presso gli nfìki
^ finanziàri provi u da li (Spes^^ì obblìg'atoriA).
^
75^-»
16
Raeidd paislTi alinilnati a ^nio dell'art, 3E Jel tasto unico
di l€gge Bull^ contabilità gieiibralaj e reelamatl dai cradi-
tori (Idem) .....»..,
+
10^)0(1 >
19
Taua di manomort/^ (Idem) . . . * - ^^ i
-
10^».»
21
ImpoAta ami f[ibbricati e lai fondi ruatid (Idtm) .
-
lùjm*
26
Annualità ed ahri pesi inerenti al patrimonio defli entì <
■op presisi (Spese ikee ed obbligatorie) . . , .
+
3<y)00»
28
Adempimento di pie fondaBiom ed nlBciatura di chleoe (Id^n).
+
5^000.»
36
Supplemento di assegno ai veBcovi in dipendi?nza deU*art 19
della leggtì 15 ai^oeta 1807, n, 3343, e deiraii. Z delJa
leggB 14 Inglio 1837| n. 4727» e aseegTii transitori a sa-
cerdoti soipeaì a divinis (Idem) > . • . -
+
10,000.
40
Supplementi di congrua couceai in csecnzione dell'art. 28
della legge 7 luglio 1336, o di altre leggi pifecedenti o
iniiognenti, ai titol irì di benefici paiTOccbìali deficienti ed
assegni agli economi spirituali duranta le Ta<:an^ (Idem)
+
100,000»
+
168,500-*
UBGai E DECRETI DEL KEGNO d'iTALIA - 1905
Segue Tabella F.
2173
CAPITOLI
NoflMTO
Denominazione
Ammontare
delle
variazioni
42
46
47
48
49
50
Riporto,
Fondo di riaerYa per le spese obbligatorie e d*ordine •
Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, com-
messi, gerenti, applicati^ ecc. (Spese fisse)
Personale straordinarìo
(Idem) .
Indennità di residenza in Roma
Compensi per lavori straordinari ' .
Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente con-
segnite (esoloai i capitali) od altre spese straordinarie di
rerse (Spesa d'ordine)
Versamento all'erario dell* i«^ posta di ricchezza mobile rite
nnta ai oreditori del fondo per il culto (Idem)
Tot^Lle delle Variazioni della categoria I.
-h 168,500.»
- 10,000.»
8,400. »
8,000. >
- 22,100.»
• 60,000. »
+ 60,000.»
+ 120,000.»
Visio, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
GARGANO.
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Tabella 6
Varùuioni per V assestamento del Mando di premsttme deWamtninUtn'
tione del Fondo di beneficenza e di reUgione nella città di Roma fer
l'esercizio finanziario 1904-905,
CAPITOLI
Aflunoiisars
dflJle
VBTtt^eni
««.«o
Denominazione
ENTRATA
CATEGORIA I. — EntraU effettive.
1
Rendita sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed
estero . « . .
+
10,900.»
2
Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al
bis
netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche
istituzioni di beneficenia
-
«,587.>
3
Rendita 3. 50 per cento al netto
+
ys^.>
Totale delle variazioni della categoria L
+
7,970,»
LEGGI E DECRETI DEL REOXO d'iTALIA - 1905 2175
Segue Tabella jG
CAPITOLI
Ammontare
delle
variazioni
Nomerò
Denominazione
8
IO
14
16
17
27
SPES A
CATEGORIA I. — Spese effeUiw.
Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) .
Tassa di mailomorta (Idem)
Riparasioni ai fabbricati (Idem)
Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese
(Spese fisse ed obbligatorie)
Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed
elargizioni di carattere tempo^^neo dipendenti da titoli ob-
bligatori (Idem)
Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre
•pese straordinarie diverse (Spese d'ordine e obbligatorie).
Totale delle variazioni della categoria L
- 1,000.»
1,500.»
+ 100,000. >
1,000. »
500.»
- 1,500.»
+ 04.500.»
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro
CARCANO.
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2176 LEGGI E DECBETI DEL REGNO ufvtALlA - 1905
Tabblla H
Prelevamenti eteguitì neWesereizio 1904-905 in conto residui dal fondo dì I
serva per le spese ferroviarie dalle leggi i2 luglio iS94^ n. 3i8. e 30 g'\
gno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228 {Cap. 364, Es. 1904^905
Decreto rtsale
di prelevazione
Capitoli del bilancio 1904-005
ai qusli yenn^To insciitte le aomme prelevate
prelevata in ci ::
Data
Num.
Nom.
Di^jiominazioae
1
Il luglio 1904
415
640
»Spesa per la continnazione e pel saldo
dei lavori di ferrovie già state au-
torizzate e pei hvori in conto ca-
pitale rektivi a ferrovie già in
ocerciaio (Art. 25 della le^ge 29
luglio 1879, n. 5002, serie 2*, mo-
dificato con le leggi 23 luglio 1881,
n. 336, e 5 luglio 1882, n. 875) .
»
200,1
Fisto^ d'ordine di S. M. :
Il ministro del tesoro
CARCANO,
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à
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4
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V
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