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Full text of "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia"

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IIARVARi:)    LAW    LIlìRARY 


r™h«,i  jun  I  i»  1907 


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(WAS^^^ 


RACCOLTA  UFFICIALE 

DELLE  LEGGI  E  DEI  DECRETI 

^  DEL  REGNO  D'ITAUA 


PABTE  PRINCIFALK  -  TOLUMI  8EC0XD0 


J^ITITO  190S 


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RACCOLTt  UFFICULB 


DELLE  LEGGI  E  Di  DECRETI 


DEL  REGNO  D'ITALIA 


PARTK  PEINCIPALE 
ANNO    1»«5 


RO>tA 


3TÀMP£KIA    REALT. 


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T^l^^t, . ^^p—c    i^  .'^n 


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LBOOI  B  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTAIJA  -  1906  961 

N.  131.        Jk        N.  131. 


^85^ 


Legge  portante  la  sostituzione  delVart.  10  della  legge  2  giu- 
gno 1904y  n.  836y  sul  personale  dei  contabili  e  dei 
guardiani  della  regia  marina. 

13  aprile  1905. 
(PìMUetaa  nsUa  QoMima  Uffi^aU  d$l  Eapìo  U  21  apriU  1006,  m.  94) 


VITTORIO  EMANUELE  IH 

PER  GRAZIA  DI   DIO   E   PER  VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
BE   D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue  : 

Articolo  unico. 

L'art.  IO  della  legge  2  giugno  1904,  n.  236,  relativa  al 
personale  dei  contfibili  e  guardiani  di  magazzino  della  regia 
marina,  è  abrogato  ed  è  sostituito  dal  seguente: 

e  A  coprire  un  terzo  dei  posti  che  si  renderanno  va- 
canti nell'ultima  classe  degli  ufficiali  d'ordine  presso  il  Mi- 
nistero della  marina  saranno  ammessi,  in  seguito  a  loro 
domanda  gli  aiuto  contabili  che  abbiano  prestato  12  anni 
di  servizio  eiSettivo  sotto  le  armi  nella  regia  marina  e  siano 
stati  congedati  col  grado  di  sott'ufficiale. 

€  Gli  altri  due  terzi  di  tali  posti  saranno  conferiti,  per 
esame  di  concorso,  a  sott'ufflcialì  della  regia  marina  sotto 
le  armi  con  dodici  anni  di  servizio  effettivo. 

«  In  mancanza  di  aspiranti  fra  gli  aiuto  contabili  con 
i  requisiti  preaccennati,  anche  il  terzo  dei  posti  loro  riser- 
vato sarà  devoluto  ai  sott'ufficiali  nel  modo  ed  alle  condi- 
zioni anzidette. 

61  —  Vok  n.  -  1905. 


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9fi2  tiBoai  E  oBcssn  ixel  bbono  d'iz^ja.  -  1005 

«e  A  coprire,  metà  dei  posti  di  ufficiale  d'ordine  ed 
equivaledciti»  nelle  altre  amministrazioni  centrali  e  provin- 
ciali deUa  Stato,  sono  ammessi  proporzionalmeirte  in  con- 
correnza con  gli  ufficiali  d'ordine  delle  amministrazioni  mi- 
litari del  regio  esercito,  gli  aiuto  contabili  che  abbiano 
prestato  12  ansi  di  servizio  effettivo  nella  regia  marina  e 
siano  stati  congedati  col  grado  di  ^ott'ufficialet 

«  In  mancanza  di  aspiranti  fra  gli  aiuto  contabili  coi 
requisiti  anzi  indicati,  ì  posti  di  cui  al  precedente  capo- 
verso saranno  conferiti  direttamente  ai  sott'ufficiali  della 
regia  marina  con  12  anni  di  servizio  effettivo  sotto  le  armi. 
«  Un  apposito  regolamento  stabilirà  le  norme  e  le  con- 
dizioni per  il  conferimento  degli  impieghi  suddetti.  > 

Ordiniamo  che  la  pt^esente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d*Italia,  mandando  a  ohiunqub  spetti  (fi  osservarla  e  di  farla  oar 
servATO  ^xuate  legg^  dello  Stato. 

Data  a^Roma,  addi  13  aprile  1905. 

;   '      '         VITTORIO  EMANUELE 

sa» 

Lttogo  dfl  Sijfilh.  V.  !1  auardagìgilii  C.  FÌNOÒCHÌAKÒ-APRILE. 

Q«   liflRAJBELLO. 


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LB60I  S  BXCXETI  HXL  BMQìSfO  O'iTALU  -  1905  963 

N.  132.        Jk        N.  132. 


é 


Rkoio  Dsgrbto  che  ^fpr&pm  il  testo  unico  di  regolamento 
per  U  personale  delle  agenzie  delle  imposte  dirette  e 

del  catasto. 

23  mano  1905. 

(PìMIkato  mMa  GoMS^na  Uf/lùiaU  del  lUfmo  il  2à  afriìe  19(5,  «.  00; 

VITTORIO  EMAÌOJELE  ffl 

PER  GRAZIA  DI  DIO  B  PER  VOLONTÌ  DKLLA  NAZIOMB 
KB  D'ITALIA 

I 

Veduti  gli  irtiooli  6.0  7  deUa legge  8  IngUo  1904,  n.  371, 
che  approva  alcuni  organici  del  personale  déll'attministra- 
zione  finanziaria; 

Sentito  il  consiglio  di  Stato; 

Udito  il  Consiglio  dei  ministri;    ì 

£kdla  propotfta  del  NmIfo  ministro  segretario  di  Stato  per 
le^  fiBanw  ; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

É  approvata  il  testo  unico  di  regt^lamento  per  il  perso- 
nale dieUe  agenzie  deU^e  imposte  dirette  e  del  catasto,  an- 
nesso al  presente  decreto,  e  visto,  d'ordine  Nostro,  dal  mi- 
nistro delle  finanze. 

Ordiniame  ehe  11  in-esente  deeieto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato^  sia  inserto  nella  raecolt«  ufficiale  d^e,le^i  e  dei  decreti 
del  Regno  d' ItcOia^  mandando  a  ohjwique  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

J)aio  f^  noma,  addi  23  marzo  1905. 

VITTORIO  BMANUKLE 

Ms^isiraio  «Itolhritf  Ael  eoHté  àMì  18  ùprih  1M5. 

Ota.  22,  AtH  d$l  Oirvemo  a  f.  7.  Pacinl 
Luogo  M  aigiUo.  V.  U  GuardasiglU  JiONOHBTTL 

A.  Majorana. 
Ttttoni. 


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964  LBGOI  E  DBCBETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1906 


TESTO  UNICO  DI  REGOLAMENTO 

per  il  personale  delle  agenzie  delle  imposte  dirette 

e  del  catasto 


Art.  1. 
Giusta  la  tabella  organica  B^  annessa  alla  legge  8  lu- 
glio 1904,  n.  371,  che  approva  alcuni  ruoli  organici  del- 
l'amministrazione finanziaria,  i  titoli  ed  i  gradi  del  perso- 
nale di  ruolo  degli  uffici  esecutivi  delle  imposte  dirette  sono 
i  seguenti  : 

a)  Ispettori  superiori; 

Ispettori  provinciali  ed  agenti  superiori; 
Agènti;  '  ^  '  ^ 

Vice  agenti; 
Volontari  ; 
h)  Aiuti  di  agenzia. 
Sono  conservati  il  titolo  ed  il  gradb  di  ufficiale  d'agenzia, 
sino  alla  completa  eliminazione  di  coloro  che  attualmente  li 
posseggono. 

Art.  2. 
I  posti  vacanti  ùell'ultima  dasse  degU  ispettori  superiori 
sono  conferiti  soltanto  per  merito  a^  ispettori  provinciali 
ed  agenti  supetiori  di  prima  classe^ 

Art.  3. 
É  costituita  tuia  commissione  presieduta  dal  direttbre  o 
dal  vice  direttore  generale  delle  imposte  dirette,  e  compo- 
sta del  vice  direttore  generale,  dei  direttori  capi  divisione 
della  direzione  generale  medesima,  o,  in  loro  vecò,  dei  ri- 
spettivi capi  sezione  pili  anziani,  e  di  un  ispettore  superiore 
delle  imposte  dirette,  per  la  designazione  degli  ispettori  pro- 
vinciali ed  agenti  superiori  di  prima  classe  promovibili  al 
grado  di  ispettore  superiore. 


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I^OGI  E  DECSETI  DEL  BEONO  d'iTALIA  -  1905  965 

Art.  4. 

La  scelta  dei  promovibili  verrà  fatta,  previo  esame  dei 
titoli  di  tatti  gli  ispettori  provinciali  ed  agenti  superiori  di 
prima  classe,  quali  risultano  dalle  note  informative  e  da 
ogni  altro  elemento  idoneo,  secondo  il  giudizio  della  com- 
missione, a  chiarire  ed  integrare  le  note  informative  stesse, 
ed,  in  genere,  a  rivelare  il  merito'  dei  funzionari  suddetti. 

Art.  5. 

I  posti  vacanti  nell'ultima  classe  degli  ispettori  provin- 
ciali ed  agenti  superiori  >6ono  conferiti  per  tre  quinti  per 
esame  di  concorso,  al  quale  saranno  ammessi  gli  agenti  di 
prima  e  seconda  classe,  purché,  tanto  agli  uni  quanto  agli 
altri  non  sia  stata  inflitta  la  censura  formale,  od  altra  più 
grave  punizione  disciplinare,  nel  triennio  anteriore  al  giorno, 
in  cui,  giusta  il  decreto  che  indice  il  concorso,  scade  il  ter- 
mine per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione. 

Oli  agenti  di  seconda  classe,  però,  per  essere  ammessi 
al  concorso,  debbono  inoltre  avere  almeno  tre  anni  di  ser- 
vizio in  tale  qualità  al  giorno  predetto. 

Gli  altri  due  quinti  dei  posti  vacanti  saranno  conferiti, 
seguendo  l'ordine  di  anzianità,  agli  agenti  di  prima  classe 
che  non  siano  riconosciuti  immeritevoli  ed  ai  quali  non  sia 
stata  inflitta  la  censura  formale,  od  altra  più  grave  puni- 
zione disciplinare,  come  al  primo  comma  del  presente  ar« 
ticolo.  La  designazione  dei  promovibili  verrà  fatta  dalla  com- 
missione di  cui  all'art.  3. 

Art.  6. 

L'esame  di  concorso  sarà  scritto  ed  orale. 

L'esame  scritto  consterà  di  due  pl'ove,  delle  quali  una 
verserà  suìla  scienza  della  flnanza  e  l'altra  avrà  pefr  og- 
getto una  deÙe  materie  giuridiche,  da  sorteggiarsi,  indicate 
alle  lettere  A^  B  ^  C  della  parte  prima  del  programma, 
che  costituisce  la  tabella  A  annessa  al  presente  regola- 
mento. 

L'esame  orale  verserà  sull'intero  programma  predetto. 

Per  conseguire   l'approvazione,  i  concorrenti   dovranno 


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906  LEaoi  E  DBCsm  bsl  BEairo  b'itaua  -  1906 

riportare  una  inedia  di  almeno   sette   decimi  dei  punti   di 

marito,  tanto  &eUe  prove  scritte  qaauto  nelle  prove  orali. 

A  parità  di  punti  di  merito,  sarà  data  la  precad^iza  i»lla 
graduatoria  dei  vincitori  del  coooorso,  ai  oandidAti»  che  ab- 
hisAo  maggiore  anzianità  nel  grado  e  n^Ua  oUsse  giusta  i 
relativi  ruoli. 

Art.  7. 

I  posti  di  agente  di  ultima  classe  saranno  conferiti  per 
tre  quinti  ai  vincitori  di  concorao  per  eaami  fra  i  vice 
agenti  detUe  due  classi,  che  abbiano:  alm^AO  tre  anni  di  ser* 
Visio  compreso  il  periodo  del  volontariato,  ed  ai  quali  non 
sia  stata  inflitta  la  censwa  formale,  od  altra  ihù  grave  pu* 
ivUioae  disciplinare,  nel  biemoda^^ntenore  al  giorno,  in  cui, 
giuata  il  decreto  ohe  indice  il  concorso,  scade  il  termine  per 
la  presentaiione  deUa  domanda  di  ammisàone. 

Oli  altri  due  quinti  saranno  conferiti,  seguendo  l'ordine 
di  aMianiià,  ai  vice  agenti  di^  prima  classe  riconosciuti  Ido- 
nei nell'esame  di  concorso,  per  avere  conseguito  n^e  {wrove 
scritte  e  nelle  prove  orali  rispettivam/ente,  una  media  di  al- 
rneno  ailO  dei  punti  di  merito 

Art.  8. 

L'esame  di  ooncorao,  di  coi  all'arÉieolo  preceéoits,  sarà 
scrìtto  ed  oraie>  e  Verserà  sul  programotta  che  costituisee 
la  tabella  B^  annessa  al  presente  regolamento. 

La  prove  nritte  avranno  per  oggetto  attrettantl  temi 
quante  sono  le  parti  del  programma. 

Per  conseguire  l'approvai^one,,  i  vice  agenti  dovranno  ri- 
portare, tanto  nelle  prove  scritte  quanto  iMUe  prove  orali, 
unik  media  di  aJ[meno^6ilO  se  appaiW^nti  alla  primis  classe, 
e  dà,  almeno  7il0  se  appartenenti  alla  seconda  dMse. 

Anche  a  questa  eaame  dì  ooa%corso  sono  a^licabili  le  di- 
sposiaioni  del  quinto  comma  deU'sort.  6. 

Art*  0« 

Nel  decreto  ministeriale  con  cui  verranno  indetti  gli  esaasi 
di  concorso  dei  quali  è  parola  nei  precedenti  aartiedi  5  e  7, 
saaranno  anche  stabilite  le  nerme  dh^tte  a  guArentire  l'as- 


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SSOGI  E  taCSOAl  BKL  BBGNO  D'ITALIA  -  IAOSe^  967 

soluta  S6gf«t6fiià  dM  nome  dei  concorrenti  per  tutto  le  prove 
scritte,  fino  a  dopo  la  definitiva  votazione  ed  asBegnaiiMnto 
dei  punti  a  tutti  i  lavori  consegnati  alle  commissioni  esa- 
minatrici e  da  queste  riveduti. 

Art-  10, 

La  commissione  esaminatrice  per  il  concorso  ai  posti  di 
ispettore  provinciale  ed  agente  sq|»eriore  sarà  composta  di 
un  cansigUere  di  Stato,  presidente,  di  un  consigliere  di  corte 
di  appello,  di  un  referendario  deUa  corte  dei  conti  e  di  due 
funzionari  si^riori  della  direzione  generale  delle  imposte 
dirette.  Quella  per  H  concorso  ai  posti  di  agente  delle  im- 
poste sari  costituita  da  un  consigliere  della  corte  dei  conti, 
presidente,  da  un  referendario  del  consiglio  di  Stato,  da  due 
funzionari  superiori  della  direzione  generale  delle  imposte 
dirette  e  da  un  ispettore  superiore  deDe  imposte. 

Le  due  commissioni  saranno  di  volta  in  volta  nominate 
con  decreto  ministeriale. 

Art.  11. 

I  posti  di  vice  agente  di  ultima  classe  sono  conferiti,  senza 
ulteriore  esame,  ai  volontari,  soguendo  l'ordine  della  loro 
(dawificazione  nel  concorso,  purché  abbiano  compiuto  il  ti- 
rocinio prescrìtto  dal  regolamaato  generale  sul  personale 
degli  uffici  finanziari,  abbiano  dato  prova  di  attitudine  alla 
carriera  intrapresa»  e  risultino  ben  classificati  per  condotta, 
operosità  e  eyuigenza. 

I  yolontarl  giudicati  immerìtevoU  dalia  commissione  di 
cui  al  precedente  art.  3,  della  nomina  a  vice  agente  per 
due  volte  consecutive,  vengono  radiati  dal  ruolo  con  decreto 
ministeriaia.. 

Art.  .12. 

I  poflti  di  r<dontario  neirammlnistrazione  delle  imposte  di- 
rette e  del  catasto  sono  conferiti  a  quelli  fra  i  vincitori 
deU'esame  di  concorso,  dato  secondo  le  norme  determinate 
dal  regolamento  generale  sul  personale  degli  uffici  finan- 
ziari, che  siano  stati  assegnati  alla  carriera  degli  uffici  ese- 
cutivi delle  imfKMte  dirette. 


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968  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D'iTALIA  -   1905 

Il  servizio  del  volontario  è  pure  disciplinato  dalle  norme 
del  citato  regolamento. 

Art.  13. 

I  posti  di  aiuto  d'agenzia  di  ultima  classe  che  si  rende- 
ranno vacanti  dopo  il  collocamento  in  pianta  stabile  dei 
diurnisti  fissi,  messi  e  cottimisti  indicati  nell'art.  4  della 
legge  8  luglio  1904,  n.  871,  saranno  conferiti: 

1^  a  coloro,  che  assunti  nelle  agenzie  delle  imposte  in 
qualità  di  cottimisti  per  l'intero  anno,  o  di  messi  indica- 
tori e  notificatori  con  mercede  superiore  a  lire  50  mensili, 
dovettero  abbandonare,  nell^esercizio  1903-1904,  le  agen- 
zie stosse,  per  soddisfare  agli  obblighi  della  leva  militare; 
2®  a  coloro  che,  in  qualità  di  scrivani  provvisori,  du- 
rante Tesercizio  1903-1904,  per  un  periodo  dì  tompo  non 
inferiore  a  sei  mesi,  prestarono  servizio  nelle  agenzie  delle 
imposte,  alle  quali,  giusta  la  tabella  di  reparto  del  perso- 
nale approvata  con  decreto  ministoriale  6  giugno  1902, 
venne  assegnato  uno  scrivano  provvisorio  per  sei  o  più 
mesi. 

Per  ottenere  il  conferimento  dei  'posti  predetti,  tanto  i 
cottimisti  e  messi  indicati  nel  n.  1 ,  quanto  gli  scrivani  prov- 
visori indicati  al  n.  2,  dovranno  però  dimostrare: 

a)  di  avere  tenuta  buona  condotta  e  di  avere  dato  prova 
di  operosità  e  diligenza  nel  periodo  di  tompo  in  cui  presta- 
rono servizio  presso  le  agenzie,  mediante  certificati  del  capo 
d'ufficio,  alla  cui  immediata  dipendenza  si  trovarono,  e  del- 
l'intendenza  di  finanza; 

b)  di  non  avere  riportato  condanne  penali,  mediante 
certificato  rilasciato  dall'autorità  competente  in  data  non  an- 
teriore di  tre  mesi  al  gionio  che  verrà  fissato  dall'ammini- 
strazione, come  termine  utile  per  la  presentanone  delle  do- 
mande di  nomina; 

e)  di  non  aver  superato  il  50®  anno  di  età,  al  giorno 
suddetto. 

Dei  cottimisti,  messi  e  scrivani  provvisori,  che  posseg- 
gono i  requisiti    sovra  indicati,  sarà  formata   una  gradua- 


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I<EOQI  B  BECXEn  BEL  REQNO  b'ITAUA  -  1906  989 

toria,  nella  quale  si  collocheranno  prima  i  cottimisti  e  i 
messi,  in  base  alla  durata  del  senrìzio  prestato  nelle  agen- 
zie delle  imposte,  e  poi  gli  scriyani  prornsori,  in  base  alla 
durata  del  servizio  prestato  nel  corso  dell'esercizio  predetto, 
ed  a  parità  di  tale  durata,  in  base  a  quella  del  servizio  an- 
teriormente prestato. 

La  graduatoria  approvata  co^.  decreto  ministeriale  e  re- 
gistrata alla  corte  dei  conti,  sarà  definitiva. 

Art.  Ù. 

Esaurita  la  graduatoria,  di  cui  all'articolo  precedentOi  i 
posti  che  si  renderanno  ulteHormente  vacanti  neirultima 
classe  negli  aiuti  d'agenzia,  saranno  conferiti  per  metà  ai  sot- 
tofficiali  della  regia  guardia  di  finanza,  che  posseggano  i  re- 
quisiti voluti  dall'art.  2  del  regio  decreto  30  marzo  1899, 
n.  124,  per  poter  prendere  parte  agli  esami  di  concorso 
stabiliti  per  l'ammissione  a,Ua  scuola  dei  sottufficiali  me- 
desimi. 

La  designazione  dei  nominandi,  a  richiesta  della  direzione 
generale  delle  imposte  dirette,  verrà  fatta  dalla  direzione 
generale  delle  gabelle,  di  volta  in  volta  che  occorra  pro- 
cedere alle  nomine  e  pel  numero  necessario  a  coprire  i  po- 
sti vacanti. 

La  stessa  direzione  generale  déOfi  gabelle  indicherà  l'or- 
dine secondo  il  quale  deve  procedersi  alle  nomine,  che  ver- 
ranno disposte  con  decreto  reale.. 

L'altra  metà  dei  posti  suddetti  rimane  riservata  a  sottuf- 
ficiali dell'esercito  e  della  real  ni^rina,  giusta  l'art.  1  della 
legge  2  giugno  1904,  n.  217. 

Art.  15. 
Le  promo;sioni  di  classe   nei  vari   gradi   avranno  luogo 
esclusivamente  per  anzianità. 

Art.  16. 
Oli  ispettori  superiori  risiederanno  in  Roma  alla   imme- 
diata dipendenza  della  direzione  generale  delle  imposte  di- 
rette e  del  catasto. 


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97D  LBOGI  E  SECBETI  DEL  SEGNO  D^IXALIA  -  1806 

Art.    17. 

Delle  funzioni  di  ispettore  provinciale  Terranno  inoaril 
catì,  con  decreto  ministeriale,  su  proposta  della  àirezìoii 
generale  delle  imposte  difette  e  del  catasto,  gli  agenti  suj 
periori  a  qualunque  classe  appartengano,  conservando  1^ 
stipendio  di  cui  sono  provvisti  e  la  rispettiva  anzianità.. 

£ssi  potranno  essere  esecrati  da  questo  incarico,  sia  pe 
ragioni  di  servizio,  sia  sopra  loro  domanda. 

Art.  18. 

Con  decreto  ministeriale  verranno  impartite  le  ìstriisìoii| 
per  il  servizio  di<ispeEÌoiie  delle  imposte  dirette  e  del  ca^ 
tasto. 

]  rilievi  fatti  dall'ispettore  durante  la  verifica  sarannq 
notificati  ai  capi  d'ufficio  e,  da  questi,  al  dipendente  perso^ 
naie,  per  la  parte  cke  lo  riguarda. 

Art.  19. 

L'incarico  delle  funzioni  di  messo  notificatore  ed  indica* 
tore,  nelle  agenzie  i  cui  mesi^  notificatori  ed  indicatori  Ten- 
nero sistemati  in  pianta  stabile  colla  legge  8  luglio  1904, 
n.  371,  verrà  affidato  agli  aiuti  di  agenzia  oon  decreto  mi- 
nisteriale, sentito  il  parére  del  capo  d'ufficio  nel  cui  di  - 
stretto  le  funzioni  stesse  debbono  esercitarsi,  nonobd  quella 
dell'ispettore  e  delF intendente  della  rispettiva  provincia. 

Le  agenzie  predette  sono  indicate  nMla  tabella  (7,  an- 
nessa al  presente  regolamento.  Di  tale  incarico,  però,  ri- 
mangono senz'^^tro  obbligatoriamente  investiti  gli  aiirti  di 
a^nzia,  che,  prima  di  assumere  questa  deiiomisaziocLe,  già 
lo  disimpegnavano,  ed  avevano  perciò  la  qualifica  d>  meesi 
indicatori  e  notificatori.  Non  potranno,  invece,  esseme  in- 
vestiti, senza  il  loro  esplicito  consenso,  i  diurnisti  fissi  e 
cottimisti  sistemati  in  pianta  stabile  con  la  legge  8  lu- 
glio 1904,  n.  371. 

Ari;.    20. 

La  dispensa  dalle  lunsriofli  di'miesso  notificatore  e4  indi- 
catore potrà  sempre  dìsporsi  per  ragioni  di  servizio.  Verrà 
concessa  anche  a  domanda  dell'interessato,  solo  nel  caso  in 


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LBOOI  B  HBCKBII  VBL  BEOHO  d'xTALIA  •  1905  971 

cui  egli  dimostri  di  essere  afietto  da  infermità  fisica    tale, 
che  la  inabiliti  ad  esercitare  le  funzioni  stesse. 

Art,  21. 

Oli  impiegati  di  ruolo  deg^  uffici  eaecutiri  delle  imposte 
dirette,  ove  il  servizio  pubblico  non  ne  soflfra,  potranno  ot- 
tenere dai  fispettfvi  intesidentt  di  fteiwsa  coBgedt,  che,  in 
complesso,  non  eccedano  un  mete*  in  ciascun  anno. 

Per  cause  gravi,  la  durata  del  congedo  potrà  essere  estesa 
a  due  mesi  con  decreto  ministeriale. 

Art.  22. 
Al  reparto  del  personale  fta  le  diverse  agenzie  delle  im- 
poste dirette  e  del  catasto,  sarà  provveduto  mediante  ap- 
posita tabella  da  approvarsi  con  decreto  ministeriale. 

'  Art.  23. 
Rimangono  abrogate  le  disposizioni  diverse  o  contrarie  a 
qu^e  contenute  nel  pi^esente  regolanientb,  a  partire  dalla 
sua  pubblicazione;  e  per  tutto  dò  che  in  esso  non  sia  espres- 
samente disciplinato,  sono  applicabili  le  disposizioni  anafo- 
re contenute  nel  regolamento  generale  per  gli  uffici  fi- 
nanziari. 


Visio,  dtohKiu  éa  SL  M.i 

Il  mintftro  dell*   tìntktkte 

MAJOBAia. 


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972  hEOQX  E  DECBFn  DEL  BEOKO  d'iTAUA  -  1906 

Tabella   A 

PROaRAMMA 

dagli  esami  li  eeneorto  ai  potli  di  ispettore  pronaeiale  ed  a§eBte  soperiore 

delle,  imposte  dirette. 


Parte  I. 

Generalità. 

a)  Diritto  e  procedura  civile. 

Disposizioni  preliminari  al  codice  civile  —  Cittadinanza, 
domicilio,  residenza,  assenza  —  Cause  che  modificano  o  li- 
mitano l'esercìzio  dei  diritti  civili  delle  persone   fisiche  — 
Persone  giuridiche —  Dei  heni  della  proprietà  e  delle  sue 
modificazioni  —  Modi  di  acquistare   ^  trasmettere  la  pro- 
prietà e  gli  altri  diritti  suUq  cose;  successioni  e  donazioni, 
obbligazioni  e  contratti  in   genere;  disposizioni  legislatiTe 
concementi  i  contratti  di  matrimonio,  di  vendita,  di  permuta, 
di  enfiteusi,  di  locazione,  di  società,  di  mandato,  di  transa- 
zione, di  costituzione  di  rendita,  di  vitalizio,  di  comodato, 
di  mutuo,  di  pegno  e  di  anticresi*  —  Della  trascrizione  dei 
privilegi  e  delle  ipoteche  —  Della  prescrizione. 

Ordinamento  giudiziario  —  Competenza  per  grado,  per 
territorio,  per  materia  e  valore  —  Delle  sentenze  in  gene- 
rale e  dei  mezzi  per  impugnarle  —  Esecuzione  forzata  in 
genere  —  Esecuzione  sui  beni  mobili  e  sui  beni  immobili. 

b)  Diritto  commerciale.  


Degli  atti  di  commercio,  dei  commercianti  e  dei  libri  di 
commercio  —  Delle  società  e  delle  associazioni  commer- 
ciali —  Della  cambiale  e  deirassegno  bancario  —  Del  con- 
tratto di  conto  corrente  —  Del  fallimento  — •  Esercizio  e 
durata  delle  azioni  commerciali. 


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LEGGI  B  DSCBETI  BEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1906  973 

o)  Diritto  amministrativo  e  costituzionale. 
Poteri  dello  Stato,  dÌYÌ8Ìone  ed  esercizio  di  essi  —  Dei 
potere  esecutivo  —  Ordinamento  amministratiyo  —  Ordi- 
namento della  amministrazione  finanziaria  in  genere  e  del- 
l'amministrazione delle  imposte  dirette  e  del  catasto  in  ispe- 
eie  —  Diritti  e  doveri  dei  funzionari  pubblici  —  Loro  re- 
sponsabilità —  Leggi  sul  consisto  di  Stato  e  sulla  corte  dei 
conti  —  Legge  e  regolamento  sull'amministrazione  comu- 
nale e  provinciale. 

d)  Amministrazione  del  patrimonio  e  contabilità 
dello  Stato. 
Beni  dello  Stato  —  Nonne  per  gli  inventari  e  per  le  va- 
riazioni dei  beni  mobili  —  Stipulazione,  approvazione  ed 
esecuzione  dei  contratH  nell' interesse  dello  Stato —  Bilanci, 
stati  di  previsione,  assestamento  del  bilando  dell'esercizio 
in  corso;  rendiconto  consuntivo  —  Spese  dello  Stato  — 
Modo  di  ordinarle  e  di  eseguirle. 

e)  Economia  politica  e  scienza  delle  finanze. 
Parte  IL  —  Imposta  sui  redditi  ili  ricchezza  mobile. 
Parte  III.  —  Imposta  sui  terreni  e  sui  fabbricati  —  Con- 
servazione dei  catasti  —  Sovrimposte  e  tributi  locali. 
Parte  IV.  -^  Kìscossione  delle  imposte  dirette. 


I  VuiOjd'ardmediS.M.: 

•  lì  minÌB'tro  d«lle  finanie 
A.  MAIORANÀ. 


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974:  £BOGI  X  DZCBETI  BEL  XBQNO  D'ITALIA  •  1906 

Tabèlla  B 

PROGRAMMA 

ptr  gi  Marni  iì  f otcofso  ai  pMli  di  agaala  delle  in|>eile  dirette 

e  del  eataste 


Parte  I. 

Amministrùaione  del  patrimonio  €  contabilità 
'     dello  Stato. 

Indicazione  <lei  bem  mobili  ed  temebiU  deUo  Stato  — 
Nonaie  per  ^  inwntari  io  par  le  variaziani  dai  besii  mo- 
bili «-^  Nanne  per  la  atipulatione,  apiuroyacioiàe  ed  eMcu- 
zione  dei  contratti  nell'  ìnt^reeee  d^o.  Stato  ~-  Forma  e 
scopo  del  bilancio  di  previsione  d^lle  entrate  e  delle  spese 

—  Della  legge,  per  l'assestamento  del  bilancio  preventivo 
dell'esercizio  in  corso  —  Del  rendiconto  generale  dell'eser- 
cizio scaduto. 

,  Nozioni  generali  delle ,  imfieste. 
Principi  regolatori  delle  imposte   —   Specie  e  caratteri 
delle  imposte  dirette  ed  indirette  —  Imposte  reali  e  per- 
sonali —  Proporzionali  e  progressive  —   Imposte  di  quo- 
tità  e  di  cont^gelite  ' —  Indiziarie  e  dirette  sulla  rendita 

—  Cenno  storico  delle  imposte  dirette  stabilite  e  riordinate 
in  Italia  dal  1860  in  poi  —  Ordinamento  tributario  del 
Regno  —  Sovrimposte  comunali  e  provinciali  all'imposta 
fondiaria  —  Loro  limitazione,  determinazione  e  liquidi^ 
zione. 

Rtseossione. 
Legge  20  aprile  1871  e  successive  modificazioni  —  Prin- 
cipi fondamentali  del  vigente  sistema  di.riscossione  —  Norme 
per  l'appalto  delle  esattorie  —  Obblighi  —  Responsabilità 


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UtGOI  B  BXCKETl  DKL  fiSGNO  jfZTALlA  -  1905  976 

6  malleverie  degli  esattori  —  Prooedimento  per  1a  riscos- 
sione —  ÀTVìsi,  cartelle  —  Seadenze  delle  rate  d' imposta 

—  Multe  per  riiardato  pagamento  delle  imposte  —  Quie- 
tanze a  matrioe  —  Atti  ooatìzTi  contro  gli  esattori  ed  i  ooa- 
tribneorti  —  Norme  generali  per  resecuzione  forzata  «ai  beni 
mobili  ed  immobili  —  Versamenti  nelle  easae  dei  ricevitori 

—  Obbligo  del  non  riscosso  per  riscosso  — ^  Rimborso  deUe 
quote  indebite  ed  inesigibili  -^  Giustificazione  e  documen- 
tazione delle  quote  inesigibili  —  Sgravio  provvisorio  a  Ik- 
Yore  degli  esattori  — *  Verificazione  alle  casse  esattoriali 
nel  caso  di  ritardato  versamento  —  Speeiati  attribuzieni 
ed  obbtiglii  degli  agenti  in  ordine  alla  riscossione  delle  im- 
poste dirette. 

Cenu)  sui  sistemi  principali  di  risoosaione  vigenti  nel 
Regno  ^ima  della  emanazione  di  detta  legge. 

Parte  II. 
Imposta  sui  redditi  della  ricchezza  mobile. 

Legge  del  14  luglio  1864',  e  modificazioni  recate  dalle 
leggi  posteriori.  '    ' 

Caratteri  dell'  imposta  e  modi  di  riscossione  -*-  Aliquota 
dell'imposta  e  addizionali. 

£nti  tassabdii  —  Redditi  tassabili  per  ritenuta  diretta 
mediante  ruoli  —  Esenzioni^ 

Imposta  esigìbile  per  ritenuta  diretta  —  Redditi  soggetti 
alla  stessa  —  Norme  che  ne  regolano  Tapplicazione  -~  Ri- 
corsi —  Termini  *^  Competenza. 

Imposta  eaigibiile  mediante  ruoli  —  Opeorazioni  di  accer- 
tamento dei  contribuenti  e  dei  redditi  tsMabfli  —  Liste  dei 
contrìlni«[iti  —  Didbbiaratzioni  e.rettifieaziani  -^  Conferma 
per  iscritto  o  col  silenzio  dei  redditi  precddentemente  ac- 
certati —  InMrààoni  e  rettificazione  d'ufficio  —  Spese  ed 
annualità  passive  deducibili  —  Mezzi  di  accertamento  ~ 
Redditi  definitìvamettte  accertati  —  SMpensione  dell'  iscri- 
zione dei  redditi  in  ruolo.  '    , 


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976  LBOai  B  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Dichiarazioni  dei  redditi  dei  corpi  morali  e  delle  società 
ed  istituti  di  credito  in  genere  e  delle  casse  di  risparmio 
in  ispecie  —  Redditi  propri  e  redditi  dei  loro  creditori  ed 
impiegati  —  Ritenuta  di  rivalsa  —  Dichiarazione  dei  red- 
diti agrari  —  Affitti  e  locazioni  a  soccida  —  Colonie  — 
Industrie  agrarie  esemtate  dal  proprietario  e  tassabili  — 
Cumulo  dei  redditi  del  contribuente  agli  effetti  della  deter- 
minazione del  minimo  imponibile  —  Classificazione  dei  red- 
diti —  Diversificazione  —  Ulteriori  detrazioni. 

Accertamenti  suppletivi  —  Redditi  tassabili  nei  ruoli  sup- 
pletivi —  Prescrizione. 

Avvisi  ai  contribuenti  —  Norme  per  la  notificazione  — 
Ricevute  —  Ricorsi  alle  commissioni  —  Documentazione  — 
Appelli  degli  agenti  —  Giudizi  —  Procedure  —  Decisioni 
definitive  —  Formazione,  revisione  e  pubblicazione  dei  ruoli 

—  Ricorsi  in  via  amministrativa  e  giudiziaria  —  Termini 

—  Risoluzione  —  Sgravi  e  rimborsi  d'imposta  —  Soprar 
tasse  —  Legge,  regolamento  ed  istruzioni  relative. 

JPARTE   III. 
Imposta  sui  fabbricati. 

Legge  del  26  gennaio  1865  e  modi^cazioni  recate  dalle 
leggi  posteriori. 

Caratteri  dell'  impòsfe  —  Aliquota  ordinaria  e  decimi  — 
Sovrimposta  e  spese  di  riscossione* 

Definizione  dei  fabbricati  civili  e  degli  opifici  —  Costru- 
zioni rurali  —  Esenzioni  permanenti  e  temporarie. 

Operazioni  di  accertamento  dei  fabbricati  e  dei  redditi 
tassabili  —  Elenchi  dei  possessori  —  Dichiarazioni,  loro 
forma  e  presentazione  —  Determinazione  del  reddito  lordo 
e  del  reddito  netto  —  Dei  fabbricati  affittati  e  di  quelli 
non  affittati.  —  Dei  fabbricati  posti  in  più  comuni  —  Dei 
fabbricati  producenti  cumulativamente  rendite  fondiarie  e 
redditi  mobiliari. 

Modificazioni  e  revisioni  parziali  dei  redditi  —  Rimborsi 
per  sfitto. 


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LKOoi  E  VEcnvm  m:L  rrowo  d'itawa  -  1906  0T7 

Formazione  dei  ruoli  principali  e  suppletivi  —  Prescri- 
zione. 

Avvisi  ai  contribuenti  —  Norme  per  la  notiflcazioue  — 
Ricevute   —    Ricorsi  alle  commissioni  —  Documentazione 

—  Appelli  degU  agenti  —  Giudizi  —  Procedure  —  Deci- 
sioni definitive. 

Formazione,  revisione  e  pubblicazione  dei  ruoli  —  Ri- 
corsi in  via  amministrativa  e  giudiziaria  —  Termini  —  Ri- 
sol  uzioue  —  Sgravi  e  rimborsi  d'imposta. 

Sopratasse  —  L^gge,  regolamecto  ed  istruzioni  relative 

Parte  IV. 

Imposta  sui  .beni  rurali. 

Base  e  riparto  della  imposta  secondo  la  legge  14  lu- 
glio 1864  e  le  leggi  successive  —  Distinzione  delle  pro- 
prietà rustiche  ed  urbane  —  Esenzioni  —  Beni  non  cen- 
siti —  Contingente  compartimentale  —  Contingenti  comunali 

—  Aliquota  ordinaria  dell'  imposta  —  Decimi  addizionali  — 
Sovrimposta  e  spese  di  riscossione. 

Variazioni  annuali  nel  contingente  comunale  per  aumento 
o  diminuzione  di  rendita. 

Applicazione  dell'  imposta  in  base  ai  catasti  o  alle  dichia- 
razioni —  Leggi  e  disposizioni  vigenti  nei  vari  compar- 
timenti. 

Operazioni  per  la  formazione  dei  ruoli. 

Catasto  dei  terreni  e  dei  fabbricati. 

Catasto  e  suo  scopo  —  Sistemi  principali  di  catasto  fon- 
diario —  Metodi  diversi  di  accertamento  delle  rendite  fon- 
diarie —  Nozioni  sui  vari  catasti  attualmente  vigenti  nel 
Regno  —  Principi  che  regolano  la  formazione  e  conserva* 
zione  del  nuovo  catasto  italiano  ordinato  colla  legge  1"*  marzo 
1886,  n  3682,  e  successive  —  Norme  speciali  per  il  ca- 
tasto dei  fabbricati. 

Norme  generali  per  la  conservazione  del  catasto  secondo 
il  testo  unico  di  legge  del  14  luglio  1897,  n.  276,  ed  il  re- 
te -  Vou  n.  -  1905,  • 


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978  LEOOI  B  DSCRSTI  DEL  KSOITO  D^ITALU  -  1905 

golamento  n.  277  dì  pari  data  —  DispoBizioni  leg'slaflve'e 
regolamentari  successive. 

Liquidazione  e  riscossione  dei  diritti  di  voltura  —  Richieste 
di  voltura  —  Forma  e  documentazione  delle  domamle  — 
Proroghe  —  Eseguimento  delle  voltare  in  catasto  —  Vol- 
ture non  domandate  —  Note  dei  passaggi  —  Volture  d'uflicio. 

Estratti,  certificati,  copie  e  tipi  cata^^tali  ---  Norme  per 
il  loro  rilascio  —  Liquidazione  e  riscossione  dei  diritti  — 
Copie  dei  catasti  permesse  ai  comuni  —  Catasti  speciali  per 
i  consorzi  di  bonifica,  di  scolo,  di  irrigazione  e  di  difesa  — 
Duplicato  catastale. 

Ca^i  che  danno  luogo  a  vaj  iazioni  sul  catasto  rispetto  agli 
estirai  e  redditi  ---  Verificazioni  peiiodiohe. 

Stati  di  cambiamento. 

Fft/o,  d'ardine  di  8.  J£: 
li   mioistro   delle   finansa 
.  .  .i  A.  MAJORANA. 


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tCGOI  S   DECRETI   DEL  &BOK0  D^ITALtA  -  1905  070 

Tabella  C 


i  eoi  mÈsA 


AGENZIE 

Mtificatori  #d  indicatori  vannsro  sisteoiati  io  pianta  stabii 

con  la  ^agga  8    fugiio 

1904,  n.  371 

1.  Ancona. 

11.  Napoli 

2.  Bari. 

là.  Palermo. 

3.  Bologna. 

13.  Pisa. 

4.  Cagliari. 

14.  Potenza. 

5.  Catania. 

15.  Rtfma. 

6.  Firenze. 

16.  S>^saari. 

7.  Genova. 

.• 

17.  Torino. 

8.   Livorno. 

18.  Udine. 

9.  Messina. 

19.  Venezia. 

10.  Milano. 

VÌ9to,  d'ordine  di  S.  If.  : 

Il 

miniitro  delle    finanze 

A.  MAJORANA. 

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P80  Tsvooi  fi  DBCRcn  msL  sEoiro  d'itazxa  -  1905 

N.  433.       A       N.  13a 


RsQio  Degreto  c/te  istituisce  un  posto  di  notaro 
nel  comune  di  Sambiase. 

:S- aprile  1906. 
(PuM/ieafo  nella  Gaxtitta  Uf/lc^U  dU  Rijno  U  24  apriìg  1905^  ».  M) 

YITTORIO  EMANUELE  IH 

PER   GRAZIA  DI  DIO  E  PER  VOLONTÀ  DELLA  IIAZIOKI 
.      BB  D'ITALIA 

V^ista  la  deliberazione,  con  la  quale  il  consiglio  comunale 
di  Sambiase  ha  chiesto  T  istituzione  di  un  tt^rzo  posto  no- 
tarile in  quel  comune; 

Visti  i  pareri  emessi  al  riguardo  dal  consiglio  provin- 
ciale di  Catanzaro  e  dal  consiglio  notarile  di  Nicastro; 

Visto  Tart.)  4,  alinea,  della  legge  notarile,  testo  unico 
del  25  maggio  1879,  n.  4900  (serie  2^);  e  la  tabella  che  de- 
termina il  numero  e  la  residenza  dei  notari,  approvata  col 
regio  decreto  11  giugno  1882,  n.  810  (serie  3'); 

Ritenuta' dimostrata  la  necessità  della  istituzione  di  un 
terzo  posto  di  notaro  in  Sambiase; 

Sulla  proposta  del  Nostro  guardasigilli,  ministro  segre- 
tario di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  dei 
culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo:  ,:ù^    '  ' 

Articolo  unico. 

È  istituito  un  terzo  posto  di  notaro  nel  comune  di  Sam- 
biase, distretto  notarile  di  Nicastro. 


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t£OOÌ  S  nfeCREH  niEL  EfiOKO  D^ITAIJA  -  l905  Ó8l 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d^Italia,  maidando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  2  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 


mUa  OorU  dei  etmH  addì  18  aprile  1905. 
Meg.  22.  Affi  del  Gooemo  a  /.  8.  Paoini. 
Lmgo  del  Sigiih.  V.  U  GaaraiitìgiUt  G.  PiNOCGHf  ARO-APaiLB. 


C.  Finocchiaro-Aprilk 


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982  LEGGI   £  D£Cil£tI  1>KL  EKUNO  D*ITALIA  •  1905 

f 

'   N.  134.       n       N.  134. 


Regìo  D.iCRKTO  che  fissa  la  cauzione  da  prestarsi  dal  teso- 
riere centrale  e  dal  controllore  capo  della  tesoreria  cenr 
frale. 

9  aprile  1905. 
{Pubblicato  nella  Gaxniia  Ufficiale  del  I(egno  il  ti  aprile  1905,  n.  C  ^ 

VITTORIO  DIANIJELE  III  '  : 

PER    GRAZIA   DI    DIO    E    PKR  VOLONTÀ    DELLA    NAZIONK 
RE    D'ITALIA 

Veduto  il  reale  decreto  15  luglio  1900,  n.  290,  conte- 
reute  disposizioni  relative  alle  cauzioni  dei  funzionari  di  ge- 
stiouB  8  di  controllo  alla  dipendenza  della  direzione  gene- 
rale del  tesoro; 

Ritenuta  Topportunità  di  aumentare  le  cauzioni  del  teso- 
riere eentrale  e  del  controllore  capo  della  tesoreria  cen- 
trale, in  relazione  alle  cresciute  att^ibu^ioni  della  tesoreria 
medesima; 

Sentito  il  parere  del  consiglio  di  Stato; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  1. 
Le  cauzioni  che,  giusta  la  tabella  annessa  al  regio  de- 
creto 15  luglio  1900,  n.  290,  sono  tenuti  a  prestare,  in 
lire  40,000,  il  tesoriere  centrale  ed  in  lire  12,000  il  con- 
trollore capo  della  tesoreria  centralo,  sono  rispettivamente 
fissate  in  lire  50,000  (cinquantamila)  ed  in  lire  15,000 
quindicimila). 


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LKGOt  £  t>hi  ìS^n  Del  ftE&XO  J)'lTALlA  •  IDOS  983 

Art.  2. 

I  funzionari  di  cui  al  precedente  articolo,  attualmente  in 
carica,  avraono  un  anno  di  tempo,  dalla  data  del  presente 
decreto,  per  integrare  le  rispettive  cauzioni. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
St»to,  sia  inserto  nella  raccolta  ullicialo  delle  leggi  e  dei  «IcH^rnU 
del  R^^no  d'Italia^  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservane. 

Dato  a  Roma^  addi  9  aprile  1905. 

Y1TT4^0  fiUANUSLB 


Bt^it&n^  mttm  CarU  éM  etmfi  addi  18  (tpriU  1905 

fi««  fcr.  AHI  dtf  13Ìfipefm  fif.ìk   P^nMl• 
^^À9^  Sifif/o>  V«  U  0  firdMJgmi  C.  FiNCCCHlARO  APRILE. 

Gargano. 


! 
I 


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§84  LEOOI  S  BSCBBTI  DEL  EEONO  D^ITAIJA  -  1M& 


s.  m.     »     ^  i3S. 


Regio  DEcnETo  che  approva  la  conrenswne  per  la  cnnces 
sione  e  Vesercizio  di  una  Jerrovm  da  Mestre  per  Co,^ 
stelprancOy  Lassano  e  Primolano  al  confine  italo-aur^ 
siriaco, 

23  febbraio  1905. 
{PubbUcato  nella  QaMMéUa  Uf/ldmU^M  Bégna  U  £4  apriU  1006  ».  95) 

VITTOBIO  MANUELE  HI 

PER  ORAZIA  DI  DIO  E  PER  VGLONTI  DELLA  NÀZIOMB 
BB  D'ITALIA 

Vedute  le  leggi  29  luglio  1879,  n,  5002  (serie  2*),  e  24  lu- 
glio 1887,  n.  4785  (serie  3*),  il  Nostro  decreto  25  dicem- 
bre 1887,  n.  5162  (serie  3*),  convalidato  con  la  legge  30  giu- 
gno 1889,  n.  6183  (serie  3^),  e  le  leggi  30  aprile  1899, 
Q.  168,  e  4  dicembre  1902,  n.  506; 

Sentiti  il  consiglio  supcriore  dei  lavori  pubblici,  il  comitato 
superiore  delle  strade  ferrate  ed  il  consiglio  di  Stato; 

Udito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  dei  Nostri  niinistrì  segretari  di  Stato  per 
i  lavori  pubblici  e  per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
É  approvata  e  resa  esecutoria  la  convenzione  stipulata 
il  19  febbraio  1905,  fra  i  minisiri  dei  lavori  pubblici  e  del 
tesoro  per  conto  dell'amministrazione  dello  Stato,  ed  i  si- 
gnori conte  comm.  Filippo  Qrimani,  sindaco  di  Venezia,  e 
coram.  Emilio  Ponzo  presidente  della  deputazione  provin- 
ciale di  Venezia,  in  rappresentanza  rispettivamente  del  co- 

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ìMùùt  s  nÉctsn  DkL  rnsovo  D'tritu  -  1906  985 

mune  e  della  provincia  di  Venezia,  per  la  concessione  m 
comune  e  alla  provìncia  medesimi  della  costruzione  e  del- 
l'esercizio di  una  ferrovia  a  vapore  a  sezione  normale,  da 
Mestre  per  Castelfranco,  Bassano  e  Primolano  al  confine 
italo-austriaco. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  23  febbraio  1905. 

f  .•    • 
VITTORIO  EMANUELE       ^^ 

S^giUraio  alla  Con$  dei  tonH  addì  19  apriU  100& 

Reg.  22,  AUi  del  Qwem  •  a  f.  14.  PAcfm. 
Lmifo  del  Sigillo.  V.  lì  r}uai-a:<ttgìlli  RONCHETTI 


4 


Tedesco. 

OlOLÌTTI. 

L    LUZ2ATTI. 


I  . 


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BBOOI  B  DBOEKXI  DEL  ESOMO  D^ITAUA  -  IfiOS 


(N.  27  di  repertork)). 


CONVENZIONE 

per  la  concessione  delia  costruzione  e  deir  esercizio  di  una  iérrovia  a 
sezione  ordinaria'  con  trazione  a  vapore  da  ieslre  per  Castelfranco, 
Bassano  e  Primolano  ai  confine  (tato-Austrìaco. 


Fra  le  Loro  Eccellenze  il  commendatore  Fbinoebco  Tedesco, 
ministro  dei  lavori  pubblici,  ed  il  commendatore  professor  Luigi 
LuzzÀTTi,  ministro  del  tesoro,  per  conto  deiramministrazione  dello 
Stato,  ed  il  signor  conte  commendatore  Filippo  Obimani,  sindaco 
di  Venezia  in  rappresentanza  del  comune  di  Venezia  giusta  deli- 
berazione 23  gennaio  1906^del  consiglio  comunale  di  Venezia,  qui 
allegata  sotto  il  n.  1,  ed  il  signor  commendatore  Emilio  Penzo, 
presidente  della  deputazione  provinciale  di  Venezia  in  rappresen- 
tanza della  provincia  di  Venezia  giusta  deliberazione  28  gennaio 
1905  del  consiglio  provinciale  di  Venezia,  qui  pure  allegata  sotto  il 
n.  2,  i  quali  hanno  dichiarato  di  stipulare  per  conto  del  comune 
e  per  la  provincia,  ed  anche  per  conto  di  una  impresa  la  quale  si 
è  assunto  l'obbligo  di  costituire  entro  tre  mesi  dalla  data  del  decreto 
reale,  che  approva  la  presente  concessione,  una  società  anonima  per 
la  costruzione  ed  esercizio  della  linea;  si  è  convenuto,  si  conviene 
e  si  stipuli»  quanto  appresso» 


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XJ&QOI  E  BSCBSTt  ìOSL  BEQKO  B^ITALIA  -  1905  987 

*jrt.  1 

Il  Governo  aoowda  aUa  pisovlncia  ed  al  comune^di  Yenesia  la 
coneeBSMme  per  la  oostouzioiie  e  l'esercizio  di  una  f^roria  a  se- 
sioae  ordisiaria  da  JCeetre  per  CasteUraxuM^i  paesano  e  Primolano 
al  eonfine  italpriMts^riaee,  clie  i  ponceBsiejaari  ^i  o̻bli4;aEo  eoUdal- 
mente^di  oostruire^ed  esercitare  a  tutte  loro  spese,  rischio  e  peri- 
colo. 

La  concessione  ò  fatta  sotto  T osservanza  delle  disposizioni  sta- 
bilite dalla  legge  sni  lavori  pubblici  20  marzo  18B5,  allegato  F^ 
e  da  quelle  27  dicembre  1896^  n.  661,  30  aprile  1899,  n.  168  e  4  di- 
cembre 1902,  n.  606,  nonché  dei  regolamenti  dalle  medesime  deri- 
vanti, compreso  anche  queljio  n.  1  approvato  con  regio  decreto 
21  ottobre  1863,  n.  1628  e  delle  condizioni  della  presente  conven- 
zione e  del  capitolato  relativo.  ,  ,  . 

!        (  II'.. 

Art.  2. 

Emanato  il  decreto  reale  di  approvazione  della  presente  con- 
venzione, dovranno  i  concessionari,  con  obbligo  solidale,  entro  un 
mese  dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  suddetto  nella  Oaz- 
ztiia  ufficiale^  dare  una  cauzione  di  lire  21,000  di  rendita  S.ffO  per 
cento,  in  titoli  al  portatore  d^l  consolidato  italiano,  imputando  in 
detta  cauzione  il  deposito  primordiale  di  cui  al  seguente  articolo. 
La  restituzione  della  cauzione  sarà  élfettùata  colle  norme  si  at)irite 
dair articolo  247  della  legge  sui  lavori  pubblici. 

Art.  8. 

In  conto  del  deposito  dediiitiVo  ptevisto  daSl^articdò  *prece- 
dente,  ed  a  titolò  di  cauzione  provvisoria  per  gli  «ff^tti'^ir arti- 
colo 247  della  le^  sui  lavori  ptfbblicl,  è  stato  dai  concesstonari 
eseguite  il  deposito  di  lirief  101,606  di  rendita  in  "fòtoli  M  portatole 
del  eonsolidato  itsBilino  3.1Ì0  peit  cettto,  come  risulta  dàlia  dichia- 
razione proviriÀO!rian.  41  (rilasciata  H 10  fèbbf aio  1908  d^Ua  Cassa 
dei  depositi  e  prestiti,  sezionie  di  tèsdrefià  01  Venezia,'. 


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066  LBOai  X  DEGKETI  DEL  REQKO  D'ITìUJA  -  1906 

Art.  4. 

Se  il  deposito  della  cauzione  non  Terrà  effettuato  nel  termini 
prefisso  dall'articolo  2,  s'intenderà  di  avere  i:  ooncesùonari  rinuii 
ciato  alla  concessione,  ed  i  medesimi  incorreranno  n^a  perditi 
della  cauzione  preliminare  senza  alcun  bisogno  di  costituidone  ii 
mora  o  àt  prorredimenti  dell'autorità  giudiziMia. 

». 
Art.  6. 

Lo  Stato  per  la  costruzióne  ed  esercizio  di  questa  linea  assume 
di  pagare  ai  concessionari  (o  per  essi  al'  subconcessionario)  per  la 
durata  di  70  anni  un  sussidio  di  lire  8,000  a  chilometro  pel  tratto 
compreso  fra  l'asse  del  F.  Y.  della  stagione  di  Bassanò  e  il  termine 
della  linea,  e  di  lire  4,900  a  cMlometro  pel  tratto  fra  gli  assi  dei  F.  V. 
delle  stazioni  di  Mestre  e  di  Bassano,  esclùsi  i  tratti  che  non  hanno 
sede  propria  e  quelli  comuni  ad  altre^  ferrovia  e  tramvie  in  esercizio, 
a  decorrere  dall'apertura  all'esercizio  di  detta  linea,  regolarmente 
autorizzata. 

Nel  caso  però  che  a  richiesta  del  concessionario  il  tronco 
Mestre-Bassano  Venga  aperto  all'esercizio  prima  del  termine  sta- 
bilito pel  compimento  4^1a  intera  lipea,  il  sussidio  come  sopra 
assegnato  ^  detto  tronco  karà  intanto  corrisposto  a  decorrere  dalla 
data  di  tale  apertura  regolarmente  autorizzata. 

Per  i  periodi  di  tèmpo  nei  quali  l'esercizio  della  linea  venisse 
in  tutto  od  in  parte  sospeso,  per  cause  non  derivanti  da  f  or^a  mag- 
giore debitamente  giustiflcatò  è  constatate,  il  sussidio  per  i  tratti 
non  esercitati  non  Verrà  corrisposto.  ^  '       * 

Art.  6. 

Il  governo  assume  d'interp<»re  i  suoi  buoni  uffici  presso  il 
Governp  austro->ungarico  perchè  sulla  linea  Irento-I^ze  siano 
apportati  i.  m(iglì/>ramenti  opportuni  per  xenderla  adatta  ad  un 
traffico  interiiazionale;  jgromette  inoltre  di,  adoperarsi  presso  lo 
stesso  Governo  austro-ungarico  acciocché  sia- autorizzata  la  prose*» 
cuzione  della  ferrovia  dal  confine  àtato  austriaco  a  Tezze  per  ivi 
operare  la  congiunzione  delle  due  linee. 


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UBGGI  S  DECKEn  BEL  BEGKO  D'ITALIA  -  1905  989 

I  concessionari  alla  lor  Tolta  si  obbligano  fin  da  ora  di  osser- 
Yare  tutte  le  condizion*  che  saranno  stabilite  dai  dne  Oorerni,  tanto 
rispetto  alla  costnusione,  quanto  rispetto  all'esercizio  del  tratto  di 
allacciamento  della  linea. 

Art.  7. 

Quando  il  prodotto  lordo  deireserc'zio  della  linea  Mestre- 
Bassano-Primolano  oltrepasserà  la  misura  di  lire  12,000  a  chi- 
lometro, l'eccedenza  sulle  12|000  sarà  ripartita  in  ragione  del  70 
per  cento  ai  concessionari  e  del  30  per  cento  al  Oorerno.  Besta 
inoltre  fermo  in  ordine  alla  partecipazione  dello  Stato,  il  disposto 
dell'artcolo  285  della  legge  20  marzo  1865  sui  lavori  pubblici, 
sost  tuito,  però,  al  dieci  per  cento  contemplato  in  detto  articolo, 
il  sei  e  mezzo  per  cento. 

Per  gli  effetti  della  suindicata*  partecipazione  i  conti  del  con- 
cessionario (o  del  subconcessionario)  doTranno  essere  presentati  al 
GoTerno  annualmente,alla  fine  d'ogni  esercizio^  pei  debiti  riscontri. 

n  QoTerno,  inoltre,  avrà  sempre  il  diritto  di  far  ispezionare, 
a  mezzo  di  funzionari  propri,  espressamente  delegati,  tutti  i  re- 
gistri contabili  ed  amministratiTi  conceri^enti  l'azienda  della  linea 
concessa. 

n  concessionario  (o  subconcessionario)  sarà  obbligato  a  dare 
libero  accesso  ai  predetti  funzionari  In  tutti  i  locali  d'ufficio  e  di  fa- 
cilitare loro  in  tutti  i  modi  l'adempimento  del  loro  mandato. 

n  sistema  di  contabilità  che  vorrà  il  concessionario  (o  sub- 
concessionario) adottare,  finché  non  sia  stabilìt^o  con  regolamento 
generale,  dovrà  essere  in  tempo  utile  sottoposto  all'approvazione 
del  Governo,  il  quale  avrà  il  diritto  di  prescrivere  le  modificazioni 
che  riterrà  necessarie,  e  di  giudicare  inappellabilmente  in  merito 
sentito  il  concessionario  (o  subconcessionario). 

Art.  8. 

Kon  si  potrà  cedere  la  presente  concessione  o  la  relativa 
subconcessione  se  non  previa  l'approvazione  del  Governo. 

I  concessionari  per  tutti  gli  effetti  della  presente  concessione 
in  rapporto  col  Governo,  nominano  sin  d'ora  come  loro  rappre- 
sentante il  signor  sindaco  della  città  di  Venezia  e  presso  l'ufficio 
di  lui  in  Venezia  eleggono  1  loro  domicilio. 


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990  XìBaBl  B  DECBBTl  DBIi  WBfUHd  b'iTAIJA  -  1905 

AU^  piorsoaa  «  al  domicilio  cosi  eletti  saranno  leg^lpi^nte 
fatjte  dal  Goy^ruo  tutte  le  oomI^Iioazio^i  e^  intimazioni  concer- 
nenti la.  presente  «concessione. 

Art.  9. 

La  presente  convenzione  Qon  sarà  valida  e  definitiva  se  non 
dopo^approvata  per  decreto  reale,  e  dopo  là  registrazione  del  me- 
desimo  alla  Corte  dei  conti.  % 

Fatta  a  Boma,  quest'oggi  diciannove  del  mese  di  febbraio 
deirann^o   mille  ^  novecento  cinque. 

n  miniitro   dei  ìàvori   puhbliei 
Fbancesoo  Tedesco. 

S  Ilnf^inistrodélieiaro 

LiriOI  LUZZATTI. 

,       H  sindaco  di  Venezia 
{Filippo  Gbihaki, 

il  preeidente  détta  deputazione  ptovineitAe  di  Venezia 
^Emilio  Penzo. 

*    Gusti^vq  Boldrin^y  ieeUmoner^ 
Valerio  Marangoni,  teeUmone. 

Avv.  BabtoIiOMeo  Suini, 

segretario  ddegoio  cdla  HipvJlazvmeldei  contraiU 

del  Ministero  dei  lavori  pubblici 

e  ddr ispettorato  generale  delle  strade  ferrate. 


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SBOoi  s  ascsBn  un.  >Bain>  tfrtàaju  - 1006  9^1 

'       CAPITOLATO 

a  seziMM  ordinaria  oon  traztone  a  vapor»  4a  Meatr*  par  CastaKnuwo, 
Bassano  o  Prìnolano  al  oonfino  HaloAustriaoo. 

TITOLO  I. 

Oggetto  bblla  oongessionb. 

Art.  1. 

Indie^iqne  4^^  strada  ferrata  che  forma  oggetto  della  concessione. 

I  coxiC663M>nari  sono  obbligati  solidalmente  ad  eseguire,  a  tutte 

loro  spese,  rischio  e  perìcolo,  la  costruzione  e  TiOserciEio  di  una 

strada  i^rrata  a  sezione  .ordinaria  da  Mestre  per    Castelfranco, 

Bassano  e  Primolano   al    confine  italo- austriaco,  pel  tronco  da 

UJestre  a  ^assano^  secondo  il  progetto  di  massima  10  gennaio  1902, 

redatto  dagli  uffici  tecnici  provinciale  e  comunale  di  Venezia  in 

base  al  progetljo  ritenuto  amn^ssibile  dal  Consiglio  superiore  dei 

liftveri  pubblici  coi^  voto ,16  aprile  1897,  e  pel  tronco  da  Bassano  al 

cpnftne  austriaco  secondo  il  progetto  governativo  redatto  dalla 

direzioBe  tecnica  di  Af^^tova  in  data  29  agosto  e.30  settembre  1893, 

con  le  variaQLti  in  data  28  settembre  e  18  novembre  1894. 

Potranno  pure  essere  tenute  in  conto  le  proposto  di  varianti 
chefessero  fatte  dal  concessionario  sulle  traccio  della  relazione  della 
commìssioAe  reale,  per  lo  stufilo  delle  ferrovie  complementari, 
in  quanto  ne  sia  provata  la  utilità  e  subordinatamente  alla  debita 
approvazione  ministeriale  sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori 
pabblici.In  applicazione  deU'articolo  210  della  legge  20  marzo  1866 
sili  lavori  pubblici  il  Governo  acconsente  fino  da  ora  alla  sostitu- 
zione della  trazione  elettrica  a  quella  a  vapore  sia  totalmente  che 
parzialmente  previa  la  esibizione  da  parte  dei  concessionari  del 
relativo  progetto  per  l'approvazione  del  Ministero  dei  lavori  pub- 
blici.      ^  / 

r  "^      Art.  2. 

g    Termini  per  V ultimazione  dei  lavori. 

Bntro  tre  mesi  dalla  d^a  ^  approvazione  del  progetto  ese* 
eutivo  i  conoessioiiavi  sono  tenuti  ad  ìncominoiariB  i  lavori  e  do« 
T^no  dMÌijfiitìjttfktijbìitfo  tre  asmi  49^»  ^tiie^sii^d^vt^t 


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992  LBOoi  B  sxcBSR  iiBL  uavo  d'itaua  -  1906 

Dovranno  altresì  arer  fatto  tutte  le  proTTiste  occorrenti 
perchè  entro  quest'ultimo  termine  di  tre  anni  l'intera  linea  possa 
essere  aperta  al  regolare  e  permanente  esercizio  per  i  trasporti 
delle  persone  e  delle  meror  ^ 

Art.  S 
Deeodenssa  detta  eonee$9ione. 

Se  il  termine  stabilito  nell'articolo  precedente  per  l'incomin* 
ciamento  dei  lavori  scadrà  ìnfrnttnosamente,  verranno  applicate 
di  pieno  diritto,  e  senza  premettere  alcuna  formale  ingitinzione,  le 
d'spos!z''onì  dell'articolo  250  della  legge  organica  sui  lavori  pub- 
blici 20  marzo  1865,  allegato  F. 

Se  poi,'nel  termine  stabilito  pel  compi ikento  dei  lavori,  questi 
non  saranno  nlt^'matì;  o  se  entrò  due  anni  dalla  data  del  decreto 
ministeriale  di  approvazi^one  del  progetto  esecutivo  non  saranno 
avviati  i  lavori  stessi  ed  eseguite  le  provviste  iii  modo  da  rendere 
Ricura  l'apertura  all'esercizio  nel  t^ermine  JBlssato  dall'articolo  2, 
i  concessionari  incorreranno  pure  di  pieno  diritto  e  senza  bisogno 
di  costituzione  In  mora,  nella  decadenza  della  concessione  e  del-a 
sovvenzione,  e  nella  perdita  della  cauzione  definitiva,  senza  ohe 
possano  più  ottenere  una  seconda  concessione.  Ove  concorres- 
sero giust'flcati  mòtiv',  al  tèrmini  per  l'ultimazione  dei  lavori, 
come  a  quello  per  il  loro  avviamento  e  per  la  esecuzione  delle  prov- 
viste, potrà  essere  accordata  una  sola  proroga,  non  maggiore  di  un 
anno  purché  domandata  in  tempo  ùtile  prima  della  scadenza  di 
detti  termini. 

Art.  4. 
Progetto  eseouiivo. 

I  concessionari  sono- tenuti  a  ptesentare  all'approvazione  del 
Ministero  dei  lavori  pubblici  entro  sei  mesi  dalla  data  del  decreto 
Beale  di  approvazione  della  concessione  il  progetto  esecutivo  della 
linea,  compilato,  in  coixformità  dèirart.  77  del  regolamento  17  giu- 
gno 1900,  n.  306,  e  comprendente,  altresì,  tipi  e  quantitativi  del 
materiale  mobile  e  di  tutti  gli  impianti  e  meccanismi.  Tale  presen- 
tazioneTePa'relativa  approvaziofìè  potranno  essere  fatte  anche  se- 
paratamente per  ciwouno  dei^dué  tronohiMestre-Bassanto  e  Bas* 


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lAOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAIJA  -  1905  998 

sano  confine  austriaco,  purché  entro  il  termine  di  6  mes>  sopì  a  sta- 
biliti. 

TTna  copia  del  progetto,  dopo  seguita  Tapprovazione,  verrà 
depositata  a  corredo  degli  archivi  del  Ministero  del    avori   pub* 

blioi. 

Art.  5. 
Stagni  e  paludi. 

Keiresecuzione  dei  lavori  della  linea  sono  vietati  gli  scavi 
che  possano  dar  luogo  a  ristagni  d'acqua  od  impaludamenti  in 
modo  permanente. 

Per  le  cave  di  prestito'  eh  e  fosse  indispensabile  di  aprire,  i 
concessionari  saranno  tenuti  alla  osservanza  delle  disposizioni 
delle  leggi  2  novembre  1901,  n.  460  e  15  maggio  1904,  n.  209^0  dei 
relativi  regolamenti. 

Del  pari  per  tutto  quanto  riguarda  la  costruzione  e  l'esercizio 
della  linea  i  concessioaari  sono  tenuti  all' osservanza  delle  leggi 
predette,  e  delle  altre  tutto  contenenti  disposizioni  -peir  combàttere 
la  malaria  e  sul  ch;nino»di  Stato,  e  dei  regolamenti  relativi,  nonché 
airesservanza  dèlie  disposizioni  generali  e  speciali  che  per  T esecu- 
zione di  dette  norme  legislative  e  regolamentari,  siano  o  possano 
essercemanate  dal  Ministero  dell'interno.)  ( 

lArt.  6. 
Traversate  alifféllo. 

Le  traversate  a  livello  delle  strade  ordinarie  sui' a  ferrovia, 
di  regola,  dovranno  eseguirsi  sotto  un  angol  o  non  mai  minore  di  45". 

La  larghezza  della  carreggiata  e  la  pendenza  delle  rampe 
di  accesso  al  passo  a  livello  dovranno  corrispondere  a  quelle  più 
comuni  delle  strade  attraversate. 

La  carreggiata  dovrà  formarsi  cqu  massicciata  ben  costipata 
in  piano  orizzontale  da  estendersi  fino  a  10  metri  oltre  pgnj  rotai  a, 
od  a  raso  delle  rotaie^  che  qu'vi  dovranno  sempre  essere  nranite 
di  controrotaie  di  sufficiente  lunghezza.    ^         .      ,.    .     , 

I  passi  a  livello  saranno  muniti  di  tabella  monitoria  e  potranno 
essere  senza  ^alcuna  chiusura  laterale,  salvo  per  le  strade  che  si 

63J—  VoL.  n.  .  1905i 


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Qt)^  I^GGI  f  pEP^KTI  ptlli  REOKO  I^*IT4^U  -  1906 

trovano  comprese  in  tratte  4^  Ui^^a  a^yenti  Ift  chiusura,  fip][  q.Ti»le 
caso  i  medesimi  dovranno  essere,  secondo  la  loro  importaiiuiay 
chinsi  con  cancelli  p  con  pb^rre  mo^  e  a  ipanq  pd  %  dist^^nz^  poji  ap- 
positi apparecchi,  ovvero  cbiiisi  a  chiave,  si^co^do  saranno  per  pre- 
scrivere i  funzionari  governativi  incaricati  della  sorveglianza  s|>Usv 
costruzione  ed  all'esercizio  della  linea. 

Art  .7.  ^  V^    : 

Chiuiura  della  strada. 

L^  {ei;^ 0Yi^  3arà  iso^^ta  con  a4eguatip  aia^mf.  <U  e^^lasHsa  nei 
tratti  ove  vi  è  bestiame  vagante  e  nei  luoghi  Q^olt9  |]Peq,v^&tati 
e  p^ricpl<^8i,.  tn^tti  e  luq^hi  daidete^n^iu^rfàii  0a?  fu|i;KÌoQfbri  gover- 
^2^-ì\I  i^Q^fi^^'ti  d^ia, sorveelianf a  al^  cpstsm^ij^ii^edaM't«er^i»io 
dcUal^ne^  .  .    -  ,       '  .   -  <   . 

Art.  8- 
Stazipjii  e  stahUimenti  accesjsori. 

Le  staancmife  e  fermate  sarahno  staWlite  nelle  femHlà  indi- 
ciate nei  progetti  citati  aH'artioolo  1  del  presente  capitolato.      *  * 

Il  Ministero  si  riaetva  la  facoltà  di  ordinare  in  ogni'  lempo 
quoHe  vart»zionl  ed  aggiunte  nel  numero  e  nella  ubicazione  delle 
stazioni  e  fermate  che  riconoscesse  opporlniné,  Mutiti  1  ooncessio- 
nari. 

Le  stazioni  e  fermate  dovranno  essere  costruite  secondo  i 
tipi  approvati  dal  Mmistero,  salyp  le  aggiunte  che  dopo  l'apertura 
all'esercizio  fossero  richieste  dai  bisogni  del  servizio. 

In  quelle  intermedie  le  punte  degli \ghi  degli  scambi  dei  bi- 
nari secondari  saranno  stabilite  in  senso  contrario,  al  corso  dei 
treni. 

Possono  ammettersi  scàmbi  lungo  la^  linea  dove  si  trovano 
officine,  cave,  ecc.,  cogli  opportuni  binari  di  servìz'o,  proteggendo 
il  binario  princ'pale  con  segnali  X)  con  opportuni  apparebchi  auto- 
matici di  sicurezza. 

r 

Il  pi^nb  della  via  ferrata  nelle  stazioni  avrà  una  pendenza 
non  superiore  al  3  per  mille.  *        ^ 


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XObOOI  E  DECIESTZ  DBL  fiSOKO  d'iTALU  -  1905  996 

;.  :*  *    TITOLO  II.  " 

Stipulazioni   diverse:  « 

Art.  ^.  .  / 

DuriUa  déUa  eonpMsionfi. 

La  eouce$siiQiie  della  atoada  ferrata  .che  forma  oggettio  del 
capitolato  presente  è  fatta  per  anni  70,^  a  decorrere  dalla  data  dd 
decreto  reale  di  approvazione  della  conceseiodie  medesima. 

Qualora  i  ooneessionari  (o  snbeoneessionari)  si  valgano  della 
facoltà  consentita  loro  dall'articolo  1  nltimo  capoverso  del  presente 
capitolato,  fra  le  opere  componenti  la  ferrovia  e  le  sne  dipendfdnze, 
di  cui  aU*arti<ì9lo  J^48  della  legge  sui  labori  pubblici,  s'intende- 
ranno  coippj^.esi  anche  tnttj  g;li  impianti,  le  macchine  e  gli  appa- 
recchi per  la  produzione  della  forza  motrice,  per  la  sua  trasf orma*' 
zione  in  energia  elettrica  e  per  la  trasmissione  dell'energia  me- 
desima al  materiale  rotabile  e  di)  esercizio,  subentrando  lo  Stato 
anche  nei  diritta  spettanti  al  concessionario  .(o  snbconcessionario) 
sulla  quantità  di  acqua  occorrente  per  la  ferrovia,  stabilita  nel  di- 
scipUnaie  per  la  ooAMSsione  della  derivazione  d'acqua,  oin  difetto 
nd  a  quantità  d'acqua  adibita  pel  iervizi<>  deUa  ferrovia. 

iArt.  10.  ,  .^        . 

Taiia^ireffigtro: 

Saranno  registrati  col  solò,  pagamento  del  diritto  fisso  di  lire 
una: 

a)  Tatto  di  conc^essionef atto* dal  Qoverno; 

l)  Tatto  con  cui  fosse  dai  concessionari  allogata  la  costru- 
zione e  l'esercizio  della  linea,  o  ceduta,  previa  approvazione  del 
Governo,  l'intera  concessione.     , . . 

Saranno  parimenti  soggetti  alla  sola  tassa  fissa  di  lire  una  per 
ogni  proprietà  gli  atti  relativi  alle  espropriazioni  dei  terreni  ed  altri 
stabili  Dieoessairi  per  ta^  costortizione  della  ferrovia  concessa  e  delle 
sue  dipendenze  ed  anche  quelli  peri  «uoeessivi  ampliamenti  auto- 
rizzati dal  Governo;  ed  anohe  le  conrveazioni  ohe  i  co^essionari 


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996  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1906 

stipulassero  coi  Ministeri  della  guerra  e  della  marina  per  trasporti 
militari  e  per  lavori  di  ampliamento  e  di  miglioramento  richiesti 
dai  Ministeri  stessi  e  da  eseguirsi  a  loro  spese. 

Art.  11. 

Conservazione  dei  monumenti  e  proprietà  degli  oggetti  d*arte 
trovati  nelle  escavazioni. 

I  monumenti  che  venissero  scoperti  nell'esecuzione  dei  lavori 
della  ferrovìa  non  saranno  menomamente  danneggiati.  ' 

I  concessionari  dovranno  darne  avviso  al  Governo  per  mezzo 
del  prefetto  della  provincia,  il  quale  provvedere  sollecitamente 
perchè  siano  trasportati^' onde  non  impedire  la  continuazione  dei 
lavori.  '.       ' 

Per  la  pertinenza  delle  s'Éàttre,  medaglie,  frammenti  archeolo- 
gici e  per  tutti  gli  oègétti  antichi  In  genere  si  osserveranno  le  leggi 
ed  i  regolamenti  in  vigore. 

r     .      *   1  .       I  A«.»12.  »    ■   > 

Spese  di  sorveglianza  perla  costruzione  eperVeseroizio. 

'  Dalla  data  del  decreto  reale  che  approTWà  la  presente  conces- 
sione, sino  Bi  termine'  della  ooneeesione  medesima  sarà  pagata  dai 
concessionari  annualmente  al  pubblico  tesoro  la  somma  di  lire 
venti  per  chilometro  di  linea^  hi  sl^ada  ferrata,  in  corrispettivo 
delle  spese  a  carico  del  Ooverfto  per  la  sorveglianza  della  costru- 
zione e  dell'esercizio  della  ferrovia  a  sensi  e  per  gli  efiFetti  dell'arti- 
colo 288  della  legge  sui  lavori  pubblici,  restando  stabilito  che  tale 
pagamento  sarà  dovuto  iptegral  mente  anche  nel  caso  che  fossero 
accordate  proroghe,  nei  limiti  consentiti  dalU  legge  aU'incomin- 
ciamento  dei  lavori. 

Art.  13. 
Materiale  rotabMe  ed  orari. 

*  Il  mMeriale  rotabile  si  dovrà  provvedere  in  misura  non  in- 
feriore a  lire  1^,000  al  chilometro  e  dovrà  lessére  costruito  in  con- 
formità dei  tipi  da  approvarsi  dal  Governo. 


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LEGGI  B  OBCBMI  BEL  REQKO  d'iTìIUA  -  1905  997 

Il  materiale  mobile  dovrà  essere  atto,  seeondo  le  prescrizioni 
del  Goyerao,  ai  trasporti  militari;  le  carrozze  a  corridoio  iongitu- 
diaale  dovranno  essere  costruite  in  modo  da  poterai  adattare  al 
trasporto  dei  malati  e  feriti. 

Qualora  il  OoTcrno  ritenga  di  dotare  le  stazioni  della  linea  di 
assortimenti  di  pancke,  sbarre  e  lanterne  per  l'arredamento  dei 
carri  ferroviari  da  adibirsi  a  trasporti  di  truppe,  i  concessionari 
dovranno  riceverli  e  tenerli  in  custodia  senza  diritto  ad  alcun  com- 
penso. 

La  velocità  massima  di  corsa;  dei  treni,  la  loro  composizione 
media  e  le  norme  tutte  dì  servizio  e  movimento  dei  convogli  cor- 
risponderanno alle  norme  stabilite  nei  regolamenti  d'esercizio  da 
allegarsi  al  progetto  esecutivo  della  linea. 

n  Ooverno  si  riserva  il  diritto  di  prescrivere  gli  orari  ed  il  nu- 
mero dei  treni  Ano  a  tre  al  giorno  in  andata  e  ritorno.  AH'infuori 
di  questi  potranno  i  concessionari  proporre  all'approvazione  del 
GovernOi  entro  congruo  termine,  quei  treni  e  fissare  quegli  orari 
che  troveranno  conformi  ai  loro  interessi,  avendo  il  debita  riguardo 
alla  sicurezza  dell'esercizio. 

Art.  14. 
Preferènza  aU'induetrianazionàle. 

i4uaiora  per  la  provvista  d^el  materiale  Asso  e  ael  materiale 
mobile,  cosi  della  prima  dotazione,  come  dei  successivi  aumennti  e 
rinnovamenti,  i  concessionari  non  trattassero  direttamente  con 
l'industria  nazionale,  potranno  aprire  una  gara  ed  ammettervi 
aache  delie  ditte  estere;  ma  dovranno  limitarla  soltanto  ad  una 
metà  della  provvista  occorrente  e  preferire  l'industria  nazionale 
ogni  qualvolta  questa .  proponga  prezzi  cbe  non  eccedano  quelli 
offerti  dalle  ditte  estere,  aumentati  del  6  per  cento  e  delle  spese  di 
dogana  e  d.  trasporto  al  luogo  di  consegna. 

Qualora  in  questaprlma  gara  sia  rimasta  preferita  l'industria 
nazionale,  alla  stessa  ditta  aggiudicataria,  o  ad  altre  d^tte  nazionali 
sarà  affidata  la  fornitura  dell'altra  metà,  alle  stesse  condizioni  deUa 
prima  aggiudicazione;  se  sia  rimasta  invece  preferita  nella  prima 
gara  una  ditta  estera,  e  non  sia  stato  possibile  l'allogamento  della 
seconda  metà  alle  ditte  nazionali,  come  sopra,  sarà  aperta  una 


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99B'  jjEQOi  B  dbcbeh  bk«  reoko  d'itaIiXa  -  1905 

seconda  ga?a  limitata  all'indngtiia  aa^n^nale^  e  solo  nel  caso  che 
le  oflCerte  relatire  risaltassero  stiperiori  al  presso  4i  aggitidicasione 
della  prima  metà,  i  oonoessionari  saranno  liberi  di  aprire  nnora- 
jnente  una  gara  internazionale. 

Alle  suddette  gare  saranno  ammesse  soltanto  ditte  fabbricanti 
di  materiali)  e  non  ditte  aventi  sala  rappresentanza,  adottando, 
in  quanto  siano  applicabili  nei  singoli  casi,  le  norme  degR  articoli 
27)  28)  31  a  46  del  regolamento  per  le  costruzioni  di  strade  ferrate, 
approvato  con  regio  decreto  17  gennaio  1886,  n.  3706. 

La  regolarità  delle  operazioni  di  gi^a  e  di  aggindica^ione, 
alle  quali  dovrà  assist^e  un  funzionario  del  regio  ispettorato  gene- 
rale delle  strade  ferrate,  sarà  riconosciuta  dal  Ministero,  ed  ove 
le  premesse  disposizioni  risultino  inadempiute,  ssu>à  applicata  ai 
concessionari  una  multarci  16  percento  del  valore  dei  matetiali  ac- 
quistati, e,  per  quanto  riguarda  il  materiale  mobile,  ne  sarà  vietata 
la  messa  in  circolazione.       •  > 

L'importo  delle  multe,  in.  caso  di  mancato  ^pagamento,  sarà 
trattenuto  sulle  annualità  delie  sovvenzioni  governative. 

Art.l6,: 
Tariffe  e  condizioni  di  trasporto. 

Le  tariffe,  condizioni  e  norme  pel  trasporti  sulla  linea  concessa 
dovranno  essere  presentate  al  Governo  per  la  sua  approvazione 
prima  dell'apertura  della  linea  àiresercizio. 

Talli  tariffe  non  potranno  essere  mai  superiori  a  quelle  cbe 
sono  e  saranno  in  vigore  sulle  ferrovie  attualmente  facenti  capo  a 
Venezia. 

I  concessionari  non  potraiino,  senra  la  preventiva  approva* 
zione  del  Governo,  alterare  in  nessuna  maniera  i  T^ezti  delle  ta- 
riffe predette,  né  accordare  speciali  facilitazioni  a  chicchessia,  uè 
modificare  le  suaccennate  condizioni  e  norme  dei  trasporti.  Po- 
tranno soltanto,  dandone  avviso  in  tempo  utile  'all'ispettorato  go- 
vernativo, organizzare  corse  di  piacere  a  prezzo  ridotto  ed  accor- 
dare facilitazioni  di  prezzo  per  viaggi  con  treni  ordinari,  in  occa- 
sione di  feste,  fiere,  mercati  e  simili. 

I  concessionari  potranno,  previa  approvazione  del  Governo, 
accordare  speciali  riduzioni  di  tariffe  od  altre  faclltazioni  a  singoli 


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speditori  e  per  determi  nati  trasporti,  purché  in  eguale  misura  essi 
e  accordino  a  chiunque  uè  faccia  richiesta,  offra  alla  ferrovia 
eguali  vantaggi  e  si  trovi  in  circostanze  equivalenti.  Sugli  even- 
tuali reclami  fler  l'applicazione  di  questo  comma  deoideri  ih  Ifiui- 
stero  dei  lavori  pubbliei^  sentito  il  OonsigHo  delle  tarile. 

Di  queste  facilitazioiii  dotranno  dare  ih  tempo  utile  preav- 
viso al  Mimateroy  il  quale  potoà  sospenéarle  e  revocarle^  e  dovranno 
pare  notiflcarle  al  pubblico  nel  motnento  della  ìbto  stiptUanone. 

Art.  16. 
Riduzioni  di  tariffe  in  casi  Si  pubbliche  ealamiià. 

In  caso  di  straordinaria  carestia  e  di  altra  calamità  pubblica  il 
Governo  potrà  ordiAal*e  pei  g^fieri  di  ptima  hQc:essità  che  siano  da 
trasportarci  per  cento  del  Governo,  dèlie  protineie  e  dei  C'  mtini, 
ovvero  dei  coiuitati  di  8boci](r8o  e  di  società  cooperative  dai  Oo- 
verno  stresso  iàditfate,  ttha  tetripòì^tiéa  Hdhziotae  lion  maggiore  il^l 
50  per  cento  delle  tariffe  in  vigore,  senza  che  i  concessioiiarì  ab- 
biano diritto  a  verun  compenso. 

Art.  17. 
Concessioni  sf(eciàli. 

Al  trasporto  di  persone,  di  bestiame  e  di  «cose  per  coutil  diellla 
Casa  B<dale  e  dì  quella  dei  PHliòlpi  Eésili,  nonché  per  eo«fto  dél!0 
Stato^  sarantio  apfAicate,  quando  risultino  per  essi  più  cbnv^nièn  1 
di  quelle  dai  coneesMòfiari  attuate  per  il  pubblico,  le  tatitfe  Àpè- 
c'ali,  di  cui  all'allegato  n.  3  che  fa  parie  integrale  e  sostahzfale  dèi 
preflente  conif  att«. 

Saranno  inoltre  applicate  le  tariffe  speciali  di  cui  all'allegato 
medesimo  (concessióne  C  e  seguenti)  al  trasporto  delle  persone  e 
d^le  co  e  specifteate  ft^ir allegato  stesso. 

Per  rapplieasione  di  tali  tariffe  i  concessionari  dovranho 
adottare  le  norai«,  eondiflioni  e  modalità  in  vigore  sulle  alt^e 
strade  ferrate  del  Regno. 

I  fansionari  del  regio  ispettotato  geniale' delle  strade  ferrate 
e  le  hnm  familftfe  attanai»  lo  i tèsso itru^ttàmeatty  stabilito  sale 
rett  priadyaUé 


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1000  LBoai  B  hecrbti  dsl  bsoko  d'xtaxja  -  1906 

Art.  18. 
Pubblicità  delle  tariffeé 

^'Le  tariffe  in  vigore,  nonché  le  modificazioni,  estensioni  ed  ag- 
giunte aUe  medesime,  dovranno  essere  rese  note  al  pubblico  in 
tempo  utile;  ed  inoltrel\un  esemplare]^delle  medesimci  tenuto  al 
corrente,  dovrà  trovarsi  sempre  depositato  nelle  stazioni  a^dispo- 
sizione  del  pubblico  per  prenderne  visione,  salvo  le  eccezioni  che 
siano  consentite  dal  Ministero. 

Art.  19. 
Contravvenzioni. 

t  concessionari,  per  le  contravvenzioni  alle  disposizioni  dei 
precedenti  articoli  16,  16,  17  e  18  incorreranno  in  una  multa  di 
lire  600,  salvi  in  ogni  caso  i  diritti  dei  terzi  essenza  pregiudizio^delle 
penalità  di  cui  all'articolo  277  della  legge  20  marzo  1866  ani  lavori 
pubblici.  I 

Art.  20. 
Trasporti  gratuiti. 

I  concessionari  saranno  obbligati  a  trasportare  gratuitamente 
nelle  vetture  di  qualsivoglia  classe  i.  funzionari  governativi  incari- 
cati della  sorveglianza  e  del  sindacato  sulle  ferrovie  e  i  loro  baga* 
gli>  nonché,  a  richiesta  del  Governo,  quei  funzionari  od  agenti  dello 
Stato  i  quali  per  ragioni  di  ufficio  in  dipenden^  di  rapporti  colla 
ferrovia  debbono  compiere  frequenti  viaggi^ 

A  tale  effetto  i  concessionari  dovranno  tenere  valide  le  tessere 
di  libera  circolazione  permanente  rilasciate  dal  regio  ispettorato 
generale  delle  strade  ferrate  per  gli  incaricati  della  sorveglianza 
e  fornire  biglietti  di  circolazione  temporanea  o  per  viaggi  isolati, 
ed  i  buoni  per  il  trasporto  gratuito,  del  bagaglio  che  saranno  loro 
richiesti  dal  regio  ispettorato  generale  medesimo. 

I  concessionari  dovranno  pure  trasportare  gratuitamente 
i  membri  del  Pfi(rlamento,  e,  nei  limiti  della  rispettiva  giurisdizione, 
i  prefetU  e  i  sottopxefetti;  per  i  sottoprefetti  inóltre  il  trasporto 
gratuito  sarà  concesso  fino  al  capoluogo  della  provincia. 


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uoox  X  OECSBII SBL  uoKO  d'itaxja  -  1906  1001 

Art.  21« 
FoeUUazioni  agli  ufficiali  ed  personale^déU^esereiio  e  iéttamarina. 

i  conoessionari  dovranno  accordare  tutte  le  possibili  facilita^ 
zioni  agli  ufficiali  ed  al  personale  dei  regio  esercito  e  della  regia  ma* 
rina  incaricati  dalle  rispettive  amministrasioni  di  studiare  le  con* 
dizioni  di  esercizio  della  ierrovia  nell'interesse  militare. 

In  quanto  le  esigenze  del  normale  servizio  dei  trasporti  lo 
consentano,  dovranno  anche  mettere  a  disposizione  dell'autorità 
militare  vetture  e  carri  per  esercitare  le  truppe^nelle  operazioni  di 
carico  e  scarico.  L'epoca  e  la  durata  di  tali  esercitazioni  saranno 
stabilite  d'accordo  tra  l'autorità  militare  ed  i  concessionari. 

Questi  avranno  pure  l'obbligo  di  prestare  tutto  il  concorso  che 
loro  sarà  richiesto  dall'autorità  militare  per  la  predisposizione  degli 
orari  e  delle  norme  per  i  trasporti  in  tempo  di  guerra  o  di  prepa- 
razione aUa  medesima. 

Art.  22 
Oper0  di  diftià-noifionàle. 

I  concessionari  non  potranno  opporsi  a  che,  sia  durante  la 
costruzione,  sia  durante  l'eserciziOi  l'autorità  militare  esegua  con 
personale  e  mezzi  propri  tutte  quelle  opere  che  a  suo  esclusivo  giu- 
dizio crederà  necessario  di  predisporre  nell'interesse  della  difesa 
nazionale;  ciò  ben  inteso  senza  recare  danno  od  incaglio  all'eser- 
cizio. 

.  Art.  23.  _ 
Esercizio  ddla  linea  in  caso  di  guerra.{ 

Ferme  restando  le  disposizioni  dell^ articolo  287  della  legge 
sulle  opere  pubbliche,  il  comando  superiore  dell'esercito,  durante 
la  mobilitazione  e  durante  la  guerra^,  avrà  diritto  di  prescrivere 
che  siano  posti  a  sua  dispo3izione  tutti  i  mezzi  in  possesso  del  con^ 
cessionario  (o  subconcessTohario)  che  giudicherà  necessari  per  la 
esecuzione  dei  trasporti-  militari,  di  ordinare  che  questi  siano  ese- 
gniti in  conformità  delle  disposizioni  che  verranno  date,  di  stabilire 
le  norme  da  osservarsi  nel  servizio  ferroviario  e  di  limitare  o  sop* 


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lOOà  LEGGI  E  ÓECREtt  DEL  IIÈGNÒ  d'ÌTÀLIA  -  1905 

primere  il  servizio  per  il  pubblico  in  relazione  alle  esigenze  dei  tra- 
sporti occorrenti  nell'interesse  militare. 

Durante  la  mobilitazione  deiresercito  e  durante  la  guerra 
l'esercente  dovrà  contiìiuate  la  gestione  delia  ferrovia  con  gli  stessi 
organi  come  n^i  tempi  ordinari,  e  la  relativa  responsdtbilità  non 
avrà  altra  limitazione  tmnne  quella  che  potesse  derivare  dall'una 
che  l'autorità  militare  farà  delle  facoltà  sopra  dette. 

Il  comando  supremo  dell'esercito  avrà  anche  il  difitto  di  fare 
direttamente  l'esercizio  della  linea,  quando,  a  suo  giudizio^  lo  cre- 
desse necessario.  In  tale  caso  sarà  tenuto  apposito  e  disiàato  conto 
dei  prodotti  dei  trasporti  per  servizio  militare  e  di  qu«alli  peor.ser- 
vizio  del  pubblico,  ed  i  prodotti  complessivi,  siMtto  dedDUsione  dello 
spese  vive  incontrate  dall'autorità  militare,  saranno  versati 
mensilmente  nelle  casse  dello  Stato,  a  carico  del  quale  sarà  rimbor- 
sato I-esercente  delle  spese  vive  da  lui  eventpalmeote  sostenute. 
L'esercente  non  avrà  diritto  ad  altro  compenso  traane  quello  so- 
pra indicato. 

JkJ^t.  24.     . 
Scarta  di  eombusiibiU.  , 

1  concessionari  dovranno  sempre  tener  lungo  la  linea  una 
provvisia  di  combustibile  sufficiente  aliiienò*per  un  quadrimestre. 

Quando  il  Governo  stimasse  di  ordinare  provviste  di  combu- 
stibile superiori  al  consumo  di  un  quadrimestre,  l'esercente  dovrà 
eseguirle,  salvo  il  diritto  agli  eventuali  compensi. 

,    .  Art.  25, 

Servizio  di  posta. 

I  concessionari  sono  obbligati  ad  effettuare  il  «trasporto  e 
scambio  delle  corrispondenze  postali  e  dei  pacchi  postali,  secondo 
le  norme  e  condizioni  fissate  dall'articolo  45  della  legge  27  dicem- 
bre 1896,  n.  661  sulle  tram  vie  e  ferrovie  economiche. 

Bssi  potranno  trasportare  in  esenzione  dalle  tasse  {i^oistali 
sulla  propria  litica  soltanto  le  lettere  ed  1  iiiegbi  rig«MÌlaiitl  èsèl^- 
Bivamente  ramministtrMione  ereserol«io  deHaIffiMvteMi». 


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tfittOI  S  mSCRETt  D£L  K£Giro  D^ITALIA  -  190S  lOOS 

Art.  26.     i 
Stabilimento  ddle  linee  telegrafiche  e  telefoniche. 

Il  QoyerAO  arra  il  diritto  di  stabilire  gratuitamente  le  sue  linee 
telegraflche  e  telefoniche  lungo  la  strada  ferrata  concessa,  ovvero 
di  appoggiare  i  fili  delle  sue  linee  sui  pali  di  quella  costruita  dai 
concessionari. 

Le  linee  telegrafiche  e  telefoniche  destinate  esclusivamente 
al  servizio  della  strada  ferrata  saranno  sorvegliate  e  mantenute  dai 
concessionari. 

La  sorveglianza  e  la  manutenzione  delle  linee  le  quali  abbiano 
anche  fili  pel  servizio  governativo,  ove  non  venga  altrimenti  sta- 
bilito da  speciali  accordi,  saranno  curate  dal  Ministero  delle  poste 
e  dei  telegrafi  ed  i  concessionari  corrispondorai^no  ad  esso,  a  titolo 
di  concorso  nelle  spese,  l'annua  somma  di  lire  otto  al  chilometro 
pel  primo  filo  ed, altre  lire  cinque  per  ogni  altro  filo  ad  xx&o  dei  con? 
cessionari.  Si  deve  intendere  escluso  dal  presilo  suddetto  il  cambio 
dei  cordoni  Cjhe  attraversano,  le  gallerie^  ed  il  prezzo  di  essi  coi  re- 
lativi arpioni,,  non  ohe  le  spese  di  mano  d'opera,  saranno  dai  con- 
cessionari pagati  a  pie  di  lista. 

Oli  ageii^ti  della  ferrovia  concorreranno  nella  sorveglianza  delle 
linee  telegrafiche  e  telefoniche  compatibilment^e  al  loro  servizio  ^ 
sarà  obbligo  dei  medesimi  di  denunziare  alla  prossima  stazione  ter. 
legrafica  od  all'autorità  più.  vicina  competente  i, guasti  soprav^ve^ 
nuti  alle  linee  mede^me.  ^     \ 

Il  personale  di  sorveglianza  e  in  servizio  ed  il  materiale  desti- 
nati  alle  linee  telegrafiche  e  telefoniche  impiantate  e  da  impiantarsi 
lungo  la  strada  ferrata  concessa  saranno  trasportati  gratuitamente 
lungo  la  strada  ferrata  concessa. 

Art.  27. 
^  Telegrammi  di  servizio. 

I  concessionari  non  potranno  ^^trasmettereialtri  dispacci  te- 
legrafici fuorché  quelli  relativi  al  òervizio  della  linea  concessa  e 
saranno  perciò  sottoposti  alla  sorveglianza  governativa. 


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1004  LEOQI  B  DECBJITI  Dfil.  BEOKO  d'iTAUA  -  1905 

Art.  28. 
Telegrammi  del  Governo  e  dei  privati^ 

Dietro  richiesta  del  Governo  i  concessionari  dovranno  assu- 
mere anche  il  servizio  dei  dispacci  telegrafici  del  Governo  e  dei 
privati,  e  questo  servizio  sarà  fatto  a  norma  dei  regolaménti  del- 
Tamministrazione  dello  Stato  e  delle  istruzioni  che  verranno  date 
dal  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi. 

I  concessionari  riterranno  per  loro  il  10  per  cento  delle  tasse 
interne  dei  telegrammi  privati,  scambiati  fra  i  loro  uffici  posti  in 
località  dove  esistono  pure  uffici  telegrafici  governativi,  senza  di- 
stinzione di  orario,  oppure  spediti  aW'edtero  o  ad  altre  ammini- 
strazioni dai  loro  uffici  posti  in  località  dove  esistono  uffici  del 
Governo,  anche  senza  distinzione  di  orario. 

Essi  riterranno  il  60  pér"cento  delle  tasse'  interne  dei*  tele- 
grammi privati  spediti  dai  loro  uffici,  posti  in'  località  fomite  di 
uffici  del  Governo,*  senza  distinzione  di  orario,  e  diretti  a  località 
non  provvedute  di  uffici  governativi. 

Biterrannò  il  90  per  cento  delle  tasse  dei  telegrammi  privati 
interni  scambiati  fra  loro  uffici,  posti  in  località  sprovvedute  di 
uffici  governativi. 

Saranno  tenuti  a  versare  nelle  casse  dello  Stato,  o/ltre  al  rima- 
hente  delle  tasse  interne,  di  cui  agli  alinea  1**,  2°  e  S'^'del  presente 
atticolo,  anche  l'amm^ontare  ìiltero  delle  tasse  dei  telegrammi  di 
Stato,  accettati  ùé'  loro  uffici  per  Tinterno  e  per  l'estero,  e  l'ammon- 
tare delle  tasse  estere  dei  telegrammi  privati  spediti  all'estero. 

Art.  29* 
Tronchi  e  stazioni  comuni. 

II  Governo  si  impegna  fin  d'ora  di  accordare  ai  concessionari 
l'innesto  della  linea  ed  il  servizio  di  essa  nelle  stazioni  di  Mestre, 
Castelfranco  e  Bassano  ed  in  quelle  di  Venezia,  Santa  Lucia  e  Ma- 
rittima; e  s'impegna  inoltre  di  accordare  il  transito  per  il  tronco 
Mestre-Venezia,  il  tu^tto  alle  condizioni  cl^e,  sentito  il  concessiona- 
rio, saranno  stabilite  dal  Governo,  apche  per  regolare  il  servizio 
comune  nelle  stazioui  di  Venezia. 


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LBGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  1905  1005 

I  concessionari  dovranno  costruire  nella  stazione  di  Primolano 
e  nelle  eyentuali  fermate  intermedie  i  locali  necessari  per  il  regolare 
funzionamento  degli  uffici  doganali  colle  modalità  ed  ubicazioni 
stabilite  d'accordo  colle  amministrazioni  interessate  e  dovranno 
provvedere  pure  all'Impianto  di  un  casotto  per  il  corpo  di  guardia 
all'estremo  confine  dove  possano  riposare  gli  agenti  italiani  di 
finanza  destinati  à  scortare  i  treni  provenienti  dall'estero  fino  alla 
dogana. 

Saranno  a  carico  dei  concessionari  le  spese  per  gli  ampliamenti 
eie  innovazioni  che,  per  l'esercizio  della  nuova  linea,  ocoorressero, 
a  gudizio  del  Ooverno,  in  detto  stazioni:  i  lavori  relativi  saranno 
eseguiti  a  cura  delle  Società,  predette. 

I  eoBcessionari  poi  saranno  temiti  .ad  accordare  al  Governo, 
ed  a  società  eoncesstonarie  obé  fossero  autorizzate  a  costruire 
o  ad  eseroitaìre  nuove  linee,  l'uso  delle  stazioni  e  dei  taroachi  par- 
ziali che  potessero  rendersi  comuni  a  dette  nuove  linee,  mediante 
però  i  compensi  e  sotto  le  condizioni  che  yerranno  d'accordo  coor 
venute,  ed  in  caso  di  dissenso  atabilite  4a  tre  arbijfcri,  due  dei  quali 
scelti  dalle  parti  interessate)  edril  terzo  dal  presidente  del  tribunale 
civfle  di  Venezia. 

Art.  30. 

Rinunzia  di  privilegi. 

.  <      t  t  :  {  f        ^)  (  .  r-     , 

I  concessionari  rinunciano  ai  privilegi  e  diritti  di  preferenza, 
indennità  e  compensi  di  cui  agli  articoli  26d  è  270  della  legge  sui 
lavori  pubblici,  'òhe  loro  potessero  competere  ìper  le  diramazioni, 
intersezioni  e  prol^cfgamenti  di  linee,  nonché*  pefr  le  linee  laterali, 
restando  quindi  in  facoltà  del  Governò  di  costruirle  direttamente 
o  di  concederle  liberameiìte  a  chiunque  esso  creda  setiza  essere 
tenuto,  in  qualsiasi  caso>,  a  compensi  od  a  risarcimenti  di  daniii  a 
favore  del  concessionari. 

ifrfclSl.. 
Questioni. 

Tutte  le  qtiestlcfn!  d'ittdole  tecnica  ed  amministrativa  che  pò- 
t  anno  insorgere  ìt,  dipendènza  deUa  «concessióne  'saranno  decise 
dal  Ministero  dea  lavori  puttbUei,«entito  illpareve  del  Consiglio  su- 


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1006  LKGOI  B  DBCTBTI  DEL  EBGNO  d'iTALIA  -  1905 

periore  dei  lavori  pubblici»  ed,  occorrendo,  aiLChe  quello  del  Cons  - 
glio  di  Stato.  Le  altre  questioni  puramente  civili  saranno  deferite 
al  giudisio  dei  tribunali  ordinari. 

Però,  verificandoci  il  caso  di  applicare, gli  articpli  252» 2^^ 0 
e  284  delia  legg^  20  marzo  1$65,  allegato  Ff  s^i  lavori  pubblio', 
l'atto  di  compromei^so  stabilirà  il  procedimento . ed. i  termini  che 
dovranno  osservarsi  dagli  arbitri  cbe  saranno  nomina^ iy  com^)  al 
precedente  articolo  29. 

■       -'  --^'  vt  -  Art.  32. 

Decadenza  de^a  eonoe99Ìone  per  maneato  compimento  dei  lavori. 

Nei  casi  di  decadenza  con^dplati  dall' artloolo  Sé*ì  prèmente 
cat>'tolato,  e  nella  con  egneìit^  applicaziontd  degli 'ar  6<^1  i62  e 
Seguenti  delia  legge  organica  sui  lavori  pubblici,  eome  pure  rie) 
cae^  pre^ist^o  dall' artico' o  255  della  stessa  legge,  la  stiuia  d^volutu 
ai  tre  arbitri  f nappellabi  i  si  limiterà  al  valóre  delle  opere  e  prov  • 
viste  esistenti,  consfdera'ei fuòri  d'uso,  e  per  impresso  efaeee  ne  rl- 
ciaverèbbe  potendcfle  'rivendere  infmediatamiente  e  sempre  Indi- 
p^endentemente  dalla  loro  'destinazione  allo  stabiUm<elitó  ed  eser» 
cizio  della  strada  ferrata.  ^    ' 

^  Art.  33.  1   ' 

Bisoa'to  della  concessione. 

Il  Qovernqai  ri^erya  la  facoltà  di  riscattare  la  linea  ei^tro  die 
anni  d^  empimento  della  sua  ^ostruzione,  oon  9pportuno  preav* 
viso  a^coi^essionari^sei  uiesi prima;  il  Qorrispettivp  djDl  riscatio 
sa];àx£^pxeaeutato  dall'ammontare  del  oo^o  di  J(^ost]:fl2;  oue  e  della 
spesa  incontrata  per  la  provvista  di,m;^erlale  rotabile  e  di  eaero  zio 
da  stabiUr^; sulla  baae  dei  cen^unt^ivi  regplarmentQ  coq^ui^cati.c 
delle  relative  scritturazioni  che  dovranno  essere  esibite  dai.conc^o- 
s  onari,  il  tutto  aumentato  dc^  6  per  cento  a  titolo  di  premio. 

Non  eseguendosi  il  riscatta  nel  termine  come  sopra  previsto, 
il  Governo  avrà  facoltà  di  riscattare  là  linea  in  qualunque  epoca, 
p4»rà  non  primai.dii30>aani  da-rapertnva  *  totale.  diSlIa  feffiovia  al 
reae?ciAiO)  previo  diffldam^uto  da.davsi  ai  eonei96ajk>Bapi  nou  b&od  i 
^i  un  anno  prwa,  ed  anche  inaansi  lo  spirafe4cA  veurt^amcv  cigtr  - 


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IXOpi  B  PBPWn  VfBl  HEO!^0  ©'iTALTA  -  1905  1007 

ri8poxidep4o  par  tutta  la.  restante  durata  della  concessione  una 
annualità  eguale  alla  tersa  parte  dei  prodotti  netti  ottenuti  nei'tre 
dei  cinque  ei^ercizi  annuali  immediatamente  precedenti. a  quello 
nel  quale  avvenne  il  diffidamento,  che  diedero  prodotto  maggioroi 
diminuita  dell'interesse  del  5  per  cento  sul  valore  del  materiale 
mobile  e  di  esercizio  all'atto  del  riscatto. 

L'annualità  di  riscatto  potrà  dal  Governo  essere  convertita, 
in  ogni  tempo,  in  un  capitale  corrispondente. 

--'      ■'         Art.  34. 
•'^'  Personale, 

I  concessionari  dovranno,  tanto  per  la  costruzione  quanto 
per  l'esercizio  della  linea,  impiegare  esclusivamente  italiani,  salvo 
le  eccezioni,  che,  dietro  giustificati  motivi,  venissero  approvate  dal 
Governo. 

Un  terzo  d^i  posti  d'ordine,  di  custodia  di  locali  o  materiali, 
o  di  servizio,,  sarà  riservato,  a  tèrmini  dell'articolo  15  lettera  C 
del  testo  unico  delle  leggi  suUo^  stato  dei  sott'u$ic'aIi  approvato 
con  regio  decreto  30  novembre  1^902  e  modificato  colla  legge  2  giu- 
gno 1904,  n.  217,  ai  sott'ufflciali  di  cui  è  parola  neU'articolo  12  della 
legge  medesima,  che  abb  ano  l'idoneità  necessaria  a  sostenere  tali 

Art.' 36. 
Re0€Ìfti'9kenU>  j»^  f  0^oiial«. 

I  concessionari  dovranno  stabilire  cron  apposito  regolamento, 
da  approvarsi  da^  Mi^is^o;  dei  lavasi  pubblici,  il  trattamento  del 
personale  assunto  per  l'^erxùzio  della  ferrovia  concessa,  nonché 
le  pene  disciplinari  e  'e  formalità  per  la  loro  applicazione. 

Art.  36.     I 
As^iQWQfiioiMJ^l  penonfAe  presso  la  Cassa  nazionale. 

I  ee«ef^84:9A4an''d0^ran«U»  provvedere  ad  assicurare,  presso  la 
Cassa  nazionale  per  la  invalidità  e  la  vecchiaia  degli  operai,,  il  per- 
sonale stabile  addetto  all'esercizio  della  ferrovia. ^,Gli  agenti  le  cui 
mansioni  corrispondono  a  qn^ellle  ix),^ieate  aìV^i^ticola  $  del  testo 
unioo  della  legge  sulla  Gassa  n^diioa^l»;  da  j^vi46iWBa.  per  la  invali^ 


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1008  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITAMA  -  1906 

dita  e  per  la  veccliiaia  degli  operai,  approvato  con  regio  decreto 
28  luglio  1901,  n.  387,  saranno  inscritti  nei  moli  ordinari  degl 
operai.  Per  il  rimanent.e  personale,  avvalendosi  delle  assicurazioni 
popolari  di  rendita  vitalizia,  saranno  dai  concessionari  concordate 
colla  detta  cassa  di  previdenza  speciali  norme  per  garantire  agli 
agenti,  oltreché  la  pensione  in  caso  di  vecchiaia,  anche  la  indennità 
o  pensione  per  il  caso  di  invalidità,  e  la  indennità  agli  aventi  di- 
ritto in  caso  di  morte. 

Il  contributo  dei  concessionari  nei  versamenti  da  farsi  alla 
Gassa  non  sarà  inferiore  al  4, per  cento  della  paga  dell'agente  in* 
scritto  nei  ruoli  operai  ed  al  6  per  cento  dello  stipendio  per  gli  altri 
agenti,  * 

Art.  37,  ,. 

Servizio  eumidaiivo. 

I  concessionari' dovranno  uAifòrmàfsi  a  tutte  le  disposizioni 
che  hanno  vigore  o:^a  è  iche  saranno  emanate  dal  Governo  per  il 
servizio  cumulativo  delle  ferrovie  del  jBegno  agli  effetti  del  quale 

la  ferrovia  concessa  sarà  pareggiata  alle  linee  dello  Stato  e  da  esso 

esercitate.!' 

n  ministro  dei  lavori  pubblici 
Faakosboo  ^Tbdeboo. 

nminietf^tdel  tesero  .  > 

n  sindaco  di    Venezia"^  •    '   t 

Filippo  Geimaki. 

Il  presidente  della  deputazione  provinciale  di  Venezia 
Emilio^  PAkzo. 

•    •  '  Gustavo  Boldrinf,  iestiéione. 

Valerio  ÌHarskngoniy'ieHinone. 
Avv.   Baetolombo    Suini 

segretario  ddegaiq  aUc^  etiptdazione  dei  oonlraUi 
del  Ministero  dei  lavori  pMUci 
^ddFiéfettortaoi/9M^Ìdkstrzdé  ferraiei^ 


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LEGGI    K   DE(EETI   DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905  1009 

N.  136.        A        N.  136. 

Rbqio  Dscrbto  che  chiama  alle  armi  per  istruzione 
alcune  classi  dai  congedo  illimitato. 

16  aprile  1906. 
(PNWtelo  mOm  GoMMéUm  Uf/lclaU  4$l  B»0Uf  U  23  apriU,  n.  95) 

VUTOfilO  EMADUELE  DI 

nSL  0R4ZIÀ  DI  DIO  S  PXR  VOLOHTI  DILUL  NaXIOIIB 
BS   D'ITALIA 

Visti  gli  articoli  131  e  132  del  testo  unico  delle  leggi  sul 
reclutamento,  approvato  con  regio  decreto  del  6  agosto  1888, 
IL  5655  (serie  3*); 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  della  guerra; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Art,  L 
Nel  corrente  anno  1905  saranno  chiamati  alle  armi  per 
istruzione:  * 

1.  Fer  un  periodo  di  20  giorni: 
a)  1  militari  di  r  cate^ria  della  classe  1881  ascritti 
aU'artiglieria  da  campagna  (escluso  il  treno)  appartenenti  ai 
distretti  di  Ancona,  Arezzo,  Barletta,  Belluno,  Benevento, 
Bologna,  Cagliari,  Caserta,  CastroviUarL,  Chieti,  Cosenza, 
Cremona,  Ferrara,  Gaeta,  Genova,  Girgenti,  Lecce,  Livorno, 
Lodi,  Lucca,  Macerata,  Messina,  Mondo  vi,  Nola,  Novara, 
Pesaro,  Piacenza,  Pistoia,  Potenza,  Ravenna,  Reggio  Emi- 
lia, Rovigo,  Sassari,  Spoleto,  Sulmona,  Taranto,  Teramo, 
Torino,  Trapani,  Treviso,  Udine,   Vercelli,  Vicenza   e  Vo- 


w  -  voL  n.  -  igo5. 

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1010  LEGGI   E   BECRETI   DEL  REGNO  d'iTALTA   -   1905 

6)  I  militari  di  1*  categorìa  della  classe  1881  ascritti 
all'artiglieria  da  campagna  (compreso  il  treno)  appartenenti 
ai  distretti  di  Catania  e  l^alermo; 

e)  I  militari  di  1*  categoria  delle  classi  1879  e  1880, 
(esercito  permanente)  e  della  classe  1875  (milizia  mobile) 
ascritti  air  artiglieria  da  campagna  (compreso  il  treno)  ap- 
partenenti ai  distretti  di  Catania,  Girgenti,  Messina,  Pa- 
lermo e  Trapani; 

d)  I  militari  dì  1'  categoria  della  classe  1881  ascritti 
all'artiglieria  a  cavallo  (escluso  il  treno)  appartenenti  a  tutti 
i  distretti  del  regno; 

e)  I  militari  di  1*  categoria  della  classe  1881  ascritti 
airartiglieria  da  montagna  appartenenti  a  tutti  i  distretti 
del  regno; 

f)  I  militari  di  1*  categoria  della  classe  1876  (che 
faranno  passaggio  alla  milizia  mobile  nel  giugno  p.  v.)  ascritti 
alla  specijalità  ferrovieri  del  genio  appartenenti  a  tutti  i  di- 
stretti dei  regno; 

g)  I  militari  di  1*.  categoria  della  classe  1^75  ascritti 
alla  milizia  mobile  del' genio,  specialità  ferrovieri,  apparte- 
nenti ai  distretti  compresi  nei  territori  del  VII,  Vili,  IX, 
X,  XI  e  XII  corpo  d'armata. 

2.  Per  un  periodo  di  21  giorni: 

a)  I  militari  di  1*  categoria  delle  classi  1877  e  1878 
ascritti  alla  fanteria  di  linea,  ai  bersaglieri  ed  alla  sanità 
e  sussistenza  appartenenti  ài  distretti  di  Arezzo,  Firenze  e 
Siena  ed  a  qneUi  compresi  ìael  territorio  del  IX  è  X  corpo 
d'armata  e  della  divisione  militare  di  Ancona;»  ' 

V)  I  militari  di  1*  categoria  delle  classi  1«77  e  1878 
ascritti  ai  granatièri  appartenenti  a  tatti  r  ftirtretti  del  re- 
gno, ad  eccezione  dei  distretti  compresi  nel  territorio  della 
divisione  militare  di  Óhieti,  deirXI  e  XH  òorpo  d'armata  e 
della  divisione  "^militare  di  Cagliari. 

3,  Per  un  periodo  di  2S  giorni:     •»' 

I  militari  di  1*  categoria  della  classe  1878  ascritti 
agli  alpini  appartenenti  ai  distretti  di  reclutamento  dei  soli 


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I.EG6I  B  DECBETI  DEL  BEGNO  D^ITALIA  -  1906  101  1 

redimenti  alpini  1^,  2**,  3*  e  4**  (meno  i  distretti  di  com- 
plemento). 

4.  Per  un  periodo  di  26  giorni: 

a)  1  militari  di  1*  categoria  delle  classi  1874  e  1875 
ascrittì  sàlok  Biilizia  mobile  di  fanteria  di  lìnea  appartenenti 
ai  distretti  compresi  nei  territori  dell'XI  corpo  d'armata  e 
della  divisione  militare  di  Chieti; 

b)  I  militari  di  1^  categoria  delle  classi  1874  e  1875 
ascritti  alla  milizia  mobile  dei  bersaglieri  «appartenenti  ai 
distrettì  di  Ascoli  Piceno,  Bari,  Barletta,  Campobasso,  Ca- 
strovillari,  Chieti,  Foggia,  Lecce,  Sulmona,  Taranto  e  Teramo; 

e)  I  militari  di  1^  categoria  della  classe  1874  ascritti 
alla  milizia  mobile  degli  alpini  appartenenti  al  distretti  di 
reclatamento  dei  reggimenti  alpini  5^  6"*  é  7""; 

d)  I  militari  di  T  categoria  delle  classi  1879i  (eser- 
cito permanente)  e  1875  (itìflizia  mobile)  ascritti  all'artiglie- 
ria da  costa  e  da  fortezza  appartenenti  a  tutti  i  distretti 
del  regno. 

Per  i  sottufficiali  ed  i  caporali  maggiori  la  chiamata  avrà 
una  maggiore  durata  di  giorni  7; 

e)  I  militari  di  1*  categoria  della  classe  1874  ascritti 
alla  milizia  mobile  del  genio  specialità  zappatori  (escluso  il 
treno)  appartenenti  ai  distretti  compresi  nel  territorio  del 
IX  corpo  d'armata  e  a  quelli  di  Aquila,  Chieti,  Gaeta,  Sul- 
mona e  Teramo; 

D  I  militari  di  l""  categoria  della  classe  1874  ascritti 
alla  milizia  mobile  del  genio,  specialità  telegrafisti  (esclusi 
0i  specialisti  ed  il  treno)  classificati  quali  trasmettitori  ap- 
partenenti a  tutti  i  distretti  del  regno. 

5-  Per  un  periodo  di  30  g forni: 

I  militari  di  T  categoria  della  classe  1879  ascritti 
aQa  specialità  pontieri  del  genio  (esclusi  i  lagunari  ed  il 
treno)  appartenenti  a  tutti  i  distretti  del  regno. 


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1012  LEGGI   £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -   1906 

Art.  2. 

La  chiamata  dei  predetti  militari  avrà  luogo  nei  tempi  e 
nei  modi  che  saranno,  d^ordine  Nostro,  stabiliti  dal  ministro 
della  guerra. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  16  aprile  1905 

VITTORIO  EMANUELE 


S§gittra$o  aUa  O^rU  M  evtiU  udii  22  apHh  190& 

B0§.  VLAMM  €hMmo  a  f.  28.  Paoiiii« 
iMogo  ed  aigOh.  y.  n  OmrdMigim  C.  Fm0GCHIAR0.APRILB. 


E.  Pkdotti. 


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LEGGI    E    DECRETI   DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905  lUl3 


N.  137.        Mk        S.  137. 


^S^ 


LsoGB  portante  protwedtmenti  per  l'esercizio  di  Stato 
delle  ferrovie  non  concesse  "^  ad  imprese  private. 

22  aprile  1905. 
[PM>iicaia  neUa  GoMMeUa  UffidaU  dei  Regno  il  22  aprile  1906,  n.  96) 

YITTOMO  EMNUELE  m 

PXR  GRAZIA   DI  DIO   B  PBR'tOI^ONTX   DBLLA    NAZIONI 
B«  D'ITALIA 

n  Senato  e  la  «Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue: 

Art.  1. 
Dal  r  luglio  1905  lo  Stato  assuma  l'esercizio  : 

a)  delle  ferrovie  di  proprietà  dello  Stato  comprese  nelle 
attuali  reti  Mediterranea,  Adriatica  e  Sicula; 

h)  delle  ferrovie  Domodossola-Iselle,  Domodossola- Arena 
e  Santhià-Borgomanero-Arona,  di  cui  alle  leggi  20  luglio 
1900,  n.  268,  e  30  dicembre  1901,  n   530; 

e)  delle  ferrovie  Alessandria-Piacenza,  Novi-Tortona, 
Vigevano-Milano,  Torino-Pinerolo,  Pinerolo-Torrepellice,  Ac- 
qui-Alessandria,  Mortara-Vigevano,  Chivasso-Ivrea,  Torrebe- 
rettì-Pavia,  Pontegalera-Fiumicino,  VogheraPavia-Brescia, 
Cremona-Mantova,  Mantova-Modena,  PalazzoloParatico  e 
Monza-Calolrio,  concesse  all'industria  privata  ed  ora  com- 
prese nelle  reti  Mediterranea  ed  Adriatica; 

d)  della  ferrovia  Lecco-Colico,  agli  effetti  dell'art.  15 
della  convenzione  20  giugno  1888  approvata  con  la  legge 
20  luglio  1888,  n.  5550  (serie  3*); 


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1014  LEGGI   E  DECRETI  DEL   REGNO  d'iTALIA  -  1905 

è)  (iella  ferrovia  Napoli-Eboli,  agli  effetti  deirart.  31 
della  convenzione  28  novembre  1864  approvata  con  regio 
decreto  28  giugno  1865,  n,  2401. 

Il  Governo  è  autorizzato  ad  assumere  per  mezzo  delPam- 
ministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  l'esercizio  delle  ferro- 
vie Torre  Annunziatar Castellammare  di  Stabia,  Roma  Viterbo 
e  diramazioni  e  Varese-Porto  Ceresio  in  base  ad  accordi  da 
prendersi  coi  concessionari  nonché  l'esercizio  delle  ferrovie 
da  Alessandria  ad  Ovada,  fra  la  stazione  di  Desenzano  e 
il  lago  di  Garda  e  da  Livorno  a  Vada^  ai  sensi  e  per  gli 
effetti  delle  rispettive  convenzioni  approvate  coi  regi  de- 
creti 23  aprile  1903,  n.  186,  23  aprile  1903,  n.  211,  e 
8  settembre  1904,  n.  566.  É  pure  autorizzato  a  stipulare 
con  società  o  ditte  private  contratti  per  l'esercizio  delle 
linee  Brescia-Iseo,  Ascoli  Sambenedetto  del  Tronto,  Teramo- 
Giulianova,  Foggia-Lucera,  Foggia-Manfredonia  e  Zollino- 
.  GaUipoU.  • 

Il  contratto  per  l'esercizio  della  linea  ZoUino-Gailipoli 
dovrà  comprendere,  una  clausola  risolutiva  cordinata  al  ri- 
scatto della  linea  Francavilla-Nardò 

Il  Governo  potrà  altresì  assumere  l'esercizio  di  nuove 
linee  in  prolungamento  di  altre  di  sua  proprietà  o  da  esso 
esercitate  quando  le  condizioni  delle  nuove  linee  lo  con- 
siglino. 

Gli  accordi  e  i  contratti  stessi  saranno  approvati,  sen- 
tito il  consìglio  di  Stato,  per  decreto  reale  che  sarà  presen- 
tato al  Parlamento  per  essere  convertito  in  legge. 

Art.  2. 

Il  Governo  è  autorizzato  a  prendere  i  provvedimenti  ne- 
cessari per  attuare,  alla  data  di  cui  all'art.  1,  l'esercizio 
da  parte  dello  Stato,  procedendo  agli  opportuni  accordi  con 
le  società  esercenti  le  reti  Mediterranea,  Adriatica  e  Sicula, 
le  reti  minori  e  le  linee  speciali,  e  con  le  amministrazioni 
delle  ferrovie  estere  confinanti. 

Il  Governo,  appena  promulgata  la  presente  legge,  nomi- 
nerà il  direttore  generale^  con  le  forme  prescritte  dall^ar- 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  KEGXO  p'iTAT.TA  -  1906         1015 

ticolo  4,  e  gli  darà  coadiutori  in  numero  sufficiente  sce- 
gliendoli ira  i  funzionari  del  regio  ispettorato  generale  delle 
strade  ferrate  e  fra  il  personale  delle  reti  Mediterranea, 
Adriatica  e  Sìcula. 

Art.  3. 

Anche  prima  della  costituzione  dell'amministrazione  delle 
ferrovie  di  Stato,  il  ministro  dei  lavori  pubblici  può  assu- 
mere gli  impegni  che  riconosca  necessari  per  l'attuazione 
del  nuovo  ordinamento  e  per  ì  bisogni  prevedibili  dell'e* 
serdzio. 

Nel  suddetto  casci,  per  gli  impegni  relativi  alle  spese  di 
cui  alle  lettere  d  ede  dell'art.  9,  deve  essere  sentito  preven- 
tivamente il  comitato  superiore  delle  strade  fbrrate. 

Degli  impegni  assunti  a  senso  del  presente  articolo  sarà 
tenuto  conto  nella  formazione  del  bilancio  di  cui  all'art.  6. 

Ai  pagamenti  che  si  debbono  fa^e  prima  del  r  luglio  1905 
si  prowederà,  nei  limiti  dì  lire  250,000,  con  prelevamenti 
dal  fondo  di  ri^ierva  istituito  con  la  legge  30  giugno  1904, 
n.  293,  e  iscritto  nel  bilancio  della  spesa  del  Ministero  dei 
lavori  pubblici  per  l'esercizio  finanziario  1904-905.  Le  somme 
prelevate  saranno  rimborsate  dell'amministrazione  delle  fer- 
rovie di  Stato  e  reintegrate  nel  detto  fondo  sull'esercizio 
finanziario  1905-1906. 

Art.  4. 

L'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  esercita  le  sue 
funzioni  sotto  la  responsabilità  del  ministro  dei  lavori  pub- 
blicL  Ad  essa  presiede  il  direttore  generale  coadiuvato  da 
un  comitato  di  amminisirazione  composto  di  sei  membri.  Il 
direttore  generale  è  nominato  per  decreto  reale  su  proposta 
del  ministro  dei  lavori  pubblici  sentito  il  Consiglio  dei  mi- 
nistri. Egli  presiede  il  comitato  di  amministrazione. 

I  membri  del  comitato  di  amministrazione  sono^.  con  ie 
stesse  forme,  nominati  per  decreto  reale  e  restano  in  ca- 
rica fino  all'attuazione  dell'ordinamento  definitivOà 

Con  decreto  reale,  su  proposta  del  ministro  dei  lavori 
pubblici,  di  concerto  con  quello  del  tesoro,  sentito  il  Con- 


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1016  LEGGI  K  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1906 

siglio  dei  ministri,  si  stabiliranno  Io  stipendio  e  le  indennità 
del  direttore  generale,  nonché  le  indennità  dei  membri  del 
comitato  di  amministrazione. 

L'ufficio  di  direttore  generale  e  quello  di  membro  del  co- 
mitato di  amministrazione  sono  incompatibili  con  qualunque 
carica  parlamentare. 

Su  proposta  del  direttore  generale,  il  ministro  dei  lavori 
pubblici  designa  il  membro  del  comitato  di  amministrazione 
che  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di  assenza  o  di 
impedimento. 

Il  direttore  generale  può  delegare  a  membri  del  comitato 
di  amministrazione  e,  col  parere  di  questo,  a  funzionari 
dipendenti,  alcune  delle  facoltà  che  gli  sono  riservate  dai 
vigenti  ordinamene. 

Art.  5; 

La  direzione  genei^ale  ha  sede  in  Roma. 

Il  direttore  generale  e  il  comitato  di  amministrazione 
sono  responsabili  verso  il  ministro  dei  lavori  pubblici. 

Le  attribuzioni  e  le  facoltà,  ora  assegnate  dagli  statuti 
e  dai  regolamenti  intemi  vigenti,  ai  consigli  di  amministra- 
zione ed  ai  direttori  generali  delle  società  Mediterranea,  Adria- 
tica e  Sicula,  sono  deferite,  in  quanto  non  siano  contrarie 
alla  presente  legge,  al  comitato  di  amministrazione  ed  al 
direttore  generale  delle  ferrovie  dì  Stato.  Al  comitato  di 
amministrazione  vengono  pure  assegnate  le  facoltà  ed  at- 
tribuzioni ora  di  spettanza  del  regio  ispettorato  generale 
e  del  comitato  superiore  delle  strade  ferrate  per  quanto 
riguarda  la  gestione  delle  somme  destinate  a  lavori  e  prov- 
viste. 

L'ordinamento  dei  servizi  tecnici  ed  amministrativi  ora 
vigente  sulle  lìnee  affidate  alle  tre  società  esercenti,  è  prov- 
visoriamente mantenuto,  salvo  le  modificazioni  che  occor- 
ressero per  migliorarlo  ed  adattarlo  alle  nuove  condizioni 
dell'azienda.  ^  i     i 

La  facoltà  consentita  al  direttore  generale  dal  primo  ca- 
poverso dell'art.   137  delle  tariffe  e  condizioni  pei  trasporti 


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LEGGI  K   DISCRETI  DEL  REGNO  iVlTALIA   -  1905  1017 

approvate  con  la  legge  27  aprile  1885,  n.  3048  (serie  3*), 
si  intende  estesa  a  tutte  le  contestazioni  giudiziali. 

Art.  6. 

In  allegato  al  disegno  di  legge  per  Tassestamento  del  bi- 
lancio del  Ministero  dei  larori  pubblici  per  l'esercizio  finan- 
ziario 1905*906  sarà  presentato  airapprovazione  del  Parla- 
mento il  bilancio  delle  entrate  e  delle  spese  della  ammi- 
nistrazione delle  ferrovie  di  Stato  per  l'esercizio  stesso* 

Le  somme  eccedenti  i  bisogni  giornalieri  di  cassa  sono 
versate  alle  sezioni  di  regia  tesoreria  provinciale  pressò  la 
banca  d'Italia.  Queste  somme  sono  tenute  in  conto  corrente 
speciale  distinto  da  quello  attuale  del  tesoro  dello  Stato.  Il 
direttore  generale  dell'esercizio  di  Stato  avrà  facoltà  di  fare 
prelevamenti  sul  detto  conto  corrente  speciale,  mediante  as- 
segni vistati  dal  delegato  del  tesoro  presso  la  sezione  di 
tesoreria. 

La  differenza  fra  le  entrate  e  le  spese  dell'esercizio  delle 
ferrovie  è  liquidata  mensilmente  e  portata  in  conto  entrate 
del  bilancio  dello  Stato. 

Fino  all'approvazione  del  bilancio  la  nuova  amministra- 
zione preleverà  dai  prodotti  le  somme  occorrenti  per  prov- 
vedere alle  spese  ordinarie  di  esercizio,  comprese  quelle  at- 
tualmente a  carico  dei  tre  fondi  di  riserva 

Art.  7. 

È  assegnato  all'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  un 
fondo  di  dotazione  di  magazzino,  costituito  dal  valore  delle 
scorte  di  materiale  e  di  oggetti  di  consumo  in  corso  di  ap- 
provvigionamento ed  in  carico  ai  magazzini  dell'esercizio  al 
r  luglio  1905  e  riconsegnati  agli  effetti  delle  convenzioni 
approvate  con  la  legge  27  aprile  1885,  n  3048  (serie  3*), 
e  dei  materiali  in  corso  dì  approvvigionamento  ed  incarico 
ai  magazzini  dei  fondi  speciali  istituiti  in  base  alle  conven- 
zioni stesse. 

Con  la  legge  di  iipprovazione  del  bilancio  sarà  stabilito 
l'ammontare  definitivo  di  questo  fondo,  il  quale  ha  gestione 
propria.  Il  rendiconto  del  fondo  di  dotazione  di  magazzino 


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1018  LEGGI   E   UKCaETI  DEL  KEGNO  d'iTALIA  -    1905 

è  allegato  al    consuntivo    del  bilancio    dell'amminiatrazione 
delle  ferrovie  di  Stato. 

Art.  8. 

Airamministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  è  aperto  dal 
tesoro  sui  fondi  della  tesoreria  provinciale  un  conto  cor- 
rente in  contabilità  speciale  fino  alla  concorrenza  di  otto 
milioni  di  lire. 

L'amministrasdone  si  può  valere  di  questo  credito  per  le 
provviste  di  materie  ed  oggetti  di  consumo  deliberate  dal 
comitato  di  amministrazione  e  approvate  dal  ministro  dei 
lavori  pubblici  in  eccedenza  alla  dotazione  di  cui  all'art.  7. 

Sulle  somme  prelevate  sul  conto  corrente  nel  limite  degli 
otto  milioni  sarà  pagato  l'interesse  medio  vigente  sui  buoni 
del  tesoro. 

Le  somme  prelevate  dovranno  essere  restituite  non  ap- 
pena il  fondo  di  dotazione  del  magazzino  sia  ricondotto  alio 
stato  normale. 

Art.  9. 

Il  ministro  del  tesoro,  su  proposta  di  quello  dei  lavori 
pubblici,  prowederà  all'  amministrazione  delle  ferrovie  di 
Stato  la  somma  di  lire  65  milioni  da  servire  nell'esercizio 
finanziario  1905-906.- 

a)  per  lavori,  forniture,  trasporti  ed  altro  occorrenti 
pei  primo  impianto  della  nuova  amministrazione; 

b)  per  la  continuazione  e  il  saldo  dei  lavori  e  delle 
forniture  in  corso  al  T  luglio  1905  sulle  linee  assunte  in 
esercizio  dallo  Stato; 

e)  per  integrare  la  nuova  amministrazione  della  defi- 
cienza di  manutenzione  delle  linee  e  del  materiale  al  30  giu- 
gno 1905,  salvo  rivalsa  verso  le  società  esercenti  ; 

d)  per  forniture  di  materiale  disposte  fino  al  30  giu- 
gno 1905,  o  da  disporsi  dopo  il  T  luglio  1905,  sia  in  re- 
lazione agli  aumenti  di  traflSco  verificatisi  negli  esercizi 
finanziari  1903-904  e  1904-905,  sia  in  sostituzione  del  ma- 
teriale noleggiato; 

e)  per  provviste,  in  aumento  del  patrimoniOj  di  mate- 


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LEGGI  £  DECKBTI  DEL  REOXO  d'iTALIA  -    1905  1019 

riale  fisso,  rotabile  e  di  esercìzio,  di  materiale  metallico  di 
armamento  occorrente  per  i  nuovi  binari,  e  di  macchinario 
di  officina,  per  i  miglioramenti  sulle  linee  e  per  quelli  del 
materiale  che  ne  aumentino  il  valore,  per  nuovi  impianti  e 
per  l'ampliamento  di  quelli  esistenti,  per  noleggio  di  mate* 
riale  rotabile,  e  m  genere  per  qualunque  spesa  urg<ente  di 
lavori  e  provviste  di  carattere  patrimoniale. 

Per  la  provvista  dei  fondi  occorrenti  ramministrazìone 
del  tesoro  è  autorizzata  ad  assumere  mutui  dalla  cassa  dei 
depositi  e  prestiti  all'  interesse  annuo  del  3.  75  per  cento 
netto  per  i  primi  cinque  anni,  e  del  3v  50  per  gli  anni  suc- 
cessivi ammortizzabili  in  40  anni. 

Le  somme  prese  a  mutuo  saranno  inscritte  nel  bilancio 
dello 'Stato  e  le  annualità  necessarie  per  la  loro  estinzione 
e  relativi  interessi  saranno  inscritte,  a  partire  dalPesercizio 
finanziario  1906-907,  nel  bilanpio  della  spesa  del  Ministero 
del  tesoro,  al  quale  saranno  rimborsate  dairamministrazione 
dello  ferrovie  di  Stato. 

Art..  10. 

L'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  è  autorizzata  ad 
assumere  a  carico  del  bile^nciq  dell'azienda  per  l'esercizio 
1906-907  impegni  di  spesa  fino  alla  concorrenza  di  30  mi- 
lioni di  lire  per  fonditure  di  materiale  rotabile  e  di  eserci- 
zio da  consegnarsi  dopo  il  r  luglio  1906. 

Le  somme  occorrenti  saranno  fornite  dal  tesoro  nello 
stesso  modo  e  con  le  stesse  condizioni  di  cui  al  precedente 
art.  9. 

Art.   11. 

Il  Governo  commetterà  all'industria  nazionale  le  nuove 
ordinazioni  di  materiale  contemplate  dai  comma  d  ed  e  del- 
Tart.  9  e  quelle  dell'art.  10  provvedendo  che  a  pari  con- 
dlzicmi  esse  sieno  equamente  ripartite  fra  gli  stabilimenti 
congeneri  nelle  diverse  parti  del  Regno,  ferma  rimanendo 
la  disposizione  dell'art.  16  della  legge  8  luglio  1904,  nu- 
mero 351. 

Il  direttore  generale  potrà,  su  conforme  parere  del  con* 


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1020  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

sigilo  d'amministrazione  e  in  seguito  a  deliberazione  del 
consiglio  dei  ministri,  prescindere  dalle  gare  di  appalto  e 
procedere  per  trattative  priyate,  quando  ciò  sia  consigliato 
dall'interesse  dell'amministrazione  o  per  assicurare  un'equa 
ripartizione  delle  forniture. 

Nel  caso  di  collusioni  o  di  altre  frodi  degli  industriali  a 
danno  dell'amministrazione  ferroviaria,  o  quando  non  sia 
possibile  ottenere  dall'industria  nazionale  prezzi  convenienti 
ed  equi,  tenuto  conto  delle  condizioni  generali  del  mercato, 
si  potrà,  con  la  osservanza  delle  forme  prescritte  nel  pre- 
cedente capoverso,  ordinare  l'appalto  della  fornitura  all'in- 
dustria estera 

Art.  12. 

Fin  dall'esercizio  1905-906  sarà  iniziata  la  costituzione 
di  un  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  formato  col 
prelevamento  del  2  pbr  conio  dei  prodotti  lordi. 

Dal  fondo  di  riserva  sono  prelevatele  somme  occorrenti 
per  le  urgenti  necessità  di  servizio,  per  le  quali  non  siano 
sufficienti  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  non  possano  pro- 
porsi in  tèmpo  le  corrispondenti  variazioni.  Le  somme  pre- 
levate per  spese  ordinarie  saranno  rimborsate  al  fondo  stesso 
in  uno  o  più  esercizi  finanziari. 

Le  prelevazioni  di  somme  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese 
impreviste  e  la  loro  inscrizione  ai  rispettivi  capitoli  di  bi- 
lancio o  ad  un  capitolo  nuòvo,  sono  fatte  per  decreto  reale 
su  proposta  dei  ministri  dei  lavori  pubblici  e  del  tesoro. 

I  decreti,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Re- 
gno entro  dieci  giorni  dalla  loro  registrazione  alla  corte  dei 
conti)  sono  comunicati  al  Parlamento  insieme  al  conto  con- 
suntivo. 

Fino  a  che  le  somme  accumulate  in  questo  fondo  non 
abbiano  raggiunto  il  4  per  cento  del  prodotto  medio  avu- 
tosi nei  due  anni  precedenti,  il  credito  in  conto  corrente 
di  cui  all'art.  8  può,  per  servire  agli  scopi  indicati  nel  pre- 
sente articolo,  essere  aumentato  delle  somme  mancanti  a  com- 
pletarlo. 


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LEGGI  E  DECBBTI  DEL  REGNO  B*ITALIA  -  1905  102  L 

Le  somme  di  spettanza  del  fondo  di  riserva  per  le  spese 
impreviste  sono  versate  in  conto  corrente  al  tesoro. 

Art.  13. 

Al  servizio  di  ragioneria  delia  nuova  amministrazione  è 
affidato  il  riscontro  sulla  regolarità  dei  documenti  relativi 
alle  spese  e  delle  rispettive  contabilità,  il  riscontro  sulle 
entrate,  sul  servizio  di  cassa,  sulla  gestione  dei  magazzini 
e  depositi,  sugli  inventari,  nonché  la  tenuta  delle  scritture 
delle  entrate  e  delle  spese. 

La  corte  dei  conti  vigila  sulla  riscossione  delle  entrate 
e  fa  il  riscontro  delle  spese.  Le  sue  attribuzioni  sono  eser- 
citate per  mezzo  di  un  ufficio  speciale  presso  la  direzione 
generale. 

La  registrazione  preventiva  da  parte  dell'ufficio  speciale 
della  corte  dei  conti  degli  impegni  delle  spese  è  limitata 
ai  contratti  per  lavori,  forniture  ed  approvvigionamenti  che 
rappresentano  un  ammontare  superiore  alle  lire  50,000. 
Da  tale  registrazione  preventiva^  sono  esenti  i  contratti  per 
lavori,  forniture  ed  approvvigionamenti  da  farsi  d'urgenza 
per  assicurare  la  continuità  e  regolarità  del  servizio. 

Settimanalmente  sono  comunicati  allo  stesso  ufficio  della 
corte  dei  conti  gli  elenchi  degli  impegni  di  spese  assunti 
senza  la  registrazione  preventiva,  compresi  quelli  '  assunti 
d'urgenza,  nonché  gli  elepchi  dei  mandati  emessi. 

I  ministri  dei  lavori  pubblici  e  del  tesoro  disporranno 
per  i  controlli  che  crederanno  opportuni. 

Art.  14. 
Per  i  contratti,  approvvigionamenti  e  lavori  occorrenti 
per  l'eseizirco  e  la  manutenzione  della  rete  ferroviaria  var- 
ranno provvisoriamente  le  norme  amministrative  e  contabili 
in  uso  presso  le  attuali  amministrazioni  sociali  col  coordi- 
namento che  Punita  del  servizio  rendesse  necessario,  tenuto 
oonto  delie  seguenti  disposizioni: 

a)  L'amministrazione  può  stipulare  a  trattativa  privata 
contratti  per  opere  e  forniture  di  qualunque  importo  quando 
un'evidente  esigenza  prodotta  da  cause  imprevedute  o  dal 


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1022  LEGGI    h   D£CRET1   DEL   REGNO  d'ITALIA  -   1905 

bisogno  dì  garantire  la  sicurezza  e  la  regolarità  dell'eser- 
cizio, non  permettano  gì'  indugi  del  pubblico  incanto  o  della 
licitazione  privata; 

b)  Può,  verificandosi  le  condizioni  previste  nella  let- 
tera a,  ordinare  la  esecuzione  di  opere  senza  preventivo 
progetto  regolare; 

e)  Può,  per  l'acquisto  dei  carboni,  servirsi    delle   far- 
colta  accordate   con  l'art  4  della   legge    sulla   contabilità 
generale  dello  Stato,  testo  unico  del  17  febbraio  1884,  nu- 
mero 2016  (serie  3*),  modificato  con  la  legge  14  luglio  1887, , 
n.  4713  (serie  3*). 

Ai  contratti  per  opec^  e  forniture  da  stipularsi  dalla  pre- 
detta amministrazione  ed  ai  progetti  da  essa  compilati  non 
sono  applicabili:  ^ 

V  le  disposizioni  degli  articoli  322,  337  e  362  della 
legge  20  marzp  1865,^  n.  22^18,  allegato  F^  e  corrispon- 
denti modificazioni  di  cui  alla  legge  15  giugno  1893,  a.  294; 

2^"  le  disposizioni  degli  articoli  9,  10,  12,  14,  15  e  16 
della  legge^  sulla  coutabilità  generale  dello  Stato. 

Per  la  stipulazione  dei  contratti  dell'amministrazione  delle 
ferrovie;^ di  Stato  si  applicano  ji^  norme  stabilite  pei  pon- 
tratti,  delle  altre  pubbliche  ammini frazioni  dall'art.  11  ,(ji?lla 
stessa  leggp.  suUa.pòntabiUtà  g^fierale  4ello  Stato.  ,   , 

Art.  15; 

Le 'condizioni  per' i  triatsporti  e  le  tariflFe  in  vigore  sulle 
ferrovie  delle  quali  lo  Stato  assume  Tesercizio  sono  prov- 
visoriamente mantenute. 

Per  le  variazioni  alle  tariffa;  che  si  ritenessero  necessarie 
od  opportunfr,  continueranno  ad  applicarsi  le  norme  ora 
vigenti. 

Art.  16. 

Sulle  linee  in^  esereizie  all'atto  d^'applicàzione  della  pre- 
sente legge  il  numero  dei  treni  viaggiatori,  rispettivamente 
portato  dall'ultimo  orario  invernale  •  e  daU/ultimo  orario 
estivo,  non  può  essere  diminuito.'      ^ 

Per  gli  eventtiaU  aumenti  di  treni  viaggiatori  giornalieri 


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I.BGGI   E  DECRETI   DEL  BB6NO  d'iTAIJA  -   1906  ]  0  J3 

sulle  linee  in  esercizio  e  per  la  istituzione  di  treni  in  ser- 
vizio di  nuove  linee  valgono  le  norme  ora  vigenti. 

Faranno  eccezione  le  linee  di  accesso  al  Sempione,  per 
le  quali  il  numero  dei  treni  viaggiatori  potrà,  in  seguito  a 
parere  favorevole  del  comitato  di  amministrazione,  eccedere 
i  limiti  stabiliti  dalle  norme  predette 

11  ministro  dei  lavori  pubblici,  per  speciali  circostanze  lo- 
cali, e  per  facilitare  servizi  suburbani,  postali  e  simili,  può 
per  alcuni  tratti  di  linea  autorizzare  treni  leggeri  o  con 
carrozze  automotrici  in  aggiunta  ai  treni  ordinari. 

Art    17. 

Col  r  luglio  1905  il  personale  delle  tre  reti  Mediter- 
ranea, Sicula  e  Adriatica  per  la  parte  che  non  concerne  le 
linee  Meridionali,  '  salvo  il  caso  del  risbatto,  passa  alla  di- 
pendenza dell'amministrazione  autonoma  delle  strade  fer- 
rate dello  Stato. 

Il  Governo  ha  facoltà  di  neh  kccf^ttare  in  servizio  del- 
ramministrazìone  delle,  ferrovie  di  Stato  ì  funzionari  delle 
società  Mediterranea,  Adriatica  e  Sicula  aventi  grado  di 
direttore  generale,  vice- direttore  g»^nerale  e  direttore  di 
esercizio. 

Il  personale  stabile  ed  in  prova  addetto  alle  ferrovie  eser- 
citate dallo  Stato  ha,  il  grado,  gli  stipendi,  le  p»ghe,  gli 
avanzamenti,  e,  compatibilmente  con  il  nuovo  assetto  dei 
servizi,  le  qualifiche  ^e  le  competenze  accessorie  stàbilitiB 
negli  ordinamenti  delle  reti  Mediterranea,  AcJriatica  e  Si*- 
cula,  dalle  quali  rispettivaniente  proviene;  ha  pure  diritto 
alla  pensione  ed  ai  sussidi  secondo  le  norme  degli  istituti 
'di  previdenza  ai  quali  è  ascritto,  e  che  contimi eratinb  prov- 
visoriamente a  funzionare' con  le  nof'me  vigenti. 

Fino  alla  unificazione  di  cui  all'art.  22,  i  funzionari  del 
regio  ispettorato  generale  delle  strade  ferrate  addetti  alle 
ferrovie  esercitate  dallo  Staio  continuano  a  far  parte  del 
proprio  ritolo  ed  hanno  provvisoriamente  le  ^^alifiche,  in- 
dennità e  competenza  accessòrie  stabilite  *  dal  comitato  di 
amministrazione. 


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1024  LEGGI   E  DECEETI   DEL  ttEUXO  JD^ITALIA  -   1906 

Se  per  effetto  del  nuovo  assetto  si  dovessero  sopprimere 
o  ridurre  posti  coperti  da  funzionari  dei  primi  tre  gradi 
degli  attuali  organici  delle  reti  Mediterranea,  Adriatica  e 
Sicula,  i  funzionari  che  risulteranno  in  eccedenza,  e  che 
Tamministrazione  non  creda  di  poter  destinare  ad  altre  fun- 
zioni, saranno  collocati  a  riposo,  se  hanno  compiuto  gli  anni 
di  compartecipazione  agli  istituti  di  previdenza  previsti  dai 
relativi  statuti:  in  caso  diverso  saranno  collocati  in  dispo- 
nibilità per  due  anni. 

L'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  ha  facoltà  di 
rivedere,  entro  il  secondo  semestre  dell'anno  1905,  e,  ove 
ne  sia  il  caso,  non  riconoscere  le  promozioni  deliberate 
entro  il  primo  semestre  dello  stesso  anno  dalle  società  eser- 
centi le  reti  Mediterranea,  '  Adriatica  e  Sicula  per  i  primi 
quattro  gradi. 

Art.  18. 

Tutti  gli  addetti  alle  ferrovie  esercitate  dallo  Stato,  di 
cui  al  precedente  artìcolo,  qualunque  sia  il  loro  grado  ed 
ufEicio,  sono  considerati  pubblici  ufficiali. 

Rimangono  in  vigore  le  disposizioni  disciplinari  e  le  re- 
lative garanzie  contenute  nei  regolamenti  allegati  al  decreto 
reale  4  agosto.  1902,  n.  379,  emanato  in  eseouzione  della 
legge  7  luglio  1902,  n.  291. 

^  Coloro  che  volontariamente  abband0n9.no  0  non  assumono 
l'ufficio  0  prestano  l'opqrfb  propria  in  modo  da  interrom- 
pere 0  perturbare  la  continuità  e  regolarità  del  servizio 
sono  considerati  come  dimissionari  e  quindi  surrogati. 

Può  però  il  direttore  generale,  su  parere  del  comitato 
di  amministrazione,  considerate  le  condizioni  individuali  .e 
le  speciali  responsabilità,  applicare  invece  un  provvedimento 
disciplinare. 

Art,  19. 

Per  l'applicazione  dell'imposta  di  ricchezza  mobile  agli 
stipendi  e  agli  assegni  personali,  goduti  dagli  agenti  ieiro- 
viari  a  carico  dell'esercizio  di  Stato,  la  classificazione  del 
reddito  è  fatta  ai  sensi  dell'art.  54,  lettera  dy  della  legge 


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LEGGI  E  DECBSTI  DEL  REGNO  d'itALTA  -  1905        1026 

24  agosto  1877,  n.  4021,  e  dell'art.  2  della  legge  22  lu- 
glio 1894,  n.  339. 

Per  il  personale  attualmente  in  servizio  il  quale,  per  ef- 
fetto della  tassazione  yrft  categoria  (7,  gode  della  esenzione 
e  delle  detrazioni  di  cui  all'art.  55  della  citata  legge  del  1877, 
ramministrazione  delle  ferrovìe  di  Stato  assume  a  suo  ca- 
rico, conteggiandolo  separatamente,  il  maggior  importo  del- 
l'imposta che  fosse  conseguenza  della  tassazione  in  cate- 
goria D.  '.  -   ,  _^?^v;^r. 

Oli  assegni  corrisposti  oltre  lo  stipendio  o  la  paga  gior- 
naliera a  titolo  di  sussidio,  indennità  e  competenze  acces- 
sorie, sono  pagati  al  personale  senza  ritenuta  per  imposta 
di  ricchezza  mobile,  la  quale  però  sarà  conteggiata  sepa- 
ratamente dall'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  nella 
parte  ordinaria  del  suo  bilancio  e  versata  in  conto  entrate 
delle  imposte  dirette.  Sono  esclusi  da  tale  conteggio  gli  as- 
segni e  le  indennità  che  siano  concessi  in  rimborso  anche 
generico  o  in  contemplazione  di  spese. 

Art  20. 

Agh  agenti  più  anziani,  esclusi  quelli  dei  primi  cinque 
gradi  dell'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato,  i  quali, 
tenuto  conto  degU  ordinamenti  in  vigore,  si  trovino,  non 
per  demerito,  in  arretrato  nel  loro  stipendio  o  paga,  sa- 
ranno assegi^iMjteni  anno,  a  cominciare  dal  T  gennaio  1906, 
aumenti  anticipati  non  compresi  fra  quelli  previsti  nei  re- 
golamenti in  vigore,per  una  somma  non  minore  di  L.  1,200,000 
nel  primo  anno  e  per  la  somma  che  sarà  stabilita  con  la 
legge  di  bilancio  in  ciascuno  degli  anni  successivi,  fino  a 
raggiungere,  col  cumulo  degli  aumenti  annualmente  accor- 
dati, l'importo  complessivo  dì  lire  3  milioni. 

Tali  aumenti  speciali  a  favore  degli  anziani  saranno  ri- 
partiti secondo  norme  formulate  dal  comitato  di  ammini- 
strazione dopo  sentita  una  speciale  commissione  di  rappre- 
sentanti delle  diverse  categorie  del  personale,  nominata  nel 
seno  di  questo  con  le  forme  stabilite  da  un  regolamento 
speciale. 

«6  -  VoL.  II.  -  1905. 


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10<J6  LKGGI   E   DErnETI  DEL   REGXO   d'iTALTA    -    ]  f)05 

Le  predette  norme  saranno  approvate  con  decreto  reale. 

Art  21. 

Dal  r  luglio  1905  è  ammessa  a^vore  della  vedova  e 
dei  figli  minori  del  compartecipante  «fl  consorzio  di  mutuo 
soccorso  la  rìversìbilità  del  sussidio  continuativo  previsto 
dallo  statuto  nelle  proporzioni  e  con  le  norme  stabilite  per 
la  riversibilità  della  pensione  alla  vedova  ed  ai  figli  minori 
del  compartecipante  alla  cassa  pensioni. 

Per  i  compartecipanti  alla  seconda  sezione  del  nuovo  isti- 
tuto di  previdenza  le  somme  loro  spettanti  a  termini  dello 
statuto  sono,  a  partire  dal  V  luglio  1905,  commutate  in 
assegni  vitalizi  o  temporanei  a  favore  anche  della  vedova 
e  dei  figli  minori  nei  modi  e  nelle  proporzioni  stabiliti  nello 
statuto  per  i  compartecipanti  alla  prima  sezione. 

Ad  assicurare  il  suindicato  trattamento  Tamministrazione 
provvede  con  aumento  del  suo  contributo,  e  lo  Stato  assume 
a  suo  carico  il  disavanzo  a  tutto  il  30  giugno  1905  deri- 
vante al  consorzio  di  mutuo  soccorsi)  e  alla  sezione  seconda 
del  nuovo  istituto  di  previdenza  dall'applicazione  delle  pre- 
dette disposizioni. 

-Negli  statuti  del  consorzio  di  mutuo  soccorso  e  del  nuovo 
istituto  di  previdenza  saranno  introdottf>  le  modificazioni  che 
conseguono  dalla  predente  disposizione  e  saranno  approvat<^ 
con  la  procedura  seguita  per  rappròvazionj^  degli  statuti 
medesimi. 

Art;  22. 

Il  Governo  entro  il  2"*  semestre  1905  farà  la  revisione 
delle  competenze  accessorie  e  la  unificazione  delle  tabelle 
organiche  del  personale  proveniente  dalle  reti  Mediterà anea, 
Adriatica  e  Sicula  e  dal  regio  ispettorato  delle  strade  ferrate. 

L'aumento  di  spesa  derivante  dalla  revisione  e  dnila  uni- 
ficazione suddetta  non  dovrà  eccedere  la  somma  annua  di 
un  milione  di  lire. 

1  detti  provvedimenti  saranno  approvati  con  decreto  reale, 
il  (luale  avrà  effetto  a  datare  dal  I**  gennaio  1906  e  sarà 
presentato  al  Parlamento  per  essere  convertito  in  legge. 


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LEGGI   B  DECBETI   DEL   REGNO  D*ITALIA  -   1905  1027 

Art.  23, 

All'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  saranno  affi- 
dAti  gli  studi,  la  direzione  e  la  sorveglianza  dei  lavori  di 
costruzioni  ferroviarie  per  conto  dello  Stato,  nonché  la  sor- 
veglianza della  costruzione  di  ferrovie  concesse  alla  indu- 
stria privata  giusta  le  vigenti  leggi. 

Le  spese  all'uopo  occorrenti  saranno  rimborsate  con  i 
fondi  stanziati  nel  bilancio  del  Ministero  dei  lavori  pubblici. 

Ai  progetti  e  contratti  di  lavori  e  provviste  riguardanti 
le  costruzioni  ferroviarie  per  conto  dello  Stato,  affidate  al- 
ramministrazìone  suddetta,  sono  applicabili  le  disposizioni 
della  presente  legge. 

Il  servizio  dei  contratti  relativi  ai  lavori  e  alla  gestione 
delle  ferrovìe,  al  quale  ora  provvede  il  Ministero  dei  lavori 
pubblici,  pama  alla  nuova  amministrazione  alla  quale  sa- 
ranno conseguentemente  assegnati,  nei  limiti  richiesti  dal 
servìzio  stesso,  funzionari  del  suddetto  Ministero  con  i  modi 
e  le  condizioni  di  cui  agli  articoli  17  e  22. 

Art.  24. 

r 

Salve  le  attribuzioni  della  rf^gìa  avvocatura  erariale  per 
le  controversie  di  indole  patrimoniale,  la  difesa  delle  cause 
e  le  consultazioni  legali  in  tutte  le  controversie  che  riguar- 
dano l'esercizio  delle  linee  di  cui  all'art.'  V  dèlia  '  presente 
legge  sono  affidate  all'ufficio  legale  dell'amministrazione,  al 
quale  però,  non  liiéno  chfe  al  direttore  generale,  è  fatta  fa- 
coltà di  richiedere  l'avviso  dell'avvocato  generale  d'anale. 

Dovrà  essere  sentito  l'avvocistto  generale  erariale  ove  sorga 
questione  sull'indole  délfà  controversia,' 'se 'patrimoniale  o 
di  esercizio,  ed  in  tutte  le  questióni  anche  '  attinenti  all'e- 
sercizio nelle  quali  l' interesse  dèiramminìstrazìone  ferro- 
viaria si  trpvi  in  collisione  con  quello  di  altre  amministra;', 
rioni  dello  Stato.  .  •      ••    . 

Art.' 25.    '  *    '        '^ 

Qualora  nota  si  addivenga  al  rìscatlo  delle  meridioùali,  è' 
data  facoltà  al  Governo  dì  prendere   tutti  i  proweditìienti 
occorrenti  alla  tutela  degli  interessi  delle  regioni  servite 


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1028  LEGGI  E  DEGEETI  DEL  REGNO  d'iTAUJl  -  1906 

dalle  linee  concesse  alla  società  per  le  strade  ferrate  me- 
ridionali. 

E  fatto  obbligo  alla  società  stessa  di  consentire  al  pas- 
saggio dei  treni  dell'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato 
sul  tratto  Bologna-Faenza  della  ferrovia  Bolognar-Ancona^ 
mediante  condizioni  e  compensi,  che  in  caso  di  disaccordo 
saranno  stabiliti  da  tre  arbitri  inappellabili,  dei  quali  due 
nominati  rispettivamente  dalle  parti  e  il  terzo  dal  presidente 
della  corte  di  cassazione  di  Roma. 

11  Governo  è  pure  autorizzato  a  concorrere,  previ  ac- 
cordi con  la  società  stessa,  nella  spesa  di  costruzione  del 
secondo  binario  sul  suddetto  tratto  dì  ferrovia  da  Bologna 
a  Faenza. 

Art.  26. 

Le  carte  di  libera  circolazione  ed  i  biglietti  per  un  solo 
viaggio  in  servizio  non  possono  concedersi  che  al  personale 
dell'amministrazione  delle  ferrovie  di  Stato  ed  a  quello  go- 
vernativo d'ispezione  delle  ferrovie,  in  quanto  lo  richieda 
il  servizio  a  cui  ciascuno  è  addetto,  ed  ai  funzionari  dello 
Stato,  i  quali,  per  ragioni  d'ufficio  in  dipendenza  dei  rap- 
porti con  la  ferrovia,  debbono  compiere  frequenti  viaggi. 

I  biglietti  per  un  solo  viaggio  non  possono  essere  con- 
cessi che  al  personale  dell'amministrazione  delle  ferrovie  di 
Stato  ed  a  quello  governativo  d' ispezione  delle  ferrovie  ed 
alle  rispettive  famiglie,  con  le  norme  da  approvarsi  dal  re- 
golamento. 

1  funzionari  che  rilasciano  a  persone  diverse  da  quelle 
sopraindicate,  carte  di  libera  circolazione,  biglietti  di  ser- 
vizio 0  biglietti  gratuiti  o  semigratuiti  sono  puniti  con  la 
sospensione  dall'ufficio  e  dallo  stipendio  da  dieci  giorni  ad 
un  mese,  ed  hanno  l'obbligo  di  rifondere  il  danno  derivato 
dalla  indebita  concessione.  Nel  caso  di  recidiva  l'ammenda 
per  il  danno  tmaBcato  è  elevata  al  doppio.  Queste  disposi- 
zioni punitive  sono  da  applicarsi  per  ogni  caso  in  via  di- 
scipUnistre  ed  amministrativa,  senza  pregiudizio  dell'azione 
penale. 


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LEGOI   £  DECRETI  DEL  REGNO  D'ITALIA  -  1905  1029 

Oli  scambi  di  biglietti  con  altre  amministrazioni  ferro- 
viarie e  con  società  di  navigazione^  sono  stabiliti  per  de* 
crete  reale,  tenuto  conto  della  rispettiya  loro   importanza. 

Ogni  altra  concessione  di  biglietti  gratuiti  e  quella  dei 
biglietti  semi-gratuiti  sarà  regolata  con  decreto  reale  da 
presentarsi  al  Parlamento  entro  Tanno  corrente  per  essere 
convertito  in  legge. 

Art.  27. 

La  prima  parte  dell'art.  18  si  applica  anche  agli  addetti 
alle  ferrovie  concesse  ad  imprese  private. 

Si  applicano  ad  essi  le  altre  disposizioni  del  predetto  ar- 
ticolo, ove  nei  rispettivi  regolamenti  manchino  prescrizioni 
analoghe  e  gli  ordinamenti  delle  imprese  assicurino  al  per- 
sonale un  equo  trattamento. 

Art.  28. 
L'esercizio  di  Stato  delle  ferrovie  sarà  fatto  per  mezzo 
di  una  amministrazione  autonoma  al  cui  ordinamento  defi- 
nitivo  sarà   provveduto   entro   Tanno  1905   con   apposita 


Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  R^o 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  22  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

l^ffo  M  SigìUo  y.  n  OiiMdarigim  C.  FINpCCfflARO-APRlLE. 

Carlo  Ferraris. 

Oarcano. 

Rava.  ' 

C.  FiNOCCHURO- Aprile. 

A.  Majorana. 


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1030  LEQOI   E  DECRETI   DEL   EEONO  d'ITALIA  -   1905 

N.  138.        A        N.  i3a 


Rboio  Decreto  relativo  all' assegnazione  dei  nomi  delle  re- 
gie  navi  di  ntwva  costruzione  ed  al  cambiamento  di 
nome  delle  regie  navi  già  inscritte  nel  quadro  del  re- 
gio naviglio. 

2  aprile  1905. 

[Pybblieaio  nulla  GoMMwtta  UffieiaU  del  Regno  il  ^5  aprde  1905.  xu  97) 

VITTOBIO  MANUELE  III 

PER  aRiLKLL  DI   DIO   E   PER  YOLOIITX   DELLA   NAZIONE 
BB   D^XTALIA 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministì^o  della  marina; 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Artìcolo  unico. 

L'assegnazione  dei  nomi  alle  re^e  navi  di  nuova  costru- 
zione ed  il  cambiamento  di  nome  delle  regie  navi,  già  in- 
scritte nel  quadro  del  regio  naviglio,  dovrà  sempre  farsi 
per  Nostro  decreto,  su  proposta  del  Nostro  ministro  della 
marina,  da  inserirsi  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei 
decreti  del  Regno. 

Ordiniamo  che  il  prpsente  decreto,  munito  del  sigillo  d'ilio 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decr**ti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  dì  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a    Roma,  addi  2  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Béoistraio  alia  Corte  dei  conM  addi  21  aprile  1905. 

Keg.  22.  Atti  del  Qonemo  a  f.  2^»  Pacini. 
Luogo  del  Sigillo.  V.  Il  OuardaBigUli  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 

C.    MlRABELLO. 

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LHGGI  K   DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -   1905  1031 

N.  139.        À        N.  Ì'i9. 


Reoio  Decreto  relativo  air  ammissione  al  concorso  per  al- 
lievo della  regia  accademia  natale  per  ranno  scola- 
stico 1905-906. 

2  aprile  1905. 

{fyièUcako  nella  QmMtMa  UffietaU  del  JUgno  U  25  apnU  1905,  n.  97) 

VITTORIO  EMANUELE  IH 

FBR   ORAZIA   Dì   DIO   K   PER    VOLiOlfl  À    ù'dLLÀ    NAZXOKM 
BB    D'ITALIA 

Visto  il  regio  decreto  17  dicembre  1896,  n.  589,  che  ap- 
prova rordinamento  della  regìa  accademia  navale; 

Visto  il  regio  decreto  15  dicembre  1898,  n.  505,  por- 
tante alcune  modifiche  all'art.  8  del  predetto  ordinamento; 

Visto  il  regio  decreto  7  febbraio  1904,  n.  50,  col  quale 
veniva,  fra  Taltro,  modificato  il  comma  a  dell'art.  8  succitato; 

Vista  la  disposizione  transitoria  contenuta  nel  regio  de- 
creto 7  febbraio  1904,  circa  il  limite  di  età  prescritto  per 
i  giovani  concorrenti  alla  prima  classe  della  regia  accade- 
mia navale; 

Considerata  l'opportunità  di  riservare  ancora  per  que- 
st'anno ai  giovani  nati  nel  1886  una  parte  dei  posti  messi 
a  concorso  per  allievo  della  regia  accademia  navale  per 
l'anno  scolastico  1905-9Ì06; 

Sentito  il  imrere  del  consiglio  superiore  di  marina; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  della  marina; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
Disposizione  transitoria. 
Per  Tanno  scolastico  1905-906  sono  ammessi  al  concorso 
per  allievi  della  regia  accademia   navale,  eccezionalmente. 


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1032  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 

anche  i  giovani  nati  nel  1886  unitamente  a  quelli  nati  ne- 
gli anni  seguenti^  purché  si  trovino  nelle  condizioni  indi- 
cate nell'art.  2,  comma  h^  Cy  dy  e^  della  relativa  notificazione 
di  concorso. 

1  giovani  nati  nel  1886  che  risulteranno  idonei  e  com- 
presi nei  primi  quaranta  approvati  potranno  conseguire  un 
numero  di  posti  non  superiore  a  quattordici  fra  quelli  messi 
a  concorso. 

La  classificazione  di  idoneità  sarà  comune  fra  tutti  i  oon- 
correnti. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  siglilo  dem 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  uflSiciale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  2  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


B0gi$traio  alla  Oorie  dei  conti  addi  21  apriU  1906. 

IUg.2Si^  Atti  del  OùVirno  €i  f.  Zi.  .Paoimi. 
Luogo  del  Sigillo.  V.  11  QuardwigUU  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


C.   MlRABBLLO. 


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IXOat  B  DECBETI  DEL  BEONO  d'iTALIA  •   1905  1083 


^9^ 


N.  i40.        B        N.  i40. 

Lbogb  che  proroga  al  20  maggio  1905  il  termine  pel' ri" 
scatto  delle  strade  ferrate  meridionali  di  cui  alVart.  1 
della  legge  89  dicembre  1904,  n.  678. 

16  aprile  1905. 
{Pubblicata  nella  GagMetta  Ufficiale  dèi  Regno  il  24  aprile  1905  n.  90). 

VITTORIO  EMANUELE  UI 

PER   GRAZIA  DI   DIO   B   PBR  VOLONTÀ  DELLA    NAZIONE 
£E    D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto    segue: 

Articolo  unico. 
Il  Govemo  del  Re  è  autorizzato  a  stipulare  un  accordo 
con  la  società  italiana  per  le  strade  ferrate  meridionali  allo 
scopo  di  prorogare  fino  al  20  maggio  1905  il  termine  di 
cui  all'art.  1  della  legge  29  dicembre  1904,  n.  678. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato 

Data  a  Roma,  addì  16  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Im^  del  Sigillo.  V.  n  GuardaslgUli  C  FINOCCHIARO-APRILE. 

Carlo  Ferraris. 

C ARCANO. 


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1034  LEGOl    E   riKCRETI    Olii,   UKUNO    Ii't?.vI,1A    -    1  ^^On 


N.  HI.        ìMè,        N.  i4i 


IjEqge  che  approva  il  contratto  di  permuta  dee  fabbricato 
dema/iiale  a  Quartiere  vecchio  »  in  Siracusa  coi  fab- 
bricati «  Asiio  "h  e  a  Statella  »  di  proprietà  comunale 
stipulato  tra  ti  demamio  e  il  municipio  di  Siracusa  il 
30  luglio  1903,  nonché  dell'atto  aggiuntivo  stipulato 
tra  il  demanio  e  lo  stesso  municipio  il  29  ottobre  1904. 

16  aprile  i905. 
{Pubblicala  neUa  Gazzetta  UffMalc  del  Hegfio  U  25  aprile  1905  /&.  Uh 

VriTORK)  EMANUELE  111 

PVM    GRAZIA    DI    DIO    E    PER  VOLONTÀ    DELLA    NAZIOKH 
SU    D'ITALIA 

Il  Senato  e  la.  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 

Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo   quanto   segue: 
Articolo  unico. 

È  approvato  il  contratto  di  permuta  del  fabbricato  de- 
maniale «  Quartiere  vecchio  »  in  Siracusa,  coi  fabbricati 
a  Asilo  r>  e  a  Statella  »  di  proprietà  comunale,  stipulato 
tra  il  demanio  dello  Stato  ed  il  municipio  di  Siracusa  addì 
30  luglio  1903,  nonché  Tatto  aggiuntivo  stipulato  tra  il  de- 
manio dello  Stato  e  lo  stosso  municipio  addi  29  ottobre  1904. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  dei  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  uflQciale  delle  leggi  e  dei  decreti  delRe^o 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  16  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

Luogo  del  Sigillo.  V,  Il  GuardwiigilU  C.  FINOCCHI  ARO- APRILE. 

E.  Pedotti. 
A.  Majorana. 


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LEGCrJ   E  DECRKTI   DKL  REGXO   D'ITALIA   -   1905  1035 


N.  142.        lAft        N.  142. 


Leoos  che  aggrega  il  comune  di  Limosano  al  mandamento 

di  Montagxino. 

16  aprila  19C'5. 
{pubblicata  nella  GoMwMa  Ufficiale  del  Regno  il  25  apHle  1905,  n.  97) 

VITTORIO  EMAlìraiiE  m 

PER   URANIA.  DI   DIO   X  PER  VOLONTI  DILLA    »  AZIONE 
RS   D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto    segue: 

Art.  1. 
Il  comune  dì  Limosane  è  distaccato  dal   mnncamento  di 
Gastropignano  ed  aggregato  a  queUo  di  Montagdno. 

Art.  Z. 
É  data  facoltà  al  Governo  del  Re  di  provvedere  per  de- 
creto reale  a  quanto  occorra  per  la  ^  esecuzione  della   pre- 
sente legge* 

Ordiniamo  che  la  presente,  maDita  <lel  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'ItiyUa,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato* 

Data  a  Roma,  addì  16  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

1^0  M  Sigillo.  V.  Il  Guapdiuiigmi  C.  FINOCCHI  ARO- APRILE. 

C.  FiNOCCHURO- Aprile. 


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1036  LEGGI  B  BECBETI  DEL  BEGKO  d'tTALIA   -  1905 

N.  i4a        A.       N.  143. 


^j^r 


Regio  Bbcreto  che  dà  esecuzione  aWaceordo  concluso  /Va 
r  Italia  e  la  Russia  per  lo  scambio  di  vaglia  interna- 
zionali  ordinari. 

19  febbraio  1905. 

iPumiMo  néUa  GoMMém  UffidaU  del  B$gm  U  27  aprile  1906,  n.  99) 

VITTOBIO  EMANUELE  m 

PER   GRAZIA  DI   DIO   B   PBR  YOLONtX   DBLLA   NAZIONE 
BB   D'ITALIA 

Visto  raccordo  amministrativo,  firmato  dal  ministro  delle 
poste  e  dei  telegrafi  del  Regno  d' Italia,  e  dal  direttore  ge- 
nerale delle  poste  e  dei  telegrafi  dell^  Impero  Russo  recante 
rispettivamente  le  date  di  Roma  23  ottobre  1904  e  di  Pie- 
troburgo ^^^  1904,  ed  avente  lo  scopo  d'introdurre  un 
regolare  cambio  di  vaglia  fra  i  due  paesi; 

Considerato  che  detto  atto  è  stato  ratificato  mediante  le 
dichiarazioni  diplomatiche  del  ministro  imperiale  russo  degli 
affari  esteri  in  data  25  novembre  1904,  e  del  ministro  degli 
afiarì  esteri  del  Regno  d' Italia  'in  data  del  29  dicembre  ul- 
timo scorso; 

Ritenuta  la  convenienza  di  un  tale  servizio,  che  tornerà 
utile  alle  relazioni  commerciali  fra  l'Italia  e  la  Russia; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
i  lavori  pubblici  interim  per  le  poste  e  per  i  telegrafi,  d'ac- 
cordo con  quello  degli  affari  esteri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
É  data  piena  ed  intera   esecuzione   all'accordo   ammini- 
strativo firmato  dal  ministro  delle  poste  e  dei  telegrafi  del 


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LEOOI  E  DSCBBTI  DSL  RSOKO  d'ITALIA  -  1906  1037 

Regno  d'Italia  e  dal  direttore  generale  delle  poste  e  dei  te- 
legrafi dell'  Impero  Russo  per  regolare  lo  scambio  dei  vaglia 
postali  fra  i  due  Stati,  con   effetto  dal  ~  dicembre  1904. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  monito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  neUa  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  ossenrarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  19  febbraio  1905. 
VITTORIO   EMANUELE 

^gi9tra»o  aUa  ChrU  dèi  eonM  aàM  20  aprìU  1906. 

%.  22.  AM  éM  Oinmmo  a  f.  10.  PACim. 
£«0^  M  Sigaic.  V.  n  OnardàsigUU  RONCHBTTL 

Tedesco. 
•  TrrTOKi. 


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1038     '  LKOGI    E  DECRETI    DEL    REGNO  d'iTALTA  -    1906 


ARRANGEMENT 

coneernant  Péchange  dss  mandats  poste  entro  l'Empire  de  Russie 
et  le  Royaume  d'Italie. 

Les  soussignés  ont  arrété,  d'un  commun  aooord,  sons  réserve 
de  Tapprobation  par  les  Autorités  oompétentes,  les  dispositions 
suivantes  : 

Art.  1. 

1.  Il  est  établi  entre  T  Empire  de  Bnssie  et  le  Boyaume 
d'Italie  un  échange  régulier  des  mandats-poste. 

2.  Oet  échange  aura  llen  par  rintermédiaire  des  bureaux 
désignés  par  chaoane  des  deux  Ad  ministra tions  respectives. 

3.  Oes  bi^reanx  s'informeront  réciproquement,  au  moyen  de 
listeSy  des  mandats  tirés  dans  un  pays  sur  Tautre. 

Art.  2. 

1.  L'Office  expéditeur  détermiue,  si  le  montant  des  man- 
dats-poste doit  6tre  déclaré  nar  les  déposants  en  monnaie  du 
pays  d'expédition  cu  en  celle  da  pays  de  destination. 

2.  Si  le  montant  d'un  mandat  est  déclaré  en  monnaie  du 
pays  d'origine,  il  doit  dtre  converti,  par  les  Boins.de  TOfiee 
expéditeur,  en  monnaie  métallique  du  pays  de  destinatioui 

3.  L'Administration  des  pOstes  du  pays  d'origine  déter- 
mine  elle-memo  le  taux  de  conversion  de  sa  monnaie  en  mon- 
naie métallique  du  pays  de  destination.  Les  Administrations  des 
pays  contractants  se  pommuniquent  réciproquement  le  taux 
qu'elles  auront  adopté  pour  ladite  conversion  et  les  changement 
qui  seront,  le  cas  échéant,  introduits  ultérieurement  à  cet'égard. 

Art.  3. 

1.  Les  Administrations  postales  des  pays  contractants  au- 
ront le  droit  de  determinar,  d'un  commun  accord  le  maximum 
du  montant  de   chaque  mandat    qui  sera   délivré  dans  les  paya 


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LEGGI    t   DiXJftETX   DKL  BEGNO  d' ITALIA  -    1905  1'  o9 

lespectiijj.  Ce  maximum  ne  pouna  daiis  aucun  cas  étre  inférieur 
à  100  roubles  (266  franca). 

2.  Il  ne  sera  pas  tenu  compte  pour  établir  le  montana 
dea  mandats  des  fractìons  de  copecks  oudeBBommes^inférieurea 
à  5  centi  mes. 

Art.  4. 

1.  Iie  payement  du  montani  desi  mandats  est  eilectué  cn 
monnaie  métallique  dn  pays  de  destination  ou  en  papier-mon- 
naie  ayant  cotars  legai  en  ce  pays,  sous  réserre^  on  ce  dernier 
eaSy  qn*  11  sera  tenu  compte  de  la  diilérence  de  cours. 

2.  Est  réserré  auz  Administrations  des  pays  contraotants 
le  droit  de  dédarer  la  propriété  des  mandats-poste  provenant 
de  Tautre  pays  transmissible  sor  son  terrìtoire  par  voie  d'en- 
doBsement. 

Art.  6. 

!•  Ohacniie  dM  denx  Administratìons  Àzèra  les  tazes  à 
percevoir  sur  les  mandats-poste  qu*eUe*  délivrera  sur  Tautre 
pays. 

2.  Oette  taxe  ne  derra  pas,  toutefois,  dépasser  un  pour 
cent  des  sommes  rondes,  qui  forment  les  dégrés  de  l*éclielle  de 
perception.  Elle  pourra  6tre  diminuée  d'un  commun  accord  en- 
tre  les  Administrations  postales  intéressées.  Seront  ezempts  de 
cette  taxe,  les  mandats  d'office  relatifs  au  sieririce  des  postes  et 
écliangés  par  les  Administrations  postales  ou  entre  les  bureauz 
releyant  de  ces  Ad^inistratiaus. 

3.  Les  deux  Admii^istrations  se  donneront  connaisaanee  des 
tazes  qu'elles  auron  établies  fòt  des  changements  qu'elles  y  ap- 
porteraient  ultdrieurement. 

4.  Un  droit  special  ne  dépassant  pas  20  .copecks  peut  étre 
prélevé  par  l'Office  de  Bussie  pour  le  payement  da  montant 
d'un  mandat  au  domicile  d,u  destinataire. 

6.  L*ezpéditeur  d'un  mandai  peut  obtenir  un  avis  de  paye- 
ment de  ce  mandata  en  acquittant  d'avance,  au  profit  ezclusif 
de  l'Administration  du  pays  d'origine,  un  droit  fixe  égal  à  celu^ 
bui  est  persu'dans  ce  pays  pour  les  ayis  de  reception  des  corre-* 


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1040  JUEGGI   E  DECKETl    DEL   UEOKU  DITALIA  -    iUOÒ 

Bpondances  recommandées.  Le  mèiue  droit  peut   Giro   applique 
>  aux  demandes  de  renseignements  sur  le  Bort  de  mandats  qui  se 
broduisentpostérieurement  au  dépdt,  8i  Texpéditeur  n'a  pas  déjà 
acquitté  la  taze  speciale  pour  obtenir  un  avis  de  payement. 

6.  L'expéditeur  d'un  mandat  peut  le  fair  retirer  du  service  ' 
ou  en  faire  modiflerradresse  aux  oouditions  et  sous  lesréserves 
déterminéespour  les  correspondances  de  la  poste  auxlettres  par 
la  Oonveation  Principale  en  vìgueur  de  rxJnion  Postale  Univer- 
selle  (actuellement  par  Tartiole  9  de  la  Oonvention  de  Washin- 
gton)! tant  que  la  bénéfloiaire  n'a  pas  pris  liTraison^  soit  du 
titre  lui-mdme»  BOit  du  montant  de  ce  titre. 

Toutef ois  les  demandes  de  retrait  ou  de  ohangement  d'àdresse 
ne  peuvent  pas  ótre  transmises  par  la  voie  télégraphique* 

7.  Les  mandats-poste  et  les  acquits  donnés  sur  ces  man- 
dats,  de  m6me  que  les  récépissés  délivrés  aux  déposants,  ne  peu« 
vent  6tre  soumis  à  la  oharge  des  expéditeurs  ou  des  destinataires 
des  fonds  à  un  droit  ou  à  une  taxe  queloonque  en  bus  de  la 
taxe  pergueen  vertu  du  pnósent  article. 

Art.  0. 
Les  mandats  télégraphiques  ne  sont  pas  admis. 

Art.  7. 

1.  L'Administràtion  postale  qui  déliyrera  les  mandats  ere- 
diterà TAdministration  du  pays  ou  le  payement  doit  se  faire 
d'une  somme  égale  au  total  du  montant  des  nìandats  annoncés 
et  d*un  droit  d'un  demi  pour  cent  (1/3  %)  de  la  diftérence  entro 
le  montant  total  des  mandats  annoncés  et  colui  des  mandats 
annulés  et  remboursés.  Toutefois  aucun  droit  de  commission  ne 

^sera  boniflé  pour  les   mandats  d'offlcCi  ceux-ci  étant  exempts 

'[  des  payements  de  la  taxe  prévue  à  Tarticle  6. 

'i        2.  Le  droit  de  commission  prévu  ci-dessus  peut  étre  abaissé 

''^d'un  oommun  acoord  entro  les  Administrations  postales  intéres- 
sées,  conformément  à  la  diminution  de  la  taxe  per$ue  sur  les  ,* 
mandats-poste  en  Vertu  de  rarticlo  6  paragraphe  2  du  présent  [ 
Arrangement. 


^ 


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USOGI  B  DECKSTX  HEL  B^QUO  o'xTAUA  -  1905  1041 

Art.  8. 

1.  Lea  sommes  conyerties  ea  min  data-poste  sont  garantiea 
aux  deposants  joBqti'aa  momeut  où  ellea  ont  été  régnliérement 
payée^  aux  destiaataires  on  aux  mandataires  de  ceux-ei. 

2.  Il  est  toutefois  ontendu  que  la  rtfclamation  conoernant 
le  payemeiìD  d'un  mandat  à  une  pcr.'^onne  non  autorisée  nVst 
adinise  que  dans  un  dela»  d'un  an  à  partir  de  la  datedu  dépòt 
du  mandat.  Passe  ce  terme,  Ics  Admlnistrations  cessent  d'étru 
responsablcs  des  payemonts  sur  fauz  acquit. 

3.  Pour  les  cnvuis  adress<Ss  poste -restante,  la  respoBsabUité 
cesse  également  par  le  payemcnt  à  une  personne  qui  a  justiiìé 
Buivant  les  régles  en  vi^ueur  dans  le  pays  de  dcstination,  que 
Bes  nom  et  quallté  sont  conformes  aax  indicationa  de  Tadresso 
du  mandat. 

4.  Il  est  entendu  que  la  réelamation  conoernant  le  non-pa- 
yement  d'un  mandat  n'est  admiae  que  dans  le  délai  fixé  par  les 
lois  et  réglementa  du  pays  d'emission.  L'émission  eveutuelle  dea 
duplicata  dea  mandata  non  payéa  ne  donne  lieu  à  la  perception 
d'aucane  taze. 

5.  Lea  somofiea  eAoaisséea  par  chaque  Administration  en 
<^cbange  dea  mandata  et  dont.  le  montant  n'aurait  paa  été  re- 
clame par  les  ayants-droit  avnnt  l'^xpiifation  dea  délais  fixés  par 
les  loia  ou  réglementa  du  pays  d'origine  sont  défìnitivement  acqui- 
sea  à  rAdminiatratiqn  qui  a  délivr^é  eoa  mandata.  Toutefois 
cotte  Administration  prend  lea  mesurea  nócessaires  afln  de  pour- 
vo'r  au  remboursement  de  oes  aommes  aux  dépoaanta  ayant 
Teipiration  dea  délais  ausyiaéa. 

6.  L'Adminiatration  des  postea  du  paya  d'origine  devra 
recevoir  avls  de  tona  lea  mandata  qui  n'auraient  paa  été  payéa 
à  leurs  bénéficiaìres  i;capectifs  dans  un  délai  de  aix  moia  aprèa 
la  date  du  dépòt.  .    ^ 

Art.  9. 

1.  A  l'expiration  de  ebaque  trimestre  l'Ailministration  dea 
poste»  de  Busaio.fera  le  compte  dea  aommes  encaisaées  par  lea 

C6  •-  VcM,  II.  -  1905. 

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idtó  LEÒÒI  t  UÉCRÈTt  »Ét  RÈtJlJÒ  tì'WÀLlÀ  -   19M 

ofTlces  des  dcux  pays,  et  dt^i»  creclit.4  à  allouer  de  part  et  d'autre, 
en  txéentiptk  de  TltrtiQle   7  tidegnusk 

8»  l«j»  iiQlide  ^^i*a  éta^lf  eo  mpniiftie  de  franoi  A  «ette  fio  la 
convcrsipA  do  ì^  ni<»an»io  rnsso  lea  franos  nera  lien  sur  le  pi^d 
de  iOOroubies  r—  20&.68  fri$no»^  Mum  ice  coiin  deehaogd  poarra 
étrjp  Diodi j9é  ^  toute   epoque   d'un  comnlHa   aocord  des  Admi- 

.Art.  10.  ^    * 

1.  ti'AdJtoiiiiptratiòildeBpostes  d^Italle  oxahHno^a  le  com'pto, 
le  )*ectifiéla,  sMl  y  a  ììtitLj  et  si  lo  soldé  est  eri  faveur  de  la  Kus- 
sio,  el!^  en  payera  le  bipntant  dans  un  moi^,  au  plus  iàrd,  at)rés 
la  i-éCeptiou  dtt  cotiipte. 

2.  8i  le  solde  s'établi  eu  faveur  de  rAdiuinistTatiou  dels  j\b- 
sti-s  <i*ltalie,  l*Adtti!nIstration  des  postoci  ùé  this^ié  ep  l)ayeia 
W  hi'óntalit  à  celle-ei  au  plus  tatd.  dahs  iln  luoìs  qiit  ébivra 
TaVis  de  l*ja.C!eeptat1ott  bti  de  la  reellfì(^àtibn  du  rohi^te. 

3.  Lo  l[)iij'en)rtit  àP^  bahtnces  5<era  hit  en  hahcs  effifclifs  do 
la  manièro  suivaute: 

81  la  bàÌJtncé  est  «h  f'aveUt  de  la  Itusi^j^,  l*Adnìihistrsktion 
dc\d  po^tés  d'itaUfe  dt)ìt  \éh^k>r  le  mototànt  de  cétt^  balAiibli  à  li» 
ihaisoh  de  banqtié  à  t^aris  ibdlquée  per  l^Adtnlhiétfàtiòti  dèe  pò- 
bÙ^r  dt^  RiiàsiipJ 

ST  ia  balatlce  e^t  én  Tif^velit  dfeTlfcallK' l'Adtnibl&tràtiotì  dee 
pbfites  de  llnsaìfe  dolt  Verf^cr  le  raontant  de  ct^.tle  balanco  à  la 
ìnìli^dn  elle  b^inque  à  Paris  Indiquée  J3ar  rAdmlnlstratlon  des  pò- 
stes  d'Italie. 

4.  LeJ^  frais  féshltaht  du  payement  dea  soldes  sont  à  la 
ehatgc  de  rAaministt-àtlDu  tjui  ettif*ctùe  le  payemtent. 

5.  Lofsqtie  diina  le  toiirant  dil  trtmrestre  it  est  rfeconntì 
qn'une  Administration  se  trouve  à  découvert  vis  à-vis  de  Plltìthì 
d'une  somme  supérieure  «^  50,000  franca,  rAdministration  debi- 
trice doit  payer  à  l'autre,  à  titre  d*acompte,  le  montant  appro- 
nti hi  atif  de  U  dlfTéfebce.  L(?s  acomptes  Umetti  payés  de  la  ma- 
nièra pteaerlte  dans  le  paragtaphB  3  pfiScMfent,  et  jjottés  datiB 
le  compie  au  crédit  do  1* Administration  qui  les  a  £ait  verser. 


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h0m  m  hmsiAe  ma  naM  ^nmmA  •  IMI  KMB 


Ari.    11. 

toilte  ffc  fbrreéiJbndance  «rofftco,  stìit  eatre  Jes  Adminlstra- 
tiona  centrale^,  suit  eiltre  léà  bu^eanx  J'^tì^^ànife  ciòsigD^l'^  (  qyr 
iVublUsctjiènt  rtéì?  listes  tJonfcerbAtìt  le  servici»  4t'.s  mahdaU  ip- 
Ftitué  par  cdt  Arrlingeitìbnt,  àè  fdta  eri  liiù^aé  rFafiyaisé. 

Art.  12. 

1.  La  fftPtfte  et  les  èonditions  dVm'Rsion  dt^S  mhrttlnf.g  sont 
«J^t'^rihinééss  dana  eliaqUé  pays  par  les  róglenjpntà  eh  vigueur 
ditaa  ce  pUjrs. 

8.  L«  Ìhf5tliÉ  eb  169  bt)tldfHotld  du  paycnibht  déd  maùdatS-pÒHe 
SODI  régié^  par  les  disposi tious  en  vigueur  dans  le  pay8  de  desti- 

ti&tlOQ. 

Art.  13. 

Chaqne  Administration  postale  eRt  autoH^ée  à  limìtcr  le  aer- 
^iee  de  T^cbange  d<si  maudauts-poste  dans  soq  pays  à  un  cer- 
tiin  uombre  de  villea  et  à  suspendre  temporali ement  lYebange 
des  mandata-poste  chaque  foiB  qae  le  cours  dn  chaDge  oa  qucl- 
que  autre  circonstauce  poarrait  donnei  lien  à  des  abns  on  por- 
ter  préjodice  anx  intérèts  da  Oonvernement  respectif.  Avìs  de 
crtt^  RURpoiiaion  doit  £tre  donne  im mediate ment  et,  an  beaoio, 
l'ar  lélégraplie,  à  Tantre  Ad  minia  tra  tion. 

Art.  14. 

Les  Adminfstrations  postales  dea  denx  paya  sont  antoriaóes 
à  règler  d'un  commun  accord  les  mesures  de  détail  ponr  l'exé- 
cutìou  de  cet  Arragement,  et  à  les  modifìer  à  tonte  epoque  sui* 
▼ant  les  beaoins  du  aervice. 

Art.  16. 

Le  présent  Arrangement  sera  mia  àezécntion  le  1-14  déccm- 
bre  1904. 

Il  resterà  en  Tignenr  jnsqu'à  Texpiration  de  la  periodo  d'une 
année  après  la  date  à  laquclle  Tune  des  denx  Administrations 
aura  notifié  à  i'antre  son  intention  d'en  faire  ceaaer  les  effets. 


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1044 


LEGQI  E  DBORBTI   DEL  BEOKO  d'iTALIA  •  1906 


Art.  10. 

Lo  pri^sent  Arr^an^remout  sera  iutlj<^  par  tin  dcbaDge  di*  Dé- 
claration  ministérielles  aussitót    que  faire  »e  pourra. 

Fait  en  doublé  originai  et  signó  à  S.  Pétersboiirg  lo  29  octo- 
bre-11  novembre  1004,  et  à  Rouue  le  23  oclobre  1904. 


J^e  directenr  general, 
des  poste  et  des  téléghaphcs 
de  l'Empire  de  Rassie 

Bignè:  Sévastianoff 


Payr  le  mivisfrr 

dea  poòien  et  des  tèUgraphes 

da  Pogaume  d'Italie 

Slgné:  MOBELUGUALTIBBOTTl. 


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LEooi  B  latcvEn  DBL  RSGNO  d'itaija  •  1906  101) 


N.  144        A       N.  144 


^HP^ 


Regio  Degreto  che  convoca  t>el  giorno  14  maggio  1905  il 
collegio  elettorale  di  Pmrmno  per  la  eiezione  del  pro- 
prio deputato. 

\2Ó.apri%'l90B,  ^    ^    '\      •;  •      ^. 

(Fuòblieaicr  fulla  bastala  Vfficiaà  ^éki  ìt^gno  il  ti  iipHU  I9W,  n/  99)     *^ 


VITTOBIO  EMANUELE  m 

PER   GRAZIA   DI   DIO   K  PER   VOLONTÀ.   DELLA   NAZIONE 
RE   D'ITALTà 

Veduto  il  messaggio  in  data  del  15  aprile  1905  col 
quale  Fufficio  di  presidenza  della  Camera  dei  deputati  no- 
tificò essere  vacante  il  collegio  elettorale  di  Fabriano  in 
provincia  di  Ancona; 

Veduto  Tart.  80  del  testo  unico  della  legge  elettorale 
politica^  approvato  con  regio  decreto  28  marzo  1895,  n.  83; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  afiari  dell'interno^  presidente  del  consiglio  dei  ministri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 

11  collegio  elettorale  di  Fabriano  è  convocato  pel  giorno 
14  maggio  1905  affinchè  proceda  alla  elezione  del  proprio 
deputato. 

Occorrendo  una  seconda  votazione,  essa  avrà  luogo  il 
pomo  21  maggio  successivo* 


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IfMB  UMoi  •  aMkmi  n»  smini  bT^^lu  f  1805 


Ordiaiamo  ohe  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  delio 
Stato,  §1^  i]M|erte  neUÙi  raccolsi  tifficiale  delle  l^g^  e  dei  decreti 
del  lUftift  ritalk,  maiidaii4o  A oìHunque  sp^flipi ^saeA&rlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  20  aprile  1905. 
VITTOiUO  )IMAlfU«UI 

R09.  25L  Amdd  OoMTMO  a  f.  M.  F.  lÉttam. 
^m  *«  «WK  Ti  |1  Ow*»fP  CPPi9CC^fARO^)^M5. 

A.   FORTIS. 


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UQOI  ^  UmCVBf^  DEL  l^EGNp  D^ITALIA  -  1906  '   IQ^T 

Rsaio  Decreto  che  ifééMkm  pel  già^no  Éé  éiaggiè  i905  il 
collegio  elettorale  di  Teano  per  la  elezione  del  proprio 
deputato. 

20  Aprile  1905. 
{f^MUMo  nslia  QasMetiù  tff/tààb  àéi  Agno  U  S7  aptik  )9lte,  fi.  01^ 


VITTOBIO  EMANUELE  IH 

PER   GRAZIA  DI   DIO   E   PER   VOLONTÀ   DELLA  NAZIONE 
RE   D'ITALIA 

Veduto  il  messaggio  in  data  del  16  aprile  1905  col  quale 
rofficio  di  presidenza  della  Camera  dei  deputati  notificò  es- 
sere racante  il  collegio  elettorale  di  Teano  in  provincia  di 
Caserta; 

Veduto  Tart.  80  del  testo  unico  della  legge  elettorale  po- 
litica, approvato  con  regio  decreto  28  marzo  1895,   n.  83; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  deir  interno,  presidente  del  consiglio  dei  mi- 
nistri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Il  collegio  elettorale  di  Teano  (Caserta)  è  convocato  pel 
giorno  14  maggio  1905  affinchè  proceda  alla  elezione  del 
proprio  deputato/ 

Occorrendo  una  seconda  votazione  essa  avrà  luogo  il 
i^omo  21  maggio  successivo. 


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1048  LEGGI   E  DECRETI   DEL   REGNO  D*1TAL1A  -   1906 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto^  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  20  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


ki§tstrtao  ulU  Oan$  dH  ùimiH  addì  27  apriU  1906, 

ìUg,  22.  ÀMi  del  Ghvsmo  a  f.  37.  P.  Misorrn. 
LuQgo  del  BigiUo.  V.  U  OiianJUuiigiUi  C.  PINOCCHIARO-APRILB. 


A.   FORTIS. 


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LEGGI  E  DECRETI   DEL  BEONO  D*ITALIA  -  1&05  1049 

N.  Ì46.        A,        N.  146. 


Regio  Decreto  che  convoca  pel  giorno  14  maggio  1905 
il  collegio  elettorale  di  Pesaro  per  la  elezione  del  prò- 
prie  deputato. 

27  aprile  1905. 
{JP9t»UeaUf  n4Ua  QoMtnia  Uf^U  del  Regno  U  27  apriU  1905»  n.^) 


VITTORIO  EMANUELE  lU 

PKR  ORilZIA  DI  DIO   E   PER  VOLONTÀ   DELLA  MAZIOME 
B£   D'ITALIA 

Veduto  il  messaggio  in  data  del  24  aprile  1905,  col  quale 
rufficio  di  presidenza  della  Camera  dei  deputati  notificò  es- 
sere vacante  il  collegio  elettorale  di  Pesaro; 

Veduto  Tart.  80  del  testo  unico  della  legge  elettorale  po- 
litica, approvato  con  regio  decreto  28  marzo  1895,  n.  83; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  deir  intemo,  presidente  del  consiglio  dei  mi- 
nistri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  nnico. 

il  collegio  elettorale  di  Pesaro  è  convocato  pel  giorno 
14  maggio  1905  afl^chè  proceda  alla  votazione  del  proprio 
deputato. 

Occorrendo  una  seconda  votazione  essa  avrà  luogo  il  giorno 
21  maggio  suoces8Ìvo« 


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1030  ItHaoi  ^  I)909Bt;  J>^  9^ono  p'italia  -  1905 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto»  munito  del  sigiUo  deDo 
StatOi  0i^  ipserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  BJ^ho  d'Itidia»  mandando  a  chiunque  spiitidl  ossijrvarlo  a 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma»  addì  27  aprile  1905 

Vittorio  IsHajavmìjs 


.^gittrato  alla  CorU  dd  eonH  ofM  1^  ^rit^  |tf^5 
Reg.  22.  AtH  del  Governo  a  f.  38.  P.  Mbzzbtti. 


A.  FORTIS. 


I  j 


'4  ,  ■  • 


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t  Ut-      A       N.  147. 


Regio  Dboreto  che  convoca  pel  giorno  i4  maggio  1905 
il  collegio  elettorale  di  Trapani  per  la  elezione  del 
proprio  depvAatò. 

yi  fiprìld  1905. 
{Pubblicato  nella  Gatgetta  qflMk  éel  tUgno  U  WJ  épHk  1M5.  ».  W) 


VITTORIO  EfilANUELE  m 

PSR  ORAJUA  DI  DIO  S  PKR  VOLONTÀ  DELLA  NAZIOIIB 
EB  D'ITALIA 

Veduto  il  messaggio  in  data  del  17  aprile  1905,  col  quale 
Tufficio  dì  presidenza  della  Camera  dei  deputati  notificò  es- 
sere vacante  il  collegio  elettorale  di  Trapani; 

Veduto  l'art.  80  del  testo  unico  della  legge  elettorale  po- 
litica, approvato  con  regio  decreto  del  28  marzo  1895,  nu- 
mero 83; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  dell'interno,  presidente  del  consiglio  dei  mi- 
nistri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Il  collegio  elettorale  di  Trapani  è  convocato  pel  giorno 
14  maggio  1905  affinchè  proceda  alla  elezione  del  proprio 
deputato. 

Occorrendo  una  seconda  votazione  essa  avrà  luogo  il  giorno 
21  maggio  successivo. 


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1052  LfiGOI  E  DECIttnt  DSL  REONO  B*ITAIIA  -  1905 

Ordiniamo  ohe  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d' Italia,  mandando  a  chiunque  spetfi  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  27  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


U$ffiMtrato  alln  OorU  M  eoi/<  addi  27  aprile  1905. 

JB#f.  S2.  Atti  del  Gatm-mo  a  f.  39.  F.  Mazttm. 
huojo  del  Sigillo,  y.  a  OiULi*dMÌgìUi  C.  FUNOCCHURO- APRILE. 


A.   FORTJS. 


I  I 


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uggì  e  DBCRETI  DKt   RSGKO  D*ITAUA  -   1905  )053 

N.  14&        i|k        N.  I4a 


Regio  Decrbto  che  riduce  la  quota  di  toncorso  a  carico 
dello  SicUOy  concessa  al  comune  di  Vizzmi  per  Voto- 
Uzione  del  dazio  sw  farinacei. 

23  mano  1905. 
{fìibòtieaio  nella  GaoMOa  O/fleiuie  del  lUgnó  U  1»  maggio  19^5,  m  102^ 

VITTOBIO  EMANUELE  IH 

VÈR  GRAZIA   DI   DIO   E   PER    VOLONTÀ   DELLA  ilAZIONI 
ES   D'ITALIA 

Visti  gli  articoli  2,  lettera  &,  3,  4  o  20  della  legge  23  gen- 
naio 1902,  n.  25,  allegato  A; 

V^eduto  l'art.  8  del  regolamento  9  marzo  detto  anno,  nu- 
mero 90; 

Visto  il  Nostro  decreto  5  aprile  1903,  n.  139,  col  quale 
furono  approvati  gli  elenchi  delle  quote  di  concorso  a  ca- 
rico dello  Stato,  concesse  ai  comuni  indicati  negli  elenchi 
medesimi,  per  rabolizione  totale  del  dazio  sui  farinacei; 

Vista  la  deliberazione  13  marzo  1905  della  commissione 
centrale  nominata  con  Nostro  decreto  10  aprile  1902,  nu- 
mero 134; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  le  finanze; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
La  somma  annuale  compresa,  a  favore  del  comune  di 
Vizzini,  neireknco  relativo  ai  comuni  della  provincia  di  Ca- 
tania, il  quale  è  annesso  al  sovracitato  Nostro  decreto  del 
5  aprile  1903,  è  ridotta  da  lire  11,715.  06  a  lire  5,954.  28, 
dal  r  gennaio  1903  in  poi. 


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ld'^4  I.EGGI  <  IÌÈC;ÌtfeTt  ÌJfÈL  VitOM  ìftTlfilA  -   IMS 

Ordiniamo  che  il  presente  ilKreto»  munito  del  sigillo  dello 
St^to,  lift  Incerto  nella  racc(rt1*  Ufficiale  delle  1#^  »  dei  decreti 
del  Regno  (V  Italia,  mandando  a  chiunque  spettiai  osservarlo  e 
di  farlo  osservare, 

Dato  ù  Ruma,  addì  28  mirio  1905. 
VITTORIO  tìMANÙÈLfi 


E0g.  9^,  Affi  éUl  ao9erno  a  /.  36u  P.  UtxzKrr. 

Luo(;o  d4l  Sigillo.  V.  Il  Oaardasigiili  HONCHBTTL 


A.  UétOBàMé^. 


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m:ooi  e  nta  reti  del  REO^'o  d'itat.ia  -  1905  1055 

N.  149.        lÉs        N.  149. 


Rsoio  Decreto  che  approva  f^li  stattifi  per  la  reale  insi^ 
gne  accademia  di  bette  arti  di  San  Luca  in  Aoma. 

10  febbraio  ]^'5« 
[PMtbUealo  nella  QoMJfttia  Cf/kIaU  ésì  Ré^no  ti  U  maggio  19(j5.  ».  105) 

VltTORIO  EMANUfXE  IH 

PER   efeAUA   DI   DÌO   E   PER   VOLONTÀ.   DELLA   RAKÌONE 
BB    D'tfALtA 

Veduto  gli  statuti  della  reale  insigne  accademia  di  belle 
arti  dehomìnata  di  San  Luca  in  Roma; 

Riconosciuta  la  convenienza  di  modificare  g\ì  statuti  stessi 
secondo  i  voti  manifestati  dalla  stessa  accademia  ; 

Sentito  ii  consiglio  di  Stato  ; 

Sulla  proposta  del  Nòstro|ministro  segretario  di  Staio 
per  la  pubblica  istruzióne; 

Abbiamo  decretato  e  diicretiamo: 
Articolo  unico. 

Sono  approvati  per  la  reale  insigne  accademia  di  belle 
arti  di  Sa|^  Lucfa  ip  Roma  gli  statuti  apQesfli  al  presente 
decreto  e  firmati  d'ordine  Nostro  dal  Nostro  ministro  se- 
gretario di  Stato  per  la  pubblica  istruzione, 

Ogni  disposizione  contrària  è  abrogata. 

Ordiniamo  che  il  t)reBeato  decroto>  uinaltu  dei  ^igiliu  d(  Ilo 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  <Jeonti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  fikrio  BéMtywfHt 

Dftto  ft'Rboie^,  addi  16  febUraio  1905. 

VtWOftlO  EMANtJfittì 

Registrato  alla  Corte  dei  conti  addi  ?S  aprile  1005 

Reg.  22   Atti  del  Governo  a  f,  40.  P.  MKr>:RTTt. 
Luogo  del  Sigillo.  V.  Il  Guariasigiiii  RONCHETTF. 


Orlando. 

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1056  LEGGI  E  DECUETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  1005 


STATUTI 
della  reaJe insigne  Accademia  di  bello  arti  denominala  di  San  Luca. 

Articolo  PBKHMiNA.ur4. 

La  Eoale  insigne  Accademia  Romana  di  belle  arti,  denomi 
nata  di  S.  Luca,  ha  origine  dalia  università  dei  pittori  del  secolo 
XIV,  riformata  con  nuovo  Statuto  del  17  dicembre  1478,  la  quale 
aveva  sede  in  una  chiesa  dei  ss.  Cosma  e  Damiano,  con  fondo  an- 
nesso, sull'Esqnilino.  Demolita  questa  da  Sisto  V,  fu  in  compenso 
assegnata  ad  essa  l'odierna  sede  con  la  chiesa  di  S.  Martina  (motu- 
proprio dell'anno  1588). 

La  trasformazione  dell'università  in  Accademia  dei  pittori  e 
scultori  fu  promossa  dal  pittore  Girolamo  Muziano  ed  approvala 
da  Gregorio  XIII  (Breve  dei  15  settembre  1577).  Quindi,  per  rop(.»ra 
del  pittore  Pederieo  Zuccari,  furono  nel  1593  riunite  nell'Accade- 
mia le  arti  della  pittura,  della  scultura  e  dell'arehitettura,  con 
perfetta  eguaglianza  di  grado.  Da  Pontefici,  da  RcpubbUchc,  da 
Imperatori  e  da  Ile  ebbe  questo  insigne  Sodalizio  in  ogni  tempo 
protezione  e  privilegi.  Esso  ha  tenuto  il  pubblico  insegnamento 
dello  belle  arti  in  Roma,  dalla  propria  origine  fino  airanno  1873. 

CAPO   I. 

FBOGBAMMA  E  COSTITUZIONE  DELL'ACCAPEMIà, 

Art.  1. 

La  Eeale  insigne  Accademia  Eomann  di  belle  arti  denominata 
di  S.  Luca  è  istituita  per  insegnare  e  promuovere  le  belle  arti,  ono- 
rare il  merito  s'ngolare  degli  artisti,  ammettendoli  nel  Corpo  Acca- 
demico, e  per  adoperarsi  alla  conservazione  dei  monumenti  e  delle 
opere  d'arto  antica  e  moderna.  ^     .    ...         . 


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LEGGI  B  DBCBETI  DEL  BEOKO  s'iTAUA  -  1905  1057 

Art.  2. 

« 

L'Accademia  deve  adempiere  gl'incarichi  ad  essa  affidati  da 
speciali  disi>osizioniy  dare  il  giudizio  di  concorsi  o  risposte  a  quesiti 
d'arte  proposti  da  Enti  pubblici,  e  proporre  partiti  e  consigli  fa- 
Torevoli  al  progresso  delle  arti. 

Art.  3. 
L'Accademia  è  Corpo  morale  autonomo^  fin  dalla  sua  origine. 

Art.  4. 

L'Accademia  è  costituita  da  tre  classi  di  Aeeademiei  di  merito 
residenti^  che  corrispondono  alle  tre  arti  cioè  pittura,  scultura  ed 
architettura;  da  tre  classi  di  Accademici  di  merito  corrispondenti; 
di  tre  classi  aggiunte  di  Accademici  residenti  o  non  residenti,  e  da 
una  classe  speciale  di  Accademici  d^ onore. 

Art.  6. 

Il  titolo  storico  di  Principe  perpetuo  dell'Accademia  è  confe- 
rito  unicamente  a  Sua  Maestà  il  Be. 

Art."6. 

L'Accademia  deve  pubblicare  in  ogni  anno  VaLbo  dei  suo  i  mem  - 
bri,  secondo  l'esistenza  dei  medesimi  al  1^  di  gennaio. 

CAPO  n. 

DBGLI  AOOABEMIOI  DI  MERITO. 

Art.  1 

Oli  Accademici  di  merito  residenti  sono  eletti  dair  Assemblea 
generale  su  proposta  della  relativa  classe  (come  al  capo  Villi 
art.  4)  fra  i  più  rinomati  prtjfessori  di  qualunque  nazionalità  domi  - 
ciliati  in  Boma.  Essi  sono  in  numero  di  dodici  per  ciascuna  <irte  p 
».'  ■•  '       n 

67^—  Vol;  il  -  19Q5. 

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1058  LEGGI  £  DECBETI  DEL  BEOKO  d'ITALIA  -  1906 

Art.  2. 

Oli  Accademici  di  merito  corrtspondentij  cioè  con  domicilio 
fuori  di  Boma,  hanno  lo  stesso  grado  dei  residenti,  e  sono  in  numero 
di  venti  per  claase<  Sono  Accademici  corrispondenti  i  Presidenti  di 
quelle  Accademie  italiane  od  estere,  le  quali  conferiscono  lo  stesso 
onore  al  Presidente  dell'Accademia  di  S.  Luca. 

Art.  3. 

Le  donne  di  alto  valore  artistico  possono  essere  elette  Acca- 
demiche di  merito  residenti  e  corrispondenti.  Se  sono  residenti, 
hanno  li  diritto  del  voto  nell'Assemblea  generale. 

Art.  4. 

Gli  Accademici  di  merito  aggiunti  sono  coloro  che  si  sono  resi 
eccellenti  nelFarte,  anche  se  applicata  a  rami  speciali.  Sono  in  nu- 
mero non  superiore  a  nove  complessivamente.  Hanno  il  diritto  del 
voto  nell^Assemblea  generale. 

Art.  6. 
Il  seggio  o  grado  accademico  di  S.  Luca  è  a  vita. 

Art.  6. 

Affinchè  Fattività  del  Corpo  Accademico  si  mantenga  sempre 
in  vigore,  è  istituita  una  classe  di  Accademici  emeritiy  alla  quale 
vengono  ascritti  gli  Accademici  di  merito  residenti^  che,  per  motivo 
di  salute,  o  per  assenza,  non  possono  piti  intervenire  alle  adunanze. 
Ad  essi  sono  conservati  tutti  gli  onori  e  i  privilegi  del  grado  acca- 
demico. I  seggi  degli  emeriti  si  considerano  vacanti  nella  rispettiva 
classe. 

Art.  7. 

Nel  corso  di  un  triennio,  gli  Accademici  di  merito  inviano  al- 
rAccademia  il  proprio  ritratto  nella  forma  e  misura  stabilite  nel 

Begolamento. 

Art.  8. 
jf  *è.  E'  vietato  qualunque  interesse,  o^rapporto  d'indole  finauzia- 
Tìa,tra^gli_ Accademici  eJ'Acc3,4®Dii«'T 


-^ 


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£EG^OI  B  inSCRETI  DEL  REGNO  ]>'lTAIJA  -  1905  1059 

CAPO  in. 

DEGLI  AOOADEHIOI    D*ONOBB. 

Art.  1. 

Oli  Accademici  d*onorej  eletti  o  dall'Assemblea  generale  o  dal 
Cons'glio  Accademico  sono  illustri  scienziati,  letterati,  scrittori  di 
arte,  protettori  delle  belle  arti,  d'ambo  i  sessi,  di  un  merito  gene- 
ralmente riconosciuto,  essendo  questo  il  massimo  onore  che  TAc- 
cademia  conferisce  a  persone  non  esercenti  l'arte. 

4rt.  2. 

Oli  Accademici  d'onore  sono  di  numero  illimitato.  Essi  Inter- 
vengono  ad  alcune  sedute  accademiche,  dietro  invito  speciale* 
Possono  ricevere  incarichi  dal  Consiglio,  ed  essere  consultati  per 
qualunque  affare  sia  di  arte,  sia  di  amministrazione. 

CAPO  IV. 

DELLA  PRESIDENZA. 

Art.  1. 

La  Presidenza  dell'Accademia  è  formata  da  un  Presidente, 
da  un  Vice-Presidente,  da  un  ex-Presidente,  dal  Segretario  del  Con- 
siglio e  dal  Sovrintendente  dell'amministrazione. 

Art.  2. 

La  durata  dell'ufficio  del  Presidente,  eletto  dall'Accademia 
(come  al  capo  Vili,  art.  1)  è  di  un  anno  comune.  E'  in  facoltà  del- 
TAccademia  il  confermarlo  per  un  altr'anno. 

Art.  3. 

Il  Presidente  ha  il  titolo  di  Conte  Palatino,  riconosciuto  dalla 
Consulta  Araldica  del  Bcgno,  finché  esercita  l'ufflciO;.  Egli  è  anche 
insignito  dell'ordine  equestre  speciale  dei  Principi  dell'Accademia, 
istituito  con  Breve  di  Pio  VII  del  23  settembre  1806;  e  mantiene 
questo  onore  dopo  cessato  l'ufficio.  Le  insegne  dell'ordine  gli  ven- 
gono consegnata  dal  Presidente,  che  cessa  dall'ufficio,  nella  prima 
seduta  del  nuovo  anno. 


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1060  L.EGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Art.  4. 

Il  segretario  del  Consiglio  Accademico,  eletto  successivamente 
ìe  ciascuna  delle  tre  classi,  dura  in  ufficio  come  il  Presidente. 

Art.  6. 

In  mancanza  del  Presidente,  ne  esercita  le  attribuzioni  il 
Vice-Presidente;  in  mancanza  del  quale,  le  dìsimpegna  l'ex-Presi- 
dentej  ed  ìu  assenza  di  questo,  il  Segretario  del  Consiglio. 

Art.  6. 

La  Presidenza  rappresenta  l'Accademia  nelle  funzioni,  nelle 
corimoniCj  in  ogni  atto  pubblico  tanto  d'onoro,  quanto  d'ammini- 
strazione. Può  anche  delegare  altri  Accademici  a  rappresentarla  in 

casi  speciali. 

Art.  7. 

Il  Presidente  sottoscrive  i  verbali  delle  adunanze  consigliari 
e  generali,  dopo  approvati  dal  Consiglio  o  dall'Assemblea;  le  cor- 
rispondenze di  materia  artistica  ed  anche  economica  con  i  Ministri 
dello  Stato;  i  diplomi  delle  nomine  accademiche  e  i  decreti  dei 
premiì.  Egli  convoca  lo  adunanze  accademiche  e  ha  il  diritto  di  in- 
tervenire a  tutte  le  Commissioni. 

Art.  8. 

Poiché  i  membri  della  Presidenza  rappresentano  le  tre  classii 
le  adunanze  delle  classi  separate  sono  presiedute  dal  rispettivo 
membro  della  Presidenza,  salfo  il  diritto  al  Presidente  dell'Acca- 
demia d*iritervenire  in  ciascuna  adunanza,  senza  dare  il  voto. 

•  Art.  9. 

Il  Presidente  regola  le  discussioni,  tanto  nel  Consiglio  Accade- 
mico, quanto  nello  Assemblee  generali,  secondo  l'ordine  del  giorno; 
propone  gli  argomenti  sui  quali  si  deve  deliberare;  fa  lo  spoglio 
delle  votazioni  e  ne  proclama  il  risultato;  vigila  suU'o^servajiza 
degli  Statuti  e  dei^Eegolamenti/j 


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LÈÙGt  E  DÈCEEtl  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905  1061 

CAPO   V. 
BEL  SEQBBTABIO. 

Art.  1. 

Il  Segretario  dell'Accademia  è'  un  letterato  di  noto  valore 
eletto  a  vita  dall'Assemblea  generale  (come  al  Capo  Vili,  art.  10). 

Art.  2. 

Il  Segretario  interviene  in  tutte  le  adunanze  accademiche  e 
in  tattf  le  Commissioni  tanto  artistiche  quanto  economiche^  ma 
non  ha  il  voto.  Egli  dà  lettura  degli  articoli  dello  Statuto  relativi 
all'argomento  delle  adunanze  stesse;  ne  redige  i  verbali,  ne  rac- 
coglie le  proposte,  ne  mette  in  atto  le  conclusioni;  controfirma  con 
il  Presidente  i  verbali  delle  sedute  approvati  e  i  diplomi  accade- 
mici. EgU  redige  tutte  le  corrispondenze  che  vengono  sottoscritte 
dal  Presidente  dell'Accademia. 

Art.  3. 

Spetta  al  Segretario  la  custodia  dei  sigilli  accademici,  l'ordi- 
namento degli  atti  in  corso,  dei  quali  non  potrà  dare  copia  né  comu- 
nicazione ad  alcuno  senza  licenza  del  Consiglio.  Egli  ha  la  conse- 
gna dell'Archivio  dell'Accademia,  con  obbligo  di  non  estrarne  do- 
cumenti senza  licenza  del  Consiglio  e  non  dare  in  prestito  libri  o 
stampe  della  Biblioteca  che  ai  soli  Accademici  residenti. 

Art.  4. 

Il  Segretario  formula  gli  ordini  del  giorno  e  convoca,  per  in- 
carico del  Presidente  dell'Accademia,  le  adunanze  generali,  quelle 
del  Consiglio  e  delle  Commissioni  speciali;  convoca  le  Classi  separa- 
tamente, d'intesa  col  rispettivo  Presidente. 

Art.  6. 

Al  Segretario  compete  un'annua  medaglia  per  -compenso, 
come  ancora  competono  le  indennità  per  i  varii  Concorsi  e  per  la- 
vori straordinari,  che  sono  stabilite  dai  testatori,  o  vengono  decre- 
tate dal  Consiglio  Accademico, 


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10<'>2  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Art.  6. 

n  Segretario  presta  la  sua  opera  nella  Amministrazione, 
(vedi  Capo  VII,  art.  2)  nella  quale  ha  il  voto  consultivo,  ne  redige 
6  ne  controfirma  i  verbali  insieme  col  Sovrintendente. 

Art.  7. 

Spetta  al  Segretario  l'ufficio  di  dettare  le  memorie,  compilare 
gli  atii^  l'albo  annuale,  i  documenti,  le  iscrizioni  e  quanto  altro  ri- 
guarda la  parte  letteraria,  storica  e  araldica  dell'Accademia. 

Art.  8. 

In  caso  di  assenza,  di  malattia  o  di  decesso,  il  Segretario  del- 
rAccademia  è  sostituito  dal  Segretario  del  Consiglio;  ed  in  man- 
canza dì  esso,  dal  Consigliere  anziano. 

I,  CAPO  VI. 

DEL  CONSIGLIO  AGGADEMIOO  E  DEL  SEGRETARIO  DEL  CONSIGLIO. 

Art.  1. 

Il  Consiglio  Accademico  è  formato  da  ventiquattro  Accade- 
mici di  merito  residenti,  otto  per  ogni  classe,  compresi  1  membri 
della  Presidenza. 

Art.  2. 

Il  Consigliere  è  eletto  dall'Assemblea  dei  36  Accademici  di 
merito  residenti,  su  proposta  del  Consiglio  stesso,  appena  si  rende 
vacante  un  posto  nella  relativa  classe.  L'ufficio  di  Consigliere  è  a 
vita,  salvo  il  caso  di  volontaria  dimissione,  e  il  disposto  dell'art.  6 
oap.  II. 
,  Art.  3. 

r  ^'  Al  Consiglio  spetta  l'alta  responsabilità  di  tutta  l'am mini- 
strazio ne  accademica;  perciò  esso  esamina  i  bilanci  annuali,  decreta 
le  spese  straordinarie,  non  registrate  nel  bilancio,  le  alienazioni,  gli 
acquisti,  l'accettazione  di  lasciti  e  di  doni,  e  le  cause,  con  le  forma- 
lità di  legge.  Esso  nomina  e  destituisce  gl'impiegati,  e  riferisce  al- 
TAssemblea  generale  le  proprie  decisioni  per  mezzo  della  Presi- 
denza. 


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Ì^ÈÙÙt  E  DSCRETÌ  DJ3L  REGNO  D^ITALIA  -  1905  1063 

Art.  4. 

Al  Consiglio  spetta  la  revisione  dei  giudizi  sui  Concorsi  arti- 
stici, la  sorveglianza  sugli  obblighi  dei  pensionati,  la  presentazione 
delle  candidature  del  Vice-Presidente  e,  degli  Accademici  di  merito 
residenti  e  corrispondenti,  che  vengono  pure  eletti  dall'Assemblea 
generale,  e  la  nomina  effettiva  degli  Accademici  di  onore,  che  par- 
tecipa all'Assemblea  stessa. 

Art.  6. 

n  Consiglio  si  aduna  una  volta  al  mese,  salvo  che  sia  ^  dal  Pre- 
sidente richiesta  una  seduta  straordinaria.  Esso  è  legalmente  co* 
stituito,  quando,  oltre  al  Presidente  o  a  chi  ne  fa  le  veci,  siano  pre- 
senti almeno  sette  consiglieri.  Il  Consigliere  che  mancasse  a  cinque 
snccessive  adunanze,  senza  giusto  motivo,  s'intende  dimissionario. 

Art.  6. 

n  Consiglio  nomina  due  Accademici  Sovrintendenti  alle  Gal- 
lerie dell'Accademia,  le  cui  funzioni  sono  determinate  da  un  rego- 
lamento. 

Art.  7. 

Se  vi  sarà  la  distribuzione  della  medaglia  di  presenza  (in  lire 
cinque),  questa  competerà  ai  f^oli  Consiglieri  presenti  alla  lettura 
del  verbale  della  seduta  precedente. 

Art.  8. 

E'  in  facoltà  del  Presidente  l'adunare  il  Consiglio  in  casa,  o 
in  altro  luogo  fuori  della  sede  Accademica  per  giusto  motivo. 

Art.  9. 

n  Segretario  del  Consiglio  invigila  sul  regolare  andamento  dei 
Concorsi,  sullo  stato  della  biblioteca,  dell'Archivio  e  della  Segre- 
teria, sulla  condotta  degli  alunni  e  studiosi  che  frequentano  l'Ac- 
cademia, e  sulla  osservanza  dei  presenti  Statuti.  Egli  ha  una  me- 
daglia d'oro  annuale. 


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106i  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1906 

CAPO  VII. 

DELLA     COMMISSIONE     AMMINISTRATITA. 

•  Art.  1. 

L'ammÌBÌs trazione  delle  entrate  e  la  erogazione  delle  mede- 
sime, seconda  i  Bilanci  approvati  dal  Consiglio  Accademico,  è 
affidata  ad  una  Commissione  permanente,  che  sostituisce  l'Eco- 
nomo  stabilito  dagli  antichi  Statuti. 

Art,  2. 

La  Commissione  è  composta  di  tre  Consiglieri  scelti  uno  per 
ciascuna  classe,  esclusi  i  membri  della  Presidenza.  Sono  eletti  dal 
Consiglio  Accademico  e  durano  nell'ufficio  tre  anni.  Essa  nomina  il 
suo  Sovrintendeato.  Il  Segretario  dell'Accademia  è  Segretario 
deHa  Commissione,  Ogni  anno  fra  i  tre  si  rinnova  un  Commissario, 
quelio  che  ha  compiuto  il  triennio.  Il  Consiglio  può  riconfermarlo. 
I  Commissari  che  mancano  a  tre  adunanze  di  seguito  sono  ritenuti 
dimissionari. 

Art.  3. 

Spetta  alla  Commissione  la  vigilanza  immediata  sugli  impie- 
gati^  sullo  stato  della  contabilità,  sulla  regolarità  delle  esigenze, 
sulla  manutenzione  delle  proprietà  Accademiche,  sulia  regolarità 
dei  pagamenti  e  sulla  corrispondenza  con  lo  Stato,  Provincia  e 
Comune  per  gli  altari  amministrativi.  , 

Art.  4. 
La  Commissione  si  aduna  ogni  settimana,  se  gli  affari  lo  ri* 
chieggono,  ma  non  meno  di  due  volte  al  mese.  È  convocata  dal 
Sovrintendente.  E'  in  numero  legale,  quando  i  Commissari  sono 
due,  oltre  il  Segretario.  Oli  intervenuti  hanno  diritto  ad  una  me- 
daglia di  presenza. 

Art.  6.  lì 

H  Presidente  dell'Accademia  può  intervenire  alla  Commis* 
filone  amminiBiiativa  (come  al  Capo  IV,  art.  7)  e  quantunque  non 
intervenga,  ha  il  diritto  di  essere  informato  dal  Sovrintendente 
della  Commissione  delle  risoluzioni  e  di  ogni  affale  che  riguarda 
l'andamento  amministrativo. 


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LB<H>I  B  DECRETI  DEL  REQÌTO  D^ItALIA  -  1905  1065 

Art.  6. 

Il  SoTrìntendente  della  Commissione  ha  facoltà  d'invitare 
qualsiasi  Accademico^  per  fornire  aiuti  od  informazioni  utili  al- 
l'andamento dell'amministrazione,  e  qualsiasi  impiegato  dell'Ac- 
cademia per  rendere  conto  del  suo  ufficio. 

Art.  7. 

L'Accademia  non  deve  custodire  valori  in  danaro.  Le  sue  en- 
trate sono  versate  quotidianamente  in  un  pubblico  Banco.  Il  So- 
vrintendente della  Commissione  firma  gli  ordini  di  pagamento 
prima  che  siano  sottoposti  alla  firma  del  Presidente  dell'Accade- 
mia, la  corrispondenza  ordinaria  e  tutti  gli  atti  che  si  riferiscono 
all'Amministrazione. 

Art.  8. 

D-Bagioniere  dell'Accademia  prepara  i  bilanci  annui,  che  ven- 
gono redatti  nella  Commissione  amministrativa  e  sottoposti  alla 
approvazione  del  Consiglio. 

Art.  9. 

La  Commissione  per  mezizo  del  suo  Sovrintendente,  riferisce 
al  Consiglio  accademico  tutto  ciò  che  eccede  i  limiti  dell'ordinaria 
amministrazione,  e  riceve  da  esso  gl'incarichi  e  le  facoltà  neces- 
sarie per  casi  speciali. 


CAPO  Vili. 

DBLLB      ELEZIONI. 

a)  Dd  Presidente. 

Art.  1. 

Allorquando  il  Vice-Presidente  dell'Accademia  è  promosso 
per  il  turno  di  classe  alla  Presidenza,  il  Consiglio  accademico  si 
aduna  per  le  elezioni  del  nuovQ  VicePresidente,  che  dev'essere  un 
Consigliere  della  classe  a  cui  spetta  il  turno. 


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1066  LEGGI  È  BECBEtl  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  l90à 

Art.  2. 

La  elezione  del  Vice-Presidente  si  fa  dal  Consiglio  Accademico^ 
con  deporre  nelle  mani  del  Presidente  una  scheda  firmata  che 
contiene  tre  nomi.  I  nomi  che  riportano  maggiori  voti  sono  pre- 
sentati all'Assemblea  generale;  la  quale  elegge  con  ischeda  senza 
firma  recante  un  solo  nome  dei  tre  candidati. 

Art.  3. 

Tanto]]nella  votazione  del  Consiglio^  quanto  in  quella  dell'As- 
semblea generale,  in  caso  di  ballottaggio,  il  Presidente  dell'Acca- 
demia può  usare  di  doppio  voto. 

b)   Degli  Accademici  di  merito. 
Art.  4. 

L'elezione  degli  Accademici  di  merito  si  fa  in  prima  luogo 
dalla  rispettiva  classe,  in  cui.  è  vacante  il  seggio,  presieduta  dal  ri- 
spettivo membro  di  Presidenza,  avvertendo  che  il  numero   degli 
adunati  sia  di  due  terzi  della  classe,  non  tenuto  conto  degli  assenti 
da  Boma  e  degli  impediti  da  forza  maggiore. 

Art.  6. 

Ogni  Accademico  ha  diritto  di  proporre  uno  o  più  nomi  per  la 
elezione  con  scheda  firmata.  Prima  di  procedere  alla  votazione,  si 
propongono  coloro  che  furono  approvati,  ma  non  eletti,  nelle  ul- 
time elezioni.  L'Accademico,  che  propone  un  candidato,  deve  gua- 
rentire che  questi  sia  un  artista  di  valore  generalmente  noto;  e 
se  si  tratta  di  un  candidato  a  corrispondente,  ch'egli  sia  già  Socio 
della  primaria  Accademia  della  sua  nazioìie. 

Il  Presidente  della  classci  aperte  le  schede,  comunica  i  nomi 
in  esse  contenuti,  affinchè,  assunte  le  debite  informazioni  sui  re- 
quisiti morali  ed  artistici,  si  proceda  alla  seconda  convocazione. 
In  questa  successiva  seduta  la  Classe,  a  scrutinio  segreto,  decide 
prima  sul  titolo  dei  requisiti,  e  poi  sulla  nomina  a  Candidato,  a 
maggioranza  assoluta  di  voti.  In  caso  di  parità  di  voti,  si  rimette 
la  decisione  ad  altra  adunanza  della  Olaaae. 


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tEÒGl  E  DECRETI  DEL  HEGNO  d'iTALIA  -  1906  1067 

E'  in  facoltà^della^Glasse^  il  tenere  doppia  seduta  nello  stesso 
giorno,  ove  per  notizie  positive,  da  esprimersi  con  votazione,' sia 
considerata,  superflua  la  seconda  convocazione. 

Art.  6. 

La  candidatura  è  partecipata  al  Consiglio  Accademico,  il 
quale  fa  relezione  a  scrutinio  segreto  sulla  proposta  della  classe. 

Art.  7. 

L'Assemblea  dei  soli  Accademici  di  merito,  riceve  dalla  Presi- 
denza la  partecipazione  della  elezione  dei  candidati  fatta  dal  Con- 
siglio, e  li  elegge  definitivamente  a  nuovi  Accademici,  per  mezzo 
di  scrutinio  segreto. 

Art.  8. 

Il  diploma  di  Accademico  di  merito  residente  si  conferisce  nel 
giorno  del  possesso,  dopo  il  giuramento  (v.  Capo  XI,  art.  1). 

e)  Del  Segretario  dd  Consiglio  e  deW Accademia. 

Art.  9. 

L'elezione  del  Segretario  del  Consiglio  viene  fatta  come^  quella 
del  Vice-Presidente.  L'elezione  del  Segretario  dell'Accademia  è 
preparata  dal  Consiglio. 

Art.  10. 

Il  Consiglio,  per  l'elezione  del  Segretario  dell'Accademia,  pro- 
cede alla  formazione  di  una  terna  per  mezzo  di  scheda  firmata,  e 
presenta  la  terna  all'Assemblea  generale,  che  elegge  da  essa  il  Se- 
gretario con  ischeda  non  firmata. 

d)  Degli  Accademici  d^onore.  ^    ; 

Art.  11. 

Ogni  Accademico  di  merito  può  presentare  alla  Presidenza 
uno  o  più  nomi  di  scienziati,  o  letterati 'o  di  jiersone  benemerite 
delle  arti,  perchè  siano  eletti  Accademici  d'onore.  La  proposta  di 
ciascun  nome  deve  essere  accettata  con  firma  da  altri  due  Acoade- 


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1068  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALL\  -  1905 

mici,  e  viene  quindi  sottoposta  al  Consiglio,  che,  approvandola  con 
scratinio  segreto,  la  trasmette  all'Assemblea  generale  la^quale  de- 
cìde con  identica  votazione. 

Art,  12. 

E'  in  facoltà  del  Consiglio  l'elezione  definitiva  di  Accademici 
d'onore,  quando  le  circostanze  richieggano  minore  impiego  di 
tempo,  salva  sempre  la   partecipazione    all'Assemblea    generale 

Il  Presidente  dell'Accademia  conferisce  il  diploma  di  Accade- 
mico d'onore. 

CAPO  IX. 

DEI   GIXJDIZII,    DEI  CONCOKSI  E   DEGLI  ALUNNI 

Art.  1. 

L'Accademia  dà  giudizi  e  formula  perizie  di  cose  d'arte  sol- 
tanto per  incarico  di  pubbliche  autorità  e  di  Enti  morali,  non  per 
conto  di  privati. 

Art.  2. 

I  giudizi  dell'Accademia  nei  Concorsi  artistici  sono  emessi 
dalla  rispettiva  Classe  e  in  ordine  alle  disposizioni  testamentarie, 
con  i  relativi  diritti  ed  obblighi  in  esse  determinati.  Il  Presidente 
della  Classe  partecipa  all'Assemblea  generale  il  giudizio  emesso, 
accompagnato  da  una  relazione. 

Art.  3. 
I  giudizii  dell'Accademia  nei  Concorsi  artistici  sono  inappcl* 
labili. 

Art.  4. 
Le  discussioni  che  hanno  luogo  nella  sede  del  giudizio,  e  il 
numero  e  la  provenienza  dei  singoli  voti  debbono  essere  mantenuti 
nella  massima  segretezza,  anche  dopo  il  conferimento  del  premio. 

Art.  5. 
I  Exigolamenti  dei  Concorsi  vengono  compilati  o  modificati 
dal  Consiglio,  sempre  in  ordine  alle  disposizioni  testamentarie  ed 
fUe  forme  di  legge. 


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lAGOI  B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1069 

Art.  6. 

Le  opere  dei  concorrenti  vengono  esposte  al  pubblico  a  cura 
deirAccademia.  Per  ciò  che  spetta  ai  doveri  e  ai  diritti  dei  concor- 
renti si  osserveranno  esclusivamente  i  regolamenti  e  i  programmi 
di  ciascun  Concorso. 

Art.  7. 

Iie  Commissioni  straordinarie,  per  qualunque  esame,  perizia 
o  giudizio,  sono  nominate  dal  Presidente  dell'Accademia. 

Art.  8. 

Ogni  Accademico  ha  facoltà  di  proporre,  in  casi  di  dubbi  d'in- 
dole artistica  e  prof  essionale,  alla  respetti  va  Classe,  di  formulare  un 
voto. 

Art.  9. 

I  giovani  allievi  degli  Accademici  di  merito  delle  tre  Classi 
possono  essere  ammessi  per  titoli  al  grado  di  al«n»f  dell'Accademia, 
e  saranno  disciplinati  da  norme  speciali. 


CAPO  X. 

DELLE    ADUNANZE    AOOADEMIOHE. 

Art.  1. 

Le  adunanze  generali  della  Accademia  sono  di  due  specie: 
cioè  dei  soli  Accademici  di  merito  residenti,  per  trattare  aftari  in- 
terni ed  elezioni  di  cariche,  di  tutti  gli  Accademici,  quando  si 
tratta  dì  possessi  di  nuovi  ascritti  e  di  cose  d'arte. 

Art.  2. 

Per  qualunque  adunanza  generale  l'ordino  del  giorno  viene 
formulato  dal  Segretario,  d'intesa  col  Presidente;  ed  in  esso  non 
può  iscriversi  alcun  argomento  che  non  sia  stato  già  esaminato  d  ^l 
Consiglio  accademico. 


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1070  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Art.  8. 

L'adunanza  generale  è  in  numero  legale  quando  intervengono 
dodici  Accademici,  compreso  il  Presidente,  tenendosi  conto  del- 
Tassente  che  partecipa  la  causa  della  sua  assenza. 

Art.  4. 

Il  voto  è  sempre  personale,  né  alcun  Accademico  può  farsi 
rappresentare,  né  inviate  il  voto  in  iscritto. 

Art.  6. 

Le  deliberazioni  si  prendono  per  voto  di  maggioranza  assoluta. 
8e  trattasi  di  elezioni,  in  caso  di  ballottaggio,  il  Presidente  ha  dop- 
pio voto. 

Art.  6. 

Le  proposte  d'importanza  artistica  debbono  essere  presentate 
in  iscritto  alla  Presidenza,  la  quale  decide  sull'ordine  e  sul  tempo 
lu  cui  saranno  discusse. 

Art.  7. 

E'  vietato  di  approvare  o  di  riprovare  qualunque  proposta 
por  mezzo  di  acclamazione;  ed  anche  di  eleggere  o  confermare  al 
cuna  carica  accademica  in  tal  modo,  salvo  il  caso  che  si  tratti  del 
Prìncipe  perpetuo. 

Art.  8. 

Le  adunanze  dell' Accademia  sono  mensili,  eccettuato  il  periodo 
dal  30  giugno  al  13  novembre,  nel  quale  esse  non  hanno  luogo. 
Tuttavia  la  Presidenza  ha  facoltà  d'intimarle  anche  in  questo  pe- 
riodo, come  in  qualunque  altro  tempo,  per  motivo  di  provata  op- 
portunità. 


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USOai  E  DECBSTI  DEL  BEONO  D^ITALIA  -  1905  1071 

CAPO  XI. 

DISPOSIZIONI  OBNEBALI. 

Art.  1. 

Ogni  Accademico  nel  prendere  possesso  del  suo  grado  sia  di 
merito^  sia  di  onore,  pronuncia  innanzi  alla  Presidenza  la  formola 
seguente:  »  Io  K.  N.  prometto  alla  Beale  Accademia  Eomana  di 
i  Belle  Arti  di  8.  Luca  di  adoperarmi  a  vantaggio  dell'arte,  di  eoo- 
i  perare  all'utilità  ed  alla  gloria  dell'Accademia  e  di  osservarne  gli 
4  Statuti  ». 

Art.  2. 

Agli  Accademici  estinti  sono  resi  gli  onori  dalla  Presidenza  e 
dai  colleghi.  Nell'Assemblea  generale  un  Accademico,  o  il  Segre- 
tario, ne  ricorda  i  meriti  artistici  e  civili. 

Art.  3. 

L'apposizione  di  qualunque  memoria,  il  collocamento  di 
qualsiasi  oggetto  d'arte,  l'esecuzione  di  qualsiasi  lavoro  tanto 
nella  Chiesa  di  S.  Luca,  quanto  nel  sotterraneo  di  8.  Martina,  e 
nelle  aule  e  Gallerie  Accademiche  non  può  assolutamente  farsi  senza 
decreto  della  Presidenza. 

Art.  4. 

Qualunque  atto  contrario  alle  disposizioni  dei  presenti  Sta- 
tuti è  nullo, 

DISPOSIZIONI    TEANSITOBIB. 

Art.  1. 

I  diritti  acquisiti  e  le  funzioni  in  corso  degli  Accademici,  se- 
condo gli  Statuti  del  1889,  rimangono  in  vigore  fino  alla  cessazione 
del  relativo  ufllcio. 

Art.  2. 

Entro  un  anno  dalla  data  del  Begio  Decreto,  che  approva  i 
presenti  Statuti,  sarà  ordinata  l'Accademia  nel  modo  i|i  essi  pre- 
«?ntl;o, 


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1072  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Art.  3. 

L'Archivio  e  la  Biblioteca  delir Accademia  saranno  consegnati 
al  Segretario  della  medesima,  quando  ne  saranno  compiuti  i  nuovi 

inveutarii. 

Art.  4. 

T  quadri,  le  statue,  1  mobili,  le  suppellettili  dell' Accademia 
fiaranuo  consegnati  agli  impiegati  responsabili  destinati  dalla 
Commissione  amministrativa,  quando  ne  sarà  compiuto  il  nuovo 

inventario. 

Art.  5. 

Per  effetto  della  esperienza  acquistata  nel  corso  del  governo 
dell'Accademia,  si  reputa  utile  alla  medesima  il  tener  conto  di 
proposte  che  possono  modificare  le  presenti  disposizioni,  e  che 
a  tal  Une  possono  essere  presentate  dagli  Accademici  Consiglieri 
nelle  rispettive  adunanze, 

V.  d'Ordine  di  S.  M. 

Oblanpo, 


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LJSOOI  E  DXCBETl  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906  1073 

N.  150.        A        N.  ISO. 

Rseio  Dkcbbto  riguardante  il  ntwvo  modello  di  conto  gith 
diziàle  che  debbono  presentare  i  eonsegnatari  di  mch 
gaazini  e  depositi  di  materiali  della  regia  marina. 

%  aprile  1905. 
(PudMlMlo  nMa  €huxHia  UffhiàU  M  Segno  il  4  maggio  1906,  h.  106) 

VITTORIO  £MàNU£L£  m 

FER   ORA2IA   DI   DIO   E   PER  YOLONTX   DELLA   NAZIONE 
BS   D'ITALIA 

Tata  la  legge  17  febbràio  1884,  n.  2016  (serie  3*),  ed 
il  regolamento  per  la  saa  applicazione,  approvato  con  regio 
decreto  4  maggio  1885,  n.  3074  (serie  8^); 

Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1895,  n.  43*1,  che  ap- 
prova il  regolamento  pel  servizio  delle  direzioni  dei  lavori; 

Vista  la  legge  11  luglio  1897,  n.  256,  ed  il  regio  de- 
creto 23  dicembre  1897,  n,  532,  per  l'appUpazione  di  detta 
legge; 

Visto  il  regio  decreto  25  maggio  1899,  n.  190; 

Visto  il  regio  decreto  14  gennaio  1900,  n.  28,  relativo 
&i  conti  giudiziali  dei  magazzini  e  depositi  della  regia  ma- 
rina; 

Visto  il  regio  decreto  26  maggio  1904,  n.  228,  col  quale 
ò  stato  istituito  il  registro  analitico  riassuntivo  per  tenere 
in  evidenza  la  consistenza  e  le  variazioni  dei  materiali  e 
merci  dei  magazzini  e  depositi  della  regia  marina; 

Sentito  il  parere  della  corte  dei  conti-; 

SuUa  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  la  marina  di  concerto  con  quello  del  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

68  —  V«.  IL  -  1906. 

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1074  LBOOI  X  DECRETI  DEL  SEGNO   d'iTALIA  -   1005 

Art.   1. 

I  conti  giudiziali  che  debbono  presentare  i  consegnatari 
di  magazzini  e  depositi  di  materiali  delia  regia  marina»  sono 
compilati  secondo  l'unito  modello,  a  cominciare  dall'eserci- 
zio finanziario  1904-905. 

Costituiscono  documenti  giustificativi  dei  conti  giudiziali 
i  registri  analitici  riassuntivi,  mod.  A,  prescritti  dal  citato 
regio  decreto  26  maggio  1904,  n.  228,  corredati  dagli  or- 
dini di  carico  e  scarico,  che  a  norma  del  regio  decreto 
25  maggio  1899,  n.  190,  sono  trasmessi  trimestralmente  alla 
corte  dei  conti. 

A  piedi  del  conto  giudiziale  di  ciascun  magazzino,  il  capo 
deir  ufficio  di  ecobomato  dichiara,  in  nome  proprio  e  per 
delegazione  della  ragioneria  dell'amministrazione  centrale, 
la  conformità  delle  introduzioni  e  degli  esiti  dei  materiali 
quali  risultano  dai  registri  analitico-riassuntivi,  mod.  A,  coi 
dati  inscritti  ne^  registri  dejlle   direzioni   e  sotto   direzioni. 

Art..  2. 

II  modello  dì  conto  giudiziale  fst^rbìUto  con  il  regio  de- 
creto 14  gennaio  1900,  è  abolito,  a  principiare  idaU'eser 
pizio  flnafLziario  1904-905. 

:  Art.  3. 

11  citato  regolaqiento  20  giugno  1895,  s'intende  modifi- 
cato in  conformità  delle  disposizioni  del  presente  decreto. 
Ordiniamo  che  ilf  presente  decl^to,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sìa  inserto  nella  raccolta  ufiiciale  delle  leggi  e  dei  decret: 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  oshefvarto  p 
di  farlo  osservare. 

Bato  a  Reina,  addi  2  aprile  1905. 

/ni  "  VITTORIO  EMANUELE   . 

lUaisiyaìo  mila  CorU  M  dotUi  adiU  28  aprile  1905 

iuta,  22.  Ani  del  Governo  a  f.  46.  F.  MBorrn.  .  ' 

imio  del  aigillo.  V.  D  GuardaidgiUi  C.  FlNOCpHIARO-APRlLE. 

r  C.   MlRABEII.0. 

Oarcano. 


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LEOai  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1076 

Modello  0 
REGIA  MARINA 


JDipartimeiito  di  (1) 

(2) 


CONTO   GIUDIZIALE 


del  contabile  del  ma^azsdno  (8)  ^. 
dal al 


(1)  Spesna  o  Napoli  o  Venana  o  Taranto. 

(S)  Dimioiie  o  Sotto  Dimione. 

(3)  IMrasiooale  o  oonrani  regie  navi  o  deposito. 


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1076 

LBOOT  11   DBCEETT  DBL  SEGNO  d'iTALIA  • 

.  1906 

Debito 

Aumenti  nel  trimestre 

Totale 

del  debito 

e  degli 

aumenti 

al 
r  luglio 

!• 

2* 

3° 

4o 

lì  cantabile  sottoscritto  dichiara  che  il  suo  carico  al  1^  luglio  190. ..  gli  aumenti  e  le  di- 
mlnuzloDi  «Trenute  nel  corso  dell*esercizio  ^  iX  comguei^t^  caiM3Q.al.60^ugno^  190..  sono 
i^elk  precise  quantità  e  Talori  risultanti  dai  registri  analitici  modello  A  d^  quattro^  trimestri 
i>elatifì  al  detto  esercizio  e  nel  loro  complesso  riportati  nel  presente  conto. 


addi 


190 — 


IL  CONTABILE 


Dichiwo,  anche  per  delegazione  della  ragionerìa  del  Ministero  della  marina,  la  confor- 
mità delle  introduzioni  e  degfli  esiti  del  materiale  quali  risultano  dai  suddetti  registri  anali- 
tici modello  A  coi  dati  inscrìtti  nei  registri  della (1). 


IL  CAPO  DBLL*UPFICIO  DBLL*BC0N0MATO 


(!}  Direzione  Sotto-Direzione. 


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LEGGI  £  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA   -  1905 


1077 


DiminìizioDi  nel  trìmestra 


20 


Totale 

delle 

diminmioiii 


Rimanenza 

allachivBura 

dell*eaercizio 


Visio:  IL  DIRETTORE 


j  r 


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1078  LEoai  E  DicmiTT  del  regno  d'italia  -  1905 

N.  i81.        Jk       N.  IM. 


Riaio  Dborbto  e?ie  dichiara  zane  mcUariche  porzioni 
di  territorio  della  promncia  di  Messina. 

26  marzo  1905. 
{PvAblkiato  nella  QaMMtm  UflldaU  M  Répto  il  5  maggio  1905,  n.  106) 

VITTORIO  EMANUELE  m 

PER   QRilZLL  DI  DIO   E  PKR  VOLONTÀ  DELLA   NAZIONB 
BS   D'ITALIA 

Vedute  le  leggi  2  novembre  1901,  n.  460,  22  giugno  1902, 
n.  224,  e  19  maggio  1904,  n.  209,  e  il  regolamento  appro- 
vato con  regio  decreto  30  marzo  1902,  n.  Ili,  che  con- 
tengono disposizioni  per  diminuire  le  cause  della  malaria; 

Veduto  il  rapporto  col  quale  il  prefetto  di  Messina  ha 
inviato  le  proposte  di  quel  medico  provinciale  per  la  desi- 
gnazione di  altre  zone  malariche  in  quella  provincia; 

Veduto  il  voto  del  consiglio  provinciale  di  sanità  sulle 
anzidette  proposte  ; 

Udito  il  consiglio  superiore  di  sanità; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
gli  afiari  esteri.  Nostro  ministro  ad  interim  per  gli  affari 
deir interno,  e  per  la  presidenza  del  consiglio  dei  ministri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
Sono  dichiarate  zone  malariche  ad  ogni  effetto  di  legge 
e  di  regolamento  le  porzioni  di  territorio  della  provincia  di 
Messina  distinte  come  risulta  dall'elenco  che  segue,  facente 
parte  integrante  del  presente  decreto  che  sarà  vidimato,  d'or- 
dine Nostro,  dal  ministro  proponente. 


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LKGGI  £  DECBETI  BEL  REGNO  o'iTALIA  -  190Ò  1079 

A  cnra  del  signor  prefetto  della  provincia  e  coll'aiuto  degli 
affici  finanziari  competenti,  per  le  zone  ove  ciò  occorra,  af- 
fine di  precisarne  maggiormente  la  delimitazione,  sarà  pror- 
yeduto  alla  compilazione  degli  elenchi  dei  proprietari  dei 
fondi  compresi  sielle  zone  stesse,  con  riferimento  ai  dati 
censnarL 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  8igl]^o  dello 
Stato,  sia  inserto  neUa  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Ragno  d'Italia,  mandando  a  chi\mque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  26  marzo  1905. 
VITTORIO  EMANUELE. 


Sifktrato  alUk  OorU  dm  eofiM  addi  29  apHU  1006. 

%.  n.  Ata  del  Qwiémo  a  f.  47  P.  Mbuttl 
hmgo  da  SigUlQ.  T.  U  GuardMigiUi  RONCHETTI 


TlTTONI. 


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1080  LEOOI   E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTALIA  -   1905 


ELENCO  DI   ZONE  MALARICHE 

tsistenti  in  provinola  di  Messina,  coli'  indicazione  dei  risiiettivi 
confini  territoriali 


L  —  Comune  di  Alcara  li  Fusi. 

Vi  sono  due  zone  malariche. 

La  prima  zona  (a  destra  del  torrente  Rosmarino)  ha  per 
limiti  : 

la  mulattiera  Sant'Agata-AIcara^  dalla  sponda  destra 
del  torrente  Rosmarino  alla  parte  superiore  dell'abitato  di 
Alcara; 

la  mulattiera  AIcara-Sant'Antonino-AcqHachiusa,  dalla 
parte  superiore  dell'abitato  di  Alcara  al  burroncello  Viddi- 
cano; 

il  burroncello  Viddicano  dalla  mulattiera  Alcara-Sant'An- 
tonino-Acquachiusa  al  burrone  Sant'Anania; 

il  burrone  Sant'Anania,  dalla  confluenza  col  burron- 
cello Viddicano  al  torrente  Rosmarino; 

la  sponda  destra  del  torrtnte  Rosmarino,  dalla  con- 
fluenza col  burrone  Sant'Anania  alla  mulattiera  Sant'Agata- 
Alcara,  punto  di  partenza. 

Nella  zona  resta  compreso  tutto  l'abitato  di  Alcara. 
La  seconda  zona  (a  sinistra  del  torrente  Rosmarino)  ha 
per  confini: 

il  limite  territoriale  Militello-Alcara,  per  metri  seicento, 
a  partire  dalla  sponda  sinistra  del  torrente  Rosmarino; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  Rosmarino,  dal  limite 
territoriale  Militello-Alcara  al  ponte  Gatto; 

la  mulattiera  San  Paolo,  per  metri  seicento,  a  partire 
dal  ponte  Gatto; 

una  linea  virtuale  congiungente  gli  estremi  della  prima 
e  terza  linea  di  confine  sopradescritte. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REOKO  D'iTALIA  -    1905  1081 

2.  —  Comune  di  Brolo. 
Vi  è  una  sola  zona  malarica,  i  cui  confini  sono: 

il  limite  territoriale  Naso-Brolo,  dalla  spiaggia  alla  via 
provinciale  ; 

la  strada  provinciale,  dal  limite  territoriale  Naso-Brolo 
alla  sponda  sinistra  del  torrente  di  Brolo  ; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  di  Brolo,  dalla  via  pro- 
vinciale alla  mulattiera  che  va  al  torrente  Jannello; 

la  mulattiera  anzidetta,  dal  torrente  di  Brolo  alla  sponda 
sinistra  del  torrente  Jannello; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  Jannello,  dalla  via  mu- 
lattiera suddetta  alla  strada  provinciale; 

la  strada  provinciale,  dalla  sponda  destra  del  torrente 
Jannello  alla  sinistra  del  torrente  S.  Angelo; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  S.  Angelo,  dalla  via  pro- 
linciale  alla  spiaggia; 

e  da  ultimo  questa,  dalla  sponda  sinistra  del  torrente 
S.  Angelo  al  limite  territoriale  Naso-Brolo. 

Nella  zona  resta  compreso  tutto  Tabitato  del  comune  di 
Brolo, 

3;  —  Comune  di  Caprileone 
Vi  è  una  sola  zona  malarica,  i  cui  confini  sono  : 

il  limite  territoriale  S.  Marco-Caprileone,  dalla  sponda 
sinistra  del  torrente  ZappuUa  alla  via  mulattiera  detta  di 
S.  Giovanni  o  Barbuzza; 

la  mulattiera  Barbuzza  o  S.  Giovanni,  dalla  via  pro- 
vinciale alla  via  mulattiera  Rocca-Caprileone  ; 

la  mulattiera  Rocca-Caprileone,  dalla  via  jS.  Giovanni 
alla  via  mulattiera  Rocca-Mirto  ; 

la  mulattiera  RoccA-Mirto,  dalla  via  Rocca-Caprileone 
al  limite  territoriale  Caprileone-Mirto  ; 

il  limite  territoriale  Caprijeone  Mirto,  dalla  via  mulat- 
tiera Ròcca-Mirto  ^lla  sponda  sinistra  del  torrente  Zap- 
pulla; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  ZappuUa,  dal  limite  ter- 
ritoriale Caprileone-Mirto  al  limite  territoriale  Caprileone- 
S.  Marco. 


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1082  LEGGI   E    DKCV.LVl   Dr-.L    KKGNC)   l/lTALIA   -   1905 

4,  —  Comune  di  Caronia. 

L' intero  territorio  del  comune,  nei  suoi  attuali  confini, 
costituisce  zona  malarica,  eccettuatane  una  porzione  che  ha 
i  seguenti  confini  : 

Il  limite  territoriale  Caronia-Troina,  da  Trefinaidi  sino 
aUa  via  mulattiera  che  dal  territorio  di  Troina  scende  al 
torrente  S.  Barbara; 

la  mulattiera  anzidetta,  dal  limite  territoriale  Caronia- 
Troina  al  torrente  S.  Barbara; 

il  torrente  S.  Barbara,  dalla  via  mulattiera  anzidetta 
al  burrone  Grassetto; 

il  burrone  Grassetto,  dal  torrente  S.  Barbara  alla  mu- 
lattiera che  da  Grassetto  va  alla  Croce  d'Anaci  ; 

la  mulattiera  anzidetta  dal  burrone  Grassetto  alla  Croce 
d'Anaci  ; 

la  mulattiera  che  dalla  Croce  d'Anaci  va  al  Pizzo  Pe- 
trudelle,  dalla  Croce . d'Anaci  al  torrente  Rubino; 

il  torrente  Rubino,  dalla  mulattiera  anzidetta  sino  al- 
l'altra mulattiera  proveniente  dalla  contrada  Sambuco  ; 

la  mulattiera  Sambuco-Monte  Pomiere,  dal  torrente  Ru- 
bino sino  al  limite  territoriale  Caronia-Capizzi  in  prossi- 
mità del  Monte  Pomiere  ; 

il  limite  territoriale  Capizzi-Caronia,  dalla  via  mulat- 
tiera Monte  Pomiere-Sambuco,.  sino  al  limite  territoriale 
Caronia-Troina,  in  corrispondenza  delle  Trefinaidi, 

5-  —  Comune  di  Mirto. 

Vi  è  una  sola  zona  malarica  i  cui  confini  sono  : 

il  limite  territoriale  Caprileone-Mirto,  per  metri  cin- 
quecento, a  partire  dalla  sponda  sinistra  del  torrente  Zap- 
puUa;  .     . 

la  sponda  sinistra  del  torrente  ZappuUa,  dal  limite 
territoriale  Mirto -Caprileone  alla  confluenza  col  torrente 
Galali  ; 

la  sponda  sinistra  del  borrente  Galati,  dalla  confluenza 
col  torrente  Zappulla  al  limite  territoriale  Mirto-Frazzanò  ; 


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LEGGI    E  DECRKTI  DEL   REGNO   d'iTALIA   -   1905  1083 

il  timite  territoriale  Mirto-Frazzanò,  per  metri  cinque- 
cento, a  partire  dalla  sponda  sinistra  del  torrente  Galati  ; 

una  linea  virtuale  congiungente  gli  estremi  della  prima 
e  quarta  linea  di  confine  anzidescritti. 

6.  —  Comune  di  Motta  d'Affermo. 
Vi  è  una  sola  zona  malarica,  i  cui  confini  sono  : 

il  limite  territoriale  Motta-Reitano,  dalla  spiaggia  alla 
strada  provinciale; 

la  strada  provinciale,  dal  limite  territoriale  Reitano- 
Motta  alla  via  mulattiera  che  da  Torremuzza,  passando  per 
Bellomo  e  Piana,  va  a  Motta; 

la  mulattiera  anzidetta,  dalla  strada  provinciale  al  bur- 
rone Piana  o  S.  Catavado  ; 

il  burrone  Piana  o  S.  Catavado,  dalla  via  mulattiera 
anzidetta  alla  strada  provinciale  ; 

la  strada  provinciale  dal  burrone  Piana  o  S.  Catavado 
al  limite  territoriale  Motta-Tusa; 

il  limite  territoriale  Motta-Tusa,  dalla  via  provinciale 
alla  spiaggia; 

la  spiaggia,  tra  i  limiti  territoriali  Motta-Tusa  e  Mot- 
ta-Reitano  ; 

Nella   zona   resta   compreso   tutto   T  abitato   di   Torre- 
muzza. 

7-  —  Comune  di  Naso. 
Vi  sono  tre  zone  malariche. 
La  prima  zona  ha  per  limiti: 

il  limite  territoriale  Naso-Brolo,  dalla  spiaggia  al  limite 
territoriale  Naso-Ficazza; 

il  limite  territoriale  Naso-Ficazza,  dal  limite  territo- 
riale Naso-Brolo  alla  sponda  destra  del  torrente   di  Naso; 

la  sponda  destra  del  torrente  di  Naso,  dal  limite  ter- 
ritoriale Naso  Ficazza  alla  strada  provinciale  ; 

la  strada  provinciale,  dalla  sponda  destra  del  torrente 
di  Naso  alla  Torre  di  San  Carro; 

la  spiaggia  dalla  Torre  di  San  Carro  al  limite  terri- 
toriale Naso-Brolo, 


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1084  LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -    1905 

La  seconda  zona  è  delimitata: 

dalla  strada  mulattiera  Capo  Orlando-San  Gregorio,  i 
partire  dall'abitato  del  villaggio  Capo  Orlando  fino  alla  yi£ 
provinciale  ; 

dalla  strada  provinciale,  cominciando  dailla  mulattieri 
anzidetta  fino  alla  sponda  destra  del  torrente  Zappulla; 

dalla  sponda  destra  del  torrente  Zappulla  partendo  dalli 
via  provinciale  fino  alla  spiaggia; 

daUa  spiaggia,  a  partire  dalla  sponda  destra  del  tor- 
rente 2^ppulla  fino  all'abitato  del  villaggio  Capo  Orlando 
in  corrispondenza  dell'intersezione  della  via  rotabile  Cap< 
Orlando-Naso  coll'antica  via  RealQ ,  attraversante  la  Piani 
di  Naso. 
La  terza  zona  ha  per.  confini  : 

la  strada  provinciale  per  metri  cinquecento,  a  partirf 
dalla  spalla  destra  del  ponte  sul  torrente  Zappulla; 

la  sponda  destra  del  torrente  Zappulla,  dalla  via  pro- 
vinciale al  limite  territoriale  Naso-Casteir Umberto; 

il  limite  territoriale  Naso  Gastell'Umberto,  per  metri  cin 
quocento,  a  partire  dalla  sponda  destra  del  torrente  Zap- 
pulla; 

una  linea  virtuale  congiungente  gli  estremi  della  primi 
e  terza  linea  sopradescritte. 

8.  —  Comune  di  Pettineo. 

Vi  è  una  sola  zona  malarica,  i  cui  confini  sono: 

il  limite  territoriale  TusarPettineo,  dalla  sponda  destre 
del  torrente  di  Tusa  alla  via  rotabile  di  Pettineo  ; 

la  rotabile  di  Pettineo,  dal  limite  territoriale  Tu»a-Pet 
tìneo  a  Pettineo  ; 

la  mulattiera  Pettìneo-San  Giovanni,  da  Pettineo  al  bur 
rone  San  Giovanni;    ' 

il  burrone  San  Giovanni,  dalla  via  mulattiera  anzidetti 
alla  spontia  destra  del  torrente  di  Tusa;    ^ 

la  sponda  destra  del  torrente  di  Tusa,  dalla  confluenze 

col  burrone  Sah  Giovanni  al  limite  territoriale  Tusa-Pettineo 

Nella  zona  rimane  compreso   tutto  l'abitato   di  Pettinec 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL   REGXO  d'iTALIA  -   1905  1085 

9.  —  Comune  di  Piraino. 

Vi  sono  tre  zone  malariche. 
La  prima  zona  ha  per  limiti  ; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  Zappardino  dalla  spiag- 
gia alla  strada  provinciale; 

la  strada  provinciale,  dalla  sponda  sinistra  del  torrente 
Zappardino  al  Capo  dì  Piraino,  in  corrispondenza  della  Torre 
dei  Ciavoli; 

la  spiaggia  dal  Capo  Piraino   in   corrispondenza  della 
Torre  dei  Ciavoli  alla  sponda   sinistra   del   torrente   Zap- 
pardino. 
La  seconda  zona  ha  per  confini: 

la  strada  provinciale,  dal  capo  di  Piraino,  in  corri- 
spondenza della  Torre  dei  Ciavoli,  àUa  sponda  destra  del 
torrente  Sant'Angelo; 

la  sponda  destra  del  torrente  Sant'Angelo,  dalla  via 
provinciale  alla  spiaggia; 

la  spiaggia,  dalla  sponda  destra  del  torrente  Sant'An- 
gelo al  Capo  di  Piraino,  in  co'rri'spondehza  della  Torre  dei 
Ciavoli 
La  terza  zona  ha  per  confini: 

la  via  rotabile  di  Sant'Angelo,  dalla  via  provinciale  al 
limite  territoriale  Sant'Angelo-Piraino;*  ' 

il  limite  territoriale  Sant'Angelo-Piraìiio,  dalla  Ma  ro« 
tabile  di  Sant'Angelo,  alla  sponda  destra  del  telante  S.  Angelo. 

la  sponda  destra  ^  del  torrente  Sairt' Angelo,  dal  limite 
territoriflJe  Sant'Angelo-Piraino  alla  strada  proyinciale; 

la  strada  provinciale  dalla  sponda  destra  del  torrente 
anzidetto  aUa  via  rotabile  di  Sant'Angelo. 

10.  —  Comnne  di  San  Fratello. 

Vi  è  ima  sola  zona  malarica,  i  suoi  '-confini  sono: 
la  sponda  sinìAtra   del  torrente   Inganno,  dalla  spiag- 
pà  al  viottolo  Sant'Anna-Presamurata; 

il  viottolo  Sant'AnnsrPresamurata  dalla  sponda  sinistra 
lei  torrente  Inganiio  alla  strada  provincide  Sant'Agata- 
San  Fratello; 

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1086  l.VCiGJ    V   TìKCRKTI   DEL   BF.OXO   d'iTALIA   -    1905 

la  strada  provinciale  Sant'Agata-San  Fratello,  dal  viot 
tolo  Sant'Anna-Presamurata,  alla  vìa  mulattiera  detta  Te 
desca  che  da  Acquedolci  va  a  San  Fratello; 

la  mulattiera  detta  Tedesca,  dalla  via  provinciale,  S.  Fra 
tello-Sant' Agata,  alla  via  mulattiera  Acquedolci-Castellaro- 
San  Fratello; 

una  linea  virtuale,  congiungente  l' intersezione  della  mu 
lattiera  Tedesca  con  la  mulattiera  Acquedolci- Castellaro  ( 
r  intersesdone  dell'  altra  mulattiera  Scorcianebbia  col  bur- 
roncello  Sugherita; 

la  mulattiera  Scorcianebbia,  dal  burroncello  Sugherita 
all'altra  mulattiera  dividente  la  contrada  Terreforti  dalh 
contrada  Mascarino; 

la  mulattiera  anzidetta,  dalla  via  Scorcianebbia  alh 
sponda  destra  del  torrente  Furiano; 

la  sponda  destra  del  torrente  Furiano,  dalla  mulattiera 
dividente  la  contrada  Terreforti  dalla  contrada  Mascarin< 
alla  apiag^a; 

qùeitta  dalla,  sponda  destra  ^ del  torrente  Furiano  alb 
sinistra  del  torrente  Inganno. 

11.  —  Comune  di  San  Marco  d'Alunzio.. 

Vi  è  una,. sola  zQna  malarica  i  cui  confini  sono: 

la  sponda  sinifi|tra  dei  torrente  ZappuUa,  dalla  spiaggia 
al  limite  territori£^9  «San  iMarco-GaprìIeone  ; 

il.  limite  territoriale  San  Marco  Capirileone,  dalla  sponda 
sinistra  del  torrente  Zappulla  alla  via  provinciale; 

la  strada  provinciale,  dal  limite  territoriale  San  Marco- 
Caprileone  alla  sponda  destra  del  torrente  Rosmarino; 

la  sponda  destra  del  tojrrente  Rosmarino,  dalla  via  pro- 
vinciale alla  spiaggia  e  questa  dalla  sponda  destra  del  tor- 
rente Rosmarino  alla  sinistra  del  torrente  Zappulla. 

12.  —  Comune  dì  Sant'Agata  di  AfiliteUo.    . 

Vi  è  una  sola  zopsa  m<darioai,  i  cui  limiti  sono: 
la  sponda  sinistra  del  torrente  Rosmarino,^  dalla  spiag- 
gia dUa  via  provinciale; 

la  strada  proìdncisde,  dal  torrente  Rosmarino  al  bur- 
rone Posta; 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  HEONO  d'iTALIA  -   1905  1087 

questo  burrone  Posta,  dalla  via  provinciale  alla  via  mu- 
lattiera che  va  alla  contrada  Telegrafo; 

la  mulattiera  deUa  contrada  Telegrafo,  dal  burrone  Po- 
sta al  burrone  Carra  in  corrispondenza  della  contrada  Te- 
legrafo; 

il  burrone  Carra,  dalla  via  mulattiera  anzidetta  alFal- 
tra  vìa  mulattiera  detta  di  Oaglio; 

la  mulattiera  detta  di  Gaglio,  dal  burrone  Oarra  sino 
al  crocevia  detto  di  Gaglio  ; 

la  mulattiera  detta  di  San  Giovanni  dal  crocevia  di  Ga* 
^o  al  burrone  Minuto  nella  contrada  San  Giovanni; 

questo  burrone,  dalla  via  mulattiera  Gaglio-San  Gio- 
vanni alla  sponda  destra' del  torrente  Inganno  ; 

la  sponda  destra  del  torrente  Ingaiino,  dalla  confluenza 
col  burrone  Minuto  alla  spiaggia; 

questa^  dalla  spondft  destra  d^l  torrente    Inganno  alla 
sinistra  del  Rosmarino. 
13.  —  Comune  di^  Tusa.     ^ 
Vi  è  una  sola  zona,  ina^rica,  i  pui  confini  sono: 

il  limite  territoriale  TusaMotta  d'Affermo,  dalla  spiag; 
già  alla  strada  provinciale  Messina- Palermo: 

la  strada'  provinciale  anzidettft,  dal  limite  territoriale 
Motta-Tusa  alla  strada  rotabile  di  Pettineo;   . 

la  strada  rotabile  di'Pettineo,;  dalla  strad^a  provinciale 
al  limite  territoriale  Tus^r-Pettineo; 

il  limite  territoriale  Tusa-Pettineo,  dalla  via  rotabile 
di  Pettineo  alla  sponda  sinistra  del  toji^rente  di  Tusa; 

la  sponda  sinistra  del  torrente  di  Tusa,  dal  limite  ter- 
ritoriale Tusa-Pettineo  alla  confluenza  col  burrone  San  Pan- 
taleo segnante  Taltro  limite  territoriale  Tusa-ÌPettìneoj 

il  burrone  San  Pantaleo^  segnante  il  limite  territoriale 
Tusa-Pettineo,  sino  alla  yia  mulattiera  che  passando  da  Oa* 
mone  e  Sampolito,  va  a  JTusa;  V 

la  mulattiera  anzidetta,  dal  burrone  Sé^u  Pantaleo  alla 
strada  rotabile  di  tusa; 

la  rotabile  di  Tusa^  dalla  v^a  mulattiera  proveniente 
da  Sampolito  e  Camene  alla  strada  provinciale; 


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1088  I^aGI  E  DECEBTI  DEL  RKONO  D*ITALIA  -  1905 

la  strada  provinciale,  dalla  vìa  rotabile  di  Tusa  alla 
sponda  destra  del  torr0ii;te  San  Biagio; 

la  sponda  destra  del  torrente  San  Biagio  dalla  via  pro- 
vinciale alla  spiaggia;  e  da  uttinio  questa  dalla  spenda  de- 
stra del  torrente  San  Biagio  al  limite  territoriale  Tusa- 
Motta  d'Affermo. 

14.  —  Comuni  di  Cesarò  e  San  Teodoro. 

Vi  è  una  sola  zona  malarica  costituita  da  porzioni  con- 
tigue del  territorio  di  ciascuno  dei  detti  due  comuni,  e  cir- 
coscritta: 

a)  pel  comune  di  Cesarò: 

dal  Kmite  territoriale  Troina-Cesarò,  a  partire  dalla  via 
mulattiera  di  Bottiglierfa  flEno  alla  spónda  sinistra  del  fiume 
di  Troina  ;  * 

dalla  sponda  sinistra  del  flume^di  Troina,  a  partire  dal 
limite  territoriale  Cesarò-Troina  fino  alla  confluenza  del 
fiume  di  Brente. 

dalla  sponda  destra  del  fiume  Brente  a  partire  dalla 
confluenza  del  àume  di  Troina  flno  alla  confluenza  col  fiume 
Semantile; 

dalla  sponda  dedtra  del  fiume  Semantile  cominciando 
dalla  confluenza  col  fiume  di  Brente  'flìio  al  limite  territo- 
riide  Cesarò-Broùte.  » 

dal  lìmite  territoriale  Cesarò-BroAte  per  metri  sette- 
cento (m.  700)  a  partire  dalla  s^^onda  destra  del  Seman- 
tile; .       .    ' 

da  una  liilea  virtuale  passante  a  melri  settecento  a 
mónte  della  sponda  destra  del  Semantile  e  parallelamente 
alla  sponda  medesima,  h  partire  dal  limite  territoriale  Ce- 
sarò-Bronte  fino  alla  via  mulattiera  detta  del  Nadore; 

ddlla  mulattiera  del  Nadóré  a  partire  dallo  i^contro 
con  la  linea  virtuale  anzi  descrltjba  fino  all'altra  mulattiera 
che  va  alla .  casa  cantoniera  Malamogliera  ;      . 

dalla  via  ùazionale  cominciando  dalla^  cantoniera  Ma- 
lamogliera fino  alla  via  mulattiera  detta  di  Bol^glieria; 

dalla  mulattiera  di  Bottiglieria  cominciando  dalla  via 


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LEGGI    E  DECRETI  DEL  HEGXO  d'iTALIA   -   1905  1089 

nazionale  fino  al  confine  territoriale  Cesarò-Troina  in  cor- 
rispondenza della  contrada  Bottiglieria. 
h)  pel  comune  di  S.  Teodoro  : 

a  levante  :  dal  limite  territoriale  Cesarò-S.  Teodoro,  a 
partire  dalla  sponda  sinistra  del  fiume  di  Troina  fino  alla 
strada  nazionale; 

a  mezzogiorno  :  dal  tratto  di  sponda  sinistra  del  fiume 
di  Troina  compresa  fra  i  due  limiti  territoriali  di  est  ed 
ovest  dei  comuni  di  Cesarò  e  S.  Teodoro  ; 

a  ponente  :  d^J  limite  territoriale  Cesarò-S.  Teodoro^ 
compreso  fra  la  sponda  sinistra  del  fiume  di  Troina  e  la 
strada  nazionale; 

^  settentrione  :  dal  tratto  di  strada  nazionale  compresa 
fra  i  limiti  territoriali  di  ponente  e  levante  dei  comuni  di 
Cesarò  e  S.  Teodoro. 

15.  —  Comune  di  Santa  Bomei^ca  Vitto^a. 
La  zona  malarica  ha  per  confini  : 

il  limite  territoriale  Roccella-Valdemone- Santa  Dome- 
nica dalla  via  mulattiera  RoccellaContrada  Torrazza-Santa 
Domenica  alla  sponda  sinistra  del  fiume  Alcantara; 

la  sponda  sinistra  del  fiume  Alcantara  dal  limite  ter- 
ritoriale RoccellarSanjta  Domenicct  al  limita  territoriale  Santa 
Domenica-Randazzo  ;       , 

il  limite  territoriale  Santa  Domenica-Randazzo  dalla 
sponda  sinistra  del  fiume  Alcantara  al  burrone  Secco  ; 

il  burrone  Secco  dal  limite  territoriale  Santa  Dome- 
nica-Randazzo alla  via  mulattiera  Santa  Domenica-Ter- 
razza; 

la  mulattiera  Santa  Domenica-Terrazza  dal  burrone 
Secco  al  lìmite  territoriale  Santa  Domenica-Roccella. 

16." —  Comune  di  Spadafora  S.  Martino. 
La  zona  malarica  ha  per  confini  : 
il  torrente  Spadafora  o  Cocuzzaro,  segnante  il  limite 
territoriale   Spadafora* Venetico,  dalla  Spiaggia  alla  strada 
provinciale. 

d9  —  VoL.  II.  -  1905. 


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1090  LEGGI  K  nKCIlTCTI  DEL  REGNO    d'iT.ÌLIA   -    1905 

la  strada  proviiioìale,  dal  torrente  Spadafora  o  Cocuz- 
zaro  al  torrente  Fondaeonuovo,  segnalate  il  limite  territo- 
riale Spadafora-Rometta. 

il  torrente  Fondaconuovo»  dalla  strada  provinciale  alla 
Spiaggia; 

la  Spiaggia,  dal  torrente  Fondaconuovo  al  torrente  Co- 

N.  B.  —  Nella  zona  sopradesoritta  è  compreso  tntto 
l'abitato  di  Spadafora. 

17.  —  Comune  dì  Venetico. 

La  zona  malarica  ha  per  confini: 

il  (torrente  Siena  OiPalmara,  segnante  il  limite  torri- 
torialeipVenetieo-Yaldina  dalla  spiaggia  a^a  via  provin- 
ciale; 

la  strada  provinciale,  dal  torrente  Siena  o  Palmara  al 
torrente  Cocuzzaro  o  Spadafora,  segnante  il  limite  terri- 
toriale Spadafora-Venetino. 

il  torrente  Co<;uzzaro  e  Spadafdra,  dalla  strada  pro- 
vinciale'alla  spiaggia  ;  .' 

la  spia.ggia,  dal  torrente  Cocnz2aro  al  torrente'^  Siena 
o  Palmardf.  '    "      '  • 

N.  B.  — '  NiBllà  "zona  sopradescrittii  è  compr^o  tntto 
l'abitato  delle  borgate  Carmine-Liddotto  e  Bagni. 


VhtOy  (Pordine  di  S»  M.i 
11  ministro   deirinter oo^ 
TITTONL 


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LEGGI    £  DECBEXI  DEL  B£G>'0  d'iTALIA   -    1903  1091 

N-  ÌS2.        Jk        N.  1S2. 


Regio  Dscrsto  che  istituisce  presso  il  Ministero  della  mad- 
rina un  consiglio  superiore  della  marina  mercantile^ 

2  aprile  1905. 
(P^mtu»  m$Um  QmMwma^Vfìl^U  del  ÌU^no  U  3  maggio  190&,  n.  104). 

YmomO  EMANUELE  IH 

PCB  «BAZIA.  DI  MO  B  PKR  TOLOM  TÌ.  DBUJl  MAZIOMS 
BB  D'ITALIA 

Visti  i  re^:  decreti  in  data  18  luglio  1885,  n.  3596; 
6  dicembre  1889,  n.  6562;  23  agosto,  1898,  n.  397,  sul^ 
rordinamento  del  consiglio  superiore  della  marina  mer- 
cantile; 

Riconoficiuta^  lai  necessità  di  modificare  la  composizione 
^  le  attribuzioni  del  suindicato  consigplio  superiore  ; 

Udito  il  parere  del  consiglio  di  Stato; 

Udito  il  Gonsìglip  dei  ministri; 

SaUftì  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
la  marina; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Art.  1. 
É  istituito',  presso  il  Ministero  della  marina,  un  consi- 
glio superiore  della  marina  mercantile. 

Arti  2. 
Il  consiglio  può  esser  chiamato  a  dare  il  suo  parere  : 
1*  —  su  tutti  i  disegni  di  leggi,  di  regolamenti  e  dì  de- 
creti di  massima  riguardanti  la  marina  mercantile  ;' 

2*  —  sulle  proposte'  di  m()dìfiòazioni  della  circoscrizione 
marittima  stabiKta  dal  codice  per  Ta  marina  mercantile  ; 


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1092  LEGGI   E  DECENTI  DEL  REGXO  D*ITALIA   -   1905 

3*^  —  su  tutte  le  questioni  di  massima  relative  all'or- 
dinamento amministrativo  della  marina  mercantile; 

4^  —  a  richiesta  dei  Ministeri  competenti,  sulle  parti 
controverse  dei  trattati  di  commercio  e  di  navigazione  degli 
accordi  internazionali  che  riguardino  la  navigazione,  la  pe* 
sca,  la  industria  marittima  in  generale  e  gli  interessi  della 
gente  di  mare  nazionale; 

5®  —  sull'ordinamento  del  servizio  dei  porti,  sulla  siste- 
mazione del  servizio  ferroviario  in  relazione  col  movimento 
della  navigazione,  sulle  proposte  di  istituzione  di  consorzi 
portuari,  sulla  classificazione  dei  porti  e  sulle  proposte  di 
opere  marittime  che  devono  essere  eseguite  di  concerto 
fra  i  Ministeri  della  marina  e  quello  dei  lavori  pubblici; 

6""  —  sulle  proposte  di  nuove  tasse  e  diritti  marittimi 
principali  e  supplementari,  sulla  applicazione  delle  tasse  e 
dei  diritti  esistenti,  sulle  questioni  di  massima  e  reclami  re- 
lativi, sulle  proposte' di  nuove  tariffe  dì  diritti  consolari  e 
suirapplìcazione  dì  quelli  vigenti,  sulle  proposte  di  age- 
volazioni da  usare,  in  materia  di  tasse  e  di  diritti,  verso 
la  bandiera  nazionale  e  le  bandiere  straniere,  sulle  pro- 
poste di  trattamenti  differenziali  e  sui  relativi  reclami; 

7*  —  sii  tutte  lè  proposte  di  léggi,  di  regolamenti  e 
di  decreti  relativi  al  trasporto  per  mare  dei  passeggeri 
e  degli  emigranti,  sulle  questioni  di  massima  riguardanti 
l'emigrazione,  relativamente  alle  attribuzioni  dell'ammini- 
strazione marittima  e  su  di  ogni  altro  argomento  ohe,  re- 
lativamente al  trasporto  dei  passeggeri  e  di  emigranti, 
possa  interessare  la  marina  mercantile  nazionale,  compreso 
le  questioni  riguardanti  il  trattamento  da  usare  verso .  le 
navi  straniere  che  vengono  ad  esercitare  tali  traffici  nei 
porti  nazionali  e  le  agevolazioni  che  si  concedono  per  di- 
rigere emigranti  njsizionali  a  prendere  imbarco  nei  porti 
stranièri;., 

8"*  —  sull'istituzione  dei  servizi  marittimi  postali  e 
commercisili,  sui  rapporti  fra  il  servizio  ferroviario  e  quello 
marittimo  postale  sul^e  questioni  relative  al  funzionamento 


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LEGGI   E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906  1093 

dei  servizi  già  esistenti  nei  rapporti  dell'  interesse  pubblico, 
su  di  ogni  proposta  di  sovvenzione  diretta  o  indiretta  per 
lo  stabilimento  di  lìnee  di  navigazione,  ed  infine  su  di  ogni 
altro  argomento  riguardante  l'espansione  del  commercio  ma- 
rittimo nazionale; 

9^  —  sul  servizio  di  sanità  marittima,  relativamente 
agli' interessi  della  marina  mercantile,  nei  limiti  delle  at- 
tribuzioni dell'amministrazione  della  marina,  sui  reclami  re- 
lativi al  trattamento  sanitario  usato  verso  navi  nazionali 
in  porti  stranieri,  sulle  proposte  di  imposizioni  di  speciali 
diritti,  ed  infine  sul  sistema  sanitario  marittimo  in  ge- 
nerale ; 

10*  —  sull'ordinamento  della  regia  scuola  superiore 
navale,  degli  istituti  nautici  e  dell'  insegnamento  nautico  in 
generale  e  sui  relativi  programmi; 

11^  —  sull'esercizio  della  pesca,  per  quanto  riguarda 
le  attribuzioni  dell'amministrazione  della  marina  mercantile, 
sulla  ripartizione  del  litorale  in  distretti  di  pesca,  sulle  con- 
cessioni ai  sindacati  per  le  società  cooperative  ed  alle  so- 
cietà in  generale  fra  i  pescatori  e  relativi  ^  regolamenti  ; 
fiulle:  questioni  relative  al  trattamento  usato  verso  ì  pescar 
tori  nazionali  in  acque  straniere,  sull'ammissione  di  pesca- 
tori stranieri  nei  mari  dello  Stato,  sulle  istituzioni  desti- 
nate a  promuovere  la  industria  della  pesca  o  la  istruzione 
dei  pescatori; 

12*  —  sulle  proposte  di  leggi,  di  regolamenti,  e  di  de- 
creti relativi  alla  previdenza  ed  all'assistenza  della  gente 
di  mare,  sulle  proposte  di  fondazioni  di  istituti  destinati  a 
regolare  l'ofierta  e  la  richiesta  di  lavoro  della  gente  stessa, 
e  di  società  cooperative  fra  le  persone  addette  al  servizio 
della  navigazione  e  dei  porti; 

13®  —  sulle  opportanità  di  addivenire  alla  concessione 
di  parti  del  demaliio  marittimo,  dei  porti,  delle  rade  o  delle 
spiaggie  per  lo  stabilimento  di  opere  di  speciale  importanza 
per  l'industria  ed  il' commercio  marittimo  nazionale,  con- 
cessione negata  dal  Ministerp  della  marina  o  da  altre  am- 
ministrazioni dello  Stato. 


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1094  T-KGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA   -  1905 

In  questo  caso  il  parere  del  oonsigUo  superiore  deve  es- 
sere chiesto  tanto  sulla  domanda  delle  parti  interessate  c^ 
degli  enti  pubblici. 

Art.  3* 

Se  consenzienti  le  parti  ed  annuente  il  ministro  della  ma^ 
rina  potrà,  anche  sulla  richiesta  di  enti  piAblici/ essere 
chiesto  il  parere  del  consiglio  superiore  sulle  questioni  di 
carattere  collettivo  concementi  i  rapporti*  fra  la  gente  di 
mare,  compresi  i  lavoratori  dei  porti  e  gli  arm^ètori,  le  so- 
cietà di  navigazione  e  gli  esercenti  di  piA^lici  servizi  nei 
porti. 

Art.  4. 

Il  consiglio  può,  di  sua  iniziativa,  proporre  al  ministro 
della  marina  le  riforme  della  legislazione,  le  inchieste  ed  i 
provvedimenti  che  reputa  utili  all'  incremento  dell'  industria 
marittima  nazionale  ed  agli  interessi  della  gente  di  mare. 

Art.  5. 

É  in  facoltà  del  ministro  della  marina  di  chiedere  11  pa- 
rere del  consiglio  su  di  ogni  altra  materna  che  non  sia  fra 
quelle  indicate  nei  precedenti  articolile  4she  abbia  attinenza 
«Ha  marina  mercantite. 

Art.  6. 
Il  consiglio  si  compone  di  membri  di  diritto  e  di  mem- 
bri designati. 

Il  numero  complessivo  dei  membri  del  consiglio  è  di 
trenta.  , 

Sono  membri  di  diritto: 
Il  direttore^  generale  del  personale,  e  del  servizio  mili- 
tare al  Ministero  della  marina; 

Il  direttore  generale  delle  costruzioni  navali; 
il  direttore  generale  della  marina  mercantile; 
IL  direttore  generale  delle  gabelle; 
Il  maggiore  generale  medico,  ispettore  del  servizio  sa* 
nitario  militare  marittimo; 

L'ispettore  del  corpo  delle  capitanerie . di  portp; 


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LEGGI   E  DECRETI  DKL   REGNO   n'iTALlA   -   1905  1005 

L'ispettore  generale  deirindHstria  e  del  commercio  al 
Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio; 

L'ispettore  superiore  dei  servizi  marittimi  al  Ministero 
delle  poste  e  dei  telegrafi; 

Il  direttore  capo  della  divisione  «  affari  commerciali  » 
al  Ministero  degli  affari  esteri; 

Il  capo  dell'ufScio  del  lavoro; 

Un  funzionario  superiore  del  Ministero  dei  lavori  pub- 
blici (opere  idrauliche); 

Un  funzionario  superiore  del  Ministero  dell'istruzione 
pubblica  (insegnamento  nautico); 

Un  delegato  del  consiglio  di  emigrazione; 

Il  direttore  della  regia  «cucia  superiore  navale  di 
Genova; 

Il  direttore  del  registro  italiano; 

Un  funióonario  del  personale  deiramministrazione  cen- 
trale della  marina  (direttore . capo  divisione)  che  avrà  l'in- 
carico di  segrfetariodel  conaiglio. 
Sono  membri  designati: 

Due  scelti  fra  le  persone  più  versate  nelle  discipline  giu- 
ridiche ed  economiche,  relative  alla  marina  mercantile  e 
nella  pratica  della  industria  della  navigazione; 

Tre  scelti  fra  le  associazioni  marittime  e  fra  i  gli  ar- 
matori; 

Due  sc^ti,  a  turno,  fra  i  èomponenti  le  camere  '  di  com- 
mercio '  d^le  àittà  m^arittime  ; 

Due  direttori  di  casse  degli  invalidi  della  marina  mer- 
cantUe; 

Un  direttore  di  cantiere  di  costruzioni  navali; 

Un  direttore  di  stabilimento  siderurgico  ; 

Un  rstppfesentante  dei  capitani  marittimi; 

Un  rappresentante  dei  macchinisti  navali; 

Un  rappresentante  dei  lavoratori  del  mare  e  dei  porti. 

Art.  7. 
I  membri  del  consiglio*  sono  npminati  con  decreto  ^reiJe, 
sulla  proposta  del  ministro  della  marina. 


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1096  LEOQI  E  DECRETI   DEL  EEOXO  d'iTAUA   -  1905 

I  membri  designati  durano  in  carica  tre  anni  e  possono 
essere  riconfermati. 
Essi  sono  nominati  dal  ministro  della  marina. 

Art.  8. 

Per  la  validità  delle  deliberazioni  occorre  che  sia  pre- 
sente più  della  metà  dei  membri  del  consiglio. 

Art.  9. 

I  lavori  del  consiglio  saranno  diretti  da  un  presidente  e 
da  un  vice  presidente  da  nominarsi  fra  i  membri  di  esso, 
con  decreto  reale,  i  quali  rimangono  in  carica  per  tre  anni. 

Art.  10. 

II  consiglio  si  raduna  in  sessioni  ordinarie  nel  maggio  e 
nel  novembre  di  ogni  anno. 

Potrà  anche  essere  radunato  in  sessioni  straordinarie.  La 
convocazione  del  consiglio  è  fatta  dal  ministro  della  marina, 
sia  direttamente  sìa  su  proposta  del  presidente. 

Art..  IL 

11  consìglio  è  ripartito  in  4  sezioni: 

1*  Della  navigazione  in  generale,  dei  trattati  ed  ac- 
cordi intemazionali,  delle  costruzioni  navali  del  diritto  ma- 
rittimo in  tempo  di  guerra; 

2*  DeHa  protezione  della  marina  mercantile,  delle  tasse 
e  diritti  marittimi,  di  tutte  le  questioni  relative  all'  industria 
dell'armamento; 

3*  Del  servizio  dei  porti,  delle  concessioni  del  demanio 
marittimo,  della  pesca  e  dei  pescatori; 

4*  Delle  istituzioni  di  previdenza  e  di  assistenza  per 
la  gente  di  mare,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  di  carat- 
tere sociale. 

Art.  12. 

L'assegnazione  dei  membri  del  consiglio  alle  rispettive 
sezioni  sarà  fatta  dal  presidente,  il  quale  potrà  sempre  mo- 
dificarla. 


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LEGGI   E   D£CHKTI   DEL  EEGNO  d'iTALXA   -  1905  1097 

Art.  13. 
Ciascuna  sezione   procede  all'esame  preliminare   secondo 
la  propria  competenza,  delle  materie   che    debbono    essere 
sottoposte  all'esame  del  consiglio    superiore    ed  elegge  nel 
suo  seno  un  presidente. 

I  presidenti  delle  sezioni  costituiscono  il  comitato  perma- 
nente del  consiglio  superiore. 

Art.  14. 

Al  comitati  permanente  è  preposto  il  vice  presidente  del 
consiglio  superiore. 

É  membro  efiettivo  di  diritto  del  comitato  il  direttore 
generale  della  marina  mercantile. 

II  segretario  del  consiglio  superiore  esercita,  con  diritto 
di  voto,  le  stesse  funzioni  presso  il  comitato. 

Il  presidente  del  consìglio  superiore  può  intervenire  nelle 
adunanze  del  comitato:  in  tal  caso  ne  assume  la  presidenza. 

Art.  15. 
Il  comitato  riassume  i  lavori  compiuti  dalle  commissioni, 
e  designa  un  relatore  che  ha  T  incarico  di  riferire  al  con- 
siglio superiore. 

Art.  16.  ; 
Il  comitato  è  convocato  dal  ministro  della  marina  sia  di- 
rettamente, sia  sulla  proposta  del  proprio  presidente  e  anche 
del  presidente  del  consiglio  superiore. 

Art  17. 

Le  questioni  di  carattere  collettivo  indicate  nell'art.  3 
sono  sottoposte  all'esame  del  comitato,  nel  quale,  in  tal  caso, 
però,  dovranno  sempre  intervenire  i  rappresentanti  delle 
parti  in  controversia,  per  esporre  le  proprie  ragioni,  senza 
che  abbiano  diritto  a  voto. 

Qualora  le  parti  non  accettino  il  parere  del  comitato,  e 
ne  facciano  esplicita  domanda,  sarà  chiesto  il  parere  del 
consìglio  saperiore  in  adunanza  generale. 


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1098  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 

Art.  18. 
Il  ministro  della  marina  ha  facoltà  di  chiedere  il  parere 
del  comitato  sulle  questioni  di  competenza  del  consiglio  su- 
periore,  qualora  questo  non  sia  radunato. 

Art.  19. 
Il  comitato  si  raduna  durante  gli  interyalli   che  corrono 
fra  le  sessioni  del  consiglio  superiore. 

Art.  20. 
Le  norme  per  il  funzionamento  intemo  del  consiglio  e  per  Tor- 
dine  dei  lavori  saranno  determinate  con  decreto  ministeriale. 

Art-  21. 

Per  Tesame  di  determinati  argomenti  possono  essere  ag- 
gregati al  consiglio,  mediante  decreto  ministeriale,  dei  mem- 
bri straordinari,  i  quali  avranno  gli  stessi  diritti  dei  membri 
ordinari 

Con  consenso  del  ministro,  il  presidente  può  fare  intervenire 
nel  consiglio,  a  semplice  titolo  consultivo,  (|uelle  persone  che 
egli  creda  necessario  di  interrogare  sulle  questioni  in  esame. 

Art.  22, 
In  fine  di  ogni  anno  il  presidente  presenterà  al  Bodnistro 
della  marina  una  relazione  sui  lavori  fatti  dal  consiglio,  che 
sarà  pubblicata  nella  Gaazetta  Ufficiale  del  Regno. 

Ordiniamo  che  il  pi^ente  decreto,  mnaito  del  sigiHo  delio 
Stato/  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  dell»  leggi  e  d^  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  2  aprile  1905. 

VITTORIO   EMANUELE 

n$^htraio  ai^  Corié^^M'  «onU  addi  Sg  anriU  1905. 

Bàg,  22.  Alti  d4l  ao9«rno  a  A  44   P.  Mkzzktti 
LiOffQ  dei  aigilìo.  V.  li  Gcardaglgiili  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 

C.   MlRABBLLO. 
A.   FORTIS. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGXO  d'iTALIA  -   1905  1099 

N.  im.     A     N.  f  sa 


Lseos  che  costituisce  in  comuni  autonomi  le  fl^azioni 
di  Verderio  Superiore  e  Verderio  Inferiore. 

9  aprile  1905. 
(PuMOcola  mUa  <3«fjr#lia  UffiaUde  d^i  JU^no  U  3  maggio  19l5,  n,  104). 


VITTORIO  EMANUELE  HI 

pm   ORAZU   DI   DIO  S  PER  VOLONTÀ  DSLLA  NiJKIOmi 
BE   DXTALZA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sttizionato  e  promulghiamo 'quattto  segue: 

Art.  1. 
Le  due  frazioni  di  Verderio  Inferiore  e  di  Verderio  Su- 
periore jiono  costituite  in  comuni  autonomi. 

.  Art.  2. 

Il  Governo  del  Re  è  autorizzato  a  dare  le  dìspoaizioni 
opportune  per  l'attuazione  della  presente  l^ggd  dal  T  gen- 
naio 1906. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  9  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

iMogo  del  Sigiih.  V.  D  GaardaBÌgilli  C.  PINOCCHIARO-APRILE. 

A.   FORTIS. 


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1100  LEGGI  E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTALIA  -  1905 


N.  1S4        JAi        N.  f  S4 


Legge  che  costituisce  in  comune  autonomo  la  frazione 
di  Soìbiate  Amo  e  Monte. 

9  aprile  1905. 
{PuMiùata  nella  Qatxtiia  JJfAdaU  del  Kegfio  il  3  maggio  Wb,  n.  104) 


VITTORIO  EMANUELE  IH 

PER   ORAZU   DI   DIO   E   PER  VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
BS   D'ITALIA 

Il  Senato  »  la  Camera  deitdepujtati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue  : 

Articolo  unico. 

La  frazione  di  Solbiate  Amo  e  Monte  è  separata  dal  co- 
mune di  Albizzate  (Milano)  e  costituita  in  comune  auto- 
nomo. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
nserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Itegno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  9  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Luogo  dsl  Sigillo.  V.  Il  Qoardasigilli  C.  FINOCGHIARO-APRILE. 

A.   FORTIS. 


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LSOai  E  DECSETI  DEL  BEONO  D^ITALXA  -   1906  1101 

N.  16S.       A       N.  ISS. 


Rboio  Decreto  che  approva  alcune  varianti  al  piano  di  ri- 
sanamento della  città  di  Palermo  e  dichiara  dt  ptibblica 
utilità  il  prolungamento  della  via  Roma  in  quella  città. 

23  marzo  1906. 
(PiOmoaio  neUa  QMMetta  UfflcUOe  del  Megna  V  8  w%aggio  1006,  n.  108 

VITTOBIO  EMAIRJELE  DDt 

PER   QRAZU  DI  DIp  E  P«R  VOLONTI  DELLA  MAnOIIB 
Bl  A'  IVJLLIA 

Viata  la  domanda  presentata  dal  comune  di  Palermo  af- 
finchè: ' 

a)  sia  dichiarato  di  pùl)blìca  utilità  ti  prolungamento 
della?  via  Roma  nei  due  tratti  compresi  fra  le  vie  Bandiera 
e  Bara  e  tra  le  vie  Vittorio  Emanuele  e  Divisi; 

t)  siano  approvate  alcune  varianti  al  piano  di  risana- 
mento deUa  città  approvato  con  la  legge  19  luglio  1894, 
n.  344;  e  precisamente  nelle  zone  3*  e  4*  del  rione  Latta- 
rmi, 5*  e  6*  del  rione  Santa  Rosalia  e  2*  del  rione  Stazzone; 
e)  sia  concessa  iJ'comime  la  facoltà  di  espropriare  le 
zone  laterali  tanto  per  le  opere  progettate  come  varianti  al 
piano  di  risanamento  approvato  con  la  citata  legge,  quanto 
per  i  due  nuovi  tratti  della  via  Roma,  giusta  le  disposi- 
zioni delia  legge  sulle  espropriazioni  e  col  diritto  di  chia- 
mare a  contributo  i  proprietari  dei  beni  confinanti; 

Visti  i  piani  particolareggiati  delle  opere  da  eseguire  in 
data  27  novembre  1897  e  5  maggio  1904; 

Visto  Fart.  8  della'legge  19  maggio  1904,  n-  185,  Tari  3 
della  legge  19  lùglio  1894,  n:  344,  e  la  legge  25  giugno  1865, 
n.  2359;  ''"     ' 


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1102  LEOOI  S  DECBBTI  DEL  RSQKO  D*ITALU  ^  1905 

Considerato  che  in  virtù  del  combinato  disposto  degli  ar- 
ticoli 2  della  legge  19  luglio  1894  e  8  della  legge  19  mag- 
gio 1904,  per  il  solo  fatto  della  regolare  approvazione  delle 
varianti  al  piano  di  risanamento  e  del  progetto  particola- 
reggiato delle  altre  opere  cui  è  accordata  la  precedenza  su 
quella  del  piano  medesimo,  deriva  al  comune  la  facoltà: 

a)  di  espropriare  le  zon^  laterali  alle  nuove  vie  e  piazze 
con  le  norme  sancite  dall'art.  2  del  regio  decreto  «  ^  lu- 
glio 1886,  n,  3983  (serie  3'); 

b)  di  chiamare  a  termini  degli  articoli  77,  78,  79,  80, 
81  della  vigente  legge  sulle  espropriasnoni  a  contribuire 
nelle  spese  del  piano,  e  delle  opere  cui  è  accordata  la  pre- 
cedenza, i  proprietari  dei  beni  confinanti  o  contigui  alle 
opere  che  verranno  eseguite; 

Ritenuto  che  regolare  è  il  procedimento  seguito  e  che 
durante  il  periodo  della  >pubblica2aoxi0  del  progetto  furono 
presentate  nove  opposizioni  o  cioè: 

l**  da  Palminteri  Melchiorre' percltè  una  sua  villetta, 
fu  totalmente,  compresa  fra  le  zone  da  espropriarsi,  nventre 
una  sola  parte  di  essa  è  necessarìst  per  le  ope;re  pjrogettate  ; 

2*^  da  Vito  Rallo  perchè  il  numero  dei  vani  del.  suo 
stabile  indicato  nell'elenco  sarebbe  inferiorid  alla  realtà; 

3"*  dal  principe  di  Fitalia  :  a)  per  difformità  fra  il  ^iano 
di  esecuzione  e  il. piano. parcellare  relativamente  al  suo  pa- 
lazzo compreso  neUer  espropriazioni;  b)  perchè,  iliiupiéFO  di 
vani  ad  esso  assegnato  è  inferiore  alla  realtà;  e)  perchè  a 
suo  avviso  la  proposta  variante  potrebbe  essere  vantaggio* 
samente  sostituita  da  un'altra  coa  Ja  quale  la  mi^gioir  papte 
del  palazzo  verrebbe  risparmiata; 

4""  da  Bonanno  Cal^neo ,  Francesco  Paolo  priB|CÌpé  di 
Lingùaglossa  per  f ar ,  rjlserva  '  riguardo  ai  danni  <?he  dal 
taglio  potranna  derivar!^  al  suo  fondo  e  per  propprro  una 
variante; 

5"*.  da,.  La  Mattini9k  Giovaivnx:  a)  perohò  venne  «omesso 
neirelanco  un  yano  ad  uso  magdzzin^  di  sua.  pròprieÌÀ; 
b)  perchè  i  corpi  di  fabbrica  in  via  San  Cristoforo  figurano 


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LEGGI  B  DECRETI  DEL  BKG^rO  D'ITALU  -   1SK)6  1103 

a  8Q0  avviso  illegalmente  come  espropriandi  in  vlrth  della 
legge  sul  risanaaiBnto  ;  e)  per  proporre  una  variantei; 

6*  da  Algerino  Giuseppe,  Bracco  Gaetano  ed  altri  per 
affermare  il  loro  preteso  diritto  a  non  essere  espropriati 
in  base  allÀ  legge  sul  risanamento  di  Napoli; 

7"*  da  Russo  Giuseppe,  Baldi  Gaetano  ed  altri  per  pro- 
porre in  sostituzione  della  variante  nel  rione  Santa  Rosa^- 
lia  il  ri  tomo  al  primitivo  progetto  col  semplice  allarga- 
mento della  via  Stazione; 

8* 'da  Cardinale  Salvatore  perchè  i'espropriasione  non 
avvenga  gìnsta  la  legge  di -risanamento,  trattandosi  a  suo 
avvisa  di  puri  e  semplici  miglioramenti; 

9"  da  Aragcma  Pfgnatelli  Cortes  Giuseppe,  duca  di  Ter- 
ranova, per  protestaftpe  contro  Tespropriazione  di  una  zona 
laterale  alla  via  Roma  attualmente  coltivata  a  giardino  e  de* 
stinata  per  i  nuovi  uffici  del  Museo  nazionale  e  per  nuovi* 
fabbricati; 

Ritenuta  che  il  consiglio  comunale  di  Palermo  ha  accolto 
il  primo  reclamo  di  Fatmintèri  Melchiorre  ed  ha  dichiarati 
irricevibSi  o  idamminsibili  gli'  altri  in  base  a  ragioni  aecet^' 
tate  dairilffifeiò  del  genio  civile; 

Considerato  che  quanto  ai  vari  reclami  che  rilevano  una 
discordanza  fra  il  numero  reale  dei  vani  dei  loro  stabilì  e 
quello  dichiarato'  n€*reletico,'  o-  romissione-  di  una  intera 
parte  dei  loro  fondi,  il  consiglio  comunale  opportunamente 
rìspondei  che  tali  dati  sono  defunti  da* indicazioni  catastali 
e  che  quindi  i  reclamanti  devono  imputarea  se  stessi  tale 
dlf!o[rmit&  oinsu€teiesiza  che^ non  si  curarono  di  far  rilevare; 

Che  uguale  ragione  può  con^apporsi  ^al  reclamo  del  prin^- 
cipe  di  Fitalia  che  lamenta  una  differenza  ira'*  il   piamo  di 
esecuzione  e  il  piano  parcellare; 

Che  le  varianti  proposte  da  alcuni  dei  reclamanti  per 
evitane  od  attenuare  il.  danno  dei  loro  fondi,  o  non  possono 
accogliersi;  riguaraando  la  parte  del  proge^ito  ormai  defini- 
tivamante  .app;^ovata  e  non  compresa  nelle  varianti,  o  de- 
vono .respingarsi  per  sicure  ed  evidenti  ragioni  tecniche; 


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1104  LEOOt  E  DECBBTI  DEL  BEQNO  d'iTAUA  -   1905 

Che  airofiservazione  di  tre  dei  reclamanti,  di  essere  stati 
cioè  i  loro  rispettivi  fondi  designati  nel  progetto  come  spro- 
prìabili  in  base  alla  legge  sul  risanamento  di  Napoli  e  quindi 
con  maggior  sagrìfizio  del  privato  interesse,  e  non  in  base 
alla  legge  comune,  può  agevolmente  rispondersi  che  tale  de- 
terminazione procede  daUa  legge  approvante  il  piano  di  ri- 
sanamento e  che  quindi  i  reclami  in  quanto  si  oppongono 
ad  essa  devono  essere  dichiarati  irricevibili; 

Che  il  reclamo  del  principe  di  Linguaglossa  il  quale  per 
le  suesposte  ragioni  è  da  respingersi,  per  la  parte  che  pro- 
pone una  variante,  ò  altresì  da  ritenersi  intempestivo  per 
la  parte  che  riguarda  la  determinazione  della  indennità; 

Che  infine  non.  può  neppure  ritenersi  accoglibile  il  re- 
clamo del  duca  di  Terranova,  giacché  la  parte  del  giardino 
Monteleone  compresa  fra  i  terreni  da  espropriare,  e  desti- 
nata dal  comune  ai  nuovi  locali  del  museo,  è  compresa  ira 
le  zone  laterali  che  il  comune  chiede  ed  ha  diritto  di  espro- 
priare come  necessarie  per  indiscutibili  ragioni  tecniche  al- 
Tattuazionedel  piano;  tnentre  la  destinazione  data  fin  da 
ora  dal   comune  all'area  non  può  infirmare  tali  ragioni; 

Ritenuto  che  uniformandosi  al  disposto  dell^art.  8,capov.  S"*, 
della  leggci  19  miaggio  1904,  già  citata,  il  comune  di  Pa- 
lermo ha  presentato  I-elenco  ideile  opere  da  rinviarsi  per 
l'importo  complessivo  di  lire  17,199,595. 71  con  la  data 
r  marzo  1904;,      , 

Uditi  i  pareri  del  consigUO' superiore  dei  lavori  pubblici 
e  del  consiglio  di  Stato; 

Sulla  proposta  dei  Nostri  ministri  segretari  di  Stato  per 
gli  affari  esteri  interim  dell'interno  e  per  i  lavori  pubblici; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Respinte  le  opposizioni  e  le  osservazioni  piii  sopra  rego- 
larmente i^saminate: 

Sono  approvati  i  piata  particolareggiati  di  esecuzione  dól 
prolungamento  della  vìa  Roma  nei  tratti  compresi  fra  le  vie 


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uggì  S  SKRKTI  del  REOVrO  O'ITALIA  -  1906  1105 

Bara  e  Bandiera  e  tra  le  vie  Vittorio  Emanuele  e  Divisi, 
redatti  dall'ingegnere  Felice  Qiarrusso  capo  dell^uffioio  di  ri- 
sanamento di  Palermo,  e  visti  d'ordine  Nostro  dai  ministri 
proponenti  nelle  tre  planimetrie  in  data  5  maggio  1904, 
uell'elenco  delle  espropriazioni  in  data  27  novembre  1897 
e  negli  altri  due  in  data  5  maggio  1904. 

Sono  approvate  le  varianti  al  piano  di  risanamento  deUa 
città  di  Palermo  e  precisamente:  alle  zone  3*  e  4*  della 
parcella  n.  13  (rione  Lattarinì),  alla  zona  5*  e  6*  della 
parcella  n«  8  (rione  Santa  Rosalia)  ;  alla  zona  2^  della  par- 
cella n.  7  (rione  Stazzone). 

E  approvato  l'elenco  delle  opere  da  rinviarsi  per  l'im- 
porto di  lire  17,190,595.71,  visto  d'ordine  Nostro  dai  mi- 
nistri predetti  nell'apposito  quadro  in  data  1*  marzo  1904  a 
firma  dell'ingegnere  capo  Felice  Giarrusso. 

E  assegnato  il  termine  di  anni  tre  da  oggi  per  il  com- 
pimento delle  espropriazinni  e  dei  la\rorì. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osiservario  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma^  addi  23  marzo  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Ma  CorU  ad  ótmU  addi  11  maggio  1906. 
Jbf.  22.  Atd  M  Ga9€mo  a  f.  51.  P.  Mkzitti 
ItMfo  da  mgilUh  r.  U  Ovardaiigim  RONCHETTI. 


TlTTONI. 

Tedesco. 


70  —  Toii.  IL  •  100& 

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1 106  LRGOI  X  DECRETI  DEL  IBOICO  d'IZAUA  -  1906 

N.  18G.        JU       N.  158. 


tfii 


Regio  Decreto  c^  disciplina  il  reclutamento  e  le  promo- 
zioni nel  personale  di  bassa  for^a  delle  capitanerie  di 
porto. 

2  apiile  1905. 
{JhMIkai»  nslla  QoMMtita  UffietaU  del  Bégno  TS  maggio  i905|  «.  108^ 

VrrrOBIO  EMANUELE  m 

PXR  ORAZIO  DI  DIO  E   PER  VOLONTI  DELLA  NAZIONI 
EE   D'ITALIA 

Visto  il  regio  decreto  20  novembre  1879,  n.  5166  (se- 
rie 2*),  che  approva  fl  regolamento  per  la  esecuzione  del 
testo  unico  del  codice  per  la  marina  paercantile; 

Visto  il  regio  decreto  17  novembre,  1904,  m  650,  circa 
il  reclutamento  della  bassa  forza  del  corpo  delle  capitane- 
rìe di  porto; 

Sentito  il  parere  del  consiglio  superiore  di  marina,  del 
consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  d^i  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  delia  marina  e  di  con- 
certo con  quello  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  1. 
Gli  articoli  53,  54,  55,  56  del  predetto  regolamento  ma- 
rittimo 20  novembre  1879,  n   5166  (serie  2*),  sonò  modi- 
llcdti  e  sostituiti  dai  seguenti  : 

Art.  53  —  Le  nomine  a  marinaio  di  porto  e  le  suc- 
cessive promozioni  di  classe  e  di  grado  sono  fatte  con  de- 
creto ministeriale. 

•  ^  Art  54.  —  Le  promozioni  da  marinaio  di  porto  di 
2*  classe  a  marinaio  di  1*  classe  sono  conferite  per  anzia- 
nità, con  esclusione  doi  non  meritevoli.  > 


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isaoi  M  sfcuiz  BU  UMNO  b'italu  -  1906  1107 

Le  promozioni  da  marinaio  di  porto  di  1^  classe  a  secondo 
nocchiere  sono  conferite  metà  a  scelta,  metà  per  anzianità. 

Le  promozioni  da  secondo  nocchiere  a  nocchiere  di  2*  e 
da  nocchiere  di  2^  a  nocchiere  di  1*  sono  conferite  esclu- 
sivamente a  scelta. 

Una  commissione  composta  di  un  capo  sezione  del  Mini- 
stero  presidente  e  di  due  ufficiali  di  porto  procederà  an- 
nualmente, in  hase  alle  note  caratteristiche  trasmesse  dai 
capi  di  compartimenti,  alla  compilazione  delle  liste  di  avan- 
zamento, in  relazione  alle  vacanze  che  per  ciascun  grado  e 
per  ciascuna  classe  si  potranno  verificare,  presumibilmente 
nel  corso  dell'anno. 

Art,  55.  —  Un  quarto  dei  posti  di  secondo  nocchiere 
e  di  nocchiere  di  porto  sarà  riservato  ai  sottufficiali  del 
corpo  reale  equipaggi  i  quali  ne  facciano  demanda  entro  il 
trimestre  anteriore  al  cougedamento  e  purché  il  posto  si 
renda  vacante  nel  termine  di  due  anni  dòpo  il  congeda- 
mento. Sono  esclusi  da  tale  beneficio  i  sottufficiali  delle  ca- 
tegorie furieri  ed  infermieri,  nonché  quelli  di  qualsiasi  ca- 
tegoria riformati  per  imperfezioni  fisiche  che  impediscono 
di  prestar  servizio  nei  porti.  * 

Nelle  nomine  dei  sottufiiciali  al  quarto  dei  posti  di  secondo 
nocchiere  dì  porto  sarà  data  U  precedenza  a  quello,  tra  gli 
aventi  diritto^  che  abbia  maggiore  anzianità  di  servizio  sotto 
le  armi  e,  in  caso  di  pari  anzianità,  al  maggiore  di  età. 

Art  56.  —  Gli- individui  ddla  bassa  forzai  del  corpo 
delle  capitanerie  di  porto  sono  assimilati  ai  gradi  del  corpo 
reale  equipaggi  nel  seguente  modo  : 

Nocchiere  dì  porto  di  lodasse  —  Nocchiere   di  1*; 
Nocchiere  di  porto  di  2*  classe  —  Nocchiere   dì  2*  ; 
Secondo  nocchiere   di   porto; — Secondo  nocchiere; 
Marinaio  dì  porto  di  1*  classe  e  2*  —  Marinaio  scelto  e 
comune. 

Per  le  trasferte  per  motivi  di  servizio  e  nei  casi  (A  tra- 
mutamento da  una  sede  ad  un'altra  detto  personale  rice- 
verà le  competenze  stabiKte  per  gli  agenti  civili  di  basso 
servizio»  _  ^,.    ,  .4 


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1108  taooi  i  uoÈnf  aie  finàM  tfnOUZ  ■  lOU 

Art.  2. 
Nulla  è  innoyato  circa  le  dispoBizionl  del  suddetto  rego- 
lamento marittimo  concernenti  la  bassa  forza  delle  capita- 
nerie di  porto  per  quanto  riguarda  la  diyisa,  le  norme  di- 
sciplinariy  il  diritto  ai  proventi  eventuali,  le  licenze,  le  at- 
tribuzioni varie,  ecc. 

Disposizioni  transitorie. 

Art.  3. 
Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  54  e  55,  saranno 
applicate  allorquando   entrerà  in  vigore  il  nuovo   organico 
della  bassa  forza  portuaria,  in  conformità  dall*art.  6  del  re- 
gio decreto  17  novembre  1904,  numero  650. 

Art.  4. 
I  marinari  di  porto  reclutati  prima  dell'attuazione  del 
nuovo  organico  stabilito  col  regio  decreto  17  novembre  1904 
dovranno,   per  essere   promossi  al  grado  dì  2""  nocchiere, 
soddisfare  alla  condizione  di  saper  leggere  e  scrivere. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  <Ielle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
ii  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  2  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELK 

M$pis1raio  tUla  Cort$  dM  etmM  oidi  lo  n%a§gio  1905. 

JUg.  22.  Atti  del  Governo  a  f.  50.  F.  Mbuvri. 
Lkogo  del  Sigyilio  Y.  U  Gvardasigìlli  C  FLNOCCH  ARO-APRUiE. 

C.  MlRABELLO. 

A.   FORTIS. 

C.  FlNOCCmARO-APRILB 


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Maòl  E  DECHteTl  DEL  HEGNO  D*ITALtA  -  1906  1109 


N.  137.        JA|        D.  187. 


Regio  Decreto  che  istiluisce  un  posto  di  notaro 
nel.  comune  di  Omignano. 

9  aprila  190B. 
iy%àklkan  mUa  QiUUMa  UffMaU  da  Magno  U  6  mmggiù  1906^  n.  107) 


VITTOJUO  EMAl^JELE  m 

Pnt  GRAZIA  DI  DIO  E  PER  VOLONTI  DELLA  MAZIOini 
BB  D'ITALIA 

Vista  la  deliberazione,  con  la  quale,  il  consiglio  comunale 
di  Omignano  ha  chiesto  T  istituzione  di  un  posto  notarile  in 
quel  comune; 

Visti  1  .pareri  emessi  al  riguardo  dal  consiglio  provinciale 
d|  Salerno  e  del  consiglio  notarile  di  Vallo  della  Lucania; 

Visto  Fari.  4,  alinea,  della  legge  notarile,  testo  unico  del 
25  maggio  1879  n.  4900,  (serie  2'),  e  la  tabella,  che  de- 
termina il  numero  e  la  residenza  dei  notari  del  Regno,  ap- 
provata col  regio  decreto  dell' 11  giugno  1882,  n.  810 
(serie  3*); 

Ritenuta  la  necessità  della  chiesta  istituzione; 

Sulla  proposta  del  Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario 
di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  ùnico. 

É  istituito  un  posto  di  notaro  nel  comune  di  Omignano, 
distretto  notarile  di  Vallo  della  Lucania. 


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Ilio  LEGGI  15  DECRETI   DEL  REGNO  D^ITALIÀ  -  ld06 

Ordiniamo  cfie  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  ciiiunqae  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  9  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELB 

SUgiHfatù  atta  CorU  dH  eon(t  addi  1*  maggio  1905. 

Éag.  %%  Aiti  del  Governo  a  f,  49.  F.  Mbzzktti. 
Imgo  dei  Sigillo,  y.  D  OixardasigiUi  a  FINOCGHTARO-APRILB. 

C.  FiitoocHT ARO  Aprale 


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tÈdÙt  t  tZCtttt  ÈBt  ntGXO  D^ITALIA  -  ld05  Hit 

N.  188.        gU        N.  ìliS. 


Reoic  Decreto  che  approva  fi  regolamento  pe^  la  esecu- 
zione delta  legge  i4  febbraio  19(^4,  n.  36 y  sui  mani- 
comi e  sugli  alienati. 

5  marzo  1905. 
{PìMlkato  nsUa  QaxMéUa  TJffieiaìs  del  Regno  il  17  maggio  1005»  ti.  IIQ 

VITTORIO  EilANUELB  m 

PER   GRAZIA   DI  DIO   E   PER  YOLQIITJI   DELLA   NAZIONE 
BE   D'ITALIA 

Veduta  la  legge  14  febbraio  1904,  n.  36,  sui.  manicomi 
e  sugli  alienati  ; 

Veduti  ì  pareri  del  consiglio  superiore  di  sanità  e  del 
consiglio  di  Stato; 

Udito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  jninistro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  dell'  intemo  ; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico* 

È  approvato  Punito  regolamento  per  Tesecuzione  d<^lla 
legge  14  febbraio  1904,  n.  36,  sui  manicomi  e  sugli  alienati. 

Detto  regolamento  sarà  vidimato  e  sottoscritto,  d'ordine 
Nostro,  dal  ministro  dell'  intemo. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
<ii  faiio  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  5  marzo  1905. 

VirrORIO  EMANITELE 

JMiinM  c/te  Cbrlf  dèi  canti  addi  4  maagio  IS»(  5. 

Em.  2t  àm  dd  aw€MU>  a  f.6i.lf.  Mtfsvm 
blf  iti  affOk.  y.  ^  OiMdariilU  ROMoasm 

QlOUTTIi  , 

., .  _,  ^oogle 


^■'■^mt  •     ▼w->»it»vv...^.v. 


Ili 2  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

REGOLAMENTO 
par  la  esecuzione  della  legge  14  febbraio  1904,  n.  36 


CAPO  1. 


Manicomi  pubblici  e  privati  ed   altri  luoghi  di  cura 
e  di  ricovero  degli  alienati. 

Art.  1- 

Sono  compresi  sotto  la  denominazione  di  manicomi  e  sottopo- 
Htx  alio  prescrizioni  della  logge  14  febbraio  1904,  n.  36,  e  del  pre- 
sente reyjolamento  tutti  gì  istituti  pubblici  provinciali,  le  istitu- 
zioni pubbliche  di  beneficenza  e  gli  stabilimenti  privati  che,  sotto 
qualsiasi  denominazione  di  ricoveri,  case  o  ville  di  salute,  asili  e 
simili^  ricoverino  alienati  di  qualunque  genere. 

Fanno  parte  integrante  dei  manicomi  le  colonie  agricole  o  fa- 
miliari da  essi  dipendenti.  ^ 

Le  colonie  agricole  o  familiari  autonome,  cioè  non  dipendenti 
da  maoicumi,  sono  considerate,  agli  effetti  della  legge,  come  mani- 
comi. 

Art.  2. 

Sdoo  comprese  sotto  la  denominazione  di  case  private,  di  cui 
al  2^  e  3^  comma  dell'articolo  V  della  legge,  tutte  quelle  case  pri- 
vate,  esclusa  la  casa  propria  deiralienato  o  della  sua  famiglia,  che, 
BBO^a  c^8sere  organizzate  a  stabilimento,  ricevano  uno  o  due  alle- 
natì^  a  norma  degli  articoli  13, 14  e  16  del  presente  regolamento. 

Art.  3. 

Ogni  manicomio,  sia  pubblico,  sia  privato,  non  può  ricoverare 
elis  il  II  amero  di  alienati  consentito  dalla  accertata  capacità  dei 
locali  di  cui  dispone,  e  deve  avere  i  locali  ripartiti  in  guisa  da  assi- 
curare la  separazione  dei  due  sessi  e  delle  diverse  categorie  di  alle- 


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LEGGI  E  mSCBBTI  BEL  REGNO  d'ITALIA  -  1906  1113 

nati,  in  coniormità  4eIlej8trn£Ìoiu  cbe^Baranno  emanate  dal  mini- 
stro dell'interno^^sentito^il^oonsiglio  Buperiore  di  aanità. 

Art.  4. 

Ogni  manicomio,  sìa  pubblico,  sia  privato,  ad  eccezione  degli 
latitati  di  cui  all'articolo  6,  deve  ayere: 

a)  un  locale  distinto  e  separato  per  accogliere  i  ricoverati 
in  via  provvisoria,  in  maniera  che  questo  locale  non  abbia  alcuna 
comunicazione  con  gli  altri  reparti  del  manicomio,  e  preferibil- 
mente ne  formi  una  parte  distaccata,  od  almeno  abbia  separato 
ingrèsso  ed  apposito  personale  di  assistenza  ed  abbia  una  o  più 
stanze  separate  per  i  pericolosi  e  gli  agitati; 

b)  locali  dove  i  malati  possano  occuparsi  nel  lavoro  preferi- 
bilmente in  forma  di  colonie  agricole; 

e)  locali  di  isolamento  pei  malati  pericolosi  ricoverati  defi- 
nitivamente e  per  quelli  in  osservazione  giudiziaria, 

d)  locali  di  isolamento  per  malattie  infettive; 

e)  provvista  di  acqua  e  fognatura  corrispondenti  ai  bisogni 
dell'istituto  ed  alle  esigenze  dell'igiene; 

/)  un  gabinetto  fornito  di  quanto  è  necessario  allo  studio  ed 
alla  diagnosi  e  cura  dei  malati. 

I  manicomi  che  provvedono  agli  alienati,  la  cui  spesa  è  a  ca- 
rico della  provinda,  debbono  avere  comparti  spedali  per  gli  impu- 
tati prosciolti  per  infermità  di  mente  ai  sensi  dell'articolo  46  del 
codice  penale  e  pei  condannati  che  abbiano  espiata  la  pena« 

I  detti  manicomi  possono  essere  dispensati  da  quest'obbligo 
quando  la  provincia  provveda  al  ricovero  dei  detti  alienati  o  in 
altri  manicomi  provvisti  dei  comparti  speciali,  o  riunendosi  in  con- 
sorzio con  altre  Provincie. 

I  manicomi  pubblici  debbono  avere  un  locale  speciale  pei  le 
autopsie  degli  alienati. 

Art.  5 

Sono  esenti  dall'obbligo  dei  riparti  di  osservazione  e  di  lavoro: 

a)  le  cliniche  psichiatriche,  le  quali  funzionino  come  reparti 
di  osservazione; 

b)  gl'istituti  privati  e  i  reparti  per  pensionanti  negli  istituti 


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1 114         J         tÈÒGl  È  DfiCRÈTÌ  DEL  REGNO  D^TTAUA  -  190S 

pubblici,  ^riandò  gli  uni  e  gli  altri  abbiano  dimore  distinte  pet 
ciascun  pensionante; 

e)  lo  sezioni  di  ospedale,  in  cui  gli  alienati  sono  provvisoria- 
mente ammessi  o  trasferiti  da  altre  sezioni^dell'ospedale  stesso. 

Art.  6. 

Olì  istituti  pubblici  o  privati,  destinati  a  ricoverare  soltanto 
alienati  cronici  tranquilli,  eb^ti,  cretini,  idioti,  ed  in  generale  indi- 
vidui colpiti  da  infermità  congenita,  non  pericolosi  a  sé  od  agli  altri, 
uè  BuBcettibili  di  cura,  sono  tenuti,  all' osservanza  dei  commi  a), 
h)j  d),  e)j  /),  del  precedente  articolo  4  e  di  tutte  quelle  norme  che 
valgano  ad  assicurare  il  trattamento  igienico  e  l'assistenza  dei  ri- 
coverati. 

Art.  7. 

L'amministrazione  del  manicomi  pubblici  è  rispettivamente 
affidata: 

a)  al  consiglio  provinciale,  il  quale  la  esercita  per  mezzo 
della  deputazione  provinciale,  pei  manicomi  mantenuti  dalle  Pro- 
vincie: 

b)  ad  un  consiglio,  nominato  dai  rispettivi  consigli  provin- 
ciali^ per  quelli  consorziali^  secondo  le  speciali  disposizioni  dei  re- 
lativi atti  di  costituzione;  ' 

a)  alla  congregazione  di  carità  od  all'amministrazione  spe*. 
ciale  deir opera  pia,  in  conformità  della  legge  e  delle  tavole  di  fon- 
dazione, per  i  manicomi  che  hanno  carattere  d'istituzione  pubblica 
di  benefìcenza. 

Art.  8. 

La  deputazione  provinciale  ed  il  consiglio  consorziale  possono 
delegare;  nei  limiti  e  colle  cautele  da  stabilirsi  nel  regolamento  orga- 
nico di  ciascun  manicomio,  ed  in  conformità  al  disposto  del  2° 
comma  deU'articoio  32,  l'esercizio  delle  rispettive  funzioni  ammini- 
strative di  vigilanza  e  di  esecuzione  ad  uno  dei  propri  membri,  da 
scegliersi  preferibilmente  fra  quelli  che  dimorano  nel^luogo  ove  il 
manicomio  ha  sedò. 


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L&Oai  E  DfiCBBtt  D£t  REGNO  B^ITALIA  -  1905  lll5 

I  Art.  9. 

L'amministrazione  dei  manieomljpriyati  è  regolata  dai  parti- 
colari Btotnti  e  regolamenti. 

Deve  però  essere  notificato  al  prefetto  ed  al  procuratore  del 
Be  il  nome  dell'amministratore  e  di  qnello  che  sia  destinato  a  sosti- 
tuirlo in  caso  di  assenza  o  d'impedimento,  ed  ogni  cambiamento 
che  si  yeriflcasse  al  riguardo. 

Art.  10. 

I  manicomi  pubblici  ed  i  pubblici  istituti  di  cui  aU'articoIo  6 
dovranno  averei  oltre  al  regolamento  speciale  prescritto  dall'arti- 
colo 6  della  leggCi  un  regolamento  organico,  da  deliberarsi  dall'am- 
ministrazione provinciale  o  dalla  commissione  amministrativa,  se 
trattasi  di  opera  pia,  nel  quale  siano  determinate,  fra  l'altro,  e  le 
categorie  e  il  numero  del  personale  amministrativo  o  tecnico;  i 
diritti  ed  i  doveri  dei  vari  impiegati;  i  rapporti  fra  i  vari  ordini  di 
impiegati  e  le  responsabilità  di  ciascuno,  le  norme  per  i  vari  servizi 
di  fornitura  e  di  manutenzione. 

Questo  regolamento  organico  sarà  approvato,  nei  modi  stabi- 
liti dalla  legge  comunale  e  provinciale  o  da  quella  sulle  istituzioni 
pubbliche  dì  beneficenza,  secondo  che  si  tratti  di  stabilimenti  pro- 
viaciali,  anche  consorziali,  o  di  opere  pie. 

Art.  11. 

Chiunque  intenda  di  istituire  uno  stabilimento  pel  ricovero  e 
la  cura  degli  alienati  deve  presentarne  domanda  al  prefetto,  corre- 
data del  piano  edilizio,  del  progetto  di  regolamento  speciale  di  cui 
all'articolo  6  della  legge  e  di  una  relazione  particolareggiata  sull'or- 
dinamento dell'istituto,  sulle  norme  igieniche,  sulla  ubicazione  ed 
orientazione  di  esso,  e  sul  numero  di  alienati  che  l'istituto  è  desti- 
nato a  ricevere.  La  relazione  deve  dimostrare  anche  l'osservanza  di 
tutte  le  prescrizioni  contenute  nell'articolo  4,  salvo  il  disposto 
dell'articolo  6. 

Uguale  domanda  deve  essere  presentata  per  qualsiasi  modifi- 
cazione essenziale  del  piano  edilizio  o  dell'ordinamento  dell'isti* 
tuto» 


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1116  LEOOt  E  1>ECSE±I  Dfit  REGNO  D^ITALIA  -  1905 

Art  12, 

Il  pn^fetto,  compiate  con  la  commissione  di  vigilanza  le  oc- 
correiitì  yerlfiche,  e  sentito  il  parere  della  commissione  stessa  e  del 
consiglio  provinciale  di  sanità,  nonché,  ove  lo  creda  opportuno, 
queUo  di  altri  tecnici,  se  ritiene  che  l'autorizzazione  possa  essere 
coQcessaj  trasmette  con  sua  relazione  gli  atti  al  Ministero  deirin- 
terno^  per  T approvazione,  da  parte  del  consiglio  superiore  di  sa- 
nità, prescritta  dal  secondo  comma  dell'articolo  6  della  legge,  del 
regolami^oto  speciale  dell'istituto. 

Soltanto  dopo  l'approvazione  del  regolamento  il  prefetto  ri- 
lascia raiitodzzazione  con  suo  decreto,  nel  quale  determina  anche 
il  numero  massimo  degli  alienati  che  potranno  essere  ricoverati 
neiriatituto. 

Le  Bpc&e  occorrenti,  sia  per  le  verifiche  che  il  prefetto  credesse 
compiere,  sia  per  il  parere  dei  medici  alienisti  che  egli  reputasse  di 
domatidat e,  sono  a  carico  di  chi  ha  presentata  la  domanda.  Il  pre- 
fetto può  anche  richiedere  che  il  medesimo  depositi  anticipata- 
mente por  tali  spese,  presso  la  tesoreria  provinciale,  una  somma 
determinata  in  via  approssimativa,  salvo  l'obbligo  di  versare  la 
maggiore  gomma  che  potesse  in  fine  risultare  necessaria. 

Art.  13, 

Kon  può  essere  autorizzata  la  cura  in  una  casa  privata  che  per 
uno  Q  due  alienati. 

Art.  14. 

Pere  li  è  possa  essere  autorizzata  la  cura  in  una  casa  privata, 
ciiA  non  sia  la  casa  propria  dell'alienato  o  della  sua  famiglia,  oc- 
eorrt^  che  sia  dimostrata: 

a)  la  salubrità  dell^  casa  e  la  sua  capacità  a  ricevervi  conve- 
nientemente l'alienato,  e  l'a.datta  disposizione  degli  ambienti; 

h)  la  sua  ubicazione,  che  dev'essere  fuori  dei  centri  abitati, 
ed  avere  possibilmente  una  sufficiente  estensione  di  terreno  an- 
nesso; 

e)  la  possibilità  che  l'alienato  sia  adibito  a  qualche  lavoro, 
preferibilmente  agricolo; 


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tSGoi  E  jmCRsm  del  regno  d'Italia  -  1905  1117 

d)  la  compoBÌ£Ìone  della  famiglia  ed  i  lavori  in  cui  essa  è 
occnpata,  in  maniera  che  si  scorga  se  Talienato  possa  avere  la 
dovuta  cnra  ed  assistenza,  e  sia  eliminata  ogni  probabilità  di  pe- 
rìcolo per  l'alienato  o  per  altri,  e  di  pubblico  scandalo; 

e)  la  buona  condotta  e  la  moralità  dei  componenti  la  fa- 
miglia; 

/)  l'assistenza  medica  assicurata,  con  l'indicazione  del  sa- 
nitario che  assumerebbe  la  cura  dell'alienato.    • 

art.  16. 

Chiunque  intenda  ottenere  rautorizzazione  per  la  cura  di  alie- 
nati estranei  nella  propria  casa,  deve  farne  domanda  al  prefetto. 

Il  prefetto,  assunte  le  debite,  informazioni  e  compiute  all'oc- 
correnza le  opportune  verifiche,  se  riconosce  che  la  domanda  me- 
rita di  essere  accolta,  la  fa  iscrivere  in  apposito  elenco  del  quale 
dà  partecipazione  al  prociirat^ore  del  Re  della  circoscrizione  in  cui 
ha  sede  il  manicomio  e  al  direttore  di  quest'ultimo. 

Il  direttore  di  un  manicomio,  che  sotto  la  sua  responsabilità 
autorizza  la  cura  di  un  alienato  in  una  casa  privata,  sceglie  la  casa 
stessa  fra  quelle  autorizzate  dal  prefetto. 

'  Art.  16. 

1  direttore  del  manicomio  può  istituire  speciali  corsi  teorico- 
pratici  per  coloro  che  intendono  ricevere  alienati  in  casa  privata. 
Tali  corsi  non  possono  durare  meno  di'  sei  mesi  e  possono  essere 
fusi  coi  corsi  di  cui  all'articolo  24  del  presente  regolamento. 

j  lì  direttore  è  autorizzato  a  rilasciare,  secondo  le  norme  stabi- 
lite dall'art.  24,  terzo  comma,  di  questo  regolamento,  attestati  di 
idoneità  a  chi  frequenta  L  corsi  medesimi. 

Le  famiglie  delle  quali  fa  parte  persona  munita  del  detto  at- 
tentato o  uno  degli  ex -infermieri  od  ex -sorveglianti  contemplati 
nel  capoverso  dell'art.  22,  devono  di  regola  essere  preferite  nell'as- 
segnazione degli  alienati  aUa  cura  in  casa  privata,  quando  'non 
manchino  gli  altri' requisiti  di  cui  nel  precedente  articolo  14. 


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1118  X^BOGI  E  DBCSSn  IMBL  REGNO  Vf^JTJOJA  -  1906 

CAPO   II. 

PERSONALE  DEI  HANIOOHI  -  NOMINE  ED  ATTRIBUZIONI. 

Art.  17. 

IN'essnQO  può  essere  nominato  a  qualsiasi  ufficio  nei  mani- 
comi pubblici  e  privati,  se  non  sia  cittadino  italiano  e  maggiore 
di  età  e  se  non  abbia  serbato  costanteoiente  buona  condotta 
morale  e  civile. 

Oli  amministratori  dei  manicomi  privati  che  adibiscano  im- 
piegati in  contravvenzione  alle  dispoBizioni  del  presente  articolo 
sono  soggetti  ad  una  pena  pecuniaria  estensibile  a  lire  trecento. 

Art.  18. 

Per  l'approvazione  dejle  deliberazioni  di  nomina  degli  im- 
piegati e  salariati  dei  manicomi  pubblici,  compresi  i  consorziali, 
nulla  è  innovato  alle  disposizioni  dclle;leggi  sull'amministrazione 
comunale  e  provinqiale  e  sulle  istituzioni  pubbliche  di  benefi- 
cenza, i 

Art.  19. 

Nei  manicomi  pubblici  la  nomina  del  direttore  e  dei  medici 
non  può  aver  luogo  che  per  concorso. 

La  nomina  viene  fatta  rispettivamente  dal  consiglio  provin- 
ciale o  dalla  rappress^ntanza  consorziale  o  dall'amministrazione 
dell'istituzione  pubblica  di  beneficenza  fra  i'  primi  tre  classifi- 
cati dalla  commissione  di  cui  nell'articolo  aeguente.  i 

Pei  manicomi  privati  la  nomina  dev'  essere  denunziata  al 
prefetto,  che  può  annullarla  nel  termine  di  30  giorni  dal  rice- 
vimento della  notifica,  se  il  nominato .  non  ha,  oltre  a  q.-uelli 
stabiliti  dall'articolo  17,  i  necessari  «requisiti  di  moralità  e  com- 
petenza tecnica. 

Art.  20. 

I  concorsi,  per  la  nomina  del  direttore  e  ^ei  medici  di  un 
manicomio  pubblico  bebbono  essere  fatti  per  titoli  scientifici  e 
pratici  e  giudicati  da  una  commissione  composta  di  tre  o  di 


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ZJMOX  X  USCISTI  wsL  REGNO  b'italu  - 1906  1119 

cinque  membri,  dei  quali  uùo,  nel  primo  caso,  e  due,  nel  se- 
condo, debbono  essere  professori  universitari  di  psichiatria  or- 
dinar! 0  straordinari.  Nel  concorso  per  la  nomina  dei  medici  il 
direttore  del  manicomio  fa  parte  di  diritto  della  commissione 
esaminatrice. 

A  parità  di  altri  titoli  costituisce  titolo  di  preferenza  il  ser- 
vizio prestato  nello  stesso  manicomio. 

I  membri  delle  commissioni  esaminatrici  non  debbono  essere 
parenti  né  affini,  entro  il  quarto  grado  civile  dei  concorrenti,  e 
non  debbono  essere  interessati  in  alcun  modo^  neanche  indiretto, 
nella  gestione  del  manicomio. 

Art.  21.  .. 

Per  essere  ammessi  al  concorso  per  la  nomina  a  direttore, 
occorre  comprovare  di  possedere  i  requisiti  previsti  dall'arti- 
colo 17,  e  di  avere  prestato  servizio  in  manicomi  od  in  cliniche 
psichiatriche  per  non  meno  di  un  quadriennio. 

Per  il  concorso  a  medico  basta  comprovare  la  competenza 
tecnica  acquistata  per  studi  speciali  compiuti  o  per  servizi  pre- 
stati in  manicomi  o  in  cliniche  psichiabiche. 

Art.    22. 

I 
Nei  manicomi   pubblici  e  privati  il  personale  di  vigilanza, 

sotto  qualsiasi  denominazione  eserciti  le  sue  funzioni,  cioè  di 
sorveglianti,  capi-infermieri  o  simili,  d^ve  e^ere  scelto  fra  per- 
sone che  abbiano  apecùali  attitudini  e  adeguala  coltura,  e  che 
abbiano  riportato  i'attcatato  di  idoneità  alla  qualità  di  sorve- 
gliante, di  cui  air  articolo  2i.  La  nomina  sarà^  fatta  su  proposta 
del  direttore. 

Possono  anche  essere,  sulla  proposta  del  direttore  medesimo, 
promossi  ai  gradi  suddetti  gli  mfermìeri,  che  abbiano  prestato 
servizio  per  tre  anni  almeno,  e  sieno  stati  sperimentati  capaci 
alle  relative  funosioni. 

Art.    23. 

Oli  Infermieri,  sia  nei  manicomi  pubblici  che  privati,  debbono 
essere  dotati  di  sana  costituzione  fisica  riconosciuta  con  app9- 


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1120  XiEOOI  S  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTIUA  -  1905 

sita  visita  medica,  e  saper  leggere  e  scrivere  ed  aver   riportato 
l'attestato  di  idoneità  di  cui  all'articolo  24. 

Essi  non  possono  esser  nominati  se  non  sn  proposta  del  di- 
rettore. 

Art.    24. 

TI  direttore  del  manicomio,  o  personalmente  o  per  mezzo  di 
medici  del  manicomio  stesso  da  Ini  prescelti,  deve  istituire  corsi 
speciali  teorico- pratici  per  la  istruzione  degli  infermieri  allievi  e 
di  quelli  interni  e,  possibilmente,  anche  per  la  formazione  di  un 
buon  personale  di  vigilanza. 

I  corsi  debbono  aver  la  durata  di  sei  mesi  almeno  per  gli 
infermieri  e  di  un  anno  per  gli  inspiranti  alla  qualità  di  sorve- 
glianti. 

II  direttore  è  autorfzzato  a  rilasciare  attestati  d'idoneità  ri- 
spettivamente agli  infermieri  ed  agli  aspiranti  alla  qualità  di 
sorveglianti  che,  avendo  frequentato  il  corso  con  assiduità, 
avranno  superato  con  buon  esito  un  esame  teorico-pratico  finale, 
che  sarà  dato  davanti  ad  una  commissione  composta  del  medico 
provinciale,  del  direttore  medesimo  e  di  un  delegato  dell'ammi- 
nistrazione. 

Oli  attestati  d'idoneità  rilasciati  in  un  manicomio  pubblico 
sono  validi  per  l'ammissione  in  qualunque  altro. 

Art.  26. 

Il  ministro  dell'interno  può,  sulla  proposta  della  commis- 
sione provinciale  di  vigilanza,  rilasciare  attestati  di  beneme- 
renza ai  direttori  e  medici  di  manicomi  pubblici  e  privati,  i  quali 
si  siano  specialmente  segnalati  per  attitudine  e  zelo  nel  tenere  i 
corsi  di  cui  nei  precedenti  articoli  16  e  24. 

Art.   26. 

La  nomina  dei  medici,  del  personale  di  sorveglianza  e  degli 
infermieri  dei  manicomi  pubblici  diventa  deflnitiva»dopo  due  aniu 
di  esperimento. 

Art.   27. 

n  licenziamento  dèi  medici  dev'essere  deliberato  almeno  tre 
mesi  prima  della  scadenza  del  biennio  dal  consiglio  provinciale 


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LEGGI  E  DKCRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1121 

o  dalla  rapprcsentaiiza  coDSorzfale,  o   cfalVamministrasiune  del- 
Tistituartone  pubblica  di  beneficenza. 

Traacorso  il  periodo  di  esperimento,  le  ammini^trajtioni  pre- 
dette non  possono  licenziare  il  medico  se  non  per  motiri  ^avi 
che  debbono  essergli  contestati  in  iseritto,  con  invito  a  presen* 
tare,  pure  in  iscritto^  nel  termine  di  giorni  16,  le  sue  ginatifl- 
cazìoni. 

La  relativa  deliberazione  motivata  dovrà  essere  presa  dal 
consiglio  provinciale  con  l'intervento  almeno  di  due  terzi  dei 
consiglieri  assegnati  alla  provincia,  o  dalla  rappresentanza  con- 
sorziale, o  dairamminìstrazione  déiristitnzlone  pubblica  di  be- 
neficenza col  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei 
membri  componènti  l'asseniblea  leònsorziale  o  Tamminlstrazione 
stessa. 

Art.    28. 

Al  direttore  dei  manicomi  pobblioi  «  privati,  per  T^aercizio 
della  piena  autorità  sul  servigio  interno  sanitario  e  dell'alta  sor- 
veglianza su  queUo  economico  per  tutto  ciò  che  concerne  il  trat- 
tamento dei  malati^  nonché  t^er  l'esercizio  del  potere  disciplinare 
bqI  personale  dipendente,  spetta,  di:        ,  . 

a)  provvedere  all'ammissione  ed  Sil  Jioenziamento  dei  ma- 
lati secoudo  le  norme  stabilite  dalla  leg^^  e  dal  prosente  rego- 
lamento; 

h)  sopraintendere  alla  cura  fisica  e  morale  dei  ricoverati  e 
regolarne  i  rapporti  colle  famiglie  ed  esterni; 

e)  organizzare  tutti  i  servizi  dello  stabilimento,  provocando 
airoccorrenza  i  provvedimenti  dell'amministrazione,  in  mode  ri- 
spondente agli  intenti  di  esso  e  sopra  tutto  al  benessere  dei  ri- 
coverati, all'igiene,  alla  sicurezza,  al  decoro  dell'istituto,  in  con- 
formità dei  progressi  de}la  scienza  e  della  tecnica  dei  manicomi; 

i)  distribuire  e  regolare  le  funzioni  dei  medici  e  del  per- 
sonale di  vigilanza  e  degli  infermieri,  in  modo  che  ciascuno  abbia 
la  responsabilità  effettiva  del  rispettivo  .ufficio  ;   ; 

e)  vigilare  a  che  tutto  il  personale  dello  stabilimento^  in 
ogni  ramo  di  servizio,  adempia  ai  propri  doveri,  ed  esercitare  i 
poteri  disciplinari  addatigli  dai  rispettivi  regolamenti  ; 

71  —  VoL.  II.  -  1905. 


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1122  LEOOI  £  DKCaETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

/)  denunciare  alle  eompetenti  autorità  qualsiasi  fatto  ac- 
caduto o  atto  compiuto  da  persone  addette  allo  stabilimento, 
che  cada  setto  la  sanxione  del  codice  penale  o.di  altre  leggi 
vigenti  ; 

g)  sorvegliare  tutto  ciò  ohe  concerne  il  servizio  economico 
interno. 

Art.  29. 

Per  le  case  di  salute  speciali  presso  gli  ospedali  civili,  de- 
stinate abitualmente  a  servire  di  ricovero  ad  un  numero  limi- 
tato di  alienati  cronici  e  tranquilli,  le  funzioni  di  direttore  pos- 
sono essere  esercitate,  agli  effetti  della  legge  e  del  presente 
regolamento,  dal  direttore  medico  dell'ospedale  al  quale  è  an- 
nessa la  casa  di  salute,  o,  in  mancanza,  da  chi  ne  esercita  le 
funzioni. 

Se  la  casa  di  salute  è  affidata  ad  un  medico  specialista,  questi 
deve  avere  irequisiti  contemplati  dilV^rtìcóìoil  od  esercita  le  fun- 
zioni di  cui  ncirarticolo.28,  menò  Quelle  indicate  nella  lettera  ^). 

i  Art.  30. 

* 

Nelle  sezioni  di  ospedali,  che  sono  éomparti  di  osservazione 
per  alienati,  la 'nomina  dello  specialista  deve*  essere  fatta  per 
concorso,  còlle  norme  degli  aiticeli  19,  20  e  21.  Ad  ee^ò  spette- 
ranno le  funzioni  di  cui  nell'articolo  28,  meno  quelle  indicate  nella 
lettera  g).  '  * 

Nelle  cliniche  psichiatriche  che  funzionano  da*  comparti  di 
osservazione  tutte  le  funzioni  di  cui  nell'articolo  28  spetteranno 
ai  direttore  della  clinica. 

Art.  ai. 

Nei  manicomi  pubblici  il  servizio    economico  iìitèrna  è  affi- 
dato ad  un'  economo,  a  cui  spetta  la  eretta  responsabilità  del- 
l'esecuzione dei  provvedimenti  relativi,  e  presta  la  prescritta  cau 
zione,  nei  modi  e  nella  misura  che  verrà  stabilita  col  regolamento 
di  cui  al  precedente  articolo  10. 

Il  delegato  nominato  dàiramministrazione  nel  caso  di  cui 
air  artìcolo  8  del  regolamentoinvigila  su  tutto  l'andamento  ammi- 


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LRQQl  E  DBCRBTI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  .  1123 

BìstratiTO  ed  economico  del  manicomio  e  suiresercizio  delle  f  iin- 
àoai  dell'economo. 

Quando  il  gervìxio  economico  sia  molto  importante  e  com- 
plesso, specialmente  a  causa  della  gestione  di  opiflct  interni  o  di 
apposite  aziende,  è  data  facoltà  alle  amministrazioni  del  mani- 
comi di  nominare,  oltre  Teconomo,  nn  capotecnico,  e  ciò  senza 
pregiudizio  dell'alta  sorveglianza  spettante  al  direttore  sul  ser- 
vino stesso  per  tutto  ciò  cbe  concerne  il  trattamento  dei  malati, 
e  ferma  restando  all'economo  la  funzione  esecutiva  e  contarle 
di  cui  al  primo  comma. 

Il  regolamento  organico  determinerà  le  funzioni  del  capo- 
tecnieo. 

Art.  '32. 

Spetta  ai  medici  di  sezione,  od  a  coloro  che  ne  hanno  le  fun- 
zioni, sotto  la  sorveglianza  del  direttore,  la  cura  dei  malati  e  la 
vigilanza  e  responsabilità  del  servizio  tecnico  e  disciplinare  nei 
riparti  rispettivi. 

■ì  »  ...  i. 

Art.  SS. 
li.  ,  .  . 

Spetta  al  personale  di  vigila^^,  sotto  gli  ordini  del  direttore 
e  dei  medici,  di  curare  che  diagli,  inferA^ieri  e  dal  personale  dj 
servizio  siano  cigorosamente  osserviate  le  prescrizioni  ,e  gli  orari, 
e  aia  siantenratf^  desta  L'attività,  e  Io  zelo  di  essi,  riferendo  ai 
superiori  intorno  alle  eventiiali  mancanze  del  personale  ed  a  tuttq 
eiò  che  riguarda  i  malati  ed  il  servizio. 

Art.  34. 

Spetta  agli  infermieri,  sotto  la  dipendènza  del  direttore,  dei 
medici  e  dei  capi -infermieri,  di  sorvegliare  ed  assisterei  malati 
affidati  a  ciascuno  di  essi  ;  vigilare  attentamente  affinchè  questi 
non  nuocciano  a  sé  e  s^gli  .altri,  e.  sia  provveduto  ad  ogni  loro 
bisogno;  curare,  per  quanto  è  possibile,  di  adibirli  a  quello  oc 
oupazloni  che  dai  medici  fossero  indicate  come  adatte  all'indole 
e  alle  attitudini  di  ciaBCuno  ;  eseguire  tutte  le  presenzipni  im- 
partite dai  superiori  per  la  buona  manutenzione  del  locali,  degli 


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1124    *  L^GGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  ]f)06 

arredi,  ecc.,  e  riferire  immediatamente  ai  saperiori   stessi   tutto 
quftAtQ  concerne  i  malati  ed  il  servizio.  .      , 

.  Bi9pondQn.o   dei  malati  loro   affidati  e  della   custodia   degli 
strumenti  impiegati  pel  lavoro.  .,, 

Non  possono.  ;rlcorrere,  a  mezzi  coer;Cì ti vi,^  se  non  in  casi  ec- 
cezionali col  permesso  scritto  del  medico.  "Sei  caso  di.  contrav- 
venzio;ae  a  questo  divieto  sono  soggetti  ad  una  pena  pecuniaria 
estensibile  a  lire  100,  senza  preziudizio  delle  maggiori  responsa- 
bilità  in  cui  potessero  incorrere  a'  termini  di  legge. 

liTell'adempi mento  dei  loro  doveri  debbono  aver  sempre  pre- 
senti le  disposizioni  contenute  negli  articoli  371,  375,  386,  390, 
391  e  477  del  codice  penale. 

Copia  a  stampa  di  questi  deve  essere  costantemente  tenuta 
affissa  in  ciascuno  dei  reparti  del  manicomio. 

Art.   36.  r 

*  *  •  . , 

La  proporzione  tra  il  numero  dei  medici,  degli  infermieri  e 
del  personale  di  assistenza  e  quello  degli  alienati  di  ogni  mani- 
comio pubblico  0  privato  deve  essere  determinata  nel  regola- 
mento speciale  di  cui  airarticolo  5  della  legge. 

Il  servizio  medico,^  'di  infermierf  e  di  vigilanza  fion  deve 
mancare  né  di  giorno  né  di  notte;  e  derve  essere'  ussiébrato  nei 
modi  e  coi  turni  da  stabilirsi  eoi  regolamenti  i^t^ecillli^  provve- 
dendo a  che  tutto  il  personale  di  assistenza  abbia '  il  fiee^ssario 
riposo.  •  '*  " 

CAPO   III. 

kUrnS^lOT^B   DEGLI   ALIENATI  NEI   LUOGHI  DI  OXJR^  E  DI  RICOVERO. 

'  . .  '  '  *  "^    . 

Art     36-  .      ,'      .- 

L'ammisst.one  degli  alienati  in  un  manicòmio  ò  là  cti^a  in 
una  rasa  privata,  che  non  sia  quella  dell^lienato  o  della  sua  fa- 
nnglìa,  dev'essere  chiesta  dai  V»i*^iiti  neirordino  in  rlii  sono  te- 
nuti agli  alimenti,  ai  tenuini  deirarticolo  142 'dèt  còdice*  civile, 
ovvero  dai  tutori,  protutori  o  curatóri.'  ^    i    ■ 


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L^OI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITAUA  -  1905  1125 

La  doQianda  [)<^t  ricovero  in  un  uiaiiicomio,  o  per  l'autoriz- 
zazione della  cura  in  casa  privata  d'un  alienato,  deve  essere  pre- 
sentata al  pretore  o  airautorità  locale  di  pubblica  sicurezza  e 
firmata,  da  chi  la  produce  e  portare  l'indicazione  del  domicilio, 
della  condizione  del  richiedente  e  dei  suoi  rapporti  con  l'alienato, 
e  il  vÌ9io  del  sindaco  del  comune  dove  questi  dimora. 

Insieme  con  la  domanda,  le  persone  indicate  nell'articolo  36 
debbono  presentare  il  eertàfioato  medico  e^  se  non  trattasi  di 
caso  d'urgeBJta,  i'altto  di  notorietà  dji  cui  al  secondo  comma  del- 
l'articolo 2  della  legge. 

.-     :      .      Art.   «8. 

U  ceitifìcato  medico  deve  essere  rilasciato  da  un  medico  eser- 
cente non  vincolato  da  legami  di  parentela,  ent^o  il  quarto  grado  « 
civile,  col  malato,  o  col  direttore  o  prpprietkrio  del  manicomio, 
né  appartenènte  al  manicomio' siefUsó,  o  alla  casa  di  saluta"  avente 

reparti  anche  per  alienati. 

j        •       . 

Art.    39. 

Il, certifiQi^to  medico  deve. «accertare:  .   . 

a)  l'indole  dell^  infermità  mentale,  indicando  i  sintomi, 
r.origijQjer, il, decorso,  ^  f38^,.e  via  dicendo; 

h)  la  necessità  di  ricoverare  il  malato  nel  manicomio,  atte- 
stando, pve  pecorra,  la  necessita  dell'im mediato  ricovero  di  ur- 
genza; ^    :  r,        ' 

e)  la  possibilità; .^i  trasportar^  l'alienato  al  manicomio,  per 
le  condiisioni^  fisiche  in  cui  si  trova  senza  grave  noc.umento  della 
sua  salute.     ..  .        / 

Il  certificato  '  dev^essere  rilasciato  in  dupliòe  copia,  una  per 
uso  deU'autorità  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza,  e  Taltra  per 
uso  del  direttore  del  manicòmio,  a  norma  degli  articoli  seguenti. 

Art.   40. 

L'ajtt.o  di  np^tor^età  deve  essere  co m^pilato  dal  pretore  o,  nei 
eomuni  che  non    sono  sede  di  pretura,  -dal   sindaco,  é  deve  ri- 


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1126  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905 

sultare  dalle  deposizioni  giurate  di  quattro  testimoni  che  abbiano 
i  requisiti  di  leg^c^,  siano  riconosciuti  come  persone  probe  e  de- 
gne di  fede,  e  siano  estranci  alla  famiglia  deiralienatp,  ma  pos- 
sibilmente dimoranti  in  prossimità  della  casa  di  quest^ultimo. 

L'atto  di  notorietà  dere  essenzialmente  riguardare  i  fatti  e 
le  circostanze  che  fanno  ritenere  lo  stato  di  alienazione  mentale 
dell'indi  viduo. 

Art.    41. 

Il  certificato  medico  e  l'atto  di  notorietà  luiu  sono  più  ya- 
lidi  se  presentati  dopo  quindici  giorni  dalla  loro  data. 

Art.  42. 

L'autorità  locale  di  pubblica  aicnrezza,  appena  viene  a  cono- 
fSK^enza  in  seguito  a  denunzia  od  altrimenti,  di  un  caso  di  alie- 
nazione mentale,  se  scorge  in  esso  l'assoluta  urgenza  di  provve- 
dere immediatamente  senza  attendere  l'autorizzazione  del  rico- 
vero provvisorio  dal. pretore,  dispone,  con  ordinanza  motivata, 
il  ricovero  provvisorio  stesso  in  base  af  certificato  medico  ed  in 
conformità  del  S''  comma  dell'articolo  2  della  legge. 

Art.  43. 

Il  pretore  del  mandamento  doVe  trovasi  Talienato  emette 
l'ordinanza  di  autorizzazione  del  ricóvero  di  esso  111  via  provvi- 
soria nel  manicomio,  qualora  dal  certificato'  mèdiéo  ristrlt)  che 
possa  essere  trasportato.  '       '  '  *  *    ' 

Quando  dal  certi^cato  medico  risulta  che  ralienàtò  non'può 
essere  trasportato  per  le  condizioni  fisiche  in  cui  si  trova,  il  pre- 
tore sospende  l'emissione  dell'^ordìnànza  di  ricovero  provvisorio, 
mandando  al  sindaco  del  luogo  ove  rfsle^é  l'alienato  di  dare  le 
disposizioni  opportune  perchè  siano  evitati  eventuali  pericoli 
4^11' alienato  ed  agli  altri^.fino  a  che  sia  accertato,*  con  altro 
certificato  medico,  che  possa  essere  trasportato,  in  seguito  a 
che  il  pretore  emette  l'ordinanza  di  autorizzazione  del  ricovero 
provvisorio. 

il  sindaco  che  non  ottemperi  alla  disposizione  del  precedente 
capoverso  è  soggetto  ad  una  pena  pecuniaria  estensibile  a  lire 
trecento. 


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JJEQGl  E  DECBEn  DEL  REGNO  d'ITAMA  -  1906  1127 

Art.  44. 

Sulle  domande  di  autorizzazione  alla  cura  In  case  prirate, 
le  quali  risultino  conformi  alle  disposizioni  degli  articoli  13  a  16 
del  presente  regolamento,  il  precBratore  del  Be  provvede  i0  ria 
provvisoria. 

Il  tribunale,  prima  di  emettere  l'ordinanza  di  autorizsaaione, 
deve  accertare,  coi  mezzi  che  ritiene  opportuni,  lo  stato  di  alle* 
nazione  mentale. 

Art.  46. 

Contemporaneamente  alla  autorizzazione  del  ricovero  in  via 
provvisoria  il  pretore,  e  rispettivamente  il  procuratore  del  Be, 
assunte  sommarie  informazioni  sulla  condlzrone  economica  del- 
l'alienato e  sui  suoi  rapporti  di  famiglia,  provvede,  ove  ne  sia 
il  caso,  alla  custodia  provvi«prìa  dei  beni  di  lui  mediante  l'ap- 
posizione d'ufficio  dei  sigilli  nelle  forme  prescritte  dal  codice  di 
procedura  civile  o  con  la  nomina  di  un  semplice  custode  o  in 
quell'altro  modo  che  ritenga  più  conveniente.  Se  l'alienato  non 
è  del  mandamento^  a  ha  aziende  e  beni  fuori  del  mandamento, 
provoca  subito  analoghi  provvedimenti  dal  pretore  o  dai  pre- 
tori locali. 

Quando  Tautorità  di  pubblica  sicurezza  ordina  il  ricovero 
di  urgenza  a'  termini  dell'articolo  2,  comma  3%  della  legge,  prov- 
vede alla  custodia  momentanea  dei  beni  dell'alienato  nei  modi 
che  stima  più  convenienti,  provocando  al  più  Jprestó  i  provvedi- 
menti del  pretore. 

Il  .direttore  del  manicomio  è  obbligato  a  denunziare  all'au- 
torità che  ha  emesso  l'ordinanza  di  autorizzazione  provvisoria 
tutti  i  valori  che  avesse  seco  l'alienato  al  momento  del  suo  in- 
gresso nel  manicomio. 

Art.  46.      ^i/V.^^* 

L'ordinanza  di  autorizzazione,  del  ricovero  provvisorio  in  un 
manicomio,  se  emessa  dal  pretore,  è  comunicata  coi  relativi  do- 
cumenti airftutotiti  locale  di  pubblica  mcurezza,  la  quelle  in  ogni 
caso   provvede  aH'inviò  ed   airacooBipagiiamento«  d^U'aUenato 


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1128  USaOI  £  DECRETI  DSL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 

al  manicomio  destinato  ad   accogliere   gli   alienati   poveri   della 
provincia. 

Quando  non  si  tratti  di  famiglia  povera,  il  traspo^rto  ha  luogo 
a  spese  della  lamigUa,  e  rispettivamente  delle  pprsone  tenute  a 
prestare  all'alienato  gli  aliment^^  9^1  termini  dell'articolo  I42  del 
codice  civile,  all'istituto  prescelto  dalla  famiglia.  Quando  qoie^ia 
lo  .domandi,  oj^ia,2:iohi68tq  da  ragipni  ,d'iirgenza,  provve.de  al 
traspoDcto  l'autorità  di  pubblica  sicurezza. 

Le  spese  del  trasporto  sono  anticipate,  ove  occorra,  .dal  co- 
mune. 

L'autorità  di  pubblica  sicurezza  invia  ai  direttore  del  mani- 
comio l'ordinanza  di  ri<^overc|  pi'ovvisorio  coi  relativi  documenti- 
li direttore  del  manicomio  dà  avvisi  del  disposto  ricovero  prov- 
visorio al  presidente  della  deputazione  provinciale,  se  si  tratta 
di  alienato  povero.  ^  ,  , 

•      Art.  47. 

A  richiesta  deiramministrazione  dei  manicomi  pubblici,  il 
sindaco  deve  trasmettere  ad  essa  i  seguenti  documénti,  in  carta 
libera  per  uso  interno  d'ufficio,  per  ciascun  alienato  :  ' 

a)  situazione  di  famiglia,  in  cui  djBbbono  essere  compresi 
anche  i  parenti  indicati  dall'articolo  142  del  codice  civile;      ' 

h)  certificato  relativo  alle  condizioni  economiche  dell*ali6- 
nato  e  di  ciascvino  dei  parenti  di  lui,  contemplati  dal  citato 
articolo  142.  A  tale  certificato  debbono  essere'  uniti  quelli  del- 
l'agente delle  imposte  dirette  e  dell'esattore,  relativi  a  tutte  le 
menzionate  persone,  da  rilasciarsi  sii  ricHiesta  del  sindaco  stesso. 
In  caso  di  omissione  o  d'ingiustificato  ritardo  oltre  i  trenta 
giorni,  ovvero  di  attestazioni  incomplete,  od  inesatte,  ì  sindaci, 
gli  agenti  delle  imposte  egli  esattori  sono  soggetti  all'amm'enda 
da  lire  dieci  a  lire  cinquanta,  salva  la  facoltà  dell'amministra- 
zione di  ricorrere  al  prefetto  perchè  provveda  di  ufficiò  a  ca- 
rico di  chi  di  ragioif^'^ti^termfni  della  legge  comunale. 

Art.' 481  ■' 

Per -gli  alienati  estèri  tiem»  luogo..  ^f)|.  d^oo^meiìti  prescritti 
dairaxticolo  precedemte  mi  attestato  del  .console  dello  St^to  cui 


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LEGGI  £  P£^*R£TI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1129 

falienato  apparticDe,  nel  quale  siano  indicati,  con  la  maggiore 
preeisioniì  che  sarà  possibile,  nome,  cognome,  paternità,  'età, 
liiogo  ili  nascita  e  di  domicilio,  profcssioiie,  condizioni  econo- 
niicbo  e  di  famiglia  deirali^^nato. 

Art.  49. 

Dopo  un  periodo  di  osservazione,  non  .maggi<Nre.  di  quiudici 
giorni,  il  direttore  del  manioomio  trasmette  al  proouiatox^  del 
Be  presso  il  tribunale  del  luogo  ove  ha  sede  il  manicomio^,  una 
reazione  circa  la  natura  ed  il  grado  della  malattia,  e^pr^m^ndo 
il  proprio  indizio  se  l'ammalato .  travisi  o  no  nelle  condisioni 
previste  dal  primo  comma  dell'art.  1°  della  legge^  e  conaeguen- 
temente  sulla  necessità  di  trattenerlo,  o  no,  in  cura  nel  mani- 
comio, come  anche  fa  le  sue  proposte  sull'opportunità  di  auto- 
rissame  la  eura  in  una  casa  privata,  o  di  coneedenie  Tuscita  in 
esperimento  alla  famiglia  deH'alienato,  se  queata  ne  abbia  f^tto 
domanda. 

Nei  easi  in  cui  il  direttore  non  creda  di  poter  emettere  il 
giadixio  .entro  il  termine  suddetto,  ne  comunica  le  ragioni  al 
procuratore  :  del  Be,  chiedendo  una  proroga,  che^nou  potrà  ec- 
cedere altri  quindici  giorni.       ; 

Art.    60. 

Il  tribunale  del  luogo  ove  ha  sede  il  manicomio,  sopra  istanza 
del  procuratore  del  Be  provvedendo  in  camera  di  consiglio, 
sentito,  ove  occorra,  un  perito  alienista  che  Qon  appartenga  al 
personale  del  manicomio  e  fatte  le  altre  indagini  che  credesse 
necessiffie,  emette  il  decreto.che  autorizza  il  definitivo  ricovero 
nel  manicomio,  ovvero  la  cura  in  casa  privata,  degli  alienati  pei 
quali  è  risultato  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste  dal 
primo  comma  dell'articolo  1^  della' legge.  Con  lo  stesso  decreto  il 
tribunale  nomina,  ove  occorra' preferibilmente  fra  le  persone  'e 
secondo  l'ordine  stabilito  dall'articolo  330  del  codice  civile,  un'am- 
ministratore provvisorio  per  l'alienaio.  Ordiha  invece  rimine- 
diate  licenziamento  dal  manicomio  di  quelli  che  ^oho  risultati 
non  affetti  da  alienazione  mentale. 


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1130         LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  I)*ItALIA  -  1905 

Per  coloro  che,  durante  il  periodo  di  osservazione  e  in  base 
agli  altri  accertamenti  ordinati  dal  tribunale,  sono  risultati  bensì 
affetti  da  alienazione  mentale,  ma  non  pericolosi  né  a  sé  né  agli 
altri,  né  di  pubblico  scandalo,  come  alienati  cronici  tranquilli, 
ebeti,  cretini,  idioti,  ecc.,  il  tribunale  emette  ugualmente  Tordi- 
uanza  dì  ricovero  definitivo  nel  manicomio  e  dispone  nel  tempo 
stesso  ohe  vendano  segnalati  al  prefetto  della  provincia,  perchè 
si  possa  provvedere  altrimenti  alla  loro  assistensa  in  uno  degli 
istituti  di  cui  nell'artieolo'  6  o  in  case  private. 

Il  procuratore  del  Be  comunica  T  ordinanza  del  ricovero  de- 
finitivo eoi  relativi  documenti  al  procuratore  del  Be  nel)a  cui 
giurisdizione  ha  domicilio  l'alienato. 

Art.  61. 

Quando  non  vjf  sia  domanda»  dei  parenti,  il  procuratore  del 
Be,  prMso  il  tribunale  nella  cui  giurisdizione  ha  domicilio  l'a- 
lienato, in  base  agli  articoli  326  e  339  del  codice  civile^  ed  entro 
il  termine  che  reputa  opportuno,  tenuto. conto  delle  particolari 
condizioni  di  famiglia  ed  econòmiche  dellHndividuo^.provooa  i 
provvedimenti  del  tribunale  circa  la  tutela  e  La  cura  della  per- 
sona e  dei  beni  di  chi  sia  dichiarato  eolpito  da  alienazione  men- 
tale. 

Art.    62. 

Dei  decreti  del  tribunale  é  diata,  a  cura  del  procuratore  del 
Be,  immediata  p'artecipa^ione  al  direttorie  del  manicomio  ed  al 
prefetto  della  provincia  ove  il  manicomio  ha  sede. 

Art:    53.  - 

Quando  individui  maggiorenni,  avendo  coscienza  del  pròprio 
sta^to  di  alienazione  parziale  di  mente,  chieggano  di  essere  rico- 
verati in  un  manicomio,  U.  direttore,  in  caso  di  assoluta  urgenza 
e  sotto  la  propria  r^spousabilità,  può  riceverli  provvisoriamente 
in  osservazione,  dandone  t^vviso  entro  venti quattr^ore  al  procu- 
ratore del  Be,  salvo  a  riferirgli,  ai  termini  del  precedente  arti- 
colo 49,  pei  provvedimenti  del  tribunale,  come  nei  casi  ordi- 
nari], ed  all'autorità  di  pubblica  sicurezza. 


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I.EOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1131 

Il  direttore,  che  ometta  o  ritardi  di  dare  l'ayTÌBo  al  pro- 
curatore del  Be,  è  soggetto  ad  nua  pena  peouniaria  entensibile 
a  lire  300. 

Art.    64, 

Il  direttore  del  i&anicomio  deye  sempre  avyisare  immedia- 
tamente il  procuratore  dei  Be  dell'aTTenuta  ammissione  proy- 
yisorìa,  nonché  del  trasferimento  di  un  alienato  da  un  mani- 
eomio  all'altro. 

Art.    66. 

Per  gli  alienati  rimpatriati  dall'estero,  il  ricoyero  proyyisorio 
ha  luogo  per  ordine  e  a  eura  de^rautarHà  di  pubblica  sicurezza 
in  baae  al  certificato  medico. 

r     Art.    66. 

Per  gli  alienati  non  regnicoli,  il  procuratore  del  Be,  Tanto- 
rità  di  pubblica  sicurezza  e  il  direttore  del  manicomio  debbono, 
a  seconda  dei  casi  e  della  rispettiya  competenza,  fare  le  occor- 
renti partecipazioni  al  console  dello  Stato,  cui  ciascuno  di  quelli 
appartiene.  , 

Art;    67.  • 

Il  direttore  e  i  medici  di  una  casa  di  salute  per  malattie  ner- 
vose, nella  quale  esistano  anche  reparti  per  alienati,  non  pos- 
sono trairferive  un  malato  nei  reparti  degli  allenati  se  nen  col- 
rossenranza  delle  disposizioni  deirarticelo  2  della  legge  e  di 
quelle  del  presente  regolamento. 

Chimnique  eontrayyenga  a  tale  diyiete  è  soggetto  ad  una  pena 
pecuniaria  da  lire  3M  a  lire.  1000,  seuza  pregiudizio  delle  pene 
maggiori  sancite  dal  eodiee  penale,  e  tolvi  i  pro^yedi  menti  del 
prefetto  af  termini  della  legge  aomunale  e  di  quella  sulla  sanità 
pubbliea.' 


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11?^  ^.EOai  K  DECRETI  DEL  KKONU  d'ITALIA  -  1906 

•  '    CAròìv.  '■      ■■  ■  •      '•/■    " 

'  '•    •'        '  I ,  li.  »       1  •  » 

AtìHlSTBNZA,   OUEA  E  TRASFERIMENTO    DEGLI   ALltóNA;4'i. 

Art.  .68. 

Durante  il  periodo  di  osservazione  i  rieo /erati  nei  manicomi 
debbono  essere  tenuti  costantenl(»titte  nrtl'aj^pósWo  locale  »pre- 
scritto  dal  secondo  coiilìna  doll'àrtieolb  2  ftelhi  legge.' 

Per  rittfrazioné  di  tale  disposizione,  non  gitist^eata  dd  as- 
soluta necessità,  il  direttore  è  sottoposto  ad  una  pena  pecuftiaria 
da  lire  20  a  100. 

Art.  59. 

Kei  manicotnì  debbono  essere  aboliti  o  ridoi/ti  ai''ea^i  asso- 
lutaméhte  eccezionali  i  niè^fci  di  coeì^cizione  deglfiAfernfiS  «'^non 
possono  essere  usati  se  non  con  rautori%!za!rioné  d(!tìt}ta  del- di' 
rettore  o  di  un  medico  dell'istituto. 

Tale  autorizzazione  deve  indicare  la  natura  e  la  durata  del 
mezzo  di  coercizione. 

L'autorizzazione  jndebita  dell',usd  di  detti  ine z^i  rende  pas- 
sibili coloro  che  ne  sono  responsabili  di.una  pena  pecuniaria  da 
lire  300  a  lire  1000,  senza  pregiudfzio  delle  maggiori  pène  com- 
minate dal  codice  penale.  .->,». 

L'uso  dei  mezzi  di  coercizione  è  vietato  nella  cura  iu  case 
private.  Chi  contravviene  a  tfi^e  disposizione  è  soggetto  alla  stessa 

pena  stabilita  nel  comma  precedente. 

^     i     .  '  ■'  .-ri-;..» 

.  .Art..  60.  ,     ;.  .     ,j,      .. 

Co&i  deliberazione  delia  deputtkZ'tone'  furo  Ti  nei  ale^  .piwigii  «ilie* 
Uati  a  carico  della  provincia,  e  per  gK.  altri»  so^tBii  dosiiaAdavdel- 
reserceute  la  patria  potestà,  del  tatore.  o  del  curatore  !o  del  pro- 
curatore d^  iRie,  il  quale  anche  negli  idtri  casi  dieve  daDe  ^ìl  suo 
consenso,  o,  in  easo  di  contestasi o ne,  :x>fir  deen^to  ilelttoibapalie, 
Talienato  può  essere  trasf^ito.ida.*«Tin^  maoiCQOiiOi^i^Vi^trp.  ^  _ 

'  In  tal  easo  ]lidi)>ettore  del  •maojcotnìo,  da  eui  provieu§  Taljier 
nato,  deve  trasmettere  a  quello  del  manicomio  in  cui  è  tra^sf^rito, 
una  speciale  relazione  medica,  da  lui  firmata,  e  copia  conforme. 


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LKGGI  E  DECKKTI  DKL  ilKGNO  d'iTALIA  -   1905  l1^ 

autenticata  Butto  la  sua  respoiiAabilità   dal  direttore  Btosao,  d<^i 
documenti,  in  base  ai  quali  fu  Wùtòn^zato  il  ricovero  definitivo. 

Art.  61. 

Qnando  il  numero  dei  matati  i^coverati  superi  la  capacità 
di»!  manicomie,  il  pretetto,  sentite  la  eoviniiasioiìei  di  vigilanza 
e  I»  deputacione  pfovint^ale,  dovrà  protvedero  al  ooìloG&metito 
del  numero  esuberante  di  cronioi  tranquilli  sia  in  case  private^ 
sia  negli  islSituti  di  cui  airarticolo"ft,  osservate^  quanto  a  questi 
ultimi,  le  disposizioni  del  2°  comma  dell'articolo  60. 

•    AH.  62-        '         . 

^ I  ..,.....»;, 

Ia>  Ogni  manicomio  deve  essere  temitoe     »     :•;  i        . 

•)  UB  registro  nominatìTO)  a  forma  di  rubrica  alfabetieai 
di  ttttti  i  ricoverati  J  ^      i     . 

b)  un  fascicolov  personale  per  eiasciuiri^jfoyorato,  noi  quale 
debbono  essere  conservati  i.doeumenti  relativi  air.aÀnmisaionOf  i 
provvedimenti,.]*  comutiiei^^ni  e  la  eor.rispondQaza  'diel^auto* 
riià  giudiEiaria,  di  quella  amministrativa  se  idoUa  faipiglia,  la 
diagiM»  ed  il  riassunto  mendile  delle  i  condizioni  dell'alienato,  e 
gli  atti  relativi  al  licenziamento  di  esBò  per  guarigione  od  in 
esperimento  o  per  altra  causa;. 

e)  un  registro  in  cui  siano  indicati  giorno  per  giorno,  i  ma- 
lati a  cui  sono  stati  applicati  i  mezzi  di  coercizione; 

i)  un  elenco  dei-  malati  dimessi  in  via  di  esperimento, 
pei  quali  non^sia  stato  emesso  il  decreto  di  licenziamento  defl- 
oitivo; 

e)  un  elenco  dei  malati  affidati  a  case  prirate^ 

?  ,  .Art,  .63.       .   • 

Con  .speciali  istruzioni  il  Ministero  dell'interno,  sentito  il 
ronsigìio*  superiore  di  sanità,  darà  le  norme  per  i  trasporti  degli 
alienati  e  prescriverà  i  modelli  per  i  certificati  medici,  di  cui 
all'articolo  37,  e  per  i  njgit*1ri  prescritti  dall'articolo  prcccdouic. 


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^Èi  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

CAPO     V. 
LICBNZIAMBNTO  DEGLI  ALIENATI. 

Art.  64- 

Quando  ub  alieoato  sìa  guarito,  il  direttore  trasmette  appo- 
sita relaBione  al  procuratore  del  Be  presso  il  tribunale  della  circo- 
scrizione  in  cui  ha  sede  il  manicomio,  richiedendo  l'autorizza- 
zione del  presidente  del  tribunale  pel  licenziamento  dell'alienato 
guarito. 

Del  decreto  del  presidente  del  tribunale  è  data,  a  cura  del 
procuratore  del  Be,  immediata  partecipazione  al  direttore  del 
manicomio,  il  quale  provvede  perchè  senza  ritardo  il  licenzia- 
mento abbia  luogo.  A  tale  uopo  egli  potrà,  secondo  i  casi,  o  invi- 
tare la  famiglia  del  guairit'é,|'  direttamente  o  per  mezzo  del  sin» 
daco  del  comune  ^ui  appartiene,  a  ritirare  il  ricoverato  entro  un 
termine  congruo,  proporzionato  alla  distanza  del  comune  stesso 
dal  manicomio,  ovvero  fare  accompagnare  il  ricoverato  al  pro- 
prio domicilio,  0  anche  rilasciarla*  aeftz-'altro  quando  giudichi, 
sotto  la  propria»'  responsabilità,  bon  necessario  l'accompagna- 
mento, ovvero,  *  quando  non  esista  più  la  famiglia,  potrà  affi- 
darlo all'autorità  di  pubblica  sicurezza  perchè  provveda  al  rim- 
patrio e  al  collocamento  di  esso.  * 

Art.  66. 

n  direttore  può,  in  via  di  esperimento,  consegnare  alla  fami- 
glia, se  questa  lo  richieda  o  vi  consenta,  l'alienato  che.  abbia 
raggiunto  tal  grado  di  miglioramento  da  potere  essere  curato  a 
domicilio,  avvizandone  contemporaneamente  il  procuratore  del 
Be  presso  il  tribunale  nella  cui  circoscrizione  ha  sederi  mani- 
comio, l'autorità  di  pubblica  sicurezza  ed  il  sindaco  del  comune 
a  cui  appartiene. 

Durante  l'esperimento  la  fan^iglia  deve  inviare  ogni  quattro 
mesi,  per  mezzo  del  «indaco,  al  direttore  un  certificato  medico 
sullo  Htato  del  malato. 

Quando  il  direttore  dichiari  che  l'alienato  in  esperimento   è 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'itALIA  -  1905  1185 

marito,  ne  dà  ayyiso  al  procuratore  del  Ko  perchè  provochi  il 
decreto  di  licenziamento  definitivo. 

Yeriflcandosi  durante  l'esperimento  la  necessità  del  ritorno 
del  malato  al  manicomio,  questi  vi  è  riammesso  in  base  a  sem* 
plice  certificato  medico.  Il  direttore  deve  subito  informarne  il 
procuratore  del  Be,  inviandogli  copia  autentica  del  detto  cer- 
tificato. 

Il  direttore  che  omette  o  ritarda  di  dare  al  procuratore  del 
Be  l'avviso  di  cui  nel  capoverso  precedente,  incorre  in  una  pena 
pecaniaria  da  lire  60  a  lire  300. 

Artr  66. 

Verificandosi  negli  alienati  affidati  alla  cura' in  case  private 
la  necessità  del  ritorno  del  malato  nel  ìnanicomio,  il  direttore 
potrà  riammetterlo,  salvo  a  darne  subito  avviso  al  procuratore 
del  Ee  ed  all' autorità  di^  pubblica  sicurezza. 

Per  gli  alienati  affidati  a  case  private  che  siano  guariti,  o  in 
«condizione  di  essere  consegnati  alle  famiglie  in  via  di  esperi- 
mento, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  articoli. 

,  r  .       Ar,t.  67.       , 

La  conseguii'  dèH'drHenatoi  guarito,  nel  case  in' cui  il  direttore 
non  creda  di  rilasciarlo  sotto  la  propria  responsabilità,  o  di 
quello  licenziato  in  via  di  esperimento,  deve  essere  fatta  a  chi 
esercita  la  patria  potestà  su  di  esso,  o  al  tutore,  o  al  curatore. 

In  caso  che  le  dette  persone  rifiutino  di  ricevere  l'alienato 
guarito,  il  direttore  ne  informa  il  procuratore  del  Re,  il  quale 
provvede  immediatamente  alla  nomina  di  una  persona  incaricata 
di  prender  cura  dell'alienato  guarito,  fino  alla  revoca  della  inter- 
dizione o  dell'inabilitazione,  ovvero  lo  consegna  all'autorità  di 
pubblica  sicurezza. 

Chiunque,  essendovi  obbligato,' si 'rifiuti  a  ricevere  un  alie- 
nato guarito,  è  soggetto  ad  una  pena  pecuniaria  da  lire  100  a 
Hre  500. 

Art.^  68. 
ì 
Quando  la  famìglia  voglia  ritirare  un  alienato    non  guarito, 

ohe  ha  ancora  bisogno  di  cura  e  custodia,  il  direttore,    che  non 


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1136  LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  IMITALI  A  -   1  f>05 

creda  di  rilasciarlo  in  esperimento  sotto  la  sna  rcAponsabilltày 
non  pnò  farne  la  consegna  se  non  in  seguito  ad  autorizzazione^ 
che  il  tribunale  concede  in  camera  di  consiglio,  sentito  il  pub- 
blico ministero,  dopo  (3i  aver  accertato  che  concorrono  le  condi- 
zioni necesisarie  per  la  cura  e  custodia  deiralienato. 

Dell'eseguita  consegna  il  direttore  dà  immediato  avviso  al 
procuratore  del  Be  ed  all'autorità  di  pubblica  sicurezza. 

.         Art.   69. 

Qualunque  cittadino  può  reclaùiare  contro  un  ricovero  rite- 
nuto indebito  e  chiedere  che  cessi.. 

L'istanza  può  essere  presentata  tanto  al  direttore  del  ma- 
nicomio quanto  ad  altra  autorità  pubblica,  e  chi_la  riceve  è  in 
obbliga  di  rimetterla  senza  ritardo  al  procuratore  del  Be. 

Il  tribunale,  sentito  il  pubblico  miniatero,  decide  in  camera 
di  consiglio,  m  base  alle  informazioni  ed  alle  perizie  che  avrà 
reputate  necessarie  all'uopo.  , 

Il  direttore  del  manicomio  e  qualunque  altra  persona  rive- 
stita di  autorità,  che  ometta  di  inviare  al  procuratore  del  Re 
l'istanza  ricevuta,  incorre  nella  pena  pecuniaria  da  100  a  600 
lire,  seuBai pregiudizio  delle  maggiori»  pene  con^minate  dal  codice 
penale. 

'  Art.    io. 

Bmesso  d»L  presidente  del  tribuaale  il  decreto  di  diefiuitivo 
licenziamento,  il  procuratore  del  Be  provocherà  il  giudizio  per 
la  revoca  dell'interdizione  o  dell'inabilitazione. 


CAPO  VI.  ' 

.COMPSTBHZA    DBLLB    SPB8B.  /, 

Art.    71. 

Oiascuna  provincia  del  Begno  adempie  all'obbligo  del  man- 
tenimento degli  alienati  poveri,  provvedendo  al  ricovero  di  essi, 
sia  in  manicorat  propri,  sia,  in  seguito  a  speciali  convenzioni,  in 
manicom!  pubblici  o   privati,  salvo    l'eventuale   rimborso   delle 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  1905  1137 

spese  relative  secondo  le  norme  contenute  nel  capo  VII  della 
legge  17  luglio  1890,  n.  G972. 

Quando  si  provveda  a  tale  obbligo  avvalendosi  di  nn  mani- 
comio esistente  fuori  del  territorio  della  provincia,  sulla  relativa 
convenzione  dev'essere  previamente  sentito' il  consiglio  provin- 
ciale di  sanità,  il  quale  deve  motivare  11  suo  parere,  tenendo' 
eoQto  della  distanza,  delle  condizioni  di  viabilità  e  del  numero' 
degli  alienati  in  relazione  alla  capacità  def  mam'còihio  prescelto. 

La  provincia,  cLe  non  ha  manicomio  proprio,  deve  noti11ci)(ro' 
a  tutti  i  sindaci  della  provincia  stessa  quale  manicomio  è  desti- 
aato  ad  accogliere.  ^1i  alienati  poveri. 

■   *    't 
Art.    T2. 

Ciascuna  provincia  è  obbligata  a  provvedere  al  ricovero  di 
'Hti  gli  alienati  cbo  si  trovino  nul  territorio  li.^p^'ttlvo,  beucbò 
apparteui  liti  ad  altre  pruvingic. 

In  t»li  oasi  e  sempre  ch.e,uu  alienato,. ppr  ragioni  urgenti  di 
ordine  o  di  moralità  pubblica,  venga  ricoverato  in  un  manicomio 
diverso  da  quello  di  cui  si  avvale  la  provincia  uUa  quale  in- 
fT.nibe  la  spesa  pel  manttaiimeiito  di  essoj a  provincia  medesima 
é  toQuta  a  rimborsare,  a  quella  clfe  le  I^a  anticipato,  le  spese 
relative,  ma  può  far  trasferirei  a  sue  sp^se,  nel  proprio  mani- 
coiìiio,  l'alienato,  purcbà  guest!  Aia  in  coudizioni  di  salute  tali 
da  x)oLcr  sopportare  il  viaggio. 

È  sempre  fatto  salvo  alla  provincia,  che  sopporta  la  spesa 
di  mantrnimenlo  di  un  alienato,  il  diritto  di  farsene  rimborsare 
dal  medesimo  o  dai  parenti  di  esso  che  fossero  in  grado  di  farlo, 
osservando  rordiue  stabilito  dall'articolo  142  del  codice  civile. 

Art.    73. 

Le  spese,  a  carico  della  provincia,   per  ricondurre  in  fami- 
glia l'alienato  guarito,  comprendono  anche,  quelle  pef  iljviaggio 
della  persona  inearieata' dal   direttore  dell' accompagno  o  dell^ 
persona  di  famiglia  che  fosse  invitata  a  ritirare  il  ricoveralo.   , 
72  —  VoL.  IL  .  1905* 


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1^3^  Ì^^GGl  E  DECRETI  BBL  REGNO  d'iTALIA  -  1903 

Art.   74. 

JiP  0p?R^  w\  trv^jffc^po  àfjfìì  alienati  esteri  al  manicomi  e 
^q^qcJq  noQ  yì  ^i  prpyye^^  dlrettameute  dagli  interessatii  sotic 
^i^ttip^p^tf  ^al  99fp)mey  i|^  qi^i Tali^nato  ^i  provai  ì]  <|uale  rimetti 
^\  'f^if>^^,  }f^  T^^t'^y^  ppntabilità  pel  rimborso   »  caricp  4j^ll< 

Art.  75. 

La  domanda  di  rimborso  a  carico  dello  Stato  pel  manteni- 
mento di  alienati  esteri  ricoverati  nei  manicomi,  deve  essere  ri 
volta  al  prefetto  della  provincia  in  cui  il  manicomio  ha  sode,  < 
ueve  essere  corredata: 

a)  della  contabilità  della  spesa  in  doppio  esemplare; 

b)  della  tabella  nosologica  cc^mprovante  l'indole  della  ma- 
lattia che  ha  reso  necessario  il  ricovero,  vidimata  dal  direttore 
del  manicomio;  ' 

f)  'di  una  copisi  dell'ordinanza  di  ricovero  provvisorio  o 
rtcfinitivb^ 

La  forma  della  contabilità  e  delle  domande  di  rimborso  à 
(jiif^lla  In  vigóre  per  la  cnra  di  stranieri  negli  ospedali  del  Begno. 

Lt> 'contabilità  debbono  essere  trfpieàtrali. 


Art.  7G. 

Qualora  il  direttore  del  manicomio  riconosca  ohe  Talienat^ 
i'ntcro  è  in  grado  di  poter  sostenere  il  viaggio  per  essere  rimpai 
triato,  deve  darne  avviso  al  prefetto. 

Art.  77. 

-  Tatti  gli  atti  amministrativi  e  giadleiMi  restivi  all^ammi» 
sionè  ^d  al  lioenKiamento  degli  alienati  pCTwi  sono  redatti  ìH 
carta  libera  e  Bensa  spesa  di  sorta 


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LEGGI  E  DECRETI  DKL  REGNO  D*ITALTA  -  1905  1139 

CAPO  VII. 

¥XpUbiN:64    9U^  MANICOMI   9   UUQhl  ALIENATI.  ] 

Art.  7S. 

La  commissione  di  vigilanza  si  riunisce  in  sessione  ordinaria 
n  1  mese  di  gennaio  di  ciascun  anno  ed  in  sessione  straordinaria 
tntfce  le  volte  che  il  prefetto  crede  di  convocarla. 

Tiene  le  sue  seduto  nel  locale  della  prefettura,  ed  è  assistita 
da  nn  impiegato  della  prefettura  medesima  con  le  funzioni  di 
segretario,  senza  voto. 

Art.  79. 

Il  prefetto  deve  sentirò  il  parere  della  cpmmisaioQQ  di  vigl 
lanza  sugli  aflari,  ppi  qo^U  quo^tp  sia  richiesto  dal , presente  rp 
SalamQptQ,  e  può  dpma^^f^lq  su  tettigli  altri  pgg^t^tf  p^p  pi  ri 
feriscono  al  funzionamento  dei  manicomi  ed  alla  cpra  ^f^^\ 
alie|44ti.  .  • 

Art.    80. 

L'oi&cio  di  segreterìa  dolla  commissione  di  vigilanza,  annesso 
[^quello  del  modico  provinciale,  deve  tenere  in  corrente: 

a)  UB  elenco  del  manicomi  pubblici  e  privati  esistenti  nella 
provincia,  con  rindicazione  del  proprietario,  degli  amministra- 
tori, del  direttore,  del  numero  dei  medici,  dei  sorveglianti  e  degli 
infermieri,  del  numero  degli  alienati  che  può  contenere; 

h)  un  elenco  degli  istituti,  di  cui  all'articolo  6  del  presente 
regolamento,  con  le  stesse  indicazioni  sopra  cennate  ; 

e)  un  elenco  delle  case  di  salute  annesse  dall'ospedali,  di  cui 
all'articolo  30  del  presente  regolamento,  con  le  stesse  indicazioni  ; 

d)  un  elenco  delle  case  private,  ammesse  a  ricevere  in  cura 
g'i  alienati,  in  conformità  dcirarticolo  15  ; 

e)  un  elenco  delle  case  private,  presso  le  quali  già  siano 
ricoverati  alienati,  per  autorizzazione  sia  del  tribunale,  sia  del 
direttore  del  mamcòmfo  ; 

/)  un  registro  delle  deliberazioni  della  commisdioue; 
a)  nn  registro  delle  visite  eseguita. 


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1  1  tO  l.I.c;^:i   !'.  UKCKETI   DEL  REGNO  D'ITALIA  -  1905 

Ari.  ^.l. 

I  d  rettori  dei  manicouit  pubblici  e  privati  debbono  mensil- 
mente   inviare  al  prefetto,  per  u:^o   della  commissione   di    vi;;i. 
hiuza,  un  elenco  in  cui  sia  indicato  il  numero  degli  alienati    ri 
coYor;iti  e  la  loro  dl.ntiibuzione  nei  singoli  riparti. 

Art.  82. 

TI  medico  alienista  che  deve  far  parte  della  commissione  di 
vigilanza  di  cui  al  primo  capoverso  dell'articolo  8  della  legge,  non 
può  esaere  nò  il  proprictaxio,  né  il  direttore,  né  alcuno  dei  me- 
dici adibiti  al  servizio  di  manicomi,  case  di  salute  o  sezi  mi  di 
ospedali  per  alienati  esistenti  nella  provincia. 

In  quelle  provincie  nelle  quali  non  vi  siano  medici  alienisti, 
o  quelli  che  vi  sono  si  trovino  nelle  condizioni  prevedute  uA 
precedente  camma,  il  minisfro  dell'intetno  può  incaricare  di  far 
IKirte  della  commissióne  un  medicb  alienista  residente  in  altra 
provincia.  '  '    ' 

La  nomina  del  medico  alienista  è  fatta  dal  ministro  dell'i n- 
terno  per  un  biennio  ed  è  sempre  rinnovabile. 

'Art.  83.       ^ 

Al  medico  alienista  che  risiede  nel  capoluogo  della  provinci;^, 
non  spetta  indennità  o  comj)enso,  né  por  Tassistenza  alle  sedute 
della  commissione,  né  per  visite  nel  capoluogo  stesso. 

Se  non  risiede  nel  capoluogo,  gli  spetta  Tiadennità  di  liro 
quindici  al  giorno,  oltre  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  d^ 
liquidarsi  ai  termini  del  regio  decreto  23  agosto  1863,  n.  114G, 
esclusa  ogni  altra  indennità. 

II  trattamento  medesimo  gli  è  dovuto  per  lo  ispezioni  che 
esegue,  aia  da  solo,  sia  collegialmente,  fuori  il  luogo  di  propria 
residenza. 

Art.  84. 

Tutti  i  manicomi  debbono  essere  iS;pez]onati  almeno  una 
volta  l'anno  dalla  commissione  di  vigilanza  ed  almeno  una  volta 
ogni  due  anni  da  ispettori  generali  del  Ministero  delTinternoi 


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LtGGT  E  DECHETI  DTX  KKGXO  d'iT.^T-IA  -  1905         11*1 

Le  case  priyate  debbono  «j^ssore  ispezionate  aua  volta  I'aui^u 
da  un  membro  delegato  dalla  commissione  di  vigilanza. 

Il  ministro  dell'interno  ha  facoltà  di  disporre  in  qualunque 
tempo  ispezioni  straordinarie  di  ciascuno  dei  manicomi  contem- 
plati dagli  articoli  1  e  6  del  presente  regolamento,  nòifchè  delle 
case  private  di  oni  all'articolo  2.  affidandole,  a  seconda  delle 
circostanze,  o  agl'ispettori  generali  che  da  esso  dipendono,  0  alla 
commissione  di  vigilanza  istituita  dairarticolo  8  della  legge,  o 
ad  ano  dei  membri  di  essa. 

Art.  85. 

Quando  si  .veri-ficano  circostanze  che   rehdano   opportuna   o 
necessaria  l'ispezione  d'aa  manicomio,  Il  prefetto,   sentita,   ovc^ 
occorra,  la  commissione  di  vigilanza,   ne  riferisce   al   Ministero  ' 
per  la  necessaria  autorizzazione;' formulando  lo 'prot>ogte  che  oc- 
corressero in  ordine  all'oggetto  Speciale   dell* ispezione   ed   alla^ 
persona  o  alle  persone»  che' debbono  eseguirla. 

Nei  casi  di  assoluta  urgenza,  nei  quali  non  sia  possibile  at- 
tendere rantorizzazione  ministeriale,  il  prefetto  provvede  infor- 
mandone contemporaneamente  il  Ministero. 

Art.  86.  '       ' , 

-    »■• 
Quando  dsille  ispesioni  ordinarie  e  straordinarie  agii  Istituti 

contemplati  nel  presente  regolamento,  da  éhinnque  vetigano  di'-'  * 
sposte  ed  eseguite,  risultano  tiasgressioni  delle  disposizioni  con- 
tenute nella  legge  e  nel  regolamentp,  il  prefetto,  accertata  la 
spesa  occorsa  per  la  ispezione,  emette  mandato  di  ufficio  sopra 
qualsiasi 'fondo  disponibile  a  carico  dell'amministrazione  dell'isti- 
tuto, se  trattasi  di  stabilimento  pubblico,  o  dispone  con  decreto 
il  pagamento,  se  trattasi  di  stabilimento  privato.  In  entrambi 
i  casi  o!rdina  di  versare  la  somma  alla  tesoreria  provinciale  in  \ 
conto  delle  efatrate  eventuali  del  tesoro.      '  / 

Ove,  nel  termine  di  dieci  giorni   dall'invio   del    mandato   di  ,^ 
ufficio  o  dell'ordine  di  pagamento,  l'amministrazione  dell'istituto  ! 
non  vi  adempia,  il  prefetto  provvede   mediante  apposito  com- 
missario, se  trattasi  di  pubblico  istituto,   e  con  l'aptilrcàzione 
della  sospensione  deiresercisio,  M  trattasi  di  istituto  privato.     « 


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1142  LEGGI  E  DECRETI  DEL  HEOXO  DITAtlA  -  1906 

Il  prefetto  ha  obbligo  di  assicurarsi  ohe  le  amministradoni 
degli  istituti  pubblici  esercitino  la  fapooltà  di  refreeso  verso  gii 
amministratori  e  gli  impiegati  responsabili  delle  liasgres^ioni; 
promuovendo  anche,  quando  ne  sia  il  oaso«  i  proTTedioienti  di 
cui  agli  articoli  99  e  30  della  legge  17  loglio  IMO,  a.  ««79,  per 
gli  amministratori  di  istituti  che  siano  i^titttzioai  pvbbliolse  di 
beneficenza. 

•  •  n^   l    •  Att.  67.      '  ' 

Nel  caso  previsto  dalParticolo  9  della  legge,  il  prefetto,  prima 
di  sospendere  o  revocare  rautorizzàzione  di  apertura  o  di  eser* 
cizip  dei  m^^icom!  privata  o  di  fare  adottare  t  proTt^cdilllènti 
di  ufficio  consentiti  dalle  leggifpei  q^nW^mf .  pubboi,  d«ve  pre- 
scrivere alle  amministrazioni  dei  detti  «tabrlimieBti  un  congruo 
termine  per  reseci^zione  dei  lavori  o  1'  ^eqnisto  dGgH  anedi,  o 
per  quegli  altri  provvedimenti  qh^.fos^erd  stvfiltamehte  a^ces* 
sari  al  regolare  andamento  del  servizio  (O*  ^mt  Figleiito  del  rico- 
verati. ...«.:  i  '      '      i    .  :V     •       ■ 

T^j^^prppedyra  pvò  essere  o|9e6S^S(»)tan<>#i&  «nei: oiril  straor- 
dinari, nei  q  lali  un  sollecita.  jrrQvv^ilkm^Ato  «a  impanto  da  evi- 
dente  ed  assoluta  urgenza  nell'interesse  della  morale  o  deirigiene. 
I  motivi  dell'urgenza  debbo ncf  éssbi^  esposti  nel  decreto. 

In  caso  di  chiusura  di  «n  mantceoiio  il  pvefetto  Vigila  pel 
coi^vepienjLe.  coUaeaB^Mto  degli  «liénalt. 

.    ..  AH.  8S.     ^  '    ' 

1  pretettu  séqtitaja  commissioni)  di  vigilanza  4i  oiii^all*  ar- 
ticolo 8,  deAa  legge,  debbói^o  inviare  p{[pl  anpoal  ^{iuistera  del* 
l'internA',  tlbn  pii!r  iardi  dei  mese  di  fe^^braiOi  una  relazione^-  gè- 
nef'à¥^  sul  servizio  dei  manicomi  e  <}eglijs^xti;ti  .di  civi  a^V^FU- 
colò  D  (iéf  p^e&A^nlè  regolamento,  iióncbò  s^l  A^rviziodj  quF»  degli 
alienati  in  caaa  privata.    .  .  .   ,    -«. 

.     -•.       •  -        Art.  9».  -  —    ' 

ISTun^  À  jinpovato  al)0idispOsiaroiii  éirglinri7ie4tl  $6»A^KI  del 
togo|fM9i#|i.tp  0fBMfaiepe«gl>»tlk)MÌip»èDbr  M(rót^r«ìri  fr  viié  tii^ttmif 


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LEGGI  E  DECRETI  D5L  BEGXP  d'XTALIA  -  1905  1143 

tori  goTernatiri  doJ  Keguo,  approvato  con  regio  deoroto  1*  leb- 
braio  1891,  n.  2QQ. 

I  regolamenti  interni,  dei  qnali  è  parala  ncH^iirticoIo  479  succi- 
tato, debbono  e^^re  coordinati,  p^r  quanto  è  posaibilei  allo  Bo^me 
(oatennte  nel  presente  regolamento,  ed  appprovatì  dal  consiglio 
Biiperiore  di  sanità.  '.'•.-.    4.. 

La    n-Iazione  annuale,  ;^reacritta  dall' ar ti cg4o4BOdctl  regola- 
Biento  generale. ^uocitato^  dev'  essere  trasmessa  al  Ministro  p/?r  . 
M  zzo  d^I  prefette,  che  1»  siottopone  priiQfi  alla  commis^onedi 
vi^^ilanza  itisi^jine  poj^  l^i;#la^ioae  di  poi  aU'articfoI^.  è^,df^  J^tfi- . 
sente  regolamento. 

Sono  estese  ai  manicomi  giudixfarl  le  facoltà  di  vigilanza,  da 
j'^^te  della  commissione  e  degli  ispettori,  di  cui  all' articolo  8 
ÙlIU  Ìèg^^é'^4  e  85  di'  questo  rogbl ai Jiie fatò.     *  *  ''       ! 

fCAPO  VTJI. 
BK^pomsMini  niTAliiis*  Tn:Kiit0BfEJ 

'    -Art.  m  ■         ^         ^ 

Sono  cbris^ilérail  Co'vao  maniero  ini,  aglf  '  eflefèi  delf^  1^?^® 
hi  febbraio  lbu4,  n.  3o,  e  déTpreseiite  régotàìlifefiid,  t«>  clinicté 
]'  icbiatriche  quando  fanzionino  come  comparti  di  Ooscrvazione 
I)\*  ilienati. 

ha  Tigilan^  pullc  cIwìcIiq  psicbiatricbe  sarà  es<>rcitattt  a 
1  ifma  4t^gii  autfocli  ft  èli  dolhihfgge.  •  '  :' 

Però,  ogni  vdìtik  tìrfei  lo  ffètiS  èKaieBe  deSbafl*  ^smre.  fspè' 
yi'^n'ite  o  dalla  commissione  di  vigilanza  o  dagli  ispettori  gene- 
rici del  Ministero  deirintcrno,  ne  dovrà  esser  dato  avviso  al 
''rini.stero  della  pnl>blica  isù'uzione  perchè  possa,  ove  lo  creda, 
farsi  *fàpprésentarè  nefl'ispezione  da  un  proprio  delegato.  'l 

Art.  91. 

r-itro  tre  mesi  dal  giorno  in  cui  andrà  in  vj;:oro  il  presente 
r-^^olamento,  tutti  i  direttori  di  manicomi  pubblici  e  privati  deb- 
b}no  trasmettere  al  procuratore  del  Ee  rolenco  degli  alienati, 
iuiicando  per  ciascuno  il  nome,  il  cognome,  la  paternità,  il  luogo 


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1  ]  14  «ilGGi  e  decreti  del  regno  d*italia  -  1905 

e  la  data  di  nascita,  il  luogo  di  provenienza,  il  genere  ed  lfrra<l 
della  malattia,  la  data  di  ammissione  e  se  sia  mantenuto  in  tutt 
o  in  parte  a  spese  della  famiglia. 

'I  direttori  che  omettono  o  ritardano  l'invio  del  detto  clcnc* 
incorrono  in  una  pena  pecuniaria  di  lire  trecento. 

Il  procuratore  del  Ite,  presso  il  tribunale  nella  cui  circoscri 
sione  ha  sede  il  manicomio,  osaminati  gli  atti,  assuntele  oppor 
tun^  informazioni  e  fatte  eseguire  le  verifiche  che  reputassi 
necessarie,  promuove  dal  tribunale  il  decreto  che  convalidi  l'am- 
niissiotte  o  ordini  il  licenziamento  degli  alienati. 

Art.  02. 

Entro  un  anno  dalla  pubblicuioao  del  presente  regolamento 
tutti  i  manicomi,  così  pubblici  come  privati,  debbono  presen- 
tare al  prefetto  : 

a)  una  relazione  da  cui  risulti  che  essi  si  sono  conformati 
alle  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento  Rteaso  per  quanto 
Ri  riferisco  alla  direziono,  al  personale  ed  ai  locali. 

b)  il  regolamento  speciale  compilato  in  conformità  dcUo 
disposizioni  della  legge  e  del  presente  regolamento,  perchè  sia 
sottoposto  airapprovazione  del  consiglio  superiore  di  sanità. 

Alt.  93.* 

Per  l:i  prima  ap;)licazione  dMla  legge  e  del  presente  regola- 
mento le  nomine  dei  medici  alienisti,  di  eui  nel  precedente  arti- 
coVo  32,  avranno  effetto  Ano  al  31*  dicembre  1905. 


Visto,  d*ordine  di  8w  Maestà 

Il  ministro  dell*iiitenio 

GIOUTTL 


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LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -   1905  1145 

N.  1S9.     lift     N.  isa 


Rboio  Decrrto  che  disiacea  la  frazione  Carpe  dal  comune 
di  Balestrino  e  V aggrega  a  quello  di  Toirano. 

23  mano  1906. 
(FnWfcaio  mUa  QoMum  Uf/MaU  M  Bégm  il  12  magfph  ÌUOè,  n.  US) 

vrrroKio  Emanuele  m 

PXB  GRAZIA  DI  DIO  S  PXR  YOIìONtX^  DILLA  NAZIONI 
RB  D'ITALIA  / 

Sulla  proposta  del  Nostro  bainistro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  esteri^  interim  per  gli  affari  dellMntemo,  e 
per  la  presidenza  del  consiglio  dei  ministri  ; 

Veduta  1^  istanza  in  data  9  marzo  1901,  presentata  dalla 
maggioranza  degli  elettori  della  frazione  Gar|>e  per  otte* 
nere  il  distacco  dal.  comune  di  Balestrino  e  l>ggregazione 
a  quello  di  Toirano  ; 

Vedute  le  deliberazioni'  6'  gennaio'  1901,  del  consiglio 
comunale  di  Toirano^  e  21  SLprììe  stesso  anno  del  consiglio 
comunale  di  Balestrino; 

Veduta  la  deliberazione  16  gennaio  1904  del  consiglio  pro- 
vinciale di  Genova; 

\^sto  il  parere  favorevole  13  marzo  1904,  dell' ufllcio  del 
genio  civile  e  relativa  pianta  topografica  per  la  delimita- 
tone del  confini; 

Vedutele  relazioni  in  data  1  a  ottobre  1904  e  24  gen- 
naio 1905;  del  óommlssarìo  prefettizio  incaricato  di  pre- 
sentare le  proposte  per  il  riparto  delle  attività  e  passività 
patrimoniali  del  comime  di  Balestrino,  che  in  '  conseguenza 
del  distacco  devono  passare  a  Carpe  e  per  essa  al  c(»nune 
di  Toirano; 


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1146  LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALL4  -  1905 

Visto  il  voto  iàv  ore  volò  ai  proposto  ripaKo  emesso  dalla 
giunta  provinciale  amministrativa  di  Genova  in  seduta  10  no- 
vembre 1904  ;  '   ', 

Visti  1  pareri  del  consi^lb  di  Stato  eméssi  ih  «tdtinanze 
3  giugno  1904  e  3  correria  mése  ; 

Vista  la  legge  comunale  e  provinciale; 

Abblaitid  defci'éfato  e  dMretiAmof 

Ari  ì. 
La  frazione  Carpe  è  distaccata  dal  comune  di  Balestrino 
ed  aggFe^gjdia  invece  a  quello  di  Toiram>* 

Art.  2. 

I  territori  dei  oanrani-  di^  Balestrai»^' e^di  Toirano  sono 
rispettivamente  dimihuiii  ed'àùmeniati  della  porzione  risul- 
taaite  dàltó'  pldlifa  toj[)Ograàcà  redatta  néU'àt^t^é  f  9J4  dal- 
rufl3.cio  del  genio  civile!  di  Gfenova,  che  sarà,  d'ordine  No- 
stro, vidimata  dal  ministro  proponente. 

'  .    r    .  ;    ■        ,  "Art.  3i    »      •  f   ;  *    :•' 

II  riparto  delle  MtÌTitli  e  passività  fra  4I  oomume  (U  Bur 
léstriBO  0}  la  fpazìoiiB*  Gaffpe  IggfegaM  nècMttttiet  di  /Toi- 
rano è  stabilito  c^me  nt^guei  :  .  t     , 

Aiiiviià    assegnate  alla^  fraj^ióne  t^àrpè 

e  per  essfl^  al  comtm^  di ,  Tótrdnb  :.  •  ] 

V  Rieibvo  ^i.be&iinooki^  Geptidc^ti^iiw  1)230,444^  della 
rendita  di  lire  35;  .     . 

^  }A.  Gremto  di  lire  4,234.  40  ohe  viiltfc  tuttora  il  co- 
mune di  Balestrino  verso  i  terzi  acquirentiM  dei  bèoÉt  ia 
purola  j  ;  .r      :        i-p.  .  '     .  •    .'  v.  \     .       ^ 

8^  }d.  Capitale  :di  lir&^t  ,7394  60  .dei  itaap»  iHMmatè  di^ 
Balestrino,  con  avvertenza  che,  ove  il  suddito  (eredito '4ì 
lire  4,334. 40  verso  i  terad  ae^ufireifti  (dii80  ri4òti€r  *  ibi- 
nore  9omma^  ia  differenza!  £wrà  ^^unti^Mla  Baleeiti4ilo  alle 
lire  1,739. 60 -ijnj»dic»tft;         :^         \  •     :     i        ì    - 

4''X»^it0  «  Cateamiglio».  Gertì^iiiriio  &.  576/668  Mll« 
renetta,  (tt  liw  3^^*    >       -  '       . 


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IJBOOI  S  BECBEn  USL  BEQNO  D^ITAUA  -  1905  1147 

5*  Scuole  dì  Carpe.  Certificato  n.  632,415  della  ren- 
dita di  lire  175; 

6*"  Id«  Capitale  di  lire  438. 18  incassato  da  Balestrino 
quale  sopravanzo  yerificatosi  neiracquisto  dèi  certificato  di 
rendita  di  lire  175. 

Passività  : 

i^  Òeùào  di  lire  10.  »8  dbtilto  kM&  còngfegaiioilé  fli 
carità  ài  fiatóStrtito  (dàpitalé  dì  fire  183  ài  6  pei-  ceiito; 

2*  Ctodò  di  lite  5.84  dovuto  àU^òteM  ^ÒVèrl  di  Carpe 
(capitale  di  lire'  Ì46  àì  4  per  cento)  j 

3^  Censo  di  lire  13.53  dovuto  al  comune  di  Toirano 
che  lo  ha  riscattato  dalle, due  caj)pellanie  della  SS.  annun- 
ziata* e  Trinità  (capitale  dì  lire  34l.  25  al  4  per  cèh^). 

Art.  4. 

La  fr^^zione  pdrpe,  A  di  cui  favore  reèta  interamente  de- 
voluta la  beneócenza  della  c^ua  speciale  opera  pia^  è  esclusa 
dai  béfletìzi  della  congregazione  di  carità  di  Toirano,  limi- 
tatamente però  al  patrimonio  attu&Iè  deUa  congregazione 
stessa^  non  da  quello  che  venisse  ad  acquistare  dopo  che 
la  suddetta  frazione  avrà  fatto  pj9*rte  integrante  di  Toirano 
medesimo. 

a  ,  Art.  5., 

La  c(uofa  asinata  al  copune  di  Toirano  pel  disimpegno 
dei  servizio  sanitario  consorziale  coi  comuni  di^  Balestrino 
e  Baissano,  sarà. aumentata  di  lire  800,.  ed>  in  conseguenza 
dìmiiitiita  di  pari  somnaà  la  quptà  dovuta  da  Balestrino. 

Ordiniamo  chp  il  presente  decreto»  munito  4tk  Bigilìo  dèile 
StatOf  »a  ii]Mserto  nella  raccolta  ufficiale  delie  leggi  e  dei  itoefeti 
del  Regno  d'Italia^  mand^odo  a  cLdunque  spediti  di  oMdrvarlo  • 
di  fiurló  03sejrvare, 

fiato  a  Romti^  ad^  £d  mafflO  1905. 

1-U.ù'u,traip  mia  CorU  de^  eonli  aàai  ò, magato  ìiHJ5. 

"TlTTOklw 


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1148  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGFO  D*ITALIA  -  1905 

N.  160.        A        N.  160. 

Regio  Decreto  col  quale  sono  accertate  le  rendite  sui  beni 
devoluti  al  demanio  e  qtùella  corrispondente  alla  tassa 
straordinaria  del  30  per  cento  sull'intero  patrimonio 
degli  enti  morali  ecclesiastici  soppressi. 

30  marzo  1905. 
{PHmieato  nella  Qaztetta  UffitiaU  de'  R$j.  o  TU  maggio  1905,  n.  Ili) 


VITtOBlO  EMANUELE  m 

PXR  OIUZU  DI  DIO    B  PER   VOLONTÀ   DXLUl  HÀZIOMI 
j      BS  .'D'ITALIA 

Visti  la  legge  7  luglio  isno^  >,,  .103(r,  et]  il  relativo  re- 
golamento approvato  col  r^ale  decreto  21|taglio  stesso  anno, 
n.  3070; 

Visti  la  legge  15  agosto  1$67>  n,  3848,  ed  il  relativo 
regolamento  appressato  col  reale  decreto  22  agosto  stesso 
anno,  n.  3852  ;         '  * 

Visti  l'art.  ^4  della  legge  7  luglio  1868,  n.  4490,  gli  ar- 
ticoli 1  e  2 'della  legge  11  agosto  187Ó,  il.  8784,  allegato^, 
e  l'art.  2  della   legge  22  luglio  1894,  n.  339; 

Visti  i  reali  decreti  6  gennàio  1867,  n.  3546,  17  feb- 
braio 1870,  n.  5519,  e  2  settembre  1880,  n.  5644; 

Visti  gli  atti  verbali  di  presa  di  possesso  dei  beni,  operati 
per  gli  eflfetti  della  soppressione  degli  enti  morali  ^vBoélesia- 
stici  indicati   negli  elenchi  annessi  al  presente  decreto; 

Viste  le  liquidazioni  della  rendita  dei  beni  devoluti  al  de- 
manio e  di  quella  corrispondente  alla  tassa  straordinaria 
del  30  per  cento  sul  patrimonio  degli  enti  morali  eoclesia- 
stici  suddetti; 


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hEQQl  B  DECRETI  DSL  BEQNO  d'iTALIA  •  1905  1149 

Sulla  proposta  dei  Nostri  ministri  segretari  di  Stato  per 
le  finanze  e  per  gli  alTarì  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti; 

Sentita  la  conunissione  centrale  di  sindacato  istituita  dal- 
l'art. 8  della  suddetta  legge  15  agosto  1867; 

Abbiamo_decretato  e  decretiamo  : 

Art.  1. 

Le  rendite  liquidate  pei  beni  devoluti  al  demanio  e  quella 
corrispondente  alla  tassa  straordinaria  del  30  per  cento 
suirintiero  patrimonio  degli  enti  morali  ecclesiastici  sop- 
pressi indicati  negli  elenchi  Aj  By  C^  i),  E^  Fy  Gj  Hy  7, 
Ky  Ly  My  Ny  0,  Py  oontrofirmati  dai  Nostri  ministri  segre- 
tari di  Stato  per  le  flnaoze  e  per  gli  affari  di  grazia  e 
giustizia  e  dei  culti,  ed  annessi  al  presente  decreto,  sono 
rispettivamf'n^e  accertate  nelle  somme  annue  esposte  nelle 
colonne  5  e  6  degli  elenchi  stessi. 

Art.  2. 

In  relazione  all'articolo  precedente  per  effetto  delle  li- 
quidazioni del  patrimonio  degli  enti  morali  indicati  nei  sud- 
detti elenchi,  è  accertata  al  V  luglio  1904,  giusta  le  risul- 
tanze del  prospetto  riepilogativo  allegato  Q,  coiitroflrmato 
dai  Nostri  ministri  segretari  di  Stato  per  le  finanze  e  per 
gli  aflari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti,  annesso  al  pre- 
sente decreto,  in  complessive  lire  duemila  quattrocento  tredici 
e  centesimi  due  (L.  2,413.02)  la  residua  annua  tassa  del 
30  per  cento  da  dedursi  dalla  rendita  5  per  cento  dovuta 
al  fondo  per  il  culto,  a  termini  dell'art,  11  della  legge 
7  luglio  1866,  n.  3036,  e  dell'art.  2  della  legge  15  ago 
sto  1867,  n.  3848. 

È  altresì  accertato  in  complessive  lire  trentamilacinque- 
oentotto  e  centesimi  uno  (L.  30,508.01),  deduzione  fatta 
delle  rate  arretrate  di  tassa,  il  residuo  credito  dell'ammi- 
nistrazione  del  fondo  per  il  culto  per  rato  di  rendita  ma- 
turate a  tutto  giugno  1904.  ' 


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1150  LEGGI  B  BBCRETI  DEL  BEGKO  l/lTAtlA  -   1905 

|Li'ati2Ìdetta  annua  tassa  ed  arretrati  di  rendita  saranno 
conteggiati  e  prelevati  dalla  rendita  iscritta  a  favore  del 
fondo  per  11  culto  coi  predetti  reali  decreti  6  gennaio  1867^ 
n.  3546,  e  2  settembre  1880,  n.  5644/    ' 

Ordiniamo  che  fi  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  yfficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
4i  fiiirlo  QSMnraite.  .  ^  .     >        i 

Datp  a  RpHia,  ^ddl  30  jRarzp  19Q§. 
VITTORIO  EMANUELE 


tU^ttraio  ali0  GorU  dèi  emU  adéH  5  maggia  ìWk 

Reg.  22   Atti  dtl  Governo  a  /".  54.  F.  H^xtas^m.  ) 

Luogo  del  Sigillo.  V,  fl  Guardasigilli  C.  FINOCCHI  ARO-APRILE, 


A.   Jf4fORAWA- 

p.  Fiifppc«ffV«P^APWL]¥r 


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ELENCO 

itegli  enti  morali  ecclesidstici  soppressi,  delle  rendita  6 
pfT  Oio  àa.  inscriversi  sul  Gran  Libro  del  Debito  pub- 
|>|t^  JPfT  ^ffftiQ  della  conversione  dei  beni  immopili  di 
ì^f^  rmffili  epslesfastipi. 


<i-*egg6  7  loglio  1866,  n.  3036,  e  16  agosto  1867,  n«  3848) 


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1  152  LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGXO  d'iTAUA  -   1905 

Allegato  A  —  Elenco  degli   | 

delle  rendite  5^|g  da  inscrwerti  eul  Oran  Jéibro  del  Debito  puhòlico  m   fk^n 

a  saldo  della  tassa  del  SO  per  cento  in  eeeat4M^ 
(Leggi  7  lugUo  1866,  n.  33 


DENOMINAZIONE 


d«U*Bnt6 


morale  eecleeiMtieo 


BoppresBo 


SEDE 

dell*Ente  morale 

eociesiaetioo 

soppresso 


OOMUNK 


Corporaz.  religiosa 

Convento    degli   agosti- 
niani scalzi  in  (!)  •    . 


Messina 


PROTIMCU 


miNDITA 

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PiiC<»ndo8Ì  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  decorrenza  dal  1^  luglio  1904,  si 
a(.^^inngono  alle  rate  arretrata  di  rendita  liquidate  fino  all'epoca  indicata  nella 
l'olonoa  0,  le  rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno 
ÌD04  sul  complessivo  ammontai  e   della  rendita  annua  esposta  nella  colonna  7.L. 

Ammontare  complessivo  deUe  rate  arretrate  di  rendita  liquidate  a  tutto  giugno  1604  L. 


(i)  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n.   178  dell'allegato  if,  annesso  ai  regio  decreto  12  ago&to  1^71 
Roma,  addì  30  marzo  1905. 

Visto,  d' creine  di  S,  M,: 
U  ministro  segr^tvrìo  di  Stato  per  gli  affari  delle 
A.  MAJORANA. 


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1906 


■  LEGGI   &  DBCKBn  DEI,  REGNO  d'iTALIA 

mi  Mtiaiiaitici  «opprats), 

m  fondo  per  il  Culto  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 
^  Itggi  di  UquidaMione  delCAue  eccletùulieo 
>lì)(i»iol80T,  B.  3848). 


1153 


lM>Mho4op«nCaho 


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CBBOITO  DSL  DBUl'OO 

p«r  raM  arratratti  di  tai 
dal  30  par  oaoto 


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Tltlo»  d^ordiné  di  8.  M.i 
n  minlitro  Mgretaiio  di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  d«i  culti 
C.  FINOG(mURO-APRILE. 

^3  -  VoL.  IL  -  1905. 


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1154  LEGGI  £  DECRETI  DEL  BEGKO  d'xTALU  *  1905 

Allbgato  B  ~  Elenco  degli 
ffellfi  rendite   5  ^^  da  inscrivevi  iul  Gran  Libro  del  Debito  puòbliao  a  fi 

a  saldo  della  taua  del  30  j^er  cento  in  esecui 
(L^gì  7  luglio  1366,  lu 


DENOMINAZIONE 


deIl*Bnta 


morale  ecclesiastioo 


aoppresso 


SEDE 
dell'Ente  morale 

eceleaìastico 
floppreaso 


OOMUIiE 


PROVINCIA 


RBflDlTA 

annua 


re  'itti  BvrKurte 

«lidOBS  &  fl  6 


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Legato  Franceioo  GQe> 
l'ira  in  (1). 


Caltagirone 


Catania 


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Faoendosi  luogo  alla  iBcrudone  della  rendita  con  decorreusa  dal  l**  luglio  1 904^  al  aggiun- 
gono alle  rate  arretrate  di  tassa  liquidate  fino  idl^epoea  indicata  nelU  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  190i  iul  com- 
plessivo ammontare  della  rendita  annua  esposta  nella  colon na  8   .*...,  L. 

Ammontare  com plessi vo  delle  rate  arretrate  di  tasaa  del  30  per  canto  liquidate  a  tutto 
giugno  1904 .       ,    , ,    .    L. 


(1)  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n.  39  dell'allegato  Q,  annesso   al  regio  decreto   2  febbrai  >  l< 
Roma,  addi  30  marzo  19Q5. 

Visto,  d^ordbM  di  8.  M,: 

n  miaiatro  «agretarìo  di  Stato  per  gli  affari  delle  finanze 

A.  MAJORANA. 


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I«£GGI  £  DECBETI  DSL  SSOKO   D^ITALIA   <    1905  1165 

raE  aeeletiasiiei  soppressi, 

I  Fbntla  per  ti  Culto  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  u  .  '^^mamo 

P  ^"^gi  ^  HqtddoMÙme  deWÀMee  ecclesùutieo 

5Bgwto  1887,  n.  3848). 


«UDITO  O'jò.  D&iUNa» 

fm  rate  anatrate  óì  t«Ha 
M 10  p«r  Mfito 


0S59,  Mrie  3^. 


il  ministro  ganetario  di  Stato  per  gli  altari  di  graiia  e  ffinstisia  e  dei  culti 
0.  FmocOHIARO-APRuLB. 


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1166  LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGNO  d'TTALIA   -    1906 

ALLBOATo  C  —  EiiMO  dogli 

dèlie  rendite  5  "^^  da  itucrioerei  tul  Qrem  lAbro  del  Debito  pmòiUco  a  fi 

a  ealdo  della  taeea  del  80  per  eemto  im  eaecm 
(Leggi  7  loglio  186d»  a.  \ 


DSNOMINAZIONK 


4«irXat« 


moraU  «aclMÌMlieo 


••pprtiM 


SEDI 

«lall'KnU  moral* 

•eelMÌMtiM 

aoppresM 


OOlfUNS 


PROTINOU 


Legato   Agsta  Mimmi- 
Moretti  


Spoleto 


Perugia 


Pacandosi  luogo  alla  iscrizione  della  readita  con  deoorrensa  dal  1*  loglio  1904,  si  aggiun- 
gono alle  rate  arretrate  di  tassa  liquidate  fino  all'epoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  sul  com- 
pleesiTo  ammontare  della  rendita  annua  esposta  nella  colonna  8 L. 

Ammontare  compLessiyo  delle  rate  arretrate  di  tassa  del  30    ^1^  liquidate  a  tutto 
giugno   1904 L. 


Roma,  addi  30  mano  1905. 


Vitio,  d'ardine  di  S.  JC: 
segretario  di  Stato  per  gli  aflari  delle  finania 
A.  MAJORANA. 


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.  LBOOI  E  PHCRETT  D2L  REGNO  d'iTAUA  -    1906  1157 

tii  MGttMttici  sappressi, 

I  Fondo  per  ti    Ouito  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 
m  l'fgi  dx   UqtudaxUme  delVAue  eecleekutieo 
15  igcito  1887,  n.  3848). 


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6H.41 


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714.01 


107.88 
881.50 


Visto,  d'ordine  dH  S.  Jlf.: 

D  ministro  logretarìo  di  Stato  per  gli  ftffari  di  grazia  •  giustizia  e  dei  eolti 

C.  PINOnCHIARO-APRILE. 


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J 


1158  LEGGI    £   OKCBKTI    OKI.   ESONO  d'iTALIa  -  1905 

AiXBOATo  D  —  Eltoet 
dei^  rtndùe  5  •(„  rfa  iiwfln»tfrj«  MtU  Gran  Libro  del  IMito  puòMiGO 

a  mlda  della  (ossa  del  30  per  cento  in 
(L«gsi  7  loglio 


DENOMINAZIONE 


dairiDt^ 


morale  eoolmuatiao 


SEDB 

dell^Ente  morali 

•c<slesìftttÌQO 


•oppi^tMO 


Legato  Gaffurrì  Bal<il««- 
auro  nella  parroi^Ule 
di 

Legato  Bortolo  Facino 
ài  BoQvicìni  Odila  par- 
rocohiale  di 

Legato  Roaaato  Giovanni 
ncdla  clùeea  parroc- 
chiale di  Valle  8.  Gior- 
gio in.   ,,.»..   , 

Da  riportarMu    .    . 


CX>lfUNK 


EllTDtTA 

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PH0V1NCT4 


Àrdeaio 


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Bergamo 


Id. 


Padova 


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liEOGI  E  BBCHETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1159 

mcdemstìcì  soppressi, 
'  ^mBdo  per  il  CuUo  e   delle  rendite  da  preìevarei  a  favore  del  Demanio 
l^gi  di  hquidazions  delVAne  eccUnoMiico 
1867,  n.  3848). 


1,539.93 


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lieo 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


DENOMINAZIONE 


deirEnté 


morale  ecciesiastico 


soppresto 


SEDE 

dell*Ente  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


COMUNE. 


PROVINCIA 


BANDITA 

annua 


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frale 
reedito  esposte 

nelle 
ooloone  5  e  6 


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Riporto     .    . 

Legato  dal  Moro  di  Bai^ 
tolomeo  nella  chiesa 
parrocchiale  di  S.  Leo- 
nardo dell*  isola  del- 
rAbbà  in 

Corporaz.  religiosa. 

Convento  di  S.  Francej  t*o 
di  Paola  in  (1).   .    .    . 


Polvewira 


Catania 


Padova 


Catania 


M.I6 


15.  » 


74.70  «86.01 


Ammontare  complessivo  delle  rendite  annue  e  dei  re- 
lativi arretrati  liquidati  a  tutto  dicembre  1898     L. 


74.70  900.17 


49.46 


15.  » 


61.91 


1».47 


Facendosi  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  decorrenza  dal  1®  luglio  1904,  n 
aggiungono  alle  rate  arretrate  liquidate  fino  all'epoca  indicata  nella  colonna  9  b 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  sull'am- 
montare complessÌTo  delle  rendite  annue  esposte  a  colonna  8 •   L 


Ammontare  complessivo  delle  rate  arretrate  di  tassa  del  30  per  cento  liquidata  a  tutte» 
giugno  1904. .    .    L, 


(1)  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n.  202  dell'allegato  P^  annesso    al  regio  decreto  5  fibbi*^ia  14 
Roma,  addi  30  marzo  1905.  | 

VtKo,  d^ ordine  di  S.  M.:  , 

D  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  a  d'ari  d«ll@  finii 

A.  MAJORANA.  j 


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L,EGG£   E   DECRETI  DKh  BEONO  d'ITALIA  -  1905 


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amtrmte  di  usw^ 
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§. 


II 

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1,889.07 


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1%a8«.67'    6,086.07 


'&.  3GIM,  sorìe  2!*. 


n  ministro  sefftretaiio  di  Stato  per  sAi  affari  di  grazia  e  ginaticiai  *  d«i  eohi 
C.  FINOCGHIÀRO-APRILE. 


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1162  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

At.lkqato  e  —  Eienao  degli 

delle  rendite  5  ^}^  da  imcrivetsi  sul  Gran  Libro  del  Debito  pubblico  a  i 

a  saldo  della  tas$a  del  SO  per  cento  in   ^^cà 
(Leggi  7  lugUo  1866,  iJ 


SEDE 

dell'Ente  morale 

eccUeiastico 

ftoppreedo 


DENOMINAZIONE 


dell*  Ènte 


m  orni  e  tìccleai&Htico 


sappreaso 


coMiT^ir 


l»ROVlNCiA 


RENDITA 


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Legato  pio  Raffaele  Pa- 
trjgnoni  in 


S.  Elpiiiio 
a  Mare 


Ascoli 

PiOtìQO 


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Facendoci  luogo  alla  iicrizioiie  della  rendita  con  decon^nza  dal  !°  luglio  1904^  bì 
aggiungono  alle  rate  arretrate  lic|uidate  floo  nllepoca  indìaiti  nella  colouua  ^  là 
rate  matumte  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  Buiram- 
montaro  completivo  dell^  rendite  annue  esposte  nella  colonna  7 L. 

Ammontare  completai vo  delle  rate  aiTt>trate  di  rendita  liqiiidatea  tutto  giugno  1904  L, 


Rom:i,  uddL  30  marzo  1905. 


Viste ^  d'ordine  di  S.  M,i 
lì  minifttrv  aegrètaHo  di  Stiito  pei'  gli  affari  dalle 
A,MAJOR.ySA, 


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LKGGI  E  DECRETI  DEL  EEGNO   d'iTALIA   -    1906  1163 

r«ii  eeeleriastici  soppressi, 

\  Fondo  per  il  Cttìto  e  delle  rendite   da  prelevarsi  a  favore  del  Detnamo 

^e  leffgi  di   liquidazione  deWAsse  ecclesiastico, 

15  &«wto  1867,  n.  3848). 


»  4^  P«aA»  fw  B  Coho 


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406.40      406.40 


548.86      618.66 


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81.S8 


109. '57 


98.49      1fa97 


81.98 


895.11 


109.77      499.09 


98.46 


98.45 


r98.46 


98.46 


Visio,  d&rdiné  di  S.  M.i 
D  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  di  grafia  e  giustizia  e  dei  calti 
C.  FINOCOHIARO- APRILE. 


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1164  LKGGl   E   DECRETI  DEL   REGNO  d'iTALIA  -  1905 

ALUBOATo  F  —  Elencodegt^ 

delle  rendite  ^\  cUt  inscriversi  sul  Oran  Libro  del  Debito  pulMi(^  a 

a  saldo  della  tassa  del  30  per  cento  in  esead 
(Leggi  7  luglio  1866,  i 


1 


DENOMINAZIONE 


diilDCiild 


monJtt  «oolMiastico 


■oppresso 


Cappellanìa  prima  Ot- 
tavio Montaperto  prin- 
cipe di  Raffadali  in.    . 

Legato  Bonazzi  Elisa- 
betta nella  chiesa  dì 
S.  Maria  dei  Servi  in. 

Legato  Pusateri  can.  Fi- 
lippo 0  Donna  Paola  in. 


SEDE 
dell^Ente  morale 

eoclesiajBtioo 
■oppresso 


OOIIUNB 


Raffadali 


Padova 


Caccamo 


PROYIMOU 


Oirgenti 


Padova 


Palermo 


BBNDITA 

annua 


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DIPPBRSNZA 
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37.88 


87.31 


33.99 


I 


Ammontare  complessivo  delle  rendite  annue  e  dei  re- 
lati  vi  arretrati  liquidati  a  tutto  dicembre  1899.   L.        ..      108.18  f08.18 

Facendosi  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  deoorrenza  dal  ì°  luglio  1904,  si 
aggiungono  alle  rate  arretrate  liquidate  fino  airepoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dsdla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  sull'am- 
montare complessivo  delle  rendite  annue  esposte  a  colonna  8 L. 

Ammoncare  complessivo  delle  rate  arretrate  di  tassa  30  °[o  liquidate  a  tutto  giu- 
gno 1904 L. 


Romi>,  addi  ^0  marzo  1905, 

.    Visto,  d'ordine  di  S.  M.: 
Il  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  effari  delle  finanis 
A.  MAJORANA. 


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I.EGGI   E   DECRETI  DEL  REGNO  D'iTALIA    -  1906 


1165 


jEMT  il  CmUo  e  delle  rendUa  da  prelevarti  a  favore  del  Demanio 
di  Uquùkuùme  delFAese  eecìuiaetico 
1807,  n.  3848). 


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9.998.13 


1,991.47 

995.99 
1.066.40 
8.916.09 

486.81 


8.709.90 


yirfo,  d^&rdine  di  8.  Mi 
n  ministro  gegnUrio  di  Stato  per  gli  affari  eli  grada  e  ginstuda  •  dei  eultì 

C.  FmOGGHTARO-APRILB 


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■ 

1106                   XEGOI  E  DEClTKTr  UEL  RHONO  b'ITÌXTA  -   1905                                 ■ 

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Ax.LBG^Ta  6  —  Eianco  dafl 

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delle  rendite  5  \  da  imcrH^enti  muI  gran  Libro  del  Debito  pubblico  ^k 

^^^m 

a  saldo  della  tasm  dei  30  per  cenh  in  0^U 

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(X^eggi  7  lugUt?  i^l^H 

^^K 

SEDE 

DIPFBREMSa 

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deU*Eiite  morale 
ecclei9ìaatioo 

RlIfOITA 

aanita 

f«iuaht  wpoals 

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soppresso 

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Legato  Salvator©  Koma- 
no  Ctibm&ro  nella  chi»- 

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sa  del  Purgatorio  in  . 

Piaiza 
Armerina 

OaltanÌB- 
aotta 

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Legato  Catania  Placido 

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Hct^nte 

Cataaia 

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Clero  ricettbio  di  S.  Ma- 

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ria  Aumnta  in  Cialo  di 

Carpignano 

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Da  rigMrUtrsù   .    , 

Salentuio 

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(1)  Ucriiione  «oppletìfa,  Tedi  n.  37  deiraUogato  E,  annesso   al   ragìo   dacreto    17  agotll 

L 

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I^GGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D'ITAUA  -   1905 

tali  ecclestastìci  soppressi, 

iFofi'io  per  il  Culto  e  delle  rendile  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 

v  ì'^i  di  liquidazione  delTAsse  ecclesiastico. 

I  «gtiBto  1807,  IL  3848)L 

L 


1167 


oocito 


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di  rioeliMi»  moibito 


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1168 


l£QGl  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'itALIA  -   1905 


SEDI 

d«ll*Kiite  morale 

•ooleiÌMtieo 

•oppreMO 


DENOMINAZIONE 

MrSnU 

morale  eooletiattioo 

•oppresso 


ocaiUNB 


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PROTINCIA 


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BUporU).    .   • 

Legnato  Massa cci  nella 
chiesa  parrocchiale  di 
S.  CasBiBDO  in  ...   . 

Legato  Rasconà  Gioyan- 
ni  in 

Legato  Mocco  Giueppa 
e  Salamene  Ted.  Mocco 
in 

Legato  Messina  Cristina 
nella  chiesa  di  S.Pie- 
tro in 


Da  ripofiarti.   •   . 


Samano 
Fiumedinisi 

Moni'eale 

Id. 


Macerata 


Messina 


Palenno 


Id. 


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I^QGI   B   DECKBTl 

[  DBL  nhQSO 

D'ITALIA  -  1906 

1169 

1^7^  <u  tata»  pvuoihD 

di  rìrv;L«£si  tnablk 

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OEBDITO  DSL  DRMAJQO 

per  rat*  arrotrAta  di  uma 
dal  30  per  oento 

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1^1.88 

74  _  Vou  IL  -  1905. 


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1170 


IJ^GGI  E  DECRETI  BEL  BÉGKO  d'ITMiIA  -  1906 


DKNOMINAZIONt 


'ltU*lMto 


moni*  «adMiMiieo 


■opp] 


SEDI 
d«U*Xnt«  monk 

•CClMUSticO 

•oppresM 


OOlfnNB 


PROTDfCU 


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i&fporlo. 


Legato  Fasi    aao.  Oio. 
Battista  in 


Legato  di  messe  Can* 
naTÒ  Yineèiiso  nella 
matrice  chiesa  di.   .   • 


Legato  pio  Banano  Pie- 
tro in  TUmtAidò  di . 


Eredità  Sparaoia  Qia- 
seppe  in  (l) 


'Va'AflSM^ii. 


Monreale 


Fsitinico 


Oambolò 


Oastelve- 
trano 


Palermo 


Id. 


Pavia 


Trapani 


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80.10 

§ 


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(l)  Iflcrìdone  snppletiTa,  vedi  n.  954  dell'allegato  H,  anneMO^tfTVegio  déSMoHfca^dioanibrtt  l\ 


Ljtaai  K  deoeh  i>el  bpono  d'italu.  -  1906 


1171 


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1172 


LEGGI  £  DECRETI  DEL  R£ONO  D^ITALIA  -  1906 


fi 

I 


12 


13 


DENOMINAZIONE 

deirEnte 

morale  eccleaiaBtioo 

soppresso 


SEDE 

dell'Ente  morale 

eccleBiastico 

•oppresso 


CX)MDNE 


PROVINCIA 


RENDITA 

aimiia 


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eolooc«5  •  6 


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Riporto,   .   . 

Cappellania  di  messe 
Oenna  Vincenzo  ed  An- 
na Maria  Barbara  in  • 

Legato  Oiacomini  Can- 
dido nella  chiesa  par- 
rocchiale di  S.  Anasti^ 


Marsala 


Cessiato 


Trapani 


Treviso 


Ammontare  oomjpleesiTO  delle  rendite  aunné  e  dei  re- 
lativi arretrati  liquidati  a  tatto  giugno  lOGO.   .   L 


t5.19    9l.fi6 


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89^10 


97.38 


9.  » 


168.  A» 


i7.es 


lfiS.48 


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Pacandoci  luogo  alla  isciìziQne  della  rendita  con  decorrenia  dal  I*  luglio  1904,  ai  ag- 
giungono alle  rate  arretrate  liquidate  fino  all^epoca  indicata  nella  colonna  0  le  rate 
maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  8ull*ammontare 
complessivo  delle  rendite  annue  esposte  nelle  colonne  7  e  8 L, 


Ammontare  complessivo  delle  rate  arretrate  di  iiendita  e  tassa  80  per  cento  liquidate 
a  tutto  giufTPO  1904 L, 


Roma,  addi  SO  marso  1005. 


Yiito,  tToràine  di  8*  Af.: 
11  ministro  iegi*etario  di  Stato  per  gli  affari  delle  fluauzd 
A.  MAJORANA. 


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I£OOI  E  DECRETI  DEL  BEONO  d'iTAUA  -  1905 


1173 


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177.88 


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«8.41 


n.85 


UI7.48 


1,834.0» 


972.57 


8.016.64 


1,883.80 


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118.88 


91.81 


118.0 


18fi.96l 


811.77       .. 

70.88 
888.88 


16.88     18.86 


14.10 


34.19 


117.58 


14.10        66.48 


490.38 


681.98 


4.734.  Ift 


6.884.46 


881.98 


16.83 


R8.46 


48.891     884.  »    1,11M4    4.734.14 


6,<46.38 


lì  miskiTO  Bégretorio  di  Stato  per  gli  attsA  <1i  «rruia  •  giwtìnA  e  'Jeiaulii 

0.  PINÒOC&ARO-APRILE.  ^^^^^,  ,^  GoOgle 


1174 


LEOai  E  B&CEEn  JOSt  BBOKO  D'ITALIA  -  1905 


ÀLLBOATo  H  —  Elenco  dej 
delle  rendite  5  %  da  tnècHf>erH  iul  Oran  Libro  del  Débito  pubblico  a 

a  ealdo  della  tassa  del  30  per  cenA  in  eseet 
(Leggi  7  luglio  1866,  n 


DENOMINAZIONE 

deU*Bnto 

monde  eeelefliaetioo 

•oppresso 


SEDE 

deirE&te  morale 

eodesilLstico 

soppresso 


I 


COMUNE 


PROVINCIA 


BENDITA 


ÌJiiii 


1 

2 


Beneficio  del  Magnifico 
Gregorio  Soopazzo  in  (1) 

Capitolo  collegiale  di  San 
Auchele  Arcangelo  in 
Belcastro  pel  legato 
Grandinetti  in  (2).  •   . 

Legato  Serena  Galim- 
berti bèlla  chieirkdi  San 
Giacomo  in.  «...  . 


■Z/d  rtpotioni  ■ 


Aidone 


Belcastro 


Crema 


Caltanis- 

setta 


Catanzaro 


Cremona 


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181.91 

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(1)  iMriiione  snppIetiTa»  Tedi  n.  15  deU*allegato   J7,   annesso  al  regio  decreto   8  IngHo 
(S)  Iseriiione  snppletiTa,  Tedi  n.  05  doll*allegato  S,  annesso  al  regio  deereto  15  dioembrs 


JJSOQX  S  BEqpiZ  BEL  BE6N0  d'iTAJ(JA  -  1905 

Bini  accbihrtici  sopprassi, 

M  FbMioper  il  Culto  e  delle  rendite  da  preìeearei  a  fawìre  del  Demanio 
^eUe  leggi  di  hqmdoMione  deWAsee  eeeleeiaetioo 
t  15  agallo  1887,  a.  384% 


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dal  80  pw  osnl0 


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8.88 


15.43 


1371 


118.19 


88.71 


116.19 


6.96 


SS  .56 


«v*^ 


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1176 


LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  «'d'iTALIA  -  1905 


DENOMINAZIONI 


MrfiDtf 


monde  Mclestaatico 


•0ppr6f«9 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

eccIesÌMtieo 

eoppreseo 


COMUNE 


PROTINCU 


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Riporto.  .  . 


Legato  pio  Martini  Er- 
menegildo nella  chiesa 
pari^occhiale  di.   .   •   . 

Legato  Baaterotti  dia- 
coriio  in 


Legato  Adduoci  nella 
chiesa  rurale  di  Colle- 
pila  io 

Ufficìatnra  Pineschi  in 
S.  Martino  a  StroTein. 


Da  riportarsi 


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USGOI    S  DECBETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1906 


1177 


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8,948.60 


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180.63 


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1178 


UBOGI  B  raCXBTI  DSL  BSOVO  d'iTAUA  -  1905 


DBNaMINASIONS 


deU*Biit« 


moimlt  eoolMiastioo 


•OpilNiM 


SEDE 
dtU'KiiU  moiak 

•OCl60ÌMtÌO9 

■oppraeso 


OOMinCB 


PROTDKIÀ 


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BeiMficio  di  S.  Stefano 

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Opera^pia  Marco  Di  Leo- 
(  nardo  in 

Legato  Amigoni  Teresa 
nella  chiesa  parroo» 
chiale  di  8.  Maria  Aa- 
santa  ift« 


Oa  p%ptfttmi» 


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Cineto 
Romano 


Galatafimi 


Roma 


Trapani 


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(1)  Itcritiona  rappletìva,  Tedi  n.  3  dell'allegato  D,  annesso  al  regio  decreto  11  aprile  li 

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xJSGor  s  DBOtsri  dei.  bKovo  T/Ttàsxk  -  1906 


1179 


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11,981.18 


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1180 


LEOQI  E  DSCBETI  DEL  SEGNO  p'iTAT.TA  -  1905 


DENOMINAZIONE 


deU^Ent* 


morale  «ecle«ÌMtioo 


•opprMM 


SEDE 

deIl*Enta  morale 

eecleaiaatiee 

•oppreMO 


COMUNE 


PROVINCU. 


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Corporax.  religiosa. 

MoiiMtero  delle  cappio- 
cine  di  San  Oirolamo 
in  (1)  


.Ragnaca- 
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Ravenna 


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451.06 

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S96.81 

Ammontare  complessìTo  delle  rendite  annue  e  dei  re- 
latìvi  arretrati  liquidati  a  tntto  dicembre  1900  L. 

Facendosi  luogo  alla  iacrizione  della  rendita  con  deeorrensa  dal  1*  luglio  1904,  ei 
aggiungono  alle  rate  arretrate  liquidate  fino  airepoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tntto  giugno  1904  snll^am- 
montare  compleaaiyo  delle  rendite  annue  eepoete  nelle  colonne  7  e  8  ....   L^ 

Ammontare  compleesivo  delle  rate  arretrate  di  rendita  e  di  tassa  del  30  per  cento 
liquidate  a  tutto  giugno  1901 L. 


(1)  Iscrizione  suppletiTa,  Tedi  n.  106  delFallegato  L,  annesso  al  regio  decreto  30  ottobre   18 

Roma,  addi  30  mano  1905. 

Vigtc,  d'ordine  di  S,  M: 
n  miaiatro  segretario  di  Htato  per  gli  affari  delle  finanze 
A.  MAJORANA.    ^  r 

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IfOOI  E  DECBETI  DEL  BSOHO  d'iTALIA  -  1905 


1181 


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418.78 


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SS.  71 


116.18 


83f.T7  40.440.36 


118.1 


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SS6.80 


818.71 


8.880.00  fiK4l8.86    18i668.96 


11,181.19 


11,S8i.1S 


1.888.83 


VUto,  Sordine  di  S.  M.i 

D  miniitro  8Mnretario  di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustùda  o  dei  eviti 

G.  FINÒGCHIARO-APRILB 


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1182  IiSaGI  B  0BGBBTI  DEL  K&QlSfO  d'iTALIA  -  1905 

Allegato  I  —  Elenco  degli  E 
delie  rendite  5  ^{^lìà  inecrwerst  sul  Oran  Libro  del  DebUo  fmòòttco  a  fan 

a  sQUdo  della  taeea  del  Super  cento  m  eeecuzic 

(Uggi  7  Ivglio  1866,  n.  30 


DENOMINAZIONI 

inonJ«  eoeleaiiMPtm 
•oppr«Mo 


SSDS 

d«II*BBta  momb 

•aelMAStioo 

■oppriiM 


OOUUNl 


OtOTIMCU 


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Legato  De  Anffelis  6io. 
Batta  nella  onieiapar^ 
rocchiale  di  Castiglioni 
in ,.   . 


Legato  Torri  Olinero  in. 


Meglio  KoBdagiiail»  ^- 
Tani  in  •  ; 


Da  HpoftarsL 


ÀToemtL 


BelTedere 
QitnHiM 


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I.E6QI  E  JDECEETI  WSL  EEGNO  d'iTALIA  -  1906 

BTtri  eodesiattioi  soppressi, 

r-  Fondo  per  il  Culto  0  déUe  rmdUe  da  prelevarsi  a  fa^9ore  dei  Demanto 
Ci  Uggi  ài  liquidazione  deWAsee  eceìeeiasHco 
15  ^Rwto  1867«  n.  384Q. 


1188 


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1184 


JjEQQi  e  decreti  del  becno  d'itaua  -  1906 


DENOMINAZIONE 

deU*Ent6 

morale  oooleeiastico 

■oppresso 


SEDE 

dell'Ente  xnerale 

eoolesiastico 

soppresso 


OOilUNB 


PROYINCIA 


RXlfDITA 

annua 


DIFFERENZA, 
frate 

rtcdiit  esposta 

nelU 
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Riporto.   .   . 

Legato  Picoioni  Gentili 
nella  chiesa  di  S.  Roooo 
di  Scisciano 


Legato  pio  della  Ma- 
donna deUa  Misericor- 
dia nella  parrocchiale  di 
8.  SelMurtiaao  in.    .  . 


Benefleio  Benerba  Giu- 
seppe e  Baldassaitein. 

Legato  Impsria  Matteo 
in 


Da  r^forktni. 


Maiolati 

Gastelplanio 
Castiglione 
8eordla 


Ancona 

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LEGGI   B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA    -    1905 


1186 


CBBDITO  IWL  OBUÀMIO 

per  rata  amirftta  di  (mba 
dtl  30  p»  otato 


l- 


75  —  Vou  n.  -  1905. 


98.16  1,W.M 


M.45    aeaoft 


888.69 


i.aT 


W.06 


6U.67 


917.64    t.7S6.18 


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1186 


LEOGI  E  DECEETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -   1905 


l 


SEDE 
d^irSnte  morale 

aoppr«iftO 


DBNOMfNAZIONE 


(IdrBuW 


inor%l«  «tì«l#fli«irtico 


«oppresso 


GOinjNS 


PROTINGJA 


RIMDITA 

annua 


a 


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ooìonik*  5  e  6 


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ittporto. 


Cappellania  Comarda  Be- 
nedetto in  (1)  .... 


Legato  Patti   Tommaso 
di  Giuseppe  in.   .   .   . 


Legato  Patti   Tommaso 
di  Giuseppe  in.   .   .   . 


Comnnìa   dei   Preti   in 
Serrentini  di  (2)  .   .   . 


Da  riporiarsù 


Messina 


Id. 


Id. 


Patti 


Messina 


Id. 


Id. 


Id. 


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13.44 

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249.48 

[1)  derisione  suppletiva,  vedi  n.  104  dell'alleg  ato  F^  annesso  al  rerio  decreto  27  novembre  I8i 

(2)  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n,  6  dell'allegato  /,  annesso  al  regio  decreto  29  novembre  W 


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LEGGI    E   DECRETI  DEL    REGNO   D  ITALIA 


190c 


1187 


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119.8S 


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4),9I7.68 


787.99 


691.8S 


835.  S9 


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0.78 


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1,910.88 


4».61 


4,UH.Sf 


8,3^8.  h9 


7318,  ««ia  3*. 
562. 


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1188 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  d'iTALIA  -   1905 


12 


13 


14 


15 


DENOMINAZIONE 

deU*8nU 

morale  aeclMÌastico 

«opprtMO 


SEDE 

dell*Ente  morale 

eecleBiastìeo 

•oppreBM 


OOMUNB 


Riporto, 


Legato  Gardoletti  Gin- 
■appe  Antonio  in.  .  . 

Ganpellania  Migliaocio 
Vinoenso  in  (1).  .  •   • 

Fìdecommisflarìa  Beni- 
gno Iwbellm  Bignano 
in. 


Legato  Foci  Maria  An- 
tonia nella  chieaa  par- 
rocohiale  di 


Bieno 


Mcmtemag- 
giore 


Palermo 


Da  riportarsi» 


PROTIMCU 


BXMBITA 

annna 


DIFFXRRKZA 

frmU 
rtDdht  •nMta 

Mito 
Qolon&tt  5  •  S 


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(I)  lacrìnone  inppletitm,  Tedi  n.  151  dell'allegato  JB;  amneMO  il  regio  decreto  29  gingno  1873.  n. 

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UaaOI  K  DECBBTI  DEL  BSGNO  d'iTALIA  -  1906 


1189 


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1190 


LEGGI  £  DECRETI  DEL  BEGKO  d'iTALU.  -  1906 


ODE 

dell*Ente  morale 

accletiactioo 

•opprtsao 


DENOMINAZIONE 

deU^Ente 

monde  ecc.^aiaetieo 

soppresso 


OOMUNB 


PROVGfCU 


RENDITA 

anniia 


OIVfBRBNZA 


Hoe  5  •  6 


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11 


16 


Jltporfo.   .   . 

Corporaz.  religiosa. 

Oorporazionireligiose  di- 
Terse  (yeadita  oggetti 
mobili  ed  arredi  sacri) 


Bologna 


Bologna 


173.11 


Ammontare  complessiTo  delle  rendite  aanne  e  dei  re- 
lativi arretrati  liquidati  a  tutto  gingno  1901  .     Ir 


173.11 


8S7.19 


M.M  «M7 


409.13  »1.17 


357.19 


867.19 


Facendosi  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  decorrenza  dall®  luglio  1904,  si 
ag^ungono  alle  rate  arretrate  liquidate  Ano  all*epoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  sull'am- 
montare complesBÌTO  delle  rendite  annue  esporte  nelle  colonne  7  e  8 L. 

Ammontare  complessiTO  deUe  rate  arretrate  di  rendita  e  di  tassa  30  per  cento  li- 
quidata  a  tutto  giugno  1904 L. 


Roma,  addi  30  marzo  1905. 


Tufo,  d^ ordine  di  3,  M.: 

Il  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  dells  finanze 

A.  MAJORANA. 


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LEOOI  S  UECBETI  DEL  BS6NU  D'ITALIA  -    1906 


1191 


AMMuraATm  uqcidatb 
krw*  M  Fondo  per  il  Culto 


wBBAtm 

■dita  aspoaa 

i             aaOM  coknukm  7 

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Totale 


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+ 

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di  ricchezza  mobile 


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16 


3,1M1.67 


963.51 


1.25^.  08 


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17 


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169.54 


160.61 


659.Ì8 


660.28 


71.70        79.70      «90.81 


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CBBDITO  OH.  DmAMM 

p<»r  rat«  anetrate  di  taaaa 

del  30  per  cento 


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16.»       «73.41  m.3i       631.9813,593.10    6,780.A>    6;i>2.C9   12,9>2.66 


708.89 


6.708.89 


1,071.B7 


6,212.09 


6,212.09 


11,920.98 


11,928.98 


1,071.W 


YiHo,  éCordine  di  S.  M.: 

Il  ministro  segretario  di  Stato  per  ^li  ai!ari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti   . 

C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


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1192  Li:c;c;i   ::  i)k<  ukìi  dì-:l  ricgno  d'italia  -  1905 

Allegato  K  —  Elenco  degli  Ei 

delle  rendite  5  \  da  imeriversi  sul  Qran  Libro  del  Debito  pubblico  a  fa»o 

a  saldo  della  tassa  del  30  per  cento  in  esecutiOi 
(Leggi  7  IngUo  1866,  n.  302 


i 


DENOMINAZIONE 


d«U'E»t» 


monete  ec^leaiaittioo 


0opprea«o 


SEDE 

deU*Ent*s  inornie 

«acIèftìa«ttco 

fiop  presso 


0OM13HH 


PROYlNaA 


RBNDITA 

annua 


I 
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DIPFEKBNZA 

fral« 
Ttoditt  esposto 

nelle 
oolonoe  5  •  6 


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Legato  Pio  Ricbhzì  neh 
ta  fthì<?«a  del  SS.  Crt>- 
eiftiio  df  1  Borgo  in  (J  ) 

Benefloìo  di  S«  Dorotea 
o  Legato  Terraneo  in 
Oasaina  Amata  m,   (2), 

Fondanone  Olivetta  Bar- 
tolomeo fu  Gasparo  nel- 
la cappella  di  Né  Sé  del- 
le  Orarsi»  in 


Dm  riporiarti. 


Statolo 


Cantb 


Nòli 


Ancona 


Como 


Genova 


18.68 


7.50 


10.60 


86.68 


18.68 


7.60 


10.60 


86.68 


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(1)  licriiione  BUfphtha,  Tedi   a.   3   deiraUagHto   /,   annesso  al   regio  decreto  22  marzo    18' 

(2)  laemtona  aappletiTa^  Tedi  n.  t  dairallegato  B,  annesso  al  regio  decreto  2r  dioembre  \S 


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XEOGf  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

^trnB  acofesiasliGi  soppressi, 

^^  Fomdo  per  il  Oulto  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 

leggi  cU  Uquiàaxione  diWAsee  eccleetastioo 
^  te  agosto   1S76,  n.  3848). 


1193 


•^363,  «erie  3*. 
S323,  ««rie  «*• 


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1194 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


DENOMINAZIONE 


d«irEnte 


morale  aoolesiastioo 


«oppresso 


Riparto.   •  • 


Fondazione  Gallo  Fran- 
cesco nella  chiesa  di 
S.  Ambrogio  in.   .   .   . 

Beneficio  Scaglione  Giu- 
seppe in 


SEDE 

dell*Ente  morale 

ecclesiastico 

«oppresso 


OOBIUNB 


PROTINf^U 


I 


JfclKDITA 


annna 


DIFPBRiCNZA 

ncditt  MBotM 

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Legato  Pianacci  nella 
chiesa  parrocchiale  di 
Montalbano  in  ...   . 

Legato  Vergellese  nella 
cUesa  parrocchiale  di 
S.  Paoloin.   .   .  .  .   . 


Da  riportarsi. 


Genom 
S.  Fratello 

Zocca 

Monselioe 


Genova 


Messina 


Modena 


Padova 


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36.66 

.  • 

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T.KOGI   B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -    1906 


1195 


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CBIOITO  bKL  OJIMAMIO 

per  ntu  am^tr^to  di  tMM 
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8,089.66 


11.tt1.60 


1,1M.60 


44.88 


6B6.S9 


1,418.63 


8,762.74 


1t»068.40 


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1196 


LEGGI   E  DECRETI  DEL   REGNO  d'iTALIA  -    1905 


DENOMINAZIONB 


deU^Ento 


morale  ecclesiastico 


soppresso 


SEDB 

deirSnte  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


COMUNE 


PROVINCIA 


RENDITA 

annua 


I 

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rendite  esposte 

nelle 
colonne  5  e  0 


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Ripcrlo,   .   • 

Gorporaz.  religiosa. 

Monastero  di  S.  Maria 
Maddalena  dei  Pazzi 
detta  delle  Grazie  in  (I). 


Bologna 


Bologna 


•• 

896.  M 

• . 

996.66 

06.50 

19.96 

46.66 

,. 

60.80 

Ì15.61 

46.86 

99ft.66 

Ammontare  complesslTO  delle  rendite  annue  e  dei  rela- 
ti7i  arretrati  liquidati  a  tutto  dicembre  1901  .   •   lu 

Facendosi  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  decorrenza  dal  V  luglio  1904^  ai 
aggiungono  alle  rate  arretrate  liquidate  fino  all'epoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1004  sull*am- 
montare  complessiyo  delle  rendite  annue  esposte  nelle  colonne  7  e  8  ....  L. 

Ammontare  complessivo  delle  rate  arretrate  di  rendita  e  di  tassa  30  p«r  cento  li- 
quidate a  tutto  giugno  1904 ' L. 

(1)  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n.  181  dell'allegato  K,  annesso  al  regio  decreto   31    luglio  18 
Roma,  addì  30  marzo  1905. 

ViiiOy  d^ordins  cU  S.  M.: 

n  minislro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  delle  finanze 

A.  MAJORANA. 


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iKGGl    K  DJÌCUETI  DEL   REGNO   d'iTALIA   -    li3{)5 


1197 


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por  rato  amtrate  di  tMn 
dal  30  por  oanto 


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6.06 


84.» 


6.06 


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M.1 


86.10 


98.88|       88  88 


117.38 


881.89  imi.60    18008.49 


881.88 


988.90 


1,880.19  11  ASI*  00 


I1.CH.00    1S;068.49 


968.90 


18^.89 


>•  3»,  Borie  3*. 


Yiito,  d'ordine  di  S.  M.: 

n  ministro  ■«grotarìo  di  Stato  per  gli  affari  di  grada  e  ginstisia  e  dei  culti 

a  FINOCCHIARO-iPRILB. 


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1198  T.F.GOI    K    DKClìKTl    DFX   REGNO    d'iTALTA    -    1005 

Allegato  L  —  Elenco  degli    I 
fielle  rendite  5  '[o  da  inscriversi  sul  Gran  Libro  del  Debito  pubblico  a  f€i\ 

a  saldo  della  tassa  del  30  per  cento  in  esect^jst 
(Leggri  7  luglio  1866,  tu    2 


I 


DENOMINAZIONE 


^.éìYEnU 


m^ifÈÌt  pcelMi&stico 


««oppr«Miii 


CAf>peI[o  già  ammini- 
mù&ìe  dAUa  congrega- 
KiMie  lìì  earità  di  (1)  . 

C^apitoìo  ddlla  chiesa  col* 
legiata  dai  SS.  Pietro 
e  F&oUj  del  Sasso  Ca- 
V30B0  in  (2) 

Capp^llania  di  S.  Fau- 
stino nella  chiesa  dì 
B.  Qiu&oppe  in.   •   .    . 


Legate  Pavara  Salvatore 
in   -    ,   , 


IM  riportarsi. 


SEDE 

dell'Ente  morale 

ecolesiastieo 

noppresso 


COMUNE 


PROVINCIA. 


I 


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DiFFRKaKZA  | 
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Pimonte 

Matera 

Siracusa 
Salemi 


Napoli 

Potenza 

Siracusa 
Trapani 


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45.76 

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(!)  Ie€i-i£mae  snppletiTa,  yedi  n.  5  dell*allegato  P,  annesso  al  regio  decreto  2  novembre  1899,  n.  ] 
(^)  liRrtiione  suppletiva,  vedi  m.  84  dell'allegato  K,  annesso  al   regio   decreto  7  maggio  U 


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IFGGI   E   DFXnETI   DKL   RKGXO   d'iTALIA   -    100-3 

ecclesiastici  soppressi, 

IjRmuìo  per  U  CuUo  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 

Uggi  di   liquidazione  deìTAnte  eeelesiastico. 
;  agosto  1867,  n.  384^. 


1199 


»  M  FdDdo  pmr  U  Culto 


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1200 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   d'iTALIA   -    1905 


SEDE 

dell^Ente  morale 

•ocleaiMtioo 

soppresao 


DENOMINAZIONE 

mcuftle  «odesuMtico 
■oppr#Mo 


OOMUNE 


Miporio  .    .   , 

OappeU&ub  2^  dell'arci- 
prete Moraca  nella  ehie- 
ia  deU^Addolorata  in  . 


Minala 


PROVINCIA 


Trapani 


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Ammontare  f-ómpl*»«fiÌTO  delle  rendite  annue  e  dei  re- 
lati^  arretrati  liquidati  a  tntto  giugno  1902        L. 


F^flendoai  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  decorrenza  dal  V  luglio  1904,  si 
a^ungono  alla  rate  arretrate  liquidate  fino  àIl*epoca  indicata  nella  colonna  9 
le  rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  Bull*am- 
montare  complessivo  delle  rendite  annue  esposte  nelle  colonne  7e  8  .   .   .   •  L^ 

Ammantare  compleeeÌTO  delle  rate  arretrate  di  rendita  e  di  tassa  30  ^f^  liquidate  a  tutto 
giugno  1904*  .   .    * L. 


Roma,  addi  30  mano  1906. 


Visio,  d^itrdèM  di  a.M.1 

Q  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  ailkri  delle  fimui 

A.  MAJORANA. 


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LKGGI  E  DECEETI  DEL  HEGXO  d'iTALIA  -  1905 


1201 


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19.99 


18.80 


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19.99        79.70 


18.30        73.20 


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1,814.69 


1,814  69 


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8,096.37 


809.44 


8,^71 


Visto^  d'ardine  ài  S.  M.: 
D  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  ginfticia  e  dei  e«l(i 
C.  FINOCGHIARO-APRILE. 


76  —  y€fu  n.  -  1905. 


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1202  LEGGI   E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTALIA  -  1905 

ÀLL3GAT0  M  —  Elenco  degli 

delle   rendite  5  \  da  inscriversi  sul  Ghran  Libro  del  Debito  pubblica  r  f-:^ 

a  saldo  delta  tassa  del  80  per  cento  in  esecu^i 
(Leggt  7  luglio  1866«   n.  2* 


I 


DENOMINAZIONE 


d«irint« 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


morale  ecclesiastico 


BoppreMO 


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PROVINCIA 


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Legato  Pezzutti  GiovanDi 
in 

Legato   Pio    Pantanella 
in 

Beneficio  Scriffignano 
Giuseppe  in 

Opera  pia   dell'Assunta 
in 


Da  riportarsi. 


Greco 

Arpino 

Agira 

Sangineto 


Brescia 


Caserta 


Catania 


Cosenza 


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16.50 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1203 

iG  ecclesiastici  soppressi, 

Fondo  per    il    Culto  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  femore  del  Demanio 
>  leggi  di   Uquidaxione  delVAsse  ecclesiastico 
sgotto  1867,  n.  3848). 


LTDM  M  Féad»  pm  D  Ottlto 


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1204 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


'SS  o?  « 

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i2tporto.   .    . 

Legato  Puma  Antonio 
nella  chiesa  madre  di. 

Legato  Costa  Piccichò 
Oiiiseppa  in 

Legato  Gnllo  Giuseppe 
in 

Fondazione  del  barone 
Francesco  Mariano  Cu* 
Btos  nella  chiesa  del 
Reclusorio  di  S.  Maria 
del  Ponte  in 

Legato  di  messe  del  sac. 
Strada  Pietro  Giuseppe 
in 


Da  riportar^   .   . 


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I.EGGI  E  DECEETI  DEL  SEGNO  D  ITALIA 


1905 


1205 


in  OaXTSATB  UQOIDikTB 

iTcra  del  Vuoéo  per  il  Gallo 


mA\A  raadita  «spoat» 


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del  30  per  cento 


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68.71 

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606.41 


1»894.98    9»780.86 


Totale 


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1.659.04 

640.47 

6,832.69 

54.71 

S,080.«S 
614.81 


11.155.48 


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1206 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d' ITALIA  -  1905 


DENOMINAZIONE 


deU*Enta 


morale  eoclesiaatioo 


■oppresM) 


Riparto.   .   . 

10  Legato  di  messe  Masca- 
racci  Tommaaini  nella 
chiesa  di  S.  Angelo  dei 
Calcinelli  in 

11  Prebenda  di  S.  Irene  o 
Canf orale  annessa  alla 
chiesa  collegiata  di.   . 

12  Legato  Fantini  Alessan- 
dro in 

13|  Legato  RaTa^rnan  Giu- 
seppe fa  Felice  nella 
chiesa  parrocchiale  di 
S.  Andrea  in 


Da  riportarti.    .   . 


SEDE 

deirEnte  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


I 


OCMfUNB 


PROVINCU 


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Tivoli 


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Pesaro 

Potenza 
Homa 

Venezia 


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LEGGI    E  DECRETI   Dìh   REGNO   d'iTALIA   -    1905 


1207 


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1.831.60 


16.462.41 


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1208 


LEGGI   K    DECRETI   ìW.Xj  RKGXO   d'iTALIA  -   1905 


DENOMINAZIONE 


deirEnta 


morale  ecclesiastico 


soppresso 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

ecoleBÌastico 

soppresso 


COMUNE 


PROVINCIA 


RENDITA 

annua 


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14 


Riparato.   .  . 

Corporaz:  religiosa. 

Convento  dei  cappuccini 
di  S.  Lorenzo  martire 
in  (1)  


Pistoia 


Firenze 


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Ammontare  oomplessiTo  delle  rendite  annue  e  dei  re- 
lativi arretrati  liquidati  a  tutto  dicembre  1902  •   L. 

Facendosi  luogo  alla  iscrizione  della  rendita  con  decorrenza  dal  1^  luglio  1904,  si 
aggiungono  alle  rate  arretrate  liquidate  fino  airepoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decoreo  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  suU^am- 
montare  complessivo  delle  rendite  annue  esposte  nelle  colonne  7  e  8  ....   L. 


ammontare  complessivo  delle  rate   arretrate   di  rendita  e  di 
quidate  a  tutto  giugno  1904 


30  per  cento  li- 
L. 


(1)  Inscrizione  suppletivs,  vedi  n.  16   deirallegato  G,   annesso  al  regio  decreto  2  settembre    1^ 
Roma,  addi  30  marzo  1905. 

VittOf  d'ordine  di  S.  M.: 
Il  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  delle  finanze 
A.  MAJORANA. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  UEQNO  d'iTALIA   -  1905 


1209 


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1.68  6.74 


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8,467.09 


8,467.09 


721.44 


12.84        12.84        61.42    4.178.68  12,995.32    17,178.85 


12,996.31 


12,995.32 


16,402.41 


16,452.41 


721.44 


S'Ui,  serie  2*. 


Vùtoy  érordÌ9te  di  S.  3f.: 
U  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti 
a  FINOCCHIARO-APKILE. 


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1210  LKGGI    E   DECRETI   DEL   REGNO   d'iTALIA   -   1905 

Allegato  N  —  Elenco  degli. 

delle  rendite  5  \  da  inscrwerst  sul  Oran  Libro  del  Debito  pubblico  a  fìi 

a  saldo  della  tassa  del  30  per  cento  in  esecuM 
(Leg^i  7  loglio  1866,  n,\ 


DENOMINAZIONE 


dell*  Ente 


morale  ecclesiastioo 


soppresso 


SKDK 

deirSnte  morale 

eoclesiastico 

soppresso 


OOlfUNB 


PROVINaA 


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Gappeliania    o    legato 
Giardini  in 


Liegato  pio  di  messe  Da- 
tado  nella  collegiata  di. 


Legato  Zucchi  nella  chie- 
sa del  SS.  Crocifisso  in. 


Da  riportarsi,   .    . 


Monteca- 
rotto 


Id. 


Cast  pla- 
nio 


Ancona 


Id. 


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XEGGI   E  DECRETI  DEL   REGNO  d'iTALIA  -   1905  1211 

Brali  ecelesiastici  soppressi, 

1  Fondo  per  ti   Culto  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 
ile  leg^  di    VqtUéUizione  dell* Asse  eccleìtiastieo 
15  agosto  186T,  n.  3S48). 


i  éel  Fondo  pmr  U  Colto 


ìSm.  VHidita 


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14 


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966.65 


U«1.98 


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LEGGI  E   DECRETI   DEL  REGNO  d'iTALIA 


-<e)^ato  Anderlini  nella 
chiesa  parrocchiale  di 
Castelplanio  e  chiesa  ru- 
rale di  Monte  Adamo 
in 

negato  Giuseppe  Sag- 
gese  in  

lanonicato  settimo  ag- 
giunto alla  cattredale 
di 


Da  riportarsi,   .   . 


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I.EGGI   E  DECEETl  DEL  BEGNO  d'iTALIA   -   1905 


1213 


•iS  AMSSrtULt 

à««t»  dei  Ptede  par  U  Colto 


■oDjiTCndfi 


estemiA  7 


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1,180.91 


8,839.19 


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1214 


LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGXO  d'iTALIA   -   1905 


2; 

1 


DENOMINAZIONE 

delFEnte 

morale  eoolesiastioo 

soppresso 


SEDE 

deirEnte  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


COMUNE 


PROVINCIA 


RENDITA 

aimua 


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Riporto,   .   . 

Legato  pio  Locatelli  Ber- 
nardino nella  chiesa 
parrocohisle  di  S.  Bar- 
tolomeo in 

Iiogato  0  cappellania  Pre- 
vosti Antelmo  in .   .    . 

Legato  Sqnassoni  Gio. 
Batt.  nella  chiesa  par- 
rocchiale di  S.  Agata  in 

Legato  Coiana  Bernardo 
nella  chiesa  di  S.  Ber- 
nardo in.   .   .  *   .    .   . 


Da  riportm'si. 


Bologna 
Gastelmella 

Brescia 

Cagliari 


Bologna 
Brescia 

Id. 

Cagliari 


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131.01 


91.  S6 


89.09 


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414.S0 


116.96 


134.01 


94.96 


39.03 


30.94 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  KEGXO  d'iTALIA   -    1905 


1216 


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8,508.90 

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180.30 

1.088.18 

•• 

909.80 

173.M 

•• 

t,874.41 

10,500.45 

3.839.19 


4,1)0.40 


3,063.45 


1,^.48 


1.083.84 


13374.86 


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1216 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905 


11 

12 
13 

14 


DENOMINAZIONE 

d«U*Eiito 

inorala  aeolasiastieo 

soppresso 


SEDE 

deirEnte  moralo 

eoclesiastico 

soppresso 


OOifUNB 


PROTINGEA 


8  ^1  4 


Riporto, 


Cappellanìa  Stimolo  Sal- 
vatore nella  chiesa  del- 
TAddolorata  in.  .   .   , 


Legato  biennale  Arcan- 
gelo Maddalena  in  .    . 

Legate  Napolitano  Aniel- 
Jo  nella  chiesa  di  S.  Fe- 
lice in 


Lpgato  Torriani  don  Las- 
«aro  in 


Da  riportarti 


Niscemi 

Caltanìs- 
setta 


Nola 


Asso 


Caltanis- 
setta 


Id. 


Caserta 


Como 


1DIFKBRBNZA. 
frale 

recdit»  esposta 


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SS.S6 


414.60 


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LEGGI  E  DECEEH  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1217 


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10,600.46 


807.01 


206.66 


477.08 


29r.90 


11.0t1.85 


18.874.80 


410.01 


108.10 


«77.03 


M.00 


14,867.88 


77  —  VOL  II.  -  1905* 


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1218                     LEGGI 

E  DECRETI 

DEL   REGXO   d'itALIA 

-  1^:) 

1 

SEDE 

niPFERKMZA 

'M 

lll« 

dell* Ente  morale 

nEIfDITA 

imU 

ecclesiastico 

annna 

II 

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DENOMINAZIONE 

dell'Ente 

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morale  ecelesiastìoo 

CaiIDNK 

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Riparto*   ,   , 

•  • 

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50.86 

457.96 

85.9ft 

419.86 

, , 

15 

Luogo  dìo  della  Madonna 
della  Neve  in    ...   . 

Lund 

Cosenza 

•• 

S.86 

•• 

3.86 

.. 

16 

Luogo  pio   di  S   Pietro 

1 

Martira   in 

Id. 

Id. 

•• 

«.5T 

.. 

8,87 

§ 

.. 

17 

Ciiiesa  ricettiiia  sotto  U 
titolo  di   Santa   Croce 

Gelenza 

1 

in  (1) 

Valfortore 

Foggia 

•• 

90.43 

•• 

10.43 

• 
1 

•• 

18 

Cappellania  Antonio  Ma^ 
ria  Tomglia  nella  chie- 
sa  di  S.  Giacomo  di 

1 

Hnpinaro  in 

Dm  riportarsi.   .   . 

ChiaTarì 

Genova 

•  • 

sa» 

63.80 

•  • 
85.35 

^50 
698.  S2 

! 

•• 

(1)  bcricione  ■nppletiva,  vedi  n.  228  deU'allegato  ^  uiwsm  al  ragia  decreto  8  msggio  1 

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LEGGI   E  nÉCRETl  1)EL  HEGXO  d'iTAUA   -    1905 


1219 


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8,165.90 


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978.96 


9,088.42 


d,39tl4  14,410.46  90.742.70 


14,867.89 


188.28 


807.08 


74.96    8,939.65 


9,189.86 


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1220 


J.'GGl    E  DECRETI   DEL   HEGXO   D  ITALIA 


1905 


SEDE 

deirEnte  morale 

ecclesiastioo 

soppresso 


DENOMINAZIONE 

deU*Ento 

morale  eoclenastico 

soppresso 


OOifUNB 


PROVINCU 


RENDITA 

annua 


3 


I 

I 

\ 

a 


I 

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s 
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II 

II 

il 


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DIFFERENZA 

fra  la 
rendit* 

nM 
colonna  5  e  C 


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20 


21 


22 


lUpoì-io. 


Gappellania  Qi  ima  Idi 
Gentile  nella  chiesa  di 
S.  Margherita  in  Fossa 
Lupara  di 

Fondazione  Facce  Albert 
to  in  Gremeno  di.   .   . 

Legato  Saladino  Pietro 
nàia  chiesa  di  S.  Mi- 
chele in 

Legato,  Oronzo  Golelli 
in 


Da  riportarsi. 


50.8^  él3.M 


Sestri  Le- 
vante 

Bolzaneto 


Sambuca 
Zabut 

Lecee 


GenoTa 


Id. 


Girgentt 


Lecce 


143.17 


S.93I 


S96.45 


?«.«5 


A7.M 


10.38 


148.48 


35.  tS 


170.  a» 


608.SI 


148.43 


912.4 


906. 4T 


^1.50 


^4.88    a 


10.3» 


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LKGOI    B  DECHETI  DBI,  HEGNO  d'iTALIA   -   1905 


1:^21 


JVmATS 


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1S.90  806.40      818.70 


48.80 


89.89 


119.88  6,8».  81 


1.906.48 


816.85      848.66 


1.486.81 


843. 


7.804.50 


14.480.46  80,748.70 


1.916.96 


U13.64 


87.75      848.81 


111.8S  4.608.87 


8t799.66 


1,916.96 


1.756. 8S 


170.07 


8,817.60 


80,10k05 


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1222 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D  ITALIA 


1905 


s 

a 


DENOMINAZIONE 


deirFntd 


morale  ecclesiastico 


soppresso 


Riporto, 


23  Legato    di   culto   nella 
cMesa  parrochiale  di  . 

24  Legato  di   messe  Lippi 
Speranza  in 

25  Legato  Calamante  nella 
chiesa  matrice  di.   «  . 


26  Legato  Righelli  Giusep- 
pe nella  chiesa  parroc- 
chiale dL 


Da  riportarti. 


S£DS 

dall' £nl6  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


COMUNE 


PROTINCIA 


BXNDITA 

annua 

3 

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Massa  e 
Cozzile 


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di  Coriano 


Lecce 


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1224                    LEGGI   E  DECEETI 

DEL  EEGXl 

i  D'ITALIA    . 

.  1905 

SEDI 
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RKlfSiTA 

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27 

Beneficio  dei  SS.  Fabia- 

no e  Sebastiano  in  .   . 

Fivii'/ano 

Massa- 
Carrara 

47.0» 

SI.» 

46.78 

•  • 

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28 

Opera  di  Tommaso  Ai> 
cattini  nella  chiesa  par- 
rocchiale di  Virgoletta 
in    ,    ,    •  , 

1 

Villafranca 
Lnnigiana 

•Id. 

st.es 

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29 

deuefioie  Aliquò  sacer- 

1 

dote  Sebastiano  in  .   . 

Barcellona 

Messina 

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30 

Legato  BramfoiUa  nella 

chiesa  parrocchiale  di. 

Gessate 

Milano 

•  • 

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73.63 

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I.EOGI  E  DBCBETI  DEL  BEOMO  d'eTAXIA   -   1905 


1225 


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1226 


LEGGI    E  DECRETI   DKL    REGNO   d'iTALIA    -    1905 


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I.EGOI  E  DECUETI  DEI.  REGNO  d'iTAUA   -    1906 


1227 


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1228                ^GGl 

E  DECRETI 

DEL  REGNO  d'iTAUA. 

.  1906 

SEDE 

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Congrega  del    SS.  Sa- 
ci amento  nel  TiUagglo 

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di  Pincinìslft  io.    .    .    , 

Napoli 

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Legato  CisUlIiiCcIo  Raì- 

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Ftìiìo  dU  - 
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38  ; 

Lobato  Filippo  Cimò  in. 

FiiidcommiBiarìa  San  Fi- 
lippo   Tommaso    Duca 

Lercara 

Palermo 

m.m 

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SS.» 

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Palermo 

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LEGGI  E  UECRETI  DEI  REGNO  d'ITAÌIA  -   1905 


1229 


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1?30 


LEGGI   E  DECBETI    DEL   REGNO  d'iTALIA  -   1905 


SEDI 

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•ed  esi  ittico 
■oppr«««o 


40 


DSNOMINAZIONB 


MrSnU 


monti*  •eeletiattioo 


•oppr«Mo 


COKfUNB 


PROVlMCUt 


BBK»ITA 


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Legato  Pindno  Vincenzo 
in 

Beneficio  Longhi    Gio- 
Taccbino  in 


41    I  Legato   Virgìnia   d'An- 

1   stria  o  Gambino  Rocco 

i» 


42 
43 


Legato  Moraschi  in  .   . 

Legato   De  Luca   nella 
massa  dei  legati  pii  in. 


Da  riportarH, 


Caccamo 
Caltavutnro 

Paleimo 
Stradella 

Vigevano 


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Id. 
Pavia 

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IiEOOl    E   DECRETI    DEL   REGNO   d'tTALIA   -    1905 


1231 


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661.34 

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9.916.38 


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9.689.61 
9,463.38 

90.85 


64,907.09 


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1232                   LEGGI 

E  DECRETI 

[  DEL  REGNO   D'tTATJA 

-    1905 

SEDE 

DiKHi^aisw«inA 

SI 

Uffl 

delFEnte  morale 

BStfDITA 

ir»  U 

Boppresao 

OeJOf.r,*  S  •  0 

DENOMINAZIONE 

vlelVEnte 

dorala  •colaaÌAstico 

lì 

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6Ì3«tÌ 

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44 

Gappellania  fondata  da 
GÌQ«  Carlo  Bi-asca  nella 
cappella  della  SS.  An- 
nnniìata  entro  lacbiesa 
di  N.  S.  degU  Angeli 

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1 

1 

in 

S.  Remo 

Porto 

W.BO 

«.« 

19.25 

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Manxisio 

O 
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45 

Cappelle  riunite  ammi- 
nurtrate  dalla  congre- 

• 

gazione  di  carità  in.   . 

Brienza 

Pot«ii£a 

" 

fWl7| 

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353,71 

1 

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46 

espella  di  S.  Maria  di 

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Maacbito 

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H.lè 

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Da  riporlarai,    ,   . 

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IiEOOI  E  OECBETI  DEL  BEONO  J^ITALIA  -   1906 


1233 


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1234                    LEGGI 

E  DECRETI 

DEL  REGNO   d'iTALIA 

-   1905 

SEDE 

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ecclesiastico 

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(1)  Iicrisione  «upplativa,  vedi  n.  93  dell'allag.  K,  annemo  al  regio  decreto  8  febbraio  1882,  n.  65 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  d'iTALIA  -   1905 


1236 


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1234                   LEGGI 

E  DECRETI 

DEL  REGNO   d'iTALIA 

-  1905 

SEDE 

DIFFERENZA 

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dell'Ente  morale 
ecclesiastico 

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Legato  Castelli  nel  Duo- 

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15.35 

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48 

Massa  dei    canonici   di 
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1 

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Vetralla 

Roma 

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49 

Legato  Senesi  Marghe- 

1 

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•  • 

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Legato  Bianchi  Giuseppe 
nella    chiesa    parroc- 

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•  • 

(1)  lacriiione  suppletiva,  vedi  n.  93  dell'alleg.  JK,  annesso  al  regio  decwto  2  febbraio  1882,  n.  65' 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -    1906 


1235 


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1236                   LBOGI 

E  DECRETI 

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-    1905 

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SEDE 

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UBOOI  B  DBCBBn  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


1237 


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1238     V           LEGGI 

E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTALTA 

-  1905 

SEDE 

DrFEKENZà     U 

d«irEnttì  morale 

RXNntTA 

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gnaulo  Caatro  in   (I)  . 

Trepaci 

II 

ii^iii 

.. 

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Lejfato  D'Angeli  in  Kop- 

"te 

picchlbk  di 

Codroipo 

Odi  US? 

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Legato  Garafoli  immiai-  , 
strato  dalk  fabbriceria  i 
di    ÌN.  Gio.  Batlifita    in 

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BamMrar^  di  .   .   .    , 

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Veneìia 

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il)  Isomione  iiippìetiTa,  v^i  n«  45  d«iraUagsto  H,  annesto  al  regio  ddarsto  £5  fdbbt*ala  lOt 

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VÈOQl  E  DECBETI  DEL  REGNO  D'iTALIA   -    1906 


V>i39 


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mila  ooloDiia  7 


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85.86 


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18.614.87 


850.80 


M7.87 


3.18 


1173 


886.73 


1.084.05 


4,696.44 


I0,678.r 


63,584.48 


6,787.49 


1,t12.66 


111.43 


5,t09.38 


76,866.28 


82,168.85 


7.638.33 


1,479.98 


121.43 


6,046.11 


97,443.56 


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1240 


LEGGI   E   DECRETI   DEL   UEGXO   D  IT.VLIA 


1905 


DENOMINAZIONE 


dtirSnta 


morale  ooolatiaitioo 


«oppresso 


Riporto. 


59  Legato  Carnis  nella  ohie- 
Ba  parrocchiale  di  San 
Rocco  in 


60     Legato  Sartori    Teresa 
in. 


61  Legato  Gomini  Caterina 
fu  Carlo  nella  chiesa 
parrocchiale  di.   .   .  . 


62     Cappellania  Zanoni  in 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

eccletiastico 

■oppresso 


OOlfUNB 


milfDITA 

annua 


PROTINGU 


§ 

-a 


2 
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8S.S5 


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1,084.06    4,606.44 


168.89 


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1,774.77 
976.  S9 

1,»inU63 
8V.8» 


81,06S.S0 


97,4i3.55 

1,983.18 
1,148.  »l 

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1242 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D  ITALIA  -  1905 


DENOMINAZIONE 

delI*EDt« 

monile  «ooìatiaatioo 

soppreaiK) 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

ecoldsiaetico 

Bopprcs3o 


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Riporto,   .    . 

Legato  Simeoni  nella 
chiesa  di  S.  Paolo  in 
Campo  Marzo  di .    .    . 

Legato  Niccoli  Valentino 
nella  chieda  di  S.  Gro- 
gorio  di  Yeronella  già 
Cucca 


Verona 


Cologna 
Veneta 


Verona 


Id. 


1149.67  »M.4S 


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Ammontare  complesfiivo  bielle  rendite  annue  e  dei  re- 
lativi arretrati  liquidati  a  tutto  giugno  1903.   .   L. 


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119.71 


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Facendosi  luogo  alla  iscrizior.«  della  rendita  con  decorrenza  dal  V  luglio  1904,  si 
aggiungono  alle  rate  ar'ret.Ate  liquidate  fino  all*epoca  indicata  nella  colonna  9  le 
rate  maturate  nel  tempo  decorso  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  suU'am- 
montare  complessiyo  delle  rendite  annue  esposte  nelle  colonne  7  e  8 L. 

Ammontare  complessivo  delle  rate  arretrate  di  i*endita  e  di  taasa  20  per  cento  liquidate 
a  tutto  giugno  1904 , L. 


Roma,  addì  30  marzo  1905. 


Visto,  d'ordine  di  5.  M.: 

Il  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  delle  finaiu 

A.  MAJORANA. 


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LEGGI  E  DECKETl  DEL  REGNO  d'itALIA  -    1906 


1243 


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3,280.15 


85,487.47 


ios,r/i.5o 


1.»1.d8 


3686.86 


107,849.74 


8,998.83 


Visio,  éTordiné  di  S,  M.: 

n  ministro  ■egretario  di  Stato  per  gli  affari  di  graxia  a  giuRtixia  e  dm  culti 

C.  PTNOCCHIARO-APRJLE. 


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1244  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1906 

Allegato  0  —  Elenco  degli  | 

delle  rendite  5  \  da  inscriversi  sai  Oran  Libro  del  Debito  ptMlico  a  feà 

a  saldo  della  tassa  del  30  per  cento  in  es&pmm 
(Leggi  7  lugUo  ISee,  nTi 


DBNOMINAZIONK 

Ìùìl*ìblt9 

monde  eeelaeiastieo 
8oppr«M« 


8SDI 

deirinte  morale 

eeoleeUatico 

•oppreflAO 


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PROVINOA 


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Beneficio  o  legato   pio 
Santo  Andrea  in  (1)  . 


Clero  rìcettizio  di  Santa 
Maria  della  Fonte  in 
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Legato  Mingotti  Tavo- 
lini Teresa  in  Chiesa 
nova  di  Bottocaga  in. 


Da  riporiirsi,   . 


Ceoflole 


Carbonara 


Brescia 


Alessandria 


Bari 


Brescia 


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(1)  Iscrizione  suppletiTa,  vedi  n.  1  dell'allegato  ^,  annesso  al  regio  decreto  3  maggio  \%1A,  n 

(2)  Isoriaioae  suppletiva,  vedi  n.  14  dell'allegato  Z^  annesso  al  regio  decreto  20  febbraio  1901,  d 


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LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -    1905 

rati  ecclesiastici  soppressi, 

^  Fondo  per  U  Culto  e  deìlt  rendite  da  preìevarsi  a  favore  del  Demanio 
k  leggi  di  Uquidasùme  delVAsse  eceìeeiastieo 
'Scolto  I9fn,  n.  3848) 


1246 


UQCIID4' 


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1246                  LEGGI 

E  DECRETI 

DEL  REGNO   DITAHA 

-    1905 

SEDE 

OIFFKRBMZA 

él 

ri«l= 

DENOMINAZIONE 

d«U*Snte  monO* 

•eelaÙMtioo 

soppreMo 

AXlfDITA 

annua 

fra  le 
foudit»  espoote 

nello 
ooioDiie  5  •  6 

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Legato  Sala  Camilla  nel- 
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1 

Fanatino/e  ^Giovita  in. 

Brescia 

Id. 

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Legato  Baronie  Agostino 
nelb    parrocchiale  dei 
SS,  Faustino  e  Giovita 

• 

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Id. 

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LFOGI    E   DECRETI   DEL    REGXO   D  ITALIA 


1905 


1247 


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1.348.06     U95.60 


1,063.47 


8,316.24 


68434   8,097.16     3,7tt.60 


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3,909.15 


1,t43.n 


1,851.*) 


11.510.77 


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1248 


LEGGI  E  DKCRETI  DEL  HEGNO  d'iTALIA   -    1905 


S£D£ 

deirEntd  morale 

ecclesiastico 

soppresso 


DENOMINAZIONE 

deirEntd 

morale  ecoleeìastioo 

ioppresfic 


BSNDITA 

annua 


COMUNE 


PROVINCIA 


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nelle 
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Mipottù.   .   . 

Legalo  AugbUeri  Dome- 
nico neUa  parrocciiiale 
dei  SS^  Fauetino  e  Gio- 
Tita  in    ..,,,., 

Legato  Bmì  Luigi  nella 
parrò ochiale  dei  SS. 
FauBtino  e  Qiorita  in, 


Legato  Giuseppe  Tar- 
ohìaio  in  (1) .    ,   .   ,    , 

Legato  Arcangelo  Mad^ 
dalena  nella  chieea  di 
S.  Calogaro  in  ,   ^   .   . 


Da  ripm'iariit 


Brescia 


Id. 


Castrogio- 
Tanni 


Caltanis- 


Brewla 


Id. 

Caltanift- 
aetta 


Id. 


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(l)  Tsoriiione  «appletiva,  vedi  a.  57  dairallegato  E,  annesto  al  regio  deoroio  8  maggio   1 

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uggì  e  mSCBBTI  DBL  BSGNO  D'iIALIA  -  1905 


1249 


diA  ncdita  Mposta 


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par  rat»  anmtrftta  di  usm 
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18.05 

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1250                   LEGGI 

B  DECHETI  DEL  HEQWO  d'iTATJA 

.  1905 

SEDE 

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LEOOI  B  DSCBETI  DEL  BEONO  d'iTALIA  -   1905 


1251 


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1252 


LEGGI  £  DEGBETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1906 


DENOMINAZIONE 

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SEDE 

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Abato  nella  chiesa  di 
S.  Iacopo  in  Ontaneta 
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Fondazione' Serrato  Do- 
menioo  nella  chiesa  par- 
rocchiale di  S.  Ambro- 
gio in.  ••••••• 


Fondazione  Peocio  An- 
tonio nelU  chiena  di  8. 
Lorenzo  in 


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1254 


LEGGI  £  DBCEETI  DIX  BBGI70  p'iTAT.TA   •   1905 


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DENOMINAZIONE 


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S.  Lorenio  in   .  ,   »   t 

Fondazione  Bl anatro  Lo- 
dovico nella  chiesa  dì 
S.  Lorenzo  in  .   .   »   * 

Fonda^àone  Cibo  Oin* 
lì  ano  nella  chiesa  dì  S. 
Lorenzo  in    .   «   •  •    * 


Fondazione  Pallavicino 
OiuHo  nella  chiesa  di 
S,  Lorenzo  in  •   •   *   . 


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SEDE 

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1266                LEGGI 

E  DECRETI 

DEL  REGNO  d'iTALIA 

.1005 

SEDE 

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S.  Lorenzo  in  .    .    .    . 

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1258 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGKO  p'iTAMA  -  190S 


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tonio  nella  chiesa  di  S. 
Lorenzo  in 

Fondazione  Oncia  Mar- 
tino nella  dùesa^di  S. 
Lorenzo  in    •  .  \   .  • 

Fondazione^  Parodi  Lino 
^  nella  ohieea  di  S.  Lo- 
^renzo  in. 

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1260 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


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FondasEione  Bertollo  Be- 

(nedetto  nella  chiesa 

parrocchiale  di.   .   .  . 

Legato  Bondani  ^  nella 
cfideaa  parrocchiale  di 
S.  Maria  di  Nazzaret 


Fondazione  De  Valeri 
Melchiorre  nella  chiesa 
di  B.  Lorenzo  in  •  .  . 

FideeommiaMiria  Orto- 
leTa  Baffo  Ginaeppe  in. 


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LEGGI   B   DECttETI    DEL  REGKO  D'iTALIA   -  1906 


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35 


36 


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d^U'Boto  monde 


KKfilTA 


DENOMINAZIONK 


dèU*BnU 


monJa  doelMÌMtieo 


BOpptéU^ 


COUUHK 


PRormoA 


Riporto 


Legato  Corradino  Fraa- 
o<*§co  n**lla  chiesa  dei 
cappaccìni  Tecchi  in  , 

Legato  Galli  a  Carlo  nella 
chieda  parroochial^  dì. 

Legato  B  Olii  A  Dna  Dalla 
chiesa  parrocciùale  di  . 

Legato  Greppi  Stefano 
ti  ella  ehleea  dei  eap*« 
pncciai  Tacchi  in,   .  . 


J>a  réporiarsi. 


VerceUi 


Olcenango 

CaaUUetto 
Tieiao 


Vercelli 


Novara 


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LEGQI  E  DECaiETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1263 


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1264 


LEGGI  E  DECRETI   DEL  EEGNO  d'iTALIA  -  1905 


40 


41 


42 


DENOMINAZIONE 


4«U*lI&t« 


morale  e«el«iift«tko 


iopprfiuo 


SEDE 

dell* Ente  morale 

eccIesiMiico 

soppresio 


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spùrio. 


Legato  Moroieme  n«Ua 
chieea  di  S»  Agne^  m.      Vercelli 


Legato  MalìnTerm  Oin- 
eepp6  UL , 


Beneficio  laicale  Albei*- 
tool  in  (1) 


Legato  Figliolo  Andrea 
fu  Qio.  Maria  ict.   ,   , 


Olcenengo 


Arto 


Gatti  nara 


Novara 


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(1)  IsciixìoiLe  BuppUtiTa,  Tedi  n.  94  deH'allegato  H,  anneaao  al  regio  decreto  I^  agosto  18 

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UOOI  B  OECRETI  DEL  BBONO  d'ITALIA  -  1905 


1265 


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1266 


LEGGI  É   DECRETI  DEL  EEGNO    D'ITAUA    -    1905 


deU*£iit4  morale 

eccleniastico 
sopprdftto 


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DENOMINAZIONE 

morale  eoclestaatìco 
a<>ppreMo 


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43     Legato  Di   Falco  Cario 
in 

14     Legato  Anfuso  Salvatore 
iu    .    ♦    ♦ 

45  Legato  Lo  Iacono  Vin- 
cenzo in.   •...., 

46  Legato  Vìnìm  Giuseppe 
ia  .  .  .    ,.,... 

47  Legato    N4*grom   Maria 
in    *    .    .    , 


J>a  Tipori^rn,    , 


Carini 


Monreale 


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1268 


LEGGI  E  DECHETI  DEL  BEGIV^O  d'ITALIA  -   1906 


DBNOMINAZIONB 

morale  eeelesiattioo 
•opprfMo 


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dall*Ente  morale 

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soppreeeo 


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kiporto.   .   . 
Legato  ikÈi^e  Gàrio  in. 

Legato  Borghi  Pasquale 
nella  chiesa  di  S.  Qio. 
Battista  in. 

Capitolo  della  chiesaool- 
leràta  dei  SS.  Pietro 
e  Faolo  del  Sasso  Ca^- 
veoifo  in  (1) 

Legato  Andrea  Dovadoli 
in 


Da  ripciriarsL 


Vigevano 


Sassooor- 
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(1)  IscrizioiM  rappletin,  Tedi  a.  2  dell'alkgato  L,  aamimo  al  preMnto  decreto. 

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USOpi  ^  ^ECRBfTI  P^L  J^Q^^O  d'ITA^^  -   1905 


1269 


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1270 


LEGGI  E  BECSBTI  DEL  BEOKO  l/lTAIJA  -  1906 


BENOMINAZIONE 


deU*Bnto 


morale  eoclenastioo 


■oppresso 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

ecclesiastioo 

soppresso 


RINBITA 

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Riporio.  0  . 
Legata  Pio  Bnooelk  in. 

Leg^  Pirchedda  o  delle 
anime  purganti  in  •   • 

Gappellania  Qiaralone 
Nicoolò  nella  chiesa  di 
8.  Cristina  in  ...  • 


Gapoella  di  Maria  88. 
della  Presentasione  fon- 
data «ia  Lombardo  An- 
tonio e  Ballo  in  •  .   . 


Da  ripormrtL 


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1271 


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127É 


LteOOl  B  DEOBBn  0BL'  BBG90  ^  ll^ftfilA'  -  1085 


DENOMINAZIONI 
dtO'Into 
morale  «eelMÌMiioo 
•oppi 


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(S6     Legato  RegiiiA  Michele 
in   •   .  •   •  .  . 

57  Lsgato  Soiaeca  Antonio 
in, 

58  Legato  OcaOio.  Batti- 
sta in 

50     Legato  Di  Stefano  Ga^ 
spare  in« 


Da 


SEDI 

dell*Inte  morale 

eceleaiastieo 

soppresso 


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81.717.45 


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1274 


3UB60I  E  JKBGBSTI  JOXi  BEONO  d'xcAXIA  -  1905 


DBNOMINAZIONK 


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dell*  Ente  morale 
eoelesiastioo 
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Legato  Suor  Maria  Anna 
Verdirame  in  ...   . 

Legato  Sdaeca  GioTaani 
in 

Legato  Romano   Stella 
in 

Legato  Suor  Angela  Oli- 
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1275 


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1276 


LBOGI  E  SECSBTZ  DBI.  BJBONO  d'iTJUìIA  -  1905 


1 


SXDI 

•eelMUuitie# 
■oppr000o 


DENOMINAZIONI 

dtirinte 

morti*  aoelMÌMtioo 

■oppront 


«! 

64  Legato   Scimemi    Oin- 
■eppe  in    

65  CttppeUania  AlagnaBia- 
gio.im 

66  Gai^pellaiiia  Santa  Lom- 
*  ìÌJOl. 

67  LBgato  Pietro  FaTina 
in,  ••••••••   . 


Da  r^portar*^  •  . 


QOIfUNS 


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1277 


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1378 


LEGGI  E  DECBETI  DEL  SEOKO   D  ITAUA 


1005 


1 


DENOMINAZIONE 
»opprasao 


SEDE 
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CAppellftnia  Qiacolono 
Niccolè  nelbohieaa  di 
S,  CrìstinaL  in  (1).   ,   , 

Legato  Suor  GelìdoniA 
Oliverì  in 

]>gato  Rendft  Franoe«cc 
in *    *   .    . 

B«n6fteìo  o  legato  Crì- 
fiAtì  Mariano  &«lk  chiefla 
madre  dì 


Marsftla 


Salami 


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Alcamo 


Trapani 


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Da  riportarsi ,..  ia.itÌMff*IT    97mWtS,U 

(1)  Iscrizione  auppletita^  tedi  n.  54  deU*allegftto  0,  anneaeo  al  preiente  decreto. 


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1279 


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1260 


utooi  E  ubobbxi  dbl  axavo  d'itaua  -  1905 


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DBNOMINAZIONB 

àéTKnU 

moni*  «ooletiastioo 

iopprMM 


SEDE 

deirEnte  monda 

ooolesiastioo 

0Oppr6MO 


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JRtporfo.   .  . 


Cappellania  di  Girolamo 
Eleonora  in 

Legato  Fonato  noUa  obie- 
■a  parroechialo  di  8ar- 
cedo  amminiatrato  dal 
parroco  prò    tèmpore 

Mi) 

Corporai.  Religiose. 

Monastero  delle  France- 
scane di  S.  Maria  Egi- 
ziao»lB(2). 


Da  riportarti.,*. 


Baroedo 


Bologna 


Trapani 


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Bologna 


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(1)  laerizione  anppletlTa,  vodi  a.  118  dell'allegato  K^  anneiio  al  regio  decreto  6  ottobre 

(2)  beruione  rapj^thn,  Twdi  n.  17  dall'aUegaio  i,  aantfw  al  regio  deereto  2  lettimlM 

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X^GGI  E  BECEETI  DEL  BBGKO  d'iTALU   -    1906 


1281 


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LEGGI  E  DECEETI  DEL  ££GKO   P'iTATJA    -    1905 


DENOMINAZIONE 

morata  eccle«i&aticd 
oapprawiQ 


Biparto,. 


GonTento  dei  pudri  do- 
menicaiii  di  S.  Maria 
Novella  in  (l)  .   .   .   . 

Convento  dei  Gaaainesi^ 
di  S.  Maria  delia  Ba- 
dia in  (2)  

Convento  degli  ex  do- 
menicani di   S.  Maroo 


in  (3). 


Monastero    delle    enore 
della  carità  in  (4)   •  • 


Da  riporiarH. 


SEDE 

dell'Ente  morale 

eeclesiafitìcó 

soppresso 


COMUKB 


FROVIWCU. 


RENDITA 

annua  . 


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DIPFBRENZA. 

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161  II 


f7eo.iimo.o6 


(\)  Isorisione  suppletiva,  vedi  n.  81  dell'allegato  L,  anneno  al  regio  decreto  V*  gennaio  1880, 
(2)  Iicrizione  suppletiva,  vedi  n.  1  dell'allegato  A,  annesso  al  regio  decreto  3  giugnio  1886, 
Co)  Iscristone  suppletiva,  vedi  n.  105  dell'allegato  A  annesso  al  regio  decreto  90  ottotre  1896, 
(4)  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n.  89  dell'allegato  L,  annesso  al  regio  decu^eto  V  gennaio  1880, 

Googk 


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LEGGI  E  DECBETI  DEL  BBaNO   d'iTAUA   -    1905 


12fc3 


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1284 


LEGGI   E   DECRETI   DEL  BEONO  d'iTALIA   -  1906 


I 


79 


80 


81 


SEDE 

dell*£nte  morale 

•oolesiastioo 

•oppresso 


DENOMINAZIONE 


den*Eiit« 


momle  eoolesiMlioo 


m>fptmMQ 


Riporto,    .    . 

GonTeàto  degli  agoati«^ 
niani  sotto  il  titolo  di 
S.  Nicola  in  (1).  .•  .  \ 

Monastero  delle  cappuc- 
cine di  S.  Egidio  abate 
in  (2)  


OOMUNK 


Pisa 


Siena 


PROYIHCU 


BSNDITA 


annua 


DIFFBRJBCN2A. 

rflodttB  eepoata 

DeU« 
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Pisa 


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Concento  dei  carmelitani  I 

riformati  in  (3)   ...  |      ScicU         Siracusa 

Ammontare  complessivo  delle  rendite. annue^ e  dei  reW 

tivi  arretrati  liquidati  a  tutto  giugno  1903  •   .   L.     ni.WtttM.TS 

Facendosi  luogo  all$  iscrizione  della  rendita  oon  decorrenza  dal  1*  luglio  1904,  si 
aggiungono  alle  rate  arretrate  liquidate  fino  airèpoca  indicata  nella  colonna  ^  le 
rate  maturate  nel  tempo  deooTBo  dalla  detta  epoca  a  tutto  giugno  1904  sUiraàn- 
aontare  òomplessiTo  delle  rendite  annue  esposte  nelle  colonne  7  e  8.   .   .   .    L. 

Ammontare  coroplesfriro  delle  rate  arretrate  di  rendita  e  di  tassa  del  90  per  cento 
liquidate  a  tutto  gi^jgno  1904.  . ' L. 


Ucrisione  suppletiva,  vedi  n.  133  dell*allegato  £,  annesso  al  regio  decreto  6 
I  Iseriaione  suppletiva^  vedi  n.  37  dell'allegato  M^  annesso  al  regio   decreto  22  ' 
I  Iscrizione  suppletiva,  vedi  n.   1  deirallegato  N^  annesso  al  r^gio  decreto  20 
Roma,  addi  30  mano  1905. 

Visto,  d'ordine  di  S.  M,x 
U  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari 
A.  MAJORANA. 


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LEGGI   E   DECBETI   DEL  REGNO  d'ITALIA   -   1905 


1285 


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7,068.06  6771.08 


376.  a 


7,088.05 


1710.  > 


0.31 


189.39 


7147.90 


11,194.61 


9,488.64 


0.81 


587.98 


14.091.U 


376.99 


14.487.66 


68369.46  19,087.01  67,960.38    70.0S7.89 


11.631.96 


1.95 


3,196.97 


78,187.34 


1,604.90 


79,609.94 


19,087.01 


1,100.04 


13,187.06 


97,960.38 


87.960.88  70.037.89 


1.100.04 


71,137.43 


56&S,  serie  2*. 


r 


visto,  d'ordine  di  S,  M.\ 
n  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti 
C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


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1286 


LEGGI    K   DKrlirTI    UIX  .ìKiJXO   1) 


il\\Ll.\    -   lii.C 


ALLKeATo  P  ~  Elenco  degli 

delie  rendite  5  \  da  nucnveret  sul  Gran  Libro  del  Deòtto  pukUico  a,  ; 

a  ealdo  della  tassa  del  30  per  cetUo  in    esecu 

(Leggi  7  loglio  186G,  n 


SEDE 

dell*  Ente  morale 

dcclesiaistico 

80ppresBo 


BSMDITA 

annua 


DENOMINAZIONE 

deU^Eute 

morale  ecclesiastico 

><op  presso 


OOMl^K 


PROTTMCIA 


1 

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l 

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dif»'t:renza 

fra  U> 
raTMhts  ««posta 

nalle 
•olonoa  5  a  ft 


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10 


Massa  dei  preti  della 
collegiata  di  N.S.  delle 
Vigne  in  (1) 


UMciatura  Capacchia  in 
Cerìgnano  in 


Genova 


PiTinano 


Genova 


Carrara 


Ammontare  complessivo  delle  rendite  annue  e  dei  re- 
lativi arretrati  liquidati  a  tutto  giugno  1904  .   L. 


25.  > 
t5.90 


60.90 


SS.  » 

S6.1X) 


60.90 


I 


(1)  Iscrizione   suppletiva,  vedi  n.  21  dell'allegato  /,  annesso   al   regio  decreto  6    ottobre 
Roma,  addi  30  marzo  1905. 

Vùto,  d: ordine  di  S.  M: 
Il  ministro  segretario  di  Stato  per  gli  affari  delle  finanze 
A.  MAJORANA. 


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UEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'itALIA   -  1905 

iMnH  welMiasliei  sopiirastì, 

lei  Fondo  per  ti  Cuito  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanio 
VAe  leoffi  cU  UquidaMÒme  delVAue  eecìetiaeHeo 
%\IS  agosto  1867,  n.  3848). 


1287 


OMDITC  »BL  DBUAiOO 

p«r  r&te  aiTstrat»  4i  Utmm. 
d«l  30  par  oeato 


71S.fiO 


u.a 


737*  9S 


64.81 


998.96 


1«00B.|6 


776.81 


968.77 


1.780.18 


t  5008,  Mrìe  2*. 


Viffo,  d^ordku  di  S.  M.: 

n  miairtro  tegretarìo  di  Stato  per  gli  affari  di  grazia  a  giustizia  e  dei  onlti 

C.  FINOCOHIARO-APRILE. 


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1288  LEGGI   E  DECRETI  DEL  BEGKO  d'iTALIA  -  1905 

Allboàto  0  —  Prospetto  riepilogativo  do 

delle  rendite  6  \  da  mserivern  sul  Qran  Libro  del  Debito  pubblico  a  favt 

a  saldo  della  tatsa  del  30  per  cento  in  esecuzio 
(Leggi  7  lugUo  1866,  n.  30; 


INDICAZIONE 

degli  Elenchi 

degli    Enti   morali 

eccleaìastìci 

loppressi 


NUIIBRO 

degli  Enti  morali 

eccleeiastici 

pei  quali  ti  ha 


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randitA  esposte 

nelle 
colonne  5  e  6 


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11 


1.  Elenco— AUeeato  A 


&  Elenco  —  Allagtio  B 


I.  EUnee  —  Allegato  O 


A  Elenco  ^  Allegalo  D 


6.  Elenco  -<  Allegato  B 


6.  Elenco  —  Allegato  F 


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8».  84 

IOe.18 


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SS.M      1 


81.S8 


1S6.47 


106.18 


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I.KGGI  E   DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905 

ihaelii  dagli  Enti  moraH  ecclesiastici  soppressi, 

lei  Fondo  per  il  CUito  e  delle  rendite  da  prelevarsi  a  favore  del  Demanie 

UXU  leggi  di  liquidazione  delTAue  ecclesiastico 

1 15  agosto  1857,  n.  8848) 


1289 


finora  dal  Food»  p«r  11  Onlto 


nHÌM,  rsodita 


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918.73 


548.86 


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49.90 


181.68 


109.  T7 


109.77 


li 


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91 


CEBDITO  DBL  MIUàMIO 

per  rata  amtrati*  di  t^*» 
dal  80  par  cento 


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1 

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787.10 


489.09 


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994.70 

.. 

917.18 

684.41 

4,199.40 

1^.67 

- 

98.46 

704.77 

9,908.18 

Tol^ 


4 
4 


994.90 

<    881.69 

6,005.0^ 

98.46 

8,701.90 


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1290 


LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  D'iTALIA  -   1906 


INDICAZIONE 

degli  Ebn^ilii 

difa    enti    morali 

«ocleikatici 
ioppre^il 


NVMKKO 

<i«gU  Enti  melali 

f*ccl**iiastici 
pei  qti«Ii  BÌ  ììM 


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Titoli 


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rendita  eapofto 

nella 
ooloime5  e  6 


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7.  Eleneo  -  Allegato  O 


9.  Eleaeo  — AUtftto  H 


9.  Eleaeo— Alliftto  I  . 


la  Beneo  ~  Allegato  : 


11 .  Eleaco  ->  Allifralo  X*. 


11.  Beneo  —  AUtftta  K. 


13  Eltiioo*  Allegato  M. 


1 1.  Btoaco  -  Allegato  O. 


11 


13 


1*        16 


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10 


18 


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14 


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163.04 

17.66 

166.48 

180.80 

451.06 

186.66 

996.81 

178-11 

408.19 

111.17 

867.19 

1 

66.50 

416.61 

46.66 

996.66 

1 

88.16 

147.18 

45.76 

104.78 

9 
1 

48.ffJ 

484.14 

30.78 

480.96 

1,148.67 

8A06.14 

786.46 

9,098.98 

«41.19 

8,186.98 

8^761.» 

S;{00.88 

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r.'=:ooi  F.  nx(r:<Tr  tC'.l  ul  :.\->  d'itali-  -  190Ò 


1291 


un  ARKBTlunt  UQUIOAT8 

1  bTftì*  d«t  Foodo  per  U  Catto 


sdlA  rendita  «poti* 
orila  cotona»  7 


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RITKWirrA   PBB  IMPOSTA 

di  riocbesiA  mobile 


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CREDITO  DBL  OKMA11IO 

per  rat4  arrotrata  di 
del  30  per  cento 


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191.18 

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868.31 


16  89 


8.1 


873.48 


88.46 


817.31 


848.34 


89.89        89.1 


86.86 
7,068.06 


38.88 


12.84 


1901.77 


48.89 


886.69      989.71 


681.86  3^.10 


88.83 


1^190.08 


7147.3014,467.66  79.698.84 


894.  » 


117.38 


162.90 


18.84        61.4 


6,880.39 


1,118.84 


8^.60 


6,780.46 


1^.79 


1,091  08 


4,178.63 


84,816.80 


18,187.06 


4,734.14 


10,449.86   18,669.96 


6,218.09 


11,821.60 


1,814.69 


18,996.31 


8MS7.47 


57,960.88 


6,846.38 


18,9».  66 


18.048.89 


8,906.71 


17,178.86 


110,843.67 


71,197.43 


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1292 


LEGGI   E   DECRETI   DEL   REGNO   d'iTALIA   -   1905 


INDICAZIONE 

d«gli  Blandii 

dagli    Enti   morali 

aocleaiastici 

■opprassi 


NUIIBRO 

dagli  Enti  morali 

acclasiastici 

pai  quali  si  ha 


I 


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Totate 


RENDITA 
lUdDUa 


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DIFFERENZA 

frale 
racdtt»  esposto 

nelle 
oolimiie5  e  6 


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1' 


16.  Elenco  »  AUaeato  P. 

RlfaltaiM  conplMitTe  de- 
CU  Elaaehl 


50.90 


50.90 


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191 


1^*5 


%ìm.ìi 


8.ta^06 


\wt  ; 


OadottaJ^tmBMBtiraaMpIfttJKo  Mìjbwiifmtr^éito  (col,  7),  da 

*")****' 


^€llo  dalla  poTÉm  m  àtbito  f«oL 


7,406.87 


4,m.86 


Raridttt  a 


J>9bUé  del  Fiando  (Mito  par  randlta  da  praleyare 
eoa  daeorraaia  dal  i*  luglio  1904 


9,413.01 


I 

I 


I  OreéUo  degli  imétHU  isgli  BnH  morali  per  rate  di  rendita  maturate  a  loro  fetore 
/     dalla  presa  di  poeteseo  degli  immobili  a  tutto  il  3  Mttambre  19i7 


1.  RaiUUta  6  per  ceato  da  prelerare  «  fBTora  del  Demanio  con  decorrenaa  dal  1»  loglio  1904,  contegglandolt 
dlei  e  oentesimi  due , 

9.  fiali  d(  rendita  dorate  agli  inr>etm  dògli  3^tì  moraU  pel  tempo  dacono  dalle  preaa  di  pouaiao  dai  beni  la 
evi  entrò  in  tlgore  la  leg^e  di  fopprasslone  del  16  agosto  1907,  e  già  pagate  egli  intestiti  medesimi 
n.  5519,  ilre 

9,  Baie  di  rendita  maturate  a  Attore  del  Fondo  per  il  Culto  a  tatto  giugno  1904  e  da  saontarsi  sugli  interi 

1907,  a.3540L  lire  eentotfomila  ottoeenionovanuisei  e  centesimi  senai^kuette 

ì,  Mletmta  per  imposta  di  rieck^^T-UL  mobile  sulle  rete  maturate  a  fiitnre  dal  Pondo  par  il  Culle  negli  anni  iià 

5.  Ma$e  di  rendila  a  tutto  giugno   1904  deparate  dalla  ritenuU  di  rleekana  mobile,  lire  nowmtmmila  ottoct 

%,  Male  di  latta  dei  IN)  per  eento  dotute  dal  Fondo  Culto  al  Demanio  pel  tempo  posteriore  alla  presa  di  possa 
7.  Moie  di da  dedurre  dalle ..... 

9.  Ueeidmt^  a  eratUto  dfl  Pondo  per  il  GuUo  a  tutto  giugno   1904,  lire  trentetmila  cmqu^centotto  e  centesimi  i 


Home,  addi  80  mano  «906. 


Vttte.  éToréUne  di  S,M: 


n  ministro  segretario  di  SUto  par  gli  ailkrl  delle  flnanie 

A.  majoKaha. 


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LE06I  E  OECUETX  DEL  BEGNU  D  ITALIA 


1005 


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L.   9,413.99 

J*«a<«  per  gU  aietli  éeUa  eeaTeialMa  urdlaatpi  dalU  legge  7  lucilo  1966,  Ano  al  poanp  4  fettesibrt  1967,  la 
I»  iMtitilto  dagli  iBtereeel  deUà  rendMa  iascHtU  al  IMmanio  la  eiecaaioae  del  R.  Decreto  17  M»bralo  19F9* 


^  ùlle  eieao  Fmdo  per  11  Culto  salU  rendlU  la9or|tU  a  tao 

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ftiTora  eoi  R.  D.  6  feoaaio 

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30,506.01 

Il  Valitro  ef gretario  di  SttWper  gH'Ikfliirf  'di    mila  e  giaftliia  •  dei  culti 


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1294  :,KGOI    E    D£CRF/;.l    'ìI'T.    PK'rVO    n'iTALlA    -    1905 

N.  m.        Jk.        N.  161 


Regio  Decreto  che  fissa  il  giorno  per  la  estrazione  della 
tombola  telegrafica  a  favore  deW  ospedale  civile  di 
Ancona.  ^^ 

20  aprile  1905. 

{PiMliealo  nella  Gazzetta  Uffeiale  del  Regno  il  10  fnaffgio  1905^  n.  110) 

VITTORIO  EMANUELE  IH 

PER   GRAZIA    DI   DIO   E   PER    VOLONTÀ.   DELLA   NA7JONK 
EE   D'ITALIA 

Vista  la  légge  30  giugno  1904,  n.  317,  con  la  quale  il 
Governo  del  Re  venne  autorizzato  a  concedere  alla  com- 
missione amministrativa  dell'ospedale  civile  di  Ancona  una 
tombola  ^telegrafica  nazionale  per  l'ammontare  di  lire  otto- 
centomila, ed  a  fissare  la  data  dell'estrazione,  purché  non 
oltre  il  30  giugno  1905; 

Visto  il  Nostro  decreto  1^  dicembre  1904,  esecutivo  della 
citata  legge  e  l'annessovi  piano; 

Vista  la  lettera  14  aprile  1905,  n.  7482,  con  la  quale  la 
commissione  esecutiva  chiede  che  la  data  dell'estrazione  sia 
fissata  per  il  giorno  29  giugno  1905; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  le  finanze; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

A!Ì;icolo  unico. 
]  L'estrazione  della  tombola  telegrafica  concessa  alla  com- 
missione amministrativa  dell'ospedalei  civile  di  Ancona  avrà 
luogo  alle  ore  18  del  giorno  29  giugno  1905  in  Roma,  nel 
cortile  del  palazzo  demaniale  ove  ha  sede  la  direzione  com- 
partimentale del  lotto,  alla  presenza  della  commissione  di 


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LEGGI   E   DECRETI    DEL  RKGXO  d'tTALIA    -    ^'-'^ìò  1295 

vigilanza  e  sotto  la  osservanza  delle  condizioni  e  formalità 
tutte  stabilite  dal  citato  Nostro  decreto  P  dicembre  1904 
e  dal  rejfativo  piano  d'esecuzione. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  20  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Rtgktraio  alla  Corte  dei  tonH  addì  5  maggio  1905. 

Bi9g.  22.  AM  del  Governo  a  A  56i  F.  MBZzvm. 
Luogo  del  Sigillo,  Y.  Il  Qnardaslgilii  0.  FINOCCmARO-APRILE. 


A.  Majorana. 


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J296  LKGGI   E  DECRETI   DEL   BKGNO  d'iTALIA  -  1905 

N.  462.        JjjL        N.  161 

Regio  Decreto  c?ie  dichiara  zone  malariche  porzioni 
di  territorio  della  provincia  di  Catania* 

2  aprile  1905. 
iPttèèìicmio  n§lla  GoMM^a  UffUsiaU  del  Regno  il  9  maggio  1905,  fi«  109} 

VITTOBIO  £MAm}£L£  lU 

PER    GRAZIA    Di    DIO    B    PER    VOLONTÀ    DELLA    NAZiOMj: 
KE   D  ITALIA 

Vedute  le  leggi  2  novembre  1901,  n.  460,  22  giugno  1902, 
n.  224,  e  19  maggio  1904,  n.  209,  e  il  regolamento  appro- 
vato con  regio  decreto  30  marzo  1902,  n.  Ili,  che  con- 
tengono disposizioni  per  diminuire  le   cause  della  malaria; 

Veduto  il  rapporto  col  quale  il  prefetto  della  provincia 
di  Catania  ha  inviato  le  proposte  di  quel  medico  provin- 
ciale per  la  designazione  di  talune  zone  malariche  in  quella 
provincia; 

Veduto  il  voto  del  consiglio  provinciale  di  sanità  sulle 
anzidette  proposte; 

Udito  il  consiglio  superiore  di  sanità; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  afifari  dell'interno,  presidente  del  consiglio  dei  mi- 
nistri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Sono  dichiarate  zone  malariche  ad  ogni  effetto  di  legge 
e  di  regolamento  le  porzioni  di  territorio  della  provincia  di 
Catania  distinte  come  risulta  dall'elenco  che  segue,  facente 
parte  integrante  del  presente  decreto,  che  sarà  vidimato, 
d'ordine  Nostro,  dal  ministro  proponente. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  RLGNO   D*ITALIA  -  1905  1297 

A  cura  del  signor  prefetto  della  provincia  e  oolFaiuto 
degli  uffici  finanziari  competenti  per  le  zone  ove  ciò  occorra 
affine  di  maggiormente  precisarne  la  delimitazione,  sarà  prov- 
veduto alla  compilazione  degli  elenchi  dei  proprietari  dei 
fondi  compresi  nelle  zone  stesse»  con  riferimento  ai  dati 
censuari. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  delio 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  • 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  2  aprile  1905. 

VITTORIO   EMANUELE 


g$giMlrau>  alla  Coru  dai  ecnii  addi  è  maggio  1906. 
JU^.  2SÌ.  Am  iél  ^otMTNo  •  f.  59.  F.  Itaurm. 

iMCffc  dèi  atffUió.  V.  Q  a«>iii>itgini  a  pinocchiaro-aprilb. 


A.    FORTIS- 


82  —  VoL.  II.  -  1905. 

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1298  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 


ELENCO  DI  ZONE   MALARICHE 

esistenti  in  provincia  di  Catania  coli' indicazione  dei  rispettivi 
confini  territoriali 


1.  —  Comune  di  Agira. 

La  zona  malarica  occupa  quasi  tutto  il  territorio  del  co- 
mune,  restandone  escluse: 

la  cresta  dei  monti  sulla  quale  si  svolge  la  strada  na- 
zionale che  passa  per  l'abitato  ;  le  sommità  dei  monti  Sant'A- 
gata, Gianguzzo,  Colla,  Rocca  d'Aquila,  San  Vito,  Finocchio, 
Nunziatella,  Marcato  Crudo,  Portella  Grande,  Santa  Chiara 
e  le  alture  delle  regioni:  Mandr^  Bianche  e  Scardilli. 

Le  contrade  interamente  mal^^riche  sono  le  seguenti: 
Capodoro,  Consolazione,  Lavandaio,  Bucale,  Piano  della 
Corte,  Comuni,  Marano,  Ulmi,  Commenda,  Botemo,  Trefon- 
tane,  San  Paolo,  Caramitia,  Santa  Barbara,  Speziale,  Te- 
sauro,  Salito,  Tinghina,  Bene&^io,  Zagaci,  Ministra,  Saglim- 
bene,  Linusella,  Barracca,  Perni,  Lavanga,  Risicata,  Ma- 
taplana,  Vaccarìzzo. 

Le  contrade  che  sono  malariche  solo  nelle  parti  basse  sono  : 
Mastro  Marino,  Mensale,  Blasoi,  Ponte  Sancì  Pemi- 
cone,  Pirato,  Stramazzo,  Ciappitelle,  Bordino,  Campana,  Mo- 
dica, Cote,  Mangiagrilli,  Giorgia,  Colla,  Cordaro,  Scardilli, 
Marcato  Crudo,  Sciarella,  Gararai,  Nunziatella,  Bastione, 
Salinella,  San  Nicola,  Cannomele,  Buffa,  Mandre  Bianche, 
Grado,  Barbarigo,  Bufali,  Santa  Chiara,  Saraceni,  Burrone, 
Santa  Nicolella. 

Sono  completamente  immuni  da  malaria  le  contrade: 
Frontedoro    o    Fronti,  San    Giuliano,  San  Costantino, 
Maimone,  Consiglio,  Sant'Anna,  Gianguzzo,  Contessa,  Mintina, 
Conche,  Orteluzzo,  Serre,  Canaletto,  Sant'Agata,  Gambone, 
Mazzacane,  San  Giorgio,  Seritondo,  Carrubba  e  Ghiapparo. 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGXO   D'iTALIA   -    1905  1299 

2.  —  Comune  di  Assoro. 

Vi  sono  tre  zone  malariche  : 

La  prima  zona  che  resta  ad  est,  ed  è  costituita  dai  piano 
di  Morra  e  San  Giorgio,  è  delimitata: 

a  nord  e  ad  ovest,  da  un  tratto  della  mulattiera  che 
segue  presso  a  poco  l'andamento  della  curva  orizzontale  600 
e  dalla  cresta  dei  monti  che  segue  la  stessa  altitudine; 

a  sud,  dal  torrente  Morra  e  da  parte  della  mulattiera 
che  attraversa  le  Manche  e  va  a  Villa  San  Giorgio; 

ad  est,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con  Agira. 
La  seconda  zona  malarica  occupa  l'estremità  meridionale 
del  territorio  ed  è  limitata: 

a  nord,  da  una  linea  che  segue  a  mezza  costa  l'anda- 
mento dei  monti  che  formano  il  versante  sud  del  fiume 
Dittaino,  e  precisamente  dalla  curva  orizzontale  350; 

ad  est  ed  a  sud,  dal  vallone  di  Valguamera; 

ad  ovest,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con  la 
provincia  di  Òaltanissetta  e  da  un  tratto  di  quello  col  co- 
mune di  Leonforte. 

La  terza  zona  occupa  la  parte  a  nord  del  tratto  di  ter- 
ritorio che  confina  con  i  comuni  di  Agira,  Rammacca  e  Rad- 
dusa,  ed  è  delimitata: 

a  nord,  dal  corso  del  fiume  Dìttaiiio; 

ad  est,  dal  limite  territoriale  con  Rammacca; 

a  sud-ovest,  da  una  linea  che,  dal  triplice  confine  Assoro- 

RaddusarRammacca,  va  in  direzione  deUa  stazione  di  Assoro. 

Restano  comprese  in  detta  zona  le  seguenti  contrade  : 

'  Piano  di  Morra,  Villa  San  Giorgio,  Sperone-Piano,  Co- 

muni-Milocca,  Rape  (piano  di  Nezio),  e  le  parti  basse  delle 

contrade  : 

Mandre  Tonde,  Cuticchi,  Capo  Bianco,  Rassoaro,  Spa- 
ragia^  Agliastro  e  Pozzo. 

3.  —  Comune  di  Centuripe. 
Vi  sono  due  zone  malariche. 

La  prima  zona  comprende  le  valli  del  fiume* Salso  e  del* 
Simeto,  ed  è  limitata: 


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1300  LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

a  nord,  dalla  strada  rotabile  che  daUa  contrada  Grotta 
Fumata  conduce  alla  borgata  Carcaci,  sino  ad  incontrare 
la  mulattiera  che,  dirìgendosi  verso  i)  nord,  costeggia  il  fiume 
Simeto,  e  che  forma  il  limite  ad  est; 

a  sud  dal  tratto  di  strada  nazionale  che,  dalla  regione 
Si^to,  va  ad  incontrare  il  fiume  Salso  nella  regione  D.  Gen- 
naro ;  quindi  il  limite  della  zona,  seguendo  la  mulattiera  che 
va  in  direzione  nord-sud,  costeggia  le  colline  all'altezza 
della  curva  350  passando  ad  est  di  Poggio  Spinasanta,  e, 
salendo  sino  alla  contrada  Marmora,  costeggia  il  Poggio  Re- 
nardo ad  ovest,  va  ad  incontrare  la  mulattiera  che  passa 
per  Poggio  La  Cucca  e  ripiega  in  direzione  nord-est-sud- 
ovest  lasciando  compresa  nella  zona  la  regione  Paportelll; 

ad  est,  dal  tratto  del  fiume  Simeto  compreso  tra  il 
triplice  confine  Randazzo-Centuripe  Adernò  e  la  regione 
Raisa; 

ad  ovest,  dal  tratto  di  limite  territoriale  con  Regalbuto, 
compreso  tra  la  regione  Grotta  Fumata  e  l'altra  denominata 
Sisto. 

La  seconda  zona  occupa  la  valle  del  fiume  Dittaino  che 
scorre  al  sud  del  territorio,  ed  è  circoscritta: 

a  nord  e  nòrd-est,  da  un  tratto  della  mulattiera  Pa- 
ternò-Catenanuova,  compreso  tra  il  limite  territoriale  Pa- 
temò-Centuripe  e  la  casa  Granare,  e  quindi  da  una  linea 
che,  da  detta  casa  va  a  quella  denominata  Ficodindia,  e  da 
quivi  alla  regione  Ponticello,  precisamente  al  punto  in  cui 
una  mulattiera  attraversa  il  limite  territoriale  con  Re- 
galbuto ; 

ad  est,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con  Paterno, 
sino  aùa  stazione  ferroviaria  di  Sferro; 

a  sud-ovest,  dal  fiume  Dittaino  e  da  un  tratto  del  li- 
mite territoriale  con  Catenanuova; 

ad  ovest,  dall'altro  tratto  di  detto  limite  e  da  un  tratto 
di  quello  con  Regalbuto; 

Restano  comprese  nelle  zone  predette  le   seguenti   con- 
trade : 


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LSGOI  X  DECBETI  DEL  REaNO  d'iTALIA  -  1905  1301 

Careaci,  Ougno  di  Carcaci,  Don  Carlo,  Canalotto,  Ra- 
gona,  IntorreUa,  Saporito,  Licciardi,  Spinasanta,  Salenella, 
Gavalera^  Gooo  Marmora,  Minuè,  Picone,  Manderano,  Pa- 
portello,  Muglia,  San  Todaro,  Laocitella,  Pranchiscè,  Salina, 
CuM»,  Pietralunga,  Granaio  e  Giudeo. 

4.  —  Comune  di  Cerami. 

Vi  sono  due  zone  malariche: 

La  prima  zona  ò  cosi  circoscritta: 
a  nord,  da  un  tratto  del   limite   con   la  provincia  di 
Messina,  compredo  tra  il  mulino  della  Rocca  e   la  regione 
Monerchia; 

ad  est,  da  una  linea  che  segue  a  mezza  costa  Tanda- 
mento  dei  monti  che  formano  il  versante  ovest  del  fiume 
Cerami  e  che  passa  per  i  punti:  Molineddu,  Giardino,  Qhi- 
riti,  Serra  di  Falco,  Cigone,  San  Nicola,  da  dove  il  limite 
resta  costituito  dalla  mulattiera  che  passa  ad  est  deUa  con- 
trada Le  Stanze; 

ad  ovest,  dal  tratto  di  fiume  compreso  tra  i  punti  Ruf- 
fiano e  Cannameli.  Da  questo  punto  la  zona  si  estende  sino 
alla  contrada  Sciascia,  e  quindi  il  limite  segue  una  linea  a 
mezza  costa  in  porrispondenza  della  curva  orizzontale  650 
sino  al  mulino  della  Rocca; 

a  sud,  da  un  tratto  del  limite  con  Gagliano-Castelfer^ 
rato  e  da  un  tratto  di  quello  con  Nicosia  tra  i  punti:  La 
Serra  e  Cannameli. 

La  seconda  zoi^a  che  occupa  la  valle  del  fiume  di  Troina, 
è  compresa  tra  due  linee  che  seguono  a  mezza  costa  l'an- 
damento dei  due  versanti  di  esso  fiume  e  che  corrispondono 
alle  curve   1000. 

Restano  comprese  interamente  in  dette  zone  le  contrade 
Ruffiano,  Stanze,  San  Nicola,  Ponte  Stretto,  Rigone,  Ri- 
verso, Nerìone,  Molinello,  Staforno,  e,  parzialmente,  Cam- 
misa,  Cannameli,  PancoUo,  Pietrarossa,  Stagliate,  Pardo. 

5.  —  Comune  di  Gagliano  Gastelferrato. 

Vi  è  Una  sola  zona  malarica,  che  comprende  le  parti  a 
sud  e  ad  ovest  del  -territorio,  ed  è  limitata: 


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1302        LEGGI  £  BECUETI  DEL  REGNO  d'iTALLA.  -  1905 

All'esterno,  dal  limite  territoriale  oon  Nissoria  (fiume 
Cerami)  e  dal  fiume  Salso. 

All'interno  del  territorio,  da  una  linea  che  segue  a 
mezza  costa  Tandamento  dei  monti  che  costituiscono  il  ver- 
sante  a  sud  del  Salso  ed  il  versante  ad  ovest  del  fiume  di 
Cerami,  la  quale  linea  può  ritenersi  coincidere  con  la  curva 
orizzontale  550. 

Restano  comprese  in  detta  zona  le  contrade:  Bonfiglio, 
Molino  Caferfari,  Molino  Nuovo,  Guido,  Molino  di  Nardo, 
Nagaretto,  Molino  Carretta,  Isola,  Crisostomo,  Garbato  e 
Cotoniero. 

6.  —  Comune  di  Leonforte. 

Vi  è  un'unica  zona  malarica  che  occupa  quasi  tutta  la 
parte  meridionale  del  territorio  ed  è  circoscrìtta: 

a  nord,  dalla  mulattiera  che  dal  bivio  della  strada  per 
Assoro,  sulla  Leonforté-Agira  va  verso  la  regione  Scan- 
naso,  da  dove  il  limite  della  zona  attraversa  la  contrada 
Salito,  e  quindi  segue  l'altra  mulattiera  che  va  verso  la 
contrada  Mangiafara.  Di  qui  la  linea  di  confine  segue  la 
mulattiera  che  da  Léonforf e  conduce  alle  case  della  regione 
Montagna  di  Mezzo,  da  dove  infine  con  un'unica  linea  sì 
unisce  alla  strada  che  passa  ad  ovest  della  R.  Castellazzo 
Buzzetta  ; 

ad  est,  dal  tratto  della  strada  nazionale  compreso  tra 
il  bivio  tìopradescrìtto  e  la  casa  del  Re,  e  dal  tratto  di  lì- 
mite territoriale  con  Assoro,  compreso  tra  detta  casa  e  la 
provincia  dì  Caltanissetta; 

a  sud  e  ad  ov^est,  dal  lìmite  territoriale  con  detta  pro- 
vincia. 

Dalla  zona  sopra  descritta  restano  escluse  le  alture  delle 
contrade  Scala,  Castellazzo,  Valle  dei  Fiori  e  Russi,  dalla 
linea  di  livello  500  in  su. 

Restano  comprese  in  detta  zona  le  seguenti  contrade: 
Salito,  Castellazzo,  Noce,  Canaletto,  Mistrì,  Signiruzzo,  Presa, 
Serrazza,  Voltarutta,  Mistri  Sottani,  Sperone  e  la  stazione 
ferroviaria,  nonchò  le  parti  basse  di  Manca,  Zafiariu[ia,  Boz- 


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LEGGI  E  DECEETI  DEL  REGNO   d'iTALIA   -    1905  1303 

zetta,  Rocca  di  Mietere,  Manca  Scala,  Filiere,  Valle  di  Fiori, 
Mangiafara,  Palombazzo,  Erbebianche,  Grottaformosa  e  Russi. 

7,  —  Comune  di  Nicosìa. 
Vi  sono  quattro  zone  malariche. 

La  prima  zona  sita  lungo  le  valli  del  fiume  Salso  e  del 
fiumeito  di  Nicosia,  è  circoscritta: 

a  nord,  da  una  linea  che  segue  l'andamento  della  curva 
orizzontale  600,  dall'estremità  est  di  casa  Salamene,  sino 
al  km.  103  a  sud  della  regione  La  Costa.  D\  questo  punto 
il  confine  della  zona  segue  a  mezza  costa  l'andamento  del 
Fiumetto,  con  una  larghezza  totale  di  circa  500  metri, 
Quindi,  dal  chilometro  102,  in  poi,  verso  ovest,  la  zona  con- 
tinua ad  essere  circoscritta  a  nord  dal  limite  territoriale 
con  Sperlinga  e  chiusa  ad  ovest  da  un  tratto  di  detto  limite  ; 

a  sud,  da  una  linea  che  segue  Tandamento  della  curva 
orizzontale  600  sul  versante  nord  del  Salso  a  principiare 
dalla  sorgente  in  contrada  Pioppo  sino  alla  regione  Bene- 
fizio, dove  va  ad  incontrare  il  limite  territoriale  con  Nissoria; 

ad  est,  dal  tratto  di  detto  limite  compreso  tra  il  punto  in 
cui  esso  ripiega  risolutamente  verso  nord  e  la  casa  Salamene. 
La  seconda  zona  è  limitata  : 

a  nord-ovest,  da  una  linea  che  segue  l'andamento  de]Ia 
curva  orizzontale  800,  che  passa  a  nord  della  borgata  Vil- 
ladoro  ; 

a  sud-est,  da  una  linea  che^  dall'estremità  del  limite 
territoriale  con  Sperlinga,  va  a  passare  ad  ovest  del  monte 
Mancipo,  e  indi  a  mezza  costà  della  contrada  Mandra  di 
Piano,  sino  ad  incontrare  la  mulattiera  che  passa  ad  est 
del  P.  S.  Agostino; 

ad  ovest  e  sud,  dal  limite  del  territorio  con  la  provin- 
cia di  Caltanissetta; 

a  nord-est,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con 
Sperlinga.  ^ 

La  terza  zona  lungo  il  cosi  detto  Fiumetto  di  Sperlinga, 
è  delimitata: 

a  nord,  dalla  mulattiera  che  dalla  regione  Cannella 
conduce  alla  Parizze; 


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1304  LEGGI  E  DECHETI  DEL  KEONO  d'ITALIA  -   1905 

a  sud,  dal  detto  Fiumetto; 
ad  est,  dal  molino  di  Capatrà; 

ad  ovest,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con  Gangi. 
La  quarta  zona  resta  sul  limite  territoriale  con  Cerami 
che  la  chiude  ad  est,  mentre  ad  ovest  resta  chiusa  da  una 
linea  a  mezza  costa  che  segue  Tandamento  della  curva  oriz- 
zontale 600  dal  punto  Cugni-Latri  alla  contrada  Cannameli. 
Restano  comprese  in  dette  zone  le  contrade  :  Fiume  Salso, 
Piano  dell' Acpto,  Anghera,  Soccorso,  Basso  Ciappiere,  Mu- 
niarellì,  Valdinora,  parti  basse  di  Fontana  di  Piazza,  Gèssi, 
Olivera,  Fiumetto,  Pioppo,  Pantano,  Montegrosso,  Margio, 
D* Albano,  Fucilino,  Passarello,  Mancipa,  Mandre,  Selle,  Be- 
neficio, Casale,  Cannella  e  Parizzo. 

8.  —  Comune  di  Nissoria. 

Vi  è  una  sola  zona  malarica   che  comprende    parte  del 
territorio  e  che  è  limitata: 

a  nord  e  ad  ovest,  da  una  linea  che  segue  a  mezza 
costa  Tandamento  dei  monti  che  formano  il  versante  sud 
del  fiume  Salso  ed  il  versante  est  del  vallone  che  torma  li- 
mite territoriale  con  Gagliano  Castelferrato,  e  la  quale  li- 
nea può  considerarsi  coincidere  con  la  curva  orizzontale  500  ; 
a  sud,  da  un  tratto  del  limite  con  Nicosia,  compreso 
tra  la  casa  Salamone  ed  il  punto  in  cui  lo  stesso  ripiega 
verso  ovest,  e  da  una  linea  che  segue  la  curva  di  livello  500 
sul  versante  nord -est  e  sud-est  del  P.  Galate,  costeggiando 
anche  il  vallone  San  Paolo  e  Rinaldi; 

ad  est,  la  zona  resta  chiusa  dal  limite  territoriale  con 
Gagliano. 

Restano  comprese  in  detta  zona: 

1.  Lungo  il  fiume  Salso:  le  contrade  Trappettazzo, 
Santa  Caterina  e  Rocca  di  Sarro,  nonché  le  parti  basse  dì 
Favara,  Mentina  e  Galati  ; 

2.  Lungo  il  vallone  San  Paolo:  le  contrade  Rinaldi, 
Torre,  Costa  di  Salso,  Cozzo  Mendoliere,  Bosco  Centosalme. 

3.  LuDgo  il  vallone  di  Cerami:  le  parti  basse  delle  con- 
trade: Santa  Caterina,  Caporetina,  Canaletto  e  Busciana. 


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LEGOK  S  DFCBSXX  DEIi  SBOXQ  p'jTAUA  -  1905  1305 

9.  —  Comune  di  Raddusa. 

Vi  sono  due  zone  malariche  che  comprendono  parte  del 
territorio. 

La  prima  zona  malarica  è  compresa  tra  il  tratto  di  li- 
mite territoriale  con  la  provincia  di  Caltanissetta,  costituito 
dal  cosi  detto  fiume  Secco,  e  la  strada  mulattiera  che  va 
in  direzione  sud-est,  nordovest,  toccando  Testremità  ovest 
dell'abitato  di  Raddusa. 

La  seconda  zona  occupa  l'estremità  ovest  del  territorio 
ed  è  compresa  tra  un  tratto  del  limite  territoriale  con  la 
provincia  dì  Caltanissetta,  un  tratto  di  quello  col  comune 
di  Assoro  compreso  tra  il  trìplice  confine  Raddusa,  Aidone- 
Assoro,  e  la  prima  strada  mulattiera  che,  dalla  contrada 
Capo  Bianco,  va  verso  Raddusa. 

Le  contrade  comprese  in  detta  zona  sono  quelle  deno- 
minate: Betta,  Mattea,  San  Nicolò,  Poggio  di  Croce,  Gan- 
gitano  e  Cannellara. 

10.  —  Comune  di  Rammacca. 

U  intero  territorio  del  comune,  nei  suoi  limiti  attuali,  co* 
stituisoe  zona  malarica,  eccettuate  le  seguenti  località: 

a)  Le  alture  dei  monti  che  restano  a  sud  dell'abitato 
di  Rammacca,  comprese  tra  il  limite  territoriale,  la  strada 
mulattiera  che  unisce  detto  abitato  colla  fonte  Calcagno  e 
il  tratto  di  strada  rotabile  Rammacca-Palagonia  compreso 
tra  l'abitato  stesso  ed  il  limite  territoriale; 

h)  Le  alture  dei  monti  San  Nicola,  Tre  forche  e  Pollice, 
che  restano  ad  est  del  paese,  dalla  curva  di  livello  200  in  su; 

e)  Le  alture  dei  monti  Capezzano,  San  Giovanni  e  Tur- 
rìsi  dalla  curva  di  livello  200  in  su; 

d)  Le  alture  del  monte  Indica  che  restano  circuite  a 
sud-est  dalla  strada  mulattiera  che  attraversa  la  borgata 
Giardinellì  e  si  dirige  verso  la  casa  Stella;  aa  ovest,  dall'altra 
mulattiera  che,  aaiia  predetta  va  verso  la  contrada  Caval- 
lera  e  passa  vicino  alla  casa  Campanarella;  a  nord-est  da 
una  linea  che  unisce  le  dette  due  case  Stella  e  Campanarella; 


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1306  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

e)  Le  alture  dei  monte  Scarpello,  comprese  tra  il  li- 
mite territoriale  con  Agira  e  la  mulattiera  che  ne  resta 
immediatamente  al  sud  in  direzione  est-ovest; 

f)  Le  alture  delle  contrade  Mandrerosse  e  Calatari 
che  restano  comprese  tra  il  limite  territoriale  con  il  co- 
mune dì  Raddusa  e  la  mulattiera  che  dal  punto  Zolfara-Por- 
tella,  dirigendosi  verso  nord-est,  attraversa  la  contrada  Rocca 
di  Mastro  Pasquale,  e  quindi,  ripiegando  in  direzione  sud- 
est, nord-ovest,  va  ad  unirsi  all'altra  che  da  Catenuova  va 
verso  Raddusa,  passando  per  la  stazione  di  Agira.  Il  tratto 
di  quest'ultima  mulattiera  compreso  tra  il  punto  d' incon- 
tro con  la  prima  ed  il  limite  territoriale  con  Raddusa  cir- 
coscrive anche  le  altre  in  discorso. 

11.  —  Comune  di  Randazzo. 

Oltre  la  zona  malarica  già  delimitata  con  regio  decreto 
31  gennaio  1904,  n.  39^  ne  esistono  altre  due  nella  Jfra- 
zione  del  comune  stesso  situati  fra  i  comuni  di  Brente, 
Centuripe,  Troina. 

La  prima  zona  è  compresa  tra  il  tratto  del  fiume  Simeto, 
che  forma  limite  territoriale,  e  una  linea  che  dorre  a  mezza 
costa  in  coincidenza  con  la  curva  di  livello  400,  sul  ver- 
sante occidentale  di  detto  fiume,  cosicché  la  zona  in  pa- 
rola è  costituita  dalle  parti  basse  della  regione  Pietre  Rosse. 

La  seconda  zona  è  limitata  dal  tratto  del  fiume  sotto 
Troina  che  forma  limite  territoriale  con  la  frazione  di  Ran- 
dazzo e  da  una  linea  che  segue  l'andamento  della  curva 
orizzontale  400. 

Questa  zona  occupa  le  parti  basse  delle  legioni  Spanò  e 
Scala. 

12.  —  Comune  di  Regalbuto. 
Vi  sono  due  zone  malariche  : 

La  prima  zona  è  costituita  dalla  valla  del  fiume  Salso, 
ed  è  limitata  : 

a  nord,  da  una  linea  che  dal  punto  Cotonerà  (sul  limite 
territoriale  con  Gagliano  Castellerrato)  segue  l'andamento 
della  curva  orizzontale  400  dei  monti  che  costituiscono  il 


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I.EGOI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALTA  -  1905  1307 

versante  sud  del  fiume  Salso  ed  est  del  fiume  sotto  Troina, 
sino  al  punto  Grotta  Fumata  ; 

ad  est,  dal  tratto  di  limite  territoriale  con  Centuripe 
compreso  fra  detto  punto  e  la  regione  Sisto  ; 

a  sud,  da  un  tratto  della  strada  nazionale  Bronte-Re- 
galbuto,  e  quindi  da  una  linea  che  segue  Tandamento  della 
curva  orizzontale  400  dei  monti  che  costituiscono  il  ver- 
sante nord  del  Salso,  sino  alla  contrada  Tremoli; 

ad  ovest,  da  im  tratto  del  limite  territoriale  con  Agira. 
La  seconda  zona  è  delimitata: 

a  nord,  dalla  mulattiera  che  partendo  dal  limite  ter- 
ritoriale con  Centuripe,  sul  punto  Regione  Ponticello,  segue 
un  andamento  sinuoso,  passa  a  sud  di  Montepeloso  e  quindi, 
dirigendosi  verso  nord,  costeggia  ad  est  il  vallone  Cere- 
mellaro  sino  all'altezza  di  Pizzo  Pagliarazzo.  Da  questo  punto 
il  limite  della  .zona  costeggia  il  versante  est  del  vallone  pre- 
detto, seguendo  la  curva  di  livello  250  sino  a  raggiungere 
la  mulattiera  che  va  verso  Fìzzq  Turrìcchia  questa  seguesi 
sino  a  questo  punto,  ner  poi^  seguire  la  curva  orizzon- 
tale 300  dei  monti  che  formano  il  versante  ovest  del  val- 
lone Sciagnana; 

ad  est,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con  Cate- 
nanuóva  e  con  Centuripe  ; 

a  sud  e  ad  ovest,  ,dal  limile  territoriale  con  Agira. 
Restano  comprese  in  dette  zone  le  seguenti  contrade  : 
Sparacene,  Boterno,  Gangemi,  Campo  grande,  Prato,  Pozzillo, 
Fontana  Fichera,  Parisi,  Speziale  Sparacollo,  Ponte,  Sitalù, 
Colle,  Cagno  Troina,  Miraglia,  Bruca,  Sisto,  Ciaramidaro, 
Piano  Mattina,  Sparacogna  e  le  parti  basse  di  TTorricchia. 

13.  —  Comune  di  Sperlinga, 

Vi  è  un'unica  zona  malarica  che  occupa  parte  del  terri- 
torio e  precisamente  le  valili  del  Fiumetto  e  del  Salso. 

Essa  è  circoscritta  : 
dal  lato  estemo  :  dal  corso  del  Fiumetto,  dal  limite  con 
la  provincia  di  Palermo  sino  al  Molino  Capostrà  e  da  que- 
sto punto,  da  una  linea  che  costeggia  ad  est,  l'andamento 


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1308  LEGGI  E  DECaETI  DEL  EEGNXD  D*ITALIA  -  1905 

del  detto  Fiumetto,  passa  a  breve  distanza  dall'abitato  di 
Sperlinga  (lato  ovest)  ed  a  mezza  costa  del  monte  Grattar 
vecchia,  dove  ragigpiunge  il  limite  territoriale  con  Nìcosia. 
Prosegue  quindi,  la  detta  linea  di  confine,  nella  direzione 
di  nord-ovest  sino  alla  contrada  San  Silvestro,  dove  rag- 
giunge la  curva  orizzontale  800. 

Dal  lato  intemo,  il  limite  della  zona  segue  Tandamento  di 
detta  curva  sino  alla  contrada  Tiri  ;  quindi,  passando  per  la 
masseria  Intronata,  si  dirige  verso  la  contrada  Gorgasse,  da 
dove  ripiega  in  direzione  nord-ovest  e,  seguendo  l'andamento 
del  Fiumetto,  raggiunge  il  limite  con  la  provincia  di  Palermo. 

Lungo  il  corso  del  Fiumetto,  la  zona  mantiene  una  lar- 
ghezza variabile  dai  300  ai  500  metri. 

Sono  parzialmente  comprese  nella  suddescritta  zona  ma- 
larica le  contrade:  Santa  Venera,  Cicera,  Veschena,  Oapostrà, 
Capreria,  Balmazzi,  Paglione,  Rocca,  Corte,  Grottavecchia, 
Gurgazzi,  Intronata,  Pantano,  San  -  Silvestro  e  Mandre. 

14.  —  Comune  di  Troina. 

Vi  sono  tre  zone  malariche  costituite  dalle  ^alli  dei  fiumi 
Troina,  Sotto  Troina  e  Salso. 
La  prima  zona  è  delimitata  : 

a  nord,  dal  limite  territoriale  con  la  provincia  di  Mes- 
sina dal  punto  C.  Stagliata,  sino  alla  regione  Monastra,  sul 
limite  territoriale  col  comune  di  Brente; 

a  sud,  da  una  linea  a  mezza  costa  che  segue  Tanda- 
mento  dei  monti  che  costituiscono  il  versante  a  nord  del 
fiume  di   Troina,  e  precisamente  la  curva  orizzontale  800; 

ad  est,  da  un  tratto  del  limite  territoriale  con  Brente  ; 

ad  ovest,  da  un  tratto  del  limite  con  Cerami. 
La  seconda  zona  è  delimitata: 

a  nord  e  ad  est,  da  una  linea  sinuosa  che  segue  a  mezza 
costa  l'andamento  dei  monti  che  costituiscono  il  versante 
a  sud  del  fiume  sotto  Troina,  a  partire  dal  punto  in  cui 
il  limite  territoriale  con  la  frazione  di  Randazzo,  cessando 
di  seguire  l'andamento  del  detto  fiume  sotto  Troina,  co- 
mincia a  seguire  la  linea  che  passa  ad  est  della  M^a  Pia- 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1906  13C9 

sarò  tra  la  regione  omoDÌma  e  quella  detta  Spanò,  sino  a 
punto  C.  Squilla,  ad  ovest  di  Troina,  Detta  linea,  che  segue 
anche  TaDdamento  del  vallone  Lavanche  e  del  burroni  che 
immettono  nel  fiume,  attraversando  le  regioni  Pissarò,  Stingi, 
Ferrerò,  San  Paolo  e  Redegone,  si  può  ritenere  coincidere 
con  la  curva  orizzonlale  500,  dal  punto  in  cui  il  fiume  sotto 
Troina  cessa  di  formare  confine  con  la  frazione  di  Ran- 
dazzo  sino  al  vallone  Levanche  predetto,  e  da  quivi  in  poi 
con  le  curve  orizzontali  600  e  700  ; 

a  sud  ed  ovest,  da  un'altra  linea  che  segue  a  mezza  costa 
il  versante  a  nord  del  fiume  Sotto  Troina  e  che  coincide 
simmetricamente  alla  precedente  con  le  curve  orizzontali  500, 
600  e  700  dal  punto  in  contrada  Rocca  Fumata,  dove  co- 
mincia il  limite  territoriale  tra  Centuripe  e  la  frazione  di 
Randazzo,  sino  alla  C.  Squilla. 

La  tersa  zona  occupa  l'estremità  del  territorio  che  tocca 
il  fiume  Salso  sino  all'altitudine  di  metri  350  nella  r^one 
Cagno  di  Jroina,  che  costituisce  il  confine  a  nord.  Ad  est 
è  ciFCoscrltta  da  un  tratto  del  limite  con  Regalbuto  ;  a  sud 
dal  fiume  Salso,  e  ad  ovest  da  un  altro  tratto  del  limite 
con  Regalbuto. 

Restano  comprese  in  dette  zone  le  contrade  Mannia,  Pe- 
decaro,  Failla,  San  Costantino,  San  Cataldo,  Ponte,  Biatore, 
Costagraiide,  Santa  Domenica,  Brunno,  Contessa,  Paciona, 
Principe,  Mastratico,  Paterno,  Candela,  Larcirci,  Marchelli, 
Calabro,  Gambaro»  Radicene,  Olivete,  San  Gregorio,  La- 
vanche, Masseria  Vecchia,  San  Francesco,  Licciardello,  Gra- 
nate, Cuij)pulla,  Ferraro,  Cammino,  San  Paolo,  Scodellafi'e, 
Stime,  Pisciare,  Corre,  Naso,  Cota,  Lupo,  Ficarazzi,  Afiìtio, 
Prastà,  Pietralonga,  Buscemi,  Feudo  Grande  e  Cugno. 


Furto,  d'ordins  di  S.  M.  : 

Il   ministro   deirinterno 

FORTIS. 


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1310  LEGGI   E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTAUA  -   1905 

N.  163.        A       N.  163. 


Regio  Decreto  che  dichiara  zone  malariche  porzioni 
di  territorio  della  provincia  di  Campobasso. 

2  aprile  1905. 
{Pubblicato  nella  GaggeUa  Ufficiale  del  Regno  il  16  maggio  1906>  n.  115) 

VITTOBIO  EBiANUELE  m 

PER  GRAZIA   DI   DIO   B   PER  VOLONTI  DELLA   If  AZIOMS 
MB  D'ITALIA 

Vedute  le  leggi  2  novembre  1901,  n,  460,  22  giugno  1902, 
n.  224,  e  19  maggio  1904,  n.  209,  e  il  regolamento  appro- 
vato con  regio  decreto  30  marzo  1902,  n.  Ili,  che  con- 
tengono disposizioni  per  diminuire  le  cause  delia  malaria; 

Veduto  il  rapporto  col  quale  il  prefetto  della  provincia 
di  Campobasso  ha  inviato  le  proposte  di  quel  medico  pro- 
vinciale per  la  designazione  di  talune  zone  malariche  in 
quella  provincia; 

Veduto  il  voto  del  consiglio  provinciale  di  sanità  sulle 
anzidette  proposte  ;       *  -        ' 

Udito  il  consiglio  superiore  di  sanità; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
gli  affari  dell' interno,  presidente  del  consiglio  dei  mi- 
nistri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Sono  dichiarate  zone  malariche  ad  ogni  effetto  di  leg^e 
e  di  regolamento  le  porzioni,  di  territorio  della  provincia  di 
Campobasso  distinte  come  risulta  dall'elenco  ohe  segue,  far- 
cente parte  integrante  del  presente  decreto,  che  sarà  vidi- 
mato, d'ordine  Nostro,  dal  ministro  proponente. 


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LEOQI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  d'iTALIA  -  1905  *  1311 

A  cura  del  signor  prefetto  della  provincia  e  colPaiuto 
degli  uflBci  finanziari  competenti,  per  le  zone  ove  ciò  oc- 
corra, affine  di  precisarne  maggiormente  la  delimitazione, 
sarà  provveduto  alla  compilazione  degli  elenchi  dei  pro- 
prietari dei  fondi  compresi  nelle  zone  stesse,  con  riferi- 
mento al  dati  censuari. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  2  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 


Regisiraio  alia  Corte  dei  conti  addi  6  mofrgio  1905  \ 

%.  ^.  /luì  del  Gooomo  a  /\58.  F   Mbzzitti 
Luogo  del  SigUlo,  V.  Il  Guardasigilli  C.  FINOOCHTARO-APRILE 


A.    FORTIS. 


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1312  LEGGI  E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTALIA  -  1905 


ELENCO  DI  ZONE  MALARICHE 

esistenti  In  provincia  di  Campobasso,  con  riodicaiione  dei  rispettivi 

confini  territoriali 


1.  —  Comune  dì  Baranello. 

La  zona  malarica  ha  per  lìmiti: 

a)  a  nord,  il  confine  Baranello-Busso,  cominciando  dal 
suo  incontro  col  Biferno,  fino  all'intersezione  del  confine 
con  Baranello  e  la  via  Santa  Cecilia; 

b)  ad  est,  la  via  di  Santa  Cecilia,  cominciando  dal  suo 
incontro  col  confine  Busso-Baranello,  fino  al  punto  detto 
Torretta;  poi  la  via  detta  del  Molino,  dalla  Torretta  fino 
all'incontro  della  via  sunnominata  col  vallone  Isca;  da  que- 
sto punto,  un  rettifilo  fino  alla  cappella  di  Santa  Maria  a 
Monte.  Finalmente  da  Santa  Maria  a  Monte  la  via  della  Selva 
dell'Aquila  fino  al  suo  incontro  col  confine  Baranello-Colle 
d'Anchise; 

e)  a  sud,  il  confine  Baranello-Colle  d'Anchise,  comin- 
ciando dal  suo  incontro  con  la  via  della  Selva  dell'Aquila, 
fino  al  Biferno; 

d)  ad  ovest,  il  Biferno  per  tutto  il  tratto  per  cui  forma 
confine  comunale. 

2.  —  Comune  di  Bonefro. 

Vi  sono  due  zone  malariche. 

La  prima  zona  è  delimitata: 

a)  a  nord-ovest,  dalla  via  mulattiera  detta  Gerione,  co- 
minciando dal  punto  detto  Cerro  del  Ruccolo,  fino  al  punto 
d'incontro  della  via  di  Gerione  col  confine  Bonefro  Montorio, 
e  poi  da  questo  confine  fino  al  suo  incontro  col  vallone  di 
Montorio  ; 


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LEGGI  E  DBCEETI  DKL  KEGNO  u'iTALlA  -  1906  1313 

6)  a  nordest,  dal  corso  del  vallone  Montorio,  prima,  a 
partire  dal  punto  suddetto,  e  poi  da  quello  del  torrente 
Tona  fino  alla  sua  confluenza  col  vallone  Varco; 

e)  a  sud,  dalla  via  mulattiera  Isca  degli  Zingari,  co- 
minciando dalla  confluenza  del  vallone  Varco  col  Tona,  fino 
all'incontro  della  detta  via  Isca  degli  Zingari  con  la  rota- 
bile Rotello-Bonefro; 

d)  ad  QYQftt,  da  questa,  rotabile,  a  partire  dal  punto  sud- 
detto, fino  al  punto  sul  Tona; 

e)  a  sud-est,  dalla  via  mulattiera,  che  prende  succes- 
sivamente i  nomi  di  Cava  d'Arena,  San  Paolo,  Cannilia, 
Aia  delle  Macchie,  Pinpiara,  Gadiorio,  Rapino  e  Tre  Terre, 
cominciando  dal  ponte  sul  Tona  fino  al  punto  detto  Colle 
della  Nevieora; 

f)  a  sud-ovest,  dalla  via  mulattiera  che  prende  succes- 
sivamente i  iH)mi  di  Carpini,  Crocelle  e  Trocchi,  cominciando 
dal  punto  detto  Colle  della  Neviera,  fino  al  punto  detto  Cerro, 
del  Ruccolo^ 

La  seconda  zona,  malarica  è  delimitata: 

a)  a  nord-ovpst,  dalla  via  mulattiera  che  prende  suc- 
cessivamente i  nomi  di  Macchiarelle,  Riserva  e  Degna,  co- 
minciando dall'incontro  della  via  Macchiarelle  col  confine, 
Sant'Elia- Bonefro,  fino  all'incontro  della,  via^  Degna  con  la 
rotabile  che  conduce  a  CoUetorto; 

h)  a  nord-est,  dalla  rotabile  per  CoUetorto,  comin- 
ciando dal  suo  incontro  con  la  via  Degna  fino  al  suo  in- 
contro col  tratture; 

e)  a  sud,  dal  regio  tratture^  cominciando  dal  suo  incon- 
tro con  la  rotabile,  fino  al  suo  incontro  col  confine  Bone- 
fro-Sant'EUa,  e  poi  da  questo  confine  fino  al  suo  incontro 
con  la  vìa  Macchiarelle. 

3.  —  Comune  di  Busso. 
Vi  sono  due  zone  malariche. 
r.a  prima  zona  è  delimitata: 

a)  ad  ovest,  dal  corso  del  Biferno; 

h)  a  nord,  dal  confine  di  Busso  con  Gratino   lungo    il 

83  —  Voi.  II.  -  1905. 


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1314  LEGGI    J£   DKCKETI   DEL   EEONO  d'iTALIA  -    1905 

corso  del  vallone  Rio,  cominciando  dalla  confluenza  del  Rio 
col  Biferno  fino  al  punto  d'incontro  del  Rio  con  la  vìa  mu- 
lattiera detta  di  Santa  Croce; 

e)  ad  est,  dalla  via  mulattiera  di  Santa  Croce,  comin- 
ciando dal  suo  incontro  col  Rio.  fino  alle  vicinanze  dell'abi- 
tato di  Busso,  a  nord; 

d)  a  sud,  a  partire  dal  detto  punto,  la  zona  è  delimi- 
tata, prima  da  una  linea  che  gira  a  nord  dell'abitato,  fino 
a  raggiungere  la  strada  Vicenda  di  Lisce:  poi  da  questa 
via  fino  alle  Masserie  Strade,  continuando  sulla  stessa  fino 
a  raggiungere  il  confine  territoriale  di  Busso  con  Baraneilo. 
e  indi  da  questo  confine  fino  a  raggiungere  il  Biferno. 
La  seconda  zona  è  delimitata: 

dalla  mulattiera  di  Santa  Maria,  cominciando  dal  punto 
d'incontro  di  detta  mulattiera  con  la  rotabile,  presso  il  ci- 
mitero, fino  al  punto  in  cui  essa  incontra  la  via  vicinale 
Ciapparelle,  la  quale  gira  attorno,  comprendendole,  al  gruppo 
di  case  coloniche  esistenti  nella  contrada  avente  lo  stesso 
nome  di  Ciapparelle,  e  infine  dalla  detta  via  fino  a  rag- 
giungere la  contrada  Cesa  Longa  nel  bosco  comunale. 

Indi  dalla  mulattiera  detta  di  Montevairano  cominciando 
dal  bosco  comunale  fino  ad  incontrare  la  rotabile,  e  poi  da 
quest'ultima  fino  al  suo  incontro  con  la  via  Santa  Maria 
nelle  vicinanze  dell'abitato. 

4.  —  Comune  di  Caccavone. 

Vi  sono  due  zone  malariche 

La  prima  zona  ha  i  seguenti  confini: 

a)  a  sud-ovest,  il  fiume  Verrino  per  tutta  la  lunghezza 
per  la  quale  forma  confine  comunale; 

b)  ad  est,  il  confine  Caccavone- Civitanova  del  Saujiio 
per  la  parte  posta  al  di  qua  della  sponda  destra  del  Tri- 
gno,  cominciando  dall'incontro  del  detto  confiiie  Caccavone- 
Givitanova  del  Sannio  col  Trigno,  fino  ad  arrivare  al  punto 
detto  Farone  a  1000  metri  dì  distanza  d».l  Verrino  (da  questa 
parte  la  zona  malarica  di  Caccavone .  è  in  confine  con  altra 


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LEGGI    E    DECUETl    DEL  REGNO  D*ITALlA    -   1905  1315 

zona  malarica  appartenente  al    comune    di    Civitanova  del 
Sannio)  ; 

(?)  a  nord-ést,  una  linea  parallela  al  Verrino  e  distante 
uà  chilometro  da  questo  fiume,  cominciando  dal  punto  detto 
Forcone  tìno  a  raggiungere  la  mulattiera  dtetta  Faidone 
posta  nOiMa  contrada  Casale;  da  questo  punto  un  lettifllo 
fino  a  raggiungere  la  via  Coste  del  Molino  nelbi  località 
Casette  e  precisamente  alla  masseria  degli  eredi  Francesco 
Paolo  Antinucci;  e  finalmente  da  questo  punto  un  altro 
rettifilo  fino  al  punto  d'incontro  del  corso  del  Verrino  col 
confine  Caccavone-Agnone.  ' 

La  seconda  zona  malarica  ha  i  seguenti  confini: 

a)  a  sud-ovest,  la  via  detta  Tratture,, cominciando  dal 
Colle  del  Sorbo  fino  all'incontro  del  detto  Tratture  col  con- 
fine Caccavone-Agnone  che  segue  il  corso  del  vallone  delle 
Coste  grandi;         ... 

6)  a  nord,  il  confine  Caccavone-Agnone,  cominciando 
dal  suo  incontro  col  tratture  fino  all'incontro  del  suddetto 
confine  comunale  ,cól  corso  del  Sente; 

e)  a  nord-est,  il  corso  del  Sente  cominciando  dal  suo 
incontro  col  confi  ce  Caccavone-Agnone  fino  all'incontro  del 
Sente  col  confine  Oaccavone-Schiavi  d'Abruzzo  ulja  contrada 
Farone  e  lungo  il  vallone  Carapellese; 

d;  a  sud-est^  il  vallone  Carapellese  comipciaudo  dalla 
sua  confiuenza  col  Sente  fino  alla  3ua  origioe  alla  località 
Colle  del  Sorbo- 

5.  —  Comune  di  Campodipietra. 
Vi  è  una  sola  zona  malarica,  ch'è  delimitata: 
a)  a  nordest,  dal  tratturo  che  conduce  a  Ripalimo- 
sano,  cominciando  dal  punto  in  cui  questo  tratturo  inter- 
seca il  confine  comunale  con  Campobasso,  fino  al  punto  in 
cui  incontra  la  mulattiera  detta-  Rua  dei  Mancini;  poi  da 
questa  mulattiera  fino  all'  incontro  della  rotabile»  che  viene 
da  Toro;  indi  da  questa  rotabile  fino  all' incontro  con  quella 
che  viene  ^1a  Campobasso;  finalmente  da  quésto  punto  (in 
rettifilo)  fino  all' incontro  del  tratturo  col  confine  dì  Toro; 


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1316  ],..•.;:    ].    DIXKETI    DEL   KilG.NO    u'iXAJLIA   -   VòOò 

b)  sA  est,  dal  confine  con  Toro  dal  detto  punto  fino 
all'incontro  dei  tre  confini  di  Campodipietra,  Toro  e  Jelai,  e 
poi  dal  confine  con  Jais!  per  tutta  la  sua.  lunghezza; 

e)  a,  sud,  dal,  confine  con  Qildone  p^r  tutta  la  sua  lun- 
ghe^zza; 

d)  ad  ovest,  dal  confina  con  Ferrazzano,  poi  tutta  la 
sua.  lunghezza,  ii^i  dal  confine  con  Campobasso,  comin^ 
cia^do  dal  punto  in  cui  s' incontrano  i  tre  confini  di  Cam- 
podipietra, Ferrazzanp  e  Campobasso  fino  al  punto  in  cui 
il  confine  con  Campobasso  interseca  il  tratture  che  viene 
da  Ripalimosano. 

6.  —  Comune  di  Casacalenda. 
Vi  sono  tre  zone  maljiriche. 
La  prima  zona  è  delimitata: 

a)  a  nord,  dal  confine  comunale  con  Larino,  e  preci- 
samente dal  casello  41  al  punto  in  cui  detto  confine  in- 
contra il  torrente  Cigno; 

h)  a  sud-est,  dal  corso  del  torrente  Cigno,  cominciaijda 
dal  punto  in  cui  detto  torrente  incontra  il  confine  comu- 
nale di  Larino,  fino  alle  sue  origini,  e  poi  dalla  strada  mu- 
latrerà  per  Bonefro,  fino  al  punto  in  cui  questa  incontra  il 
confine  comunale  con  Bonefro; 

e)  ad  est,  dal  confine  comunale  di  Bonefro  partendo  dal 
punto  anzidetto  fino  al  punto  in  cui  detto  confine  incontra 
la  strada  rotabile  per  Bonefro; 

d)  a  sud,  dalla  strada  rotabile  per  Bonefro,  cominciando 
dal  punto  anzidetto  fino  al  punto  in  otti  detta  s^^ada  incon- 
tra la  ferrovia  nei  pressi  della  stazione,  di  Bonefro; 

e)  ad.  ovest)  dalla  linea  ferrorisDla,  cominciando  dal 
punto  anzidettp  fino  al  punto  in  cui  la  ierrovia»  incontra  la 
mulattiera  che  porta  al  casello  51  ;  poi  dck  detta;  mulattiera 
fino  all'incontro  della  rotabile  per-  Casacalenda;  indi  dalla 
liqea  iero^vìam  fino  al  casello  50;  poeciat  daUai  rotabile 
fino  al  suo  iiigresso  nell'abitato  di  Ca^m^alendai  alia  vìa  Nar 
poli,  e  df^  questui  fino  alla  piazza  Umbertoi;  indi  da  questa 
pia,s^a,  segu^odo  via  Termoli,  fiìno  alla  fine  dell'abitata  cko 


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LEGGI   E  DECKETI  DEL   BEGNO  l/lTALIA  -  1905  1317 

sottosta  a  detta  via;  in  fine  dalla  rotabile  per  Larino,  fino 
al  casello  44^  e,  da  questo,  dalla  ferrovia  fino  al  casello  41  ; 
Da  seconda  2ona  è   delimitata: 

a)  a  nord-ovest,  dal  fitiÉie  Biferno,  e  precisamente  dal 
punto  in  cui  detto  fiume  Intìarseoa  il  confine  con  Oudrdial- 
flera  sulte  sponda  destra,  fino  al  punto  in  cui  interseca  il 
confine  con  Larino,  pure  sulla  sponda  destra; 

b)  a  nord -est,  dal  vallone  Olivoli,  detto  volgarmente 
vallone  O'rande,  dal  punto  in  cui  detto  vallone  si  getta  nel 
Bifémo,  fino  al  punto  in  cui  incontra  la  mulattiera  per 
Larino; 

e)  ad  est,  dal  còrso  del  vallone  Olivoli,  a  partire  dal 
punto  anzidétto,  fino  alla  confluenza  col  vallone  Collaltare; 

d)  *a  sud,  d-al  cdrso  del  Vallone  Collaltare  a  partire 
dal  pulito  anzidetto;  fino  ad  incontrare  la  mulattièra  che 
passa  presso  la  masseria  Melfi; 

e)  ad  ovest,  dalla  mulattiera  che  mena  alla  masseria 
Melfi,  u  paìHilre  dal  punto  anzidetto,  fino  a  raggiungere  detta 
masserta  ; 

f)  a  sud,  accora  dalla  toulattiera  che  passa  sotto  monte 
Cece,  partendo  dall'anzidetto  punto,  fi ao  all'innesto  suo 
nella  mulattiera  che  còiiduce  al  Biferno,  dirimpetto  al  monte 
Peloso,  e  poi  da  detta  mulattiera  fino  al  Biferno. 

La  terza  zona  è  delimitata: 

a)  ad  ovest,  dal  corso  del  fiume  Biferno,  e  precisa- 
mente dal  punto  in  cui  detto  fiume  interseca  sulla  sponda 
destra  il  confine  fra  Morrone  e  Casacalenda,  fino  al  punto 
in  cui  interseca  il  confine  fra  Casacalenda  e  Guarlialfiera, 
lungo  il  vallone  della  GravelIIna; 

h)  a  nord-est,  dal  confine  comunale  con  Guardialfiera, 
a  partirà  dalFanzidetto  punto,  fino  dove  detto  confine  in- 
terseca la  mulattiera  per  Casacalenda; 

e)  ad  est,  dalla  mulattiera  per  Casacalenda,  partendo 
dal  punto  ora  detto,  fino  al  punto  in  cui  detta  mulattiera 
interseca  11  confine  comunale  fra  Casacalenda  e  Prov- 
videnti ; 


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1318  LEGGI   E   DECRLTl  DEL   UJ:G^O  d'iTALIA  -  1905 

d)  a  sud,  dal  confine  con  Provvidenti,  dal  punto  ora 
detto,  fino  ad  incontrare  il  Rio; 

e)  ad  ovest,  di  nuovo,  da  una  linea  che  dal  punto  an- 
zidetto, scende  al  corso  del  Rio,  seguendolo  fino  al  punto 
in  cui  questo  abbandona  il  confine  comunale;  indi  dal  con- 
fijie  comunale  fino  a  raggiungere  di  nuovo  il  Biferno. 

7.  —  Comune  di  Cercepiccola. 

Vi  è  una  zona  malarica  che  ha  i  seguenti  confini: 

a)  a  nord,  la  strada  rotabile,  cominciando  dal  suo  in- 
contro col  confine  CercepiccolaSan  Giuliano  del  Sannio  fino 
al  suo  ingresso  nel.  paese  a  valle  dell'abitato;  indi  una  li- 
nea girante  tutt'attorno  all'abitato  a  sud  fino  a  raggiun- 
gere la  vìa  mulattiera  per  Gildone;  poi  questa  mulattiera 
per  Gildone,  mulattiera  che  prende  successivamente  i  nomi 
di  Porta  Fontana,  Capo  Croce,  Chiusa  di  Cristo,  o  Macera 
de'  Santi,  e  Padulatta,  fino  all'innesto  della  via  deIJa  Cro- 
cella  alla  Montagna;  finalmente  questa  via  della  Crocella 
fino  a  raggiungere    il   confine  Cercepiccola-Cercemaggiore; 

b)  ad  est,  il  confine  comunale  Cercepiccola-Cercemag- 
giore,  cominciando  dal  punto  d'incontro  di  questo  confine 
con  la  via  della  Crocetta  fino  al  punto  d'incontro  dei  tre 
confini  Cercepiccola- Cereemaggiore-Sepino; 

e)  a  sud  ed  a  sud-ovest,  il  confine  Cercepiccola-Sepino 
per  tutta  la  sua  lunghezza; 

d)  ad  ovest,  il  confine  Cercepiccola-San  Giuliano  del 
Sannio,  cominciando  dal  punto,  ove  s' incontrano  i  tre  con- 
fini Cercepiccola  SepinoSan  Giuliano,  fino  al  punto  d' incon- 
tro del  confine  Cercepiccola- San  Giuliano  del  Sannio  con  la 
strada  rotabile. 

8/  —  Comune  di  CoUetorto. 

Vi  è  una  zona  malarica,  i  cui  confini  sono: 

a)  a  nord,  la  via  mulattiera  detta  volgarmente  del  Mo- 
linello e  che  porta  a  Colle  Jammanco,  cominciando  dal  mo- 
lino Santa  Maria  fino  all'incontro  della  via  del  Molinello  col 
confine  CoUetorto-San  Giuliano  di  Puglia; 


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LEGGI  E  DECRETI  BEL  REGNO  D  ITALIA  -   1905         1319 

b)  ad  e^t,  il  confine  Colletorto-San  Giuliano  di  Puglia, 
cominciando  dal  punto  suddetto  fino  a  dove  il  detto  con- 
fine incontra  il  vallone  Santa  Maria,  e  da  questo  punto  il 
corso  del  vallone  Santa  Maria  fino  alia  sua  confluenza  col 
Fortore;  e  poi  il  corso  del  Fortore  da  quest'ultimo  punto 
fino  alla  confluenza  col  vallone  Caprareccia  ; 

e)  a  sud,  il  fiume  Fortore  cominciando  dalla  sua  con- 
fluenza col  vallone  Caprareccia  fino  al  punto  in  cui  il  con* 
fine  di  CoUetorto  con  Carlantino  passa  al  di  qua  della  sponda 
sinisrtra  del  Fortore; 

d)  a  sud  ovest,  la  parte  del  confine  comunale  CoUetorto- 
Carlantino,  che  trovasi  al  dì  qua  della  sponda  sinistra  del 
Fortore,  cominciando  dal  punto  in  cui  il  confine  di  Colle- 
torto  con  Carlantino  abbandona  il  Fortore,  fino  al  punto  di 
incontro  dei  tre  confini  CoUetorto-Carlantino  e  Sant'Elia  a 
Pianisi; 

e)  a  nord  ancora,  la  via  mulattiera  Fonte  la  Torre,  co- 
ininciando  dal  suo  incontro  col  confine  CoUetorto  Sant'Elia 
a  Pianisi,  fino  al  punto  d' incontro  della  suddeUa  vi*?.  Fonte 
la  Torre  colla  rotabile;  poi  la  rotabile,  cominciando  dal  suo 
incontro  con  la  via  Fonte  la  Torre,  fino  all'incontro  della 
rotabile  con  la  via  mulattiera  detta  Airino  o  Mara  della 
Torre,  poi  la  strada  Airino  o  Mura  della  Torre  fino  al  suo 
incontro  con  la  via  mulattiera,  che  dall'abitato  di  Colle- 
torto  conduce  all'aia  Pietroniro,  e  che  si  chiama  appunto 
strada  Pietroniro;  indi  una  linea  retta  fino  all'origine  dc4 
vallone  Macchiarelle  ed  all'incontro  di  questo  vallone  con  la 
via,  che  prende  successivamente  i  nomi  di  Serpullo  e  Savace, 
finalmente  queste  vie  Serpulle  e  Savace  fino  ad  Aia  Nicola; 

/*)  ad  ovest,  la  mulattiera  che  attraversa  la  contrada 
Gefalicchio  cominciando  dall'Aia  Nicola  fino  al  molino  S.  Maria. 

9  ~  Comune  di  Fossalto. 
La  zona  malarica  è  delimitata: 
a)  a  nord,  dalla  mulattiera  detta  dell'Aia  Vecchia,  co- 
minciando dal  vallone  Fossalto  (distante    dall'abitato   circa 
iOO  metri)  fino  al  suo  incontro  col  vallone  Castelluccio; 


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1320  LEGGI   E  DECRETI   DFX  REGNO  d'iTALIA   -   1905 

h)  a  nord-est,  da  una  lìnea  retta  che  dall' incontro  della 
via  Aia  Vecchia  col  vallone  Ca^teliuccio  va  a  raggiungere 
rincontro  della  mulattiera  di  Macchie  Colucci  col  confine 
comunale  con  Limosano; 

e)  ad  est,  dal  confine  col  comune  di  Limosano  a  par- 
tire dal  punto  d'incontro  di  esso  colla  mulattiera  di  Mac- 
chie Colucci  fino  a  raggiungere  il  Biferno  ; 

d)  a  sud-ovest,  dal  confine  comunale  con  Caàtropì- 
gnano  (che  segue  il  corso  del  Biferno),  cominciando  dal- 
l'incontro  di  questo  fiume  col  confine  comunale  con  Limo- 
sano  fino  alla  confluenza  del  vallone  Fossalto  col  Biferno; 
poi  dal  vallone  FossaHo,  a  cominciare  da  questo  punto,  fino 
a  raggiungere  \\  contrada  Lisciare;  indi  salendo  la  costa 
Tre  Monti  per  300  metri,  e  da  questo  punto  da  una  paral- 
lela al  corso  del  vallone  Fossalto,  distante  300  metri  dal 
vallone  stesso,  e  continuando  parallelamente  al  corso  del 
vallone  Feudo,  e  sempre  alla  stessa  distanza  di  metri  300, 
fino  all'incontro  della  mulattiera  denominata  Costa  Calda; 

e)  ad  ovest,  a  partire  da  questo  punto,  dalla  mulat- 
tiera di  Costa  Calda  fino  all'abitato  di  Fossalto  ;  poi  da  una 
linea  che  gira  attorno  a  questo  (alla  distanza  di  circa  100  me- 
tri dal  vallone  Fossalto)  fino  alle  ultime  case  a  nord  in 
contrada  Rinforzi,  indi,  da  questo  punto  da  una  parallela 
al  vallone  medesimo  toccando  ftl  di  sopra  il  casino  Orlando 
fino  all'  inr^ontro  col  confine  comunale  con  Pietracupa  ;  in- 
fine di  questo  confino  fino  alla  sua  intersezione  col  vallone 
stesso  ; 

d)  a  nord,  a  partire  da  quest'ultimo  punto,  dalla  mu- 
lattiera Castellano  fino  a  raggiungere  la  via  dell'Aia  Vecchia. 

10.  —  Comune  di  Ferrazzano. 

Vi  sono  due  zone  malariche. 

La  prim^a  zoaa  è  delimitata  : 

a)  a  nord  dal  confine  con  Campobasso,  cominciando 
dal  punto,  in  cui  questo  confine  interseca  la  rotabile  nuova 
Campobasso  Ferrazzano,  fino  al  punto  in  cui  interseca  la 
rotabile  Campobasso-Gildone  ;  poi  da   questo  punto  da  un 


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LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905  1321 

rettìfflo  fino  al  ponte  Scarafone,  e  da  questo  da  altro  ret- 
tifilo fino  al  punto  d' incontro  della  strada  vecchia  'di  Gii- 
(Ione  colla  mulattiera  detta  delle  Piane  ;  infine  da  questa  mu- 
lattiera fino  a  raggiungere  il  confine  con  Campodipietra 
presso  la  regione  detta  Feudo  Ci  vitella  ; 

b)  ad  est  (a  cominciare  dal  punto  ora  detto),  dal  con- 
fine con  Campodipietra  fino  a  raggiungere  il  Tappino;  poi, 
dal  detto  punto,  d!al  confine  con  Gìldone,  fino  al  punto 
d'incontro  dei  tre  confini  di  Gildoile,  Ferrazzano  e  Mira- 
beUo; 

(?)  a  sud,  dal  confine  con  Mirabello  Sannitico,  a  par- 
tire dal  punto  d' incontro  dei  tre  confini  sopranotati,  fino 
dove  questo  confine  abbandona  il  Tappino  ; 

d)  a  nord  ancora,  dal  punto  suddetto,  da  una  linea 
retta  fino  all'  incontro  della  rotabile  per  Gildone  colla  mu- 
lattiera detta  Quartilia; 

e)  a  sud  ancora,  dal  punto  suddetto,  da  un  rettifilo 
fino  al  punto  in  cui  la  nuova  rotiibìle  Campbbasso-Ferraz- 
zsno  interseca  il  confine  con  Campobasso. 

La  seconda  zona  malarica  è  delimitata  : 

a)  a  nord,  a  partire  dal  punto  d' intersezione  del  con- 
fiìie  di  Campobasso  con  la  mulattiera  detta  Dammonte, 
da  questa  fino  al  punto  in  cui  inconti*a  la  rotabile  per  Mi- 
rabello. 

b)  ad  est,  dalla  rotabile  ora  detta  fino  all'  intersezione 
col  confine  di  Mirabello  ; 

e)  a  sud,  a  partire  dal  detto  punto  da  un  rettifilo  fino 
alia  sorgente  dell'acqua  solfurea; 

d)  ad  ovest,  dalla  sorgente  dell'acqua  solfurea  fino  al 
punto  d' incontro  del  confine  di  Campobasso  con  la  mulat- 
tiera detta  Dammonte. 

11.  —  Comune  di  Gambatesa. 
Vi  è  una  sola  zona  malarica,  essa  è  delimitata  : 
a)  a  nord,    dalla    strada   nazionale    Appuia- Sannitica, 
cominciando  dal  punto  in  cui  interseca  il  confine  fra  Ric- 
cia e  Gambatesa,  fino  al  punto  in  cui  incontra  la  muiat- 


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1322  LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

tiera  che  porta  al  tratturo  presso  le  masserìe  Torretta  ed 
Aviuso  ; 

b)  ad  ovest  (dal  detto  punto),  da  una  linea  ietta  fino 
alla  masseria  Farinaccio  (volgarmente  detta  Pellanera)  e 
continuando  nella  stessa  direzione  fino  ad  incontrare  il  con- 
fine con  Pietracatella  ; 

e)  a  nord  di  nuovo,  dal  confine  con  Pietracatella  par- 
tendo dal  punto  anzidetto  fino  a  quello  in  cui  detto  con- 
fine si  allontana  dal  Tappino;  poi  da  un  rettifilo  fino  alla 
masseria  Galante  (ora  Fanelli); 

d)  ad  ovest  di  nuovo  (dalla  masseria  Galante),  da  un 
rettifilo  fino  al  punto  di  incontro  del  confine  di  Pietraca- 
tella colla  mulattiera  che  conduce  a  Macchia  Valfortore  ; 

è)  a  nord,  di  nuovo  dal  confine  comunale  con  Pietrar 
Catella,  a  partire  dal  detto  punto  fino  a  raggiungere  il  fiume 
Fortore  ; 

f)  ad  est,  dal  corso  del  fiume  Fortore,  partendo  dal 
detto  punto  fino  air  incontro  del  confine  con  Tufara  ; 

g)  a  sud,  dal  confine  con  Tufara,  partendo  dal  punto 
ora  detto,  fino  air  intersezione  fra  il  detto  confine  e  la  curva 
di  livello  250  ;  indi  da  un  rettifilo  fino  alla  masseria  Josa, 
e  poscia  da  un  altro  rettifilo  aucora  fino  air  incontro  della 
strada  mulattiera  detta  della  Carestia  (presso  la  località 
Querce-Marino)  con  la  strada  nazionale  ;  e  poi  dalla  rota- 
bile fino  all'  incontro  della  mulattiera  detta  del  Mulino  ; 

h)  a  sud  ancora,  a  partire  dal  detto  punto,  dalla  mu- 
lattiera detta  del  Mulino  fino  air  incontro  del  vallone  Fezzano 
e  indi  dalla  mulattiera  detta  Folicari  per  trecento  metri  ; 

i)  a  sud-ovest,  dal  detto  punto  in  rettifilo  fino  all'  in- 
tersezione fra  il  vallone  Finocchio  ed  il  confine  con  Rìccia; 
da  ultimo  dal  confine  con  Riccia  fino  all'  incontro  con  la 
strada  nazionale. 

12.  —  Comune  di  Qildone, 
Vi  sono  due  zone  malariche. 
La  prima  zona  è  delimitata  : 

a)  a   nordovest,    dal    fiume    Tappino   e    precisamente 


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LEGGI  E  DECRKTI   DEL   REGNO   d'iTALTA   -  J  905  132ii 

cominciando  dal  ponte  Tappino  fino  al  punto  in  cui  il  con- 
fine comunale  con  Campodipietra  si  allontana  dal  Tappino; 

b)  a  nord,  dal  conf  ne  con  Campodipietra,  a  partire 
dal  punto  anzidetto,  fino  a  quello  in  cui  questo  confine  in- 
contra quello  con  Jelsì  ; 

e)  ad  est,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dal  confine 
con  Jelsi  fino  ad  incontrare  la  strada  nazionale  Appula-San- 
nitica  ; 

d)  a  sud,  cominciando  dal  punto  anzidetto,  dalla  na- 
zionale verso  Gildone,  fino  ad  incontrare  il  vallone  Perdoc- 
chioso,  e  per  una  zona  larga  80  metri  a  destra  e  80  a  si- 
nistra dell'asse  del  detto  vallone,  risalendo  lunghesso  per 
cinquecento  metri  e  ritornando  alla  nazionale  poi  fino  al 
ponte  sul  torrente  San  Nicola; 

e)  ad  est  ancora,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dal 
torrente  San  Nicola  fino  ad  incontrare  il  confine  di  Cer- 
cemaggiore  ; 

f)  a  sud,  a' partire  dal  punto  anzidetto,  dal  confine 
con  Cercemaggiore  fino  ad  incontrare  la  nazionale  ; 

g)  a  nord- ovest,  dalla  nazionale,  a  partire  dall'ora  detto 
punto,  fino  all'  incontro  con  la  provinciale  per  Campobasso. 
Poi.  dalla  provinciale  fino  a  raggiungere  di  nuovo  il  ponte 
Tappino- 
la seconda  zona,  che  comprende  tutta  la  contrada  Volla 

0  Golia,  è  limitata  : 

a)  a  sud-ovest,  dal  confine  col  comune  di  Cercemag- 
giore, cominciando  dal  punto  ove  esso  interseca  il  tratturo 
che  porta  a  Cercemaggiore,  fino  al  punto  in  cui  interseca 
la  via  della  Golia; 

h)  a  sud' est,  da  una  linea  che  va  dal  punto  anzidetto 
fino  al  punto  d' incontro  della  strada  che  conduce  al  Bosco 
comunale  di  Gildone  con  la  strada  che  conduce  presso  la 
masseria  Franco-Rìccelli  e  dalla  strada  del  bosco  che  passa 
al  disopra  della  cisterna  grande  ; 

e)  a  nord-est,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dalla  strada 
del  bosco  che  passa  fra  Colle  Quadrano  e  Colle  Sarachella^ 


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1324  LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGXO  D*1TALU   -  1905 

fino  al  punto  in  cui  detta  strada  incontra  il  tratturo  per 
Cercemaggiore  ; 

d)  a  nord-dvest,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dal 
trattilro  stesso,  fino  air  intersezione  del  confine  di  Cerce- 
maggiore. 

18,  —  Comune  dì  Guardialfiera. 
Vi  sono  quattro  zone  malariche. 
La  prima  zona  è  delimitata  : 

a)  a  nord  ovest,  dalla  vìa  mulattiera  detta  della  Ca- 
màrda,  e  precisamente  dal  punto  ih  cui  detta  via  interseca 
il  confine  comunale  dì  ^'Lupara  fino  al  punto  in  cui  s' im- 
mette nella  strada  detta  del  Camposanto  Vecchio  a  da  que- 
sta strada  fino  al  punto  in  cui  incontra  la  mulattiera  che 
conduce  al  torrente  Cervaro  ;  dal  detto  punto  da  una  linea 
retta  fino  ad  incontrare,  nella  contrada  Sella  Monte  Peloso, 
la  strada  rotabile  che  conduce  al  Liscione;  poi  da  detta 
strada  fino  al  ponte  Liscione; 

b)  a  sud-est,  dal  fiume  Biferno  e  precisamente  dal  punto 
ove  trovasi  il  ponte  Liscione  fino  al  punto  in  cui  il  Biferno 
incontra  il  confine  fra  Guardialfiera  e  Lupara; 

e)  a  sud,  dal  confine  comunale  iTra  Guardialfiera  e  Lu- 
para dal  punto  in  cui  incontragli  Biferno  fino  a  quello  in 
cui  la  strada  detta  della  Camarda  interseca  il  confine  co- 
munale. 

La  seconda  zona  è  delimitata: 

a)  ad  e^t,  dal  ponte  Sant'Antonio  seguendo  la  strada 
mulattiera  che  va  sotto  Monte  Cecio  fino  al  punto  in  cui 
detta  strada  abbandona  il  confine  comunale; 

b)  a  sud,  a  partire  dal  punto  suddetto,  dal  confine  co- 
munale, fino  al  punto  in  cui  detto  confine  interseca  la  strada 
mulattiera  che  porta  a  Casacalenda,  e  poi  dal  detto  punto 
fino  al  Biferno; 

e)  a  nord-ovest,  dal  fiume  Biferno. 
La  terza  zona  è  delimitata: 

a)  a  sud-est,  dalla  vi«a  che  dall'abbeveratoio  pubblico 
presso  l'abitato  mena  al  cimitero  fino  al  punto  in  cui  dótta 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  fiEGNO   d'iTALIA  -    IGUj  1325 

strada  inconira  quella,  detta  delle  Vallocchie,  e  poi  da  detta 
strada  fino  a  raggiungere  il  torrente  Cervaro; 

h)  a  nord-est,  dal  corso  del  torrente  Cervaro,  a  par- 
tire dai  punto  ora.  detto  fino  a  quello  in  cui  detto  torrente 
incontra  il  vallona  Yaccardo^ 

e)  a  nord^  dal  corso  del  vallone  Vaccardo,  a  partire 
dal  punto  ora  detto  fino  a  quello  in  cui  detto  vallone  in- 
contra la  strada  che  da.  Acquavi  va  conduce  a  Guardialfiera; 

d)  ad  ovest,  dalla  strada  che  viene  da  Àcquaviva  dal 
detto  punto  fino  alla  prima  casa  dell'abitato  ; 

e)  a  nord-ovest,  dal  perimetro  dell'abitato,  a  partire 
dal  detto  punto  fino  a  raggiungere  l'abbeveratoio  pubblico. 

La  quarta  zona  è  delimitata: 

a)  a  nord  est,  dalla  prima  casa  dell'abitato  verso  la 
via  che  mena  al  Calvario  fino  all'incontro  della  via  che  mena 
a  Civita; 

b)  a  nordovest,  dalla  strada  che  mena  a  Civita,  par- 
tendo dal  punto  anzidetto  fino  al  torrente  Vallone; 

e)  a  sud- ovest,  dal  Vallone,  scendendone  11  corso,  a  partire 
dal  Vallone: fino  ad'  incontrare  i  ruderi  dell'antico  mulinello; 

d)  ad  est,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dallist  stradella 
vicinale  che  mena  al  paese,  fino  a  raggiungere  di  nuovo 
l'abitato  presso  la  casa  d'Angelcola  ;- 

e)  a  sud,  da  una  linea  che  dal  punto  anzidetto,  ra- 
sentando l'abitato,  raggiunge  le  ultime  case  del  paese  verso 
la  strada  che  mena  al  Calvario. 

14.  —  Comune  di  Jelsi. 
Vi  è  una  zona  malarica:  essa  è  delimitata: 

a)  ad  est,  dal  confine  con  Pietracatella,  cominciando 
dal  punto  ìa  cui  il  ccmfine  interseca  il  corso  del  torrente 
Carapello  fina  al  punto  in  cui  interseca  la  mulattiera  delle 
Vigne  Vecchie^; 

h)  a  sudasi,  a  partire  dal  detto  punto  dalla  strada  dello 
Vigne  Vecchie^  poi  da  quella  della  Greca^  indi  da  quella 
del  Macchione  fino  a  raggiungere^  l'abitato  di  Jelsi  alla  via 
Pìsciarello; 


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1326  l:atGI  e  decheti  dkl  regno  d'italia  -  1905 

e)  a  nord,  dal  detto  punto,  girando  attorno  airabitato 
a  nord,  raggiungasi  la  nazionale  Appulo-Sannitica,  sul  ponte 
del  vallone  Cerri; 

d)  a  sud,  da  una  linea  che  dal  detto  punto,  girando 
attorno  all'abitato  a  sud,  rag^unge  la  strada  mulattiera  che 
conduce  all'ex  bosco  di  Jeisi,  e  che  è  detta  volgarmente  via 
della  Selva; 

e)  ad  est,  a  partire  dal  detto  punto,  dalla  suddetta  mu- 
lattiera, fino  alla  contrada  detta  Casale  S.  Pietro,  poi  dalla 
mulattiera  che  conduce  al  vallone  Oscuro  fino  ad  incontrare 
il  confine  con  Riccia;  poi  da  detto  confine  fino  a  raggiun- 
gere il  vallone  Oscuro; 

f)  a  sud  ancora,  dal  corso  del  vallone  Oscuro,  a  par- 
tire dal  detto  punto  fino  a  raggiungere  di  nuovo  la  mulat- 
tiera detta  via  della  Selva; 

g)  ad  est,  ancora,  a  partire  dal  detto  punto  dalla  mu- 
lattiera suddetta,  fino  ad  incontrare  il  confine  con  Cerce- 
maggiore  ; 

h)  ad  ovest,  a  partire  dal  detto  punto  dal  confine  con 
Cercemaggiore  fino  ad  incontrare  la  fiumara  Carapello  al 
confine  di  Qildone;  poi  da  tale  confine  fino  ad  incontrare 
il  vallone  della  Castagna  ;  poi  da  un  rettifilo  fino  al  cimitero 
di  Jelsì;  quindi,  da  altro  rettifilo,  fino  alla  masseria  Ciaccia; 

i)  a  nord,  da  una  linea  retta  che  va  dalla  masseria 
Ciaccia  fino  all'incontro  del  torrente  Carapello  col  confine 
di  Pietracatella. 

15.  —  Comune  di  Larino. 
Vi  è  una  zona  malarica   Essa  è  delimitata 

a)  a  sud,  dal  confino  con  il  comune  di  Casacalenda, 
partendo  dal  casello  n.  41,  punto  dove  s'ìncontraùo  la  lìnea 
ferroviaria,  la  strada  rotabile  di  Ca;3acalenda  ed  il  detto  con- 
fine comunale,  fino  all'incontro  'lei  torrente  Cigno; 

'  h)  a  sud  sud-est,  dal  torrente  Cigno,  partendo  dal  punto 
d' Inter? ezìone   col   confine    di    Casacalenda,  fino    al    punto 
;  incontro  coi  confini  di  Ururi  e  di  San  Martino  in  Pen?i- 
lis,  seguendo  sempre  il  corso  del  torrente  Cigno; 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REOXO  d'iTALIA  -   1905  1327 

c)  a  nord-est,  dal  tenimento  dì  San  Martino  in  Pensi- 
lis,  cominciando  dal  punto  dove  s' incontrano  i  confini  dì 
Larino,  Ururi  e  San  Martino  in  Pensilis  fino  al  fiume  Bi- 
femo,  seguendo  sempre  il  confine  comunale; 

d)  a  nord-ovest,  dal  fiume  Biferno,  cominciando  dall'in- 
contro dei  confini  di  Larino  e  Guglìoneai  fino  air  incontro 
dei  confinì  di  Larino  e  Casacalenda,  seguendo  sempre  il 
corso  del  fiume  Biferno; 

e)  a  sud,  ancora,  dal  confine  col  comune  di  Casacalenda 
cominciando  dall' incontro  di  detto  confine  col  Biferno  al- 
l'incontro col  vallone  Olivoli,  della  stradetta  vicinale  che, 
passando  presso  la  masseria  RiCiii,  conduce  a  Larino,  e  dal 
detto  punto,  dalla  stessa  stradetta  vicinale  fino  all'incontro 
di  questa  col  vallone  della  Terra; 

f)  a  sud-ovest,  da  una  linea  che  dal  punto  d'interse- 
zione del  vallone  della  Terra  .con  la  stradetta  vicinale  sud- 
detta, segue  la  curva  orizzontale  150,  fino  al  suo  incontro 
con  la  stradetta  vicinale  detta  dell' Acquara; 

g)  a  nord,  da  una  linea  che  dall'incontro  della  curva 
di  livello  150  con  la  stradetta  dell'Acquara,  va  fino  all'in- 
tersezione della  strada  vicinale  (che  conduce  al  bosco  co- 
munale) con  il  r^gio  tratturo; 

h)  ad  est,  da  una  linea  retta  che  dal  punto  d'interse- 
ziotie  suddetto  va  fino  al  casoUo  ferroviario  n.  30; 

'   t)  a  nord-est,  dalla  ferrovia,  a  partire  dal  casello  fer- 
roviario n.  30,  fino  al  casello  n-  29; 

/)  a  sud-est,  da  una  lìnea  che  dal  casello  n-  29  va  sino 
all'incontro  della  strada  mulattiera  che  mena  a  Roteilo,  e 
precisamente  a  500  metri  di  distanza  dall'intersezione  di 
detta  strada  con  quella  dei  Tufi.  Poi  dalla  vstrada  di  Roteilo 
fino  al  Montarono,  poi  dalla  stt-ada  detta  dei  Tufi,  fino  al 
casello  n.  38,  e  finalmente  dal  casello  n.  38,  lur>go  la  linea 
ferroviaria,  fino  al  ctt^ello  n.'  41. 
la  zona  malarica  comprende  le  seguenti  contrade: 
Molino,  Fonte  del  Pesce  (dett^,  comunemente  te  Fonte  del 
Pesco  »),  Voi  velli  ;{detto  comunemente  «  Olivelli  »),  il   Ri- 


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1328  LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  d'iTALIA  -  1905 

cupo,  Parco  di  San  Pardo,  Colle  dei  Perazzi,  Piani  di  La- 
rino,  Monte  Carbone  (detta  «  Colle  Carbone  »),  Pozzo  della 
Mendorla,  Campolungo,  Colle  di  Lauro,  Pezza  di  Spinilli,  Di- 
fesanuova,  Parco  dei  Boni  (detta  comunemente  oc  Parco  dei 
Bovi  »),  Quascitello,  Bosco  di  Melaine,  la  Defensa^  Ripe- 
tello,  Molino  Falocco,  Farozzs,  Frassitello  (detto  comune- 
mente «  Frasaniello  »),  Colle  di  Vreccia  e  Colle  Torretta, 
e  quella  parte  della  contrada  detta  comunemente  Para,  che  si 
avvicina  alla  contrada  Frasaniello. 

16.  —  Comune  di  Limosano. 

Vi  è  una  zona  malarica,  cosi  delimitata  : 

a)  a  nord,  dalla  mulattiera  detta  Morgia  della  Volpe, 
cominciando  dal  suo  incontro  colla  mulattiera  detta  di  Colle 
Favorì,  fino  alla  masseria  di  Marcellino  Ricciuto;  poi  dalla 
mulattiera  detta  di  Pozzillo  fino  alla  masseria  degli  eredi 
di  Costanzo  Ramolo  ;  poi  dalla  strada  di  teschio  Martino  e 
Macchie  Colucci,  fin  oltre  la  Morgia  di  Peschio  Martino,  e 
da  questo  punto  dalla  via  detta  Fonte  degli  Sbirri  fino  a 
raggiungere  la  mulattiera  detta  prima  Le  Mesce,  ed  in  se: 
guìto  Morgia  delle  Cese;  e  infine  da  quest'ultima  mulattiera 
e  poi  da  quella  detta  Lavandaia,  sino  a  raggiungere  la  ro- 
tabile Mpntagano-Limosi^no; 

b)  ad  est,  a  partire  dall'incontro  della  via  Lavandaia 
con  la  rotabile  Montagano-Limosano,  da  questa  fino  a  rag- 
giungere il  ponte  sul  Biferno  ; 

e)  a  sud,  a  partire  dal  ponte  sul  Biferno,  dal  corso  di 
questo  fiume  fino  all'  incontro  del  Biferno  colla  strada  (ii 
Colle  Favori; 

d)  ad  ovest,  a  p^^rtire  di^U'  incontro  del  Biferno  cpl|a. 
strada  di  Colle  Favori,  da  questa  strada  fino  al  suo  incoij- 
tro  con  la  mulattiera  detta  Morgia  delia.  Volpe, 

17.  —  Comune  di  Macchia  Valfortore. 

Vi  è  una  zona  malarica  ;  essa  è  delimitata  : 
a)  a  nord-est,  dal  corso  del  torrente  Cigno,   comin- 
ciando dal  punto  d' incontro  di  questo  collìsi  mulattiera  detta 
di  Colletorto,  fino  alla  sua  confluenza  col  Fortore  ; 


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LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGNO   D*ITAHA  -  1905  1329 

6)  ad  est,  dal  corso  del  Fortore,  cominciando  dalla  sua 
confluenza  col  Cigno,  fino  al  punto  in  cui  il  Fortore  esce 
dal  tenimento  di  Macchia  Valfortore; 

e)  a  sud,  dal  confine  con  Pietracatella,  cominciando  dal 
punto  d'intersezione  di  questo  confine  col  Fortore  fino  al 
punto  d'intersezione  dello  stesso  confine  colla  mulattiera 
detta  dello  Spirito  Santo,  che  passa  presso  la  cappella  di 
S.  Maria  degli  Angeli; 

d)  ad  ovest,  dalla  mulattiera  dello  Spirito  Santo,  co- 
minciando dal  Tallone  di  Macchia  fino  a  raggiungere  l'estre- 
mità sud  dell'abitato;  poi,  girando  tutt'attomo  all'abitato 
ad  ovest,  dalla  strada  dd  circonvallazione  fino  a  raggiun- 
gere l'estremità  nord  dell'abitato  presso  la  mulattiera  detta 
di  CoUetorto  ;  e  finalmente  da  questa  mulattiera  fino  a  rag- 
giungere il  torrente  Cigno. 

18.  —  Comune  di  Mirabello  Sannitico. 

Vi  è  una  sola  zona  malarica  cosi  delimitata: 

a)  a  nord,  dal  corso  del  Tappino,  cominciando  dal 
punto  in  cui  questo  torrente  entra  nel  territorio  di  Mira- 
bello  fino  al  punto  in  cui  riceve  le  acque  del  vallone  Ca- 
stagna, che  scende  dalla  regione  San  Paola; 

b)  a  sud-est,  dal  corso  del  vallone  Castagna,  comin- 
ciando dalla  sua  confiuenza  col  Tappino,  fino  al  punto  in 
cui  incontra  la  mulattiera  detta  strada  S.  Giorgio  ; 

e)  ad  ovest,  a  partire  dal  ^tbo  punto,  dalla  mulat- 
tiera detta  strada  San  Giorgio  fino  all*abitato,  e  poi,  gi- 
rando tutt'attomo  all'abitato  ad  ovest,  fluo  al  principio  della 
rotabile;  indi  dalla  rotabile  fino  ad  incontrare  il  confijsie 
di  Ferrazzano,  e  finalmente  dal  confine  di  Ferrazzano  fino 
a  raggiungere  di  nuovo  il  Tappino. 

19.  —  Comune  di  Monacilioni. 

Vi  è  una  zona  malarica,  delimitata: 

a)  a  nord,  dal  confine  con  Campolieto,  cominciando 
dal  punto  d'intersezione  di  questo  confine  conVla ' rotabile 
Campolieto-Monacilioni  pressò  il  vallone  Maillo,^fino  al  punto 

84  —  Vou  II.  -  1905. 


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1339  LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 

in  cui  la  rotabile  incontra  il  tratturello  che  partendo  da 
Campolieiio  porta  a  Sant'  Elia  attraversando  il  canale  delle 
Lame  al  di  sopra  della  rotabile;  poi  da  questo  tratturello 
oljtre  rattrayersamento  del  canale  della  Lama,  e  precisar- 
mente  fino  al  punto  in  cui  incontra  la  mulattiera  che  porta 
a  Monacilioni; 

b)  ad  esty  da  questa  mulattiera,  dal  suo  punto  d' in- 
contro col  tratturello  fino  a  quello  con  la  rotabile  presso 
le  prime  case  dell'abitato  ;  poi,  girando  tutto  attorno  all'a- 
bitato ad  eBity  fino  ad  imboccare  la  mulattiera  che  conduce 
a  Pietracateila  e  che  passa  vicino  a  Serra  di  Macchia  e 
Monte  Maniro,  e  poi  da  questa  mulattiera  fino  all'  incontro 
col  vallone  Canale  ; 

e)  a  sud,  dal  vallone  Canale,  dal  suo  punto  d'incon- 
tro colla  mulattiera  per  Pietracateila  fino  aJl'  incontro  del 
detto  vallone  col  Fiumarello,  seguendo  sempre  il  confine 
con  Pietracateila; 

d)  ad  ovest,  dal  confine  con  Toro  e  quindi  da  quello 
con  San  Qiovanni  per  tutte  le  rispettive  lunghezze  ;  quindi 
dal.  confine  con  Oampolieto,  cominciando  dal  puntò  d' in- 
contro dei  tre  confini  comunali  di  Monacilioni,  San  Gio** 
vanni  e  Campolieto,  fino,  al  punto  in  cui  il  confine  con  Cam- 
polieto  incontra  la  rotabile  Campolieto-Monacilioni  presso  il 
vallone  Manlio. 

20.  —  OoiAune  di  Montagano. 

Vi  è  una  zona  malarica  che  ha  per  confini: 

o)  a  nord-ovest,  il  corso  del  fiume  Bifemo; 

b)  a  sud-ovest,  il  corso  del  torrente  Ingotto,  comune- 
mente chiamatp  Covatta,  cominciando  dalla  sua  confluenza 
col  fiume  Bifemo,  fino  al  punto  d'incontro  del  sunnomi- 
nato torrente  Ingotto  con  la  via  mulattiera  detta  di  Colle 
Misero  ; 

e)  a  nord-ovest  .ancora,  la  via  mulattiera  di,. Colle  Mi- 
sero, cominciando  dal  suo  incontro  col^  torrente  Ingotto, 
fino  all'  interse;;ione  fra  la  via  di  collo  Misero  e  la  rotaJi>ile  ; 
poi  la  rotabile  cominciando  dal  bivio  di  questa  con  la^  via 


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LEGGI  £  DECRETI  DEL  BEGKO  d'iTALIA  -  1905  1331 

di  Colle  Misero,  fino  all^  incontro  della  rotabile  con  la  yia 
della  Covatta;  indi  un  rettifilo  fino  al  bivio  fra  la  vìa  del 
Ponte  e  la  via  Piana  del  Ponte;  poi  un  altro  rettifilo  fra 
il  bivio  suddetto  e  le  masserie  di  Fonte  Cuculo  che  termi- 
nano la  via  Spinillo,  finalmente  un  terzo  rettifilo  dalle  mas- 
serie di  Fonte  Cuculo  alle  masserie  Janigro  che  si  trovano 
nella  contrada  Piano  del  Monaco  e  lunghesso  la  via  delle 
Caae; 

d)  ad  ovest,  la  via  delle  Case,  cominciando  dalle  mas- 
serìe Janigro  ed  arrivando  al  punto  detto  Colle  Martino,  e 
precisamente  alle  masserìe  di  Teodoro  Janigro; 

e)  a. nord,  la  linea  retta,  che  dalle  masserìe  di  Teo- 
doro Janigro  va  al  punto  d' incontro  del  vallone  della  Piana 
colla  strada  mulattiera,  che  da  Montagano  conduce,  alle  mas- 
serie Casale; 

f)  ad  est,  il  vallone  della  Piana,  cominciando  dal  suo 
incontro  coUa  mulattiera  per  le  masserìe  Casale,  fino  alla 
confluenza  del  vallone  Fonte  Nuova  col  vallone  della  Piana; 

g)  a  sud,  il  vallone  di  Fonte  Nqova  cominciando  dalla 
sua  confi|Uenza  col  vallone  della  Piana  fino  all'  incontro  del 
vallone  di  Fonte  Nuova  colla  via  Carpineto; 

h)  ad  ovest  ancora,  la  via  Carpineto  cominciando  dal 
suo  incontro  col  vallone  di  Fonte  Nuova  Anomalia  località 
detta  Fonte  di  Calcare  ;  indi  la  linea  retta  tracciata  dalla 
fonte  di  Calcare  alla  confluenza  del  gallone  di  Petrella  Ti- 
femina  nel  Bifemo. 

2L  —  Comune  di  Montelongo. 

Vi  è  una  seda  zona  malarica,  che  ha  per  confini:  all'e- 
sterno i  confini  del  comune  e  air  intemo  : 

a)  ad  est,  la  via  mulattiera  detta  Fonte  Porci,  comin- 
ciando dall'Abitato,  per  la  lunghezza  di  un  chilometro,  an- 
dando verso  la  contrada  Pisciarelli;  ^ 

b)  a  sud-ovest,  la  linea  retta  congiungente  il  punto 
della  via  Fonte  Porci,  situato  ad  un  chilometro  di  distanza 
dall'abitato,  con  le  masserìe  dette  Aia  Pagliaia; 


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1332  LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

c)  ad  ovest,  la  via  mulattiera  Fontana»  cominciando 
dalle  masserie  Aia  Pagliaia,  fino  alle  prime  case  del  paese 
ad  est; 

d)  a  nord,  la  linea  che  gira  tutt'attomo  all'abitato  a 
sud,  fino  a  raggiungere  il  principio  della  via  Fonte  Porci. 

22,  —  Comune  di  Morrone  nel  Sannio. 

Vi  è  una  zona  malarica  che  ha  per  confini  : 

a)  a  nord-ovest,  il  corso  del  Bifemo  lungo  i  confini 
comunali  con  Castelbottaccio  e  Lupara  per  tutta  la  loro  lun- 
ghezza ; 

b)  a  nord-est,  il  confine  comunale  con  Casacalenda  per 
tutta  la  sua  lunghezza; 

e)  ad  est,  il  confine  comunale  con  Provvidenti,  comin- 
ciando dal  punto  d' incontro  dei  tre  confini  di  Morrone,  Ca- 
sacalenda e  Provvidenti,  fino  al  punto  in  cui  il  confine  di 
Morrone  con  Prt)widenti  incontra  la  strada  di  Provvidenti; 

d)  a  sud,  dal  detto  pùnto  la  strada  di  Provvidenti,  fino 
a  raggiungere  il  cimitero  ; 

è)  ad  ovest,  la  via  Trocchi  a  partire  dal  cimitero  fino 
al  suo  incontro  con  la  strada  Pagliariello  ; 

f)  a  sud  ancora,  a  partire  dal  detto  punto,  la  strada 
Pagliariello  fino  alla  fontana  detta  Fonte  Rape; 

g)  ad  ovest  ancdra,'  a  partire  da  Fonte  Rape,  la  via 
chÌ9  mena  al  conventd  e  )[>oi  alla  cappella  Santa  Maria,  fino 
a  questa  cappella; 

k)  a  sud  ancora,  a  partire  dalla  cappella  Santa  Maria, 
la  strada  di  Santa  Maria  fino  alla  masserìa  di  Colasurdo 
Pasquale  fu  Michele,  sita  in  contrada  Montepeloso; 

t)  ad  est  ancora,  a  partire  dalla  masseria  Colasurdo 
Pasquale  fu  Michele,  la  strada  detta  Font^  Capalumbo,  fino 
alla  masserìa  di  Carosilli  Gabriele  fu  Bene<]letto; 

Q  a  sud  ancora,  a  partire  dalla  masserìa  di  Carosilli 
Gabriele  fu  Benedetto,  la  via  Santi  Pietri,  fino  all'incontro 
con/  la  via  Aja  Jannotta;  ^ 

m)  ad  est  àncora,  a  ^partire  dal  punto  suddetto,  la  via 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  1905  1333 

Aja  Jannotta  fino  al  suo  incontro  con  la  via  dei  Giardini , 
e  precisamente  al  punto  detto  Colle  della  Creta  Rossa; 

n)  a  sud  ancora,  a  partire  dal  Colle  della  Creta  Rossa, 
la  via  Giardini,  fino  air  incontro  con  la  via  San  Benedetto, 
e  precisamente  alla  masseria  Carbone,  e  da  questa  la  via 
San  Benedetto,  fino  al  suo  incontro  con  la  via  delle  Mac- 
chie, e  finalmente  la  yia  delle  Macchie  da  questo  punto  fino 
a  raggiungere  il  regio  tratturo; 

o)  a  nord-est  ancora,  il  tratturo  da  questo  punto  fino 
al  suo  incontro  con  la  vìa  detta   delle   masserie  Cicchelli; 

p)  a  nord  ancora,  la  via  delle  masserie  Cicchelli  e  poi 
quella  detta  Fonte  Schiaronesca,  dal  detto  punto  fino  alla 
cappella  di  San  Roberto; 

g)  ad  est  ancora,  la  via  Brancone,  dalla  detta  cappella 
fino  al  suo  incontro  col  regio  tratturo; 

r)  a  nord  ancora,  a  partire  dal  detto  punto,  il  tratturo 
fino  al  suo  incontro  con  la  via  Pozzacchi; 

s)  ad  ovest  ancora,  la  via  Pozzacchi,  da^r  incontro  con 
essa  del  regio  tratturo  fino  al  suo  incontro  con  la  via  Fonte 
delle  Case; 

t)  a  nord  ancora,  la  via  Fonte  delle  Case,  dal  detto 
punto  fino  al  suo  incontro  col'  confine  comunale  Morrone- 
Ripabottoni; 

u)  a  sud-#et  ancora,  a  partire  dal  detto  pùnto,  il  con- 
fine Morrone-Ripabottoni  fino  al  suo  incontro  con  la  via 
Pozzacchi,  nella  regione  Torrioni; 

v)  a  sud  ancora,  a  partire  dal  detto  punto  un  rettifilo, 
attraversando  il  bosco  Castiglione,  fino  ad  incontrare  il  vallone 
Cupo  a  900  metri  a^  monte  della  sua  confluenza  col  Riomaio; 

i)  a  sud-ovest  ancora,  a  partire  dal  detto  punto,  prima 
il  corso  del  vallone  Cupo  e  poi  quello  del  torrente  Riomaio, 
fino  alla  sua  confluenza  col  >fiume  Biiemo. 

23.  —  Comune  di  Gratino. 
Vi  è  una  zona  malarica,  che  ha  per  confini: 

a)  ad  ovest,  il  corso  del  Biferno  per!tuttaìa  lunghezza 
del  confine  comunale; 


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1334  LEGGI  E  DECBEXI  BEL  BSGNO  d'iTALIA  -   1906 

h)  a  nord,  il  corso  del  Rivolo  cominciiuido  dalla  sua 
confluenza  col  Biferno,  fino  al  punto  d' incontro  dei  tre  con- 
fini dì  Santo  Stefano,  Gratino  e  Ripalimosano; 

e)  ad  est,  il  confine  con  Ripalimosano  per  tutta  la  sua 
lunghezza; 

d)  a  sud  est,  il  confine  con  Campobasso,  cominoiaiido 
dal  punto  d'incontro  dei  tre  confini  di  Campobasso,  Ripali- 
mosano ed  Gratino  fino  al  punto  distante  500  metri  dal 
detto  triconfine,  andando  verso  il  tratture; 

e)  ad^  ovest,  la  linea,  che,  partendo  dal  punto  suddetto, 
corre  parallelamente  al  corso  del  vallone  San  Pietro,  e, 
sempre  distante  da  questo  500  metri,  fino  a  raggiungene  le 
falde  del  colle  Tridone; 

f)  a  sud,  la  linea  che,  partendo  dalle  falde  del  coUe 
Tridone,  corre  parallelamente  al  Rivolo,  sempre  distante  da 
questo  500  metri,  e  a  va  raggiungere  il  tratturo; 

g)  ad  est  ancora,  la  linea  che,  partendo  dall'ultimo 
punto  nominato  va  in .  rettifilo  a  raggiungere  la  via  provin- 
ciale polla  voltata  sotto  la  Rocca;  poi  la  via  provinciale  fino 
al  suo  incontro  colla  mulattiera,  che  va  a  Casalciprano  ; 

h)  a  sud  ancora,  la  mulattiera  di  Casalciprano,  comin- 
ciando dal  suo  inco^tro  con  la  via  provinciale,  fino  all'in- 
contro della  suddetta  mulattiera  col  Rio  d'Oratino,  e  qu^Idi 
il  corso  di  questo  Rio  fino  alla  sua  confluenza  col  Biferno. 

24.  —  Comune  di  Pescolanciano. 
La  zona  malarica  ha  per  confini: 

a)  a  sud,  un  rettifilo  tirato  dal  molino  Spognardì  (presso 
il  tratturo)  all'incontro  della  mulattiera  Colmaiuro  colla 
strada  ferrata  (poco  lungi  dall'imbocco  della  galleria  di 
Montetotila),  poi  questa  via  Colmaiuro  fino  al  suo  incontro 
colla  via  detta  Guado  delle  Selve,  che  dalla  contrada  Cer- 
rone  conduce  all'abitato  di  Pescòlanciano  ; 

h)  ad  ovest,  un  rettifilo  tracciato  dal  puaf o  d' incontro 
della  via  Colmaiuro  con  quella  detta  Guado  delle  Selve,  al 
punto  d'incontro  della  via  Pelisi  col  tratturo;  indi  la  via 
mulattiera  Polisi  fino  al  suo  incontro  colla  ferrovia; 


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LEGGI  E  DteCBETT  DEL  RBGJ^rO  b'iTAXJA  -   1906  1335 

c)  a  nord,  la  ferrovia,  cominciando  dal  sno  incontro 
colla  mulattiera  Pelisi,  fino  air  incontro  col  confine  di  Ca- 
roviUi,  poi  questo  confine  fino  al  suo  nuovo  incontro  colla 
ferrovia  presso  il  casello  103  primo; 

d)  a  nord-ovest,  il  confine  con  Carovilli,  cominciando 
dal  casello  103  primo,  fino  al  vallone  Sant'Angelo; 

e)  a  nord-est,  un  rettifilo  tracciato  dal  punto  d'incontro 
del  vallone  SanVABgdo  eoi  confine  di  Carovilli,  fino  al  punto 
d'intersezione  della  mulattiera  che  viene  dal  bosco  di  Col- 
lemeluccio  con  la  provinciale  per  Pietrabbondante  ;  poi  altro 
rettifilo  tracciato  dall'ultimo  punto  nominato  fino  allMncon- 
tre  della  mulattiera  che  viene  da  Chianci  (e  che  passa  fra 
Colle  Jeto  e  Colle  Lione)  col  confine  comunale  di  Chianci; 

f)  a  sud-est,  il  confine  comunale  con  Chianci,  comin- 
dando  dal  punto  suddetto,  fino  al  suo  incontro  ool  tratture 
presso  il  molino  Spognardi. 

25.  —  Comune  di  Pietrabbondante. 

Vi  è  una  zona  malarica  i  cui  confini  sono: 

a)  a  nord,  il  confine  con  Castelverrino,  da  colle  Ric- 
cione fino  a  raggiungere  il  fiume  Verrino; 

b)  a  nord-est,  il  confine  con  Caccavone,  per  tutta  la 
sua  luni^ezza; 

e)  a  sud,  il  confine  con  Civitanova  del  Sannio,  dal  ^uò 
incendo  col  fiume  Verrino  fino  al  suo  incontro  col  tratture  ; 

d)  ad  ovest,  il  rettifilo  tracciato  dal  punto  d'incontro 
del  confine  di  Civitanova  del  Sannio  col  tratture  fino  alla 
masseria  Fafò  della  contrada  Stampamiglia:  poi  altro  .ret- 
tifilo tracciato  da  quest'ultimo  punto  a  colle  Vernoni,.  e  fi- 
nalmente il  rettifilo  tracciato  da  colle  VemoDi  a  colle  Riccione. 

26.  —  Comune  di  Pietracatella. 

Vi  sono  due  zone  malariche. 
La  prìnota  è  delimitata  : 

a)  a  nord,  dalla  mulattiera  che,  partendo*  da  Pietraca- 
tella, va  a  finire  nel  vallone  di  Macchia,  a  cominciare  dal- 


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1336  LEOOI  E  DEGBETI  DEL  SEGNO  d'ITALIA  -  1905 

l'abitatOy  fino  al  punto  d'incontro  di  questa  mulattiera  col 
confine  di  Macchia  e  poi  da  questo  confine  fino  a  raggiun- 
gere il  Fortore; 

V)  ad  est,  dal  fiume  Fortore,  cominciando  dal  punto  di 
incontro  col  confine  Pietracatella-Macchia,  fino  al  punto  d' in- 
contro col  confine  Pietracatella-Gambatesa; 

e)  a  sud,  dal  confine  con  Gambatesa,  cominciando  dal 
Fortore  fino  al  punto  d' incontro  di  questo  confine  col  val- 
lone detto  della  Confine;  da  questo  punto  da  un  rettifilo 
fin  sopra  Casa  Arsa  e  finalmente  da  Casa  Arsa  di^a  mulat- 
tiera fino  a  raggiungere  l'abitato  e  poi  da  una  linea  che  gi* 
rando  intorno  all'abitato  a.  sud,  va  fino  al  principio  deUa 
mulattiera  che  scende  al  Tallone  di  Macchia. 
La  seconda  zona  è  delimitata: 

a)  a  nord,  da  una  linea  parallela  al  córso  del  Tappino 
e  distante  un  chilometro  dalla  sua  sponda  sinistra,  comin- 
ciando dall'intersezione  col  confine  di  Toro,  fino  al  punto 
d'incontro  col  confine  di  Gàmbatesa; 

h)  ad  est,  a  partire  dal  detto  punto,  dal  confine  con 
Gambatesa  per  un  chilometro  di  lunghezza,  fino  a  raggiun- 
gere la  sponda  sinistra  del  iTappino  poi  dal  corso  del  Tap- 
pino fino  ad  incontrare  il  confine  fra  Gambatesa  e  Pietràr 
Catella  sulla  sponda  destra,  e  infine  da  questo  confine  per 
500  metri; 

e)  a  sud,  a  partire  dal  detto  punto,  da  una  linea  pa- 
rallela alla  sponda  destra  del  Tappino,  e  distante  da  questa 
500  metri,  fino  a  raggiungere  il  confine  fra  Pietracatella 
e  Toro,  alla  distanza  di  500  metri  daUa  sponda  destra  del 
Tappino  ; 

d)  ad  ovest,  a  partire  dal  detto  punto,  dal  confine  con 
Toro,  fino  a  raggiungere  la  sponda  destra  del  Tappino,  poi 
attraversando  il  Tappino  dal  suo  corso  fino  ad  incontrare 
il  confine  con  Toro  sulla  sponda  sinistra,  e  poi  da  questo 
confine  fino  ad  allontanarsi  di  un  chilometro  dalla  detta 
sponda  sinistra. 


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LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'xTjOJA  -  1906  1337 

27.  —  Comune  di  Provvidenti. 

La  zona  malarica  ha  per  confini: 

a)  a  nord  e  ad  est,  il  confine  comunale  Prowidenti- 
Casacalenda,  dal  suo  punto  d' incontro  col  torrenter  Rio  fin 
dove  esso  incontra  la  via  mulattiera  detta  del  Cantone; 

b)  a  sud,  la  via  del  Cantone,  dal-  detto  punto,  fino  ad 
incontrare  la  rotabile  per  Provvidenti,  e  poi  questa  rota- 
bile fino  a  raggiungere  l'abitato,  girando  tutt'attomo  al- 
l'abitato (che  rimane  escluso  dalla  zona  malarica)  fino  al 
punto  in  cui  la  mulattiera  Provvidenti -Morrone^  esce  dal- 
l'abitato, indi  questa  mulattiera  fino  a  raggiungere  il  con- 
fine Provvidenti  Morrone  del  Sannio; 

e)  ad  ovest,  il  confine  Provvidenti-Morrone  'dal  detto 
punto  fino  a  quello  d'incontro  dei  tre  confini  Provvidenti- 
Morrone  Casacalenda.  r      .        . 

28.  —  Comune  di  Riccia, 

Vi  sono  due  zone  malariche. 

La  prima  zona  è  delimitata:    *      ' 

a)  a  nord,  da  una  linea  che,  cominciando  dalla  scesa 
Sabatelli,  e,  girando  attorno  all'abitato  di  Riccia,  va  ad 
incontrare  la  via  Passo  Orando; 

b)  a  nord-est,  a  partire  dal  pùnto  anzidetto,  dalla  mu- 
lattiera che  mena  a  Castelvetere  e  passa  sotto  Pcfsco  della 
Carsa^  fino  a  raggiungere  il  confine  comunale  fra  Castel- 
vetere e  Riccia; 

e)  a  sud-est,  cominciando  dal  punto  anzidetto,  dal  con- 
fine comimale  con  Castelvetere  fino  ad  incontrare  il  confine 
comunale  con  Castelpagano  ; 

d)  a  sud-ovest,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dal  con- 
fine comunale  con  Castelpagano  fino  a  raggiuligere  la  strada 
delle  Masserìe  Ciccaglione;  ^ 

e)  a  nord- ovest,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dalla 
strada  delle  Masserìe  Ciccagliene,  che  passa  presso  il  Ca- 
sone Massimo  e  non  lontano  dalla  Masseria  Crìsci,  fino  a 
raggiungere  di  nuovo  l'abitato  di  Riccia,  presso  la  ^  scesa 
Sabatelli. 


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1338  LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1906 

La  seconda  zona  malarica  è  delimitata: 

a)  ad  est,  dalla  strada  rotabile  che  condfuce  ali'  innesto 
della  nazionale,  cominciando  dairuscita  del  paese;  poi  dalla 
nazionate  fino  all'incontro  della  mulattiera  che  porta  a  Pie- 
tracatella;  e  infine  dalla  detta  mulattiera  fino  all'incontro 
dei  confi&i  di  Riccia,  PietraeBiteUa  e  Gambatesa; 

h)  a  nord-est,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  d^l  con- 
fine comunale  con  Gambatesa,  fino  all'incontro  del  Tallone 
detto  Valle  Finocchio; 

e)  a  sud-est,  dal  punto  anzidetto,  da  una  linea  r^a, 
prima  fino  al  Casiao  del  Lupo,  e  poi  fino  alla  mulattiera 
che  passa  vicino  al  Casino  Cima; 

d)  ad  est,  a  partire  dal  punto  anzidetto,  dalla  mulat- 
Mw^  dbe  passa  presso  la  masseria  ZingareUi  fino  u  rag- 
giungere il  fabbricato  di  Riccia; 

e)  a  nord,  a  partire  dal  punto  anzidetto  dal  perimetro 
estemo  di  Riccia  fino  a  raggiungere  il  principio  della  rotabile. 

29.  —  Comune  di  Ripabottoni. 
Vi  sono  due  zone  malariche. 
La  prima  zona  è  delimitata  : 

a)  a  nord,  dalla  strada  rotabile  per  Morrone  nel  San- 
nio  dal  punto  in  cui  questa  inta^seca  il  confine  di  Motrone 
coD)  Ripabottoni,  fino  all'innesto  della  stessa  rotabile  comu- 
nale con  la  strada  nazionale,  e  di  qui  dalla  mulattiera  di  Oer- 
rosecco  fine  all'incontro  di  questa  mulattiera  con  la  ferrovia; 
h)  ad  est,  a  partire  dal  punto  ora  detto^  dalla  ferrovia 
fino  all'  incontro  di  questa  con  la  mulattiera  dèi  fastello  e 
poi  da  questa  mulattiera  fino  a  raggiungere  il  vallone  della 
Taverna;  e  finalmente  dal  corso  di  questo  valloup  fino  ad 
incontrare  il  tratturo  FoggiarCelano  che  passa  per  S.  Croce 
di  Magliano; 

e)  a  sud,  dal  tratturo,  a  partire  dal  detto  puaio  fin 
pressoi  la  Taverna  Centocelle,  e  di  qui  da  un  rettifilo  fino 
all'origine  del  torrente  Riomaio  e  finalmente  dalla  mulat- 
tiera detta  di  Pianici  per  un  chilometro  di  lunghezza  ; 

d)  ad  ovest,  a  partire  dal  punto  ora  detto,  da  un  relr 


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UOOI  B  PKCHWn   DEL  prn^O  n'iTAMA  -  1906  1339 

tifilo  fino  ad  inoontrare  il  confine   ccHiiunale   con  Morrone 
del  Sanalo  alla  contrada  Colle  Querceto;  indi   eempre   dal 
confine  con  Morrone  fino  all'incontro  di  questo  coiÀne  con 
la  strada  rotabile  di  Morrone. 
La  seconda  zona  è  delimitata: 

a)  ad  ovest,  dalla  mulattiera  detta  Gastiglioney  a  par- 
tire dal  suo  punto  d' incontro  con  quella  detta  della  Pizzuta 
fino  all'incontro  con  la  strada  nazionale; 

b)  a  sud,  dalla  nazionale  a  partire  dal  suo  punto  d' in- 
contro colla  mulattiera  Castiglione  fino  all'incontro  colla 
ferrovia,  poi  da  questa  verso  la  stazione  di  Ripabottoni,  fino 
all'incontro  della  ferrovia  con  la  mulattiera  detta  della 
Pizzuta; 

e)  ad  est,  dalla  mulattiera  della  Pizzuta  dal  suo  punto 
d'incontro  colla  ferrovìa  fino  all'incontro  colla  strada  Ca- 
stiglione. ^ 

30.  —  Comune  di  Bipalimosano. 
Vi  è  una  zona  malarica,  delimitata: 

a)  a  nord,  dal  confine  con  Limosano,  per  tutta  la  sua 
lunghezza,  quindi  dal  confina  con  Montagano  cominciando  dal 
punto  ove  s'incontrano  i  tre  confini  di  Ripalimosano,  Limosano 
e  Monti^aAO,  fino  al  punto  in  cui  iliconfine  con  Montagano 
incontra  la  rotabile,  che  daUa  stazione  porta  a  Montagano  ; 

b)  ad  est,  dalla  rotabile  Montagano-Campobasso,  comin- 
ciando dal  punto  in  cui  questa  interseca  il  confine  di  Mont^k 
gano,  fino  all'incontro  colla  ferrovia  presso  la  località  Cam- 
posorouno  fra  la  taverna  Mariana  e  la  contrada  Oessera;  poi 
dalla  ferrovia  fino  all'intersezione  col  confine  di  Campobasso; 

e)  a  sud,  dal  c(mflne  oon  Campobasso,  cominciando  dal 
punto  d'incontro  di  ^questo  confine  con  la  ferrovia  fino  al 
punto  d'incontro  delle  rotabili,  che  conducono  a  Campobasso 
partendo  l'una  da  Ripalimosano  e  l'altra  da  Montagano; 

d)  ad  ovest,  a  partire  dall'incontro  ideile  due  rotabili 
suddette,  dalla  rotabile  di  Ripalimosano,  fino  all'incontro 
della  mulattiera  che  passa  presso  la  Madonna  della  Neve, 
poi  da  questa  mulattiera  fino  all'  incontro,  presso  la  cosi  detta 


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1340  LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGKO  d'iTAIJA  -  1905 

Crocella  di  Pallacuoca,  di  due  altre  mulattiere,  che  diver- 
gono ad  angolo  andando  verso  il  Bif  erno,  e  denominate,  quella 
a  sinistra,  di  Ravenna,  e  l'altra  a  destra  dei  Mulattieri; 
poi  da  una  linea  retta  dalla  Crocella  di  Pallacucca  fino  al- 
l'origine del  vallone  della  Covatta,  e  finalmente  da  questo 
vallone  fino  al  Bifemo. 

31.  —  Comune  di  Sant'Elia  a  Pianisi. 

Vi  è  una  zona  malarica,  delimitata: 

a)  a  nord,  dal  regio  tratturo,  cominciando  dal  punto 
detto  Taverna  vecchia,  fino  al  punto  d'incontro  col  tor- 
rente Cigno;  poi  dal  corso  del  Cigno  fino  ad  incontrare  il 
confine  con  Bonefro,  e  finalmente  da  questo  fino  all'incon- 
tro dei  tre  confini  di  Sant'Elia,  Bonefro  e  San  Giuliano  di 
Puglia; 

b)  ad  est,  a  partire  dal  punto  suddetto,  dalla  mulat- 
tiera che,  dalla  regione  Campo  Lottatore,  va  alla  strada 
rotabile  Sant'Elia- Colletorto,  presso  la  contrada  Affariaturo  ; 
poi  da  questa  rotabile  fino  all'  incontro  con  la  rotabile  Col- 
letorto  Casacalenda;  da  questo  punto,  dalla  mulattiera  che 
scende  nel  vallone  Salso  (il  quide,  attraversando  la  contrada 
Li  Valli,  immette  nel- Fortore)  fino  ad  incontrare  il  confine 
con  Carlantino,  poi  dà  questo  confine  fino  al  punto  d'incon- 
tro dei  tre  confini  di  Sant'Elia,  Carlantino  e  Macchia  Vai- 
fortore; 

e)  a  sud,  a  partire  dal  detto  punto,  dal  confine  con 
Macchia  Valfortore,  fino  all'incSontro  della  rotabile  Sant'Elia- 
Macchia  Valfortore; 

d)  ad  ovest,  cominciando  da  quésto  punto,  dal  vallone 
che  passa  presso  la  masseria  *  Codemanno,  fino  alla  con- 
fluenza del  valloncello  Stingete,  poi  da  questo  vallonceUo  fino 
alla  rotabile  per  Colletorto  ;  poi  da  questa  rotabile  fino  alla, 
contrada  Pozzo  Cfbpone,  indi  dalla  mulattiera  che  dalla  con* 
trada  Pozzo  Cupone  va  a  masseria  Borro,  e  finalmente  a 
partire  da  questa  masseria,  da  una  linea  retta,  fino  a  rag- 
giungere il  tratturo  presso  la  Taverna  vecchia. 


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LEGGI   B  BECRSTI  DSL  BE050  d'iTALIA  -  1906  1341 

32.  —  Comune  di  San  Giovanni  in  Galdo. 
Vi  è  una  zona  malarica  così  delimitata: 

a)  a  nord,  dalla  mulattiera  che  conduce  a  Monacilioni 
passando  presso  la  masseria  Graziano,  cominciando  dall'e- 
stremità  nord  dell'abitato  fino  all'incontro  del  confine  con 
Monacilioni; 

h)  ad  est,  dal  confine  con  Monacilioni,  cominciando 
dal  punto  dove  questo  comune  interseca  la  mulattiera  San 
Giovanni-Monacilioni,  fino  al  punto  d'intersezione  col  tor- 
rente Fiumarello; 

e)  a  sud,  dal  confine  con  Toro,  e  da  quello  con  Cam- 
podipietra  per  tutte  le  lunghezze  rispettive; 

d)  ad  ovest,  dal  confine  con  Campobasso  per  tutta  la 
sua  lunghezza;  indi  dal  confile  con  Matrice  cominciando 
dal  punto  dove  s'intersecano  i  tre  confini  di  San  Giovanni, 
Campobasso  e  Matrice  fino  al  punto  d' intersezione  del  con- 
fine con  Matrioe  con  la  mulattiera  San  Giovanni  Matrice; 

e)  a  nord-est,  a  partire  dal  detto  punto,  da  ima  linea 
retta  fino  airestramità  nord  dell'abitato,  presso  la  chiesa 
dell'Annunziata.  .    -    > 

33.  —  Comune  di  San  Giuliano  nel  Sannio. 
La  zona  malarica  ha  per  confini; 

a)  a  sud,  il  confine  comunaliB  SÀn  Giuhjsuio-Sepino  per 
tutto  il  tratto  compreso  fra  Ponte  Lungo  ed  il  punto  d'in- 
contro dei  ir^  confini  San  Giuliano-Sepino-Guardiaregia  e 
della  via  mulattiera  Guardiaregia-San  Giuliano; 

h)  a  nord-ovest,  la  via  mulattiera^  Guardiaregia-S.  Giu- 
liano, cominciando  dal  punto  d'incontro  dei  tre  confini 
San  Giuliano-Sepino-Guardiaregia  fino  alla  casa  colonica 
del  marchese  di  San  Giuliano  ;  poi  un  rettifilo  tracciato  fra 
quest'ultimo  punto  ed  il  casello  65; 

e)  a  nord,  la  linea  ferroviaria  per  il  tratto  compreso 
fra  il  casello  65  ed  il  caseUo  63  ;  poi  la  mulatllìera  Magna- 
lupo  che  dal  casello  63  va  a  San  Giuliano,  cominciando  dal 
suddetto  casello  fino  all' incontro  .della  mulattiera  Magnalupo 
con  la  via  nazionale; 


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1342  LSaOI  E  BEC&ETI  BEL  BBOKO  d'ITALIA  -  1906 

d)  a  nord-est,  la  vìa  nazionale,  cominciando  dsd  suo  in- 
contro con  la  mulattiera  Magnalupo,  fino  a  Ponte  Lungo. 

34.  —  Comune  di  San  Pietro  Avellana. 
Vi  sono  dtte  zone  malariche. 
La  prima  zona  malarica  ha  per  limiti: 

a)  ad  ovest,  il  confi ae  comunale  San  Pietro  Avellana- 
Castel  di  Sangro,  cominciando  dal  punto  di  questo  confine, 
presso  la  contrada  San  Nicola,  a  1000  metri  dal  fiume 
Sangro,  fino  all'incontro  dei  tre  confini  San  Pietro  Avellanar 
Castel  di  Sangrc-Roccaraso  ; 

b)  a  nord-ovest,  il  confine  San  Pietro  Avellana-Rocca- 
raso,  per  tutta;  la  sua  lunghezza  ; 

e)  a  nord,  il  confine  San  Pietro  Avellana- Ateista  per 
tutta  la  sua  lunghezza,  e  poi  il  confine  San  Pietro  AvellsuMr 
Castel  dal  Giudice,  cominciando  dal  Sangro  fino  all'  incontro 
del  detto  confine  con  la  mulattiera  detta  delle  Serre^  che 
da  Castel  del  Giudice  conduce  a  San  Pietro  Avellana; 

d)  a  sud-ovest^  la  via  delle  Serre,  cominciando  dalla 
sua  intersezione  col  confine  San  Pietro  Avellana-Caat^  del 
Giudice,  fino  all'estremo  sud  delle  masserìe  dei  Cerri; 

e)  a  sud,  il  rettifilo  che,  partendo  dall'estremo  sud 
delle  masserie  dei  Cerri,  porta  al  punto  del  confine  S.  Pietro 
AveUana-Castel  di  Sangro,  a  1000  metri  dal  Sangro  presso 
la  contrada  San  Nicola. 

La  seconda  zona  malarica  ha  per  confini: 

a)  a  nord,  il  rettifilo  che  unisce  il  punto  d'incontro 
della  mulattiera  per  Forlì  del  Sannio  con  il  confine  S/ Pietro 
Avellana-Castel  di  Sangro,  con  il  punto  d' incrocio  del  trat- 
ture con  la  mulattiera  detta  della  masseria  di  S.  Giovanni, 
e  poi  questa  mulattiera  fino .  al  suo  incontro  col  confine 
San  Pietro  Avellana-Vastogirardi; 

b)  a  sud-est,  il  confine  San  Pietro  Avellana-Vastogi- 
rardi, pomiilciando  dal  suo  incontro  con  la  mulattiera  della 
masseria. di  §an  Giovanni,  fino  al  confine  San  Pietro  Avel- 
lana-Vastogirardi 9,  Castel  di  Sangroi; 

e)  a  sud-ovest,  il  confine  con  Castel  di  Sangro^  coznin- 


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LSOOI   £  DSCBETI   DEL  REGNO  d'iTAIJA  -  1905  1343 

ciando  dal  triconflne  anzidetto,  fino  al  punto  d'incontro  del 
confine  San  Pietro  Avellana-Castel  di  Sangro  con  la  mu- 
lattiera per  Forlì  del  Sannio. 

35.  —  Comune  di  Sepino. 

Vi  è  una  sola  zona  malarica,  i  cui  limiti  sono  : 

a)  a  nord,  i  confini  comunali  di  Sepino  con  San  Giuliano 
del  Sannio  e  con  Oercepiccola,  per  tutta  la  loro  lunghezza; 
h)  ad  est,  il  confine  comunale  di  Sepino  con  Cercemag- 
giore  per  tutia  la  sua  lunghezza; 

e)  a  sud,  il  confine  comunale  di  Sepino  con  Santa  Croce 
del  Sannio,  cominciando  dal  punto  ore  s'incontrano  i  tre  con- 
fini di  Séinno,  Gercemaggiore  e  Santa  Croce,  fino  al  punto  d'in- 
contro del  detto  confine  Sepino-Santa  Croce  con  la  ferrovia; 

d)  ad  est  ancora,  il  rimanente  tratto  del  sunnominato 
confine  comunale  Sepino-Santa  Croce  del  Sannio,  compreso 
fra  la  ferrovia  ed  il  punto  d'incontro  dei  tre  confini  Sepino- 
Sauta  Croce  del  Sannio-Sassinoro  ; 

e)  a  sud  ancora,  la  parte  del  confine  comunale  Sepino-Sa»- 
sinoro  compresa  fra  il  punto  d'incontro  dei  tre  confini  Sepino^ 
Santa  Croce  del  Sannio-Sassinoro  e  l'intersezione  del  sunnomi* 
nato  confine  Sepino-Sassinoro  con  la  via  del  hosco  Colatorre; 

f)  ad  ovest,  la  via  del  bosco  Colatorre,  cominciando  dal 
suo  incontro  col  confine  comunale  fino  al  ponte  di  San  Rocco 
sul  torrente  Tappone;  poi  il  corso  del  Tappone  fino  al  suo  in- 
contro con  la  stradetta  di  accesso  al  tiro  a  segno,  e  quindi  que- 
sta stessa  strada  fino  alla  rotabile;  poscia  il  confine  ovest  della 
zona  è  dato  dalla  rotabile  fino  alla  cosi  detta  Fontanella,  e.  da 
questa  Fontanella,  dalla  vìa  del  Ponte  delle  Tavole  sino  al  tor- 
rente SaracLQo;  quindi  dalla  via  dell' Altilia  fino  alla  Croce  Ma- 
glieri,  e,  da  questo  ultimo  punto,  dalla  via  dei  Cantoni,  interse- 
cando il  torrente  Magnalupo  e  continuando  lino  ad  incontrare 
il  tratture  al  vallone  Cupo;  finalmente  dal  tratture  fino  al  suo 
incontro  col  triconfine  Sepìno-San  Giuliano  Guardiaregia. 

36.  —  Comune  di  Sessano. 

La  zona  malarica  ha  per  confini:.        \ 

a)  a  nord,  la  strada  che  dalla  borgata  Coste  (pasisando 


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1344  LEGGI   E  DECHETI  DEL   EBGKO  d'iTALIA  -  1906 

per  la  borgata  Pantanello  e  per  le  contrade  Fonte  Castalda 
e  Fonte  la  Taverna)  va  alla  stazione  ferroviaria,  comin- 
ciando dall'incontro  della  strada  denominata  Le  Coste  col 
vallone  di  Miranda  (detto  volgarmente  la  Rava)  fino  alla 
stazione  sunnominata; 

b)  ad  est,  la  linea  ferroviaria,  cominciando  dalla  sta- 
zione di  Sesf^ano,  fino  al  suo  incontro  col  confine  comunale 
Sessano*(!arpinone  ; 

e)  a  sud,  il  confine  comunale  Sessano-^Carpinone  co- 
minciando dal  suo  incontro  colla  ferrovia  fino  al  triconfine 
Sessano-Carpinone-Pesche;  indi  il  confine  di  Sessano  con 
Pesche,  cominciando  dal  triconfine  suddetto  fino  all'incontro 
del  già  nominato  confine  Sessano-Pesche  con  il  fiumarelio 
di  Case  Resine  (che  si  trova  sul  prolungamento  del  corso 
del  vallone  di  Miranda  o  Rava  e  va  a  terminare  col  Rio 
Fonte  la  Satta  che  va  nel  territorio  di  Carpinone)  ; 

d)  ad  ovest,  il  detto  fiumarelio  di  Case  Resine,  comin- 
ciando dal  suo  incontro  col  iconfine. Sessano-Pesche,  fino  al 
suo  incontro  con  la  strada  delle  Coste. 

37.  —  Comune  di  Toro. 

Vi  è  una  zona  malarica,, cosi  delimitata: 
a)  a  nord,  dalla  sponda  sinistra  del  torrente  Fiuma- 
relio per  tutta  la  lunghezza  per  la  quale  questo  forma  con- 
fine fra  Toro  e  San  Giovanni  in  Galdo; 

.  b)  ad  est,  dal  confine  con.  Monacilioni,  per  tutta  la  sua 
lunghezza;  poi  dal  confine  con  Pietracatella,  cominciando 
dall'incontro  dei  tre  confini  di  Toro,  Monacilioni  e  Pietra- 
catella, fino  all'  incontro  del  confine  di  Pietracatella  col  tor- 
rente Tappino; 

e)  a  sud,  dalla  sponda  destra  del  Tappino,  cominciando 
dall'incontro  col  confine  di  Pietracatella,  fino  ali* incontro 
del  Tappino  col  confine  di  Campodipietra; 

d)  ad  ovest,  dal  confine  con  Campodipietra  cominciando 
dal  punto  d*  intersezione  con  la  sponda  destra  del  Tappino, 
fino  al  punto  d' incontro  col  ciglio  superiore  del  regio  tratture; 

e)  a  nord  ancora,  a  partire  dal  pimto  suddetto,  dal 


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I.EGGI  R  DECBETI  DEL  REOITO  d'iTAJLIA  -  1905  1^5 

regio  tratluro  (lungo  il  suo  ciglio  superiore),  fino  ad  incon- 
trare la  sponda  sinistra  del  Tappino  presso  la  località  detta 
Bosco  dì  Toro; 

f)  ad  est  e  poi  a  sud  ancora,  a  partire  dal  detto  punto, 
da  una  linea  parallela  alla  sponda  destra  del  Fiumarello,  e 
dìstantiB  da  questa  metri  250  fino  ad  incontrare  il  confine 
con  San  Giovanni  4n  Gaido,  poco  lontano  dal  punto  d'incontro 
dei  tre  confini  di  Toro,  San  Giovanni  e  Gampodipietm  ; 

g)  ad  ovest  ancora,  «omincisAdo  dal  detto  punto,  dal 
confine  con  San  Giovanni  in  Gaido  fino  al  punto  d'incontro 
col  Fìumarello- 

38.  —  Comune  di  ToùtWL 

Vi  è  una  sola  zona  malarica  situata  ad  est  dell'abitato  di 
Tofara,  e  cosi  delimitata: 

a)  a  nord,  dal  confine  con  Celenza  Valf  ortore  per  tutta 
la  sua  lunghezza; 

b)  a  nord-est,  dal  confine  con  San  Marco  la  Catola, 
pure  per  tutta  la  sua  lunghezza; 

e)  ad  est,  dal  confine  con  San  Bartolomeo  in  Gtaldo, 
pure  per  tutta  la  sua  lunghezza; 

d)  a  sod,  dal  confine  con  Caetelvetere  Valfortore,  eo* 
mineiando  dal  Fortoce,  risalendo  il  oonfine  per  la  lunghazea 
di  300  m0Èri; 

e)  ad  overt,  a  paptirs  dal  datto  punto,  da  una  linea  retta 
fino  ad  incontnare  il  moUno  Giglio;  indi  da  U2ia  retta  fino 
alla  masseria  Porcarelli,  e  poi  da  altra  retta  fino  ad  incon^ 
trare  il  confine  oon  Gambatesa  a  300  metri  dal  fiume  Fortore; 

f)  a  nord  ancora,  a  partire  dal  detto  punto,  dal  oon- 
fine con  Gambatesa,  fino  a  rag^ungere  il  Fortore. 

TittOi  éPordine  di  8,  M.\ 

Il  niid»ifttro  d«ir  interno 

A.  FOftTIB. 


85  —  VoL.  II.  -  1905. 


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1346  LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGXO  d'iTALIA  -  1905 

N.  164        JU        N.  i64 


Regio  Decreto  che  indice  tm  esame  suppletivo  all'impiego 
di  tifficiale  d^ ordine  di  classe  transitoria  nel  Ministero 
del  tesoro, 

13  aprile  1905. 
{Ptibklka0  nMÌla  GaMxetta  VffioiaU  del  B^gmil  10  maggio  1905,  n.  HO) 

VITTORIO  EMANUELE  HI 

PKR   ORAZIiL  DI   DIO   S  PER  VGLONTI   DBLLA   NASOMB 
BB  D'ITALIA 

Visto  l'art.  3  della  legge  23  giugno  1904,  n.  258; 

Visto  il  Nostro  decreto  30  giugno  1904,  n.  324,  col  quale 
gli  scrivani  avventìzi,  i  cottimisti  ed  i  commessi  fiduciari 
del  cassiere  speciale  dei  biglietti  a  debito  dello  Stato,  del 
tesoriere  centrale  e  dell'agente  contabile  dei  titoli  del  de- 
bito pubblico  in  servizio  del  Ministeì^o  del  tesoro  alla  data 
della  pubblicazione  della  legge  23  giugno  1904,  n.  258, 
vennero  ammessi  all'esame  di  idoneità  per  l'impiego  dì 
ufficiale  d'ordine  di  classe  transitoria  nel  Ministero  del  tesoro; 

Visto  il  parere  n.  724-112  emesso  dal  consiglio  di  Stato 
nell'adunanza  del  10  febbraio  1905; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Art.  1. 
É  indetto  un  esame  suppletivo  all'  impiego  di  ufficiale  di 
ordine  di  classe  transitoria  nel  Ministero  del  tesoro,  al  quale 
saranno  ammessi,  in  seguito  a  loro  domanda,  coloro  che 
rimasero  soccombenti  nell'esame  bandito  col  Nostro  decreto 
30  giugno  1904,  n.  324. 


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LEGGI  E  DECEETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1347 

Art.  2. 
Detto  esame  avrà  luogo  nei  giorni  che  saranno  fissati  con 
decreto  ministeriale,  in  base  alle  norme  stabilite  dal  decreto 
30  giugno  1904,  n.  324,  e  i  dichiarati  idonei  saranno  gra- 
duati fra  di  loro  secondo  la  rispettiva  anzianità  di  servizio 
e  collocati  in  graduatoria  dopo  gli  approvati  nell'esame  ban- 
dito col  predetto  regio  decreto. 

Art.  3. 
Per  Tassistenza  all'esame  e  pel  giudizio  degli  elaborati  è 
confermata  la  commissione  nominata  con  decreto  ministe- 
riale 11  novembre  1904,  n.  8897. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia^  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  13  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Regirtrato  eUla  Corte  dei  conti  addi  6  maggio  1905. 

Reg.  22.  AtU  del  Governo  a  /.  61.  P.  Mszzvm. 
Luogo  del  Sigillo.  V.  H  Qnardasigmi  C.  FINOCCHIAHO-APRILE. 


Gargano. 


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1348  LEGGI  E  DECKETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -   19Q5 

N.  163.        A        N.  I6S. 


Reqio  Decebto  cfie  proroga  V applicazione  delle  norme  con- 
cementi  la  misura  delle  reti  permesse  e  delle  maglie 
di  esse  nelle  acque  del  lago  di  Como,  e  dei  laghi  di 
Garlate^  di  Moggio  e  di  Olginate. 

3  af^rUe  19&g. 
(^P%Mlii^io  mh  QaMfjat»  Vffi^^  ^-'^  ^<Vn^  ^*  ^  maggio  19Q&,  ^.  UQ; 

VriTOmO  EMANUELE  lU 

PIE   aUkUX  DI   DIO    B   PBR   VOLONTÀ    DKLLÀ   1IA2I0IIB 
BB  D'ITALIA 

Visto  il  Nostro  decreto  dell'8  maggio  1904^  n.  JL7^^  che 
disciplina  la  pesca  nel  lago  di  Como  e  nei  laghi  di  Garlate, 
di  Moggio  e  di  Olginate; 

Vista  la  istanza  d^i  peseatpri  ii^r^s^ati  ; 

Visti  i  pareri  degli  enti  locali; 

Visto  il  parere  del  consiglio  di  Stato; 

Udito  il  Consiglio  dei  minijitri; 

Ritenuta  la  oppartmiità  ,^1  QOftcedepe  una  dilmone  mag- 
giore (che  il  consiglio  di  Stato  ritiene  sufficiente  se  accor- 
data per  un  altro  anno)  di  quella  consentita,  dall'art.  2 
del  su  citato  decreto  reale,  ai  pescatori,  per  uniformarsi 
alle  disposizioni  sulla  misura  delle  reti  permesse  esuU'am- 
pìezza  delle  maglie  di  queste  nelle  dette  acque  ; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  Tagricoltura,  l'industria  e  il  commercio; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
11  termine  consentito  dal  regio  decreto  8  maggio    1904, 
n.  176,  ai  pescatori  del  lago  di  Como,  e  dei  laghi  di  Gar- 


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LEGGI    E  DECRETI   DKL   REGNO   D*XTALIA   -    1905  1349 

late,  di  Moggio  e  dì  Olginate,  per  uniformarsi  alle  nuove 
dispo8izìom  riguardanti  la  misura  delle  reti  permesse  e  l'am- 
piezza delle  maglie  di  queste  in  quelle  acque  è  prorogato 
fino  a  tutto  maggio  1906. 

Ordimamo  ohe  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  detto 
Stato,  aia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  13  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Beffiitroio  alla  CorU  dei  ccfnH  addi  6  maggio  1905. 

%.  SS.  Am'dél  GotéhHo  d  f.  (7.  f.  MBttBm. 
Imgo  dd  mgOlo.  V.  U  Ooardasiilll  C.  FINOCCmARO-APRILE. 


A.   FORTIS* 

Rava. 


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1350  LEGGI  E   DECEETI  DEL  KEGNO   d'iTALIA   -    1905 

N.  166.        A        N.  166. 


Regio  Decreto  che  chiama  Von.  comm.  Rubini  Giulio^  de- 
putato al  Parlamento^  a  far  parte  della  commissione 
tecnica  per  gli   istituti  di  previdenza^  in  sostituzione    i 
deWon,  Fasce  Giuseppe. 

SO  aprile  1905. 
(pyhblitaiù  nelta^  Qui  ietta  XJffidaU  del  lUgno  V\\  maggio  1005,  n.  Ili) 


VITTOBIO  EMANUELE  IH 

PER   OFUZIA   DI   DIO   K   PER   YOLOIITI   DELLA   NAZI01IB 
BB  D'ITALIA 

Visto  l'art.  24  deUa  legge  14  luglio  1898,  n.  335,  rela- 
tiva alla  ìstitu2:ione  di  una  cassa  pensioni  per  i  medici 
condotti,  col  quale  si  prescrive  la  costituzione  d'una  commis- 
sione tecDÌca  estesa  a  tutti  gli  istituti  di  previdenza  ammi- 
nistrati dalla  cassa  dei  depositi  e  dei  prestiti  per  soprain- 
tendere  alla  gestione  economica  e  finanziaria  degli  istituti 
stessi  ; 

Veduti  Fari  6  deUa  legge  7  luglio  1902,  n.  302,  rela- 
tiva air  istituzione  dì  una  cassa  di  previdenza  per  gli  im- 
piegati tecnici  straordinari  del  catasto  e  dei  servizi  tecnici 
finanziari  ;  Tart-  40  del  testo  unico  delle  leggi  sul  monte 
pensioni  per  gli  insegnanti  elementari,  approvato  col  regio 
decreto  2  luglio  1903,  n.  430,  e  l'art.  35  della  legge 
6  marzo  1904  che  istituisce  la  cassa  di  previdenza  e  di 
pensione  a  iavore  dei  segretari  ed  altri  impiegati  comu- 
nali ;  coi  quali  articoli  si  danno  le  norme  per  la  costituzione 
della  precitata  commissione  tecnica  e  si  stabiliscono  le  sue 
attribuzioni  per  ogni  singolo  istituto; 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA   -   1905  1361 

Veduti  i  Nostri  decreti  24  maggio  1900  e  luglio  1900  coi 
quali  si  nominavano  i  membri  componenti  la  commissione 
tecnica  per  gli  istituti  di  previdenza  amministrati  dalla  cassa 
depositi  e  prestiti; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  pel 
tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

É  chiamato  a  far  parte  della  commissione  tecnica  per  gli 
istituti  di  previdenza  amministrati  dalla  cassa  depositi  e  pre- 
stiti Ton,  comm.  ing.  Rubini  Giulio,  deputato  al  Parlamento, 
in  sostituzione  dell' on.  Fasce  prof.  Giuseppe,  'deputato  al 
Parlamento,  nominato  sottosegretario  di  Stato  pel  tesoro. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  deDo 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  20  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Begittralo  alla  Corte  dei  conti  addi  6  maggio  1Q05. 

Rig.  22.  Atti  del  Go^mmo  a  f,  60.  F.  Mkzzbtti. 
hmgo  del  Sigillo,  V.  U  GaftrdaBigiUi  C.  FINOCCHI  ARCA  PRILE. 


Gargano 


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1352  X-EQOI  E  DECfiÈTI  DEL  REGNO   d'iTALIA  -    1905 

N.  167.        i&        N.  167. 


Regio  Decreto  che  istituisce  una  commissione  con  V  inca- 
rico di  riferire  al  Governo  sulla  convenienza  del  ri^ 
scatto  delle  ferrovie  meridionali, 

22  aprile  1905. 
(PubblitiX^  n^l^a  (?«w/rtte  Uffiaiak  M  Hégno  il  9  faggio  1906,  fi.  109) 

VraOElO  MAKUMiE  HI 

nOt  0RA1IA    DI   DIO   E    PER   VOLONTÀ   t>^Lhk    HAStOHÈ 
E£    B'ITALlJli 

VisU  la  legge  16  aprile  1905,  che  proroga  al  20  mag- 
gio pros.nmo  vnniuro  il  termine  utile  per  la  difl&da  relativa 
al  ri:^oatto  delle  strade  ferrate  meridionali; 

Visto  l'art-  25  dell'altra  legge  del  22  aprile  1906,  col 
quale  vengono  conferite  al  Governo  le  facoltà  necessarie 
per  adottare  i  provvedimenti  ravvisati  opportuni  pel  caso  in 
cui  non  si  a4ldi venga  al  riscatto  delle  strade  ferrate  predette; 

Ritt)uuta  la  necessità  di  trarre  dagli  studi  jSnora  com- 
piuti e  dagli  elementi  raccolti  definitive  conclusioni  sulla 
convenieozaj  o  non,  del  riscatto  in  parola,  e  di  avvisare 
così  sulle  condizioni  alle  quali  il  riscatto  dovrebbe  effet- 
tuaraij  come  sui  provvedimenti  da  adottare  qualora  il  ri- 
scatto non  apparisse  consigliabile  ; 

Sulla  proposta  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri, 
e  dei  ministri  del  tesoro,  dei  lavori  pubblici  e  dell'agricol- 
tura, industria  e  commercio; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  1. 
É  istituita  una  commissione  con  l'incarico  di  riferire  al 
Governo,  non  più  tardi  del  10  maggio  1905: 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REG2JO  d'iTALIA  -   1905  1353 

«  Se  convenga,  ed  a  quali  condizioni  subordinato,  il 
FÌscatto  delle  strade  ferrate  meridionali,  e  quando  il  riscatto 
si  reputasse  non  conveniente,  quali  provvedimenti  occorre 
adottare,  sia  in  rapporto  al  trattamento  del  personale,  sia 
nei  riguardi  delle  tarifle  pei  trasporti  nelle  regioni  servite 
dalle  strade  ferrate  medesime  ». 

Art.  2. 
La  commissione  dì  cui  all'art.  1**  è  cosi  composta: 

Senatori 
Casana  barone  Severino  ;  Colombo  comm  prof.  Giuseppe  ; 
Finali  cav.  Gaspare. 

Deputati 
Cannine  ing.  Pietro;  Guicciardini  conte  Francesco;  Mas- 
siminì  aw.  Fausto. 

Funzionari 

Avvocato  generale  erariale,  comm.  Adriano  De  Cupis, 
senatore  ;  direttore  generale  del  tesoro,  comm.  Serafino  Zin- 
cone  ;  ragioniere  generale  dello  Stato,  comm.  Emilio  Melani  ; 
vìae4spettore  generale  delle  strade  ferrate^  comm.  Icilio  Cai- 
veri;  regio  ispett'Ore  capo  delle  strade  ferrate,  comm.  Ip- 
polito Saint-Cyr. 

Ondiniaaio  che  il  iweseote  decreto,  munito  à«ì  sigillo  deUb 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufflciaJe  deUe  leggi  e  dei  decorati 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osaetYsre. 

Dato  a  Roma,  addi  22  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

Bs^émBoto  alia  Corte  dei  eonU  addi  9  maggio  1005 
Méjf,  M.  AtH  éM  Bocé-nó  a  f.  6^7.  P.  MÉeììtrrL 

éM  mgUk  y.  n  Onartaligtlli  C.  PINOGGHIARO^APRILE. 

A.  Fouris. 
Gargano. 
Carlo  Ferraris. 
Rava, 


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1364  LEaoI  E  DECHETI  BEL  REGNO  D'TIMXk   -    1905 

N.  168.        A        N.  168. 


Regio  Decreto  che  nomina  gli  onorevoli  aw.  Francesco 
Girardi  ed  ing.  Leone  RomaninrJacur,  deputati  al  Par- 
lamento^  a  far  parte  della  commissione  di  riferire  al 
Governo  le  questioni  relative  al  riscaito  delle  strade  fer- 
rate  meridionali^  in  sostituzione  degli  onorevoli  ing.  Pie- 
tro Carmine  e  comm,  Francesco  Guicciardini. 

29  aprile  1905. 
(FMkàìiù<m  nella  GatMétta  VffMuU  dèi  Regno  U  9  maggio  1905,  n,  109) 


VITTORIO  EMANUELE  HI 

Pia   QRfZIA  DI   DIO   E  PER  YGLOMTJL  DELLA  NAZIONB 
RE   B^JLTALIA 

Visto  il  Nostro  precedente  decreto  in  data  22  aprile  1906 
col  quale  fu  istituita  una  commissione  con  T  incarico  di  ri- 
ferire al  Governo,  non  più  tardi  del  10  maggio  p.  v.,  sulle 
questioni  relative  al  riscatto  delle  strade  ferrate  meri- 
dionali ; 

Sulla  proposta  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri, 
dei  ministri  del  tesoro,  dei  lavori  pubblici  e  dell^agricoltura, 
industria  e  commercio; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
In  sostituzione  degli  onorevoli  ing.  Pietro  Carmine  e 
conte  Francesco  Guicciardini,  deputati  al  Parlamento,  che 
non  poterono  accettare  Io  incarico,  sono  nominati  a  far 
parte  dell'anzidetta  commissione  gli  onorevoli  aw.  Fran- 
cesco Girardi  e  ing  Leone  Romanin-Jacur,  deputati  al  Par- 
lamento, 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1355 

Ordiniamo  ohe  il  presente  deoreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raecolta  uffioiale  delle  leggi  e  dei  deoreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare.  , 

Dato  a  Roma,  addi  29  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


lU^isttalo  alla  Corte  dei  etmU  addi  9  maggio  10C6. 

Beg,  22.  AtH  del  Qwamo  a  f.  6S.  F.  MuEvrn. 
LMgo  del  Sigillo.  V.  U  Gnardasigmi  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


A.   FORTIS. 

Caroano. 
Carlo  Ferraris 
Rava. 


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13B6  LEGGI   r   DECERTI   BEL  BEOKO  u'iTAXIA   -  1905 


N.  169.      am      N.  ina 


Regio   Decreto   che  nomina    Von-  comm,  Valentino    Cer-- 
rw/i,  senatore  del  Regno ^  a  far  parte  della  commissione 
con  r  incarico  di  riferire  sul  riscatto  delle  ferrovie  me- 
ridionali in  sostituzione   delVon,  comm.  Giuseppe  Co-   . 
tornio. 

30  aprile  1905. 
{FttbòliGiaù  Hiiìa  QaM9€tUi  UfTiciaU  dal  Bàgw^  il  9  maggio  1905,  n.  109} 


VITTOBIO  EMAKUKLE  UI 

?1E  GRAZIA   DI   DIO   S   PER  VOLOXTX   DELLA   NA/JONl 
RI    D   ITALIA 

Visto  il  Nostro  precedente  decreto  in  data  22  aprile  1905 
col  quale  fu  istituita  una  commissione  con  V  incarico  di  ri- 
ferire al  Ooverno,  non  più  tardi  del  10  maggio  p,  v.  sulle 
questioni  relative  al  riscatto  delle  strade  ferrate  meri- 
dionali ; 

Sulla  proposta  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri^ 
dei  ministri  dei  tesoro,  dei  lavo  ri  pubblici  e  dairagricol- 
tura,  industria  e  commercio; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 

In  sostituzione  dell'onorevole  comm.  prof.  Giuseppe  Co- 
lombo, senatore  del  Regno,  ohe,  per  impedì  mento  soprav- 
venuto, ha  dovuto  rinunziare  air  incarico,  è  nominato  a  far 
parte  deiranzìdetta  commissione  l'onorevole  comm*  profes- 
sore Valentino  Cernirti»  senatore  del  Regno. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGXO  d'iTALIA  -  1903  1357 

Ordiniamo  ohe  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  m  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osseirario  ^ 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  SO  aprile  1905. 
VITTOJIIO  EMANUELE 


tUgiiIrak)  Ma  Corte  dei  eonft  addi  9  maggio  1905. 

Btg.  22.  AtH  del  Governo  a  f.  69.  F.  Mbzzbtti. 
Utogo  dd  Sigillo,  y.  O  i6u%r4i»f^9Uiì  C.  FINOCCHURO^PBILE. 


A-   FORTIS. 

Caroano. 
Carlo  Ferraris. 
Rava. 


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1358  LEGGI   E  DECRETI  DEL   HEGXO  d'iTALIA   -   1905 

N.  170.       A       N.  170. 

Legge  che  autorizza  una  maggiore  assegnazione  di  lire 
350^000  pel  completamento  dei  lavori  di  costruzione 
del  palazzo  delle  poste  e  dei  telegrafi  in  Milano. 

20  aprile  1905. 
iPuifblkaia  nella  Gatzetia  UffleicUt  d$l  Regno  il  12  maggio  1905,  tt.  112j 


VITTOBIO  EMANUELE  m 

PER   aRAZU   DI   DIO   S   PSR   VOLONTÌ   DILLA   MAZIOlll 
£1  D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvarlo; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue  : 

Art-  1. 
Nella  parte  straordinaria  del  bilancio  del  Ministero  delle 
poste  e  del  telegrafi  è  autorizzata  una  maggiore  assegna- 
zione di  lire  350,000  per  provvedere  al  completamento  dei 
lavori  di  costruzione  del  palazzo  delle  poste  e  dei  telegrafi 
in  Milano,  la  quale  somma  farà  carico  per  lire  180,000  al- 
Fesercizio  1904-905  e  per  lire  170,000  all'esercizio  1905- 
1906. 

Art.  2. 
È  approvata  l'annessa  convenzione  stipulata  il  26  giugno 
1903  in  Milano  fra  l'impresa  Ignazio  Zanini  ed  i  rappre- 
sentanti del  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi,  nella 
quale  sono  stabilite  le  condizioni  per  l'anticipata  ultimazione 
dei  lavori. 

Art.  3. 

La  detta  convenzione  sarà  registrata  col  diritto  fisso  di 
lire  L20. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1360 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
^'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os^ 
servare  come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  20  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 
^90  del  SigUìo.  V.  H  Goardasigim  C.  FINOCGHIARO-APRILE. 

morelu  gualtierotti. 
Carcano. 


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1360  LEGGI  E  DECHETI  DEL  REGXO  d'iTALIA  -  1905 


CONVENZIONE 

fra  ramministrazione  delle  poste  e  telegrafi  e  T impresa  ZaRlnilgnazio 
per  I  accelersmlBnto  dei  lavori  di  costruzione  del  palazzo  delle  po- 
ste e  telegrafi  in  Milano 


Premesso  che  in  seguito  a  richiesta  dell' impresa  Zanini 
per  stabilire  le  condizioni  alle  quali  essa  avrebbe  anticipato 
l'ultimazione  dei  lavori  del  palazzo  delle  poste  suddetto,  in 
confronto  col  tempo  fissato  nel  contratto  di  appalto  in  data 
7  novembre  1902,  Sua.  Eccellenza  il  Ministro  delle  poste  e 
telegrafi  ha  stabilito  che  si  addivenisse  a  opportune  tratte^ 
ti  ve  con  r  impresa  stessa; 

Che  a  queste  trattative  presero  parte,  per  conto  del  dBtto 
Ministero,  il  sig.  cav.  Carlo  Civallero,  ispettore  centrale,  e 
r ingegnere  del  genio  civile  di  Milano; 

Si  è  addivenuto  con  il  pieno  accordo  di  tutti  i  funzio- 
nari suddetti,  e  sentito  pure  il  parere  favorevole  del  si- 
gnor ispettore  compartimentale  del  genio  civile,  alla  presente 
convenzione  : 

Art.  1. 

L'amministrazione  delle  poste  e  telegrafi,  corrisponderà 
all'impresa  Zanini  Ignazio  un  premio  di  lire  60,000  (lire  ses- 
santamila) nelle  quali  sono  compresi  i  premi  allo  stesso 
scopo  assegnati  dal  municipio  e  dal  comitato  dell'esposizione 
di  Milano  nel  1905  sempre  quando  la  suddetta  impresa  con- 
segni, ultimati  e  pronti  al  servizio,  all'amministrazione  ap- 
paltante, i  locali  di  cui  al  successivo  art.  4,  entro  il  15  gen- 
naio 1905  e  terminati  tutti  i  lavori  che  le  sono  stati  appaltati 
in  forza  del  contratto  7  novembre  1902  entro  il  15  aprile 
1905.  Detto  premio  s'intende  netto  da  ogni  ribasso. 


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LEGGI  E  DECRETI  Dix  ui:(;no  d'itaua  -  1005  1361 

Art.  2. 
Il  premio  sarà  corrisposto  in  una  sola  rata  in  base  ad 
apposito  certificato  di  pagamento  da  rilasciarsi  dall'ufficio 
del  genio  civile  col  corredo  di  due  distinti  verbali  di  con- 
statazione, da  compilarsi  dallo  stesso  ufficio  il  15  gennaio 
ed  il  15  aprile  1905  in  contradittorio  dell'impresa  e  con 
l'intervento  di  un  ispettore  ministeriale  appositamente  a  ciò 
delegato  dal  Ministero  delle  poste  e  telegrafi. 

Art.  3. 
Qualora  uno  od  ambedue  i  suddetti  certificati  riescano 
negativi,  non  si  farà  luogo  alla  concessione  di  premio  di 
sorta,  e  resterà  in  pieno  vigore  il  contratto  principale  in 
tutte  le  sue  partì  e  come  se  la  presente  convenzione  non 
avesse  avuto  luogo. 

Art.  4. 
I  locali  che  dovranno  essere  consegnati  per  il  15  gen- 
naio 1905,  sono  i  seguenti: 
a)  tutto  il  sotterraneo; 
h)  tutto  il  pianterreno;  •    ^ 

e)  tutto  l'ammezzato; 

{Q  tutte  le  scale,  meno  quella  riservata  all'  impresa  nel 
successivo  articolo,  fino  al  15  aprile  1905. 

I  locali  in  parola  dovranno  essere  in  perfetto  assetto  e 
tali  da  poter  essere  immediatamente  occupati  dall'ammini- 
strazione postale  e  telegrafica. 

Art.  5. 

Dal  15  gennaio  al  31  marzo  1905  l'impresa  potrà  man- 
tenere tutti  i  ponteggi  compresi  gli  estemi,  purchò  la  loro 
parte  inferiore,  e  cioè  quella  che  fronteggerà  il  piano  ter- 
reno e  l'ammezzato,  sia  ridotta  per  modo  da  non  togliere 
luce  agli  ambienti  consegnati  e  da  permettere  la  completa 
tttilizzazione  delle  porte  e  finestre  relative. 

L' impresa  potrà  tener  per  sé  la  scala  situata  nell'angolo 
nord-ovest  dell'edificio  rendendone,  con  opportuni  muricci 
provvisori,  indipendente  l'accesso  del  rimanente  dell'edificio. 

85  -.  VoL.  n.  -  1905. 


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13(32  LEGGI  E   DECRETI   DEL  HEGXO   d'iTALIA   -.  1905 

Le  altre  scale  saranno  sbarrate  all'altezza  del  primo  piano 
in  modo  che  non  possano  dall'alto  cadervi  calcinacci,  de- 
triti od  altro. 

Al  15  aprile  tutti  1  locali  dovranno  essere  c(»npletamente 
ultimati,  rimossi  i  ponteggi,  ultimate  e  scoperte  le  facciate 
e  consegnato  Tediflcio  airamministrazione  in  completo  as- 
setto. 

Art.  6. 

In  base  ai  prezzi  stabiliti  nell'elenco  senza  ribasso  d'asta, 
r  impresa  si  obbliga  ad  eseguire  i  lavori  di  adattamento  di 
apparecchi,  mensole  e  sostegni  per  fili,  fori  nei  muri  e  si- 
mili, che  le  fossero  richiesti  in  tempo  opportuno  dairam- 
minìstrazione  postale^  e  telegrafica,  per  modo  che  conse- 
gnati i  locali  si  possa  senz'altro  portarvi  gli  apparati. 

Di  tali  lavori  sarà  compilato  un  conto  speciale  separato, 
indipendentemente  éa,  quello  relativo  al  contratto  principale. 

Art.  7. 
La  presente  convenzione  andrà  inmiediataimente  in  vigore, 
sempre  riservata  la  superiore  approvazione. 

Milai^o,  26  giugno  1903. 


IJ*  ispettore  d^l^e  poste  e  telegrcifi 
Carlq  Cxv/l^.lbho. 

^'  ingegnere  capo  del  genio  civile 
B.  Sanjust  di  Tbulada. 

V  impresa  assuntrice 
Zakini  Ignazio. 


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LEGGI   E   DKf  UETI   DKL   RKGXO  d'iTALIA   -  1905  1363 


N.  171.        Jk        N.  171. 


^*H|Pr 


Regio  Decreto  che  dà  piena  ed  intera  esecuzione  air- 
raccordo  per  la  repressione  detta  «  tratta  delle  bianr 
che  ». 

9  aprile  1906. 
(P%MUm%o  n$Uo  GasMem  UfjflùiaU  d§l  JUgno  il  13  maggio  1905,  n.  113) 


YTTTOBIO  EMANUELE  ffl 

PBR   GRAZIA    DI   DIO   E   PER  VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
RE   D'ITALIA 

Visto  l'art.  5  dello  statuto  fondamentale  del  Regno; 

Udito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
gli  aflfari  esteri,  di  concerto  col  presidente  del  consiglio  dei 
ministri,  ministro  dell'interno,  e  col  ministro  di  grazia  e 
giustizia  e  dei  culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Piena  ed  intera  esecuzione  è  data  all'accordo  per  la  re- 
pressione della  «  tratta  delle  bianche  »,  firmato  a  Parigi, 
tra  l'Italia  e  vari  Stati,  il  18  maggio  1904, le  cui  ratifiche 
furono  scambiate  nella  stessa  città  il  18  gennaio  1905. 


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1364  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGXO  d'ITALIA  -  1905 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  niunito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufflciaJe  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  9  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


MéffùtnOo  alla  Ooru  ad  taM  ttddi  8  maggio  1906. 

BUg.  82.  Ani  d$l  Qmfmmo  a  f.  64.  ¥.  Mannm. 
Luogo  M  SigiUo  T.  B  QwrdMigflli  0.  F1N0CCHIAR0-APR1LB. 


A.   FORTIS. 

TlTTONI. 

C.    FmOCOHrARO-APRILE 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905  1365 

ACCORDO  INTERNAZIONALE 
per  la  repressione  della  <  tratta  delle  blanebe  » 


(18  maggio  1904) 


Sa  Majesté  l'Empereur  d'AUemagne,  Roi  de  Prusse,  au 
nom  de  TEmpire  allemand;  Sa  Majeerté  le  Roi  des  Belges; 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Danemark;  Sa  Majesté  le  Roi  d'Espa- 
gne  ;  le  Président  de  la  République  Frangaise;  jSa  Majesté  le 
Roi  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande 
et  des  possessions  britaimiques  au  óJélk  des  mers,  Bmpereur 
des  Indes;  Sa  Majesté  le  Roi  d'ItaUe;  Sa  Majesté  la  Reine 
des  Pays-Bas;  Sa  Majesté -le  Roi  de  Portugal  et  des  Al- 
garves;  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies;,Sa 
Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège,  et  Je  Conseil  Fe- 
derai Suisse,  désireux  d'assurer  aux  femmes  majeures,  abu- 
Bées  ou  contrainteSy  cornine  aux  femmes  et  filles  mineures, 
une  protection  efficace  eontre  le  traflc  crimìnel  connu  sous 
le  nom  de  «  Traite  des  Blanches  y>j  ont  résolu  deconclure 
un  Arrangement  à  l'eflfet  de  concerter  des  mesures  propres 
à  atteindre  ce  but,  et  ont  nommé  pour  leurs  Plénipoten- 
tiaires,  savoir: 

SA    MAJESTÉ   L'EMPEREUR   d'aLLBMAONE,   ROI   DE   PRUSSE  : 

S.  A,  S.  le  Prince  de  Radolin,  Son  Ambassadeur  Extraor- 
dinaire  et  Plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  Répu- 
blique Francaisej 

SA   MAJESTÉ   LE   ROI   DES   BELGES  : 

M.  A.  Leghait,  Son  Envoyé  Estraordina^ire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République  Fran- 

caise; 


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1386         LKOGI  K  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALI.\  -  1905 

SA   UUEBTÈ   LE   ROI   DE   DANEMARK  : 

M.  le  Comte  F.  Reventlow,  Son  Eavoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  Répu- 
blique  Francàise; 

SA   MAJESTÉ   LE   ROI   d'ESPAQNB  : 

S.  Exc.  M.  F.  de  Leon  y  Castillo,  Marquìs  de  Muni,  Son 
Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  près  le  Pré- 
sident de  la  République  Frangaise; 

LE  PRÉSIDENT  DB  LA  RÉPUBLIQUE  FRANgAISE  : 

S.  Exc.  M.  Th.  Deicassé,'  Député,  Ministre  des  Affaires 
Etrangères  de  la  RépuWiqtie  Frameaise  ; 

SA  BIAJB^é  LE  ROI  DU  ROFAUME-UNI  DB  LA  ORANOB^RETAGNE 
ET  d'iRLANDE  et  DBS  P08SESSI0N8  BRITANNIQUE8  AU  DELÀ 
DBS   MBRS,   BIIPBREUR  DBS   INDBS  : 

S-'  Exc,  Sir  Edmund  Monson,  Son  Ambassadeur  Extraor- 
diliail:*e  et  Plénipotentiaire  près  'le  Président  de  la  Répu- 
blique FraiiQaise;  ^ 

SA  MAJESTÉ    LE   ROI  i^' ITALIE: 

S.  Exc.  M,  le  Comte  ToniieUi  Brusati  dì  Vergano,  Son 
Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  pt*s  le  Pré- 
sident de  la  République  Francaìse; 

SA   MAJESTÉ   LA    REINB   DES   PATS-BAS  : 

M.  le  Chevalier  de  Stuers,  Son  Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  Répu- 
blique Frangaise; 

SA  MAJESTE  LE  ROI  DB  PORTUOAL  BT  DBS  ALGARVES: 

M.  T.  de  SouzarRpisa,  Son  Envoyé  ExtraK>rdinalre  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  près  le  ÌPrésident  de  la  République 
FrauQaise  ; 


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LEGGI  E   DECRETI  DEL  REGXO  d'iTALIA  -  1905  1367 

SA   MAJESTÉ   L^EMPEREUR   DE    TOUTES    LES   RUSSIES  : 

S.  Exc,  M.  de  Nelidow,  Son  Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire  près  le  Président  de  la  République  Fran- 
gaise; 

SA    MAJESTÉ    LE   ROI    DE    SUEDE    ET    DE    NORvéoE  : 
PCUR  LA   SUÀDS    BT    POUR    LA    NOBVÈOB  : 

M.  Akennaiiy  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plé- 
nipotentiaire ppès  le  Président  de  la  République  Francaise  ; 

ET   LE   G0N8EIL   FIÈDÉRAL   SUISSE: 

M,  Charles-Edouard  Lardy,  Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  de  la  Confédération  Suisse  près  le 
Président  de  la  République  Frangaise  ; 

Lesquels,  ayaat  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en 
benne  et  due  lorme^  sont  conrenus  des  dispositions  sui- 
vantes  : 

Art.  1. 

Ghacun  des  GouvemementB  contractants  s'engage  à  éta- 
bldr  ou  à  designer  une  autorité  chargéo  de  centraliser  tous 
les  renseignements  sur  l'embauchagie  des  femmes  et  fiUes 
en  me  de  la  débauclie  à  Tétranger;  cotte  Autorité  aura  la 
faculté  de  eorrespondre  directement  avec  le  service  simi- 
lairo  établi  daiis  chacun  des  autres  Etats  contractants. 

Art.  2. 

Chacun  des  Gouvernements  s'engage  à  faire  exercer  mie 
surveiUance  en  vue  de  rechercher,.  particulièrement  dans 
les  gares,  les  ports  d^embarquement  et  en  cours  de  voyage^ 
les  conducteurs  de  femmes  et  fiUes  destinées  à  la  débauché. 
Des  instructions  seront  adressées  dans  se  but  aux  fonction- 
naires  ou  à  toutes  autres  persopnes  ayant  qualité.à  cet  effet, 
pour  procurer,  dans  les  Umites  légales,  tou^  rensj»lgnements 
de  aatuire  &  maitre  sur  la  trace  d'un  trafic  crii^inel. 

L'anivée  de  personnes  parai^ssant  évidemmen^t  étre  les 
auteux'Sy  ÌM  (CompliQes  ou  les  vìctimes  d'un  tei  trafic  sera. 


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1388  LKGGI   K   DECttETI  DEL  REGNO  D'iTALIA  -  1905 

sìgnalée,  le  cas  échéant,  soit  aux  autorités  du  lieu  de  de- 
stinatiop,  soit  aux  agents  diplomatìques  ou  constilaires  in— 
téressés,  soit  à  toutes  autres  autorités  compétentes. 

Art-  3. 

Las  Gouvemements  s'engagent  à  faire  recevoir,  le  cas 
échéant  et  dans  les  limites  légales,  les  déclarations  des 
femmes  ou  fiUes  de  nationalité  étrangère  qui  se  livrent  à 
la  prostitution,  en  vue  d'établir  leur  ìdentité  et  leur  état 
civil,  et  de  recherclier  qui  les  a  déterminées  à  quitter  leur 
pays.  Les  renseignements  recueiUis  seront  communiqués  aux 
autorités  du  pays  d'origine  desdites  femmes  ou  fllles,  en  vne 
de  leur  rapatriement  éventuel. 

Les  Gouvemements  s'engagent,  dans  les  limites  légales 
et  autant  que  faire  se  peut,  à  confier,  A  titre  provisoire  et 
en  vue  du  rapatriement  éventuel,  les  victìmes  d'un  traflc 
criminel,  lorsqu'elles  sont  dépourvues  de  ressources,  à  des 
institutions  d'assistance  publique  ou  privée  ou  à  des  par- 
ticuliers  offrant  les  garanties  nécessaires. 

Les  Gouvernements  s'èngagent  aussi,  dans  les  limites  lé- 
gales et  autant  que  possible,  à  renvoyer  dans  leur  pays 
d'origine  celles  de  ces  femmes  ou  fllles  qui  demandent  leur 
rapatriement  ou  qui  seraient  réclamées  par  les  personnes 
ayant  autorité  sur  elles  Le  rapatriement  ne  sera  effectué 
qu'après  enterite  sur  l'identité  et  la  nationalité,  ainsi  que 
sur  le  lieu  et  la  date  de  l'arrivée  aux  frontières.  —  Cha- 
cun  des  Pays  contractants  faciliterà  le  transit  sur  son  ter- 
ritoire. 

La  correspondance  relative  aux  rapatriements  se  fera, 
autant  que  possible,  par  la  voie  directe. 

Art.  4. 

Au  cas  où  la  femme  ou  fiUe  à  rapatrier  ne  pourrait  rem- 
bourser  elle-mème  les  frais  de  son  transfert  et  où  elle 
n'aurait  ni  mari,  ni  parents,  ni  tuteur  qui  payeraient  pour 
elle,  les  frais  occasionnés  par  le  rapatriement  seront  à  la 
charge  du  pays  sur  le  territoire  duquel  elle  réside,  jusqu'à 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905  1369 

la  prochaine  frontière  ou  pori  d'embarquement  dans  la  di- 
rection du  pays  d'orìgine,  ~  et  à  la  charge  du  pays  d*ori- 
gisie  ponr  le  surplus. 

Art.  5. 

Il  n'est  pas  dérogé,  par  les  dispositions  des  artides  3 
et  4  cl-dessus,  aiix  conrentions  particulières  qui  pourraient 
exister  entre  les  Gouyemements  contraotants. 

Art.  6. 

Les  Gouyemements  contraotants  s'engagent,  dans  les  li- 
mites  légaleSy  à  exércer,  autant  qu9.  possible,  une  surreil- 
lance  sur  les  bureaux  ou  agences.  qui  s'occupent  du  place- 
ment  de  femmes  ou  filles  à  Tétranger. 

Art.  7. 

Les  Etats  non  signataires  sont  admis  à  adhérer  au  pre- 
sent  arrangement.  A  cet  effet,  ils  notifleront  leur  intention, 
par  layoie  diplomatique,  au  Gouyernement  frangais  qui  en 
donnera  connaissance  à  tous  les  Etats  contraotants. 

Art.  8. 

Le  présent  arrangement  entrerà  en  yigueur  six  mois 
après  la  data  de  l'échange  des  ratificationB.  Dans  le  cas 
où  rune  (les  Parties  contractantes  le  dénoncerait,  cotte  dé- 
nonciation  n'aurait  d'effet  qu'à  Tegard  de  cotte  partie,  et 
cela  douze  mois  seulement  à  dater  du  jour  du  ladite  dé- 
nonciation. 

Art.  9. 

Le  présent  arrangement  sera  ratiflé  et  les  ratifications 
seront  échangées  à  Paris,  dans  le  plus  bref  délai  pos- 
sìble. 

En  poi  de  quoi,  les  plenipotentiaires  respectifs  ont  si- 
gile le  présent  arrangement  et  y  ont  appose  leurs  cachets. 


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1370  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REG^O   d'iTALIA   -    1905 

Fait  à  Parùi,  le  18  mai  1904,  eu  un  seul  exemplaire 
qui  resterà  depose  dans  les  archives  du  Ministère  des  af- 
faires  etrangères  de  la  République  Francaise,  et  dont  une 
copie,  certìfiée  conforme,  sera  remise  à  chaque  Puissance 
contractante. 

(L.  &)  Signé  :  Rabolìn. 

(L.  S.)  Signé:  A.  Leghait. 

(L.  S.)  Signé:  F.  Reventlow. 

(L.  S.)  Signé  :  F.  db  Leon  y  Castillo. 

>{Lr  Si)  Signé  :  Oblcassé. 

(L.  S.)  Signé  :  Edmund  Monson. 

(L.  S)  Signé:  O.  Tornielli. 

(L.  S).  Signé  :  A.  de  Stuers, 

(L.  S.)  Signé  :  T.  de  Souza-Roza. 

(L.  S.)  Signé:  Nelidow. 

Pour  la  Suède  et  ponr  la  Norvège 
Le  Ministre  de  Suède  et  Norvègie  : 

{L.  S.)    Signé:  Akerman. 
(L.  S.)    Signé  :  Lardy. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -   1905  1371 

PROCèS-VERBAL  DE  SIGNATURE 


Lea  plé&ipotentiaiF6S  sonssignéa  réunis  ce  jour  à  Tefifet 
de  procéder  à  la  signature  de  Tarrangement  aya&t  pour  bui 
d'assurer  une  proteotion  efficace  contre  la  «  tratte  des 
bhmches  y>y  ont  échangé  la  déclaration  snidante  en  ce  qui 
concerne  Tapplioation  dudit  arrangement  aux  colonies  re- 
spectives  des  j^itats  contraotants. 

Art.  1. 

Les  Pays  sìgnataires  de  Tarrangement  susinentionné  ont 
le  droit  d'y  accèder  en  tout  temps  pour  leurs  colonies  ou 
possessions  étrangères. 

Ils  peuyent,  à  cet  effet,  soit  faire  une  déclaration  gene- 
rale par  tequelle  toutes  leurs  colonies  ou  possessions  sont 
comprises  dans  l'accession,  soit  notnmer  exprèssement  celles 
qui  y  sont  comprises,  soit  se  bomer  à  indiquer  celles  qui 
en  sont  sont  exclues. 

Art.  2. 

Le  Gouyemement  AUemand  dédare  résenrer  ses  résolu- 
tions  au  sujet  de  ses  Colonies. 

Le  Gouyemement  Danois  déclare  quHI  se  réserye  le  droit 
d'adhérer  à  Tarrangement  pour  les  Colonies  Danoises. 

Le  Gk)uyemement  espagnol  déclare  résenrer  ses  résolu- 
tions  au  sujet  de  ses  Colonies. 

Le  Gouyemement  Frangais  déclare  que  Tarrangement 
s'appliquera  à  toutes  les  Colonies  Francaises. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majest^  Britannique  déclare  se 
réseryer  le  droit  d'adhérei:  à  l'arrangement  et  de  le  dénon- 
cer  pour  chacune  des  Colonies  ou  Possessions  Britanniques, 
séparément. 

Le  Gouyemement  Italien  decloro  que  TaiTangement  s'ap- 
pliquera  à  la  Colonie  de  l'Erythrée. 

Le  Gouyemement  des  Pays-Bas  déclare  que  Tarrange- 
ment  s'appliquera  à  toutes  les  Colonies  Néerlandaises. 


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1372  LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALLV  -   1906 

Le  Gouvemement  Portugais  déclare  se  réserver  de  dé- 
cider ultéiìeurement  si  rarrangement  sera  mis  en  vigueur 
dans  quelqu'une  des  Golonies  Portugaises. 

Le  Qouyernement  Russe  déclare  que  rarrangement  sera 
applioable  ìntégralement  à  tout  le  territoire  de  r£mpire  en 
Europe  et  en  Asie. 

Art.  3. 

Les  Gouvernements  qui  auraient  ensuite  à  faire  dea  de- 
elaratìons  au  sujet  de  leurs  colonies  les  feront  dans  la  forme 
prévue  à  Tarticle  7  de  rarrangement. 


Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  rarrangement, 
S.  A.  S.  le  prinoe  de  Radolin,  ambassadeur  d'Allemagne, 
demande,  au  nom  de  son  Gouvernement,  ^  faire  la  deci»- 
ration  suìvante: 

De  Tavis  du  Goavemeinent  Allemanda  les  réglmients  qui 
pourraient  ^exister  entre  l'Empire  Allemand  et  le  pays  d'ori- 
^e,  concemant  l'assistance  mutuelle  d'indigents,  ne  sont 
pas  applicables  aux  personnes  qui  seront  rapatriées,  en 
vertu  du  présent  arrangement,  en  passant  par  l'Allemagne. 

En  foi  db  quoi,  les  pléDipotentiaires  ont  signé  le  pré- 
sent procès-verbal. 

Fait  à  Paris,  le  18  mai  1904. 

Signé:  Radolin. 
Signé:  A.  LEOHArr, 
Signé  :  F.  Reventlow. 
Signé:  F.  de  Leon  t  Castillo. 
Signé':  Dklcassé. 
Signé:  Edmund  Monson 
Signé:  G.  Tornielli. 
Signé:  A.  de  Stuers. 
Signé  :  T.  de  Souza-Roza. 
Signé  :  Nelidow. 
Poar  la  Soòde  et  ponr  la  Norvège: 

o 

Signé  :  Akerman 
Signé:  Lardy. 


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LEGGI  K  DECBETI  DEL  KKGXO   D^ITALLà   -    1905  1373 


N.  472.       n       N.  472. 


Regio  Dborvto  relativo  (Ma  istituxiùne 
di  un  reparto  macchine  nei  regi  arsenali  marittimi. 

16  aprile  1905. 
ìFìMUóalo  mlU  GagMéUa  UfJteiaU  del  Me^no  il  15  ma^pto  19W,  w.  lUì 

VnrORIO  EMANUELE  ffi 

PER    GRAZIA    DI   DIO   E   PER    VOLONTÀ   DRLLA    NAZIONI 
EE   D'IYALIA 

Viato  il  regio  decreto  20  giugno  1895,  n.  431,  che  ap- 
prova il  regolamento  per  il  servizio  delle,  direzioni  dei  la- 
vori e  per  la  contabilità  del  n^ateriale  nei  regi  arsenali  e 
cantieri  marittimi; 

Visto  il  regio  decreto  21  aprile  1904,  n.  189,  che  porta 
alcime  modificazioni  al  regolamento  suddetto; 

Riconosciuta  la  necessità  d'istituire  nei  regi  arsenali  e 
stabilimenti  marittimi,  presso  le  direzioni  dei  lavori,  un 
e  Reparto  Macchine  »  alla  diretta  dipendenza  del  direttore 
delle  costruzioni  navali; 

Sentito  il  cfonsiglio  superiore  di  marina; 

Sentito  il  consiglio  di  Stato  e  la  corte  dei  conti; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  per  la  marina,  di  con- 
certo col  ministro  del  tesoro  ; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  L 
Presso  ciascuna  direzione  delle  costruzioni  navali  è  isti- 
tuito un  reparto,  che  assumerà  la  denominazione  di  «  Re- 
parto Macchine  »,  nel  quale  sarà  accentrato  tutto  il*  servizio 
delle  direzioni  dei  lavori  inerente  al  montamento,  alla  con- 
dotta, alla  manutenzione  e  alla  riparazione  degli  apparati 


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1374  LKGOT  K  DECRETI  TìFX  RKGNO   d'iTALIA   -    1905 

motori  del  naviglio  militare  e  delle  macchine  a  vapore  dei 
regi  arsenali  o  stabilimenti  marittimi  ; 

A  capo  (li  questo  reparto  è  proposto  un  twente  colon- 
nello macchinista  col  titolo  di  «  capo  del  reparto  macchine  »j 
il  quale  è  alla  immediata  dipendenza  del  direttore  delle  co- 
struzioni Btavali  per  tutto  oiò  che  riguarda  il  servizio  del 
reparto  a  lui  affidato. 

Art.  2. 

Nelle  Msenze  del  direttore  delle  costruzioni  navali  i  rap- 
porti tra  il  vice-direttore  che  lo  surroga  ed  il  capo  del  rè- 
parto  macchine  sono  regolati  come  se  il  direttore  fosse  pre- 
sente. 

Art*  3. 

Alla  immediata  dip^idenza  del  capo  del  reparto  mac- 
chine saranno  destinati  un  maggiore  ed  un  capitano  mac- 
chinista. Sarà  pure  destinato  al  reparto,  dal  direttore  delle 
costruzioni,  un'sudtciente  numero  di  ufficiali  macchinisti,  di 
disegnatori  e  di  iihpiegati  della  direziohe  costruzioni,  in  base 
alle  richieste  del  capo  reparto.  '  ' 

Gli  ufficiali  macchinisti  Imbarcati  suUe^  regie  navi  in  dispo- 
nibilità dipenderanno  direttamente  dal  capo  del  reparto 
macchine  per  quanto,  si  riferisce  ai  lavori  inerenti  agli 
apparati  motori  delle*  navi  sulle  ^uali  sono  fmbarcatì. 

Art.  4. 
Nelle  assenze  del  tenente   colonnello  macchiniata  il  re- 
parto macchiBe  sarà  retto  dall'ufficiale  maoc]|4nista  più  ele- 
vato in  gpfbdo  o  più  anziano  addetto  6^1  reparta* 

Art.  5. 
Il  capo  del  reparto  macchine  riceve  gli  ordini  e  conto 
per  Tesecuzione  dei  lavori  emanati  dal  direttore  delle  co- 
struzioni aUe  offleine  di  soa  competenisa  (calderai  ^oon  an- 
A]9ssi  iramierì,  toMAti  e  congegnateri  per  la  parte  die  pisò 
cenpeter9li);li  tiraamette  agli  ufficiali  maechilììsli  praposti 
alle  officine*  tiesse,'  ed  è  responsabile  della  buona  eseoufliùne 
di  e^ttL     '-^  r       -'  .  .^  , 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO    D*ITALL\    -    1905  1375 

Nei  casi  di  urgenza  ha  facoltà  di  emanare  direttamejite 
gii  ordilìi  yerbtkli  e  le  disposizioni  necessarie  per  la  pronta 
esecuzione  dei  lavori  facendone  poi  immediato  rapporto  al 
direttore  delle  costruzioni  per  averne  la  sanzione. 

Art.  6. 

Egli  fa  eseguire  dai  suoi  dipendenti  od  esegue  egli  stesso 
frequenti  visite  a  bordo  delle  navi  in  riparazione,  in  dispo- 
nibilità, in  allestimento  o  in  disarmo  per  assicurarsi  del 
buono  e  del  rapido  andamento  dei  lavori,  della  conserva- 
zione ed  accurata  manutenzione  delle  macchine  a  vapore  e 
relative  caldaie,  dando  a  tal  uopo  le  necessarie  disposizioni 
in  relazione  alle  istruzioni  in  vigore  sul  servizio  degli  ap- 
parati motòri. 

Art:  7.' , 

Analogamente  per  lo  scopo  indicato  neU^àrti&olo  precedente 
l'officina  calderai,  con  l'annessa  sezione  dei  ramleri,  tubisti, 
col  personale  tecnico,  ed  operaio  alla  stessa  assegnato,  è 
posta  alla  dipendenza  del  capo  tepartò. 

Per  quanto  ha  tratto  all'offlcina  consegnatori  ed  a  tutte 
le  altre  ofllcine  invece  la  ingerenza  del  capo  del  reparto 
macchine  è  esclusivamente  limitata  ai  lavori  che  vi  si  com- 
piono per  conto  del  reparto. 

Arl.'S. 
Sono  attribuzioni  del  capo  reparto  macchine  : 

a)  la  compilazione  d'eUe  note  dei  materiali  ed  aftri  og- 
getti necessari  per  i  lavori  jdi,.  sua  competenza  per  presen- 
tarla al  direttore  dèlie  90struzioni  per  gli  ùltÌ3riori  ordini 
di  acquisto,  e  la  vigilanza  suf  buono  ii^piego  e  sulla  buona 
conservazione  dei  medesimi; 

b)  la  tenuta  al  corrente  dei  disegni  di  insieme  e  di  det- 
taglio de^li  a{){toTttti  motori  ed^aUsilitiri  delle  navi  ascritte 
al  dipariiéietito  nondhè  di  quelli  appltrtenenti  alle  offleine, 
tenendo  a  tale  uopo  speciali  cataloghi  descrittivi  dei  pre- 
detti apparati  ; 

e)  la  ^oittèilazione  di  speciali' rapporti  relativi  alle  pro- 
poste, o  progmiì  di  ihnovaziòne,  modifiche  o  riparazioni,  da 


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1376  LKGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

compiersi,  corredate  da  disegni  illustrativi  debitamente  fir- 
mati e  vidimati.  Tali  rapporti  dovranno  essere  diretti  al 
direttore  delle  costruzioni; 

d)  la  vigilanza  sugli  apparati  motori  e  ausiliari  delle 
navi,  torpediniere  e  barche,  galleggianti,  ecc.,  ascritti  al  di- 
partimento, per  curarne  la  manutenzione  e  rendersi  conto 
dei  lavori  nécessarìi,  servendosi  a  tale  uopo  dei  propri  di- 
pendenti ; 

e)  la  vigilanza  sui  pezzi  di  ricambio  degli  apparati  mo- 
tori  delle  navi,  conservati  nei  magazzini,  aflSnchè  essi  siano 
custoditi  convenientemente  ed  in  condizioni  di  poter  essere 
sempre  impiegati; 

f)  le  proposte  del  direttore  delle  costruzioni  relative 
alle  costituzioni  degli  inventari  ed  alle  dotazioni  dei  pezzi 
di  ricambio,  attrezzi  e  materiale  di  consumo  per  gli  appa- 
rati nuovi,  e  le  modifiche  che  si  crede  utile  apportare  alle 
dotazioni  degli  apparati  motori  in.  esercizio  ; 

g)  fa  compilazione  e  la  teputa  delle  matricole  degli 
apparati  motori  e  dell'archivio  tecnico  per  quanto  concerne 
macchine  e  macchinari  ; 

h)  il  servizio  di  rifornimento  del  combustibile  e  quello 
della  produzione  dell'acqua  distillata. 

Art.  9. 
Presso  il  reparto  macchine  dovrà  essere  custodito  e  te- 
nuto in  ordine  per  ogni  nave  upo  speciale  registro  nel  quale 
sono  indicati  sommariamente  tutti  i  lavori  di  macchine  e 
caldaie  di  cui  ciascuna  nave  ha  bisogno,  suddividendoli  in 
urgenti,  necessari  ed  utili.. Tale  suddivisione  dovrà  essere 
tenuta  presente  neiresecuzione  di  vart  lavori. 

Art.  10. 
Analoghi  registri  dovranno  essere  tenuti  in  ordine  indi- 
canti le  caldaie  ed  i  macchinari  nuovi  o  impiegabili  esistenti 
nei  magazzini. 

Art.  11. 
In  r0lazione  alla  natura  ed  alla  importanza  dei  lavori  da 
eseguire  il  ,capo  reparto  potrà  richiedere  che  parte  del  per- 


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ÌMboi  t  fiBCSETi  DSL  ftBONO  d'italia  -  1905  1377 

sonate  militare  (macchinisti  e  fuochisti)  sia,  in  base  all'ar- 
ticolo* 40  del  regolamento  20  giugno  1895,  chiamato  a  coa- 
diuvare il  personale  operaio  nelle  officine.  Avrà  però  sempre 
facoltà  di  utilizzare  il  perf^onale  militare  imbarcato  sulle 
navi  nei  lavori  che  si  eseguono  sulle  medesime,  previo  ac- 
cordo con  le  autorità  di  bordo. 

Art.  12. 
U  capo  reparto  esercita  speciale  vigilanza  sui  lavori  di 
montamento  degli  apparati  motori,  avendo  ai  suoi  ordini 
Tufflciale  macchinista  destinato  ad  imbarcare  quale  direttore 
di  macchina  ed  essendo  per  tale  incarico  all'esclusiva  e  di- 
letta dipmdeiusa  del  direttore  delle  oostnudoni. 

Artia. 

Interviene  a  tutte  le  prove  di  macchina  più  importanti, 
sia  come  capo  del  reparto  macchine,  sia  come  delegato  del 
direttore  delle  costruzioni  quando  questi  non  crede  di.  in- 
tervenire personalmente  o  non  si  faccia  rappresentare  da 
altro  delegato. 

Art  14. 

Nelle  giunte  di  ricezipne  il  direttore  delle  costruzioni  in 
seguito  a  proposta  fattane  dal  capo  reparto  macchine,  de- 
lega un  ufficiale  msicehinista  a  prendervi  parte  ogni  qual- 
volta si  tratta  di  ricezione  di  parti  di  macchile,  di  com- 
bustibile di  qualsiasi  natura,  e  di  materie  lubrificanti. 

Il  capo  reparto  è  membro  di  diritto  della  giunta' supe- 
riore quando  questa  è .  convocata  per  giudicare  dei  materiali 
sopraccennati. 

Art.  ^5. 

Il  capo  reparto  "vigila  che  le  prove  idrauliche  e  sotto  va- 
pore di  qualsiasi  specie  previste  dai  regolamenti  in  vigore 
siano  sempre  seguite  inoltrando  in  tempo  le  opportu{ie  pro- 
poste al  direttore  d^Ua  costruzioni. 

Art  16. 
Ri/a^tte /dl.itiriittore  delle  costruzioni  un  rapporto  men- 
sile particeiu9ggi*to  sullo  stato  dei  lavori  in  cono^  su  quelli 

87  -  VoL,  II.  -  ì9jó,  w 


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1378  LSaOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1005 

sospesi,  ecc.,  specificati  per  ogai  singola  nav^e,  galleg- 
giante, ecc.,  indicando  esattamente  l'epoca  nella  quale  ogni 
singolo  lavoro  o  riparazione  sarà  compiuta,  e  specificando 
altresì  per  ogni  macchinario  principale  od  ausiliario  lo  stato 
di  manutenzione  e  conservazione,  ecc. 

Art.  17. 
Analogamente  in  caso  di  consegna  del  proprio  ufficio  re- 
dige uno  speciale  processo  verbale,  da  cui  risulta  quanto  è 
specificato  nell'articolo  precedente. 

Art  18. 
Presso  la  direzione  di  artiglieria  ed  arammenti  il  servizio 
delle  macchine,  ecc.,  potrà  essere  retto  da  un  ufficiale  mac- 
chinista alla  dipendenza  del'direttore  di    artiglieria, ed  ar- 
mamenti. 

'       ^   Art.   19. 
Tutte  le,  disposizioni  contrarie  a  quelle  indicate  nei  pre 
cedenti  articoli  sono  da  ritenersi  abrogate. 

Art  20. 
n  presente  decreto  entrerà  in  vigore  il  1*  ìna^gio  1905. 

'  Ordiniajoto  che  il  preeiente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi.e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia^  mandando  a  cubiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  jbrlo  ojsservare. 

Dato  a  Roma,  addi  16  aprile  1905.  T 

VITTORIO  EMANUELE     J.  / 

R$g.  tt.  Aftf  <W  GotMTfw  a  /.  se.  F.  BlBom. 

iifofo  M  mfUi^  y.  n  Q«snusigflu  a  finocchiaro-apriul         ^ 

e.  IClRABKLLO. 

r~  Carcaho, 


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iirnòtT,  rmcRkn  nw,  nisoico  d'italia  -  WOO  1379 

N.  i7a     JU     N.  i7a 


Reojo  Decreto  che  approva  il  regolamento  per  Veseeuziane 
della  legge  31  marzo  1904^  n.  140^  e  sui  provvedimenti 
speciali  a  fauore  della  provincia  di  Basilicata. 

26  marzo  1905. 
iPubblkaio  nella  Gaztetta  Ufficiale  del  Regnq  il  30  maggio  19Qt(»  n.  125) 

VITTORIO  EMAOTJELB  HT         '^   / 

.  .PIR  ORAZU  DI  DIO  E  PKR  VOLONtX  DKLLA.  NAZIOm 
BE  D'ITALIA 

Veduta  la.  legge  31  marzo  1904,  n.  140,  portante  proY-- 
vedimenti/ spepiali  a  favore  della  provincia  di  Basilicata; 

Visto  li  parere  della  commissione  centrale  consultiva  isti^ 
tuita  daU'art  92  della  predetta  legge; 

Udito  il  consiglio  di  Stato; 

Sentito  il  Consìglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  esteri  interim  per  l'interno  e  dei  Nostri  mi- 
nistri segretari  di  Stato  per  il  tesoro,  per  le  finanze,  per 
r  istruzione  pubblica,  per  i  lavori  pubblici,  per  ragrìcoltura, 
industria  e  commercio,  e  per  la  grazia  e  giustizia  e  pei 
culti; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

•  Articolo  unico. 

É  approvato  il  qui  unito  regolamento,  visto,  d'ordine  No- 
stro, dai  ministri  predetti,  per  resecu7Ìono  della  lef/^e 
31  marzo  1Ó04,  n.  140,  portante  provvedimenti  speciali  a 
Idvgre  della  provincia  di  l3asilioiita. 


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1380 


taaoi  B  DBcnn  msL  «bovo  B^rrAUA  •  1906 


Ordiniamo  che  il  presento  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficialo  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Ftalta,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  fario  osaenrare. 

Dato  a  Romai  adcfi  26  marzo  1905. 


VITTORIO  BMAKUIHiS 

M§gb»taù  «Ai  Ori»  dd  mtU  addi  10  maggio  190S. 

M$g.  2Z.  Aur  da  «h9€mo  «  f.  70.  T.  Mnstm. 
iMogo  da  aigiUo.  T.  U  Ovardaii^  ROMGHBTTL 

TrrroHU 

A.  Majorama. 
^  Orlando. 

TBMfiMO. 

Rata. 

'RONOHBm. 


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LÈOOl  S  HftCHEtl  ML  RKOVO  D^IXALXA  -  1905  1381 


REGOLAMENTO 

par  rm&màmm  (Ma  Itggti  31  mano  I8M,  ».  140; 
jMrtftiiié  prQ¥¥adIinttili  tpeekili  a  tevore  deNa  previnoia  di  Basitieala 


TITOLO  I. 

Amminibtrazionb  so  opebb  pubbliohb. 

CAPO  I. 

Ahhinii^tbazions. 

Art.  1, 

Il  eomminsarìo  civilei  di  obI  nei  titolo  VII  dalla  l^gge  31.  marzo 
1904,  n.  140,  è  alla  diretta  dipendenj^a  dcd  Ministero  dei  lavori 
piliblid  ad  lialarappr/esentanca  di  i&eao  Hinifitero  e  di  quello  del- 
l'agricoUrura,  indBatiiAe  commercio  per  tutto  quanto  riguarda  la 
esecuzione  delle  opere  contemplate  dalla  legge  medesima,  com- 
prcBA  U  boniflcll^• 

Art.  2. 

ÌX  oomn^^Jio  civile: 

X^  fiee^oita  le  attribuzioni  deferitegli  dalla  legge  e  dal  pre* 
aeate  regolaiaenjtas 

2"*  firma  gli  atti  e  la  corrispondenza  del  Oommigsarìato,  pre- 
aiedf^  le  adwia^use  del  OonsigUo  e  dà  esecuzione  alle  deliberazioni 
del  medesimo;. 

di^  esercita»  rigu^do  alle  opere  di  cai  alV articolo  precedente 
e  non  appaltate  o  non  autorizzate  prima  della  data  di  coslfituzione 
del.Qps^ajesariatO|  le  attribuzixmi  che,  in  materii^  di  layori  pub- 
bU(^^  ^I^Q  deferte  1^  p^^etto  dalle  disposizioni  in  vig^xre*  salvo 
leccezioni  stabilite  dall'articolo.  OS  della  legge,  provvedendo  ai 
corrispondenti  aervisi  am.miniati:ativi; 


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1382  LÈÒC^X  K  BECBE^  BEL  BEOKO  D^ITAtU  -  1906 

é^  dà  esecnzione  alle  disposizioni  dei  Ministeri  competeutii  e 
provvede  perchè  sia  conservata  unità  di  indirizzo  nei  servizi  affi- 
dati, in  dipendenza  della  legge,  air  officio  del  genio  civile  ed  a  quello 
d*Ispezìone  forestale,  sui  quali  esercita  la  sua  diretta  sorveglianza; 

Ò'*  prepara  lo  schema  del  prospetto  annuale  dei  lavori  e  de- 
gli studii^tenendo  presente  il  piano  regolatore  di  masmma  comuni- 
catogli dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  ed  il  presente  regolamento; 
|3aa  6°^ provvede,  in  conformità  delle  deliberazioni  prese  dal 
consiglio  del  commissariato  ai  sensi  del  n.  2  dell'art.  8  del  presente 
regolamento,  per  lo  studio  e  la  compilazione  dei  progetti  delle  opere 
di  cui  all'articolo  precedente,  ed  invigila  sulla  gestione  economica 
ed  amministrativa  dei  relativi  appalti; 

7^  prepara  gli  atti  che  debbono  essere  sottoposti  al  consiglio 
del  commissariato,  sia  per  le  adunanze  ordinarie  che  straordinarie, 
stabilisce  l'ordine  del  giorno  e  nomina  il  rellatore  su  ciascun  affare; 
l^r^i  8^  ha  facoltà  di  chiedere  l'intervento  dei  rappresentanti 
delle  autorità  governative  e  dèlie  amministrazioni  pubbliche  e  pri- 
vate alle  adunanze  del  consiglio,  perchè  forniscano  le  informa- 
zioni ed  i  pareri  di  cui  questo  possa  aver  bisogno; 

9^  trasmette  ai  Ministeri  interessati  un  estratto  del  verbale 
delle  deliberazioni  prese  dal  consiglio,  accompagnandolo  con  le 
notizie  e  con  gli  schiarimenti  opportuni; 

I  10"  presenta,  entro  il  mese  di  agosto  di  ciasicun  anno,  ai 

Ministeri  interessati  una  relazione  sull'andamento  dei  servizi  del 
commissariato; 

''  11**  promuove  la  iniziativa  dei  privati  o'dèi  consorzi  per  la 

utilizzazione,  nei  riguardi  dell'agricoltura,  delle  acque  di  eui  sia 
stata  riconosciuta  possibile  la  derivazione  ai  termini  dell'art.  28 
del  predente  regolamento; 

12*'  corrisponde,  secondo  le  esigenze  del  servizio,  coi  Mini* 
steri,  con  la  prefettura,  con  l'ispettore  superiore  compartimentale 
del  genio  civile  e  con  tutte  le  autorità  governative,  provinciali  e 
comunali; 

I  ;;  IS""  cura  la  disciplina  del  personale  addetto  all'ufficio  del 
commissariato  e  gli  accorda  i  congedi  ordinari  nenchè  quelli  straor- 
dinari non  eccedenti  i  quindici  giorni; 

14''  esercita  finalmente  quelle  attribuzioni  dipendenti  dalla 


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LBGGt  B  Ojgcnteti  jOsl  RfiolTo  d'italu  -  1905  1383 

legge,  che,  sebbene  non  specificate  nel  presente  regolamento,  ri- 
spondano ai  fini  della  sua  istituzione. 

Art.  3.  ^  ; 

È  assegnata  al  commissario  la  indennità  annaa  di  lire  seimila 
oltre  lo  stipendio  di  cui  è  provvisto.  La  indennità  gli  sarà  corri- 
sposta mensilmente  in  dodicesimi  posticipati. 

Quando  si  reclii,  per  ragioni  di  servizio,  fuori  di  residenza,  gli 
spetta  la  indennità  giornaliera  di  lire  18,  il  rimborso  dei  prezzo  del 
biglietto  di  prima  classe  in  ferrovia,  oltre  il  decimo  dell'importo  del 
biglietto  e  la  indennità  chilometrica  di  centesimi  40  per  viaggi 
Bolle   strade   ordinarie. 

Sezione  2*  —  Consigliojid  oommissariaio.  ] 

{A  —  Nomina  dei  componenti  U   Consiglio.  \ 

Art.  4.     ' 

L:.,^Entro^un  m^e^daila  pubblicazione  del  presentejregolamento, 
il  Ministero  dell'interno,  quello  di  agricoltura,  industria  e  commer- 
cio ed  il  consiglio  provinciale  di  Potenza  nominano  le  persone  che, 
insieme  ai  membri  di  diritto,  devono  comporre  il  consiglio  del  com- 
missariato. .  - 

..  hÀ    Art.  6. 

I  consiglteri  non  hanno  facoltà  di  delegare  altri  in  lor o^sostitu- 
zione.  Quando  manchi  uno  dei  rappresentanti  di  diritto  per  vacanza 
della  carica  o,  in  caso  di  legittimo  impedimento  o  di  incompatibi- 
lità ai  sensi  dell'art.  7,  ne  fa  le  veci  chi  lo  sostituisce  neir ufficio. 

Ove  i  servìzi' tecnici  governativi  della  Basilicata  siano  affidati 
a  diversi  uffici  del  genio  civile,  alle  adunanze  dei  consiglio  del  com- 
missariato interviene  Tingegnere  capo  che  dirige  il  servizio  atti- 
nente alle  materie  che  sono  all'ordine  del  giorno. 

Art.  6. 

Tre  mesi^prima  della  scadenza  del  quinquennio^di^cui^all'arti-  > 
colo  90  della  legge,  i  Ministeri  e  gli  enti  interessati  designano  i 
membri  a  scelta  od  elettivi  che  devono  far  parte  del  consiglio  del 
^commissariato  per  il  quinquennio  successivo. 


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1884  LEOGtI  B  UBCftEtt  D15L  REGNO  D^ITALIA  -  l&tìè 

DoTendosi  surrogare  in  via  straordinaria  un  membro  a  Bceìtà 
od  elettivo,  si  provvede,  entro  un  mese  dalla  vacanza  del  posto 
alla  sua  sostituzione  nei  modi  indicati  dal  presente  regolamento. 

Il  consigliere  cosi  nominato  resta  in  carica  per  il  rimanente 
periodo  del  quinquennio. 

Art.  7. 

Non  può  essere  chiamato  a  far  parte  del  consiglio  dei  commis- 
sariato: 

a)  chi  sia  attore  o  convenuto  in  vertenze  giudiziarie  o  «rbi- 
tralif  aventi  rapporto  diretto  col  servizi  affidati  al  commissariato; 

b)  chi  sia  arbitro  o  perito  in  tali  vertenze; 

o)  chi  partecipi  direttamente  o  indirettamente  ad  appalti, 
imprese  o  servizi  di  competenza  del  commissariato; 

d)  chi  abbia  un  vincolo  di  parent^a  Ano  al  quarto  grado,  o 
di  affinità  Ano  al  secondo,  con  altro  consigliere. 

Chi  si  trovi,  o  venga  a  trovarsi,  in  una  delle  sopraindicate  con- 
dizioni, decade  immediatamente  dall'ufficio  di  membro  del  com- 
missariato. 

§  B  —  Attribuzioni  dd  Consiglio  del  Commisiariato. 

Art.  8. 

n  consiglio  del  commissariato: 

l""  Esercita  le  attribuzioni  deferitegli  dalla  legge  e  dal  pre- 
sente regolamento; 

2^  esamina  lo  schema  del  prospetto  annuale  di  cui  all'ar- 
ticolo 95  della  legge,  e  compila  il  prospetto  definitivo; 

3^  esamina,  nei  riguardi  tecnici,  economici  ed  amministra- 
tivi, i  progetti  e  le  eventuali  varianti  delle  opere  contemplate  dal. 
l'art.  1**  e  prende  in  merito  le  necessarie  deliberazioni; 

4**  dà  parere: 

a)  sulle  eventuali  proposte  per  accelerare  la  esecuzione 
delle  opere  previste  dalla  legge  e  sulle  conseguenti  variazioni  nella 
ripartizione  dei  fondi  di  cui  alila  tabella  F, 

b)  sulle  proposte  di  costituzione  di  conBorzi  per  le  manu- 
tenzioni delle  opere  dei  corsi  d'acqua  non  classificate  in  seconda  ca- 
tegoria; 


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è)  auUe  pTOiK)Ste  di  decadenza  della  temporanea  esenzione 
dall'imposta  fondiaria  eo^ncessa  ai  proprietari  ai  quali  siano  stati 
assegnati  i  pTemi  di  eoi  all'art.  43  della  legge; 

d)  sulle  domande  per  ceneessioni  di  derivazioni  d'acqua; 

e)  sulle  proposte  di  revisione  dell'elenco  delle  strade  na- 
zionali scorrenti  nella  Basilicatai  e  di  variante  all'andamento  delle 
Btrade  provinciali  sovvenute  dallo  Stato; 

/)  sui  contratti  di  enfiteusi  da  approvarsi  dal  commissa- 
rio civile  a  termini  dell'art.  27  della  le^ge; 

g)  sulle  vertenze  che  possono  insorgere  durante  l'esecu- 
zione delle  opere  e  sulle  transazioni  che  eventualmente  siano  pro- 
poste; 

h)  su  tutte  le  questioni,  sulle  domande  e  sui  ricorsi  che  si 
riferiscono  all'applicazione  della  legge. 

5^  esercì tja  finalmente  q^uelle  attribuzioni  dipendenti  dalla 
legge  che,  sebbene'  non  specificate  nel  presente  regolamentO|  ri- 
spondano ai  lini  della  sua  istituzione. 

Art.  9. 

n  consiglio  del  commissariato  si  riunisce  in  via  ordinarla  una 
volta  al  mese;  in  via  straordinaria  ogni  qual  volta  sia  convocato  dal 
commissariOi  o  di  sua  iniziativa,  o  su  domanda  di  almeno  quattro 
consiglieri. 

L'avviso  per  le  adunanze,  col  relativo  ordine  del  giorno,  ò 
intiato  dal  commissario  civile  ai  consiglieri  almeno  cinque  giorni 
prima. 

U  commissario,  dopo  spedito  l'avviso,  può  aggiungere  altri 
oggetti  all'ordine  del  giorno,  purché  24  ore  prima  iie  sia  stata  data 
partecipazione  ai  singoli  consiglieri. 

'       Art.  10. 

n  presidente  regola  l'ordine  da  seguire  nell'esame  dogli  affari 
che  scilo  da  trattarsi  in  ciascuna  adunanza;  apre  la  discussione  sulle 
propóste  dei  relatori  e  le  mette  a  partito. 

I  segretari  teìigono  nota  delle  deliberazioni  prese  in  ciascuna 
adunanza  per  inserirne  sommariamente  i  risultati  nel  relativo  ver- 
bale. 


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Idèe  hÉùat  z  m^c&BM  firn,  ssano  d'itaUi  - 1905 

la  caso  di  dissenno,  ciascun  consigUora  lia  diritto  di  fare  in- 
scrivere nel  verbale  la  motivata  dichiarazione  del  proprio  voto. 
Il  verbale  di  ciascuna  adunanza,  è  di  regola,  approvato  nel- 
l'adunanza successiva  e  sottoscritto  dal  presidente  e  dai  segretari. 

J    :  Art.  11.        ,  ;,:;    , 

^Alle  adunanze  del  consiglio  possono  essere  invitati  ad  inter- 
venire, per  fornire  notizie  e  schiarimenti,  gli  autori  dei  progetti  il 
cui  esame  è  inscritto  nell'ordine  del  giorno.    ' 

Art  12.  ;       ^     '  J       J        ; 

Il^consiglio  delibera  a  maggioranza  di  voti.  Nel  caso  di  parità 
di  voti  ha  prevalenza  il  voto  del  presidente.' 

Non  vi  può  essere  deliberazione  s^  non  intervengano  almeno 
cinque^consiglieri.  In  mancanza  del  numero  legale  il  commissario 
provvede  per  una  seconda  convocazione,  la  quale  non  può,  a  ver 
luogo  se  non  48  ore  dopo  la  adunanza  andata  d^erta.    ' 

[  J  Art.  13. 

Ài  consiglieri  non  provvisti  di  stipendio,  e  che  risiedono^in 
Potenza,  è  assegnata  una  medaglia  di  presenza  di  lire  10,  la  quale 
è  corrisposta  per  ogni  adunanza  cui  essi  intervengano.  Qualora  in 
una  giornata  si  tengano  due  sedute,  queste  si  computeranno 
come  una  sola  adunanza  agli  effetti  della  medaglia  di  presenza. 

Ai  consiglieri  che  risiedono  fuori  di  Potenza  è  rimborsato  il 
prezzo  del  biglietto  di  prima  classe  per  il  viaggio  in  ferrovia  dalla 
loro  abituale  residenza  e  viceversa,  e  la  indennità  chilometrica  di 
lire  0.30  per  viaggi  sulle  strade  ordinarie.  W  inoltre  loro  corrispo- 
sta una  medaglia  di  presenza  di  lire  15,  per  ogni  giorno  di  seduta, 
e  una  indennità,  in  eguale  misura,  per  le  giornate  necessarie  al 
viaggio  di  andata  .e  ritorno. 

Ove  sia  ad  essi  affidata  una  speciale  missione  fuori  del  li^ogo  di 
loro  ordinaria  residenza  hanno  diritto,  per  tutta  la  durata  della 
missione,  ad  una  indennità  giornaliera  di  lire  16,  oÌf;re  alla  inden- 
nità di  viaggio  di  cui  al  precedente  capoverso. 


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JUÈ:(Ìjtlì  S  ]>£C&fóì  DEL  A£OKO  D'itAUA  -  .190&  iW 

Seziokb^S*  —  Segreteria  del  Commissariato. 

Art.  14« 

Il  commisBario  civile  ha  alla  sua  dipendenza^un  ufficio  di  se- 
greteria composto  di  funzionari  dipendenti  dal  Ministero'  dei  la- 
vori pubblici  e  da  quello  di  agricoltura,  industria  e  commercio. 

Il  personale  componente  l'ufficio  continua  a  far  parte  del 
ruolo  della  rispettiva  amministrazione,  a  carico  della  quale  riman- 
gono gli  stipendi  ad  esso  dovuti. 

A  ciascun  funzionario  addetto  airufflciov  c&e  appartenga  ai 
ruoli  dell-amministrazione  centrale  dei  lavori  pubblici  o  deiragri- 
coltura,  industria  e  commercici  è  corrisposta  una  indennità  in  con- 
formità al  regio  decreto  14  settembre  1862,  n.  840.  Questa  inden- 
nità, che  graverà  sul  fondt)  assegnato  pel  commissariato,  sarà, 
dopo  il  primo  mese,  ridotta  di  uil  terzo.    '  ' 

La  missione  presso  l'ufficio  di  siegreteria  del  comn&issiariato  dei 
funzionari  deUe  amministrazioni  centrali  predette  non  può  esser 
protratta  oltre  due  anni  sen^a  il  loro  consenso. 

Art.  15. 

Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  determina,  annualmente,  ras- 
segno da  prelevare  sul  fondo  di  cui  aììak  tabelIa^J*,  allegata  alla  legge 
che  deve  iM>;rrispondersi  al  commissario  civile  per  le  ^pese  d'ufficio'. 

Sbziokb  4*  —  Commissione  eehtraie  consultiva. 

1^  Art.  16. 

Gol  decreto  reale,  col  quale  viene  nominata  la  commissione 
centrale  consultiva,  è  designato  il  presidente  della  commissione 
stessa. 

Con  deóreto  del  ministro  dei  lavori  pubblici  è  provveduto  alla 
nomina  del  personale  che  deve  esercitare  le  funzioni  di  segreteria 
della  commissione. 

Z-t.l7. 
Iia  commisiione  oentrale: 

l^'^apj^OTa  il  piano  regolatore  di  massima; 


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3*"  dà  parere: 

a)  su  tutti  i  progetti  riguardanti  i  larori  contemplati  dalla 
legare,  pei  qnali  sia  prevista  una  spesa  superiore  alle  lire  200  mila; 

b)  sul  prospetto  annuale  di  cui  all'art.  23  del  presente  re- 
golamento; 

e)  sulle  proposte  di  modiflcacioni  al  programma.di  esecu- 
sione  allegato  al  piano  di  massima; 

(I)  sulle  proposte  riguardanti  la  necessità  di  accelerare  la. 
esecusione  di  opere  previste  dalla  legge; 

•)  sulla  elàs^iflcazione  delle  opere  di  3*,  ^  e  6*  categoria 
compiute  per  la  sistemazione  dei  corsi  d'acqua  e  sulle  proposte  per 
la  costitudone  dei  consorzi; 

/)  sulle  domande  per  concessione  gratuita  di  derivazioni 
da  tutti  i  corsi  d'acque  pubbliche  della  Basilicata; 

g)  sulle  eventuali  opposizioni  de|^  enti  interessati  a  rice- 
vere in  consegna  le  opere  eseguite  in  base  ^la  legge; 

i)  su  tutte  le  questioni,  attinenti  all'applicazione  della 
legge,  che  le  siano  sottoposte  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici^  o. 
di  sua  iniziativa,  o  in  seguito  a  richiesta  di  altri  Ministeri. 

Art.  1& 

In  tutrti  i  casi  in  erti,  dal  presente  regolamento,  sia  l4i^]liesto^  il 
parere  della  commissione  ^centrale  eonsidtrva,  tato-  pavere  tiene 
luogo  di  quello  che,  per  effetto  di  altre  disposizioni  regolamentari, 
dovrebbe  emettere  il  oanaigUo^  sajpteripxe  dei  labori  puliJiUci. 


CAPO  II.  ;,      : 

Obbub  Pubbuchs» 
^SsziOKB  1*  —  Piano  regolatore  e  prospetto  annuale  dei  lavori. 

Art.  Ift. 

Il  piano  regolatore  di  massima  dei  lavori  da  eseguire  in  base 
alle  tabelle  annesse  alla  legge  è  compilato  dairufflcio  del  genio  ci- 
vile di  Potenza,  con  la  cooperazione'  4eU'iepeci<atte'  iosesteli^  per 
la  parte  attinente  alla  siate la^iona  idvairiiea^f westalif^ 


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SàWOfQl  E9Wnra  MML-R-BCmO  D*ITAJLIA  -  1006  1869 

Iift.e#mpilafiiaBe  éd^piftao,  per  la  parte  Attinente  «i  rimboschi- 
Baeftti  ejTMiealdasieAtii'è  <aMa  diM*i^»€«ioiie  toreetaley  di  coooei^to 
ooa  IHUidedel  genie  eivfle. 

Art.  20. 

piano^segolatere^^coBtituito  dai  segmenti  allegati: 

«)  di  mna  planimetria  generale  sommaria  delle  opere. dise- 
gnata sulla  carta  topegraflca  dairistitute  -geografico  militare  nella 
scala.da  1  a  35  mila; 

V)  di  una  stima  descrittiva  sommaria  dei  lavori,  che  stabili- 
jwa  lUmporto  approssimativo  di  ciascuno  di  essi  nei  limiti  fissati 
deUa  legge. 

La  yalutasione  dei  lavori  potrà  essere  ^tta  a  mn  tanto  pe,r 
metro  lineare  quando  trattisi  di  strade,  canali,  condutture  per  ac- 
qua potabile,  argini,  fognature,  opere  d'arte  e  di  difesa  e  simili; 
ad  un  tanto  per  metro  quM^dato  se  trfuttfsi  di  rimboschimento, 
riwaldamefito,  nonché  d^lla  sistemasione  di  bacini  montani  dei 
eoxsi  d*acqna;  e  con  somme  a  calcolo  iier  spese  ed  opere  non  contem  - 
piate  nelle  qategorie  precedenti; 

e)  di  un  programma  di, esecuzione  dei  lavori,  contenente  11 
riparto  di.  questi  nei  vari  eaerdsi  finanziari  stabiliti  dalla  legge  in 
ooivisFfMidensa  deUa  somme,  p^  ciascun  eser-cizio  assegnate,  dal  le 
.tabule  edi  quelle  già  antorissate  da  leggi  anteriori  e  non  impe- 
gnate prima  della  data  di  oostitusione  del  commiesaiiatoi 

i)  di  una  reiasione  giustiflcativa. 

Art.  21. 

L'ordine  di  esecusione  dei  lavori,  e  per  conseguenza  il  riparto 
di  cui  fiel  pseeedente  artie^lo»  è  slabttito  jael  modo  Mgmente: 

.#)  per  i  rimboAehimentiyrlnsaldameDti  e  pw  le  sistemasioni 
idrantfetM  e  leMstfdi  è  dati^  la  iMcefeyenna  ai  lavori  che  ooneenono 
alla  difesa  degli  abitati  minacciati  da  fraa^e,  tenuto  conto  del  ri- 
spettivo grado  di  lurgepaa,  ed^^i  lavwineUa  parte  montana  dei  ba- 
cini; f 

b)  per  i  lavori  di  consoUdamento  deUofrane^di  liaanamento 

,gti  abitati  indissi  nella  taMUa  S  delia  legge,  o  di  f^vnitora  di 

•0I9IIII  jp^otabitOT^ da0ka)la'PBflef «o^  H  g«^lL«be  Mooxfoao  per  per  • 


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1890  LEGGI  1?  DT5CHETI  BEL  HEOKO  d'ITALIA  -  1905 

«eryare  0  abitati  da  pericoli  imminenti  o  prossimlf  per  rhanare  i;1 1 
abitati  che  si  trorino  in  peggiori  condizioni  igieniche  e  per  fornire 
di  acqua  potabile  i  comnni  che  ne  siano  assolntamente  deficienti 
e  incontrino'maggiore  difflcoltà'per  provvedersene; 

e)  per  le  strade  provinciali  è  data  di  regola  la  preferenza  ai 
lavori  che  servono  a' togliere  i  comnni  dainsolàmento  ed  a  qnelli 
che  facciano  raggiungere  più  presto  ai  tronchi  già  costruiti,  od  in 
corso  di  costrnrione,  l'obbiettivo  della  strada; 

d)  per  le  strade  comnnali  sarà  continuata  !a  costruzione  di 
quelle  che,  al  momento  della  pubblicazione  della  legge,  risultino  già 
appaltate  o  in  corso  di  costruzione  e  sarà  poi  data,  per  le  altre,  la 
preferenza  a  quelle  che  servono  a  togUere  dallMsolamento  il  centro 
principale  del  comune.       ' 

.t^;/.      5      ..Art.  22. 

Le  due' parti  che,  a  senso  dell'art.  19,  costituiscono  il  piano  re- 
golatore, sono,  a  cura  degli  uffici  che  le  hanno  compilate,  coordi- 
nate fra  lóro  e  jJresentaté  con  relazione  unica  firmata  dai  capi  degli 
uffici  medesimi  al  commissario  civile,  affinchè  invi!  il  piano  stesso 
al  Ministero  deflavori  pubblici  con' le  sue  osservazioni.  H  Ministero 
dei  lavori  pubblici,  dopo  inteso  quello  dell'agricoltura,  industria 
e  comfmercio,  per  quanto^riguarda  1  rimboschimenti  ^e  i  rinsalda- 
menti, lo  sottopone  all'approva jìione  della  commissione  centrato  di 
cui  all'articolo  92  della  legge.'  ^ 

li  piano^  dopo  approvato,  è  rimesso  al  commicTsarìato  per  la 
sua  attuazione. 

.        Art.  23.  .      , 

A  cura  del  commissario  è  annualmente  fatto  :  compilare 
dall'ufficio  del  genio  civile  e  dall'ispeMoneforestalè;  a  secónda  delle 
rispettive  competenze/'  un  prospetto  dei  singoli  stanziamenti  an- 
nuali per  le  opere  comprése  nelle  tabelle  allegate  alla  legge. 

n  prospetto  viene  sottoposto  alle  deliberaizioni  del  consiglio 
del  commissariato  entro  il  mese  di  aprile  precedente  l'eserciiao  fi- 
nansitfio  a  eui  si  riterisee. 

?  ^  J^I®^™™*sl»rio^4rasm5ette  il  prospetto,  con  le  deliberazioni  del 
coasi^o  deroommissariato/^  al  Ministero  dei   lavori   pubbBd  il 


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u<^ai  s  mscREit  msL  rsoico  B^rrAru  -  ld06  1391 

quale,  dopo  averlo  comantoato,  per  le  Bue  OBserrazioni,  al  Mini- 
stero di  agricoltura,  industria  e  commercio,  Io  approva  sentita  la 
oommissione  centrale. 

Art.  24. 

Nel  prospetto,  di  cui  airarticolo  precedente,  sono  indicati  gli 
studi  e  i  laYori  da  compiere  per  ciascun  esercizio,  tenendo  presenti 
i  bisogni  locali  e  il  relativo  loro  grado  d'urgenza,  e  determinando 
Tordine   di   precedenza   delle   opere   da   eseguire. 

Il  prospetto  è  diviso  in  due  parti:  la  prima  riguarda  le  spese 
occorrenti  alla  compilazione  dei  progetti;  la  seconda  le  spese  per 
la  esecuzione  dei  lavori. 

Ciascuna  delle  due  parti  è  divisa  in  capi  corrispondenti  alle  di- 
verse categorie  di  lavori,*  e  cioè:  correzioni  di  corsi  d'acqua,  rim- 
boschimenti e  rinsaldamenti,  lavori  stradali  e  lavori  d'interesse  co- 
munale per  consolidamento  di  frane^  risanamento  degli  abitati 
e  fornitura  di  acqua  potabile. 

Il  prospetto  è  'accompagnato  da  una  relazione  giustificativa 
proponente  l'ordine  da  seguire  nella  compilazione  dei  progetti  e 
nella  esecuzione  dei  lavori,  il  modo  e  il  tempo  più  opportuni  per 
provvedervi^ 

Art.  28. 

n  commissario  civile,  nei  limiti  d%gti  stanziamenti  anhuali. 
propone  nel  prosìpotto,  ove  lo  ravvisi  necessario,  quelle  variazioni 
al  piano  di  massima  che  sia'uo  consi^liiiteda  bisogni  megbo  acoer- 
tati,  o  richieste  da  'nuove  circostanze  di  fatto,  e  suggerisce  nello 
stesso  tempo  le  variazioni  opportune  nel  riparto  dei  singoli  stan- 
ziamenti  annuali  fra  i  divetsi  lavori,  curando  che  non  si  venga  con 
ciò  a  superare  la  sómma  totale  assegnata  per  l'esercizio^ 

Ove  circostanze  eccezionali  ed  impreviste  lo  richieggano, 
il  commissario  potrà  proporre  lo  studio  di  progetti  non  compresi 
nel  prospetto  annuale. 

Sezione    2*  —  Sistemazione    dei   oorsi  '  adacqua. 
.       t  Art.  26. 
Il  commissario  civile  incarica  gU  nfBci  del  genio  civile  e  della 
ispezione  forestale  di  procedere,  ognnno  per  la  parte  che  lo  zi- 


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1892  ixOQi  X  DBCHcn  iibl  rbono  d'italu  *  1965 

guarda^  a  nornm  dell'art.  10,  alla  oosipf  fanone  dei  prof^eèti  dei  lga« 
Tori  di ùsteHiafiione  sia inpiaD^ura ohe  net  bacini  mostaai dei  coesi 
d*acqna  comprese  le  opere  di  rimboschimento  e  rinsaldamento^dei 
terreni  montani  naturalmente  ad  essi  collegate  e  coordinate. 

I  progetti  sono  compilati  separatamente  pel  lavori  di  sistema- 
zione idranlica  e  per  quelli  di  rinsaldamento  e  rimboschimento  dei 
terreni  relatiTi,  e  sono  dal  commissario  civile  trasmessi  al  compe- 
tente ispettore  superiore  compartimentale  del  genio  civile  con  una 
sua  relazione. 

Art,97. 

.1  progetti  sono  studiati  ed'eseguiti  con  unità  di  coucettOi  asso- 
ciando e  coordinando  ai  lavori  di  correzione  dei  córsi  d'acqua  <|uelli 
dMndole  forestali  e  <ju^lli  ausiliari. 

,1  lavori  sono  eseguiti  per  ciascun  bacino  triJ>utario  gradual- 
mente, senza  interruzione,  fino  al  loro  completamento. 

Iie  sistemazioni  di  pianura  sono  coordinate  e  subordinate  a 
quelle  dei  bacini  montani. 

'     Art.  28.    • 

Nello  studio  dei  progetti,  ove  si  riconosca  possibile  utilizzare  le 
acque  per  la  fertilizzazione  deHe  terre,  debbono  coordinarsi  le  opere 
di  siii^mazione  dei  corsi  d^^acqua  a  quelle  per  lo  inizio  di  uà  fidBtema 
di  irrigazione,  formando  un  elenco  delle  possibili  d^vazioni.  Tale 
elAQt^o,  dopo  Tapprovazione  dei  progetti,  è  reso  dipubblioa  notizia 
pediante  avviso  da  rimanere  affisso  per  16  giorni  nell'albo  pretorio 
dei  comuni  il  cui  territorio  è  attraversato  dal  eof so  d'acqua. 

ITeU'avviso  è  dichiarato  ohe  Telenco  trovici  depositate,  per  il 
periodo,  di  un  mcise,  nell'ufficio  del  commissariato.a  disposizione  di 
obi  voglia  prenderne  conosoenza. 

Art.  29. 

Appena  approvato  il  contratto  d^appalto  di  ogni  singolo  pro- 
getto riguardante  opere  di  sistemazione  idraulica  dei  tronchi  di 
pianura  dei  corsi  d'acqua,  il  commissario  civile  promuove  dal  Mi- 
nistero dei  lavori  p«bbllei  la  emanazioBe  del  regio  deereto[^di  cui 
^ll'articoloi48  della  legge. 


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I.EOOI  E  DECRETI  DEL  BEONO  d'ITALIA  -  1905  1393 

PromnoTo  pure,  appeoa  approvato  il  contratto  d'appalto  dì 
ogni  singolo  progetto  riguardante  la  sistemazione  idraulica  dei 
corsi  di  acqua  nel  bacino  montano,  nonché  il  rimboschimento  e  il 
rinsaldamento  del  bacino  stesso,  la  classificazione  delle  opere  rela- 
tive nella  categoria  cui  esse  possono  appartenere,  a  norma  delle 
vigenti  leggi,  ed  avvenuta  questa,  provvede  alle'  pratiche  occor- 
renti per  la  costituzione  dei  relativi  consorzi  di  manutenzione, 
ferme  restando,  per  le  opere  di  terza  categoria,  le  disposizioni  del- 
l'ultimo capoverso  dell'articolo  10  della  legge  7  luglio  1902,  n.  304, 
per  le  spese  relative  alle  riparazioni  straordinarie  dell'opera  o  di 

parte  di  essa. 

Ultimati  poi  i  lavori,  il  commissario  provvede  per  la  consegna 

all'ufficio  del  genio  civile,  in  rappresentanza  dell'amministrazione 

idraulica  governativa,  delle  opere  di  seconda  categoria,  e  per  la 

consegna  di  quelle  delle  altre  categorie  al  consorzio  degli  interessati. 

A  tal  fine  un  rappresentante  del  consorzio  è  invitato  ad  inter- 
venire alle  operazioni  di  collaudo. 

Le  opposizioni  che  fossero  sollevate  alla,  consegna  delle  opere 
saranno  risolute  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  udito  il  consiglio 
del  commissariato  e  la  commissione  centrale,  di  cui  all'articolo  6 
del  presente  regolamento. 

A  misura  che  è  ultimata  la  sistemazione  di  un  tronco  di  corso 
d'acqua,  il  commissario  civile  provvede  inoltre  all'accertamento 
ed  alla  delimitazione  dei  terreni  guadagnati  nell'alveo  improdut- 
tivo, per  farne  consegna  alla  cassa  provinciale  di  credito  agrario. 

Art.  30. 

Al  collaudo  delle  opere  di  sistemazione  idraulica  si  provvede 
secondo  le  disposizioni  vigenti. 

n  collaudo  dei  lavori  di  rimboschimento  e  rinsaldamento, 
compresi  nei  progetti  di  sistemazion^  idraulica,  quando  superino 
l'importo  di  lire  12,000,  è  eseguito,  in  concorso  dell'ingegnere  capo 
del  genio  civile,  da  un  ispettore  di  ripartlmento  delegato  dal  Mini- 
stero di  agricoltura,  industria  e  commercio  che  non  abbia  preso 
parte  al  progetto  od  alla  esecuzione  dei  lavori  da  collaudare. 

Per  i  lavori  di  minor  importo,  l'ispettore  forestale,  con  l'in- 
gegnere capo  dell'ufficio  del  genio  civile,  constata,  con  apposito 

88  —  VoL.  II.  -  1905. 


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1-304  LKGGI  B  DECttKTl  DEL  KKUNO  d'iTALIA  -  1905 

oertiflcato,  la  regolare  esecuzione  delle  opere  e  la  loro  corrispo  n- 
denza  coi  documenti  contabili. 

Art.  31. 

Nessuna  domanda  per  derivazione  d'acqua  da  un  fiume  o 
torrente,  di  cui  sia  prevista  la  sistemazione  nel  piano  di  massima, 
potrà  essere  presa  in  considerazione,  nei  riguardi  doU'istruttoria 
se  non  dopo  approvato  il  progetto  di  sistemazione. 

A  tale  norma  potrà  farsi  eccezione  solo  quando  intervenga  pa- 
rere favorevole  da  parte  del  consiglio  del  commissariato. 

^       Art.  32. 

Chiunque  intenda  di  ottenere  gratuitamente  una  derivazione 
di  acqua  pubblica,  deve  presentare  al  commissariato,  oltre  i  docu- 
menti prescritti  dalla  legge  10  agosto  1884,  n.  2644,  e  dal  relativo 
regolamento,  la  prova  che  a  favore  della  concessione  concorre  una 
delle  condizioni  stabilite  alle  lettere  a)  e  h)  deirarticolo  50  della 
legge  31  marzo  1904,  n.  140,  e  che  egli  dispone  dei  mezzi  sufllcienti 
per  procedere  eventualmente  alle  espropriazioni  di  cui  alla  let- 
tera o)  dell'articolo  stesso 

Sezione    3»  —  Strade. 
§  A  —  S  ifade  nazio  nali. 

Art.  33. 

Il  consiglio  provinciale  di  Potenza  propone  le  eventuali  modi- 
ficazioni da  apportarsi  all'elenco  delle  strade  nazionali  esistenti 
nella  provincia. 

Le  proposte  col  parere  del  consiglio  del  commissariato,  sono 
trasmesse  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  il  quale,  nel  termine  sta- 
bilito dall'articolo  55  della  legge,  provvede  alla  pubblicazione  del 
nuovo  elenco,  uditi  il  consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  ed  il 
consiglio  di  Stato. 

§B  —  Strade  provinciali. 
Art.  34.  • 

Alla  costruzione  delle  strade  provinciali  sovvenute,  di  cui 
nella  tabella  B  della  legge,   piovvede  direttamente  lo  Stato  in 


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LEGGI  E  DBCBBTI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1395 

base  alle  norme  vigentii  con  il  contributo  della  provincia  ai  sensi 
degli  articoli  62  e  63  della  legge  medesima. 

I  laYori  però  attualmente  in  corso  a  cura  della  provincia  sa- 
ranno da  essa  proseguiti  fino  alla  loro  completa  ultimazione  col 
contributo  dello  Stato,  corrisposto  ai  sensi  degli  articoli  62  e  53 
sopraricordati. 

È  obbligatoria  per  la  provincia  Tiscrizione  in  bilancio  della 
sua  quota  di  contributo  nella  misura  che  le  sarà  indicata  dal  Mini- 
stero all'atto  dell*approvazione  di  ogni  progetto. 

L'iscrizione  in  bilancio  incomincia  dall'anno  successivo  a 
quello  in  cui  saranno  dal  Ministero  aggiudicati  i  lavori. 

§  C  —  Strade  eomunàli. 

Art.  36. 

Le  nuove  strade  destinate  ad  allacciare  alla  esistente  rete  stra< 
dale  i  comuni  e  le  frazioni  di  comuni^  di  cui  nella  tabella  D  annessa 
alla  legge,  devono,  qualora  non  risultino  comprese  in  eleucbi  già 
omologati,  essere  inscritte  a  cura  delle  Giunte  comunali  interessate 
negli  elenchi  delle  strade  comunali,  da  compilare  entro  un  anno 
dalla  pubblicazione  del  presente  regolameqto,  secondo  il  modello 
unito  al  regolamento  11  settembre  1870,  n.  6021. 

L'aggiunta  nell'elenco  è  approvata  dal  consiglio  comunale  ed 
omologata  dal  prefetto. 

Per  ciascuna  delle  strade  comunali  di  accesso  alle  stazioni  fer- 
roviarie, di  cui  all'art.  64  della  legge,  deve  essere  compilato  dalla 
Giunta  municipale  un  elenco  contenente  l'indicazione  della  strada, 
la  stazione  ferroviaria  da  collegare  con  l'abitato,  le  strade  esistenti 
cui  debbasi  eventualmente  congiungere  quella  da  costruire  o  da  ul- 
timare per  arrivare  alla  stazione  ferroviaria  ed  il  carattere  della 
strada,  se  rotabile,  cioè,  o  mulattiera. 

L'elenco  sarà  corr^edatp  di  una  carta  topografica  nella  scala 
di  1  a  25,000  in  cui  sia  indicata  la  strada  da  costruire. e  quelle  esi- 
stenti cui  essa  deve  collegarsi  per  giungere  alla  stazione.  Per  Tap- 
provazioae  e  la  pubblicazione  dell'elenco  si  seguirà  laprocedura 
di  cui  all'articolo  17  della  legge  20  marzo  1865,  allegato  F, 


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1396  LKCJGI  K  DECUKTI  DEL  RKONO  n'iTALlA  -    1906 

L'omologazione  è  data  dal  Prefetto,  sentito  il  consiglio  del 
commissariato. 

Art.  36, 

I  progetti  delle  opere,  di  coi  alle  lettere  ò)  e  e)  dell'articolo  61 
della  legge,  e  quelli  delle  strade  comunali  di  accesso  alle  stazioni 
ferroviarie  di  cui  all'articolo  64,  sono  compilati  dall'Ufficio  del 
Genio  civile,  secondo  le  norme  ed  i  regolamenti  in  vigore  pei  lavori 
di  conto  dello  Stato. 

L'andamento  generale  delle  strade  da  costroire  è  stabilito 
con  l'intervento  di  un  rappresentante  dell'ufficio  tecnico  pro- 
vinciale e  di  ciascuno  dei  comuni  interessati. 

In  caso  di  dissenso,  il  commissario  ne  riferisce  al  Ministero 
dei  lavori  pubblici,  a  mezzo  del  competente  ispettore  superiore 
compartimentale  del  genio  civile.  Il  Ministero  decide  sentita  la 
commissione  di  cui  all'articolo  92  della  legge. 

Art.  37. 

I  progetti  debbono  essere  studiati  con  l'intento  di  raggiun- 
gere la  maggiore  possibile  economia,  escludendo  ogni  opera  di 
lusso  e  di  abbellimento. 

Di  regola  la  pendenza  massima  non  può  superare  il  7  per 
cento  e  la  larghezza  normale  di  via  lìbera  deve  essere  di  metri  6. 

Bono  però  ammesse,  sentito  il  Oomune  interessato,  maggiori 
inclinazioni  e  minori  larghezze,  in  casi  eccezionali,  e  quando  sia 
opportuno  evitare  troppo  grave  dispendio. 

Allorché  un  tronco  di  strada  comunale  serva  di  allaeciamento 
fra  due  strade  provinciali,  potrà  essergli  assegnata  la  stessa  lar- 
ghezza di  queste. 

r 

Art.    38. 

Compilati  i  progetti,  il  commissario  li  trasmette  al  Ministero 
dei  lavori  pubblici,  per  l'approvazione,  a 'mezzo  dell'ispettore  su- 
periore compartimentale. 

Dopo  l'approvazione  nei  riguardi  tecnici,  il  Ministero  li  comu- 
nica al  prefetto  per  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità,  dandone 
contemporaneamente  avviso  al  commissario  civile. 


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LKOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1906  1397 

Art.  39. 

Per  TappaltOi  l'egecuzione  ed  il  coUando  dei  lavori  sono  ob- 
seryate  le  norme  Yìgenti  per  i  lavori  di  conto  dello  Stato. 

I  pagamenti  Bono  disposti  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici 
sui  fondi  annualmente  inscritti  in  bilancio,  salvo  il  ricupero  della 
quota  posta  a  carico  della  provincia. 

Art.  40. 

Per  le  strade  indicate  alle  tabelle  C  e  Dy  che  erano  in  corso 
di  costruarìone  alla  data  della  pubblicazione  della  legge,  l'importo 
delle  opere  e  di  ogni  altra  spesa  relativa  per  il  periodo  anteriore 
alla  detta  epoca,  sarà  determinato  mediante  accertamenti  conta- 
bili da  farsi  dall'ufficio  del  genio  civile  in  contradittorio  coi  rap- 
presentanti della  Provincia  e  di  ciascun  Comune  interessato.  Ogni 
spesa  successiva  sarà,  dal  momento  dell'andata  in  vigore  della 
legge,  assunta  dallo  Stato,  col  contributo  della  provincia  ai  sensi 
dell'art.  52  della  legge. 

CAPO  III. 

OoiTBOLIDAlCJfiNTO  DI  FBÀlfB  —  BI8ANAHBNT0  DI  ABITATI 
FOBNITUBA  DI  ACQUA  POTABILB. 

Art.  41. 

Le  opere  per  il  consolidamento  delle  frane  minaccienti  la 
sicurezza  dell'abitato  dei  comuni  indicati  nella  tabella  E  allegata 
alla  legge,  debbono  essere  limitata  al  più  stretto  bisogno  con 
esclusioiie  di  qualsiasi  lavoro  inteso  a  riparazioni  di  fabbricati 
o  di  strade. 

Le  opere  di  rimboschimento,  di  rinsaldamento,  nonché  quelle 
di  sistemazione  idraulica  e  forestale,  destinate  a  concorrere  alla 
difesa  dell'abitato  dei  comuni,  debbono  essere  coordinate  a  quelle 
sopradette  e  comprese  in  separato  progetto. 

Art.  42. 

Nello  studio  dei  progetti  per  la  fornitura  di  acqua  potabile 
ai  comuni  indicati  nella  tabella  M  della  legge^  deve  aversi  l'obbiet- 


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1398  LEOQI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

tivo  di  limitare  la  provvista  al  più  stretto  bisogno  e  di  ntilissare 
il  più  ohe  sia  possibile  le  esistenti  sorgenti  e  condottare. 

Quando  non  sì  possa,  o  riesca  molto  dispendioso,  derivare  le 
acque  da  sorgenti,  dal  sottosuolo,  da  serbatoi  naturali  od  artifi- 
ciali, da  fiumi  o  da"  pozzi  comuni  od  artesiani,  si  provvede  me- 
diante cisterne  razionali. 

Art.  43. 

Ai  progetti  per  la  provvista  di  acqua  potabile  deve  essere 
unita  una  relazione  che  giustifichi,  nei  riguardi  tecnici  ed  igienici, 
le  proposte  per  la  qualità  e  quantità  d'acqua  da  provvedere,  se- 
condo le  norme  vigenti  per  la  sanità  pubblica. 

Art.    44. 

Se  è  proposta  la  derivazione  dell'acqua  da  sorgenti,  la  rela- 
zione deve  descrivere  il  bacino  imbrifero,  fornire  i  dati  di  mas- 
sima e  minima  portata'dalle  sorgenti  stesse,  con  le  indicazioni 
sulle  variazioni  di  temperatura  delle  acque  in  confronto  a  quella 
atmosferica. 

Deve  ptire  contenere  i  risultati  delle  indagini  compiute  per 
assicurarsi  che  l'acqua  si  mantiene  costantemente  limpida  anche 
dopo  le  pioggie  e  quant'altro  può  occorrere  a  far  meglio  conoscere 
le  condizioni  di  potabilità  delle  sorgenti. 

Se  non  si  proponga  la  derivazione  da  sorgenti,  la  relazione 
deve  contenere  la  descrizione  particolareggiata  di  tutte  le  condi- 
zioni locali  permanenti  o  temporanee,  superficiali  o  sotterranee, 
le  quali  possano  avere  un'azione  sulla  purezza  dell'acqua,  e  ciò 
allo  scopo  di  fornire  tutti  gli  elementi  per  un  sicuro  giudizio  sulla 
qualità  dell'acqua  e  sui  mezzi  da  adottare  per  garantirne  la  po- 
tabilità. 

Art.  46. 

Nella  compilazione  dei  progetti  delle  opere  di  risanamento 
e  di  fornitura  di  acqua  potabile  devono  tenersi  presenti  la  legge 
ed  il  règofl'amento  vigenti  sulla  tutela  della  sanità  pubblica  e  le 
istruzioni  ministeriali  sulla  'igiene  del  suolo  e  dell'abitato. 


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LEGGI  E  DBCHBTI  DEL  RKGNO  b'iTALIA  -  1905  1399 

Art.  46. 

Se  un  comune  compreso  nella  tabella  Mi  intendesse  eseguire 
una  condottura  'd'acqua  potabile,  di  un  importo  superiore  a  quello 
assegnatogli  nel  piano  di  massima,  deve  assumere  a  suo  carico  la 
maggiore  spesa. 

II  relativo  progetto,  in  questo  caso,  è  compilato  dal  comune 
e,  dopo  essere  stato  esaminato  dal  consiglio  del  commissariato, 
è  trasmesso,  a.  mezzo  del  competente  ispettore  superiore  oompar- 
tiiuentale,  aMfinistero  dei  lavori  pubblici  agli  effetti  dell'art.  92 
della  legge.  I  relativi  lavori  sono  eseguiti  a  cura  del  comune  sotto 
la  sorveglianza  dell'ufficio  del  genio  civile,  salvo  rimborso  da 
parte  dello  Stato  della  .quota  stabilita  nel  piano  di  massima. 

Tale  rimborso  è  fatto  in  rate  proporzionali  all'importo  dei 
lavori  eseguiti,  in  base  a  certificato  rilasciato  dall'ufficio  del 
genio  civile  ed  in  relazione  ::rgli  stanziamenti  iscritti  nei  prospetti 
annuali  di  cui  all'art."*  96  della  legge. 

Art.  47, 

I  comuni  non  iscritti  nella  tabella  E  che,  posteriormente  al 
1®  luglio  1903  e  fino  al  giorno  della  pubblicazione  della  legge, 
avessero  appaltato  opere  di  condottura  d'acqua'  potabile,  deb- 
bono, entro  due  mesi  dal  funzionamoiftò  del  commissariato, 
darne  partecipazione  al  commissariato  stesso,  presentando  copia 
del  contratto  e  del  progetto  appaltato. 

II  commissariato  trasmette  col  suo  parere  gli  atti  pervenu- 
tigli al  Ministero  dei  lavori  pubblici,  il  quale,  udita  la  Commis- 
sione centrale,  determina  la  quota  di  contributo  a  carico  dello 
Stato  da  corrispondersi  al  comune  in  ragione  di  metà  della  spesa. 

Tale  contributo  viene  pagato  in  base  a  certificati  dell'ufficio 
del  genio  civile  attestanti  la  regolarità  e  l'importo  dei  lavori  ese- 
guiti ed  in  relazione  agli  stanziaménti  iscritti  nei  prospetti  an- 
nuali di  cui  all'art.  95  della  legge. 


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1400  LKOai  K  DKCHKTl  DEL  JtKGNO  D  ITALIA  -    1906 

CAPO    IV. 

Disposizioni  comuni  P£b  le  st&abs  oomunàli,  feb  il  consoli- 
dàmento  delle  frane,  il  risanamento  degli  abitati  e 
la  fobnituba  di  acqua  potabile. 

Art.  48. 

1  progetti  delle  opere,  di  cui  alle  tabelle  0^  D  ed  S  della 
legge  devono  essere  corredati  del  piano  particolareggiato  di  ese- 
cuzione rappresentante  i  beni  da  occupare  con  un  fianco  descrit- 
tivo delle  ditte  e  con  la  indicazione  delle  indennità  relative. 

Essi  saranno  pubblicati  agli  effetti  della  legge  26  giugno  1866 
n.  2359,  nei  modi  e  con  le  avvertenze  di  cui  agli  articoli  4,  8,  17, 
18,  21  e  24  della  legge  medesima. 

Sulle  eventuali  osservazioni  e  sui  reclami  che  fossero  pre- 
sentati durante  la  pubblicazione  dei  progetti,  dà  il  suo  parere  il 
consiglio  del  commissariato,  e,  sui  medesimi,  decide  Tautorità 
competente  ad  emettere  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità. 

Qualora  però  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell'opera 
spetti  al  Prefetto  e  le  osservazioni  siano  dirette  contro  il  tracciato 
od  il  modo  di  esecuzione  dell'opera  stessa,  il  Prefetto,  udito  l'av- 
viso dell'ingegnere  capo  del  genio  civile  e  del  consiglio  di  pre- 
fettura, se  riconosce  insussistenti  le  opposizioni  le  respinge  defi- 
nitivamente; se  invece  le  ravvisa  meritevoli  di  considerazione  ne 
decreta  il  rinvio,  per  la  decisione,  all'autorità  da  cui  fu  impartita 
l'approvazione  del  progetto. 

Art.    49. 

Le  opere  sono  collaudate  dall'ispettore  compartimentale  del 
genio  civile  o  da  un  ingegnere  del  genio  civile  da  lui  delegato. 

In  casi  speciali  potrà  essere  nominata  dal  Ministero  dei  lavori 
pubblici  una  commissione  coUaudatrice  composta  di  ispettori  su- 
periori e  ingegneri  capi  del  genio  civile. 

Alle  visite  di  collaudo  dei  lavori  di  strade  comunali  sono  in- 
vitati ad  intervenire  un  rappresentante  dell'  amministrazione 
provinciale  e  un  rappresentante  del  comune   interessato,  desi- 


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LROOI  B  DBCHEn  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1401 

gnati  rìBpettiYamente  dalla  deputazione  provinciale  e  dalla 
giunta  comunale. 

Per  tutte  le  altre  opere  è  invitato  a  intervenire  un  rappre- 
sentante del  comune  interessato. 

Se  le  opere  sono  ritenute  coUaudabili^  l'ingegnere  capo  del 
genio  civile  ne  fa  la  consegna  ai^  comuni  interessati,  i  quali  non 
possono    riflutarla.  ^ 

Sulle  opposizioni  sollevate  dalle  provincie  o  dai  comuni  prov- 
vede definitivamente  il  Ministero  dei  lavori  pub.blici,  sentito  il  pa- 
rere della  commissione  centrale  consultiva. 

Art.    60. 

I  comuni  interessati^  debbono  trasmettere  al  commissario 
civile^  entro  due  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  regola- 
mento, i  progetti  di  massima  o  defluitivi  che  fossero  stati  compi- 
lati per  le  opere  da^eseguire,  di  cui^alle  tabelle  C^  DedE  della  legge* 

CAPO  V. 

DiVBBOENZE  FBA  I  CONOESBIONA&I  DELLE  FEBBOVIE  AUTOBIZZATE 
dall' ABT.  60  DELLA  LEGGE,  E  GLI  ENTI  PBOPBIETABI  DI  STBADE 
OEDINABIE  —  COSTITUZIONE  DEI  OOLLEGI  ABBITBALI. 

Art.  51. 

La  determinazione  del  contributo  nelle  eventuali  maggiori 
spese  di  manutenzione  per  quelle  strade  ordinarie  su  cui,  ai  sensi 
dell'articolo  64  della  legge,  debba  impiantarsi  una  ferrovia,  sarà 
fatta,  in  caso  di  dissenso  fra  il  concessionario  e  gli  enti  interessati, 
da  un  collegio  di  tre  arbitri,  nominati,  uno  dal  presidente  della 
deputazione  provinciale  di  Basilicata,  l'altro  dal  concessionario 
della  ferrovia,  ed  il  terzo  dal  presidente  del  tribunale  di  Potenza. 

Art.  62. 

Le  eventuali  divergenze  per  compensi  relativi  o  alla  trasfor- 
mazione della  sede  delle  ferrovie,  previste  dall'articolo  60  della 
legge,  in  sede  promiscua  per  strada  ordinaria,  o  all'utilizzazione, 
per  l'impianto  delle  ferrovie  stesse,  di  strade  costruite  od  in  eorso 
di  costruzione  dipendenti  dal  commissariato,  saranno  deferite 


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1402  LEGGI  B  DECBIiTI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

al  giudizio  di  un  collegio  di  tre  arbitri  nominati,  uno  dal  consi- 
'glio  del  «ommissariato,  l'altro  dal  concessionario  della  ferrovia 
ed  il  terzo  dal  presidente  del  tribunale  di  Potenza. 

/^^--  TITOLO  II 

;  BiMBOSCHIHENTI  £  COUSBBYÀZIONE  DEI  BOSCHI. 

CAPO   jl. 

"*5!Elenchi   de4^t£erbni   soggetti  al   vincolo  forestale. 

'^j ^  Art.  63. 

Jln  esecuzióne  dell'art.  37  della  legge,  il  conaitato  forestale 
della  provincia  di  Potenza  cessa  dalle  sue  funzioni,  appena  co- 
minci a  funzionare  il  commissariato,  al  quale  dovrà  farsi  regolare 
consegna  di  tutte  le  carte,  processi  verbali  e  registri  del  comitato. 
Il  commissario  civile  promuove  la  nomina,  da  parte  di  cia- 
scun consiglio  comunale  della  provincia,  di  un  delegato,  il  quale, 
limitatamente  a  quanto  si  riferisce  al  territorio  del  comune  ^ohe 
rappresenta,  prende  parte  con  voto  deliberativo  alle  adunanze 
del  consiglio  del  commissariato  per  quanto  concerne  il  vincolo 
forestale,  la  coltura  agraria  e  il  pascolo. 

Art.    64. 

Per  le  proposte  di  vincolo,  di  cui  all'art.  38  della  legge,*  la 
ispezione  forestale  prepara,  previ  preliminari  accordi  con  l'uf- 
ficio del  genio  civile,  gli  elenchi  dei  terreni  da  sottoporre  al  vincolo 
forestale,  segnando  sulle  carte  dell'istituto  geografico  militare 
alla  scala  da  1  a  25,000  la  loro  ubicazione  e  possibilmente  il  loro 
perimetro. 

Nella  formazione  dei  nuovi  elenchi  la  ispezione  forestale  si 
varrà  di  quelli  attuali,  e  procedendo,  ove  occorra,  all'accerta- 
mento delle  condizioni  locali. 

L'elenco  distinto  per  ciascun  comune,,  indica: 

a)  il  nome,  cognome,  la  paternità  e  il  domicilio  del  pro- 
prietario; 

h)  il  bacino  idrografico  principale  e  quello  secondario; 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D'ITALIA  -  1906  1403 

e)  la  denominazione  del  fondo  e^qnella  della  contrada; 

d)  ì  confini  e  la  Buperflcie; 

e)  la  elevazione  massima  e  minima; 

/)  la  natura  del  suolo  e  del  sottosuolo; 
g)  la  pendenza  massima  e  minima; 
h)  i  corsi  d'acqua  interni  e  laterali; 
i)  lo  stato  di  coltura; 
\>\l)  i  motivi  della  proposta  di  vincolo. 
Per  i  terreni  che  formano  una  zona  ininterrotta  si  indicano 
soltanto  i  confini  del  loro  complesso. 

Le  spese,  per  gli  accertamenti  locali  e  per  la  preparazione  de- 
gli elenchi  di  vincolo,  fanno  carico  al  fondo  di  cui  al  n.  15  della 
tabella  A  annessa  alla  legge. 

Art.  66. 

Gli  elenchi  sono  trasmessi  al  commissario  civile,  il  quale  ne 
dispone  la  pubblicazione  in  ciascun  comune  per  la  durata  dì  30 
giorni,  decorsi  i  quali  il  sindaco  li  restituisce  al  commissario  con 
la  dichiarazione  dell'avvenuta  pubblicazione,  unendovi  gli  even- 
tuali reclami. 

Art.  66. 

Il  commissario  civile  sottopone  al  consiglio  del  commissa- 
fiato,  per  le  definitive  ^decisioni,  gli  elenchi  pubblicati  ed  i  reclami. 

Besi  così  definitivi  gli  elenchi,  l'ispezione  forestale  ne  pre« 
para  quattro  esemplari,  corredandoli  delle  relative  carte  del- 
l'istituto geografico  militare,  ingrandite  alla  scala  da  1  a  10000, 
sulle  quali  traccia  i  limiti  dei  terreni  vincolati  di  ogni  comune. 
Sino  a  ohe  non  siano  disposibili  le<  carte  nella  suindicata  scala  po- 
tranno impiegarsi  quelle  in  scala  da  1  a  26000. 

Uno  di  tali  esemplari  è  rimesso  al  sindaco  di  ciascun  oe- 
mune,  perchè  provveda  alla  Sua  pubblicazione. 

Art.  67. 

Dei  quattro  esemplari,  con  le  carte  di  cui  all'articolo  prece- 
dente, uno  è  conservato  nell'archivio  del  commissariato,  il  se- 
condo in  quello  dell'ispezione  forestale,  il  terzo  presso  il  distretto 
forestale  ed  il  quarto  nell'archivio  del  comune  interessato. 


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1404  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGKO  D'ITALIA  -  1906 

Il  solo  elenco  ha  forza  probatoria  rispetto  al  vincolo  ed  ai 
suoi  effetti^  dorendoBi  considerare  le  carte  come  semplice  illn- 
strazione  deirelenco  stesso. 

Art.  58. 

Sino  alla  approvazione  dei  nuovi  elenchi  restano  in  vigore 
quelli  esistenti. 

Il  vincolo  forestale,  osservata  la  procedura  di  cui  nei  prece- 
denti articoli,  può  essere  in  seguito  esteso  anche  ad  altri  terreni, 
per  i  motivi  indicati  nell'articolo  38  della  legge  quando  lo  richie- 
dano le  mutate  condizioni  locali. 

Art.    69. 

I  confini  dei  terreni  vincolati  sono  segnati,  con  termini  sta* 
bili,  a  cura  deirAmministrazione  forestale,  la  quale  preleverà  la 
relativa  spesa  dai  fondi  indicati  al  n.  16  della  tabella  A  annessa 
alla  legge. 

CAPO  II. 

DlSBOSOAHENTI,  TAGLIO  DBI  BOSCHI  E  DISSODAICENTI. 

Art.  60. 

Chiunque,  nei  boschi  sottoposti  a  vincolo,  intenda  procedere 
a  disboscamento  per  camfoiaire  la  specie  legnosa,  all'estirpazionq. 
di  piante  vecchie  e  ceppale  improduttive  ed  alla  lavorazione  del 
terreno  per  quindi  rimboscarlo,  deve  farne  preventiva  domanda 
al  commissario  civile,  dimostrandone  la  necessità  o  l'utilità  nei  ri- 
guardi dell'economia  silvana. 

II  commissario,  previo  raccertamento  delle  condizioni  lo- 
cali, fatto  a  cura  dell'ispezione  forestale  e  su  parere  motivato 
della  medesima,  decide  sulla  domanda  stabilendo  il  taoào  e  il 
tempo  per  la  esecuzione  dei  lavori. 

Le  spese  per  l'accertamento  sono  a  carico  dei  richiedenti. 

Art.  61. 

Quando  un  proprietario  intenda  introdurre  la  coltura  agra- 
ria in  un  terreno  sottoposto  a  vincolo  forestale,,  a  tenore  dell'ar- 
ticolo 41  della  legge,  ne  fa  domanda  corredata,    possibilmente. 


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LEOUi  K  ì)K<:kkti  dkl  rkono  d'itali  a  -  1906  1406 

del  tipo  catastale,  dimostrando  la  convenienza  della  proposta  col 
tivazione  e  presentando  il  piano  dei  lavori  da  esegnire  per  garan* 
tire  permanentemente  la  stabilità  del  snolo  ed  assi cnr are  il  buon 
governo  agrario  ed  Igienico  delle  acque. 

La  domanda  è  consegnata  al  sindaco  del  comune,  in  cui  è 
compreso  il  fondo,  per  essere  pubblicata  all'albo  pretorio  con  i  rela- 
tivi allegati,  durante  15  giorni  consecutivi. 

Spirato  questo  termine,  la  detta  domanda  è  trasmessa  dal  sin- 
daco al  commissario  civile,  con  gli  eventuali  reclami  e  con  il  certi- 
ficato di  eseguita  pubblicazione. 

Le  colture  agrarie  già  introdotte  in  terreni  sottoposti  a 
vincolo  possono  essere  mantenute  alle  condizioni  che  siano  pre- 
scritte dal  commissario  per  la  saldezza  del  terreno  e  per  lo  scolo 
delle  acque. 

Art.  62. 

n  commissario  civile  rimette  la  domanda,  coni  relativi  docu- 
menti, all'ispezione  forestale  perchè  la  esamini  e,  se  del  caso,  pro- 
ceda allo  accertamento  locale  a  spese  del  richiedente  e  vi  aggiunga 
la  pianta  del  fondo,  segnandola  sopra  una  delle  carte  indicate  nel- 
l'art. 66,  nonchò  una  relazione  contenente  le  notizie  sulla  inclina- 
zione massima  e  minima  del  terreno,  sulla  natura  geologica,  sulla 
consistenza  del  suolo  e  sui  corsi  d'acqua. 

Nella  relazione  è  espresso  il  parere  dulia  efficacia  delle  opere 
esistenti  o  proposte  dal  richiedente,  e  sono  suggerite  le  prescrizioni 
necessarie  al  fine  della  legge. 

Art.  63. 

Il  commissario  civile,  ricevuti  gli  atti  di  cui  al  precedente  arti- 
colo, li  sottopone  all'esame  del.  consiglio  del  commissariato,  il  quale 
decide  sulla  domanda  e  la  decisione^  se  favorevole,  indicherà  la  de- 
limitazione del  terreno  destinato  ad  uso  agrario  ed  il  tempo  entro 
il  quale  dovranno  essere  eseguiti  i  lavori. 

La  decisione  è  esecutiva  dopo  l'approvazione  del  Ministero  di 
agricoltura,  industria  e  commercio  ed  è  trasmessa  dal  commissario 
civile  al  sindacoy  che  la  notifica  subito  all'interessato. 

La  delimitazione  del  terreno  sarà  segnata,  a  cura  e  spese  del 
proprietario,  con  termini  stabili. 


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1406  LRGOI  E  DKCRBTl  DEL  REGUO  d'iTALIA  -  1906 

Art.  64. 

Presso  Tispeziono  forestale  è  tenuto  un  registro  in  cui  sono  se- 
gnati, per  ogni  comune  e  proprietario,  tutti  i  fondi  vincolati  per  i 
quali  è  autorizzata  la  coltura  agraria,  con  la  indicazione  della  loro 
superficie  e,  sommariamente,  delle  condizioni  alle  quali  è  subordi- 
nata la  concessione. 

Art.  66. 

L'ispezione  forestale  cura  che  i  lavori  prescritti  siano  eseguiti 
regolarmente  nel  termine  stabilito  e  mantenuti  in  buono  stato. 

Art.  66. 

Chiunque  intenda  dissodar;e  o  disboscare  terreni  vincolati  per 
eseguire  lavori  ed  opere,  ancorché  d'interesse  pubblico,  deve  chie- 
derne il  permesso  al  commissario  civile,  il  quale  lo  concede  quando 
ritenga  che  nessun  danno  può  derivare  alla  consistenza  del  suolo 
od  al  regolare  corso  delle  acque,  salvo  a  prescrivere  le  norme  e 
cautele  di  esecuzione. 

Qualora  si  tratti  di  opere  già  dichiarate  di  pubblica  utilità,  il 
commissario  civile  delimita  la  zona  occorrente  per  l'esecuzione  del- 
l'opera, prescrivendo  le  i^orme.e  cautele  come  sopra. 

In  tal  caso,  alla  domanda,  deve  essere  allegato  il  piano  del- 
l'opera stata  dichiarata  di  pubblica  utilità  e  già  approvato  dall'au- 
torità competente. 

Art.  67. 

E  vietato  il  pascolo  nei  terreni  vincolati,  di  cui  all'art.  42  della 
legge,  fino  a  che  le  piante  e  i  nuovi  virgulti  non  abbiano  raggiunto 
uno  sviluppo  tale  da  non  esaere  offesi  dal  morso  e  dal  calpestio  del 
bestiame  pascolante. 

Nei  boschi  esistenti  o  da  piantare  possono  essere  riserbate  al 
pascolo  quelle  zone  che,  per  le  condizioni  topografiche,  idrogra- 
fiche e  geologiche  dei  luoghi,  comportano  tale  uso  e  con  le  norme  e 
garanzie  che  saranno  prescritte  dal  commissario  civile,  su  parere 
dell'ispezionejforestale. 


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LEGGI  E  0KCHET1  DKL  REGNO  «ITALIA  -   J  905  140T 

Art.  68. 

I  comuni  e  gli  altri  enti  morali  che  intendano  procedere  al  ta- 
glio, sa  tutta  0  8u  parte  della  superficie,  nei  boschi  di  loro  pro- 
prietà i  quali,  tenuto  conto  delle  condizioni  e  degli  usi  locali,  ab- 
l>ìano  raggiunta  la  maturità  economica,  debbono  farne  domanda 
al  commissario  civile,  ai  termini  deirai>t.  40  della  legge. ,. 

II  commissario  dispone  che  l'ispezione  forestale  esegua,  a  spese 
del  proprietario,  i  relativi  accertamenti  e,  quando  da  questi  ri- 
sulti la  maturità  economica  del  bosco,  la  ispezione  medesima  com- 
pila il  progetto  di  taglio,  secondo  le  norme  vigenti,  e  lo  rimette 
al  commissario,  il  quale,  udito  il  consiglio  del  commissariato,  lo 
invia  al  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  per  l'ap- 
provazione. 

Art.j69. 

I  privati  proprietari  di  bos^chi  -Vincolati,  che  intendano  di  pro- 
cedere al  taglio  su  tutta  o  sn  parte  della  superficie,  debbono  farne 
domanda  al  commissario  civile  il  quale,  sentito  il  parere  del  con- 
siglio del  commissariato,  concede  il  permesso,  prescrivendo  le  con- 
dizioni e  le  cautele  necessarie  per  la  buona  conservazione  ed  il 
miglioramento  del  bosco.  ^ 

L'ispezione  forestale  sottoporrà  il  permesso  di  taglio  a  quelle 
condizioni  e  cautele  che  crederà  opportune,  previo,  ove  occorra, 
accertamento  locale  delle  condizioni  de>l  bosco  da  farsi  a  spese  del 
proprietario. 

'  CAPO    III. 

Rimboschimenti  a  cuba  dei  privati  <]1^^ 
;  Premi  pd  esenzioni  da  imposte  —  Espropriazioni,  v^ 

■  Art.  70. 

n  proprietario  che,  a  tenore  dell'art.  43  della  legge,  intenda 
procedere  al  rimboschimento  di  terreni  nudi  o  cespugliati  sotto- 
posti a  vincolo  e  concorrere  ai  premi  dalla  legge  stessa  stabiliti, 
Qo  dà  avvilo  al  commissario  civile;  indicando  l'epoca  nella  quale 
intende  iniziare  i  lavori. 


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1408  LEGGI  E  DBCBETI  DKL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

11  commissario  prescrive  le  norme  alle  quali  il  proprietario 
dovrà  attenersi  nella  esecazione  del  lavoro,  per  garantire  la  sal- 
dezza del  suolo  e  il  buon  regime  delle  acque. 

L'ispezione  forestale  cura,  per  mezzo  degli  agenti  alla  sua  di- 
pendenza, che  il  proprietario  osservi  le  norme  predette. 

Art.  71. 

Dopo  un  quinquennio  dall'inizio  del  rimboschimento,  il  com- 
missario civile  dispone  per  Taccertamento  locale  ed  il  verbale  con- 
statante il  risultato  della  visita  è  trasmesso  al  commissario  perchè 
sentito  il  consiglio  del  commissariato,  assegni  i  premi  a  tenore  del- 
l'art. 43  della  legge  e  determini,  su  proposta  dell'ispezione  forestale, 
il  piano  di  coltura  e  di  conservazione.  Questo  piano  deve  essere 
accettato  integralmente  dai  rispettivi  proprietari  con  atto  dì  sot- 
tomissione. 

Accertata  la  inosservanza  delle  norme  contenute  nel  piano 
l'ispezione  forestale  ne  riferisce  al  commissario  il  quale,  sentito  il 
consiglio  del  commissariato,  pronuncia,  se  del  caso,  la  decadenza 
dall'esenzione  temporanea  dell'imposta  fondiaria,  di  cui  all'art.  78 
della  legge,  salvo  le  pene  stabilite  dai  regolamenti  forestali  in  vi- 
gore ed  ove  si  tratti  anche  di  trasgressione  prevista  e  punita  dalle 
disposizioni  in  essi  contenute. 

Art.  72. 
I 

Qualora,  per  i, terreni  vincolati  di  privata  proprietà,  sia  r  co- 
nosciuta la  necessità  del  rimboschimento  per  il  consolidamento 
delle  frane,  per  la  sistemazione  dei  corsi  di  acqua,  per  ragioni  igie- 
niche 0  per  altri  interessi  generali  ed  i  rispettivi  proprietari,  inter- 
pellati, si  ricusino  di  rimboschirli,  nonostante  i  premi  e  la  esenzione 
d'imposta,  il  commissario  civile,  quando  non  riesca  conveniente 
o  possibile  la  costituzione  di  un  consorzio,  si  varrà,  ai  termini  del- 
l'articolo 44  della  legge,  della  facoltà  di  procedere  alla  espropria- 
zione dei  terreni  stessi,  a  tenore  dell'art.  16  di  quella  l"*  marzo  1888 
n.    6238    (serie    3»). 

Art.  73. 

Sempre  ai  fini  del  rimboschimento  dei  terreni  privati  soggetti 
al  vincolo  forestale,  di  cui^all'art.  44  della  legge,  il  commìBsario 


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U500I  B  jmoBm  del  rrono  d'italta  -  1905  1409 

civile  può  concedere  una  ìndcnjaità  ai  proprietari  di  essi,  che  esclu- 
dano, per  un  tempo  da  determinarsi,  il  pascolo  di  una  o  piti  specie 
di  animali  dai  terreni  stessi  e  si  sottomettano  alla  osservanza  dei 
disegni  di  coltura  e  di  conservazione,  preparati  dall'ispezione  fore- 
stale e  approvati  dal  Ministero  di  agricoltura,  su  parere  del  consiglio 
del  commissariato 

CAPO    IV.  ) 
Rimboschimenti  a  ouea  e  spese  dello  Stato. 

Art.  74 

Il  commissario  civile  compila,  per  mezzo  dell'ispezione  fore- 
stale, in  ba-se  agli  elenchi  di  vincolo,  separati  prospetti  dei  terreni 
demaniali  dello  Stato,  dei  terreni  provinciali  e  coraunatli,  che  de- 
vono essere  rinsaldati  e  rimboschiti  a  spese  dello  Stato,  ai  termini 
doirart.  46  della  legge,  distinguendo,  fra  i  terreni  comunali,  i  pa- 
trimoniali e  demaniali,  da  quelli  ex-feudali. 

Invita  pure  la  provincia  ed  i  comuni  a  fornire,  entro  un  mese, 
pei  terreni  di  cui  sopra,  esclusi  quelli  di  pertinenza  dei  comuni  che 
fossero  demaniali  ex  feudali,  documentate  notizie  sul  reddito  me- 
dio netto  riscosso  nel  sessennio  antecedente  alla  promulgazione 
della  legge. 

Determinato,  In  base  a  tali  notizie  e  sentita  l'ispezione  fore- 
stale, il  reddito  medio  netto  per  ogni  terreno,  il  commissario  civile 
provvede  perchè,  nel  foglio  degli  annunzi  legali  della  provincia, 
8- ino  pubblicati  i  prospetti  di  cui  alla  prima  parto  del  presente  ar- 
ticolo, con  la  indicazione  del  reddito  a  ciascun  terreno  assegnato. 
La  pubblicazione  &arà  fatta  senza  spesa. 

I  prospetti  sono  rimessi  ai  sindaci  di  ciascun  comune  interes- 
sato per  essere  affissi,  durante  trenta  rrìorni,  all'albo  pretorio. 

Spirato  tale  termine,  i  prospetti,  con  le  eventuali  osservazioni 
che  fossero  prodotte,  sono  rinviati  al  commissai*io  civile  il  quale, 
udito  il  consiglio  del  commissariato,  approva  gli  elenchi  e  deter- 
mina definitivamente  il  reddito  medio  di  ciascun  terreno  dandone 
notizia  agli  enti  interessati  e  al  Ministero  di  agricoltura. 

Contro  le  decisioni  del  commissario  civile  è  ammesso,  entro 
trenta  giorni,  il  ricorso  al  Governo  del  Re. 

89  —  VoL.  IL  -  1905. 

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1410  LEGOI  E  DBGRETI  DEL  REGNO  d'iTALU  -  1906 

Art.  76. 

LMBpezione  forestale,  eontemporaneamente  alla  preparazione 
dei  prospetti,  di  cni  all'articolo  precedente,  compila  i  progetti  dei 
lavori  di  rinsaldamento  e  di  rimboBchi mento  dei  terreni  suindicati 
e  quelli  per  la  costrazione  delle  case  di  guardia,  delle  atradelle  e 
delle  siepi  di  chiusura  necessarie  alla  buona  conservazione  dei 
nuovi  boschi  ed  alla  loro  razionale  utilizzazione. 

Tali  progetti  debbono  essere  compilati  anche  per  i  terreni  li- 
beri erariali  e  provinciali,  per  i  quali  sia  stata  riconosciuta  conve- 
niente la  coltura  silvana  e  che,  a  quest'oggetto,  siano  stati  conse- 
gnati all'ispezione  forestale  a  norma  dell'art.  26  della  legge. 

Il  consiglio  del  commissariato,  esaminati  i  detti  progetti  ed  ac- 
certatosi che  essi  concordano  coi  lavori  di  sistemazione  idraulica 
proposti  dal  genio  civile,  li  approva  e  li  trasmette  al  Ministero  di 
agricoltura,  industria  e  commercio,  per  essere  autorizzato  a  prov- 
vedere alla  loro  esecuzione  valendosi  del  personale  forestale  a  nor- 
ma dell'art.  93  della  legge. 

Art.  76. 

L'ispezione  forestale  inoltre  compila  i  piani  di  governo  dei 
nuovi  boschi,  come  sopra  formati;  ed  i  piani  stessi,  previo  esame 
del  consiglio  del  commissariato,  sono  approvati  e  resi  esecutivi  da 
Ministero  di  agricoltura.. 

Art.  77. 

Per  tutti  i  terreni  rimboschiti,  dichiarati  foreste  inalienabili, 
a  sensi  dell'art.  46  della  legge,  l'ispezione  forestale  propone,  sulla 
base  dei  piani  di  governo  di  cui  all'articolo  precedente,  i  progetti 
per  la  loro  utilizzazione.- 

Questi  progetti,  previo  parere  del  consiglio  del  commissariato 
sono  trasmessi  al  Ministero  d'agricoltura,  industria  e  commercio 
per  l'approvazione. 

Per  l'amministrazione  dei  boschi  divenuti  inalienabili,  affidata 
all'ispezione  forestale,  si  provvede  con  le  norme  dettate  dal  con- 
siglio del  commissariato  ed  approvate  dal  Ministero  di  agricoltura, 
iftdustrifr  e  comm^rcio^  '^  • 


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I£OGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905         1411 

Art.  78, 

La  rendita  netta  che  bì  otterrà  dai  terreni  provinciali  e  comu- 
nali, dal  giorno  in  cui  passeranno  all'amministrazionef  crestaie  per 
essere  rimboschiti  ai  termini  deir articolo  46  della  legge,  sarà  ver- 
sata in  conto  corrente  nella  tesoreria  provinciale  di  Potenza,  ai 
sensi  dell'articolo  606  del  regolamento  di  contabilità  generale  dello 
Stato,  e  verrà  quindi  corrisposta,  fino  all'ammontare  della  prece- 
dente rendita  media  netta  sessennale,  accertata  come  all'articolo 
74  del  presente  regolamento,  dal  Ministero  di  agricoltura  alla  pro- 
vincia ed  ai  comuni  interessati,  a  rate  semestrali  posticipate. 

Eguali  norme  si  osserveranno  per  il  versamento  della  rendita 
ne tta^pr eveniente  dai  terreni  demaniali  dello  Stato,  la  quale,  in- 
sieme con  l'eccedenza  traila  rendita^netta'che'si  otterrà  dai  terreni 
provinciali  e  comunali  e  quella  che  verrà  corrisposta  alla  provin- 
cia e  ai  comuni,  ai  sensi  della  prima  parte  del  presente  articolo  sarà 
poi'ripartita,''a'cura^derMinistoro"d'agricoltura  ed  assegnata  alla 
cassa  provinciale  di  credito  agrario  e  ai  monti  frumentari  nelle 
forme  e  con  le  norme  stabilite  dall'art.  46  della  legge. 

CAPO  V. 
Agenti  fobestau. 

Art.  79. 

Agli  effetti  dell'articolo  39  della  legge,  l'attualo  corpo  degli 
agenti  forestali  della  provincia  di  Basilicata  è  sciolto  dal  giorno  in 
cui  comincia  a  funzionare  il  nuovo  corpo  ricostituito  secondo  le 
disposizioni  della  legge  e  del  presente  regolamento. 

n  prefetto  della  provincia  emana  il  decreto  di  scioglimento  di 
concerto  col  commissario  civile. 

Art.  80. 

n  commissario  civile,  sentiti  l'ispezione  forestale  e  il  consiglio 
del  commissariato,  procede  alla  formazione  del  nuovo  corpo  degl 
agenti  forestali,  determinando  il  numero,  i  gradi,  gli  assegni,  le  in- 
dennità, le  spese  d'amministrazione,  nei  limiti  delle  somme  autoriz  - 
zate  dal  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio. 


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Iil2  LEGGI  E  PKCBFTT  ni?t.  BKGWO  D^ITAWA  -  1P06 

Il  commissario  civile,  su  proposta  deirispezione  forestale,  com- 
pila le  norme  organiche  e  disciplinaifi  del  nuovo  corpo. 

Art.  81. 

Per  l'ammissione  del  nuovo  corpo  degli  agenti  forestali,  i 
concorrenti  debbono  presentare  al  commissario  civile  domanda  su 
carta  bollata  da  centesimi  60,  corredata: 

a)  della  fede  di  nascita,  dalla  quale  risulti  che  l'aspirante  ha 
compiuto  gli  anni  21  e  non  superati  i  32.  Per  coloro  che  hanno  pre- 
stato servizio  nell'esercito  o  nell'armata,  il  limite  di  età  è  elevato  a 
36    anni; 

i)  del  certificato  penale; 

e)  dell'attestato  di  buona  condotta  morale,  rilasciato  dal 
sindaco  del  comune,  in  cui  l'aspirante  ha  avuto  la  sua  residenza  nel- 
l'ultimo biennio; 

d)  del  certificato  medico  di  sana  costituzione  fisica. 
I  documenti,  di  cui  alle  lettere  &),  o)  d),  devono  avere  data  non 
anteriore  di  tre  mesi  a  quella  dell'avviso  di  concorso. 

Gli  aspiranti  sono  sottoposti  ad  un  ename  sullo  n^aterie  da  de 
signarsi  dal  commissario  civile  nei  relativi  avvisi  di  concorso. 

Art.  82. 

Gli  attuali  agenti  forestali  della  Basilicata  potranno  far  parte 
del  nuovo  corpo,  senza  che  sia  tenuto  conto  del  limite  di  età  e 
senza  l'obbligo  dell'esame  di  cui  nel  precedente  articolo,  qualora 
posseggano  gM  altri  requisiti,  abbiano  serbato  buona  condotta  o 
CT)nservino  l'idoneitfi  al  servizio. 

Art.  83. 

Lf^  nomina  degli  agenti  forestali  è  fatta  con  decreto  del  commis- 
sario civile,  sentito  il  consiglio  del  commissariato. 

Art.  84. 

I  contributi  a  carico  della  provincia  e  dei  comuni,  per  il  man- 
tenimento degli  agenti  forestali,  debbono  essere  versati  a  rate  bi- 
mestrali  nella  cassa  del  commissariato  civile. 

Ove  tali  contributi,  stabiliti  dalla  legge  forestale  vigente  per 
il  mantenimento  degli  agenti  forestali,  risultino  insuflScieuti  per 


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lEaOi  È  Decreti  del  regno  d*italia  -  1905  l4ia 

far  fronte  alle  spese  del  nnovo  corpo,  sarà,  per  la  diiferenza,  prov- 
veduto col  foudo  di  cui  al  n.  15  della  tabella  A^  annessa  alla  legge. 

Art.  86. 

Oli  stenti  forestali  saranno  inscritti  alla  cassa  nazionale  di 
previdenza  per  la  invalidità  e  per  la  vecchiaia  degli  operai, 

A  tal  iino  sugli  assegni  degli  agenti  sarà  prelevata  mensilmente 
una  ritenuta  nella  misura  di  una  lira,  ed  un  contributo  equivalente 
sarà  dato  sul  iloudo  di  cui  al  n.  15  della  tabella  Aj  annessa  alla 
^egge. 

Lo  ritenute  degli  agenti  forestali  e  i  contributi  deirammini- 
Btrazìone  saranno,  mensilmente,  versati  alla  sede  secondaria  della 
cassa  nazionj^le  di  previdenza  gerita  dal  banco  di  Napoli, 

CAPO    VI. 

Jj  Disposizioni  oenbbaIjI. 

Art.  86. 

Quando,  ai  termini  dell'art.  93,delila  legge,  occorra  la  CQope- 
razìonie  del  personale  forestale  nella  sistemazione  idraniica,  re- 
stano ad  esso  affidate  la  direzione  e  la  cisccuzione  dei  lavori  di  rin- 
saldamento  e  di  rimboscliimento  nella  parto  montana  di  o^ni  ba- 
cino idfograrflco. 

Art.  87. 

A  CMa  deirispezione  forestale,  è  provvcd.uto,  nello  foreste  de- 
maniali inalienabili,  alPirapianto  od  alla  Hucoossiva  manutenzione 
di  vivai  per  I  rimboBchimenti,  di  cui  nel  presente  regolamento. 
I  progetti  relativi,  udito  il  parere  del  consiglio  del  commissariatp, 
sono  sottoposti  all'approvazione  del  Ministero  di  atgricolturf^. 

Art.  83* 

Il  consiglio  del  commissariato  formula  il  nuovo  regolamento 
di  polizia  forestale,  che  sarà  approvato  con  le  norme  stabilite  dal- 
l'articolo 24  della  legge  Ì0  giugno  1877,  n.  3917,  serie  3\  Lo  stesso 
consiglio,  su  proposta  dell'ispezione  forestale,  stabilisce  le  prescri* 


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1414  USaOI  E  DECBEtT  DEL  REGNO  d'ITALU  -  1905 

£Ìoni  di  mafisimft  per  la  buona  conBervazione,  la  razionale  utilizza- 
zione e  la  riproduzione  dei  boschi  vincolati. 

Sino  a  quando  non  siano  stati  pubblicati  il  nuovo  regolamento 
e  le  nuove  prescrizioni  di  massima^  continueranno  ad  applicarsi 
quelli  in  vigore.  v^ 

TITOLO   III. 
Obedito   AO&ABIOi 

OAPO    I. 
Gabba  pbovikoiale  di  o&ebito  agrario. 
A  —  Costituzione  e  funzionamento  della  Cassa  protineialté 

Art.  89. 

H  consiglio  di  amministrazione  deMa  cassa  provinciale,  costi-» 
tuito  ai  termini  dell'art.  4  della  legge,  dovrà,  entro  due  mesi  dalla 
sua  costituzione,  proporre  lo  statuto  della  cassa. 
Lo  statuto  deve  contenere: 

l"*  le  norme  per  la  convocazione  e  la  validità  delle  adunanze 
del  consiglio  di  amministrazione; 

2°  la  procedura  da  osservare  per  decidere  sulla  concessione 
delle  anticipazioni  di  cui  alle  lettere  a),  h)  e  e)  dell'art.  1  della  legge 
e  sulle  cautele  per  la  destinazione  agricola  di  esse  e  per  la  esecu- 
zione delle  opere  iudicate  alle  lettere  b)  e  o); 

d"*  le  norme  per  Tamministrazione  dei  terréni,  di  cui  ai  nu- 
meri 2  e  3  dell'art.  2  della  legge; 

4"  le  norme  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  della 
cassa; 

6^  le  attriburìoni  del  direttore  della  cassa  e  le  discipline  re- 
lative alla  nomina  ed  alla  revoca  degl'impiegati. 

Art.  90. 

Il  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  ha  facoltà 
d'introdurre  nello  statuto  della  cassa  tutte  le  modificazioni  che  re- 
puterà convenienti. 


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tÈGÓt  E  DECBEtl  tm.  RF.àNO  d^italU  -  Ì906  1415 

tio  statuto  è  approvato  con  decreto  reale,  promosso  dal  mi- 
nistro di  agricoltura,  sentita  la  commissione  di  cui  airarticolo  92 
della  legge  e  il  consiglio  di  Stato. 

Art.  91. 

Le  successive  modificazioni  allo  statuto  della  cassajprovin- 
ciale  possono  essere  proposte  dal  consiglio  di  amministraeione. 

Quando  siano  promosse  dal  Ministero  di  agricdltura,^industria 
e  commercio  deve  essere  sentito  il  consiglio  di  amministrazione 
deUa  cassa. 

Quando  le  variazioni  proposto  allo  Statuto  riguardino  gli 
obietti  di  cui  ai  numeri  2  e  3  dell'articolo  89,  dovranno  essere  sen- 
titi anche  la  commissione  di  cui  airarticolo  92  della  legge  ed  il 
consiglio  di  State. 

Aru.  92. 

lì  bilancio  col  resoconto  annuale  della  cassa  provinciale  è 
formato  dal  consiglio  d'amministrazione  non  più  tardi  del  mese  di 
marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si  riferisce  e  deve  essere 
sottoposto  all'esame  dei  revisori,  di  cui  nell'articolo  seguente. 

n  bilancio,  col  resoconto  delle  operazioni  compiute  e  con 
l'elenco  dei  mutui  concessi,  è  ibviato  al  Ministero  di  agricolturai 
industria  e  commercio  assieme  alla  relazione  dei  revisori. 

Ottenuto  il  nulla  osta  del  Ministero,  il  bilancio  col  resoconto  e 
l'elenco  dei  mutui  è  pubblicato  nel  BoUettino  della  prefettura  ai 
sensi  del  penultimo  capoverso  dell'art.  4  della  legge. 

Art.  93. 

Nel  gennaio  di  ogni  anno  deve  essere  nominato  un  collegio  di 
.^visori  dei  conti  della  cassa  provinciale;  uno  dei  quali  nominato 
dal  prefetto  della  provincia,  l'altro  dall'intendente  di  finanza  e  il 
terzo  dalla  deputazione  provinciale. 

I  revisori  nominati  dal  prefetto  e  dall'intendente  di  finanza 
devono  essere  funzionari  dello  Stato  residenti  in  Potenza. 

I  revisori  esaminano  collegialmente  il  bilancio  e  il  rendiconto 
delle  operazioni  compiute  dalla  cassa  provinciale,,  ed  hanno  facoltà 
di  riscontrare  i  libri  dell'iatituto  e  i  documenti  che  hanno  relazione 
egl  bilancio  e  ool  rendiconto* 


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1416  LEOOl  E  DECRETt  DEL  REGNO  o'iTAUA  -  1905 

Art.  94. 

Il  consiglio  d'amministrazione  ba  facoltà  di  nominare  nel  ano 
seno  un  vice  presidente. 

Quando  il  presidente  sia  abaente  o  impedito,  ne  assume  l'uf- 
ficio il  vice  presidente  ed,  in  mancanza  anche  di  questo,  il  consi- 
gliere più  anziano. 

Art.  95. 

Il  direttore  della  cassa  provinciale  ha  la  rappresentanza  legale 
deiris  tituto. 

Lo  stipendio  del  direttore  della  cassa  provinciale  non  poirà 
essere  superiore  alle  6000  lire  annue. 

Art.  96. 

Il  direttore  e  gl'impiegati  dalla  cassa  provinciale  saranno  in- 
8i;ritti  alla  cassa  nazionale  di  previdenza  per  la  invalidità  e  per  la 
vecchiaia  dogli  operai,  ramp  rendite  popolari  vitalizie. 

I  contributi  da  versare  nella  ca;}Ba  provinciale  e  le  ritenute  su- 
gli stipendi  dei  detti  impiegati  saranno  stabiliti  con  apposita  con- 
venzione che  interverrà  fra  l'amministrazione  della  cassa^provin- 
cialq  e  quella  della  cassa  nazionale  di  previdenza.] 

Art.  97. 

II  consiglio  di  amministrazione  della  cassa  provinciale  for- 
merà il  regolamento  interno  e  disciplinare,  che  satà  sottoposto  al- 
Tapprovazione  del  Ministro  di  agricoltura,  industria  e  commercio. 

f  B  —  Anticipazioni  ddta  cassa  provinciale. 

Art,  98. 

Per  ottenere  le  anticipazioni  in  danaro  dalla  cassa  provinciale, 
di  cui  nella  lettera  a)  dell'art,  l'ideila  legge,! Monti  frumentari, 
le  casse  agrarie  e  i  consorzi  agrari  devono  presentane  al  consiglio 
di  amministrazione  della  cassa  provinciale;  '.>' 

y  una  domanda,  nellj^  quala.deve  essere  indi-cata  la  somma 
richiesta,  e  gU  scopi  ai  quali  è  destinata; 

2''  un  estratto  della.situazione,  a  data  eorreute,  dei  oonti  dei* 
l'istituto  richiedente. 


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LBÒGI  S  DECRETI  DKL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1417 

Prima  di  accogliere  le  doma&de  di  anticipazione  che  vengano 
fatte  da  istituti  che  non  sono  Monti  frnmentari  o  casBC  agrariei 
\'ftmniini8trasione  della  cassa  proTinciale  deve  assumere  esatte  e 
precise  informazioni  sulla  solvibilità  deiristituto  richiedente. 

Art.  99. 

Perle  anticipazioni  in  attrezzi,  l'istituto  richiedente  deve  indi- 
eare  nella  domanda  se  questi  servono  per  essere  dati  in  prestito  agli 
agricoltori,  ai  seilSi  degli  aiuticeli  10  e  20  della  legge,  o  se  di  essi 
sia  stato  chiesto  l'acquisto  dagli  agricoltori. 

Nel  secondo  caso,  ed  anche  per  le  anticipazioni  in  scorte, 
l'istituto  richiedente  devo  unire  alla  domanda  l'elenco  degli  oggetti 
chiesti  dagli  agricoltori  con  rindicazione  delle  condizioni  di  acqui- 
sto e  del  termine  nel  quale  debba  esserne  pagato  il  prezzo. 

Art.  100. 

jbe  domande  di  anticipazioni  presentate  dagli  enfìtcutì,  dalle 
società  cooperative  agrarie  riconosciute  e  dai  proprietari  e  condut- 
tori di  terre  per  gli  scopi  indicati  nello  lettere  6)  e  e)  dell'articolo  1** 
della  legge,  devono  contenere: 

l'^la  indicazione  dei  lavori  o  degli  acquisti  ai  quali  è  desti, 
nata  la  somma  richiesta; 

2**  la' descrizione  d'el  fondo  o  dei  fondi  sui  quali  può  essere 
accesa  l'ipoteca; 

3^  la  durata  dell'anticipazione,  il  numero,  l'ammontare  e 
la  scadenza  di  ciascuna  rata  di  ammortamento. 

Quando  l'anticipazione  è  chiesta  per  la  esecuzione  di  lavori 
aUa  domanda  deve  essere  unito  il  piano  dei  lavori  ehe  si  intende 
eseguire  col  relativo  fabbisogno. 

Ali.  101. 

Le  anticipazioni  della  cassa  provinciale,  in  danaro  e  in  natura, 
ai.  Monti  |r^mentari  non  possono  complcssit^amente  'superare  la 
somma  di  lire  £000  fissata  dairarticolo  9  della  legge. 

Le  anticipazioni  alle  casse  agrarie  non  possono  essere  superiori 
nel  loro  complesso,  al  capitale  da  ciascuna  di  esse  posseduto,  se- 
condo l'articolo  16  della  legge. 


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l4Ìd  IXaai  B  DBCRBTI  DEI.  REQVO  ViTTALLA  -  190é 

La  misura  delle  aatìcipazioai  cUe  possono  essere  concede  a 
consorzi  agrari,  sarà,  per  oiasenno  di  essi,  determinata  dal  consiglio 
d'amministrazione  della  cassa  proTinciale,  come  prescrive  Tarti- 
colo  19  della  legge. 

Ari^  102. 

Le  anticipazioni  in  danaro  fatte  dalla  cassa  provinciale  di  ere 
dito  agrario  ai  monti  frnmentari,  alle  casse  agrarie  e  ai  consorzi 
agrari  devono  estinguersi  in  un  periodo  di  tempo  non  maggiore  di 
quattro  anni. 

Il  prezzo  degli  attrezzi  e  delle  scorte  somministrati  dalla  cassa 
provinciale  agli  istituti  predetti  deve  essere  da  questi  pagato  in  un 
periodo  di  tempo  non  maggiore  di  sei  anni. 

Le  anticipazioni  fatte  agli  enfiteuti  e  alle  società  cooperative 
agrarie  riconosciute,  per  acquisto  di  bestiame,  di  strumenti  di  la- 
voro, di  materie  prime  e  in  generale  di  scorte,  devono  essere  estinte 
in  un  periodo  non  maggiore  di  sei  anni.  Quando  le  anticipazioni 
predotte  diano  date  in  natura,  ne  deve  essere  pagato  il  prezzo 
entro  lo  stesso  periodo  di  tempo. 

W  in  facoltà  della  cassa  provinciale  di  pattuire  con  gli  enti  e 
le  persone  sovvenute  il  pagamento  delle  anticipazioni  date  o  del 
prezzo  di  quelle  in  natura,  sia  n  una  sola  volta  alla  scadenza  con- 
venuta, sia  in  rate  semestrali  con  gli  interessi  a;  scalare. 

Art.  103.  ' 

Le  anticipazioni  fatte  dalla  cassa  provinciale  agli  enti  ed  ai 
privati  di  orui  alle  lettere  b)  e  e)  dell'art.  1  della  legge  e  per  gli  scopi 
ivi  indicati,  possono  essere  rimborsate  entro  un  periodo  di  tempo 
non  maggiore  di  cinquantanni. 

Quando  le  somme  date  in  anticipazione  vengano  sommini. 
strate  ratealmente  a  misura  che  procedono  i  lavori,  il  periodo  del- 
Tammortamento  incomincia  dalla  data  deirultima  somministra- 
zione e,  nel  periodo  delle  somministrazioni,  il  mutuatario  paga  sol- 
tanto gli  interessi  sulle  somme  effettivamente  ricevute. 

Il  rimborso  delle  anticipazioni  si  effettua  mediante  pagamento 
di  semestralità  eguali  comprendenti  l'interesse  e  la  quota  di  am* 
mortamento  del  capitale  anticipato. 


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Ieggì  'è  hecseti  d£l  regno  d'itaija  -  1906  14Ì9 

[Art.  104. 
Per  la  costituzione  del  privilegio  speciale  consentito  dall'ar- 
ticolo  l"*  della  legge  23  gennaio  1887,  n.  4276  (serie  3*),  Tatto  scritto 
di  cui  nelTart.  3  della  legge  stessa,  deye  contenere  : 

1^  Tindieazione  precisa  della  qualità  del  mutuatario,  cioè 
se  enflteuta,  società  cooperativa  agraria,  proprietario  di  terre, 
conduttore  o  mezzadro; 

2^  la  descrizione  degli  oggetti  e  dei  prodotti  sui  quaU  viene 
eostitaito  il  privilegio; 

3^  la  misura  dei  diritti  che  il  mutuatario  possiede  sugli  og- 
getti  e  sui  prodotti  anzidetti; 

4^  la  espressa  costituzione  del  privilegio  con  la  indicazione 
della  durata  di  esso; 

6°  la  enunciazione  della  somma  per  la  quale  il  privilegio  è 
costituito,  della- misura  dell'interesse  pattuito  sul  prestito  e  la  de« 
Btinazione  della  somma  stessa  agli  scopi  indicati  negli  articoli  1, 
10, 17  e  20  della  legge  31  marzo  1904,  n.  140; 

O''  l'indicazione  se  il  privilegio  è  costituito  a  garanzia  di 
cambiali  (quante  e  di  quale  somma  ognuna)  o  di  un  conto  corrente. 
Quando  gli  oggetti  e  i  prodotti  dovessero,  per  condizioni  spe- 
ciali, trovarsi  o  essere  trasportati  in  luogo  diverso  del  fondo  cu| 
servono  o  da  cui  provengono,  si  £arà  espressa  menzione  di  tale  con- 
dizione nell'atto  costitutivo  del  prijvilogio. 

Quando  il  contratto  del  prestito  non  viene  fatto  con  la  forma 
cambiaria  o  con  atto  separato,  ma  nello  stesso  atto  di  costituzione 
del  privilegio,  questo  deve  anche  determinare  i  tempi  e  i  modi  di 
restituzione  delle  somme  costituenti  il  prestito 

Art.  106. 

La  registrazione  presso  l'ufficio  4^1  registro  e  la  registrazione 
sul  registro  speciale  del  conservatore  delle  ipoteche,  ai  sensi  del- 
l'articolo 3  della  legge  23  gennaio,  1887,  n.  4276  (serie  3*),  e  la  rin- 
novazione di  cui  neir articolo  9  della  legge  medesima,  debbono  es« 
sere  fatte  a  cura  dell'istituto  Qreditore. 

I  certificati  d'iscrizione  possono,  quando  l'istituto  lo  consenta 
essere  stesi  in  calce  all'atto  originale  di  costituzione  del  privilegioi 


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1420  LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  D*ITALTA  -  1900 

Art.  lOG. 

Le  auticipazioni,  per  gli  scopi  indicati  alle  Ietterò  b)  e.o)  d^« 
Tarticolo  1^  della  legge,  devono  risaltare  da  atto  s^dUo^  il  quale^ 
oltre  alle  indicazioni  di  cui  nell'articolo  100  del  piresenite  regola- 
mento, davo  contenere: 

1°  le  norme  per  la  spniminislrazione  jratcale  delle  4<ianfi)^ 
mutuate,  quando  sia  pattuita  a  misura  dellaeeecusione  dei  lavori; 

2"^  la  costituzione,  quando  ne  sia  il  caso,  del  privilegio  ape- 
cialesoprailmaggior  valore  che  acx}ui8terà  il  f(.adodopo  <»seguite 
le  opere  per  effetto  dciranticipazione  consentita  dall'art.  22  dellA 
leggo  23  gennaio  1887  n.  4276,  o  della  ipoteca  couBentitn  dibirarti- 
colo  17  della  legge  31  maggio  1903,  n.  264; 

8*^  la  dichiarazione  dei  creditori  ipotecari  anteriori,  nel  caso 
dell'art.  28  della  legge  23  gennaio  1887,  n.  4276  (3««ie  3^); 

4"^  l'elezione  di  domicilio,  da  parto  del  debitore^  uqI  oireon- 
dario  del  tribunale  dove  sono.situati  i  fondi,  per  sèesuoi  aucceasori 
ed  alicnatarii.  > 

Art.  10.. 

Kelle  anticipazioni  guarentite  col  privilegio  speciale,  di  cui 
negli  articoli  22,  23  e  28  della  leggo  23  gennaio  1887,  n.  4276  (se- 
rie 3*),  si  concorderanno  fra  le  parti  le  basi  e  le  condizioni  del  con* 
tratto,  da  avere  effetto  dopo  che  sia  stata  depositata  la  perizia 
del  fondo  e  siano  state  adempiuta  le  altre  formalità  indicate  dal- 
l'articolo 23  della  letrge  modesima.  Dtopo  ciò  la  Gassa  provinciale 
farà  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  e,  previe  le  oppor- 
tune inscrizioni,  incomincierà  la  consegna  delle  somme  mutuate 
per  l'inizio  dei  lavori. 

*  Art.  108. 

La  Cassa  provinciale  può  promuovere  (iirettamente  ed  a 
spose  del  mutuatario  negligente,,  l'esecuzione  della  s^econda  pe- 
rizia e  l'adempimento  delle  altre  formalità  prescritte  dall'arti- 
colo 25  della  legge  23^gen,naio  1887,  n.  4276  (serie  3«),  per  Taccer- 
tamento  del  maggior  valore  del  fondo  risultante  dai  lavori  per  i 
quali  l'anticipazione  i^u  concessa* 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1421 

S  0  -^  Bimi^rio  del  e&ntributo  detli^  8Mo. 

Art.  100. 

Alla  fine  dcirundicesimo  anno  dalla  data  dell'ultimo  ver- 
sanrento  della  somma  di  2  milioni  di  lire  somministrata  dallo 
Stato  alla  cassa  provinciale  di  credio  agrario,  la  cassa  stessa  in- 
coniìncierà  il  rimborso  della  somma  ricevuta. 

Tale  rimborso  si. effettuerà  nel  periodo  di  50  anni,  mediante 
annualità  che  dovranno  essere  non  inferiori,  ciascuna,  nel  primo 
decennio  a  lire  30,000,  nel  successivo  ventennio  a  lire  40,000,  e  a 
lire  45,000  nell'ultimo  ventennio.  Ogni  rata  sarà  versata  alla  fine 
dell'anno  cui  si  riferisce  nella  tesoreria  dello  Stato,  aumentata 
degli  interessi  a  scalare  nella  misura  del  2  %. 

II  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare  della  cassa  ])rovin- 
ciale  guarentisce  il  rimborso  delle     somme  dovute  allo  Stato. 

CAPO    II. 

Monti  fiiumentabi. 
§  A  —  Coltivazione  gratuita  dei  terreni  dati  ai  Monti. 

Art.    110. 

Quando,  per  formare  od  accrescere  la  dotazione  in  grano  dei 
Monti  frumentari,  oerorra  ftp])lTcare  lo  disposizioni  contenute 
nell'art.  7  della  leggts  il  prefetto,  sentita  la  commissione  ammini- 
stra trice  del  Monte,  invita  il  ccu»fiiglio  comunale  a  concedere  gra- 
tnitnmente  la  estensione  di  terreno  che  sia  sufficiente  a  tale  scopo. 

Il  consiglio  comunale  deve  provvedere  entro  due  mesi  dal- 
Tìnvito  del  prefetto;  e  qualora  enir^o  quel  termine  non  provveda, 
il  prefetto  fa  procedere  d'ufficio  alla  scelta  e  concessione  del  ter- 
reno, e  stabilisce  la  durata  di  questa,  addebitandone  al  comune 
il  canone  di  affitto  quando  il  terreno  non  sia  di  proprietà  comunale. 

•  Art.  111. 

Per  la  coltivazione  gratuita  dei  terreni  di  cui  nc.irarticolo 
precedente,   adempiute   le   condizioni   indicate   nell'art.    7   della 


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1422  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1906 

le^ge,  la  gianta  proTinoiale  amminiBtratiTa  emette  la  relativa 
ordinanza  e  stabilisce  la  durata  della  coltivazione  stessa. 

La  commissione  amministratrice  del  monte  formerà  il  molo 
delle  prestazioni  d'opera  che  trasmetterà  al  consiglio  comunale. 

Nel  formare  il  ruolo  deve  tener  conto  delle  speciali  condi- 
zioni che  nel  comune  sono  portate  dalle  cosuetudini  o  giustificate 
dalla  natura  del  terreno  o  da  altre  circostanze. 

Art.  112. 

Ogni  capo  di  famiglia,  abitante  o  possidente  nel  comune  in 
cui  ha  sede  il  monte,  può  essere  obbligato  a  dare  annualmente 
tante  giornate  di  lavoro  quante  sono  necessarie  per  la  coltivazione 
del  fondo,  in  proporzione  delle  bestie  da  lavoro  che  possiede,  e 
quando  non  ne  possegga,  per  ogni  individuo  maschio  atto  al  la- 
voro dai  16  ai  60  anni  che  faccia  parte  della  sua  famiglia. 

La  commissione  amministratrice  del  monte  potrà  consentire 
che  la  prestazione  abbia  luogo  in  giorni  festivi. 

Art.  113. 

Agli  effetti  degli  articoli  117  e  119  la  commissione  jiel  monte 
determina  in  apposita  tariffa  il  valore  in  denaro  di  ogni  giornata 
di  lavoro  personale  e  il  prezzo  giornaliero  dell'impiego  delle  be- 
stie da  lavoro  coi  relativi  attrezzi. 

Art.  114. 

La  commissione  del  monte  stabilisce  l'epoca  nella  quale  do- 
vranno eseguirsi  le  prestazioni. 

Il  ruolo  e  la  tariffa  so&o  pubblicati  nel  primo  giorno  festivo 
dopo  la  sua  approvazione  da  parte  del  consiglio  comunale  e  de- 
vono rimanere  affissi  nell'albo  del  comune  per  10  giorni. 

Di  questa  pubblicazione  si  deve,  nei  comuni  rurali,  dare  no- 
tizia alla  popolazione  per  mezzo  di  pubblico  bando. 

Art.  116. 

Entro  il  termine  fissato  nell'articolo  precedente  gl'interes- 
sati possono  reclamare  alla  giunta  provinciale  amministrativa. 

I  reclami,  a  cura  del  presidente  della  commissione  del  monte, 
cou  le  osservazioni  di  questa,  devono  essere  inviati  alla  giunta 


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XJSaOI  E  DSCSETI  DSL  REGNO  D^ITALIA  -  1905  1423 

proTinoIale  amministrativa,  la  quale  pronunzia  deflnitlTament  e 
nel  termine  di  un  mese. 

Art.  116. 

I!  ruolo  e  la  tariffa  sono  resi  esecutivi  dal  prefetto  e  pubbli- 
cati nell'albo  del  comune  per  10  giorni. 

Il  ruolo  e  la  tariffa  sono  riveduti  ogni  anno,  e  per  le  varia- 
Ejoni  di  essi,  si  segue  la  procedura  indicata  in  questo  e  negli  arti- 
coli precedenti. 

Art.    117. 

E  in  facoltà  del  contribuente  di  convertire  in  danaro  le  pre- 
stazioni di  opera. 

In  tal  caso  dove  farne  dichiarazione  al  presidente  della  com- 
missione del  montCf  nei  cinque  giorni  successivi  alla  pubblica- 
zione del  ruolo  e  della  tariffa,  e  nei  30  giorni  successivi  deve  ver- 
sare la  somma  relativa  al  montistv*. 

Art.  118. 

Sono  esenti  dalla  prestazione  del  lavoro  personale  di  cui  nel- 
r«»ticolo  111: 

a)  coloro  ohe  vivono  eoclusivamente  con  lavoro  retribuito 
a  giornata; 

;li  Inabili  al  lavoro;  ^ 

e)  coloro  che  non  hanno  raggiunto  Tetà  di  anni  16  e  coloro 
che  hanno  superato  quella  di  60  anni; 

d)  coloro  che  sono  a  salario  fisso  per  tutto  Tanno  plesso  i 
coltivatori,  siano  questi  o  no  proprietari; 

e)  gli  agenti  forestali,  le  guardie  comunali  e  le  guardie 
campestri. 

Alle  esenzioni  di  cun  alle  lettere  o),  d)  ed  e)  non  si  farò,  luogo 
quando  le^persone  si  trovino  nelle  condizioBi  di  possidenza  di  cui 
al  precedente  art.  112. 

Art.  119. 

La  mancata  prestazione  di  lavoro  personale  porta  l'obbligo 
4ella  conversione  in  danaro  della  prestazione  stessa,  ^  ,: 


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1424  Limoni  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  190$ 

Art.    130. 

La  riscossione  delle  prestazioni  volontariamente  conver- 
tite in  danaro  e  non  pagate  nel  termine  indicato  nell'art.  117  e  dì 
quelle  indicate  neirart.  119  si  esegue  dal  montista  in  base  al 
ruolo  formato  dalla  commissione  del  monte  e  reso  esecutivo  dal 
prefetto. 

L'esecu^^ione  dei  contribuenti  morosi  viene  fatta  dal  mon- 
tista coi  privilegi  fiscali  consentiti  dalla  legge  vigente  sulla  ri- 
scossione dello  imposte  dirette. 

Art.  121. 

I  componenti  la  commissione  del  monte,  insieme  ai  venti 
maggiori  contribuenti  del  comune,  soeleròno  a  turno  fra  di  loro 
una  delegazione  per  esercitare  Iji  vififilanza  suH'esecuzione  mato- 
naie delle  prestazioni  di  opera,  sul  raccolto  del  grano  e  sulla  in- 
troduzione di  questo  nel  magazzino  del  monte. 

La  sorveglianza  tecnica  sulla  cultura  del  terreno  èesercitata 
dal  direttore  della  cattedra  ambulante  ai  sensi  dciruUimo  ca- 
poverso dell'art.  7  della  legge 

Art.   132. 

•'  La  misurazione  del  grano  prodotto,  prima  il^^lla.  esporta- 
zione dalle  aie,  deve  risultare  da  verbale,  formato  alla  presoij;!a 
di  almeno  due  membri  della  commissione  del  monte. 

Altro  verbale  deve  formarsi  per  la  consogna  del  grano  al 
montista. 

Copio  autentiche  di  tali  atti  sono  rimesse  al  prefetto. 

Art.   123. 

La  concessione  gratuita  del  terreno  può  cessare  ancihe  prima 
del  termine  di  cui  nell'art.  Ili,  quando  il  prefetto,  su  proposta 
del  consiglio  comunale  d'accordo  con  la  commissiono  del  monte, 
accertata  dairispettore  di  cui  nell'art.  21  della  legge,  riconosca 
Buffioiente  la  dotazione  in  grano  del  Monte* 


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xjsaai  B  DECBETi  DEL  REGNO  d'italia  -  1005  1425 

-  OperoBioni  dei  Monti  frumefiiart. 

Art.  134. 

Ogni  Monte  frnmentarto  deve  essere  regolato  da  uno  sta- 
tuto, il  qnale  deve  contenere  le  norme: 

a)  per  il  fnnzionamento  della  commissione  amministratricc; 

b)  per  la'natnra  delle  malleverie  che  devono  darei  richie- 
denti   il    prestito; 

e)  per  le  guarentigie  che  deve  offrire  il  montista; 

d)  per  la  distribuzione  degli  utili  annuali^ 

e)  per  la  formazione  delle  situazioni  semestrali  e  dei  rendi- 
conti annuali. 

Kello  statuto  deve  essere  fissata  la  retribuzione  mensile  o 
annuale  del  montista. 

Oli  statuti  dei  monti  frumentari  sono  approvati  dal  consi- 
glio di  amministrazione  della  .cASsaprovinoial^  ed  omologati  dal 
Hinifltero  di  agricoltura.  Industria  e  commercio. 

TArt.  136. 

Entro  il  mese  di  agosto,  il  presidente  della  commissione 
del  monte  invita  con  pubblico  avviso  gli  agricoltori  del  comune 
a  presentare,  nel  termine  di  16  giorni,  le  domande  per  essere  am- 
messi all'assegnazione  ordiinaria  dei  prestiti  di  grano,  di  stru- 
menti agricoli  o  di  danaro. 

Le  domande  devono  contenere  rindicazionef 

a)  della  qualità  del  richiejclente,  se  cioè  .proprietario,  con- 
duttore, mezzadro,  enflteuta; 

,»)  della  quantità  di  grano,  degli  strumen]bi  agricoli  o  della 
Bomuia  di  danaro  di  cui  i  richiedenti  hanno  bisogno; 

e)  della  estensione  del  torreno'prèparata  per  la  seminagione; 

d)  dello  scopo  a  cui  serve  il  grano  chiesto  in  prestito  e  della 
destinazione  agricola  del  prestito  in  danaro; 

e)  delle  malleverie  offerte  daji  richiedenti.  r   > 

"      Art.  126.  ' 

La  comìnissioné  del  Itonte  determina,  per  ogni  singolo  richie- 
dente, la  quantità  di  gi*ano,  gli  strumcmti  agricoli  e  la  somma'^di 
90  -.  VoL.  IL  -  1^5, 


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1426  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  190o 

danaro  da  concedersi  a'prestito,  dando  la  preferenza  ai  piccoli  col- 
tivatoriy  e  forma  un  elenco  per  ordine  alfabetico  e  con  le  indica- 
zioni delle  domande,  del  prestito  chiesto  e  concesso  e  delle  malle- 
verie. 

Neirelenco  è  indicata,  per  ogni  categoria  di  prestiti,  la  misura 
dell'interesse  che  sui  medesimi  deve  essere  corrisposto,  e  che  non 
potrà  in  Ter  un  caso  superare  il  6%. 

Art.  127. 

Oli  elenchi  devono  essere  compilati  entro  dieci  giorni  dalla 
scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  domande,  e 
pubblicati  per  afSissione  all'albo  del  comune;  rimangono  affissi  per 
dieci  giorni  e  sono  comunicati  al  consiglio  di  amministrazione  della 
cassa  provinciale. 

Coloro  la  cui  domanda  non  sia  stata  ammessa  in  tuttoo  in  parte 
qualora  i  loro  reclami  siano  respinti  dalla  commissione  ammini- 
stratrice  del  Monte,  possono  ricorrere  al  consiglio  di  amministra- 
zione della  cassa  provinciale,  il  quale  provvede  inappellabilmente, 
sentita  la  commissiono  del  monte. 

La  presentazione  dei  ricorsi  non  sospende  la  esecuzione  deh 
l'eLenoo. 

Art.  138.  '     y- 

La  commissÌT)ne  non  può  concedere  alcun  prestito,  né  diretta* 
monte,  né  per  interposta  persona: 

a)  ai  debitori  morosi; 

h)  a  chi  non  presenti  idònea  malleveria; 

e)  a  chi  non  è  maggiore  d'età  o  non  abbia  la  libera  ammini- 
strazione dei  suoi  beni,  quando  non  sia'  legalmente  rappresentato. 

Art.  129. 

Oltre  al  riparto  ordinario  autunnale,  in  caso  di  esuberanza  di 
fondi,  si  ooncederanno  prestiti  per  scopo  agricolo,  in  di  tre  epoche, 
mediante  formazione  di  elenchi  Suppletivi,  osservate  le  horme  sta- 
biute  nell'articolo  127  per  il  riparto  ordinario. 

La  domanda  e  l'ateo  col  quale  si  concede  il  prestito  devpno 
indicare  gli  scopi  agricoli  ai  ^uali  deve  essere  applicato. 


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LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1427 

Quando  il  prestito  non  sia  impiegato  negli  nsi  indicati  nel- 
Tatto,  il  monte  dovrà  chiederne  l'immediata  restituzione. 

Art.  130. 

n  presidente  della  commissione  del  monte  fissa  il  giorno  in 
cui  Incominca  la  distribuzione  dei  prestiti  nel  periodo  autunnale, 
la  quale  deve  continuare  nei  giorni  successivi  senza  interruzione. 

n  mutuatario  rilascia  una  obbligazione  secondo  la  formula 
indicata  da  apposito  modulo. 

L'obbligazione  è  firmata  dal  mutuatario,  dal  fideiussore  e  dal 
montfsta.  Qualora  uno  o  più  del  contraenti  fossero  analfabeti 
l'obbligazione  sarà  da  questi  crocesegnata,  ma  deve  essere  firmata 
da  dne  testimoni.  H  fideiussore  inentrambi  i  casi  è  solidale  col  de- 
bitore. L'obbligazione  fa  piena  prova  in  giudizio.  :  ] 

^      ^  Art.  ÌSL  " 

I  prestiti  in  grai^o  devono  essjere  restituiti  nel  raccolto  succes- 
sivo alla  data  di  concessione  del  prestito. 

La  restituzione  deve  essere  eseguita  dal  debitore  prima  di 
asportare  dall'aia  p  grano  raccolto.  Il  montista  deve  recarsi  sul- 
l'aia e  scegliere  il  grano  della  migliore  qualità  e  domanderà,  ove  oc- 
corra, il  sequestro  conservativo,  secondo  le  disposizioni  dell'arti- 
colo 924  del  codice  di  procedura  civile. 

II  monte  godo  del  privilegio  stabilito  nell'articolo  1968,  n.  5, 
del][codice  civile.  i  * 

Il  procedimento  coattivo  deve  esplicarsi  con  la  forma  dei  pri- 
vilegi fiscali  stabiliti  dalla  logge  29  giugno  1902,  n.  281  /^^sto  unico) 
'^^r  la  riscossione  delle  imposte  dirette. 

Art.  132.         ^  -^ 

La  scade;iza  per  la  restituzione  dei  prestiti  in  danaro.è stabi- 
lita annualmente  dalla  commissione  del  monte  non  oltre  >1  mese  di 
novembre.  ,         i  ... 

È  ammessa,  alla  fine  del  primo  ^pno,  la  rinnovazione  del  pre- 
stito per  un  altro  anno  soltanto^  e  per  il  sblo  capitale  o  per  parte 
di  esso. 


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1428  LEGGI  K  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

Art  133c 

Almeno  dne  moBi  priroa  del  pi*rlodo  del  raccolto  il  rnontista 
tr:wmetto  al  prefetto,  per  Tapprovazìono,  la  lista  di  tntti  i  debitori 
correnti  ed  arretrati,  riconosciuta  regolare  e  firmata  dal  presidente 
dell(v  .cQmmissiorje.  Questa  lista  serve  di.titolo  esecuiiYO  per  la  pro- 
codaip.«>.  cQuti:o  i  dQbil^ori  che  alla  scadenza  del  loro  prestito  non  ab* 
biaup  .paga»t,o,e  d^vo  .essere  conforme  ad  apposito  madalo. 

Il, montisi  doTe  accusare. ricevuta  deJla  list^  approvata^ 

CAPO  HI. 

Delle ^  oasrb^  aqb^bi?-, 

art.  184. 

Lo  istituzioni  di  credito  agrario  esistenti  nella  Basilicata  sotto 
varie  denominazioni  e  derivate  (L^fLa,  trasformazione  di  monti  fra- 
mentari  o  di  altre  opere  pie,  assumono  il  titolo  di  4  Oasse.agrarip  >• 

Esse  devonO)  nel  termine  di  un  anno  damila  pubblicazione  del 
presento  regolamento,  modillc  re  i  loro  statuti  per  porli  in  armo* 
nia  con  la  nuova  0  la  rinnovata  loro  funzione. 

I  nuovi  statuti  delle  casse  esif3[tenti  e  gli  statuti  delle  nuove 
casse,  escluse  quelle  costituite  con  la  forma  di  società  cooperative 
in  nome  collettivo,  deliberati  dai  rispettivi  consigli  di  amministra- 
zione od  enti  fondatori,  sono  approvati  per  decreto  reale  promosso 
dal  ministro  di  agricoltura,  indùstria  e  commercio. 

Art.  186; 

Oli  statuti  delle  casse  agrario  devolvo  conton^i:e  le  norme:. 

a)  per  la  formazione,  la  rinnovazione  e  il  funzionamento  del 
consiglio  di  amministrazione,  il  quala;[ion  potrà  essere  minore  di 
tre  né  maggiore  di  cinque  componenti,  compreso  il  presidènte; 

b)  per  la  concessione  dei  prv^stiti  agli  scopi  indicati  nell'ar- 
ticolo 17  della  legge;  ''  * 

0)  per  il  servizio  dei  depositi  a  risparmiò  quando  ne  siano  au- 
torizzate a  tenore  deirarticolo  16  della  Icfrge; 

d)  per  la  nomina  e  la  revoca  degli  impiegati; 


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t&Ùùt  S  BfiCRBtt  DEL  BECNO  d'iTALIA  -  1905  1429 

e)  per  la^formazione  del  conto  annuale  e  per  la  distribuzione 
degli  utili; 

/)  per  la  custodia  dei  titoli  e  valori  di  proprietà  della  cassa. 

Art.  136. 

Le  casse  agrarie,  le  quali  intendano  funzionare  come  casse  di 
risparmio  esercenti  il  credito  agrario,  devono  présòntare  d rimanda 
al  Miidstei'o' di  agricoltura,  industria  e  commercio.  Alla  domanda 
saranno  uniti  i  seguenti  documenti: 

l"*  copia  autentica  delle  deliberazioni  deiramministrazione 
della  cassa  intorno  alla  assunzione  del  nuove  servizio; 

2"*  statuto  contenente  le  disposizioni  intorno  al  servizio  dei 
depositi  a  risparmio; 

3°  stato  attivo  e  passivo  della  cassa  alla  chiusura  del  mese 
precedente  a  quello  in  cui  si  presenta  la  domi^mla. 

Il  ministro  di  agricoltura,  industria  e  commercio,  sentito  il 
consiglio  di  Stato,  promuove  il  regio  decreto  col  quale  la  cassa 
agraria  è  autorizzata  a  funzionare  come  cassa  di  risparmio  esercente 
il  credito  agrario. 

Art.  137. 

Le  casse  agrarie  costituite  con  la  forma  di  società  cooperative 
in  nome  collettivo,  adempiute,  per  la  loro  costituzione,  le  forma- 
lità volutedal  codice  di  commercio,  devono  rimettere  al  Ministero 
di  agricoltura,  induiStria  e  commercio  una  copia  dell'atto  costitu- 
tivo e  dello  statuto. 

irMitlistero  baiacoltà  di  suggerire  quelle  modiflcazionr  che  re- 
puta opportune  per  il  buon  funzionamento  della  cassa  ài  fini  della 
'Ifegge. 

Art.  138. 

Per  èssere  inscritti  alla  cassa  agraria,  ai  sensi  dell'articolo  18 
della  legge,  gli  agricoltori  deroomune  devono  presentare  domanda 
alla  amministrazione  della  cassa. 

La  domanda  oouterrà  le  indicazioni: 

a)  della  qualità  del  richiedente,  se  cioè  proprietario  di  terroi 
conduttore,  mezzadro  o  enflteuta; 


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1430  LKOOI  E  BECBETt  DSL  REGKO  B^ITALIA  -  1905 

b)  della  estensione  e  destinazione  agricola  del  terreno  posse 
dato  o  coltivato; 

e)  del  numero  dei  capi  di  bestiame  qualora  ne  possegga. 
L'amministrazione  della  cassa  agraria  ha  facoltà  di  control- 
lare l'esattezza  delle  dette  indicazioni. 

Art.  139. 

L'amministrazione  della  cassa  agraria  forma  il  ruolo  degli 
agricoltori  inscritti  che  sarà  permanentemente  af&sso  in  un  locale 
dell'istituto  accessibile  al  pubblico. 

Nello  stesso  locale  deve  essere  afteso  l'elenco  degli  agricol- 
tori cancellati  dal  ruolQ. 

Art;  140..     '.  :  ..  yj_,,.  k^lr:. 

Sono  cancellati  dal  ruolo  degli  agricoltori  inscritti  ammessi  al 
credito: 

1^  coloro  che  non  abbiano  pagato  nel  termine  convenuto  il 
diritto  di  primo  ingresso,  di  cui  nell'articolo  18  della  legge; 

2^  coloro  che  non  abbiano,  alle  scaden-ze  pattuite,  rimbor- 
sato in  tutto  o  in  parte  il  prestito- ricevuto. 

Il  diritto  di  primo  ingresso  può  essere  pagato  in  una  sola 
volta  all'atto  della  inscrizione  o  in  rate  mensili  di  una  lira  ciascuna. 

Art.  141. 

Kel  consiglio  di  amministrazione  della  cassa  agraria  devono 
essere  rappresentati  gli  agrì^coltori  inscritti  in  numero  non  minore 
di  due. 

I  rappresentanti  degli  inscritti  devono  essere  eletti  diretta- 
mente da  questi  con  le  norme  che  saranno  stabilite  nello  statuto 
della  cassa. 

I  revisori  dei  conti  devono  essere  scelti  fra  gli  agricoltori  in- 
scritti e  da  questi  designati. 

L'ente  fondatore  della  t^assa  ha  però  facoltà  di  aggiungere  ai 
revisori  una  persona  che  abbia  speciale  competenza  contabile. 

Art.  143. 

Per  le  operazioni  che  compiono  le  casse  agrarie  sono  applica- 
bili, nelle  parti  che  concei^ono  i  prestiti  in  danaro,  le  disposizioni 
degli  articoli  124  a  132  del  presente  regolamento.  _ 


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tfiOGÌ  £  t)£CR£tI  pÈL  ftìSdNO  B^ItAtlA  -  1905  14Sl 

CAPO  IV, 

Sovvenzioni  delle  casse  di  risparmio  e  delle  società  or- 
dinarie E  COOPERATIVE  DI  CREDITO,  AI  MONTI  PRUMENTAEI, 
ALLE  CASSE  ED  AI  CONSORZI  AGRARI. 

Art.  143. 

Per  ottenere  le  sovvenzioni  dalle  casse  di  risparmio  e  dalle 
società  ordinarie  e  cooperative  di  credito  autorizzate  ai  sensi  del- 
Tarticolo  22  della  legge,  i  monti  frnmentari,  le  casse  agrarie  e  i 
consorzi  agrari  devono  rivolgere  apposita  domanda  all'istituto  dal 
quale  intendono  ottenere  la  sovvenzione. 

Le  domande  devono  essere  corredate  di  un  esemplare  dello 
statuto  e  del  regolamento  interno  e  di  un  estratto  della  situazione 
a  data  corrente  dei  conti  dell'istituto  richiedente. 

Alle  domande  dei  mónti  frumentari  e  delle  casse  agrarie  sarà 
inoltre  unito  il  parere  favorevole  del  consiglio  d'amministrazione 
della  cassa  provinciale. 

Art.  144. 

Le  domande  per  la  concessione  delle. sovvenzioni,  corredate, 
quando  occorra,  di  quelle  altre  informazioni  che  l'amministrazione 
dell'istituto  sovventore  abbia  raccolto  sull'istituto  richiedente 
sono  sottoposte  all'esame  del  consiglio  di  amministrazione  del 
Tistituto  sovventore. 

Il  consiglio  d'amministrazione,  quando  trovi  regolare  e  meri- 
tevole di  accoglimento  la  domanda,  determina  la  somma  della  sov- 
venzione che  può  essere  accreditata  in  un  anno  all'istituto  richie- 
dente. 

Trattandosi  di  domande  di  casse  agrarie  costituite  con  la  forma 
di  società  cooperative  in  nome  collettivo,  il  consiglio  d'ammini- 
strazione dell'istituto  sovventore,  stabilita  la  cifra  del  valore  pa- 
trimoniale di  ciascun  socio,  determina  la  somma  della  sovvenzione 
in  una  misura  non  superiore  alla  metà  del  valore  complessivo  de 
patrimonio  dei  soci. 


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1432  LEoai  s  OECBfixz  osl  uGiro  d'iiaua  -  1906 

L  ^Art.  146. 

n  consiglio  d'amministrazionedeiristitutoBOTTentorei  quando 
lo  reputi  necessario,  può  stabilire  che  la  concessione  sia  subordi- 
nata ad  una  garanzia  personale,  da  prestarsi  in  solido  da  tutti,  o 
solo  da  alcuni,  a  scelta  del  consiglio  stesao,  dei  membri  dell'ammi- 
nistrazione  dell'istituto  che  ha  presentato  la  domanda,  o  anche  da 
una  o  piti  persone  estranee  all'amministrazione;  ovvero  ad  una 
garanzia  reale  in  titoli  emessi  o  garantiti  dallo  Stato,  da  prestarsi 
dall'istituto  richiedente. 

Art.  146. 

Le  sovvenzioni  da  concedere  ai  consorzi  agrari  p^  procurarsi 
i  mezzi  per  l'acquisto  di  sostanze  e  di  materie  agrarie  commesse 
ad  essi  dai  soci,  non  devono  superare  l'ammontare,  a  valore  cor- 
rente, delle  sostaiuze  e  materie  commissionate  dai  soci,  depurato 
delle  somme  depositate  dagli  stessi  soci  all'atto  della  commissioae. 

Le  cambiali  emesse  in  dipendenza  della  sovvenzione  concessa 
non  possono  avere  una  scadenza  superiore  ai  «ei-  mesi.  Possono, 
alla  scadenza,  col  consenso  dogli  enti  sovventori,  essere  sostituite 
dalle  cambiali  che  avranno  rilascisi^to  ai  consorzi  i  soci  acquirenti. 

Art.  147. 

Por  il  servizio  delle  vendite  collettive  dei  prodotti  agrari  de- 
gli agricoltori,  di  cui  al  n.  2  dell'art.  20  della  legge,  le  sovvenzioni 
sotto  forma  cambiaria  ai  consorzi  agrari  non  devono  superare  i 
tre  quinti  del  valore  dei  prodotti  eifettivamente  trasportati  nei 
magazzini  dei  consorzi  o  nei  magazzini  generali. 

A  garanzia  di  questo'  operazioni  l'istituto  sovventore  può 
chiedere,  oltre  la  firma  dei  rappresentanti  il  consorzio,  la  costitu- 
zione in  pegno  dei  prodotti  immagazzinati,  la  cessione  dei  titoli  di 
deposito  presso  i  magazzini  generali  o  la  cessione  dei  titoU  di  de- 
bito per  acquisti  fatti  dai  terzi. 

Le  cambiali  scontate  per  il  servizio  delle  vendite  collettive 
non  possono  avere  una  durata  superiore  ai  sei  mesi;  possono  ia 
seguito  essere  sostituite  da  altre  di  minor  somma,  le  quali  però 
dovranno  essere  totalmente  estinte  dopo  un  anno  dalla  data  delle 
cambiali  originarie. 


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UBOoi  X  9lB0B8tl  ma*  bbqvo  d^itaua  -  1906  I4à3 

Art.  148. 

Le  disposizioni  degli  articoli  146  e  147  del.  presente  regola- 
mento si  applicano  anche  alle  Boyyen;QÌoni  fatte  dalla  cassa  provin- 
ciale di  credito  agrario  ai  consorzi  agrari. 

Art.  149. 

Per  il  pagamento  del  contributo  dello  Stato,  di  cui  nell'arti- 
colo 23  della  legge,  le  casse  di  risparmio  e  le  società  cooperative  ed 
ordinarie  di  credito  che  abbiano  fatto  sovvenzioni  ai  monti  fru- 
mentari,  alle  casse  agrarie  ed  ai  consorzi  agrari  della  Basilicata, 
devono,  alla  fine  di  ogni  anno,  rimettere,  al  Ministero  di  agricol- 
tura, industria  e  commercio,  un  elenco  contenente: 

a)  la  denominazione  degli  istituti  sovvenuti; 

h)  la  somma  a  ciascuno  di  essi  anticipata; 

e)  la  data  delle  singole  sovvenzioni; 

d)  il  giorno  dal  quale  decorrono  gl'interessi  sulle  singole 
sovvenzioni  concesse; 

e)  l'ammontare  e  la  data  dei  rimborsi  ricevuti  durante 
,  Tanno; 

/)  l'ammontare  del  eredito  che  l'istituto  vanta  al  31  dicem- 
bre dell'anno  verso  ciascuno  degli  istituti  sovvenuti. 

In  corrispondenza  degli  elementi  contenuti  nell'elenco,  l'isti- 
tuto sovventore  deve  indicare  la  somma  costituente  la  differenza 
fra  l'interesse  del  3%  e  l'interesse  che  l'istituto  prende  sulle  opera- 
zioni cambiarie. 

In  ogni  caso  la  somma  della  differenza  non  sarà  superiore  al 
2  per  ogni  cento  lire  di  capitale  somministrato  ed  ancora  da  i^imbor- 
sare  e  per  il  tempo  perii  quale  sid  capitale  stesso  è  do  vutol'interesse. 

Art.  160. 

Il  llfinistero  di  agricoltura,  industria  e  commercio,  prima  di 
procedere  Ma  liquidazione  del  contributo  dovuto  agli  istituti  sov- 
ventori, chiederà  a  ciascuno  degli  istituti  sovvenuti  laindicazione: 

a)  delle  somme^da  essi  ricevute; 

b)  della  data  delle  singole  somministrazioni; 

e)  degli  eventuali  rimborsi,  con  le  date  rispettive,  effettuati 
uetfftiiiio} 


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1434  LEQOt  fe  D«CR£tl  DEL  UtOVO  D^ITAlIA  -  1905 

d)  delle  somme  ancora  dovuto  al  SI  dicembre  dell'anno. 
Qualora  le  informazioni  ricevute  dagli  istituti  sovventori  non 
concordino  con  quelle  ricevute  dagli  istituti  sovvenutici!  Ministero 
ha  facoltà  di  fare  eseguire  opportune  verifiche  presso  gli  uni  e  gli 
altrL 

Art.  151. 

Accertata  la  somma  del  contributo  che  deve  essere  pagato  a 
ciascuno  degli  istituti  sovventori,  il  Ministero  di  agricoltura,  indu- 
stria e  commercio  procede  alla  liquidazione  del  contributo  stesso, 
la  quale  è  comunicata  all'istituto  interessato,  prima  di  emettere  il 
relativo  mandato  di  pagamento. 

CAPO  V. 

VlOIULNZA  GOVERNATIVA, 

Art.  162.J  . 

L'ispettore  governativo,  di  cui  nell'articolo  21  della  legge, 
deve  prendere  in  esame  gli  statuti  dei  monti  frumentari  esistenti, 
accertare  la  consistenza  patrimoniale  di  essi  entro  sei  mesi  dalla 
pubblicazione  d^l  presente  regolamento  e  promuovere  dalle  com- 
missioni amm'inistratrici  le  riforme  degli  statuti  in  conformità 
del. a  legge  e  del  regolamento. 

Qualora  la  dotazione  in  grano  del  monte  non  sia  sufficiente  ai 
bisogni  del  comune,  l'ispettore  determina  la  quantità  di  grano  oc* 
corrente  per  integrare  quella  dotazione  e  ne  fa  rapporto  al  prefetto 
per  i  provvedimenti  indicati  negli  articoli  6  e  7  della  legge  e  111  e 
seguenti  del  presente  regolamento. 

Art.  163. 

Nei  comuni  nei  quali  non  esiste  monte  frumentario^  od  altro 
istituto  che  possa  trasformarsi  in  cassa  agraria»  l'ispettore  deve 
promuovere  la  costituzione  di  uq  monte  frumeutario  o  di  una  cassa 
agraria  secondo  che  il  consiglio  comunale,  all'uopo  interpellato, 
decida  per  l'uno  o  per  l'altra. 

Nel  caso  di  costituzione  di  un  monte  frumentario,  l'ispettore 
deve  stabilire  la  quantità  di  grano  occorrente  per  la  sui^  datM&oae 


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LSCFdl  S  DÈCREtl  tfÈL  BEQNO  D^ITAUA  -  1905  l4d5 

e  farne  rapporto  al  prefetto  per  i  provvedimenti  di  cni  nell'articolo 
precedente. 

Qualora  occorra  dar  vita  a  casse  agrarie,  l'ispettore  deve  ado- 
prarsi  perchè  esse  siano  costituite  nella  forma  di  società  coopera* 
tive  in  nome  eoUettivo. 

Art.  154. 

La  vigilanza  sulla  cassa  provinciale  di  credito  agrario  è  esercì* 
tata  dal  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  per  mezzo 
dell'ufflcio  d'ispezione  e  di  vigilanza  sugli  istituti  di  credito  e  di 
previdenza. 

La  vigilanza  ordinaria  sui  monti  frumentari,  sulle  casse  agra- 
rie e  sui  consorzi  agrari  è  esercitata  dal  Ministero  per  mezzo  del- 
l'ispettore di  cui  nell'articolo  21  della  legge. 

Il  Ministero  potrà  anche  servirsi,  per  la  vigilanza  sui  consorzi 
agrari,  dei  direttori  delle  cattedre  ambulanti  della  Basilicata 

Art.  156  "  ^ 

La  cassa  provinciale  di  credito  agrario  rimette  al  Ministero  di 
agricoltura,  industria  e  commercio,  non  più  tardi  deiprimi  quindici 
giorni  di  ogni  mede,  la  situazione  dei  conti  del  mese  precedente, 
nei  primi  quattro  mesi  di  ciascun  anno,  il  rendiconto  delFesercizio 
dell'anno  precedente. 

Nelle  situazioni  mensili  e  nei  rendiconti  annuali  deve  essere 
appo.sta  la  dichiarazione  sottoscritta  dagli  amministratori  e  dai 
revisori  che  essi  sono  conformi  alla  verità. 

U  Ministero  ha  facoltà  di  chiedere  all'amministrazione  della 
cassa  tutte  le  informazioni  che  reputerà  necessarie. 

Art.  166. 

1  monti  frumentari,  le  casse  agrarie  e  i  consorzi  agrari  ri- 
mettono all'ispettore,  di  cui  all'art.  152,  le  situazioni  semestrali 
dei  conti  non  piti  tardi  del  mese  successivo  alla  fine  del  seme- 
stre cui  si  riferiscono  e  i  rendiconti  annuali  nel  termine  stabi- 
lito nell'articolo  precedente. 

Le  situazioni  e  i  rendiconti  devono  'essere  muniti  della  di- 
chiarazione di  conforme  alla  Aderita,  sottoscritta  dagli  ammini- 
stratori e  dai  revisori. 


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ì^36  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  ld05 

Art.  167, 

Le  ispezioni  alla  cassa  provinciale  ai  monti  frumcntari,  alle 
casse  agrarie  ed  ai  consorzi  agrari  sono  ordinarie  o  periodiche 
e  straordinarie. 

Le  ispezioni  periodiche  si  fanno  di  regola  una  volta  Tanno 
e  si  compiono  mercè  gli  opportuni  risòontri'  dei  registri,  dei  ti- 
toli di  credito  e  della  oasaa  degli 'istituti. 

Quando' il  Ministero  ravvisi  la  necessità  di  un'ispezione  straor- 
dinaria rispettoré  dovrà  fare  un'Inchiesta  completa  ed  esauffeilte 
sopra  ogni  parte  della  gestione. 

Le  ispezioni  straordinarie  possono  anche  essere  òhieste  dai 
soci  delle  casse  agrarie  e  dèi  consorzi  agrari  che  rappresentino 
un  quinto  almeno  del  numej'o  totale  delusoci  delTtstituto. 

Art.  168. 

Ogni  ispezione  periodica  o  straordinaria  deve  essere  eseguita 
nel  giorno  stesso  in  cui  gli  ufficiali  incaricati  di  compierla  si  pre- 
sentano all'istituto,  né  può  essere  rimandata  per  qualsiasi  motivo 
ad  altro  giorno.  Occorrendo  piti  di  un  giorno,  si  prosegue  nei  giorni 
successivi  senza  interruzione,  con  quelle  precauzioni  che  gli  uffi- 
ciali stessi  crederanno  necessarie  per  assicurarne  il  risultato. 

B^ell'eseguire  le  ispezioni  si  deve  avere  riguardo  alle  esigenze 
del  pubblico  servizio  dell'istituto. 

Il  consiglio  di  amministrazione  deiristituto  e  il  direttore  di 
esso  0  coloro  che  li  rappresentano,  sono  obbligati  a  fornìre'tutte  le 
spiegazioni  e  rendere  ostensibili  tutti  i  documenti  richiesti  dagli 
ufficiali  che  hanno  l'incarico  dell'ispezione  e  debbono  fare  assistere 
all'ispezione  il  capo  dei  servizi  ai  quali  si  riferisce  il  riscontro. 

Art.  169. 

I  risultati  di  ogni  ispezione  devono  essere  accertati  per  mezzo 
di  processo  verbale.  Qualora  sorga  contestazione  fra  gli  ufficiali  dei 
Governo  e  quelli  dell'istituto,  deve  farsene  particolareggiata  men- 
zione nel  verbale.  Esso  porta  la  firma  di  tutti  gli  interessati,  eia- 
senno  dei  quali  può  farvi  inserire  le  dichiarazioni  che  raputerà  op- 
portune* 


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UOOJ  B  DECRETI  DEL  REaNO  D^ITALIA  -  1905  1437 

II  processo  verbale  dell'ispezione  è  spedito  entro  cinque 
giorni  dalla  chiusura  di  esso  al  Ministero,  con  una  relazione,  nella 
qi^alQ  rispettore  eapoxrà  )€^  sue  osseryazioni  e  1  suoi  giudizi  intorno 
airaa4^Q^^ii^o  dell'ìsl^ituto,.  alle  cagioni  degl'inoonvenienti  che 
fossero. accertati  e  ai  proryedi menti  necessari  per  rimuoverli. 

Le  irregolarità  gravi  che  possono  dar  luogo  a  provvedimenti 
devono  essere  denunziate  immediatamente. 

Una  copia  del  processo  verbale  dell'ispeisione  è  rilasciata  al- 
l'amministrazione dell'istituto. 

Il  processo  verbale  sarà  presentato  al  consiglio  d'amministra- 
zione dell'istituto  nella  sua  più  vicina. adunanza  ed  anche  prima, 
se  dalla  ispezione  risultino  fatti  gravi. 

Saranno  puro,  pr^se^iit^te  al  coiisigtio* d'amministrazione  le 
osservazioni  del  Ministero  che  i  risultati  delle  ispezioni  abbiano 
provocato. 

Art.  160. 

Quando  dall'ispezione  risultino  gravi  irregolarità  nell'ammini- 
strazione, dei  monti  frumejitari  oselle  ca^se  agrarie  non  costituite 
nella  forma  di  società  cooperative  in  nome,  collettivo,  o  violazioni 
della  legge,  o  dello  statuto,  il  Ministero  di  agricoltura,,  industria  e 
commercio  può  promuovere  lo,  scioglimento,  cjel  oonsiglip  d'ammi-  . 
nistrazione  o  della  commissione  amministratrice  dell'istituto  e  la  t 
nomina  del  commissario  regio,  mediante  decreto  reale,  sentito  il 
consiglio  di  Stato. 

*  Per  leicasseagrarie  costituite  nella  forma  di  società  cooperative 
in  nome  collettivo  e  per  i  consorzi  agrari,  il  Ministero  comuni- 
chesà  i  risultati  dell'ispezione  all'autorità  giudiziaria  per  gli  effetti 
dell'artìcolo  153,  del  codice  di  commercio. 

Ark  161. 

Il  commissario  regio  assume  l'amministrazione  dell'istituto 
por  un  periodo  di'>tempo  non  superiore  a  tre  mesi.  Esso  deve  rife- 
rire ogni  mese  al  Ministero  sull'andamento  dell'istituto. 

Per  gli  atti  che  eccedono  i  limiti  di  conservazione  del  patri- 
monio e  di  ordinaria  somministrazione,  il  commissario  regio  dey^ 
conseguire  la  preventiva  ap^roSrazioné  del  Ministero, 


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14S8  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

A       3"^ 

Appena  composta  la  nuova  amministrazione/ il  commissario 
regio  la  convoca  per  dichiararla  costitnita  ed  immetterla  ^nell'eser- 
cizio delle  funzioni  con  la  consegna  dell'ufficio,  dei  titoli,  dei  valori 
del  numerario  esìstenti  in  cassa.  Di  tutto  ciò  è  esteso  processo 
verbale,  sottoscritto  in  triplice  esemplare  dagli  intervenuti,  di  cui 
uno  è  depositato  nell'archivio  dell'istituto,  uno  è  inviato  al  Mini- 
stero ed  uno  rimane  presso  il  commissai^o  regio. 

TITOLO    IV. 
B0vv]n>i]csinci    pbb    l'agbiooltxtba. 

CAPO   I. 
Beni  di  patbimonio^^erasulEi  provinciale  e  comunale. 

t  Art.  163. 

Tutti  i  ten-ciii,  di  cui  all'articolo  2,  n.  2,  e  all'articolo  26  della 
legge  saranno  rispettivamente  consegnati,  dall'intendenza  di  fi- 
nanza e  dall'amministrazione  provinciale  di  Potenza,  alla  cassa 
provinciale  di  credito  agrario,  entro  due  mesi  dalla  pubblicazione 
del  presente  regolamento. 

Art.  164. 

Appena  la  cassa  provinciale  di  credito  agrario  sarà  entrata  in 
possesso  dei  terreni  predetti,  procederà  alla  nomina  di  una  com- 
missione tecnica  composta  di  un  membro  del  consiglio  d'ammini- 
strazione della  cassa  con  le  funzioni  di  presidente,  del  direttore 
della  cattedra  ambulante  di  agricoltura  del  circondario  in  cui  i 
beni  trovansi  ubicati,  di  un  ispettore  forestale  e  di  un  ingegnere 
dell'ufficio  tecnico  di  finanza,  perche  distingua  i  terreid  nelle  due 
categorie,  liberi  e  vinoolaiiy  a  norq^a  dell'articolo  26  della  legge. 

Art.  166. 

g^  I  terreni  vincolati,  e  quelli,  liberi  ai  quali  meglio  convenga,  a 
giudizio  della  commissione  predetta,  la  coltura  forestale,  sono 
consegnati,  a  cura  della  cassa  provinciale  di  credito  agrario,  entro 


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LBQGI  B  DECRETI  DSL  REGNO  d'ITALIA  -  1905  l^d 

tre  mesi  dalla  relazione  della  commissione  tecnica,  alla  ispezione 
forestale  per  essere  dalla  medesima  rinsaldati  e  rimboscati. 

m 

Art.  166, 

I  terreni  riconosciuti  più  adatti  alla  coltura  agraria  sono,  a 
cura  dell'amministrazione  della  cassa  provinciale,  concessi  in  enfi- 
teusi, in  conformità  agli  articoli  25,  26  e  27  della  legge,  con  l'ob- 
bligo dei  miglioramenti  prescritti  in  appositi  capitolati  proposti 
dalla  commissione  tecnica  di  cui  all'articolo  164,  e  approvati  dal 
commissario  civile. 

La  cassa  potrà  pure  proceut?re  alla  vendita  dei  terreni,  ai  ter- 
mini dell'articolo  26  della  legge,  previo  parere  favorevole  del  con- 
siglio del  commissariato,  nel  qual  caso  il  prezzo  potrà  essere  pa- 
gato in  rate  annuali,  comprensive  di  capitale  e  d'interesse,  in  un 
periodo  di  tempo  non  superiore  a  20  anni. 

In  ogni  caso  la  concessione  in  enfiteusi  o  la  vendita  sarà  ef- 
fettuata mediante  pubblici  incanti  sulla  base  dei  capitolati  di  cui 
nella  prima  parte  del  presente  articolo.  L'incanto  sarà  reso  noto 
mediante  avviso  inserito,  almeno  16  j^'orAi  prima  di  quello  fis- 
sato per  Tasta,  nel  foglio  dèglf  annunzi  legali  della  provincia  e 
pubblicato  in  ciascun  comune  óve  sonò  situati  i  terreni  da  conce- 
dere in  enfiteusi  o  da  vendere. 

La  trattatila  privata  non  sarà  consentita  se  non  dopo  riusciti 
deserti  due  esperimenti  d'asta. 

Nel  caso  di  inadempimento  delle  condizioni  prescritte  ai  sènsi 
dell'articolo  SI  della  légge,  il  decreto  del  prefetto,  col  quale  è  pro- 
nunziata la  risoluzione  del  contratto,  è  notificato  per  mezzo  del 
messo  comunale  alle  parti  interessate. 

Dalla  data  della  notificazione  decorre  il  termine  di  un  mese  per 
il  ricorso  al  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio,  il 
quale  i>ronuncia  definitivamcDte,  sentita  la  commissione  centf'^^e 
consultiva,  ed  il  consiglio  di  Stato.  *    ' 

-»,  Art.  167; 

Entro  sei  niesi  d^Ua  pubblicazione  del  presente  Begolamento 
é  fatto  obbligò,  a  ttitti  i  Comuni  delle  Basilicstta,  di  denunciare, 
al  commissario  se  posseggano  teìfféni  patrimoniali  indicandone 


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1440  LSGGX  E  DBOBBTI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1906 

ìd  caso  affermativo,  la  denominazione,  la  ubicazione,  la  superficie, 
Taso,  la  rendita  annnale  accertata,  le  servitù  e  le  imposte  rispet- 
tive. 

Nel  caso  che  la  denuncia  non  sia  fatta  nel  termine  indicato,  il 
prefetto,  su  richiesta  del  commissario  civile,  provvede  di  ufficio 
a  spese  del  Comune  ritardatario. 

Art.  168. 

commissario  civile,  promuove  dal  consiglio  comunale  la 
deliberazione  per  la'  concessione  in  enfiteusi  o  per  la  vendita  a 
pagamento  rateale  dei  terreni  liberi  da  adibirsi  a  coltura  agraria. 

La  deliberazione  del  consiglio  comunale,  col  relativo  capi- 
tolato, sono  approvati  dalla  giunta  provinciale  amministrativa 
sentito  il  commissariato  per  la  parte  tecnica. 

La  concessione  in  enfiteusi  o  la  vendita  P'^rà  fatta  con  le  norme 
dell'art.  16^. 

Art.  169. 

n  capitale  ricavato  dall^alienazlone  dei  terreni  comunali^  di 
CU'  all'articolo  precedente,  sarà  investito  in  titoli  del  Debito  pub* 
bl'co  dello  Stato,  e  la  rendita  relativa  rimarrà  attribuita  al  co- 
mune fino  all'importo  corrispondentjB  al  reddito. annuo  medio  ri- 
cavato dai  terreni  nell'ultimo  quinquennio. 

Il  di  piti  della  rendita  eventualmei^te  .disponibile  Bara  asse- 
gnato per  metà  al  comune,,  acciò  lo  eroghi  in  .aumento  alle  entrate 
copiunal'  e  per  metà  alla  cassa  agraria  od  al  monte  frumentario. 
locali. 

Nel  caso  che  i  terreni  fossero  invece  concessi  in  en&teuai,  i 
canoni  relativi  saranno  assegnati  nA  comune  sino  alla  concorrenza 
della  rendita  media  del  quinquennio  precedente  ricavata  ds4  ter- 
reni stessi,  e  la  parte  residua  sarà  distri^buita  in  poraioni  effu«^.i  fra 
il  comune,  la  cassa  od  il  monte  frumentario  locali.  ».i 

Qualora  nel  comune  non  fosse  ancora  costituito  Tuno  o  l'al- 
tro di  questi  due  enti^  la  quota  parte  di  rendita  derivante  dall'alie* 
nazione  e  dai  canoni  dell'enfiteusi,  sarà  prowisoriaménte  depe 
aitata  nella  cassa  provinciale  di  eredito  agrario. 


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LEOOI  S  DECRETI  DEL  BEGNO  d'ITAI^IA  -  1905         1441 

Arfc.  170. 

I  terreni  che,  mediante  i  lavori  idraulici  lungo  il  corso  dei 
fiumi,  saranno  guadagnati  negli  attuali  alvei  improduttivi,  do- 
vranno, a  cura  del  commissariato,  essere  consegnati  alla  cassa 
provinciale  di  credito  agrario,  redigendone  verbale,  al  quale  sarà 
allegato  il  tipo  della  località. 

L'amministrazione  della  cassa,  mediante  avviso  inserito 
nel  foglio  degli  annunzi  legali  della  provincia  e  pubblicato  in  cia- 
scun comune  ove  sono  situati  i  terreni  per  un  periodo  di  tempo 
non  inferiore  ai  tre  mesi,  rende  noto  al  pubblico  l'elenco  dei  ter- 
reni disponibili  perchè  i  proprietari  confinanti  possano,  in  quel 
termine,  far  valere  i  loro  diritti  di  preferenza  all'acquisto. 

Neirelenco  sarà  indicato  il  prezzo  dei  terreni  corrispondenti 
alla  fronte  delle  singole  proprietà,  determinato  in  base  a  stima 
compilata  dal  genio  civile. 

n  pagamento  del  prezzo  d'acquisto  potrà  farsi  anche  a  rate. 

Scadi^to  il  suddetto  termine,  i  terreni  che  non  siano  stati 
chiesti  in  acquisto  dai  proprietari,  saranno  concessi  in  enfiteusi, 
a  termini  dell'articolo  2  della  legge. 

La  concessione  in  enfiteusi  sarà  fatta  con  l'obbligo  di  intro- 
durre nei  terreni  quei  miglioramenti  che  saranno  prescritti  in  ap- 
positi capitolati  approvati  dal  commissario  civile. 

CAPO  II. 

GATTBBBE   AMSm/ANTI   DI   AGBIOOLTUBA   E   PODERI   DIMOBTBATIVI. 

Art.  171. 

II  Ministero  dell'agricoltuj*a,  industiia  e  commercio,  tenendo 
conto  delle  condizioni,  economiche  agrarie,  di  viabilità,  di  popola* 
zione,  di  movimento  di  afiFari  e  di  quant'altro  può  contribuire  a 
trarre  il  massimo  della  utilità,  dalle  cattedre  ambulanti  circonda- 
riali e  dai  poderi  dimostrativi,  destina  la  sede  rispettiva  di  cia- 
scuna istituzione  circondariale,  udito  il  parere  del  consiglio  del 
commissariato. 

91  —  VoL.  11.  -  1905.. 


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1442  Lk>oor  K  DROKKrr  iìbl  imiìono  d'Italia  •  1906 

Art.  172. 

L'ineegnamonto  delle  quattro  cattedre  circondariali  deve 
essere  quello  dell' agricoltura  pratica  nelle  sue  vario  manifesta- 
zioni, con  speciale  riguardo,  per  ciascuna  cattedra,  alle  varie  con- 
dizioni economiche  agrarie  dei  rispettivi  circondari,  secondo  le 
istruzioni  che  saranno  impartite  dal  Ministero  dell'agricoltura,  udi- 
to il  consiglio  dei  direttori  di  cui  all'articolo  180  del  presente  rego- 
lamento. 

Art.  173. 

La  nomina  del  direttore  e  degli  assistenti  delle  cattedre  am- 
bulanti è  fatta  in  seguito  a  concorso  per  titoli  e  per  esame. 

Qualora  vada  deserto  il  concorso  o  non  sieno  riconosciuti  ido- 
nei i  concorrenti,  il  ministro  dell'agricoltura,  industria  e  com- 
mercio può  procedere  alla  nomina  dei  detti  funzionari  a  scelta 
fra  il  personale  delle  istituzioni  agrarie  alla  sua  dipendenza, 

'  Art.  174. 

I  sorveglianti  esperti  o  agricoltori  pratici  sono  scelti  fra  gli 
allievi  delle  scuole  speciali  e  pratiche  di  agricoltura  con  preferenza 
a  quelli  che  abbiano  fatfo  un  tirocinio  pratico  presso  cattedre  am- 
bulanti, scuole  ed  aziende  agrarie. 

Hanno  un  assegno  non  inferiore  a  lire  mille  e  non  superiore 
a  lire  milleduecento  all'anno. 

A  questa  spesa  è  provveduto  con  lo  stanziamento,  nel  bi- 
ancio  passivo  del  Ministero  di  agricoltura,  dì  cui  al  n.  9  della 
Tabella  A  annessa  alla  legge. 

Art.  176. 

II  direttore,  gli  assistenti  e  i  sorveglianti  esperti  di  ciascuna 
delle  quattro  c*attedre  ambulanti  di  agricoltura,  sono  iscritti  alla 
cassa  nazionale  di  previdenza  per  la  invalidità  e  per  la  vecchiaia 
degli  operai,  ramo  «  Rendite  popolari  vitalizie  ». 

I  contributi  da  versare  dal  Ministero  di  agricoltura  e  le  ri- 
tenute sugli  stipendi  dei  detti  impiegati,  sono  stabiliti  eon  appo- 
sita convenzione,  che  interverrà  fra  il  Ministero  medeBìmo  e  la 
cassa  nazionale  di  previdenza. 


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UEUOI  e  BRl^RKTI  DEL  REGNO  D*ITAL(A  -   1906  H43 

Art.  176. 

Lft  «lasBiflcasiono  e  rAnrianità  per  i  direttori  e  gli  assisteuti 
è  stabilita  in  base  alla,  data  di  nomina  e  al  maggior  numero  dei 
roti  riportati  neiia  graduatoria  del  rispettivo  concorso. 

Nri  caso  di  vacansa  nei  posti  di  direttore  e  in  quelli  di  assi- 
stente a  lire  1600  si  provvede  per  concorso  in  conformità  del- 
l'articolo 173. 

QU  assistenti  possono  essere  promossi  a  lire  2000  per  an- 
zianità eongianta  ai  merito. 

Kei  concorsi  al  posto  dì  direttore,  gli  assistenti,  a  parità 
di  voti,  hanno  titolo  di  preferenza  sugli  altri  concorrenti. 

r  Art.  177. 

Ai  direttori  ed  agli  assistenti  che  dovranno  recarsi,  per  il  di- 
simpegno delle  loro  funzioni,  fuori  del  coAune  di  ordinaria  resi- 
denza spettano:  ai  &irettori  lire  7,  ed  agli  assistenti  lire  6  per  ogni 
giornata,  nonché  il  rimborso  del  prezzo  di  un  biglietto  di  2*  cla8<;e 
per  i  viaggi  sulle  fereovit»  e  una  indennità  di  centesimi  26  a 
chilt>metro,  dalla  sede  della  cattedra,  sulle  strade  ordinarie. 

La  metà  della  diaria  e  le  indennità  di  viaggio  saranno  cor- 
risposte  per  le  trasferte  nel  territorio  del  comune  di  residenza  oltre 
i  cinque  chilometri  dalla  sede  della  cattedra. 

Ai  sorveglianti  esperti  è  corrisposta  l'indennità  di  lire  tre  per 
ogni  giornata  di  trasferta  fuori  del  territorio  del  comune  Ove 
risiedono,  oltre  al  rimborso  del  prezzo  del  biglietto  di  3*  classe  per 
i  viaggi  in  ferrovia  e  ad  una  indennità  di  centesimi  venti  a  chilo- 
metro per  i  viaggi  sulle  strade  ordinarie,  Per  le  trasferte  oltre  i 
5  chilometri,  entro  il  territorio  del  comune  della  loro  residenza,  è 
loro  corrisposto  la  metà  della  diaria  e  Tindennità  di  viaggio.  Per 
le  visite  richieste  dai  privati,  nei  loro  particolare  interesse, le  inden- 
nità sòpi;adette  sono  a  carico  dei  richiedenti. 

Art.  178. 

Lu  residenza  ordinaria  del  i)orsonjile  addotto  alle  c.ittcMlre, 
deve  essere  nel  luogo  ove  ha  sedo  la  cattedra  rispettiva. 


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1444  LEGCH  E  DECRETI  DEL  UKONO  d'ITALIA  -  1906 

Art.  179. 

I  sorveglianti  esperti  possono  essere  destinati,  dal  direttore, 
in  altro  comune  fuori  di  quello  in  cui  ha  sede  la  cattedra.  In  caso 
di  destinazione  temporanea,  che  non  potrà  eccedere  i  sei  mesi,  ai 
sorveglianti  distaccati  è  corrisposta,  durante  il  primo  mese  della 
missione,  l'indennità  giornaliera  di  Ure  tre,  di  cui  all'articolo  177; 
per  il  tempo  successivo  l'indennità  predetta  è  ridotta  alla  metà. 
Quando  la  destinazione  temporanea  del  sorvegliante  in  altro  co- 
mune è  fatta  su  richiesta  del  comune,  questo  dovrà  provvedere 
l'alloggio. 

Art.  180. 

I  quattro  direttori  delle  cattedre  ambulanti  circondariali  si 
riuniscono  due  volte  l'anno  in  copsiglio  sotto  la  presidenza  del  di- 
rettore anziano,  per  trattare  affari  concernenti  il  progressivo  in- 
cremento dell'agricoltura  localCi  secondo  }e  porme  proposte  dal 
consiglio  medesimo  ed, approvata  dal  Ministero  di  agricoltura,  in- 
dustria e  commercio. 

Uno  degli  assistenti  della  cattedra,  presso  la  quale  ha  luogo  la 
riunione,  funziona  da  segretario  del  consiglfo  ed  ha  voto  consultivo, 

Art.  181. 

II  consiglio  dei  direttori  delle  cattedre  fissa  annualmente,  su 
proposta  dei  rispettivi  insegnanti:  il  programma  delle  conferenze 
da  tenersi  da  ciascuna  cattedra,  degli  esperimenti  che  si  reputino 
più  opportuni,  delle  ricerche  e  degli  studi  secondo  il  questionario 
della  inchiesta  agraria  allo  scopo  .di  mantenerla  in  corrente;  il 
piano  generale  di  propaganda  agricola;  la  forma  delle  relazioni  che 
ogni  direttore  ha  l'obbligo  di.  presentare  nel  mese  di  gennaio  di 
ogni  anno,  a  cominciare  dal  1906,  al  Ministero  di  agricoltura,  sul- 
l'attività spiegata  da  ciascuna  cattedra  e  sui  risultati  ottenuti, 
il  metodo  uniforme  di  contabilità  da  adottare  tanto  per' le  catte- 
dre quanto  per  i  poderi  dimostratavi  e  istituzioni  annesse,  previa 
l'approvazione  del  Ministero,  e  quant'altro  si  renda  necessario 
per  conservare  l'unità  di  indirizzo,  a  meglio  raggiungere  il  fine  del 
progressivo  incremento  dell'agricoltura  locale,  rispettando  sem- 


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LEQQl  E  DEGRSTI  DEL  BEGNO  d'iTAUA  -  1906  1445 

pre  Tantonomia  di  ciascuna  cattedra  avuto  riguardo  alle  condi- 
zioni particolari  di  ciascun  circondario. 

Art.  182. 

Delle  sedute  del  consiglio  dei  direttori  sono  fatti  speciali  ver- 
baliy  dei  quali  ò  rimessa  copia  al  Ministero  di  agricoltura  e  al  com- 
missario civile,  nei  dieci  giorni  successivi,  a  cura  del  presidente, 
con  la  firma  dì  questo  e  del  segretario. 

Le  deUberacioni  che  importino  spesa  o  che  modifichino  l'indi- 
rizzo e  i  programmi  delle  singole  cattedre  già  approvati  dal  Mini- 
stero di  agricoltura,  non  sono  esecutive  se  non  dopo  l'approvazione 
del  Ministero  predetto. 

Art.  183. 

I  direttori  e  gli  assistenti  delle  quattro  cattedre  ambulanti 
esercitano  la  loro  propaganda  a  favore  del  progresso  agrario  della 
Basilicata  a  mezzo:  di  conferenze  agrarie  pratiche  nei  vari  comuni 
della  provincia;  di  consigli  e  dimostrazioni  pratiche  intorno  alle 
coltivazioni,  all'allevamento  ed  all'igiene  del  bestiame,  alle  indu- 
strie agrarie,  alle  macchine,  ai  concimi  ed  altri  fattori  della  produ- 
zione rurale  nei  poderi  dimostrativi,  come  nei  campi  sperimentali 
e  nei  fondi  degli  agricoltori  privati;  di  istruzioni  verbali  e  scritte 
sopra  materie  che  interessino  le  varie  branche  della  tecnica  agra- 
ria, dell'economia  rurale,  della  contabilità  agraria,  della  prepara- 
zione e  dell'imballaggio  dei  prodotti  agrari,  e  di  quanto  altro  con- 
cerne il  miglioramento  economico  o  tecnico-agrario  della  regione. 

Sarà  loro  cura  di  promuovere  i  campi  di  prova  presso  i  pri- 
vati, le  escursioni  agrarie  d'istruzione,  le  piccole  mostre  agrarie  e 
zootecniche,  e  quelle  associazioni  agrarie  a  forma  cooperativa  che 
abbiano  per  scopo:  l'esercizio  del  credito  agrario  specialmente  in 
natura;  l'acquisto  di  cose  utili  all'agricoltura;  la  produzione  e  lo 
smercio  delle  derrate;  l'assicurazione  contro  i  danni  della  morta- 
lità del  bestiame,  della  grandine,  incendi,  ecc. 

Art.   184. 

I  direttori  ed  uno  degli  assistenti  di  ciascuna  delle  quattro 
cattedre  debbono  tenere,  ognuno,  non  meno  di  24  conferenze  o  le- 
zioni, pratiche  pubbliche  ogni  anno  nel  rispettivo  circondario,  se- 


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1446  LEGGI  F.  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

condo  il  programma  approvato  dal  coesi gHo  dei  direttori  e  dal  Mi- 
nistero. 

Il  direttore  affida  riucarico  delle  conferenze  a  ciascun  assi- 
stente tenuto  conto  delle  sue  attitudini. 

Nei  luoghi  delle  rispettive  residenze  sono  tenute  lezioni  e  con- 
ferente serali  di  agricoltura  pratica  secondo  il  programma  appro- 
vato dal  consiglio  dei  direttori. 

Art.  Id5. 

Non  è  permesso,  ai  funzionari  delle  cattedre,  di  tenere  confe- 
renze o  lezioni  pubbliche  fuori  della  circoscrizione  assegnata  a 
ciascuna  cattedra,  senza  il  consenso  deila  cattedra  locale. 

Art.  186. 

Quando  i  mezzi  lo  consentano  e  col  concorso,  possibilmente, 
della  provincia,  dei  comuni  e  degli  agricoltori,  sarà  pubblicato,  a 
cura  dei  direttori  delle  cattedre,  un  periodico  agrario  intitolato: 
Bollettino  delle  cattedre  ambulanti  di  agricoltura  della  Basilicata. 

Esso  sarà  dettato  in  forma  semplicissima:  tratterà  soltanto 
argomenti  agrari  di  pratica  utilità  per  la  provincia;  renderà  noti 
l'attività  di  ciascuna  cattedra  e  i  risultati  dei  miglioramenti  agrari 
eseguiti  nei  rispettivi  fondi  da  enti  e  da  privati. 

Alla  direzione,  alle  spese  ed  alle  altre  modalità  della  pubbli- 
cazione sarà  provveduto  con  deliberazione  del  consiglip  dei  diret- 
tori delle  cattedre,  da  approvarsi  dal  Ministero  di  agricoltura. 

Art.  187. 

Nei  limiti  dei  mezzi  disponibili  si  formeranno  man  mano,  per 
ciascuna  cattedra,  piccoli  musei  agrari,  affinchè  grinsegnanti  pos- 
sano disporre  del  materiale  necessario  a  meglio  illustrare  e  rendere 
piti  proficue  le  conferenze  e  le  dimostrazioni  pratiche  aelle  stagioni 
meno  favorevoli  alle  visite  ed  alle  istruzioni  dirette  nei  campi  e 
nelle  stalle. 

Art.  188. 

I  poderi  dimostrtìtivi,  annessi  a  ciascuna  -cattedra  circon- 
dariale, debbono  costituire  tanti  centri  di  aiuto  intellettmato  e  ma- 
il eri^le  per  gli  agricoltori  e  favorire  eou  l»>diiiio8ilra9ion«  o  con  lo 


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LEOat  E  DKC'KKTT  DKL  l?FGXO  d'iTALTA  -  1906  1447 

eseinpie  le  opere  di  bonìftcamento  agrario  e  di  oolonizzuzion<)y  la 
trasf or m aziono  e  la  inteiiBifleazioDe  delle  colture  od  ogni  altro  nii- 
^ioramentO'  che  miri  a  rendere  più  rimunerativa  l'agricoUnra 
locale. 

Art.  189. 

Il  terreno  assegnato  alla  cattedra  come  podere  dimostrativo 
sarà  diviso  in  tre  parti:  una  pai  te  da  destinarsi  alle  prove  ed  agli 
esporimenji  di  coltivazione  da  introdurre  o  da  adattare;  un'altra 
parte  ad  uso  di  vivaio  di  piante  agrarie  arboree  ed  arbnstive,  e  la 
terza  sarà  coltivata  con  quei  criteri  tecnici  ed  economici  che  me- 
glio valgano  ad  avviare  ad  un  progressivo  miglioramento  la  pro- 
duzione agraria  del  circondario. 

Art.  190. 

Tanto  nell'impianto  del  podere  con  i  fabbricati  ed  accessorii, 
quanto  nell'esercizio  della  sua  coltivazione,  le  spese  devono  essere 
contenute  nei  limiti  strettamente  necessari. 

Del  terreno  destinato  alle  prove  ed  agli  esperimenti  deve  te- 
nersi un  conto  speciale,  che  potrà  chiudersi  anche  in  perdita. 

Sul  conto  del  vivaio  non  devono  prevedersi  profitti,  perchè  le 
piantine  debbono  cedersi  agli  agricoltori  al  solo  prezzo  di  produ- 
zione. 

Il  conto  del  podere  dimostrativo  propriamente  detto  dovrà, 
salvo  eventuali  avversità  d'indole  fìsica  od  economica,  risultare 
normalmente  attivo,  per  attestare  l'utile  impiego  dei  capitali  nel- 
l'agricoltura razionalmente  esercitata. 

Art.  191. 

Delle  stazioni  di  monta  equina,  bovina,  ovina  e  suina,  di 
cui  all'art.  33  della  legge,  sono  tennti  conti  speciali  distinti  da 
quelli  de!  podere  dimostrativo  economicamente  coltivato. 

Le  tariffe  sono  proposte  dal  consìglio' dei  direttori  delle  catte- 
dre ed  approvate  dal  Ministero  di  agricoltura. 

Art.  192. 

A  enra  dei  direttori  di  ciaacuna  cattedra  circondariale  è  ri- 
mc'Bsa,  nel  mese  di  uarso  di  ogni  aniàai  al  Ministero  di  agricoltura,. 


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H'ìS  LEGO!  E  DKCREll  DEL  U£GNO  B'ITALIA  -  1906 

un'acourata  relazione  sul  fnncionamenio  della  cattedra»  del  po- 
dere dimostrativo  e  delle  istituzioni  annesse,  con  i  relativi  conti 
consuntivi  dell'anno  precedente  ed  i  preventivi  pel  nuovo  anno 
agrario. 

A  cura  degli  stessi  direttori  ò  pure  rimessa  ogni  anno,  nel  mese 
suindicato,  al  presidente  del  consiglio  amministrativo  della  cassa 
provinciale  agraria,  una  copia  del  conto  consuntivo  del  podere  di- 
mostrativo per  il  precedente  esercizio. 

Il  detto  consiglio  ha  facoltà  di  far  procedere  a  quei  riscontri 
od  a  quelle  verificazioni,  che  crederà  opportune,  nella  parte  ammi- 
nistrativa e  contabile  dell'azienda.  Il  risultato  di  tali  indagini  sarà 
dal  presidente  del  consiglio  suddetto,  con  le  eventuali  sue  osserva- 
zioni, comunicato  al  Ministero  di  agricoltura. 

Art.  193. 

Ai  poderi  dimostrativi  saranno,  possibilmente,  annessi,  in 
progresso  di  tempo  e  gradatamente:  una  modesta  stazione  per  il 
controllo  e  la  selezione  dei  semi  di  piante  agrarie;  un  piccolo  osser- 
vatorio udotermometrico  per  le  più  comuni  osservazioni  utili 
all'agricoltura;  un  deposito  di  màcchine  e  strumenti  più  indicati 
per  l'agricoltura  locale;  un  modesto  laboratorio  per  sperimentare 
e  per  dimostrare  i  modi  di  preparazione  razionale  delle  principali 
conserve  alimentari,  per  la  utilizzazione  di  quei  prodotti  del  suolo 
per  i  quali  non  sarebbe  facile  o  conveniente  lo  smercio  in  natura. 

Art.  194. 

Nel  podere  dimostrativo  di  ciascuna  cattedra,  oltre  il  vivaio 
di  piante  agrarie  da  frutto  e  da  foglia,  che  meglio  corrispondano 
alle  prevalenti  condizioni  telluriche  e  climatiche  del  circondario, 
saranno  coltivate  piante  madri  delle  più  scelte  varietà  da  frutto 
per  il  commercio  di  esportazione,  dalle  quali  potranno  ottenersi  le 
marze  per  gli  innesti  delle  piante  adulte  di  qualità  scadenti,  appar- 
tenenti ai  privati. 

Agli  agricoltori,  che  ne  facciano  richiesta  in  tempo  debito  alla 
direzione  del  podere  dimostrativo,  potranno  pure  essere  forniti,  a 
loro  spese,  buoni  operai  innestatori,  potatori,  ecc.,  quando  le  esi- 
genze delle  coltitazioni  del  podere  lo  consentano. 


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LKQQI  S  DECRETI  DEL  REGINO  d'ITALIA  -    1905  1449 

CAPO  III. 

Case  coloniche  ed  altsi  iìigliobamenti  agbabi. 

Art.  196. 

PoBSono  concoriere  ai  premi  di  costruzione  delle  case  coloniche, 
di  cui  all'articolo  34  della  legge,  tatti  i  proprietari  di  fondi  rustici 
e  gli  agricoltori  della  Basilicata. 

È  lasciata  piena  libertà  ai  proprietari  per  l'ampiezza,  la  forma 
e  il  modo  di  costruzione  delle  «ase  coloniche,  purché  rispondano 
alle  esigenze  della  stabilità,  dell'igiene,  della  economia  e  delle  con- 
dizioni culturali  del  fondo,  secondo  le  prescrizioni  approvate  dal 
consigli '^  del  commissariato,  intesi  i  direttori  delle  cattedre. 

Art.  196. 

Le  domande,  per  l'ammissione  al  godimento  dei  premi,  de- 
vono essere  presentate  in  carta  semplice  al  commissario  civile  nel 
primo  semestre  di  ogni  anno,  a  cominciare  dal  1906,  e  devono  con- 
tenere le  notizie  seguenti: 

a)  il  nome,  cognome  e  dimora  del  concorrente; 

b)  l'indicazione  del  comune  e  della  contrada  ove  trovasi  il 
fondo,  in  cui  la  casa  ò  stata  costruita; 

e)  la  strada  di  accesso^al  fondo  del  capoluogo  del  comune 
e  dalla  stazione  ferroviaria  più  vicina; 

d)  la  indicazione  se  la  casa  sia  provvista  di  acqua  potabile  e 
come; 

e)  la  estensione  del  fondo  e  un  cenno  sommario  intorno  alla 
sua  coltivazione. 

A  corredo  della  domanda  deve  unirsi  un  disegno,  anche  sol- 
tanto dimostrativo,  della  casa  costruita,  in  modo  che  risultino  chia- 
ramente indicati:  la  distribuzione  delle  stanze  la  loro  destinazione  e 
le  misure  dispetti  ve  in  lunghezza,  larghezza,  altezza  e  spessore  dei 
muri. 

Il  e>>mmissario  civile  tiene  al  corrente  un  registro  delle  do- 
mande per  ordine  cronologico  di  presentazione. 


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1450  LKGOI  K  DKCRKTI  DFX  REGNO  J>*1TALTA  -   1906 

Art.  197. 

Il  commissario  civile,  ricevuta  la  domanda  e  riconosciuto  dagli 
elementi  eeìblti  ehe  Q^Ia  eoatruzione  della  easarsouo  state  seguite 
le  prescrizioni  di  cui  nell'art.  195  fa  eseguire  il  collaudo  a  tenore 
della  prima  parte  dell'articolo  34  della  legge. 

Art.  198. 

Sarà  titolo  di  preferenza  al  conferimento  dei  premi: 

a)  l'aggiunta  alla  casa  della  stalla  e  annessa  concimaia; 
h)  la  scelta  del  luogo  meno  abitato  per  il  quale  la  costruzione 

delle  case  coloniche  contribuisca  al  progressivo  ripopolamento  e 

alla  redenzione  economica  delle  terre  incolte; 

e)  la  limitata  condizione  economica  del  concorrente. 

Art.  199. 

Il  commissario  civile,  nel  mese  dì  marzo  di  ogni  anno,  rimette 
al  Ministero  di  agricoltura  una  particolareggiata  relazione  intorno 
alle  case  costruite  accompagnandola  con  le  sue  proposte  per  il  con- 
ferimento dei  premi. 

Art.  290.  , 

A  cura  del  consiglio  dei  direttori  delle  quattro  cattedre  cixcou- 
dariali  di  agricoltura  sono  preparate,  entro  Tanno  1906,  le  norme 
che  debbono  regolare  il  conferimento,  a  decorrere  dall'esercizio 
finanziario  1907-908,  dei  premi  per  i  singoli  oggetti  indicati  alle 
lettere  a),  6),  o),  d),  e),  /),  ^),  A),  dell'art.  35  della  legge,  da  sottoporsi 
alla  approvazione  del  Ministero  di  agricoltura. 

Art.  201. 

Le  spese  per  l'aggiudicazione  dei  premi  e  le  indennità  alle  com- 
missioni, di  cui  all'articolo  34  della  legge,  fanno  carico  al  numero  6 
della  tabella  A  annessa  alla  legge. 


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LEGGI  B  DKORKTl  DKL  REGNO  D*ITAT.TA  -  1905  1451 

TITOLO    V. 
Nuovi  centri  di  popolazione. 

CAPO    I. 

Costituzione  dei  nuovi  centri. 

Alt.  202. 

Agli  effetti  dell'articolo  83  della  l^gge  i  nuavi  centri  possono 
essere  costituiti  quando  in  regioni  disabitate  ed  incolte  venga  a  for- 
marsi un  complesso  di  case,  anche  sparse,  in  comunicazione  fra  loro 
che  servano  alla  residenza  stabile  di  una  popolazione  non  inferiore 
a  cinquanta  abitanti. 

Si  intendono  per  regioni  incolte  quelle  in  cui  siavi  assenza  di 
lavorazioni  atte  a  modificare  o  ad  accrescere  il  prodotto  naturale  e 
spontaneo  della  terra,  da  qualsiasi  causa  dipenda  tale  assenza, 
anche  se  da  abbandono  di  precedenti  colture,  purché  verificatosi 
prima  della  pubblicazione  della  legge. 

Art.  203. 

La  constatazione  ufficiale  dei  nuovi  centri  è  promossa,  a  ter- 
mini di  legge,  con  domanda  diretta  al  prefetto. 

Il  prefetto  incarica  una  commissione,  composta  dell'ingegnere 
capo  dell'ufficio  tecnico  di  finanza,  der direttore  della  cattedra  am- 
bulante di  agricoltura  del  circondario  e  del  medico  provinciale,  di 
constatare  l'esistenza  del  nuovo  centro  e  dar  parere  sull'estensione 
di  territorio  da  attribuirgli. 

Brell'emettcre  il  suo  giudizio*  la  commissione  terrà  conto  del 
numero  degli  abitanti  idonei  al  lavoro,  della  natura  dei  terreni, 
della  potenzialità  dei  mezzi  disponibili  e  delle  altre  condizioni  ne- 
cessarie a  rendere  possibile  una  razionale  coltura  dell'intero  ter- 
ritorio. 

Coloro  eke,  agli  effetti  dell'articolo  precedente^  intendessero 
costruire  nuove  case  in  una  regione  incolta,  potranno  richiedere 
obo  il  prefetto^  sentita  la  commissione  di  cui  sopra,  aoeerti  preli- 
minarmente l'assenza  di  coltura  nella  località. 


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1462  LEGGI  K  DECKETI  DEL  UKGìNO  B*ITALIA  -  1906 

Sul  rapporto  favorevole  della  commissione,  e  sentiti  il  con- 
sigilo  del  comune  interessato  e  la  Giunta  provinciale  amministra- 
tiva, il  prefetto  emana  il  decreto  di  costituzione  del  nuovo  cen- 
tro e  di  delimitazione  del  territorio,  a  norma  dell'articolo  83  della 
legge. 

Qualora  il  consiglio  comunale  non  si  pronunci  nel  termine  asse- 
gnato dal  prefetto,  si  riterrà  assenziente. 

Art.  204. 

Il  decreto  del  prefetto  dev'essere  registrato  alla  corte  dei  conti 
a  cura  del  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio,  al  quale 
sarà  trasmesso  entro  60  giorni  dalla  sua  data,  corredato  dei  seguenti 
atti: 

1^  domanda  di  costituzione  e  documenti  necessari  a  dimo- 
strare l'esistenza'  delle  condizioni  di  cui  all'articolo  202; 

2^  parére  della  commissione  relativo  alla  constatazione  del 
nuovo  centro; 

3^  deliberazione  del  consiglio  comunale  interessato  o,  in 
caso  di  mancanza,  certificato  del  prefetto  attestante  l'invito  fat- 
togli a  deliberare  nel  termine  di  cui  all'articolo  203; 

4^  parere  della  giunta  provinciale  am  ministrati  va; 

ò""  mappa  catastale  del  territorio  compreso  nel  perimetro 
del  nuovo  centro^  e  piano  di  delimitazione  di  esso,  in  sc^la  da  1  a 
50  mila,  vistato  dal  genio  civile; 

6^  certificato  dell'agenzia  delle  imposte  su  la  imponibilità 
fondiaria. 

Tutti  gli  atti  e  documenti  occorrenti  per  la  costituzione  dei 
nuovi  centri,  devono  essere  richiesti  dal  prefetto  ai  competenti  uf- 
fici e  saranno  rilasciati  in  carta  libera  ad  uso  amministrativo. 

.  Art.  206. 

Gli  atti  relativi  alla  costituzione  dei  nuovi  centri  sono  conser- 
vati nell'archivio  del  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  com- 
mercio, il  quale  rimette  al  prefetto  ed  ai  Ministeri  dell'interno  e 
delle  finanze  copia  autentica  del  decreto  registrato  alla  corte  dei 
conti.  > 


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LEOOI  E  mCRVn  DBL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1453 

CAPO  II. 

SpBSB  PS&  I  BS&VIZI  PUBBLIOI. 

Art.  206. 

L'ujfficiale  del  Governo,  di  cui  al  penultimo  capoverso  dell'ar- 
ticolo  83  della  legge,  nel  termine  di  due  mesi  dalla  comunicazione 
del  decreto  di  riconoscimento  del  nuovo  centro,  prende  accordi  col 
comune,  nella  cui  circoscrizione  si  forma  il  centro  medesimo,  per 
stabilire: 

a)  i  servizi  pubblici  collettivi  indispensabili  ai  quali  debba 
continuare  a  provvedere  il  comune; 

&)rentitàela  forma  dei  contributi  da  prestare  dalla  borgata 
per  tali  servizi  in  proporzione  della  loro  importanza. 

I  nuovi  servizi  che  occorresse  in  seguito  afSdare  al  comune  do- 
vranno essergli  richiesti  almeno  tre  mesi  prima  dell'apertura  del- 
l'esercizio finanziario  al  quale  si  riferiscono. 

II  riparto  del  contributo  dovuto^  al  comune,  come  di  ogni  altra 
'Spesa  o  prestazione  occorrente  per  i  servizi  riconosciuti  indispen- 
sabili nella  borgata,  viene  eseguito,  dall'ufOicìale  del  Governo,  fra 
i  capi  di  famiglia  del  nuovo  centro,  in  proporzione  dei  redditi  di 
ogni  specie  della  famiglia  e  del  numero  degli  indivìdui  atti  al  la- 
voro, che  la  compongono. 

In  caso  di  disaccordo  fra  il  comune  e  la  borgata  sui  servizi 
collettivi  e  sul  contributo  nella  relativa  spesa,  come  pure  sul  ri- 
parto delle  quote  di  contributo  a  carico  delle  famiglie,  provvede  la 
Giunta  provinciale  amministrativa. 

TITOLO    VI.; 
Provvedimenti    tbibutabi. 

CAPO    UNICO. 

Esenzioni  e  sqbavi  d'imposte. 

i  Art,  207. 

Per  la  determinazione  della  rendita  imponibile  provvisoria  dei 
terreni  nella  provincia  di  Basilicata,  a'  sensi  ed  agli  effetti  dell'ar- 


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111104  LB90I  E  DECKETI  DBL  BBOMO  b'ITAUA  -  1906 

ticolo  66  della  legge,  ramministrazione  catastale  sceglie,  per  cia- 
scun circondario  amministrativo  della  detta  provincia,  fra  i  co- 
muni nei  quali  siano  eottipiute  le  ^^erasioni  di  misura,  qualifica- 
zione, classiflcazione  e  classamento  per  gli  effetti  della  legge  1^ 
marzo  1886,  n.  3682,  uno  o  piti  comuni  che,  per  la  specie  e  l'esten- 
sione delle  colture,  meglio  si  prestino  a  rappresentare  le  condizioni 
del  circondario,  così  sotto  l'aspetto  topografico  e  altimetrico, 
come  sotto  l'aspetto  agricolo  ed  economico. 

Art.  208. 

Per  i  comuni  scelti  come  tipo  di  ciascun  circondario,  giusta 
l'articolo  precedente,  l'amministrazione  catastale  raccoglie  gli 
elementi  occorrenti  per  la  determinazione  delle  nuove  rendite  im- 
ponibili provvisorie.  Tali  elementi  saranno  desunti,  sia  da  infor- 
mazioni locali  e  da  indagini  dirette,  sia  dai  registri  delle  aziende 
rurali  di  enti  morali,  di  società  agrarie  e  di  grandi  amministrazioni 
private,  sia  dai  canoni  di  affitto  ed  anche  dai  prezzi  di  compra- ven- 
dita risultanti  da  regolari  contratti  esistenti  presso  gli  uffici  del  re- 
gistro. 

Nella  raccolta  e  nella  valutazione  dei  detti  elementi  saranno  te- 
nute presenti  le  condizioni  nelle  quali  la  provincia  di  Potenza  si 
trovava  nel  dodicennio  1874-1886,  nonché  delle  speciali  circostanze 
che  ne  abbiano  peggiorate  le  condizioni  dopo  quel  dodicennio. 

Art.  209. 

Con  la  scorta  degli  elementi  di  cui  all'articolo  precedente,  i 
periti  catastali,  per  ciascuno  dei  comuni  scelti  come  tipi  del  circon- 
dario, determinano,  con  procedimento  sintetico  e  mediante  op- 
portuni confronti,  le  tariffe  provvip.orie  d'estimo  delle  diverse  qua- 
lità di  coltura  risultanti  dal  quadro  di  qualificazione  e  classifica- 
zione predisposto  per  i  comuni  medesimi. 

Stabilite  le  tariffe  per  i  comuni  tipo,  sono  determinate,  me- 
diante coefficienti,  quelle  degli  altri  comuni  del  circondario,  nei 
quali  sia  compiuto  il  classamento,  tenendo  conto  delle  speciali  con- 
dizioni dei  diversi  comuni;  e  sulla  base  delle  tariffe  provvisorio 
cosi  stabilite  si  calcola  !a  rendita  imponibile  compleshiva  dei  co- 
muni stessi. 


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LKOOI  E  IMSCBETI  IIEI^  HKUNU  D  ITALIA  -    1906  14% 

Art.  310. 

Alle  readi te' imponibili  proFvJsom  determinate  ^r  i  eomuni 
di  ciascun  circondario,  ai  qnali  siasi  potuta  estendere  l'operazione 
di  coi  agli  articoli  precedenti,  si  applica  l'aliquota  dell'8.80%,  e 
l'ammontare  totale  dell'imposta  che  ne  risulta  è  confrontato  con 
l'ammontare  della  imposta  erariale  sui  terreni  (principale  e  decimo) 
attualmente  gravante  sui  comuni  medesimi. 

La  differenza  fra  i  due  carichi  totali  di  contribuzione  prediale 
serve  a  determinare  la  quota  percentuale  di  riduzione  provviso- 
ria dell'imposta  erariale  da  accordarsi,  dal  l""  gennaio  1906  e  fino 
All'attivazione  del  nuovo  catasto,  a  tutti  i  contribuenti  inscritti  nei 
ruoli  dei  terreni  dei  comuni  del  circondario,  esclusi  quelli  che  haano 
eiascuno  una  rendita  imponibile  complessiva  superiore  a  lire  8000. 

Art.  211. 

Compiuto  le  operazioni  d|  cui  agli  articoli  precedenti,  le  ali- 
quote di  riduzione  di  imposta  da  applicarsi  in  ciascun  circondario 
sono  approvate,  sentito  il  consìglio  del  catasto,  con  decreto  del  mi- 
nistro delle  finanze,  da  registrarsi  alla  Corte  dei  conti  e  da  inserire 
nella  Gazzetta  ufficiale  del  Regno  e  nel  Foglio  degli  annunzi  legali 
della  provincia  di  Potenza. 

Art.  212. 

La  ripartizione,  fra  terreni  e  fabbricati,  delle  somme  comples- 
sive di  ciascuna  delle  due  sovrimposte  provinciale  e  comunale,  è 
fatta  ogni  anno,  in  proporzione  della  somma  d'imposta  erariale 
principale  inscritta,  pei  fabbricati,  nei  ruoli  principali  dell'anno 
precedente,  e  per  i  terreni,  nei  ruoli  principali  dell'anno  1905. 

Per  la  distribuzione,  fra  i  singoli  possessori,  del  carico  di  so- 
vrimposta che  cade  sni' terreni  e  sui  fabbricati,  separatamente,  si 
tengono  per  base  i  rispettivi  imponibili  inscritti  nei  ruoli  dello  stesso 
anno  al  quale  si  riferiscono  le  sovrimposte. 

Art.  213.  '' 

Per  ottenere  l'esonero  dalla  imposta  e  dalle  sovrimposte,  di  cui 
all'articolo  7  della  legge,  il  possessore,  dove  presentare  domanda, 
iu  carta  semplieei  all'agenzia  delle  imposte  del  distretto  entro  tre 


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1456  LEGGI  S  DECBJETX  DEL  &BGNO  B'iTALLà  -  1905 

mesi  dal  giorno  in  oai  ha  principio  la  concesBione  gratuita  del  ter* 
reno  destinato  alla  semina. 

La  domanda  deve  essere  corredata  da  copia  autenticai  in  carta 
semplice,  dell'atto  di  concessione. 

In  caso  di  ritardo,  oltre  i  tre  mesi,  Tesenzione  è  limitata  dal 
giorno  della  domanda  fino  al  termine  della  concessione. 

Art.  214. 

Le  somme  equivalenti  alla  riduzione  dell'imposta  fondiaria, 
di  cui  al  2"  capoverso  dell'articolo  66  della  legge,  e  destinate  ad  au- 
mentare il  capitale  della  cassa  provinciale  di  credito  agrario,  sono 
determinate,  su  proposta  dell'agenzia  delle  imposte,  con  decreto 
dell'intendente  di  finanza  il  quale  dispone  altresì  per  il  pagamento  • 

Oontro  il  decreto  dell'intendente,  la  cassa  provinciale  può  ri- 
correre al  Ministero  delle  finanze  entro  il  termine  di  SO  giorni. 

Art.  216. 

L'esenzione,  di  cui  all'articolo  69  della  logge,  si  accorda  ai  sin- 
goli possessori  che  non  paghino  per  i  loro  fabbricati  più  di  lire 
quattro  di  imposta  principale,  non  abbiano  redditi  né  mobiliari 
uè  fondiarìi  soggetti,  per  ciascuna  categoria  dei  redditi  stessi,  ad 
un'imposta  principale  maggiore  di  lire  dieci,  ovvero  non  siano  tas- 
sati in  principale  per  più  di  lire  venti  complessivamente  per  le 
tre  imposte  dirette. 

La  riduzione  di  lire  quattro  d'imposta  principale  sui  fabbri- 
cati, coi  relativi  decimi  e  con  le  corrispondenti  sovrimposte  comu- 
nale e  provinciale,  si  accorda  ai  singoli  possessori  di  fabbricati  ohe, 
per  i  medesimi,  paghino  più  di  lire  quattro  e  meno  di  lire  10.01  di 
imposta  principale,  e  si  trovino,  per  le  altre  due  imposte  e  pel  coa- 
cervo, nelle  condizioni  del  precedente  alinea. 

Art.  216. 

Le  aliquote  da  applicarsi  al  reddito  imponibile  esentato  dalla 
imposta,  per  determinare  l'importo  delle  sovrimposte  da  restituire 
alla  provincia  ed  ai  singoli  comuni,  giusta  il  primo  capoverso  del- 
l'art. 69  della  legge,  non  potranno  essere  maggiori  di  quelli  com- 
plessivamente stabilite  in  conto  di  competenza  dell'anno  190S  per 


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LEGGI  E  DECHETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1005  1467 

ognnno  degli  enti  stessi,  e  da  tale  restituzione  verrà  provveduto 
con  apposito  stanziamento  nel  bilancio  passivo  del  ministero  delle 
finanze. 

Art.  217. 

La  domanda  ed  i  certificati  in  carta  semplice,  di  cui  all'art.  78 
della  legge,  devono  essere  presentati  entro  tre  mesi  dall'eseguito 
lavoro  di  rimboschimento.  In  caso  di  tardiva  presentazione,  l'esen- 
Kione  sarà  limitata  dal  giorno  della  presentazione  della  domanda 
Ano  al  termine  dei  periodi  di  esenzione. 

Nei  casi  di  decadenza  dalla  esenzione  dalla  imposta  e  dall:^ 
Bovraimposta,  giusta  l'ultimo  capoverso  dell'art.  43  della  legge, 
l'ispezione  forestale  dà  immediato -avviso,  alla  competente  agen- 
zia delle  imposte  dirette,  delle  decisioni  pronunciate  dal  commis- 
sario civile. 

Art.  218. 

Per  ottenere  lo  sgravio  e  l'esenzione  concessi  dall'art.  79  della 
legge,  1  contribuenti  devono  presentare  all'agenzia  delle  imposte 
dirette,  come  all'articolo  precedente  ed  agli  stessi  effetti,  apposita 
domanda  col  certificato,  in  carta  semplice,  del  commissario  civile, 
comprovante  la  destinazione  voluta  dal  suddetto  articolo  70. 

Gessando  la  destinazione  per  la  quale  i  terreni  od  i  fabbricati 
sono  stati  esentati  dall'imposta,  il  commissario  civile  ne  dà  avviso 
immediato  all'agenzia  delle  imposte,  la  quale  provvederà  per  la 
determinazione  del  reddito  dei  terreni  e  fabbricati  stessi  con  lo 
norme  stabilite  per  i  beni  sfuggiti  alla  imposta. 

Art.  219. 

Per  ottenere  l'esenzione  dall'imposta  fondiaria,  accordata 
dall'art.  80  della  legge,  gli  interessati  devono  denunciare  all'agei.' 
zia  delle  imposte  dirette  l'attuata  coltura  entro  tre  mesi  dalla  dat  b 
dell'inizio  dei  lavori. 

La  denuncia  deve  essere  corredata  di  certificato  da  rilascian  i 
in  carta  semplice  dal  commissario  civile,  attestante  che  la  coltura 
è  praticata  nei  sensi  voluti  dalla  legge. 

92  —  VoL.  II,  -  1905 


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1458  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'ITALIA  -  1905 

Qualora,  in  prosieguo  di  tempo,  la  coltura  venga  abbandonata 
prima  che  sia  decorso  il  ventennio  di  esenzione,  il  possessore  de- 
cade darl  diritto  aircsonzione  per  gli  anni  successivi. 

Art.  220. 

IVr  ottenere,  a  termini  dell'art.  82  della  legge,  l'esenzione  de- 
cennale dalle  imposte,  a  favore  di  opifìci  nuovi  per  industrie  non 
ancora  esistenti  nella  provincia,  e  l'esenzione  quinquennale  a  favore 
<li  opifici  nuovi  per  industrie  Ciìlstenti  e  di  opifici  risultanti  da  am- 
])liamenti  organici  di  stabilimenti  minori,  i  possessori  devono 
farne  denuncia  alle  agen.T^o  delle  imposte  entro  tre  mesi  dacché 
fa  terminato  l'impianto  o  rampiiameuto. 

Qualora  la  denuncia  sìa  presentata  dopo  decorso  tale  termine 
(o  sgravio  dello  relative  in:pc>»ste  già  iscritte  è  concesso  soltanto 
dalla  data  di  presentazione  e  pel  tempo  che  rimane  per  compiere  il 
decennio  od  il  quinquennio. 

Per  opifìci  che  risultino  da  ampliamenti  organici  di  stabili- 
menti minori  si  intendono  quelli  che  derivano  da  trasformazioni  o 
modifìcazioni  nei  generatori  della  forza  motrice,  o  nelle  macchine 
lavoratrici,  che  siano  di  tale  natura  ed  entità  da  costituire  un  note- 
vole effettivo  auu lento  di  potenzialità  e  un  miglioramento  nell'eser- 
cizio razionalo  della  industria. 

L'agenzia  delle  imposte  si  accerterà  che  concorrano  le  circo- 
stanze stabilite  dalla  leggo  per  la  esenzione. 

Art.  221. 

Agli  effetti  dell'esonzione  dai  tributi  fondiarii,  il  prefetto  tra- 
smette il  decreto  di  cui  agli  articoli  203  e  204  del  presento  regola- 
mento all'intendenza  di  finanza,  la  quale  provvede  allo  sgravio 
del  reddito  imponibile  per  i  terreni  attribuiti  col  decreto  prefettizio 
al  nuovo  centro  e  pel  rimborso  dell'imposta  che  già  fosse  inscritta 
nei  ruoli. 

Lo  sgravio  del  reddito  e  l'eventuale  rimborso  d'imposta  sui 
terreni  decorre  dal  giorno  in  cui,  secondo  il  decreto  prefettizio,  ha 
oominciato  ad  esistere  il  nuovo  centro  di  ahitazluiie. 


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LEGGI  E  DECEETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1905  1459 

Art.  222. 

'  Le  agenzie  delle  imposto  tengono  nota  nei  loro  registri  delle 
esenzioni  temporanee  accordate  ai  terreni,  ai  fabbricati  ed  ai  red- 
diti di  ricchezza  mobile,  per  procedere,  in  tempo  debito,  alla  sca- 
denza del  termine  di  esenzione,  all'accertamento  e  tassazione  re- 
lativi. 

Il  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio,  a  mezzo 
degli  uffici  dipendenti,  e  le  agenzie  delle  imposte,  coadiuvate  dal* 
Tufflcio  tecnico  di  finanza,  invigileranno  se,  durante  il  periodo 
delle  esenzioni  temporanee  accordate  dalla  legge,  permangano  le 
condizioni  del  diritto  alla  esenzione. 

Art.  223.  ^ 

Ideile  contestazioni  che  possano  sorgere  in  materia  d'imposta 
sui  terreni,  fra  agenti  delle  imposte  e  contribuenti,  decidono  l'in- 
tendenza di  finanza  ed  il  Ministero  delle  finanze  in  via  di  ricorso. 

Per  le  contestazioni  sulle  altre  imposte  si  seguiranno  le  norme 
eia  procedura  stabilite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  vigore. 

Art.  224. 

Per  la  registrazione,  con  tassa  fissa  di  una  lira,  degli  atti  di 
enfiteusi  fra  privati,  che  si  stipulino  a  termini  dell'articolo  2S 
della  legge,  occorre  che,  dal  contesto  dei  detti  atti,  risulti  espres- 
samente convenuta  la  condizicne  di  cui  alla  lettera  a)  del  citato 
articolo  e  che,  all'originale  atto  esibito  per  ia  formalità,  venga  unito 
un  certificato  in  carta  semplice,  rilasciato  dal  competente  ufficio  del 
catasto,  indicante  la  estensione  del  fondo. 

Per  la  registrazione,  con  la  tassa  fìssa  di  una  lira,  degli  atti  di 
cui  alla  prima  parte  dell'articolo  74  deJla  legge,  stipulati  dai  co- 
muni a  sensi  dell'articolo  29,.  occorre  che  gli  atti  stessi  siano  stati 
approvati  dalla  Giunta  provi  nei  alo  amministrativa. 

Per  ottenere  la  registrazione,  con  tassa  fìssa  di  una  lira,  degli 
atti  di  permuta  e  di  compra-vendita,  di  cui  al  terzo  capoverso  del- 
Tarticolo  74  della  legge,  fatti  allo  scopo  di  arrotondare  il  tenimento 
di  uno  stesso  proprietario,  dovrà  essere  unito,  all'originale  atto,  un 


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1460      '  LEGGI  E  DECilKTI  DEL  UKGXO  d'iTALIA  -  1905 

certificato  In  carta  semplice,  rilasciato  dal  competente  ufficio  del 
catasto,  dal  quale  risulti  l'estensione,  così  dell'arrotondamento 
contrattato,  come  del  fondo  principale. 


Visto  d'ordine  di  Sua  Maestà: 

H  ministro  dell'interno  II  ministro  di  grazia  e  giustizia  o  dei  ooltl 

TITTOiri.  RONCHETTI. 

Il  ministro  delle  finanze  II  ministro  del    tesoro 

A.  MAJORANA.  L.  LUZZATTI. 

Il  ministro  della  pubblica  istruzione  II  ministro  dei  lavori  pubblioì 

ORLANDO.  TEDESCO. 

U  ministro  di  agricoltura,  industria  e  commercia 
RAVA. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  HEGNO  d'iTALIA  -  1905  1461 


N.  174        mt        N.  174 


Rsoio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  26^  prelevazione  nella  somma 
di  lire  6y680  a  favore  del  Ministero  del  tesoro. 

27  aprile  1905- 
(Pt«hft tolto  n€lia  Gas  g' Ha  VffciaU  del  Regno  il  16  maggio  1905,  n.  115 

VITTORIO  EMANUELE  lU 

PBR   GRAFIA    DI    DIO    E    PER    VOLONTÀ   DELLA-  NAZIONE 
££   D'ITALIA 

Visto  Tart.  38  del  testo  unico  della  legge  sull'ammini- 
strazione e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste 
inscritto  in  lire  1,000,000  nello  stato  dì  previsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  tìella  somma  di  lire  350,000  colla  legge  23  di- 
cembre 1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazioni  già 
autorizzate  in  lire  1,159,41 1.  06,  rimane  disponibile  la  somma 
di  lire  190,588.94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  dì  Stato  per 
il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario  1904-1905,   è 
autorizzata  una  26*  prelevazione   nella  somma  di  lire  sei- 


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1462  LEGGI  E  BECRETI  DEL  REGXO  d'iTALIA  -   1905 

milaseicentottaata  (L.  6,680)  da  portarsi  in  aumento  al  ca- 
pitolo n.  lAl-quinqmes:  «  Rimborso  alle  società  di  naviga- 
zione di  spese  di  trasporto  bonificate  agli  esportatori  dì  vini 
dai  porti  dell'Italia  meridiotiale  per  Vienna  e  Budapest  » 
dello  stato  di  previsione  medesimo. 

Questo  decreto  j^arà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  della 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osseryarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  27  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Registrato  alla  Corte  dei  eonii  addi  10  mag^gio  1905. 

R^g,  22.  Alfi;  del  Governo  a  f.7L  F.  Mbzzbttt. 
Luogo  del  Sigillo.  7.  D  anardaaigiUi  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


A.  FoRTrs. 
Gargano. 


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LEGGI  E  DECRETI  DSL  REGNO  d'ITALIA  -   1905  1463 

N.  I7&       ^        N.  I7S. 


Regio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  27^  prelevazione  nella  somma 
di  lire  4fi00  a  favore  del  Ministero  dell'  istruzione 
pubblica. 

30  aprile  1905. 
(Pubblicato  nella  Gaztofia  Vffini-iU  del  P^c/io  il  16  maggio  1905,  n.  115Ì 

vrrroRio  emai? iiele  in 

rSR   ORAZU   DI   DIO   8   PER    VOLOWTÀ    DULLA    MAZIOME 
SE    D'ITALIA 

Visto  Tart.  38  del  testo  unico  della  legge  suirammini- 
strazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  in- 
scritto in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  della  somma  di  lire  350,000  colla  legge  23 
dicembre  1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazionì 
già  autorizzate  in  lire  1,166,091.06,  rimane  disponìbile  la 
somma  di  lire  183,908.94  ; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro;    . 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Bai  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritto  al 

capitolo    n.  116  dello    stato   di  previsione  della   spesa  del 

Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905,  è 

autorizzata  una  27*  prelevazione  nella  somma  di  lire  quat- 


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1464  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'ITALIA  -   1905 

tromila  (L.  4,000)  da  inscriversi  ad  un  nuovo  capitolo  col 
n.  292**^'*''  e  con  la  denominazione  «  Concorso  dello  Stato 
nella  spesa  per  il  V  congresso  internazionale  di  psicologia 
in  Roma  »  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mini- 
stero della  istruzione  pubblica  per  Tesercizio  finanziario 
predettò. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficialo  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  30  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Registrato  alla  CorU  dei  conti  addì  11  maggio  1905. 

Reg.  22.  Aiti  del  Governo  a  f.  75.  P.  Mxzzbtti. 
Luo^o  del  Sigillo.  V.  Il  GuardaFigilli  C.  FINOCCHI  ARO- APRILE. 


A.   FORTIS 

Gargano 


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LEGGI  E  DECBETI  DEL  EEQKO  d'iTALIA  -  1905  1465 

N.  176.        A        N.  176. 


Regio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impre- 
viste autorizza  una  28^  prelevazione  nella  somma  di 
lire  20^340  a  favore  del  Ministero  dell'  istruzione  pub- 
blica. 

30  aprile  1905, 

{Pubblicato  nella  QoMxeUa  Ufficiai,  del  R^gno  il  16  maggio  19C5   n.  115) 

VITTOBIO  EMMUELE  HI 

PER  GRAZIA   DI  DIO   E   PER   VOLONTÌ   DELLA   NAZIONE 
BS   D'ITALIA 

Visto  l*art.  38  del  testo  unico  della  legge  suU^ammini- 
strazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste^  in- 
scritto in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  Tesercizìo  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  della  somma  di  lire  350,000  colla  legge  23  di- 
cembre 1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazìoni 
già  autorizzate  in  lire  1,170,091.  06,  rimane  disponibile  la 
somma  di  lire  179,908.  94  ; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  State  per 
il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste^  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario  1904-905,  è  au- 
torizzata una  28*  prelevazione  nella  somma  di  lire  ventimila- 


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1466  LEGGI  E   DECRETI  DEL  RKGXO   d'iTALLI  -  1905 

trecentoquaranta  (L.  20,340)  da  inscriversi  ad  un  nuovo 
capìtolo  col  n.  260'bìs  e  con  la  denominazione  a  Università  di 
Sassari  -  Acquisto  e  sistemazione  di  locali  per  T  istituto 
anatomico  »  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mini- 
stero deir istruzione  pubblica  per  Tesercizio  finanziario  pre- 
detto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d*  Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservalo. 

Dato  a  Roma,  addì  30  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


lUgiitrato  alia  0>rU  d4l  conti  addi  li  maggio  1905. 

R$y.  22.  Ani  dil  Governo  a  /.  74.  F.  Mbzzbtti. 
Im$j;o  del  HMìlo.  V,  D  awrdaslgìlli  C  FINO CCHIARO- APRILE. 


A.   FORTIS. 

Gargano. 


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LEGGI   E  DECRETI    DEL   REGNO  d'iTALIA  -   1905  1487 

N.  177;        ^'        H.  177. 


Regio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  29^  prelevazione  nella  somma 
di  lire  iOfiOO  a  favore  del  Ministero  del  tesoro. 

30  aprile  19'J5. 
iPubbUeaU)  nella  Gannita  l7/v«:ii^f  dfi  U^^no  ti  IT  maggio  1905,  n.  116 

VITTORIO  MAmJELE  m 

PER  GRAZIA  DI   DIO   E   PER  VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
BE   D'ITALIA 

Visto  l'art.  38  del  testo  unico  della  legge  sull' ammini- 
strazione e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  dì  riserva  per  le  spese  impreviste  in- 
scritto in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del 
Ministero  del  tesoro  per  l'esercìzio  finanziario  1904-905,  e 
reintegrato  della  somma  di  lire  350,000  colla  legge  23  di- 
cembre 1904,  n,  664,  inconseguenza  delle  prelevazioni  già 
autorizzate  in  lire  1,190,431 .  06,  rimane  disponibile  la  somma 
di  lire  159,568.  94  ; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Artìcolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  perle  spese  impreviste^  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro   per  1'  esercizio    finanziario   1904-905,  è 
autorizzata  una  29'  prelevazione  nella  somma  di  lire  dieci- 


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1468  LEGGI  E  DECHETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1906 

mila  (L.  10,000)  da  portarsi  in  aumento,  per  lire  5,000, 
al  capitolo  n.  53:  <(  Compensi,  retribuzioni,  mercedi,  inden- 
nità di  missione  al  personale  dell^ufficio  di  presidenza  del 
consiglio  dei  ministri  »  e  per  lire  5,000,  al  capitolo  n.  65: 
«  Spese  per  Tufflcio  di  presidenza  del  consiglio  dei  mini- 
stri »  dello  stato  di  previsione  medesimo. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  ^  osservarlo  e 
dì  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  30  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Rigiitrato  alla  Corte  dei  eonH  addi  11  maggio  1006, 

Big.  22,  Aiti  del  Go9emo  a  /.  73.  F.  Mkzzbtti. 
iMogo  del  Sigillo.  7.  TL  Guardasigilli  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


A.  FoRas* 

Gargano. 


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LEGGI  X  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  14.69 

N.  178.        S%        N.  178. 


Regio  Decreto  cJie  dal  fóndo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  ima  30^  prelevazione  nella  somma 
di  lire  iiy205  a  favore  del  Ministero  del  tesoro. 

30  aprile  1905. 
(Pubblicato  nella  Gaxzttìa  Ufficiale  d$l  Regno  il  17  maggio  1905,  n.  116' 

VITTOBIO  EMANUELE  IH 

PER   GRAZIA  DI   DIO   E  PER  VOLONTÀ  DELLA   N AZIOHl 
KB   D'ITALIA 

Visto  l'art.  38  del  testo  unico  della  leggo  suirammini-- 
«trazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste 
inscritto  in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della 
spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario 
1904-905,  e  reintegrato  della  somma  di  lire  350,000  colla 
legge  23  dicembre  1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  pre- 
levazioni  già  autorizzate  in  lire  1,200,431.06,  rimane  di- 
sponibile  la  somma  di  lire  149,568.94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritto  al 
capitolo  h.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905,  è 
autorizzata  una  30*  prelevazione  nella  somma  di  lire  un- 
dicimiladuecentocinque  (L.  11,205),  da  iscriversi  ad  un  nuovo 


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1470  LEGGI   E  DECRETI   DEL   REGNO  d'iTALIA  -  1905 

capitolo  col  n,  130 '***''*''  e  colla  denominazione  «  Ricostru- 
zione di  scaffalatura  neirarchivio  della  corte  dei  conti  si- 
tuato nei,  locali  dell'ex  convento  di  Santa  Apollonia  in  Tra- 
stevere e  suo  riordinamento  >  dello  stato  di  previsione 
medesimo. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presento  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  30  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


tUgiMÈralù  alla  CorU  dei  coviH  addi  11  maggio  1906 

Utg.  22.  AiU  del  Ghtsmo  a  f.  76.  P.  Mbzzbtti. 
Lmgo  del  'Sigillo.  V.  Il  GnardasIgiUi  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


A*   FORTIS. 

Carcano. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  RKGXO   d'iTALIA  -  1905  1471 


N.  179.        MH       N.  179. 


Regio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  31^  prelevazione  nella  somma 
di  lire  5^000  a  favore  del  Ministero  di  agricoUuraj  in- 
dustria  e  eommercio, 

30  ypnlo  19.5. 
iP-ibblicaio  rulla  Qatsetta  Vffic:als  d^l  Regno  il  17  maggio  1905.  n.  116) 

VITTOKIO  MJANUELE  HI 

PER   GRAZIA   DI   DIO   E   PER   VOLONTÀ.   DELLA   NAZIONE 
B£   D'ITALIA 

Visto  Tart.  38  del  testo  unico  della  legge  suiramininistra- 
zione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato  con 
regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  in- 
scritto in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  della  somma  di  lire  350.000  colla  legge  23  di- 
cembre 1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazioni  già 
autorizzate  in  lire  1,21 1,636.  06,  rimane  disponibile  la  somma 
di  lire  138,363.94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro  ; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste^  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario  1904-905,  è  au- 


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1472  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

torizzata  una  31*  prelevazione  nella  somma  di  lire  cinque - 
mila  (L.  5,000),  da  portarsi  in  aumento  al  capitolo  n.  142  : 
«  Stazioni  scientifiche  di  controllo  per  gli  spari  contro  la 
grandine  »  dello  stato  dì  previsione  della  spesa  del  Ministero 
di  agricoltura,  industria  e  commercio  per  Tesercizio  finan- 
ziario predetto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Itaha,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  feria  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Dato  a  Roma,  addi  30  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


RtgiMiraU)  alla  Corte  dei  conti  addi  11  maggio  1905 

Rég.  22.  Alti  del  Gommo  a  f,  77.  F.  Mbzibttl 
Zuoffo  del  Sigillo.  V.  U  GuardasigUU  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


A.    FORTIS. 

Carcano. 


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.MMSOl  E  DSCBETI  DEL  XEGSO  b'iTAUA  -  1905  1473 

N.  i80.        A        N.  180. 


^^ 


Bacoo  DxdaBTO  c^  approva  la  seconda  appendice  al  -con- 
traUo  tira  il  Governo  e  la  Società  italiana  per  le  strade 
ferrate  delia  Sicilia  sul  servizio  di  naoigaziorìe  nello 
stretto  di  Messina. 

le  «prik  190&. 
(PMlMlMto  mM$  OmKUUa  Vf/Urnh  4M  lùgmaM  17  ma§gi9  1006,  «.  110) 

YITTOBIO  EM!aOT£LE  IH 

PER  GRAZIA  DI  DIO   S  PKR  VOLONTÀ.  DSUJL  NAZIONB 
IB   B' ITALIA 

Visto  Tarticolo  addizionale  del  contratto  31  ottobre  1884 
per  Tesercizio  delle  strade  ferrate  della  Sicilia,  approvato 
con  legge  27  aprile  1885,  n.  3048  (serie  3*); 

Viste  le  leggi  28  febbraio  1892,  n,  75,  e  6  agosto  1893, 
n.  491,  colle  quali  è  data  facoltà  al  regio  Governo  di  sti- 
pulare colla  Società  esercente  le  strade  ferrate  predette, 
un  contratto  pel  servizio .  ili  i  navigazione  a  vapore  nello 
stretto  di  Messina; 

Visto  il  regio  decreto  23  novembre  1893,  che  approva 
il  contratto  intervenuto  fra  il  regio  Governo  e  la  Società 
per  le  strade  ferrate  della  Sicilia  per  il  servizio  di  navi- 
gazione nello  stretto  di  Messina; 

Visto  l'altro  regio  decreto  1^  giugno  1897  che  approva 
e  rende  esecutoria  una  prima  appendice  al  contratto  in  pa- 
rola relativa  ai  rischi  di  navigazione; 

Udito  il  parere  del  consiglio  di  Stato; 

Sulla  proposta  dei  Nostri  ministri  segretari  di  Stato  pei 
lavori  pubblici  e  pel  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

03  -  VoL.  n.  -  1005. 


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1474  LEOOX  B  DBGBETI  IXEI.  BSaKO  D^ITAIJA  -  1906 

Articolo  irnioo. 

É  approvata  e  resa  esecutoria  la  seconda  i^pendice  al 
contratto  22  novembre  1893  pel  servìzio  di  navigazione 
nello  stretto  di  Messina,  stipulata  Vii  aprile^  1905  tra  i 
ministri  dei  lavori  pubblici  e  del  tesoro  per  l'amministra- 
zione dello  Stato  ed  il  signor  comm.  ing,  Riccardo  Bianchi 
per  la  Società  italiana  per  le  strade  ferrate  della  Sicilia,  a 
ciò  espressamente  delegato  dal  consiglio  di  amministrazione 
della  predetta  Società;  colla  quale  appendice  si  estende  a 
due  nuovi  ferry-boats  la  garanzia  gi&  stabilita  a  carico 
dello  Stato  per  i  rischi  marittimi  degli  altri  battelli  in  ser- 
vizio di  navigazione  nello  stretto  di  Messina, 

Ordiniamo  ohe  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  deUo 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  16  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Miffiiira^  alla  CorU  M  ùo/nH  addì  18  maggio  WgS. 

B»g.  22.  Afl^  dA  Qùoirno  a  f.  83.  F.  Mbbktii. 
ZàMgo  del  aigUlo.  7.  U  GuardasigUU  0.  FIN0C0mARO-APRa«B. 


Carlo  Ferraris. 
Gargano. 


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LEGGI  E  DBCBETI  BEL  BEGNO  d'iTALU.  -  1905        1476 

N.  181.        A        N.  181. 


Regio  Decreto  che  approva  un'aggiunta  al  regolamento 
sugli  assegni  speciali  di  bordo. 

27  aprQe  1005. 
{JPubbUcaio  netta  Gaietta  UJlficlale  del  Regno  il  17  maggio  1905,  n.  118) 

vrrroBio  Emanuele  m 

PER   GRAJU  DI  DIO   E   PER  YOLOMTI  DELLA  MAZIONB 
BS   D'ITALIA 

Visto  il  regolamento  sugli  assegni  speciali  di  bordo  ap- 
provato con  regio  decreto  4  febbraio  1897,  n.  IH; 
Sentito  il  parere  del  consiglio  superiore  di  marina; 
Sulla  proposta  del' Nostro  ministro  della  marina; 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
É  approvata  l'annessa    aggiunta   al   citato   regolamento 
sugli  assegni  speciali  di  bordo,  firmata  d'ordine  Nostro  dal 
ministro  della  marina. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  cliiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  27  aprile  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Reginrcao  aUa  Owié  del  comU  addi  13  maggio  1905. 

Reg.  88.  AtH  del  Governo  a  f.  84.  P.  BIbortl 
Luogo  dei  SigiUo.  V  D  Qnardaaigim  a  PlNOCCmARO-APRILE. 

0.  MmABELLO. 

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1476  LBOOI  B  DSCBETI  DSL  BSGITO  S^ITALIA  -  1905 


Aggiunta  al  regolamento  sugu  assegni  speciali  di  bordo 

IN   DATA  4i  FEBBRAIO    1897 


€  Al  capitano  del  genio  navale  imbarcato  su  di  una  nave- 
officina  in  qualità  di  uf&ciale  dirigente  dell'officina  e  dei  la- 
vori è  assegnato  in  ogni  posizione  amministrativa  della  nave 
un  soprassoldo  giornaliero  di  lire  1.  Tale  assegno  sia  ag- 
giunto alla  tabella  B  del  citato  regolamento.  » 

Roma,  li  27  aprile  1905. 


Vùia,  dTm'dine  di  Si  M.: . 

Il  aiftiatr»  d«lla  marina 

a  I0BA9ELL0. 


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IMÙOI  B  DBORBTI  BEL  BBOVO  d'iTAXiIA  -  1905  1477 

N.181        A        N.  1S2. 


d 


Lboos  cA^  approva  lo  staio  di  previsione  deUa  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1905-906. 

I4  maggio  10(/5. 
iPubbUeata  mila  GoMJtMa  Ufficiale  dei  Regno  il  2&  maggio  1006,  n.  124) 

VUTOBIO  EMANUEU;  HI 

PfcH   tiRAZU    DI   DIO   E   PER  VOLONTX   DELLA   KAZIOWE 
RS    D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue  : 

Art,  1.  j 

Il  GoYomo  del  Re  è  autorizzato  a  far  pagare  le  spese 
ordinarie  e  straordinarie  del  Ministero  dei  tesoro  per  Teser- 
cìzio  finanziario  dal  l*"  luglio  1905  al  30;  giugno  1906,  in 
conformità  dello  statò  di  previsione  annesso  alla  presente 
legge. 

Art  2.^  , 

Per  gli  effetti  di  che  all'art.  38  del  testo  unico  della  legge 

sulla  contabilità  generale  dello  Stato   approvato  col   regio 

decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016,  sono  oonaiderato  spese 

oiÒligcUoHe  e  (Tardine  quelle  descritte  nel  qui  unito  eIeiioo.A« 

Art.  9* 
Per  il  pagamento  delle  spese  indicate  nel  qui  annesso 
elenco  B^  potranno  i  Minist^  aprire  crediti  mediante  màth 
dati  a  disposizione  dei  funzionari  da  essi  dipendenti,  ai  ter- 
mini dell'art.  47  del  testo  unico  daDa  legge  sullar  eontabi- 
lità  generale  dello  Stato,  i^provato  ool  regio  decreto  17  feb- 
braio 1884,  IL  2016, 


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1478  LSaOI  E  DBCBETI  DSL  BSONO  d'iTÌUA  -  1906 

Art  4. 
Il  limite  d'impegno  nell'esercizio  1905-906  per  le  sovven- 
zioni per  costruzioni  ferroviarie,  di  cui  all'art,  4  della  legge 
30  aprile  1899,  n.  168,  è  fissato  in  lire  500,000. 

Art.  5. 
Agli  effetti  dell'art.  173  del  testo  unico  delle  leggi  sulle 
pensioni,  approvato  col  regio  decreto  21  febbraio  1895,  nu- 
mero 70,  il  limite  massimo  dell'annualità  per  le  pensioni, 
da  concedersi  nell'esercizio  1905-906,  pei  collocamenti  a  ri- 
poso, sia  d'autorità,  sia  per  domanda  determinata  da  invito 
di  ufficio,  è  stabilito,  giusta  l'art.  4  dell'allegato  V  alla  legge 
8  agosto  1895,  n.  486,  nella  somma  di  lire  420,000,  ripar- 
tita nella  seguente  misura  tra  i  diversi  Ministeri: 

Ministero  del  tesoro L.     12,000 

9  delle  finanze »      25,000 

r^  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti.  »  1 4,000 
»  degli  affari  esteri  ...»  10,000 
)»         dell'istruzione  pubblica.     .    »      12,000 

>         dell'interno *     48,000 

»  dei  lavori  pubblici    .     .     .     •      15,000 

V         delle  poste  e  dei  telegrafi  .    »      18,000 
»         della  guerra    ......    240,000 

'        »         della  marina    ......      20,000 

»  dell'  agricoltura,    industria 

e  commercio    ....     »        6,000 

ToTALB     .     .     L.    420,000 

Al  conto  consuntivo  1905-906  sarà  unito   l'elenoo  delle 
coneessioni  fatte  durante  Pesercizio  per  le  pensioni  suddette. 
Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato 
sia  inserta  nella  raccolta   ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla 
e  di  farla  osservare  come  legge  dello  Stato. 
.Data  a  Roma»  addi  14  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

iMogo  del  Sigiilo.  V.  U  Guardasigilli:  FINOCCmARO-APRILB. 

Carcaro. 


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stato  di  previsione  delia  spesa 


DBL 


MINISTERO  DBL  TESORO 

|er  feseitizio  finanziario  Ì90S-906 


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•■•^^: 


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LEGOI  E  BECBETI  IXEL  KEGHO  ì/tIALUl  -  1906 


1481 


TITOLO  L 
Spesa    ordinaria 

CATEGORIA  I  —  Spese  éffeUhe. 

Oneri  dello  Stato. 

DMti  perpstuL 

Rendita  consolidata  5  per   cento  (Spesa  obbliga^ 
tona) .    -    . 

Rendita  coaiolidata  3  percento  (Idem). 

Rendita  cotsolid^ta  4  por  cento  al  netto  (Idem)  . 

Antiche  rendite  ooneolidate   nominatiTe  4.50  par 
cento  al  netto  conserrate  esclusivamente}  a  fin- 
▼ore  delle  pubbliche, iatìtiisioni  di  beneficei|»i 
(Idem).         •        •       .  •         .         '.  , 
> 

Rendita  consolidata  3. 50  per  cento  al  netto  (Idem). 

Rendita  per  la  Salita  Sed0  . 

Debito  per|)etno  a  noma  d^  coi*pi  morali  in  Si- 
cilia "  Interessi  (Spesa  obbligatoria) 

Da  riportar»^ 


CoifPITBtti 

[Mir  reserctzìo 

finanziario 

dal 

lMagliol005 

al 

30  giugno  1909 


400^1,451.62 
4,802,32a02 
7,8^12.  » 

32,532,112.04 

29,762,381.08 

3^225,000.  » 

l,Gd3,«84. 87 


479,289,163. 13 


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1482 


LBOGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALU  *   1906 


a 


CAPITOLI 


DBNOÌUIUZIOIIE 


per  ra««rcizTo 

flnamJMrio 

dal 

riuc^oioos 

al 
90  giugno  1906 


10 


11 
12 
13 

14 


Ripario, 

Debito  perpetuo  dei  oomimi  della   SieOia  -  Inte» 
(Spesa  obbligatoria).     •        .        .        • 


Rendita  8  per  cento  aaaegnata  ai  crédiiori  UgaM 
aeUe  profÌAoie  ni^Militaae  (Idem)  •  • 

Readita  8  per  eeato  aaeegnata  ai  creditori  di  cai 
alla  ]egg«  W  mano  188S,  n.  9016,  serie  3* 
(Idem). 


DebiU  rMmihiU. 

Debiti  redimibili  inscrìtti  nel  gran  ^bro 
(Speaa  obbligatoria) 


late- 


béUti  redimibili  non  inscritti  nel  gran  libro  «  In* 
tersesi  e  premi  (Idem) 

Obbligasioni  p«  labori  e^lizi  di  Roma  e  per  Pan- 
tioipazione  di  lire  12,000,000  del  concorso  go- 
TematiTO,  di  eni  alle  leggi  20  loglio  1890, 
B.  0080,  e  28  giugno  1892,  m  299  (Idem) 

flpsM  doritante  dall*art  3  della  eeaYeniione  17  no- 
vembre 1876^  modificato  coll*art  1*  dellVltra 
oenfenzìone  25  febbraio  1878,  approvata  coUa 
legge  '29  giugno  1876,  n.  3181,  pel  riscatto 
'     delle  ikrrorie  deU*AlU  ItalU  -  Interessi 

Da  riportarsi. 


47%289,308  13     1 

987,028.78 

94,171.40 

503;MS.(I0 


480,904,400.03 


8,708,042.70 
9,821,294.43 

29a400.  » 


25;ì31,004.   » 


44,^91341.49 


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UOOI  B  mCBETI  SSL  BEOHO  Vi'tIÀLIà.  -  1906 


1483 


95 

CAPITOLI 

OauFwnaak 

per  Teseremo 

finanziario 

dal 

DEliOUINAZIONS 

lMngUol905 

al 

30  gin^no   1906 

Riporto, 

44,291341. 19 

15 

ObbiigMioBi  femmurie  3  per  oanto  per  k  cMtm- 
Boni  ferroTiarie  e  per  conto  delle  casse  degli 
aumenti  patrimoniali  Q^go  27  aprile  1885, 
n.  9040  -  Interessi  (Spesa  obbligatoria). 

27,540,120.  » 

16 

Obbligasioni  5  per  oento   per  le  spese  di  coetru- 
sione  di  strade  forate  del  Tirreno  già  conse- 
gnate agli  appaltatori  in  cambio  dei  certifi- 
cati, 0  date  in  pagamento  dei  laTori  appaltati 
dopo  la  pubblicazione  della  legge  30  marzo  1890, 
n.  075^  -  (Interassi  (Idem)    ...» 

5,721,575.  » 

17 

Titoli  spedali  di  rendita  5  per  o^uto   per  il  risa- 
namento ddla  cttU  di  Napoli  (articoU  3  e  5 
della  legge  15  gennaio  1885,  n.  2802)  -  In- 
teressi (Idem)       .      .  i 

DcìHH  wxriaHli. 

71^089.801.19 

18 

Stato  fSpese  fisse) 

WifiOO.  » 

Ì9 

Aannalità  al  eomnne  di  Napoli  per  rassegno  agli 
12  maggio  lOOl,  n.  184)  (Spesa  obbUgatoria). 

400.000.  » 

20 

lateressi  dei  bnoni  del  teAorò  e  spese  -di  negosia- 
iÌMM(Ideln). 

Da  riporktrsi. 

«^MO/xn.  » 

d,92OJ50O    » 

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14S4 


xsoox  E  OBCBxn  Dm.  SBOKo  D'rrAUA  -  1906 


o 
« 

CAPITOLI 

COBIPBmBA 

per  Tesereino 

tinanziarìe 

dal 

1*  luglio  1905 

30  giugno  1906 

Ci 

RENOMINAZIONE 

Biporlo. 

6,920,600. 

21 

InteresBi  di  bvottl  dal  tesoro  a  ,hiBgm  9cmémim 
creati  con   la  legge  7  luglio  1901,  n*  328,  e 

1,281,625. 

E^ 

Interessi  dipendenti  da  contratti   stipulati  a  licita- 
zione prìTala  per  le  ooeCruiioni  delle  ferfvfie 
complementari  a  norma  dell'art  4  detta  legge 

cedente  leggo  U  loglio  1867,  n.  «785  (làem}. 

20,060. 

23 

lolereesi  di  somme  versate  in   conto   corront»  eoi 
tesoro  dello  SUto  (Idem)       .... 

450,090. 

E4 

Interessi  dell*  1.50  per  cento  A  aetto  sopra  aa«i- 
dpazioni  statutarie  degli  istituti  di  emissiottè 
a  sensi  delle  leggi  10  agosto  1893,  n..449,  U 
lugtto  1894,  n.  339,  8  agosto  1895,  n.  48d,  e 
:'  17  geitnaio  1897,  n.  9  (art  3  delFallegato  D) 
(fi^^f^jj 

25 

Garanzie  e  sossidi  a  società  conceBsionarie  di  strade 
ferrate  (Idem)      .        .        .        ^       .        . 

ITtMOjOOA. 

93 

Sovvenzioni   annue  chilometriche   deriTaoti  dalla 
facoltà  coooessa  al  CUrferao  eoo  Vi%  U  della 
legge  89  luglio  1879,  n.  5002,  serie  2^  (Idem). 

25;306.90 

27 

• 

Corrispettifi  dovuti  alla  società   italiana  per  le 
strade  fenaU  della  Sidlia  per  U   servizio  di 
.    Bavigaaione  attraverso   lo  stretto   di  Messiiia 
-JL»tàs^  O^agosto  1893,  n.  491  (Idem)  . 

Da  riporiarH 

\vifm. 

» 

• 

26,807,SS1. 

29 

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£Wai  M  IKBCIEZX  SBL  XBGVO  fi'lTALIA  -  1905 


1436 


CAPITOLI 


8 

0 

21 


DENOMINAZIONE 


COMPSTEKZA. 

|)6i'   Tescrcizio 

finaD7Ìarìo 

dal 

r  luglio  1905 

al 

30  giugno  1900 


28 


29 


30 


i&]por<o. 

Onere  eveatotle  per  Hacfai  meriitiini  dei  piMeeell 
CaU$bri0f  StUU  e  Cariddi  adibiti  al  eenizio 
di  oavigaaioiie  dello  etrctto  di  Meweina  (Regio 
deento  1*  giugno  1807,  a.  380)  (Speea  obbMg.)* 

Anmialità  netta  domia  rIIs  locieià  italiana  per  le 
■trade  ferrate  Meridionali  eseroento  la  rete 
Adriatica  in  oorriapettivo  delle  linee  di  sna 
proprietà  (art  V  dei  ooa^tfto)     . 


31 


32 


Corriepettivotshilometrìco  Spettante  alle  Bodetfc  < 
centi  le  reti  Medhen^ttcib,  AdrìatiÌBa  e  Sicnla 
per  la  coetrozione  delle  strade  ferrate  di  cui 
alle  convnzioiu  approTate  colla  legge  del  fO 
luglio  Itta»  n.  6660  (Spfea  obbligatoria) 

Quote  di  pro^otéo  lordo!  àétièr  ferrovie  apipartenenti 
a  locietà  prirate  ed  merritate  per  loro  conto, 
a  senio  dei  riapettrri  atH  di  concessione  o  in 
legtito  a  oonTenzioni  speciali  (art  13  del  con- 
tratto per  la  i«U  ìlediterrMiea  e  16  di  quello 
per  la  Mie  Adriatica)  (Idem). 

Corrispettivi  dovuti  alle  società  delle  reti  Mediter- 
,     ranea,  Adriatica  e  Sicnla  per  Tesercizio  delie 
linee  complementari  ooatitnenti  le  reti  seoon- 
'  dàrie  (art  73  dei  capitolati   per  le  reti  Medi- 
terranea e  Adrìatioa  e  69  per  qn^lo  della  rete 
Sicula)  (Idem) 

Da  riportare , 


26,897,381.29 


per  mmnaria 


82,091,646.88 


22,226,089. 43 


7,000,000.   » 


23,220,210.   » 


111,405^276  69 


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1486 


LEOai  S  nSCBEII  BEL  BEGITO  Jt'ltAUA.  -  1905 


o 

• 

CAPITOLI 

GOMPSnDNEJl 

per  Tesercido 

flBaadario 
dal 

DBNOMINJlZIONB 

lMugUol906 

al 

30  giugno  1006 

Riporto»          • 

111,406^278.00 

33 

Correflponnone  alle  cane  delle  pendoni  e  dei  eoo- 
oond  del  penonale  delle  vM  M editemuea, 
Adriatioa  e  Sionla  deUe  qaote  del  2  e  1  per 
cento  del  prodotto  lordo  al  disopra  di  quello 
iniziale  (art  35  del  capitolato  delle  reti  Me- 
diterranea e  Adriatica  e  art.  31  di  quello  per 
la  rete  Sicnla)  (Spesa  obbligatoria) 

2,100,48a  » 

34 

Annualità  dovuta  alla  ditta  Mangili  per  il  aenrizio 
di  nangasione  a  vapore  sai  lago  di  Garda 
(art.  28  della  oonvenxione  approvata  con  la 
legge  ornano  1803,  n.  125)  (Idem) 

112,788.40 

85 

ferrovia  GremonarMàntova  per  Tiiao  coarane 
della  ataiione  di  Piadena  oon  la  linea  Parma- 
Breeoia-Iieo  in  ordine  alla  oonvensione  27  o^ 
tobro  1888  e  reUtivo  atto  addizionale  20  mag- 
gio 1889  e  alFaltra  conTeniioae  12  giagno  18M« 

ìjno.  » 

30 

AnnnaUtà  apettante  alla'caaea  depoiiti  e  preatiti,  a 
forma  dell*art  8  dell'allegato  Jf,  approvata  oon 
rari  13  della  legge  22  lagUo  1894,  n.  339  - 
Intereeei  -  (Nona  annualità) 

JUòiio  9ÌiaiÌMÌù. 

4,023,727.01 

117,K2,04«.Ol 

37 

Pendoni  del  Miniitero  del  teMro  (Speee  flaae) 

2;a86^000.   » 

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LBOGI  E  DECRETI  DEL  BEONO  d'iTAIIA  -  1905 


1487 


p«r  r« 

flniTtfinrig 

r  luglio  190S 

30  giugno  liM 


Pmukmi  9iraor<Unarié. 

Aflugni  ai  Mille  di  ManftU  o  loro  TodoTe  ed  or^ 
luii,  e  peBàoni  divene.         •         .        •         . 

AflMgiii  Titalin  a  titolo  di  rìoompensa  naiionald. 
oompred  quelli  pei  Toterani  184840,  ai  lensi 
della  leggi  4  mano  1898,  n.  46,  e  18  'dicem- 
bre 1806,  &.  480 

Àasegiii  a  faTore  di  coloro  che  preaero  parte  alle 
guerre  per  1*  indipendenxa  dltalia  a  eominoiare 
da  quella  di  Crimea  (legge  8  luglio  1004,  n.  341). 


Indennità  per  una  lola  Tolta,  iuTece  di  penftioni, 
ai  termini  degli  articoli  3,  83  e  100  del  teeto 
unico  delle  leggi  tulle  peneioni  cìtìU  e  mili- 
tar], approrato  col  regio  decreto  21  febbraio 
1806,  n.  70,  ed  altri  aefl^gni  congeneri  legal- 
mente dovuti  (Speaa  obbligatoria). 

Tcftale  del  debito  Titalido. 
Doteiioni  della  Gan  Reale 


Dovario  a  8.  M.  la  Regina  Margherite  di  Savoia, 
vedova  di  S.  ÌLìì  Re  Umberto  1  (leggv  6  di- 
cembre lOiO,  n.  303) 


730,000.  » 


2,000,000.  » 


per  memoria 


2,730,000. 


84,000.  0 


5,440,000.  » 


15,060,000.   » 


1.000,000.  » 


16,060,000.  » 


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1488 


UOQI  S  DBCBKTI  TOSL  SEGNO  d'iTALIA.  -  1905 


o 
u 
• 

81 

CAPITOLI 

CkMfPBlWZÀ 

per  Tes^tùsio 

finanzìai-io 

dal 

r  luglio  1906 

Z, 

DBMOMINAZIONS 

al 
90  giugno  1906 

Spué  per  U  Cambre  UgitlaHve. 

44 

Spese  pel  Senato  del  Regno        .... 

500,000. 

» 

45 

Speae  p«r  k  Camera  dei  deputati 

931,000. 

» 

40 

Rimborao  aile  aodetà  di  strade  ferrate  e  di  naTi- 
gaiione  dell'importo  dei  viaggi  dei   membri 
del  ParUmento  (Spesa  obbligatoria) 

.   1  * 

812,000. 

» 

2,313,000. 

» 

47 
48 

49 
50 

51 


Spase  generali  di  amministrazione. 

ìAmUUro. 
Personale  di  nioio  (Spese  ilsse)  .... 

Pexwmak  di  ruolo  -Indennità  di  residenia  in  Roma 
(Usffi)       ."' 

Personale  straordinario       .'.••. 

Personale  straordinario  -  Indennità  M  nsMeaiain 
Roma  (Speae  fiise) 

Speae  d'ufllcio  del  Ifiusterò        . 


2,026,493.44 

275,022.   » 
51,8T7.  > 

iO,000.   » 
105,040.  » 


2,468,432.44 


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JUEOQI  B  DECBEZZ  JKBIi  JUBGNO  d'iTALIA  -  . 

1905                14S9 

CAPITOLI 

[i«r   TMercizio 

finanxiario 

dal 

8 

0 

IMuglio  1905 

2 

DSNOMINAZIOVB 

al 
30  giugno  1900 

Pr09idmua  del  Consiglio  dm  ministri. 

» 

PenoiiAl«  di  n»lo  dflU*«fl«io  di  praidean  d«l 
consiglio  doi  ministri  (Speso  fisso). 

4,000.  » 

53 

Personalo  di   molo    dall'nfBoio   di  pi-osidonsa  del 
oonB%lio  doi  ministri  -  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Idem)       ..... 

350.  » 

54 

Compensi^  rstrìbozioni,  mercodi,  indonnita  di  mìs- 
■tono  al  personale  dell'ufficio  di  presidenza 
del  oonsiglio  dei  ministri     •        •         •        . 

18,000.  » 

55 

Porsonalo  straordinario   dell*n(Bcio   di  presidenza 
del  oonsiglio  dei  minÙBtri  -  Indennità  di  resi- 
denza in  Romi/  (Spese  fisse)  .... 

400.  » 

56 

Spese  per  Tnfflcio  di  presidenza  del  consiglio  dei 
ministri 

Corts  dei  conti. 

5,000.  » 

22,750.  » 

57 

Penonalo  di  molo  (Spese  fisse)    .... 

1,528,235.  » 

sa 

Personale  di  ruolo  -  Indennità  di  residenza  in  Ruma 
Gdom).        ....... 

214,811.50 

59 

Spese  d'ufficio 

*  84,500.  » 

1327,546.50 

94  -.  YoL  n«  -  1905. 


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1490 


LEOOI  S  DECRETI  DEL  REOMO  d'iTAUA  •   1906 


• 

2 

C  A  P  ITOLI 

CoMp]ffnr«zi 

l^r   lesercirJo 

ttnauziario 

dal 

s 

UPNoMLNAZlONB 

30  giugno  .if  Jb 

Yt^/oiua  sugli  isHtuH  di  emMoné  e  sui  servisi 
dna  di  Napoli. 

60 

Personal*   d^^H*  ipp«ttorato  generala  (Speie  ftMe)   . 

76,000.  » 

61 

Personale  deirispettorato  genentle  -  Indennità  di 
residenn  in  Roma  (Idem)  •        .         »        . 

5,197«  50 

62 

Spese  diverse  occorrenti  per  la  oommissione  per- 
manente di  cui   all*art  107  del  testo  unico 
driUa  l«gge  siigr  istituti  di  emissione  e  sulla 
ciroolasione  dei  biglietti  di  banca,  approdato 
eoi  regio  decreto  0  ottobre  1900,  n.  873,  e  com- 
penso al  segretario  della  detta  commiasione**  • 

5,000.  > 

63 

Indennità  di  minione  agH  ispettori  deUMspettorato 
generale  ed  al  personale  aildetto  ali  ispettorato 
medesimo  o  da  esso  delegato 

Atvoeaturs  erarialL 

2!r,500.  » 

• 

113,6^7.50 

65 

Personale  di  ruolo  (Spesa  fisse)   .... 

;       882,830.62 

«9 

Personale  di  ruolo  -  Indennità  di  residenza  in  Roma 
(Idem).         . 

Da  Hpopitvst» 

20,653.    » 

003,503.62 

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LEGGI  E  DECEETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1906 


1491 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


irajporlo* 

Pflraonak  straordinario 

Personale  straordinario  -  Indennità  di  reeidenia  in 
Roma  (Spese  fine) 

Speso  d^nfSdo  (Idem) .  • 

Fitto  di  locali  non  demaniali  (Idem)    . 


Inttnd^Hsa  dfi  finanza,'  i 

Personale  di  ruolo  di  ragioneria,  ufficiali  di  sorit- 
tura  e  magasmnieri  economi  delle  intenderne 
(Spae  fisse). 

Personale  di  molo  di  ragionerìa,  uffici^  di  scrit- 
tura e  magaxsiniori  economi  delle  intendeufie 
-  Indennità  di  reeidenxa  in  Roma  (Idem) 

Personale  straordinario 

Personale  straordinario  -  Indennità  di  reaidensa  in 
Roma  (Spese  fisse)       .        .        .        •        • 


Sertuio  del  tesoro. 

Personale  di  gestione  e  di  controllo  nella  tesoreria 
oeotnde  del  Regno,  nell*ufficio  dell'agente  con- 
tabile dei  titoU  del  -déMto  pubblico,  neiroffl- 


C0MP8TBNZÀ 

per  reserdsio 

finamdario 

dal 

1*  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 


903,503.62 
12,440.  » 

900.  » 
41,500.  » 
25,600.  > 


983,943.62 


2,053,109.47 

12,360.  » 

5,700.  » 

350.  > 


2,071,519.47 


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1492 


£BOGI  E  BECaETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


u 
• 


CAPITOLI 


DENOIfIN  AZIONE 


ctiiA  daU«  cai^  Pilori  •  dipendenti  cartiera, 
nell»  r^gia  leoca  e  nella  casaa  spedale  dei 
biglietti  a  debito  dello  Stato  (Spese  fine) 

76  Peraonale  di  geitione  e  di  controllo  nella  tesoreria 
oentnle  del  R^gno,  nell*nfflcio  deiragente  con- 
tabile dei  titoli  del  debito  pubblico,  nella  regia 
lecca  e  nella  casta  speclak»  dei  biglietti  a  de- 
bito deUo  Stato  •  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Idem) 

77  Spese  d'ufficio  della  tesoreria  centrale,  dell'agente 
omtabUe  dei  titoU  del  debito  pnbbfieo  e  del 
magazsiniere  dell'officina  carte-Talori  e  della 
tesoreria  di  Massana 

78  \  Personale  fidnoiario  della  tosoreria  centrale  e  del- 
Tagwito  oontalnle  dei  tìtoli  del  debito  pubblico 
-  Indenikità  di  resrdenza  in  Roma  (Spese  fisse). 

79  Personale  delle  delegazioni  del  tesoro  presso  la 
regia  tesoreria  profindale  gestita  dalla  banca 
d'Italia  (Idem) 

30  Personak  delle  delegazioni  del  tesoro  presso  la 
regia  tesoreria  provinciale  gestita  dalla  Banca 
d'Halia  "  Indennità  di  residenza  in  Roma 
(Idem) 

8[  Personale  straordinario  delle  delegazioni  del  tesoro 
(Idem) • 

Da  HparianL 


CoMPrnaaK 

per  resercizìo 

finanziario 

dal 

ringliol905 

al 

ao  giugno  IQOS 


183,920. 


8,880.  » 

43,060.  > 

2»000.  > 

931,^58.50 

7,460.  » 


1,139,018.50 


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LSOGI  E  HECKETI  BEL  BEaNO  b'iTAUA  *  1805 


149S 


CAPITOLI 


DBNOMIMAZIOiaB 


GOMP 

par  reserdno 

finAiixiarìo 

dal 

!•  luglio  1906 

al 

30  giugno  ig06 


Bipono, 
SpéM  d*iiiil«o  dolio  doleirazioni  dol  tesoro  (SpoM 


) 


SpoM  por  teBporto  fondi  e  di  toaororìa»  aoqniilo 
di  cmeo  forti  a  reoipionti  ]j&r  la  oonaerfaiione 
dei  ndori    •  .  .        • 


Spoio  pei  aorriii  del 


'Speao  per  Tacoertamento  preeoo  lo  inCendeno  H 
Anania  o  preno  la  cassa  dei  depositi  e  prestiti 
doUa  legittimità  dei  doeamMitl  prodotti  per  lo 
operaxiaid  di  debito  pubblico  • 

Spese  di  liti  sostenute  noli*  interesse  delle  ammini- 
■ti'MioBi  del  tesoro  e  del  debito  pubblico  e 
dell*asi«nda  dei  danneggiati  dalle  troppe  bor- 
boniche in  Sicilia  e  altro  spere  acceoeorìe  (Spesa 
obbligatoria) 


Méffia  Mecca  e  moneiagUmé. 

Personale  di  molo  (Spese  firn»)  .        .        .        '. 

Personale  di  molo  -  Indennità  di  residenxa  in  Roma 
(IdemX  ; 

Da  riporkarti. 


ì,ì3èj5ìB.  50 
ie,500.  » 

36,500.  » 
21,500.  » 

1,500.  » 


10,000.  » 


i;230,518.50 


41,390.  » 


47,331.  » 


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1494 


LBOOI  E  DECRETI  BEL  BEGNO  d'iTAUA  -  1905 


ss 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


CoaiPsnMZA 

par  reMrcizìo 

fituuasiimrìo 

dal 

IMngHolOOS 

al 

SO  giugno  1906 


88 

89 

89 
àis 


90 


90 


91 


Speaa  d'nffido  (Bpete  fisae) 

Speae  d*M«rcl2Ìo  della  zecca  (Speea  obbligatoria)  . 

Asaegni  di  Taletndinariotà  ai  lavoranti  di  lecca, 
Buasidi  ai  medeaimi  e  loro  auperatiti  -  Premi 
per  modelli  di  naovi  tipi  di  monete  -  Speae  per 
la  commiaaione  artistica-tecoica-monetaria  iati* 
tnita  con  regio  decreto  89  gennaio  1905^  n.  27,  e 
per  laTori  atraordìBari 


Personale  atraordinario  -  IndennitJk  di 
in  Roma  (Speae  fisae)   . 


reaidenaa 


8mvUi  diversi. 


Ratribaaioni  e  oompenaì  agrìmpiegati  e  al  perao- 
nale  di  baaao  aarniio  deiramminiatradone  oen- 
trale  e  proYineìale  del  teaoro  per  laTorì  e  pre- 
ataaioni  atraordinarie  -  Gompenai  alle  commia- 
aioni  di  eaami  e  alla  oommiaBÌone  tacnica  per- 
maDonta  di  cai  ali*  art  83  del  regolamento 
16  giugno  1886,  n.  853       . 

Speae  di  commiaaione  e  di  cambio  per  i  pagamenti 
allWaib  (Spwa  obbligatoria) 


47.881.  » 

8,000.  » 
88.000.  » 


l^OOO.  » 


700.  » 


150,081.  » 


108,860.  1^ 
380,000.  » 


438,860.  » 


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LBOOi  E  hbcbeti  del  segno  d'italia  -  1906 


1495 


CAPITOLI 


DENOÌJINA/IOXB 


Co^!PETB^rzA 

poi-  ToBercino 

finanziario 

1*  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 


Riporto, 

Spese  di  commiMUone  per  la  riseot8Ìoiied<>>iruiilen* 
nttà  doiriit^  da]  Qoverno  cineso  (Spesa  obbli- 
gmtoria) 

Spese  per  i  servizi  delle  delegazioni  airestaro,  per 
rapplieasone  àrìVaffidaoU  e  per  telegrammi 
di  hmk  

AilestimMito  dei  titoli  dal  debito  pabbltco  *  Spese 
per  oomple'are,  mettsire  in  ciroolazione  e  spe- 
dir» alTestMfo  i  titoli  éhe  si  ricevono  dall'of- 
ilfliiia  ewlsTalorL 

ladMultà  di  Tiaggio  e  di  soggiorno  agli  impiegfttt 

Indennità  di  tnunvtamento  agU  '  impiegati  ed  al 
personale  di  basso  sorvido  e  indonniti^  di  tra- 
sferimento al  domicilio  eletto,  doTuts  agrim- 
piegati  ed  al  personale  enddetto  collocati  a 
riposo  ed  alle  famigKe  di  qnelli  morti  in  aer- 
Tisio    .        • 

Restìtssione  di  somme  indebitamente  versate  nelle 
tesorerie  dello  Stato  (Spesa  d'ordine).    • 

Spese  di  bollo  ani  titoli  del  debito  pnbblioo,  le 
quali  debbono  stare  a  carico  dello  Stato  (Spesa 
obbligatoria) 

i)#  ripoi*l8rji« 


40,000.  » 

doooo.  » 

85,750.  » 

56.000.  » 


22,000.  » 
120,000.  > 

5,000.  » 


776,010.  » 


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1496 


UOOI  B  nECBITI  DEL  SEGITO  D^ITiXXl  •  1909 


o 
u 

a 

z 

CAPITOLI 

CoMPVmCBA 

per  reaerctzio 

finanziario 

dal 

DBNOUINAZIONB 

IMugUplQC» 
30  giugno  IQW 

AlpOfw* 

776,610.   » 

97 

SpMe  poi  seiTiiio  della  eonlftbilità  g«Mnife  ^per 
gU  stadi  »  kvori  relothi     . 

io,ooa  » 

96 

Siuridi  non  obblig»ftorìament«  vitalisi . 

75.00O*    » 

99 

TeUgvammi  da  Bpediro  all'aiterò  (Spesa  d*orduM). 

3,000.   > 

100 

8p6M  postali  (Idem) 

8,000.   » 

101 

Spaia  di  itampa. 

96,700.  > 

102 

ProTTieta  di  carta  a  di  oggetti  Tari  di  caneaUerìa, 
legatura  di  libri  e  ragistrì   .... 

23,550.  » 

103 

Spese  per  racquisto  di  libretti  e  di  scontrini  fer- 
roTÌari  per  conto  degli  impiegati  deU*ammin^ 
straàona  del  tesoro  (Spesa  d*ordine)     ' 

300.  » 

104 

Residui  passiri  alimiiàli  a  sanse  deUTasL  91  dal 
testo  unico  éi  legga  aalla  contabilità  g«Mraìa 
e  raolamati  dai  crediÉoii  (9ps«k  oèU^alarì^. 

per  mm/ncria 

105 

Spasa  di  latori  per   preparare  i   pagamenti  della 
rendita  nominative  consolidata  a  per  eseguire 
gli  appuramenti  semestrali  nel  gran  libro     .. 

16,000.  » 

108 

Indennità    di  miariona  par    le  ispeiioni  aBis  ra- 
gionerìa  delle  intandma  ^i  ftaaaaa  a  par  la 
operasioni  dipendenti  dalla  legge  11  luglio  1897, 
n.  256,  su)  riacanfro  effsClNo  M  magauM 
e  depositi  di  tnatamli  e  di  marel  di  proprietà 
dello  Stato 

40,000.   » 

1,049460.  » 

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UOCa  E  DECBEn  DEL  REGNO  o'iXAIXA  -  1906 


1497 


107 


108 

(«) 

110 


111 


112 


113 

114 


CAPITOLI 


DFNOMINAvtONB 


GoMPStnoA 

per  Tesercttio 

fiiumiiurìo 

dal 

!•  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 


Ripcrto, 

Sussidi  ad  impiegati  di  ruolo  e  atraordinari,  agli 
uacieri  e  al  personale  di  basso  s^ryizio  in  at- 
ticità di  funzioni  déiramministrazione  centrale 
e  proTinciale 

Aasegiu,  indenaità  di  ousaione  e  ^Mee  diverse  di 
qualsiasi  natura  per  gli  addetti  ai  gabilMMI    . 

Somma  da  versare  alla  cassa  depositi  e  prestiti 
per  costituire  il  fondo  di  riserva  per  le  epi- 
soozie,  in  ordine  all*art  4  della  legge  20  giù* 
gao  1902,  n.  272  (Spesa  obbligatoiia  e  d*«rditte). 

Quota  del  prodotto  della  tassa  di  boUo  applicati^ 
agli  stipièndi  degli  impiegali  cìyìU  e  militari 
da  destinarsi  a^  /sTore  delle  istituzioni  per  gli 
orfani  degli  impiegati  stessi  (legge  3  marzo 
1904,  n.  67; 

Spese  casuali 


Spesa  per  servizi  speciali. 

Of/Uina  per  la  fahbrieanone  dàlU  tmie^aìori. 

Personale  (Spese  fisse) 

Mercedi  e  sussidi  agli  operai  ed  asaistenti  ooutrol- 
lorì  e  loro  superstiti^  spese  sanitarie,  premi  par 
rassicurazione  degli  operai  stessi  ed  assistenti 
controllori  ai  termini  della  legge  17  osane 
I8969  n.  80.  Contributo  annuo  da  yersarsi  alla 
eaasa  nazionale  di  presidenza  per  T  invalidità 


Da  ripetUKTÈi 


1,049,160.  » 

40000.  » 
20,000    » 

175,000.  » 


42,984.60 
23^000.  » 


1,350,144.60 


31,760.  » 


31.760.  » 


(a)  n  oapililo  a.  lOf  fo  ippifUio. 


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1498 


LEGGI  E  DECBETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1905 


CAPITOLI 

p«r  TeMiretsìo 

dal 

r  loglio  1905 

al 

30  giugno  1006 

s 

DKNOMINAZIONB 

Riporlo. 

31,760. 

> 

Itfgge  17  luglio  1806,  n.  350,  e  ad  altri  i«ti. 
luti  oongeneii  (Speea  d*ordine) 

541,000, 

» 

115 

GarU   flligimnata  e  non  flligranata,    cartoncino, 
macchino,  apoM  di  aoqua  e  di  matonaie   por 
la  stampa  dello  carte-yalori,  laTorì  di?or«i  por 
conto  doi  Ministeri  od  altri  enti  (Idem) 

5                * 

1,520,090, 

» 

2,092,850. 

» 

116 

Fondo  di  riaorra  per  lo  spofo  obbligatorie  o  d*or- 
dine  (art  38  del  tosto   unico   rlella   leggo  di 
contabilità,  approvato  col  regio  decreto  17  feb- 
braio 1884,  n.  «010)    .         .         .     ^   . 

2,500,000. 

» 

117 

Pondo  di  rvMrra  per  lo  speao  impronito  (art  38 
dol  testo  nnico  della  leggo  di  contabilità,  ap- 
prOTatoi  ool  regio  decreto   17  febbraio  1884, 
n.  80W) 

TITOLO    IL 
Spesa  itraordlnniia 

1,000,000. 

» 

3,500,000. 

» 

CATEGORIA  I  —  «/)o#  tfreitivé. 

Oneri  dello  Stato. 

{Debitt  tariabilì). 

118 

Interessi  del  2  per  cento»  a  calcolo,  sui  mutai  con- 
tratti dallo  proTineie  Jannoggiate  daUo  iaon- 

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I.BOOI  E  DECBBTI  BEI.  BEONO  d'itALIA  -  1905 


149» 


CoMPnVNZA 

o 

CAPITOLI 

per  reeordzio 

s- 
o 

linanriario 

a 

dal 

• 

lMugliol906 

2; 

D£NOMINAZIONB 

30  giugno  1900 

dasioni,  a  termini  dell*art  9  d'ella  l«gge  8  giu- 

gno 1813,  n.  1400,  e  delia  legge  8  luglio  1883, 

n,  1483  (8peMi  obbligatoria). 

56,000.   » 

119 

Interrii  a  calcolo  sui  mutai  oontratti  dalla  pro- 
^inda  di  Sondrio  in  ordino  doU'art.  7  deUa  . 
legge  7  aprilo  1889,  n.  6018,  o  dalle  pro- 
Tinde  di  Teramo  e  Ghieti  in  ordine  airiOti- 
colo  11  della  legge  steesa  ^jor  riparare  i  danni 
cagionati  dalle  inou'^aadoni  deirautunno   1888 
e  per  la  eeeenzione  di  movi  lavori  occorrenti 
alla   difesa    contro    nuovi   diaaatri  coueimili 

(Idem)  1.  .      .         .         . 

12,000.  » 

ISO 

Annualità  da  pagarsi  alla  c^sa  depositi  e  prtWtìti 
per  interoesi  al  3. 50  per  cento  <d   anmiorta- 
mento  dei  mutui  conoeeei  alle  provincie  di  Qe- 
nora,  Porto  Mauriao  e  Cuneo  ed  ai  comuni 
delle  madeeime   in   relanone  alfart  8   deUa 
leggo  31  maggio  1887,  n.  4511,  per  riparare 
ai  danni  dei  terremoti  del  febbraio  e  marzo  1887 
ed  ai  danni  cagionati  al  comune  di  Campo- 
maggiore  dalla  frana  del    10  febbraio  1888, 
giusta  la  legge  26  luglio   188&   nam.  6000 

(IdemX 

368,294.56 

121 

Indennità  dovute  secondo  la  le'<ge  per  le  espro- 
pxiazioni  del  GoTerno  austriaco   per  opere  di 

fortificationi 

per  memoria 

1» 

Somme  da  passarsi  nel  conto  corrente  spedala  col 
mnnidpio  di  Napoli  come  concorso  dello  Stato 
nei  lavori  di  risanamento  di  quella  città,  oor- 

Da  Hpmiatti. 

. 

4as;eo4.86 

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l&UO  LBGK»  a  BBGBBTI  USL  SEGVO  D'HALLà  -  1906 


GoxpBiSNza 

o 

CAPITOLI 

per  reeerciàa 

9 

fiaanaiarìo 

dal 

lMugliolM6 

2S 

DBMOMINAZIONB 

30  giugno  1900 

Riportù. 

426,204  50 

rÌBpOQd«iiti,  alla  metà  della  •omma  atabiliia 

dall*art.  3  della  legge   15  gennaio  1885»  nu- 

mero 2892,  e  da  procurani  mei  modi  indicati 

daU*art.  1  deUa  oon^enzione  15  «enUaio  1896, 

approTsia  eon  Fart  5  deU^aOe^ato  I  alk  leff^e 

8  agoilo  1895,  n.  ^^   ed   ai  termini  delia 

legge  17  luglio  1898,  n.  3ia         . 

1.000,000.  p 

123 

Somma  dovuta  «Uà  aocietà  MU  fenwno  Meridio- 
nali in  oona^gneatt  della  eonvensione  appro- 
vata con  la  legge  28  luglio  189t>,   n.  4S^  a 
oompeneo  dei  lavori  CBegniti  per  il  aoprapas- 
saggio  al  ponte  ferroviario  snl  Po  aMenana- 

oorti  (Quattordicesima  annualità)    . 

Speso  genoralt  di  animinittrazime. 

102,838.26 

1,580,192.82 

124 

Maggiori  anegnamanti  sotto  qualsìaai  denomiAa- 

23,72a  > 

125 

Spesa  oooortente  alla  corte  dei  conti  per  il  ser> 

- 

personali  di  spese  fisse.         .         ,         »         • 

43,000,  » 

126 

Personale  straordinario  dellar  corte  dei  conti  -  In- 

dennità di  residenza  in  Koma  (Spese  fisse)    • 
Da  riportarsi. 

2,600.  » 

09,320.  » 

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UBaei  B  DECBEn  del  bboho  d'italia  -  1906 


1501 


o 

• 

a 
ss. 

CAPITOLI 

GoMPRBaA 

per  resepciBio 

finauziariò 

del 

lMugUol905 

al 

30  giugno  1006 

dbnovinàzionb 

Biporto. 

M,320. 

» 

127 

Spen  pei  lami  ■trMrdinari  per  r«mininifltn«i(ni« 
del  debite  pabWeo 

46,080. 

» 

19B 

SpeM  per  la  fabbrìcaiume  dei  biglietti  di  State  e 
per  reiaroizio  e  la  manutenzione  del  forno  cre- 
materìo  delle  carte-calori   di  Stato  (Spe^a  ob- 
bligatoria)   

248,800. 

» 

128 
bi9 

Spese  d*iifficio  del  cassiere  speciale  dei  bigiietti  a 
debite  della  State  ^  Studi  e  UT^ri  dÌTersi  ine- 
renti alla  iabbficakione  dei  biglietti  di  State . 

17,900. 

» 

IM 

Personafe  della  cassa  speciale  dei  biglietti  a  de- 
bito dello  Stato  -  Indennità  di  rendenxa  in 
Rmaa  OSpese  fisse) 

10,500. 

» 

9l»fiO0. 

» 

190 

Gompena  ai  danneggiati  dalle  troppe  borboniche 
in  Sidla  (Spese  fisse  e  d'ordine)  • 

264,000. 

» 

ISl 

Anstro-Ungarìca  a  tonnine  dell'art  9-  della 
contenzione  A,  approdata  colla  legge  23  mano 
1871,  IL  137  (Spesa  d'ordine) 

4,50d. 

» 

192 

Spesa  derìiranto  dall'eseoojiione  dell'art.  8  della  con- 
▼endone  B,  stipulate  fra  1*  Italia  e  ia  monarchia 
Anstro-Ungarioa  ed  approvate  ooUa  legge  23 
marpo  1871,  n.  137 

Z#0  n|Mrf  flTff. 

p^n^enuHa 

258,500. 

» 

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1602 

I^QGI   E  DECBBTI  DEL  RBGXO  d'iTALTA  - 

1905 

O 

CAPITOLI 

per  leses-eizio 

9 

finanxisario 

3 

dal 

0 

f  luglio  1Q05 

z. 

DENOMINAZIONE 

30  giugno    19(M 

jRiporfo. 

856,50a    » 

133 

SpMa  per  indemiità  dovuta,  ai  tormini  delPart  149 
della  legge  ani  riordinamento  del  notariato 
25  maggio  1879,  n.  4900  (testo  anice),  ad  ewr- 
centi  di  ufllrf  notarili  di  propr:età  privata  in  » 
Remi   Mati  abolita  col  prM^edente   art.  148 

(Sp«a  obblfghtorìa) '       . 

30,073.68 

134 

Contributo  del  tftporo  dello  Stato  a  favore  della  be- 
neficenza  pubblica  'romana,   ia   esegnimonto 
deirart.  9  della  leg^e  30  luglio  1890,  n.  343, 
ed  articol  •  unico  dolìa  le^rge  3  febbraio  1898, 

n.  48,  ed  aii.  3  della  logge  8  luglio  1903,  n.  321.    . 

1,300,000.  » 

135 

Contrìbnlo  «Tentnale  dello   Stato  a   favore  della 
congregazione  di  carità  di  Roma,   in   eaecn- 
zione  deirart.  5  della  bgge  30  loglio  1890, 
n.  343,  sulla  beneficenza  di  Roma  (Sposa  ob- 

bligatoria)   

300,000.  » 

136 

Concorso  dello  Stato  nella  spesa  per  la  cura  degli 
infermi  poveri  non  appartenenti  ai  comune  di 
Roma,  ricoverati  nell*  istituto  di  Santo  Spirito 
ed  ospedali  riuniti  di  Roma  (I^gge  Si  mag- 

gio 190a  n.  211) 

300,000.  » 

137  .. 

Corresponsione  all'istituto  di  Santo  Spirito  ed  agli 
ospedali  riuniti  di  Roma  a  pareggio  del    fisO)^ 
bisogno  annuale  non*  coperto  dalle  disponibi- 
lità del   fondo  destinato  al  pagamento  delle 
pendoni  monastiche  a  carico  d^l   fondo  spe- 
ciale di  beneficenza  e  religione  giusta  Tart  1 

comma  2^  della  legge  8  loglio  1903,  n.  321  . 
Va  r^Oi'iarti. 

jier  MSmorui 

2,194.573.88 

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J, 


LEGGI   E  DECREXI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1906 


1503 


CAPITOLI 


DBMOMINàZIONB 


PfT 


dal 

l'kgliolQOS 

al 

90  fiagno  1900 


Eiporio. 

Restitaiione  «fealoale  di  rendite  e  capitali  già  ap- 
partenenti alle  opnlratemite  romane  indema- 
niate» in  ooDcegnenza  di  dismtsaioni  di  , beni 
ordinati  e  da  ordinarsi  in  oonformiti  delKan 
ticolò  1  della  leggfi  30  loglio  1896»  n.  343,  e 
reetituzione  al  demanio,  di  somme  ▼«rsate  al 
t«eoro  in  più  delle  dovute  iu  conM'guenxa  del- 
ramministrazlone  dei  beni  già  &ppartonenli  a 
dette  confraternite,  tenuta  dal  demanio  prima 
deiriipplicazione  di  detta  legge  (Spesa  obbli- 
gatoria)  • 

Somma  corrispondente  alle  quote  di  eommpoata 
provinciale   e  comunale  sui  fabbricatidi   prò* 
prieià  della, società  pei:  ^  risanamento  di  Nft«-  •. 
poli  da  versarsi  a  favori»  de}  fondo  per  il;  p,- 
sanamento  (art.  3  deìla  legge  7  luglio  1902^ 

n.  200)     (  «        •        •         •         .     .  ,        • 

» 

Somma  <)orrispondente  all^  quota  d'imposta  era- 
riale sui  fabbricati  di  proprietà  delia  Società 
per  il  risanamento  di  Napoli  da  versarsi  a  fa- 
vore del  fondo  per  il  risanamento  (art  8  della 
legge  7  luglio  1902,  n.  290). 

Spesa  per  la  costruzione  e  l*  impianto  in  Roma  della 
nuova  secca  di  Stato    •       , . 

Sussidio  Id  Monte  per  le  pensioni  agli  insegnanti 
elementari 

Da  r^^ùriarsi. 


2,194,573. 68 


ver  memoria 


410,000.   » 


480,000.  » 
125,000.  » 
300,000.  » 


3,509,573.68 


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1504 

L800I  B  lOCBETI  DSL  KBOVO  d'iTALIA.  - 

1906 

u 
• 

CAPITOLI 

CoMpnBoi 

per  reMrctrfa 

fiiuuudano 

dal 

a 

1*  luglio  1906 

^ 

DKNOMINAZIONR 

al 
30  giagno  1000 

lUpOTtOm 

S,609£73.e8 

143 

Concono  dello  Steto  n«lla  •pen  da  sotteneni  dal- 
ramminiitraioiie  d«l  fimdo  per  fl  «alte  per 

dA  Im  ^m  a  lira  1,000»  di  tbm  aiTaitioolo  1 
comna  f  della  lc«ge  4  giagno  1600.  n.  101 
(art  5  della  legge  %ì  dicembre  lOOS,  n.  48$^ 

GATBQORIA  lU  —  Mommmio  di  et^Uaìi. 

1,000,000.   > 

4,500,873.08 

CtHiizioiie  di  Miti. 

144 

Spesa  derimnte  diUVrt  3  della  oen^nzleiie  17  nò- 
Tempre  1875,  modificato  cblTart  1*  dell*alln 
oonTenimae  25  Mbndo  1876,  approdata  edla 
l^gg»  »  giagno   lerd,  «.  3181,  pel  riecatto 
delle  fonone  dell*Àlta  Italia  -  Ammortamento. 

7,a28,»07. 12 

145 

Debiti  redimibili  Inscritti  nel  gran  libro-  Ammor* 
tamento  (Speea  obbligatoria). 

^17,650.   » 

146 

Debiti  redimibiU  non  inscrìtti   nel   gran  libro  - 
Ammortamento  (Idem) 

2.433,080  .  » 

Ì47 

Obbligazioni  5  per  cento  per  le  ipeee  di  coetm- 
none  delle  strade  ferrate  del  Tirreno  -  Am- 
mortamento (Idem) 

1,560.000.    » 

13,8  8,337.  12 

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LEQGI  E  UECRETI  DEI.  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


1605 


O 


CAPITOLI 


DXNOMIMAZIONK 


HnMularìo 

dml 

90  ghtgno  19ÙQ 


148 


140 


150 


151 


152 
153 

154 


Riparto. 

Obbligaiioaii  iiarroTUne  3  per  ouito  per  le  oof tra- 
zioni ferroviarie  e  per  conio  delle  caese  degli 
aumenti  patrimoniali  -  Legge  27  aprile  1885» 
n.  3048  -  AminortaiBento     •        •        .         . 

Obbliganoni  5  per  cento  eni  beni  ecclesiastici  ri- 
covate  in  pagamento  di  prono  di  beni  (Legge 
11  agosto  1870,  n.  9784,  e  regio  decreto  14 
itoMO  mese,  n.  5794)  ~  Ammortamento  (Spesa 
obbligatorie)         ..<... 

Titoli  speoiali  di  rendita  5  per  cento  per  il  risa- 
namento della  città  di  Napoli  (aKiooli  3  e  5 
della  legge  15  gennaio  1885)  -  Ammortamento 
(idem) 

Obbligazioni  pei  layori  edilizi  di  Roma  e  per  Tan- 
tidpasione  di  lire  12,000,000  del  couoorso  gp- 
vematÌTO  •  Leggi  20  luglio  1890,  n.  6080,  e 
28  gingno  1802,  n.  299)  -  Ammortamento 
(Idem). 

Rimborsi  di  capitali  dovuti  dal  tesoro  dello  Stato 
(Wem). 

Annualità  spettante  aUa  oaaaa  dei  depositi  e  pre- 
stiti a  forma  deU*ari  %  deU*aliegato  M,  ap- 
pi-ovata ceirart,  13  della  legge  22  logUo  1894, 
n.  339  -  Ammortamento  (Nona  ananalità) 

Quota  d^ammoriamento  dei  buoni  del  tesoro  a  lunga 
scadenza  (Legge  7  luglio  1901,  n.  323) . 


Da  riportarti. 


13,839,337. 12 


3,750,000.   » 


20,000.  » 


141,500.   » 


45,000.   » 
50,000.   » 

976,272. 99 
1,210,000.   » 


20,032,110.11 


95  —  VoL.  IT.  -  1905. 


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1606 


LEGGI   £  DECRETI  DEL  EEGKO  D  ITALIA 


1906 


CAPITOLI 


B 

p 


DENOMINAZIONE 


COMPBTBNZA 

per   Tesercizio 

<iaaD/.iarìo 

dal 

!•  loglio  1905 

al 

30  fl^iugno  1900 


Riporto, 

155  Restitazione  alla  eaata  depo»iti-  e  presliti  dette 
anticipazioni  in  conto  della  somma  dì  lire 
25,000,000  autorizzata  oolla  legge  28  dieembre 
1902^  n.  547,  per  resecuzione  aatleipata  di  la- 
vori stradali,  portuali,  idraulici  e  di  bonifica 
approvati  da  leggi  dello  Stato  (Prima  rata)   . 


AfUieipaiioni  a  provincie  e  comuni. 

156  Somma  da  pacarsi  ma  conto  corrente^siMQÌale  ocd 
mnnioipio  di  Napoli^  eernspefadente  alla  metà 
della  somma  stabilita  dalFart.  3  della  legge 
15  gennaio  1885,  n.  2892,  e  da  procurarsi  nei 
modi  indicati  all^art.  1  della  oonveanone  15 
gennaio  1895,  approvata  con  Tari.  5  d^*alle- 
gato  L  alla  legge  8  agosto  1896,  n.  486,  ed  ai 
termini  della  legge  17  luglio  1898,  n.  318    . 


Partite  «Ae  si  compensano  oolVentrata, 

157  Quote  dovute  ai  funzionari  delle  avvocature  en^ 
riali  sulle  somme  venuite  dalie  contropwti, 
per  compelvue  di  avvocali  e  procuratori,  peste 
a  loro  carico  nei  gtwiizi  sostenuti  direttamente 
dalle  avvocature  ei*ariall  e  pagamenti  di  spese 
gravanti  le  competenze  me-Iesime  (Spesa  d*or 
dine) 

Ikk  ripmrlani. 


20,03  2,lia  11 


180,000.  » 


20,212,110.11 


1,000,000. 


170,000.   » 


70^000.  » 


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I200I  X  DECRETI  JXBh  BSOITO  d'tTALIA  -  1986 


150T 


CAPITOLI 


DBMOMINAZIOm 


CùUPvrmxuL 

per  reewebio 

flwaniiftrio 

dal 

!•  luglio  1905 

al 

90  giugno  1000 


JZtporlo. 

Spesa  oecorreirto  pel  mniaao  éei  débiti  MdiniUM 
indicati  naUa  tabella  Jl  annMa  aU*«lleg)aio  M 
dell*art.  13  della  legge  tt  Inglk»  ÌMà,  n.SSO, 
pei  quali  Tengono  somministrati  i  fondi  dalla 
cassa  dei  deponiti  e  pwsCiti  (Spesa  d*offdiiis)L  • 

Anticipasioni  pel  servìzio  di  cassa  del  corpi  àài-* 
Teseroito 


Anticipazioni  da  Tersand  alia  cassa  depositi  e  pre* 
stili  per  integnxione  del  fondo  di  ammortii- 
sezione  stabilito  daU^art  9  della  legge  12  giu- 
gno 1002,  n.  106,  per  la  rendita  consolidata 
3,50  per  cento  al  netto  in  sostitozionB  di  titoli 
di  debiti  redimibili  eonrertiti  (Speaa  d'ordine)  . 


CATEGORIA   IV  —  ParUU  di  giro. 

Servizi  dherH, 

Beadiia  consolidata  di  proprietà  dello  Stato  vinco- 
lata od  in  sospeso 

Rendita  di  proprietà  dello  Stato  libera  da  qual- 
siasi yincolo 

Interessi  delle  obbligazioni  al  portatore  5  per  cento 
per  le  spese  di  costruzione  delle  strade  tw- 
rate  del  Tirreno  state  emesse  in  relazione  «Ila 


La  riporUttrsL 


170.000.  » 


10383,147.50 
8,000,000.   » 


per  memoria 


18,553,147.50 


6,607.   » 
16.475.  » 


23.172.  » 


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1608 


LEGGI  E  DECSSTI  SEI.  B£ON0  s'iTALIA  -  1906 


GioBiPnMZÀ 

per  l*6Mreizio 

fijuiQiiario 

dal 

I*  luglio  1(K)& 

al 

30  giugno  1906 


Riporto. 

legge  30  ni«no  1890,  n.  6751,  bui  non  anoorm 
rilasciate  in  cambio  dei  certificati  o  uon  an«. 
Cora  date  in  pagamento  dei  laTorL 

164  Somma  da  Tenani  alla  eaeaa  depoaiti  e  prealìti  in 
corrispondenza  dei  proTenti  derivanti  dagli 
aumenti  delle  tasse  erAriali  sni  prezzi  dei  tra- 
sporti a  grande  e  piccola  velocità  snlle  reti 
Mediterranea,  Adriatica  e  Sicnla,  a  da  desti- 
narsi a  colmare  il  disavanxo  delle  casse  di 
pensioni  e  di  mntno  soccorso  del  personale 
ferroviario  di  cni  al  cenema  4*  degli  arti- 
coli 35  e  31  dei  capitolati  per  le  reti  precitate 
(legge  29  mano  1900,  d«  101)  (Spesa  d*ordine), 

165  Fitto  di  beni  demaniali  destinati  ad  uso  od  in  ser- 
vizio di  amministrazioni  governativa 


23,172 


1,947,825.  » 


6,655.000.  » 
496,863.81 


9,122,860.81 


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LEGGI  B  OBCSBTI  D£L  BBGKO  b'iTAIJA  -   1905 


1600 


CAPITOLI 


DBlfOMINAZIOiai 


OOMPITXNZA 

per  Vmneuà» 
ftnanziano 

dal 

lMagliol906 

al 

90  giugno  IM6 


RIASSUNTO  PER   TITOU 

TITOLO  1. 
Spes»  ordinaria 

GATBQORIÀ  PKMA,-- Spese  effetUte. 

Oneri  dello  Stato. 

Debiti  perpetui 

Debiti  redimIbUi 

Debiti  TariabUi 

Debito  Titalizio 

Dotaiioni 

Spese  per  le  camere  legislatÌTe    . 


480,064,406.03 
79,080,861. 10 

117,652,040.01 

5,440,000.  » 

16,050,000.  » 

2,313,000.  » 


701,510,207.23 


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1610 


LBOGI  B  D£GR£n  DEL  EEQKO  J)'lTALIA  -  1905 


m 

a 


CAPITOLI 


DSMOMINAZIONB 


Spese  generali  d'amministrtzione. 

MiniBtero 

Pretidenia  del  consiglio  dei  ministri    . 

Corte  dei  conti 

Vigilanza  ingriititQti  di  emittione  e  sui  senrirì  del 
teeoro  e  ralle  opere  di  riBanamento  della  città 
di  Napoli 

A?TOcature  erariali 

IntendenM  di  Anania 

Senrizio  del  tesoro 

Ragia  lecca  e  monetazione 

Serfizi  diTord 

Spese  per  servizi  speciali. 

Officina  per  la  fabbricazione  delle  oarte-Talori 

Fmidi  di  rieerva. 

Totale  della  categoria  prima  delia  parte  ordinaria. 


C0MPVTBEfZ\ 

per  reeercizio 
finanziario 

dal 

ringUol905 

al 

30  gingno   1906 


2,468,432.  44 

2a,750.  > 
1,827,546.  a> 

1 13,687.50 

983,943.62 

2,071,519.47 

1,230,518,50 

150,031.  » 

1,350,144.0} 


10,218,583-63 


2,092,850. 


3,500,000.  » 


717,830,640.86 


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LEGGI   E  DECRETI  DEI  EEONO  d'iTAIIA   -  1905 


1611 


O 

a 


CAPITOLI 


DBNOMmAZIONB 


CoMPEmOA 

per  resercino 

finanziario 

dal 

r  luglio  1905 

ai 

30  giugno  1906 


TITOLO  IL 
Spela  straordinaria 

CATEGORIA  PRIMA.  — S|Mff«  éffmiw. 

Oneri  delio  Stato. 

Debiti  variabili 

Spese  g6nei*ali  di  amministrazione 

Spese  diverse 

Totale  della  categoria  prima  della  parte  straordì- 
Dsria 

CATEGORIA  TERZA.  —  Mommmto  di  capitali. 

Estinzione  di  debiti 

Anticipazione  a  provincie  e  comuni 
Partite  che  si  compensano  colFentrata. 

Totale  della  categoria  terza  della  parte  straordi- 
naria   

Totale  del  titolo  U.  —  Speea  straordinaria    . 

Totale  delle  spese  reali  (ordinarie  e  straordinarie) . 

CATEGORIA  QUARTA.  —  Partite  di  giro    . 


1,589,132.82 


393,200.  » 
4,509,573.68 


4,902,773.68 


6,491,906  50 


20,212,110.11 

1.000,000.  » 

18,553,147.50 


39,765,257.61 


46,257,164.11 


763,587,804.97 


9,122,860.81 


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1512 


LEGGI   E  DECRKTI   DKL  llEGNO  d'I!  ALTA   -   I  OOo 


e 
u 
« 


CAPITOLI 


DBNOMmAZIOMB 


COMPRZEIZA 

per  reserciiio 

fiimnxLirìo 

dal 

lMasliol905 

a] 

30  giugno  1906 


RIASSUNTO  P£R  CATEGORIE 


Categoria  I.  —  Spoae  effettiva  (Parte   ordinaria   e 
straordinaria) 

Categoria  III.  —  Movimento  di  capitali  (Parte  straor- 
dinaria)        


Totale  Bpeae  reali 


Categorìa  IV. —  Partito  di  giro  . 


Totale  generale. 


723,822^7.38 

39,765;a57. 61 


763,587,804.87 


9.122,860.81 


772,710.665. 78 


^ùtOy  (lordine  di  S»  Af.: 

Il  ministro  del  tesoro 

GARGANO. 


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IiEGGl  B  DECRETI  B£L  BEQKO   d'iTALIA  -   1905  1513 


Slenco  ^. 

Spese  obbligatorie  e  d'ordine  inscritte  neUo  stato  di  previsione  per  Veser^ 
eixio  finanziario  dal  i®  ìitglio  1905  al  30  giugno  i906^  ai  termini 
delVart,  88  del  testo  unico  della  legge  sulla  contabilità  generale  dello 
Staio^  approvato  eoi  regio  decreto  i7  febbraio  1884,  n.  2016. 


Capitol 

on» 

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n. 

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n. 

> 

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D. 

]IIiiiifiif43i*o  del  tesoro. 

1.  Rendita  consolidata  5  per  cento. 

2.  Rendita  consolidata  3  per  cento. 

3.  Rendita  consolidata  4  per  cento  al  netto. 

4.  Antiche  rendite  consolidate  nominative  4.50  per  cento  al 
netto  conseryate  esclasìramente  a  farore  delle  pubbliche 
istituzioni  di  beneficenza.    , 

5.  Rendita  consolidata  3,50  per  cento  al  netto. 
7.  Debito  perpetuo  a  nome  dei  corpi  morali  in  Sicilia  -  interessi, 
8*  Debito  perpetuo  dei  comuni  della  Sicilia  -  interessi. 
9.  Rendita  3  per  cento  assoijnaia  ai  creditori  legali  nelle  Pro- 
vincie napolitane. 

n«  10.  Rendita  3  per  cento  assegnata  ai  creditrio  di  cui  alla  legge 
26  marzo  1885,  n.  3015,  serie  '>*. 

n.    11.  Debiti  redimibili  inscritti  nel  gran  L'bro  -  interessi, 

n.  12.  Debiti  redimibili  non  inscritti  nel  gran  libro  -  interessi  e 
premi. 

n.  13.  Obbligazioni  pei  lavori  edilizi  di  Roma  e  per  ranticipazione 
di  lire  12,00)/J00  del  concorso  governativo,  di  cui  alle 
leggi  20  luglio  1890,  n.  6980,  e  28  giugno  1802,  n.  299. 

n.  15,  Obbligazioni  ferroriarie  3  per  conto  per  le  costruzioni  fer- 
roviarie e  per  conto  delky casse  degli  aumenti  patrimoniali 
(legge  27  aprile  18-5,  n,  3048)  -  interessi. 


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1614  laGOI  B  DECRETI  DSL  RXOKO  d'iTALIA  -  IdOS 

Capitolo  D,  16.  Obbligazioni  5  per  cento  per  le  spese  di  costrazione  di  stiwle 
ferrate  del  Tirreno  gi&  consegnate  agli  appaltatori  in  cambio 
dei  certificati,  o  date  in  pagamento  dei  lavori  appaltati 
dopo  la  pubblicazione  della  legge  SO  marzo  1890,  n.  6151 
-  tnteressù 

»  n.  17.  Titoli  speciali  di  rendita  5  per  cento  per  il  risanamento  della 
cittÀ  di  Napoli  (articoli  8  e  5  della  legge  15  gennaio  1885, 
n.  2892)  -  interessi. 

>  n.    10.  Annualità  al   comune  di  Napoli  per  rassegno  degli  iaiitati 

di  beneficenza  di  detta  città  —  Legge  12  maggio  1901, 
n.  164. 

»      n.    20.  Interessi  dei  buoni  del  tesoro  e  spese  di  negoziazione. 

»  n.  21.  Interessi  dei  buoni  del  tesoro  a  lunga  scadenza  creati  oon  la 
legge  7  luglio  1001,  n.  323,  e  spese  di  negoziazione. 

>  n.    22.  Interessi  dipendenti  da  contratti  stipulati  a  licitazione  privata 

por  le  costruzioni  delle  férroTie  oomplementari  a  norma 
deirart.  4  della  legge  20  luglio  1888,  n.  5550,  e  dell'ar- 
ticolo 4  della  precedente  legge  24  luglio  1887,  n.  4785. 

>  n.    28.  Interessi  di  somme  yersate  in  conto  oorrante  col  tesoro  dello 

Stato. 

»  n.  24.  Interessi  del  1.50  per  cento  al  netto  sopra  anticipazioni 
statutarie  degli  istituti  di  emissione  a  sensi  delle  leggi 
10  agosto  18(^3,  n*  449,  22  luglio  1804,  n.  339,  8  agosto 
1895,  n.  486,  e  17  gennaio  1807,  n.  9  (art.  3  dell'alle- 
gato D). 

»      n.    25.  Garanzie  e  sussidi  a  società  concessionarie  di  strade  ferrate, 

>  n.    26.  Sovvenzioni  annue  chilometriobe  derivanti  dalla  facoltà  con- 

cessa al  Governo  con  Tart.  12  della  legge  29  luglio  1879, 
n.  5002,  sefKi  2*. 

»  n.  27.  Corrispettivi  dovuti  alla  società  italiana  per  le  strade  ferrate 
della  Sicilia  per  il  servìzio  di  navigazione  attraverso  lo 
stretto  di  Messina  -  Legge  6  agosto  1803,  n.  401. 

>  n.    28,  Onere  eventnele  per  risefai  marittimi  dei  proseafi  CalaàHcL, 

Scilla  e  Cariddi  adibiti  al  servizio  di  navigazione  dello 
stretto  di  Messina  (re^o  decreto  1^  giugno  1897,  n.  880X 


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I£GGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAT.IA   -   1905  1615 

OspitoloD.  SO.  Gorrispettiyo  ebilometrico  spettante  slla  Boeietà  eeereenti  le 
reti  Mediterranea,  Adriatica  e  Stenla  per  la  costruzione 
delle  strade  ferrate  di  oni  alle  oonTeBsioni  approvate  eolla 
legge  del  20  luglio  1888,  n.  5650. 

»  n.  31.  Quote  di  prodotto  lordo  delie  ferroTie  appartenenti  a  società 
private  ed  esercitate  per  loro  conto  a  senso  dei  rispettivi 
atti  di  concessione  o  in  seguito  a  convenzioni  speciali  (ar- 
ticolo 13  del  contratto  per  la  rete  Mediterranea  e  10  di 
quello  per  la  rote  Adriatica). 

»  n.  82.  CJorrispettivi  dovuti  alle  società  delle  reti  Mediterranea» 
Adriatica  e  Sioula  per  Tesercizio  delle  linee  complementari 
costituenti  le  reti  secondarie  (art.  73  dei  capitolati  per  le 
reti  Mediterranea- Adriatica  e  69  per  quello  della  rete 
Sicula). 

»  n.  33.  Corresponsione  alle  casse  delle  pensioni  e  dei  soccorsi  del 
personale  delle  reti  Mediterranea,  Adriatica  e  Sicula  delle 
quote  del  2  ed  1  per  cento  del  prodotto  lordo  al  di  sopra 
di  quello  iniziale  (art.  35  del  capitolato  delle  reti  Medi- 
terranea e  Adriatica  e  art.  31  di  quello  per  la  rete  Sicula). 

»  n.  34.  Annualità  dovuta  alla  ditta  Mangili  per  il  servizio  di  navi- 
gazione a  vapore  sul  Iago  di  Garda  (art.  28  della  con- 
venzione approvata  con  la  legge  5  marzo  18V)3,  n.  125). 

>  n.    41.  Indennità  per  una  sola  volta»  inveee  di  pensioni,  ai  termini 

degli  articoli  3,  83  e  109  del  testo  unico  delle  leggi  sulle 
pensioni  civili  e  militari,  approvato  col  regio  decreto  21 
febbraio  1895,  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legal- 
mente dovuti. 

>  n.    46.  Rimborso  alle  società  di  strade  ferrate  e  di  navigazione  del- 

rimporto  dei  viàggi  dei  membri  del  Parlamento. 

»  n.  85.  Spese  di  liti  sostenuto  nellMnteresse  9elle  amministrazioni 
del  tesoro  e  del  debito  pubblico  e  dell'azieuda  dei  danneg- 
giati dalle  truppe  borbooicbe  in  Sicilia  e  altre  spese  ac- 
cessorie. 

>  n.    89.  Spese  d'esercizio  della  zecca. 

>  n.    91.  Spese  di  commissione  e  di  cambio  per  i  pagamenti  all'estero. 
»      n.    91  bts.  Speae  di  commissione  per  la  riscossione  dellMndennità  do- 
vuta dal  Governo  cinese. 


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>      n. 
»      n. 


1516  LEGGI    E  DECRETI  DEL   OEGNO   d'iTALIA  -   1905 

Capitolo  n,    05.  Restitozione  di  somme  indebitamante  versate  nelle  tesoreria 
dello  Stato. 
>      n.    96.  Speee  di  bollo  sui  titoli  del  debito  pubblico;  le   quali   deb- 
bono stare  a  carico  dello  Stato. 

99.  Telegrammi  da  spedire  airest^aro. 
100.  Spese  postali. 

103.  Spese  per  Tacnnisto  di  libretti  e  lii  scontrini  ferroyiari  per 
conto  dciitli  impiegati  deiramministrazione  del  tesoro. 

n.  104.  Residui  passivi  eliminati  a  senso  delPart^  32  del  testo  unioo 
di  legge  sulla  contabilitÀ  generale  e  reclamati  dai  creditori. 

n.  110.  Somma  da  veiMare  alla  cassa  depositi  e  prestiti  per  co- 
stituire il  foDdo  di  riserva  per  le  epizoozie,  in  ordine  al- 
Tai-t.  4  della  legge  26  giugno  1902,  n.  272. 

n.  114.  Mercedi  e  sussidi  Agli  operai  ed  assistenti  controllori  e  loro 
superstiti,  spese  sanitarie,  premi  per  rassieoratione  dag^ 
operai  stessi  ed  assistenti  controllori  ai  termini  della  legge 
)7  marzo  1898,  n.  «0.  Contributo  annuo  da  versarai  alla 
cassa  na2Ìonale  di  previdenza  per  l'invalidità  e  la  vecchiaia 
degli  operai  ai  termini  della  legge  17  luglio  1898,  n.  350, 
ed  altri  istituti  congeneri. 

n.  115.  Carta  flligranatii  e  non  filigranata,  cartoncino,  macchine, 
sposa  d'acqua  e  di  materiale  per  la  stampa  delle  carte- 
valori,  lavori  diversi  per  conto  doi  Ministeri  ed  altri  enti. 

n.  118.  Interessi  del  2  par  cento,  a  calcolo,  sui  mutui  contratti  dalle 
Provincie  danneggiate  dalie  inondazioni,  a  termini  dell^ar- 
ticolo  9  della  legge  8  giugno  1873,  n.  1400,  e  della  legge 
8  luglio  1883,  n.  1483. 

n.  119.  Interessi  a  calcolo  sui  mutui  contratti  dalla  provinola  di 
Sondrio  in  ordine  all'art.  7  della  legge  7  aprile  1880, 
n.  6018,  e  dalle  provincie  di  Teramo  e  Chieti  in  ordine 
airart  11  della  ìsqgo  stessa,  per  risanare  i  danni  cagio- 
nati dalle  inondazioni  deirautnnno  1888  e  per  la  esecu* 
zione  di  nuovi  lavori  occorrenti  alla  difesa  contro  nuovi 
disastri  consimili. 

n.  120.  Annualità  da  pagarli  alla  cassa  depositi  e  prestiti  per  int»> 
ressi  al  8.50  per  conte  ed  ammortamento  dei  mutui  con- 
cessi  alle  provinole  di  Genova,  Porto   Maurizio  e  Cuneo 


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LEGGI   E  DECRETI   DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1617 

ed  ai  comuni  delle  medesime  in  relazione  alFart.  8  della 
legge  31  maggio  1887,  n.  4511,  per  riparare  ai  danni  dei 
terremoti  del  febbraio  e  marzo  1887  ed  ai  danni  cagionati 
al  comune  di  Gampomaggiore  dalla  frana  del  10  feb- 
braio 1888,  giusta  la  legge  26  luglio  1888,  n.  5600. 

Callido  n.  128.  Spene  per  la  fabbricasione  dei  biglietti  di  Stato  e  per  Te- 
serdzio  e  la  manutenzione  del  forno  crematorio  delle  carte 
valori  di  Stato. 

>  n.  130.  Compensi  ai  danneggiati  dalle  truppe  borboniche  in  Sicilia. 

»  n.  131.  Pensioni  da  pagarsi  per  conto  della  monarchia  Austro-Un- 
garica a  termine  deirart.  8  delia  conrenzione  A^  appro- 
vata con  la  legge  23  marzo  1871,  n.  187. 

»  n.  Ì33.  Spesa  per  indennità  dovuta,  ai  termini  dell'art.  149  della 
legge  sul  riordinamento  del  notariato  25  maggio  1879, 
n.  4900  (testo  unico),  ad  esercenti  di  uffici  notarili  di  pro- 
prietà privata  in  Roma  stati  aboliti  col  precedente  arti- 
colo 148. 

»  n.  135*  Contributo  eventuale  dello  Stato  a  favore  della  congrega- 
zione di  carità  di  Roma,  in  esecuzione  delFart.  5  della 
legge  30  luglio  1896,  n.  343^  sulla  beneficenza  di  Roma. 

»  n.  18&  Restituzione  eventuale  di  rendite  e  capitali  già  appartenenti 
alle  confraternita  romAue  indamaniatei  in  conseguenza  di 
dismiasioni  di  beni  ordinati  e  da  ordinarsi  in  conformità 
dell'art.  1  dalla  legge  80  luglio  1896,  n.  343,  e  restitu- 
zione al  demanio  di  somme  venute  al  tesoro  in  più  delle 
dovnte  in  oonsegnenza  dell*amminÌ8traiione  dei  beni  già 
appartenenti  a  dette  confraternite,  tenuta  dal  demanio  prima 
dell'applicaiione  di  detta  leggo. 

»      n.  145.  Debiti  redimibili  inscritti  nel  Gran  Libro  -  Ammortamento. 

»      n.  146.  Debiti  redimibili  non  inscritti  nel  Gran  libro  -Ammortamento. 

>  TL  147.  Obbligazioni   5  per  cento  per  le  spese   di   eostruzione  delle 

strade  ferrate  del  Tirreno  -  Ammortamento. 

»  n.  149.  Obbligazioni  5  per  cento  sui  beni  ecclesiastici  ricevute  in 
pagamento  di  prezzo  di  beni  (legge  11  agosto  1870,  n.  5784,. 
e  regio  decreto  14  stesso  mese,  n.  5794)  -  Ammortamento» 


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1518  LKGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Capi  Xiloli.  150.  Titoli  speciali  di  rendita  5  per  cento  per  il  riBanamento 
della  città  di  Napoli  (artieoli  3  e  5  della  legge  15  gen» 
naio  1885)  -  Ammortamento. 

>  n.  151.  Obbligazioni  pei  lavori  edilizi  di  Roma  e  per  Tantieipasione 
di  lire  12,000,000  del  concorso  goyemativo  -  Leggi  20  la* 
glio  I89Q,  n.  6980,  e  28  gingno  1892,  il  2fl0  -  Awba»- 
tameato. 

»      n.  152.  Rimborsi  di  capitali  dovuti  da!  tesoro  Mio  Stato. 

»  n.  157.  Quote  dovute  ai  funzionari  deUe  avvocature  erariali  sulle 
somme  versate  dalle  controparti,  per  competenze  di  awo> 
eati  e  piroouratori,  poste  a  loro  carico  nei  giudizi  soste- 
ntiti direttamente  dalle  avvocature  erariali  e  pagamenti  di 
^ese  gravanti  le  competenze  medesima. 

»  n«  158.  Spesa  oooorrente  pel  servizio  dei  debiti  cedùttibili  indicati 
neUa  tabella  A  annessa  all'allegato  M  delFart.  13  della 
legge  22  luglio  1894^  n*  339,  p^  quali  vengono  sommi- 
nistrati i  fondi  dalia  cassa  dal  depositi  e  prestiti. 

»  n.  160.  Anticipazioni  da  versarsi  alla  caaK  depasiti  e  prestiti  per 
integrazione  del  fondo  di  ammortizzazione  stabilito  dal- 
Tart.  9  della  legge  12  giugno  1902,  n.  166,  per  la  ren- 
dita consolidata  3.  50  per  cento  al  netto  in  sostituzione  di 
tìtoli  di  debiti  redimibili  convertitL 

»  n.  164.  Somma  da  versarsi  alla  eaasa  depositi  e  pusstiti  in  eor^ 
ritpondeaaa  dai  proveati  derivanti  dagli  aumenti  delle 
tasM  erariali  sui  prezzi  dei  trasporti  a  grande  e  piccola 
velocità  sulle  reti  Mediterranea,  Adriatica  e  Sicnla,  e  da 
destinani  a  eolnase  il  dìiavanzo  dello  casse  pensioni  e 
di  mutao  soeeorso  dei  paiaoaale  ferroviario  di  cui  idi 
comma  4^  degli  artìcoli  85  e  31  dei  caxiitolati  per  le  reti 
precitate  (legge  S9  mano  1900,  b«  101). 


niinistero  delle  finanze. 

Capitolo  n,    18.  TVa^porto  di  registri,  stampe,  mobili  ed  altro  per  conto  del- 
ramministrazione  finanziaria. 


n.    19.  Telegrammi  da  spedirsi  alFeetaro 
n.     20.  Spese  poetali. 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1619 

Capìtolo  D.  22.  Rimborso  al  MinisUro  del  tdBoro  della  spesa  occorrente  per 
la  proTYiata  della  carta  bollata,  deUe  mavche  da  bollo, 
delle  oarte-^alori,  dei  ooateassegni  doganali,  dei  bolli  e 
punzoni  e  ptf  le  altre  forniture  oeeorrenti  per  vari  ser- 
vizi finanaiari,  da  farsi  dairofflcina  governativa  delle  carte- 
valori. 

»  n.  23.  Rimborso  al  Ministero  del  tesoro  delia  spesa  per  le  forni- 
tore eosorrenti  per  i  Tari  servizi  finanziari,  da  farsi  dalla 
zecca  di  Roma. 

»  n.  24.  Acquisto  di  libretti  e  soontrìni  ferroviari  per  gli  impiegati 
dell'amministraùone  centrale  e  provinmale   delle  finanze. 

»  n.  25.  Residai  passivi  «lÙBmati  a  senso  dell'art  82  del  testo  unico 
di  legge  sulla  contabilitA  generale  e  reclamati  dai  cre- 
diti. 

»  n.  31.  Indennità  per  una  sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  termini 
degli  articoli  8,  83  e  109  del  testo  unico  delle  leggi  sulle 
pensioni  civili  e  militari,  approvato  col  regio  decreto 
21  febbraio  1695,  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legal- 
mente dovuti. 

»  n.  85.  Spesa  occorrente  per  la  formazione  del  nuovo  catasto  - 
Leggi  1^"  marzo  1886,  n.  3682,  e  7  luglio  1901,  n.  321. 

»      n.    45.  Àggio  di  esazione'  ai  contabili  (Demanio). 

>  n.  46.  Compenso  per  le  spese  d'ufficio  ai  conservatori  delle  ipoteche 
ed  ai  ricevitori  del  registro  incaricati  del  servizio  ipote- 
cario -  Alt.  6,  allegato  O^  le^^  8  agosto  1895,  n.  486 
(Idem). 

»  n.  53.  Spese  di  coazioni  e  di  lìti  ;  risarciobanti  ed  altri  accessori 
(Idem). 

»  D.  55.  Spese  per  trasporti  di  valori  bollati,  di  registri  e  di  stampe, 
e  per  la  bollatura,  imballaggio  e  spedizione  della  carta 
bollata  e  per  retrlbwdone  ai  bollatori  diurnisti  pel  servizio 
del  bollo  straordinario  (Idem). 

»  n.  53.  Spese  per  le  commiasieni  provinciali  incaricate  della  de- 
terminazione dei  valori  capitali  da  attribuirsi  ai  terreni 
e  fabbricati  ag^  effetti  delle  tasse  di  registro  e  di  suc- 
cessione -  Articoli  15  e  18  dell^allegato  C  alla  legge 
23  gennaio  1902,  n.  25.  ' 


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1620  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Capitolo  n.    67.  Restituzioni  e  rimborsi  (Demanio). 

>  n.    58.  Restituzioni  di  tasse  sul  pubblioo  insegnamento  e  di  quote  di 

tasse  universitarie  d*  iscrizione  da  versarsi  nelle  oasoe  delle 
unirersita  per  essere  corrisposto  ai  privati  insegnanti, 
giusta  Tart.  13  del  regio  decreto  22  ottobre  1885,  na- 
mero  3143  (Idem). 

»      n.    50*  Contribuzioni  fondiarie  sui  beni  delFantico  demanio  -  Imposta 
erariale,  sovrimposta  provinciale  e  comunale  (Idem). 

»      n.    61.  Speso  di  amministrazione  e  di  manutenzione  ordinaria  e  straor- 
dinaria dei  canali  patrimoniali  dell'antico  demanio. 
»      n.    62.  Annualità  e  prestazioni  diverse  (Demanio). 

>  n.    68.  Spese  di  materiale,  d*  indennità   ed  altre  spese   per  la  tassa 

sulla  circolazione  velocipedi. 
»      n.    68.  Restituzioni  di  somme  indebitamente  peroette  e  rimborsi  per 

risarcimento  di  danni  (canali  Cavour^ 
)^      n.    69.  Opere  di  manutenzione   ordinaria  e  straordinaria  (Idem). 
»      n.    71.  Spese  per  imposte  e  sovrimposte  (Idem). 
»      n.    72.  Spese  di  coazioni  e  di  liti  (Idem). 

»      n.    73.  Aggio  agli  esattori  delle  imposte   dirette   sulla  riscossione 
deUe  entrate  (Idem). 

»      n.    77.  Oneri  e  debiti  ipotecari  afferenti  i  beni  provenienti  daU*affie  i 

ecclesiastico.  ' 

I 

»      n.    78.  Restituzione  di  indebiti  dipendenti   dall'amministrazione  dei] 
beni  dell'asse  ecclesiastico. 

>  n.    79.  Contribuzioni  fondiarie  -  Imposta  erariale  e  sovrimposta  pN 

vinciale  e  comunale  (Asse  ecclesiastico). 

>  n.    80.  Spese  di  coazioni  e   di  liti   dipendenti   dairamministraziom 

dei  beni  dell'asse  ecclesiastieo. 

>  n.    81.  Spese  relative  alle  eredità  devolute  allo  Stato  apertesi 

26  agosto  1898  e  passaggio  del   prodotto  netto  alla 
nazionale  di  previdenza  per  la  invalidità  e   la   yecebia 
degli  operai,  giusta  la  legge  17  luglio  189S,  n.  350, 

»  n.  81.  Indennità  agli  ispettori  ed  al  personale  di  ruolo  delle  ageuj 
per  giri  d'ufficio,  per  reggenze  ed  altre  missioni  oompiol 
neirinteresse  del  servizio  delle  imposte  diretta  e  del  cataH 


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LEGGI   E  DECHETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1521 

Capitolo  n.  00.  Anticipazioni  delle  spese  occorrenti  per  reseoniione  di  nf- 
fleio  delle  yoltnre  catastali  -  Art.  0  del  testo  anice  delle 
leggi  sulla  conservazione  del  catasto,  approvato  col  regio 
decreto  4  luglio  1807,  n.  276,  ed  art.  62  del  regolamento 
relativo  (Imposte  dirette). 

>  n.    91.  Spese  pel  servizio  di  accertamento  dei  redditi   di  ricchezza 

mobile  e  dei  fabbricati  e  spese  per  la  notiflcasione  di  av- 
visi riguardanti  il  servizio  delle  imposte  dirette  e  del  ca- 
tasto (Idem). 

»  n.  03.  Prezzo  di  beni  immobili  espropriati  ai  debitori  morosi  d*im- 
poste  e  devolati  allo  Stato  in  forza  delFart  54  del  testo 
unico  delle  leggi  sulla  riscossione  delle  imposte  dirette 
20  giugno  1002,  n.  281. 

»      n,    94.  Spese  di  coazioni  e  di  liti  (Imposte  dirette). 

>  n.    95.  Spese  per  le  commissioni  di   prima  istanza  delle  imposte 

dirette. 

»  n.  06.  Decimo  deiraddizionale  2  per  cento  per  spese  di  distribu- 
zione destinato  alle  spese  per  le  commissioni  provinciali 
-  Art  SO  del'  ifegolamento  3  novembre  1894,  n.  493,  sui- 
Timposta  (}i  ricchezza  ^nobile  (Imposte  dirette). 

»      n.    97.  Restituzioni  e  rimborsi  (Idem). 

>  n.    98,  Rimborso  alla  provincia  ed  ai,  comuni  deUa  Basilicata  delle 

rispettive  sovrimposte  sui  fabbricati  i^  corrispondenza 
alla  esenzione  d'imposta  concessa  coll^art  69  della  legge 
31  marzo  190^,  n.  Ì40. 

>  n.    99.  Imposta  sui  terreni  Aon  devoluta  ai  proprietari  in  provincia 

di  Potenza  aventi  un  reddito  imponibile'  superiore  a 
lire  8,000  e  da  versarsi  alla  cassa  provinciale  del  credito 
agitarlo  nella  stesda  provincia.  -Art.  66  della  legge  11  marzo 
1904,  n.  140. 

>  n.  109.  Impianto  e  manutenzione  dei  mezzi  per  diminuire  le  eause 

della  malaria  nelle  zone  dichiarate  infette  ove  risiedono 
le  guardie  di  finanza  «^  Art.  5  della  legge  2  novembre  1901, 
B.  460. 

>  n.  116.  Spese  di  gibsiizia  per  liti  civili  sostenute  per  propria  difesa 

e  per  condanna  verso  la  parte  avversaria,  compresi  inte- 
ressi giudiziari,  risaroimenti  ed  altri  accessori  (Oabelle). 
98  —  YoL.  IL  -  1905. 


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1522  LBGOI  B  DECRETI  DSL  REGNO  D*JTJLhlA  -  1905 

Capitolo  n.  117.  Spase  di  ginstizia  penale  *  Quote  di  2!:^cio  «gli  agenti  do* 
gaiMdi  e  ad  altri  aoopritori  deUe  coatraTyenzioni  sol  pre- 
dotto delle  stesse  -  Indeiwità  a  testiiSM>iLÌ  e  periti  -  Spese 
di  traspoiie  ed  alire  eonpreee  fra  le  spese  processuali  da 
anticiparsi  daU*erarie  (Oabelle). 

>  n.  119.  Pagamento  ai  Ministeri  deUa  guerra  e  della  marina  per  U 

spesa  del  mantenimento  delle  gnardie  di  finanza  ineoi^- 
rate  nella  compagnia  di  disciplina  o  detenute  nel  capcere 
miKtare  e  per  concorso  alle  spese  di  ginstizia  militare 
(Idem). 
»  %.  129.  liiéleniiità  di  ria^gio  e  fi  soggiorno,  competenze  ai  membri 
Arile  coàamissfoni  (Tasse  di  fid>bricàzioae)* 

>  n.  196.  Aggio  agli  esattori»  ai  riceTitori  provinciali  ed  ai  contabili 

incaricati  della  riscossione,  indennità  ai  riceyitori  del  re- 
giitto  per  la  TSftdtla  deUe  marohe  da  ap^ttcarsi  agli  in- 
Tolnoi;!  dei  fiammiferi  e  delle  polveri*  e  indennità  per  il 
rilascio  delle  bollette  di  legittimaaioM  e  per  altri  serrisi 
relativi  alle  tasse  di  fabbricazione  (Idem). 

>  h.  128*  Restitnzione  di  tasse  di  fabbricazione  sullo  spirito  e  soUo 

zucchero  impiegati  nella  preparazione  dei  vini  tipici  e  del 
liquori  esportati,  sulla  birra,  sulle  acqne  gassose  esportate 
e  restituzione  della  tassa  suìracido  acetico  adoperato  nello 
indostrie. 

>  a.  ItrT,  Restituzione  di  tas^e  di  fabbricazione  indebitamente  percepite. 

>  ti.  1^.  Tasse  postati  per  versa taenti,  trasporto  di  fondi  e  indennità 

ai  propriotari  di  ^ìérci  avariate  nei  depositi  doganali. 
»      n.  143.  Restitusione.di  diritti  all^osporiaaione  (Pogane)« 

#  u,  144.  Sestìtudone  di  diritti  indebitameiiàe  «iseassii  restituzione  di 

^tsfOffiii  per  bellette  a  eanzifae  di  meni  in  transito, 
foeia.xlA  oorrisBoadersi  aUa  repubblica  di  S.  Marino, 
giusta  gli  articoli  39  e  40  deUa  oeavenzione  28  giu- 
gno 18d7  e  pagamento  al  eoaune  di  (Genova  delle  semme 
riscosse  a  tttolp  di  tassa  supplementare  di  ancoraggio  p^r 
gli  approdi  «el  porte  di  (iesova. 

#  n,  148.  Quota  di  concorso  per  la  graduale  soppressione  del  dsaio 

..,  sii  ftriaaoei,  da  cerrispondeiyi  ai  eooisni,  meno  quello 

di  Roma  ,e  Napoli  -  Articoli  2  e  3  dell'allegato  A  alla 
l««fe  23  .gennaio:  190^  a.  «>. 


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1.EOGI  B  BECBETI  DEL  REOKO  D'ìTALIÀ  -  1905  1^3 

CapitoIoB*  160;  CSdatribste  ddlo  8teèp  nèlb  sMUtfHe  éA  d«zid  ooaaasio  di 
Napoli  iti  aftMttkdtlraBiime  fUretti^  oorrìBponddnte  alla  ec- 
Md«]i«i  dalle  apatfa  mIM  entraA^  drik  Ifoatione  atessa. 

p  n.  15h  Contributo  dello  Stato  neOa  gestione  del  daiio  consumo  di 
Roma  fai  aemmiftislrattotoe  diretta  oorrlipondente  all*ecee- 
densa  delle  speae  eolie  entrate  d^  lattone  stesia. 

»      n.  ne.  B^iese  di  giuatith  per  liti  civili  toMenute  per  propria  difesa* 
e  per  condanna  Terso  là  parte  avttirMria,  compresi  iute* 
reaai  glndiUari»  tùardmmiti  ed  altri  mesaori  (Priyatiye). 

»  Q.  ìt*!.  Spdàe  di  giustizia  penale  -  Ouote  di  riparto  agli  agenti  sco- 
pritori delle  contratrebasiodi  bai'  prodotto  delle  stesse  -  In- 
dennità a  tMtimoni  e  pedtl  -  Spe^  di  trasporto  ed  altre 
comprese  &a  fd  spese  px'ocesìSQali  da  anliciparsi  dall'erario 

p  a.  166.  Mercedi  per  la  Teriflca  e  pel  collaudo  e  spese  per  il  tra- 
sporto e  per  Timbàtfa^gio  disi  1[>oIl6ttafi  del  lotto. 

>  n.  166.  Aggio  d'efazioi^e  (Lotto). 

^      il.  16T.  Tinnito  id  iollo. 

»  n.  Vt4.  Paghe..al  personale  operaio  delle  manifatture  e  dei  magaz- 
zini dei  tab&oclii  greggi,  mercedi  àgli  operai  ammalati,  as- 
segni di  parto,  indennizzi  per  infortuni  sul  layoro  e  con- 
corso dello  Stato  a  favore  del  detto  'j^erìson&le  da  versarsi 
aUa  eaeea  neeionale  di  previdenm  per  rtavalidit&  e  la 
vecchiaia  degli  opemied  alla^easardl  mutuo  soccorso  per 
le  malattie* 

»  n.  ITS.  Peiisiotìi  ngtl  operai  delle  HHiiiifMtlif  e  dei  tabacchi  e  dei  ma- 
gafidni  di  depoeito  dei  tabacchi  greggi  esteri. 

>  n.  176.  Paglie  ó  soprassoldi  ai  verificatori  subalterni  ed  agli  operai 

delle  agenzie  di  coltivazione;  iìidètimt&  dt  li^rehziamento  al 
personfde  suddetto  è-  contributi  deiramministrazione,  da 
veraaiei  a  favore  delio  stesso  peiP'male,  alla  «Hssa  nacio- 
naie  diprevidtonsa  per  la  invididtta  è  la  vecchiaia  ed  alla 
cassa  di  tonino  socéol^o  per  le  malattie. 

»  n.  180.  Assedi  ed  indennità  al  personale  pi^r  la  vigilanza  delle  col- 
tivazfottl  di  tàbntseo  destinato  aiì^ccporilttione  ed  altre  spese 
relative. 


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1524  LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Capitolo n.  181.  Compra  di  tabaodii,  lavori  di  bottaio  e  facchinaggi;  apese 
per  isformazioni  e  miaiioni  all^eatero  nello   interesse  del- 
raeqoisto  e  della  coltivazione  dei  tabacchi;  spese  per  cam- 
pionamento  e  perizia  dei  tabacchi. 
.  »      n.  188.  Trasporto  di  tabacchi  e  di  xnateriali  diversi. 

»  n.  184.  Aoqìiisto,  nolo  e  riparazione  di  materiali  diverai  per  oso 
delle  manifattaroi  dei  magazzini  dei  tabaoahi  greggi  e  delle 
agens̀L^  delle^.coUiTazioni. 

»  n*  190.  Paghe  agli  agenti  subalterni  ed  agli  operai  delle  saline,  mer- 
cedi agli  opcjrai  yaletndinari  ed  ammalati,  indennizzi  per 
infortuni  sol  ln^yoro,  conporso  di  afisicnrazione  e  contributo 
dpllo  Stato  alla  cassa  sodale  di  mutuo  soccorso  per  gli 
9perai  della  salina  di  Luugro. 

»  n.  10?.  Indennità  al  riyendifori  di  generi  di  privativa  pel  trasporto 
dei  saU.  . 

>  n.  194.  Manntepzione,  adattamento  e  miglioramento  delle   saline  e 

degli  annessi  fabbricati;  acquisto,  nolo  e  riparazione  di 
macchine,  mobili,  attrézzi  e  'm'àteriali  vari  per  uso  delle 
saline;  proYvista  di  articoli  «diyeosì  per  rimpacchettam^nto 
e  r imballaggio  dei  sali;  compra  di  combustibile,  di  lubri- 
ficanti e  di  articoli  diversi  per  il  funzionamento  del  mac- 
ohihario  e  per  altri  usi'  e  ^pese.  relative. 

>  n.  195.  Compra  dei  pali.        ,     ^      '  ,- 

'»  n.  196.  Trasporto  di  sali  e  di  materiati  diversi  e  facchinaggi  interni 
nei' magazzini  di  ^depoatto: 

»  n.  199.  Speso  di  produzione,  di  acquisto  e  di  trasporto  delle  sostanze 
per  radulterazione.del  sale..>che  si  vende  a  presso  di  ecce- 
zione per  uso  delia  pastorizia,  dell'agricoltura  e  delle  in- 
dustrie, e  spese  di  mano  d*opera  per  prepar^b. 

»  n.  200.  Spese  per  otturamento  delle  sorgenti  salse  per  impedire  la 
produzione  naturale  o  clandestina  del  sale. 

'  »  n.  201.  Restituzione  della  tassa  sul  sale  impiegato  nella  salagione 
delle  carni,  del  burro  e  dei  fonnaggi  ohe  si  esportano  ad* 
restero -Art  15  della  legge  6  luglio  1883,  n.  1445. 
»  n.  205.  Aggio  a  titolo  di  stipendio  ai  m^azzinieri  di  vendita  dei 
sali  e  tabacchi  e  con^penso  ai  reggenti  provvisori  dei  ma- 
gazzini stessi. 


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LEGGI  E  DBCRSn  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906  1526 

Capitolo  n.  209.  Indennità  ai  magazzinieri  di  yendita  ed  agli  spacciatori  al- 
l'ingrosso dei  sali  e  tabacchi  a  titolo  di  spesa  d'esercizio 
e  di  trasporto  dei  generi;  indennità  di  viaggio  e  di  sog- 
giorno per  missioni  a  funzionari  ciyili  e  della  guardia 
di  finanza  incaricati  della  reggenza  di  uffici  di  vendita; 
rimborso  al  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi  della  spesa 
derivante  dall'esenzione  di  tassa  sui  vaglia  postali  pei  ver- 
samenti dei  gestori  degli  uffici  suddetti, 

>  n.  211.  Restituzione  di  canoni  di  rivendite  indebitamente  percetti 

(Tabacchi  e  sali). 

»  n.  213.  Compra  dei  sali  di  chinino  da  lavorare  o  trasformare  e  dì 
quelli  preparati  e  spese  occorrenti  per  la  lavorazione,  trasfor- 
mazione e  condizionatura  dei  detti  sali. 

»  n.  214.  Spese  d'ufficio,  di  materiali  d-ufflcio,  di  stampati  e  diverse; 
permanenti  o  transitorie  occorrenti  alla  gestione  del  chi- 
nino; compensi  ad  impiegati  e  mercedi  ad  operai  adibiti 
a  servizi  coucernenti  il  chinino;  spese  per  analisi  di  con- 
trollo e  perii  trasporto  nel  Regno  dei  preparati  chinacei 
destinati  alla*  vendita. 

>  n.  215.  Àggio  di  rivendita  dei  preparati  chinacei  ai  magazzinieri  di 

vendita  e  spacciatori  all'ingrosso  delle  privative  e  ai  far- 
macislii  medici  e  rivenditori. 

>  n.  216.  Assegnazione  corrispondente  al  beneficio  netto  presunto  dalla 

vendita  del  chinino,  art  4,  lettera  A  àeìlA  legge  19  mag- 
gio 1904,  n.  209. 

»  n.  217.  Sussidi  per  diminuire  le  cause  della  malaria  -  Art  5  della 
legge  19  maggio  1904,  n.  209b 

>  n.  224  Prezzo  dei  beni  immobili  espropriati  ai  debitori  morosi  di 

imposte  e  devoluti  al  Demanio  in  forza  dell'art.  54  del 
testo  unico  di  legge  23  giugno'  1897,  n.  236. 

>  n.  228.  Spese  di  coazioni  e  di  liti  dipendenti  dalla  vendita  dei  beni 

(Asse  ecclesiastico). 

»      n.  230.  Restituzioni  dipendenti  dalla  vendita  dei  beni  (Idem.) 

»  n.  232.  Spese  per  imposte  ed  oneri  afficienti  i  bèni  delle  confrater- 
nite romane  stati  indemaniati  in  eseguimento  dell'art,  li 
della  legge  20  luglio  1890,  n.  6960. 


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1939  LBd»!  E  SECRETI  DEL  BEONO  d'iTALIA  •  1905 

Capitolo  n.  2^3.  Somme  rMooauM  al  netto  dei  pi|ga9(Ma<j  per  la  gestione  4«1 
1^  settembre  1886  dei  beni  appre^  a}le  confraternite  ro- 
manoi  da  paga^fii  di^l  Demaoiio  alla  Congregazione  di  om- 
riUL  di  Roma,  in  eaecvsione  della  l^gge  30  loglio   1898» 

p-  n.  284.  Aggl^  al  contabili  ixkcaricati  della  riscossione  delle  sopra- 
tesse  per  emesse  od  Inesatte  diekiarazioni  nelle  imposte 
dirette  e  per  la  riscossione  delle  imposte  del  1872  e  retro. 

>  n«  285.  Spese  di  Uti  ed  ahre  diverse  di  stralcio  pel  servizio  del  macinato» 
s>      n.  236.  Restituzione  d'imposta  sni  terreni   per  ritardata  attuazione 

del  naovo  catasto  (art  47  della  legge  1^  marzo  1886,  no- 
mere  8689|  modificate  coU*art  1^  della  legge  21  '  gennaio 
180T,  n.  23). 

»      n.  2K^  Spese  per  la  gestione  delle  esattone. 

>  n.  249.  Affrancazioni  di  annualitA  e  restituzione  di  capitali  passivi 

(Asse  eccle8Ìastico)i 

>  n.  1^0.  Rimborsi  di  ca{»itali  ed  affrancazioni  di  pi*estazioni  perpetne 

dovati  dalle  finanze  dello  Stato. 
;»  .  n.  252.  Fondo  per  acquisto  di  rendita  pubblica  da  inteatare  al  De* 
manlo  per  conto  delli\  pubblica  istruzione,  in  equivalente 
del  prezzo  ritratto  dalla  vendita  dei  beni  e  daU^afEi*anca- 
zione  di  annue  prestazioni  appartenenti  ad  enti  ammini- 
strati, e  spese  per  la  valutazione  e  rendita  dei  beni  so- 
praindicati. 

>  0.  253.  Restituzione  di  depositi  per  adire  agli  incanti,  per  spese  di 

astei  tasss^  eee^  esegoiti  negli  nMci  esecutivi  damanialL 

>  n.  254.  Prodotto   natto  delf  amminirtffazioae   provvisoria  dei  beni 

ex-ademj}rivili  dell'isola  di  Sardegna,  da  corrisponderai  alla 
cassa  ademprivile  istituita  coUa  legge  2  agosto  1897,  nu- 
mero 392. 
»  n.  256.  Canone  dovuto  al  comune  di  Napoli  per  eletto  dell'art.  5 
della  legge  14  maggio  1881,  n*  198,  deU'art  11  della  legge 
15  gennaio  1885,  n.  2892,  dell'art  2  della  legge  28  giu- 
gno 189£,  n.  298,  e  deirart  4  della  legge  8  loglio  1904, 
n.  351. 

>  n.  257.  Pevaonàle  per  la  riscossione  del  dazio  (Comune  di  Napoli), 
»      n.  258.  Stipendi»  ed.  indiMit4  al  persoaal*  foori  ruolo  (Idem). 


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LEGGI  E  DECRETI  VEL   HEGXO  dViaLIA  -  1905        I82T 

Capìtolo  0.  269.  ÀMégai  eà  Ménnìià  per  ap«0»  di  u<I«M|  tf  gir»,  di  BÌik/gf^o^ 
dì  disagiata  f  «ridanaa  ad  altre  (QoMmaa  di  Napoli). 

»  n.  ffiù.  CflMFBumgia,  léniìlu»a  d)  aaqcM  potabile  e  risoaldamenio  dei 
locali  ^à  altv»  spesa  per  ka  gaurdfa  ék  finansa  (Idem); 

»  B.  291.  Spese  d!  mairatenzione  deHa  cinta  dasiarìa,  di  illnminazioiie 
B  di  riscaldamento  dei  locali  ed  attre  (Idem)* 

»       n.  262  Acquisti,  riparazioni  e  tra^ortx>  del  materiale  (Idem). 

»       n.  269.  KestitTEione  dt  diritti  indeWtamente  esatti  (Idem). 

»        n.  2Ò4,  Fitto  di  localS  per  gli  nfllci  e  le  caserme  (Idem). 

>  n.  MS.  Canone  dorato  al  comune  di  Roma  per  elTetto  degli  articoli 
6  e  7  deUa  legge  SO  luglio  1800»  n.  6080  (serie  6^)  e  del« 
rart  4  della  legge  8  luglio  1004,  n.  320. 

»       n*  266.  Personale  per  la  riscossione  del  dazio  (Comune  di  Rema). 

»  n.  267*  Persomde  per  la  rhceealone  del  éaci^  coniamo  (Idem)  -*  In- 
dennità di  residenza  in  Roma. 

v*  n.  268.  Aasegnt  ed  lataMKà  per  spese  d*ttf>efte|  4ì  gifb,  d*alk>ggi#, 
di  servizio  volenle,  di  4iss^ite  HéJsiMi  dt  ser.YitÌo  aot- 
tnmo  ed  altre  (Idem> 

>^  lu  2d9.  Casermaggio,  fornitura  d*acqua  potabile»  ritoaidam^to  dei 
locali  fi4  aJire  ^^Mie  f^  la  guardia  di  finanza  (Idem). 

»  n.  270.  Spose  di  manutenzione  della  cinta  dasiaila,  canoni  per  occu* 
pazlcjie  di  teirienit  riparaaion}»  mannlefuÉiaAe»  illuminazieae 
0  viaeaìdaiKiita  dea  loeaM  ed  aléne  tfàtm). 

>  n.  271.  Acquisto,  trasporto,  riparazione  e  manutenzione  del  materiale 

(Idem). 

T>      n,  272.  Restituzione,  di  diritti  indebitamente  esatti  Qldem). 

>  u.  è73«  Fitto  di  lokcali  par  gli  ufftoi  e  le  eaasrQie  (Idem). 

Alinistero  di  gpaaeia  e  giustimia  e  dei  culti* 

Capitolo  n.  12.  ^eae  pastai!. 

»      n.  13,  Telegrammi  da  spedirsi  all*estero. 

»      0.  19.  Stampa  d^e  leggi  e  decreti  iéi  Regno. 

>  n.  17.  Residui  passivi  eliminati  a  senso  delPari  82  del  testo  unico 

di  legge  sulla  contabilità  generale  •  reéUuBati  dai  ereditori. 


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1528  LEGGI  E  DECRETI  DEL  KEGNO  D*ITALIA  -  1905 

Capitolo  0.    21.  Acquisto  di  libretti  e  di  scontrini  ferro?iari. 

»  n.  24.  IndennitÀ  per  ubh  sola  Tolta,  invece  di  pensioni,  ai  tencini 
degli  art  8»  83  e  109  del  testo  anioo  delle  leggi  sulla  pec- 
sioni  cìtUì  e  militari,  approvato  eoi  regio  decreto  21  feb- 
braio 1895,  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
doTQti. 

»      n.    28.  Spese  di  giastizia. 

»      n.    80.  Restituzione  di  depositi  giudiziari  e  spese  di  liti. 

>  n.  82.  Indennità  e  spese  varie  per  ispezioce  e  controllo  della  oon- 
tabilitÀ  degli  archivi  notarili  (art.  90  della  legge  25  mag- 
gio 1879,  n.  4900  e  regio  decreto  6  febbraio  1898,  n.  34). 


Ministero  degli  affari  èsteri. 

Capitolo  n.      6,  Acquisto  di  libretti  e  di  scontrini  feiroviari 

»      n«     7.  Telegrammi  da  spedirsi  all*estero. 

»      n.      8.  Spese  postali. 

»  n.  12.  Residui  passivi  eliminati  a  senso  deirart.  32  del  testo  unico 
'  di  legge  sulla  contabilità  generale  e  reclamati  dai  credi* 
tori 

»  n.  19*  Indennità  per  una  «sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  ternùni 
degli  art  3,  83  e  109'  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  pen- 
sioni civili  e  militari,  approvato  col  regio  decreto  21  feb- 
braio 1895,  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
dovuti. 

»  n.  40.  Rimborso  al  tesoro  delle  spese  di  cambio  dei  pagamenti  in 
oro  disposti  sulle  tesorerìe  del  Regno;  saggio,  sconto  e 
commissioni  su  cambiali  dall'estero. 


Ministero  deU'istruadone  pubblica. 

Oapitolon.      8.  Spese  per  acquisto  di  libretti  e  scontrini  ferroviari. 
»      a.    15.  Spese  di  liti. 
»   ^  n.    16.  Spese  postali. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1529 

Capitolo  n.    19.  Residai  passivi  eliminati  a  senso  delFarL  32  del  tesk>  unico 
di  legge  sulla  contabilità  generale  e  reclamati  dai  creditori. 

>  n.  22.  Indennità  per  una  sola  volta,  inTece  di  pensioni,  ai  termini 
degli  articoli  3,  83  e  109  del  testo  unico  delle  leggi  sulle 
pensioni  ciyiii  e  militari,  approvato  col  regio  decreto  21  feb- 
braio 1895|  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
dovuti 

»  Bk  104.  Musei,  gallerie,  soavi  di  antichità  e  monumenti  -  Spese  da 
sostenersi  colla  tassa  d'entrata  (art  5  della  legge  27  mag- 
gio 1875,  n,  2554> 

»  n.  208.  Costruzione,  ampliamento  e  risarcimento  degli  edifizi  scola«> 
stici  destinati  ad  uso  delle  scuole  elementari  municipali 
(Legge  18  luglio  1878,  n.  4460). 

»  n.  209.  (Concorso  dello  Stato  per  il  pagamento  degli  interessi  dei 
mutui  che  i  comuni  traggono  per  provvedere  all*acquÌ8to 
dei  terreni,  alla  costruzione,  airampliamento  e  ai  restauri 
degli  edifici  esclusivamente  destinati  ad  uso  delle  scuole 
elementai'i  e  degristituti  educativi  deirinfanzia,  dei  ciechi 
e  dei  sordomuti,  dichiarati  corpi  morali  -  Onere  del  Go- 
verno secondo  Tari  3  della  legge  8  luglio  1888,  n.  5516, 
e  15  luglio  1900,  n.  260. 

»  n.  210.  Concorso  dello  Stato  per  il  pagamento  degli  interessi  dei 
mutui  che  le  provincie  e  i  comuni  contraggono  per  prov- 
vedere alla  costruzione,  ampliamento  e  restauro  degli  edi- 
fici destinati  alla  istruzione  secondaria  classica,  tecnica  e 
normale,  ai  quali  essi  abbiano  per  legge  obbligo  di  prov- 
vedere, come  pure  per  altre  scuple  e  convitti  mantenuti 
a  loro  spose,  che  siano  pareggiati  ai  governativi  -  Onere 
del  Governo  secondo  Tart.  7  della  legge  8  luglio  1888, 
n.  5516,  e  15  luglio  1900,  n.  260. 

p  tu  222.  Propine  ai  componenti  le  commissioni  per  gli  esami  di  ma- 
turità, di  ammissione  e  di  licenza  negli  istituti  d'istruzione 
classica  e  tecnica,  nelle  scuole  ì ormali  e  complementari; 
rimborso  di  tasse  d'iscrizione  nei  ginnasi  ad  alcuni  comuni 
delle  antiche  provincie. 


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1530  LEGGI  E  DECRETI  DEL  HEGNO  d'iTALIA    -  1905 


Capitolo  n.    21.  Tolegrammi  da  spedirsi  «U*eate(o. 
»      n.    22.  Spese  di  posta, 

>  n.    2&  Residai  pa38ÌTÌ  elimÌBati  a  senso  dall'ari.  32  del  testo  noico 

di  legge  snlla  contalHlitÀ  generale  e  rackmati  dai  creditori. 

»      n.    29.  Acquisto  di  libretti  0  di  scontrini  ferroviari. 

>  n.    30.  Spese  di  liti. 

>  u.    33.  Indennità  per  ana  sola  Tolta,  ifiYoce  di  pensioni,  ai  termmì 

degli  art.  3,  83  e  100  del  testo  unico  delle  leggi  snlla 
pensioni  civili  e  militari,  approvato  col  regio  decreto  21  feb* 
braio  1895,  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
dovuti. 

»  n^  54.  Fondo  a  calcolo  per  la  anticipazioni  della  speea  occorrente 
al  mantenimento  degli  inabili  al  iftvoro  fatti  rlco venire 
negli  appositi  stabilimenti  (Legge  sulla  sicnrezza  pubblica 
del  30  giugno  1880,  n,614l,  serie  d%  art.  81,  e  regio  de- 
creto del  19  novembre  1889,  n.  65S5,  art.  24). 

»  n.  93.  Kimborso  di  debiti  di  massa  delle  guardie  di  città  licenziate 
od  espulso. 

;►  B.  151.  Maggiore' interessa  da  pag^arsi  aiki  Gassa  depositi  e  prestiti 
sui  mutui  ai  cemuni  più  bisognoei  per  opere  di  risana- 
m^to  (Leggi  14  luglio  1887,  n.  4791,  e  8  febbraio  1900, 
n.  50,  art.  2). 

•  D.  152.  Concorso  dello  Stato  nel  pagamento  degli  interessi  sui  mutui 
contratti  dai  comuni  con  la  cassa  depositi  e  prestiti,  o  con 
altri  enti  qviteiasi,  per  reeecusione  di  epere  riguardanti 
la  provvista  di  aoque  potabili  per  i  bisogni  delle  popola- 
zioni (Leggi  8  febbraio  1900f  n.  60,  e  28  dicembre  1902, 
B.  5661 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iXALIA   •   1905  ]63l 

Ministero  dei  lavori  publilici. 

Capitolo  n«    10.  Spott^  po«EtatL 

»  n^  IS.  Reeidai  passici  «lìmiiiAti  o  senso  édH'aH.  32  del  testo  unico 
di  legge,  falla  oontftbilitÀ  generale  e  reclamati  dai  ere- 
diteiL 

>  n.    15,  Spese  di  liti. 

>  vt.    W.  Acquisto  di  libretti  e  di  scontrini  ferroviari. 

»  a.  18.  Indennità  por  una  sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  termini 
degli  art.  3,  88  e  109  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  pen- 
noni civili  e^  ittilitari,  approvato  ool  regio  decreto  21  feb- 
braio 1895,  n.  70|  ed  altri  assegni  oóageneri  legalmente 
dovuti. 

>  n.    34.  Lavori  eventuali  in  conseguenza  di  ooDtvawenzioni  aUa  po- 

lizia delle  stride. 

>  ii«    91*  Restaori  aUe  opere  mevrHtime  dannieggiatein  contravvenzione 

alla  polizia  tecnica  dei  poiiL 

>  n.    67,  Quote  ar caribo  dello   Stadio  italiano,  Mie  spese   rigurdanti 

Tuffleio  centrale  intetnazionale  di  Berna  per  il   trasporto 
delle  mèrci  e  la  Delegazione  Italo»  Svizzera  per   il  Sem- 
pione  (Leggo  15  dicembre  18^,  n.  710,  e  21  gennaio  1904 
•       n.  15). 

>  n.    69.  Spese  giudiziali  e  di  stampa  in  dipendenza  di  questioni  fer- 

roviarie. 


Ministero  delle  poste  e  del  telegrafi* 

Capitolo  D.    Ifk  Acquato  cb  libpett»  e  di  scontrini  teroviari. 

>  n.    16.  Spese  di  liti. 

■p^  u.  34.  Reaidoi  passivi  eliminati  »  senso  deipari.  82  dal  tetto  unico 
di  leggo-  sulla  coslabilità  generale  e  reclamati  dai  cre- 
ditori* 

>  jk    {&  SpeM  postali. 

>  n.    27.  Bollo  slraerèhiario  di  eambialL 


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1532  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905 

Capitolo  n.  37.  Qaote  spettanti  alle  Società  esercenti  ferrovie  o  tramvie  per 
il  trasporto  delle  corrispondenze  e  dei  pacchi.  -  Trasporto 
in  ferrovia  di  corrispondenze  non  contenute  nei  compar- 
timenti gratuiti  assegnati  dalle  convenzioni.- -Rimborso  di 
spese  di  trasbordo  nei  casi  di  interruzioni  di  linea.  -  Nolo 
di  vetture  ferroviarie  ridotte  ad  uso  postale.  -  Retribu- 
zioni per  trasporto  di  corrispondenze  ai  capitani  di  basti- 
menti mercantili  che  non  fanno  servizio  per  conto  dello 
Stato. 

»      n.    38.  Quote  spettanti  alla  Navigazione  generale  italiana  ed  alle 

altre  Società  di  navigazione  per  il  trasporto  dei  pacchi. 
»      n.    39.  Trasporto  della  valigia  australiana  ed  indiana. 

>  n.    40.  Trasporto  in  ferrovia  di  stampe  e  di   materiale  per   U  ser- 

vizio delle  poste, 
»      n.    41.  Spese  variabili  per  il  trasporto  delle  corrispondenze   e   dei 
*  pacchi. 

»  n.  44  Premio  per  la  vendita  dei  francobolli,  di  biglietti  e  tli  car- 
toline postali  concesso  agli  uffici  di  2*  e  di  l*  classe,  alle 
collettorie,  ai  rivenditori  autorizzati  (art.  138  del  regola- 
mento generale  10  febbraio  1901,  n.  120). 

»      n.    45.  Àggio  ai  consoli  sulle  tasse  dei  vaglia  emessi. 

>  n.    46.  Rimborsi:  eventuali  cui  può  esser  tenuta  Tamministrazione  delle 

poste  ai  sensi  del  lesto  unico  delle, leggi  ppstali  (24  di- 
cembre 1899,  n,  5Q1)  per  la  perdita  di  lettere  raccoman- 
date od  assicurato. 

»  n.  47.  Rimborsi  eventuali  cui  può  essere  tenuta  ramministrazione 
delle  poste  per  le  perdite  derivanti  dal  servizio  dei  pac- 
chi. Rimborsi  per  pacchi  smarriti,  guasti  o  deficienti. 

»      n.    4S.  Rimborsi  eventuali  per  perdite  o  frodi  nel  servizio  dei  vaglia. 

»  n.  49,  Rimborsi  eventuali  in  dipendenza  di  frodi  lyéì.  servizio  dei 
risparmi.  i 

»  n.  50.  Rimborsi  eventuale  "per  condono  o  riduzione  di  multe.  Rim- 
borsi dovuti  di  somime  pagate  aU*amministrazione. 

»  n.  51.  Diritti  doganali  per  i  piombi  ed  i  lasciapassare  dei  pacchi 
postali  interni  spedili  per  via  di  mare  ;  per  le  bollette  di 
cauzione   dei  pacchi  esteri  in  transito  e  per  le  bollette 


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UBGGI  £  D£CR£TI  DEL  RBGNO  d'iTALIA  -   1905  1533 

di  uscita  dei  pacchi  esportati,  per  i  bolli  ed  i  piombi  ap- 
posti ai  carri  deUa  yaligia  delle  Indie,  tasso  speciale  per 
oggetti  d'arte  esportati  all'estero. 

Capitolo  D.    53.  Retribozione  ai  fattorini  telegrafici. 

>  n.    60.  Impianti  ed  altri  lavori  telegrafici  e  telefonici  per  conto  di 

diyersi. 

>  n.    68.  Crediti  di  amministrazioni  estere.  Cambio  per  l'acquisto  dei- 

Toro. 

»       n.    69.  Rimborsi  e  bonificazioni  diverse. 

»  n.  82«  Rimborso  al  Ministero  del  tesoro  per  la  spesa  occorrente  per 
la  carta  fiUgranata  e  non  filigranata,  per  la  fabbricazione 
dei  francobolli,  dei  vaglia  e.dei  biglietti  postali,  cartoncini 
per  cartoline  postali,  cartoline-^vaglia,  bollettini  di  spedi- 
zione per  pacchi  postali;  cartoncini  e  carta  per  libretti  di 
risparmio,  .per  vaglia  di  partecipazione  di  depositi,  di  di- 
chiarazioi^i  di  conferma,  ecc. 

»  n.  84.  IndennitA  per  una  sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  termini 
degli  art.  3,  83  ^  }09  del  -testo  unico,  delle  leggi  sulle 
pensioni  civili  e  militari,  approvato  col  regio  decreto  21  feb- 
braio 1895,  n.  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
dovuti. 

^  n.  89.  Rimborso  4ol  valore  d^i  francobolli  accettati  come  deposito 
di  risparmi  dagli  uffici  postali  ed  altri  istituti  (Reali  de- 
creti 18  febbraio  lS83y  n.  1216,  e  25  novembre  detto  anno, 
n.  1698)  -  Valore  dei  francobolli-  applicati  dagli  operai 
sui  cartellini  per  contributo  minimo  per  Tiscrizione  alla 
cassa  nazionale  di  previdenza  (Legge  17  luglio  1898,  n.  350). 


Ministero  della  guerra. 

Capitolo  n.     .5.  Spese  postali. 

»      n.      8.  Residui  passivi  eliminati  a  senso  dell'art.  32  del  testo  unico 
di  lef^e  sulla  contabilità  generale  e  reclamati,  dai  creditori. 

>      n.    14.  Indennità  per  una  sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  termini 
degli  art  3,  83  e  109  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  pen- 


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1^4  tiSOGI  E  DSCHETI  DBL  HEONO  D'ìtAUA  -   1805 

•ioni  tbrììi  e  nllftarì»  ajpprovato  <ioì  règio  decreto  21  feb- 
VUBilo  1895|  ».  tO,  ed  altri  imeghì   congeneri   legalmente 

dOTUtl. 

Capitolo n.  26.  Quota  spesa  manteDimento  degli  allieri  arile  scuole  miUiarS, 
oorrispondente  alla  retta  «  loro  carico  da  yersarsi  all^e- 
rario* 

»      n.    4L  Spese  di  giustizia  penale  militare. 

»      lì.    A4*  Spese  di  liti  e  per  risarcimento  di  danni. 

»  n.  45.  Premi  periodici  agli  ufficiali  del  genio  in  dipendenza  del  le- 
gato Henry. 


n.      6.  Spese  poetali. 

n.  1?.  Acquisto  di  libretti  e  di  scontrini  ferroviari  per  nffleiali  ed 
impiegali. 

n.  1$.  Residui  passivi  eliminati  a  senso  delibati.  32  éA  tèsto  unico 
di  legge  sulla  cóotabiiità  generale  e  )«eclamati  dai  cre- 
ditori. ♦  .  .      .: 

n.    14,  Spese  di  liti 

n.  25.  Indennità  per  ana  sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  termini 
degli  al^.  8,  83  e  109  del  tesio^  ntìcp  delle  leggi  Bolle 
pensioni  civili  e  militari,  apt^i^otato  eòi  ì^ègio  decreto  21  feb- 
braio 18d^,  n.  ÌOy  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
dovuti.* 

n.  34.  Specie  eventuali  per  mantenimento,  alloggio  e  rimpatrio  di 
equipaggi  naufraghi  nazionali,  giusta  la  legge  24  mag- 
gio 1877,  n.  3919. 

n.  35.  Compensi  di  costruzione  e  premi  di  navigazione  ai  piroBoafi 
ei  ai  velieri  mercantili  nazionali,  stabiliti  dalle  leggi  6  di- 
cembre 1885,  n.  3547  (serie  3'),  23  luglio  1896,  n.  318,  e 
legge  16  maggio  1901,  n.  176  -  Spese  di  visite  e  perizie 
per  la  esee«sio&e  di  dette  leggi. 

n.  ^5.  Corpo  reale  equipaggi  -*  Prèmi  di  i^fferma,  soprassoldi  e  gra- 
tifio&zioni.  ; 

B.    69.  Spese  di  ginstìeia. 


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T,EOGI  E  DECftEXr  DKL  REGNO  d'iTALTA  -  1905  1635 


MiiìfsterD  4i  ftgfrieoltiirTS  fntlaiFtiHla  e  coiiràiereio. 

Carolo  n.  5.  Minfstoiro  -  Concorso  dello  Stato  al  fondo  di  previdenza  per 
il  trattamenlo  di  riposo  al  personale  di  serTizio  dell*am- 
miAiSlrazkme  eentrale. 

>  n.      ^.  Acquisto  di  libretti  e  soontrlni  ferroviari. 
»      n.    14.  l'elegrammi  da  spedirsi  airostero. 

»      n.    15.  Spese  di  posta  per  corrispondenzo  e   per  la   spedizione  del 

Bollettino  ufficiale  del  Ministero. 
»      n.    17.  Spese  per  la  pubblicazione  del  Bollettino  ufficiale  del  Mini- 

stero. 
»      n.    20.  tlesidai  passivi  eliminati  a  sehso  dell'art.  32  del  testo  unioo 

di  legge  sulla  coatabilità  generale  e  reclamati  dai  creditori. 

>  n.    &4.  Spese  di  liti. 

>  n.    .28.  Indennità  por  una  sola  volta,  invece  di  pensioni,  ai  termini 

degli  art  3,  S3  e  109  del  testo  unico  delle  leggi  sulle 
pensioni  civili  e  militari,  approvato  col  regio  decreto  21  feb- 
braio 1895,  n*  70,  ed  altri  assegni  congeneri  legalmente 
doverti* 
»  n  37.  litruzione  agraria  -  Scuole  speciali  e  pratiche  di  agricoltura 
otdiniite  a  s^so  Mìa  legge  6  gitfgno  1885,  n.  3141,  serie  3* 
-  Speso  per  ^azienda. 

>  n.    48  bis.  Spese  per  gli  studi  e  per  la  ricerca  dei  mezzi  diretti  a 

combattere  la   diffusione   della  diaspis  pentagona  (legge 
24  marzo  1904,  n.  130)  e  della  mosca  olearia. 
»      n.  107.  Pubblicazione  del  Bollettino  delle  società  per  azioni  (Regola- 
mento del  codice  di  commercio,  art  52). 

»  n.  109.  Spese  per  le  inchieste  di  cui  agli  articoli  79  e  seguenti  del 
regolamento  approvato  col  regio  decreto  13  marzo  1904, 
D.  141,  per  resecnzione  della  legge  (testo  unico)  31  gen- 
naio 1904,  n.  51  sugli  infortuni  degli  operai  sul  lavoro. 

>  n.  125.  Servizio  pesi  e  misure  e  sag^o  dei  metalli  preziosi  -  Com- 

pensio  agli  ufSciali  metrici  per  il  giro  di  verificazione  pe- 
riodica ai  sensi  dell'arti  71  del  regolamento  per  il  servizio 
metrico,  approvato  col  regio  decreto  7  novembre  1890^ 
n.  7249,  serie  ». 


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1536  LEGGI   E  DBCRETI  DHL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 

Capitolo  n.  129.  Servizio  pesi  e  misare  e  saggio  dei  metalli  prexiosi  -  Resti- 
taziene  e  rimborsi  di  diritti  di  verifloazione. 

»  n.  132.  Spese  di  stampa,  distribuzione  e  spedizione  dei  libretti  di  am- 
missione al  lavoro  e  delle  denunzie  di  esercizio  (Legge  19  giu- 
gno 1902,  n.  242,  sul  lavoro  delle  donne  e  dei  fanciulli). 

»  n.  14«3.  Provvista  di  carta  ei  oggetti  di  canoellerìa,  oggetti  vari  e 
di  merceria,  cordami,  ecc.,  per  mantenere  viva  la  scorta 
del  magazzino  dell'economato  generale,  a  fine  di  soddi- 
sfare alle  richieste  urgenti  di  forniture  di  uso  comune  in 
servizio  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato. 

»  n.  145.  Riparto  dei  beni  demaniali  comunali  nelle  provinole  meri* 
dionali  e  vigilanza  sugli  enti  collettivi  regolati  dalla  legge 
4  agosto  1894,  n.  397. 

»      n.  147.  Spese  per  impedire  la  diffusione  della  philloxera  vmtatrix^ 

»      n.  148.  Spese  per  Tacquisto  e  la  coltivazione  di  viti  americane. 

>  n.  154.  Bonificamento  agrario  deirfjgro  romano  -  Annualità  dovute 
alla  cassa  dei  depostiti  e  prestiti  in  rimborso  delle  antici- 
pazioni fatte,  per  le  espropHazloni,  di  cui  all'art.  9  della 
legge  8  luglio  1883,  n.  1489,  serie  Z\  e  spese  per  Tarn* 
ministrazione  temporanea  dei  beni  espropriati. 

»  n.  155.  Spese  di  conduzione  e  di  miglioramento  del  campo  speri- 
mentale di  Sant'Alessio, 

»  n.  172.  Prez:{o.  delle  espropriazioni,  dei  terreni  compresi  nella  zona 
dell'agro  romano,  indic^tit  dall'art,  1  della  legge  8  lu- 
glio.1883,  n.  1489. 


Yisto,  d'ordine  di  S.  Jf.: 


Il    ministro   del   tesoro 
GARGANO. 


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ISQGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   D'iTALIA   -    1905  1537 


iElenoo  JB. 

Spese  di  riscossione  delle  entrate^  per  le  quali  si  possono  spedire  mandati 
a  disposizione  di  funzionari  governativi^  ai  termini  dell'art.  47  del 
testo  unico  di  legge  sulla  contabilità  generale  dello  Stato^  approvato 
col  regio  decreto  i7  febbraio  1884,  n.  2016 


Ministero  del  tesoro. 

Capitolo  n.  84.  Spese  pei  servizi  del  tesoro  -  Àggio  ai  contabili  sugli  introiti 
pel  r&mo  e  Azienda  dei  danneggiati  dalle  truppe  borbo- 
niche in  Sicilia»  e  per  contributi  idraulici  a  di  bonjUica- 
mento. 

»  n.  85.  Spese  di  liti  per  ranuninistrazione  del  tesoro  e  per  quella 
del  debito  pubblico  *  Spese  di  liti  alle  quali  fosse  con- 
dannato il  tesoro  dello  Siato  dai  tribunali,  onorari  agli 
avvocati,  ai  causidici  ed  altri  simili  (Azienda  dei  danneg- 
giati dalle  truppe  borboniche  in  Sicilia). 


Ministero  delle  finanze. 

Capitolo  n.     45.  Aggio  di  esazione  ki  contabili  (Demanio). 

»  n.  46.  Compenso  per  le  spese  d'ufficio  ai  conservatori  delle  ipo- 
teche ed  ai  ricevitori  del  registro,  incaricati  del  servizio 
ipotecario  -  Art.  0,  allegato  O^  legge  8  agosto  1896,  no- 
merò 486  (Idem). 

^  n.  53.  Spose  di  coazioni  e  di  liti;  risarcimenti  ed  altri  accessori 
(Idem). 

»       n«    55.  Spese  per  trasporti  di  valori  bollati,  di  registri  e  di  stampe, 
e  per  la  bollatura,  imballaggio   e  spedizione  della  carta 
bollata  e  iper  retribuiione  ai  boUatori  diurnisti  pel  servizio 
del  boUo  fStraordinario  (Id^m). 
97  --  VoL.  IL  -  1905. 


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1638  LEGGI    E   UKCRETI   DKL   EEGNO   d'iTALIA   -    1905 

OApitolon.     57.  Rdstìtazionì  e  rimborsi  (Demanio). 

>  n.  58.  Restitazioni  di  tasse  sai  pnbbliso  insegnamento  e  di  quote 
di  tasse  aniversitarie  d'iscrizione  da  versarsi  nelle  casse 
delle  ahiversitÀ  per  essere  corrisposte  ai  prÌTati  Inse- 
gnanti, ginsta  l'art.  13  del  regio  decreto  22  ottobre  1885, 
n.  3443  (Idem). 

»  n.  59.  Contribnzioni  fondiarie  sai  beni  dell'antico  demanio  -  Imposta 
erariale,  sovrimposta  provinciale  e  oomanaie  (Idem). 

:»      n.    71.  Spese  per  imposte  e  sovrimposte  (Canali  Cavoar). 

»      n.    72.  Spese  di  coazioni  o  di  liti  (Idem). 

»  n.  73.  Aggio  agli  esattori  delle  imposte  dirette  salla  risoowione 
delle  entrate  (Idem). 

»  n.  78.  Restitazione  di  indebiti  dipendenti  dall'amministrasione  dei 
beni  deli-asse  ecclesiastico. 

»  n.  79.  Contribnzioni  fondiarie  -  ImpoSita  erariale  e  sovrimposta  pro- 
vinciale e  comniiale  (Aése  ecclesiastico). 

»  n.  80.  Spese  di  coazioni  e  di  liti  dipendenti  dall'amministraxione 
dei  beni  dell'asse  ecclesiastico. 

'»  n.  81.  Spese  relative  alle  eredità  devolate  allo  Stato  apertesi  dal 
26  agosto  1898  e  passaggio  del  prodotto  netto  alla  cassa 
nazionale  di  previdenza  per  la  invaliditÀ  e  la  vecchiaia 
degli  operai,  ginsta  la  legge  17  luglio  1898,  n.  350« 

»  n.  91.  Spese  pel  servizio  di  accertìamento  dei  redditi  di  ricchezza 
mobile  e  dei  fab|)ricati  e  spése  por  la  notificazione  di  av- 
visi rignardanti  il  servizio  delle  imposte  dirette  e  del  ca« 
tasto  (Imposte  dirette). 

»  n.  93.  Prezzo  di  beni  immobili  espropriati  ai  debitori  morosi  di 
imposte  e  devoluti  allo  Stato  in  forza  dell'art.  54  del  iaato 
nnico  delle  leggi  sulla  riscossione  delle  imposte  divette 
29  giugno  1902,  n.  *281. 

»      n.    94.  Spese  di  coazioni  e  di  liti  (Imposte  dirette). 

«  n.  95.  Spese  per  le  commissioni'  di  prima  istanza  delle  impoate 
dirette. 

»  nv  9%.  Deóimo  dell'addizionale  2  per  cento  per  spese  di  diatriba- 
lione  destinato  alle  spese  per  le  commissioni  provinciali. 
-  Art.  36  del  regolamento  3  novembre  1894,  n.  403,  aul- 
r  imposta  di  ricchezza  moMle  (Imposte  dirette). 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   d'iTALIA  -   190§  1639 

Capitolo  ii«    97.  Restituzioni  e  rimborsi  (imposte  dirette). 

»       n.  101.  Soldi,  soprassoldi  e  indennità  giornaliera  d'ospedale  per  la 

guardia  di  finanza. 
»       n*  102.  Personale  degli  ispettori,  sotto-ispettori,  commessi  ed  agenti 
subalterni  *  Indennità  di  residenza  in  Roma. 

>  D.  103.  Premi  di  rafferma  ai  sottufficiali  ed  alle  guardie  di  finanza 

-  Art.  1  della  legge  19  giugno  1902,  n.  186. 

>  n.  104.  Assegni  ed  indennità  di  giro,  di  alloggio,  di  servizio  volante 

ed  altre  por  la  guardia  di  finanza. 

>  n.  105.  Indennità  di  tramutamento,  di   missione  per   la  guardia  di 

finanza. 

»  n.  107.  Premi  e  spese  per  la  scoperta  e  repressione  del  contrab- 
bando e  concorso  nella  spesa  per  le  rettifiche  di  confine 
nell^interesse  della  vigilanza  (Gabelle). 

V  n.  lOB.  Casermaggio,  spese  di  materiale,  lume  e  fuoco  ed  altre  spese 
per  la  guardia  di  finanza.  '  ^ 

»  n.  109.  Impianto  e  manutenzione  dei  itaezzi  per  diminuire  le  cause 
della  malaria  nelle  zone  dichiarate  infetto  ove  risiedono 
le  guardie  di  finanza  -'Art.  5.  della  legge  2  novembre  1902, 
n.  460. 

»  n.  110.  Costruzione  di  casotti,  lavori  di  manutenzione,  di  sistema- 
zione e  di  ampliamento  dei  locali  ad  uso  di  caserme  delle 
guardie  di  finanza.  , 

»  n.  111.  Costruzione,  riparaziome,  manutenzione  ed  esercizio  dei  bat- 
telli di  proprietà  dello  Stato  e  fitto  di  battelli  privati  per 
la  sorveglianza  finanziaria. 

»  i\.  116.  Spese  di  giustizia  per  liti  civili  sostenute  per  propria  difesa 
e  per  condanna  verso  la  parte  avversaria,  compresi  int^ 
,  ressi  giudiziari,  risarcimenti  ed  altri  accessori  (Gabelle). 

»  n.  117.  Spese  di  giustizia  penale  -  Quote  di  riparto  agli  agenti  do- 
ganali e  ad  altri  scopritori  delle  contravvenzioni  sul  pro- 
dotto delle  stesse  -  Indennità  a  testimoni  e  periti  -  Spese 
dì  trasporto  ed  altre  comprese  fra  le  spese  processuali  da 
anticiparsi  dairerario  (Idem). 

»  n.  125.  Aggio  agli  esattori,  ai  ricevitori  provinciali  ed  ai  contabili 
incaricati  della  riscossione,  indennità  ai  ricevitori  del 
registro  per  la  vendita  del][e  niarche  da  applicarsi  agli  in- 


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1540  ALEGGI    R   DKCilF.TI   PEL    RF.nvo   r/lTATJ A    -    1905 

Tolacrì  dei  fiammiferi  e  delle  polveri  e  indennità  per  il 
riUflcio  delle  bollette  di  legitiimasione  e  per  altri  serbili 
relativi  alle  tasse  di  fabbricasione. 

Capitolo  n.  126.  RefltituEione  di  tasse  di  fabbrieazione  sullo  spìrito  e  snllo 
succherò  impiegati  nella  preparaeione  dei  Tini  tipici  e  dei 
liquori  esportati,  sulla  birra,  sulle  acque  gassose  esportata 
e  restituzione  della  tassa  sull'acido  acetico  adoperato  nelle 
industrie. 

»      n.  127.  RestituEione  di  tasse  di  fabbricazione  indebitamente  percepite. 

»  n.  130.  Tasse  postali  per  Tcrsamenti,  trasporto  di  fondi  e  ìndennitA 
ai  proprietari  di  merci  avariate  nei  depositi  doganali. 

>  n,  143.  Restituzione  di  diritti  all^esportazione  (Dogane). 

»  n.  144.  Restituzione  di  diriiti  indebitamente  riscossi,  restituzione  di 
depositi  per  bollette  a  cauzione  di  merci  in  transito,  quota 
da  corrispondersi  alla 'Repubblica  di  S.  Marino,  giusta  gli 
articoli  39  e  40  della  convenzione  23  giugno  1897  e  pa- 
gamento al  comune  di  Genova  delle  somme  riscosse  a  ti- 
tolo di  tassa  supplomentare  di  ancoraggio  per  gli  approdi 
nel  porto  di  Genova. 

>  n.  155.  Premi  e  spese  per  la   scoperta  e   repressione   del  contrab- 

bando (Privative), 

»  n.  1S6,  Spese  di  giustizia  per  lìti  civili  sostenute  per  propria  difesa 
e  per  condanna  verso  la  parte  avversaria,  compresi  inte- 
ressi giudiziari,  risarcimenti  ed  altri  accessori  (Idem). 

»      n.  157.  Spese  di  giustizia  penale  -  Quote  di  riparto  agli  agenti  sco- 
pritori delle   contravvenzioni   sul   prodotto   delle  stesse  - 
Indennità  a  testimoni  e  periti  -  Spese  di  trasporto  ed  altre  j 
comprese  fra  le  spese  processuali  da  anticiparsi  dall'erario 
(Idom), 

>  n.  174.  Paghe  al  personale  operaio  delle  manifatture  e  dei  magas-  I 

Zini  dei  tabacchi  greggi,  mercedi  agii  operai  ammalati^  as- 
segni di  parto,  indennizzi  per  infortuni  sul  lavoro  e  con- 
corso dello  Stato  a  favore  del  dotto  personale  da  veraarsi 
alla  cassa  nazionale  di  previdenza  per  la  invalidità  e  h 
vecchiaia  degli  operai  ed  alla  cassa  di  mutuo  soccorso  pe 
le  malattie.' 


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LEGGI    E   IJECKETi    DKL   REGNO   d'iTALIA    -    1905  1641 

Capitolo  D.  176.  Paghe  e  soprassoldi  ai  veridcatori  subalterni  ed  agli  operai 
delle  agenzie  di  coltivazione;  indennità  di  licenziamento  al 
personide  suddetto  e  contributi  deiramministrazione,  da 
yersarsi  a  favore  della  stesso  personale  alla  cassa  nazio* 
naie  di  previdenza  per  la  invalidità  e  la  vecchiaia  ed  alla 
cassa  di  mutuo  soecorso  per  le  malattie. 

>  n.  181.  Compra  di  tabacchi,  lavori  di  bottàio  e   fiiechinaggi;   spese 

per  informazioni  e  missioni  airestero  nello  interesse  del- 
]*aequi8ip  e  della  coltivazione  dei  tabacchi  ;  spese  per  eam* 
pionamento  e  perizia  dei  tabacchi. 
»  n.  184.  Acquisto,  nolo  e  riparazione  di  materiali  diversi  per  uso  delle 
mani&ttnre,  dei  magazzini  dei  tabacchi  greggi  e  delle  agen- 
zie delle  coltivazioni. 

»  n,  192.  Indennità  ai  rivenditori  di  generi  di  privatiTa  pel  trasporto 
dei  sali. 

1»  n.  199.  Spesa  di  produzione,  di  acquisto  e  di  trasporto  delle  sostanze 
per  l'adulterazione  del  sale  che  si  vende  a  prezzo  di  ec- 
cezione per  uso  della  pastorizia,  dell'agricoltura  e  delle 
industrie,  e  spese  di  mano  d'opera  por  prepararlo. 

>  n.  200.  Spese  per  otturamento  delle  sorgenti  salse  per  "impedire  la 

produzione  naturale  e  clandestina  del  sale. 
»       n.  201.  Restituzione  della  tassa  sul  salo  impiegato   nella  salagione 
delle  carni,  del  burro   e  dei  formag^,  che  si  esportano 
all'estero  -  Art.  15  della  legge  6  luglio  1883,  n.  1445. 

»  a.  205.  Aggio  a  titolo  di  stipendio  ai  magazzinieri  di  vendita  dei  sali  e 
tabacchi  e  compenso  ai  reggenti  provvisori  dei  magazzini 
stessi. 

»  n.  208.  Indenuità  di  trasferimento,  di  missione  e  di  disagiata  resi- 
denza pel  servizio  dei  magazzini  di  deposito  e  di  vendita 
dei  sali  e  tabacchi. 

»  n.  209.  Indennità  ai  magazzinieri  di  vendita  ed  agli  spacciatori  al- 
l'ingrosso dei  sali  e  tabacchi  a  titolo  di  spesa  d'esercizio 
e  di  trasporto  dei  generi;  indennità  di  viaggio  e  di  sog- 
giorno per  missioni  a  funzionari  civili  e  della  guardia  di 
finanza  incaricati  della  reggenza  di  affici  di  condita;  rim- 
borso al  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi  della  spesa 
derivante  dall'esenzione  di  tassa  sui  vaglia  postali  pei  ver- 
samenti  dei  gestori  degli  uffici  suddetti. 


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1542  LEGGI    E  DECRETI  DEL   REGNO  d'iTALIA   -    1905 

Capitolo  n.  211.  Restituzione  di  canoni  di   rivendite  indebitamente   p^oetti 
(Tabacchi  e  sali). 

»  n.  215.  Aggio  di  rivendita  dei  preparati  ehininaoei  ai  magazzinieri 
di  vendita  e  spaooiatori  ali*  ingrosso  delle  privative  e  ai 
farmacisti,  medici  e  rivenditori. 

»  n.  22 1.  Prezzo  dei  beni  immobili  espropriati  ai  debitori  morosi  d'im- 
poste e  devoluti  al  demanio  in  forza  dell^art  54  del  testo 
nnioo  di  legge  23  gingno  1897,  n.  236. 

»      n.  228.  Spese  di  eoaiioni  e  di  liti  dipendenti  dalla  vendita  dei  beni 

(Assd  ecclesiastico). 
»      n.  230.  Restituzioni  dipendenti  dalla  vendita  dei  beni  (Idem). 

»      n.  232.  Spese  per  imposte  ed  oneri  afficienti  i  beni  delle  confrater- 
-nite  romane  stati  indemaniati  in  esegnimento  dell*art.  11 
della  legge  20  Inglio  1890,  n.  6980. 

»  n.  234.  Aggio  ai  cohtabiii  incaricati  della  riscossione  delle  sopratasse 
p€|r' omesse  od  inesatte  dichiarazioni  nelle  imposte  dirette 
è  per  la  riscossione  dolle  imposte  del  1872  e  retro. 

»  n.  286.  Restiiazione  d'imposta  sai  terreni  per  ritardata  attaacione 
del  naovo  catasto  (art.  47  della  l^ge  1°  marzo  1886,  nu- 
mero 3682,  modificato  coirart.  1^  della  legge  21  gennaio 
1897,  n.  23). 

;  f 

»  n.  253.  Restitnzione  di  depositi  per  adire  agli  incanti,  per  spese  di 
asta,  tasse,  ecc.,  esegniti  negli  affici  esecativi  demaniali. 

•       n.  257.  Personale  per  la  riscossione  del  dazio  (Gemane  di  Napoli). 

»      n.  268.  Stipendio  ed  IndennitÀ  al  personale  fuori  ruolo  (Idem). 

»  n.  259.  Assegni  ed  indennità  per  spese  di  ufficio,  di  giro,  di  alloggio, 
di  disagiata  residenza 'ed  altre  (Idem). 

»  n.  260.  Casermaggio,  fornitura  di  acqua  potabile,  riscaldamento  dei  lo- 
cali ed  oltre  spese  per  la  guardia  di  finanza  (Idem). 

»      n.  261.  Spese  Kli  manutenzione  della  cinta  daaiaria,  di  illuminazione 

e  di  riBealdàmento  dei  locali  ed  altre  (Idem). 
»      n.  262.  Acqtdsti  riparazioni  e  trasporto  del  materiale  (Idem). 

>  n.'  263.  Restituzione  di  diritti  indèbìtaiùente  esatti  (Idem). 

>  tt.'2é6.  Personale  per  la  riscossione  del  dazio  (Comune  di  RonoLa). 

»  n.  ÌÌ67.  P^so&ale*|>er  la  riscossione  del  dàzio  consumo  (Idem)  -  In* 
dennitÀ  di  residenza  in  Roma, 


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LEGGI   E  DECRETT  DEL  EEGXO  d'iTALIA  -   1905  1543 

Capitolo  n.  268.  Assegni  ed  indennità  per  spese  d*afficio,  di  giro,  d*  alloggio, 
di  servizio  volante,  di  disagiata  residenza,  di  serrizio  not- 
turno ed  altre  (Cornane  di  Roma). 

»  n.  269.  Ossermaggio,  fornitura  d'acqua  potabile,  riscaldamento  dei 
locali  ed  altre  spese  per  la  guardia  di  finanza  (Idem). 

»  n.  270,  Spese  di  manntenzioiie  della  cinta  daziaria,  canoni  per  occu- 
pazione di  terreni,  riparazioni,  manutenzione,  illuminazione 
e  riscaldamento  dei  locali  ed  altre  (Idem). 

»  n.  271.  Acquisto,  trasporto,  riparazione  e  manutenzione  del  materiale 
(Idem). 

»       n.  272.  Restituzione  di  diritti  indebitamente  esatti  (Idem). 


Visto,  d^ordine  di  S.  Af.  : 

Il   ministro   del   tesoro 

•CARCANO. 


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1544  LEGGI   E  DECRETI   DEL  REGNO  d'iTALTA  -   1905 


N.  183.        Jk       N.  183. 


Leooe  che  approva  lo  staio  di  previsione  della  spesa  del 
Ministero  delVintemo  per  Vesercizio  fina/nziario  1905-906. 

14  maggio  1905. 
{P¥JbhUMia  mila  Gaxutta  UffUiaU  del  Haffno  il  26  maggio  1906,  n.  124) 

VITTOBIO  EMAKUELE  m 

PBR  GRAZIA  DI  DIO   B  PBR  VOLONTI   DSUJl   NAUONB 
Il   D'ItAIiilA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo    quanto  segue  : 

Articolo  unico. 
Il  Governo  del  Re  è  autorizzato  a  far  pagare  le  spese 
ordinarie  e  straordinàrie  del  Ministero  delFinterno  per  l'eser- 
cizio finanziario  dal  r  luglio  1905  al  30  giugno  1906  in  con- 
formità dello  stato  di  previsione  annesso  alla  presente  legge. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  dol  sigillo  delio  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare  come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  14  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

Luogo  del  SigUlo.  V.  U  OnardasigilU  C.  FINOCCmARO-APRILE. 

Gargano. 


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stato  di  previsione  della  spesa 


DEL 


MINISTERO   DELL'INTERNO 

per  rwnjao  Boannsrìo  Ì90S-906 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  - 

1905              1547 

o 

CAPITOLI 

CoMnmnvA 

p«r  Ymmiàà» 

• 

fi 

m 

ì^ìm^ìmm 

X 

DSKOMIIUZIOIQI 

al 

TITOLO  I. 

Spesa  ordinaria 

CATEGORTA  PRIMA.  —  Spete  effHtwe. 

Spese  generali. 

1 

Ministero  -  Personale  (S^jese  fisse) 

1,008,754.98 

2 

Ministero  >-  Personale  -  Indennità  4}  residenza  in- 

Roma  (Idem)        .        •         ,         . 

99,850.   » 

3 

Ministero  -  Retribnnone  agli  soriYsni  ed  inserviènti 
giomalierì  (Idem).         ..... 

97.810.   » 

4 

Ministero  -  Personale  straordinario  -  Indennità  di 

rsaidenza  in  Roma  (Idem)     .... 

20,200.   » 

5 

Spese  per  la  coj^tnra  a  oottimo. 

30,500.   » 

6 

Ministero  -  Assegni,  indennità  di  missione  e  spese 
diverse  di  qualsiasi  natura  per  gli  addetti  ai  ga- 
binetti          

20,500.   » 

7 

'  Mbustero  -  Spese  d'nffioio  .         .        . 

137,90a   » 

8 

Ministero  -  Fitto  di  looaH  per  nfid  dell*ammini- 

stxasione  centrale  (Sflese  fisse) 

Da  riportarsi. 

IÌ600.   » 

1,430.114.98 

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1548 


I.EOOI  E  DECEETI   DEL  RBOXO  d'ITAUA   -  1906 


u 
% 

a 

a 

Vi 

CAPITOLI 

CoMnmoizik 

per  resercixìo 

finansiario 

dal 

DBNUUINàZIOMR 

IMnglioigOS 
30  ginguo  1909 

Tl\tm  ■  ^  fi 

ittpano. 

1.430,114.08 

0 

Bfinktaro  -  MannteBsioiie,  rìpwanone  ed  adatta- 
mento dei  locali 

HOOO.  > 

10 

Consiglio  di  Stato  -  Penonale  (Spese  fisso) . 

669^391.55 

11 

OonsigUo  di  Stato  -  Personale  -  Indennità  di  ré- 
sidenxa  in  Roma  (Idem)        .... 

5<60a   » 

12 

Consiglio;Mi  Stato  -  Spese  d'uiBcio      • 

%000.   » 

13 

Consiglio  di  Stato  -  Pitto  di  locali  (Spese  flsfe)  . 

25^000.   > 

14 

1 
Fnniioni  pnbbliolie  e  feste  goremative. 

60,000.  » 

15 

Bfedsglis^  diplomi  e  sawdi  p«ir  atti  di  indore  civUe. 

6,000.  » 

16 

Penonale  del  senriiio  araldico  -   Stipendi  (Spm 
Amo) 

aioo.  > 

17 

Personale  del  serrizio  araldico  -  Indennità  di  re- 
sidenia  in  Roma  (Idem)        .        •        .        • 

1,07j.  » 

18 

Spese  diTsrse  pel  servizio  araldico  (art.  10  del  re» 
gio  decreto  2  luglio  1800,  n.  313)  . 

10«83a  » 

19 

Indennità  di  trsslocamento  agli  impiegati     . 

236^00a   » 

20 

Ispenoni  e  missioni  amministratÌTe      .         . 

616^000.  » 

21 

Telegnmmi  da  spedirsi  aU^estsro  (Spesa  obbliga* 
toria) %        .        . 

Da  retarsi. 

11,500-  » 

3,053.506.53 

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IJIOGI   E   DECRKTl    DKL   EEQNO  d'ITALIA  -   1905 


1549 


O 

a 


CAPITOLI 


DBMOMINAZIONE 


por  r« 

fin 

dal 

1*  loglio  1906 

al 

90  giugno  1000 


22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

90 
31 


Riporlo. 

SpeM  di  posta  (Speta  d*ordine)   •         •        •         • 

SpeM  di  ■Umpa. 

ProTfìite  di  ourta  e  di  oggetti  Tari  di  oanodileria. 

Reaidtd  pasaivi  aUminati  a  miìso  dali^art.  32  del 
teato  vnioo  di  If  ggs  aulla  oontabilità  generale 
e  redamati  dai  creditori  (8peu  obbligatoria). 

Gompenii  e  gratifleasioni  »1  peraonale  dell'amini- 
niairanone  oeittrale  per  larori  atraordinari    • 

Svaridi  ad  impiegati  ed  al  basv-o  personale  in  atti- 
ynA  di  sermio  neU*amminÌBtraiione  oentrale  e 
prorinoialey  del  oonaiglio  di  Stato  e  degli  ar- 
c^tì  di  StMo      ...... 

Smndi  ad  impiegati  ini^idi  già  appartanenti  al- 
ramministrazione  dell*  intemo,  a  loro  fiamiglie. 

Aoquiato  di  libretti  ed  i  toontrini  ferroviari  (Bpeea 
d*ordine) 

Speae  di  liti  (Spesa  obbligatoria). 

Spese  oasnali 


3^053.500.53 

12,000.   » 

110,050.  > 

32,700.   » 

per  memoria 
12,190.   » 

26^000.  » 
40,000    > 

200.   » 

3,000-   » 

80^000.   » 


3;888,640. 53 


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1550 


LEGGI   12  DECBETI  DEL  REGKO  d'iTALIA  -  1905 


a 


CAPITOLI 


DSMOMUfAZIOllB 


CkmpwoMZk 

per  l'eBerciiio 

finAfizùu-io 

dal 

!•  lugUo  1905 

Al 

50  giugno  1900 


32 
33 


94 
35 

36 

37 

38 


Debito  vitalizio. 

Pennoni  ordinarie  (Speee  fisse)   .... 

Indennità  per  una  sola  Tolta,  invece  di  pensioni, 
ai  tennini  degli  articoli  3,  83  e  109  del  testo 
unico  déHe*^  leggi  sulle  pensioni  civili  e  mili- 
tari^ approvato  col  i^o  decreto  21  {febbraio 
1895,  n.  70,  ed  altri  assegni  congèneri  legal- 
mente dovuti  (Spesa  obbligatoria). 


Speso  per  gli  archivi  di  Stata. 

Archivi  di  Stato  -  Personale  (Spese  fisie)    .  - 

Archivi  di  Stito  -  Personale  -Indennità  ^i  resi^  - 
densa  ia^Roma  (Idem).  .  '      . 

Spese  d'ufficio,  di 'ordinamento  e  di  ispezione  agli 
archivi  di  Stato 

Fitto  di  locali  per  gli  archivi  di  Stato(  Spese  fisse). 

Blanutendone  dei  locali  e  del  mobilio  degli  archivi 
di  Stato 


7,600,000     » 


117,000.   » 


7,717,000. 


609,365.03 

11,792.    » 

65,000.    » 
20,245.63 

80,000.    > 


786.402.66 


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LEGGI  E  DECBETI   DEL  REGNO  d'iTALU   - 

1905              1651 

• 

a 

CAPITOLI 

Co^>KTB!aÀ 

t)er  resercizìo 

finanziario 

dal 

DRNOMINAZIONK 

iMugU  loas 

al 
9i  giugno  A  MS 

Spesa  per  ramministrazione  previnciale. 

39 

7.538.479.87 

40 

AmministrazionA  proTinciale  -  Personale  -  Inden- 
nità di  rwidenza  in  Roma  (Idem). 

39.617. 50 

41 

Indennità  di  residenza  ai  prefetti  (Idem) 

278.000.   » 

42 

Spese  d'ufficio  per  ramministruione  proiindale 
(Idem). , 

554,845.29 

43 

TÌnciale  e  per  Testiario  uniforme  agli  nscien 
delle  principali  prefetture  del  Regno     . 

8^249.71 

44 

Indennità  agli  incaricati  del  servisio  di  leva  (Spese 
fisse)  .         .         ,         •        .      j  . 

i 

82,970,   * 

45 

Gratificazioni  e  compensi  agli  impiegati  dell*ammi* 
nìstrazione  provincùale  per  laTori  straordinari  • 

16.000.   * 

46 

Gazzetta  ufficiale  del  Regno  -  Personale  (Spese  fisse). 

26,720.    » 

47 

Gazzetta  ufficiale  del  Regno  -  Personale  straordi- 
nario -  Indennità  di  i^deyiza  in  Rcwna  (Idem^. 

3,300.   » 

48 

Gazzetta  ufficiale  del  Regno  e  foglio  degli  annunzi 
Da  riportarsi    . 

232,400.  » 

8.780,582.37 

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1552 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  fiEGNO  d'iTALIA  -   1906 


a 

ss 
•A 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


Riporto, 

49  Gazzetta  ufficiale  del  Regno  e  foglio  degli  annunsi 
nelle  proTinde  -  Speee  di  cancelleria,  fitto  di 
locali  e  Yarie 

50  Retribuzione  agli  amministratori  del  foglio  degli 
annunzi  nelle  proTincie        .... 


Spese  per  la  pubblioa  beneficenza. 

51  Suasidi  dlverd  di  pubblica  beneficenza  ed  alle  iati- 
tuzioni  dei  ciechi.         .         •        •         •        . 

52  Speae  di  spedalità  e  simili 

53  Assegni  fini  a  stabilimenti  dlTeni  di  pubblica  b^ 
neficenza 

54  Fondo  a  calcolo  per  le  anticipazioni  della  spesa  oc- 
corrente al  mantenimento  degli  inabili  al  la- 
voro fatti  ricoverare  negli  appositi  stabilimenti 
(Legge  sulla  sicurezza  pubblica  del  30  giugno 
1889,  n.  6144,  serie  3*,  art  81,  e  regio  decreto 
del  19  novembre  1889,  n.  6685,  art  24)  (Spesa 
d*ordine) 

55  Indennità  ai  membri  delle  oommissioni  provineìidi 
e  del  consiglio  superiore  di  assistenza  e  di  be- 

Da  riportarsi. 


COBIPKTIMZA 

per  reseroudo 

finanziario 

dal 

r  iuiirlio  1905 

lil 

30  giugno  ig06 


8,780.582.37 

600.   » 
25,000.   » 


8,806,182.37 


230,000.   > 
30,000.    » 

73.460     » 


700.000-    » 


1,033,460.    > 


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LEGGI   E   DECRETI   DEL  REGNO  D'ITALIA   -   1905 


1653 


o 
B 

CAPITOLI 

C0MPmiBN?A 

per  Tesercizio 

finanziario 

dal 

DKNOMINAZIONE 

lMugliol905 

al 

30  giugno  1906 

Riporto. 

1,033,460.   » 

BAficenia  pubblica  -  Spase  di   cancelleria,  di 
copiatura,  di  lavori  atraordinari   e  Tane  per 
il  ftumonamenfo  delle  singole   commiisioni  e 
del  oonmglìo  tuperiore ....        ; 

50.000.   » 

56 

Indennità  ai  membri  delle  commiBsioni  provinciali 
di  vigilanza  sui  manicomi  pubblici  e  privati  e 
gngli  alienati  curati  in  caia  privata  -  Spese 
Tarie  per  il.  loro  funzionamento    . 

Spese  per  la  sanità  pubblloa. 

80,000.  » 

1.113,460.  » 

57 

Medici  provinciali  -  Personale  (Speee  fisse)  • 

297,612.48 

58 

Medici  provinciali  -  Indennità  di  residenza  in  Roma 
(Idem)  .         .                ..... 

1,370.  > 

59 

Cura  e  mantenimento  di  ammalati  celtici  contagiosi 
negli  ospedali 

298,990.  » 

60 

Dispensari  celtici  -  Spese  e  concorsi  pel  Ainzionar 
mento,  concorsi  e  sussidi  ad  enti  pubblici  ed 
istituti  di  beneficenza;  compensi  al  personale, 
locali,  arredi,  medicinali,  ecc. 

225,350.  » 

61 

Dispensari  celtici  -  Personale  straordinario  -  In- 
dennità di  residenza  in  Roma  (Spese  fisse)     . 

Da  riportarsi. 

350.  » 

823^,672.40 

—  VoL.  n.  -  1905. 


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1654 


LKGOl   T.   DECRETI    DEL  BKGXO  d'iTALIA   -    1905 


o 

CAPITOLI 

per  I  escpouio 

f4 

• 

finanziario 

n 

dal 

lMugHol9(te 

Z 

DENOlfINAZIONB 

al 
30  giugno   igO0 

Riporto. 

823^072  46 

62 

Indennità  ai  componenti  le  commiMioni  samtanei 
le  cozDJnìaaioni   gindicatrici  dei  conoorai  pel 
personale  tecnico,  centrale  e   provinciale,  di- 
pendente dalla  direzione  generale  della  aanità 
pubblica,  il  oonfliglio  raperiore  di  sanità  e  i 

sioni  all'estero  per  servìzio  sanitario 

4o.ooa  > 

63 

Laboratori  della  sanità  pubblica  -  Personale  (Spese 

fisse) 

72,190.  » 

64 

Laboratori  della  sanità  pubblica  -  Personale  -  In- 

-" 

dennità  di  residenza  in  Roma  (Idem) 

7.950.   » 

65 

Spese  pel  funzionamento  dei  laboratori  della  sanità 

pubblica 

40.000.  > 

66 

Sussidi   per  provvedimenti  profilattici   in   oaai  di 
endemie  e  di  epidemie  -  Spese  per  acquisto  e  pre- 

parazione del  materiale  profilattico 

120,000    > 

67 

Spese  varie  per  i  servizi  della  sanità  pubblica  -  Com- 
pensi per  lavori   eseguiti  nellMnteresse  della 
sanità  pubblica  che  non  possano  imputarsi, 
neanche  per  analogia,  ad  altri  ciq[>itoli  del  bi- 

«      lancio  -  Medaglie  ai  benemeriti  della  salute 
pubblica  -  Acquisto  di  opere  scientifiche  tecni- 
co-sanitarie e   spese  diverse  che  non  trovino 
luogo   negli  altri    caj^itoli   per  le  spese  della 

sanità  pubblica 

Da  riportarsi. 

20,000.   * 

1,123.812.40 

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I.EGGI  £  DECHETI  DEL  BEGNO  d'ixAI.U  -  1905 


1555 


o 
• 

0 

CAPITOLI 

CoMPwtmmk 
per  reserdzio 

finanziario 

dal 

1*  luglio  1906 

^ 

DBNOMOUZIOMB 

30  giugno  1906 

luparia. 

1,123,812.46 

68 

Manuteniionedal  fabbricato  di  Sanf  EtuebioiiiRoma, 

sede  dd  laboratorii  della  Balliti  pubblica 

2,000. 

» 

&9 

Stabilimento  termale  di  Acqui,  per  gli  indigenti 

glioramenti 

43,000. 

» 

70 

Lavori  di  miglioramento  e  di  manutenzione  delle 

stazioni  sanitarie 

30,000. 

» 

71 

Retribuzioni  al  personale  sanitario,  amministrativo 
e  di  basso  servizio,  assxmto   in  via  tempora- 

nea per  le  stazioni  sanitarie. 

10.000. 

» 

72 

Mobili,  spese  di  cancelleria,  d*  illuminazione,  di  ri- 

scaldamento, e  spese  varie  per  le  stazioni  sa- 
nitarie  

70.000. 

» 

73 

Servizio  sanitario  dei  porti  e  delle  stazioni  sani- 

tarie -  Pei*Bonale  (Spese  fisse)       ... 

94.350. 

» 

74 

Veterinari  provinciali  -  Stipendi  (Idem) 

150.000. 

> 

75 

Spesa, Rassegni  ed  indennità  per  la  visita  del  be- 
stiame di  transito  per  la  frontiera  -  Spesa  per. 
Talpeggio  del  bestiame  italiano  all'estero  -  Com- 
pensi ai  vetarìnari  per  lavori  straordinari  nel- 

rinteresse  della  polizia  zooiatrìca    . 

80,000 

» 

76 

Provvedimenti  profilattici  contro  le  epizoozie  -  Sus- 

• 

sidi,  esperimenti  e  ricerche  varie  .         . 
Da  riportarti. 

21.000. 

» 

1,624,162.46 

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1566 


LEGOI    E  DECRETI    DEL   REGNO  d'ITAUA  -  1905 


o 
B 


77 

78 

79 

80 
81 

82 


83 

84 

85 


CAPITOLI 


denominazione 


SuHtdi  per  aiatare  la  istìtmioae  di  ooBdotto  vetè- 
riiiarie  ooBsoniali  e  oomuuaH 

Qaota  a  oarioo   dallo  Stato  per  pagamento  delle 
indennità  pw  abbattimento  di  anifladi  . 

Pitto  di  locali  per  gli  uffici  dei  Toterinari  di  oon- 
fine  (Speae  fi«M)  .        .         . 


Spese  di  assegni  perla  Tinta  Teterinarìa  nei  porti* 

Sussidi  ai  comuni  per  '  1*  impiglio  e  il  fnnaona- 
mento  degli  istituti  'curatici  contro  la  pellagra. 

Spese  per  Tesecazione  della  legge  11  luglio  1904, 
n.  388,  per  combattere  le  frodi  nella  prepara^ 
sione  e  nel  commercio  dei  vini 


Spese  per  la  eienreza  jmbbliet. 

Sèrvido  segreto  •        • 

Pnnsionari  ed  impiegati  di  pubblica  sicurezza  - 
Personale  (g^ese  fisse) 

Funzionari  ed  impiegati  di  pubUioasieuresEsa'- Per- 
sonale -  Indennità  di  raddensa  in  Roma 
Idem) 

Speae  d*affldo  per  la  sicurezza  pubblica  (Idem) 
Da  riportar  jti. 


CoMPXTKNZii 

per  reseorctno 

finanziario 

dai 

1«  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 


1,(124  je2.4e 

91,00O     » 

44.000.    » 

1^000.    » 
15.000.    » 

100,000.    » 
50,000.  » 


U9ES,iee.  46 


1,000,000.   » 
5^668^078  31 

41,430.   » 
217,700.  > 


0,927,208.31 


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JLBGGI  £  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  . 

1906              1657 

OoMPRBMZl 

o 

CAPITOLI 

per  reserdzio 

u 

9 

fl]IA112ÌArìo 

0 

dal 

1*  luglio  1006 

z 

dxnomuiazionb 

30  giagao  1808 

Riparto. 

6,987.208.31 

87 

Guardie  di  città  -  Penumale  (Spese  Asm)     • 

12,d52»482.50 

88 

Ufficiali  delle  grasrdie  di  città  -  Personale  -  In- 

denitità  di  reaidenia  in  Rooia  (Id^m)     . 

2,800.   » 

89 

Speee  per  trasferte  ai  funzionari,  agli  ufficiali,  alle 
guardie  di  dtt^  ed  agU  altri  agenti,  di  pubblica 
sicurena  per  servizi  fuori  di  residenza,  e  per 

trasferimento  alle  guardie  di  città  . 

480.000.  » 

90 

Gratificazioni  agli    impiegati^    agli  uffidi^,   alle 
guardie  di  città  e  ad  altri  agenti  di  pubblica  si- 
curezza, non  che  agli  uscieri  ed  ai  commessi  di 
questura  e  di  Benone,  al   personale  di  altre 
amministraaioni  ed  a  privati  cittadini. per  con- 
corso nell'arresto  di  malfattori  e  per  a^tri  ser- 
vizi prestati  neir  interesse  deiramministrazione 
della  pubblica  sicurezsa»  Premi  per  arresto  di 

latitanti  e  per  sequestro  d*anni     4 

95^000.   » 

91 

Indennità  di  soggiorno  ai  funzionari  ed  alle  guardie 
di  città  destinati  in  locfJità  di  confina  isoUte 

e  malsane    ••••••• 

20,000.   » 

92 

Sussidi  ai  ftinnonari,  agli  impiegati  ed  uscieri  di 
pubblica  sicurezza,  agli  ufficiali  ed  alle  guar- 

die di  città  

3Ì000.  » 

93 

Rimborso  di  debiti  di  massa  delle  guardie  di  città 

liceniiate  od  espulse  (Spesa  obbligatoria) 
Da  riportarsi^ 

pgr  memoria 

1 

20.211,490..  81 

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1558 


LEOai  £  DECBETI  DEL  REONO  d'ITALIA  -  1906 


fi 
is 
Z. 


C  APITOLI 


BKNOMINAZIONP 


Compi 
p«r  r« 
fliuitziario 

r  luglio  1905 
al 
30  givgno  1906 


94 


95 


96 


97 


96 


99 


100 


101 


102 


Biporio, 

Armamento,  traYegtimento  e  ritaroimento  degli  ef- 
fetti di  dlTisa  delle  guardie  di  città 

Acquisto  e  manutenzione  di  biciclette  per  gli  uffici 
di  pubblica  sicurezza    .... 


Istnizione  e  servizio  sanitario  per  le  guardie  di 
dttà  -  Assegni  ai  maestri  e  medici  di  nomina 
ministeriale  (Spese  fisse) 


Personale  incaricato  per  llbrtruiione  e  pel  servizio 
sanitario  delle  guardie  di  città  -*  Indennità  di 
residenza  in  Roma  (Idem) 

Qratiflcasioni  e  onorari  per  ristrusione  e  servizio 
sanitario  ed  altro  spese  per  le  guardie  di  città. 

Contributo  da  pagarsi  alla  cassa  depositi  e  prestiti 
per  la  cassa  pensioni  dei  medici  in  servizio  della 
pubblica  sicurezza  (L>egge  14  luglio  1898,  n .  885] 

Fitto  di  locali  per  le  guardie  di  città  destinate  in 
flustodia  di  domiciliati  coatti  presso  gli  uffici 
di  confine  (Spese  fisse) 

Casermaggio  ed  altre  spese  variabili  per  guardie  ed 
allievi  guardie  di  città. 

Fitto  di  locali  per  gli  uffici  di  pubblica  sicurezza  e 
por  le  delegazioni  distaccate  (Spese  fisse) 

Da  riporiarH, 


20,^l  1,490.  81 
43,254  » 
15,000.    > 

3i500.    • 

3,800.  » 
15.000    > 

5^280.    » 

8,000.  » 
07.675.50 
84,170.   > 


20,488,170.  31 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1906 


1559 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


Biporio» 

Manutenzione  dei  locali  ed  acquieto  e  manutenzione 
dei  mobili  per  gli  offici  di  pubblica  sicnrezza, 
per  le  delegazioni  distaccate  e  per  la  scuola 
allievi  guardie  di  città 

Abbuonamento,  impianto  e  manutenzione  dei  tele- 
foni e  dei  telegrafi  ad  uso  della  pubblica  si- 
curezza (S|>e0e  fi«|e) 

Gratificazioni  e  compensi  ai  reali  ctirabinierL 

Spese  di  trasporto,  àbiti  alla  borghese,  lanterne,  ed 
altre  relatiTe  per  i  reali  carabinieri 

Spese  di  cancelleria  pei  reali  carabinieri  (Spese 
fisse) 

Indennità  di  7ia  e  trasporto  d'indigenti  per  ra- 
gione di  sicurezza  pubblica;  indennità  di  tra* 
sferta  e  trasporto  di  guardie  di  città  e  agenti 
di  pubblica  sicurezza  in  accompagnamento; 
spese  pel  rimpatrio  dei  fanciulli  occupati  al- 
Testerò  nelle  professioni  gii'OTagbe. 

Repressione  del  malandrinaggio,  estradizione  di  im- 
putati o  condannati,  e  spese  inerenti  a  questo 
speciale  servìzio  di  sicurezza  pubblica    . 

Gontrìbuto  al  Ministero  della  guerra  per  aumento 
della  forza  organica  dell'arma  dei  reali  durabi- 

Da  riportarti. 


OòupnsEVÀ 

p«r  resercisio 

finanziario 

dal 

1*  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 


20,488.170.  31 

29,000.   » 

64.000.   » 
30,000.   » 

90.000.   » 

7,100.   » 


450.000    » 


1.150,000.   > 


22.308;a70. 31 


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1560 

LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  - 

1905 

O 

o 

a 

CAPITOLI 

COMPETBNZA 

per  Teaercizio 

finanziario 

dal 

DENOMINAZIONE 

r  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 

Jiiporto,         •         • 

22,308^0.31 

ni«ri,  coneessioDd  di  nnove  rafferme  con  premio 
e  di  eoprasBoldì  ai  militari  dett^aima  eteasa  e 
per  la  spesa  ocoorrente  alla  legione  di  Palermo 
incaricata  del  lervizio  già  diaimpegnato  dalle 
guardie  di  aicnreza  pubblica  a  carallo. 

4,686,265.60 

111 

Manutenzione^  riparazione  e  trasporto  delle  bici-  ;. 
dette  in  serrizio  dei  reali  carabinieri     • 

Spese  per  ramministrazione  delie  carceri. 

50,000.  > 

27,044,535.91 

112 

Carceri  -  Personale  di   direzione,  di  amministra- 
none  e  tecnico  (Spese  fisse)  .... 

1,222,591,60 

113 

Personale  di  direiione,  di  amministrazione  e   tec- 
nico delle  carceri  -  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Idem) 

13,195.   » 

114 

Personale  di  sorveglianza  e  disciplina  dei  riforma- 
tori goTomativi  (Idem).          .... 

309,000    > 

115 

Personale  di  custodia,   sanitario,  religioso  e  d'i- 
strusiotte  delle  carceri  (Idem) 

6,279.013.51 

116 

Indennità  in  mancanza  dell'alloggio  in  natura  agli 
ispettori  generali  di  seconda  classe,  direttori  e 

Da  riparlarti. 

7,823,800.11 

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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  - 

1905             1661 

o 
m 

a 

m 

CAPITOLI 

CoMPJtmDOUL 

per  resercizio 

finanziario 

dal 

DSNOlfINAZXOXK 

riagUol905 

al 

30  giugno  1006 

aiportOm                  • 

7.823.800.11 

funzionanti  da  direttori,  e   indennità  di  disa- 
giata  reùdenza  agli  impiegati  effettivi  di  nudo, 
agli  agronomi,  ai  sanitari  e  cappellani  ad- 
detti a  «tobilimenti  poeti  in  località  isolate  o 
malsane  (Speae  fisse)   ..... 

44,000.  » 

117 

Spese  di  ufficio,  di  posta,  ed  altre  per  le  direnoni 
degli  staMimenti  carcerari  -  Qite  del  personale 
neir  interesse  deiramministrazione  domestica . 

76.400.   » 

118 

Premi  d*  ingaggio  agli  agenti  carcerari 

125.000.   » 

119 

Armamento  ed  indennità  cavallo  agli  agenti  car-. 
cenuri 

7,200.   » 

120 

Spese  di  viaggio  agli  agenti  carcerari  •                 « 

40.000.   » 

121 

Compensi,  rimnneraùoni,  snssidi    e   gratificazioni 
straordinarie  al  personale  carcerario  -  Com- 
pensi al  personale  di  altre  amministrazioni  per 
servizi  prestati   nell*  interesse  dell*amministra- 
zione  carceraria  e  dell*amministrasione  del  fondo 
dei  detenuti,  depositato  alla  cassa    depositi  e 
prestiti 

65.000.   » 

122 

Carceri  -  Spese  per  esami  e  studi  preparatori 

10.000.   » 

123 

Mantenimento  dei  detenuti  e  degli  inservienti,  com- 
bustibile e  stoviglie                                .        . 

Da  riportarsi  . 

11,536,000.   » 

19,727.400.11 

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1662 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


o 
u 
m 

a 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


Co»lPBXK?<Z  \ 

per  i*ode>rc'ùùo 

dal 
!•  luglio  1905 
al 
30  giugno    190G 


Riporto, 

124  Provvista  e  riparazioni  di  veetiario,  di  biancheria 
e  libri  per  le  caroeri 

125  Retribuzioni  ordinarie  e  straordinarie  agli  inaer- 
vienti  liberi,  agli  assistenti  farmacisti  e  tassa- 
tori  di  medicinali  per  le  carceri . 

126  Mantenimento  nei  riformatori  dei  giovani  ricoverati 
per  oziosità  e  vagabondaggio. 

127  Spese  pei  domiciliati  coatti  e  per  gli  assegnati  a 
domicilio  obbligatorio 

128  Trasporto  dei  detenuti  ed  indennità  di  trasferte  alle 
guardie 

129  Provvista  e  manutenzione  dei  veicoli  per  U  tra- 
sporto dei  detenuti  e  spese  accessorie     . 

130  Servino  delle  manifatture  carcerarie  -  Acquisto  e 
manutenzione  di  macchine,  attrezzi  o  utensili. 

131  Servizio  delle  mani&tture  carcerarie  -  Provviste 
di  materie  prime  ed  accessorie  (articoli  1  e  3 
della  legge  IO  febbraio  1898,  n.  31) 

132  Servizio  delle  manifatture  carcerarie  -  Mercedi  ai 
detenuti  lavoranti  e  gratificazioni  straordinarie. 

133  Servizio  della  manifatture  carcerarie  -  Retribuzioni 
e  gratificazioni  ai  capi  d*arte  liberi,  agli  agenti 

Da  ripcrUsni. 


19.727,400.  1  i 
1,000,000.    » 

100.0OO.    » 
1,431,120.    » 

864,^^80.    » 
1,340.000.    » 
10,000.    w 

170.000.    » 

3,000,000.    » 
600,000.    w 


28,243,500  LI 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -    1905 


1563 


a 

CAPITOLI 

GoMpRimzi 

per   reg^rciao 

fiuaDZiiU'^O 

dai 

DBNOMmAZIONK 

1"  luglio  1905 

ai 

30  giugno  1906 

Riporto. 

28,243,500.11 

carcerari  fonzioiianti  da  capi   d'arte,  ai  com- 
miEsionarì,  agli  insendenti  ed  agli  agronomi, 
ainti  agronomi,  awistenti  tecnici  e  retribuzioni 
agli  operai  liberi  per  i  laTori  di  rifinitm*a  di 
manufatti,   ed  anche  a  persone  estranee  per 
servizi  resi   nelF  interesse    delle  manifiattnre 
carcerarie 

150.000.   » 

134 

Servizio  delle  manifatture  carcerarie  -  Carta,  stam- 
pati, minuti  oggetti  di  facile  logorazione,  posta, 

lavorazioni 

185,000.   » 

136 

Servizio  delle  manifatture  carcerarie  -  Indennità 
per  gite  fuori  di  residenza    . 

11,000.   * 

136 

Fitto  di  locali  per  le  carceri  (Spese  fisse)     . 

130,000.   > 

137 

Manutenzione  dei  fabbricati  carcerari  . 

540.000.   > 

138 

Manutenzione  dei  fabbricati  carcerari  -  Spese  per 
lo  studio  e  la  compilazione  dei  progetti  relativi 
air  impianto  di  stabilimenti   carcerari,   inden- 
nità per   trasferte   e  per  servizi  straordinari. 

27,000.   » 

139 

Fotografie  dei  malfattori  più  pericolosi  (art.  448  del 
regolamento  generale  degli  stabilimenti  carce-  , 
rari,  approvato  con   regio  decreto  1^  febbraio 
1891,  n.  260) 

Da  riportarsi. 

6,000.   » 

29,292,500  11 

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1564 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1905 


9C 

CAPITOLI 

CnMPwrmuk 

per  resOTciiio 

finaniiario 

dal 

DXMOlOZfAZIOlfB 

IMugliol906 
90  giugno  1906 

Ripario. 

20^^500.11 

140 

SuBiidi  alle  società  di  patronato .... 

13,300.  » 

141 

Contribnto  da  pagani  alla  caaaa  depositi  e  preetiti 
per  la  cam  pensioni  dei  mediei  in  serriiio 
dell*amminÌ8trasione  caroerarìa  (Legge  14  lu- 
glio 1898,  n.  335) 

TITOLO  II. 

47,000.   » 

• 

29,35S;800. 11 

Spesa  straordinaria 

CATEGORIA  PRIMA.  -  Spue  effgUwe. 

Spese  generali. 

142 

Maggiori  assegnamenti  sotto   qualsiasi  denomina- 
sione  (Spese  fisse) 

1,000.  » 

143 

Assegni  di  disponibilità  (Idem)     .... 

32,000.  > 

144 

giati  politici 

200,000.   » 

145 

Assegnaiioni  vitaliiie,  indennità  e  sussidi  ai  dan- 
neggiati poUtici  del  1848  e  1849  delle  Provin- 
cie napolitane  (Legge  8  luglio    1883,  n.  1496, 
serie  3*,  articoli  1  e  7) 

Da  riportarti. 

525.000.   » 

758,000    » 

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LEGGI  E  DECBETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1565 


o 
• 

a 

0 

CAPITOLI 

COMPKTKfZÀ 

per  resercizio 

finanziario 

dal 

!•  luglio  1905 

2S 

DSNOMINAZIONB 

al 
30  giugno  1906 

jR^porfo. 

758.000.  » 

146 

AflBegnasioni  Titalizie,  indennità  e  Busndi  ai  dan- 
neggiati poHtici  del  1848  e  1849  deUe  proTÌncie 
•iciliane  (Leggv  8  IngUo   1883,   n.   1496,  ee- 
rie  3%  artiooli  1  e  7) 

175,000.   » 

147 

AMMgnaiioni  ntalisie,  indennità  e  snttidi  ai  dan- 
neggiati politici  del  1848  e  1849  delle  proTÌn- 
eie  fdciliane  (Legge  8  lugUo   1889.   n.   1496, 
serie  3%  articoli  2  e  8) 

68,093.12 

148 

Gostnizione  di  locali  peir  rimpianto'  del  servizio  di 
pubblica  sicurezza  e  di  polizia  sanitaria  nella 
stazione  intemazionale  di  Domodossola  (Spesa 
ripartita)  (Legge  8  luglio  1903|  n.  310). 

8pe$e  per  gli  archivi  di  ^Stato. 

183,333.34 

1,184,426.46 

149 

LaTori  per  evitare  gli  incendi  negli  arehin  di 
Stoto  (Spesa  lipartita)  (Legge  8  IngUo  1904, 
n.363) 

Spesa  per  la  pubblica  beneficenza. 

50,000.  » 

150 

Assegni  a  stabilimenti  di  pubblica  tlenefioenza 

9,910.  » 

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1586 


LEOOI  £  DECRETI  DEL  REGNO  D'ZTAUA  -   1906 


o 

« 

a 


CAPITOLI 


DBMOllIMÀZIONE 


GOBIFSTKNZJL 

per  rOTorciao 

dal 
IMuglio  igo5 
al 
30  gincno    1906 


Spese  per  ia  sanità  pubblica. 

151  Maggiore  interesse  da  pagarsi  alla  caoaa  depositi 
e  prestiti  sui  mutui  ai  oomnni  più  bisognosi 
per  opere  di  risanamento  (Leggi  14  Inglio  1887, 
n.  4791  e  8  febbraio  1900,  u.  50.  art.  2)  (Spesa 
obbligatoria) '    . 

Concorio  dello  Stato  nel  pagamento  degli  interessi 
sui  mutui  contr<itti  dai  comuni  con.  la  cassa  de- 
positi e  prestiti,  p  con  altri  enti  qnalsiansj, 
per  Tesecuzione  di  opere  riguardanti  la  prov- 
vista di  acque  potabili  per  i  bisogni  delle  po- 
polazioni (Legge  8  febbraio  1900,  n.  50,  e  28  di- 
cembre 1902,  n.506)  (Spesa  obbligatoria; 

153  Concorso  dello  Stato  nel  pagamento  della  rata  an- 
nua dovuta  alla  cassa  depositi  e  prestiti  per 
interessi  ed  ammortamento  del  mutuo  concesso 
al  comune  di  Ghs'oaseto,  giusta  ia  legge  26  lu- 
glio 1888,  n.  5615        .        .        .        .        , 

154  Ck>noorso  dello  Stato  nel  pagamento  degli  interessi 
sul  prestito  concesso  dalla  cassa  depositi  e  pre- 
stiti al  comune  di  Scansano  (Legge  20  luglio 
1897,  n.  321).        .         •         .         . 


Da  riportarsi. 


186^000.    9^ 


80,000.    > 


26,687.28 


3^032.28 


295.719  56 


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LBQOI  £  DECBETl  DKL  REGNO  d'ITALIA  -  1906 


1667 


CAPITOLI 


DBNOMINAZIONB 


Riporto,  • 

Conoono  dello  Stato  al  pagamento  degli  interessi 
sul  prestito  concesso  dalla  cassa  depositi  e  pre- 
stiti al  comune  di  Gomacclùo  (Legge  23  ago- 
sto 1900,  n.315) 


Spese  per  la  sicurezza  pubblica. 

Soprassoldo,  trasporto  ed  altra  spese  per  le  truppe 
comandate  in  servizio  speaials  di  sicnresia  pub- 
blica ed  indennità  ai  reali  carabinieri  . 

Carabinieri  richiamati  o  trattenuti  sotto  le  armi  in 
più  della  forza  bilanciata       .... 


Spese  per  ramministraziono  delle  carceri. 

Spese  di  riduzione,  di  ampliamento  e  di  costruzione 
dei  fabbricati  carcerari  (art.  1  e  5  della  legge 
10  febbraio  1896,  n.  31).        . 

Stabilimenti  carcerari  diversi  -  Costruzione  di  nuove 
vetture  e  vagoni  cellulari  pel  servizio  di  tra- 
sporto dei  detenuti        ..... 


CoMPBTKfZÀ 

per  TeeercMo 

finanziario 

dal 

!•  luglio  1906 

al 

30  giugno  1906 


295,719.56 


9,938.64 


305,658. 20 


700,000.  » 
1.000.000.   » 


1,700.000.   » 


512,000.   » 


10.000.  » 


522.000.   » 


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1668 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   d'iTALIA  -   1905 


o 

9 

a 

0 

z. 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


CoMPSTS!«ZA. 

per  Tesercizio 

finanziario 

dal 

!•  luglio  1905 

al 

30  giugno  1906 


Spese  diverte. 

100  Compenso  per  i  danni  derivanti  al  comune  di  Scan- 
sano dalla  abolizione  dell^estatatura  disposto 
con  la  legge  20  luglio  1897,  n.  321  (Legge  28 
febbraio  1003,  n.  61)     .        .         .         .         • 


CATEGORIA  QUARTA.  —  ParHte  ài  giro. 

161  Fitto  di  beni  demaniali  destituiti  ad  oso  od  in  ter- 

TÌzio  di  amminlfltraiioni  goTeraatiYe 


20,000.   » 


1,611,069  09 


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LEGGI  E  OEC&FTI  BEL  KEGNO  D'iTALIA  -  1906 


1569 


RIASSUNTO  PER  TITOLI 

TITOLO  I. 
Sposa  ordinaria 

CATEGORIA  PRIMA.  —  8p$$€  $ffeUii>é. 

Sp6M  generali 

Debito  Titaliiio 

Arehin  di  Stato 

Amminiitraanone  provinciale        .... 

Pubblica  beneficenza 

Sanità  pubblica 

Sicureua  pubblica      ...... 

Anuniniatraziono  delie  carceri      .        .        ... 

Totale  de  la  categorìa  prima  doUa  parto  ordinaria. 


99  —  VoL.  II.  -  1905. 


GoMPRIRSa 

per  reMrewo 

flniniiario 

dai 

l*Imgliol905 

al 

30  giugno  1006 


3^368,640  53 

7.717.000.  » 

786,402.06 

8,806,182.37 

1,113,460.  » 

1,925,162  46 

27,044.535.91 

29,352.800.11 


80,114,190.04 


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1570 


IXaOI  E  DECRETI  DEL  XEGMO  D'iTAUA  -  190Ó 


CAPITOLI 


p 


DBNOUINiLZIONB 


TITOLO  ir. 

Spesa  Btraordisaria 

CATEGORIA  PRIM.V.  —  Spete  effettive. 
Specie  generali    •••.,.• 

Archili  di  Stato 

Pubblica  beneficanza  , 

Sanità  pabblica  ...•••. 
Siónrezxa  pubblica  ••«... 
Amminiistrazione  delle  carceri  .... 
Spete  dive»e     .•••••• 

Totale  della  categoria  prima  della  parte  straordi- 
naria   

ToTALB  delle  speacr  reali  (ordinarie  e  straordinanr^). 

CATEGORIA  QUARTA.  —  Partite  di  giro  . 


CoHPXXBttA 

per  reeeraxio 
il&anziarìo 

r  luglio  1906 

al 

30  giugno  l^K^ 


1,184.426. 46 

50,000.    » 

9,910.   » 

305^058.20 

1.700,000.   » 

522,000.   » 

20,00a  » 


3^79l.994,66 


83,908,184.70 


1.611,969.09 


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LEOai  B  0BCBBTI  DEL  BlbONO  d'ITAUA  -  1906 


1571 


O 

«4 

9 

a 


CAPITOLI 


PFNòMINAZTONB 


RIASSUNTO  PER  OATEGORIE 


CATEGORIA  T.  —  Spe««  effettive  (Parte  ordinaria 
e  ati^aordinarìa)  . 

CATEGORIA  IV.  —  Partite  di  giro    . 


TOTALR  OBNBBàLB. 


CoMl'RTXNZA 

per  reAcrdzio 

tìuauziarìo 

dal 

l*  luglio  1905 

al 

30  giugno  1006 


83.900,181  70 
1.61 1,969  00 


85.518.153.79 


Vi  tOf  d'ordirle  di  S.  M.: 

Il  ministro  del  teso  *o 
CARCANO; 


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1672  LEGGI   £  DECHETI   DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 


N.  184.        n        N.  184. 


Legge  per  la  convaHdazione  dei  decreti  reali  coi  quali  fu- 
rono autorizzate  prelevazioni  di  somme  dal  fondo  di 
riserva  per  le  spese  impreviste  delV esercizio  finanzia- 
rio 1904^905. 

14  maggio  1905. 
{PubWceta  nella  GaMM€ita  Uf)Usiak  dal  Ragno  il  10  maggio  1906,  n.  118) 

VITTORIO  EMANUELE  HI 

PER   GRAZIA   DI   DIO   E   PER   VOLONTX   DELLA   NAZIONE 
BE   D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  san;nonato  e  promulghiamo    quanto  segue: 

Articolo  unico. 
Sono  convalidftti  i  regi  decreti  coi  quali  furono  autoriz- 
zate le  prelevazioni  descritte  nella  annessa  tabella  dal  «  Fondo 
di  riserva  per  le  specie  impreviste  »,  inscritto  al  capitolo 
n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero 
del  tesoro  per  l'esercizio  flnanziarlo  1904-905. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  14  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

l^iogo  del  Sigillo.  V,  Il  GunpdasigLIli  C,  FINOCCaiABO-APRILE. 

Gargano. 


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lEGOI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1673 

TABELLA 

dei  decreti  reali  di  approvazione  delle  prelevazioni  dal  fondo 
di  riserva  per  le  spese  impreviste  eseguite  nel  periodo  di 
vacanze  parlamentari  19  dicembre  1904-23  gennaio  1905. 


Capitoli  del  bilancio  ai  quali  Tennero  iacritte 

Data  e  numero 

le  somme  prelevate 

Somma 

dei 

regi  decreti 

i 

Denomioasione 

prelevata 

AOnittero  del  tesoro. 

12  genn.1905,  ii.2 

141 

Rimborso  alle  Società  di  naTigazione  di 

spese   di   trasporto   bonificate  agli 

esportatori  di  Tini  dai  poi  ti  ^ell'^tar 

lia,  meridionale  per  Vienna  e  Bu- 

dapest ...... 

276,000.  » 

Ministero  degli  affari  esteri. 

24  dieaiLl904 11.602 

1      '1 

Missioni  politiche  e  commerciali,  incari- 

80,000. » 

\^< 

chi  speciali,  congressi  e  conferenze 

15  genn.  1905,  n.  7 

internazionali        •        . 
Ministero  deir  istnuione  pubblica. 

15,000.  » 

15  genn.  1005,  n.8 

282 

Impegni  per  spese  di  esplorazioni  archeo- 

logiche all^estero  .... 

4,300.  » 

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V.t- 


1574                    LEGGI   E 

INCRETI  DEL  SEGNO  D*ITALIA  -   1905 

Data  e  ntimero 

Capitoli  dei  bilanci  ai  quali  vene  ero  iscritte 
le  fomme  prelevata 

-    Somtna 

dei 

regi  decreti 

o 

« 

a 

Denominazione 

preleTata 

Ministei-o  dei  lavori  pubblici 

20  dicem.  1904,11.701 

337 

Sp^e  per   U  commi  mìo  do  istituita  col 
regio  decreto  11  novembre  1898,  per 
studi    e  proposte   suir  ordinamento 

.  .    dello  strade  ferrate 

60,000.  » 

Ministero  della  marina. 

20  dicem.  1904, 11.700 

69 

Spesa  per  la  inchiesta  sulla  regia  marina 

Geg?o  27  marzo  1904,  n.  139) 

50,000.   » 

V,^  d'ordine  di  S.M.: 

Il  ministro  del  tesare 

GARGANO. 


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LEGGI  E  DECRKTT  DEL  RfeGXO  D*ITALIA  -   1906  1575 

N.  185.        ili        N.  188. 


Lbgok  che  dà  esecu^one  al  trattato  addùtonale  al  trattato 
di  comnierciOy  di  dogana  e  di  navigazione  fra  V Italia 
e  la  Germania  del  6  dicembre  d89l. 

II  maggio  1905. 
{Ptiòòliecta  Keila  f^oMsttla  VffieiaU  éUl  B^gno  il  9  giugno  lOOP,  n,  136) 

VITTOBIO  EMANUELE  IH. 

PKR  QRÀZIA  DI  DIO   E  PBR  TOLOXTiL  DELLA   NÀXIOEB 
Bl  D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 

Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue  : 

Articolo  unico. 

È  data  esecuzione  al  trattato  addizionale  al  trattato  di 
commercio/ di  dogana  o  di  navigazione  fra  T  Italia  e  la 
Germania  del  6  dicembro  1891,  od  all'annesso  protocollo 
sottoscritti  a  Roma  il  3  dicembre  1 904,  le  cui  ratifiche  sono 
state  scambiate  a  Roma  addi  8  maggio  1905/ 

Ordiniamo  che  la  prosento,  rauniia  del  sigillo  delto  Stalo,  sia 
inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  !l^oma,  addi  11  maggio  1905. 
.      .  VITTORIO  EMANUELE* 

Litogo  dd  JSkgéUo.  V.  D  GnardasigilU  0.  FINOCCHIÀRO-APRILK     - 

TlTTON?. 

0.   MlRACELLO. 

Rava. 

A.  Majorana. 

Caroako. 


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1576  LBOGI  B  DECftETI  BEL  REGNO  D^ITALIA  -  1906 


TRATTATO  ADDIZIONALE 

ai  trattato  di  commercio,  di  dogana  e  di  navigazione 
fra  IMtaliae  la  Germania  del  6  dicembre  1891 


Sua  Maestà  il  Re  d'Italia,  da  una  parte,  e  Sua  Maestà 
r  Imperatore  di  Germania,  Re  di  Prussia,  in  nome  dell'Im- 
pero Germanico,  dall'altra,  desiderando  di  assoggettare  a 
revisione  il  trattato  di  commercio,  di  dogana  e  di  naviga- 
zione in  vigore  fra  V  Italia  e  V  Impero  Germanico  e  con- 
cluso il  6  dicembre  1891,  hanno  risoluto  di  concludere  un 
trattato  addizionale  al  detto  trattato  e  hanno  nominato  a 
questo  scopo  a  Loro  plenipotenziari: 

Sua  MabstÌ  il  Re  d'Italia: 

Sua  eccellenza  Tommaso  Tittoni,  cavaliere  gran  croce  del-^ 
l'ordine  della  corona  d' Italia,  commendatore  dell'ordine  dei 
SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  cavaliere  gran  croce  dell'ordine 
prussiano  dell'aquila  rossa,  Suo  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  esteri,  senatore  del  Regno; 

Sua  eccellenza  Luigi  Luzzatti,  cavaliere  gran  croce  deco- 
rato del  gran  cordone  degli  ordini  dei  SS.  Maurizio  e  Laz- 
zaro e  della  corona  d' Italia,  cavaliere  dell'ordine  del  merito 
civile  di  Savoja,  cavaliere  gran  croce  dell'ordine  prussiano 
dell^aquila  rossa,  professore,  Suo  ministro  s%retario  di  Stato 
per  il  tesoro,  deputato  al  Parlamento; 

Sua  eccellenza  Carlo  Mirabelle,  grande  ufficiale  dell'or- 
dine della  corona  d'Italia,  commendatore  dell'ordine  dei 
SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  decorato  degli  ordini  prussiMii  del- 
l'aquila TOBSSk  di  1*  classe  e  della  corona  di  2^"  classe,  Suo 
ministro  segretario  di  Stato  per  la  marina,  senatore  del 
Regno,  contr'ammiraglio; 

Sua  Eccellenza  Luigi  Rava,  grande  ufficiale  dell'ordine 
della  corona  d' Italia,  commendatore  dell'ordine  dei  SS.  Mau- 


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LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGITO  b'iTAUA  -  1905  1577 

rizio  e  Lazzaro,  professore.  Suo  ministro  segretario  di  Stato 
per  ragricoltura,  industria  e  commercio,  deputato  al  Par- 
lamento ; 

Sua  Eccellenza  Angelo  Majorana,  commendatore  dell'or- 
dìne  della  corona  d'Italia,  cavaliere  deirordine  dei  SS,  Mau- 
rizio e  Lazzaro,  professore.  Suo  ministro  segretario  di  Staio 
per  le  finanze,  deputato  al  Parlamento; 

Oiacomo  Malvano,  cavaliere  gran  croce  dell'ordine  della 
corona  d'Italia,  grande  ufficiale  dell'ordine  dei  SS.  Maurizio 
e  Lazzaro,  decorato  degli  ordini  prussiani  dell'aquila  rossa 
di  1*  classe  e  della  corona  di  1*  classe  con  brillanti,  segre- 
tari#  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri,  senatore  del 
Regno,  consigliere  di  Stato; 

Dott.  Edoardo  Pantano,  deputato  al  Parlamento; 

Dott.  Nicola  Miraglia,  cavaliere  gran  croce  decorato  del 
gran  cordone  dell'ordine  della  corona  d'Italia,  grande  uffi- 
ciale dell'ordine  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  grande  ufficiale 
dell'ordine  prussiano  dell'aquila  rossa,  direttore  generale  del 
banco  di  Napoli,  già  direttore  generale  dell'agricoltura  e 
già  deputato  al  Parlamento; 

Gherardo  Cfifllegari,  commendatore  dell'ordine  dei  SS.  Mau- 
rizio e  Lazzaro  e  della  corona  d' Italia,  decorato  dell'ordine 
prussiano  della  corona  di  3^  classe,  professore,  ispettore  ge- 
nerale dell'industria  e  del  commercio; 

Ludovico  Luciolli,  commendatore  dellU>rdine  della  corona 
d'Italia,  ufficiale  dell'ordine  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  de- 
corato dell'ordine  prussiano  della  corona  di  4*  classe,  diret- 
tore capo  di  divisione  nel  Ministero  delle  finanze;  e 

Sua  Maestà,  l'  Impiratohe  di  Germania,  Re  di  Prussia  : 

Sua  eccellenza  Antonio  conte  di  Monts,  decorato  degli  or- 
dini prussiani  dell'aquila  rossa  di  2^  classe  e.  della  corona 
di  1*  classe,  cavaliere  gran  croce  decorato  del  gran  cordone 
dell'ordine  dei  SS.  Maurizio  e  Lazzaro,  Suo  consigliere  in- 
timo attuale,  Suo  ambasciatore  straordinario  e  plenipoten- 
ziario presso  Sua  Maestà  il  Re  d'Italia, 


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1&78  tEGGl  B  toECHETÌ  DEL  MONO  D^ITALTA  -   1905 

i  quali  dopo  essersi  comunicati  i  lor<y  pieni  poteri,  trovati 
in  buona  e  debita  forma,  hanno  convenuto  negli  articoli 
seguenti  : 

Articolo  1. 
Sono  introdotte  nel  testo  del  trattato   dì  commercio,    di 
dogana  e  di  navigazione  del  6  dicembre  1891  le  modiflca- 
zioni  e  aggiunte  seguenti  : 

L  —  Articolo  6.  Questo  articolo  è  modificato  come  segue  : 

Le  parti  contraenti  s' impegnano  a  non  impedire  il  com- 
mercio reciproco  con  alcun  divieto  d'importazione,  d'espor- 
tazione 0  di  transito. 

Eccezioni  a  questa  norma,  in  quanto  esse  siano  applica- 
bili a  tutti  i  paesi  o  ai  paesi  che  si  trovano  in  condizioni 
identiche,  non  potranno  aver  luogo  che  nei  casi  seguenti  : 

1"^  in  circostanze  eccezionali,  riguardo  alle  provvigioni 
di  guerra; 

2""  per  motivi  di  sicurezza  pubblica; 

3"^  rispetto  alla  polizia  sanitaria  e  jln  vista  della  pro- 
tezione degli  ammali  o  dello  piante?  utili,-  contrp  le  malattie, 
gli  insetti  e  parassiti  nocivi;         .      , 

4°  in  vista  deirappli<f azione,  alle  «merci  estere,  delle 
proibizioni  o  restrizioni  sancite  da  leggi  interne  rispetto  alla 
produzione  interna  di  merci  similari,  o  alla  vendita  o  al 
trasporto  alVintergio  di  merci  similari  di  produzione  na- 
zionale. 

77.  —  Articolo  7.  Le  tariffe  indicate  in  questo  articolo  seno 
sostituite  daUe  annesse  tariffe,  il  e  J5. 

777.  — Articolo  12.  Questo  articolo  è  modificato  come  segue: 
Le  merci  ,di  qualsivoglia  natura  e  provenienza,  I9.  cui  im- 
portazionej  ^esportazione,  transito  o  deposito  potranno  aver 
luogo,  nel  territorio  di  una  delle  parti  contraenti,  per  mezzo 
di  navi  nazionali,  potranno  e^se^vi  ugualmente  importate, 
esportate,  passare  in  transito  0  essere  messe  in  deposito, 
ppT  mezzo  di  navi  dell'altra  parte,  senza  essere  sottoposte 
ad  altri  0  più  forti  diritti  di  dogana,  né  ad  altre  0  più  forti 


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LEGGI  E  KCBKTI  DEL  SEGNO  b'iTALU  -   1905  1579 

restrizioni,  e  col  godimento  degli  stessi  privilegi,  riduzioni, 
benefizi  e  restituzioni,  anche  in  materia  di  ferrovie,  che  sono 
in  vigore  per  le  merci  alla  loro  importazione,  esportazione, 
triuQtsito  o  al  loro  deposito  per  mezzo  di  navi  nazionali. 
IV,  —  Sono  inseriti  nel  trattato  di  commercio,  di  dogana  e  di 
navigazione  del  6  dicembre  1891  ì  tre  nuovi  articoli 
del  seguente  tenore  : 

Articolo  2  a). 

Le  parti  contraenti  si  impegnano  a*  esaminare  dì  comune 
e  amichevole  accordo  il  trattamento  degli  operai  italiani  in 
Germania  e  degli  operai  tedeschi  in  Italia  a  ritardo  delle 
assicurazioni  operaie  neir  intento  di  garantire,  mediante  op- 
portuni accordi,  agli  operai  delle  nazioni  rispettive  neiroltro 
paese  nn  trattamento  che  loro  conceda  vantaggi  fin  dove  è 
possibile  equivalenti,  i  ' 

Questi  accordi  saranno  consacrati  con  un  atto  separato, 
indipendentemente  dall'entrata  in  vigore  del  presente  trattato. 

Articolo  10  a). 

Sulle  ferrovie  non  sarà*  fatta  differenza  alcuna,  né  quanto 
al  prezzo  di  trasporto,  né  quanto  al  tempo  e  al  modo  Ideila 
spedizione,  fra  gii  abitanti  dei  terrieri  delle  partì  contraenti. 
In  modo  speciale,  le  spedizioni  di  merci  che  vengono*  dal- 
l'Italia e  sono. dirette  a  una  stazione  tedesca,  o  transitano 
attraverso  la  Germania,  non  saranno  passibili,  sulle  ferrovie 
tedesche,  di  tariffe  di  trasporto  più  alte  di  quelle  applicete 
nella  stessa  direzione  e  fra  le  stesse  stazioni  ferroviarie  te- 
desche alle  merci  similari  tedesche  o  estere.  Lo  stesso  pri.> 
cipio  sarà  applicato  sulle  ferrovìe  italiane,  per  le  spedizioni 
di  merci  che  vengono  dalla  Germania  e  sono  dirette  a  una 
stazione  italiana  o  transitano  attraverso  l' Italia. 

Non  potranno  aver  luogo  eccezioni  che  per  i  trasporti  a 
prezzo  ridotto  fatti  per  motivi  d'interesse  pubblico  o  per 
beneficenza. 

Articolo  i4  a).         » 

Qualora  sorgesse  fra  le  parti  contraenti  una  controversia 
rispetto  all'interpretazione  o  all'applicazione  delle  tarìfle  A^lB 


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1580  LEOOI  B  JXECXETl  DSL  REGNO  D'iTAIXà  -  1906 

annesse  al  presente  trattato,  comprese  le  disposizioni  ad^ 
dizionali  relative  a  queste  due  tariffe,  come  pure  rispetto 
all'interpretazione  o  all'applicazione  dei  diritti  delle  tariffe 
convenzionali  stipulate  fra  le  parti  contraenti  e  terzi  Stati, 
questa  controversia  sarà  definita,  su  domanda  dell'una  o 
dell'altra  parte,  mediante  arbitraggio. 

Il  tribunale  arbitrale  sarà  costituito  per  ogni  controversia 
in  modo  che  ognuna  delle  parti  nomini  arbitro  un  suddito 
competente  del  proprio  paese  e  che  le  due  parti  scelgano 
per  terzo  arbitro  un  suddito  d'un  terzo  paese  amico.  Le 
parti  contraenti  si  riservano  di  intendersi,  anticipatamente 
e  per  un  determinato  periodo  di  tempo,  intorno  alla  persona 
del  terzo  arbitro  da  designare  in  caso  di  bisogno. 

Qualora  se  ne  presentasse  il  caso,  e  salvo  intesa  speciale, 
le  parti  contraenti  sottoporranno  parimente  ad  arbitraggio 
altre  controversie  intorno  all'interpretazione  o  all'applica- 
zione del  presente  trattato  all'  infuori  di  quelle  designate  nel 
primo  alinea. 

Articolo  2. 
Il  protocollo  finale  del  trattato  di  commercio,  di  dogana 
e  di  navigazione  del  6  dicembre  1891  è  modificato  nel  modo 
seguente  : 

/«  —  Le  disposizioni  attuali  aìVarticolo  7  del  traitato 
sono  soppresse  e  sostituite  da  quanto  segue  : 

AìVarticolo  7  del  trattato, 
a).  È  convenuto  che,  nei  casi  di  reclami  di  interes- 
sati di  una  delle  due  parti  contraenti,  richiedenti  il  tratta- 
mento in  base  alla  tariffa  convenzionale  dell'altro  Stato  o 
concementi  l' interpretazione  di  disposizioni  di  questa  tarififa, 
una  decisione  già  emessa  in  ultima  istanza  dalle  autorità 
competenti  non  potrà  costituire  un  motivo  per  escludere 
ogni  possibilità  di  discussioni  ulteriori  intorno^  all'oggetto 
del  reclamo  e  non  impedirà,  quando  ne  sia  il  caso,  che  una 
nuova  decisione  sia  emessa  dall'autorità  in  questione,  purché, 
tuttavia,  il  reclamo  sia  presentato,  per  la  via  diplomatica 


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XSOOi  B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAIJA  -   1905  1681 

e  corredato  di  dichiarazioni  di  periti  o  d'altra  autorità  com- 
petente, nel  termine  di  sei  mesi  a  partire  dal  giorno  in  cui 
la  prima  decisione  sarà  stata  ufficialmente  notificata  agli 
interessati.  La  decisione  presa  intomo  al  ricorso  non  potrà 
riguardare  che  il  caso  in  questione,  per  il  quale  essa  sarà 
senza  appello.  Tuttavia  le  parti  contraenti  avranno  la  facoltà 
di  provocare,  per  il  caso  in  questione  e  per  i  casi  futuri, 
una  corretta  interpretazione  o  applicazione  delle  stipulazioni 
del  presente  trattato,  secondo  Tari  14  a)  del  detto  trattato. 
&).  Riguardo  alle  tariffe  A  e  B  sono  da  osservare  le 
disposizioni  seguenti: 

§  1.  —  Tariffe  A  e  B.  —  Dazi  d'entrata  nei  due  Paesi. 

In  quanto  le  tarìfie  A  e  B  annesse  al  presente  trattato 
facciano  dipendere  rammentare  del  dazio  da  percepire  su 
una  determinata  merce  dairammontare  del  dazio  stabilito 
per  un*altra  merce  e  che  vi  siano  ,piii  misure,  generali  o 
convenzionali,  del  dazio  determinante,  sarà  presa  per  base, 
per  fissare  il  dazio  dipendente,  la  meno  alta  di  queste  di- 
verse misure  di  dazi  applicabile  ai  prodotti  dell'altra  parte 
contraente. 

L'applicazione  delle  marche  o  dei  nomi  di  fabbrica  sulle 
merci  non  esercita  alcuna  infiuenza  sul  trattamento  doganale. 
§  2.  —  Tariffa  A.  —  Dazi  all'entrata  in  Germania. 

A  nn.  83  e  47.  1  prodotti  soggetti,  secondo  la  tariffa  i4, 
al  dazio  d'entrata  in  Germania  durante  un  determinato  pe- 
riodo dell'anno  e  che  saranno  dichiarati  e  presentati  a  un 
u£Qicio  doganale  di  confine  competente  prima  dell'inizio  del 
detto  periodo,  saranno  ammessi  in  esenzione  anche  nel  caso 
in  cui  Io  sdog;anamento  non  fosse  ultimato  che  dopo  questo 
termine. 

Nel  caso  in  cui  lo  sdoganamento  definitivo  fosse  rimesso 
a  un  ufficio  posto  all'interno,  i  detti  prodotti  saranno  am- 
messi in  esenzione  qualora,  nel  giorno  in  cui  la  bolla  a  cau- 
zione (Ladungsverzeichniss  o  Begleitschein  1)  sarà  emessa 
dairufficìo  di  confine,  il  suddetto  periodo  non  sia  arcora  in- 
cominciato. 


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1582  LT^GOI  K  DKCRBTI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

A  n.  36.  Il  dazio  ridotto  per  i  pomidori  semplicOTaente 
preparati  compresi  sotto  il  n.  36  è  applicabile  alia  conserrct 
di  pomidori  semplicemente  preparata,  in  quanto  essa  non  sia 
in  recipienti  chiusi  ermeticamente. 

A  n.  37.  I  cetrioli  e  gli  altri  ortaggi  non  nominati  nei 
numeri  34  a  36  della  tariffa  generale,  semplicemente  con- 
servati nell'acqua  salata,  in  recipienti  non  chiusi  ermetica- 
mente, sono  compresi  sotto  il  n.  37. 

A  n,  135.  11  dazio  meno  alto  che  fosse  eventualmente 
accordato  dalla  Germania  alle  specialità  svìzzere  di  formaggi 
sarà  parimente  applicato  ai  formaggi  simili  d' Italia  come 
pure  alle  specialità  italiane  indicate  nella  tariffa  A  :  strac- 
chino, gorgonzola,  fontina,  parmigiano, 

A  n.  166.  Qualora  fossero  stabilite  delle  norme  per  lo 
sdaziamento  degli  olii  d^olLva  alla  loro  entrata  in  Germania, 
con  lo  ?c'opò  di' accertare  che  essi  non  siano  miscelati  con 
altri  olli,»saraniÌQ  riconosciuti  in  Germania  i  certificati  d'a- 
nalisi, rilasciati  dagli  istituti  scientifici  del  regno  d'Italia 
designati  di  comune  accordo  fra  i  due  Governi,  e  gli  olii 
accompagnati  dai  detti  certificati  non  saranno  sottoposti  a 
una  nuova  analisi,  purché  risulti  da 'questi  certifteati  che 
l'analisi  è  stata  fatta  secondo  le  norme  da  stabilire  di  co- 
mune accordo  fra  i  due  Governi. 

Questa  disposizione  non  pregiudica  affatto  il  diritto  delle 
autorità  tedesche  di  verificare  dal  canto  loro,  in  caso  di 
dubbio,  l'analisi  degli  olii  importati  con  i  certificati. 

A  n.  234.  Il  marmo,  l'alabastro  e  il  granito,  greggi  o  sem- 
plicemente sgrossati,  anche  segati,  ma  su  non  più  di  tre  Iati, 
0  in  lastre  non  spaccate,  non  segate  (taghate),  o  in  polvere, 
sono  compresi  sotto  il  n.  234  e  ammessi  in  esenzione.  Le 
pietre  d'asfalto  e  le  marne  bituminose,  greggie,  anche  ma- 
cinate, sono  parimente  ammesse  in  esenzione. 

A  n.  384.  L'esenzione  da  dazio  d'entrata  per  l'estratto  di 
sommacco  è  concessa  a  condizione  che  ogni  spedizione  sia 
accompagnata  da  un  certificato   d'analisi  attestante  che  si 


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T.T.am  E  TìT-irur.Ti  ny.L  TìKr:>'o  i^ttiua  -  ICOo  1683 

tratta  d'estratto  di  sommacco  puro^  non  mescolato  con  altri 
estratti  tannici^  nò  fabbricato  con  la  mescolanza  di  som- 
macco  e  altre  materie  greggie  per  concia.  I  detti  certificati, 
da  rilasciarsi  dagli  istituti  scientifici  del  regno  d'Italia  de- 
signati di  comune  accordo  fra  i  due  Governi,  saranno  ri- 
conosciuti in  Germania,  in  questo  senso,  che  le  spedizioni 
non  saranno  sottoposte  a  una  nuova  analisi,  purché  risulti 
da  questi  certificati  che  l'analisi  è  stata  eseguita  secondo 
le  norme  da  stabilire  di  comune  accordo  fra  i  due  Governi. 
Questa  disposizione  non  pregiudica  affatto  il  diritto  delle 
autorità  tedesche  di  verificare  dal  canto  loro,  in  caso  di 
dubbio,  l'analisi  dell'estratto  di  sommacco  importato  con  i 
certificati. 

A  n.  607.  I  coralli  lavorati  d'altra  sorta  (coralli  bian- 
chì, ecc.)  non  saranno  trattati  meno  favorevolmente  dei  co- 
ralli rossi  nelle  medMime  condizioni. 

A  n.  680.  Il  marmo,  l'alabastro  e  il  granito  sono  com- 
presi fra  le  pietre  designate  sottesi  n.  680. 

Le  statue  (compresi  i  busti,  bfitsjsorilievi  e  figure  di  ani- 
mali) di  metalli  nominati  nel  titolo  XVII  della  tarifia  gene- 
rale, almeno  di  grandezza  naturale,  sono  ammesse  in  esen- 
zione, in  quanto  siano  oggetti  d'arte. 

xL  convenuto  che  la  tariffa  generale  tedesca  menzionata 
nella  tariffa  A  annessa  al  presente  trattato  addizionale  e 
nelle  disposizioni  che  precedono  è  la  tariffa  del  25  dicem- 
bre 1902,  quale  fu  sancita  dalla  legge  in  data  dello  stesso 
giorno. 

§  3.  Tariffa  B,  —  Dazi  all'entrata  in  Italia. 

A.  n.  4.  I  caratteri  della  specialità  di  birra  indicata  sotto 
il  n,  ex  4  saranno  fissati  di  comune  accordo  fra  i  due  Governi. 

Ogni  riduzione  di  dazio  concessa  dall'Italia  a  qualsiasi 
altra  qualità  di  birra  diversa  dalla  birra  scura,  preparata 
alla  bavaresa,  sarà  estesa  a  quest'ultima  birra  come  pure 
a  qualunque  altra  birra  di  origine  tedesca. 


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1584  LBOOI  M  DSCBSTI  DSL  KSGUO  d'iTALIA  -   1905 

A  n.  76.  L'indaco  sintetico  non  sarà  soggetto  a  dazi  di* 
Tersi  0  più  alti  di  quelli  dell'indaco  naturale. 

A  n.  122.  Qualora  l'Italia  risolvesse  di  assoggettare  le 
calze  e  i  guanti  a  un  regime  speciale,  il  dazio  delle  calze 
e  dei  guanti  tagliati  non  supererà  quello  delle  maglie  sem- 
plici aumentato  di  40  per  cento,  e  il  dazio  delle  calze  e  dei 
guanti  foggiati  non  supererà  quello  delle  maglie  foggiate 
aumentato  di  50  lire  per  cento  chilogrammi.  In  questo  oaso, 
le  calze  e  i  guanti  non  saranno  assoggettati  a  una  sopra- 
tassa speciale  per  la  cucitura. 

Nella  classificazione  delle  calze  e  dei  guanti  non  saranno 
tenute  in  conto  le  orlature  di  nastri  e  l'applicazione  di  na* 
strini  per  rinforzo  o  attaccatura. 

I  cordoni  ottenuti  sui  guanti  mediante  semplice  ripiega- 
tura non  ayranno  influenza  sulla  classificazione  dell'oggetto, 
il  quale  sarà  considerato  come  semplicemente  cucito,  non 
come  ricamato. 

A  n.  131.  I  cascami  e  la  borra  di  lana  non  saranno  as- 
soggettati a  un  dazio  più  alto  deUa  lana  greggia. 

Questa  disposizione  è. applicabile  anche  ai  cascami  di  filati 
di  lana  di  qualsiasi  lunghezza,  che*  non  possono  servire  come 
filati.  In  caso  di  dubbio  gli  uffici  doganali  possono  doman- 
dare che  essi  vengano  tagb'ati  sotto  vigilanza  d'ufllcio. 

A  n.  144.  Qualora  l' Italia  risolvesse  di  assoggettare  le 
calze  e  i  guanti  a  un  regime  speciale,  il  dazio  delle  calze  e 
dei  guanti  tagliati  non  supererà  quello  delle  maglie  semplici 
aumentato  di  40  per  cento,  e  il  dazio  delle  calze  e  dei  guanti 
foggiati  non  supererà  quello  delle  maglie  foggiate  aumen- 
tato di  50  lire  per  cento  chilogrammi.  In  questo  caso,  le 
calze  e  i  guanti  non  saranno  assoggettati  a  una  sopratassa 
speciale  per  la  cucitura. 

Nella  classificazione  delle  calze  e  dei  guanti  non  saranno 
tenute  in  conto  le  orlature  di  nastri  e  l'applicazione  di  na- 
strini  per  rinforzo  o  attaccatura. 

I  cordoni  ottenuti  sui  guanti  mediante  semplice  ripiega- 


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LBGGI  B  DECEBTI  BEL  BEGKO  d'iTAIJA  -  1905  1585 

tura  non  avranno  influenza  sulla  classiflcazione  dell'oggetto, 
il  quale  sarà  considerato  come  semplicemente  cucito,  non 
come  ricamato. 

A  n.  20i.  I  colletti,  i  boa,  i  berretti  di  pellìccia  (a  ec- 
cezione dei  berretti  guarniti  per  donna),  con  fodera,  nastri 
e  cordoni  di  seta  o  altre  guarnizioni,  si  classificano  sotto 
il  n.  201. 

A  n.  214.  L'acciaio  temprato  è  assimilato  all'acciaio  non 
temprato. 

A  n.  818.  Le  cassi  forti  si  classificano  sotto  il  n.  218  a)  2 
e  &)  2,  anche  se  hanno  accessori  usuali  ma  senza  carattere 
ornamentale,  guarniti  d'altri  metalli,  anche  dorati. 

A  n.225.  In  caso  d'aumento  del  dazio  sul  rame  in  pani, 
rosette,  limature  e  rottami  (n.  225  a),  i  dazi  convenuti  per 
i  prodotti  del  numero  225  ex  d)  e^del  numero  225  ex  /), 
potranno  subire  un  aumento  proporzionale. 

A  nn.  239  e  240.  Le  macchine  possono  essere  introdotte 
a  tariffa  convenzionale,  anche  smontate,  alle  condizioni  in- 
dicate qui  appresso,  sia  che  le  parti  della  macchina  entrino 
contemporaneamente  oppure  successivamente  a  diverse  ri^ 
prese,  e  che  esse  vengano  trasportate  idi  un  solo  o  in  di- 
versi vagoni. 

Tutte  le  spedizioni  parziali  delle  parti  della  macchina  de- 
vono essere,  dichiarate  allo  stesso  ufficio  4oganale  ed  entrQ 
un  determinato  termine,  che  sarà  indicato  dall'  importatore 
all'atto  in  cui  presenta  la  prima  spedizione,  e  che  non  potrà 
sorpassare  i  due  mesi. 

Introducendo  una  macchina  smontata  o  alcune  parti  stac- 
cate della  macchina,  l' importatore  ò  tenuto  a  presentare,  in- 
sieme con  la  dichiarazione,  i  piani  e  i  disegni  della  madchina 
completa,  nonchò  un  elenco  delle  parti  importanti,  secondo 
la  natura  loro,  il  numero  e  il  peso  di  ognuna  di  queste  parti, 
e  l'indicazione  approssimativa  del  peso  totale  delle  piccole 
parti  accessorie. 

Rimane  inteso  che,  se,  dopo  la  spedizione  di  alcune  parti 
100  —  vou  n:  - 1905. 


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1586  tMàai  s  nscKsn  obl  bsoho  d'xxjlulì  •  1A06 

dtiDiMite  deHft  mttwtidnay  le*  aliare  partf:  non  crono  importate 
intra  il  termina'  flMaòov  ai  dovrà  pagem  per  le^  pa^rtL  già 
importate^  o  i  dazi  stabiUti  per  le  parti  staccatff/dtmacdttn», 
0^  nel  caBO  in.  cui  la  tariffa  non  contenga  daei  q^ciali  per 
<yieate  ultime^  1  diritti  stahìliti  a  seconda.  deUa  materia  di 
cui  sono.  faJbhriaate.  le  parti  staccate.  Però^  la  mancanza  di 
alcune  parti  accessorie  di  poca  importanza  non  impedirà 
Tapplicazione  del  dazio  stabilito  per  la  macchina  completa. 

Fino  allo  sdoganamento  deflnitiyo  di  tutte  le  parti  che 
costituiscono  la  spedizione,  è  riservata  alla  dogana  la  facoltà 
di  esigere  una  canizione  per  i  dazi  pia  aM^  da  pagare^even- 
tualmente,  e  di  OMnire  di  un  cimtrasmgM  d'idratMlcafidone 
le  parti  introdortt»  a  riprese;  ad  eema  è;  ìaeHire^  rhfervata^Ia 
faecdtà^  di  aeaeFtarai,  mediante  uoba  verificaùonei  fotta  9^syese 
del  oontribuMite  dopo  la  B9(mtatuiPa*detta  maecMna»  che^tutte 
le  spedizioni  pMziali  appartettevaoir  afiamaeohina  in  quistione. 

Le  parti  di  rioamlAcj^  <^  (^  riserva  pagbei^iio  sempre  i 
dazi,  d'entrata  separatamente.  ^  , 

A  n«  242.  In  caso  d'aum^ntoi  dsì  dazio  istd  ranae  op^re 
sul  prodotti  di  raawio  sue  legh#,  il  dairio  oowremvto  per 
quelli  fra  gli  apparecectìi  io^dicati  sotto  11^  m  ^É^  nella  fU>^ 
bricazione  dei  quali  scoio  imi^egate*  queste  mateiKe  e  questi 
prodotti  potrà  subire  un  aumento  proporzionale^ 

A  n:  243.  L'Italia  si  riseWa  di  asso^gettai^é'le  lampade 
Mettricrhe  a  un  regime  speciale.  In  tal  óaso  il  dazio  mm 
sarà  supeiiore  a  5  lire  per  centhìaio  sulle  laito^flRlé*  a  incan- 
descenza, nèr  a  60  lire  per  100  chilograinnii  sulle  lampada 
ad  arco  voltaico. 

Ann.270e27i. 

1.  Qualsiasi  variiotà  dd  stamp^^.  (MHsnpiiesL  gli  ornati  (^ 
t^iuti  in  pasta^  nen  ha  infliuenza  sulla  dassifloattOBa.  . 

2,  X^;pipe  di  teirragUa^Of  dlporcedibiDa,  anche  con.  carchi 
0  coperchi  <li  metadli  comuni  non  dorati^  nò  angentaii,  j3ono 
assimilate  ai  lavori  di  terraglia  o  di  porcellana* 

1  Gopeiichi  e  gli  altri  accessom  dìilega:  dir  niahelJd:coi 


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USOGI  E  IXBCBBfTZ  DEC  REGNO  D'ITAUA  -   1905  l587 

quali  queste  pipe  possono  esserci  montate,  non  sono  consi- 
defatl  ctfme  di  metallo  airgentato. 

Gli  stessi  oggetti  con  cerchi  o  coperchi  di  metalli 
comuni  argentati  si  classificano  sotto  il  n.  352  a)  (mercerie 
cornimi)'. 

A  n.  278. 1  bottoifi  di  vetro  e  di  porcellana  sono  ammessi 
al  dazio  di  60  lire  per  100  chilogrammi. 

Rispetto  ai  dazi  d'entrata  da  pagare  per  le  seguenti  voci 
della  tariffa  italiwia  : 

n.  114  (tessutì  di  cotone  a  colori  o  tinti); 

n.  H5Ì  (tessuti  dì  cotone  stampati); 

n.  i56b}  (tessuti  di  seta  o  filusella,  colorati); 

n.  157  (tessuti  misti  nei  quali  la  seta  o  la  fllusella 
entrano  nella  misura  di  non  meno  del  12  e 
non^  ]^ù  del  50^  per  cento); 

n.  164  (galloni  e  nastri  di  seta); 

n.  240  g)  (macchine  pefr  la  filatura,  comprese  le  mac- 

'  chine  per  asciugare  i  filati  e  le  macchine  per 

lavare  e  s^ssare  i' filatf); 

n.  240  ex  A)  (macchine  per  la  tessitura  e  telai  da  tes- 
sere, a  eccezione  def  telai  da  far  maglie); 

Ti.  240  ex  t)  (macchine,  e  apijarec(^  per  la  fabbrica- 
zione d^lla  cpjria  e  delle  paste  per  fare  la 
carta);  , 

l'Italia  s^mpagna,  per  la  durata  del  presbite  trattato  ad*^ 
dizicAale,  a  B<m  mutare  a  pregiudìzio  dell'esportazione  te*- 
descà  k)^  stato*  di  fatta  risultante  attualmente  dalla  tarifiii 
generale  italiana  e  dai  diversi  trattati-di  commercio  vigenti 
fra  l'Italia  e  terzi  paesi^ 

§  4;  —  t)azi  d'iisciia  daìV  Italia. 
11  Governo  italiano  si  riserva  di  stabilire  eventualmedte 
un  daaiò  if^usoita  sulle- ossa  greggie.  Riguardo  agli  altri  pro- 
dotti attealtoente  esenti  d*  dazio  d'uscita,  Tltalia  manterrà 
resenzlbttt^  per-  la  durata  del  preàente  trattato. 


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1688  LEGGI   S  DECRETI  DEL  EEONO  d'iTALIA  -   1905 

§  5.  —  Informazioni  ufficiali. 
Tenuto  conto  delle  disposizioni  vìgenti  in  Germania  rispetta 
al  servizio  d'informazioni  ufficiali  in  materia  doganale,  il 
Governo  italiano  è  disposto  ad  adottare,  al  più  presto  pos- 
sibile, delle  disposizioni  per  effetto  delle  quali  gli  importar 
tori  saranno  in  grado  di  ottenere,  in  via  ufficiale,  informar 
zioni  intorno  al  trattamento  doganale  delle  merci  alla  loro 
entrata  in  Italia. 

//.  —  Sono  aggiunte  le  disposizioni  seguenti: 

AlVarticoìo  10  del  trattato.  La  sopratassa  che  la  birra 
paga,  all'entrata  in  Italia,  a  titolo  d^equivalenté  dell'imposta 
intema,  sarà  riscossa^  a  sceUa  delF  importatore,  o  in  base 
a  una  ricchezza  saccaA^ometrica  di  16^  al  massimo,  o  in 
base  alla  ricchezza  saccarina  e  alcoolica,  constatata  seconda 
la  formula  J?+  2  ^1,  nella  quale  E  rappresenta  l'estratto 
secco  in  grammi  per  100  cm'  e  A  l'alcool  in  grammi  per 
100  cm*. 

Nell'applicazione  di  questa  formula  saranno  mc^tif^icate 
per  due  anche  le  frazioni  di  peso  dell'alcool.  Se  il  risultato 
dell'addizione  darà  delle  frazioni,  quelle  di  \^  o  meno  saranno 
trascurate  nella  tassazione  della  birra,  quelle  al  di  sopra 
di  ^10  saranno  contate  per  un  grado. 

Nel  caso  in  cui,'  su  domanda  deir  importatore,  la  sopra- 
tassa dovesse  essere  riscossa  in  b^ase  alla  ricchezza  sacca* 
rina  e  alcoolica  constatata,  saranno  riconosciuti  dalle  auto- 
rità italiane  i  certificati  d'analisi  rilasciati  da  istituti  scientifici 
tedeschi.  La  birra  accompagnata  da  tali  certificati  non  sarà 
sottoposta  a  nuove  analisi,  purché  risulti  dai  detti  certificati 
ohe  il  grado  saccarometrico  del  mosto  originale  è  stato  con- 
statato secondo  la  formula  predetta  e  che  nell'analisi  sona 
state  osservate  le  norme  che  saranno  fissate  di  comune  ac- 
cordo fi*a  i  due  Governi,  anche  in  vista  degli  interessi  sa- 
nitari. 

Dal  canto  suo  la  Germania  riconoscerà,  per  i  vini  italiani, 
i  certificati  d'analisi  rilasciati  dagli  istituti  scientifici  del 
regno  d'Italia,  in  tutti  i  casi  in  cui  l'analisi  fosse  necessaria 


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LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1589 

per  lo  sdoganamento.  In  questi  oasi  i  vini  italiani  non  sa- 
ranno sottoposti  a  nuora  analisi,  purché  siano  accompagnati 
tlaì  detti  certificati  e  da  questi  risulti  che  l'analisi  è  stata 
fatta  secondo  le  norme  che  saranno  stabilite  di  comune  ac- 
cordo fra  i  due  Governi. 

In  caso  di  dubbio,  è  riservato  alle  amministrazioni  rispel^ 
tive  il  diritto  di  verificare  l'analisi  delle  birre  e  dei  vini 
importati  coi  certificati. 

Gli  istituti  scientifici  autorizzati  a  rilasciare  i  certificati 
previsti  dalle  disposizioni  precedenti  saranno  designati  di 
comune  accordo  fra  i  due  Governi. 

AlVarticolo  14  a)  del  trattato.  Rispetto  alla  procedura  da 
seguire,  nei  casi  in  cui  l'arbitraggio  ha  luogo  in  base  ai  due 
primi  alinea  dell'artìcolo,  14 a),  le  parti  contraenti  hanno 
convenuto  quanto  segue: 

Nel  primo  caso  d'arbitraggio,  il  tribunale  arbitrale  avrà  sede 
sul  territorio  della  parte  contraente  convenuta,  nel  secondo 
caso  sul  territorio  dell'altra  parte,  e  cosi  di  seguito  alter- 
nativamente sull'uno  e  sull'altro  territorio,  in  una  città 
da  designarsi  dalla  parte  rispettiva,  alla  quale  spetterà  di 
fornire  i  locali,,  gì'  impiegati  d'uflBLcio  e  il  personale  di  ser- 
vizio necessari  al  funzionamento  del  tribunale. 

11  terzo  arbitro  sarà  presidente  del  tribunale,  il  quale  pren-^ 
derà  le  sue  decisioni  a  maggioranza  di  voti. 

Le  parti  contraenti  s'intenderanno,  o  di  caso  in  caso  o 
una  volta  per  tutte,  intorno  alla  procedura  del  tribunale 
arbitrale.  In  mancanza  di  tale  intesa,  la  procedura  sarà  re- 
golata dal  tribunale  stesso.  La  procedura  potrà  essere  fatta 
per  iscritto  se  nessuna  delle  parti  contraenti  solleva  obie- 
zioni; in  questo  caso  la  disposizione  del  1^  alinea  potrà  es- 
sere modificata. 

Per  la  citazione  e  l'audizione  dei  testi  e  dei  periti,  le  au- 
torità di  ognuna  delle  parti  contraenti,  su  richiesta  del  tri- 
bunale arbitrale  da  rivolgersi  al  rispettivo  Governo,  preste- 
ranno la  loro  assistenza  irallo  stesilo  modo  che  per  le  richieste 
dei  tribunali  civili  del  paese. 


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1^90  JUSOOI  E  DECBETI  DEL  BSGNO  d'iTALIA  -  1905 

Articolo  3. 

U  j^roe^ite  larattaio  AddizioiMto  enfhrorà  im  Tògoire  41U0  api* 
T$ffe  del  termine  di  sei  mesi  ^  contare  dal  igiomo  in  oui  Ì0 
due  |M«ti  contra«Kti  «i  rMreAno  poste  d'accordo  «  queafa» 
effetto.  Tuttavia^  l'entrata  in  vigore  del  ppeaente  triMtio 
addimon%le  jhmql  in^vvi  luogo  jvè  prima  del  V  gonsAio  1905, 
jkè  <lopo  U  r  IttgUo  1906. 

Dopo  l'entrata  in  vigore  del  trattato  addissicnale,  M  itftir 
tato  attuale  di  icommepoio,  «di  dogwia  n»  di  nsavigaacaoLe,  con- 
dluflo  ;il  6  4iceml>re  1891,  con  le  modìficaffloni  ^e  a^unte 
apportatevi  dal  detto  trattato  Addieionaàe,  eaepoiterà  1  m»i 
effetti  fino  al  31  dicembre  1917. 

Nel  caso  In  cui  nessuna  delle  j)arti  contraenti  avesse  no- 
tìficato dodici  mesi  prima  della  scadenza  di  questo  termine 
la  sua  intenzione  di  far  cessare  gli  effetti  del  trattato,  que- 
st'ultima, con  le  modificazioni  e  aggiunte  suddette^  continuerà 
à  essere  obbUgatorio  fino  allo  spirare  di  un  anno  a  partire 
dal  giorno  in  cui  l'una  0  l'altra  delle  parti  contraenti  l'avrà 
disdetto. 

Articolo  4. 

Il  presente  trattato  sarii,  ratificato,  e  le  ratificazioni  sa- 
ranno scambiate  il  più  presto  possibile. 

In  fede  di  che,  i  plenipotenziari  rispettivi  tanno  firmato 
il  presente  trattato  addizionale  e  vi  hanno  applicato  il  sigillo 
delle  loro  armi. 

Fatto  a  Roma,  il  3  dicembre  1904. 

{L.  S.)  TiTTONi  ^L.  8.)  MoMTa 

(L.S.)   LUIOI   LUZZATTI 

(Zi.  s!)  C.  Mirabello 

(L.  S.)  Lraai  Bava 

(L.  S.)  Anoblo  Majorana 

{li.  S).  Qt.   Malvano 

(L.  S.)  Edoardo  Pantano 

(L.  S.)  NlCOULA  M^HAOL^A 

(L.  8.)  Qherardo  CAL1.EOAR1 
(L.  8.)  L.  LuoioLLi 


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Tariffa  A 


DAZI   AIX' ENTRATA   IN   GERMANIA 


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XEGOI  B  DECBBTI  DKIi  BBOHO  D'ITALIA  -  1906 


1593 


Numero 
della 

tariffi^ 
generale 
tadeeoa 

Deuemin azione  delle  merci 

Unità 

Dazio 
Htrdd 

10 

Riso»  non  pulito  .    .         

100  kg. 

4 

ex  11 

Fagioli  oommeetibili 

id. 

3 

ex  12 

Fagioli  da  foraggio  (fave  cavallluc,  ecc.)    . 

id. 

2 

ex  13 

Semi  di  senapa                                           . 

id. 

2 

ex  14 

Semi  di  papavero  e  teste  di  papavero  ma- 
ture,  semi   di   girasole,  tubercoli  di 
cipero  dolce  (mandorle  di  terra),  ug- 
giola, coccole  di  lauro 

id. 

S 

17 

AHri  semi  oleosi  e  frutti  oleosi,   non   spe- 
cialmente nominati  in  tariffa  generale. 

id. 

S 

18 

Semi  di  trifoglio  rosso,  semi  di  trifoglio 
bianco  e  altri  semi  di  trifoglio    .    . 

— 

esenti 

10 

Semi  di  grammaoee  d*ogni  sorta  .    ,    .    • 

— 

esenti 

ex  21 

Altri  somi  di  rape  di  campo,  semi  di  oa- 
rote,  semi  di  cicoria;  semi  di  ortaggi, 
semi  di  fiorì  e   ogni  altra  sorta  di 
semi  per  ragricoltura,  non  altrimenti 
Dominati  in  tariffa  generale,    .    .    . 

esenti 

23 

Patate  fresche: 

nel  perìodo  dal  15  febbraio  al  31  loglio. 

100  kg. 

1 

nel  periodo  dal  1^  agosto  al  14  febbraio. 

— 

esenti 

azS4 

Parbabietole  da  foraggio,  carote,  naToni  e 
altre  rape  di  campo: 

freeohi 

— 

esenti 

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1«M 


SBOOI  E  SECBETI  SEI.  BBGWO  d'iTALIA  -  1905 


Numero 
della 

terìifa 
generalo 
tedesca 

DenomiDazione  dello  menci 

Unità 

Da«io 

■troU 

ex  27 

Paglia  di  riso  e  paglia   aimile,   non   tinte, 
anche  tritate 

— 

esenti 

0x28 

Lino  e  canapa,  greggi,  puliti,  macerati,  gra- 
molati, scotolati,  prirati  delia  colla. 

eaenti 

Nota:  La  stoppa  di  lino  e  di  canapa  è 
ammessa  in  esenzione  secondo  il  n.?8. 

32 

Piante  per  tinta  e  loro  parti,  anche  salate, 
soooate  al  forno  o  altrimenti,  tostate, 
macinate  o  altrimenti  sminuzzate    . 

esenti 

(ex3M7) 

Ortaggi    (legumi   e   erbaggi   commestibili, 
funghi,  mdìche  e  piante  analoghe): 

ex  33 

Carciofi,    cocomeri,    asparagi,   pomodori, 
freschi  ;  altri  ortaggi  freschi  non  spe- 
cialmente nominati  in  tariffagenerale. 

— 

esenti 

0x34 

Foglie  di  lauro,  foglie  di  salvia  e  altre 
foglie  e  efbe  che  sonrono  a  aroma- 
uz/aregli  alimenti  e  i  commestibili, 
secche,   non  specialmente   nominate 
in  tariffa  generala 

100  kg. 

4 

35 

Funghi  prataioli  {àgaricus  cawpestris),  in 
salamoia  o  preparati  in   altro  modo 
semplice 

id. 

IO 

36 

1 

Carciofi,  eocomeri«.6inghi,. rabarbaro,  aspa- 
ragi, pomodori,  sminuzzati,  mondati, 
compressi,  seccati  al  forno  o   al|ri- 
menti,  cotti   o   fritti  o   preparati  in 
altro  modo  semplice: 

pomodori 

id. 

4 

gli  altri  prodotti  nominati  sopra.    .    . 

id. 

IO 

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9VQGI  |S  WQaxm  DEL  REGNO  o'iTALIA  -  1906 


uw» 


Kiimero 
della 
taiifOik 

C^enerale 
tedesca 


Denominazione  delle  meroi 


Dasio 


MircU 


ex  37 


38 


Ortaggi,  eompreae  le  riftp^o  di  oBvpo  che 
servono  come  ortaggi,  sminuzzati, 
mondati  o  sbucciati,  compressi,  sec- 
cati al  forno  o  altrimenti,  cotti  o  fritti 
o  preparati  in  altro  modo  semplice, 
in  quanto  don  «adono  sotto  i  numeri 
34  a  36;  fagioli  commestibili  imma- 
turi e  piselli  immaturi,  secchi^  fa^ 
Paioli  commestibili  e  piselli  (maturi  e 
immaturi),  cotti  o  fritti  o  preparati 
in  altro  modo  semplice;  semi  com- 
mestibilit  polrerizzati,  cotti  o  fritti  o 
preparati  in  altro  modo  Mtnplioe    . 

Alberi,  vitigni,  arbusti,  fruttici,  polloni  da 
trapiantare  e  altee  piante  ¥ive^  'con 
0  senza  piote  aderenti  alle  radioi, 
anche  in  rasi,  mastelli  o  casse;  in- 
nesti: 


Rosai 

Fosti  di  cyeas^  senza  i;adici  né  foglie. 

Altre  piante: 

in  vasi: 

palme 

altre 


con  piote  aderenti  alle  sadici,  anche  in 
mastelli  o  casse: 


|)alme 
altre  . 


100  4«. 


id. 


100  kg. 


100  kg. 


12 
esenti 


esenti 
10 


esenti 

6 


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1696 


LEOOI  Z  DECSETI  DEL  BEOKO  d'zTALU  -  1905 


Numero 
della 

tariffa 
generale 
tedesca 

Denominaxione  delle  mero! 

Unità 

Dazio 

Virckt 

38 

senza  piote  aderenti  alle  radici  •    .    . 

100  kg. 

8 

innesti  •«••!    •••«,.. 

id. 

6 

30 

Bulbi  d^orohidee,  ohe  non  hanno  messo  ra- 
dici    i 

esenti 

40 

Cipolle  da  fiorì«  tuberi  e  bulbi  di  fiorii  sopra 
non  nominati •    .    .    . 

esenti 

41 

Fiori,  corolle,  petaK  «  boccioli,   per  fave 
mani  o  per  adornamento,  freschi    . 

esenti 

42 

Foglie,  erbe,  rami  (anche  con  frutti),  per 
fare  mazzi  o  per  «doma  mento,  freschi. 

—    . 

esenti 

44 

Fiori,  foglie  (anche  le  palme  e  le  foglie  di 
pMma  tagliate  per  ventagli),  corolle, 
petali,  erbe,  mucco  marino,  boccioli, 
rami  (anche  con  fratti),  per  fare  mazzi 
0  per   adornamento,   secchi,   impre- 
gnati 0  altrimenti  preparati  per  au- 
mentarne ia  '1  iirevolezza,  anche  tinti. 

•senti 

6x45 

Uva  (grappoli  e  acini): 
fresca: 
da  tavola: 

1.  importata  in  pacchi  postali  dì  peso 
mente. 

100  kg. 

esente 

2.  importata  in  altro  modo 

4 

altra.    ...,,.. 

id. 

10 

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LEOGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  tì'ttat.ta   .  1905 


1597 


Numero 

della 

tariffa 

generale 

tedesca 


DeDomi Dazione  delle  merci 


Dazio 


Mircld 


ex  45 


ex  46 

(ex  47-49) 
ex  47 


da  yendemmia,  pigiata  in  fusti  o  in  va- 
goni-eerbatoi,  anche  se  ha  subito  un 
principio  di  fermentazione,  conte- 
nente, oltre  il  succo,  tutte  le  parti 
del  frutto,  cioè  i  graspi,  i  vinaccioli 
e  le  bucce 

Noci  e  nocciole,  immature  o  mature,  anche 
sgoeciate,  macinate  o  altrimenti  smi- 
nuzzate 0  preparate  in  modo  semplice. 

Altre  fruUa: 

fresche: 

Mele,,  pere,  cotogne: 

non  imballate: 

nel  periodo  dal  1*  settembre  al  30 
norembre 

nel  perioda  dal  P  dicembre  al  ^1 
agosto 

imballate 

Albicocche,  pesche 

CSliege,  Tisciole 

Nespole;  frutti  di  rosa  canina,  susine 
selyatiche,  nonché  altre  frutta  a  semi 
o  a  nocciolo  non  nominate  in  tariffa 
generale 


100  kg. 


id. 


IO 


esenti 


100  kg. 

2 

id. 

5 

id. 

2 

id. 

2 

éeenti 


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1098 


ex  47 
teffue) 


ex  48 


49 


•x51 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REG!<rO   D'rrAi:iA   -   19©6 


Lamponi,  ribeB,  uva  spina,  more  sei- 
vatiche,  mirtilli,  bacche  di  aambuoo, 
coccole  di  ginepro  e  altre  bacche 
commestibili,  ecoettuatO'  le  fragole  e 
TuTa  orsina 

Fragole,  importate  in  pacchi  postali  di 
peso  fino  a  5  chilogrammi  ineliui* 
yamente 

seccate  al  forno  o  altrimenti  (anche  Xii- 
gliate  in  pezzi  o  mondate)  : 

Mele  e  pere,  compresi  gli  avanzi  uti- 
lizzabili  


Albicocche,  pesche. 


Altre  frutta  (escluse   le  prugne  d*ogni 
sorta)   seccate  al  forno  o  altrimenti. 

macinate,  schiacciate,  ridotte  in  polVeré 
o  altrimenti  sminuzzate,  anche  salate, 
cotte  seiiza  zuochero  ^marmellata 
senza  aggiunta  di  zuccnero)  o  pre^ 
parate  in  altro  modo  8<^niplice;  fer- 
mentate       


Aranci,  froschii 
Limoni,  freschi 


Cedri,  aranci  amari,  melagrane,  fichi,  anche 
fichi  dlndia,  mandorle,  pistacchi  e 
altre  frutta  del  Mezzogiorno  non  spe- 
cialmente nominate  in  tariffa  gene- 
r:tle,  freschi 


100  kg. 


id*' 


id. 


id. 


id. 


100  kg. 


esenti 


esenti 


4 

4 


4 

3.25 
esenti 


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£BOGI   B  OECBETI  DEL  BBQKO  d'ITAUA  -   19Q5' 


vm 


Numero 

della 

generale 
tedesca 

DèDoqÉiinazìoiie  delle  merci 

Unitài 

Dazio 

Marekl 

ex  52 

Fichi  teccliit    ..•..*»••    -r    • 

100  kg. 

id. 

9 

1   ex54 

Mandorle,  secche  (con  o  senza  guscio)  .    . 

4 

ì 

Aranci  amari  (esclusi  quelli  indicati  al  nu- 
mero 57),  melagrane,  pistacchi  e  altre 
fratta  del  Mezzogiorno   non  special- 
mente nominate  in  tariffa   generale, 
secchi 

id. 
id 

10 

ex  55 

Carrube,  anche  macinale  ....... 

1 

Castagne  oommestibili  (marroniX  anche  sbuc- 
ciate; pignoli,  maturi  (secchi);  pignoli, 
maturi  e  immaturi,  sgusciati  .    .    . 

•          .  i 

id. 

.    3 

Castagne  commestibili,  pignoli^  macinati  o 
altrimenti  frantumati 

id. 

4 

56 

Limoni  tagliati  in  pezzi  o  sbuooiati,  impor- 
tati in  aoq&a  di  mare  oin  aqqua sa- 
lata  

id. 
id. 

4  ' 

ex  57 

Aranci  amari,  immaturi  (verdi  o  gialli,  sbuc- 
ciati 0  no),  anche  conservati  in.  acqua 
salata 

2 

V 

58 

) 

Scorze  di  frutta  del  Mezzogiorno  (scorze  car- 
nose di  frutta  del  genere  €  citrue  >, 
fresche   (anche   conservate  in  acqua 
salata)  o  secche 

id. 

1 

i 

Scorze  di  frutta  del  Mezzogiorno  (scorze  car- 
nose di  frutta  del  genere  <  citi^us  >), 
macinate;  cedri,  tagliati   in    pèzzi  e 

importati  in  acqua  di  mare  o  in  acqua 
salata 

ìd. 

4 

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1600 


USOOI  E  OECBETI  D£L  BEONO  s'iTALIA  -  1906 


Numero 

della 

tariffa 
generale 
tedesca 

Denominazione  delle  merci 

Unità 

Dazio 

lfar«U 

ex  59 

Saghi  di  fratta  (eooettuato  il  sago  d^ara)  e 
di  piante  commestibili,  non  conte- 
nenti né  etere  nò  alcool,  non  cotti  o 
cotti  senza  aggiunta  di  zucchero,  an- 
che sterilizzati: 

Sago  di  limoni,  d^aranci  amari  e  d'altre 
frutta  del  Mezzogiorno 

^ 

esenti 

Sughi  di  frutta,  non  fermentati.    .    .    . 

100  kg. 

4 

Altri  sughi   commestibili   non   nominati 
qui  sopra  né  altrore  in  tariffa  gene- 
nerale 

esenti 

60 

.Sughi  di  fratta  e  di  piante  per  usi  indu- 
striali 0  medicinali  non  nominati  al- 
trore in  tariffa  generale,  non  conte- 
nenti né  etere  né  alcool,  anche  con- 
densati     .    •    . 

esenti 

ex  68 

Giunchi,  anche  tinti,  «spacca^  o   taaliatl; 
paglia,  tinta  o  spaccata;  radiche  di 
riso;  materie  regetali  che  servono 
alla  fabbricazione  di  spazzole,  di  la- 
vori d'intreccio,  ecc.,  non   nominate 
altrove  nò  comprese  sotto   altri   nu- 
meri della  tariffili  generale,  anche  at- 
torcigliate in  corde 

esenfi 

ex  71 

Coccole,  foglie,  corolle,  petali,  fiori,  boccioli, 
erbe,  drupe,  cortecce,  semi,  gusci,  ra- 
diche e  altre  piante  e  parti  di  piante, 
non  nominate  altrove  in  tariffisi  gene- 
rale, per  usi  industriali,  anche  salati, 
seccati  al  forno  o  altrimenti,  tostati, 
mondati,  macinati,  o  altrimenti  fran- 
tumati ;  noccioli  e  semi  di  fratta  non 
nominati  altrove  in  tarìffiei  generale, 
con  0  senza  guscio. 

•M&ti 

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LEOOI  E  DECBETI  DEL  BEONO  d'iTALIA  -  1906 


1601 


Numero 

della 

-,- 

tarifb 

Denominaùone  delle  merci 

Unità 

Dazio 

generale 

tedesca 

llarthl 

'  ex  72 

Goeoole,  foglie,  corolle,  petali,  fiorì,  boccioli, 
erbe,  druoe,  cortecce,  gusci,  semi  ra- 
diche e  altre  piante  e  parti  di  piante, 

) 

non  nominate  altrove  in   tariffa  ge- 

nerale, per  usi  medicinali,  anche  sa- 
lati, seccati  al  forno  o  altrìmenti,  to- 

stati, mondati,  macinati  o  altrimenti 

frantumati;  legni   medicinali,  anche 

sminuzzati  .••...•••• 

— 

esenti 

exT7 

Legno  d*erìca;  greggio  o  in  pezzi  tagliati. 

esente 

03 

Legno  di  qnebraco  e  altri  le^i  per  concia, 

._ 

altrimenti  frantumati 

100  kg. 

2 

94 

Sommacco,  anche  macinato 

Algarovilla,-babla,  dividi  vi,  cupole  di  ghianda, 
noci  di  galla,  galle  o  galloni,  mira- 
bolani, vallonea,  coma  pure  altre;  ma- 
terie per  concia  non  nominate  altrove 
in  tanfia  generale,  anche  macinati; 
catecù  bruno  e  giallo  (gumbier),  gre- 
gio  0  depurato;  kino  ...... 

" 

esente 

100  kg. 

2 

ex  99 

Manna  (anche  mannite) 

— 

esente 

ex  107 

Pollame  d*ogni  sorta  e  altri  animali  vola- 

tili domestici,  vivi,  escluse,  le.  oche  . 

100  kg. 

4 

ex  110 

Animali  volatili  domestici:                     ' 

uccisi,  anche  squartati,  non  preparati    • 

id. 

20 

1 

lardellati  o  preparati  in  altro  modosem- 

nlice 

id. 

20 

r**'*"  ••••••.•••••• 

101  -  V<«,  II.  -  1905. 


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1602 


UBGGI   E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTÀJLIA  -  1905 


Numero 

della 

tariffa 
generale 
tedesca 

Denominazione  delle  merci 

Unità 

Daxio 

MirdU 

ex  117 

Pesci  pi\  ;  -vrati  (escluse  le  aringhe  salate 
intors): 

preparati  semplicemente  alFaceto,  airolio 
0  con  drofirhe 

100  kg. 

12 

125 

Animali  vivi  non  nominati  altrove  in  ta- 
riffa generale * .    . 

esenti 

ex  133 

^ 

— 

esente 

ex  135 

Formaggio:        | 

giano .  • '  , 

100  kg. 

id. 

20 

ex  136 

Uova  di  animali  volatili  domestici,  erode  o 
solamente   cotte    col  guscio,    anche 
tinte,  dipinte  o  altrimenti  decorate  . 

3 

144 

Lana  ovina  (compresala  lana  morta),  greg- 
gia, anche  lavata -  . 

— 

esente 

ex  145 

Peli  di  capra  domestica,  di  lepre,  di  coni- 
glioj  di  bestiame  bovino,  di  porco  e 
simili  peli  ordinari,  tutti  questi  an- 
che bolliti 

— 

esenti 

146 

Crino  di  cavallo  (della  criniera  o  della  coda), 
anohe  bollito 

esente 

147 

Piume  da  letto,  anche  purgate  o  preparate 
(barbe,  ecc.) 

esenti 

ex  151 

Setole 

esenti 

152 

Bozzoli  da  seta 

esenti 

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ISGGI  K  DECBETI  BEL  BEONO  Tì'ttat.ta   .  1906 


1603 


Numero 

della 

tarìfla 

Denominazione  delle  merd 

Unità 

Dazio 

generale 

tedesca 

lUnUf 

ex  153 

Pelli  di  animali  di  piccolo  e  di  grosso  ta- 
glio, per  la  preparazione  del  cuoio, 

r' 

calce,  secche),  ancKe  senza  pelo  (pelli 

spelate) 

.^ 

esenti 

ezlM 

w^'wawvkv/    ••••••••••• 

Gonohigliegreggie.  (anche  con   perle)  e  co- 

N 

ralli  ffreflrflii *  . 

^^  ' 

esenti 

ex  159 

Spugne  (spagne  marine): 

greggio  0  soltanto  battute .    .    •    •    •    . 

'  — 

esenti 

preparate  (lavate  o- imbianchita J  .    .    » 

— 

esenti 

ex  160 

Altre  materie  animali  greggio,  non  nomi- 
nate altrove  in  tariffa  generalo,  per 

es^  uova  diverse  da  quelle  degli  ani- 

mali volatili  doonestici  0  della  selvag- 

gina pennuta  (uova  di  pesce,  fresche. 

anche  fecondate,  seme  di  bachi  da 

seta  e  altre  uova  simili),  ossi  di  sep- 

pia, scaglie  di  pesce,  uova  di  formi- 

che, filo  di  baco  da  seta*  jier  lenze 

(crini  di  Firenze),  fiele  di  bu^,  ambra 

grìgia,  castoreo,  muschio  naturale,  zi- 

betto, cantaridi,  scarabei  maggiaioli. 

— 

esenti 

163 

Riso  pulito .     ••••••••••. 

100  kg. 

4 

(ex  166  e 

Olii  grassi: 

167) 

w 

ex  166 

in  fusti: 

Olio  decliva,  puro 

— 

esente 

Olii  estratti  dalle  sanse  o  dalle  polpe 
delle  olive  mediante  l'acqua  o  ì  sol- 

Airo  di  carbonio 

— 

esenti 

.  Olio  di  ricino. •  -  .    . 

100  kg. 

2 

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1604 


LEGGI  S  DECBEn  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


«X  107 


ex-177 
«X  180 


in  altri  recipienti: 

Olio  d*olÌTa,  paro • 

Olio  di  ricino  in  stagnoni  pesanti,  con- 
tenente 0  contenuto,  almeno  15  chi- 
logrammi    

Zucchero  di  latte 

Vino  d^UTa»  non  contenente  più  di  20  *2o  ùi 
peso  di  gpirìto  di  vino,  e  mosto  freeoo 
d*uTa,  anche  aterìlizzati,  in  Aieti  o 
in  vagoni-eerbatoi  : 
Vino  roseo  e  mosto  di  vino  rosso,  da  ta- 
glio, sotto  riscontro. 

Vino  per  la  fkbbricazione  del  cognac,  sotto 

riscontro.. 

Vino  tipo  Marsala.    .    * 

Altri  Tinif  contenenti   14  *^i^  in  peso  o 

mono  di  spirito  di  Tino 

Nota  :  Non  saranno  ammessi  come  rino 
da  tafflio  al  desio  ridotto  tli  15  mardkt  per 
100  chilogrammi  che  i  Tini  rossi  naturali 
e  i  nioati  di  Tino  rosso  'che  contengono,  in 
peso,  almeno  )).5  *2^  e  al  massimo  20  *f. 
d'alcool  —  oppure,  se  si  tratta  di  mosto,  il 
suo  equÌTaleute  in  glucosio  —  e  che  con- 
tengono, inoltre,  alia  temperatura  di  100  gra- 
di del  termometro  centigrado,  28  grammi 
almeno  di  estratto  secco  per  ogni  litro  di  li- 
quido, in  quanto  i  detti  Tini  e  mosti  siano 
effettiTameute  adoperati  per  il  taglio  con 
rossenranza  delle  formatiti  prescritte,  per 
il  riscontro,  dal  Consiglio  federale  deirlm- 
pero  Germanico. 

È  considerata  come  taglio,  la  meeco- 
lenza  del  Tino  bianco  da  taffliara,  con  una 
quantità  di  Tino  o  mosto  della  qualità  qui 
sopra  indicata  non  eccedente  il  60  \  ^^ 
tutta  la  miscela,  come  pure  la  mescolanza 
del  Tino  rosso  da  tagliare,  con  una  quantità 
di  tale  Tino  o  mosto  non  eccedente  i  dò  lfi*u 
di  tatta  la  miscela. 


100  kg. 

id. 
id. 


id. 
id. 

id. 


IO 

2 
40 


15 

10 
20 


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UBOOI  E  DECBETI  DEL  SEGNO  d'iTAIJA  -  1905 


1605 


NvBMfO 

della 

tarìilk 

DmominuioBO  dtUe  morei 

Unità 

Dazio 

generaU 

tedMoa 

■anU 

ex  184 

Yanniit,  non  oontontnto  più  di  20  *2«  in 
pMo  di  spirito  di  Tino: 

in  fiDurti 

100  kg. 

20 

in  altri  rooipionti •    •    •    . 

id. 

90 

«z  188 

Foooia  di  Tino  : 

Mooa  0  in  pasta  •*....•    ^    • 

esente 

«z  im 

Gtaoami  di  viso  prorenienti  dalla  mondatara 

' 

a  pnlitnra  del  rìso,  anche  macinati, 
adatti   esclnsiTamente  all*alimenta- 

xione  del  bestiame 

— 

esenti 

103 

lUndni  solidi  della  fbbbrìcaxione   di  olii 
masi,  anche  macinali  o  in  panéUe 
UMmelle  oleose);  cmscadi  mandorle. 

— 

esenti 

«200 

Paaie  àlimentarì  (taglierini  e  altri  prodotti, 
non  cotti,  di  farina,  di  semolini  o  di 

fflntine) 

100  kg. 

10 

O**""*""/         •••••••••• 

oltra  al  dado  à»' 

802 

Dolci  e  altri  prodotti  di  snochero  non   no- 
minati  altroTe  in   tariffa  generale, 
compresi  i  prodotti  non  cotti  ai  quali 

es.,  prodotti  preparati  con  bassonna 
0  adragante,  con   agguata  di  zuo- 
ohero;  nocou^  e  semi  di  frutti,  dro- 
riie,  semi,  preparati   con   zucchero 
(canditi,  glacèt) 

fromemo 

id. 

00 

Castagne  commestibili  (marroni),  ortaggi. 

noci,  frutti,  scorie  di  frutti  del  Mezzo- 

giorno, fratti  del  Meszogiomo  e  altre 

piante  o  parti  di  piante,  non  nomi- 

i 

nate  qui  sopra,  preparati  con  suo- 
obero  (canditi,  ffìacés),    *    ^    .    .    . 

id. 

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16Ò6 


UGO!  B  nECBEn  SEI.  BBOHO  d'itaua  -  1905 


Numero 
dellA 

tarìi& 
generale 
tedesca 

Denominaiione  delle  mere! 

Unità 

Duio 

KtriU 

211 

Moetarda,  preparata  con   mosto,  droghe  o 
altri  ingredienti 

100  kg. 

60 

213 

Sughi  di  frutta  (eccettuato  il  sugo  d'uva)  e 
di  piante,  non  contenenti  nd  etere  né 
alcool,  con  aggiunta  di  zucchero  o  di 
siroppo,  0  cotti  con  aggiunta  di  zuc- 
chero 0  di  siroppo,  comprese  le  mar- 
mellate e  le  gebuiue  vegetali;  sugo 
di  lampone  inìsio  ad  aceto  (Himbee- 
ressiaì   

id. 

i 
fio 

ex  216 

Frutti  (in  quanto  non  sinno  compresi  sotto 
il  n.  215),  legumi   secchi,   castagne 
commestibili  (marroni),  ortaggi,  semi, 
scorze  di  frutti  del  Mezzogiorno  e  al- 
tre piante  e  parti  di  piante  (eooetlo 
le  droghe  e  il  granturco),   preparati 
per  consumi  di  lusso  ;  salse  ;  capperi* 

id. 

60 

Olive,  anche  conservate  nelFaceto,  noirolio 
0  in  salamoia ......... 

id. 

30 

210 

Generi  alimentari  e  di  consumo  d'ogni  sorta 
(eccettuate  le  be^iinde),  in  recipienti 
chiusi  ermeticamente  : 

( 

Conserva  di  pomodoro;  olive,  anche  con- 
servate nell'aceto,  neirolio  o  in  sMa- 
moia 

id. 

30 

Altri  prodotti,  in  quanto  per  loro  natura 
non  siano  soggetti  a  dazi  più  alti   . 

id.  ' 

60 

ex  224 

Ocre,  boli,  terra  di  Siena,  terra  di  Verona, 
greggi  ;  grafite,    gteggia  (in   pesai), 
macinata  o  lavota  ....... 

esenti 

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LBOOI  E  DECBEn  DEL  REaNO  D'iTALIA  -  1906 


1607 


Numero 

della 

tarici 

generale 

tedesca 

Denamlnazione  delle  merci 

Uniti 

Dazio 

Mircbl 

ez2S5 

ex  227 
ex  229 
ex  231 

Pomice  e  tripoli,  greggi,  macinati  o  lavati: 
in  altri   recipienti  (cioè  non   in  sca- 
tole, barattoli  di  vetro  o  di  terra,  né 
preparati  per  la  vendita  al  minuto), 
anche  in  forma  di  mattonelle  .    .     . 

Carbonato  di  calce  ;  calce,  «'alcinata,  epenta; 
fosfato  di  calce  naturalo 

Tufo,  pozzolane  naturali  e  artificiali,  anche 
macinati  o  pestati 

Talco,  greggio,  anche  macinato.    .    •    •    • 

Ili! 

esenti 

esenti 

esenti 
esente 

ex  233 
234 

Ardesie  in  tavole  greggie.    .    .    •    ^    ,    . 

Pietre  (escluse   le  ardesie  e  le  pietre  da  Isr 
stricareX    come   pure     lave,    porose 
0  compatte,  greggie  o  semplicemente 
sassate,  anche  segate,  ma  su  non 
più  di  tre  lati,  o  in  lastre  non  spac- 
cate, non  segate  (tagliate);  pietre  ma- 
cinate, non  nominate  in  tarififa  gene- 
rale  • •    •    ,    , 

100  kg. 

l 
esenti 

ex  8t8 

ex  237 

\ 

ex  240 

Altre  terre  e  materie  minerali  greggie,  non 
nominate  né  comprese  altrove  in  ta- 
riffa generale,  anche  calcinate,  lavate, 
macinate  o  depurate 

Minerali,  anche  trattati 

Asfalto  solido 

esenti 
esenti 
esente 

ex  257 

Glicerina  ffreflrirìa.    .    .    •    • 

esente 

ex  270 

Zolfo,  greggio  o  raffinato,  anche  polverizzato. 

Nota  :  n  fiore  di  zolfo  è  compreso  sotto 
U  n.  ex  270. 

esente 

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1608 


IfOai  B  DBOXBTI  JOB,  BBOITO  d'iTAUA.  -  1906 


Numero 
della 

tariffi» 
generale 
tedeeoa 

Denomiiiaiione  delle  merci 

Unità 

Disio 

Manu 

ì 

275 

Addo  borico  e  borace  (borato  di  loda  idrato). 

i— 

esenti 

S79 

Acido  tartarico •    .    •    .    . 

100  kg. 

4 

Acido  citrico    ••••••••••• 

esente 

ex  311 

Tartaro: 

greggio ^ 

— 

esente 

depurato  (raffinato)    ; 

100  kg. 

4 

Nota:  n  tartaro  semi-depurato  segue  il 
regime  del  tartaro  greggio. 

312 

Tartaro  emetico  e  altre  preparazioni  a  base 
d*antimonio ,    . 

id. 
id. 

100  kg. 

4 

ex  316 

Carburo  di  calcio.    .,.....«• 

3 

ex  317 

Citrato  di  calce    .    .    ; 

esente 

ex  329 

Terra  d^ombra,  terra  di  Siena,  calcinate,  ma- 
cinate 0  lavate,  secche   o  in   pasta» 
non  miste  ad  altri  colori.    .... 

0.25 

1x353 

) 

1 
\ 

Olii  YolatiM  (essenze)  dei  frutti   del  genere 
<  citrus  >  (essenza  d^arancio,  di  li- 
mone,   di    bergamotto,   di   manda- 
rinoi  ecc.)  .    .         .    .             ... 

id. 

20 

368 

Fiammiferi  di  stearina,  di  cera  o  di   altre 
simili  materie 

id. 

10 

ex  373 

Caseina  ...            .        f 

id. 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905 


1609 


Numero 

della 

tariffa 

generale 

tedesca 


DtnommaiioBt  dell»  mMoi 


Daiio 


■■nU 


384 


ex  385 


ex  391 


(ex  396  e 
307) 

396 
«X  307 


Estratto  di  sommaooo,  poro,  non  misto  ad 
altre  materia 

Altri  estratti  tannici,  non  specialmente  no- 
minati in  tarìA  generale: 

liquidi 1    ......    . 

solidi -.    .    .    . 

Sugo  di  Hqnirizia: 

con  aggiunta  di  zucchero,  di  miele,  di  es- 
senza d^anici,  di  salo  ammoniaco  o 
di  altri  condhnenti  o  sostanze  medi- 
cinali, oppure  preparato  perla  Tondita 
al  minuto 

altro,  mggio  o  depurato^  avelie  in  osj^ 
nMli  semplioemente  imballati  in 
easse.    ..••••    

Seta  greggia: 
non  tinta: 
non  torta  o  torta  a  semplice  torsione  • 

Filusella  (cascami  di  seta)  : 

non  pettinata 

pettinata  : 
non  tinta 

Nets  si  ^sswri  dM  e  997:  I  cascami  di 
seta  tinta  sono  ammessi  in  esepxione,  > 


100  kg. 
id. 


id. 


esente 


60 


esente 


esente 


esente 


esente 


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1610 


LSaai  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


6x396 


404 


405 


409 


•X  413 


ex  470 


ex  475 


Filati  di  filusella,  semplici  o  a  più  capi,  an- 
che torti  : 

non  tinti 

Velluti  e  felpe,  tessati  yellntati  o  felpati 
(tagliati  ono): 

di  seta  pura 

di  seta  mista 

Tessuti  fitti,  non  nominati  altrore  in  tariffa 
generale: 

di  seta  pura.    .    .    .    '. 

di  seta  mista 

Tessuti  a  maglia  o  a  rete,  lavori  a  maglia 
o  a  rete: 

di  seta  pura 

di  seta  mista 

Lana  ovina  (anche  lana  morta)  e  peli  di  ca- 
pra domestica,  di  lepre,  di  coniglio, 
di  bestiame  bovino^  ai  porco  e  simili 
peli  ordinari;  tutti  questi  ravviati, 
imbianchiti,  tinti,  anche  anìeoiati   . 

Lino  e  canapa,  pettinati 

Filati  di  canapa  e  filati  di  stoppa  di  canapa: 
semplici,  greggi: 

fino  al  n.  0  inglese 

oltre  il  n*  6  fino  al  n.  10  inglese  .    . 
oltre  il  n.  IO  inglese.    * 


100  kg. 
id. 


id. 
id. 


id. 
id. 


100  kg. 
id 
id. 


esanti 


80O 
450 


800 
450 


800 
450 


esenti 
esMiti 


6 

7 
8 


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LEGGI  E  DECBETI  DEI.  BEONO  d'iTAUA  -  1906 


1611 


Numero 

della 

tariffa 
generale 
tedesca 

Denominaiiona  della  maroi 

Unità 

Dazio 

Marckl 

ex  484 

Gomene,  corde,  funicelle  e  apago  (layori  da 
cordaio  non  intrecciati,  formati  unica- 
mente dal  commettaggio  delle  ansiere 
[grossi  fili   elementari  che   servono 
alla  labbricazione  dei  cordami]),  an- 
che imbianchiti  o  incatramati: 

della  grossezza  di  ^  millimetri  o  più.    . 

100  kg. 

10        ' 

di  grossezza  superiore  a  1  millimetro  ma 
inferiore  a  5  millimetri 

xd. 

24 

515 

Crino  di  cavallo  (della  criniera  o  della  coda), 
preparato  : 

pettinato,  stirato,  imbianchito  o  tinto.    . 

— 

esente 

crino  di  cavallo,  arricciato,  anche  misto 
con  altri  peli  o  con  materie  filamen- 
tose vegetali 

100  kg. 

5 

ex  527 

Calzature  di  lavori  fatti  con  fili  tessili  o  di 
f<^tro,  òon  suola  cucite  di  altre  ma- 
terie: 

di  feltro 

id. 
id. 

50 

di  lavori  fatti  con  fili  tessili,  non  special- 
mente nominati  sotto  il  n.  54^7,  an- 
che di  tessuti  impermeabili.    .    .    . 

65 

(537e588) 

Cappelli  da  uomo,  di  feltro  (esclusi  i  cap- 
pèlli verniciati): 

5S7 

di  feltro  di  pelo: 

» 
t 

non  guarniti 

ciascuno 

0.50 

guarniti.    .,• ••. 

id. 

0.80 

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1612 


jxaai  B  DECBEn  del  begito  d'itaua  -  1906 


Numero 

dalla 

tariflk 
generalo 
todew» 

Denominaiiono  delle  merci 

Unità 

Daiio 
Manu 

538 

di  feltro  di  lana: 

, 

non  goamiti.    .    •    •    • 

ciascuno 

0.30 

\ 

gaamiti 

id. 

0.35 

NeUi  al  auner!  5^7  e  «5:  I  cappelli  di 
feltro  la  coi  forma  e  guarnitura  non  per- 
mettono di  distinguere  ae  ai  tratti  di  cap- 
pelli da  uomo  0  da  donna^  saranno  trattati 
come  cappdQLi  da  uomo  sotto  i  numeri  537 
e  538  della  tariffa  generale. 

ex  541 

CappeUi  di  paglia: 

non  guarniti 

id. 

0.15 

55eJ 

Galxatore   di  pelle  d*ogni  sorta,  anche  di 
pelle  col  pelo  o  di  pelle  di  pesce  o 
ai  rettile,  con  suola  non  di  lepna: 

pesanti  pia  di  ISOO  grammi  il  paio  .    . 

100  kg. 

85 

pesanti  più  di  600  sino  a  1200  grammi 
il  paio;  anche  tomai  di  pelle  d^ogni 
sorta  guarniti  internamente  di  tessuti 
elastici,  senta  riguardo  al  peso   .    . 

id. 

100 

del  peso  di  600  grammi  o  meno  il  paio. 

id. 

150 

562 

Guanti,   interamente  o  in  parte  di  pelle 
(Melasi  i  guanti  riooperti  o  foderati 
di  pelliooia  e  i  guanti  imbottiti  da 
schema) 

id. 

175 

587 

Trecce  di  truciolo: 

non  tinte  ,*-  ' 

id. 
id. 

1 

tinte •    • 

2 

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LMaai  B  OECBBTI  DEL  BEOVO  d'iTÌJUA  -  1906 


1613 


Nomeio 

della 

tarìfBi 
generale 
tedeaea 

Denominazione  delle  merci 

Uniti^ 

Dazio 

■■r«U 

ex58S 

Treoee  di  paglia: 

non  imbianchite,  non  tinte 

— 

esenti 

imbianchite,  tìnte 

100  kg. 

8 

1090  e  991) 

Larori  da  panieraio  e  altri  lavori  di  in- 
treccio: 

580 

groesolani,  greggi  o  tinti,  trattati  al  mor- 
dente, Terniciatì: 

di  yerghe  di  legno  ooortecciate  o  no,  di 
canna  d'India,  di  midollo   di  canna 
dlndia  flVcM^^  0  di  truciolo.    .    . 

id. 

3 

di  altre  materie  da  intieooio  j    •    •    • 

id. 

3 

591 

non  groeeolani,  ipecialmente  i  lavori  lac- 
cati, puliti,  bronzati,  dorati,  argentati. 

id. 

24 

ex  596 

Scope  grossolane,  anche  in  unione  con  le- 
gno,  canna  o  ferro  non  laccati,  né 
puliti: 

di  materie  vegetali   o  di  succedanei  di 
fibre  vegetali  ;  scope  di  bordo  e  altri 
oggetti  ai^loghi  per  pulire.    .    .    . 

id. 

3 

Spazzole  grossolane,  anche  in  unione  con 
legno,  canna  o  ferro  non  laccati  né 
puliti: 

di  materie  vegetali  o  di  succedanei  di 
fibre  vegetali.    .'../•••• 

id. 

4 

«s597 

Soope  e  spazzole: 

grossolane,  in  unione  oon  legno,  canna  o 
fèrro  laccati  o  puliti 

id. 

94 

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1614 


IXaOI  £  DECEETl  DEL  REGNO  d'iTAUA  -   1905 


Numero 

della 

tariffa 

generale 

tedesca 


ex  607 


ex  611 


ex  631 


Coralli  rossi  layorati  (strofinati,  levigati,  fo- 
rati): 


non  montati. 


non  montati,  infilati  su  filo  di  materia 
tessile  o  su  cordoncini  per  scopo  di 
imballaggio  o  di  trasporto  .... 


Bottoni  stampati  di  corno  o  di  un  impasto 
di  corno  e  unghia  fusi,  con  o  senza 
gambo 


Lavori  di  legno  fini  (esclusi  i  bastoni),  an- 
che in  unione  con  altre  materie,  pur- 
ohà  per  effetto  di  questa  unione  non 
siano  soggetti  a  dazi  più  alti: 

lavori  di  legno  scolpiti  o  intagliati;  la- 
vori di  legno  con  sculture  fini  ;  altri 
lavori  fini  di  legno,  non  specialmente 
nominati  in  tariffa  generale    .    .    . 

lavori  di  legno  (esclusi  le  liste  e-  i  qua- 
drelli da  pavimento)  intarsiati,  pur- 
ché le  materie  costituenti  T  intarsio 
non  li  assoggettine  a  daxi  più  alti; 
lavori  di  legano  con  pitture  fini,  do- 
rati, argentati  o  bronzati    .... 

lista  per  comici,  dorate,  non  scolpite  né 
intagliate 


Nota:  Le  liste  per  comici,  bronzate  o 
argentate,  non  scolpite  né  intagliate,  sono 
soggette  al  dazio  delle  liste  per  comici  do- 
rate. 

Le  comici  sono  soggette  al  regime  delle 
liste  per  comicL 


100  kg. 


id. 


id. 


id. 


id. 
id. 


30 


60 


45 


30 


30 
24 


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LEGGI  E  DECJIETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1615 


Numero 

della 

tariffa 

generale 

tedeaca 


Denomìnaiione  delle  menù 


Dazio 


MncU 


ex  646 


ex  674 


677 


680 


(dx682  e 
683) 

ex  682 


Bottoni  di  corozo  (ayorio  vegetale^  anche  in 
anione  con  altre  materie,  purché  one- 
sta unione  non  li  assoggetti  a  dazi 
più  alti 

Libri  in  tutte  le  lingue,  stampati  o  mano- 
scritti, anche  con  illustrazioni  d'ogni 
sorta  nel  testo  o  semplicemente  in- 
serite; carta  manoscritta;  carta  stam- 
pata, esclusa  qhella  indicata  nel  ti- 
tolo undicesimo  della  tariffa  generale; 
musica  ;  tutti  questi'  lavori,  anche  t> 
legati »..,.. 


Quadri  (dipinti  a  mano)  su  tessuti  di  ma- 
terie tessili  vegetali,  su  legno,  metalli 
comuni  0  leghe  di  metalli  comuni, 
carta  o  pietra;  disegni,  anche  rile- 
gati o  incollati  su  carta«. cartone,  tes- 
suti, ecc 

Pietre  (escluse  Tardesia  e  le  pietre  da  la- 
stricare), come  pare  lave  porose  o 
compatte,  segate  su  più  di  tre  lati  e 
greggio  0  semplicemente  sgrossate 
sui  lati  non  segati 


Lastre: 

segate  (tagliate)  o  spaccate,  non  levigate, 
né  piallate,  pufite  o  smaltate: 

di  alabastro»  di  marmo,  di  serpentino. 

di  granito,  di  porfido,  di  sienitc  o  di 
simili  pietre  dure;  di  lave  porose  o 
compatte    •    ,    •    '• 

di  altre  pietre  (escluse  la  pietra  calcare 
snsoettibile  di  pulitura,  Vardesia  e  la 
mica). 

Nota  :  Le  lastre  di  spessore  superiore  a  16 
centimetri  vanno  classificate  sotto  il  n,  680. 


100  kg. 


100  kg. 


id. 


id. 


id. 


45 


esenti 


esenti 


0.25 


2.50 


2.5(1 


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1616 


LBOGI  E  BEClUSn  DEL  BBOVO  d'iTALIA  -  1905 


ex  683 


(ex  6856 
686) 


6x685 


6x  686 


«X  687 


l6TÌgat6,  piallate,  polite  o  smaltate: 

di  alabastro,  di  marmo,  di  serpentiiio. 

di  ^nito,  di   Dorfido,  di  sienite  o  di 
simili  pietre  dure 


Larori  da  scalpellino,  non  levigati,  non  pial- 
lati, anche  in  unione  con  legno  o 
ferro  non  laccati  né  puliti,  esclusi 
quelli  di  pietra  calcare  suscettibile  di 
pulitura  : 

semplici,  non  profilati,  né  torniti,  né  or- 
nati: 

d'alabastro,  di  marmo,  di  serpentino 

di  granito,  di  porfido,  di 'sienite  o  di 
simili  pietre  dure;  di  lare  porose  o 
compatte 


di  altre  pietre  (esclusa  Tardesia).    . 

profilati,  del  tutto  o  in  parte  torniti  o  or- 
nati: 

d'alabastro,  di  marmo,  di  serpentino 

di  ^nito,  di  porfido,  di  sienite  o  di 
simili  pietre  dure;  di  lavo  porose  o 
compatte 

di  altre  pietre  (esclusa  Tardesia).    . 

Larori  da  scalpellino,  levigati,  i>iallati,  pu- 
liti o  dorati,  anche  in  unione  col  le- 
gno e  col  ferro: 

d'alabastro,  di  marmo,  di  serpentino  .    . 

di  granito,  di  porfido,  di  sienite  o  di  si- 
mili pietre  (iure 


100  kg. 
id. 


id. 

id. 
id. 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 


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ÉiOdl  £  M^mftl  JOOm  RBOtNO  B^iAJA  -   190&  MI? 


N^nm^To 

della 

tariffa 

generale 

tedesca 

Dwkonliiiazioiie  deli»  merci 

Unità 

Dazio 

Hirchl 

689 

Lavori  del  tatto  o  in   parte  di  lava  porosa 
0  compatta,  purché  Tunione  con  al- 
tre materie  Beo  li  anseggetti  a  daù 
più  alti 

100  kg. 

200 

1 

690 

Statue  di  marmo  o  d'altre  pietre  .... 

esenti 

Lavori  da  sooltoie  d*ogni  altra  sorta,  di  pie- 
tre d*ogni  specie,  in  quanto  siano  og- 
getti artistici,  compresi  i  lavori  pun- 
teRffiati 

. 

escuti 

Lavori  di  pietra,  non  oompreai  in  altri  nu- 
meri della  tariflk  ge«era4e: 

ex  691 

non  uniti  con   altvo  naaterie  o  uniti  sol- 
tanto col  legno  0  col  ferro,  eccettuati 
gli  oggetti  di  lusso: 

di  alabastro,  di  marmo,  di  serpentino. 

100  ìig. 

10 

di  gradito,  di   porfido,  di   siefaànm  o  di 
simili  piijtre  dure '  . 

id. 

10 

ex  730  e 
731) 

Lavori  di  terraglia^  di  grès  fi«e,  di  pasta 
argillosa  àikéi  no&  nominati  uUrove 
in  tariffa  generale: 

730 

a  un  colore 

id. 

8 

,xr31 

a  più  colori,  anche  con  intonaco  lustro  o 
metallico:                          i 

diversi  dai  vas^  d*orf»8mento,datte  figure 
e  altri  simili  oggetti  di  lusso .    .    . 

id. 

16 

ex  73B 

j 

Tubetti  e  verghette  di  vetro,  senza  distin- 
zione di  colore,  usati  nella  fabbrica- 
zione delle  perle  e  dei  vetri  airtittici* 

id. 

3 

102  —  VoL.  IL  -  1905. 


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1618 


I.BOOI  E  DBCBETI  DEI.  BEOMO  d'iTALIA  •  1906 


Numero 

dellft 

tariffa 
generale 
tedesca 

Denominasione  delle  merci 

Unità 

Dasio 

MarcU 

ex  737 

Vetro  cavo: 

non  stampato,   né  arrotato,  pulito,  levi- 
gato, tagliato,  inciso  al  mordente,  o 
fregiato  con  disegni: 

colorato  o  bianco  opaco,  anche  placcato 
con  vetro  colorato  o  bianco  opaco   . 

100  kg. 

15 

759 

Lastrine  di  vetro;  perle  di  vetro,  perline  di 
vetro  forate  e  scaglie  di  vetro  anche 
infilate  su  fili  di  materie  tessili,  uni- 
camente a  scopo  di  imballaggio  e  di 
trasporto;  gocciole  di  vetro  (lacrime 
di  vetro,  lacrime  bataviche);  granelli 
di  vetro  (palline  di  vetro,  goccio  di 
vetro  massicce): 

bianchi  o  colorati «    •    •    • 

id. 
id. 

o 

dipinti,  dorati  o  argentati ...... 

15 

ex  760 

Coralli  fdÌBÌ  di  vetro,   non  montati,  anche 
infilati  su  fili  di  materie  tessili,  uni- 
camente a  scopo  di  imballaggio  e  di 
trasporto: 

SETeflrfln  ••••••*•••■••. 

id. 

15 

ex  761 
1 

o"''oO'  ••••••••••••• 

Perle  di  vetro,  vetrificazioni  imitanti  le  pie- 
tre preziosa,  pietre  da  gioielli  di  ve- 
tro e  coralli  .  falsi,  di  vetro,  cuciti  o 
infilati  su  fili  di  nukterie  tessili,  cor- 
doncini 0  fili  metallici  e  adoperabili 
senz'altro  come  ornamento  .... 

id. 

60 

ex  704 

Dipinti  su  vetro;  mosaici  di  vetro.    •    .    . 

■ 

id. 

25 

1 

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J 


LEGOI   B  OECBBTI  DEL  BEOlfO  d'iTAIXA  -  1906 


1619 


Numero 

deUa 

tariffa 

generale 

tedesca 


Denominaiione  delle  merci 


Dado 


ex  767 


ox769 
ex  772 
ox  942 

«x944 


Lavori  di  vetro  o  di  smalto  in  anione  con 
altre  materie,  ia  quanto  non  siano 
specialmente  nominati  in  tariffa  ge- 
nerale o  per  la  loro  unione  con  altre 
materie  non  vadano  soggetti  a  dazi 
più  alti: 

dipinti,  dorati,  argentati  o  fregiati  di  di- 
segni a  colorì  applicati  a  freddo  o 
fissati  a  fuoco 

altri 

Ceneri  d^orefice  (cascami  della  lavorazione 
deU'oro) 

Ceneri  d-oreflce  (cascami  della  lavorazione 
deirargento) 

Stramenli  musicali  a  fiato: 

strumenti  d*ottone,  flauti,  clarini,  ocarine. 

Armoniche  a  mantice  •    •    « 


100  kg. 
id. 


100  kg. 
id. 


U 

24 

esenti 
esenti 

20 
20 


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Tariffa  B 


DAZI   AIX.'E1IVTRATA  IN   ITAUA 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -   1905 


1623 


ex  4 

ex  9 
di 
e) 

ex  31 

ff) 

ex  t) 

q) 

ex  r) 

ex  33 

34 
«) 
^) 

ex  35 
a) 


e) 


Birra  scara,  preparata  alla  bavarese: 
in  botti  o  caratelli    ...... 

in  bottiglie 


Olii  volatili  e  essenze* 
di  menta .... 
non  nominati    .    . 


Acidi  : 
fenico  .... 
gallico  e  tannico: 

2.  puri  .    .    V 
tartarico    .    .    . 


non  nominati,  eccettuati  gli  acidi  citrico 
e  lattico. 


Potassa  caustica 


Alcaloidi: 
sali  di  chinina .... 
non  nominati  e  loro  sali 


Ossidi: 
di  alluminio  idrato  (allumina  pura)    .    . 

Nota  :  Ù  oomprt*3a  sotto  il  n.  35  a)  l'al- 
lumina gelatinosa* 


di  zinco- 


ettolitro 
cento 

chilogr. 
id. 

100  kg. 

id. 
id.' 

id. 
id. 


ciùlogr. 
id. 


100  kg. 


id. 


3 
3 

7.50 
3 

10 

10 
10 

10 
2 

5 
5 


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I«34 


ISaai  B  DECRETI  DEI.  SEGNO  d'iTAIJA  -  1906 


Nomerò 

della 

tariffii 

generale 

italiana 

Denominazione  deUe  mera              { 

Unità 

Dasio 

Unta  ora 

ex  36 
ext) 

ex  37 
e) 

ex  40 
«) 

ex  43 
e) 
9) 
4& 
50 

Acetati  e  piroUgniti: 

aoetiMti.di  bmte^di  calee,  di  potaB8a.e.di 
soda  .    •    -  

Carbonati: 
di  Boda    •••••••••••• 

« 
100  kg. 

id. 

chilogr- 

i 

100  kg. 

100  kg. 

100  kg. 
id. 

4 
0.50 

Nitrati:                                                        i 
d*argento  •••••••••••• 

5 

Solfati: 
di  barite 

1 

di  potassa,    .••••• 

fOsente 

Solfuro  di  mercurio  (cinabro  o  vermiglione). 
Bromo  e  iodio • 

80 
floenti 

S6 
ex   ^ 

ex  59 

Salicilati,  esclusi  quelli  d*alcaloidi     .    .    . 
Ceresina,  pura  o  mista  a  paraffina    .    .    . 

Prodotti  chimici  non  nominati: 

1,  glicerina,  greg^  e  raffinata;  ossalato 
(biossalato)  di  potassa;  sali  di  stron- 
ziana;  cianuro  di  potassio;  solfuro  di 
potassico  di  sodio;  solfuro  d^arsenico 
(orpimento)  giallo  e  rosso,  non  in  pol- 
vere; cromato  e  bicromato  di  potassa 
e  di  soda;  sale  di  stagno;  albumina 
pura;  sali  di  cadmio;  ossido  di  rame; 
prepsirazioni  disincrostanti  per   cal- 
daie; ossido  d'antimonio;    bonzoRti; 
brillantina  per  apparecchio  di  tessuti; 
citrato  di  ferro;  fegato  di   zolfo;  fo- 
sfati; manganati:  mastice  composto 
d'olio  di  noce  o  di  lino  e  di  ossido  o 

80 
8 

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UOOI  X  IffiOIETI  OKL  HBGNO  d'itALIA  •  19Ò6 


ÌÉZò 


Numero 

della 

tariOa 

geuerald 

it&liana 


Denominazione  delle  merci 


Dazio 


Un  li  «ro 


ex  59 

{Segue) 


ex  61 
d) 

ex  66 
b) 

ex  09 

ex  70 

77 
-78 


a) 
b) 


carbonato  di  .piombo;  mastioe  com- 
poeto  di  raaina,  oera  .o  oora,  adope- 
rato per  attaccare  marmi  o  altre  ma- 
terie simili  o  per  spalmare  i  turac- 
cioli delle  bottiglie 

Z.  altri,  a  eccezione  dei  clorati  e  perclo- 
rati  di  soda  e  di  potassa  e  dei  sali 
di  antimonio  . . 

Cartucce,  capsule  e  micce:                   "**' 
capsule 


Canfora: 
raffinata 


Cotone  e  ovatta,  antisettici;  pepsina  pura; 
estratto  di  luppolo;  terpina.    .    .    . 

Olio  canforato 

Pmssiato  di  potassa  giallo  e  rosso    .    .    . 

Colori  derivati  dal  catrame  e  da  ahre  so- 
stanze bituminose: 


in  istato  secco  . 


in  pasta  o  liquidi 

Nota:  I  colori  derivati  dal  catrame  me- 
diante Tacido  gallico,  lo  zolfo  o  i  solfuri 
sono  compresi  nel  n.  78  a)  e  ,b). 

I  colori  derivati  dal  catrame  saranno 
ammessi  in  esenzione,  quaud^anche  oosteii- 
gauo  sostanze  {p,  es.  cloruro  di  sodio  in  pro- 
porzione di  50  per  eenlo  al  massimo,  aoido 
acetico,  destri na,  eco.)  la  cui  aggiunta  abbia 
solamente  lo  soopo  di  indebolirne  o  renderne 
stabile  il  tono  di  IhHa  o  di  impedirne  la 
precipitazione  nel  bagno,  oprare  di  dare 
al  colore  altre  proprietà  simili  aventi  per 
effeMe  di  renderlo  più  adatto  al  suo  uso   • 


id. 

id. 
id. 


10 
S20 

25 

10 

10 

eienti 


esenti 
esenti 


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1026 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGKO  d'iTALIA  •  1905 


Numero 

della 

tariffa 

generale 

italiana 


Denominazione  delle  merci 


Dazio 


Un  !■  or» 


79 


85 


ex  81 
ex  b) 

82 
«) 

b) 

83 

«) 
à) 

ex  65 

ex  103 

ex  a) 


Estratti  coloranti  di  le^i  da  tinta  e  di  al- 
tre specie  tintone  di  qualsiasi  sorta. 

Colori  in  mattonelle,  in  polvere  o  di  qual- 
siasi altra  sorta,  comprese  le  lacche 
color  anilina 

Nota  :  Per  lacche  color  anilina  si  inten- 
dono le  combinazioni  delFanilina'  con  allu- 
mina, ossido  di  stagno,  di  piombo  p  di  ferro, 
senzf  alcuna  aggiunta  d*olio  minerale  uè 
d^alcool,  aUo  stato  ^eeco  o  umido  in  pasta. 

Vernici: 
senza  spirito: 
2.  altre 

Lapis  :    , 

di  pastelli  colorati  senza  guaina  e  tutti 
quelli  con  guaina  lucidata  o  verni- 
ciata, non  bianca 

altri 

Inchiostri  : 

da  stampa •    •    •    •    . 

altri 

Felpe  di  lino  di  qualsiasi  sorta 

Oggetti  cuciti  di  materie  tessili  della  cate- 
goria V: 

sacchi,  biancheria  da  letto  e  da  tavola, 
asciugamani,  tende  semplicemente  or- 
late e  oggetti  simili  di  lino.    •    •    . 


100  kg. 


id. 


id. 


id. 


If 


10 


20 


id. 

100 

id. 

SO 

id. 

12 

id. 

15 

100 


DMiod^lteantOQOQ 
raomeatodilOpec 


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LEGGI  £  OECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 


162? 


Numero 

della 

tariffa 

generale 

italiana 


Denominazione  delle  merei 


Dazio 


Un  la  oro 


108 

1Ì5 

t  120  e) 

exm 
ex!») 


ex  122 
ex  a) 
ex  6) 


1S8 
«) 


Filati  di  coto;ie  da  cucire,  avrolti  su  roc- 
chetti, in  gomitoli  0  altrimenti  pre- 
parati per  la  vendita  al  minuto  .    . 

Tessuti  di  cotone  stampati   ...... 

Tessuti  di  cotone  smerigliati.    ,    •    •    •    • 

Velluti  di  cotone: 
fini  (velvets)', 

3.  tinti 

4.  stampati 

Blagilie  di  cotone,  esclusi  le  calze  e  ì  guanti: 

semplici • 

foggiate 

Note:  Nella  classificazione  delle  maglie 
comprese  sotto  il  n.  ex  122  a)  e  fr),  le  orla- 
ture di  nastri  e  Tapplicazione  di  nastrini 
per  rinforzo  o  attaccatura  non  potranno  es- 
sere tenute  in  conto  che  per  Tapplicazione 
della  sopratassa  di  cucitura. 

Le  maglie  foggiate  comprese  sotto  il 
n.  ex  122  6)  non  sono  soggette  a  sopratasssa 
per  la  cucitura  neeessana  a  compiere  reg- 
gette. 

Tessuti  di  oetone  misti  : 

oon  seta  in  misura  inferiore  a  12  per 
cento.    ..••.•••... 


100  kg. 

100  kg. 

id. 
id. 

id. 


110 


Dttiodd  lassato  im^ 
UABchitooonrac 
■lento  di  Uro  70  : 
qaioulo. 


45 


190 
150 

Dasio  deDo  maglio' 
aomplict  con  l*aiii- 
monto  di  50  por 


Datiosocondo  ìa  qon- 
litàdoLteosutoooD 
Taamonto  di  lii» 
40  il  qniutalo. 


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m» 


XJBOOr  X  DXCBETI  JttL  IBOITO  D'iXAUtA  .  1AB6 


Nomerò 
della 

tariffa 
gmerale 

Denominaiione  deUe  omnì 

-Ifaùtà 

Daiio 

Unii  «• 

ft) 

oon  lana  in  mMpi»  wCwiare  «  £0  par 
oento 

t 

^ 

Dado  seoondoU  qi» 
LUMlMantoooo 

il  qnintate. 

es-it» 

Oggetti  eaoiti  di  materie  tessili  della  oate- 
tegorìa  VI  : 

e) 

altri. 

"^ 

137 
«X  138 

Filati  di  lana  pettinata,  ritorti 

Tessuti  di  lana: 

■^ 

pIMooal'aiuMBM 
ul*. 

«) 

soardassataf  ohe   pesano  per  ogni  metro 
quadrato  : 

< 

1.  300  grammi  o  meno 

100  kg. 

m 

2.  più  di  800,  fino  a  500  grammi  •    • 

id. 

JOO 

3.  più  di  Qk)0  grammi 

id. 

Ì40 

») 

pettinata,  che  pesano  per  ogni  metro  qua- 
drato: 

4 

1.  200  gn^suni  o  meno 

id. 

sso 

2.  più  di  200,  fino  a  500  grammi  .    . 

id.      ' 

«20 

3.  più  di  500  grammi 

id. 

190 

e) 
ex  139 

stampati  e    ..•    e    ,».,.«••    • 

Feltri  : 

raamaata  di  lira 
4»aqaintals. 

») 

della  grossena  di  oltre  tre  millimetri    . 

100  kg. 

SO 

«X  143 

Tappeti  da  pavimento  di  lana  e  di  borra 
di  lana,  compresi  i  tappeti  da  pavi- 
mento nei  quali  predominano  in  peso 
altre  materie  tessili  non  seriche    .     . 

i^ 

100 

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XBCtoi  B  decbbh  isl  segno  -d'tuoja  -  1906 


i«es> 


Numero 

deUa 

tariffa 

generale 

italiana 


DewMmnaKione  delle  merei 


I    Unkè 


Daziò 


Un  II  «rt 


ex  144 


ex  a) 
ex  b) 


146 


147 


150 


Maglie  dì  materie  teeaili  della  categoria  VII, 
eecluBe  le  calze  e  i  guanti: 


aempiici 


foggiate. 


Nota:  Nella  daaeificazioBe  delle -maglie 
compreae  aotto  il  n.  ex  144  a)  e  fr)»  ^®  ^^ 
lature  di  nastri  e^  Tapplioazione  di  nasirini 
per  rinforzo  o  attieiccatura  non  potranno  es- 
sere tenute  in  conte  che  per  rapplioazione 
della  sopratassa  di  cucitura. 

Le:  maglie  foggiale  eomprese^  setto  il 
n.  ex  144  b)  non  sono  soggette  a  sopratassa 
per  la  cucitura  netfesaaria  It  compiere  Tog- 
getto. 

Galloni  e  nastri^  di  materie  tessili  della  ca- 
tegoria Vlt 

Passamani,  di  mattiti  tesaiii  della  catego- 
ria VII  

Oggetti  cuciti,  di  niaterìe  tessili  deUa  cate- 
goria vn 

N<4e  —  I.  Gli  aeialU,  le  sciarpe  e  ^i 
scialletti  {fichus)  di  lai»,  tetemti  o  a  maglia, 
stampati  o  no,  guarniti  di  frangio  di  ma- 
teria tessile  mista  di  seta,  e  nelle  quali  la 
seta  entri  in  proporzione  inferiore  a  12  per 
cento,  se  le  frangio  rapprasentano  nel  pro- 
dotto compiuto  la  materia' tèssile  più  forte- 
mente tassata,  pcigheranno'  il  danio  stabilito 
per  le  frangio,  seoondo  la  materia  domi^ 
nante  in  peso,  cOn  l^aumtfntè  di  unar  lira  il 
cfailogmmma.  [ 


100  kg. 


100  kg. 


id. 


S20 


Dsilo  d«ll6  iDSglto 
■emplfci  ooB  Taa- 
m«Dto  di  BO  per 
canto. 


940 


220 


Dasio  del  tenuto  ood 
r  aunlODto  di  8& 


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leao 


USQGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   d'iTAIOA  -   1906 


2.  La  aoprataBsa  per  la  aemplioe  cuci- 
tura degli  scialli,  delle  sciarpe  e  deg^i  sciai- 
letti  {fichus)  di  lana,  tessuti  o  a  maglia, 
stampati  o  no,  con  o  senza  frangie,  e  altresì 
la  sopraUssa  di  cucitura  per  le  coperte  di 
lana  semplicomente  orlate,  sono  fissate  a 
20  per  conto. 

I  tappeti  in  pozza  destinati  a  essere 
venduti  a  misura  non  sono  soggetti  a  so- 
pratassa di  cucitura,  quand'anche  le  estre- 
mità sicno  cucite  per  eyitare  la  sfilaccia- 
tura del  tessuto.  ' 

La  sopratassa  di  cucitura  per  i  tappeti 
di  lana  fabbricati  in  pezza  e  separati  runo 
dall'altro  dopo  la'  fabbricazione;  semplioe- 
mente  orlati  lungo  i  due  lati  sprovvisti  di 
vivagno,  è  fissata  a  10  per  cetito.'  Negli  altri 
casi  i  tappeti  di  lana  semplicemente  orlati 
sono  soggetti,  per  la  cucitura,  alla  soprih 
tassa  di  %0  per  cento. 

3.  Oli  scialli,  le  sciarpe  e  gli  scialletU 
(fichus)  di  tessuto  di  lana,* neri,  non  rica- 
mati, con  frangio  di  seta,  o  ricamati,  anche 
in  seta,  in  un  solo  angolo,  con  o  senza  fras- 
gie  di  seta,  saranno  sottoposti  al  trattamento 
del  tessuto,  secondo  la  specie,  con  l'aumento 
di  25  percento.  Questi  oggetti  saranno  esen- 
tati dalla  Bopratassa  di  cucitura. 

4.  Gli  abiti  per  uomini  e  per  ragazzi  e 
i  mantelli  e  le  giacchetto  per  donna,  di  lana, 
saranno  sottoposti  al  trattamento  della  m»- 
{erìa  più  fortemente  .  tassata,  nel  caso  in 
cui  questa  rappresenti  più  di  un  decimo 
della  superficie  totale  doll*oggetto  cucilo. 

Se  due  o  |iiù  parti  delie  materie  più 
fortemente  tassate  rappresentano,  nel  Uro 
insieme,  più  di  10  per  cento  della  detta  su- 
perìlcie,  1  oggetto  pagherà  uà  dazio  oorri« 
spendente  alla  media  aritmetica  dei  Hazi 
che  còUpisoono  lei  materie  .più  fortemente 
tassate  che  entrano  nella  comJ[>osizione  del- 
Foggetto. 


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USGGI  £  DECRETI  IffiL  KEONO  d'iTAUA  -   1905 


1631 


«Z  157 


à) 


«X  159 

^) 

ex  160 

a) 

Idi 
«) 

«X  164 


165 


'3 


Tessati  misti  nei  auàli  la  seta  o  la  filusella 
entrano  nella  misura  di  non  meno 
di  12  e  non  più  di  50  per  cento: 

colorati: 

L  lisci 

2.  operati 

Tessuti  di  seta  o  di  filusella,  ricamati: 

i 

a  ponto  passato 

Velluti  e  félpe,  di  seta  o  di  filusella: 
lisci **.' •,?  , 

Velluti  misti  nei  quali  la  seta  d  la  filusella 
entrano  nella  misura  di  non  mano  di 
12  e  non  più  di  50  per  cento: 

lisci. 

operati 

Galloni  e  nastri  di  seta  o  di  filusella  miste 
con  altre  materie  tessili,  contenenti 
non  meno  di  12  né  più  di  50  per  cento 
di  seta  o  di  filusella  .-.'.... 

Passamani  di  materie  tessili  della  catego- 
ria VUI 


chilogr. 
id. 


diilo^. 


id. 


ifd. 


5 
8 


Dazio  del  teisoto  coi 
l'aumantodiilmS 
il  ohilogramma. 


7 
10 


Dtfiodelt 
l'aamento  di  lira  8 
il  ohiiogramiiuu 


«Dasio  d«i  nMtri. 


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laat 


kA<»«i  e  sbcssii  obl  SBcmo  s'iTAUA  -  19M 


Numero 

della 

tariffa 
geuenJe 
italiana 

Denominazione  delle  merei 

Unità 

Daiio 

168 

Oggetti  eaeiti,  di  materie  tessili  delU  ea*e> 
gena  Vni: 

«) 

scialletti,  sciarpe  e  f^zoletti  (cocAe-nejrj, 
neri  o  colorati,  di  tessati  di  seta  o  di 
flloaella.  operati  o  no,  orlati  o  guar- 
niti di  frangio 

DMiofMtamitoooD 
l'aamantodiVpw 
oento. 

b) 

altri 

-*" 

Dasio  da  taMoto  000 

cento. 

ex  176 

Mobili  e  parti  di  mobili  greggi  o  finiti: 

»  a) 

■on  imbottiti: 

2.  altri  di  legno  comune 

100  kg. 

13 

Nela:  I  mobili  non  imbottiti,  di  legno 
comune  non  carvato,  si  classificano  sotto  il 
n.  176  a\  2,  anche  se  sono  torniti,  impial- 
lacciati di   legno   comune,   traforati,  o  con 
ornamenti  impressi  od  ottenuti  ctm  la  mac- 
china a  scanalare  e  oemmisti  a  iatreoci  di 
paglia,'  canna  dlndia  e  materie  simifi,  pur- 
ché non  siano   intagliatL  Sono  pure  com- 
presi M>tto   k)  stesso  n.  176  a)  2  i  mobili 
non  imbottiti,  di  le^no  comune  non  curvato, 
con  accessori   usutdi  e  non  ornamentali  di 
metalli  oonrani,  anche  nichelatL 

-     . 

3.  di  legno  da  ebanisti 

id. 

5» 

4.  impiallacciati,  intagliati  o  inteniàti. 

id. 

50 

ex  177 

Comioi  e  liste  di  legno  per  comici  : 

*) 

Temiciate,  dorate  o  argentate 

id. 

60 

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LEGOI  E  DECRETI  DEL  UKGXO  d'iTALIA  -  1905 


1633 


Numspo 

dallA 

tariffa 

generale 

italiana 

Denominaiione  delle  merei 

Unità 

Dazio 

Lift  la  «0 

!     178 
a) 

Utensili  e  layorì  diversi  di  legno  comune: 
ereiEEri  .•.'... 

100  kg. 
id. 

r. 

id. 

id. 

oiascnno 
id. 

100  kg. 

o'^oo* ••••••••••••• 

puliti  0  dipìnti .    . 

Nola  :  Le  pale,  le  forche,  i  rastrelli,  i 
piatti,  i  cucchiai,  le  scodelle  e  alt  ri  oggetti, 
d'uso  domestico,  i  manichi  d'utensili  e  di 
strumenti,  con  o   senza  ghiera,  gli  zoccoli 
comuni  di  legno  e  gli  oggetti  da  disegno 
(tavole,  regoli  e  simili)  sono  compresi  nel 
n.  178  a)  e  d),  secondo  la  natura  del  lavoro. 

Gli  oggetti  compresi  nel  n.  178,  vi  sono 
ammessi   anche  se  siano  guarniti  di  ferrar 
menta,  di  cerchi  o  d'altri  accessori  di  me- 
tallo comune. 

Mercerie  di- legno . 

13 
60 

180 

ax  182 

ex  a) 

Nota:    I  bottoni  di  o^ni  specie,  di  le- 
gno, sono  classificati  fra  i  lavori  di  legno, 
secondo  la  natura  del  lavoro. 

I  bottoni   di  corozo  e  le  cannucce  da 
pipa,  di  ogni  sorta,  di  legno  con  bocchini 
d'osso,  di  comò  o  di  legno,  seguano  il  re- 
gime dello  mercerie  di  lc{^no. 

Balocchi  di  legno 

Vetture  da  strade  comuni: 
velocipedi,  non  a  motore: 
1.  a  due  ruote 

60 

• 

35 

•■' 

2.  a  tre  ruote    .   *.    .    .    .    .    .    .    . 

42 

3.  parti  staccate  di  velocipedi     .    . 

Nola  :   I   telai   di  velocipedi   sono  sog- 
getti allo  stesso  dazio  dei  velocipedi  completi. 

Le  parti  di  ferro  e  di  acciaio  greggio 
sono  ammesse  al  trattamonlo  dei  lavori  di 
ferro  e  d'acciaio  secondo  la  specie. 

100 

103  --  VoL.  II.  -  1905. 


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ie34 


LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  •   1905 


Numero 
della 
tariffa 

generale 


Dtnominasiono  delle  merci 


Unità 


Dario 


Unlaara 


61  185 
6) 


ex  190 
a) 

ex  191 
ex  a) 


b) 


ex  d) 


ex  (Q 


193 


Lavori  da  panieraio  e  da  stoiaia: 
fini 


Nota  :  Sono  compresi  sotto  il  n.  185  h^ 
i  lavori  da  panieraio  fini  anche  se  gnamiti 
dei  loro  accessori  ugnali,  senza  carattere 
ornamentale,  di  metallo  comune,  anche  ni- 
chelato, come  pure  i  lavori  da  panieraio  fini 
in  unione  con  paglia,  libro,  rafia,  sparto, 
giunchi,  foglie  di  palma,  laccioli,  cordoncini 
e  altri  lavori  di  materie  tessili,  purché  non 
siano  guarniti  air  interno,  né  foderati  o  im* 
bottìti  di  queste  matite  tessilL 


Pasta  di  legno: 
cellulosa  .    . 


Carta: 

bianca  o  tinta  in  pasta: 

1.  non  rigata,  d'ogni  qualità  •    •    •    . 

colorita,  dorata  o  dipinta  e  da  parati  (com- 
presa la  carta  imbiancata  per  lito- 
grafia o  fotogitifia) 


da  involti,  di  pasta  di  legno  meccanica, 
cotta  a  vapore  (lenio  cotto),  di  color 
bruno  naturale,  anche  lisciata  in  qual- 
siasi modo  su  una  o  su  entrambe  le 
facce  (esclusa  la  carta  in  rotoli) .    . 

da  affilare,  da  dirugginire,  da  pulire  e 
carta-ardesia .    .    .  '  .    .    .    .    .    . 

Stampe,  litogmA^  e  cartelli,  comprese  le 
cromolitografie   •.....•• 


100  kg. 


30 


IQO  kg. 


'  id. 


id. 


esenfii 


12.  SO 


id. 


id. 


40 

6 
8 

75 


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£90ai  9  PKCXSTI  Z)EL  BBQNO  d'iTALIA  -  1905 


1485 


106 


106 

s  a) 


Neto:  I  cartoni  rifilati  agli  orli,  in 
forma  rettangolare,  sono  oompreai  sotto  il 
n.  104. 

Lavori  di  carta  e  di  cartone: 

tubetti  e  rocchetti  per  la  filatora  e  la  tes- 
eitara 

non  nominali: 

1.  cartoni  tagliati  in  peni  o  piegati  per 
servire  alla  fabbricaxione  ai  laron  di 
cartone 

2.  bottoni  di  cartapesta  o  di  materie 
simili , 

3.  altri ! 

Neta:  Sono  compresi  fra  i  lavori  di 
carta  e  di  cartone,  gli  oggetti  di  carta  e  di 
cartone,  con  aooessori  di  altre  materia,  che 
il  repertorio  attualmente  in  vigore  rimanda 
al  n,  105,  come  pure  la  biancheria  di  carta, 
anche  con  imitazioni  di  cucitura  ottenute 
mediante  impressione  a  secco,  e  ricoperta, 
su  una  o  su  entrambe  le  facce,  di  tessuto 
di  cotoBe,  purché  il  tessuto  non  raggiunga 
il  50  per  cento  del  peso  totale. 

Libri: 

•lanpati: 

ex  1.  con  testo  misto  (italiano  e  altra 
lingua),  sciolti  o  seniplieeBiente  le- 
««2 


100  kg. 


100  kg. 
id. 


Ktffm»  dflU  earu, 
•   laqiiialilà 


90 


Daiio  M  OftHMii  OM 
l'MBeDtodilinill 
tt  quinUto. 


60 
70 


esenti 


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1636 


XiEOOI  E  OSCBETT  DEL  SZONO  d'ÌTAZJA  •  1906 


Numero 
della 

tariffa 
generale 
italiana 

Denominaxione  delle  meroi 

Unità 

Dub 

Iktka. 

0  sempircemente  legati  .    ,    .    .    . 

, 

mmA 

3,  legati  in  qualsiasi  modo     .... 

100  kg. 

m 

Nota:  1  libri  stampati,   ornati  di  sem- 
plici linee  o  vignette  per  separare  i  capitoli 
0  i  titoli,  non  sono  sottoposti,  per  qaeeto, 
a  diritti  più  alti. 

197 

Musica  stampata: 

' 

«) 

soiolta  0  semplicemente  legata  •...., 

-  — 

•Mate 

h) 

legata  in  qualsiasi  modo 

100  kg. 

» 

Nota:  La  manica  litografiskta  segue  il  re- 
gime della  musica  stampata. 

«1  199 

Pam: 

'  '    . 

ex  d) 

eoiiciaie  senta  pelo  e  rifinito: 

^ 

3.  altro.    .....,...•    .^ 

id,  - 

70 

ex  TOb 

Terniciatd. 

id.  ' 

100  paia 

90 

Calzature  di  qualsiasi  tpecie,  di  gomma  ela- 
stica, foderate  o  guarnite  di  stoffa  . 

125 

207 

LaTorì  di  pelli  oonee  sensa  pe&s,  non  no* 
minati  •...•••••.• 

100  kf. 

100 

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I.EOai  B  EECEETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905 


1637 


Numero 

deUa 

tariffa 
generale 
italiana 

Denominazione  delle  merci 

Unità 

Daxio 

Untati* 

ex  SII 

Gbisa: 

^  p) 

lavorata  in  getti  piallati,  torniti  o  in  altro 
modo  lavorati: 

1.  in  oggetti  per  mobili,  per  omament 
0  per  arnesi  domestici    .    •    .    .    i 

100  kg. 

10 

• 

ex  2.  in  altri  oggetti,  esclusi  quelli  di 

peso  inferiore  a  500  grammi  .    .    • 

id. 

f 

» 

Nota:  Oli  oggetti  di  ghisa  lavorata,  con- 
siderati sotto  il  n.  211  e)  2,  possono  essere 
spalmati  oon  coloro  di  fondo  (couleur  d*ap- 
prét)  0  incatramati  senza   subire  pei:  que- 
sta pittpars^ione  un  aumento  di  dazio,, 

■ 

ex  d) 

lavorata  in  getti  con  guamiziom  d*altro 
metallo,  stagnati^  smaltati,  nichelati, 
verniciati,  ossidati,  laccati,  ecc.:- 

1.  in  oggetti  per  mobili,  per  ornamenti 
0  per  arnesi  domestici: 

a)  lampade    e  loro  parti,  di  ghisa 
gettata,  oon  o  senza  guarnizioni  o 
ornamenti  di  zinco,  stagnate,  smal- 
tate, nichelate,  vernioiate,  ossidate, 
laccate    .- 

ia. 

15 

d)  altri 

ia. 

18 

ex  2.  in  altri  oggetti,  esclusi  quelli  di 
peso  inferiore  a  500  grammi  •    .    . 

id. 

12 

213 

Ferro  e  acciaio  : 

«) 

laminati  o  battuti  in  verehe,  spranghe  o 
barre  sagomate  4i  sezione  ^ualun<iue: 

1.  non  aventi  in  sezione  alcun  diame- 
tro 0  lato  di  7  millimetri  o  meno  • 

id. 

« 

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1638 


ixoei  s  sicsBxi  BKL  BBOxo  d'itaua  -  190§ 


Numero 

della 

tarìfh 
generale 
italiana 

Denominazione  delle  merci 

Unità 

Dasio 

UrtUOT» 

^ 

2.  aventi  in  sezione  nno  o  più  lati  o 
diametri  di  7  millimetri  o  meMH  ma 
più  di  5  millimetri. 

100  kg. 

1 

0 

3.  arenti  in  lezione  ano  o  più  lati  o 
diametri  di  5  millimetri  o  meno.    • 

id. 

h) 

tirati  in  fili  : 

1.  ayenti  on   diametro  di  5  millimetri 
0  meno,  ma  più  di   1  milimetro  e 
mezzo 

d. 

•'  11 

2.  aventi  un  diametro  dì  1  millimetro 

e  mezzo  o  meno.    ....... 

id. 

'       16 

<Ù 

in  lamiere  della  groeeeiza:        r 

1.  di  4  millimetri  e  più. 

id. 

7 

2.  di  meno  di  4  millimetri  e  più  di  mil- 
limetri 1  e  mezzo  /  .    .    .    .    .    . 

id. 

IO 

3.  di  millimetri  I  e  mozzo  e  meno.    . 

id. 

IS 

NoU  :  In  case  t  di   dubbio,  la  grossezza 
delle  lamiere  safà  stabilita  constatando  il 
peso  preciso  e  la  superfioie  loro.  Dal  peso 
e  dalla  superficie  si  dedurrà  allora  la  gros- 
sezza della  lamiera  prendendo  per  base  un 
peso  specifioo  di  7,8,   cioè  un  peso  di  7,8 
chilogrammi  per  metro  quadrato  di  una  la- 
miera di  un  millimetrò  di  grossezza* 

/ 

216 

Ferro   e  aociaio  in  tubi,  di  lamiera  della 
grossezza: 

a) 

di  4  millimetri  e  più 

id. 

12 

à) 

di  meno  di  4  miìlitiietri  e  più  di  'inHIi- 
metri  1  e  mezzo.    ^    .-    .    .    •    . 

id. 

14 

ci 

di  millimetri  1  e  mezzo  e  riieno.  .    .    . 

id. 

IT 

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USOOI  B  IKCRSn  DEI.  REGNO  D'ITAUA  •  1906 


1639 


Nnmoro 

della 

• 

tariffi» 
generale 

DeBominaiioBe  deBe  merci 

Unità 

Dazio 

Unfaifi* 

ex  217 

Ferro  e  acciaio  fncinati  o  gettati,  in  laTorì 
gteggi,  pesanti: 

a) 

50  chilogrammi  e  più . 

100  kg. 

9 

ex  b) 

meno  di  50»  ma  più  di  5  chilogrammi  . 

id. 

12 

ex  218 

Ferro  e  acciaio  di  seconda  fiubbricasione 
(esclusi  i  cordami   di  fili  di  ferro  o 
d*aociaio  e  i  chiodi  di  ferro  od*aociaio), 
in  lavori: 

• 

ex  a) 

&tti  principalmente  con  ferri  o  acciai 
grossi: 

ex  2.  in  oggetti  piallati,  limati,  torniti, 
bacati,  eec,  sa  tutta  o  larga  parte 
della  loro  superficie 

id. 

18.25 

Nota:  Saranno  considerati  cotne  lavori 
fotti  principalmente  con  ferri  o  acciai  grossi 
i  lavori  fatti  nella  massima  parte  con  ferri 
0  acciai  fucinati  o  gettati  di  pese  superiore 
a  25  chilogrammi,  e  i  lavori  tatti  nella  mas- 
sima parte  con  ferri  o  acciai  laminati  o  tra- 
filati che  non  presentano  in  sezione  alcun 
lato  0  diametro  di  7  miUimetri  o  meno. 

0Kb) 

fotti  principalmente  con  ferri  o  acciai  pio- 
coli: 

! 

ex  2  in  oggetti  f^iallali,  limati,  torniti, 
bucati,  ecc.  su  tutta  o  larga  parte 
della  loro  superficie: 

• 

a)  vasellame  (padelle  e  simili)  di  la- 
miera soltanto  polito  nell'interno. 

k 

16.60 

b)  altri •    . 

.  idi.- 

IT.  SS 

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1640 


jMoai  E  vmcBxa  obi.  rbono  d'ttaua  f.l905 


Numero 

delia 

tarìfia 

Denominasione  delle  merci 

Unità 

Duio 

geuerale 

Lk«lB«« 

ex  3  stagnati,  piombati,  zincati,  laccati 

17.25 

e  verniciati 

100  kg. 

ex  4.  ossidati,  smaltati,  nichelati,  guar- 

niti d'altri  metalli,  o  congiunti  a  ve- 

tro 0  prodotti   ceramici   (esclusi   gli 
utensili  d'uso   domesttco  e  il   vascK 

lame,  di  ferro  smaltato) 

id. 

30 

Nota:  I  lavori  che  il    repertorio  attual- 

mente in  vigore  rimanda  espressamente  alla 

rubrica  del  «  Ferro  e  acciaio  di  seconda  fab- 

, 

bricazione  »,  quando  sono  bruniti  in  tutto  o 
in  parte,  si  classificano  come  quelli  niche- 
lati. É   fatta  eccezione  a  questa  regola  per 

» 

le  casse-forti  e  i  forzieri,  i  quali  seguono  il 

regime  del  n.  218  a)  2  e  b)  2,  anche  se 

hanno  accessori  usuali,  ma  senza  carattere 

' 

ornamentale,  bruniti. 

ex  222 

Utensili  0  strumenti  usuali   per  arti  e  me- 

. 

stieri,  in  ghisa,  ferro  o  acciaio: 

ex  a) 

comuni  : 

ex  2.  macv-hino-utensili  per  la  lavora- 
zione del  'legno    e  dei  metalli,   del 
peso  di  più  di    50  fino  a  300  chilo- 

grammi, anche  con  parti  brunite.    , 

y-  . 

u 

3,  altri 

id. 

13 

Nota:  Sono  considerati  come  utensili  e 

strumenti  comuni  i  seguenti: 

- 

Accette,  aratri,  ascio,  attrezzi  ordinari 

di    agricoltura   in    genere,    badili,    bicorni, 

bietta  barletti,  ciizzuole,  coti,  cunei,'  ei*pici, 

filiere,  forche,  graffietti,  leve,  mannaie,  mar- 

telli, morse  da   fabbri,  pale,   pali,   picconi, 

f 

piccozze,  rastrelli,  sarchielli,  scuri,  tanaglie. 

vomeri,  ecc. 

{ 

Gli  utensili  e   strumenti  della   specie. 

bruniti,  sono  assimilati  agli  utensili  e  stru 

menti  smaltati,  laccati   o  ossidati  e   sono 

classificati  sotto"  il  n.  222  a)  1. 

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LBOGI  E  OECBETI  DEI.  BEaAO  d'iTALIA  -  1905 


1641 


Ninnerò 

della 

tari& 
frenerale 
italiana 

Denominazione  delle  merei 

Unità 

Dmìo 
Ut*  Il  or* 

à) 

fini: 

i 

1.  smaltati,  laoeatì,  ossidati  o  braniti . 

100  kg. 

22 

2.  altri,  anche  puliti,  verniciati,  zincati, 
piombati,  galvanizzati,  ramati,   sta- 
gnati, 0  guarniti  di  altri  metalli.    . 

id. 

17 

—  macchine-utensili  per  la  lavorazione 
del  legno  e  dei  metalli,  del  peso  di 
50  chuogrammi  o  meno,  anche  con 
Darti  brunite 

id. 

10 

Nota  :  Sono  considerati  come  utensili  e 
strumenti  Ani  i  seguenti: 

Binde,  bilance  a   bilico,  brunitoi,  ba* 
lini,  cacciaviti,  compositoi,  copia-lettere,  ce- 
soie, falci,  falciole,  forbici,  fucine  portatili, 

zolai,  doratori,  falegnami,  fitbbri,  maniscal- 
chi, parrucchieri,  stampatori  e  altri  artigiani; 
ferri  da  stirare  e  da  crespare,  incastri,  lame 
da  seghe,  lesine,  licciaiole.,  linguette  o  ferri 
da  pialle,  lisciatoi,  pettini,  piallo,  pinze,,  pun- 
zoni, punteruoli,   roncoli,  raschiatoi,   saette 
per  succhielli   e  trapani,   scalpelli,   seghe, 
sgorbie,  spatole,  stampi,  succhielli,  trivelle, 
trivelline,   timbri,   torchietti  per  timbri  e 
punzoni,  torni  da  orologiaio,  trapani  a  mano, 
verrine,  ecc. 

e) 

lime  e  raspe,  aventi,  non  compreso  il  co- 

• 

1.  di  più  di  30  centimetri  .    .    •    .    . 

id. 

IS 

2.  di  15  fino  a  30  centimetri .... 

id. 

15 

3.  inferiort  a  15  centimetri    •    •    •    , 

id. 

» 

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1642 


XJtaai  B  DECKETI  DEL  BEOKO  d'iTALIA  -  1905 


Numero 
della 

tarìfra 
generale 
italiana 

Denominazione  delle  merci 

Uniti 

Dazio 

LbvtaMt 

ex  223 

Catene  da  orologi;  fibbie,  ditali  e  fermagli; 
catenelle  e  anelli  per  chiavi;  arma- 
ture/serrature,  guamizioni  e  ferma- 
gli per  sacche   e   per  portamonete; 
tutti  questi  oggetti  di  ferro  o  di  ac- 
ciaio, oroniti  .•••••... 

100  kg. 
id. 

80 

224 

Aghi  e  spilli •••••• 

80 

ex  225 

Rame,  ottone  e  bronzo: 

ex  d) 

in  fili  aventi  un  diametro  superiore  a 
mezzo  millimetri^    •.....• 

id. 

20 

h) 

in  lavori  ornamentali,  non  dorati,  né  ar- 
gentati   •    •    • 

id. 

75 

ex  i) 

dorati  o  argentati  : 

3.  in  altri  lavori    J    ..•.•..    . 

id. 

ISO 

Noti  :  Sono  oompresi  sotto  il  n.  225  i) 
3  gli  oggetti  della  specie,  anche  placcati 
d'oro  0  argento,  in  quanto  il  repertorio  in 

oggetti  d*oro  o  d*argento,  o  alle  mercerie. 

ex  Z) 

in  lavori  non  nominati,  escluse  le  viti  e 
le  chiavarde  a  vite.    ...... 

id. 

30 

ex  228 

Piombo  e  sue  leghe  con  Tantimonio: 

•          ^ 

in  caratteri  da  stampa 

Id. 

18 

ex  230 

Zinoo: 

b) 

in  lamiere  e  foffli.    . 

id. 

4 

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USOGI  B  BSCSBTI  USL   SBOVO  d'iTAUA.  -  1916 


16fó 


Namero 
deUa 

tarìffa 
generdle 
italiaoa 

Denominazione  delle  merci 

Unità 

Dasio 

Un  U  ora 

0) 

in  lavori: 

1.  dovati  0  argentati 

100  kg. 

58 

f  •  non  dorati  né  argentati,  con  ornati 
0  Tremici  di  qualsiasi  sorta.    .    .    . 

id. 

12 

3.  non  nominati 

id. 

12 

Méta  :  I  lavori  della  specie  nichelati  sono 
compresi  sotto  il  n.  230  e)  2. 

ex  238 

ex  a) 

mnltituboìarif  con  tubi  di  ferro  o  di  ghisa . 

id. 

14 

239 

non  mnltitttbulari  ..••••••• 

id. 
id. 

12 

Macchine  uiensiU  per  la  lavoraziona  del  le- 
gno e  dei  metalli  (seghe,  pialle,  tomi, 
filettatrici,  trapani,  ecc.)  di  pèae  su- 
periore a  300  chilogrammi  .... 

9 

ex  240 

Macchine  : 

ex  a) 

a  vapore  « 

L  fisse,  senza  caldaia 

id. 

12 

ex  2.  semifisse,  con   caldaie  annesse, 
motori  ad  aria  calda,  ad  imtì*  oom* 
pressa,  a  gas,  a  petrolio  (comprese  le 
motrici  rotative)  :  (li  peso  anperiore  a 
300  chilogiaoiÉii 

id. 

12 

f) 

agrarie  di  ogni  sorta 

id. 

9 

») 

per  la  tessitura  e  telai  da  tessere .    .    . 

id. 

ÌO 

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1644 


UtOOI  E  OECHETI  DEL  SBGKO  d'iTALIA  -  1905 


Numero 

della 

tariffa 
generale 
italiana 

Dettomiaaxione  della  meroi 

UniOi 

Daiio 

LlitliWi 

i) 


ex  T) 


da  cucire  : 

U  con  sostegni . 
2l  senza  sostegni 


ex  241 

ex  e) 


242 


macchine  per  frantumare  o  polverìzzRire 
pietre,  minerali,  ossa,  ecc.;  argani  di 
^hisa  e  ferro;  gru  meccaniche,  non 
idrauliche;  cavalietti  per  alzare  va- 
goni, ecc.;  macchine  centrifughe  per 
la  fabbricazione  dello  zucchero;  freni 
automatici  (ad  aria  compressa,  a 
vuoto,  ecc.j  ;  lami  uatoi  ;  macchÌBe  per 
cilindrare,  eccettuate  quelle  per  ci- 
lindrare tessuti;  macchine  congela- 
triiù;  macchine  per  la  fabbricazione 
delle  acquo  gassose;  macchine  taglia- 
carta ;  macchine  ])er  la  fabbricazione 
dei  laterizi;  macchine  per  lavare  e 
e  stirare  laibiancheria;  macchine  per 
legare  libri;  macchine  pneumatiche 
per  uso  industriale;  macchine  per 
pulire;  ventihitori  con  meccanismo: 
macchine  per  traforare  la  carta;  mao- 
chine  per  tingere  i  filati;  macchine  e 
apparecchi  per  la  fabbricazione  della 
carta  e  delle  paste  per  fare  la  carta. 

Parti  staccate  di  macchine: 

altre,  ali*  infuori  di  quelle  di  macchine 
dinamoelettriche  e  di  macchine  da 
cucire,  in  quanto  si  tratti  di  parti 
d*una  macchina  nominata  nelpre- 
sente  trattato 


Apparecchi  di  rame  o  di  altri  materiali,  per 
riscaldare,  raffinare,  disti  iJare,  ecc. 


100  kg. 

id. 


25 
£5 


id. 


id. 


id. 


10 


11 
16 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEOKO  d'iTALIA  -  1906 


1645 


Nomerò 

deUa 

tariffa 

generale 

italiana 


Denominazione  delle  merci 


Dazio 


Lir«  la  oro 


243 


«) 


fr) 


ex 

246 

e) 

ex 

847 

«Q 

248 


840 


250 


Strumenti  di  ottica,  di  calcolo,  di  precisione, 
di  osservazione,  di  chimica,  di  fìsica, 
di  chirurgia,  ecc.: 

costruiti  in  rame,  ottono,  bninzo  o  acciaio: 

I.  muniti  di  cannocchiali  o  microscopi 
0  di  aste  o  circoli  graduati;  tianuoc- 
chiali  terrestri,  moiifocolie  binocoli, 
lenti  scrolte  e  chiuse  in  armatura    . 

?.  non  muniti  di  alcun  istrumento  ot- 
tico, né  di  JV^te  o  circoli  graduati     . 

d*ogni  specie  nella  costruzione  doi  quali 
entra  con  evidente  prevalenza  il  ferro. 

Oro: 

battuto   in   fogli  (senza  difnlcare  il  peso 
della  carta 

Argento: 

battuto   in  fogli  (senza  difalcare  il  peso 
della  carta)     ,  , . 


Oreficeria  e  vasellame  d'oro  . 


Lavori  d'argento,  anche  dorati,  o  argenteria. 

Nota:  1  lavori  d'argento  placcati  in  oro 
sono  classificati  coree  Isvoh  d'argento  do* 
rati  e  non  come  lavori  d*oro. 


Gioielli  : 
d'oro: 
1.  catene 
&  altri. 


100  kg. 
id. 
id. 

ohilogr. 

id. 
ettogr. 
chilogr. 


ettogr.  ^ 
id. 


b)  I      d'argento,  anche  dorati 1  chilogr. 


30 
30 
30 

18 

5 

U 
9 


2 

IO 


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1646 


jMoai  B  vmcajsn  d£l  reoito  d'italia  •  1906 


Nomerò 

della 

tariffa 
generale 
italiana 

Denominazione  delle  merci 

Unità 

Duio 

ex  254 

Fornimenti  d*orologi  da  taroia  e  da  muro. 

100  kg. 

60 

ex  255 

Pietre  preiioee  lavorate: 

exb) 
ex  261 

affate  e  onici    •••••••••• 

chilogr. 

9 

Pietre,  terre  e  minerali  non  metallici: 

^""^    ^o  • 

e»  a) 

pietre  litografiche 

— 

euBli 

270 

Terraglie  e  larori  di  pasta  bianoa- 

bianchi     

100  kg. 

IS 

variamente  colorati  o  dipinti,  dorati  o  al- 
trimenti decorati 

id. 

25 

Neto:   Le   terraglie   o   lavori  di  penta 
bianca,  colorati  a  fondo   unito  o  con  nem- 
pliei  linee,  riglie   o  cerchi  d*Dn  eoi  colore 
(esclusi  Toro  e  Targento)  non  eono  conside- 
rati come  oggetti  deconUi  e  sono  combresi 
sotto  il  n.  270  a). 

271 

Porcellane: 

«>) 

bianche •    .    .    .    . 

id. 
id. 

16 
36 

>) 

colorati,  dorate  o  altrimenti  ^eeorate.    . 

ex  274 

Uvorì  ài  vetre  e  di  crisUllo: 

a) 

semplicemente  soflUti  o  gettati,  non  oo- 
lorati,  nk  arrotati,  né  incisi    .    .    . 

id. 

8lM 

fr) 

oolerati;  Unti   in   patta,  arfotati,  smeri- 
gliati e  incisi 

t 

.'^ 

16 

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I.EGOI  S  DECRETI  DEI.  REGNO  d'iTJlUA  •  1905 


1647 


Numero 
della 

tarine 
generale 

Denominaiione  dalle  meroi 

Unità 

Dazi» 
Un  la  ora 

e) 

dipinti,  smaltati,  dorati,  argentati  o  altri- 
ment.  decorati: 

1.  larori  di  retro  vuoto  bianco  o  di  co- 
lorOf  aemplioemente  soffiati,  non  ar- 
rotati, non  paUti,  né  smerigliati,  né 
incisi,  argentati  internamente  e  anche 
ricoperti  esteriormente,  in  tntto  o  in 
parte,  di  una  vernice  gialla  o  di  de- 
coraxioni  in  pittura  grossolana  (sfere 
per  giardini,  candelieri,  vasi,  coppe, 
saliere  •  simili) 

100  kg. 

-- 

12 

àL  altri  lavori 

id. 

18 

Nets:  I  vetri  e  cristalli  che  portano  la 
marca  o  il  noma  della  fabbrica  o  una  placca 
di  vetro  o  un*  incisione  per  indicarne  la  ca- 
pacitik,  possono  essere  compresi  sotto   la 
lettera  a)  del  n.  274. 

1  lavori  di  vetro  o  di  cristallo,  sempli- 
cemente soffiati  0   gettati,   sono  compresi 
sotto  il  n.  274  a\  anche  se  hanno  Torlo,  il 
fondo  0  il  turacciolo  arrotati  0  puliti. 

I  lavori  di  vetro  e  di  cristallo  compresi 
nella  lettera  b)  del  n.  274  possono  essere 
incisi  in  tutto  o  in  parte. 

278 

Tetri  cristalli  e  smalti  in  conterìe,  tagliati 
a  foggia  di  gemme  o  in  prismi  per. 
lumiere  e  altri  simili  lavori    ,    .    . 

Nota  :  Le  perle  di  porcellana  sono  com- 
prese sotto  il  n.  878. 

id.  . 

« 

ex  SM 

Amido: 

ex  a) 

oomuna: 

\ 

fL  d*altra  materia 

id. 

8 

b) 

fimi  0  in  scatole   ......••• 

id. 

16 

AAAN^r      ^^      *«•      w^^m^mw^^^^^         ••■••#PV* 

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1648 


lAOOI  S  DBCBSII  DSL  RBOHO  d'iTAXJA.  -  1906 


Numero 

deUa 

tarìfift 
geuarale 
itaUan» 

Denominazione  delie  merci 

Unità 

Dario 

Un  il  «TO 

305 

Luppolo ^    .    .    .    . 

— 

esente 

S35 

Acido  stearico  (comprese  la  stearina  e  la 
palmitina)  ,.«••••.•. 

100  kg. 

8 

«348 

Avorio,  madrcperla  e  tartaruga: 

b) 

lavorati: 

1.  pettini  e  foroellc  da  testa  .... 

id. 

150 

2.  altri  oggetti 

id. 

100 

352 

Mercerìe  : 

a) 

comuni  : 

1,  mercerie  di  vetro  .    .    .    ....    .» 

id. 

.   60 

2.  altre,  compresi  i  baluochi  d'ogni  sorta 
(anche  bambole) 

id. 

80 

») 

fini: 

1.  mercerìe  di  vetro 

id. 

60 

2.  in  cui  predomini  il  cuoio  dVgni  sorta, 
compreso  il  cuoio  di  Russia    .    .    . 

id. 

Ì20 

3.  altre,  compresi  i  balocclù  d*ogni  «erta 
(anche  bambole).    .    .             ... 

id. 

IGO 

•s 

Nota:  I  portafogli,  portamonete,  porta- 
sigari, libretti  per  note   e   simili  lavori,  di 
pelle  di  ogni   sorta,   compreso   il   cuoio  di 
kusaia,  montati  in  metalli  comuni  non  do- 
rati nò  argentati,  sono  classificati  come  me^ 
ocrie  comuni. 

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liEOOI  £  DECBETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1649 


Numero 

d«Hft 

tariffii 
generale 
italiana 

Deuomin.iziono  delle  merci 

Unità 

Dasio 

Lirt  la  ON 

Sono  parimente  classificati  come  mer- 
cerie comuni  gli  album  ricoperti  o  guarniti 
di  cuoio  0  di  stoffa,  eccettuata  la  seta,  an- 
che con  doratura  o  argentatura  sul  taglio  e 
con  impressioni  in  oro  o  in  argento. 

Gli  accessori  di  lega  di  nichelio,  di  cui 
questi  oggetti  possono   essere   forniti,  non 
sono  considerati  come  di  metallo  argentato. 

» 

•z3S5 

Strumenti  musichili: 

>) 

pianoforti  : 

1,  a  tavola  e  verticali    ..•••. 

ciascuno 

90 

2.  a  coda 

id. 

180 

d) 

non  nominati,  a  corda,  pesanti:    « 

1.  400  grammi  e  meno 

id. 

1.50 

2.  più  di  400  grammi    ...         .    . 

id. 

1.50 

«) 

non  nominati,  a  fiuio,  pesanti: 

1,  400  grammi  e  meno 

id. 

1.50 

2.  più  di  400  grammi . 

id. 

1.50 

f^ 

altri  non  nominati     ...••... 

id. 

1.50 

356 

Parti  staccate  di  strumenti  musicali .     .    . 

100  kg. 

100 

ex  358 

«) 

in  Altri  lavori,  compresi  quelli  di  gomma 
elastica  indurita  (ebanite)  od  (esclusi 
quelli  misti  n  t<>ssiili  u  a  mfitiiilo    . 

id. 

60 

104  -  VoL.  II  -  1905. 


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ir>r)0 


^) 


LF.nc.i  K  i)r(in-:Ti  dkl  iikun<»  jj'italia  -  lOOù 


pM!  uTiin.izione  delle  merci 


hi  l..v-»"i  H  ogni  fo^;jia,  tui.sti  a  tessuti 
OS  l.;':i  i  t.\ssuti  f.-.iuui;ai  in  j»o/./.a  gli 
ogi"  1*.!  (li  vegliai  IO  o  da  viapiiio,  le 
i'ij>v  i.:i}  M  trasmissione  n  ì  tubi,  ma 
ceti»- [.reso  le  copAfturo,  lo  camere  d'a- 
ri i  (»  !.•  altro  lasciature  per  ruote  da 

V'*looi>'.f"''' 


l.'K'^rnta    \\\  ]»  .s«a'i;:nii.   na.;lri    e    t'^ssuti 

rl.lSlli'l 


Kili  e  coni  e  Ili  elettrici: 

cordoni  elettrici  formati  con  uno  o  più 
conduttori  metallici  coipunque  rico- 
perti <ti  materie  isolanti,  aniiati  o 
protfjtti  con  ferro  o  con  qii.ilsinsi  al- 
tro metallo,  compresi  i  cordini  .sol 
tomarini     .         


rnit'i 


Dazio 


lire  !■  • 


10>>   kg. 


id. 


Pennelli  con  u^tH  o  senza 


id. 


id. 


60 


130 


20 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905  1651 


PROTOOOLxLOx. 


Nel  momeato  di  firmare  il  trattato  addizionale  al  trattato 
di  commercio,  di  dogma  e  di  navigazioìie  fra  V  Italia  e  l'Im- 
pero germanico  del  6  dicemLrei  1891,  i  sottosoritti,  debita 
mente  autorizzati,  hanno  dichiarato  quanto  segue  : 

La  tariffa  B^  annessa  al  detto  trattato  addizionale,  stabi- 
lisce per  le  felpe  di  lino  (ex  95)  un  dazio  di  lire  100  in  oro. 
Le  due  parti  contraenti  hanni  però  convoauto- che,  qualora 
fosse  aumentato  il  dazio  sulle  felpe  d!i  ju*a  (ex  93  &),  le  f*^lpe 
di  lino  potranno  essere  as30ggettate  allo  stesso  aumento. 

In  fede  di  che,  il  presente  protocollo  è  stato  redatto  e 
firmato  in  doppio  esemplare. 

Fatto  a  Roma,  il. .3  dicembre  1904. 


Jl  minùtro  degli  affari  esten  d'Italia  L'ambasciatore  di  Qermaìvu 

'  (L.  8.)  TiTTONi.  (L,  a.)  EONIB.    .  > 


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1662  LEGGI  E  DECHETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1906 

N.  186.        ^        N.  186. 


Regio  Degreto  che  approva  il  regolamento  per  la  esecu- 
zione della  legge  8  luglio  1903^  n.  321^  sui  provve-- 
dimenti  a  favore  delV  istituto  di  S.  Spirito  in  Sassia  ed 
ospedali  riimiti  in  Roma. 

5  marzo  1905. 
(Pubblicato  nrlla  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  U  22  maggio  1905,  fi.  120) 

VITTORIO  EMANUELE  IH 

PER   GRAZIA    DI    DIO    E   PER   VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
RE    D'ITALIA 

Veduta  la.  legge  8  luglio  1903,  n.  «321,  portante  provve- 
dimenti a  favore  dell'  istituto  di  S.  Spirito  in  Sassia  ed  ospe- 
dali riuniti  di  Roma; 

Sentito  il  consiglio  di  Stato; 

Udito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del   Nostro  ministro  segretario   di   Stato ^ 
per  gli  affari  dell' interno, .  presidente  del  consiglio  dei  mi- 
nistri, di  concerto  col  ministro  del  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 
Articolo  unico. 

È  approvato  l'unito  regolamento  per  l'epecuzione  della 
legge  8  luglio  1903,  n  321,  che  sarà,  d'ordine  Nostro,  vi- 
dimato e  sottoscritto  dai  ministri  proponenti. 

Ordiniamo  che  il  presente  decieto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  uiSìciale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d' Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  5  marzo  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

R£gi$h  ì$o  alla  CorU  dei  conH  addi  15  nuiaoìo  I9()5. 

'R<i    22.  Ani  del  a<n>(frno  a  f.  87.  F.  M'b'zzktti 
Luot^    del  Sigillo,  V.  Il  Guardasigilli  RONCKK'ITI.  GlOLITTI. 


feizI^US^ZATT^glg 


LEGGI   E  DKC'RKTI  DEL  REGNO  d'itALIA   -   1005  165-5 


REGOLAMENTO 

por  resBOuziona  della  legge  8  luglio  1903,  n.  321»  portante  provvedimenti 
a  favore  deiristìtulo  di  Saita  Spirito  in  Sassia  ed  ospedali  riuniti 
in  Roma. 


Art.  1- 

Atl'atto  dell'approyasione  del  bilancio  di  previsione  degli 
ospedali  riuniti  di  Boma  il  Ministero  dell'interno  determina  in 
linea  presuntiva  la  somma  occorrente  a  provvedere  alla  eventuale 
deficienza  della  gestione  ospedaliera,  nel  limite  deUe  lire  600  mila 
rssato  dall'art.  1.'  della  legge. 

Art.  ^.        \     '     ^ 

Per  determinare  tale  defioiensa,  devono  essere  -  calcolati  se- 
paratamente i  risultati,  preventivi  della  gestione  ospedaliera 
quelli  della  gestione  economica,  in  modo  che  non  possono  mai 
far  carico  a  quella  le  apese  di  carattere  straordinario  per  miglio- 
ramenti o  m^^^utenasioue  o  trasformazione  del  patrimonio  costi- 
tuente la  dotazione  del  pio  istituto. 

Art.  3. 

Agli  effetti  dell'art.  1  della  legge  il  Ministero  dell'interno  de- 
'  nunda  a  quello  dol  tesoro  la  deficienza  passiva  della  gestione  spe- 
daliera  presuntiva  dell'esercizio  che  risulterà  dopo  dedotti  : 

a)  la  rendita  netta  paltrimoniale  liberamente  disponibile 
per  l'esercizio  della  beneficenza; 

ft)' 11  fondo  speciale  per  le  spedalità  dei  malati  non  romani, 
costituito  dalla  legge  31  maggio  1900,  n.  211  ; 

e)  la  spesa  per  il  mantenimento  dei  malati  non  apparte- 
nenti al  comune  dì  Boma,  calcolata  in  linea  presuntiva  in  base 
ai  risultati  accertati  nei  precedenti  esercizi,  perla  parte  eccedente 
il  fondo  di  cui  la  precedente  lettera  b,  e  ripetibile  dai  comuni. 


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1654  LEGGI  E  DEfBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1005 

Qli  assegni  fissi  corrisposti  dal  tesoro  dello  Stato  agli  ospedal  i 
in  virtù  delle  leggi  30  luglio  1896,  n.  343,  3  febbraio  1898,  n.  48  e 
dell'art.  3  della  legge  8  kiglia  1903,  n.  321,  sono  da  immutare  alla 
gestione  spedaliera. 

^     Art.  4. 

li  tesoro  dello  Stato  corrisponde  agli  ònpedaH  riuniti  di  Homa, 
per  dodicesimi  posticipati,  la  somma  occrorente  s'-pare^  o  della 
gestione  spedaliera,  determinata  a  termine  dei  precedenti  aiticoli. 

Qualora  il  bilancio  degli  ospedali  non  si  trovi  approvato  al 
principio  deiresercizio  finan^^iàrio  del  pio  istituto  e  manchi  per- 
ciò nei  primi  mesi  deiresercleio  stesso  la  deteffminasiaie  della  de< 
«ftciensa  da' ripianare  a  senso  del  «preeedente  art«  3^  questa  sarà 
per  quei  mi^si  corrisposta  dal  te;<aro,  per  do4ioesl.mi|  nella  misora 
fissata  per' l^eseordsciQ  scaduto;  salvoi  dopo,  approntata  il  bilancio  e 
Assata  la  presunta  eccedenza  passiva  ideila  gestione  spedaliera, 
a  conguagliare  sui  dodicesimi  che  ancora  restano  insoluti  la  mag- 
giore o  minore  somma  cofrisposta  agli  ospedali. 

7.1.  Art.  5,. 

L'aiiiministrazione  dei  fondo  per  usi  di  beneficenza  e  xeligione 
della  città  di  Roma,  versa  annualm ente  al  tesoro  dello  Stato  tutte 
le  eeoDonuc  verificatesi  sul  fondo  destinato  ài  pagamento  delle 
poi)8ioni  monastiche  di  cui  all'art.  1  della  leggo. 

Art.   6. 

CoK  (\vcfHcf  dU  appvovaisione  dei.  conto  reofiAuntivOvaanaale 
dogli  spodall'riiUviti  di!  Bo^ma  il  limisteirotdelPiateNiai*  a-norma 
dól  s\igsegnonte  art.  26|  d»tttrmina  nel  :m odo  i&idieato  dai  prece- 
doDti  articoli  2  e  3,  quale  sia  Teflettivw  deftcieoaa  aeoerta4a  neì- 
•resorcizio  e  uè  dà  partecipazione  al  Ministero  del  tesoivo,  il  quale, 
a  seconda  dei  casi,  dispone  o  la^ ritenuta  sugMiassegni  di  eui  al- 
Tart  9  d^lla  legge,  dovuti  agli  ospedMi  delle  somme  eventualmente 
antieipatc  fn  più  durante  l'esercizio  stessente  il  pagamento^a  saldo 
della»  ovMiluaK'  difTerenza  in  meno,: sempre  fino  alla  oenoorrenza 
di^ir*'»  »00,000. 


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LKGGI  E  DKCHKTI  DKL  RKGNO  d'iTALIA  -   1905  1655 

Art.  7. 

L'amministrazione  degli  ospedali  rinniti  di  Boma^  entro  un 
mese  dalla  pubblicazione  del  presente  regolamento,  presenterà 
al  Miìiistero  deirinterno  l'elenco  dei  debiti  da  dimettere  a  norma 
dell'art.  2  della  legge,  insieme  alla  liquidazione  aggiornata  di 
ciascun  debito  od  agli  atti  costitutivi  del  debito  stesso. 

n  Ministero,  dopo  di  avere  riconosciuta  la  regolarità  della 
liquidazione,  ed  approvate  le  modalità  della  operazione,  delegherà 
un  proprio  funzionario  ad  intervenire  nell'esecuzione  di  essa, 
agli  effetti  del  succennato  art.  2  della  legge. 

Art.  8. 

L'amministrazione  del  fondo  per  usi  di  beneficenza  o  reli- 
gione per  la  città  di  Boma  consegnerà  nello  stesso  termine  al- 
l'amministrazione degli  ospedali  i  certificati  della  rendita  di  cui  alla 
legge  28  maggio  1896,  n.  145. 

Art.   9. 

Entro  un  mese  dalla  pubblicazione  del  presente  regolamento 
l'amministrazione  del  fondo  per  usi  di  beneficenza  e  religione 
per  la  città  di  Boma,  procederà,  in  contraddittorio  coU'ammi- 
nistrazione  degli  ospedali,  alla  constatazione  dei  locali  del  mo- 
nastero di  Santa  Pudenzianae  degli  annessi  e  connessi,  e  conse- 
gnerà all'amministrazione  degli  ospedali  copia  autentica  degli 
atti  di  presa  di  possesso  e  della  pianta  dei  locali  stessi. 

Nel  relativo  verbale  saranno  indicate  le  servitù  attive  e  pas- 
sive, apparenti  e  non  apparenti,  eventualmente  esistenti,  e  dalla 
data  di  questo  verbale  non  potranno  portarsi,  senza  il  consenso 
dell'amministrazione  spedaliera,  modificazioni  nello  stato  degli 
Immobili  medesimi. 

Le  spese  di  '  manutenzione  e  di  riparazione,  sia  ordinarie  ^ 
che  straordinarie,  le  imposte  e  le  sovrimposte  fondiarie,  ed  ogni 
altro  peso  o  tassa  di  qualsiasi  genere  inerente  alla  proprietà  o  al 
godimento  degli  immobili  stessi  restano  a  carico  del  fondo  per  usi 
di  beneficenza  e  religione  fino  allo  sgombero  od  alla  definitiva  loro 
consegna  agli  spedali. 


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1550  LEGGI   i:  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Art.  10. 

Appena  si  sarà  avverata  per  le  caaoaiohesse  lateranensi  di 
Saata  Pudenziana  la  condizione  prevista  dall'art.  6,  secondo  alinea 
della  legge  7  luglio  1866,  n.  3036,  Tamministrazione  del  fondo 
per  usi  di  beneficenza  e  religione  per  la  città  di  Boma  prov- 
vederà  allo  sgombero  delle  religiose  stesse  e  di  tutte  quelle  altre, 
non  appartenenti  in  origine  al  monastero,  che  vi  fossero  state  con- 
centrate e  alla  consegna  del  locale  all'amministrazione  apedaliera 
a  termini  dell'art.  4  della  legge. 

Art,  11. 

Entro  16  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  regolamento 
il  tesoro  dello  Stato  verserà  in  conto  corrente  alla  Banca  d'Italia 
in  nomo  degli  ospedali  riuniti  di  Boma,  la  somma  di  lire  400,000, 
in  conto  dell'anticipazione  concessa  con  l'art.  5  della  legge,  e  dì 
cui  l'amministrazione  spedaliera  potrà  disporre  mediante  chèque 
a  firma  del  presidente  e  vidimati  dal  ragioniere  generale  del  pio 
istituto,  sia  direttamente  a  favore  dei  creditori,  sia  a  favore  del 
proprio  tesoriere.  * 

Quando  i  prelevamenti  eseguiti  abbiano  raggiunto  la  somma 
di  lire 300,000  l'amministrazione  spedaliera  richiederà  al  tesoro 
il  versamento  della  rimanente  somma  concessa  dalla  legge. 

I  chèques  rilasciati  direttamente  a  favore  dei  creditori  sa- 
ranno pure  controfirmati  dal  tesoriere  del  pio  istituto,  il  quale, 
all'atto  della  loro  consegna  alle  parti  percipienti,  curerà  che  sieno 
quietanzati  i  mandati  corrispondenti. 

A  favore  del  tesoriere  non  potranno,  sotto  la  responsabilità 
del  presidente  e  del  ragioniere  generale  degli  ospedali,  essere  rila- 
sciati chèques  per  un  importo  superiore  a  lire  60,000,  ed  in  ogni  caso 
non  se  ne  potranno  emettere  per  una  somma  che,  unita  a  quelle 
ritirate  nei  giorni  precedenti  e  non  ancóra  erogate,  superi  il  detto 
importo  di  lire  50,000. 

Art.  12. 

Le  somme  avute  in  anticipazione  come  al  precedente  artìcolo 
dovranno  a  preterenza  destinarsi  al  pagamento  dei  residui  passivi 


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LEGGI  E  DECRETI  DKL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  16 

a  tutto  Tesercizio  1902,  secondo  Telenoo  che  ne  sarà  formato  dal- 
l'amministrazione spedaliera  e  vidimato  dal  Ministero  dell'interno; 
né  potranno  essere  adibite  a  profitto  del  servizio  di  cassa  dell'eser- 
cizio in  corso  se  non  dopo  soddisfatti  gli  accennati  residui. 

Art.  13.  ;j 

La  riscossione  dei  crediti  degli  ospedali  per  rimborso  di  spese 
di  spedalità  dei  comuni  è  vigilata  dai  prefetti,  i  quali  comuni- 
cheranno annualmente  alla  seziono  di  regia  tesoreria  provinciale 
per  mezzo  della  delegafsioniB  del  tesoro  il  ruolo  delle  somme  dovute 
da  ciascun  comune  d^Ua  provincia,  co^ipilato  sulla  base  degli 
elenchi  resi  esecutori  dal  Miniatero  dell'interno  a  senso  del  regio 
decreto  6  luglio  1900,  n.  277. 

11  ragioniere  capo  della  prefettura,  so.tto  la  propria  respon- 
sabilità, terrà  al  corrente  il  conto, delle  somme  dovute  da  ciascun 
comune,  in  base  agli  elenchi  suddetti  ed  allo  quietanze  di  ver- 
samento che  saranno  dalla  sezione  di  regia  tesoreria  provinciale 
comunicate  ai  Qomuni,  sempre  a  mezzo  della  prefettura,  provo- 
oandoj  quando  occorra,  dal  prefetto,  i  provvedimenti  di  cui  al- 
l'art. 3  della  legge. 

Trasmetterà  annualmente  al  Ministero  e  non  più  tardi  del 
31  gennaio,  per  mezzo  del  prefetto,  un  elenco  delle  riscossioni  av- 
venute nell'anno  precedente  e  del  debito  residuale  di  ciascun 
comune  al  31  dicembre  dell'esercizio  scaduto,  con  una  relazione 
sull'andamento  delle  riscossioni. 

Art.  14  . 

'  Se  i  tesorieri  non  provvedono  al  pagamento  dei  mandati 
emessi  a  norma  dell'art.  6  della  legge,  il  prefetto  farà  senz'altro 
procedere  alla  verifica  della  cassa  comunale. 

Ove  da  questa  risulti  la  esistenza  di  fondi  o  che  il  tesoriere  ab- 
biasoklistatto  apteferenza  altri  mandati  od  ordini  di  pagamento 
per  qualsiasi  titolo  o  causa,  il  tesoriere  stesso,  per  efletto  della  re- 
sponsabilità alni  comminata  dal  detto  articolo,  è  tenuto  alle  spese 
dei  provvedimenti  d'ufficiò  adottati  ed  al  pa^^araento  a  vantaggio 
degli  ospedali  della  multa  del  4  \  su  l'ammontare  dei  mandati 


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165fS  LEGGI   K  DKrRKTI   DKL  RKGNO  l/lTALlA  -   1905 

insoluti,  e  n  procederà  con   ordinanza  del  prefetto  alla   rsecn- 
zione  sulla  cauzione  per  l'importo  dei  mandati   medef<imi. 

Art.  16. 
Entro  due  mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  rogolamt^uto 
l'amministrazione  degli  ospedali  riuniti  compilerà  per  ogni  prò- 
vincia  relenco  dei  contributi  tuttora  dovuti  dai  singoli  comuni 
per  spedalità  a  tutto  l'anno  1900  ed  a  mezzo  del  Ministero  dell'in- 
terno li  trasmetterà  alle  rispettive  prefetture. 

Art.  16, 

I  prefetti  comunicano  ai  comuni  l'ammontare  del  rispettivo 
debito  residuale  perchè  provvedano  al  pagamento  entro  il  ter- 
mine di  giorni  30  dalla  data  della  nota  di  comunicazione. 

Oontemporaneamente  i  prefetti  trasmettono  per  la  riscossione 
alla  sezione  di  regia  tesoreria  provinciale  per  mezzo  della  delega- 
zioni del  tesoro  l'elenco  dei  comuni  debitori  coll'indicazione  della 
scadenza  del  debito. 

Appena  decorso  il  termine,  il  prefetto  deve  senz'altro  pro- 
muovere i  provvedimenti  d'ufficio,  di  cui  all'art.  6  della  legge. 

Alla  riscossione  di  queste  somme  sono  {applicabili  le  disposi- 
zioni dei  precedenti  articoli  13  e  14. 

Art.  17.  , 

L'ultimo  giorno  di  ogni  mese  la  sezione  di  regia  tesorerìa  pro- 
vinciale, per  mezzo  della  delegazione  del  tesoro,  converte  tutte 
le  somme  riscosse  per  rimborso  di  spedalità  dovute  a  tutto  l'anno 
1901  in  vaglia  del  tesoro  a  favore  del  tesoriere  centrale,  il  quale 
ne  farà  imputazione  al  credito  del  Ministero  del  tesoro  in  conto 
delle  rate  annuali  per  ricupero  dell'anticipazione  di  cui  all'art  6 
della  legge. 

Converte  le  somme  riscosse  per  contributi  posteriori  al  1901 
in  vaglia  del  tesoro  a  favore  del  tesoriere  degli  ospedali  di  Eoma, 
e  lo  rimette  al  prefetto  per  l'invio  air^imministrazione  interessata. 

Art.  18. 

Ove  le  somme  riscosse  in  ponto  dei  contributi  arretrati  a 
tutto  ÌM901  e  yersate  al  tesero  in  conto  dell'ai^ticipazione  sud- 


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LKC;(JI   K  DECRETI  DEL  KKCiXO  dViAI.IA  -    1005  1659 

detta,  risultino  inferiori  all'annualità  dovuta  dagli  ospedali,  la 
differenza  sarà  trattenuta  dal  tesoro  sugli  assegni  agli  ospedali 
stessi  dovuti  per  effetto  dell'art.  3  della  legge. 

Qualora  invece  superassero  l'ammontare  dell'annualità  sca- 
duta, esse  saranno  imputate  a  conto  di  quella  successiva. 
.  ,  Quando  l'intero  debito  verso  lo  Stato  per  restituzione  della 
ripetuta  anticipazione  risulti  integralmente  sodisfatto,  il  Ministero 
del  tesoro  disporrà  che  tutte  le  successive  riscosBìoni  siano  versate 
all'amministrazione   ospedaliera. 

Art.  19. 

Le  deliberazioni  indicate  nell'art.  34  della  legge  17  luglio  1890, 
n.  6972,  sono  pubblicate  all'albo  della  sede  principale  dell'istituto 
e  trasmesse  in  copia,  munite  dell'attestazione  di  pubblicazione  a 
Arma  del  segretario  generale  dell'istituto  stesso,  al  Ministero  del- 
l'interno entro  otto  giorni  dalla  loro  data. 

Art.  30. 

Salvo  quanto  è  disposto  nei  seguenti  articoli  21  e  22,  il  Mi- 
nistero dell'interno,  trasmetterà  con  gli  atti  relativi,  al  Ministero 
del  tesoro,  per  il  juo  esame,  tutte  le  deliberazioni,  di  cui  agli  ar- 
ticoli 36  e  38  della  leggo  17  luglio  1890,  n.  6972,  dopo  di  avero 
provveduto  per  quello  cui  occorra,  alla  relativa  istruttoria. 

All'approvazione  dell'atto  verrà  provveduto  con  decreto  del 
mi  Distro  dell' int*. TUO  previo  accordo  col  ministro  del  tesoro. 

In  caso  difdissenso  si  provvederà  a  ienore  del  n.  8,  art.  1, 
del  regio  decreto  14  novembre  1901,  n.  460. 

Art.  21. 

I  ministri  dell'interno  e  del  tesoro  disignano,  annualmente 
ciascuno,  nn  proprio  funzionario,  perchè  procedano  di  accordo 
^ir<samt*  del  bilancio  di  previsione  e  dei  couti  dell's^  mi  Distra- 
zione e  degli  agenti,  contabili  degli  ospedali  riuniti. 

I  funzionari  delegati  hanno  facoltà  di  procedere  direttji- 
nieiìte  presso  l'amministrazioni  sprdaliera  all'esame  dei  n  lati  vi 
documentii  a^  riscontro  delle  scrjttHre  .contabili  e  di  chiedere  co- 


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lf)«)()  LKGGI   K  DECPETT   DML  lUCiNO   d'tTAUA    -    11)05 

raunicazione  degli  atti  tutti  che  vi  hanno  o  possano  avervi  riferi- 
mento. 

Occorrendo  di  rilevare  irregolarità  o  discordanze,  ne  danno 
comanicazione,  secondo  i  casi,  airamministrazione  od  agli  affici 
competenti,  od  agli  agenti  contabili,  le  cui  contro  deduzioni  scritte 
richiedono  ed  uniscono  alla  relazione,  quando  non  le  ritengono  saf- 
ficienti  a  dirimere  la  contestazione. 

Art.  22. 

Neiresame  del  bilancio  di  previsione  i  funzionari  delegati  ri- 
leveranno specialmente: 

a)  le  sì(uazi.oni  risultanti  dalle  previsioni  agli  efletti  degli 
articoli  2  e   3  del  presente  regolamento; 

b)  le  variazioni  occorrenti  negli  stanziamenti  attivi  e  pas- 
sivi, sia  per  allogazioni  d'ufficio  che  per  riduzioni  di  spese  o  mi- 
gliore accertamento  di  entrate. 

La  relazione  dei  due  funzionari  delegati  sarà  trasmessa,  in- 
sieme al  bilancio,  in  due  esemj>^ari  distinti  al  Ministero  del  tesoro 
e  al  Ministero  dell'interno. 

ii  '  Art,  23. 

L'esame  dei  funzionari  delegati  sul  conto  consuntivo  dell'am  - 
ministrazione  e  sui  conti  del  tesoriere  e  degli  altri  agenti  contabili 
riguarda  il  merito'  giuridico  e  contabile  di  ciascuna  partita  del 
conto,  i  «rapporti  di  debito  e  credito  fra  gli  agenti  stessi  e  l'isti- 
tuto, e  si  estende  ai  contabili  di  diritto,  a  tutti  coloro  che  hanno 
avuto  maneggio  di  valori  per  conto  della  pia  istituzione  ed  agli 
amministratori  che  potessero  risultare  responsabili  a  termini  di 
legge. 

Art.  24. 

Il  Ministero  dell'interno,  ove  intenda  variare  d'accordo  eoi 
Ministero  del  tesoro  le  risilltanze  dei  conti  odichiarare  la  respon- 
sàbilitlà  degli  amministratori  o  degli  adenti  éontabili,  fa  notificare 
agli  interessati,  nei  modi  di  cui  all'art.  131  del  regolamento  am- 
ministrativo 5  febbràio  l'891,  n.  99,  apposita  ordinanza  interloeii- 
toria. 

Le  decisioni  definitive  detono  èssere  motivate. 


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LEOOI  E  DECRETI  DEL  REGKO  d'iTAUA  -  1905  1661 

Art.  35. 

Nell'esame  del  conto  coiiAiintiyo  deiramministrasione  i  fan- 
zionari  delegati  rileveranno  con  separata  relazione: 

a)  la  situazione  deUa  gestione  del  fondo  speciale  creato 
dalla  legge  31  maggio  1900,  n.  211,  per  il  mantenimento  dei  ma: 
lati  non  appartenenti  al  comnne  di  Boma  e  l'ammontare  della 
somma  eyentualmente  spesa  in  eccedenza  al  detto  fondo  speciale 
e  ripetibile  dai  comuni. 

b)  la  effettiva  deficienza  passiva  della  gestione  spedaliera 
per  gli  effetti  di  cni  all'articolo  6  del  presente  regolamento. 

Art.  26. 

In  base  alle  risultanze  del  dontb  consuntivo'  dell'amministra- 
zione e  contemporaneamente  all'approvatone  di  esso  il  Ministero 
dell'interno,  d'accordo  col  Ministero  del  tesoro,  con  separati  de- 
creti provvede: 

a)  alla  determinazione  della  eventuale  rimanenza  passiva 
della  gestione  del  fondo  speciale  costituito  coll'art.  1^  dell'accen- 
nata legge  31  n^aggio  1900,  n,  211  da  ripianare  col  rimborso  delle 
spese  dir  spedalità  a  termini  dell'art.  9  del  relativo  regolamento 
6  luglio  1900,  n.  277;         ^ 

J>)  ella  determinazione  della,  somma  che  gli^^ospedali  do- 
vranno rimborsare  ^1  tesoro,  o  riscuotere  dallo  stesso  per  con- 
guaglio tra  quelle  riscosse  in  conto  dell'esercizio  e  l'importo  del- 
l'effettiva deficienza  accertata  nella  gestione  ospedaliera,  a  senso 
dell'art.  6  del  presente  regolamento. 

Art.  27. 

Oltre  ai  provvedimenti  autorizzati  dall'art.  29  della  legge 
17  luglio  1890,  n.  6972,  il  Ministero  dell'interno,  può  in  caso  di 
urgenza,  anche. indipendentemente  dall'esame  e  giudizio  sui  conti, 
emettere  acarico  degli  agenti  contabili,  e,  nei  casi  di  cui  alle  lettere 
a)  e  h)  dell'art.  30  della  legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  a  carico  degli 
amministratori,  provvedimenti  validi  per  procedere  ad  atti  con- 
servatori. / 

Bi  questi  sarà  data  oomunici^zione  al  Ministero  del  tesoro. 


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1662  LEGGI  E  DECRETI  DEL  HEGXO  d'tALIA  -   1905      '  ' 

Art.  »«.  '•• 

Il  pteBM^&t^dMlft^oOìnmiBBtoìif^iflyedalieimv oltre  allHB#ii>«te 
copia  delle  deliberàXi^ììl«cS9e<4r^'«0d^approiQafoiipe<tatoTift/t6omu«- 
Dica,  di  volta,  !b  volta 'al  MinBtéro'dda'iiiteTn^l^eleneo  di  tmtte 
ie  ddiber'aziom  adottate  della  commissione  s<)eB8a*  >   • 

Art.  ^9. 

A  mente  dell'articolo  60  della  legge  17  luglio  1890,  n.  6972, 
spetta  al  Ministero  dell'interno  di  provvedere,  ove  occorra,  alle 
allogazioni  d'ufficio  nel  bilancio  ed  all'emissione  dei  mandati  di 
ufficio. 

Esso  provvede  pure  con  suo  decreto,  o  col  mezzo  di  un  dele- 
gato speciale,  all'esecuzione  degli  altri  atti  resi  obbligatori  da 
legge  o  da  regolamento,  nei  casi  di  cui  all'accennato  articolo. 

•   Art.  '30, 

Il  ragioniere  generale  dell'Amministrazione  spedàliéra,  '  deve, 
in  conformità  delle  istruzioni  che  saranno  impartite' dòl  Ministero 
dell'interno: 

a)  tenere  in  evidenza  nelle  sue  Scritture  i  .eotiti  ^elle  en* 
trate  e  delle  spese,  in  relazione,  tanto  ui  capitoli  del  bilancio^ 
quanto  ai  vari  servizi  ed  alla  responsabilità  degli  agenti  «contabili; 
e  i  conti  del  patrimonio  dell'istituto  e  delle  variazioni  ndla  sua 
consistenza,  sia  per  effetto  della  gestione  del  bilàncio'che  per  qua- 
lunque altra  causa; 

b)  esercitare  una  continua  Vigilanza  su  tutti  i  servizi  conta- 
bili, comprese  le  officine  maggiori  o  minóri,  e  su  qualtmque  agBnte 
che  abbia  maneggio  o  deposito  disvalori  e  materia  di  conto  del- 
l'amministrazione. 

Art.  31.   . 

Tutti  i  mandati  di  pagamento  devotio  p^tave^it  visto  dei  «a- 
gionierc  generale  li  quale,  sotto  la  sua  responsabiiità,  d^e  aocef< 
tarsi  che  siano  osservate  l«e  disposizioni  dell'art.  52' del  regoSameato 
di  contabilità  5  febbraio  1891,  ti:  99. 

Qualora  non  creda  per  qualsiasi  motivo  d'irregolarità  di  dare 
seguito  ad  un  ùiandato'o  ruolo  di  pagan^ntoj  deve^8«ibit;o>  f He- 


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LEO  or  i:  DKf'RKTi  DEL  REOXo  d'italta  -  1005  1663 

rime  al  presidente  della  Commissione,  il  qnale  se  ciò  nonostante 
giudichi  di  tLar  dorso  al  titolo  di  pagamento,  ne  darà  ordine  in 
iscritto  al  ragioniere,  che  dovrà  eseguirlo,  trasmettendo  però^coQ- 
temporaneamente  tanto  le  sue  osservazioni  che  l'ordine  del  pre- 
sidente al  Ministero  deUMnterno. 

Art.  82. 

Per  tutto  ciò  che  c<>ùcetné'l'àmministr»^x)ne  e  la  contabilità 
dell*  istituto  e  Tesercizio  della  vigilanza  ed  ingerenza  governativa 
saranno  osservatele  disposizioni  del  regolamento  5  febbraio  1891, 
n.  99,  iii' quanto* nbh  provveda  il  presente  regolamento,  al  quale 
potranno  per  decreto  reale,  d'accordo  fra  il  Ministero  dell'in- 
terno e  quello  del  tèfeoro,  sentito  il  parere  del  consiglio  di  Stato, 
apportarsi  quelle  modificazioni  che  l'esperienza  avrà  dimostrate 
opportune. 

Visto  d'ordine  di  Sua  Maestà: 
,        //  ministro  dell'interno 
prvsédente  del  Consiglio  dJei  ministri 
GIOLITTI. 

//  ministro  delle  finanze 
U  LUZZATTÌ. 


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1664  LliGGI  E  DECRETI  DEL  UEGNO  d'iTALIA  -  1905 

N.  187.        A        N.  187. 

Rbqio  Decreto  che  modifica  il  regolamento  sul  servizio  dèlie 
direzioni  dei  lavori  e  per  la  contabilità  del  materiale 
nei  regi  arsenali  e  cantieri  marittimi. 

13  aprile  1905. 
{Puòàiica0  ntlh  QaMMeUa  Uffieiak  del  Regno  il  23  maggio  1906,  m.  1211 


VITTOEIO  EMANUELE  DI 

PER  ORÀZIA  DI  DIO  E  PER  VOLONTÌ  DELLA  NÀZIOMI 
BB   D'ITALIA 

Visto  il  regio  decreto  in  data  20  giugno  1895,  n.  431, 
col  quale  fu  approvato  il  regolamento  per  il  servizio  delle 
direzioni  dei  lavori  e  per  la  contabilità  del  materiale  dei 
regi  arsenali  e  cantieri  marittimi; 

Visto  il  regio  decreto  22  novembre  1900,  n.  434,  in 
virtù  del  quale  furjono  approvate  alcune  modificazioni  ni 
suindicato  regolamento  ; 

Visto  il  regio  decreto  2  dicembre  1900,  n.  414,  relativo 
al  personale  lavorante  degli  stabilimenti  militari  marittimi  ; 

Sentito  il  consìglio  superiore  di  marina; 

Udito  il  parere  del  consiglio  di  Stato  e  della  corte  dei 
conti; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  della  marina,  di  ac- 
cordo col  ministro  del  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art.  1. 

Sono  approvate  le  seguenti  modificazioni  e  aggiunte,  fir- 
mate d'ordine  Nostro  dal  ministro  della  marina: 

a)  Agli  artìcoli  7  (lettera.;),  37,  38  (n.  7),  51  (n.  3  e  7) 
del  suindicato  regolamento  20  giugno  1895; 


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LEGGI  £  DBCBETI  DEL  RSGNO  d'iTALIA   -  1905  16'  5 

h)  Agli  artìcoli  1  (n.  3)  e  2  (n.  1,  2,  3  e  5)  delle  dì- 
sposizioni  approvate  col  regio  decreto  in  data  22  novem- 
bre 1900,  TX.  434  ; 

e)  All'art.  3  del  regio  decreto  2  dicembre  1900,  n,  414. 

Art.  2. 
Sono  abrogate  le  disposizioni   contenute  negli   articoli  9 
(lettera  d)  30  (n.   2,  3   e  4),  33  (n.  3,  lettere  d  ed  e)  del 
menzionato  regolamento  20  giugno  1895. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  13  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Uégigtralo  alla  OorU  dwi  eonti  adcH  15  maggio  1006. 

Ség.  22.  AiU  del  Gommino  a  /.  86.  P.  Mnarrn. 
tMogo  del  Bigm.  Y.  B  Guardasigilli  C  PINOCCHIARO-APRILB. 


C.   MlRABELLO. 

Gargano. 


I         ..ir 


105  —  VoL.  IL  -  1905. 

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1666  LEGGI   E  DECRETI  DEL  EEGKO  D*ITALIA  *  1905 

xMODIFICAZIONI  AL  REGOLAMENTO 

pel  servizio  delle  direzioni  dei  lavori  e  per  la  contabiliti  del  materiale 
nel  regi  arsenali  e  cantieri  marittimi 


Art.  l. 
I.  Alla  tabella   relativa  ai  mestieri  ed  alle   mercedi  dei 
lavoranti  dei  regi  stabilimenti   marittimi,  di  cui    all'art.  1, 
n.  3,  delle  disposizioni  approvate  col  regio    decreto  22  no- 
vembre 1900,  n.  434,  è  sostituita  la  seguente: 


.s 

M  esJ^ie  ri 

Meroetie  giornaiiei-a 

f 

O 

Normale 
Lire 

Massima 
Lire 

!• 

I.  Calderai  fucinatori;  2.  Congegnatori  elettricisti; 
3.  Gongegnatarì  e  montatori  di  macchine;  4.  Con- 
gegnatori  ailnriati  ;  5.  Congegnatori  tprpedini- 
Bti  ;  6.  Fabbri  capi  maglio  ;  7.  Fonditori  capi 
forno  ;  8.  Fotografi  ;  9.  Facinatori  di  lamiere 
e  verghe   profilate;    10.   IncÌBC»i  an  metalli; 
11.  Meccanici  di  precisioDe  ;  12.  Modellatori  di 
nayi;  13.  Ramierì  tubisti  da  vapore;  14.  Ra- 
mierì  tubisti  per  silarì;  15.  Souitorì  da  legno; 
16.  Tornitori  da  metallo 

3.50  a  4.00 

8.00  a  3.50 
3.G0  a  3.50 

5. 00  e  più 

2» 

3* 

1.  Calderai  comuni;  2.  Carpentieri coomni  da  fer- 
ro; 3.  Carpentieri  maestri   d*ascia;  4  Conge- 
gnatori comuni  ;  5.  Elettricisti  comuni  ;  6.  Fab- 
bri fucinatori  ;  7.  Fonditt^ri  stalfatori  ;  8.  Fuo- 
chisti per  prove  di  apparati  motori;  9.  lata- 
ffliatori  ;    10.  Lavoratori  di  mobili   di   ferro  ; 
II.  Litografi;    12.  Macchinisti  conduttori  di 
macchine  fisse;  13.  Modellatori  comuni  ;  14  Pit- 
tori omamentisti  ed  indoratori;  15.  Stipettai 
ebanisti;  id.  Tagliatori  di  vele;  17.  Tipografi. 

1,  Armaiuoli  ;  2.  Artificieri  per  alti  esplosivi  ;  3.  Ro- 
blnatori  per  macchine   elettriche;  4.  Calafati 
foratori,  impernatori   da  mazzohi  e  da  ferro 
per  navi  e  per  caldaie;  5.  Fabbri  agpustatori; 
6.  ImpiOmbatori  di  cavi  metallici  ;  7.  Ribaditori 

A     con  utensili  meccanici  speciali  ;  8.  Tappezzieri; 
9.  Zincatori  a  caldo 

5.00 
4.50 

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LEGGI  £  UBCB£TI  DEL  SEGNO  D'iTALIA  -  1905 


1667 


08 

Mestieri 

Mercede  giomaliera 

1 

^ 

Noimale 

Massima 

s 

Lii-e 

Lire 

4* 

1.   Artificieri   oomimi;  2.  Attrezzatori  ;  3.  Bottai; 
4.  Bo/zelUi;  5.  Capi  faochisti;  6.  Conduttori 
di  maochine   utensili;  7.  Cordai;  8.  Cacitori 
di  baaditte;  fil.Caeitan  e  guarnitori  di  vele; 
10.  Foratori  e  aealpellatoii  con  ntenaili  moe- 
canici  «peciali  ;  1 1 .  InaerTienti  d*u|kio  ;  12.  Lan- 
ternai  ed   ottonai;    18.  Lustratori  di  mobili; 
14.  Muratori  per  forni  di  caldaie;  15.  Palom- 

bari; 16.  Piallatori,  incaatratori  e  trapanatori 

"^ 

dì  metalli;  17.  Pittori  comuni  per  nari  e  atuc- 

catorì;  18. Ramieri  comuni;  19.  Remai;  SjKX  Ri- 

'  • 

baditorì  per  naTi    e    caldaie;    21.    Segatori; 

;         • 

22.  Stipettai  comuni;  23.  Tornitori  da  legno. 

3.00  a  3.50 

4.00 

^- 

1.  Arrotini,  saldaHBeghe  e  lima-saghe;  t.  Carrai; 
3.  C&iodaroli  ;  4.  Conduttori  di  magli  a  vapore; 
di  locomobili  e  piccoli  motori;  5.  Cuoiai   per 

!  ■    1 

' 

fornimenti  militari,  p«r  manichette  di  pompe 

* 

1 

, 

.  gnami  ;  8.  Foratori  di  metallo  a  mano,  imen- 

,  latori  e  scalpellatori  di  metallo  a  mano  ;  9.  Fuc- 

• 

cHisti  per  forni  fissorì;  tO.  Lattai;  il.  Lega- 

• 

tori  di  libri;   12.   Magazsinieri   di   officine; 

K 

13.  Magnani  e  limatori;  14.  ManoTali  marinai; 

-, 

15.  Materassai;  16.  Muratori   comani.   .    .   . 

J.  50  a  3  00 

.  3.50 

6* 

l.  Fuochisti  comuni;  2.  Guide  da  palombaro;  8.Ma- 

>•* 

noTàli  comuni;  4.  Pegolieri  e  preparatori  di 

* 

2. 00  a  2. 50 

8.00 

7* 

ODeraie  di  aualuaone  mestiere 

2.00  a  2.50 

8.(0 

i 

'^^  hr^^A  «w*^*^      ^•^      ^^v«h*^Wft  ^^fl*»^^      •••*#«»w«^#*  **■     ■«««           *9*** 

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1668  LEr.-;(  e  dbcbeti  del  heoxo  d*itaija  -  1905 

2.  Nessun  lavorante  è  classificato  nella  matricola  e  nei 
ruoli  di  presenza  e  mercedi  con  nn  mestiere  che  non  sia 
compreso  fra  quelli  indicati  nella  precedente  tabella. 

Art.  2. 

Le  disposizioni  approvate  col  regio  decreto  22  novem- 
bre 1900,  n.  434,  contenute  all'art.  2,  paragrafi  1,  2,  3 
e  5  sono  abrogate  e  soatituite  dalle  seguenti: 

1.  Le  promozioni  di  classe  dei  lavoranti  hanno  luogo 
normahnente  con  la  data  del  V  gennaio  e  del  T  luglio  di 
ciascun  anno  e  vengono  el9ettuate  dalle  direzioni  e  sotto 
direzioni  dei  lavori. 

Il  Ministero,  quando  ne  sia  il  caao,  unpartisoe  istruzioni 
circa  le  modalità  d'indole  generale  da  osservarsi  nel  con- 
cedere le  promozioni,  perchè  si  seguano  criteri  uniformi 
nei  vari  stabilimenti*    '  ' 

2.  Le  promozioni  sono  fatte,  in  massima,  per  anzia- 
nità,  con  esclusione  4ei  lavoranti  non  meritevoli,  ed  a 
scelta,  per  merito  speciale,  secondo  le  norme  appresso  in- 
dicate. 

3.  Gli  operai  di  tutti  i  mestieri  contemplati  nella  ta- 
bella di  cui  all'art.  1,  le- operaie  ed  i  manovali  comuni 
hanno  diritto  alla  promozione,,  se  ne  sono  riconosciuti  meri- 
tevoli per  abilità  ed  irreprensibile  condotta,  quando  al 
1^  gennaio  ed  al  P  lugUo  si  trovino  di  avere  la  seguente 
anzianità  di  classe,  in  relazione  alla  loro  mercede: 

Operai  dei  vari  mestieri  considerati  nelle  prime  cinque 
categorie  dalla  tabella  di  cui  all'art.  1  : 

con  la  mercede  di  L.  4. 50  .     .     .  10  anni 

»  1»  »  4. 00  .     *     .  8  anni 

»  »  »  3. 50  ...  6  anni 

»  »  "  »  3. 00  .     .     .  '   5  anni 

1^  1^  »  2. 50  ...  4  anni 

»  »  »  2. 00  ...  3  anni 

»  »  j»  1 .  50  ...  2  anni 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1669 

Operai,  operaie  e  maBovali  comuni  della  6*  e  7*  ca- 
tegoria : 

con  la  mercede  di  L.  2»  50     .     .     .     6  anni 
»  y^  »    2. 00     ...     4  anni 

»  »  x>    1 .  50     .     .     .     3  anni 

4.  Quando  per  giustificate  ragioni  sia  il  caso  di  conce- 
dere promozioni  a  scelta»  esse  vengono  effettuate  sempre 
contemporaneamente  alle  promozioni  per  anzianità,  però  il 
loro  numero  non  può  essere,  volta  per  volta,  superiore  a 
quello  corrispondente  al  10  per  cento  del  numero  di  queste 
ultime  promozioni  pei  lavoranti  che  non  hanno  ancora  rag- 
giunta la  più  elevata  mercede  normale  stabilita  pei  rispet- 
tivi mestieri  e  del  15  per  cento  dello  stesso  numero  per 
coloro  che  hanno  raggiunta  o  superata  tale  mercede. 

Perchè  i  lavoranti  possano  conseguire  promorione  a  scelta, 
debbono  avere  almeno  un  anno  di  anzianità  di  classe. 

5.  Salvo  ordini  in  contrario  del  Ministero  e  Teccezìone 
dì  cui  al  seguente  n.  10  noh  hanno  luogo  promozioni  di 
lavorante  oltre  quelle  semestrali  indicate  al  precedente  nu- 
mero 1.  * 

6.  Le  proposte  di  avanzamento  dei  lavoranti  vengono 
compilate,  presso  ciascuna  direzione  dei  lavori,  da  una  com- 
missione presieduta  dal  vice-direttore  e  composta  di  due 
ufficiali  dirigenti,  e  due  impiegati  tecnici,  da  nominarsi  dal 
direttore  tra  quelli  di  grado  più  elevato  o  più  anziani. 

Presso  le  sotto-direzioni   dei   lavori  le  commissioni  sono 
presiedute  dal  sotto-direttore. 

.7.  Per  le  promozioni  per  anzianità,  le  commissioni 
scrutinano  tutti  i  lavoranti  che  si  trovano  nelle  condizioni  di 
anzianità  indicate  al  precedente  n.  3,  per  accertare  se  sono 
meritevoli  dì  avanzamento.  Questo  scrutìnio  viene  fatto  in 
base  alle  note  matricolari  e  caratteristiche,  ai  rapporti  de- 
gli ufficiali  preposti  ai  lavori  ed  alle  officine  e  dei  capi  di 
queste  ultime,  nonché  ad  altri  elementi  di  giudizio  a  cui  le 
commissioni  credessero  di  ricorrere  per  dare  alle  loro  pro- 
poste il  maggiore  affidamento  d'imparzialità  e  di  giustizia. 


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1670  LEGGI  £  DECHETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

8.  Le  commissioni  compilano  processo  verbale  circa  le 
proposte  di  avanzamento  per  anzianità.  In  esso  vengono  in- 
dicati i  lavoranti  non  compresi  nelle  liste  e  le  ragioni  della 
loro  esclusione. 

Analogamente,  dal  verbale  debbono  risultare  le  proposte 
di  avanzamento  a  scelta,  con  l'indicazione  dei  motivi  che 
le  giustificano. 

9.  11  direttore  può  non  concedere  la  promozione  a  la- 
voranti che  siano  stati  proposti  dalla  commissione,  quando 
abbia  valide  ragioni  a  ciò  fare.  Queste  ragioni  debbono  es- 
sere indicate  nel  verbale  con  apposite  note  sottoscritte  dal 
direttore  medesimo. 

I  verbali  vengono  conservati  negli  archivi  delle  direzioni. 

Sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui  all'art.  83,  n.  3,  let- 
tere d  ed  Cj  del  regolamento  j^er  il  servizio  delle  direzioni 
dei  lavori  e  per  la  contabilità  del  materiale  nei  regi  arse- 
nali e  cantieri  marittimi,  approvato  con  regio  decreto  20  giu- 
gno 1895,  n.  431,  che  nei  seguenti  articoli  sarà  indicato 
con  la  semplice  denominazione  di  regolamento:  20  giu- 
gno 1895. 

10.  I  garzoni,  giunti  al  W  anno  di  età,  se  hanno  ser- 
bato buona  condotta,  sono  ammessi  ad  una  prova  d'arte 
nel  loro  mestiere  per  la  promozione  ad  operaio  di  8*  classe, 
la  quale  promozione  è  loro  concessa  quando  questa  prova 
risulti  soddisfacente. 

11.  Le  promozioni  debbono  essere  annunziate  all'or- 
dine del  giorno  delle  direzioni  e  sotto-direzioni  dei  lavori 
nel  corso  della  quindicina  che  precede  il  giorno  della  loro 
decorrenza,  il  quale  in  ogni  caso  dovrà  essere  il  primo  di 
una  quindicina. 

Le  direzioni  inviano  al  Ministero,  volta  per  volta,  un 
prospetto  numerico  delle  promozioni  e^ettuate  nelle  varie 
classi  dei  lavoranti,  distinguendo  quelle  a  scelta  dalle  idtre 
per  anzianità. 

Art.  3. 

Le  disposizioni  contenute  nei  paragrafi  2,  3  e  4  del- 
l'art. 30  del  regolamento  20  giugno  1895   sono   abrogate. 


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LEOGI   E  DECRETI   DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905  1671 

Art.  4. 

All'art.  3  del  regio  decreto  2  dicembre  1900,  n-  414,  è 
sostituito  il  seguente: 

Agli  individui  del  personale  lavorante  degli  stabilimenti 
marittimi,  che  si  trovino  nelle  condizioni  di  essere  riammessi, 
quali  reduci  dal  servizio  militare,  ai  sensi  degli  articoli  1 
e  2  del  regio  decreto  2  dicembre  1900,  n.  414,  sarà  as- 
segnata, all'atto  della  riammissione,  la  mercede  di  cui  go- 
drebbero, giusta  i  periodi  di  anzianità  nelle  mercedi  stabi- 
lite all'art.  2(n.  3)  delle  presenti  disposizioni,  ove  non  si 
fossero  assentati  dal  lavoro   a  causa   del  servizio  militare. 

Art.  5. 
È  abrogato  Tart.  34  del  regolamento  20  giugno  1905. 

Art.  6. 

Il  titolo  dell'aìrt.  37  del  regolamento  20  giugno  1895  è 
modificato  come  segue  :  lesioni  riportate  in  servizio  per 
causa  di  lavoro  ;  malattie  non  dipendenti  da  cause  di  ser-- 
vizio. 

Al  medesimo  articolo  sono  aggiunti  altri  otto  paragrafi, 
numerati  progressivamente  dal  16  al  23,  circa  gli  operai 
infermi  per  cause  non  dipendenti  dal  servizio  ;  e  cioè  : 

16.  Ai  lavoranti  infermi  per  cause  indipendenti  dal  la- 
voro è,  su  proposta  dei  direttori  e  sotto-direttori,  concesso 
dal  Ministero  un  sussidio  giornaliero^  quando  l'infermità 
abbia  una  durata  superiore  a  cinque  giorni  e  quando  i  la- 
voranti che  ne  sono  affetti  risultino  meritevoli^di  conside- 
razione. 

17.  Il  sussidio  giornaliero  non  può  oltrepassare  la  metà 
della  mercede  assegnata  ai  lavoranti  ai  quali  è  concesso. 
La  misura  del  sussidio  cpsi  limitata  è  determinata  dai  com- 
petenti direttori  o  sotto-direttori  in  relazione  all'  abilità,  allo 
zelo  in  servìzio  ed  alla  condotta  dei  lavoranti,  tenendo  anche 
conto  delle  loro  condizioni  economiche  e  del  numero  dello 
persone  di  famìglia  che  hanno  a  carico. 


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1672  LEGGI  E  DBCHETI  DEL  REGNO  o'iTALIA  -  1906 

18.  Per  aspirare  alla  concessione  del  sussidio  i  lavo- 
ranti infermi  a  casa  debbono  fare  domanda  alla  direzione  o 
sotto-direzione  di  essere  visitati  da  un  medico  militare. 

Questa  domanda  deve  esser  fatta  non  oltre  il  terzo  giorno 
di  malattia. 

19.  Ricevuta  la  domanda,  il  direttore  o  sotto-direttore 
provvede  sollecitamente  per  la  visita  medica,  rivolgendom 
direttamente  alla  direzione  di  sanità  o  ospedale  secondario 
rispettivamente,  o  alla  autorità  militare  del  regio  esercito 
all'occorrenza. 

L'ufficiale  sanitario  incaricato  della  visita  deve  accer- 
tare la  esistenza  della  malattia  ed  indicarne  la  presumibile 
durata. 

Contemporaneamente  il  direttore  o  sotto  direttore  chiede 
informazioni,  per  mezzo  dei  reali  carabinieri,  se  già  non 
ne  possiede  di  data  recente,  intorno  afle  condizioni  econo- 
miche dei  lavoranti  infermi  ed  alla  composizione  delle  loro 
famiglie. 

20.  Per  i  lavoranti  ricoverati  in  pubblici  ospedali,  o  in 
case  di  salute,  alla  visita  dell'ufficiale  sanitario,  di  cui  al 
precedente  n.  19,  è  sostituito  un  certificato  medico  del  di- 
rettore dello  stabilimento  nel  quale  ciascun  lavorante  tro- 
vasi ricoverato. 

Questo  certificato  è  fatto  pervenire  alla  direzione  o  sotto 
direzione  per  rura  dei  lavoranti  infermi,  ovvero  è  chiesto 
d'ufficio,  in  seguito  a  domanda  degli  interessati. 

21.  I  lavoranti  infermi  possono  avere  successivi  sus- 
sidi per  un  tempo  non  superiore  a  sei  mesi,  rinnovando  le 
istanze  a  periodi  di  10  giorni,  a  contare  dall'ultimo  giórno 
nel  quale  è  stato  concesso  il  sussidio  precedente. 

22.  Non  sono,  per  alcuna  ragione,  concessi  sussidi  ai 
lavoranti  per  infermità  contratte  indipendentemente  dal  la- 
voro, con  la  semplice  esibizione  di  certificati  o  dichiarazioni 
di  medici  estranei  alla  regia  marina  ed  al'  regio  esercito, 
salvo  il  caso  previsto  nel  precedente  n.  20. 

Parimenti  non  sono  concessi  sussidi  quando  le  istanze  per 


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LEGGI   E  UBCHETI  DEL  EEONO  d'iTALU    -    1905  1673 

la  vìsita  medica  non  sono  presentate  nel  tempo  prescritto 
nel  n*  18,  in  modo  che  si  possuio  accertare  dajruffioiale 
sanitario,  prima  che  cessino,  le  infermità  che  rendono  tem- 
poraneamente i  lavoranti  inabili  al  servizio. 

23.  Nell'assegna2ione  dei  sussidi  si  tien  conto  dei  giorni 
festivi  solo  per  qManto  riguarda  la  durata  delle  infermità, 
mentre  la  quota  di  mercede  che  si  propone  per  ciascun 
giorno  di  malattia  è  conteggiata  esclusivamente  pei  giorni 
feriali. 

I  sussidi  considerati  in  questo  articolo  vengono  pagati 
con  liste  speciali,  dopo  l'emissione  dei  relativi  decreti,  in 
base  alle  proposte  fatte  al  Ministero.. 

Art.  7. 

Al  §  7  dell'art.  38  del  regolamento  20  giugno  1895  è 
aggiunto  il  seguente  capoverso: 

Ai  capi  operai  e  capi  manovali  i  direttori  possono  ac- 
cordare, conciliabilmente  con  le  esigente  del  servizio,  li- 
cenze, senza  perdita  dì  mercede,  fino  alla  concorrenza  di 
dieci  giorni  lavorativi  per  ciascun  anno,  non  cumulandoli 
per  più  anni. 

•  Art.  8. 

Le  disposizioni  contenute  nei  paragrafi  3  e  7  dell'art.  51 
del  regolamento  20  giugno  1895  sono  modificate  e  sosti- 
tuite dalle  seguenti: 

(N.  3).  Quando  il  trasferimento  implica  cambiamento 
del  comune  di  residenza  i  lavoranti  trasferiti  hanno  diritto 
ad  un  soprassoldo  giornaliero  di  lire  2,00  se  operai,  operaie 
0  manovali  e  di  lire  1 ,50  se  garzoni,  durante  il  viaggio,  e 
ad  una  indennità  giornaliera  di  lire  0,50  nei  primi  quindici 
giorni  di  effettiva  presenza  al  lavoro,  a  partire  da  quello 
di  arrivo,  se  il  trasferimento  è  definitivo,  o  nei  primi  45 
giorni  se  esso  è  temporaneo. 

Trascorso  il  detto  perìodo,  Tindennità  di  lire  0,50  può 
essere  pagata  nel  secondo  caso  solamente  per  concessione 
del  Ministero. 


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1674  LEGGI   B  DECRETI  DEL  UKGNO  d'iTALIA   -    1905 

Essa  è  pagata  anche  a  quei  lavoranti  che  nella  novella 
destinazione  sono  impiegati  in  lavori  a  cottimo. 

N.  7).  Ai  trasferiti  sono  amministratìi  i  mezzi  di  viaggio, 
sia  per  ferrovìa,  trams  o  per  mare,  sia  sulle  vie  ordinarie, 
dalla  direzione  o  sotto-direzione  dalla  quale  partono.  Questi 
mezzi  consistono  nei  posti  di  3*  classe  sulle  ferrovie  o  sui 
piroscafi,  pei  qualt  posti,  sempre  quando  esista,  dovrà  ap- 
plicarsi la  tariffa  militare,  od  altra,  comunque  ridotta,  con 
diritto  ad  una  indennità  di  bagaglio,  corrispondente  al  tra- 
sporto a  tariffa  militare  di  40  kg.,  qualunque  sia  la  quan- 
tità effettivamente  trasportata;  ovvero  nell'indennità  di 
lire  0,10  per  ogni  km  (bagaglio  compreso),  per  i  viaggi 
sulle  vie  ordinarie. 

Quando  trattasi  di  trasferimento  definitivo  e  che  i  lavo- 
ranti abbiano  famìglia  a  loro  carico,  la  quale  si  trasferisca 
pure  alla  nuova  residenza,  sono  accordati  a  ciascun  membro 
della  famiglia  gli  stessi  mezzi  di  viaggio  sopra  indicati, 
escluso  il  bagaglio  ;  però  nel  complesso  alla  famiglia  è  con- 
cesso ii  prezzo  del  trasporto  per  mare,  per  ferrovia  (a  piccola 
velocità)  e  sui  trams,  delle  masserizie  nel  limite  massimo 
di  kg.  500  e  su  presentazione  dei  documenti  di  spedizione. 

Per  famiglia  s'intendono  la  moglie,  i  figli  minorenni  e  le 
figlie  nubili  conviventi  con  l'operaio  ed  a  suo  carico. 

Quando  più  individui  sono  inviati  contemporaneamente, 
i  dociimenti  possono  essere  collettivi  e  sono  allora  affidati 
a  quello  che  guida  il  drappello. 

Per  i  viaggi  sulle  linee  ferroviarie  e  di  navigazione,  per 
i  quali  è  concessa  la  tariffa  militare  od  altra  comunque  ri- 
dotta, gli  operai  e  le  loro  famiglie  dovranno  esser  muniti 
dei  prescritti  docnmenti. 

Sulle  linee,  nelle  quali  non  esiste  la  3^  classe,  è  dovuto 
il  trasporto  in  2*  classe. 

Art.  9. 
Le  attribuzioni  deUe  direzioni  di  artiglieria  ed  armamenti 
indicate  alla  lettera  j  dell'art.  7  del  sovramenzionato  rego- 
lamento 20  giugno  1895  sono  determinate  come  segue: 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGXO  D'iTALIA  -   1905  1675 

j)  Tacquisto,  la  conservazione  e  la  distribuzione  alle  re- 
gie navi  dei  materiali  consumabili  per  tutti  i  servìzi  di  bordo^ 
escluso  il  combustibile. 

SonOy  in  conseguenza,  abrogate  le  disposizioni  contenute 
alla  lettera  d)  delFart  9  ed  al  n.  3  dell'art,  61  del  preci- 
tato regolamento. 

Art.  10. 
Disposizioni  transitorie* 

1.  I  lavoranti  che  all'attuazione  dei  presente  decreto  si 
trovino  a  percepire  mercede  superiore  alla  massima  sta- 
bilita pei  mestieri  che  esercitano  dalla  tabella  di  cui  al 
precedente  art.  1  continueranno  a  godere  della  mercede 
stessa, 

2.  I  lavoranti  che  esercitano  un  mestiere  non  conside- 
rato nella  suddetta  tabella  saranno  classificati  in  matricola 
con  im  mestiere  affiae,  a  giudizio  dei  direttori  dei  lavori 
dai  quali  rispettivamente  dipendono. 

Roma,  13  aprile  1905. 


Visto^  cT ordine  di  S.  M.  :  > 
Il    miniitro   della   marina 
G.  MIRAfìELLO. 


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1676  LBOOI  K  DBCRBTI  DEI.  RBONO  d'iTAUA  -   1906 

N.  188.        A        N.  188. 

Regio  Dbcrito  che  indice  un  concorso  a  premi  flra  i  co- 
munì,  gli  enti  moraU,  i  consorzi  e  i  privati  proprie- 
tari della  provincia  di  Bologna  per  opere  di  colmata 
di  monte. 

12  mano  1905. 
{Pubbiie(Uo  nella  GoMMeUa  Ufflolale  del  Regno  il  Zi  maggio  1905,  «.  122} 

VmORIO  EMAlinJELE  m 

PICK  aiuziA  DI  DIO  1  PiR  yoloutX  dilla  nazionb 

mV   D'ITALIA 

Volendo  incoraggiare  il  buon  regime  delle  aeque  nelle 
pendici  montane,  le  opere  di  colmate  di  monte,  di  censo* 
lidamento  e  di  sistemazione  dei  terreni  di  collina  e  di  mon- 
tagna, nelle  valli  o  lungo  i  torrenti  e  i  rivi  montani  non 
che  il  rimboschimento  e  il  rinsaldamento  deirappennino  bo- 
lognese, affinchè  meno  dannose  riescano  le  erosioni  dei  ter- 
reni in  pendio  e  meno  frequenti  le  alluvioni  torrenziali; 

Visti  i  resultati  ottenuti  dal  concorso  per  opere  di  col- 
mata di  monte  e  di  condotta  razionale  delle  acque  nelle 
pendici  montane  della  Toscana  e  dell'Umbria,  bandito  con 
regio  decreto  26  marzo  1891  ; 

Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  di  vigilanza  deli'uffi- 

ciò  provinciale  di  agricoltura  di  Bologna  del  13  luglio  1904, 

della  cassa  di  risparmio  di  Bologna  del  12  novembre  1904 

e  della  Società  Pro  montibus   et  syhiSy  sede  emiliana,  del 

5  dicembre  successivo,  con  le  quali  i  tre  enti  contribuiscono 

rispettivamente  per  il  detto  concorso  nella  misura  seguente: 

Ufficio  provinciale  di  agricoltura  con.       L.    500 

Cassa  di  risparmio     .        .         .         .         n   1000 

Società  Pro  montibus  et  sylvis  .         •         »     100 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1677 

Sulla  proposta  del  Mostro  ministro  per  Tagricoltura,  T  in- 
dustria  e  il  commercio; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Art  1. 

É  bandito  un  concorso  a  premi  fra  i  comuni^  gli  enti  mo- 
rali, i  consorzi  e  i  privati  proprietari  della  provincia  di  Bo- 
logna, i  quali  compiano,  con  felice  risultato,  opere: 

a)  di  colmata  di  monte; 

h)  di  condotta  razionale  delle  acque  nei  terreni  in 
pendio; 

e)  di  consolidamento  delle  pendici  franose  nelle  vici- 
nanze degli  abitati,  corsi  d'acqua,  strade  ed  altre  opere 
pubbliche; 

d)  di  imbrigliamento  e  sistemazione  di  torrenti  e  rivi 
montani  ; 

ey  (U  rimboschimenti  e  rinsaldamenti  che  contribuiscano 
al  miglior  regiihe  idraulico  dei  bacini  montani. 

Art.  2. 

Le  opere  di  cui  all'articolo  precedente,  sono  divise  in  due 
categorie  secondo  la  estensione  del  terreno  in  cui  furono 
eseguite,  ed  a  ciascuna  di  esse  sono  assegnati  i  premi  di 
contro  indicati,  come  risulta  dalla  tabella  seguente: 


{Segue  tabella). 


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1678 


LKaOI  £  DECBBTI  DKL  REQNO   D  ITAUA  - 


i-i  ili 

•£5  i^j 


B  — 
I 


s-^ 


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LKGGI   K  WCCKETI  DKL  KEGNO  D*ITALlÀ  -    1905  1679 

Art.  3. 

I  premi  che  non  fossero  conferiti  ad  un»  data  opera,  po- 
tranno essere  conferiti  alle  altre  opere  in  concorso. 

Art..  4. 

Le  opere,  di  cui  all'art.  2,  debbono  essere  eseguite  dalla 
data  del  presente  decreto  al  31  dicembre  1907,  fatta  ec- 
cezione per  le  colmate  di  monte,  le  quali  possono  concor- 
rere ai  premi  anche  se  iniziate  nel  biennio  1903-904. 

Art.  5- 

Le  domande  per  l'ammissione  al  presente  concorso,  deb- 
bono essere  rimesse,  in  carta  da  bollo  da  lire  1.20,  al  Mi- 
nistero dell'agricoltura  (direzione  generale  dell'agricoltura) 
non  più  tardi  del  31  dicembre  1905 

Art.  6. 

Le  spese  per  i  premi  in  denaro  e  medaglie^  per  le  in- 
dennità alla  commissione  giudicatrice  ed  altre  relative  al 
concorso,  nella  somma  complessiva  di  lire  7,600,  sono  così 
ripartite  : 

L.  6,000  al  Ministero  di  agricoltura; 
y>  1,000  alla  cassa  di  risparmio  di  Bologna; 
)>      500  all'ufficio  provinciale  di  agricoltura  di  Bologna  ; 
1»      100  alla  Pro  montibus  et  sylvis  (sede  emiliana). 

II  contributo  di  lire  6,000  a  carico  del  Ministero  di  agri- 
coltura graverà,  per  Ure  4,000,  il  capitolo  61  dello  stato 
di  previsione  della  spesa  d*.llo  stesso  Ministero  per  l'eser- 
cìzio 1904-905,  e  per  le  rimanenti  lire  ZfiOO  sarà  imputato 
al  capitolo  corrispondente  dell'esercizio  1905-906. 

Art.  7 

Le  somme,  di  cui  all'articolo  precedente,  saranno  versate 
al  prefetto  di  Bologna,  il  quale   provvede  rà   al  pagamento 


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1680  LEGGI  B  DECHBTI  DSL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

dei  premi  ai  vincitori  del  concorso^  giusta  Telenco  che  sarà 
preparato  dal  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commer- 
cio in  base  alle  decisioni  delia  commissione  giudicatrice,  ri- 
mettendone al  Ministero  stesso  speciale  discarico. 

Art.  8. 

Con  decreto  ministeriale  sono   spedficate  le  norme  che 
regolano  il  presente  concorso  ed  il  conferimento  dei  premi. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  dei  sigillo  deUo 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  «^ 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  12  marzo  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


tU^iraio  aUm  Ooru  iH  eonH  addi  16  maggio  1005 

Bég.  9SL  MtH  del  Omommò  a  f.  88.  Pàoihi. 
Lmgo  4^  Bifilìù.  V.  0  GnardasigilU  RONCHETTI, 


Rava. 


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LKGGI  Z    DKrUKTI   DVA.  RKCNO    n'iTALlA    -    1005  ]  («S  l 


RE^au  Dk(:r.'.to  che  mo'b'^'Ca  le  tariffe  per  la  vendita 
(hi  tahacciiì  '(V'Orati  esJ.rri. 
2  iVbbraio  1905 
ijx^blicato  ,'K..;4*-  ^iujfuttu  i:fp,.:cL  tt'l  JUono  il  5:3  maggio  1905,  n.  121) 

VITTORIO  EMA^niIL^;  III . 

PER    GRAZIA    DI    DIO    h    FKH    VOLOIV  rÀ     Ì^KhLA    NaZIONB 
UT.    D'ITALIA 

Visto  l'art.  2  della  legge  21  aprile  1862,  n.  563; 
Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  prr 
le  finanze  ; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo 

Articolo  unico. 

A  datare  dal  giorno  V  pìiipno  1905  la  tariffa  [.erla  ven- 
dita, dei  tabacchi  lavorati  est^^ri  a.inessa  ùl  Nostro  decreto 
21  aprile  1901,  n,  171,  è  mrdificata  in  conformità  della  ta- 
bella unita  al  present^^  decreto  e  vista  d'ordino  Nostro  dal 
ministro  delle  finanze. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  d'/i  sibilio  dc^^ki 
:HAto,  sia  inserto  nella  raccolta  uflìcirtlp  ^!elh*  '-'gi^'ì  *-^  <i'"^  decn-ii 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  os:<' rv^irl 
di  farlo  osserv.Are. 

Dato  a  Roma,  addi  2  febbraio  1905 

VITTORIO  emanhe:  e 

leoìsirafn  ai 'a  Co-r    'ì-'^  <:ouit  addi  18  maggio  \M  \ 

R^o,  22.  Ma  d^J  Gor;er>io  a  f.  99.  F.  Mp//Kttj. 
.^w^o  d'H  %«7/o.  V.  11  Guardasigilli  RONOHK  J'T  . 


106  —  VoL.  II.  -  1905. 


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1682  LEOOI  E  DECBBTI  DEL  BEONO  d'iTAIJA  -   1906 

TABACCHI    ESTERI 


DENOMINAZIONE 

Prezso 
di  vendita 

dai 
magazzinieri 
ai  riTenditori 

per 
chilogramma 

Prezzo  di  rendita  dai  rivenditori 
al  pubblico 

dei 
tabacchi 

per 
chilogramma 

per  ngare  e  spagnolette 
0  per  ettogramma 

L.     e. 

L.     e. 

L.  e. 

Rapati     .... 

18  60 
14.  » 

20.  » 
15.  » 

Per  ettogramma  2.  > 
»            1.50 

37.20 

40.  » 

»           4.  » 

Trìaciati .         .         .         .   < 

27.90 

30.  » 

»           3.  » 

23  30 

25.   » 

»            2.50 

282.  » 

300.  » 

Per  sigaro.     .    1.50 

225.  » 

240.   » 

»            1.20 

187.  » 

200.   » 

»            1.  » 

Sigari  deirAvaoa      .         .   ^ 

149.  » 

160.  » 

»           0.80 

111.  » 

120.   » 

»            0.60 

92.  » 

IGO.   » 

»            a50 

73.   » 

80.  » 

»            0.40 

130    » 

140.  » 

»            0.70 

120.50 

130.   » 

»           e.65 

IH.  » 

120.  » 

»           0.60 

101.50 

110.  » 

»           0.55 

Sigari  del  Menico     • 

92.  » 

100.  » 

»           0.50 

82.50 

90.  > 

»           0.45 

73.  » 

80.  » 

»            0.40 

63  50 

70.  > 

»            0.36 

54.05 

l 

60.  > 

»            0.30 

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IiEOOI  E  DECBBTI  BEL  BEONO  d'tIAUA  -  1905 


1683 


DENOMINAZIONE 

Prezzo 
di  Tondita 

dai 
magazzinieri 
ai  rlTenditori 

per 
chilogramma 

Preso  di  vendita  dai  rÌTenditori 
al  pubblico 

dei 
tabacchi 

per 
chilogramma 

PeT  sigaro  e  spagnoletta 
0  per  ettogramma 

L«    e 

L.    e. 

L.   e. 

54.05 

60.  » 

Per  sigaro  .     .  0. 30 

Sigari  di  Manilla      .        .  ^ 

45.05 

50.   » 

»           0.25 

36.  C5 

40.  » 

»           0.20 

142.50 

150.  » 

Per  spagnoletta  0. 15 

Spagnolette 

112.50 
93.50 

120.   » 
100.  > 

»           0.12 
»           0. 10 

74.50 

80.   » 

»           0.08 

VtstOy  c^ ordine  di  8.  M.  : 

11  ministro  segretario  di  Stato  per  le  finanre 

A.  MAJORANA. 


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1684  ucGGi  ì:  decrkti  del  tieg^o  d'jtama  -  1905 


%kM- 


Ri:ìj.>  Decreto  c:/4<?  trasforma  fsh  archivi  7iotarili  ìnnu- 
d:une7itaU  di  Filotlrano  e  di  Ostra  in  archivi  notarii 
comunali, 

12  mai-zo  ICOri. 
PvhhiiirAo  varila  G-^tz-itc  !7/■^cwl^  M  ^'.'c-.o  ti  24  mt^ggio  l'X'5,  n.  122 


PEB  ^HB^ZIA    1)1    DIO    R    PER   VOI.ONTX    TjJ<;ll -•     NA/J'.:*^V 

Visto  il  regio  decireto  29  gii3gno  1879,  n  4949  (scri«»  2',\ 
cui  q'jale,  tra  gli  altri,  gU  archivi  tiotarili  dì  Filottraiio  • 
rti  Montalboddo  fiirono  trasformali  ia  man  d'i  mentali  ai  to: 
mini  doirarf.  101  della   l^ggf^  notarile,  te^to  unico  ai»pro- 
vato  col  reg'o  decMcto  25  mag^^io  1879',  n.  4960  (serie  £*}•. 

Visto  il  reg:io  decr  io  12  maggio  1881.  n.  353  (serie  3*;. 
col  quale  fu  auto;i^zato  il  co*3:ìune  di  Montalboddo  ?.  c^n- 
bìare  la.  sr.a  denominazione  in  qaella  di  Ostra  ; 

Viste  le  deliberazioni  dei  consigli  comunali  di  Filottra  ^ 
e  di  Oiitra,  debitamente  approvate  dalla  giunta  provinci/" 
amministrativa  e  dirette  ad  ottoviere  che  i  detti  archi^' 
siano  trasformati  in  archivi  notarili  comunali; 

Visti  gli  articoli  146  della  legge  sucoitaia  e  147  del  re- 
lativo regolamento,  approvato  con  regio  decreto  23  no- 
vembre 1879,  n.  5170  (serio  2*); 

Sulla   propo-ta   del   Nostro    guardasigilli,    ministro   sp 
greturio  di  Stato   per  gli  affari  di  gra^zia  e  giustizia  e  dei 
culti  ; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 


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LEGGI   E    DKCKIiTr   DKL   IlKGNO    d'iTALIA    -    1906  16^5 

Articolo  unico. 

Gli  archivi  notarili  raaadamentali  di  Filottrano  e  di  Ostra 
sono  trasformati  in  archivi  notarili  comunali  e  posti  sotto 
la  dipendenza  dell'archivio  notarile  distrettuale  di  Ancona, 
e  sotto  la  vigilanza  di  quel  consiglio  notarile. 

Ordiniamo  ^he  il  presenta  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  uflìciale  doUe  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  cliiunquo  sv»etti  di  osservarlo  ^ 
di  farlo  osso r varo. 

Dato  a  Roma,  addì  12  marzo  1905 
VITTORIO  EMANUELA 


Registrato  alla  Corte  d^i  conti  addi  18  maggio  1905. 

Reg.  ^2.  Atti  del  Govei-no  a  f.  92.  F.  Mb7Zktti. 
Luogo  del  iSigillo.  VAI  Guanianigilli  RONCFlKTn. 


RoXCIIElTi 


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1686  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   D^ITAIJA  -   1905 

N.  191.       A       N.  191. 


^W^ 


Regio  Decreto  che  concede  Vesenzione  dalle  tasse  postali 
al  carteggio  spedito  dalle  delegazioni  del  tesoro  ai  no- 
tari  certi ficatori  reali. 

16  aprile  1905. 
(P^Mliòaio  nella  Qaxx^Ua  Ufficiale  del  Ragno  il  24  maggio  1906,  R.  122) 


VITTORIO  EMANUELE  m 

PER   GRAZIA   DI   DIO    E   PER   VOLONTÀ   DELLA   NAZIONI 
RE   D'ITALIA 

Visti  gli  artìcoli  140,  141  e  143  del  regolamento  gene- 
rale intorno  al  servizio  postale,  approvato  con  regio  de- 
creto del  10  febbraio  1901,  n.  120; 

Visto  il  regio  decreto  del  13  dicembre  1903,  n,  510,  col 
quale  sono  approvate  le  tabelle  dimostrative  delle  esenzioni 
dalle  tasse  postali,  accordate  al  carteggio  delle  autorità  e 
degli  uffici  governativi; 

Sulla  proposta»  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
le  poste  ed  i  telegrafi,  di  concerto  col  ministro  segretario 
di  Stato  del  tesoro  ; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico 

Alle  tabelle  dimostrative  delle  esenzioni  dalle  tasse  po- 
stali, accordate  al  carteggio  delle  autorità  e  degli  uffici  go- 
vernativi, tabelle  annesse  al  regio  decreto  del  13  dicem- 
bre 1903,  n.  510,  è  apportata  la  seguente   modificazione. 

Tabella  relativa  al  Ministero  del  tesoro,  alla  rubrica 
«  Delegazioni  del   tesoro   presso  le  sedi  e  succursali  della 


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LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906  1687 

banca  d' Italia,  esercenti  il  servizio  di  tesorerìa  )»,  aggiun- 
gere alla  seconda  colonna: 

a  Notai  certiflcatori  reali  ». 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufGlciale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d' Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  ossenrarlo  • 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  16  aprile  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


RsgUtrato  alla  CarU  dei  conti  addi  18  maggio  1906. 

Rgg.  22.  AtH  del  Govèrno  a  f.  93.  V.  Mbzzitti. 
Luogo  dol  Sigillo.  Y.  D  GnafdturigìUi  C  FIN0CCHIAR0.APR1LB. 


Carcano. 

Morelli  Gualtierotti* 


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ICrSS  \K<.iGl    i     l)!-     .'MITI   T)KL   Ki.'INv)    l/ ITALIA    -    1005 

li  192. 


IN 


•Cuf..'. 


itEGio  Decreto  che  concef^e  resenzwne  dalle  tasse  postai 
al  carte fXG:io  sramhiato  irò  /e  j^egia  s^cì'Oki  di  arti  e 
'/ne^'f-ì^j7^i  (c  Umher:i)  1  »  di  ìiar!^  il  Regio  deIe;^alo  per 
le  Banìiche  Palatine  Pvs^Jiesi  ed  il  Minvtero  di  agri- 
coltura^ rridiis'lna  e  comYtUircio. 

2  marzo  1905, 
■^w.' •'^';.  !»  ^.'/'./  G  iTicUci  V,  fida  ti  del  Uéj/yw  il  24  majyiu  l:*U5,  n.   i2i') 

VITTORIO  EMANUELE  111 

PER    GRAZIA    DI    DIO    E    PER   VOLONTX    DELLA    NAZIONE 
RE   D'ITALIA 

Visti  gli  artìcoli  1  JO,  141  e  143  del  regolamenlo  gene- 
rile intorno  al  servizio  postai  lo,  approvato  con  regio  decreto 
i\i\  10  febbraio  1901,  n.   120; 

Visto  il  regio  decreto  cUl  13  dicembre  1903,  n.  510,  col 
(juale  soiJO  approvato  le  tciboUe  dÌDii).s tifati vo  delle  esenzioni 
dalle  tasse  postili,  accordate  al  carteggio  delle  autorità  e 
degli  uffici  governativi; 

S3n{itrt  il  parere  del  coniglio  di  Stato; 

Sulla  proposta  di^l  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
;.<~à  lavori  pubblci,  interim  per  lo  posto  ed  i  telegrafi,  di 
concorto  col  ministro  segretario  di  Strjto  dì  agricoltura, 
i'rUÌustria  e  »:omj:ierclo; 

Abbiamo  'lecrctato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
All^  tabelle  diino  arative  dell-:  eseri/ioni    dalle    tasìe   po- 
si ali  accordate  b\  carteggio  delle  uuiorità  e  degli  uffici  go- 
vernativi, tai:elle  annesse  al  regio  decreto   del   13    dicem- 
bre 1903,  n.  510,  ò  apportatala  seguente  modificazione. 


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LEGGI  E   DECRETI  DEL  HEGXO   d'iTALIA   -    1905  1689 

Tabella  relativa  al  Ministero  di    agricoltura,  iadustria   e 
commercio,  aggiungere  la  seguente  nuova  rubrica: 


Regia  scuola  di  arti 
e  mestieri  a  Um- 
berto I  »  in  Bari. 


Ministero  di  agricol- 
tura, industria  e  L.  0  P.  C. 
commercio. 

Allò  tabelle  che  fanno  seguito  al  regio  decreto  del  5  mr>rzo 
1899,  n,  95,  riguardanti  la  franchigia  post?>le  competente 
al  carteggio  della  Real  Gasa,  dovranno  apportarsi  le  se- 
guenti modificazioni: 

Alla  rubrica  relativa  al  carteggio  spedito  dal  «  Regio  de- 
legato in  Bari,  per  l'amministi  azione  civile  delle  Reali  Ba- 
siliche Palatine  Pugliesi  »,  aggiungere  alla  seconda  colonna: 
«  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  >>. 

Ordiniamo  che  il  pro^^ente  decreto,  munito  i\^\  si^zCili)  cubilo 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  uflìcìale delle  legjji  e  rìoi  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mand.indo  a  chinnque  spo-t-  di  o^v^rvarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Rome,  a:u1i  2  -oar/.o   ITO.^i. 
VITTORIO  EMAiN[JELE 


iUyittraio  c^Ua  CorU  <Ui  c^utt  addì  19  maggio  ''VK'5. 

F-g,  %L  Àta  àel  Qù?>n%o  a  f.  93.  F.  ME'ZBni. 
Luoffo  dal  Sigino,  V.  11  GTJarda%illi  U'-NCHETTI. 

TkIiKSCO. 
ìiAVA. 


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l690  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEOKO  D*ITALIA   -   1906 

N.  i9a     A     N.  i9a 


Regio  Decreto  che  autorizza  un  quarantesimo  preleva- 
mento di  lire  350,000  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese 
relative  alla  costruzione  delle  strade  ferrate. 

4  maggio  1905. 
{PìMlieaio  tuUa  Gaggetta  Uf/tddU  del  lUgno  il  26  maggio  1906,  n.  124) 


VITTORIO  EMANUELE  111 

PER  GRAZIA   DI   DIO   E   PER   VOLONTÌ  DELLA   NAZIONI 
BE   D'ITALIA 

Visti  gli  artìcoli  3  deUa  legge  12  luglio  1894,  n.  318,  e 
5  della  legge  27  giugno  1897,  n,  228; 

Visto  l'art.  38  del  testo  unico  della  legge  per  Tam- 
ministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale 
dello  Stato,  approvato  col  regio  decreto  17  febbraio  1884, 
n.  2016; 

Ritenuto  che  pel  fondo  di  riserva  relativo  agli  aumenti 
di  liquìdazioDe,  a  transazioni  di  vertenze  e  ad  interessi, 
nonché  ad  altre  maggiori  sppse  impreviste  per  le  ferrovie 
complementari  e  per  i  titoli  di  spesa  descritti  nella  tabella 
annessa  alla  succitata  legge  12  luglio  1894,  fu  approvata 
la  somma  di  lire  28,555,128  che,  colla  aggiunta  di  lire 
6,500,000  delle  quali  fu  autorizzata  la  spesa  colla  succes- 
siva legge  30  giugno  1896,  n.  251,  fu  elevata  alla  com* 
plessiva  somma  di  lire  35,055,128  interamente  stanziata» 
tutto  l'esercizio  finanziario  1896-97; 


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LEOGt  E  DECRETI  DEL  BEONO  D^ITALIA  -   1906  1691 

Che  per  gli  anzidetti  titoli  di  spesa  e  per  ogni  altra  spesa 
dipendente  da  contestazioni  relative  alla  azienda  ferroviaria, 
in  aumento  al  succitato  fondo  dì  lire  35,055,128,  negli 
esercizi  finanziari  dal  1897-98  al  1900-901  inclusivi,  fu  stan- 
ziata l'ulteriore  somma  di  lire  6,064,871  in  base  alla  au- 
torizzazione di  cui  al  n.  11  della  tabella  allegata  alla  suc- 
citata legge  27  giugno  1897,  n.  228,  dimodoché  il  fondo 
di  riserva  in  parola  si  elevò  a  complessive  lire  41,1 19,499; 

Che  con  Nostri  precedenti  decreti  furono  autorizzati  tren- 
tanove prelevamenti  dell'anzidetto  fondo  di  riserva  per  l'am- 
montare complessivo  di  lire  36,072,539,66  imputabili  per 
lire  32,229,051.60  alle  lire  35,055,128  stanziate  in  base  alla 
spesa  autorizzata  dalle  succitate  leggi  12  luglio  1894  e  30 
giugno  1896  e  per  lire  3,843,488.06  alle  lire  6,064,371 
stanziate  in  base  alla  autorizzazione  della  successiva  legge 
27  giugno  1897  dianzi  citata; 

Che  a  mente  delle  disposizioni  della  legge  3  marzo  1904, 
n.  66,  coi  residui  delle  suesposte  lire  85,055,128  (capitolo 
364  bilancio  lavori  pubblici^  esercizio  finanziario  1904-905) 
furono  altresì  pagate  lire  167,550  e  lire  345,100,  ed  in 
complesso  lire  512,650,  rispettivamente  mediante  i  mandati 
18  maggio  1904,  n.  l,e  21  ottobre  1904,  n.  1,  commutati 
in  quietanza  di  entrata  con  assegnazione  ai  capitoli  106  bis 
e  103  bis  del  bilancio  dell'entrata  degli  esercizi  finanziari 
1903-904  e  1904-905; 

Che  conseguentemente  del  fondo  di  riserva  in  parola  sono 
tutt'ora  disponibili  lire  4,534,309.34  delle  qualiL.  2,313,426.40 
costituenti  i  resi  ini  della  complessiva  spesa  di  lire  35,055,128 
stanziata  in  base  alle  leggi  12  luglio  1894  e  30  giugno  1896 
e  lire  2,220,882.  94  rappresentanti  i  residui  della  somnia 
di  lire  6,064,371  stanziate  in  base  alla  autorizzazione  della 
legge  27  giugno  1897; 

Ritenuto  che  fra  i  titoli  di  spesa  a  favore  dei  quali  può 
disporsi  del  fondo  di  riserva  autorizzato  colle  anzidette  leggi 
12  luglio  1894  e  30  giugno  1896  è  compreso  quello  indi- 
cato al  capitolo  361  del  bilancio   del   Ministero    dei  lavori 


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1692  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

pubblici  per  lo  esercizio  finaoziario  1904-005  {Assegni  al 
personale  tempcra/teamente  addetto  al  servizio  delle  costru- 
zioni ferroviarie.  Indennità  e  sicssidi  eventuali  e  contintia- 
tioi  al  personale  stesso  in  servizio  o  licenziato)  ; 

Che  per  far  fronte  alle  spese  àA  citato  capinolo  del  bi- 
lancio occorre  di  autorizzare  dallo  anzidetto  fondo  di  ri- 
serva il  prelevamento  di  Uro  350,000,  imputandolo  alle 
sopra  esposte  lire  2,313,426.  40  costituenti  i  residui  della 
somma  stanziata  in  base  alle  autorizzazioni  delle  leggi  12  lu- 
glio 1894  e  30  giugno  1896; 

Che  il  prelevamento  in  parola  di  lire  350,000  deve  por- 
tarsi in  auaiento,  in  conto  residui,  al  sufjci tato  capitolo  361 
del  bilancio  del  Ministero  dei  lavoii  pubblici,  esercizio  finan- 
ziario 1904-905; 

Udito  il  Consiglio  dei  minìbtri  ; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
lavori  pubblici; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 

Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  relative  alle  costruzioni 
ferroviarie  approvato  colle  leggi  12  luglio  1804,  n  318, 
30  giugno  1896,  n.  251,  e  27  giugno  1897,  n.  228  {Capi- 
toh  364  del  bilancio  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Eser* 
cizio  finanziario  1904-905)  è  autorizzato  un  quarantesimo 
prelevaaaento  di  lire  trecentocinquantamila  (Ij.  350,000)  da 
imputarsi  ai  residui  delle  lire  35,055,128  stanziate  in  base 
alle  succitate  leggi  12  luglio  1894,  n.  318,  e  30  giugno  1896, 
n.  251,  e  da  portarsi  in  aumento  ai  resìdui  dello  esercizio 
1904-905  del  capitolo  361  dei  citati  bilancio  ed  esercizio 
(Assegni  al  personale  temporaneamente  addetto  al  ser- 
vizio delle  costruzioni  ferroviarie.  Indennità  e  sussidi  even- 
tuali e  continuativi  al  personale  stesso  in  servizio  o  licen 
ziato). 

Questo  decreto  sarà  preseiìtato  al  Parlamento  per  ess^^ro 
convertito  io  logge. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGXO  d'iTALIA   -  1905  1693 

Ordiniaiiìo  iche  il  prr^sfuite  «iecreto,  munito  del  sigillo  delk; 
Slato,  aia  iusorto  nella  raccolta  nfliciale  dolio  leggi  e  dei  decreii 
del  Rogne  d'Italia,  m^ndandt]  a  '•liinnq'i.'^  ?p?4ti  'li  os*i^M^v/>r]o  ;• 
di  farlo  ossoì^varo. 

Dato  a  Roma,  addì  4  maggio   1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


^r.ga^raiK  ci*^i  Corte  dei  conti  adJÌ  19  maggio  1905. 
lxC(.,  22   Aiti  del  Oovf.rno  a  f,    100.  F.  Mbzzbtti. 
luo'co  ':el  Siffino.  V.  Il  'ìuar.l^^slffiDl  C  FINOCCHIARO-APRILK. 


A.    FORTIS. 

•    Carlo  F^iiuiari?.. 


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1694  LEGGI  £  DECfiETI  DEL  REGNO   d'ìTALIA   -   1905 

N.  194        A        N.  194. 


Regio  Decreto  che  istituisce  un  consolato  in  Georgetown. 

4  maggio  1005. 
{PiMlic9$o  nella  Qa$X4iia  UfìldaU  d$l  Btgno  il  25  maggio  1905,  n.  123) 


vrrroBio  Emanuele  m 

PER  OBAZIK  DI   DIO   E   PER  YOLONtJL  DELLA  NAZIOlCi 
BE   D'ITALIA 

Visto  Tart.  3  della  legge  consolare  28  gennaio  1866, 
n.  2804,  e  l'art.  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  della 
legge  stessa  approvato  con  regio  decreto  7  giugno  1866, 
n.  2996; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
gli  affari  esteri; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
É  istituito  un  Nostro  consolato  in  Georgetown  con  giù* 
risdizione  nel  territorio  della  Quiana  inglese. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  ossenrario  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  4  maggio  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Registralo  alla  Corte  dei  eonU  addì  19  maggio  1905. 

R§g.  22.  AtH  del  Qcvemo  a  f.  99.  F.  Mbzzbttl 
Luogo  del  Sigillo.  V.  U  GnardasigìMi  C.  PINOCCHTARO-APRILB. 

TrrroNi. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -   1905  1696 


N.  19S.        A       N.  19S. 


Regio  Decreto  che  modifica  il  regolamento 
di  contabilità  generale  dello  Stato. 

7  maggio  1905. 
(PìMlieafo  nella  Qtuzetia  Ufjfieiale  del  Regno  il  25  tnaggio  1905,  n.  123) 


VITTOBIO  EMANUELE  m 

PER  GRAZIA  DI   DIO   E   PER   VOLONTÀ  DELLA  NAZIONE 
BB  DlfALIA 

Visto  il  testo  unico  di  legge  suH'aDiministrazione  e  sulla 
contabilità  generale  dello  Stato,  approvato  col  regio  decreto 
del  17  febbraio  1884,  n.  2016  (serie  3*); 

Visto  il  regio  decreto  del  4  maggio  1885,  n.  3074  (se- 
rio 3^), col  quale  fu  approvato  il  regolamento  perla  esecu- 
zione di  detto  testo  unico  ; 

Sentiti  la  corte  <Jei  conti  ed'  il  consiglio  di  Stato  ; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro,  di  concerto  con  quello  per  le  poste  e  i  tele- 
grafi; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Artìcolo  unico. 

Al  capo  XIII  del  titolo  VII  (articoli  502,  503,  504  e 
505)  del  regolamento  per  la  esecuzione  del  testo  unico  di 
legge  sull'amministrazione  e  sulla  contabilità  generale  dello 
Stato,  approvato  col  regio  decreto  4  maggio  1885,  n,  3074 
(seiie  3^),  è  sostituito  il  seguente: 


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1696  LEGGI  E   DECJKETI  lìEL  RKONO   d'iTALTA   -    1905 

Capo  XI li. 

Delle  paghe  alle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  alle  guarJie 
di  finanza^  ad  alcune  categorie  di  personale  dip-  fi- 
dente dal  Miuislero  delle  poste  e  dei  telegrafi  e  al  per- 
sonale di  altri  corpi  aventi  analogo  ordinamento. 

Art.   502. 

Per  il  pagamento  delle  paghe  e  degli  as?^egni  alle  guardie 
ed  ai  graduati  di  pubblica  sicurezza,  si  spediscono  dal  Mi- 
nistero dell'interno  mandati  di  anticipazione  a  favore  degli 
ufficiali  incaricati  di  tale  servizio  dalle  prefetture,  in  ra- 
gione delle  guardie  che  trovansi  in  servizio  per  ciascuna 
provincia. 

Per  il  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personfì> 
delle  seguenti  categorie,  dipendeiiti  dal  Ministero  delle  post*^ 
e  dei  telegrafi  : 

a)  agli  assistenti  ed'  assimilati,  agli  operai  ed  agli  al 
lievi  meccanici  ; 

b)  agli  allievi  fattorini,  ai  fattorini  in  surrogazione  dei 
serventi,  alle  inservienti  delle  sezioni  femminili,  agli  allìf^vi 
guardafili  ed  operai  addetti  alla  sorveglianza  dei  tronchi  di 
linea  ;  • 

6')  agli  agenti  subalterni  fuori  ruolo  in  servizio  nell»- 
direzioni  postali  e  negli  uffici  di  1*  classe  ; 

d)  agli  agenti  rurali  delie  poste; 

e)  ai  procacci  pel  servizio  del  trasporto  delle  corrìspon 
denze  e  dei  pacchi; 

f)  al  persourile  degli  uffici  postali  e  telegrafici  dì  2*  e 
3*  classe; 

sono  spediti  dal  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi  man- 
dati di  anticipazione  a  favore  dei  direttori  provinciali  delle 
poste  e  dei  telegrafi  per  l'importo  dei  pagamenti  da  eseguirsi. 
A  queste  anticipazioni  si  applicano  le  disposizioni  conte- 
nute nel  capo  IV  del  presente  titolo^  escluse  solamente  quelle 
deU'art   3T7. 


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LEGGI  E  DErilETT  DEL  REGXO   d'iTALIA    -    1905  1097 

Art.  503. 

Le  prefetture  ed  il  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi 
tengono  rispettivamente  un  conto  nominativo  delle  guardie, 
dei  graduati  di  pubblica  sicurezza  e  delle  categorie  di  per- 
sonale delle  poste  e  dei  telegrafi  enumerate  nel  precedente 
articolo. 

Un  esemplare  dei  singoli  ruoli  è  fornito  alla  corte  dei 
conti: 

a)  dalle  prefetture  per  mezzo  del  Minisiero  dell* intemo; 

b)  dal  Ministero  delle  poste  e  dei  telegrafi  direttamente. 
Nello  stesso  modo  sono  notificate  alla  corte  dei  conti,  me* 

diante  note,  le  successive  variazioni  che  avvengono  ai  ruoli 
predetti. 
Le  note  di  variazioni  debbono  indicare: 
Per  le  guardie  di  pubblica  sicurezza  : 

1^  gli  individui  ammessi  alla  compagnia  o  al  drappello 
per  nuova  nomina  o  per  tramutamento  ed  in  questo  caso 
da  quale  provincia  vengano; 

2**  quelli  che  cessano  di  appartenere  al  corpo  per  qual- 
siasi motivo; 

3"  quelli  promossi  o  degradati; 

4*  repoca  da  cui  deve  decorrere  la  nuova  paga,  Tau- 
mento,  la  cessazione  o  la  diminuzione  di  essa. 

Per  il  personale  dipendente  dal  Ministero  delle  poste  e 
dei  telegrafi: 

P  le  persone  alle  quali  fu  affidato  il  servizio  ; 

2^  la  durata  del  medesimo  e  se  del  caso,  la  località, 
l'ufficio  e  la  provincia  rispettiva  presso  cui  il  servizio  deve 
prestarsi  : 

3*  la  retribuzione  dovuta; 

4^  la  scadenza  del  pagamento; 

5*"  gli  aumenti,  le  diminuzioni  e  le  cessazioni  delle  re- 
tribuzioni ; 

6""  gli  eventuali  tra  mutamenti  del  personale  da  una  pro- 
vincia all'altra. 

107  —  VoL.  IL  -  i905. 


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1698  I>.G or    K   DKCRF.TI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 

Art.  504 

Quando  una  guardia  od  un  graduato  passi  da  una  pro- 
Tincia  ibd  un'altra,  il  prefetto,  dal  quale  cessa  di  dipendere, 
dispone  per  rinvio  all'altro  della  situazione  del  rispettiyo 
conto  di  paga. 

Tale  situazione,  sarà  unita  alia  giustificazione  del  primo 
pagamento  fatto  nella  nuova  residenza. 

Allorché  un  agente  delle  poste  e  dei  telegrafi  sia  trasfe- 
rito da  una  ad  altra  provincia  il  Ministero  competente,  me- 
diante analoga  nota  di  variazione,  provvede  al  trasporto 
deUa  partita  presso  la  direzione  provinciale  delle  poste  e  dei 
telegi^afl  della  provincia  di  nuova  residenza,  dell'agente. 

Art.  505. 
Il  procedimento  stabilito  nel  presente  capo  per  le  guardie 
di  pubblica  sicurezza  sarà  seguito  anche  per  le  paghe  e  gli 
assegni  delle  guardie  di  finanza,  dei  guardiani  alle  carceri, 
dei  cantonieri  stradali,  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  a 
cavallo  in  Sicilia  e  del  personale  degli  altri  corpi  aventi  so- 
migliante costituzione;  salvo  che  fosse  trovato  più  conve- 
niente di  provvedere  con  mandati  a  disposizione,  nel  qual 
caso  saranno  osservate  le  norme  del  capo  III  di  questo  titolo. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto^  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  deci^ti 
del  Regnp  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  7  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 

&$gi$irato  alla  CorU  dei  conti  addi  19  maogio  1905. 

Reg,  SS.  AtU  del  Governo  a  /.  98.  F/  Mrzzbtti. 
Luogo  del  Sigillo.  V.  U  GuardaBÌgim  G.  PINOOCRTARO-APRILE. 

A.   FORTIS. 

Cargano. 

Morelli  GnJLLtiBROTTi. 


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LBGOI   E  DECRIPTI   DEL  H1':GX0  o'iTALt  V    -  1905  1699 

N.  196.        A        N.  196. 


Hegio  Decreto  che  istituisce  V  indennità  giornaliera  da 
corrispondersi  agii  ispettori  delle  intendenze  fuori  della 
ordinaria  residenza. 

11  maggio  19C5. 
{PiMìkato  nsllm  Qnmtla  VffMaU  M  lU^o  il  25  mae^gio  1905,  tt.  123) 

VITTORIO  EMAmiELE  HI 

PER   GRAZIA   DI   DIO   E   ]PER  VOLONTÀ  DELLA   NAZIONE 
B£   D'ITALIA 

Vista  la  legge  3  marzo  1904,  n.  68,  con  la  quale  furono 
istituiti  due  ispettori  delle  intendenze  ; 

Visto  il  'decreto  reale  del  14  settembre  1862,  n.  840; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
le  fìn9»nze;  , 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Agli  ispettori  delle  intendenze,  incaricati  di  recarsi  fuori 
della  loro  residenza  per  ragioni  del  loro  ufllcio,  sarà  cor- 
risposta uoa  indennità  di  lire  15  al  giorno  per  il  tempo  in 
cui  dovranno  rimanere  fuori  della  loro  residenza  medesima. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  uflSciale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d*  Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
<Ji  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  11  maggio  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Reatsiraik>  alla  Corte  dei  conU  addi  10  maggio  1905. 

heg.  22.  AtU  del  Gotemo  a  f.  07.  P.  Mbzzstti. 
Luogo  del  SigUlo.  Y.  Il  Guardasigilli  G.  FINOCCHIARO-APRILE. 

A.  Majorana. 

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1700  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -   1905 


N.  197.         M         S.  107. 


Leooe  portante  disposizioni  per  la  chiamata  della  leva 
di  mare  della  classe  i885. 

14  maggio  1905. 
(PvkbUmta  nella  Qaztetta  UffidaU  del  Regno  il  26  maggio  1905,  n.  133) 

VITTOEIO  EMANUELE  IH 

PRR   GRAZIA    DI   DIO   E   PER   VOLONTÌ   DELLA   NAZIONE 
BE   D'ITALIA 

II  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approvato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue: 

Art,  1. 

Gl'inscritti  di  leva  marittima  della  classe  1885,  che  sa- 
ranno riconosciuti  idonei  alle  armi  e  non  avranno  diritto 
all'assegnazione  alla  3*  categoria,  saranno  tutti  assegnati  alla 
1*  categoria. 

È  fatta  eccezione  soltanto  per  coloro  che,  come  aggiunti, 
provengano  dalle  leve  anteriori  a  quella  della  classe  1878, 
nelle  quali,  pel  numero  avuto  in  sorte,  avrebbero  dovuto 
appartenere  alla  2^  categoria. 

Art.  2. 
Gl'inscritti  che  furono  rimandati  dalle  precedenti  leve 
sui  nati  nel  18ÌB3  e  nel  1884,  in  base  all'art.  53  del  testo 
unico  delle  leggi  sulla  leva  di  mare  del  .16  dicembre  1888, 
n.  5860,  ove  siano  riconosciuti  idonei  ed  assegnati  alla  1*  ca- 
tegoria nella  leva  del  1905,  assumeranno  la  ferma  di  due 
anni,  se  nati  nel  1883,  e  quella  di  tre  anni  se  nati  nel 
1884. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905  1701 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
Inserta  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  14  maggio  1905. 


VITTORIO  EMANUELE 

Luogo  dui  ^giUo.  V.  lì  (ioanlaaigUU  C  FINOCGHIARO-APRILB. 

0.  MlRABELLO. 


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02  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1906 

S.  198.        ,A        N.  198. 


Regio  Decreto  che  istituisce  rmom  posti  di  giudice  nei  tri- 
bunali di  Lecce^  Lucerà^  Messina^  Napoli,  Palermo  e 
e  Udine. 

4  maggio  1905 
(Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno  il  25  maggio  1905,  n.  123) 

VITTOBIO  EMANUELE  lU 

PER  GRAZIA   DI  DIO   E  PER  YOLONtX   DELLA  NAZIOKK 
£E   D'ITALIA 

Visto  l'art.  3  della  legge  18  luglio  1904,  n.  402; 
Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  guardasigilli,   ministro  segre- 
tario di  Stato  per  gli  aiffari  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti; 
Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Sono  istituiti  nuovi  posti  di  giudice  nei  tribunali  sotto- 
indicati : 


Lecce  .    . 

.     1 

Napoli.     . 

.     1 

Lucerà.    . 

.     1 

Palermo  . 

.     1 

Messina   . 

.     1 

Udine  .     . 

.     1 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ulTiciale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addì  4  maggio  1905. 

VITTORIO  EMANUELE    > 

Registrato  alla  CorU  dei  conti  addi  23  maggio  1905. 

Reg.  22.  AtH  del  Governo  a  f.  108.  P  Mbzuttu 
Luogo  del  SigiUo.  V.  D  GoardasigilU  G.  PINOCGIUARO^APRXE. 

A.  FORTIS. 

C.  FlNOCCmARO-APRILB- 


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tEGGI  E   DKC&ETI   I3£L   KKCJNO   D*IT.iLTA   -   1005  Ì'ÌOS 

N.  199.        M        N.  499. 


Regio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  32^  prelevàzione  nella  somma 
di  lire  82yf)60  a  favore  del  Ministero  ^  di  agricoltura, 
industria  e  commercio. 

4  maggio  1905. 
(PubbUccUo  nella  GaastMa  Ufficialo  del  Regno  il  27  maggio  1905,  n.  125) 

VITTORIO  FJ^IANDELE  m 

PXR  GRAZIA  DI  mO  V  nSIÌ  YOLOIfTl  DBLÌÀ  KjLZIONI 
BB   D'ITALIA 

Visto  l'art  88  del  testo  unico  della  legge  suirammì- 
nìstrazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  appro- 
vato con  regio  decreto  17  fbblwaio»  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste 
inscritto  in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della 
spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario 
1904-905,  e  reintegrato  delia  somma  di  lire  350,000  colla 
legge  23  dicembre  1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  pre- 
levazioni  già  autorizzate  in  lire  1,216,636.  06,  rimane  di- 
sponibile la  somma  di  lire  133,363.  94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 

Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905,  è  au- 


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1704  IKOrfl   K   DECRKTI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

torìzzata  una  32^  prelevazione  nella  somma  di  lire  venti- 
duemila  seìcentosessanta  (lire  22,660)  da  inscriversi  ad  un 
nuovo  capitolo  col  n.  133&i^  e  con  la  denominazione: 
«  Saldo  dovuto  in  seguito  a  transazione  colla  ditta  Ba- 
dellino  per  la  sistemazione  edilizia  del  palazzo  sede  del  Mi- 
nistero di  agricoltura,  industria  e  commercio  ì>  nello  stato 
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  di  agricoltura,  in- 
dustria e  commercio  per  Tesercizio  finanziario  predetto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  prosente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Rtgno  d* Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  ossenrario  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  4  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Registrato  alla  Corte  dei  eùmU  aMì  22  maj^cio  1905. 

lUg.  22  ÌLtH  del  Qooemo  a  f,  103.  P.  MBzz^crn. 
Luogo  del  Sigillo.  V.  lì  QaardMigflli  p.  FLNOGGHIARO- APRILE. 


A.   FORTIS. 

Gargano. 


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LEGGI  E  DECREtl  BEL  BEGXO   d'iTALIA   -    1905  1706 


N.  200.        M         N.  200. 


Regio  Decreto  che  dal  ftmdo  di  riserva  per' le  spese  im- 
previste autorizza  una  33*  prelevazione  nella  somma 
di  lire  20^000  'a  favore  del  Ministero  degli  affari 
esteri. 

4  maggio  1905. 

[Pubblicalo  nella  Qaxxeita  UffMaìé  'M  Regno  il  27  maggio  1905,  n.  125) 

VmOBIÒ  MANUELE  in 

PER  GRAZIA  DI  DIO   E   PER  YOjLONTI  DELLA  NAZIONE 
BE   D^ZTALIA 

Visto  l'art.  38  del  testo  unico  della  legge  sull'ammini- 
strazione e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016;* 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  in- 
scritto in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  dèi  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  della  somma  di  lire  350,000,  colla  legge  23  di- 
cembre 1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazioni  già 
autorizzate  in  lire  1,239,296. 06,  rimane  disponibile  la  somma 
di  lire  110,703.94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mini- 
stero del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905,  è  au- 
torizzata una  33*  prelevazione  nella  somma  di  lire  ventimila 


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It06  LEOOI  E  DECRIPTI  DFX  RÌ?GNO  d'iTALTA  -  l90o 

(L.  20,000),  da  inscriversi  ad  un  nuovo  capìtolo  col  nu- 
mero 42  ^**'''''  e  con  la  denominazione  «  Acquisto  di  una 
barca  a  vapore  per  il  servizio  della  regìa  ambasciata  ita- 
liana a  Costantinopoli  »  dello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  per  gli  affari  esteri,  dell'esercizio  predetto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legjfe. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  4  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


R$gistraio  alia  Corte  dei  conH  addì  22  maggio  10(5. 

Reg,  22.  Atti  M  Gonemo  a  f,  144.  P.  MiBmrrn. 
Luogo  del  Sigillo,  V.  Il  Guiudarigaii  C.  f  IN  OCCHIAR  C-APRILE. 


A.   FORTIS. 

Gargano, 


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tótJGt  E  DECITETI  DFX  REGXO   D^ITALTA   -    1905  iW^t 


N.  2(M.        dm        N.  201. 


Rkoio  Decreto  che  dal  /ondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  34^  pj^elcoazione  nella  somma 
di  lire  6y000  a  favore  del  Ministero  di  'agricoUùray  in- 
di^tria  e  commercio. 

4  maggio  1905. 
(PiMUeato  twHa  Gazzetta  Ufficiale  dH  Bagno  il  27  maggio  1005,  m  125 

^TTTOBIO  EMAI^^UELE  IH 

PER   ORAZU    DI    DIO   K   PER  VOLONTÀ   DELLA   NAZIONE 
•       FK    D'ITALIA 

Visto  Tart.  38  del  testo  unico  della  legge  suirammini- 
strazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  ^i  riserva  per  le  spese  impreviste  in- 
scritto in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  nella  somma  di  lire  350,000  colla  legge  23  di- 
cembre 1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazioni  già 
autorizzate  in  lire  1,259,296.06,  rimane  disponibile  la  somma 
di  lire  90,703.  94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste^  inscritto  al 
capitolo  n.  1 1 6  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mini- 
stero del  tesoro  per  l'esercizio   finanziario  1904-905,  è  au- 
torizzata una  34*  prelevazione  nella  somma  di  lire  seimila 


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1708  LEGGI  E  DECRETI   DEL  HKONO  D*ITALIA    -   1905 

(L.  6,000),  da  inscriversi  ad  un  nuovo  capitolo  col  nu- 
mero lb9-quater  e  con  la  denominazione  «  Concorso  dello 
Stato  nelle  spese  per  le  esposizioni  agricolo-industriali  in 
Cuneo  »  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero 
di  agricoltura,  industria  e  commercio  per  l'esercizio  finan- 
ziario predetto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
li  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  4  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Bi$gi$ltam  Ma  CorU  ad  WMi  addì  22  maggio  IWò. 

JUg.  22.  AiU  del  Octm-nù  a  f.  109.  P.  Mnanm. 
Luo§o  M  SégOh.  V.  U  GnardASicilU  C.  FINOCOHIARO^APRILB 


A.  Forti». 
Caroano- 


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LEGGI   E   DECRETI   DEL  UKOXO  d'ITALTA   -   1905  1709 

N.  202.        Jk        N.  202. 


Regio  Dbcrbto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  35^  prelevazione  nella  somma 
di  lire  8y000  a  favore  del  Ministero  di  agrieoltura^ 
industria  e  commercio. 

7  maggio  1P05. 
{FukòMétOQ  miia  GatfUa  VffiMU  M  lUgno  il  90  maggio  1905,  h.  \TI\ 

VITTORIO  EMANUKLE  111 

P«R   GRAZIA    DI    DIO   B   PER   VOLONTÀ    DELLA    NAZIONE 
lE    D'ITALIA 

Visto  Tart.  38  del  testo  unico  della  legge  suir  ammini^ 
strazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n   2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  in- 
scritto in  lire  1 ,000,000  nello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904-905, 
e  reintegrato  della  somma  di  lire  350,000,  colla  legge  23  di* 
cembro  1904,  n.  664,  in  conseguenza  delle  prelevazioni  f?ià 
autorizzate  in  lire  1,265,296.  06,  rimane  disponibile  la  somma 
di  lire  84,703.94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritto  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario  1904-905,  è  au- 
torizzata una  35*  prelevazìo;ie  nella  somma  di  lire  ottp- 


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1710  LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGNO   D^tTAT.T  \    -   1905 

mila  (L.  8,000)  da  inscriversi  ad  uu  nuovo  capitolo  eoi  niv 
mero  45  *"  e  eoa  la  denominazione  «  Spese  per  gli  studi 
e  per  la  ricerea  dei  mezzi  diretti  a  combattere  la  diflusione 
della  «  Diaspis  pentagona  »  (legge  24  marzo  1904,  n.  130) 
e  della  «  Mosca  olearia  »  dello  stato  di  previsione  della 
spesa  del  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  per 
l'esercizio  finariziarip  predetto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  che  il  presento  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare. 


Dato  a  Roma,  addi  7  maggio  1905. 


VITTORIO  EMANUELE 


Bfffitirato  alli  OorU  àéi  èovOi  adii  22  maggio  1^5, 

R$g.'^  Atti  fM  Ch94rHo  a  f.  106.  P.  Msezetis.     ^ 
Luago  M  Sigillo.  Y.  U  Gnarda^igiUi  C.  FlNOCCHiAR  WPRILE. 


A.    FORTIS. 

Gargano. 


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LEGGI  13  Jìy.CRV.Tl   DEL   REOXO  d'iTALIA  -  1905  1711 

N.  203.        SiL        N.  20'J. 


Regio  Decreto  che  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  im- 
previste autorizza  una  36^^  prelevazione  di  lire  iOfiOO 
a  favore  del  Ministero  di  agricoUuray  industria  e  com^ 

merda. 

7  maggio  lOrS. 

{Pubhìàcaio  nella  Gaixitia  Ufficiale  <JU!l  R'gno  il  30  maggio  1905^  it.  127) 

vrrroRió  émmukle  m 

PER   GRAZIA   DI   DIO   E   PER   VCLONtX   DELLA   NAZIONE 
SE    D'ITALIA 

Visto  l'art.  38  del  testo  unico  della  legge  suirammÌBi- 
strazione  e  sulla  contabilità  generale  dello  Stato,  approvato 
con  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016; 

Visto  che  sul  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste 
inscritto  in  lire  1,000,000  nello  stato  di  previsione  della 
spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  Tesercizio  finanziario 
1904-905,  e  reintegrato  della  somma  di  lire  350,000  colla 
legge  23  dicembre  1904,  n.  661,  in  conseguenza  delle  pre- 
levazioni  già  autorizzate  in  lire  1,273,296.  06,  rimane  di- 
sponibile la  somma  di  lire  76,703  94; 

Sentito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per 
il  tesoro; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo  : 

Articolo  unico. 
Dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste  inscritte  al 
capitolo  n.  116  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro    per   Tesercizio   finanziario    1904-905,  è 
autorizzata  una  36*  prelevazione  nella  somma  di  lire  dieci'- 


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1712        LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALI-\  -  1905 

mila  (lire  10,000)  da  portarsi  in  aumento  al  capitolo  n-  16: 
«  Spese  di  stampa  y>  dello  stato  di  previsione  della  spesa 
del  Ministero  di  agricoltura,  industria  e  commercio  per  Te- 
sercizio  finanziario  predetto. 

Questo  decreto  sarà  presentato  al  Parlamento  per  essere 
convertito  in  legge. 

Ordiniamo  cho  il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiimque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  08«ervare. 

Dato  a  Rom^,  addi  7  maggio  1905. 
VITTORIO  EMANUELE 


Rsgùtrato  alla  CorU  dM  conti  addì  2^  maggio  1905. 

B^g.tSL  AtH  del  Qotemc  a  f.  107. P.  MtzzFm. 
iMOffo  del  Sigillo.  V.  U  OuardasigiUi  C.  FINOCCHIARO-APRILE. 


A.    FORTIS. 

Gargano    . 


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LEOOI  E  DBCEETI  DEL  BEONO  d'ITALIA  -  1906  1713 

N.  204        ^       N.  204 


EIkqio  Decreto  che  approva  le  nuove  tariffe  e  condizioni 
per  i  trasporti  sulle  strade  psrrate  secondarie  della 
Sardegna. . 

19  gannaio  1905. 

{^h^UifsoHQ  nella  GagjuUa  UffiùiaU  éUl  Bm^aù  il  fiO  m^gio  W36,  n.  124) 

VITTOBIO  EMANUELE  HI 

PER  GRAZIA  DI  DIO   E  PER   VOLONTÀ.  DELLA   NAZIONB 
B£   D  ITALIA 

Visto  rart.  276  della  legge  20  marzo  1865,  n.  2248  ; 

Visto  Tart.  1  del  regio  decreto  5  agosto  1869,  n    5211; 

Vista  la  legge  22  marzo  1885,  n  3011  /'sene  3  ),  rela- 
tiva alla  concessione  di  strade  ft  rrate  secondarie  nell'  isola 
di  Sardegna  ; 

Visto  il  regio  decreto  1*  agosto  1886,  n.  4041  (serie  3*), 
che  approva  il  contratto  28  luglio  1886  per  la  concessione 
della  costruzione  e  dell'esercizio  di  dette  ferrovie  ; 

Visto  l'art.  44  del  capitolato  d'oneri  annesso  al  precitato 
regio  decreto  ; 

Ritenuta  l'opportunità  di  modificare,  per  la  migliore  at- 
tuazione del  servizio  cumulativo  interno  dell'isola,  le  tariffe 
e  condizioni  per  i  trasporti  attualmente  in  vigore  sulle  li- 
nee delle  ferrovie  secondarie  della  Sardegna,  nel  ?enso  di 
renderlo  in  massima  conformi  a  quelle  in  vigore  per  le 
linee  della  compagnia  reale  delle  ferrovìe  sarde  ; 

Vista  la  proposta  presentata  dalla  società  d'Alo  iViTovie 
secondarie  della  Sardegna,  in  data  28  novembre  1904  pcT 
alcune  varianti  nelle  attuali  tarifìe  e  conflìzioni  dei  tra- 
sporti sulle  ferrovie  anzidetto,  lo  quali  varianti  portano  nel 
complesso  una  compensazione,  con  tendenza  a  favorire  il 
pubblico  ;    (;!  ^ 

103  —  VoL.  II.  .  19    . 

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17U 


LEOai  X  DECRETI  DEL  REOKO  d'ITALIA  -  1906 


Udito  il  Consiglio  dei  ministri; 

Sulla  proposta  rie»  Nos,tr\  ministri  segretari  di  ^tato  per 
ì  l^vqi^i  ipuhii^ici,  per  le  finanze,  per  il  ^e^cjirj),  e  ^r  1  agrì- 
co^ra.  .^ndastria  e  commercio  ; 

Abbiamo  decretato  e  depretiamo: 

ArUcQlp  ui;iico. 
L^  M^\U^ì  jtaiuiEB  e  condisioni  per  i  trasporti  sulle  strade 
ferrate  secondarie  della  Sardegna  sono  abrogate  e  sostituite^ 
a  decorrere  dal  31  gennaio  1905,  da  quelle  comnr^e  nel- 
Vffi^ii»  «egol^^ianto,  firmato  d'ordine 'Nxyj^tro  dai  mmistri  pro- 
ponenti. 

Ordiniamo  $\ie  il  presQv^>e  decreto,  munito  del  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserii  nella  raccoltfi  ufii^ia^^  djdUe  jtoggi  «  ùà^  decreti 
def  1¥égnc)  d^talia^  inandan,à^  ^  obiiji^nque  spetti  di  osservarlo  e 
di  farlo  osservare 

I^al^  a'Sx>ma,  addì:  49  gennaio  19p5, 
'vVf'fO^lQ  3EÌ1ANUBLB 


f^egisfratù  alla  Corte  dei  conii,  addi  2E  maggio  1905. 
luogo  «^/.§<^7/9-,y*  ì)  ftB|^«9JgiUi  t&OMOHBTTI. 

GiqLrrn. 

Tedesco. 

A.  Majorana. 

l   luzz4tti. 

Rava. 


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Sociiii  iteliitt  pn  le  Stradi  fmate  hstiié  dilli  Sudifu 

Sodala  anoniina  ooii~15  milioni  di  capitalo  intaraaiont»  remto  e  in  ooirso  di  unmortamonto 

SEDBIKBOKA 


TARIFFE 

E 

CONDIZIONI  PER  I  TRASPORTI 

SmU  «ETE  DELIF  FfiOIIIE  SECOiOmilE  SIW 

approvate  con  R.  Decreto  del  19  gennaio  1905,  n.  53 
ed  in  vigore  dal  31  gennaio  1905 


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ueaai  e  decbsti  del  beovo  d'itauca  -  1906  1717 


INDICE  DELLE  MATERIE 


Avvertenze  generali   .  « Pag,  1725 

CAPO  I. 
]>6]le  eondlBlmil  generali  oke  regolamo  1  trasporti* 

Art.    1.  Obbligbi  di  chi  ai  aerve  delle -si)  ade  fcftrate   !'..•..  Pag,  1729 

>  2.  Obblighi  deirAraministrazione.  Pubblicazioni »  » 

>  3.  Obbligatorietà  delie  tariHe  e  reialive  condizioni »  > 

>  4.  Detorrainazione  e  pagamento  dei  prezzi  di  trasporto   .   .  >  1730 

>  6.  Reclami .  .  '. »  1731 

»      6.  Danni  al  maiteriale  ed  ai  locali. »  » 

CAPO  IL 
]>el  trasporte  dei  Tfagglateri. 

Art.    7.  Basi  deHa  tariffa Pag.  1731 

8.  Pagamento  del  biglietto  .««.....' >  1732 

9.  Validità  dei  biglietti »  » 

10.  Distribuzione  dei  biglietti »  » 

11.  Apertura  delle  carrozze  dei  convogli  in  partenza  .  •  •  .  >  » 

12.  Compartimenti  di  coupé »  1733 

13.  Carrozze  a  salone »  » 

14.  Compartimenti  interi. »  1784 

15.  Convogli  speciali >  > 

16.  Ragazzi >  1735 

17.  Biglietti  di  andata-ritorno.  \  •  . i »  » 

18.  Biglietti  di  abbonamento >  1737 

19.  Rimborso  eventuale  del  prezzo  dei  biglietti .  .' »  1741 

20.  Persone  non  ammesse  nei  convogli.' »  1742 

ti.  Ammalati >  > 


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1718  LKGQI  E  DECRETI  DEL  BEOKO  D  ITALIA  -  1906. 

Art.  22.  Cambio  di  classe 

7     23.  Dintto  fisso  per  le  esazioni  suppletivo 

%    24.  Presentazione  e  consegna  dei  biglietti 

>  25.  Biglietto  mancante 

»    26.  Biglietto  irregolare 

»    27.  Divieto  di  fuin^^nci  •  ,  ^ . 

^    28.  Osservanza  degli  ordini  di  servizio 

»    29.  Donne  ciie  viaggiano  sole  .   ] 

»  30.  Rioccupazione  del  posto  lasciato  precariamente  .... 

»    31.  Fermate  dei  convogli  sulla  via 

»    32.  Responsabilità  perdonale  del  viaggiatore 

>  33.  Sale  d'aspetto  e  cafifè 


Pag,  1742 
1743 


» 
1744 

1745 

» 
1746 


CAPO  Ut; 


l.O   Mi 


Art 


Del  trasp^fto  del  bi^rAfli  e^M  oaaL 

34.  Definizione  del  b^agliq,  .  ^ .,..,.   .P«p..l746 

35.  Base  della  tariffa ,g6nefal^  por  il  trasporto,  «lei.  bjigi^li.  e. 

per  il  trasporto  come  tali  dei  piccoli  animali  e  dei,  v^ 


locipedi,  velocimani,  bicicli  e  tricicli  a.tmQ(|oreu. 

36.  Bagaglio  ammesso  nelle  carrozze 

37.  Bagaglio  soggetto  a  tassa 

38.  Bagaglio  escluso  dal  trasporto 

39.  Armi  da  faoco,   ,  '.  \   i   i  \ *..... 

40.  Assicurasione  dei  bagagli 

41.  Riconsegna  dei  bc^gagli • 

42.  Mancanza  dello  scontrino  di  spedizione  bagagli .  . 

43.  Diritto  di  deposito •...:.. 

44.  Bagaglio  non  ritirato -.   .   .  . 

45.  Bagaglio  mancante  all'arrivo 

46.  Cani 

47.  Oggetti  trovati. 


174X 
1748 
1749 

1750 


1751 


1752 


CAPO  IV. 
Del  trijq^iio  a  grande  v^iOfittà*.. 

Art,  48.  Basi  delle  tariffe  generalij  .  . /  -   •  •    f^- ^^ 

».'49.  Brezzo  inimmò  per  vagone. i^      17% 

»'50.  Modo  "di"  trasporto. '.'.   .*.  ...       ».    IT^l 


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.    \ 


LKOGI  E  DECRETI  DEL  REGXO  d'iTALIA  -  1905  17)9 

Art.  51.  Termine  per  la  resa  a  destinaziono f^ag.  1757 

»    52.  Indirizzo >  » 

>  53.  Consegna  delle  merci  in  arrivo »  », 

>  54,  Carico  e  scarico »  1758 

>  55.  Merci  escluse  dal  trasporto »  > 

CAPO  V. 
Del  trasporto  a  piccola  TelooiUu 

Art.  56.  ClassIReafeiwné-delfó  merci  . Pag,  1758 

»    57.  Basi  delle  tariffe  generalt  , '..'  .   .  '. »  1759 

»    58.  Scali  marittimi >  1760 

>  59.' Colli  contenenti  merci  di  classi  diverse »  > 

»    60.  Peso  minimo  tassàbile ..., »  » 

»    6Ì.  Prezzo  minimo  per  vagone ♦.    .  »  » 

>  62.  Carico  e  acarico >  1762 

»    63.  Caparra  per  vagoni ^>  1763 

»    64.  Termini  per  la  resa  a  désti  no  zio  no »  1764 

>  6r>.  Merci  escFuse  dal  trasporto. »  17B5 

<  APO  VI.' 
Del. trasporto  del  teicolt,  del  feretri  e  delle  oeneri  mortuarie' 

Art.' 66.  Basi  della  tariffa.   .    .   .  " Pa^;.  1765^ 

>  67.  Vetture  sniontate »  1707 

»    68.  Carri  è  carrétti >  » 

»    6é.  Carri  firivatida  vino. »  > 

»    70.  Disposizioni  diverse »  ,  .>  . 

»  '  71.  Feretri »  1768' 

CAPO  VII. 
Del  trasporto  del  bestiame. 

Art.  72.  Classificazione Pag.  17b8 

>  73.  Basi  della  tariffa.   .   .   .■  .  ' »  1769 

>  74.  Spedizioni  a  vagone  completo »  ». 

>  75.  Cavalli  in  vagone-scuderia »  1770 

»    76.  Caparra ,•       ■ "  * 

>  77.  Bestianìic  minuto  in  ceste  o  gabbie >  > 

^    78.  Trasporto  di  scimnàie,  gatti  ed  altri  piccoli  aninali  ...  >  1771 


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1720  LEGOT  E  TìErKKTT  imt  RKOyO  T>'lTALTA  -  1905 

Art.  79.  Custode  del  bestiame  -  Bagnigli,  bardature,  attrezzi   e   fo- 
raggi  ' Pag.  ìVt 

80.  Modo  di  spedizione >  1772 

81.  Carico,  scarico  ed  alimentazione  del  bestiame »  > 

82.  Re^nonsabilità >  1773 

83.  Bestiame  non  ritirato »  » 

»    84.  Animali  esclusi  dal  trasporto >  > 

>    85.  Bestie  feroci >  1774 


RT 

.  86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

CAPO  Vili. 

Delle  condizioni  comuni  al  trasporti  di  mercl^  Teloolfy 
feretri  e  bestiame. 

Orari  di  servizio Pag,  1774 

Richiesta  di  snodì/iono »  1775 

Prescrizioni  particolari  alle  richiesto  di  spedizione    ...  >  1776 
Ricevuta  delle  merci  -  Conclusione  del  contratto    di   tra- 
sporto    »  1778 

Acccttazione  delle  merci »  » 

Merci  ritirate  prima  della  partenza >  1779 

Modificazioni  al  contratto  di  trasporto >  1780 

Rilascio  del  bollettino  di  consesrna  al  destinatario  e  ritiro 

delle  merci »  1781 

False  ed  erronee  dichiarazióni >  » 

Uso  dei  vap^oni ,   .  >  1782 

Disinfezione  dei  vagoni >  1783 

Trasporti  a  rischio  e  pericolo  dello  speditore >  > 

Merci  pericolose »  1784 

Oggetti  di  straordinario  peso  o  dimensione  .......  »  > 

Merci  voluminose »  1785 

Assicurazione  delle  merci >  1786 

R^'spedizioni »  » 

Spedizioni  giacenti,  rifiutate,  abbandonate »  1787 


CAPO  IX. 
Del  serrisi  spedali. 

Art.  1J4.  Ricognizione  del  peso Pag,  1788 

>  105.  Nolo  dei  copertoni »  » 

>  106.  Copertoni,  catene,  stanti  in  ferro  e  corde  di  proprietà  degli 

speditori »  '   1789 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  1906  1721 

Art.  107.  Ricevuta  di  ritorno Pag,  1790 


»  108.  Diritto  di  deposito  o  di  sosta  per  le  merci  ed  il  bestiame . 

*  109.  Uso  della  gru 

»  110.  Trasporti  a  domicilio 

»  111.  Diritti  daziari 

>  112.  Magazzini  di  deposito 

>  113.  Spese  anticipate 

»  114.  Assegni 

»  115.  Rifiuto  di  pagamento  di  spese  anticipate  o  di  assegni.   . 

»  116.  Rimborso  di  spese  eventuali 

»  117,  Trasporti  per  oltre  le  strade  ferrate , 

»  118.  Formalità  doganali 


1793 

1794 

■  > 
1795 
1796 

» 

1797 


CAPO  X. 
Delle  interrnzion!  temporuiee  dei  trasporti. 

Art.  119.  Avviso  delle  interruzioni Pag,  1797 

»     120.  Viaggiatori  e  bagagli  in  co'rso  di  trasporto »      1798 

»    121.  Spedizioni  di  merci,  veicoli,  bestiame,  ecc.,  semplicemente 

accettate  od  in  corso  di  trasporto .  ' >           » 

CAPO  XI. 

Della  respoBSEbilHà  dell' ImmlBiitrarione 

nei  trasporti  bagftflrliy  merci^  Teieoli  e  bestimne.* 

» 

Seziona  I.  —  Responsabiliià  per  acarie,  perdite  o  riiardì. 

Art.  122.  Limiti  e  durata  della  responsabilità •    .   .   .  Pag,  1799 

»    123.  Casi  d'irresponsabilità  dell'Amministrazione »      1800 

»    124.  Calcolo  dei  termini  di  resa *  .   .  >      1801 

>  125.  Responsabilità  per  quanto  riflette  il  personale   dell'Am-  j 

ministrazione »      1802 

>  126.  Rodami  per  avarie  e  perdite >  > 

Sezionb  II.  —  Domande  di  risarcimento, 

Abt.  127.  Persone  aventi  diritto  a  reclamare Pag.  1802 

»    128.  Limiti  al  diritto  di  reclamo »           » 

>  129.  Accertamento  dei  danni >      1803 

>  130.  Reclami  per  eccedenza  di  tasse.  .* »      1804 

»    131.  Rappresentanza  legala  deirAmministrazione »          > 


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178ST  jjoam  e  dk^ètì  bel  regno  d'Italia  -  1906* 

Sezione  IH.  —  De  (/li  iwìenniszi. 

Art.  132.  Indf?nn1z2o  nei  casi  di  ritardo  o  di  perdita  dei  bagagli  e  cani  Pag,  1805 
»    133.  Indennizzo  peri  ritardi  alla  ricoasegaa  delle  cose  tra- 
sportate a  grande  e  piccola  velocità »  » 

»    131.  Indennizzo  per  la  perdita  totale  o  parziale  delle  cose  tra- 
sportate a  gf  afide  od  a  piccola' velocità ^  1806 

>  135.  Kinvonimento  delle  cose  perdute »  1807 

»    136.  Indenniz^'o  per  avarie  ai  bagagli,  merci  ed  oggetti ...»  • 

»    137.  Indennizzo  ìiei  casi  di  spedizioni  falsamente  dichiarate  .  »  » 

»    138.  Indennizzo  per  1  trasporti  a  tariffa  speciale »  1808 

»    139.  Forza  maggiore »  » 

Sezione  IV.  —  Della  prescrhlone. 

Art.  140.  Termine  e  decorrenza  della  prescrizione Pag,  1808 

CAPO  XII. 
Homenelatnra  e  classificaziaiie  delle- merci  a  plooola  relMità. 

Avvertenze Pag.  1809 

Distinzione  per  categoria  delle  merci  a  piccola  velocità »      1810 

Nomenclatura  e  clasiift^w  afctft^ ■  delM  métti  r  a  t  '^piewhi  •^é\<fèìW:  — 
Basi  chikMiielHdhlf 'e'pveztri-ipar  zéao^^M  tr^aépOflf'corrf 
condiziono  di  peso >      1811 

CAPO  xm. 

'  Tarlflé  li]rediai^e  relàUire  oondiiÉioìil  di  appliòaiione. 

Condizioni  generatt  pel»  rdn^lf^Mslorìe  déitt' ta^ffé^'Spedklf  .   .    .   .     P^^.  1989* 
Tariffe  q^eclaU  a  Gralfte^YeloeHà!'* 

Tariffa  speciale  N.  1.  Spedizioni  di  -piccolo  peso.  —  Carte  di  tra- 
sporto   Pag.  1993 

»•»        >  ^      N.  2.  Messaggerie,  e -niiei*^  ' »  1996^^ 

»  »         N.  3.  Derrate  alimentari  e  {>rodt)ttf  d't)rtf6oltui*tf  :  »  1^* 

^  "        »         N.  4.  Recipienti  vuoti  generalmente  in  u^o  per 'ti 

trasporto  di  mertfisuffe' ferrovia^.   ...  >  2»J03* 

>  »         N.  5.  GhiacSKtov'è  ficrver >  2006' 


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Tariffe  speoiali  a  Pio<jfU  T^oeità  aceelenta. 

Tarila  speciale  N.  50,  Ortaglie  e  frutjta .  tresche  a  vagone   coiu- 

pletò,^  .   .    • Pag.'2O01 

»  »         N.  51.  (Loca/e), Ortaglie  q. frutta  fregche  a  vagone  . 

complptp >      2008 

»  >         N.  52.  Bestiame  cavallino,  bovino,  ovino  e  suino,  a 

vagone  completo  .  ^ >      2009 

»  9         N.  53.  Latte  fresco  e  latte  sterilizzato >      2011 

Tariffe  spedali  a  Piooola  Telooltà. , 
Ta4>iA  speciale  N.  75.  Meicaniie Pàg.  2012 

CAPO  XIV. 
T«ri4^a<K}aU  e  r<aatt(re.«4Ni«iidoia.4|,a|iill^ 

Tariffa  locale  per  il  trasporto  dei  viaggiatori Pag,  2013 

Condizioni  generali  per  l'applicazione  delle  tariffe  locali »      2015 

Tariffe  locali  a  Plcoola  Yeloeiià. 

Tariffa  locale  N.  201.  Antracite  alla  rinfusa  o  in  sacchi,  legna  da 

ardere,  comprese  le  fascine Pag,  2018 

»  ^»      N.  202.  Marmi  in  lastre  o   lastroni  semplicemente 

segati,  in  blocchi  o  in  massi  anche  squa- 
drati od  in  pezzi  abbozzati  o  ridotti  ^in  sa- 
goma, pietra  calcarea  greggia  o  grossola- 
namente lavorata,  sabbia  comune,  calce 
viva  o  spenta  in  sacchi,  o  botti,  o  alla  rin* 

fusa »      2020 

»  >      N.  203.  Argille  refrattarie »      2024 

>  »      N.  204.  Conserve  alimentari  non  nominate »      2025 

V  >      N.  205.  Ortaglie  e  frutta  fresche »      2026 

»  »      N.  206.  Crine  vegetale >     2027 

»  >      N.  207.^Concimi  chimici  od  artificiali  e  residui  di  con- 

cerie^ foraggi  (fieno,  paglia  e  stramaglie 
in  balle),  macchine  agrarie,  preparati  anti- 
crittogamici 0  peronosfughi,  o  ^simili  in- 
settifughi per  l'agricoltura  non  nominati 
solidi  0  liquidi;  vitriolo  azzurro  (solfatoci 
rame);  zolfo  macinato,  loifo  ramato  ...      >      2028 


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1724  LEGGI  E  BECHETT  DEL  R'.£ON0  d'iTALIA  -  1905 

Àllegmti. 

Allegato  N.  1.  Distinta  delle  valute  metalliche  e  cartacee  da  accet- 
tarsi dalle  stazioni  e  norme  relative.   .   .     ....     Pog.  8031 

»  »    2.  Trasporto  ai  porti  di  Cagliari  e  Bosa >      2086 

>  »    3.  Regolamento  per   il  trasporto  delle  merci  perico- 

lose e  nocive >      2087 

>  >    4.  Elenco  delle  merci  che  T Amministrazione   ha  fa- 

coltà di  trasportare  in  vagoni  scoperti  senza  co- 
pertoni.        »      2061 

»         >    5.  Nota  di  spedizione  a  grande  velocità.    ......       »      20fó 

>  »    6.  Lettera  di  porto  a  piccola  velocità  accelerata.   .   .       »      2097 

»  »    7.  Lettera  di  porto  a  piccola  velocità >      2129 

»  >    8. 

»  >    8.  bis 


.    >     Distanza  in  chi loro^ri  da  stazione  a  stazione     »      2161 


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LEeOI  B  DBCRBTI  DBL  BEGNO  D'ITALIA  -  1906  1726 


i^wertenze  generali 


i\  I  prezzi  di  trasporto  indicati  nel  presente  libro  compren- 
dono le  imposte  erariali  stabilite  colle  leggi  n.  542  del  6  aprile  1862 
e  n.  1945  (Serie  2*)  del  14  giugno  1874;  e  cioè:  sono  aumentati  del 
13  per  cento,  se  si  riferiscono  ai  trasporti  a  grande  velocità,  e 
del  2  per  cento,  se  sono  riferibili  ai  trasporti  a  piccola  yelocità 
accelerata  od  a  piccola  yelocità. 

2^  Per  ogni  biglietto  di  viaggiatore  e  per  ogni  riscontro  per 
il  trasporto  di  bagagli,  cani,  merci  a  grande  velocità,  a  piccola 
velocità  accelerata  ed  a  piccola  velocità  devonsi  pagare,  in  ag- 
giunta ai  prezzi  ed  alle  imposte  sopraindicate,  centesimi  cinque 
per  tassa  di  bollo.  (  R.  Decreto  8  luglio  1897,  n.  414  -  Testo  unico). 

Per  le  spedizioni  di  bagagli  e  di  merci  con  assicurazione  del 
valore,  oltre  al  premio  dovuto  all'Amministrazione,  è  dovuta 
l'imposta  stabilita  dalla  legge  n.  1947,  Serie  2^)  iu  data  8  giugno  1874 
modificata  dall'altra  8  agosto  1895  n.  486,  Alleg.  H. 

3*.  I  pagamenti  dei  prezzi  e  dei  diritti  speciali,  accessori,  ecc. 
relativi  ai  trasporti,  hanno  luogo  nelle  stazioni  ed  agenzie  sociali 
in  valuta  cartacea  e  metallica  avente  corso  legale  nel  Begno  ed 
alle  condizioni  stabilite  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  vigore 
(Alleg.  1). 

Sarà  in  facoltà  dell'Amministrazione  di  prescrivere  che  il 
pagamento  delle  tasse  sia  effettuato  colla  somma  corrispondente 
al  preciso  ammontare  del  trasporto.  In  casi  ordinari  però  si 
farà  il  cambio  della  moneta,  sempre  che  il  resto  non  superi  il 
decimo  del  valore  presentato. 

4*.  Oli  orari  degli  uffici  delle  stazioni  e  delle  corse  dei  convogli 
sono  regolati  sul  tempo  medio  dell'Europa  centrale  (H.  Decreto 
10  agosto  1893,  n.  490). 


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DISPOSIZIONI  E  TARIFFE  GENERALI. 


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L£QOt  E  OECRKTI  DRL  ttEGNO  D^ITALlA  -  1906  172  .' 


DISP03IZI0NI  B  TARIPFB  GENERALI 


CAPO.  I. 
I>eUe  ooncUaioni  generali  die  regolano  i  trasporti 


Art.  1. 
OVSLWBI  DI  OHI  SI  SBKTS  P£Z^B  ^TBABB  FSBBATB. 

Obi  si  sèfTve  delle  strade  ferrate  è  tenuto  all'osservanza  di 
tutte  le  prescrizioni  relative  all'esercizio  ed  all'uso  delle  medesime 
e  ad  uniformarsi  agli  avvertimenti  del  personale  che  vi  è  addetto: 
in  caso  diverso  risponde  delle  conseguenze. 

Art.  2. 
Obblighi  dbll'Ammikisxbazionb.  Pubblicazioni. 

L'Amministrazione  è  obbligata  ad  eseguire  sulle  proprie  linee 
ed  in  base  alle  tariffe  e  condizioni  in  vigore,  i  trasporti  di  per- 
sone e  di  cose,  che  le  vengono  richiesti,  sempre  che! 

vi  possa  provvedere  coi  mezzi   corrispondenti   ai  bisogni 
ordinariamente  prevedibili  ; 

non  ostino  impedimenti  straordinari  o  di  forza  maggiore. 

L'Amministiazione  risponde  dei  danni  conseguenti  dall'ina- 
dempimento di  questi  Suoi  obblighi. 

Ussa  è  pure  in  obbligo  di  pubblicate  e  di  tenero  esposti 
nelle  stazioni  gli  orari,  le  tariffe,  1  manifesti  ed  i  regolamenti  che 
interessano  il  pubblico. 

Art.  3.     , 

ObbligatobibtI  delle  tabiffe  e  bblative  condizioni. 

Le  tariffe  generali  e  speciali  e  le  condizióni  relative,  debi- 
tamente  approvate,  fanno  legge  fra  rAmministrttzione  e  chiunque 
109  —  VoL.  II.  -  1905 


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1730  LBQOi  E  DSC&£Tt  DBL  ttEGNO  d'iTALIA  -  i9UÒ 

8i  serve  delle  ferrovie  e  sono  strettamente  applicabili  in  ogni 
loro  parte;  qualunque  deroga  alle  stesse  è  nulla  di  pieno  diritto 
e  qualunque  errore,  sia  a  danno  del  pubblico,  sia  a  danno  del- 
l'Ani ministrazione,  deve  essere  rettificato. 

L'Amministracione  può  accordare  speciali  ribassi  di  tariffa 
od  altre  facilitazioni,  purcbè  ciò  abbia  luogo  in  eguale  misura 
per  chiunque  ne  faccia  richiesta,  le  offra  eguali  vantaggi  e  si 
trovi  in  parità  di  circostanze.  Di  queste  concessioni  dovrà  esser 
dato  in  tempo  utile  preavviso  al  Ooverno,  il  quale  potrà  so- 
spenderle o  revocarle;  delle  medesime  si  farà  oggetto  di  speciali 
pubblicazioni. 

Art.  4. 

DETESMINAZIONB  a  PAOAMBNTO  DBI  PIUSZZI  DI  TRASPORTO. 

Kella  determinazione  dei  prezzi  complessivi  di  trasporto  il 
chilometro  incominciato  si  calcola  come  compiuto. 

Il  calcolo  dei  prezzi  si  fa  sulle  distanze  reali  (Alleg.  8  e  S-bis)» 
I  trasporti  a  peso  si  tassano  per  frazioni  indivisibili  di  dieci  chi- 
logrammi, salvo  le  eccezioni  stabilite  nelle  singole  tariffe. 

Nel  prezzo  complessivo  di  trasporto  la  frazione  inferiore  a 
cinque  centesimi  di  lira  si  calcola  per  cinque  centesimi;  in  verun 
caso  il  detto  prezzo  può  essere  inferiore  a  quello  minimo  stabi- 
lito dalle  singole  tariffe. 

Il  pagamento  del  prezzo  di  trasporto  e  degli  altri  importi 
accessori  si  fa  in  partenza  od  in  arrivo. 

È  però  sempre  obbligatorio  in  partenza  : . 

a)  per  i  viaggiatori,  bagagli  e  feretri; 

b)  per  il  bestiame,  per  i  cani  e  per  gli  altri  animali; 

e)  per  le  merci  facilmente  infiammabili,  esplodenti  o  peri- 
colose, secondochè  è  stabilito  nel  relativo  Begolamento  (Alleg.  3); 

d)  per  i  campioni  e  per  le  merci  di  un  valore  intrinseco 
inferiore  alle  spese  di  trasporto; 

e)  per  le  merci  suscettibili,  durante  il  trasporto,  di  dimi- 
nuzione 0  perdita  totale  del  loro  valore  per  naturale  deperi- 
mento; 

/)  per  le  merci  ed  oggetti  ehe  si  trasportano  a  rischio  e 
pericolo  delio  speditore. 


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IJ500I  B  DBCBXn  DBL  RSONO  p'iTAtJA  -  1906  173 1 

Qaalora  all'atto  della  spedizione  non  si  possa  determinare 
il  prezso  complessivo  del  trasporto,  la  stazione  di  partenza  può 
esigere  il  deposito  di  nna  somma,  ohe  ne  rappresenti  l'importo 
approssimativo. 

Art.  6. 

BBOIrAUI. 

In  tutte  le  stagioni  è  messo  a  disposizione  del  pubblico  un 
libro  per  i  reclami  contro  il  servizio  della  ferrovia.  Il  capo  sta- 
zione deve  sollecitamente  trasmettere  copia  dei  reclami  al  regio 
Ispettorato^  di  Oircolo. 

I  reclami  possono  essere  inviati,  anc^e  alla  Direzione  dello 
esercizio  ed  ai  rappresentanti  del  Governo. 

Ai  reclami  si  darà  lùspopta  od  avviso,  di  ricevimento  entro 
il  termine  di  quindici  giorni. 

Nei  casi  di  divergenza  fra  il  pubblico  ed  il  personale  delle 
stazioni  o  dei  convogli,  provvede  il  capo  stazione. 

Art.  6. 
^  I>aAki  al  matbbiaub  bd  ai  locali. 

Tutti  i  danni  e  guasti  arrecati  ai  locali,  al  mobilio,  al  ma- 
teriale Asso  e  mobile  ed  ai  meocanicrfm,  devono  essere  risarciti 
da  chi  ne  è  responsabile. .        . 


gAPO  n. 
Z>el  trasposto  d.ei  viaggiatori 


Art:  7: 
Basi  della  tasiì^fà. 

Le  bafiA  della  tariffa  pet  il  trasporto  dei  viaggiatori  sono  sta- 
bilite come  segue:  *      ^ 

Ì?er  la  !•  classe  L.  fr.0678  -  J    per  *  ogni  viaggiatore  e  p«r 
»     >  3*        »       »   0.03966    1        chilometro. 


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1738  tSOOt  E  DEOt^n  QffiL.  RBOFO  d'itAÌ^U  *  Idfti 

Per  le  diatenee  minori  di  tre  ehiioBouetfi»  U  tama.Mfà. calco- 
lata cojne  per  tre  chilometri;  in  iieeean  o»8i<»  però  ia  tsm^  |K>trà 
eseere  minore  dei  dieci  eenteeimi  per  egpti  corM,  ^ItreaUe  im- 
poste erariali. 

Art.  8. 

PAGAVBHlO.BSf'  S|»I*rBTTO. 

t:  consegnato  al  viaggiatore,  co  litro  il  pàgamèiito  dtoà  tassa 
di  trasporto^  un  biglietto  in'rirtii  del  quale  'è'^  Ùa  difitéo  di 
effettuare  la  corsa. 

All'atto  di  ricevere  il  biglietto,  il  viai^g$ato!re  deVe  kfissfeu- 
rarsl  cbe  sia  della  classe  e  per  la  dei^tinazìone  richièsta  ;  che  il 
prezzo  pagato  corrisponda  a  quelto  esposto  ^ul  biglietto;  cbe  nel 
cambio  delle  monete  non  sia  incorso  eri^ore.  Non  si  ackiétta  t^run 
reclamo  in  proposito,  se  non  fatto  imtnedlàtàiiaente. 

Art.  9. 

VALIDITÌ  BBI  BIOIiIBTTI. 

I  biglietti  sott»  valevoli  apltikftto  .per  il  e#»vei^io  per  cui  fu- 
rono distribuiti. 

^Art.  10. 

DlSTEIBUZIONI  BEI  BIGUBSTI. 

Di  regola  la  distribuzione  dei  biglietti  comincia  trenta  mi- 
nuti prima  della  partenza  del  convoglio  e  cessa,  nelle  staxioni 
primarie,  cinque  minuti  prima  dèll'bra  indicata  per  la  partenza 
e,  nelle  secondarie,  al  segnale  d'arrife  dèi  convoglio. 

Art,  XI. 

APEETUSA  delle  OÌJB.BOZZB  DEI  OONTO0LI  IN  PAETBNEA. 

Sutti  i  cempartim^enti .  di^ponil^ili  delle,  carrodize,  coi» ponenti 
i  convogli  in  partenza,  saranno  lasciati  aperti  a^oh%  i  pasaeg- 
l^i^ri  poM^p  f^etioew^i  dove  piìk  lo?a,a^|pr9bda,  secou^o  U  classe 
del  loro  biglietto» 


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£lSQOt  B  lASGiuiTi  USL  KBoiTO  t/ttalia  -  1906  1733 

Aft.  12. 
Ck>itPÀRTnaBim  bi  ooupé  (*). 

Per  i  posti  di  cotij^'neHe  earroeze  di  1»  classe,  clie  potranno 
easefe  messi  a  dispodisione  d«i  Tiafgistori;  si  pagherà,  oltfe  al 
pFessa  del  bi|^Uetfto  ordinario,  la.  seguente  soprataisa: 

Fer  1^  peFfiorrensa  fino  a  Km.  100  inclusiyi  1».  1^,0$ 

t        .  <f  t  »      309         >  »   2^60 

Oltre  i    »      200         »  »   6.00 

Per  Fivso  dai.  àoupi  a  letti  da  due  e  dia  t;re  posti  sono  stabilite 
le  norme  e  IftWfle  seguenti  : 

Il  ylaggiatore  che  vuole  oceupare  un  posto  in  coupé  a  due 
letti  dovrà  pagare  il  prezzo  di  quattro  posti  di  1*  classe;  se  in 
eoupi  a  tre  posti  pagherà  lire  0,226  per  chilometro.  Nel  primo 
caso  avrà  diritto  di  far  salire  con  sé,  senza  supplemento  di  prezzo, 
una  persona  ehe  l-o  aooomiMfcgni. 

I  viaggiatori  non  potranno  esigere  posti  in  eoupij  con  o  senza 
letto,  qualora  il  ooovdglio  non  contenga  vettura  di  detta  specie, 
o,  oonlienendole^  non  ne  abbia  disponibili. 

I  posti  di  coupé  devono  essere  richiesti  prima  deUa' partenza 
del  canvoglio  e  saranno  dati  di  preferenza  a  quei  viaggiatori, 
cbe  dovranno  fare  un  più  lungo  pcircorso sulle  lince  della  Com- 
pagnia. 

Per  le  linee  di  diramazione,  i  posti  di  coupé  si  pagano  sol* 
tanto  fino  alla  stazione  dove  succede  il  cambio  delia  vettura, 
non  potendosi  gurantire  ohe,  per  il  tratto  ulteriore,  il  convòglio 
in  coinoidenza  abbia  posti  disponibili. 

Nei  coupé  non  si  potrà  fumare,  a  meno  di  unanime  eofnseuso 
degli  altri  viaggiatori. 

Art.  13. 

OàBBPatX  A  SAZiOIiOB  (*). 

Per  le  corse  in  carrozze  a  salone,  che  venissero  poste  a  di- 
sposizioni del  pubblicò,  si  pagheranno  12  bigliétti  di  1*  classe  per 

(^  Non  la  vigore  fino  a  nuova  disposizioDe. 

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1734  tBOOI  B  DBGSBTI  OBL  BBONO  D'iTJkLU.  -  1906 

Ogni  oarroeza.  Quando  i  yiaggiatori  fossero  in  numero  maggiore 
di  12,  ciascuno  di  essi  pagherà  un  biglietto  di  1*  e  asse. 

Art.  14. 

GOHPAKTIiaBNXI  INTXEl. 

Il  viaggiatore,  che  vuole  avere  a  sua  disposiBione  un  intero 
compartimento  in  nna  carrossa  di  1*  classe,  dovrà  acquistare  i 
biglietti  pei  tre  quarti  dei  posti  dei  quali  è  capace  il  comparti- 
mento ed  avrà  il  diritto  di  occuparli  con  altrettante  persone; 
ma  se  i  passeggferi  fossero  in  maggior  numero,  ciascuno  di  essi 
dovrà  avere  il  proprip  bigliet^  di  scorsa.  Nel  computo,  la  fra- 
zione di  un  biglietto  da  acquistare  verrà  considerata  come  un 
biglietto  intero. 

Art.  16. 

CONYOQLI  SPECIALI. 

La  tariffa  per  i  convogli  speciali  viene  stabilita  come  ap- 
presso: i 

Bara  pagata  per  ogni. •convoglio,  nell'atto  dell'ordinazione, 
una  taspa  fissa  di  lire  3S.90  qualuque  sia  la  distanza  che  deve  es- 
sere percorsa. 

Oltre  la  tassa  fissa  suddetta,  i  viaggiatori,  qualunque  sia  il 
loro  numero,  pagheranno  H  prezzo  del  biglietto^  di  1*  elasse 
aumentalo  di  un  decimo;  e  per  le  vetture,  cavalli,  cani  e  baga- 
gM  si  pagheranno  i  prezzi  fissati  dalle  tariffe  generali  per  i  tra- 
sporti a  grande  velocità. 

'  Il  minimo  della  tariffa  per  i  convogli  spedali  sarà  di  lire  4.52 
per  chilometro,  ed  il  minimo  del  prezzo  totale  sarà  di  lire  86.50 
oltre  il  diritto  fisso  di  lire  33.90. 

Per  il  ritorno,  se  questo  avrà  luogo  entro  12  ore  dall'arrivo 
e  se  sia  stato  richiesto  all'atto  della  partenza,  l'importo  del  con- 
voglio speciale  verrà  calcolato  sulle  basi  suddette,  colla  dedu- 
zione del  20  per  cento  sul  prezzo  di  trasporto  e  senza  pagamento 
di  una  seconda  tassa  fissa,  salvo  sempre  il  mfn|mo  di  lire  66,50. 

L'Amministrazione  è  ai^torizzata  a  rifiutare  le  domande  di 
convogli  speciali  ogni  qualvolta  essa  giudicherà  che  possano  com- 
promettere il  servizio. 


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LEOOT  E  DECRETI  DEL  REGXO  d'iTAUA  -  1905  1736 

Nel  caso  che,  per  cansa  di  chi  richiede  il  oonyoglio,  la  par- 
tenza non  avesse  luogo  all'ora  stabilita,  T Amministrazione  avrà 
diritto  di  rifiutarsi  di  eseguirlo,  ritenendo  le  lire  33.90  a' titolo 
d'indennizzo. 

Qualora  occorressero  convogli  speciali  per  merci  tanto  a 
grande  che  a  piccola  velocità,  varranno  le  norme  suddette,  ap- 
plicando le  rispettive  tariffe  coiraumento  del  decimo. 

Art.  16. 
B  AGAZ  ZI. 

I  ragazzi  di  età  inferiore  ai  tre  anni  sono  trasportati  gra- 
tuitamente, sempre  che  non  occupino  un  posto  di  viaggiatore  e 
sieno  accompagnati  da  persona  adulta.  Quelli  di  età  compresa 
fra  i  tre  rd  i  sette  anni  hanno  diritto  di  occupare  un  posto,  pa- 
gando la  metà  del  prezzo  ordinario  di  cui  all'articolo  7. 

Tale  riduzione  non  si  estende'  al  prezzo  dei  biglietti  di  an- 
data-ritorno e  di  abbonamento,  né  ai  supplementi  per  i  posti  di 
coupé. 

Art.  17. 
Biglietti  bi  andata-bitòbno. 

Le  basi  di  tariffa  per  i  biglietti  di  andata-ritorno  sono  fis- 
sate : 

Da  1  A  50  Km.  Oltre  i  BO  Km. 

Per  la  1*  classe      0.05086  0.04746     (  per  viaggiatore  e 

f         3»      »  0.0296625         0.027685  S      per  chilometro 

oltre  la  tassa  di  bollo  di  cinque  centesimi. 

I  biglietti  di  andata-ritorno  verranno  rilasciati  per  tutte 
quelle  località  per  le  quali  si  distribuiscono  in  media  almeno 
tre  bigietti  ordinari  al  giorno. 

È  proibita  la  cessione  in  qualsiasi  modo  della  sezione  di  ri- 
torno; il  trasferimento  della  medesima  ne  produce  la  nullità. 

I  contravventori  a  questa' disposizione,  ossia  tanto^chi  cede' 
quanto  chi  acquista  il  biglietto,  come  chi  si  intromette  nella 
cessione,  incorrono  nelle  pene  stabilite  dal  Begolamento  di  polizia 


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1736  LEOOi  B  dbcueti  del  begno  d'italta  -  1905 

e  fiionrezza  delle  strade  ferrate  e  sono  quindi  denunziati  all'au- 
torità giudiziaria  per  ì  proeedimenti  di  legge  (*). 

I  biglietti  di  andata-ritorno  Tengono  distribuiti  tutti  i  giorni 
e  sono  valevoli  per  viaggiare  con  qualsiasi  convoglio  avente  vet- 
ture de!la  cla<:Se  per  la  quale  sono  emessi.  I  portatori  di  tali 
biglietti  devono  intraprendere  la  corsa  di  andata  nel  giorno  stesso 
dell'acquisto  e  quella  di  ritorno  nel  giorno  suddetto  o  nel  suc- 
cessivOy  coll'obbligo,  se  il  convoglio  non  va  fino  a  destinazione, 
di  compiere  il  viaggio  con  la  prima  corsa  del  terzo  giorno.  La 
vali2ità  viene  prorogata  di  un  giorno  quando  quello  successivo 


(♦)  Estratto  Hai  RepoUiiiento  per  la  polizia,  sicurezza  e  regolarità  deire- 
sercizio  delle  strade  fernite,  approvato  con  regie  decreto  del  31  ottobre  18 A 
n.  1687,  modificato  eoa  nìgio  decreto  del  23  giugno  1895,  n.  385: 

€  .4rt.  50.—  I  biglietti  a  prezzo  ridoito,  cioè  quelli  che  si  rilasciano  con  ri- 
basso sui  prtz^i  delle  tarifTe  generali,  ed  ogni  altro  documento  rilasciato  per 
usufruire  delle  concessioni  speciali,  non  sono  trasferibili,  né  possono  essere 
usati  in  modo  diverso  da  quello  stabilite  dalle  rispettive  condizioni  debitamente 
approvate. 

€  È  proibita  perciò  la  cessione  in  qualsiasi  modo  della  parte  del  biglietto 
di  andata- ritorno,  la  quale  serve  pel  ritorno,  e  di  cedere  altro  biglietto,  do- 
cumento o  certi  ficaio,  non  trasferibile,  pei»  abilitare  a  viaggiare  persona  divei-sa 
da  quella  alla  quale  fu  rilasciato. 

€  Nessuno  potrà  viaggiare  o  tentare  di  viaggiare  valendoai  di  biglietto  a 
prezzo  ridotto,  o  di  qualsiasi  altro  documento  o  certificato  non  trasferibile, 
rilasciato  per  usufruire  di  una  concessione  speciale,  o  della  seconda  parte  dì 
un  biglietto  di  andata-ritorno,  che  abbia  acquistato  od  ottenuto,  ditvttaiBeDte 
od  indirettamente,  in  contravvenzione  ai  precedenti  due  paragrafi,  né  inter- 
rompere il  viaggio,  quando  ciò  aia  espressamente  vietato  dalle  condizioni  sta- 
bilite per  la  concessione  stessa. 

€  E  proibito  d'intromettersi  o  di  far  traffico  nella  compra- vendita  o  ces- 
sione dei  biglietti  o  documenti  di  viaggio,  indicati  nel  §  iV  tentando  di  pro- 
curare a  prezzo  ridotto  il  passaggio  sulle  ferrovie  pubbliche  a  persone  delle 
quali  è  dovuto  il  prezzo  di  una  corsa  ordinaria,  a  nonna  delle  tariffe  generali, 

<  Art.  C5.  —  I  contravventori  al  disposto  dei  paragrafi  2«  e  3»  dell'art.  56. 
saranno  puniti  con  una  multa  estensibile  a  lire  100. 

€  Coloro  che  poi  contravvengano  al  disposto  del  paragrafo  4*  del  suddetto 
art.  56,  inoorreranno  in  una  multa  estensibile  a  lire  500.^ 


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I£OQI  E  DSCBETI  DEL  REGNÒ  d'iTàLU  -  1905  1787 

alla  data  di  vendita  sia  festivo,  di  due  o  più,  se  a  questo  seguono 
immediatamente  altri  festivi. 

Il  viaggiatore  nell'andata  deve  presentare  il  biglietto  colle 
due  sesioni  unite,  spettando  unieamente  agli  agenti  della  fer- 
rovia lo  staccare  e  ritirare  la  sezione  di  andata:  presentandolo 
colle  sezioni  staccate  incorre  nella  perdita  del  biglietto. 

Nei  viaggi  di  andata-ritorno  non  sono  concesse  fermate  in- 
termedie. È  tuttavia  permesso  al  portatore  di  un  biglietto  di 
andata  ritorno  di  interrompere  il  viaggio  di  andata  o  di  inco- 
minciare quello  di  ritorno,  in  qualunque  stazione  intermedia  a 
quelle  segnate  sul  suo  biglietto. 

Quando  per  straordinaria  affluenza  occasionata  daieste,  fiere, 
mercati,  ecc.,  non  vi  siano  posti  disponibili  della  classe. del  bi- 
glietto e  non  vi  sia  modo  o  tempo  di  aggiungere  carrozze^  i  viag- 
giatori con  biglietto  d'andata  e  ritorno  devono  prendere  posto 
in  classe  inferiore,  senza  diritto  a  rimborso  alcuno. 

Art.  18. 
Biglietti  di  abbonàhento. 

Gli  abbonamenti  possono  essere  annui,  semestrali,  trime- 
strali, mensili  e  si'  rilasciano  per  le  due  classi.  Quelli  annui  ven- 
gono rilasciati  prr  un  percorso  qualunque;  quelli  semestrali  ven- 
gono rilasciati  per  percorsi  non  superiori  a  200  chilometri,  e 
quelli  trimestrali  e  mensili,  per  percorsi  non  superiori  a  100  chi- 
lomet  i. 

La  tariffa  stabilita  per  i  biglietti  di  abbonamento  annui, 
semestrali,  trimestrali  omensili,  è  contenuta  nel  quadro  seguente: 


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1788 


LEOOI  E  DXCltETI  DEL  KEGNO  d'ITALIA  -  1905 


Distanza 

in 
chilometri 


PREZZI 


Per  un  anno 


s 
s 


o 

m 


Por  sei  mesi 


o 

G> 

s 

i 

o 

o 

« 

«1 

T-< 

co 

Per  irò  mesi 


Per  un  mese 


s 

9 

S 

s 

3 

3 

d 

o 

o 

iti 

i^ 

00 

Fino       a 

Fra    11  e 

»  21  » 

»  31  » 

»  46  » 

»  61  » 

»  76  » 

>  101  » 
»  126  » 
»  151  » 
»  201  > 

>  251  > 
»  301  > 
»  351  » 


10  Kra. 

20 

30 

45 

60 

75 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 


Lire 

Lire 

*Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

81 

47 

61 

35 

'  40 

23 

20 

154 

90 

116 

.     67 

70 

45 

81 

219 

128 

146 

f)0 

84 

53 

36 

323 

161 

174 

104 

95 

61 

40 

353 

221 

197 

120 

107 

67 

49 

382 

240, 

219 

129 

122 

75 

51 

408 

5Ì64 

231 

144 

136 

80 

61 

442 

282 

255 

158 

469 

297 

266 

167 

503 

318' 

286' 

183 

( 

525 

327 

^49 

345 

594 

374 

624 

396 

Lire 

12 
17 
21 

25 
?9 
30 
36 


Norme  per  l'applioazione  dei  prezzi  :  Il  prezzo  d'abboaamento  per  un  percorso 
chilometrico  non  tassativamente  designato  nella  presente  tabella,  si 
ottiene  aggiungendo  al  prezzo  indicato  per  il  limite:  del  percorso  imme- 
diatamente inferiore,  la  diiTerenza  che  risulta  fra  il  pi*ezzo  stesso,  e 
quello  per  il  limite  immediatamente  successivo,  divisi  : 
per  10  o  moltiplicato  per  i  Km/cccedenti  per  i  percorsi  non  eccedenti  i  30  Htn* 
»   15  >  >  »  da  31  a    75    > 

»    25  »  >  »  da  76  a  150    » 

»    50  »  »  »  oltre    i   150    > 


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LSOOI  B  DBOEBTI  DSL  SBQNO  d'iTAUA  -  1905  1  73 

I  biglietti  di  abbonamento  sono  fojfgiati  a  guisa  di  libretto. 

Fella  parte  interna  della  eopertina  viene  inquadrata  la  fo- 
tografia «Il  hM$io  del  titolare.  Bulla  quale  si  appone  il  bollo  della 
Direzione  deiresereizio. 

II  biglietto  eontiene  le  seguenti  indicazioni  scritte  a  mano: 
cognome  e  nome- del  titolare;  le  linee  ohe  il  medesimo  può  percor- 
rere; la  durata  deìV abbonamento  e  la  firma  del  titolare. 

La  domanda  di  abbonamento  deve  essere  fatta  per  iscritto 
alla  Direzione  deiresereizio  almeno  dieci  giorni  prima  della  data 
da  cui  si  vuole  fare  decorrere  :  si  potrà  presentare  alle  stazioni 
per  rinoltro  d'ufficio  alla  Direzione,  medesima. 

La  domanda  deve  indicare  il  nome,  cognome,  condizione  e 
domicilio  della  persona,  che  Vuole  abbonarsi,  la  tratta  di  fer- 
rovie da  percorrere,  la  classe  del  biglietto  e  la  durata  dell'ab- 
bonamento. 

Colla  domanda  si  devono  pure  presentare  due  copie  della  fo- 
tografia in  bueto  ed  una  dichiarazione  'di  un  capo-stazione,  com- 
provante il  Tersamento  anticipato  dell'ammontare  dell'abbona- 
mento, più  lire  2  costo  del  libretto  e  lire  0.60  per  tassa  dì 
bollo*  P^  gli  abbonamenti  di  tre  mesi,  o  meno,  il  costo  del  li- 
bretto è  ridotto  a  lire  1. 

La  Direzione  dell'esercizid,  verificata  la  regolarità  del  pa- 
gamento, emette  il  biglietto  e  lo  fa- tenere  alla  stazione  indicata 
dal  richiedente. 

L'abbonato  ha  l'obbligo  di  restituire  il  biglietto,  con  l'am- 
messa fotografia,  entro  gli  otto  giorni  euoceeeivi  alla  eccedenza. 

A  garanzia  deireseouzione  di  questa  clausola  l'acquirente 
depositerà  lire  6  all'atto  del  ricevimento  del  libretto,  le  quali 
verranno  rimborsate  contro  restituzione  del  libretto  stesso  nel 
limite  di  tempo  suindicato,  restando  altrimenti  quel  deposito  in 
proprietà  dell'Amministrazione. 

L'abbonato 'potrà  esigere  dalla  stazioupe,  alia  quale  farà' tale 
restituzione,  che  venga  distrutta  in  sua  presenza  la  propria  fo- 
tografia, y 

.  L'abbonato,  durante  il  tempo  del  suo  abbonamento,  può 
prendere  posto  in  tutti  i  convogli  di  viaggilatori  a  seconda  della 
classe  del  biglietto   che  possiede.   Il  biglietto  non  è  valido  che 


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1740  LSOOI  B  DBOai!TI  DEL  S80K0  d'ITAUA  •  td06 

per  1%  tratta  in  ewo  indienta^  e  p«roiò  se  P^bboiiAio  oHMpaasa 
le  stazioni,  sul  biglietto  segnate  eomo'  estrome,  o  ne  vittffla  sn 
una  linea  o  tratto  di. linea  non  eompresl  nelPafbWneme&to,  deve 
munirsi  di  un  biglietto  ordinario. 

Bglinonfaa  diritto  a  TÌ8arcinieii:lo  di  danni  neleasedixitaMo  o 
di  soppreesiene  di  qualche  convoglio,  oppure  qveiKlo,  per  esi- 
genze del  servisio,  T Amministrazione  modiAca  gli  era»i« 

D  biglietto  di  abbonamento  ò  persosale  e  non  è*  valido  se 
novi  è  Armato  d,al  titolare. 

L'abbonato  non  può  entrare  n^le  sale  d'aspetto,  né  pren- 
dere posto  nelle  cavrosse  sensa  essere  munito  del  biglteito  di  ab- 
bonamento, ch-è  tenuto  a  presentare  ad  ogni  siehieeta  degli 
agenti'deirAmministrasione,  giustificando,  in  capo  di  debbio,  di 
eeserne  U  vero  titolare  col  dare  la  prepria  fl,rmA. 

L'abbonato  poi,  cbe  per  qualsiasi  motivo  viene,  d»nuite  il 
viaggio,  trovato  sprovvista  del  biglietto  di  aBbaiMinntenttt»  deve 
sottostare  ài  pagamento^  a  tarilta  ordinaria,  delpresoM»  della  oinsa 
efiettuata  e,  per  proseguire,  deve  acquistare  untseeondo  bigliettq 
Vàalevole  fino  a  destinazione. 

Il  biglietto  tiovato  in.  mano  d^altri  che  non  sia  r^bbouÉto^ 
viene  ritirato  e  distrutto  senza  che  il  titofaxre  pesfliar  «ver  dixitto 
a  reela^mo  djcuno,  salvo  ohe  ne  abbia'denunaiatQilo smarrimento. 
Ghi  ae  ne  sarà  illecitamente  servito  dovi à. sottostare  atte  peneUéà 
stabilite  dai  regolamenti  in  vigore. 

Vel  caso  di  smarrimeJito  del  biglifitlto,  l'abbonatiadierve  tosto 
dar^ne  avviso  ad  uno  dei  Capi  staaione^  il  qaale  ha  l'obbligo  di 
farne  rapporto  alla  Direzione  deireaeroiziOt  afflncdiè  qaesfca  ne 
fornisoa  nel  più  breve  tempo  possibile  un  secondo^  qnalor»  te 
rieerchedel  primitivo  siano,  rimaste  infruttnose«  L'abbonato  dovrà 
però. pagare  atuticipatamenteilcosto  del  nooiro «libretto,  e  VreO^M 
per  tassa  di  bollo.  Col  rilascio  di  qutesto  secondo  1ii|AiettQ  ai  in-* 
tenderà  del  tutto  annullato  11  primo;  qualora  peità  quest'ultimo 
venga^rin venuto,  dovrà  essere  resrtntuito  impiediatAmenteall'Am*» 
ministrazione.  In  ogni  caso,  dopo  il  rilascio  del  secondo  biglia(tto^ 
l'uso. del  primo  sarà  oonsideraito  come  un  tentativo  di  Irdde  a 
dMino  d(eU'Amministr^iQ»ne  esoggetto  qiulndi  alle  penalità  ste^ 
biHte  dai  regqtoineuti^ 


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LMOl  S  mtCftfetl  Dm.  HBOtfO  n*ITALlA  -  1606  1741 

L'abbonato,  il  qoAle  ba  smarrito  o  dimenticato  il  suo  biglietto, 
non  può  viaggiare  senza  pagamento  finobè  non  ne  abbia  ricevuto 
un  secondo  o  tl«it>«tiité  it  fMfUcItó  è  ik&n  ànikAìtitto  ad  inden- 
nÙEso  per  i  viaggi  effettuati  nell'intervallo. 

L'abbonato  di  3*  classe,  ohe  volesse  passare  aila  classe  su- 
periore, deve  pagare  a  tariHa  intera  la  differenza»  suppletiva,  sta- 
bilita per  i  biglietti  ordidari. 

Qualora  per  malattia,  assenza,  decesso  od  altro  motivo 
qualsiasi,  l'abbonato  non  possa  fruire  dell'  abbonamento,  non 
si  fa  luogo  a  restituzione,  né  in  tutto  né  in  parte,  del  prezzo 
pagato. 

Art.  19. 

BimOBSO  fiVmNTUAZ/B  DBIi  PRSZBO  DB!  BIGKLIBTTI. 

H  viàggiàfco-rer  htt  diritto  ^ài  sodò  HmWorrsodBl  prezzo  totale 
WA  bigliétto: 

a)  quando  1à  partenza  del  convòglio  sia  ritardata  di  tm*òra; 
Vf  <^aiido  ti  Saggiatore  non  pòssa  partire  in  seguito  ad 
ordine  dell^autorità  politica  o  giufflriartà}' 

c)'qtratido  non  vi  sia  posto  disp'onibile  nel  contt^i^o. 
n  ifaggiatòre  ha  diritto  al  rimborsò  del  plrezs^o  del  biglietto 
ptopòrzionfttamenté  aUa  iiarte  ^el  viaggio  non  eseguita: 

i)  quando  il  convoglio  Hdn  possa  proseguire  1^  corsa  ed 
il  vfàggiaiioj^e  'non  intenda  profittare  dei  mezsii  che  rAmn>ini8tra- 
zione  fosse  in  grado  di  tnettére  a  sua  disposizione; 

e)  quando  per  causa  di  ritardo  manchi  la  coincidenza  col 
convoglio  corrispondente  e  il  viaggiatore  non  intenda  approfit- 
tare di  altro  successivo  che,  senza  maggiore  spesa,  gli  venisse 
offerte  dolf  AtnminisìtrartòDe. 

Il  «diritto  ^del  viaUflatire  ad  eventuale  timbamo  *  di  preozo 
pagato,- qualità  fputooa  di  un 'ri-bosso  sul  presso  iivdinario  Ael 
UgjtìKàti^  è  «Inello  indioato,  al  Oapo  XIII,  nella  !•  deBe  iOoodi- 
zioni  generali  per  l'applicazione  delle  tariffe  speciali. 
IB  fdlri  òasi  BOB  sii  ammettono  abbuoni. 


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1742  LBOOI  B  DBCBBTI  DSL  BBONO  d'ITALU  •  1906 

Art.  20. 
Pb&bonb  nok  AHKBaaB  irsi  oohvooli. 

Non  sono  ammesde  nei  convogli  o  ne  Tengono,  ove  d'uopo, 
allontanate,  anche  durante  il  viaggio,  le  persone  clie  ricusino  di 
sottomettersi  alle  prescrizioni  d'ordine  e  di  sicurezza  del  ser- 
vizio, quelle  che  offendano  la  decenza,  siano  causa  di  scandalo 
o  di  disturbo  agli  altri  viaggiatori  o  si  trovino  in  istato  di  ub- 
briachezza. 

Art:  21. 
Ammalati. 

Le  persone  ammalate  e  quelle  travagliate  da  affezioni,  che 
possono  recare  inoomodo  o  sgrodimento  agli  altri  viaggiatori,  si 
trasportano  in  compartimenti  separati  alle  condizioni  di  cui  al- 
Tarticolo  14,  ow^era  sarà  loro  ^  concesso  .u^  vagane  p^  esaere 
trasportate  nel  proprio  letto,  verse  pagamento  di  lire  0|5S6  per 
vagone-chilometro,  col  miplmo  di  ìiijò  11.30.  STel  vagone  possono 
prendere  posto  gratuitamente  ,due  persona  di  compagnia;  le 
persone  in  più  pagano,  ciascuna  il   biglietto  di  terza  classe.  ^ 

I  dementi  si  trasportano  soltanto  in ,  compartimenti  sepa- 
rati, nelle  classi  ed  ai  prezzi  stabiliti  dall'art.  14  e  devono  essere 
sempre  accompagnati.  Tanto  i  dementi,  qjaanto  gli  ammalati  di 
cui  è  cenno  nel  primo  capoverso  del  predente  articolo,  debbono 
essere  preventivamente  denunciati  alla  stazione  di  partenza,  da 
parte  di  chi  ordina  o  richiede  il  trasporto. 

Art.  22. 

0 AMBIO  D\  0LA8SB. 

Per  il  cambio  dalla  3»  classe  alla  superiore,  i  viaggiatori  de- 
vono dare  preventivo  avviso  agli  agenti  ferroviari,  pagando 
contemporaneamente  la  differenza  di  prezzo  dal  punto  dove 
suceede  il  cambiamento  Ano  alla  destinazione  indicata  dal  bi- 
glietto. 

Per  i  biglietti  a  prezzo  ridotto,  la  differenza  m  calcola  sot- 
traendo il  prezzo  ordinario  della  classe,  che  occupa  ii  viaggia* 


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LBQGI  £  DBCREtt  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  1906  1743 

tore,  dal  prezzo  ordinario  della  classe  superiore  che   vuole  oc- 
cupare. 

Art.  23, 

DlSITTO  FISSO  PBB  LB  ESAZIONI  SUPPLBTIVa. 

In  tutti  i  oasi  aei  quali,  per  fatto  del  viaggiatore,  ha  luogo 
un'esazione  suppletiva,  spetta  all'Amministrazione  il  diritto  Asso 
di  dieci  centesimi. 

Art.  24. 

P&BSBNTAZIONB   B  OOKSBaKA  DBI  BIGLIBTTI. 

I  viaggiatori  devono  presentare  il  loro  biglietto  agli  agenti 
ferroviari,  all'entrare  nella  stazionei  nelle  carrozze  ed  ogni  qual- 
volta ne  siano  richiesti,  anche  durante  il  viaggio  e  riconsegnarlo 
al-  personale  incaricato  del  ritiro. 

La  riconsegna  delle  sezioni  di  biglietti  di  andata-ritorno  e 
dei  biglietti  di  abbonamento,  si  deve,  fare  al  termine  della  loro 
validità  e  secondo  le  norme  speciali  stabilite. 

Art.  26. 

r  BlQJJXTSO  MANOANTB. 

n  viaggiatore  che,  durante  la  corsa  od  all'arrivo,  ò  trovato 
sprovvisto  di  biglietto,  e  non  giustifica  che,  all'atto  di  prendere 
posto  in  convogliò,  ne  abbia  dato  avviso  al  personale  di  servizio, 
dichiarandosi  pronto  a  sborsare  il  prezzo  dbl  viaggio,  deve  cor- 
rispondere l'importò  di  un  biglietto  valutato  dalla  stazione  in 
cui  ha  principio  la  corsa  del  convogliò,  eccetto  che  egli  comprovi 
di  essere  partito  da  una  stazione  intermedia.  Tale  biglietto  sarà 
di  prima  classe  ove  non  sia  accertato  che  il  viaggiatore  abbia 
preso  posto  in  compartimento  di  classe  inferiore. 

Art.  26. 

BlGLIBTTO  IBBBQO^ABB. 

Ohi  viaggia  cqn  biglietto  di  data  scaduta  o  di  classe  infe- 
riore a  quella  occupata,  ovvero  oltrepassa  la  destinazione  indi- 
cata nel  suo  biglietto,  senza   averne  dato  preventivo  avviso  al 


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1744  LEOOI  lì  DeCBBTt  WSL  ftEQKO  v'itAllA  -  1905 

personale  dlserrisfo:  chi  vlen  ttoYftto  mnnrto  di  bigKetto  con 
riduzione  speciale  senza  il  documento  che  comprovi  il  diritto  a 
tale  riduzionci  ya  soggetto,  cdtre  al  pagamento  del  prezzo  do- 
vuto, ad  una.  sopi»taaaa  uguale  al  prezzo  medesimo. 

Chi  faccia  viaggiare  alle  condizioni  dell'articolo  16  un  ra- 
gSkZzo  d^età  sup'eriore  ai  t^e  ad  ai  sette  anni  pagherà  il  prezzo 
dèi  relativo  Biglietto,  più  una  soprstMsa  uguale  a  detto  jnp&sso 
e  non  eccedente  lire  5.65.  Insorgendo  divergente  sull'età  dèi  ra- 
gazzo, decide  il  capo  della  stazioioe  di  partenza,  intermedia,  op- 
pure di  arrivo,  presso  la  quale  sia  insorta  la  controversia  e  nel 
caso  di  decisione  a  lui  contraria,  il  v  aggiatore,  fermo  intanto  il 
pftgiftBieBto  di  cui  sopra,  potrà  i^aeianiare  la  yestituaioiics  giusti- 
ficando con 'la  fede  di  nascita  Tetà  del  ragaczo^ 

Ohi  viaggia  o  tenta  di'viaiggiare  con  biglietti  falsi£eati  od  in 
qualsiasi  altro  modo  alterati  deve  pagare,  olire  il  prezso  normale, 
tma  sopratassa  uguale  a  tre  volte  il  prezzo  stesso,  senza  pregiu- 
pisfio  delle  pemeAssate^daìle  leggi  e  Asd  decreti  in  vigore. 

Art  27. 
Divisto  vi  vumabb. 

È  proibito  di  fumarie  ndlesaler  d'aspetto  come  anche  nelle 
carrozze,  eccetto  nei  compartimenti  a  ciò  destinati. 

Ji' Amministrazione  non  è  tenuta  a  mettere  a  disposizione 
dd  {amatori  un  niunero  di  compartimenti  maggiore  di  quello 
assegnato  nel  conyogUo;  anzi  pu^  estendere  ai  medesimi  il  di- 
vieto di  fumare  quando^  per  insufflclenza  di  posti  negli  altri  eom- 
partimanti,  vi  debbano  entrare  viaggiatori  ai  quali  sia  molesto 
il  fumo  del  tabacco.  ISTegli  altri  compartimenti  non  si  può  fu- 
mare 1^  meno  di  unanime  consenso  dei  viaggiatori  e  in  quelli  a 
letto  è  sempre  proibito  di  fumare  durante  la  notte. 

Art..  28. 

OSSBRYÀKZÀ  BfiOU  ORDUCI  DI  SERVIZIO. 

Oltre  alle  precedenti  prescrizioni,  i  viaggiatori  devono  ancora 
osservare  le  disposizioni  regolamentari  approvate  dar G-ov^no, 
che  a  cura  ctéll*  Amministrazione'  saranno  pubblicate  nelle  sta- 
zioni. 


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ueoGt  B  oscBxn  vbl  reoko  d'italia  -  1906  1745 

Si  faranao  nsoire  dalle  stasioni  e  daUe  oarrosse  le  persone 
che  malgrado  le  rìceTate  ammonizioni,  contraryengono  a  tali 
disposiiionii 

Art.  29i 
DONIOB  CHB  yiAGGIANO  SOLB  (*)• 

Le  donne,  che  yiagg'ano  sole  o  con  ragazzi  di  età  non  mag- 
giore di  dodici  anni,  saranno  possibilmente  collocate,  ove  lo  ri- 
chiedano, in  nn  compartimento  a  parte  della  classe  corrispon- 
dente al  loro  biglietto,  qnando  questo  sia  di  prima  o  di  seconda 
classe^ 

Art.  30. 

BlOOOOPAZIOKS   DBL  POSTO  LASOIATO  FEBO  ABI  AMBNTE. 

n  Tiaggiatore,  che  abbia  abbandonato  precariamente  il  suo 
posto  nella  carrozza,  avrà  diritto  di  rioccni>2Ìrlo  qnando  alPuopo 
▼i  abbia  lasciato  nn  oggetto  qWalnnqne.  In  caso  di  simulata  oc- 
cupazione di  posti,  rAmministrazione  è  in  diritto  di  far  pagare 
al  viaggiatore  una  somma  corrippondente  airimporto  di  un  se- 
condo biglietto,  ma  non  oltre  il  massimo  di  lire  6.66. 

,       A't.  31. 

FBBMATB  BBI  OONYOQLI  8T7LLA  VIA. 

Allorché  un  convoglio  si  ferma  fuori  di  stazione,  non  e  per- 
messo ai  viaggiatori  di  scendere  senza  l'autorizzazione  del  per- 
sonale di  servizio  e»  appena  scesi,  devono  scostarsi  dalle  rotaie 
e  poi  risalire  sollecitamente  in  carrozza  quando  ne  ricevono 
ravviso. 

Art.  33. 

BBSPOlf SABIUTl  PBESaNALB  I>EI»  VIAG0UTOBB. 

n  viaggiatore  deve  curare  che,  sopratutto  nelle  stazioni  di 
diramazione  non  gli  accada  di  rimanere  o  di  prendere  posto  Ì4 
un  convoglio  per  il  quale  il  suo  biglietto  non  sia  valido, 

(*)  NoQ  in  vigore  fino  a  nuova  disposizione. 
tlO  —  Vot.  II  -  1905, 

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1744  imK»!  j^  p«cttsn  im  B^scwa  vfvfèj^iM  -  1905 

IM  cMo  ohe  ii  TMUggiatofe  p«r  fatMr  pmfrio  p^Mom^  naa 
Ttft  divetM  da  f|ikelte  p«r  te  quhto  è  valido  U  «ao  bigliette,  éewé 
pagare,  per  tntta  la  percorrenza  effettuata  irregolavmeotof  3 
prezzo  ordinario  di  tariffa.  Besta  però  sempre  al  viaggiatore  il 
diritto  di  valersi,  quando  sia  possibile,  del  suo  biglietto  col  primo 
o  secondo  convogHo  frti'eeessivo^  e  per  f!  petcoiBo  non  effettuato. 

ti  pure  obbUgo  del  viaggiatoci  di  usare  le  pre^i^eid  ne- 
cessarie e  di  vegliare»  per  quanto  da  lui  dipQU^^  aUa  aiomrezxa. 
ed  incolumità  della  sua  persona  e  deUe^  peraoAQ  cbe]]aoaQ  satto 
la.  sua  custodia, 

Art.  33. 
Sale  d'awstto  b  oaffè. 

Le  sat«  d^aspetl»  sono^  dl>egoIa,  aporie  soHanto  al  momento 
in  cui  comincia  la  distribuzione  dei  biglietti -eid  i  viaggiatori,  per 
entrarvi,  devono  essere  muniti  di  biglietto  regolare. 

Nei  c^Sè  delle  sta^oni  dovrai  ^ssere  e3po3ta  upa  t^^o)!^  in- 
dicante i  prezzi  dei  vari  generi. 

I  reclami  conterò  l'esazione  di  prez^si  suporiari  a  quelli  indi- 
cati in  dette  tabelle  ed  in  generale  co^trq  il  servigio  dei  c»ffè, 
potranno  essere  rivolti  al  eapo  stazione  od  alla  Direzione  del- 
'lesercizio  o  scritti  nel  libro  di  cui  alParticoIo  6. 


OAPO^rn. 

I>él  trasporto  del  baga^l  e  dei  cani. 

Art.   84. 
DEFINIZIONB  DB^  BAGAGLIO. 

Sono  Mnnideratt  ed  ammemi  come  baijagM  qtret  mU  effetti 
che,  per  uso  proprio  del  viaggiatore  e  della  pua  famiglia,  ordi- 
nariamente si  trasportano  in  bauli,  vajigie^  sacche  da  viaggio, 
cappelliere,  cassette,  scatole  e  simili,  nonché  i  campioni.  Quando 
per  questi  ultimi  non  sia  fatta  la  dichiarazione  del  valore  (40), 
la  spedizione  deye  considerarsi  come  eseguita  f^  tariffa  apeci^l^ 


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XACMil  B  P^PftpTCI  D|5L  EEONO  D'iTAjyrA  -  1905  1747 

6  1%  r^9.]^Q9^l>U^t^.  d^'4qiTBJ9ÌsiTa.fi0ik6^  per  i  oasi  di  ritardo 
ncilla  re^a  a.  àQQUn»z\o.ne>^  è  quells^  indicata  al  Capo  XITI,  nella 
9«  dell^  CcmdUsipaì  generali  per  rs^ppìic£^«jione  delle  tariffe  spe- 
oiali  e^  per  le  perditei  odayarie,  è  liiDit.ata  in  ogni  c^so  9IM0 
valore  intrinseco  e  venale  dei  campioni  calcolato  in,  l^se  agli 
articoli  132  e  136. 

Oogli  stessi  limiti  di  responsa.biUtà  stabiliti  per  i  ca  mpioni 
e  snbordinatan^ente  alle  esigenze  del  servizio,  il  capo  stazione 
potrà  permettere,  in  via  eccezionale,  che  nn  viaggiatore  spe* 
disQa.  come  bagaglio,  per  la  stessa  diestin^zione  del  sno  biglietto, 
qnSfìétye  collo,  dì  m^rc^  ob.e  venisse  presentato  in  ^mpo  ntile 
Xiec  U  spjQdizio^e,  purché  di  p«ao  non  eccedente!  J70  chilo* 
grammi. 

Art.  35. 

BASB  DELLA  TARIFFA  QENBBAI^^.PBB  Ih  TRASPORTO  I^EI  BAGAOLI 
E  PER  IL  TEiA,aPQRTO  00X15  TALI  DEI  BIOOOLI  ANIMALI  E  DEI 
VELOlQIPBDI,  VELOOIMAiyi,  BICICLI  E  TRIOJOLI  A  ^OTq;^f 

La  base  della  tariffa  generate  per  il  trasporto  dei  bagagli  ò 
di  lire  0.452  per  tonnellata  e  per  chilometro.  In  egnal  modo 
vengono  tassati  i  bicicli  ed  i  tricicli  a  motore,  ma  questi  non 
possono  essere  accettati  per  il  traspòrto  che  privi  della  materia 
adop^rat£^  per  il  funzionamento  del  motore. 

>  Allo  stesso  prezzo,  ipa  coiranmento  del  cjinquanta  percento^ 
si  ftcoettanò  le  scimmie,  i  gatti,  gli  nccelli,  purché  rinchiusi  in 
gabbie,  e  le  carrozzine'  da  bambino. 

TI  prèzzo  mìnimo  per'  o^ni  spedizione  è  di  lire   0.45. 
In  baso  AI  seguenti   prezzi  si  accettano  pure,  per  il  trasporto 
nel  carro  a  bagagli,  i  velocipedi,   i  velocimani  e  le  altre   mac- 
chine congeneri  in  appresso  specificate,  sempre  che  spedite  da 
Tiaggiatori  partenti  collo  stesso  convoglio  : 

L.  0,01356  per   macchina   e   per   chilometro,    per    bicicli 

aventi  un  solo  posto  e   velocimani  sciolti   od 

anche  semplicemente  imballati;  ' 

f    0,02034  per  macchina  e  per  chilometro,  per  bicicli  aventi 

un  solo  posto  e'velocfmanilnca'^sati  o  in  gabbie 


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1748  LEGGI  E  DBCRBTl  BEL  REGNO  d'iTALTA  -  1906 

e  per  bicicli  aventi  più  di  un  posto  (tandems, 
triplettes,  eoo.)  e  tricicli  e  quadri  cicli  sdolti  o 
in  qualunque  modo  imballati  o  incassati. 
Il  prezzo  minimo  per  ogni. spedizione  e  per  ogni   macchina 
è  di  lire  0.46« 

Art.  36. 
BagagiiIO  amkesso  nelle  oabbozzb  (*). 

È  permesso  ai  viaggiatori  di  portare  seco  in  carrozza,  senza 
pagamento  di  tassa,  ma  sotto  la  propria  cura  e  responsabilità, 
un  bagaglio  che  non  pesi  più  diventi  chilogrammi  e  non  ecceda 
il  volume  di  0iii,50  X  Om,  25  X  Om^  30,  sicché  possa  collocarsi, 
senza  incomodo  degli  altri  viaggiatori,  sotto  i  sedili  e  sulle  reti 
delle  carrozze  e  non  contenga  oggetti  che  tramandino  odori  da 
recare  disgusto  agli  altri  viaggiatori. 

In  via  eccezionale  sono  ammessi  gratuitamente  nelle  car- 
rozze i  piccbii  uccelli,  purché  in  gabbie  di  dimensioni  non  mag- 
giori di  0.20  X  0.20  X  0.26  a  condizione  che  non  riescano  di  mo- 
lestia ai  viaggiatori. 


(^)  TarifTa  Ir  via  di  es!i8rIaieatQ.  —  Spiano  trasportati  ^gratuitamente  col 
primo  ti*eno  ciie  arriva  nella  giornata,  i  er  una  diatanza  non  superiore  ]ai  50 
chilometri  e  per  tutti  i  capoluoghi  di  mandamento,  i  les^umi  e  le  frutta 
fresche,  il  latte,  il  burro  e  le  uo^a;  che  i  coltiyatori  viaggianti  in  8^  elasse 
portano  con  loro  nei  treni  per  offrirli  direttamente  in  vendita  nei  luoghi  so- 
praindicati, o  che  essi  inviano  ai  detti  luoghi  per  mezzo  di  persone  di  casa. 

Gli  stessi  coltivatori  potranno,  con  qualunque  treno  della  giornata,  ripor- 
tare gratuitamente  oon  loro  nel  ritorno  gli  imballaggi,  i  recipienti,  le  bottiglie 
ed  i  panieri  vuoti  che  hanno  servito  come  sopra,  sotto  rosservania delle  mo- 
dalità da  stabilirsi  dairAmmìnistrazione. 

Saranno  pure  trasportati  grtuitamente  e  per  qualunque  destfnazìone  gli  at- 
trezzi rurali  che  i  coltivatori  ed  i  .braccianti  avessero  con  loro  por  la  lavora- 
z^ione  dei  campi. 

Il  peso  massimo  della  merce  e  degli  attrezzi  che  possono  portare  non  dev* 
superare,  compreso  l'eventuale  bagaglio,  i  90  chilogrammi  calcolato  l'imbat* 
laggio!  nò  essere  ripartiti  in  più  di  5  colli. 

I  colli  suindicati  saranno  ammessi,  in  quanto  possono  oollocarsi,  senza  in- 
comodo degli  altri  viaggiatori,  sotto  i  sedili  o  sui  porta- bagagli  delle  carrozze, 
oppure  saranno  accolonnati  s^i  un  lato  della  vettqraf 


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l&OOi  B  DteEtrti  DEL  ntolxo  d^tàlia  -  IdOÒ  1719 

In  via  pure  eccezionale  e  salvo  revoca  in  ogni  tempo,  vi  sono 
ammessi  i  gatti  in  ceste  o  gabbie,  verso  pagamento  per  gatto 
o  per  chilometro,  della  tassa  stabilita  dall'articolo  46,  a  condi- 
zione che  il  proprietario  li  tenga  sulle  ginoceliìa  ed  i  viaggiatori 
lo  permettano. 

Art.  37. 

BAGlGfiIO    SOGGETTO  A  TASSA. 

Salvo  i  oasi  previsti  nel  precedente  articolo,  il  bagaglio  deve 
essere  consegnato,  almeno  quindici  minuti  prima  della  partenza 
del  convoglio,  alla  stazione  per  esservi  registrato  e  tassato;  il 
prezzo  del  trasporto  dev' essere  sempre  pagato  in  partenza  (4). 

Il  viaggiatore,  in  prova  dell'eseguita  consegna  del  bagaglio, 
riceve  uno  scontrino,  mercè  il  quale  ne  opera  il  ritiro  alla  sta- 
zione di  arrivo.  '      ' 

I  colli  non  debbono  portare  cartellini  od  altri  segni' relativi 
a  precedenti  trasporti:  l' Amministrazione  non  è  responsabile, 
qualora,  per  l'inosservanza*  di  tale  prescrizione,  fosse  avvenuto 
un  qualche  disguido. 

Art.  38.  '  : 

Bagaglio  esclttso  ì)al  tàasporto. 

Sono  esclusi  dal  trasporto  i  colli  di  bagagli(0,la  cui  condi- 
zione esterna  faccia  temere  che  abbiano  a  guastarsi  durante  il 
trasporto  od, a  recare  danno  agli  altri  colli,  nonché  quelli  che,  a 
parere  degliagenti  dell' Amministr^^zione,  abbiano  un  imballaggio 
difettosi^  od  insufficiente,  ovvero  non  siano  ben  chiusi. 

Le  materie  e  le  cose  pericolose,  infiammabili  od  esplodenti, 
quelle  che  possono  recare  danno  al  materiale  delle  ferrovie,  sono 
escluse  dal  trasporto  come  bagaglio,  nè.il  viaggiatore  può  portarle 
seco  in  qualsiasi  modo,  ma  è  obbligato  a  consegnarle  con  pre- 
cisa indicazione  e  separatafnente  come  è  detto  all'articolo  98  e 
nell'Allegato  3. 

Sono  parimente  esclusi  i  liquidi^fil  numerario  e  gli  oggetti 
preziosi,  o  come  tali  considera^,  la  spedizione  dei  quali  è  rego- 
lata dalle  relative  tariffe* 


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1750  LEGQI  S  DECAEtl  DEL  BEGXÒ  D^ITALIA  -  ldÒ5 

Art.  S^. 
Armi  da  fuggo. 

Le  armi  da  fuoco  non  possono  essere  introdotte  nelle  sale 
d'aspetto,  nelle  carrozze  e  nei  vagoni,  se  prima  non  siano  state 
consegnate  al  personale  delia  stazione  per  riconoscere  che  non 
sono  cariche. 

Art  40.      ,     . 

AS&lOir&AZIONjB  DEI  BAGÀGLI:* 

I  bagagli  possono  essere  assicurati  per  il  loro  valore  itnediante 
il  pagamento  delle  tasse  stabiUte  per  il  iiumèrario  e  gli  oggetti 
preziosi,  in  aggiunta  al  prezzo  di  trasporto  (35),  airimposta  go- 
vernativa di  cui  all'articolo  101  e  sotto  le  speciali  condizioni 
prescritte  per  gli  oggetti  medesimi.  L'assicura^icnè  del  valore 
deve  risultare  dallo  scontrino  di  che  airàrticolo  37.    * 

Ajrt.  él.  . 

RlCOI^SEGKA  DEI  BAGAG&I.    ' 

I  bagagli  sono  riconsegnati  iella  stazione  di  arrivo  al  porta- 
tore dello  scontrino  rilasciato  dalla  stazione  di  partenza  e  contro 
restituzione  del  medesimo.  Il  ritiro  dei  bagagli  può  aver  luogo 
immedia;tamente'  ovvero  entro  le  ventiquattro  ore  dall'arrivo, 
trascorse  le  'quali  si  applica  il  disposto  dell'articolo  48. . 

Quando  non  vi  si  oppongano  disposizioni  d^oganali,  di  polizia 
0  di  sanità  ed  il  tempo  e  le  c^rcMtaii!B^  lo  peifmettatto,  i  l^agj^i 
possono  essete  ritirati  anche  iti  altra  stasione  ohe  ptì^ceda  •quella 
kli  destinazione,  ma  senea  diritto  a  rimborso  del  prezzo  pagato, 
a  meno  che  il  ritiro  si  effettui  alla  stazione  di  parteoisa,  nel  qnal 
caso  Hi  applica  il  disposto  deir-articolo  01.       ^ 

*  Alt.  42, 
Mancanza  bello  scontrino  di  bpebizion^^aagaqu. 

Chi  sì  presenta  a  ^et^btìuare  bagagli,  senza  lo  ècontrììio  di 
sl)ediziOfeie,  piiò  tuttavia 'otte li'él*ne  la  con^èì^n'à  quando  giusti- 
fichi di  esserne  il  proprietario  e  ne  ritastì  ticevtittt. 


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ÌSéai  fi  fifeCRBXt  DiEL  BÈéiSfO  D^ITAZJA  -  Ì906  llòi 

Art.  43. 

DXKITTO   DI  DBiPOSlTO. 

Per  i)^agli  ^dep^iitati  in  ibttesà  dèlia  partenza  dei  convogli 
e  per  quelli  in  arrivo  non  ritirati  nei  termini  fissati  dall'artìcolo  41, 
^  Covato  un^diri'tto  in  ta'git)iie  di  lire  0.05  per  colio  e  per  ogni 
-ventiq^iAtt^'e  ore,  coi  minimo  di  lii-e  OAt  per  ogni  deposito. 

Le  ventiquattro  ore  incominciate  si  considerano  come'6òm* 
;^{rt6. 

Art.-  44. 

BlxOAOXilQ   NON  BCTIKA^ro. 

l 'bagagli  non  ritirati  nel  termine  di  sei  mesi  dal  giorno  della 
spedizione  o  del  deposito  di  cui  ai  precedente  articolO|  M  <^on- 
bideràno  ó  vengono  trattati  coinè  oggetti  abbandonati  a  norma 
dell'àrticolb  103,  previo  accertamento  del  loro  contenuto,  da  farsi 
con  verbale. 

iTi^pertufa  è  la  vendita  dei  colli  ttasj[>ortati  come  bagi^glio 
può  aver  luogo  prima  di  sei  mesi  quando  si  tratti  di  oggetti  de- 
peribili. 

lArt.  46. 
Bagaglio  makcahi?4b  all' aeri  vo. 

Se  all'ai'rivo  del  coìivógtlo  manca  parte  del  bagaglio,  il  por- 
tatAred&Ufi/icoaCrinp  dcvrenórare  la  fuurte  arrivata  «ed  ifnioambio 
dellp  Acanlixino  riceve  una  dicluara^ioue  comprovante  Ài  pe^p  detta 
f^te  manca^tei  .salvo  semps^e  ii  disposto  del  penultimo  conuaa 
doU'articoJlo  132. 

Per  Aa  perdita  totale  del  b^^gagUo,  v^egga^nsi  lei^tie  r|is{>O0ì- 
zioui  del  apddetto  artieolo. . 

Art.   46. 
Cani. 

La  base  della  tariffa  generale  per  il  trasporto  dei  cani  lè  éi 
lij6i)^Q2^.]ttr  .cacnei  e  psr  dhiloim^n»^  eoi  -pMftM  «littfatao  di 
lire  0.46  per  ogni  spedizione. 


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17^2  LSOOI  K  OECÉÉHl  DBL  BZGKO  i/tTÀLU  -  1906 

I  cani  6i  trasportano  nel  vagone  a  bagagli  e  si  ammettono 
nei  compartimenti  noleggiati  per  intero  (14).  In  yia  eccezionale 
e  salvo  revoca  in  ogni  t^mpo,  i  cani  piccoli  sono  ammessi  nelle 
carrozze,  a  condizione  che  il  proprietario  U  tenga  sulle  ginocchia 
e  i  viaggiatori  lo  permettano. 

lu  tempo  di  caccia  può  essere  permesso  ai  cacciatori  di  tenere 
seco  loro  i  cani  nelle  carrozze  di  terza  classe,  purché  npn  rechino 
disturbo  ai  viaggiatori. 

In  ogni  caso  è  dovuto  all'Amministrazione  il  prezzo  di  tra- 
sporto nella  misura  di  cui  sopra. 

I  cani  devono  essere  muniti  di  museruolai  corda  o  catena; 
quando  sono  consegnati  per  la  spediiiona  il  proprietario  ha 
l'obbligo  di  introdurli  nel  vagone  a  bagagli  e  di  ritirameli  al- 
l'arrivo. 

Bono  inoltre  ammessi  al  trasporto/  colle  modalità  ed  alle 
condizioni  stabilite  peìr  i  {t'asporti  a  grande  velocità,  i  cani  non 
accompagnati  dal  viàggiatorci  purché  siano. riposti  in  gabbie  o 
ceste  reticolate  e  con  pagamento  in  base  ai  prezzi  fissati  dal  pre- 
sente articolo.     '        ' 

Ih  caso  di  ritardo  al  ritiro,  i  canì  sono  ricoverati  a  rischio, 
pericolo  e  spese  del  proprietario. 

Art.   47. 
Oggetti  t&ovati» 

Tutti  gli  oggetti  rinvenuti  nelle  stazioni,  nelle  carrozze,  sulle 
)t«ee  dell'Amministrazione  od  in  a.tri  siti  ad  essa  appartenenti, 
s^n'o  dai  capi  stazione  inviati  alla  Direzione  dell'esercizio  dopo 
sei  giorni  di  giacenza,  quando  non  siano  nel  frattempo  reclamati 
dal  propretMio,  nel  qual  caso  gli  sono  restituiti  verso  pagamento 
delle  tasse  in  base  alia  tariffa  applicabile  per  lui  più  x^onve- 
niente.  La  Direzione,  trascorro  il  termine  di  sei  mesi  e  previo 
avvióo  al  pubblico,  ha  facoltà  di  venderli  a  privata  licitazione, 
sotto  l'osservanza  delle  norme  vigenti  presso  l'Amministra- 
zione. .  »' 

Questa  vendi^  ha  laogo  anche  prinna  per  gli  oggetti  nocivi 
0  di  facile  deperimento* 


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tfeÒOl  k  iifeCRÀii  DEL  B^ÒNÒ  D^ITALIA  -  ÌÒbÒ  175^ 

Il  rieavato  dalla  vendita,  depurato  dalle  spese,  viene  trat- 
tenuto per  due  anni  a  disposizione  di  chi  potesse  avervi  di- 
ritto, dopo  di  che  andrà  a  vantaggio  delle  Istituzioni  di  soc- 
corso e  previdenza  per  gli  agenti  dell'Amministrazione. 

Allorché  gli  oggetti  si  trovano  sotto  imballaggio,  si  proce- 
derà, dopo  tre  giorni  di  giacenza,  al  loro  accertamento  mediante 
verbale. 

N«l  caso  che  gli  oggetti  od  il  ricavato  dalla  vendita  doves- 
sero essere  riconsegnati  o  spediti  al  proprietario,  questi  ha  l'ob- 
bligo di  rifondere  all'Amministrazione  gli  sborsi  fatti,!  prezzi  di 
trasporto  ed  il  diritto  di  deposito  di  cui  all'articolo  43,  ridotto 
della  metà* 


CAPO  IV. 
Bel  trasporto  a  grande   vWlbcità. 

Art.  48« 
Basi  bblu  taeuipb  asKBBAiiL 

Le  basi  delle  ttoiSe  generali  per  il  trasporto  a  grande  ve- 
locità delle  merd,  numerario,  carte- valori  ed  oggetti  preziosi  e  le 
Gondicioni  relative,  sotno  le  seguenti: 

Messaggerie  e  merci,  oggetti  d'arte  (^j, 
d^Btiehltà  e  M  eelleiloBe,  merletti  o  j^lzil  a  mane. 


L.  0,452  per  tonnellata  e  per  chilometro. 

n  praizo  MiBlmo  per  ogni  spedizione  è  di  L.  0.50. 


Condizioni.  —  a)  I  pacchi  contenenti  seterie  debbono  essere 
ricoperti  di  tela  cerata,  legati  con  una  cordicella  e  suggellati  con- 
venientemente: ogni  paocodeve  essere  inoltre  collocato  fra  d^eassi- 

(*)  Si  conaiderano  oggetti  d*arte  le  pitture,  le  sculture  in  generale,  i  mo- 
saici, le  statue,  i  bronci  artistici  e  simili.  Per  i  mosaid  montati  in  oro  ed  in 
argento  si  applica  la  tariffa  del  numerario  e  degli  oggetti  preziosi. 


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1754  UBOQt  E  OBcaim  de!  beoko  d'itjliia  -  1906 

celle  della  stessa  sua  (Umanaioue^  legate  Qon^ttoa  ^mrda  più  grossa 
le^cui  estremità  devono^essere  iermate  Qjon  suggello  aU'esteujo4i 
una  delle  assicelle.  Per  le  casse  è  obbligatoria  TaipmagUatura  eoa 
corda;  inoltre  sulle  connessioui  delle  casse  ^|  fiUa  distau»!  di 
dicci  centimetri  l'uno  dall'altro,,  debbono  essere  a^frposti  dallo 
speditore  i  suggelli  in  ceralacca; 

b)  per  la  seta  nera  in  cordoni  sono  da  osseryarsi  le  speciali 
condizioni  contenute  nelle  tariffe  ^  oondizioiù  di  trasporto  delle 
merci  indicate  neU' Allegarlo  3  ; 

ci  gli  oggetti  d'arte,  d'anticliità  e  di  coUeL^ione,  debb4»nD 
essere  collocati  in  cassp  p  gabbie^  in.  ni  odo  d^  iJi^pedàie  ogni  sc«o 
timento  interno.  Per  le  spedizioni  che  devono  essere  imbaccate 
in  un  porto  deiridola,  sono  inoltre  da  osservarsi  le  disposizioni 
speciali  del  Qo verno; 

d)  i  merletti  ed  i  pizzi  a  mano  si  ammettono  al  trasporto 
soltanto  in  casse  od  involti  in  téì^  greggia  o  cerata;  ogni  collo 
deve  essere  fkinpiagliato  e  portare  i  suggelli  in  «ceralacca  sulle 
connessioni  alla  distanza  di  dieci  centimetri  Tuno  dalPaltro: 

e)  la  corda  o  lo  spago,  che  Berve  ad  avvolgere  le  balle,  i 
pacclii  o  le  casse^^dev^  esst^re  di  ikwi  Mt  ^etzi»,  ossia  senza  ag- 
giuntature e  di  grossezza  proporzionata  «.al  peso  dei  coUi. 

!Nei  suggelli  sono  vietate  Te  impronte  genericele  o  delle  meiiete. 

Kttnierarioi  earie-TsLori  ed  OQ^^Ui  yreiiMi. 

L.  0,0017  per  ciiiIoinct,i*o  e..per  ^00  lire  iiidi^kibiU. 

li  p l'Uzzo  Oiiuimp  p^iv  osai  apeUiziune  ò  di  L.  4àMÒ» 

iyc  il  pe«o  del  nuuibi'ui'io,  curtu- vaioli  ed  o^^geiti  preziosi  eccede  tre  cliilo 
granimi  }.er  ogui  500  Uro  iiidivisibili  di  valoi'e  dichiarate,  oltre  af  prezzi  sud 
detu  é  dovuto,  per  la  eccodetiza,  quello  sul  peso  in  base -alia,  lanl&i  geucraie 
•per  le  luessaggerle  e  merci. 

AvvBftmize.  —  a)  Sono  80ggc»tti  a  questa  Tarlflfa  l'oro  e  Vargento  in  verghe, 
coxùiui  eu  HiiriiàiOiiu  ia^ft^rai^ii  -  àk.piucoato  Usino  v'dUryoiao^  il  piaiùMt  i  ^o- 
ieili,  le  perle  e  le  pietre  preziutse  -  i  co,aiU  iaoorutt^  la  ^ao«z,  i  moécuci  e  ^li 
oròtogt  da  UuFca  móufati  ih  oro  od 'argento  -  ìbtykeiU  dihancà^  i  tUoU  puùbUcit 

Simili  carce-oaCorL 

0)  il  numerario^  le  earte-ccUori  e  gli  oggetti  preziosi  non  possono  essere 
consegiittii  'OMi  ia  deuumuia^ont»  Ui  luvrui. 

i;)  Le  cariC'OuliY'i  ufUiiUcuie,  i  òiyUcUi  di  banca  annuUa,U%  le  «fzm^iaii 
ed  i  tUoU  nominaUoi  sono  da  consideiursi  cotue  merci  comuni  e  ai   tassano 


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tfebSl  E  ÌJECKE±I  teL  KEOlro  b'itAtlA  -  1906  Ì755 

stìl  t)eijè  in  base  ^Ile  Uirfllfe  illative,  còh ì'aggwnla  del  ppemk)  e  dfell'iffiposrla  di 
cui  all'articolo  101  m  caso  che  sia  ricliiesui  i'assicurazioue  del  valore. 

Ver  le  speiiizipiu  di  lUoU  nomincuioi  seuza  àssicurazioiie  di  valore  la  re- 
spons;£bilila  dell' A'uuiuuii>u*aZioiie  tu  caso  di  peMua-o  di  avuna equiVuieiUe  a 
perdita,  è  1  imitala  al  sqit>  rtmbor^o.  dulie  .spes^.  oocui-im»  pei*  la  riuuovaxioue 
dei  titolo,  olire  a  quello  della  speba  Ui  U'Jid^urlo  evuiitualuieiiie  pagaia. 

-Gilfldijsiom.  "--  ^)  IliMinierari^y  le  carte-Taflléri'  e  gli  oggetti  pxe- 
2io8i  «Mbfeeoo  egsèi^  rifro^i^e  <6tiitiBi|  itniaseiàe)  fiacdd»  .«oalole, 
pacchi,  pieglii^  Cfassle  o  bariti  ;  :  • 

b)  1  sacchi  e  le  tasche  «devono  essere  cuciti  mternamente 
ed  4n  perfetta  coit<li2ieiie,  vale  a- dire  nò  sdruciti^iLèra^^ppaU. 
IjA  b^^ioa  dei  sacchi  e  deiie  tasche  gara  chiusa  col  inazeodi  coio&è 
o  oor4ii«i9Ua  di  un  «ole  pez'20  sen^aaggiuniatuffe,  ii  niod^o  addop- 
piato delia  quale  i^ia'coperto  da  un  suggel'ioa  oeialacoa  e  le^estre- 
mità  siano  BOTrapposte  e  iissate  ad  un  caiteJlm&.oo&  altrosug- 
géì^  ugusUe.  ÌA;*dtte  eut^etuità  de.ia'corda  0  coixià'Oi^ha  poiBsono 
iiknche  essere  riunite  piBSiK)  il  ^odo  col  mezi^  éi  piombi^ 

e)  le  scatole,  casse  o  barili  devono  essere  inchiodate  o  cer- 
chiate solidamente  e  non  prebentare  alcuna  traccia  di  fessura  o 
rottura,  ancorché irif^ftit a;  * 

4}  le  Beatele  a  «casso  detono  '  csseore  iorteaientB  legate  da 
uirà  èorda  ia  un  sol  peexo,  con  buggeiii  a  ceralacca  aUa  distanza 
di  dieci  oen^liriìctri  Tuao  d^U'ai^tro  o  coti  piombi  in urun^ero^auf- 
ftoiente  da'gatati4)ii'nl3Ìlà  inviolabilità;.         > 

e)  ai  barili  uovrà  essei^e  applicata  una  cordicella  in  <<^^ooo 
aBsicu^ata  aHe  due  eskre^itTà  col  mezzo  di  sttjggelii  ^  oeralae«a  o 
di  pii^mW-, 

i)  i  pact)hi  o  piaghi  contenenti  carte-valori  devono  essece 
formati  -éi  telift  ^gt^ggia  od  imbiancala,  ^  un  sol  pezio^  «i^Miasì  con 
dimetto  -cni^ue  isrtigigeHi;  N'on  si  aceottano  pacchi,  tasche  d  pieghi 
formati  Ài  catta  o  di  tarta-tela  od  involti  in  telar  ludda^  in  téh, 
cerata  od  in  altra  tela  in  genere  che  non  presenti  ai  suggelli  ^a 
t$er alacca  uii'adesMne  taire  da  rendere  impoBSibìle  il  fri-tt'ueveifti 
vento,  iusciat  traccie  vfeiWlij 

g)  gli  Indirizzi  devono  esisere  esclusivamente  scritti  sulPin- 
vt^tlcroirtesjoiaci  Tiegi^'e  ilei  colloj  ovveco  s^lla  pavere  d^llé^cassa 
Ci  m'fti  erdèiti,  ite  Inchiod^tf^  né  incoUati;  -pesaono  «Merri^sehe 


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Ì75é  Lsòai  X  ìììceetì  MkL  akbi^o  ìì'ìtàjlia  -  iSDò 

attaccati  con  cordicella.  Sull'indirizzo  dovrà  indicarsi  il  peso  ed 

il  valore  del  collo; 

h)  l'impronta  dei  suggelli  o  dei  piombi  deve  essere  chiara 
ed  intelligibile  e  la  ceralacca  di  colore  uniforme.  Nei  suggelli  sono 
vietate  le  impronte  generiche  o  delle  monete; 

i)  sulle  note  di  spedizione,  da  presentarsi  in  doppio  origi- 
nale,  come  pure  sul  bollettino  di  consegna  esul  tagliando  che  serve 
di  ricevuta,  deve  essere  ripetuto  lo  stesso  anggello  od  unito  un 
piombo  identico  a  quello  apposto  alla  spedizione; 

l)  le  iniziali  o  la  leggenda  dei  suggelli  o  piombi,  devono 
pure  essere  ripetute  in  isoritto  sulle  note  di  spedizione  e  sui  re- 
lativi tagliandi  nella  colonna  «  Marche  e  numeri  ».  Se  l'impronta 
dei  suggelli  o  piombi  non  consistesse  in  parole  od  iniziali,  si  ac- 
cennerai con  annotazione  nella  colonna  suddettai  la  figura  rap- 
presentata dal  suggello. 

Le  preindicate  condizioni  e  cautele  potranno  essere  modificate 
quando  ciò  fosse  riconosciuto  necessario.  • 

Art.  49. 
Prezzo  minimo  per  taoonk. 

Quando  il  trasporto  di  un  «eolio  indivisibile,  per  ragione  di 
•forma  o  dimensione  richieda  l'im^piego^di  iKn  vagone,  ovvero  si 
tratti  di  merce  alla  rinfusa  o  che  per^sua  uatura  non  ammetta 
comunanza  di  carico  con  altre,  .per  cui  si  renda^ necessario  l'im- 
piego di  un  vagone,  si  applica  il  prezf  omini  modi  lire  0.45  per  chi- 
lometro e  per  ogni  vagone  della  portata  ftno  ^  Bfiì  tonnellate. 
Quando  sia  richiesto  o  fosse  necessario,  per  il  trasporto,  un  va- 
gone di  portata  maggiore,  il  detto  prezzo  minimo  sarà  aumen- 
tato di  un  sesto  per  ogni  tonnellata  in  pi  il  di  j^ortata. 

Il  purezze  minimo  è  applicabile  nel  solo  caso  in  cui  il  peso  da 
trasportarsi^  m.oltiplicato  per  il  prezzo  chilometrico  della  tariffa, 
dia,  per  ^agpno-cl^ilometro,  un  prodojtt^o  inferiore  al  d^tto  prezxo 
minimo:  per  conseguenza,  se  il  prezzo  in  ragione  del  ,peso  riu- 
scisse superiore,  sarà  dovuto  quest'ultijno  invece  di  quello  mi- 
nimo* 

Qualora  per  il  trasporto  di  una  qierce  che  ammetta  comu- 
aai^sa  4i  carico  con  altre,  lo  speditore  riohiedesse,  per  iscritto 


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XJSOOX  B  BSCSSTI  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  1906  1757 

sulla  nota  di  spedisione,  un  ragone  per  sno  esolnssivo  uso,  il 
presso  dorato  secondo  le  norme  sopra  indicate,  sarà  aumentato 
del  dieci  per-cento. 

Art.  50. 
Modo  di  tbaspobto. 

II  trasporto  delle  merci  a  grande  Telooità  avrà  luogo  coi 
convogli  omnibus  o  misti;  però  le  spedizioni  non  eccedenti  eia* 
scuna  il  peso  di  60  chilogrammi  saranno  anche  effettuate  eoi 
convogli  diretti,  per  quanto  lo  consentano  le  esigenze  del  ser- 
vizio,  '    ' 

Art.  61. 

TeBMINE  per.  la  BB8A  A  DESTII7AZI0NB. 

Salvo  il  disposto  del  precedente  articolo,  le  merci  a  grande 
velocità  saranno  spedite  col  primo  convoglio  successivo  alla  con- 
segna, purché  questa  sia  stata  ultimata  almeno  un'ora  prima 
della  partenza  del  convoglio. 

Quelle  presentate  più  tardi,  come  pure  i  colli  eccedenti  il 
peso  di  160  chilogrammi,  le, spedizioni  eccedenti  .in  complesso 
i  300  chilogrammi  e  gli  oggetti  voluminosi  avranno  corso  col 
secondo  convoglio  snccessivo  alla  consegna. 

Art.  62. 
Indirizzo. 

Tutti  i  colli  di  mercante  da  spedirsi  a  grande  velocità  de- 
vono portare  un  indirizzo  chiaro  e  preciso  delle  persone  cui  sono 
destinati. 

Art.  63., 
Consegna  delle  merci  in  arrivo.  i 

Eccettuati  i  casi  dì  forza  maggiore,  le  merci  a  grande  velo- 
cità dichiarate  ferme  in  stazione  saranno  messe  a  disposizione^ 
4ei  destinatari  ui^'ora  dopo  l'arrivo  del  convoglio^ 


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1758  IMOOl  K  PKCBBn  im*  WQIXO  X/J7À|^  - 1906 

Art.  B4. 

ClBIOO  B  SCARICO. 

Di  regola  rAmministrazìone  provvede  al  carico  ed  allo  sca- 
rico delle  merci  a  grande  velocità.  Essa  potrà  lasoiare  la  cara 
di  esegaire  le  dette  opArsuBusmarmcttMiòìo  destinatari,  allorché 
trattasi  di  trasporti  a  tariffa  speciale. 

In  ambi  i  casi  valgono,  in  ^anto  sono  àpplicabiU^le~no»rme 
stabilite  dall^artioolo  «2.1  t> 

Art.  55- 
Merci  escluse  dal  trasporto. 

Sono  esclnse  dal  trasporto  a  grande  velocità: 
a)  le  merci   pericolose  e  nocive,    salvo  le  eccezioni   previ- 
ste dal  relativo  Eegolamento  (Allegato  3); 

t)  le  merci  che  richiedono  Tuso  di  vagoni  congiunti  e 
quelle  altre  che,  per  ragioni  di  forma,  dimensione  o  peso,  non 
po89o^o,  a  giudizio  del  capo-stazione^  ammettersi  nei  convogli 
viaggiatori; 

e)  le  merci  alla  rinfusa,  a  meno  che  trattisi  di  partite  a 
vagone  completo  o  paganti  per  tali; 

d)  le  merci  di  cui  fossero  vietate  Timportazione,  Tesporta- 
zione  od  il  transito  per  misure  sanitarie,  di  polizia  od  altre. 


CAPO  V. 
J>ék  trasporto  a  piooola  valoaHà. 

Art.  66. 

OlASSIFIC AZIONE  DELLE  HERCL 

Le  merci  da  trasportarsi  a  piccola  velocità  sono  distinte  in 
otto  classi,  secondo  la  classificazione  stabilita  dall'annessa  No- 
menclatura (pag.  101  e  seg.). 

Se  una  merce  non  si  trova  specificata  nella  Nomenclatura  e 
classificazioi^ey  viene  assimilata  a  ^uell^   colla  quale  presenta 


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uo^i  11  oBGnBn  BdL  nvmo  Thtàvu  -  Ì90Ò  1759 

maggiore  analogia.  Ove  rassimilazione  non  sia  possibile,  si  ap- 
plicano i  prezzi  stabiliti  per  limerei  non  nominaiey  né  strettamefUe 
assimilabili  a  quelle  nominate. 

4?t.  W, 
Basi  bblui  nrìAmiFm  OBarnaiiLi. 

Le  basi  delle  tariffe  generali  pec  il  trasporto   delle  merci  a 
piccola  velocità  aono  la  seguenti: 


in...     è  ir 


pfmzzi 


■ereftttste. 


DISTINZIONE  IH  CLASSI 


U 
classe 


2 

("lasse 


classe 


4» 
piasse 


classe 


classe 


7* 
classe 


classe 


Pei*  toutieliala  e  per 
oliilomctro.   .   .   . 


Diritto  fisso  per  ton- 
neRftta 


0,1632 


2,04' 


0,H» 


2,04 


0,1224 


2,04 


0,1020  0,9816 


2.04 


2;04 


0,0714 


1,224 


Il  |»«m  MlihiO  per  ogni  spedizione  è  di  Tiro  0,40. 


0,0612 


1.224 


0,0510  r 


1,224 


AwerUnze.  —  U  diriUo  fisso  comprende  il  carico,  lo  acarioo  e  U  ^pesa 
di  stazione.  Le  parti  dovranno  eseguire  il  carico  e  lo  scarico  delle  merci 
di  6^,  7*  e  ^  classe,  quante  volte  si  tratti  di  partite  dì  peso  eguale  o  su- 
periore a  4  tonnellate,  ovvero  ^i  p.i^hi  per  tala  peso.  In  ()uesti  casi  il  di-p 
ritto  fisso  viene  ridotto  a  lire  0,204  per  tonnellata  (62). 

Il  carico  e  lo  scarico  delle  merci  presentate  con  richiesta  di  applica- 
zione di  tariffa  speciale,  con  vincolò  di  peso,  veggasi  Tart.  62. 

Quando  una  spedizione  di  lUfìf  qb  fo^o  apppggUt»'  nd  una  stazione  per 
la  rispedizione,  nel  rir«rtegg:io  si  applicherà  nuòvamente  l' intera  tassa  Ji 
diritto  fisso  quand'anche  non  fossero  eseguite  al  momento  le  operazioni  di 
trasbordo. 


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17f>0  LXOOI  B  QflOBBn  DEL  EEOKO  d'iTAUA  -  190^ 

Alt.  58. 

SOALI  MÌBITTIMI. 

Per  i  servisi  negli  scali  marittimi  sono  applicabili  le  tariffe 
e  condizioni  contennte  nelPallegato  2. 

Art.  59. 
Colli  contenenti  merci  di  classi  diverse. 

Per  i  colli  dichiarati  contenere  merci  appartenenti  a  classi 
diverse,  il  prezzo  di  trasporto  si  applica  secondo  la  tariffa  pia 
elevata  delle  meréi  stèsse.  Sono  pure  tassate  in  questo  modo  le 
spedizioni  composte  di  colli  di  merci  appartenenti  a  classi  di- 
verse, dei  quali  non  pia  stato  iLdieàto  parti tamente  il  peso. 

Art.  60. 
Peso  minimo  tassabile. 

11  peso  minimo  tassabile  a  piccola  velocità  è  fissato  in  cin* 
quanta  chilogrammi  per  ogni  spedizione. 

Le  spedizioni  di  peso  inferiore  a  cinquanta  chilogrammi  e 
composte  di  merci  diverse  appartenenti  a  più  classi,  sono  tas- 
sate per  ciascuna  classe' in  base  al  peso  effettivo,  arrotondato  di 
dieci  in  dieci  chilogrammi,  aggiungendo  al  peso  della  merce  che 
appartiene  alla  classe  più  elevata,  la  differenza  dì  peso  mancante 
per  ottenere  il  minimo  prescritto  dei  cinquanta  chilogrammi. 

Trattandosi  di  merci  voluminose,  il  prezzo  ai  applica  sul  peso 
effettivo  aumentato  della  metà,  salvo  ad  applicarlo  sul  peso  mi- 
nimo di  cinquanta  chilogrammi,  quando  il  peso  effettivo,  aumen- 
tato della  metà,  risultasse  inferiore. 

Art.  .61. 
Prezzo  minimo  pee  vagon?. 

Salvo  Teccezioue  in  appresso  stabilita,  qualora  il  ntraporto 
di  un  collo  indivisibile,  per  ragione  di  forma  o  dimensione,  ri- 
chieda l'impiego  di  un  vagone,  ovvero  si  tratti  di  merce  che  per 
flu^  natura  noi|  amn^etti^  cqmi^nanza  di  carico  con  altre,  per  coi 


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LBOGI  E  BECEBTI  DBL  REaNO  d'iTAUA  -  1905  1761 

si  renda  neceosario  Timpiego  di  un  Tagone,  ai  applica,  oltre  al 
diritto  fisso  sul  peso  reale,  il  prezzo  minimo  di  lire  0,2650  per 
chilometro  e  per  ogni  vagone  della  portata  fino  a  sei  tonnellate; 
quando  sia  ricliiesto  o  fosse  necessario  per  il  trasporto  un  va- 
gone di  portata  maggiore,  il  detto  prezzo  minimo  sarà  aumen- 
tato di  un  sesto  per  ogni  tonnellata  in  piò  di  portata. 

Sono  pure  soggette  ai  detti  prezzi  minimi  :  le  spedizioni  di 
merci  che  si  trasportano  ordinariamente  alla  rinfusa  o  che  pos- 
sono mescolarsi  con  altre  (90)  o  che  siano  da  lassarsi  a  tariffa 
senza  condizione  di  peno  ;  quelle  in  piccole  partite  di  merci  ca- 
ricate alla  rinfusa,  per  le  quali  dalla  Nomenclatura  è  ammesso 
un  tale  modo  di  trasporto  solti^nto  a  vagone  completo  ;  quelle 
di  merci  voluminose,  ogni  qual  volta  la  tassa  a:  sensi  dell'arti- 
eolo  100  riesca  più  elevata  dei  detti,  prezzi  minimi. 

È  ammesso  che  le  tasse  applicate  alle  merci  alla  rinfusa  ed  a 
quelle  in  colli,  caricate  in  un  solo  vagone,  concorrano  insieme  a 
formare  il  prezzo  minima  per  vagone  quando  si  tratti  di  una 
stessa  merce  presentata  da  un  solp  mittente,  e  .dìi^^tta  ad  un  solo 
destinatario.  La  ferrovia  avrà  il  diritto  di  richiedere  il  rilascio 
della  dichiarazione  di  garanzia,  qualora  la  comunanza  del  ca- 
rico potesse  produrre  danno  alla  merce  spedita. 

Questi  prezzi  minini  non  iiono  applicabili  alle  spedizioni  che 
si  tassano  in  ragione  di  un  peso  minimo  per  vagone  oppure  in 
base  a  tariffe  speciali  e  locali  con  prezzi  fatti,  per  vagone,  nò 
alle  spedizioni  composte  di  un  odio  indivisibile,  trovantesi  nelle 
condizioni  di  cui  sopra,  quando  trattasi  di  un  recipiente  usato 
oppure  di  un  recipiente  nuovo  ohe  sia  ascritto  alla  medesima 
classe  di  tariffa  di  quello  corrispondente  usato. 

Quando  poi  per  il  trasporto  di  una  merce  occorresse  l'im- 
piego di  due  o  più  vagoni  congiunti,  il  detto  prezzo  minimo  è 
di  lire  0,306  per  chilometro  e  per  ogni  vagone  della  portata  di 
sei  tonnellate  con  raggiunta  del  diritto  fisso  sul  peso  reale. 

Quando  siano  richiesti  o  fossero  necessari  per  il  trasporto 
vagoni  di  portata  maggiore,  il  detto  prezzo  minimo  sarà  aumen* 
tato  di  un  sesto  per  ogni  tonnellata  in  più  di  portata. 

Sono  pure  soggette  alle  tariffe  e.  condizioni  stabilite  por  due 
vagoni  congiunti  le  merei  di  lunghezza  superiore  a  metri  9.60, 
111  —  VoL.  IL  -  1905. 


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1762  LfiOOl  E  DCCBBTI  DEL  REQNO  d'iTALIA  -  1905 

Lo  speditore  pot^à  completare,  a  suo  rlsohio  e  pericolo,  il 
carico  dei  vagoni  ooagiaati  con  altte  merci  proprie  per  la  me- 
desima destioatfione,  aroto  sempre  riguardo  alla  sicuresta  dei 
conyogli  ed  alla  conserratione  del  materiale  ferroviario. 

Tatti  i  sopra  stabiliti  pressi  mainimi  sono  applicabili  nel  solo 
caso  in  cai  il  pes3  da  trasportarsi,  moltiplicato  per  il  presso 
chilometrico  delta  classe  a  cui  le  merci  rispettivamente  appar- 
tehig^ono,  dia  nn  prodotto  mferion^  ai  detti  pressi  minimi  per 
vagone-chllonietro;  per  consftguensa,  se  il  presso  in  ragione  del 
peso  riuscisse  superiore,  sarà  dovuto  quest*  ultimo  invece  di 
quello  miniiiìo. 

Qualora  pe)-  il  trasporto  di  una  merce,  la  quale  ammetta  co- 
munanza di  carico  conaltre,«lo  speditore  richiedesse  per  iscritto 
sulla  lettera  di  porto  un  vagone  per  suo  esclusit^o  uso,  il  presso 
dovuto,  secondo  le  norme  sopra  indicate,  sarà  aumentato  del 
dieci  per  Cento'.  So  ho  considerate  nulle  le  domande  di  uso  esclu- 
sivo di  vagoni  per  s|>cdizioni  da  tassarsi  con  tariffe  speciali  e 
locali  con  prassi  fatti '^er  vagóne  od  ih  ragione  di  un  peso  mi- 
nimo per  vagone.  ' 

Art«  62.^     « 
OÀftlOO  ifi  BOÀEtco. 

Le  op<5tasi4^nidi  carloo  e  soarieo  delle  merci,  a  qualunque 
classe  appartengano)  sorno  eseguite*  a  oura  deirAmministratione 
per  le  merci  spedite  Bensa  condisioui  di'  peso,  fatta  eeoeeiaflre 
per  quelle  di  6»,  7^  e  d»  classe^  il  carieo  e  lo  scarico  delie  quali 
dovrà  essere  eseguito'  dalle  parti  quante  y^te  si  tmtti  di  piatite 
di  peso  eguale  o  superiore  a  4  tonnella^^e,  ovvero  si  paghi  per  tal 
peso;  in  questi  oasi  il  diritto  fl%so  viene  ridotto  a  lire  0,i04  per 
tonn^lata  (57). 

Inatte  le  altr^^  merci^pedite  a  tariAik  speciale,  con  oondiKìone 
di  péso  od  a  c^ro  completo,  saranno  caricate  e  soarioate  a  cura 
e  speea  delle  parti.  Il  diritto  fisso,  indiòato  per  tali  tariffe  nella 
Nomenclatura  e  classiAcaziorie  genernle  delle  merci,  non  com- 
prende alcuna  tassa  per  operaaioni  di  carico  o  scarico. 

Il  carico  consiMe  nel  prender  le  meroi  dal  luogo  dove  il  mit- 


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LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iXALIA  -  1906  1763 

tento  dere  arerle  depositate  in  Begoito  alle  indicazioni  del  ci^o 
gfeacione  e  nel  rìporle  entro  i  vagoni;  Io  eoarico  oonsiBte  nel  le- 
vare le  merci  dai  vagoni  e  nel  portarle  nei  locali  o  nei  Inoghi 
dOTe  se  ne  effettua  la  eonsegna  ai  destinatari. 

Qualora  ramministrasione,  per  agevolare  il  carico  e  lo  sca- 
rico, creda  di  prescrivere  che  i  carri  o  birocci  privati,  coi  quali 
si  trasportano  o  si  esportano  le  merci  dalla  stazione,  siano  con- 
dotti Ano  al  punto  di  contatto  dei  vagoni,  le  dette  operazioni 
ai  vagoni  hanno  laogo  dai  carri  e  birocci  o  viceversa.  Le  opera- 
zioni relative  alla  stivatura  ed  alla  miglior  disposizione  delle 
merci  sui  earri  o  sui  birocci  privati  incombono  sempre  ai  desti- 
nataria. 

L'obbligo  deirAmministrazionet  soddisfatto  allorché  i  vagoni 
sono  collocati  in  luogo  in  cui  si  possa  accedere  ed  il  carico  e  lo 
scarico  si  possano  compiere. 

n  oarico  e  io  scarico  delle  merci  a  cura  e  spesa  dei  mittenti 
o  destinatari  sono  regolati  dalle  seguenti  norm*e: 

a)  i%  partenza,  i  vagoni  devono  essere  completamente  ca- 
ricati nelle  24  ore  dalla  loro  consegna; 

()  in  arrivOf  i  vagoni  devono  essere  completamente  scari- 
cati nel  termine  fissato  per  il  ritiro  delle  merci  i(108); 

o)  quando  il  mittente  destinatario  non  provvedala  tempo 
utile  al  completo  obrioo  e  scarico  delle  merci,  T Amministrazione 
ha  diritto  di  liberare  i  vagoni  col  mezzo  dei  propri  agenti:  in 
tal  caso  il  diritto  è  aumentato  di  lire  0.51  per  ogiii  tonnellata 
e  per  ciascuna  operazione,  aggiungendo  inoltre  i  diritti  di  depo- 
sito (108); 

d)  tanto  il  mittente  quanto  il  destinatario  devono  sotto - 
porsi  a  tutte  quelle  norme  e  cautelo,  che  saranno  stabilite  dal 
capo-stazione  neir  interesse  del  servizio  e  della  conservazione 
del  materiale.  ^ . 

Art-  63. 

CàPABBA  PBE  VAaOjNI. 

Per  le  spedizioni  delle  stazioni  minori  il   committente  deve 
fare  richiesta  dei  vagoni  necessari  almeno  24    ore   prima  della 


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1764  LEGai  B  DBCRETI  DEL  REGNO  O'iTALlA  -  1905 

consegna  della  merce  e  pagherà,  in  conto  dei  diritti  di  trasporto, 
lire  6  per  ognuno  dei  vagoni  ohe  la  stasione  deve  procurarsi. 
Questo  diritto  apparterrà  airAmministrasione  se  la  merce 
non  è  resa  alla  stazione  di  portensa  il  giorno  convenuto;  in  tal 
caso  potrà  rAmministrazione  disporre  altrimenti  dei  vagoni. 

Art.  64. 

TBBHINI  PBB   la  BBS  a  A  DBSTINAZXONB. 

Il  termine  utile  per  la  resa  delle  merci  a  destinazione,  salvo 
per  le  merci  pericolose  ed  in&ammabili,  regolate  da  norme  spe- 
ciali, si  compone  di  24  ore  per  le  operazioni  occorrenti  per  la 
consegna  della  spedizione  al  convoglio,  più  di  24  ore  per  ogni 
75  chilometri  indivisibili  di  percorrenza,  non  compresi  il  giorno 
dell'arrivo  e  quelli  festivi  riconosciuti  dallo  Stato  se  cadono  nei 
giorni  di  partenza  o  di  arrivo. 

Il  detto  termine  decorre  dalla  mezzanotte  suoeessiva  all'ora 
della  completa  :0onsegna  risultante  dalla  ricevuta  in  partenza  ed 
è  sospeso  dui'aute  il  tempo  in  cui  le  mer.ci  rimangono  ferme 
per  l'adempimento  delle  formalità  doganali  o  per  altre.cause  in- 
dipendenti da  fatto  dell'Amministrazione. 

I  termini  di  resa  sono  aumentati  :     ( 
a)  di  diciotto  ore  per  ogni  :  traversata  di  montagna  ove  si 
incontrano  pendenze  superiori  al  20  per  mille  (*); 

(*)  I  tratti  acclivi  con  pendenze  superiori  al  20  per  mille  sono  i  seguenti: 
Linea  Cagliari -Torio  lì  e  diramazione  Gairo-lerzu  : 

Da  Cagliari  a  Villanòvatulo 

Da  Villanòvatulo  a  Cairo  o  Ier«u 

Da  Gairo  o  di  lerzu  a  Tortoli. 
Linea  CagHari-Sorgono  : 

Da  Cagliari  ad  Isiii 

Da  Isìli  a  Meana 

Da  Moana  a  Sorgono. 
Lìnea  Bosa-Macoraer-Nuoro  : 

Da  Bosa  a  Tirso 

Da  Tirso  a  Nuoro  in  senso  ascendente. 
Linea  Tirso-Chilivani  : 

Da  Tirso  a  Chilivani. 
Linea  Monti-Tempio  : 

Da  Monti  a  Tempio. 


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LEGGI  E  DEC&ETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  190&  1766 

b)  di  dodiof  ore  per  ogni  transito  fra  linee  d'anìministra- 
zioni  diverse; 

e)  di  sei  ore  per  ogni  passaggio  da  una  linea  all'altra  della 
stessa  Amministrazione,  quando  la  merce  deve  cambiare  convo- 
gì  io  nella  stazione  di  diramazione. 

Per  le  merci  da  consegnare  a  domicilio,  ai  termini  di  rosa 
sopra  indicati  si  aggiungerà  il  tempo  occorrente  per  tale  con- 
segna. 

Art.  65. 
Meboi  bsolusb  dal  tbaspobto. 

Sono  esclusi  dal  trasporto  a  piccola  velocità: 

a)  il  numerario,  gli  oggetti  preziosi  o  come  tali  considerati 
ed  i  bozzoli  vivi; 

i)  le  merci  soggette  a  rapido  deperimento; 

o)  la  nitroglicerina,  i  picrati  esplodenti  all'urto,  i  fulminati 
d'oro,  d'argento,  ecc.,  e  le  altre  sostanze  che  si  accendono  spon- 
taiieamente  o  per  semplice  sfregamento; 

à)  gli  oggetti  che  non  si  possono  circoscrivere  nella  sagoma 
stabilita  ; 

e)  le  merci  di  cui  fossero  vietati  l'importazione,  l'esporta- 
zione od  il  transito  per  misure  sanitarie,  di  polizia  od  altre. 


CAPO  VI. 


I>el  trasporto  del  veicoli,  dei  feretri 
e  delle  ceneri  mortuarie, 

Art.  66. 
Basi  dblla  tabiffa. 

Le  basi  della  tariffa  generale  per  i  trasporti  dei  veicoli,  dei 
feretri  e  delle  ceneri  mortuarie,  sono  le  seguenti  : 


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1766 


LBQOI  E  DECRETI  DEL  HEONO  d'iTAUA  -  1905 


Qualità  dei  trasporti 


Grande  velocità 


III 

»*  S  5 

2  o  t- 

H4    M    Q. 


ini 
§11 

Dg. 


8  li 

Ss" 
1-2  fe 


Piccola  velocità 


OT3 

oca 


Omnibus,  diligenze  e  furgoni L. 

Carrozze  a  quattro  ruote » 

Carrozze  a  due  od  a  tre  ruote  con  uno  o 
due  sedili » 

Carri  e  carretti  a  due  e  quattro  ruGfte.   .     > 

Feretri  anche  contenenti  cadaveri  esumati 
od  ossa  e  parti  di  cadaveri  su  carri 
particolari  o  non » 

Per  ogni  successivo  feretro,  qualora  fos- 
sero più  d'uno,  caricati  in  uno  stesso 
carro '  .   .   .     » 

Ceneri  mortuarie,  ossa  e  parti  di  cadaveri 
racchiusi  in  anfore  od  urne  incassate, 
per  ogni  cassa » 


Vagoni  e  carrozze  per  uso  di  ferrovie ('V^  5  5  * 
Locomotiva  spenta  col  suo  tender  (•,^  ^  ^  . 
»        senza    tender   {•)!  .|  fe.  » 


m 

evi»» 

Tender  separato  (*) » 


I  0,678 

{ 

0,5085 

0.452 
0.396 

0.678 

Ì0;339 

0,113 
0,339 
2,260 
1.582 
0.678 


3,39 
3.39 

3.39 
1,13 

3,39 

2.26 

1,13 


0.408 
0,357 

0,306 
0^255 

0,408 

0,204 

0,082 
0.204 
1,530 
1,122 
0.408 


3,06 
2,04 

2,04 
1,02 

8,0R 

2.04 

0,82 


(*')  L'untura  delle  ruote  ò  a  carico  dell' Amministrazione. 


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i 


LEGGI  B  DECBSTI  0EL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1767 

La  taBsa  mìnima  per  ogni  veicolo  è  di  lire  11,30  Re  la  spedi- 
zione ha  Inogo  a  grande  velocità,  ovvero  di  lire  5.10  se  il  tra- 
sporto ha  luogo  a  piccola  velocità.  Tale  tassa  minima  è  di  L.  20 
per  ogni  locomotiva. 

Art.   67. 
Ys;tttjbjeb  skontate. 

Le  vetture  smontate  ed  incassate  sono  tassate  a  peft)  e  se 
spedite  a  piccola  velocità  vengono  considerate  quali  merci  di 
1«  elasse,  salvo  le  disposizioni  relative  alle  merci  ingombranti. 

Le  vetture  smontate,  non  incassate,  saranno  invece  tassate 
coi  diritti  stabiliti  per  le  vetture  montate. 

Art*   68. 
Gabbi  b  oabbbtti. 

I  carri  ed  i  carretti  smonjbati,  se  spediti  a  piccola  velocità, 
saranno  tassati  coipe  merci  di  1»  classe;  le  carrette  a  mano 
quali  merci  di  4"  classe;  salvo,  in  ogni  caso,,  l'osservanza  del 
disposto  deirart.  60. 

Art.  6». 

Gabbi  ^vJSàxi  t>a  vino. 

I  carri  privati  .adoperati  p^r  il  traiipprto  del  vino  p.ono  tas- 
sati coi  diritti  delle  merci  di  4«  classe  i)i  ragione  del  peso  com- 
plessivo dei  carri  stessi  e  dei  Recipienti,  tanto  pieni  quanto  vuoti, 
purché  non  contengano  altva  naeree. 

Art.  70. 
Disposizioni  divbbsb. 

Le  disposizioni  relative  %1  modo  di  trasporto,  di  spe^igjone 
ed  »i  teimini  di  rena  delle  merci  a  grapde  ed  a  piccola  velocità 
(50,  61,  63,  64,  134)  sono  estese  ai  veicoli,  secondo  cbe  la  spe- 
dizione si  effettua  in  un  modo  o  nell'altro. 

Lo  speditore  deve  provvedere  le  corde,  le  catene,  i  copertoni 
e  quant'altro  è  necessario  per  assicurare  e  coprire  i  vèicpli  sui 


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1768  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Art.  71. 

F  B  B  B  T  B  I. 

I  feretri  sono  trasportati  in  vagoni  separati  ed  in  seguito  a 
permesso  dell'autorità  politica. 

Per  il  trasporto  da  uno  in  altro  cimitero  del  Begno  e  cosi 
pure  per  il  trasporto  fuori  del  Begno  di  un  cadavere  ancora  so- 
pra terra  o  di  già  sepolto,  di  parti  di  cadavere  o  di  ceneri  mor- 
tuarie, è  necessaria  rautoriisazione  del  prefetto  della  provincia 
dove  seguì  la  morte:  per  1  trasporti  in  provenienza  dair estero  è 
necessaria  rautorizEazione  del  Ministero  dell'interno. 

Non  si  accettano  siffatti  trasporti  quando    manchino  le  au 
torizzazioni  di  cui  sopra. 

Per  i  trasporti  dei  resti  umani,  quando  sono  destinati  ag^i 
istituti  antirabbici  o  ad  altri  istituti  scientifici  (governativi, 
provinciali  o  comunali),  sono  anche  da  osservarsi  le  modalità  e 
condizioni  di  cui  agli  ultimi  3  alinea  dell'articolo  84. 

Tali  trasporti  non  si  eseguiscono  in  porto  assegnato  (4). 


CAPO  VII. 
I>el  trasporto  del  bestiame. 

Art.  73. 

OhABsmoAzmvm. 

Il  bestiame  da  trasportarsi  a  grande  od  a  piccola  velocilà 
si  distingue  in  cinque  classi. 

Ogni  capo  di  bestiame  sarà  considerato: 
di  1*  classe  quando  il  suo  peso  supera  i  400  chilogrammi; 

>  2*       >  »  >  »  200  e  fino  a  400  chiL  ; 

>  3*       >  >  >  »  100         »         200      » 
>4»>>               »                    »  20»         100      » 

>  6*       >  »  >  sia  inferiore  ai  20  chilogrammi. 

Il  bestiame  cavallino  sarà  invece   considerato  di  1*  classe, 
quando  la  sua  altezza,  misurata  dal  suolo    alla   sommità  deUe 


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USOai  E  0BGRSTI  DEL  KEGNO  D'ITAUA  -  1906  1760 

spalle;  raggiunga  m.  I946;  e  sarà  considerato  di  2*  classe,  quando 
la  sua  altezza  sia  inferiore. 

Art.  73. 

Basi  bblla  tabiffa. 

Le  basi  della   tariffa  per  il  trasporto   del   bestiame  sono  le 
seguenti  : 


DISTINZIONE  DI  CLASSE 

Per  ogni  capo  e  per  chilometro 

Grande  velocità 

Piccola  velocità 

!•  classe  (*) 

2*      id.     (•) 

3'      id 

0,11300 
0,07910 
0,04520 
0,01695 
'  0,00678 

0,07140 
0,05100 
0,02244 
0.01020 
0,00408 

4P     id 

5»      id 

1     (*)  Salvo  le  eccezioni  stabilite  per  i  cavalli  caricati  in  vagone* scuderia  (75). 

La  tassa  minima  per  le  spedizioni  del  bestiame  è  stabilita  : 
per  la  grande  relocità,  in  lire  0,1695,   per  ogni  spedizione 

e  per  chilometro; 

per  la  piccola  velocità,  in  lire  0,1224,  per  ogni  spedizione 

e  per  chilometro. 

Art.  74. 
Spedizioni  a  vagone  oomplbto. 

La  spedizione  a  grande  velocità  a  vagone  completo  o  pa- 
gante per  tale,  ò  tassata  in  ragione  di  lire  0,462  per  vagone  e 
per  chilometro. 


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1770  LEGGI  B  DBCBBTI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1906 

8e  invece  i)  tr&BiM>rto  ba  luogo  a  pkeo]a  velocità  u  riBCDoto 
la  taBsa  in  ragione  di  lire  0,306  per  vagone  e  per  ebilometro. 

Il  mittenti"!  di  una  spedizione  di  bestiame  a  vagone  completo 
ba  facoltà  di  caricare  nel  vagone,  ma  a  suo  riscbio  e  pericolo, 
quel  numero  di  capi  di  cui  il  vagone  può  essere  capace,  qualun- 
que sia  la  classe  alla  quale  appartengono. 

Se  dopo  il  carico  di  uno  o  piti  vagoni  completi  rimanessero 
ancora  altri  capi  da  caricare  per  compiere  la  spedizione,  questi 
saranno  tassati  come  è  prescritto  dalla  Tariffa  per  capo^  senza 
però  eccedere  la  tassa  stabilita  per  il  vagone  completo. 

Art.  76. 

OayaSjJjI  in  vàgokb-sottdbbia  (*). 

Quando  è  ricbiesto  il  trasporto  in  vagone-scuderia  si  riscuote: 
Per  un  cavallo,    L.  0,2826  ^ 

*     due  cavalli,    >    0,2260  |  per  ogni  capo  e  per  cbilometro 

f     più  di  due,    >     0,1696  ) 
L*Àmministrazione  fornisce  i  vagoni-BCuderìa  nei  limiti  con- 
sentiti dalle  esigenze  del  servizio. 

Art.  76. 

0  A  P  A  B  B  À. 

La  domanda  di  vagoni  per  bestiame  dev'essere  fatta  almeno 
24  ore  prima  della  consegna,  ed  il  ricbiedente  dovrà  depositare 
nelle  mani  del  capo-stazione,  cbe  gliene  rilascorà  ricevuta,  lire 
cinque  per  ognuno  dei  vagoni  domandati,  in  acconto  dei  diritti 
di  trasporto. 

Questa  somma,  laddove  il  bestiame  non  sia  caricato  nei  va- 
goni nel  tempo  convenuto,  apparterrà  all'Amministrazione,  cbe 
potrà  quindi  disporre  altrimenti  dei  vagoni  stessi. 

Art.  77. 

Bbstiamb  mit^xtto  in  oebtb  o  gabbie. 

Le  spedizioni  di  bestiame  di  4*  e  6*  classe,  non  eccedenti 
ciascuna  il  peso  di  60  chilogrammi,  potranno  essere  effettuate  e 

(*)  Non  in  vigore  fino  a  nuova  disposizione. 


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LEGGI  E  DECBKn  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1771 

tassate  come  merci  non  nominate  a  grande  ▼olocilà^  oppure  di 
!•  classe  se  a  piccola  velocità,  porche  il  bestiame  sia  bene  asse- 
stato in  ceste  o  gabbie  ed  in  condisioni  tali  da  non  danneggiare 
le  merci  caricate  nello  stesso  vagone. 

Art.  78. 

TBASPO&TO  di  SOmMIS,   gatti  BI>   ALOTBI  PIOOOLI  AKIHAIil. 

Le  piccole  scimmie,  i  gatti  e  gli  altri  piccoli  animali  saranno 
accettati,  per  la  spedizione  a  grande  velocità,  quando  siano  messi 
in  gabbie  ben  chiuse  e  ne  sia  fatta  la  consegna  alla  stagione  per 
essere  riposte  nei  carri  e  bagagli. 

In  ta)  caso  la  tariffa  da  pagarsi  sarà  qnella  fissata  per  il 
trasporto  dei  cani  (46).  ' 

Art.  7». 

oustodb  bbl  bestiame. 
Bagagli,  babdatubb,  attbbzei  e  fo&aggi. 

Il  custode  di  nna  spedizione  a  vagone  completo  ha  diritto 
di  accompagnare  la  spedizione,  prendendo  posto  nel  vagone 
stesso  del  bestiame,  mediante  pagamento  della  metà  del  prezzo 
di  nn  biglietto  di  3*  classe. 

Quando  poi  si  tratta  di  una  spedizione,  che  non  comprenda 
un  vagone  completo  (74),  il  custode  potrà  bensì  accompagnare 
il  bestiame  prendendo  posto  nel  vagone  in  cui  è  caricato,  ma 
dovrà  pagare  Tinl^ra  tassa  di  un  aglietto  di  8»  elasse. 

Ogni  custode  ha  inoltre  diritto  a  trasportare  seco  il  proprio 
bagaglio  nei  limiti  di  peso  e  di  dimensioni  stabiliti  dall'arti* 
colo  36. 

Per  ogni  cavallo  spedito,  tantQ  in  vagone-scuderia,  quanto 
in  vagone  bestiame,  lo  speditore  ha  diritto  al  trasporto  gratuito 
delle  bardature^  degli  attrezzi  e  dei  foraggi  necessari  durante  il 
viaggio,  puKcbè  il  peso  complessivo  di  tali  oggetti  non  sia»  per 
ogni  cavallo,  superiore  a  quaranta  chilogrammi,  dei  quali  non 
pia  di  dieci  di  foraggio;  e  purché  possano  essere  caricati  nello 
stesso  vagone  senza  impedirne  l'utilizzazione  normale,  quanto 
al  numero  dei  capi.  Il  foraggio,   deve  essere  riposto  in  sacchi  o 


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1772  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

roticello«  Ove  il  peso  degli  oggetti  sia  superiore,  si  esige,  per  la 
eccedenza,  il  presso  di  trasporto  in  base  alla  tariffa  delle  mes- 
sAggerie  e  merci. 

Bilevandosi  che  gli  oggetti  da  trasportarsi  gratnitamente  non 
siano  d*uso  dei  cavalli  di  coi  si  effettua  il  trasporto  o  che  il  ba* 
gaglio  non  sta  di  esclusivo  uso  personale  del  custode,  si  esigerà, 
per  tali  oggetti,  il  doppio  presso  di  tariffa. 

Art.   80. 
Modo  di  spedizioiob. 

Il  bestiame  da  trasportassi  a  grande  velocità  sarà  spedito 
col  convoglio  immediatamente  sueeessivo  alla  consegna,  purché 
questa  sia  stata  fatta,  nelle  stazioni  principali,  due  ore  prima 
della  partenza  e  quattr'ore  prima  nelle  altre  stazioni. 

Quando  invece  il  bestiame  dev'essere  trasportato  a  piccola 
velocità,  r Amministrazione  ha  il  diritto  di  fare  la  spedizione 
nel  termine  di  24  ore. 

Sui  tratti  acclivi,  di  cui  l'articolo  64,  TAmministrazione  i 
riserva  la  facoltà  di  effettuare  le  spedizioni  di  bestiame  con 
altri  eonvogU  susseguenti,  in  modo  tuttavia  da  non  ecce- 
dere le  dodici  ore  di  ritardo  per  ciascuno  dei  suddetti  tratti 
acclivi, 

L'Amministrazione  non  è  obbligata  al  trasporto  del  bestiame 
coi  convogli  diretti. 

Art.   81. 

CABIOO,   SOàBICO  BD   AIOMSKTAZIONB    DBL    BBSTIÀia. 

Il  carico  e  lo  scarico  del  bestiame  si  eseguiscono  per  cura 
dello  speditore  e  del  destina' ario,  a  loro  rischio  e  pericolo,  ma 
sotto  la  sorveglianza  degli  agenti  delF Amministrazione.  Ogni 
guasto  dei  vagoni  sarà  a  carico  del  mittente  o  del  desti- 
natario. 

Oli  speditori  di  bestiame  sono  obbligati  a  fornire  le  corde, 
catone,  cavezze,  e  gli  altri  <^getti  necessari  per  assicurare  il 
bestiame  nei  vagoni;  sono  pure  obbligati  a  ricoprire  il  piano  dei 
vagoni  con  sabbia  o  terra  e  devono  accertarsi  òhe  il  bestiame 
vi  sia  collocato  /ed  assicurato. 

L'alimentazione  del  ;bestiame  incombe  allo  speditore. 


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LEGGI  E  DECRETI  BEL  REGNO  u'iTALIA  -  1906  177S 

Art.    82. 
BbsponsabuiItì. 

L'Amministrasione,   a   meno  che  sia  provata  la  sua    colpa, 
non  può  essere  tenuta  responsabile    delle    avarie   o   danni    nel 
trasporto  degli  animali  viventi^  in  quanto  siano  la  conseguenza 
dei  rischi  particolari  al  loro  trasporto. 

Art.    83. 
Bestiamb  non  bitibato. 

Il  bestiame  che,  arrivato  di.giornoy  non  viene  ritirato  nelle 
quattro  ore  dopo  il  suo  arrivo  a  destinazione  e  quello  che, 
giunto  con  l'ultimo  convoglio  della  sera,  non  viene  ritirato  im- 
mediatamente, sarà  per  cura  deir Amministrazione  ed  a  spese, 
rischio  e  pericolo  del' proprietario,  ri<-t)vcrato  in  una  stalla;  se 
il  valore  presunto  del  bestiame  non  btistasse  a  coprire  le  ta^se 
e  spese  fatte,  sarà  dall' Amministrazione  venduto  per  conto  del 
proprietario,  senz'alcuna  formalità  giudiziaria. 

Qualora  il  bestiame  dovei^se  rimanere  nei  vagoni,  si  appli- 
cherà la  tassa  di  sosta  stabilita  dall'articolo  108. 

Art.   84. 
Animali  bsolusi  dal  tbaspobto. 

Gli  animali  morti  (o  parti  di),  ad  eccezione  del  pollame, 
della  cacciagione  e  della  carne  macellata  di  fresco,  sono  esclusi 
dal  trasporto. 

Il  bestiame  può  essere  altresì  escluso  dal  trasporto  nei  casi 
di  epizoozia  od  in  seguito  a  disposizione  delle  Autorità  com- 
petenti. 

Possono  soltanto  essere  accettati  per  il  trasporto  a  grande 
velocità  gli  animali  morti  (o  .parti  di)  destinati  agli  Istituti 
aniirabici  o  ad  altri  Istituti  scientifici  (governativi,  provinciali 
o  comunali)  legalmente  riconosciuti,  alle  seguenti  condizioni: 

a)  gli  animali  morti  (o  parti  di),  dopo  essere  stati  oondl- 
Eionati  in  ba^ae  alle  prescrizioni  cha  fossero  state  emanate  dalle 
Autorità  prefettizie,  devono  essere  riposti  in    casse    metalliche 


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1774  USGOI  E  DECRETI  BEL  RRONO  D^ITALIA  ^  1905 

ermetica taontO'    chiuse  ed  alla  loro  volta   protette  da  altre  ro 
buste  casse  di  legna  solidamente  inchiodate; 

b)  le  spedizioni  devono  esieffe  dichiarate  a  domieilioj 
quando  sono  dirette  a  località  dove  esiste  il  servizio  dei  tra- 
sporti a  domicilio,  ed  in  tal  caso,  tanto  sulle  note  di  spedi- 
zione che  sui  rispettivi  colli,  deve  essere  indicato,  in  modo 
ch'aro  e  preciso,  l'indirizzo  deirtstituto  scientifico  cui  le  spedi- 
zioni stesse  sono  dirette; 

e)  i  privati  non  potranno  fare  per  proprio  conto  cotali 
spedizioni,  se  non  a  meazo  dell'Autorità  comunale,  alla  quale 
incombe  l'obbligo  di  assicurarsi  che  siano  state  osservate  le 
prescrizioni  dMmballag^io  a  forma  del  comma  a). 

Art.    85. 
Bbstib  fbbooi. 

Le  bestie  feroci,  rinehiuse  in  gabbici  di^  ferro,  smanno  tra- 
sportate soltanto  a  piccola  velocità  ed  in  seguito  a  conveneioni 
particolari,  previo  permesso  deir Autorità  di  pubblica  sicuresza. 


CAPO  VITI. 


Delle  oondisionl  comuni  al  trasporti  di  merci, 
veicoli,  feretri  e  bestiame. 

Art.  86. 
Orisi  di  sbbvizio. 

L'orario  per  il  ricevimento  e  la  riconsegna  delle  spedizioni 
a  ^aftde  velocità,  a  piccola  velocità  accelerata  ed  a  jH^eola  ve- 
locitò è  regolato  ^sr  ciascuna  stazione  secondo  la  sua  im]M>rtanza, 
la  quale  sarà  determinata  con  l'approvazione  del  Ooverno.  ; 

Nei  giorni  festivi  ri^olarmente  rioenosoiuti,  cioè:  tstte  le 
Domeniche,  il  giorno  di  Capo  d'Anno,  dell' JBp^«aia,  dell'JLteci»* 
sione,  del  88.  Corpo  ii  Cristo,  dei  Beali  Apostoli  Pietro  e  Paoio, 
AelV Assunzione  e  della  Natività  dsUa  B.  V.  M.,  del  20  8eUemhre, 
di  Ognissanti,  della  Concezione,  di  Natale  e  del  Celeste  Patrono 
dì  ciascuna  diocesi,  città  o  terra,  gli  uffici  e  cancelli  saranno 
chiusi  in  tutte  le  stazioni  della  rete  a  mezsogiorno. 


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LKGGI  E  DECJRBTl  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1906  1775 

Art.  87. 
BioHiBsrrÀ  Bi  sPBDieioiriD. 

Per  ottenere  il  trasporto  di  merci  e  di  altre  cose,  esclusi  i 
bagagli  ed  i  cani  accompagnati  dal  viaggiatore  (36)  (46),  è  ne- 
cessaria una  richiesta  in  iscritto,  ossia  una  nota  di  spedizione  (*) 
per  la  grande  velocità,  ed  una  lettera  di  porto  {*)  per  la  piccola 
velocità  accelerata  o  piccola  velocità,  perfettamente  conforme  ai 
modelli  approvati  dall'Amministrazione  (Allegati  6,  6  e  7). 

Per  le  spedizioni  di  numerario  ed  altri  oggetti  menzionati 
nella  relativa  tarlila  generale  devesi  consegnare  un  esemplare  m 
più  per  essere  trattenuto  dalla  stazione  di  partenza  (48). 

La  richiesta  di  spedizione  deve  portare  le  seguenti  indi- 
cazioni : 

a)  il  nome  della  stazione  di  partenza  e  di  arrivo. 

Quando  il  luogo  di  destinazione  non  fosse  in  corrispondenza 
colla  stazione  speditrice  ovvero  si  trovasse  oltre  le  ferrovie,  il 
mittente  deve  designare  11  mezzo  od  il  modo  col  quale  intende 
di  eseguire  o  disporre  Tinoltro  della  spedizione  (117).  Altrettanto 
deve  fare  quando  le  merci  fossero  dirette  ad  una  9tazione  o  fer- 
mata non  ammessa  al  servizio  merci,  ovvero  quando  la  spedi- 
zione eseguita  a  piccola  veìocìtà  si  dovesse  inoltrale  d^uffloio  a 
stazione  abilitata  soltanto  a  trasporti  a  grande  velocità; 

h)  il  nome^  cognome  ed  indirizzo  dello  speditore  e  del  de- 
stinatario ; 

o)  la  descrizione  della  spedizione  e  cioè  : 

8e  trattasi  di  merciy  la  qualità  d'imballaggio,  il  genere  o  la 
natura  ed  il  relativo  peso  (104)  ;  il  numero  dei  colli,  le  marche 
ed  il  numero  da  cui  sono  controdist*nti,  e  quando  ne  sia  il  caso, 
le  dimensioni  ed  il  volume  dei  medesimi; 

'Se  ìrattìisi  di  numerario  ed  altri  oggetti  contemplati  n'élia  ta- 
riffa del  numerario  ed  oggetti  preziosi,  la  dichiarazione  in  tutte 
lettere  del  relativo  valore,  oltre  alle  altre  indicazioni  richieste 
per  le  merci; 

(•)  Le  locuzioni  nota  di  spedizione  e  lettera  di  por/o  sostituiscono  quella 
di  lettera  di  eettura  usata  nel  Codice  di  commercio. 


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1776  L£OOI  S  DECRETI  DEL  BEONO  D'ITALIA  -  1905 

8e  iraiiasi  di  veieolif  il  namero  e  la  qualità  secondo  la  no- 
mendatuia  esposta  all'artìcolo  66; 

8e  iraUasi  di  fer^rij  le  indicacioBi  coatennte  nella  tabella  del 
suddetto  articolo; 

Se  irattaii  di  hentiarM^  il  numero  dei  capi,  la  specie  e  la 
classe  a  cui  appartengono  (72); 

d)  se  il  trasporto  deve  aver  luogo  in  porto  affrancato  od 
assegnato,  salvo  le  eccezioni  stabilite  (4); 

é)  la  menzione:  in  ntaaione^  quando  non  Tuolsi  che  la  merce 
sia  trasportata  a  domicilio  nelle  località  dove  esiste  un  tale  ser- 
vizio (110) ; 

/)  la  domanda  delle  tariffe ,  speciali  (Oapo  XIII,  condi* 
zione  2*); 

g)  la  dichiarazione  del  valore,  nel  caso  di  assicurazione  (101); 

h)  l'indicazione  specifica  dei  documenti  doganali  (118),  di 
polizia  0  di  altro  genere  che  dovessero  scortare  la  spedizione; 

i)  le  spese  anticipate,  distinte  come  alParticolo  113,  e  gU 
assegni  a  carico  della  spedizione  (114)  ; 

l)  il  luogo  di  spedizione,  il  giorno  della  consegna  e  la  flroia 
del  mittente  o  di  chi  per  esso; 

tu)  l'indicazione  delle  qualità  (chiusi,  scoperti,  speciali)  e 
portata  del  vagone  occorrente  ed  anche  la  qualità  dei  vagoni 
quando  trattisi  di  trasporti  in  vagoni  congiunti. 

Per  le  merci  inflammabiU  od  esplodenti  deve  essere  pure  di- 
chiarato se  trovansi  internamente  condizionate  a  senso  delle  pre- 
scrizioni vigenti  (98). 

Tutte  queste  indicazioni  devono  essere  ripetute  sul  tagliando 
della  richiesta  di  spedizione  intitolato  :  BoUetiino  di  consegna. 

Art.  88- 

PRIBSORIZIONI  PABTIOOLAEX  ALLB  RIOHIBSTB  di  BPBDIZIOIIB. 

Le  merci  devono  essere  dichiarate  esattamente,  escludendo 
in  modo  assoluto  le  denominazioni  generiche. 

Lo  speditore  deve  presentare  richieste  separate  per  ogni 
spedizione  di  bestiame,  di  veicoli,  di  feretri  e  ceneri  mortuarie, 
di  numerario  e  di  oggetti  preziosi,  di  merci  infiammabili,  peri> 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTÀLIA  -  1906  1777 

col  ose,  esplodenti  od  altre  che  non  ammettono  comunanza  di 
carico^  che  sono  di  facile  deperimento,  ovvero  soggette  a  forma- 
lità doganali. 

Ogni  richiesta  di  spedizione  non  può  concernere  che  un  solo 
vagone  (eccettuato  il  caso  di  merci  indivisibili  occupanti  due  o 
più  vagoni  congiunti),  un  solo  mittente  ed  un  solo  destinatario. 

Lo  speditore  risponde  dell'esattezza  delle  indicazioni  conte- 
nute nella  richiesta  di  spedizione  e  sopporta  tutte  le  conseguenze 
che  possono  derivare  da  dichiarazioni  e  scritturazioni  erronee, 
poco  precise,  e  inintelligibili. 

Le  richieste  di  spedizione  si  devono  consegnare  alla  stazione 
nei  termini  rispettivamente  stabiliti  per  le  varie  categorie  di 
trasporto,  e  cioè: 

a)  Se  il  carico  viene  effettuato  dalla  ferrovia,  all'atto  della 
consegna  della  merce  quando  tale  cosegna  ha  luogo  in  una  sol 
volta,  oppure  all'atto  .della  consegna  della  prima  partita  quan- 
d'essa ha  luogo  in  più  riprese  ; 

h)  Se  il  carico  è  eseguito  dal  mittente,  nel  termine  rispet- 
tivamente stabilito  per  il  carico  dairàxtiòolo  62  e  dalle  singole 
tariffe  speciali. 

Alle  richieste  devonsi  allegare,  quando  no  sia  il  caso  e  nel 
prescritto  numero,  le  dichiarazioni  di  dogana  e  gli  altri  docu- 
menti di  polizia,  sanità,  caccia,  ecc.,  di  cui  alla  lettera  h)  del- 
l'articolo 87. 

Qualunque  clausola,  condizione  o  raccomandazione,  che  po- 
tesse impegnare  la  responsabilità  dell'Amministrazione  oltre  i 
limiti  fissati  dalle  tariffe  e  condizioni  di  trasporto,  s'intende  di 
pieno  diritto  nulla  ed  inefficace.  Non  sono  ammesse  richieste 
di  spedizione  aventi  correzioni  o  raschiature,  salvo  che  siano 
convalidate  colla  firma  dello  speditore. 

È  assolutamente  vietato  agli  agenti  dell'Amministrazione  di 
compilare  e  sottoscrivere  le  richieste  di  spedizione  per  conto  dei 
mittenti  ;  essi  devono  limitarsi  a  coadiuvarli  nella  compilazione 
affinchè  riescano  redatte  nel  modo  stabilito. 


112  —  VoL.  II.  -  1905, 


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1778  LEGGI   E  OBGRKTI  DEL  SEGNO  0*ITAL1A  -  IU05 

Art.  89. 

BlOBVtrTÀ  BELLB  MERCI. 
GONOLUSIONB  DEL  OOITPBAWO  DI  TBA8POETO. 

Compiuta  che  sia  la  consegna    della    morce,    la   stazione    di 
partenza  rilascia  allo    speditore  la    ricevuta,    staccandola    dalla 
richiesta  di  spedizione  e  vi  applica  contemporaneamente  il  prò 
prio  bollo. 

Tale  ricevuta  deve  essere  scritta  per  intero  dall'agente  che 
la  rilascia;  in  caso  diverso  rAmminìstazione  non  risponde  delle 
conseguenze. 

11  contratto  di  trasporto  s'intenderà  concluso  cui  rila^icio 
della  ricevuta. 

Art.  90. 

AOOETTÀZIONE  BELLB   MEECI. 

Le  merci  che,  secondo  gli  usi  commerciali,  soglionsi  traspor- 
tare in  recipienti  od  in  altro  modo  imballate  e  quelle  altre,  per 
le  quali  l'imballaggio  fosse  tassativamente  prescritto  dall' Am- 
mini.' trazione,  debbono  essere  condizionate  in  modo  da  per- 
metterne il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  senza  pericolo  di 
danni  o  di  avarie. 

L'Amministrazione  ha  diritto  di  rifiutare  il  trasporto  delle 
merci  non  convenientemente  imballate,  di  quelle  presentate  senza 
imballaggio,  allorchò  gii  agenti  della  stazione  giudicassero  ch<» 
debbano  averlo  e  cosi  pure  delle  merci  che  presentassero  traccie 
di  deterioramento  o  di  avarie,  salvo  che  lo  speditore  esoneri 
l'Amministrazione  da  responsabilità,  rilasciando  all'uopo  la  di- 
chiarazione di  garanzia,  in  conformità  del  modello  esistente  sulla 
richiesta  di  spedizione. 

I  hquidi  che  spandono  dai  recipienti,  e  lo  merci  che  per 
qualsiasi  altro  motivo  possono  arrecar  danno  alle  altre,  noa  si 
accettano  nemmeno  colla  dichiarazione  di  garanzia. 

Le  merci  che  si  consegnano  alla  rinfusa,  come  argilla,  asfalto, 
calce,  carboni,  concimi,  avanzi,  corna  ed  unghie,  ghiaia,  gu&ci 
di  noce,  letame,  sabbia,  terra  e  tutte  le  merci  ohe  possono  me- 


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LKOai  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITAUA  -  1906  1779 

scolarsi  con  altre,  si  accettano  soltanto  a  vagone  completo.  Le 
spedizioni  ed  i  complementi  di  partite  delle  merci  di  cui  sopra, 
non  occupanti  un  vagone,  <}evono  essere  consegnate  in  sacchi, 
cesti,  barili  od  altri  recipienti;  diversamente  si  tassano  a  norma 
dell^articolo  61. 

Per  le  macchine  o  meccanismi  montati  sopra  ruote  (come 
locomobili,  trebbiatrici,  distillatori,  ecc.),  conforme  a  quanto  è 
stabilito  pei  veicoli  (70)  lo  speditore  deve  provvedere  le  corde,  le 
catene,  i  copertoni  e  quanto  altro  è  necessario  per  assicurare  e 
coprire  la  merce  sui  vagoni. 

Per  le  merci  pericolose  sono  da  osservarsi  le  speciali  condi- 
zioni proscritte  (98). 

I  colli  merci  da  spedirsi  a  piccola  velocità  devono  essere 
muniti  di  indirizzo,  oppure  di  marche  e  numeri  eguali  a  quelli 
inscritti  nella  richiesta  dì  spedizione. 

Art.  91. 

M£BOI  BITIBATE  PBIHA  DELLA  PARTENZA. 

II  mittente  che  ritira  una  merce  già  consegnata  per  la  spe- 
dizione, ma  il  cui  trasporto  non  sia  ancora  cominciato,  è  tenuto: 
alla  restituzione  dalla  ricevuta  in  partenza,  al  pagamento  di 
lire  0.25  per  ogni  spedizione  e,  quando  ne  sia  il  caso,  alla  rifu- 
sione delle  spese  anticipate,  deUe  tasse  di  pesatura,  di  gru  e  di 
diritto  fisso,  nonché  aireventuale  pagamento  delle  sopratasse 
stabilite  all'articolo  94. 

•  Se  poi  la  nicrco  avesse  so^ilato  de  dici  ore  o  piil  nella  stazione 
(li  partenza,  lo  .speditore  pagherà  altresì  la  tassa  di  deposito  sta- 
bilita per  le  merci  in  arrivo  (108). 

Inoltre  saranno  devolute  all'  Amministrazione  le  caparre 
eTentuàlmente  sborsate  per  i  vagoni,  ancorché  all'atto  in  cui  fu 
eseguita  la  spedizione  fossero  state  restituite  al  mittente. 

Per  le  spedizioni  in  porto  affrancato,  l'Amministrazione  rim- 
borsa allo  speditore  gli  altri  importi  che,  a  senso  del  presente 
articolo,  non  le  appartengono. 


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1780  LEOai  B  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

Art.   92. 
Modificazioni  al  contratto  di  trasporto. 

I  cambiamenti  di  destinazione,  di  destinatario,  di  yelocità.  o 
di  quant*altro  riflette  una  spedizione  consegnata  per  il  trasporto 
sono  regolati  dalle  seguenti  norme: 

a)  il  diritto  di  disporre  delle  cose  consegnate  per  il  tra- 
sporto appartiene  al  solo  mittente  od  al  giratario,  escluso  chiun- 
que  altro; 

b)  il  mittente  o  giratario  non  può  dare  le  disposizioni  di 
cui  sopra,  senza  presentare  la  ricevuta  rilasciatagli,  quando 
trattasi: 

l""  del  ritorno  della  spedizione; 

2""  del  cambiamento  di  destinazione  o  di  destinatario; 

3"*  della  sospensione  di  consegna  al  destinatario  per  oltre 
dieci  giorni  dall'arrivo  della  spedizione. 

In  tutti  questi  casi  si  farà  annotazione  sulla  ricevuta  della 
ordinata  modificazione; 

e)  in  difetto  della  presentazione  della  ricevuta,  per  asseri- 
tone smarrimento  o  distruzione,  il  mittepte  o  il  giratario  non  è 
ammesso  a  dare  le  disposizioni  specificate  alla  precedente  let- 
tera b)  se  non  verso  idonea  cauzione  per  tutto  il  termine  della 
prescrizione  (l'IO); 

d)  il  cambio  di  velocità  può  farsi  soltanto  nel  caso  in  cui 
un  trasporto  a  piccola  si  voglia  fare  eseguire  a  grande  velocità; 

e)  le  domande  di  modificazione  al  contratto  di  trasporto 
devono  essere  fatte  in  iscritto  dal  mittente  alla  stazione  di  par- 
tenza e  sul  modello  stabilito:  lo  speditore  assume  la  responsa- 
bilità di  tutte  le  conseguenze  dai  cambiamenti; 

/)  r Amministrazione  darà  corso  ai  cambiamenti  e  modifi- 
cazioni iu  quanto  la  loro  comunicazione  si  possa  fare  in  tempo 
utile  e  ne  sia  conciliabile  l'esecuzione  colla  regolarità  del  servizio 
ordinario; 

g)  gli  ordini  di  cui  si  tratta  non  hanno  alcun  valore  se  non 
sono  dati  per  mezzo  della  stazione  di  partenza; 

h)  per  ogni  ordine,  il  mittente  od  il  giratario  deve  pagare 


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LSOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIa  -   1905  1781 

la  tassa  di  lira  una,  più  Teventiiale  maggior  prezzo  di  trasporto 
e  le  altre  spese  che  fossero  la  conseguenza  deiresecuzione  del- 
Tordine; 

i)  il  diritto  del  mittente,  ancorché  detentore  della  ric(»vuta 
di  spedizione,  cessa  per  passare  al  destinatario,  dal  momento  in 
cui  questi,  svincolando  la  spedizione,  abbia  ritirato  il  bollettino 
di  consegna  (93). 

Art.  93. 

BiLÀSOIO  BEL  BOUiSTTINO  DI  CONSEGNA  AL  BB8TIKATABIO 
B  BTTIKO  BELLE  MERCI. 

La  riconsegna  delle  merci  e  degli  oggetti  si  effettua  soltanto 
al  destinatario  od  al  suo  legittimo  rappresentante  e  contro  firma 
di  ricevuta. 

All'atto  dello  svincolo  della  spedizione  e  verso  pagamento 
delle  tasse,  spese  ed  assegni  a  carico,  il  destinatario  riceve  il 
bollettino  di  consegna,  che  indica  le  tasse  pagr  te  in  ])artenza  od 
in  arrivo  e  gli  dà  diritto  di  ritirare  la  merce. 

Se  mancasse  qualcuno  dei  colli  od  oggetti  componenti  la 
spedizione,  il  destinatario  potrà  escluderli  dalla  ricevuta,  desi- 
gnando veli  specificatamente. 

Art.  94, 
False  eb  ebbonee  bichiabazioni. 

Qualora  TAmmitiistfazione  presuma  che  la  mei  ce  consegnata 
sia  diversa  da  quella""  dichiarata,  può  esigere  che  si  aprano  i 
colli  ed,  in  caso  di  rifiuto  dello  speditore,  essa  ha  facoltà  di  aste- 
nersi dartrasportarli.  La  stessa  facoltà  compete  ""airAmmini- 
strazione  veiso  gli  spedizionieri  per  impedire  l'agglomerazione 
di  articoli  appartenenti  a  classi  diverse. 

Ogni  sotterfugio  tendente  a  defraudare  l'Amministrazione 
delle  tasse,  che  soiko  dovute  per  trasporti,  ogni  falsa  dichian*a- 
zione  della  qualità  o  del  peso  di  una  merce,  ogni  agglomerazione 
in  un'unica  spedizione  di  articoli  appartenenti  a*  classi  diverse 
o  diretti  ^a  persone  diverse,  saranno^  punite  col  pagamento  di 
una  tassa  jtripla. 


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1782  LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

La  tripla  t^ssa  ni  commisiiira  suirìmpoxto  di  cui  volevasi  de- 
fraudare rAmminifitrazione;  vale  a  dire,  fii  percepisce  il  comide* 
mento  di  tassa  che  in  ogni  modo  sarebbe  stato  dovuto  all'Am- 
ministrnzione  e  vi  si  aggiunge  il  doppio  di  tale  complemento,  a 
titolo  di  multa.  Così  pure  la  tripla  tassa  si  commisora  sulla 
quantità  di  merce  ricorosciuta  in  piti  od  in  meno  di  quella  di- 
chiarata  dal  mittente. 

Per  false  dichiarazioni  nella  qualità  delle  merci  si  applicano 
pure  le  precedenti  disposizioni. 

Le  erronee  dichiarazioni  della  qualità  delle  mcrm  spedate 
senza  imballaggio  non  danno  luogo  alia  riscossione  di  soprataase, 
ma  soltanto  alla  correzione  dei  prezzi  di  trasporto  nella  misura 
stabilita  dalle  tariffe,  sempre  che  però  tali  erronee  dichiarazioni 
possano  essere  accertate  a  prima  v'Sta  e  senza  uopo  di  analisi 
chimica  o  di  perizia. 

Art.  95. 

IT  so  DEI  VAGONI.; 

T  vapoìii  non  possono  in  vemn  capo  essere  caricati  cltiv?  i 
limiti  della  sagoma  né  oltre  la  loro  portata,  aumentata  del  3 
per  cento  (*),  Falvo  però  quelli  per  i  quali  fosse  prescritto,  per 
ragioni  di  sicurezza,  che  col  carico  non  si  ecceda  la  portata. 

L'Amministrazicne  procurerà  di  mettere  a  disposizione  d€^li 
speditori  i  vagoni  della  qualità  e  portata  richieste;  però,  quando 
quegli  offerti  non  corrispondessero  ai  domandati,  lo  speditore 
potrà  rinunciare  al  trasporto,  salvo  il  diritto  alla  restituzione 
del  deposito.  Nel  caso  in  cui  i  vagoni  offerti  fossero  di  una  por- 
tata supcriore  a  quella  richiesta,  lo  speditore  iM>irà  va^^rsene, 
pagando  solo  il  prezzo  di  trasporto  conje  se  il  vagone  impiegato 
fo86«  della  portata  richiesta,  ma  alla  eondizione  che  la  merce 
sia  tale  per  volume  da  poter  essere  eontenata  nel  yag^ne  do- 
mandato. 

Qualora  il  volume  della  oiereo  richiedere  Timpi^^o  di  nn 
vagone  di-  portata  maggiore  a  quella  richiesta  sono  applicabili 
le  disposiziQuf  degli  articoli  49  e  41. 

(•;  Tale  tollcraiua  è  ftmnaesia  soltanto  per  i  vagoni  coi)  telajo  io  f^rco, 

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r  FCGI  K   «ìECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  1783 

Per  le  merci  che  sono  Puscettibili  di  aumento  nel  pese  per 
cause  atmosferiche,  T Amministrazione  può  prescrivere  che  il 
carico  sia  limitato  in  modo  che,  verificandosi  siffatte  cause  esso 
non  venga  ad  eccedere  )a  portata  del  vagone  impiegato,  ovvero 
la  portata  del  vagone  strsso  aumentata  del  3  per  cento,  se  il  va- 
gone è  di  quelli  che  ammettono  tale  sovraccarico. 

Se  il  carico  eseguito  a  cuora  drllo  speditore  risultasse  supe- 
riore alla  portata  del  vagone  impiegato,  l'Amministrazione,  salvo 
le  tolleranze  stabilite,  è  in  diritto  di  scaricare  il  maggior  peso  a 
rischio  e  pericolo  dello  .speditore  e  di  porre  a  carico  della  spedi- 
zione la  relativa  spesa  di  trasbordo,  calcolata  in  lire  1.13  per 
tonnellata  per  i  trasporti  a  grande  vi^looità,  ed  in  lire  1.02  per 
quelli  a  pìccola;  alla  quantità  di  merco  trasbordata  in  altio  va- 
gone, sono  appl»cabi]i  le  tariffo  geni-rali  o  speciali  a  seconda 
del  caso  e  senza  pi egiudij'io  delle  sopratasse  di  cui  all'articolo  94 

Art.  96. 

DlSINFEZIONE   DEI  VAGONI. 

Per  la  pulitura  o  la  disinfezione  dei  vagoni  nei  quali  siasi 
trasportato  bestiame  od  altri  animali  in  genere,  oppure  le  merci 
contemplate  nell'alleg.  3,  categoria  1»,  caricate  alla  rinfusa,  è 
dovuta  la  tassa  di  lire  1.00  por  vagone.  Ove  trattisi  di  spedi- 
zione di  un  solo  capo  di  bestiajue,  detta  tassa  &i  riduce  a  lire 
0.60.  Questa  tassa  è  pure  dovuta  nel  caso  di  spedizione  di  merci 
che,  sebbene  imballate,  sia  per  lo  stato  in  cui  vengono  presen- 
tatOy  sia  per  le  alterazioni  subite  durante  il  viaggio,  abbiano  ef- 
feitivamente  in&udiciato  il  vagone  per  modo  da  non  potorviai 
caricare  altre  merci  senza  preventiva  pulitura  o  disinfczione. 

,  Art.  97. 

Trasporti  a  bisghio  e  pericolo  bello  speditobs. 

Le  merci  che  si  spediscono  sciolte^  cioè  senza  ipaballaggio, 
alla  rinlu&a,  quelle  suscettibili  di  facile  deperi miE^nto,  ^e  .merci 
fragili  e  tutte  quelle  per  le  quali  la  Nomenclatura  (Capo  XH) 
Iirev(?4e  il  traspoytp  6^n^a.^arap;5ift,  Qam©  puro  il  b^atiame  o  gli 


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1784  LEOOI  E  DECRSn  DEL  BEONO  d'iTAUA  -  1905 

altri  animalii  si  trasportano  a  rischio  e  pericolo  dello  speditore 
(82-123). 

L'Amministrazione  però  risponderà  del  danno  che  fosse  se- 
gnìto  quando  sia  provato  che  esso  fa  cagionato  da  sua  colpa. 

Art.  98. 
Mbboi  pbbioolosb. 

Le  merci  infiammabili,  esplodenti  o  pericolose,  cosi  pnre 
tntte  le  altre,  sebbene  non  specificate  nella  l^omenclatura  delle 
merci,  che  facilmente  ricevano  o  comunichino  incendio,  non  si 
accettano  al  trasporto  se  lo  speditore  non  si  sottomette  alle  spe- 
ciali disposizioni  e  cautele  all'uopo  stabilite  nel  relativo  Bego- 
lamento  (Alteg.  3). 

Gli  speditori  che  non  avessero  dichiarato  gli  oggetti  perico* 
losi  o  nocivi,  ovvero  non  si  fossero  conformati  alle  prescritte 
condizioni  d'imballaggio,  sono  responsabili  di  tutti  gli  inconve- 
nienti che  potessero  derivare  dall'ignoranza  Involontaria  della 
Amministrazione  a  tale  riguardo,  oltre  al  pagamento  della  cor- 
rispondente sopratassa  (94). 

Art.  99. 
Oggetti  di  btbaobdinàbio  peso  o  BiMENSioms. 

n  trasporto  dei  colli  indivisibili  aventi  un  peso  da  3000  a 
6000  chilogrammi,  si  cKeguisee  soltanto  a  piccola  velocità  ed  è 
vincolato  alla  condizione  che  il  carico  possa  convenientemente 
ripartirsi  sulle  ruoto  del  vagone  e  che  lo  8i)editore  provveda  le 
corde,  le  catene  e  quant'altro  occorra  per  assicurare  i  colli  sui 
vagoni. 

I  colli  suddetti,  per  i  quali  non  sia  stata  indicata  nella  No- 
menclatura la  classe  o  la  tariffa  da  applicarsi,  si  tassano  in  base 
ai  prezzi  stabiliti  per  le  merci  relative,  con  l'aumento  del  venti 
per  cento. 

Yeriflcaiidosi  speciali  esigenze,  di  servizio  l'Ammuìstr azione 
ha  facoltà  di  prolungare  di  cinque  giorni  i  termini  di  resa  fissati 
dall'articolo  64. 

L'Amministrazione  non  è  obbligata  al  trasporto  di  colli  in- 


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tEDOI  E  DECRETI  DEL  KEGNO  D*ITALIA  -  1905  1785 

divisibili  eccedenti  il  peso  di  6000  chilogrammi  e  degli  oggetti 
le  cui  dimensioni  oltrepassano  la  lunghezza  di  tre  vagoni  o  la 
misura  della  sagoma  limite.  Per  siffatti  trasporti  converrà  otte- 
nere speciale  autorizzazione  dalla  Direzione  dell'esercizio. 

Selle  stazioni  ove  non  esistono  i  meccanismi  necessari  per 
eseguire  il  carico  o  lo  scarico  degli  oggetti  indivisibili  pesanti 
più  di  1000  chilogrammi,  l'Amministrazione  può  esigere  che  tali 
oggetti,  anche  se  spedit'  a  tariffa  generale  o  a  tariffa  speciale 
senza  condizione  di  peso,  e  quindi  tassati  col  diritto  fisso  di 
lire  2.04  o  di  lire  1,224  per  tonnellata,  sieno  caricati  o  scaricati 
a  cura  e  spese  delle  parti.  In  tale  caso  per  le  spedizioni  tassate 
come  sopra  l'Amministrazione  dedurrà  dal  diritto  fisso  la  quota 
di  lire  0.51  per  tonnellata  e  per  ogni  operazione  di  carico  o  di 
scarico. 

Art.  100. 

Merci  volttminose. 

Si  considerano  voluminose: 
a)  le  merci   non  suscettibili   di   compressione,    quando    il 
loro  peso  è  minore  di  150  chilogrammi  al  metro  cubo; 

ft)  le   merci   suscettibili  di    compressione    quando   il  loro 
peso  è  minore  di  200  chilogrammi  al  metro  cubo. 

Queste  merci  sono  tassate  coU'aumento  del  50  %  sui  prezzi 
delle  rispettive  tariffe  a  grande  ed  a  pìccola  velocità. 

Sono  sempre  sottoposte  all'aumento  del  50  %  le  spedizioni, 
sia  a  grande  sia  a  piccola  velocità^  di  merci  contrassegnate  nella 
Nomenclatura  e  classificazione  delle  merci  a  piccola  velocità  colle 
lettere  V  o  W;  però  quando  lo  speditore  abbia  indicato  sulla 
richiesta  di  spedizione  il  volume  della  merce  e  i  dati  di  misu- 
razione da  cui  fu  desunto,  il  prezzo  si  applicherà  in  base  al  peso 
virtuale  di  chilogrammi  150  o  200  per  metro  cubo,  quando  que- 
sto modo  di  tassazione  riesca  piii  conveniente  allo  speditore:  op- 
pure sul  peso  reale,  se  questo  sarà  maggiore,  per  ogni  metro 
cubo,  dei  rispettivi  pesi  sopra  accennati. 

Il  prezzo  da  applicarsi,  a  forma  di  questo  articolo,  non  può 
essere  superiore  a  quello  minimo  stabilito  dagli  articoli  49  e  61. 

Tuttele  disposizioni  ohe  precedono  non  sono  applicabili  ai  reci- 


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1786  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'H'ALIA  -  1906 

pienti  vuoti  usati  uè  a  quelli  Vuoti  nuovi,  che  nella  Fomenclatiira  e 
classificazione  delle  merci  si  trovino  ascritti  alla  medesima  cdaase 
di  tariffa  dei  recipienti  stessi  usati,  e  neppure  alle  s^pedieioni 
che  si  taissano  in  ragione  di  un  peso  minimo  per  vagone  od  in 
bASe  a  tariffe  speciali  e  locali  con  prezzi  fatti  per  vagone. 

L'Alò minis^azione  potrai  ooll'approv azione  del  Governo, 
contrassegnare  nella  Nomenclatuxa  aJtre  merci,  ove  eiò  xìsbI- 
tasse  necessario  per  la  r^ta  appUca^ione  delle  tariffe. 

Art.  101. 

ASSICURAZIONE  DELLE  MEBGI. 

Le  merci,  eccetto  quelle  di  facile  deperimento  o  pericolose 
o  scortate  da  dichiarazioni  di  garanzia,  od  infine  quelle  per  le 
quali  TAmministrazione  non  può  essere  tenuta  responsabile  in 
dipendenza  della  stato  o  della  natura  della  merce,  si  possono 
assicurare  contro  la  perdita  totale  o  parziale  e  contro  Tavaria 
mediante  il  pagamento  della  tariffa  stabilita  per  il  numerario 
ed  oggetti  preziosi  in  aggiunta  alla  tassa  sul  peso,  sotto  le  eon- 
dizioni  speciali  contenute  nella  tariffa  stessa  e  ooll'aggiunta 
eziandio  della  tassa  speciale  governativa  imposta  dall'art.  V 
§  3°  del  titolo  2*^  della  legge  8  giugno  1874,  n.  1947  («erie  2*), 
modificata  dall'altra  8  agosto  1895,  n.  486,  Allegato  H  (♦). 

Sono  escluse  dal  pagamento  di  tale  imposta  le  spedizioni  di 
numerario,  carte-valori  ed  oggetti  preziosi,  anche  quando  st  do- 
vessero tassare  sul  peso  oltre  che  sul  valore. 

Art.  102. 

ElSPEDIZIONI. 

Per  rispedire  le  merci  giunte  al  proprio  indirizzo,  il  desti- 
natario deve  prima  svincolarle  regolarmente,  pagando  tutte  le 
tasse  e  spese  a  carico  delle  med^ime,  compresi  gli  assegni. 

^ffelle  spedizioni  da  ferrovia  a  ferrovia,  l'Amministrauone 
a^sce  senza  l'opera  d'intermediari. 

(•)  Le  spediitioni  di  bagaglio  e  di  merci,  tanto  a  grande  che  a  piccola  ve- 
iooità,  per  le  quali  lo  spediioite  richiede  rassiciira&ione  del  yaJore»  pagando, 
olire  la  tasaa  mi  peso,  quella  sul  valore,  ^ono  colpito  da  una  imposi^,  di  cei^- 
tesimi  12  per  ogpi  lira  doirapf)inontarp  del  premio  pagato. 


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LKOOI  E  P15CRKTI  DKL  REGNO  d'tTALTA  -  1905  1787 

Art,  103. 

SPBBIZieNI  GIACENTI,  EIFIUTATB,  ABBANDOlf  ATB. 

Non  potendosi  ritrovare  il  destinatario  o  rifiutandosi  questi 
di  ritirare  gli  oggetti,  T Amministrazione  ha  facoltà,  quando 
siano  facili  a  deperire  o  ad  e.88ere  danneggiati,  di  venderli  im- 
mediatamente per  conto  di  chi  di  diritto,  senza  alcuna  forma- 
lità giudiziaria;  il  ricavato  d^lU  Véndita,  dedotte  le  sppse  e 
competenze  dovute  all'Amministrazione,  viene  tenuto  a  dispo- 
sizione del  proprietario  a  cui  se  ne  darà  avviso  e,  quando  questi 
non  lo  ritiri  nel  termine  di  due  anni,  andrà  a  vantaggio  delle 
Istituzioni  di  soccorso  e»previdefiza  per^jli  agenti  deirAmmi- 
nistrazione. 

Per  gli  oggetti  non  suscettibili  di  deperimento,  l'Amminir 
strazione  avvisa  lo  speditore  del  rifiuto  o  della  giacenza,  rite- 
nendo come  rifiuto  esplicito  anche  il  fatto  del  destinatario  che, 
sebbene  avvisato,  non  si  presti  al  ritiro  della  merce. 

L'avviso  di  rifiuto  è  inviato  al  mittente  entro  24  ore  dal 
momento  in  cui  il  destinatario  ha  fatto  conoscere  la  sua  deci- 
mone;  nei  c£ksi  di  giacenza  per  altre  cause,  tale  avviso  si  dà 
entro  10  giorni  dall'arrivo. 

Se  lo  speditore  non  fa  ritirare  o  non  chiede  il  ritorno  degli 
oggetti  nel  termine  di  sei  mesi,  questi  sono  considerati  come 
abbandonati  '^  l'Amministrazione  può  disporne  la  vendita,  rego- 
landosi nel  modo  sopra  stabilito. 

Il  termine  di  sei  mesi  può  essere  abbreviato  quando  i  diritti 
di  deposito  e  le  altre  spese  a  carico  riescano  superiori  al  valore 
delle  merci. 

Gli  assegni  sopra  tali  spedizioni  sono  di  pieno  diritto  an- 
nullati. . 

Qualora  gli  oggetti  od  il  prezzo .  ricavato  si  dovessero  resti- 
tuire al  proprietario,  queliti  ha  l'obbligo  di  pagare  il  relativo 
prezzo  di  trasporto  e  gli  eventuali  diritti  di  deposito  (108)  e  di 
rifondere  inoltre  all'Amministrazione  gli  sborsi  fatti. 

In  caso  di  ingombro  di  merci  l'Amministrazione  potrà,  dopo 
un  mese  di  giacenza  e  dandone  possibilmente  avviso  allo  spedì- 


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1788  LEOOI  E  DECRETI  DEL  REGKO  d'ITALIA  -  1905 

tore,  farle  trasportare  in  un  magazzino  privato,  contro  rimborso 
delle  relative  spese  di  trasporto  e  di  cnstodia. 

L'Amministrazione  ha  sempre  il  diritto  di  rivalersi  sullo 
speditore  di  tutte  le  somme  di  cni  fosse  rimasta  in^disborso,  in 
seguito  all'abbandono  della  merce. 


CAPO  IX. 
I>ei  sesrvlzi  speciali 

Art.  104. 
BlOOGiriZIONE    DBL  PSTSO. 

Qualora  per  mancanza  di  dichiarazione  del  peso  sulla  ri- 
chiesta di  spedizione  o  su  domanda  del  mittente  o  del  destina- 
tario, si  proceda  alla  pesatura  di  uno  o  più  colli  di  merci,  m 
esigerà  per  tale  operazione  la  tassa  di  lire  0.75  per  ogni  vagone 
di  merce  pesata  coinpléssivamehte  e  di  lire  0.06  per  quintale  se 
la  pesatura  si  effettuerà  per  colli  e  non  per  vagone.  La  pesatura 
avrà  per  altro  luogo  gratuitamente  in  partenza  per  le  spedizioni 
di  peso  inferiore  a  60  chilogrammi;  ed  in  arrivo  solo  per  quelle  che 
presentassero  segni  esterni  di  deterioramento  dipendenti  dal  tra- 
sporto. 

Il  tempo  necessario  per  pesare  le  merci  nelle  stazioni  inter- 
medie va  in  aumento  del  termine  di  resa. 

Art.  106. 
IS^OLO  dei  oopbetoni. 

Quando  uno  speditore,  mediante  domanda  scritta  sui  docu- 
menti di  trasporto,  richiede  dei  copertoni  per  preservare  le  merci 
per  le  quali  secondo  le  consuetudini  ferroviarie  viene  stabflito 
il  carico  su  vagoni  scoperti  (ÀUeg.  4),  sarà  applicata  la  tassa  di 
nolo  in  ragióne  di  lire  0.01  per  copertone  e  per  chilometro,  più 
il  diritto  fisso  di  lire  1.00  per  ogni  copertone. 

L'Amministrazione  noh  è  obbligata  a  fornire  copertoni  se 
non  nei  limiti  del  disponibile,  e  può  rifiutarli  quando  la  merce 
che  si  vuole  coprire  sia  di  tale  natura  che  possa  danneggiarlo. 


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LEQOI  B  DBCHBTI  DBL  REONO  d'iTALIA  -  1905  1789 

Art.  106. 

OOPEBTONI9  OÀIBKEy   STANTI  IN  FEBBO  E  CORDE 
DI  PEOPSIETÌ  DEOIiI  SPEDITOEI. 

Agli  speditori,  che  vogliono  coprire  con  propri  copertoni  le 
merci  da  trasportarsi  in  vagoni  scoperti,  l'Amministrazione  ne 
accorda  il  trasporto  gratuito  anche  per  il  ritorno,  quando  però 
i  copertoni  medesimi  siano  restituiti  al  proprietario  nel  termine 
di  tre  mesi  dal  ritiro  della  spedizione.  Eguale  agevolezza  con- 
cede per  le  catene,  per  le  corde  e  per  gli  stanti,  che  avessero 
servito  ad  assicurare  legnami  od  altro  sui  vagoni,  nonché  per  i 
cavalietti,  per  gli  scaffali  o  per  l'impalcature  impiegate  nel  ca- 
rico della  frutta  entro  i  vagoni. 

I  copertoni,  le  catene,  i  stanti,  ecc.,  di  proprietà  privata,  de- 
vono portare  un  numero  e  la  marca  dello  speditore. 

II  ritorno  di  questi  oggetti  ha  luogo  a  grande  velocità,  ma 
senza  responsabilità  ]^er  il  ritardo,  quando  non  sia  ;:Uperato  il 
termine  di  resa  fissato  per  i  trasporti  a  piccola  velocità  (64). 

Il  mittente  che  adoperi  copertoni,  catene,  corde,  stanti,  ecc., 
di  sua  proprietà,  deve  esporre  sul  documento  di  trasporto  Tan- 
notazione  : 

«  Copertoni^  eaiene,  stanti^  marca.  .  .  appartenenti  al  mittente 
4  N.  ...  con  metri  .  .  carda,  del  e  da  ritornarsi  al  me- 
4  peso  di  Kg. \     desimo  ». 

L'obbligo  di  ritirare  alla  stazione  di  arrivo  i  detti  attrezzi 
e  di  ritornarli  al  mittente,  spetta  al  destinatario  e,  nel  caso  che 
il  medesimo  non  vi  ottemperi,  T  Amministrazione  non  può  essere 
tenuta  a  rispondere  delle  conseguenze. 

Per  il  detto  ritorno  il  destinatario  deve  presentare  una  nota 
di  spedizione  a  grande  velocità  coH'annotazione: 

t  Da  trasportarsi  gratuitamente  avendo   servito  per   la   spedi- 

Q.   V.        ' 
%  «ione  N a  p^—y    del  .    ,    .     da  .    .    .      a  .    .    .    • 

♦  composta  di del  peso  di  Kg.    .    .    .    >. 

producendo,  contemporaneamente,  il  documento  dell'invio   pri- 
mi ti  vo,  che  la  stazione  restituirà  alla  parte  dopo  avervi  apposta 


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1790  LEGGI  E  DECHETI  DEL  AEG.NO  d'ITALIA  -  1905 

rannotai^ione  indicante  che  è  stato   effettuato  il  ritorno    degli 
attrezzi. 

BlOfiVITTA  Di  &IX0SNQ. 

IiO  ap^ditoore  può  aver  la  prova  della  rioonaegna  della  merce 
al  d^tiaatarip,  la^ceoiidoue  domanda  aolla  richiesta  di  apedisione 
e  pagatAdo  la  tassa  di  [ire  0.25.  In  tal  caso  lastasione  di  arrivo 
n^l  consegnare  la  merce  al  destinatiario,  ne  ri4àra  la  firma  di  ri- 
cevuta! non  solo  nei  registri  di  stagione  od  evenimalmente  sulla 
letbsfla  dA  avviso,  ma  anche  sull'apposito  modello,  da  inviarsi 
allo  speditore  col  mezzo  della  stazione  di  partenza. 

Art  108. 

DXBITTO  DI  D&POSITO  0  DI  SO^TA  PS»  LB  MiEnOl  «D   IL  BBBTIAIIE. 

L'arrivo  delle  merci  spedite  a  piccola  velocità  verrà  notifi- 
cato ai  destinatari  mediante  lettera  d'avviso  loro  consegnata  di- 
rettamente o  per  mezzo  postale. 

Tale  pratica  non  avrà  luogo  per  le  merci  a  grande  velocita. 

La  consegna  delle  lettere  d'avviso  ai  destinatari  è  convali- 
data dalla  firma  di  questi  ultimi  sul  libretto  del  porta-avvisi| 
quando  la  .stazione  si  vale  di  agènti  propri  per  la  consegna 
stessa. 

Quando  gli  avvisi  sono  trasmessi  per  mezzo  postale,  ne  fa 
fede  il  bollo  ad  umido  della  posta  sulla  lettera  dì  avviso;  ed  in 
caso  che  l'emissione  di  questo  documento  venga  ad  essere  con- 
testata, fanno  fede  i  libri  della  stazione. 

Se  la  consegna  della  lettera  d'avviso  sarà  fatta  alla  posta, 
l'amministrazione  avrà  il  diritto  di  rivalersi  verso  il  destinatario 
.delle  spese  occorse. 

Oli  oggetti  e  le  merci  che  non*  sono  da  trasportarsi  a  do- 
micilio, devono  essere  ritirati  nelle  stazioni  dai  destinatari  entro 
le  24  ore  dall'ora  dell^arrivo  alla  stazione  destinataria  se  a 
grande  velocità  e  del  recapito  della  lettera  d'avviso   se  a  pie- 

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L£OGI  E  DBCSETI  DfiL  ESONO  d'iTALIA  -  IdOS  1791 

cola  velocità.  3e  la  lettera  di  avviso  fosse  rimessa  alla  posta, 
il  ritiro  deve  effettuarsi  nelle  36  ore  successive  all'impostazione; 
ove  peròja  giornata  fosse  festiva  e  come  tale  riconosoiata  dallo 
Stato,  tanbJ  nei  caso  di  recapito,  qaant3  in  quello  di  importa- 
zione della  lettera  d'avviso,  il  ritira  può  farsi  nel  giorno  dopo. 
In  conseguenza: 
l"*  Quando  trattaci  di  avviso  recapitato  a  domicilio,  le 
merci  e  gli  oggetti  devono  essere  ritirati: 

a)  se  l'avviso  viene  recapitato  prima  delle  ore  12,  avanti 
e  ore  12  della  giornata  successiva,  feriale  o  festiva,  salvo  che 
il  recapito  abbia  luogo  in  giorno  festivo  riconosci  a  to,  nel  qual 
caso  lo  si  ritiene  avvenuto  dopo  le  ore  12  e  si  applica  il  se- 
guente comma  b. 

b)  se  l'avviso  viene  recapitato. dopo  le  ore  12  di  un  giorno 
qualriasi,  entro  il  giorno  successivo,  salvo  che  questo  aia  festivo 
riconosciuto,  nel  qual  caso  il  ritiro  può  avere  anche  luogo  prima 
delle  ore  12  del  giorno  dopo,  sia  o  non  sia  festivo. 

2^  Quando  poi  trattasi  di  avviso  rimesso  alla  postale  merci 
e  gli  oggetti  devono  essere  ritirati: 

a)  se  l'avviso  viene  impostato  prima  delle  ore  12  di  un 
giorno  qualsiasi,  entro  il  giorno  successivo,  salvo  che  questo 
sia  festivo  riconosciuto,  nel  qual  caso  il  ritiro  può  aver  luogo 
anche  prima  delle  ore,  12  del  giorno  dopo,  sia  o  non  sia  festivo; 

b)  se  l'avviso  viene  impostato  dopo  le  ore  12,  il  ritiro 
deve  aver  luogo  prima  delie  ore  12  del  secondo  giorno  succes- 
sivo, salvo  che  quello  immediato  all'i mpostaeione  sia  festivo  ri- 
conosciuto, nel  qual  caso  il  ritiro  può  aver  luogo  anche  durante 
tutto  il  secondo  giorno:  che  se  poi  il  secondo  giorno  predetto 
fosse  pure  esso  festivo,  il  ritiro  potrà  avvenioe  anche  j^ima  delle 
ore  12  del  terzo  giorno. 

In  caso  di  straordinario  ingombro  questo  termine  può  essere 
ridotto  di. non  più  d'un  terzo. 

Quando  il  ritiro  .delle  merci  e  degli  oggetti  non  ^avesse  luogo 
nel  termine  sopra  stabilito,  dovrà  essere  pagato  un  diritto  di 
deposito  o  di  sosta  d'applicarsi  nella  misura  e  colle  uorme  che 
seguono: 

(a  per  le   merci  a  grande   velocità  e  per    quelle  a  piccola 


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o 

9 


1792  LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

velocità  accelerata  e  a  piccola  velocità  appartenenti  alle  prime 
cinque  classi  secondo  la  No- 
menclatura  L.  O.lOper  quint.  eper  ogni24ore; 

b)  per  le  merci  a  piccola 
velocità  accelerata  ed  a  pic- 
cola velocità  appartenenti  co- 
me sopra  alle  classi  6%  7»  ed  8* .    >  0.05  per  quintale 

e)  per  il  numerario,  carte 
valori  ed  oggetti  preziosi    .    .     »  0.06  per  ogni  500  lire 

d)  periveicoU  a  due  óà 
a  tre  ruote •    .    .     >   1  00  per  veicolo 

e)  per  i  veicoli  a  quattro 
ruote >  1.50  per  veicolo 

/)  per  i  feretri  e  per  le 
ceneri  mortuarie.    .    .    .    •    .    >  3.00  per  ogni  spedizione     | 

g)  per  il  bestiame  so- 
stante sui  vagoni »  0.30  per  ogni  spedizione  o  per 

ogni  vagone  e  per  ogni  ora  di  sosta  dopo  le  prime  quattro. 

Per  il  bestiame  che  fosse  stato  ricoverato  (83)  sono  inoltre 
dovute  le  spese  occorse  per  lo  scarico,  pel  mantenimento  e  pel 
ricovero  ; 

h)  le  frazioni  di  quintale  e  di  cinquecento  lire  si  compu- 
tano per  intero  e  le  24  ore  incominciate  si  considerano  come 
compiute; 

i)  i  diritti  di  deposito  o  di  sosta  sono  pure  dovuti  per  le 
merci  e  per  gli  oggetti  rimessi  o  depositati  a  partenza;  per  quelli 
la  cui  totale  consegna  non  abbia  avuto  luogo  entro  i  termini 
prescritti;  per  tutte  le  merci  che  rimangono  ferme  nelle  sta- 
sioni,  sui  vagoni  o  nelle  agenzie  per  sequestri  o  pignoramenti, 
per  disposizione  o  fatto  dello  speditore  o  del  destinatario  o  per 
qualsiasi  altra  causa  indipendente  dall' AmministrazioDie; 

l)  se  le  merci  non  ritirate  appartengono  al  novello  di  quelle 
che  debbono  essere  scaricate  a  cura  e  spese  dei  destinatari,  il 
diritto  'di  sosta  non  può  essere  minore  di  lire  6.00  per  vagone  e 
per  giorno  e  rAmministrazione  può  inoltre  fare  scaricare  i  va- 
goni, trascorso  che   sia  il  termine  utile   per  lo  soaricoi   contro 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  190Ò  1793 

rimborso  della  tassa   di  lire   0.51  por  tonnellata,  stabilita  dal- 
l'articolo 62; 

m)  quando  una  partita  di  merci  non  possa  essere  ritirala 
per  intero  prima  della  scadenza  del  termine  utile,  non  sarà  do- 
vuto diritto  di  sosta,  purché  Tesportazione  si  continui  senza  in- 
terruzioni e  con  mezzi  sufficienti. 

Art-  109. 

Uso  DELLA   QRJJ. 

Il  carico  e  lo  scarico  delle  masse  indivisfbill,  quali:  blocchi 
di  marmo  o  di  pietra,  travi,  macchine  e  meccanismi,  caldaie, 
grosse  botti  di  liquidi  e  simili,  che,  per  ia  loro  forma,  dimen- 
sione o  peso,  non  possono  ossero  caricati  a  braccia  senza  peri- 
colo di  sinistri  o  di  avarie  delle  merci  o  di  guasti  nei  veicoJi, 
saranno-  possibilmente  effettaati  col  mezzo  della  gru,  per  l'uso 
delia  quale  si  dovrà  pagare  il  didtto  speciale  di  lire  0.20  per 
ogni  tonnellata.  Qualora  la  gru  non  esista  nella  stazione,  tale 
meccanismo  vi  sarà  spedito  da  altra  stazione,  contro  pagamente) 
del  diritto  di  trasporto  di  lire  0,153  per  chilometro,  col  massimo 
di  lire  10.20. 

Le  tasse  prescritte  per  l'uso  e  per  il  trasporto  della  gru  sa- 
ranno fatte  pagare  soltanto  nel  caso  in  cui  le  operazioni  di  ca- 
rico e  scarico  siano  e^oguite  dal  mittente  o  dal  destinatario. 

Per  i  colli  pesanti  oltro  una  toniieilata  veggasi  l'articolo  99. 

Art.  110. 

TRASPOETI  a  pOMIOILÌO. 

L'Amministrazione   potrà 'stabilire   servizi  per  la  presa  e  la 
consegna  delle  morci  a  domicilio.  Essa  indicherà  al  pubblico,  con 
appositi  manifesti,  le  stazioni  presso  lo  quali  sono  stabiliti'  questi 
ervizi,  i  prezzi  e  le  condizioni  dtb  cui  sono  regolati. 

I  colli,  che  non  portano  la  menzione /erm  tn  stazione  ovvero 
In  stazione^  saranno  trasportati  d'ufficio  a  domicilio    nelle  loca- 
ità  ov'è  attivato  questo  servizio. 
113  -.  Voi.  II.  -  1905. 

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1794  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 

Art.  111. 
Diritti  dàzia&i. 

I  diritti  di  entrata  nelle  città,  per  le  merci  da  consegnarsi  a 
domicilio,  sarannq  pagati  dairAmministrazione  contro  rimborso 
dei  medesimi  per  parte  dei  destinatari  con  l'aggiunta  di  cente- 
simi 10  per  ogni  spedizione,  in  compenso  delle  operazioni  di  sda- 
ziamento. 

Art.  112. 

Magazzini  di  deposito. 

Nelle  stazioni  ove  esistono  magazzini  di  deposito,  questi  po- 
tranno essere  affittati  contro  pagamento  dei  diritti  mensQi  od 
annuali  da  convenirsi  in  ragione  di  spazio  superficiale  o  cubico. 
L'accesso  ai  detti  magazzini  avrà  luogo  nelle  ore  fissate  dall'Am- 
ministrazione; ogni  ipaooyra  per  il  carico  e  lo  scarico  delle  merci 
nei  magazzini  sarà  effettuata  per  cura  ed  a  spese  del  loctttarìo. 

Art.  113. 
Spesb  antioipats. 

L'Amministrazione  paga  ai  mittenti  le  spese  anticipate  di 
cui  possono  essere  gravate  le  merci  al  momento  della  consegna, 
salvo  rimborso  per  parte  dei  destinatari. 

II  pagamento  delle  spese  anticipate  è  subordinato  alle  se- 
guenti condizioni  : 

^^^     1°  che  la  merce  si  trovi  in  buona  condizione,  che  non  sia 
fragile  o  soggetta  al  facile  deperimento; 

2**  che  l'importo  delle  spese  anticipate,  compreso  il  prezzo 
di  trasporto,  sia  inferiore  almeno  al  terzo  del  valore  presuntivo 
della  merce; 

3*^  che  le  spese  riflettano  unicamente  il  trasporto  anteriore 
e  siano  giustificate  e  specificate  dal  mittente  sulla  richiesta  di 
spedizione  da  esso  compilata,  nonchò  sul  .bollettino  di  consegna 
e  ne  sia  inoltre  firmata  la  quietanza  a  tergo  della  richiesta  me- 
desima. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1795 

Le  spese  anticipate  sono  soggette  alla  provvigione  del  mezzo 
X>er  cento  calcolata  di  dieci  in  dieci  lire  indivisibili  e  col  minimo 
di  centesimi  10,  andandone  esenti  soltanto  quelli  che  rappresen- 
tano il  porto  sulle  linee  di  altre  Amministrazionif  nei  casi  di 
rispedizione  d'ufficio. 

Art.  114. 

ASSSGNI. 

Lo  speditore -può  caricare  le  merci  di  una  somma  a  titolo  di 
assegno,  che  gli  verrà  pagata  quando  la  stazione  di  arrivo  avrà 
dato  avviso  deireffettuatone  incasso  dal  destinatario. 

n  pagamento  degli  assegni  si  fa  solo  dalla  stazione  di  par- 
tenza ed  allo  speditore  ovvero  al  suo  legittimo  rappresentante 
e  contro  quietanza  sul  mandato  di  rimborso  che  TAmmìnistra- 
zione  rilascia  all'atto  della  spedizione. 

Nel  caso  di  smarrimento  del  mandato  di  rimborso,  lo  spedi- 
tore può  tuttavia  ottenere  il  pagamento  dell'assegno,  rilasciando, 
colla  quietanza,  una  dichiarazione  dell'avvenuta  perdita  del  do- 
cumento. 

Qualora  la  merce  fosse  stata  consegnata  al  destinatario  senza 
il  contemporaneo  ifioàsso  dell'assegno,  TAmminist^^azione  è  re- 
sponsabile del  danno  occasionato  fino  al  valore  deljia  merce,  ma 
non  mai  oltre  l'importo  jlell'assegno. 

In  caso  di  perdita  della  merce,  gli  effetti  dell'assegno  cessano 
e  l'Amministrazione  liquida  l'indennizzo  a  norma  dell'articolo  134. 

Lo  speditore  deve  pagare,  all'atto  in  cui  riscuote  l'importo 
dell'assegno,  una  provvigione  di  lire-  0.25  per  cento,  arrotondata 
di  cinque  in  cinque  centesimi,  col  minimo  di  venticinque  cente- 
simi per  ogni  assegno.  La  provvigione  minima  di  lire  0.25  sarà 
pure  pagata  dal  mittente  nel  baso  in  cui  l'assegno  fosse*  annul- 
lato (116).  ' 

Per  gli  assegni  caricati  sopra  spedizioni  da  esWuirsl  dà  fer- 
rovia a  ferrovia,  vale  a  dire  appoggiate  alle  stazi oiii  di  transito 
per  la  rispedizione,' la  provt-igione  suddetta  è  doVuta  per  cia- 
scuna delle  Amministrazioni  interessate- al  trasporto. 


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1796  LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTAUA  -  1905 

^^    Alt.   115. 
BlPXUTO  di  PAaUCBNTO  DI  SPBSS  AUTIOIPATS  0  D'ASaSGiri. 

Quando  i)  destinatario  rifiuti  il  pagamento  delia  spesa  anti- 
cipata,  la  stazione  di  arrivo  deve  informamelo  speditole  per  le 
sue  disposizioni,  ed  ove  questi  autorizzi  la  consegna  delia  spe- 
dizione franca  di  tutta  o  parte  della  spesa,  dovrà  rimborsare  nello 
stesso  tempo  il  corrispondente  importo  all' Amministrazione. 

Se  lo  speditore  ordini  la  riduzione  deL'assegno  devesi  esi- 
bire il  mandato  di  rimborso  per  la  relativa  annotazione  e,  quando 
ne  volesse  rannullainento,  dovrà  restituire  il  detto  mandato  con 
analoga  dichiarazione,  pagando  nell'atto  istesso  la  provvigione 
minima  di  25  centesimi. 

Le  disposizioni  dello  speditore  por  riduzione  od  aniiullamento 
di  spese  anticipate  o  di  ÌEtssegni  devono  sempre  ess.re*  date  per 
iscritto  ed  a  mezzo  della  stazione  di  partenza. 

Art,  116*         ♦ 

BiMBOBSO  DI  SPESB  EVENTUALI. 

Oltre  alle  tasso  di  porlo,  dazio  e  dogana,  di  cui  possono  es- 
sere gravate  le  spedizioni,  l'Amministrazione  ha  diritto  di  cari- 
carle delle  spiBse  che  fossero  indispensabili  per  assicurarne  l' inol- 
tro a  destinazione  ;  tali  spese  saranno  giustificate  con  documenti 
da  rimettere  a  ohi  ritira  le  merci.. 

Art.  117. 

Tbàspobti  per' oltre  le  strade  ferrate. 

l 
,  Le  spedizioni  di  merci  oltre  le  strade  ferrate,  sono  fatte  pro- 
seguire con  quel  mezzo  che  fosse  indicato  dallo  speditore  sulla 
richiesta  di  spedizione,  sempre  che  l'assuntore  dell'ulteriore  tra- 
sporto paghi  tutte  le  somme  che  si  trovano  a  carico  della  spe- 
dizione che  ^li  yìeae  consegnata. 

In  difetto  di  ind  cazioAe  del  mezzo  di  inoltro  o  nel  casj  di 
rifiuto  dell'assuntore  di  pagare  le  somme  aiizjdette  ovvero  di 
ritirare  la  merce,  l'Amministrazione  ne  dà  avviso  al  mittente,  e, 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905  1797 

quando  questi  non  profvveda,  procederà   con  ìe  norme  stabilite 
dall'articolo  103. 

Lo  speditore  deve  esporre  sulla  richiesta  di  spedizione  la  pre- 
eifsa  indicaz/one  della  località  cui  è  diretta  la  merce,  coir  aggiunta 
della  provincia o  del  circondario,  cui  la  località  stessa  appartiene. 

Art.  118. 

FOEM ALITI  DOGANALI. 

I  mittenti  ed  i  destinatari  devono  soddisfare  a  tutte  le  di- 
sposizioni doganali  e  daziarie  a  cui  sono  soggette  le  merci  da 
essi  spedito  o  ricevute;  conseguentemente  ogni  contravvenzione 
a  tali  disposizioni  sarà  ad  esclusivo  loro  carico. 

L* Amministrazione  s' incarica  di  compiere  alle  stazioni  di 
confine  le  formalità  doganali  per  il  transito  e  per  lo  sdogana» 
mento  delle  merci,  salvo  il  rimborso  delle  relative  spese  per  parte 
dei  destinatari.  Essa  potrà  egualmente  inearicarflii  di  tali  opera- 
zioni in  altre  stazioni  ove  esista  dogana  di  deposito. 

Le  suddette  operazioni  saranno  effettuate  colla  scorta  delle 
dichiarazioni  dei  mittenti,  eppcrciò  ogni  contravvenzione  per 
erronea  dichiarazione  sarà  a  carico  della  merce.' 

Per  reseguimento  delle  formalità  doganali,  TAmministfazione 
ha  il  diritto  di  applicare,  una  tassa  di  commissione,  di  essere 
rimborsata  delle  spese  di  facchinaggio,  ecc.  Essa  indicherà  al 
pubblico,  con  appositi  manifesti,  le  stazioni  presso  le  quali  s'in- 
carica di  questo  servizio,  come  pure  i  prezzi  e  le  condizioni  da 
cui  il  medesimo  è  reggiate. 


CAPO    X, 

X>elle  interruzioni  temporanea  dei  trasporti. 

Art.  119. 

Avviso  dellb  interruzioni. 

Qualora  In  circolazione  dei  convogli  venisse  interrotta,  T Am- 
ministrazione ne  darà  al  piìi  presto  avviso  al  pubblico  con  ap- 
posito manifesto,  il  qua^le  contenga  tutte  le  possibili  indicazioni , 


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1798  ZJBOGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

sia  riiniardo  alla  presumibile  durata  deirinterruzione  o  sospen- 
sione del  servizio,  sia  riguardo  ai  mezzi  speciali  di  trasbordo  ohe 
fosse  in  grado  di  offrire. 

I  trasbordi  sono  dall'Amministrazione  esegniti  gratuitamente. 
Nei  soli  casi  In  cui  tali  trasbordi  dovessero  essere  eseguati  con 
servizio  ippico,  T Amministrazione  avrà  diritto  di  applicare  una 
sopratassa  in  compenso  delle  maggiori  spese  che  a  tale  8coi>o 
deve  incontrare. 

Art.  120. 

YIAGGIATOBI  B  BAGAGLI  IN  CORSO  DI  TRASPORTO 

Le  persone  che  ei  trovano  in  viaggio  al  momento  deirimter- 
razione  saranno  restituite  gratuitamente,  insieme  al  loro  bagaglio, 
al  punto  in  cui  furono  prese  o  ad  un  punto  intermedio  a  scelta 
di  esse,  rimborsando  loro  il  prezzo  corrispondente  al  tratto  non 
percorso  (19). 

Art.  121. 

Spedizioni  di  merci,  veicoli,  bestiame,  ecc. 
sempliceme-ntb  accettate  od  in  corso  di  trasporto. 

Per  le  merci,  pei  veicoli,  per  i  bestiami  ed  altre  cose  accet- 
tate od  in  corso  di  trasporto,  a  grande  velocità,  a  piccola  velo- 
cità accelerata  ed  a  piccola  velocità,  e  che,  in  causa  deirinter- 
ruzione,  non  possono  inoltrarsi  o  proseguire  a  destinazione,  si 
domanderanno  istruzioni  allo  speditore,  il  quale  potrà  rescindore 
il  contratto  di  trasporto,  pagando  tutte  le  spese  fatte  in  partenza, 
quelle  di  scarico  ed  il  prezzo  proporzionale  alla  distanza  già  per- 
corsa, a  meno  che  la  ferrovia  sia  in  colpa. 

Quando  lo  speditore  nel  termine  di  ventiquattro  ore  dall'av- 
viso ricevuto,  non  abbia  dato  le  istruzioni  richiestegli,  TAmmi- 
nìstrazione,  ove  non  vi  sia  modo  di  dar  corso  al  trasporto,  prov- 
vederà  al  ricovero  delle  merci,  mettendo  a  carico  della-  spedi- 
zione le  sole  effettive  maggiori  spese. 

Per  la  percorrenza  di  ritorno  sono  applicabili  le  tariffe  spe- 
ciali seguenti: 

a)  per  le  spedizioni  di  numerario^  earte-valoriy^og getti  pre- 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1799 

aiosij  veicolif  feretri,  hestiame  ed  altri  animali:  prezzi  delle  rispet- 
tive tariffe,  ridotti  del  cinquanta  per  cento; 

b)  perle  merci  e  derrate  a  grande  velocità:  lire  0,0565  per  ton- 
nellata e  per  chilometro; 

e)  per  le  merci  a  piccola  velocità  accelerata  ed  a  piccola  ve- 
looità:  lire  0,0204  per  tonnellata  e  per  chilometro. 

Il  prezzo  minimo  per  questi  trasporti  non  può  essere  infe- 
Tìore  a  lire  0,15  per  ogni  spedizione,  si  a  grande  che  a  piccola 
T^elocità. 

Le  derrate  e  le  merci  soggette  a  facile  deperimento  possono 
essere  vendute  secondo  le  norme  deirarticolo  103. 

Qualora  lo  speditore  non  sia  in  possesso  della  ricevuta  di 
spedizione,  le  istruzioni  che  egli  darà  nei  casi  previsti  da  que- 
st'articolo non  possono  implicare  il  ritorno  della  merce,  né  cam- 
biare la  persona  del  destinatario,  né  il  luogo  di  destinazione. 

Se,  prima  che  giungano  le  istruzioni  dello  speditore,  si  riat- 
tivasse in  qualunque  modo  il  servizio  sulla  via  interrotta,  le 
merci  saranno  fatte  proseguire  a  destinazione  senza  attendere 
le  disposizioni  del  medesimo. 


CAPO  XI. 


Della  responsabilitét  deir^ininlnl3tra2done 
nel  trasporti  di  bagagli,   merci,  veicoli  e  bestiame 

Sbziokb  I.  —  BesponsaMlità  por  avarie,  perdite  o  ritardi. 

Art.  122. 
Limiti  e  dubatà  della  bebpdnsabilitì. 

L'Amministrazione  risponde  della  buona  condizione  esterna 
dei  colli,  del  loro  numero  quando  risulta  dalla  richiesta  di  spe- 
dizione e  del  peso,  tenuto  conto  del  calo  naturale  e  dei  termini 
di  resa.  La  responsabilità  dell' Amministrazione  per  avarie,  per- 
dite o  ritardi,  incomincia  dal  momento  del  rilascio  della  rice- 
vuta delle  cose  da  trasportarsi  e  cessa: 

a)  per  le  spedizioni  a  domicilio  e  per  quelle  che  sono  riti- 


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]  800  LEGGI  E  DKCRETI  DEL  RECrNO  d'itALIA  -  1905 

rate  alla  stazione  dal  momento  che  i  destinatari  ne  hanno  rice- 
vuta la  consegna; 

h)  per  le  spedizioni  vincolate  a  dogana,  dal  momento  in 
f'wi  fu  compiuta  la  consegna  in  do^anfì,  qualora  non  sia  provato 
che  il  danno  eventuale  d'pende  da  colpa  della  ferrovia; 

e)  per  le  spedizioni  destinate  oltre  le  strade  ferrate,  dal 
momento  della  loro  consegna  nll'assuntore  dtl  trasporto  ind'cato 
dal  mitteiito  sulla  richiosta  di  spedizione,  salvo  che  TAmmini- 
strazione  sMncnrichi  ddrinoltro  sulle  fie  ordinarie,  notificandone 
ar  pubblico  i  prezzi  e  1    condizioni  (117). 

Art.  123. 
Casi  d'iebbspo usabilità  dell' Amministeazionb. 

L'Amministrazione,  a  meno  che  sia  provata  la  sua  colpa,  non 
può  esv^ere  tenuta  rCvSponsabilc: 

a)  delle  avarie  o  del  deperimento  dt>lle  merci  che  si  tra- 
sportano a  rìschio  e  pericolo  dello  speditore;  dei  liquidi  e  delle 
altre  sostanze  che  facilmente  fermentino  o  si  corrompano  e  di 
quelle  che  in  altro  modo  subiscano  la  influenza  della  atmosfera; 
della  ruggine  ai  metalli, 

in  quanto  il  danno  derivato  sia  la  conseguenza  della  na- 
tura delle  merci  o  del  loro  modo  di  spedizione; 

h)  della  diminuzione  di  peso  nelle  spedizioni  di  pesce  fresco, 
neve,  ghiaccio  ed  in  generale  di  altre  merci, 

in  quanto  la  diminuzione  è  conseguenza  inevitabile  della 
loro  natura  e  del  trasporto; 

e)  delle  merci  infiammabili,  esplodenti,  fulminanti  od  al- 
trimenti pericolose, 

in  quanto  il  danno  possa  essere  considerato  come  la  con- 
seguenza delle  proprietà,  pericolose  delle  merci  stesse  o  del  loro 
modo  d'imballaggio  ; 

d)  delle  avarie  soprawetiute  alle  merci  fhe,  in  virtù  delle 
tariffe  e  condizioni  di  trasporto  o  di  accordi  passati  collo  spe- 
ditore, si  spediscono  in  vagoni  scoperti  o  riparati  con  copertoni 
appartenenti  al  medesimo, 

in  quanto  1  avaria  provenga  da  un  tal  modo  di  trasporto; 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iT.ÌLIA  -  1905         1801 

e)  delle  avarìe  sopravvenute  alle  merci  che,  in  virtil  delle 
tariffe  e  condizioni  suddette  odi  accordi  passati  collo  speditore 
fossero  da  questi  caricate  a  sua  cura  e  sposa,  ovvero  scaricate 
dal  destinatario., 

in  quanto  l'avaria  sia  dipendente  dal  catMvo  carico  o  sca- 
rico, ovvero  da  imballaggio  difettoso; 

/)  dello  merci  spedite  con  falf^a  dichiarazione  o  senza  l'adem- 
pimento delle  misure  speciali  di  sicurezza  prescritte, 

in  quanto  1  danni  cagionati  siano  la   conseguenza    della 
trasgressione  commessa; 

g)  delle  avarie  o  danni  nel  trasporto  degli  animali  viventi, 
in  quanto  dano  la  conseguenza  dei   rischi  particolari  al 
trasporto  degli  animali; 

li)  delle  avarie  o  danni  alle  merci  od  agli  animali  pet  il 
cui  trasporto  è  ammessfi  la  scorta  od  è  obbligatorio  Taccompa- 
gnamento, 

in  quanto  il  danno  potevasi  evitare  colla  presenza  della 
persona  di  accompagnamento  o  colla  vigilanza  della  scòrta; 

i)  delle  avarie  o  dei  danpi  risultanti  da  colpa  o  negligenza 
dell'avente  diritto  sulla  8pedi;iione,  da  un  ordine  del  medesimo 
non  motivato  da  colpa  dell'Amministrazione;  dalla  natura  o  da 
un  vizio  proprio  della  merce,  ò  da  relativo  imballaggio,  ovvero 
da  un  caso  fortuito  o  di  forza  maggiore. 

Art.  124. 
Calcolo  dei  termini  di  resa. 

I  termini  di  resa  delle  spedizioni  si  calcolano  nel  loro  com- 
plesso e  sono  inscindibili,  senza  che  si  debba  render  conto  del- 
l'impiego di  quelli  parziali  che  li  compongono.  I  termini  pre- 
scritti per  richieste  di  vagoni,  preavviso  di  spedizione,  o  per 
effettuare  il  carico  da  parte  dello  speditore  ed  altri  simili  ter- 
mini suppletivi,  sono  computati,  ove  d'uopo,  in  aumento  di 
quelli  normali  di  resa. 


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1802  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Art.  126. 

BESPONB  ABILITI 
PER  QUANTO  RIFLETTE  IL  PEBBONALE  DELL'AMMINISTBAZIOVE. 

Senza  pregiudizio  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  123, 
rAmministrazione  è  responsabile  del  personale  che  essa  impiega 
nell'esecuzione  dei  trasporti. 

Art.  126. 
Eeclami  peb  avarie  e  perdite. 

Il  destinatario  ha  diritto  di  yerificare  a  sue  spese,  al  mo- 
mento della  riconsegna,  lo  stato  delle  cose  trasportate,  se  anche 
non  presentino  segni  esterni  di  avaria. 

Ogni  reclamo  per  avarie  o  mancanza  di  oggetti  deve  essere 
fatto  al  capo  stazione  di  arrivo,  prima  che  la  merce  sia  espor- 
tata dalla  stazione,  affinchè  l'avaria  ola  mancanza  possa  essere 
debitamente  accertata  dalla  stazione  medesima,  salvo  il  caso  con- 
stempiato  nel  secondo  comma  dell'art,  128. 

Sezione  II.  — -  Domande  di  risarcinienio. 

Art.  127. 
Persone  aventi  diritto  a  reclamare. 

Il  diritto  di  presentare  reclami  o  di  esperimentare  le  azioni 
che  nascono  dal  contratto  di  trasporto  appartiene  soltanto  a  colui 
che  può  disporre  della  cosa  spedita. 

Se  lo  speditore  non  è  in  possesso  della  ricevuta  di  spedi- 
zione, l'azione  non  può  essere  intentata  che  di  comune  accordo 
fra  lo  speditore  e  il  destinatario. 

I  reclami  devono  essere  fatti  per  iscritto. 

Art.  128. 
Limiti  al  diritto  di  reclamo."^ 

II  pagamento  del  porto  ed  il  ricevimento  senza  riserva  delle 
cose  trasportate,  quand'  anche  il  pagamento  del  porto  sia  stato 
anticipato,  estinguono  ogni  azione  contro  l'Amministrazione. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906  1803 

TnttaTia  razione  contro  TAm mi nis trazione  per  la  perdita 
parziale  o  per  T  avaria  non  riconoscibile  al  momento  della  ricon- 
segna, snssiste  anche  dopo  il  palesamento  del  porto  od  il  ri- 
cevimento delle  cose  trasportate  se  si  provi  che  la  perdita  o 
l'avaria  avvenne  neir  intervallo  fra  la  consegna  all' Amministra- 
zione e  la  riconsegna,  e  a  condizione  che  la  domanda  di  verifi- 
cazione sia  proposta  appena  scoperto  il  danno  e  non  piti  tardi 
di  sette  giorni  dopo  il  ricevimento. 

I  reclami  e  le  azioni  estinte  nei  modi  sopra  specificati  non 
possono  essere  riproposti,  né  sotto  forma  di  domanda  riconven- 
zionale, nò  sotto  qnella  di'eccezione. 

Art.  129.  J" 

r      Accertamento  dui  danni. 

In  tntti  i  casi  di  avarie  o  di  perdita  totale  o  parziale,  l'Am- 
ministrazione  ha  l'obbligo  di  fare  immediatamente  le  occorrenti 
indagini,  constatandone  i  risnltati  in  iscritto  per  comunicarli  agli 
interessati  a  loro  richiesta. 

Qnalora  si  scopra  o  si  supponga  nna  perdita  parziale  od  nna 
avaria,  ovvero  se  l'avente  dintto  ne  allega  l'esistenza  dopo  fatto 
lo  svincolo,  ma  prima  dell'esportazione  della  merce,,si  deve  tosto 
procedere  all'accertamento  de'  fatto,  mediante  verbale,  dal  quale 
risulti,  a  seconda  rfei  casi,  lo  stato  delle  cose  spedite,  l'ammon- 
tare dei  danni  e,  possibilmente,  la  causa  della  perdita  parziale 
o  totale,  ovvero^dell'avaria  e  l'epoca  presumibile  a  cui  risalgono. 

La  verificazione  deve  essere  eseguita,  per  quanto  è  possibile, 
in  presènza  di  chi  ha  diritto  di  disporre  della  spedizione,  di  te- 
stimoni idonei  e  col  concorso  di  periti,  se  occorre. 

Se,  dopo  lo  svincolo,  il  processo  verbale  constati  l'es'stenza 
dei  danni  o  perdite,  il  destinatario,  prima  dell'esportazione,  deve 
farvi  risultare  se  accetta  la  spedizione,  salvo  l'azione  per  l'in- 
dennizzo, o  se  la  rifiuta;  in  quest'ultimo  caso  dovrà  restituire, 
contro-rimborso  delle  somme  da  lui -pagatOj^il  bollettino- di  con- 
segna e  cesserà  il  suo  diritto  'di  disporre  della  spedizione  e  di 
esercitare  le  azioni  alla'*mcdesima  relativa. 


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1804  LEOGI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  d'iTAUA  -  1905 

Art.  130. 

BEOLAMI  per  EOOEBBirZA  DI    TASSE. 

O'^ni  reclamo  avente  per  oggetto  una  tassa  creduta  eccessiva 
dev'essere  fatto  airAmministrazione,  la  qnale  provvederàin  base 
al  presente  Regolamento. 

Tali  reclami,  corredati  da  documenti  che  provino  Veseguito 
pagamento  delle  somme  a  carico  delle  merci,  potranno  essere 
presentati  anche  al  capo  stazione  del  luogo  di  arrivo  o  di  par- 
tenza, che  dovrà  rilasciarne  ricevuta.  Il  ritiro  della  spedizione 
non  estingue  il  diritto  di  reclamare  per  erronee  applicazioni  di 
tariffe,  purché  bia  fatto  valere  prima  del  termine  dì  prescri- 
zione (140).  ^ 

Per  le  deficienze  riconosciute  nelle  tasse  applicate  dalle  sta- 
zioni, rAmministràziohé  ne  ripeterà  l'ammontare  dagli  speditori 
o  dai  destinatari,  secondo  i  casi. 

Art.  131. 
Bappresentanza  legale  dell'Akministbazione. 

Ferma  stante  la  competenza  dei  tribunal^  a  norma  di  legge, 
il  Direttore. deirAmministrazione  la  rappresenta  rispetto  ai  terzi, 
in  giudizio  , e  fuori,  per  tutto  ciò  che  riguarda  l'es'^rcizio  delle 
strade  ferrate. 

Trattandosi  di  fatti  npu  personali  al  Direttore,  questi  potrà 
designare  quali  suoi  rappresentanti,  per  determinati  incombenti 
giudiziali  come  il  giuramento,  gli  interrogatori  e  simili,  q^uei  fun- 
zionari che  ebbero  parte  nel  fatto  e  ne  hanno  speciale  conoscenza 
per  ragioni  delle  loro  funzioni. 

Però,  quanto  alle  azioni  nascenti  dal  contratto  di  trasporto, 
r Amministrazione  s'intenderà  rappresentata  anche  dal  capo  sta- 
zione di  partenza  o  da  quello  di  arrivo,  secondo  i  casi. 

I  mandati  rilasciati  dal  Direttore  per  la  sua  rappresentanza 
in  giudizio  valgono  altresì  per  rappresentare  i   capi  stazione. 


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LEOOI  E  I)£Cr.£Tl  DEL  KEGNO  D^XTALIA  -  1905  1805 

SaziùNfi  III.  —  Degli  ^indeimizsL 
Art.  132, 

InDENIVIZZO   nei    oasi  di  &ITABDO  O  DI    PERDITA 
DEI  BAGAeiil  E  OANI.  ^ 

Nei  casi  dì  ritardo  airarrivo  a  destinazione  dei  bagagli,  salvo 
che  per  i  Oftippioui,  l' Amministrazioue  corrisponde  Tindennità  sta- 
bilita n^lla  prima  parte  del  seguente  articolo  (133). 

Trascorsi  diecji  giorni  dalla  data  in  cai  i  bagagli  avrebbero 
dovuto  giungere  a  destinazione,  questi  soiuo  considerati  come 
perduti. 

Per  la  perdita  dei  bagagli  non  aasicurati  sarà  corrisposto 
al  viaggiatore  il  .presunto,  valpr^e.d^l  bagagUo,..dA^. determinarci 
secondo  le  circostanze  particolari  del  fatto,  esclusi  i  valori  e 
gli  altri  oggetti,  non  ammessi  al  trs^spoxto,  come  bagaglio. 

Per  la  pe,];dita  totale  dei  bagagli  assicurati  (40)  sarà  corri- 
sposta al  viaggiatore  la  intera  somma  dichiarata,  ed  una  parte 
proporzionale  di  essa  per  la  perdita  parziale. 

Iq  ogni  caso,  se  la  perdita,  parziale  d^i  bagagli  supera  i  tre 
quarti  del  loro  quantitativo,  il  viaggiatore  p;uò  considerarla  come 
p^dita  totale,  lasciando  ii  rimanente  pericontd  dell'Amministra- 
zione e  conseguendo  da  questa  l'Intero  co^mpensoi 

In  quanto.^  cani,  rindennii&zo  si  regola  secondo  /le  circo- 
stanze particolari  del  fatto. 

Art.  133, 

IhDENKIZZO  PBB  I  EITAEDI  ALLA  EIOaiVSEeNA 
DELLE  OOSB  TEASPOETATB  A  GRANDE  E  PIOOOLA   VELOOITÀ. 

Trascorso, il  termina  di  resa  (51)  (64)>  senza  che  quqstaf  abbia 
avuto  luogo,  l'avente  diritto  può  reclamare  una  p^te  ^ej  prezzo 
di  traspo^rto  proporzionata  a^Ua^^urat^  del  ritard^o^:ppp^re  l'in- 
tero prezzo  di  trasp^orto  se  il  ritardp  è  /lurato  il  doppio  ddl 
tempo  stabilito  per  l'esecuzionq.  del^  traspp^to,  oltre  il  risarci- 
mento del  maggior  danno  che  porvasse  essergli  derivato. 


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1806  1£GQ1  E  DECRETI  DEL  KEONO  d'iTALIA  -  1905 

L'Amministx»zione  non  è  responsabile  del  ritardo  derivato 
da  oaso  fortuito  o  da  forsa  maggiore  o  da  fatto  del  mittente  o 
del  destinatario. 

Art.  134. 
Indbnnizzo^pbr  Là  pebjuta  totalb  o  paszialb 

IdSLLB  OOSB  TBàSPORTATB  a  aBANBB  OD  A  PICCOLA  VBLOaiTl. 

Trascorse  due  settimane  dal  giorno  fissato  per  la  resa  delle 
merci  a  grande  velocità  (51)  e  quattro  settimane  per  quelle  a 
piccola  velocità  (64),  senza  che  essa  abbia  avuto  luogo,  le  eose 
trasportate  si  considerano  come  'perdute  e  rAmminietr azione, 
sulla  domanda  dell'avente  diritto,  ne  corrisponde  il  valore,  cai- 
colato  sulla  base  del  prezzo  correàte  della  merce  della  stessa 
natura  e  qualità  nel  luogo  e  tempo  della  riconBegna. 

Il  prezzo  corrente  si  desume  dai  listini  di  Borsa  o  dalle  mer- 
curiali del  luogo  della  riconsegna  ed,  in  mancanza,  da  quelle 
del  luogo  piìi  vicino  e  da  ogni  altra  fonte  di  prova,  detratte  le 
spese  risparmiate  in  conseguenza*  della  perdita  o  dell'avaria. 

Se  il  danno  è  operato  con  dolo  o  ibanifesta  negligenza,  la 
misura  del  risarcimento  si  determina  secando  le  disposizioni  degli 
articoli  1227  e  1229  del  codice  civitei 

L'Ammididtrazione  non  risponde  degli  oggetti  preziosi,  del 
denaro  e  dei  titoli  di  credito  che  non  le  sono  stati  dichiarati, 
ed  in  caso  di  perdita,  rAmminidtraizione'^non  è  tenuta  a  risar- 
cire più  del  valore  denunciato. 

Se  la  merce  è  stata  assicurata  (101)  T Amministrazione  cor- 
risponde, per  la  perdita  totale,  la  intera  somma  assicurata  ed 
una  parte  proporzionale  di  essa  per  la  perdita  parziale. 

Nel  fissare  Tindenuilià,  nel>  caso  di  perdita  parziale,  si.terrà 
conto  dei  calo  naturale  delle  merci  e  del  peso  dei  recipienti  e 
dell'imballaggio,  ti  riservata  all^interessato  la  prova  che  il  càio 
non  è'  naturale. 

Qualora  la  p^erdita  sia  definitivamente  accertata  anche  prima 
delle  due  o  delle  quattro  setttmahe,  di  cui 'al  principio  del  pre- 
sente articolo,  si  fa  luogo  senz'altro  alla  liquidazione  dell'  in- 
dennità. 


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LEGGI  £  DECBETI  DEL  BEGNO  d'itALIA  -  1905  1807 

Art.  136. 

EiNYBNIMSNTO  DELLE  OOBB  PEBDUTB. 

Se  le  cose  considerate  come  perdute  sono  rìtroTate  nei 
quattro  mesi  dopo  spirato  il  termine  di  resa,  T Amministrazione 
deve  avvisarne  immediatamente  Tinteressato,  jì  quale,  entro 
quindici  giorni  dal  ricevuto  avviso  (108),  ha  diritto  di  ritirare 
la  merce  franca  di  porto  alla  stazione  di  partenza  o  di  destina- 
zione,  ovvero  in  altra  intermedia  a  sua  scelta,  verso  restituzione 
della  indennità  corrispostagli. 

Se  le  cose,  in  qualunque  tempo  rinvenute,  fossero  riscon- 
trate di  quantità  o  qualità  diverse  da  quelle  indicate  per  otte- 
nere la  liquidazione  deirindennità,  colui  che  l'ha  ricevuta  è  te- 
nuto a  risarcire  l'Amministrazione  pagandole  il  doppio  della 
somma  indebitamente  riscossa  e  senza  pregiudizio  delle  pena- 
lità stabilite  dalle  leggi  e  dai  decreti  in  vigore  ove  ne  sia  il 
caso. 

Art.  136. 

Indennizzo  pe&  avabie  ai  bagagli,  meboi  ed  oggetti. 

Per  le  avarie  ai  bagagli  alle  merci  ed  altri  oggetti,  accertate 
secondo  le  norme  dell'articolo  129,  l'indennizzo  consiste  nel  pa- 
gamento della  somma  corrispondente  al  deprezzamento  con- 
statato. 

Trattandosi  di  bagagli,  di  merci  e  di  oggetti  assicurati  per 
il  valore  (40)  (101),  la  indennità  per  avaria  sarà  regolata  pro- 
porzionalmente al  valore  dichiarato. 

Il  disposto  del  quarto  alinea  dell'articolo  134  è  pure  appli- 
càbile al  caso  di  avarie. 

Art.  137. 
Indennizzo  nei  oasi  di  spedizioni  falsahbntb  d.iohubatb. 

Verificandosi  false  dichiarazioni  nelle  spedizioni,  le  indennità 
in  caso  di  perdite,  avarìe  o  ritardi,  rispettivamente  stabilite  in 
questa  sezione  non  saranno  regolate  che  sulla  base  della  dichia- 


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1808  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 

ragione  fatta  dallo  speditore,  fermo  sempre  il  disposto  dell'arti- 
colo 94. 

Art.  138. 
Indennizzo  psb  i  tbaspobti  a  tariffa  speciale. 

Le  basi  d'indennità  per  i  trasporti  effettuati  a  tariffa  spe- 
ciale sono  quelle  risultanti  come  condizione  esplicita  dell'appli- 
cazione delle  tariffe  stesse. 

Art.  13». 

FOKZA  MAGGIORE. 

Nesauna  indennità  è  dovuta  per  qualsiasi  causa  o  titolo  per 
i  danni  derivati  da  caso  fortuito  o  da  forza  maggioro. 

SEZIONI!:  IV.  —  Della  prescrisione. 

Art.  140. 
Termine  e  decorrenza  della  prescrizione. 

Le  azioni  contro  l'Amministrazione  derivanti  dal  contratto 
di  trasporto  si  prescrivono  col  decorso  : 

l*'  di  sei  mesi  se  la  spedizione  fu  fatta  in  Europa; 
2^  di  un  anno,  se  la  spedizione  fu  fatta  in  altro  luogo. 

Il  termine  per  la  prescrizione  in  caso  di  perdita  totale,  de- 
corre dal  giorno  in  cui  le  cose  da  trasportarsi  avrebbero  dovuto 
giungere  alia  loro  destinazione,  e,  in  caso  di  perdita  parziale,  di 
avar  a  o  di  ritardo,  dal  gio  no  della  riconsegna. 

Interromperà  il  corso  della  prescrizione  la  prima  domanda 
che  l'interessato  presenti  in  via  amministr.i  tiva,  in  doppio  ori- 
ginale, al  capo  stazione  del  luogo  di  partenza  o  di  arrivo  della 
merce.  Il  capo  stazione  apporrà  il'  visto  ad  uno  dei  due  origi- 
nali, che  verrà 'restituito  all'interessato,  in  prova  dell'esibizione 
della  domanda. 

Si  prescrivono  del  pari  nel  termine  di  un  *aano,  decorribile 
dal  giorno  deireSettiva  consegna,  le  azioni  del  vettore  contro 
lo  speditore. 


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LKGCrI   E  I)K(  KKTI   DKL  REGNO  D'ITALTA  -   11)05  1H(59 

CAPO*  XII. 
l^oibeiiclWtuIra  é  dkaM^ìfUQBiOìófhe  d^llef  iMdiKfir  a  ptoobla  velbcftà. 

Avvertenze,  —  1*  L'indicazione  abbi'é^i'ata  e8d\j  post»  invece 
del  numero  della  classe  nella  colonna  della  classificazione  delle 
merci^  significa  che  la  merce  è  esclusa  dal  trasporto  a  piccola  ve- 
locità. 

2*  I  frezsf  delle  elasfli  assegnate  per  le  spedizioni  sensa  rin- 
colo  di  peso,  dì  liquidi  riposti  in  bottigliCi  in  fiaschi  ed  in  da- 
migiane, sono  applicabili  soltanto  quan^lQ  i  detti  recipienti  ven- 
gono consegnati  per  la  spedizione  in  casse  chiuse;  quando  invece 
i  liquidi  riposti  in  bottiglie,  in  fiaschi  ed. in  damigiane  vengono 
consegnati  per  la  spedizione  con,  un  imballaggio  diverso,  la  loro 
tassazione  dovrà  farsi  in  base  al  prezzo  della  classe  immediata- 
mente superiore  a  quella  rispettivamente  assegnata  e,  se  trat- 
tasi di  liquidi  ascritti  alla  prima  classe,  in  base  al  prezzo  di  detta 
classa  aumenta]to  di  lire  0,0204  per  tonnellata  e  per  chilometro. 

Il  passaggio  di  classe  q  Taumento  ora  accc^nnati  npa.  hanno 
altrimenti  luogo  quando  i  liquidi  ^iano  consegnati  per  la  spedi- 
zione riposti  in  damigiane  provviste  completamente  di  speciali 
rivestimenti  rigidi  od  elastici,  con  rinforzi  o  sostegni  di  legno  o 
di  metallo,  ossia  di  rivestimenti  tali  che  permettano,  senza 
pericolo  di  avarie  o  rotture,  la  loro  sovrapposizione  nel  carico 
e  la  comunanza  con  altre  merci. 

I  liquidi  riposti  in  damigiane  rivestite  completamente  di 
metallo  con  coperchio  pure  di  metallo,  si  considerano  e  si  tas- 
sano come  se  fossero  consegnati  per  la  spedizione  riposti  in  botti 
e  barili. 

3*  La  lettera  V  posta  accanto  al  numero  della  classe,  indica 
che  la  merce  è  voluminosa,  e  non  suscettibile  di  compressione 
(eccezione  fatta  peri  foraggi,  il  fieno,  la  paglia,  le  stramaglie,  che 
sono  compressibili)  e  la  lettera  W  indica  che  la  merce  è  volumi- 
nosa e  suscettibile  di  compressione.  Queste  merci  soqo  da  tassarsi 
a  fornia  dell'articolo  100  delle  tariffe  generali. 
114  -  VoL.  II.  -  1905. 


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1810  LEGGI  E  DECEETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

4*  Le  merci  inflam inabili  od  esplodenti,  alle  quali  nella  l^o- 
menclatnra  non  è  assegnata  alcnna  classe,  devonsi  tassare  in 
base  alle  relative  tariffe  e  condizioni  di  trasporto  (Alleg.  S). 

0»  Per  le  tariffe  speciali,  con  condizioni  di  peso  od  a  carro 
completo,  valgono  le  Oondizioni  generali  per  l'applicazione  delle 
tariffe  speciali  (Oapo  XIII). 


IMstlnzione  per  categoria  delle  merci  a  piccola  -velocità 

1.  Oereali,  legumi  secchi  e  faHne. 

2.  Derrate  alimentari. 

3.  Frutta,  ortaglie  e  verdure. 

4.  Acque,  bevande,  spiriti  e  vini. 
6.  Coloniali  e  drogherie. 

6.  Olii  vegetali  e  materie  gracise. 

7.  Materie  tessili  greggie,  filate  o  tessute.  * 

8.  Semenze,  radici,  piante,  foraggi  ed  altri  prodotti  vegetali. 

9.  Prodotti  chimici,  industriali  e  generi  medicinali.  ' 

10.  Qeneri  per  t»nta  e  per  concia,         ' 

11.  Mercerie,  chincaglierie,  profumerie  ed  oggetti  diversi. 

12.  Stampati,  carta  ed  oggetti  di  cancelleria. 

13.  Prodotti  dell'arte  ceramica  e  vetraria. 

14.  Prodotti  animali. 

16.  Minerali  metalliferi  e  metalli  greggi. 

16.  Prodotti  deirindustria  metallurgica. 

17.  Macchine  e  meccanismi. 

18.  Legnami  greggi  e  lavorati. 

19.  Materie  bituminose,  resinose  ed  olii  minerali. 

20.  Terre  ed  altri  minerali  non  metalliferi. 

21.  Marmi,  pietre  ed  altri  materiali  da  costruzione, 

22.  Oombuatibili. 

23.  Cascami,  avanei  è  concimi. 

24.  Sale.       '  :  ^ 


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LEGai  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  1811 


NOIBN€LATIIRA  E  €LAS8IF1CAZ10NB  DKLLB  IKRdl 

À  PICCOLA  VELOCITÀ 


BA8I  CHILOIUTHICHB  B  PREZZI  PER  ZONE  DEI  TRASPORTI  CON  CONDIZIONE  DI  PESO 


I  preszi  fatti,  stampati  sotto  le  basi  di  tariffa  delle  singole  sone, 
sono  complessivi  per  tonnellata  e  per  l'intera  percorrenza 
di  ciascuna  sona,  compresi  i  pressi  delle  sone  precedenti. 

Xjc  tariffe,  clie  in  qualcuna  delle  prime  zone  di  percorrenza 
non  hanno  la  indicazione  dei  prezzi  chilometrici,  sono  appli- 
cabili soltanto  alle  spedizioni  aventi  percorrenza  delle  zone 
successive,  quando,  bene  inteso,  i  prezzi  complessivi  risul- 
tino più  favorevoli  per  il  pubblioo. 

Ijo  basi  ed  i  prezzi  delle  tariffe  speciali  per  otte  tonnel- 
late non  avranno  applicazione  flao  a  che  non  vi  saranno  i 
vagoni  della  portata  corrispondente. 


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.     1 

1812 


LKGGI  K  DKCRKTI   DEL  BEGN<I  d'iTALIA  -  1JK)5 


• 

Qas» 

della  tAr: 

NOMENCLATURA 

genert:- 

1> 
e 

o 

*  •  • 
delle  inen!i 

e 
della  \^rS 

2 

S 

Cd 
•E 

ape'.-iai- 
IJ.75 

— 

11 

Merci  iiO!i  nominate,  nò  strettamente  assimilabili  alle  merci 
nomiiiatfe  (e  non  escluse  dal  trasporta  secondo  l'art.  65  a 
pag.  53) 

i 

1 

'  /;;?  merc^  (usintièabili  ad  «ha  éteHe  r^Mi^ofahmie  neila 
presente  JVomen^laiura,  sono  Ccusate  in  base  alla  dassifi-- 
co:: ione  poftjUa  da- La  ooce  cui  sono  assimilabili. 

A. 

1 

U 

Abiti  e  vestimenta  io  genere /  .    .   .• 

1 

2 

29 

Accenditori  di  lexno  resinoso  o  pezzetti  di  le^rno  imbevuti  di 
resina  —  cedi  AU(*f)nto  3*  categoria  5"  , 

* 

3 

Acciaio  (gomene  di)  —  oedi  Acciaio  ingrossi  laoori  yjpygi  (i^). 

4 

15 

—  in  barre,  in  lamiera  od  in  lastre  greggio 

5 

5 

16 

—  in  tili  ed  in  lavori  non  nominati 

2 

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LEGGI  E  DECUETI  DEL  ttECSNO  d'iTALTA  -   1905 


181» 


Z= ■      ■                       , Il                                  : : ;-; ' ; — -     '  -'    "                               p 

Basi  e  prezzi  delie  taritle  speciali 
con  condizioni  di  poso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 
carro 

I 

11 

III 

IV- 

V 

fìsso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  tOi 

a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Tonnellate 

Lire 

Lire 

Lire 

Uro 

Lire 

Ure 

Lire 

^s 


) 


0.0612 
8.06 

8.57 

0.0612 

•.oè 


0.0612 
6.Ì2 

0.0408 
6.61 

0.0612 


K 

■ 

j 

1       ;■■ 

0.Ó510 

0.0408 

Ò.0408 

11.22 

16.80 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0357 

9.69 

18.77. 

— 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

11.22 

16.80 

— 

0.SO4 


0.51 


0.204 


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18U 

LBOOI  E  DECBETI  DEL  BEONO  D'ITALIA  -  1906 

Ciane 

della  tsni 

NOMENCLATURA 

generali 

delle  merci 

della  tirin 

S 

} 

specìaìe 

1 

6 

16 

4 

7 

16 

—  in  limatura,  ritagli,  rottami  e  tornitura 

1 

1 

8 

— 

Aoetate  di  rame  —  cedi  Vitrioìo  cusgurro  (668). 

9 

4 

4 
9 

Aeete  (Comune  in  botti  o  barili , 

•     5 

10 

i 

\ 

—  comune  in  bottiglie  od  in  'fiaschi 

3 

11 

Acetone  —  cedi  allegato  3*  categoria  9* 

3 

12 

9 

Acide  arsenico  —  cedi  allegato  3*  eofegoria  ^ 

1 

^3, 

9 

—  arsenioso  —  cedi  aUegaio  5"  categoria  2* 

1^    ' 

14 

9 

—  carbonico  (gas),  compresso  od  allo  stato  liquido  —  oedi 
allegato  3^  categoria  7* ' 

i 

3    • 

15 

9 

—  cloridrico  (acido  muriatice  o  spirito  di  sale  marino)  ed 
acido  solforico  (olio  di  vitrioio)  —  cedi  alleg.  3*  eaieg.  S^ . 

4 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAMA  -  1906 


1815 

BSfcssaa 


'  Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 

eon  condizioni  di  peso  ed  a  carico  completo 


Peso 

minimo 

por 

carro 

ToonalUtte 


Zone  di  percorrenza   i-X" 

1 

U 

m 

IV 

V 

Dal 
«50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a2U0 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

Lira 

Un 

Un 

Un 

Lira 

Diritto  à 
fisso 


per 
tonnellata 


Lire 


per 
carro 


Ur% 


i   0.0612 

(     S.06 

I 

(  0.0561 

ì    2.805 


0.0612 
S.06 


0.0969 
4.846 


0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

«18 

11.28 

16.80 

~ 

0.0357 

0.0357 

0.0806 

0.0306 

4.S9 

8.16 

11.88 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

e.  12 

11.88 

1S.89 

0.0^ 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

9.18 

1S.81 

81.  ti) 

— 

0.204 


0.204 


0.204 


0.51 


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1516 


hEQQÌ  E  DECBKTI  DEL  BEGXO  ^ITALIA   -   1905 


4 

o 

^  lo 


NOMENCLATURA 

delle  M^erci 


Classe 

delUUri^i 

generai 

e 

della  Urì^ 

speciale 


16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 
23 

24 


19 


23 


19 


25       4 


Apido  fenico  o  carbolico  del  commercio  —  o(\di  allegato  3*  ^o- 
tegoria  o* 

—  idrocioro  azotico  (acqna  ragia),  nitrico  o  azotico  (acqua 

.forte)  —  vedi  allegato  3^  caùégpriu  2* 

—  picrico  rettificato  —  cedi  allegato  3*  categoria^  13^. 

—  picrico  non  rettificato,   esplodente   all'urto  —  uedì  alle- 

gato 3*  articolo  /• 

—  solforoso,  (jiras)  ^oa^pr^ì^so  od.aljo  stato    liquido  —  i^edi 

allegato  ^  categoria  7^ 

Acqmft  concentrata,  spgo  proveniente  dalla  lavorazione  dei  ta- 
bacchi  ; 

—  dolce,  di  mare  e  da  bagni,  in  botti  o  barili 

—  impura  e  proveniente  dalla  lavorazione  dei   (abacchi,  in 

botti  o  barili 

—  ragia  od  olio  essenfiale  di  trementina  —  liedi  allegato  3* 

categorìa  9» ' 

•  AeqvaTlte  semplice  in  bottiglie  —  crdi  allog.  3^  categorie  5*  e  9*. 


I 


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F.KGGI   K  DfXHKTl   DKL  RKGNO  d'iTALTA   -   1905 


1817 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  Bpeciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

111 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Todoellate 

Uro 

Ure 

Lire 

Lire 

Uro 

Ut9 

Lire 

i   0.1122 
}     6.61 


0.0459 
2.296 


0.1122 

0.0765 

0.0663 

0.0612 

U.» 

18.87 

26.60 

'           'l 

0.0459 

0.0357 

0.0306 

,1 

0.0306 

4.89 

8.16 

11.83 

— 

L.  0.204  per  carro  da  6  tonn.  e  km. 
>  0. 255         >         da  8      » 


0.51 


t 
0.204 


1.02 


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1818 

LBOOI  B  DECBBII  USL  EEONO  d'iTAUA  -  1906 

Qam 

della  tarif 

NOMENCLATURA 

generato 

• 

dello  merci 

e 
della  tarid 

ns 

A 

•S 

apedalA 

6 

9 

1 

«3 

n.75 

26 

4 

AflfUTlte  semplice,  in  botti  o  barili  ^  vedi  allegato  3*  cate- 
gorie 8^  e  r 

4 

27 

4 

1 
Acqme  gazose,  di  geltz  e  DiÌDei*alì,  nalurali  od  artificiali .  •  . 

28 

11 

Agld  da  cucire  e  apilli 

29 

9 

Agro  0  augo  di  limone,  di  arancio  e  aimili 

30 

3 

Agram!,  cioè:  aranci,  bergamotti,  cedri,  limoni,    mandai  ini  e 
simili,  anche  in  acqua  di  mare  o  salata 

31 

21 

Alabaatro  ffrefirflrio.  in  oezzi •• 

32 

11 

—  (lavori  di) 

33 

4 

Alcool  etilico,  an. ilice  (a)  e  metilico  (spirito  di  vino,  di  patate, 
di  legno)  ed  alcool  di  cereali  e  aimili,  in  bottiglie  —  cedi 
allegato  3*  categoria  9* 

34 

4 

—  etilico,  amilico  (a)  e  metilico»  come  aopra,  in  botti  o  ba-' 
rili  —  oedt  allegato  5*  categoria  9». 

(a)  L'alcool  amilico  o  flemma  è  un  liquido  oleo90^  di 
odore  sgradito,  di  sapore  acre  e  bruciante,  pocMuimo  so- 
lubile neWaequa, 

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LEOQI  S  DBCBETI  BEL  REGNO  d'iTAUA  -  1906 


1819 


Basi  e  preszi  delie  tariffe  apecialì 
con  condisionì  di  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  peroorrensa 


Dal 
a50 
km. 


\.ìf 


n 


Da  51 
a  100 

km. 


Um 


lU 


Daim 

aSQO 

km. 


Lira 


IV 


Da  201 

aSOO 

km. 


Ura 


Oltre 
300  km. 


Lire 


Diritto 
fisso 


per 

tonnellata 


Ur% 


per 
carro 


Ura 


0.091B 
4.59 

0.0612 
8.06 


0.0612 
8.06 

0.0663 
8.815 


^  o.o9ia 

ì     4.69 


0.0612 
7.66 

0.0612 
6.12 


0.0612 
6.12 

0.0561 
6.12 


0.0612 
7.66 


0.0561 

0.0459 

0.0459 

18.  M 

17.86 

— 

0.0610 

0.0408 

0.0406 

11.82. 

16.80 



0.0510 

0.0408 

0.0408 

11.  « 

16.80 

— 

0.0*» 

0.0408 

0.0857 

10.  ao 

14.28 

0.0661 

0.0459 

0.0459 

18.  M 

17.86 

0.51 


0.204 


0.204 


0.204 


0.51 


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ISUO 


LKGOI  K  DECIIKTI   DKL  REGNO  d'iTALIA   -   1005 


I 


E 

s 

S5 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


Ciaasc 
della  t&:  : 
geDcn 

e 
dell»  ur:^ 


35 


36 


37 


40 


41 


42 


2C 

11 
9 
5 


15 


Al^ke  marine  o  fuco,  per  concimi  —  vedi  allegato  3^c€Ui*yoria  4* 
Alloro  (foglie  di) 

i 

Allmme  di  rocca  o  di  Roma 

i' 
Amianto  od  asbesto  filato  À  tessuto  ed  ini  altri  lavori  .... 

Aaddo  ed  amidone. 

Anice  stellato,  frutto  con  semi  in  forma  dì  stella 

—  verde 

Antinonio  crudo  o  solfuro  d'antimonio,  melallioo  o  regolo  d'an 
timonio !*...'■..•...•.'..;..'•.'.. 


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LEGGI  E  DECllETI  DEL  EEG^TO  D'ITALIA   -  1905. 


r82i 


Basi  B  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

II 

III 

IV 

V 

fìsso 

Dal 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

pér^ 
carro 

lOinstntfrtc  ~ 

-tìre-  — 

Uf 

LlF* 

Uro 

Un 

Ur6 

Lire 

1 


L.  0.255  por  carro  da  6  o  8  torni,  e  km^ 


0.0969 

4.845 

0.0969 

4.845 

^  0.0867 
^  4.385 


0.1122 
5.61 


0. 1122 
5.61 

0. 0816 
408 


0. 0765 
8.67 

0.0867 
9.18 

0.06(3 
7  65 

0.1122 
11.22 

0.0918 
10  iO 

0, 0408 
6  12 


0.0(12 
14. 79 

0.0663 
15.81 

0  0510 
12.75 

0.0765 
18.87 

0.0714 
17.84 

0. 0408 
10.20 


0.0510 
19  89 

0.0561 
21.42 

0. 0459 
17.84 

0.0663 
25.50 

0.0612 
28.46 

0. 0 108 
14.28 


0. 0459 


0. 0510 


0. 0450 


0.0612 


0.0510 


0.0'108 


0.51 


0.51 


0.51 


0. 51 


0.51 


0.51 


1.02 


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1822 


LEOOI  S  DECKETI  DSL  KBONO  d'iTALIA  -  1906 


Qatae    | 

delUUrifii 

NOMENCLATURA 

generale  ^ 

1 

delle  melaci 

6 

della  ttfìi^. 

<3 

spedale  . 
n.75     j 

.1 

43 

— 

ÀMtraelte  —  vedi  Carbone  fossile  (118). 

1 
1 

44 

— 

Aratri  a  macchina  —  oedé  AfacefUnc  agrarie  (885). 

i 

45 

— 

—  ordinari  esclusi  quelli  a  macchina  —  i^edi  Attressi   ru- 
raU  (68). 

1 

1 

1 

46 

— 

Aratrtoi  a  vapore  —  ordì  Macchine  agniric  (886). 

47 

— 

Ardesie  —  vedi  Lavagne  (SW  e  seg.). 

48 

20 
11 

Arfl^ille  non   nnminAt(>  n  oj*^\A  in   fifilur^    ......    t    ,    .     . 

8 

49 

AraU  da  fuoco  e  da  taglio 

:\ 

50 

9 

Arsenlee  metallico  ed  arsenico  noro  o  nativo  —  oedi  aUcyaUo  3^ 
cateaoria  2*. 

o 

51 

19 

Asfalto,  minerale  biluuiiitoso,  in  pani,  in  .polvere  od  in  roccia 
—  I^'ei'  quello  in  pani,  vMi  nuegatJ>  .?*  ciìi(*goria  fi*  .    .    . 

7 

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LEOOI  E  DECKEXI  DEL  BEGNO  d'iTALTA  -  1906 


182S 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  apeciali 
con  condisioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peao 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

m 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
800  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Toonellate 

Lire 

Un 

Ut» 

Lire' 

Un 

Un 

Lira 

0.0459 
2.295 


) 


0.0612 
8.06 


t   0.0510 
^     2.65 


0.0459 
4.59 


0.0612 
6  12 

0.0510 
5.10 


0.0357 
8.16 


0.0510 
11.22 

0.('408 
9.18 


0.0300 

0.0306 

11.22 

0.0408 

0.0408 

15.80 

— 

0.  0357 

0. 0306 

12.75 

0.204 


0.201 


0.^^04 


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1824 


LVAiGl    K  DE<:HK'ì1  DEL  KKGNO  u'iTAUA  -   1905 


•E 

ne 


fa 


o- 


NOMENCLATURA 

dello  aiercf 


If) 


AmI  di  ferro  anche  acciaiato  o  di  ghisa,  con  ruote  o  aon. 


16  Attrezzi  rurali  formati  iti  tutto  od  ia  parie  di  acciaio,  di  ferro 
o  di  ghisa  anche  con  parti  di  legno  come:  ai*atri  ordinari 
esclusi  quelli  a  macchina,  badili,  erpici  ud  estirpatoi  esclusi 
quelli  a  macchina,  falqi,  falcetti  o  faiciuoli,  m^ze  da  aratro, 
rastrelli,  roncon»,  vanghe,  vomeri,  zappe,  zapponi  e  simili. 


54  11     AtotIo  (lavori  di) 

55  14        —  in  natura.    . 


5G 


10 


Bacche  o  coccole  di  alloro,  cipresso,  ginepro,  mirto  e  simili* 


57  11     ilalocchi  o  giuocattoli 

58  11    BamM 


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LEGGI  E  DKCBEXI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 


1825 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali           ' 
con  coadizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

'  t 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

liaimo 

por 

carro 

I 

n 

lU 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

a  800 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

por 

curro 

onnaliate 

l^ire 

lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Ur« 

Lfr« 

0.0612 
8.06 


\  : 


^  0.0510 
^  2.56 


\   0.0663 

^  a.  815 


0.0Q12 
6.18 

6.18 


0.0510 
5.10 


O.OoGl 
6.18 


0.0510 
11.88 

0.0408 
10.80 


0.0445 
8.55 


0.0408 
10.80 


15  -  VoL.  IL  -  1905. 


0.0408 
15.80 

0.0408 
14.88 


0.0380 
18.85 


0.0408 


0.0408 


0.0408 
14.88 


0.0880 


0.  0408 


0.004 


0.51 


0.804 


0.204 


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1826 


UOOI  B  DECBXn  DEL  BBOITO  d'iCAIJA  -  190& 


59 

18 

60 

t9 

61 

11 

62 

9 

63 

10 

64 

11 

65 

9 

66 

9 

67 

17 

68 

17 

69 

11 

—  Dedi  aUegcUo  5*  caiegoria  9* 


o  bianco  o  carbonato  di  piombo. 


BiaietU  o  ceneri  azzurre 
confezionate  . 


BiiBìOa  di  zinco 


Bler^Mato  di  ferro»  di  potassa  ed  altri  non  nominati  —  eedi 
aUegato  3^  categoria  5^ 


Bllaace  non  nominate . 


I  —  a  ponte,  di  peso  fino  a  5  tonnellate  per  collo,  senza  ga- 
i*anzia  per  le  avarie  di  quelle  non  incassate  o  non  im- 
ballate  


BtllaHi. 


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LBOGI  E  DBGRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


im 


Basì  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Dirillo 

nlnimo 
per 

1 

n 

m 

IV 

V 

flSiO 

carro 

Da  1 
à50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
SCO  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

rofuiellate 

Lire 

Un 

Lb. 

Un 

Un 

Uf 

Lira 

5 

0.0969 

0.0867 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

0.51 

4.8tf 

9.18 

15.81 

81.48 

— 

«r- 

5 

0.0969 

4.84S 

0.0867 
9.18 

0.0663 
15.81 

0.0561 

n.tà 

0.0510 

0.51 

0.0969 

0.0(563 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

0.51 

5 

4.846 

8.16 

14.7» 

90.40 

— 

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1828 


UiOOI  E  DECRETI  DEL  RKONO  d'ITAMA  -  1905 


1 

è 

•o 

« 

2 

1 

/ 

i 

iTcrivnBTTCì.  A  ririr  A 

leilfi  melaci 


70 


71 


72 
73 

74 


19 


75 


BIm  in  bottiglie 

—  in  botti  o  barili 

/  iuracdoU  delle  botti  e  dei  barcU  deoono  essere  ^c, 
a  perfètto  Uoello  del  fiuto  e  eoperU  con  una  lastra  di 
deoit€unente  inchiodata. 

ordinario  —  oedi  Pane  comune  (4M^. 
^ 

Bttud  liquidi  e  solidi  aoa  nominati  —  eedi  allegato  J*  cate- 
goria 5' •   • 


19    Boghead  solido  per  gas  —  oedi  allegato  3*  categoria  5\ 


Schisi o  bUuìinoèo  (*hf  seroe  speciainieni*' alla  fiMÒhrica* 
sione  del  gas,  è  di  r.olor  grillo  oolgente  al  nero,  di  grana 
fina  ed  uniforme. 


Qais» 

della  Isrd 


delln  tiKi 
specìak 


I 


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USOGI  E  DECItETI  BEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905 


1829 


Basi  e  prez7.i  delle  taritfe  speciali 
eoa  condisìoni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

11 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Tocmellate 

Lire 

Lire 

Lire 

Uro 

Ure 

Ure 

Lire 

0.0612 
8.M 


6.( 
'i    t. 


6.0612 
M 


ì      - 


0.0661 
a.80B 


0.0612 

0.0510 

0.0406 

0.0408  ' 

«.18 

11.22 

16.  M 

i 

i 

0.0612 

» 

0.0510 

0.0408 

d.0408 

6.18 

11.82 

16.  M 

— 

— 

0.0408 

0.0406 

0.0408 

<.1S 

■10.80 

U.86 

— 

0.0661 

0.0406 

0.0408 

0..QS&7 

«.«1 

9.09 

1S.77 

0.204 


0.204 


•0.'5! 


0.204 


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1830 


LEGGI  £  BECBETI  DEL  EEGNO  d'iTALIA  -  1905 


o 


NOMBNCLATURA 
delle  marei 


deUati 
spedili 
il15 


76 

i 

i 

77 

9 

78 

9 

79 

2 

80 

17 

81 

7 

82 

16 

83 

9 

81 

16 

85 

16 

86 

16 

Belo  d'Armenia   o  terra  sigillata  (ocra)  —  vedi  Terre  colo- 
ranti (en). 

Boraee  (borato  di  soda)  naturale  ed  artificiale 

BOMOU  da  cartuccie  innescati,  ossia  muniti  di  capsula  —  oedi 
allegato  3*  categoria  11^ 

Bottirfa  (uoTa  di  muggine»  di  tonno  o  simili) 

Bottiglie  da  seltz  montate,  ossia  munite  dell'apparecchio  me- 
tallico (sifone) 

I 
Bouoli  morti  ...../ 

Brande  di  ferro,  ripiegate 

BroBie,  veleno  —  vedi  aUegalo  3*  categoria  2^ 

BroBsliie  per  ruote,  ossia  strìscie  di  metallo  che  rivestono  la 
parte  interna  del  mozzo  delle  ruote 

ì 
Bromio  in  campane 

—  in  grossi  lavori  d'ornato,  in  medaglioni  e  simili  .... 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


1881 


'  Basi  e  preizi  delle  tariffe  ipeciali 

con  condixioQi  di  peso  od  a  carico  eompleto 


Peso 

Zone  di  percorranza. 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

n 

m 

IV 

V 

fiaso^ 

Dal 
a60 
km. 

Da  61 

a  100 

km. 

Da  101 

aSOO 

km. 

Da  MI 

aaoo 

km. 

Oltra 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
eanro 

Tooii«ll«to 

Un 

Um 

Un 

Lira 

Un 

Un 

Un 

6 

1 

0.0765 
S.8W 

0.066S 
7.14 

0.0510 
18.84 

0.0406 
16.88 

0.0406 

0.51 

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1832 


UiOOI  E  DECRETI  DEL  KEOKO  d'iTALTA  -  1905 


£ 

a 


NOMBNCLATURA 
delle  merci 


11.75 


87 


89 


90 

14 

91 

2 

92 

18 

93 

16 

94 

— 

96 

6 

96 

5 

BrOBie  in  lastre,  limatura,  pani»  piastre,  ritagli,  rosette,  rottami 
tornitura  e  verghe  a  fasci 

—  in  monete  ed  in  minuti,  lavori  non  nonÙBati 

Bndella  e  vesciche  fresche,  salate  -^  cedi  àlLeyato  3^  cate^ 
goria  1* 

—  e  vesciche  secche   .... 

Bure  fresco  e  burro  salato 

Bnacele  di  giunchi  o  di   altri  vegetali  per  torchiatum  del- 
rolio  0  per  la  pressione  dei  sego.  .  '. 

Bnssole/o  boccole  di  ferro  o  di  ghisa  per  mozzi  da  ruote  di 
carri  ordinari 

G 

Oaecligione 

Caffè 

—  artificiali  o  surrogati  del  caffè. • 


3v 


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LBGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  1906 


183S 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 
carFO 

I 

II 

UI 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

adOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

ToonelAate 

Lira 

Lir« 

Ure 

Lire 

Un 

Uro 

Lire 

6 


=^  0.^1428 


7.14 


0.1926 

ia.77 


0.1020 
28.07 


0.0816 

a2.i8 


0. 0816 


0  81 


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1884 


LEOOI  E  OECBBTI  DEL  HEONO  d'iTAIJA  -  1906 


QUM 

d«naUrìi 

NOMRNCLA.TURA 

ge/oenk 

• 

1 

1 
1 

1 

delle  merci 

• 
deUatirii 

•pedali 

1 

<3 

- 

a.» 

97 


96 


100 

101 
102 

103 


21 


17 


16 


16 


Ciglia  solido  e  liquido 

Galee  viva  o  spenta,  anche  alla  rinfusa  se  a  vagone  completo 
—  tedi  iariffa  locale  n,  202^  pag.  308 

Caldaie  (e  parti  di)  non  nominate  di  acciaio,  di  ferro,  di  rame 
per  macchine  ed  altri  usi  industriali,  di  peso  fino  a  5  ton- 
nellate! per  collo 

Caldaie  e  simili  recipienti  in  acciaio  od  in  ferro  per  uso  do- 
mestico   

-^  e  simili  recipienti  in  rame  per  uso  domestico 

Canpei^e  in  tronchi  od  in  ischemie  e  macinato  — vediMoi^ 
terie  coloranti  vegetali  comunt  (M8). 

Canapa  greggia  o  pettinata  (ga^giolo)  in  balle  —  oedi  ojto- 
gaio  J*  categorìa^ 


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LEOai  E  DECRETI  DEL  BEONO  d'iTAUA  -  1906 


1835 


Basi  6  prezzi  delle  tariffe  apeciali 
«OD  ooadizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peto 

oainimo 
per 

carro 


Zone  di  peroorrensa 


Dal 
a50 
km. 


Un 


Da  51 
a  100 

km. 


Un 


m 


Da  101 

a200 

km. 


Lira 


IV 


Da  201 

aSOO 

km. 


Lira 


Oltre 
300  km. 


Un 


Diritto 


per 

tonnellata 


Un 


per 
carro 


Un 


^  0.0661 
}    8.805 


0.0969 
)    4.846 

!   0.0612 
)     8.06 


I 


0.0612 


f     >t.06 


1^  0.0714 
^     8.67 


0.0459 

0.0408 

0.0806 

CIO 

9.18 

12.84 

0.0663 

0.0C63 

a  0661 

8.16 

14.79 

80.40 

0.0612 

0.0610 

0.0408 

6.iiè 

1122 

15  80 

0.0612 

0.0610 

0.0408 

«.12 

11.22 

16.80 

0.0714 

0.0510 

0.0510 

7.14 

18.24 

17.84 

per  carro  da  6  o  8  tonn. 


0.0306 


0.0510 


0.0408 


0.0408 


0.0510 


0.3060 


0.204 


0.51 


0.204 


0.204 


0.51 


1.02 


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1836 


LSaOl  £  DECBBTI  DEL  REGKO  d'iTALIA  -  1905 


I 


6 


NOMBNCLATUEA 
delle  merci 


Classe 
della  Urii 

gBoank 
e 
delle  ian5i 

epocitie 


104 


105 


106 


107 


14 


108 

9 

109 

17 

110 

9 

111 

20 

112 

11 

113 

11 

Caadele  di  cera 

—  di  ceresina,  di  parafina,  di  sego,  di  spennacelo,  e  stea- 

riche   

GaBBe  d'India  lavorate  o  non 

—  ordinarie  e  palustri  —  vedi  allegato  3*  categorìa  ^   .   . 

CeaBelll  a  frizione  e  cannelli  eletirìci  —  tedi  aUegaio  3^  ca- 
tegoria 11* 

Canneal  contro  la  grandine •  «  . 

'Oentaridi  —  eedi  allegato  3^  categorìa  2* 

Caellne,  feldspato  argilloso 

Cappelleria,  esclusa  quella  di  psgha  .  .  •  .  « 

'Cappelli  di  paglia,  di  truciplo  e  di  scorza. 


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LEOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D'ITALIA-  -  1905 


1887 


Basi  e  pressi  delle  tariffe  speciali 
con  condìsioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

UI 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
aSO 

km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aaoo 

km. 

OHre 
300  km. 

por 

tonnellata 

per 
carro 

Ur« 

Lira 

Ura 

Ura 

Lira 

Ura 

Lira 

,  0.0663 

0.0661 

0.0459 

0.0408 

0.0408 

<ia 

10i71 

14  3» 

— 

0.0612 

0.0612 

0.0408 

0.0408 

0.0408 

8.M 

•  18 

M.to 

14.88 

-— 

1  0.0661 

0.0561 

6.0408 

0.0408 

0.0357 

!    S.80S. 

6.61 

9.<» 

18.77 

0.204 


0.51 


0. 204 


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1838 


U500I  E  OECSETI  DEL  BEOKO  d'iTAUA  -  1905 


o 

u 


NOMENCLATURA 
delle  aerei 


della  a 

e 
dell&t 


114 

9 

115 

9 

116 

16 

117 

15 

118 

22 

119 

22 

120 

22 

1/1 

9 

Capeile  detonanti,  contenenti  ciascuna  dae  o  più  decigrammi 
di  fulminato  di  mercario  -»  oedi  aUegeUo  ^  categoria  i^t. 

—  per  fucili,  per  spolette,  per  cartuccie  e  simili  —  eedi  air 

legato  '3*  categoria  If^ 

CsmUerl  da  stampa  e  lastra  per  stereotipia 

—  guasti  fuori  uso,  atti  soltanto  alla  rifondita 

Carbane  fossile  (antracite  e  litantrace)  coke,  lignite  e  matto- 
nelle (di)  —  oedi  allegato  3»  categorìa  3^,  antracite  —  oedi 
tariffa  locale  ruìl^X,  pag.  806 


vegetale  e  formelle  o  mattonelle  (di)  —  oedi  allegato  3^ 
categoria  3^ 


—  polvere  grossolana,  tritumi  e  mondiglia  {dì)  e  carbonella 
di  legna  o  brace  —  oedi  allegato  3»  categoria  6* .   .   . 


Carburo 


laro  di  calcio,  per   la  fabbricazione  del  gas  acetilene  — 
oedi  allegato  3*  categoria  7* 


I 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905  1839 


fiasi  e  preizi  delle  tariffe  speciali 
con  conditioDi  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

n 

UI 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 
km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
800  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Toimall&«« 

Lire 

Lire 

Lira 

Ura 

Ura 

Ura 

Lira 

6 


0.0510 
8.56 

0.0612 
8.08 

0.0612 
8.08 

0.0510 
2  86 

0.1122 
6.81 


0.0510 
6.10 

0.0612 
8  18 

0.0408 
6.10 

0.0408 
4.69 

0.1122 
11.88 


0.0306 
8.18 

0.0510 
11.88 

0.0408 
9.18 

0.0306 
7.85 

0. 07tò 
18.87 


0.0306 
11.28 

0.0108 
16.80 

0.0408 
18.88 

0.0306 
10.71 

0.0663 
86.60 


0.0306 


0.0408 


0.0357 


0.0306 


0.U612 


0.204 


0.204 


0,204 


0.204 


0.51 


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1640 


LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -   1905 


0; 

S 

1 

o 

I* 

B 


1 

I 


NOMBN^CrLATtrRA 
delle  mera 


122  8    Cardi  o  cardoni  vegetali  per  iscardassare.  imballati . 

123  16        —  o  scardassi  in  feiro,  per  pettinare  la,  canapa,  il  lino  e 
la  lana 

124  2  Oml  aflumicate,  salate  o  secche  e  carni  conservate  in  sca- 
tole  

125  23  Carajecto,  ossia  brandelli  di  carne,  freschi  od  incalcinati,  an- 
che alla  rinfusa  se  a  vagone  completo  —  eedi  aHegcUo  3^ 
categoria  /• .  .  .  j. 

I 

126  11    Oarrlvole  a  mano  da  sterro 


127  12  GarU  da  disegno  in  rotoli,  porcellanata  o  coperta  di  biacca  e 
simili  materie,  oliata,  preparata  per  riprodurre  disegni, 
traforata  per  ricami,  usq  pei^amena  per  fotografie,  colo- 
rata, dorata,  argentata  e  simili;  cartoni  e  cartoncini  fini; 
da  lettera  e  buste  :  filigranata  con  intestazioni,  stemmi, 
cifre  o  disegni  di  qualunque  spesie  anche  impressi  oppure 
semplicemente  condizionata  in  scatole 

Per  caria  da  lettere  filigranata  si  considera  quella  cka 
lascia  t/^asparire,  attraverso  la  luce^  lettere^  parole  o  di- 
segni, esclusi  però  quelli  di  semplice  lineatura  o  verga^ 
iura^ 


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I.EOCI  K  OUCaK'i'I  DKI>  REGNO  o'iTALtA  -  1905 


1841 


Dati  e  preszi  delie  tariffe  apeciali           ' 
con  condiaioni  dì  peto  od  a  carico  completo 

p«. 

Zon*  di  peroorrenta 

Diritto 

aÌBÙno 
par 

I 

n 

m 

IV 

V 

fimo 

aGO 
km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltra 
800  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

IJrt 

Vm 

Un 

Un 

Un 

Lk« 

U- 

^  0.0612 
^     8.66 


0.0510 
S.61 


0.0408 
0.69 


0.0406 
18.77 


0.0357 


0.204 


116  —  VoL,  II.  -  1905. 


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1842 

UBOOI  B  BBCBBTI  DEL  RBOMO  o'iTAUA  -  1906 

ClMK 

NOMENCLATURA 

ge-r*, 

8 
1 

delie  merci 

e 
della  te-A 

•o 
2 

} 

IL  75 

1 

128 

18 

OarU  bianca  non  nominata,  tinta  in  pasta  non  nominata,  co- 
mune da  lettera  e  buste,  da  filtro,  da  musica,  in  qua- 
derni per  scuole,  in  strisele  per  telegrafi,  stampata  in 
fogli  sciolti  anche  in  moduli  d'ufficio,  sdugaiite  ed  altre 
earte  non  nominate 

; 

La  carta  Urda  in  patta  ha  un  colore  uniforme  tu  tutte  due 
le  superficie  e  nella  Mpexxatura  :  quella  colorala  ha  U  co- 
lore su  una  superficie  sola. 

129 

12 

—  grossolana  da    involgere,  compresi  i  libri  stampati   o 
scrìtti  fuori  d'uso  per  involgere.  -»-  Per  quella  oliata  o  re- 
sinata, 9edx  aUegaio  J*  categoria  €^. 

ì 

130 

9 

—  esplosiva  —  cedi.aUegaio  3^  categoria  1^. 

131 

12 

Oaitmie  e  cartoncini  ordinari  e  cioè:  cartoni  in  massa,  di  pa- 
glia, di  amianto,  gessati  por  pareti  od  altri  lavori  da  co- 
struzione, da  tetto  imbevuti  di  catrame  e  rivestiti  di  pol- 
vere di  ardesia  o  di  sabbia  o  di  simili  materie,  impermeabili 
per  vagoni,  in  celle  quadrangolari  od  altrimenti  formate 
per  la  lachicoltur^       

132 

0 

Cartaecie  canclic  a  bossolo  metallico,  per  fucili,  pistole,  rivol- 
telle, spingardo  e  mitragliela  —   i^edi  allegato  ,?•  cote- 
f/oria  it^ 

) 

133 

9 

1 
—  cariche  a  bossolo  metallico  per  r^iinoni  —  oidi  allegato  ^^ 
categoria  IST. 

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I.BGGI  E  DBOBETI  DEL  KEONO  o'iTAUA  -  1905 


1813 


Basi  e  pressi  delle  tariffe  speciali 
con  condisioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peao 

Zone  di  percorrensa 

Diritto 

minimo 
earroL 

I 

II 

ni 

IV 

V 

«- 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aaoo 

km. 

Ohre 
800  km. 

per 

tonnellata 

p«r 
carro 

Toaaellate 

Un 

Un 

Lira 

Un 

Uro 

Un 

Lire 

5 


0.0612 
8.66 


0.0612 
8.06 


\  0.0612 
8.06 


0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

e.  18 

11.88 

1S.80 

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)  0.0612 

0.0610 

0.040$ 

0.0408 

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11.88 

u.m 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

o.mo8 

«.18 

11.88 

16.  M 

0.204 


0.204 


0.2CV1 


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18*4 


iSG«i  E  dhcukit  rmij  vKcmo  d'itai/Ta  -  }fW^ 


i 

o 

2 

6; 
fi 


KOM»H^>L A  Tifila 

ielle  merci 


delUUrifi 

geaenk  ' 

delìnturiSi 
•pedali  I 


134 

9 

135 

3 

136 

7 

187 

7 

138 

16 

139 

9 

140 

a 

tertoode  cariche  a  boRsoIo  di  cartone  o  di  carta,  per  fucili, 
pistole,  ecc.  —  oeM  allegato  3*  ecUegoria  13^. 


Curale 

GaeeaHf  di  canapa,  di  coAme,  di  fiflati  o  di  tessutf  di  cnrtone, 
di  lana  e  dt  iuta,  in  ballo  —  aedi  allegalo  3^  categoria  ^ , 
—  Por  quelli  intriti  èH  olio,  di  grasso  e  dt^  affre  sostanze 
untuose,  vedi  mUegaio  3^  ecU^goria  6^ 

—  di  seta  o  di  filati  di  seta 

Oaase-fertl  o  forzieri  per  denaro 

Oasila  naturale,  in  caana  od  in  baccelli 

Gaalayae 


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UKSGI  B  nUSXTI  DBL  BBOfTO  v'rAUA  -  1M5 


1845 


Basi  e  preziì  delle  Urìffe  speciali 
con  condiiioni  di  peso  od  a  carico  completo 

PCM 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

miaimo 
OMnm 

1 

11 

III 

IV 

V 

fissa 

Da  1 
a60 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 
adOO 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

TooMliaie 

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Un 

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Un 

Un 

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0.0612 

0.0510 

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11.88 

16.  M 

— 

0.0459 

0.0408 

0.0408 

0.0357 

S.C1 

9.«» 

18.77 

— 

0.0714 

0.0510 

0.0510 

0.0510 

7.14 

18.84 

17.84 

0.0612 

0.0510 

O.OMÌ 

«.«408 

«.18 

11.88 

U.M 

— 

0.0459 

0.0406 

0.0408 

0.0857 

S.«l 

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18.77 

— 

0.204 


a^04 


0.51 


aJM 


0.204 


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I84r> 


LBOOI  E  DKOBBTI  DBL  ESONO  o'iTAIlA  -  1906 


a 
o 

z 


NOMBNCLATURA 
delle 


MUtarft 


deyml«i& 


8) 

I 


141  9    Caitigael»  per  segnalamento  —  oedi  allegato  3*  categoria  13^ 

142  10    Cateet^^o  cattù  naturale,  terra  j;iappoQefle 


143   19    Catrame  o  coal-tar  liquido  o  solido  —  wéU  allagato  >  ca<<*- 
yoria  5* , , 


144 


21 


Cerneste  in  sacchi  o  botti 


145 


146 


23 


14 


Cesari  comuni  e  cenerone 


Cera  comune  vergine  o  greggia,  in  pani  e  rottami  e  residui  di 
candele  e  di  torcie  di  cera—  tedi  allegato  3^  categoria  5\ 


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laooi  B  DEoum  dei.  bkoko  d'itai.ia  -  1906 


1847 


t         Bmì  6  pressi  delle  tariffe  speciali 
eoo  condisioni  di  peeo  od  a  carioo  eompleto 

Peto 

Zone  di  peroorrani». 

Diritte 

nÙAimo 

per 

oarro 

1 

0 

01 

IV 

V 

Baa» 

Dal 
«60 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

aSOO 

km. 

Da  201 
aSOO 

km. 

Oltra 
300  km. 

tonn^late 

per 
earro 

TooMllate 

IJr« 

Vm 

Un 

Un 

Un 

Un 

Un 

a  0612 

I 

s  - 

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0.0612 

0.0661 
8.80B 


0.0470 
9.M 

^  0.0408 
^     2.04 


0.0612 

0  0610 

0.0408 

0.0408 

0.804 

6.18 

11.88 

16.  W 

— 

^ 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0408 

0.51 

«.18 

10.80 

14.88. 

— 

0.0612 

0.0610 

0.04Ò8' 

0.0408 

0.204 

6.18 

11.88 

16.  W 

— 

0.0459 

0.0408 

0.0306 

O.OS06 

0.204 

ft.10 

9.18 

18.84 

— 

a  0470 

0.0852 

0.0352 

0.02M 

0.204 

4.70 

8.88 

11.74 

— 

O.O406 

0.0306 

0.0306 

0.0256 

0.204 

4.06 

7.14 

10.80 

^"^ 

% 

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1848 


LEGGI  E  DfiCKETI  DKL  fifiGNO  n'iTA^TA   -  l^NW 


e 

O 


s 

8 
SS 


delie  merci 


147 

8 

148 

16 

149 

16 

150 

1 

151 

16 

152 

16 

153 

9 

154 

— 

Ceni  vegetale  —  cedi  aUegato  >  categarim  5* 

Oerohl  di  ferro  per  carri 

Cerehl^Ml  per  ferrovie 

Cereali  come:  aven»,  frCinento,  grimiorco,  me^tea  o  saggina, 
miglio,  orzo  (aperiato  o  non),  panico,  riso,  risone,  scagliola, 
segala,  spelta  e  simili ..,'........ 

•» 
CUeii  e  viti  di  acciaio,  di  ottone  e  di  rame 

—  e  viti  in  ferro,  in  ghisa,  in  zinco,  punte  delte  di  Parigi, 
chiavelie  dette  biotte  o  copiglie 

CfaMuA  di  mereorto,  di  potassio  ed  altri  non  nominati  —  wdi 
cUlegalo  .?•  ccUogoria  2* 

# 
Ctaal^reae  o  sinopia  —  cedi  Terre  coloraiUi  (CK). 


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Ue(K:i  K  IffiCHETI  DFX  RSONO  O'iTAtlA  -  1^5 


181D 


Basi  e  prezzi  dello  tariffe  Bpeciali 
con  condfsionì  di  peso  od  a  carico  completo 

¥^»o 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

li 

IH 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a60 
km. 

Ba  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

adOO 

km. 

Oltre 
aoO  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

TooiMllAto 

Un 

Lire 

Lire 

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Lire 

Un 

Lire 

■1 

• 

0.0612 

0.0613 

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U.2I 

16.00 

0.1020 

0.0510 

0.0510 

0.0459 

0. 04p8 

6.10 

7.6S 

12.76 

17.81 

— 

0.0612 

0.0618 

0.0510 

0.0408 

0.9408 

S.M 

«.12 

11.22 

16.00 

— 

0.0612 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

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«.ts 

11.22 

16.00 

— 

— 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0408 

«.12 

10.20 

14.28 

0.»4 


0.51 


0.204 


0.20^1 


0.51 


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1850 


LBOOI  £  lÌECEBTI  BEL  BliGNO  D'iTAUA  -  1905 


NOMENCLATURA 
^*       delia  iDerci 


CUam 

<MU4an& 

genanle 

della  taiiifi 


155 

— 

156 

5 

ICT 

9 

158 

9 

159 

9 

160 

4 

161 

4 

162 

9 

163 

9 

164 

9 

165 

9 

166 

— 

CiaaJbr»  o  vermiglio  —  vedi  Materie  coloranti  fine  (147). 

ClMێhi%  cacao  e  mondiglia  di  cacao 

Clorata  di  potassio  ed  altri  non  ncuninati  ^'vedi  aUegoio  3» 
categoria  5» . 

danra  di  alluminio  ferruginoso; 
di  bario; 

di  calce  od  ipoclorito  di  calce; 
di  magnesio 

Codette  per  spolette  —  vedi  allegaio  3*  categoria  11\  «  .   . 

Cognao  in  bottiglie  —  vedi  allegato  3*  categorie  8*  e  9" .  .  . 

—  in  botti  0  barili  —  oedi  allegalo  3*  categorie  8*  e  5*.  . 

■  i 

Colla   forte   o   di  pelle  (caravellaX   anche  liquida,    e  colla 
d'ossa 

—  di  pesce .  . 

—  vegetale  gelatinosa : 

Collodio  —  oedi  cUlegato  >  categoria  9^ .  •   ^ 

Colofoaia  -^  vedi  Pece  greca  (488). 


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USOOI  S  DBCBBTI  DEL  BSONO  d'ITAI*IA  -  1905 


Bmì  e  pressi  delle  tariffe  «pedali 
con  condìsfoni  di  peao  od  a  carico  completo 


1851 

"1 


Pmo 

Diritto 

aiiiime 
per 

carro 

*i 

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ni 

IV 

V 

Oud 

Dal 
a60 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

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km. 

Da  201 

aaoo 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

par 
oarro 

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Um 

Un 

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18£2 


LBGGi  R  DECteri  DKL  Rsavo  b'iialia  -  1S65 


o 

1 

o 


6 

9 


I 

6 


delle  aerei 


Cimi 
éeJletir 


n.75 


167 
168 
169 
170 
171 

172 

173 
174 

175 

176 
177 
178 


Celeelall  non  nominati. 
Celeri  non  pominati .  . 

Celtellerie 

CeeeUflle  greggie.  .  . 


CoeelMl  chimici  od  artificiali  non  Jioroinati,  in  panelli  od  in 

;.  3 io 


polvere  —  oedi  tariffa  locale  n.  207,  pag. 


naturali  organici  ed  inorganici,  non  nominati  —  w»d<  al- 
legato  3*  caiegona  /• 


CeAfeilererle  e  pasticcerìe. 


CeBMire  alimentari  non  nominate  —  oedi  tariffa  locale  n.  9i4, 
pag.  313 

—  alimentarì  sotto  aceto»  come:  capperi,  citrìuoli,  peperoni 
e  simili 

Ceperie  di  cotone 

—      di  lana,  di  seta  ed  imbottito  di  ogni  genere;  di  tessuto 

Ceperleel  di  tela,  andie  incerati  od  incatramati • 


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I,K06I  E  BKCBBTI  DEL  RKOKO  d'ITAMA  -  1906 


185S 


Basi  e  pretsi  delle  tariffe  apeciali 
con  condisioni  di  peto  od  a  carico  completo 


V^eso 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

III 

IV 

V 

Amo 

Da  1 
aSO 

km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

l»er 
carro 

Toonallate 

Lire 

Lire 

Uro 

Un 

Un 

Lir« 

Uf 

T.  0  2ft4 

nftr  p.nrro 

dft  ()  tnnr 

1.  e  km.    , 

•  ■ 

1.02 

1 

1.G2 

L.  0.255             »             8 

1                  1 
^  L.  0.204  per  carro  da  6  tomi 

^  L.  0  255             »             8 

1 

i.  e  km.    . 

•   "   •  "  < 
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.... 

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■ 

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1854 


UBBOl  B  DBOBETI  DEL  BEOHO  d'iTAUA  -  1906 


Da» 
«Mlati^ 

NOMENCLATURA 

geaefii 

s 

delle  merci 

6 

deUatiu'd 

1 

1 

• 

apedLt 

n.r^ 

179 

14 

7 

14 

Oenal  .  .  ' 

S 

180 

CeriMirl  e  funami  di  canapa,  di  lino,  di  stoppa  e  dì  altri  ve- 
getali filamentosi •- 

4 

181 

Gema  greggia  in  genere  —  oedi  allegato  3*  categoria  /*  .  .   . 

4 

182 

— 

Ooiieede  di  albero  non  nominate  per  ardere^  in  fasci  stretta- 
mente legati  -~  oedi  Legna  da  ardere  (8M)  e   aUegaio  3^ 
categoria  4^. 

183 

10 

—  di  albero  per  tinta,  non  nominato  e  macinato 

*> 

184 

10 

<                       1 
•—  di  albej*o  per  tinta,  non  nominate  e  non  macinato  .   .    . 

,ì 

185 

10 

—  di  betulla,  di  casstagno,  di  ;  faggio^  di  gelso,   d'olmo,  dì 
quercia  (rovere,  corro  od  elceX  di  salice,  di  sugliero, 
macinato  o  non,  per  concerie,  in  fasci  strettamente  le- 
gati od  in  sacchi  —  oedi  aUegaio  &•  categoria  4*  .   .    . 

f) 

186 

7 

CMoae  in  filetto  —  oedi  allegato  3^  categoria  4^ 

5^i 

1«7 

7 

—  greggio  in  balie  —  oedi  allegalo  >  categoria  ^ ,   .    .    . 

u 

188 

19 

4 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


18fi6 


Bmì  e  preui  delle  torìffe  speciali 
con  oondisioiii  di  peio  od  a  earico  oomplelo 


Peeo 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

ni 

IV 

V 

Amo 

Dal 
a80 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aaoo 

km. 

Oltre 
800  km. 

tonnellate 

carto 

Toonellato 

Uro 

Un 

Uf 

Un 

Un 

Lk. 

Un 

' 

\  L.  0.204 
'  L.  0.225 

O.4080. 
20.10 

per  carro 

> 

Por  car 
0.4080 
40.80 

da  6  toiin 
8 

ro  da  ^  0 
0.3570 
70.50 

t 

.  e  km.    . 

8  tono. 
0.3060 

107. 10 

1 

.  .  . .  i 
' 

A.30«0 

> 

-       1 

1 
> 

1 

1.02 
1.02 

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1866 


0) 

C 

O 


E 

3 

5C 


I 


LKGGI   K  UKCJLKTI  DKL  RKGNO  l/lTALIA  -    1906 


T 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


Classe 
dèlta  Urift 

a 
della  tsrif» 

spedale 


189 

14 

190 

8 

191 

13 

192 

11 

193 

9 

194 

1 

195 

3 

196 

11 

197 

9 

198 

10 

Crime  animale  greggio,  in  balle 

—  ventale  greggio  In  balle  —  oedi  allegalo  3*  ctUegoria  ^. 
oedi  tariffa  toeaUi  n.  80^  p€ig.  315 

CrlstalUad  non  nominati  e  cristallo  in  lastre,  in  casse  .  .   . 

CMTelll  0  vagli  a  mano 

Orematl  —  9edi  aJUefgaito  3*  categoria  5*' 

Cruea  o  cruscherelio,  detto  anche  tritello 

D 

Billeri 

HeeeraileBi  da  teatro 

BimaMlle  e  materie  analoghe  alla  dinamite,  come  sebastìna, 
paleìna,  litofrattore,  ef!c.,  —  oedi  nif^gaio .?»  talfigoria  A>. 

Blf i41f I  (baccelli  conciati) 1 


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LEGGI  E  DÉCB£TI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905 


1857 


B:i-<;  (t  )ìvvz/ì  delle  tariiio  8;>eciaii 
con  condz  oui  di  peso  od  a  carico  completo 


Zone 

di  percorrenza 

Peso 

Diritto 

ni  li  imo 
per 

I 

li 

III 

IV 

V 

fisso 

carro 

Da  1 
a  50 

Da  51 

a  100 

Da  101 

a  lieo 

Da  201 

a  :vio 

Oltre 

per 

per 

km. 

km. 

Uni. 

U:ii. 

3  0  km. 

tonnellata 

carro 

'oonelìat« 

Lire 

Lire 

I  ire 

Lire 

Lira 

Lire 

Lire 

0.0615 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408  ' 

0:204  ' 

5     -i 

8.06 

6.12 

11.22 

15.80 

- 

'*. 

' 

117  _  VoL.  II.  -  1905. 


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1858 


LKGOI  K  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


o 
u 

B 

5?; 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


199 

— 

aoo 

5 

aoi 

11 

202 

11 

203 

8 

204 

9 

205 

9 

206 

9 

207 

9 

Dofhe  nuove  od  usate   da   tini,  bolli  o  barili»  in  fasci  —  i^edi 
Legname  non  nominato^  greggio  (809). 

Drofke  non  nominate 

Effetti,  d'uso 

—  teatrali,  escluse  le  decorazioni 

Erba  palustre,  spartea,  sala,  pitta  o  spada  ed  altre  erbe  fila> 
mentose  —  tyedi  allegato  5*  categoria  4* 

Erbe  medicfnali  non  nominate 

Esca  preparata  —  oedi  allegato  3*  categoria  10^ 

EsploBlTl  non  nominati,  senza  clorati  —  ^edi  aUegaio  3*  ea^ 
tegoria  1^. 

—  non  nominati,  contenenti  clorati  —  ^edi  aUegoÉo  >  caie- 

goria  /^. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1859 


ilisi  e  jii'cz^i  delle  taritle  spociaii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

ito 

minimo 

per 
carro 

I 

\ì 

111 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
aòO 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
rnrro 

Tonnnltate 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

0.0765 
8.82S 


0.0765 
7.65 


0.0510 
12.75' 


0.0459 
17.  M 


0.0408 


0.51 


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1800 


LSaOI  E  DSCSETI  DEL  BEOÌTO  d'iTAUA.  -  1905 


Gasfir 
della  uri 

NOMENCLATURA 

gener*. 

e 
della  trt 

'•i 

delle  merci  ^ 

e 

ctf 

specù 

g 

3 

5^ 

:- 
C 

te 

3 

ilT^ 

208 

— 

t 
Esieisa  di  petrolio  —  eeéU  Benzina  (OD).' 

209 

— 

—  di  trementina  —  f>edi  Aequa  ragia  124). 

BsteBie  ed  olii  essenziali  non  nominaci  --  oedi  aUegaio  >  cor 
tegoria  9^ ..••••••.• •. 

210 

9 

I 

211 

10 

1                                                   i 
Brtratti  tintorìali  e  concianti  non  nominati 

a 

212 

9 

Etere  —  oedi  allegato  >  categoria  9*.  .  * 

1 

213 

23 

FaagU  in  botti  o  mastelli  . 

8 

214 

1 

ì 
Farina  di  castagne,  cereali  e  legumi !.•••• 

6 

215 

8 

—  di  semi  oleosi.  ^..-... 

A 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1861 


Basi  e  prezzi  delle  taritì'e  Bpeciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

ninimo  • 

per 
carro 

l 

li 

in 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 

km 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
ro  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

onnellate 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

6 
5 

i 

0.0408 
1 

>'  8  04 

^0.0612 
'     8.06 

<               i 

0.0408 
4.08 

0.0612 
6.12 

1 

0.0306 
7.14 

0.0510 
11. 2S 

1 

0.0306 
10  26 

0.0408 
16.80 

0,0255 
0.0408 

0.204 
0  204 

1 

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1862 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


e 

9 

2; 


216 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


217 
218 


22 


219 

1 

220 

2 

221 

7 

222 

7 

223 

16 

specìaje 


Faioise  di  minuta  legna  —  oedi  aUegato  J*  categoria  4^  etor 
'    ri(fa  locale  n.  201,  jpa^.  306 

I 
I 

Feeela  di  vinb,  crìstalliezata  o  non  —  aedi  Tartaro  greggio 

Fecele  o  monchie  d'olio  d'oliva  e  di  altri  olii  vegetali  —  oedi 
allegato  4*  categoria  5* 

Feeela  di  patate 

F^ole  alimeiftari  non  nominate 3 

Feltri  incatramati  od  asfatet» 4 

~  non  non^inati 

I 
I 

Ferro  (mobilili  in)  senza  garanzia  per  le  avarie  di  quella  non 
imballata!  o  non  incassata 


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LEOOI  E  DECBETI  DEI  BEGNO  d'iTAIJA  -  1905 


1863 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  apeciaii 
con  condizioni  dì  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 
carro 

1 

II 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

por 
carro 

Tonn«llat« 

lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

Ure 

Lire 

0.0612 
'     S.06 

0.4080 
80.40 


\  0.0612 
)     S.06 


(    0,1122 
ì     6.61 

i 


0.0408 
6.10 


0.0408 
9  18 


0.0408 
18.26 


Per  carro  da  8  tonn. 

0.3060 


0.4080 
40  80 


0.0612 
0.12 


0.0918 
10.20 


0.3570 
76.  ÌM» 


0.0408 
10.20 


0.0714 
17.84 


107.10 


0.0408 
14.28 


0.0561 
22.05 


0.0857 


0.3060 


0.0408 


0.0561 


0.204 


1.02 


0.204 


0.51 


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1864 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


y. 


22-1 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


16 


2:?5 


22C. 


16 


16 


Ferro  a  punte  per  sit'pi  ; 

in  badili  \\^v  u?o  di  miniere; 
in  ferri  da  stirare  ; 

in  fili,  anche  piombato,  ramato,  stagnato  o  zincato; 
in  lavori  d'oruato,  balaust^ri,  ringhiere,  cancellate,  per- 
golati e  simih  ; 
in  lavori  non 'nominati; 
in  stoviglie  e  pomate; 
in  utensili  da  faburo  ferraio 


in  attrezzi  rurali  ; 
in  lamiera  stagnata  o  piombata  (esclusa  la  latta) 


in  arpioni,  caviglie  e  minuti  raattriali  d'armamento; 
in  balconate; 
in  leve  e  palanchini .   .   .  • 


227 


16 


a  r  ed  a  doppio  T  per  pavimenti  od  impalcature,  per 
travicelli  da  ponti  o  palchi  e  simili  ferri  semplicemente 
sagomati  e  laminati; 

da  chiodi  o  da  trafilare,  rozzamente  cilindrato,  quadro, 
bisquadro,  ottangolare,   mezzo    tondo,    non  zincato,  del 
diametro  non  inferiore  a  quattro  millimetri,  in  rotoli  o 
fas^^i  ; 
in  bolloni  e  stecche  ; 


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USOOI  E  DÈCEETI  DEL  SEGKO  d'iTAUA  -  1905 


1865 


hasi  e  pr(  zzi  delle  tariife  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

II 

ili 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Tonnellate 

Uro 

IJre 

Lire 

Un 

IJre 

Ure 

Lire 

^  0.0612 
^     8.06 


^  0.0612 
^     8.06 


0.0612 
8.06 

I  : 


■ 

0.0612 

0.0510 

1 
0.0408 

0.0408 

6.18 

11.22 

15.  M 

—  ; 

0.0812 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11.28 

15.80 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0406 

0.0406 

6.18 

11.22 

15.80 

— 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0408 

6.12 

10.20 

14.28 

0.204 
0.204 

0.204 
0.51 


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im 


ixOKln'n  mcaxftì  skl  begno  s'itai.u  -  1906 


J 

C 


2 
s 

9 


TTO"MET^CLATURA 
delle  iherci 


Classe 
delia  tan&^ 

generale  < 

e 

della  tarìSij 

apedak 

il75 


Segue  FerT#: 

in  fili  per  telegi|afo  e  telefoni  ; 

in  lantiera  ordinaria  anche  ondulata;  apaimata  di  minio 

o  zìndata; 

in  rotliie  per  Tiè  ferrate,  tramvie  e  ferrovie  portatiti» 

anche  riunite  con  traverse  in  ferro; 

in  tubi; 

in  verghe  0  baHre  piatte  ò  tonde; 

lavorato  in  gro^i  pezzi  còme  alberi»  accolse,  àrmftiure 

per  tétti  0  tettoie,  coi*dé,  éat6tìe,  'gofaietfe  ed  incuAhi  . 


228  15        ->  greggio  abbozzato  e  pudellàto 

229  15        —  in  limatura,  rita«fli,  rottami»  scaglie,  tornitura  e  mate- 
riale veòchio  da  fondere 

230  9    llammlferl  di  cera,  d)  legno  e  éimiti  —  vedi  allegato  >  caie- 
goria  l(j^ 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  V906 


Basi  e  prezzi  delie  tariffe  speciali 
con  condixioni  di  peso  od  a  carico  completo 


18»7 


Zone  di  percorrenza 


Da  1 
a  50 

km. 


Ur« 


Da  51 

a  100 

km. 


Lire 


ni 


Da  101 

a  200 

km. 


Lira 


IV 


Da  201 
a  300 

km 


Un 


Oltre 
300  km. 


Lira 


Diritta 
fisso 


per 

tonnellata 


lirt 


p«r 


0,0612 
8.06 

i  0.0612 
(    6.M 

0.0612 
,  6.06 

0.0561 
2.866 

'0.0612 
8.06 


0.0459 

i     2.866 


0  0612 

0.0510 

0.0408 

0.0406 

e.  18 

1182 

|lfi.80 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0306 

0.0306 

S.IO 

9.j» 

12.84 

— 

0.95t0 

.0.051,0 

0.0408 

0.0357 

6.  a 

10.71 

14  79 

— 

0.0357 

0.0357 

0.0306 

0.0306 

4  fi» 

8.16 

11.88 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0406 

0.0408 

6.18 

n.«s 

Ifi.W 

— 

0.0357 

0,0p6? 

0.02IS5 

-  0.0255 

4.06 

7.66 

10.20 

. 

0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


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1868 


USGOZ  B  DECKKn  DEX  BEGirO  d'iTALIA.  -  1906 


1 

detta  tarfi 

NOMENCLATURA 

geaeralr 

s 

delle  meroi 

deiUtari^; 

B 

6 

spedala  ; 
a.75 

231 

7 

Fibre  vegetali  tessili  o  da  intreccio,  non  specialmente  nomi- 
nate —  Dedi  allegcUo  3^  categoria  ^ 

5w    . 

?t8? 

3 

FieU  secchi. 

1 
4 

233 

7 

Fiuti  di  canapa,  cotone,  lino  ed  altri  vegetali 

Per  il  filo  di  coione  Ritorto  preparato  per  Ucci  da  teloL 
sono  da  osseroarsi  le  speciali  coiìd^aìoru  contenute  neWai- 
legato  3^  cateaoria  6*. 

Ilfilo  è  facilmente  riconoscibile  perché  irrigidito  mediante 
sostanse  resinose. 

1 
[ 

\ 
3    I 

234 

7 

7 

—  di  lana '.'.....  ^ 

9 
1 

235 

—  di  seta  o  di  cascami  di  seta.  • •.. 

236 

Filo  di  acciaio  —  cedi  Acciaio  in  fili  (6). 

237 

— 

—  di  ferro  —  cedi  Ferro  infili  (824  e  227). 

24)8 

16 

^                                                                                                             0 

—  di  metalli  non  nominati ..•••••• 

1 

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tEOOI  £  SSCBETI  DEL  BKQNO  d'iTALIA  -  1905 


1869 


fìajii  e  prezzi  delle  larifle  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

mìaimo 

per 

carro 

1 

II 

HI 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 

300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Tonneiìatc 

lire 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

■ 

Lire 

Lire 

0.0714 
8.57 

0.0612 
8.06 

i   0.1122 
5.81 


0.0714 

0.0510 

0.0510 

0.0510 

7.14 

18.24 

17.84 

— 

0.0612 

0.06W 

O.Q498 

0.0408 

6.18 

11  22 

16.  W 

— 

0.1122 

0.0816 

0.0714 

0.0663 

11.82 

19.88 

26.62 

1 

• 

1 

i 

0.51 


0.204 


0.51 


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1670 


LBGOI  E  DKOEETI  BEI*  RKQNO  D^ITALIA  -  1905 


w 

o 


9 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


CÌUK 

deilsttfà 

i 

della  tii^ 

spedi: 


239 

16 

240 

16 

241 

8 

242 

8 

248 

10 

244 

— 

245 

8 

246 

8 

Itto  di  ottoneo  di  rame 

—  di  ottone  o  di  rame  o  di  laitri  ipetalli  non  noininati,  ri-' 

coperti  di  gattllpéI^t^'odiaIt^o 

j  * 

Foflte  di  granturco  *-  eédi*'alòegàio  3^  eiUegOrid4^.  .... 

j 

Voglie  di  mirto,  moiitella,  palaia  e  tamiiriaeo.  Pei*  quelle  di 
palma  non  lavorieite  —  cedU  allegato  3^  categoria  ^*  .   .   . 

—  non  nominate,  anche  per 'concia 

—  per  tinta  —  DeéU  maierie'' coloranti  hegeiidi  eokiuni  (US^, 

—  secche  di  castakno,  di  faggio,  di  ro'vere  e  siiàili  —  tedi 

allegato  3^  categoria  ^ 

Foraggi,  fieno,  pagliai  e  stramaglie  —  ^eii  allegaio\3*  eatego^ 
^Ha  ^  e  6*  e  toHffà  locale  n,  Wi,  pàg.  316 


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lAGGI  £  DECEDI  BBL  UBONO  D^ITALU  -  1905 


im 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condixioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  percorrenza 


Dal 
a  50 
km. 


lire 


II 


Da  51 

a  100 

km. 


Lire 


ni 


Da  101 

a  2U0 

km. 


Lirt 


IV 


Da  201 

aSOO 

km. 


Lire 


Oltre 
300  km. 


Lire 


DiriM«< 
fissf 


per 

tonnellata 


Lire 


carro. 


Wre 


0.0612 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

8.08 

0.12 

U.28 

16.80 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0357 

0.0357 

8.08 

S.81 

•  88 

18.28 

- 

0.4080 
20.  iO 


0.0561 
2.806 


per  carro  da  6  o  8  tonn. 
0.3060 


0.4080 
40.80 


0.0561 
6.61 


0.3570 
76.60 


0.0408 
9.69. 


107.10 


0.0408 
.18.79 


0.3060 


0.0357 


L.0.255percarroda6o8  tonn.  ekm. 


a»]4 


aaw 


0.204 


1.02 


1.02 


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Google 


1872 


IXOOI  E  BEOBETt  DEL  REOKO  D'ITALIA  -  1905 


o 


9 

E 

9 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


o 
B 


Classe 

della  tani';  ! 

generai: 

e 

della  tarine 

apeciaie 

IL  75 


247 


248 


249 


250 


251 


252 


253 


23 


Formaggi  facili  à  liquefarsi  ' / 

—  sodi.T 

Fosforo  comune  ^bi'anco)  e  fosforo  amorfo  (rosso)  —  vedi  a/- 
legaio  3°  categoria  '/O*.  ................ 

Fratta  fresche  non  nominate  «^  cedi  la  Tariffa  Mneeiale  n.  M 
a  pag.  ^95  e  le  locali.n.  61  e  f>.  20&  a  pag,  296  e  3i4  . 

—  fresche  soggette  a  rapido  deperimento,  come  fichi,  fra- 
gole e  simili    . 

—  secche  non  nominate 

•  Fnligine  anche  alla  rinfusa  se  a  vagone  completo  -—  eedi  al* 
legato  3^  categoria  6*  %, '. 


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XiEOOI  B  BEGBETT  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1873 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

II 

UI 

IV 

V 

fisso 

Da  t 
à50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 

300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

ronnallate 

Ure 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

0.0918 

0. 0714 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

4.69 

8.16 

14.79 

20.40 

"~" 

0.0969 

0.0867 

0.0612 

0.0510 

0.0459 

4.84S 

9.18 

15.80 

20.40 

■~~ 

0.0612 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

8.06 

6.18 

11.22 

ISSO 

— 

0.0470 

0.0470 

0.03.52 

0.0352 

0  0294 

2.86 

4.70 

8.22 

11.74 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0306 

0.0306 

0.0255 

S.04 

4.08 

7.14 

10.20 

— 

0.51 


0.51 


0.204 


0.204 


0..204 


8  _  VoL.  IL  -  1905. 


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X874 


LEQOI  E  DECRETI  DEL  REONO  o'iTALlA  -  1906 


e 
o 

g 

e 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


254 

9 

255 

9 

256 

9 

257 

— 

258 

9 

259 

10 

260 

9 

261 

9 

262 

8 

FilmlootOB0  stabilizzato,  cioè  polpato  col  processo  Abel,  con- 
tenente almeno  il  18  «(p  di  acqua  —  vedi  aUeg^o  3^  ca- 
tegoria 12^. 

—  secco  o  conteiiPDte  mono  del  18  «jo  di  acqua  —  cedi  al- 

legato  5»  catcgono-  /^» 

—  (derivati  o  coin}y)sti  di)  come   tonito,   polvere  Schultze, 

balistite,  acapnv),  ere.  —  vedi  aUegalo  3^  categoria  /J*. 

FnlailBAti  d*oro,  d'argento,  di  mercurio,  eco.  —  vedi  allegato  3^^ 
articolo  /.^ 

Fiochi  d'artifìcio,  da  salone  e  per  uso  di  guerra  con  o  senza 
innesco  fulminante  —  vedi  allf-gato  3* categoria  13^ gruppi 
2  e  4, 


a 


Galle  0  gallozze  per  f^nta  e  per  concia,  non  nominate    .   .   . 

Clas  illuminante  ed  al(|ri  gas  non  nominati,  compressi  od  allo 
stato  liquido  —  vedi  allegato  5*  categoria  7^- 

CtoadaAA  macinata 

—  (radice  di) | 


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LBGGI  B  DECRETI  DEL  ESaKO  d'iTALIA  -  1905 


f875 


Basi  e  prezzi  delle  taiiffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

ito 

mimiino 

I 

11 

in 

IV 

V 

fìsso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

0  200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
3iO  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Tonnellate 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

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1876 


LBOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


9 

a 

'f 

o 


9 


o 
O 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


CUase 

della  tarlai" 

! 

geoertI<  > 

•      I 
delia  tarìSi 
spedala 
0.75 


263 
264 


13 


in  lavori  incasaati.  .   .  . 
in  lavori  non  inoaaaaii  ,  4 


esci 


265 


2i 


—  in  polvere,  calcinato  o  non,  in  sacchi  o  botti. 


266  4    Ghiaoeio  o  nove 

267  —     Ohlala,  pietrisco  e  ciottoli  —  oedì  Pietrame  in  genere  (469}. 


268 


Ohlande  naturali. 


269  11  Ghisa  in  gròssi  lavori,  come  balaustri,  caldaie,  cancellate,  co- 
lonne, pergolati,  ringhiere  ed  altri  grassi  lavori  non  no- 
minati  


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Umat  B  DECEBTI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1877 


Basi  e  prezzi  delie  tariffe  speciali 
con  coudizioiii  di  peso  od  a  carico  completo 

Perno 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

Tiiiiimo 

per 
carro 

I 

11 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 
itm. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  20! 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 

carro 

Tonnellate 

lire 

Un 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

s 


0.0612 
8.06 

0.0661 


s 


0.0612 
8.06 


0.0561 
2.806 

0. 0612 
8.06 


0.0612 

0.0510 

0.040S 

0.0408 

e.  18 

11.88 

fU.W 

— 

ao4so 

0.0408 

0.0306 

0.0306 

fi.  10 

9.18 

18. 8é 

"~~ 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

e.is 

11.88 

£15.80 

— 

0.0661 

0.0406 

00408 

0.0357 

fi.ei 

9.9» 

18.77 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0406 

eia 

11.88 

lfi.80 

— 

^^^ 

0.0408 

0.0406 

0.0408 

e.  18 

10.88  ' 

Ì4« 

1    *"" 

0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


0.S04 


0.51 


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1878 


UOOI  E  DECEETI  DSL  SEGUO  d'cCAUÀ  -  1906 


270 


271 


272 


273 


274 

275 
276 


16 


16 


15 


16 


8 

5 
20 


, 

' 

. 

cune 

della  tari&l 

NOMENCLATURA 

gei>8r.le  ^ 

• 

e 

1 

ne 

delie  merci 

delUteriffi 

S9 

tpectile 

e 

t. 

E 
2i 

te 

ci 

ilTS 

in  ^981  lavori  dell'arte  industriale,  come  figure  di  uo- 
mini, esanimali,  vasi  e  simili,  verniciati,  galvadiuati  o 
bronzali,  in  casse 


—  in  minuti  lavori  non  nominMi. 


in  limàtara,  pani,  ritagli,  roltamt,  acacie  e  tornitura.  . 


—  in  tubi , 


CUuieM  gregei,  in  fàsci 


OlKeoslo  solido  e  liquido  e  melasao. 
Gtatfte  ovvero  piombaggine* .  ,  . 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  KEGNO  d'iTALIA-  1905 


1879 


Basi  e  preizi  delle  tariffe  speciali 
con  condiiionì  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorreoza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

n 

Ul 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 
km. 

Da  201 

a900 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

ToQOéllate 

IJra 

Lire 

Lira 

Lira 

Lira 

Lire 

Lira 

^  0.1122 
^     5.61 


0.0612 
8.06 

0.0459 
^    2.295 

I   0.0612 
)     8.06 

l    O.OWB 
)     8.06J 


) 


0.0969 
i.8i6 


0.0918 

0.0663 

Ò.0510 

0.0il59 

10.  SO 

,10.88 

21.^ 

— 

0.0612 

0.0510 

0.040S 

0.0108 

6.18 

11.22 

15  80 

— 

0.0357 

0.0357 

0.0255 

0.  02f5 

4.08 

7.06 

10  20 

— 

0.0612 

5.0510 

0.0408 

0.0408 

6  12 

11.28 

1S80 

— 

Oitmos 

0  0406 

0.0357 

0.0306 

£.10 

0.18 

18.76 

— 

0.0765 

0.0612 

0.0510 

0.0459 

8.07 

14  7» 

19.89 

. 

0.51 


0.204 


0.  204 


0.204 


0.204 


0.51 


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Google 


1880 


LEQOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAI^IA  -  1906 


o 


5C 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


2T7 

6 

878 

23 

279 

9 

280 

9 

281 

9 

282 

9 

283 

9 

284 

11 

285 

13 

GraMO  naturale  di  bue,  di  maiale  e  simili,  dégras,  sego  e 
grassi  minerali  per  macchine.  Per  il  dégras,  per  il  sego  e 
per  i  grassi  minerali,  cedi  allegato  3^  categoria  5*  .   .   . 


G«aa0  naturale  od  artificiale 

I 

Idrogena  —  vedi  allegato  3°  categoria  > 

Inolilostro 

Iiuiesolil  detonanti  contenenti  ciascuno  due  o  più  decigrammi 
di  fulminato  di  mercurio  —  aedi  allegato  3Ì*  categorìa  /^. 

—  di  fulmicotone  —  cedi  allegato  5«  ccUegoria  13^, 

—  per  spolette  —  ^oedi  aUegato  3^  categoria  11*^   ..... 

I]iT0laori  di  carta  o  di  paglia  per  bottiglie 

Isolatori  per  linee  telegrafiche  e  telefoniche 


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Google 


LEGGI  C  DECEETI  OKL  KEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1881 


Basi  o  prezzi  delle  tariife  apeciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  percorrenza 


Da  1 
a  50 
km. 


lare 


Da  51 

à  100 
km. 


Lire 


1I( 

IV 

Da  101 

a  2U0 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Lire 

Lire 

Oltre 
300  km. 


Lire 


Diritto 
fisso 


per 

lonnellata 


Ure 


per 
carro 


Lire 


i  0.0612 
l     8.06 


0.0612 
6.12 


0.0510 
11.22 


0.0408 
15.80 


L.  0. 204  per  carro  da  6  tonn.  e  km. 
|l.  0.255  >  8  » 


0.0408 


0.204 


1.02 


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issa 


USGOI  E  DECBSm  DEL  BEGKO  d'iTALIA  -  196§ 


s 


p 


9 

E 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


della  tar^ 
genéni 
e 

della  Unfk 

apecisk 

11.75 


16    Lame  da  seghe 

287  11     Lampade,  fanali  o  lanterne,   anche  per  gai  e  per  lucè  elet- 
trica    

288  7    Lhu  lavata,  in  balle 

289  7        ^  sucida,  in  balle  e  lana  moccanica,  ricavata  dagli  «tracci 
in  balle  —  cedi  allegato  3«  categoria  ^ 

Lardo  e  lardoni 

15    Latta  bianca  in  fogli 


290 


291 


2v 


3t 


4v 


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USeOI  E  DECSaSTI  DEL  REGNO  d'ITAI.TÀ  <-  1906 


18BB 


Basi  e  pressi  delle  tariife  apeciali 
con  condiBìoDi  dì  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  percorrenza 

Peso 

Diritt* 

minimo 

I 

n 

m 

IV 

V 

fia«> 

canro 

Da  1 
&50 

Da  51 
a  100 

Da  101 
a200 

Da  201 
aSOO 

Oltre 

PW 

V» 

km. 

km. 

km. 

km 

SCO  km. 

tonnellata 

carro 

Tonnellate 

Un 

Un 

Ur. 

Un 

Un 

Un 

Um 

0.1122 

0.H22 

0.0816 

0,0714 

0.0863 

,     0.51. 

4 

S.«l 

11.88 

19.88 

88.62 

— 

5 

1      - 
}      - 

1 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0458 

0.51 

8.  «7 

li.  7» 

19.89 

— 

j 

f 

1 
per  carro  da  6  o  8  tono. 

' 

1 

< 

0.4080 

0.4080 

0.3570 

0.3060 

0.3060 

l.(& 

1 

20.M 

M80 

78.  M 

107.10 

""            > 

6 

0.0918 

0.0714 

0.0663 

0.0561 

0,0510 

0.51 

é.W 

8.1« 

14.79 

80.40 

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1884 


LEGGI  S  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAIJA  -  1905 


o 
a 

p 

s 


NOMENCLATURA 

della  uiorci 


292 

16 

293 

16 

294 

2 

295 

2 

296 

2 

297 

2t 

298 

21 

299 

12 

800 

11 

301 

11 

302 

13 

Latta  in  lavoH  non  nominati.  .  .' 

—  in  stoviglie  per  uso  domesti^^o 

Latte  condensato  o  concentrato   ^  .  • 

—  fresco •   .1 

—  sterilizzato 

1 
LtTagne  od  ardeste  iii  lastre  gre^ie 

—  od'  ardesie' fé vigate 

—  per  scrivere 

Lsrorl  di  cartone  cornane 

—  di  cartone  fino  9  di  carta  pesta»  ^  « •  •  •  • 

—  in  getto  (figure  ed  ornati)  di  terra  cotta  o  di  cemento  • 


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tBOOI  E  Ì)£CaETI  DEL  KBONO  d'iTALIA  -  l905 


1685 


Basi  e  prezzi  delie  tariiic  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

li 

111 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
D  50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  2tì0 

krn. 

Uà  201 

a  300 

km. 

Oltre 
3  0  km. 

per 
tonnellata 

per 
curro 

Tonnellate 

I4re 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

ì: 


I  0.0612 

8.oe 


0.0561 

806 


0.0918 


• 

0.0459 

0.0406 

0.0306 

0.03i[)6 

S.10 

,.».18 

12.84 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

«.IS 

U.S2 

16.80 

Ò.0714 

0.0561 

0.0459 

0.0459 

8.1» 

18.77 

18.86 

— 

0.204 


0.204 


0.51 


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1886 


UOOI  E  DSCKETI  DEL  BBONO  d'iTÀLIA  -  1905 


Cias» 

della  UrJ 

NOMENCLATURA 

gementr 

s 

■g 

delle  ineroi 

€ 

deUsteriì 

e 

B 

9 

«8 

x 

1 

«3 

ilTS 

SOS 

21 

Layiffi  semplici  in  cemento  non  nominati 

6 

S04 

22 

Legna  da  ardere,  non  comprese  le  fascine  —  r>edi  allegato  3^ 
catrgorfa  5*  e  tariff'a  locale  n,  201,  pag.  306 

1 

305 

18 
18 

Lefname  di  acero,  di  ebano,  di  mogano,  ti  noce  d'Ifidia  e  si* 
mili  lesini  di  ebanisteria 

s 

S06 

—  io  forijfia  di  sarranieQta  o  di  allri  gdDsw  lavori  da  fide- 
gnamb  e  da  carradore,  comprese  Te  scale  a  oiano.   .  . 

4 

307 

18 
18 

"*-  in  lavori  non  norainaii 

2 

308 

—  non  nominato,  grecamente  preparato  o  sagon^ato,  com- 
prese le  doghe  finite  nuove  usate 

5 

309 

18 

—  non  nominato,  greggio  in  tronchi  d*a(bero  od  anche  sem- 
plicemente segato  0   squaldrato,   co|ne:  assalti,  doghe 
non  finite,  tavole  anche  cbngiuntb  al  due  a  due,  travi  e 
travicelli  di  ogni  specie,  pertiche  aeche  spaccate  e  ri- 
flesse per  cerchi  da  bottino  pali  non  nominati,  non  ec- 
cedenti la  lunghezza  di  u(  vagone 

6 

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LEOai  E  DECBETI  DEL  BEGKO  d'iTAUA  -  1905 


1887 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

miuimo 

fier 

carro 

1 

II 

Ul 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a  2U0 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

ToonelIaU 

lire 

Lira 

Ura 

Un 

Un 

Ura 

Lir« 

0.0510 


(    0.0663 
)    8  815 

I 

s 


l  0.0918 
f     4.59 


0.0765 
8.885 

0.306 
15.80 

0.4080 
20.40 


0.0561 

0.0108 

0.0408 

0.0357 

6.18 

10.80 

14.28 

— 

0.0408 

0.0306 

0.0306 

0.0306 

4.6» 

7.6S 

10.71 

— 

0.0714 

0.0561 

0.0459 

0.0459 

8.16 

18.77 

18.86 

— 

0.0765 

0.0561 

0.0459 

0.0459 

7.6S 

3             r» 

17.85 

— 

per  carro  da  6  tonn. 
0.306    j    0.26735   1    0.2295       0.2295 
80.60    I    57.40    I    80.85 

per  carro  da  8  tono. 
0.4080   I   0.3570   1   0.3060  1   0.3060 
40.80         76.50    I   107.10  I       — 


0.204 


0.204 


0.51 


0.51 


1.02 


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1888 


LEOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


9 
G 

U 
O 


3 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


310 

10 

811 

3 

812 

1 

313 

— 

314 

12 

315 

— 

316 

16 

317 

7 

318 

4 

Leirnl  da  concia  e  da  tinta  non  nominati  in  pezzi  od  in  ìscheg- 
gie 

Lefuiil  fraschi,  come  :  ceci,  cicerchie,  fagiuoli,  fave,  piselli  ed 
altri  non  nominati 

—  secchi,  come  :  ceci,  cicerchie,  fagiuoli,  fave,  lenticchie,  lu- 
pini, piselli,  vecce  ed  altri  non  nominati 

Letame  —  oedi  Concimi  naturali  (172), 

Libri  stampati 

Lignite  —  fiedi  Carbone  fossile  (118). 

Lime  0  raspe 

Lino  g:reggio  o  pettinato  in  balle  —  vedi  allegato  >  eatego^ 
ria  4^ 

Licori  in  bottiglie 


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LEGGI  E  DECBETI  DEL  BEOKO  d'iTALIA  -  1905 


1889 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  apeciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

li 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  ?00 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

'onnellate 

Uro 

Lire 

Un 

Ure 

Lire 

Ure 

Lire 

0.0969 

4.845 

0.0918 
4.59 

0.0612 
8.06 


0.0867 
9.18 

0.0510 
7.14 

0.0612 
6.12 


»  _  VoL.  II.  -  1905. 


0. 0612 
15^80 

0.0510 
12.24 

0.0510 
11.22 


0.0510 
20.40 

0.  0459 
16.88 

0.0408 
15.80 


0.0459 


0.0408 


0.0408 


0.51 


0.51 


0.204 


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1890 


LEU  Gì  £  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  -  1905 


o 

Q> 

B 


319 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


320 


325 


321 

10 

322 

12 

323 

9 

324 

2 

17 


liqmorl  in  botti  o  barili  —  vedi  all'agata  3^  categorie  8^  e  ^, 

I  turcoceioU  delle  boUi  e  dei  barili^deeono  essere  tarati 
a  perfetto  UoeUo  del  fusto  e  copèrti  con  una  lastra  di  Luta 
debitamente  inchiodaUt. 

IJaeÌT&  d'ogni  specie  liquida  e  solida.  —  Per  quella  caustica 
oedi  allegato  3^  categoria  2^ 

Litargirlo 

litografie 

Lveido  e  vernici  da  soarpe,  di  ogni  specie 

Lomaolie  o  chiocciole 

M 

Hacohine  agrarie,  come  :  locomolbili,  trebbiatrici,  aratri,  batti- 
trici, dicanaputatrici,  erpici  ed  estirpatoi,  falciatrici,  mie- 
titrici, rastrelli  automatici,  seminatrici,  sgranatoi,  spandi- 
6eno,  trebbiatoi,  trinciatrici  e  simili  —  cedi  iarijfa  locale 
n.Wi,pag,  316 7 .   .  .  . 


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LEGGI  E  DKCBETI  DEL  REGNO  DITALIA  -  1906 


1801 


Basì  e  prezzi  delie  tariffe  speciali 
coD  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  pei>correnza 

Peso 

Diritto 

miviinio 

JMMT 

l 

II 

Ili 

IV 

V 

fisso 

carro 

Dal 
a60 

Da  51 
a  100 

Da  101 
aSOO 

Da  201 
a3aO 

Oltre 

per 

per 

km. 

km. 

km. 

km. 

300  km. 

tonnellata 

carro 

Toonaliate 

Ur« 

Un 

Llr. 

Ur* 

IJr* 

Ur« 

Lire 

t).t)612 

0.0612 

0.0408 

0.0408 

1 
0.0408 

0.51 

5       i 

i   t.oe 

1 

«.IS 

10  80 

14.88 

— 

!   0.4080 

par  carro  <la  8  torni. 

1 

0.4060  1  0.3570  |  0.3060 

0.9060 

.    l.« 

[   80.4» 

.  40.80 

1    70.  M 

1  107.10 

) 

' 

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1892 


L£OOI  E  DECBETI  fi£L  REOKO  d'iTAUA  -  1905 


Q> 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


326 

17 

327 

17 

328 

17 

829 

17 

830 

17 

831 

7 

332 

7 

333 

8 

3S4 

13 

■aeehlHe  da  cucirò  (pedali,  crociere,  volanti,  bielle  di,  e  almi  li), 
spediti  separatamente 

—  da  cucire  e  simili,  senza  garanzia  per  le  avarìe  di  quelle 

non  imballate  o  non  incassate 

—  dinamo-elettriche,  di  peso  sino  a  100  kg.  ciascuna  e  oarti 

relative,  elettrostatiche,  magneto-elettriche,  fotografiche, 
stereoscopiche  e  simili,  incassate 

—  o  meccanismi  (o  parti  di)  non  nominati,  di   peso   supe- 

riore alle  5  e  fino  alle  10  tonnellate  per  collo,  senza 
garanzia  per  le  avarie  di  quelli  non  incassati  o  non  im« 
ballati : 

—  o  meccanismi  (o  parti   dì)  '  non   nominati,   di   peso  fino 

a  5  tonnellate  per  collo,  senza  ^ranzia  per  le  avarie  di 
quelli  non  incassati  o  non  imballali 

taglierie  dt  cotone  o  di  lino 

—  di  lana  o  di  seta  ...• • 

Kaglloli  o  tralci  di  vite 

Maiollclie  artistiche  e  di  collezione . 


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£BOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


1893 


Basi  e  prezzi  delie  tariffe  Bpeciaii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peao 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

DÌ  ni  ino 

per 

carro 

I 

li 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
3)0  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

ronnellate 

lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

(   0.1826 
)     6.68 


0.1122 
6.61 


0.1122 
12.24 


0.0918 
10.20 


0.1020 
22.44 


0.0714 
17.64 


0.0816 
6D.60 


.0.6612 
28.46 


0.0765 


0.0510 


0.51 


0.51 


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1894 


LEOOI  E  DECBEn  DEL  REGNO  d'jTAUA  -  1906 


7. 

ha 

2 
B 

9 

52 


S) 
6 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


deHatanSi 


•J 

della  ttfìfij 
il75 


335 


13 


Miiellehe  comuai,  anche  alla  rinfusa,  se  a  vagone  completo. 


336 


337 


338 


Hmderle  secche  col  guscio 


—  secche  sgusciate 


340 


15 

18 

21 


Maalekl  per  vanghe,  scope  e  simili. 


Mamette  o  apnobrogette  da  paVimienio 


4 
4 


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lì 

1 

1 

LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

1895 

Basi  e  prezù  delle  tariffe  apeciali 
con  concBsioni  di  peto  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

n 

ni 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

adOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

por 
carro 

Tooaellftte 

L«r« 

lira 

Lira 

Uf 

Lir* 

Un 

Lira 

0.306 
U.IIO 

0.4080 
20.40 

0.0G12 
8  Og 

0.1122 
5.61 

0.0612 
8.06 

0.0612 
8.06 


per  carro  da  6  tonn. 

0.306 

0.26775 

0.2295 

80.60 

57.40 

80.85 

per  carro  da  8  tonn. 


0.4080 
40.80 

O;  0612 
6  19 

0.0918 
10.80 

0.0612 
6.12 

0.0612 
6.12 


6U 


0.3570 
76  50 

0.0510 
11  22 

0  0714 
17.84 

0.0510 
11.22 

0.0510 
11.22 


0.2295 


0.0408 
10: 80 


0.3060 

0.3060 

107.10 

— 

0.0 101 

0.0408 

15.86 

— 

0.0612 

0.0510 

23  46 

-- 

0  0408 

0.0108 

15.80 

— 

0.0408 

0.0408 

15  80 

— 

0.0408 

0  0857 

14.28 

^ 

0.204 


0.51 


0.204 


0.204 


0.204 


1,02 


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1893 


S 


O 


Cd 
C 

o 

S 

6 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1906 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


841 

342 
343 

344 


21 

21 
21 

21 


345 


346 


23 


11 


Mftrmo  in  lastro  o  lastroni  semplicemente  segati,  in  blocchi 
od  in  massi  anche  squadrati  ed  in  pezzi  abbozzati  o  ri- 
dotti a  sagoma  —  vedi  tariffa  locale  N.  202,  pag,  308  . 

—  in  lavori  di  architettura  con  ornati,  esclusi  gli  oggetti 

d'arte " 

—  in  lavori  semplicii  come  :  balaustri,  capitelli,  camini,  cippi, 

colonne,  gradini,  lavatoi,  mensole,  mortai,  stipiti  ed  altri 
simili  lavori 

—  in  pozzi  semplicemente  abbozzati  o  ridotti  a  sagoma  per 

essere  poi  lavorati  in  balaustri,  capitelli,  camini,  cippi, 
colonne,  gradini,  lavatoi,  mensole,  mortai,  stipiti  ed  altri 
simili  lavori 

Mania  o  marga  per  ammendare  i  terreni 

t 

Kasserlxle  ed  arredi  di  casa  usati,  come:  biancherie,  mate- 
rassi, mobili,  stoviglie  ed  altri  utensili,  in  partite  com- 
plesse dichiarate  sgomberi  tn  conseguenza  di  cambiamento 
di  dimora • 


Per  le  masserie  ed  arredi  di  casa  usati,  CAmmimstra- 
gione  si  riserva  il  diritto  di  riconoscere  se  siano  usati  e 
di  chiedere  eziandio  la  proca  del  camàiamento  di  dimora 
che  occasiona  il  trasparto. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1987 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

miniaio 

per 

carro 

Tonnellate 


6 


Zone  di  percorrenza 

I 

li 

IH 

IV 

V 

Da  1 
a50 
km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
3oO  km. 

Lire 

Lire 

Llr»^ 

Lire 

Lire 

Diritto 
fisso 


per 
tonnellata 


0.0663 
S.8U 


0.0612 


I     8.06 


0.0612 
8.06 


0.056t 

0.0408 

0.0406 

6.12 

10.20 

14.28 

0.0618 

0.0510 

0.0408 

e.  12 

11.22 

16.80 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

6.12 

11.22 

16.80 

0.0357 


0.0408 


0.0408 


L.  0.204  per  carro  da  6  tonn.  e  km. 
L.a255  >  8     »  » 


0.1224 


6.12 


0.1224 
82.24 


0.1020 
22.44 


0.0816 
80.60 


0  0765 


Lire 


0.204 


0.204 


0.204 


0.51 


per 
curro 


Lire 


1.02 


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1998 


L19G6I  E  DECHETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905 


a 


B 

9 


847 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


348 


349 


10  Haterie  coloranti  fine,  corno  :  anilina,  arancione  (color  d'aran- 
ciq  vìvo  pep  mìeiatara)  —  azaMirro  di  raonlagtia  (carbe^ 
nato,  idrato  di  rame  naturale),  di  Parigi,,  di  Prussia,  di 
cobalto  o  smaltinQ  —  carminio,  cinabro  o  vermiglio»  coc- 
ciniglia, enooianina  —  estratti  tintoriali  io  genere  — 
gialli  :  di  Aladino,  reale,  minerali,  di  cromo  o  cromato  di 
piombo,  di  cadmio^  di  arsenico  (orpimento),  di  Napoli,  di 
Cassel,  di  Ck>loniaa 
vegetaJi  :  di  Pcrnambuco,  di  curcuma  ^  simili  —  indaco 

Siasta  tintoriale   vegetale)  —  lacca  carminata  —  licbeoi 
a  tinta; 

rosso  d'arsenico  (reslgar  o  risìguUo)  —  verdi  :  di  Ale- 
magna,  inglese,  eterno,  di  m<>ntagna,  di  vescica,  di  cromo, 
di  malachite,  di  Sassonia  —  e  simili  materie  coloranti 
fine  non  nominate 

Per  il  Giallo  e  per  il  Verde  (T arsenico  e  per  i  Cromati 
cedi  allegato  J»  catcfforie^  ^  e  5»  —  Per  il  Rosso  (f  crr- 
senico  oedi  allegato  3^  categoria  2^ 

10  —  coloranti  vegetali  comuni,  come:  campeggÌQ  ki-  tronchi 
od  in  iscbeggie  e  macinato,  corteccie  per  tinta  noti  no- 
minate e  macinate,  foglie  per  tinta,  galle  e  gallozze  non 
nominate,  legni  per  tinta,  oriana,  oriccllo,  radici  non  no- 
minate macinate  o  non,  quercitrone,  tornasole  e  simili 
materie  ooloraati  vegetali  comuni    ...  : 


10        —  coloranti  minerali  comuni,  non  nominate,  escluse  «le  terre. 


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I£OOI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1899 


Basi  e  preui  delle  tariffe  speciali 
con  condinoni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

I 

n 

ni 

IV 

V 

ilMO 

per 
carro 

Dal 
aSO 

lem, 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

aSUO 

km. 

Da  201 

«300 

km. 

Oltre 
800  km. 

tonnellata 

per 
eano 

TomMilate 

Ur* 

Un 

Un 

Lln 

Un 

Un 

Um 

(  0.0969 
Ì.84S 


0.0969 
4.Mft 


0.^765 
8.67 

0.0765 
8.67 


0.0612 
14.79 

0.061^ 
14.79 


0.051Q 
19.89 

0.0510 
19.89 


0.0459 


0.0459 


O.W^ 


0.51 


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1900 


LBOGI  £  PECBETI  DEL  BEG^O  d'iXALIA  -  1905 


Materie  fecali  o  dei  pozzi  neri  (escrementi)  anche  disinfettate 
con  torba  —  oedi  Concimi  naturali  (172). 

351  -*         —  non  nominate  che  esplodonoj  o  si  accendono  spontanea- 
mente o  per  lieve  attrito  -^  ^di  aUegaio  3^  ariieolo  1\ 

352  21    HaUonelle  o  piastrelle  di  maiolica,  di  terra  cotta,  non  nomi- 
nate e  di  cemento  semplice 

I 

353  21     Mattoni  e  mattonelle  comuni  od  ordinari  di  terra  cotta  anche 
per  pavimenti ^ 

354  ^    Merci  non  npminate,  né  strettamente  assimilabili  a  quelle  no- 
minate —  cedi  pag,  100,  ' 

355  15    Metalli  greggi  nqn  Dominati,  esclusi  i  preziosi 

356  16        —  lavorati  non  nominati,  esclusi  i  preziosi 


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ÌMàÙl  E  DECRETI  DEL  REGKO  D^ITALIA  -  l905 


1901 


Basi  e  prezzi  delie  taritl'e  speciaii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zona  di  percorrenza 

Diritto 

mìnimo 

per 

carro 

1 

li 

HI 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Toanollafc 

Lire 

Ure 

Uro 

Lire 

Lira 

Ure 

Lire 

i 


0.0612 
8.06 

(   - 


0.0612 
'  8.06 


i; 


0.0459 


- 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11.22 

18.80 

— 

— 

0.0406 

0.0408 

0.0357 

«12 

.10.20 

14.28 

•  —     , 

0.1612 

0.0510 

0.0406 

0.0408 

6.12 

11.22 

18.80 

— 

0.0357 

0.0806^ 

O.OS06 

0.0255 

4.06 

7.14 

10.20 

0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


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1W2 


LEqPI  E  DKCBETI  DEL  HEQNO  o'iTAIJA  -  1905 


o 


e 

E 

2 


NOMRNCLATURA 
marci 


delUUrl 
genert!i 

4 

deilaUril 
spedali 
0.15 


367 

15 

858 

9 

359 

14 

960 

14 

361 

15 

362 

9 

* 

9 

Metalli  non  nominati»  esclusi  i  preziosi,  in  limatura»  ritagli, 
rottami  e  tornituHt 


Mleela  di  o(gnl  sorta,  comprese  quelle  Bichford  dette  di  sicu- 
rozza  — ^  €^edi  alUgaio  5«  categorie  li^  e  1^ 


Miele  puro  od  anche  ceotrKbgato 


—  impuro. 


Per  miele  impupo  $i  eónsi^em  iiUanio  quello  di  tòlore 
oscuro  contenente  traccie  di  materie  eterogenee  od  un  miele 
liquido  privo  di  mnterie  eierogeriee  ekiamaào  eomumanenie 
melasse  di  miele,  il  quale  è  di  colore  oscuro  pia  del  miele 
impuro  e  si  ottiene  ^diunte  torehiaiura  dei  favi  e  coita  i 
lavatura  di  mastelli  che  hanno  contenuto  il  miele. 


Minerali  metalliferi,  aon  nominati 

Minio  di  piembo  (ossido  di  pionkbo)   ...... 

—  di  ferro  (ossido  Ai  ferro  naturale  macinato) 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  d'iTALIA  -  1"906 


1903 


Basi  e  prezzi  delle  tarifife  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minltaio 

per 

carro 

I 

n 

UI 

IV 

V 

fiaao 

Dal 
a&O 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
SOO  km. 

per 
tonnellata 

per 

curro 

Lira 

Lire 

Lira 

Lira 

Lira 

Lira 

Ura 

i: 


0.0765 


0.0714 


0.0612 


l     8.06 


0.0765 

0.0510 

o.e«9 

0.0406 

7.66 

12.76 

17.  M 

— 

0.0408 

0.0408 

O04Ó8  ■ 

0.0357 

6.81 

8.M 

18.77 

0.0612 

0,0510 

0.0408 

0.0408 

6.U 

11.82 

16.80 

a.di 


0.51 


0.204 


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Id04 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTAUA  -  1905 


s 


o 
u 

a 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


364 

17 

365 

16 

366 

11 

367 

11 

368 

11 

369 

11 

370 

16 

371 

16 

372 

16 

373 

16 

Miraratoiiy  contatori  o  registri  del  gas,  senza  garanzia  per  le 
avarie  di  quelli  non  incassati  o  non  imballati 

Misure  di  capacità,  in  ferro  od  in  legno 

Kobllia  di  legno  curvato,  di  canne  d'India,  di  bambù  e  simili. 

—  non  nominata,  imballata  od  incassata 

—  non  nominata,  né  imballata,  né  incassata,  senza  garanzia 

per  le  avarie  .  | 

l 

Molinelli  0  macinini  da  caffè,  da  formaggio,  da  pepe,  in  legno 
od  in  metallo 

Molle  da  carrozze  e  da  carri  per  vie  ordinarie 

—  spirali  per  mobili.  .  •  ,  .' 

i 

Moneta  erosa  di  bronzo,  di  nichelio  o  di  rame 

Morse  da  fabbro-ferraio 

i 


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LEGGI  E  DECRETI  BEL  BEGKO  D'iTALIA  -  1905 


1905 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  ■  pedali 
con  coudi sioni  cy  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 
per 

1 

li 

UI 

IV 

V 

fisso 

carro 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Tooneltale 

Ura 

Lire 

Lira 

Un 

Lira 

Lire 

Ur« 

3 

0.1224 
6.12 

0.1224 
12.24 

0.1020 

'  22.44 

1  \ 

1 

0.0816 

80.  ep 

0.0765 

0.51 

3 

0.1530 
7.65 

0.1530  J 
15.80 

0.1224 
27.64 

0.0918 
86.72 

\ 

0.0816  • 

f     ' 

•  =  0.51 

f 

•.     •■ 

>Q  —  VoL.  a.  -  1906. 


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I90d 


LfeCGI  E  BfcCREtl  DEL  REGNO  D^ITALTA  -  1906 


374 


375 


376 

377 
878 

379 


9 
9 

20 


MOflto  in  botti  0  barili  *-  cedi  aUJcgato  >  categoria  7^  .  .   . 

Le  boi  i  ed  i  barici  non  dootanno  essere  tappali  al  eoe- 
chiume^  ma  dooran^o  avere  un  cannello  che  sì  e^eoi  per 
un  cerio  tratto,  affinché  abbimo  sfogo  i  gas  generaci  dalla 
fermenioisiwie, 

KuliiiMil  da  guerra,  ospia  proiettili  carichi^  cartuccieri,  ca- 
riche e  cartocci  per  caiinòhi  eisirtillii  kon  miihitì-di  Innòeco 
fulminante  —  vedi  ideila  NomènclcUura  ti  nome  della  mar' 
tarla. espl0sipa  di.  cui  Siono  ca/ticfù  e  l'aUfegato  3*. 

N 

I 

Nfl|troBe|  soda  d'Egitto  q  carbonato  naturaci  di  soda  J  .  .   . 

NfjQliiiA  —  ve^i  allegato.  3<*  categoria  9* *.  *   •   * 

Hip»  animale  o  di  ossa  e  nero  fui[io  vegetale  —  Per  qjuest'ui- 
tinio  vedi  aUegaio  3^  categoria  6^.  .   .  .' 

-—  minerale.  —  vedi  allegcUo  3^  categoria  3* 


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LEoai  B  DÉCÈfein  rasL  iìeonò  B'ÌTXirA  -  190ft 


i4W 


Basi  e  prexzi  delie  tariffe  speciali  ' 

con  condisìout  di  peao  od  a  carico  completo 


Peto 

miiAiiio 

per 

àlrtò 

fooMlUte 


Zone  di  pereorrensa 


Dal 
a60 

kOL 


lir« 


Da^l 

a  100 
km. 


Lira 


m 


Daim 

a  Suo 

km. 


Lira 


IV 


Da  201 

aSOO 

km. 


L^ 


01tr« 
300  km. 


Ura 


DiritU 


tonnellata 


Ura 


Lira 


a.«6i? 


I     8.06 


\ 


0.0766 
8.82S 


0.0663 
7.14 


LOBfO 


0.0610 
18.24 


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j     *.<.'.KJ 


0.0408 


0.0408    ' 


0.0408 


0.2ÓI 


i        1 


0.51 


«■   I 


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1606. 


LfeOttt  B  titCStfìX  BEL  ftSOKO  vflTAUk  -  ld05 


ì 


7: 


O 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


380 
881 
382 
383 
384 


886 


887 


Herrl  e  tendini  di  bue,  greggi  ^-  òedp  allegato  ^  categoria  >• 
niratl  Qon  nominati  —  oedi^allcfaiù  >  categotia  >  .  .   •  . 

HltreèeulBa  -^  vedi  allegalo  >  categoria  3^ 

HttrogUeeriBA  —  cedi  allegato  >  articolo  i* 

Neeeloll  ed  altre  ossa  di  frutta  n^n  nominali,  non  infranti    . 

iMolMle .  ., : 

Veel ,....• 

.  o 

I 

I 
Oggetti  di  cancelleria  non  nominati  • •   ... 

Oleina  od  acido  oleico  —  codi  allegato  >  categoria  ^  .  .   . 

Oleegrate ) .  .  .  .  j  . 


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ISGOI  E  DECRETI  DEL  REG^O  d'iTALIA  -  1905 


1909 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peto  od  a  carico  completo 


Zone  di  peroorranu 

i 

Pe«o 

Diritto 

kinin&o 
per 

I 

n 

ni 

IV 

V 

ilMO 

Dal 
«50 

Da  51 
a  100 

Da  101 
a  200 

Da  201 
a300 

Oltre 

per 

per 

km. 

km. 

km. 

km. 

SCO  km. 

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Un 

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j  0.0612 

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0.0510 

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liBOGI  Tf  DEC^STf  0£t  BEGI^q  V^lTi^A  -  1905 


;^SSe= 


E 
2 


I 

■  9 


390 
391 

392 


394 


3^7 


398 


NOMENCLATURA 


Pll«  dì  mai^orle,  di  Ipuru  od  aHoro 

—  di  olivf  e  di  altni  vegetali  noa  noinifiati,  ia  bofiigUe  — 
oedi  alUgcUo  J»  c^cgoria  S^ 

—  di  oliva  e  di  altri  vegetali  non  nomii^ati,  in  botti,  barili, 

o  vasi  di  metallp  cerchiati  in  ferro  od  in  recipienti  di 
latta  Mcatole»  sipgnoni  e  Rimili)  racchiusi  in  casse  od 
anchtV  sciolti  se! a  vagone  completo,  ma  senza  ^ransia, 
in  qucÉst'ultimo  o^so,  per  le^dispersioi^i  —  odd«  delegato  S^ 
caicgofia  5» .  .  ' .  ,  •  . 

—  di  oliva  in  pelli,  ma  pdf  a.  vifoiip  cpmf V)lf  e  Sen||§  pi- 

ranr.ifll  per  le  cvjcntuàu  dispersioni  -r-  oeéU  allegato  3* 
categoria  5* .   •  . 

—  di  pcsoc,  in  barili  —  ficdi  allogalo  3^  categoria  5«  .   ,   . 

—  di  ricìijo  medicÌDlBile  —  oedi  allegato  ^»  categoria  5*  .  . 

Olire  in  conserva • 

—  in  natura 

Oltrraiare  (aziurro  minerale)  —  vedi  Maiprie  colonuiti  Jine 
(HI).    .  ^  ~ 


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LBGOI  £  BECBETI  QEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


.mi 


Basi  e  pressi  delle  tariffe  speciali 
eon  eondisioni  di  poso  od  a  earìoo  oompleto 


Zone  di  peroorrenza 

Peso 

Dirltt* 

minimo 
por 

I 

II 

ni 

IV 

V 

fino 

carro 

Da  1 
a60 

DaBl 
a  100 

Da  101 
aSOO 

Da  201 

aaoo 

Oltre 

t» 

P« 

km. 

km. 

km. 

km. 

800  km. 

tonnellata 

eano 

Toonellsto 

lira 

Un 

Lira 

Un 

Un 

Ura 

Un 

0.0612 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

0.204 

5 

8.06 

6.12 

11.22 

16.86 

— 

5      j 

^  0^fl969 

0.0765 

0.0612 

0.0510 

0.0450 

0.51 

>    4.846 

8.67 

14  79 

19.8» 

5 

0.0612 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

0.204 

S.06 

6.1^ 

11  22 

16.80 

— 

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1912 


3 


O 


LEGGI  E  DECE£TI  DEL  SEGNO  d'iTAT.TA  < 

-  1906 

Clft»6 

' 

della  Ur:f3 

NOMKNCLilTURA 

generai€ 

• 
della  Urifi 

delia  flueroi 

399  —     OrlABa  —  06(2t  Materie  eolorcaUi  vegetali  comuni  (818). 

400  —  Orleello  (pasta  tintoriale)  —  uedi  Materie  coloranti  oegetali 
comuni  (MS). 

401  —     Orine  —  oedi  Concimi  naturali  (172), 

402  11  Oroloferie,  escluse  quelle  da  tasca  montate  in  oro  od  ar- 
gento.  ...  V 

403  3  Ortagrlie  e  verdure  fresche,  come:  aglio,  angurie,  capperi,  car- 
ciofi, carote,  cavoli,  cipolle,  citrioli,  cocomeri,  finocchi,  me- 
loni, napi,  peperoni,  pomidoro,  porri,  rape  e  simili  —  oedi 
la  tariffa  épeciale  n,'SO  pag.  295  e  le  locali  n.  61  e 
n.  206,  pog.  296  e  314    ........  ^ 

404  23  Ossa  greggio  e  raschiatura  di  ossa  ed  ossa  sgrassate  —  jyedi 
allegato  3^  categoria  1^ 

t 

405  9  Ossido  di  metile  (gas),  compresso  od  allo  stato  liquido  —  oedt 
allegato  3^  categoria  7» \  ......    . 

406  9    OssUreno  -^  oedi  allegato  5*  caiegoria  7» 


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I.EOOI  E  DECRETI  DEL  BEONO  d'iTALIA  -  1906 


1918 


Basi  e  preszi  delle  tariffe  speciali 
con  condiuoni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  dì  percorrenza 

Diri4U 

minimo 

per 

carro 

1 

II 

m 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 

km. 

Da  51    . 
a  100 
km. 

Da  101 
a  200 

km. 

Da  201 

adOO 
km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

carro' 

Toaoellate 

Ure 

Ure 

Un 

Lire 

Lira 

Lire 

.    lire 

0.0918 
4.59 

ì  0.0646 
;      8.28 

0.0561 
8. 80» 


0.0510 
7.14 

0.0528 

5.87 

0.0459 
5.10 


0.0510 
12  24 

0.0470 
10.57 

0.0408 
9.18 


0.0459 
16.88 

0.0411 
14.68 

0.0357 
12.75 


0.0408 


0.0294 


0.0306 


0.51 


0.204 


0.204 


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19U 


ì 


8 


LBOOX  K  9EGSBTI  DEL  REOKO  d'iTALU 

•1906 

Clutt 

della  urd 

NOMBNCLATURA. 

g— 

delle  merci 

• 
della  U!di 
apeòa.'. 

ilTo 

407 

— 

408 

15 

409 

16 

410 

15 

411 

16 

412 

7 

413 

11 

414 

— 

-     OitMe  in  Ali  —  f>edi  Filo  d'ottone  (289  e  840). 


in  fogli,  lamine,  lastre,  pani,  piastre  e  verghe  a  fasci 


~  in  lavori  non  nominati 


—  in  limatura,  ritagli,  rottami  e  tornitura 


—  in  tubi. 


Ovatta  di  cotone. 


Paglia  da  oappeili  preparata  in  mazzetti  ^er  treccie^ 
—  comunlB  in  balle  —  oedi  Fbraggi  (SM). 


2v 


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£^0I  B  DECBBTI  DKL  «EOVO  d'iTALIA  •  1905 


\m 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  ■i>eciaU 
•OH  condiiioni  di  peto  od  a  earìco  eompleto 


Zone  di  pereorrenia 


Dal 
a50 
kiiL 


Un 


Da  51 

a  100 

km. 


Un 


ni 


Da  101 

a200 

km. 


Lira 


IV 


Da  201 
aSOO 

km. 


Lira 


Oltre 
300  km. 


lira 


Diritio 


tonnellata 


Lira 


eano 


i 


0,0612 
8.06 

0.0612 
8.06 

0.0612 
8  06 

0.0612 
8.06 


• 

t 

0.0612 

0.0510 

e.  12 

11.22 

0.0012 

0.0510 

«18 

11.88 

0.0612 

0.0610 

e.  12 

11.22 

0.0612- 

0.0610 

«.IB 

11.22 

) 

r 

* 

0.0408 
lfi.80 

'0.0408 
U.M 

0.0408 
1S.8» 

0.0408 
1S.M 


0.0408 


0.0108 


0.0408 


0.0408 


0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


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1916 


LEOOI  E  DECBETI  DEL  SEGNO  o'iTALU  -  1906 


4> 

E 

3 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


415 

— 

416 

11 

417 

11 

418 

15 

419 

16 

420 

18 

421 

18 

422 

— 

423 

16 

424 

2 

Pftfllerleel  in  ferro,  a  rete  metallica,  a  molle  oyali  o  spirali 
ovvero  a  liste  a  reticolato  con  molle  ;  seoza  garanzia  per 
le  avarie  di  (quelli  non  imballati  o  non  incassati  —  cedi 
Ferro  {mobilia  in)  (889). 

—  elaàtioi  a  molle  sbirali,  non  imballati  nò  incassati»  senza 

garanzia  per' le  avarìe 

—  elastici,  a  molle  spirali,  imballati  od  incassati 

PakfOBg  in  lastre  od  in  piastre.  ...•»... 

—  in  lavojri  npn  nominati  ......  ^ «  « 

Pale,  palottià  forche  ed  altri  simili  utensili  di  legno 

Pali  per  linee  telegrafiche  e  telefoniche 

Panini  da  caccia  —  oedi  Piombo  in  migìiarola  (470). 

Panehe  di  ferro  o  di  ghisa,  con  legno,  per  giardini.  .... 

Pane  comine,  compresi  i  grissiiii  ed  il  biscotto  ordinario  di 
mare  •« ••.., 

i  I 


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LkCtClt  B  DkCB&tl  ìat.  bEQHO  o'iTAUÀ  -  IdOÒ 


idi7 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

CATTO. 

I 

U 

ni 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a20a 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

tonnellata 

cano 

ToMMlIftto 

Un 

Un 

Lira 

Un 

Un 

Un 

lAn 

r; 


0.0612 
06 


0.0918 
4.10 


. 



1 

i 

'     (     i 

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1    1        : 

>    \ 

>  »  • 

•    -          1 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0357 

a204 

«.12 

11.22 

16.80 

0.(J714 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

0^51  . 

8.16 

U.79 

te.  40 

**    — • 

' 

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191« 


LBOoi  B  mcxtn  est  tsOiro  d'Italia  -  190& 


I 


E 

9 


4 

è 


dfiUfl  merci 


a^]atifì& 

4elliftlrìii 

ttfeMt 

a.1S 


426 

23 

426 

11 

427 

18 

428 

— 

429 

6 

430 

2 

481 

8 

482 

10 

ÉaMlto  per  alimentazione  del  bclitiame 

l^aatari  nuoirt,  d'ogni  apeeie,  noti  nominati 

—  e  corbe)  nuovi,  di  canna  e  di  vimini,  vuoti 

'  —  ed  altri'  recipienti  di  canna  "e  di  vinlini  vuoti  usati  — 
9edi  Bedpiémì  ouoii  u»aU  (W)* 

Éaraiia  in  i^ani  —  vedi  aUegaio  >  eaiegoMa  5* 

Vaile  da  veifmtcellaio 

fatate •  .  . 

I 

teoe  £freca  e  colofonia»  pece  miUeMè  é  péce  tMk\é  o  pece 
nera  —  vedi  aUegétOrS^  c/fUégor^  5*  •••••..,.  . 


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tBOOI  B  BÈCKEXl  BK.  BSaiTO  d'iMUA  •  1906 


1919: 


*          Basi  6  prezzi  delle  tariffe  epeciali 
con  eondiaioui  di  peto  od  a  carico  completo 

IVlM 

Zon»  di  percorrenxa. 

Diritto 

Diinìno 
carra 

1 

D 

01 

IV 

V 

Has» 

«SO 
km. 

DsBl 

a  100 
km. 

UftlOl 

•  200 

km. 

D»201 

aaoo 

km. 

Olir* 
300  km. 

toniwlUta 

eart* 

roonsliate 

IJra 

Un 

Un 

Un 

Uf 

Un 

Un 

L.  0. 804  per  carro  da  €  tonn.  o  km. 
L.  0.255  »  8*      >  » 


0.0612 
8.06^ 

0.0612 
8.06 

8.818 

0.0612 

I     806 

I 


0.0612 

e.  18 

0-0612 
6.12 

0.0459 
5.61 

0.0612 
6.12 


0.0510 
11.82 

0.0510 
11.88 

0.0408 
9.68 

0.0408 
10.80 


0.0408 
1«:86 

9.0408 
18.89 

0.0408 
18.77 

0.0408 
14.88 


0.0408 


0.0408 


0.0357 


0.0408 


0.204 


a204 


0.204 


0.51 


1.92 


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idao 


V 


433 


434 


u 

e 

•e 

Ji 

? 

1. 

o 

t4& 

e 

2^ 

t&£^Ot  E  HECKEtl  D^  BKaHO  D^ITAXJA  - 

.1906 

' 

cune 

della  Uria 

NOMENCI^ATUttA 

geDenbj, 

ielle  merci 

•      1 
deUa  taiifii 
Bpedak 

D.13 

437 


438 
439 


Peli  d'animali  non  nominati,  esolusL  la  lana,  il  crine  e  le  se- 
tole  

Pèlli  camosciate  o  yerniciate 

—  conciate  d'ogni  specie,  non  nominate,  anche  con  lana  o 
pelo 

—  greggio  secche  ed  anche  salate,  di  aKuello,  camosdo, 
capra,  capretto,  corvo,  coniglio,  daino,  lepre  e  simili  — 
Per  quelle  salato,  aedi  cUlegato  >  categoria  > 

k 
,1  «       ,  • 

—  greggio  secche,  di  bue,  vacca,  vitello,}  cavallo,  bufalo, 
cammello,  montone,  pecora  e  di  altri  gi^ossi  animali  ; 

J peggio  fresche,  come  sopra*  insalamoiate,  salate  od  in- 
cinate,  in  sacchi,  ceste,  botti  o  barili  —  Per  le  greggie 
fresche,  ecc.,  vedi  allegato  >  categoria  P^ 

^  in  lavori]  non  nominati i  .   .   • 

—  (ritagli  di)  in  lavori,  come  :  suole,   tacchi  o  talloni  e  ai- 

miU 


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hBGOl  E  DECRETI  DEL  UKONO  DITALIA  -  1905 


1921 


Basi  e  prer  :  '-elle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  .    ìo  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

D  i  r-  i  1 1  0 

Tiininio 

per 
carro 

I 

II 

III 

IV 

V 

fìsso 

Da  1 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 
km. 

Da  201 

adOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

oc  nel  late 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

i    0.1122 
)     5.61 

0.1122 
5  61 


0.306 
15.30 

0.4080 

ao.4o 


0, 1122 

0.0816 

0.0714 

0.0714 

11.22 

19.88 

26.62 

— 

0.1122 

0.0816 

0.0714 

0.07M 

11.82 

19.38 

26.62 

— 

0.306 
60.60 


per  carro  da  6  tonn. 

0.2295 


0.26775 
57.40 


60.65 


per  carro  da  8  tonn. 

0.3060 


0.4080 
40.80 


0. 3570 
76.50 


107.10 


0.  2295 


0.3060 


0.51 


0  51 


1.02 


21 


VoL.  IL  -  1905. 


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11*22 


LEGGI  B  DBCRETI  DEL  REGXO  d' ITALIA  -   1905 


o 


NOMENCLATURA 

delle  merci 


e 
n  "' 


140 

11 

411 

2H 

442 

11 

443 

5 

414 

12 

415 

11 

44t) 

— 

447 

2 

448 

2 

449 

— 

4:7) 

-> 

ir.i 

<) 

Pelliccerie 

Penne  di  pollame,  (Vocìi  e  simili  (oscluso  il  pìmnino  d'ofu  o 
le  penne  d'oca  da  scriveiv),  s«-<?lie  por  la  fabbriijizioiie  di 
guanciali,  trapunto  e  simili 

Pennelli  d'ogni  specie 

Pepe 

Pergamena  .  .   .  .' 

Persiane  composte  di  fubcelliiii  o  di  assiccelle  di  hjgno  o  di 
giunchi,  unite  con  spago  o  filo  metallico 

Pesce  guastp  od  avanzi  di  pesce,  per  concime  —  vedi  Conctniì 
naturali!  (172). 

Pesci  afiumijcati  o  secchi 

—  all'olio  od  in  conserva,  non  nominati 

—  freschi 

—  inai'inati  o  carj»ionn*i,  nel  sale  (u\  insahimoiati 

Petardi   -    rrdì  <d(ofj<i(n  >  ntfrgnrui    />. 


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lEOai  B  DECHETI  DEL  REGNO  d'ITAIIA  -  lOOfi 


1923 


Basi  e  prezzi  delle  tariiTc  speciali 
con  condiziODÌ  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

miniino 

per 

carro 

1 

!1 

III 

IV 

V 

fìsso 

Da  1 

a  50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
3^0  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

looneliata 

I.ipe 

Lire 

Lire 

Lire 

lire 

Lire 

Lire 

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19:5  i 


T.KGCI  K  ììhA'HKTl  DEL  HKGISO  I)  ITALIA  -   1906 


C 

C 
o 

£     i 


5^. 


NOMKNCLATURA 
delle  merci 


Classe 
della  tartìi 

generale 

e 

della  tarici 

spedai 


452 

19 

453 

11 

454 

8 

455 

8 

456 

9 

157 

458 

:^o 

4M) 

21 

Petrolio,  alti*i  olii  minorali  ed  olio  di  catrame  —  oedi  alle- 
gcUo  >  categorie  5»,  5*  e  ^   ...   .       

Pianoforti,  harmonium,  fisarmoniche,  molodium,  melopiani,  in 
casse  

Piante  e  piantine  viventi,  con  o  senza  vaso,  in  ceste  o  casse 
coperte  di  tela  o  di  paglia,  e  piantoni  fruttiferi  od  orna- 
mentali non  imballati,  il  tutto  senza  garanzia  per  le  avarie 

—  e  piantoni  fruttiferi  od  ornamentali,  imballati   od   anche 

semplicemente  fasciati  con  paglia,   senza  garanzia  per 
avarìe 

Plorati  non  esplodenti  airurto,  come  polvere  Brugère,  di  A- 
bol,  ecf .  —  oedi  allegato  5"  categoria  13^, 

—  di  potassio,  di  piombo,  ecc.,  esplodenti   all'urto   —    cedi 

allogato  3^  articolo  7» 

Pietra  pomiot?  in  pezzi  od  in  polvere 

Pietrame  in  j«:enere  —  pidn»  da  ralce  e  da  fjresso,  ciottoli. 
!.rhÌHÌu  e  pi^trÌHiM) * 


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1 


LKOGI  E  DKCUKTI  DKL  RKGNO  DITALIA  -  1906 


1925 


Baai  e  prò 7:7. i  delle  tapiflV'  Rpeciali 
con  coTìdiz'oni  di  poso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tic 

minimo 

per 

carro 

1 

11 

111 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  »  )0 
km. 

Oltre 
310  km. 

per 

tonnellflta 

per 
carro 

Tonnellate 

Lire 

Lire 

Lira 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

0.0612 
8.06 


i    0.1122 
)     5.61 


0.0969 


/    4.845 


0.0612 
}     8.06 


0.0459 


ì    2.295 


\ 


0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11.22 

15.80 

— 

0.0918 

0.0714 

0.0612 

0. 0510 

10.20 

17.84 

28.46 

— 

0.0765 

0.0612 

0.0510 

0.0459 

8.67 

14.79 

19.89 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11.22 

15.80 

— 

0.0357 

0.0306 

0.0306 

0.0255 

4.08 

7.14 

10.20 



0.204 


0. 51 


0. 51 


0.204 


0.204 


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1926 


c 
o 

£ 

B 


4(J0 


401 


462 


163 


'1G4 


20 


21 


21 


21 


20 


LEGGI  E  DEGKKTI  BEI.  UKGNO  d'iXAUA  -  1906 


' 

Class' 

della  t:t?:. 

NOMENCLATURA» 

geueraic 

e 

delle  uierci 

della  tari 

9i 

ape  ciak 

1 

n.7:. 

Pii'ire  l'Oli  per  afiRlare  e  molari  da  ari-otan 


-  grcgglfe  o  grossolanamente  lavorate,  <ìi  peso  fino  a 
5  tonnellate  per  pezzo,  comprasi  i  granili  e  la  lava  per 
lastricali  ^basoli)  —  cedi  UulJJ'a  locale  n.  202,  [Mig.  308  ^ 


lavorate  a  scalpello  piano  od  alla  martellina,  di  peso  fino 
a  5  tonnellate  per  pezzo 


levigate  od  arrot^ito  in  lavori  soniplici  e  di  ornato,  escluse 
le  opere  d'arte,  di  peso  fino  a  5  tonnellate  per  pezzo . 


—  hVo^'ralìclK*  e  simili. 


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LEGGI  £  DEC&ETI.  DEL  ££G^0  b'iTALIA  -  1905 


19-7 


Basi  e  prezzi  delle  taritl'e  speciuh 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico^  completo 


Pe»o 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

mioimo 
per 

I 

li 

Ili 

IV 

V 

fìsso 

carro 

Da  1 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a  200 
km. 

Da  201 

a3<J0. 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 

carro 

'lo.imlla»e 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

5 

0.0612 

0.0612 

0.0510 

0. 0408 

0.0408 

0.204 

S.06 

6.12 

11.22 

15.80 

8 

0.0561 

0.0459 

0.0408 

0.  0306 

0.0306 

0.204 

3805 

5.10 

9.18 

12.24 

— 

0.0612 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

0.204 

5 

8.06 

6.12 

11.22 

15.80 

— 

1 
8 

)       "" 

— 

0.0408 

0.0408 

0.0357 

0.204 

}       _ 

6.12 

10.20 

14.28 

— 

5 

0.0969 

0.0969 

0.0714 

0. 0612 

0.0612 

0.51 

4.845 

9.60 

16.88 

22.95 

— 

8      > 

i 

0.0867 
^    4885 

0.0663 
7.65 

0.0561 
18.26 

0.0459 

17.85 

0. 0459 

.   0.51 

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192.S 


LKGGl   K  1>E('RET1   DKL  REGNO  d'iTAOA  -  1905 


9 
C 


£ 


o 
te 
S 


NOMRNCLATURA 

delle  Uiorci 


della  iwt 

»> 
della  Un: 

speci  ■  ■ 


465    21     Pietre  da  molino  o  macina,  di   peso  fino  a  10  tonnellate  per 
pezzo  

4r)6     3     Pine,  frutti  del  pino,   anclie  :alla  rinfusa  se  a  vagone  com- 
pleto   

467  3    Pinoli  col  guscio 

468  3  -sgusciati.  .  .   .! 

469  15     Piombo  in  fogli,  lamine,  pani,  piastre  o  verghe  a  fasci       .    . 

470  10        —  in  migliarola  (pallini  da  caccia)  e  piombi  per  la  chiusura 
di  vagoni,  di  colli  od  altro; 
in  tubi  anche  stagnati  internamente 


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1.KGG1  t:  DKCEKTi  DEI,  HKGìNO  d'iTAIJA   -  1905 


1929 


Basi  e  p^ez^i  delie  tarine  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  compie 

0 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

[ràinimo 

per 

carro 

I 

li 

Ili 

IV 

V 

fìsso 

Da  1 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a  200 

km. 

Da  201 
a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 

carro 

Foonellate 

lir« 

TJre 

Un 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

0.0612 
8.05 


0.0663 

a.  315 


0.0612 


)  8.06 

ì   0.0612 
)     8.06 


0.0612 


ì     8.06 


S 


I 


0.0612 

0  0510 

6.12 

11.22 

— 

0.0408 

6.12 

10.20 

0.0459 

0.0408 

5.61 

9.69 

0.0612 

0.0510 

6.12 

11.22 

0.0408 

0.0408 

5.10 

9.18 

0.0612 

0  0510 

6.12 

11.22 

0. 0408 
15.80 

0.0408 
14.28 

0.0408 
13.77 


0. 0408 
15.80 

O.tSOG 
12.24 

0.0408 
15.80 


0.0408 


0.0357 


0.0357 


0. 0408 


0.0306 


0.0408 


0.204 


0.201 


0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


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IdSO 


LBOGI  £  DKGH£:iI  DEL  B£GJ\'0  d'iTALIA  -  1906 


9 
C 

ì 


KOMENCLATURA 

delle  merci 


471 


478 


15 


472 

11 

473 

11 

474 

3 

475 

11 

47G 

— 

477 

9 

21 


Piombo  ili  limatura,  ritagli,  rottami  e  tornitura 

Pipe  ih  gesso,  di  legno,  di  schioma  e  «li  terra 

—  grossolane  in  terra  cotta  e  cannuccie  per  pipa.    .    .  *.   . 

Pistacchi  (frutta  di)  con  o  senza  guscio . 

Piarne  ed  acconciature  di  piume 

Pollftme  vivo  o  morto •. 

Polrere  da  fuoco  ed  esplosivi  affini  —  nedi  allegato  5"  cede- 
goria  /,>, 

.    .  —  di  marmo,  di  ardesia  e  di  porcellana 


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LEGGI  E  HBCBSTI  DEL  REGNO  D^ITALIA  -  1905 


1931 


Basi  e  prezzi  delio  tariffe  Bpeciali 
con  coadizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


jnn«liato 


Zone  di  percorrenza 

1 

li 

Ul 

IV 

Da  1 
u  50 
km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a  ?00 
km. 

Da  20i 

aSOO 

Ivm. 

Mr« 

Lire 

Lire 

Lire 

Oltre 
3  lO  km. 


Lire 


Diritto 

fìsso 


per 
tonnellata 


Lire 


per 
carro 


Lire 


0.0612 
3.06 

0.  or,6i 

2.805 


0.0C12 
8  06 

0. 0459 


)    2. 


295 


0. 0510 

0.0510 

.  0.0408 

6.61 

10.71 

14  79 

0.0357 

0.0357 

0.0306 

4.59 

8.16 

11.22 

0.0<il2 

• 
0.0510 

0.0408 

6.12 

11.22 

15.30 

0  0357 

0.0306 

0.0306 

4  08 

7.14 

10.20 

0.0357 


0. 0306 


0.0.108 


0.0255 


0.204 


0. 204 


0.204 


0.  2(M 


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Ì\)Ò2 


LA.GG1  K  Dt-t  dLTl  DLL  iLkAJSu  D*iiAlJLA  -    1905 


e 


NOMKNCLA  TUKA 
ciciL«  lutarci 


r 


479 

9 

480 

— 

481 

2 

4^2 

17 

483 

13 

484 

13 

485 

9 

m* 

9 

487 

9 

488 

9 

489 

21 

Polrere  Horaley,  Pelil  e  simili  esplosivi  contenenti  clorati  — 
ctfdi  uUt*gato  3^  C€U**gorui  /-!•. 

P0MlÌ«r»  —  cedi  Orlagli*'  (406). 

—  (conserva  o  salsa  di) 

I 
Pompe  a  mano  d'ogni  genere,  comprese  le  iiTOtralrici  per  le  viti. 
Poreelluie  artistiche,  con  rilievi  e  da  collezione 

—  comuni,  anche  dipinte,  dorate  e  con  fregi 

Potuu  (bicarbonato  di) 

—  (carl)onato  puro  di)  e  (solfato  di) 

—  del  commercio  (carbonato  greggio  di)  od  allume  di  feocia 
e  caustica  per  arti 

Potassio  (metallo)  —  cedi  allegato  >  categoria  It^  ,  .    .   ,    . 
Poziolana 


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LROai  K  DKCRKTI  DKL  REGNO  n'iTALIA  -   1905 


193S 


Basi  e  prezzi  delie  tarìUe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peto 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

in 

IV 

V 

fìsso 

Dal 

a  50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a  200 

km. 

Da  201 

adOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Tonnellate 

Un 

Lire 

lire 

Lire 

Ure 

Ure 

Lire 

^   0.3326 
^     6  68 


0.  0765 
'    8.825 


s 


0.0  •>12 


^     8.06 


0.  0451) 


s 


0.1122 

0. 1020 

0.0816 

0.0765 

12.24 

22.44 

80.60 

0.0663 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

7.14 

12.24 

16.82 

O.0612 

0.0510 

0. 0408 

.0.0408 

6.12 

11.22 

15.80 

__ 

0.0357 

0.0306 

0. 030ri 

0. 0255 

4.08 

7.14 

10.20 



0.51 


0.51 


0.204 


0, 204 


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1?»31 

LEOOI  E  DKrilETI  DEL  HRGHO  d'iTALIA  - 

.  1906 

Cia>- 

do"a  U' 

KOMF.Mr.LATURA 

i?enera| 
e 

S 

delle  merci 

dellstt- 

g 

5?; 

te 

O 

speeùH 

190 


491 


49.> 


403 


-191 


u>r. 


il 


20 


Preparati  anticiittoganiici,  perono^fuglii  e  simili  insetlifughi 
poi*  ragricoltupa,  non  nominati,  solidi  e  liquidi  —  Quando 
allo  stato  solido  od  in  polvere  contengano  zolfo  in  preva- 
li! n  za,  rt'di  (dir gaio  .7°  cdiegoriti  5*  f  hir/Jfa  'or air  nu- 
mero 207,  pag,  316 * 

Stìtto  questa  ooce  si  ctUendorux  compresi  i  />/  epa/  cUicÀr 
si  if/ipìegano  rsclmrcamente  a  combattere  la  crittogama  e 
la  prronoifpora  e  non  sono  allatti  ad  altri  usi. 

—  o  miscugli  pirotecnici   —   f?rdi   all^g^to  3^  cutrgojio  /3* 

e  1^. 

Prodotti  chimici  non  nominati  —  Ptr  'juclli  pericolosi  e  no- 
civi, aedi  allegato  3^ 

a 

<{iiadri  e  r|uadreric  in  casec 

Quelle  detsiiauU  all' imbarco  devono  essere  scortati  da 
certificalo  rilasciato  dal  H.  Museo  na^ìonalo  di  Cagliari. 

—  non  incassati 

Quarzo  in   jM'/.zi  od  ìfi   pt)lvorL' 


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LBGOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'xTALIA  -  1906 


ids.") 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  Bpeciaii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tto 

minimo 

per 

carro 

1 

II 

HI 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a  50 
km. 

Da  .^)1 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
3(0  km. 

per 

tonnellata 

l'or 
Ciirrrt 

Tonn«:>Itat6 

IJre 

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IJre 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

6 

0.0705 
8.825 

0.  or)'.) 

2.295 

0.  ()0<M 

7.14 

• 

(I.Ol.V.) 
4.59 

0.0.510 
12.24 

(1  03.57 
8.16 

0.  O.Ì0S 

i^.ae 

().o:;oo 
11.22 

0.0408 

o.o:;oì; 

o.ni 

0.  OM 

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lino 


LKGGI   E   OKIRETI   DKL  BKONO   l/lTALIA   -    1905 


B 
s 
5^. 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


rm 


49H 

8 

497 

8 

498 

8 

4'.>9 

— 

500 

15 

501 

16 

502 

16 

15 


R 

Rftdioi  di  palude  e  da  spazzole 

—  di  regolizia 

—  per  foraggi,  come  gramigna  e  simili 

Rame  in  fili  —  ot^dl  Filo  dì  rame  (889  e  240). 

—  in  fogli,  lamine,  massi,  pani,  piastre,  rosette  e   verghe 
a  fasci       

—  in  lavori  non  nominati  ed  in  moneta 

—  in  lavori  non  ultimati,  come  fondi  di  bacini,  di   caldaie, 

di  casseruole  e  simili  .   .  i 

—  in  limatura,  ritagli,  rottami  e  tornitura 


Ci'- 

t 
ili  Ila  IT 
spe- 
ri r- 


b  V 


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I.EOOI  E  OiSCRETI  DEI.  RBGNO  d'iTAUA  -  1906 


1937 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  apeciali 
con  condizioni  dì  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

ninìmo 

per 
carro 

i 

li 

m 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 

carro 

ronoellato 

Lira 

Lira 

Lira 

Lira 

Ure 

Lire 

Ura 

L.  0.255  p*ir  carro  da  6  o  8  tomi,  o  km.    .   .    . 


0.0612 
3.06 


\  0.0612 
ì     8.06 


}     8.67 


122  —  VoL.  II.  -  1905. 


0.06t2 

0.0510 

0.0408 

6.18 

11.88 

15.  M 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

6.12 

11.88 

1C.80 

0.0408 

«.0408 

0.0408 

6.61 

9.6» 

18.77 

0.0408 


0.0408 


0.0357 


0.204 


0.204 


0.51 


1.02 


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1^06 

L£OGI  £  DECBETI  DEL  REGNO  D  IT  AULA  -  1905 

1 

1 

1 
1 

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NOMENCLATURA 

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delle  merci 

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T 

IL  75 

s 

à 

5z; 

ó 

504 

16 
IG 

Kame  in  tubi 

505 

Recipienti  di  ferro  vuoti  nuovi  (a)  per  il  trasporto  del  gas  . 

506 

7 

—  nuovi  Hi  tela  impermeabile  por  il  trasporto  di  uve,  vino, 
iTiOSto,  a<^qua,  eoe 

.. 

507 

18 

—  vuoti  nuovi  (a)  non  norninati  o  non  clas^^ifi^afi    in    altre 
}»arti  r^i  questa  NonuMiclaUini,  di  vimini,  di  le^no,  di  ferro. 

11 

di  zinco    di  latta  e  siniiii 

508 

—  vu(>ti  usati  (a)  non   nominati   o   non   chvssiiicatì  in    altro 

[larii  di  nucMta  Nomenclatura,  che  hanno  servito  per  il  tra- 
sporto delle  merci ••. 

t 

(a)  /  barili,    l**   big  'ncie,  i  bigonciuoU,   le  botti,  i  cara- 

irUi,  i  in(v<i(elb\  le  nacassc,  i  (ini,   le  tinojje  o.   le   sangole 

non  .sa"(inno  tiCGettafi  per  il   tru^porto  se    non  sono    con- 

trci^segnatt  da  apposti^  marche  fatte  con  colore  a  oernice 

}<ni  foudi  0  su  altre  parti,  in  modo    oi-sibllr;    tali   marcht? 

dooranno  con  intere  di  almeno  due  lettere  'eW  alfa  beta  con 

un  numero  progressico.  Detti  recipienti  ouoti  usati  non  ct- 

rhiati  in  ferro,  si  spediscono  soltanto  in  porto  affrancato. 

1  canestri,  le  casse,  i  cassoni,  le  ceste,  i  cestoni,  le  corbe. 

i  corbelli,  le  goJjbie,  i  panieri,  le  sporte,  gli  sporionl  e  gli 
•-piagnoni,  usati,  ••?/  spedi^cowì  egualmente  soltanto  in  pnrlt» 

,  a /francato,                                                     ' 

Per  i  ri'cìjitrn'i  vno'l  usati    in  retro,   legno  e  ferro,  do* 

Ihtnno  *i'i-r.lto  pfr  il  trasporto  di  afcoiì'  e  liquidi  alrooUf'ì 

(acquar  ite,  rag  no  e,  rìiwn  e  simili),  di  lucilina,  petrolio,  sol- 

1 

furo  di  carbonio,  ecc,  —  cedi  allegato  3"*  articolo  5". 

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LEGGI  E  DECRKTI  DEL  EK GNO  d'iTALIA  -  1905 


1939 


Bassi  e  prezzi  delie  tari  tic  speda  ii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tto 

minimo 

per 
carro 

I 

II 

IH 

IV 

Da  201 

a  300 

km. 

V 

fisso 

Da  1 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

l'uanoUute 

Lira 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

0.0612 
6.12 


0.0510 
11.22 


0.0108 


0. 0408 


0.204 


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1040 


I.K<;t;i   E  IIKCttKTI   DKL  RKGNO  D*1TALIA   -   1905 


CI.V 

iJclb:  - 

NOMENCLATURA 

gec?'- 

s 

delle  merci 

della  i 

o 

e 

.2 

<3 

509 


510 


511 


512 


11 


23 


2:j 


HeeiplMitl  vuoti,  nuovi  (a),  generalmente  in  uso  soltanto  per  il 
trasporto  delle  merci«  e  cioè:  barili  di  legno,  botti  di  legno 
di  capacità  non  superiore  a  sette  ettoUtri,  canestri  or- 
dinari, caratelli  di  legno,  casse  e  cassette  di  legno  greg- 
gio, cassoni  da  seta,  ceste  ordinarie,  cestoni  (sgorboni) 
da  bozzoli,  corbe  e  corbelli  ordinari,  fusti  di  legno  di 
capacità  non  superiore  a  sette  ettolitri  per  il  trasporto 
di  li(|uidi  in  genere,  gabbie  di  legno  greggio  per  imbat 
iaggi  e  per  il  trasporto  del  pollame  e  delia  cacciagione, 
imballaggi  di  stuoia  o  di  paglia  per  il  trasporto  di  giac- 
cio e  neve,  mastelli  di  legno,  sportoni  ordinari,  tinozze 
di  legno  e  zangole  di  legno 

(a)  /  ecmestn,  le  ceste,  le  eorbe  ed  i  eorbeUi  che  9i  de- 
cono  considerare  ordinari  e  Uuiore  come  tedi,  sono  uni- 
camente queUi  fatti  con  eimini  allo  staio  naturale  o  con 
stecche  intrecciate  di  legno  comune^  ali  uni  e  le  altre  greggi^ 
priei  di  qualunque  accessorio  e  coloritura  o  oernieiaàtra 
e  manifestamente  in  uso  soltanto  per  imballaggio  e  tra- 
sporto di  merci. 

Eetldvi  animali  o  vegetali  di  ogni  genere,  non  nominati,  per 
concimi  —  oedi  Concimi  naturali  (178)  e  tariffa  locale 
n.  207,  pag.  316. 

~  di  membrane  e  di  pascle  risultanti  dal  sego,  come:  grat- 
toni,  grasselli  e  ciccioli  —  eedi  allegcUo  >  categoria  i^. 


—  ()  castrami  d'unghie  ed  unghioni  d'animali  non  atti  ad 
altro  uso  che  per  concime,  anche  alla  rinfusa  se  a  vagone 
completo  —  oedi  allegato  3*  categoria  1* 


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LEGGI  K  1>ECHE11  DHL   lU:ONO  u'iXALIA  -    1905 


1941 


Basi  e  pre7.zi  dello  laiifTe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  romplelf» 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Oj  ri  tio 

nioimo 

per 

carro 

1 

li 

Ili 

iV 

V 

fUso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
3j0  km. 

io 

per 
rmeJiiiU 

per 
i^aiTO 

roanelìate 

lire 

lire 

Lire 

Lire 

Lire 

IJre 

Lir,» 

0.0612 
8.06 


0.0510 
6.01 


0.0408 
9.09 


0.0408 
18.77 


0.0357 


O.i^fiJ 


i  L.  0  204  per  carro  da  6  tonn.  o  km. 

ì  L.  0. 225  >  8      »  >  \ 


41     I  m 


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1942 


LKGOI   E  DFCRKTI  DEL  RKONO  u'iTALlA  -   1905 


's 


delie  merci 


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lTURA 

srewra! 

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16 

517 

21 

518 

12 

519 

( 

52() 

7 

521 

8 

Beslne,  ciof^:  coppau,  gallipot,  trementina  e  simili  non  nomi- 
nate, esclusa  la  colofonia  —  cedi  allogato  3^  categoria  l^^. 

Rosso  d'India,  di  Napoli,  di  Portu^allo  (rosa  vegetalo),  di  Tur^ 
chia  e  di  Venezia 

Rullettt  o  cilindri  da  slampatori 

Bnote  di  ferro  o  di  ghisa 

Sabbia  coniune  anclie  cor  la  fabbricazione  del    vetro  —  tvdi 
iar'Hì'a  locale  n.  202,  pag.  .'iOS       

Sabbie  colorate  ed  altre  non  nominate 

Saochi  dì  tela  vuoti  nuovi 

—  di  tela  vuoti  usati 

Saggina  (sttdi  di)  fior  scopo  —  nrdf  allegalo  5*  categoria  4^ . 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  lì'lTALTA  -  1905 


191:*) 


lì:u\  o  prcz/i  delle  ianiio  Boeciuii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Da  1 
a  50 
km. 


Tjre 


r>     ^ 


0. 0450 
2.295 

0.0969 


ì    4.845 


I    0.0765 


825 


l  «. 


Zone  di  percorrenza 


Da  .M 

a  100 

km 


IJre 


0.  0357 
4  08 

0. 0705 
8.67 

0. 0705 
7.65 


IH 


Da  101 
n  200 

km. 


i.iro 


0.0306 
7.14 

0.0612 
14.79 

0  0510 
12.75 


IV 


Da  -^^'i 

a  300 

km. 


Lire 


Olire 
3  i)  km. 


Lire 


Diritto 
fisso 


per 

tnn nella  la 


0.  Ii306 
10.20 

0.0510 
19.89 

0.  045V) 
17.  S4 


0.0255 


0. 0'150 


0.0-108 


Lire 


0.;.>0i 


0.  51 


0.51 


I.er 
rarro 


Lire 


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1944 


LKGGI   E  DK(  BRTI  DKL  RKOM»  u'iTAUA   -   1905 


1 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


generi 
e 
Jcliatar: 
spedii' 

0.75 


522 

2 

523 

9 

524 

20 

525 

9 

526 

9 

527 

14 

528 

23 

529 

22 

rm 

22 

I,  lingue,  mortadelle,  prosciutti  e  siraOi  prodotti  da  piz- 
zicagnolo, anche  in  scatole 

Sale  ammoniaco  o  cloruro  di  ammonio  e  sale  di  Saturno.  . 

—  marino  o  cloruro  di  sodio 

—  di  stagno  (cloruro  di  stagno) 

Salaltre  —  oedi  aUegaio  3*  caie§orìa  ^ 

Saayie  di  bue  o  di  altre  bestie,   essiccato,  in  iscaglie  sottili, 
destinato  :>d  altri  usi  che  per  concime 

di  bue  o  di  altre  bestie,  liquido,  in  grumi  oppure  essic- 
cato, in  polvere  o  triturato,  per  concime,  e  (siero  di)  — 
cedi  allegato  5*»  categoria  7* 

Bassa  carbonizzata  —  oedi  allegato  3^  categoria  6* 

SawM  esausta  d'olio 


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I^aUI  K  UKCU£TI  ii&L  UEUNU  Jj'l'i'ALU  -  1005 


lOib 


Basi  0  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioQi  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

iniiiimo 
per 

carro 

I 

II 

IH 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a60 
km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 

aSOO 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Lira 

Lira 

Un 

Um 

Lire 

Lire 

Lire 

5 


6 


0.0612 
8.06 

^  0.0%9 


) 


4.845 


k   0.0612 

'    a.06 


0.0612 

0.0510 

0.0408 

o.aios 

6.12 

11  22 

15.80 

— 

0.0867 

0.0663 

0-0561 

0.0510 

9.18 

15.81 

21.42 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11  22 

15.80 

— 

V    L.  0.204  per  carro   da  6  tonn.   e  km v 


ì   L.   0.255         » 
1 

da  8 

» 

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^  0.0510 

0.0408 

0.0306 

0.0306 

0.0306 

/     8.66 

4.69 

7.66 

10.71 

— 

0.0459 

0.0857 

0.0306 

0.0306 

0.0306 

8.296 

4.06 

7.14 

10.  ao 

— 

0.2(M 


0.51 


0.1^01- 


0.204 


0.20-1 


1.02 


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191(» 


IMOai  B  DECBFTI  DEL  REGNO  d'iTALI^  -  1905 


a 

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NOMENCLATURA 
delle  merci 


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533 

10 

531 

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535 

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20 

537 

17 

538 

11 

530 

IH 

Sansa  vciviue  ^rl•^i^^^■orli  .-live  ùa  ci.J  iììsii  >>ia  s»at«*  toudn'iOir».- 
t-.ra:o  l'olio-  in  ^a'vlii,  o|»piiM*  MH'I.e  alla  rinfusr»  «^d  a 
carico  iiiisio,  cioè  pai'U*  alla  riiuVif*;i  e  parie  in  sacchi, 
soiiauio  a  vairone  oonip  elo 

Saponaria  farnia<vutica  (fiori,  foglie  e  radici  «In 

—  (radice  di)  por  ro'icia  o  per  liiiUi 

Sapone  comuno  non  profumato,  iii  ]>ani  od  in  pasta 

profuruato  in  pani  od  in  polvere 

Saponlte  o  saponaria  luìniM'ate 

Scale  e  ponti  meccanici  su  ruote,  anche  >nioM(a'j,  raricaljiH  in 
vagoni  chiusi 

Scarpe  e  stivali  di  pelle  o  (Vi  stoffa 

o  zoccoli  di  Iri^no 


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LEGGI  E  DECRETI  DKL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


11M7 


Basi  e  prezzi  dello  tari  ito  af>ecìali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  percorrenza 

Peso 

Diritto 

linimo 
per 

I 

li 

Ul 

IV 

V 

fìsso 

carro 

Da  1 

a  50 

Da  51 

a  100 

Da  101 
a200 

Da  201 
a  300 

Oltre 

per 

per 

km. 

km. 

km. 

km. 

3)0  km. 

t.muellata 

carro 

oaneJiate 

lire 

Ur^ 

Lira 

IJre 

I.ir^ 

Ura 

Lira 

^   0.0470 

0.0  no 

0.0352 

0. 0352 

0.0204 

0.204 

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2.35 

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8.22 

11  74 

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0.0506 

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7.14 

10.20 

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0.0612 
8.0B 

0.0612 

0.  0510 

0.0408 

0.0408 

0. 204 

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0.12 

11.22 

15.80 

0.0561 
2.805 

0.0561 

0.0408 

0.0408 

0.0357 

0.204 

0 

5.01 

9.09 

18.77 

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1948 


LLt><>l    K   l»l.    Hi.ll    f.-L   ll».o>--   s>'ltAIX&   -    l'I.»?» 


NOMRMCLATURA 


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540 

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541 

9 

542 

8 

543 

8 

544 

23 

545 

18 

54« 

1» 

547 

11 

548 

11 

S^iaTtee,  ossìa  coperte  grossa >lane  dì  pelo  boTÌno 

Selfffi  non  nominati 

Se^pe  o  Bcopette  di  saggi '*^*  <^i  stipa  o  di  legno  —  enfi  alb^ 
gatit  J"  categoria  4^ 

—  di  palma  e  di   erbe   palustri  —   eedi  allffan  3*  cate- 

goria 4» 

Seone  dì  frutta  non  nominate 

Seeohle  e  mastelli  dì  legno  vuoti 

Per  i  masteìU  destinati  ed  trasporto  di  merci  —  oedi 
lìeeipierUi  cuoti  (M6  e  609). 

S«4Ie  in  ferro 

—  0  seggiole,  d'ogni  genere  in  legno,  anche  curvato,  non 

imballate  né  incassate 

—  o  seggiole.  d*ognì   genere  in  legno,   anclie  curvato,  im- 

ballate oa  incassate  .....  


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LEGGI  K  DKCWKTI  J)KL  «KGNO  D*ITALIA  -   1905 


VM9 


Ba8Ì  e  prezzi  de  ilo  tari  Uè  Bpeciaii 
con  condizioni  dì  peso  od  a  carico  completo 


Zone  di  percorrenza 


ili 

IV 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Lire 

Lire 

Oltre 
3'i0  km. 


Lire 


Diritto 
fisso 


per 
tonnellata 


Lire 


per 
cnrro 


Lire 


0  0510 
19.89 

0.0108 
15.80 


0.ai59 


0. 0408 


0  51 


0.204 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905 


0) 

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NOxMENCLATURA 
delle  merci 


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23 

550 

11 

551 

8 

552 

14 

553 

1() 

551 

7 

555 

11 

SeiT^tura  di  Icf?naino  r*,omuiie  (l'opima  '•  da  oustruxioiic  — 
crdi  aliegafo  J"  cat^'garia  4» 

Sellerie  od  altri  lavori  da  sellaio  non  nominati 

Semi  da  orta^rlia,  di  prato,  da  vivaio,  di  barhnìjjelola,  d'erba 
medica,  di  lo«:Iio,  di  n'olo.ì-.»,  di  trifuf^lio,  di  zucca,  esimili 
—  semi  oleosi:  di  aj*acliid(\  di  alisso,  di  eanj'pa,  di  colza 
o  ravizzoni?,  di  cotone,  d*  crolouc,  dì  dattilo,  di  girasole,  di 
lino,  di  papavero,  ni  ricino,  di  senipa,  di  sesamo  e  si- 
mili      

Seppia  (ossa  di) 

Serrature  e  chiavi,  .   . 

Seta  gre^rtria  e  mani  fatturata 

Per  la  éeta  nera  in  cordoni  sono  da  osseroarsi  In   «/,/>- 
dali  condizioni  conLnute  neWaUcgaio  J"  categoria  (\ 

Setacci  o  stacci - 


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LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


19^»i 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tto 

minimo 

per 
carro 

I 

II 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  2r»0 

kin. 

Da  201 

a3(K) 
km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 

carro 

Tonn*?llate 

Lire 

Lire 

Lir« 

Lire 

Liro 

Lire 

Lire 

1 

i 

e 

5 

0.0612 
^     S.06 

0.0612 
'     3.06 

0.0612 
8  06 

0.0612 
6.12 

0.0510 
5.61 

0.0612 
6.12 

0  0510 
11  22 

0.  0 108 
9.69 

0.0510 
11.22 

0. 0408 
15.80 

0.0408 
18.77 

0.  0408 
15.80 

0.0408 
0. 03')? 

0.04'KS 

0.204 

0.201 

0. 204 

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1052 


c 

I 

9 
o 

i 


LKOGI   K  DECRKTI  DEL  REGNO  d'iTAUA  - 

1905 

Clasv. 

dell»  Urif» 

NOMENCLATURA 

genera^ 

e 

dello  liierci 

della  \xr\ii 

speciale 

n.7ò 

556 

14 

557 

— 

558 

13 

559 

20 

5(i0 

9 

561 

9 

562 

9 

563 

9 

5^1 

9 

566 

9 

666 

9 

567 

9 

vuoti,  nuovi  ed  usati  —   ^edi  Recipienti  ouotì  (S08 
e  600). 

Snftltl,  materie  vetrificate 

flmerlfllo  in  polvere  e  carta  smerigliata 

Soda  (bicarbonato  di) 

—  (carbonato  greggio  e  soda  calcinata),  soda  fattizia  greg- 

gia e  soda  cristalli/^zata  del  commercio 

—  (carbonato  puro  di) 

—  caustica  per  arti  —  cedi  allegato  J»  categoria  ^.   .   .   . 

—  (nitrato  di)  o  nitro  cubico  —  oedi  allegato  >  categoria  5* 

—  (silicato  di)  o  vetro  solubile  allo  stato  solido  o  gelatinoso 

—  (solfaa  di) 

8Mie  (metallo)  —  oedi  allegato  J«  caiegoria  10^ 


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I^OOI  E  DSCKETI  DEL  RKGNO  D'iTALIA  -  1905 


1958 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri  tto 

minimo 

per 

carro 

1 

11 

Ili 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 

300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

ToDnellate 

Lira 

Lire 

Llr« 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

0.0612 


8.06 


0.0612 
6.12 


0.0510 
11.22 


.3  — VoL.  U.  -  1905. 


0.0408 
16.80 


0.0408 


0.204 


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1054 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  BBGNO  d'iTALIA  -  1906 


p 

s 
s 

9 


NOMENCLATURA 

delle  uierci 


568 

0 

569 

9 

570 

— 

571 

9 

572 

10 

573 

10 

574 

7 

575 

11 

576 

11 

577 

13 

57S 

Solfati  medicinali  noa  uominati 

—  in  genere,  non  nominati 

Solfato  di  ramo  —  cedi  Vitriolo  (ujurro  (668). 

Solforo  di  carbonio  —  oedi  allegato  >  categoria  9* 

SoiKBiaooo  in  foglia  ....      

—  macinato .   . 

Spa§:o  comune 

Spaiiole  non  nominate 

-*  di  andropogo  (ti'ebbia),  di  saggina  e  di  crine  vegetale  , 
Speeotai  in  (^asse > 

—  m)n  incassati 


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LBOGI  Z  DECRETI  BEL  BEGl^O  d'iTALIA  -  1906 


1955 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

ninìmo 

per 

carro 


Da  1 

a  50 
km. 


Lir« 


^  0.1122 
i     6.«1 

0  0612 
8.06 

0.0969 

4.846 


Zone  di  percorrenza 


Da  51 

a  100 
km. 


Lire 


III 


Da  101 

a  200 

km. 


Lire 


IV 


Da  201 

adOO 

km. 


Ure 


Oltre 
SCO  km. 


Lire 


Diritto 
fìsso 


per 
tonnellata 


Lire 


per 

carro 


Lire 


0.1122 
11.22 

0.0ei2 
6.12 

0.0765 
8.67 


0.0765 
18.87 

0.0510 
11.22 

0.0612 
14.79 


0.0663 

0.0612 

25.50 

— 

0.0408 

0.0108 

15.80 

— 

0.0510 

0.0458 

19.89 

» 

• 

0.51 


0. 2^1 


0.51 


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1960 

LKUOl  E  DKCRKTl  USL  UKONO  u'iTALlA 

-  1905 

' 

NOMENCLATURA 

Qt3se 

della  UrA 
genenit 

'"2 

delie  merci 

e 
della  lifl^ 

1 

spedii 

1 

1 

n.7S 

579 

6 

580 

9 

581 

9 

582 

9 

583 

14 

584 

15 

585 

16 

586 

15 

587 

16 

TnS» 

— 

Sfenueete  greggio  o  bianco  di  balena  —  cedi  allagato  3^ 
categoria  5» 

Sfrtette  a  tempo  ed  a  doppio  effetto,  cariche  ma  non  muinte 
d'innesco  —  cedi  allegato  J*  categoria  il*' 

—  a  percussione,  munite  di  innesco  —  eedi  allegato  S^  ea^ 

tegoria  11^ 

—  detonanti,  contenenti  ciascuna  due  o  più  decigrammi  di 

fulminato  di  mercurio  —  9^'  allegata  3^  caloria  14^ 

le 

Stagno  in  fogli,  lamine,  pani,  piastre  e  verghe  a  fasci.   .    .   . 

—  in  lavori  non  nominati 

—  in  limatura,  ritagli,  rottami  e  tornitura 

8tagft#la  verniciata,  damascata  e  dorata 

HIlMfati,  <|uali:  giornali  illustrati  o  non,  dispense  di  romanzi 
o  di  opere  st'ientifiotie  pure  illustrate  o  non,  ed  altre  si- 
mili pubbli»^ azioni  periodii^lie  ~  redi  Carta  stampata  in 
fogli  sciolti  (128).  ' 


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r,KOGI  K  1»E<JJUiTl  J)i:i.  BKGNU  ÌIVl'AI.ÌA  -  1905 


1957 


Basi  0  prezzi  dell©  tariffe  «peciaH 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

ìiinìmo 

I 

II 

HI 

IV 

V 

fisso 

per 
carro 

Dal 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 
a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

OQDeKate 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Lira 

Lire 

Lire 

0.0612 
8.06 


0.0612 
6.12 


0.0510 
11.22 


0.0408 
16.60 


0.0408 


0.204 


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1058 


LBOOI  B  OBGBBTI  W&L  KKGìiO  d'xVAUA  -  1906 


9 

i 

i 

I 


nomenclatura; 

dello  merci 


589 

12 

590 

11 

591 

11 

592 

6 

593 

7 

594 

11 

595 

9 

596 

16 

Stampe  di  ogni  genere 

Statme  in  marmo  ed  altri  lavori  di  scultura 

—  di  ogni  specie  non  nominate 

Stearina  od  acido  stearico  e  ceresina  —  cpdi  aUegaio  3^  ea- 
tegoria  5» 

Stoppa  di  canapa,  di  lino  o  di  juta,  ìa  balle  —  nedialU^aUid^ 
categorìa  4» 

SteppaeeI  di  feltro  per  fucili  e  pistole 

Stoppini  d'innesco  —  i^edi  allegalo  3^  categoria  11^ 

I^torte  in  ferro,  in  ghisa  ed   in   terra  collii,  compreai  i  cro- 
giuoli  


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uggì  S  D£Cit£TI  DEL  UUCiSO  u'iTAUA  -  1906 


1959 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Pe«o 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

linimo 

per 

carro 

I 

II 

111 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 
km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

oitQelìate 

Ure  # 

Ure 

Uro 

Ure 

Ure 

Ure 

Lire 

0.0663 
8.815 


0.4080 
20.40 


0.0663 
6.63 


0.0510 
11  78 


0.0459 
16.82 


per  carro  da  6  o  8  tonn. 


0.4080 
40.80 


0.3670 
76  60 


0.3060 
107.10 


0,0408 


0.204 


0.8060 


1.01^ 


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19fi0 

LKOGI  K  DR<mKTl  lìKL  RIDONO  D* ITALIA   -   1905 

s 
'i. 

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1 

'                                                                                                                                               1 

NOMENCLATURA 
delie  merci 

della  tari:; 

generi^ 

e 

della  lar;^' 

speciiK 

n.T- 

ìm 

23 

11 
11 

16 
13 

11 

It 

9 

Slraoet  non  nominati,  in   balle  —   ^edi  allegato  >  eaiegarie 
^e  6^ . 

6\s 

I 
4 

1 

598 

Sirlfllo 

599 

Btrunesti  di  chirurgia,  di  fisica,  di  musica,  d'ottica,  di  preci- 
sione e  simili 

600 

8tmfe  (o  parti  di)  in  ferro  o  ghisa 

601 

~  (o  parti  di)  in  terra  cotta 

602 

603 
604 

Stuoie  d'alfa,  d'alga,  di  canna,  di  giunchi  e  simili 

—  e  stuoini  non  nominati  per  pavimenti  e  simili 

8iibll»ato  corrosivo  (preparato  à\m^TC}xt'\o)  —  fyediaUegaio3^ 
eaifigoria  2^ 

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LEfJCii  r.  i)k«i«i:ti  dkl  rkono  d'itaua  -  1006 


1961 


Basì  e  prezzi  delle  taritl'e  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 
carro 

I 

li 

III 

iV 

V 

fìsso 

Da  1 
aSO 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 
a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

lire 

Lire 

Ure 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

0.0«12 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

0.0857 

8.06 

S.61 

9.  «9 

18.77 

— 

per  carro  da  6  o 

8  lonn. 

\ 

0.4080 

0.4080 

0.3570 

0.3060 

0.3060 

M.40 

40.80 

7«.M 

107.10 

"" 

0.0918 

0.0918 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

4.W 

9.18 

U.81 

81.  «S 

— 

0.0018 

0.0918 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

4.W 

9.18 

U.81 

81.  «i 

0  204 


0.51 


0.51 


1.02 


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i.^ 


L  UÌA  MÌ1% 


S2£30O  P'iTàf  It  >    ISUà 


1 


§ 

E 


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18 

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8 

609 

8 

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8 

611 

20 

012 

7 

613 

7 

«14 

12 

Svflicv»  greggio  (scorza  ài>  aucbe  ia  peni   quaiinugoìari  o 
r.jbici. .. 

—  in  turaccioJi  ed  in  altri  IatoH  non  nominifi ...... 

8fM  liquidi  o  concreti,  doti  nominati 

T 

tmhmoM,  in  cottole 

—  in  foglie 

—  luvorati  e  ritagli  (spuntature) 

Talco  o  bteatite,  in  j>ezzi  od  in  polvere 

Tappeti  di  aloè,  di  ca^ìapt,  di  rotofie,  di  crine  vegetate,  Wh 
tormio,  di  lino  o  di  juta 

—  ili  oi'itie  animale,  di  lana,  di  seta  e  di  cascami  di  seta . 

Tapposserie  fine  di  carta.  , 

Si  considerano  iappezserìp.  fine  auelle  con  disegni  in  ri* 
lieoo  oppure  quelù  ad  uso  stoffe  ai  seia^  di  raso,  di  eel^ 
Luto  e  sìrnili. 


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LKaoi  B  jmcBxn  hbl  hsgno  b'itaua  -  1905 


19C3 


Basi  e  preiu  delie  tariffe  speciali 
con  condisioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

1 

U 

HI 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a  50 

km. 

Da  51 
a  100 

km. 

Da  101 
a200 

km. 

Da  201 
a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Toonellate 

Lira 

Lire 

Lire 

Ure 

Lire 

Lire 

Lire 

L.  0. 

255  per  c« 

Lrro  da  6 

0  8  tonn.  i 

B  km. 

1.02 

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l%4r 


LhdGl    K  J)i:<«KTl    Dl-L  HKONO   o'iTALJA  -    lìHìÒ 


e 

1 


g 

6 

9 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


della  uru.| 

e        ' 
della  ur.r. 


615 

12 

G16 

23 

617 

21 

618 

21 

619 

7 

620 

7 

621 

7 

«22 

16 

628 

7 

Ti^ifenerie  ordinarie  di  carta . 


Tartare  greggio,  ossia  gruma  di  bolli  o  feccia  di  vino   .   .   . 


Tegele  o  coppi  verniciati  o  tinti 


—  0  coppi  ed  embrici  comuni 


Tela  cerata,  verniciata,  stampata  e  da  vele. 


—  da  sacchi  e  da  imballaggio  ed  altre  consimili  tele  greg- 
gio grossolane,  crude,  di  canapa  o  di  juta,  in  colli  intera- 
mente scoperti,  ossia  senza  imballaggio  di  sorta  .... 


—  incatramata 


—  metallica  in  ferro. 


Telerie  non  nominate 


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LEGGI  E  DKCEETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


1965 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  apeciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peio 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

II 

III 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a.50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Olire 

300  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

ToDneilste 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Liro 

Ure 

Lire 

s 


0.1122 


)     6.61 

0.0969 
)    4.846 

'   0.0663 

8.816 

I 
0.0459 

2.886 


^   0.9909 
/    4.846 


0.0918 

0.0714 

0.«0612 

0.0510 

le.ao 

17.84 

tt.46 

— 

0.0867 

0.0663 

0.0561 

0.0510 

9.18 

lfi.81 

81.42 

— 

0.0561 

0.0408 

0.0408 

0.0357 

6.18 

16  80 

14.28 

— 

0.0357 

0.0306 

0.0306 

0.0255 

4.06 

7.14 

19.86 

-!- 

0.0765 

0.0612 

0.0510 

O.O-ISO 

8.67 

14.79 

19.89 

0.51 


0.51 


0.204 


0.204 


0.51 


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1966 


UOOI  B  OKCBEn  DBL  SEGNO  d'iTAIU.  -  1905 


Qa*- 

delia  tv: 

NOMKNCLATURA 

genera 

1 

delle  merci 

ddUùir- 

•a 

s 
1 

1 

spedik 

024 


625 


626 


627 


629 


20 


ao 


13 


Telerie  o  tovaglierie  di  canapa,  di  cotone,  di  lino,  di  juta,  crude, 
bianche,  tinte  e  steim|»aie 


Terra  od  argilla  da  fonderia,  da  pipe,  refrattaria,  vegetale  o 
terrìccio  dei  boschi  -^  ^édi  tcuHfféi  iocale  fu  fte,  pof .  &19, 


—  d'ombra,  di  Nocera^  di  Siena  gialla  o  ismafi),  di  Tripoli 
(rossa  e  verdeX  di  Verona,  ed  altre  terre  coloranti  non 
nominate  —  vedi  Trrre  coloranti  (ttS) 

TerragUei  stoviglie  e  tasèUame  -^  ckdi  ifaioUe^  tomuni  iJUt), 


Terre  coloranti,  come:  bolo  di  Armenia  o  terra  sigillata,  ci- 
nabrese o  sinopia,  terra  di  ombra,  di  Nocera,  di  Siena, 
di  Tripoli,  di  verona  e  simili 


—  cotte  in  forma  di  utensili  per  cucina,  anche  alla  rinfusa 
se  a  vagone  completo 


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uggì  b  decreti  del  regno  d'italia  -  4I905 


1967 


Basi  e  prezzi  delle  tarilfe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

mìnimo 
per 

1 

li 

111 

IV 

V 

fisso 

carro 

Da  1 
a  50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Tonnollate 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Liro 

Uro 

Life  ' 

5 

0.1320 

0.1122 

0. 1020 

0.0816 

0.0765 

0.51 

e.  68 

12.24 

22.44 

30.60 

— 

6 

0.0459 

0.0459 

0.0357 

0.0300 

0.0306 

0.204 

2.295 

4.59 

8.16 

11.22 

6 

0.0663 
8.815 

0.0540 
5  81 

0.0408 
9  69 

0.0408 
18.77 

0.0357 

0.20t 

.  0.0714 

4.0510 

0.0403 

0.04(J8 

0.0408 

0.51 

1 
5 

^     8.67 

6.12 

10.20 

14.28 

— 

« 

por  carro  da  8  tomi. 

0.3<»60 

1 

0.  lOSO 

0.  4080 

0.  :vr>70 

0.  3060 

\ 

1.02 

.    2040 

40.  HO 

76.50 

107.10 

\ 

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Itf6 

8 

LKGCI  E  DKCBKTI  DKL  KKUNO  d'iTAUA 

-1905 

della  lanf 

NOMENCLATURA 

genenc 

S 
1 

dolio  merci 

e 
della  tari  , 

«e 

speciale 

8 
§ 
5?: 

6 

n.7n 

630 


631 


633 


634 


636 


636 


13 


21 


22 


T«rr6  cotte  in  gros»i  lavori,   come:   anfore,  giarre,  olle,  orci, 
vasi  da  fiori  e  simili,  non  nominate 

—  cotte  in  lavori  semplici  o  lisci,  per  costruzioni,   come: 

stipiti  per  finestre,  cornicioni  e  simili 

TMflvtl  di  canapa,  di  cotone^  di  jjuta,  di  lino  ed  impermeabili 
in  tubi  ed  in  altri  lavori 

—  di  crine,  di  lana,  di  seta  ed  altri  non  nominati    .... 

•  •••••••••••••••••••••••  ••• 

Ttamo  sott'olio 

Toiiba  e  formelle  di  torba  —  cedi  aUegcUo  >  cfUegoria  3^,    . 


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I.BOGI  E  DECEETI  DEL  BBGOirO  d'iTALIA  -  1906 


1969 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 
per 

1 

II 

III 

IV 

V 

fisso 

carcp. 

Dal 
a60 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  noi 
a200 

km. 

Da  201 

a300 

km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 

carro 

Toonellate 

Un 

Un 

Lire 

Un 

Un 

Lire 

Lire 

5 

a  0714 
/     8.57 

0.0510 
6.12. 

0.0408 
10.20 

0.0408 

u.a8 

.0.0406 

0.51 

per  carro  da  8  tomi. 

4 

.  i 

0.4060 

0.4080 

0.3570 

0.3060 

0,3060 

1.02 

M.40 

40.80 

76.50 

107.10 

— 

6 

0.0663 

0.0661 

0.0408 

0,0408 

0.0357 

0.204 

8.816 

618 

10.96 

14.88 

'■•    i 

6 

1  0.0510 
!     8.» 

0.0408 
4.fi9 

0.0306 
7.66 

0.0306 
10.71 

0.0306 

0.204 

1 

124  —  VoL.  IL  -  1905. 


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19T0 


saaoi  K  matm  sbl  bbqwo  d'ixauu  -  1806 


S 
1 

s 

i 

2 


NOMfiNCLATURA 
delie  aerei 


.1 


della  Urif^  -i 

h 

generale   ^! 
e 

delia  «uifb 

epedde 

n.75 


I 


637 


23 


19 


iTeita  in  natuMk  non  cofiipfeeto  od  in  trittimi  toer  aamenda- 
mente  dì  terreni  o  per  lettiera  di  anìmau,  in  sacchi,  e 
torba  per  tiso  di  dméknc  ÓKfpe  ^èhret  servilb  di  leUiera» 
alla  iliiifuga  —  Per  la  Torba  in  nai^a  oedi  alleaiUo  3»  I 
categoria  4^,  e  per  quetia  ad  uio  di  Concime  vedi  aUe-  ' 
gaio  3^  categoria  1^ 


Toree  a  vento,  in  fasei  —  cedi  allegato  J»  categoria  5*  . 


639 


18 


4!raTene  di.  legno  per  vie  ferrate  e  per  tram  vie 


640 


641 


18 


23 


Tneielo  di  legno  comune  —  vedi  allegato  3^  categc^ia  4*.  . 


VvitoU  di   meliga  o  di  grano  turco  anche   macinati  —  Per 
quelli  nton  Tnaoindti  99di  mllìfgato  3^  eafegma  ^  .   .  ^  ^ 


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UOGI  E  IKCKETI  DEL  BEONO  d'ITALIA  -  1906 


lv971 


Bui  e  prezzi  delie  tariife  speciali 
con  coadiziosì  di  peso  od  a  carico  completo 

PeM> 

to 

Diritto 

minimo 
carro 

I 

n 

IH 

IV 

V 

fisso 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
300  km. 

pe* 

nneliata 

par 
carro 

roonaltate 

lira 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

-     -    -- 
Lire 

Lii« 

6 


1  L.  0.204  per  carro  da  6  tonn.  e  km. 
H.  0.255  >  8 


0.0408 

9.e8 


0.3060 
107.10 


0.0^ 
lt.77 


per  carro  da  8  tomi. 
0.4080   I   0.3570    1   0.3060 
40.80    I    76.60    I  107.10 


0.2295 


0.3060 


0.0357 


0.3060 


1  02 


0.204 


1.02 


1.02 


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Googl( 


1972 


LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


e 
o 


£ 

E 


C0 

T 
O 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


\      Cla&. 
delUur'i 

e 
dellA  Unfì 
spedi!' 


XJ 


642 


14 


Unf  Uè  ed  unghioni  d'animali  —  lìedi  allegato  >  categoria  J^. 


613 
644 

645 

646. 

617 


Usto  da  ruote  —  cedi  allegato  3»  categoria  .> 

Uora  in  casse  od  in  ceste  col  coperchio 

11     Utensili  non  nominati  per  arti  e  mestieri,  escluse  le  macchine 
utensili 

Ura  fresca  in  ceste  o  casse  o   pigiata  con   mosto,  in  botti  o 
tini  —  o<?rfi'  aUegato  3"  categoria  7» 

*    —  scc.ca 


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LEGGI  E  DECRETI  DKL  ttEGNU  d'iTALIA  -   1905 


197.{ 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

minimo 

per 

carro 

I 

U 

III 

IV 

V 

fisso 

Da  1 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

aSOO 

km. 

Oltre 
3)0  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Toonftllate 

Lire 

Lira 

Lire 

Ure 

Lire 

Ure 

Lire 

0.0612 
/     3.08 


0.0561 


I     8.805 


\  0.1224 


6.12 


/ 


0.0612 
8.06 

(^   0.0612 
ì     8.06 

I 


0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0108 

6.12 

11.22 

15.80 

— 

0.0459 

0.0408 

0.0357 

0.0255 

6.10 

0.18 

12.75 

— 

0.0816 

0.0765 

0  0714 

0.0663 

10.20 

17.85 

24.90 

""" 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11.22 

15.80 

— 

0.0612 

0.0510 

0.0408 

0.0408 

6.12 

11.22 

15.80 

1       1 

— 

0.204 


0.204 


0.51 


0.204 


0.204 


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1974 


LROOl  E  DKCRKTI  DEL  KEONO  d'iTALIA  -  1906 


G 


9 
2 


•E 
8) 

s 
6 


NOMENCLATURA 

delle  merci 


Qmiee 

della  Uu-*'^ 

generale 

e 
«)ellft  tarif* 

ipOCillr 


V 

» 

648  17  Tagonetti  anche  usati  (sMt»  e  non  vt'atii)  per  asO  a^ic4>k)  o 
pei*  cantiere,  per  opere  di  sterramento  e  aitnili 

649  10    Talloaea 

050  ~  Yerde  d'Alemagna  e  verde  inglese,  eterno,  di  cromo,  di  ma- 
lachite, di  montagna,  di  vescica  e  simili  —  cedi  Materie 
coloranti  Jine  (847). 

651  10    Terderame  —  vedi  allegato  5*  categoria  i^ 

652  10    Terdetto  e  vérde  minerale 

653  4    Temeath^  anche  con  china,  in  bottiglie 

654  4        —  anche  con  china,  tn  botti  o  barili 


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I.S0OI  E  0EOBBTT  DSL  REOMO  d'iTAUA  -  1906 


1975 


Basi  e  prezzi  delle  taiifTe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

minimo 

per 

carro 


Tonnellate 


Zone  di  percorrenza 


Dal 
a  50 
km. 


Ure 


u 

III 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a  200 

km. 

Lire 

Lire 

IV 


Da  201 

a306 

km. 


Ure 


Olire 
3.0  km. 


Lire 


Diritto 

fisso 


per 
tonnellata 


Ure 


per 
corro 


Lire 


^  0.132a 
>     66S 


0.0663 
'    8.815 


1 

0.1122 

o.ioao 

12. 2é 

»44 

0.0561 

0.0408 

6.18 

10.80 

I 


0.4080 

ap.40 


0.0816 
80.60 

0.0408 
14.28 


per  carro  da  8  tonn 
0.4080 


40.80 


0.3570 
76.60 


0.3060 
107.10 


0.0765 


0.0408 


0.3060 
-       \ 


0.51 


0.204 


1.02 


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1976 


LEGGI  £  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905 


e 

1 


s 

9 

B 

9 


NOMENCLATURA 
delie  merci 


•E 

8) 
2 


Class- 

della  tarif.  > 

genen.; 

e 

della  tarì'j 

speGa.e 

IL  75 


055 


056 


10 


13 


(Ì57 


058 


13 


13 


659 
060 


13 
13 


Tendel  in  fìasconi  metallici  od  in  casse  ^  t^edi  allegato  3^ 
categorie  5^  e  9^ 

Tetro  (barili,  bottiglioni,  damigisjne  e  fiaschi  <]i)  e  vetrerìe  non 
nominate,  esclusi  i  cristalli,   .   », 

—  (bottiglie  e  bicchieri  di).   .  ; 

—  (campane  d^)  per  vasi,  per  pendoli  e  per  quadranti; 

filato,  soffiato'; 

modellato  in  lavori  fini  di  ornamento,  di  decoi*azione  od 
imitazione  di  oggetti  antichi; 

in  lastre  stagnate  o  luci  da  specchi,  in  lenti  per  oc- 
chiali, in  oggetti  intagliati,  molati,  puliti  alla  ruota  od 
altrimenti  smerigliati  ed  in  lavori  non  nominati    .   .   « 

—  (lastre  di)  arrotate,  smerigliate  od  altrimenti  lavorate  . 

—  (lastre  di)  per  finestre,   per  pavimenti,   piane  o  ricurve 

per  tettoie  e  simili 


4v 


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LEGGI  £  DECRETI  DKL  HEGNO  d'iTALIA  -  1905 


1977 


Basi  0  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tto 

minimo 
per 

1 

II 

HI 

IV 

V 

fisso 

carro 

Dal 
a50 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

a300 
km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnellata 

per 
carro 

Toonellate 

Lire 

Lire 

Ur^ 

Lire 

Ure 

Ure 

Lirtfc 

per  cai 

MG  da  6  0 

8  tonn. 

) 

0.4080 

0.  4080 

0'3570 

0.30CìO 

0.3060 

f 
[ 

1.02 

^    20.40 

0.0510 
2.66 

40.80 

76.50 

107.10 

1 

6 

0.0610 
5.10 

0:0445 
9.65 

0. 0380 
18.86 

0.0880 

0.204 

ti      > 

0.0510 

0.0510 

0.0445 

0.0380 

6.0380 

0.204 

} 

2.55 

5.10 

9.56 

18.86 

— 

— 

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1978 


UMOI  E  OECBBTI  DEL  KBONO  d'ITAUA  -  1906 


8 

1 

£ 


662 


66S 


(M 


T 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


della  iuiÙÈ 
genenfc  | 
e 

della  Unf . 

apeciaic 

11.75 


28 


18 


23 


Tetra  (rottaoìi  di)  e  di  cristallo 


Tlmlal  in  fasci  atrettamente  legati 


flMaeeta. 


Tfad  comuni,  in  bottiglie  (a) 


(a)  /  oini  di  MartcUa,  Siracusa,  Lipari  (Malvasia^  Asti^ 
il  Lacri/ma  Chriiti,  il  Vin  Santo,  l'Aleatico,  la  Vemaceia 
e  simili  oim  ^r/lfr*  nostrani  sono  eonsidégmii  e  tastati  cùme 
oini  comuni.  Viene  pure  tassato  con  i  prejrxi  del  oino  co- 
mune il  vino  di  Samm% 


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LBOOI  B  IXXCBETI  DEL  REOITO  d'iTALIA  -  1906 


Basi  1!  prczTii  dello  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


1979 


Peso 
inimo 
per 
Mirro 


tonellate 


Zone  di  percorren%a 


'Dal 
a50 
km. 


Lire 


11 

in 

IV 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 
a200 

km. 

Da  201 

aSUO 

km. 

Un 

Un 

Un 

Oltre 
300  km. 


Lire 


0.0470 

0.0408 
2.04 

L   0.0663 
)    8.815 

I   . 

I    0.0470 


6 


0.0408 
2.04 

0.1020 
5.10 


0.0470' 

0.0862 

0.0352 

4.70 

8.22 

1174 

0.0408 

0.0306 

0.0306 

4.08 

7.14 

IO.»  , 

0.05ftl 

0.0510 

0.&I06 

6.12 

11.28 

16.  SO 

0.0470 

0.0352 

0.0852 

4.7» 

».ar 

11. 74 

0.0408 

0.030fi 

0.0306 

4.08 

7.14 

10.20 

0.0714 

0.0612 

0.0510 

8.  «7 

14.7» 

1».^ 

0.0294 


a0255 


0.0347 


0.0294 


0.0255 


0.0459 


Diritto 


per 
tonnellata 


Ure 


0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


0.204 


0.51 


per 
carro 


Llf« 


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1980 


LEGGI  E  DECHETI  DEL  HEGXO  d'iTALL\  •  1905 


e 


0; 

e 


O 


m>\     4 


Km    4 


667 


G68 


NOMRNCLATURA 
delle  merci 


e 

delia  i»r;. 
spedi» 


Tisi  comuni  in  botti  o  barili  (a) 


/  tot  CLCC ioli  delle  botti  e  dei  barili  devono  essere  UtyUati 
a  pei  I  etto  linvUo  del  fiisio  e  copevli  con  una  lastra  di  Ut  Uà 
drbitamenle  inehitìdaui'. 


—  comuni,  in  damigiane  od  in  fiaschi  (a). 


(a)  /  nini  di  Marsala,  Siracusa,  Lipari  {MaUaMÌm\  Asti, 
il  Lacrima  Christi,  UlVin  Santo^  tAUatieo,  la  Vernaccia 
e  simili  eira  scelti  noni r ani  sono  considerati  e  tassati  come 
vini  comuni.  Viene  pure  tassato  con  i  prezzi  del  vino  co- 
mune il  vino  di  8amos. 


—  di  lusso 


Sono  da  considerarsi  come  vini  di  lusso  i  rlni  esteri  di 
Bordeaux,  Borgogna,  Champagne,  Frontignan,  Sauternes^ 
Cipro,  Xères,  Madera,  malaga,  Johannisberg,  Lunel, 
Steimberg,  Tokai  ed  altri  simili, 

Tttrlolo  azzurro  (solfato  di  rame)  ■—  vedi  tariffa  locale,  n.  aw. 
pag.  316 


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LBGGI  £  JPECRETI  D£L  JUCQNO  b'jTAJUIA  -  1905 


1981 


Basi  e  prezzi  delle  tai-iilc  Bpeciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


i 

Peso 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tto 

minimo 
per 

' 

II 

HI 

IV 

V 

fisso 

carro 

Dal 
a  50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 

a  300 

km. 

Oltre 
3  JO  km. 

per 
tonnellata 

per 
carro 

Tonneilaic 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Ure 

J-ire 

5      ' 

0.0612 
8.06 

0.0612 
6.18 

0.0610 
11.88 

0.0408 
15.80 

0.0408 

0.204 

5       ^ 

^   0.0969 
4.845 

0.0561 
7  65 

0.0561 
18.86 

0.0459 
17.85 

0.0459 

0.51 

0.0765 

ì    8.885 

1 

0.0663 

0.0510 

0.  aios 

0  0408 

0.51 

(> 

7.14 

18.84 

16.88 

— 

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»«2 


LBOOI  E  DBOKBTI  DEL  RSaNO  D'iTàUA  -  1806 


,6 

e 


ì» 


I 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


CbiH 

dellAterìSi 
genenie 

e 

della  Urìfi 
epedak 
il75 


Tilriolo  bianco  («olfaio  di  aiinco) ... 

670  9        ~  verde  (solfiate  di  ferro) 

z 

671  5    aaTerame,  droga 

672  10    iZaffenuiOEe  o  zaffrone,  fiore  delio  zafferano  bastardo,  di  color 
rosso  croceo 

673  15    Bìeoo  in  fogli,  pani,  piastre  e  verghe  a  fasci 


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LEGOI  E  DECBETI  BBL  BEONO  d'iTALIA  -  1*906 


1983 


fiati  e  pretti  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peio  od  a  carico  completo 


Peao 

Zone  dì  percorrenza 

Diritto 

inimo 

per 

jarro 

I 

II 

IH 

IV 

V 

Raso 

Dal 
a50 

km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a200 

km. 

Da  201 

a900 

km. 

Oltre 
800  km. 

per 
tonnellata 

per 

carro 

(aneliate 

Un 

Lire 

Lire 

Lire 

Ure 

Ure 

Lire 

6 

5      ' 
8 

0.0969  ' 

4.845 

0.0765 

8.885 

0.0612 
^     808 

0.0612 

8.08 

1 

0.0S67 
9.18 

0.0663 
7.14 

0.0612 
8.18 

0.0408 
5.10 

0.6663 
15.81 

0.0510 
18.84 

0.0510 
11.82 

0.0.W8 
9.18 

0.0561 
21.48 

0.0408 
18.88 

0.0408 
15.80 

vO.  0906 
12.24 

0.D510 
0.0408 

O.OIOS 
0. 0JK)6 

OW 
0.51 

0  mx 

0  204 

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1984 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  RBOKO  d'iTALLA.  -  1906 


c 


•9 

O 
c 

9 


r. 


X 

o 


5 


674 

675 

676 
677 
678 

679 


16 
15 

16 

9 

20 


NOMENCLATURA 
delle  merci 


delia  tarìs 
genera  p 
e 

<1cl!a  larici 
spcci&le 


in  lavori  iion  nominati 

. .    ,  -, 

—  in  limatura,  ritagli,  rottami  e  tornitura 

—  in  tubi |.   .   .    .  , • 

SEolte  in  fiore  od  in  cannoli  —  oedi  aUegaio  5°  cmtegoria  5». 

i 

—  macinato,  in  pani  od  in  pozzi,  compresi  il  calcarone  e  lo 

sterro  di  zolfo  —  ^edi  allegato  3^  categoria  5*  e  tariffa 
locale  n,  «W,  pag.  316 

—  ramato  —  cedi  kUegato  3»  categoria  5»  e  tariffa  locale 

n.  Wi,  pag.  316 •  •  • 

I  .       ^  ., 

Lo  solfo  ramatosi  può  facilmente  distinguere  dallo  solfo 
,  ponendo  la  poloere  neU*acqua  ed  agitandoUit  inqaeuUùchè 
il  solfato  di  rame  sciogliendosi  riduce  il  liquido  di  color 
glauco  {celeste  cerdognolo). 


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tSGGI  E  DECRETI  DEL  &EGNO  D*ITALIA  -  1905 


10^5 


Basi  e  prezzi  delle  tariil'e  apeciaii 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


*'/S:-> 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

tto 

ìiiino 

I 

II 

IH 

IV 

V 

fisso 

[M   ì 

arre 

Da  1 
a  LO 

km 

Dm  M 

a  lOo 
kn 

Da  101 

a  2W 

k... 

Da  201 

a  30 

km. 

Oltre 
3  0  km 

per 
t^unollata 

per 
carro 

•     i. 

l  ir*- 

Lire 

i.irc 

Liiv 

Lir^ 

Lire 

Lire 

1^  0.0612 
)     8.06 

0.0561 
2.805 


0.0612 
8.06 

0.0765 
8.825 


o.or.io 

0.0510 

0.0408 

0.0357 

5.61 

10.71 

14.79 

— 

0. 0357 

0. 0357 

0.0306 

0.0306 

4.59 

8.16 

11.22 

0.0612 

0. 0510 

0.0408 

0.0408. 

6.12 

11.22 

15.80 

-- 

0.0663 

0.0510 

0. 0408 

0.0408 

7.14 

12.24 

16.82 

— 

• 

o:204 


0  204 


0  204 


0.51 


—  VoL  II.  1905.. 


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1986 

LEGQI  E  DECRETI  DEL  EEGNO  D*ITALIA  • 

.  1905 

Qaasti 

delia  urifi  ' 

NOMPNCLATURA 

geueraie 

9, 

« 

•a 

s 

C 

o 

delle  merci 

•peciaie 
n75 

80 

5 

Zveoliero  greggio 

3 

681 

5 

—  raffinato  in  pani  od  in  polvore 

^ 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALM  -  1905 


1987 


Basi  e  prezzi  delle  tariffe  speciali 
con  condizioni  di  peso  od  a  carico  completo 


Peto 

Zone  di  percorrenza 

Diri 

Ito 

minimo 
per 

I 

II 

UI 

IV 

V 

fiaio 

carro 

Dal 
aSO 
km. 

Da  51 

a  100 

km. 

Da  101 

a  200 

km. 

Da  201 
a300 
.  km. 

Oltre 
300  km. 

per 

tonnolliU 

per 
carro 

Tonnellale 

Un 

Un 

Lire 

Uro 

Ura 

Lire 

Lire 

1 

5 

1 

0.1122 
6.«1 

0.0918 
10.20 

0.0714 
13.  M 

0.0612 
88.46 

0.0510 

0.51 

8 

0.1020 

0  0816 

0.0612 

0.0510 

0.0459 

0,51 

filo 

0.18 

16.80 

80.40 

— 

K 

0.1326 

0.0816 

0.0765 

0  0510 

0.0510 

0,51 

o 

e.  68 

10.71 

18.86 

28.46 

*""" 

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!   . 


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ìJE&ai  E  B60b£ti  del  REGNO  d'italia  -  1905  1989 

CAPO  XlII.irj 
VttrfÉfe    spedali  e  rei  attere  òòiiaixloiil  di  appllcaslone 


1»  1  viii^atori  elle  fruiseono  d'un  libASSo  svi  piBMH)  otdi- 
Dario  del  biglietto  hanno  diritto  soltanto' alla'^resiitauoae  del 
prezzo  del  viaggio  par  il  .percorao  non  ~  iiBnlitait09^''4«aftte'yoltey 
inforza  d'un  caso  che  Bon  sia  provato easave ìmptitabile  AirAm- 
ministraizione^  il  convc^lio  sul  guale  Tiaggiano  ritardi  a  n^nfpoasa 
compiere  la  eorsj(k   inconunciata. 

'2*  Le  tariJBte' special  si  applicano^  soltftnto  in  seguito  a  do- 
manda fatta  dallo  speditore  sulla  richiesta  di  spedizione:  iu^  di- 
fetto di*  tale  domanda,  il  trasporto  viene  di  diritto  eseguito  ai 
prezzi  e6  alle  condizioni  delle  tariffe  generali. 

È  considerata  esplicila^^domanda  di  tariffa  speciale  qualunque 
delle  seguenti  Indicazioni:  si  domanda  ta  tariffa  speciale^  tariffa 
ridotta  j  la  piò  fikoàa^ , speci  die  e  simili  ammesse  nelV  uso  commpT' 
eiUlef  Scritta  b  stampata  per  est€Bo3;od;'abbreviatamente  jaello 
spazio  delle  richieste  di  spedizione  riservato  alla  domanda' di  ap- 
plicazione  di  tariffa  speciale. 

Per  i  trasponi  diftoerci'^e  bestiame  a  piccola  velocità  ac 
celerata,  la  feefcip'R^e  jnresentazicne  della  lettera  di  porto,  nel  mo- 
dulo  prescritto  pw  la  piccola  velocità  accelerata  (  Alleg.  è),  equi- 
vale alla  domanda  d'applicazione  delle  tariffe  relative. 

3»  Iie[4i^rifftB^!  speciali  Variabili  a  seconda  ft«!le  dMtftnze,  19* ap- 
plicano ìn|],modo  che  per  ciascuna  zona  di  pereiimMUriafSi  paghi 
Isb  tassa  graduale,  che  le  è][assegnata. 

é»  4)iMklfa  vi  diaho  ftà  taitiffe'/speciali   applicabili£àl  tnede- 
«ifido  trasporto  ^  netta  flomrairàa  diftariffa  speoittle  tion  ile  fosse 


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1990  LSOOI  E  DECBETI  D£L  BEGKO  d'iTALIA  -  1906 

stata  specificata  alcnnai  rAmmìnistrasione  ha  l'obbligo  di  con- 
siderare la  domanda  come  richiesta  generica  di  tariffa  spedale 
e  di  applicare  quella  che,  in  ragione  del  prezzo,  torna  più-  yan- 
taggiosa  allo^speditore. 

La  domanda  di  nna  de  terminata,  tariffa  speciale  non  ha  ef- 
fetto quando  la  tariffa  stessa  non  competa  alla  relativa  spedi- 
zione o  quando  la  sua  applicazione  importerebbe  una  tassa  eguale 
«o  maggiore  a  quella  della  tariffa  generale.  Per  altro,  in  tali  casi, 
se  esiste  altra  taxi  ita  spedale  applicabile  al  trasporto  e  questa 
offra  diminuzione  di  prezzo,  in  confronto  alla  tariffa  generale, 
si  conBìdera  TaTTenuta  domanda  come  richiesta  generica  di  ta- 
riffa speciale. 

I  trasporti  per  i  quali  fodse  stfeita  domandata  una  tariffa 
Bpeciale  a  piccola  velocità  accelerata  importante,  per  ragioni  di 
peso  minimo  o  di  carico  completo  del  vagone  una  tas^a  eguale 
o  superiore  a  quella  della  tariffa  geVierate  a  grande  velocità,  cal- 
colata sul  peso  reale,  sono  considerati,  ai  soli  effetti  della  tassa- 
zione, quali  trasporti  a  grande  velocità,  ^coll'applicazione  della 
tariffa  speciale  a  js^^nde  velocità  piti  vantaggiosa  cui  la  merce 
fosse  ammessa  come  se  i  mittenti  avessero  fiotta  domanda  gene- 
rica di  tariffa  speciale. 

Per  le  speclizioni  con  yìncolo  di  peso  si  computano,  ove  ne 
risulti  maggior  utile  alla  parte,  i  prezzi  pef  lì  peso  minimo  sta- 
bilito dalla  tariffa  speciale,  quando  quello  effettivo  della  spedi- 
zione fosse  inferiore. 

5^  II  diritto  fisso  stabilito  nelle  singole  tariffe  speciali  a  P.  V. 
(fatta  eccezione  per  la  tariffa  n.  76)  non  comprende  il  carico  e 
lo  scarico  e  si  applica  in  ragione  del  peso  tassabile. 

6*  Dopo  il  ricevimento  senza  riscT  va  da  parte  del  destinatario 
non  sono  ammessi  reclami  per  avarie  o  perdite  parziali  delle 
cose  trasportate^ 

7»  Per  le  perdite  o  per  le  avarie  delle  cose  trasportate  senza 
assicurazione  di  valore,  la  responsabilità  dell* Amministrazione  è 
limitata,  infogni  oaso,  al  solo  valore   deHe  medesime,  calcolato 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -  1905  1991 

Balla  base  del  prezzo  corrente  della  merce  della  stessa  natura  e 
qualità,  al  luogo  e  nel  tempo  deiraccettazione  del  trasporto, 
oltre  al  rimborso  del  prezzo  eventualmente  già  pagato  per  il 
trasporto  stesso,  dedotte  però  sempre  le  spese  eheT Amministra- 
zione avesse  anticipate. 

8»  Il  calo  naturale  delle  merci  a  tariffa  speciale,  quando  non 
sia  stato  preventivamente  fissato,  si  determina  all'atto  deU*ac- 
certamento  delle  avarie  e  delle  perdite.  In  caso  di  contestazione 
si  provvede  mediante  perizia. 

9»  Per  qualunque  caso  dì  ritardo  oltre  il  termine  stabilito 
per  la  resa  delle  cose  trasportate,  T Amministrazione  è  tenuta 
soltanto  a  rimborsare  od  abbonare  una  parte  del  prezzo  di  tra- 
sporto proporzionata  alla  durata  del  ritardo,  oppure  l'intero 
prezzo  di  trasporto  se  il  ritardo  è  durato  il  doppio  del  termine 
anzidetto. 

10*  Per  ciascuna  voce  il  peso  minimo  per  carro,  od  il  primo 
dei  pesi  minimi  quando  ne  sono  indicati  più  di  uno,  si  riferi- 
scono ai  carri  della  portata  di  sei  tonnellate.  Il  peso  minimo  ili 
otto  tonnellate  sarà  applicabile  ai  carri  che  verranno  resi  atti  ai 
trasporti  di  tal  peso. 

Il*  Le  spedizioni  di  merci  per  le  quaU  nelle  tariffe  speciali 
siano  stabiliti  due  o  più  pesi  minimi  ed  aventi  un  peso  inter- 
medio fra  due  dei  detti  m'nimi,  stabiliti  per  i  carri  da  6  o  8 
tonnellate,  o  ragguagliati  in  base  alla  condizione  10»  precedente, 
a  quelli  del  carro  di  maggior  portata  richiesto,  saranno  tassate, 
0  sul  peso  reale  coi  prezzi  indicati  per  il  peso  minimo  minore  o 
sul  peso  minimo  maggiore  coi  prezzi  relativi,  a  seconda  che  l'uno 
0  l'altro  modo  di  tassazione  riesca  più  vantaggioso  per  la  parte. 

12»  A  formare  il  peso  minimo  per  carro,  stabilito  dalle  tariffe 
speciali,  è  ammesso,  a  tutto  rischio  e  pericolo  del  mittente,  il 
carico  misto  di  diverse  merci  alle  quali  si  applicano  identici 
prezzi,  purché  di  ciascuna  siano  distintamente  dichiarati  la  qua- 


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11:92  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

lità  ed  il  relativo  peso,  siano    consegnate  dallo  stesso  mittente 
e  dirette  ad  tin  solo  destinatario. 

13*  Tutte  le  norme  e  condizioni  applicabili  alle  tariffe  generali, 
comprese  qnelle  stabilite  nellalSTomenclatnrae  classificazione  delle 
merci  in  quanto  non  sieno  modificate  dalle  presenti  condizioni  o 
da  quelle  inserite  nelle  singole  tariffe  speciali,  sono  pure  osservate 
come  condizioni  particolari  per  1  trasporti  a  tariffa  speciale. 

Le  condizioni  6»,  7*  e  9»  sono  applicabili  sempre  che  vi  sia 
diminuzione  di  prezzo  in  confronto  della  tariffa  generale. 


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LEGGI  B  OEC&ETI  DEL  SEGNO  o' ITALIA  -  1905 


1^93 


TARIFFA  SPECIALE  N.  1  —  G.  V. 


Spedizioni  idi  piicoolo  peso. 


Fino  a  2 
chi  logra  rami 

Da  olire  2  fìno  a  5 
'chilograroini 

Da  oJU*e  5  fÌAp  a  10 
cbilogrammi 

Prezzi  per  ogni  spedizione  e  per  qualsiasi  percorso 

Ure 
0.25 

Lire 
JO.SO 

Lire 
9.W 

Avvertenze.  —  a)  Questa  tariffa  non  è  applicabile  alle  spadìzioni   di 
Offgetti  d'arto  e  di  collezione»  di  merletti  e  pizzi  a  ro^oo 

b)  Non  sono  estese  a  queste  condizioni  ie  dispo^ìuaui  dell'art.  100. 

'1       :     . 

Oaarto  di  txvhsporto. 

Per  le  spedizioni  in  servizio  interno  dei  piccoli  colli  di  cui 
la  sopraindicata  tariffa  è  lasciata  facoltà  al  pubblico  di  servirsi 
di  carte  di  trasporto.  Con  tale  sistema  vengono  abolite  la  let- 
tera di  porto  ed  il  rilascio  della  ricevuta. 

Le  carte  di  trasporto  sono  in  vendita  presso  tutte  le  stazioni, 
al  prezzo  della  tariffa  qui  di  seguito  segnata  (bollo  governativo 
escluso),  e  consistono  in  cartellini  da  applicare,  uno  per  collo. 

Le  carte  di  trasporto  sono  di  tre  specie,  cioè: 

Serie  A  per  colli  fino  a  2  kg L.  0,25 

>  B         »        da  oltre  2  e  fino  a  6  kg.  >    0,50 

>  C        »        da  oltre  6  e  fino  a  10  kg.  >   0^85 


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1994  LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Per  servirsi  di  questo  mezzo  di  trasporto,  il  mittente  deve 
solo: 

a)  Munirsi  della  oarta-trasporto  corrispondente  al  peso  del 
collo  da  spedire; 

h)  Applicare  solidamente  la  carta  di  trasporto  al  collo; 

e)  Scrivere  chiaramente,  nello  spazio  a  ciò  destinato,  U 
cognome  e  recapito  proprio  e  deL^destinatario,  la  qualità  ed  il 
peso  effettivo  della  merce; 

d)  Farne  consegna  alla  stazione  di  partenza  per  riscontro 
delle  regolarità  della  carta-trasporto  applicata  e  d^e  indicazioni 
appostevi. 

Avvertente  rdaHve  alle  earU-irasporto. 

V  Oltre  alle  merci  indicate  nella  nota  a)  della  tariffa  spe- 
ciale 'S.  1  sopra  esposta,  sono  esclusi  anche  dal  trasporto  i  boz- 
zoli, le  carrozzinedabambino,  gli  oggetti  infiammabili,  esplodenti 
od  in  qualsiasi  modo  pericolosi  o  nocivi. 

2""  Ogni  inconveniente  causato  da  falsa  dichiarazione  della 
merce  sarà  a  carico  del  mittente. 

3^  I  colli  ai  quaU  fossero  state  applicate  carte-trasporto 
di  valore  inferiore  a  quello  corrispondente  al  loro  peso,  saranno 
sottoposti  alle  disposizioni  seguenti  : 

a)  Se  l'eccedenza  di  peso  viene  riscontrata  alla  stazione 
di  partenza,  questa  non  terrà  conto  alcuno  delle  carte  di  tra- 
sporto state  applicate,  le  quaU  in  questo  caso  serviranno  come 
semplici  indirizzi,  ed  eseguirà  senz'altro  una  regolare  spedizione 
in  porto  assegnato  a  iariffa  ordinaria,  quando  si  tratti  di  merce 
il  cui  valore  sia  tale  da  garantire  le  spese  di  trasporto;  in  caso 
contrario  i  colli  non  saranno  trasportati  e  rimarranno  Termi  alla 
stazione  di  partenza,  a  disposizione  del  mittente  il  quale  ne  sarà 
avvertito,  e  se  di  facile  deperimento,  saranno  venduti.  Trascorso 
il  periodo  di  un  mese,  dalla  data  dell'avviso  al  mittente,  la  merce 
o  l'importo  ricavato  dalla  sua  vendita  si  riterrà  come  ceduto  alla 
Società; 

h)  Se  l'eccedenza  viene  inV-ece  riscontrata  alla  stazione 
di  arrivo,  questa  ne  darà  tosto  avviso  alla  stazione  di  partenza, 
indicandole  il  peso  riconosciuto,  e  regolarizzerà  la  spedizione 


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UOOI  E  DECRETI  DEL  RSONO  d'ITALIA  -  1906  1995 

tassandola  a  tariffa  ordinaria,  eome  se  fosse  fatta  in  porto  asse- 
gnato; 

o)  In  ogni  oasoy  gl'inconTenienti  derivanti  dall'eccedenza 
di  peso  sono  a  carico  del  mittente  qnando  il  destinatario  si  ri- 
fiuti al  pagamento  della  tassa  di  trasporto  indicato  ai  precedenti 
punti  a)  e  h), 

4^  Qualora  il  destinatario  sia  frreperibile  o  si  rifinti  di  ri- 
tirare gli  oggetti,  ed  il  mittente  non  possa  esserne  avvertito  o 
non  intenda  rifondere  ogni  diritto  alla  Società,  si  seguiranno  le 
norme  di  cui  all'articolo  103,  ritenendo  :gli  oggetti  come  abban- 
donati quando  sia  trascorso  il  termine  di  un  mese. 

6^  Per  questo  speciale  servizio,  istituito  senza  pregiudizio 
degli  altri  vigenti  pel  trasporto  delle  merci,  la  Società  non 
assume  responsabilità  per  la  ponsegna  a  destinazione  in  un  dato 
termine,  uè  per  avvenute  avarie  o  smarrimenti;  non  tralascerà 
però  di  eusire  a  cheli  medesimo  proceda  con  regolarità. 

6"*  Le  carte-trasporto  possono  essere  acquistate  in  un 
dato  numero  assieme  ed  esser  usate  poi  di  mano  in  'mano  che 
oceprre,  essendo  esse'  valide  per  sei  mesi  a  datare  dal  giorno  in 
cui  sono  vendute;  trascorso  però  tale  termine  .esse  non  danno 
più  diritto  ad  alcun  trasporto  uè  a  rimborso  del  loro  importo. 

7^«  Le  carte  di  trasporto  sono  valevoli  solo  per  spedizioni 
dalla  sl^azlone  che  le  ha  emesse.  • 


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1996 


LEGGI  E  mCBSTI  VEL  XBGQifO  I^nA&IA  -  1905 


TAEIPFA  8PB0IALB  N.  2  —  G.  V. 


Messaggerie  e  mercL 


^*^--4a 


Prezzi 


Zone  4ì  percorvenza 


Da 
1  a  50 

kiQ. 


Il 


III 


IV 


Da 


km. 


T>a 


51  a  tgo.  iai  a  Ì8e 


km. 


Da 

km. 


Oltre 
SOO  km. 


Serie  A.  *-  8^4lslo«i  A  pmù  éa  ékkm  10  eiflse  a  ÌM 


Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro     L.       04526 

Fatti  per  tonnellata  e 
per4af  erTCATeiHea  in* 
tera  Hi  eia  scuna  xona,  . 
comprese   le  prece-  * 
denti L.         22.60 


€14990 


4éM 


8Ì.76 


^13. 


Serie  B.  —  Spedixioiii  di  peso  superiore  a  200  Uno  a  1000  ohilograaai- 


Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro  L. 

Fatti  per  tonnellata  e 
per  la  percorrenza  in- 
tera di  ciascuna  zona, 
comprese  le  prcee- 
dentì L. 


0.4068 
20.34 

0.4068 
40.68 

0.2938 
70.06 

0.2034 
90.40 

Q^OM 

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LfiOOl  £  DBGBA^n  DBL  SMIN€  B^ITAlrlA  -  1906 

*^^  TABIPFA  SPBOIALB  N.  2  —  G.  V. 


i9yr 


Prezzi 


Zone  dv  paveavfeDia 


U 


1  a5# 

km. 


51  a  100 

km. 


m 


IV 


101a2(M) 

km. 


Da 

201  a  300 

km. 


Oltre 
300  km. 


Sbrib  (X  —  Sb941Iiì«]|1  di  ptM  flv^eiUkre  a  IQUa  Ahllagraiaial 


Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro     L. 


•fa 


Patti 
per  ia  percorrenza  in- 
tera inciascuna  zona, 
comprese  le  prece- 
denti   L. 


0.3616 


18.08 


0.3616 


36.08 


0.2825 


64.41 


0.1921 


83.61 


0.1921 


Awertenzft.  —  a)  Per  lo  spedizioni  di  peso  supeniore-  a  10  e  fina  a 
20D>kg.  si  applicano  i  prezzi  dell»  presente  tariffa  seitie  A,  ovverd  quelli 
della  serie  B  per  il  pesK)  minimo  di  210  chilogrammi  quando  tornino  oiù 
vantaggiosi  allo  speditofe:  Per  qiBelle  di  peso  kuperioro  a  200  e  6no  a  1000 
chilogrammi  si  applicano  i  prezzi  della  serie  B,  ovvero  i  prezzi  della  se- 
rie C  per  il  peso  minimo  di  1010  chilogrammi,  quando  parimente  tornino 
più  .vantaggiosi  allo  speditore. 

b)  Il  prezzo  d'ogni  spadlzlons  al  disopra  di  IO  kg.  non  piò  essere  Infe- 
riors  a  L  0.85. 

e)  ai^tr^jyuv^tfrj^^ito  po^.a^ao.>pf^U^l»iJi  oÌ9m9  i^. prezzi  dplla  se- 
rie A  ferme  per  alfFo  te  disposizioni  della  avvertenza  b).  Però  i  filati  di 
casoami  di  seta  ed  i  tessuti  misti  con  seta  devono  essere  considerati  come 
merci  e  messaggerie  e  non  già  come  seta  greggia  o  manifatturata. 

dj  questa  tariffa  non  è  applicabile  alle  spedizioni  di  oggetti  d'arte  e  di 
collszione,  di  bierletti  e»  pizzi  a  nolano. 


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1998  LBOOI  E  DSGBBTI  DEL  lÌBOKO  d'iTAUA  -  1905 

TABIFFA  SPECIALE  N.  3  —  G.  V. 


I>errat0  aUmentari  e  prodotti  d'orticoltura. 


Zone  di  percorrenza                         1 

Prezzi 

I 

II              III 

IV 

' 

Bavaw^^ih^.B 

Da 
1  a50 

km. 
1 

Da 

51  a  100 

km. 

Da 

101  a  200 

km. 

Da 

201a300 

km. 

• 

Oltre300 
km. 

Sbrib  a.  —  SpMUifcml  41  p«w  4a  «Itra  10  1b«  a  M*  «Utogmanri. 

Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro  L. 

.    Q.248a 

0JM86 

osa» 

Q.m» 

O.1008 

Fatti  per  tonnellata  e  per 
la  percorrenza  intera 
di  ciaftcuna  zona,  com* 
preae  le  precedenti.  • 

12.43, 

24.06* 

47.146 

65.54 

— 

Sbrib  B.-  8pedlil«Bl  41  peM  iBpeHMT  a  MO  cUlogmud. 

Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro  L. 

0.2260 

0.2260 

0.1808 

0.1695 

0.1696 

Fatti  per  tonnellata  e  per 
la  percorrenza  intera 
di  ciascuna  zona,  eom- 
preae  le  precedenti.  > 

11.30 

22.60 

40.60 

S7.03 

— 

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LEGGI  £  DECRETI  DEL  KEGI40  d'tALIA  -  1905  1999 

Segue  TABIFFA  SPECIALE  N.  3  —  Q.  V. 


Avvertenze.  —  a)  Per  le  spedizioni  di  peso  oltre  10  e  fino  a  500  chi- 
logrammi, si  applicano  i  prezzi  della  presente  taritla  serie  A,  ovvero 
quelli  della  serio  B  per  il  peso  minimo  di  510  chilogrammi,  quando  tor- 
nino più  vantaggiosi  allo  speditore. 

b)  Il  prezzo  d^ognl  spedizione  al  disopra  di  IO  kg.  non  può  essere  in- 
feriore a  L.  0.85. 

e)  Non  possono  fruire  dei  ptfezzi  di  questa  tariffa  i  liquidi  in  da- 
migiane (1),  in  bottiglioni,  ovvero  in  fiaschi,  se  non  riposti  in  casse  od 
in  robuste  gabbie  a  liste  di  legro,  ammenoché  si  tratti  di  spedizioni  a 
vagone  completo;  perciò  le  spedizioni  che  non  soddisfino  a  tali  condi- 
zioni ed  abbiano  un  peso  superiore  a  chilogrammi  10  si  tassano  in  base 
alia  tariffa  N.  2  —  G.  V.,  salvo  il  disposto  dell'avvertenza  b)  della  tar 
riffa  stessa. 

d)  Le  spedizioni  eseguito  in  base  alla  presente  tariffa  speciale  non 
sono  soggette  alle  disposizioni  dell'art.  100  delle  tariffe. 


(1)  Agli  effetti  delPapplicazione  di  questa  tariffa  ti  consideraoo  e  si  tassano  come 
liquidi  in  recipienti  di  vetro  riposti  in  caKse,  quelli  consegnati  per  la  spedizione  in 
damigiane  provviste  completamente  di  spiiciaU  rivestimenti  rigidi  od  elastici,  con  rin- 
forzi o  sostegni  di  legno  ò  di  metallo,  ossia  di  rivestimenti  tali  che  permettano, 
senza  pericolo  di  avarie  o  rotture,  la  loro  sovrapposizione  nel  carico  e  la  comu- 
nanza con  altre  merci. 


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2M0'  LEGGI  E  BECRBTI  DEL 

Le  merci  che^  friiisriono  di  questa 
Aceto  comune. 

▲e^iia  dolce  gazosa  e  minerale. 
Aglio. 

Agnudy  cioè:  aranci,  cedVi,  mandarini, 
limoni,  bergamotti,  e  aimili. 

Barbabietole  in  natura. 

Beatlaao  minuto  vivo,  in  ceste  od  in 
gabbie,  come  agnelli  e  capre- iti, 
porcellini  e  vitellini  lattanti  (1). 

—  minuU)  (ogiielli,  capretti,  porcel- 
lini, vitellini)  macellato,  con  0  iienza 
pelle. 

Birra  in  botti,  fusti  e  bottiglie. 

Blseottfo  di  mare. 

Bottarga. 

Bulbi  0  radiche  di  fiori. 

BUTO  fresco. 

—  salato. 

Caociagtose  o  selvaggina* 

Caglio  lic|aido  o  solido. 

Carni  affumicate,  insaccate  (salami,  ec- 
cetera), salate  od  altrimenti   pre« 
^  parate. 

—  fresche  macellate. 
Castagno. 

Cariale. 

Coitali,  compreso  l'orzo  comune  e  per- 
iato. 

ClpoUe. 

Conigli  vìvi. 

—  morti. 


REGNO  D*rrALIA  -  1905 

tari(]R&  sono  le  seigaeoti: 
CoBserra  di  ginepro. 

CoBSOrro  alimentari  di  legumi,  d'orla- 
glie,  di  verdura  e  di  frutt' ,  escluse 
le  frutta  candite. 

Cmaca. 

Estratti  di  carne. 

Farina  di  castagne. 

—  di  legumi  non  torrefatti. 

Farine  di  coi*eali  ed  ogni  altro  pro- 
dotto derivante  dalla  macinazione 
dei  medesimi. 

Fecola  di  patate,  di  riso,  di  lenticchie 

Fiori  freschi  s<"Jolti  od  in  mazzi,  in 
casse,  scatole  o  cesto  g  fiori  io 
acqua  salat-a. 

Formaggi  freschi. 

—  sodi. 
Fmtta  fresche. 

—  secche. 
Fnnghi  freschi. 

—  secchi  od  in  conserva. 

Gamberi  e  granchi. 

Grascie  naturali  fresche,  di  bue,  di  vi* 
te  Ilo,  di  porco  e  simili. 

Grasso  d'oca. 

Lardo  e  lardoni. 

Latto  fresco  e  sterilizzato. 

—  condensato. 
Latticini. 

Legumi  freschi  e  secchi. 
LioTlto  e  glutine. 


(\)  ti  peso  lordo  di  ogni  cesta  o  gabbia  non  deve  eccedere  quello  medio  di  30  chilogrunnu 
por  ogDi  capo  di  porcellini,  né  il  peso  di  120  chilogrammi  per  ogni  capo  di  ▼ItellinL  la  cu 
contrario  il  trasporto  non  può  aver  luogo  in  base  ai  prezii  di  questa  tariffa  speciale. 


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i;E.aOI  E  DBGRBn  DEL  REGNO  d'itAUA 
Lttiuelie  in  recipienti  ben  chiusi. 

—  burrificata  (burro  artificiale). 
Miele. 

Mortadella  conservata  in  scatole. 
Mostarda  (Conserva  di  frutte  senapata). 
Moaio. 
Ifoei  di  cocco  intere. 


1905 


2001 


Olii  mangerecci,    compresi    quo) li  di 
lino,  di  sesamo  e  di  noci. 

Olire  in  natura  ed  in  conserva. 

OrtairHe  e  verdure  fresche. 

—  e  verdure  semplicemente  essicate. 

Oatrfcliey  cappe,  ricci  e  frutti  di  mare 
in  genere. 

Pane  comune,  compresi  i  grissini. 

Paste  da  vermtcelTaio. 

PaUte. 

Pesci  vivi  d'ogni  specie  e  pesci  morti 
freschi. 

—  secchi  ed  in  qualunque  modo  .pre- 
parati. 

Piante  (rami  e  foglie  fresche  di)  per 
ornamento. 

—  vive  fruttifere  od  ornamentali  con 
0  senza  terra. 


Piantine  da  aria  aperta,  da  tepidario 
e  da  serpa,  con  o  senza  vaso,  in 
ceste  o  casse  coperte  con  tela  o 
paglia. 

—  come  sopra  in  cassette   di  legno 
impagliate  od  imballate. 

Pine  o  pigne. 

Pollame  vivo  o  morto,  compresi  i  pic- 
cioni, le  tortore  e  simili  animali 
domestici. 


Pomidoro   al   naturalo   conservati    in 
scatole  di  latta. 

—  (conserva  o  salsa  di). 
Rane. 

Rlso.o  risone. 

8ena|Mi  in  composta. 

Siero  di  latte  o  di  sangue. 

Strutto  0  grasso  cotto  di  porco. 

Svgna' fresca. 

Tartaraghe. 

Tartvft. 

Tonno  sott'olio. 

Uora  e  chiaro  d'uova. 

—  vive  di  pesce, 
Ura  pigiata  con  mosto. 
Yermontli  anche  con  china* 
Tini  comuni  (1). 


(l)  Per  la  destinazione  della  qualità  dei  vini  da  tassarsi  io  base  alla  presente  tariffa 
speciale,  velasi  quanto  A  stabilito  pei  vini  che  von^no  spediti  a  piccola  velocità,  nelU  re- 
lativa Nomenclatura  e  classiflcaiione  delle  merci. 

I  vini  che  non  sono  di  considerarsi  comuni,  ti  tassano  in  base  alla  tariilà  speciale  o.  2 
—  G.  V. 


126  —  VoL.  IL  -  1906. 


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2003  LEGGI  E  DfiCBÉTI  DEI  «SGITO  l>*rrAtlA  -  1906 

Condizioni.  —  1»  Le  derrate  debbono  essere  imballate  convenientemente 
ed  in  modo  tale  da  poter  essere  caricate,  trasportate  e  scaricate  sentm  perì- 
colo di  danno,  tanto  per  le  merci  stesse,  qiianto  per  le  altre  con  le  quali  si 
possono  trovare  in  contatto. 

2*  Per  i  prodotti  di  orticoltura  è  obbligatorio  1*  imballaggio  specificato 
nella  Nomenclatura  delle  merci  che  precede. 

>  I  liquidi,  le  conserve,  ecc.,  in  bottiglie,  in  vasi  od  in  iscatole  debbono 
essere  racchiusi  in  ceste  o  casse  od  in  robuste  gabbie  a  liste  di  legno;  ^^ 
in  damigiane,  in  bottiglioni  od  in  fìasclli  si  accettano  esci  usi  vameote  ìd  casse 
od  in  robusto  gabbie  a  liste  di  loprno.  Le  spedizioni  di  paste  da  vermicellaio, 
frutta  fresche,  di  fiori  freschi  ed  ortaglie  in  casse  o  corbelli  devono  essere 
condizionate  in  modo  che  il  contenuto  non  sorpassi  Torlo  dei  recipienti  e  che 
la  copertura  di  questi  sia  tale  da  permottore  senza  danno  della  meree,  la  so- 
vrapposizione ed  il  contatto  di  aUn  colli.  Le  spedizioni  oondixioaate  àkf%taa^ 
mente  si  tassano  colla  tariffa  spentale  N.  2  —  G.  Y. 

4*  Le  casse,  ceste  o  gabbie  di  pollame,  conigli  .e  simili  animali  vivi  o 
morti  devono  essere  interamente  avviluppate  da  una  rete  solida,  noe  rattop- 
pata e  con  maglie  di  lar^^^hezza  non  accedente  i  due  cnntimetri  ;  la  rete  deve 
essere  inoltre  assicurata  con  piombi  o  Suggelli  dello  dtesso  mittente.  In  caso 
diverso,  il  trasporto  ha  luogo  senza  fesponsabilità  per  le  d^ftoieiiae. 

5*  Le  gabbie  e  le  ceste  nello  quali  si  trasportano  il  pollame  ed  nitri 
volatili  vivi  debbono  essere  arieggiaie,  a  fondo  chiuso  e  provviste  di  abbevt- 
ratoio  e  il  numero  dei  capi  deve  esic^e  proporzionale  all'ampiezza  dei  fùcì- 
pienti,  di  guisa  che  i  volatili  vi  si  possano  muovere  liberamente. 

6*  Il  bestiame  mi-.iuto  sg«}zzato,  sotto  pcilo  o  dissanguato,  nouchò  i  (or- 
maggi  sodi  si  accettano  anche  non  imballati,  ma  senza  responsabilità  pel  de- 
terioramento. 

7*  Il  trasporto  delle  uova  si  eseguisce  a  rischio  e  pericolo  del  mittente. 


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UBOGI  B  BBCSXTI  MX  EIWWO  d'iTALIA  -  1906 


2003 


TABIPFA  SPECIALE  N.  4  —  G.  V. 


Redpientl  vuoti  generalmente  In  uso  per  il  tra4Bporto  di  merci 

sulla  ferrovia. 


Prezzi 


Zone  di  percorrenza 

I 

II 

ìli 

IV 

V 

Da 

la50 

km. 

Da 

51  a  100 

km. 

Da 
101  a  200 

km. 

Da 

201  a  300 

km. 

Oltre  300 
km. 

Sbrie  a.   -~  Sacchi)  balle  e  tele  da  imballaggrio  in  colli  scoperti. 


Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro   .....  L. 

Fatti  per  tonnellata  e  per 
la  percorrenza  intera 
di  ciascuna  zona,  com- 
prese le  precedenti    L. 


0.2034 


10.17 


0.2034 


-  20.34 


0.1130 


31.64 


0.0791 


39.55 


0.0791 


Sbrie  B.  —  Bigoncie  -  Botti,  fusti  e  barili  -  Bottiglie  vuoto  d'ogni 
specie,  condizionate  in  cassette  comprose  quelle  da  acque  gazose  e  da 
soliz  -  Canestri  -  Cassoni  da  seta  -  Casse  di  ferro  -  Casse  di  legno, 
anche  se  scomposte  in  assicelle  -  Ceste  -*  Cestoni  da  bozzoli  -  Con)e  e 
corbelli  -  Damigiane  di  ogni  specie  in  ceste,  gabbie  o  casse  -  Dami- 
giane usate  in.  qualunque  modo  rivestite  e  damigiane  nuove  interamente 
rivestite  fino  alia  bocca,  spedite  sciolte,  cioè:  non  in  ceste,  gabbie  o 
casse  -  Fiaschi  impagliati  in  ceste  o  casse  -  Fiaschi  usati  alla  rinfusa 
a  vagone  completo  -  Gabl)ie  da  pollame  e  da  cacciagione  ed  altre  in 
legno  per  imballaggio  -  Mastelli  -  Panieri  -  Recipienti  di  tela  imper- 
meabile pel  trasporto  di  uve,  vino,  mosto,  acqua,  ecc.  -  Becipienti  vuoti 
in  ferro  pei  trasporto  di  gaz  -  Stagnoni  da  latte  e  da  olio,  esclusi  quelli 
da  petrolio  -  Sporte  e  sportoni  -  Vasi  di  latta  in  cassa  o  non,  per 
burro  ed  altro,  esclusi  però  quelli  da  petrolio  od  altre  materie  affini  - 
Zangole. 


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2004  LBOGI  E  DECRSn  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

setm9  TARIPPA  SPECIALE  K.  4  —  G.  V. 


Prezzi 


Zone  ài  percorrenza 


Da 

1  a50 
km. 


Il 


Da 

51  a  100 

km. 


Ili 


Pa 

101  a  200 

km. 


IV 


Da 

201  a  300 

km. 


Olb%300 
km. 


Per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro     L. 

Fatti  per  tonnellata  e  per 
la  percorrenza  intera 
di  ciascuna  zona,  com- 
prese le  precedenti  L. 


0.3164 


16.82 


0.3164 


31.64 


0.2034 


61.98 


0.1582 


67.80 


0.1356 


Avvertenze.  —  a)  Per  le  spedizioni  di  peso  fino  a  100  chilogrammi 
si  applica  la  tarifTfi  speciale  n.  1  —  G.  V. 

b)  Per  le  spedizioni  di  peso  superiore  si  applica  la  presente  tariffa 
senza  che  il  prezzo  possa  essere  inferiore  a  quoilo  stabih'to  dalla  tariffa 
speòìale  n.  1  prodetta,  per  i  colli  da  oltre  5  e  sino  a  10  chilogrammi. 

e)  Non  sono  estese  a  questi  trasporti  le  disposizioni  degli  articoli  4^ 
e  100. 


Condizioni.  —  1*  Ciascun  colto  di  sacchi  vuoti  o  di  tele  deve  essere  monito 
di  una  tavoletta  sulla  <juale  siano  scrìtti  nome  e  cognome  del  destinatario  e  il 
nome  della  sta/ione  cui  è  diretto. 

2*  Lo  speditore  deve  indicare  sulla  nota  di  spndtzione  la  qualità  ed  il  peso 
dei  colli  e  nou  mai  il  numero  dei  sacchi  per  il  quale  rAniministrazìono  non  assume 
responsabilità. 

3*  Le  botti,  i  fusti,  i  barili  ed  i  mastelli  devono  essere  contrassegnati  <ia 
apposite  marche  fatto  in  colore  a  vernice  sui  fondi  o  su  altra  parte  visibile:  io 
n)arche  devono  constare  di  almeno  due  lettere  dell'alfabeto' con  un  numero 
progrc.«*8Ìvo. 

4'  I  recipienti  vuoti  non  cerchiati  in  ferro,  usati,  si  accettano  soltanto  io 
porto  affrancato, 

5*  Lo  operazioni  di  carico  e  scarico  dei  fìsschi  vuoti,  alla  rinfusa  ed  a 
vagone  completo,  saraimo  eseguite  a  cura  e  spesa  del  nn'ttente  e  dei  dcstinA- 
nitario.  Gli  speditori  dovranno  lilasciare  sui  documenti  di  trasporto  la  dichia- 
razione di  garanzia,  colla  quale  assumono  a  loro  rischio  tutte  le  conaegueoxe 
dei  danni,  che  per  la  speciale  condizionatura  del  carico  potessero  derivare 
alla  merce. 


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isttot  fi  jttÈsiiTt  DEL  taxmo  d'isàiu  -  IdOà 
TABIPFA  8PE0IALB  N.  6  —  G   V. 


2005 


Oblaodo   a   neve. 


Zone  di  percorrenza 

I 

II              III 

IV 

V 

Prezzi 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

1  a  50 

51  a  100 

101  a  200 

201  a  300 

oltre  300 

km. 

km. 

km. 

km. 

km. 

Sbrib  a,  - 

-  Spedizioni  senza  rincolo  di  peso. 

Per  tonnellata  e  per  chi- 

lometro  L. 

0.2034 

.    0.2034 

0.1808 

0.1582 

0.1582 

Fatti  per  tonnellata  e  per 

1 

la   percorrenza  intera 

di  ciascuna  zona,  com- 

prese le  precedenti.   » 

10.17 

20.34 

38.42 

54.24 

— 

Sbrir  B. 

—  Spedizioni  a  Tzgone  completo. 

S 

Per  vagone  e  per 

chilometro  .  .  L. 

0.2712 

0.2712 

0.2204 

0.1865 

0.1695 

II 

OS 

Fatti   per   vagone 
1     e  per  la  percor- 

'e O 

renza    intera   di 

II 

ciascuna     zona. 

sr 

compresele  pre- 

> 

cedenti    ...» 

13.66 

27.12 

49.16 

67.81 

— 

5      /  Per  vagone   e  per 

S           chilometro  .  .  > 

0.3616 

0.3616 

0.2938 

0.2486 

0.226 

o  . 

P«C 

Ss]  ^^^^  P©«*  vagone  e 
Soo  \     P«r  la  percorren- 

.^.^  i     7sSL  intera  di  cia- 

g  "^  f     scuna  zona,  com- 

g)     I     prese  le  prece- 

>      \     denti    .  .  .  .  > 

18.08 

36.16 

65.64 

90.40 

"" 

Avvertenze.  — 2a);Per| 

fele  spedizioni  di  peso  fino  a  10  chilogramr 
riffa  speciale  n.  1  —  G.  V.  : 

ni  si  ap- 

plica  esclusiyamente  la  ta 

ì%  b)  Per,  le  spedizioni  ^d 

i  peso  superiore  si  applica  la  presente  tar 

iffa  senza 

ohe^il  prezzo  possa  esser 

e  inferiore  a  quello  stabilito ,  dalla  tariffa 

speciale 

n.  1  predetta  per  i  colli 

da  oltre  5  fino  a  10  chilogrammi. 

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2006  LEGGt  B  nSCESTI  DSL  UOKO  O^ITAXJA  •  lOOfi 


Condizioni.  —  !•  Le  spedizioni  di  ghiac4;io  e  neve  sì  accettano  soltanto  io 
porto  affrancato. 

2»  Le  spedizioni  non  eseguite  a  vagone  completo  devono  essere  conse- 
gnate in  botti,  mastelli  od  in  altri  recipienti  tali  da  non  danneggiare  le  altre 
merci;  a  quest'ultima  condizione  si  accettano  pure  imballato  in  stuoje. 

S*  Il  carico  delle  spedizioni  a  vagone  completo  si  eseguisce  a  cura  e 
spese  dello  speditore  e  deve  essere  compiuto  almeno  ungerà  prima  della  par- 
tenza del  convoglio  e  Io  scarico  dev'essere  eseguito  a  cura  e  spesa  del  desti- 
natario entro  quattro  ore  dall'arrivo. 

Pei  vagoni  arrivati  a  destinazione  dopo  il  tramonto,  le  quattro  ore  decórrono 
dalle  sei  dei  giorno  successivo. 

Trascorso  questo  termine  la  spedizione  è  sottoposta  al  diritto  di  sosta  sta* 
bilito  dalla  tariffa  generale. 

4»  Il  piano  dei  vagoni,  deve  essere  coperto  a  cura  e  spese  dello  speditore, 
da  uno  strato  di  paglia  del  l'altezza  di  cin^iuanta  centimetri  almeno  o  da  uno 
strato  di  segatura  di  legno  dell'altezza  d^  almeno  10  ceniioietrì. 

5*  1  termini  di  resa  decorrono  dal  primo  convoglio  che  avrà  luogo  dopo  la 
consegna  del  vagone  carico  o  della  merce,  purché  la  consegua  della  medesima 
avvenga  almeno  un'ora  prima  delia  partenza. 


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tmot  E  lakOtBtC  DBL  BEOVO  lìfmàiLLA  -  1900  2007 

TABIPPA  SPECIALE  N.  60  —  P.  V.  accelerata 


La  presente  tariffa  è  aiantenttta  In  vigore  In  via  d*e8perlmenfo;con  facoltà  di  revoca 
in  seguito  a  preavviso  di  4«e  mfsi  al  Governo  ed  al  pubblico. 

Ortaglie  e  frutta  fresclie  a  vagone  completo. 


Condizioni  di  carico 
prezzi 

Zone  di  percorrenza 

'i^ino        " 

Da 

101  a  200 

km. 

Oltre 
i  200  km. 

Spedizióni   di   peso  fino  a  4   ton- 
nellate per  vagone   e  per  chi^o-' 
lueiro L. 

r     • 

40.80 

O.Q408 

i 

.     4.08. 

0,357 
76.50 
0,0357 

7.65 

0,306 
0,0306 

Fatti  per  vagone  e  per  la   percor. 
renza  intera   di  ciascuna  zona, 
comprese  le  precedcnii.   .   .      » 

Per  ogni  tonnellata  in  più  caricata 
nello  stesso  vagone  e  per  chilo- 
metro •  •• .-.      > 

1 

Fatti  per  tonnellata  e  pei*  !a  per- 
correnza intera  di  ciascuna  zona, 
^iT^rese  le  precedenti .   .  .      » 

Condizioni.  —  1'  Il  carico  e  lo  scarico  sono  eseguiti  rispettivamente  a 
cura  del  mittente  e  del  destinatario, 

il  carico,  per  il  quale  in  via  normale  è  concessa  mezz'ora  per  ogni  va- 
gonoi  deve  essere  compiuto  almeno  un'ora  prima  di  quella  fissata  per  la 
partenza. 

I  Lo  scarico  deve  farsi  appena  i  vagoni  sono  condotti  al  piano  caricatore 

II  è  dovrà  essere  compiuto  entro  quatt'ore  dall'arrivo. 

Il            2«  I  termini  di  resa  a  destinazione  sono  stabiliti  in  ore  24  per  ogni 
percorso  indivisibile  di  225  chilometri,  con  l'aggiunta  di  ore  8  per  le  ope- 
razioni di  servizio  e  dì  ore  6  per  le  spedizioni  che   dovessero  valicare  i 
tratti  acclivi  di  cui  l'articolo  64. 

1  termini  di  resa  decorrono  dal  primo  convoglio  che  avrà  luogo  dopo 
la  consegna  del  vagone,  caricato  come  alla  condizione  1\ 

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2008  iBoùi  X  mciÈn  dsl  isovo  ifaAtJUL  -  1^ 


TABIFFA  SPEOIALB  LOCALE   N.  61  —  P.  Y.  Ìookukata 


Ortaglie  •  fMtta  firescbe. 

Spedinoni  a  vagone  completo  o  paganti  per  tale: 

a)  In  partenza  dalle  stazioni  di  Sassarii  Olmedo  e  Fermati 
San  Oiwgio  per  Alghero; 

b)  In  partenza  dalle  stazioni  di  Sicd,   Donori,  Laons»*, 
Ellni  Ilbono  e  Tortoli  per  Cagliari; 

e)  In  partenza  dalla  stazione  di  Bosa  per  Hacomer  e  Nuoro^ 
e  dalla  stazione  di  Ozieri  per  Chilirani  e  liTnoro. 


BuiiitarUb. 

L.  0|306|  per  vagone  e  ehilometro 
L.  1.02,  per  vagone,  di  diritto  fisso. 

Avvertenza.  —  Valgono  le  condizioni  della  tarifia  speciale  n.  60,  P.  V.  ac- 
celerata. 


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iìBàÒt  A  IXaOBBII  tSÈL  ftKQirO  D*ITALU  -  1006  2000 

TABIFFA  SPECIALE  N.  62  —  P.  Y.  àCOBLBBàTà 


La  presente  iariflk  è  nantenata  ia  vigore  in  via  cTesperinento,  con  facoltà  di  revoca 
In  eegttlto  a  preavviao  di  dna  mesi  al  Governo  ed  ai  pubMIoo. 

Beatlame  cavallino,  bovino,  ovino  e  suino,  a  vagone  completo. 


Preszi 

Zone  di  percorrenza 

Diritto 

fisso 

per      n 
vagone  H 

Da 

1  a  100 

km. 

Da 

101  a  200 
km. 

Oltre  200 
km. 

Tahiti  della  porta 

ia  di  6  0  8  tonncUate. 

Per  vagone  e  per  chilometro    L. 

0,3570, 

0,3168 

0,3060 

Fatti  per  vagone  e  per  la  per- 
correnza intera  di  ciascuna 

1.02 

zona,  compresa  la  prece- 
dente   • 

35.70 

70.38 

— 

■  1 

Condliioni.  —  1*  11  carico  o  Io  scarico  del  bestiame  sono  eseguiti  rispetti- 
vamente a  cura  del  mittente  e  del  destinatario. 

Il  carico  del  bestiame,  pel  quale  in  via  normale  è  concessa  mezz'ora  per 
ogni  vagone,  dev'essere  compiuto  almeno  un'ora  prima  di  quella  fissata  per  la 
partenza. 

Lo  scarico  deve  farsi  appena  i  vagoni  sono  condotti  al  piano  caricatore  e 
dovrà  essere  compiuto  entro  quattr'ore  dall'arrivo. 

Gli  speditori  del  bestiame  sono  obbligati  a  fornirQ  le  corde,  le  catene,  le 
cavezze  e  quant'altro  fosse  necessario  per  assicurare  il  bestiame  i.ei  vagoni  : 
sono  pure  obbligati  a'  ricoprire  il  piano  dei  vagoni  con  sabbia  o  terra  e  devono 
accertarsi  che  il  b<$stiame  siarben  collocato  ed  assicurato. 

All'alimentazione  del  bestiame  "provvede  lo  speditore. 
2^  E  fatta  facoltà  al' mittente  di   collocare  nel  vagone,  a  suo  rischio  e 
pericolo,  i  capi  di  bestiame  che* esso  può  contenere;  però  alla  condizione  che 
senza  responsabilità  per  la  ferrovia  e  solo  nei  riguardi  dell'igiene,  il  bestiame 
non  abbia  a  aofirire  durante  il  viaggio. 


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2010  UGGÌ  B  PEOtBXl  JD^  9£OSO  p'lT4MA  -  1^ 

Se  dopo  il  carico  di  uno  o  più  vagoni  completi,  rimanessero  ancora  altri 
capi  di  bestiame  da  caricare,  di  questi  dovrà  farsi  una  spedizione  sepa- 
rato (74). 

3*  Per  ogni  vagone  completo  si  ammette  un  custode  mediante  il  paga- 
mento di  un  biglietto  di  terza  classe  a  prezzo  ridotto  del  75  per  cento,  purché 
pj'eada  posto  nel  vagone  a  b^iiame. 

Se  in  corso  di  viaggio  il  custoik  voiK^  prudere  poato  nelia  qnrrozze  dei 
convoglio  duvrÀ  pagare  per  il  tratto  tino  a  destinazione  il  supplemento  del 
preazo  ot^inario  di  Iraaporia. 

Se  rAmmi'"^*^«>*'^»*^  per  motivi  di  cautela  io  ritiene  necessario,  puè  pre- 
scrivere cbe  il  bestiame  sia  scortato  da  ^u  custode  alle  condizioni  suespresso. 
4f  1  termini  di  resa  del  bestiame  a  desiinazìone,  sono  stabiliti  in  ore  24 
per  ogni  percorso  indivisibile  di  2'^5  chilometri,  coll'aggi^nta  di  ore  8  per  le 
operazioni  di  servizio  e  di  ore  6  per  1^  spedizioni  che  dovessero  valicare  i 
tratti  acclivi  di  cui  1  articolo  64. 

I  termini  di  resa  decorrono  dal  primo  convoglio  che  »vr4  luo£0  dopo  U 
consegua  dei  vagone,  caricato  come  alla  condizione  1\ 

5*  li  bestiame  che  non  sia  stato  scaricato  e  ritirato  entro  quattr'ore  dai- 
l'arrivo  a  destiuaziooe,  può  essere  i  icov^ato  per  citrfi  4eil'AiutJ^iiùslrazione  a 
spese,  rischio  e  pericolo  del  proprietario;  qualora  il  valore  presunto  del  be- 
stiame non  bastasse  a  coprire  le  tasse  e  spese  fatte,  sarà,  dall' Amministrazioue 
venduto  per  conto  d^l  proprietjario. 

Le  spedizioni  di  bestiame  che  non  potessero  essere  ritirate  entro  quat- 
tr'ore dall'arrivo,  nò  ricoverate,  per  etfotto  di  diaposiziuni  dajiiarie  e  4aniiUJÌe> 
ovvero  per  altri  molivi  e  che  dpvessero  perciò  riiaaaeru  uei  vagoni*  vanno  sog- 
ffettc  ad  un  diritto  di  sosta  nella  misura  c|i  lire  0.90  per  ogni  vagone  e  per  ogoi 
era  di  sosta  in  più  delle  prime  qdattro.  ' 

Per  il  bestiame  che  fosse  stato  ricoverato  socio  iaoiira  doTiite  le  speae 
occorse  per  lo  scarico,  accompagnamento,  mantenimento  e  ricovero  {JSS^.- 

0*  11  vagone  che  ha  servito  ai  trasporto  bestiame  deve  esaere  disinfet- 
tato a  senso  delle  prescrizioni  sanitarie  governative.  Per  talfo  disinfe^^e  è 
dovuta  la  tassa  di  una  lira  per  vagone  (90j[. 

Quando  il  bestiame  cai*icato  in  un  carro  appartiene  a  classi  diverae^  par 
il  computo  del  numero  dei  capi  si  considera: 

SI  »it  di  IL 
3  di  UL 
4  *  di  IV 
9  di  V. 
Ì2  di  V. 
3  di  IV. 
6       di  V. 

UD.capo'di  111  classe  come  I  3       ^i  V. 
Un  capo  di  IV  classe  come      fi       di  V, 


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IBÙQl  B  DMSBn  BiUU  JRSQHO  P*X7AIJA  -  lfi05 


20U 


TARIFFA  ePECIALE  N.  63  —  P.  V.  acoblkeata 


La  presente  tariffa  viene  stabilita  In  via  df  esperimento,  con  facoltà  di  revoca 
in  seiiufto  a  preavviso  di  due  mesi  al  Governo  ed  al  publillco. 

Ijatte  flresoo  e  latte  sterllissato. 


PREZZO  PEB.  TONNELLATA  E  PER  CHILOMETRO 


Spedizioni  di  peso  eguale   o  superiore  ai  100  chilogrammi   e  percorrenti 
almeno  50  cliiioBietri  L.  0.17.  ! 


Condizioni.  —  1*  Le  spedizioni  dovranno  essere  consognato  in  rocipicnli 
tali  dn  non  danneggiare  le  altre  merci.  Il  latte  fresco  sarà  accettato,  per 
la  spedizione,  soltanto  in  porto  affi*aucaio.  , 

^  I  tent^jni  di  resa  a  destinazione .  sono  stabiliti  in  ore  24  per  o^ni 
percorso  indivisibile  di  225  chilometri,  4<>i^  l'aggiunta  di  ore  8  per  le  ope- 
razioni di  servizio  e  di  ore  6  per  te  spedizioni  elio  dovessero  valicare  i 
tratti  acelivi  di  cui  l'articolo  64; 

I  termini  di  resa  decorrono  dal  primo  convoglio  che  avrà  lyogo  dopo 
la  coosegna  della  merce»,  purché  avvenga  almeno  un'  ora  prima  delia  par- 
tenza, 


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2Ò12  iÌM}ói  B  iKtecsiEti  tasL  lo&aKo  TfrrjaÀA  -  idOÀ 

TABIFFA  SPECIALB  N.  76  —  P.  V. 


Mer  oanmie. 

Avvertenza.  —  Le  cifre  stampate  sotto  ai  prezzi  per  tonnellata  e  per  chi- 
lometro delle  singole  zone,  rappresentano  i  prezzi  fatti  complessivi  per  ton- 
nellata e  per  l'intera  percorrenza  di  ciascuna  zona,  compresi  quelli  delle  zone 
precedenti. 


Prezzi 


Zone  di  percorrenza 


I 

Da 

la50 
km. 


Uro 


II 


Da 

51  a  100 

km. 


Lira 


HI 


Lire 


IV 


Da 

10ia200|201a900 
km 


Da 
km. 


Uro 


Oltre 
300  km. 


Lira 


il 
si 


Lire 


1* 

Per  tonne 

2* 

Id. 

3* 

w. 

4* 

5» 

6» 

7* 

8» 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 


0.1632 
8.1« 

0.1428 
7.U 

0. 1224 
6.18 

0.1020 
6.10 

0.0816 
4.08 

0  0714 
8  67 

0.0612 
8.06 

0.0510 
2.66 


0.1632 
16.82 

0.1428 
14.88 

0.1224 
1S.84 

O1020 
10.20 

0.0816 
8.16 

0.0714 
7.14 

0.0612 
6.18 

0.0510 
6.10 


0.1530 
81.62 

0.1326 
27.64 

0.1122 
28.46 

0.0918 
19.88 

0.0714 
16.80 

00612 
18  26 

0.0661 
[11.78 

0.0459 
9.69 


0.1428 
46.90 

0.1224 
89.78 

0.1020 
88.66 

0.0867 
28.06 

0.0714 
W.44 

0.0612 
19.88 

0.0561 
17.84 


^-1^^^2.04 
^•^J2.0i 


0.1020 


2.04 


^•.^«J2.04 


0.0714 


—    S 
0  0561 


1  224 
0.0610|j2^ 


0.0459  0.0459 
14.88 


2.04 


1.224 


Il  prezzo  mialmo  per  ogni  spedizione  è  di  L.  0.40. 
(*)  Il  diritto  fisso  comprende  il  caiico  e  lo  scarico. 


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UBOGI  E  DBOBKTI  DEL  REaNO  D^ITALIA  -  1905  2013 


CAPO  XIV. 
Tariffe  locali  e  relative  condizioni  di  applicaziqpe 


TAEIFPA  LOCALE 
PER  IL  TRASPORTO  DEI  VIAGGIATORI 


lgtiiailoB6  In  tU  di  esperimento  di  blgrltetti  di  andata  e  ritorno  settimanali 
6  festtri  in  f^  classe  por  gli  operai  e  braccianti  e  per  percorsi  non  supe- 
riori a  20  ohiiometri. 

Pbbzzi/ 

Da  Alghero  a  Ponte  Serra  km.    6  —  L.  0.76 

♦  »        a  Olmedo  12  —  ♦    1.50 

Da  Tortoli    a  Sella  Blecci     ♦     15  —  ♦    1.90 

Ai  prezzi  saddetti  è  da  aggiungere  la  tassa  di  bollo  dì  cen- 
tesimi cinque  per  ciascun  biglietto.  I  biglietti  sono  di  due  specie: 

V  fiiglieUo  settimanale  di   andata-ritorno  per   gli   operai 
e  braccianti. 

Oondieioni: 

a)  I  biglietti  settimanali  per  òj^erai  e  braccianti  servono 
per  6  viaggi  di  andata  e  6  di  ritorno  da  eseguirsi  nei  6  giorni 
della  settimana  dal  lunedì  al  sabato. 

h)  1  viaggi  di  andata  debbono  effettuarsi  sempre  col  primo 
treno  della  giornata;  quelli  di  ritorno  con  T  ultimo  treno  della 
giornata. 

e)  I  biglietti  settimanali  sono  messi  in  vendita  soltanto  la 
domeivicai  dalle  stazioni  di  Alghero  e  Tortoli.  Però  ih  via  ec- 
cezionale, e  salvo  revoca,  in  ogni  tempo  è  ammesso  che  la  ven- 
dita dei  biglietti  settimanali  si  faccia  anche  il  lunedì,  purché  il 
richiedente  si  presenti  alla  biglietteria  almeno  20  minuti  prima 
della  partenza  del  trenp. 


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2014  usOQi  la  necftETi  six  txovo  i/italia  •  190S 

2^  Biglietto  festivo  per  gli  operai  hraeeianti. 
Condizioni: 

a)  J  biglietti  festivi  per  operai  e  braccianti  serTono  per 
6  viaggi  Bettimanali  consecutivi  di  andata  e  6  di  ritorno  da 
farsi,  quelli  d'andata  il  sabato,  e  quelli  di  ritorno  il  lunedi  suc- 
cessivo. 

h)  I  viaggi  di  andata  debbono  eflFettuarai  sempre  coli*  ul- 
timo treno  utile  del  sabato;  quelli  di  ritorno  col  primo  treno  del 
lunedì. 

e)  I  biglietti  festivi  sono  messi  in  vendita  soltanto  il  sabato. 

Condieioni  comuni  atte  due  categorie  di  biglietti: 

V  II  possessore  del  biglietto  non  potrà  fermarsi,  sia  nell'an- 
data che  nel  ritorno,  in  altra  stneione  o  fermata  che  non  sia 
quella  estren^a  di  andata  e  ritorno  indicata  nel  biglietto. 

2^  Nessun  rimborsa  è  dovutola  chi  per  una  ragione  qualsiasi 
non  usufruisca  d'uno  o  più  viaggi  pei  quali  è  valido  il  biglietto. 

3"*  n  viaggio  di  ritorno  è  ammessoselo  quando  abbia  avuto 
luogo  un  precedente  viaiggio  di  andata. 

4"^  li  biglietto  è  improrogabile  tanto  pei  treni  della  giornata, 
quanto  p^l  periodo  settimanale,  se  trattasi  del  biglietto  giorna- 
liero, o  delle  6  settimane  consecutive,  se  trattasi  del  biglietto 
festivo. 

5^  Esso  non  è  cedibile  e  perciò  non  è  valido  se  non  porta 
r  iDdìcazione  del  nome  e  cognome  del  titolare,  nonché  la  quali- 
fica di  operaio  o  bracciauta.  Ài  contravventori  sono  da  appli- 
carsi le  disposizioni  dell'articolo  17  delle  tariffe  e  condizioni  dei 
trasporti. 

6^  I  biglietti  pei  viaggi  giornalieri  saranno  validi  solo  quando 
si  sia  effettuato  un  precedente  viaggio  di  andata  in  qualsiasi 
giorno  deUa  settimana;  e  quelli  festivi  saranno  validi  anche 
quando  siano  state  sospese  per  una  o  piti  settimane  le  due  corse 
di  andata  e  ritorno. 


Avvertenta.  —  L'Amministrazione  potrà,  senza  bisogno  di  preventivai^ 
prorazione,  estendere  il  beneficio  della  presente  tari£h  ad  altre  località* 


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LEGGI  B  DÉCRBTt  DEL  HBONO  d'iTALIA  -  1^05  2016 


Condizioni  generali 
I^er  r  applicazione   delle  tarifle  locali 


1®  Le  Tariffe  locali  si  applicano  soltanto  il^segùito  a  domanda 
fritta  daUo  speditore  snDa  richiesta  di  st^ediKione  ;  possono  però 
essend  applicate  anche  in  seguito  a  domanda  generica  di  tarlila 
sMcide,  salvo  il  caso  in  eni  sia  diversamente  stabilito  daUe  ta- 
riffe locali  medesime. 

È  considerata  esplicita  domanda  di  tariffa  speciale  qualnn- 
qne  delle  segilenti  iadfcazlonl:  Si  dnmanàa  la  tariffa  BpeoiaU  — 
Tariffa  tidòfià  — i-  La  pih  ridotta  —  Speciale  o  simile  ammeasa 
ndV^ÈO  (Jo^m^<jfft7e,''Sòrttt©  ó^statnpate  per  esteso  ©d'abbrevia- 
tamente nello  spazio  della  rchiesta  di  spedizione  riservato  alla 
d<ymidtìda  di  applitcaulone  d'i  tariffe  «speciali. 

In  difetta  detraila  ò  delPaltra  'domanda  il  trasporto  vene 
di  diritto  esegntto  ai  projszi  ed  alle  condiziont  delle  tariffe  ge- 
nerali*  ' 

V  Pe*  trasporti  di  merd,  escluso  il  bestiame,  à  piccola  ve- 
locità accelerata,  la  semt^lice  presentazióne  della  lettera  di  porto 
del  modulo  prescritto  per  la  piccola  velocità  accelerata  equivale 
alla  domanda  di  applicazione  della  relativa  tariffa. 

8i  applicherà  poro  la  tariffa  locale^  se  più  favorevole  al  pub- 
blico della  tarì'ffa  speciale  a  piccola  velocità  accelerata,  salvo 
che  sia  prescritta  la  tassativa  domanda  della  tariffa  locale. 

3*  te  tariffe  locali,  variabili  a  seconda  delle  distanze,  si  ap- 
plicano in  modo  che  per  ciascuna  zona  di  percorrenza  sì  paghi 
la  tasssì  graduale  che  le  è  assegnata. 

4^  Qualora  vi  siano  piii  tariffe  locali  applicabili  al  medesimo 
trasporto,  e  nella  domanda  di  tariffa  locale  non  ne  fosse  stata 
speoiflcata  alcuna,  l'Amministrazione  ha  ^obbligo  di  considerare 
la  domanda  come  richiesta  generica  di  tariffa  locale  e  di  appli- 
care quella  che,  in  ragione  del  prezzo,  torni  più  vantaggiosa  allo 
s|»editore. 


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2016  LBOOt  E  DBCBSTI  DEL  REOKO  d'iTALIA  -  1905 

La  domanda  di  nna  determinata^tarlffa  locale  non  ha  effetto 
quando  la  tariffa  stessa  non  compete  aOa  relatiTa  spedizione,  o 
qnando  la  sna  applicazione  importerebbe  nna  tassa  nf^ale  o  su- 
periore a  quella  della  tariffa  generale.  Per  altro  in  tali  casi,  se 
esiste  altra  tariffa  locale  o  speciale  applicabile  al  trasporto,  la 
quale  offra  diminusdone  di  prezzo  in  confronto  alla  tariffa  gene- 
rale, si  considera  Tavrenuta  domanda,  come  richiesta  generica 
di  tariffa  locale  e  spM^iale. 

I  trasporti,  pei  quali  fosse  stata  domandata  una  tariffa  lo- 
cale a  piccola  Tclo^ità  accelerata,  importante,  per  ragione  di 
peso  minimo  o  di  carico  completo  del  ragone,  una  tassa  uguale 
o  superiore  a  quella  della  tariffa  generale  a  grande  yelocità  cal- 
colata sul  peso  reale,  sono  considerati.,  ai  soli  effetti  della  tas- 
sazione, quali  trasporti  a  grande  yelocità,  con  l'applicazione 
della  tariffa  speciale  a  grande  yelocità  più  yantaggiosa  cui  la 
merce  fosse  ammessa,  come  se  i  mittenti  avessero  fatto  domanda 
generica  di  tariffa  speciale. 

5^  Le  condizioni  di  proyeniénsa,  di  itinerario  o  di  destina- 
zione, stabilite  per  fruire  delle  tariffe  localii  sono  luTariabili. 
Quindi  le  tariffe  medesime  non  possono  mai  applicarsi  alle  spe- 
dizioni e  neppure  alle  rispedizioni  di  merci  provenienti  o  desti- 
nate a  località  che  non  si  trovano  specificate  nelle  tariffe  stesse. 

6^  Il  diritto  fisso  stabilito  nelle  tariffe  locali  (fatta  eccezione 
per  le  tariffe  un.  206,  206  e  207)  non  comprende  il  carico  e  lo 
scarico,  che  deve  essere  eseguito  ìa  cura  delle  parti. 

7^  Dopo  il  ricevimento  da  part^  del  destinatario,  non  sono 
ammessi  reclami  per  ava  ie  o  perdite  parziali  delle  cose  tra- 
sportate. 

8**  Per  la  perdita  o  l'avaria  delle  cose  trasportate  senza  as- 
sicurazione del  valore,  la  responsabilità  dell'Amministrazione  è 
limitata,  in  ogni  caso,  al  solo  valore  delle  medesime,  calcolato 
sulla  base  del  prezzo  corrente  delle  merci  della  stessa  natura  e 
quaMtà,  al  luogo  e  nel  tempo  dell'accettazione,  del  trasporto, 
oltre  al  rimborso  del  prezzo  eventualmente  già  pagato  pel  tra- 
sporto stesso,  dedotte  però  sempre  le  spese  che  dall' Amministra- 
zione fossero  state  anticipate. 

9*^  n  calo  naturale  delle  merci  a  tariffa  locale,  quando  non 


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iSOOt  B  DBCBEIT  DSL  BSONO  b'iTAXJA  -  1905  3017 

sia  stato  preyentiYamente  Ussato,  si  determina  all'atto  dello  ac- 
certamento dell'aTaria  o  della  perdita.  In  caso  di  contestazione 
si  proTTcde  mediante  pertsia. 

10^  Per  qualunque  caso  di  ritardo  oltre  il  termine  stabilito 
per  la  resa  delle  cose  trasportate,  l'Amministrazione  è  tenuta 
soltanto  a  rimborsare  od  ottenére  una  parte  del  prezzo  di  trasporto 
proporzionato  alla  durata  del  ritardo,  oppure  l'intiero  prezzo 
di  trasporto  se  il  ritardo  è  durato  il  doppio  del  termine  sud- 
detto. ^ 

11*  I  prezzi  fatti  per  vagone  quali  sono  indicati  nelle  tariffe 
locali  si  riferiscono  ai  Tagoni  della  portata  di  sei  tonnellate  ; 
quindi  se  in  seguito  a  domanda  dello  speditore  vengono  impie- 
gati pel  trasporto  vagoni  d^Ua  portata  dì  otto  tonnellate  i  detti 
prezzi  si  devono  intendere  aumentati  di  un  terzo. 

13®  Tutte  le  norme  e  condizioni  applicabili  alle  tariffe  ge- 
nerali, compreBe  quello^  stabilite  nella  nomenclatura  e  classifl- 
cazione  delle  merci,  sono  pure  estese  alle  tariffe  locali  in  quanto 
non  siano  modificate  dalle 'presenti  condizioni  e  da  quelle, altre 
partifiolari^nserite  nelle  tariffe  locali  medesime. 

Le  disposizioni  degli  jftHicoli  7,  8  e  10  sono  applicabili  sem- 
p)rechè  vi  sia  diminnsiond  di  prezzo  in  confronto;  della  tariffa 
generale.  ,  *         | 


m  -^  VoL.  IL  -  1905, 


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2018. 


ZJBQqi  B  DECB3TI  BSli  EE0KO,D*JXA]UI\-  19Q5 


TABIPPA  LOCALE  N.  2PJL,-%P,,  V;., 

— rrr— n 

Gk»nlMiMtibiÌlv 

Spedizioni  a  vagone  completo,  o  paganti  per  tale»  dalla  sH- 
zione  di  Beni  alla  Stazione  di  Gagliari. 


: ' 

Zone  di  percorrenze      '^                        f 

Pnazi     ' 

" 

!»***•  fi«o 

.     ■    "T' 

n       •.'  '»    1  • 

a"  •             fi    1 • 

Dal  alt» 

Oltre  100 

•per  carro 

• 

chilometri 

» 

< 

i.cliiloipejR|; 

i 

.  -.  j.-  •  - 

\     .*..,  i-i*« 

.-r    '■ 

1 

Per  carro  e  per  chilometro.  .L. 

^       0.2601 

o.isbo6 

Fatti  per  carro  e  per  la  percor- 
renza intera  di  ciascuna  zona, 
comprese  le  precedenti.  .  .  > 

26.01 

— 

L.1^ 

Serie  B.  --  Legna  da  ardere,  comprese  le  faselae. 

Spedizioni  a  vagone  completOi  o  paganti  per  tale: 

a)  In  partenza  dalle  stazioni  delle  linee  Oagliari-Arbatax, 
Mandas-Sorgono,  Gairo-Ierzn,  in  destinazione  a  Cagliari; 

b)  In  partenza  dalla  stazione  di  Monti  e  fermate  di  Piraa 
e  Eifornitore  ed  in  destinazione  a  Tempio; 

e)  In  partenza  dalle  stazioni   di  OrotelU  e  Tirso  ed  in  de- 
stinazione a  Maoomer. 


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L£Oai  £  0B(JBBTI  0£L  RBONO  O^ITAUA  -  1905 


m» 


Prezzi 


Zone  di  porcorfenza 


dà  la  50 
km. 


daSlalOO 
km. 


oltre  100 
km. 


Diritto  fisso 
per  carro 


Per  carro  e.  per  chilometro   L« 


Fatti  per  carro  e  per  la 
PfBTooFreosa-  intera  d\  cnl- 
scuna  zona,  comprese  le 
precedenti » 


0,2001 


I3»005 


0.20808 


23,409 


045606 


L.  i;^ 


—      / 


knMènm  ^  a)  L-'Atnministraiiooe  potrà,  senza  bisogno  di  prerentiTa 
tfppr  jvazioue,  estendere  il  beneficio  della  presente  tariffa  ad  altre  località  dalle 
quali  sì  effettuassero  trasporti  diaoiracite  e  legna  da  ardere  e  fascine. 

b)  Le  operazioni  di  carico  e  scarico  dovranno  essere  eseguite  a  cura  e 
spese  delle  parti,  ^       . 


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LKGGt  B  DBCRBTI  DEL  RKONO  d'iTATJA  -  J?05 


TARIFFA  LOOALB  N.  202  — P.  V. 


Marmi,  pietra  ed  f altri    materiali  da  oostrnsione. 

Sebis  a.  —  Marmi  In  lastre  o  laslron!  (1)  iemplieemeiite  aegatl^  la  MoeeU 
od  in  mani  anche  squadratt  od  in.  pezsi  abboxjmtl  o  ridotti  In  aaftma, 
di  peso  n<Hi  avperlore  alle  6  tonnellate. 

,  r 

Spedizioni  a  vagone  completo,  o  paganti  per  tale,  in  par- 
tenza dalla  stazione  di  ManÀas  in 'destinazione  a^tntte  le  sta- 
zioni delie  linee  affluenti  a  Cagliari,  ed  in  partenza  dalla  stanione 
di  Silanns  in  destinazione  a  intte  le  Btatfoni  ddle  linee  affluenti 
a  Macomen       _.  -  •       I 


1 
Prezzi]  , 

! 

ZdiM-di  perooprenza 

IKritto  fiaao 
per  euro 

Da  1  a  50 

km. 

Oltre 

50  km! 

Per  carro  e  per  chilometro  L, 

Fatti  per  carro  e  per  la  per- 
correnza intera  di  ciascu- 
na tona,  compreae  le  pre- 
cedenti •  ••••••••    > 

0.29835 
14,9175 

0,25245    \ 

L.  1,224 

(1)  Por  norma  delle  stazioni  e  degli  speditori  si  avTerte  che  qualora  Tope- 
razione  di  pesatura  si  dovesse  fare  mediante  misurazione,  il  marmo  deve  ri- 
tenersi pesante  kg.  2700  e  la  pietra  kgi  2500  per  metro  cubo. 


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uoDi  B  smcntn  Bist,  ueùvo  vittaux  -  1905 


2021 


Sxbh  B.  —  Plitra  eakurda  frtgflA  (1)  o  grtiMlAiiamente  laToriU. 

Spedizioni  a  Tagone  completo,  o  paganti  per  tale,  in  partenza 
dalla  stazione  di  Tortoli  e  in  destinazione  a  Cagliari 


1 

Zone  di  percorrenza 

Prezzi 

Diritto  fìsso 
per  carro 

Da   1 

Da  101 

Oltre 

a  100  km. 

a  200  km. 

200  km. 

U  Per  carro  e  per  chilometro  L. 

0,25704 

0,2142 

0,17136 

Patti  per  carro  e  per  la  pèr^ 
correnza  intera  di  ciascu- 
na zona,  coiciprese  le  pre- 
cedenti  ' .  .   .  L. 

2&704 

■  ?  ■    1, 

47.124 

1  _ 

^    L.  1.224 

1 

(1)  Per  norma  delle  stazioni  e  degli  speditori  si  avverte  che  qual  ora  l'o- 
perazione di  pesatura  si  dovesse  fare  mediante  misurazione,  il  marmo  dove 
riteneni  pesante  kg.  2700  e  la  pietra  kg.  2«500  per  metro  cubo. 


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ìxm 


isaot  B  taBcftBn  dbl  ttBOKo  d'staiu  - 1906 


C. - 


Spedisionl  a  Tigone  oampleto,  »  pi^ ai^ti  i^cir  .tate,  ki  paftensa 
didla  Btauojie  4i  3arraU  ed  iu  destUiaKiaiie  a  tatte  le  otasioni 
delle  linee  affluenti  a  Oagliarii  ed  in  partenza  dalle  stazioni  di 
Bosa,  Tirso  ed  Onniferi  in  éestinasione  a  tutte  le  stasioni  delle 
linee  affluenti  a  Maoomer* 


1 

1 

Zone  di  percorrenae 

Preizi 

Diritto  fitto 

' 

Da  1 

Da  51 

Oltre 

per  carro 

a  50  km., 

a  100  km. 

100  km. 

: 

Per  carro  e  per  chiioonetro  L,  1 

■ 

0;23409' 

t 

! 

o,isaKr 

0,15006  A 

Fatti  per  carro  e  per  la  per^ 
correnza  intera  di  oiascu- 

• 

\ 

»    L.1.224     1 

na  zona,  comprese  le  pre- 

iMM 

....             . 

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lifeèOl'B  mààkltt  ìtÈL  ÉfitìNO  vflTALtJL  -  1905 


àoàd 


Sbrii  D.  —  tàlté  tIti  o*si>éiiU  In  lueèlii  o  botti  optila  rlnitoa. 


Spedizioni  a  vagone  completo,  o  paganti  per  tale,  in  par- 
tenza da  tutte  le  stazioni  delle  linee  afSnenti  a  Cagliari  ed  in 
destinazione  alle  stazioni  'di  Mohserrato  e  Cagliari. 


1 

Zone  di  percorrenza 

1 

Prezzi 

•     » 

Wfltto'ffeso' 

' 

Da  1    . 

Da  51 

Oltre 

-per  carro 

\ 

a  80  km. 

a  100  km. 

100  km. 

1  -Per  esrro  e  per  ctrttometro  L. 

0,26928 

0.22032 

0,t9584- 

i    Fatti  pop  dirro  e  per  la  per-       i 
ceìrreìiza  intera  di  ciascu- 

>   L.  1,224     : 

na  zona,  comprese  le  pre- 
»       cedenti L. 

in,im 

2448 

^■" 

• 

/(vvMrtSBze.  —  a)  L'Amministrazione  potrÀ^  senza  bisogno  di  preventiva 
approvazione,  estendere  il  beneficio  della  presente  tariffa  ad  altre  località  dalle 
quali  si  effettuino  i  trasporti  suindicati. 

b)  Le  operazioni  di  carico  e  scarico  devono  essere  eseguite  a  cura  e 
spese  delle  parti 


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2021 


tsaoi  X  IXÈCÉÀTI  iffiL  UBONO  D^IXàLU  -  1906 


TABIFFA  LOCALE  N.  203  —  P.  V. 


Argilla  refrattarie. 


Spedisioni  a  magone  completo,  o  paganti  per  tale,  in  partenza 
dalle  stazioni  di  Orroli  e  di  NUrri  e  dalla  fermata  di  Cignoni, 
con  destinazione  per  Cagliari. 


Prezzi 


Zpne  di  percorrenza 


— r 

Da  1    ! 
a  50  kml 


Da  51 
a  100  km. 


Olire 
100  km. 


Diritto  fisso 
per  carro 


Per  carro  e  per  chilometro.  L. 

Fatti  per  carro  e  per  la  percor- 
renza intera  di  ciascuna  zona, 
coinareso  lo  pccedenti  «   ^   L. 


0,23409 


11.704$ 


0,23409 


23.409 


0^18207 


1,224 


1 


Avvertente.  ~  a)  L'Amministrazione  potrà,  senza  preventiva  approvaùone, 
estendere  il  beneficio  della  presente  tarifl'a  ad  altre  località,  dalle  quali  si  ef« 
fettuassero  trasporti  di  argille  refrattarie. 

b)  Le  operazioni  di  carico  e  scarico   devono  essere  eseguite  a  cura  e 
spese  delle  parti« 


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t£ÓQt  a  Ì)£CE£tl  IXBt  BBaKO  D^ITAUA  -  1905  'ÌQ2Ò 


TÀBIPPA  LOCALE  N.  204  ~  P,  y. 


Oonserve  alimentari  non  nominate. 


Spedizioni  a  vagone  completo,  o  paganti  per  tale,  dalla  sta- 
sione  di  Alghero  per  Sassari. 


Basi  di  tariffa. 

L.  0|408    per  carro  e  chilometro. 
L.  1.02      diritto  fisso  per  carro. 


Avvertenze*  -^  a}  V^iuwìuìaie^Zìfìne  potrà,  senta  proventiva  approvazione, 
estendere  il  beneficio  della  predente  tarlila  ^d  altro  localitài  dallo  quali  sì  ef- 
fettuassero trasposti  di  conservo  alimentari. 

b)  Le  operazioni  di  carico  e  scarico   devono   essere  eseguile  a  cura  e 
spese  delle  parti. 


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àOB8  uoat  £  DÉECttvt  UML  ufifin o  ]>^iria,2A  -  1M6 


TA»I*SPià  liOCAiliS  N.  126(5  —  P.  V. 


Ortaglie  e  fratta  fresche. 


Spedizioni  senza  condizione  di  peso,  in  partenza  dalle  Btaziom 
di  Sassarii  Olmedo,  fermata  S.  Qiorgio,  Bosa,  Ozieri,  Sicci,  Do* 
noriy  Lannseii  Elini  Ilbono  e  TctrtoVl. 


Basi  di  tariffa. 


L.  0,0816  per  tonneUata  e  eUiloÉietro. 
L.  2.04  di  diritto  flsuò  per  tonnellata. 


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tSOM  S  BBOESttl  BBt  BBOHO  B^FTJIiIA  -  l906  SX>%1 


TARIFFA  LOCALE  N.  206  —  P.  V. 


Orina  vegetale. 


Spedizioni  senza  condizioni  di  peso,  dalle  stazioni  di  Alghero 
e  Olmedo  per  Sassari. 


Basi  di  tabiffa. 


L.  OyOTlé^  per  tonn^ata  e  chilometro. 
L.  1,224  di  diritto  fisso  per  tonnellata. 


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2038 


IBOOI  B  BBCTSXl  BEL  BSOHO  IjfviALUi  -  l90Ò 


TABIPFA  LOCALE  S.  207  —  P.  V. 


Spedisioni  senza  condisione  di  peso  da  e  per  tutte  le  stasicmi 

della  rete. 


Nomenclatura  delle  merci 


Prezzo 

per 

tonnellata 

e 
chilometro 


Diritto 

fisso 

per 

tonnellata 


Conolnl  chimici  od  artificiali  e  roBÌdui  di  concerie 


Foraggi  (fieno,  paglia  e  stramàgìie  in  balle).  .  . 


Macchine  agrarie»  come  locomobili^  trebbiatrici, 
battiirici,  dicanòpulatrici.erjpici,  ed  eUiipatoi, 
falciatrici,  mtettfici,  rastrelli  automatici,  sgra- 
natoi, spandifieno,  trebbiatoi,  trincialrici  e  si- 
mili  


Preparati  anticrìttogamici  o  peronosfughi  e  simili 
insettifughi  per  l'agricoltura,  non  nominati, 
solidi  o  liquidi 


Vltrlole  azzurro  (solfato  rame). 

IZolfb  macinato 
n_ 


0,0408 
0.0612V 


0.0510 

0.0510 
0.0612 
0.0612 
0.0612 


1J224 
1.224 


1.224 

1.224 
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li»4 
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ALLEGATI. 


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XJ50GI  E  DBGBKn  PK  ftEOKO  vItVAWl  -  1906  26ftl 

Allegato  N.  I. 
da   accettarsi  dallei  stazioni  e  norme  relatite 


Nelle  riscossioni  si  devono  accettare  unicamente  le  valute 
che  sono  qui  appresso  indicate: 

VALUTA  HRJALLWA. 

a)  I  pezEi  d'oro  da  lire  100,  50,  20,  10  e  6  conia  ti  in  Italia  e 
negli  Stati  (Francia,  Belgio,  Svizzera  e  Grecia)  ohe  sottoscrissero 
la  oonvenzione^monetaria  internazionale  in  data  23dioembre  1866, 
approvata  colla  legge  n.  3087  'del  21  luglio  1860  e  modificata 
coiraltra  convenzione  firmata  a  Pari^  il  6  novembre  1886  ap- 
provata coUa  legge  n.  3590  (serie  3»)  del  30  dicembre  1886; 

'    b)  I|  f^af4  d'oro  da  Ijlre JQQ  e  20  coi^i^ti.daA  Prinpipato. di  Mo- 
i^f^fio.  Vm^^nti  i}  mi|l|BSJima  187&  o  quello  d^U  anni  segpe^ti  ; 

o),  Lf^^Ufa  e  i^Giz;^a  lixa  s^erjiina  Jioóireffiger  dàllarB^gintit  Vih 
<oj^rirt,ri?Bftttfyo  pj;fBtf2yc>,di  Ifre  26  e  12.60;. 

ifì^'Lfii^Bffij^pt^  4*0^0  a^fU^1f^9h§  d%.  4.  e*  da  8  fiv^ni  oonMsppn* 
denti,  Tis]i^(4va.weA.tei,^.4ire!lO;e  2^,^  coAiate.  mJl,  sui^e^v^  it^^ 
liano  e  portanti  il  millesimo  1871  o  quello  degli  anni  seguenti; 

e)  Le  monete  d'oro  del  Pr|n^xpa^o  e  del  Begno  di  Serbia  da 
20  e  10  dinara,  corrispondenti,  rispettivamente,  al  valore  di  lire  20 
e  10^  portenti  il-  millefiimo  1879  o  quello  degli  anni  seguenti  ;^ 

/)  Le  monete  d'oro  dell'Impero  di  Bussia  da  6  rubli,  ossia 
mezze  imperiali,  pari  a  20,  liro; 

g)  Le  monete  d'oro  della  Beggenza  di  Tunisi  da  10  e  20  fran- 
clHi.  puffi. a,,lita.W.,^  20$      ? 

h)  Lei  o^i^pQjt^  dj'ofiOid^l  0<iyernoi.iBuineno>  da  10^^20  lei,  par} 
^  Hre  10  e, 2(1, 


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2032  LEGGI  E  DEOBETt  BEL  BEGKO  d'iTALU  -  1905 


Argento. 

i)  I  peKzi  da  lire  JS  d'argento  coniati  in  Italia,  noi  Belgio, 
in  Francia,  nella  Svizsera  ed  in  Grecia  dal  1800  in  poi  e  per 
conto  della  Bepnbblica  di  S.  Marino. 

i)  Le  monete  di  visionarle  d'argento,  vale  a  dire  i  pezsi  da 
lire  2,  1  e  da  lire  0.60  coniati  in  Italia,  nel  Belgio,  in  Francia, 
in  Grecia,  nella  Svizzera  e  per  conto  della  Bepnbblica  di  S.  Ma- 
rino, purcbè  il  millesimo  impresso  sulle  monete  stesse  non  sia 
anteriore  : 

al  1863  per  le  ^monete  italiane; 


»  1866 

>         belghe; 

»  1864 

>         francesi,  da  60  centesimi; 

»  1866 

>               ».       da  1  e  2  lire; 

»  1866 

;         svizzere; 

»  1868 

►  T       greche;  . 

»  1898 

>     .    della  Bepubblici^  di  S.  Marino. 
'KlcbeUc 

l)  Le  monete  in  lega  di  nichelio  e  rame'  da  20  centesimi  del 
Begno  d'Italia,  di  exd  è  stata  autorizzata  la  fabbricazione  ed 
emissione  con  regio  decreto  n.  49  del  21  febbraio  1804  e  co- 
niate nell'anno  stesso  e  nel  1896,  nonché  quelle  pure  di  nichelio 
di  26  centesimi  di  cui  è  stata  autoritszata  la  fabbricazione  ed 
emissione  con  règio  decreto  n.  64  del  18  febbraio  1902. 

Bronso. 

I)  Le  monete  di  bronzo,  di  coniami  10,  5,  2  e  1  del  Begno 
dltaìia.dal  1861  in  poi. 

VALUTE  METALLICHE  DA  BIFIUTABBli 

a)  Le  monete  d'oro  calanti  il  mezzo  per  cento  e  quelle  d'ar- 
gento calanti  Tuno  per  cento  oltre  la  tolleranza  legale,  tutte 
indistintamente  le  monete  toaato^  buci^te,  sfigurate  o  logore,  per 


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LEGGI  E  DECRl^m  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905  2033 

modo  che  Timpronta  non  sia  più  riconoscibile  da  entrambi  i  lati 
od  anche  da  uno  solo; 

b)  Le  monete  d'oro  francesi  da  lire  5  e  10  di  diametro  in- 
tcriore a  quelle  delle  monete  italiane  dello  stesso  valore; 

e)  Tutte  le  monete  d'oro  da  lire  40  e  80;  quelle  d'argento 
da  lire  0.30  e  le  monete  di  nichelio  e  di  bronzo  di  conio  estero. 

PESO  DI  OIASOUl^A  MONETA 
e  tcUeranza  in  piò  od  in  meno  per  ogni  pezzo. 


a 

TiiiLKRn£\  IKf.  vl<B 

Peso  legale 

in  ^iiù  od  in   nMjQO  j 

Metallo 

Speoie 

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por  ugni  pez^)     || 

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Argento 

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Rezzi  da  L. 

5.— 

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900  inillesìmi 

J 

128  —  VoL.  II.  -  1905.. 


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2034 


I.KOGI  B  DBCBBTI  UKL  BKCiNO  n^ITALU  -  1905 


II 

1 

TNinUBlUC^Ul 

Peso  legalo 

in  più  od  io  meno 
per  og0ì  pezzo  || 

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Pesii  da  L. 

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835  inillcaimi 

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»ricii6iio 

Pezzi  da  L. 

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LKOGI  £  D6CRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   l!)06  2035 

VALUTA  OABTAOBA. 

a)  I  biglietti  a  debito  dello  Stato,  e  cioè; 

l*'  I  biglietti  di  Stato  da  lire  25  emessi  in  esecuzione 
della  legge  n.  339  del  22  luglio  1894  ; 

2**  I  biglietti  di  Stato  da  lire  10  e  6  emessi  ia  esecuzione 
della  legge  7  aprile  1881  ; 

3"^  I  buoni  di  cassa  da  lire  2,  di  cui  al  regio  decreto  n.  49 
del  21  febbraio  1894  e  quelli  da  lire  una  di  cui  al  regio  decreto 
n.  462  del  4  agosto  1893,  limitatamente  al  31  dicembre  1901, 
nel  qual  giorno  cesseranno  di  avere  corso  legale. 

b)  I  biglietti  propri  degli  istituti  di  eniissione  del  taglio  di  lire 
50,  100,  200  e  1005. 

I  biglietti  della  già  Banca  Nazionale  nel  Segno,  della 
Banca  d'Italia,  della  Banca  Nazionale  Toscana  e  della  Banca 
Toscana  di  credito  hanno  corso  legale. 

Sono  sempre  da  rifiutarsi  i  biglietti  eccessiTamentc  usati  o 
sudici,  quelli  nei  quali  non  sia  facile  il  riconoscere  la  relativa 
impronta  e  quelli  foderati. 

i    ;  .       •  ♦  i      . 

LIMITE    ALL'AOOBTTAZIONB 

I>I    MONBTB    DIVISIONABIB    D' A  B  G  B  N  T  O, 

DI  NICHELIO  E  DI  BEONZO. 

1^  Le  monete  divisionarie  d'argento,  a  senso  della  Oon- 
venzione  monetaria  internazionale  citata  al  comma  a)  della  parte 
del  presente  allegato  relativa  alla  valuta  metallica,  si  devono 
accettare  Holtanto  per  somme  non  maggiori  a  lire  50. 

È  fatta  soltanto  eccezione  pei  pagamenti  dei  dazi  d'impor- 
tazione, nei  quali  potranno  accettarsi  monete  divisionali  d'ar- 
gento di  conio  estero  sino  a  lire  100  per  ogni  pagamento  e  di 
conio  italiano  per  le  sole  frazioni  di  lire  5. 

2^  Le  monete  di  nicl^elio  devono  essere  accettate  per  un 
importo  inferiore  a  lire  5  per  ogni  pagamento;  ma  pei  daz*  do- 
ganali non  potranno  riceversi  che  per  frazioni  di  lira,  compu- 
tandole assieme  alle  monete  di  bronzo  (regi  decreti  nn.  112  e  161 
dell!  28  marzo  e  26  aprilo  1894). 

3"^  Le  monete  di  bronzo  sono  da  accettarsi  soltanto  per 
somme  nou  eccedenti  l'importo  di  lire  1,  come  dalla  legge  n.  783 
del  24  agosto  1862. 


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3038  hnOQl  B  DKf'RBTI  DEL  RKOTf (>  D  Il'AtilA  -   1906 


Allbgato  ir.  S. 


Trasporto  al  ]K»rti  di  Cagliari  e  Bosa. 


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LEGGI  E  I>R<^^:RKTI  DFX  KEONO  D^VFMS.K  -  1905  3(187 

ALLCflATO   N.  8. 

Begolametito  per  il  trasporto  Mie  mere!  pericolose  e  iioclTe. 
AVVERTENZE  GENBEALI. 

Art.  1. 

Ohi  coiiBegaa  per  la  spedizione  m^rei  di  natvrA  taiie  da  oom- 
j^roiuettcre  la  sicurezza  dei  eonvogli,  apj»are  d^  recarci  danne  al 
personale  incarioato  di  manipolarla,  od  alle  ^txe  m^eicii  od  al 
materiale  della  ferrovia,  è  .tenuto  a  dichiararle  come  tali,  ed  a 
condizionarle  nel  modo  prescritto,  altrimenti  risponde  di  tntti 
i  danni  che  potessero  deriyai^  datt'ignoranza  involontaria  del- 
l'Amministrazione  al  fly^^atr^do,  oltre  al  ^paganMito  d^e  «opra- 
tasse  di  cui  al  seguente  articolo  3.      , 

Per  le  merci  che  si  .presentano  iml^Uarte,  1«  siiedittore  deve 
inoltre  indica^nd  sillla  siehiesta  di  spediaiaiie,  nello  ag^a«io  oiser- 
vato  alla  natura  della  merce,  la  categoria  ed  il  gruppo  a  emi 
cBsa  trovasi  jaspritta;  ciò  a  fine  di  richiaui^ave  rabtenziesbe  degli 
agenti  delle  f err^v  e  snlle  cf^utele  da  prendersi  neUe  manipala- 
zioni  e  durante  il  trasporto.  Questa  indicazione  enfuiv ale  Alla  di- 
chiarazione del  mittente  che  l'imballaggio  da  ess«  aéottSrto  è 
tale  da  escludere  la  possibilità  che  .si  ^^ej^iftcbino^ris^^on venienti 
e  i  danni  contro  i  quali  tendono  a  provvedere  le  comdiAiooi  dìel 
presente  Begolamento  e  che  soa^}  ^tati  o^ssrvAti  i  UBàiti.di  quan- 
tità massime  ammesse  al  trasporto  eventualmente  stabiliti  per 
o  merci  delle  singole  categorie.  In  mancanza  della  suddetta 
chiara  e, precisa  indieasione  1$  ftpedizi4H):e  non  sasÀ  aooelitata. 

Le  meorci  pericolose  e  nocivie  non  Bi^eoifie«te  aella  oJaasiflca- 
zione  del  presente  Begolamento,  si  considerano  come  apparte- 
nenti alla  categoria  con  la  quale  hanno  maggiore  a'ffl?nità;  sè  poi 
iM5r  le  sue  proprietà,  una  merce  può  appartenere  a  categorie  di- 
verse, in  tal  caso  la  si  considera  ascritta  a  quella  categoria  che 
proscrive  cautele  maggiori.  Sono  però  assolutamente  escluse  dal 
trasporto  por  strada  ferrata  tutte  le   soHanze  che  esplodono  o  si 


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2088  IJSGGI  E  DECRETI  DEL  HKONO  u'iTAT.lA  -  1905 

accendono  Mponiuneamente  od  al  pia  ìiove  attrUo,  come  ad  cBempio: 
la  y  Uro  pietrina  ^  %  Picraii  di  potassio^  di  piombo,  ecc.,  esplodenti 
aWnriOf  i  Ftdnìinati  d'argento,   d'oro ^  di  mercurio  (1),  ecc. 

Art.  2. 

L'imballaggio  delle  merci  pericolose  e  no<DÌTe  prescritto  nelle 
diverse  categorie  si  considera  strettamente  necessario;  resta  però 
n  facoltà  dello  speditore,  come  quegli  che  deve  conoscere  la  pro- 
prietà delle  merci  che  consegna,  di  provvedere  sia  riguardo  alla 
qualità,  alla  forma  ed  alla  robustezza  dei  recipienti,  sia  riguardo 
itila  condisionatura  interna  def  colli,  a  quelle  maggiori  cautele 
che  giudica  opportune  por  la  buona  conservazione  della  merce  e 
])i'V  evitare  i  pericoli  inetentt  al  trasporto. 

•Ar<|.  8,     ^-    . 

In  caso  di  falsa  dibhiarasione  deBà  qhalità  o  del  peso  della 
merce,  oppure  di  inosservansa  alle  norme  e  modalità  stabilite 
per  gl'imbaliaggi  e  per  Tinterna  oondìsionatura  dei  colU,  si  ap- 
plica la  sovratassa  stabilita  dall'articolo  94  delio  Tariffe  e  condi- 
zioni pei  trasporti. 

Inoltre,  se  la  falsa  dichiarazione  per  il  genere  si  riferisce 
alle  merci  esplodenti,  queste  verranno  tenute  in  sequestro  a  di- 
sposizione dell'Autorità'  locale,  che  ne  si^rà  tosto  informata  pei 
successivi  provvedimenti  di  legge.  L'Autorità  suddetta  non  rila- 
scerà la  merce  al  destinatario  se  questi  non  avrà  provato,  me- 
diante regolare  ricevuta,  di  aver  pagato  all'Amministrazione  delle 
strade  ferrate  quanto  le  è'  dovuto. 

Ar^.  4. 

È  permesso  di  riunire  nello  stesso  collo  le  merci  nominate 
nelle  diverse  t^ategorìe,  alla  Condizione  che  ciascuna  di  esse  non 

(1)  Salvo  reccdzione  per  il  fulminato  dì  mercurio  condizionato  in  capsule, 
spolette  ed  ionegchi  per  i  Ceci  di  fulminato  d'argentn  di  cui  alia  categorìa  14». 
nalle  qualità  massime  ivi  previste,  e  per  ìì^/utminaio  di  mercurio  in  matta  irtt 
siiortato  per  conto  deirAutorità  militare,  nell^jt  quantità  wm  eccedente  uo  cìù' 
logramma,  come  è  previsto  dagli  accordi  speciali  esistenti  fra  TAutorità  %iesm 
e  la  ferrovia. 


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IiKGGI  E  DECRETI  DKL  REGNO  d'iTALXA  -   1905  2039 

receda  il  peso  di  10  chilogrammi  e  .sìa  contenuta  in  recipienti 
di  vetro  o  di  m^'tttllo  ben  inrafi,  riposti  in  casse  robuste,  con 
paglia,  segatura  od  altro  negli  intcìsUzS. 

È  fatta  eccezione  pc^  quelle  materie  che  sono  esplosibili 
da  sole,  ovvero  che  si  incendiano  o  scioppiano  quando  siano 
unite  o  vengano  a  contatto  con  altre  contenute  nello  stesso 
collo. 

Il  mittente  di  una  spedizione  di  materie  diverse,  riunite 
come  è  detto  sopra,  dovrà  dichiararlo  esplicitamente  specifi- 
candole per  qualità  e  peso  sulla  richiesta  di  spedizione  ed  as- 
sumere la  responsabilità  delle  false  dichiarazioni  e  degli  incon- 
venienti ehe  possono  derivare. 

I  colli  di  cui  trattasi  saranno  accettati  a  piccola  velocità 
fino  al  peso  di  60  chilogrammi  per  spedizione  o  anche  a  grande 
velocità  limitatamente  a  20  chilogrammi  per  spedizione,  purché 
nessuno  dei  prodotti  contenuti  nel  collo  sia  escluso  da  questo 
ultimo  modo  di  trasporto. 

Art.  6. 

I  recipienti  vuoti,   imbrattati  od  imbibiti  delle  materie  pe- 
ricolose  0   nocive   che  hanno  contenuto  (materie  di    odore  dis- 
gradevole, sostanze  corrosive,  materie  gras.se  e  merci  infiamma-  . 
bili),  devono  essere  bene  tappati  e  si  trasportano  esclussi  va  mente 
in  carri  aperti. 

Qualora  si  tratti  di  recipienti  o  barili  di  ferro  che  abbiano 
servito  al  trasporto  di  liquidi  infiammabili  (alcool,  benzina,  ete- 
re, ecc.),  questi  devono,  a  cura  dello  speditore,  essere  risciacquati 
con  diligenza  ed  ermeticamente  tappati  I  relativi  tappi,  devono 
inoltre  essere  piombati  come  se  sì  trattasse  di  trasporti  a  pieno. 

Art.  6. 

Tutte  le  merci  pericolose  e  nocive  che  non  si  potessero  cari- 
care subito  dopo  la  consegna  in  stazione  o  perle  quali,  in  arrivo, 
i  destinatari  non  si  prestassero  airipaipediato  ritiro  nel  termine 
stabilito,  non  saranno  deposte  nei  ma^zziifi  insieme  alle  altre, 
bensì  in  località  separata  ed  aperta  da  designarsi  dal  capo  sta- 
zione, riparandole  col  copertone  solo  quando  nel  trasporto  sia 
prescritto  di  farle  viaggiare  coperte. 


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ÌS040  LEGGI  E  DKi^RETI  DEL  SEGNO  D^ITALIA  -  1905 

Art.  7. 

Le  diBpo8Ì2ioni  che  precedono  e  quelle  speciali  deirariieolo 
seguente,  sono,  in  quanto  concerne  il  trasporto  di  merci  espio 
denti  per  conto  dei  privati,  informate  alle  presciizioni  deile 
leggi  di  pubblica  sicurezza  n.  6144  de]  86  giugno  1«B9  e  n.  314 
del  19  luglio  1894,  nonché  dei  relativi  Begolamenti  n.  6517 
(Serie  3»)  in  data  8  novembre  1889  e  n.  389  del  23  agosto  1894. 

In  quanto  il  presente  Begolamento  non  stabilisca  tassative 
e  speciali  prescrizioni,  tutte  le  condizioni  del  B^olamento  stesso 
sono  applicabili  anche  ai  trasporti  di  merci  pericolose  e  nocive 
che  si  effettuano  per  conto  delle  Amministrazioni  dello  Stato. 


CLASSIFICAZIONI  E  CONDIZIONI  SPECIALI. 

Art.  8- 

Lo  merci  che  per  la  loro  Datura  soqo  soggette  a  condizioni 
speciali,  si  distinguono,  nei  riguardi  del  trasporto  sulle  strade 
ferrate,  in  merci  Infettanti^  Corrosive  e  vel^nose,  Combi^stibìli, 
Fermentescibili,  decomponibili  e  tensive,  Infiammabili  ed  Esplo- 
denti e  si  suddividono  nelle  seguenti  14  categorie: 

infettanti. 
Cst^forta  l^^s 

Gbuppo  1""  —  Lùi^mef  orinCf  e  materie  fseaU  o  dM  |M>m  neri. 

Gruppo  2""  —  Materie  animali  e  residiéi  di  materie  animali: 
Carniccio  non  incalcinato;  Grassumi;  Nervi  e  tendini;  Ossa;  Coma 
ed  unghioni  non  perfettamente  scarnati;  Pelli  fresche  e  pelli  sàlatr 
od  ifisalamoiate;  Residui  di  macellerie;  Pesci  guasti  ed  af^ansn  di 
pescò;  Vesciche  e  budella  fresche  e  simili  materie  d*odore  disaggra- 
devole o  soggette  a  putrefazione. 

Ntts.  —  Le  macerie  die  fossetto  rase  i^kodore  od  imimirescibiU  con  fa^ 
giunta  di  qualche  disinfettante  o  con  altro  mesgo  quaUiasi  e  quelle  allo  fiMUf 


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I^KGGI  £  DECRETI  0EL  REGNO  d'jTALIA  -  1905  2041 

naturale  che  (asterò  presentate  in  recipienti  chJusi  ben  condisicnaii,  non  si 
considerano  altrimenti  come  infettanti  e  quindi  le  loro  spedi;: ioni  non  sono 
soggette  ailr  condizioni  che  seguono: 

GoodiKioiii.  —  a)  he  werci  di  questa  categoria  si  acoettano  per 
la  spedixiAne  soltanto  a  piccola  velocità. 

h)  Xie  medesime  devono  essere  imballate  in  modo  da  evi- 
tare le  «colo  .delle  parti  Vqiiiée.  Le  siMdicioni  a  carro  completo 
si  aceettsAo  afté)Le  sciolte  od  alla  rinfusa,  ma,  se  sono  allo  stato 
ujnidiD,  il  i^iano  del  carro  dovrà  amere  «osparso,  a  cura  e  spese 
dello  speditore,  di  qualche  materia  come  torba,  segatura  dì  legno, 
Genève,  eoe.,  in  quantità  sufficiente  da  assorbire  lo  scolo  delle 
parte  liquide. 

e)  Le  operasioni  di  carico  e  di  scarico  delle  partite  sciolte 
od  Idia  rinfusa  seno  obbligatorie  per  le  parti,  le  quali  devono 
pute  provvedere  alla  pulitura  dei  piani  caricatori  e  pagare  le 
eveotaali  spese  di  diainfezione  dei  carri  di  cui  all'articolo  96 
delle  Tariffe  e  condizioni  pei  trasporti. 

A)  Il  iorasg^orto  ha  luogo,  di  regola,  in  carri  aperti  e,  se 
trattasi  di  mier^  «sciolto  od  alla  rinfusa,  in  carri  aperti  «on  co- 
pertone o  tdone  fornito  dallo  spc^ditore;  in  mancanza  di  carri 
aperti,  in  .carri  chiusi  da  bestiame. 

«)  AirAmministrazione  ferroviaria  spetta  di  stabilire  il  mo 
monto  in  evi  dev-ono  effettuarsi  il  carico  e  lo  scarico,  la  consegna 
ed  il  ritiro  delle  merci,  nonché  il  tresio  con  cui  le  medesime  de- 
vono essere  trasportate. 

/)  Per  il  rimanente  si  appKcaiio  le  disposizioni  in  vigore 
por  le  merci  otAinarie. 

Corredivi  e  valeiii. 

Categoria  t''  : 

Q&uppo  1?  . —  Acidi  minerali^  come  :  acido  solforióo^  acido  do- 
ri4rico,  aeido  nitrico  od  azotico ^  acido  idroeloro- azotico^,  ecc.;  Bromo; 
Lisciva  oauaiioa  0  simili  ^ostaoize  corrosiM, 

Gruppo  2^  —  Cantaridi;  Aconito  ed  altre  piante  o  parti  di 
piante  velenose^  secche;  Cianuri;  Preparati  d'areenieo^  di  mercurio 
e  di  rame,  come  :  acido  arsenioso,  €u:ido  arsenico,  orpimento,  reaX- 


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2042  uggì  e  OECEBTl  BKL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

gatf  verde  di  8ck%o rinfuri,  arsenico  nero  o  nativo^  svìflimaU)  corro 
hìto,  rerderawf  e  nimUi  Moslanze  molto  relcno9e. 

Condizioni.  —  a)  K«  mern  di  que8i;i  categoria  allo  sìhIu  liquido 
si  accettano  iu  generale  per  la  sola  spodizione  ;i  piccola  Yelooì '  à 
ed,  eccezionalmente,  anche  a  grande  velocità  se  a  carro  com- 
pleto; quelle  allo  stato  solido,  si  accettano  per  la  spedizione  a 
piccola  velocità  senza  limi  (azione  di  peso,  ed  a  grande  velocità, 
quando  però  il  loro  peso  non  ecceda  i  kg.  60  per  collo. 

b)  Le  prime  devono  essere  presentate  in  recipienti  inattac- 
cabili da  esse,  perfettamente  chiusi,  rivestiti  di  vimini  oppure  in 
recipienti  non  rivestiti  ma  riposti  in  ceste  od  in  casse  con  paglia 
od  altro  negli  interstizi.  Ques: 'ultimo  modo  d'imballaggio  èam- 
Diesso  per  Tacido  nitrico  (comiiiie  o  fumante)  nel  solo  caso  che 
l'imbottitura  prescritta  non  sia  (  ostituita  di  paglia  o  di  simili 
materie  organiche  molto  suddivise,  ma  consista  invece  di  ma- 
teria inorganica,  come  scorie  laniformi,  terra' d'infusori,  sabbia 
od  altro.  I  colli  devono  essere  provvisti  di  maniglie. 

Se  invece  trattaisi  di  materie  allo  stato  solido,  queste  devono 
essere  presentate  in  robusti  recipienti,  condizionati  in  modo  che 
il  movimento,  le  scosse,  ecc.,  inevitabili  nella  manipolazione  e 
nel  trasporto,  non  cagionino  la  dispersione  del  contenuto. 

I  colli  delle  merci  di  questa  categoria  dovranno  essere  pre- 
sentati con  una  etichetta  xM>rtante  l'indicazione  0orro9ivi  e  veleni 
ed  il  disegno  in  nero  di  un  teschio. 

e)  Non  è  permesso  il  carico  degli  acidi  inmeme  ad  altri  pro- 
dotti chimici  od  a  merci  pericolose  delle  altre  categorie. 

d)  Jl  trasporto  a  piccola  velocità  delle  suddette  merci  allo 
stato  liquido  si  fa  in  carri  nperti  senza  copertone,  a  meno  che 
il  mittente  non  provveda  alla  copertura  con  copertone  di  sua 
proprietà. 

Le  merci  di  cui  trattasi  viaggiano  a  rischio  e  pericolo  dei 
mittenti,  ritenendosi  l'Amministrazione  ferrovia  sollevata  da  ogni 
responsabilità  per  le  rotture,  spandimenti,  ecc.,  che  potessero^ 
senza  sui  colpa,  verificarsi  lungo  il  viaggio  o  dtirante  la  fermata 
nelle  stazioni. 

e)  Per  lo  merci  di  quenta  categoria  allo  stato  liquido,  spe* 


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LEGGI  E  J>E«KKT1  DKL  BRGKO  l/lTALlA  -  1905  304^1 

flìte  a  piccola  velocità  e  ro  non    f^   carro  completo,  i  terminf  di 
reHji  Nono  raddoppiati. 

/)  Per  il  riniant'Ute  hi  applicano  le  diijpoaiziuni  in  vigore  per 
le  jucrei  ordiaarie,  egelu^aperò  quella  deiravTertenza  2«che  pre- 
cede la  Nomeaclatnra  e  la  classificazione  delle  merci  a  piccola  ve- 
locità. 

Combustibili  e  materie  ai  falcile  combustione. 

CateforU  8*: 

Carboni  minerali:  antracite,  litantrace  e  lignite;  Coke;  For- 
melle e  mattonelle  ài  carboni  minerali;  Legno  da  ardere;  Torba 
compatta;  FormeUe  di  torba  e  di  carbone  di  legno;  Carbone  di  legno; 
Carbone  vegetale  o  carbone  di  legno^  eoe* 

Nota.  —  La  Torba  scioka  e  le  Fascine  di  minuta  legna  appartengono  alla 
e  ategoria  4*/  U  Boghead  appartiene  alle  categoria  ò\  il  Carbone  di  legno,  in 
polvere  ed  in  granelli  e  la  Carbonella  o  brace  alla  categoria  6*. 

Condisioni.  —  a)  Le  merci  di  questa  categoria  si  accettano  in 
generale  per  la  sola  spedizione  a  piccola  velocità  ed,  eocezional- 
mente,  anche  a  grande  velocità,  quando  però  il  loro  poso  non 
ecceda  i  kg.  50  per,  collo.  Inoltre  i  carboni  minerali  e  relative 
mattonelle  si  accettano  per  la  spedizione  a  grande  velocità  senza 
lin^itazipne  di  peso. 

b)  All'imballaggio  di  queste  merchi  provvede  l'articolo  90 
delle  Tariffe  e  condizioni  pei  ti^asporti.  Per  le  partite  a  carro 
completo  non  si  richiede  verun  imballaggio. 

e)  n  trasporto  a  piccola  velocità  si  fa  in  carri  aperti  faenza 
copertone.  Qualora  il  mittente  desiderasse  riparare  la  meree  contro 
la  bagnatura,  egli  potrà  ottenere  i  neeessarl  copertoni  alle  con- 
dizioni previste^  dall'articolo  105,'delle  Tariffe.  Non  si  accorda  la 
copertura  de^  carbone  di  legno,  quando  non  esista  la  certezza  che 
il  medesimo*  non  è  di  recente  fabbricazione,  a  fine  di.  escludere 
ogni  probabilità  d'incendio  dì  qualche  peizzo  non  del  tutto  spento. 

d)  Per  il  rimanente  si  applicano  le  dispoai/Joni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie. 


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Fibre  vegeUM  iesMi  d^  tulreoei •,  gregeie  e  loro  cuseumij  come: 
canafMy  eoiontj  UnOf  éiopfOj  spmriOj  hioiOj  eoe.;  P«flt««  steKj  Mno. 
cmnne  per  §rmiiooi,  Mi^f  ina  por  ooo^j  foglie  eeeohe  e  oimUi;  Ttm- 
Holo  di  legnOf  ramoscéUij  fascine  di  minula  legnaj  scorze  d^oMberv 
secche^  ecc.;  Torba  sciolta  od  in  tritumi;  Ritagli  di  carta  e  simili 
materie  a  rapida  eombusUonéj  la  cui  accensione  pnò  essere  deter- 
minata dalle  faville  della  locomotiva. 

Nota.  —  Le  suddette  merci  prese tUale  /ilio  stato  umido,  oppure  intris f  J< 
olio,  di  f/ras.^o,  di  petrolio,  eec,  apparU*ngono  alla  categoria  5*. 

Condiràtti.  —  ii>  Lie  merci  di  guaita  e«tegoFift  m  aeeeiteao  in 
generale  per  la  sola  Bpedisioue  a  piACol*.vel#oità#d9  eceaci^ui!- 
mente,  anche  a  grande  velocità  pnrchè  in  colli  coperti  (imballati), 
quando  però  il  peso  delle  merci  non  ecceda  i  chilogrammi  loo 
per  spedizione. 

b)  Per  l'imballaggio  delle  medesime  provvede  l'articolo  90 
delle  Tariffe  e  condizioni  per  i  trasi>orti. 

e)  Il  trasporto  delle  merci  alla  rinfusa  od  in  4>a!1e  scoperte 
Hi  fa  efl^usivamente  in  carri  aperti  con  copertone;  il  trasport-o  di 
qYielle  in  balle  coperte  si  fa  pure  in  carri  aperti  con  copertoni* 
od,  in  manq^nza,  in  carri  chiusi. 

d)  Per  le  merci  di  questa  categoria,  8pedit<'  a  piccola  ve 
]m*'ttÀ,  i  termini  di  resa  sono  raddappiatf. 

e)  Per  il  rimanent/C  si  applicano  le  dispofifizioni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie.. 

(MsgSìtìSk  I^M 

Oeuppo  1*  —  Bo^tanxe  grasse^  oere^  ffHarina,  éee.y  greggit; 
Resine  e  materie  resit^osof  Bitwmi  e  maiorie  òiinminose;  Atjakto. 
parafine,  cMrame^  boghead,  eoe;  Olii  grassi  vegetali  ed  animali; 
Olii  mintrali  bótlenti  a  ^00""  o  piò  del  termometro  cenHgrmdo:  Ver- 
ni/'i  grasse;  Zcifo;  Niirobeneina;  Fenolo  od  oMào  fenico,  e  simili 
sostanze  accensibili  atta  temperatura  non  inferiore  a  20^;  Materie 
combustibili  intrise  di  zolfo;  (canapuli  detti  zolfanMi)^  di  resino  fi 
d* altro  {pasta  per  accensione,  torcie  a  vento ^  ecc.). 


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LEGGI  E  DBCRBTr  DEL  RKGNO  d'iTALTA  -   1905  2)45 

dnvTfo  2*  —  Cfloraiiy  nifraiij  orùmtai  e  eomposti  a  funzione 
ossMìB^nie,  etoè  favorenti  ìa  combuittone. 

Condizioni.  —  a)  Le  merci  di.  cui  sopra  0i  aoeettaito  per  la  spe- 
dizione tanto  a  piccola  quanto  a  grande  velocità  senza  limita- 
zione di  peso. 

ft)  Per  IMmbalIaggio  di  queste  merci  provvede  l'artieolo  90 
delle  Tariffe  e  condizioni  pei  trasporti.  È  fatta  eccezione  per  i 
composti  del  2^  gruppo^  i  quali  devono  essere  condizionati  iu 
modo  che  il  contenato  aoa  possa  in  neasun  caso  disperdersi  dalle 
eonnessure  dell'imballaggio.  Il  nitratp  di  soda  ò  ammesso  anche 
in  sacchi,  mai  però  alla  rinfusa. 

e)  Non  è  ammesso  il  carico  dei  composti  del  2*"  grappo  con 
le  merci  del  l"*  gruppo  o  con  i  combustib^i  delle  altre  categorie. 

d)  Il  trasporto  delle  merci  della  presente  categoria  si  fa  in 
carri  chiusi  od,  in  mancanza,  in  carri  aperti  con  copertone. 

e)  Per  il  rimanente  si  applicano  le  disposicioni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie. 

Caieg»ri«  6*t 

Obuppo  1°  —  Materie  oombustibili  àeUa  categoria  4^,  allo  9iaio 
umidùy  tog^geUe  a  oombuetione  epont^mea  per  U  riicaldamento  in- 
terno della  massa. 

QkìTPFO  2**  —  Utaterie  di  tarid  natura  {fiHre  tessiti,  lana,  stracci^ 
stoppa j  ecc.)  intrise  di  grasso  o  di  altre  sostanze  untuose;  FUatij  tele, 
earte,  oliati  od  intrisi  di  resina;  Seta  nera  torta,  in  matasse;  Car- 
bone ài  legno  in  polvere  od  in  graneUi,  carbonella  o  brace;  Sansa 
carbonis^ata;  Utero  fuma;  Fuligine  ed  olire  materie  organiche  car- 
boniézatè,  soggette  a  combustione  spontanea  per  assorbimento  di 
ossigeno. 

GM4lste«É.  —  a)  Le  mevei  di  questo  categoria  si  accettano,  in 
^eocrole,  per  la^sola  spedizione  a  Incela  "velocità  ed,  eecevional- 
meftt«,  «diche  a  grasde  vekMrità  qtiaHdo  il  loro*  ii^so*  non  eccfida 
i  kg.  100  per  spedizione.  Tale  limi^azie^o  non  è  pefò  appltea- 
bile  alla  seta,  ai  fflatf,  tefe  e  curtef  menzixmati  nel  gru-ppo  2""  di 
questa  ca4^g6riaf,  i  quali  si  accettano  per  fa  spedizione  a  grande 
velotrttà  MUST»  limitazroiie  di  peso. 


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2046  LKOOI  K  DECRKTI  DEL  BJKGNO  d'iTALIA  -  1905 

b)  Le  merci  del  gruppo  1^  cLctodo  essere  piesentate  in  con- 
dizioni tali  da  permettere  ohe  Tarla  circoli  liberamente  entro  i 
colli;  quelle  del  grappo  2°  devono  essere  presentate  con  imbal- 
laggio impermeabile  alTaria. 

Le  saddette  merci  si  accettano  anche  compresse  in  baHo  co- 
muni o  condisionate  altrimenti;  ma  in  tale  caso  TAmministra- 
ZIO  ne  ferroviaria  si  riserva  di  stabilire  i)  momento  in  cui  deve 
effettuarsi  la  consegna  delle  spedisioni. 

e)  Il  trasporto  a  piccola  velocità  delle  merci,  non  condi- 
zionate secondo  il  comma  h)  alinea  primo,  si  fa  esclusivamente 
in  carri  aperti  con  copertone* 

d)  Per  il  rimanente  si  applicano  le  disposisioni  in  vigore 
por  le  merci  ordinarie. 

FersiaiitesolbiUv.deeomponiMU  e  teasivi. 

Ostegeris  Vt 

Oeuppo  l""  —  Stagne  freteOf  itera  di  san^we,  mosto  b  simili 
materie  fermenieseiUli. 


—  A  questa  categoria  non  appaH*mgono  l  liquidi   resi  in/ermcat^- 
s*ibllf  con  V  aggiunta  (U  acido  soifbrieo  o  di  aitfo  antinseUico  qualunque. 

Geuppo  2""  OarbMfo  ^  oàloio;  Perossido  di  sodio  ed  àUri  pre- 
parali ehimiei  ohe  a  ootùaito  de^'ac^^a  si  decompongono  dando 
luogo  ad  immediato  sviluppo  di  gas. 

Gruppo  3""  —  Ossigeno,  acido  solforoso f  acido  carbonicoy  ossido 
di  metUe.  acetilene^  ga»  ammonÌ€ieoj  idrogeno  solforato^  gaa  illu- 
minante, protossido  d^asoto  e  simili  gaz  compressi  oppure  ridotti 
aUo  stato  liquido. 

,  Condisioni.  —  a)  Le,  merci  4i  questa  categoria  si  aooettano  in 
geuers^e  per  la  sola  spedizioae  a  piccola  velocità  ed|  eccesìonal- 
«dcnte^  anche  a  grande  velocità,  quando  nefò  il  loro  peso  non 
ecceda  i  kg.  00  per  spedisione. 

b)  Le  merci  che  fermentan^^  ^^  decomponendosi  svolgono 
gaz  la  cui  pressione  può  determinare  lo  scoppio  dei  recipienti  ohe 
le  contengono,  devono  essere  presentatoi  quelle  del   grappo  1% 


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LEGGI  K  DF.cwrrT  DKL  KioGNo  d'italfa  -  1905  204T 

in  doppio  reoipien te  od  anche  in  recipienti  semplici,  in  questo 
caso  però  non  interamente  riempiti  e  non  ermeticamente  chiusi; 
quelle  del  gruppo  2"",  in  recipienti  perfettamente  chiusi  ed  im- 
permeabili air  acqua. 

I  gaz  compressi  od  allo  stato  liquido  devono  essere  presen- 
Uti  in  cilindri  metallici  atti  a  resistere  alla  tensione  dei  vapori, 
quand'  anche  la  temperatura  si  elevi  a  SO""  del  termometro  cen- 
tigrado; in  caso  diverso  i  recipienti  devono  essere  muniti  di  una 
▼alvola  di  sieuresza  difesa  contro  i  guasti  ed  inaccessibile  dal- 
resterno, 

e)  Il  trasporto  a  carro  completo  deile  merci  ascritte  al 
gruppo  1^  si  fa  esclusivamente  in  carri  aperti  senza  copertone  e 
quello  delle  merci  dei  gruppi  2''  e  3%  in  carri  chiusi. 

d)  Per  il  rimaaeute  si  appiici^no  le  :  disposizioni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie.. 

Infiammabili. 

Gstegoris  8*  : 

Alooólioi  eontènenU  in  Volume  non  oltre  U  60  per  cento  di  àleool 
anidro  ;  Petrolio  coni  detto  di  testo,  avente  a  17^ ^5  del  termometro 
centigrado  il  peso  specifico'  di  almeno  0,780  o  che  alia  pressione 
atmosfera  di  760  mm.  non  svolge  vapori'  infiammabili  al  disotto 
del  2r  centigradi  ;  Olii  minerali  bollenti  a  meno  di  200""  del  termo- 
metro  centigrado  o  che  non  svolgono  vapori  infiammabili  al  disotto 
di  2V*  centigradi^  e  simili  sostanze  di  un  grado  di  infiammabilità 
non  maggiore  a  qudlo  del  petrolio  normalc"\o  di  testo. 

Coadizioni.  —  a)  Le  merci  di  questa  categoria  si  acoettajao 
por  la  spedizione  soltanto  a  piccola  velocità.  L'acquavite,  il  co- 
gnac, fil  rhum,  lo  spirito  e  simili,. si  accettano  anche  per  il  tra- 
sporto a  grande  velocità  se.il  loro  peso  non  eccede  i  chilo- 
grammi 30  per  spedizione,  e  sempre  che  in  botl^iglie deirtro  casse 
od  in  barili  si  trovino  nelle  migliori  condizioni, 

b)  L'è  suddette  merci  devono  essere  pondizionate:  in  reci- 
pienti di  vetro  rivestitiidi  vimini  o  in  recipienti  noa  rivestiti 
ma  riposti  in  ceste  o  casse   provviste   di   maniglie  e  rinoalsati 


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2§*8  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  1905 

ooA  paglia  od  àKro  ;  oppure  in  reoipieirti  raetafflct  naldafi  o  rac- 
climsi  ia  easse  di  legrao  ;  ovverc»-  in  rorbtisti  barili. 

I  recipienti  derono  essere  perfèttamente  condiziè nati  e  non 
aver  segni  apparenti  di  colature* 

e)  n  trasporto  a  piceola  vetocltà  ha  luojfo  in  earrì  aperti 
con  copertone  od  in  carri  clùitsi. 

Le  mercY  di  cai  trattasi  viaggiano  a  ricrehio  e  pericolo  d^ 
mittente,  ritenendosi  l'Àmminìstrasione  ferroTìaria  soHeTata  da 
ogni  responsabilità  per  le  rotture  e  spmrdimenti  clie  potessero, 
senza  sua  colpa,  verificarsi  lungo  il  viaggio  o  durante  la  fer- 
mata n^6  starioni. 

éf)  Per  le  merci  di  questa  categoria,  spedite  a  picootìi  ve- 
locità, i  termini'  di  resa  *sono  raddop^atl. 

e)  Per  il  rimanente  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie,  esclusa  però  quella  dfeK'avvertenaa  3»  ohe 
precede  la  nomenclatura  e  classificazione  delle  merci  a  piccola 
velocità. 

GAtegoris  9^  : 

Alcool  ed  (Ucoolioi  cof^tenAnti  in  volume  ptà  del  60  per  eemio 
di  alcool  anidro;  Petrolio  ed  olii  derivati  dal  petrolio  {henMtnay 
ligroino,  ecc.)  e  dal  catrame,  aventi  Or  17%^  del  termof$^eiro  centi- 
grado un  pé90  speoifieq  inferiore  a  0^780  o  che  colgano  vapori  in- 
fiammahiLi  al  dieotto  di  2V  centigradi;  Sssenae  edoliiesoenaiali^ 
cojnprena  V essenza  di  trementina  od  acq^a  ragia;  Vomici  àtcoo- 
liche  ed  aWessensfa  di  trementina;  Etere  solforico  e  liquidi  oke  ne 
contengono  in  grandi  proporzioni  {collodiOf  spirito  o  goeeie  deUe 
di  HoffmanUj  eoe.)  ;  Acetone  ;  Solfuro  di  carbonio  e  simili  liquidi 
moMo  infiammami. 

Condizioni.  --  a)  Le  suddette  merci  sì"  aeeettano  per  la  spe- 
dizione soltanto  a  piccola  velocità. 

h)  Le  merei  d!  questa  categoria  deverò  essere  eendisiosa^e  : 
in  recipienti  di  vetro  lmpagHat^>  riposti  eias^uno  in'  easw  e  eeste 
provviste  di'  coperchio  e  di  maniglie^  del  peso  di  non  oltre  chilo- 
grammi M«  per  eofle  ;  oppure  ììt  rèèipienti  metatliei  saldati,  rae- 
cfainsr  in  apporta  sMsa  di  legne^  dtel  pmo  lordo  di   oev  oltre 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  -sOlO- 

<dìilograinmi  76  per  collo  ;  ovvero  ia  robusti  barili.  Quest'ul- 
timo modo  d'imballaggio  uoq  è  ammesso  per  Tetere,  per  il  sol*' 
furo  di  carbonio,  per  l'acetone,  per  gli  olii  leggeri  del  petraliOf 
aventi  un  peso  specifico  inferiore  a  0.6S0  (gazolina,  neollna^  ecc.) 
né  per  quelli  derivati  dal  catrame  che  bollono  a  meno  di  50°  cen- 
tigradi (amilene,  ecc.)  i  quali,  anziché  in  barili  di  legno,  devono 
essere  presentati 'in  recipienti  di  forte  lamiera  di  ferro  ribadita. 
del  peso  massimo  di  chilogrammi  660  per  collo* 

I  recipienti  devono  esaere  perfettameato  condizionati  e  tu- 
rati in  modo  da  impedire  la  volatijizzazione.  La  paglia  od  altra 
simile  maiteria  che  riveste  i  recipienti  di  vetro,  deve  essere  im- 
bevuta di  una  soluzione  satura  di  cloruro  di,  calcio  o  d!altro, 
in  modo  da  non  accendersi  nemmeno  al  contatto  diretto  di  una 
fiamma» 

I  colli  delle  merci  di  questa  categoria  dovranno  essere  pre- 
sentati con -una  etichetta  portante  la  indicazione:  ^Infiam- 
mabili ^. 

e)  Il  trasporto  si  fa  esclusivamente  in  carri  aperti  con  oo- 
piertone. 

Le  merci  di  cui  trattasi  viaggiano  a  rischio  e  pericolo  dei 
mittente  ritenendosi  l'Amministrazione  ferroviaria  sollevata  da 
ogjìx  responsabilità  per  rotture  e  spandimenti  ohe  potessero,  senza 
sua  colpa,  verificarsi  lungo  il  viaggio.o  durante  la  fermata  nelle 
stazioni. 

d)  Per  le  merci  di  questa  categoria  i  termini  di  resa  sono 
xaddoppiaii. 

e)  Per  il  rimanente  si  applicano  le   disposizioni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie. 

CitegorlA  10"^. 

Qbuppo  1.  —  Fiammiferi  di  legnOf  di  eera^  di  esca,  di  carta^ 
€&  bepffjolxLi  eee.  ;  Fosfora  rossa^  a  8imUi  iMtoi.aùGensibilipeffsfre' 
ff4$mmto. 

Gruppo  2.  —  Fosforo  bianca^  Fosforo  ài  calcio^   8odio^  Po- 
t€^88io  e  simfli  sostanze  che  si  conservano  in  liquidi  diversi  eia  cui 
4MCcensione  p,ud  essere  determinata  dal  contatto  cólV acqua  o  daHa.. 
dispersióne  del  liquido  preservativo*     ..   -^ 

129  —  VoL.  ÌF.  -  1905. 


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2050  LEGGI  E  DECRETI  DEL  EEGXO  d'iTÌXIA  -  1905 

Condizioni.  —  a)  Le  merci  di  questa  categoria  si  accettano  per 
la  spedizione  soltanto  a  piccola  velocità;  i  fiammiferi  di  legno 
e  di  cera  si  accettano  per  la  spedizione  anche  a  grande  velocità 
nel  limite  di  peso  fino  a  10  chilogrammi. 

h)  Le  sostanze  del  gruppo  1®  devono  essere  riposte  in  re- 
cipienti  di  legno  ben  connessi)  dello  si>essore  di  almeno  un  cen- 
timetro, oppure  in  recipienti  metallici  racchiusi  in  casse.  Ire 
medesime  devono  essere  imballate  internamente  con  carta  od 
altro,  in  modo  da  formare  una  massa  compatta. 

Quelle  del  gruppo  2**  devono  essere  presentate  in  recipienti 
metallici  racchiusi  in  casse  cerchiate,  provviste  di  maniglie,  del 
peso  complessivo  di  non  oltre  90  chilogrammi  per  collo. 

I  colli  delle  merci  di  questa  categoria  dovranno  essere  pre- 
sentati con  una  etichetta  portante  la  indicazione:  <  Infiamma^ 
hili  ». 

e)  Il  carico  di  queste  merci  si  fa  separatamente,  oppure 
anche  insieme  ad  altre  merci,  purché  di  naturatale  da  non  pro- 
vocare incendio. 

d)  Il  trasporto  a  piccola  velocità  ha  luogo  esclusivamente 
in  carri  chiusi  con  eonvogli  merci  o,  in  mancanza,  con  convogli 
misti. 

e)  Per  le  merci  di  questa  categoria,  spedite  a  piccola  ve- 
locità, i  termini  di  resa  sono  raddoppiati. 

/)  Per  il  rimanente  si  apj)licano  le  disposizioni  in  vigore 
por  le  merci  ordinarie. 


liiapIOiBivl. 

Categoria  11*: 

Capsule  ordinarie  per  fucili^  per  spolette  e  simili;  Bossoli  da 
cartuccie  innescati  ossia  muniti  di  capsula;  Miccie  ordinarie  a 
comhustione  lenta^  dette  di  sicurezza;  Spolette  a  tempo  ed  a  doppio 
effetto,  senza  innesco;  Spolette  a  percussione  munite  dHnnesooì  In- 
neschi e  codette  per  spolette;  Cartucce  cariche  a  iossólo  metaXlieOf 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  2051 

per  fueUif  pistole^  rivolieUe,  spingarde   e  mitragliere;    Cannelli  a 
frizione  e  cannelli  elettrici. 

Nota,  -r-  Le  altre  Capsule  appartengono  alla  categoria  I4\  Le  Cartucce  a 
bossolo  di  cartone  o  di  carta,  per  fucile,  ecc.,  le  cartucce  a  bossolo  metallico 
per  cannoni  e  gli  Inneschi  di  fulmicotone  appartengono  alla  categoria  13*, 
Le  miccie  a  combustione  rapida  appartengono  alla  categoria  13^,  gruppo  4*, 

Condisioni.  —  a)  Le  merci  di  questa  categoria  si  accettano 
per  la  spedizione  soltanto  a  piccola  velocità.  Per  le  medesime 
lo  speditore  dovrà  presentare  la  licenza  di  trasporto. 

Per  i  trasporti  per  conto  delle  Ammiaistrazioni  tfiilitari,  dello  Società  del 
Tiro  a  segao  e  dei  Corpi  Guardia  di  finanza,  non  occorre  la  licenza  dell'Au- 
torità di  pubblica  sicurezza.     ^ 

h)  Le  merci   suddette    devono  essere,  presentate   in  reci- 
pienti di  legno   ben    condizionati   di  un  centimetro  almeno  di 
spessore,  nei  quali  la  merce  si  trovi  imballata  in  scatole  od  al- 
trimenti  ed  immobilizzata   con  segatura,  di   legno,    ritagli   di. 
carta,  eco. 

I  colli  di  queste  merci  dovranno  essere  presentati  con  una 
eticlietta  portante  la  indicazione  :  4  Esplosivi  categoria  11^  ». 

e)  Il  carico  di  queste  merci  si  fa  separatamente  od  anche 
insieme  ad  altre  merci  pitiche  inerti;  non  maV  con  gli  esplosivi 
delle  categorie  seguenti. 

d)  U  trasporto  ha  luògo  esclusivamente  in  carri  chiusi  con 
eonvogli  merci  o,  in  mancanza,  con  convogli  misti. 

e)  Per  le  merci  di  questa  categoria  i  termini  di  resa  sono 
raddoppiati. 

/)  Per  il  rimanente  si  applicano  le  disposizioni  in  vigere 
per  le  merci  ordinarie. 

Categoria  12*: 

FtUmieotone  siahilizza^o^  cioè  palpato  cól  processo  Ab el^  conte- 
nente almeno  il  18  %  adacqua;  Granate  e  cartuccieri  per  armi  su- 
bacquee^  carichi  del  detto  fidmicotone. 

Nota.  It  fulmicotone  contenente  meno  del.  18  Ojq  d^aeqna  appartiene  alta 
eoitsgoria  13^  gruppo  J*. 


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2052  LEOOI  £  BfiCtETI  SfiL  BSOÌN^O  d'iTALXA  -  190& 

Categoria  IS^: 

Getjppo  1**  —  Acido  picrico  purificato;  Picraii  non  esplodenti 
àlVurtOj  cofne:  polvere  BrugèrCj  di  Ahélf  ecc.;  Polvere  nera  comune; 
Esplosivi  affini  alla  polvere  comune,  come:  sassifragina,  pudro- 
lite^  ecc.;  Miscugli  pirotecnici  di  composizione  analoga  aUa  pol- 
vere comune  senza  dorati^  e  simili  materie  esplodenti  al  colore  ma 
difflcilmenie  alVurto. 

Getjppo  2*  —  Cartocci  per  artiglierie;  Fuochi  d^artifhio,  da 
salone  e  per  uso  di  guerra;  Proiettili  e  simili  munizioni  cariche 
ma  non  munite  d'innesco  fulminante. 

Obxtppo  S''  —  Fulmicotone  secco  o  contenente  meno  del  18  per 
cento  d'acqua  ed  Inneschi  di  fulmicotone;  Derivati  dal  fulmicotone: 
tonite,  polvere  ài  achuttae,  acapnia,  halisltte,  ecc.;  Dinamite;  Ma- 
terie  analoghe  Ma  dinamite,  come:  gelatina  esplosiva,  sebastina, 
paleina,  litofrattore,  ecc.,  e  simili  derivati  o  composti  di  fulmico- 
tone o  di  nitroglioerina  a  base  inerte  od  attiva,  anche  pronti  per 
V applicazione,  però  in  nessun  caso  muniti  d'innesco  fulminante. 

Nota.  —  li  Fulmicotone  contenente  ti  18  per  cento  o  più  adacqua  appar^ 
tiene  alla  categoria  12^. 

Obuppo  4""  —  Oartuooie  a  bossolo  di  cartone  o  di  caria,  per 
fucili  e^pistole;  Petardi  e  castagnole  da  segsuiiamento;  Oartueeie 
a  bossolo  n^tallico  per  c,annoni;  Micoie  a  combustione  rapida; 
Fuochi  di  artificio,  da  salone  e  per  uso  di  guerra,  e  simili  esplo- 
sivi lavorati,  muniti  d'innesco  fulminante. 

Nota.  —  Le  Micele  dette  di  sicuresia^  costituite  di  un  sottile  tstòo  di 
caouiehouc  o  di  tela  incatt^tmata  ripieno  di  poleere  nera  comune,  apparten- 
gono alia  categoria  llK 

Categoria  U^t 

Gruppo  1**  —  Esplosivi  di  qualunque  genere  contenenti* dorati 
(polvere  Horsley,  Pehl,  Carta  esploliva,  ecc);  Miscugli  pirotecnici 
contenenti  clorati  e  simili  sostanze  che  possono  esplodere,  óUre  che 
alVurto,  anche  per  decomposizione  spontanea. 

Gruppo  2^"  —   Capsule  detonanti,  spolette  od  inneoehi  deio- 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  205S 

naniij  contenenti  ciascuno  due  o  ptò  decigrammi  di  fulminato  di 
mercurio;  Oeci  fulminanti. 

iNota.  —  Le  capaide,  spoleUe,  ecc.j  contenenti  ciascuna  meno  di  due  deci- 
grammi di  m,aieria  fulminante,  appartengono  alla  categoria  It*".  Le  capsule,  le 
spolette,  ecc.  che  contengono  ciascuna  pia  di  grammi  due  e  meszo  di  maceria 
detonante,  e  le  spedizioni  relatice  che  contengono  complessioamenie  più  di  oenti 
chilogrammi  di  materia  detonante,  come  pure  Ridiedi  ceci  JìUminanti  che  con- 
tengono eomplesBÌDanenie  più  di  mezzo  gramma  di  failminaio  d^argento^  si  con- 
siderano come  fulminati  in  massa  e  sono  perciò  escluse  dal  trasporto  (Art,  1). 

Oondlzionl  comuni  alle  categorie  18*,  13*  e  14*. 

a)  Le  merci  delle  categorie  1S^  13*  e  14*  si  accettano  per  la 
«^•djjsieiiie  soltanto  a  piccola  veloeìtà  ed  alla  ceiMlizione  cbe  con 
la  lettera  di  portò  lo  Bpeditore  predenti  la  lioen^a  di  trasporto 
rilasciata  dall'Autorità  locale  di  pubblica  sicure^a  (1),  come 
pure  nna  dichiarazione  redatta  nei  termini  di  cui  al  richiamo  (2). 

Se  poi  fiattaai  di  acido  picrico  o  dei  detonanti  di  cui  alla  ca- 

(1)  La  licenza  di  trasporto^  dovrà  essere  presentata  per  le  spedizioni  di 
esplosivi  in  genere,  fatta  soltanto  eccezione  per  le  polveri  piriche  che  non 
superino  a  netto  il  peso  di  kg.  3,  tanto  in  massa  (categoria  13%  gruppo  1*)» 
quanto  lavorate  in  cartuccie,  miccie,  ecc.  (categoria  11*). 

É  pure  fatta  eccezione  per  i  bossoli  da  cartuccie  innescat*  e  per  le  cap- 
sule ordinarle  (categoria  11*),  quando  il  poso  complessivo  della  materia  ful- 
minante ivi  contenuta  non  superi  grammi  200. 

11  detto  limite  di  kg.  3  coi;ri sponde  presso  a  poco  a  n.  500  cartuccie  ca- 
riche od  a  kg.  24  di  miccia  ordinaria;  il  limite  di  grammi  200  di  materia  ful- 
minante corrisponde  a  circa  40,000  capsule  ordinarie. 

(2)  *La  dichiarazione' deve  essere  redatta  nei  termini  seguenti: 

<  Il  sottoscritto  dichiara  che  la  merce  consistente  io da  lui 

€  oggi  conaegnata  alla  strada  ferrata  per  essere  spedita  da 

<  a al  signor •. è  preparata  con  tutte   le   cure 

€  che ,  la  scienza   e  l'arte    suggeriscono  ;  che   essa  corrisponde   perfettamente 

<  alle  dichiarazioni  della  lettera  di  porto  e  che  per  la  medesima  furono  os- 
€  servate  tutte  le  prescrizioni  e  cautele  imposte  dal  R^damento  per  il  tra- 
«spòrto  delle  materie  pericolose,  non  ignorando  che  altrimenti  ib  trasporto  ne 
€  sarebbe  assolutamente  vietato,-  Egli  dichiara  ioelire  di  assumere  V  ìptera  re- 
^  6p€|osabiUtà  per  le  conaeguenze  e  per  i  danni  di  ogni  natura  che  potessero 
4  verlScansi  durante  il  trasportq  p^jc  effetto  dell'inosservanza  delle  prescrizioni 

^  «gelati ve  a^deirirregoiare  pd  incompleta  condizionatura  della  merce  stessa  >. 


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2054  tEaOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

tegoria  14%  occorre  inoltre  la  presentazione  di  un  certificato  di 
un  chimico,  noto  all'Amministrazione  ferroviaria  di  partenza, 
attestante,  quando  trattai  di  acido  picrico,  che  osso  è  purificata 
ed  in  tale  stato  da  non  essere  soggetto  a  decomposizione  spon- 
tanea, e  quando  trattasi  dei  detonanti  di  cui  alla  predetta  cate* 
goria  14»,  gruppo  2%  che  per  essi  vennero  ossecrate  le  prescri- 
zioni del  presente  Eegolamento  circa  le  quantità  massime  di 
materia  detonante. 

Per  i  trasporti  per  conto  delle  Am minia* razioni  militan,  delle  Società  del 
Tiro  a  segno  e  dei  Corpi  delle  Guardie  di  finanza,  non  sono  necessari  la  li- 
cenza, la  dichiarazione  ed  ii  certificato  di  cui  sopra. 

h)  Le  merci  di  cui  trattasi  devono  essere  condizioiiate  eome 
segue,  escludendo  dal  loro  imballaggio  qualsiasi  parte  di  ferro 
che  non  sia  stagnata  o  non  sia  internata  nel  legno  o  coperta  da 
mastice  o  da  tela  incollata:  ' 

1**.  Por  il  fulmicotone  sciolto,  tanto  umido  che  seceo,  Tim- 
ballaggio  interno  deve  essere  costituito  di  una  cassetta  metallica 
accuratamente  chiusa,  |)osta  a  sua  vofta  in  robusta  cassa  di  legno 
con  paglia  compressa  od  altro  negli  interstizi.  Se  invece  tratta??! 
di  fulmicotone  riposto  in  granate  od  in  cartucciera,,  oppure  di  in- 
neschi di  fulmicotone,  Timballaggio.  si  potrà  limitare  alla  cassa 
esterna  di  cui  sopra,  nella  quale  la  mence  sia  stabilmente  trat- 
tenuta e  circondata  di  segatura  o  dtaltro  ; 

2°.  Per  Tacido  picrico  è  ammesso  Timballaggìo  in  casse  o 
barili  robusti  a  perfetta  tenuta,  .foderati  di  carta  o  di  stoffa  e 
con  assoluta  esclusione  di  qualsiasi  parte  di.  piombo  o  di  com- 
posti di  piombo; 

S"*.  Le  altre  merci  della  categoria  13*  devono  essere  presen- 
tate in  casse  di  legno  ben  condizionate,  di  un  centimetro  almeno 
di  spessore,  foderate  di  carta  o  di  stoffa  nelle  quali  le  merci 
stesse  si  trovino  imballate  in  scatole  od  altrimenti  con  segatura 
di  legno,  ritagli  di  carta,  ecc.,  vale  a  dire  immobilizzate  in.  modo 
da  formare  uha  massa  compatta; 

4^.  Per  le  merci  della  categoria  14*  devesi  aver  cura  :  che 
la  materia  esclusiva,  sia  es&ìa  sciolta  oppure  preparata  per  Tap- 
plicazione,  si  trovi  perfettamente  isolata  ed  immobilizzata  in  un 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  2055 

mezzo  soffice  tale  da  impedire  qualsiasi  sfregamento  dei  pezzi 
fra  di  loro  o  contro  le  parti  dure  degli  imballaggi  immediati; 
che  i  pacchetti  costituenti  questi  imballaggi  siano  riposti,  e  a 
loro  volta  immobilizzati  con  carta,  segatura  ed  altro,  in  appo- 
sita cassetta  accuratamente  chiusa;  che  infine,  le  cassette  cosi 
confezionate  siano  rinchiuse  in  una  seconda  cassa  di  legno  molto 
robusta,  circondandola  di  paglia,  di  stoppa  o  di  altra  materia 
soffice  non  polverulenta,  in  quantità  sufficiente  da  attutire  la 
ripercussione  degli  eventuali  nrti  sulla  massa  esplodente.  Detta 
cassa  dovrà  essere  munita  di  robuste  maniglie  laterali  e  legata 
in  croce  con  filo  di  rame  o  di  ferro  stagnato  o  zincato  ben  teso 
e  fissato  ai  capi  con  piombini. 

Per  i  detonanti  del  gruppo  2%  gli  imballaggi  immediati  di 
cui  sopra  dovranno  essere  molto  resistenti  ed  inoltre  la  merce 
^'partitavi  in  modo  che  nessuno  di  essi  abbia  a  contenere  piii 
di  100  grammi  di  materia  detonante. 

I  colli  delle  merci  delle  categorie  12*  13»  e  14»  non  do- 
vranno mai  eccedere  il  peso  lordo  di  chilogrammi  50  ciapcuno* 
e  dovranno  essere  presentati  con  una  etichetta  portante  Tindi- 
cazione:  <  Esplosivi  >  o  4  Fulminanti  »,  secondo  il  caso,  ed  il 
disegno  in  rosso  di  una  granata  con  fiamma.  Se  poi  trattasi  di 
detonanti  del  gruppo  2%  i  colli  dovranno  inoltre  portare  Tindi- 
cazione  in  grandi  caratteri;  «  Detonanti  >,  <  Non  capovolgere  >. 

Lo  spedizioni  per  conto  dolle  Amministrazioni  della  guerra  e  della  ma- 
rina 8i  aocettano  nelle  condizioni  di  peso  e  d'iraballaggio  in  cui  vengono  pre- 
sentate, corrispondenti  a  quelle  in  uso  presso  le  Amministrazioni  medesime, 
eccetto  i\  caso  di  tassativa  esclusione  dal  trasporto.  É  però  sempre  obbliga- 
toria l'applicazione  dell'etichetta  sovra  indicata. 

e)  Il  carico  e  lo  scarico  delle  merci  di  cui  trattasi,  in  par- 
tite dì  oltre  50  chilogrammi,  devonsi  eseguire  rispettivamente 
dal  mittente  e  dal  destinatario  sotto  la  sorveglianza  degli  agenti 
dell'Amministrazione,  in  località  lontane  dai  binari  ove  mano- 
vrano locomotive. 

Per  le  eccezioni  che  occorresse  di  fare  alle  disposizioni  di  questo  comma, 
avuto  riguardo  all'entità  dei  trasporti  per  conto  delle  Amministrazioni  della 
guerra  e  della  marina,  di  volta  in  volta  saranno  da  prendersi  con  la  ferrovia 
gli  opportuni  accordi. 


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2056  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

H  carico  di  ciascun  vagone  non  dovrà  in  nessun  caso  oltre- 
passare i  due  terzi  della  sua  portata. 

Nel  carro  i  colli  devono  esser  messi  in  modo  da  evitare  che 
si  spostino  o  che  si  sfreghino  fra  loro,  ed  a  tal  fine  se  ne  col- 
meranno gli  interstizi  con  fascetti  di  paglia,  ramoscelli  sciolti, 
cunei  di  legno,  stuoie,  ecc.,  da  fornirsi  a  spese  del  mittente.  La 
totalità  de!  colli  sarà  poscia  interamente  avviluppata  con  tela 
impermeabile  fornita  dal  mittente  o,  in  mancanza,  con  coper- 
toni deirAmministrazione,  alle  condizioni  previste  dairarticolo 
106  delle  Tariffe. 

Le  spedizioni  di  non  oltre  60  chilogrammi  si  caricano  unita- 
mente ad  altre  merci,  però  discoste  da  esse  ed  osservando  le 
cautele  di  cui  sovra;  quelle  del  peso  superiore,  in  carri  separati. 
In  nessun,  caso. è  ammesso  di  caricare  le  merci  esplodenti  con  le 
capsule  od  altri  materiali  contenenti  Inneschi  fulminanti  (catego- 
rie 11*  e  14*),  con  gli  ac'di  minerali  e,  in  generale,  le  .materie 
esplodenti  delle  diverse  categorie  o  dei  diversi  gruppi  fra  loro  o 
con  mer<fi  di  natura  tale  da  provocare  incendio. 

d)  Gli  esplosivi  delle  categorie  12%  13*  e  14*  si  traspor- 
tano, cjsclusivamente  in  carri  chiusa  servendosi  dei  convogli 
merci.  Se  le  linee  non  sono  percorse  da  tali  convogli,  i  tra- 
sporti dovranno  effettuarsi  con  convogli  speciali  alle  condizioni 
deirarticolo  16  delle  Tariffe.  Le  spedizioni  degli  esplosivi  delle 
categorie  12*  e  13*  e  di  quelli  del  gruppo  1**  categoria  14'  non 
eccedenti  i  60  chilogramma;  si  pnssono  inoltrare  con  un  con^ 
voglio  misto,  quando  non  vi  siano  convogli  merci,  ma  in  tale 
caso  è  sempre  obbligatorio  il  doppio  imballaggig  prescritto  per 
le  merci  della  categoria  14*,  oltre  alle  cautele  nel  carico,  di  cui 
alla  lettera  e).  Di  tali  spedizioni  non  se  ne  ammette  più  di  una 
per  ogni  convoglio  misto. 

É  fatta  eccezione  per  gli  esplosivi  delle  Amministrazioni  militari,  presen- 
tati in  casse  regolamentari  od  in  cofani  d'artiglieria,  i  quali  si  possono  inol- 
trare con  convogli  misti  anche  se  la  cassa  od  il  cofano  eccedano  i  50  chi- 
logrammi, purché  ogni  spedizione  non  sia  costituita  da  più  d'un  collo.  Inoltre 
sono  ammessi  al  trasporto,  anche  in  quantità  maggiore,  gli  esplosivi  costituenti 
la  dotazione  di  truppe  viaggianti  in  convogli  esclusivamente  militari. 


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iiEGQi  E  DECRETI  bssl  végì^o  d'itaua  -  t905  9057 

Le  spedisioni  di  detonasti  della  eateg^ri»  14*  grappo  2'',  si 
ammettono  nei  treni  misti  nel  solo  caso  che  la  materia  deto- 
nante non  superi  complessivamente  i  200  grammi. 

e)  Alle  merci  delle  categorie  12^,  13^  e  14*  si  applicano  per 
il  trasporto  i  seguenti  prezzi,  tenendo  conto  delle  disposizioni 
deirarticolo  15  delle  Tariffe  e  condizioni  pei  trasporti,  allor- 
quando si  tratti  di  convogli  speciali: 


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20B8 


UEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


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LBGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905  2059 

Ai  trasporti  per  conto  dell'Autorità  militare  si  applicano  le  tariffe  conve- 
nute con  la  stessa. 

Oltre  ai  prezzi  suddetti  ed  a  quelli  accessori  stabiliti  per  le 
merci  ordinarie  sono  pure  da  aggiungere,  quando  ne  sia  il  caso, 
le  seguenti  tasse  : 

1*  il  diritto  di  sostaj  secondo  le  norme  stabilite  dall'arti- 
colo 108  delle  Tariffe  e  condizioni  per  i  trasporti,  nella  misura 
dì  lire  0.10  per  quintale  e  per  ogni  24  ore  col  minimo  di  lire  0.26 
per  ogipti  ora  ed  ogni  spedizione  non  ritirata  entro  due  ore  dalla 
consegna  dell' avviso  quanto  ai  privati,  ed  entro  quattro  ore 
quanto  alle  Amministrazioni  militari  e,  se  l'avviso  fosse  rimesso 
alla  posta,  nelle  14  ore  e  rispettivamente  16  ore,  successive  al- 
l'impostazione ; 

2*  le  spese  della  notificazione  della  sosta  alle  Autorità  locali 
di  pubblica  sicurezza,  qualora  la  residenza  di  queste  fosse  distante 
più  di  600  metri  dalla  stazione  (1)  ; 

3*  la  tMsa  per  la  guardia  speciale  per  misure  precauzionali 
alle  spedizioni  per  le  quali  occorre  la  licenza  di  cui  alla  lettera  a). 
Questa  tassa  dovuta  all'Amministrazione  di  pubblica  sicurezza 
è  calcolata  in  lire  1.60  per  ogni  24  ore  indivisibili  e  per  ciascun 
posto  di  guardia  quando  dall'Autorità  venisse  ordinata  la  sor- 
veglianza da  parte  degli  agenti  di  pubblica  sicurezza  (guardie 
di  città)  nella  località  d'arrivo  o  di  transito. 

Qualora  rAutorità  di  pubblica  sicurezza  ritenesse  conveivente  di  sottoporre 
a  sorveglianza  speciale  anche  i  trasporti  di  materie  esplodenti  eseguite  per 
conto  delle  Amministrazioni  della  guerra  e  della  marina  che  avessero  a  so- 
stare più  di  due  ore  nelle  stazioni,  tale  servizio  sarà  affatto  gratuito,  nessuna 
competenza  spettando  in  questo  caso  agli  agenti  di  pubblica  sicurezza  inca- 
picati. 

4*  le  spese  doganali  per  la  visita  del  contenuto  dei  colli, 
che,  per  ordine  dell' Autoritè  doganale,  si  dovesse  eventualmente 

(1)  L'Amministrazione  ferroviaria  è  tenuta  a  notificare  alle  Autorità  di 
pubblica  sicurezza  la  giacenza  in  stazione  di  tutte  le  materie  esplodenti  per  le 
quali  sia  necessaria  la  licenza  di  trasporto  (vedi  lettera  a  e  relativa  nota), 
quando  queste  debbano  sostare  nelle  stazioni  intermedie  per  più  di  due  ore 
oppure,  in  arrivo,  non  siano  ritirate  nel  termine  stabilito. 


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2060  U»GI  S  J>9CB£TI  DEL  VRQKO  D'xxaj^IA.  - .  1905 

fftre    nei   magMsini   del   destinatario   anziché   nei   locali   della 
dogana. 

n  pagamento  dei  prezzi  di  trasporto  per  le  merci  esplodenti 
deve  essere  sempre  fatto  alla  partenza  ;  le  spese  di  cni  sopra  e 
qnelle  che  possono  occorrere  Inngo  il  viaggio  saranno  gravate 
anlle  spedizioni  e  riscosse  in  arrivo. 

/)  Le  spedizioni  degli  esplosivi  appartenenti  alle  categorie 
12*y  13*  e  1^^  devono  essere  annunziate  anticipatamente.  Al- 
l'Amministrazione ferrpviaria  spetta  di  stabilire  il  Inogo  ed  il 
momento  in  cni  devono  effettnarsi  il  carico  e  lo. scarico,  la  con- 
segna ed  il  ritiro,  nonché  i  convogli  con  cni  dette  merd  devono 
essere  trasportate.,  La  ricevuta  della  merce  si  rilascia  soltanto 
dopo  che  il  carico  sia  stato  compiuto. 

Per  refte<m/.io«e  éei  tensponti  per  ooato  deUe  AmaniniMraaiaQi  della  guerra 
e  -della  inarioa  dovranno  prawlers^  ,pre venti vaco^n te  gli  opportuni  aocordi  fra 
gli  uffici  militari  mittenti  e  le  strade  ferrate.  Il  giorno  e  Torà  d'arrivo  di  ogni 
convoglio  contenente  materie  esplodenti  saranno  telegraficaroente  notificati 
airAutoritÀ  militare  del  luogo  d'arrivo  dal  capo  dell'ultima  stazione  capo-linea 
che  precede  quella  d'arrivo. 

I  tra8poi*ti  militari  devono  essere  aecompAgnatt  da  ufia  soorta  i^iiiare  dal 
l«ogo  di  deposito  fino.  atUpt  staaione  di.pi^rtenza  e.jdalla^  alazione  di  arhvo  fino 
al  luogo  di .  /lestinazione.  Però  per ,  le  ^  spedizioni  di  piccolo  peso,  cioè  fino 
JL  50  kg.,  e  per  quelle  costituite  di  un  solo  collo  o  di  una  sola  cassa  regola- 
mentaroy  non  è  obbligatoria  la  scorta,  potendo  la  merce  essere  presentata  e 
ritirata  da  qualsiasi  p<)r5ona  munita  di  tm  documento  4<airA.mtorità  militare. 

g)  Stante  le  cantele  a  prendersi  per  il  trasporto  d^U  esplo- 
sivi, l'Amministrazione  non  garantisce  il  termine  di  resa. 

h)  Per  il  rimanente  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore 
per  le  merci  ordinarie* 


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LEOGÌ  £  JXRCR'&n  DEL  BEGfKO  B^ITALU  -  1905  200l 

AUJI«ATO  N.  4i 


Eleacò  delle  lueFél  che  PAmmiiiìstrazIbne  ha  facoltà  di  trasportare 
in  Tagonl  scoperti  senza  copei*tonI. 

(Ari.  105  delle  Tariffe  e  Condizioni  per  i  trasporti) 


1"*  —  Acqua  comune,  di  mare,  da  bagni,  ed  acque  di  lava- 
tura e  di  rifiuto. 

2""  —  Attrezzi  rurali  usati. 

3^  —  Bron»Oy  ottone  e  rame  in  grossi  lavori  come;  campane, 
caldaie,  candelabri,  cannoni,  colonne,  e  simili. 

4°  —  FerrOf  acciaio  e  ghisa  in  grossi  lavori,  coinè  :  pezzi  per 
macchine  (alberi,  caldaie,  cilindri,  ruote  dentate,  volanti,  ecc.), 
pezzi  preparati  per  ponti  e  fabbriche,  materiali  da  ferrovia  e  da 
tram  via  (assi,  cerchioni,  ruote,  rotaie,  piattaforme,  vagonetti  da 
sterro,  ecc.)  ed  altri  grossi  lavori  diversi  (àncore,  catene,  can- 
delabri, bombe,  cannoni,  corazze,  armature,  balaustri,  colonne, 
tubi,  ecc.) 

5** —  JPerro,  acciaio  e  ghisa  in  lavori  di  prima  fabbricazione 
come:  barre  d'ogni  sorta  anche  sagomate,  piastre  e  simili,  non- 
ché filo,  moglietta  e  lamiere  dello  spessore. di  oltre  2  millimetri. 

6**  — jParr 0,  acciaio  e  ghisa  greggi  ed  in  rottami,  come  pure  in 
oggetti  o  lavori  di  qualsiasi  genere  destinati  alla  rifusione. 

T^  Legname  da  costruzione  e  d'opera  greggio  o  semplicemente 
squadrato,  segato  o  rifesso. 

8""  —  Legname  in  grossi  lavori  da  falegname,  da  bottajo,  da 
carradore  e  da  carpentiere. 

9^  —  Locomobili  e  locomotive  agrarie. 

10^  —  Materiali  greggi  e  da  costruzione  e  lavori  semplici  di 
terra  cotta,  di  cemento  e  di  calcestruzzo,  quali  :  pietre  spaccate 
e  terra  (eccettuate  quelle  coloranti),  arenarie,  ardesie,  breccia, 
ciottoli,  ghiaia,  sabbia,  lava,  terra  comune  e  refrattaria,  argille, 
calce  carbonatica  per  l'agricoltura  (calce  del  gaz),  creta,  marna, 
tufo,  ecc.,  mattoni  e  tegole  d'ogni  sorta,  tubi  per  fognatura,  qua- 


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2062  LBOGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

drelli  o  mattonelle  di  ogni  genere  da  pavimenti,  da  pareti,  ecc. 
e  simili. 

11*  —  Metalli  d'ogni  genere  (eccettuati  quelli  preziosi)  greggi 
od  in  rottami. 

12"*  Minerali  d'ogni  genere,  anche  metalUferi,  allo  stato  na- 
turale, come  :  alumite,  amiai>to  in  roccia,  baritina,  blenda,  cala- 
mina,  celestina,  dolomite,  ematite,  feldspato,  fostoriti,  galena, 
gesso,  giobertite,  grafite,  mica,  piriti,  pirolusite,  quarzo,  spato 
calcare,  spato  fluorico,  talco,  withcrite,  ecc. 

13»  —  Pietre  d'ogni  genere  (compresi  i  marmi  ed  i  graniti) 
in  lastre  od  in  pezzi  squadrati  o  sagomati,  come  pure  pietre  in 
lavori  comuni,  senza  modanatura,  lavorati  alla  subbia,  allo  scal- 
pello piano  od  alla  martellina. 

le''  —  Seeipienii  vuoti  come:  barili,  bigoncia,  bigonciuoli, 
botti,  mastelli.  Uni,  gabbie,  stagnoni,  damigiane  e  simili. 

15^  —  Residui  e  eaeoami  di  materie  animali  per  concime. 

16^  —  Beeidui  e  cascami  di  materie  vegetali,  provenienti 
dalla  spremitura,  dalla  fermentazione  e  dalla  distillazione  di 
frutta  di  semi,  ecc.,,  eccettuato  il  panello. 

17®  —  Bottami  ài  terraglie,  di  porcellane  e  di  vetrerie. 

18° — [  Scorie  non  macinate  e  ceneri  metallifere. 

190  _  Spazzature  di  città. 

Avvertenza.  —  Pel  trasporto  delle  meroì  completate  neir Allegato  3  val- 
gono le  disposizioni  speciali  risultanti  dall'Allegato  stesso. 


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LEGGI  E  DECHETI  DEL  REGNO  B'iTALIA  -   1906  f    2063 

E  208.        A        N.  20S. 


Regio  Decreto  che  modifica  la  divisa  degli  ufficiali  forestali 
e  degli  alunni  del  regio  istituto  forestale  di  Vallomhrosa. 

__^3    _  -^^t:^^  111  maggio  1905^  >  ,  .  J;        -^  •:::-^ 

'{IhibbUcato^neLÌa^aM setta  Ufficiale  del  Regno  tr25  /najy^Vo'ìèOBrnrì^S)"** 

VITTOKIO  EMANUELE  IH 

PER   GRAZIA   DI   DIO   E   PER   VOLONTÀ.   DELLA   NAZIONE 
RE    D'ITALIA 

Visto  il  regio  decreto  in  data  28  novembre  1901,  n.  496, 
che  stabilisce  la  divisa  degli  ufficiali  forestali; 

Udito  il  consiglio  forestale; 

Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato 
per  Tagricoltura,  industria  e  commercio; 

Abbiamo  decretato  e  decretiamo: 
Articolo  unico. 

La  tabella  descrittiva  della  divisa  degli  ufdciali  forestali 
allegata  al  regio  decreto*  28  novembre  1901,  n.  496,  è 
completata  con  le  aggiunte  e  modificazioni,  riguardanti  an- 
che Tunilorme  degli  alunni  del  regio  istituto  forestale  di 
Vallombrosa,  giusta  Taltra  tabella  qui  annessa,  vista  d'ordine 
Nostro  dal  ministro  di  agricoltura,  industria  e  commercio. 

Ordiniamo  che  il  presente  dccieto,  munito  dol  sigillo  dello 
Stato,  sia  inserto  nella  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti 
del  Regno  d'Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  •> 
di  farlo  osservare. 

Dato  a  Roma,  addi  11  maggio  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

HegutroAo  alla  CorU  dri  conti  addi  4  lup  io  1905. 
Kea,  21  Atti  del  Qozernc  a  f,  98.  F.  hìstziEiTU 
Luogo  d€l  Sigillo.  V.  Il  Oaardasigilli  C.  FI  N'OCCHI  ARO-APRILE. 

Rava. 


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2064  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -   1905 

TABELLA  DESCRITTIVA 
delle  medificazioni  per  It  divisa  del  personale  forestale 

Ufficiali  forestali- 
1.  —  Divisa  per  ti  servizio  di  campagna. 

La  giubba  e  i  pantaloni  avranno  la  stessa  forma  di  quelli 
dell'uniforme  di  panno,  stabilita  con  il  regio  decreto  28  no- 
vembre 1901,  n.  496,  ma  saranno  confezionati  con  la  tela 
bigia  truppa^  in  uso  presso  il  regio  esercito. 

La  giubba,  al  di  sotto  delle  due  strisele  verticali  all'al- 
pina, avrà  due  grandi  tasche  con  aperture  verticali.  I 
bottoni  di  metallo  ossidalo,  come  quelli  della  piccola  tenuta 
di  panno,  saranno  nascosti  dalla  stoffa  sul  davanti.  I  para- 
mani a  punta,  come  quelli  della  giubba  di  panno,  saranno 
dèlia  stessa  tela  bigia  suddetta. 

Le  controspalline  di  tela  bigia  saranno  unite  all'alto  della 
manica  e  abbottonate  con  un  bottoncino  di  metallo  ossidato 
in  prossimità  del  colletto,  come  nella  tenuta  di  panno. 

Le  tasche  saranno  pure  abbottonate  con  un  bottoncino 
uguale  al  precedente.  Alla  cucitura  inferiore  del  paramano 
vi  saranno  tre  bottoncini  di  metallo  ossidato. 

Tanto  la  giubba  che  i  pantaloni  non  porteranno  né  di- 
stintivi, né  filettatura  di  sorta. 

Con  la  divisa  di  campagna  potrà  portarsi  una  copertura 
bianca  sul  berretto,  in  modo  però  che  i  distintivi  del  grado 
rimangano  scoperti.  L'uso  di  qualsiasi  altro  genere  di  co- 
pricapo che  non  sia  il  berretto  di  ordinanza  resta  espres-^ 
samente  vietato. 

Con  la  divisa  di  campagna,  rimane  facoltativo  di  portare 
la  sciabola,  ma  dovrà  invece  portarsi  obbligatoriamente  la 
pistola  a  rotazione. 

2.  —  Uso  del  loden  impermeàbile  e  dello  spencer. 
Sarà  permesso  agli  ufficiali  forestali  di  portare  il  loden 
impermeabile  come  usano  gli    ufficiali   del   regio  esercito. 
Lo  stesso  dicasi  per  lo  spencer. 


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LEGGI   E  DECRETI  DEL  REGIS^O  d'iTALIA   -    1905  2085 

Alunni  del  regio  istituto  forestale  di  Vallombrosa. 

Gli  alunni  vestiranno  la  medesima  divisa  degli  ufficiali 
forestali,  con  la  giubba  a  colletto  diritto  munito  delle  fiamme 
a  due  code  di  panno  verde  e  i  paramani  pure  di  panno  verde, 
senza  alcun  dfstintivo  nò  aile  maniche  né  al  berretto  (che 
avrà  però^  lo  isterama)  né  al  cappello  di  alta  tenuta;  quest'ul- 
timo avrà  però  sul  davanti  il  medesimo  stemma  degli  ufficiali 
forestali  Nello  stessa  cappello  il  fregio,  con  il  vertice  in  su, 
sarà  di  gaUoncino  di  lana  verde  largo  mm.  5,  anche  la  nappina 
sarà  di  lana  verde    La  penna  sarà  come  quella  degli  ufficiali. 

Nella  divisa  di  alta  tenuta  per  gli  alunni  saranno  soppresse 
le  controspalline  con  intreccio  di  cordoncini  dorati,  e  resterà 
la  semplice  controspaUiua  di  panno  della  piccola  tenuta. 

Al  pari  degli  ufficiali,  gli  alunni  in  piccola  tenuta  e  nella 
tenut»  di  fatica,  di  etri  si  dirò  in  seguito,  potranno  tenere  la 
parte  kvleriore  dei  panMcnì  avvolta  in^scarjte  alte  all'alpina. 
È  però  agli  alunni  inibito  Fuso  degU  stivali  e  degli  speroni. 

Gli  alunni  non  avranno  la  iacoltà^  oome  gii  ulflciali  di 
usare  il  cappotto  di  panno  turchino  scuro:  èssi  potransKa 
soltanto  indossare  il  mantello  di  panno  turchdxBO  scuro  di 
cui  al  comma  6  della  tabella  dasorifttìva,  annessa-  al  re|^io> 
decreto  28  novembre  1901,  n.  496,  succitato. 

L«k  divida,  di  fatica  sarà  la  medasìma  usata  dagli  ufiiciali 
per  il  servizio  di  campagna.  Lo  spadino  OiC<dtello  da  caccia 
verrà  abolito  e  sarà  sostituito  con  la  sciabola-bajonetta  éék 
fucile  Wetterly. 

Gli  alumu  potranno  essere  comandati  di  vestire  la  divisa 
di  fatica,  anche  per  le  esercitazioni  militari  e  per  le  escur- 
sioni; in  tali  casi  è  per  essi  però  obbligatorio  di  portare 
la  sciabola-bajonetta  di  cui  sopra. 

Visio,  dr  ordine  cU  òl  M,: 
II  mìnùrtro  d'agricoltura,  industrÌA  e  oommerdo 

RAVA.         ,^   riposo, 
130  -  VoL.  II.  -  1905.  ^^  da  invito  di 

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2060  LBOOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905 

N.  206.        A        N.  204). 

Lxaox  che  approva  le  variazioni  per  l'assestamento  del  bi- 
lancio di  previsione  per  Vesereixio  finanziario  1904-905, 

25  maggio  1905. 
(PlMfVeafa  néUa  GasMettm  UffidaU  del  Régno  il  29  maggio  1906,  n.  126) 

'vrrroBio  Emanuele  m 

PVR  GRAZIA  DI   DIO  E  PBR  TOLOKtX    DELLA   NAKIOHX 
BB    D'ITALIA 

Il  Senato  e  la  Camera  dei  deputati  hanno  approyato; 
Noi  abbiamo  sanzionato  e  promulghiamo  quanto  segue: 

Art.  1, 
Sono  approrate.le  variazioni   per    Tassestamento  del  bi- 
lancio di  previsione  dell'esercizio  finanziario   1904-905  in- 
dicate per  ogni  Ministero  e  per  ciascun  capitolo  nella  ta- 
bella A^  annessa  alla  presente  legge. 

Art.  2. 
Il  bilancio  di  previsione  per  Tesercizio  1904-905  rettifi- 
cato in  conformità   al   precedente   art.    1,  presenta  i  se- 
guenti risultati  : 

Entrate  e  spese  effettive. 

Entrata L.      1,792,267,638.94 

Spesa     .......    »       1,722,992,111.69 

Avanzo L.  4-    69,275,527, 25 

Costruzione  di  strade  ferrate. 

Entrata L.  » 

Spesa »  12,728,666.66 

Lo  ste^sriVciiàre         •  •   L-  -     12,728,666.66 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905  2067 

Movimento  di  capitali. 

Entrata L.  31,584,228.34 

Spesa »  48,505,378.35 

Deficienza  d'entrata  .   L-  —     16,921,150.01 

Partite  di  giro. 

Entrata L.  69,769,536.50 

Spesa »  69,769,536.50 

'È  approvata  la  tabella  B^  che  contiene   i   suddetti  stan- 
ziamenti, ed  il  riepilogo  generale  rimane  così  stabilito  : 

Entrata L.      1,893,621,403.78 

Spesa »       1,853,995,693.20 

Avanzo L.  4-    39,626,710.58 

Art.  3. 
Some  convalidati  i  decreti  reali»,  coi  quali  vennero  auto- 
rizzate le  pmlevazioni  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese 
impreviste  indicate  nell'annessa  tabella  D.  Sono  quindi  ap- 
provate le  prelevazioni  medesime  e  quelle  fatte  sul  fondo 
di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e  d'ordine  indicate  nel- 
Vannessa  tabella  (7,  per  gli  *  effetti  di  che  agli  articoli  29 
e  38  del  testo  unico  della  legge  sulla  contabilità  generale,  ap- 
provato col  regio  decreto  17  febbraio  1884,  n.  2016  (serie  3*). 

Art.  4. 
All'elenco  A  delle  spese  obbligatorie  e  d^ordine  annesso 
alla  legge  di  approvazione  dello  stato  di  previsione  della 
spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  1904-905  è 
portata  la  variazione  indicata  nella  tabella  E  unita  alla 
presente  legge. 

Art.  5. 
11  limite  massimo  delle  annualità  per  le  pensioni,  da  con- 
cedersi nell'esercizio  1904-905,  pei  collocamenti   a  riposo, 
sia  di  autorità,  sia  per  domanda  determinata  da  invito  di 


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2068  LEGGI  E  DECSETI  DEL  BIGNO  Jì'jTAUA   -   1906 

ufficio,  stabilito  in  lire  320,000  o^i  rartlcolo  5  della  legge 
d'approvazione  dello  stato  di  previsione.  deUa  spesa  del  Mi- 
nistero del  tesoro,  è  elevato  alla  somma  di   lire   420^000, 
ripartita  nella  seguente  misura  tra  i  diversi  Ministeri  : 
Mlttirtwo  del  tesoro L.       ia,O0O 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


delle  finanze .     . 
di  grazia  e  giustizia    . 
degli  afiari  esteri   .     . 
deiristruzion^  pubblica 
deirinterno    .... 
dei  lavori  pubblici . 
delle  poste  e  telegrafi  . 
deBa  guerra  ... 
d»lla  marina.     .     .     . 
dì  agricoltura,  industria  e 
eommercio 


19,000 
14,000 
10,000 
12,000 
48,000 
15,000 
18,000 
240,000 
20,000 

n         6,000 
L.     420,000 


» 


Al  cont^  eonsuntivo  1904-905  aaràu  unite  Feieneo  Mie 
concessioni  fatte  durante  l'esereìzio  p^  ì»  fisnnom  saA- 
dette.     ^  .      . 

Art  6. 

SoniM  aji^ovato  la  variMtcm;pet^  l'aMpstam^Bèo  del  bi- 
lancio di .  previsione  per  resercifào  flnanzia^o^  I904r--905 
dett'amminifitra^ioike  del  fendo  per  il  ou&to,  desoritte  nella 
tabella  F^  annjessa  atta  premute  legge. 

Art.  7. 

Sono  approvate  le  variazioni  per  TasaMtamente  ééL  U- 
l£Hicio  di  previsione  per  Tesercizia  fisMoinnrìo  1904-905 
dell'aoQtminKrtrazione  del  fondo  di  benefieemn  er  di  reUgieoe 
nella  città  di  Rorna^.  descrìtte  oBUa  tabella .  fi^  «noMS»  aiis 
presente  legge. 

Art.  8. 

È  coilvaiidato  il  decreto  reale,  indicato  nella  unita  tabdla  i?, 
col  quale,  durante  Tìeserciflio  1904-905,  veiaie  auterizsatn 
un  ptelevamien/to   dal  fondo  per  le  epese  ferroviarie,   di 


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LEGGI   E   DECRKTI   DEL  RKGNO   d'iTALIA  -  1905  2069 

di    cui  alle  leggi  12  luglio  1894,  n-  318,  30  giugno  1896, 
n.    261  e  27  giugno  1897,  n.  228, 

Art.  9. 
Gli  stati  di  previsione  e^  i  rendiconti  consuntivi  dell'en- 
trata e  della  spesa  degli  economati  generali  dei  benefici 
vacanti  faranno  parte  integrante,  a  cominciare  dall'eserci- 
zio 1906-907,  del  bilancio  generale  dello  Stato,  in  allegato 
a   quelli  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti. 

Ordiniamo  che  la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia 
laserta  neUa  raccolta  ufficiale  delle  leggi  e  dei  decreti  del  Regno 
a^Italia,  mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla  os- 
servare come  legge  dello  Stato. 

Data  a  Roma,  addi  25  maggio  1905. 

VITTORIO  EMANUELE 

Luogo  M  Sigino.  V.  Il  OnardasiiriUi  0.  PINOCCHIARO-APRILK 

Gargano. 


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ASSESTAMENTO 

DH. 

BILANCIO   DI   PREVISIONE 

PER  L'BSBRCIZIO  FINANZIARIO 

dal  1«  iQgUo  1904  al  SO  giugno  1905 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 

Tabella  A. 

Variazioni  por  rassetlamente  del  bilancie  di  pravitione 
par  l'atareizio  finanziarìo  1904-906. 

E  N  T  R.  A.  T  A. 


2073 


0      « 

U 

CAPITOLI 

9 

wiuinii 

B 
m 

DBNOlfINAZIONK 

CATEGORIA  I.  —  JBmraU  effeUwé. 

9 

Interrii  di  titoU  di  credito  e  di  anoni  indiutmli 
ponediiti  dil  tesovo     • 

-ir. 

6,M0    » 

12 

Partedpa&one  dello  Stato  sui  prodotti  lonti  4Mè 
femme  coetitaenti  le  r«ti  principali  Mediter- 
nmea,  Adriatica  e  Sicilia  (artiooU  22,  85  e:  h) 
dei  riapettiri  contratti  d'eeenuìo). 

1 
+ 

3,470,000.  » 

13 

1 

Prodotto  delle  linee  complementarì  costituenti  le 
reti  seoondariA  Meditmmim,  AàrMca-e  Si- 
cola  eadnae  le  quote  devolute  ai   rispettici 
fondi  di  riaerra  (art  73  dei  capitolati  per  le  ' 
reti  Mediterranea  e    Adriatica  ed  art  09  di 
qtiAllo  per  la  rete  Sicnla)     .... 

+ 

T75,(»0,  » 

15 

Somme  dovute  daUa  Sacietà  Yan^a  in  «diaa  ^ 
reaercisosèeUeliAM  VioeniarScya,  T»vèio- 
Baaaano      ....«•.., 

+ 

3,056.07 

17    , 

Partecipaiione  deUo  SUto  ani  prodotti  netti  della 
ferreria  Mortara-Vigerano    .... 

Da  riportarti. 

+' 

10,000.  > 

+ 

4,284,056.07 

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2074 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 


e 

0 


CAPITOLI 


DBNOMINAaONB 


À1I1I0MTA.BI 

dtlk 


Riporto. 

18         PTtadparion»  dello  Stato  svi  prodotti  neUi  doUa 
torovia  NoTi-Alenandria-Piaoeim. 

1^         PartftdpMione  dello  Stato  «ni  prodotti  delaeryìxio 
di  nangaiione  nello  atretto  di  Meaaina. 

20  Imposta  ani  fondi  matici 

21  Imposta  ani  fabbricati 

22  Imposta  ani  redditi  di  rìccheaia  mobile 

23  Taaae  di  saocesaione  . 

25  Tasse  di  registro  i     .         ) 

26  Tasse  di  bollo 

27  Tasse  in  snrrogaaone  del  registro  e  del  bolle 

28  Tasse  ipoteoarie. 

29  Tasse  sulle  ooncessiom  gOTomatiTe 

30  Taaaa  sul  prodotto  dol  movimento  a  grande  e  pie- 

cola  velocità  svile  terorie  (Leggi  6  aprile  1862; 
n.  542,  e  14  agosto  187i  n.  1945)       . 

Tasse  di  fiabbrìoasione 

T>a  riportarsi. 


+ 


4^tù4fi&^.(n 


90,000. 


-4- 

30,000.  > 

+ 

1,299.000.  » 

+ 

550.000.  » 

+ 

l,0tì,000.  > 

+ 

2,000,000.  » 

+ 

2,000.000.  > 

— 

2,000/)00,  » 

+ 

i.ooo,ooa  > 

+ 

300,000.  » 

+ 

700,000.  » 

+ 

1.400.500.  » 

+ 

8,000.000   » 

+ 

21,675,556.07 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


2075 


Eiporto» 
33         Dogane  e  diritti  marittiini 

36  Tabaoohì 

37  Sali 

38  Prodotto  di  yendita  del  chinino  e  proventi  aooes- 

aori 

40  Poste .         . 

41  Gorrìspondensa  telegrafioa  e  telefonica. 

42  Prodotto  della  rete  telefonica  urbana  di  Veneiia  . 
bis 

43  Taaae  di  pnbWed  insegnaménto. 

44  '  Tasse  Tsrie  e  proToati  di  serrisi  pubblici  che  si 
riscnoiono  dagli  agenti  demaniali. 

53         Prorenti  degli  stabilimentì  di  reclnsione'mflitare". 

55  Annualità  a  carico  di  società  e  stabilimenti  di  cre- 
dito e  di  emissione  per  la  spesa  di  sorveglianza 
amministratiTa  per  parte  del  Governo    . 

56  Rimborsi  e  conomni  dipandeurti  da  spese  ordi- 
narie inscritte  ad  bilancio  del  lifinistero  del 


Da  riportarsi. 


+  21,675,556. 07 

+  550,000.   » 

+  9,000,000,   » 

+  1,250,000.   » 


-           108,000. 

» 

+       3,000,000. 

» 

—           100,000. 

» 

per  memoria 

+          900,000. 

» 

-            45,000. 

» 

+              3,250. 

» 

+ 


2,000.  » 


27,981.   » 


+      36,155,787.07 


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2076 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTALI^  -  1905 


Q 

f 

P 

te 


CAPITOLI 


DBNOHINAaeNB 


AiiMoim.mi 


f^ 


^ 


di 


dE 


64 


65 


84 


Riporto. 

Rìmboni'  e  conooni    dipendenti  da  mpem  mM 
nane  inscritte  nel  lulanei»  del  Miniitero  del- 
riatmione  pnbblioa 

Aimboni  e  oonoond  dipendenti  da  apese  ordinarie 
inscritte  nel  bilancio  del  Ministero  dell'interno. 

Rimborsi  e  ooncorri  dipendenti  da  spese  4>rdi- 
narìe  inscrìtte  nel  bilancio  del  Ministero  dei 
lavori  pubblici 

Rimborsi  e  concorsi  dipendeaii  da  spese  oedinaiés 
inscritte  nel  bilancio  del  Ministero  delle  poste 
e  dei  tel^praS 


Rimborsi  e  concorri  dipendenti  éa  apsiw  ardiiMfie 
inscritte  nel  bilancio  del  Ministero  delia  ma- 


nna 


Rimborri  e  concorri  dipendenti  da  apese  ordi* 
ngrìe  iniicritls^  nd^biianrio  dei  Miaistvno  4ì 
agrìooltnra,  indnstriae  commercio. 

Rimborri  e  concorsi  nelle  *%pdte  per  opere  stradali 
straordinarie        .         .    •    .       .. 

Concorso  dri  corpi  morali  nelle  spese  per  opere 
straordinarie  ai  fvrti  mssilfifln  iasorille  nel 
bilanrio  del  iiiaìirtsro  risi  ilMri  pvèbttri  m 
rirtù  dell'articolo  34  deUa  legge  di  contabUità 
generale  dello  Stato  17  febbraio  1884,  n.2016. 

Da  ripcrtartù 


+  36.155,787.07 

—  11,786.80 

+  372,835.28 

+  5,d«.56 

+  150,000.  > 


-f 


14,887.73 

1,000.  M 
306,640  20 


22^.   » 


+      36,402,411.64 


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LBQGI  E  DECBETI  DEL  BEGNO  d'iTALIA  -  1905 


2077 


o 
•« 

CAPITOLI 

A 

MMONTàRS 

9 

B 

delie 
▼ariaiioni 

DKNOMINÀZIONB 

RiporU). 

+ 

36,402,411.64 

86 

Ooncono  degli  aoti  iateresMti  nelle   nvove  opere 
marittime  e  iaoaali  i^Pprovftte  con  la  kgge 
14  logUo  1889|  B.  6280       . 

• 

^ 

323,370. 

» 

86 

Gonoono  degli  enti  intereesati  nelle  opere  marit- 
time in  dipendenm  della  legge  25   febbraio 
1900,  m  56.         .         .         -         .         / 



14,000. 

» 

86 
bis 

Concorso  d^gli  fiaA  iptesecHati  nelle  flf^  marit- 
time in  dipandan»!  delk  ]^9gga.  13  n^rzo  1904 
n.  102  ^     ..    ,.    .         .    •     •       -     ♦  i. 

+ 

130,300. 

> 

89 

Rimborsi  diTorsi  di  spese  straordinarie. 

+ 

56,500. 

» 

06 

PnADtto  dell*ammÌDistraiione  dei  beni   immobili 
perrennti  al  demanio  dàlie  confraternite  ro- 
mane, a  mente  delParticolo  11  della  legge  20 
IngHo  1890,  n.  6980 

14J00. 

» 

96 
bis 

Somma  corrispondente  alle  quote  d*aggio  pagate 
in  meno  della  misura  massima  ai  distribntori 
secondari  dei  valori  di  bollo  e  destinata  alla 
costituzione  ói  un  fbndò  pel  miglioramento  ddl 
personale  sussidiarib  degli  lifflci  esecutivi  de- 
maniali (art.  6  della  legge  3  marzo  1904,  nu- 
moro  68,  e  art.  14  del  regolamento  16  luglio 
1904,  n.  458) 

Da  riportarsi. 

j 

per  memoria 

+ 

36,250,641. 

64 

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2078 


LFOOT    E    DKrRETI    DKL  REGXO  d'ttALIA   -   1905 


e 

a 

9Si 


CAPITOLI 


DBNOMINAnONK 


AmiONTABI 

d6ik 

nuiadoai 


tUporto. 

97  Prodotto  dei  beni  «■propriftti  ed  alienati  per  il  bo- 
niflcamento  délTAgro  Romano  (artioolo  5  del 
regolamento  appreratoool  regio  decreto  7  ma^ 
gio  1891,  D,  255).        .  .    '    . 

LOL  Entrato  oTentnali  per  fitto  di  erbe  eolie  ripe  e  «agli 
argini  dei  canaU,  per  Uglio  di ,  piantagioni, 
pel  reddito  della  peeca,  per  eatagli  dai  terreni 
di  demanio  oomnnale  tattoyia  aggregati  alle 
boniflodionl  in  ooreo;  per  mnltei'ed  ogni  altro 
proTento  ev4ntaale^  uà  dipendena  delle  opere, 
di  boniflcaiione  (art  14  della  legge  22  mano 
1900,  n.  195,  testo  nnioo)      .... 

Totali  delle  yariaiioni  alla  categorìa  I  {BtitraU 
elettive)      .         .         .        *        . 


CATEGORIA  fi.  —  Oostrujriane  di  strade  ferraU. 

105  Goncon»  dei  corpi  morali  intereeaati  nella  oostm- 
sione  di  strade  ferrato  complementorì  (Leggi 
27  lagHo  1879,  n.  5002*  e  27  aprile  1885,  nu- 
mero 3048) 


+      36,250,641.64 


3.  » 


^  30,000.  » 


+      38,220,638.64 


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LEGGI  £  DECBETI  DEL  REGNO   d'iTALIA   -    1905 


2079 


CAPITOLI 


DBNOMINAZIONB 


AmiOlfTARl 

d«Ue 
wtoùuàmà 


CATEGORIA  III.  ~  Movimento  di  capiialù 

Affiwneaiioni  ed  alieoASoni  di  prMtaadoni  perpetue 
e  rionpero  di  mutui  ed  altri  capitali  ripetibili 
-  Affitmcamento  dei  canoni  detti  delle  Tre 
popolaiioni  (Tardiere  di  Puglia)  . 

Prodotto  della  vendita  di  30  milioni  di  monete  di 
bromo  da  oenteeimi  5  e  10  (Legge  7  luglio 
lOOL  n.  902) 

Somme  da  Tenani  dalla  OBBsa  depositi  e  prestiti 
per  eseguire  anticipatamente  laTorì  stradali, 
portuali*  idraulici  e  di  bonifica  ai  termini  del- 
Tart  3  della  legge  9S  dicembre  1902»  n.  547. 

Rimborso  di  somme  dovute  da  provinole,  comuni 
e  corpi  morali  pef  debiti  al  90  giugno  1901, 
sistemati  a  sensi  della  legge  8  dicembre  1901, 
num.  497 

Annualità  a  carico  della  provincia  di  Potenza  per 
contributo  nelle  spese  dello  Stato  a  termini 
dell'articolo  73  della  legge  31  marzo  1904, 
n.  140,  sui  provvedimenti  a  favore  della  Basi- 
licata   

Riscossione  di  anticipazioni  varie 

Somministrazione  della  cassa  dei  depositi  e  pre- 
stiti delle  somme  occorrenti  per  il  servizio 
dei  debiti  redimibili,  compresi  nella  tabella  A 
annessa  airallegato  Hf  approvato  con  Tart.  13 
della  legge  22  luglio  1894,  n.  339.      '  , 

Totale  delle  vatiazioni  alla  categoria  III  {Mov^ 
mento  di  eapiiaìi) 


+ 


140,000.   » 


600,000.    » 


170,000    » 


172,427. 70 


75,000.   » 
70,180. 18 


—  69,290.50 


—  182,042  98 


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20B0 


LEGGI  E  DECKETI  DEL  REGNO  d'ITALIA  -   1905 


• 


CAPITOLI 


DBNOMINAZIOMS 


AmiOMTlBB 

daUe 
vtrìazioBi 


CATEGORIA  IV  —  PABTifB  m  oibo. 

L40  Intercisi  di  titoli  di  debito  pubUioo  di  proprietà 
del  tesoro,  liberi  da  ogni  vineolo . 

142  iaipoita  di  ricchezza  mobile  eugli  intereoridi  titoli 

di  debito  pubblico  di  proprietà  del  tesoro  vin- 
colati e  di  (quelli  liberi  da  og^i  rincolo. 

145  Somma  corrispondente  al  prezzo  del  chinino  nelle 
scorze*        v   —    •    •    ••    >•  ••     »  •••  -    •         • 

146  Prodotto  lordo  del  dazio  conaano  di  If apoli  ìa  am- 

minifltrazionev  dixotta  della  Stato  .        •     «    • 

147  Somma  corrispóndente  al  contrìbtrto  dello  Stato 
nella  gestìoae  diretta  àét  dazio  eónattmo  di 
Napoli  occof fante  per  paregfgiare  le  spese  della 
gestione  stessa 

148  Prodotto  lordo  del  dazio  consumo  dì  Roma  in  am- 
ministrazione diretta  dello  Stato    • 

149  Somma  corrispondente  al  contributo  dello  Stato 
nella  gestione  diretta  del  dazio  consumo   di 

^   Roma,  occorrente  per  pareggiare  le  spese  della 
gestione  stessa 

151  Somme  da  preleTarai  dal'oonto  corrente  con  la  cassa 

depositi  e  prestiti,  costituito  dalle  assegna- 
zioni destinate  alle  opere  straordinarie  di  bo- 
nificamento (articoli  67  e  68  d«l  testo  unico 
della  legge  sulle  l>onificazioni  22  marzo  1900, 
n.  195)        ••••••• 

Da  riportarsi. 


+ 

+ 


1,966.  > 


—  a[»,ooo.  » 

—  81,458.33 

+  l,725,00a  » 

+  1,175,076.33 

—  175,076.33 


2,559  w 


2,369^32 


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LEGGI  B  DECRKTT  DEL  REGNO  d'iTALTA   -  1905 


2081 


Riporto^ 

Anmento  della  tasse  erariali  sui  prodotti  a  grande 
e  piooola  Telocità  delle  reti  Mediterranea,  Adria- 
tica e  8ien]n  per  oolmare  disavanai  casse  pen- 
sioni e  soccorsi  istitnite  per  il  personale 


Totale  delle  rariazioni  alla  categorìa  IV 
di  giro 


ParHU 


131  —  You  n.  -  1905. 


+       2.309,546.32 


+  452,900.  » 


+        2,822,446.32 


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2082  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1905 

S  P  s  s  s. 


CAPITOLI 

Allll01fTA.Ba 

K 

MI* 

DSnOMINAZIOICi 

ì 

MINISTERO  DEL  TESORO 

» 

CATEGORIA  I.  —  Spe$<f  e/Téttivé. 

1 

RaadiU  oonaoliiata  5  per  cento  (Spesa  obbligatoria) 

— 

142,Se4.75 

2 

Rendita  consolidata  3  per  cento  (Idem)   .         • 

■- 

126.  > 

3 

Rendita  consolidata  4  per  cento  al  netto  (Idem) 

+ 

12,07«.  . 

4 
Hi 

Antiche  rendite  consolidate  nominatiye  4.50  per 
cento  nétto  conservate  escloaivamente  a  favore 
delie  pubbliche  istituzioni  di  beneficenza  (Idem) 

+ 

1,485.740.86 

5 

Rendita  conaolidata  3. 50  per  oento  al  netto  (Idem) 

— 

tT0;SB5.n 

8 

Debito  perpetuo  dei  comuni  della  Sioilia  -  Intereasi 
(Idtm) 

+ 

579.84 

11 

Debiti  redimibili  iscritti  nel  gran  libro  -  Interessi 
(Idem> 

— 

8,858.26 

12 

Debiti  redimibili  non  iscritti  nei  gran  libro  -  In- 
teressi e  premi  (Idem) 

Ij0  TipOTwttTii»           •            • 

— 

300.  » 

+ 

876,221.92 

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T.TraOT  K  TÌKORETI  BEL  REONO  D*TTALTA   - 

1905 

2083 

o 

%4 

CAPITOLI 

Ammontari 

9 

delle 
inazioni 

5^ 

DSMOMINAZIONV 

▼j 

JKporfo. 

+ 

870,221. 

92 

13 

ObbL'gaiioni  pei*  layori  edilizi  di  Roma  e  per  Tan- 
ticipazione  di  lire  12,000,000  del  concorso  go- 
yernativo  di    cui  alle  leggi  20  luglio   1890f 
n.  6980  e  28  giugrno  1892,  n.  299  (Spesa  ob- 
bligatoria) • .         .         .         .         . 

+ 

50. 

» 

15 

Obbligazioni  ferronarie  3  per  oento  peìr  le  oostni- 
zìoni  ferroviarie  e  per  conto  delle  casso  degli 
aumenti  patrimoniali  -   Legge  27  aprile  1885^ 
n.  3048  -  Interessi  (Idem) .  .         .        .         , 

822,420. 

» 

17 

Titoli  speciali  di  rendita  5  per  cento  per  il  risa* 
namento  della  città  di  Napoli  (articoli  3  e  5 
della  legge  15  gennaio  1885,  n.  2892)  -  Interani 
(Idem). 

50. 

» 

18 

Interessi  di  capitali  diTerù  doTuti  dai  tesoro  dello 
Stato  (Spese  fisse).            

,— 

100. 

» 

20 

Interessi  dei  buoni  del  tesoro  e  spese  di-  nego- 
ziazione (Spesa  obbligatoria) .... 

— 

400,000. 

» 

23 

Interessi  di  somme  versate  in  conto  corrente  col 
tesoro  dello  Stato  (Idem)      .... 

+ 

870,000. 

» 

24 

Interessi  dell*1.50  per  oento  al  netto  sopra  aatiri- 
pazioni  statatacie  degl*  istituti  di  emissicne  a 
sensi  delle  leggi  10  agosto  1893,  n.449,  22  lu- 
glio 1894,  n.  339.  8  agosto    1895,    n.  486,  e- 
17  gennaio  1897,  n.  9  (art  3   dtirallegato  D) 
(Idem).        ....... 

Da  riportarMÙ        •        . 

100,000. 

» 

+ 

423,701.9? 

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2084 


LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  D'iTAUA  -   1905 


e 

CAPITOLI 

A11110NTA.BS 

• 

a 

è^ìm 

DSNOMniÀZIONB 

nrUàoni 

Biporio,                 , 

•♦- 

423.701. 9ì 

25 

Oaranne  •  suMidi  a  società  oonceisioiiarie  di  strade 

ferrate  (Spesa  obbligatoria)  .... 

— 

115.800.  * 

27 

CorrìspettiTi   dovuti  alla  Società  italUna  per  le 
strade  ferrate  della  Sicilia  per  il  serriiio  di 
navigazione  attraverso  lo  stretto  di  Messina  - 

Legge  6  agosto  1903;  n.  491  (JLAem)     . 

+ 

28000.  > 

31 

Quote  di  prodotto  lordo  delle  ferrovie  appartenenti 

' 

a  senso  dei  rispettivi  atti  di  concessione  o  in 

seguito  a  convenzioni  spedali  (art.  13  del  con- 

tratto per  la  rete  Mediterranea  e  16  di  quello 

per  la  rete  Adriatica  (Idem)  •        •        .        • 

+ 

600.000.  » 

32 

Corrispettivi  dovuti  alla  Società  delle  reti  Medi- 
terranea, Adriatica  e  Sicula  per  Teserelzio  delle 
linee  complementari  costituenti   le  reti  secon- 
darie (art  73  dei  capitolati  per  le  reti  Medi- 
terranea e  Adriatica,  e  69  per  quello  della  rete 

Sicula  (Idem) 

+ 

285.580.  » 

33 

Corrisponsione  alle  casse  delle  pensioni  e  dei  soc- 
corsi del  personale  delle  reti  Mediterranea, 
Adriatica  e  Sicula,  delle  quote  del  2  e  i  per 
cento  del  prodotto  lordo  al  disopra  di  quello 
iniziale  (art  35  del  oapitoUto  delle  reti  Me- 
diterranea ed  Adriatica  e  art  91  di  quello  per 

la  rete  Sicula)  (Idew) 

Da  HpmUrtù 

+ 

40«,8T0.> 

+ 

1,628,351.92 

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tSGGI  E  DECltÈTt  DEL  REGNO  D'iTALIA  -  1905 


2085 


CAPITOLI 


DXNOMINAZIOICi 


Annualità  doYuta  alla  ditta  Mangili  p«r  il  serrizio 
di  navigazione  a  vapore  sol  lago  di  Garda  (ar- 
ticolo 28  della  convenzione  approvata  con  la 
legge  5  marzo  1893,  n.  125)  (Spesa  obbliga- 
toria) .         .         •        •         , 

Rimborso  alle  Società  di  strade  ferrate  e  di  navi- 
gazione dell*importo  dei  viaggi  dei  membri  del 
Parlamento  (Idem) 

Personale  di  molo  (Spese  A»Ee)  .        •        •        • 

Spese  diverse  e  compensi  pei  servizi  di  vigilanza 
sngristitnti  di  emissione,  sni  servizi  del  tesoro 
e  snlla  fabbricazione  dei  biglietti  di  tre  isti- 
tuti di  emissione 

Personale  di  ruolo  (Idem) 

Personale  di  ruolo -Indennità  di  residenza  in  iUnna 
(Idem)         .        .        .'      . 

Personale  straordinario 

Personale  straordinario  -  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Idem) 

Personale  di  ruolo  di  ragionerit,  ufficiali  di  scrit- 
tura e  magazzinieri  economi  delie  ,  btendenze 
(Idem) 

Da  riportarsi,         •         • 


AiIIIOMTA.BI 

delle 
variaibni 


+         1,628,351.92 


+  3,304.80 

+  1,500.  » 

+  39,700.  » 


+ 

+ 

+ 


2,000.  » 

66,000.  » 

2,350.  » 

67,560.  » 

2,350.  » 

61,540.  » 


+         1,734,836.72 


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2086 


IJ5GGI  E  DECEETI  DEL  EEGKO   d'iTALIA   -   1905 


e 
fa 
• 

0 


CAPITOLI 


DBMOMINAZIOiaB 


AuXOlTTlBfl 

dfllk 


'Riporto, 

71  Perionale  di  raolo  di  ragionetia,  uffioiali  di  sorìt- 
tura  e  magazzinieri  economi  delle  intoadenze 

-  Indennità  di  reaidenia  in  Roma  (Spese  ine). 

72  Personale  straordinario        .         .         .         .         • 

73  Personale  straordinario  -  Indennità  di   residenza 
in  Roma  (Idem) 

70  Spese  d'ufficio  della  tesoreiia  centi'ale,  deir  agente 

contabile  dei  titoli  del  debito  pabblico,  e  de 
magazziaiers  deirofflcina  carte-yalori     •         • 

78  Personale  delle  d^egazioni  del  tesoro  presso  la  re- 

^    già  tesoreria  proyindale  gestita  dalla  banea  di 

Italia  (Idem) 

Personale  delle  delegazioni  del  tesoro  presso  'la 
regia  tesoreria  provinciale  gestita  dalla  banca 
d'Italia  -  '  Indennità  Ai  residenza  in  'Roma 
(Wem).        •    -    .         .        .'       . 

80  Personale  straorvliaario  delle  delegazioni  del- tesoro 
(Idem) 

81  Personale  straordinario  delle  delegazioni  del  tesoro 

-  Indennità  di  reaidenza  in  Roma  (Idem). 

05  Restitazione  di  somme  iadeliitamente  versate  nelle 

tesorerie  dello  Stato  (Spese  d'ordine)     • 

J)«  riportarvi'. 


+  1,734,8  O.T'i 

+  250.  » 

—  71.100.  > 

—  250.  » 

—  4,600.  » 
+  103,20C».  » 

+  l,75(ì.  , 

—  ddt040.  > 

—  1,750.  > 
+  112,925.  > 


+  1,779,221.72 


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rvr.c.T  V  Ti-rnr.n  t>ki.  t?t.-o\-o  n'irv^Tv  -  1005 


2087 


o 

CAPITOLI 

A 

mioMMBa 

9 

4eUe 
wtelMd 

8 

se: 

DSNOiaNAZIOM 

mporio. 

+ 

1,779,221.72 

101 

Spase  di  stampa. 

+ 

1,218.78 

no 

bis 

Quota  del  prodotto  della,  tasia  di    bollo  applicata 
agli  stipendi  degli  impiegati  civili  e  militari 
da  destinarsi  a  favore  delle  istitazion!  per  gli 
orfani  degli  impiegati  stessi  (Legge  3  marzo 
1904,  n.  67).         •         ... 

+ 

42.984.60 

115 

Fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e  à'oiy  -. 
dine  (art  38  del  testo  nnico^élla  leggo  di  con- 
tabilità, approvato  col  regio   decreto  17  feb- 
braio 1884,  n.  2016) 

758,052.25 

1L6 

Fondo  di  itisepva  per  le  spese  impreviste   (art.  38 
del  testo  unico  della  legge  di  contabilità»  ap- 
rovato col  regio  decreto   17  febbraio  1884, 
n.  2016) ^ 

\   ' 

246,111.06 

117 

Interessi  del  2  per  cento  a  calcolo  sui  multi) ^^n- 
tratti  dalle  t»«)viri«ie  -danneggiate- -^lle  itìon-  • 
dazioni  a  termine  dellVrrticolo   9  •  della  tegg»  ' 
8  giugno  1873,  n.  1400,  e  della  legge»  lu- 
glio 1883,  n,  1183  (Speéa  obbK^toria)  . 

20,000.  » 

123 

Sovvenzione  accordata -«Ila  oompagnia  delle,  léffro-. 
vie  del  Qiiwa-^mpione        .         .        ^ 

— 

90,000..  » 

124 

Maggiori  assegnamenti;. sotto  qiuMasi  éeofunina- . 
zione  a  favóre  del  personale  (Spese  fisse) 

Da  riporiarti. 

+ 

3^960.  » 

• 

a. 

707,221.79 

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2088 


LEGGI  E  DECBETI  BEL  KEGNO  d'iTAUA   -   1906 


CAPITOLI 

ÀHMOHTlmS 

m 

DSNOlfmAZIONB 

^ 

RiportOm         • 

+ 

70rr^l.TO 

130 

Compensi  agli  impiegati  della  corte  dei  conti  per 

bis 

indagini  rai  rendioonti  conrantiTi  dello  Stato 
eeegniti  per  incarico  della  giunta  generale  del 

bilancio       •.••••• 

+ 

3.000.  » 

130 

Spesa  por  la  commissione  d^ìspezione  straordinaria 

Ur 

prttsso  gli  istitati  di  emissione  nominata   con 

decreto  ministeriale  18  dicembre  1903  . 

+ 

25^000.  » 

131 

Compensi  ai  danneggiati  dalle  tmppe  borboniche 

in  Sicilia  (Spese  fisse  e  dn>rdine)  . 

— 

1,000.  » 

134 

Spesa  per  indennità  dovuta  ai  termini  deirartioolo 
149  della  legge  sul  riordinamento  del   nota- 
riato 25  maggio  1879,  n.  4900  (testo'  nnicoX 

▼ata  in  Roma  stati  aboliti  col  precedente  ar- 

ticolo 143  (Spesa  obbligatoria) 

+ 

24,049.12 

140 

Somma  corrispondente  alle  quote  di  soTrimposta 
proTinciale  e  comunale  sui  fabbricati  di  pro- 
prietà delle  società  per  il  risanamento  di  Na- 
poli,  da  ▼ersarai  a  fayore  del  fondo  per  il  ri- 
sanamento (art  3  della  legge  7  luglio  1002, 

n.  290) 

— 

480,000.  » 

140 

Concorso  dello  Btato  nelle  spese  da  sostenersi  dal 

hit 

laboratorio  di  economia  politica   8.  Cognetti 
e  De  Martiis  in  Torino  per  la  ricerca  e  per 
la  pubblicaaùone  dei  documenti  flnansiari  degli 

Stati  della  monarchia  piemontese.        •        • 
Da  ripor tarli. 

+ 

15.000.  » 

+ 

293;B70.91 

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IJ&aOI  E  DECBETI  DEL  REGKO  d'iTALIA  - 

1906 

2089 

e 

CAPITOLI 

Aiiiiohtisi 

• 

miuiaBi 

DBNOIONAZIOICB 

Ripario. 

+ 

293.370.91 

140 

Somma  oorrispondanta  alle  quote  di  impoita  era- 

ter 

riale  rai  jhbbrìcati  di  proprietà  della  Società 

■Kper  il  risanamento  di  Napoli  da  yersarsi  a  fa- 

Tore  del  fondo  per  il  risanamento  (art  3  della 

legge  7  lagUo  1902|  n.  290). 

+ 

480,000.  » 

141 

Indennità  per  nna  sol  volta  ai  superatiti  garibal- 

ter 

dini  della  campagna  dell'Agro  Romano  del 

1867  (Legge  8  luglio  1904,  n.  340) 

+ 

150,000.  » 

141 

Spesa  per  la  oostnuione  e  per  rimpianto  in  Roma 

quaier 

della  nnova  secca  di  Stato'  •        •        .        • 
Totale  delle  Tariazioni  alla  categoria  I  .   .   . 
CATEGORIA  III.  -  Mooimento  di  eapiiaU. 

+ 

125.000.  » 

+ 

1.048.270.91 

143 

Debiti  redimibili  iscritti  nel  Gran  Libro  -  Ammor- 

tamento (Spesa  obbligatoria). 

+ 

ir,187.50 

152 

Assegnazioni  al  fondo  di  ammortamento   istituito 

»i> 

con  la  legge  12  giugno  1902»  n.  166,  della 
somma  occorrente  a  integrarlo  di  quella  parte 
delle  economie  Terificatesi  nell'esercizio  1902- 
1903  sul  capitolo  n.  126  per  effettòr  della  con- 
yersione  delle  obbligazioni   fiarroviarie  3  per 
cento  in  rendita  consolidata  4. 60  e  che  yenne 
passata  a  beneficio  del  tesoro  col  rendiconto 

oonsnntlTO  dell'esercizio  medesimo 

Da  nporUxtit»        •         • 

+ 

82,137.38 

+ 

99,324.88 

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<2eeo 


LEGGI  E   DKcnSTI  D?:L   RF.OKO' T)*TT  VtlA    -  WOS 


• 

CAPITOLI 

ÀMMOaVABI 

• 

a 
2; 

daU* 
winiom 

DEMOMlNAZIOm 

+ 

93L^4.S 

152 

Aisegnazioni  al  fondo  di   ammortimento  istitctito  * 

ter 

con  la  legge  12  giugno    1902»  n.   HM,  *d^la 
somma  occorrewte  a  integrario  delle  economie  ^ 
Yerìficatesi  nelVeeereizio  ]902-'^3-snl  capitolo  * 
n.  124,  articolo  11  per  effetto  deHa  cocrrergiope 
di  obbligazioni  3  per  cento  della  ferrovia  To- 
rino-SaTona^Aequi  in  rendita  consoftdsta  5  per 
cento  e  ohe  Ventte  passata  atwneMo  idei  te- 
soro col   rendiconto  contraativo  delFeeerciaìo  ' 

medesimo 

+ 

19^000.» 

152 

1 
Awegnazione  al  fondo  di  ammortamento  ^ifititaito  . 

quote) 

con  la  legge  12    giugno  *  1902»   n.  166^   della 
somma  occorrente  a  integrarlo  delle  economie 
▼eriflcateai  nelFesercizio  1902-903  snl  capitolo 
n.  123,  articolo  4  per  effetto  della  conrersione 
di  obbligazioni  3  per  cen^  delle  ferroTie  Vit- 
torio Emanuele  «in  rendita  consolidata  5  e  ^50 
per  cento  e  che  \enne  passata  a.  beneficio  del 
tesoro  colla  legge  d'assestamento  del  bilancio 

di  prevìgione  deiresercizìo  medesimo 

+ 

.547^. 

152 

Assegnaziope  al'fotfdo  di  asMnòrtaMnto  4atit«ilo 

quing. 

con  la  legge  ìl2  gingilo   1902,  n.  '106,  ddla  ' 
somma  oecoirente  àintegrario' di  Minella  "ptfrte 
delle  ecoomiie  'verMéaten'nell^e0Breizi<i  1908-  ^ 
1904  sul  «carpitolo  «.  144  per  ^etto'^deHa'-oon- 
Yersione  delle  obbligasìoDi  'fisi*rf^vlftrie  3  fer  ' 
cento  in  r^ndita"^ consolidata  4. 50 'per  «auto  e 

che  Tenne  passata  a  'beisdiloto  del  tesoro  'col 

' 

" 

• 

rendiconto  consuntivo  dell*esercizio  medesimo. 
J>a  riporianL 

+ 

103,417.23 

+ 

700^11 

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USOOI  E  0EGEETI  BEL  HEOITO  D^ITALIA  - 

1905 

2091 

o 

CAPITOLI 

• 

0 

délU 

K 

DENOlOMAZien 

varìmikm 

Amorfo. 

+ 

769.242.11 

152 

Assegnazione  al  fondo  di   ammortamento  istituito 

9exies 

con  la  legge  12  giugno    1902,  n.   160,    della 
somma  occorrente  a  integrarlo  delle  economie 
verificatesi   nell'esercizio    1903-904   sul    capi- 
tolo n.  142,  articolo  11  per  effetto  della  con- 
versione di  obbligazioni  3  per  cento  della  fer- 
rovia Torino-Savona-Acqui  in  rendita  consoli- 
data 5  per  cento  e  che  venne  passata  a  bene- 
ficio del  tesoro  colla  legge  d'assestamento  del 

bilancio  di  previsione  dell'esercizio  medesimo. 

+ 

15.500.  » 

152 
sepiies 

Assegnazioni  al  fondo   di   ammoi'tamento   istituito 
con  la  legge  12  piagno    1902,  n.  1f(6,    delia 
somma  occorrente  a  integrarlo  delle  economie 
verificatesi  neiresercizio  1903-904  sul  capitolo 
n.  141 9  art.  4»  per  effetto  della  conversione  di 
obbligazioni  3  per  cento  della  ferrovia  Vittorio 
Emanuele  in  rendita  consolidata  5  e  4. 50  per 
cento,  e  che  venne  passata  a  ^neficio  del  te- 
soro colla  legge  d'assestamento  del  bilancio  di 

previfione  delVesercizio  medesimo. 

+ 

614,000.  » 

155 

Spesa  occorrente  pel  servizio  dei  debiti   redimibili 
indicati  nella  tabella  A  annessa  all'allegato  M 
dell'art.  13  della  legge  22  luglio  1894,  n.  339, 
pei  qaali  vengono  somministrati  i  fondi  dalla 

cassa  dei  depositi  e  prestiti  (Spesa  d'ordine)  . 

■~~" 

69,290.50 

Totale  delle  variazioni  alla  categoria  IH.   .   . 

+ 

1,329,451.61 

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2092 


LEGGI  E  DKCUETI  DEL  BEGNO  Tì^ITALIA  -  1905 


159 
161 


1 

15 


CATEGORIA  IV.  —  ParUte  di  giro. 

Rendita  di  proprietà  dello  Stato  libera  da  qual- 
Tinoolo 


Somma  da  venar&i  alla  cassa  dei  depositi  e  pre- 
stiti in  corrispondenza  dei  proventi  derivanti 
dagli  aumenti  delle  tasse  erariali  sui  prezzi 
dei  trasporti  a  grande  e  piccola  yelocità  sulle 
reti  Mediterranea^  Adriatica  e  Sicula^  e  da  de- 
stinarsi a  colmare  il  disavanzo  delle  casse  di 
pensioni  e  ili  mutuo  soccorso  del  personale 
ferroviario^  di  cui  al  comma  4^  degli .  articoli 
35  e  31  dei  capitolati  per  le  reti  precitato 
(legga  29  marzo  1900,  n.  lOI)      • 

Totale  delle  variazioni  alla  categoria  IV- 


MINISTERO  DELLE  FINANZE 


CATEGORIA  L  —  Spese  efféiUw. 

Personale  di  ruolo  del  Ministero  (Spese  fisse) 

Indennità  di  viaggio  e  di  soggiorno  agli  impiegati 
in  missione 

Da  ripariani.  • 


+ 


+ 


+ 


2,445.   » 


452,900.  » 


455,345.  > 


107,900.  » 
10,000.  » 


97,900.  » 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1905 


2093 


CAPITOLI 


DENOMmAZIOMB 


Riporto. 

Rimborso  al  Ministero  del  tesoro  della  speea  per 
le  forniture  occorrenti  per  i  vari  serriai  finan- 
ziari da  farai  dalla  zecca  di  Roma  (Spesa 
d'ordine)     ••••••. 

Residoi  passivi  eliminati  a  senso  dell'art.  33  del 
testo  unico  di  legge  sulla  contabilità  generale 
e  reclamati  da  creditori  (Spesa  obbligatoria)  • 

Sussidi  ad  impiegati  di  ruolo  e  straordinari,  agli 
uscieri  ed  al  personale  di  basso  servizio  in  at- 
tività di  funzioni,  dell*  amministrazione  cen- 
trale e  provinciale  e  gratificazioni  al  personale 
delle  intendenze  di  finanza  .... 

Gratificazioni  al  personale  deiramministrazione  cen- 
trale   

Personale  tecnico  e  d*ordine,  di  ruolo,  delPammi- 
nistrasione  del  catasto  e  dei  servizi  tecnici 
(Speie  fisse). 

Spesa  occorrente  per  la  formazione  e  conservazione 
dei  nuovo  catasto  -  Leggi  V  marzo  1886,  nu- 
mero 3682,  e  7  laglio  1901,  n.  321  (Spesa  ob- 
bligatoria) •        •••••• 

Spese  per  gratificazioni,  compensi  per  lavori  straor- 
dinari e  sussidi  al  personale  deiramministra- 
zione centrale  e  provinciale  del  catasto  e  de- 
gli uffici  tecnici  di  finanza   •        •         •         . 

Da  riportarti,  • 


Ammomtiri 

d«Ue 

variazioni 


+ 


+ 


+ 


97,900. 


1,500.  » 


277.31 


—  12,400.  » 

—  500.  » 

+  333,000.  » 

~  333,000.  » 

—  5,600.  » 


81,177. 31 


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20»4 


LEQOI  fi  BSCBaSTI  DEL  RBGKO  d'iTALIA  -   1905 


Riporto.  •  • 

52  Spése  di  coarìow  e  di  liti;  ritMoìmeali*  ed- alni 
accessori  (Spesa  ^obblìgatsorìa)    .    • 

61  >  Animalità  e  prestazioni  direrse  (Spese  fi8?e  el  ob- 
bligatorie)   

62  Spese  di  materiale,  indennità  ed  altve  spese  per  la . 
tassa  salla  circolazione  dei  Telocipedi   (Spesa 
obbligatoria) 

63  Gratificazioni  e  compensi,  al  personale  dì  raolo  e 
straordinario  pei  serriido   relatifO«  alla  tassa  * 
sui  velocipedi 

81  Personale  di  ruolo  degli  ispettori  e  delle  ageniie 
delle  imposte  dirette  e  del  catasto  (Spese  fisse). 

82  Personale  di  molo  degU  ispettori  e  delle  ag^nàe. 
delle  imposte  dirette  e  del  catasto  -  Indea*'. 
nità  di  residenza  in  Roma  (Idem)  . 

85  Retribuzioni  al  personale  aTrentizio  assunto  in  ser- 
vizio delle  agenzie  per  lavori  diversi  eventuali 
ed  a  cottimo 

86  Amanuensi  delle  ageniie  deUb  imposte  >  dirette  - 
Indennità  di  residensa  in  Roma    • 

Da  riportarsU 


.|-  81,177  31 

-H  140,000.  » 

—  50,000.  > 

+  30,000.  » 

—  4,000.  » 

+•  1,040,000.  > 

t 

+  7,«a  > 

—  430,000.  > 

—  3,400.  » 


+  811,787.31 


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LBOOI  KDBCaaTI.DE&  BBONO  I^'uìlUA-  1906 


2005 


• 

CAPITOLI 

Alilf01ITA.Bie 

• 

0 

^lU 

DKNOICINAZIOM- 

^                                                           JStporfo. 

+ 

811,727.31 

87 

Rimaneraiianip^r- lavori  straordiiiAri  p«l  eerviiio 
delle  imp4^t6#  dirette  «eiegi^iti  dal  personale 
centrale  e  provinciale  alla  dipendenza  della 
direzione  generale 

1,500. 

» 

90 

Speee  pel  serviiiasdiaocectaiBeato  del  redditi  .di 
ricchezxa  mobile  e  dei  f^lthrioali  e  ^pee»  «p^a. 
la  notiiioaabna  diraT¥Ìti«.rignaaÌ8ati  il  sorFÌ^'  . 
zio  delle  imposte  diretta  »  .del  r  catasta,  (^p^sa-.. 
obbligato  rial.       .*        •         ..        •         . 

1 

74,460. 

» 

91 

1                                                                               ' 
Messi  speciali  delle  agenzie  delle  imposte  dirette - 

Indennità  ^rmUMtn  iaiRena*  . 

1 

j> 

2,050. 

» 

9T> 

f  Restitnaieni  e  rimborsi  (Spesa  d'ordine) 

— 

200,080. 

» 

104 

Sussidi  e  gvatiitcaiiioat  M%  guardia  di  flùàifza,'agli  ' 
impiegati,  agenth  ed  oberai  deiramministra- 
zione  delle  gsbdle  o  snssidl  ai  loro  «nperstiti 
ed  al  personale  che  ha  già  appartenuto'  al-* 
ramministrtóone  medésima  .      '  . 

8,500. 

» 

105 

<          contrabbando  e  ■  concorso  nella  spesa  per  le 
rettifiche  di. confine  nelHnteresse .  della  Tig|- 
lania 

5,000. 

» 

109 

Co8tmiione,>  riparazione,  manutenzione  ed  esercizio., 
dei  battelli  ^i  proprietà  dello. Stato  e  'fitto  di . 
battelli  privati  per  la  sorTeglianza  finanziaria. 

Da  riportarsi^ 

„^ 

20,000. 

» 

+ 

500,137.31 

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2096 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D'iTALIA  -  1906 


HO 


115 
bis 


120 


122 


123 


BipTrto, 

ProTYÌsta  e  manntennone  di  iHcidette  e  relatin 
accessori  per  il  serviiio  delle  brigate  Tolanfi 
delle  guardie  di  Anania 

Preleramento  di  campioni,  indennità  di  trasferta, 
compensi  e  premi  per  la  scoperta  delle  con- 
traTyenzioni,  traaporto  dei  corpi  di  reato  ed 
altre  spese  pef  reserdsio  della  vigilansa  di- 
retta a  reprimere  la  fabbricazione  ed  il  com 
merdo  dei  Tini  artificiali  ai  sensi  della  legge 
Il  lagUo  1904,  n.  388 

Indennità  di  viaggio  e  di  soggiorno»  oompetense 
ai  membri  delle  commissioni  (Spesa  obbliga- 
toria)  

Aggio  agli  esattori,  .ai  ricevitori  profinciali  ed  ai 
contabili  incaricati  della  risoossione,  indennità 
ai  ricevitori  del  registro»  per  la  vendita  delle 
marehe  da  appUcarsi  agli  involucri  dei  fiam- 
miferi e  delle  poWeri,  e  indennità  pernii  ri- 
lascio disile  bollette  di  legittimazione  e  per  altri 
servili  relativi  alle  tasse  di  fisbbrioaiione  (Spesa 
d'ordine)     ••••••• 

Restitosione  di  tasse  di  fabbricazione  sullo  spirito 
e  sullo  niccherò  impiegati  nella  prepàraiione 
dei  vini  tipici  e  dei  liquori  esportati»  sulla 
birra,  sulle  acque  gassose  esportate  e  restitu* 
sione  della  tassa  sull'acido  acetico  adoperato 
nelle  industrie  (Spesa  obbligatoria).        \ 

Dq  TìpCTÌ€Oni%  • 


+  50ai37S 


5.ooa  > 


+        50,ooa  > 

—  2(M)00.  » 


+ 

2Gk00a  > 

+ 

«oo^ooo.  » 

+ 

750,13T.31 

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LEGOI  E  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  - 

1905 

2097 

, 

CAPITOLI 

Amkomtihb 

• 

d<lk 
•riuìMÙ 

1 

1 

■ 

BSNOMmAZIOICB 

t 

Biporio. 

+ 

750,137.31 

J5 

Acquisto,  costruzione  e  manuteiuionedi  itnimenti, 
acquisto  di  materiale  per  il  suggéllamento  di 
meccanismi  e  per  Tadolterazione  degli  spiriti 
adoperati  nelle  industri^  e  mercedi  al  perso- 
nale straordinario  incaricato   della  vigilanza 
nelle  officine  di  gas-lnce  e  di  energia  elettrica 
e  deirapplicazione  e  riparazione  di  congegni 
meccanici;  spese  per  misure  di   previdenza  a 
favore  del  personale  medesimo  ed  altre  diverse 

relatÌTe  alle  tasse  di  fabbricazione. 

— 

1,500.  » 

28         Penonale  di  molo  (Spese  flaae)  .... 

+ 

371,500    » 

i3l 

Compenso  agli  agenti  doganali  per  servizi  disagiati 
e  di  notturna  e  per  trasferte^  ed  indennità  agli 
impiegati  doganali  destinati  a  prestare  servi- 
zio presso  le  dogane  intemazionali  situate  sul 

territorio  estero  ed  in  località  disagiate. 

+ 

40,000.  » 

132 

Assegni  ai  traduttori  addetti  all'ufficio  di  lo^la- 
sione  e  statistica  delle  dogane  istituito  col  re- 
gio decreto  28  lugHo  1883,  n.    1555  (serie  3*), 
e  compensi  per  traduzioni  straordinarie  occor- 
renti  all*amministrazione  -  Compensi  per  la 
compilazione  delle  statistiche  periodiche  del 
commercio,  delle  tasse  di  fabbricazione  e  di 
queUe  annuali  del   movimento  commerciale  e 
della  navigazione  eseguita  in  via  straordinaria 
dagli  impiegati  degli  uffici  finanziarii  di  pro- 
vincia e  da  quelli  dell'amministrazione  cen- 

trale   

— 

1,000.  » 

+ 

1,159,137.31 

132- VoL.  IL-  1905. 


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2008 


LBOOI  m  DECBETI  DEL  REONO  J3?TtÀXJA  -  1906 


a 

0 


CAPITOLI 


DSNOMINAZIOMS 


Ammontui 
vimsotii 


Riporto, 

140  Reititazione  di  diritti  indebitamente  riscossi,  resti- 
tuzione di  depositi  per  bollette  a  cauzione  di 
merci  in  transito,  quota  da  corrispondersi  alla 
rApabblioa  di  S.  Marino,  giusta  gli  art  39  e 
40  della  convenzione  28  giugno  1897,  e  paga- 
mento al  comune  di  Genova  delle  somme  ri- 
scosse a  tìtolo  di  tassa  supplementare  d*anoo- 
raggio'  per  gli  approdi  nel  porto  di  Genova 
(Spesa  d*ordine) 

143  Compensi  per  lavori  straordioarì  eseguiti  nell'in - 
teresse  del  dazio  consumo,  compresi  i  comuni 
di  Roma  e  di  Napoli   •        •        .         •  -     • 

144  Quota  di  eonoorso  per  la  graduale  soppreMione 
del  dazio  sui  farinacei,  da  oorriiponderFl  ai 
comuni,  meno  quelli  di  Roma  e  di  Nap(>li  - 
ArtiooU  2  e  3  deli*allegato  A  alla  legge  23  gen- 
naio 1902,  Ux  25  (Spesa  obbligatoria)     . 

U6  Contributo  dello  Stato  nella  gestione  del  dazio  con- 
sumo di  Kapoli  in  amoìinistrasioBa  diretta, 
corrispondente  airedcedenza  delle  spase  sulle 
entrate  della  gestione  stessa  (Idem)       »        • 

147  Contributo    delio   Stato   n«Ua  gestione  del   dazio 

conftumo  di 'Roma  in  amministFazione  diretta,. 
corrispondente  «li*eeoed«naa  delle  epttso  sulle 
entrate  dolU  gestione  stessa  (Idem) 

'Al  FÌftftMf$L 


M59,i37.Sl 


+ 


fi5»(K0. 


—  5,400. 


—        l,K5.00iJ. 


1,725,0»: 


—  175,' :3 


1^233,^  •' 


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T,T?OOI   R  DRCBETI   «KI.  nF.ONO  d'itAT.TA    - 

1^05               2Gà9 

CAPITOLI 

Ammontari 

delle 

se   • 

DENOMINAZIONB 

variazimii 

ìliporto. 

+        i.?33;r)0(\93 

150 

Suijsidi  6  g;ratiacanobi  agli  ittpì«gtttì,   agenti   ed 
operai,  ex*impidgati,   et-agenti  ed   ex^p«i«i'  ' 
deiramminiatrazione  déllfl   privative  é*  sussidi 
ai  loro  Bnperstiti 

-              7,000.   » 

153 

Spose  di  giustizia  penale  -  Quote,  di  riparta  agli 
agenti  scopritorì  delie  contraTTenzioni  sul  pi*o- 
dotto  delle  stesae  -  Indennità  a  testimoni   e 
periti  -  Spese  di  trasporto'  ed  altre  comprese 
fra  le  spese  processuali  da  anticiparsi  dallV 
rarìo  (Spesa  obbligatoria)      .... 

—            10^000.   » 

154 

Personale  di  ruolo  (Spese  fisse)    .... 

+            40,550.   » 

159 

Compensi  ad  impiegati   deiramministrazione  cen- 
trale e  provinciale  e  ad  altri  per  laTori  straor- 
dinari, per  studi  e  prestazione  d'opera-  ifi  se|r-   , 
Tizio  dell'azienda  del  lotto    •         .         •         • 

—              3,000.   » 

167 

ÌÉ'ersonale  di  ruolo  delle  manifiitture  e  dtiinagàz- 
zini  dei  tabacchi  greggi  (Spese  fisse)     . 

+                 820.   » 

168 

Personale  delle  manifatture   e   dei   magazzini   dei 
tabacclii  greggi  -  IndennitX    di    residenza    in 
Roma  (Idem)         .         .         .         . 

—  '               350    » 

170 

Paghe  agli  operai  delle  manifiiLtturo  e  dei  maga/.- 
Zini  dei  tabacchi  greggi,  mercedi  *  agli  opterai 
valetudinari,  indennizzi  per  infortùni  sul  la- 
voro e  concorso  di  assicurazione  (Spesa  ol- 
bligatoria) 

Da  riportarsi» 

—  ^      300,000.   » 

+          954,680.98 

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2100 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  -  1905 


170 

bis 


172 


175 


177 
192 

195 


Pensione  agli  opend  della  maaifottoM  dei  tabacchi 
e  dei  maganini  di  deposito  dei  tabaiscHi  greggi 
esteri  (Spese  ilise  ed  obbligatorie^ 

Compendi  ad  impiegati  dell*amministraz)one  oea- 
tndee  provinciale,  ad  agenti  rabaltemi,  ad 
operai,  alle  gnardie  di  Anania  aventi  le  ficm- 
aoni  di  ▼erìflcatorì  rabaltemi  e  ad  altri  per 
lavori  straordinari,  per  studi  e  prestaaoni  di 
opera  in  aerrisio  deirazienda  dei  tabaoehi     • 

Compra  di  tabacchi,  lavori  di  bottaio  e  facchinaggi; 
spese  per  informazioni  e  missioni  all'estero 
nellHoteresse  dell^acqnisto  e  della  coltivaxione 
dei  tabacchi;  spese  per  campionamento,  perì- 
zie, cernita  e  condizionamento  dei  tabacchi 
(Spesa  obbligatoria) 

Trasporto  di  tabacchi  e  di  materiali  diversi  (Idem) 

Gompenn  al  personale  deirammmistrazione  cen- 
trale e  provinciale  e  ad  altri  per  lavori  straor 
dinsrì,  per  studi  e  prestazione  d*opera  in  ser^ 
Tizio  delFazienda  dei  sali 

Restituzione  della  tassa  sul  sale  impiegato  nella 
salagione  delle  carni,  del  bnn*o  e  dei  formaggi 
che  si  esportano  all'estero  -  Art  15  della  legge 
6  luglio  1883,  n.  1445  (Spesa  d'ordine). 

Da  rìportarM. 


+  954/»). 


+        1,10^000.  » 


4,000.  > 


+  500000.  > 

+  25^000.  » 

-  2.000.  > 

+  30,000.  » 


+       2»<X0,O8D.98 


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Z.EOOt  E  DECRETI  DEL  REOKO  d'iTALU  -  1905 


2101 


CAPITOLI 


DKM0lfIIfA2l0N8 


Ammoiitiri 
Yuritiiooi 


Biporio. 

199  Aggio  a  titolo  di  stipendio  ai  magazzinieri  di  ven- 
dita  dei  sali  e  tabacchi  e  compenso  ai  reg- 
genti prornaori  dei  magàziini  iteasi  (Spesa 
d*ordine) 

201  Compensi  agli  impiegati  ed  agliiagei^ti  incaricati 
di  disimpegnare  le  funzioni  di  magazziniere  e . 
di  ufficiali  ai  riscontri  e  retribuzioni  aglfim- 
piegati  deiramministrazione  centrale  e  pi:o-. 
Tinciale  per  laTori  straordinari  eseguiti  nell'in- 
teresse del  servizio  di  deposito  e  vefldita  dei 
sali  e  tabacchi 

203  Indennità  ai  magazzinieri  di  vendita  ed  agli  spac- 
ciatori airingroaso  dei  «ali  e  tabacchi  a  titolo 
di  spesa  di  eceiteizio  e  di  trasporto  dei  generi; 
e  rimborso  al  Ministero  delle  poste  e  dei  te- 
legrafi della  spesa  derivante  dairesejozione  di 
tassa  sui  vaglia  postali  pei  versamenti  dei  fun- 
zionari stessi  (Spesa  d'ordine) 

207  Spesa  per  la  compra  dei  sali  di  chinino  *  e  per  la 
loro  preparazione  e  oondizionatnra  a  norma 
della  legge  29  dicembre  1900,  n,  505.  art  4, 
lettera  A  (Spesa  obbligatoria) 

208  Spese  d'ufficio,  di  materiali  d'ufficio  di  stampati  e  di- 
verae;  compensi  ai  impiegati  e  mercedi  ad 
opei*ai  adibiti  a  servizi  concernenti  il  chinino; 
spese  per  analisi  di  controllo  e  per  il  trasporto 
nel  Regno  dei  prodotti  vendibili  (Idem).         • 


Da  riporlarii* 


+       2»003,680.98 


—  58,000.  » 


2,100.  » 


58,000.  » 


—  72,000.   » 


18,000.  » 


+       ZfiafilSO.» 


oogle 


2102 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALTA  •  1905 


B 

ti 


CAPITOLI 


DSNOMINAZIOIiE 


AlflfOlirA.RK 


Riporto, 

209  Aggio  di  rivendita  del  chinino  ai  magazzinieri  di 
vendita  o  spacciatori  airin grosso  delle  priva- 
tive e  ai  farmacisti,  medici  e  rivenditori  (Spesa 
d^ordine)     .         /       .         .  '      . 

210  Assegnazione '^orrlBpondente  al  beneficio  netto  pre- 
aunto  della  rendita' dei  chinino  -  Articolo  4, 
lettera  d;  della  legge  19  maggio  1904,  n.  209 
(Spesa  obbligatoria) 

» 

210  1    Sussidi  par  diminuire  'le  cause  della  malaria  -  Ar- 

lis  ticolo  5  della  legge  19  maggio  1904,   n.   209 

(Idem).       .  •         •)        «         •  i     •         •         • 

21 1  Sti|»endio  agrimpiegati  fuori  ruolo  (Spese  fisse)    •  * 

212  Impiegati  fuori  ruòlo  -  Indennità  di  residenza  ib 
Roma  (Ideln)        .         ,         .         .         •       '  . 

214  Maggiori  assegnamenti .  sotto  qualsiasi  denomina- 
sione  a  &vore  del  personale  (Idem)      .  •        • 

i 

215  t  Indennità  ai  volontari  oblia  (nten  lenze  di  finanze 
0  delle  ammiaistrazioni  esterne  dello  gabelle, 
delle  imposta  dirotte  p  delle  privati  ve  giusta 
rarticolo  03  del.  regolamento  ap;>rovato  col 
regio  decreto  29/ago.<to  1897,  n.   512   . 


Da  riportarn. 


+  2^7,580  9S 

+  3^000.  » 

—  9t,000.  » 

pe*^  memoria 

+  3,190.  > 

+  350.  > 

—  20.C0^.  » 


—  iio/o).  » 


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LEQGt  E  OKCItBTI  VEL  B£GKO  o'iTALIA  -  1905 


2103 


o 

CAPITOLI 

t. 

Ammontari 

6 

delle 
Tariaziooi    ^'' 

DSNOMINAZIONS 

Riporto. 

+        2,367,12  980 

218 
bis 

Fondo  pel  miglioramento  del  personale  suBsidiario 
degli  uffici    esecutivi   deniaoiali    (art.  6   dèlia 
legge  3  marzo  1904,  n.  68,  e  art.  49  del    re-  * 
gelamento  16  luglio  1904,' n.  458). 

per  memoria 

223 

Spese  di  iodemaniamento  e  di  amminis trazione  dei 
beni  delle  confraternite  romàne,  di  cui  all'ar- 
ticolo  il  della  legge  20  luglio  1890,  n.  6980. 

—                 250. 

» 

224 

Personale  straordinario  pel  servizio  dei  beni  delle 
confiBternite  romane  -*IndeQiiit&  di  residanza  in 
Roma*         •..•••• 

—                 250 

» 

225 

Spese  per  imposte  ed  oneri  afflcienti  i   beni    delle 
confraternite  romane  stati  indemaniati  in  ese- 
guimento dell'articolo  li  della   legge   20   lu- 
glio 1S90,  n,  6980  (Spesa  obbligatoria  e  d'or- 
dine) .         .         .     '    .         .         .         .     •    . 

-                 500. 

» 

226 

Somme  riscosse  al  netto  dei  pagam(jnti  per  la  ge- 
stione dal  1^  settembre  1896,  dei  beni  appresi 
alle  confraternita  romane,  da  pagarsi  dal   de- 
manio alla  eongregszione  di  carità  di  Roma, 
in  esecuzione  della  legge  30  luglio  1896|  nvh 
^      '     mero  343  (Idem) .    •    . 

} 
—                200. 

» 

230 

Rettituzione  d'imposta  mi  terreni  per  ritardata  at* 
tnazione  d^  nnofo  catasto  (articolo  47   della 
legge  V  mar»)  1880»  n.  36^;  modificate  dal- 
rartioQlo  .1  della  leggo  21  gennaio  18974  n,  23» 
(Speut  obbligatoria) 

+        2,193,1000. 

» 

-H        4,558,1920. 

98 

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2104 


I.EQOI  E  OECSETI  DEL  S£QKO  d'iTAUA  -  1905 


m 

a 


CAPITOLI 


DENOMmAZIONS 


ÀKKOIITIEI 

adi* 


283 


263 


Siporio. 

0p6K  ftddìdonali  per  la  ooairozione  di  uno  «fra- 
dallo  d*aecc8ao  alla  caserma  di  Torre  Gnaoeto 
(Lecce) 

TV>tale  delle  fariauoni  alla  categorìa  I  . 


CATEGORIA  lY.  —  Porltte  di  ffirù. 


4J3SèfiS0.9è 


ìojm.  » 


i548,020.98 


Versamenti  in  conto  corrente  alla  cassa  dei  depo- 
siti e  prestiti  per  la  costituzione  del  fondo  di 
compensazione  prescrìtto  all'art.  4  della  legge 
23  dicembre  1900,  n.  506,  «alla  vendita  del 
chinino 

Canone  dovuto  al  comune  di  Napoli  per  eflfeito 
dell'articolo  5  della  legge  14  maggio  1881» 
n.  198,  dell'articolo  11  della  legge  15  gen- 
naio 1885,  n.  8892,  dell'articolo  2  della  legge 
28  giugno  1892,  n.  299^  e  dell'articolo  4  della 
l^gge  8  luglio  1904,  n.351  . 

Canone  domto  al  comune  di  Roma  per  effetto  de- 
^  artìcoli  6  e  7  deUa  legga  20  luglio  1890, 
n.d980  (serie  3*)  e  dell'articolo  4  della  legge 
8  lugUo  1904,  n«  320 

Totale  delle  variazioni  alla  categorìa  IV  • 


—  279,000.  > 


1,643,541.67 


l,000,0Qa  » 


2,364J541.€7 


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IBOOI  E  DKCBETI  DEL  BEONO  d'iTALU  - 

1906 

8105 

o 

CAPITOLI 

Ammomtibi 

• 

a 

dalle 

DXNOIIINAZIONB 

MINISTERO  DI  GRAZIA  E. GIUSTIZIA 

B  DSI  CULTI 

CATBQORIA  l.^Speàé  éffHHbi. 

33 
Ut 

Sp6M  straordinarie  per  il  rìprìstilio  dei  locali  del- 

mente  adibiti  a  sede  degli  uffici  giudiziari  du«r 
rante  i  restami  dell*edifleio  di  Gasteleapuano. 

+ 

20^000.  » 

MINISTERO  DEGLI  AFFARI  ESTERI 

CATEGORIA  L  -  S^é  éffeiiÌ9e. 

1 

Ministero  -  Personale  di  ruolo  (Spese  fisse). 

+ 

20^400.  » 

16 

Spese  casuali 

+ 

4,ooa  » 

20 

Stipendi  al  personale  dei  consolati  (Spese  fisse)  • 

+ 

5,000.  » 

23 

Assegni  al  personale  dei  consolati  (Idem)     . 

+ 

8,000.  » 

20 

Indennità  di  primo  stabilimento  ad  agenti  diplo- 
matici e  consolari;  Txaggi  di  destinazione  e  di 
traslocazione 

'                       Da  ripàriariu        .        • 

+ 

3,000.  » 

+ 

40,400.  » 

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2106 


UQOI  ]Q  BEC&Etl  DEL  RESKO  d'iTALIA  -  1905 


o 

2 


CAPITOLI 


DXMOMINAZIQiqB. 


AimoKTJLax 
ywÒMàom 


28 


42 

42 

ter 


I 
19 


Missioni  pplitichd  e  commerciali,  incarichi  fipe^ 
ciali,  0cngresù  e  coùferecze  iakrnAfipnali     . 

Spessa  per  In  costriuione  di  un  ddiflclo  ad  ubo  gode 
della  regia  legazione  itÀliana  a  Cetiigne 

Spesa  per  la  costruzione  di  un  edifi9Ìo  ad  uso  di 
sede  della  regia  agenxia  diplomatica  i»  Sofia 
(Bulgaria)   « » 

Totale  delle  variazioDi  alla  categoiia  I    . 


MINISTERO       .._ 
dbll'istruzionb  pubblica 


CATEGORIA  L-^  Spese  effetUve. 

Ministero  -  Personale  (Spe^e  fisse) 

Residui  pattivi  eliminali  a  senso  dolFart.  32  del 
testo  unico  di  legge  sulla  contabilità  generale 
e  reclamati  dai  cimiteri       ,        •        •         . 

t 
Regi  ispettori  scolastici  -  Personale  (Spese  fisse)  . 

i  Da  riporiarsi.        •        • 


+ 


4a,400.  » 
51,156.  S7 
1^663  67 

35,333.33 


143,556.87 


63,700.  > 

5  0.  > 
40,900.  t 


108,100,  p 


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I 


LEQ.OI  E  DECaTETI  DEL  EEGKO  d'iTAIIA  - 

1905 

ZK 

n 

o 

«4 

CAPITOCI 

Ammohtim 

B 

0 

,       '                      '                                                               -                         - 

uouv 

9Z 

DENOMINÀZIONB 

varitfi^id 

Riporto. 

+ 

106,100. 

:► 

ZI 

Regi  ispettori  scolastici  -  Personale  -  Rimunera- 
zioni per  supplenze  o  compensi  per   eventuali' 

8ei*TÌ^  straordinari    '    .  '      . 

•/t- 

6.25(). 

» 

30 

Indennità  per  le  spose  d'jfipezioi.e  C^ììe,  scjiole^prl-  ^ 

marÌ6i«      .•         •:•         ••        •         •.. 

^'. 

4,260. 

» 

31 

Missioni  e  ispezioni  straordinarie   per  ri&truzione 
primaria  -  Compensi  per  OTeutuali  prestazioni 
a  faTore  deU*istruAone  .primaria  -  Compensi 
ai  componenti  le  9ompissioni  per  i  | concorsi, 
ai  posti  di  ispettóre  scolastjc^,   per   Tabilita- , 

'% 

■ 

f 

«ione  airufScio  di  direttore,  didattico,   ^er  il 
conferimento  degli  asségni  di   l}enemer8nza  a 
direttori   didattici    e  direttrici  didattiche,    a 
maestri  e  m^^stre  er9]^entai|i,- ed  ai  segre f;a  ri 
delle  coiAn^issionl  ^bìÌbsso       • .       •    ^    « 

t 

: 

-^ 

^,70 

» 

■   34 

R^  istitvti  ULÌveraitarì  -  Personale  (Spese  fissò) 
-  Stipendi,  ai^segni  e  retribuzioni  per  incarichi- 

t  j 

e  per  supplenfe  .'       ',""".       ^.      ^. 

-f , 

3P,0  >  . 

» 

41 

Regie    univerdità   ed    altri   istituti   universitari  - 
Materiale  -  Dotazioni  e  spese  per  gfi   stabili- 
menti scienti^ci  della  università  e  per  gli  altri 
istituti   uBiveraitari.  —  Asseg^io  fisso'  air  uni- 

; 

Tersiti^  libe^  di  Urbino   ^    i         .     "  . 

+ 

15.000. 

» 

^9 

Biblioteche  governative  -  Persomele  (Spes,^  fisse)  . , 
Da  rijpartarM.        •        # 

+ 

75,020. 

1 

# 

+ 

216,910. 

i 

» 

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2108 


LBOOI  B  DBGUn  DEL  BSQNO  d'iTAUA  -  1905 


102  Anegni  a  dÌT«nt  oomuni  per  rìmagnamento  di 
bella  aiti  ed  aat^gn^  al  miueo  iadutrìale  ed 
artistioo  di  Napoli 

104  Musei,  gaflarie^  acati  di  antichità  a  monumaDti  - 
Speee  da  eoetenani  con  Im  taasa  d*antzmta  (ar- 
ticolo 5  daUa  legga  27  maggio  1975>  n.  2554) 
(Speaa  obbligatoria)      ••..•• 

105  Mnaoi,  gallerie,  acati  dì  antichità  -  Acqnitto  di 
opera  ^  di  notatole  importioiza  archeologica  a 
ardatica  a  apeee  par  la  loh>  comertazione  (ar» 
ticolo  20  della  legge  12  giugno  1902,  n.  185). 

117  Regi  ginnaai  e  licei  -  Penonale  (Spese  fisse)  - 
Stipendi  e  rimnneraxioni  per  supplenze;  coin- 
penai  per  maggiore  oraiio  ai  professori  di  let- 
tera latine  e  greche  nei  licei 

139  Oontitti  nasionali  e  contitto  «  Principe  di  Napoli  > 
in  AasiBi,  per  i  figli  degli  insegnanti  -  Perso- 
nale (Spese  fisse)  -  Stipendi,  rimunerazioni  e 
suppleue    ••••••• 

197  Oontitti  nazionali,  compresi  quelli  deUe  protincie 
napolitano»  istituti  col  decreto-legge  10  feb- 
braio 1861,  e  contitto  «  Principe  di  Napoli  » 
in  Assisi  -  Somma  a  disposizione  par  concorso 
dallo  Stato  nel  loro  mantenimento. 


Da  riporiarii. 


'•         • 


—       2iaL9ia  > 


^ooa  > 


425,303.80 


ll«,l7t«9 


I3k300.  > 


OklOOl 


3(M)00. 


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LEGGI  E  DECSETt  DEI.  BEONO  d'iTAIXÌ  -  1905 


2109 


RiporiOm         m 

Aaaegtà  mi  istitiiti  tocnici  comiinaH  •  pronnciali, 
alle  scuole  per  gli  agenti  lérroTiaii  di  Napoli 
e  di  Roma 


Scuole  tocmclie  -  Personale  (Spese  Asse)  -  Stipendi 
e  rìmuneraiioni  per  supplenze 

Scuole  normali  e  complementari -Personale  (Spese 
fisse)  -  Stipendi  e  rìmunermaioni  per  supplenze. 

Concorso  dello  Stato  per  Farredamento  di  scuole 
elementari  appartenenti  a  comuni  e  a  corpi 
morali  che  mantengono  scuole  a  sgraTio  dei 
comuni  e  sussidi  a  scuole  facoltative  comunali 
-  Sussidi  ai  comuni  della  Basilicata  per  ef- 
fetto della  legge  31  mano  1904,  n.  140. 

Sussidi  a  biblioteche  popolari      .         •        •        • 

Sussidi  a  fkTore  dell*istituto  di  arti  e  mestieri  Ca- 
sanova e  della  scuola  di  lavoro  A.  Tarsia  in 
Napoli. 

Retribuzioni  agli  insegnanti  elementari  che  abbiano 
impartito  lezioni  nelle  scuole  serali  e  festive 
comprese  quelle  di  cui  all*art  12  della  legge 
8  luglio  1904,  n.  407  (a)      • 


Da  riportarsi^ 
(a)  IfodiaetU  la  denonipailone  d«l  capilolQ. 


+ 


830,786.09 


+ 

i7,ooa  » 

+ 

13.100.  » 

+ 

6.100.  » 

10,400.  » 
750.  » 

5»000.   » 


860396.09 


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2110 


lEGÒI  E  DECBETI  DEL  BEGKO  «d'iTAUA  -  1905 


e 

• 

CAPITOLI 

Ammontisi 

S 

0 

ttlSUO 

»5 

DSNOMINAZIONB 

▼srìaaoni 

1 

Riporto. 

+ 

860^09 

187 

Awegni  di  bdD€morói;za  ai  maestri  ed  aìU  maestro 
delle  scuole  elementari   pubbliche   (Regi    de- 
creti ^4  marzo  1895,'  n.  84,  e  22  gennaio  1899 
n.  50)  ed  assegni  di  benemerenza   ai   direttori 
ed  alle  direttrici  diiattirhe  (Regio  df'^^refo  27 

1 

febbraio  1902,  n. 79)    .        '. 

+ 

1600.  > 

188 

Sussidi  a  redove  ed  orfani  minoreAni  biiognom  dei 
maestri  elementari.  Rimborib  del  calore   os- 
pitale deiraumento  delle  pensioni   ai  maestri 
elementat  i  dipendente  dal  rìoonosdmento  delle 
campagne  di   guerra  -  Concorso  dello  Stato 

nelle  spese  di  riaggio  dei  maestri  (a)    • 

» 

189 

Concorso  dello  Stuto  nella  spesa  che  i  tnpu^d  so- 
1         siengono  per  gli  stipendi  dei  maestri  e lemen  • 
tali  (leggi  11  aprUe  1888,  n.3793,  ed   8   lu- 
glio 1904,  n.  407)  -  Compensi  per  la  compihi- 

zione  e  la  reviÉione  dei  prospetti  statistici  re- 

lativi ai  ruoli  del  concorsi  dello  Stato  (a)     . 

+ 

1,587,805  16 

190 

Spese  e  compensi  pei  lavori  preparatori  della  sta- 
tistica dell*Ì8tnizione  primaria   e  per.  la   sua 

compilazione  presso  il  Ministero    . 

— 

4,040.  > 

194 

•  f              j 
Educatori    feiainluiH  -  Persoh^ile   (^pese    fisse)  - 

Stipendi  e  riruunerazipui  per  supplenze. 

— 

10,451   » 

107 

Assegni  ai  conservatori  delia    Tosdana  e  ad  aUri 

• 

collegi  ed  educatori  femminili       .         . 

'  Da  Ttportorsi*                 • 

+ 

3,00(.  » 

+ 

2,378*811.^ 

(ci)  ModiQoAta  la  denominazione  del  capitolo. 


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LEGGI  IR  DKCttETI  DEI  BEGNO  d'iTALIA  - 

1906 

2111 

e 

CAPITOLI 

AMHOMTAmB 

9 

dell* 

8 
55 

DENOMINAZIONE 

rariadoÀi 

Riporto. 

+ 

2,378^811, 

25 

209 

Indennità  per  le   spese    d'ispezioni   e   missioni  in 
8ei*vizio  degli  istituti  femminili  di   educazione 
e  dei  collegi  e  degli  istituti  per  sordo-muti  - 
Compensi  ai  membri  ed  ai  segretari  delle  com- 
missioni per  concorsi  a  posti  gratuiti,  ad  ufSci 
di  ruolo  e  per  le  promozioni  del  personale  in- 
segnante regi!  istirufi  pred-jUi  -  Compensi  ai 
funzionari  che  prestano  opera  straordinaria  per 
le  commissionf  stesse  .    *    • 

* 

4»050 

» 

213 

s 

Insegnamento  della  ginnastica  nelle  scuole  secon- 
darie classiche  e  tecniche,  negristituti  tecnici 
e  nella  scuole  normali  e  complementari  -  Per- 
sonale (Spese  fisse)  -  Stipendi  e  rimunerazioni 
por  supplenze 

+ 

1,000. 

» 

220 

Propine  ai   componenti    le  commissfoni   per    gli' 
esami  di  ammissione  e  di  licenza  negli  istituti 
d'istruzione    classica   e   tecnica,    nelle   scuole 
normali  e  complemeAtari';  riaìboisSy  di'* tasse 
d'iscrizioni  nei  ginnasi  ad  alcuni  comuni  dellor 
antiche  provincie  (?pcs9  d'ordin?). 

•  r 

80,000. 

> 

249 
òis 

^  Costruzione  di  un  nuoTO  edificio  per  la  clinica  ehi' 
rurgica  della   regia  università   degli  studi  di 
Parma  (legge  8  luglio 'l«)4,  n.  381)     . 

+ 

'  1(J7,5')0. 

» 

257 

Università  di  Roma  -  Lavo?!  straordinairf  pel*  ttìt 
genti  riparazioni  airedificio  in  cuihaiifedd  l'i- 
stituto chimico    .         •    •     .        .    •     .    •     . 

Bà^  riportarsi. 

+' 

10,000. 

» 

+ 

2,573,201.25 

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2112 


IXG<;i   E  DECXFTI  DEL  KEGYO  d'iXAUA  -  1905 


2S3 
èis 


261 
273 


283 
bis 


284 


284 


284 
qwaUr 

284 


Polkfineo  Umberto  I  a 


Lftvori  •  ipaw  par  rìpanre  ai  damu 
rioMBdiD  alla  lablìotoea  di  Ti 
1904,  B.  389     . 


0«*8 


Lavori  di 
diy< 

27 


il 
1904,  m.  142)l 


tecale  (legge 


Impiaiito  di  aa*ofllcÌBa  maocanica,  di  aa  laboniorio 
di  alamutocaica  •  far  rampHamaato  dà  ga> 
biaatti  di  laafrhìiiin  a  di  taenolagìa  daQa  a»- 
noBa  iadaatriala  d^^iatitiito  teeaieo  di  Napofi. 

Poado  per  l*iaipiaato  di  ana  eew^. pratica  eoa»- 
mareialeb  ooa  banco  modello^  preaeo  la  aadona 


ì,  ooa  banco  laodaìlo^  preaeo  la  aaii 
ìa  delTiatitato  tocnioo  di  NapaU 


Fonda  per  1*  impianto  di  im*oflleiaa  aall'iatitato 
aantieo  di  Napoli 

Compeaai  ad  ineegnanti  non  ftoanti  parto  del  par» 
aoaala  di  raolo^  per  Topera  preetoto  net  licei, 
ginnaa,  latitati  teeaiei  a  navtiei,  aeaole  taeaidie 
6  aeaole  normaliy  dnianto  ranno  aeolastico 
1903-904 


Da  riporiarn. 


+ 
+ 


+ 
+ 


+ 


5Q.ooa  » 
sogooo  » 

lOQ^ooa  > 

18.000.  » 

2;C00.  > 
10^000.  » 


159,043^86 


•I 


3,002,306.11 


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LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTAT.TA   - 

1905 

2113 

e 
u 

CAPITOLI 

Ammontari 

a 

SS 

delle 
variazioni 

DSNOMmAZIONK 

Siporto* 

4- 

3v0«2,305. 11 

292 
bis 

Concorso  nella  spesa  per  il  monumento  da  erigersi 
in  Areaso  a  Francesco  Petrarca  (legge  11  lo- 
glio 1904,  n.  365)        .         .         . 

+ 

3o,ooa  » 

292 
Ur 

Spesa  per  una  edizione  critica  degli  scrìtti  del  Pe- 
trarca (legge  11  luglio  1904,  n.  365)     . 

+ 

8.000.   > 

292 

quater 

Assegno  ntalizio  a  Giosuò  Carducci    . 

Totale  delle  varìaiioui  alla  categoria  I. 

-f 

6,000.   » 

-f- 

3,106.305.11 

• 
MINISTERO  DELL'INTERNO 

CATEGORIA  L  —  8p$s9  eftetHvn, 

1 

Ministero  -  Personale  (Spese  fisse) 

-r 

20.749,97 

24 

Residui  passiYÌ   eliminati  a  seufo  delFart  32  del 
testo  unico  di  legge  sulla  contabilità  generale 
e  reclamati  dai  creditori  (Spesa  obbligatoria) . 

•^ 

515.  » 

43 

Servizi  di   pubblica  beneficenza  -  Sussidi  diTersi 
ed  alle  istitnzioni  pei  ciechi. 

Ba  riportarsi,        .        , 

+ 

500,000    > 

+ 

521,284  87 

133  —  You  lì.  -  1W5. 


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2114 


I.ZOOI  S  DKCBETI  DEL  REONO  d'iTAUA  -   1905 


• 

• 

a 

0 

CAPITOLI 

Ahiiohtasb 

DKMOMniAaDrai 

"— 

Biporio. 

+ 

52l;264.97 

51 
òi$ 

•  d«l  eoBsiglio  tmperion   di  MmmmoL  6  di 
beii«fi<»nM  pubblica  -  Spese  di  eaneeUem,  di 
cofietura,  di  UTori  itraordiaarì  e  Tarie  per 

del  consiglio  BQperìere 

-h 

25,000.  » 

51 

Ur 

Indennità  ai  membri  delle  eommiasioni  profineiali 
di  yigilansa  tui  manicomi  pubblici   e   prilli 
e  angli  alienati  enrati  in  casa  priyata  -  Spesa 
▼arie  per  il  loro  funzionamento    • 

+ 

23.000.  > 

76 
bis 

Spese  per  resecnziooe  delU  l^ge  U  loglio  \904^ 
n.  388,  per  combattere   le  frodi  nella  prepa- 
razione e  nel  commercio  dei  vini. 

+ 

50,000.  » 

78 

Funzionari  ed  impiegati   di   sicurezza  pubblica  - 
Personale  (Spese  fisse) 

+ 

180,870.  > 

81  * 

Guardie  di  città  -  Personale  (Idem)     . 

+ 

968,025.  > 

105 

Carosri  •  Personale   di  direzione,   di  ammiiustrar 
xioaa  e  tecnico  (Idem) 

4- 

4«,000.  > 

100 

bis 

Personale  di  sorTegliania  e  di  disciplina  nei  rifor- 
matori gOTernatÌTÌ  (Idem)     •        •        •        • 

-4- 

38,^5.  > 

107 

Personhle  di  custodia,  sanitario,  religioso  e  d'uitru- 
zione  delle  carceri 

Da  ripcrtarsi. 

4 

4- 

382,400.  » 

-u 

2,235,184.^ 

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LEGGI    E   DECRETI   DEL   SEGNO   d'iTALIA   -    1905  2115 


• 

CAPITOLI 

Akmomtibb 

9 

a 

0 
2 

delle 
wiaiioBi 

DKNOMUfÀZIOllB 

4 

Riporr»        •         . 

+ 

2.235,184.97 

141 
bis 

LaTorì  per  ent»t«  gii  iaoMdi  Btgli  archìTi  di  8t«to 
(8p6u  rifWtita-LeggeSlugrlio  1904,  n.853). 

+ 

50,000.   » 

N9 
bis 

ProTTisU  di  bicicl«tte   pel  lerviiio  deirarma  dei 
carabinieri  reali 

Totale  delle  TarìazioBl  alla  categoria  I. 

+ 

63,000.  » 

•V 

2.348,184. 07 

MINISTERO  DEI  LAVORI  PUBBLICI 

3 

Ministero  -  Speee  per  trasferte  e  per  indennità  di- 
Terse  al  personale  deiramministrasione  cen- 
trale -  Indennità  per  incarichi  e  studi  diversi 
al  personale  di  altre  amministraadoni    . 

+ 

5.000.  » 

8 

Spese  d*afficio 

+ 

15,000.   » 

9 

+ 

12,000.   » 

11 

Spese  di  stampa  e  per  la  pubblicazione   del  Bol^ 
UUhio  uffidaU  del  Ministero  -  Premi  ai  fìin- 
sionari  antori  delle  migliori  monografie  tecniche 
ed  amministratiTe. 

Da  riportarsi*        • 

+ 

15,000    » 

+ 

47,000.  » 

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^pQti&M 


13  Reitdm  p««m  «limitali  &   miuo    daJI'afl  32  del 

testo  ti  DICO  dì  Ugge  b«1U  edàtabilità  geiienlQ 
«  r«cLiiDati  dmi  crediton   (Sp^a  obt>li^torÌB]. 

^  FniTTÌxtft  9  TÌpumùJM  di   mdbQì   «d    vftntia^nti 

g«odetìt{«  raitasTt»  od  AdattaiiMiito  del  locali 
ad  sso  degli  ufSet  de!  genio  dfilo  (art  2tf 
della  kgge  5  Itigtio  1^2,  n.  874). 

^3  Fitta  di  locali  p«r  qm  d'Q£Qeio  ^p««a  fitM)u 

28  Matiat«aBÌozi#  di  ttrade  e  ponti  zuopoaslir  tgombro 

di  tkmi,  di  materie  franate  o  traiportata  dalle 
pieae;  larori  per  impedire  iiierrtuioni  di  tran- 
■ito  e  per  riparare  e  ganntire  da  danai  le 
■trada  e  ì  ponti  Da^ionali  -  Traaf^te  e  eompe^ 
tem^  dÌTene  ai  panoaMle  di  ■arregUasia  ~ 
Spesa  per  il  sermio  delle  RIL  Trasere 

35  Snendi  ai  comuDi  e  Gomom  di  ecrauni  o  di  utenti 
delle  Btrade  iieinaU  più  im portanti  soggette  a 
iemtii  pubblica,  per  opere  che  stanno  a  loro 
carica  (art  3Sl  dalla  legge  20  mano  1S55, 
a.  2248^  allegato  F)     .         .         .         .        , 

31  Opere  idrauliebe  di  1*  categoria  -  Auegai  ai  cti* 
■tedi  gnardiaaì  a  maBOYratori  (Speie  fìaee)     , 

42  Opere  idrattlicha  di  2*  categoria   -  Aaiegnì  ai  ce- 

«todi  gmardJani  e  □wnoTratori  (Idem)     » 

Dm  riportonip 


47.000.  a 


1.5&  » 


45.000.  »       I 


300^00(1  » 

H.00O    a 

30.000    t 
152,415,  » 


LEGGI  E  DECRETI   DEL  REGNO   DETTALI  A    - 

mn 

2117 

e 

• 

CAPITOLI 

Ammontari 
delle 

B 

0 

DENOMINAZIONK 

Riparto. 

152.415. 

» 

45 

Spesa  pel  serrisio  di  piena  e  ipeee  cuiiali  pel  eer- 
Tìxio  delle  opere  idrauliche  di  1*  e  2*  categoria 
di  altre  categorie  per  la  parte  con  quelle  at- 
tinente       ..••... 

+ 

85,000. 

» 

46 

Speae  per  competerne  al  peraoaale  idraulico  lubal- 
temo  doTUte  a  termini  e  per  servili  normali 
indicati  nel  regolamento  sulla  custodia,  dilesa 
e  guardia  dei  coni  d*aequa  -  Sussidi  . 

i 

40,000. 

» 

48 

Sussidi  per  opere  ai  porti  ed  agli  scali  sui  Isghi 
e  fiumi  non  parificati  ai  porti  marittimi  (ar- 
ticoli  lOa  e  321  della  legge  SO  mano  1865, 
n.  2248,  aUegato  F) 

15^000 

> 

49 

Personale  di  custodia  delle  bonifiche  -  Stipendi  ed 
indennità  al  personale  ordinario  (Spese  fisse) . 

- 

8,000. 

» 

50 

Personale  di  custodia  delle  bonifiche  -  Indennità 
di  residensa  in  Roma  (Idem). 

-r 

400 

» 

52 

Agro  romano  -  Personale  addetto  alle  macchine 
idroTore»   alla  custodia  ed  alla  sorregliansa 
delle  opere  di  bonifica  -  Stipendi,  indennità 
diverse  (Idem) 

-r 

8,750. 

» 

54 

Manutenzione  e  riparazione  dei  porti  . 

- 

30,000. 

> 

55 

Eseavazione  dei  porti 

Da  r^panarH. 

- 

14,000. 

> 

- 

8S,265. 

» 

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2118 


UOOI  B  UBOBBTI  DEL  BBONO  Tt'UÀLU  -  1906 


o 
u 

o 

fi 

CAPITOLI 

kuuonrkmm 

vmm 

» 

DKNOlimAZIOlll 

1 

»ri»M 

jRtporto.        •         • 

— 

85,265. 

» 

64 

Sussidi   per  op«e  *i  porti  di  4*  class*  e  per  e«i- 
sermione  di  spiagge  (art  321  ddk  legfe  20 
marzo  1865,  a.  2218,  allegato  F,  ed  art  30 
del  lesto  unico  della  legge  sui   porti  e  lari, 
approvato  con  regio  decreto  del  2  aprile  1885, 
n.  3095) , 

30,000. 
60,000 

65 

Concorso  dello  Stato  per  operi  strtordinaria  nei 
porti  di  4*  classe  della  2*  categoria  (art  23 
del  testo  unico  della  legge  sui  porti  e  fari, 
approvato  con  regio  decreto  del  2  aprile  1886^ 
n.  8095) 

> 

67 

Contributo  annuo  dello  Stato  a  favore  del  oonsor^ 

sio  autonomo  per  la  esecuxione  delle  opere  e 
per  reserclEio  del  porto  di  Genova 

+ 

20.000. 

» 

75 

Spese  per  slnìi  ed  esperimenti  rìgaardanti  Tordi- 
namento  o  Tesercino  delle  strade  ferrate 

+ 

8.000. 

» 

TI 

Maggiori  assegnamenti  a  congiaglio  di  antichi  sii* 
pendi  (8pefe  fisse) 

+ 

900. 

» 

78 
bis 

Spese  occorrenti  per  il  X  congresso  intemauonale 
di  navigasìone  da  tenersi  in  Milano  nel  10^5. 

+ 

100,000. 

> 

79 

Assegni  mensili  al  personale  straordinai-io  ed  ar- 
Tentizio  addetto  alle  diverse  opere  pubbliche 
(Spese  fisse)  -  Indennità  di  trasferti*,   sussidi 
e  competenze  diverse  al  detto  personale  ed  a 
quello  aggiunto  del  Ministero  e  del  genio  ci- 
vile      

Da  riportarsi. 

+ 

73,420. 

» 

+ 

27,056. 

» 

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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA   - 

1905 

2119 

o 
u 

CAPITOLI 

AimOMTlBI 

9 

B 

MI* 
wiadoid 

DXMOMINAaom 

Bificrto. 

+ 

27,056. 

» 

80 

Penonale  straordiiMm  «ddttto  airammialitniiofte 
centrale  ed  alte  opere  in  Rotta  -  Indennità  di 
reridenn  in  Roma  (Speae  fiìM)    . 

f 

850. 

» 

80 

Minietero  -  PerfM>nale  aggiunto  -  Indennità  di  re- 
•idenxa  in  Roma  (Idem)        .        •         •        . 

+ 

200. 

» 

80 
^uatér 

Genio  civile  -  Personale  aggiunto  (Idem)    . 

+ 

87,000. 

» 

80 

Genio  civile  -  Penonale  aggiunto  -  Indennità  di 
residenia  in  Roma  (Idem)     .... 

+ 

1.000. 

» 

80 
ìexies 

Isolamento  del  palasso  Madama  in  cui  ha  lede  il 
Senato  del  Regno  (sii.  1,  lett.  a,  della  legge 
30  giugno  1904,  n.  293)       .... 

+ 

160,000. 

» 

80 

Ìépti99 

Costrozione  di  una  nuova  aula  per  la  Gamera  dei 
deputati  e  sistemazione  del  palazzo  di  Monte- 
citorio (art.    1,  lett.   h,  della  legge  30   giu- 
gno 1904,  n.  293) 

+ 

1,000,000. 

» 

81 

Quota  a  carico  dello  Stato  nella  spesa  pei  lavori 
di  sistemazione  del  Tevere  (Legge  2  luglio  1890, 
n  6936,  modificata  dalle  leggi  14  gennaio  1897, 
n.  12,  e  25  febbraio  1900,  n.  56) . 

4,382,375. 

> 

85 

Prosecuzione  della  via  Cavour  e  sntemazione  della 
pUzza  Venezia  (Leggi  30  luglio  1890,  n.  W80, 
6  agosto   1893,  n.  458,  e  25  febbraio   1900, 
n.  56). 

Da  TtpùtUJorHm         •        • 

1,450,000. 

> 

— 

4,557,970. 

> 

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120 

LEQOI  E  DECRETI  DEL  REGNO  D*ITALIA  - 

1905 

CAPITOLI 

AllHOIITA.mX 

delle 

se 

DEMOlcmAZIONS 

1 

vsriaiioBi 

Biporio.        .        ; 

— 

4.557.970.  » 

87 

Costnuione  dèi  nuovo  palazio  di  ginitisa  in  Roaa 
(Leggi  20  loglio  1890,  n.  0980, 28  giugno  1892, 
n.  299, 6  agosto  1893,  n.  458,  14  gennaio  1897, 
n.  12,  6  25  febbraio  1900,  n.  66)  . 

+ 

197,000.  » 

89 

Ampliameiito,  aietemaùone  e  ari'edamento  dell*iini- 
Tenità  di  Napoli  e  degU  istitati   dipendenti 
(legge  30  luglio  1896,  n.  339}  (Nona  annuaUU). 

— 

2,000.  > 

92 

Sottidi  ai  comuni  e  alle  provinde  per  Tistitniioae 
del  aerfiii  pubblici  a  moTio  di  automobili  fra 
località  non  congiunto  da  ferroTie  o  da  tramTie. 

^ 

30.000.  > 

93 

Suaaidi  ai  comuni  e  alla  proTÌncie  per  Feadrcùdo 
di  linee  di  automobili  in  eeryLdo  pubblico  fra 
località  non  congiunte  da  ferrovie  o  datrarnvie. 



30,000.  » 

94 

Soandi  a  conoenionari  per  ristitnzione  e  Teaercizio 
di  linee  di  automobili  in  serriiio  pubblico  fra 
località  non  oongiunte  da  ferrovie  e  da  tramvie. 

.. 

30.000.  > 

93 

Àggiuniione  di  una  seconda  luce  al  ponte  n.  60, 
opere  per  la  licurezza  del  transito  e  eiatema- 
lione  di  scoli  d*aoqua  lungo  il  tronco  da  Avel- 
lino a  Porta  di  Ferro  della  strada  nazionale 
n.  B4  ^Avellino) 

14,000,  > 

Da  riposarsi. 

— 

4.46a,970.  > 

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LEOOI  E  DECRETI  DEL  SEGNO  d'iTALIA  -  1905 


2121 


Riparlo. 

Indennità  Amm  mensili,  trasferte  e  competenze  di- 
vene al  personale  del  genio  ciyile  in  senriòo 
dei  lavori  di  sistemazione  e  miglioramento  di 
strade  e  ponti  nazionali  non  eccedenti  le  lire 
30,000 

Sistemazione  del  piano  viabile  della  galleria  del 
colle  di  Tenda  lungo  la  strada  nazionale  n.  30 
(Cttneo) 

Ricostruzione  del  ponte  sul  fiume  Padrongianus 
con  sistemazione  della  strada  nazionale  n.  75 
(Sassari)      •        •        ^        •         .         •        • 

Restauro  alla  platea  del  ponte  sul  Calore,  lungo 
il  tronco  da  Avellino  a  Porta  di  Ferro  delia 
strada  nazionale  n.  54  (Avellino)  • 

Costruzione  di  un  ponte  sul  Basento  nelVabitato  di 
Cosenza  lungo  la  strada  nazionale  n*  62  (Co- 
senza)  -       • 

Consolidamento  e  ricostruzione  di  ponti  nelle  loca^ 
lità  Scadurano  e  Tribuccio;  sistemazione  di 
frane  e  opere  di  miglioramento  lungo  il  se- 
condo tronco  della  strada  naiionale  n.  42  (Fi- 
renze)  

Da  rtporiarsL 


+ 


+ 


4,466,970    » 


1,§00    » 


42,500.   » 


210,000.  » 


25,000.   > 


35,000.  » 


50,000.  > 


—        4.610.470.  » 


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CAPITOLI 


134 
quinq. 


134 
sexiéi 


134 
Sépiies 


134 
oeties 


134 


134 
décìes 


134 

deei4$ 

A 


DKNOMINÀZIOim 


Jfifporfo*         • 

Riparasione  e  ooaaéMaflMttto  éel  ptmt»  di  BorMto 
ial  Trebbia,  la«go  U  ttrA^tt  BAiimiale  n.  30 
(Genova) 

Consolidamento  e  rioottmzione  di  manufatti  nel 
tronco  dal  ponte  di  Gaia  pia  al  valioo  delle 
Radici  della  itrada  nazionale  n.  39  (Lncca)  • 

Siatemaxiono  e  miglioramento  dei  due  tronchi  delle 
strade  nazionali  numeri  71  e  72  (Messina)     • 

Consolidamento  di  opere  d*arte  e  sistemasione  di 
▼ari  tratti  lungo  la  strada  nazionale  n.  43 
(Pesaro) 

Sistemazione  di  alcuni  tratti  della  strada  nazionale 
n.  67  oompi*e8a  la  traversa  di  Gioia  Tauro 
(Reggio  Calabria).        #        .        •        .        » 

Consolidamento  e  riparazione  del  ponte  di  OliTPto 
sul  Sele  lungo  la  strada  nazionale  n.  55  (Sa> 
lerno) • 

Correiione  del  tratto  della  strada  nazionale  n.  46 
da  Loreto  alla  stazione  flirrotiaria  omonima 
(Ancona) 

Da  HfporfartC       •        • 


AMMORTlftS 

dalU 
▼ariaiioni 


—        i610;47a  > 


i5,ooa  > 


+ 


10,000.  » 


10.000.   » 


15.000.  » 


15,000.  » 


15.000.  » 


804)00.  > 


—        4,450,470.  > 


USQOI  E  DECKETI  DEL  REGKO  D^ITALIA  -  1905 


2W3 


CAPITOLI 


DXNomNAaom 


A11110MTA.K1 

dilk 
inrittdoai 


Riporto,        m 

lUttificttioiie  dii  «miti  del  fonte  Z$t&  alla  prò- 
greiiivA  16^770  «d  al  pMtt  ani  Anna  OaloM 
alla  prognatiTa  JK^«3  dal  tronoo  da  AvaUino 
a  Porta  di  Ferro  delja  itrada  naàaaak  a.  54 
(AveUiao) 

Gonresioiia  altimatrica  dalla  atrada  nadonale  n.  56 
nella  contrada  Peacarìello  (Bari)  •        •        • 


ConsoUdamento  dal  tratta  fiwMlo  piataa  il  paata 
Landa  luigo  la  nazionale  n.  53  (Beneveato)  . 

Costraziona  di  otateme  per  la  caae  caatonieye  Yal« 
leoieura  e  DirapellQ»  reetauri  e  uatemazione 
della  casa  cantoniera  S.  Giovaanello  ed  opere 
diyerie  di  consolidamento  e  di  difesa  Inngo  la 
strada  nazionale  n«  73  (Galtanissetta)    • 

Variante  al  tratto  della  strada  nazionale  n.  53  fra 
la  protinclale  dt  Qildone  ed  11  Km.  12  (Oam- 
polnsso) 

Sistemazione  e  miglioramento  dal  piano  stradale  e 
delle  opera  d*«rte  nel  tronco  dal  Bivio  par 
Cesarò  a  Randaaco  della  naaioBale  n.  70  ^Ca* 
tanta).        •        • 

Da  rijforUtrsi» 


-       4.450,470.  > 


+ 


55,000.   » 


55,000.  » 


40,000.  » 


23,000.  » 


28,000.  » 


17,000    » 


-       4,232,470.  > 


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2124 


LKOOI   E  DKCRKTI  DEL  REGNO  d'iTALIA   -   1905 


134 

deciti 

H 


134 

decies 

I 


134 

decies 

K 


134 

decies 

L 


134 

deeiés 
M 

134 
deeies 

N 


134 

decies 
0 


Co3tniùoft«  di  un  ponte  di  m.  3  in  toititiiiioiie 
della  gayeta  Tiglio  nell'altipiano  di  Campo 
Tenete  fra  i  Km.  24  e  25  della  itrada  nasio- 
nale  a.  57  (Coaensa) 

Siatemaiione  del  tratto  della  itimda  naiionale  n.  31 
fra  m.  572.58  oltre  il  pilone  di  S.  Anna  e  ]a 
■ponda  liniatim  del  Rio  Secoo  (Cuneo)  • 

Rettifica  del  tratto  compreso  fra  San  Damiano  e  la 
progreasiya  SO^SOO  della  nazionale  n.  29  Coneo- 
Prano  (Cnneo) 

Coneolidamento  e  rettificaiione  di  un  tratto  di  lo- 
calità Casacce  fra  i  Km*  9  e  10  preMo  Tabi- 
tato  di  Rafina  Inngo  il  primo  tronco  della 
strada  nazionale  n.  42  (Firenze)    • 

Consolidamento  della  frana  in  regione  Malptsso  a 
monte  della  strada  nazionale  n.  35  (Genova)  . 

Rioostmsione  di  mnri  di  sostegno  e  impianto  di 
iMurriere  nel  tratto  da  TorrigUo  al  confine  Pa- 
Tese  della  strada  nazionale  n.  30  (QenoTs)     • 

Ricostruzione  di  chiaTÌcs,  di  muro  di  sostegno  e  di 
ponticèlli  nel  tronoo  dal  ponte  di  Campia  al 
valico  delle  Radici»  della  strada  nazionale  nn- 
inero  39  (Lncoa) 

Da  riporiarsi. 


—      4;a2,4ra  > 


9,000.  » 


+ 


+ 


26.000.  » 

120.000.  > 

21.000.  » 

io.ooa  » 

24.000.  > 

19.000  > 


—        4.003.470.  > 


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LKGGI   E  DECRETI  DEL  REGXO   d'tTALIA   -   1905  2126 


Riporto»        •        • 

Coireuone  della  salita  delle  Graiie  e  delle  Fornaci 
preeeo  Tolentino  lungo  la  strada  nazionale  nu- 
mero 46  (Macerata) 

Rettificasione  del  tratto  della  strada  nazionale  n.  38 
compreso  tra  il  ponte  sul  Rosaro  e  il  ponte 
Poserà  (Massa)     •••••• 

Consolidamento  della  frana  a  Tallo  del  ponticello 
n.  d2  nel  burrone  Lavanca  lungo  il  3^  tronco 
della  strada  nazionale  n.  71  (Messina)  • 

Ricostruzione  di  muri  di  rivestimento  e  di  cunette 
lungo  il  tronco  da  Fiumetorto  a  CaltaTuturo, 
della  nazionale  n.  70  (Palermo)     • 

Riparazione  e  consolidamento  dei  tratti  fra  i  pon- 
ticelli 71-73  e  80-82  della  strada  nazionale  nu- 
mero 69  (Palermo) 

Correzione  di  liTélktte  presso  il  ponte  Grosso  lungo 
il  tratto  tra  Cagli  e  Cantiano  deUa  strada  na- 
zionale n.  44  (Pesaro)  •        .         .         •         • 

Costruzione  di  parapetti  sulle  opere  d*arte  di  ri- 
leTante  altezza  lungo  il  3^  tronco  della  strada 
nazionale  n«  58  (Potenza)     •        .        •         • 

Da  riportarsi^ 


4,003.470.   > 


49,000.  > 


80,000.   » 


10.000.  » 


15,000    > 


15,000.   > 


14,000.   > 


10,000.   > 


-        3,810,470.   » 


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2126 


LKGGI   E  DECBKTI   DEL  REGNO  D'ITALIA   -  1905 


134 

dee  €9 

X 


134 

dedes 

Y 

134 

decies 

Z 


134 

deciei 

Aa 


134 

deciti 

Ba 


134 

decies 


134 

deeiee 

Dm 


Apono. 

Sittomaùone  del  corti  d*aeqiia  fra  i  km.  54.960  e 
56.700  lungo  il  !•  tronco  della  strada  nazio- 
nale  a.  55  (Potenn) 

Sistemazione  e  miglioramento  della  strada  nano- 
naie  B.  est  (Reggio  Calabria). 

Costruzione  di  muri  a  sostegno  con  parapetti  fra 
i  km.  2  e  10  della  strada  nazionale  n.  83 
(Sassari) 

Costruzione  di  muri  di  coutrorìTa  fra  i  km.  28  e 
31  presso  Fabitaio  di  Nahi  lungo  la  strada 
nazionale  n.  85  (Sassari)       •         •         •        , 

Protezione  measanioa  delle  oase  canionieni  Imago 
le  strade  naslonalì  aeonroaii  in  seno  mnlarieiia 
contro  la  penetrazione  d^li  insetti 


Imprevisti  e  maggiori  apeao  per  le 

nei  capiMi  dal  n.  134  détiee-à  al  a.  134  <i#- 
eies-Aa 


Indennità  di  trasferte  e  compotenze  diverso  al  per- 
sonale del  genio  citile  per  direzione  e  sorre- 
glianza 


-        3,8i0,4T0.  » 


10,000.  » 


7,500. 


Dti  TtporUtrtu 


+ 

8,000    > 

+ 

12,000.  > 

f 

27,000    » 

■1- 

50.000.  » 

+ 

15,500.  > 

- 

3,080»470.  > 

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IMQOl  X  DBGBBTI  DU  XSOIIO  b'xTALZA  -  190i 


2127 


Riporto,         •         « 

Opere  divene  di  rìptraziooi  BtraovdUarie^  di  Msto- 
mosione  e  dì  miglioffamaato  di  strade  e  ponii 
.nmsiocali     ••••••• 

Riparazione  di  danni  cagionati  alle  opere  dello  Stato 
dalle  allaTÌoni  e  dalle  frana. 

Strada  da  Nioaetro  alla  Marina  di  Saat*Bn€imia 
(Catanzaro)  leggo  30  xnaggio  1875»  n.  2521, 
n.  6) 

Strada  dalla  Marina  di  Fneealdo  alla  naiionale 
delle  Calabrie  per  la  «tasiona  e  la  strada  pro- 
Tìndale  oostrnita  per  Bieignano  (Coaeasa) 
(Legge  23  luglio  1881,  n.  333^  Elenco  HI,  nn- 
mero  112) 

Strada  dalla  pro^neiale  Rotonda  Yalainni,  pei  prean 
di  Oriolo,  alla  etasioBe  di  Amendolara  (Potenza) 
(Legge  23  luglio  1881,  n.  333,  Elenco  UT,  nu- 
mero 117) 

Prolungamento  della  strada  proTinciale  Miglionieo- 
Pomarico  fino  allo  incontro  della  provinciale 
proposta  Terso  Genosa  (Potenza)  (Legge  23  lu- 
gUo  1881,  n.  333,  Elenco  III,  n.  211)    • 

Strada  di  MoUtemo  alla  nazionale  del  Slnni  £ra 
Latronico  e  Lanria  (Potenza)  (Legge  23  I«- 
glio  1881,  n.  333»  Elenco  III,  a.  213)   . 

Da  riportatii,        • 


3,680,470.  > 

f  50,000.  » 

•4-  50.000  » 

30,000.  » 


50,000.  » 


0,000.  > 


20,000.  » 


20,000.  > 


3,720,470.  > 


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ijtcvjrxxx    xi    AMJux^aséXx    Mjstxà    AXivri^vr   a/ AXAxa.A  ~    ±\f\jxf 


• 

CAPITOLI 

ÀMMORTlll 

m 

a 

variaiMoi 

DSN0MmA2I0NB 

R'porto. 

3,720,470    » 

181 

Costruzione  di  un  tronco  di  strada  provinciale  presso 
le  dneRagnse  (Siracusa)  (Legge  23  luglio  1881, 
n.  333,  Elenco  IH,  n.  233)   . 

-             40,000.    » 

183 

Concorso  dello  Siato  per  le  strade  proTÌnciali  di 
1*  e  2*  serie  di  cui  nelle  leggi  27  giugno  1860, 
n.  5147,  e  30  maggio  1875,  n.  2521,  e  per  le 
strade  di  cui  nelI*elenco  III  deUa  legge  23  lu- 
glio 1881,  n.  333,    che  si   costruiscono  dalle 
Provincie  direttamente 

+            170,000.    » 

184 

Imprevisti  e  maggiori  spese  per  le  costruzioni  se- 
dali dipendenti  dalle  varie  leggi  emanate  dal 
1862  al  1883 

540,000.    > 

185 

Indennità  fisse  mensili,  trasferte  e  competenze  di- 
verse al  personale  del  genio  civile  addetto  «1 
servizio  delle  costruzioni  stradali  dipendenti 
dalle  varie  leggi  emanate  dal  1862  al  1883  . 

8,000    » 

186 

Spese  casuali  per  il  servizio  delle  costruzioni  stra- 
1862  al  1883 

10,000.  p 

180 
qwater 

Sussidi  per  rimpianto  e  Tesercizio  in  servizio  pub- 
blico di  linee  di  automobili  o  di  altro   mezzo 
di  trazione  elettrica  sulle  strade  ordinarie,  fra 
località  non  congiunte  da  feiTOvie  o  da  tram- 
vie  (art  1,  lett  rf,  e  art  5  della  legge  30  gin- 
gno  1904,  n.  293) 

Da  riportcarsL 

+           100,000,   » 

4.048,470.  > 

X.EGGI  E  DECEETI  DEL  REGNO  d'iTAUA.  - 

1905             2129. 

e 
u 
m 

CAPITOLI 

ÀMMOHTÀKI 

dello 

» 

DBNOMINAZIOiai 

TarìadMi 

Riporto. 

4,048,470. 

> 

180 

Sussidi  ai  cornimi  e  consorzi  di  conrani  o  di  utenti 
della  strade  ndnali  pili  importanti  soggette 
a  aerritil  pubblica,  per  opere  che  stanno  a  loro 
carico  (art.  321  della  l^ge  20  marzo   1865,    . 

n.  2248,  allegato  F) 

r             50,000. 

» 

187 

Sussidi  ai  comuni  per  la  costmsione  di  strade  co- 
munali obbligatorie  e  di  strade  comunali  di 
accesso  alle  staxìoni  ferroTiarìe  e  all*approdo 
dei  piroscafi  postali,  ecc.  (Leggi  30  agosto  1868, 
n.-4613,  12  giugno  1892,  n.  267, 19  lugUo  1894, 
n.  838,  art.  3  della  legge  25  febbraio   1900, 

n.  56,  e  legge  8  luglio  1903,  n.  312)      . 

982.500 

» 

187 

Stipendi  al  personale  aggiunto  addetto  alla  costiu- 

bis 

sione  delle  strade  comunali  obbligatorie  nella 
proTÌncia  di  Cosenza  (Spese  fisse)  -  Indennità 
fisse  meosili,  trasferte  e  competenze  diverse  e 
indennità  alFart.  11  della  legge  3  marzo  1904, 
n.  66  (artìcoli  5  e  6  della  legge  8  luglio  1904, 

n.  367)        

H-             32,500. 

» 

189 

Sussidi  ai  comuni  per  opere  di  difesa  degli  abitanti 

contro  le  frane 

30,000. 

.» 

90 

Sistemazione  dei  principali  fiumi  yeneti  riconosciuta 
necessaria  in  conseguenza  di  piene  (Spesa  ri- 
partita) (Leggi  21  lugUo  1887,  n.  4806»  •  26 

giugno  1898,  n.  231) 

Da  riportarsi,         • 

550,000. 

» 

-        5.528.470. 

» 

134  —  VoL.  a  -  1905. 


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2180 


hHQQI  B  DXCUn'SÈI.  BSGirO  d'itaxia  •  1905 


K 

CAPITOLI 

ÀMMOMTaKB 

ditta 
wia&OBi 

DENOUINAZIOMI 

Riporto. 

-         5,528.47a 

191 
bis 

Lavori  di  ripanmnè  •   miteaaBioiia   dalle  Ofstm 
iirauUche  «li  1^  eatagurift  (ai<   h  Wtim  4 
della  legge  29  dicembre  1904,  n.  674)  . 

-h           750,000. 

192 
bis 

Lavori  di  riparazione  e    sistemazione    delle  opere 
idraolìche  di  2*  categoria  (art  1,  lettera  k,  della 
legge  30  giugno  1904,  n  293  (Spesa  ripaitifa). 

-r         1.000.000. 

192 
ter 

LuTori  di  rip:irazione   e  sistemazione   delle   opere 
idrauliche  di  2*  categoria  (aft.  1,  Ietterà  e^ 
della  legge  29  dicembre  1904,  n.  674)  . 

+         1,460,000. 

193 

Opere  di  spostamento  di  un  tratto  del  canale  della 
Botte  al  Passo  Canne,  in  provincia  di  Bolo- 
gna, neirintei*esse  del  regime  del  Reno,  di  che 
al  n.  1  della  tabella  annessa  alla  legge  6  ago- 
sto 1893,  n.  455  (Legge  8  luglio  1903,  n.  335). 

120.000. 

194 

( 
Somma  a  calcolo  per  le  «pese  Inpprevisto  per  la  eae- 
cnxioile  delle  opere  complementari  di  sistema- 
abne  del  Reno  e  suoi  affluenti,  del  Qorzone, 
Brenta-Bacchiglione  e  dell* Aterno  e  Sagittario 
(leggo  0  agosto  1893,  n.  455) 

300,000. 

194 
bis 

Sussidi  per  opere  ai  porti  e  agli  soali  sul  laghi  e 
fiumi,  non  parificati  ai  porti  marittimi  (arti- 
coli 100  e  321  della  legge  20  mano  1865,  nu- 
mero 2248,  allegato  F)      -  . 

Da  tiporiarsi. 

+              15,000. 

-        2,T23,47a 

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LEGGI  B  OECSSTI  DEL  BEONO  d'iTAUA  -  1905 


2131 


0 

CAPITOLI 

Ammoiitasi 

• 

déUe 

fi 

DBMOmKAZIOlO 

kiporto. 

2,723,470. 

» 

196 

Opere  idrauliche  di  9^  categoria  «  Conoorao  dello 
Stato  od  eaeeisioao  diretta  delle  opere  a  ter» 
mini  degli  articoli  2  e  15  della   legrge  7  lu- 
glio 1902   n  304. 

50,000 

» 

197 

Opere  idrauliche  di  4^  categorìa  -. 000001*80  dello 
Stato  giusta  Tari  93  deUa  legge  30  mano  1893» 
n.  173.         . .       '^        .                  •         .         4 

17,000. 

» 

198 

Opere  idrauliche   di  ^  categoria  -  Soesidi^  giusta 
gli  articoli  99  della  legge  30  raarKo  1893,  nu- 
mero 173,  e  19  della  legge  7  luglio  1902,  nu- 
mero 304 •      •  . 

110,000. 

» 

199 

Spese  casuali  per  studi  e   pro-ttedimenti  relativi   - 
alle  opere  idrauliche  di  3*,  4*  e  5^  cati'goria 
e  al  huon  regime   dei   fiumi  e  torrenti  e  per 

sussidi  a  minori  opere  di  dii^a    .    '     . 

[      < 

10,000. 

> 

^00 

Sussidi  a  proTiaoie,  eomu4i  e  còneorzi  pel  ripri**. 
stino  dello  opere  pubbliche  stradali  edjidrau-    ' 
liche  danneggiate  dalle  alluvioni  e  frane  del- 
ranno  1900  e  1^  semestre  1901  in  base  airar- 
ticolo  2  della  legge  7  luglio  1901»  n.  341,  e  4 
della  legge  8  loglio  190%  a.  311  . 

375,000. 

» 

500 

Sussidi  per  opere  di  difesa  degli  abitati  contro  le 
frane  e  la  corrosione  dei  fiumi  e  torrenti  e  per 
il  ripristino  dello  stèsse  opere  distrutte  0  dan- 
neggiate dalle  alluTioni  0  dalle  piene   (legge 
30  giugno  1904,  n.  293,  e  art.  8  della  legge 
29  dicembre  1904,  n.  674)  .        .         •        . 

Da  riporiarsL 

+             25.000. 

» 

3,260,470. 

» 

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2132 

LEOOI  B  DECaETI  DBL  HEONO  d'itALIA  - 

1905 

e 
u 

• 

CAPITOLI 

Ammoutaks 

ddk 

8 

DBNOMTNAZIONB 

Riporlo. 

-        3,280.470.   9 

200 

Sussidi  alle  proyincie  ed  ai  comuni  per  opere  di 

ter 

difesa  delle  strade  pronnoiali  e  comunali  con- 
tro le  frane  e  la  corrosione   dei  ilami  e  tor- 

renti (legge  30  giugno  1904,  n.  293)     . 

+            100,000.   » 

200 

Sussidi  alle  provincie,  comuni  e  consorzi  pel  ripri- 

qnaier 

stino  delle  opere  pubbliche  stradali  ed  idrau- 
liche distrutte  o  danneggiate   dalle  frano,  al- 
luTioni  0  piene  (leggi  16  luglio  1884,  n.  2514; 
20  luglio  1890,  n.  7018;  30   dicembre   1892, 
D.  734;  El  gennaio  1897,  n.  30;  27  aprile  1899, 
n.  165;  Caprile  1900,  n.  121  ;  7  luglio  1901, 
n.  341;  3  luglio  1902,  n.  298;  8  luglio  1903^ 
n.  311;  3  luglio  1904,  n.  313,  e  art  6  deUa 

legge  29  dicembre  1904,  n.  674)   . 

-         5aooa  > 

201 

Sussidi  supplementari  ai  comuni  pel  ripristino  delle 
opere  danneggiate  dalle  alluvioni  e  frane  del- 
ranno  1900  e  l*'  semestre  1901  in  base  all*ar- 

ticolo  4  della  legge  7  luglio  KOU  n.  341      . 

75,000,  » 

202 

Sussidi  alle  provinde,  comuni  e  consorzi  pel  riprì- 
stino delle  opere  pubbliche  stradali  ed  idrau- 
liche danneggiate   dalle  alluTioni  e  piene  del 
2<>  semestre  1901  (art  2  deUa  legge  3  luglio 

1902,  n.  298) 

I85,00a  » 

203 

Riparazione  di  danni  cagionati  alle  opere  dello 
Stato  dalle  alluTÌoni  e  frane  del  2*  semestre 

1902,  (art  1  della  legge  8  lugUo  1903,  n.311). 
Da  riportarsi 

250,000    > 

3,020,470.  p 

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2.BGGI  B  DECRETI  DEL  REQNO  D'iTAtlA  -  1905 


2133 


CAPITOLI 


DSNOMINAZIONB 


Riporto,  • 

Sussidi  alle  proTincia,  comuni  e  consorzi  per  il  ri- 
pristino delle  opere  pubbliche  danneggiate  dalle 
alluvioni  e  frane  nel  2^  semestre  1902  (art.  2 
della  legge  8  luglio  1903,  n.  311)  (Spesa  ri- 
partita)         

Maggiore  spesa  per  la  sistemazione  dei  torrenti 
che  attraversano  l'abitato  di  Modica,  in  pro- 
vincia di  Siracusa  (art  3  della  legge  8  lu- 
glio 1903,  n.  311,  e  art.  4  della  legge  8  lu- 
glio 1904,  n.  313)  (Idem)      .... 

Concorso  dello  Stato  al  pagamento  delle  annualità 
dei  prestiti  e  mutui  ipotecari  consentiti  a  fa- 
vore dei  danneg^ati  dalle  alluvioni  e  frane 
del  2"*  semestre  dèi  1903  (art.  8  della  legge 
3  luglio  1904,  n.  313)  (Idem)         .         . 

Consorzio  Gorzon  Medio  (Padova). 

Consorzio  Polesano  a  destra  di  Canal  Bianco  (Ro-* 
Vigo)  .        .   • 

Consorzio  per  la  bonifica  Reggiano-Mantovana  (Reg« 
gio  Emilia  e  Mantova) 

Bassa  pianura  Bolognese-Ravennate  (Bologna  e 
Ravenna) 

Da  riportarsi.        •         ; 


Ammontari 

d«Ué 

variazioni 


3,320,470    » 


+ 


200,000.  > 


50,000.  » 


40,000.  » 

10,000.  » 

90.000.  » 

300.000.  » 

600,000.  » 


3.530,470.   » 


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tm 


IBOOI  1  SBCUtX  DBL  BSQlTO  l/lTlilA  -  1906 


CAPITOLI 


DSNOlfmAZIOBlk 


AmmomyìlrB 


mìAiioiii 


Riporto. 

260  Pondo  di  riBerva  per  provvedere  alle  apeee  indicale 
alle  lettere  a,  b,  e,  dj  e  deU*art.  06  del  testo 
unico  della  legge  22  mano  1900,  n.  105,  e  ad 
altre  spese  necessarie  per  lo  opere  di  bonifica 
in  base  al  disposto  delPart  69,  secondo  comma, 
della  legge  stessa, 

Spsse  per  il  commissariato  civile  della  Basilicaia. 
bis 

287  Porto  di  Reggio  Calabria  -  Ampliamento  del  porto 
e  sistemazione  delle  banchine        •         • 

2!88  Porto  di  Santa  Venere  -  Prolungamento  del  molo 
di  difesa 

289  Porto  di  Taranto  -  Ampliamento  del  porto  com- 
merciale       >      . 

290  Porto  di  Castellammare  di  Stabia  •»  Prolungamento 
del  molo  foraneo  ed  opere  accessorie    • 

291  Porto  di  Brindisi  •  Gostroxione  di  nuove  banchine 
ed  escavazione  straordinaria . 

292  Porto  di  Civitavecchia  -  Ampliamento  e  Mstsmsr 
zione  genei^e  del  'porto       .... 

294  Porto  di  Livorno  •  Ampliamento  della  darsena  e 
oostmadone  di  banchine         •         •         •         • 

Da  riportar$i,        «        . 


-         3,530,470.  » 


200,000.  > 

30,000.  > 

45.000.  > 

22,000.  > 

52/)00.  » 

90,00a  > 

60,000.  > 

90,000.  » 

90,000  p 


4,149,470.  > 


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itoci  B  OSCtttt  filEL  ftfioiro  t^tfàUà 


CAPITOLI 


DMNoiaifÀzion 


«97 

300 
302 
303 

308 


Riporto, 

Porto  di  Paleriuo  -  SkUBiaiioae  dtl  porto  e  ba 
Cini  di  caréDAggio        •         •        •         .      . 

Porto  di  I^ozzuoli  -  Opere  di  difesa  e  sistemazione 

Costruzione  di  nnòvi  fari  e  fknali        .         ; 

Imprevisti  a  termini  della  precitata  legge  14  In 
glio  1889,  n.  6280       .         .        ^ 

^otto  di  Napoli  —  Ckwtruziene  di  un  .aateijiaFalc 
a  completamento  delle  opere  foranee  e  pro- 
priamente per  difendere  il  porto  dai  Tenti  del 
primo  quadrante  -  Costruzione  di  due  capan- 
noni per  il  deposito  delie  merci    . 

Opere  diverse  in  altri  porti  del  Regno. 

Porto  di  Villa  San  Giovanni  -  Dife6a  della  spiaggia, 
robustamente  del  molo,  ed  opere  portuali  ac- 
cesBorìa,  nonché  opers  ferroTìarie  ri^"uardaiiti 
l'approdo  dtji  ferry -òaais  ed  altre  aecaMorìe  . 

Porto  di  Cotrone  -  Riparazioni  atraordiuarìe         , 

Porto  di  Lampedusa  -  E^cafasione  straordinaria  « 

Porto  di  Santo  Stefano  -  Gcsti^tmons  di  una  sco- 
gliera,        •         •.,.•, 


317 
318 


318 

tu 

31B 

313 


JM  ftj^orlttrii. 


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2136 


£BQGi  B  dbcbeh  obl  rboko  d'itaija  -  1906 


CAPITOLI 


m 


DBN0MIZfA2I0NB 


AmiOKTlXI 

d«Ue 

TErUaoni 


Riporto.         .  -     . 

318         Porto  di  Venesia  -  SistemaiioiM  •  segnalamento 
quinq,  jel  porto  del  Lido  -  Ampliamento  ed  arreda- 

mento delle  banchine  -  Impianti  ferraviari    . 

318         Porto  di  Brìndiai  -  Eecamsione  straordinaria  -  Co- 
quinq.             rtniziona  di  loogliera  e  di  Inanelline  con  rela- 
tÌTo  arredamento 


318         Porto  di  Cagliari  -  Prolungamento  del   molo  di 
iexies  ponente  -  Costruzione  di  banchine  e  rìcostrn- 

sione  di  alcuni  tratti  delle  esistenti 


318         Porto  di  Catania  •  Riparazioni  slrsordinarie  -  Si* 
iepUet  stemazione  del  nnoro  porto  e  rafforsamento 

del  molo  di  difésa  •  NnoTa  opera  di  difesa 
foranea  -  Arredamento  di  banchine 


318         Porto  di  Livorno  -  Ampliamento  della  darsena  - 
oeiiet  Esoarazione  straordinaria  -  Acquisto  dal  co- 

mune di  Livorno  di  magazzini  di  deposito  esi- 
stenti Bulla  diga  rettilinea     .... 

318         Porto  di  Messina  -  Costruzione  di  banchine  e  ri- 
nooiet  costruzione  di  un  tratto  delle  esistenti  -  For- 

mazione di   piazzali  e   impianto  di  binari  - 
Esoavazione  e  sistemazione  dei  bassi  fondi 


Da  riportarsL 


6fi20;S2Ù.  > 


102.500.  > 


50,000.  > 


30»000    » 


74.000.  » 


par  memoria 


34.000.  » 


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I2GOI  E  DECEBTI  DEI,  SEGNO  d'iTALIA  -  1905 


2137 


O 
ù 


318 

deeies 


318 
undee. 

318 
duod. 


318 
terdec. 


318 
quat€r, 

318 
quind, 

318 
sexd. 


CAPITOLI 


DKNOBflNAZIOMB 


Riparto. 

Porto  di  Nt^poli  -  Ampliamento  e  sMiemaaioue  del 
ponte  trapezoidale  -  Impianto  di  gi'ù  ->  Im- 
pianto di  due  seali  da  costruzioni  nayali  -  Al- 
largamento e  aietemasione  del  molo  orientale 
-  Costruzione  di  due  ponti  girevoli  sulla  bocca 
sttssidiaria  della  darsena  dei  liacini  da  cajne- 
naggio 

Porto  di  Fiumicino  -  Prolnngamente  dei  moli     . 

Porto  di  Marsala  -  Prolungamento  del  molo  oc- 
cidentale    • 

Porto  di  Molletta  -«Ampliamento  della  banchina 
del  molo  di  San  Michele  -  Costruzione  di  un 
altro  piano  inclinato  pel  tiro  a  terra  delle 
barche  -  Robustamento  del  molo  foraneo  - 
Lastricamento  di  piazzati  di  deposito     .        • 

Porto  di  San  Remo  -  Prolungi^ento  dól  molo  di 
mezzogiorno. 

Porto  di  Termini  Imerese  -  Prolungamento  del 
molo  e  costruzione  di  una  banchina 

Maggiori  spese  impreviste  per  le  opere  suindicate 
e  per  quelle  autorizzate  dalle  leggi  14  luglio 
1889,  n.  6280  (articoli  1  e  3),  25  febbraio  1900, 
n.  56  (articolo  1,  lettera  d),  20  giugno  1901, 
n.  292,  e  19  giugno  1902»  n.  275. 


Da  riportarsi. 


Ammohtiri 

delle 

nutazioni 


5.929,820.  » 


+ 


101,500.   » 
33,000.   > 

30.000.   » 


•h  30,000.  » 

+  30,000.   » 

per  memoria 


130.000.   » 


-        5,573,320.^ 


(3ogle 


tìtt 


IMOt  S  BSClltX  ttEL  Bsoiro  ufttAtu  -  1906 


CAPITOLI 


DXNOimfAZiOIIS 


Ammonta,  sa 


318 
septem 

325 

325 
ter 


328 
6i« 


328 

ter 


329 


331 

331 
ter 


Rtpùrto. 
Opera  diTttrs*  ia  altri  ]porH  d»l  lUgao. 

Porto  Gornni  -  OottniAioao  di  na  tratto  di  xawo 

di  sponda   •         .    -    « 

Pòrto  di  Pesaro  -  Ooatratìona  di  aa  tratta  di 
sponda  murata  in  aOstitasione  di  logore  palar 
fitte 

Sussidi  per  opere  ai  porti  di  4*^  classe  e  per  oon- 
servazione  di  spìsggie  (avtaeolo  321  dalla  le|^ 
20  marzo  1865»  n.  2248,  allegato  F,  e  arti- 
colo 39  del  testo  unico  della  legge  sui  porti 
e  fari,  apptH»vato  eoa  regìa  decreto  dal  2.  a-, 
prile  1885,  n.  3005)     ..... 

Concorso  dello  Stato  per  oparo  straordinaria  aei 
porti  di  4*  classe  dalla  ^  categorìa  (art  28 
del  testo  unico  della  legge   sui  porti  e  &ri,~ 
approvato  eoa  regio  decreto  del  2i^rtle  HM, 
n,  3096) 

Indennità  fisse  mensili,  trasferte  e  competenaa  di- 

•   verse  al  personale  del  genio  eivile  in  sarmio 

delle  nuove  opere  marittime  .         •        •        . 

Personale  aggiunto  aM*ispsttorato  (Spese  fisse)      • 

Personale  aggiunto  alTìspettorato  «»  ladeonità  di 
residenza  in  Boma  (Idaai)     •        •        •        • 


5^573,320.  » 

40,000.  » 

29.000.  > 

23.000.  » 


30,000.  > 


60.00a  » 

2.000.  > 

40,000.  > 

2,100.  » 


-      6,ssi;tto.  » 


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UAOt  1  UEGUm  BBt  ttOKO  d'xTAIU  *  1005 


2130 


CAPITOLI 


DBMOMINAZiQMB 


RipertOé        è        • 

Indenaiià  di  trasferte  al  personale  deirbpetterato 
per  la  sonvgliaaza  di  lavori  di  ferrovie  ed  al 
personale  ordinario,  di  raolo  arginato  ed  av* 
ventiiio  in  aiutò  al  peraon^e  di  molo  del- 
l'ispettorato medesimo.         .         .         .         • 


Indennità  ad  impiegati  deiriapettorato  provenienti 
dal  règio  corpo  del  genio  civile  (art  14  della 
legge  3  mai*zo  1904,  n.  66)   . 


Opere  in  costo  eapitale  tnXké  ftnrovie  dello  Stato, 
esercitate  dalla  Società  veneta  d^imprese  e  co- 
struzioni pubbliche  (legge  12  luglio  1896,  nu- 
mero 299,  art.  21,  eontp^o  29  agoato  1896). 


Spese  per  Tace  ertamente  àtXìo  stato  delle  linee 
ferroviarie  di  cui  alle  convenzioni  approvate 
con  la  legge  27  aprile  18S5,  u.'^048,  e  del 
relativo  materiale  rotabile  e  dieserciiio. 


Assegnazione  per  un  fondo  di  riserva  per  mag- 
giori stanziamenti  l'elativi  a  spese  autorizzate 
da  leggi  precedenti  o  dalla  legge  30.  giugno 
1904,  n.293,  e  per  eventuali  nuove  «peso  da 
autorizzarsi  con  la  Iftgge  di  bilaocio  per  somme 
non  eccedenti'  lire  30,000,  e  con  leggi  speciali 
per  somme  aiiperiori 

J)a  ripartar$L        •        • 


AMiloirtA.Ki 


5.351^0.  » 


50,000.   » 


8.000.  » 


2Ì4,000. 


50.000.   » 


274,700.  > 


4,949.520.  » 


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2H0 


LEGGI  B  DECRETI  DEL  REGNÒ  D^ITALIA  -   1905 


o 
u 

• 

0 

Zi 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONB 


Ammohtari 


377  Costruzione  del  Policlinico  Umberto'  I  in  Roma 
(art  I*  della  legge  20  laglio  1890,  n.  6980, 
art.  r  della  legge  6  agosto  1893,  n.  458,  e 
legge  25  febbraio  1900,  n,  56)  (Spesa  ripar- 
tita) 

Totale  delle  yanazioai  alla  categoria  I  (Spese  ef- 
fettive)  


CATEGORIA  li.  —  Spet€  di  eostrujfwne  di  sirade 
ferrate. 

367  Costruzione  in  stazione  di'Domodx^ola  o  d'Iaelle 

dei  locali  ed  alloggi  da  porsi  a  disposizione 
delle  amministrazioni  sTizzere^  e  impianto  del 
seiTizio  di  trazione  nella  stazione  d*Iselle  (Legge 
8  luglio  1903^  n.  310)  .        . 


CATEGORIA  III.  —  Movuonto  di  oapitiu. 

Anticipazione  della  quota  spettante  alla  provincia 
di  Roma  sulla  speaa  dei  lavori  per  la  siste- 
mazione del  'Tevere  (Legge  2  luglio  1890,  nu- 
mero 6936,  modificata  dalle  leggi  14  gennaio 
1897,  n.  12,  e  25  febbraio  1900,  n.  56)  (Spesa 
ripartita) 


4,949.520.  » 


500.000.  > 


4.449.520    > 


200,00a  » 


625,^5.  » 


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LBOGI  S  DECBETI  DEL  REQKQ  d'iTALIA.  -   ] 

1905 

2141 

o 

CAPITOLI 

Ammomtiri 

• 

della 

B 

0 

55 

DENOMINAZIONB 

vanasuNii 

CATEGORIA  IV.  —  Pabttib  di  giro. 

371 

Somme  corrispondenti  ai  pagamenti  da  disporre 
per  le  opere  straordinarie  di  bonifioamento  da 
rimborsarsi  al   tesoro  mediante  prelevamento 
dal  conto  corrente  con  la  cassa  dei  depositi  e 
prestiti  (artìcoli  67  e  68  del  testo  unico  della 
legge  sulle  bonificazioni  22  marzo  1900,  n.  195). 

+ 

2»559  65 

MINISTERO 

DBLLK  POSTB  E   DE^  TELEGRAFI 

CATEGORIA  L  ~  Spese  effetUte. 

,  ^ 

l 

1 

Personale    di   carnei  a  dell  amministrazione  cen- 
trale e  provinciale  (Spese  fisse)     . 

+ 

1.243,555    » 

2 

Personale  di  oarrìera  deiramministrazioue  centrale 
e  provinciale  -  Indennità  di  residenza  in  Roma . 
,       (Wem) 

+ 

50.000.   » 

3 

Personale  subalterno  deiramministrazione  centrale 
e  provinciale  (Idem) 

i 

+ 

2.078,400    » 

4 

Personale  subalterno  deiramministrazione  centrale 
e  provinciale  -  Indennità  di  residenza  in  Roma 
(Idem) 

Da  riportarsi. 

+ 

30,000    » 

+ 

3.401,955.   ^ 

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214S 


I.EOOI  B  DBCEBTI  SBL  lUfiOKO  xflTASJLA  -  1900 


RiporiOn         •         • 

5  Compensi  por  bvjrì  straordinari  eJ  a  oottimo     • 

6  Retribuzioni  agli  assistenti  ed  agli  allievi  fattorini 
ed  altre  retribuzioni  diverse. 

Indennità  per  tramatamenli,  missioni,  visite  d'ispe- 
zione ed  altre  indennità  diverse    . 

9  Indennità  per  servìzio  prestato  in  tempo  di  notte. 

17  Spese  per  gli  stampati,  moduli,  registra  eoe,  d^li 
juffici  postali  e  telegrafici,  per  la  stampa  delle 
istruzioai,  della  relazione  statistica  e  del  Bol- 
lettino ufficiale,  ecc.     • 

19  Spese  d'ufficio  -  Amministrazione  eentrale  . 

20  Spese  postali  (Spesa  d^erdin^)      .         •        •        • 

21  Bollo  Bti:aordinarìo  di  cambiali  (Idem) . 

24  Retrlbuziosi  ordinaiHe  e  straordtn^e'  agi!  ttg^M 

subalterni  fuori  mole  in  serVizitt  nelle  dlte^ 
ziotti  postali  e  negli  uffizi  di  1*  classe  • 

28  Retribuzioni  ordinane  e  straordinarie  ai  piceaeibi 
ed  alle  società  di  ferrovie  e  tramfìe  pel  aéc^ 
vizio  del  trasporto  delle  corrispondenze  e  dei 
pacchi  -  Trosperto  di  agenti  postali  flubaHsrM 
sui  tramwayi*emnibufl  -  Triapcnio  mi  trai»* 
wa7»-omnibus  di  fattorini  telegx«$ci  (Spese  fisse). 

JDa  riportarsL 


3.401.955.  > 
1^^00,000.  > 

1,097,555.   > 

200,000.   > 
80,000.   > 

136,040.   > 

50,000.   » 

10,000.    » 

3,000.   » 

348,400.   > 


180,000.    » 


3,709,640.  » 


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LEOISn  E  nvoUKTt  im»  9BQ1XO  n'TTAZXi  -  1906 


8143 


CAPITOLI 


DSNOMIMAZlIlìiai 


Riporto, 

TaiM  da  pagaMi  alle  anttiÌDÌ8trBzioiii  daHé  f&s 
roYÌe  ed  alle  eocietà  di  naTigazìone  per  il  tra- 
sporto delle  corrispondenMy  dei  pacchi  e  dell  3 
proTTÌite  di  Btampe  e  di  materiale  per  il  sei- 
Tizio;  per  il  trasporto  della  valigia  delle  ladie^ 
e  per  il  nolo  di  vetture  ferroviarie  ridotte  ad 
oso  po8t&ld«  e  retribuzioni  dovute  per  traspòrto 
di  corj-ispondenie  ai  capitani  di  bastimenti 
mercantili  che  non  fanno  servizio  per  conto 
dello  Stato  (Spesa  d'ordine)  .         .         •        • 

Spese  VAriabili  per  il  trasporto  delle  corrispondenze 
e  doi  pacchi  (Idem)*      .        •         .         .      " 

Indennità  al  personale  di  ruolo  addetto  agli  uffici 
postali  presso  le  stazioni  delle  ferrovie  e  gli 
scali  marittimi     .         •         .         .:        . 

Spese  di  oostruzion^  e  di  mantenimento  della  vet* 
ture  postali,  dei  forgoneiui  ed  altri  v^alcoli  pel 
trasporto  delle  corrispondenze  e  dei  pacchi    . 

Premio  per  la  vendita  dei  francobolli»  di  biglietti 
e  di  cartoline  postali  concesso,  agli  ufizi  di  2* 
e  di  3*  classe,  alle  collettorie,  ed  ai  rivendi- 
tori autorizzati  (articolo  138  del  regolamento 
generale  10  febbi-aio  1901,  n.  120)  (Spesa  d*<n^ÌBe) 

Rimborsi  eventuali  -  Diritti  doganali  a  carico  del- 
Tamministitizione  nel  servizio  dei  pacchi  (Idem). 


Da  riportarsi. 


AmmontirI 

dalto 

variaaani 


3.709,640.  » 


305,000.   » 
80,000.  » 

35,000. 

50,000 


30,000.   % 
200,000.   > 


4,469,640. 


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;2144 


LEOGI  E  DECBETI  DEL  KTiOVO  d'iTAIJA  -  1905 


CAPITOLI 


0 

7Z 


DENOMINAZIOIOB 


39 

40 

41 
47 

48 

49 
51 
53 

54 


58 


Riparlo. 
Retribuiioni  ai  faitonni  telegrafici  (Spesa  d'ordine) 

Fattorini  telegrafici  -  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Speae  fisse) 

Spese  di  eserciiio  e  di  manatemione  degli  nffici 
telegrafici  e  telefonici .         •         .         .         • 

Personale  degli  uffici  postali  e  telegrafici  di  2*  o 
di  3*  classe 

Spese  di  pigione  (Spese  fisse)        .... 

Assegni  fissi  per  spese  inerenti  al  servizio  (Idem). 

Spese  d'ufficio  (Amministrazione  provinciale) 

Crediti  di  amministrazioni  estere  -  Cambio  per 
racquieto  delPoro  (Spesa  d*ordine). 

Rimborsi  per  le  corrispondenze  e  per  i  pacchi 
rinviati,  detassati  o  rifiutati;  per  i  pacchi  ri- 
composti e  per  il  cambio  di  francobolli,  bi- 
glietti e  cartoline  postali  inservibili;  restitu- 
zione di  tasse  telegrafiche,  di  spese  di  espresso 
e  simili  (Idem) 

Servizio  postale  e  commerciale  marittimo 
Va  rivortarsi. 


ÀMMOUTÀmi 


-4- 

4,4fi9,64a  > 

— 

190,000.  » 

- 

20,000.   > 

+ 

50,000.    • 

+ 

250,000.    » 

+ 

14.600.    » 

+ 

40,000    > 

+ 

100,000.    > 

400,000.   » 


2fi0,000.  » 
70.000.  » 


5.444^0    > 


Digiti^ed  by 


GoooIp 


UIQOI  E  DECBBn  DEL  REGINO  D'ITALL 


m 


CAPITOLI 


DEMOMINAZIOlfB 


his 


64 
hi» 


15 
16 
17 
18 
19 


Impianto  di  una  nuova  eomnineaiione  telefonie 
fra  RomarTorino  e  Roma-Napoli  per  migUopar 
lo  comnnicaziom  eeiatenti  fra  Roma  -  e  li  Ck 
nisio  e  fra  Roma  e  Bologna  ($peaa  ripartita) 

Gostmsione  di  edifici  per  il  senisio  postale  e  te 
legrafioo  (Legge  6  marzo  1904,    n.  84)  (Idem 


Totale  delle  variazioni  alla  categorìa  ] 


MINISTERO  ]>ELLÀ  GUERRA 

CATEGORIA  I  —  Spe9e  effetH/oe. 

•     *     .1. 

Stati  maggiori  ed  ispettorati 
Oorpi  di  fimteria 

Corpi  di  cayalleria  .... 
Armi  0  termi  di  artigUaria  e  genio  . 
Carabinieri  reali  -  Assegni  fissi  • 


Jkt  riportarsi. 


135  —  Vou  IL  -  1905. 


google 


2146 


LEGGI  E  DBCBEn  DEL  REGNO  d'iTALIA  *  1905 


Riporto, 

19  Carabinieri  r«alt.  -  ABS^gni  agli  ufiftciali  io  ai^Mst- 
*^  latita,  in  disponilàlità,  in  poaiMiia  audHarìa 

ed  in  ooiqtedo  proìnnsario  (Spasa  ftme>  • 

20  Corpo],  inTalidi  e  yeterani 

Zi         Corpo  e  Mrrizio.aanitarko   • 

22  Corpo  di  oommiflearìato,  compagnie  di  snwrintmua 

e  paraonaU  co&tabiU  pei  senrizi  amministratiTL 

23  Scuola  militari 

25  Compagnie  di  disciplina  e  stabilimenti   militari  dS 

pena  .  ... 

26  Spese  par  Tistìtuto  geografico  militare. 

27  Pefsonala  dalla  ginstisia  militare. 

28  Assegni  agli  nffidali  in  aspettativa,  in  disponibi- 

lità, in  posisione  ausiliaria  ed  in  congedo  prov- 
Tisorio  (Spefie  fisse)      ..... 

30  Vestiario  e  corredo  alle  troppe  -  Materiali  Tari  di 
eqn^pag^mento  e  spesa  dei  tnagMiini  cen* 
trali  -  Rinnotaiioni  e  manntennone  di  ban- 
diere   

Dm  rifortmrtL 


4-  1,800.  » 

^  7S,000.  • 

^  ééflOO.  » 

-¥  M,500.   » 

+  5,100    • 

+  iooa  » 

+  178,000.  > 


002,400.  » 


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LEGGI    E  DECFKTI  TìFTì   HRGXO   T)'tTALTA   - 

1905 

2147 

e 

%4 

CAPITOLI 

Ammomtaiib 

• 

Mk 

B 

0 

Sr. 

DKHOlIWÀZtOMB 

v 

Riporto. 

+ 

002,400.   > 

31 

Pane  alle  troppe,  rifornimento  di  meri  dirìserra 

ai  corpi  di  truppa 

— 

100,000.  • 

35 

Rimonta  e  spese  dei  depositi  d'allevamento  cavalli. 

- 

300,000.  » 

36 

Materiale  e  stabilimenti  d*ariigHerìa    . 

- 

200,000.  » 

37 

Materiale  e  lavori  del  genio  militare    . 

- 

302,400.  » 

45 

Assegno  fisso  a  favore  della  <  Casa  Umberto  I  > 

bis 

in  Tarate  per  i  veterani  ed  invalidi  delle  guerre 

naaujuali     .  ' '. 

•  + 

50,000.  > 

56 

Gostmiioiie  e  sistemazione  di  fabbricati  militari, 
impianto  e  riordinamento  di  poligoni  e  piazze 

d'armi 

^ 

,6,Wd.78 

58 

Gontribnto  dell'iino  per  cento  snlla  metà  del  pre- 

bis 

stito  concesso  dalla  cassa  depositi  e  prestiti  ti 
mnnieipio  di  Torino^ per  la' sistemazione  d'd 

'■ 

servizi  militari  in  detta  città. 

-¥• 

6,936.72 

Totale  delle  variazioni  fdla^cat^ria  I . 

+ 

50,000    > 

» 

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o 
• 

CAPITOLI 

i 

ÀMnVOMVA»» 

s 

0 

5^ 

DBMOMmAaoia 

-— 

1 
2 

il 

12 
24 

28 
29 

MINISTERO  DELLA  MARINA. 

GATBQORIA  I  —  Spue  effettive. 
MiDÌitaro  -  Personale  (Spese  fisse) 

Ifinistero  -  Personale  -  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Idem) ^ 

Reeidoi  passivi  eliminati  a  senso   dell'articolo  32 
del  testo  nnieo  di  legge  sulla  contabilità  ge- 
nerale e  reclamati  dai  creditori  (Spesa  obbli- 
g»torfa) 

Spese  di  liti  (Idem) 

Indennino  alle  finanse  delle  gasse  p^r  gli  ^Lvalidi 
dellA  muffila  mercantile,  in    dipencfensa  della 
legge  2  giugno  1904,  n.  284  (Idem) 

Navi  in  armamento,  in  armamento  ridotto,  in    ri- 
serra,  in  disponibilità  ed  in  .allestimento. 

Stato  maggiore  generale  per  la  regia  marina 

Corpo  del  genio  uATale  (nfSeiill  ingegneri,  assi- 
stenti, ed  ufficiaU  macchinista      . 

Da  riportarH, 

+             IS^OOO. 
+              3.170.    . 

+           ijgrro.  io 

+              2,000.   » 

+             53.881.38 

-             50,000.    » 
+             10,000.  > 

+             90,000.   » 

+             «,701.42 

i 


LBOOI  B  DECRETI  DSL  BEONO  D'iTiUUtA  -   1905 


2149 


CAPITOLI 


DENOMINAZIONE 


ÀHHOlCTimB 

éiàU 


Riporto, 
Corpo  di  c(  mmìaBarìato  militare  marittimo  . 
Corpo  aanitarìo  militare  marittimo       •         , 
Corpo  reale  equipaggi  -  Competenze   ordinarie 

Corpo  reale   equipaggi  -  Premi,  soprassoldi  e  gra- 
tificazioni di  rafferma  (Spesa  obbligatoria) 

Personale  civile  tecnico  (Spese  fisse)    . 

Personale  dTile  tecnico  -  Indennità  di   residenza 
in  Roma  (I<1em) 


Disegnatori  della   regia  marina  (Idem). 

Disegnatori  della   regia  marina  -  Indennità  di  re- 
sidenza in  Roma  (Idem)        .         .         • 

Personale  dei  contabili  e  dei  guardiani  di  magas- 
zino  (Idem) 

Personale  dei  contabili  e  dei  guardiani  di  magazzino 
-  Indennità  di  residenza  in  Roma  (Idem)  (a) 

Difese  locali  delle  piazze  iparittime  -  Personale 
(Idem). 


Da  riporiàrsi. 
(a)  GambUU  la  deoominaiione  dal  capitolo 


+ 

65,701.42 

+ 

15,000.  » 

+ 

44,700.  » 

- 

25,000.   > 

- 

40,000.   » 

- 

5175,00.   » 

- 

3,920.  » 

+ 

545.000.  » 

t 

3,020.  » 

_ 

13,000.  > 

10,000.  > 


64,901.40 


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2160 


LEGGI  £  DECRETI  DEI.  REGNO  d'iTAUA   -   1906 


62 


eo 


64 


08 


09 
bit 

70 


Biporte. 

Quota  8p«ia  corrispondente  alla  retta  doTnta  dagfi 
allieii  dell'accademia  'nande  e  della  aenola 
macckiniati  da  Teraani  all'erario  (Speea  d'or- 
dine)   

Mano  d'opera  per  la  manutenzione  degli  acafi  e 
loro  apparati  motori, 

Artiglieria  ed  armamenti  -  Mano  d'opera    . 

Materiali  e  lavori  per  le  fiibbriche,  fortificazioni  ed 
opere  idranliche  della  marina  militare  « 

Combustibili  ed  altri  generi  di  consumo,  maochine, 
attreizi  e  relatin  impianti  per  gli  stabilimenti 
militari  marittimi  -  Materiale  e  mano  d'opera. 

Stipendio  ad  ufficiali  ed  impiegati  in  ecceden»  ai 
moli  organici  (Spese  fisse)   .        •        .        • 

Personale  degli  nflkàali  d'ordine  in  eooedenn  ai 
moli  <^ganÌGÌ  -  Indennità  di  residenza  in 
Roma  (Idem) 

Personale  transitorio  ed  in  via  di  eliminasione 
(Idem) 

Riproduzione  del  naviglio  (legge  13  giugno  1901, 
n.25S)  -  Stanziamento  da  ripartirsi  esdusiva- 
mente  fra  le  navi  enumerate  al  cap.65. 

Totale  delle  vai*iazioni^  alla  categoria  I. 


64.001  42 

9,867  73 

BOjm^  » 
43.500.  » 

36.500,  » 

86,000.  » 
6,160.  » 

1,570.  > 
381,«20.  > 

145,927.73 


55,531.42 


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LEGOI  E  OSGBSn  DEL  HEGNO  d'ITALXA  - 

1906             2161 

o 

CAPITOLI 

Ammontari 

• 
B 

se 

deUe 
yarìazioni 

*  DENOMINAZIONE 

MINISTERO 
d'asbiooltura,  industria  e  commercio 

CATEGORIA  I  —  Spese  effettive. 

34 

Istruiione  agraria  -  Scuole  pratiche  di  agricoltura 
ordinate  a  senso  della  legge  6  giugno  1885, 
ju  3141,  serie   3*  -  Stipendi,  assegni,  snwidi 
e  speee  di  mantenimento  degli  iititntì  sudd^ttL 

■^ 

2,500. 

> 

45 
bis 

Spese  per  gli  studi  e  per  la  ricerca  dei  mesn  di- 
retti a  combattere  ia  diffusione  della   Diaspis 
petUagona  (legge  24  mano  1904,  n.  130)  e  della 
Hofca  olearia  (Spesa  obbligatoria). 

per  memoria 

51 
bis 

Spese  per  Tattuazione  dei  proTredimenti  per  con^- 
battere  le  frodi  nella  preparasione  e  nel  com- 
mercio dei  Tini  autorizzate  colia  l^ge  11   lu- 
gUo  1904,  n.  388 

+ 

50,000. 

> 

62 

Razze  equine  -  Stipendi,  paghe,  assegni  ed  inden- 
nità al  personale  (Spese  fisse) 

+ 

40,000. 

» 

63 

Razze  equine  -  Foraggi       .         .          *        .         . 

+ 

35,000. 

» 

04 

ferratura,  selleria  ed  altre  spese  inerenti,  espo- 
sizioni concorsi  e  trasporti  .... 

Da  riportarsi. 

+ 

425,000. 

> 

+ 

552,500. 

^ 

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Riparto. 

84  Senriiio  geodinamico  e  meteorologico  -  Personale 
(Spese  fisse). 

Meteorologìa  -  Compensi  al  personale  dell'nfflcio 
centrale  di  meteorologia  e  geodinamica,  e  sns- 
sidi  al  personale  in  servizio  o  cessato  dall'uf- 
ficio medesimo,  alle  vedove  e  famiglie  . 

92  Personale  di  vigilanza  degli  istituti  di  credito  e  di 

previdenza  -  Stipendi  (Spese  fisse). 

94  Spese  per  la  vigilanza  sulle  casse  di  risparmio  e 

sui  monti  di  pietà  e  per  la  revisiona  e  pub- 
blicazione delle  situazioni  semestrali  dei  ren- 
diconti annuali  e  degli  atti  costitutivi  o  mo- 
dificativi dei  detti  istitati     •         .        •        • 

99  Pubblicazione  del  Bollettino  delle  Sodetà  per  azioni 

(Regolamento  del  codice^  di  commercio,  art  52) 
(Spesa  obbligatoria)       •  .         . 

106  Insegna n^ento  commerciale,  industriale  ed  artistico 
industriale  -  Contributi  per  le  scuole  com- 
merciali, industriali,  d*arti  e  mestieri,  profes- 
sionali di  disegno  e  d'arti  applicate  alllndu- 
stria 

113  Spese  ed  indennità  per  TilMcio  del  lavoro,  per  il 

consiglio  superiore^  e  per  il  comitato  perma-* 
nente  del  lavoro  -  Ricercbe,  studi,  congressi, 
richieste  e  pubblicazioni        .... 

Da  riportarsi. 


56^500.  > 
0,740.  > 

1340.   ■ 
18.000.   > 


18,000.   » 


eOfiOO.  p 


54,000.  > 


20,000.  > 


d9i,9oa  > 


LEGGI  E  DECRETI  DEL  BEGNO  D'iTALIA  -  1906 


2153 


Incoraggiamenti  e  «pesa  diverse  per  promnoTere 
il  oommeroio  e  Tesporti^one  ,de^  agriinù  e 
la  produzione  e  1*  esportazione  ,dei  derÌTati 
in  esecuzione  delle  leggi  8  luglio  1903^  n.  320. 
e  11  luglio  1904,  n,376       . 

Riparto  dei  beni  demaniale-  comunali  nelle  Pro- 
vincie meridionali  e  vigilanza  augii  enti .  col- 
lettivi regolati  dalla  legge  4  agosto  1904,  nu- 
mero 397  (Spesa,  obbligatoria)  (a)  . 

Riparto  dei  beni  demaniali  comunali  nelle  Provin- 
cie meridionali  e  vigilanza  sugli  enti  collettivi 
nelle  provinole  ex-pontificie.  Retribnzioni,  eom- 
pensi  per  stadi  e  lavori  compiuti  da  impiegati 
di  ruolo  e  straordinsjrL  (Idem)  (d)   . 

Spese  per  impedire  la  diffusione  della  philloasera 
vastairko  (Idem) 

Concorso  a  favore  dei  consorzi  di  irrigazione  (legge 
28  febbraio  1886,  n  3732,  serie  3")  -  iPremi  per 
irrigazioni,  bonificamenti  e  fognature     • 

Cooperazione  del  Ministero  d'agricoltura  per  com- 
battere la  malaria         .         .         . 

Spese  per  Tesecuzione  della  legge  81  marzo  1904, 
n.  no,  portante  provvedimenti  speciali  a  favore 
della  provincia  di  Basilicata  (Spesa  ripartita). 

Da  riportarsi, 
{a)  Cambiata  !&  deaominasione  del  capitolo. 


691.900.   » 


130,000.   » 


1.400.   » 


400.000.  > 

4,000  » 

1.500.  i 

301,000.  » 


1,516.000.   » 


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e 
u 

a 

0 

8S 


CAPITOLI 


DXNOMINAZIONB 


AimOlfTABB 


150 
bis 


155 


156 
bis 


158 


159 
bis 


Riparto. 

Snaùdi  e  speee  p«r  riBcremento  déU*mdii8trÌA  pe- 
■careooia  e  dall'acquicoltura  por  reseeiizioiie 
dalla  legge  11  loglio  1904.  iu378  (Spen  ri- 
partita)         

Concorso  dello  Stato  al  pagamento  delle  annualità 
dei  prestiti  e  mntni  ipoteesri  consentiti  a  £a- 
Tore  dei  danneggiati  dalle  alluvioni  e  firame 
nel  1900,  1901  e  nel  secondo  semeetre  del  1901^ 
in  base  agli  articoli  7  e  8  della  legge  7  In- 
glio  1901,  n.  341,  aU'art  8  delU  legge  3  lu- 
glio 1902,  n.  298,  e  degU  articoU  10  e  11  della 
legge  8  luglio  1903,  n.  311  (Idem) 

Contributo  dello  Stato  a  favore  dei  danneggiati 
dalle  frane,  ai  termini  déll*art58  della  legge 
31  mEno  1904,  n.  140,  che  emana  provvedi- 
menti per  la  provincia    di   Basilicata  (Idem). 

Conoonù  e  sussidi  per  speee  di  fondazione  di  scuole 
industriali  e  commerdali,  per  spese  di  impianto 
ed  ampliamento  di  laboratori  e  per  acquisto 
di  materiale  ed  altro    ..... 

Sovvenzioni  alla  camera  di  commercio  di  Roma 
per  speee  relative  ad  onoranze  e  convegni 


Totale  delle  variazioni  alla  categorìa  1. 


l,516,oOa 


30,000. 


4- 

170,000.    » 

+ 

25,000.   > 

+ 

25,000.  » 

-♦- 

10,00J.   » 

+ 

1.776,000.   » 

IiBOGI  £  DECBETI  DEL  REGNO  d'iTAI 


CAPITOLI 


DaNOìONAZIONB 


? 


RIEPILOGt)  DELLA  TABELLA' -A 


CATEGORIA  I.  —  JBntraU  e  spese  effettive. 
Entrata:  —  Totale  delle  yariazioni 

Spesa: 

Ministero  del  tesoro 


Id«        delle  finanze        .... 

Id.        di  grazia  e  giustizia 

Id.        degli  aiEEuri  esteri 

Id.       deU'isfamzione  pubblica 

Id.       dell*  intemo 

ld«       dei  layorì  pubblici 
Id.        delle  poste  e  dei  telegrafi    . 
Id.        della  guerra         .... 
Id.       deUa  marina        .... 
Id.       di  agricoltura,  industria  e  commercio 
Totale  delle  variazioni  della  spesa    . 
Difftfema  aiUmi     . 


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o 
• 

CAPITOLI 

J 

d«ll« 

Yarìaaoju 

8 

2 

DBNOMINAZIONl 

CATEGORIA  IL  —  Costruihm  éU  strade  ferrais. 

Entrata:  —  Totale  delle  ▼arìazioni 

- 

l.«80.    » 

Spesa:  Mmiatoro  dei  laTori  pubblici    . 

- 

200,000.    » 

Differenza  attiva 

-h 

196^320.   » 

CATEGORIA  lU.  —  Mommento  di  celiali. 

Entrata:  —  Totale  deUe  variaiioiii     . 
Spesa: 

- 

182.042.98 

Ministero  del  tescm 

+ 

1,329,451.61 

Id.       dei  laTori  pubblid       .... 
Totale  delle  yariazioni  nella  spesa    • 
Diff&rema      .         . 

- 

625,625.  > 

-4- 

703326.61 

•• 

- 

885,809.59 

L 


LEGGI  E  DECRKIT   T>KL  KEOXO  d'iTALIA  -  1905 


2167 


2 

• 

B 

0 

CAPITOLI 

À 

ìmhomtàbb 
delle 

se 

DSMOMmAZfOHt 

▼ariaibni 

TOTALE 

BBLU 

Al 
Sp 

TABUBON  lOLUi  IKTRin  1  SPaOI  RltU 

+ 

Itrata:  —  Totale  delle  wiuioiil 
esa: 

86,036,915. 66 

Ifiautwo  del  teMro 

■1- 

2,377,722.52 

Id. 

delle  flnanie 

+ 

4,548,920.96 

U. 

di  gmia  e  giustìzia    .... 

+ 

20,000.  » 

j 

ì   M. 

degU  aflarì  esteri                                '. 

+ 

143,556.87 

a 

deU'iBtmsione  pnbbUca 

+ 

3,106,305.11 

■ 

u. 

dell'interno. 

+ 

2,348.184.97 

Id. 

dei  lavori  pubblici        .        . 

- 

5,275.145.  » 

u. 

delle  porte  e  dei  telegrafi    . 

+ 

6,119.240.  » 

■  Id. 

■  .■ 
della  guerra 

+ 

50,000.  » 

Id. 

della  tnariq^ 

+ 

55,531.42 

Id. 

1 

di  agricoltura,  industria  e  commersio  • 
rotale  delle  variazioni  deUa  spesa     . 
THffirenMa  aUhm    . 

+ 

1,776,000.    » 

•^ 

15,270,316.87 

+ 

20,766,598.79 

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2158 


UIOOI  K  DECSBn  DEI.  SEOITO  d'iTALIA  -  1906 


• 
m 

CAPITOLI 

Ammoicviu 

nmoimiAWNai 

farioiMd 

CATEGORIA  IV.  —  ParUtt  di  giro. 
Buffata:  —  Totale  deUe  ?unaii<mi     . 

Spm: 
Mittktsn)  d«l  teioro  ...... 

R       dallAfliiaiii» 

Id.       dei  UTori  pubblici       .... 

1    - 

Tètale  ddle  variudoai  dtlk  j9«m   . 

-t-         8382,440.32 

+           455345.  > 
-1-         2,304^1.(17 
•*•              2^560.06 

- 

+  .     2,882.448.32 

» 

! 

Vitto,  dTordine  di  S.M.: 
Il    ministro    del    tesoro 
CARCANO.    . 


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TABELLE  B,  C,  D,  E,  F,  a,  H 


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2160                  LEGGI  E 

DECRETI  DEL  KEGNO  d'iTALIA  -  1906 

Tabella  B. 

Blapilogo  del  liUuelo  di  pxeviakai*  ntei 

PARTB    ORDINARIA. 

PARTE    S 

Entrata 

Entrala 

M 

e 

Partite  di  giro 

iX)TAr.R 

• 

•;- 

SpeMefléttiTe 

«|w»  «Attiva 

*^^ 

XntMto 

i,78i,m;»4.oo 

60,769/Sa6.50 

1,851,808,890.50 

10,618,344.8» 

' 

Spmm, 

IfiniMaro-M  Muro 

715,506,260.15 

0,011,860.81 

784,518,110.06 

5,107;B06.50 

U.       d«lfe  flnaiiM.  .  .  . 

88,0tl,447.S5 

38,618,807.88 

866,800,71458 

^77/04.66 

Id.       digramgiut.6  0iihi 

4S|f08,805.78 

161,818.43 

48^00,819.81 

37,349.63 

U.       dtfgU  «Affi  «Mari  . 

ld^IS,908.48 

.   ^«M«> 

16,^^.43 

78,500    > 

U.       deU'istnis.  pnMil.  . 

54,864,906.86 

1,806,051.15 

65,^1,018.11 

3488,1618.50 

U.       deU*i&t«nio  .... 

1,643,150.41 

75;no,5eo.48 

3,867,703.07 

Id.       ddUToripabbUei. 

»,WT^45.  » 

14A0V,853.» 

43,394,308.89 

I6,«y8,'n8.14 

18;7S8^ 

U.       deUepoMsetatografl 

87,101^019.34 

764,271.38 

87,866,890.66 

fk153,18S.86 

M.       daUagMR».  .  .  . 

8S0,060/X)0.  > 

6»0«8,277.08 

806,008,817.03 

lòjmfloo  » 

jd.       ddU  marina.  .  .  . 

116,150,187.10 

tfi9ìfiSi.l6 

118,841,880.86 

4,8(»,S94.a8 

Id.       di  agr.,  iiid.  e  oomm. 

12,968,802.10 

198,455.07 

13,151,758.07 

4,150,810    » 

l,680,S18,900.5t 

60,700,586.50 

l,0e9,8e8,5«7.O8 

08,773,181.17 

i8,7a^ 

Atamio  

151,410,803.57 

> 

151,410,303.57 

a 

» 

DnàYAlBEO.    .    .    . 

> 

» 

a 

SMM.TW-SS 

lt,7S8^ 

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■■m 

^■1 

{^■■■■■^■l^ 

LEGGI   E   DECHETI   BEL  HEGNO  d'ITALIA   -  1905 

)r  l'esareisio  finanziario  1904-905. 


2161 


IRDINJkRZA 

INSIBMJB 

MoTimeii:o 

Eutrate 

Coetruiione 

Movimvbto 

Partite 

di 

TOTALE 

e 

di 

di 

di 

TOTALE 

•capitali 

apeae  «ffettive 

strada  ferrate 

capitali 

giro 

51,584,228.34 

42222,537.19 

1,T92,267,63?.94 

» 

31,584.223.34 

69,709,536.50 

1,893,621,403.78 

S</,441,003.35 

45,148,209.85 

721,213.456.05 

* 

3J,441,003.35 

9,011,860.81 

769,666,320.81 

5,502,500    . 

13,070,534.66 

231.798,481.91 

• 

3,502,500    . 

3!,07d,267.33 

269,979,249.24 

» 

37,849.63 

I2,336,;66.41 

» 

* 

161.913.43 

42,498,068.81 

» 

72,500    . 

16,391,16?.43 

m 

• 

168,052    . 

16,^9,520.43 

» 

:<  628,678.59 

57,993,614.95 

m 

m 

1, 39(5,951. 75 

59,390,596.70 

» 

3,857,703.07 

77,124,152.08 

• 

» 

1,643,1C0.41 

:9,0OT,302.49 

61,875    . 

58,861,303.80 

74,760,907.14 

12,723,656.66 

61,875    » 

14.107,^3.29* 

101,658,702.09 

» 

753,182.26 

07,855,201.60 

» 

» 

764,271.82 

83.619,472.92 

. 

IG.OOOOOO.   > 

r75,060,C00.  > 

• 

• 

6,943,277.03 

281.998,277.03 

3,500,000    . 

8,406,394.32 

121.055,531.42 

» 

3,500,000    . 

2,691,083.16 

1^7,246,611.58 

» 

4.159,810    > 

17,113,112.10 

• 

» 

195,4K.97 

17,311,568.07 

13,505,378.35 

151,007,166.18 

1,722,992,111.60 

12,728,Gtìó.C6 

4-»  ,505,378. 35 

69.760,536.53 

1,X53,995,683.20 

» 

» 

Gy-275,5i:7.25 

> 

» 

• 

39,625.710.58 

.,,921,130.01 

111,784,592.99 

• 

1 2,723,666. 56 

1?, 92!, 150. 01 

• 

• 

Visto^  Sordine  di  S.  M.: 

il    ministro    dei    tesoro 

CAROANO. 


\ÌQ-^  VoL.  II.  -  1905. 


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LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO   D'iTALIA   -    1905  2163 

Tabella  G 


Prélevazioni  di  »omme  eseguite  dal  Fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatorie  e 
d'ordine,. «fofijnato  al  cartolo  n.  i05  dello  stato  di  premsione  della  spesa 
del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario  1904^905. 


Decreto  ministeriale 
di  approvazione 

Capitoli  del  bilancio  1904-905 
ai  qnali  vennero  inscritte  le  somme  prelevate 

Somma 

Data 

Num. 

Num. 

Denominazione 

prelevata 

14  Ivglk)          1904 

2894 
4G22 

3000 
5015 

4241 
4814 

8 
95 

25 
52 

est 

Ministero  del  tesoro. 

Debito  perpetuo  dei  comuni  della  Sicilia 
-  Interessi 

579.84 

23  ottobre        1904 

Restituzione  di  somme   indébitamente 
versate  nelle  tesorerie  dello  Stato  .  . 

Residui  passivi  eliminati  a  senso  dell'ar- 
ticolo 32  del  testo  unico  di  legge  sulla 
contabiJitÀ  generale  e  reclamati  dai 
creditori 

112,925.   » 

113,504.84 

20  Inglio          1904 
15  noTembre    1904 

877.31 

3  ottobre        1904 

Spese  di  coazioni  e  di  liti  ;  risarcimento 
ed  altri  accessori 

140,000.  » 

31  ottobre        1904 

Spese  di  materiale»  indennità  ed  altre 

spese  per  la  tassa  sulla  circolasione 

.    dei  velocipedi 

20,000.   » 

160^277. 31 

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21Ò4  LEGGI   £  D£C&£TI  DEL  REGINO  B'iTALLà  -  1906 

Segue  Tabella  G. 


Decreto  minittarìald 
di  approTEiioiie 


Data 


Nam. 


Capitoli  del  bilancio  1904-905 
ai  quali  Tennero  interìtte  le  aomme  preleTate 


Num. 


Oenominaxione 


prelevata 


17  settembre    1904 


3  settembre    1904 


18  agosto         1904 


1  settembre  e 
13  settembre  1904 


4071 


3798 


3314 


3826 


19 


M 


13 


Ministero  dell'istruzione  pubblica. 

Remdui  passivi  eliminati  a  senso  delKar- 
ticolo  32  del  testo  unico  di  legge  sulla 
contabLlitÀ  generale  e  reclamati  dai 
creditori 


Propine  ai  componenti  le  commissioni 
per  gli  eiMimi  di  ammissione  e  di 
Hcen/A  negli  istituti  d*  istruzione 
classici  e  tecnica,  nelle  scuole  nor- 
mali e  complementaìi;  rimborso  di 
tasse  d*i  derilione  nei  ginnasi  ad  al- 
eutii  comuni  delle  antiche  pro^incie  . 


Ministero  dell'interno. 

Residui  passivi  eliminati  a  jienso  del- 
l'art. 32  del  testo  unico  di  legge  sulla 
contabilità  goneiale  e  sciamati  dai 
a*editori 


Ministero  del  lavoii  pubblicL 

Residui  pascivi  eliminati  a  sduso  del- 
Tart.  32  del  testo  unico  di  legge  sulla 
contabilità  generale  e  reclamati  dai 
creditori .    .   . 


500.  » 


80,000.    * 


80.500.   > 


515.    > 


1,585.  » 


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LEGGI  E  DECRETI   DEL  S£GNO  d'iI 

Segue  Tabella  C, 


I20creto  minitteriale 

di  approvazione 


Capitoli  del  bilancio 
ai  quali  vennero  inscritte  le 


Data 


Nura. 


Nnm. 


Denomina 


15  novembre     1904 


21   agosto 
16   Bettembre 
23  ottobre 


1904 
1904 
1904 


5016 


11 


4037  V    140 
4621) 


Ministero  del  i 

Residui   passivi  elimi  i 
Tart,  32  del  testo  ui 
contabilità  generale 
creditori 


Miuistero  di  agricc . 
e  Gomme 

Spese  ]}er  impedire  la 
philloacera  vastatrios 


lilASSUXTO 


Ministero  del  tesoro 

Id.  delle  finanze 

Id«  dell'istruzione  pubblica      .... 

Id.  dell'interno 

Id.  dei  lavori  pubblici 

Id.  della  marina 

Id.  di  agricoltura,  industria  e  commercio 


Visto,  d'^ 

11 


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2166  LEGGI   E  DECBEn  DEL  REGNO  d'iTAUA  -  1906 

Tabella  D 


Prelevasiom  di  tomme  eseguite  dal  Fondo  di  riserva  por  le  spese  impreviste, 
9ÌanMÌ€Uo  al  capitolo  n.  HO  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Mini- 
stero del  tesoro  per  l'esercizio  finansiario  i  904-905. 


Decreto  reale 
di  approTazione 

Capitoli  del  bilancio  1904-905 
ai  quali  vennero  inscritte  le  somme  prelevate 

Somma 

DaU 

Nuoi. 

Num. 

Denominazione 

prelevata 

P  agosto        1004 
22  agosto         1904 

22  settembre    1904 

10  ottobre        1904 

435 
483 

534 

555 

101 
ìdObis 

120  ter 

140WS 

Mialstdio  del  tesoro. 

Soesa  di  stamoa 

1^18.78 

3,000.   » 

25,000.  > 

15^000.  » 

Compensi  agli  impiegati  della  corte  dei 
conti,  per  indagini  sui  rendiconti  con- 
suntivi dello  Stato,  esdguite  per  inca- 
rico della  giunta  generale  del  bilancio. 

Spese  per  la  commissione  d*  ispezione 
straordiniria    presso   gli    istituti    di 
emissione  nominata  oon  decreto  mi- 
nisteriale 18  dicambre  1993 

Concorso  dello  Stato  nelle  spese  da  so- 
stenersi dal  laboratorio  di  economia 
politica  S.  CognettiDe  Martiis  in  To- 
rino per  la  ricerca  e  la  pubblicazione 
dei   documenti  finanziari  degli  Stati 
della  Monarchia  piemontese 

44,218.73 

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LFOGT   V    DF.rRETI   DEL   REGNO   D  IT 


Segue  Tabella  D 


Decreto  reale 
di  approvazione 


Data 


3  ottobre        1904 


3  ottobre        1904 


1*»  agosto 
22  agosto 
3  ottobi-e 


1904 
1904 
1904 


20  novembre    1904 


Num. 


Capitoli  del  bilancio 
ai  quali  vennero  inscritte  le  i 


Num. 


554 


24  novembre    1904 

25  agosto  1904 
20  novembre    1904 


553 

434 
505 
553 

(22 


S^bis 


14 

506 
621 


16 


28 


Denomina: 


257  W* 


267 

284 

qoiDqoiei 


Ministero  di  grazi 

Spese  straordinarie  per 
locali  dell'istituto  di 
poli;  proTvifloriameni 
degli  uffici  giudiziari  ( 
deiredificio  di  Castel 


Ministero  degli  t 
Spese  casuali  .... 

Missioni  politiche  e  coi 
richi  speciali,  con/re 
internazionali  .   . 

Ministero  dell'istrnz 

Regia  università  di  Ron 
ordinari  per  urgenti  ] 
diflcio  in  cui  ha  sede  1 

Policlinico  Uonberto  I  ii 

Compensi  ad  insegnanti  i 
del  personale  di  ruolo 
stata  nei  licei-ginnasi^ 
e  nautici,  scuole  tecn 
durante  Tanno  scolast 


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2168  LEGGI  E  DECRETI  DEL  REGNO  d'iTALIA  -  1906 

Segue  Tabella  D 


Decreto  raale 
di  approTAzione 

Capitoli  del  bilancio  1904-905 
ai  quali  Tennero  inscritte  le  somme  prelevate 

Somma 

Data 

Nam. 

Num. 

Denominatone 

prelenta 

20  ottobre        1004 

595 

620 
587 

5 
113 

159  bis 

Ministero  deUe  poste  e  dei  telegrafi. 

Compensi  per  lavori  straordinari  ed  a 
cottimo 

350,000.  > 

Ministero  di  agrieoltnra,  industria 
e  oonunerdo. 

Spese  ed  indennità  per  Tufficio  del  la- 
voro, per  il  consiglio  superiore  e  per 

Ricerche,  studi,  congressi,  inchieste  e 
pnbblicaiìoDi 

20  novembre   1904 

ao;ooo.  » 

10,000.  » 

20  ottobre        1904 

Sovvenzione  alla  camera  di  commercio 
di  Uoma  per  spese  relative  ad  ono- 
ranze e  convefirni. 

30,000.  > 

lillASSUIMTO 


Ministero  deltesoru 

Id.         di  grafia  e  giustizia    .     ^     .     .      . 

degli  affari  esteri 

dell'istruzione  pubblica  ... 
delle  poste  e  dei  tolegrati  .  «  . 
di  agricoltura,  indu^^trìa  e  commercio 


Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


44^13.78 
20.000.  » 
55,156.87 
96.735  41 
350,000.  > 
30,000.  > 


596,111.05 


Vùto^  d'ordine  di  S.  M,: 
li    ministro   del    tesoro 
CARCANO. 


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i 


LEGGI   E  DKCRETI   DEL  REGNO  d'iTALIA   -  1905  2H9 

Tabella  E 


Variazioni  air  elenco  A  A^^  Spese  obbligatorie  e  d'ordine  ann^^xo  alla  legge 
di  approvazione  dello  siato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del 
tesoro  per  V esercizio  1904-905. 


Capitoli  modificati  nella  denominazione. 

MINISTERO   DELLB  FINANZE. 

Capitolo  n.  210.  —  Assegnazione  corrispondente  al  beneficio  netto  presanto 
della  vendita  del  chinino.  -  Art.  4,  lett.  d^  della  legge 
19  maggio  1904,  n.  209. 

p        »   253.  —  Canone  dovuto  al  comune  di  Napoli  per  effetto  dell'ar- 
ticolo 5  della  legge  14  maggio  1881,  n.  198,  dall'ar- 
ticolo 11  delift  le^ge  15  gennaio  1885,  n.  2892,  del- 
l'art 2  della  legge  28  giugno  1892,  n.  298,  e  deU'ar- 
.  ticolo  4  della  legge  8  luglio  1904,  n.  351. 

>  »  262.  —  Canooe  dovuto  al  comune  di  Roma  per  effetto  degli  ar« 
ticoli  6  e  7  della  legge  20  luglio  1890,  n.  6980  (se- 
rie 30  e  dell'art.  4  delia  legge  8  luglio  1904,  n.  320. 


•    mNISTBRO   DI  AGRIGOLTUliA,  INDUSTRIA   E   COMMERCIO. 

Capitolo  n.  135.  —  Riparto  dei  beni  demaniali  comunali  nelle  provinole  me- 
ridionali e  vigilanza  sugli  enti  collettivi  regolati  dalla 
legge  4  agosto  1894,  n.  397. 

»  >  136.  —  Riparto  dei  beni  demaniali  comunali  nelle  provincie  me- 
ridionali e  vigilanza  sugli  enti  collettivi  nelle  pro- 
vincie ex-pontiflcie  -  Retribuzioni,  compensi  per  studi 
e  lavori  compiuti  da  impiegati   di  ruolo  e  straordinari. 


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Segue  Tabella  £ 


Capitoli  da  aggiungersi. 


MINISTBRO  DBLLB  FINANZE. 


Capitolo  n.  17030. 
»        »   210  òù. 


pensione  agli  operai  delle  manifatture   dei   tabacchi 
e  dei  magazzini  di  deposito  dei  tabacchi  greggi  esteri. 

Sassidi  per  diminuire  le  cause  della  malaria  •  Arti- 
cclo  5  della  legge  19  maggio  1904,  n.  209. 


MINISTERO   DI   AGRICOLTURA,  INDUSTRIA   E  OOmCBRCIO. 

Capitolo  D.  4bòts,  —  Spese  per  gli  studi  e  per  la  ricerca  dei  mezzi  diretti 
a  combattere  la  diffusione  della  Biaspis  pentagona 
e  della  Mosca  oìearia. 


Vùto,  d^  ordine  di  S.  M.: 

Il  ministro  del  tesoro 

GARGANO. 


leggi  e  decreti  del  regno  d^italia  -  1905 
Tabella  F 


2171 


Variazioni  per  Vaue^tamento  del  bilancio  di  previsione  delf  amministrar^ 
sione  del  Fondo  per  il  callo  per  V esercizio  finanziario  190 4-905. 


CAPITOLI 

Al 

[nmontare 

delle 

Nomerò 

Denominazione 

variazioni 

ENTRATA 

CATEaORTA.  I  —  Entrate  effitHve. 

4 

Consolidato  3.50  per  cento 

+ 

60,000.» 

11 

Ricuperi,  rimborii  e  prorenti  diversi.         •         •         •         . 
Totale  delle  variazioni  della  categoria  L 

SPESA 

+ 

60,000.» 

+• 

120,000.» 

CATEGORIA  I  —  Spese  effettive. 

1 

Personale  (Spese  fUae) 

+ 

59,500  > 

2 

Penonale  -  Indennità  di  residenza  in  Roma  (Idem)     . 

-h 

3,000.» 

5 

Indennità  di  applicazione,   di   missione,  di  giro,  di  trasloco, 
li  trasferte  e  ad  personam   a  complemento   di   stipendio 
del  personale  dipendente  dairamministrazione  -  Indennità 
pel  consiglio  di  amministrazione  e  per  incarichi  speciali. 

Da  riportarsi. 

_ 

29,000.» 

^ 

■♦- 

33,500  » 

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2172 


LEGGI   £  DECEETI   DEL   HEGXO  D*ITALIA  -  1905 

Segue  Tabella  F 


CAPITOLI 

AmmjsmtMm 

aejjft 

NoMWro 

D^QominBELoae 

•^ 

nmazìoDi 

' 

Riporto,         • 

H- 

33,500» 

7 

Jip€«e  per  eerrido  estemo.         •«*..• 

- 

75,000  » 

IO 

Contributo  cerne  «p«sa  d^amin  in  ir  ragiona  alk    finansa   dello 
Stato  pel  Bervi £10  del  Fondo  per  il  culto    presso  gli  nfìki 
^      finanziàri  provi  u  da  li  (Spes^^ì  obblìg'atoriA). 

^ 

75^-» 

16 

Raeidd  paislTi  alinilnati  a  ^nio  dell'art,  3E  Jel  tasto  unico 
di  l€gge  Bull^  contabilità   gieiibralaj  e  reelamatl  dai  cradi- 
tori  (Idem)     .....».., 

+ 

10^)0(1  > 

19 

Taua  di  manomort/^  (Idem)        .         .        .         *         -         ^^  i 

- 

10^».» 

21 

ImpoAta  ami  f[ibbricati  e  lai  fondi  ruatid  (Idtm)   . 

- 

lùjm* 

26 

Annualità  ed  ahri    pesi    inerenti   al    patrimonio   defli   entì  < 
■op  presisi  (Spese  ikee  ed  obbligatorie)     .         .         ,         . 

+ 

3<y)00» 

28 

Adempimento  di  pie  fondaBiom  ed  nlBciatura  di  chleoe  (Id^n). 

+ 

5^000.» 

36 

Supplemento  di  assegno  ai  veBcovi  in  dipendi?nza  deU*art  19 
della   leggtì    15   ai^oeta   1807,  n,  3343,  e  deiraii.  Z  delJa 
leggB  14  Inglio   1837|  n.  4727»  e  aseegTii   transitori  a  sa- 
cerdoti soipeaì  a  divinis  (Idem)        >         .         •         .         - 

+ 

10,000. 

40 

Supplementi  di  congrua  couceai  in  csecnzione  dell'art.  28 
della  legge  7  luglio    1336,  o  di  altre   leggi   pifecedenti  o 
iniiognenti,  ai  titol  irì  di  benefici  paiTOccbìali  deficienti  ed 
assegni  agli  economi    spirituali  duranta  le  Ta<:an^  (Idem) 

+ 

100,000» 

+ 

168,500-* 

UBGai  E  DECRETI  DEL   KEGNO  d'iTALIA  -  1905 

Segue  Tabella  F. 


2173 


CAPITOLI 


NoflMTO 


Denominazione 


Ammontare 

delle 
variazioni 


42 
46 

47 

48 

49 

50 


Riporto, 

Fondo  di  riaerYa  per  le  spese  obbligatorie  e  d*ordine  • 

Retribuzioni  al  personale  straordinario  ed  ai  volontari,  com- 
messi, gerenti,  applicati^  ecc.  (Spese  fisse) 


Personale  straordinarìo 
(Idem)  . 


Indennità   di   residenza  in  Roma 


Compensi  per  lavori  straordinari    '    . 

Restituzione  di  rendite  e  di  altre  somme  indebitamente  con- 
segnite  (esoloai  i  capitali)  od  altre  spese  straordinarie  di 
rerse  (Spesa  d'ordine) 

Versamento  all'erario  dell*  i«^ posta  di  ricchezza  mobile  rite 
nnta  ai  oreditori  del  fondo  per  il  culto  (Idem) 

Tot^Lle  delle  Variazioni  della  categoria  I. 


-h    168,500.» 

-  10,000.» 

8,400.  » 

8,000.  > 

-  22,100.» 

•      60,000.  » 
+      60,000.» 


+   120,000.» 


Visio,  d'ordine  di  S.  M.: 

Il   ministro   del  tesoro 

GARGANO. 


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Tabella  6 


Varùuioni  per  V  assestamento  del  Mando  di  premsttme  deWamtninUtn' 
tione  del  Fondo  di  beneficenza  e  di  reUgione  nella  città  di  Roma  fer 
l'esercizio  finanziario  1904-905, 


CAPITOLI 

Aflunoiisars 

dflJle 
VBTtt^eni 

««.«o 

Denominazione 

ENTRATA 

CATEGORIA  I.  —  EntraU  effettive. 

1 

Rendita  sul    debito   pubblico   nazionale  3  e  5  per  cento  ed 

estero .         «         .         . 

+ 

10,900.» 

2 

Antiche   rendite   consolidate   nominative  4.50  per  cento  al 

bis 

netto,  conservate  esclusivamente  a  favore  delle  pubbliche 

istituzioni  di  beneficenia 

- 

«,587.> 

3 

Rendita  3. 50  per  cento  al  netto 

+ 

ys^.> 

Totale  delle  variazioni  della  categoria  L 

+ 

7,970,» 

LEGGI   E  DECRETI   DEL   REOXO   d'iTALIA  -    1905  2175 

Segue  Tabella  jG 


CAPITOLI 

Ammontare 

delle 
variazioni 

Nomerò 

Denominazione 

8 
IO 
14 
16 

17 
27 

SPES  A 

CATEGORIA  I.  —  Spese  effeUiw. 

Spese  di  liti  e  di  coazione  (Spesa  obbligatoria)   . 

Tassa  di  mailomorta  (Idem) 

Riparasioni  ai  fabbricati  (Idem) 

Adempimento   di  pie  fondazioni   e  ufficiatura   delle  chiese 
(Spese  fisse  ed  obbligatorie) 

Pensioni  vitalizie,  patrimoni  sacri,  cappellanie,  elemosine  ed 
elargizioni  di  carattere  tempo^^neo  dipendenti  da  titoli  ob- 
bligatori (Idem) 

Restituzione  di  somme  indebitamente  conseguite  ed  altre 
•pese  straordinarie  diverse  (Spese  d'ordine  e  obbligatorie). 

Totale  delle  variazioni  della  categoria  L 

-  1,000.» 
1,500.» 

+    100,000.  > 

1,000.  » 

500.» 

-  1,500.» 

+      04.500.» 

Visto,  d'ordine  di  S.  M.: 

Il    ministro    del    tesoro 

CARCANO. 


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2176  LEGGI  E  DECBETI  DEL  REGNO  ufvtALlA  -   1905 

Tabblla  H 

Prelevamenti  eteguitì  neWesereizio  1904-905  in  conto  residui  dal  fondo  dì  I 
serva  per  le  spese  ferroviarie  dalle  leggi  i2  luglio  iS94^  n.  3i8.  e  30  g'\ 
gno  1896,  n.  251,  e  27  giugno  1897,  n.  228  {Cap.  364,  Es.  1904^905 


Decreto  rtsale 
di   prelevazione 

Capitoli  del  bilancio  1904-005 
ai  qusli  yenn^To  insciitte  le  aomme  prelevate 

prelevata  in  ci  :: 

Data 

Num. 

Nom. 

Di^jiominazioae 

1 

Il  luglio         1904 

415 

640 

»Spesa  per  la  continnazione  e  pel  saldo 
dei  lavori  di  ferrovie  già  state  au- 
torizzate e  pei  hvori  in  conto  ca- 
pitale rektivi   a   ferrovie   già   in 
ocerciaio  (Art.   25  della  le^ge  29 
luglio  1879,  n.  5002,  serie  2*,  mo- 
dificato con  le  leggi  23  luglio  1881, 
n.  336,  e  5  luglio  1882,  n.  875)  . 

» 

200,1 

Fisto^  d'ordine  di  S.  M.  : 

Il    ministro    del    tesoro 

CARCANO, 


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